ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2014.094.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 94

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
28 marzo 2014


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione ( 1 )

1

 

*

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE ( 1 )

65

 

*

Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE ( 1 )

243

 

*

Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali

375

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

28.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/1


DIRETTIVA 2014/23/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, l’articolo 62 e l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

L’assenza di una chiara normativa che disciplini a livello dell’Unione l’aggiudicazione dei contratti di concessione dà luogo a incertezza giuridica, ostacola la libera fornitura di servizi e provoca distorsioni nel funzionamento del mercato interno. Di conseguenza, gli operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), vengono privati dei loro diritti nell’ambito del mercato interno e perdono importanti opportunità commerciali, mentre le autorità pubbliche talvolta non riescono a utilizzare il denaro pubblico nella maniera migliore, in modo da offrire ai cittadini dell’Unione servizi di qualità ai prezzi migliori. Un quadro giuridico idoneo, equilibrato e flessibile per l’aggiudicazione di concessioni garantirebbe un accesso effettivo e non discriminatorio al mercato a tutti gli operatori economici dell’Unione assicurando altresì la certezza giuridica e favorendo quindi gli investimenti pubblici in infrastrutture e servizi strategici per i cittadini. Tale quadro giuridico consentirebbe inoltre di fornire maggiore certezza giuridica agli operatori economici e potrebbe costituire una base e uno strumento per aprire maggiormente i mercati internazionali degli appalti pubblici e rafforzare gli scambi commerciali mondiali. Particolare importanza dovrebbe essere attribuita al miglioramento delle possibilità di accesso delle PMI a tutti i mercati delle concessioni dell’Unione.

(2)

Le norme del quadro legislativo applicabile all’aggiudicazione di concessioni dovrebbero essere chiare e semplici. Esse dovrebbero tenere debito conto della specificità delle concessioni rispetto agli appalti pubblici e non dovrebbero comportare eccessivi oneri burocratici.

(3)

Gli appalti pubblici hanno un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, definita nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata «Europa 2020 — una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» («strategia Europa 2020»), in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari per ottenere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, garantendo contemporaneamente la massima efficienza nell’uso dei fondi pubblici. In tale contesto, i contratti di concessione rappresentano importanti strumenti nello sviluppo strutturale a lungo termine di infrastrutture e servizi strategici in quanto concorrono al miglioramento della concorrenza in seno al mercato interno, consentono di beneficiare delle competenze del settore privato e contribuiscono a conseguire efficienza e innovazione.

(4)

Attualmente, l’aggiudicazione delle concessioni di lavori pubblici è soggetta alle norme di base della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), mentre l’aggiudicazione delle concessioni di servizi con interesse transfrontaliero è soggetta ai principi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in particolare ai principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi, nonché ai principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza. Vi è il rischio di mancanza di certezza giuridica dovuto a interpretazioni divergenti dei principi del trattato da parte dei legislatori nazionali e a profonde disparità tra le legislazioni dei diversi Stati membri. Tale rischio è stato confermato dalla copiosa giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che tuttavia ha affrontato solo parzialmente alcuni aspetti dell’aggiudicazione dei contratti di concessione.

È necessario, a livello di Unione, applicare in maniera uniforme i principi del TFUE in tutti gli Stati membri ed eliminare le discrepanze nell’interpretazione di tali principi al fine di eliminare le persistenti distorsioni del mercato interno. Ciò favorirebbe altresì l’efficienza della spesa pubblica, faciliterebbe la parità di accesso e l’equa partecipazione delle PMI all’aggiudicazione dei contratti di concessione, sia a livello locale che a livello dell’Unione, e promuoverebbe il conseguimento di obiettivi sostenibili delle politiche pubbliche.

(5)

La presente direttiva riconosce e riafferma il diritto degli Stati membri e delle autorità pubbliche di decidere le modalità di gestione ritenute più appropriate per l’esecuzione di lavori e la fornitura di servizi. In particolare, la presente direttiva non dovrebbe in alcun modo incidere sulla libertà degli Stati membri e delle autorità pubbliche di eseguire lavori o fornire servizi direttamente al pubblico o di esternalizzare tale fornitura delegandola a terzi. Gli Stati membri o le autorità pubbliche dovrebbero rimanere liberi di definire e specificare le caratteristiche dei servizi da fornire, comprese le condizioni relative alla qualità o al prezzo dei servizi, conformemente al diritto dell’Unione, al fine di perseguire i loro obiettivi di interesse pubblico.

(6)

È opportuno ricordare che gli Stati membri sono liberi di decidere, in conformità ai principi del TFUE in materia di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e libera circolazione delle persone, di organizzare la prestazione di servizi come servizi di interesse economico generale o come servizi non economici di interesse generale ovvero come una combinazione di tali servizi. È altresì opportuno ricordare che la presente direttiva lascia impregiudicata la libertà delle autorità nazionali, regionali e locali di definire, in conformità del diritto dell’Unione, i servizi d’interesse economico generale, il relativo ambito e le caratteristiche del servizio da prestare, comprese le eventuali condizioni relative alla qualità del servizio, al fine di perseguire gli obiettivi delle politiche pubbliche. Anche la facoltà delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, affidare e finanziare i servizi di interesse economico generale, conformemente all’articolo 14 TFUE e al protocollo n. 26 allegato al TFUE e al trattato sull’Unione europea (TUE), dovrebbe restare impregiudicata. Inoltre, la presente direttiva non riguarda il finanziamento dei servizi di interesse economico generale o le sovvenzioni concesse dagli Stati membri, in particolare nel settore sociale, in conformità delle norme dell’Unione sulla concorrenza. È opportuno chiarire che i servizi non economici di interesse generale non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva.

(7)

È altresì opportuno rammentare che la presente direttiva non dovrebbe incidere sulla normativa degli Stati membri in materia di previdenza sociale. Essa non dovrebbe nemmeno comportare la liberalizzazione di servizi di interesse economico generale, riservati a enti pubblici o privati, né la privatizzazione di enti pubblici che forniscono servizi.

(8)

Nel caso di concessioni pari o superiori a un determinato valore, è opportuno procedere a un coordinamento minimo delle procedure nazionali per l’aggiudicazione di tali contratti sulla base dei principi del TFUE, nell’ottica di garantire l’apertura delle concessioni alla concorrenza e un adeguato livello di certezza giuridica. Tali norme di coordinamento dovrebbero limitarsi a quanto è necessario per realizzare gli obiettivi succitati e garantire un certo livello di flessibilità. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di completare e sviluppare ulteriormente tali norme qualora lo ritenessero opportuno, in particolare per meglio garantire la conformità ai summenzionati principi.

(9)

È opportuno precisare che i raggruppamenti di operatori economici, inclusi quelli sotto forma di associazione temporanea, possono partecipare a procedure di aggiudicazione senza dover assumere una forma giuridica specifica. Nella misura in cui ciò sia necessario, ad esempio nei casi in cui sia prevista la responsabilità in solido, è possibile imporre una forma specifica quando la concessione venga aggiudicata a tali raggruppamenti. È inoltre opportuno precisare che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori dovrebbero poter indicare esplicitamente in che modo i raggruppamenti di operatori economici siano tenuti a soddisfare i requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o ai criteri relativi alle capacità tecniche e professionali imposti agli operatori economici che partecipano in proprio. L’esecuzione di contratti di concessione da parte di raggruppamenti di operatori economici può rendere necessario definire condizioni che non sono imposte a singoli partecipanti. Tali condizioni, che dovrebbero essere giustificate da ragioni oggettive e proporzionate, potrebbero comprendere, per esempio, l’obbligo di nominare una rappresentanza congiunta o un partner capofila ai fini della procedura di aggiudicazione della concessione o di fornire informazioni sulla costituzione di detti raggruppamenti.

(10)

È opportuno adottare alcune norme di coordinamento anche per l’aggiudicazione di concessioni di lavori e servizi nei settori dell’energia e dei servizi di trasporto e postali, considerato che le autorità nazionali possono influenzare il comportamento dei soggetti che operano in tali settori e tenendo conto del fatto che i mercati in cui essi agiscono sono chiusi a causa di diritti esclusivi o speciali concessi dagli Stati membri per quanto riguarda la fornitura, la creazione o il funzionamento delle reti di erogazione dei servizi in questione.

(11)

Le concessioni sono contratti a titolo oneroso mediante i quali una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l’esecuzione di lavori o la prestazione e gestione di servizi a uno o più operatori economici. Tali contratti hanno per oggetto l’acquisizione di lavori o servizi attraverso una concessione il cui corrispettivo consiste nel diritto di gestire i lavori o i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo. Essi possono, ma non devono necessariamente, implicare un trasferimento di proprietà alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori, ma i vantaggi derivanti dai lavori o servizi in questione spettano sempre alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori.

(12)

Ai fini della presente direttiva è opportuno precisare che il mero finanziamento, in particolare tramite sovvenzioni, di un’attività, spesso legato all’obbligo di rimborsare gli importi ricevuti qualora non siano utilizzati per gli scopi previsti, non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva.

(13)

Inoltre, i regimi in cui tutti gli operatori che soddisfano determinate condizioni sono autorizzati a svolgere un determinato compito, senza selettività, come i sistemi basati sulla scelta del cliente e i sistemi di buoni servizio, non dovrebbero configurarsi come concessioni, compresi quelli fondati su accordi giuridici tra l’autorità pubblica e gli operatori economici. Tali sistemi si basano generalmente su una decisione dell’autorità pubblica che definisce le condizioni trasparenti e non discriminatorie applicabili all’accesso continuo da parte degli operatori economici alla fornitura di servizi specifici, quali i servizi sociali, consentendo ai clienti di scegliere tra tali operatori.

(14)

Inoltre, non dovrebbero configurarsi come concessioni determinati atti dello Stato membro, quali autorizzazioni o licenze, con cui lo Stato membro o una sua autorità pubblica stabiliscono le condizioni per l’esercizio di un’attività economica, inclusa la condizione di eseguire una determinata operazione, concesse di norma su richiesta dell’operatore economico e non su iniziativa dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore e nel cui quadro l’operatore economico rimane libero di recedere dalla fornitura dei lavori o servizi. Nel caso di tali atti dello Stato membro, si applicano le disposizioni specifiche della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). A differenza di detti atti dello Stato membro, i contratti di concessione stabiliscono obblighi reciprocamente vincolanti in virtù dei quali l’esecuzione di tali lavori o servizi è soggetta a specifici requisiti definiti dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore e aventi forza esecutiva.

(15)

Inoltre, taluni accordi aventi per oggetto il diritto di un operatore economico di gestire determinati beni o risorse del demanio pubblico, in regime di diritto privato o pubblico, quali terreni o qualsiasi proprietà pubblica, in particolare nel settore dei porti marittimi o interni o degli aeroporti, mediante i quali lo Stato oppure l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore fissa unicamente le condizioni generali d’uso senza acquisire lavori o servizi specifici, non dovrebbero configurarsi come concessioni ai sensi della presente direttiva. Ciò vale di norma per i contratti di locazione di beni o terreni di natura pubblica che generalmente contengono i termini che regolano la presa di possesso da parte del conduttore, la destinazione d’uso del bene immobile, gli obblighi del locatore e del conduttore per quanto riguarda la manutenzione del bene immobile, la durata della locazione e la restituzione del possesso del bene immobile al locatore, il canone e le spese accessorie a carico del conduttore.

(16)

Inoltre, non dovrebbero configurarsi come concessioni ai sensi della presente direttiva neppure gli accordi che attribuiscono diritti di passaggio relativi all’utilizzo di beni immobili pubblici per la fornitura o la gestione di linee o reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico, sempre che tali accordi non impongano un obbligo di fornitura né implichino l’acquisizione di servizi da parte di un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore per sé o per gli utenti finali.

(17)

I contratti che non implicano pagamenti al contraente e ai sensi dei quali il contraente è remunerato in base a tariffe regolamentate, calcolate in modo da coprire la totalità dei costi e degli investimenti sostenuti dal contraente per la fornitura del servizio, non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva.

(18)

Le difficoltà legate all’interpretazione dei concetti di «contratto di concessione» e di «appalto pubblico» hanno generato una costante incertezza giuridica tra i soggetti interessati e sono state oggetto di numerose sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ne consegue che è necessario precisare meglio la definizione di concessione, in particolare facendo riferimento al concetto di «rischio operativo». La caratteristica principale di una concessione, ossia il diritto di gestire un lavoro o un servizio, implica sempre il trasferimento al concessionario di un rischio operativo di natura economica che comporta la possibilità di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e i costi sostenuti per realizzare i lavori o i servizi aggiudicati in condizioni operative normali, anche se una parte del rischio resta a carico dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore. L’applicazione di norme specifiche per la disciplina dell’aggiudicazione di concessioni non sarebbe giustificata se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore sollevasse l’operatore economico da qualsiasi perdita potenziale garantendogli un introito minimo pari o superiore agli investimenti effettuati e ai costi che l’operatore economico deve sostenere in relazione all’esecuzione del contratto. Allo stesso tempo, occorre precisare che alcuni accordi remunerati esclusivamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore dovrebbero configurarsi come concessioni qualora il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall’operatore per eseguire il lavoro o fornire il servizio dipenda dall’effettiva domanda del servizio o del bene o dalla loro fornitura.

(19)

Qualora la regolamentazione settoriale specifica elimini il rischio prevedendo una garanzia a favore del concessionario per il recupero degli investimenti e dei costi sostenuti per l’esecuzione del contratto, il contratto stesso non dovrebbe configurarsi come una concessione ai sensi della presente direttiva. Il fatto che il rischio sia limitato sin dall’inizio non dovrebbe escludere che il contratto si configuri come concessione. Può essere questo il caso, per esempio, di settori con tariffe regolamentate o dove il rischio operativo sia limitato mediante accordi di natura contrattuale che prevedono una compensazione parziale, inclusa una compensazione in caso di cessazione anticipata della concessione per motivi imputabili all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore ovvero per cause di forza maggiore.

(20)

Un rischio operativo dovrebbe derivare da fattori al di fuori del controllo delle parti. Rischi come quelli legati a una cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali da parte dell’operatore economico o a cause di forza maggiore non sono determinanti ai fini della qualificazione come concessione, dal momento che rischi del genere sono insiti in ogni contratto, indipendentemente dal fatto che si tratti di un appalto pubblico o di una concessione. Il rischio operativo dovrebbe essere inteso come rischio di esposizione alle fluttuazioni del mercato, che possono derivare da un rischio sul lato della domanda o sul lato dell’offerta ovvero contestualmente da un rischio sul lato della domanda e sul lato dell’offerta. Per rischio sul lato della domanda si intende il rischio associato alla domanda effettiva di lavori o servizi che sono oggetto del contratto. Per rischio sul lato dell’offerta si intende il rischio associato all’offerta dei lavori o servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda alla domanda. Ai fini della valutazione del rischio operativo, dovrebbe essere preso in considerazione in maniera coerente ed uniforme il valore attuale netto dell’insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.

(21)

La nozione di «organismi di diritto pubblico» è stata esaminata ripetutamente nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Diverse precisazioni sono essenziali per la piena comprensione di tale concetto. È pertanto opportuno precisare che un organismo che opera in condizioni normali di mercato, mira a realizzare un profitto e sostiene le perdite che risultano dall’esercizio delle sue attività non dovrebbe essere considerato un «organismo di diritto pubblico», in quanto è lecito supporre che sia stato istituito allo scopo o con l’incarico di soddisfare esigenze di interesse generale che sono di natura industriale o commerciale. Analogamente, la Corte ha anche esaminato la condizione relativa all’origine del finanziamento dell’organismo in questione, precisando che per «finanziamento maggioritario» si intende per più della metà e che tale finanziamento può includere pagamenti da parte di utenti che sono imposti, calcolati e riscossi in conformità di norme di diritto pubblico.

(22)

È opportuno definire i «diritti esclusivi» e i «diritti speciali» in quanto tali nozioni sono essenziali per l’ambito di applicazione della presente direttiva e la nozione di «enti aggiudicatori». Si dovrebbe chiarire che gli enti che non sono né enti aggiudicatori ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), né imprese pubbliche sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva solo nella misura in cui esercitano una delle attività interessate sulla base di detti diritti. Tuttavia, essi non saranno considerati enti aggiudicatori se tali diritti sono stati concessi per mezzo di una procedura basata su criteri oggettivi, in particolare ai sensi della legislazione dell’Unione, e alla quale sia stata assicurata un’adeguata pubblicità. Tale normativa dovrebbe comprendere la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Occorre altresì chiarire che tale elenco di atti legislativi non è esaustivo e che i diritti concessi in qualsiasi forma mediante altre procedure fondate su criteri oggettivi e alle quali sia stata assicurata un’adeguata pubblicità non rilevano ai fini della determinazione degli enti aggiudicatori contemplati dalla presente direttiva.

(23)

La presente direttiva dovrebbe applicarsi unicamente ai contratti di concessione il cui valore sia pari o superiore a una determinata soglia, che dovrebbe riflettere il chiaro interesse transfrontaliero delle concessioni per gli operatori economici con sede in Stati membri diversi da quello dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore. Di conseguenza, è necessario definire il metodo di calcolo del valore stimato di una concessione e tale metodo dovrebbe essere identico per le concessioni di lavori e di servizi, dato che entrambi i contratti hanno spesso ad oggetto elementi legati a lavori e a servizi. Il calcolo dovrebbe fare riferimento al fatturato totale del concessionario quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, stimato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, IVA esclusa, per la durata del contratto.

(24)

La necessità di garantire l’effettiva apertura del mercato e un giusto equilibrio nell’applicazione delle norme sull’aggiudicazione delle concessioni nei settori dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali esige che gli enti interessati siano individuati prescindendo dalla loro qualificazione giuridica. Si dovrebbe pertanto provvedere affinché non sia messa in pericolo la parità di trattamento tra enti aggiudicatori del settore pubblico ed enti che operano nel settore privato. È inoltre necessario far sì che, conformemente all’articolo 345 TFUE, sia lasciato impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri. Per tale motivo, alle concessioni aggiudicate da enti che esercitano una delle summenzionate attività allo scopo di svolgere tali attività dovrebbero applicarsi norme specifiche e uniformi, a prescindere dal fatto che si tratti di uno Stato, di autorità regionali o locali, di organismi di diritto pubblico, di imprese pubbliche o di altri enti che godono di diritti esclusivi o speciali. Si dovrebbe presumere che svolgano tali attività gli enti responsabili, a norma del diritto nazionale, della fornitura dei servizi correlati a una delle attività di cui all’allegato II.

(25)

È opportuno chiarire che le attività pertinenti nel settore aeroportuale comprendono anche i servizi forniti ai passeggeri che contribuiscono al regolare funzionamento delle strutture aeroportuali e che è legittimo attendersi da un aeroporto moderno e ben funzionante, quali servizi di vendita al dettaglio, di ristorazione pubblica e di parcheggio auto.

(26)

Taluni enti operano nei settori della produzione, trasmissione o distribuzione sia settori del riscaldamento che del raffreddamento. Può sussistere incertezza riguardo alle norme applicabili alle attività legate, rispettivamente, al riscaldamento e al raffreddamento. È pertanto opportuno precisare che la trasmissione e/o distribuzione di energia termica è un’attività contemplata dall’allegato II e che dunque gli enti operanti nel settore del riscaldamento sono soggetti alle norme della presente direttiva applicabili agli enti aggiudicatori nella misura in cui possano essere considerati tali. D’altra parte, gli enti operanti nel settore del raffreddamento sono soggetti alle norme della presente direttiva applicabili alle amministrazioni aggiudicatrici nella misura in cui possano essere considerati tali. È infine opportuno precisare che le concessioni aggiudicate per l’esecuzione di contratti contestualmente nei settori del riscaldamento e del raffreddamento dovrebbero essere esaminate alla luce delle disposizioni sui contratti per lo svolgimento di più attività per determinare le eventuali norme in materia di appalti che ne disciplinano l’aggiudicazione.

(27)

Prima di prendere in considerazione qualsiasi modifica dell’ambito di applicazione della presente direttiva per il settore del raffreddamento, si dovrebbe esaminare la situazione di tale settore al fine di ottenere informazioni sufficienti, in particolare, per quanto riguarda la situazione della concorrenza, il numero di appalti transfrontalieri e il punto di vista delle parti interessate. Dato che l’applicazione della presente direttiva al precitato settore potrebbe avere notevoli effetti in termini di apertura del mercato, tale esame dovrebbe essere effettuato all’atto della valutazione dell’impatto della presente direttiva.

(28)

È opportuno precisare che ai fini dell’allegato II, paragrafi 1 e 2, l’«alimentazione» comprende la generazione/produzione, la vendita all’ingrosso e la vendita al dettaglio. Tuttavia, la produzione di gas sotto forma di estrazione rientra nel paragrafo 6 di tale allegato.

(29)

Nel caso di contratti misti in cui le diverse parti costitutive del contratto sono oggettivamente non separabili, le norme applicabili dovrebbero essere determinate in base all’oggetto principale del contratto. È pertanto opportuno precisare in che modo le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero stabilire se le diverse parti siano separabili o meno. Tale precisazione dovrebbe basarsi sulla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. La determinazione dovrebbe essere effettuata caso per caso e a tal fine le intenzioni manifestate o presunte dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore di considerare indivisibili i vari aspetti che costituiscono un contratto misto non dovrebbero essere sufficienti, ma dovrebbero essere confermate da prove oggettive atte a giustificarle e a motivare l’esigenza di concludere un contratto unico. Un’esigenza motivata di concludere un contratto unico potrebbe per esempio essere riscontrata nell’ipotesi di costruzione di un edificio unico, una parte del quale debba essere utilizzata direttamente dall’amministrazione aggiudicatrice interessata e un’altra parte debba essere gestita sulla base di una concessione, per esempio per parcheggi destinati al pubblico. Occorre precisare che l’esigenza di concludere un contratto unico può essere dovuta a motivi di carattere sia tecnico che economico.

(30)

Nel caso di contratti misti che possono essere separati, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono sempre liberi di aggiudicare contratti separati per le parti separate del contratto misto, nel qual caso le disposizioni applicabili a ciascuna parte separata dovrebbero essere determinate esclusivamente in funzione delle caratteristiche del contratto specifico. D’altra parte, ove le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori scelgano di aggiudicare un contratto comprendente sia elementi di una concessione che altri elementi, a prescindere dal valore di questi elementi e dal regime giuridico cui essi sarebbero stati altrimenti soggetti, dovrebbero essere indicate le norme applicabili a tali casi. È opportuno prevedere disposizioni particolari per i contratti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza o parti che non rientrano nell’ambito di applicazione del TFUE.

(31)

È possibile che gli enti aggiudicatori procedano all’aggiudicazione di concessioni per venir incontro a necessità inerenti a varie attività, eventualmente soggette a regimi giuridici diversi. È opportuno precisare che il regime giuridico applicabile a un’unica concessione destinata a regolare lo svolgimento di varie attività dovrebbe essere soggetto alle norme previste per l’attività cui la concessione è destinata in via principale. Per determinare l’attività cui la concessione è destinata in via principale, è possibile basarsi sull’analisi delle necessità cui la concessione specifica deve rispondere, effettuata dall’ente aggiudicatore ai fini della valutazione del valore della concessione e dell’elaborazione dei documenti di gara. In taluni casi, può essere oggettivamente impossibile determinare l’attività cui la concessione è destinata in via principale. Dovrebbero essere specificate le norme da applicare in tali casi.

(32)

In taluni casi, una determinata amministrazione aggiudicatrice o un determinato ente aggiudicatore che sia lo Stato, un’autorità regionale o locale o un organismo di diritto pubblico o una determinata associazione dei medesimi potrebbe essere l’unico soggetto ad erogare un determinato servizio, per la cui fornitura gode di un diritto esclusivo a norma di disposizioni legislative o regolamentari nazionali o di disposizioni amministrative nazionali pubblicate compatibili con il TFUE. È opportuno precisare che in queste situazioni l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore di cui al presente considerando o una loro associazione può aggiudicare concessioni a tali organismi senza applicare la presente direttiva.

(33)

È altresì opportuno escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva alcune concessioni di servizi aggiudicate a operatori economici, se aggiudicate sulla base di un diritto esclusivo di cui l’operatore gode ai sensi di disposizioni legislative o regolamentari nazionali o di disposizioni amministrative nazionali pubblicate e che è stato concesso ai sensi del TFUE e di atti dell’Unione recanti norme comuni in materia di accesso al mercato applicabili alle attività di cui all’allegato II, dal momento che tale diritto esclusivo rende impossibile seguire una procedura competitiva per l’aggiudicazione. A titolo derogatorio e salve le conseguenze giuridiche dell’esclusione generale dall’ambito di applicazione della presente direttiva, le concessioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, dovrebbero essere soggette all’obbligo di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione della concessione in modo da garantire un minino grado di trasparenza a meno che le condizioni di tale trasparenza non siano già previste nella legislazione settoriale. Al fine di rafforzare la trasparenza, quando uno Stato membro concede un diritto esclusivo a un operatore economico per l’esercizio di una delle attività di cui all’allegato II ne dovrebbe informare la Commissione.

(34)

Ai fini della presente direttiva i concetti di «interessi essenziali di sicurezza», «materiale militare», «materiale sensibile», «lavori sensibili» e «servizi sensibili» dovrebbero essere intesi ai sensi della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(35)

La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la libertà degli Stati membri di scegliere, conformemente al diritto dell’Unione, le modalità di organizzazione e di controllo dell’esercizio dell’attività dei giochi d’azzardo, anche mediante autorizzazioni. È opportuno escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva le concessioni relative alla gestione di lotterie aggiudicate da uno Stato membro ad un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo concesso mediante una procedura non ad evidenza pubblica ai sensi delle applicabili disposizioni legislative, regolamentari nazionali o delle applicabile disposizioni amministrative nazionali pubblicate, conformemente al TFUE. Tale esclusione è giustificata dalla concessione di un diritto esclusivo ad un operatore economico che rende inapplicabile una procedura competitiva nonché dalla necessità di preservare la possibilità per gli Stati membri di regolare a livello nazionale il settore dei giochi d’azzardo in virtù dei loro obblighi di tutela dell’ordine pubblico e sociale.

(36)

La presente direttiva non dovrebbe applicarsi a taluni servizi di emergenza se effettuati da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, in quanto il carattere particolare di tali organizzazioni sarebbe difficile da preservare se i prestatori di servizi dovessero essere scelti secondo le procedure di cui alla presente direttiva. La loro esclusione, tuttavia, non dovrebbe essere estesa oltre lo stretto necessario. Si dovrebbe pertanto stabilire esplicitamente che i servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza non dovrebbero essere esclusi. In tale contesto è inoltre necessario chiarire che nel gruppo 601 «Servizi di trasporto terrestre» del CPV non rientrano i servizi di ambulanza, reperibili nella classe 8514. È pertanto opportuno precisare che i servizi identificati con il codice CPV 85143000-3 consistenti esclusivamente in servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza dovrebbero essere soggetti al regime speciale previsto per i servizi sociali e altri servizi specifici («regime alleggerito «). Di conseguenza, anche i contratti di concessione per la prestazione di servizi di ambulanza in generale dovrebbero essere soggetti al regime alleggerito se il valore dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza fosse superiore al valore di altri servizi di ambulanza.

(37)

È opportuno ricordare che la presente direttiva si applica soltanto alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori degli Stati membri. Di conseguenza, i partiti politici, non essendo amministrazioni aggiudicatrici né enti aggiudicatori, non sono soggetti alle sue disposizioni. È possibile tuttavia che in alcuni Stati membri esistano partiti politici rientranti nella nozione di organismi di diritto pubblico. Tuttavia, taluni servizi (quali la produzione di film per propaganda e la produzione di videocassette per propaganda) sono così inscindibilmente legati alle opinioni politiche del prestatore di servizi, se forniti nell’ambito di una campagna elettorale, che i prestatori di servizi sono normalmente selezionati secondo modalità che non possono essere disciplinate dalle norme in materia di concessioni. Infine è opportuno ricordare che gli statuti e il finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee sono soggetti a norme diverse da quelle stabilite dalla presente direttiva.

(38)

Molti enti aggiudicatori sono organizzati come gruppi economici che possono comprendere una serie di imprese distinte; spesso ciascuna di tali imprese svolge un ruolo specializzato nel contesto generale del gruppo economico. È pertanto opportuno escludere talune concessioni di servizi e di lavori aggiudicate a un’impresa collegata la cui attività principale consista nel prestare tali servizi o lavori al gruppo cui appartiene, invece di offrirli sul mercato. È altresì opportuno escludere talune concessioni di servizi e di lavori aggiudicate da un ente aggiudicatore a una joint venture, costituita da più enti aggiudicatori per svolgere attività contemplate dalla presente direttiva e di cui l’ente faccia parte. Tuttavia, è opportuno anche evitare che tale esclusione provochi distorsioni della concorrenza a beneficio di imprese o joint venture collegate agli enti aggiudicatori; occorre prevedere un insieme appropriato di norme, segnatamente per quanto riguarda il limite massimo entro cui le imprese possono ricavare parte del loro fatturato dal mercato e oltre i quali perderebbero la possibilità di vedersi aggiudicare concessioni senza indizione di gara, la composizione di tali joint venture e la stabilità delle relazioni tra queste ultime e gli enti aggiudicatori di cui sono composte.

(39)

Le imprese dovrebbero essere considerate collegate se esiste un’influenza dominante diretta o indiretta tra l’ente aggiudicatore e l’impresa interessata oppure se entrambi sono soggetti all’influenza dominante di un’altra impresa; in tale contesto, la partecipazione privata non dovrebbe avere rilevanza di per sé. Verificare se un’impresa sia collegata ad un determinato ente aggiudicatore dovrebbe essere il più facile possibile. Di conseguenza, e dato che l’eventuale esistenza di detta influenza dominante diretta o indiretta dovrebbe essere già stata verificata per decidere se i conti annuali delle imprese e degli enti interessati debbano essere consolidati, le imprese dovrebbero essere considerate collegate laddove i loro conti annuali siano consolidati. Tuttavia, le norme dell’Unione in materia di conti consolidati non si applicano in taluni di casi, ad esempio per via della dimensione delle imprese interessate o perché talune condizioni riguardanti la loro forma giuridica non sono soddisfatte. In questi casi, qualora non si applichi la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), sarà necessario esaminare l’esistenza di un’influenza dominante diretta o indiretta tenendo conto della proprietà, della partecipazione finanziaria o delle norme che disciplinano tali imprese.

(40)

Le concessioni nel settore idrico sono spesso soggette a regimi specifici e complessi che richiedono una particolare considerazione data l’importanza dell’acqua quale bene pubblico di valore fondamentale per tutti i cittadini dell’Unione. Le caratteristiche particolari di tali regimi giustificano le esclusioni nel settore idrico dall’ambito di applicazione della presente direttiva. L’esclusione riguarda le concessioni di lavori e di servizi per la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile o l’alimentazione di tali reti con acqua potabile. Anche le concessioni per lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue e per progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio (in cui il volume d’acqua destinato all’approvvigionamento d’acqua potabile rappresenti più del 20 % del volume totale d’acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o drenaggio) dovrebbero essere escluse nella misura in cui siano collegate a una attività esclusa.

(41)

La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori e finalizzate a consentire lo svolgimento di una delle attività di cui all’allegato II se, nello Stato membro in cui l’attività è esercitata, essa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati l’accesso ai quali non è limitato, come stabilisce la procedura istituita a tale scopo nella direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13). È dunque opportuno mantenere la procedura applicabile a tutti i settori contemplati dalla presente direttiva, o a parti di essi, che permetta di prendere in considerazione gli effetti di un’apertura attuale o futura alla concorrenza. Tale procedura dovrebbe offrire certezza giuridica agli enti interessati e un adeguato processo decisionale, assicurando in tempi brevi un’applicazione uniforme del diritto dell’Unione in materia. Nell’interesse della certezza giuridica è opportuno precisare che tutte le decisioni adottate prima dell’entrata in vigore della presente direttiva sulla base dell’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) continueranno ad applicarsi.

(42)

In quanto destinata agli Stati membri, la presente direttiva non si applica all’aggiudicazione di concessioni effettuata da organizzazioni internazionali a proprio nome e per proprio conto. È tuttavia opportuno precisare in che misura la presente direttiva debba applicarsi alle aggiudicazioni di concessioni disciplinate da specifiche norme internazionali.

(43)

L’aggiudicazione di concessioni in relazione a taluni servizi di media audiovisivi e radiofonici da parte di fornitori di servizi di media dovrebbe consentire di tenere conto di aspetti di rilievo culturale o sociale, il che rende inappropriata l’applicazione delle norme sull’aggiudicazione delle concessioni. Per tali motivi si dovrebbe dunque prevedere un’eccezione per le concessioni di servizi, aggiudicate dagli stessi fornitori di servizi di media, aventi per oggetto l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi pronti per essere diffusi e di altri servizi preparatori, quali quelli relativi alle sceneggiature o alle prestazioni artistiche necessarie alla realizzazione del programma. Si dovrebbe altresì precisare che tale esclusione dovrebbe applicarsi parimenti ai servizi televisivi e ai servizi a richiesta (servizi non lineari). Tuttavia tale esclusione non dovrebbe applicarsi alla fornitura del materiale tecnico necessario alla produzione, alla coproduzione e alla trasmissione di tali programmi.

(44)

La presente direttiva non pregiudica la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell’adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro conformemente al protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri allegato al TFUE e al TUE.

(45)

Vi è una notevole incertezza giuridica circa la misura in cui i contratti conclusi tra enti nell’ambito del settore pubblico debbano essere disciplinati dalle norme sulle concessioni. La pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea viene interpretata in modo divergente dai diversi Stati membri e anche dalle diverse amministrazioni aggiudicatrici o dai diversi enti aggiudicatori. È pertanto necessario precisare in quali casi i contratti conclusi nell’ambito del settore pubblico non sono soggetti all’applicazione delle norme stabilite nella presente direttiva. Tale precisazione dovrebbe essere guidata dai principi fissati dalla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Il solo fatto che entrambe le parti di un accordo siano esse stesse autorità pubbliche non esclude di per sé l’applicazione delle norme stabilite nella presente direttiva. Tuttavia, l’applicazione delle norme stabilite nella presente direttiva non dovrebbe interferire con la libertà delle autorità pubbliche di svolgere i compiti di servizio pubblico affidati loro utilizzando le loro stesse risorse, compresa la possibilità di cooperare con altre autorità pubbliche. Si dovrebbe garantire che una qualsiasi cooperazione pubblico-pubblico esentata non dia luogo a una distorsione della concorrenza nei confronti di operatori economici privati nella misura in cui pone un fornitore privato di servizi in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti.

(46)

Le concessioni aggiudicate a persone giuridiche controllate non dovrebbero essere soggette all’applicazione delle procedure previste dalla presente direttiva qualora l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), eserciti sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, a condizione che la persona giuridica controllata svolga più dell’80 % delle proprie attività nell’esecuzione di compiti a essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore che esercita il controllo o da altre persone giuridiche controllate da tale amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a prescindere dal beneficiario dell’esecuzione del contratto. L’esenzione non dovrebbe estendersi alle situazioni in cui vi sia partecipazione diretta di un operatore economico privato al capitale della persona giuridica controllata poiché, in tali circostanze, l’aggiudicazione di una concessione senza una procedura competitiva offrirebbe all’operatore economico privato con una partecipazione nel capitale della persona giuridica controllata un indebito vantaggio rispetto ai suoi concorrenti. Tuttavia, date le particolari caratteristiche degli organismi pubblici con un’adesione obbligatoria, quali le organizzazioni responsabili della gestione o dell’esercizio di taluni servizi pubblici, ciò non dovrebbe valere nei casi in cui la partecipazione di determinati operatori economici privati al capitale della persona giuridica controllata è resa obbligatoria da disposizioni legislative del diritto nazionale conformi ai trattati, a condizione che si tratti di una partecipazione che non implica controllo o potere di veto e che non conferisce un’influenza determinante sulle decisioni della persona giuridica controllata. Si dovrebbe inoltre chiarire che l’unico elemento determinante è la partecipazione privata diretta al capitale della persona giuridica controllata.

Pertanto, in caso di partecipazione di capitali privati nell’amministrazione aggiudicatrice o nell’ente aggiudicatore controllante o nelle amministrazioni aggiudicatrici o negli enti aggiudicatori controllanti, ciò non preclude l’aggiudicazione di contratti pubblici alla persona giuridica controllata, senza applicare le procedure previste dalla presente direttiva in quanto tali partecipazioni non incidono negativamente sulla concorrenza tra operatori economici privati. Si dovrebbe inoltre chiarire che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori quali gli organismi di diritto pubblico, per i quali è possibile la partecipazione di capitali privati, dovrebbero essere in condizione di avvalersi dell’esenzione per la cooperazione orizzontale. Pertanto, se tutte le altre condizioni per la cooperazione orizzontale sono soddisfatte, l’esenzione a essa relativa dovrebbe estendersi a tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori qualora il contratto sia concluso esclusivamente tra amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori.

(47)

Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), dovrebbero poter decidere di fornire congiuntamente i rispettivi servizi pubblici mediante cooperazione senza essere obbligate ad avvalersi di una forma giuridica particolare. Tale cooperazione potrebbe riguardare tutti i tipi di attività connesse alla prestazione di servizi e le responsabilità affidati alle amministrazioni partecipanti o da esse assunti, quali i compiti obbligatori o volontari di autorità regionali o locali o i servizi affidati a organismi specifici da norme di diritto pubblico. I servizi prestati dalle diverse amministrazioni partecipanti o dai diversi enti partecipanti non devono necessariamente essere identici; potrebbero anche essere complementari. I contratti per la fornitura congiunta di servizi pubblici non dovrebbero essere soggetti alla presente direttiva, a condizione che siano conclusi esclusivamente tra amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, che l’attuazione di tale cooperazione sia dettata solo da considerazioni legate al pubblico interesse e che nessun fornitore privato di servizi goda di una posizione di vantaggio rispetto ai suoi concorrenti.

Al fine di rispettare tali condizioni, la cooperazione dovrebbe fondarsi su un concetto cooperativistico. Tale cooperazione non comporta che tutte le amministrazioni partecipanti si assumano la responsabilità di eseguire i principali obblighi contrattuali, fintantoché sussistono impegni a cooperare all’esecuzione del servizio pubblico in questione. Inoltre, l’attuazione della cooperazione, inclusi gli eventuali trasferimenti finanziari tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, dovrebbe essere retta solo da considerazioni legate al pubblico interesse.

(48)

In taluni casi un soggetto giuridico agisce, a norma delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, quale strumento o servizio tecnico di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori determinati ed è obbligato a eseguire gli ordinativi ricevuti da tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori e non ha alcuna influenza sulla remunerazione della sua prestazione. Tale rapporto puramente amministrativo, in considerazione della sua natura non contrattuale, non dovrebbe rientrare nell’ambito di applicazione delle procedure sull’aggiudicazione delle concessioni.

(49)

È opportuno precisare che la nozione di «operatori economici» dovrebbe essere interpretata in senso ampio, in modo da comprendere qualunque persona e/o ente che offre sul mercato la realizzazione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi, a prescindere dalla forma giuridica nel quadro della quale ha scelto di operare. Pertanto, imprese, succursali, filiali, partenariati, società cooperative, società a responsabilità limitata, università pubbliche o private e altre forme di enti dovrebbero tutti rientrare nella nozione di «operatore economico», indipendentemente dal fatto che siano «persone giuridiche» o meno in qualsiasi circostanza.

(50)

Al fine di garantire una pubblicità adeguata delle concessioni di lavori e di servizi di valore pari o superiore a una determinata soglia e aggiudicate da enti aggiudicatori e amministrazioni aggiudicatrici, la loro aggiudicazione dovrebbe essere preceduta dalla pubblicazione obbligatoria del relativo bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(51)

In considerazione degli effetti negativi sulla concorrenza, l’aggiudicazione di concessioni senza previa pubblicazione dovrebbe essere permessa solo in circostanze del tutto eccezionali. L’eccezione dovrebbe limitarsi ai casi in cui risulta chiaro fin dall’inizio che la pubblicazione non intensificherebbe la concorrenza, in particolare allorché oggettivamente vi è un solo operatore economico in grado di eseguire la concessione. L’impossibilità di aggiudicare la concessione a qualsiasi altro operatore economico non dovrebbe essere stata determinata dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore stessi in vista della futura procedura di aggiudicazione. Inoltre, dovrebbe essere valutata attentamente la disponibilità di sostituti adeguati.

(52)

La durata di una concessione dovrebbe essere limitata al fine di evitare la preclusione dell’accesso al mercato e restrizioni della concorrenza. Inoltre, le concessioni di durata molto lunga possono dar luogo alla preclusione dell’accesso al mercato, ostacolando così la libera circolazione dei servizi e la libertà di stabilimento. Tuttavia, tale durata può essere giustificata se è indispensabile per consentire al concessionario di recuperare gli investimenti previsti per eseguire la concessione, nonché di ottenere un ritorno sul capitale investito. Di conseguenza, per le concessioni di durata superiore a cinque anni la durata dovrebbe essere limitata al periodo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati per eseguire i lavori e i servizi e ottenga un ritorno sul capitale investito in condizioni operative normali, tenuto conto degli specifici obiettivi contrattuali assunti dal concessionario per rispondere alle esigenze riguardanti, ad esempio, la qualità o il prezzo per gli utenti. La stima dovrebbe essere valida al momento dell’aggiudicazione della concessione. Dovrebbe essere possibile includere gli investimenti iniziali e successivi ritenuti necessari per l’esecuzione della concessione, in particolare spese per infrastrutture, diritti d’autore, brevetti, materiale, logistica, affitto, formazione del personale e spese iniziali. La durata massima della concessione dovrebbe essere indicata nei documenti di gara, a meno che la durata sia utilizzata come criterio di aggiudicazione del contratto. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero sempre poter aggiudicare una concessione per un periodo più breve di quello necessario per recuperare gli investimenti, a condizione che la corrispondente compensazione non elimini il rischio operativo.

(53)

È opportuno escludere dalla piena applicazione della presente direttiva soltanto quei servizi che abbiano una dimensione transfrontaliera limitata, come per esempio taluni servizi sociali, sanitari o educativi. Tali servizi sono forniti in un contesto particolare che varia sensibilmente da uno Stato membro all’altro a causa delle differenti tradizioni culturali. Per le concessioni relative a questi servizi si dovrebbe perciò istituire un regime specifico che tenga conto del fatto che sono di recente regolazione. L’obbligo di pubblicare un avviso di preinformazione e un avviso di aggiudicazione della concessione per le concessioni di valore pari o superiore alla soglia stabilita nella presente direttiva è un metodo adeguato per informare i potenziali offerenti in merito alle opportunità commerciali nonché informare tutte le parti interessate in merito al numero e al tipo di contratti aggiudicati. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero varare le misure del caso per l’aggiudicazione dei contratti di concessione per tali servizi, così da garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici, consentendo allo stesso tempo alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di tener conto delle specificità dei servizi in questione. Gli Stati membri dovrebbero far sì che alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sia consentito di tener conto della necessità di garantire innovazione e, in conformità dell’articolo 14 TFUE e del protocollo n. 26, un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, parità di trattamento e promozione dell’accesso universale e dei diritti degli utenti.

(54)

Considerata l’importanza del contesto culturale e la delicatezza di tali servizi, gli Stati membri dovrebbero godere di un ampio margine di discrezionalità così da organizzare la scelta dei prestatori dei servizi nel modo che ritengano più opportuno. La presente direttiva non vieta agli Stati membri di applicare, per la scelta dei prestatori dei servizi, criteri qualitativi specifici come quelli fissati nel quadro europeo volontario della qualità dei servizi sociali elaborato dal comitato per la protezione sociale dell’Unione europea. Gli Stati membri e/o le autorità pubbliche rimangono liberi di prestare essi stessi tali servizi, oppure di organizzare i servizi sociali secondo modalità che non comportino la conclusione di concessioni, per esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi oppure il rilascio di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfino le condizioni preventivamente stabilite dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, senza limiti o quote di sorta, purché tali sistemi garantiscano sufficiente pubblicità e rispettino i principi di trasparenza e di non discriminazione.

(55)

In vista di un’adeguata integrazione dei requisiti in materia ambientale, sociale e di lavoro nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, è particolarmente importante che gli Stati membri e le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori adottino misure pertinenti per garantire il rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro vigenti nel luogo in cui i lavori sono eseguiti o i servizi forniti e derivanti da leggi, regolamentazioni o disposizioni amministrative, adottati a livello nazionale e di Unione, e da contratti collettivi purché tali norme, nonché la loro applicazione, siano conformi al diritto dell’Unione. Parimenti, durante l’esecuzione di una concessione dovrebbero essere applicati gli obblighi derivanti da accordi internazionali ratificati da tutti gli Stati membri ed elencati nella presente direttiva. Tuttavia, ciò non dovrebbe in alcun modo impedire l’applicazione di condizioni di lavoro più favorevoli per i lavoratori. Le misure pertinenti dovrebbero essere applicate in conformità dei principi fondamentali del diritto dell’Unione, in particolare per garantire parità di trattamento. Le suddette misure pertinenti si dovrebbero applicare conformemente alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15) e in modo da garantire parità di trattamento e non discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici e i lavoratori di altri Stati membri.

(56)

I servizi dovrebbero essere considerati come prestati nel luogo in cui sono eseguite le prestazioni che li caratterizzano. Se i servizi sono prestati a distanza, ad esempio quelli forniti dai call centre, dovrebbero essere considerati come prestati nel luogo in cui sono effettuati, a prescindere dai luoghi e dagli Stati membri a cui sono destinati.

(57)

I relativi obblighi potrebbero trovare riscontro in clausole contrattuali della concessione. Dovrebbe anche essere possibile inserire nelle concessioni clausole che assicurino il rispetto dei contratti collettivi conformi al diritto dell’Unione. Il mancato rispetto di tali obblighi potrebbe essere considerato un grave illecito perpetrato dall’operatore economico interessato che può comportare l’esclusione di quest’ultimo dalla procedura di aggiudicazione di una concessione.

(58)

La vigilanza sull’osservanza delle disposizioni in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro dovrebbe essere svolta nelle relative fasi della procedura di aggiudicazione di una concessione, quando si applicano i principi generali che disciplinano la selezione dei partecipanti e l’aggiudicazione dei contratti e quando si applicano i criteri di esclusione.

(59)

Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe vietare di imporre o di applicare misure necessarie alla tutela dell’ordine pubblico, della moralità pubblica e della sicurezza pubblica, della salute, della vita umana e animale o alla conservazione delle specie vegetali o altre misure ambientali, in particolare nell’ottica dello sviluppo sostenibile, a condizione che dette misure siano conformi al TFUE.

(60)

Ai fini della riservatezza nel corso della procedura, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori nonché gli operatori economici non dovrebbero rivelare informazioni considerate riservate. L’inosservanza di tale obbligo dovrebbe comportare l’applicazione di sanzioni adeguate, come e ove previsto dal diritto civile o amministrativo degli Stati membri.

(61)

Al fine di combattere le frodi, i favoritismi e la corruzione e prevenire conflitti di interesse, gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per garantire la trasparenza della procedura di aggiudicazione e la parità di trattamento di tutti i candidati e gli offerenti. Tali misure dovrebbero mirare, in particolare, ad eliminare i conflitti di interesse e altre irregolarità gravi.

(62)

Per consentire a tutti gli operatori interessati di presentare domanda di partecipazione e offerte, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero essere tenuti a rispettare un termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte.

(63)

La scelta di criteri di selezione proporzionati, non discriminatori ed equi e la loro applicazione agli operatori economici è essenziale per garantire a questi l’effettivo accesso alle opportunità economiche offerte dalle concessioni. In particolare, la possibilità concessa ai candidati di far ricorso alle capacità di altri soggetti può essere un fattore determinante per consentire la partecipazione delle PMI. È quindi opportuno stabilire che i criteri di selezione debbano riguardare soltanto la capacità tecnica, professionale, finanziaria ed economica degli operatori ed essere collegati all’oggetto del contratto, debbano essere indicati nel bando di concessione e non possano impedire a un operatore economico, salvo in circostanze eccezionali, di far ricorso alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con essi, qualora l’operatore dimostri all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore che disporrà delle risorse necessarie.

(64)

Inoltre, al fine di una migliore integrazione di considerazioni sociali ed ambientali nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la facoltà di applicare criteri di aggiudicazione o condizioni di esecuzione della concessione riguardanti lavori o servizi oggetto del contratto di concessione sotto ogni aspetto e in qualsiasi fase dei loro cicli di vita, dall’estrazione delle materie prime per il prodotto alla fase di smaltimento dello stesso, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, prestazione o commercializzazione di questi lavori o servizi o in un processo specifico nel corso di una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale. Criteri e condizioni riguardanti tale processo di produzione o prestazione possono ad esempio consistere nel fatto che i servizi oggetto della concessione siano prestati usando macchine efficienti dal punto di vista energetico. In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, vi rientrano anche criteri di aggiudicazione o condizioni di esecuzione della concessione riguardanti l’utilizzazione di prodotti del commercio equo e solidale nel corso dell’esecuzione della concessione da aggiudicare. I criteri e le condizioni riguardanti il commercio e le relative condizioni possono fare riferimento, per esempio, all’obbligo di pagare ai subappaltatori un prezzo minimo e un sovrapprezzo. Le condizioni di esecuzione della concessione basate su considerazioni ambientali potrebbero comprendere, ad esempio, la riduzione al minimo dei rifiuti o l’uso efficiente delle risorse.

(65)

I criteri di aggiudicazione o le condizioni di esecuzione della concessione riguardanti aspetti sociali del processo di produzione dovrebbero essere applicati conformemente alla direttiva 96/71/CE, quale interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, e non dovrebbero essere scelti o applicati in modo da discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici di altri Stati membri o di paesi terzi che sono parti dell’accordo dell’Organizzazione mondiale del commercio sugli appalti pubblici («AAP») o degli accordi sul libero scambio ai quali l’Unione aderisce. I requisiti riguardanti le condizioni di lavoro fondamentali disciplinate dalla direttiva 96/71/CE, quali le tariffe minime salariali, dovrebbero pertanto rimanere al livello stabilito dalla legislazione nazionale o da contratti collettivi applicati in conformità del diritto dell’Unione nel contesto di tale direttiva. Le condizioni di esecuzione della concessione potrebbero anche essere intese a favorire l’attuazione di misure volte a promuovere l’uguaglianza tra uomini e donne sul lavoro, una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra lavoro e vita privata, la protezione dell’ambiente o il benessere degli animali e, per rispettare nella sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), ad assumere un numero di persone svantaggiate superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale.

(66)

Possono essere oggetto dei criteri di aggiudicazione o delle condizioni di esecuzione della concessione anche misure intese alla tutela della salute del personale coinvolto nel processo di esecuzione della concessione, alla promozione dell’integrazione sociale di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili nel personale incaricato dell’esecuzione della concessione o della formazione nelle competenze richieste per la concessione in questione, purché riguardino i lavori o i servizi oggetto della concessione. Per esempio, tali criteri o condizioni potrebbero riferirsi, tra l’altro, all’assunzione di disoccupati di lunga durata, ad azioni di formazione per disoccupati o giovani da effettuarsi nel corso dell’esecuzione della concessione da aggiudicare. Nelle specifiche tecniche le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere requisiti di natura sociale che caratterizzano direttamente il prodotto o servizio in questione, quali l’accessibilità per persone con disabilità o la progettazione adeguata per tutti gli utenti.

(67)

È necessario che i requisiti tecnici e funzionali definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori permettano l’apertura delle concessioni alla concorrenza. Tali requisiti dovrebbero definire le caratteristiche cui devono rispondere i lavori e/o i servizi oggetto della concessione e potrebbero fare riferimento allo specifico processo di produzione o di esecuzione dei lavori o servizi richiesti, purché siano collegati all’oggetto della concessione e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. Lo specifico processo di produzione potrebbe comprendere requisiti relativi all’accessibilità per le persone con disabilità o ai livelli di prestazione ambientale. Detti requisiti tecnici e funzionali dovrebbero figurare nei documenti di gara e rispettare i principi di parità di trattamento e di trasparenza. Dovrebbero essere redatti in modo da evitare di restringere artificiosamente la concorrenza, in particolare mediante requisiti che favoriscano uno specifico operatore economico rispecchiando le principali caratteristiche delle forniture, dei servizi o dei lavori da esso abitualmente offerti. In ogni caso, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori dovrebbero prendere in esame le offerte comprendenti lavori e/o servizi, incluse le forniture accessorie a tali lavori e servizi, che siano conformi in modo equivalente alle caratteristiche richieste.

(68)

Di norma le concessioni sono accordi complessi di lunga durata con i quali il concessionario assume responsabilità e rischi tradizionalmente assunti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori e rientranti di norma nell’ambito di competenza di queste ultime. Per tale ragione, fatta salva l’osservanza della presente direttiva e dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, dovrebbe essere lasciata alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori un’ampia flessibilità nel definire e organizzare la procedura di selezione del concessionario. Tuttavia, al fine di garantire parità di trattamento e trasparenza durante l’intera procedura di aggiudicazione, è opportuno prevedere garanzie minime per quanto riguarda la procedura di aggiudicazione, ivi comprese informazioni sulla natura e l’ambito di applicazione della concessione, la limitazione del numero di candidati, la diffusione delle informazioni ai candidati e agli offerenti e la disponibilità di registrazioni appropriate. È altresì necessario disporre che vengano rispettate le condizioni iniziali previste dal bando di concessione, per evitare disparità di trattamento tra i potenziali candidati.

(69)

È opportuno evitare l’aggiudicazione di concessioni a operatori economici che hanno partecipato a un’organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione, di frode a danno degli interessi finanziari dell’Unione, di reati di terrorismo, di riciclaggio dei proventi di attività illecite, di finanziamento del terrorismo o di tratta di esseri umani. Gli Stati membri dovrebbero, tuttavia, avere la facoltà di prevedere una deroga a queste esclusioni obbligatorie in situazioni eccezionali in cui esigenze imperative di interesse generale rendano indispensabile l’aggiudicazione di un contratto. Anche il mancato pagamento di imposte o contributi previdenziali dovrebbe essere sanzionato con l’esclusione obbligatoria a livello di Unione.

(70)

Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la possibilità di escludere operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili, per esempio a causa di gravi o reiterate violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di diritti di proprietà intellettuale. È opportuno chiarire che una grave violazione dei doveri professionali può mettere in discussione l’integrità di un operatore economico e dunque rendere quest’ultimo inidoneo ad ottenere l’aggiudicazione di un contratto di concessione indipendentemente dal fatto che possegga per il resto la capacità tecnica ed economica per l’esecuzione del contratto. Tenendo presente che l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore sarà responsabile per le conseguenze di eventuali decisioni erronee, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero anche mantenere la facoltà di ritenere che vi sia stata grave violazione dei doveri professionali qualora, prima che sia stata presa una decisione definitiva e vincolante sulla presenza di motivi di esclusione obbligatori, possano dimostrare con qualsiasi mezzo idoneo che un operatore economico ha violato i suoi obblighi, inclusi quelli relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, salvo diverse disposizioni del diritto nazionale. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero anche poter escludere candidati o offerenti che, in occasione dell’esecuzione di precedenti concessioni o altri contratti con le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, hanno messo in evidenza notevoli mancanze per quanto riguarda obblighi sostanziali, per esempio mancata fornitura o esecuzione, carenze significative del prodotto o servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto o un comportamento scorretto che dà adito a seri dubbi sull’affidabilità dell’operatore economico. Il diritto nazionale dovrebbe prevedere una durata massima per tali esclusioni.

(71)

Tuttavia, è opportuno consentire che gli operatori economici possano adottare misure per conformarsi agli obblighi, volte a porre rimedio alle conseguenze di reati o condotte illecite e a impedire efficacemente l’ulteriore verificarsi di tali comportamenti scorretti. Tali misure potrebbero consistere, in particolare, in misure riguardanti il personale e l’organizzazione quali la rottura di tutti i rapporti con le persone o con le organizzazioni coinvolte nel comportamento scorretto, in misure adeguate per la riorganizzazione del personale, nell’attuazione di sistemi di notifica e controllo, nella creazione di una struttura di audit interno per verificare la conformità e nell’adozione di norme interne di responsabilità e di risarcimento. Qualora tali misure offrano garanzie sufficienti, l’operatore economico interessato non dovrebbe più essere escluso solo sulla base di tali motivi. Gli operatori economici dovrebbero avere la possibilità di chiedere che siano esaminate le misure adottate per garantire l’osservanza degli obblighi ai fini di una possibile ammissione alla procedura di aggiudicazione della concessione. Occorre tuttavia lasciare agli Stati membri la facoltà di determinare le esatte condizioni procedurali e sostanziali applicabili in tali casi. Essi dovrebbero essere liberi, in particolare, di decidere se lasciare alle singole amministrazioni aggiudicatrici o ai singoli enti aggiudicatori il compito di effettuare le pertinenti valutazioni o affidarlo ad altre autorità a livello centrale o decentrato.

(72)

È importante che l’osservanza, da parte dei subappaltatori, degli obblighi vigenti in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro di cui alla presente direttiva, sempre che tali norme e la loro applicazione siano conformi al diritto dell’Unione, sia garantita dalle autorità nazionali competenti, ad esempio gli ispettorati del lavoro o le agenzie per la protezione dell’ambiente, mediante azioni adeguate entro i limiti delle loro responsabilità e del loro mandato. È inoltre necessario garantire una certa trasparenza nella catena dei subappalti, in quanto ciò fornisce alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori informazioni su chi è presente nei cantieri edili nei quali si sta lavorando per loro conto o su quali imprese forniscono servizi all’interno e presso edifici, infrastrutture o aree, come ad esempio municipi, scuole comunali, infrastrutture sportive, porti o autostrade, dei quali le amministrazioni aggiudicatrici sono responsabili o su cui hanno un controllo. È opportuno chiarire che l’obbligo di fornire le necessarie informazioni incombe in ogni caso al concessionario, o in virtù di clausole specifiche che l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore dovrà inserire in tutte le procedure di aggiudicazione, o in virtù di obblighi che gli Stati membri imporranno al concessionario mediante disposizioni di carattere generale.

È altresì opportuno chiarire che le condizioni relative al controllo del rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro di cui alla presente direttiva, sempre che tali norme e la loro applicazione siano conformi al diritto dell’Unione, dovrebbero essere applicate ogniqualvolta il diritto nazionale di uno Stato membro preveda un meccanismo di responsabilità solidale tra subappaltatori e concessionario. Inoltre, dovrebbe essere indicato esplicitamente che gli Stati membri dovrebbero poter imporre condizioni più rigorose, ad esempio estendendo gli obblighi in materia di trasparenza oppure permettendo o imponendo alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori di verificare che i subappaltatori non si trovino in nessuna delle situazioni che giustificano l’esclusione dell’operatore economico. Nell’applicare tali misure ai subappaltatori, occorre garantire coerenza con le disposizioni applicabili al concessionario, facendo in modo che l’esistenza di motivi obbligatori di esclusione comporti l’obbligo per il concessionario di sostituire il subappaltatore interessato. Qualora dalle verifiche risulti la presenza di cause facoltative di esclusione, andrebbe precisato che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono esigere la sostituzione; si dovrebbe tuttavia indicare esplicitamente anche che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono essere tenuti a chiedere la sostituzione del subappaltatore in questione quando in tali casi l’esclusione del concessionario sarebbe obbligatoria. Andrebbe poi indicato espressamente che gli Stati membri restano liberi di prevedere disposizioni di diritto interno più rigorose.

(73)

Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori dovrebbero valutare le offerte sulla base di uno o più criteri di aggiudicazione. Per garantire trasparenza e parità di trattamento, i criteri per l’aggiudicazione delle concessioni dovrebbero sempre rispettare alcune norme di carattere generale. Tali norme possono fare riferimento a fattori di carattere non puramente economico ma tali da influenzare il valore di un’offerta dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore e da permettere di individuare un vantaggio economico globale per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore. I criteri dovrebbero essere comunicati in anticipo a tutti i potenziali candidati od offerenti, dovrebbero riguardare l’oggetto del contratto e non dovrebbero lasciare all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore una libertà di scelta incondizionata. Essi dovrebbero inoltre permettere una concorrenza effettiva e andrebbero accompagnati da requisiti che consentano di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti. Dovrebbe essere possibile includere nei criteri di aggiudicazione, tra l’altro, criteri ambientali, sociali o relativi all’innovazione. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori dovrebbero inoltre indicare i criteri di aggiudicazione in ordine decrescente di importanza in modo da garantire la parità di trattamento dei potenziali offerenti consentendo loro di conoscere tutti gli elementi di cui tener conto al momento della preparazione delle loro offerte.

In casi eccezionali in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore riceve un’offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista da un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore diligente, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore dovrebbe poter modificare, in via eccezionale, l’ordine dei criteri di aggiudicazione per tener conto delle nuove possibilità offerte da detta soluzione innovativa, purché tale modifica garantisca la parità di trattamento di tutti gli offerenti attuali o potenziali emettendo un nuovo invito a presentare offerte o, se opportuno, pubblicando un nuovo bando di concessione.

(74)

I mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono semplificare notevolmente la pubblicazione delle concessioni e accrescere l’efficienza, la rapidità e la trasparenza delle procedure di aggiudicazione di concessioni. Potrebbero diventare la regola per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel corso delle procedure di aggiudicazione di concessioni in quanto aumentano considerevolmente le possibilità degli operatori economici di partecipare a procedure di aggiudicazione di concessioni nell’ambito del mercato interno.

(75)

I contratti di concessione generalmente comportano disposizioni tecniche e finanziarie complesse e di lunga durata, soggette ai mutamenti delle circostanze. È pertanto necessario precisare, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia, le condizioni alle quali le modifiche di una concessione durante la sua esecuzione richiedono una nuova procedura di aggiudicazione della concessione. Una nuova procedura di concessione è necessaria quando vengono apportate modifiche sostanziali alla concessione iniziale, in particolare al campo di applicazione e al contenuto dei diritti e degli obblighi reciproci delle parti, inclusa la ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale. Tali modifiche dimostrano l’intenzione delle parti di rinegoziare termini o condizioni essenziali della concessione in questione. Ciò si verifica, in particolare, quando le condizioni modificate avrebbero inciso sull’esito della procedura nel caso in cui fossero state parte della procedura sin dall’inizio. Le modifiche della concessione comportanti una modifica minore del valore del contratto sino a un determinato livello dovrebbero essere sempre possibili senza richiedere una nuova procedura di concessione. A tal fine e allo scopo di garantire la certezza giuridica, la presente direttiva dovrebbe prevedere soglie minime, al di sotto delle quali non è richiesta una nuova procedura di aggiudicazione. Le modifiche della concessione al di sopra di tali soglie dovrebbero essere possibili senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione nella misura in cui tali modifiche soddisfino talune condizioni. Potrebbe essere il caso, per esempio, di modifiche dettate dalla necessità di accogliere richieste delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori riguardanti la sicurezza, tenuto conto delle specificità di attività come, ad esempio, la gestione di impianti sportivi o turistici in montagna, qualora la legislazione sia suscettibile di evolversi per affrontare i rischi correlati, nella misura in cui tali modifiche soddisfino le pertinenti condizioni stabilite dalla presente direttiva.

(76)

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono trovarsi ad affrontare circostanze esterne che non era possibile prevedere quando hanno aggiudicato la concessione, in particolare quando l’esecuzione della concessione copre un periodo lungo. In questi casi è necessaria una certa flessibilità per adattare la concessione alle circostanze senza ricorrere a una nuova procedura di aggiudicazione. Il concetto di circostanze imprevedibili si riferisce a circostanze che non si potevano prevedere nonostante una ragionevole e diligente preparazione dell’aggiudicazione iniziale da parte dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, tenendo conto dei mezzi a sua disposizione, della natura e delle caratteristiche del progetto specifico, delle buone prassi nel settore in questione e della necessità di garantire un rapporto adeguato tra le risorse investite nel preparare l’aggiudicazione e il suo valore prevedibile. Tale principio non può tuttavia applicarsi qualora una modifica comporti una variazione della natura complessiva della concessione, ad esempio con la sostituzione dei lavori da eseguire o dei servizi da prestare con qualcosa di diverso, oppure attraverso un cambiamento sostanziale del tipo di concessione poiché, in una situazione di questo genere, è possibile presumere un’influenza ipotetica sul risultato. Per le concessioni aggiudicate allo scopo di svolgere un’attività diversa da quelle di cui all’allegato II, qualsiasi aumento di valore che non richieda una nuova procedura di aggiudicazione non dovrebbe essere superiore al 50 % del valore della concessione iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione dovrebbe applicarsi al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non dovrebbero essere finalizzate a eludere la presente direttiva.

(77)

In linea con i principi di parità di trattamento e di trasparenza, l’aggiudicatario non dovrebbe essere sostituito da un altro operatore economico, ad esempio in caso di cessazione della concessione a motivo di carenze nell’esecuzione, senza riaprire la concessione alla concorrenza. Tuttavia, in corso d’esecuzione della concessione, in particolare qualora sia stata aggiudicata ad un raggruppamento di operatori economici, l’aggiudicatario dovrebbe poter subire talune modifiche strutturali dovute, ad esempio, a riorganizzazioni puramente interne, incorporazioni, fusioni e acquisizioni oppure insolvenza. Tali modifiche strutturali non dovrebbero automaticamente richiedere nuove procedure di aggiudicazione per la concessione eseguita da tale aggiudicatario.

(78)

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la possibilità di prevedere modifiche alla concessione per mezzo di clausole di revisione o di opzione, ma senza che tali clausole conferiscano loro una discrezionalità illimitata. La presente direttiva dovrebbe pertanto stabilire in quale misura possano essere previste modifiche della concessione iniziale. Si dovrebbe pertanto precisare che clausole di revisione o di opzione formulate con sufficiente chiarezza possono ad esempio prevedere indicizzazioni dei prezzi o garantire, per esempio, che le apparecchiature di comunicazione da fornire per un determinato periodo di tempo restino adeguate anche in caso di modifica dei protocolli di comunicazione o di altre modifiche tecnologiche. Dovrebbe inoltre essere possibile, mediante clausole sufficientemente chiare, prevedere adattamenti della concessione che si rendano necessari a seguito di difficoltà tecniche apparse durante l’esecuzione o la manutenzione. Si dovrebbe inoltre ricordare che le concessioni potrebbero, ad esempio, comprendere la manutenzione ordinaria e prevedere interventi di manutenzione straordinaria che possono risultare necessari per garantire continuità nell’erogazione di un servizio pubblico.

(79)

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori potrebbero dover fronteggiare situazioni in cui si rendano necessari lavori o servizi supplementari. In tal caso, e purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla presente direttiva dovrebbe considerarsi giustificata una modifica della concessione iniziale senza una nuova procedura di aggiudicazione della concessione.

(80)

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori si trovano a volte ad affrontare circostanze che impongono la risoluzione anticipata della concessione al fine di rispettare gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione nel settore delle concessioni. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori abbiano la possibilità, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, di risolvere una concessione durante il periodo di validità della stessa, se così richiesto dal diritto dell’Unione.

(81)

Allo scopo di garantire un’idonea tutela giurisdizionale dei candidati e degli offerenti durante le procedure di aggiudicazione di concessioni, nonché al fine di rendere effettivo il rispetto delle disposizioni della presente direttiva e dei principi del TFUE, la direttiva 89/665/CEE del Consiglio (16) e la direttiva 92/13/CEE del Consiglio (17) dovrebbero applicarsi anche alle concessione di servizi e alle concessioni di lavori aggiudicate sia da amministrazioni aggiudicatrici che da enti aggiudicatori. È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE.

(82)

È opportuno che il trattamento dei dati personali ai sensi della presente direttiva sia disciplinato dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18).

(83)

Gli Stati membri sono tenuti a controllare in maniera costante e sistematica l’attuazione e il funzionamento delle norme sull’aggiudicazione di contratti di concessione, così da garantire l’applicazione efficiente e uniforme del diritto dell’Unione.

(84)

La Commissione dovrebbe valutare gli effetti economici sul mercato interno, in particolare in termini di fattori quali l’aggiudicazione transfrontaliera di contratti, la partecipazione delle PMI e i costi di transazione, derivanti dall’applicazione delle soglie stabilite dalla presente direttiva e dall’esclusione di cui all’articolo 12, tenendo in considerazione le strutture specifiche del settore idrico. La Commissione dovrebbe trasmettere una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 aprile 2019. A norma dell’articolo XXIV, paragrafo 7, dell’AAP, detto accordo sarà oggetto di ulteriori negoziati tre anni dopo la sua entrata in vigore e successivamente a intervalli periodici. In tale contesto dovrebbe essere esaminata l’adeguatezza del livello delle soglie nell’ambito dei negoziati condotti in virtù dell’AAP, tenendo presente l’impatto dell’inflazione e i costi di transazione. La Commissione dovrebbe valutare, ove possibile e opportuno, se proporre un aumento delle soglie applicabili in virtù dell’AAP durante il prossimo ciclo di negoziati. In caso di modifica di tali soglie, alla relazione elaborata dalla Commissione dovrebbe far seguito, se del caso, una proposta legislativa volta a modificare la soglia stabilita dalla presente direttiva.

(85)

Al fine di adeguarsi ai rapidi progressi tecnici, economici e normativi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE al fine di rivedere l’elenco degli atti di cui all’allegato III, le modalità tecniche dei metodi di calcolo concernenti le soglie e al fine di rivedere periodicamente la soglia stessa e adeguarla, di modificare i riferimenti alla nomenclatura CPV e adattare l’elenco degli atti di cui all’allegato X. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(86)

Al fine di garantire condizioni uniformi in relazione alla procedura per la redazione e la trasmissione dei bandi e degli avvisi e per la comunicazione e la pubblicazione dei dati di cui agli allegati V, VII e VIII, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (19). La procedura consultiva dovrebbe essere utilizzata per l’adozione degli atti di esecuzione che non incidono né sulla situazione finanziaria né sulla natura e la portata degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Al contrario, tali obblighi sono caratterizzati da fini puramente amministrativi e servono ad agevolare l’applicazione della presente direttiva.

(87)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire il coordinamento di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che si applicano a determinate procedure di concessione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione, può essere conseguito meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(88)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I:

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI E DEFINIZIONI

CAPO I:

Ambito di applicazione, principi generali e definizioni

SEZIONE I:

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI GENERALI, DEFINIZIONI E SOGLIA

Articolo 1:

Oggetto e ambito di applicazione

Articolo 2:

Principio di libera organizzazione dei servizi e delle attività di competenza della pubblica amministrazione

Articolo 3:

Principio della parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza

Articolo 4:

Libertà di definire servizi di interesse economico generale

Articolo 5:

Definizioni

Articolo 6:

Amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 7:

Enti aggiudicatori

Articolo 8:

Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni

Articolo 9:

Revisione della soglia

SEZIONE II:

ESCLUSIONI

Articolo 10:

Esclusioni riguardanti le concessioni aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici e da enti aggiudicatori

Articolo 11:

Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche

Articolo 12:

Esclusioni specifiche nel settore idrico

Articolo 13:

Concessioni aggiudicate a un’impresa collegata

Articolo 14:

Concessioni aggiudicate a una joint venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint venture

Articolo 15:

Notifica delle informazioni da parte di enti aggiudicatori

Articolo 16:

Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza

Articolo 17:

Concessioni tra enti nell’ambito del settore pubblico

SEZIONE III:

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 18:

Durata della concessione

Articolo 19:

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 20:

Contratti misti

Articolo 21:

Contratti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

Articolo 22:

Contratti concernenti sia le attività di cui all’allegato II sia altre attività

Articolo 23:

Concessioni riguardanti sia attività cui all’allegato II sia attività con aspetti di difesa o di sicurezza

SEZIONE IV:

SITUAZIONI SPECIFICHE

Articolo 24:

Concessioni riservate

Articolo 25:

Servizi di ricerca e sviluppo

CAPO II:

Principi

Articolo 26:

Operatori economici

Articolo 27:

Nomenclature

Articolo 28:

Riservatezza

Articolo 29:

Norme applicabili alle comunicazioni

TITOLO II:

NORME SULL’AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI: PRINCIPI GENERALI E GARANZIE PROCEDURALI

CAPO I:

Principi generali

Articolo 30:

Principi generali

Articolo 31:

Bandi di concessione

Articolo 32:

Avvisi di aggiudicazione delle concessioni

Articolo 33:

Modelli e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

Articolo 34:

Disponibilità elettronica dei documenti di gara

Articolo 35:

Lotta alla corruzione e prevenzione dei conflitti di interesse

CAPO II:

Garanzie procedurali

Articolo 36:

Requisiti tecnici e funzionali

Articolo 37:

Garanzie procedurali

Articolo 38:

Selezione e valutazione qualitativa dei candidati

Articolo 39:

Termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte

Articolo 40:

Comunicazione ai candidati e agli offerenti

Articolo 41:

Criteri di aggiudicazione

TITOLO III:

NORME SULL’ESECUZIONE DELLE CONCESSIONI

Articolo 42:

Subappalto

Articolo 43:

Modifica di contratti durante il periodo di validità

Articolo 44:

Cessazione delle concessioni

Articolo 45:

Monitoraggio e relazioni

TITOLO IV:

MODIFICHE DELLE DIRETTIVE 89/665/CEE E 92/13/CEE

Articolo 46:

Modifiche della direttiva 89/665/CEE

Articolo 47:

Modifiche della direttiva 92/13/CEE

TITOLO V:

POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48:

Esercizio della delega

Articolo 49:

Procedura d’urgenza

Articolo 50:

Procedura di comitato

Articolo 51:

Recepimento

Articolo 52:

Disposizioni transitorie

Articolo 53:

Monitoraggio e relazioni

Articolo 54:

Entrata in vigore

Articolo 55:

Destinatari

ALLEGATI

 

ALLEGATO I:

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 5, PUNTO 7

ALLEGATO II:

ATTIVITÀ SVOLTE DAGLI ENTI AGGIUDICATORI DI CUI ALL’ARTICOLO 7

ALLEGATO III:

ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL’UNIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, LETTERA B)

ALLEGATO IV:

SERVIZI DI CUI ALL’ARTICOLO 19

ALLEGATO V:

INFORMAZIONI DA INSERIRE NEI BANDI DI CONCESSIONE |DI CUI ALL’ARTICOLO 31

ALLEGATO VI:

INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE CONCERNENTI LE CONCESSIONI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI DI CUI ALL’ARTICOLO 31, PARAGRAFO 3

ALLEGATO VII:

INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 32

ALLEGATO VIII:

INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI CONCERNENTI SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI DI CUI ALL’ARTICOLO 32

ALLEGATO IX:

CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE

ALLEGATO X:

ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA E AMBIENTALE DI CUI ALL’ARTICOLO 30, PARAGRAFO 3

ALLEGATO XI:

INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI MODIFICHE DI UNA CONCESSIONE IN VIGENZA DELLA STESSA AI SENSI DELL’ARTICOLO 43

TITOLO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI E DEFINIZIONI

CAPO I

Ambito di applicazione, principi generali e definizioni

Sezione I

Oggetto, ambito di applicazione, principi generali, definizioni e soglia

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente direttiva stabilisce le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione indette da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori il cui valore stimato non è inferiore alla soglia indicata all’articolo 8.

2.   La presente direttiva si applica all’aggiudicazione di concessioni di lavori o di servizi a operatori economici da:

a)

amministrazioni aggiudicatrici; o

b)

enti aggiudicatori, purché i lavori o i servizi siano destinati allo svolgimento di una delle attività di cui all’allegato II.

3.   L’applicazione della presente direttiva è soggetta all’articolo 346 TFUE.

4.   Gli accordi, le decisioni o altri strumenti giuridici che disciplinano i trasferimenti di competenze e responsabilità per l’esecuzione di compiti pubblici tra amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori o associazioni di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori e che non prevedono una remunerazione a fronte di una prestazione contrattuale sono considerati questioni di organizzazione interna dello Stato membro interessato e, in quanto tali, esulano dall’ambito di applicazione della presente direttiva.

Articolo 2

Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche

1.   La presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l’esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell’Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l’esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utenza nei servizi pubblici.

Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d’interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni.

2.   La presente direttiva fa salvi i regimi di proprietà degli Stati membri. In particolare non richiede la privatizzazione di imprese pubbliche che forniscono servizi al pubblico.

Articolo 3

Principio della parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza

1.   Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza e proporzionalità.

La concezione della procedura di aggiudicazione della concessione, compresa la stima del valore, non è diretta a escludere quest’ultima dall’ambito di applicazione della presente direttiva né a favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o taluni lavori, forniture o servizi.

2.   Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori mirano a garantire la trasparenza della procedura di aggiudicazione e dell’esecuzione del contratto, nel rispetto dell’articolo 28.

Articolo 4

Libertà di definire servizi di interesse economico generale

1.   La presente direttiva fa salva la libertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto dell’Unione, quali essi ritengano essere servizi d’interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti di Stato, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti. Parimenti, la presente direttiva non incide sulle modalità di organizzazione dei sistemi di sicurezza sociale da parte degli Stati membri.

2.   I servizi non economici d’interesse generale non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva.

Articolo 5

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

1)   «concessioni»: le concessioni di lavori o di servizi di cui alle lettere a) e b):

a)

«concessione di lavori»: un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l’esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

b)

«concessione di servizi» si intende un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano la fornitura e la gestione di servizi diversi dall’esecuzione di lavori di cui alla lettera a) ad uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

L’aggiudicazione di una concessione di lavori o di servizi comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla gestione dei lavori o dei servizi, comprendente un rischio sul lato della domanda o sul lato dell’offerta, o entrambi. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario comporta una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile;

2)   «operatore economico»: una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

3)   «candidato»: un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura di aggiudicazione di concessioni;

4)   «offerente»: un operatore economico che ha presentato un’offerta;

5)   «concessionario»: un operatore economico cui è stata aggiudicata una concessione;

6)   «scritto» o «per iscritto»: un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;

7)   «esecuzione dei lavori»: l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l’esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato I o di un’opera, oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera rispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore che esercita un’influenza decisiva sul tipo di opera o sulla sua progettazione;

8)   «opera»: il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica;

9)   «mezzo elettronico»: uno strumento elettronico per l’elaborazione (compresa la compressione numerica) e l’archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

10)   «diritto esclusivo»: il diritto concesso da un’autorità competente di uno Stato membro mediante qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i trattati avente l’effetto di riservare a un unico operatore economico l’esercizio di un’attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;

11)   «diritto speciale»: il diritto concesso da un’autorità competente di uno Stato membro mediante qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i trattati avente l’effetto di riservare a due o più operatori economici l’esercizio di un’attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;

12)   «documento di concessione»: qualsiasi documento prodotto o al quale l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore fa riferimento per descrivere o determinare gli elementi della concessione o della procedura, compresi il bando di concessione, i requisiti tecnici e funzionali, le condizioni proposte per la concessione, i formati per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari.

13)   «innovazione»: la realizzazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o significativamente migliorato, tra cui, ma non solo, i processi di produzione, di edificazione o di costruzione, di un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell’organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne, tra l’altro allo scopo di contribuire ad affrontare le sfide a valenza sociale o di sostenere la strategia Europa 2020.

Articolo 6

Amministrazioni aggiudicatrici

1.   Ai fini della presente direttiva per «amministrazioni aggiudicatrici» si intendono lo Stato, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni costituite da uno o più di tali enti o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico diversi da enti, organismi o associazioni che svolgono una delle attività di cui all’allegato II e aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di tali attività.

2.   Per «autorità regionali» si intendono tutte le autorità delle unità amministrative elencate in modo non tassativo nelle NUTS 1 e 2, di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (20).

3.   Per «autorità locali» si intendono tutte le autorità delle unità amministrative che rientrano nei livelli NUTS 3 e delle unità amministrative inferiori, secondo il regolamento (CE) n. 1059/2003.

4.   Per «organismi di diritto pubblico» si intendono gli organismi che presentano tutte le seguenti caratteristiche:

a)

sono istituiti per lo specifico scopo di soddisfare esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

b)

sono dotati di personalità giuridica; e

c)

sono finanziati in modo maggioritario dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; o la cui gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi; o il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico.

Articolo 7

Enti aggiudicatori

1.   Ai sensi della presente direttiva per «enti aggiudicatori» si intendono gli enti che svolgono una delle attività di cui all’allegato II e aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di tali attività e sono:

a)

lo Stato, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni costituite da uno o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico;

b)

le imprese pubbliche ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo;

c)

gli enti diversi da quelli di cui al presente paragrafo, lettere a) e b), ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell’esercizio di una delle attività di cui all’allegato II.

2.   Gli enti cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi del paragrafo 1, lettera c). Tali procedure comprendono:

a)

le procedure d’appalto con previa indizione di gara, conformemente alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21) e alla direttiva 2014/25/UE, alla direttiva 2009/81/CE o alla presente direttiva;

b)

le procedure ai sensi di altri atti giuridici dell’Unione, elencati nell’allegato III, che garantiscono adeguata previa trasparenza per la concessione di autorizzazioni sulla base di criteri obiettivi.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 48 riguardo alla modifica dell’elenco degli atti giuridici dell’Unione di cui all’allegato III, quando le modifiche si dimostrano necessarie a causa dell’abrogazione o della modifica di tali atti o dell’adozione di nuova legislazione.

4.   Per «impresa pubblica» si intende qualsiasi impresa su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese in questione.

Un’influenza dominante da parte delle amministrazioni aggiudicatrici si presume in tutti i casi seguenti in cui tali amministrazioni, direttamente o indirettamente:

a)

detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dell’impresa;

b)

controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall’impresa, oppure

c)

possono designare più della metà dei membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa.

Articolo 8

Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni

1.   La presente direttiva si applica alle concessioni il cui valore sia pari o superiore a 5 186 000 EUR.

2.   Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.

Tale valore stimato è valido al momento dell’invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore avvia la procedura di aggiudicazione della concessione, per esempio, contattando gli operatori economici in relazione alle concessioni.

Ai fini del paragrafo 1, se il valore della concessione al momento dell’aggiudicazione è superiore di più del 20 % rispetto al valore stimato, la stima valida è il valore della concessione al momento dell’aggiudicazione.

3.   Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione. Nel calcolo del valore stimato della concessione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengono conto, se del caso, in particolare dei seguenti elementi:

a)

il valore di eventuali forme di opzione e di eventuali proroghe della durata della concessione;

b)

gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore;

c)

i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario in qualsivoglia forma dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l’assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;

d)

il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l’esecuzione della concessione;

e)

le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell’attivo facenti parte della concessione;

f)

il valore dell’insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori, purché siano necessari per l’esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;

g)

ogni premio o pagamento ai candidati o agli offerenti.

4.   La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della concessione non può essere fatta con l’intenzione di escludere tale concessione dall’ambito di applicazione della presente direttiva. Una concessione non può essere frazionata allo scopo di evitare che rientri nell’ambito di applicazione della presente direttiva, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino.

5.   Quando un’opera o un servizio proposti possono dar luogo all’aggiudicazione di una concessione per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.

6.   Quando il valore aggregato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui al presente articolo, la presente direttiva si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.

Articolo 9

Revisione della soglia

1.   Dal 30 giugno 2013 la Commissione verifica ogni due anni che la soglia di cui all’articolo 8, paragrafo 1, corrisponda alla soglia stabilita nell’accordo sugli appalti pubblici dell’Organizzazione mondiale del commercio («AAP») per le concessioni di lavori e procede, se necessario, alla revisione di tale soglia in conformità del presente articolo.

In conformità con il metodo di calcolo di cui all’AAP sugli appalti pubblici, la Commissione calcola il valore di tale soglia sulla base del valore giornaliero medio dell’euro rispetto ai diritti speciali di prelievo durante i ventiquattro mesi che terminano il 31 agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1o gennaio. Il valore della soglia in tal modo riveduta è arrotondato, se necessario, al migliaio di euro inferiore al dato risultante da tale calcolo, per assicurare il rispetto della soglia in vigore prevista dall’AAP che è espressa in diritti speciali di prelievo.

2.   Dal 1o gennaio 2014 ogni due anni la Commissione determina, nelle valute nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l’euro, i valori delle soglie di cui all’articolo 8, paragrafo 1, rivedute a norma del presente articolo, paragrafo 1.

In conformità con il metodo di calcolo di cui all’AAP, la determinazione di tali valori è basata sulla media del valore giornaliero di tali valute corrispondente alla soglia applicabile espressa in euro durante i ventiquattro mesi che terminano il 31 agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1o gennaio.

3.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la soglia riveduta di cui al paragrafo 1, il suo controvalore nelle valute nazionali di cui al paragrafo 2, primo comma, e il valore determinato conformemente al paragrafo 2, secondo comma, all’inizio del mese di novembre successivo alla loro revisione.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 48 per adattare la metodologia di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo alle modifiche della metodologia di cui all’AAP sugli appalti pubblici per la revisione delle soglie di cui all’articolo 8, paragrafo 1, e per la determinazione dei valori corrispondenti nelle valute nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l’euro, come menzionato al paragrafo 2 del presente articolo.

Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 48 per la revisione delle soglie di cui all’articolo 8, paragrafo 1, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5.   Qualora si renda necessaria la revisione di tale soglia e i limiti di tempo non consentano l’uso della procedura di cui all’articolo 48, e quindi motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 49 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del paragrafo 4, secondo comma, del presente articolo.

Sezione II

Esclusioni

Articolo 10

Esclusioni riguardanti le concessioni aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici e da enti aggiudicatori

1.   La presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi aggiudicate a un’amministrazione aggiudicatrice o a un ente aggiudicatore di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), o a un’associazione dei medesimi in base a un diritto esclusivo.

La presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi aggiudicate ad un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo che è stato concesso ai sensi del TFUE e di atti giuridici dell’Unione recanti norme comuni in materia di accesso al mercato applicabili alle attività di cui all’allegato II.

2.   In deroga al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, qualora la legislazione settoriale dell’Unione di cui a tale comma non preveda specifici obblighi settoriali di trasparenza, si applicano le disposizioni dell’articolo 32.

Qualora uno Stato membro conceda un diritto esclusivo a un operatore economico per l’esercizio di una delle attività di cui all’allegato II, informa in merito la Commissione entro il mese successivo alla concessione di detto diritto esclusivo.

3.   La presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) o alle concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007.

4.   La presente direttiva non si applica alle concessioni che l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore è tenuto ad aggiudicare o a organizzare nel rispetto di procedure diverse da quelle previste dalla presente direttiva e stabilite secondo una delle seguenti modalità:

a)

uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali di legge, quali un accordo internazionale concluso in conformità del TFUE, tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione congiunta o alla gestione congiunta di un progetto da parte dei loro firmatari;

b)

un’organizzazione internazionale.

La presente direttiva non si applica alle concessioni che l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore aggiudica in base a norme sugli appalti pubblici previste da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione internazionale di finanziamento quando le concessioni in questione sono interamente finanziate da tale organizzazione o istituzione. Nel caso di concessioni cofinanziate prevalentemente da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione internazionale di finanziamento, le parti si accordano sulle procedure di gare d’appalto applicabili.

Gli Stati membri comunicano tutti gli strumenti giuridici di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera a), alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all’articolo 50.

Il presente paragrafo non si applica alle concessioni in materia di difesa e di sicurezza di cui alla direttiva 2009/81/CE.

5.   La presente direttiva non si applica alle concessioni in materia di difesa e di sicurezza di cui alla direttiva 2009/81/CE che sono disciplinate da:

a)

norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa internazionale conclusi tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi;

b)

norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa internazionale conclusi in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernenti imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;

c)

norme procedurali specifiche di un’organizzazione internazionale che si approvvigiona per le proprie finalità o a concessioni che devono essere aggiudicate da uno Stato membro in conformità di tali norme.

6.   La presente direttiva si applica all’aggiudicazione di concessioni nei settori della difesa e della sicurezza di cui alla direttiva 2009/81/CE, fatta eccezione per quanto segue:

a)

concessioni per le quali l’applicazione della presente direttiva obbligherebbe lo Stato membro a fornire informazioni la cui divulgazione sia ritenuta contraria a interessi essenziali di sicurezza; o, qualora l’aggiudicazione e l’esecuzione della concessione siano dichiarate segrete e debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti in uno Stato membro, a condizione che lo Stato membro abbia stabilito che non è possibile garantire la tutela degli interessi essenziali in esame mediante misure meno invasive, quali quelle di cui al paragrafo 7;

b)

concessioni aggiudicate nel quadro di un programma di cooperazione di cui all’articolo 13, lettera c), della direttiva 2009/81/CE;

c)

concessioni aggiudicate da un governo a un altro governo per lavori e servizi direttamente collegati a materiale militare o sensibile, o lavori e servizi a fini specificatamente militari oppure lavori sensibili e servizi sensibili;

d)

concessioni aggiudicate in un paese terzo, quando le forze operano al di fuori del territorio dell’Unione, se le esigenze operative richiedono che tali concessioni siano concluse con operatori economici localizzati nell’area delle operazioni; e

e)

concessioni altrimenti esentate ai sensi della presente direttiva.

7.   La presente direttiva non si applica alle concessioni non altrimenti esentate ai sensi del paragrafo 6 nella misura in cui una procedura di aggiudicazione della concessione come quella prevista nella presente direttiva non può garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza di uno Stato membro mediante misure meno invasive, quali l’imposizione di condizioni intese a proteggere la riservatezza delle informazioni che l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore rende disponibili.

8.   La presente direttiva non si applica alle concessioni per:

a)

l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;

b)

l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicate da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, né alle concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi che sono aggiudicate ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente lettera, i termini «servizi di media audiovisivi» e «fornitori di servizi di media» hanno rispettivamente lo stesso significato di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e d), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010 (23). Il termine «programma» ha lo stesso significato di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, ma comprende anche i programmi radiofonici e i materiali associati ai programmi radiofonici. Inoltre, ai fini della presente disposizione il termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato di «programma»;

c)

i servizi di arbitrato e di conciliazione;

d)

uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

i)

rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 77/249/CEE del Consiglio (24):

un arbitrato o una conciliazione tenuti in uno Stato membro, un paese terzo o dinanzi a un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale, ovvero

procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro, un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

ii)

consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto i), della presente lettera o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento in questione, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 77/249/CEE;

iii)

servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

iv)

servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale nello Stato membro interessato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

v)

altri servizi legali che, nello Stato membro interessato, sono connessi, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri;

e)

i servizi finanziari relativi all’emissione, alla vendita, all’acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (25), i servizi forniti da banche centrali e le operazioni condotte con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;

f)

i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all’emissione, alla vendita, all’acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

g)

i servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro e rientranti nei codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 e 85143000-3 eccetto i servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;

h)

i servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicate da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale.

9.   La presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi per servizi di lotterie identificati con il codice CPV 92351100-7 aggiudicate dagli Stati membri a un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo. Ai fini del presente paragrafo il concetto di diritto esclusivo non include i diritti esclusivi di cui dell’articolo 7, paragrafo 2.

La concessione di tale diritto esclusivo è soggetta alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

10.   La presente direttiva non si applica alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori per l’esercizio delle loro attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un’area geografica all’interno dell’Unione.

Articolo 11

Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche

La presente direttiva non si applica alle concessioni principalmente finalizzate a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di comunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche.

Ai fini del presente articolo, i termini «rete pubblica di comunicazioni» e «servizio di comunicazione elettronica» hanno lo stesso significato che hanno nella direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26).

Articolo 12

Esclusioni specifiche nel settore idrico

1.   La presente direttiva non si applica alle concessioni aggiudicate per:

a)

fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;

b)

alimentare tali reti con acqua potabile.

2.   La presente direttiva non si applica inoltre alle concessioni riguardanti uno o entrambi dei seguenti aspetti quando sono collegate a un’attività di cui al paragrafo 1:

a)

progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d’acqua destinato all’approvvigionamento d’acqua potabile rappresenti più del 20 % del volume totale d’acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o drenaggio; o

b)

lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue.

Articolo 13

Concessioni aggiudicate a un’impresa collegata

1.   Ai fini del presente articolo, per «impresa collegata» si intende qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell’ente aggiudicatore a norma della direttiva 2013/34/UE.

2.   Nel caso di enti che non sono soggetti alla direttiva 2013/34/UE, per «impresa collegata» si intende qualsiasi impresa:

a)

su cui l’ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante;

b)

che possa esercitare un’influenza dominante sull’ente aggiudicatore; o

c)

che, come l’ente aggiudicatore, sia soggetta all’influenza dominante di un’altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne.

Ai fini del presente paragrafo, i termini «influenza dominante» hanno lo stesso significato di cui all’articolo 7, paragrafo 4.

3.   In deroga all’articolo 17 e ove siano rispettate le condizioni previste dal paragrafo 4 del presente articolo, la presente direttiva non si applica alle concessioni aggiudicate:

a)

da un ente aggiudicatore a un’impresa collegata; o

b)

da una joint venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori allo scopo di svolgere le attività di cui all’allegato II, a un’impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.

4.   Il paragrafo 3 si applica:

a)

alle concessioni di servizi a condizione che almeno l’80 % del fatturato totale realizzato in media negli ultimi tre anni dall’impresa collegata, tenendo conto di tutti i servizi prestati da tale impresa, provenga dalla prestazione di servizi all’ente aggiudicatore o alle altre imprese cui è collegata;

b)

alle concessioni di lavori a condizione che almeno l’80 % del fatturato totale realizzato in media dall’impresa collegata negli ultimi tre anni, tenendo conto di tutti i lavori eseguiti da tale impresa, provenga dall’esecuzione di lavori all’ente aggiudicatore o alle altre imprese cui è collegata.

5.   Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell’attività dell’impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, è sufficiente che l’impresa dimostri, in particolare in base a proiezioni dell’attività, che il fatturato di cui al paragrafo 4, lettere a) e b), sia verosimile.

6.   Se più imprese collegate all’ente aggiudicatore con il quale formano un gruppo economico forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le percentuali di cui al paragrafo 4 sono calcolate tenendo conto del fatturato totale derivante dalla prestazione dei servizio l’esecuzione dei lavori, per ciascuna di tali imprese collegate.

Articolo 14

Concessioni aggiudicate a una joint venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint venture

In deroga all’articolo 17, a condizione che la joint venture sia stata costituita per svolgere le attività di cui trattasi per un periodo di almeno tre anni e che l’atto costitutivo della joint venture preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte almeno per un periodo di pari durata, la presente direttiva non si applica alle concessioni aggiudicate da:

a)

una joint venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere le attività di cui all’allegato II, a uno di tali enti aggiudicatori; oppure

b)

da un ente aggiudicatore alla joint venture di cui fa parte.

Articolo 15

Notifica delle informazioni da parte di enti aggiudicatori

Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione, ove richiesto, le seguenti informazioni relative all’applicazione dell’articolo 13, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 14:

a)

la denominazione delle imprese o delle joint venture interessate;

b)

la natura e il valore delle concessioni considerate;

c)

gli elementi di prova, ritenuti necessari dalla Commissione per attestare che la relazione tra l’impresa o la joint venture cui le concessioni sono aggiudicate e l’ente aggiudicatore soddisfa i requisiti stabiliti dall’articolo 13 o dall’articolo 14.

Articolo 16

Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza

La presente direttiva non si applica alle concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori qualora, nello Stato membro in cui tali concessioni devono svolgersi, sia stato stabilito, conformemente all’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE che l’attività è direttamente esposta alla concorrenza ai sensi dell’articolo 34 di tale direttiva.

Articolo 17

Concessioni tra enti nell’ambito del settore pubblico

1.   Una concessione aggiudicata da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi;

b)

oltre l’80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore di cui trattasi; e

c)

nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione di capitali privati diretti, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Si ritiene che un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi ai sensi del presente paragrafo, primo comma, lettera a), quando esercita un’influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore.

2.   Il paragrafo 1 si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), aggiudica una concessione all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore che lo controlla oppure a un’altra persona giuridica controllata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, purché non vi sia partecipazione di capitali privati diretti nella persona giuridica cui viene aggiudicata la concessione, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

3.   Un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), che non eserciti su una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato un controllo ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, può nondimeno aggiudicare una concessione a tale persona giuridica senza applicare la presente direttiva qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), esercitano congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori su detta persona giuridica un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi;

b)

oltre l’80 % delle attività di tale persona giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori; e

c)

nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione di capitali privati diretti, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Ai fini del presente paragrafo, primo comma, lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), esercitano congiuntamente il controllo su una persona giuridica qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i)

gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti;

ii)

tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; e

iii)

la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

4.   Un contratto concluso esclusivamente fra due o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

il contratto stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a fare in modo che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;

b)

l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico; e

c)

le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 % delle attività interessate dalla cooperazione;

5.   Per determinare la percentuale delle attività di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), al paragrafo 3, primo comma, lettera b), e al paragrafo 4, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull’attività, quali i costi sostenuti dalla persona giuridica, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), in questione nei campi dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l’aggiudicazione della concessione.

Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell’attività della persona giuridica, amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore in questione, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato, o la misura alternativa basata sull’attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell’attività, che la misura dell’attività è credibile.

Sezione III

Disposizioni generali

Articolo 18

Durata della concessione

1.   La durata delle concessioni è limitata. Essa è stimata dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario.

2.   Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell’esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici.

Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.

Articolo 19

Servizi sociali e altri servizi specifici

Le concessioni per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell’allegato IV che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva sono soggette esclusivamente agli obblighi previsti dall’articolo 31, paragrafo 3, e dagli articoli 32, 46 e 47.

Articolo 20

Contratti misti

1.   Le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate in conformità delle disposizioni applicabili al tipo di concessione che caratterizza l’oggetto principale del contratto in questione.

Nel caso di concessioni miste che consistono in parte in servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IV, l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi.

2.   Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i paragrafi 3 e 4. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il paragrafo 5.

Se parte di un determinato contratto è disciplinata dall’articolo 346 TFUE o dalla direttiva 2009/81/CE, si applica l’articolo 21 della presente direttiva.

Nel caso dei contratti destinati a contemplare diverse attività, una delle quali è disciplinata all’allegato III della presente direttiva o alla direttiva 2014/25/UE, le disposizioni applicabili sono stabilite, rispettivamente, conformemente all’articolo 22 della presente direttiva e all’articolo 6 della direttiva 2014/25/UE.

3.   Nel caso di contratti aventi per oggetto sia elementi disciplinati dalla presente direttiva sia altri elementi, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare contratti distinti per le parti distinte. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare contratti distinti per le parti distinte, la decisione che determina il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali contratti distinti è adottata in base alle caratteristiche della parte distinta di cui trattasi.

Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare un contratto unico, la presente direttiva si applica, salvo se altrimenti previsto al paragrafo 4 del presente articolo o all’articolo 21, al contratto misto che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette.

4.   Nel caso di contratti misti che contengono elementi di concessioni nonché elementi di appalti pubblici disciplinati dalla direttiva 2014/24/UE o appalti disciplinati dalla direttiva 2014/25/UE il contratto misto è aggiudicato in conformità, rispettivamente, della direttiva 2014/24/UE o della direttiva 2014/25/UE.

5.   Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all’oggetto principale del contratto in questione.

Nel caso in cui tali contratti concernano elementi sia di una concessione di servizi sia di un contratto di forniture, l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture.

Articolo 21

Contratti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

1.   Nel caso di contratti misti aventi per oggetto elementi di una concessione disciplinati dalla presente direttiva e appalti o altri elementi disciplinati dall’articolo 346 TFUE o dalla direttiva 2009/81/CE, si applica il presente articolo.

Nel caso dei contratti destinati a contemplare diverse attività, una delle quali è disciplinata all’allegato II della presente direttiva o alla direttiva 2014/25/UE, e un’altra disciplinata dall’articolo 346 TFUE o dalla direttiva 2009/81/CE, le disposizioni applicabili sono stabilite, rispettivamente, conformemente all’articolo 23 della presente direttiva e all’articolo 26 della direttiva 2014/25/UE.

2.   Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare contratti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un contratto unico.

Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare contratti distinti per le parti distinte, la decisione sul regime giuridico applicabile a ciascuno di tali contratti distinti è adottata in base alle caratteristiche della parte distinta di cui trattasi.

Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare un contratto unico, per determinare il regime giuridico applicabile si applicano i seguenti criteri:

a)

se parte di un determinato contratto è disciplinata dall’articolo 346 TFUE, o le diverse parti sono disciplinate rispettivamente dall’articolo 346 TFUE e dalla direttiva 2009/81/CE, il contratto può essere aggiudicato senza applicare la presente direttiva, purché l’aggiudicazione di un contratto unico sia giustificata da ragioni oggettive;

b)

se parte di un determinato contratto è disciplinata dalla direttiva 2009/81/CE, il contratto può essere aggiudicato conformemente alla presente direttiva o alla direttiva 2009/81/CE, purché l’aggiudicazione di un contratto unico sia giustificata da ragioni oggettive.

La decisione di aggiudicare un contratto unico, tuttavia, non deve essere presa allo scopo di escludere contratti dall’applicazione della presente direttiva o della direttiva 2009/81/CE.

3.   Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il contratto può essere aggiudicato senza applicare la presente direttiva ove includa elementi cui si applica l’articolo 346 TFUE. Altrimenti, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore possono scegliere di aggiudicare un contratto conformemente alla presente direttiva o conformemente alla direttiva 2009/81/CE.

Articolo 22

Contratti concernenti sia le attività di cui all’allegato II sia altre attività

1.   In deroga all’articolo 20, nel caso di contratti destinati a contemplare varie attività, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare contratti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un contratto unico. Quando gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare un contratto separato, la decisione che determina quali regole applicare a ciascuno di tali contratti distinti è presa in base alle caratteristiche dell’attività distinta di cui trattasi.

In deroga all’articolo 20, se gli enti aggiudicatori decidono di aggiudicare un contratto unico, si applicano i paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Tuttavia, quando una delle attività interessate è disciplinata dall’articolo 346 TFUE o dalla direttiva 2009/81/CE, si applica l’articolo 23 della presente direttiva.

La scelta tra l’aggiudicazione di un unico contratto o l’aggiudicazione di più contratti distinti non può essere effettuata al fine di escludere il contratto o i contratti dall’ambito di applicazione della presente direttiva o, dove applicabile, dall’ambito di applicazione delle direttive 2014/24/UE o 2014/25/UE.

2.   A un contratto destinato all’esercizio di più attività si applicano le norme relative alla principale attività cui è destinato.

3.   Nel caso di contratti per cui è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività siano principalmente destinati, le norme applicabili sono determinate conformemente a quanto segue:

a)

la concessione è aggiudicata conformemente alle disposizioni della presente direttiva applicabili alle concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici, se una delle attività alla quale il contratto è destinato è soggetta alle disposizioni della presente direttiva applicabili alle concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici e l’altra attività è soggetta alle disposizioni della presente direttiva applicabili alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori;

b)

il contratto è aggiudicato secondo la direttiva 2014/24/UE se una delle attività cui è destinato il contratto è disciplinata dalla presente direttiva e l’altra dalla direttiva 2014/24/UE;

c)

il contratto è aggiudicato secondo la presente direttiva se una delle attività cui è destinato il contratto è disciplinata dalla presente direttiva e l’altra non è soggetta alla presente direttiva, né alla direttiva 2014/24/UE o alla direttiva 2014/25/UE.

Articolo 23

Concessioni riguardanti sia attività cui all’allegato II sia attività con aspetti di difesa o di sicurezza

1.   Nel caso di contratti destinati a contemplare varie attività, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare contratti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un contratto unico. Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare contratti distinti per le parti distinte, la decisione che determina il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali contratti distinti è adottata in base alle caratteristiche dell’attività distinta di cui trattasi.

In deroga all’articolo 21, se gli enti aggiudicatori decidono di aggiudicare un contratto unico, si applica il paragrafo 2 del presente articolo.

La scelta tra l’aggiudicazione di un unico contratto e l’aggiudicazione di più contratti distinti, tuttavia, non può essere effettuata allo scopo di escludere il contratto o i contratti dall’ambito di applicazione della presente direttiva o della direttiva 2009/81/CE.

2.   Nel caso di contratti destinati a contemplare un’attività soggetta alla presente direttiva e un’altra attività che:

a)

è disciplinata dall’articolo 346 TFUE; o

b)

è soggetta alla direttiva 2009/81/CE,

l’ente aggiudicatore può:

i)

aggiudicare un contratto senza applicare la presente direttiva nei casi di cui alla lettera a); o

ii)

aggiudicare un contratto conformemente alla presente direttiva o alla direttiva 2009/81/CE, nei casi di cui alla lettera b). Il primo comma del presente paragrafo fa salve le soglie ed esclusioni previste dalla direttiva 2009/81/CE.

I contratti di cui alla lettera b) che comprendano anche appalti o altri elementi disciplinati dall’articolo 346 TFUE possono essere aggiudicati senza applicare la presente direttiva.

Tuttavia, è condizione per l’applicazione del presente paragrafo che l’aggiudicazione di un contratto unico sia giustificata da ragioni obiettive e che la decisione di aggiudicare un contratto unico non sia adottata allo scopo di escludere contratti dall’applicazione della presente direttiva.

Sezione IV

Situazioni specifiche

Articolo 24

Concessioni riservate

Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipare alle procedure di aggiudicazione delle concessioni a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate, oppure possono disporre che tali concessioni si svolgano nell’ambito di programmi di lavoro protetti, a condizione che almeno il 30 % dei dipendenti di tali laboratori, operatori economici o programmi sia composto da lavoratori disabili o svantaggiati. Il bando di concessione o, nel caso delle concessioni di servizi di cui all’articolo 19, l’avviso di preinformazione menzionano il presente articolo.

Articolo 25

Servizi di ricerca e sviluppo

La presente direttiva si applica solo alle concessioni di servizi di ricerca e sviluppo identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 o 73430000-5, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a)

i risultati appartengono esclusivamente all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore perché li usino nell’esercizio della propria attività; e

b)

la prestazione dei servizi è interamente retribuita dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore.

CAPO II

Principi

Articolo 26

Operatori economici

1.   Gli operatori economici che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a prestare il servizio di cui trattasi non possono essere respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è aggiudicato il contratto, essi dovrebbero essere persone fisiche o persone giuridiche.

Alle persone giuridiche può essere imposto di indicare nell’offerta o nella domanda di partecipazione il nome e le qualifiche professionali appropriate delle persone incaricate di eseguire il contratto di cui trattasi.

2.   I raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, sono autorizzati a partecipare alle procedure di aggiudicazione delle concessioni. Essi non possono essere obbligati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori ad avere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione di un’offerta o di una domanda di partecipazione.

Ove necessario, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono precisare nei documenti di gara le modalità con cui gli operatori economici ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali di cui all’articolo 38, purché ciò sia giustificato da motivazioni obiettive e proporzionate. Gli Stati membri possono stabilire le condizioni generali relative all’ottemperanza a tali modalità da parte degli operatori economici. Eventuali condizioni per l’esecuzione di una concessione da parte di tali gruppi di operatori economici diverse da quelle imposte a singoli partecipanti sono giustificate da motivazioni obiettive e proporzionate.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono imporre ai gruppi di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica una volta che sia stato loro aggiudicato il contratto, nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.

Articolo 27

Nomenclature

1.   Riferimenti a nomenclature nel contesto dell’aggiudicazione di concessioni sono effettuati utilizzando il «Vocabolario comune per gli appalti pubblici» (CPV) adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (27).

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 48 per adattare i codici CPV di cui alla presente direttiva quando i cambiamenti della nomenclatura CPV devono riflettersi nella presente direttiva e non comportano una modifica dell’ambito di applicazione di quest’ultima.

Articolo 28

Riservatezza

1.   Salvo che non sia altrimenti previsto nella presente direttiva o nella legislazione nazionale cui è soggetta l’amministrazione aggiudicatrice, in particolare la legislazione riguardante l’accesso alle informazioni, e fatti salvi gli obblighi in materia di pubblicità sui contratti di concessione aggiudicati e gli obblighi di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti agli articoli 32 e 40, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore non rivela informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate, compresi anche, ma non esclusivamente, segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte.

Il presente articolo non osta alla diffusione pubblica di parti non riservate dei contratti conclusi, comprese le successive modifiche.

2.   L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore possono imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere la natura confidenziale delle informazioni che essi rendono disponibili durante tutta la procedura di aggiudicazione delle concessioni.

Articolo 29

Norme applicabili alle comunicazioni

1.   Fatti salvi i casi in cui l’uso dei mezzi elettronici è obbligatorio ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, e dell’articolo 34, gli Stati membri o le amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori possono scegliere uno o più dei seguenti mezzi di comunicazione per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni:

a)

mezzi elettronici;

b)

posta o fax;

c)

comunicazione orale, anche telefonica, per comunicazioni diverse da quelle aventi ad oggetto gli elementi essenziali di una procedura di aggiudicazione di una concessione e purché il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato su un supporto durevole;

d)

la consegna a mano comprovata da un avviso di ricevimento.

Gli Stati membri possono rendere obbligatorio l’uso dei mezzi elettronici di comunicazione, per le concessioni, al di là degli obblighi fissati all’articolo 33, paragrafo 2, e all’articolo 34.

2.   Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile e non discriminatorio, e non deve limitare l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione della concessione. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere interoperabili con i prodotti della tecnologia dell’informazione e della comunicazione comunemente in uso.

In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori agiscono in modo da salvaguardare l’integrità dei dati e la riservatezza delle domande di partecipazione e delle offerte. Essi esaminano il contenuto delle domande di partecipazione e delle offerte solo dopo la scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

TITOLO II

NORME SULL’AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI:

PRINCIPI GENERALI E GARANZIE PROCEDURALI

CAPO I

Principi generali

Articolo 30

Principi generali

1.   L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore sono liberi di organizzare la procedura per la scelta del concessionario fatto salvo il rispetto della presente direttiva.

2.   La concezione della procedura di aggiudicazione della concessione deve rispettare i principi enunciati nell’articolo 3. In particolare, nel corso della procedura di aggiudicazione della concessione, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore non fornisce in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati candidati o offerenti rispetto ad altri.

3.   Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell’esecuzione di contratti di concessione, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell’allegato X.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 48 per modificare l’elenco di cui all’allegato X, quando ciò si dimostra necessario per aggiungere nuovi accordi internazionali ratificati da tutti gli Stati membri o quando gli accordi internazionali vigenti cui si fa riferimento non sono più ratificati da tutti gli Stati membri o sono altrimenti modificati, ad esempio a livello di ambito di applicazione, contenuto o denominazione.

Articolo 31

Bandi di concessione

1.   Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che intendono aggiudicare una concessione rendono nota tale intenzione per mezzo di un bando di concessione.

2.   Il bando di concessione contiene le informazioni indicate nell’allegato V e, ove opportuno, ogni altra informazione ritenuta utile dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, secondo il formato dei modelli uniformi.

3.   Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che intendono aggiudicare una concessione per servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell’allegato IV rendono nota l’intenzione di aggiudicare la prevista concessione mediante la pubblicazione di un avviso di preinformazione. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all’allegato VI.

4.   In deroga al paragrafo 1, alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori non è richiesto di pubblicare un bando di concessione quando i lavori o i servizi possono essere forniti soltanto da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

a)

l’oggetto della concessione è la creazione o l’acquisizione di un’opera d’arte o di una rappresentazione artistica unica;

b)

assenza di concorrenza per motivi tecnici;

c)

esistenza di un diritto esclusivo;

d)

tutela dei diritti di proprietà intellettuale e di diritti esclusivi diversi da quelli definiti all’articolo 5, punto 10.

Le eccezioni di cui al primo comma, lettere b), c) e d), si applicano unicamente qualora non esistano alternative o sostituti ragionevoli e l’assenza di concorrenza non sia il risultato di una limitazione artificiosa dei parametri per l’aggiudicazione della concessione.

5.   In deroga al paragrafo 1, all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore non è richiesto di pubblicare un nuovo bando di concessione qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o non sia stata depositata alcuna candidatura o alcuna candidatura appropriata in risposta a una precedente procedura di concessione, purché le condizioni iniziali del contratto di concessione non siano sostanzialmente modificate e purché una relazione sia trasmessa alla Commissione, su richiesta di quest’ultima.

Ai fini del primo comma, un’offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con la concessione ed è quindi manifestamente inadeguata, a meno di modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze e ai requisiti dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore specificati nei documenti di gara.

Ai fini del primo comma, una candidatura non è ritenuta appropriata:

a)

se il candidato interessato deve o può essere escluso a norma dell’articolo 38, paragrafi da 5 a 9, o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1;

b)

se le domande di partecipazione includono offerte non appropriate ai sensi del secondo comma.

Articolo 32

Avvisi di aggiudicazione delle concessioni

1.   Entro quarantotto giorni dall’aggiudicazione di una concessione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori inviano, conformemente alle procedure previste all’articolo 33, un avviso di aggiudicazione della concessione contenente i risultati della procedura di aggiudicazione. Per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IV, tali avvisi possono tuttavia essere raggruppati su base trimestrale. In tal caso, essi inviano gli avvisi raggruppati al più tardi quarantotto giorni dopo la fine di ogni trimestre.

2.   Gli avvisi di aggiudicazione delle concessioni contengono le informazioni di cui all’allegato VII o, in relazione alle concessioni concernenti servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell’allegato IV, le informazioni di cui all’allegato VIII, e sono pubblicati ai sensi dell’articolo 33.

Articolo 33

Modelli e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

1.   I bandi di concessione, gli avvisi di aggiudicazione delle concessioni e l’avviso di cui all’articolo 43, paragrafo 1, secondo comma, contengono le informazioni indicate negli allegati V, VII e VIII e nel formato dei modelli uniformi, compresi i modelli uniformi per le rettifiche.

Tali modelli uniformi sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura consultiva di cui all’articolo 50.

2.   I bandi e gli avvisi di cui al paragrafo 1 sono redatti, trasmessi per via elettronica all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e pubblicati in conformità dell’allegato IX. L’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea rilascia all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore una conferma della ricezione dell’avviso o del bando e della pubblicazione delle informazioni trasmesse, con menzione della data della pubblicazione, che vale come prova della pubblicazione. I bandi e gli avvisi sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione. Le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea sono a carico dell’Unione.

3.   I bandi di concessione sono pubblicati per esteso in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione a scelta dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. Il testo o i testi pubblicati in tali lingue sono gli unici facenti fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando è pubblicata nelle altre lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.

4.   I bandi di concessione e gli avvisi di aggiudicazione delle concessioni non sono pubblicati a livello nazionale prima della pubblicazione da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea a meno che, quarantotto ore dopo che l’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea conferma che l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore ha ricevuto l’avviso di cui al paragrafo 2, la pubblicazione a livello di Unione non abbia avuto luogo. I bandi di concessione e gli avvisi di aggiudicazione pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute nei bandi e negli avvisi trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea ma menzionano la data della trasmissione del bando o dell’avviso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea.

Articolo 34

Disponibilità elettronica dei documenti di gara

1.   Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori offrono un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione di un bando di concessione o, se quest’ultimo non include un invito a presentare offerte, dalla data di invio di un invito a presentare offerte. Il testo del bando di concessione o dell’invito indica l’indirizzo Internet presso il quale i documenti relativi alla concessione sono accessibili.

2.   Qualora, in circostanze debitamente motivate, per eccezionali motivi di sicurezza o tecnici, ovvero a causa della natura particolarmente sensibile delle informazioni commerciali che richiedono un livello estremamente elevato di protezione, non possa essere offerto accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori indicano nel bando o nell’invito a presentare offerte che i documenti di gara in questione saranno trasmessi per vie diverse da quella elettronica e che il termine per la presentazione delle offerte è prorogato.

3.   Sempre che siano state richieste in tempo utile, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o i servizi competenti comunicano a tutti i candidati o agli offerenti che partecipano alla procedura di aggiudicazione della concessione le informazioni aggiuntive sui documenti di gara almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Articolo 35

Lotta alla corruzione e prevenzione dei conflitti di interesse

Gli Stati membri dispongono che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottino misure adeguate per combattere le frodi, il clientelismo e la corruzione e per prevenire, individuare e risolvere in modo efficace i conflitti di interesse insorti nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione della concessione, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la trasparenza della procedura di aggiudicazione e la parità di trattamento di tutti i candidati e gli offerenti.

Il concetto di conflitti di interesse copre almeno i casi in cui il personale di un’amministrazione aggiudicatrice o di un ente aggiudicatore che interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione della concessione o può influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione della concessione.

Per quanto riguarda i conflitti di interesse, le misure adottate non vanno al di là di quanto sia strettamente necessario per prevenire un conflitto di interessi potenziale o eliminare il conflitto di interessi identificato.

CAPO II

Garanzie procedurali

Articolo 36

Requisiti tecnici e funzionali

1.   I requisiti tecnici e funzionali definiscono le caratteristiche richieste per i lavori o i servizi oggetto della concessione. Essi figurano nei documenti di gara.

Tali caratteristiche possono anche fare riferimento allo specifico processo di produzione o fornitura dei lavori o dei servizi richiesti a condizione che siano collegati all’oggetto del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. Tali caratteristiche possono includere, ad esempio, i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale e degli effetti sul clima, la progettazione per tutti i requisiti (compresa l’accessibilità per i disabili)e la valutazione di conformità, l’esecuzione, la sicurezza o le dimensioni, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, la marcatura e l’etichettatura o le istruzioni per l’uso.

2.   A meno che non siano giustificati dall’oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento è autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto del contratto non sia possibile; un siffatto riferimento è accompagnato dall’espressione «o equivalente».

3.   Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non possono respingere un’offerta per il motivo che i lavori e i servizi offerti non sono conformi ai requisiti tecnici e funzionali a cui hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l’offerente prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte soddisfavano in maniera equivalente i requisiti tecnici e funzionali.

Articolo 37

Garanzie procedurali

1.   Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri di aggiudicazione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo 41, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

l’offerta risponde ai requisiti minimi eventualmente prescritti dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore;

b)

l’offerente ottempera alle condizioni di partecipazione di cui all’articolo 38, paragrafo 1; e

c)

l’offerente non è escluso dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 38, paragrafi da 4 a 7, e fatto salvo l’articolo 38, paragrafo 9.

I requisiti minimi di cui alla lettera a) contengono le condizioni e le caratteristiche (in particolare tecniche, fisiche, funzionali e giuridiche) che ogni offerta deve soddisfare o possedere.

2.   L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore forniscono:

a)

nel bando di concessione, una descrizione della concessione e delle condizioni di partecipazione;

b)

nel bando di concessione, nell’invito a presentare offerte o negli altri documenti di gara, una descrizione dei criteri di aggiudicazione e, se del caso, i requisiti minimi da soddisfare.

3.   L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può limitare il numero di candidati o di offerenti a un livello adeguato, purché ciò avvenga in modo trasparente e sulla base di criteri oggettivi. Il numero di candidati o di offerenti invitati a partecipare deve essere sufficiente a garantire un’effettiva concorrenza.

4.   L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore comunica a tutti i partecipanti la descrizione della prevista organizzazione della procedura e un termine indicativo per il suo completamento. Le eventuali modifiche sono comunicate a tutti i partecipanti e, nella misura in cui riguardino elementi indicati nel bando di concessione, rese pubbliche per tutti gli operatori economici.

5.   L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore garantisce un’idonea registrazione delle fasi della procedura con i mezzi che ritiene opportuni, fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell’articolo 28, paragrafo 1.

6.   L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può condurre liberamente negoziazioni con i candidati e gli offerenti. L’oggetto della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi non sono modificati nel corso delle negoziazioni.

Articolo 38

Selezione e valutazione qualitativa dei candidati

1.   Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori verificano le condizioni di partecipazione relative alle capacità tecniche e professionali e alla capacità finanziaria ed economica dei candidati o degli offerenti, sulla base di autocertificazioni, referenza o referenze che devono essere presentate come prova ai sensi dei requisiti specificati nel bando di concessione i quali sono non discriminatori e proporzionati all’oggetto della concessione. Le condizioni di partecipazione sono correlate e proporzionali alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione, tenendo conto dell’oggetto della concessione e dell’obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva.

2.   Per soddisfare le condizioni di partecipazione di cui al paragrafo 1, ove opportuno e nel caso di una particolare concessione, l’operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, deve dimostrare all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore che disporrà delle risorse necessarie per l’intera durata della concessione, per esempio mediante presentazione dell’impegno a tal fine di detti soggetti. Per quanto riguarda la capacità finanziaria, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ ente aggiudicatore può richiedere che l’operatore economico e i soggetti in questione siano responsabili in solido dell’esecuzione del contratto.

3.   Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 26 può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

4.   Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di una concessione qualora abbiano stabilito che tale operatore economico è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei seguenti motivi:

a)

partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (28);

b)

corruzione, come definita all’articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea (29) e all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio (30), nonché corruzione come definita nel diritto nazionale dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore ovvero dell’operatore economico;

c)

frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (31);

d)

reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all’articolo 1 e all’articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio (32) ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere un reato quali definiti all’articolo 4 della stessa decisione quadro;

e)

riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (33);

f)

lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite all’articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (34).

L’obbligo di escludere un operatore economico si applica anche nel caso in cui la persona condannata definitivamente è un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona ivi avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo.

Gli enti aggiudicatori diversi da quelli di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), possono escludere un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di una concessione qualora siano a conoscenza del fatto che tale operatore economico è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei motivi di cui al primo comma.

5.   Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di una concessione qualora siano a conoscenza del fatto che l’operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali e se ciò è stato stabilito da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante secondo la legislazione del paese in cui è stabilito o dello Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore.

Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), possono escludere o possono essere obbligati dagli Stati membri a escludere dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di una concessione un operatore economico se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può dimostrare con qualunque mezzo adeguato che l’operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali.

Il presente paragrafo non è più applicabile quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.

6.   Gli Stati membri possono prevedere, in via eccezionale, una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui ai paragrafi 4 e 5 per esigenze imperative connesse a un interesse generale quali la sanità pubblica e la tutela dell’ambiente.

Gli Stati membri possono inoltre prevedere una deroga all’esclusione obbligatoria di cui al paragrafo 5 nei casi in cui un’esclusione sarebbe chiaramente sproporzionata, in particolare qualora non siano stati pagati solo piccoli importi di imposte o contributi previdenziali o qualora l’operatore economico sia stato informato dell’importo preciso dovuto a seguito della sua violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere i provvedimenti di cui al paragrafo 5, terzo comma, prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda.

7.   Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono escludere o possono essere obbligati dagli Stati membri a escludere dalla partecipazione all’aggiudicazione di concessioni un operatore economico, se si verifica una delle condizioni seguenti:

a)

ove possano dimostrare con qualunque mezzo adeguato la violazione degli obblighi applicabili di cui all’articolo 30, paragrafo 3;

b)

se l’operatore economico è in stato di fallimento o è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se è in stato di amministrazione controllata, se ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, se ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali; tuttavia l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore possono decidere di non escludere oppure gli Stati membri possono esigere che l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore non escludano un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui sopra, qualora abbiano stabilito che l’operatore economico in questione sarà in grado di eseguire la concessione, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività in tali situazioni;

c)

se l’amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la sua integrità;

d)

se un conflitto di interessi ai sensi dell’articolo 35, secondo comma, non può essere risolto efficacemente con altre misure meno intrusive;

e)

se l’amministrazione aggiudicatrice dispone di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l’operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza;

f)

se l’operatore economico ha evidenziato gravi o persistenti carenze nell’esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di una precedente concessione o di un precedente contratto con un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore secondo la definizione di cui alla presente direttiva o alla direttiva 2014/25/UE che hanno causato la cessazione anticipata di tale contratto precedente, un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili;

g)

se l’operatore economico si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha trasmesso tali informazioni o non è in grado di presentare i documenti prescritti a sostegno di tali informazioni;

h)

se l’operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, ha tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione della concessione, oppure ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un’influenza notevole sulle decisioni riguardanti l’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione;

i)

nel caso di concessioni nei settori della difesa e della sicurezza di cui alla direttiva 2009/81/CE, se l’operatore economico, previo accertamento con qualsiasi mezzo di prova, comprese le fonti di dati protette, è risultato privo dell’affidabilità necessaria per escludere rischi per la sicurezza dello Stato membro.

8.   Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo e al paragrafo 5, primo comma, del presente articolo.

Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono escludere oppure gli Stati membri possono esigere che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori escludano un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l’operatore economico in questione si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui al paragrafo 5, secondo comma, e al paragrafo 7.

9.   Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi 4 e 7 può fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, l’operatore economico in questione non è escluso dalla procedura.

A tal fine, l’operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico e organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell’illecito. Se si ritiene che le misure siano insufficienti, l’operatore economico interessato riceve una motivazione di tale decisione.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni non è autorizzato ad avvalersi della possibilità prevista a norma del presente paragrafo nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza negli Stati membri in cui la sentenza è effettiva.

10.   In forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell’Unione, gli Stati membri specificano le condizioni di applicazione del presente articolo. In particolare essi determinano il periodo massimo di esclusione nel caso in cui l’operatore economico non adotti nessuna misura di cui al paragrafo 9 per dimostrare la sua affidabilità. Se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera i cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi di cui al paragrafo 4 e i tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al paragrafo 7.

Articolo 39

Termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte

1.   Nel fissare i termini per la ricezione delle domande o delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori tengono conto, in particolare, della complessità della concessione e del tempo necessario per preparare le offerte o le domande, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo.

2.   Quando le domande o le offerte possono essere presentate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione in loco dei documenti allegati ai documenti di gara, i termini per la ricezione delle domande di partecipazione alla concessione o per la ricezione delle offerte sono stabiliti in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le domande o le offerte e sono comunque superiori ai termini minimi stabiliti ai paragrafi 3 e 4.

3.   Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione alla concessione, comprese eventualmente le offerte, è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando.

4.   Se la procedura si svolge in fasi successive, il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di ventidue giorni dalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerte.

5.   Il termine per la ricezione delle offerte può essere ridotto di cinque giorni se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore accetta che le offerte possano essere presentate per via elettronica ai sensi dell’articolo 29.

Articolo 40

Comunicazione ai candidati e agli offerenti

1.   L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore comunica quanto prima ai candidati e agli offerenti le decisioni prese riguardo all’aggiudicazione di una concessione, ivi compresi il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato il contratto, i motivi del rigetto della loro domanda di partecipazione e della loro offerta, nonché i motivi per i quali hanno deciso di non aggiudicare un contratto per il quale sia stato pubblicato un bando di concessione o di riavviare la procedura.

Inoltre, su richiesta della parte interessata, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore comunica quanto prima, e in ogni caso entro quindici giorni dalla ricezione di una richiesta scritta, a ogni offerente che abbia presentato un’offerta ammissibile, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta selezionata.

2.   L’ amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può decidere di non divulgare talune informazioni di cui al paragrafo 1 relative al contratto, qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi operatori.

Articolo 41

Criteri di aggiudicazione

1.   Le concessioni sono aggiudicate sulla base di criteri oggettivi che siano conformi ai principi di cui all’articolo 3 e assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore.

2.   I criteri di aggiudicazione sono connessi all’oggetto della concessione e non attribuiscono una incondizionata libertà di scelta all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore. Essi possono includere, tra l’altro, criteri ambientali, sociali o relativi all’innovazione.

Tali criteri sono accompagnati da requisiti che consentono di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti.

L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore verifica la conformità effettiva delle offerte ai criteri di aggiudicazione.

3.   L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore elenca i criteri in ordine decrescente di importanza.

In deroga al primo comma, se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore riceve un’offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista da un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore diligente, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può, in via eccezionale, modificare l’ordine dei criteri di aggiudicazione per tenere conto di tale soluzione innovativa. In tal caso, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell’ordine di importanza ed emette un nuovo invito a presentare offerte tenuto conto dei termini minimi di cui all’articolo 39, paragrafo 4. Se i criteri di aggiudicazione sono stati pubblicati al momento della pubblicazione del bando di concessione, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore pubblica un nuovo bando di concessione nel rispetto dei termini minimi di cui all’articolo 39, paragrafo 3.

La modifica dell’ordine non deve dar luogo a discriminazioni.

TITOLO III

NORME SULL’ESECUZIONE DELLE CONCESSIONI

Articolo 42

Subappalto

1.   L’osservanza degli obblighi di cui all’articolo 30, paragrafo 3, da parte dei subappaltatori è garantita mediante azioni adeguate delle autorità nazionali competenti che agiscono nell’ambito delle rispettive responsabilità e competenze.

2.   Nei documenti di gara, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore possono chiedere o possono essere obbligati da uno Stato membro a chiedere all’offerente o al candidato di indicare, nella sua offerta, le eventuali parti della concessione che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti. Il presente paragrafo lascia impregiudicata la questione della responsabilità del concessionario principale.

3.   Nel caso di concessioni di lavori e per servizi da fornire presso l’impianto sotto la supervisione dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, dopo l’aggiudicazione della concessione e al più tardi all’inizio dell’esecuzione della concessione, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore impongono al concessionario di indicare all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore nome, recapito e rappresentanti legali dei suoi subappaltatori coinvolti in tali lavori o servizi, nella misura in cui questi sono noti al momento della richiesta. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore impongono al concessionario di comunicare eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso della concessione nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori coinvolti successivamente in tali lavori o servizi.

Fermo restando il primo comma, gli Stati membri possono imporre direttamente al concessionario l’obbligo di trasmettere le informazioni richieste.

Il primo e il secondo comma non si applicano ai fornitori.

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono estendere o possono essere obbligati dagli Stati membri a estendere gli obblighi previsti al primo comma, ad esempio:

a)

alle concessioni di servizi diverse da quelle riguardanti servizi da fornire presso gli impianti sotto la supervisione dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, ovvero ai fornitori coinvolti in concessioni di lavori o di servizi;

b)

ai subappaltatori dei subappaltatori del concessionario o ai subappaltatori successivi nella catena dei subappalti.

4.   Al fine di evitare violazioni degli obblighi di cui all’articolo 30, paragrafo 3, possono essere adottate misure adeguate quali le seguenti:

a)

se la legislazione nazionale di uno Stato membro prevede un meccanismo di responsabilità solidale tra subappaltatori e concessionario, lo Stato membro interessato provvede a che le norme pertinenti siano applicate in conformità delle condizioni stabilite all’articolo 30, paragrafo 3.

b)

le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono verificare o essere obbligati dagli Stati membri a verificare se sussistono motivi di esclusione dei subappaltatori a norma dell’articolo 38, paragrafi da 4 a 10. In tali casi l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore impongono all’operatore economico di sostituire i subappaltatori in merito ai quali la verifica ha dimostrato che sussistono motivi obbligatori di esclusione. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore possono imporre o essere obbligati da uno Stato membro a imporre che l’operatore economico sostituisca i subappaltatori in relazione ai quali la verifica ha dimostrato che sussistono motivi non obbligatori di esclusione.

5.   Gli Stati membri possono prevedere disposizioni di diritto interno più rigorose in materia di responsabilità.

6.   Gli Stati membri che hanno scelto di prevedere misure a norma dei paragrafi 1 e 3 specificano, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell’Unione, le condizioni di attuazione di tali misure. In tale contesto gli Stati membri possono limitarne l’applicabilità, ad esempio in relazione a determinati tipi di contratti, a determinate categorie di amministrazioni aggiudicatrici, enti aggiudicatori o operatori economici ovvero a determinati importi.

Articolo 43

Modifica di contratti durante il periodo di validità

1.   Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione della concessione a norma della presente direttiva nei casi seguenti:

a)

se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi, o opzioni. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche o opzioni, nonché le condizioni alle quali possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che altererebbero la natura generale della concessione;

b)

per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, ove un cambiamento di concessionario:

i)

risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito della concessione iniziale; e

ii)

comporti per l’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi.

Tuttavia, nel caso di concessioni aggiudicate dall’amministrazione aggiudicatrice allo scopo di svolgere un’attività diversa da quelle di cui all’allegato II, l’eventuale aumento di valore non deve eccedere il 50 % del valore della concessione iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la presente direttiva;

c)

ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i)

la necessità di modifica è determinata da circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore diligente non ha potuto prevedere;

ii)

la modifica non altera la natura generale della concessione;

iii)

nel caso di concessioni aggiudicate dall’amministrazione aggiudicatrice allo scopo di svolgere un’attività diversa da quelle di cui all’allegato II, l’eventuale aumento di valore non è superiore al 50 % del valore della concessione iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la presente direttiva;

d)

se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore avevano inizialmente aggiudicato la concessione a causa di una delle seguenti circostanze:

i)

una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);

ii)

al concessionario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione della presente direttiva; oppure

iii)

nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice stessa o l’ente aggiudicatore stesso si assumano gli obblighi del concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori, ove tale possibilità sia prevista dalla legislazione nazionale;

e)

se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del paragrafo 4.

Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato una concessione nelle situazioni di cui al presente paragrafo, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all’allegato XI ed è pubblicato conformemente all’articolo 33.

2.   Inoltre, e senza ulteriore bisogno di verificare se le condizioni di cui al paragrafo 4, lettere da a) a d), sono rispettate, le concessioni possono parimenti essere modificate senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione di una concessione a norma della presente direttiva se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:

i)

la soglia fissata all’articolo 8; e

ii)

il 10 % del valore della concessione iniziale.

Tuttavia, la modifica non può alterare la natura generale della concessione. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

3.   Ai fini del calcolo del valore di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 1, lettere b) e c), il valore aggiornato è il valore di riferimento quando la concessione prevede una clausola di indicizzazione. Se la concessione non prevede una clausola di indicizzazione, il valore aggiornato è calcolato tenendo conto dell’inflazione media nello Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore.

4.   La modifica di una concessione durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1, lettera e), muta sostanzialmente la natura della concessione rispetto a quella inizialmente conclusa. In ogni caso, fatti salvi i paragrafi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a)

la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione;

b)

la modifica cambia l’equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale;

c)

la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione della concessione;

d)

se un nuovo concessionario sostituisce quello cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore avevano inizialmente aggiudicato la concessione in casi diversi da quelli previsti al paragrafo 1, lettera d).

5.   Una nuova procedura di aggiudicazione di una concessione in conformità della presente direttiva è richiesta per modifiche delle disposizioni di una concessione durante il periodo della sua validità diverse da quelle previste ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 44

Risoluzione delle concessioni

Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori abbiano la possibilità, alle condizioni fissate dal diritto nazionale applicabile, di porre termine alla concessione in vigenza della stessa, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a)

la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della concessione ai sensi dell’articolo 43;

b)

il concessionario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione della concessione, in una delle situazioni di cui all’articolo 38, paragrafo 4, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di aggiudicazione della concessione;

c)

la Corte di giustizia dell’Unione europea constata, in un procedimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, che uno Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati per il fatto che un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore appartenente allo Stato membro in questione ha aggiudicato la concessione in oggetto senza adempiere gli obblighi previsti dai trattati e dalla presente direttiva.

Articolo 45

Monitoraggio e relazioni

1.   Al fine di garantire un’attuazione corretta ed efficace, gli Stati membri provvedono a che almeno i compiti di cui al presente articolo siano svolti da una o più autorità o strutture e indicano alla Commissione tutte le autorità o strutture competenti per tali compiti.

2.   Gli Stati membri garantiscono il controllo dell’applicazione delle norme sull’aggiudicazione dei contratti di concessione. Se le autorità o le strutture di controllo individuano violazioni specifiche quali frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi o problemi sistemici, hanno il potere di segnalare tali violazioni o problemi ad autorità nazionali di controllo, organi giurisdizionali e altre autorità o strutture idonee quali il Mediatore, i parlamenti nazionali o le relative commissioni.

3.   I risultati delle attività di controllo a norma del paragrafo 2 sono messi a disposizione del pubblico mediante idonei strumenti di informazione.

La Commissione può chiedere agli Stati membri, al massimo ogni tre anni, una relazione di controllo contenente se del caso una panoramica delle cause più frequenti di scorretta applicazione delle norme per l’aggiudicazione di contratti di concessione, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell’applicazione delle norme, eventuali casi di frode e altri comportamenti illeciti.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili gratuitamente orientamenti e informazioni per l’interpretazione e l’applicazione del diritto dell’Unione relativo all’aggiudicazione di contratti di concessione al fine di assistere le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli operatori economici nella corretta applicazione della normativa dell’Unione.

TITOLO IV

MODIFICHE DELLE DIRETTIVE 89/665/CEE E 92/13/CEE

Articolo 46

Modifiche della direttiva 89/665/CEE

La direttiva 89/665/CEE è così modificata:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La presente direttiva si applica agli appalti di cui alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (35), a meno che tali appalti siano esclusi a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 e 37 di tale direttiva.

La presente direttiva si applica anche alle concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici, di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (36), a meno che tali concessioni siano escluse a norma degli articoli 10, 11, 12, 17 e 25 di tale direttiva.

Gli appalti di cui alla presente direttiva comprendono gli appalti pubblici, gli accordi quadro, le concessioni di lavori e di servizi e i sistemi dinamici di acquisizione.

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva 2014/24/UE o dalla direttiva 2014/23/UE, le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli da 2 a 2 septies della presente direttiva, sulla base del fatto che tali decisioni hanno violato il diritto dell’Unione in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici o le norme nazionali di recepimento.

2)

all’articolo 2 bis, il paragrafo 2 è così modificato:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«La conclusione di un contratto in seguito alla decisione di aggiudicazione di un appalto disciplinato dalla direttiva 2014/24/UE o dalla direttiva 2014/23/UE non può avvenire prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la decisione di aggiudicazione dell’appalto è stata inviata agli offerenti e ai candidati interessati, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, prima dello scadere di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui è stata inviata la decisione di aggiudicazione dell’appalto agli offerenti e ai candidati interessati o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione di aggiudicazione dell’appalto.»;

b)

al quarto comma, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all’articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, fatto salvo l’articolo 55, paragrafo 3, della medesima, o all’articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/23/UE, fatto salvo l’articolo 40, paragrafo 2, della medesima direttiva, e»;

3)

l’articolo 2 ter è così modificato:

a)

al primo comma:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

se la direttiva 2014/24/UE o, se del caso, la direttiva 2014/23/UE non prescrivono la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea»;

ii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all’articolo 33 della direttiva 2014/24/UE e in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 34 di tale direttiva.»;

b)

al secondo comma, il primo e il secondo trattino sono sostituiti dai seguenti:

«—

è violato l’articolo 33, paragrafo 4, lettera c), o l’articolo 34, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE, e

il valore stimato dell’appalto è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 4 della direttiva 2014/24/UE.»

4)

all’articolo 2 quater, i termini «direttiva 2004/18/CE» sono sostituiti dai termini «direttiva 2014/24/UE» o «direttiva 2014/23/UE»;

5)

l’articolo 2 quinquies è così modificato:

a)

al paragrafo 1:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

se l’amministrazione aggiudicatrice ha aggiudicato un appalto senza previa pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea senza che ciò sia consentito ai sensi della direttiva 2014/24/UE o della direttiva 2014/23/UE;»

ii)

alla lettera b), i termini «direttiva 2004/18/CE» sono sostituiti dai termini «direttiva 2014/24/UE» o «direttiva 2014/23/UE»;

b)

al paragrafo 4, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

l’amministrazione aggiudicatrice ritiene che l’aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sia consentita ai sensi della direttiva 2014/24/UE o della direttiva 2014/23/UE;»

c)

al paragrafo 5, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

l’amministrazione aggiudicatrice ritiene che l’aggiudicazione di un appalto sia conforme all’articolo 33, paragrafo 4, lettera b), o all’articolo 34, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE»;

6)

all’articolo 2 septies, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

prima dello scadere di un termine di almeno trenta giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui:

l’amministrazione aggiudicatrice ha pubblicato l’avviso di aggiudicazione ai sensi degli articoli 50 e 51 della direttiva 2014/24/UE o degli articoli 31 e 32 della direttiva 2014/23/UE, a condizione che tale avviso contenga la motivazione della decisione dell’amministrazione aggiudicatrice di affidare il contratto senza previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, oppure

l’amministrazione aggiudicatrice ha informato gli offerenti e i candidati interessati della stipula del contratto, a condizione che tali informazioni contengano una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all’articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, fatto salvo l’articolo 55, paragrafo 3, di detta direttiva o all’articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/23/UE, fatto salvo l’articolo 40, paragrafo 2, di detta direttiva. Quest’ultima opzione si applica anche ai casi di cui all’articolo 2 ter, primo comma, lettera c), della presente direttiva;»

7)

all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione può avvalersi della procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5 se, prima della stipula di un contratto, essa ritiene che sia stata commessa una grave violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici in una procedura di aggiudicazione di un appalto disciplinata dalla direttiva 2014/24/UE o dalla direttiva 2014/23/UE.»

Articolo 47

Modifiche della direttiva 92/13/CEE

La direttiva 92/13/CEE è così modificata:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La presente direttiva si applica agli appalti di cui alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (37), a meno che tali appalti siano esclusi ai sensi degli articoli da 18 a 24, degli articoli da 27 a 30, dell’articolo 34 o dell’articolo 55 di tale direttiva.

Gli appalti di cui alla presente direttiva comprendono gli appalti di forniture, di lavori e di servizi, concessioni di lavori e di servizi, gli accordi quadro e i sistemi dinamici di acquisizione.

La presente direttiva si applica anche alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori, di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (38), a meno che tali appalti siano esclusi ai sensi degli articoli 10, 12, 13, 14, 16, 17 e 25 di tale direttiva.

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva 2014/25/UE o dalla direttiva 2014/23/UE, le decisioni prese dagli enti aggiudicatori possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli da 2 a 2 septies della presente direttiva, sulla base del fatto che tali decisioni hanno violato il diritto dell’Unione in materia di aggiudicazione degli appalti o le norme nazionali di recepimento.

2)

all’articolo 2 bis, il paragrafo 2 è così modificato:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«La conclusione di un contratto in seguito alla decisione di aggiudicazione di un appalto disciplinato dalla direttiva 2014/25/UE o dalla direttiva 2014/23/UE non può avvenire prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la decisione di aggiudicazione dell’appalto è stata inviata agli offerenti e ai candidati interessati, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, prima dello scadere di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui è stata inviata la decisione di aggiudicazione dell’appalto agli offerenti e ai candidati interessati o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione di aggiudicazione dell’appalto.»;

b)

al quarto comma, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all’articolo 75, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, fatte salve le disposizioni dell’articolo 75, paragrafo 3, di tale direttiva o all’articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/23/UE, fatte salve le disposizioni dell’articolo 40, paragrafo 2, della medesima direttiva, e»;

3)

l’articolo 2 ter è così modificato:

a)

al primo comma:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

se la direttiva 2014/25/UE o, se del caso, la direttiva 2014/23/UE non prescrive la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

ii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 52 della direttiva 2014/25/UE.»;

b)

al secondo comma, il primo e il secondo trattino sono sostituiti dai seguenti:

«—

è stato violato l’articolo 52, paragrafo 6, della direttiva 2014/25/UE, e

il valore stimato del contratto è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 15 della direttiva 2014/25/UE»;

4)

all’articolo 2 quater i termini «direttiva 2004/17/CE» sono sostituiti dai termini «direttiva 2014/25/UE o 2014/23/UE»;

5)

l’articolo 2 quinquies è così modificato:

a)

al paragrafo 1,

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

se l’ente aggiudicatore ha aggiudicato un appalto senza previa pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea senza che ciò sia consentito ai sensi della direttiva 2014/25/UE o della direttiva 2014/23/UE;»

ii)

alla lettera b), i termini «direttiva 2004/17/CE» sono sostituiti dai termini «direttiva 2014/25/UE o direttiva 2014/23/UE»;

b)

al paragrafo 4, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

l’ente aggiudicatore ritiene che l’aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sia consentita ai sensi della direttiva 2014/25/UE o della direttiva 2014/23/UE,»;

c)

al paragrafo 5, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

l’ente aggiudicatore ritiene che l’aggiudicazione di un appalto sia conforme all’articolo 52, paragrafo 6, della direttiva 2014/25/UE,»;

6)

all’articolo 2 septies, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

prima dello scadere di un termine di almeno trenta giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui:

l’ente aggiudicatore ha pubblicato l’avviso di aggiudicazione a norma degli articoli 70 e 71 della direttiva 2014/25/UE o degli articoli 31 e 32 della direttiva 2014/23/UE a condizione che tale avviso contenga la motivazione della decisione dell’ente aggiudicatore di affidare il contratto senza previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, oppure

l’ente aggiudicatore ha informato gli offerenti e i candidati interessati della stipula del contratto, a condizione che tali informazioni contengano una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all’articolo 75, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, fatto salvo l’articolo 75, paragrafo 3, di tale direttiva o all’articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/23/UE, fatto salvo l’articolo 40, paragrafo 2, della medesima direttiva. Quest’ultima opzione si applica anche ai casi di cui all’articolo 2 ter, primo comma, lettera c), della presente direttiva;»

7)

all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione può avvalersi della procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5 se, prima della stipula di un contratto, essa ritiene che sia stata commessa una grave violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti in una procedura di aggiudicazione di un appalto disciplinata dalla direttiva 2014/25/UE o dalla direttiva 2014/23/UE o ancora in relazione all’articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE per gli enti aggiudicatori cui si applica questa disposizione.»

TITOLO V

POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 7, paragrafo 3, all’articolo 9, paragrafo 4, all’articolo 27, paragrafo 2, e all’articolo 30, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 17 aprile 2014.

3.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 7, paragrafo 3, all’articolo 9, paragrafo 4, all’articolo 27, paragrafo 2, e all’articolo 30, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, dell’articolo 9, paragrafo 4, dell’articolo 27, paragrafo 2, e dell’articolo 30, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 49

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 48, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 50

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti di lavori pubblici istituito dalla decisione 71/306/CEE del Consiglio (39). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 51

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 aprile 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 52

Disposizioni transitorie

I riferimenti all’articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b), della direttiva 2004/17/CE e all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, nonché al titolo III della direttiva 2004/18/CE si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 53

Monitoraggio e relazioni

La Commissione valuta gli effetti economici sul mercato interno, in particolare in relazione a fattori quali l’aggiudicazione di appalti transfrontalieri e i costi di transazione, derivanti dall’applicazione delle soglie di cui all’articolo 8 e trasmette una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 aprile 2019. L’adeguatezza del livello delle soglie è esaminata nell’ambito dei negoziati condotti in virtù dell’AAP, tenendo presente l’impatto dell’inflazione e i costi di transazione. La Commissione valuta, ove possibile e opportuno, se proporre un aumento degli importi delle soglie applicabili in virtù dell’AAP durante il successivo ciclo di negoziati.

In caso di qualsiasi modifica degli importi delle soglie applicabili in virtù dell’AAP, alla relazione, se del caso, fa seguito una proposta legislativa che modifica le soglie definite nella presente direttiva.

La Commissione valuta inoltre gli effetti economici sul mercato interno delle esclusioni previste all’articolo 12 tenuto conto delle strutture specifiche del settore idrico e trasmette una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 aprile 2019.

La Commissione esamina il funzionamento della presente direttiva e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 aprile 2021, e successivamente ogni cinque anni, sulla base delle informazioni che gli Stati membri forniscono in conformità dell’articolo 45, paragrafo 3.

La Commissione pubblica i risultati dell’esame effettuato conformemente al quarto comma.

Articolo 54

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La presente direttiva non si applica all’aggiudicazione di concessioni per le quali è stata presentata un’offerta o che sono state aggiudicate prima del 17 aprile 2014.

Articolo 55

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 191 del 29.6.2012, pag. 84.

(2)  GU C 391 del 18.12.2012, pag. 49.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’11 febbraio 2014.

(4)  Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

(5)  Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

(6)  Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

(7)  Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

(8)  Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14).

(9)  Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3).

(10)  Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 del Consiglio (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

(11)  Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

(12)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(13)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali (cfr. pag. 243 della presente Gazzetta ufficiale).

(14)  Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134del 30.4.2004, pag. 1).

(15)  Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

(16)  Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33).

(17)  Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14).

(18)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(19)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(20)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(21)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (cfr. pag. 65 della presente Gazzetta ufficiale).

(22)  Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

(23)  Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

(24)  Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17).

(25)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

(26)  Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).

(27)  Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) (GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1).

(28)  Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42).

(29)  GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1.

(30)  Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54).

(31)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.

(32)  Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).

(33)  Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

(34)  Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

(35)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(36)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).»;

(37)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(38)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).»;

(39)  Decisione 71/306/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che istituisce un Comitato Consultivo per gli appalti di lavori pubblici (GU L 185 del 16.8.1971, pag. 15).


ALLEGATO I

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 5, PUNTO 7  (1)

NACE Rev. 1 (2)

Codice CPV

SEZIONE F

COSTRUZIONI

Divisione

Gruppo

Classe

Descrizione

Note

45

 

 

Costruzioni

Questa divisione comprende:

— nuove costruzioni, restauri e riparazioni comuni.

45000000

 

45.1

 

Preparazione del cantiere edile

 

45100000

 

 

45.11

Demolizione di edifici e sistemazione del terreno

Questa classe comprende:

la demolizione di edifici e di altre strutture,

lo sgombero dei cantieri edili,

il movimento terra: scavo, riporto, spianamento e ruspatura dei cantieri edili, scavo di trincee, rimozione di roccia, abbattimento con l’esplosivo ecc.,

la preparazione del sito per l’estrazione di minerali: — rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e siti minerari.

Questa classe comprende inoltre:

il drenaggio del cantiere edile,

il drenaggio di terreni agricoli o forestali.

45110000

 

 

45.12

Trivellazioni e perforazioni

Questa classe comprende:

trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni edili, il genio civile e per fini analoghi, ad esempio di natura geofisica o geologica.

Questa classe non comprende:

la trivellazione di pozzi di produzione di petrolio e di gas, cfr. 11.20,

la perforazione di pozzi d’acqua, cfr. 45.25,

lo scavo di pozzi, cfr. 45.25,

le prospezioni di giacimenti di petrolio e di gas, le prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche, cfr. 74.20.

45120000

 

45.2

 

Costruzione completa o parziale di edifici; genio civile

 

45200000

 

 

45.21

Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile

Questa classe comprende:

lavori di costruzione o edili di qualsiasi tipo, la costruzione di opere di ingegneria civile,

ponti, inclusi quelli per autostrade sopraelevate, viadotti, gallerie e sottopassaggi,

condotte, linee di comunicazione ed elettriche per grandi distanze,

condotte, linee di comunicazione ed elettriche urbane,

lavori urbani ausiliari,

il montaggio e l’installazione in loco di opere prefabbricate.

Questa classe non comprende:

le attività dei servizi connessi all’estrazione di petrolio e di gas, cfr. 11.20,

il montaggio di opere prefabbricate complete con elementi, non di calcestruzzo, fabbricati in proprio, cfr. divisioni 20, 26 e 28,

lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive, cfr. 45.23,

l’installazione dei servizi in un fabbricato, cfr. 45.3,

i lavori di completamento degli edifici, cfr. 45.4,

le attività in materia di architettura e di ingegneria, cfr. 74.20,

la gestione di progetti di costruzione, cfr. 74.20.

45210000

eccezion fatta per:

– 45213316

45220000

45231000

45232000

 

 

45.22

Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici

Questa classe comprende:

la costruzione di tetti,

la copertura di tetti,

lavori d’impermeabilizzazione.

45261000

 

 

45.23

Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi

Questa classe comprende:

la costruzione di strade, autostrade, strade urbane e altri passaggi per veicoli e pedoni,

la costruzione di strade ferrate,

la costruzione di piste di campi di aviazione,

lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive,

la segnaletica orizzontale per superfici stradali e la delineazione di zone di parcheggio.

Questa classe non comprende:

i lavori preliminari di movimento terra, cfr. 45.11.

45212212 and DA03

45230000

eccezion fatta per:

– 45231000

– 45232000

– 45234115

 

 

45.24

Costruzione di opere idrauliche

Questa classe comprende:

la costruzione di: — idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse ecc.,

dighe e sbarramenti,

lavori di dragaggio,

lavori sotterranei.

45240000

 

 

45.25

Altri lavori speciali di costruzione

Questa classe comprende:

lavori di costruzione edili e di genio civile da parte di imprese specializzate in un aspetto comune a vari tipi di costruzione, che richiedono capacità o attrezzature particolari,

lavori di fondazione, inclusa la palificazione,

perforazione e costruzione di pozzi d’acqua, scavo di pozzi,

posa in opera di elementi d’acciaio non fabbricati in proprio,

piegatura d’acciaio,

posa in opera di mattoni e pietre,

montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro, incluso il loro noleggio,

costruzione di camini e forni industriali.

Questa classe non comprende:

il noleggio di ponteggi senza montaggio e smontaggio, cfr. 71.32

45250000

45262000

 

45.3

 

Installazione dei servizi in un fabbricato

 

45300000

 

 

45.31

Installazione di impianti elettrici

Questa classe comprende:

l’installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di:

cavi e raccordi elettrici,

sistemi di telecomunicazione,

sistemi di riscaldamento elettrico,

antenne d’uso privato,

impianti di segnalazione d’incendio,

sistemi d’allarme antifurto,

ascensori e scale mobili,

linee di discesa di parafulmini ecc.

45213316

45310000

eccezion fatta per:

– 45316000

 

 

45.32

Lavori di isolamento

Questa classe comprende:

l’installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di materiali isolanti per l’isolamento termico, acustico o antivibrazioni.

Questa classe non comprende:

i lavori d’impermeabilizzazione, cfr. 45.22.

45320000

 

 

45.33

Installazione di impianti idraulico-sanitari

Questa classe comprende:

l’installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di:

impianti idraulico-sanitari,

raccordi per il gas,

impianti e condotti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione o condizionamento dell’aria,

sistemi antincendio (sprinkler).

Questa classe non comprende:

l’installazione di impianti di riscaldamento elettrico, cfr. 45.31.

45330000

 

 

45.34

Altri lavori di installazione

Questa classe comprende:

l’installazione di sistemi d’illuminazione e segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti e porti,

l’installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di accessori ed attrezzature non classificati altrove.

45234115

45316000

45340000

 

45.4

 

Lavori di completamento degli edifici

 

45400000

 

 

45.41

Intonacatura

Questa classe comprende:

lavori d’intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di steccatura.

45410000

 

 

45.42

Posa in opera di infissi in legno o in metallo

Questa classe comprende:

l’installazione, da parte di ditte non costruttrici, di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre, cucine su misura, scale, arredi per negozi e simili, in legno o in altro materiale,

completamenti di interni come soffitti, rivestimenti murali in legno, pareti mobili ecc.

Questa classe non comprende:

la posa in opera di parquet e altri pavimenti in legno, cfr. 45.43.

45420000

 

 

45.43

Rivestimento di pavimenti e muri

Questa classe comprende:

la posa in opera, l’applicazione o l’installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di:

piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti,

parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti, moquette e rivestimenti di linoleum,

gomma o plastica per pavimenti,

rivestimenti in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri,

carta da parati.

45430000

 

 

45.44

Tinteggiatura e posa in opera di vetrate

Questa classe comprende:

la tinteggiatura interna ed esterna di edifici,

la verniciatura di strutture di genio civile,

la posa in opera di vetrate, specchi ecc.

Questa classe non comprende:

la posa in opera di finestre, cfr. 45.42.

45440000

 

 

45.45

Altri lavori di completa-mento degli edifici

Questa classe comprende:

l’installazione di piscine private,

la pulizia a vapore, la sabbiatura ecc. delle pareti esterne degli edifici,

altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.

Questa classe non comprende:

le pulizie effettuate all’interno di immobili ed altre strutture, cfr.74.70.

45212212 and DA04

45450000

 

45.5

 

Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore

 

45500000

 

 

45.50

Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore

Questa classe non comprende:

il noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, senza manovratore, cfr. 71.32.

45500000


(1)  In caso di interpretazione divergente tra CPV e NACE, si applica la nomenclatura CPV.

(2)  Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1).


ALLEGATO II

ATTIVITÀ SVOLTE DAGLI ENTI AGGIUDICATORI DI CUI ALL’ARTICOLO 7

Le disposizioni della presente direttiva che disciplinano le concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori si applicano alle seguenti attività:

1)

per quanto riguarda il gas e l’energia termica:

a)

la messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica;

b)

l’alimentazione di tali reti fisse con gas o energia termica.

L’alimentazione, da parte di un ente aggiudicatore di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), con gas o energia termica di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico non è considerata un’attività di cui al paragrafo 1 se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

i)

la produzione di gas o di energia termica da parte di tale ente aggiudicatore è l’inevitabile risultato dell’esercizio di un’attività non prevista dal presente paragrafo o dai paragrafi 2 e 3 del presente allegato;

ii)

l’alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20 % del fatturato di tale ente aggiudicatore, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l’anno in corso.

Ai fini della presente direttiva «alimentazione» comprende la generazione/produzione, la vendita all’ingrosso e al dettaglio di gas. Tuttavia, la produzione di gas sotto forma di estrazione rientra nell’ambito di applicazione del paragrafo 4 del presente allegato;

2)

per quanto riguarda l’elettricità:

a)

la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità;

b)

l’alimentazione di tali reti fisse con l’elettricità.

Ai fini della presente direttiva, l’alimentazione con elettricità comprende la generazione/produzione, la vendita all’ingrosso e al dettaglio dell’elettricità.

L’alimentazione, da parte di un ente aggiudicatore di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), con elettricità di reti che forniscono un servizio al pubblico non è considerata un’attività di cui al paragrafo 1 se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

a)

la produzione di elettricità da parte di tale ente aggiudicatore avviene perché il suo consumo è necessario all’esercizio di un’attività non prevista dal presente paragrafo, né dai paragrafi 1 e 3 del presente allegato;

b)

l’alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30 % della produzione totale di energia di tale ente aggiudicatore, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l’anno in corso;

3)

attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo.

Nei servizi di trasporto, si considera esistere una rete se il servizio viene fornito alle condizioni operative stabilite dalla competente autorità di uno Stato membro, quali le condizioni relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio;

4)

attività relative allo sfruttamento di un’area geografica al fine della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali;

5)

attività relative alla fornitura di:

a)

servizi postali;

b)

altri servizi diversi dai servizi postali, a condizione che tali servizi siano prestati da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi del presente paragrafo, secondo comma, lettera ii), e che le condizioni di cui all’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE non siano soddisfatte per quanto riguarda i servizi previsti al secondo comma, punto ii).

Ai fini della presente direttiva e fatta salva la direttiva 97/67/CE, si intende per:

i)

«invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal peso. Oltre agli invii di corrispondenza, si tratta – ad esempio – di libri, cataloghi, giornali periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso;

ii)

«servizi postali»: servizi consistenti in raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Includono sia i servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del servizio universale istituito ai sensi della direttiva 97/67/CE, sia quelli che ne sono esclusi;

iii)

«altri servizi diversi dai servizi postali»: servizi forniti nei seguenti ambiti:

servizi di gestione di servizi postali (servizi precedenti l’invio e servizi successivi all’invio, compresi i servizi di smistamento della posta),

servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo;

6)

attività relative allo sfruttamento di un’area geografica ai seguenti fini:

a)

estrazione di petrolio o di gas;

b)

prospezione o estrazione di carbone o altri combustibili solidi.


ALLEGATO III

ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL’UNIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, LETTERA B)

I diritti conferiti mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «diritti speciali o esclusivi» ai sensi della presente direttiva. Il seguente elenco contiene una serie di procedure che garantiscono un’adeguata trasparenza preliminare per il rilascio di autorizzazioni sulla base di altri atti legislativi dell’Unione, che non costituiscono «diritti speciali o esclusivi» ai sensi della presente direttiva:

a)

la concessione di autorizzazioni per la gestione di impianti di gas naturale conformemente alle procedure di cui all’articolo 4 della direttiva 2009/73/CE;

b)

l’autorizzazione o l’invito a presentare offerte per la costruzione di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica in conformità della direttiva 2009/72/CE;

c)

la concessione di autorizzazioni, conformemente alle procedure di cui all’articolo 9 della direttiva 97/67/CE, in relazione a servizi postali che non sono né possono essere riservati;

d)

la procedura per concedere l’autorizzazione a svolgere un’attività che comporti lo sfruttamento di idrocarburi ai sensi della direttiva 94/22/CE;

e)

i contratti di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri con autobus, tram, metropolitana o per ferrovia, che sono stati aggiudicati mediante una procedura di gara conformemente all’articolo 5, paragrafo 3 di detto regolamento, purché la durata sia conforme all’articolo 4, paragrafi 3 o 4, del regolamento stesso.


ALLEGATO IV

SERVIZI DI CUI ALL’ARTICOLO 19

Designazione

Codice CPV

79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79622000-0 [Servizi di fornitura di personale domestico]; 79624000-4 [Servizi di fornitura di personale infermieristico] e 79625000-1 [Servizi di fornitura di personale medico] da 85000000-9 a 85323000-9; 85143000-3,

98133100-5, 98133000-4, 98200000-5 e 98500000-8 [Servizi domestici presso famiglie e convivenze] e da 98513000-2 a 98514000-9 [Servizi di manodopera per privati, servizi di personale di agenzia per privati, servizi di personale impiegatizio per privati, personale temporaneo per privati, servizi di assistenza domestica e servizi domestici],

Servizi sanitari, sociali e servizi correlati

85321000-5 e 85322000-2, 75000000-6 [Servizi di pubblica amministrazione e difesa e servizi di previdenza sociale], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; da 79995000-5 a 79995200-7; da 80000000-4 [Servizi di istruzione e formazione] a 80660000-8; da 92000000-1 a 92342200-2; da 92360000-2 a 92700000-8;

79950000-8 [Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi], 79951000-5 [Servizi di organizzazione di seminari], 79952000-2 [Servizi di organizzazione di eventi], 79952100-3 [Servizi di organizzazione di eventi culturali], 79953000-9 [Servizi di organizzazione di festival], 79954000-6 [Servizi di organizzazione di feste], 79955000-3 [Servizi di organizzazione di sfilate di moda], 79956000-0 [Servizi di organizzazione di fiere ed esposizioni]

Servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura

75300000-9

Servizi di sicurezza sociale obbligatoria (1)

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Servizi di prestazioni sociali

98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 e 98130000-3

Altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative

98131000-0

Servizi religiosi

da 55100000-1 a 55410000-7; da 55521000-8 a 55521200-0

[55521000-8 Servizi di catering per feste private, 55521100-9

Servizi di fornitura pasti a domicilio, 55521200-0 Servizi di fornitura pasti].

55520000-1 Servizi di catering, 55522000-5 Servizi di catering per imprese di trasporto, 55523000-2 Servizi di catering per altre imprese o altre istituzioni, 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica

55510000-8 Servizi di mensa, 55511000-5 Servizi di mensa ed altri servizi di caffetteria per clientela ristretta, 55512000-2 Servizi di gestione mensa, 55523100-3 Servizi di mensa scolastica

Servizi alberghieri e di ristorazione

da 79100000-5 a 79140000-7; 75231100-5;

Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell’articolo 10, paragrafo 8, lettera d)

da 75100000-7 a 75120000-3; 75123000-4; da 75125000-8 a 75131000-3

Altri servizi amministrativi e delle amministrazioni pubbliche

da 75200000-8 a 75231000-4

Servizi della pubblica amministrazione forniti alla collettività

da 75231210-9 a 75231230-5; da 75240000-0 a 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9

Servizi penitenziari, di pubblica sicurezza e di soccorso, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell’articolo 10, paragrafo 8, lettera g)

da 79700000-1 a 79721000-4 [Servizi investigativi e di sicurezza, servizi di sicurezza, servizi di monitoraggio di sistemi di allarme, servizi di guardia, servizi di sorveglianza, servizi di sistema di localizzazione, servizi di localizzazione di fuggitivi, servizi di pattugliamento, servizi di rilascio di tesserini identificativi, servizi di investigazione e servizi di agenzia investigativa]

79722000-1[Servizi di grafologia], 79723000-8 [Servizi di analisi dei rifiuti]

Servizi investigativi e di sicurezza

64000000-6 [Servizi di poste e telecomunicazioni], 64100000-7 [Servizi postali e di corriere], 64110000-0 [Servizi postali], 64111000-7 [Servizi postali per giornali e riviste], 64112000-4 [Servizi postali per la corrispondenza], 64113000-1 [Servizi postali per pacchi], 64114000-8 [Servizi di sportello presso gli uffici postali], 64115000-5 [Servizi di affitto di cassette postali], 64116000-2 [Servizi di fermo posta], 64122000-7 [Servizi di messaggeria interna]

Servizi postali

50116510-9 [Servizi di rigenerazione pneumatici], 71550000-8 [Servizi di lavorazione del ferro]

Servizi vari

98900000-2 [Servizi prestati da organizzazioni ed enti extraterritoriali] e 98910000-5 [Servizi specifici di organizzazioni ed enti internazionali]

Servizi internazionali


(1)  Tali servizi non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva se sono organizzati in quanto servizi non economici di interesse generale. Gli Stati membri sono liberi di organizzare la prestazione di servizi sociali obbligatori o di altri servizi in quanto servizi di interesse economico generale o in quanto servizi non economici di interesse generale.


ALLEGATO V

INFORMAZIONI DA INSERIRE NEI BANDI DI CONCESSIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 31

1.

Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che può fornire ulteriori informazioni.

2.

Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore e principale attività svolta.

3.

Se le domande di partecipazione devono includere le offerte, indirizzo di posta elettronica o sito Internet ove si offra gratuitamente accesso gratuito, diretto e completo ai documenti di gara. Se l’accesso gratuito, diretto e completo non è disponibile nei casi di cui all’articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, un’indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.

4.

Descrizione della concessione: natura e quantità dei lavori, natura e quantità dei servizi, ordine di grandezza o valore indicativo, e, se possibile, durata del contratto. Se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto. Se del caso, descrivere le eventuali opzioni.

5.

Codici CPV. Se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.

6.

Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione dei lavori nel caso di concessioni di lavori o codice NUTS per il luogo principale di esecuzione delle concessioni di servizi; se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.

7.

Le condizioni di partecipazione, tra cui:

a)

se del caso, indicare se la concessione è limitata a laboratori protetti o se l’esecuzione è limitata a programmi di lavoro protetti;

b)

se del caso, indicare se in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione; indicare altresì il riferimento alla disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa rilevante;

c)

eventualmente un elenco e una breve descrizione dei criteri di selezione; livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti; indicazione delle informazioni richieste (autocertificazioni, documentazione).

8.

Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte.

9.

Criteri di aggiudicazione della concessione se non figurano in altri documenti di gara.

10.

Data di spedizione del bando.

11.

Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, ove del caso, di mediazione; informazioni precise sul termine per la presentazione dei ricorsi o, se necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni.

12.

Laddove opportuno, condizioni particolari a cui è soggetta l’esecuzione della concessione.

13.

Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione o le offerte.

14.

Se del caso, indicare i requisiti e i termini connessi all’impiego di mezzi di comunicazione elettronici.

15.

Informazioni necessarie ad accertare se la concessione è associata a un progetto e/o programma finanziato con fondi dell’Unione.

16.

Per le concessioni di lavori, indicare se la concessione rientra nell’ambito dell’AAP.


ALLEGATO VI

INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE CONCERNENTI LE CONCESSIONI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI, DI CUI ALL’ARTICOLO 31, PARAGRAFO 3

1.

Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che può fornire ulteriori informazioni.

2.

Se del caso, indirizzo di posta elettronica o sito Internet ove le specifiche e qualsiasi altro documento giustificativo siano reperibili.

3.

Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore e principale attività svolta.

4.

Codici CPV. Se l’appalto è suddiviso in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.

5.

Codice NUTS per il luogo principale di prestazione o esecuzione delle concessioni di servizi.

6.

Descrizione dei servivi, ordine di grandezza o valore indicativi.

7.

Condizioni di partecipazione.

8.

Se opportuno, termini per contattare l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore in vista della partecipazione.

9.

Se del caso, breve descrizione delle principali caratteristiche della procedura di aggiudicazione da applicare.

10.

Altre eventuali informazioni rilevanti.


ALLEGATO VII

INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 32

1.

Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS e, se del caso, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che può fornire ulteriori informazioni.

2.

Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore e principale attività svolta.

3.

Codici CPV.

4.

Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione dei lavori nel caso di concessioni di lavori o codice NUTS per il luogo principale di esecuzione delle concessioni di servizi.

5.

Descrizione della concessione: natura e quantità dei lavori, natura e quantità dei servizi, durata del contratto. Se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto. Se del caso, descrivere le eventuali opzioni.

6.

Descrizione della procedura di aggiudicazione utilizzata, nel caso di aggiudicazione senza previa pubblicazione, motivazione.

7.

Criteri di cui all’articolo 41 utilizzati per aggiudicare la concessione o le concessioni.

8.

Data della decisione (o delle decisioni) di aggiudicazione della concessione.

9.

Numero di offerte ricevute per ogni aggiudicazione, tra cui:

a)

numero di offerte ricevute da operatori economici che sono piccole e medie imprese;

b)

numero di offerte ricevute dall’estero;

c)

numero di offerte ricevute con mezzi elettronici.

10.

Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, ed eventualmente, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese:

a)

le informazioni necessarie ad accertare se l’aggiudicatario sia una piccola o media impresa;

b)

le informazioni necessarie ad accertare se la concessione sia stata aggiudicata a un consorzio.

11.

Valore e principali condizioni finanziarie della concessione aggiudicata, inclusi:

a)

tariffe prezzi e tasse eventuali;

b)

premi e pagamenti eventuali;

c)

eventuali altri elementi utili con riguardo al valore della concessione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3.

12.

Informazioni necessarie ad accertare se la concessione è associata a un progetto e/o programma finanziato con fondi dell’Unione.

13.

Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Informazioni precise sul termine per la presentazione dei ricorsi o, se necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni.

14.

Data (date) e riferimento (riferimenti) a precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea rilevanti per la concessione (le concessioni) pubblicizzate nel presente bando.

15.

Data di spedizione del bando.

16.

Metodo per il calcolo del valore stimato della concessione, se non indicato in altri documenti di gara ai sensi dell’articolo 8.

17.

Altre eventuali informazioni rilevanti.


ALLEGATO VIII

INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI CONCERNENTI SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI DI CUI ALL’ARTICOLO 32

1.

Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS e, se del caso, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che può fornire ulteriori informazioni.

2.

Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore e principale attività svolta.

3.

Codici CPV. Se l’appalto è suddiviso in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.

4.

Indicazione succinta dell’oggetto della concessione.

5.

Numero di offerte ricevute.

6.

Valore dell’offerta prescelta, inclusi tariffe e prezzi.

7.

Nome e indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell’operatore economico aggiudicatario (o degli operatori economici aggiudicatari).

8.

Altre eventuali informazioni rilevanti.


ALLEGATO IX

CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE

1.   Pubblicazione di bandi e di avvisi

I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 31 e 32 sono trasmessi dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e pubblicati conformemente alle seguenti modalità:

gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 31 e 32 sono pubblicati dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea;

l’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea conferma all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore la pubblicazione di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

2.   Formati e modalità di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica

Il formato e le modalità di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica, secondo quanto previsto dalla Commissione, sono accessibili sul sito Internethttp://simap.europa.eu


ALLEGATO X

ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA SOCIALE E AMBIENTALE DI CUI ALL’ARTICOLO 30, PARAGRAFO 3

 

Convenzione OIL 87 sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale;

 

Convenzione OIL 98 sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva;

 

Convenzione OIL 29 sul lavoro forzato;

 

Convenzione OIL 105 sull’abolizione del lavoro forzato;

 

Convenzione OIL 138 sull’età minima;

 

Convenzione OIL 111 sulla discriminazione in materia di impiego e di professione;

 

Convenzione OIL 100 sull’uguaglianza di remunerazione;

 

Convenzione OIL 182 sulle forme peggiori di lavoro minorile;

 

Convenzione di Vienna per la protezione dell’ozonosfera e relativo protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono l’ozonosfera;

 

Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Convenzione di Basilea);

 

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti;

 

Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (UNEP/FAO) (Convenzione PIC) e relativi tre protocolli regionali.


ALLEGATO XI

INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI MODIFICHE DI UNA CONCESSIONE IN VIGENZA DELLA STESSA AI SENSI DELL’ARTICOLO 43

1.

Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che può fornire ulteriori informazioni.

2.

Codici CPV.

3.

Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione dei lavori nel caso di concessioni di lavori o codice NUTS per il luogo principale di esecuzione delle concessioni di servizi.

4.

Descrizione della concessione prima e dopo la modifica: natura e quantità dei lavori, natura e quantità dei servizi.

5.

Se del caso, modifica del valore della concessione, compresi gli eventuali aumenti dei prezzi o delle tariffe provocati dalla modifica.

6.

Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica.

7.

Data della decisione di aggiudicazione della concessione.

8.

Se del caso, nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet del nuovo o dei nuovi operatori economici.

9.

Informazioni necessarie ad accertare se la concessione è associata a un progetto e/o programma finanziato con fondi dell’Unione.

10.

Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Informazioni precise sul termine per la presentazione dei ricorsi o, se necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni.

11.

Data (date) e riferimento (riferimenti) a precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea rilevanti per l’appalto (gli appalti) di cui al presente bando.

12.

Data di spedizione del bando.

13.

Altre eventuali informazioni rilevanti.


28.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/65


DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, l’articolo 62 e l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

L’aggiudicazione degli appalti pubblici da o per conto di autorità degli Stati membri deve rispettare i principi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e in particolare la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza. Tuttavia, per gli appalti pubblici con valore superiore a una certa soglia è opportuno elaborare disposizioni per coordinare le procedure nazionali di aggiudicazione degli appalti in modo da garantire che a tali principi sia dato effetto pratico e che gli appalti pubblici siano aperti alla concorrenza.

(2)

Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, illustrata nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» («strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva»), in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva garantendo contemporaneamente l’uso più efficiente possibile dei finanziamenti pubblici. A tal fine, la normativa sugli appalti adottata ai sensi della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) dovrebbe essere rivista e aggiornata in modo da accrescere l’efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblici e permettendo ai committenti di farne un miglior uso per sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale. È inoltre necessario chiarire alcuni concetti e nozioni di base onde assicurare la certezza del diritto e incorporare alcuni aspetti della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia.

(3)

Nell’applicare la presente direttiva si dovrebbe tener conto della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (6), soprattutto per quanto riguarda la scelta dei mezzi di comunicazione, le specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione e le condizioni di esecuzione di un appalto.

(4)

La crescente diversità delle forme di intervento pubblico ha reso necessario definire più chiaramente il concetto stesso di appalto. Questo chiarimento in quanto tale non dovrebbe tuttavia ampliare l’ambito di applicazione della presente direttiva rispetto a quello della direttiva 2004/18/CE. La normativa dell’Unione in materia di appalti pubblici non intende coprire tutte le forme di esborsi di fondi pubblici, ma solo quelle rivolte all’acquisizione di lavori, forniture o prestazioni di servizi a titolo oneroso per mezzo di un appalto pubblico. È opportuno precisare che a tali acquisizioni di lavori, forniture o prestazioni di servizi dovrebbe essere applicata la presente direttiva se effettuate tramite acquisto, locazione finanziaria o altre forme contrattuali.

La nozione di acquisizione dovrebbe essere intesa in senso ampio, ossia nel senso che le amministrazioni aggiudicatrici ottengono i vantaggi dei lavori, delle forniture o dei servizi in questione senza che sia necessariamente richiesto un trasferimento di proprietà. Inoltre, il semplice finanziamento, in particolare tramite sovvenzioni, di un’attività che è spesso legata all’obbligo di rimborsare gli importi percepiti qualora essi non siano utilizzati per gli scopi previsti, generalmente non rientra nell’ambito di applicazione delle norme che disciplinano gli appalti pubblici. Analogamente, situazioni in cui tutti gli operatori che soddisfano determinate condizioni sono autorizzati a svolgere un determinato compito senza selettività, come i sistemi basati sulla scelta del cliente e i sistemi di buoni servizio, non dovrebbero essere considerate sistemi di appalto bensì semplici sistemi di autorizzazione (per esempio licenze per medicine o servizi medici).

(5)

È opportuno rammentare che nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva. La prestazione di servizi sulla base di disposizioni legislative, regolamentari o contratti di lavoro dovrebbe esulare dall’ambito di applicazione della presente direttiva. In alcuni Stati membri ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, per taluni servizi amministrativi pubblici quali i servizi esecutivi e legislativi o la fornitura di determinati servizi alla comunità, come i servizi connessi agli affari esteri o alla giustizia o i servizi di sicurezza sociale obbligatoria.

(6)

È altresì opportuno ricordare che la presente direttiva non dovrebbe incidere sulla normativa degli Stati membri in materia di sicurezza sociale. Essa non dovrebbe neppure trattare la liberalizzazione di servizi di interesse economico generale, riservati a enti pubblici o privati, o la privatizzazione di enti pubblici che forniscono servizi.

Occorre parimenti ricordare che gli Stati membri sono liberi di organizzare la prestazione di servizi sociali obbligatori o di altri servizi, quali i servizi postali, in quanto servizi di interesse economico generale o in quanto servizi non economici di interesse generale ovvero in quanto combinazione di tali servizi. È opportuno chiarire che i servizi non economici di interesse generale non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva.

(7)

Occorre infine ricordare che la presente direttiva lascia impregiudicata la libertà delle autorità nazionali, regionali e locali di definire, in conformità del diritto dell’Unione, i servizi d’interesse economico generale, il relativo ambito operativo e le caratteristiche del servizio da prestare, comprese le eventuali condizioni relative alla qualità del servizio, al fine di perseguire i loro obiettivi di interesse pubblico. Parimenti, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la facoltà delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, fare eseguire e finanziare i servizi di interesse economico generale, conformemente all’articolo 14 TFUE e al protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale allegato al TFUE e al trattato sull’Unione europea (TUE). Inoltre, la presente direttiva non riguarda il finanziamento dei servizi di interesse economico generale o le sovvenzioni concesse dagli Stati membri, in particolare nel settore sociale, in conformità delle norme dell’Unione sulla concorrenza.

(8)

Un appalto dovrebbe essere considerato appalto pubblico di lavori solo se il suo oggetto riguarda specificamente l’esecuzione delle attività di cui all’allegato II, anche se l’appalto può riguardare la fornitura di altri servizi necessari per l’esecuzione delle suddette attività. Gli appalti pubblici di servizi, in particolare nel settore dei servizi di gestione immobiliare, possono in talune circostanze comprendere dei lavori. Tuttavia, se tali lavori sono accessori rispetto all’oggetto principale dell’appalto e costituiscono quindi solo una conseguenza eventuale o un complemento del medesimo, il fatto che detti lavori facciano parte dell’appalto non può giustificare la qualifica di appalto pubblico di lavori per l’appalto pubblico di servizi.

Tuttavia, vista la diversità degli appalti pubblici di lavori, è opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici possano prevedere sia l’aggiudicazione separata che l’aggiudicazione congiunta di appalti per la progettazione e l’esecuzione di lavori. La presente direttiva non è intesa a prescrivere un’aggiudicazione separata o congiunta degli appalti.

(9)

Per la realizzazione di un’opera rispondente ai requisiti specificati da un’amministrazione aggiudicatrice è necessario che l’amministrazione in questione abbia adottato misure volte a definire il tipo di opera o quantomeno che abbia esercitato un’influenza determinante sulla sua progettazione. L’eventualità che l’aggiudicatario realizzi l’opera totalmente o parzialmente con mezzi propri o ne assicuri la realizzazione con altri mezzi non dovrebbe modificare la classificazione dell’appalto come appalto di lavori, a condizione che si assuma l’obbligo, diretto o indiretto ma giuridicamente vincolante, di garantire la realizzazione dei lavori.

(10)

La nozione di «amministrazioni aggiudicatrici» e, in particolare, quella di «organismi di diritto pubblico» sono state esaminate ripetutamente nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Per precisare che l’ambito di applicazione della presente direttiva «ratione personae» dovrebbe rimanere invariato è appropriato mantenere le definizioni su cui si è basata la Corte e inserire alcune precisazioni fornite da detta giurisprudenza quale chiave di lettura delle definizioni stesse, senza l’intenzione di alterare la comprensione di tale concetto quale elaborato dalla giurisprudenza. A tal fine, è opportuno precisare che un organismo che opera in condizioni normali di mercato, mira a realizzare un profitto e sostiene le perdite che risultano dall’esercizio delle sue attività non dovrebbe essere considerato un «organismo di diritto pubblico», in quanto è lecito supporre che sia stato istituito allo scopo o con l’incarico di soddisfare esigenze di interesse generale che sono di natura industriale o commerciale.

Analogamente, la giurisprudenza ha anche esaminato la condizione relativa all’origine del finanziamento dell’organismo in questione, precisando, tra l’altro, che per «finanziati in modo maggioritario» si intende per più della metà e che tale finanziamento può includere pagamenti da parte di utenti che sono imposti, calcolati e riscossi conformemente a norme di diritto pubblico.

(11)

Nel caso di appalti misti in cui le diverse parti costitutive dell’appalto sono oggettivamente non separabili, le norme applicabili dovrebbero essere determinate in funzione dell’oggetto principale dell’appalto. È pertanto opportuno precisare in che modo le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero stabilire se le diverse parti siano separabili o meno. Tale precisazione dovrebbe basarsi sulla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.

La determinazione dovrebbe essere effettuata caso per caso e a tal fine le intenzioni manifestate o presunte dell’amministrazione aggiudicatrice di considerare indivisibili i vari aspetti che costituiscono un appalto misto non dovrebbero essere sufficienti, ma dovrebbero essere confermate da prove oggettive atte a giustificarle e a motivare l’esigenza di concludere un appalto unico. Un’esigenza motivata di concludere un appalto unico potrebbe per esempio essere riscontrata nell’ipotesi della costruzione di un edificio unico di cui una parte debba essere utilizzata direttamente dall’amministrazione aggiudicatrice interessata e un’altra parte debba essere gestita sulla base di una concessione, per esempio per parcheggi destinati al pubblico. Occorre precisare che l’esigenza di concludere un appalto unico può essere dovuta a motivi di carattere sia tecnico che economico.

(12)

Nel caso di appalti misti che possono essere separati, le amministrazioni aggiudicatrici sono sempre libere di aggiudicare appalti separati per le parti separate dell’appalto misto, nel qual caso le disposizioni applicabili a ciascuna parte separata dovrebbero essere determinate esclusivamente in funzione delle caratteristiche dell’appalto specifico. D’altra parte, ove le amministrazioni aggiudicatrici scelgano di includere altri elementi nell’appalto, a prescindere dal valore degli elementi aggiuntivi e dal regime giuridico cui tali elementi aggiuntivi sarebbero stati altrimenti soggetti, il principio fondamentale dovrebbe essere quello per cui, qualora un appalto debba essere aggiudicato in forza delle disposizioni della presente direttiva se aggiudicato per proprio conto, la presente direttiva continua ad applicarsi all’intero appalto misto.

(13)

È tuttavia opportuno prevedere disposizioni particolari per gli appalti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza o parti che non rientrano nell’ambito di applicazione del TFUE. In questi casi, dovrebbe essere possibile non applicare la presente direttiva, a condizione che l’aggiudicazione di un appalto unico sia giustificata da ragioni obiettive e che la decisione di aggiudicare un appalto unico non sia adottata allo scopo di escludere l’appalto dall’applicazione della presente direttiva o della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Occorre precisare che non si dovrebbe impedire alle amministrazioni aggiudicatrici di scegliere se applicare la presente direttiva a taluni appalti misti invece della direttiva 2009/81/CE.

(14)

È opportuno precisare che la nozione di «operatori economici» dovrebbe essere interpretata in senso ampio, in modo da comprendere qualunque persona e/o ente che offre sul mercato la realizzazione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi, a prescindere dalla forma giuridica nel quadro della quale ha scelto di operare. Pertanto imprese, succursali, filiali, partenariati, società cooperative, società a responsabilità limitata, università pubbliche o private e altre forme di enti diverse dalle persone fisiche dovrebbero rientrare nella nozione di operatore economico, indipendentemente dal fatto che siano «persone giuridiche» o meno in ogni circostanza.

(15)

È opportuno precisare che i raggruppamenti di operatori economici, inclusi quelli sotto forma di associazione temporanea, possono partecipare a procedure di aggiudicazione senza dover assumere una forma giuridica specifica. Nella misura in cui ciò sia necessario, ad esempio nei casi in cui sia prevista la responsabilità in solido, detti raggruppamenti possono essere obbligati ad assumere una forma specifica qualora l’appalto sia stato aggiudicato a tali raggruppamenti.

È inoltre opportuno precisare che le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter stabilire esplicitamente come i raggruppamenti di operatori economici siano tenuti a soddisfare i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria, come indicato nella presente direttiva, o i criteri relativi alle capacità tecniche e professionali richiesti agli operatori economici che partecipano in proprio.

L’esecuzione di appalti da parte di raggruppamenti di operatori economici può rendere necessario definire condizioni che non sono imposte a singoli partecipanti. Tali condizioni, che dovrebbero essere giustificate da ragioni obiettive e dovrebbero essere proporzionate, potrebbero ad esempio comprendere la richiesta a tali raggruppamenti di nominare una rappresentanza congiunta o un partner capofila ai fini della procedura di appalto o la richiesta di informazioni sulla loro costituzione.

(16)

Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avvalersi di tutti i possibili mezzi a loro disposizione ai sensi del diritto nazionale per prevenire le distorsioni derivanti da conflitti di interesse nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. Tra questi potrebbero rientrare le procedure per individuare, prevenire e porre rimedio a conflitti di interesse.

(17)

La decisione 94/800/CE del Consiglio (8) ha approvato in particolare l’accordo sugli appalti pubblici concluso nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio («AAP»). Scopo dell’AAP è stabilire un quadro multilaterale equilibrato di diritti e doveri in materia di appalti pubblici per liberalizzare ed espandere il commercio mondiale. Per gli appalti contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali relative all’Unione europea dell’appendice I dell’AAP, nonché da altri pertinenti accordi internazionali che l’Unione è tenuta a rispettare, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero soddisfare gli obblighi previsti da questi accordi attraverso l’applicazione della presente direttiva agli operatori economici dei paesi terzi firmatari degli stessi.

(18)

L’AAP si applica agli appalti che superano determinate soglie, stabilite nell’AAP stesso ed espresse in diritti speciali di prelievo. Le soglie stabilite nella presente direttiva dovrebbero essere allineate in modo da garantire che corrispondano al controvalore in euro delle soglie indicate nell’AAP. È altresì opportuno prevedere una revisione periodica delle soglie espresse in euro al fine di adeguarle, attraverso un’operazione meramente matematica, alle eventuali variazioni del valore dell’euro rispetto a tali diritti speciali di prelievo. Oltre ai suddetti adeguamenti matematici periodici, durante il prossimo ciclo di negoziati si dovrebbe valutare se aumentare le soglie stabilite nell’AAP.

(19)

Occorre chiarire che per la stima del valore di un appalto è necessario tenere conto di tutti i ricavi, a prescindere dal fatto che siano stati ottenuti dall’amministrazione aggiudicatrice o da terzi. È opportuno inoltre precisare che, ai fini della valutazione delle soglie, per forniture analoghe dovrebbero intendersi le forniture di prodotti destinati a usi identici o analoghi, quali una gamma di alimenti o di diversi mobili per ufficio. Generalmente è probabile che queste forniture siano parte della normale gamma di prodotti di un operatore economico che esercita la sua attività nel settore in questione.

(20)

Al fine di stimare il valore di un determinato appalto, è opportuno precisare che basare la stima del valore su un frazionamento dell’appalto dovrebbe essere consentito solo se giustificato da ragioni oggettive. Potrebbe ad esempio essere giustificato stimare il valore degli appalti al livello di un’unità operativa distinta dell’amministrazione aggiudicatrice, quali ad esempio scuole o asili, purché l’unità in questione sia responsabile in modo indipendente per il proprio appalto. È possibile ipotizzarlo nei casi in cui l’unità operativa distinta attua in modo indipendente le procedure d’appalto e decide in merito all’acquisto, dispone di una linea di bilancio distinta per gli appalti interessati, conclude il contratto in modo indipendente e lo finanzia con una dotazione finanziaria di cui dispone. Un frazionamento non è giustificato nei casi in cui l’amministrazione aggiudicatrice organizza semplicemente un appalto in modo decentrato.

(21)

Gli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici operanti nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che rientrano nell’ambito di tali attività sono disciplinati dalla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Tuttavia, gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel quadro delle loro attività di prestazione dei servizi di trasporto marittimi, costieri o fluviali rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva.

(22)

In quanto destinata agli Stati membri, la presente direttiva non si applica ad appalti gestiti da organizzazioni internazionali, a nome proprio e per proprio conto. È tuttavia opportuno precisare in che misura la presente direttiva debba applicarsi agli appalti disciplinati da specifiche norme internazionali.

(23)

L’aggiudicazione di appalti pubblici in relazione a taluni servizi media audiovisivi o radiofonici da parte di fornitori di servizi di media dovrebbe consentire di tenere conto di considerazioni di rilievo culturale e sociale che rendono inappropriata l’applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti. Per tali motivi si dovrebbe dunque prevedere un’eccezione per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati dagli stessi fornitori di servizi di media, aventi per oggetto l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi pronti per essere diffusi e di altri servizi preparatori, quali quelli relativi alle sceneggiature o alle prestazioni artistiche necessarie alla realizzazione del programma. Si dovrebbe altresì precisare che tale esclusione dovrebbe applicarsi parimenti ai servizi radiotelevisivi e ai servizi a richiesta (servizi non lineari). Tuttavia tale esclusione non dovrebbe applicarsi alla fornitura del materiale tecnico necessario alla produzione, alla coproduzione e alla trasmissione di tali programmi.

(24)

È opportuno ricordare che i servizi d’arbitrato e di conciliazione e altre forme analoghe di risoluzione alternativa delle controversie sono di norma prestati da organismi o persone approvati, o selezionati, secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti. Occorre precisare che la presente direttiva non si applica agli appalti di servizi per la fornitura di tali servizi indipendentemente dalla loro denominazione nel diritto interno.

(25)

Taluni servizi legali sono forniti da prestatori di servizi designati da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, comportano la rappresentanza dei clienti in procedimenti giudiziari da parte di avvocati, devono essere prestati da notai o sono connessi all’esercizio di pubblici poteri. Tali servizi legali sono di solito prestati da organismi o persone selezionate o designate secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti, come può succedere ad esempio per la designazione dei pubblici ministeri in taluni Stati membri. Tali servizi legali dovrebbero pertanto essere esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva.

(26)

È opportuno specificare che la nozione di strumenti finanziari di cui alla presente direttiva è da intendersi con lo stesso significato di cui ad altri atti legislativi relativi al mercato interno e, in considerazione della recente creazione del Fondo europeo di stabilità finanziaria e del meccanismo europeo di stabilità, si dovrebbe disporre che le operazioni condotte con tale fondo e tale meccanismo siano escluse dall’ambito di applicazione della presente direttiva. Occorre infine chiarire che i prestiti, a prescindere dal fatto che siano legati all’emissione di titoli o altri strumenti finanziari o ad altre operazioni a essi relative, dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva.

(27)

È opportuno ricordare che l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) prevede esplicitamente che le direttive 2004/17 CE e 2004/18/CE si applichino, rispettivamente, ai contratti di servizio pubblico per servizi pubblici di trasporto di passeggeri con autobus o tram e che il regolamento (CE) n. 1370/2007 si applichi alle concessioni di servizi per il trasporto pubblico di passeggeri con autobus e tram. È inoltre opportuno ricordare che tale regolamento continua ad applicarsi ai contratti di servizio pubblico nonché alle concessioni di servizi per il trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana. Al fine di chiarire le relazioni tra la presente direttiva e il regolamento (CE) n. 1370/2007, è opportuno prevedere esplicitamente che la presente direttiva non sia applicabile ai contratti di servizio pubblico per la fornitura di servizi pubblici di trasporto di passeggeri per ferrovia o metropolitana, la cui aggiudicazione dovrebbe rimanere soggetta a tale regolamento. Nella misura in cui il regolamento (CE) n. 1370/2007 lascia al diritto nazionale la facoltà di distaccarsi dalle norme in esso fissate, gli Stati membri dovrebbero poter continuare a prevedere, nei rispettivi diritti nazionali, che gli appalti pubblici di servizi per i servizi pubblici di trasporto di passeggeri per ferrovia o metropolitana debbano essere aggiudicati mediante una procedura di aggiudicazione secondo le rispettive regole generali in materia di appalti pubblici.

(28)

La presente direttiva non dovrebbe applicarsi a taluni servizi di emergenza se effettuati da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, in quanto il carattere particolare di tali organizzazioni sarebbe difficile da preservare qualora i prestatori di servizi dovessero essere scelti secondo le procedure di cui alla presente direttiva. La loro esclusione, tuttavia, non dovrebbe essere estesa oltre lo stretto necessario. Si dovrebbe pertanto stabilire esplicitamente che i servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza non dovrebbero essere esclusi. In tale contesto è inoltre necessario chiarire che nel gruppo 601 «Servizi di trasporto terrestre» del CPV non rientrano i servizi di ambulanza, reperibili nella classe 8514. Occorre pertanto precisare che i servizi identificati con il codice CPV 85143000-3, consistenti esclusivamente in servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza, dovrebbero essere soggetti al regime speciale previsto per i servizi sociali e altri servizi specifici («regime alleggerito»). Di conseguenza, anche gli appalti misti per la prestazione di servizi di ambulanza in generale dovrebbero essere soggetti al regime alleggerito se il valore dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza fosse superiore al valore di altri servizi di ambulanza.

(29)

È opportuno ricordare che la presente direttiva si applica soltanto alle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri. Di conseguenza, i partiti politici in generale, non essendo amministrazioni aggiudicatrici, non sono soggetti alle sue disposizioni. È possibile tuttavia che in alcuni Stati membri esistano partiti politici rientranti nel concetto di organismi di diritto pubblico.

Tuttavia, taluni servizi (quali la produzione di film per propaganda e la produzione di videocassette per propaganda) sono così inscindibilmente legati alle opinioni politiche del prestatore di servizi, se forniti nell’ambito di una campagna elettorale, che i prestatori di servizi sono normalmente selezionati secondo modalità che non possono essere disciplinate dalle norme di aggiudicazione degli appalti.

Infine, è opportuno ricordare che gli statuti e il finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee sono soggetti a norme diverse da quelle stabilite dalla presente direttiva.

(30)

In taluni casi, un’amministrazione aggiudicatrice o associazione di amministrazioni aggiudicatrici può essere l’unica fonte di un dato servizio, per la cui fornitura gode di un diritto esclusivo a norma di disposizioni legislative o regolamentari o a disposizioni amministrative pubblicate compatibili con il TFUE. È opportuno precisare che la presente direttiva può non applicarsi all’aggiudicazione di appalti pubblici di servizi a tale amministrazione aggiudicatrice o associazione di amministrazioni aggiudicatrici.

(31)

Vi è una notevole incertezza giuridica circa la misura in cui i contratti conclusi tra enti nel settore pubblico debbano essere disciplinati dalle norme relative agli appalti pubblici. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea a tale riguardo viene interpretata in modo divergente dai diversi Stati membri e anche dalle diverse amministrazioni aggiudicatrici. È pertanto necessario precisare in quali casi i contratti conclusi nell’ambito del settore pubblico non sono soggetti all’applicazione delle norme in materia di appalti pubblici.

Tale chiarimento dovrebbe essere guidato dai principi di cui alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Il solo fatto che entrambe le parti di un accordo siano esse stesse autorità pubbliche non esclude di per sé l’applicazione delle norme sugli appalti. Tuttavia, l’applicazione delle norme in materia di appalti pubblici non dovrebbe interferire con la libertà delle autorità pubbliche di svolgere i compiti di servizio pubblico affidati loro utilizzando le loro stesse risorse, compresa la possibilità di cooperare con altre autorità pubbliche.

Si dovrebbe garantire che una qualsiasi cooperazione pubblico-pubblico esentata non dia luogo a una distorsione della concorrenza nei confronti di operatori economici privati nella misura in cui pone un fornitore privato di servizi in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti.

(32)

Gli appalti pubblici aggiudicati a persone giuridiche controllate non dovrebbero essere soggetti all’applicazione delle procedure previste dalla presente direttiva qualora l’amministrazione aggiudicatrice eserciti sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, a condizione che la persona giuridica controllata svolga più dell’80 % delle proprie attività nell’esecuzione di compiti a essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice che esercita il controllo o da altre persone giuridiche controllate da tale amministrazione aggiudicatrice, a prescindere dal beneficiario dell’esecuzione dell’appalto.

L’esenzione non dovrebbe estendersi alle situazioni in cui vi sia partecipazione diretta di un operatore economico privato al capitale della persona giuridica controllata poiché, in tali circostanze, l’aggiudicazione di un appalto pubblico senza una procedura competitiva offrirebbe all’operatore economico privato che detiene una partecipazione nel capitale della persona giuridica controllata un indebito vantaggio rispetto ai suoi concorrenti. Tuttavia, date le particolari caratteristiche degli organismi pubblici con partecipazione obbligatoria, quali le organizzazioni responsabili della gestione o dell’esercizio di taluni servizi pubblici, ciò non dovrebbe valere nei casi in cui la partecipazione di determinati operatori economici privati al capitale della persona giuridica controllata è resa obbligatoria da una disposizione legislativa nazionale in conformità dei trattati, a condizione che si tratti di una partecipazione che non comporta controllo o potere di veto e che non conferisca un’influenza determinante sulle decisioni della persona giuridica controllata. Si dovrebbe inoltre chiarire che l’unico elemento determinante è la partecipazione privata diretta al capitale della persona giuridica controllata. Perciò, in caso di partecipazione di capitali privati nell’amministrazione aggiudicatrice controllante o nelle amministrazioni aggiudicatrici controllanti, ciò non preclude l’aggiudicazione di appalti pubblici alla persona giuridica controllata, senza applicare le procedure previste dalla presente direttiva in quanto tali partecipazioni non incidono negativamente sulla concorrenza tra operatori economici privati.

Occorre altresì chiarire che le amministrazioni aggiudicatrici quali gli organismi di diritto pubblico, per i quali è possibile la partecipazione di capitali privati, dovrebbero essere in condizione di avvalersi dell’esenzione per la cooperazione orizzontale. Pertanto, se tutte le altre condizioni per la cooperazione orizzontale sono soddisfatte, l’esenzione ad essa relativa dovrebbe estendersi a tali amministrazioni aggiudicatrici qualora il contratto sia concluso esclusivamente tra amministrazioni aggiudicatrici.

(33)

Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter decidere di fornire congiuntamente i rispettivi servizi pubblici mediante cooperazione senza essere obbligate ad avvalersi di alcuna forma giuridica in particolare. Tale cooperazione potrebbe riguardare tutti i tipi di attività connesse alla prestazione di servizi e alle responsabilità affidati alle amministrazioni partecipanti o da esse assunti, quali i compiti obbligatori o facoltativi di enti pubblici territoriali o i servizi affidati a organismi specifici dal diritto pubblico. I servizi forniti dalle diverse amministrazioni partecipanti non devono necessariamente essere identici; potrebbero anche essere complementari.

I contratti per la fornitura congiunta di servizi pubblici non dovrebbero essere soggetti all’applicazione delle norme stabilite nella presente direttiva, a condizione che siano conclusi esclusivamente tra amministrazioni aggiudicatrici, che l’attuazione di tale cooperazione sia dettata solo da considerazioni legate al pubblico interesse e che nessun fornitore privato di servizi goda di una posizione di vantaggio rispetto ai suoi concorrenti.

Al fine di rispettare tali condizioni, la cooperazione dovrebbe fondarsi su un concetto cooperativistico. Tale cooperazione non comporta che tutte le amministrazioni partecipanti si assumano la responsabilità di eseguire i principali obblighi contrattuali, fintantoché sussistono impegni a cooperare all’esecuzione del servizio pubblico in questione. Inoltre, l’attuazione della cooperazione, inclusi gli eventuali trasferimenti finanziari tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, dovrebbe essere retta solo da considerazioni legate al pubblico interesse.

(34)

In taluni casi un soggetto giuridico agisce, a norma delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, quale strumento o servizio tecnico di determinate amministrazioni aggiudicatrici, è obbligato a eseguire le istruzioni ricevute da tali amministrazioni aggiudicatrici e non ha alcuna influenza sulla remunerazione della sua prestazione. Tale rapporto puramente amministrativo, in considerazione della sua natura extracontrattuale, non dovrebbe rientrare nell’ambito di applicazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.

(35)

È opportuno incoraggiare il cofinanziamento di programmi di ricerca e sviluppo (R&S) da parte di fonti del settore industriale. È pertanto opportuno precisare che la presente direttiva si applica solo in assenza di tale cofinanziamento e qualora i risultati delle attività di R&S siano destinati all’amministrazione aggiudicatrice interessata. Ciò non dovrebbe escludere la possibilità che il prestatore di servizi che ha svolto tali attività possa pubblicare una relazione al riguardo, a condizione che l’amministrazione aggiudicatrice mantenga il diritto esclusivo di usare i risultati dell’R&S nell’esercizio delle sue attività. Tuttavia, condivisioni fittizie dei risultati dell’R&S o partecipazioni puramente simboliche alla remunerazione del prestatore di servizi non dovrebbero impedire l’applicazione della presente direttiva.

(36)

Lavoro e occupazione contribuiscono all’integrazione nella società e sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti. In questo contesto, i laboratori protetti possono svolgere un ruolo significativo. Lo stesso vale per altre imprese sociali il cui scopo principale è l’integrazione o reintegrazione sociale e professionale delle persone con disabilità e delle persone svantaggiate, quali i disoccupati, le persone appartenenti a minoranze svantaggiate o comunque a categorie socialmente emarginate. Tuttavia, detti laboratori o imprese potrebbero non essere in grado di ottenere degli appalti in condizioni di concorrenza normali. Appare pertanto opportuno prevedere che gli Stati membri possano avere la facoltà di riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici o di determinati lotti di appalti a tali laboratori o imprese o riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti.

(37)

In vista di un’adeguata integrazione dei requisiti in materia ambientale, sociale e di lavoro nelle procedure di appalto pubblico, è particolarmente importante che gli Stati membri e le amministrazioni aggiudicatrici adottino misure pertinenti per garantire il rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro che si applicano nel luogo in cui i lavori sono eseguiti o i servizi forniti e derivanti da leggi, regolamenti, decreti e decisioni, adottati sia a livello nazionale che dell’Unione, e da contratti collettivi purché tali norme, nonché la loro applicazione, siano conformi al diritto dell’Unione. Parimenti, durante l’esecuzione di un appalto dovrebbero essere applicati gli obblighi derivanti da accordi internazionali ratificati da tutti gli Stati membri ed elencati nell’allegato X. Tuttavia, ciò non dovrebbe in alcun modo impedire l’applicazione di condizioni di lavoro e di occupazione che siano più favorevoli ai lavoratori.

Le misure pertinenti dovrebbero essere applicate in conformità dei principi fondamentali del diritto dell’Unione, in particolare per garantire parità di trattamento. Le suddette misure pertinenti si dovrebbero applicare conformemente alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e in modo da garantire parità di trattamento e non discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici e i lavoratori di altri Stati membri.

(38)

I servizi dovrebbero essere considerati come prestati nel luogo in cui sono eseguite le prestazioni caratteristiche. Se prestati a distanza, ad esempio quelli forniti dai call centre, i servizi dovrebbero essere considerati come prestati nel luogo in cui sono effettuati, a prescindere dai luoghi e dagli Stati membri a cui sono destinati.

(39)

I relativi obblighi potrebbero trovare riscontro in clausole contrattuali. Dovrebbe anche essere possibile inserire negli appalti pubblici clausole che assicurino il rispetto dei contratti collettivi in conformità del diritto dell’Unione. Il mancato rispetto dei relativi obblighi potrebbe essere considerato un grave illecito perpetrato dall’operatore economico in questione che può comportare l’esclusione di quest’ultimo dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.

(40)

La vigilanza sull’osservanza delle disposizioni in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro dovrebbe essere svolta nelle fasi pertinenti della procedura di appalto, nell’applicare i principi generali che disciplinano la selezione dei partecipanti e l’aggiudicazione dei contratti, nell’applicare i criteri di esclusione e nell’applicare le disposizioni riguardanti le offerte anormalmente basse. La necessaria verifica a tal fine dovrebbe essere effettuata conformemente alle pertinenti disposizioni della presente direttiva, in particolare quelle relative ai mezzi di prova e alle autodichiarazioni.

(41)

Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe vietare di imporre o di applicare misure necessarie alla tutela dell’ordine, della moralità e della sicurezza pubblici, della salute, della vita umana e animale o alla preservazione dei vegetali o altre misure ambientali in particolare nell’ottica dello sviluppo sostenibile, a condizione che dette misure siano conformi al TFUE.

(42)

È indispensabile che le amministrazioni aggiudicatrici dispongano di maggiore flessibilità nella scelta di una procedura d’appalto che prevede la negoziazione. È probabile che un più ampio ricorso a tali procedure incrementi anche gli scambi transfrontalieri, in quanto la valutazione ha dimostrato che gli appalti aggiudicati con procedura negoziata con previa pubblicazione hanno una percentuale di successo particolarmente elevata di offerte transfrontaliere. È opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di ricorrere ad una procedura competitiva con negoziazione o al dialogo competitivo in varie situazioni qualora non risulti che procedure aperte o ristrette senza negoziazione possano portare a risultati di aggiudicazioni di appalti soddisfacenti. È opportuno ricordare che il ricorso al dialogo competitivo ha registrato un incremento significativo in termini di valore contrattuale negli anni passati. Si è rivelato utile nei casi in cui le amministrazioni aggiudicatrici non sono in grado di definire i mezzi atti a soddisfare le loro esigenze o di valutare ciò che il mercato può offrire in termini di soluzioni tecniche, finanziarie o giuridiche. Tale situazione può presentarsi in particolare per i progetti innovativi, per l’esecuzione di importanti progetti di infrastruttura di trasporti integrati, di grandi reti informatiche o di progetti che comportano un finanziamento complesso e strutturato. Se del caso, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere incoraggiate a nominare un responsabile di progetto per assicurare una buona cooperazione tra gli operatori economici e l’amministrazione aggiudicatrice durante la procedura di aggiudicazione.

(43)

Per gli appalti di lavori, tali situazioni comprendono opere non consistenti in normali fabbricati o che implicano la progettazione o soluzioni innovative. Per i servizi o le forniture che richiedono attività di adattamento o progettazione, è probabilmente conveniente il ricorso a una procedura competitiva con negoziazione o al dialogo competitivo. Tali attività di adattamento o progettazione sono particolarmente necessarie nel caso di appalti di una certa complessità riguardanti acquisti quali prodotti sofisticati, servizi intellettuali, ad esempio alcuni servizi di consulenza, di architettura o d’ingegneria, o grandi progetti nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC). In tali casi la negoziazione può risultare necessaria per assicurare che le forniture o i servizi in questione soddisfino le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice. Non è opportuno ricorrere alla procedura competitiva con negoziazione e al dialogo competitivo nel caso di servizi o prodotti pronti per l’uso che possono essere forniti da molti operatori economici.

(44)

È opportuno che si possa ricorrere alla procedura competitiva con negoziazione anche nei casi in cui una procedura aperta o ristretta ha comportato solo offerte irregolari o inaccettabili. In tali casi si dovrebbe consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di condurre negoziazioni al fine di ottenere offerte regolari e accettabili.

(45)

La procedura competitiva con negoziazione dovrebbe essere accompagnata da adeguate misure di salvaguardia garantendo l’osservanza dei principi di parità di trattamento e di trasparenza. È in particolare opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici indichino preventivamente i requisiti minimi che caratterizzano la natura dell’appalto e che non dovrebbero essere modificati nel corso delle negoziazioni. Per garantire parità di trattamento a tutti gli operatori economici, i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione devono mantenersi stabili lungo l’intera procedura e non essere oggetto di negoziazione. Le negoziazioni dovrebbero mirare a migliorare le offerte in modo da permettere alle amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture e servizi perfettamente adeguati alle loro esigenze specifiche. Le negoziazioni possono riguardare tutte le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi commissionati, fra cui ad esempio qualità, quantità, clausole commerciali e aspetti sociali, ambientali e innovativi, se e in quanto non costituiscano requisiti minimi.

È opportuno precisare che i requisiti minimi che l’amministrazione aggiudicatrice deve stabilire sono le condizioni e le caratteristiche (soprattutto fisiche, funzionali e giuridiche) che ogni offerta deve soddisfare o possedere per permettere all’amministrazione aggiudicatrice di aggiudicare l’appalto in base ai criteri prescelti. Al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità del processo, tutte le fasi dovrebbero essere debitamente documentate. Inoltre, tutte le offerte presentate nel corso della procedura dovrebbero essere presentate per iscritto.

(46)

Alle amministrazioni aggiudicatrici dovrebbe essere consentito di ridurre i termini di scadenza applicabili alle procedure aperte e ristrette e alle procedure competitive con negoziazione in cui i termini in questione sarebbero impraticabili a causa di una situazione di urgenza che dovrebbe essere debitamente motivata dalle amministrazioni aggiudicatrici. Occorre precisare che non deve trattarsi necessariamente di situazioni di estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice e ad essa non imputabili.

(47)

La ricerca e l’innovazione, comprese l’ecoinnovazione e l’innovazione sociale, sono uno dei principali motori della crescita futura e sono state poste al centro della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Le autorità pubbliche dovrebbero utilizzare gli appalti pubblici strategicamente nel miglior modo possibile per stimolare l’innovazione. L’acquisto di prodotti, lavori e servizi innovativi svolge un ruolo fondamentale per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi pubblici e nello stesso tempo affrontare le principali sfide a valenza sociale. Ciò contribuisce a ottenere un rapporto più vantaggioso qualità/prezzo nonché maggiori benefici economici, ambientali e per la società attraverso la generazione di nuove idee e la loro traduzione in prodotti e servizi innovativi, promuovendo in tal modo una crescita economica sostenibile.

È opportuno ricordare che la comunicazione della Commissione del 14 dicembre 2007 intitolata «Appalti pre-commerciali: promuovere l’innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa», riguardante gli appalti dei servizi di R&S che non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, riporta una serie modelli di aggiudicazione di appalti. Questi modelli continuerebbero ad essere disponibili, ma la presente direttiva dovrebbe anche contribuire ad agevolare gli appalti pubblici nel settore dell’innovazione e aiutare gli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi dell’Unione in questo ambito.

(48)

In considerazione dell’importanza dell’innovazione, occorre incoraggiare le amministrazioni aggiudicatrici a consentire varianti quanto più spesso possibile. Occorre pertanto attirare l’attenzione di tali autorità sulla necessità di definire i requisiti minimi che le varianti devono soddisfare prima di indicare che possono essere presentate varianti.

(49)

Se l’esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere accesso a una procedura di appalto specifica per quanto riguarda gli appalti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva. Questa procedura specifica dovrebbe consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di istituire un partenariato per l’innovazione a lungo termine per lo sviluppo e il successivo acquisto di prodotti, servizi o lavori caratterizzati da novità e innovazione, a condizione che tale prodotto o servizio possa essere fornito o tali lavori possano essere effettuati nel rispetto dei livelli di prestazione e dei costi concordati, senza bisogno di una procedura d’appalto distinta per l’acquisto. Il partenariato per l’innovazione dovrebbe basarsi sulle norme procedurali applicabili alla procedura competitiva con negoziazione e l’unico criterio di aggiudicazione degli appalti dovrebbe essere quello del miglior rapporto qualità/prezzo, che è il più adatto per comparare le offerte concernenti soluzioni innovative. Riguardo a progetti innovativi di grandi dimensioni o a progetti di entità minore, il partenariato per l’innovazione dovrebbe essere strutturato in modo da poter creare la necessaria domanda di mercato che sia in grado di incentivare lo sviluppo di una soluzione innovativa senza precludere l’accesso al mercato stesso.

Le amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero pertanto ricorrere ai partenariati per l’innovazione in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In determinati casi la creazione di partenariati per l’innovazione con diversi partner potrebbe contribuire ad evitare tali effetti.

(50)

Tenuto conto degli effetti pregiudizievoli sulla concorrenza, le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara dovrebbero essere utilizzate soltanto in circostanze del tutto eccezionali. L’eccezionalità dovrebbe essere circoscritta ai casi nei quali la pubblicazione non sia possibile per cause di estrema urgenza dovute a eventi imprevedibili e non imputabili all’amministrazione aggiudicatrice, o se è chiaro fin dall’inizio che la pubblicazione non genererebbe maggiore competitività ovvero migliori risultati dell’appalto, non da ultimo perché un solo operatore economico è oggettivamente in grado di eseguire l’appalto. Ciò vale per le opere d’arte, in quanto l’identità dell’artista determina intrinsecamente il carattere e valore unico dell’opera d’arte stessa. L’esclusività può anche trarre origine da altri motivi, ma solo situazioni di reale esclusività possono giustificare il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione, se la situazione di esclusività non è stata creata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice in vista della futura gara di appalto.

Le amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono di questa eccezione dovrebbero indicare i motivi per cui non esistono soluzioni alternative o sostituibili praticabili quali il ricorso a canali di distribuzione alternativi anche al di fuori dello Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o la possibilità di prendere in considerazione lavori, forniture e servizi comparabili dal punto di vista funzionale.

Se la situazione di esclusività è dovuta a ragioni tecniche, queste dovrebbero essere rigorosamente definite e giustificate caso per caso. Potrebbe rientrarvi, ad esempio, il caso in cui sia tecnicamente quasi impossibile che un altro operatore economico consegua i risultati richiesti o la necessità di utilizzare conoscenze, strumenti o mezzi specifici di cui solo un unico operatore economico dispone. Le ragioni tecniche possono anche derivare da requisiti specifici di interoperabilità che devono essere soddisfatti per garantire il funzionamento dei lavori, delle forniture o dei servizi da appaltare.

Infine, una procedura di appalto non è utile se le forniture sono acquistate direttamente sul mercato delle materie prime, comprese le piattaforme di scambio per prodotti di base quali prodotti agricoli, materie prime ed energia, nel cui ambito la struttura di negoziazione multilaterale regolamentata e soggetta a vigilanza garantisce per sua natura prezzi di mercato.

(51)

Occorre precisare che le disposizioni riguardanti la protezione delle informazioni riservate non ostano in alcun modo alla diffusione pubblica di parti non riservate dei contratti conclusi, comprese le successive modifiche.

(52)

I mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e accrescere l’efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto. Dovrebbero diventare la norma per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel corso delle procedure di appalto in quanto aumentano enormemente le possibilità degli operatori economici di partecipare a procedure d’appalto nell’ambito del mercato interno. A tal fine, è opportuno introdurre l’obbligo di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica e l’obbligo di rendere disponibili in forma elettronica i documenti di gara nonché, trascorso un periodo di transizione di trenta mesi, l’obbligo della comunicazione integralmente elettronica, ossia la comunicazione tramite strumenti elettronici, in tutte le fasi della procedura, compresa la trasmissione di richieste di partecipazione e, in particolare, la presentazione (trasmissione per via elettronica) delle offerte. Gli Stati membri e le amministrazioni aggiudicatrici che lo desiderino dovrebbero mantenere la facoltà di introdurre misure più avanzate. Occorre altresì precisare che il ricorso obbligatorio a mezzi di comunicazione elettronici ai sensi della presente direttiva non dovrebbe tuttavia obbligare le amministrazioni aggiudicatrici a effettuare il trattamento elettronico delle offerte, né a procedere alla valutazione elettronica o al trattamento automatizzato. Inoltre, ai sensi della presente direttiva, l’obbligo di ricorrere a mezzi di comunicazione elettronici non dovrebbe riguardare alcun elemento della procedura di appalto pubblico dopo l’aggiudicazione dell’appalto né la comunicazione interna nell’ambito dell’amministrazione aggiudicatrice.

(53)

Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero, fatta eccezione per talune situazioni particolari, usare mezzi di comunicazione elettronici che hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente in uso e non limitano l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. L’uso di tali mezzi di comunicazione dovrebbe inoltre tener debitamente conto dell’accessibilità per le persone con disabilità.Occorre precisare che non è opportuno prevedere l’obbligo di ricorrere a strumenti elettronici in tutte le fasi della procedura d’appalto pubblico se esso richiede strumenti specializzati o formati di file non comunemente disponibili e se le comunicazioni in questione possono essere trattate solo ricorrendo ad attrezzature specializzate per ufficio. In determinati casi, che dovrebbero essere elencati in modo esaustivo, non è pertanto opportuno obbligare le amministrazioni aggiudicatrici a richiedere l’uso di mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione. La presente direttiva prevede che in questi casi rientrino situazioni in cui è richiesto l’uso di attrezzature specializzate per ufficio non generalmente disponibili per le amministrazioni aggiudicatrici quali stampanti di grande formato. In determinate procedure d’appalto i documenti di gara potrebbero richiedere la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere presentato alle amministrazioni aggiudicatrici per mezzo di strumenti elettronici. In situazioni di questo tipo il modello dovrebbe essere trasmesso alle amministrazioni aggiudicatrici per posta o altro idoneo supporto.

È tuttavia opportuno precisare che il ricorso ad altri mezzi di comunicazione dovrebbe essere limitato agli elementi dell’offerta per i quali non sono richiesti mezzi di comunicazione elettronici.

È opportuno chiarire che, ove necessario per motivi tecnici, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere in grado di stabilire un limite massimo per le dimensioni dei file presentabili.

(54)

Si possono presentare casi eccezionali in cui le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere autorizzate a non usare mezzi di comunicazione elettronici qualora non usare mezzi di comunicazione elettronici sia necessario per tutelare la natura particolarmente sensibile delle informazioni. Occorre precisare che qualora l’uso di strumenti elettronici non comunemente disponibili potesse offrire il necessario livello di protezione, tali strumenti dovrebbero essere utilizzati. Tale caso potrebbe ad esempio verificarsi quando le amministrazioni aggiudicatrici richiedono l’uso di appositi mezzi di comunicazione sicuri ai quali esse offrono accesso.

(55)

Formati tecnici o processi e standard di messaggistica diversi tra loro potrebbero ostacolare l’interoperabilità non solo all’interno degli Stati membri, ma soprattutto anche tra gli Stati membri. Per esempio, per partecipare a una procedura d’appalto in cui è permesso o richiesto l’uso di cataloghi elettronici, ossia un formato per la presentazione e organizzazione delle informazioni comune a tutti gli offerenti che si presta al trattamento elettronico, gli operatori economici sarebbero obbligati, in mancanza di standardizzazione, ad adattare i propri cataloghi a ciascuna procedura d’appalto, con la conseguenza di fornire informazioni molto simili tra loro in diversi formati a seconda delle specifiche dell’amministrazione aggiudicatrice interessata. La standardizzazione dei formati del catalogo aumenterebbe pertanto il livello di interoperabilità e l’efficienza e ridurrebbe anche lo sforzo richiesto agli operatori economici.

(56)

È opportuno che, all’atto di esaminare se sia necessario assicurare o aumentare l’interoperabilità tra diversi formati tecnici o standard di elaborazione dei dati e di messaggistica rendendo obbligatorio l’uso di standard specifici e, in caso di risposta positiva, all’atto di decidere quali standard imporre, la Commissione tenga nel massimo conto i pareri dei soggetti interessati. Dovrebbe anche esaminare in quale misura un determinato standard è già stato usato nella pratica dagli operatori economici e dalle amministrazioni aggiudicatrici e come ha funzionato. Prima di rendere obbligatorio l’uso di eventuali particolari standard tecnici, la Commissione dovrebbe anche esaminare accuratamente i costi che ciò potrebbe comportare, in particolare in termini di adeguamento a soluzioni esistenti in materia di appalti elettronici, comprese le infrastrutture, l’elaborazione o il software. Se gli standard interessati non sono elaborati da un organismo di normalizzazione internazionale, europeo o nazionale, essi dovrebbero soddisfare i requisiti applicabili agli standard TIC di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(57)

Prima di specificare il livello di sicurezza richiesto per i mezzi di comunicazione elettronici da usare nelle diverse fasi della procedura di aggiudicazione, gli Stati membri e le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero valutare, da un lato, la proporzionalità tra i requisiti intesi ad assicurare un’identificazione corretta e affidabile dei mittenti della comunicazione in questione e l’integrità del contenuto di quest’ultima e, dall’altro, il rischio di problemi, come in situazioni in cui i messaggi sono inviati da un mittente diverso da quello indicato. Ceteris paribus, ciò significherebbe che il livello di sicurezza richiesto, per esempio, per un’email inviata per chiedere la conferma dell’indirizzo esatto al quale sarà tenuta una riunione di informazione non dovrebbe essere lo stesso livello di sicurezza richiesto per l’offerta stessa che è vincolante per l’operatore economico. Analogamente, grazie alla valutazione della proporzionalità potrebbero essere abbassati i livelli di sicurezza richiesti in caso di ripresentazione di cataloghi elettronici o di presentazione di offerte nel contesto di mini-gare nell’ambito di un accordo quadro, oppure di accesso ai documenti di gara.

(58)

Elementi essenziali di una procedura di appalto quali i documenti di gara, le richieste di partecipazione, le conferme di interesse e le offerte dovrebbero sempre essere in forma scritta, tuttavia la comunicazione orale con operatori economici dovrebbe d’altro canto rimanere possibile purché il suo contenuto sia sufficientemente documentato. Ciò è necessario per assicurare un adeguato livello di trasparenza che consenta di verificare se sia stato rispettato il principio della parità di trattamento. In particolare, è essenziale che le comunicazioni orali con offerenti, che potrebbero incidere sul contenuto e la valutazione delle offerte, siano documentate in misura sufficiente e con mezzi appropriati, quali registrazioni scritte o audiovisive o sunti dei principali elementi della comunicazione.

(59)

Nei mercati degli appalti pubblici dell’Unione si registra una forte tendenza all’aggregazione della domanda da parte dei committenti pubblici, al fine di ottenere economie di scala, ad esempio prezzi e costi delle transazioni più bassi nonché un miglioramento e una maggior professionalità nella gestione degli appalti. Questo obiettivo può essere raggiunto concentrando gli acquisti in termini di numero di amministrazioni aggiudicatrici coinvolte, oppure in termini di fatturato e di valore nel tempo. Tuttavia, l’aggregazione e la centralizzazione delle committenze dovrebbero essere attentamente monitorate al fine di evitare un’eccessiva concentrazione del potere d’acquisto e collusioni, nonché di preservare la trasparenza e la concorrenza e la possibilità di accesso al mercato per le PMI.

(60)

Lo strumento degli accordi quadro è stato ampiamente utilizzato ed è considerato una tecnica di aggiudicazione efficiente in tutta Europa. Pertanto, esso dovrebbe essere mantenuto sostanzialmente inalterato. Tuttavia, alcuni aspetti dovrebbero essere chiariti, in particolare il fatto che gli accordi quadro non dovrebbero essere utilizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici che non vi sono identificate. A tal fine, è opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici che sono parti di un accordo quadro specifico fin dall’inizio siano chiaramente indicate attraverso la denominazione o con altri mezzi, ad esempio un riferimento a una determinata categoria di amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito di un’area geografica chiaramente delimitata, in modo che le amministrazioni aggiudicatrici interessate possano essere facilmente e chiaramente individuate. Analogamente, un accordo quadro non dovrebbe essere aperto all’adesione di nuovi operatori economici dopo essere stato concluso. Ne consegue per esempio che se una centrale di committenza usa un registro generale delle amministrazioni aggiudicatrici o relative categorie, ad esempio le amministrazioni locali in una determinata area geografica, che sono autorizzate a ricorrere ad accordi quadro che essa conclude, tale centrale di committenza dovrebbe farlo in modo che si possa verificare non solo l’identità dell’amministrazione aggiudicatrice interessata, ma anche la data dalla quale acquisisce il diritto di ricorrere all’accordo quadro concluso dalla centrale di committenza, in quanto tale data determina gli accordi quadro specifici ai quali l’amministrazione aggiudicatrice è autorizzata a ricorrere.

(61)

Le condizioni oggettive per stabilire quale tra gli operatori economici parte dell’accordo quadro debba svolgere un determinato compito, per esempio forniture o servizi destinati a essere usati da persone fisiche, possono includere, nel contesto di accordi quadro che stabiliscano tutti i termini, le esigenze o la scelta delle persone fisiche interessate.

Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero beneficiare di una maggiore flessibilità quando aggiudicano appalti nell’ambito di accordi quadro conclusi con più di un operatore economico e in cui sono riportati tutti i termini.

In questi casi, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la facoltà di ottenere lavori, servizi o forniture specifici contemplati dall’accordo quadro, o richiedendoli da uno degli operatori economici determinato in base a criteri oggettivi e secondo i termini già stabiliti, o aggiudicando un appalto specifico per i lavori, i servizi e le forniture in questione in base a una mini-gara tra gli operatori economici parti dell’accordo quadro. Onde assicurare la trasparenza e la parità di trattamento, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero indicare nei documenti di gara per l’accordo quadro i criteri oggettivi su cui si baserà la scelta tra quei due metodi di esecuzione dell’accordo quadro. Tali criteri potrebbero per esempio riguardare la quantità, il valore o le caratteristiche dei lavori, delle forniture o dei servizi in questione, compresa l’esigenza di un grado di servizio più elevato o di un livello di sicurezza rafforzato, o l’evoluzione del livello dei prezzi rispetto a un indice dei prezzi prestabilito. Non si dovrebbe ricorrere ad accordi quadro in modo improprio o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. Le amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero essere obbligate, ai sensi della presente direttiva, ad appaltare lavori, forniture e servizi contemplati in un accordo quadro a norma di detto accordo quadro.

(62)

È anche opportuno precisare che, mentre gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati prima della scadenza dell’accordo quadro stesso, la durata dei singoli appalti basati su un accordo quadro non deve necessariamente coincidere con la durata di tale accordo quadro ma potrebbe eventualmente essere inferiore o superiore. Dovrebbe in particolare essere possibile stabilire la durata dei singoli appalti basati su un accordo quadro tenendo conto di fattori quali il tempo necessario per la loro esecuzione, l’eventuale inclusione della manutenzione del materiale la cui vita utile prevista è superiore a quattro anni o l’eventuale necessità di una formazione approfondita del personale esistente ai fini dell’esecuzione dell’appalto.

È altresì opportuno precisare che si potrebbero verificare casi eccezionali in cui si dovrebbe consentire che la durata degli accordi quadro sia superiore a quattro anni. Tali casi, che dovrebbero essere debitamente motivati, in particolare dall’oggetto dell’accordo quadro, potrebbero ad esempio presentarsi quando gli operatori economici hanno bisogno di disporre di materiale con un periodo di ammortamento superiore a quattro anni che deve essere disponibile in qualsiasi momento per tutta la durata dell’accordo quadro.

(63)

Alla luce dell’esperienza acquisita, è altresì necessario adattare le norme che disciplinano i sistemi dinamici di acquisizione per consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di trarre pienamente profitto dalle possibilità offerte da tale strumento. I sistemi devono essere semplificati, in particolare dovrebbero essere gestiti in forma di procedura ristretta e che elimini, di conseguenza, la necessità di presentare offerte indicative, individuate come uno degli oneri più gravosi associati ai sistemi dinamici di acquisizione. Ne consegue che la partecipazione a procedure di appalto gestite tramite il sistema dinamico di acquisizione dovrebbe essere consentita a un operatore economico che presenti una domanda di partecipazione e che soddisfi i criteri di selezione durante il suo periodo di validità. Questa tecnica di acquisizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici di disporre di un ventaglio particolarmente ampio di offerte e, quindi, di assicurare un’utilizzazione ottimale dei mezzi finanziari pubblici mediante un’ampia concorrenza per quanto riguarda prodotti, lavori o servizi di uso comune o pronti per l’uso che sono generalmente disponibili sul mercato.

(64)

L’esame di queste richieste di partecipazione dovrebbe di norma essere effettuato entro un periodo massimo di dieci giorni lavorativi, in quanto la valutazione dei criteri di selezione si svolgerà in base ai requisiti semplificati per la documentazione di cui alla presente direttiva. Tuttavia, quando viene istituito per la prima volta un sistema dinamico di acquisizione, le amministrazioni aggiudicatrici potrebbero, in risposta alla prima pubblicazione del bando di gara o dell’invito a manifestare interesse, trovarsi di fronte a un numero di domande di partecipazione così elevato da rendere necessario un lasso di tempo più lungo per esaminarle. È opportuno ammettere questa possibilità, purché non sia indetto nessun appalto specifico prima che siano state esaminate tutte le domande. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la facoltà di organizzare il modo in cui intendono esaminare le domande di partecipazione, per esempio decidendo di effettuare tale esame solo una volta alla settimana, purché siano osservati i termini per l’esame di ciascuna domanda.

(65)

In qualsiasi momento nel corso del periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la facoltà di esigere che gli operatori economici presentino un’autocertificazione rinnovata e aggiornata riguardante il soddisfacimento dei criteri per la selezione qualitativa, entro un adeguato limite di tempo. È opportuno ricordare che la possibilità, prevista nelle disposizioni generali della presente direttiva riguardanti i mezzi di prova, di chiedere agli operatori economici di presentare documenti complementari e l’obbligo di procedere in tal senso imposto all’offerente al quale è stato deciso di aggiudicare l’appalto esistono anche nel contesto particolare dei sistemi dinamici di acquisizione.

(66)

Per offrire alle PMI ulteriori possibilità di partecipare a un sistema dinamico di acquisizione su larga scala, gestito per esempio da una centrale di committenza, l’amministrazione aggiudicatrice interessata dovrebbe avere la facoltà di articolare il sistema in categorie oggettivamente definite di prodotti, lavori o servizi. Tali categorie dovrebbero essere definite in riferimento a fattori oggettivi che potrebbero includere, per esempio, l’importo o quantitativo massimo degli appalti specifici da aggiudicare nell’ambito della categoria in questione o un’area geografica specifica in cui gli appalti specifici devono essere eseguiti. Se un sistema dinamico di acquisizione è diviso in categorie, l’amministrazione aggiudicatrice dovrebbe applicare criteri di selezione appropriati alle caratteristiche della categoria in questione.

(67)

È opportuno precisare che le aste elettroniche non sono normalmente adatte per determinati appalti pubblici di lavori e determinati appalti pubblici di servizi che hanno per oggetto prestazioni intellettuali come la progettazione di lavori, in quanto possono essere oggetto di aste elettroniche solo gli elementi adatti alla valutazione automatizzata con strumenti elettronici, senza intervento o valutazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, in particolare gli elementi quantificabili che possono essere espressi in cifre o percentuali.

È tuttavia opportuno precisare altresì che le aste elettroniche possono essere usate in una procedura d’appalto per l’acquisizione di uno specifico diritto di proprietà intellettuale. È altresì opportuno ricordare che, salva la facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici di ridurre il numero di candidati o offerenti prima che l’asta sia avviata, non dovrebbe essere permessa alcuna ulteriore riduzione del numero di offerenti partecipanti all’asta elettronica dopo l’inizio della stessa.

(68)

Si assiste al costante sviluppo di nuove tecniche di acquisto elettronico, ad esempio attraverso cataloghi elettronici. I cataloghi elettronici sono un formato per la presentazione e organizzazione delle informazioni in un modo comune per tutti gli offerenti e che si presta al trattamento elettronico. Le offerte presentate in forma di foglio elettronico potrebbero essere un esempio. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter esigere cataloghi elettronici in tutte le procedure disponibili ove sia richiesto l’uso di mezzi di comunicazione elettronici. I cataloghi elettronici consentono un aumento della concorrenza e dell’efficacia della commessa pubblica, in particolare in termini di risparmi di tempo e denaro. Occorre tuttavia stabilire alcune norme in modo che il loro utilizzo avvenga nel rispetto della presente direttiva e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. Di conseguenza, l’uso dei cataloghi elettronici per la presentazione di offerte non dovrebbe comportare la possibilità che gli operatori economici si limitino alla trasmissione del loro catalogo generale. Gli operatori economici dovrebbero continuare a dover adattare i loro cataloghi generali per la procedura d’appalto specifica. Tale adattamento fa sì che il catalogo trasmesso in risposta a una determinata procedura d’appalto contenga solo prodotti, lavori o servizi che secondo gli operatori economici, previo esame attivo, corrispondono a quanto richiesto dall’amministrazione aggiudicatrice. In tal modo dovrebbe essere consentito agli operatori economici di copiare informazioni contenute nel loro catalogo generale, ma non dovrebbe essere permesso loro di presentare il catalogo generale in quanto tale.

Inoltre, se vengono offerte garanzie sufficienti per assicurare la tracciabilità, la parità di trattamento e la prevedibilità, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la facoltà di elaborare offerte per acquisti specifici sulla base di cataloghi elettronici precedentemente trasmessi, in particolare se la concorrenza è stata riaperta nell’ambito di un accordo quadro o se viene utilizzato un sistema dinamico di acquisizione.

Laddove l’amministrazione aggiudicatrice abbia elaborato un’offerta, l’operatore economico interessato dovrebbe avere la facoltà di verificare che l’offerta così costituita dall’amministrazione aggiudicatrice non contenga errori materiali. Se esistono errori materiali, l’operatore economico interessato non dovrebbe essere vincolato dall’offerta elaborata dall’amministrazione aggiudicatrice a meno che l’errore venga corretto.

In linea con i requisiti delle norme in materia di mezzi di comunicazione elettronici, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero evitare ostacoli ingiustificati all’accesso degli operatori economici alle procedure di appalto in cui le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici e che assicurano il rispetto dei principi generali di non discriminazione e di parità di trattamento.

(69)

Nella maggior parte degli Stati membri è sempre più diffuso l’uso delle tecniche di centralizzazione delle committenze. Le centrali di committenza sono incaricate di procedere ad acquisti, gestire i sistemi dinamici di acquisizione o aggiudicare appalti pubblici/concludere accordi quadro destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici, con o senza remunerazione. Le amministrazioni aggiudicatrici per le quali è concluso un accordo quadro dovrebbero avere la facoltà di usarlo per acquisti singoli o ripetuti. Tali tecniche possono contribuire, dato l’ampio volume degli acquisti, a un aumento della concorrenza e dovrebbero aiutare a professionalizzare la commessa pubblica. Occorre pertanto prevedere una definizione a livello di Unione delle centrali di committenza destinata alle amministrazioni aggiudicatrici e precisare che le centrali di committenza operano in due modi diversi.

Dovrebbero, in primo luogo, essere in grado di agire come grossisti comprando, immagazzinando e rivendendo o, in secondo luogo, dovrebbero poter agire come intermediari, aggiudicando appalti, gestendo sistemi dinamici di acquisizione o concludendo accordi quadro ad uso delle amministrazioni aggiudicatrici. Tale ruolo di intermediari potrebbe, in alcuni casi, essere svolto espletando autonomamente le pertinenti procedure di aggiudicazione, senza istruzioni particolareggiate delle amministrazioni aggiudicatrici interessate o, in altri casi, attuando le pertinenti procedure di aggiudicazione secondo le istruzioni delle amministrazioni aggiudicatrici interessate, a loro nome e per loro conto.

Occorre inoltre stabilire regole per ripartire tra la centrale di committenza e le amministrazioni aggiudicatrici che ad essa fanno direttamente o indirettamente ricorso la responsabilità di vigilare sull’osservanza degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Nel caso in cui la responsabilità esclusiva per lo svolgimento delle procedure di appalto competa alla centrale di committenza, la stessa è anche esclusivamente e direttamente responsabile della legittimità delle procedure. Se un’amministrazione aggiudicatrice gestisce alcune parti della procedura, ad esempio la riapertura della gara nell’ambito di un accordo quadro o l’aggiudicazione dei singoli appalti basata su un sistema dinamico di acquisizione, la stessa amministrazione dovrebbe continuare ad essere responsabile per le fasi che gestisce.

(70)

Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la facoltà di aggiudicare a una centrale di committenza un appalto pubblico di servizi per la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze senza applicare le procedure di cui alla presente direttiva. Dovrebbe anche essere ammesso che tali appalti pubblici di servizi includano la fornitura di attività di committenza ausiliarie. Gli appalti pubblici di servizi per la fornitura di attività di committenza ausiliarie dovrebbero, qualora non siano eseguiti da una centrale di committenza in collegamento con la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze all’amministrazione aggiudicatrice interessata, essere aggiudicati conformemente alla presente direttiva. È anche opportuno ricordare che la presente direttiva non dovrebbe applicarsi nei casi in cui le attività di centralizzazione delle committenze o le attività di committenza ausiliarie non sono effettuate attraverso un contratto a titolo oneroso che costituisce appalto ai sensi della presente direttiva.

(71)

Il rafforzamento delle disposizioni riguardanti le centrali di committenza non dovrebbe in alcun modo escludere le prassi attuali riguardanti gli appalti congiunti occasionali, ossia sistemi di acquisizione meno sistematici e istituzionalizzati o la prassi consolidata di ricorrere a prestatori di servizi che preparano e gestiscono le procedure di appalto a nome e per conto di un’amministrazione aggiudicatrice e seguendo le sue istruzioni. Alcuni elementi dell’appalto congiunto dovrebbero, al contrario, essere precisati, dato il ruolo importante che esso può svolgere, non da ultimo in collegamento con progetti innovativi.

L’appalto congiunto può assumere numerose forme diverse, che spaziano dall’appalto coordinato, passando per l’elaborazione di specifiche tecniche comuni per lavori, forniture o servizi che saranno appaltati da varie amministrazioni aggiudicatrici, ciascuna delle quali attua una procedura d’appalto distinta, a situazioni in cui le amministrazioni aggiudicatrici interessate attuano congiuntamente un’unica procedura d’appalto, o agendo in comune o affidando a un’amministrazione aggiudicatrice la gestione della procedura d’appalto a nome di tutte le amministrazioni aggiudicatrici.

Se più amministrazioni aggiudicatrici attuano congiuntamente una procedura d’appalto, esse dovrebbero essere congiuntamente responsabili per il rispetto degli obblighi imposti dalla presente direttiva. Tuttavia, qualora solo parti della procedura d’appalto siano attuate congiuntamente dalle amministrazioni aggiudicatrici, la responsabilità congiunta si dovrebbe applicare solo alle parti della procedura che sono state attuate congiuntamente. Ciascuna amministrazione aggiudicatrice dovrebbe avere la responsabilità esclusiva per quanto riguarda le procedure o parti di procedure che attua per proprio conto, quali l’aggiudicazione di un appalto, la conclusione di un accordo quadro, la gestione di un sistema dinamico di acquisizione, la riapertura di una gara nell’ambito di un accordo quadro o la scelta dell’operatore economico parte di un accordo quadro che sarà chiamato a svolgere un determinato compito.

(72)

I mezzi di comunicazione elettronici sono particolarmente idonei a sostenere pratiche e strumenti di centralizzazione delle committenze grazie alle possibilità da essi offerte per il riutilizzo e il trattamento automatico dei dati e per la riduzione dei costi legati all’informazione e alle transazioni. L’uso dei mezzi di comunicazione elettronici deve pertanto, come prima fase, essere reso obbligatorio per le centrali di committenza e, al tempo stesso, favorire la convergenza delle pratiche in tutta l’Unione. A ciò dovrebbe seguire l’obbligo generale di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici in tutte le procedure di appalto, dopo un periodo di transizione di trenta mesi.

(73)

L’aggiudicazione congiunta degli appalti pubblici da parte di amministrazioni aggiudicatrici appartenenti a diversi Stati membri si scontra attualmente con difficoltà specifiche di ordine giuridico riguardanti conflitti tra le diverse disposizioni legislative nazionali. Nonostante il fatto che la direttiva 2004/18/CE consenta implicitamente appalti pubblici congiunti transfrontalieri, le amministrazioni aggiudicatrici si trovano tuttora di fronte a considerevoli difficoltà di ordine giuridico e pratico negli acquisti presso le centrali di committenza in altri Stati membri o nell’aggiudicazione congiunta di appalti pubblici. Al fine di permettere alle amministrazioni aggiudicatrici di sfruttare al massimo il potenziale del mercato interno in termini di economie di scala e di condivisione dei rischi e dei benefici, non da ultimo quando si tratta di progetti innovativi che comportano rischi di entità tale da non poter essere ragionevolmente sostenuti da un’unica amministrazione aggiudicatrice, è opportuno porre rimedio a dette difficoltà. Occorre pertanto stabilire nuove norme in materia di appalti congiunti transfrontalieri al fine di facilitare la cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici e accrescere i vantaggi del mercato interno creando opportunità commerciali transfrontaliere per i fornitori e i prestatori di servizi. Tali norme dovrebbero stabilire le condizioni per l’utilizzazione transfrontaliera delle centrali di committenza e determinare la legislazione applicabile in materia di appalti pubblici, compresa quella applicabile in materia di ricorsi, nei casi di procedure congiunte transfrontaliere, integrando le norme in materia di conflitto di leggi del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). Inoltre, amministrazioni aggiudicatrici appartenenti a Stati membri diversi dovrebbero poter istituire soggetti giuridici congiunti ai sensi del diritto nazionale o dell’Unione. Occorre stabilire norme specifiche per questa forma di appalti congiunti.

Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero avvalersi della possibilità di appalti congiunti transfrontalieri al fine di aggirare le norme obbligatorie di diritto pubblico ad esse applicabili, in conformità del diritto dell’Unione, nello Stato membro in cui sono ubicate. Tali norme potrebbero includere, ad esempio, disposizioni in materia di trasparenza e accesso ai documenti o requisiti specifici per la tracciabilità delle forniture sensibili.

(74)

Le specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici devono permettere l’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza nonché il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità. A tal fine dovrebbe essere possibile presentare offerte che riflettono la varietà delle soluzioni tecniche, delle norme e delle specifiche tecniche prevalenti sul mercato, tra cui quelle definite sulla base dei criteri in materia di prestazione legati al ciclo di vita e alla sostenibilità del processo di produzione di lavori, forniture e servizi.

Di conseguenza, le specifiche tecniche dovrebbero essere redatte in modo da evitare di restringere artificialmente la concorrenza mediante requisiti che favoriscono uno specifico operatore economico in quanto rispecchiano le principali caratteristiche delle forniture, dei servizi o dei lavori da esso abitualmente offerti. Se le specifiche tecniche vengono fissate in termini di requisiti funzionali e in materia di prestazioni, dovrebbe essere possibile, in genere, raggiungere tale obiettivo nel miglior modo possibile. I requisiti funzionali e in materia di prestazioni sono inoltre strumenti appropriati per stimolare l’innovazione nell’ambito degli appalti pubblici e dovrebbero essere applicati il più ampiamente possibile. Quando si fa riferimento a una norma europea o, in mancanza di quest’ultima, alla norma nazionale, dovrebbero essere prese in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici le offerte basate su altre soluzioni equivalenti. Dovrebbe spettare all’operatore economico il compito di dimostrare l’equivalenza con l’etichettatura richiesta.

Per dimostrare l’equivalenza, dovrebbe essere possibile richiedere agli offerenti di fornire elementi di prova verificati da terzi. Tuttavia, dovrebbe essere accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l’operatore economico interessato non ha accesso a simili certificati o relazioni sulle prove eseguite, o non ha la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti, purché dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all’esecuzione dell’appalto.

(75)

Le amministrazioni aggiudicatrici che desiderano acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, dovrebbero poter far riferimento a particolari etichettatura, quali l’ecoetichettatura europea Ecolabel, ecoetichetatture (multi)nazionali o eventuali altre etichettature, a condizione che i requisiti per l’etichettatura, quali la descrizione del prodotto e la sua presentazione, compresi gli obblighi relativi all’imballaggio, siano collegati con l’oggetto del contratto. È inoltre essenziale che questi requisiti siano elaborati e adottati sulla base di criteri oggettivamente verificabili, utilizzando una procedura alla quale possono partecipare le parti interessate, ad esempio gli organismi governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali, e che l’etichettatura sia accessibile e disponibile a tutte le parti interessate. Occorre precisare che i soggetti interessati potrebbero essere organismi pubblici o privati, imprese o qualsiasi tipo di organizzazioni non governative (un’organizzazione che non fa parte di un governo e non è un’impresa tradizionale).

Occorre parimenti precisare che organismi od organizzazioni nazionali o governativi specifici possono essere coinvolti nella definizione dei requisiti delle etichettature utilizzabili in materia di appalti da parte delle autorità pubbliche senza che detti organismi o organizzazioni perdano il proprio status di parte terza.

I riferimenti alle etichettature non dovrebbero avere l’effetto di limitare l’innovazione.

(76)

Per tutti gli appalti destinati all’uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un’amministrazione aggiudicatrice, è necessario che le amministrazioni aggiudicatrici definiscano specifiche tecniche che tengano conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, salvo in casi debitamente giustificati.

(77)

Nel redigere le specifiche tecniche, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero tener conto dei requisiti derivanti dal diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati, in particolare per quanto riguarda la progettazione del trattamento dei dati personali (protezione dei dati fin dalla progettazione).

(78)

È opportuno che gli appalti pubblici siano adeguati alle necessità delle PMI. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere incoraggiate ad avvalersi del Codice europeo di buone pratiche, di cui al documento di lavoro dei servizi della Commissione del 25 giugno 2008, dal titolo «Codice europeo di buone pratiche per facilitare l’accesso delle PMI agli appalti pubblici», che fornisce orientamenti sul modo in cui dette amministrazioni possono applicare la normativa sugli appalti pubblici in modo tale da agevolare la partecipazione delle PMI. A tal fine e per rafforzare la concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero in particolare essere incoraggiate a suddividere in lotti i grandi appalti. Tale suddivisione potrebbe essere effettuata su base quantitativa, facendo in modo che l’entità dei singoli appalti corrisponda meglio alla capacità delle PMI, o su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti, per adattare meglio il contenuto dei singoli appalti ai settori specializzati delle PMI o in conformità alle diverse fasi successive del progetto.

L’entità e l’oggetto dei lotti dovrebbero essere determinati liberamente dall’amministrazione aggiudicatrice che, in conformità delle pertinenti norme sul calcolo del valore stimato dell’appalto, dovrebbe anche avere la facoltà di aggiudicare alcuni dei lotti senza applicare le procedure previste dalla presente direttiva. L’amministrazione aggiudicatrice dovrebbe avere il dovere di esaminare se sia appropriato suddividere gli appalti in lotti mantenendo la facoltà di decidere autonomamente sulla base di qualsiasi motivo ritenga rilevante, senza essere soggetta a supervisione amministrativa o giudiziaria. Se l’amministrazione aggiudicatrice decide che non è appropriato suddividere l’appalto in lotti, la relazione individuale o i documenti di gara dovrebbero contenere un’indicazione dei principali motivi della scelta dell’amministrazione aggiudicatrice. Tali motivi potrebbero, per esempio, consistere nel fatto che l’amministrazione aggiudicatrice ritiene che tale suddivisione possa rischiare di limitare la concorrenza o di rendere l’esecuzione dell’appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico o troppo costosa, ovvero che l’esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti possa rischiare seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell’appalto.

Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di andare oltre nei loro sforzi intesi a facilitare la partecipazione delle PMI al mercato degli appalti pubblici estendendo agli appalti di entità minore la portata dell’obbligo di esaminare se sia appropriato suddividere gli appalti in lotti per appalti di entità minore, obbligando le amministrazioni aggiudicatrici a fornire una motivazione della decisione di non suddividere in lotti o rendendo la suddivisione in lotti obbligatoria in determinate condizioni. Allo stesso fine, gli Stati membri dovrebbero anche avere la facoltà di creare meccanismi per il pagamento diretto ai subappaltatori.

(79)

Se l’appalto è suddiviso in lotti, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la facoltà di limitare il numero dei lotti per i quali un operatore economico può presentare un’offerta, ad esempio allo scopo di salvaguardare la concorrenza o per garantire l’affidabilità dell’approvvigionamento; dovrebbero altresì avere la facoltà di limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a uno stesso offerente.

Tuttavia, l’obiettivo di facilitare un maggiore accesso agli appalti pubblici da parte delle PMI potrebbe essere ostacolato se le amministrazioni aggiudicatrici fossero obbligate ad aggiudicare un appalto lotto per lotto anche se ciò implicasse dover accettare soluzioni sostanzialmente meno vantaggiose rispetto a quella di un’aggiudicazione che raggruppi più lotti o tutti i lotti. Pertanto, qualora la possibilità di applicare tale metodo sia stata chiaramente indicata in precedenza, dovrebbe essere possibile per le amministrazioni aggiudicatrici effettuare una valutazione comparativa delle offerte per stabilire se quelle presentate da un particolare offerente per una specifica associazione di lotti rispondano meglio, nel loro complesso, ai criteri di aggiudicazione stabiliti in conformità della presente direttiva in relazione a tali lotti rispetto alle offerte per i singoli lotti in questione, prese isolatamente. In tal caso, all’amministrazione aggiudicatrice dovrebbe essere consentito aggiudicare un appalto che associ i lotti in questione all’offerente interessato. Occorre chiarire che le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero effettuare tale valutazione comparativa determinando prima quali offerte rispondano meglio ai criteri di aggiudicazione stabiliti per ogni singolo lotto per poi compararle, nel loro complesso, a quelle presentate da un particolare offerente per una specifica associazione di lotti.

(80)

Al fine di rendere le procedure più veloci e più efficaci, i termini per la partecipazione alle procedure d’appalto dovrebbero essere quanto più brevi possibile, senza creare indebiti ostacoli all’accesso di operatori economici di tutto il mercato interno, in particolare delle PMI. È pertanto opportuno tenere presente che, nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero tener conto, in particolare, della complessità dell’appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, anche se ciò comporta la fissazione di termini più lunghi rispetto a quelli minimi previsti dalla presente direttiva. Il ricorso a mezzi elettronici di informazione e comunicazione, in particolare la piena disponibilità elettronica per operatori economici, offerenti e candidati dei documenti relativi all’appalto e la trasmissione elettronica delle comunicazioni, comporta d’altro canto maggiore trasparenza e risparmi di tempo. È pertanto opportuno prevedere una riduzione dei termini minimi in conformità con le disposizioni dell’AAP e a condizione che essi siano compatibili con le modalità di trasmissione specifiche previste a livello di Unione. Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la possibilità di ridurre ulteriormente i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte nei casi in cui uno stato di emergenza renda impraticabili i termini regolari, ma non renda impossibile una procedura regolare con pubblicazione. Solo in situazioni eccezionali in cui l’estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice in questione che non sono ad essa imputabili rende impossibile il ricorso a una procedura regolare anche entro termini ridotti, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero, entro i limiti di quanto strettamente necessario, avere la possibilità di aggiudicare appalti con procedura negoziata senza previa pubblicazione. Ciò potrebbe verificarsi quando calamità naturali richiedono interventi immediati.

(81)

Si dovrebbe precisare che la necessità di assicurare che gli operatori economici abbiano tempo sufficiente per elaborare offerte adeguate può comportare l’eventuale proroga dei termini stabiliti inizialmente. Ciò avverrebbe ad esempio, in particolare, qualora siano apportate modifiche significative ai documenti di gara. Si dovrebbe inoltre specificare che, in tale caso, per modifiche significative si dovrebbero intendere in particolare quelle apportate alle specifiche tecniche per cui gli operatori economici avrebbero bisogno di un periodo di tempo supplementare per capire e adeguarsi in modo opportuno. Si dovrebbe tuttavia precisare che tali modifiche non dovrebbero essere così sostanziali da consentire l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o da attirare ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione. Ciò potrebbe avvenire, in particolare, nel caso in cui le modifiche rendono sostanzialmente diversa la natura dell’appalto o dell’accordo quadro rispetto a quella inizialmente figurante nei documenti di gara.

(82)

È opportuno precisare che le informazioni riguardanti determinate decisioni prese nell’ambito di una procedura d’appalto, compresa la decisione di non aggiudicare un appalto o di non concludere un accordo quadro, dovrebbero essere inviate dalle amministrazioni aggiudicatrici senza che i candidati o gli offerenti debbano farne richiesta. È altresì opportuno ricordare che la direttiva 89/665/CEE del Consiglio (14) impone alle amministrazioni aggiudicatrici, anche in questo caso senza che i candidati o gli offerenti debbano farne richiesta, di fornire agli offerenti e ai candidati interessati una relazione sintetica dei motivi di alcune delle decisioni centrali prese nel corso di una procedura d’appalto. È infine opportuno precisare che i candidati e gli offerenti dovrebbero essere autorizzati a richiedere informazioni più particolareggiate riguardo a tali motivi, che le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere obbligate a fornire tranne quando vi ostano gravi motivi. Tali motivi dovrebbero essere precisati nella presente direttiva. Per assicurare la necessaria trasparenza nel contesto delle procedure d’appalto che comportano negoziazioni e dialoghi con gli offerenti, anche gli offerenti che hanno presentato un’offerta ammissibile dovrebbero, salvo ove vi siano gravi motivi per non procedere in tal senso, essere autorizzati a richiedere informazioni sullo svolgimento e l’avanzamento della procedura.

(83)

Requisiti eccessivamente severi relativi alla capacità economica e finanziaria spesso costituiscono un ostacolo ingiustificato alla partecipazione delle PMI agli appalti pubblici. Eventuali requisiti dovrebbero essere attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto. In particolare, le amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero essere autorizzate a esigere che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo che sia sproporzionato rispetto all’oggetto dell’appalto; il requisito non dovrebbe di norma superare, al massimo, il doppio del valore stimato dell’appalto. Tuttavia, in circostanze debitamente giustificate, dovrebbe essere possibile applicare requisiti più rigorosi. Tali circostanze potrebbero riguardare gli alti rischi connessi alla esecuzione dell’appalto o il fatto che la sua tempestiva e corretta realizzazione è di fondamentale importanza, ad esempio in quanto costituisce un presupposto necessario per l’esecuzione di altri appalti.

Nei suddetti casi debitamente giustificati le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero mantenere la facoltà di decidere autonomamente se sia opportuno e pertinente stabilire requisiti di fatturato minimo più elevati senza essere soggette a supervisione amministrativa o giudiziaria. Qualora si dovessero applicare requisiti di fatturato minimo più elevati, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero mantenere la facoltà di stabilirne il livello a condizione che sia collegato e proporzionato all’oggetto dell’appalto. Se l’amministrazione aggiudicatrice decide che il requisito del fatturato minimo debba essere fissato a un livello superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, la relazione unica o i documenti di gara dovrebbero contenere un’indicazione relativa ai principali motivi della scelta dell’amministrazione aggiudicatrice.

Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter inoltre richiedere informazioni sui rapporti, ad esempio, tra attività e passività nei conti annuali. Un rapporto positivo che mostri livelli di attività più elevati rispetto a quelli delle passività potrebbe fornire ulteriori prove del fatto che la capacità finanziaria degli operatori economici è sufficiente.

(84)

Molti operatori economici, non da ultimo le PMI, ritengono che un ostacolo principale alla loro partecipazione agli appalti pubblici consista negli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione. Limitare tali requisiti, ad esempio mediante l’uso di un documento di gara unico europeo (DGUE) consistente in un’autodichiarazione aggiornata, potrebbe comportare una notevole semplificazione a vantaggio sia delle amministrazioni aggiudicatrici che degli operatori economici.

L’offerente al quale è stato deciso di aggiudicare l’appalto dovrebbe tuttavia essere tenuto a fornire le prove pertinenti e le amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero concludere appalti con offerenti che non sono in grado di produrre le suddette prove. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero anche avere la facoltà di richiedere in qualsiasi momento tutti i documenti complementari o parte di essi se ritengono che ciò sia necessario per il buon andamento della procedura. Ciò potrebbe in particolare valere per le procedure in due fasi — procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, dialoghi competitivi e partenariati per l’innovazione — in cui le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono della possibilità di limitare il numero di candidati invitati a presentare un’offerta. L’obbligo di presentare i documenti complementari al momento della selezione dei candidati da invitare potrebbe essere giustificato per evitare che le amministrazioni aggiudicatrici invitino candidati che poi non risultino in grado di presentare i documenti complementari nella fase di aggiudicazione, impedendo la partecipazione di candidati altrimenti qualificati.

Occorre stabilire esplicitamente che il DGUE dovrebbe fornire altresì le pertinenti informazioni sui soggetti alle cui capacità si affida un operatore economico, in modo che la verifica delle informazioni relative a tali soggetti possa essere effettuata contestualmente alla verifica relativa all’operatore economico principale e alle medesime condizioni.

(85)

È importante che le decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici siano basate su informazioni recenti, in particolare per quanto attiene ai motivi di esclusione, dal momento che importanti cambiamenti possono avvenire molto rapidamente, ad esempio in casi di difficoltà finanziarie che renderebbero l’operatore economico inidoneo o, al contrario, perché un debito in essere relativo ai contributi previdenziali potrebbe essere stato saldato nel frattempo. Pertanto è preferibile che le amministrazioni aggiudicatrici verifichino tali informazioni, ove possibile, mediante l’accesso alle banche dati pertinenti, che dovrebbero essere nazionali in quanto gestite da autorità pubbliche. Nella fase attuale di sviluppo, potrebbero registrarsi ancora casi in cui ciò non sia possibile per motivi tecnici. La Commissione dovrebbe pertanto prevedere la promozione di misure che possano agevolare il ricorso a informazioni aggiornate per via elettronica, come il rafforzamento di strumenti che offrono accesso ai fascicoli d’impresa virtuali, o mezzi per facilitare l’interoperabilità tra banche dati ovvero altre misure di accompagnamento analoghe.

Occorre inoltre prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici non debbano richiedere documentazioni ancora aggiornate di cui già dispongono da precedenti procedure d’appalto. Tuttavia occorre altresì provvedere affinché le amministrazioni aggiudicatrici non debbano affrontare, in tale contesto, oneri sproporzionati in materia di archiviazione e fascicolazione. Di conseguenza, l’attuazione di tale obbligo dovrebbe essere applicabile unicamente quando sarà obbligatorio il ricorso a mezzi di comunicazioni elettronici, dal momento che la gestione elettronica dei documenti faciliterà notevolmente tale compito per le amministrazioni aggiudicatrici.

(86)

Un’ulteriore semplificazione per gli operatori economici e le amministrazioni aggiudicatrici potrebbe essere ottenuta mediante modelli di formulari per le autodichiarazioni, che potrebbero ridurre i problemi connessi alla formulazione precisa delle dichiarazioni formali e delle dichiarazioni di consenso nonché le problematiche legate alla lingua.

(87)

La Commissione mette a disposizione e gestisce un sistema elettronico — e-Certis, che è attualmente aggiornato e verificato su base volontaria dalle autorità nazionali. L’obiettivo di e-Certis è agevolare lo scambio di certificati e altri documenti probatori, spesso richiesti dalle amministrazioni aggiudicatrici. L’esperienza acquisita finora indica che l’aggiornamento e la verifica su base volontaria sono insufficienti a garantire che e-Certis possa esprimere il suo pieno potenziale per semplificare e agevolare gli scambi di documentazione a favore delle PMI. La manutenzione dovrebbe pertanto essere resa obbligatoria in una prima fase. Il ricorso ad e-Certis sarà reso obbligatorio in una fase successiva.

(88)

Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter esigere che siano applicati misure o sistemi di gestione ambientale durante l’esecuzione di un appalto pubblico. I sistemi di gestione ambientale, indipendentemente dalla loro registrazione conformemente agli strumenti dell’Unione europea, quali il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), possono dimostrare che l’operatore economico possiede la capacità tecnica di realizzare l’appalto. Ciò comprende i certificati Ecolabel che includono criteri di gestione ambientale. Se un operatore economico non ha accesso a detti sistemi di registrazione per la gestione ambientale o non ha la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti, dovrebbe essere consentito presentare una descrizione delle misure di gestione ambientale attuate, a condizione che l’operatore economico in questione dimostri che tali misure assicurano lo stesso livello di protezione ambientale delle misure richieste nel quadro della gestione ambientale.

(89)

La nozione di criteri di aggiudicazione è fondamentale per la presente direttiva. È pertanto importante che le disposizioni pertinenti siano presentate nel modo più semplice ed efficace possibile. Ciò può essere ottenuto mediante il ricorso al termine «offerta economicamente più vantaggiosa» in quanto concetto prioritario, dal momento che tutte le offerte vincenti dovrebbero essere infine scelte in base a quella che la singola amministrazione aggiudicatrice ritiene essere la migliore soluzione dal punto di vista economico tra quelle offerte. Per evitare confusione con il criterio di aggiudicazione attualmente noto come «offerta economicamente più vantaggiosa» nelle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, occorre utilizzare un termine diverso per tradurre tale concetto, il «miglior rapporto qualità/prezzo». Di conseguenza, dovrebbe essere interpretato conformemente alla giurisprudenza relativa a tali direttive, salvo in presenza di soluzioni chiaramente diverse nella sostanza nella presente direttiva.

(90)

L’aggiudicazione dell’appalto dovrebbe essere effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento per garantire un raffronto oggettivo del valore relativo delle offerte al fine di determinare, in condizioni di effettiva concorrenza, quale sia l’offerta economicamente più vantaggiosa. Occorre stabilire esplicitamente che l’offerta economicamente più vantaggiose dovrebbe essere valutata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, che dovrebbe sempre includere un elemento relativo al prezzo o al costo. Analogamente occorre precisare che tale valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa potrebbe essere effettuata anche soltanto sulla base del prezzo o di un approccio costo/efficacia. È inoltre opportuno ricordare che le amministrazioni aggiudicatrici sono libere di fissare norme di qualità adeguate utilizzando le specifiche tecniche o le condizioni di esecuzione di un appalto.

Al fine di incoraggiare maggiormente l’orientamento alla qualità degli appalti pubblici, dovrebbe essere consentito agli Stati membri di proibire o limitare il ricorso al solo criterio del prezzo o del costo per valutare l’offerta economicamente più vantaggiosa qualora lo ritengano appropriato.

Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento in sede di aggiudicazione degli appalti, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere obbligate ad assicurare la trasparenza necessaria per consentire a qualsiasi offerente di essere ragionevolmente informato dei criteri e delle modalità che saranno applicati nella decisione di aggiudicazione dell’appalto. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero pertanto essere obbligate a indicare i criteri di aggiudicazione dell’appalto nonché la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di tali criteri Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero, tuttavia, avere la facoltà di derogare all’obbligo di indicare la ponderazione dei criteri di aggiudicazione in casi debitamente giustificati, che devono essere in grado di motivare, quando detta ponderazione non può essere stabilita preliminarmente, in particolare a causa della complessità dell’appalto. In questi casi esse dovrebbero indicare i criteri in ordine decrescente d’importanza.

(91)

L’articolo 11 TFUE impone che le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente siano integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. La presente direttiva chiarisce in che modo le amministrazioni aggiudicatrici possono contribuire alla tutela dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, garantendo loro la possibilità di ottenere per i loro appalti il migliore rapporto qualità/prezzo.

(92)

Nel valutare il miglior rapporto qualità/prezzo, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero determinare i criteri economici e qualitativi connessi all’oggetto dell’appalto che applicheranno a tal fine. Tali criteri dovrebbero pertanto permettere una valutazione comparativa del livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all’oggetto dell’appalto quale definito nelle specifiche tecniche. Nel contesto del miglior rapporto qualità/prezzo, è riportato nella presente direttiva un elenco non esaustivo di possibili criteri di aggiudicazione comprendenti aspetti ambientali e sociali. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere incoraggiate a scegliere criteri di aggiudicazione che consentano loro di ottenere lavori, forniture e servizi di alta qualità che rispondano al meglio alle loro necessità.

I criteri di aggiudicazione prescelti non dovrebbero conferire alle amministrazioni aggiudicatrici una libertà incondizionata di scelta e dovrebbero garantire la possibilità di una concorrenza effettiva e leale ed essere accompagnati da disposizioni che consentano l’efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti.

Al fine di determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, la decisione di aggiudicazione dell’appalto non dovrebbe basarsi solo su criteri che prescindono dai costi. I criteri qualitativi dovrebbero pertanto essere accompagnati da un criterio basato sui costi che potrebbe, a scelta dell’amministrazione aggiudicatrice, basarsi sul prezzo o su un approccio costo/efficacia, come ad esempio la determinazione dei costi del ciclo di vita. Tuttavia, i criteri di aggiudicazione non dovrebbero influire sull’applicazione delle disposizioni nazionali che determinano la remunerazione di taluni servizi o che impongono un prezzo fisso per determinate forniture.

(93)

Qualora disposizioni nazionali determinino la remunerazione di taluni servizi o impongano un prezzo fisso per determinate forniture, si dovrebbe precisare che resta possibile valutare il rapporto qualità/prezzo sulla base di fattori diversi dal solo prezzo o dalla sola remunerazione. A seconda del servizio o del prodotto interessato, tali fattori potrebbero comprendere, per esempio, le condizioni di consegna e di pagamento, aspetti legati al servizio post-vendita (per esempio portata dei servizi di consulenza e di sostituzione) o aspetti ambientali o sociali (per esempio la stampa o meno di libri su carta riciclata o su carta prodotta utilizzando legname sostenibile, i costi imputati alle esternalità ambientali o l’agevolazione o meno dell’integrazione sociale di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili tra le persone incaricate dell’esecuzione dell’appalto). Viste le numerose possibilità di valutare il rapporto qualità/prezzo sulla base di criteri sostanziali, si dovrebbe evitare il ricorso al sorteggio quale unico mezzo di aggiudicazione dell’appalto.

(94)

Qualora la qualità del personale addetto influisca sul livello dell’esecuzione dell’appalto, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero anche avere la facoltà di usare come criterio di aggiudicazione l’organizzazione, la qualifica e l’esperienza del personale incaricato di eseguire l’appalto in questione, in quanto ciò può incidere sulla qualità dell’esecuzione dell’appalto e, di conseguenza, sul valore economico dell’offerta. Tale ipotesi potrebbe ricorrere, ad esempio, negli appalti per servizi intellettuali quali i servizi di consulenza o architettura. Le amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono di questa possibilità dovrebbero garantire, con idonei strumenti contrattuali, che il personale addetto all’esecuzione dell’appalto soddisfi effettivamente le norme specifiche di qualità e che tale personale possa essere sostituito solo con il consenso dell’amministrazione aggiudicatrice che si accerta che il personale sostitutivo sia di livello qualitativo equivalente.

(95)

È d’importanza fondamentale sfruttare pienamente il potenziale degli appalti pubblici al fine di realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. In tale contesto, è opportuno ricordare che gli appalti pubblici sono essenziali per promuovere l’innovazione, che è di primaria importanza per la futura crescita in Europa. Tenuto conto delle sensibili differenze tra i singoli settori e mercati, non sarebbe tuttavia opportuno fissare requisiti obbligatori generali per gli appalti in materia ambientale, sociale e di innovazione.

Il legislatore dell’Unione ha già fissato requisiti obbligatori in materia di appalti volti ad ottenere obiettivi specifici nei settori dei veicoli per il trasporto su strada (direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e delle apparecchiature da ufficio (regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (17). Inoltre, la definizione di metodologie comuni per il calcolo dei costi del ciclo di vita ha fatto grandi progressi.

Pertanto, appare opportuno proseguire su questa strada, lasciando che sia la normativa settoriale specifica a fissare obiettivi e prospettive vincolanti in funzione delle particolari politiche e condizioni vigenti nel settore pertinente, e promuovere lo sviluppo e l’utilizzazione di un approccio a livello europeo per il calcolo dei costi del ciclo di vita in modo da favorire ulteriormente il ricorso agli appalti pubblici a sostegno di una crescita sostenibile.

(96)

Tali misure settoriali dovrebbero essere integrate da un adeguamento delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che che consenta ale amministrazioni aggiudicatrici di perseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nelle loro strategie di acquisto. Occorre pertanto chiarire che, tranne se la valutazione è basata esclusivamente sul prezzo, le amministrazioni aggiudicatrici possono determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa e il costo più basso ricorrendo a un approccio basato sui costi del ciclo di vita. Il concetto di costo del ciclo di vita comprende tutti i costi che emergono durante il ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi.

Il concetto abbraccia i costi interni, come le ricerche da realizzare, lo sviluppo, la produzione, il trasporto, l’uso e la manutenzione e i costi di smaltimento finale ma può anche abbracciare costi imputabili a esternalità ambientali quali l’inquinamento causato dall’estrazione delle materie prime utilizzate nel prodotto ovvero causato dal prodotto stesso o dalla sua fabbricazione, a condizione che possano essere monetizzati e controllati. I metodi impiegati dalle amministrazioni aggiudicatrici per valutare i costi imputati alle esternalità ambientali dovrebbero essere stabiliti anticipatamente in modo oggettivo e non discriminatorio ed essere accessibili a tutte le parti interessate. Siffatti metodi possono essere stabiliti a livello nazionale, regionale o locale ma, al fine di evitare distorsioni della concorrenza attraverso metodologie ad hoc, dovrebbero rimanere generali nel senso che non dovrebbero essere definiti in modo specifico per una particolare procedura d’appalto.

È necessario elaborare metodologie comuni a livello di Unione per il calcolo dei costi del ciclo di vita per specifiche categorie di forniture o servizi. In caso di elaborazione di siffatte metodologie comuni, è opportuno renderne obbligatorio l’uso.

Si dovrebbe inoltre esaminare la possibilità di definire una metodologia comune per la determinazione dei costi sociali del ciclo di vita, tenendo conto delle metodologie esistenti come gli orientamenti per l’analisi sociale del ciclo di vita dei prodotti adottati nel quadro del programma delle Nazioni Unite per l’ambiente.

(97)

Inoltre, al fine di una migliore integrazione di considerazioni sociali ed ambientali nelle procedure di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la facoltà di ricorrere a criteri di aggiudicazione o condizioni di esecuzione dell’appalto riguardanti lavori, forniture o servizi oggetto dell’appalto pubblico sotto ogni aspetto e in qualsiasi fase dei loro cicli di vita, dall’estrazione delle materie prime per il prodotto alla fase di smaltimento dello stesso, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, prestazione o commercio» e relative condizioni, di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico nel corso di una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale. Criteri e condizioni riguardanti tale processo di produzione o fornitura possono ad esempio consistere nel fatto che la fabbricazione dei prodotti acquistati non comporti l’uso di sostanze chimiche tossiche o che i servizi acquistati siano forniti usando macchine efficienti dal punto di vista energetico. In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, vi rientrano anche criteri di aggiudicazione o condizioni di esecuzione dell’appalto riguardanti la fornitura o l’utilizzazione di prodotti del commercio equo nel corso dell’esecuzione dell’appalto da aggiudicare. I criteri e le condizioni riguardanti il commercio e le relative condizioni possono, per esempio, fare riferimento alla provenienza del prodotto dal commercio equo, che include l’obbligo di pagare ai produttori un prezzo minimo e una maggiorazione di prezzo. Condizioni di esecuzione dell’appalto basate su considerazioni ambientali potrebbero riguardare, ad esempio, l’imballaggio, la fornitura e lo smaltimento di prodotti e, per quanto riguarda gli appalti di lavori e servizi, la riduzione al minimo dei rifiuti o l’uso efficiente delle risorse.

Tuttavia, la condizione di un collegamento con l’oggetto dell’appalto esclude criteri e condizioni riguardanti la politica aziendale generale, che non può essere considerata un fattore che caratterizza il processo specifico di produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi oggetto dell’acquisto. Le amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero pertanto avere la facoltà di imporre agli offerenti di attuare una determinata politica aziendale di responsabilità sociale o ambientale.

(98)

È essenziale che i criteri di aggiudicazione o le condizioni di esecuzione dell’appalto riguardanti gli aspetti sociali del processo di produzione si colleghino ai lavori, alle forniture o ai servizi oggetto dell’appalto. I criteri dovrebbero inoltre essere applicati conformemente alla direttiva 96/71/CE, quale interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, e non dovrebbero essere scelti o applicati in modo da discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici di altri Stati membri o di paesi terzi che sono parti dell’AAP o degli accordi sul libero scambio ai quali l’Unione aderisce. I requisiti riguardanti le condizioni di lavoro fondamentali disciplinate dalla direttiva 96/71/CE, quali le tariffe minime salariali, dovrebbero pertanto rimanere al livello stabilito dalla legislazione nazionale o da contratti collettivi applicati in conformità del diritto dell’Unione nel contesto di tale direttiva.

Le condizioni di esecuzione dell’appalto potrebbero anche essere intese a favorire l’attuazione di misure volte a promuovere l’uguaglianza tra uomini e donne nel lavoro, una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra lavoro e vita privata, la protezione dell’ambiente o il benessere degli animali, a rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e ad assumere un numero di persone svantaggiate superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale.

(99)

Possono essere oggetto dei criteri di aggiudicazione o delle condizioni di esecuzione dell’appalto anche misure intese alla tutela della salute del personale coinvolto nei processi produttivi, alla promozione dell’integrazione sociale di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili nel personale incaricato dell’esecuzione dell’appalto o alla formazione riguardante le competenze richieste per l’appalto, purché riguardino i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell’appalto. Per esempio, tali criteri o condizioni potrebbero riferirsi, tra l’altro, all’assunzione di disoccupati di lunga durata, all’attuazione di azioni di formazione per disoccupati o giovani nel corso dell’esecuzione dell’appalto da aggiudicare. Nelle specifiche tecniche le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere requisiti di natura sociale che caratterizzano direttamente il prodotto o servizio in questione, quali l’accessibilità per persone con disabilità o la progettazione adeguata per tutti gli utenti.

(100)

È opportuno evitare l’aggiudicazione di appalti pubblici ad operatori economici che hanno partecipato a un’organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione, di frode a danno degli interessi finanziari dell’Unione, di reati di terrorismo, di riciclaggio dei proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo. Il mancato pagamento di imposte o contributi previdenziali dovrebbe altresì condurre all’esclusione obbligatoria a livello di Unione. Gli Stati membri dovrebbero, tuttavia, avere la facoltà di prevedere una deroga a queste esclusioni obbligatorie in situazioni eccezionali in cui esigenze imperative di interesse generale rendano indispensabile l’aggiudicazione di un appalto. Tale situazione potrebbe verificarsi, per esempio, se è possibile procurarsi vaccini o attrezzature di emergenza urgentemente necessari solo attraverso un operatore economico al quale altrimenti si applicano i motivi di esclusione obbligatori.

(101)

Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero continuare ad avere la possibilità di escludere operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili, per esempio a causa di violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di diritti di proprietà intellettuale. È opportuno chiarire che una grave violazione dei doveri professionali può mettere in discussione l’integrità di un operatore economico e dunque rendere quest’ultimo inidoneo ad ottenere l’aggiudicazione di un appalto pubblico indipendentemente dal fatto che abbia per il resto la capacità tecnica ed economica per l’esecuzione dell’appalto.

Tenendo presente che l’amministrazione aggiudicatrice sarà responsabile per le conseguenze di una sua eventuale decisione erronea, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero anche mantenere la facoltà di ritenere che vi sia stata grave violazione dei doveri professionali qualora, prima che sia stata presa una decisione definitiva e vincolante sulla presenza di motivi di esclusione obbligatori, possano dimostrare con qualsiasi mezzo idoneo che l’operatore economico ha violato i suoi obblighi, inclusi quelli relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, salvo disposizioni contrarie del diritto nazionale. Dovrebbero anche poter escludere candidati o offerenti che in occasione dell’esecuzione di precedenti appalti pubblici hanno messo in evidenza notevoli mancanze per quanto riguarda obblighi sostanziali, per esempio mancata fornitura o esecuzione, carenze significative del prodotto o servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto o comportamenti scorretti che danno adito a seri dubbi sull’affidabilità dell’operatore economico. Il diritto nazionale dovrebbe prevedere una durata massima per tali esclusioni.

Nell’applicare motivi di esclusione facoltativi, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero prestare particolare attenzione al principio di proporzionalità. Lievi irregolarità dovrebbero comportare l’esclusione di un operatore economico solo in circostanze eccezionali. Tuttavia, casi ripetuti di lievi irregolarità possono far nascere dubbi sull’affidabilità di un operatore economico che potrebbero giustificarne l’esclusione.

(102)

Tuttavia, è opportuno consentire che gli operatori economici possano adottare misure per garantire l’osservanza degli obblighi volte a porre rimedio alle conseguenze di reati o violazioni e a impedire efficacemente che tali comportamenti scorretti si verifichino di nuovo. Tali misure potrebbero consistere, in particolare, in misure riguardanti il personale e l’organizzazione quali la rottura di tutti i rapporti con le persone o con le organizzazioni coinvolte nel comportamento scorretto, in misure adeguate per la riorganizzazione del personale, nell’attuazione di sistemi di rendicontazione e controllo, nella creazione di una struttura di audit interno per verificare la conformità e nell’adozione di norme interne di responsabilità e di risarcimento. Qualora tali misure offrano garanzie sufficienti, l’operatore economico interessato non dovrebbe più essere escluso solo sulla base di tali motivi. Gli operatori economici dovrebbero avere la possibilità di chiedere che siano esaminate le misure adottate per garantire l’osservanza degli obblighi ai fini di una possibile ammissione alla procedura di aggiudicazione. Occorre tuttavia lasciare agli Stati membri la facoltà di determinare le esatte condizioni sostanziali e procedurali applicabili in tali casi. Essi dovrebbero essere liberi, in particolare, di decidere se consentire alle singole amministrazioni aggiudicatrici di effettuare le pertinenti valutazioni o affidare tale compito ad altre autorità a livello centrale o decentrato.

(103)

Le offerte che appaiono anormalmente basse rispetto ai lavori, alle forniture o ai servizi potrebbero basarsi su valutazioni o prassi errate dal punto di vista tecnico, economico o giuridico. Se l’offerente non è in grado di fornire una spiegazione sufficiente, l’amministrazione aggiudicatrice dovrebbe avere il diritto di respingere l’offerta. Il rifiuto dovrebbe essere obbligatorio nei casi in cui l’amministrazione aggiudicatrice abbia stabilito che il prezzo o i costi anormalmente bassi proposti risultano da una non conformità con il diritto vincolante dell’Unione o con il diritto nazionale con esso compatibile nei settori della previdenza sociale, del diritto del lavoro, del diritto ambientale o nelle disposizioni internazionali di diritto del lavoro.

(104)

Le condizioni di esecuzione di un appalto hanno il fine di stabilire requisiti specifici per quanto riguarda l’esecuzione dell’appalto. A differenza dei criteri di aggiudicazione dell’appalto che costituiscono la base di una valutazione comparativa della qualità delle offerte, le condizioni di esecuzione dell’appalto sono requisiti oggettivi prestabiliti che non incidono sulla valutazione delle offerte. Le condizioni di esecuzione di un appalto dovrebbero essere compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano, direttamente o indirettamente, discriminatorie e siano collegate all’oggetto dell’appalto, che comprende tutti i fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o commercializzazione. Ciò include le condizioni concernenti il processo di esecuzione dell’appalto, ma esclude i requisiti riguardanti la politica aziendale generale.

Le condizioni di esecuzione di un appalto dovrebbero essere indicate nel bando di gara, nell’avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara o nei documenti di gara.

(105)

È importante che l’osservanza, da parte dei subappaltatori, degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro di cui alla presente direttiva, sempre che tali norme, e la loro applicazione, siano conformi al diritto dell’Unione, sia garantita dalle autorità nazionali competenti, ad esempio gli ispettorati del lavoro o le agenzie per la protezione dell’ambiente, mediante azioni adeguate entro i limiti delle loro responsabilità e del loro mandato.

È inoltre necessario garantire una certa trasparenza nella catena dei subappalti, in quanto ciò fornisce alle amministrazioni aggiudicatrici informazioni su chi è presente nei cantieri edili nei quali si stanno eseguendo i lavori per loro conto o su quali imprese forniscono servizi negli edifici, infrastrutture o aree, ad esempio municipi, scuole comunali, infrastrutture sportive, porti o autostrade, dei quali le amministrazioni aggiudicatrici sono responsabili o su cui hanno un controllo diretto. Dovrebbe essere chiarito che l’obbligo di fornire le necessarie informazioni grava in ogni caso sul contraente principale, in virtù di clausole specifiche che l’amministrazione aggiudicatrice dovrà inserire in tutte le procedure di appalto, o in virtù di obblighi che gli Stati membri imporranno al contraente principale mediante disposizioni di applicazione generale.

Dovrebbe essere altresì chiarito che le condizioni relative al controllo del rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro di cui alla presente direttiva, sempre che tali norme, e la loro applicazione, siano conformi al diritto dell’Unione, dovrebbero essere applicate ogniqualvolta il diritto nazionale di uno Stato membro preveda un meccanismo di responsabilità solidale tra subappaltatori e contraente principale. Inoltre, dovrebbe essere indicato esplicitamente che gli Stati membri dovrebbero poter imporre condizioni più rigorose, ad esempio estendendo gli obblighi in materia di trasparenza, consentendo il pagamento diretto ai subappaltatori, oppure permettendo o imponendo alle amministrazioni aggiudicatrici di verificare che i subappaltatori non si trovino in una delle situazioni che giustificano l’esclusione dell’operatore economico. Nell’applicare tali misure ai subappaltatori, occorre garantire la coerenza con le disposizioni applicabili ai contraenti principali, facendo in modo che l’esistenza di motivi obbligatori di esclusione comporti l’obbligo per il contraente principale di sostituire il subappaltatore. Qualora dalle verifiche risulti la presenza di motivi non obbligatori di esclusione, andrebbe precisato che le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere la sostituzione. Si dovrebbe tuttavia indicare esplicitamente anche che le amministrazioni aggiudicatrici possono essere tenute a chiedere la sostituzione del subappaltatore in questione quando in tali casi l’esclusione del contraente principale sarebbe obbligatoria.

Si dovrebbe inoltre stabilire espressamente che gli Stati membri restano liberi di prevedere disposizioni di diritto interno più rigorose in materia di responsabilità o norme più avanzate in materia di pagamenti diretti ai subappaltatori.

(106)

È opportuno ricordare che al computo dei termini di cui alla presente direttiva si applica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (18).

(107)

È necessario precisare, tenendo conto della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, le condizioni alle quali le modifiche di un contratto durante la sua esecuzione richiedono una nuova procedura di appalto. La nuova procedura d’appalto è necessaria quando sono apportate modifiche sostanziali al contratto iniziale, in particolare all’ambito di applicazione e al contenuto dei diritti e degli obblighi reciproci delle parti, inclusa la distribuzione dei diritti di proprietà intellettuale. Tali modifiche dimostrano l’intenzione delle parti di rinegoziare elementi essenziali o condizioni del contratto in questione. Ciò si verifica in particolare quando le condizioni modificate avrebbero inciso sul risultato della procedura di base nel caso in cui fossero già state parte della procedura iniziale.

Le modifiche del contratto comportanti una modifica minore del valore del contratto sino a un determinato valore dovrebbero essere sempre possibili senza richiedere una nuova procedura d’appalto. A tal fine e allo scopo di garantire la certezza giuridica, la presente direttiva dovrebbe prevedere soglie «de minimis», al di sotto delle quali non è necessaria una nuova procedura di appalto. Le modifiche contrattuali al di sopra di tali soglie dovrebbero essere possibili senza necessità di una nuova procedura di appalto nella misura in cui soddisfino le pertinenti condizioni previste dalla presente direttiva.

(108)

Le amministrazioni aggiudicatrici possono trovarsi di fronte a situazioni in cui si rendono necessari lavori, forniture o servizi supplementari; in tali casi può essere giustificata una modifica del contratto iniziale senza una nuova procedura di appalto, in particolare quando le consegne complementari siano destinate o al rinnovo parziale oppure all’ampliamento di servizi, forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiali, lavori o servizi con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate.

(109)

Le amministrazioni aggiudicatrici si trovano a volte ad affrontare circostanze esterne che non era possibile prevedere quando hanno aggiudicato l’appalto, in particolare quando l’esecuzione dell’appalto copre un periodo lungo. In questo caso è necessaria una certa flessibilità per adattare il contratto a tali circostanze, senza ricorrere a una nuova procedura di appalto. Il concetto di circostanze imprevedibili si riferisce a circostanze che non si potevano prevedere nonostante una ragionevole e diligente preparazione dell’aggiudicazione iniziale da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, tenendo conto dei mezzi a sua disposizione, della natura e delle caratteristiche del progetto specifico, delle buone prassi nel settore in questione e della necessità di garantire un rapporto adeguato tra le risorse investite nel preparare l’aggiudicazione e il suo valore prevedibile. Tuttavia, ciò non si applica qualora una modifica comporti una variazione della natura generale dell’appalto, ad esempio sostituendo i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell’appalto con qualcosa di diverso, oppure comporti un cambiamento sostanziale del tipo di appalto poiché, in una situazione di questo genere, è possibile presumere un’influenza ipotetica sul risultato.

(110)

In linea con i principi di parità di trattamento e di trasparenza, l’aggiudicatario non dovrebbe essere sostituito da un altro operatore economico, ad esempio in caso di cessazione dell’appalto a motivo di carenze nell’esecuzione, senza riaprire l’appalto alla concorrenza. Tuttavia, in corso d’esecuzione del contratto, in particolare qualora sia stato aggiudicato a più di un’impresa, l’aggiudicatario dell’appalto dovrebbe poter subire talune modifiche strutturali dovute, ad esempio, a riorganizzazioni puramente interne, incorporazioni, fusioni e acquisizioni oppure insolvenza. Tali modifiche strutturali non dovrebbero automaticamente richiedere nuove procedure di appalto per tutti gli appalti pubblici eseguiti da tale offerente.

(111)

Rispetto ai singoli contratti, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la possibilità di prevedere modifiche mediante clausole di revisione o di opzione, senza che tali clausole conferiscano loro discrezionalità illimitata. La presente direttiva dovrebbe pertanto stabilire in che misura le modifiche possano essere previste nel contratto iniziale. Si dovrebbe pertanto precisare che clausole di revisione o di opzione formulate con sufficiente chiarezza potrebbero ad esempio prevedere indicizzazioni dei prezzi o garantire, per esempio, che le apparecchiature di comunicazione da fornire per un determinato periodo di tempo restino adeguate anche in caso di modifica dei protocolli di comunicazione o di altre modifiche tecnologiche. Dovrebbe inoltre essere possibile, mediante l’inserimento di clausole sufficientemente chiare, prevedere adattamenti del contratto che si rendano necessari a seguito di difficoltà tecniche apparse durante il funzionamento o la manutenzione. È inoltre opportuno ricordare che gli appalti potrebbero, ad esempio, comprendere la manutenzione ordinaria e prevedere gli interventi di manutenzione straordinaria che risultino necessari per garantire continuità nell’erogazione di un servizio pubblico.

(112)

Le amministrazioni aggiudicatrici si trovano a volte ad affrontare circostanze che impongono la risoluzione anticipata di contratti pubblici al fine di rispettare gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione nel settore degli appalti pubblici. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano la possibilità, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, di risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se così richiesto dal diritto dell’Unione.

(113)

I risultati del documento di lavoro dei servizi della Commissione del 27 giugno 2011, dal titolo «Relazione di valutazione: l’impatto e l’efficacia della normativa dell’UE in materia di appalti pubblici», indicavano l’opportunità di rivedere la decisione di escludere taluni servizi dalla piena applicazione della direttiva 2004/18/CE. Di conseguenza, la piena applicazione della presente direttiva dovrebbe essere estesa a una serie di servizi.

(114)

Certe categorie di servizi, per la loro stessa natura, continuano ad avere una dimensione limitatamente transfrontaliera, segnatamente i cosiddetti servizi alla persona quali taluni servizi sociali, sanitari e scolastici. I servizi di questo tipo sono prestati all’interno di un particolare contesto che varia notevolmente da uno Stato membro all’altro a causa delle diverse tradizioni culturali. Occorre quindi stabilire un regime specifico per gli appalti pubblici aventi per oggetto tali servizi, con una soglia più elevata di quella che si applica ad altri servizi.

Servizi alla persona con valori al di sotto di tale soglia non saranno, in genere, di alcun interesse per i prestatori di altri Stati membri, a meno che non vi siano indicazioni concrete in senso contrario, come ad esempio il finanziamento dell’Unione per i progetti transfrontalieri.

I contratti per servizi alla persona al di sopra di tale soglia dovrebbero essere improntati alla trasparenza, a livello di Unione. In ragione dell’importanza del contesto culturale e della sensibilità di tali servizi, gli Stati membri dovrebbero godere di un’ampia discrezionalità così da organizzare la scelta dei fornitori di servizi nel modo che considerano più adeguato. Le norme della presente direttiva tengono conto di tale imperativo, imponendo solo il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza e di parità di trattamento e assicurando che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano la facoltà di applicare criteri di qualità specifici per la scelta dei fornitori di servizi, come i criteri stabiliti dal quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali, pubblicato dal comitato per la protezione sociale. Nel definire le procedure da utilizzare per l’aggiudicazione degli appalti di servizi alla persona, gli Stati membri dovrebbero tener conto dell’articolo 14 TFUE e del protocollo n. 26. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero inoltre perseguire gli obiettivi della semplificazione e riduzione dell’onere amministrativo per le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici; è opportuno chiarire che ciò potrebbe anche comportare il ricorso a norme applicabili agli appalti di servizi non assoggettati al regime specifico.

Gli Stati membri e le autorità pubbliche sono liberi di fornire tali servizi direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni definite in precedenza dall’amministrazione aggiudicatrice, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione.

(115)

Analogamente, i servizi alberghieri e di ristorazione sono offerti generalmente solo da operatori ubicati nel luogo specifico di prestazione di tali servizi e hanno pertanto anche una dimensione limitatamente transfrontaliera. Dovrebbero pertanto rientrare solo nel regime alleggerito, con una soglia di 750 000 EUR. I servizi alberghieri e di ristorazione che superano tale soglia possono rivestire un interesse per diversi operatori economici, quali agenzie di viaggio e altri intermediari, anche su base transfrontaliera.

(116)

Analogamente, taluni servizi legali riguardano esclusivamente questioni di puro diritto nazionale e sono pertanto offerti generalmente solo da operatori ubicati nello Stato membro interessato e hanno di conseguenza anche una dimensione limitatamente transfrontaliera. Dovrebbero pertanto rientrare solo nel regime alleggerito, con una soglia di 750 000 EUR. Gli appalti di servizi legali al di sopra di tale soglia possono rivestire interesse per vari operatori economici, quali gli studi legali internazionali, anche su base transfrontaliera, in particolare ove riguardino questioni giuridiche aventi come fonte o contesto il diritto dell’Unione o il diritto internazionale oppure questioni giuridiche che interessano più di un paese.

(117)

Dall’esperienza si evince che una serie di altri servizi, quali i servizi di soccorso, i servizi antincendio e i servizi penitenziari, generalmente presentano un certo interesse a livello transfrontaliero solo dal momento in cui acquisiscono una massa critica sufficiente attraverso il loro valore relativamente elevato. In quanto non esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva, dovrebbero essere inclusi nel regime alleggerito. Nella misura in cui la loro prestazione è effettivamente fondata su appalti, altre categorie di servizi, quali i servizi amministrativi o la prestazione di servizi alla collettività, presenterebbero generalmente un interesse a livello transfrontaliero solo a partire dalla soglia di 750 000 EUR e solo allora dovrebbero pertanto essere soggetti al regime alleggerito.

(118)

Al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici la presente direttiva dovrebbe prevedere che la partecipazione alle procedure di appalto per taluni servizi nei settori dei servizi sanitari, sociali e culturali possa essere riservata alle organizzazioni basate sull’azionariato dei dipendenti o sulla loro partecipazione attiva al governo societario e per le organizzazioni esistenti quali le cooperative a partecipare alla prestazione di tali servizi agli utenti finali. L’applicazione della presente disposizione si limita esclusivamente a taluni servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi, a taluni servizi di istruzione e formazione, a biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali, a servizi sportivi e servizi domestici, e non riguarda nessuna delle esclusioni altrimenti previste dalla presente direttiva. Tali servizi dovrebbe essere disciplinati dal regime alleggerito.

(119)

È opportuno individuare tali servizi mediante riferimento alle posizioni specifiche del Vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), una nomenclatura strutturata gerarchicamente e articolata in divisioni, gruppi, classi, categorie e sottocategorie. Al fine di evitare l’incertezza giuridica, è opportuno precisare che il riferimento a una divisione non comporta implicitamente un riferimento alle sottodivisioni subordinate. Tale copertura globale dovrebbe invece essere esplicitamente indicata mediante riferimento a tutte le posizioni pertinenti, se del caso in forma di serie di codici.

(120)

Tradizionalmente si è fatto ricorso ai concorsi di progettazione soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell’urbanistica, dell’architettura, dell’ingegneria o dell’elaborazione di dati. Occorre tuttavia rammentare che tali strumenti flessibili potrebbero essere utilizzati anche per altri scopi, ad esempio per ottenere programmi di ingegneria finanziaria atti a ottimizzare il sostegno alle PMI nel contesto dell’iniziativa Risorse europee congiunte per le micro, le piccole e le medie imprese (JEREMIE) o di altri programmi dell’Unione a sostegno delle PMI in un determinato Stato membro. Il concorso di progettazione utilizzato per ottenere siffatti programmi di ingegneria finanziaria potrebbe altresì stabilire che i successivi contratti di servizio per la realizzazione di tale ingegneria finanziaria siano aggiudicati al vincitore o a uno dei vincitori del concorso di progettazione mediante una procedura negoziata senza pubblicazione.

(121)

La valutazione ha messo in evidenza che è ancora possibile migliorare considerevolmente l’applicazione della normativa dell’Unione in materia di appalti pubblici. Ai fini di un’applicazione delle norme più efficiente e coerente è essenziale avere un quadro chiaro dei possibili problemi strutturali e delle tendenze generali delle politiche nazionali in materia di appalti, onde far fronte agli eventuali problemi in modo più mirato. Tale quadro dovrebbe essere acquisito mediante un adeguato monitoraggio, i cui risultati dovrebbero essere pubblicati periodicamente, al fine di consentire un dibattito informato sui possibili miglioramenti delle norme e delle prassi in materia di appalti. Acquisire un quadro chiaro potrebbe fornire informazioni circa l’applicazione delle norme sugli appalti pubblici nel contesto dell’attuazione di progetti cofinanziati dall’Unione. Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di definire le modalità di tale monitoraggio e di decidere chi dovrà effettuarlo in pratica; in questo contesto dovrebbero anche mantenere la facoltà di decidere se il monitoraggio debba basarsi su un controllo a posteriori estrapolato da campioni o su un controllo sistematico ex ante delle procedure di appalto pubblico contemplate dalla presente direttiva. Dovrebbe essere possibile sottoporre eventuali problemi all’attenzione degli organismi competenti; a tal fine non dovrebbe essere necessario che coloro che hanno effettuato il monitoraggio siano legittimati a stare in giudizio in modo indipendente dinanzi a corti e tribunali.

Anche migliori orientamenti e informazioni e un migliore sostegno alle amministrazioni aggiudicatrici e agli operatori economici potrebbero contribuire ampiamente ad accrescere l’efficienza degli appalti pubblici, migliorando le conoscenze, la certezza del diritto e la professionalizzazione delle prassi sugli appalti pubblici. Tali orientamenti dovrebbero essere messi a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli operatori economici qualora risultino necessari al fine di migliorare la corretta applicazione delle norme. Gli orientamenti da fornire potrebbero abbracciare tutti gli aspetti pertinenti degli appalti pubblici, quali la pianificazione degli acquisti, le procedure, la scelte delle tecniche e degli strumenti nonché le buone prassi nello svolgimento delle procedure. Per quanto riguarda le questioni giuridiche, gli orientamenti non dovrebbero necessariamente consistere in un’analisi giuridica completa di tali questioni; potrebbero limitarsi a un’indicazione generale degli elementi da prendere in considerazione per la successiva analisi dettagliata delle questioni, per esempio facendo riferimento alla giurisprudenza che potrebbe essere pertinente o a note orientative o ad altre fonti che hanno esaminato la questione specifica.

(122)

La direttiva 89/665/CEE prevede che determinate procedure di ricorso siano accessibili per lo meno a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme nazionali che recepiscono tale diritto. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare tali procedure di ricorso. Tuttavia, i cittadini, i soggetti interessati, organizzati o meno, e altre persone o organismi che non hanno accesso alle procedure di ricorso di cui alla direttiva 89/665/CEE hanno comunque un interesse legittimo in qualità di contribuenti a un corretto svolgimento delle procedure di appalto. Dovrebbero pertanto avere la possibilità, con modalità diverse dal sistema di ricorso di cui alla direttiva 89/665/CEE e senza che ciò comporti necessariamente una loro azione dinanzi a corti e tribunali, di segnalare le eventuali violazioni della presente direttiva all’autorità o alla struttura competente. Al fine di non creare duplicazioni di autorità o strutture esistenti, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di prevedere il ricorso ad autorità o strutture di controllo generali, organi di vigilanza settoriali, autorità di vigilanza comunali, autorità competenti in materia di concorrenza, al Mediatore o ad autorità nazionali competenti in materia di audit.

(123)

Al fine di sfruttare appieno il potenziale degli appalti pubblici nel conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, anche gli appalti in materia ambientale, sociale e di innovazione dovranno fare la loro parte. È pertanto importante ottenere una panoramica degli sviluppi nel campo degli appalti strategici che consenta di formarsi un parere con cognizione di causa sulle tendenze generali a livello globale in tale settore. In questo contesto possono, evidentemente, essere usate anche eventuali relazioni appropriate già elaborate.

(124)

Dato il potenziale delle PMI per la creazione di posti di lavoro, la crescita e l’innovazione, è importante incoraggiare la loro partecipazione agli appalti pubblici, sia tramite disposizioni appropriate nella presente direttiva che tramite iniziative a livello nazionale. Le nuove disposizioni della presente direttiva dovrebbero contribuire al miglioramento del livello di successo, ossia la percentuale delle PMI rispetto al valore complessivo degli appalti aggiudicati. Non è appropriato imporre percentuali obbligatorie di successo, ma occorre tenere sotto stretto controllo le iniziative nazionali volte a rafforzare la partecipazione delle PMI, data la sua importanza.

(125)

È già stata posta in essere una serie di procedure e metodi di lavoro per quanto riguarda le comunicazioni della Commissione e i contatti con gli Stati membri, quali le comunicazioni e i contatti riguardanti le procedure di cui agli articoli 258 e 260 TFUE, la rete per la soluzione dei problemi nel mercato interno (SOLVIT) ed EU Pilot, procedure che non sono modificate dalla presente direttiva. Dovrebbero, tuttavia, essere integrate dalla designazione di un unico punto di riferimento in ciascuno Stato membro per la cooperazione con la Commissione, che fungerebbe da punto di entrata unico per materie riguardanti gli appalti pubblici nello Stato membro in questione. Questa funzione può essere esercitata da persone o strutture che sono già regolarmente in contatto con la Commissione per quanto riguarda materie attinenti agli appalti pubblici, quali punti di contatto nazionali, membri del comitato consultivo per gli appalti pubblici, membri della rete per gli appalti pubblici o organismi di coordinamento nazionali.

(126)

La tracciabilità e la trasparenza del processo decisionale nelle procedure di appalto è essenziale per garantire procedure leali nonché combattere efficacemente la corruzione e le frodi. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero quindi conservare le copie dei contratti conclusi di valore elevato onde garantire alle parti interessate l’accesso a tali documenti, conformemente alle norme applicabili in materia di accesso alla documentazione. È altresì necessario che gli elementi essenziali e le decisioni delle singole procedure di aggiudicazione degli appalti siano documentati in una relazione sull’appalto. Onde evitare, per quanto possibile, oneri amministrativi dovrebbe essere permesso che la relazione sull’appalto rimandi a informazioni già riportate nel pertinente avviso di aggiudicazione. Occorre inoltre migliorare i sistemi elettronici per la pubblicazione di tali avvisi, gestiti dalla Commissione, al fine di facilitare l’inserimento dei dati e, nel contempo, l’estrazione delle relazioni globali e lo scambio di dati tra i sistemi.

(127)

Per favorire la semplificazione amministrativa e diminuire l’onere imposto agli Stati membri, la Commissione dovrebbe esaminare periodicamente se la qualità e completezza delle informazioni contenute negli avvisi che sono pubblicati in occasione di procedure di appalto siano sufficienti per permettere alla Commissione di estrarre le informazioni statistiche che diversamente dovrebbero essere trasmesse dagli Stati membri.

(128)

È necessaria un’efficace cooperazione amministrativa per lo scambio delle informazioni richieste per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione in situazioni transfrontaliere, in particolare per quanto riguarda la verifica dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione, l’applicazione degli standard di qualità ed ambientali e gli elenchi di operatori economici approvati. Lo scambio di informazioni è soggetto alla legislazione nazionale in materia di riservatezza. La presente direttiva non comporta pertanto l’obbligo per gli Stati membri di scambiare informazioni che vanno al di là di quelle a cui le amministrazioni aggiudicatrici nazionali possono accedere. Il sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) potrebbe fornire un utile strumento elettronico per facilitare e rafforzare la cooperazione amministrativa gestendo lo scambio di informazioni sulla base di procedure semplici ed unificate che superino le barriere linguistiche. Il più rapidamente possibile dovrebbe pertanto essere avviato un progetto pilota per valutare l’opportunità di estendere l’IMI allo scambio di informazioni a norma della presente direttiva.

(129)

Al fine di potersi adattare ai rapidi progressi tecnici, economici e normativi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla modifica di un certo numero di elementi non essenziali della presente direttiva. Data la necessità di rispettare gli accordi internazionali, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di modificare le modalità tecniche dei metodi di calcolo delle soglie e periodicamente rivedere le soglie stesse ed adeguarle agli allegati V e XI; gli elenchi delle autorità governative centrali sono soggetti a variazioni dovute alle modifiche di carattere amministrativo a livello nazionale. Tali misure sono notificate alla Commissione, la quale dovrebbe avere il potere di adeguare l’allegato I; i riferimenti alla nomenclatura CPV possono subire modifiche normative a livello dell’Unione ed è necessario riflettere tali cambiamenti nel testo della presente direttiva; i dettagli e le caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronici dovrebbero essere mantenuti aggiornati rispetto agli sviluppi tecnologici; è inoltre necessario conferire alla Commissione il potere di rendere obbligatorie le norme tecniche per le comunicazioni elettroniche così da garantire l’interoperabilità di formati tecnici, processi e messaggistica delle procedure di appalto condotte utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, tenendo conto degli sviluppi tecnologici; l’elenco degli atti legislativi dell’Unione europea che istituisce metodi comuni per il calcolo dei costi del ciclo di vita dovrebbe essere tempestivamente adeguato per tener conto delle misure adottate su una base settoriale. Al fine di soddisfare tali esigenze, la Commissione dovrebbe avere il potere di mantenere aggiornato l’elenco degli atti legislativi compresi i metodi relativi al costo del ciclo di vita. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(130)

Nell’applicazione della presente direttiva, la Commissione dovrebbe consultare gli appropriati gruppi di esperti nel settore degli appalti elettronici, garantendo una composizione equilibrata tra i principali gruppi di parti interessate.

(131)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla stesura dei modelli di formulari per la pubblicazione degli avvisi e di un modello di formulario per le autodichiarazioni. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (21).

(132)

Per l’adozione degli atti di esecuzione relativi ai modelli di formulari per la pubblicazione degli avvisi, che non hanno ripercussioni né da un punto di vista finanziario né su natura e ambito degli obblighi derivanti dalla presente direttiva si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva. Al contrario, tali atti sono caratterizzati da una finalità puramente amministrativa e sono intesi ad agevolare l’applicazione delle norme stabilite dalla presente direttiva.

(133)

Per l’adozione del modello di formulario per le autodichiarazioni si dovrebbe far ricorso alla procedura d’esame, tenuto conto dell’impatto di tali autodichiarazioni sull’appalto e per il fatto che esse svolgono un ruolo centrale nella semplificazione dei requisiti documentali nelle procedure d’appalto.

(134)

La Commissione dovrebbe riesaminare gli effetti sul mercato interno derivanti dall’applicazione delle soglie e trasmettere una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. In tale contesto dovrebbe tener conto di fattori quali il livello degli appalti transfrontalieri, la partecipazione delle PMI, i costi di transazione e l’equilibrio tra costi e benefici.

Conformemente all’articolo XXII, paragrafo 7, l’AAP sarà oggetto di ulteriori negoziati tre anni dopo la sua entrata in vigore e successivamente a intervalli periodici. In tale contesto potrebbe anche essere esaminata l’appropriatezza del livello delle soglie, tenendo conto dell’impatto dell’inflazione nel lungo periodo in cui le soglie previste dall’AAP non sono state modificate; qualora il livello delle soglie dovesse cambiare di conseguenza, la Commissione dovrebbe, se del caso, adottare una proposta di atto giuridico che modifichi le soglie previste dalla presente direttiva.

(135)

Tenuto conto delle discussioni in corso sulle disposizioni orizzontali che disciplinano le relazioni con i paesi terzi nel contesto degli appalti pubblici, è opportuno che la Commissione segua con attenzione l’andamento del commercio mondiale e valuti la posizione concorrenziale dell’Unione.

(136)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire il coordinamento di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di appalti pubblici, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(137)

La direttiva 2004/18/CE dovrebbe essere abrogata.

(138)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I:

AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

CAPO I:

Ambito di applicazione e definizioni

SEZIONE 1:

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1:

Oggetto e ambito di applicazione

Articolo 2:

Definizioni

Articolo 3:

Appalti misti

SEZIONE 2:

SOGLIE

Articolo 4:

Importi delle soglie

Articolo 5:

Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti

Articolo 6:

Revisione delle soglie e dell’elenco delle autorità governative centrali

SEZIONE 3:

ESCLUSIONI

Articolo 7:

Appalti aggiudicati nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali

Articolo 8:

Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche

Articolo 9:

Appalti pubblici aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali

Articolo 10:

Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi

Articolo 11:

Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo

Articolo 12:

Appalti pubblici tra enti nell’ambito del settore pubblico

SEZIONE 4:

SITUAZIONI SPECIFICHE

Sottosezione 1:

Appalti sovvenzionati e servizi di ricerca e sviluppo

Articolo 13:

Appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 14:

Servizi di ricerca e sviluppo

Sottosezione 2:

Appalti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

Articolo 15:

Difesa e sicurezza

Articolo 16:

Appalti misti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza

Articolo 17:

Appalti pubblici e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa e di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali

CAPO II:

Disposizioni generali

Articolo 18:

Principi per l’aggiudicazione degli appalti

Articolo 19:

Operatori economici

Articolo 20:

Appalti riservati

Articolo 21:

Riservatezza

Articolo 22:

Regole applicabili alle comunicazioni

Articolo 23:

Nomenclature

Articolo 24:

Conflitti di interesse

TITOLO II

DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI APPALTI PUBBLICI

CAPO I:

Procedure

Articolo 25:

Condizioni relative all’AAP e ad altri accordi internazionali

Articolo 26:

Scelta delle procedure

Articolo 27:

Procedura aperta

Articolo 28:

Procedura ristretta

Articolo 29:

Procedura competitiva con negoziazione

Articolo 30:

Dialogo competitivo

Articolo 31:

Partenariati per l’innovazione

Articolo 32:

Uso della procedura negoziata senza pubblicazione preventiva

CAPO II:

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 33:

Accordi quadro

Articolo 34:

Sistemi dinamici di acquisizione

Articolo 35:

Aste elettroniche

Articolo 36:

Cataloghi elettronici

Articolo 37:

Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza

Articolo 38:

Appalti congiunti occasionali

Articolo 39:

Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri diversi

CAPO III:

Svolgimento della procedura

SEZIONE 1:

PREPARAZIONE

Articolo 40:

Consultazioni preliminari di mercato

Articolo 41:

Partecipazione precedente di candidati o offerenti

Articolo 42:

Specifiche tecniche

Articolo 43:

Etichettature

Articolo 44:

Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova

Articolo 45:

Varianti

Articolo 46:

Suddivisione degli appalti in lotti

Articolo 47:

Fissazione di termini

SEZIONE 2:

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Articolo 48:

Avvisi di preinformazione

Articolo 49:

Bandi di gara

Articolo 50:

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati

Articolo 51:

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

Articolo 52:

Pubblicazione a livello nazionale

Articolo 53:

Disponibilità elettronica dei documenti di gara

Articolo 54:

Inviti ai candidati

Articolo 55:

Informazione dei candidati e degli offerenti

SEZIONE 3:

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI

Articolo 56:

Principi generali

Sottosezione 1:

Criteri di selezione qualitativa

Articolo 57:

Motivi di esclusione

Articolo 58:

Criteri di selezione

Articolo 59:

Documento di gara unico europeo

Articolo 60:

Mezzi di prova

Articolo 61:

Registro online dei certificati (e-Certis)

Articolo 62:

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

Articolo 63:

Affidamento sulle capacità di altri soggetti

Articolo 64:

Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato

Sottosezione 2:

Riduzione del numero dei candidati, di offerte e soluzioni

Articolo 65:

Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare

Articolo 66:

Riduzione del numero di offerte e soluzioni

Sottosezione 3:

Aggiudicazione dell’appalto

Articolo 67:

Criteri di aggiudicazione dell’appalto

Articolo 68:

Costi del ciclo di vita

Articolo 69:

Offerte anormalmente basse

CAPO IV:

Esecuzione del contratto

Articolo 70:

Condizioni di esecuzione dell’appalto

Articolo 71:

Subappalto

Articolo 72:

Modifica di contratti durante il periodo di validità

Articolo 73:

Risoluzione dei contratti

TITOLO III:

PARTICOLARI REGIMI DI APPALTO

CAPO I:

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 74:

Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici

Articolo 75:

Pubblicazione degli avvisi e dei bandi

Articolo 76:

Principi per l’aggiudicazione degli appalti

Articolo 77:

Appalti riservati per determinati servizi

CAPO II

Regole sui concorsi di progettazione

Articolo 78:

Ambito di applicazione

Articolo 79:

Bandi e avvisi

Articolo 80:

Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti

Articolo 81:

Composizione della commissione giudicatrice

Articolo 82:

Decisioni della commissione giudicatrice

TITOLO IV:

GOVERNANCE

Articolo 83:

Applicazione

Articolo 84:

Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

Articolo 85:

Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche

Articolo 86:

Cooperazione amministrativa

TITOLO V:

POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 87:

Esercizio della delega di poteri

Articolo 88:

Procedura d’urgenza

Articolo 89:

Procedura di comitato

Articolo 90:

Recepimento e disposizioni transitorie

Articolo 91:

Abrogazioni

Articolo 92:

Riesame

Articolo 93:

Entrata in vigore

Articolo 94:

Destinatari

ALLEGATI

ALLEGATO I

AUTORITÀ GOVERNATIVE CENTRALI

ALLEGATO II

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, PUNTO 6, LETTERA a)

ALLEGATO III

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL’ARTICOLO 4, LETTERA b), PER QUANTO RIGUARDA GLI APPALTI AGGIUDICATI DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NEL SETTORE DELLA DIFESA

ALLEGATO IV

REQUISITI RELATIVI AGLI STRUMENTI E AGLI STRUMENTI E AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA DELLE OFFERTE E DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, NONCHÉ DEI PIANI E PROGETTI NEI CONCORSI

ALLEGATO V

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI:

Parte A:

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO LA PUBBLICAZIONE NEL PROFILO DI COMMITTENTE DI UN AVVISO DI PREINFORMAZIONE

Parte B:

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE (di cui all’articolo 48)

Parte C:

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E BANDI DI GARA (di cui all’articolo 49)

Parte D:

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI (di cui all’articolo 50)

Parte E:

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI CONCORSI DI PROGETTAZIONE (di cui all’articolo 79, paragrafo 1)

Parte F:

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI SUI RISULTATI DI UN CONCORSO (di cui all’articolo 79, paragrafo 2)

Parte G:

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI MODIFICA DI UN CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLO STESSO (di cui all’articolo 72, paragrafo 1)

Parte H:

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI DI GARA E NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER I CONTRATTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all’articolo 75, paragrafo 1)

Parte I:

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all’articolo 75, paragrafo 1)

Parte J:

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER I CONTRATTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all’articolo 75, paragrafo 2)

ALLEGATO VI

DEVONO FIGURARE NEI DOCUMENTI DI GARA IN RELAZIONE ALLE ASTE ELETTRONICHE (articolo 35, paragrafo 4)

ALLEGATO VII

DEFINIZIONE DI TALUNE SPECIFICHE TECNICHE

ALLEGATO VIII

CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE

ALLEGATO IX

CONTENUTO DEGLI INVITI A PRESENTARE OFFERTE, A PARTECIPARE AL DIALOGO O A CONFERMARE INTERESSE, PREVISTI DALL’ARTICOLO 54

ALLEGATO X

ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA SOCIALE E AMBIENTALE DI CUI ALL’ARTICOLO 18, PARAGRAFO 2

ALLEGATO XI

REGISTRI

ALLEGATO XII

MEZZI DI PROVA DEI CRITERI DI SELEZIONE

ALLEGATO XIII

ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL’UNIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 68, PARAGRAFO 3

ALLEGATO XIV

SERVIZI DI CUI ALL’ARTICOLO 74

ALLEGATO XV

TAVOLA DI CONCORDANZA

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

Sezione 1

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente direttiva stabilisce norme sulle procedure per gli appalti indetti da amministrazioni aggiudicatrici, per quanto riguarda appalti pubblici e concorsi pubblici di progettazione il cui valore è stimato come non inferiore alle soglie stabilite all’articolo 4.

2.   Ai sensi della presente direttiva si parla di appalto quando una o più amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono, mediante appalto pubblico, lavori, forniture o servizi da operatori economici scelti dalle amministrazioni aggiudicatrici stesse, indipendentemente dal fatto che i lavori, le forniture o i servizi siano considerati per una finalità pubblica o meno.

3.   L’applicazione della presente direttiva è soggetta all’articolo 346 TFUE.

4.   La presente direttiva fa salva la libertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto dell’Unione, quali essi ritengano essere servizi d’interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti di Stato, e a quali obblighi specifici debbano essere soggetti. Analogamente, la presente direttiva fa salva la possibilità per le autorità pubbliche di decidere se, come e in che misura desiderano espletare funzioni pubbliche autonomamente in conformità dell’articolo 14 TFUE e del protocollo n. 26.

5.   La presente direttiva fa salve le modalità con cui gli Stati membri organizzano i propri sistemi in materia di previdenza sociale.

6.   Gli accordi, le decisioni o altri strumenti giuridici che disciplinano i trasferimenti di competenze e responsabilità per la realizzazione di compiti pubblici tra amministrazioni aggiudicatrici o associazioni di amministrazioni aggiudicatrici e non prevedono una remunerazione in cambio di una prestazione contrattuale sono considerati questioni di organizzazione interna dello Stato membro interessato e, in quanto tali, esulano del tutto dalla presente direttiva.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1)

«amministrazioni aggiudicatrici»: lo Stato, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni costituite da uno o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico;

2)

«autorità governative centrali»: le amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell’allegato I e i soggetti giuridici che sono loro succeduti qualora siano stati apportati rettifiche o emendamenti a livello nazionale;

3)

«amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali»: tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali;

4)

«organismi di diritto pubblico»: gli organismi che hanno tutte le seguenti caratteristiche:

a)

sono istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

b)

sono dotati di personalità giuridica; e

c)

sono finanziati per la maggior parte dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; o la loro gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi; o il loro organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico;

5)

«appalti pubblici»: contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

6)

«appalti pubblici di lavori»: appalti pubblici aventi per oggetto una delle seguenti azioni:

a)

l’esecuzione, o la progettazione e l’esecuzione, di lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato II;

b)

l’esecuzione, oppure la progettazione e l’esecuzione di un’opera; oppure

c)

la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera corrispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice che esercita un’influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell’opera;

7)

«opera»: il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica;

8)

«appalti pubblici di forniture»: appalti pubblici aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;

9)

«appalti pubblici di servizi»: appalti pubblici aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui al punto 6;

10)

«operatore economico»: una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o di un’opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

11)

«offerente»: un operatore economico che ha presentato un’offerta;

12)

«candidato»: un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l’innovazione;

13)

«documento di gara»: qualsiasi documento prodotto dall’amministrazione aggiudicatrice o al quale l’amministrazione aggiudicatrice fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell’appalto o della procedura, compresi il bando di gara, l’avviso di preinformazione nel caso in cui sia utilizzato come mezzo di indizione di gara, le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;

14)

«attività di centralizzazione delle committenze»: attività svolte su base permanente, in una delle seguenti forme:

a)

l’acquisizione di forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici;

b)

l’aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici;

15)

«attività di committenza ausiliarie»: attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

a)

infrastrutture tecniche che consentano alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;

b)

consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;

c)

preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell’amministrazione aggiudicatrice interessata;

16)

«centrale di committenza»: un’amministrazione aggiudicatrice che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;

17)

«prestatore di servizi in materia di appalti»: un organismo pubblico o privato che offre attività di committenza ausiliarie sul mercato;

18)

«scritto» o «per iscritto»: un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;

19)

«mezzo elettronico»: uno strumento elettronico per l’elaborazione (compresa la compressione numerica) e l’archiviazione dei dati diffusi, trasmessi e ricevuti via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

20)

«ciclo di vita»: tutte le fasi consecutive e/o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l’utilizzazione e la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall’acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o all’utilizzazione;

21)

«concorsi di progettazione»: le procedure intese a fornire all’amministrazione aggiudicatrice, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell’urbanistica, dell’architettura, dell’ingegneria o dell’elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi;

22)

«innovazione»: l’attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o significativamente migliorato, tra cui, ma non solo, i processi di produzione, di edificazione o di costruzione, un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell’organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne, tra l’altro allo scopo di contribuire ad affrontare le sfide per la società o a sostenere la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

23)

«etichettatura»: qualsiasi documento, certificato o attestato con cui si conferma che i lavori, i prodotti, i servizi, i processi o le procedure in questione soddisfano determinati requisiti;

24)

«requisiti per l’etichettatura»: i requisiti che devono essere soddisfatti dai lavori, prodotti, servizi, processi o procedure in questione allo scopo di ottenere la pertinente etichettatura.

2.   Ai fini del presente articolo «autorità regionali» include le autorità elencate in modo non esaustivo nelle NUTS 1 e 2, di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (22), mentre «autorità locali» include tutte le autorità delle unità amministrative che rientrano nella NUTS 3 e unità amministrative più piccole, come definite nel regolamento (CE) n. 1059/2003.

Articolo 3

Appalti misti

1.   Il paragrafo 2 si applica ai contratti misti aventi per oggetto diverse tipologie di appalto, tutte contemplate nella presente direttiva.

I paragrafi da 3 a 5 si applicano ai contratti misti aventi per oggetto gli appalti contemplati nella presente direttiva e in altri regimi giuridici.

2.   I contratti aventi ad oggetto due o più tipi di appalto (lavori, servizi o forniture) sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalti che caratterizza l’oggetto principale del contratto in questione.

Nel caso di contratti misti che consistono in parte in servizi ai sensi del titolo III, capo I, e in parte in altri servizi oppure in contratti misti comprendenti in parte servizi e in parte forniture, l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture.

3.   Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, si applica il paragrafo 4. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il paragrafo 6.

Se parte di un determinato contratto è disciplinata dall’articolo 346 TFUE o dalla direttiva 2009/81/CE, si applica l’articolo 16 della presente direttiva.

4.   Nel caso di contratti aventi ad oggetto appalti disciplinati dalla presente direttiva nonché appalti che non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, le amministrazioni aggiudicatrici possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un appalto unico. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche della parte distinta di cui trattasi.

Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare un appalto unico, la presente direttiva si applica, salvo se altrimenti previsto all’articolo 16, all’appalto misto che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette.

Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi e di concessioni, il contratto misto è aggiudicato in conformità con la presente direttiva, purché il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato dalla presente direttiva, calcolato secondo l’articolo 5, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all’articolo 4.

5.   Nel caso di contratti aventi per oggetto sia appalti disciplinati dalla presente direttiva sia appalti per l’esercizio di un’attività soggetta alla direttiva 2014/25/UE, le norme applicabili sono determinate, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, a norma degli articoli 5 e 6 della direttiva 2014/25/UE.

6.   Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all’oggetto principale del contratto in questione.

Sezione 2

Soglie

Articolo 4

Importi delle soglie

La presente direttiva si applica agli appalti con un importo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), pari o superiore alle soglie seguenti:

a)

5 186 000 EUR per gli appalti pubblici di lavori;

b)

134 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato III;

c)

207 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato III;

d)

750 000 EUR per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato XIV.

Articolo 5

Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti

1.   Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovi eventuali dei contratti come esplicitamente stabilito nei documenti di gara.

Quando l’amministrazione aggiudicatrice prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell’appalto.

2.   Se un’amministrazione aggiudicatrice è composta da unità operative distinte, si tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative.

In deroga al primo comma, se un’unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di quest’ultimo, i valori possono essere stimati al livello dell’unità in questione.

3.   La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione della presente direttiva. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare che rientri nell’ambito di applicazione della presente direttiva, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino.

4.   Tale valore stimato è valido al momento dell’invio dell’avviso di indizione di gara o, nei casi in cui non sia prevista un’indizione di gara, al momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura d’appalto, per esempio, se del caso, contattando gli operatori economici in relazione all’appalto.

5.   Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell’IVA del complesso dei contratti previsti durante l’intera durata dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

6.   Nel caso di partenariati per l’innovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell’IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.

7.   Per gli appalti pubblici di lavori, il calcolo del valore stimato tiene conto dell’importo dei lavori stessi nonché del valore stimato complessivo di tutte le forniture e di tutti i servizi che sono messi a disposizione del contraente dall’amministrazione aggiudicatrice, a condizione che siano necessarie all’esecuzione dei lavori.

8.   Quando un’opera prevista o una prestazione di servizi prevista può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, è computato il valore stimato complessivo della totalità di tali lotti.

Quando il valore aggregato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 4, la presente direttiva si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.

9.   Quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, nell’applicazione dell’articolo 4, lettere b) e c), si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti.

Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 4, la presente direttiva si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.

10.   In deroga ai paragrafi 8 e 9, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti per singoli lotti senza applicare le procedure previste dalla presente direttiva, a condizione che il valore stimato al netto dell’IVA del lotto in questione sia inferiore a 80 000 EUR per le forniture o i servizi oppure a 1 000 000 EUR per i lavori. Tuttavia, il valore cumulato dei lotti aggiudicati senza applicare la presente direttiva non supera il 20 % del valore cumulato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista, il progetto di acquisizione di forniture omogenee o il progetto di prestazione di servizi.

11.   Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto:

a)

il valore reale complessivo dei contratti successivi dello stesso tipo aggiudicati nel corso dei dodici mesi precedenti o dell’esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;

b)

oppure il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell’esercizio se questo è superiore a dodici mesi.

12.   Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto è il seguente:

a)

per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell’appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell’importo residuo;

b)

per gli appalti pubblici di durata indeterminata o se questa non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48.

13.   Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell’appalto è, a seconda dei casi, il seguente:

a)

servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;

b)

servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;

c)

appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione.

14.   Per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell’appalto è il seguente:

a)

nel caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi: il valore complessivo per l’intera loro durata;

b)

nel caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi: il valore mensile moltiplicato per 48.

Articolo 6

Revisione delle soglie e dell’elenco delle autorità governative centrali

1.   Dal 30 giugno 2013 la Commissione verifica ogni due anni che le soglie di cui all’articolo 4, lettere a), b) e c), corrispondano alle soglie stabilite nell’accordo sugli appalti pubblici dell’Organizzazione mondiale del commercio (AAP) e procede, se necessario, alla loro revisione in conformità del presente articolo.

In conformità con il metodo di calcolo di cui all’AAP, la Commissione calcola il valore di tali soglie sulla base del valore giornaliero medio dell’euro rispetto ai diritti speciali di prelievo durante i ventiquattro mesi che terminano il 31 agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1o gennaio. Il valore delle soglie in tal modo rivedute è arrotondato, se necessario, al migliaio di euro inferiore al dato risultante da tale calcolo, per assicurare il rispetto delle soglie in vigore previste dall’AAP che sono espresse in diritti speciali di prelievo.

2.   Al momento di effettuare la revisione ai sensi del presente articolo, paragrafo 1, la Commissione inoltre rivede:

a)

la soglia di cui all’articolo 13, primo comma, lettera a), allineandola alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di lavori;

b)

la soglia di cui all’articolo 13, primo comma, lettera b), allineandola alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali.

3.   Dal 1o gennaio 2014, ogni due anni la Commissione determina, nelle valute nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l’euro, i valori delle soglie di cui all’articolo 4, lettere a), b) e c), rivedute a norma del presente articolo, paragrafo 1.

Contestualmente, la Commissione determina, nelle valute nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l’euro, i valori della soglia di cui all’articolo 4, lettera d).

In conformità con il metodo di calcolo di cui all’AAP sugli appalti pubblici, la determinazione di tali valori è basata sulla media del valore giornaliero di tali valute corrispondente alla soglia applicabile espressa in euro durante i ventiquattro mesi che terminano il 31 agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1o gennaio.

4.   La Commissione pubblica le soglie rivedute di cui al paragrafo 1, il loro controvalore nelle valute nazionali di cui al paragrafo 3, primo comma, e il valore determinato conformemente al paragrafo 3, secondo comma, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea all’inizio del mese di novembre successivo alla loro revisione.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 87 per adattare la metodologia di cui al presente articolo, paragrafo 1, secondo comma, alle modifiche della metodologia di cui all’AAP per la revisione delle soglie di cui all’articolo 4, lettere a), b) e c), e per la determinazione dei valori corrispondenti nelle valute nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l’euro, come menzionato al presente articolo, paragrafo 3.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 87 per la revisione delle soglie di cui all’articolo 4, lettere a), b) e c), ai sensi del presente articolo, paragrafo 1, e per la revisione delle soglie di cui all’articolo 13, lettere a) e b), ai sensi del presente articolo, paragrafo 2.

6.   Qualora si renda necessaria la revisione delle soglie di cui all’articolo 4, lettere a), b) e c), delle soglie di cui all’articolo 13, primo comma, lettere a) e b), e i limiti di tempo non consentano l’uso della procedura di cui all’articolo 87, e quindi motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 88 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo, paragrafo 5, secondo comma.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 87 per modificare l’allegato I al fine di aggiornare l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici in funzione delle comunicazioni degli Stati membri, quando dette modifiche siano necessarie per identificare correttamente le amministrazioni aggiudicatrici.

Sezione 3

Esclusioni

Articolo 7

Appalti aggiudicati nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione di cui alla direttiva 2014/25/UE che sono aggiudicati o organizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 8 a 14 di detta direttiva e sono aggiudicati per l’esercizio di tali attività, agli appalti pubblici esclusi dall’ambito di applicazione di detta direttiva in forza degli articoli 18, 23 e 34, né agli appalti aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice che fornisce servizi postali ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), di detta direttiva per il perseguimento delle seguenti attività:

a)

servizi speciali connessi a strumenti elettronici ed effettuati interamente per via elettronica (compresa la trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, i servizi di gestione degli indirizzi e la trasmissione della posta elettronica registrata);

b)

servizi finanziari identificati con i codici del CPV da 66100000-1 a 66720000-3 e rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 21, lettera d), della direttiva 2014/25/UE, compresi in particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali;

c)

servizi di filatelia; o

d)

servizi logistici (servizi che associano la consegna fisica e/o il deposito di merci ad altre funzioni non connesse ai servizi postali).

Articolo 8

Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche.

Ai fini del presente articolo, i termini «rete pubblica di comunicazioni» e «servizio di comunicazione elettronica» hanno lo stesso significato che hanno nella direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (23).

Articolo 9

Appalti pubblici aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali

1.   La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione che l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta ad aggiudicare o a organizzare nel rispetto di procedure d’appalto diverse da quelle previste dalla presente direttiva e stabilite secondo una delle seguenti modalità:

a)

uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali di legge, quali un accordo internazionale, concluso in conformità dei trattati, tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione congiunta o alla gestione congiunta di un progetto da parte dei loro firmatari;

b)

un’organizzazione internazionale.

Gli Stati membri comunicano tutti gli strumenti giuridici di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera a), alla Commissione che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all’articolo 89.

2.   La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione che l’amministrazione aggiudicatrice aggiudica od organizza in base a norme sugli appalti pubblici previste da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione internazionale di finanziamento quando gli appalti e i concorsi di progettazione in questione sono interamente finanziati da tale organizzazione o istituzione; nel caso di appalti pubblici e concorsi di progettazione cofinanziati prevalentemente da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione internazionale di finanziamento, le parti si accordano sulle procedure di aggiudicazione applicabili.

3.   L’articolo 17 si applica agli appalti e ai concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano a tali appalti e concorsi di progettazione.

Articolo 10

Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi:

a)

aventi per oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;

b)

aventi per oggetto l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, o appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi audiovisivi o radiofonici Ai fini della presente lettera, i termini «servizi di media audiovisivi» e «fornitori di servizi di media» hanno rispettivamente lo stesso significato di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e d), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (24). Il termine «programma» ha lo stesso significato di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, ma comprende anche i programmi radiofonici e i materiali associati ai programmi radiofonici. Inoltre, ai fini della presente disposizione il termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato di «programma»;

c)

concernenti i servizi d’arbitrato e di conciliazione;

d)

concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

i)

rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 77/249/CEE del Consiglio (25):

in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro, un paese terzo o dinanzi a un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale; oppure

in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro o un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

ii)

consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui alla presente lettera, punto i), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento in questione, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 77/249/CEE;

iii)

servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

iv)

servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale nello Stato membro interessato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

v)

altri servizi legali che, nello Stato membro interessato, sono connessi, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri;

e)

concernenti servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26) servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;

f)

concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all’emissione, alla vendita, all’acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

g)

concernenti i contratti di lavoro;

h)

concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;

i)

concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;

j)

concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale.

Articolo 11

Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice a un’altra amministrazione aggiudicatrice o a un’associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il TFUE.

Articolo 12

Appalti pubblici tra enti nell’ambito del settore pubblico

1.   Un appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;

b)

oltre l’80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e

c)

nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Si ritiene che un’amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi della lettera a) qualora essa eserciti un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione aggiudicatrice.

2.   Il paragrafo 1 si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un’amministrazione aggiudicatrice aggiudica un appalto alla propria amministrazione aggiudicatrice controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

3.   Un’amministrazione aggiudicatrice che non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico un controllo ai sensi del paragrafo 1 può nondimeno aggiudicare un appalto pubblico a tale persona giuridica senza applicare la presente direttiva quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

l’amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo sulla persona giuridica di cui trattasi analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi;

b)

oltre l’80 % delle attività di tale persona giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi; e

c)

nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Ai fini del primo comma, lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i)

gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti;

ii)

tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; e

iii)

la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti.

4.   Un contratto concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

il contratto stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;

b)

l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico; e

c)

le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 % delle attività interessate dalla cooperazione.

5.   Per determinare la percentuale delle attività di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), al paragrafo 3, primo comma, lettera b), e al paragrafo 4, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull’attività, quali i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice in questione nei campi dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l’aggiudicazione dell’appalto.

Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell’attività della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice in questione, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato, o la misura alternativa basata sull’attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell’attività, che la misura dell’attività è credibile.

Sezione 4

Situazioni specifiche

Sottosezione 1

Appalti sovvenzionati e servizi di ricerca e sviluppo

Articolo 13

Appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici

La presente direttiva si applica all’aggiudicazione dei seguenti contratti:

a)

appalti di lavori sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 5 186 000 EUR, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività:

i)

attività che riguardano i lavori di genio civile di cui all’allegato II;

ii)

lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi;

b)

appalti di servizi sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 207 000 EUR allorché tali appalti sono connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).

Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni di cui al primo comma, lettere a) e b), garantiscono il rispetto della presente direttiva qualora non aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati o quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per conto di altri enti.

Articolo 14

Servizi di ricerca e sviluppo

La presente direttiva si applica solamente ai contratti per servizi di ricerca e sviluppo identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 o 73430000-5, purché siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)

i risultati appartengono esclusivamente all’amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell’esercizio della sua attività, e

b)

la prestazione del servizio è interamente retribuita dall’amministrazione aggiudicatrice.

Sottosezione 2

Appalti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

Articolo 15

Difesa e sicurezza

1.   La presente direttiva si applica all’aggiudicazione di appalti pubblici e ai concorsi di progettazione indetti nei settori della difesa e della sicurezza, fatta eccezione per i seguenti appalti:

a)

appalti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE;

b)

appalti ai quali la direttiva 2009/81/CE non si applica in virtù degli articoli 8, 12 e 13 di quest’ultima.

2.   La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione non altrimenti esentati ai sensi del paragrafo 1, nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali di sicurezza di uno Stato membro non possa essere garantita mediante misure meno invasive, ad esempio l’imposizione di condizioni intese a proteggere la riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili in una procedura di aggiudicazione dell’appalto, come previsto nella presente direttiva.

Inoltre, in conformità dell’articolo 346, paragrafo 1, lettera a), TFUE, la presente direttiva non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione non altrimenti esentati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo nella misura in cui l’applicazione della presente direttiva obbligherebbe lo Stato membro a fornire informazioni la cui divulgazione sia ritenuta contraria agli interessi essenziali della sua sicurezza.

3.   Qualora l’attribuzione e l’esecuzione dell’appalto pubblico o del concorso di progettazione siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti in uno Stato membro, la presente direttiva non si applica a condizione che tale Stato membro abbia determinato che gli interessi essenziali in questione non possono essere tutelati da misure meno invasive, quali quelle di cui al paragrafo 2, primo comma.

Articolo 16

Appalti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

1.   Nel caso di appalti misti aventi per oggetto appalti disciplinati dalla presente direttiva nonché appalti disciplinati dall’articolo 346 TFUE o dalla direttiva 2009/81/CE, si applica il presente articolo.

2.   Se le diverse parti di un determinato appalto pubblico sono oggettivamente separabili, le amministrazioni aggiudicatrici possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un appalto unico.

Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte, la decisione che determina il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche della parte distinta di cui trattasi.

Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare un appalto unico, per determinare il regime giuridico applicabile si applicano i seguenti criteri:

a)

se parte di un determinato appalto è disciplinata dall’articolo 346 TFUE, l’appalto può essere aggiudicato senza applicare la presente direttiva, purché l’aggiudicazione di un appalto unico sia giustificata da ragioni oggettive;

b)

se parte di un determinato appalto è disciplinata dalla direttiva 2009/81/CE, l’appalto può essere aggiudicato conformemente a tale direttiva, purché l’aggiudicazione di un appalto unico sia giustificata da ragioni oggettive. La presente lettera fa salve le soglie ed esclusioni previste dalla stessa direttiva.

La decisione di aggiudicare un appalto unico, tuttavia, non deve essere presa allo scopo di escludere appalti dall’applicazione della presente direttiva o della direttiva 2009/81/CE.

3.   Il paragrafo 2, terzo comma, lettera a), si applica agli appalti misti cui potrebbero altrimenti applicarsi entrambe le lettere a) e b) di tale comma.

4.   Se le diverse parti di un determinato appalto sono oggettivamente non separabili, l’appalto può essere aggiudicato senza applicare la presente direttiva ove includa elementi cui si applica l’articolo 346 TFUE; altrimenti può essere aggiudicato conformemente alla direttiva 2009/81/CE.

Articolo 17

Appalti pubblici e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali

1.   La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta ad aggiudicare o a organizzare nel rispetto di procedure d’appalto diverse da quelle previste dalla presente direttiva e stabilite secondo una delle seguenti modalità:

a)

un accordo o un’intesa internazionale, conclusi in conformità dei trattati, tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi o relative articolazioni e riguardante lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte dei loro firmatari;

b)

un accordo o un’intesa internazionale in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;

c)

un’organizzazione internazionale.

Tutti gli accordi o le intese di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera a), sono comunicati alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all’articolo 89.

2.   La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che l’amministrazione aggiudicatrice aggiudica in base a norme sugli appalti previste da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione internazionale di finanziamento quando gli appalti pubblici e i concorsi di progettazione in questione sono interamente finanziati da tale organizzazione o istituzione. Nel caso di appalti pubblici e concorsi di progettazione cofinanziati prevalentemente da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione internazionale di finanziamento, le parti si accordano sulle procedure d’appalto applicabili.

CAPO II

Disposizioni generali

Articolo 18

Principi per l’aggiudicazione degli appalti

1.   Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata.

La concezione della procedura di appalto non ha l’intento di escludere quest’ultimo dall’ambito di applicazione della presente direttiva né di limitare artificialmente la concorrenza. Si ritiene che la concorrenza sia limitata artificialmente laddove la concezione della procedura d’appalto sia effettuata con l’intento di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici.

2.   Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell’esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell’allegato X.

Articolo 19

Operatori economici

1.   Gli operatori economici che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione di cui trattasi, non possono essere respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è aggiudicato l’appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche.

Tuttavia, per gli appalti pubblici di servizi e di lavori nonché per gli appalti pubblici di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche può essere imposto d’indicare, nell’offerta o nella domanda di partecipazione, il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione per l’appalto di cui trattasi.

2.   I raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, sono autorizzati a partecipare a procedure di appalto. Essi non possono essere obbligati dalle amministrazioni aggiudicatrici ad avere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione di un’offerta o di una domanda di partecipazione.

Ove necessario, le amministrazioni aggiudicatrici possono specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici devono ottemperare ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali di cui all’articolo 58, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive. Gli Stati membri possono stabilire le condizioni generali relative all’ottemperanza a tali modalità da parte degli operatori economici.

Le condizioni per l’esecuzione di un appalto da parte di tali gruppi di operatori economici, diverse da quelle imposte a singoli partecipanti, sono giustificate da motivazioni obiettive e sono proporzionate.

3.   In deroga al paragrafo 2, le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre ai gruppi di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica una volta che sia stato loro aggiudicato l’appalto, nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione dell’appalto.

Articolo 20

Appalti riservati

1.   Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a laboratori protetti e ad operatori economici il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 % dei lavoratori dei suddetti laboratori, operatori economici o programmi sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

2.   L’avviso di indizione di gara fa riferimento al presente articolo.

Articolo 21

Riservatezza

1.   Salvo che non sia altrimenti previsto nella presente direttiva o nella legislazione nazionale cui è soggetta l’amministrazione aggiudicatrice, in particolare la legislazione riguardante l’accesso alle informazioni, e fatti salvi gli obblighi in materia di pubblicità sugli appalti aggiudicati e gli obblighi di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti agli articoli 50 e 55, l’amministrazione aggiudicatrice non rivela informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate, compresi anche, ma non esclusivamente, segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte.

2.   Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere la natura confidenziale delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili durante tutta la procedura di appalto.

Articolo 22

Regole applicabili alle comunicazioni

1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la trasmissione in via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente articolo. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente in uso e non limitano l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.

In deroga al primo comma, le amministrazioni aggiudicatrici non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione nelle seguenti situazioni:

a)

a causa della natura specialistica dell’appalto, l’uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono in genere gestiti dai programmi comunemente disponibili;

b)

i programmi in grado di gestire i formati di file adatti a descrivere le offerte utilizzano formati di file che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte dell’amministrazione aggiudicatrice;

c)

l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle amministrazioni aggiudicatrici;

d)

i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici.

Riguardo alle comunicazioni per le quali non sono utilizzati mezzi di comunicazione elettronici ai sensi del secondo comma, la comunicazione avviene per posta o altro idoneo supporto ovvero mediante una combinazione di posta o altro idoneo supporto e mezzi elettronici.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, le amministrazioni aggiudicatrici non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione nella misura in cui l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l’uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso ai sensi del paragrafo 5.

Spetta alle amministrazioni aggiudicatrici che richiedono, conformemente al presente paragrafo, secondo comma, mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici per la procedura di presentazione indicare i motivi di tale richiesta nella relazione unica di cui all’articolo 84. Se del caso, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nella relazione unica i motivi per cui l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è stato ritenuto necessario in applicazione del presente paragrafo, quarto comma.

2.   In deroga al paragrafo 1, la comunicazione orale può essere utilizzata in relazione a comunicazioni diverse da quelle relative agli elementi essenziali della procedura di appalto, purché il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato. A tal fine, gli elementi essenziali della procedura di appalto includono i documenti di gara, le richieste di partecipazione, le conferme di interesse e le offerte. In particolare, le comunicazioni orali con offerenti che potrebbero incidere significativamente sul contenuto e la valutazione delle offerte sono documentate in misura sufficiente e con mezzi adeguati, quali registrazioni scritte o audiovisive o sunti dei principali elementi della comunicazione.

3.   In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.

4.   Per gli appalti pubblici di lavori e i concorsi di progettazione, gli Stati membri possono richiedere l’uso di strumenti elettronici specifici, quali gli strumenti di simulazione elettronica per le informazioni edilizie o strumenti analoghi. In tali casi, le amministrazioni aggiudicatrici offrono modalità alternative di accesso, come previsto al paragrafo 5, fino al momento in cui tali strumenti divengono generalmente disponibili ai sensi del paragrafo 1, primo comma, secondo periodo.

5.   Le amministrazioni aggiudicatrici possono, se necessario, prevedere l’uso di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili, purché le stesse offrano modalità alternative di accesso.

Si ritiene che le amministrazioni aggiudicatrici presentino adeguate modalità alternative di accesso nelle seguenti situazioni:

a)

se offrono gratuitamente un accesso completo, illimitato e diretto per via elettronica a tali strumenti e dispositivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso, conformemente all’allegato VIII, o dalla data di invio dell’invito a confermare interesse. Il testo dell’avviso o dell’invito a confermare interesse indica l’indirizzo Internet presso il quale tali strumenti e dispositivi sono accessibili;

b)

se assicurano che gli offerenti che non hanno accesso agli strumenti e ai dispositivi in questione o non hanno la possibilità di ottenerli entro i termini pertinenti, a condizione che la responsabilità del mancato accesso non sia attribuibile all’offerente interessato, possano accedere alla procedura di appalto utilizzando credenziali temporanee elettroniche per un’autenticazione provvisoria fornite gratuitamente online; oppure

c)

se offrono un canale alternativo per la presentazione elettronica delle offerte.

6.   Oltre ai requisiti di cui all’allegato IV, agli strumenti e ai dispositivi di trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte e di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:

a)

le informazioni sulle specifiche per la presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, compresa la cifratura e la datazione, sono messe a disposizione degli interessati;

b)

gli Stati membri, o le amministrazioni aggiudicatrici operanti in un quadro globale stabilito dallo Stato membro in questione, specificano il livello di sicurezza richiesto per i mezzi di comunicazione elettronici da utilizzare per le varie fasi della procedura d’aggiudicazione degli appalti specifica; il livello è proporzionato ai rischi connessi;

c)

se gli Stati membri, o le amministrazioni aggiudicatrici operanti in un quadro globale stabilito dallo Stato membro in questione, ritengono che il livello dei rischi, valutato a norma del presente paragrafo, lettera b), è tale che sono necessarie firme elettroniche avanzate, come definite nella direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (27), accettano le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, considerando se tali certificati siano forniti da un prestatore di servizi di certificazione presente in un elenco di fiducia di cui alla decisione della Commissione 2009/767/CE (28), create con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura alle seguenti condizioni:

i)

le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono il formato della firma elettronica avanzata sulla base dei formati stabiliti nella decisione della Commissione 2011/130/UE (29) e attuano le misure necessarie per poterli elaborare; qualora sia utilizzato un diverso formato di firma elettronica, la firma elettronica o il supporto del documento elettronico contiene informazioni sulle possibilità di convalida esistenti, che rientrano nelle responsabilità dello Stato membro. Le possibilità di convalida consentono all’amministrazione aggiudicatrice di convalidare on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madrelingua, le firme elettroniche ricevute come firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato.

Gli Stati membri comunicano le informazioni relative al fornitore di servizi di convalida alla Commissione, che mette su Internet, a disposizione del pubblico, le informazioni ricevute dagli Stati membri;

ii)

in caso di offerte firmate con il sostegno di un certificato qualificato in un elenco di fiducia, le amministrazioni aggiudicatrici non applicano ulteriori requisiti che potrebbero ostacolare l’uso di tali firme da parte degli offerenti.

Riguardo ai documenti utilizzati nel contesto di una procedura di appalto che sono firmati dall’autorità competente di uno Stato membro o da un altro ente responsabile del rilascio, l’autorità o l’ente competente di rilascio può stabilire il formato della firma elettronica avanzata in conformità dei requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2011/130/UE. Esse si dotano delle misure necessarie per trattare tecnicamente tale formato includendo le informazioni necessarie ai fini del trattamento della firma nei documenti in questione. Tali documenti contengono nella firma elettronica o nel supporto del documento elettronico possibilità di convalida esistenti che consentono di convalidare le firme elettroniche ricevute on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madre lingua.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 87 per modificare le modalità e le caratteristiche tecniche indicate nell’allegato IV per tener conto del progresso tecnico.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 87 per modificare l’elenco di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettere da a) a d), del presente articolo qualora gli sviluppi tecnologici rendano inadeguate le eccezioni costanti all’uso di mezzi di comunicazione elettronici ovvero, in casi eccezionali, qualora debbano essere previste nuove eccezioni a causa degli sviluppi tecnologici.

Per garantire l’interoperabilità dei formati tecnici nonché degli standard di elaborazione dei dati e di messaggistica, in particolare in un contesto transfrontaliero, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 87 per stabilire l’uso obbligatorio di tali standard tecnici specifici, in particolare per quanto riguarda l’uso della presentazione per via elettronica, i cataloghi elettronici e le modalità di autenticazione elettronica, solo se gli standard tecnici sono stati testati e hanno dimostrato un’utilità pratica. Prima di rendere obbligatorio l’uso di eventuali standard tecnici, la Commissione esamina anche accuratamente i costi che ciò può comportare, in particolare in termini di adeguamento a soluzioni esistenti in materia di appalti elettronici, comprese le infrastrutture, l’elaborazione o il software.

Articolo 23

Nomenclature

1.   Riferimenti a nomenclature nel contesto degli appalti pubblici sono effettuati utilizzando il «Vocabolario comune per gli appalti pubblici» (CPV) adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 87 per adattare i codici CPV di cui alla presente direttiva quando i cambiamenti della nomenclatura CPV devono riflettersi nella presente direttiva e non comportano una modifica dell’ambito di applicazione di quest’ultima.

Articolo 24

Conflitti di interesse

Gli Stati membri provvedono affinché le amministrazioni aggiudicatrici adottino misure adeguate per prevenire, individuare e porre rimedio in modo efficace a conflitti di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Il concetto di conflitti di interesse copre almeno i casi in cui il personale di un’amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che per conto dell’amministrazione aggiudicatrice interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto.

TITOLO II

DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI APPALTI PUBBLICI

CAPO I

Procedure

Articolo 25

Condizioni relative all’AAP e ad altri accordi internazionali

Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell’appendice 1 dell’Unione europea dell’AAPe dagli altri accordi internazionali a cui l’Unione è vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici accordano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei firmatari di tali accordi un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dell’Unione.

Articolo 26

Scelta delle procedure

1.   Nell’aggiudicazione di appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure nazionali adattate in modo da essere conformi alla presente direttiva, a condizione che, fatto salvo il disposto dell’articolo 32, sia stato pubblicato un avviso di indizione di gara conformemente alla presente direttiva.

2.   Gli Stati membri prevedono la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette come disposto dalla presente direttiva.

3.   Gli Stati membri prevedono la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere a partenariati per l’innovazione come disposto dalla presente direttiva.

4.   Gli Stati membri prevedono la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare una procedura competitiva con negoziazione o un dialogo competitivo nelle seguenti situazioni:

a)

per quanto riguarda lavori, forniture o servizi che soddisfano uno o più dei seguenti criteri:

i)

le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice non possono essere soddisfatte senza l’adozione di soluzioni immediatamente disponibili;

ii)

implicano progettazione o soluzioni innovative;

iii)

l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla loro natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica o a causa dei rischi ad essi connessi;

iv)

le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell’allegato VII;

b)

per quanto riguarda lavori, forniture o servizi per i quali, in risposta a una procedura aperta o ristretta, sono presentate soltanto offerte irregolari o inaccettabili. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 57 a 64 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

In particolare sono considerate irregolari le offerte che non rispettano i documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione, o che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. In particolare sono considerate inaccettabili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria e le offerte il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara dell’amministrazione aggiudicatrice stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

5.   La gara è indetta mediante un bando di gara a norma dell’articolo 49.

Nel caso in cui l’appalto sia aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione, gli Stati membri possono, in deroga al primo comma del presente paragrafo, disporre che le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali o specifiche categorie delle stesse possano indire la gara mediante un avviso di preinformazione conformemente all’articolo 48, paragrafo 2.

Se la gara è indetta mediante un avviso di preinformazione di cui all’articolo 48, paragrafo 2, gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell’avviso di preinformazione sono successivamente invitati a confermare il proprio interesse per iscritto mediante un «invito a confermare interesse», conformemente all’articolo 54.

6.   Nei casi e nelle circostanze specifici espressamente previsti all’articolo 32, gli Stati membri possono prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici ricorrano a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Gli Stati membri non consentono l’applicazione di tale procedura in casi diversi da quelli di cui all’articolo 32.

Articolo 27

Procedura aperta

1.   Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione di gara.

Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.

2.   Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non è stato esso stesso usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte come stabilito al presente articolo, paragrafo 1, secondo comma, può essere ridotto a quindici giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a)

l’avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all’allegato V, parte B, sezione I, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso di preinformazione;

b)

l’avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

3.   Se, per motivi di urgenza debitamente dimostrati dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al secondo comma del paragrafo 1 non possono essere rispettati, le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara.

4.   L’amministrazione aggiudicatrice può ridurre di cinque giorni il termine per la ricezione delle offerte di cui al presente articolo, paragrafo 1, secondo comma, se accetta che le offerte possano essere presentate per via elettronica conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, primo comma, e all’articolo 22, paragrafi 5 e 6.

Articolo 28

Procedura ristretta

1.   Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all’allegato V, parte B o C a seconda dei casi, fornendo le informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, dalla data d’invio dell’invito a confermare interesse.

2.   Soltanto gli operatori economici invitati in tal senso dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni fornite potranno presentare un’offerta. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità dell’articolo 65.

Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerte.

3.   Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non è usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte come stabilito al presente articolo, paragrafo 2, secondo comma, può essere ridotto a dieci giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a)

l’avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste nell’allegato V, parte B, sezione I, sempreché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso di preinformazione;

b)

l’avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

4.   Gli Stati membri possono prevedere che tutte le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali o specifiche categorie delle stesse possano fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con l’amministrazione aggiudicatrice e i candidati selezionati, purché tutti i candidati selezionati dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.

5.   Il termine per la ricezione delle offerte di cui al paragrafo 2 del presente articolo può essere ridotto di cinque giorni quando l’amministrazione aggiudicatrice accetta che le offerte possano essere presentate per via elettronica conformemente all’articolo 22, paragrafi 1, 5 e 6.

6.   Quando, per motivi di urgenza debitamente dimostrati dall’amministrazione aggiudicatrice, sia impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, essa può fissare:

a)

per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;

b)

un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.

Articolo 29

Procedura competitiva con negoziazione

1.   Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all’allegato V, parti B e C, fornendo le informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.

Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici individuano l’oggetto dell’appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze e illustrando le caratteristiche richieste delle forniture, dei lavori o dei servizi da appaltare e specificano i criteri per l’aggiudicazione dell’appalto. Indicano altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare.

Le informazioni fornite sono sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l’ambito dell’appalto e decidere se chiedere di partecipare alla procedura.

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, dalla data d’invio dell’invito a confermare interesse. Il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell’invito. Si applica l’articolo 28, paragrafi da 3 a 6.

2.   Soltanto gli operatori economici invitati dall’amministrazione aggiudicatrice in seguito alla sua valutazione delle informazioni fornite possono presentare un’offerta iniziale che costituisce la base per le successive negoziazioni. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità dell’articolo 65.

3.   Salvo quanto previsto al paragrafo 4, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli offerenti le offerte iniziali e tutte le offerte successive da essi presentate, tranne le offerte finali ai sensi del paragrafo 7, per migliorarne il contenuto.

I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni.

4.   Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione qualora abbiano indicato nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse che si riservano tale possibilità.

5.   Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, esse non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Esse informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi del paragrafo 6 delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche le amministrazioni aggiudicatrici concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.

Conformemente all’articolo 21, le amministrazioni aggiudicatrici non possono rivelare agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate dal candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l’accordo di quest’ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.

6.   Le procedure competitive con negoziazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse o in altro documento di gara. Nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse o in altro documento di gara, l’amministrazione aggiudicatrice indica se si avvale di tale facoltà.

7.   Quando le amministrazioni aggiudicatrici intendono concludere le negoziazioni, esse informano gli altri offerenti e stabiliscono un termine comune entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate. Verificano che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi e all’articolo 56, paragrafo 1, valutano le offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione e aggiudicano l’appalto conformemente agli articoli da 66 a 69.

Articolo 30

Dialogo competitivo

1.   Nei dialoghi competitivi qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, fornendo le informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare al dialogo. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità dell’articolo 65. L’appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio di aggiudicazione dell’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all’articolo 67, paragrafo 2.

2.   Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara le loro esigenze e i requisiti, e li definiscono nel bando stesso e/o in un documento descrittivo. Al tempo stesso e negli stessi documenti indicano e definiscono i criteri di aggiudicazione scelti e stabiliscono un termine indicativo.

3.   Le amministrazioni aggiudicatrici avviano con i partecipanti selezionati conformemente alle disposizioni pertinenti degli articoli da 56 a 66 un dialogo finalizzato all’individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità. Nella fase del dialogo possono discutere con i partecipanti selezionati tutti gli aspetti dell’appalto.

Durante il dialogo le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti. A tal fine, non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri.

Conformemente all’articolo 21, le amministrazioni aggiudicatrici non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o un offerente partecipante al dialogo senza l’accordo di quest’ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.

4.   I dialoghi competitivi possono svolgersi in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara o nel documento descrittivo. Nel bando di gara o nel documento descrittivo le amministrazioni aggiudicatrici indicano se sceglieranno tale opzione.

5.   L’amministrazione aggiudicatrice prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessità.

6.   Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti rimanenti, le amministrazioni aggiudicatrici invitano ciascuno di loro a presentare le loro offerte finali in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte contengono tutti gli elementi richiesti e necessari per l’esecuzione del progetto.

Su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice tali offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi delle informazioni non possono avere l’effetto di modificare gli aspetti essenziali dell’offerta o dell’appalto pubblico, compresi i requisiti e le esigenze indicati nel bando di gara o nel documento descrittivo, qualora le variazioni di tali aspetti, requisiti ed esigenze rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

7.   Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo.

Su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice possono essere condotte negoziazioni con l’offerente che risulta aver presentato l’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all’articolo 67, al fine di confermare gli impegni finanziari o altri termini contenuti nell’offerta attraverso il completamento dei termini del contratto, a condizione che da ciò non consegua la modifica sostanziale di elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto pubblico, comprese le esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara o nel documento descrittivo, e che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni.

8.   Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo.

Articolo 31

Partenariati per l’innovazione

1.   Nei partenariati per l’innovazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un bando di gara, presentando le informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.

Nei documenti di gara l’amministrazione aggiudicatrice identifica l’esigenza di prodotti, servizi o lavori innovativi che non può essere soddisfatta acquistando prodotti, servizi o lavori disponibili sul mercato. Indica altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare. Le informazioni fornite sono sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l’ambito della soluzione richiesta e decidere se chiedere di partecipare alla procedura.

L’amministrazione aggiudicatrice può decidere di instaurare il partenariato per l’innovazione con un solo partner o con più partner che conducono attività di ricerca e sviluppo separate.

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alla procedura. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità dell’articolo 65. Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all’articolo 67.

2.   Il partenariato per l’innovazione punta a sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e al successivo acquisto delle forniture, servizi o lavori che ne risultano, a condizione che essi corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le amministrazioni aggiudicatrici e i partecipanti.

Il partenariato per l’innovazione è strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori. Il partenariato per l’innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione mediante congrue rate.

In base a questi obiettivi, l’amministrazione aggiudicatrice può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l’innovazione o, nel caso di un partenariato con più partner, di ridurre il numero dei partner risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti di gara tali possibilità e le condizioni per avvalersene.

3.   Salvo disposizione contraria del presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli offerenti le offerte iniziali e tutte le offerte successive da essi presentate, tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto.

I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni.

4.   Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, esse non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Esse informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi del paragrafo 5 delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche, le amministrazioni aggiudicatrici concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.

Conformemente all’articolo 21, le amministrazioni aggiudicatrici non rivelano agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l’accordo di quest’ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.

5.   Le negoziazioni nel corso delle procedure di partenariato per l’innovazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse o nei documenti di gara. Nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse o nei documenti di gara, l’amministrazione aggiudicatrice indica se si avvarrà di tale opzione.

6.   Nel selezionare i candidati, le amministrazioni aggiudicatrici applicano in particolare i criteri relativi alle capacità dei candidati nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative.

Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno presentare progetti di ricerca e di innovazione al fine di soddisfare le esigenze individuate dall’amministrazione aggiudicatrice, che non possono essere soddisfatte con soluzioni esistenti.

Nei documenti di gara l’amministrazione aggiudicatrice definisce il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale. Nel caso di un partenariato per l’innovazione con più partner, l’amministrazione aggiudicatrice non rivela agli altri partner, conformemente all’articolo 21, le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un partner nel quadro del partenariato, senza l’accordo dello stesso. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla prevista comunicazione di informazioni specifiche.

7.   L’amministrazione aggiudicatrice assicura che la struttura del partenariato e, in particolare, la durata e il valore delle varie fasi riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza di attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il valore stimato delle forniture, dei servizi o dei lavori non è sproporzionato rispetto all’investimento richiesto per il loro sviluppo.

Articolo 32

Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione

1.   Nei casi e nelle circostanze specifici di cui ai paragrafi da 2 a 5, gli Stati membri possono prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici aggiudichino appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione.

2.   Nel caso degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata nei casi seguenti:

a)

qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate e purché una relazione sia trasmessa alla Commissione a richiesta di quest’ultima.

Un’offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed è quindi manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l’operatore economico interessato deve o può essere escluso a norma dell’articolo 57 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 58;

b)

quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

i)

lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica;

ii)

la concorrenza è assente per motivi tecnici;

iii)

tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

Le eccezioni di cui ai punti ii) e iii) si applicano solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto;

c)

nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l’estrema urgenza non sono in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.

3.   Nel caso degli appalti pubblici di forniture, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata nei casi seguenti:

a)

qualora i prodotti in questione siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo; tuttavia, gli appalti aggiudicati in forza della presente lettera non comprendono la produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;

b)

nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può, come regola generale, superare i tre anni;

c)

per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;

d)

per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato giudiziario o di una procedura analoga prevista nelle legislazioni o regolamentazioni nazionali.

4.   La procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata per i servizi quando l’appalto in questione consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo la presente direttiva e debba, in base alle norme previste nel concorso di progettazione, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori di tale concorso; in quest’ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

5.   La procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura in conformità dell’articolo 26, paragrafo 1. Il progetto di base indica l’entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati.

La possibilità di avvalersi di questa procedura è indicata sin dall’avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l’importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l’applicazione dell’articolo 4.

Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla conclusione dell’appalto iniziale.

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 33

Accordi quadro

1.   Le amministrazioni aggiudicatrici possono concludere accordi quadro, a condizione che applichino le procedure di cui alla presente direttiva.

Per «accordo quadro» s’intende un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici allo scopo di definire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare dall’oggetto dell’accordo quadro.

2.   Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste al presente paragrafo e ai paragrafi 3 e 4.

Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici chiaramente individuate a tal fine nell’avviso di indizione di gara o nell’invito a confermare interesse e gli operatori economici parti dell’accordo quadro concluso.

Gli appalti basati su un accordo quadro non possono in nessun caso comportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al paragrafo 3.

3.   Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro.

Per l’aggiudicazione di tali appalti, le amministrazioni aggiudicatrici possono consultare per iscritto l’operatore economico parte dell’accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

4.   Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, esso è eseguito secondo una delle modalità seguenti:

a)

secondo i termini e le condizioni dell’accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se l’accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell’accordo quadro effettuerà tale prestazione; tali condizioni sono indicate nei documenti di gara per l’accordo quadro;

b)

se l’accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione, in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente alla lettera a) e in parte con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell’accordo quadro conformemente alla lettera c), qualora tale possibilità sia stata stabilita dalle amministrazioni aggiudicatrici nei documenti di gara per l’accordo quadro. La scelta in merito alla questione se specifici lavori, forniture o servizi debbano essere acquisiti a seguito della riapertura del confronto competitivo o direttamente alle condizioni di cui all’accordo quadro avviene in base a criteri oggettivi, che sono indicati nei documenti di gara per l’accordo quadro. Tali documenti di gara precisano anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo.

Le possibilità previste alla presente lettera, primo comma, si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione sono definiti nell’accordo quadro, indipendentemente dal fatto che siano stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione per altri lotti.

c)

riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell’accordo quadro, se l’accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture.

5.   I confronti competitivi di cui al paragrafo 4, lettere b) e c), si basano sulle medesime condizioni applicate all’aggiudicazione dell’accordo quadro, se necessario precisandole, e, se del caso, su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l’accordo quadro, secondo la seguente procedura:

a)

per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l’oggetto dell’appalto;

b)

le amministrazioni aggiudicatrici fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dell’oggetto dell’appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;

c)

le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;

d)

le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano ogni appalto all’offerente che ha presentato l’offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l’accordo quadro.

Articolo 34

Sistemi dinamici di acquisizione

1.   Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle amministrazioni aggiudicatrici, è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione. Un sistema dinamico di acquisizione funziona come un processo di acquisizione interamente elettronico ed è aperto per tutto il periodo di validità del sistema di acquisizione a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Può essere diviso in categorie oggettivamente definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell’appalto da eseguire nella categoria in questione. Tali caratteristiche possono comprendere un riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivio a un’area geografica specifica in cui gli appalti specifici successivi saranno eseguiti.

2.   Per l’aggiudicazione nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione, le amministrazioni aggiudicatrici seguono le norme della procedura ristretta. Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema; il numero dei candidati ammessi al sistema non è limitato ai sensi dell’articolo 65. Se hanno diviso il sistema in categorie di prodotti, lavori o servizi conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici precisano i criteri di selezioni applicabili per ciascuna categoria.

Fermo restando l’articolo 28, si applicano i seguenti termini:

a)

il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, dalla data d’invio dell’invito a confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle domande di partecipazione una volta che l’invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione è stato inviato;

b)

il termine minimo per la ricezione delle offerte è di almeno dieci giorni dalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerte. Se del caso, si applica l’articolo 28, paragrafo 4. Non si applica l’articolo 28, paragrafi 3 e 5.

3.   Tutte le comunicazioni nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione sono effettuate esclusivamente con mezzi elettronici conformemente all’articolo 22, paragrafi 1, 3, 5 e 6.

4.   Per aggiudicare appalti nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione, le amministrazioni aggiudicatrici:

a)

pubblicano un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;

b)

precisano nei documenti di gara almeno la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema dinamico d’acquisizione, comprese le modalità di funzionamento del sistema dinamico d’acquisizione, il dispositivo elettronico utilizzato nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento;

c)

indicano un’eventuale divisione in categorie di prodotti, lavori o servizi e le caratteristiche che definiscono le categorie;

d)

offrono accesso libero, diretto e completo, finché il sistema è valido, ai documenti di gara a norma dell’articolo 53.

5.   Le amministrazioni aggiudicatrici accordano a qualsivoglia operatore economico, per tutto il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di chiedere di essere ammesso al sistema alle condizioni di cui al paragrafo 2. Le amministrazioni aggiudicatrici completano la valutazione di tali domande in base ai criteri di selezione entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento. Il termine può essere prorogato fino a quindici giorni lavorativi in singoli casi giustificati, in particolare per la necessità di esaminare documentazione aggiuntiva o di verificare in altro modo se i criteri di selezione siano stati soddisfatti.

In deroga al primo comma, a condizione che l’invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione non sia stato inviato, le amministrazioni aggiudicatrici possono prorogare il periodo di valutazione posto che durante il periodo di valutazione prorogato non sia emesso alcun invito a presentare offerte. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei documenti di gara la durata del periodo prorogato che intendono applicare.

Le amministrazioni aggiudicatrici comunicano al più presto all’operatore economico interessato se è stato ammesso o meno al sistema dinamico di acquisizione.

6.   Le amministrazioni aggiudicatrici invitano tutti i partecipanti ammessi a presentare un’offerta per ogni specifico appalto nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione, conformemente all’articolo 54. Se il sistema dinamico di acquisizione è stato suddiviso in categorie di prodotti, lavori o servizi, le amministrazioni aggiudicatrici invitano tutti i partecipanti ammessi alla categoria che corrisponde allo specifico appalto a presentare un’offerta.

Esse aggiudicano l’appalto all’offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per il sistema dinamico di acquisizione o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell’invito a confermare interesse. Detti criteri possono, all’occorrenza, essere precisati nell’invito a presentare offerte.

7.   Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere, in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, che i partecipanti ammessi presentino un’autocertificazione rinnovata e aggiornata prevista nell’articolo 59, paragrafo 1, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è trasmessa tale richiesta.

L’articolo 59, paragrafi da 4 a 6, si applica per tutto il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.

8.   Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nell’avviso di indizione di gara il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione. Esse informano la Commissione di qualsiasi cambiamento di tale periodo di validità utilizzando i seguenti modelli di formulari:

a)

se il periodo di validità è modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per l’avviso di indizione di gara per il sistema dinamico di acquisizione;

b)

se è posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui all’articolo 50.

9.   Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o partecipanti al sistema dinamico di acquisizione contributi di carattere amministrativo prima o nel corso del periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.

Articolo 35

Aste elettroniche

1.   Le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte.

A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici strutturano l’asta elettronica come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico.

Taluni appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, che non possono essere classificati sulla base di un trattamento automatico non sono oggetto di aste elettroniche.

2.   Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che l’aggiudicazione di un appalto pubblico è preceduta da un’asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, possono essere fissati in maniera precisa.

Alle stesse condizioni, esse possono ricorrere all’asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, di cui all’articolo 33, paragrafo 4, lettere b) o c), e dell’indizione di gare per appalti da aggiudicare nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 34.

3.   L’asta elettronica si fonda su uno dei seguenti elementi delle offerte:

a)

unicamente i prezzi quando l’appalto viene aggiudicato sulla sola base del prezzo;

b)

i prezzi e/o i nuovi valori degli elementi dell’offerta indicati nei documenti di gara quando l’appalto è aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o all’offerta con il costo più basso sulla base di un approccio costo/efficacia.

4.   Le amministrazioni aggiudicatrici che decidono di ricorrere a un’asta elettronica lo indicano nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse. I documenti di gara comprendono almeno le informazioni di cui all’allegato VI.

5.   Prima di procedere all’asta elettronica le amministrazioni aggiudicatrici effettuano una prima valutazione completa delle offerte conformemente al criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.

Un’offerta è considerata ammissibile se è stata presentata da un offerente che non è stato escluso ai sensi dell’articolo 57, che soddisfa i criteri di selezione e la cui offerta è conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata.

In particolare sono considerate irregolari le offerte che non rispettano i documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione, o che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. In particolare sono considerate inaccettabili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria e le offerte il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

Un’offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed è quindi manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l’operatore economico interessato deve o può essere escluso a norma dell’articolo 57 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 58.

Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all’asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data e dall’ora previste, le modalità di connessione conformi alle istruzioni contenute nell’invito. L’asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non ha inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.

6.   L’invito è corredato del risultato della valutazione completa dell’offerta in questione, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all’articolo 67, paragrafo 5, primo comma.

L’invito precisa altresì la formula matematica che determinerà, durante l’asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Salvo nel caso in cui l’offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, tale formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o in altri documenti di gara. A tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato.

Qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.

7.   Nel corso di ogni fase dell’asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Esse possono, se questo era precedentemente indicato, comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati. Esse possono inoltre annunciare in qualsiasi momento il numero di partecipanti alla fase specifica dell’asta. In nessun caso, tuttavia, esse possono rendere nota l’identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell’asta elettronica.

8.   Le amministrazioni aggiudicatrici dichiarano conclusa l’asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:

a)

alla data e all’ora preventivamente indicate;

b)

quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbiano preventivamente indicato il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell’ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l’asta elettronica; oppure

c)

quando il numero di fasi dell’asta preventivamente indicato è stato raggiunto.

Se le amministrazioni aggiudicatrici intendono dichiarare conclusa l’asta elettronica ai sensi del primo comma, lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b), l’invito a partecipare all’asta indica il calendario di ogni fase dell’asta.

9.   Dopo aver dichiarata conclusa l’asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano l’appalto ai sensi dell’articolo 67, in funzione dei risultati dell’asta elettronica.

Articolo 36

Cataloghi elettronici

1.   Nel caso in cui sia richiestol’uso di mezzi di comunicazione elettronici, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico.

Gli Stati membri possono rendere obbligatorio l’uso di cataloghi elettronici per alcuni tipi di appalti.

Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell’offerta.

2.   I cataloghi elettronici sono stabiliti dai candidati o dagli offerenti in vista della partecipazione ad una determinata procedura di appalto in conformità alle specifiche tecniche e al formato stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice.

I cataloghi elettronici, inoltre, soddisfano i requisiti previsti per gli strumenti di comunicazione elettronica nonché gli eventuali requisiti supplementari stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice conformemente all’articolo 22.

3.   Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici è accettata o richiesta, le amministrazioni aggiudicatrici:

a)

lo indicano nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso di preinformazione;

b)

indicano nei documenti di gara tutte le informazioni necessarie ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 6, relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonché alle modalità e alle specifiche tecniche per il catalogo.

4.   Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati. In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano uno dei seguenti metodi:

a)

invitare gli offerenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze del contratto in questione; o

b)

comunicare agli offerenti che intendono avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici già presentati per costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto in questione; a condizione che il ricorso a questa possibilità sia stato previsto nei documenti di gara relativi all’accordo quadro.

5.   Se riaprono il confronto competitivo per i contratti specifici in base al paragrafo 4, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici indicano agli offerenti la data e l’ora in cui intendono procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per costituire offerte adattate ai requisiti del contratto specifico in questione e danno agli offerenti la possibilità di rifiutare tale raccolta di informazioni.

Le amministrazioni aggiudicatrici prevedono un adeguato lasso di tempo tra la notifica e l’effettiva raccolta di informazioni.

Prima dell’aggiudicazione dell’appalto, le amministrazioni aggiudicatrici presentano le informazioni raccolte all’offerente interessato, in modo da offrire la possibilità di contestare o confermare che l’offerta così costituita non contiene errori materiali.

6.   Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione richiedendo che le offerte per un appalto specifico siano presentate sotto forma di catalogo elettronico.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione conformemente al paragrafo 4, lettera b), e al paragrafo 5, sempre che la richiesta di partecipazione al sistema dinamico di acquisizione sia accompagnata da un catalogo elettronico in conformità con le specifiche tecniche e il formato stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice. Tale catalogo è completato successivamente dai candidati, qualora siano stati avvertiti dell’intenzione dell’amministrazione aggiudicatrice di costituire offerte attraverso la procedura di cui al paragrafo 4, lettera b).

Articolo 37

Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza

1.   Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare forniture e/o servizi da una centrale di committenza che offre l’attività di centralizzazione delle committenze di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 14, lettera a).

Gli Stati membri possono altresì prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture e servizi mediante contratti aggiudicati da una centrale di committenza, mediante sistemi dinamici di acquisizione gestiti da una centrale di committenza oppure, nella misura stabilita all’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, mediante un accordo quadro concluso da una centrale di committenza che offre l’attività di centralizzazione delle committenze di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 14, lettera b). Qualora un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza possa essere utilizzato da altre amministrazioni aggiudicatrici, ciò viene indicato nell’avviso di indizione di gara per l’istituzione di tale sistema dinamico di acquisizione.

In relazione al primo e al secondo comma, gli Stati membri possono prevedere che determinati appalti siano realizzati mediante ricorso alle centrali di committenza o a una o più centrali di committenza specifiche.

2.   Un’amministrazione aggiudicatrice rispetta i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva quando acquista forniture o servizi da una centrale di committenza che offre l’attività di centralizzazione delle committenze di cui all’articolo 2, punto 14, paragrafo 1, lettera a).

Inoltre un’amministrazione aggiudicatrice rispetta i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva quando acquista lavori, forniture o servizi mediante appalti aggiudicati dalla centrale di committenza, mediante sistemi dinamici di acquisizione gestiti dalla centrale di committenza oppure, nella misura stabilita all’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, mediante un accordo quadro concluso dalla centrale di committenza che offre l’attività di centralizzazione delle committenze di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 14, lettera b).

Tuttavia, l’amministrazione aggiudicatrice in questione è responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva nei confronti delle parti da essa svolte, quali:

a)

l’aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza;

b)

lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell’ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza;

c)

ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 4, lettera a) o b), la determinazione di quale tra gli operatori economici parte dell’accordo quadro svolgerà un determinato compito nell’ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza.

3.   Tutte le procedure di aggiudicazione degli appalti svolte da una centrale di committenza sono effettuate utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, in conformità con i requisiti di cui all’articolo 22.

4.   Le amministrazioni aggiudicatrici, senza applicare le procedure di cui alla presente direttiva, possono aggiudicare a una centrale di committenza un appalto pubblico di servizi per la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze.

Tali appalti pubblici di servizi possono altresì includere la fornitura di attività di committenza ausiliarie.

Articolo 38

Appalti congiunti occasionali

1.   Due o più amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di eseguire congiuntamente alcuni appalti specifici.

2.   Se la procedura d’appalto in tutti i suoi elementi è effettuata congiuntamente a nome e per conto di tutte le amministrazioni aggiudicatrici interessate, esse sono congiuntamente responsabili dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Ciò si applica altresì ai casi in cui un’amministrazione aggiudicatrice gestisce la procedura agendo per proprio conto e per conto delle altre amministrazioni aggiudicatrici interessate.

Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle amministrazioni aggiudicatrici interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna amministrazione aggiudicatrice è responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.

Articolo 39

Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri diversi

1.   Fatto salvo l’articolo 12, le amministrazioni aggiudicatrici di diversi Stati membri possono agire congiuntamente nell’aggiudicazione di appalti pubblici mediante uno dei mezzi previsti nel presente articolo.

Le amministrazioni aggiudicatrici non si avvalgono dei mezzi previsti nel presente articolo al fine di eludere l’applicazione di norme di diritto pubblico vincolanti conformi al diritto dell’Unione, cui sono soggette nel loro Stato membro.

2.   Uno Stato membro non vieta alle sue amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere ad attività di centralizzazione delle committenze offerte da centrali di committenza ubicate in un altro Stato membro.

Per quanto riguarda le attività di centralizzazione delle committenze offerte da una centrale di committenza ubicata in un altro Stato membro rispetto all’amministrazione aggiudicatrice, gli Stati membri possono tuttavia scegliere di specificare che le rispettive amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere unicamente alle attività di centralizzazione delle committenze definite all’articolo 2, paragrafo 1, punto 14, lettera a) o b).

3.   La fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in un altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.

Le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui la centrale di committenza è ubicata si applicano altresì:

a)

all’aggiudicazione di un appalto nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione;

b)

allo svolgimento di una riapertura del confronto competitivo nell’ambito di un accordo quadro;

c)

alla determinazione, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 4, lettera a) o b), di quale, tra gli operatori economici parte dell’accordo quadro, svolgerà un determinato compito.

4.   Varie amministrazioni aggiudicatrici di diversi Stati membri possono aggiudicare un appalto pubblico, concludere un accordo quadro o gestire un sistema dinamico di acquisizione congiuntamente. Possono altresì, nella misura stabilita all’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, aggiudicare appalti basati sull’accordo quadro o sul sistema dinamico di acquisizione. A meno che gli elementi necessari non siano stati regolamentati da un accordo internazionale concluso tra gli Stati membri interessati, le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti concludono un accordo che determina:

a)

le responsabilità delle parti e le pertinenti disposizioni nazionali applicabili;

b)

l’organizzazione interna della procedura di aggiudicazione degli appalti, compresa la gestione della procedura, la distribuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell’appalto, e la conclusione dei contratti.

Un’amministrazione aggiudicatrice partecipante rispetta i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva quando acquista lavori, forniture e servizi da un’amministrazione aggiudicatrice responsabile della procedura d’appalto. Nel determinare le responsabilità e la legge nazionale applicabile di cui alla lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti possono assegnarsi tra loro responsabilità specifiche e determinare le disposizioni nazionali applicabili del diritto nazionale dei loro rispettivi Stati membri. L’assegnazione delle responsabilità e il diritto nazionale di conseguenza applicabile sono menzionate nei documenti di gara degli appalti pubblici aggiudicati congiuntamente.

5.   Se più amministrazioni aggiudicatrici di diversi Stati membri hanno istituito un soggetto congiunto comprendendo i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (30), o altri soggetti istituiti in base al diritto dell’Unione, le amministrazioni aggiudicatrici che partecipano, con una decisione dell’organo competente del soggetto congiunto, si accordano sulle norme nazionali applicabili alle procedure d’appalto di uno dei seguenti Stati membri:

a)

le disposizioni nazionali dello Stato membro nel quale il soggetto congiunto ha la sua sede sociale;

b)

le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il soggetto congiunto esercita le sue attività.

L’accordo di cui al primo comma può essere reso applicabile per un periodo indeterminato, quando è fissato nell’atto costitutivo del soggetto congiunto, o limitato a un periodo determinato, ad alcuni tipi di appalti o ad una o più aggiudicazioni di singoli appalti.

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 1

Preparazione

Articolo 40

Consultazioni preliminari di mercato

Prima dell’avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato ai fini della preparazione dell’appalto e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.

A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici possono ad esempio sollecitare o accettare consulenze da parte di esperti o autorità indipendenti o di partecipanti al mercato. Tali consulenze possono essere utilizzate nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbiano l’effetto di falsare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

Articolo 41

Partecipazione precedente di candidati o offerenti

Qualora un candidato o un offerente o un’impresa collegata ad un candidato o a un offerente abbia fornito una consulenza all’amministrazione aggiudicatrice, nel contesto dell’articolo 40 o meno, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell’offerente in questione.

Tali misure includono la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell’offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte. Il candidato o l’offerente interessato è escluso dalla procedura unicamente nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto dell’obbligo di osservare il principio della parità di trattamento.

Prima di tale eventuale esclusione, ai candidati o agli offerenti è offerta la possibilità di provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto non è un elemento in grado di falsare la concorrenza. Le misure adottate sono documentate nella relazione unica prevista ai sensi dell’articolo 84.

Articolo 42

Specifiche tecniche

1.   Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell’allegato VII figurano nei documenti di gara. Le specifiche tecniche definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture.

Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un’altra fase del suo ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all’oggetto dell’appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.

Le specifiche tecniche possono altresì indicare se sarà richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale.

Per tutti gli appalti destinati all’uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un’amministrazione aggiudicatrice, è necessario che le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.

Qualora i requisiti di accessibilità obbligatori siano adottati con un atto giuridico dell’Unione, le specifiche tecniche devono essere definite mediante riferimento ad esse per quanto riguarda i criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.

2.   Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non comportano la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

3.   Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nella misura in cui sono compatibili con la normativa dell’Unione europea le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:

a)

in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l’oggetto dell’appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l’appalto;

b)

mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se non esiste nulla in tal senso, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di uso delle forniture; ciascun riferimento contiene la menzione «o equivalente»;

c)

in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche citate nella lettera b) quale mezzo per presumere la conformità con dette prestazioni o con detti requisiti funzionali;

d)

mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche.

4.   Salvo che siano giustificate dall’oggetto dell’appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto dell’appalto non sia possibile applicando il paragrafo 3. Una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall’espressione «o equivalente».

5.   Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 3, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere un’offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l’offerente prova, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all’articolo 44, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

6.   Quando si avvalgono della facoltà, prevista al paragrafo 3, lettera a), di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere un’offerta di lavori, di forniture o di servizi conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un sistema tecnico di riferimento adottato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti.

Nella propria offerta, l’offerente è tenuto a provare con qualunque mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all’articolo 44, che i lavori, le forniture o i servizi conformi alla norma ottemperino alle prestazioni e ai requisiti funzionali dell’amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 43

Etichettature

1.   Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all’esecuzione dell’appalto, un’etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

i requisiti per l’etichettatura riguardino soltanto i criteri connessi all’oggetto del contratto e siano idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell’appalto;

b)

i requisiti per l’etichettatura siano basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;

c)

le etichettature siano stabilite nel quadro di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti governativi, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;

d)

le etichettature siano accessibili a tutte le parti interessate;

e)

i requisiti per l’etichettatura siano stabiliti da terzi sui quali l’operatore economico che richiede l’etichettatura non può esercitare un’influenza determinante.

Se le amministrazioni aggiudicatrici non richiedono che i lavori, le forniture o i servizi soddisfino tutti i requisiti per l’etichettatura, indicano a quali requisiti per l’etichettatura si fa riferimento.

Le amministrazioni aggiudicatrici che esigono un’etichettatura specifica accettano tutte le etichettature che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti per l’etichettatura equivalenti.

Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilità di ottenere l’etichettatura specifica indicata dall’amministrazione aggiudicatrice o un’etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi non attribuibili all’operatore economico in questione, l’amministrazione aggiudicatrice accetta altri mezzi di prova idonei, che possono includere una documentazione tecnica del fabbricante, a condizione che l’operatore economico interessato dimostri che i lavori, le forniture o i servizi che deve prestare soddisfano i requisiti dell’etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall’amministrazione aggiudicatrice.

2.   Quando un’etichettatura soddisfa le condizioni di cui alle del paragrafo 1, lettere b), c) d) ed e), ma stabilisce anche requisiti non collegati all’oggetto dell’appalto, le amministrazioni aggiudicatrici non esigono l’etichettatura in quanto tale, ma possono definire le specifiche tecniche con riferimento a quelle delle specifiche dettagliate di tale etichettatura, o, all’occorrenza, parti di queste, connesse all’oggetto del contratto e idonee a definire le caratteristiche dell’oggetto in questione.

Articolo 44

Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova

1.   Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all’esecuzione dell’appalto, una relazione di prova di un organismo di valutazione della conformità o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione della conformità.

Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da altri organismi di valutazione della conformità equivalenti.

Ai fini del presente paragrafo, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese calibratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (31).

2.   Le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l’operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova di cui al paragrafo 1, o la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti, a condizione che il mancato accesso non sia attribuibile alla responsabilità dell’operatore economico interessato e purché l’operatore economico interessato dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all’esecuzione dell’appalto.

3.   Gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati conformemente all’articolo 42, paragrafo 6, all’articolo 43 e al presente articolo, paragrafi 1 e 2. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento dell’operatore economico comunicano dette informazioni ai sensi dell’articolo 86.

Articolo 45

Varianti

1.   Le amministrazioni aggiudicatrici possono autorizzare o esigere la presentazione da parte degli offerenti di varianti. Esse indicano nel bando di gara o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell’invito a confermare interesse se autorizzano o richiedono le varianti o meno; In mancanza di questa indicazione, le varianti non sono autorizzate e sono collegate all’oggetto dell’appalto.

2.   Le amministrazioni aggiudicatrici che autorizzano o richiedono le varianti menzionano nei documenti di gara i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità specifiche per la loro presentazione, in particolare se le varianti possono essere presentate solo ove sia stata presentata anche un’offerta, che è diversa da una variante. Esse garantiscono anche che i criteri di aggiudicazione scelti possano essere applicati alle varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti.

3.   Solo le varianti che rispondono ai requisiti minimi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici sono prese in considerazione.

Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato o richiesto varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.

Articolo 46

Suddivisione degli appalti in lotti

1.   Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati e possono determinare le dimensioni e l’oggetto di tali lotti.

Tranne che per gli appalti la cui suddivisione sia stata resa obbligatoria a norma del paragrafo 4 del presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici indicano i motivi principali della loro decisione di non suddividere in lotti; tali motivi sono riportati nei documenti di gara o nella relazione unica di cui all’articolo 84.

2.   Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono, anche ove esista la possibilità di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei documenti di gara le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati qualora l’applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l’aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.

3.   Gli Stati membri possono prevedere che, nei casi in cui al medesimo offerente possa essere aggiudicato più di un lotto, le amministrazioni aggiudicatrici possano aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, che si riservano tale possibilità e indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati.

4.   Gli Stati membri possono attuare il secondo comma del paragrafo 1 rendendo obbligatorio aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati a condizioni da definire conformemente al rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto dell’Unione. In tali casi si applicano il paragrafo 2, primo comma e, se del caso, il paragrafo 3.

Articolo 47

Fissazione di termini

1.   Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell’appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli da 27 a 31.

2.   Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione in loco dei documenti allegati ai documenti di gara, i termini per la ricezione delle offerte, che devono essere superiori ai termini minimi stabiliti agli articoli da 27 a 31, sono stabiliti in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare offerte.

3.   Le amministrazioni aggiudicatrici prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:.

a)

se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari, seppur richieste in tempo utile dall’operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 27, paragrafo 3, e 28, paragrafo 6, il termine è di quattro giorni;

b)

qualora siano effettuate modifiche significative ai documenti di gara.

La durata della proroga è proporzionale all’importanza delle informazioni o delle modifiche.

Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate è insignificante, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a prorogare le scadenze.

Sezione 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 48

Avvisi di preinformazione

1.   Le amministrazioni aggiudicatrici possono rendere nota l’intenzione di programmare appalti pubblicando un avviso di preinformazione. Tali avvisi, che contengono le informazioni di cui all’allegato V, parte B, sezione I, sono pubblicati dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o dalle amministrazioni aggiudicatrici sul loro profilo di committente, descritto al punto 2, lettera b), dell’allegato VIII. Qualora l’avviso di preinformazione sia pubblicato dalle amministrazioni aggiudicatrici sul loro profilo di committente, esse inviano all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea un avviso della pubblicazione sul loro profilo di committente, come indicato nell’allegato VIII. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all’allegato V, parte A.

2.   Per le procedure ristrette e le procedure competitive con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali possono utilizzare un avviso di preinformazione come indizione di gara a norma dell’articolo 26, paragrafo 5, purché l’avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni:

a)

si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell’appalto da aggiudicare;

b)

indica che l’appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o una procedura competitiva con negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;

c)

contiene, oltre alle informazioni di cui all’allegato V, parte B, sezione I, le informazioni di cui all’allegato V, parte B, sezione II;

d)

è stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio dell’invito a confermare interesse di cui all’articolo 54, paragrafo 1.

Tali avvisi non sono pubblicati su un profilo di committente. Tuttavia un’eventuale pubblicazione supplementare a livello nazionale a norma dell’articolo 52 può essere effettuata sul profilo del committente.

Il periodo coperto dall’avviso di preinformazione può durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione dell’avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l’avviso di preinformazione di cui all’articolo 75, paragrafo 1, lettera b), può coprire un periodo più lungo di dodici mesi.

Articolo 49

Bandi di gara

I bandi di gara sono utilizzati come mezzo di indizione per tutte le procedure, fatti salvi l’articolo 26, paragrafo 5, secondo comma, e l’articolo 32. Essi contengono le informazioni di cui all’allegato V, parte C, e sono pubblicati conformemente all’articolo 51.

Articolo 50

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati

1.   Entro trenta giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro che faccia seguito alla relativa decisione di aggiudicazione o di conclusione, le amministrazioni aggiudicatrici inviano un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura di aggiudicazione di appalto.

Tali avvisi contengono le informazioni di cui all’allegato V, parte D, e sono pubblicati conformemente alle disposizioni dell’articolo 51.

2.   Se la gara per l’appalto in questione è stata indetta mediante un avviso di preinformazione e se l’amministrazione aggiudicatrice ha deciso che non aggiudicherà ulteriori appalti nel periodo coperto dall’avviso di preinformazione, l’avviso di aggiudicazione contiene un’indicazione specifica al riguardo.

Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità dell’articolo 33, le amministrazioni aggiudicatrici sono esentate dall’obbligo di inviare un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo. Gli Stati membri possono disporre che le amministrazioni aggiudicatrici raggruppino gli avvisi sui risultati della procedura d’appalto per gli appalti fondati sull’accordo quadro su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre.

3.   Le amministrazioni aggiudicatrici inviano un avviso di aggiudicazione di appalto entro trenta giorni dall’aggiudicazione di ogni appalto basata su un sistema dinamico di acquisizione. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.

4.   Talune informazioni relative all’aggiudicazione dell’appalto o alla conclusione dell’accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o privato oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra operatori economici.

Articolo 51

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

1.   I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 48, 49 e 50 contengono le informazioni indicate nell’allegato VI nel formato di modelli di formulari, compresi i modelli di formulari per le rettifiche.

Tali modelli di formulari sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 89, paragrafo 2.

2.   I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 48, 49 e 50 sono redatti, trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente all’allegato VIII. Essi sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea sono a carico dell’Unione.

3.   I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 48, 49 e 50 sono pubblicati per esteso nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione scelte dall’amministrazione aggiudicatrice Il testo pubblicato in tali lingue è l’unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando o avviso è pubblicata nelle altre lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.

4.   L’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi di preinformazione di cui all’articolo 48, paragrafo 2, e degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 34, paragrafo 4, lettera a), continuino ad essere pubblicati:

a)

nel caso di avvisi di preinformazione, per dodici mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all’articolo 50 che indichi che nei dodici mesi coperti dall’avviso di indizione di gara non sarà aggiudicato nessun altro appalto. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l’avviso di preinformazione di cui all’articolo 75, paragrafo 1, lettera b), continua a essere pubblicato fino alla scadenza del periodo di validità indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione come previsto all’articolo 50, indicante che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo coperto dall’indizione di gara;

b)

nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.

5.   Le amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi o bandi.

L’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea rilascia all’amministrazione aggiudicatrice una conferma della ricezione dell’avviso e della pubblicazione dell’informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione. Tale conferma vale come prova della pubblicazione.

6.   Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione previsto dalla presente direttiva, a condizione che essi siano trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea per via elettronica secondo il modello e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato VIII.

Articolo 52

Pubblicazione a livello nazionale

1.   I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 48, 49 e 50 nonché il loro contenuto non sono pubblicati a livello nazionale prima della pubblicazione a norma dell’articolo 51. Tuttavia la pubblicazione può comunque avere luogo a livello nazionale qualora la pubblicazione non sia stata notificata alle amministrazioni aggiudicatrici entro 48 ore dalla conferma della ricezione dell’avviso conformemente all’articolo 51.

2.   Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o pubblicate su un profilo di committente, ma menzionano la data della trasmissione dell’avviso o bando all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o della pubblicazione sul profilo di committente.

3.   Gli avvisi di preinformazione non sono pubblicati sul profilo di committenza prima della trasmissione all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea dell’avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma. Gli avvisi in questione indicano la data di tale trasmissione.

Articolo 53

Disponibilità elettronica dei documenti di gara

1.   Le amministrazioni aggiudicatrici offrono un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso conformemente all’articolo 51 o di invio di un invito a confermare interesse. Il testo dell’avviso o dell’invito a confermare interesse indica l’indirizzo Internet presso il quale i documenti di gara sono accessibili.

Qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, le amministrazioni aggiudicatrici possono indicare nell’avviso o nell’invito a confermare interesse che i documenti di gara in questione saranno trasmessi per vie diverse da quella elettronica conformemente al presente articolo, paragrafo 2. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui all’articolo 27, paragrafo 3, all’articolo 28, paragrafo 6, e all’articolo 29, paragrafo 1, quarto comma.

Qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara perché le amministrazioni aggiudicatrici intendono applicare l’articolo 21, paragrafo 2, della presente direttiva, queste indicano nell’avviso o nell’invito a confermare interesse quali misure richiedono al fine di proteggere la natura confidenziale delle informazioni e in che modo è possibile ottenere accesso ai documenti in questione. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui all’articolo 27, paragrafo 3, all’articolo 28, paragrafo 6, e all’articolo 29, paragrafo 1, quarto comma.

2.   Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d’oneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d’appalto almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, e dell’articolo 28, paragrafo 6, il termine è di quattro giorni.

Articolo 54

Inviti ai candidati

1.   Nelle procedure ristrette, nelle procedure di dialogo competitivo, nei partenariati per l’innovazione e nelle procedure competitive con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o, nel caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo.

Se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso di preinformazione ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto gli operatori economici che già hanno espresso interesse a confermare nuovamente interesse.

2.   Gli inviti di cui al paragrafo 1 del presente articolo menzionano l’indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara. Tali inviti sono corredati dei documenti di gara, se tali documenti non sono stati oggetto di accesso gratuito, illimitato e diretto, per i motivi di cui all’articolo 53, paragrafo 1, secondo o terzo comma, e non sono stati resi disponibili con altri mezzi. Inoltre gli inviti di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendono le informazioni indicate nell’allegato IX.

Articolo 55

Informazione dei candidati e degli offerenti

1.   Le amministrazioni aggiudicatrici informano ciascun candidato e ciascun offerente, quanto prima possibile, delle decisioni adottate riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all’aggiudicazione dell’appalto o all’ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, compresi i motivi dell’eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale vi è stata indizione di gara, o di riavviare la procedura, o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.

2.   Su richiesta del candidato od offerente interessato, l’amministrazione aggiudicatrice comunica quanto prima, e in ogni caso entro quindici giorni dalla ricezione di una richiesta scritta:

a)

ad ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione,

b)

ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all’articolo 42, paragrafi 5 e 6, i motivi della sua decisione di non equivalenza o della sua decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali,

c)

ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta ammissibile, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato l’appalto o delle parti dell’accordo quadro,

d)

ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta ammissibile, lo svolgimento e l’andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.

3.   Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non divulgare talune informazioni relative all’aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro o all’ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge o sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o privato, oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra operatori economici.

Sezione 3

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti

Articolo 56

Principi generali

1.   Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 67 a 69, purché l’amministrazione aggiudicatrice abbia verificato conformemente agli articoli da 59 a 61 che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

l’offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse nonché nei documenti di gara, tenuto conto, se del caso, dell’articolo 45;

b)

l’offerta proviene da un offerente che non è escluso conformemente all’articolo 57 e che soddisfa i criteri di selezione fissati dall’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 58 e, se del caso, le norme e i criteri non discriminatori di cui all’articolo 65.

L’amministrazione aggiudicatrice può decidere di non aggiudicare un appalto all’offerente che presenta l’offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l’offerta non soddisfa gli obblighi applicabili di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

2.   Nelle procedure aperte, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di esaminare le offerte prima di verificare l’assenza di motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione ai sensi degli articoli da 57 a 64. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell’assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato ad un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 57 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice.

Gli Stati membri possono escludere o limitare l’uso della procedura di cui al primo comma per determinati tipi di appalti o a circostanze specifiche.

3.   Se le informazioni o la documentazione che gli operatori economici devono presentare sono o sembrano essere incomplete o non corrette, o se mancano documenti specifici, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che attua la presente direttiva, agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 87 per modificare l’elenco di cui all’allegato X, quando ciò si dimostra necessario per aggiungere nuovi accordi internazionali ratificati da tutti gli Stati membri o quando gli accordi internazionali vigenti cui si fa riferimento non sono più ratificati da tutti gli Stati membri o sono altrimenti modificati, ad esempio a livello di ambito di applicazione, di contenuto o di denominazione.

Sottosezione 1

Criteri di selezione qualitativa

Articolo 57

Motivi di esclusione

1.   Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto qualora abbiano stabilito attraverso una verifica ai sensi degli articoli 59, 60 e 61 o siano a conoscenza in altro modo del fatto che tale operatore economico è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei seguenti motivi:

a)

partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (32);

b)

corruzione, quale definita all’articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea (33) e all’articolo 2, paragrafo 1 della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio (34); nonché corruzione come definita nel diritto nazionale dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’operatore economico;

c)

frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (35);

d)

reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all’articolo 1 e all’articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio (36) ovvero istigazione, concorso, tentativo di commettere un reato quali definiti all’articolo 4 di detta decisione quadro;

e)

riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (37);

f)

lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite all’articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (38).

L’obbligo di escludere un operatore economico si applica anche nel caso in cui la persona condannata definitivamente è un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona ivi avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo.

2.   Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se l’amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza del fatto che l’operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali e se ciò è stato stabilito da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante secondo la legislazione del paese dove è stabilito o dello Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice.

Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere o possono essere obbligate dagli Stati membri a escludere dalla partecipazione a una procedura d’appalto un operatore economico se l’amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con qualunque mezzo adeguato che l’operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali.

Il presente paragrafo non è più applicabile quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.

3.   Gli Stati membri possono prevedere, in via eccezionale, una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui ai paragrafi 1 e 2 per esigenze imperative connesse a un interesse generale quali la salute pubblica e la tutela dell’ambiente.

Gli Stati membri possono inoltre prevedere una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui al paragrafo 2 nei casi in cui un’esclusione sarebbe chiaramente sproporzionata, in particolare qualora non siano stati pagati solo piccoli importi di imposte o contributi previdenziali o qualora l’operatore economico sia stato informato dell’importo preciso dovuto a seguito della sua violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere provvedimenti in merito, come previsto al paragrafo 2, terzo comma, prima della scadenza del termine per richiedere la partecipazione ovvero, in procedure aperte, del termine per la presentazione dell’offerta.

4.   Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere, oppure gli Stati membri possono chiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni:

a)

ove l’amministrazione aggiudicatrice possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la violazione degli obblighi applicabili di cui all’articolo 18, paragrafo 2;

b)

se l’operatore economico è in stato di fallimento o è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se è in stato di amministrazione controllata, se ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, se ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali;

c)

se l’amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la sua integrità;

d)

se l’amministrazione aggiudicatrice dispone di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l’operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza;

e)

se un conflitto di interessi ai sensi dell’articolo 24 non può essere risolto efficacemente con altre misure meno intrusive;

f)

se una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 41 non può essere risolta con altre misure meno intrusive;

g)

se l’operatore economico ha evidenziato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione che hanno causato la cessazione anticipata di tale contratto precedente, un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili;

h)

se l’operatore economico si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari di cui all’articolo 59; o

i)

se l’operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell’amministrazione aggiudicatrice, ha tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione dell’appalto, oppure ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un’influenza notevole sulle decisioni riguardanti l’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione.

Fermo restando il primo comma, lettera b), gli Stati membri possono esigere o prevedere la possibilità che l’amministrazione aggiudicatrice non escluda un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui a tale lettera, qualora l’amministrazione aggiudicatrice abbia stabilito che l’operatore economico in questione sarà in grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni di cui alla lettera b).

5.   Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere oppure gli Stati membri possono esigere che le amministrazioni aggiudicatrici escludano un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui al paragrafo 4.

6.   Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 può fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, l’operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d’appalto.

A tal fine, l’operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell’illecito. Se si ritiene che le misure siano insufficienti, l’operatore economico riceve una motivazione di tale decisione.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni non è autorizzato ad avvalersi della possibilità prevista a norma del presente paragrafo nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza negli Stati membri in cui la sentenza è effettiva.

7.   In forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell’Unione, gli Stati membri specificano le condizioni di applicazione del presente articolo. In particolare essi determinano il periodo massimo di esclusione nel caso in cui l’operatore economico non adotti nessuna misura di cui al paragrafo 6 per dimostrare la sua affidabilità. Se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera i cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi di cui al paragrafo 1 e i tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al paragrafo 4.

Articolo 58

Criteri di selezione

1.   I criteri di selezione possono riguardare:

a)

abilitazione all’esercizio dell’attività professionale;

b)

capacità economica e finanziaria;

c)

capacità tecniche e professionali.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre agli operatori economici, come requisiti di partecipazione, unicamente i criteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Le amministrazioni aggiudicatrici limitano i requisiti a quelli adeguati per assicurare che un candidato o un offerente abbia la capacità giuridica e finanziaria e le competenze tecniche e professionali necessarie per eseguire l’appalto da aggiudicare. Tutti i requisiti sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto.

2.   Per quanto riguarda l’abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici siano iscritti in un registro professionale o commerciale, tenuto nel loro Stato membro di stabilimento, come descritto nell’allegato XI, o soddisfino qualsiasi altro requisito previsto in tale allegato.

Nelle procedure di appalto per servizi, se gli operatori economici devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d’origine il servizio in questione, l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l’appartenenza all’organizzazione di cui trattasi.

3.   Per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria, le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano la capacità economica e finanziaria necessaria per eseguire l’appalto. A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere in particolare che gli operatori economici abbiano un determinato fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto. Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino i rapporti, ad esempio, tra attività e passività. Possono inoltre esigere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

Il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere non supera il doppio del valore stimato dell’appalto, salvo in circostanze debitamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi o forniture. L’amministrazione aggiudicatrice indica i motivi principali di tale requisito nei documenti di gara o nella relazione unica di cui all’articolo 84.

Ad esempio è possibile tenere conto del rapporto tra attività e passività se l’amministrazione aggiudicatrice specifica, nei documenti di gara, i metodi e i criteri per prendere in considerazione tale rapporto. Tali metodi e criteri sono trasparenti, oggettivi e non discriminatori.

Per gli appalti divisi in lotti il presente articolo si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, l’amministrazione aggiudicatrice può fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all’aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi contemporaneamente.

Se gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito del fatturato annuo massimo di cui al secondo comma del presente paragrafo è calcolato sulla base del valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti sulla base del valore stimato dell’accordo quadro. Nel caso di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del fatturato annuo massimo di cui al secondo comma è calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell’ambito di tale sistema.

4.   Per quanto riguarda le capacità tecniche e professionali, le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere, in particolare, che gli operatori economici dispongano di un livello sufficiente di esperienza comprovato da opportune referenze relative a contratti eseguiti in precedenza. Un’amministrazione aggiudicatrice può ritenere che un operatore economico non possieda le capacità professionali richieste quando essa abbia accertato che l’operatore economico ha conflitti di interesse che possono influire negativamente sull’esecuzione del contratto.

Nelle procedure d’appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l’installazione o i lavori può essere valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità.

5.   Le amministrazioni aggiudicatrici indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse.

Articolo 59

Documento di gara unico europeo

1.   Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici accettano il documento di gara unico europeo (DGUE) che consiste in un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l’operatore economico in questione soddisfa le seguenti condizioni:

a)

non si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 57, nei quali casi gli operatori economici devono o possono essere esclusi;

b)

soddisfa i pertinenti criteri di selezione definiti a norma dell’articolo 58;

c)

se del caso, soddisfa le norme e i criteri oggettivi fissati a norma dell’articolo 65.

Se l’operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti a norma dell’articolo 63, nel DGUE sono comprese altresì le informazioni di cui al presente paragrafo, primo comma, in relazione a tali soggetti.

Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell’operatore economico, in cui si attesta che il pertinente motivo di esclusione non si applica e/o che il pertinente criterio di selezione è soddisfatto, e fornisce le informazioni rilevanti come richiesto dall’amministrazione aggiudicatrice. Il DGUE indica inoltre l’autorità pubblica o il terzo responsabile per determinare il documento complementare e include una dichiarazione formale secondo cui l’operatore economico sarà in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti complementari.

Se l’amministrazione aggiudicatrice può ottenere i documenti complementari direttamente accedendo a una banca dati a norma del paragrafo 5, il DGUE riporta altresì le informazioni richieste a tale scopo, quali l’indirizzo Internet della banca dati, eventuali dati di individuazione e, se del caso, la necessaria dichiarazione di consenso.

Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d’appalto precedente purché confermino che le informazione ivi contenute sono tuttora valide.

2.   Il DGUE è elaborato sulla base di un modello di formulario. La Commissione stabilisce tale modello di formulario mediante atti d’esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 89, paragrafo 3.

Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica.

3.   Fermo restando l’articolo 92, la Commissione riesamina l’applicazione pratica del DGUE tenendo conto degli sviluppi tecnici delle banche dati negli Stati membri e riferisce in materia al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 aprile 2017.

Se del caso, la Commissione formula proposte per soluzioni volte a ottimizzare l’accesso transfrontaliero a tali banche dati e l’utilizzo di certificati e attestati nel mercato interno.

4.   L’amministrazione aggiudicatrice può chiedere a offerenti e candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Prima dell’aggiudicazione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice richiede all’offerente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto, tranne nel caso di appalti basati su accordi quadro se conclusi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, o dell’articolo 33, paragrafo 4, lettera a), di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all’articolo 60 e, se del caso, all’articolo 62. L’amministrazione aggiudicatrice può invitare gli operatori economici a integrare o chiarire i certificati ricevuti ai sensi degli articoli 60 e 62.

5.   In deroga al paragrafo 4, agli operatori economici non è richiesto di presentare documenti complementari o altre prove documentali qualora e sempre che l’amministrazione aggiudicatrice abbia la possibilità di ottenere i certificati e le informazioni pertinenti direttamente accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro, come un registro nazionale degli appalti, un fascicolo d’impresa virtuale (Virtual Company Dossier), un sistema elettronico di archiviazione dei documenti o un sistema di preselezione.

In deroga al paragrafo 4, agli operatori economici non è richiesto di presentare documenti complementari qualora l’amministrazione aggiudicatrice, avendo aggiudicato l’appalto o concluso l’accordo quadro, possieda già tali documenti.

Ai fini del primo comma, gli Stati membri garantiscono che le banche dati contenenti informazioni pertinenti sugli operatori economici e che possono essere consultate dalle rispettive amministrazioni aggiudicatrici possano essere consultate altresì, alle medesime condizioni, dalle amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri.

6.   Gli Stati membri mettono a disposizione e aggiornano su e-Certis un elenco completo di banche dati contenenti informazioni pertinenti sugli operatori economici che possono essere consultate dalle amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri. Su richiesta, gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri le informazioni relative alle banche dati di cui al presente articolo.

Articolo 60

Mezzi di prova

1.   Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo e all’allegato XII come prova dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 57 e del rispetto dei criteri di selezione ai sensi dell’articolo 58.

Le amministrazioni aggiudicatrici non esigono mezzi di prova diversi da quelli di cui al presente articolo e all’articolo 62. Conformemente all’articolo 63, gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo per provare all’amministrazione aggiudicatrice che essi disporranno delle risorse necessarie.

2.   Le amministrazioni aggiudicatrici accettano i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all’operatore economico di nessuno dei casi di cui all’articolo 57:

a)

per quanto riguarda il paragrafo 1 di detto articolo, un estratto del registro pertinente, come l’estratto del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del paese d’origine o di provenienza, da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;

b)

per quanto riguarda il paragrafo 2 e il paragrafo 3, lettera b) di detto articolo, un certificato rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro o del paese in questione;

Se lo Stato membro o il paese in questione non rilascia tali documenti o certificati, o se questi non coprono tutti casi di cui all’articolo 57, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 57, paragrafo 4, lettera b), dell’articolo 57, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata ovvero, negli Stati membri o i paesi in cui non esiste siffatta dichiarazione, da una dichiarazione solenne resa dalla persona interessata innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato nello Stato membro o nel paese d’origine o nello Stato membro o nel paese in cui l’operatore economico è stabilito.

Se del caso, uno Stato membro fornisce una dichiarazione ufficiale in cui si attesta che i documenti o i certificati di cui al presente paragrafo non sono rilasciati o che questi non menzionano tutti i casi previsti all’articolo 57, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 57, paragrafo 4, lettera b). Tali dichiarazioni ufficiali sono messe a disposizione mediante il registro online dei certificati (e-Certis) di cui all’articolo 61.

3.   Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell’operatore economico può essere fornita mediante una o più referenze elencate nell’allegato XII, parte I.

L’operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione aggiudicatrice è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice.

4.   Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere provate con uno o più mezzi di cui all’allegato XII, parte II, in funzione della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso dei lavori, delle forniture o dei servizi.

5.   Su richiesta gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri le informazioni riguardanti i motivi di esclusione elencati all’articolo 57, l’idoneità all’esercizio dell’attività professionale, la capacità finanziaria e tecnica degli offerenti di cui all’articolo 58, nonché eventuali informazioni relative ai mezzi di prova di cui al presente articolo.

Articolo 61

Registro online dei certificati (e-Certis)

1.   Al fine di facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere, gli Stati membri garantiscono che le informazioni concernenti i certificati e altre forme di prove documentali introdotte in e-Certis e stabilite dalla Commissione siano costantemente aggiornate.

2.   Le amministrazioni aggiudicatrici ricorrono a e-Certis ed esigono in primo luogo i tipi di certificati o le forme di prove documentali che sono contemplati da e-Certis.

3.   La Commissione mette a disposizione su e-Certis il DGUE in tutte le versioni linguistiche.

Articolo 62

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

1.   Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l’operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l’accessibilità per i disabili, le amministrazioni aggiudicatrici si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.

2.   Le amministrazioni aggiudicatrici, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell’operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, essi fanno riferimento al sistema dell’Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.

Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, l’amministrazione aggiudicatrice accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, a condizione che gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.

3.   Conformemente all’articolo 86, gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative ai documenti presentati come prova del rispetto delle norme ambientali e di qualità di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 63

Affidamento sulle capacità di altri soggetti

1.   Per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria stabiliti a norma dell’articolo 58, paragrafo 3, e i criteri relativi alle capacità tecniche e professionali stabiliti a norma dell’articolo 58, paragrafo 4, un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato XII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia fare affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, dimostra all’amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell’impegno assunto da detti soggetti a tal fine.

L’amministrazione aggiudicatrice verifica, conformemente agli articoli 59, 60 e 61, se i soggetti sulla cui capacità l’operatore economico intende fare affidamento soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 57. L’amministrazione aggiudicatrice impone che l’operatore economico sostituisca un soggetto che non soddisfa un pertinente criterio di selezione o per il quale sussistono motivi obbligatori di esclusione. L’amministrazione aggiudicatrice può imporre o essere obbligata dallo Stato membro a imporre che l’operatore economico sostituisca un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione.

Se un operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, l’amministrazione aggiudicatrice può esigere che l’operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell’esecuzione del contratto.

Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 19, paragrafo 2, può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

2.   Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente stesso o, nel caso di un’offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 19, paragrafo 2, da un partecipante al raggruppamento.

Articolo 64

Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato

1.   Gli Stati membri possono istituire o mantenere elenchi ufficiali di imprenditori, di fornitori, o di prestatori di servizi riconosciuti o prevedere una certificazione da parte di organismi di certificazione conformi alle norme europee in materia di certificazione di cui all’allegato VII.

Essi comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l’indirizzo dell’organismo di certificazione o del soggetto responsabile dell’elenco ufficiale al quale le domande vanno presentate.

2.   Gli Stati membri adeguano le condizioni di iscrizione negli elenchi ufficiali di cui al paragrafo 1, nonché quelle di rilascio di certificati da parte degli organismi di certificazione alle disposizioni della presente sottosezione.

Gli Stati membri adeguano parimenti tali condizioni all’articolo 63 per le domande di iscrizione presentate da operatori economici facenti parte di un raggruppamento e che dispongono di mezzi forniti loro dalle altre società del raggruppamento. Detti operatori devono in tal caso dimostrare all’autorità che istituisce l’elenco ufficiale che disporranno di tali mezzi per tutta la durata di validità del certificato che attesta la loro iscrizione all’elenco ufficiale e che tali società continueranno a soddisfare, durante detta durata, i requisiti in materia di selezione qualitativa previsti dall’elenco ufficiale o dal certificato di cui gli operatori si avvalgono ai fini della loro iscrizione.

3.   Gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali o aventi un certificato possono, in occasione di ogni appalto, presentare alle amministrazioni aggiudicatrici un certificato di iscrizione rilasciato dalla competente autorità, o il certificato rilasciato dall’organismo di certificazione competente.

Tali certificati indicano le referenze che consentono agli operatori economici l’iscrizione nell’elenco ufficiale o di ottenere la certificazione nonché la relativa classificazione.

4.   L’iscrizione in un elenco ufficiale certificata dalle autorità competenti o il certificato rilasciato dall’organismo di certificazione costituisce una presunzione di idoneità ai fini dei requisiti di selezione qualitativa previsti dall’elenco ufficiale o dal certificato.

5.   I dati risultanti dall’iscrizione negli elenchi ufficiali o dalla certificazione non sono contestati senza giustificazione. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali e il pagamento delle imposte e tasse, per ogni appalto, può essere richiesta un’attestazione supplementare ad ogni operatore economico.

Le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri applicano il paragrafo 3 e il primo comma del presente paragrafo soltanto agli operatori economici stabiliti nello Stato membro che detiene l’elenco ufficiale.

6.   I requisiti della prova per i criteri di selezione qualitativa previsti dall’elenco ufficiale o dalla certificazione sono conformi all’articolo 60 ed, eventualmente, all’articolo 62. Per la registrazione degli operatori economici degli altri Stati membri in un elenco ufficiale o per la loro certificazione non sono necessarie altre prove e dichiarazioni oltre quelle richieste agli operatori economici nazionali.

Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento la loro iscrizione in un elenco ufficiale o il rilascio del certificato. Essi sono informati entro un termine ragionevolmente breve della decisione dell’autorità che redige l’elenco ufficiale o dell’organismo di certificazione competente.

7.   Siffatta iscrizione o certificazione non può essere imposta agli operatori economici degli altri Stati membri in vista della loro partecipazione a un appalto pubblico. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano altresì altri mezzi di prova equivalenti.

8.   Su richiesta, gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri le informazioni relative ai documenti presentati come prova del fatto che gli operatori economici soddisfano i requisiti per essere iscritti nell’elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti, o del fatto che gli operatori economici di un altro Stato membro possiedono una certificazione equivalente.

Sottosezione 2

Riduzione del numero dei candidati, di offerte e soluzioni

Articolo 65

Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare

1.   Nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione, le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e che inviteranno a presentare un’offerta, o a partecipare al dialogo, purché sia disponibile il numero minimo, di cui al paragrafo 2, di candidati qualificati.

2.   Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, i criteri o le regole obiettivi e non discriminatori che intendono applicare, il numero minimo di candidati che intendono invitare e, all’occorrenza, il numero massimo.

Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati è cinque. Nella procedura competitiva con negoziazione, nella procedura di dialogo competitivo e nel partenariato per l’innovazione il numero minimo di candidati è tre. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un’effettiva concorrenza.

Le amministrazioni aggiudicatrici invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo. Tuttavia, se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacità di cui all’articolo 58, paragrafo 5 è inferiore al numero minimo, l’amministrazione aggiudicatrice può proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle capacità richieste. L’amministrazione aggiudicatrice non può includere nella stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste.

Articolo 66

Riduzione del numero di offerte e soluzioni

Le amministrazioni aggiudicatrici, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero di offerte da negoziare, di cui all’articolo 29, paragrafo 6, o di soluzioni da discutere di cui all’articolo 30, paragrafo 4, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara. Nella fase finale tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di offerte, soluzioni o candidati qualificati.

Sottosezione 3

Aggiudicazione dell’appalto

Articolo 67

Criteri di aggiudicazione dell’appalto

1.   Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di taluni servizi, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

2.   L’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita conformemente all’articolo 68, e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto pubblico in questione Tra tali criteri possono rientrare ad esempio:

a)

la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali e innovative, e la commercializzazione e relative condizioni;

b)

organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale incaricato di eseguire l’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto; o

c)

servizi post-vendita e assistenza tecnica, condizioni di consegna quali data di consegna, processo di consegna e termine di consegna o di esecuzione.

L’elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

Gli Stati membri possono prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici non possano usare solo il prezzo o il costo come unico criterio di aggiudicazione o limitarne l’uso a determinate categorie di amministrazioni aggiudicatrici o a determinati tipi di appalto.

3.   I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto pubblico ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell’ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti:

a)

nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi; o

b)

in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita,

anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.

4.   I criteri di aggiudicazione non hanno l’effetto di conferire all’amministrazione aggiudicatrice una libertà di scelta illimitata. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l’efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. In caso di dubbio le amministrazioni aggiudicatrici verificano efficacemente l’accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.

5.   L’amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, tranne i casi in cui questa sia individuata unicamente in base al prezzo.

Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato.

Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive, l’amministrazione aggiudicatrice indica i criteri in ordine decrescente di importanza.

Articolo 68

Costi del ciclo di vita

1.   I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:

a)

costi sostenuti dall’amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali:

i)

costi relativi all’acquisizione;

ii)

costi connessi all’utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;

iii)

costi di manutenzione;

iv)

costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio;

b)

costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato; tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché altri costi legati all’attenuazione dei cambiamenti climatici.

2.   Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti sono tenuti a fornire e il metodo che l’amministrazione aggiudicatrice impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati.

Il metodo impiegato per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a)

è basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. In particolare, qualora non sia stato istituito per un’applicazione ripetuta o continua, non favorisce né svantaggia indebitamente taluni operatori economici;

b)

è accessibile a tutte le parti interessate;

c)

i dati richiesti possono essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di paesi terzi parti dell’AAP o di altri accordi internazionali che l’Unione è tenuta a rispettare.

3.   Ogniqualvolta un metodo comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita è stato reso obbligatorio da un atto legislativo dell’Unione, tale metodo comune è applicato per la valutazione dei costi del ciclo di vita.

Un elenco di tali atti legislativi e, ove necessario, degli atti delegati che li integrano è contenuto nell’allegato XIII. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 87 riguardo all’aggiornamento di tale elenco, qualora un aggiornamento si renda necessario a causa dell’adozione di nuova legislazione che rende obbligatorio un metodo comune o a causa dell’abrogazione o della modifica degli atti giuridici esistenti.

Articolo 69

Offerte anormalmente basse

1.   Le amministrazioni aggiudicatrici impongono agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse rispetto a lavori, forniture o servizi.

2.   Le spiegazioni di cui al paragrafo 1 possono, in particolare, riferirsi a:

a)

l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;

b)

le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori,

c)

l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente;

d)

il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 18, paragrafo 2;

e)

il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 71;

f)

l’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato.

3.   L’amministrazione aggiudicatrice valuta le informazioni fornite consultando l’offerente. Essa può respingere l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 2.

L’amministrazione aggiudicatrice respinge l’offerta se ha accertato che l’offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi applicabili di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

4.   L’amministrazione aggiudicatrice che accerta che un’offerta è anormalmente bassa in quanto l’offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere tale offerta unicamente per questo motivo soltanto dopo aver consultato l’offerente e se quest’ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice, che l’aiuto in questione era compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107 TFUE. Quando l’amministrazione aggiudicatrice respinge un’offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione.

5.   Su richiesta, gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, a titolo di collaborazione amministrativa, tutte le informazioni a loro disposizione, quali leggi, regolamentazioni, contratti collettivi universalmente applicabili o norme tecniche nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli di cui al paragrafo 2.

CAPO IV

Esecuzione dell’appalto

Articolo 70

Condizioni di esecuzione dell’appalto

Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all’esecuzione dell’appalto, purché collegate all’oggetto dell’appalto ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 3, e indicate nell’avviso di indizione di una gara o nei documenti di gara. Dette condizioni possono comprendere considerazioni economiche, legate all’innovazione, di ordine ambientale, sociale o relative all’occupazione.

Articolo 71

Subappalto

1.   L’osservanza degli obblighi di cui all’articolo 18, paragrafo 2, da parte dei subappaltatori è garantita mediante azioni adeguate delle autorità nazionali competenti che agiscono nell’ambito delle rispettive responsabilità e competenze.

2.   Nei documenti di gara l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere o può essere obbligata da uno Stato membro a chiedere all’offerente di indicare, nella sua offerta, le eventuali parti dell’appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti.

3.   Gli Stati membri possono prevedere che, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, l’amministrazione aggiudicatrice trasferisca i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori forniti all’operatore economico cui è stato aggiudicato l’appalto pubblico (il contraente principale). Tra tali misure possono rientrare idonei meccanismi che consentano al contraente principale di opporsi a pagamenti indebiti. Gli accordi concernenti tale modalità di pagamento sono indicati nei documenti di gara.

4.   I paragrafi da 1 a 3 lasciano impregiudicata la questione della responsabilità del contraente principale.

5.   Nel caso di appalti di lavori e per servizi da fornire presso l’impianto sotto la diretta supervisione dell’amministrazione aggiudicatrice, dopo l’aggiudicazione dell’appalto e al più tardi all’inizio dell’esecuzione del contratto l’amministrazione aggiudicatrice impone al contraente principale di indicarle nome, recapito e rappresentanti legali dei suoi subappaltatori coinvolti in tali lavori o servizi, nella misura in cui questi sono noti al momento della richiesta. L’amministrazione aggiudicatrice impone al contraente principale di comunicare all’amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del contratto nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori coinvolti successivamente in tali lavori o servizi.

Fermo restando il primo comma, gli Stati membri possono imporre direttamente al contraente principale l’obbligo di trasmettere le informazioni richieste.

Ove necessario ai fini del paragrafo 6, lettera b), del presente articolo, le informazioni richieste sono accompagnate dalle autodichiarazioni dei subappaltatori come previsto all’articolo 59. Le misure di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo possono prevedere che i subappaltatori presentati a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto forniscano i certificati e gli altri documenti complementari invece dell’autodichiarazione.

Il primo comma non si applica ai fornitori.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono estendere o possono essere obbligate dagli Stati membri a estendere gli obblighi previsti al primo comma, ad esempio:

a)

ai contratti di fornitura, ai contratti di servizi diversi da quelli riguardanti servizi da fornire presso gli impianti sotto la diretta supervisione dell’amministrazione aggiudicatrice, ovvero ai fornitori coinvolti in contratti di lavori o di servizi;

b)

ai subappaltatori dei subappaltatori del contraente principale o ai subappaltatori successivi nella catena dei subappalti.

6.   Al fine di evitare violazioni degli obblighi di cui all’articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate misure adeguate quali le seguenti:

a)

se la legislazione nazionale di uno Stato membro prevede un meccanismo di responsabilità solidale tra subappaltatori e contraente principale, lo Stato membro interessato provvede a che le norme pertinenti siano applicate in conformità delle condizioni stabilite all’articolo 18, paragrafo 2;

b)

le amministrazioni aggiudicatrici possono, conformemente agli articoli 59, 60 e 61, verificare o essere obbligate dagli Stati membri a verificare se sussistono motivi di esclusione dei subappaltatori a norma dell’articolo 57. In tali casi le amministrazioni aggiudicatrici impongono all’operatore economico di sostituire i subappaltatori in merito ai quali la verifica ha dimostrato che sussistono motivi obbligatori di esclusione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre o essere obbligate da uno Stato membro a imporre che l’operatore economico sostituisca i subappaltatori in relazione ai quali la verifica ha dimostrato che sussistono motivi non obbligatori di esclusione.

7.   Gli Stati membri possono prevedere disposizioni di diritto interno più rigorose in materia di responsabilità, anche nel quadro del diritto interno in materia di pagamenti diretti ai subappaltatori, ad esempio prevedendo pagamenti diretti ai subappaltatori senza la necessità che questi ultimi facciano richiesta di pagamento diretto.

8.   Gli Stati membri che hanno scelto di prevedere misure a norma del paragrafo 3, 5 o 6 specificano, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell’Unione, le condizioni di attuazione di tali misure. In tale contesto gli Stati membri possono limitarne l’applicabilità, ad esempio in relazione a determinati tipi di appalti, a determinate categorie di amministrazioni aggiudicatrici o operatori economici ovvero a determinati importi.

Articolo 72

Modifica di contratti durante il periodo di validità

1.   I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d’appalto a norma della presente direttiva nei casi seguenti:

a)

se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi, o opzioni. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro;

b)

per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente:

i)

risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale; e

ii)

comporti per l’amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

Tuttavia, l’eventuale aumento di prezzo non deve eccedere il 50 % del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la presente direttiva;

c)

ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i)

la necessità di modifica è determinata da circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere;

ii)

la modifica non altera la natura generale del contratto;

iii)

l’eventuale aumento di prezzo non è superiore al 50 % del valore del contratto iniziale o dell’accordo quadro. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la presente direttiva;

d)

se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l’amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l’appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

i)

una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);

ii)

all’aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione della presente direttiva; o

iii)

nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice stessa si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, ove tale possibilità sia prevista dalla legislazione nazionale a norma dell’articolo 71;

e)

se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del paragrafo 4.

Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al presente paragrafo, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all’allegato V, parte G, ed è pubblicato conformemente all’articolo 51.

2.   Inoltre, e senza ulteriore bisogno di verificare se le condizioni di cui al paragrafo 4, lettere da a) a d), sono rispettate, i contratti possono parimenti essere modificati senza necessità di una nuova procedura d’appalto a norma della presente direttiva se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:

i)

le soglie fissate all’articolo 4; e

ii)

il 10 % del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura e il 15 % del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.

Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

3.   Ai fini del calcolo del prezzo di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 1, lettere b) e c), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.

4.   Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1, lettera e), quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell’accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. In ogni caso, fatti salvi i paragrafi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a)

la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b)

la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto o dell’accordo quadro a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell’accordo quadro;

c)

la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto o dell’accordo quadro;

d)

se un nuovo contraente sostituisce quello cui l’amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l’appalto in casi diversi da quelli previsti al paragrafo 1, lettera d).

5.   Una nuova procedura d’appalto in conformità della presente direttiva è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico e di un accordo quadro durante il periodo della sua validità diverse da quelle previste ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 73

Risoluzione dei contratti

Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano la possibilità,almeno nelle seguenti circostanze e alle condizioni stabilite dal diritto nazionale applicabile, di risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, qualora:

a)

il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 72;

b)

l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, in una delle situazioni di cui all’articolo 57, paragrafo 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura d’appalto;

c)

l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato all’aggiudicatario in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati e dalla presente direttiva come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE.

TITOLO III

PARTICOLARI REGIMI DI APPALTO

CAPO I

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 74

Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici

Gli appalti pubblici di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all’allegato XIV sono aggiudicati in conformità del presente capo quando il valore di tali contratti sia pari o superiore alla soglia indicata all’articolo 4, lettera d).

Articolo 75

Pubblicazione degli avvisi e dei bandi

1.   Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere all’aggiudicazione di un appalto pubblico per i servizi di cui all’articolo 74 rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalità:

a)

mediante un bando di gara, che comprende le informazioni di cui all’allegato V, parte H, conformemente ai modelli di formulari di cui all’articolo 51; o

b)

mediante un avviso di preinformazione, che viene pubblicato in maniera continua e contiene le informazioni di cui all’allegato V, parte I. L’avviso di preinformazione si riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto.

Il primo comma non si applica tuttavia allorché una procedura negoziata senza previa pubblicazione potrebbe essere stata utilizzata conformemente all’articolo 32 per l’aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.

2.   Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato un appalto pubblico per i servizi di cui all’articolo 74 rendono noto il risultato della procedura d’appalto mediante un avviso di aggiudicazione, che contiene le informazioni di cui all’allegato V, parte J, conformemente ai modelli di formulari di cui all’articolo 51. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.

3.   I modelli di formulari di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 89, paragrafo 2.

4.   Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all’articolo 51.

Articolo 76

Principi per l’aggiudicazione degli appalti

1.   Gli Stati membri introducono norme a livello nazionale per l’aggiudicazione degli appalti ai sensi delle disposizioni del presente capo, al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Gli Stati membri sono liberi di determinare le norme procedurali applicabili fintantoché tali norme consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le specificità dei servizi in questione.

2.   Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici possano prendere in considerazione le necessità di garantire la qualità, la continuità, l’accessibilità, anche economica, la disponibilità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e vulnerabili, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti e l’innovazione. Gli Stati membri possono altresì prevedere che la scelta del prestatore di servizi avvenga sulla base dell’offerta che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo, tenendo conto dei criteri di qualità e sostenibilità dei servizi sociali.

Articolo 77

Appalti riservati per determinati servizi

1.   Gli Stati membri possono prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici possano riservare ad organizzazioni il diritto di partecipare alle procedure per l’aggiudicazione di appalti pubblici esclusivamente per i servizi sanitari, sociali e culturali di cui all’articolo 74 identificati con i codici CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, da 85000000-9 a 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8.

2.   Un’organizzazione di cui al paragrafo 1 deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

a)

il suo obiettivo è il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al paragrafo 1;

b)

i profitti sono reinvestiti al fine di conseguire l’obiettivo dell’organizzazione. Se i profitti sono distribuiti o redistribuiti, ciò dovrebbe basarsi su considerazioni partecipative;

c)

le strutture di gestione o proprietà dell’organizzazione che esegue l’appalto sono basate su principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati; e

d)

l’amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato all’organizzazione un appalto per i servizi in questione a norma del presente articolo negli ultimi tre anni.

3.   La durata massima del contratto non supera i tre anni.

4.   L’avviso di indizione di gara fa riferimento al presente articolo.

5.   Fermo restando l’articolo 92, la Commissione valuta gli effetti del presente articolo e trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 aprile 2019.

CAPO II

Regole sui concorsi di progettazione

Articolo 78

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica:

a)

ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;

b)

ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.

Nei casi di cui al presente articolo, primo comma, lettera a), la soglia di cui all’articolo 4 è calcolata sulla base del valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti.

Nei casi di cui al presente articolo, primo comma, lettera b), la soglia è il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 4, qualora l’amministrazione aggiudicatrice abbia annunciato l’intenzione di aggiudicare tale appalto nel bando di concorso.

Articolo 79

Bandi e avvisi

1.   Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota la loro intenzione mediante un bando di concorso.

Se intendono aggiudicare un appalto relativo a servizi successivi ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 4, ciò è riportato nell’avviso o nel bando di concorso.

2.   Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso in conformità all’articolo 51 e devono essere in grado di comprovare la data di invio.

Possono tuttavia non essere pubblicate le informazioni relative all’aggiudicazione di concorsi di progettazione la cui divulgazione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di una particolare impresa, pubblica o privata, oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi.

3.   I bandi e gli avvisi di cui al presente articolo, paragrafi 1 e 2, sono pubblicati conformemente all’articolo 51, paragrafi da 2 a 6 e all’articolo 52. Essi contengono le informazioni di cui all’allegato V, rispettivamente alle parti E ed F, conformemente ai modelli di formulari.

Tali modelli di formulari sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 89, paragrafo 2.

Articolo 80

Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti

1.   Per organizzare i concorsi di progettazione, le amministrazioni aggiudicatrici applicano procedure conformi alle disposizioni del titolo I e del presente capo.

2.   L’ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione non può essere limitata:

a)

al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;

b)

dal fatto che i partecipanti, secondo il diritto dello Stato membro in cui si svolge il concorso, debbano essere persone fisiche o persone giuridiche.

3.   Quando ai concorsi di progettazione è ammessa la partecipazione di un numero limitato di partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Per quanto riguarda il numero di candidati invitati a partecipare ai concorsi di progettazione, si tiene comunque conto della necessità di garantire un’effettiva concorrenza.

Articolo 81

Composizione della commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è composta unicamente di persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso di progettazione. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede tale qualifica o una qualifica equivalente.

Articolo 82

Decisioni della commissione giudicatrice

1.   La commissione giudicatrice è autonoma nella sue decisioni e nei suoi pareri.

2.   La commissione giudicatrice esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima ed unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso.

3.   La commissione giudicatrice iscrive in un verbale, firmato dai suoi membri, le proprie scelte, effettuate secondo i meriti di ciascun progetto, nonché le proprie osservazioni e tutti i punti che richiedono di essere chiariti.

4.   L’anonimato dev’essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice.

5.   I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti.

6.   È redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.

TITOLO IV

GOVERNANCE

Articolo 83

Applicazione

1.   Al fine di garantire in maniera effettiva un’attuazione corretta ed efficace, gli Stati membri assicurano che almeno i compiti di cui al presente articolo siano svolti da uno o più organismi, autorità o strutture. Essi indicano alla Commissione tutte le autorità, gli organismi o le strutture competenti per tali compiti.

2.   Gli Stati membri garantiscono il controllo dell’applicazione delle norme sugli appalti pubblici.

Se le autorità o le strutture di controllo individuano di propria iniziativa o sulla base di informazioni pervenute violazioni specifiche o problemi sistemici, hanno il potere di segnalare tali problemi ad autorità nazionali di controllo, organi giurisdizionali e altre autorità o strutture idonee quali il Mediatore, i parlamenti nazionali o le relative commissioni.

3.   I risultati delle attività di controllo a norma del paragrafo 2 sono messi a disposizione del pubblico mediante idonei strumenti di informazione. Tali risultati sono resi disponibili anche alla Commissione. Ad esempio possono essere riportati nelle relazioni di controllo di cui al presente paragrafo, secondo comma.

Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di controllo contenente se del caso informazioni sulle cause più frequenti di scorretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell’applicazione delle norme, sul livello di partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e sulla prevenzione, l’accertamento e l’adeguata segnalazione di casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti.

La Commissione può chiedere agli Stati membri, al massimo ogni tre anni, informazioni sull’attuazione pratica delle politiche strategiche nazionali in materia di appalti strategici.

Ai fini del presente paragrafo e del paragrafo 4 del presente articolo, le «PMI» sono da intendersi quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (39).

Sulla base delle informazioni ricevute a norma del presente paragrafo, la Commissione pubblica a intervalli regolari una relazione sull’attuazione delle politiche nazionali in materia di appalti e sulle relative migliori prassi nel mercato interno.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

siano disponibili gratuitamente orientamenti e informazioni per l’interpretazione e l’applicazione del diritto dell’Unione sugli appalti pubblici, al fine di assistere le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici, in particolare le PMI, nella corretta applicazione della normativa dell’Unione in materia, e

b)

sia disponibile il sostegno alle amministrazioni aggiudicatrici per quanto riguarda la pianificazione e la conduzione delle procedure d’appalto.

5.   Fatte salve le procedure generali e i metodi di lavoro fissati dalla Commissione per le sue comunicazioni e per i suoi contatti con gli Stati membri, questi ultimi indicano un punto di riferimento per la cooperazione con la Commissione per quanto riguarda l’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici.

6.   Le amministrazioni aggiudicatrici conservano, almeno per la durata del contratto, copie di tutti i contratti conclusi aventi un valore pari o superiore a:

a)

1 000 000 EUR in caso di appalti pubblici di forniture o di servizi;

b)

10 000 000 EUR in caso di appalti pubblici di lavori.

Le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono l’accesso a tali contratti; tuttavia, è possibile negare l’accesso a informazioni e documenti specifici nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni nazionali o dell’Unione applicabili in materia di accesso ai documenti e protezione dei dati.

Articolo 84

Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

1.   Per ogni appalto od ogni accordo quadro contemplato dalla presente direttiva e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, l’amministrazione aggiudicatrice redige una relazione contenente almeno le seguenti informazioni:

a)

il nome e l’indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice, l’oggetto e il valore dell’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;

b)

se del caso, i risultati della selezione qualitativa e/o della riduzione dei numeri a norma degli articoli 65 e 66, ossia:

i)

i nomi dei candidati o degli offerenti selezionati e i motivi della selezione;

ii)

i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell’esclusione;

c)

i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;

d)

il nome dell’aggiudicatario e le ragioni della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell’appalto o dell’accordo quadro che l’aggiudicatario intende subappaltare a terzi; e, se noti al momento della redazione, i nomi degli eventuali subappaltatori del contraente principale;

e)

per le procedure competitive con negoziazione e i dialoghi competitivi, le circostanze di cui all’articolo 26 che giustificano il ricorso a tali procedure;

f)

per quanto riguarda le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, le circostanze di cui all’articolo 32 che giustificano il ricorso a tali procedure;

g)

eventualmente, le ragioni per le quali l’amministrazione aggiudicatrice ha deciso di non aggiudicare un appalto, concludere un accordo quadro o istituire un sistema dinamico di acquisizione;

h)

eventualmente, le ragioni per le quali per la presentazione delle offerte sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici;

i)

eventualmente, i conflitti di interesse individuati e le misure successivamente adottate.

La relazione non è richiesta per gli appalti basati su accordi quadro conclusi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, o dell’articolo 33, paragrafo 4, lettera a).

Nella misura in cui l’avviso di aggiudicazione dell’appalto stilato a norma dell’articolo 50 o dell’articolo 75, paragrafo 2, contiene le informazioni richieste al presente paragrafo, le amministrazioni aggiudicatrici possono fare riferimento a tale avviso.

2.   Le amministrazioni aggiudicatrici documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. A tale scopo, garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l’aggiudicazione dell’appalto. La documentazione è conservata per almeno tre anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’appalto.

3.   La relazione o i suoi principali elementi sono comunicati alla Commissione o alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti di cui all’articolo 83 quando essi ne fanno richiesta.

Articolo 85

Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche

1.   La Commissione riesamina la qualità e la completezza dei dati che si possono ricavare dagli avvisi di cui agli articoli 48, 49, 50, 75 e 79, pubblicati conformemente all’allegato VIII.

Se la qualità e la completezza dei dati di cui al presente paragrafo, primo comma, non sono conformi agli obblighi stabiliti all’articolo 48, paragrafo 1, all’articolo 49, all’articolo 50, paragrafo 1, all’articolo 75, paragrafo 2, e all’articolo 79, paragrafo 3, la Commissione chiede informazioni complementari allo Stato membro interessato. Entro un termine ragionevole, lo Stato membro interessato fornisce le informazioni statistiche mancanti richieste dalla Commissione.

2.   Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per gli appalti che sarebbero rientrati nell’ambito di applicazione della presente direttiva se il loro valore avesse superato la soglia pertinente fissata all’articolo 4, una relazione statistica, indicando una stima del valore totale aggregato di tale appalto nel periodo di riferimento. Tale stima può essere basata in particolare sui dati disponibili conformemente agli obblighi nazionali di pubblicazione oppure su stime estrapolate da campioni.

Tale relazione può essere inserita nella relazione di cui all’articolo 83, paragrafo 3.

3.   Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione informazioni sulla loro organizzazione istituzionale in relazione all’attuazione, al monitoraggio e all’applicazione della presente direttiva, nonché sulle iniziative nazionali adottate per fornire orientamenti o per assistere nell’attuazione della normativa dell’Unione in materia di appalti pubblici, o per far fronte alle difficoltà che si pongono nell’attuazione di detta normativa.

Tali informazioni possono essere inserite nella relazione di cui all’articolo 83, paragrafo 3.

Articolo 86

Cooperazione amministrativa

1.   Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca e adottano provvedimenti per una efficace cooperazione reciproca, onde assicurare lo scambio di informazioni sulle materie di cui agli articoli 42, 43, 44, 57, 59, 60, 62, 64 e 69. Essi garantiscono la riservatezza delle informazioni che scambiano.

2.   Le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati si scambiano informazioni in conformità con le regole in materia di protezione dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (40) e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (41).

3.   Per valutare l’opportunità di utilizzare il sistema d’informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini dello scambio di informazioni di cui alla presente direttiva, entro il 18 aprile 2015 è avviato un progetto pilota.

TITOLO V

POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 87

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 6, 22, 23, 56 e 68 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 17 aprile 2014.

3.   La delega di potere di cui agli articoli 6, 22, 23, 56 e 68 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 6, 22, 23, 56 e 68 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 88

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 87, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 89

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito con la decisione 71/306/CEE del Consiglio (42). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 90

Recepimento e disposizioni transitorie

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 aprile 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono rinviare l’applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, fino al 18 ottobre 2018, eccettuati i casi in cui l’uso dei mezzi elettronici è obbligatorio ai sensi degli articoli 34, 35 o 36, dell’articolo 37, paragrafo 3, dell’articolo 51, paragrafo 2, o dell’articolo 53.

In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono rinviare l’applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, per le centrali di committenza fino al 18 aprile 2017.

Se uno Stato membro decide di rinviare l’applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, tale Stato membro garantisce che le amministrazioni aggiudicatrici possano scegliere tra i mezzi di comunicazione seguenti per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni:

a)

mezzi elettronici conformemente all’articolo 22;

b)

posta o altro idoneo supporto;

c)

fax;

d)

una combinazione di questi mezzi.

3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono rinviare l’applicazione dell’articolo 59, paragrafo 2, secondo comma, fino al 18 aprile 2018.

4.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono rinviare l’applicazione dell’articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, fino al 18 ottobre 2018.

5.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono rinviare l’applicazione dell’articolo 61, paragrafo 2, fino al 18 ottobre 2018.

6.   Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

7.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 91

Abrogazioni

La direttiva 2004/18/CE è abrogata a decorrere dal18 aprile 2016.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XV.

Articolo 92

Riesame

La Commissione riesamina gli effetti economici sul mercato interno, in particolare in relazione a fattori quali l’aggiudicazione di appalti transfrontalieri e i costi di transazione, derivanti dall’applicazione delle soglie di cui all’articolo 4 e trasmette una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 aprile 2019.

La Commissione valuta, ove possibile e opportuno, se proporre un aumento degli importi delle soglie applicabili in virtù dell’AAP durante il successivo ciclo di negoziati. In caso di qualsiasi modifica delle soglie degli appalti applicabili in virtù dell’AAP, alla relazione, se del caso, fa seguito una proposta di atto giuridico che modifica le soglie definite nella presente direttiva.

Articolo 93

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 94

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 191 del 29.6.2012, pag. 84.

(2)  GU C 391 del 18.12.2012, pag. 49.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’11 febbraio 2014.

(4)  Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1).

(5)  Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

(6)  Approvata con decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).

(7)  Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

(8)  Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

(9)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e dei servizi postali (cfr. pagina 243 della presente Gazzetta ufficiale).

(10)  Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 del Consiglio (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

(11)  Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

(13)  Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

(14)  Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33).

(15)  Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

(16)  Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5).

(17)  Regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 1).

(18)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1).

(19)  Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) (GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1).

(20)  Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).

(21)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(22)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1 (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(23)  Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).

(24)  Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

(25)  Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17).

(26)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

(27)  Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).

(28)  Decisione 2009/767/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che stabilisce misure per facilitare l’uso di procedure per via elettronica mediante gli sportelli unici di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 274 del 20.10.2009, pag. 36).

(29)  Decisione 2011/130/UE della Commissione, del 25 febbraio 2011, che istituisce requisiti minimi per il trattamento transfrontaliero dei documenti firmati elettronicamente dalle autorità competenti a norma della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 53 del 26.2.2011, pag. 66).

(30)  Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).

(31)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(32)  Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42).

(33)  GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1.

(34)  Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54).

(35)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.

(36)  Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).

(37)  Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

(38)  Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (GU L 101 del 15.4.2011).

(39)  Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(40)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(41)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(42)  Decisione 71/306/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che istituisce un Comitato Consultivo per gli appalti di lavori pubblici (GU L 185 del 16.8.1971, pag. 15).


ALLEGATO I

AUTORITÀ GOVERNATIVE CENTRALI

BELGIO

1.

Services publics fédéraux (Ministeri):

1.

Federale Overheidsdiensten (Ministeri):

SPF Chancellerie du Premier ministre;

FOD Kanselarij van de Eerste Minister;

SPF Personnel e Organisation;

FOD Kanselarij Personeel en Organisatie;

SPF Budget e Contrôle de la Gestion;

FOD Budget en Beheerscontrole;

SPF Technologie de l’Information e de la Communication (Fedict);

FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict);

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur e Coopération au Développement;

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

SPF Intérieur;

FOD Binnenlandse Zaken;

SPF Finances;

FOD Financiën;

SPF Mobilité e Transports;

FOD Mobiliteit en Vervoer;

SPF Emploi, Travail e Concertation sociale;

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg

SPF Sécurité Sociale e Institutions publiques de Sécurité Sociale;

FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale Zekerheid

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire e Environnement;

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

SPF Justice;

FOD Justitie;

SPF Economie, PME, Classes moyennes e Energie;

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie;

Ministère de la Défense;

Ministerie van Landsverdediging;

Service public de programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté e Economie sociale;

Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Economie;

Service public fédéral de Programmation Développement durable;

Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling;

Service public fédéral de Programmation Politique scientifique;

Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid;

2.

Régie des Bâtiments;

2.

Regie der Gebouwen;

Office national de Sécurité sociale;

Rijksdienst voor sociale Zekerheid;

Institut national d’Assurance sociales pour travailleurs indépendants

Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;

Institut national d’Assurance Maladie-Invalidité;

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;

Office national des Pensions;

Rijksdienst voor Pensioenen;

Caisse auxiliaire d’Assurance Maladie-Invalidité;

Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering;

Fond des Maladies professionnelles;

Fonds voor Beroepsziekten;

Office national de l’Emploi;

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

BULGARIA

Администрация на Народното събрание

Aдминистрация на Президента

Администрация на Министерския съвет

Конституционен съд

Българска народна банка

Министерство на външните работи

Министерство на вътрешните работи

Министерство на държавната администрация и административната реформа

Министерство на извънредните ситуации

Министерство на земеделието и храните

Министерство на здравеопазването

Министерство на икономиката и енергетиката

Министерство на културата

Министерство на образованието и науката

Министерство на околната среда и водите

Министерство на отбраната

Министерство на правосъдието

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Министерство на транспорта

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на финансите

Agenzie statali, commissioni statali, agenzie esecutive e altre autorità statali istituite per legge o per decreto del Consiglio dei ministri aventi una funzione relativa all’esercizio del potere esecutivo:

Агенция за ядрено регулиране

Висшата атестационна комисия

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

Държавна комисия по сигурността на информацията

Комисия за защита на конкуренцията

Комисия за защита на личните данни

Комисия за защита от дискриминация

Комисия за регулиране на съобщенията

Комисия за финансов надзор

Патентно ведомство на Република България

Сметна палата на Република България

Агенция за приватизация

Агенция за следприватизационен контрол

Български институт по метрология

Държавна агенция «Архиви»

Държавна агенция «Държавен резерв и военновременни запаси»

Държавна агенция «Национална сигурност»

Държавна агенция за бежанците

Държавна агенция за българите в чужбина

Държавна агенция за закрила на детето

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Държавна агенция за младежта и спорта

Държавна агенция по горите

Държавна агенция по туризма

Държавна комисия по стоковите борси и тържища

Институт по публична администрация и европейска интеграция

Национален статистически институт

Национална агенция за оценяване и акредитация

Националната агенция за професионално образование и обучение

Национална комисия за борба с трафика на хора

Агенция «Митници»

Агенция за държавна и финансова инспекция

Агенция за държавни вземания

Агенция за социално подпомагане

Агенция за хората с увреждания

Агенция по вписванията

Агенция по геодезия, картография и кадастър

Агенция по енергийна ефективност

Агенция по заетостта

Агенция по обществени поръчки

Българска агенция за инвестиции

Главна дирекция «Гражданска въздухоплавателна администрация»

Дирекция «Материално-техническо осигуряване и социално обслужване» на Министерство на вътрешните работи

Дирекция «Оперативно издирване» на Министерство на вътрешните работи

Дирекция «Финансово-ресурсно осигуряване» на Министерство на вътрешните работи

Дирекция за национален строителен контрол

Държавна комисия по хазарта

Изпълнителна агенция «Автомобилна администрация»

Изпълнителна агенция «Борба с градушките»

Изпълнителна агенция «Българска служба за акредитация»

Изпълнителна агенция «Военни клубове и информация»

Изпълнителна агенция «Главна инспекция по труда»

Изпълнителна агенция «Държавна собственост на Министерството на отбраната»

Изпълнителна агенция «Железопътна администрация»

Изпълнителна агенция «Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества»

Изпълнителна агенция «Морска администрация»

Изпълнителна агенция «Национален филмов център»

Изпълнителна агенция «Пристанищна администрация»

Изпълнителна агенция «Проучване и поддържане на река Дунав»

Изпълнителна агенция «Социални дейности на Министерството на отбраната»

Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия

Изпълнителна агенция по лекарствата

Изпълнителна агенция по лозата и виното

Изпълнителна агенция по околна среда

Изпълнителна агенция по почвените ресурси

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

Изпълнителна агенция по трансплантация

Изпълнителна агенция по хидромелиорации

Комисията за защита на потребителите

Контролно-техническата инспекция

Национален център за информация и документация

Национален център по радиобиология и радиационна защита

Национална агенция за приходите

Национална ветеринарномедицинска служба

Национална служба «Полиция»

Национална служба «Пожарна безопасност и защита на населението»

Национална служба за растителна защита

Национална служба за съвети в земеделието

Национална служба по зърното и фуражите

Служба «Военна информация»

Служба «Военна полиция»

Фонд «Републиканска пътна инфраструктура»

Авиоотряд 28

REPUBBLICA CECA

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo financí

Ministerstvo kultury

Ministerstvo obrany

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí

Poslanecká sněmovna PČR

Senát PČR

Kancelář prezidenta

Český statistický úřad

Český úřad zeměměřičský a katastrální

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad pro ochranu osobních údajů

Bezpečnostní informační služba

Národní bezpečnostní úřad

Česká akademie věd

Vězeňská služba

Český báňský úřad

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Správa státních hmotných rezerv

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Česká národní banka

Energetický regulační úřad

Úřad vlády České republiky

Ústavní soud

Nejvyšší soud

Nejvyšší správní soud

Nejvyšší státní zastupitelství

Nejvyšší kontrolní úřad

Kancelář Veřejného ochránce práv

Grantová agentura České republiky

Státní úřad inspekce práce

Český telekomunikační úřad

DANIMARCA

Folketinget

Rigsrevisionen

Statsministeriet

Udenrigsministeriet

Beskæftigelsesministeriet

5 styrelser og institutioner (5 agenzie e istituzioni)

Domstolsstyrelsen

Finansministeriet

5 styrelser og institutioner (5 agenzie e istituzioni)

Forsvarsministeriet

5 styrelser og institutioner (5 agenzie e istituzioni)

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut (varie agenzie e istituzioni tra cui lo Statens Serum Institut)

Justitsministeriet

Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og e antal styrelser (capo della polizia, il procuratore generale, 1 direzione e alcune agenzie)

Kirkeministeriet

10 stiftsøvrigheder (10 autorità diocesane)

Kulturministeriet — ministero della Cultura

4 styrelser samt e antal statsinstitutioner (4 agenzie e varie istituzioni)

Miljøministeriet

5 styrelser (5 agenzie)

Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration

1 styrelse (1 agenzia)

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

4 direktoraterog institutioner (4 direzioni e istituzioni)

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger (varie agenzie e istituzioni, tra cui il Laboratorio nazionale Risø e gli istituti danesi di ricerca e di formazione)

Skatteministeriet

1 styrelse og institutioner (1 agenzia e alcune istituzioni)

Velfærdsministeriet

3 styrelser og institutioner (3 agenzie e alcune istituzioni)

Transportministeriet

7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet (7 agenzie e istituzioni, fra cui Øresundsbrokonsortiet)

Undervisningsministeriet

3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner (3 agenzie, 4 istituti d’istruzione, 5 altre istituzioni)

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Adskilligestyrelser og institutioner (varie agenzie e istituzioni)

Klima- og Energiministeriet

3 styrelse og institutioner (3 agenzie e istituzioni)

GERMANIA

Auswärtiges Amt

Bundeskanzleramt

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Bundesministerium der Finanzen

Bundesministerium des Innern (esclusivamente i beni per uso civile)

Bundesministerium für Gesundheit

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Bundesministerium der Justiz

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Bundesministerium der Verteidigung (esclusi i beni per uso militare)

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

ESTONIA

Vabariigi Presidendi Kantselei;

Eesti Vabariigi Riigikogu;

Eesti Vabariigi Riigikohus;

Riigikontroll;

Õiguskantsler;

Riigikantselei;

Rahvusarhiiv;

Haridus- ja Teadusministeerium;

Justiitsministeerium;

Kaitseministeerium;

Keskkonnaministeerium;

Kultuuriministeerium;

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;

Põllumajandusministeerium;

Rahandusministeerium;

Siseministeerium;

Sotsiaalministeerium;

Välisministeerium;

Keeleinspektsioon;

Riigiprokuratuur;

Teabeamet;

Maa-amet;

Keskkonnainspektsioon;

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus;

Muinsuskaitseamet;

Patendiamet;

Tarbijakaitseamet;

Riigihangete Amet;

Taimetoodangu Inspektsioon;

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet;

Veterinaar- ja Toiduamet

Konkurentsiamet;

Maksu —ja Tolliamet;

Statistikaamet;

Kaitsepolitseiamet;

Kodakondsus- ja Migratsiooniamet;

Piirivalveamet;

Politseiamet;

Eesti Kohtuekspertiisi Instituut;

Keskkriminaalpolitsei;

Päästeamet;

Andmekaitse Inspektsioon;

Ravimiamet;

Sotsiaalkindlustusamet;

Tööturuamet;

Tervishoiuamet;

Tervisekaitseinspektsioon;

Tööinspektsioon;

Lennuamet;

Maanteeamet;

Veeteede Amet;

Julgestuspolitsei;

Kaitseressursside Amet;

Kaitseväe Logistikakeskus;

Tehnilise Järelevalve Amet.

IRLANDA

President’s Establishment

Houses of the Oireachtas — [Parliament]

Department of theTaoiseach — [Prime Minister]

Central Statistics Office

Department of Finance

Office of the Comptroller e Auditor General

Office of the Revenue Commissioners

Office of Public Works

State Laboratory

Office of the Attorney General

Office of the Director of Public Prosecutions

Valuation Office

Office of the Commission for Public Service Appointments

Public Appointments Service

Office of the Ombudsman

Chief State Solicitor’s Office

Department of Justice, Equality e Law Reform

Courts Service

Prisons Service

Office of the Commissioners of Charitable Donations e Bequests

Department of the Environment, Heritage e Local Government

Department of Education e Science

Department of Communications, Energy e Natural Resources

Department of Agriculture, Fisheries e Food

Department of Transport

Department of Health e Children

Department of Enterprise, Trade e Employment

Department of Arts, Sports e Tourism

Department of Defence

Department of Foreign Affairs

Department of Social e Family Affairs

Department of Community, Rural e Gaeltacht — [Gaelic speaking regions] Affairs

Arts Council

National Gallery.

GRECIA

Υπουργείο Εσωτερικών;

Υπουργείο Εξωτερικών;

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών;

Υπουργείο Ανάπτυξης;

Υπουργείο Δικαιοσύνης;

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων;

Υπουργείο Πολιτισμού;

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης;

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων;

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας;

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών;

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων;

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής;

Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης;

Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας;

Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης;

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς;

Γενική Γραμματεία Ισότητας;

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων;

Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού;

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας;

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας;

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού;

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων;

Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος;

Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας;

Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας;

Εθνικό Τυπογραφείο;

Γενικό Χημείο του Κράτους;

Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας;

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών;

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης;

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης;

Πανεπιστήμιο Αιγαίου;

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων;

Πανεπιστήμιο Πατρών;

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας;

Πολυτεχνείο Κρήτης;

Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων;

Αιγινήτειο Νοσοκομείο;

Αρεταίειο Νοσοκομείο;

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης;

Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού;

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων;

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων;

Γενικό Επιτελείο Στρατού;

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού;

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας;

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας;

Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων;

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας;

Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

SPAGNA

Presidencia de Gobierno

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Ministerio de Justicia

Ministerio de Defensa

Ministerio de Economía y Hacienda

Ministerio del Interior

Ministerio de Fomento

Ministerio de Educación, Política Social y Deportes

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Ministerio de Trabajo e Inmigración

Ministerio de la Presidencia

Ministerio de Administraciones Públicas

Ministerio de Cultura

Ministerio de Sanidad y Consumo

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Ministerio de Vivienda

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Igualdad

FRANCIA

1.   Ministeri

Services du Premier ministre

Ministère chargé de la santé, de la jeunesse e des sports

Ministère chargé de l’intérieur, de l’outre-mer e des collectivités territoriales

Ministère chargé de la justice

Ministère chargé de la défense

Ministère chargé des affaires étrangères e européennes

Ministère chargé de l’éducation nationale

Ministère chargé de l’économie, des finances e de l’emploi

Secrétariat d’Etat aux transports

Secrétariat d’Etat aux entreprises e au commerce extérieur

Ministère chargé du travail, des relations sociales e de la solidarité

Ministère chargé de la culture e de la communication

Ministère chargé du budget, des comptes publics e de la fonction publique

Ministère chargé de l’agriculture e de la pêche

Ministère chargé de l’enseignement supérieur e de la recherche

Ministère chargé de l’écologie, du développement e de l’aménagement durables

Secrétariat d’Etat à la fonction publique

Ministère chargé du logement e de la ville

Secrétariat d’Etat à la coopération e à la francophonie

Secrétariat d’Etat à l’outre-mer

Secrétariat d’Etat à la jeunesse, des sports e de la vie associative

Secrétariat d’Etat aux anciens combattants

Ministère chargé de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale e du co-développement

Secrétariat d’Etat en charge de la prospective e de l’évaluation des politiques publiques

Secrétariat d’Etat aux affaires européennes,

Secrétariat d’Etat aux affaires étrangères e aux droits de l’homme

Secrétariat d’Etat à la consommation e au tourisme

Secrétariat d’Etat à la politique de la ville

Secrétariat d’Etat à la solidarité

Secrétariat d’Etat en charge de l’industrie e de la consommation

Secrétariat d’Etat en charge de l’emploi

Secrétariat d’Etat en charge du commerce, de l’artisanat, des PME, du tourisme e des services

Secrétariat d’Etat en charge de l’écologie

Secrétariat d’Etat en charge du développement de la région-capitale

Secrétariat d’Etat en charge de l’aménagement du territoire

2.   Istituzioni, autorità e giurisdizioni indipendenti

Présidence de la République

Assemblée Nationale

Sénat

Conseil constitutionnel

Conseil économique e social

Conseil supérieur de la magistrature

Agence française contre le dopage

Autorité de contrôle des assurances e des mutuelles

Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires

Autorité de régulation des communications électroniques e des postes

Autorité de sûreté nucléaire

Autorité indépendante des marchés financiers

Comité national d’évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel e professionnel

Commission d’accès aux documents administratifs

Commission consultative du secret de la défense nationale

Commission nationale des comptes de campagne e des financements politiques

Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité

Commission nationale de déontologie de la sécurité

Commission nationale du débat public

Commission nationale de l’informatique e des libertés

Commission des participations e des transferts

Commission de régulation de l’énergie

Commission de la sécurité des consommateurs

Commission des sondages

Commission de la transparence financière de la vie politique

Conseil de la concurrence

Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Conseil supérieur de l’audiovisuel

Défenseur des enfants

Haute autorité de lutte contre les discriminations e pour l’égalité

Haute autorité de santé

Médiateur de la République

Cour de justice de la République

Tribunal des Conflits

Conseil d’Etat

Cours administratives d’appel

Tribunaux administratifs

Cour des Comptes

Chambres régionales des Comptes

Cours e tribunaux de l’ordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours d’Appel, Tribunaux d’instance e Tribunaux de grande instance)

3.   Enti pubblici nazionali

Académie de France à Rome

Académie de marine

Académie des sciences d’outre-mer

Académie des technologies

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

Agence de biomédicine

Agence pour l’enseignement du français à l’étranger

Agence française de sécurité sanitaire des aliments

Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement e du travail

Agence Nationale pour la cohésion sociale e l’égalité des chances

Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs

Agences de l’eau

Agence Nationale de l’Accueil des Etrangers e des migrations

Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT

Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH)

Agence Nationale pour la Cohésion Sociale e l’Egalité des Chances

Agence nationale pour l’indemnisation des français d’outre-mer (ANIFOM)

Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA)

Bibliothèque publique d’information

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale e universitaire de Strasbourg

Caisse des Dépôts e Consignations

Caisse nationale des autoroutes (CNA)

Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

Caisse de garantie du logement locatif social

Casa de Velasquez

Centre d’enseignement zootechnique

Centre d’études de l’emploi

Centre d’études supérieures de la sécurité sociale

Centres de formation professionnelle e de promotion agricole

Centre hospitalier des Quinze-Vingts

Centre international d’études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)

Centre des liaisons européennes e internationales de sécurité sociale

Centre des Monuments Nationaux

Centre national d’art e de culture Georges Pompidou

Centre national des arts plastiques

Centre national de la cinématographie

Centre National d’Etudes e d’expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux e des forêts (CEMAGREF)

Centre national du livre

Centre national de documentation pédagogique

Centre national des œuvres universitaires e scolaires (CNOUS)

Centre national professionnel de la propriété forestière

Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S)

Centres d’éducation populaire e de sport (CREPS)

Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)

Collège de France

Conservatoire de l’espace littoral e des rivages lacustres

Conservatoire National des Arts e Métiers

Conservatoire national supérieur de musique e de danse de Paris

Conservatoire national supérieur de musique e de danse de Lyon

Conservatoire national supérieur d’art dramatique

Ecole centrale de Lille

Ecole centrale de Lyon

École centrale des arts e manufactures

École française d’archéologie d’Athènes

École française d’Extrême-Orient

École française de Rome

École des hautes études en sciences sociales

Ecole du Louvre

École nationale d’administration

École nationale de l’aviation civile (ENAC)

École nationale des Chartes

École nationale d’équitation

Ecole Nationale du Génie de l’Eau e de l’environnement de Strasbourg

Écoles nationales d’ingénieurs

Ecole nationale d’ingénieurs des industries des techniques agricoles e alimentaires de Nantes

Écoles nationales d’ingénieurs des travaux agricoles

École nationale de la magistrature

Écoles nationales de la marine marchande

École nationale de la santé publique (ENSP)

École nationale de ski e d’alpinisme

École nationale supérieure des arts décoratifs

École nationale supérieure des arts e techniques du théâtre

École nationale supérieure des arts e industries textiles Roubaix

Écoles nationales supérieures d’arts e métiers

École nationale supérieure des beaux-arts

École nationale supérieure de céramique industrielle

École nationale supérieure de l’électronique e de ses applications (ENSEA)

Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles

Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l’information e des bibliothécaires

Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale

Écoles nationales vétérinaires

École nationale de voile

Écoles normales supérieures

École polytechnique

École technique professionnelle agricole e forestière de Meymac (Corrèze)

École de sylviculture Crogny (Aube)

École de viticulture e d’œnologie de la Tour- Blanche (Gironde)

École de viticulture — Avize (Marne)

Etablissement national d’enseignement agronomique de Dijon

Établissement national des invalides de la marine (ENIM)

Établissement national de bienfaisance Koenigswarter

Établissement public du musée e du domaine national de Versailles

Fondation Carnegie

Fondation Singer-Polignac

Haras nationaux

Hôpital national de Saint-Maurice

Institut des hautes études pour la science e la technologie

Institut français d’archéologie orientale du Caire

Institut géographique national

Institut National de l’origine e de la qualité

Institut national des hautes études de sécurité

Institut de veille sanitaire

Institut National d’enseignement supérieur e de recherche agronomique e agroalimentaire de Rennes

Institut National d’Etudes Démographiques (I.N.E.D)

Institut National d’Horticulture

Institut National de la jeunesse e de l’éducation populaire

Institut national des jeunes aveugles — Paris

Institut national des jeunes sourds — Bordeaux

Institut national des jeunes sourds — Chambéry

Institut national des jeunes sourds — Metz

Institut national des jeunes sourds — Paris

Institut national de physique nucléaire e de physique des particules (I.N.P.N.P.P)

Institut national de la propriété industrielle

Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A)

Institut National de la Recherche Pédagogique (I.N.R.P)

Institut National de la Santé e de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M)

Institut national d’histoire de l’art (I.N.H.A.)

Institut national de recherches archéologiques préventives

Institut National des Sciences de l’Univers

Institut National des Sports e de l’Education Physique

Institut national supérieur de formation e de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés e les enseignements inadaptés

Instituts nationaux polytechniques

Instituts nationaux des sciences appliquées

Institut national de recherche en informatique e en automatique (INRIA)

Institut national de recherche sur les transports e leur sécurité (INRETS)

Institut de Recherche pour le Développement

Instituts régionaux d’administration

Institut des Sciences e des Industries du vivant e de l’environnement (Agro Paris Tech)

Institut supérieur de mécanique de Paris

Institut Universitaires de Formation des Maîtres

Musée de l’armée

Musée Gustave-Moreau

Musée national de la marine

Musée national J.-J.-Henner

Musée du Louvre

Musée du Quai Branly

Muséum National d’Histoire Naturelle

Musée Auguste-Rodin

Observatoire de Paris

Office français de protection des réfugiés e apatrides

Office National des Anciens Combattants e des Victimes de Guerre (ONAC)

Office national de la chasse e de la faune sauvage

Office National de l’eau e des milieux aquatiques

Office national d’information sur les enseignements e les professions (ONISEP)

Office universitaire e culturel français pour l’Algérie

Ordre national de la Légion d’honneur

Palais de la découverte

Parcs nationaux

Universités

4.   Altri enti pubblici nazionali

Union des groupements d’achats publics (UGAP)

Agence Nationale pour l’emploi (A.N.P.E)

Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF)

Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS)

Caisse Nationale d’Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS)

CROATIA

Hrvatski sabor

Predsjednik Republike Hrvatske

Ured predsjednika Republike Hrvatske

Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

Vlada Republike Hrvatske

uredi Vlade Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Ministarstvo financija

Ministarstvo obrane

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ministarstvo pravosuđa

Ministarstvo uprave

Ministarstvo poduzetništva i obrta

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Ministarstvo poljoprivrede

Ministarstvo turizma

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Ministarstvo branitelja

Ministarstvo socijalne politike i mladih

Ministarstvo zdravlja

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Ministarstvo kulture

državne upravne organizacije

uredi državne uprave u županijama

Ustavni sud Republike Hrvatske

Vrhovni sud Republike Hrvatske

sudovi

Državno sudbeno vijeće

državna odvjetništva

Državnoodvjetničko vijeće

pravobraniteljstva

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Hrvatska narodna banka

državne agencije i uredi

Državni ured za reviziju

ITALIA

Organismi committenti

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero degli Affari Esteri

Ministero dell’Interno

Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace)

Ministero della Difesa

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Ministero dell’Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca

Ministero per i Beni e le Attività culturali, comprensivo delle sue articolazioni periferiche

Altri enti pubblici nazionali:

CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici)

CIPRO

Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο

Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης

Υπουργικό Συμβούλιο

Βουλή των Αντιπροσώπων

Δικαστική Υπηρεσία

Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως

Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

Γραφείο Προγραμματισμού

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών

Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων

Υπουργείο Άμυνας

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωργίας

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Τμήμα Δασών

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Μετεωρολογική Υπηρεσία

Τμήμα Αναδασμού

Υπηρεσία Μεταλλείων

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Αστυνομία

Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Τμήμα Φυλακών

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τμήμα Εργασίας

Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου

Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου

Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Υπουργείο Εσωτερικών

Επαρχιακές Διοικήσεις

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Πολιτική Άμυνα

Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων

Υπηρεσία Ασύλου

Υπουργείο Εξωτερικών

Υπουργείο Οικονομικών

Τελωνεία

Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων

Στατιστική Υπηρεσία

Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Κυβερνητικό Τυπογραφείο

Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων

Τμήμα Δημοσίων Έργων

Τμήμα Αρχαιοτήτων

Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας

Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας

Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Υπουργείο Υγείας

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Γενικό Χημείο

Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας

Οδοντιατρικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

LETTONIA

Ministeri, segretariati di ministeri per incarichi speciali e relative istituzioni subordinate

Aizsardzības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Ārlietu ministrija un tas padotībā esošās iestādes

Bērnu un ģimenes lietu ministrija un tās padotībā esošas iestādes

Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Kultūras ministrija un tas padotībā esošās iestādes

Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Vides ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes

Satversmes aizsardzības birojs

Altre istituzioni pubbliche

Augstākā tiesa

Centrālā vēlēšanu komisija

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Latvijas Banka

Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes

Saeimas kanceleja un tās padotībā esošās iestādes

Satversmes tiesa

Valsts kanceleja un tās padotībā esošās iestādes

Valsts kontrole

Valsts prezidenta kanceleja

Tiesībsarga birojs

Nacionālā radio un televīzijas padome

Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā (altre istituzioni statali non soggette ai ministeri)

LITUANIA

Prezidentūros kanceliarija

Seimo kanceliarija

Istituzioni responsabili dinanzi al Seimas [Parlamento]: Lietuvos mokslo taryba;

Seimo kontrolierių įstaiga;

Valstybės kontrolė;

Specialiųjų tyrimų tarnyba;

Valstybės saugumo departamentas;

Konkurencijos taryba;

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras;

Vertybinių popierių komisija;

Ryšių reguliavimo tarnyba;

Nacionalinė sveikatos taryba;

Etninės kultūros globos taryba;

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba;

Valstybinė kultūros paveldo komisija;

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga;

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija;

Valstybinė lietuvių kalbos komisija;

Vyriausioji rinkimų komisija;

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija;

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.

Vyriausybės kanceliarija

Istituzioni responsabili dinanzi al Vyriausybė [Governo]:

Ginklų fondas;

Informacinės visuomenės plėtros komitetas;

Kūno kultūros ir sporto departamentas;

Lietuvos archyvų departamentas;

Mokestinių ginčų komisija;

Statistikos departamentas;

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas;

Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba;

Viešųjų pirkimų tarnyba;

Narkotikų kontrolės departamentas;

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija;

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;

Valstybinė lošimų priežiūros komisija;

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba;

Vyriausioji administracinių ginčų komisija;

Draudimo priežiūros komisija;

Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas;

Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras.

Konstitucinis Teismas

Lietuvos bankas

Aplinkos ministerija

Istituzioni facenti capo all’Aplinkos ministerija [Ministero dell’Ambiente]:

Generalinė miškų urėdija;

Lietuvos geologijos tarnyba;

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba;

Lietuvos standartizacijos departamentas;

Nacionalinis akreditacijos biuras;

Valstybinė metrologijos tarnyba;

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba;

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija.

Finansų ministerija

Istituzioni facenti capo al Finansų ministerija [Ministero delle Finanze]:

Muitinės departamentas;

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba;

Valstybinė mokesčių inspekcija;

Finansų ministerijos mokymo centras.

Krašto apsaugos ministerija

Istituzioni facenti capo al Krašto apsaugos ministerija [Ministero della Difesa nazionale]:

Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas;

Centralizuota finansų ir turto tarnyba;

Karo prievolės administravimo tarnyba;

Krašto apsaugos archyvas;

Krizių valdymo centras;

Mobilizacijos departamentas;

Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba;

Infrastruktūros plėtros departamentas;

Valstybinis pilietinio pasipriešinimo rengimo centras.

Lietuvos kariuomenė

Krašto apsaugos sistemos kariniai vienetai ir tarnybos

Kultūros ministerija

Istituzioni facenti capo al Kultūros ministerija [Ministero della Cultura]:

Kultūros paveldo departamentas;

Valstybinė kalbos inspekcija.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Istituzioni facenti capo al Socialinės apsaugos ir darbo ministerija [Ministero della Sicurezza sociale e del lavoro]:

Garantinio fondo administracija;

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba;

Lietuvos darbo birža;

Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba;

Trišalės tarybos sekretoriatas;

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas;

Darbo inspekcija;

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba;

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba;

Ginčų komisija;

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras;

Neįgaliųjų reikalų departamentas.

Susisiekimo ministerija

Istituzioni facenti capo al Susisiekimo ministerija [Ministero dei Trasporti e delle comunicazioni]:

Lietuvos automobilių kelių direkcija;

Valstybinė geležinkelio inspekcija;

Valstybinė kelių transporto inspekcija;

Pasienio kontrolės punktų direkcija.

Sveikatos apsaugos ministerija

Istituzioni facenti capo al Sveikatos apsaugos ministerija [Ministero della Sanità]:

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba;

Valstybinė ligonių kasa;

Valstybinė medicininio audito inspekcija;

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba;

Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba;

Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba;

Farmacijos departamentas;

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras;

Lietuvos bioetikos komitetas;

Radiacinės saugos centras.

Švietimo ir mokslo ministerija

Istituzioni facenti capo al Švietimo ir mokslo ministerija [Ministero dell’Istruzione e della scienza]:

Nacionalinis egzaminų centras;

Studijų kokybės vertinimo centras.

Teisingumo ministerija

Istituzioni facenti capo al Teisingumo ministerija [Ministero della Giustizia]:

Kalėjimų departamentas;

Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba;

Europos teisės departamentas.

Ūkio ministerija

Istituzioni facenti capo al Ūkio ministerija [Ministero dell’Economia]:

Įmonių bankroto valdymo departamentas;

Valstybinė energetikos inspekcija;

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija;

Valstybinis turizmo departamentas.

Užsienio reikalų ministerija

Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje bei atstovybės prie tarptautinių organizacijų

Vidaus reikalų ministerija

Istituzioni facenti capo al Vidaus reikalų ministerija [Ministero degli Interni]:

Asmens dokumentų išrašymo centras;

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba;

Gyventojų registro tarnyba;

Policijos departamentas;

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas;

Turto valdymo ir ūkio departamentas;

Vadovybės apsaugos departamentas;

Valstybės sienos apsaugos tarnyba;

Valstybės tarnybos departamentas;

Informatikos ir ryšių departamentas;

Migracijos departamentas;

Sveikatos priežiūros tarnyba;

Bendrasis pagalbos centras.

Žemės ūkio ministerija

Istituzioni facenti capo al Žemės ūkio ministerija [Ministero dell’Agricoltura]:

Nacionalinė mokėjimo agentūra;

Nacionalinė žemės tarnyba;

Valstybinė augalų apsaugos tarnyba;

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba;

Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba;

Žuvininkystės departamentas

Teismai [Tribunali]:

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas;

Lietuvos apeliacinis teismas;

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas;

apygardų teismai;

apygardų administraciniai teismai;

apylinkių teismai;

Nacionalinė teismų administracija

Generalinė prokuratūra

Altri enti dell’amministrazione pubblica centrale (institucijos [istituti], įstaigos [enti], tarnybos [agenzie])

Aplinkos apsaugos agentūra;

Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija;

Aplinkos projektų valdymo agentūra;

Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnyba;

Miško sanitarinės apsaugos tarnyba;

Valstybinė miškotvarkos tarnyba;

Nacionalinis visuomenės sveikatos tyrimų centras;

Lietuvos AIDS centras;

Nacionalinis organų transplantacijos biuras;

Valstybinis patologijos centras;

Valstybinis psichikos sveikatos centras;

Lietuvos sveikatos informacijos centras;

Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras;

Valstybinis aplinkos sveikatos centras;

Respublikinis mitybos centras;

Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centras;

Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimosi centras;

Visuomenės sveikatos ugdymo centras;

Muitinės kriminalinė tarnyba;

Muitinės informacinių sistemų centras;

Muitinės laboratorija;

Muitinės mokymo centras;

Valstybinis patentų biuras;

Lietuvos teismo ekspertizės centras;

Centrinė hipotekos įstaiga;

Lietuvos metrologijos inspekcija;

Civilinės aviacijos administracija;

Lietuvos saugios laivybos administracija;

Transporto investicijų direkcija;

Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija;

Pabėgėlių priėmimo centras

LUSSEMBURGO

Ministère d’Etat

Ministère des Affaires Etrangères e de l’Immigration

Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture e du Développement Rural

Ministère des Classes moyennes, du Tourisme e du Logement

Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur e de la Recherche

Ministère de l’Economie e du Commerce extérieur

Ministère de l’Education nationale e de la Formation professionnelle

Ministère de l’Egalité des chances

Ministère de l’Environnement

Ministère de la Famille e de l’Intégration

Ministère des Finances

Ministère de la Fonction publique e de la Réforme administrative

Ministère de l’Intérieur e de l’Aménagement du territoire

Ministère de la Justice

Ministère de la Santé

Ministère de la Sécurité sociale

Ministère des Transports

Ministère du Travail e de l’Emploi

Ministère des Travaux publics

UNGHERIA

Egészségügyi Minisztérium

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Honvédelmi Minisztérium

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Külügyminisztérium

Miniszterelnöki Hivatal

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

Pénzügyminisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság

MALTA

Uffiċċju tal-Prim Ministru (Office of the Prime Minister)

Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali (Ministry for the Family e Social Solidarity)

Ministeru tà l-Edukazzjoni Zghazagh u Impjieg (Ministry for Education Youth e Employment)

Ministeru tal-Finanzi (Ministry of Finance)

Ministeru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura (Ministry for Resources e Infrastructure)

Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministry for Tourism e Culture)

Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministry for Justice e Home Affairs)

Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministry for Rural Affairs e the Environment)

Ministeru għal Għawdex (Ministry for Gozo)

Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Kommunità (Ministry of Health, the Elderly e Community Care)

Ministeru tà l-Affarijiet Barranin (Ministry of Foreign Affairs)

Ministeru għall-Investimenti, Industrija u Teknologija tà Informazzjoni (Ministry for Investment, Industry e Information Technology)

Ministeru għall-Kompetittivà u Komunikazzjoni (Ministry for Competitiveness e Communications)

Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministry for Urban Development e Roads)

PAESI BASSI

Ministerie van Algemene Zaken

Bestuursdepartement

Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Rijksvoorlichtingsdienst

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bestuursdepartement

Centrale Archiefselectiedienst (CAS)

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)

Agentschap Korps Landelijke Politiediensten

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC)

Directoraat-generaal Politieke Zaken (DGPZ)

Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS)

Directoraat-generaal Europese Samenwerking (DGES)

Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI)

Centrale diensten ressorterend onder S/PlvS (Servizi di supporto facenti capo al segretario generale e al vicesegretario generale)

Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk)

Ministerie van Defensie — (Ministero della difesa)

Bestuursdepartement

Commando Diensten Centra (CDC)

Defensie Telematica Organisatie (DTO)

Centrale directie van de Defensie Vastgoed Dienst

De afzonderlijke regionale directies van de Defensie Vastgoed Dienst

Defensie Materieel Organisatie (DMO)

Landelijk Bevoorradingsbedrijf van de Defensie Materieel Organisatie

Logistiek Centrum van de Defensie Materieel Organisatie

Marinebedrijf van de Defensie Materieel Organisatie

Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO)

Ministerie van Economische Zaken

Bestuursdepartement

Centraal Planbureau (CPB)

SenterNovem

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

Economische Voorlichtingsdienst (EVD)

Agentschap Telecom

Kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers (PIANOo)

Regiebureau Inkoop Rijksoverheid

Octrooicentrum Nederland

Consumentenautoriteit

Ministerie van Financiën

Bestuursdepartement

Belastingdienst Automatiseringscentrum

Belastingdienst

de afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (le varie direzioni dell’amministrazione fiscale e doganale nei Paesi Bassi)

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle dienst (ECD)]

Belastingdienst Opleidingen

Dienst der Domeinen

Ministerie van Justitie

Bestuursdepartement

Dienst Justitiële Inrichtingen

Raad voor de Kinderbescherming

Centraal Justitie Incasso Bureau

Openbaar Ministerie

Immigratie en Naturalisatiedienst

Nederlands Forensisch Instituut

Dienst Terugkeer & Vertrek

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bestuursdepartement

Dienst Regelingen (DR)

Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (PD)

Algemene Inspectiedienst (AID)

Dienst Landelijk Gebied (DLG)

Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Bestuursdepartement

Inspectie van het Onderwijs

Erfgoedinspectie

Centrale Financiën Instellingen

Nationaal Archief

Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid

Onderwijsraad

Raad voor Cultuur

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bestuursdepartement

Inspectie Werk en Inkomen

Agentschap SZW

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Bestuursdepartement

Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart

Directoraat-generaal Personenvervoer

Directoraat-generaal Water

Centrale diensten (Servizi centrali)

Shared services Organisatie Verkeer en Watersaat

Koninklijke Nederlandse Meteorologisch Instituut KNMI

Rijkswaterstaat, Bestuur

De afzonderlijke regionale Diensten van Rijkswaterstaat (ogni servizio regionale della direzione generale dei lavori pubblici e della gestione delle risorse idriche)

De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (ogni servizio specifico della direzione generale dei lavori pubblici e della gestione delle risorse idriche)

Adviesdienst Geo-Informatie en ICT

Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV)

Bouwdienst

Corporate Dienst

Data ICT Dienst

Dienst Verkeer en Scheepvaart

Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW)

Rijksinstituut voor Kunst en Zee (RIKZ)

Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA)

Waterdienst

Inspectie Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie

Port state Control

Directie Toezichtontwikkeling Communicatie en Onderzoek (TCO)

Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht

Toezichthouder Beheer Eenheid Water

Toezichthouder Beheer Eenheid Land

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Bestuursdepartement

Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie

Directoraat-generaal Ruimte

Directoraat-general Milieubeheer

Rijksgebouwendienst

VROM Inspectie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bestuursdepartement

Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken

Inspectie Gezondheidszorg

Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming

Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Sociaal en Cultureel Planbureau

Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Raad van State

Algemene Rekenkamer

Nationale Ombudsman

Kanselarij der Nederlandse Orden

Kabinet der Koningin

Raad voor de rechtspraak en de Rechtbanken

AUSTRIA

Bundeskanzleramt

Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten

Bundesministerium für Finanzen

Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend

Bundesministerium für Inneres

Bundesministerium für Justiz

Bundesministerium für Landesverteidigung

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H

Bundesbeschaffung G.m.b.H

Bundesrechenzentrum G.m.b.H

POLONIA

Kancelaria Prezydenta RP

Kancelaria Sejmu RP

Kancelaria Senatu RP

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Sąd Najwyższy

Naczelny Sąd Administracyjny

Wojewódzkie sądy administracyjne

Sądy powszechne — rejonowe, okręgowe i apelacyjne

Trybunał Konstytucyjny

Najwyższa Izba Kontroli

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Biuro Ochrony Rządu

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Obrony Narodowej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Skarbu Państwa

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Infrastruktury

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Urząd Transportu Kolejowego

Urząd Dozoru Technicznego

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców

Urząd Zamówień Publicznych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Wyższy Urząd Górniczy

Główny Urząd Miar

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Główny Urząd Statystyczny

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Państwowa Komisja Wyborcza

Państwowa Inspekcja Pracy

Rządowe Centrum Legislacji

Narodowy Fundusz Zdrowia

Polska Akademia Nauk

Polskie Centrum Akredytacji

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

Polska Organizacja Turystyczna

Polski Komitet Normalizacyjny

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Komisja Nadzoru Finansowego

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Główna Policji

Komenda Główna Straży Granicznej

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Główny Inspektorat Sanitarny

Główny Inspektorat Weterynarii

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Agencja Wywiadu

Agencja Mienia Wojskowego

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Nieruchomości Rolnych

Państwowa Agencja Atomistyki

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Agencja Rezerw Materiałowych

Narodowy Bank Polski

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej

Państwowe Gospodarstwo Leśne «Lasy Państwowe»

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Urzędy wojewódzkie

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, jeśli ich organem założycielskim jest minister, centralny organ administracji rządowej lub wojewoda

PORTOGALLO

Presidência do Conselho de ministros

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Ministério da Defesa Nacional

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Ministério da Administração Interna

Ministério da Justiça

Ministério da Economia e da Inovação

Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas

Ministério da Educação

Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior

Ministério da Cultura

Ministério da Saúde

Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações

Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional

Presidença da Republica

Tribunal Constitucional

Tribunal de Contas

Provedoria de Justiça

ROMANIA

Administrația Prezidențială

Senatul României

Camera Deputaților

Inalta Curte de Casație și Justiție

Curtea Constituțională

Consiliul Legislativ

Curtea de Conturi

Consiliul Superior al Magistraturii

Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casație și Justiție

Secretariatul General al Guvernului

Cancelaria primului ministru

Ministerul Afacerilor Externe

Ministerul Economiei și Finanțelor

Ministerul Justiției

Ministerul Apărării

Ministerul Internelor și Reformei Administrative

Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Sanse

Ministerul pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ministerul Transporturilor

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței

Ministerul Educației Cercetării și Tineretului

Ministerul Sănătății Publice

Ministerul Culturii și Cultelor

Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației

Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile

Serviciul Român de Informații

Serviciul de Informații Externe

Serviciul de Protecție și Pază

Serviciul de Telecomunicații Speciale

Consiliul Național al Audiovizualului

Consiliul Concurenței (CC)

Direcția Națională Anticorupție

Inspectoratul General de Poliție

Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC)

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Autoritatea Navală Română

Autoritatea Feroviară Română

Autoritatea Rutieră Română

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului

Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap

Autoritatea Națională pentru Turism

Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților

Autoritatea Națională pentru Tineret

Autoritatea Națională pentru Cercetare Stiințifica

Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației

Autoritatea Națională pentru Serviciile Societății Informaționale

Autoritatea Electorală Permanente

Agenția pentru Strategii Guvernamentale

Agenția Națională a Medicamentului

Agenția Națională pentru Sport

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Agenția Română pentru Conservarea Energiei

Agenția Națională pentru Resurse Minerale

Agenția Română pentru Investiții Străine

Agenția Națională pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație

Agenția Națională a Funcționarilor Publici

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Agenția de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială

Agenția Națională Anti-doping

Agenția Nucleară

Agenția Națională pentru Protecția Familiei

Agenția Națională pentru Egalitatea de Sanse între Bărbați și Femei

Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Agenția națională Antidrog

SLOVENIA

Predsednik Republike Slovenije

Državni zbor Republike Slovenije

Državni svet Republike Slovenije

Varuh človekovih pravic

Ustavno sodišče Republike Slovenije

Računsko sodišče Republike Slovenije

Državna revizijska komisja za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

Vladne službe

Ministrstvo za finance

Ministrstvo za notranje zadeve

Ministrstvo za zunanje zadeve

Ministrstvo za obrambo

Ministrstvo za pravosodje

Ministrstvo za gospodarstvo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ministrstvo za promet

Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Ministrstvo za zdravje

Ministrstvo za javno upravo

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Ministrstvo za kulturo

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

višja sodišča

okrožna sodišča

okrajna sodišča

Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije

Okrožna državna tožilstva

Državno pravobranilstvo

Upravno sodišče Republike Slovenije

Višje delovno in socialno sodišče

delovna sodišča

Davčna uprava Republike Slovenije

Carinska uprava Republike Slovenije

Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo

Uprava Republike Slovenije za javna plačila

Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna

Policija

Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve

Generalštab Slovenske vojske

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo

Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence

Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov

Tržni inšpektorat Republike Slovenije

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino

Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto

Inšpektorat za energetiko in rudarstvo

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano

Fitosanitarna uprava Republike Slovenije

Veterinarska uprava Republike Slovenije

Uprava Republike Slovenije za pomorstvo

Direkcija Republike Slovenije za caste

Prometni inšpektorat Republike Slovenije

Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo

Agencija Republike Slovenije za okolje

Geodetska uprava Republike Slovenije

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varstvo

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Inšpektorat Republike Slovenije za delo

Zdravstveni inšpektorat

Urad Republike Slovenije za kemikalije

Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji

Urad Republike Slovenije za meroslovje

Urad za visoko šolstvo

Urad Republike Slovenije za mladino

Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport

Arhiv Republike Slovenije

Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije

Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije

Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije

Služba vlade za zakonodajo

Služba vlade za evropske zadeve

Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Urad vlade za komuniciranje

Urad za enake možnosti

Urad za verske skupnosti

Urad za narodnosti

Urad za makroekonomske analize in razvoj

Statistični urad Republike Slovenije

Slovenska obveščevalno-varnostna agencija

Protokol Republike Slovenije

Urad za varovanje tajnih podatkov

Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj

Informacijski pooblaščenec

Državna volilna komisija

SLOVACCHIA

Ministeri e altre autorità governative centrali di cui alla legge n. 575/2001 Coll. sulla struttura delle attività del governo e sulle autorità dell’amministrazione statale centrale modificata dalla regolamentazione successiva:

Kancelária Prezidenta Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Úrad vlády Slovenskej republiky

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

Národný bezpečnostný úrad

Ústavný súd Slovenskej republiky

Najvyšši súd Slovenskej republiky

Generálna prokuratura Slovenskej republiky

Najvyšši kontrolný úrad Slovenskej republiky

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Úrad pre finančný trh

Úrad na ochranu osobn ý ch udajov

Kancelária verejneho ochranu prav

FINLANDIA

Oikeuskanslerinvirasto — Justitiekanslersämbetet

Liikenne- Ja Viestintäministeriö — Kommunikationsministeriet

Ajoneuvohallintokeskus AKE — Fordonsförvaltningscentralen AKE

Ilmailuhallinto — Luftfartsförvaltningen

Ilmatieteen laitos — Meteorologiska institutet

Merenkulkulaitos — Sjöfartsverket

Merentutkimuslaitos — Havsforskningsinstitutet

Ratahallintokeskus RHK — Banförvaltningscentralen RHK

Rautatievirasto — Järnvägsverket

Tiehallinto — Vägförvaltningen

Viestintävirasto — Kommunikationsverket

Maa- Ja Metsätalousministeriö — Jord- Och Skogsbruksministeriet

Elintarviketurvallisuusvirasto — Livsmedelssäkerhetsverket

Maanmittauslaitos — Lantmäteriverket

Maaseutuvirasto — Landsbygdsverket

Oikeusministeriö — Justitieministeriet

Tietosuojavaltuutetun toimisto — Dataombudsmannens byrå

Tuomioistuimet — domstolar

Korkein oikeus — Högsta domstolen

Korkein hallinto-oikeus — Högsta förvaltningsdomstolen

Hovioikeudet — hovrätter

Käräjäoikeudet — tingsrätter

Hallinto-oikeudet —förvaltningsdomstolar

Markkinaoikeus — Marknadsdomstolen

Työtuomioistuin — Arbetsdomstolen

Vakuutusoikeus — Försäkringsdomstolen

Kuluttajariitalautakunta — Konsumenttvistenämnden

Vankeinhoitolaitos — Fångvårdsväsendet

HEUNI — Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti — HEUNI — Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna

Konkurssiasiamiehen toimisto — Konkursombudsmannens byrå

Kuluttajariitalautakunta — Konsumenttvistenämnden

Oikeushallinnon palvelukeskus — Justitieförvaltningens servicecentral

Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus — Justitieförvaltningens datateknikcentral

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) — Rättspolitiska forskningsinstitutet

Oikeusrekisterikeskus — Rättsregistercentralen

Onnettomuustutkintakeskus — Centralen för undersökning av olyckor

Rikosseuraamusvirasto — Brottspåföljdsverket

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus — Brottspåföljdsområdets utbildningscentral

Rikoksentorjuntaneuvosto Rådet för brottsförebyggande

Saamelaiskäräjät — Sametinget

Valtakunnansyyttäjänvirasto — Riksåklagarämbetet

Vankeinhoitolaitos — Fångvårdsväsendet

Opetusministeriö — Undervisningsministeriet

Opetushallitus — Utbildningsstyrelsen

Valtion elokuvatarkastamo — Statens filmgranskningsbyrå

Puolustusministeriö — Försvarsministeriet

Puolustusvoimat — Försvarsmakten

Sisäasiainministeriö — Inrikesministeriet

Väestörekisterikeskus — Befolkningsregistercentralen

Keskusrikospoliisi — Centralkriminalpolisen

Liikkuva poliisi — Rörliga polisen

Rajavartiolaitos — Gränsbevakningsväsendet

Lääninhallitukset — Länstyrelserna

Suojelupoliisi — Skyddspolisen

Poliisiammattikorkeakoulu — Polisyrkeshögskolan

Poliisin tekniikkakeskus — Polisens teknikcentral

Poliisin tietohallintokeskus — Polisens datacentral

Helsingin kihlakunnan poliisilaitos — Polisinrättningen i Helsingfors

Pelastusopisto — Räddningsverket

Hätäkeskuslaitos — Nödcentralsverket

Maahanmuuttovirasto — Migrationsverket

Sisäasiainhallinnon palvelukeskus — Inrikesförvaltningens servicecentral

Sosiaali- Ja Terveysministeriö — Social- Och Hälsovårdsministeriet

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta — Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta — Besvärsnämnden för socialtrygghet

Lääkelaitos — Läkemedelsverket

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus — Rättsskyddscentralen för hälsovården

Säteilyturvakeskus — Strålsäkerhetscentralen

Kansanterveyslaitos — Folkhälsoinstitutet

Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO — Utvecklingscentralen för läkemedelsbe-handling

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus — Social- och hälsovårdens produkttill-synscentral

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes — Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Stakes

Vakuutusvalvontavirasto — Försäkringsinspektionen

Työ- Ja Elinkeinoministeriö — Arbets- Och Näringsministeriet

Kuluttajavirasto — Konsumentverket

Kilpailuvirasto — Konkurrensverket

Patentti- ja rekisterihallitus — Patent- och registerstyrelsen

Valtakunnansovittelijain toimisto — Riksförlikningsmännens byrå

Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset— Statliga förläggningar för asylsökande

Energiamarkkinavirasto - Energimarknadsverket

Geologian tutkimuskeskus — Geologiska forskningscentralen

Huoltovarmuuskeskus — Försörjningsberedskapscentralen

Kuluttajatutkimuskeskus — Konsumentforskningscentralen

Matkailun edistämiskeskus (MEK) — Centralen för turistfrämjande

Mittatekniikan keskus (MIKES) — Mätteknikcentralen

Tekes — teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus - Tekes — utvecklingscentralen för teknologi och innovationer

Turvatekniikan keskus (TUKES) — Säkerhetsteknikcentralen

Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) — Statens tekniska forskningscentral

Syrjintälautakunta — Nationella diskrimineringsnämnden

Työneuvosto — Arbetsrådet

Vähemmistövaltuutetun toimisto — Minoritetsombudsmannens byrå

Ulkoasiainministeriö — Utrikesministeriet

Valtioneuvoston Kanslia — Statsrådets Kansli

Valtiovarainministeriö — Finansministeriet

Valtiokonttori — Statskontoret

Verohallinto — Skatteförvaltningen

Tullilaitos — Tullverket

Tilastokeskus — Statistikcentralen

Valtiontaloudellinen tutkimuskeskus — Statens ekonomiska forskiningscentral

Ympäristöministeriö — Miljöministeriet

Suomen ympäristökeskus — Finlands miljöcentral

Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus — Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Valtiontalouden Tarkastusvirasto — Statens Revisionsverk

SVEZIA

A

Affärsverket svenska kraftnät

Akademien för de fria konsterna

Alkohol- och läkemedelssortiments-nämnden

Allmänna pensionsfonden

Allmänna reklamationsnämnden

Ambassader

Ansvarsnämnd, statens

Arbetsdomstolen

Arbetsförmedlingen

Arbetsgivarverk, statens

Arbetslivsinstitutet

Arbetsmiljöverket

Arkitekturmuseet

Arrendenämnder

Arvsfondsdelegationen

Arvsfondsdelegationen

B

Banverket

Barnombudsmannen

Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens

Bergsstaten

Biografbyrå, statens

Biografiskt lexikon, svenskt

Birgittaskolan

Blekinge tekniska högskola

Bokföringsnämnden

Bolagsverket

Bostadsnämnd, statens

Bostadskreditnämnd, statens

Boverket

Brottsförebyggande rådet

Brottsoffermyndigheten

C

Centrala studiestödsnämnden

D

Danshögskolan

Datainspektionen

Departementen

Domstolsverket

Dramatiska institutet

E

Ekeskolan

Ekobrottsmyndigheten

Ekonomistyrningsverket

Ekonomiska rådet

Elsäkerhetsverket

Energimarknadsinspektionen

Energimyndighet, statens

EU/FoU-rådet

Exportkreditnämnden

Exportråd, Sveriges

F

Fastighetsmäklarnämnden

Fastighetsverk, statens

Fideikommissnämnden

Finansinspektionen

Finanspolitiska rådet

Finsk-svenska gränsälvskommissionen

Fiskeriverket

Flygmedicincentrum

Folkhälsoinstitut, statens

Fonden för fukt- och mögelskador

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas

Folke Bernadotte Akademin

Forskarskattenämnden

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Fortifikationsverket

Forum för levande historia

Försvarets materielverk

Försvarets radioanstalt

Försvarets underrättelsenämnd

Försvarshistoriska museer, statens

Försvarshögskolan

Försvarsmakten

Försäkringskassan

G

Gentekniknämnden

Geologiska undersökning

Geotekniska institut, statens

Giftinformationscentralen

Glesbygdsverket

Grafiska institutet och institutet för högre kommunikation- och reklamutbildning

Granskningsnämnden för radio och TV

Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar

Gymnastik- och Idrottshögskolan

Göteborgs universitet

H

Handelsflottans kultur- och fritidsråd

Handelsflottans pensionsanstalt

Handelssekreterare

Handelskamrar, auktoriserade

Handikappombudsmannen

Handikappråd, statens

Harpsundsnämnden

Haverikommission, statens

Historiska museer, statens

Hjälpmedelsinstitutet

Hovrätterna

Hyresnämnder

Häktena

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Högskolan Dalarna

Högskolan i Borås

Högskolan i Gävle

Högskolan i Halmstad

Högskolan i Kalmar

Högskolan i Karlskrona/Ronneby

Högskolan i Kristianstad

Högskolan i Skövde

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

Högskolan på Gotland

Högskolans avskiljandenämnd

Högskoleverket

Högsta domstolen

I

ILO kommittén

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Inspektionen för strategiska produkter

Institut för kommunikationsanalys, statens

Institut för psykosocial medicin, statens

Institut för särskilt utbildningsstöd, statens

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

Institutet för rymdfysik

Institutet för tillväxtpolitiska studier

Institutionsstyrelse, statens

Insättningsgarantinämnden

Integrationsverket

Internationella programkontoret för utbildningsområdet

J

Jordbruksverk, statens

Justitiekanslern

Jämställdhetsombudsmannen

Jämställdhetsnämnden

Järnvägar, statens

Järnvägsstyrelsen

K

Kammarkollegiet

Kammarrätterna

Karlstads universitet

Karolinska Institutet

Kemikalieinspektionen

Kommerskollegium

Konjunkturinstitutet

Konkurrensverket

Konstfack

Konsthögskolan

Konstnärsnämnden

Konstråd, statens

Konsulat

Konsumentverket

Krigsvetenskapsakademin

Krigsförsäkringsnämnden

Kriminaltekniska laboratorium, statens

Kriminalvården

Krisberedskapsmyndigheten

Kristinaskolan

Kronofogdemyndigheten

Kulturråd, statens

Kungl. Biblioteket

Kungl. Konsthögskolan

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Kungl. Tekniska högskolan

Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien

Kungl Vetenskapsakademin

Kustbevakningen

Kvalitets- och kompetensråd, statens

Kärnavfallsfondens styrelse

L

Lagrådet

Lantbruksuniversitet, Sveriges

Lantmäteriverket

Linköpings universitet

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet

Livsmedelsverk, statens

Livsmedelsekonomiska institutet

Ljud- och bildarkiv, statens

Lokala säkerhetsnämnderna vid kärnkraftverk

Lotteriinspektionen

Luftfartsverket

Luftfartsstyrelsen

Luleå tekniska universitet

Lunds universitet

Läkemedelsverket

Läkemedelsförmånsnämnden

Länsrätterna

Länsstyrelserna

Lärarhögskolan i Stockholm

M

Malmö högskola

Manillaskolan

Maritima muséer, statens

Marknadsdomstolen

Medlingsinstitutet

Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges

Migrationsverket

Militärhögskolor

Mittuniversitetet

Moderna museet

Museer för världskultur, statens

Musikaliska Akademien

Musiksamlingar, statens

Myndigheten för handikappolitisk samordning

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

Myndigheten för skolutveckling

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning

Myndigheten för Sveriges nätuniversitet

Myndigheten för utländska investeringar i Sverige

Mälardalens högskola

N

Nationalmuseum

Nationellt centrum för flexibelt lärande

Naturhistoriska riksmuseet

Naturvårdsverket

Nordiska Afrikainstitutet

Notarienämnden

Nämnd för arbetstagares uppfinningar, statens

Nämnden för statligt stöd till trossamfund

Nämnden för styrelserepresentationsfrågor

Nämnden mot diskriminering

Nämnden för elektronisk förvaltning

Nämnden för RH anpassad utbildning

Nämnden för hemslöjdsfrågor

O

Oljekrisnämnden

Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Operahögskolan i Stockholm

P

Patent- och registreringsverket

Patentbesvärsrätten

Pensionsverk, statens

Personregisternämnd statens, SPAR-nämnden

Pliktverk, Totalförsvarets

Polarforskningssekretariatet

Post- och telestyrelsen

Premiepensionsmyndigheten

Presstödsnämnden

R

Radio- och TV—verket

Rederinämnden

Regeringskansliet

Regeringsrätten

Resegarantinämnden

Registernämnden

Revisorsnämnden

Riksantikvarieämbetet

Riksarkivet

Riksbanken

Riksdagsförvaltningen

Riksdagens ombudsmän

Riksdagens revisorer

Riksgäldskontoret

Rikshemvärnsrådet

Rikspolisstyrelsen

Riksrevisionen

Rikstrafiken

Riksutställningar, Stiftelsen

Riksvärderingsnämnden

Rymdstyrelsen

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

Räddningsverk, statens

Rättshjälpsmyndigheten

Rättshjälpsnämnden

Rättsmedicinalverket

S

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund

Sameskolstyrelsen och sameskolor

Sametinget

SIS, Standardiseringen i Sverige

Sjöfartsverket

Skatterättsnämnden

Skatteverket

Skaderegleringsnämnd, statens

Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

Skogsstyrelsen

Skogsvårdsstyrelserna

Skogs och lantbruksakademien

Skolverk, statens

Skolväsendets överklagandenämnd

Smittskyddsinstitutet

Socialstyrelsen

Specialpedagogiska institutet

Specialskolemyndigheten

Språk- och folkminnesinstitutet

Sprängämnesinspektionen

Statistiska centralbyrån

Statskontoret

Stockholms universitet

Stockholms internationella miljöinstitut

Strålsäkerhetsmyndigheten

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, SIDA

Styrelsen för Samefonden

Styrelsen för psykologiskt försvar

Stängselnämnden

Svenska institutet

Svenska institutet för europapolitiska studier

Svenska ESF rådet

Svenska Unescorådet

Svenska FAO kommittén

Svenska Språknämnden

Svenska Skeppshypotekskassan

Svenska institutet i Alexandria

Sveriges författarfond

Säkerhetspolisen

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Södertörns högskola

T

Taltidningsnämnden

Talboks- och punktskriftsbiblioteket

Teaterhögskolan i Stockholm

Tingsrätterna

Tjänstepensions och grupplivnämnd, statens

Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet

Totalförsvarets forskningsinstitut

Totalförsvarets pliktverk

Tullverket

Turistdelegationen

U

Umeå universitet

Ungdomsstyrelsen

Uppsala universitet

Utlandslönenämnd, statens

Utlänningsnämnden

Utrikesförvaltningens antagningsnämnd

Utrikesnämnden

Utsädeskontroll, statens

V

Valideringsdelegationen

Valmyndigheten

Vatten- och avloppsnämnd, statens

Vattenöverdomstolen

Verket för förvaltningsutveckling

Verket för högskoleservice

Verket för innovationssystem (VINNOVA)

Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Vetenskapsrådet

Veterinärmedicinska anstalt, statens

Veterinära ansvarsnämnden

Väg- och transportforskningsinstitut, statens

Vägverket

Vänerskolan

Växjö universitet

Växtsortnämnd, statens

Å

Åklagarmyndigheten

Åsbackaskolan

Ö

Örebro universitet

Örlogsmannasällskapet

Östervångsskolan

Överbefälhavaren

Överklagandenämnden för högskolan

Överklagandenämnden för nämndemanna-uppdrag

Överklagandenämnden för studiestöd

Överklagandenämnden för totalförsvaret

REGNO UNITO

Cabinet Office

Office of the Parliamentary Counsel

Central Office of Information

Charity Commission

Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only)

Crown Prosecution Service

Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform

Competition Commission

Gas and Electricity Consumers’ Council

Office of Manpower Economics

Department for Children, Schools and Families

Department of Communities and Local Government

Rent Assessment Panels

Department for Culture, MEDIA and Sport

British Library

British Museum

Commission for Architecture and the Built Environment

The Gambling Commission

Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)

Imperial War Museum

Museums, Libraries and Archives Council

National Gallery

National Maritime Museum

National Portrait Gallery

Natural History Museum

Science Museum

Tate Gallery

Victoria and Albert Museum

Wallace Collection

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Agricultural Dwelling House Advisory Committees

Agricultural Land Tribunals

Agricultural Wages Board and Committees

Cattle Breeding Centre

Countryside Agency

Plant Variety Rights Office

Royal Botanic Gardens, Kew

Royal Commission on Environmental Pollution

Department of Health

Dental Practice Board

National Health Service Strategic Health Authorities

NHS Trusts

Prescription Pricing Authority

Department for Innovation, Universities and Skills

Higher Education Funding Council for England

National Weights and Measures Laboratory

Patent Office

Department for International Development

Department of the Procurator General and Treasury Solicitor

Legal Secretariat to the Law Officers

Department for Transport

Maritime and Coastguard Agency

Department for Work and Pensions

Disability Living Allowance Advisory Board

Independent Tribunal Service

Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)

Occupational Pensions Regulatory Authority

Regional Medical Service

Social Security Advisory Committee

Export Credits Guarantee Department

Foreign and Commonwealth Office

Wilton Park Conference Centre

Government Actuary’s Department

Government Communications Headquarters

Home Office

HM Inspectorate of Constabulary

House of Commons

House of Lords

Ministry of Defence

Defence Equipment & Support

Meteorological Office

Ministry of Justice

Boundary Commission for England

Combined Tax Tribunal

Council on Tribunals

Court of Appeal — Criminal

Employment Appeals Tribunal

Employment Tribunals

HMCS Regions, Crown, County and Combined Courts (England and Wales)

Immigration Appellate Authorities

Immigration Adjudicators

Immigration Appeals Tribunal

Lands Tribunal

Law Commission

Legal Aid Fund (England and Wales)

Office of the Social Security Commissioners

Parole Board and Local Review Committees

Pensions Appeal Tribunals

Public Trust Office

Supreme Court Group (England and Wales)

Transport Tribunal

The National Archives

National Audit Office

National Savings and Investments

National School of Government

Northern Ireland Assembly Commission

Northern Ireland Court Service

Coroners Courts

County Courts

Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland

Crown Court

Enforcement of Judgements Office

Legal Aid Fund

Magistrates’ Courts

Pensions Appeals Tribunals

Northern Ireland, Department for Employment and Learning

Northern Ireland, Department for Regional Development

Northern Ireland, Department for Social Development

Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development

Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure

Northern Ireland, Department of Education

Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment

Northern Ireland, Department of the Environment

Northern Ireland, Department of Finance and Personnel

Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety

Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister

Northern Ireland Office

Crown Solicitor’s Office

Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland

Forensic Science Laboratory of Northern Ireland

Office of the Chief Electoral Officer for Northern Ireland

Police Service of Northern Ireland

Probation Board for Northern Ireland

State Pathologist Service

Office of Fair Trading

Office for National Statistics

National Health Service Central Register

Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners

Paymaster General’s Office

Postal Business of the Post Office

Privy Council Office

Public Record Office

HM Revenue and Customs

The Revenue and Customs Prosecutions Office

Royal Hospital, Chelsea

Royal Mint

Rural Payments Agency

Scotland, Auditor-General

Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service

Scotland, General Register Office

Scotland, Queen’s and Lord Treasurer’s Remembrancer

Scotland, Registers of Scotland

The Scotland Office

The Scottish Ministers

Architecture and Design Scotland

Crofters Commission

Deer Commission for Scotland

Lands Tribunal for Scotland

National Galleries of Scotland

National Library of Scotland

National Museums of Scotland

Royal Botanic Garden, Edinburgh

Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland

Scottish Further and Higher Education Funding Council

Scottish Law Commission

Community Health Partnerships

Special Health Boards

Health Boards

The Office of the Accountant of Court

High Court of Justiciary

Court of Session

HM Inspectorate of Constabulary

Parole Board for Scotland

Pensions Appeal Tribunals

Scottish Land Court

Sheriff Courts

Scottish Police Services Authority

Office of the Social Security Commissioners

The Private Rented Housing Panel and Private Rented Housing Committees

Keeper of the Records of Scotland

The Scottish Parliamentary Body Corporate

HM Treasury

Office of Government Commerce

United Kingdom Debt Management Office

The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales)

The Welsh Ministers

Higher Education Funding Council for Wales

Local Government Boundary Commission for Wales

The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales

Valuation Tribunals (Wales)

Welsh National Health Service Trusts and Local Health Boards

Welsh Rent Assessment Panels


ALLEGATO II

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, PUNTO 6, LETTERA A

In caso di differenti interpretazioni tra CPV e NACE si applica la nomenclatura CPV.

NACE Rev. 1 (1)

Codice CPV

SEZIONE F

COSTRUZIONI

Divisione

Gruppo

Classe

Descrizione

Note

45

 

 

Costruzioni

Questa divisione comprende:

nuove costruzioni, restauri e riparazioni comuni

45000000

 

45.1

 

Preparazione del cantiere edile

 

45100000

 

 

45.11

Demolizione di edifici; movimento terra

Questa classe comprende:

la demolizione di edifici e di altre strutture,

lo sgombero dei cantieri edili,

il movimento terra: scavo, riporto, spianamento e ruspatura dei cantieri edili, scavo di trincee, rimozione di roccia, abbattimento con l’esplosivo ecc.

la preparazione del sito per l’estrazione di minerali:

la rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e siti minerari.

Questa classe comprende inoltre:

il drenaggio di cantieri edili

il drenaggio di terreni agricoli o forestali

45110000

 

 

45.12

Trivellazioni e perforazioni

Questa classe comprende:

trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni edili, nonché per le indagini geofisiche, geologiche e similari.

Questa classe non comprende:

la trivellazione di pozzi di produzione di petrolio e di gas, cfr. 11.20,

la trivellazione di pozzi d’acqua, cfr. 45.25,

lo scavo di pozzi, cfr. 45.25,

le prospezioni di giacimenti di petrolio e di gas, le prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche, cfr. 74.20.

45120000

 

45.2

 

Costruzione completa o parziale di edifici; genio civile

 

45200000

 

 

45.21

Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile

Questa classe comprende:

i lavori di costruzione o edili di qualsiasi tipo, la costruzione di opere di ingegneria civile:

ponti (inclusi quelli per autostrade sopraelevate), viadotti, gallerie e sottopassaggi,

condotte, linee di comunicazione ed elettriche per grandi distanze,

condotte, linee di comunicazione ed elettriche urbane,

lavori urbani ausiliari,

il montaggio e l’installazione in loco di opere prefabbricate.

Questa classe non comprende:

le attività dei servizi connessi all’estrazione di petrolio e di gas, cfr. 11.20,

il montaggio di opere prefabbricate complete con elementi, non di calcestruzzo, fabbricati in proprio, cfr. divisioni 20, 26 e 28,

i lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive, cfr. 45.23,

i lavori di installazione dei servizi in un fabbricato, cfr. 45.3

i lavori di completamento degli edifici, cfr. 45.4,

le attività in materia di architettura e di ingegneria, cfr. 74.20,

la gestione di progetti di costruzione, cfr. 74.20.

45210000

Eccetto:

– 45213316

45220000

45231000

45232000

 

 

45.22

Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici

Questa classe comprende:

la costruzione di tetti,

la copertura di tetti,

lavori di impermeabilizzazione.

45261000

 

 

45.23

Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi

Questa classe comprende:

la costruzione di strade, autostrade, strade urbane e altri passaggi per veicoli e pedoni,

la costruzione di strade ferrate,

la costruzione di piste di campi di aviazione,

i lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive,

la segnaletica orizzontale per superfici stradali e la delineazione di zone di parcheggio.

Questa classe non comprende:

i lavori preliminari di movimento terra, cfr. 45.11.

45212212 e DA03

45230000

eccetto:

– 45231000

– 45232000

– 45234115

 

 

45.24

Costruzione di opere idrauliche

Questa classe comprende:

la costruzione di:

idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse ecc.,

dighe e sbarramenti,

lavori di dragaggio,

lavori sotterranei.

45240000

 

 

45.25

Altri lavori speciali di costruzione

Questa classe comprende:

i lavori di costruzione edili e di genio civile da parte di imprese specializzate in un aspetto comune a vari tipi di costruzione, che richiedono capacità o attrezzature particolari,

i lavori di fondazione, inclusa la palificazione,

la perforazione e costruzione di pozzi d’acqua, lo scavo di pozzi,

la posa in opera di strutture metalliche non fabbricate in proprio,

la piegatura d’ossature metalliche,

la posa in opera di mattoni e pietre,

il montaggio e lo smontaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro, incluso il loro noleggio,

la costruzione di camini e forni industriali.

Questa classe non comprende:

il noleggio di ponteggi senza montaggio e smontaggio, cfr. 71.32.

45250000

45262000

 

45.3

 

Installazione dei servizi in un fabbricato

 

45300000

 

 

45.31

Installazione di impianti elettrici

Questa classe comprende:

l’installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di:

cavi e raccordi elettrici,

sistemi di telecomunicazione,

sistemi di riscaldamento elettrico,

antenne d’uso privato,

impianti di segnalazione d’incendio,

sistemi d’allarme antifurto,

ascensori e scale mobili,

linee di discesa di parafulmini ecc.

45213316

45310000

Eccetto:

– 45316000

 

 

45.32

Lavori di isolamento

Questa classe comprende:

installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di materiali isolanti per l’isolamento termico, acustico o antivibrazioni.

Questa classe non comprende:

i lavori d’impermeabilizzazione, cfr. 45.22.

45320000

 

 

45.33

Installazione di impianti idraulico-sanitari

Questa classe comprende:

l’installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di:

impianti idraulico-sanitari,

raccordi per il gas,

impianti e condotti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione o condizionamento dell’aria,

sistemi antincendio (sprinkler).

Questa classe non comprende:

l’installazione di impianti di riscaldamento elettrico, cfr. 45.31.

45330000

 

 

45.34

Altri lavori di installazione

Questa classe comprende:

l’installazione di sistemi d’illuminazione e segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti e porti,

l’installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di accessori ed attrezzature non classificati altrove.

45234115

45316000

45340000

 

45.4

 

Lavori di rifinitura e completamento degli edifici

 

45400000

 

 

45.41

Intonacatura

Questa classe comprende:

i lavori di intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura.

45410000

 

 

45.42

Posa in opera di infissi in legno o in metallo

Questa classe comprende:

l’installazione, da parte di ditte non costruttrici, di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre, cucine su misura, scale, arredi per negozi e simili, in legno o in altro materiale,

il completamento di interni come soffitti, rivestimenti murali in legno, pareti mobili ecc.

Questa classe non comprende:

la posa in opera di parquet e altri pavimenti in legno, cfr. 45.43.

45420000

 

 

45.43

Rivestimento di pavimenti e muri

Questa classe comprende:

la posa in opera, l’applicazione o l’installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di:

piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti,

parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti, moquette e rivestimenti di linoleum,

inclusi rivestimenti in gomma o plastica,

rivestimenti alla veneziana, in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri,

carta da parati.

45430000

 

 

45.44

Tinteggiatura e posa in opera di vetrate

Questa classe comprende:

la tinteggiatura interna ed esterna di edifici,

la verniciatura di strutture di genio civile,

la posa in opera di vetrate, specchi ecc.

Questa classe non comprende:

la posa in opera di finestre, cfr. 45.42.

45440000

 

 

45.45

Altri lavori di completamento degli edifici

Questa classe comprende:

l’installazione di piscine private,

la pulizia a vapore, sabbiatura ecc. delle pareti esterne degli edifici,

altri lavori di completamento e di finitura degli edifici non classificati altrove.

Questa classe non comprende:

le pulizie effettuate all’interno di immobili e altre strutture, cfr. 74.70.

45212212 e DA04

45450000

 

45.5

 

Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore

 

45500000

 

 

45.50

Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore

Questa classe non comprende:

il noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, senza manovratore, cfr. 71.32.

45500000


(1)  Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità europea (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1).


ALLEGATO III

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL’ARTICOLO 4, LETTERA b) PER QUANTO RIGUARDA GLI APPALTI AGGIUDICATI DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NEL SETTORE DELLA DIFESA

Ai fini della presente direttiva fa fede solo il testo di cui all’allegato I, punto 3, dell’AAP, sul quale si basa il seguente elenco indicativo di prodotti:

Capo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi

Capo 26

Minerali metallurgici, scorie e ceneri

Capo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose;

eccetto:

ex ex 27.10: carburanti speciali

Capo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi

eccetto:

 

ex ex 28.09: esplosivi

 

ex ex 28.13: esplosivi

 

ex ex 28.14: gas lacrimogeni

 

ex ex 28.28: esplosivi

 

ex ex 28.32: esplosivi

 

ex ex 28.39: esplosivi

 

ex ex 28.50: prodotti tossicologici

 

ex ex 28.51: prodotti tossicologici

 

ex ex 28.54: esplosivi

Capo 29

Prodotti chimici organici

eccetto:

 

ex ex 29.03: esplosivi

 

ex ex 29.04: esplosivi

 

ex ex 29.07: esplosivi

 

ex ex 29.08: esplosivi

 

ex ex 29.11: esplosivi

 

ex ex 29.12: esplosivi

 

ex ex 29.13: prodotti tossicologici

 

ex ex 29.14: prodotti tossicologici

 

ex ex 29.15: prodotti tossicologici

 

ex ex 29.21: prodotti tossicologici

 

ex ex 29.22: prodotti tossicologici

 

ex ex 29.23: prodotti tossicologici

 

ex ex 29.26: esplosivi

 

ex ex 29.27: prodotti tossicologici

 

ex ex 29.29: esplosivi

Capo 30

Prodotti farmaceutici

Capo 31

Concimi

Capo 32

Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri

Capo 33

Oli essenziali e resinoidi, prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche

Capo 34

Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e «cere per l’odontoiatria»

Capo 35

Sostanze albuminoidi; colle; enzimi

Capo 37

Prodotti per la fotografia e per la cinematografia

Capo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche

eccetto:

ex ex 38.19: prodotti tossicologici

Capo 39

Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze

eccetto:

ex ex 39.03: esplosivi

Capo 40

Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori

eccetto:

ex ex 40.11: pneumatici a prova di proiettile

Capo 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio

Capo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Capo 43

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali

Capo 44

Legno, carbone di legna e lavori di legno

Capo 45

Sughero e suoi lavori

Capo 46

Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio

Capo 47

Materie occorrenti per la fabbricazione della carta

Capo 48

Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

Capo 49

Prodotti dell’arte libraria e delle arti grafiche

Capo 65

Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti

Capo 66

Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti

Capo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Capo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili

Capo 69

Prodotti ceramici

Capo 70

Vetro e lavori di vetro

Capo 71

Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia

Capo 73

Ghisa, ferro o acciaio

Capo 74

Rame

Capo 75

Nichel

Capo 76

Alluminio

Capo 77

Magnesio, berillio (glucinio)

Capo 78

Piombo

Capo 79

Zinco

Capo 80

Stagno

Capo 81

Altri metalli comuni

Capo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni

eccetto:

 

ex ex 82.05: utensili

 

ex ex 82.07: pezzi per utensili

Capo 83

Lavori diversi di metalli comuni

Capo 84

Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici

eccetto:

 

ex ex 84.06: motori

 

ex ex 84.08: altri propulsori

 

ex ex 84.45: macchine

 

ex ex 84.53: macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione

 

ex ex 84.55: pezzi della voce 84.53

 

ex ex 84.59: reattori nucleari

Capo 85

Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici

eccetto:

 

ex ex 85.13: telecomunicazioni

 

ex ex 85.15: apparecchi di trasmissione

Capo 86

Veicoli e materiali per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione

eccetto:

 

ex ex 86.02: locomotive blindate

 

ex ex 86.03: altre locomotive blindate

 

ex ex 86.05: vetture blindate

 

ex ex 86.06: carri officine

 

ex ex 86.07: carri

Capo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri

eccetto:

 

ex ex 87.08: carri da combattimento e autoblinde

 

ex ex 87.01: trattori

 

ex ex 87.02: veicoli militari

 

ex ex 87.03: veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne

 

ex ex 87.09: motocicli

 

ex ex 87.14: rimorchi

Capo 89

Navigazione marittima e fluviale

eccetto:

ex ex 89.01A: navi da guerra

Capo 90

Strumenti e apparecchi d’ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici

eccetto:

 

ex ex 90.05: binocoli

 

ex ex 90.13: strumenti vari, laser

 

ex ex 90.14: telemetri

 

ex ex 90.28: strumenti di misura elettrici o elettronici

 

ex ex 90.11: microscopi

 

ex ex 90.17: strumenti per la medicina

 

ex ex 90.18: apparecchi di meccanoterapia

 

ex ex 90.19: apparecchi di ortopedia

 

ex ex 90.20: apparecchi a raggi X

Capo 91

Orologeria

Capo 92

Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi

Capo 94

Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili

eccetto:

ex ex 94.01A: sedili per aerodine

Capo 95

Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori)

Capo 96

Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci

Capo 98

Lavori diversi


ALLEGATO IV

REQUISITI RELATIVI AGLI STRUMENTI E AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA DELLE OFFERTE E DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, NONCHÉ DEI PIANI E PROGETTI NEI CONCORSI DI PROGETTAZIONE

Gli strumenti e i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione, nonché dei piani e progetti nei concorsi di progettazione devono garantire, mediante procedure e mezzi tecnici appropriati, almeno che:

a)

l’ora e la data esatte della ricezione delle offerte, delle domande di partecipazione e dei piani e progetti possano essere stabilite con precisione;

b)

si possa ragionevolmente garantire che nessuno possa avere accesso ai dati trasmessi in base ai presenti requisiti prima della scadenza dei termini specificati;

c)

solo le persone autorizzate possano fissare o modificare le date di apertura dei dati ricevuti;

d)

solo le persone autorizzate possano avere accesso alla totalità o a una parte dei dati trasmessi nelle diverse fasi della procedura di aggiudicazione dell’appalto o del concorso di progettazione;

e)

solo le persone autorizzate possano dare accesso ai dati trasmessi, e solo dopo la data specificata;

f)

i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti restino accessibili solo alle persone autorizzate a prenderne conoscenza;

g)

in caso di violazione o di tentativo di violazione dei divieti di accesso o dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) e f), si possa ragionevolmente garantire che le violazioni o i tentativi siano chiaramente rilevabili.


ALLEGATO V

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI

PARTE A

Informazioni che devono figurare negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel profilo di committente di un avviso di preinformazione

1.

Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2.

Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.

3.

Se del caso, l’indicazione che l’amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che si tratta o può trattarsi di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.

4.

Codici CPV.

5.

Indirizzo Internet del «profilo di committente» (URL).

6.

Data di spedizione dell’avviso di pubblicazione nel profilo di committente dell’avviso di preinformazione.

PARTE B

Informazioni che devono figurare negli avvisi di preinformazione

(di cui all’articolo 48)

I.   Informazioni che devono comparire in ogni caso

1.

Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2.

Posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto.

Se l’accesso gratuito, illimitato e diretto non è disponibile per i motivi illustrati all’articolo 53, paragrafo 1, secondo e terzo comma, un’indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.

3.

Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.

4.

Se del caso, l’indicazione che l’amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che si tratta o può trattarsi di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.

5.

Codici CPV. Se l’appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

6.

Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Se l’appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

7.

Breve descrizione dell’appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi.

8.

Se il presente avviso non funge da mezzo di indizione di una gara, data/date prevista/e per la pubblicazione di un bando di gara o di bandi di gara per l’appalto/gli appalti di cui al presente avviso di preinformazione.

9.

Data d’invio dell’avviso.

10.

Altre eventuali informazioni.

11.

Indicare se l’appalto rientra o meno nell’ambito di applicazione dell’AAP.

II.   Informazioni ulteriori che devono essere fornite se l’avviso funge da mezzo di indizione di gara (articolo 48, paragrafo 2)

1.

Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all’amministrazione aggiudicatrice il loro interesse per lo/gli appalto/i.

2.

Tipo di procedura di aggiudicazione (procedure ristrette, che implichino o meno un sistema dinamico di acquisizione, o procedure competitive con negoziazione).

3.

Eventualmente, indicare se:

a)

si tratta di un accordo quadro;

b)

si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.

4.

Se conosciuti, tempi di consegna o di fornitura di prodotti, lavori o servizi e durata del contratto.

5.

Se note, le condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:

a)

l’indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata all’ambito di programmi di lavoro protetti;

b)

l’indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;

c)

una breve descrizione dei criteri di selezione.

6.

Se conosciuti, una breve descrizione dei criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto:

7.

Se nota, la grandezza complessiva stimata dell’appalto/degli appalti. Se l’appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

8.

Termini ultimi per la ricezione delle manifestazioni d’interesse.

9.

Indirizzo cui devono essere inviate le manifestazioni di interesse.

10.

Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle candidature o delle offerte.

11.

Eventualmente, indicare se:

a)

la presentazione per via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è richiesta/accettata;

b)

si farà ricorso all’ordinazione elettronica;

c)

si farà ricorso alla fatturazione elettronica;

d)

sarà accettato il pagamento elettronico.

12.

Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione.

13.

Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per le procedure di ricorso o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione in questione può essere richiesta.

PARTE C

Informazioni che devono figurare negli avvisi e bandi di gara

(di cui all’articolo 49)

1.

Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2.

Posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto.

Se l’accesso gratuito, illimitato e diretto non è disponibile per i motivi illustrati all’articolo 53, paragrafo 1, secondo e terzo comma, un’indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.

3.

Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.

4.

Se del caso, l’indicazione che l’amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che è coinvolta una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.

5.

Codici CPV. Se l’appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

6.

Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Se l’appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

7.

Descrizione dell’appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi. Se l’appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. Eventualmente, una descrizione di qualsiasi opzione.

8.

Ordine di grandezza totale stimato dell’appalto/degli appalti; se l’appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

9.

Ammissione o divieto di varianti.

10.

Tempi di consegna o di fornitura di beni, lavori o servizi e, per quanto possibile, la durata del contratto.

a)

Nel caso di accordi quadro, indicare la durata prevista dell’accordo quadro, precisando, se del caso, i motivi che giustificano una durata dell’accordo quadro superiore a quattro anni; per quanto possibile, indicazione del valore o dell’ordine di grandezza e della frequenza degli appalti da aggiudicare, numero e, ove necessario, numero massimo previsto di operatori economici che parteciperanno.

b)

Nel caso di un sistema dinamico di acquisizione l’indicazione della durata prevista di tale sistema; per quanto possibile, l’indicazione di valore o dell’ordine di grandezza e della frequenza degli appalti da aggiudicare.

11.

Condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:

a)

l’indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata all’ambito di programmi di lavoro protetti;

b)

indicare, in caso se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione; riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in questione;

c)

un elenco e una breve descrizione dei criteri riguardanti la situazione personale degli operatori economici che possono comportarne l’esclusione e dei criteri di selezione; livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti. Indicazione delle informazioni richieste (autocertificazioni, documentazione).

12.

Tipo di procedura di aggiudicazione; eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata (in caso di procedure aperte e ristrette e di procedure competitive con negoziazione).

13.

Eventualmente, indicare se:

a)

si tratta di un accordo quadro;

b)

si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;

c)

si tratta di un’asta elettronica (in caso di procedure aperte o ristrette o di procedure competitive con negoziazione).

14.

Se l’appalto deve essere suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno, per più e/o per l’insieme dei lotti. Indicazione di ogni possibile limitazione del numero di lotti che può essere aggiudicato ad uno stesso offerente. Se l’appalto non è suddiviso in lotti, indicazione dei motivi, a meno che tale informazione non sia fornita nella relazione unica.

15.

In caso di procedura ristretta, procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per l’innovazione, quando ci si avvale della facoltà di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare: numero minimo e, eventualmente, numero massimo previsto di candidati e criteri oggettivi da applicare per la scelta dei candidati in questione.

16.

In caso di procedura competitiva con negoziazione, un dialogo competitivo o un partenariato per l’innovazione, indicare, eventualmente, il ricorso a una procedura che si svolge in più fasi successive, al fine di ridurre gradualmente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare.

17.

Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta l’esecuzione dell’appalto.

18.

Criteri di aggiudicazione dell’appalto o degli appalti. Salvo nel caso in cui l’offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri che determinano l’offerta economicamente più vantaggiosa e la loro ponderazione vanno indicati qualora non figurino nel capitolato d’oneri ovvero, nel caso del dialogo competitivo, nel documento descrittivo.

19.

Termine ultimo per la ricezione delle offerte (procedure aperte) o delle domande di partecipazione (procedure ristrette e procedura competitiva con negoziazione, sistemi dinamici di acquisizione, dialogo competitivo, partenariati per l’innovazione).

20.

Indirizzo al quale le offerte o le domande di partecipazione sono trasmesse.

21.

In caso di procedure aperte:

a)

periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta;

b)

data, ora e luogo di apertura delle offerte;

c)

persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura.

22.

Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione.

23.

Eventualmente, indicare se:

a)

la presentazione per via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è accettata;

b)

si farà ricorso all’ordinazione elettronica;

c)

sarà accettata la fatturazione elettronica;

d)

sarà utilizzato il pagamento elettronico.

24.

Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione.

25.

Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l’introduzione di procedure di ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.

26.

Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relative all’appalto/agli appalti di cui al presente avviso.

27.

Nel caso di appalti rinnovabili, calendario previsto per la pubblicazione dei prossimi bandi e avvisi.

28.

Data d’invio dell’avviso.

29.

Indicare se l’appalto rientra o meno nell’ambito di applicazione dell’AAP.

30.

Altre eventuali informazioni.

PARTE D

Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati

(di cui all’articolo 50)

1.

Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2.

Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.

3.

Se del caso, l’indicazione che l’amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che si tratta di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.

4.

Codici CPV.

5.

Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.

6.

Descrizione dell’appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi. Se l’appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. Eventualmente, una descrizione di qualsiasi opzione.

7.

Tipo di procedura di aggiudicazione; nel caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione, motivazione del ricorso a tale procedura.

8.

Eventualmente, indicare se:

a)

si tratta di un accordo quadro;

b)

si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.

9.

I criteri di cui all’articolo 67 che sono stati utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto o degli appalti. Se del caso, l’indicazione se è stato fatto ricorso a un’asta elettronica (in caso di procedure aperte o ristrette o di procedure competitive con negoziazione).

10.

Data di conclusione dei contratti o degli accordi quadro a seguito della decisione di aggiudicazione o conclusione.

11.

Numero di offerte ricevute con riferimento a ciascun appalto, compresi:

a)

numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese;

b)

numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terzo;

c)

numero di offerte ricevute per via elettronica.

12.

Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese:

a)

informazioni che specificano se l’aggiudicatario è una piccola e media impresa;

b)

informazioni che specificano se l’appalto è stato aggiudicato a un gruppo di operatori economici (joint-venture, consorzio o altro).

13.

Valore dell’offerta (o delle offerte) vincente o dell’offerta massima e dell’offerta minima prese in considerazione ai fini dell’aggiudicazione o delle aggiudicazioni dell’appalto.

14.

Se del caso, per ogni aggiudicazione, valore e parte dell’appalto che può essere subappaltato a terzi.

15.

Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione.

16.

Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l’introduzione di procedure di ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.

17.

Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relative al contratto/ai contratti di cui al presente avviso.

18.

Data d’invio dell’avviso.

19.

Altre eventuali informazioni.

PARTE E

Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione

(di cui all’articolo 79, paragrafo 1)

1.

Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2.

Posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto.

Se l’accesso gratuito, illimitato e diretto non è disponibile per i motivi illustrati all’articolo 53, paragrafo 1, secondo e terzo comma, un’indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.

3.

Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.

4.

Se del caso, l’indicazione che l’amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che si tratta di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.

5.

Codici CPV. Se l’appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

6.

Descrizione delle principali caratteristiche del progetto.

7.

Numero e valore dei premi.

8.

Natura del concorso di progettazione (aperto o ristretto).

9.

Nel caso di concorsi di progettazione aperti, termine ultimo per la presentazione dei progetti.

10.

Nel caso di concorsi di progettazione ristretti:

a)

numero previsto di partecipanti;

b)

se del caso, nomi dei partecipanti già selezionati;

c)

criteri di selezione dei partecipanti;

d)

termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.

11.

Se del caso, indicare se la partecipazione è riservata a una particolare professione.

12.

Criteri che verranno applicati alla valutazione dei progetti.

13.

Indicare se la decisione della commissione giudicatrice è vincolante o meno per l’amministrazione aggiudicatrice.

14.

Se del caso, indicazione degli importi pagabili a tutti i partecipanti.

15.

Indicare se gli appalti conseguenti al concorso di progettazione saranno o non saranno affidati al(ai) vincitore(i) del concorso di progettazione.

16.

Data d’invio dell’avviso.

17.

Altre eventuali informazioni.

PARTE F

Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati di un concorso

(di cui all’articolo 79, paragrafo 2)

1.

Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2.

Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.

3.

Se del caso, l’indicazione che l’amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che si tratta di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.

4.

Codici CPV.

5.

Descrizione delle principali caratteristiche del progetto.

6.

Valore dei premi.

7.

Natura del concorso di progettazione (aperto o ristretto).

8.

Criteri che sono stati applicati alla valutazione dei progetti.

9.

Data della decisione della commissione aggiudicatrice.

10.

Numero di partecipanti.

a)

Numero dei partecipanti che sono PMI.

b)

Numero di partecipanti dall’estero.

11.

Nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet del vincitore/i del concorso e indicazione del fatto che il vincitore/i vincitori sono piccole e medie imprese.

12.

Informazioni che indicano se il concorso di progettazione è connesso a un progetto o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea.

13.

Data(e) e riferimento(i) di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relative al progetto/ai progetti di cui al presente avviso.

14.

Data d’invio dell’avviso.

15.

Altre eventuali informazioni.

PARTE G

Informazioni che devono figurare negli avvisi di modifica di un contratto durante il periodo di validità dello stesso

(di cui all’articolo 72, paragrafo 1)

1.

Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2.

Codici CPV.

3.

Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.

4.

Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture: natura ed entità dei servizi.

5.

Se del caso, aumento del prezzo in seguito alla modifica.

6.

Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica.

7.

Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto.

8.

Se del caso, nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet del nuovo o dei nuovi operatori economici.

9.

Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea.

10.

Denominazione e indirizzo dell’organo nazionale di vigilanza e dell’organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l’introduzione di procedure di ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.

11.

Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relative all’appalto/agli appalti di cui al presente avviso.

12.

Data d’invio dell’avviso.

13.

Altre eventuali informazioni.

PARTE H

Informazioni che devono figurare nei bandi di gara e negli avvisi di aggiudicazione per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici

(di cui all’articolo 75, paragrafo 1)

1.

Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice.

2.

Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi.

3.

Una breve descrizione dell’appalto in questione, compresi i codici CPV.

4.

Condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:

l’indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata nell’ambito di programmi di lavoro protetti,

l’indicazione, eventuale, se in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione.

5.

Scadenze per contattare l’amministrazione aggiudicatrice, in vista della partecipazione.

6.

Breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.

PARTE I

Informazioni che devono figurare negli avvisi

(di cui all’articolo 75, paragrafo 1)

1.

Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice.

2.

Una breve descrizione dell’appalto in questione, compreso il valore complessivo stimato del contratto e i codici CPV.

3.

Se noti:

a)

il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi;

b)

tempi di consegna o di fornitura di beni, lavori o servizi e durata del contratto;

c)

condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:

l’indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata all’ambito di programmi di lavoro protetti,

l’indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;

d)

una breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.

4.

Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all’amministrazione aggiudicatrice il loro interesse per lo/gli appalto/i, termini per la ricezione delle manifestazioni d’interesse e l’indirizzo cui devono essere trasmesse le manifestazioni d’interesse.

PARTE J

Informazioni che devono figurare negli avvisi di aggiudicazione per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici

(di cui all’articolo 75, paragrafo 2)

1.

Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice.

2.

Breve descrizione del contratto in questione, compresi i codici CPV.

3.

Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi.

4.

Numero di offerte ricevute.

5.

Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.

6.

Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari.

7.

Altre eventuali informazioni.


ALLEGATO VI

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI DOCUMENTI DI GARA IN RELAZIONE ALLE ASTE ELETTRONICHE

(articolo 35, paragrafo 4)

Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano deciso di organizzare un’asta elettronica, i documenti di gara contengono almeno i seguenti elementi:

a)

gli elementi i cui valori saranno oggetto dell’asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi in cifre o in percentuali;

b)

i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dal capitolato d’oneri relativo all’oggetto dell’appalto;

c)

le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell’asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;

d)

le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell’asta elettronica;

e)

le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;

f)

le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento.


ALLEGATO VII

DEFINIZIONE DI TALUNE SPECIFICHE TECNICHE

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)   «specifiche tecniche»: a seconda del caso

a)

nel caso di appalti pubblici di lavori: l’insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei documenti di gara, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all’uso a cui sono destinati dall’amministrazione aggiudicatrice; tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, la progettazione che tenga conto di tutti i requisiti (compresa l’accessibilità per persone con disabilità) la valutazione della conformità, la proprietà d’uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo e metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, le istruzioni per l’uso, nonché i processi e i metodi di produzione in qualsiasi momento del ciclo di vita dei lavori. Esse comprendono altresì le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d’ispezione e di accettazione dei lavori nonché i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l’amministrazione aggiudicatrice può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione all’opera finita e ai materiali o alle parti che la compongono;

b)

nel caso di appalti pubblici di servizi o di forniture, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l’accessibilità per le persone con disabilità) e la valutazione della conformità, la proprietà d’uso, l’uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, le istruzioni per l’uso, i processi e i metodi di produzione ad ogni stadio del ciclo di vita della fornitura o dei servizi, nonché le procedure di valutazione della conformità;

2)   «norma»: una specifica tecnica adottata da un organismo riconosciuto di normalizzazione, ai fini di un’applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria e che rientra in una delle seguenti categorie:

a)   «norma internazionale»: norma adottata da un organismo di normalizzazione internazionale e messa a disposizione del pubblico;

b)   «norma europea»: una norma adottata da un organismo di normalizzazione europeo e messa a disposizione del pubblico;

c)   «norma nazionale»: una norma adottata da un organismo di normalizzazione nazionale e messa a disposizione del pubblico;

3)   «valutazione tecnica europea»: la valutazione documentata delle prestazioni di un prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al relativo documento per la valutazione europea quale definito all’articolo 2, punto 12, delregolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

4)   «specifica tecnica comune»: una specifica tecnica nel settore delle TIC elaborata conformemente o in conformità degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 1025/2012;

5)   «riferimento tecnico»: qualunque documento, diverso dalle norme europee, elaborato dagli organismi europei di normalizzazione secondo procedure adattate all’evoluzione delle necessità di mercato.


(1)  Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).


ALLEGATO VIII

CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE

1.   Pubblicazione degli avvisi e dei bandi

I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 48, 49, 50, 75 e 79 sono trasmessi dalle amministrazioni aggiudicatrici all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e pubblicati conformemente alle seguenti regole:

I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 48, 49, 50, 75, e 79 sono pubblicati dall’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea o dalle amministrazioni aggiudicatrici qualora si tratti di avvisi di preinformazione pubblicati nel profilo di committente ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 1.

Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici possono divulgare tali informazioni tramite Internet, pubblicandole nel loro «profilo di committente» come specificato al punto 2, lettera b).

L’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea conferma all’amministrazione aggiudicatrice la pubblicazione di cui all’articolo 51, paragrafo 5, secondo comma.

2.   Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive

a)

Salvo se altrimenti disposto dall’articolo 53, paragrafo 1, secondo e terzo comma, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano integralmente i documenti di gara su Internet.

b)

Il profilo di committente può contenere avvisi di preinformazione, di cui all’articolo 48, paragrafo 1, informazioni sugli inviti a presentare offerte in corso, sugli acquisti programmati, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonché ogni altra utile informazione come punti di contatto, numeri telefonici e di fax, indirizzi postali ed elettronici. Il profilo di committente può includere altresì avvisi di preinformazione utilizzati come mezzo di indizione di gara, pubblicati a livello nazionale a norma dell’articolo 52.

3.   Formato e modalità di trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica

Il formato e le modalità stabilite dalla Commissione per la trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica sono accessibili all’indirizzo Internet: http://simap.europa.eu


ALLEGATO IX

CONTENUTO DEGLI INVITI A PRESENTARE OFFERTE, A PARTECIPARE AL DIALOGO O A CONFERMARE INTERESSE, PREVISTI DALL’ARTICOLO 54

1.

L’invito a presentare un’offerta o a partecipare al dialogo di cui all’articolo 54 deve contenere almeno:

a)

un riferimento all’avviso di indizione di gara pubblicato;

b)

il termine per la ricezione delle offerte, l’indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;

c)

in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l’indirizzo per l’inizio della fase della consultazione, nonché la lingua o le lingue utilizzate;

d)

l’indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato conformemente all’articolo 60 e, eventualmente, all’articolo 62 oppure ad integrazione delle informazioni previste da tali articoli e secondo le stesse modalità stabilite negli articoli 60 e 62;

e)

la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell’appalto, oppure, all’occorrenza, l’ordine decrescente di importanza di tali criteri, se essi non figurano nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse, nelle specifiche tecniche o nel documento descrittivo.

Tuttavia, per gli appalti aggiudicati mediante un dialogo competitivo o un partenariato per l’innovazione, le precisazioni di cui alla lettera b) non figurano nell’invito a partecipare al dialogo, o a negoziare bensì nell’invito a presentare un’offerta.

2.

Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso di preinformazione, le amministrazioni aggiudicatrici invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all’appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a una trattativa.

Tale invito comprende almeno le seguenti informazioni:

a)

natura e quantità, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantità e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell’appalto;

b)

tipo di procedura: procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione;

c)

eventualmente, la data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l’esecuzione dei lavori o dei servizi;

d)

ove non si possa offrire un accesso elettronico, indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande di documenti di gara nonché la lingua o le lingue in cui esse devono essere redatte;

e)

indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice che aggiudica l’appalto;

f)

condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;

g)

forma dell’appalto oggetto della gara: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o più d’una fra queste forme; e

h)

i criteri di aggiudicazione dell’appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l’ordine d’importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell’avviso di preinformazione o nelle specifiche tecniche o nell’invito a presentare offerte o a partecipare a una negoziazione.


ALLEGATO X

ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA SOCIALE E AMBIENTALE DI CUI ALL’ARTICOLO 18, PARAGRAFO 2

Convenzione OIL 87 sulla libertà d’associazione e la tutela del diritto di organizzazione;

Convenzione OIL 98 sul diritto di organizzazione e di negoziato collettivo;

Convenzione OIL 29 sul lavoro forzato;

Convenzione OIL 105 sull’abolizione del lavoro forzato;

Convenzione OIL 138 sull’età minima;

Convenzione OIL 111 sulla discriminazione nell’ambito del lavoro e dell’occupazione;

Convenzione OIL 100 sulla parità di retribuzione;

Convenzione OIL 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile;

Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono;

Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Convenzione di Basilea);

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti;

Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (UNEP/FAO, lettera convenzione PIC) Rotterdam, 10 settembre 1998, e relativi tre protocolli regionali.


ALLEGATO XI

REGISTRI  (1)

I registri professionali e commerciali, le dichiarazioni e i certificati corrispondenti per ciascuno Stato membro sono:

per il Belgio, «Registre du Commerce»/«Handelsregister»e, per gli appalti di servizi, «Ordres professionels/Beroepsorden»,

per la Bulgaria, «Търговски регистър»,

per la Repubblica ceca, «obchodní rejstřík»,

per la Danimarca, «Erhvervsstyrelsen»,

per la Germania, «Handelsregister», «Handwerksrolle», e, per gli appalti di servizi «Vereinsregister»; «Partnerschaftsregister» e «Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder»,

per l’Estonia, «Registrite ja Infosüsteemide Keskus»,

per l’Irlanda, un operatore economico può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o del «Registrar of Friendly Societies» o, in mancanza, un’attestazione che precisi che l’interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata,

per la Grecia, «Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων — ΜΕΕΠ» del ministero dell’ambiente, della pianificazione territoriale e dei lavori pubblici (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) per gli appalti di lavori; «Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο» e «Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού» per gli appalti di forniture; per gli appalti di servizi, il prestatore di servizi può essere invitato a produrre una dichiarazione giurata resa innanzi a un notaio, riguardante l’esercizio dell’attività professionale in questione; nei casi previsti dalla normativa nazionale in vigore, per la prestazione dei servizi di ricerca di cui all’allegato I, il registro professionale «Μητρώο Μελετητών» nonché «Μητρώο Γραφείων Μελετών»,

per la Spagna, «Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado» per appalti di lavori e di servizi e, per appalti di forniture, «Registro Mercantil» o, nel caso di persone non registrate, un certificato attestante che l’interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione,

per la Francia, «Registre du commerce e des sociétés» e «Répertoire des métiers»,

per la Croatia, «Sudski registar» e «Obrtni registrar» o, per deterimate attività, un certificato attestante che l’interessato è autorizzato a esercitare l’attività commerciale o la professione in questione,

per l’Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato»; per appalti di forniture e di servizi, anche il «Registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato» o, oltre ai registri già menzionati, il «Consiglio nazionale degli ordini professionali» per appalti di servizi; per appalti di lavori o di servizi, l’«Albo nazionale dei gestori ambientali» oltre ai registri già menzionati,

per Cipro, l’imprenditore può essere invitato a presentare un certificato del «Council for the Registration e Audit of Civil Engineering e Building Contractors (Συμβούλιο Εγγραφήςκαι Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων)», conformemente alla Registration e Audit of Civil Engineering e Building Contractors Law per appalti di lavori; per appalti di forniture e servizi, il fornitore o il prestatore di servizi può essere invitato a presentare un certificato del «Registrar of Companies e Official Receiver» (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης) o, altrimenti, un certificato attestante che l’interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare la professione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e con una denominazione commerciale particolare,

per la Lettonia, «Uzņēmumu reģistrs» («Registro delle imprese»),

per la Lituania, «Juridinių asmenų registras»,

per il Lussemburgo, «Registre aux firmes» e «Rôle de la chambre des métiers»,

per l’Ungheria, «Cégnyilvántartás», «egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása», e, per appalti di servizi, taluni «szakmai kamarák nyilvántartása» o, nel caso di alcune attività, un certificato attestante che l’interessato è autorizzato a esercitare l’attività commerciale o la professione in questione,

per Malta, l’operatore economico ottiene il suo «numru tà registrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-licenzja tà kummerc», e, in caso di partenariati o società, il relativo numero di registrazione rilasciato dall’autorità maltese dei servizi finanziari,

per i Paesi Bassi, «Handelsregister»,

per l’Austria, «Firmenbuch», «Gewerberegister», «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»,

per la Polonia, «Krajowy Rejestr Sądowy»,

per il Portogallo, «Instituto da Construção e do Imobiliário» (INCI) per appalti di lavori; «Registro Nacional das Pessoas Colectivas», per appalti di forniture e di servizi,

per la Romania, «Registrul Comerțului»,

per la Slovenia, «Sodni register» e «obrtni register»,

per la Slovacchia, «Obchodný register»,

per la Finlandia, «Kaupparekisteri»/«Handelregistret»,

per la Svezia, «aktiebolags-, handels — eller föreningsregistren»,

per il Regno Unito, l’operatore economico può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» attestante che ha costituito una società o è iscritto in un registro commerciale o, in mancanza, un certificato attestante che l’interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata.


(1)  Ai fini dell’articolo 58, paragrafo 2, s’intendono per «registri» quelli che figurano nel presente allegato e, qualora siano apportate modifiche a livello nazionale, i registri che li hanno sostituiti.


ALLEGATO XII

MEZZI DI PROVA DEI CRITERI DI SELEZIONE

Parte I:   Capacità economica e finanziaria

Di regola, la capacità economica e finanziaria dell’operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:

a)

idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;

b)

presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell’operatore economico;

c)

una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

Parte II:   Capacità tecnica

Mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all’articolo 58:

a)

i seguenti elenchi:

i)

un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti; se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa ai lavori analoghi realizzati più di cinque anni prima;

ii)

un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima;

b)

l’indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell’operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’imprenditore disporrà per l’esecuzione dell’opera;

c)

una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall’operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa;

d)

un’indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento che l’operatore economico potrà applicare durante l’esecuzione del contratto;

e)

qualora i prodotti da fornire o i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall’amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore o il prestatore dei servizi è stabilito, purché tale organismo acconsenta; la verifica verte sulle capacità di produzione del fornitore e sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché sulle misure adottate per garantire la qualità;

f)

l’indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell’imprenditore o dei dirigenti dell’impresa, a condizione che non siano valutati tra i criteri di aggiudicazione;

g)

un’indicazione delle misure di gestione ambientale che l’operatore economico potrà applicare durante l’esecuzione del contratto;

h)

una dichiarazione indicante l’organico medio annuo dell’imprenditore o del prestatore di servizi e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni;

i)

una dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui l’imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l’appalto;

j)

un’indicazione della parte di appalto che l’operatore economico intende eventualmente subappaltare;

k)

per i prodotti da fornire:

i)

campioni, descrizioni o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dall’amministrazione aggiudicatrice;

ii)

certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche tecniche o norme.


ALLEGATO XIII

ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL’UNIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 68, PARAGRAFO 3

Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.


ALLEGATO XIV

SERVIZI DI CUI ALL’ARTICOLO 74

Codice CPV

Descrizione

75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Servizi di fornitura di personale domestico]; 79624000-4 [Servizi di fornitura di personale infermieristico] e 79625000-1 [Servizi di fornitura di personale medico] da 85000000-9 a 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5 e 98500000-8 [Servizi domestici presso famiglie e convivenze] e da 98513000-2 a 98514000-9 [Servizi di manodopera per privati, servizi di personale di agenzia per privati, servizi di personale impiegatizio per privati, personale temporaneo per privati, servizi di assistenza domestica e servizi domestici]

Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi

85321000-5 e 85322000-2, 75000000-6 [Servizi di pubblica amministrazione e difesa e servizi di previdenza sociale], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; da 79995000-5 a 79995200-7; da 80000000-4 [Servizi di istruzione e formazione] a 80660000-8; da 92000000-1 a 92700000-8

79950000-8 [Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi], 79951000-5 [Servizi di organizzazione di seminari], 79952000-2 [Servizi di organizzazione di eventi], 79952100-3 [Servizi di organizzazione di eventi culturali], 79953000-9 [Servizi di organizzazione di festival], 79954000-6 [Servizi di organizzazione di feste], 79955000-3 [Servizi di organizzazione di sfilate di moda], 79956000-0 [Servizi di organizzazione di fiere ed esposizioni]

Servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura

75300000-9

Servizi di sicurezza sociale obbligatoria (1)

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Servizi di prestazioni sociali

98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 e 98130000-3

Altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative

98131000-0

Servizi religiosi

da 55100000-1 a 55410000-7 da 55521000-8 a 55521200-0 [55521000-8 Servizi di catering per feste private, 55521100-9 Servizi di fornitura pasti a domicilio, 55521200-0 Servizi di fornitura pasti]

55520000-1 Servizi di catering, 55522000-5 Servizi di catering per imprese di trasporto, 55523000-2 Servizi di catering per altre imprese o altre istituzioni, 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica

55510000-8 Servizi di mensa, 55511000-5 Servizi di mensa ed altri servizi di caffetteria per clientela ristretta, 55512000-2 Servizi di gestione mensa, 55523100-3 Servizi di mensa scolastica

Servizi alberghieri e di ristorazione

da 79100000-5 a 79140000-7; 75231100-5;

Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell’articolo 10, lettera c bis)

da 75100000-7 a 75120000-3; 75123000-4; da 75125000-8 a 75131000-3

Altri servizi amministrativi e delle amministrazioni pubbliche

da 75200000-8 a 75231000-4

Servizi della pubblica amministrazione forniti alla collettività

da 75231210-9 a75231230-5; da 75240000-0 a 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9

Servizi penitenziari, di pubblica sicurezza e di soccorso, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell’articolo 10, lettera e bis)

da 79700000-1 a 79721000-4 [Servizi investigativi e di sicurezza, servizi di sicurezza, servizi di monitoraggio di sistemi di allarme, servizi di guardia, servizi di sorveglianza, servizi di sistema di localizzazione, servizi di localizzazione di fuggitivi, servizi di pattugliamento, servizi di rilascio di tesserini identificativi, servizi di investigazione e servizi di agenzia investigativa] 79722000-1[Servizi di grafologia], 79723000-8 [Servizi di analisi dei rifiuti]

Servizi investigativi e di sicurezza,

98900000-2 [Servizi prestati da organizzazioni o enti extraterritoriali] e 98910000-5 [Servizi specifici di organizzazioni ed enti internazionali]

Servizi internazionali

64000000-6 [Servizi di poste e telecomunicazioni], 64100000-7 [Servizi postali e di corriere], 64110000-0 [Servizi postali], 64111000-7 [Servizi postali per giornali e riviste], 64112000-4 [Servizi postali per la corrispondenza], 64113000-1 [Servizi postali per pacchi], 64114000-8 [Servizi di sportello presso gli uffici postali], 64115000-5 [Servizi di affitto di cassette postali], 64116000-2 [Servizi di fermo posta], 64122000-7 [Servizi di messaggeria interna]

Servizi postali

50116510-9 [Servizi di rigenerazione pneumatici], 71550000-8 [Servizi di lavorazione del ferro]

Servizi vari


(1)  Tali servizi non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva se sono organizzati in quanto servizi non economici di interesse generale. Gli Stati membri sono liberi di organizzare la prestazione di servizi sociali obbligatori o di altri servizi in quanto servizi di interesse economico generale o in quanto servizi non economici di interesse generale.


ALLEGATO XV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Presente direttiva

Direttiva 2004/18/CE

Articolo 1, paragrafo 1, 2, 4, 5 e 6

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 10

Articolo 2, paragrafo 1, punto 1

Articolo 1, paragrafo 9, primo comma

Articolo 2, paragrafo 1, punto 2

Articolo 7, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, punto 3

Articolo 2, paragrafo 1, punto 4, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, punto 4, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 1, punto 4, lettera c)

Articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 1, punto 5

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, punto 6

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), primo periodo

Articolo 2 paragrafo 1, punto 7

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), secondo periodo

Articolo 2, paragrafo 1, punto 8

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 1, punto 9

Articolo 1, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 1, punto 10

Articolo 1, paragrafo 8, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 1, punto 11

Articolo 1, paragrafo 8, terzo comma

Articolo 2, paragrafo 1, punto 12

Articolo 1, paragrafo 8, terzo comma

Articolo 2, paragrafo 1, punto 13

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1, punto 14

Articolo 1, paragrafo 10

Articolo 2, paragrafo 1, punto 15

Articolo 2, paragrafo 1, punto 16

Articolo 1, paragrafo 10

Articolo 2, paragrafo 1, punto 17

Articolo 2, paragrafo 1, punto 18

Articolo 1, paragrafo 12

Articolo 2, paragrafo 1, punto 19

Articolo 1, paragrafo 13

Articolo 2, paragrafo 1, punto 20

Articolo 2, paragrafo 1, punto 21

Articolo 1, paragrafo 11, lettera e)

Articolo 2, paragrafo 1, punto 22

Articolo 2, paragrafo 1, punto 23

Articolo 2, paragrafo 1, punto 24

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 22; articolo 1, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 4

Articolo 7, 67

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 3; articolo 9 paragrafo 7, secondo comma,

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 9, paragrafo 9

Articolo 5, paragrafo 6

Articolo 5, paragrafo 7

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 8

Articolo 9, paragrafo 5, lettera a), primo comma

Articolo 5, paragrafo 9

Articolo 9, paragrafo 5, lettera b), primo e secondo comma

Articolo 5, paragrafo 10

Articolo 9, paragrafo 5, lettera a), terzo comma

Articolo 9, paragrafo 5, lettera b), terzo comma

Articolo 5, paragrafo 11

Articolo 9, paragrafo 7

Articolo 5, paragrafo 12

Articolo 9, paragrafo 6

Articolo 5, paragrafo 13

Articolo 9, paragrafo 8, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 14

Articolo 9, paragrafo 8, lettera b)

Articolo 6, paragrafi da 1 a 6

Articolo 78; articolo 79, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 7

Articolo 79, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 7

Articolo 12, articolo 68, lettera a)

Articolo 8, primo comma

Articolo 13, articolo 68, lettera b)

Articolo 8, secondo comma

Articolo 1, paragrafo 15

Articolo 9

Articolo 15, articolo 68, lettera b)

Articolo 10, lettera a)

Articolo 16, lettera a)

Articolo 10, lettera b)

Articolo 16, lettera b)

Articolo 10, lettera c)

Articolo 16, lettera c)

Articolo 10, lettera d)

Articolo 10, lettera e)

Articolo 16, lettera d)

Articolo 10, lettera f)

Articolo 10, lettera g)

Articolo 16, lettera e)

Articolo 10, lettera h)

Articolo 10, lettera i)

Articolo 10, lettera j)

Articolo 11

Articolo 18

Articolo 12

Articolo 13, primo comma

Articolo 8, primo comma

Articolo 13, secondo comma

Articolo 8, secondo comma

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 16, lettera f)

Articolo 15, paragrafi 1 e 2

Articolo 10, articolo 14, articolo 68, lettera b)

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 14, articolo 68, lettera b)

Articolo 16

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 10, secondo comma; articolo 12, della direttiva 2009/81/CE

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 2

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafi da 2 a 3

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 19

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 19, secondo comma

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 6

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 42, paragrafo 1, 2 e 4; articolo 71, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 3

Articolo 42, paragrafo 3; articolo 71, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 4

Articolo 22, paragrafo 5

Articolo 22, paragrafo 6

Articolo 42, paragrafi 5 e 6; articolo 71, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafo 7, primo comma

Articolo 79, paragrafo 2, lettera g)

Articolo 22, paragrafo 7, secondo e terzo comma

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 14, primo comma

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 79, paragrafo 2, lettere e) e f)

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 5

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 28; primo comma

Articolo 26, paragrafo 2

Articolo 28, secondo comma

Articolo 26, paragrafo 3r

Articolo 26, paragrafo 4

Articolo 28, secondo comma, articolo 30, paragrafo 1

Articolo 26, paragrafo 5, primo comma

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 26, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 26, paragrafo 6

Articolo 28, secondo comma

Articolo 27, paragrafo 1, primo comma

Articolo 1, paragrafo 11, lettera a)

Articolo 27, paragrafo 1, secondo e terzo comma

Articolo 38, paragrafo 2

Articolo 27, paragrafo 2

Articolo 38, paragrafo 4

Articolo 27, paragrafo 3

Articolo 27, paragrafo 4

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 38, paragrafo 3, lettera a), articolo 1, paragrafo 11, lettera b)

Articolo 28, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 11, lettera b), articolo 38, paragrafo 3, lettera b), articolo 44, paragrafo 3, prima frase

Articolo 28, paragrafo 3

Articolo 38, paragrafo 4

Articolo 28, paragrafo 4

Articolo 28, paragrafo 5

Articolo 28, paragrafo 6

Articolo 38, paragrafo 8

Articolo 29, paragrafo 1, primo comma

Articolo 1, paragrafo 11, lettera d)

Articolo 29, paragrafo 1, secondo e terzo comma

Articolo 29, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 38, paragrafo 3, lettere a) e b)

Articolo 29, paragrafo 2

Articolo 1 paragrafo 11, lettera d), articolo 44, paragrafo 3, prima frase

Articolo 29, paragrafo 3

Articolo 30, paragrafo 2

Articolo 29, paragrafo 4

Articolo 29, paragrafo 5

Articolo 30, paragrafo 3

Articolo 29, paragrafo 6

Articolo 30, paragrafo 4

Articolo 29, paragrafo 7

Articolo 30, paragrafo 2

Articolo 30, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 11, lettera c), articolo 38, paragrafo 3, articolo 44, paragrafo 3, prima frase

Articolo 30, paragrafo 2

Articolo 29, paragrafi 2 e 7

Articolo 30, paragrafo 3

Articolo 29, paragrafo 3

Articolo 30, paragrafo 4

Articolo 29, paragrafo 4

Articolo 30, paragrafo 5

Articolo 29, paragrafo 5

Articolo 30, paragrafo 6

Articolo 29, paragrafo 6

Articolo 30, paragrafo 7

Articolo 29, paragrafo 7

Articolo 30, paragrafo 8

Articolo 29, paragrafo 8

Articolo 31

Articolo 32, paragrafo 1

Articolo 31, primo periodo

Articolo 32, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 31, punto 1, lettera a)

Articolo 32, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 31, punto 1, lettera b)

Articolo 32, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 31, punto 1, lettera c)

Articolo 32, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 31, punto 2, lettera a)

Articolo 32, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 31, punto 2, lettera b)

Articolo 32, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 31, punto 2, lettera c)

Articolo 32, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 31, punto 2, lettera d)

Articolo 32, paragrafo 4

Articolo 31, punto 3

Articolo 32, paragrafo 5

Articolo 31, punto 4, lettera b)

Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 32, paragrafo 1; articolo 1, paragrafo 5, articolo 32, paragrafo 2, primo e quarto comma

Articolo 33, paragrafo 2

Articolo 32, paragrafo 2, secondo e terzo comma

Articolo 33, paragrafo 3

Articolo 32, paragrafo 3

Articolo 33, paragrafo 4

Articolo 32, paragrafo 4

Articolo 33, paragrafo 5

Articolo 32, paragrafo 4

Articolo 34, paragrafo 1

Articolo 33, paragrafo 1; articolo 1, paragrafo 6

Articolo 34, paragrafo 2

Articolo 33, paragrafo 2

Articolo 34, paragrafo 3

Articolo 33, paragrafo 2, in fine

Articolo 34, paragrafo 4

Articolo 33, paragrafo 3

Articolo 34, paragrafo 5

Articolo 33, paragrafo 4

Articolo 34, paragrafo 6

Articolo 33, paragrafo 6

Articolo 34, paragrafo 7

Articolo 34, paragrafo 8

Articolo 34, paragrafo 9

Articolo 33, paragrafo 7, terzo comma

Articolo 35, paragrafo 1, primo comma

Articolo 54, paragrafo 1

Articolo 35, paragrafo 1, secondo e terzo comma

Articolo 1, paragrafo 7

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 54, paragrafo 2, primo e secondo comma

Articolo 35, paragrafo 3

Articolo 54, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 35, paragrafo 4

Articolo 54, paragrafo 3

Articolo 35, paragrafo 5

Articolo 54, paragrafo 4

Articolo 35, paragrafo 6

Articolo 54, paragrafo 5

Articolo 35, paragrafo 7

Articolo 54, paragrafo 6

Articolo 35, paragrafo 8

Articolo 54, paragrafo 7

Articolo 35, paragrafo 9

Articolo 54, paragrafo 8, primo comma

Articolo 36

Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 37, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 37, paragrafo 3

Articolo 37, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 38

Articolo 39

Articolo 40

Considerando 8

Articolo 41

Articolo 42, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 42, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 42, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 42, paragrafo 4

Articolo 23, paragrafo 8

Articolo 42, paragrafo 5

Articolo 23, paragrafo 4, primo comma

Articolo 42, paragrafo 6

Articolo 23, paragrafo 5, primo e secondo comma

Articolo 43, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 6

Articolo 43, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 6, primo trattino

Articolo 44, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 4, secondo comma, paragrafo 5, secondo e terzo comma, paragrafo 6, secondo comma, e paragrafo 7

Articolo 44, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 4, primo comma, paragrafo 5, primo comma, e paragrafo 6, primo comma

Articolo 44, paragrafo 3

Articolo 45, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafi 1 e 2

Articolo 45, paragrafo 2

Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 45, paragrafo 3

Articolo 24, paragrafo 4

Articolo 46

Articolo 47, paragrafo 1

Articolo 38, paragrafo 1

Articolo 47, paragrafo 2

Articolo 38, paragrafo 7

Articolo 47, paragrafo 3

Articolo 38, paragrafo 7

Articolo 48, paragrafo 1

Articolo 35, paragrafo 1; articolo 36, paragrafo 1

Articolo 48, paragrafo 2

Articolo 49

Articolo 35, paragrafo 2; articolo 36, paragrafo 1

Articolo 50, paragrafi da 1 a 3

Articolo 35, paragrafo 4; dal primo al terzo comma, articolo 36, paragrafo 1

Articolo 50, paragrafo 4

Articolo 35, paragrafo 4, quinto comma

Articolo 51, paragrafo 1

Articolo 36, paragrafo 1; articolo 79, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 51, paragrafo 2

Articolo 36, paragrafo 2

Articolo 51, paragrafo 2

Articolo 36, paragrafi 3 e 4, secondo comma

Articolo 51, paragrafo 3

Articolo 36, paragrafo 4, primo comma

Articolo 51, paragrafo 4

Articolo 51, paragrafo 5, primo comma

Articolo 36, paragrafo 7

Articolo 51, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 36, paragrafo 8

Articolo 51, paragrafo 6

Articolo 37

Articolo 52, paragrafo 1

Articolo 36, paragrafo 5, primo comma

Articolo 52, paragrafi 2 e 3

Articolo 36, paragrafo 5, secondo e terzo comma.

Articolo 53, paragrafo 1

Articolo 38, paragrafo 6

Articolo 53, paragrafo 2

Articolo 39, paragrafo 2

Articolo 54, paragrafo 1

Articolo 40, paragrafo 1

Articolo 54, paragrafo 2

Articolo 40, paragrafo 2

Articolo 55, paragrafo 1

Articolo 41, paragrafo 1

Articolo 55, paragrafo 2

Articolo 41, paragrafo 2

Articolo 55, paragrafo 3

Articolo 41, paragrafo 3

Articolo 56, paragrafo 1, primo comma

Articolo 44, paragrafo 1

Articolo 56, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 56, paragrafo 2

Articolo 56, paragrafo 3

Articolo 56, paragrafo 4

Articolo 57, paragrafo 1,

Articolo 45, paragrafo 1

Articolo 57, paragrafo 2

Articolo 45, paragrafo 2, lettere e) e f)

Articolo 57, paragrafo 3

Articolo 45, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 57 paragrafo 4

Articolo 45, paragrafo 2

Articolo 57, paragrafo 5

Articolo 57, paragrafo 6

Articolo 57, paragrafo 7

Articolo 45, paragrafo 1, secondo comma, e articolo 45, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 58, paragrafo 1

Articolo 44, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo e secondo comma

Articolo 58, paragrafo 2

Articolo 46

Articolo 58, paragrafo 3

Articolo 47

Articolo 58, paragrafo 4

Articolo 48

Articolo 58, paragrafo 5

Articolo 44, paragrafo 2

Articolo 59

Articolo 60, paragrafo 1

Articolo 47, paragrafi 4 e 5; articolo 48, paragrafo 6

Articolo 60, paragrafo 2

Articolo 45, paragrafo 3

Articolo 60, paragrafi 3 e 4

Articolo 47, paragrafi 1 e 5, articolo 48, paragrafo 2

Articolo 60, paragrafo 5

Articolo 61

Articolo 62, paragrafo 1

Articolo 49

Articolo 62, paragrafo 2

Articolo 50

Articolo 62, paragrafo 3

Articolo 63, paragrafo 1

Articolo 47, paragrafi 2 e 3; articolo 48, paragrafi 3 e 4

Articolo 63, paragrafo 2

Articolo 64, paragrafo 1

Articolo 52, paragrafo 1; articolo 52, paragrafo 7

Articolo 64, paragrafo 2, primo comma

Articolo 52, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 64, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 52, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 64, paragrafo 3

Articolo 52, paragrafo 2

Articolo 64, paragrafo 4

Articolo 52, paragrafo 3

Articolo 64, paragrafo 5, primo comma

Articolo 52, paragrafo 4, primo comma

Articolo 64, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 52, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 64, paragrafo 6, primo comma

Articolo 52, paragrafo 5, primo comma

Articolo 64, paragrafo 6, secondo comma

Articolo 52, paragrafo 6

Articolo 64, paragrafo 7

Articolo 52, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 64, paragrafo 8

Articolo 65

Articolo 44, paragrafo 3

Articolo 66

Articolo 44, paragrafo 4

Articolo 67, paragrafo 1

Articolo 53, paragrafo 1

Articolo 67, paragrafo 2

Articolo 53, paragrafo 1

Articolo 67, paragrafo 3

Articolo 67, paragrafo 4

Considerando 1; considerando 46, terzo comma

Articolo 67, paragrafo 5

Articolo 53, paragrafo 2

Articolo 68

Articolo 69, paragrafo 1

Articolo 55, paragrafo 1

Articolo 69, paragrafo 2 lettera a)

Articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, lettera a)

Articolo 69, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, lettera b)

Articolo 69, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, lettera c)

Articolo 69, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, lettera d)

Articolo 69, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 69, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, lettera e)

Articolo 69, paragrafo 3, primo comma

Articolo 55, paragrafo 2

Articolo 69, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 69, paragrafo 4

Articolo 55, paragrafo 3

Articolo 69, paragrafo 5

Articolo 70

Articolo 26

Articolo 71, paragrafo 1

Articolo 71, paragrafo 2

Articolo 25, primo comma

Articolo 71, paragrafo 3

Articolo 71, paragrafo 4

Articolo 25, secondo comma

Articolo 71, paragrafi da 5 a 8

Articolo 72

Articolo 73

Articolo 74

Articolo 75

Articolo 76

Articolo 77

Articolo 78

Articolo 67, paragrafo 2

Articolo 79, paragrafi 1 e 2

Articolo 69, paragrafi 1 e 2

Articolo 79, paragrafo 3

Articolo 70; paragrafo 1, articolo 79, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 80, paragrafo 1

Articolo 80, paragrafo 2

Articolo 66

Articolo 80, paragrafo 3

Articolo 72

Articolo 81

Articolo 73

Articolo 82

Articolo 74

Articolo 83, paragrafo 1

Articolo 81, primo comma

Articolo 83, paragrafi da 2 a 6

Articolo 84

Articolo 43

Articolo 85

Articolo 86

Articolo 87

Articolo 77, paragrafi 3 e 4

Articolo 88

Articolo 77, paragrafo 5

Articolo 89, paragrafi 1 e 2

Articolo 77, paragrafi 1 e 2

Articolo 89, paragrafo 3

Articolo 90, paragrafo 1

Articolo 80, paragrafo 1, primo comma

Articolo 90, paragrafi da 2 a 5

Articolo 90, paragrafo 6

Articolo 80, paragrafo 1, secondo commma

Articolo 91

Articolo 82

Articolo 92

Articolo 93

Articolo 83

Articolo 94

Articolo 84

Allegato I

Allegato IV

Allegato II

Allegato I

Allegato III

Allegato V

Allegato III

Allegato IV, lettere da a) a f)

Allegato X, lettere da b) a h)

Allegato IV, lettera g)

Allegato V — parte A

Allegato VII — parte A

Allegato V — parte B — I.

Allegato VII — A

Allegato V — parte B — II.

Allegato V — parte C

Allegato VII — A

Allegato V — parte D

Allegato VII — A

Allegato V — parte E

Allegato VII — D

Allegato V — parte F

Allegato VII — D

Allegato V — parte G

Allegato V — parte H

Allegato V — parte I

Allegato V — parte J

Allegato VI

Articolo 54, paragrafo 3, lettere da a) a f)

Allegato VII

Allegato VI

Allegato VIII

Allegato VIII

Allegato IX, 1.

Article 40, paragrafo 5

Allegato IX, 2.

Allegato X

Allegato XI

Allegato IX — A, B, C

Allegato XII, parte 1

Article 47, paragrafo 1

Allegato XII, parte 2

Article 48, paragrafo 2

Allegato XIII

Allegato XIV

Allegato II

Allegato XV

Allegato XII


28.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/243


DIRETTIVA 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, l’articolo 62 e l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Alla luce dei risultati del documento di lavoro della Commissione del 27 giugno 2011, intitolato «Relazione sulla valutazione dell’impatto e dell’efficacia della normativa dell’Unione europea in materia di appalti pubblici», risulta opportuno mantenere norme riguardanti gli appalti degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, in quanto le autorità nazionali continuano a essere in grado di influenzare il comportamento di questi enti, anche attraverso la partecipazione al loro capitale sociale o l’inserimento di propri rappresentanti nei loro organi amministrativi, direttivi o di vigilanza. Un ulteriore motivo che spinge a continuare a regolare normativamente gli appalti pubblici in questi settori è costituito dalla natura chiusa dei mercati in cui agiscono gli enti in tali settori, data l’esistenza di diritti speciali o esclusivi concessi dagli Stati membri in materia di alimentazione, fornitura o gestione delle reti per erogare il servizio pertinente.

(2)

Al fine di assicurare l’apertura alla concorrenza degli appalti pubblici di enti che operano nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali è opportuno stabilire disposizioni di coordinamento per i contratti con valore superiore a una certa soglia. Tale coordinamento è necessario per assicurare l’effetto dei principi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in particolare la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza. In considerazione della natura dei settori interessati, il coordinamento delle procedure d’appalto a livello di Unione, pur continuando a salvaguardare l’applicazione di detti principi, dovrebbe istituire un quadro per pratiche commerciali leali e permettere la massima flessibilità.

(3)

Per gli appalti il cui valore è inferiore alla soglia che fa scattare l’applicazione di disposizioni di coordinamento a livello di Unione, è opportuno fare riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea relativa alla corretta applicazione delle norme e dei principi del TFUE.

(4)

Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, illustrata nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» («strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva»), in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva garantendo contemporaneamente l’uso più efficiente dei finanziamenti pubblici. A tal fine, la normativa sugli appalti adottata ai sensi della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) dovrebbe essere rivista e aggiornata in modo da accrescere l’efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblici e permettendo ai committenti di farne un miglior uso per sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale. È inoltre necessario chiarire alcuni concetti e nozioni di base onde assicurare una migliore certezza del diritto e incorporare alcuni aspetti della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia.

(5)

Nell’applicare la presente direttiva si dovrebbe tener conto della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (6), soprattutto per quanto riguarda la scelta dei mezzi di comunicazione, le specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione e le condizioni di esecuzione di un appalto.

(6)

È opportuno che la nozione di appalto sia il più possibile simile a quella applicata in conformità della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), tenendo debitamente conto delle specificità dei settori contemplati dalla presente direttiva.

(7)

È opportuno rammentare che nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva. La prestazione di servizi sulla base di disposizioni legislative, regolamentari o contratti di lavoro dovrebbe esulare dall’ambito di applicazione della presente direttiva. In alcuni Stati membri ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, per la fornitura di certi servizi alla collettività, come l’alimentazione con acqua potabile.

(8)

È altresì opportuno ricordare che la presente direttiva non dovrebbe incidere sulla normativa degli Stati membri in materia di sicurezza sociale. Essa nondovrebbe neppure trattare la liberalizzazione di servizi di interesse economico generale, riservati a enti pubblici o privati, né la privatizzazione di enti pubblici che forniscono servizi.

Occorre parimenti ricordare che gli Stati membri sono liberi di organizzare la prestazione di servizi sociali obbligatori o di altri servizi, quali i servizi postali, in quanto servizi di interesse economico generale o in quanto servizi non economici di interesse generale ovvero in quanto combinazione di tali servizi. È opportuno chiarire che i servizi non economici di interesse generale non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva.

(9)

Occorre infine ricordare che la presente direttiva lascia impregiudicata la libertà delle autorità nazionali, regionali e locali di definire, in conformità del diritto dell’Unione, i servizi d’interesse economico generale, il relativo ambito operativo e le caratteristiche del servizio da prestare, comprese le eventuali condizioni relative alla qualità del servizio, al fine di perseguire i loro obiettivi di interesse pubblico. Parimenti, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la facoltà delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, fare eseguire e finanziare i servizi di interesse economico generale, conformemente all’articolo 14 TFUE e al protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale allegato al TFUE e al trattato sull’Unione europea (TUE). Inoltre, la presente direttiva non riguarda il finanziamento dei servizi di interesse economico generale o le sovvenzioni concesse dagli Stati membri, in particolare nel settore sociale, in conformità delle norme dell’Unione sulla concorrenza.

(10)

Un appalto dovrebbe essere considerato appalto di lavori solo se il suo oggetto riguarda specificamente l’esecuzione delle attività di cui all’allegato I, anche se l’appalto può riguardare la fornitura di altri servizi necessari per l’esecuzione delle suddette attività. Gli appalti di servizi, anche nel settore dei servizi di gestione immobiliare, possono in talune circostanze comprendere dei lavori. Tuttavia, se tali lavori sono accessori rispetto all’oggetto principale dell’appalto e costituiscono quindi solo una conseguenza eventuale o un complemento del medesimo, il fatto che detti lavori facciano parte dell’appalto non può giustificare la qualifica di appalto di lavori per l’appalto di servizi.

Tuttavia, vista la diversità degli appalti di lavori, è opportuno che gli enti aggiudicatori possano prevedere sia l’aggiudicazione separata che l’aggiudicazione congiunta di appalti per la progettazione e l’esecuzione di lavori. La presente direttiva non è intesa a prescrivere un’aggiudicazione separata o congiunta degli appalti.

(11)

Per la realizzazione di un’opera rispondente ai requisiti specificati da un ente aggiudicatore è necessario che l’ente in questione abbia adottato misure volte a definire il tipo di opera o quantomeno che abbia esercitato un’influenza determinante sulla sua progettazione. L’eventualità che l’aggiudicatario realizzi l’opera totalmente o parzialmente con mezzi propri o ne assicuri la realizzazione con altri mezzi non dovrebbe modificare la classificazione dell’appalto come appalto di lavori, a condizione che si assuma l’obbligo, diretto o indiretto ma giuridicamente vincolante, di garantire la realizzazione dei lavori.

(12)

La nozione di «amministrazioni aggiudicatrici» e, in particolare, quella di «organismi di diritto pubblico» sono state esaminate ripetutamente nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Per precisare che l’ambito di applicazione della presente direttiva ratione personae dovrebbe rimanere invariato è appropriato mantenere le definizionu su cui si è basata la Corte e inserire alcune precisazioni fornite da detta giurisprudenza quale chiave di lettura delle definizioni stesse, senza l’intenzione di alterare la comprensione di tale concetto quale elaborato dalla giurisprudenza.

A tal fine, è opportuno precisare che un organismo che opera in condizioni normali di mercato, mira a realizzare un profitto e sostiene le perdite che risultano dall’esercizio delle sue attività non dovrebbe essere considerato un «organismo di diritto pubblico» in quanto è lecito supporre che sia stato istituito allo scopo o con l’incarico di soddisfare esigenze di interesse generale che sono di natura industriale o commerciale. Analogamente, la giurisprudenza ha anche esaminato la condizione relativa all’origine del finanziamento dell’organismo in questione, precisando, tra l’altro, che per «finanziati in modo maggioritario» si intende per più della metà e che tale finanziamento può includere pagamenti da parte di utenti che sono imposti, calcolati e riscossi conformemente a norme di diritto pubblico.

(13)

Nel caso di appalti misti in cui le diverse parti costitutive dell’appalto sono oggettivamente non separabili, le norme applicabili dovrebbero essere determinate in funzione dell’oggetto principale dell’appalto. È pertanto opportuno precisare in che modo gli enti aggiudicatori dovrebbero stabilire se le diverse parti siano separabili o meno. Tale precisazione dovrebbe basarsi sulla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. La determinazione dovrebbe essere effettuata caso per caso e a tal fine le intenzioni manifestate o presunte dell’ente aggiudicatore di considerare indivisibili i vari aspetti che costituiscono un appalto misto non dovrebbero essere sufficienti, ma dovrebbero essere confermate da prove oggettive atte a giustificarle e a motivare l’esigenza di concludere un appalto unico. Un’esigenza motivata di concludere un appalto unico potrebbe per esempio essere riscontrata nell’ipotesi della costruzione di un edificio unico di cui una parte debba essere utilizzata direttamente dall’ente aggiudicatore interessato e un’altra parte debba essere gestita sulla base di una concessione, per esempio per parcheggi destinati al pubblico. Occorre precisare che l’esigenza di concludere un appalto unico può essere dovuta a motivi di carattere sia tecnico che economico.

(14)

Nel caso di appalti misti che possono essere separati, gli enti aggiudicatori sono sempre liberi di aggiudicare appalti separati per le parti separate dell’appalto misto, nel qual caso le disposizioni applicabili a ciascuna parte separata dovrebbero essere determinate esclusivamente in funzione delle caratteristiche dell’appalto specifico. D’altra parte, ove gli enti aggiudicatori scelgano di includere altri elementi nell’appalto, a prescindere dal valore degli elementi aggiuntivi e dal regime giuridico cui tali elementi aggiuntivi sarebbero stati altrimenti soggetti, il principio fondamentale dovrebbe essere quello per cui, qualora un appalto debba essere aggiudicato in forza delle disposizioni della presente direttiva se aggiudicato per proprio conto, la presente direttiva continua ad applicarsi all’intero appalto misto.

(15)

È tuttavia opportuno prevedere disposizioni particolari per gli appalti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza o parti che non rientrano nell’ambito di applicazione del TFUE. In questi casi, dovrebbe essere possibile non applicare la presente direttiva, a condizione che l’aggiudicazione di un appalto unico sia giustificata da ragioni obiettive e che la decisione di aggiudicare un appalto unico non sia adottata allo scopo di escludere l’appalto dall’applicazione della presente direttiva o della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Occorre precisare che non si dovrebbe impedire agli enti aggiudicatori di scegliere se applicare la presente direttiva a taluni appalti misti invece della direttiva 2009/81/CE.

(16)

È inoltre possibile procedere all’aggiudicazione di appalti che rispondano a requisiti pertinenti a varie attività, che possono essere eventualmente soggetti a regimi giuridici diversi. È opportuno precisare che il regime giuridico applicabile a un singolo appalto destinato a regolare lo svolgimento di varie attività dovrebbe essere soggetto alle norme applicabili all’attività cui è principalmente destinato. Per determinare l’attività cui l’appalto è destinato in via prioritaria, è possibile basarsi sull’analisi dei requisiti ai quali l’appalto specifico deve rispondere, effettuata dall’ente aggiudicatore ai fini della valutazione dell’importo dell’appalto e della redazione dei documenti di gara. In taluni casi, come ad esempio per l’acquisto di un impianto unitario destinato alla prosecuzione delle attività per le quali non si dispone di informazioni che consentano di valutare i rispettivi tassi di utilizzazione, potrebbe rivelarsi oggettivamente impossibile determinare l’attività cui l’appalto è destinato in via prioritaria. Dovrebbero essere specificate le norme da applicare in tali casi.

(17)

È opportuno precisare che la nozione di «operatori economici» dovrebbe essere interpretata in senso ampio, in modo da comprendere qualunque persona e/o ente che offre sul mercato la realizzazione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi, a prescindere dalla forma giuridica nel quadro della quale ha scelto di operare. Pertanto imprese, succursali, filiali, partenariati, società cooperative, società a responsabilità limitata, università pubbliche o private e altre forme di enti diverse dalle persone fisiche dovrebbero rientrare nella nozione di operatore economico, indipendentemente dal fatto che siano «persone giuridiche» o meno in ogni circostanza.

(18)

È opportuno precisare che i raggruppamenti di operatori economici, v sotto forma di associazione temporanea, possono partecipare a procedure di aggiudicazione senza dover assumere una forma giuridica specifica. Nella misura in cui ciò sia necessario, ad esempio nei casi in cui sia prevista la responsabilità in solido, detti raggruppamenti possono essere obbligati ad assumere una forma specifica qualora l’appalto sia stato aggiudicato a tali raggruppamenti.

È inoltre opportuno precisare che gli enti aggiudicatori dovrebbero poter stabilire esplicitamente come i raggruppamenti di operatori economici siano tenuti a soddisfare i criteri e i requisiti per la qualificazione e la selezione qualitativa di cui alla presente direttiva richiesti agli operatori economici che partecipano in proprio.

L’esecuzione di appalti da parte di raggruppamenti di operatori economici può rendere necessario definire condizioni che non sono imposte a singoli partecipanti. Tali condizioni, che dovrebbero essere giustificate da ragioni obiettive e dovrebbero essere proporzionate, potrebbero ad esempio comprendere la richiesta a tali raggruppamenti di nominare una rappresentanza congiunta o un partner capofila ai fini della procedura di appalto o la richiesta di informazioni sulla loro costituzione.

(19)

La necessità di garantire l’effettiva liberalizzazione del mercato e un giusto equilibrio nell’applicazione delle norme sull’aggiudicazione degli appalti nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali esige che gli enti interessati vengano identificati prescindendo dal loro statuto giuridico. Non dovrebbe dunque essere violata la parità di trattamento tra enti aggiudicatori del settore pubblico ed enti che operano nel settore privato. Occorre inoltre far sì che, a norma dell’articolo 345 TFUE, sia lasciato impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.

(20)

La nozione di diritti speciali o esclusivi è essenziale per la definizione dell’ambito di applicazione della presente direttiva, dal momento che gli enti che non sono né amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche ai sensi della presente direttiva sono soggetti alla sua applicazione solo nella misura in cui esercitano una delle attività contemplate sulla base di tali diritti. È pertanto opportuno chiarire che i diritti concessi mediante una procedura fondata su criteri obiettivi, in particolare in conformità alla legislazione dell’Unione, e in base alla quale è stata assicurata un’adeguata pubblicità, non costituiscono dei diritti speciali o esclusivi ai fini della presente direttiva.

Tale normativa dovrebbe comprendere la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). Occorre altresì chiarire che tale elenco di atti legislativi non è esaustivo e che i diritti concessi in qualsiasi forma, anche per mezzo di atti di concessione, mediante altre procedure fondate su criteri oggettivi e in base alle quali è stata assicurata un’adeguata pubblicità, non costituiscono diritti speciali o esclusivi ai fini della definizione dell’ambito di applicazione della presente direttiva ratione personae. La nozione di diritti esclusivi dovrebbe essere utilizzata anche al fine di stabilire se il ricorso alla procedura negoziata senza previa indizione di gara sia giustificato dal fatto che i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti solo da un operatore economico determinato in ragione della tutela di diritti esclusivi.

Tuttavia, tenendo presente la diversa ratio legis alla base di queste disposizioni, si dovrebbe precisare che la nozione di diritti esclusivi non deve avere necessariamente lo stesso significato nei due contesti. Si dovrebbe quindi precisare che un ente che si è assicurato il diritto esclusivo di fornire un determinato servizio in una certa area geografica a seguito di una procedura basata su criteri oggettivi, in base alla quale sia stata garantita adeguata trasparenza, non sarebbe, se è un organismo privato, un ente aggiudicatore di per sé, ma sarebbe nondimeno il solo ente che può fornire il servizio in questione in tale area.

(21)

Taluni enti operano nella produzione, trasmissione o distribuzione nei settori del riscaldamento e del raffreddamento. Può sussistere incertezza riguardo alle norme applicabili alle attività legate, rispettivamente, al riscaldamento e al raffreddamento. Si dovrebbe dunque precisare che le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche e le imprese private che operano nel settore del riscaldamento sono soggette alla presente direttiva, tuttavia, nel caso delle imprese private, con la condizione aggiuntiva di operare in virtù di diritti speciali o esclusivi. D’altra parte, le amministrazioni aggiudicatrici che operano nel settore del raffreddamento sono soggette alle norme della direttiva 2014/24/UE mentre le imprese pubbliche e le imprese private, indipendentemente dal fatto che queste ultime operino in virtù di diritti speciali o esclusivi o meno, non sono soggette alle norme in materia di appalti. È infine opportuno precisare che gli appalti aggiudicati per l’esecuzione di contratti contestualmente nel settore del riscaldamento e del raffreddamento dovrebbero essere esaminate alla luce delle disposizioni sui contratti per lo svolgimento di più attività per determinare le eventuali norme in materia di appalti che ne disciplinano l’aggiudicazione.

(22)

Prima di prendere in considerazione qualsiasi modifica dell’ambito di applicazione della presente direttiva e della direttiva 2014/24/UE per questo settore, si dovrebbe esaminare la situazione del settore del raffreddamento al fine di ottenere informazioni sufficienti, in particolare, per quanto riguarda la situazione della concorrenza, il livello di appalti transfrontalieri e le opinioni delle parti interessate. Dato che l’applicazione della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) al precitato settore potrebbe avere notevoli effetti in termini di apertura del mercato, sarebbe opportuno effettuare tale esame all’atto della valutazione dell’impatto della direttiva 2014/23/UE.

(23)

Senza estendere in alcun modo l’ambito di applicazione della presente direttiva, si dovrebbe precisare che allorché in essa si fa riferimento all’alimentazione con l’elettricità rientrano in questo concetto la produzione, la vendita all’ingrosso e la vendita al dettaglio di energia elettrica.

(24)

Gli enti aggiudicatori che operano nel settore dell’acqua potabile possono comunque svolgere altre attività connesse alla gestione dell’acqua, ad esempio progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio nonché evacuazione e trattamento delle acque reflue. In tal caso, gli enti aggiudicatori devono essere in grado di applicare le procedure di appalto previste nella presente direttiva riguardo a tutte le attività da loro svolte che riguardano la gestione dell’acqua e che fanno parte di qualsiasi fase del «ciclo dell’acqua». Tuttavia, le regole sugli appalti come quelle proposte per le forniture di prodotti sono inadeguate per gli acquisti d’acqua, data la necessità di approvvigionarsi presso fonti vicine al luogo di utilizzazione.

(25)

È opportuno escludere gli appalti finalizzati alla ricerca di petrolio e gas, in quanto si è rilevato che tale settore è stato costantemente oggetto di un’estrema pressione concorrenziale, così da rendere non più necessaria la disciplina contenuta nelle norme unionali in materia di appalti. Poiché l’estrazione di petrolio e di gas continua a rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva, potrebbe essere necessario distinguere tra ricerca ed estrazione. A tal fine la «ricerca» dovrebbe essere considerata comprensiva delle attività intraprese per verificare la presenza in una determinata zona di petrolio e gas e, in tal caso, se siano sfruttabili commercialmente, mentre l’«estrazione» dovrebbe essere considerata come la «produzione» di petrolio e gas. Conformemente alla prassi consolidata nei casi di fusione, la «produzione «dovrebbe essere considerata comprensiva anche dello «sviluppo», ovvero della creazione di infrastrutture adeguate per la produzione futura (piattaforme, condotte, terminali ecc.).

(26)

Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avvalersi di tutti i possibili mezzi a loro disposizione ai sensi del diritto nazionale per prevenire le distorsioni derivanti da conflitti di interesse nelle procedure di aggiudicazione degli appalti. Tra questi potrebbero rientrare le procedure per individuare, prevenire e porre rimedio a conflitti di interesse.

(27)

La decisione 94/800/CE del Consiglio (15) ha approvato in particolare l’accordo sugli appalti pubblici concluso nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio («AAP»). Scopo dell’AAP è stabilire un quadro multilaterale equilibrato di diritti e doveri in materia di appalti pubblici per liberalizzare ed espandere il commercio mondiale. Per gli appalti contemplati dagli allegati 3, 4 e 5 e dalle note generali relative all’Unione europea dell’appendice I dell’AAP, nonché da altri pertinenti accordi internazionali che l’Unione è tenuta a rispettare, gli enti aggiudicatori dovrebbero soddisfare gli obblighi previsti da questi accordi attraverso l’applicazione della presente direttiva agli operatori economici dei paesi terzi firmatari degli stessi.

(28)

L’AAP si applica agli appalti che superano determinate soglie, stabilite nell’AAP stesso ed espresse in diritti speciali di prelievo. Le soglie stabilite nella presente direttiva dovrebbero essere allineate in modo da garantire che corrispondano al controvalore in euro delle soglie indicate nell’AAP. È altresì opportuno prevedere una revisione periodica delle soglie espresse in euro al fine di adeguarle, attraverso un’operazione meramente matematica, alle eventuali variazioni del valore dell’euro rispetto ai diritti speciali di prelievo.

Oltre ai suddetti adeguamenti matematici periodici, durante il prossimo ciclo di negoziati si dovrebbe valutare se aumentare le soglie stabilite nell’AAP.

Al fine di evitare il proliferare di tali soglie è inoltre opportuno, fatti salvi gli impegni internazionali dell’Unione, continuare ad applicare le stesse soglie a tutti gli enti aggiudicatori, a prescindere dal settore in cui operano.

(29)

Occorre chiarire che per la stima del valore di un appalto è necessario tenere conto di tutti i ricavi, a prescindere dal fatto che siano stati ottenuti dall’ente aggiudicatore o da terzi. È opportuno inoltre precisare che, ai fini della valutazione delle soglie, per forniture analoghe dovrebbero intendersi le forniture di prodotti destinati a usi identici o analoghi, quali una gamma di alimenti o di diversi mobili per ufficio. Generalmente è probabile che queste forniture siano parte della normale gamma di prodotti di un operatore economico che esercita la sua attività nel settore in questione

(30)

Al fine di stimare il valore di un determinato appalto, è opportuno precisare che basare la stima del valore su un frazionamento dell’appalto dovrebbe essere consentito solo se giustificato da ragioni oggettive. Potrebbe ad esempio essere giustificato stimare il valore degli appalti al livello di un’unità operativa distinta dell’ente aggiudicatore, purché l’unità in questione sia responsabile in modo indipendente per il proprio appalto. È possibile ipotizzarlo nei casi in cui l’unità operativa distinta attua in modo indipendente le procedure d’appalto e decide in merito all’acquisto, dispone di una linea di bilancio distinta per gli appalti interessati, conclude il contratto in modo indipendente e lo finanzia con una dotazione finanziaria di cui dispone. Un frazionamento non è giustificato nei casi in cui l’ente aggiudicatore organizza semplicemente un appalto in modo decentrato.

(31)

In quanto destinata agli Stati membri, la presente direttiva non si applica ad appalti gestiti da organizzazioni internazionali, a nome proprio e per proprio conto. È tuttavia opportuno precisare in che misura la presente direttiva debba applicarsi agli appalti disciplinati da specifiche norme internazionali.

(32)

È opportuno ricordare che i servizi d’arbitrato e di conciliazione e altre forme analoghe di risoluzione alternativa delle controversie sono di norma prestati da organismi o persone approvati, o selezionati, secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti. Occorre precisare che la presente direttiva non si applica agli appalti di servizi per la fornitura di tali servizi indipendentemente dalla loro denominazione nel diritto interno.

(33)

Taluni servizi legali sono forniti da prestatori di servizi designati da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, comportano la rappresentanza dei clienti in procedimenti giudiziari da parte di avvocati, devono essere prestati da notai o sono connessi all’esercizio di pubblici poteri. Tali servizi legali sono di solito prestati da organi o persone selezionate o designate secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti, come può succedere ad esempio per la designazione dei pubblici ministeri in taluni Stati membri. Tali servizi legali dovrebbero pertanto essere esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva.

(34)

È opportuno specificare che la nozione di strumenti finanziari di cui alla presente direttiva è da intendersi con lo stesso significato di cui ad altri atti legislativi relativi al mercato interno e, in considerazione della recente creazione del Fondo europeo di stabilità finanziaria e del meccanismo europeo di stabilità, si dovrebbe disporre che le operazioni condotte con tale fondo e tale meccanismo siano escluse dall’ambito di applicazione della presente direttiva. Occorre infine chiarire che i prestiti, a prescindere dal fatto che siano legati all’emissione di titoli o altri strumenti finanziari o ad altre operazioni a essi relative, dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva.

(35)

È opportuno ricordare che l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) prevede esplicitamente che le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE si applichino, rispettivamente, ai contratti di servizio e ai contratti di servizio pubblico per servizi pubblici di trasporto di passeggeri con autobus o tram e che il regolamento (CE) n. 1370/2007 si applichi alle concessioni di servizi per il trasporto pubblico di passeggeri con autobus e tram. È inoltre opportuno ricordare che tale regolamento continua ad applicarsi ai contratti di servizio pubblico nonché alle concessioni di servizi per il trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana. Al fine di chiarire le relazioni tra la presente direttiva e il regolamento (CE) n. 1370/2007, è opportuno prevedere esplicitamente che la presente direttiva non sia applicabile ai contratti di servizio pubblico per la fornitura di servizi pubblici di trasporto di passeggeri per ferrovia o metropolitana, la cui aggiudicazione dovrebbe rimanere soggetta a tale regolamento. Nella misura in cui il regolamento (CE) n. 1370/2007 lascia al diritto nazionale la facoltà di distaccarsi dalle norme in esso fissate, gli Stati membri dovrebbero poter continuare a prevedere, nei rispettivi diritti nazionali, che gli appalti pubblici di servizi per i servizi pubblici di trasporto di passeggeri per ferrovia o metropolitana debbano essere aggiudicati mediante una procedura di aggiudicazione secondo le rispettive regole generali in materia di appalti pubblici.

(36)

La presente direttiva non dovrebbe applicarsi a taluni servizi di emergenza se effettuati da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, in quanto il carattere particolare di tali organizzazioni sarebbe difficile da preservare qualora i prestatori di servizi dovessero essere scelti secondo le procedure di cui alla presente direttiva. La loro esclusione, tuttavia, non dovrebbe essere estesa oltre lo stretto necessario. Si dovrebbe pertanto stabilire esplicitamente che i servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza non dovrebbero essere esclusi. In tale contesto è inoltre necessario chiarire che nel gruppo 601 «Servizi di trasporto terrestre» del CPV non rientrano i servizi di ambulanza, reperibili nella classe 8514. Occorre pertanto precisare che i servizi identificati con il codice CPV 85143000-3, consistenti esclusivamente in servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza, dovrebbero essere soggetti al regime speciale previsto per i servizi sociali e altri servizi specifici («regime alleggerito»). Di conseguenza, anche gli appalti misti per la prestazione di servizi di ambulanza in generale dovrebbero essere soggetti al regime alleggerito se il valore dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza fosse superiore al valore di altri servizi di ambulanza.

(37)

In taluni casi, un’amministrazione aggiudicatrice o associazione di amministrazioni aggiudicatrici può essere l’unica fonte di un dato servizio, per la cui fornitura gode di un diritto esclusivo a norma di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate compatibili con il TFUE. È opportuno precisare che la presente direttiva può non applicarsi all’aggiudicazione di appalti pubblici di servizi a tale amministrazione aggiudicatrice o associazione di amministrazioni aggiudicatrici.

(38)

Vi è una notevole incertezza giuridica circa la misura in cui i contratti conclusi tra amministrazioni aggiudicatrici debbano essere disciplinati dalle norme relative agli appalti pubblici. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea a tale riguardo è interpretata in modo divergente dai diversi Stati membri e anche dalle diverse amministrazioni aggiudicatrici. Dato che tale giurisprudenza sarebbe egualmente applicata alle amministrazioni pubbliche, se esse operano nei settori contemplati dalla presente direttiva, è opportuno garantire che le stesse norme siano applicate e interpretate allo stesso modo sia nella presente direttiva che nella direttiva 2014/24/UE.

(39)

Molti enti aggiudicatori sono organizzati come gruppi economici che possono comprendere una serie di imprese distinte; spesso ciascuna di tali imprese svolge un ruolo specializzato nel contesto generale del gruppo economico. È pertanto opportuno escludere taluni appalti di servizi, forniture e lavori aggiudicati a un’impresa collegata la cui attività principale consista nel prestare tali servizi, forniture o lavori al raggruppamento cui appartiene, invece di renderli disponibili sul mercato. È anche opportuno escludere taluni appalti di servizi, forniture e lavori attribuiti da un ente aggiudicatore a una joint-venture, costituita da più enti aggiudicatori per svolgere attività contemplate dalla presente direttiva e di cui tale ente faccia parte. Tuttavia, è appropriato evitare che tale esclusione provochi distorsioni della concorrenza a beneficio di imprese o joint-venture che sono collegate agli enti aggiudicatori; occorre prevedere un insieme appropriato di norme, segnatamente per quanto riguarda i limiti massimi entro cui le imprese possono ricavare parte della loro cifra d’affari dal mercato e oltre i quali perderebbero la possibilità di vedersi attribuiti appalti senza indizioni di gara, la composizione di tali joint-venture e la stabilità delle relazioni tra queste ultime e gli enti aggiudicatori di cui sono composte.

(40)

È inoltre opportuno chiarire l’interazione tra le disposizioni in materia di cooperazione tra le amministrazioni pubbliche e le disposizioni in materia di aggiudicazione degli appalti alle imprese collegate o nel contesto delle joint-venture.

(41)

Le imprese dovrebbero essere considerate collegate se esiste un’influenza dominante diretta o indiretta tra l’ente aggiudicatore e l’impresa interessata oppure se entrambi sono soggetti all’influenza dominante di un’altra impresa; in tale contesto, la partecipazione privata non dovrebbe di per sé avere rilevanza. Verificare se un’impresa sia collegata ad un determinato ente aggiudicatore dovrebbe essere il più facile possibile. Di conseguenza, e dato che l’eventuale esistenza di detta influenza dominante diretta o indiretta avrebbe dovuto già essere verificata per decidere se i conti annuali delle imprese e degli enti interessati debbano essere consolidati, le imprese dovrebbero essere considerate collegate laddove i loro conti annuali siano consolidati. Tuttavia, le norme dell’Unione in materia di conti consolidati non si applicano in taluni casi, ad esempio per via della dimensione delle imprese interessate o perché talune condizioni riguardanti la loro forma giuridica non sono soddisfatte. In questi casi, qualora non si applichi la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17), sarà necessario esaminare l’esistenza di un’influenza dominante diretta o indiretta prendendo in considerazione la proprietà, la partecipazione finanziaria o le norme che disciplinano le imprese in questione.

(42)

È opportuno incoraggiare il cofinanziamento di programmi di ricerca e sviluppo (R&S) da parte di fonti del settore industriale. È pertanto opportuno precisare che la presente direttiva si applica solo in assenza di tale cofinanziamento e qualora i risultati delle attività di R&S siano destinati all’ente aggiudicatore interessato. Ciò dovrebbe escludere la possibilità che il prestatore di servizi che ha svolto tali attività possa pubblicare una relazione al riguardo, a condizione che l’ente aggiudicatore mantenga il diritto esclusivo di usare i risultati dell’R&S nell’esercizio delle sue attività. Tuttavia, condivisioni fittizie dei risultati dell’R&S o partecipazioni simboliche alla remunerazione del prestatore di servizi non dovrebbero impedire l’applicazione della presente direttiva.

(43)

La presente direttiva non dovrebbe essere applicata agli appalti destinati a permettere la prestazione di una delle attività oggetto della presente direttiva, né ai concorsi di progettazione organizzati per esercitare tali attività se, nello Stato membro in cui tale attività è esercitata, essa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. È dunque opportuno mantenere la procedura applicabile a tutti i settori di cui alla presente direttiva o a parti di essi, così da permettere di prendere in considerazione gli effetti di un’apertura, attuale o futura, alla concorrenza. Tale procedura dovrebbe offrire certezza del diritto agli enti interessati e un adeguato procedimento di formazione delle decisioni, assicurando in tempi brevi un’applicazione uniforme del diritto dell’Unione europea in materia. A fini di certezza giuridica si dovrebbe precisare che tutte le decisioni adottate prima dell’entrata in vigore della presente direttiva in materia di applicabilità delle corrispondenti disposizioni di cui all’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE continuano ad essere applicabili.

(44)

L’esposizione diretta alla concorrenza dovrebbe essere valutata in base a criteri oggettivi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore o delle parti interessate del settore in questione. Tale valutazione, tuttavia, è condizionata dall’obbligo di attenersi a una tempistica ravvicinata e dal doversi basare sulle informazioni a disposizione della Commissione – provenienti sia da fonti già disponibili oppure ottenute nel contesto della richiesta ai sensi dell’articolo 35– che non possono essere integrate facendo ricorso a metodi che necessitano un notevole dispendio di tempo, incluso, in particolare, il ricorso a inchieste pubbliche rivolte agli operatori economici interessati. La valutazione dell’esposizione diretta alla concorrenza svolta nel contesto della presente direttiva lascia impregiudicata l’applicazione in toto della normativa in materia di concorrenza.

(45)

La valutazione volta a stabilire se un determinato settore o parti di esso siano direttamente esposti alla concorrenza dovrebbe tener conto dell’area specifica in cui l’attività o le relative parti in questione vengono svolte dagli operatori economici interessati, il cosiddetto «mercato geografico di riferimento». Poiché tale concetto è essenziale ai fini della valutazione, bisognerebbe darne una definizione appropriata, sulla base delle nozioni esistenti nel diritto dell’Unione. Si dovrebbe anche precisare che il mercato geografico di riferimento può non coincidere con il territorio dello Stato membro interessato; pertanto dovrebbe essere possibile limitare le decisioni relative all’applicabilità dell’esenzione a parti del territorio dello Stato membro interessato.

(46)

L’attuazione e l’applicazione della pertinente legislazione dell’Unione, così da aprire l’accesso a un determinato settore o parte di esso, dovrebbero essere ritenute motivi sufficienti per presumere che vi sia libero accesso al mercato in questione. Tale legislazione pertinente dovrebbe essere specificata in un allegato che la Commissione potrà aggiornare. Nell’aggiornare l’allegato, la Commissione dovrebbe tener conto in particolare della possibile adozione di misure che comportino una reale apertura alla concorrenza di settori diversi da quelli per i quali la legislazione è già menzionata in tale allegato, ad esempio quella per il settore del trasporto ferroviario nazionale di passeggeri.

(47)

Se il libero accesso a un determinato mercato non consegue dall’attuazione della pertinente legislazione dell’Unione, occorre dimostrare che tale accesso è libero di fatto e di diritto. Qualora uno Stato membro estenda l’applicazione di un atto giuridico dell’Unione che apre alla concorrenza un determinato settore a situazioni che non rientrano nel suo ambito di applicazione, ad esempio applicando la direttiva 94/22/CE al settore del carbone o la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18) al servizio passeggeri a livello nazionale, si dovrebbe tener conto di tale circostanza nel valutare se l’accesso al settore in questione sia libero.

(48)

Le amministrazioni nazionali indipendenti quali le autorità di regolamentazione settoriale o le autorità competenti in materia di concorrenza sono di solito in possesso di know-how specializzato, informazioni e conoscenze pertinenti al fine di valutare se una determinata attività o parti di essa siano direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. Le richieste di esenzione dovrebbero pertanto se del caso contenere o essere corredate di una posizione recente sulla situazione della concorrenza nel settore in questione, adottata da un’amministrazione nazionale indipendente che sia competente in relazione all’attività di cui trattasi.

In assenza di una posizione motivata e giustificata, adottata da un’amministrazione nazionale indipendente competente per l’attività in questione, sarebbe necessario più tempo per la valutazione di una richiesta di esenzione. I termini entro i quali la Commissione deve effettuare la valutazione di tali richieste dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

(49)

La Commissione dovrebbe sempre essere tenuta a esaminare le richieste conformi alle norme dettagliate per l’applicazione delle procedure atte a stabilire se una determinata attività o parti di essa siano direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. Si dovrebbe tuttavia precisare anche che la complessità di tali richieste può essere tale da rendere talvolta impossibile assicurare l’adozione entro i termini applicabili di atti di esecuzione che stabiliscano se una determinata attività o parti di essa siano direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.

(50)

Si dovrebbe precisare che la Commissione deve avere la possibilità di chiedere agli Stati membri o agli enti aggiudicatori di fornire o completare o precisare informazioni. La Commissione dovrebbe stabilire un termine appropriato a tal fine che tenga conto, vista anche la necessità di rispettare i termini stabiliti per l’adozione dell’atto di esecuzione da parte della Commissione, di fattori quali la complessità dell’informazione richiesta e la sua accessibilità più o meno facile.

(51)

Lavoro e occupazione contribuiscono all’integrazione nella società e sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti. In questo contesto, i laboratori protetti possono svolgere un ruolo significativo. Lo stesso vale per altre imprese sociali il cui scopo principale è sostenere l’integrazione o reintegrazione sociale e professionale dei lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati, quali i disoccupati, le persone appartenenti a minoranze svantaggiate o comunque a categorie socialmente emarginate. Tuttavia, detti laboratori o imprese potrebbero non essere in grado di ottenere degli appalti in condizioni di concorrenza normali. Appare pertanto opportuno prevedere che gli Stati membri possano avere la facoltà di riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici o di determinati lotti di appalti a tali laboratori o imprese o riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti.

(52)

In vista di un’adeguata integrazione dei requisiti in materia ambientale, sociale e di lavoro nelle procedure di appalto pubblico, è particolarmente importante che gli Stati membri e gli enti aggiudicatori adottino misure pertinenti per garantire il rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro che si applicano nel luogo in cui i lavori sono eseguiti o i servizi forniti e derivanti da leggi, regolamenti, decreti e decisioni, adottati sia a livello nazionale che dell’Unione, e da contratti collettivi purché tali norme, nonché la loro applicazione, siano conformi al diritto dell’Unione. Parimenti, durante l’esecuzione di un appalto dovrebbero essere applicati gli obblighi derivanti da accordi internazionali ratificati da tutti gli Stati membri ed elencati nell’allegato XIV. Tuttavia, ciò non dovrebbe in alcun modo impedire l’applicazione di condizioni di lavoro e di occupazione che siano più favorevoli ai lavoratori.

Le misure pertinenti dovrebbero essere applicate in conformità dei principi fondamentali del diritto dell’Unione, in particolare per garantire parità di trattamento. Le suddette misure pertinenti si dovrebbero applicare conformemente alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19) e in modo da garantire parità di trattamento e non discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici e i lavoratori di altri Stati membri.

(53)

I servizi dovrebbero essere considerati come prestati nel luogo in cui sono eseguite le prestazioni caratteristiche. Se prestati a distanza, ad esempio quelli forniti dai call centre, i servizi dovrebbero essere considerati come prestati nel luogo in cui sono effettuati, a prescindere dai luoghi e dagli Stati membri a cui sono destinati.

(54)

I relativi obblighi potrebbero trovare riscontro in clausole contrattuali. Dovrebbe anche essere possibile inserire negli appalti pubblici clausole che assicurino il rispetto dei contratti collettivi in conformità del diritto dell’Unione. Il mancato rispetto dei relativi obblighi potrebbe essere considerato un grave illecito perpetrato dall’operatore economico in questione che può comportare l’esclusione di quest’ultimo dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.

(55)

La vigilanza sull’osservanza delle disposizioni in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro dovrebbe essere svolta nelle fasi pertinenti della procedura di appalto, nell’applicare i principi generali che disciplinano la selezione dei partecipanti e l’aggiudicazione dei contratti, nell’applicare i criteri di esclusione e nell’applicare le disposizioni riguardanti le offerte anormalmente basse. La necessaria verifica a tal fine dovrebbe essere effettuata conformemente alle pertinenti disposizioni della presente direttiva, in particolare quelle relative ai mezzi di prova e alle autodichiarazioni.

(56)

Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe vietare di imporre o di applicare misure necessarie alla tutela dell’ordine, della moralità e della sicurezza pubblici, della salute, della vita umana e animale o alla preservazione dei vegetali o altre misure ambientali in particolare nell’ottica dello sviluppo sostenibile, a condizione che dette misure siano conformi al TFUE.

(57)

La ricerca e l’innovazione, comprese l’ecoinnovazione e l’innovazione sociale, sono uno dei principali motori della crescita futura e sono state poste al centro della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Gli enti aggiudicatori dovrebbero utilizzare gli appalti pubblici strategicamente nel miglior modo possibile per stimolare l’innovazione. L’acquisto di prodotti, lavori e servizi innovativi svolge un ruolo fondamentale per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi pubblici e nello stesso tempo affrontare le principali sfide a valenza sociale. Ciò contribuisce a ottenere un rapporto più vantaggioso qualità/prezzo nonché maggiori benefici economici, ambientali e per la società attraverso la generazione di nuove idee e la loro traduzione in prodotti e servizi innovativi, promuovendo in tal modo una crescita economica sostenibile.

È opportuno ricordare che la comunicazione della Commissione del 14 dicembre 2007 intitolata «Appalti pre-commerciali: promuovere l’innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa» riguardante gli appalti dei servizi di R&S che non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, riporta una serie modelli di aggiudicazione di appalti. Questi modelli continuerebbero ad essere disponibili, ma la presente direttiva dovrebbe anche contribuire ad agevolare gli appalti nel settore dell’innovazione e aiutare gli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi dell’Unione in questo ambito.

(58)

In considerazione dell’importanza dell’innovazione, occorre incoraggiare gli enti aggiudicatori a consentire varianti quanto più spesso possibile. Occorre pertanto attirare l’attenzione di tali enti sulla necessità di definire i requisiti minimi che le varianti devono soddisfare prima di indicare che possono essere presentate varianti.

(59)

Se l’esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture,i servizi o i lavori che ne risultano non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, gli enti aggiudicatori dovrebbero avere accesso a una procedura di appalto specifica per quanto riguarda gli appalti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva. Questa procedura specifica dovrebbe consentire agli enti aggiudicatori di istituire un partenariato per l’innovazione a lungo termine per lo sviluppo e il successivo acquisto di prodotti, servizi o lavori caratterizzati da novità e innovazione, a condizione che tale prodotto o servizio possa essere fornito o tali lavori possano essere effettuati nel rispetto dei livelli di prestazione e dei costi concordati, senza bisogno di una procedura d’appalto distinta per l’acquisto. Il partenariato per l’innovazione dovrebbe basarsi sulle norme procedurali applicabili alle procedure negoziate precedute da una gara e l’unico criterio di aggiudicazione degli appalti dovrebbe essere quello del miglior rapporto qualità/prezzo, che è il più adatto per comparare le offerte concernenti soluzioni innovative. Riguardo a progetti innovativi di grandi dimensioni o a progetti di entità minore, il partenariato per l’innovazione dovrebbe essere strutturato in modo da poter creare la necessaria domanda di mercato che sia in grado di incentivare lo sviluppo di una soluzione innovativa senza precludere l’accesso al mercato stesso. Gli enti aggiudicatori non dovrebbero pertanto ricorrere ai partenariati per l’innovazione in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In determinati casi la creazione di partenariati per l’innovazione con diversi partner potrebbe contribuire ad evitare tali effetti.

(60)

L’esperienza ha dimostrato che il dialogo competitivo previsto dalla direttiva 2014/24/UE è utile nei casi in cui le amministrazioni aggiudicatrici non sono in grado di definire i mezzi atti a soddisfare le loro esigenze o di valutare ciò che il mercato può offrire in termini di soluzioni tecniche, finanziarie o giuridiche. Tale situazione può presentarsi in particolare per i progetti innovativi, per l’esecuzione di importanti progetti di infrastruttura di trasporti integrati, di grandi reti informatiche o di progetti che comportano un finanziamento complesso e strutturato. Dovrebbe pertanto essere consentito agli Stati membri di mettere questo strumento a disposizione degli enti aggiudicatori. Se del caso, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere incoraggiate a nominare un responsabile di progetto per assicurare una buona cooperazione tra gli operatori economici e l’amministrazione aggiudicatrice durante la procedura di aggiudicazione.

(61)

Tenuto conto degli effetti pregiudizievoli sulla concorrenza, le procedure negoziate senza previa indizione di gara dovrebbero essere utilizzate solo in circostanze del tutto eccezionali. L’eccezionalità dovrebbe essere circoscritta ai casi nei quali la pubblicazione non sia possibile per cause di estrema urgenza dovute a eventi imprevedibili e non imputabili all’ente aggiudicatore, o se è chiaro fin dall’inizio che la pubblicazione non genererebbe maggiore competitività ovvero migliori risultati dell’appalto, non da ultimo perché un solo operatore economico è oggettivamente in grado di eseguire l’appalto. Ciò vale per le opere d’arte, in quanto l’identità dell’artista determina intrinsecamente il carattere e valore unico dell’opera d’arte stessa. L’esclusività può anche trarre origine da altri motivi, ma solo situazioni di reale esclusività possono giustificare il ricorso alla procedura negoziata senza previa indizione di gara, se la situazione di esclusività non è stata creata dallo stesso ente aggiudicatore in vista della futura gara di appalto.Gli enti aggiudicatori che si avvalgono di questa eccezione dovrebbero indicare i motivi per cui non esistono soluzioni alternative o sostituibili praticabili quali il ricorso a canali di distribuzione alternativi anche al di fuori dello Stato membro dell’ente aggiudicatore o la possibilità di prendere in considerazione lavori, forniture e servizi comparabili dal punto di vista funzionale.

Se la situazione di esclusività è dovuta a ragioni tecniche, queste dovrebbero essere rigorosamente definite e giustificate caso per caso. Potrebbe rientrarvi, ad esempio, il caso in cui sia tecnicamente quasi impossibile che un altro operatore economico consegua i risultati richiesti o la necessità di utilizzare conoscenze, strumenti o mezzi specifici di cui solo un unico operatore economico dispone. Le ragioni tecniche possono anche derivare da requisiti specifici di interoperabilità che devono essere soddisfatti per garantire il funzionamento dei lavori, delle forniture o dei servizi da appaltare.

Infine, una procedura di appalto non è utile se le forniture sono acquistate direttamente sul mercato delle materie prime, comprese le piattaforme di scambio per prodotti di base quali prodotti agricoli, materie prime ed energia, nel cui ambito la struttura di negoziazione multilaterale regolamentata e soggetta a vigilanza garantisce per sua natura prezzi di mercato.

(62)

Occorre precisare che le disposizioni riguardanti la protezione delle informazioni riservate non ostano in alcun modo alla diffusione pubblica di parti non riservate dei contratti conclusi, comprese le successive modifiche.

(63)

I mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e accrescere l’efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto. Dovrebbero diventare la norma per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel corso delle procedure di appalto in quanto aumentano enormemente le possibilità degli operatori economici di partecipare a procedure d’appalto nell’ambito del mercato interno. A tal fine, è opportuno introdurre l’obbligo di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica e l’obbligo di rendere disponibili in forma elettronica i documenti di gara nonché, trascorso un periodo di transizione di trenta mesi, l’obbligo della comunicazione integralmente elettronica, ossia la comunicazione tramite strumenti elettronici, in tutte le fasi della procedura, compresa la trasmissione di richieste di partecipazione e, in particolare, la presentazione (trasmissione in via elettronica) delle offerte. Gli Stati membri e gli enti aggiudicatori che lo desiderino dovrebbero poter mantenere la facoltà di introdurre misure più avanzate. Occorre altresì precisare che il ricorso obbligatorio a mezzi di comunicazione elettronici ai sensi della presente direttiva non dovrebbe tuttavia obbligare gli enti aggiudicatori a effettuare il trattamento elettronico delle offerte, né a procedere alla valutazione elettronica o al trattamento automatizzato. Inoltre, ai sensi della presente direttiva, l’obbligo di ricorrere a mezzi di comunicazione elettronici non dovrebbe riguardare alcun elemento della procedura di appalto pubblico dopo l’aggiudicazione dell’appalto né la comunicazione interna nell’ambito dell’ente aggiudicatore.

(64)

Gli enti aggiudicatori dovrebbero, fatta eccezione per talune situazioni particolari, usare mezzi di comunicazione elettronici che hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti della tecnologia dell’informazione e della comunicazione (TIC) generalmente in uso e non limitano l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. L’uso di tali mezzi di comunicazione dovrebbe inoltre tener debitamente conto dell’accessibilità per le persone con disabilità. Occorre precisare che non è opportuno prevedere l’obbligo di ricorrere a strumenti elettronici in tutte le fasi della procedura d’appalto se esso richiede strumenti specializzati o formati di file non comunemente disponibili e se le comunicazioni in questione possono essere trattate solo ricorrendo ad attrezzature specializzate per ufficio. In determinati casi, che dovrebbero essere elencati in modo esaustivo, non è pertanto opportuno obbligare gli enti aggiudicatori a richiedere l’uso di mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione. La presente direttiva prevede che in questi casi rientrino situazioni in cui è richiesto l’uso di attrezzature specializzate per ufficio non generalmente disponibili per gli enti aggiudicatori quali stampanti di grande formato. In determinate procedure d’appalto i documenti di gara potrebbero richiedere la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere presentato agli enti aggiudicatori per mezzo di strumenti elettronici. In situazioni di questo tipo il modello dovrebbe essere trasmesso agli enti aggiudicatori per posta o altro idoneo supporto.

È tuttavia opportuno precisare che il ricorso ad altri mezzi di comunicazione dovrebbe essere limitato agli elementi dell’offerta per i quali non sono richiesti mezzi di comunicazione elettronica.

È opportuno chiarire che, ove necessario per motivi tecnici, gli enti aggiudicatori dovrebbero essere in grado di stabilire un limite massimo per le dimensioni dei file presentabili.

(65)

Si possono presentare casi eccezionali in cui gli enti aggiudicatori dovrebbero essere autorizzati a non usare mezzi di comunicazione elettronici qualora non usare mezzi di comunicazione elettronici sia necessario per tutelare la natura particolarmente sensibile delle informazioni. Occorre precisare che qualora l’uso di strumenti elettronici non comunemente disponibili potesse offrire il necessario livello di protezione, tali strumenti dovrebbero essere utilizzati. Tale caso potrebbe ad esempio verificarsi quando gli enti aggiudicatori richiedono l’uso di appositi mezzi di comunicazione sicuri ai quali esse offrono accesso.

(66)

Formati tecnici o processi e standard di messaggistica diversi tra loro potrebbero ostacolare l’interoperabilità non solo all’interno degli Stati membri, ma soprattutto anche tra gli Stati membri. Per esempio, per partecipare a una procedura d’appalto in cui è permesso o richiesto l’uso di cataloghi elettronici, ossia un formato per la presentazione e organizzazione delle informazioni comune a tutti gli offerenti che si presta al trattamento elettronico, gli operatori economici sarebbero obbligati, in mancanza di standardizzazione, ad adattare i propri cataloghi a ciascuna procedura d’appalto, con la conseguenza di fornire informazioni molto simili tra loro in diversi formati a seconda delle specifiche degli enti aggiudicatori interessati. La standardizzazione dei formati del catalogo aumenterebbe pertanto il livello di interoperabilità e l’efficienza e ridurrebbe anche lo sforzo richiesto agli operatori economici.

(67)

È opportuno che, all’atto di esaminare se sia necessario assicurare o aumentare l’interoperabilità tra diversi formati tecnici o standard di elaborazione dei dati e di messaggistica rendendo obbligatorio l’uso di standard specifici e, in caso di risposta positiva, all’atto di decidere quali standard imporre, la Commissione tenga nel massimo conto i pareri dei soggetti interessati. Dovrebbe anche esaminare in quale misura un determinato standard è già stato usato nella pratica dagli operatori economici e dagli enti aggiudicatori e come ha funzionato. Prima di rendere obbligatorio l’uso di eventuali particolari standard tecnici, la Commissione dovrebbe anche esaminare accuratamente i costi che ciò potrebbe comportare, in particolare in termini di adeguamento a soluzioni esistenti in materia di appalti elettronici, comprese le infrastrutture, l’elaborazione o il software.

Se gli standard interessati non sono elaborati da un organismo di normalizzazione internazionale, europeo o nazionale, essi dovrebbero soddisfare i requisiti applicabili agli standard TIC di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (20).

(68)

Prima di specificare il livello di sicurezza richiesto per i mezzi elettronici di comunicazione da usare nelle diverse fasi della procedura di aggiudicazione, gli Stati membri e gli enti aggiudicatori dovrebbero valutare, da un lato, la proporzionalità tra i requisiti intesi ad assicurare un’identificazione corretta e affidabile dei mittenti della comunicazione in questione e l’integrità del contenuto di quest’ultima e, dall’altro, il rischio di problemi, come in situazioni in cui i messaggi sono inviati da un mittente diverso da quello indicato. Ceteris paribus, ciò significherebbe che il livello di sicurezza richiesto, per esempio, per un’email inviata per chiedere la conferma dell’indirizzo esatto al quale sarà tenuta una riunione di informazione non dovrebbe essere lo stesso livello di sicurezza richiesto per l’offerta stessa che è vincolante per l’operatore economico. Analogamente, grazie alla valutazione della proporzionalità potrebbero essere abbassati i livelli di sicurezza richiesti in caso di ripresentazione di cataloghi elettronici o di presentazione di offerte nel contesto di mini-gare nell’ambito di un accordo quadro, oppure di accesso ai documenti di gara.

(69)

Elementi essenziali di una procedura di appalto quali i documenti di gara, le richieste di partecipazione, le conferme di interesse e le offerte dovrebbero sempre essere in forma scritta, tuttavia la comunicazione orale con operatori economici dovrebbe d’altro canto rimanere possibile purché il suo contenuto sia sufficientemente documentato. Ciò è necessario per assicurare un adeguato livello di trasparenza che consenta di verificare se sia stato rispettato il principio della parità di trattamento In particolare, è essenziale che le comunicazioni orali con offerenti, che potrebbero incidere sul contenuto e la valutazione delle offerte, siano documentate in misura sufficiente e con mezzi appropriati, quali registrazioni scritte o audiovisive o sunti dei principali elementi della comunicazione.

(70)

Nei mercati degli appalti pubblici dell’Unione si registra una forte tendenza all’aggregazione della domanda da parte dei committenti pubblici, al fine di ottenere economie di scala, ad esempio prezzi e costi delle transazioni più bassi nonché un miglioramento e una maggior professionalità nella gestione degli appalti. Questo obiettivo può essere raggiunto concentrando gli acquisti attraverso il numero di enti aggiudicatori coinvolti, oppure in termini di volume e di valore nel tempo. Tuttavia, l’aggregazione e la centralizzazione delle committenze dovrebbero essere attentamente monitorate al fine di evitare un’eccessiva concentrazione del potere d’acquisto e collusioni, nonché di preservare la trasparenza e la concorrenza e la possibilità di accesso al mercato per le PMI.

(71)

Lo strumento degli accordi quadro può costituire una soluzione efficiente per gli appalti in tutta l’Unione; tuttavia, vi è la necessità di rafforzare la concorrenza attraverso il miglioramento sia della trasparenza degli appalti gestiti mediante accordi quadro sia dell’accesso agli appalti stessi. È pertanto opportuno rivedere le disposizioni applicabili agli accordi quadro, in particolare prevedendo che l’aggiudicazione di appalti specifici basati su tali accordi avvenga in base a norme e criteri oggettivi, per esempio a seguito di una mini-gara, e limitando la durata degli accordi quadro.

(72)

È anche opportuno precisare che, mentre gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati prima della scadenza dell’accordo quadro stesso, la durata dei singoli appalti basati su un accordo quadro non deve necessariamente coincidere con la durata di tale accordo quadro ma potrebbe eventualmente essere inferiore o superiore. Dovrebbe in particolare essere possibile stabilire la durata dei singoli appalti basati su un accordo quadro tenendo conto di fattori quali il tempo necessario per la loro esecuzione, l’eventuale inclusione della manutenzione del materiale la cui vita utile prevista è superiore a otto anni o l’eventuale necessità di una formazione approfondita del personale esistente ai fini dell’esecuzione dell’appalto.

È altresì opportuno precisare che si potrebbero verificare casi in cui si dovrebbe consentire che la durata degli accordi quadro sia superiore a otto anni. Tali casi, che dovrebbero essere debitamente motivati, in particolare dall’oggetto dell’accordo quadro, potrebbero ad esempio presentarsi quando gli operatori economici hanno bisogno di disporre di materiale con un periodo di ammortamento superiore a otto anni che deve essere disponibile in qualsiasi momento per tutta la durata dell’accordo quadro. Nel particolare contesto dei gestori di servizi essenziali di pubblica utilità possono verificarsi casi in cui vi è la necessità sia di accordi quadro più lunghi sia di una maggiore durata dei singoli appalti, per esempio nel caso di accordi quadro intesi ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, che possono richiedere l’impiego di apparecchiature costose da parte di personale che abbia ricevuto una formazione ad hoc altamente specializzata volta a garantire la continuità dei servizi e la riduzione al minimo delle perturbazioni.

(73)

Alla luce dell’esperienza acquisita, è altresì necessario adattare le norme che disciplinano i sistemi dinamici di acquisizione per consentire agli enti aggiudicatori di trarre pienamente profitto dalle possibilità offerte da tale strumento. I sistemi devono essere semplificati, in particolare dovrebbero essere gestiti in forma di procedura ristretta e che elimini, di conseguenza, la necessità di presentare offerte indicative, individuate come uno degli oneri più gravosi associati ai sistemi dinamici di acquisizione. Ne consegue che la partecipazione a procedure di appalto gestite tramite il sistema dinamico di acquisizione dovrebbe essere consentita a un operatore economico che presenti una domanda di partecipazione e che soddisfi i criteri di selezione durante il suo periodo di validità.

Questa tecnica di acquisizione consente agli enti aggiudicatori di disporre di un ventaglio particolarmente ampio di offerte e, quindi, di assicurare un’utilizzazione ottimale dei mezzi finanziari mediante un’ampia concorrenza per quanto riguarda i prodotti, lavori o servizi di uso comune o pronti per l’uso che sono generalmente disponibili sul mercato.

(74)

L’esame di queste richieste di partecipazione dovrebbe di norma essere effettuato entro un periodo massimo di dieci giorni lavorativi, in quanto la valutazione dei criteri di selezione si svolgerà in base ai requisiti per la documentazione stabiliti dagli enti aggiudicatori, se del caso conformemente alle disposizioni semplificate della direttiva 2014/24/UE. Tuttavia, quando viene istituito per la prima volta un sistema dinamico di acquisizione, gli enti aggiudicatori potrebbero, in risposta alla prima pubblicazione del bando di gara o dell’invito a manifestare interesse, trovarsi di fronte a un numero di domande di partecipazione così elevato da rendere necessario un lasso di tempo più lungo per esaminarle. È opportuno ammettere questa possibilità, purché non sia indetto nessun appalto specifico prima che siano state esaminate tutte le domande.Gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la facoltà di organizzare il modo in cui intendono esaminare le domande di partecipazione, per esempio decidendo di effettuare tale esame solo una volta alla settimana, purché siano osservati i termini per l’esame di ciascuna domanda. Gli enti aggiudicatori che si avvalgono dei criteri di esclusione o di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE nel contesto di un sistema dinamico di acquisizione dovrebbero applicare le pertinenti disposizioni di tale direttiva allo stesso modo delle amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono di un sistema dinamico di acquisizione ai sensi della direttiva 2014/24/UE.

(75)

Per offrire alle PMI ulteriori possibilità di partecipare a un sistema dinamico di acquisizione su larga scala, gestito per esempio da una centrale di committenza, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore interessati dovrebbero avere la facoltà di articolare il sistema in categorie oggettivamente definite di prodotti, lavori o servizi. Tali categorie dovrebbero essere definite in riferimento a fattori oggettivi che potrebbero includere, per esempio, l’importo o quantitativo massimo degli appalti specifici da aggiudicare nell’ambito della categoria in questione o un’area geografica specifica in cui gli appalti specifici devono essere eseguiti.

Se un sistema dinamico di acquisizione è diviso in categorie, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore interessati dovrebbero applicare criteri di selezione appropriati alle caratteristiche della categoria in questione.

(76)

È opportuno precisare che le aste elettroniche non sono normalmente adatte per determinati appalti di lavori e determinati appalti di servizi che hanno per oggetto prestazioni intellettuali come la progettazione di lavori, in quanto possono essere oggetto di aste elettroniche solo gli elementi adatti alla valutazione automatizzata con strumenti elettronici, senza intervento o valutazione da parte dell’ente aggiudicatore, in particolare gli elementi quantificabili che possono essere espressi in cifre o percentuali.

È tuttavia opportuno precisare altresì che le aste elettroniche possono essere usate in una procedura d’appalto per l’acquisizione di uno specifico diritto di proprietà intellettuale. È altresì opportuno ricordare che, salva la facoltà degli enti aggiudicatori di applicare criteri di selezione che consentano di ridurre il numero di candidati o offerenti prima che l’asta sia avviata, non dovrebbe essere permessa alcuna ulteriore riduzione del numero di offerenti partecipanti all’asta elettronica dopo l’inizio della stessa.

(77)

Si assiste al costante sviluppo di nuove tecniche di acquisto elettronico, ad esempio attraverso cataloghi elettronici. I cataloghi elettronici sono un formato per la presentazione e organizzazione delle informazioni in un modo comune per tutti gli offerenti e che si presta al trattamento elettronico. Le offerte presentate in forma di foglio elettronico potrebbero essere un esempio. Gli enti aggiudicatori dovrebbero poter esigere cataloghi elettronici in tutte le procedure disponibili ove sia richiesto l’uso di mezzi di comunicazione elettronici. I cataloghi elettronici consentono un aumento della concorrenza e dell’efficacia della commessa pubblica, in particolare in termini di risparmi di tempo e denaro. Occorre tuttavia stabilire alcune norme in modo che il loro utilizzo avvenga nel rispetto della presente direttiva e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. Di conseguenza, l’uso dei cataloghi elettronici per la presentazione di offerte non dovrebbe comportare la possibilità che gli operatori economici si limitino alla trasmissione del loro catalogo generale. Gli operatori economici dovrebbero continuare a dover adattare i loro cataloghi generali per la procedura d’appalto specifica. Tale adattamento fa sì che il catalogo trasmesso in risposta a una determinata procedura d’appalto contenga solo prodotti, lavori o servizi che secondo gli operatori economici, previo esame attivo, corrispondono a quanto richiesto dall’ente aggiudicatore. In tal modo dovrebbe essere consentito agli operatori economici di copiare informazioni contenute nel loro catalogo generale, ma non dovrebbe essere permesso loro di presentare il catalogo generale in quanto tale. Inoltre, se vengono offerte garanzie sufficienti per assicurare la tracciabilità, la parità di trattamento e la prevedibilità, gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la facoltà di elaborare offerte per acquisti specifici sulla base di cataloghi elettronici precedentemente trasmessi, in particolare se la concorrenza è stata riaperta nell’ambito di un accordo quadro o se viene utilizzato un sistema dinamico di acquisizione.Laddove l’amministrazione aggiudicatrice abbia elaborato un’offerta, l’operatore economico interessato dovrebbe avere la facoltà di verificare che l’offerta così costituita dall’ente aggiudicatore non contenga errori materiali. Se esistono errori materiali, l’operatore economico interessato non dovrebbe essere vincolato dall’offerta elaborata dall’ente aggiudicatore a meno che l’errore venga corretto.

In linea con i requisiti delle norme in materia di mezzi di comunicazione elettronica, gli enti aggiudicatori dovrebbero evitare ostacoli ingiustificati all’accesso degli operatori economici alle procedure di appalto in cui le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici e che assicurino il rispetto dei principi generali di non discriminazione e di parità di trattamento.

(78)

Nella maggior parte degli Stati membri è sempre più diffuso l’uso delle tecniche di acquisto centralizzato. Le centrali di committenza sono incaricate di procedere ad acquisti, gestire i sistemi dinamici di acquisizione o aggiudicare appalti/concludere accordi quadro destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici o ad altri enti aggiudicatori, con o senza remunerazione. Gli enti aggiudicatori per i quali è concluso un accordo quadro dovrebbero avere la facoltà di usarlo per acquisti singoli o ripetuti. Tali tecniche possono contribuire, dato l’ampio volume degli acquisti, a un aumento della concorrenza e dovrebbero aiutare la professionalizzare la commessa pubblica. Occorre pertanto prevedere una definizione a livello di Unione delle centrali di committenza destinata agli enti aggiudicatori e precisare che le centrali di committenza operano in due modi diversi.

Dovrebbero, in primo luogo, essere in grado di agire come grossisti comprando, immagazzinando e rivendendo o, in secondo luogo, dovrebbero poter agire come intermediari, aggiudicando appalti, gestendo sistemi dinamici di acquisizione o concludendo accordi quadro ad uso degli enti aggiudicatori.

Tale ruolo di intermediari potrebbe, in alcuni casi, essere svolto espletando autonomamente le pertinenti procedure di aggiudicazione, senza istruzioni particolareggiate degli enti aggiudicatori interessati o, in altri casi, attuando le pertinenti procedure di aggiudicazione secondo le istruzioni degli enti aggiudicatori interessati, a loro nome e per loro conto.Occorre inoltre stabilire regole per ripartire tra la centrale di committenza e gli enti aggiudicatori che a essa fanno direttamente o indirettamente ricorso, la responsabilità di vigilare sull’osservanza degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, anche quando si tratta di misure correttive. Nel caso in cui la responsabilità esclusiva per lo svolgimento delle procedure di appalto competa alla centrale di committenza, la stessa è anche esclusivamente e direttamente responsabile della legittimità delle procedure. Se un ente aggiudicatore gestisce alcune parti della procedura, ad esempio la riapertura della gara nell’ambito di un accordo quadro o l’aggiudicazione dei singoli appalti basata su un sistema dinamico di acquisizione, lo stesso ente dovrebbe continuare ad essere responsabile per le fasi che gestisce.

(79)

Gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la facoltà di aggiudicare a una centrale di committenza un appalto di servizi per la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze senza applicare le procedure di cui alla presente direttiva. Dovrebbe anche essere ammesso che tali appalti di servizi includano la fornitura di attività di committenza ausiliarie. Gli appalti di servizi per la fornitura di attività di committenza ausiliarie dovrebbero, qualora non siano eseguiti da una centrale di committenza in collegamento con la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze all’ente aggiudicatore interessato, essere aggiudicati conformemente alla presente direttiva. È anche opportuno ricordare che la presente direttiva non dovrebbe applicarsi nei casi in cui le attività di centralizzazione delle committenze o le attività di committenza ausiliarie non sono effettuate attraverso un contratto a titolo oneroso che costituisce appalto ai sensi della presente direttiva.

(80)

Il rafforzamento delle disposizioni riguardanti le centrali di committenza non dovrebbe in alcun modo escludere le prassi attuali riguardanti gli appalti congiunti occasionali, ossia sistemi di acquisizione meno sistematici e istituzionalizzati o la prassi consolidata di ricorrere a prestatori di servizi che preparano e gestiscono le procedure di appalto a nome e per conto di un ente aggiudicatore e seguendo le sue istruzioni. Alcuni elementi dell’appalto congiunto dovrebbero, al contrario, essere precisati, dato il ruolo importante che esso può svolgere, non da ultimo in collegamento con progetti innovativi.

L’appalto congiunto può assumere numerose forme diverse, che spaziano dall’appalto coordinato, passando per l’elaborazione di specifiche tecniche comuni per lavori, forniture o servizi che saranno appaltati da vari enti aggiudicatori ciascuno dei quali attua una procedura d’appalto distinta, a situazioni in cui gli enti aggiudicatori interessati attuano congiuntamente un’unica procedura d’appalto, o agendo in comune o affidando a un ente aggiudicatore la gestione della procedura d’appalto a nome di tutti gli enti aggiudicatori.

Se più enti aggiudicatori attuano congiuntamente una procedura d’appalto, essi dovrebbero essere congiuntamente responsabili per il rispetto degli obblighi imposti dalla presente direttiva. Tuttavia, qualora solo parti della procedura d’appalto siano attuate congiuntamente dagli enti aggiudicatori, la responsabilità congiunta si dovrebbe applicare solo alle parti della procedura che sono state attuate congiuntamente. Ciascun ente aggiudicatore dovrebbe avere la responsabilità esclusiva per quanto riguarda le procedure o parti di procedure che attua per proprio conto, quali l’aggiudicazione di un appalto, la conclusione di un accordo quadro, la gestione di un sistema dinamico di acquisizione o la riapertura di una gara nell’ambito di un accordo quadro.

(81)

I mezzi di comunicazione elettronici sono particolarmente idonei a sostenere pratiche e strumenti di centralizzazione delle committenze grazie alle possibilità da essi offerte per il riutilizzo e il trattamento automatico dei dati e per la riduzione dei costi legati all’informazione e alle transazioni. L’uso dei mezzi elettronici di comunicazione deve pertanto, come prima fase, essere reso obbligatorio per le centrali di committenza e, al tempo stesso, favorire la convergenza delle pratiche in tutta l’Unione. A ciò dovrebbe seguire l’obbligo generale di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici in tutte le procedure di appalto, dopo un periodo di transizione di trenta mesi.

(82)

L’aggiudicazione comune degli appalti da parte di enti aggiudicatori appartenenti a diversi Stati membri si scontra attualmente con difficoltà specifiche di ordine giuridico riguardanti conflitti tra le diverse disposizioni legislative nazionali. Nonostante il fatto che la direttiva 2004/17/CE consenta implicitamente appalti pubblici congiunti transfrontalieri, gli enti aggiudicatori si trovano tuttora di fronte a considerevoli difficoltà di ordine giuridico e pratico negli acquisti presso le centrali di committenza in altri Stati membri o nell’aggiudicazione congiunta di appalti. Al fine di permettere agli enti aggiudicatori di sfruttare al massimo il potenziale del mercato interno in termini di economie di scala e di condivisione dei rischi e dei benefici, non da ultimo quando si tratta di progetti innovativi che comportano rischi di entità tale da non poter essere ragionevolmente sostenuti da un unico ente aggiudicatore, è opportuno porre rimedio a dette difficoltà. Occorre pertanto stabilire nuove norme in materia di appalti congiunti transfrontalieri al fine di facilitare la cooperazione tra enti aggiudicatori e di accrescere i vantaggi del mercato interno creando opportunità commerciali transfrontaliere per i fornitori e prestatori di servizi. Tali norme dovrebbero stabilire le condizioni per l’utilizzazione transfrontaliera delle centrali di committenza e determinare la legislazione applicabile in materia di appalti pubblici, compresa la legislazione applicabile in materia di ricorsi, nei casi di procedure congiunte transfrontaliere, integrando le norme in materia di conflitto di leggi del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (21). Inoltre, enti aggiudicatori appartenenti a Stati membri diversi dovrebbero poter istituire soggetti giuridici congiunti ai sensi del diritto nazionale o dell’Unione. Occorre stabilire norme specifiche per questa forma di appalti congiunti.

Tuttavia, gli enti aggiudicatori non dovrebbero avvalersi della possibilità di appalti congiunti transfrontalieri al fine di aggirare le norme obbligatorie di diritto pubblico ad essi applicabili, in conformità del diritto dell’Unione, nello Stato membro in cui sono ubicati. Tali norme potrebbero includere, ad esempio, disposizioni in materia di trasparenza e accesso ai documenti o requisiti specifici per la tracciabilità delle forniture sensibili.

(83)

Le specifiche tecniche fissate dai committenti devono permettere l’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza nonché il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità. A tal fine dovrebbe essere possibile presentare offerte che riflettono la varietà delle soluzioni tecniche, delle norme e delle specifiche tecniche prevalenti sul mercato, tra cui quelle definite sulla base dei criteri in materia di prestazione legati al ciclo di vita e alla sostenibilità del processo di produzione di lavori, forniture e servizi.

Di conseguenza, le specifiche tecniche dovrebbero essere redatte in modo da evitare di restringere artificialmente la concorrenza mediante requisiti che favoriscono uno specifico operatore economico in quanto rispecchiano le principali caratteristiche delle forniture, dei servizi o dei lavori da esso abitualmente offerti. Se le specifiche tecniche vengono fissate in termini di requisiti funzionali e in materia di prestazioni, dovrebbe essere possibile, in genere, raggiungere tale obiettivo nel miglior modo possibile. I requisiti funzionali e in materia di prestazioni sono inoltre strumenti appropriati per stimolare l’innovazione nell’ambito degli appalti pubblici e dovrebbero essere applicati il più ampiamente possibile. Quando si fa riferimento a una norma europea o, in mancanza di quest’ultima, a una norma nazionale, dovrebbero essere prese in considerazione dagli enti aggiudicatori le offerte basate su altre soluzioni equivalenti che soddisfano i requisiti fissati dagli enti aggiudicatori e che sono equivalenti in termini di sicurezza. Dovrebbe spettare all’operatore economico il compito di dimostrare l’equivalenza con l’etichettatura richiesta.Per dimostrare l’equivalenza, dovrebbe essere possibile richiedere agli offerenti di fornire elementi di prova verificati da terzi. Tuttavia, dovrebbe essere accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l’operatore economico interessato non ha accesso a simili certificati o relazioni sulle prove eseguite o non ha la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti, purché dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all’esecuzione dell’appalto.

(84)

Per tutti gli appalti destinati all’uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico in generale che del personale di un ente aggiudicatore, è necessario che gli enti aggiudicatori definiscano specifiche tecniche che tengano conto dei criteri di accessibilità per i portatori di handicap o di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, salvo in casi debitamente giustificati.

(85)

Gli enti aggiudicatori che desiderano acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, dovrebbero poter far riferimento a particolari etichettatura, quali l’ecoetichettatura europea Ecolabel, ecoetichetatture (multi)nazionali o eventuali altre etichettature, a condizione che i requisiti per l’etichettatura quali la descrizione del prodotto e la sua presentazione, compresi gli obblighi relativi all’imballaggio, siano collegati con l’oggetto del contratto. È inoltre essenziale che questi requisiti siano elaborati e adottati sulla base di criteri oggettivamente verificabili, utilizzando una procedura alla quale partecipano le parti interessate, ad esempio gli organismi governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali, e che l’etichettatura sia accessibile e disponibile a tutte le parti interessate. Occorre precisare che i soggetti interessati potrebbero essere organismi pubblici o privati, imprese o qualsiasi tipo di organizzazioni non governative (un’organizzazione che non fa parte di un governo e non è un’impresa tradizionale).

Occorre parimenti precisare che organismi od organizzazioni nazionali o governativi specifici possono essere coinvolti nella definizione dei requisiti delle etichettature utilizzabili in materia di appalti da parte delle autorità pubbliche senza che detti organismi o organizzazioni perdano il proprio status di parte terza. I riferimenti alle etichettature non dovrebbero avere l’effetto di limitare l’innovazione.

(86)

Nel redigere le specifiche tecniche, gli enti aggiudicatori dovrebbero tener conto dei requisiti derivanti dal diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati, in particolare per quanto riguarda la progettazione del trattamento dei dati personali (protezione dei dati fin dalla progettazione).

(87)

È opportuno che gli appalti pubblici siano adeguati alle necessità delle PMI. Gli enti aggiudicatori dovrebbero essere incoraggiati ad avvalersi del Codice europeo di buone pratiche, di cui al documento di lavoro dei servizi della Commissione del 25 giugno 2008, dal titolo «Codice europeo di buone pratiche per facilitare l’accesso delle PMI agli appalti pubblici», che fornisce orientamenti sul modo in cui detti enti possono applicare la normativa sugli appalti pubblici in modo tale da agevolare la partecipazione delle PMI. A tal fine, è opportuno prevedere esplicitamente che i contratti possano essere suddivisi in lotti. Tale suddivisione potrebbe essere effettuata su base quantitativa, facendo in modo che l’entità dei singoli appalti corrisponda meglio alla capacità delle PMI, o su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti, per adattare meglio il contenuto dei singoli appalti ai settori specializzati delle PMI o in conformità alle diverse fasi successive del progetto. L’entità e l’oggetto dei lotti dovrebbero essere determinati liberamente dall’ente aggiudicatore che, in conformità delle pertinenti norme sul calcolo del valore stimato dell’appalto, dovrebbe anche avere la facoltà di aggiudicare alcuni dei lotti senza applicare le procedure previste dalla presente direttiva.

Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di andare oltre nei loro sforzi intesi a facilitare la partecipazione delle PMI al mercato degli appalti pubblici introducendo l’obbligo di esaminare l’opportunità di suddividere gli appalti in lotti per appalti di entità minore, obbligando gli enti aggiudicatori a fornire una motivazione per la decisione di non suddividere in lotti o rendendo la suddivisione in lotti obbligatoria in determinate condizioni. Allo stesso fine, gli Stati membri dovrebbero anche avere la facoltà di creare meccanismi per il pagamento diretto ai subappaltatori.

(88)

Se l’appalto è suddiviso in lotti, gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la facoltà di limitare il numero dei lotti per i quali un operatore economico può presentare un’offerta, ad esempio allo scopo di salvaguardare la concorrenza o per garantire l’affidabilità dell’approvvigionamento; dovrebbero altresì avere la facoltà di limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a uno stesso offerente.

Tuttavia, l’obiettivo di facilitare un maggiore accesso agli appalti pubblici da parte delle PMI potrebbe essere ostacolato se gli enti aggiudicatori fossero obbligati ad aggiudicare un appalto lotto per lotto anche se ciò implicasse dover accettare soluzioni sostanzialmente meno vantaggiose rispetto a quella di un’aggiudicazione che raggruppi più lotti o tutti i lotti. Pertanto, qualora la possibilità di applicare tale metodo sia stata chiaramente indicata in precedenza, dovrebbe essere possibile per gli enti aggiudicatori effettuare una valutazione comparativa delle offerte per stabilire se quelle presentate da un particolare offerente per una specifica associazione di lotti rispondano meglio, nel loro complesso, ai criteri di aggiudicazione stabiliti in conformità della presente direttiva in relazione a tali lotti rispetto alle offerte per i singoli lotti in questione, prese isolatamente. In tal caso, all’ente aggiudicatore dovrebbe essere consentito aggiudicare un appalto che associ i lotti in questione all’offerente interessato. Occorre chiarire che gli enti aggiudicatori dovrebbero effettuare tale valutazione comparativa determinando prima quali offerte rispondano meglio ai criteri di aggiudicazione stabiliti per ogni singolo lotto per poi compararle, nel loro complesso, a quelle presentate da un particolare offerente per una specifica associazione di lotti.

(89)

Al fine di rendere le procedure più veloci e più efficaci, i termini per la partecipazione alle procedure d’appalto dovrebbero essere quanto più brevi possibile, senza creare indebiti ostacoli all’accesso di operatori economici di tutto il mercato interno, in particolare delle PMI. È pertanto opportuno tenere presente che, nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, gli enti aggiudicatori dovrebbero tener conto, in particolare, della complessità dell’appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, anche se ciò comporta la fissazione di termini più lunghi rispetto a quelli minimi previsti dalla presente direttiva. Il ricorso a mezzi elettronici di informazione e comunicazione, in particolare la piena disponibilità elettronica per operatori economici, offerenti e candidati dei documenti relativi all’appalto e la trasmissione elettronica delle comunicazioni, comporta d’altro canto maggiore trasparenza e risparmi di tempo. È pertanto opportuno prevedere una riduzione dei termini minimi applicabili alle procedure aperte in conformità con le disposizioni dell’AAP e a condizione che essi siano compatibili con le modalità di trasmissione specifiche previste a livello di Unione. Inoltre gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la possibilità di ridurre ulteriormente i termini per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte nei casi in cui uno stato di emergenza renda impraticabili i termini regolari delle procedure aperte, ma non renda impossibile una procedura aperta con termine abbreviato. Solo in situazioni eccezionali in cui l’estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili dall’ente aggiudicatore in questione che non sono ad esso imputabili rende impossibile il ricorso a una procedura regolare anche entro termini ridotti, gli enti aggiudicatori dovrebbero, entro i limiti di quanto strettamente necessario, avere la possibilità di aggiudicare appalti con procedura negoziata senza indizione di gara preventiva. Ciò potrebbe verificarsi quando calamità naturali richiedono interventi immediati.

(90)

Si dovrebbe precisare che la necessità di assicurare che gli operatori economici abbiano tempo sufficiente per elaborare offerte adeguate può comportare l’eventuale proroga dei termini stabiliti inizialmente. Ciò avverrebbe ad esempio, in particolare, qualora siano apportate modifiche significative ai documenti di gara. Si dovrebbe inoltre specificare che, in tale caso, per modifiche significative si dovrebbero intendere in particolare quelle apportate alle specifiche tecniche per cui gli operatori economici avrebbero bisogno di un periodo di tempo supplementare per capire e adeguarsi in modo opportuno. Si dovrebbe tuttavia precisare che tali modifiche non dovrebbero essere così sostanziali da consentire l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o da attirare ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione. Ciò potrebbe avvenire, in particolare, nel caso in cui le modifiche rendono sostanzialmente diversa la natura dell’appalto o dell’accordo quadro rispetto a quella inizialmente figurante nei documenti di gara.

(91)

È opportuno precisare che le informazioni riguardanti determinate decisioni prese nell’ambito di una procedura d’appalto, compresa la decisione di non aggiudicare un appalto o di non concludere un accordo quadro, dovrebbero essere inviate dagli enti aggiudicatori senza che i candidati o gli offerenti debbano farne richiesta. È altresì opportuno ricordare che la direttiva 92/13/CEE del Consiglio (22) impone agli enti aggiudicatori, anche in questo caso senza che i candidati o gli offerenti debbano farne richiesta, di fornire agli offerenti e ai candidati interessati una relazione sintetica dei motivi di alcune delle decisioni prese nel corso di una procedura d’appalto. È infine opportuno precisare che i candidati e gli offerenti dovrebbero essere autorizzati a richiedere informazioni più particolareggiate riguardo a tali motivi, che gli enti aggiudicatori dovrebbero essere obbligati a fornire tranne quando vi ostano gravi motivi. Tali motivi dovrebbero essere precisati nella presente direttiva. Per assicurare la necessaria trasparenza nel contesto delle procedure d’appalto che comportano negoziazioni e dialoghi con gli offerenti, anche gli offerenti che hanno presentato un’offerta ammissibile dovrebbero, salvo ove vi siano gravi motivi per non procedere in tal senso, essere autorizzati a richiedere informazioni sullo svolgimento e l’avanzamento della procedura.

(92)

Sempreché sia compatibile con la necessità di assicurare la realizzazione dell’obiettivo di pratiche commerciali leali pur permettendo la massima flessibilità, è opportuno prevedere l’applicazione della direttiva 2014/24/UE per quanto riguarda i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle prove documentali. Agli enti aggiudicatori dovrebbe essere pertanto consentito di applicare i criteri di selezione di cui a tale direttiva e, qualora essi lo facciano, dovrebbero avere l’obbligo di applicare determinate altre disposizioni che riguardano, in particolare, il massimale relativo ai requisiti sul fatturato minimo nonché in materia di utilizzo del documento di gara unico europeo.

(93)

Gli enti aggiudicatori dovrebbero poter esigere che siano applicati misure o sistemi di gestione ambientale durante l’esecuzione di un appalto. I sistemi di gestione ambientale, indipendentemente dalla loro registrazione conformemente agli strumenti dell’Unione europea, quali il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (23), possono dimostrare che l’operatore economico possiede la capacità tecnica di realizzare l’appalto. In alternativa ai sistemi di registrazione per la gestione ambientale, occorre accettare come elemento di prova la descrizione delle misure applicate dall’operatore economico per assicurare lo stesso livello di protezione ambientale, laddove l’operatore economico interessato non abbia accesso a detti sistemi o non abbia la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti.

(94)

Dal momento che la nozione di criteri di aggiudicazione è fondamentale per la presente direttiva, è importante che le disposizioni pertinenti siano presentate nel modo più semplice ed efficace possibile. Ciò può essere ottenuto mediante il ricorso al termine «offerta economicamente più vantaggiosa» in quanto concetto prioritario, dal momento che tutte le offerte vincenti dovrebbero essere infine scelte in base a quella che il singolo ente aggiudicatore ritiene essere la migliore soluzione dal punto di vista economico tra quelle offerte. Per evitare confusione con il criterio di aggiudicazione attualmente noto come «offerta economicamente più vantaggiosa» nelle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, occorre utilizzare un termine diverso per tradurre tale concetto, il «miglior rapporto qualità/prezzo». Di conseguenza, dovrebbe essere interpretato conformemente alla giurisprudenza relativa a tali direttive, salvo in presenza di soluzioni chiaramente diverse in modo sostanziale nella presente direttiva.

(95)

L’aggiudicazione dell’appalto dovrebbe essere effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento per garantire un raffronto oggettivo del valore relativo delle offerte al fine di determinare, in condizioni di effettiva concorrenza, quale sia l’offerta economicamente più vantaggiosa. Occorre stabilire esplicitamente che l’offerta economicamente più vantaggiose dovrebbe essere valutata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, che dovrebbe sempre includere un elemento relativo al prezzo o al costo. Analogamente occorre precisare che tale valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa potrebbe essere effettuata anche soltanto sulla base del prezzo o di un approccio costo/efficacia. È inoltre opportuno ricordare che gli enti aggiudicatori sono liberi di fissare norme di qualità adeguate utilizzando le specifiche tecniche o le condizioni di esecuzione di un appalto.

Al fine di incoraggiare maggiormente l’orientamento alla qualità degli appalti pubblici, dovrebbe essere consentito agli Stati membri di proibire o limitare il ricorso al solo criterio del prezzo o del costo per valutare l’offerta economicamente più vantaggiosa qualora lo ritengano appropriato.

Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento in sede di aggiudicazione degli appalti, gli enti aggiudicatori dovrebbero essere obbligati ad assicurare la trasparenza necessaria per consentire a qualsiasi offerente di essere ragionevolmente informato dei criteri e delle modalità che saranno applicati nella decisione di aggiudicazione dell’appalto. Gli enti aggiudicatori dovrebbero pertanto essere obbligati a indicare i criteri di aggiudicazione dell’appalto nonché la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di tali criteri. Gli enti aggiudicatori dovrebbero, tuttavia, avere la facoltà di derogare all’obbligo di indicare la ponderazione dei criteri di aggiudicazione in casi debitamente motivati, che devono essere in grado di giustificare, quando detta ponderazione non può essere stabilita preliminarmente, in particolare a causa della complessità dell’appalto. In questi casi essi dovrebbero indicare i criteri in ordine decrescente d’importanza.

(96)

L’articolo 11 TFUE impone che le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente siano integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. La presente direttiva chiarisce in che modo gli enti aggiudicatori possono contribuire alla tutela dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, garantendo loro la possibilità di ottenere per i loro appalti il migliore rapporto qualità/prezzo.

(97)

Nel valutare il miglior rapporto qualità/prezzo, gli enti aggiudicatori dovrebbero determinare i criteri di aggiudicazione economici e qualitativi connessi all’oggetto dell’appalto sulla base dei quali valuteranno le offerte per individuare l’offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico per l’ente aggiudicatore. Tali criteri dovrebbero pertanto permettere una valutazione comparativa del livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all’oggetto dell’appalto, quale definito nelle specifiche tecniche. Nel contesto del miglior rapporto qualità/prezzo, è riportato nella presente direttiva un elenco non esaustivo di possibili criteri di aggiudicazione. Gli enti aggiudicatori dovrebbero essere incoraggiati a scegliere criteri di aggiudicazione che consentano loro di ottenere lavori, forniture e servizi di alta qualità che rispondano al meglio alle loro necessità.

I criteri di aggiudicazione prescelti non dovrebbero conferire agli enti aggiudicatori una libertà incondizionata di scelta e dovrebbero garantire la possibilità di una concorrenza effettiva e leale ed essere accompagnati da disposizioni che consentano l’efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti.

Al fine di determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, la decisione di aggiudicazione dell’appalto non dovrebbe basarsi solo su criteri che prescindono dai costi. I criteri qualitativi dovrebbero pertanto essere accompagnati da un criterio basato sui costi che potrebbe, a scelta dell’ente aggiudicatore, basarsi sul prezzo o su un approccio costo/efficacia, come ad esempio la determinazione dei costi del ciclo di vita. Tuttavia, i criteri di aggiudicazione non dovrebbero influire sull’applicazione delle disposizioni nazionali che determinano la remunerazione di taluni servizi o che impongono un prezzo fisso per determinate forniture.

(98)

Qualora disposizioni nazionali determinino la remunerazione di taluni servizi o impongano un prezzo fisso per determinate forniture, si dovrebbe precisare che resta possibile valutare il rapporto qualità/prezzo sulla base di fattori diversi dal solo prezzo o dalla sola remunerazione. A seconda del servizio o del prodotto interessato, tali fattori potrebbero comprendere, per esempio, le condizioni di consegna e di pagamento, aspetti legati al servizio post-vendita (per esempio portata dei servizi di consulenza e di sostituzione) o aspetti ambientali o sociali (per esempio la stampa o meno di libri su carta riciclata o su carta prodotta utilizzando legname sostenibile, i costi imputati alle esternalità ambientali o l’agevolazione o meno dell’integrazione sociale di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili tra le persone incaricate dell’esecuzione dell’appalto). Viste le numerose possibilità di valutare il rapporto qualità/prezzo sulla base di criteri sostanziali, si dovrebbe evitare il ricorso al sorteggio quale unico mezzo di aggiudicazione dell’appalto.

(99)

Qualora la qualità del personale addetto influisca sul livello dell’esecuzione dell’appalto, gli enti aggiudicatori dovrebbero anche avere la facoltà di usare come criterio di aggiudicazione l’organizzazione, la qualifica e l’esperienza del personale incaricato di eseguire l’appalto in questione, in quanto ciò può incidere sulla qualità dell’esecuzione dell’appalto e, di conseguenza, sul valore economico dell’offerta. Tale ipotesi potrebbe ricorrere, ad esempio, negli appalti per servizi intellettuali quali i servizi di consulenza o architettura. Gli enti aggiudicatori che si avvalgono di questa possibilità dovrebbero garantire, con appropriati strumenti contrattuali, che il personale addetto all’esecuzione dell’appalto soddisfi efficacemente le norme specifiche di qualità e che tale personale possa essere sostituito solo con il consenso dell’ente aggiudicatore che si accerta che il personale sostitutivo sia di livello qualitativo equivalente.

(100)

È d’importanza fondamentale sfruttare pienamente il potenziale degli appalti pubblici al fine di realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020. In tale contesto, è opportuno ricordare che gli appalti pubblici sono essenziali per promuovere l’innovazione, che è di primaria importanza per la futura crescita in Europa. Tenuto conto delle sensibili differenze tra i singoli settori e mercati, non sarebbe tuttavia opportuno fissare requisiti obbligatori generali per gli appalti in materia ambientale, sociale e di innovazione.

Il legislatore dell’Unione ha già fissato requisiti obbligatori in materia di appalti volti a ottenere obiettivi specifici nei settori dei veicoli per il trasporto su strada (direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24)) e delle apparecchiature da ufficio (regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (25)). Inoltre, la definizione di metodologie comuni per il calcolo dei costi di vita ha fatto grandi progressi.

Pertanto, appare opportuno proseguire su questa strada, lasciando che sia la normativa settoriale specifica a fissare obiettivi e prospettive vincolanti in funzione delle particolari politiche e condizioni prevalenti nel settore pertinente e promuovere lo sviluppo e l’utilizzazione di un approccio a livello europeo per il calcolo dei costi del ciclo di vita in modo da promuovere ulteriormente il ricorso agli appalti pubblici a sostegno di una crescita sostenibile.

(101)

Tali misure settoriali dovrebbero essere integrate da un adeguamento delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che consenta agli enti aggiudicatori di perseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nelle loro strategie di acquisto. Occorre pertanto chiarire che, tranne se la valutazione è basata esclusivamente sul prezzo, gli enti aggiudicatori possono determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa e il costo più basso ricorrendo a un approccio basato sui costi del ciclo di vita. Il concetto di costo del ciclo di vita comprende tutti i costi che emergono durante il ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi.

Il concetto abbraccia i costi interni, come le ricerche da realizzare, lo sviluppo, la produzione, il trasporto, l’uso e la manutenzione e i costi di smaltimento finale ma può anche abbracciare costi imputabili a esternalità ambientali quali l’inquinamento causato dall’estrazione delle materie prime utilizzate nel prodotto ovvero causato dal prodotto stesso o dalla sua fabbricazione, a condizione che possano essere monetizzati e controllati. I metodi impiegati dagli enti aggiudicatori per valutare i costi imputati alle esternalità ambientali dovrebbero essere stabiliti anticipatamente in modo oggettivo e non discriminatorio ed essere accessibili a tutte le parti interessate. Siffatti metodi possono essere stabiliti a livello nazionale, regionale o locale ma, al fine di evitare distorsioni della concorrenza attraverso metodologie ad hoc, dovrebbero rimanere generali nel senso che non dovrebbero essere definiti in modo specifico per una particolare procedura d’appalto. È necessario elaborare metodi comuni a livello di Unione per il calcolo dei costi del ciclo di vita per specifiche categorie di forniture o servizi. In caso di elaborazione di siffatte metodologie comuni, è opportuno renderne obbligatorio l’uso.

Si dovrebbe inoltre esaminare la possibilità di definire una metodologia comune per la determinazione dei costi sociali del ciclo di vita, tenendo conto delle metodologie esistenti come gli orientamenti per l’analisi sociale del ciclo di vita dei prodotti adottati nel quadro del programma delle Nazioni Unite per l’ambiente.

(102)

Inoltre, al fine di una migliore integrazione di considerazioni sociali ed ambientali nelle procedure di appalto, gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la facoltà di ricorrere a criteri di aggiudicazione o condizioni di esecuzione dell’appalto riguardanti lavori, forniture o servizi oggetto dell’appalto pubblico sotto ogni aspetto e in qualsiasi fase dei loro cicli di vita, dall’estrazione delle materie prime per il prodotto alla fase di smaltimento dello stesso, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, prestazione o commercio„ e relative condizioni, di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico nel corso di una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale. Criteri e condizioni riguardanti tale processo di produzione o fornitura possono ad esempio consistere nel fatto che la fabbricazione dei prodotti acquistati non comporti l’uso di sostanze chimiche tossiche o che i servizi acquistati siano forniti usando macchine efficienti dal punto di vista energetico.

In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, vi rientrano anche criteri di aggiudicazione o condizioni di esecuzione dell’appalto riguardanti la fornitura o l’utilizzazione di prodotti del commercio equo nel corso dell’esecuzione dell’appalto da aggiudicare. Condizioni di esecuzione dell’appalto basate su considerazioni ambientali potrebbero riguardare, ad esempio, l’imballaggio, la fornitura e lo smaltimento di prodotti e, per quanto riguarda gli appalti di lavori e servizi, la riduzione al minimo dei rifiuti o l’uso efficiente delle risorse.

Tuttavia, la condizione di un collegamento con l’oggetto dell’appalto esclude criteri e condizioni riguardanti la politica aziendale generale, che non può essere considerata un fattore che caratterizza il processo specifico di produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi oggetto dell’acquisto. Gli enti aggiudicatori non dovrebbero pertanto avere la facoltà di imporre agli offerenti di attuare una determinata politica aziendale di responsabilità sociale o ambientale.

(103)

È essenziale che i criteri di aggiudicazione o le condizioni di esecuzione dell’appalto riguardanti gli aspetti sociali del processo di produzione si colleghino ai lavori, alle forniture o ai servizi oggetto dell’appalto. I criteri dovrebbero inoltre essere applicati conformemente alla direttiva 96/71/CE, quale interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, e non dovrebbero essere scelti o applicati in modo da discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici di altri Stati membri o di paesi terzi che sono parti dell’AAP o degli accordi sul libero scambio ai quali l’Unione aderisce. I requisiti riguardanti le condizioni di lavoro fondamentali disciplinate dalla direttiva 96/71/CE, quali le tariffe minime salariali, dovrebbero pertanto rimanere al livello stabilito dalla legislazione nazionale o da contratti collettivi applicati in conformità del diritto dell’Unione nel contesto di tale direttiva.

Le condizioni di esecuzione dell’appalto potrebbero anche essere intese a favorire l’attuazione di misure volte a promuovere l’uguaglianza tra uomini e donne nel lavoro, una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra lavoro e vita privata, la protezione dell’ambiente o il benessere degli animali, a rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e ad assumere un numero di persone svantaggiate superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale.

(104)

Possono essere oggetto dei criteri di aggiudicazione o delle condizioni di esecuzione dell’appalto anche misure intese alla tutela della salute del personale coinvolto nei processi produttivi, alla promozione dell’integrazione di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili nel personale incaricato dell’esecuzione dell’appalto o alla formazione riguardante le competenze richieste per l’appalto, purché riguardino i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell’appalto. Per esempio, tali criteri o condizioni potrebbero riferirsi, tra l’altro, all’assunzione di disoccupati di lunga durata, all’attuazione di azioni di formazione per disoccupati o giovani nel corso dell’esecuzione dell’appalto da aggiudicare. Nelle specifiche tecniche gli enti aggiudicatori possono prevedere requisiti di natura sociale che caratterizzano direttamente il prodotto o servizio in questione, quali l’accessibilità per persone con disabilità o la progettazione adeguata per tutti gli utenti.

(105)

È opportuno evitare l’aggiudicazione di appalti pubblici ad operatori economici che hanno partecipato a un’organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione, di frode a danno degli interessi finanziari dell’Unione, di reati di terrorismo, di riciclaggio dei proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo. Il mancato pagamento di imposte o contributi previdenziali dovrebbe altresì condurre all’esclusione obbligatoria a livello dell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero, tuttavia, avere la facoltà di prevedere una deroga a queste esclusioni obbligatorie in situazioni eccezionali in cui esigenze imperative di interesse generale rendano indispensabile l’aggiudicazione di un appalto. Tale situazione potrebbe verificarsi, per esempio, se è possibile procurarsi vaccini o attrezzature di emergenza urgentemente necessari solo attraverso un operatore economico al quale altrimenti si applicano i motivi di esclusione obbligatori. Tenuto conto del fatto che gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici potrebbero non avere accesso a elementi di prova incontestabili al riguardo, è opportuno lasciare a tali enti la scelta di decidere se applicare o meno i criteri di esclusione di cui alla direttiva 2014/24/UE. L’obbligo di applicare l’articolo 57, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24/UE dovrebbe quindi essere limitato ai soli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici.

(106)

Gli enti aggiudicatori dovrebbero continuare ad avere la possibilità di escludere operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili, per esempio a causa di violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di diritti di proprietà intellettuale. È opportuno chiarire che una grave violazione dei doveri professionali può mettere in discussione l’integrità di un operatore economico e dunque rendere quest’ultimo inidoneo ad ottenere l’aggiudicazione di un appalto pubblico indipendentemente dal fatto che abbia per il resto la capacità tecnica ed economica per l’esecuzione dell’appalto.

Tenendo presente che l’ente aggiudicatore sarà responsabile per le conseguenze di una sua eventuale decisione erronea, gli enti aggiudicatori dovrebbero anche mantenere la facoltà di ritenere che vi sia stata grave violazione dei doveri professionali qualora, prima che sia stata presa una decisione definitiva e vincolante sulla presenza di motivi di esclusione obbligatori, possano dimostrare con qualsiasi mezzo idoneo che l’operatore economico ha violato i suoi obblighi, inclusi quelli relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, salvo disposizioni contrarie del diritto nazionale. Dovrebbero anche poter escludere candidati o offerenti che in occasione dell’esecuzione di precedenti appalti pubblici o appalti con altri enti aggiudicatori hanno messo in evidenza notevoli mancanze per quanto riguarda obblighi sostanziali, per esempio mancata fornitura o esecuzione, carenze significative del prodotto o servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto o comportamenti scorretti che danno adito a seri dubbi sull’affidabilità dell’operatore economico. Il diritto nazionale dovrebbe prevedere una durata massima per tali esclusioni.Nell’applicare motivi di esclusione facoltativi, si dovrebbe prestare particolare attenzione al principio di proporzionalità. Lievi irregolarità dovrebbero comportare l’esclusione di un operatore economico solo in circostanze eccezionali. Tuttavia, casi ripetuti di lievi irregolarità possono far nascere dubbi sull’affidabilità di un operatore economico che potrebbero giustificarne l’esclusione.

(107)

Nei casi in cui gli enti aggiudicatori sono tenuti ad applicare o scelgono di applicare i criteri di esclusione di cui sopra, dovrebbero applicare la direttiva 2014/24/UE per quanto riguarda la possibilità che gli operatori economici adottino misure volte a porre rimedio alle conseguenze di reati o violazioni e a impedire che tali comportamenti non ammessi si verifichino di nuovo.

(108)

Le offerte che appaiono anormalmente basse rispetto ai lavori, alle forniture o ai servizi potrebbero basarsi su valutazioni o prassi errate dal punto di vista tecnico, economico o giuridico. Se l’offerente non è in grado di fornire una motivazione sufficiente, l’ente aggiudicatore dovrebbe avere il diritto di respingere l’offerta. Il rifiuto dovrebbe essere obbligatorio nei casi in cui l’ente aggiudicatore abbia stabilito che il prezzo o i costi anormalmente bassi proposti risultano da una non conformità con il diritto vincolante dell’Unione o con il diritto nazionale con esso compatibile nei settori della previdenza sociale, del diritto del lavoro, del diritto ambientale o con le disposizioni internazionali di diritto del lavoro.

(109)

Le condizioni di esecuzione di un appalto hanno il fine di stabilire requisiti specifici per quanto riguarda l’esecuzione dell’appalto. A differenza dei criteri di aggiudicazione dell’appalto che costituiscono la base di una valutazione comparativa della qualità delle offerte, le condizioni di esecuzione dell’appalto sono requisiti oggettivi prestabiliti che non incidono sulla valutazione delle offerte. Le condizioni di esecuzione di un appalto dovrebbero essere compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano, direttamente o indirettamente, discriminatorie e siano collegate all’oggetto dell’appalto, che comprende tutti i fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o commercializzazione. Ciò include le condizioni concernenti il processo di esecuzione dell’appalto, ma esclude i requisiti riguardanti la politica aziendale generale.

(110)

È importante che l’osservanza, da parte dei subappaltatori, degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro di cui alla presente direttiva, sempre che tali norme, e la loro applicazione, siano conformi al diritto dell’Unione, sia garantita dalle autorità nazionali competenti, ad esempio gli ispettorati del lavoro o le agenzie per la protezione dell’ambiente, mediante azioni adeguate entro i limiti delle loro responsabilità e del loro mandato.

È inoltre necessario garantire una certa trasparenza nella catena dei subappalti, in quanto ciò fornisce agli enti aggiudicatori informazioni su chi è presente nei cantieri edili nei quali si stanno eseguendo i lavori per loro conto o su quali imprese forniscono servizi negli edifici, infrastrutture o aree, ad esempio municipi, scuole comunali, infrastrutture sportive, porti o autostrade, dei quali gli enti aggiudicatori sono responsabili o su cui hanno un controllo diretto. Dovrebbe essere chiarito che l’obbligo di fornire le necessarie informazioni grava in ogni caso sul contraente principale, in virtù di clausole specifiche che l’ente aggiudicatore dovrà inserire in tutte le procedure di appalto, o in virtù di obblighi che gli Stati membri imporranno al contraente principale mediante disposizioni di applicazione generale.Dovrebbe essere altresì chiarito che le condizioni relative al controllo del rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro di cui alla presente direttiva, sempre che tali norme, e la loro applicazione, siano conformi al diritto dell’Unione, dovrebbero essere applicate ogniqualvolta il diritto nazionale di uno Stato membro preveda un meccanismo di responsabilità solidale tra subappaltatori e contraente principale. Inoltre, dovrebbe essere indicato esplicitamente che gli Stati membri dovrebbero poter imporre condizioni più rigorose, ad esempio estendendo gli obblighi in materia di trasparenza, consentendo il pagamento diretto ai subappaltatori, oppure permettendo o imponendo alle amministrazioni aggiudicatrici di verificare che i subappaltatori non si trovino in una delle situazioni che giustificano l’esclusione dell’operatore economico. Nell’applicare tali misure ai subappaltatori, occorre garantire la coerenza con le disposizioni applicabili ai contraenti principali, facendo in modo che l’esistenza di motivi obbligatori di esclusione comporti l’obbligo per il contraente principale di sostituire il subappaltatore. Qualora dalle verifiche risulti la presenza di motivi non obbligatori di esclusione, andrebbe precisato che le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere la sostituzione. Si dovrebbe tuttavia indicare esplicitamente anche che le amministrazioni aggiudicatrici possono essere tenute a chiedere la sostituzione del subappaltatore in questione quando in tali casi l’esclusione del contraente principale sarebbe obbligatoria.

Si dovrebbe inoltre stabilire espressamente che gli Stati membri restano liberi di prevedere disposizioni di diritto interno più rigorose in materia di responsabilità o norme più avanzate in materia di pagamenti diretti ai subappaltatori.

(111)

Viste le discussioni in corso relative alle disposizioni orizzontali che disciplinano le relazioni con paesi terzi nel contesto degli appalti pubblici, è opportuno mantenere per un periodo transitorio lo statu quo del regime attualmente applicabile al settore dei servizi di pubblica utilità ai sensi degli articoli 58 e 59 della direttiva 2004/17/CE. Queste disposizioni dovrebbero pertanto essere mantenute invariate, compresa la disposizione relativa all’adozione di atti di esecuzione qualora le imprese dell’Unione abbiano difficoltà ad accedere ai mercati di paesi terzi. In queste circostanze tali atti di esecuzione dovrebbero continuare ad essere adottati dal Consiglio.

(112)

È opportuno ricordare che al computo dei termini di cui alla presente direttiva si applica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (26).

(113)

È necessario precisare, tenendo conto della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, le condizioni alle quali le modifiche di un contratto durante la sua esecuzione richiedono una nuova procedura di appalto. La nuova procedura d’appalto è necessaria quando sono apportate modifiche sostanziali al contratto iniziale, in particolare all’ambito di applicazione e il contenuto dei diritti e degli obblighi reciproci delle parti, inclusa la distribuzione dei diritti di proprietà intellettuale. Tali modifiche dimostrano l’intenzione delle parti di rinegoziare elementi essenziali o condizioni del contratto in questione. Ciò si verifica in particolare quando le condizioni modificate avrebbero inciso sul risultato della procedura di base nel caso in cui fossero già state parte della procedura iniziale.

Le modifiche del contratto comportanti una modifica minore del valore del contratto sino a un determinato valore dovrebbero essere sempre possibili senza richiedere una nuova procedura d’appalto. A tal fine e allo scopo di garantire la certezza giuridica, la presente direttiva dovrebbe prevedere soglie «de minimis», al di sotto delle quali non è necessaria una nuova procedura di appalto. Le modifiche contrattuali al di sopra di tali soglie dovrebbero essere possibili senza necessità di una nuova procedura di appalto nella misura in cui soddisfino le pertinenti condizioni previste dalla presente direttiva.

(114)

Gli enti aggiudicatori possono trovarsi di fronte a situazioni in cui si rendono necessari lavori, forniture o servizi supplementari; in tali casi può essere giustificata una modifica del contratto iniziale senza una nuova procedura di appalto, in particolare quando le consegne complementari siano destinate o al rinnovo parziale oppure all’ampliamento di servizi, forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’ente aggiudicatore ad acquistare materiali, lavori o servizi con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate.

(115)

Gli enti aggiudicatori si trovano a volte ad affrontare circostanze esterne che non era possibile prevedere quando hanno aggiudicato l’appalto, in particolare quando l’esecuzione dell’appalto copre un periodo lungo. In questo caso è necessaria una certa flessibilità per adattare il contratto a tali circostanze, senza ricorrere a una nuova procedura di appalto. Il concetto di circostanze imprevedibili si riferisce a circostanze che non si potevano prevedere nonostante una ragionevole e diligente preparazione dell’aggiudicazione iniziale da parte dell’ente aggiudicatore, tenendo conto dei mezzi a sua disposizione, della natura e delle caratteristiche del progetto specifico, delle buone prassi nel settore in questione e della necessità di garantire un rapporto adeguato tra le risorse investite nel preparare l’aggiudicazione e il suo valore prevedibile.

Tuttavia, ciò non si applica qualora una modifica comporti una variazione della natura generale dell’appalto, ad esempio sostituendo i lavori, le forniture e i servizi oggetto dell’appalto con qualcosa di diverso, oppure comporti un cambiamento sostanziale del tipo di appalto poiché, in una situazione di questo genere, è possibile ipotizzare un’influenza ipotetica sul risultato.

(116)

In linea con i principi di parità di trattamento e di trasparenza, l’aggiudicatario non dovrebbe essere sostituito da un altro operatore economico, ad esempio in caso di cessazione dell’appalto a motivo di carenze nell’esecuzione, senza riaprire l’appalto alla concorrenza. Tuttavia, in corso d’esecuzione del contratto, in particolare qualora sia stato aggiudicato a più di un’impresa, l’aggiudicatario dell’appalto dovrebbe poter subire talune modifiche strutturali dovute, ad esempio, a riorganizzazioni puramente interne, incorporazioni, fusioni e acquisizioni oppure insolvenza. Tali modifiche strutturali non dovrebbero automaticamente richiedere nuove procedure di appalto per tutti i contratti eseguiti da tale offerente.

(117)

Rispetto ai singoli contratti, gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la possibilità di prevedere modifiche mediante clausole di revisione o di opzione, senza che tali clausole conferiscano loro discrezionalità illimitata. La presente direttiva dovrebbe pertanto stabilire in che misura le modifiche possano essere previste nel contratto iniziale. Si dovrebbe pertanto precisare che clausole di revisione o di opzione formulate con sufficiente chiarezza potrebbero ad esempio prevedere indicizzazioni dei prezzi o garantire, per esempio, che le apparecchiature di comunicazione da fornire per un determinato periodo di tempo restino adeguate anche in caso di modifica dei protocolli di comunicazione o di altre modifiche tecnologiche. Dovrebbe inoltre essere possibile, mediante l’inserimento di clausole sufficientemente chiare, prevedere adattamenti del contratto che si rendano necessari a seguito di difficoltà tecniche apparse durante il funzionamento o la manutenzione. È inoltre opportuno ricordare che gli appalti potrebbero, ad esempio, comprendere la manutenzione ordinaria e prevedere gli interventi di manutenzione straordinaria che risultino necessari per garantire continuità nell’erogazione di un servizio pubblico.

(118)

Gli enti aggiudicatori si trovano a volte ad affrontare circostanze che impongono la risoluzione anticipata di contratti pubblici al fine di rispettare gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione nel settore degli appalti pubblici. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che gli enti aggiudicatori abbiano la possibilità, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, di risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se così richiesto dal diritto dell’Unione.

(119)

I risultati del documento di lavoro dei servizi della Commissione del 27 giugno 2011, dal titolo «Relazione di valutazione: impatto ed efficacia della legislazione dell’UE n materia di appalti pubblici», indicavano l’opportunità di rivedere la decisione di escludere taluni servizi dalla piena applicazione della direttiva 2004/17/CE. Di conseguenza, la piena applicazione della presente direttiva dovrebbe essere estesa a una serie di servizi.

(120)

Certe categorie di servizi, per la loro stessa natura, continuano a ricoprire una dimensione limitatamente transnazionale, segnatamente i cosiddetti servizi alla persona quali taluni servizi sociali, sanitari e scolastici. I servizi di questo tipo sono prestati all’interno di un particolare contesto che varia notevolmente da uno Stato membro all’altro a causa delle diverse tradizioni culturali. Occorre quindi stabilire un regime specifico per gli appalti aventi per oggetto tali servizi, con una soglia più elevata di quella che si applica ad altri servizi.

Nel contesto specifico degli appalti che riguardano questi settori, i servizi alla persona con valori al di sotto di tale soglia non saranno, in genere, di alcun interesse per i prestatori di altri Stati membri, a meno che non vi siano indicazioni concrete in senso contrario, come ad esempio il finanziamento dell’Unione per i progetti transfrontalieri.

I contratti per servizi alla persona al di sopra di tale soglia dovrebbero essere improntati alla trasparenza, a livello dell’Unione. In ragione dell’importanza del contesto culturale e della sensibilità di tali servizi, gli Stati membri dovrebbero godere di un’ampia discrezionalità così da organizzare la scelta dei fornitori di servizi nel modo che considerano più adeguato. Le norme della presente direttiva tengono conto di tale imperativo, imponendo solo il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza e di parità di trattamento e assicurando che gli enti aggiudicatori abbiano la facoltà di applicare criteri di qualità specifici per la scelta dei fornitori di servizi, come i criteri stabiliti dal quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali, pubblicato dal comitato per la protezione sociale. Nel definire le procedure da utilizzare per l’aggiudicazione degli appalti di servizi alla persona, gli Stati membri dovrebbero tener conto dell’articolo 14 TFUE e del protocollo n. 26. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero inoltre perseguire gli obiettivi della semplificazione e riduzione dell’onere amministrativo per gli enti aggiudicatori e gli operatori economici; è opportuno chiarire che ciò potrebbe anche comportare il ricorso a norme applicabili agli appalti di servizi non assoggettati al regime specifico.

Gli Stati membri e gli enti aggiudicatori sono liberi di fornire questi servizi direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni definite in precedenza dall’ente aggiudicatore, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione.

(121)

Analogamente, i servizi alberghieri e di ristorazione sono offerti generalmente solo da operatori ubicati nel luogo specifico di prestazione di tali servizi e hanno pertanto anche una dimensione limitatamente transfrontaliera. Dovrebbero pertanto rientrare solo nel regime alleggerito, con una soglia di 1 000 000 EUR. I servizi alberghieri e di ristorazione che superano tale soglia possono rivestire un interesse per diversi operatori economici, quali agenzie di viaggio e altri intermediari, anche su base transfrontaliera.

(122)

Analogamente, taluni servizi legali riguardano esclusivamente questioni di puro diritto nazionale e sono pertanto offerti generalmente solo da operatori ubicati nello Stato membro interessato e hanno di conseguenza anche una dimensione limitatamente transfrontaliera. Dovrebbero pertanto rientrare solo nel regime alleggerito, con una soglia di 1 000 000 EUR. Gli appalti di servizi legali al di sopra di tale soglia possono rivestire interesse per vari operatori economici, quali gli studi legali internazionali, anche su base transfrontaliera, in particolare ove riguardino questioni giuridiche aventi come fonte o contesto il diritto dell’Unione o il diritto internazionale oppure questioni giuridiche che interessano più di un paese.

(123)

Dall’esperienza si evince che una serie di altri servizi, quali i servizi di soccorso, i servizi antincendio e i servizi penitenziari, generalmente presentano un certo interesse a livello transfrontaliero solo dal momento in cui acquisiscono una massa critica sufficiente attraverso il loro valore relativamente elevato. In quanto non esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva, dovrebbero essere inclusi nel regime alleggerito. Nella misura in cui la loro prestazione è effettivamente fondata su appalti, altre categorie di servizi, quali i servizi investigativi e assicurativi, presenterebbero generalmente un interesse a livello transfrontaliero solo a partire dalla soglia di 1 000 000 EUR e solo allora dovrebbero pertanto essere soggetti al regime alleggerito.

(124)

Al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici la presente direttiva dovrebbe prevedere che la partecipazione alle procedure di appalto per taluni servizi nei settori dei servizi sanitari, sociali e culturali possa essere riservata per le organizzazioni basate sull’azionariato dei dipendenti o sulla loro partecipazione attiva al governo societario e per le organizzazioni esistenti quali le cooperative a partecipare alla prestazione di tali servizi agli utenti finali. L’applicazione della presente disposizione si limita esclusivamente a taluni servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi, a taluni servizi di istruzione e formazione, a biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali, a servizi sportivi e servizi domestici, e non riguarda nessuna delle esclusioni altrimenti previste dalla presente direttiva. Tali servizi dovrebbero essere disciplinati dal regime alleggerito.

(125)

È opportuno individuare tali servizi mediante riferimento alle posizioni specifiche del «Vocabolario comune per gli appalti pubblici» (CPV) adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (27), una nomenclatura strutturata gerarchicamente e articolata in divisioni, gruppi, classi, categorie e sottocategorie. Al fine di evitare l’incertezza giuridica, è opportuno precisare che il riferimento a una divisione non comporta implicitamente un riferimento alle sottodivisioni subordinate. Tale copertura globale dovrebbe invece essere esplicitamente indicata mediante riferimento a tutte le posizioni pertinenti, se del caso in forma di serie di codici.

(126)

Tradizionalmente si è fatto ricorso ai concorsi di progettazione soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell’urbanistica, dell’architettura, dell’ingegneria o dell’elaborazione di dati. Occorre tuttavia rammentare che tali strumenti flessibili potrebbero essere utilizzati anche per altri scopi e che si può stabilire che i successivi contratti di servizio siano aggiudicati al vincitore o a uno dei vincitori del concorso di progettazione mediante una procedura negoziata senza pubblicazione.

(127)

La valutazione ha messo in evidenza che è ancora possibile migliorare considerevolmente l’applicazione della normativa dell’Unione in materia di appalti pubblici. Ai fini di un’applicazione delle norme più efficiente e coerente è essenziale avere un quadro chiaro dei possibili problemi strutturali e delle tendenze generali delle politiche nazionali in materia di appalti, onde far fronte agli eventuali problemi in modo più mirato. Tale quadro dovrebbe essere acquisito mediante un adeguato monitoraggio, i cui risultati dovrebbero essere pubblicati periodicamente, al fine di consentire un dibattito informato sui possibili miglioramenti delle norme e delle prassi in materia di appalti. Acquisire un quadro chiaro potrebbe fornire informazioni circa l’applicazione delle norme sugli appalti pubblici nel contesto dell’attuazione di progetti cofinanziati dall’Unione. Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di definire le modalità di tale monitoraggio e di decidere chi dovrà effettuarlo in pratica; in questo contesto dovrebbero anche mantenere la facoltà di decidere se il monitoraggio debba basarsi su un controllo a posteriori estrapolato da campioni o su un controllo sistematico ex ante delle procedure di appalto pubblico contemplate dalla presente direttiva. Dovrebbe essere possibile sottoporre eventuali problemi all’attenzione degli organismi competenti; a tal fine non dovrebbe essere necessario che coloro che hanno effettuato il monitoraggio siano legittimati a stare in giudizio in modo indipendente dinanzi a corti e tribunali.Anche migliori orientamenti e informazioni e un migliore sostegno agli enti aggiudicatori e agli operatori economici potrebbero contribuire ampiamente ad accrescere l’efficienza degli appalti pubblici, migliorando le conoscenze, la certezza del diritto e la professionalizzazione delle prassi sugli appalti pubblici. Tali orientamenti dovrebbero essere messi a disposizione degli enti aggiudicatori e degli operatori economici qualora risultino necessari al fine di migliorare la corretta applicazione delle norme. Gli orientamenti da fornire potrebbero abbracciare tutti gli aspetti pertinenti degli appalti pubblici, quali la pianificazione degli acquisti, le procedure, la scelta delle tecniche e degli strumenti nonché le buone prassi nello svolgimento delle procedure. Per quanto riguarda le questioni giuridiche, gli orientamenti non dovrebbero necessariamente consistere in un’analisi giuridica completa di tali questioni; potrebbero limitarsi a un’indicazione generale degli elementi da prendere in considerazione per la successiva analisi dettagliata delle questioni, per esempio facendo riferimento alla giurisprudenza che potrebbe essere pertinente o a note orientative o ad altre fonti che hanno esaminato la questione specifica.

(128)

La direttiva 92/13/CEE prevede che determinate procedure di ricorso siano accessibili per lo meno a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme nazionali che recepiscono tale diritto. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare queste procedure di ricorso. Tuttavia, i cittadini, i soggetti interessati, organizzati o meno, e altre persone o organismi che non hanno accesso alle procedure di ricorso di cui alla direttiva 92/13/CEE hanno comunque un interesse legittimo in qualità di contribuenti a un corretto svolgimento delle procedure di appalto. Dovrebbero pertanto avere la possibilità, con modalità diverse dal sistema di ricorso di cui alla direttiva 92/13/CEE e senza che ciò comporti necessariamente una loro azione dinanzi a corti e tribunali, di segnalare le eventuali violazioni della presente direttiva all’autorità o alla struttura competente. Al fine di non creare duplicazioni di autorità o strutture esistenti, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di prevedere il ricorso ad autorità o strutture di controllo generali, organi di vigilanza settoriali, autorità di vigilanza comunali, autorità competenti in materia di concorrenza, al Mediatore o ad autorità nazionali competenti in materia di audit.

(129)

Al fine di sfruttare appieno il potenziale degli appalti pubblici nel conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, anche gli appalti in materia ambientale, sociale e di innovazione dovranno fare la loro parte. È pertanto importante ottenere una panoramica degli sviluppi nel campo degli appalti strategici che consenta di formarsi un parere con cognizione di causa sulle tendenze generali a livello globale in tale settore. In questo contesto possono, evidentemente, essere usate anche eventuali relazioni appropriate già elaborate.

(130)

Dato il potenziale delle PMI per la creazione di posti di lavoro, la crescita e l’innovazione, è importante incoraggiare la loro partecipazione agli appalti pubblici, sia tramite disposizioni appropriate nella presente direttiva che tramite iniziative a livello nazionale. Le nuove disposizioni della presente direttiva dovrebbero contribuire al miglioramento del livello di successo, ossia la percentuale delle PMI rispetto al valore complessivo degli appalti aggiudicati. Non è appropriato imporre percentuali obbligatorie di successo, ma occorre tenere sotto stretto controllo le iniziative nazionali volte a rafforzare la partecipazione delle PMI, data la sua importanza.

(131)

È già stata posta in essere una serie di procedure e metodi di lavoro per quanto riguarda le comunicazioni della Commissione e i contatti con gli Stati membri, quali le comunicazioni e i contatti riguardanti le procedure di cui agli articoli 258 e 260 TFUE, la rete per la soluzione dei problemi nel mercato interno (SOLVIT) ed EU Pilot, procedure che non sono modificate dalla presente direttiva. Dovrebbero, tuttavia, essere integrate dalla designazione di un unico punto di riferimento in ciascuno Stato membro per la cooperazione con la Commissione, che fungerebbe da punto di entrata unico per materie riguardanti gli appalti pubblici nello Stato membro in questione. Questa funzione può essere esercitata da persone o strutture che sono già regolarmente in contatto con la Commissione per quanto riguarda materie attinenti agli appalti pubblici, quali punti di contatto nazionali, membri del comitato consultivo per gli appalti pubblici, membri della rete per gli appalti pubblici o organismi di coordinamento nazionali.

(132)

La tracciabilità e la trasparenza del processo decisionale nelle procedure di appalto è essenziale per garantire procedure leali nonché combattere efficacemente la corruzione e le frodi. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero quindi conservare le copie dei contratti conclusi di valore elevato onde garantire alle parti interessate l’accesso a tali documenti, conformemente alle norme applicabili in materia di accesso alla documentazione. È altresì necessario che gli elementi essenziali e le decisioni delle singole procedure di aggiudicazione degli appalti siano documentati dagli enti aggiudicatori in una relazione sull’appalto. Onde evitare, per quanto possibile, oneri amministrativi dovrebbe essere permesso che la relazione sull’appalto rimandi a informazioni già riportate nel pertinente avviso di aggiudicazione. Occorre inoltre migliorare i sistemi elettronici per la pubblicazione di tali avvisi, gestiti dalla Commissione, al fine di facilitare l’inserimento dei dati e, nel contempo, l’estrazione delle relazioni globali e lo scambio di dati tra i sistemi.

(133)

Per favorire la semplificazione amministrativa e diminuire l’onere imposto agli Stati membri, la Commissione dovrebbe esaminare periodicamente se la qualità e completezza delle informazioni contenute negli avvisi che sono pubblicati in occasione di procedure di appalto siano sufficienti per permettere alla Commissione di estrarre le informazioni statistiche che diversamente dovrebbero essere trasmesse dagli Stati membri.

(134)

È necessaria un’efficace cooperazione amministrativa per lo scambio delle informazioni richieste per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione in situazioni transfrontaliere, in particolare per quanto riguarda la verifica dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione e l’applicazione degli standard di qualità ed ambientali. Il sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (28) potrebbe fornire un utile strumento elettronico per facilitare e rafforzare la cooperazione amministrativa gestendo lo scambio di informazioni sulla base di procedure semplici ed unificate che superino le barriere linguistiche. Il più rapidamente possibile dovrebbe pertanto essere avviato un progetto pilota per valutare l’opportunità di estendere l’IMI allo scambio di informazioni a norma della presente direttiva.

(135)

Al fine di potersi adattare ai rapidi progressi tecnici, economici e normativi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla modifica di un certo numero di elementi non essenziali della presente direttiva. Data la necessità di rispettare gli accordi internazionali, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di modificare le modalità tecniche dei metodi di calcolo delle soglie e periodicamente rivedere le soglie stesse; i riferimenti alla nomenclatura CPV possono subire modifiche normative a livello dell’Unione ed è necessario riflettere tali cambiamenti nel testo della presente direttiva; i dettagli e le caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronici devono essere mantenuti aggiornati rispetto agli sviluppi tecnologici; è inoltre necessario attribuire alla Commissione la facoltà di rendere obbligatorie determinate norme tecniche per le comunicazioni elettroniche così da garantire l’interoperabilità di formati tecnici, processi e messaggistica delle procedure di appalto condotte utilizzando mezzi elettronici di comunicazione tenendo conto degli sviluppi tecnologici; dovrebbe essere inoltre conferito alla Commissione il potere di adeguare l’elenco degli atti legislativi dell’Unione che istituisce metodi comuni per il calcolo dei costi del ciclo di vita; l’elenco delle convenzioni internazionali in materia ambientale e di previdenza sociale e l’elenco della legislazione dell’Unione la cui attuazione introduce la presunzione di libero accesso a un determinato mercato, nonché l’allegato II, che stabilisce un elenco di atti giuridici da prendere in considerazione per valutare se esistano diritti speciali o esclusivi, devono essere tempestivamente adeguati per incorporare le misure adottate su base settoriale. Al fine di soddisfare tale esigenza, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di mantenere gli elenchi aggiornati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(136)

Nell’applicazione della presente direttiva, la Commissione dovrebbe consultare gli appropriati gruppi di esperti nel settore degli appalti elettronici, garantendo una composizione equilibrata tra i principali gruppi di parti interessate.

(137)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alle modalità di trasmissione e pubblicazione dei dati di cui all’allegato IX, alle modalità per la redazione e la trasmissione di bandi o avvisi nonché ai modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (29).

(138)

Per l’adozione degli atti di esecuzione relativi ai modelli di formulari per la pubblicazione degli avvisi che non hanno alcuna incidenza né da un punto di vista finanziario né sulla natura e l’ambito di applicazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva. Al contrario, tali atti sono caratterizzati da una finalità puramente amministrativa e sono intesi ad agevolare l’applicazione delle norme stabilite dalla presente direttiva.

Inoltre, le decisioni per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza sui mercati ove vi sia libero accesso sno adottate in condizioni che assicurano modalità uniformi per l’applicazione di detta disposizione. Dovrebbero quindi essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione anche riguardo alle disposizioni particolareggiate per l’applicazione della procedura di cui all’articolo 35, per stabilire se l’articolo 34 nonché gli stessi atti di esecuzione siano applicabili. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 Per l’adozione di detti atti di esecuzione si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva.

(139)

La Commissione dovrebbe riesaminare gli effetti sul mercato interno derivanti dall’applicazione delle soglie e trasmettere una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. In tale contesto dovrebbe tener conto di fattori quali il livello degli appalti transfrontalieri, la partecipazione delle PMI, i costi di transazione e l’equilibrio tra costi e benefici.

Conformemente all’articolo XXII, paragrafo 7, l’AAP sarà oggetto di ulteriori negoziati tre anni dopo la sua entrata in vigore e successivamente a intervalli periodici. In tale contesto dovrebbe essere esaminata l’appropriatezza del livello delle soglie, tenendo presente l’impatto dell’inflazione nel lungo periodo in cui le soglie previste dall’AAP non sono state modificate; qualora il livello delle soglie dovesse cambiare di conseguenza, la Commissione dovrebbe, se del caso, adottare una proposta di atto giuridico che modifichi le soglie previste dalla presente direttiva.

(140)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire il coordinamento di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di appalti pubblici, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(141)

La direttiva 2004/17/CE dovrebbe essere abrogata.

(142)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I:

CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

CAPO I:

Oggetto e definizioni

Articolo 1:

Oggetto e campo di applicazione

Articolo 2:

Definizioni

Articolo 3:

Amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 4:

Enti aggiudicatori

Articolo 5:

Appalti misti e appalti che riguardano più attività

Articolo 6:

Aggiudicazione degli appalti che coprono diverse attività

CAPO II:

Attività

Articolo 7:

Disposizioni comuni

Articolo 8:

Gas ed energia termica

Articolo 9:

Elettricità

Articolo 10:

Acqua

Articolo 11:

Servizi di trasporto

Articolo 12:

Porti e aeroporti

Articolo 13:

Servizi postali

Articolo 14:

Estrazione di petrolio e gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi

CAPO III:

Ambito di applicazione materiale

SEZIONE 1:

SOGLIE

Articolo 15:

Soglie

Articolo 16:

Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti

Articolo 17:

Revisione delle soglie

SEZIONE 2:

APPALTI E CONCORSI DI PROGETTAZIONE ESCLUSI; disposizioni particolari per l’aggiudicazione degli appalti relativi alla difesa e sicurezza

Sottosezione 1:

Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell’acqua e dell’energia

Articolo 18:

Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi

Articolo 19:

Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dall’esercizio di un’attività interessata o per l’esercizio di un’attività in un paese terzo

Articolo 20:

Appalti aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali

Articolo 21:

Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi

Articolo 22:

Appalti di servizi aggiudicati sulla base di un diritto esclusivo

Articolo 23:

Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l’acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia

Sottosezione 2:

Aggiudicazione degli appalti relativi alla difesa e alla sicurezza

Articolo 24:

Difesa e sicurezza

Articolo 25:

Appalto misto che copre la stessa attività e che coinvolge aspetti di difesa e di sicurezza

Articolo 26:

Aggiudicazione degli appalti che coprono diverse attività e relativi alla difesa e alla sicurezza

Articolo 27:

Contratti e concorsi di progettazione che coinvolgono la difesa e o la sicurezza che vengono attribuiti od organizzati in base a norme internazionali

Sottosezione 3:

Relazioni speciali (enti controllati, cooperazione, imprese collegate e joint-venture)

Articolo 28:

Relazioni tra amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 29:

Appalti aggiudicati a un’impresa collegata

Articolo 30:

Appalti aggiudicati a una joint-venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture

Articolo 31:

Notifica di informazioni

Sottosezione 4:

Situazioni specifiche

Articolo 32:

Servizi di ricerca e sviluppo

Articolo 33:

Appalti sottoposti a un regime speciale

Sottosezione 5:

Attività direttamente esposte alla concorrenza e pertinenti disposizioni procedurali

Articolo 34:

Attività direttamente esposte alla concorrenza

Articolo 35:

Procedura atta a stabilire se l’articolo 34 è applicabile

CAPO IV:

Principi generali

Articolo 36:

Principi per l’aggiudicazione degli appalti

Articolo 37:

Operatori economici

Articolo 38:

Appalti riservati

Articolo 39:

Riservatezza

Articolo 40:

Norme applicabili alle comunicazioni

Articolo 41:

Nomenclature

Articolo 42:

Conflitti di interesse

TITOLO II:

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI

CAPO I:

Procedure

Articolo 43:

Condizioni relative all’AAP e ad altri accordi internazionali

Articolo 44:

Scelta delle procedure

Articolo 45:

Procedura aperta

Articolo 46:

Procedura ristretta

Articolo 47:

Procedura negoziata con previa indizione di gara

Articolo 48:

Dialogo competitivo

Articolo 49:

Partenariati per l’innovazione

Articolo 50:

Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara

CAPO II:

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 51:

Accordi quadro

Articolo 52:

Sistemi dinamici di acquisizione

Articolo 53:

Aste elettroniche

Articolo 54:

Cataloghi elettronici

Articolo 55:

Attività di centralizzazione della committenza e centrali di committenza

Articolo 56:

Appalti comuni occasionali

Articolo 57:

Appalti comuni tra enti aggiudicatori di Stati membri diversi

CAPO III:

Svolgimento della procedura

SEZIONE 1:

PREPARAZIONE

Articolo 58:

Consultazioni preliminari di mercato

Articolo 59:

Coinvolgimento preventiva dei candidati o offerenti

Articolo 60:

Specifiche tecniche

Articolo 61:

Etichette

Articolo 62:

Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova

Articolo 63:

Comunicazione delle specifiche tecniche

Articolo 64:

Varianti

Articolo 65:

Suddivisione degli appalti in lotti

Articolo 66:

Fissazione dei termini

SEZIONE 2:

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Articolo 67:

Avviso periodico indicativo

Articolo 68:

Avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione

Articolo 69:

Bandi di gara

Articolo 70:

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati

Articolo 71:

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

Articolo 72:

Pubblicazione a livello nazionale

Articolo 73:

Disponibilità elettronica dei documenti di gara

Articolo 74:

Inviti ai candidati

Articolo 75:

Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti

SEZIONE 3:

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI

Articolo 76:

Principi generali

Sottosezione 1:

Qualificazione e selezione qualitativa

Articolo 77:

Sistemi di qualificazione

Articolo 78:

Criteri di selezione qualitativa

Articolo 79:

Affidamento sulle capacità di altri soggetti

Articolo 80:

Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE

Articolo 81:

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

Sottosezione 2:

Aggiudicazione dell’appalto

Articolo 82:

Criteri di aggiudicazione dell’appalto

Articolo 83:

Calcolo dei costi del ciclo di vita

Articolo 84:

Offerte anormalmente basse

SEZIONE 4:

OFFERTE CONTENENTI PRODOTTI ORIGINARI DI PAESI TERZI E RELAZIONI CON DETTI PAESI

Articolo 85:

Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi

Articolo 86:

Relazioni con i paesi terzi in materia di lavori, forniture e di servizi

CAPO IV:

Esecuzione del contratto

Articolo 87:

Condizioni di esecuzione del contratto

Articolo 88:

Subappalto

Articolo 89:

Modifica di contratti durante il periodo della loro validità

Articolo 90:

Risoluzione dei contratti

TITOLO III:

REGIMI PARTICOLARI IN MATERIA DI APPALTI

CAPO I:

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 91:

Aggiudicazione dei contratti di servizi sociali e di altri servizi specifici

Articolo 92:

Pubblicazione dei bandi e degli avvisi

Articolo 93:

Principi per l’aggiudicazione degli appalti

Articolo 94:

Appalti riservati per alcuni servizi

CAPO II:

Regole sui concorsi di progettazione

Articolo 95:

Ambito di applicazione

Articolo 96:

Avvisi

Articolo 97:

Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice

Articolo 98:

Decisioni della commissione giudicatrice

TITOLO IV:

GOVERNANCE

Articolo 99:

Applicazione

Articolo 100:

Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

Articolo 101:

Presentazione di relazioni nazionali

Articolo 102:

Cooperazione amministrativa

TITOLO V:

POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 103:

Esercizio della delega

Articolo 104:

Procedura d’urgenza

Articolo 105:

Procedura di comitato

Articolo 106:

Recepimento e disposizioni transitorie

Articolo 107:

Abrogazione

Articolo 108:

Riesame

Articolo 109:

Entrata in vigore

Articolo 110:

Destinatari

ALLEGATI

ALLEGATO I:

Elenco delle attività di cui all’articolo 2, punto 2, lettera a)

ALLEGATO II:

Elenco degli atti giuridici dell’Unione di cui all’articolo 4, paragrafo 3

ALLEGATO III:

Elenco degli atti giuridici dell’Unione di cui all’articolo 34, paragrafo 3

ALLEGATO IV:

Termini per l’adozione degli atti di esecuzione di cui all’articolo 35

ALLEGATO V:

Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, o dei piani e progetti nei concorsi

ALLEGATO VI, parte A:

Informazioni che devono figurare negli avvisi periodici indicativi (di cui all’articolo 67)

ALLEGATO VI, parte B:

Informazioni che devono figurare negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel profilo di committente di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara (di cui all’articolo 67, paragrafo 1)

ALLEGATO VII:

Informazioni che devono figurare nei documenti di gara nelle aste elettroniche (di cui all’articolo 53, paragrafo 4)

ALLEGATO VIII:

Definizione di alcune specifiche tecniche

ALLEGATO IX:

Caratteristiche relative alla pubblicazione

ALLEGATO X:

Informazioni che devono figurare negli avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione (di cui all’articolo 44, paragrafo 4, lettera b) e all’articolo 68)

ALLEGATO XI:

Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara (di cui all’articolo 69)

ALLEGATO XII:

Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati (di cui all’articolo 70)

ALLEGATO XIII:

Contenuto degli inviti a presentare offerte, a negoziare o a manifestare il proprio interesse ai sensi dell’articolo 74

ALLEGATO XIV:

Elenco delle convenzioni internazionali in materia ambientale e di previdenza sociale di cui all’articolo 36, paragrafo 2

ALLEGATO XV:

Elenco degli atti giuridici dell’Unione di cui all’articolo 83, paragrafo 3

ALLEGATO XVI:

Informazioni che devono figurare negli avvisi di modifiche di un contratto durante il periodo di validità dello stesso, di cui all’articolo 89, paragrafo 1

ALLEGATO XVII:

Servizi di cui all’articolo 91

ALLEGATO XVIII:

Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara relativi agli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all’articolo 92)

ALLEGATO XIX:

Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione (di cui all’articolo 96, paragrafo 1)

ALLEGATO XX:

Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione (di cui all’articolo 96, paragrafo 1)

ALLEGATO XXI:

Tavola di concordanza

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente direttiva stabilisce norme sulle procedure per gli appalti indetti da enti aggiudicatori per quanto riguarda appalti e concorsi di progettazione il cui valore è stimato come non inferiore alle soglie di cui all’articolo 15.

2.   Ai sensi della presente direttiva si parla di appalto quando uno o più enti aggiudicatori acquisiscono, mediante un appalto di lavori, forniture e servizi, lavori, forniture o servizi da operatori economici scelti dagli enti aggiudicatori stessi, a condizione che i lavori, le forniture o i servizi siano destinati all’esercizio di una delle attività di cui agli articoli da 8 a 14.

3.   L’applicazione della presente direttiva è soggetta all’articolo 346 TFUE.

4.   La presente direttiva fa salva la libertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto dell’Unione, quali essi ritengano essere servizi d’interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti di Stato, e a quali obblighi specifici debbano essere soggetti. Analogamente, la presente direttiva fa salva la possibilità per le autorità pubbliche di decidere se, come e in che misura desiderano espletare funzioni pubbliche autonomamente in conformità dell’articolo 14 TFUE e del protocollo n. 26.

5.   La presente direttiva fa salve le modalità con cui gli Stati membri organizzano i propri sistemi in materia di previdenza sociale.

6.   I servizi non economici d’interesse generale non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1)   «appalti di lavori, forniture e servizi»: contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più degli enti aggiudicatori e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

2)   «appalti di lavori»: appalti aventi per oggetto una delle seguenti attività:

a)

l’esecuzione, o la progettazione e l’esecuzione, di lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato I;

b)

l’esecuzione, oppure la progettazione e l’esecuzione, di un’opera; oppure

c)

la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera corrispondente alle esigenze specificate dall’ente aggiudicatore che esercita un’influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell’opera;

3)   «opera»: il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica;

4)   «appalti di forniture»: appalti aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;

5)   «appalti di servizi»: appalti aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui al punto 2;

6)   «operatore economico»: una persona fisica o giuridica o un ente aggiudicatore o un raggruppamento di tali persone e/o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, che offre sul mercato la realizzazione di lavori e/o un’opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

7)   «offerente»: un operatore economico che ha presentato un’offerta;

8)   «candidato»: un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l’innovazione;

9)   «documento di gara»: qualsiasi documento prodotto dall’ente aggiudicatore o al quale l’ente aggiudicatore fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell’appalto o della procedura, compresi — qualora siano usati come mezzo di indizione di gara — il bando di gara, l’avviso periodico indicativo o gli avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione, le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;

10)   «attività di centralizzazione delle committenze»: attività svolte su base permanente, in una delle seguenti forme:

a)

l’acquisto di forniture e/o servizi destinati a enti aggiudicatori;

b)

l’aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a enti aggiudicatori;

11)   «attività di committenza ausiliarie»: attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

a)

infrastrutture tecniche che consentano agli enti aggiudicatori di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;

b)

consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;

c)

preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell’ente aggiudicatore interessato;

12)   «centrale di committenza»: un ente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva o un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/24/UE che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie.

Gli appalti gestiti da una centrale di committenza al fine di svolgere attività di centralizzazione delle committenze sono considerati appalti per l’esercizio di un’attività di cui agli articoli da 8 a 14. L’articolo 18 non si applica agli appalti gestiti da una centrale di committenza al fine di svolgere attività di centralizzazione delle committenze;

13)   «prestatore di servizi in materia di appalti»: un organismo pubblico o privato che offre attività di committenza ausiliarie sul mercato;

14)   «scritto» o «per iscritto»: un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;

15)   «mezzo elettronico»: uno strumento elettronico per l’elaborazione (compresa la compressione numerica) e l’archiviazione dei dati diffusi, trasmessi e ricevuti via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

16)   «ciclo di vita»: tutte le fasi consecutive e/o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l’utilizzazione e la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall’acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o all’utilizzazione;

17)   «concorsi di progettazione»: le procedure intese a fornire all’ente aggiudicatore, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell’urbanistica, dell’architettura, dell’ingegneria o dell’elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi;

18)   «innovazione»: l’attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o significativamente migliorato, tra cui, ma non solo, i processi di produzione, di edificazione o di costruzione, un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell’organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne, tra l’altro allo scopo di contribuire ad affrontare le sfide per la società o a sostenere la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

19)   «etichettatura»: qualsiasi documento, certificato o attestato con cui si conferma che i lavori, i prodotti e i servizi, i processi o le procedure in questione soddisfano determinati requisiti;

20)   «requisiti per l’etichettatura»: i requisiti che devono essere soddisfatti dai lavori, prodotti, servizi, processi o procedure in questione allo scopo di ottenere la pertinente etichettatura.

Articolo 3

Amministrazioni aggiudicatrici

1.   Ai fini della presente direttiva, per «amministrazioni aggiudicatrici» si intendono lo Stato, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico.

2.   «Autorità regionali» comprende tutte le autorità delle unità amministrative che sono elencate in modo non esaustivo nelle NUTS 1 e 2, di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (30).

3.   «Autorità locali» comprende tutte le autorità delle unità amministrative che rientrano nella NUTS 3 e unità amministrative più piccole, di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003.

4.   Per «organismi di diritto pubblico» si intendono gli organismi che hanno tutte le seguenti caratteristiche:

a)

sono istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

b)

sono dotati di personalità giuridica; e

c)

sono finanziati per la maggior parte dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; o la loro gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi; o il loro organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico.

Articolo 4

Enti aggiudicatori

1.   Ai fini della presente direttiva gli enti aggiudicatori sono enti che:

a)

sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 8 a 14;

b)

quando non sono amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, annoverano tra le loro attività una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 8 a 14 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità competente di uno Stato membro.

2.   Per «impresa pubblica» si intende un’impresa su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese in questione.

Un’influenza dominante da parte delle amministrazioni aggiudicatrici si presume in tutti i casi in cui queste autorità, direttamente o indirettamente:

a)

detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dell’impresa;

b)

controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall’impresa;

c)

possono designare più della metà dei membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa.

3.   Ai fini del presente articolo, per «diritti speciali o esclusivi» si intendono i diritti concessi da un’autorità competente di uno Stato membro mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa avente l’effetto di riservare a uno o più enti l’esercizio delle attività di cui agli articoli da 8 a 14 e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri enti di esercitare tale attività.

I diritti concessi in virtù di una procedura in base alla quale è stata assicurata una pubblicità adeguata, e in caso tale concessione si sia basata su criteri oggettivi, non costituiscono diritti speciali o esclusivi ai sensi del primo comma.

Tali procedure comprendono:

a)

le procedure di appalto con previa indizione di gara ai sensi della direttiva 2014/24/UE della direttiva 2009/81/CE, della direttiva 2014/23/UE o della presente direttiva;

b)

le procedure ai sensi di altri atti giuridici dell’Unione di cui all’allegato II, in grado di garantire un’adeguata trasparenza preliminare per la concessione di autorizzazioni sulla base di criteri oggettivi.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 103 riguardo alle modifiche dell’elenco di atti giuridici dell’Unione di cui all’allegato II, quando le modifiche si dimostrano necessarie sulla base dell’adozione di nuovi atti giuridici, o dell’abrogazione o della modifica di tali atti giuridici.

Articolo 5

Appalti misti che riguardano la stessa attività

1.   Il paragrafo 2 si applica ai contratti misti aventi per oggetto diverse tipologie di appalto, tutte contemplate nella presente direttiva.

I paragrafi da 3 a 5 si applicano ai contratti misti aventi per oggetto gli appalti contemplati nella presente direttiva e in altri regimi giuridici.

2.   I contratti aventi ad oggetto due o più tipi di appalto (lavori, servizi o forniture) sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalti che caratterizza l’oggetto principale del contratto in questione.

Nel caso di appalti misti che consistono in parte in servizi ai sensi del titolo III, capo I, e in parte in altri servizi oppure in contratti misti comprendenti in parte servizi e in parte forniture, l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture.

3.   Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, si applica il paragrafo 4. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il paragrafo 5.

Se parte di un determinato contratto è disciplinata dall’articolo 346 TFUE o dalla direttiva 2009/81/CE, si applica l’articolo 25 della presente direttiva.

4.   Nel caso di contratti aventi ad oggetto appalti disciplinati dalla presente direttiva nonché appalti che non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un appalto unico. Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche della parte distinta di cui trattasi.

Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare un appalto unico, la presente direttiva si applica, salvo se altrimenti previsto all’articolo 25, all’appalto misto che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette.

Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi e di concessioni, il contratto misto è aggiudicato in conformità con la presente direttiva, purché il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato dalla presente direttiva, calcolato secondo l’articolo 16, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all’articolo 15.

5.   Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all’oggetto principale del contratto in questione.

Articolo 6

Appalti che riguardano più attività

1.   Nel caso di contratti destinati a contemplare più attività, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per ogni attività distinta o di aggiudicare un appalto unico. Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti, la decisione che determina il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche dell’attività distinta di cui trattasi.

In deroga all’articolo 5, se gli enti aggiudicatori decidono di aggiudicare un appalto unico, si applicano i paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Tuttavia, quando una delle attività interessate è disciplinata dall’articolo 346 TFUE o dalla direttiva 2009/81/CE, si applica l’articolo 26 della presente direttiva.

La decisione di aggiudicare un unico appalto e di aggiudicare più appalti distinti non è adottata, tuttavia, allo scopo di escludere l’appalto o gli appalti dall’ambito di applicazione della presente direttiva o, dove applicabile, della direttiva 2014/24/UE o della direttiva 2014/23/UE.

2.   A un appalto destinato all’esercizio di più attività si applicano le norme relative alla principale attività cui è destinato.

3.   Nel caso degli appalti per cui è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività siano principalmente destinati, le norme applicabili sono determinate conformemente alle lettere a), b) e c):

a)

l’appalto è aggiudicato secondo la direttiva 2014/24/UE se una delle attività cui è destinato l’appalto è disciplinata dalla presente direttiva e l’altra dalla direttiva 2014/24/UE;

b)

l’appalto è aggiudicato secondo la presente direttiva se una delle attività cui è destinato l’appalto è disciplinata dalla presente direttiva e l’altra dalla direttiva 2014/23/UE;

c)

l’appalto è aggiudicato secondo la presente direttiva se una delle attività cui è destinato l’appalto è disciplinata dalla presente direttiva e l’altra non è soggetta né alla presente direttiva, né alla direttiva 2014/24/UE o alla direttiva 2014/23/UE.

CAPO II

Attività

Articolo 7

Disposizioni comuni

Ai fini degli articoli 8, 9 e 10, «alimentazione» comprende la generazione/produzione, la vendita all’ingrosso e al dettaglio.

Tuttavia, la produzione di gas sotto forma di estrazione rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 14.

Articolo 8

Gas ed energia termica

1.   Per quanto riguarda il gas e l’energia termica, la presente direttiva si applica alle seguenti attività:

a)

la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica;

b)

l’alimentazione di tali reti con gas o energia termica.

2.   L’alimentazione, da parte di un ente aggiudicatore che non è un’amministrazione aggiudicatrice, con gas o energia termica di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico non è considerata un’attività di cui al paragrafo 1 se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

la produzione di gas o di energia termica da parte di tale ente aggiudicatore è l’inevitabile risultato dell’esercizio di un’attività non prevista dal paragrafo 1 del presente articolo o dagli articoli da 9 a 11;

b)

l’alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20 % del fatturato dell’ente aggiudicatore, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l’anno in corso.

Articolo 9

Elettricità

1.   Per quanto riguarda l’elettricità, la presente direttiva si applica alle seguenti attività:

a)

la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità;

b)

l’alimentazione di tali reti con l’elettricità.

2.   L’alimentazione, da parte di un ente aggiudicatore che non è un’amministrazione aggiudicatrice, con elettricità di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico non è considerata un’attività di cui al paragrafo 1, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

la produzione di elettricità da parte di tale ente aggiudicatore avviene perché il suo consumo è necessario all’esercizio di un’attività non prevista dal paragrafo 1 del presente articolo o dagli articoli 8, 10 e 11;

b)

l’alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30 % della produzione totale di energia di tale ente aggiudicatore, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l’anno in corso.

Articolo 10

Acqua

1.   Per quanto riguarda l’acqua, la presente direttiva si applica alle seguenti attività:

a)

la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;

b)

l’alimentazione di tali reti con acqua potabile.

2.   La presente direttiva si applica anche agli appalti o ai concorsi di progettazione attribuiti o organizzati dagli enti aggiudicatori che esercitano un’attività di cui al paragrafo 1 e che riguardino una delle seguenti attività:

a)

progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio, in cui il volume d’acqua destinato all’alimentazione con acqua potabile rappresenti più del 20 % del volume totale d’acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio;

b)

smaltimento o trattamento delle acque reflue.

3.   L’alimentazione, da parte di un ente aggiudicatore che non è un’amministrazione aggiudicatrice, con acqua potabile di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico non è considerata un’attività di cui al paragrafo 1 se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

la produzione di acqua potabile da parte di tale ente aggiudicatore avviene perché il suo consumo è necessario all’esercizio di un’attività non prevista dagli articoli da 8 a 11;

b)

l’alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30 % della produzione totale di acqua potabile di tale ente aggiudicatore, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l’anno in corso.

Articolo 11

Servizi di trasporto

La presente direttiva si applica alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo.

Nei servizi di trasporto, si considera che una rete esiste se il servizio viene fornito alle condizioni operative stabilite dalla competente autorità di uno Stato membro, quali le condizioni relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.

Articolo 12

Porti e aeroporti

La presente direttiva si applica alle attività relative allo sfruttamento di un’area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

Articolo 13

Servizi postali

1.   La presente direttiva si applica alle attività relative alla prestazione di:

a)

servizi postali;

b)

altri servizi diversi da quelli postali, a condizione che tali servizi siano prestati da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo e che le condizioni di cui all’articolo 34, paragrafo 1, non siano soddisfatte per quanto riguarda i servizi previsti dal paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.

2.   Ai fini della presente direttiva e fatta salva la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (31), si intende per:

a)   «invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal suo peso. Oltre agli invii di corrispondenza, si tratta – ad esempio – di libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso;

b)   «servizi postali»: servizi consistenti in raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Includono sia i servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del servizio universale istituito ai sensi della direttiva 97/67/CE, sia quelli che ne sono esclusi;

c)   «altri servizi diversi dai servizi postali»: servizi forniti nei seguenti ambiti:

i)

servizi di gestione di servizi postali (servizi precedenti l’invio e servizi successivi all’invio, compresi i servizi di smistamento della posta);

ii)

servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo.

Articolo 14

Estrazione di petrolio e gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi

La presente direttiva si applica alle attività relative allo sfruttamento di un’area geografica, ai seguenti fini:

a)

estrazione di petrolio o di gas;

b)

prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.

CAPO III

Ambito di applicazione materiale

Sezione 1

Soglie

Articolo 15

Importi delle soglie

La presente direttiva si applica agli appalti che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui agli articoli da 18 a 23 o ai sensi dell’articolo 34 concernente il perseguimento dell’attività in questione e il cui valore netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è pari o superiore alle soglie seguenti:

a)

414 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi nonché per i concorsi di progettazione;

b)

5 186 000 EUR per gli appalti di lavori;

c)

1 000 000 EUR per i contratti di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato XVII.

Articolo 16

Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti

1.   Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’ente aggiudicatore, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovi eventuali dei contratti come esplicitamente stabilito nei documenti di gara.

Quando l’ente aggiudicatore prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell’appalto.

2.   Se un ente aggiudicatore è composto da unità operative distinte, si tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative.

In deroga al primo comma, se un’unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di quest’ultimo, i valori possono essere stimati al livello dell’unità in questione.

3.   La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione della presente direttiva. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare che rientri nell’ambito di applicazione della presente direttiva, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino.

4.   Tale valore stimato è valido al momento dell’invio dell’avviso di indizione di gara o, nei casi in cui non sia prevista un’indizione di gara, al momento in cui l’ente aggiudicatore avvia la procedura d’appalto, per esempio, se del caso, mettendosi in contatto con operatori economici in relazione all’appalto.

5.   Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell’IVA del complesso dei contratti previsti durante l’intera durata dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

6.   Nel caso di partenariati per l’innovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell’IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.

7.   Ai fini dell’articolo 15, gli enti aggiudicatori includono nel valore stimato di un appalto di lavori sia il costo dei lavori stessi che il valore stimato complessivo di tutte le forniture o di tutti i servizi che sono messi a disposizione dell’aggiudicatario dagli enti aggiudicatori, a condizione che siano necessari all’esecuzione dei lavori.

8.   Quando un’opera prevista o una prestazione di servizi prevista può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, è computato il valore stimato complessivo della totalità di tali lotti.

Quando il valore aggregato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 15, la presente direttiva si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.

9.   Quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, nell’applicazione dell’articolo 15, lettere b) e c), si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti.

Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 15, la presente direttiva si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.

10.   In deroga ai paragrafi 8 e 9, gli enti aggiudicatori possono aggiudicare appalti per singoli lotti senza applicare le procedure previste dalla presente direttiva, a condizione che il valore stimato al netto dell’IVA del lotto in questione sia inferiore a 80 000 EUR per le forniture o i servizi oppure a 1 000 000 EUR per i lavori. Tuttavia, il valore cumulato dei lotti aggiudicati senza applicare la presente direttiva non supera il 20 % del valore cumulato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista, il progetto di acquisizione di forniture omogenee o il progetto di prestazione di servizi.

11.   Se gli appalti di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati a essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto:

a)

il valore reale complessivo dei contratti successivi dello stesso tipo aggiudicati nel corso dei dodici mesi precedenti o dell’esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;

b)

oppure il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell’esercizio se questo è superiore a dodici mesi.

12.   Per gli appalti di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto è il seguente:

a)

per gli appalti di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell’appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell’importo residuo;

b)

per gli appalti di durata indeterminata o se questa non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48.

13.   Per gli appalti di servizi, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell’appalto è, a seconda dei casi, il seguente:

a)

servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;

b)

servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;

c)

appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione.

14.   Per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell’appalto è il seguente:

a)

nel caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi: il valore complessivo per l’intera loro durata;

b)

nel caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi: il valore mensile moltiplicato per 48.

Articolo 17

Revisione delle soglie

1.   Dal 30 giugno 2013 la Commissione verifica ogni due anni che le soglie di cui all’articolo 15, lettere a) e b), corrispondano alle soglie stabilite nell’accordo sugli appalti pubblici dell’Organizzazione mondiale del commercio (AAP) e procede, se necessario, alla loro revisione in conformità del presente articolo.

In conformità con il metodo di calcolo di cui all’AAP, la Commissione calcola il valore di tali soglie sulla base del valore giornaliero medio dell’euro rispetto ai diritti speciali di prelievo durante i ventiquattro mesi che terminano il 31 agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1o gennaio. Il valore delle soglie in tal modo rivedute è arrotondato, se necessario, al migliaio di euro inferiore al dato risultante da tale calcolo, per assicurare il rispetto delle soglie in vigore previste dall’AAP ed espresse in diritti speciali di prelievo.

2.   Dal 1o gennaio 2014, ogni due anni la Commissione determina, nelle valute nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l’euro, i valori delle soglie di cui all’articolo 15, lettere a) e b), rivedute a norma del presente articolo, paragrafo 1.

Contestualmente, la Commissione determina, nelle valute nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l’euro, i valori della soglia di cui all’articolo 15, lettera c).

In conformità con il metodo di calcolo di cui all’AAP sugli appalti pubblici, la determinazione di tali valori è basata sulla media del valore giornaliero di tali valute corrispondente alla soglia applicabile espressa in euro durante i ventiquattro mesi che terminano il 31 agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1o gennaio.

3.   La Commissione pubblica le soglie rivedute di cui al paragrafo 1, il loro controvalore nelle valute nazionali di cui al paragrafo 2, primo comma, e il valore determinato conformemente al paragrafo 2, secondo comma, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea all’inizio del mese di novembre successivo alla loro revisione.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 103 per adattare la metodologia di cui al presente articolo, paragrafo 1, secondo comma, alle modifiche della metodologia di cui all’AAP per la revisione delle soglie di cui all’articolo 15, lettere a) e b), e per la determinazione del controvalore nelle valute nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l’euro, come menzionato al presente articolo, paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 103 per la revisione delle soglie di cui all’articolo 15, lettere a) e b), se necessario.

5.   Qualora si renda necessaria la revisione delle soglie di cui all’articolo 15, lettere a) e b), e i limiti di tempo non consentano l’uso della procedura di cui all’articolo 103, e quindi motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 104 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo, paragrafo 4, secondo comma.

Sezione 2

Appalti e concorsi di progettazione esclusi; disposizioni particolari per appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza

Sottosezione 1

Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell’acqua e dell’energia

Articolo 18

Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi

1.   La presente direttiva non si applica agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l’ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale od esclusivo per la vendita o la locazione dell’oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni dell’ente aggiudicatore.

2.   Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su richiesta, tutte le categorie di prodotti o di attività che considerano escluse in virtù del paragrafo 1. La Commissione può pubblicare periodicamente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, a titolo d’informazione, l’elenco delle categorie di prodotti e di attività che considera escluse. Nel fare ciò, la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori possono far valere quando comunicano le informazioni.

Articolo 19

Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un’attività interessata o per l’esercizio di un’attività in un paese terzo

1.   La presente direttiva non si applica né agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dal perseguimento delle loro attività di cui agli articoli da 8 a 14 o per l’esercizio di tali attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un’area geografica all’interno dell’Unione, né ai concorsi di progettazione organizzati a tali fini.

2.   Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su richiesta, qualsiasi attività che considerano esclusa in virtù del paragrafo 1. La Commissione può pubblicare periodicamente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, a titolo d’informazione, gli elenchi delle categorie di attività che considera escluse. Nel fare ciò, la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori possono far valere quando comunicano queste informazioni.

Articolo 20

Appalti aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali

1.   La presente direttiva non si applica agli appalti o ai concorsi di progettazione che l’ente aggiudicatore è tenuto ad aggiudicare o a organizzare nel rispetto di procedure d’appalto diverse da quelle previste dalla presente direttiva e stabilite secondo una delle seguenti modalità:

a)

uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali di legge, quali un accordo internazionale, concluso in conformità dei trattati, tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte dei loro firmatari;

b)

un’organizzazione internazionale.

Gli Stati membri comunicano tutti gli strumenti giuridici di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera a), alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all’articolo 105.

2.   La presente direttiva non si applica agli appalti e ai concorsi di progettazione che l’ente aggiudicatore aggiudica od organizza in base a norme sugli appalti previste da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione internazionale di finanziamento quando gli appalti o i concorsi di progettazione in questione sono interamente finanziati da tale organizzazione o istituzione; nel caso di appalti o concorsi di progettazione cofinanziati prevalentemente da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione internazionale di finanziamento, le parti si accordano sulle procedure di aggiudicazione applicabili.

3.   L’articolo 27 si applica agli appalti e ai concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano a tali appalti e concorsi di progettazione.

Articolo 21

Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi

La presente direttiva non si applica agli appalti di servizi:

a)

aventi per oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni.

b)

concernenti i servizi d’arbitrato e di conciliazione;

c)

concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

i)

rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 77/249/CEE del Consiglio (32):

in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro, un paese terzo o dinanzi a un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale, oppure

in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro o un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

ii)

consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui alla presente lettera, punto i), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento in questione, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 77/249/CEE;

iii)

servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

iv)

servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale nello Stato membro interessato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

v)

altri servizi legali che, nello Stato membro interessato, sono connessi, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri;

d)

concernenti servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (33) e operazioni condotte con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e con il meccanismo europeo di stabilità;

e)

concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all’emissione, alla vendita, all’acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

f)

concernenti i contratti di lavoro;

g)

concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;

h)

concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;

i)

relativi ai contratti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente lettera, i termini «fornitori di servizi di media» hanno lo stesso significato di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (34). Il termine «programma» ha lo stesso significato di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, ma comprende anche i programmi radiofonici e i materiali associati ai programmi radiofonici. Inoltre, ai fini della presente disposizione il termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato di «programma».

Articolo 22

Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo

La presente direttiva non si applica agli appalti di servizi aggiudicati a un ente che sia amministrazione aggiudicatrice o a un’associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il TFUE.

Articolo 23

Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l’acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia

La presente direttiva non si applica:

a)

agli appalti per l’acquisto di acqua, se aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano una o entrambe le attività relative all’acqua potabile di cui all’articolo 10, paragrafo 1;

b)

agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che sono essi stessi attivi nel settore dell’energia in quanto esercitano un’attività di cui all’articolo 8, paragrafo 1, all’articolo 9, paragrafo 1, o all’articolo 14 per la fornitura di:

i)

energia;

ii)

combustibili destinati alla produzione di energia.

Sottosezione 2

Appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza

Articolo 24

Difesa e sicurezza

1.   Per gli appalti aggiudicati e i concorsi di progettazione organizzati nei settori della difesa e della sicurezza, la presente direttiva non si applica:

a)

agli appalti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE;

b)

agli appalti ai quali la direttiva 2009/81/CE non si applica in virtù degli articoli 8, 12 e 13 di quest’ultima.

2.   La presente direttiva non si applica agli appalti e ai concorsi di progettazione non altrimenti esentati ai sensi del paragrafo 1, nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali di sicurezza di uno Stato membro non possa essere garantita mediante misure meno invasive, ad esempio l’imposizione di condizioni intese a proteggere la riservatezza delle informazioni che gli enti aggiudicatori rendono disponibili in una procedura di aggiudicazione dell’appalto, come previsto nella presente direttiva.

Inoltre, in conformità dell’articolo 346, paragrafo 1, lettera a), TFUE, la presente direttiva non si applica agli appalti e ai concorsi di progettazione non altrimenti esentati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo nella misura in cui l’applicazione della presente direttiva obbligherebbe lo Stato membro a fornire informazioni la cui divulgazione sia ritenuta contraria agli interessi essenziali della sua sicurezza.

3.   Qualora l’attribuzione e l’esecuzione dell’appalto o del concorso di progettazione siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti in uno Stato membro, la presente direttiva non si applica a condizione che tale Stato membro abbia determinato che gli interessi essenziali in questione non possono essere tutelati da misure meno invasive, quali quelle di cui al paragrafo 2, primo comma.

Articolo 25

Appalti misti riguardanti la medesima attività e concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

1.   Nel caso di appalti misti riguardanti la medesima attività e aventi per oggetto appalti disciplinati dalla presente direttiva nonché appalti o altri elementi disciplinati dall’articolo 346 TFUE o dalla direttiva 2009/81/CE, si applica il presente articolo.

2.   Se le diverse parti di un determinato appalto sono oggettivamente separabili, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un appalto unico.

Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte, la decisione che determina il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche della parte distinta di cui trattasi.

Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare un appalto unico, per determinare il regime giuridico applicabile si applicano i seguenti criteri:

a)

se parte di un determinato appalto è disciplinata dall’articolo 346 TFUE, l’appalto può essere aggiudicato senza applicare la presente direttiva, purché l’aggiudicazione di un appalto unico sia giustificata da ragioni oggettive;

b)

se parte di un determinato appalto è disciplinata dalla direttiva 2009/81/CE, l’appalto può essere aggiudicato conformemente a tale direttiva, purché l’aggiudicazione di un appalto unico sia giustificata da ragioni oggettive. La presente lettera fa salve le soglie ed esclusioni previste dalla stessa direttiva.

La decisione di aggiudicare un appalto unico, tuttavia, non deve essere presa allo scopo di escludere appalti dall’applicazione della presente direttiva o della direttiva 2009/81/CE.

3.   Il paragrafo 2, terzo comma, lettera a), si applica agli appalti misti cui potrebbero altrimenti applicarsi entrambe le lettere a) e b) di tale comma.

4.   Se le diverse parti di un determinato appalto sono oggettivamente non separabili, l’appalto può essere aggiudicato senza applicare la presente direttiva ove includa elementi cui si applica l’articolo 346 TFUE; altrimenti può essere aggiudicato conformemente alla direttiva 2009/81/CE.

Articolo 26

Appalti che riguardano più attività e concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

1.   Nel caso di contratti destinati a contemplare più attività, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare contratti distinti per ogni attività distinta o di aggiudicare un contratto unico. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche dell’attività distinta di cui trattasi.

Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare un contratto unico, si applica il presente articolo, paragrafo 2. La scelta tra l’aggiudicazione di un unico contratto e l’aggiudicazione di più contratti distinti non può essere effettuata al fine di escludere detto contratto o detti contratti dall’ambito di applicazione della presente direttiva o della direttiva 2009/81/CE.

2.   Nel caso di contratti destinati a contemplare un’attività soggetta alla presente direttiva e un’altra attività che:

a)

è soggetta alla direttiva 2009/81/CE; o

b)

è disciplinata dall’articolo 346 TFUE,

il contratto può essere aggiudicato conformemente alla direttiva 2009/81/CE nei casi di cui alla lettera a) e può essere aggiudicato senza applicare la presente direttiva nei casi di cui alla lettera b). Il presente comma fa salve le soglie ed esclusioni previste dalla direttiva 2009/81/CE.

I contratti di cui al primo comma, lettera a), che comprendano in aggiunta appalti o altri elementi disciplinati dall’articolo 346 TFUE, possono essere aggiudicati senza applicare la presente direttiva.

Tuttavia, è condizione per l’applicazione del primo e del secondo comma che l’aggiudicazione di un contratto unico sia giustificata da ragioni obiettive e che la decisione di aggiudicare un contratto unico non sia adottata allo scopo di escludere contratti dall’applicazione della presente direttiva.

Articolo 27

Appalti e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali

1.   La presente direttiva non si applica agli appalti o ai concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che l’ente aggiudicatore è tenuto ad aggiudicare o a organizzare nel rispetto di procedure d’appalto diverse da quelle previste dalla presente direttiva e stabilite secondo una delle seguenti modalità:

a)

un accordo o un’intesa internazionale, conclusi in conformità dei trattati, tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte dei loro firmatari;

b)

un accordo o un’intesa internazionale in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;

c)

un’organizzazione internazionale.

Tutti gli accordi o le intese di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera a), sono comunicati alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all’articolo 105.

2.   La presente direttiva non si applica agli appalti e ai concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che l’ente aggiudicatore aggiudica in base a norme sugli appalti previste da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione internazionale di finanziamento quando gli appalti e i concorsi di progettazione in questione sono interamente finanziati da tale organizzazione o istituzione. Nel caso di appalti pubblici o concorsi di progettazione cofinanziati prevalentemente da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione internazionale di finanziamento, le parti si accordano sulle procedure d’appalto applicabili.

Sottosezione 3

Relazioni speciali (cooperazione, imprese collegate e joint-venture)

Articolo 28

Appalti tra amministrazioni aggiudicatrici

1.   Un appalto aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;

b)

oltre l’80 % delle attività di tale persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;

c)

nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione di capitali privati diretti, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comporta controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Si ritiene che un’amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del primo comma, lettera a), qualora essa eserciti un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione aggiudicatrice.

2.   Il paragrafo 1 si applica anche quando una persona controllata che è un’amministrazione aggiudicatrice aggiudica un appalto alla propria amministrazione aggiudicatrice controllante o ad un’altra persona giuridica controllata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione di capitali privati diretti, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comporta controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

3.   Un’amministrazione aggiudicatrice che non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico un controllo ai sensi del paragrafo 1 può nondimeno aggiudicare un appalto a tale persona giuridica senza applicare la presente direttiva, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

l’amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici su tale persona giuridica un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi;

b)

oltre l’80 % delle attività di tale persona giuridica viene effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi; e

c)

nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione di capitali privati diretti, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comporta controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Ai fini della lettera a), si ritiene che le amministrazioni aggiudicatrici esercitino su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i)

gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti;

ii)

tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata;

iii)

la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti.

4.   Un contratto concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

il contratto stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a fare in modo che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;

b)

l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni relative all’interesse pubblico; e

c)

le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 % delle attività interessate dalla cooperazione.

5.   Per determinare la percentuale delle attività di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), al paragrafo 3, primo comma, lettera b), e al paragrafo 4, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull’attività, quali i costi sostenuti dalla pertinente persona giuridica nei campi dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l’aggiudicazione dell’appalto.

Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell’attività della persona giuridica pertinente, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato, o la misura alternativa basata sull’attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, basta che esso dimostri, segnatamente in base a proiezioni dell’attività, che la misura dell’attività è credibile.

Articolo 29

Appalti aggiudicati a un’impresa collegata

1.   Ai fini del presente articolo, per «impresa collegata» si intende qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell’ente aggiudicatore a norma della direttiva 2013/34/UE.

2.   Nel caso di enti che non sono soggetti alla direttiva 2013/34/UE, per «impresa collegata» si intende qualsiasi impresa:

a)

su cui l’ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante; oppure

b)

che possa esercitare un’influenza dominante sull’ente aggiudicatore; oppure

c)

che, come l’ente aggiudicatore, sia soggetta all’influenza dominante di un’altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria oppure di norme interne.

Ai fini del presente paragrafo, i termini «influenza dominante» hanno lo stesso significato che all’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma.

3.   In deroga all’articolo 28 e ove siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la presente direttiva non si applica agli appalti aggiudicati:

a)

da un ente aggiudicatore a un’impresa collegata;o

b)

da una joint-venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori per svolgere attività descritte agli articoli da 8 a 14, a un’impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.

4.   Il paragrafo 3 si applica:

a)

agli appalti di servizi, purché almeno l’80 % del fatturato totale realizzato in media dall’impresa collegata negli ultimi tre anni, tenendo conto di tutti i servizi forniti da tale impresa, provenga dalla prestazione di servizi all’ente aggiudicatore o alle altre imprese cui è collegata;

b)

agli appalti di forniture, a condizione che almeno l’80 % del fatturato totale medio realizzato dall’impresa collegata negli ultimi tre anni, tenendo conto di tutte le forniture effettuate da tale impresa, provenga dalla prestazione di forniture all’ente aggiudicatore o alle altre imprese cui è collegata;

c)

agli appalti di lavori, a condizione che almeno l’80 % del fatturato totale medio realizzato dall’impresa collegata negli ultimi tre anni, tenendo conto di tutti i lavori eseguiti da tale impresa, provenga dall’esecuzione di tali lavori all’ente aggiudicatore o alle altre imprese cui è collegata.

5.   Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell’attività dell’impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, basta che l’impresa dimostri, segnatamente in base a proiezioni dell’attività, che probabilmente realizzerà il fatturato di cui al paragrafo 4, lettera a), b) o c).

6.   Se più imprese collegate all’ente aggiudicatore con il quale formano un gruppo economico forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale derivante dalla prestazione dei servizi o l’esecuzione dei lavori, per ciascuna di tali imprese collegate.

Articolo 30

Appalti aggiudicati a una joint-venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture

In deroga all’articolo 28 e a condizione che la joint-venture sia stata costituita per svolgere le attività di cui trattasi per un periodo di almeno tre anni e che l’atto costitutivo della joint-venture preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte per almeno lo stesso periodo, la presente direttiva non si applica agli appalti aggiudicati da:

a)

una joint-venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori per svolgere attività di cui agli articoli da 8 a 14, a uno di tali enti aggiudicatori; o

b)

un ente aggiudicatore alla joint-venture di cui fa parte.

Articolo 31

Notifica di informazioni

Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione, su richiesta, le seguenti informazioni relative all’applicazione dell’articolo 29, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 30:

a)

i nomi delle imprese o delle joint-venture interessate;

b)

la natura e il valore degli appalti considerati;

c)

gli elementi che la Commissione giudica necessari per provare che le relazioni tra l’ente aggiudicatore e l’impresa o la joint-venture cui gli appalti sono aggiudicati rispondono agli obblighi di cui all’articolo 29 o 30.

Sottosezione 4

Situazioni specifiche

Articolo 32

Servizi di ricerca e sviluppo

La presente direttiva si applica solamente ai contratti per servizi di ricerca e sviluppo identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 e 73430000-5, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a)

i risultati appartengono esclusivamente all’ente aggiudicatore perché li usi nell’esercizio della sua attività; e

b)

la prestazione del servizio è interamente retribuita dall’ente aggiudicatore.

Articolo 33

Appalti sottoposti a un regime speciale

1.   Fatto salvo l’articolo 34 della presente direttiva, la Repubblica d’Austria e la Repubblica federale di Germania provvedono, attraverso regimi di autorizzazione o altre misure adeguate, affinché ogni ente che opera nei settori di cui alla decisione 2002/205/CE della Commissione (35) e alla decisione 2004/73/CE della Commissione (36):

a)

osservi i principi di non discriminazione e di concorrenza nell’aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori e di servizi, soprattutto riguardo all’informazione che esso rende disponibile agli operatori economici sulle proprie intenzioni di aggiudicare appalti;

b)

comunichi alla Commissione, alle condizioni di cui alla decisione 93/327/CEE della Commissione (37), le informazioni relative agli appalti che essi aggiudicano.

2.   Fatto salvo l’articolo 34, il Regno Unito provvede, attraverso regimi di autorizzazione o altre misure adeguate, affinché ogni ente che opera nei settori di cui alla decisione 97/367/CEE applichi il presente articolo, paragrafo 1, lettere a) e b), relativamente agli appalti aggiudicati per il perseguimento di tale attività in Irlanda del Nord.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli appalti aggiudicati a fini della prospezione di petrolio o gas.

Sottosezione 5

Attività direttamente esposte alla concorrenza e pertinenti disposizioni procedurali

Articolo 34

Attività direttamente esposte alla concorrenza

1.   Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un’attività di cui agli articoli da 8 a 14 non sono soggetti alla presente direttiva se lo Stato membro o gli enti aggiudicatori che hanno introdotto la domanda ai sensi dell’articolo 35 possono dimostrare che nello Stato membro in cui è esercitata l’attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. Inoltre, alla presente direttiva non sono soggetti i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività nella zona geografica in questione. L’attività in questione può costituire parte di un settore più ampio o essere esercitata unicamente in determinate parti dello Stato membro interessato. La valutazione della concorrenza di cui alla prima frase del presente paragrafo, che sarà effettuata alla luce delle informazioni disponibili alla Commissione e ai fini della presente direttiva, lascia impregiudicata l’applicazione della normativa in materia di concorrenza. Tale valutazione viene effettuata tenendo conto del mercato delle attività in questione e del mercato geografico di riferimento ai sensi del paragrafo 2.

2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, per determinare se un’attività è direttamente esposta alla concorrenza, si ricorre a criteri conformi alle disposizioni del TFUE in materia di concorrenza, tra i quali possono figurare le caratteristiche dei prodotti o servizi interessati, l’esistenza di prodotti o servizi alternativi considerati sostituibili sul versante della domanda o dell’offerta, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei prodotti o servizi in questione.

Il mercato geografico di riferimento, sulla base del quale viene valutata l’esposizione alla concorrenza, è costituito dal territorio nel quale le imprese interessate intervengono nell’offerta e nella domanda di prodotti e di servizi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dai territori vicini, in particolare a motivo di condizioni di concorrenza sensibilmente diverse da quelle che prevalgono in quei territori. Questa valutazione tiene conto segnatamente della natura e delle caratteristiche dei prodotti o servizi in questione, dell’esistenza di ostacoli all’entrata o di preferenze dei consumatori, nonché dell’esistenza, tra il territorio in oggetto e quelli vicini, di differenze notevoli sotto il profilo delle quote di mercato delle imprese o di differenze sostanziali a livello di prezzi.

3.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato le norme della legislazione dell’Unione di cui all’allegato III.

Se non è possibile presumere il libero accesso a un mercato in base al primo comma, si deve dimostrare che l’accesso al mercato in questione è libero di fatto e di diritto.

Articolo 35

Procedura atta a stabilire se l’articolo 34 sia applicabile

1.   Quando uno Stato membro o, se la legislazione dello Stato membro interessato lo prevede, un ente aggiudicatore ritiene che, sulla base dei criteri di cui all’articolo 34, paragrafi 2 e 3, una determinata attività sia direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili, esso può richiedere alla Commissione che venga stabilito che la presente direttiva non si applichi all’aggiudicazione di appalti o all’organizzazione di concorsi di progettazione per il perseguimento dell’attività in questione, se del caso allegando la posizione adottata da un’amministrazione nazionale indipendente competente per l’attività in questione. Tali richieste possono riguardare attività che fanno parte di un settore più ampio o che sono esercitate unicamente in determinate parti dello Stato membro interessato.

Nella richiesta, lo Stato membro o l’ente aggiudicatore interessato informa la Commissione di tutte le circostanze pertinenti, in particolare di tutte le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o di accordi in relazione al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 34, paragrafo 1.

2.   Salvo che una domanda proveniente da un ente aggiudicatore sia accompagnata da una posizione motivata e giustificata, adottata da un’amministrazione nazionale indipendente competente per l’attività in questione, la quale analizza in modo approfondito le condizioni per l’eventuale applicabilità all’attività in questione dell’articolo 34, paragrafo 1, conformemente ai paragrafi 2 e 3 dello stesso, la Commissione informa immediatamente lo Stato membro interessato. In tali casi quest’ultimo informa la Commissione di tutte le circostanze pertinenti, in particolare di tutte le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o di accordi in relazione al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 34, paragrafo 1.

3.   Su richiesta presentata in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può, mediante atti di esecuzione adottati entro i termini di cui all’allegato IV, stabilire se un’attività di cui agli articoli da 8 a 14 sia direttamente esposta alla concorrenza sulla base dei criteri stabiliti all’articolo 34. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 105, paragrafo 2.

Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento dell’attività di cui trattasi e i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività non sono più soggetti alla presente direttiva se la Commissione:

a)

ha adottato l’atto di esecuzione che stabilisce l’applicabilità dell’articolo 34, paragrafo 1, entro il termine previsto dall’allegato IV;

b)

non ha adottato l’atto di esecuzione entro il termine previsto dall’allegato IV.

4.   Dopo aver presentato una domanda lo Stato membro o l’ente aggiudicatore in questione può, con il consenso della Commissione, modificarla notevolmente, in particolare per quanto riguarda le attività o l’area geografica interessate. In tal caso, per l’adozione dell’atto di esecuzione si applica un nuovo termine, calcolato ai sensi del paragrafo 1 dell’allegato IV, salvo che la Commissione concordi un termine più breve con lo Stato membro o l’ente aggiudicatore che ha presentato la domanda.

5.   Se un’attività in un dato Stato membro è già oggetto di una procedura ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 4, le ulteriori domande riguardanti la stessa attività nello stesso Stato membro pervenute prima della scadenza del termine previsto per la prima domanda non sono considerate come nuove procedure e sono esaminate nel quadro della prima domanda.

6.   La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce norme dettagliate per l’applicazione dei paragrafi da 1 a 5. Tale atto di esecuzione comprende almeno norme relative:

a)

alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, per informazione, della data alla quale i termini di cui al paragrafo 1 dell’allegato IV bis hanno inizio e fine, comprese eventuali proroghe o sospensioni dei termini, come previsto da detto allegato;

b)

alla pubblicazione dell’eventuale applicabilità dell’articolo 34, paragrafo 1, a norma del presente articolo, paragrafo 3, secondo comma, lettera b);

c)

alle disposizioni di esecuzione riguardanti la forma, il contenuto e altri dettagli delle domande di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 105, paragrafo 2.

CAPO IV

Principi generali

Articolo 36

Principi per l’aggiudicazione degli appalti

1.   Gli enti aggiudicatori trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata.

La concezione della procedura dell’appalto non ha l’intento di escludere quest’ultimo dall’ambito di applicazione della presente direttiva né di limitare artificialmente la concorrenza. Si ritiene che la concorrenza sia limitata artificialmente laddove la concezione della procedura dell’appalto sia effettuata con l’intento di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici.

2.   Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell’esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell’allegato XIV.

Articolo 37

Operatori economici

1.   Gli operatori economici che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a prestare il servizio di cui trattasi, non possono essere respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è aggiudicato l’appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche.

Tuttavia, per gli appalti di servizi e di lavori nonché per gli appalti di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche può essere imposto di indicare, nell’offerta o nella domanda di partecipazione, il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione per l’appalto di cui trattasi.

2.   I raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, sono autorizzati a partecipare a procedure di appalto. Essi non possono essere obbligati dagli enti aggiudicatori ad avere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione di un’offerta o di una domanda di partecipazione.

Ove necessario, gli enti aggiudicatori possono specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici devono ottemperare ai criteri e requisiti per la qualificazione e la selezione qualitativa di cui agli articoli da 77 a 81, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive. Gli Stati membri possono stabilire le condizioni generali relative all’ottemperanza a tali modalità da parte degli operatori economici.

Le condizioni per l’esecuzione di un appalto da parte di tali gruppi di operatori economici, diverse da quelle imposte a singoli partecipanti, sono giustificate da motivazioni obiettive e sono proporzionate.

3.   In deroga al paragrafo 2, gli enti aggiudicatori possono imporre ai gruppi di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica una volta che sia stato loro aggiudicato l’appalto, nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione dell’appalto.

Articolo 38

Appalti riservati

1.   Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a laboratori protetti e ad operatori economici il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 % dei lavoratori dei suddetti laboratori, operatori economici o programmi sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

2.   L’avviso di indizione di gara fa riferimento al presente articolo.

Articolo 39

Riservatezza

1.   Salvo che non sia altrimenti previsto nella presente direttiva o nella legislazione nazionale cui è soggetto l’ente aggiudicatore, in particolare la legislazione riguardante l’accesso alle informazioni, e fatti salvi gli obblighi in materia di pubblicità sugli appalti aggiudicati e gli obblighi di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti agli articoli 70 e 75, l’ente aggiudicatore non rivela informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate, compresi anche, ma non esclusivamente, segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte.

2.   Gli enti aggiudicatori possono imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere la natura confidenziale delle informazioni che gli enti aggiudicatori rendono disponibili durante tutta la procedura di appalto, comprese le informazioni relative al funzionamento di un sistema di qualificazione, a prescindere dal fatto che esso sia stato reso pubblico o meno usando come mezzo di indizione di gara un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione.

Articolo 40

Regole applicabili alle comunicazioni

1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la trasmissione in via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente articolo. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le loro caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente in uso e non limitano l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.

In deroga al primo comma, gli enti aggiudicatori non sono obbligati a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione nelle seguenti situazioni:

a)

a causa della natura specialistica dell’appalto, l’uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono in genere gestiti dai programmi comunemente disponibili;

b)

i programmi in grado di gestire i formati di file adatti a descrivere le offerte utilizzano formati di file che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte dell’ente aggiudicatore;

c)

l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili agli enti aggiudicatori;

d)

i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici.

Riguardo alle comunicazioni per le quali non sono utilizzati mezzi di comunicazione elettronici ai sensi del secondo comma, la comunicazione avviene per posta o altro idoneo supporto ovvero mediante una combinazione di posta o altro idoneo supporto e mezzi elettronici.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli enti aggiudicatori non sono obbligati a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione nella misura in cui l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l’uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso ai sensi del paragrafo 5.

Spetta agli enti aggiudicatori che richiedono, conformemente al presente paragrafo, secondo comma, mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici per la procedura di presentazione indicare i motivi di tale richiesta nella relazione unica di cui all’articolo 100. Se del caso, gli enti aggiudicatori indicano nella relazione unica i motivi per cui l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è stato ritenuto necessario in applicazione del presente paragrafo, quarto comma.

2.   In deroga al paragrafo 1, la comunicazione orale può essere utilizzata in relazione a comunicazioni diverse da quelle relative agli elementi essenziali della procedura di appalto, purché il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato. A tal fine, gli elementi essenziali della procedura di appalto includono i documenti di gara, le richieste di partecipazione, le conferme di interesse e le offerte. In particolare, le comunicazioni orali con offerenti che potrebbero incidere significativamente sul contenuto e la valutazione delle offerte sono documentate in misura sufficiente e con mezzi adeguati, quali registrazioni scritte o audiovisive o sunti dei principali elementi della comunicazione.

3.   In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, gli enti aggiudicatori garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Essi esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.

4.   Per gli appalti pubblici di lavori e i concorsi di progettazione, gli Stati membri possono richiedere l’uso di strumenti elettronici specifici, quali gli strumenti di simulazione elettronica per le informazioni edilizie o strumenti analoghi. In tali casi, gli enti aggiudicatori offrono modalità alternative di accesso, come previsto al paragrafo 5, fino al momento in cui tali strumenti divengono generalmente disponibili ai sensi del paragrafo 1, primo comma, secondo periodo.

5.   Gli enti aggiudicatori possono, se necessario, richiedere l’uso di strumenti che in genere non sono disponibili, purché detti enti offrano modalità alternative di accesso.

Si ritiene che gli enti aggiudicatori presentino adeguate modalità alternative di accesso nelle seguenti situazioni:

a)

se offrono gratuitamente un accesso completo, illimitato e diretto per via elettronica a tali strumenti e dispositivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso, conformemente all’allegato IX, o dalla data di invio dell’invito a confermare interesse. Il testo dell’avviso o dell’invito a confermare interesse indica l’indirizzo Internet presso il quale tali strumenti e dispositivi sono accessibili;

b)

se assicurano che gli offerenti che non hanno accesso agli strumenti e ai dispositivi in questione o non hanno la possibilità di ottenerli entro i termini pertinenti, a condizione che la responsabilità del mancato accesso non sia attribuibile all’offerente interessato, possano accedere alla procedura di appalto utilizzando credenziali temporanee elettroniche per un’autenticazione provvisoria fornite gratuitamente online; oppure

c)

se offrono un canale alternativo per la presentazione elettronica delle offerte.

6.   Oltre ai requisiti di cui all’allegato V, agli strumenti e ai dispositivi di trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte e di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:

a)

le informazioni sulle specifiche per la presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, compresa la cifratura e la datazione, sono messe a disposizione degli interessati;

b)

gli Stati membri, o gli enti aggiudicatori operanti in un quadro globale stabilito dallo Stato membro in questione, specificano il livello di sicurezza richiesto per i mezzi di comunicazione elettronici da utilizzare per le varie fasi della procedura d’aggiudicazione degli appalti specifica; il livello è proporzionato ai rischi connessi;

c)

se gli Stati membri, o gli enti aggiudicatori operanti in un quadro globale stabilito dallo Stato membro in questione, ritengono che il livello dei rischi, valutato a norma del presente paragrafo, lettera b), è tale che sono necessarie firme elettroniche avanzate, come definite nella direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (38), gli enti aggiudicatori accettano le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, considerando se tali certificati siano forniti da un prestatore di servizi di certificazione presente in un elenco di fiducia di cui alla decisione della Commissione 2009/767/CE (39), create con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura alle seguenti condizioni:

i)

gli enti aggiudicatori stabiliscono il formato della firma elettronica avanzata sulla base dei formati stabiliti nella decisione della Commissione 2011/130/UE (40) e attuano le misure necessarie per poterli elaborare; qualora sia utilizzato un diverso formato di firma elettronica, la firma elettronica o il supporto del documento elettronico contiene informazioni sulle possibilità di convalida esistenti, che rientrano nelle responsabilità dello Stato membro. Le possibilità di convalida consentono all’ente aggiudicatore di convalidare on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madrelingua, le firme elettroniche ricevute come firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato. Gli Stati membri comunicano le informazioni relative al fornitore di servizi di convalida alla Commissione, che mette su Internet, a disposizione del pubblico, le informazioni ricevute dagli Stati membri;

ii)

in caso di offerte firmate con il sostegno di un certificato qualificato in un elenco di fiducia, gli enti aggiudicatori non applicano ulteriori requisiti che potrebbero ostacolare l’uso di tali firme da parte degli offerenti.

Riguardo ai documenti utilizzati nel contesto di una procedura di appalto che sono firmati dall’autorità competente di uno Stato membro o da un altro ente responsabile del rilascio, l’autorità o l’ente competente di rilascio può stabilire il formato della firma elettronica avanzata in conformità dei requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2011/130/UE. Essi si dotano delle misure necessarie per trattare tecnicamente tale formato includendo le informazioni necessarie ai fini del trattamento della firma nei documenti in questione. Tali documenti contengono nella firma elettronica o nel supporto del documento elettronico possibilità di convalida esistenti che consentono di convalidare le firme elettroniche ricevute on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madre lingua.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo103 per modificare i dettagli e le caratteristiche tecniche di cui all’allegato V per tener conto del progresso tecnico.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 103 per modificare l’elenco di cui al presente articolo, paragrafo 1, secondo comma, lettere da a) a d), qualora gli sviluppi tecnologici rendano inadeguate le eccezioni costanti all’uso di mezzi di comunicazione elettronici ovvero, in casi eccezionali, qualora debbano essere previste nuove eccezioni a causa degli sviluppi tecnologici.

Per garantire l’interoperabilità dei formati tecnici nonché degli standard di elaborazione dei dati e di messaggistica, in particolare in un contesto transfrontaliero, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 103 per stabilire l’uso obbligatorio di tali standard tecnici specifici, in particolare per quanto riguarda l’uso della presentazione per via elettronica, i cataloghi elettronici e le modalità di autenticazione elettronica, solo se gli standard tecnici sono stati testati e hanno dimostrato un’utilità pratica. Prima di rendere obbligatorio l’uso di eventuali standard tecnici, la Commissione esamina anche accuratamente i costi che ciò può comportare, in particolare in termini di adeguamento a soluzioni esistenti in materia di appalti elettronici, comprese le infrastrutture, l’elaborazione o il software.

Articolo 41

Nomenclature

1.   Riferimenti a nomenclature nel contesto degli appalti pubblici sono effettuati utilizzando il Vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 103 per adattare i codici CPV di cui alla presente direttiva ogniqualvolta i cambiamenti della nomenclatura CPV devono riflettersi nella presente direttiva e non comportano una modifica dell’ambito di applicazione di quest’ultima.

Articolo 42

Conflitti di interesse

Gli Stati membri provvedono affinché le amministrazioni aggiudicatrici adottino misure adeguate per prevenire, individuare e porre rimedio in modo efficace a conflitti di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Il concetto di conflitti di interesse copre almeno i casi in cui il personale di un’amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che per conto dell’amministrazione aggiudicatrice interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto.

TITOLO II

DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI APPALTI

CAPO I

Procedure

Articolo 43

Condizioni relative all’AAP e ad altri accordi internazionali

Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 3, 4 e 5 e dalle note generali dell’appendice I dell’Unione europea dell’AAP e dagli altri accordi internazionali ai quali l’Unione è vincolata, gli enti aggiudicatori ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), accordano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei firmatari di tali accordi un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dell’Unione.

Articolo 44

Scelta delle procedure

1.   Nell’aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori o di servizi, gli enti aggiudicatori applicano procedure adattate in modo da essere conformi alla presente direttiva, a condizione che, fatto salvo il disposto dell’articolo 47, sia stato pubblicato un avviso di indizione di gara in conformità con la presente direttiva.

2.   Gli Stati membri prevedono la possibilità per gli enti aggiudicatori di applicare procedure aperte, ristrette o negoziate precedute da indizione di gara, come disposto dalla presente direttiva.

3.   Gli Stati membri prevedono la possibilità per gli enti aggiudicatori di applicare dialoghi competitivi e partenariati per l’innovazione come disposto dalla presente direttiva.

4.   La gara può essere indetta con una delle seguenti modalità:

a)

un avviso periodico indicativo a norma dell’articolo 67 se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata;

b)

un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione a norma dell’articolo 68 se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata o tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l’innovazione;

c)

mediante un bando di gara a norma dell’articolo 69.

Nel caso di cui al presente paragrafo, lettera a), gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell’avviso periodico indicativo sono successivamente invitati a confermare il proprio interesse per iscritto mediante un invito a confermare interesse, conformemente all’articolo 74.

5.   Nei casi e nelle circostanze specifici espressamente previsti all’articolo 50, gli Stati membri possono prevedere che gli enti aggiudicatori ricorrano a una procedura negoziata senza previa indizione di gara. Gli Stati membri non consentono l’applicazione di tale procedura in casi diversi da quelli di cui all’articolo 50.

Articolo 45

Procedura aperta

1.   Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione di gara.

Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall’ente aggiudicatore per la selezione qualitativa.

2.   Nel caso in cui gli enti aggiudicatori abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non è stato esso stesso usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte come stabilito al presente articolo, paragrafo 1, secondo comma, può essere ridotto a quindici giorni, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a)

l’avviso periodico indicativo contiene, oltre alle informazioni richieste nell’allegato VI, parte A, sezione I, tutte le informazioni richieste nell’allegato VI, parte A, sezione II, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso;

b)

l’avviso periodico indicativo è stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

3.   Se, per motivi di urgenza debitamente dimostrati dall’ente aggiudicatore, i termini stabiliti al paragrafo 1, secondo comma, non possono essere rispettati, l’ente aggiudicatore può fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara.

4.   L’ente aggiudicatore può ridurre di cinque giorni il termine per la ricezione delle offerte di cui al presente articolo, paragrafo 1, secondo comma, se accetta che le offerte possano essere presentate per via elettronica conformemente all’articolo 40, paragrafo 4, primo comma, e all’articolo 40, paragrafi 5 e 6.

Articolo 46

Procedura ristretta

1.   Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dall’ente aggiudicatore per la selezione qualitativa.

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, in linea di massima, a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o dell’invito a confermare interesse e non può in alcun caso essere inferiore a quindici giorni.

2.   Soltanto gli operatori economici invitati in tal senso dall’ente aggiudicatore in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono presentare un’offerta. Gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità dell’articolo 78, paragrafo 2.

Il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra l’ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purché tutti i candidati selezionati dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte.

In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.

Articolo 47

Procedura negoziata con previa indizione di gara

1.   Nelle procedure negoziate con previa indizione di gara, qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dall’ente aggiudicatore per la selezione qualitativa.

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, in linea di massima, a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dalla data dell’invito a confermare interesse e non è in alcun caso inferiore a quindici giorni.

2.   Soltanto gli operatori economici invitati dall’ente aggiudicatore in seguito alla sua valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alle negoziazioni. Gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità dell’articolo 78, paragrafo 2.

Il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra l’ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte.

In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.

Articolo 48

Dialogo competitivo

1.   Nei dialoghi competitivi qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un avviso di indizione di gara, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 4, lettere b) e c), fornendo le informazioni richieste dall’ente aggiudicatore per la selezione qualitativa.

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, in linea di massima, a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dell’invito a confermare interesse e non può in alcun caso essere inferiore a quindici giorni.

Soltanto gli operatori economici invitati dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare al dialogo. Gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità con l’articolo 78, paragrafo 2. L’appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio di aggiudicazione dell’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all’articolo 82, paragrafo 2.

2.   Gli enti aggiudicatori indicano e definiscono le loro esigenze e i loro requisiti nell’avviso di indizione di gara e/o in un documento descrittivo. Al tempo stesso e negli stessi documenti indicano e definiscono i criteri di aggiudicazione scelti e stabiliscono un termine indicativo.

3.   Gli enti aggiudicatori avviano con i partecipanti selezionati conformemente alle disposizioni pertinenti degli articoli da 76 a 81 un dialogo finalizzato all’individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità. Nella fase del dialogo possono discutere con i partecipanti selezionati tutti gli aspetti dell’appalto.

Durante il dialogo gli enti aggiudicatori garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti. A tal fine, non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri.

Conformemente all’articolo 39, gli enti aggiudicatori non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o un offerente partecipante al dialogo senza l’accordo di quest’ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.

4.   I dialoghi competitivi possono svolgersi in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione stabiliti nell’avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo. Nell’avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo l’ente aggiudicatore indica se sceglierà tale opzione.

5.   L’ente aggiudicatore prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessità.

6.   Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti rimanenti, gli enti aggiudicatori li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte contengono tutti gli elementi richiesti e necessari per l’esecuzione del progetto.

Su richiesta dell’ente aggiudicatore tali offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi non possono avere l’effetto di modificare gli aspetti essenziali dell’offerta o dell’appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati nell’avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, qualora le variazioni di tali aspetti, requisiti ed esigenze rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

7.   Gli enti aggiudicatori valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nell’avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo.

Su richiesta dell’ente aggiudicatore possono essere condotte negoziazioni con l’offerente che risulta aver presentato l’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all’articolo 82, paragrafo 2, al fine di confermare gli impegni finanziari o altri termini contenuti nell’offerta attraverso il completamento dei termini del contratto, a condizione che da tali negoziazioni non consegua la modifica sostanziale di elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto, comprese le esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara o nel documento descrittivo, e che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni.

8.   Gli enti aggiudicatori possono prevedere premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo.

Articolo 49

Partenariati per l’innovazione

1.   Nei partenariati per l’innovazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 4, lettere b) e c), presentando le informazioni richieste dall’ente aggiudicatore per la selezione qualitativa.

Nei documenti di gara l’ente aggiudicatore identifica l’esigenza di prodotti, servizi o lavori innovativi che non può essere soddisfatta acquistando prodotti, servizi o lavori disponibili sul mercato. Indica altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare. Tali indicazioni sono sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l’ambito della soluzione richiesta e decidere se chiedere di partecipare alla procedura.

L’ente aggiudicatore può decidere di instaurare il partenariato per l’innovazione con un solo partner o con più partner che conducono attività di ricerca e sviluppo separate.

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, in linea di massima, a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara e non può in alcun caso essere inferiore a quindici giorni. Soltanto gli operatori economici invitati dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alla procedura. Gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità dell’articolo 78, paragrafo 2. Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del criterio di aggiudicazione dell’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all’articolo 82, paragrafo 2.

2.   Il partenariato per l’innovazione punta a sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e al successivo acquisto delle forniture, servizi o lavori che ne risultano, a condizione che essi corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra gli enti aggiudicatori e i partecipanti.

Il partenariato per l’innovazione è strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori. Il partenariato per l’innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione mediante congrue rate.

In base a questi obiettivi, l’ente aggiudicatore può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l’innovazione o, nel caso di un partenariato con più partner, di ridurre il numero dei partner risolvendo singoli contratti, a condizione che esso abbia indicato nei documenti di gara tali possibilità e le condizioni per avvalersene.

3.   Salvo disposizione contraria del presente articolo, gli enti aggiudicatori negoziano con gli offerenti le offerte iniziali e tutte le offerte successive da essi presentate, tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto.

I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni.

4.   Nel corso delle negoziazioni gli enti aggiudicatori garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, essi non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Essi informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi del paragrafo 5, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche gli enti aggiudicatori concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.

Conformemente all’articolo 39, gli enti aggiudicatori non rivelano agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l’accordo di quest’ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.

5.   Le negoziazioni nel corso delle procedure di partenariato per l’innovazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse o nei documenti di gara. Nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse o nei documenti di gara, l’ente aggiudicatore indica se si avvarrà di tale opzione.

6.   Nel selezionare i candidati, gli enti aggiudicatori applicano in particolare i criteri relativi alle capacità dei candidati nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto ed attuazione di soluzioni innovative.

Soltanto gli operatori economici invitati dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno presentare progetti di ricerca e di innovazione al fine di soddisfare le esigenze individuate dall’ente aggiudicatore che non possono essere soddisfatte con soluzioni esistenti.

Nei documenti di gara l’ente aggiudicatore definisce il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale. Nel caso di un partenariato per l’innovazione con più partner, l’ente aggiudicatore non rivela, conformemente all’articolo 39, agli altri partner le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un partner nel quadro del partenariato, senza l’accordo di tale partner. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla prevista comunicazione di informazioni specifiche.

7.   L’ente aggiudicatore assicura che la struttura del partenariato e, in particolare, la durata e il valore delle varie fasi riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza delle attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il valore stimato delle forniture, dei servizi o dei lavori acquistati non è sproporzionato rispetto all’investimento operato per il loro sviluppo.

Articolo 50

Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara

Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara nei seguenti casi:

a)

quando, in risposta a una procedura con previa indizione di gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate;

Un’offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed è quindi manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell’ente aggiudicatore amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l’operatore economico interessato deve o può essere escluso a norma dell’articolo 78, paragrafo 1, o dell’articolo 80, paragrafo 1, o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo 78 o 80;

b)

quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché l’aggiudicazione dell’appalto non pregiudichi l’indizione di gare per appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi;

c)

quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

i)

lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica;

ii)

la concorrenza è assente per motivi tecnici;

iii)

tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

Le eccezioni di cui ai punti ii) e iii) si applicano solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto;

d)

nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’ente aggiudicatore, i termini stabiliti per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate precedute da indizione di gara non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l’estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili all’ente aggiudicatore;

e)

nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l’ente aggiudicatore ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;

f)

per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi assegnati all’imprenditore al quale gli stessi enti aggiudicatori hanno assegnato un appalto precedente, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura a titolo dell’articolo 44, paragrafo 1.

Il progetto di base indica l’entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di ricorrere a questa procedura è indicata già al momento dell’indizione della gara per il primo progetto e gli enti aggiudicatori, quando applicano gli articoli 15 e 16, tengono conto del costo complessivo stimato per i lavori o i servizi successivi.

g)

per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;

h)

per gli acquisti d’opportunità, quando è possibile, approfittando di un’occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato;

i)

per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l’attività commerciale o presso il liquidatore in caso di procedura di insolvenza, di un accordo con i creditori o di procedure analoghe previste dalle leggi e regolamenti nazionali;

j)

quando l’appalto di servizi in questione consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo la presente direttiva ed è destinato, in base alle norme previste nel concorso di progettazione, a essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione sono invitati a partecipare alle negoziazioni.

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 51

Accordi quadro

1.   Gli enti aggiudicatori possono concludere accordi quadro, a condizione che applichino le procedure di cui alla presente direttiva.

Per «accordo quadro» s’intende un accordo concluso tra uno o più enti aggiudicatori e uno o più operatori economici allo scopo di definire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

La durata di un accordo quadro non supera gli otto anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare dall’oggetto dell’accordo quadro.

2.   Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati in base a norme e criteri oggettivi, che possono prevedere la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell’accordo quadro concluso. Tali norme e criteri sono indicati nei documenti di gara per l’accordo quadro.

Le norme e i criteri oggettivi di cui al primo comma garantiscono parità di trattamento tra gli operatori economici parti dell’accordo. Ove sia prevista la riapertura del confronto competitivo, gli enti aggiudicatori fissano un termine sufficiente per consentire di presentare offerte relative a ciascun appalto specifico e aggiudicano ciascun appalto all’offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d’oneri dell’accordo quadro.

Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

Articolo 52

Sistemi dinamici di acquisizione

1.   Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze degli enti aggiudicatori, è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione. Un sistema dinamico di acquisizione funziona come un processo interamente elettronico ed è aperto per tutto il periodo di validità del sistema di acquisizione a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Può essere diviso in categorie oggettivamente definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell’appalto da eseguire nella categoria in questione. Tali caratteristiche possono comprendere un riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o a un’area geografica specifica in cui gli appalti specifici successivi saranno eseguiti.

2.   Per l’aggiudicazione nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione, gli enti aggiudicatori seguono le norme della procedura ristretta. Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema; il numero dei candidati ammessi al sistema non deve essere limitato ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 2. Se hanno diviso il sistema in categorie di prodotti, lavori o servizi conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti aggiudicatori precisano i criteri di selezioni applicabili per ciascuna categoria.

In deroga all’articolo l’articolo 46, si applicano i seguenti termini:

a)

il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, in linea di massima, a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dell’invito a confermare interesse e non può in alcun caso essere inferiore a quindici giorni. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle domande di partecipazione una volta che l’invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione è stato inviato;

b)

il termine minimo per la ricezione delle offerte è di almeno dieci giorni dalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerte. Si applicano le disposizioni dell’articolo 46, paragrafo 2, secondo e terzo comma.

3.   Tutte le comunicazioni nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione sono effettuate esclusivamente con mezzi elettronici conformemente all’articolo 40, paragrafi 1, 3, 5 e 6.

4.   Per aggiudicare appalti nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione, gli enti aggiudicatori:

a)

pubblicano un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;

b)

precisano nei documenti di gara almeno la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema dinamico d’acquisizione, comprese le modalità di funzionamento del sistema dinamico d’acquisizione, il dispositivo elettronico utilizzato nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento;

c)

indicano un’eventuale divisione in categorie di prodotti, lavori o servizi e le caratteristiche che definiscono le categorie;

d)

offrono accesso libero, diretto e completo, finché il sistema è valido, ai documenti di gara a norma dell’articolo 73.

5.   Gli enti aggiudicatori accordano a qualsivoglia operatore economico, per tutto il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di chiedere di essere ammesso al sistema alle condizioni di cui al paragrafo 2. Gli enti aggiudicatori completano la valutazione di tali domande in base ai criteri di selezione entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento. Il termine può essere prorogato fino a quindici giorni lavorativi in singoli casi giustificati, in particolare per la necessità di esaminare documentazione aggiuntiva o di verificare in altro modo se i criteri di selezione siano stati soddisfatti.

In deroga al primo comma, a condizione che l’invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione non sia stato inviato, gli enti aggiudicatori possono prorogare il periodo di valutazione posto che durante il periodo di valutazione prorogato non sia emesso alcun invito a presentare offerte. Gli enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara la durata del periodo prorogato che intendono applicare.

Gli enti aggiudicatori comunicano al più presto all’operatore economico interessato se è stato ammesso o meno al sistema dinamico di acquisizione.

6.   Gli enti aggiudicatori invitano tutti i partecipanti ammessi a presentare un’offerta per ogni specifico appalto nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione, conformemente all’articolo 74. Se il sistema dinamico di acquisizione è stato suddiviso in categorie di prodotti, lavori o servizi, gli enti aggiudicatori invitano tutti i partecipanti ammessi alla categoria che corrisponde allo specifico appalto a presentare un’offerta.

Essi aggiudicano l’appalto all’offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l’istituzione del sistema dinamico di acquisizione, nell’invito a confermare interesse, o, quando come mezzo di indizione di gara si usa un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, nell’invito a presentare un’offerta. Detti criteri possono, all’occorrenza, essere precisati nell’invito a presentare offerte.

7.   Gli enti aggiudicatori che, ai sensi dell’articolo 80, applicano motivi di esclusione e criteri di selezione previsti dalla direttiva 2014/24/UE possono esigere, in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, che i partecipanti ammessi presentino un’autocertificazione rinnovata e aggiornata prevista nell’articolo 59, paragrafo 1, di tale direttiva entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è trasmessa tale richiesta.

L’articolo 59, paragrafi da 2 a 4, si applica per tutto il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.

8.   Gli enti aggiudicatori indicano nell’avviso di indizione di gara il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione. Essi informano la Commissione di qualsiasi cambiamento di tale periodo di validità utilizzando i seguenti modelli di formulari:

a)

se il periodo di validità è modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per l’avviso di indizione di gara per il sistema dinamico di acquisizione;

b)

se è posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui all’articolo 70.

9.   Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o partecipanti al sistema dinamico di acquisizione contributi di carattere amministrativo prima o nel corso del periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione

Articolo 53

Aste elettroniche

1.   Gli enti aggiudicatori possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte.

A tal fine, gli enti aggiudicatori strutturano l’asta elettronica come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico.

Taluni appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, che non possono essere classificati sulla base di un trattamento automatico, non sono oggetto di aste elettroniche.

2.   Nelle procedure aperte o ristrette o nelle procedure negoziate precedute da un’indizione di gara, gli enti aggiudicatori possono decidere che l’aggiudicazione di un appalto sarà preceduta da un’asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, possono essere fissati in maniera precisa.

Alle stesse condizioni, essi possono ricorrere all’asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, di cui all’articolo 51, paragrafo 2, e dell’indizione di gare per appalti da aggiudicare nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 52.

3.   L’asta elettronica si fonda su uno dei seguenti elementi delle offerte:

a)

unicamente i prezzi quando l’appalto viene aggiudicato sulla sola base del prezzo;

b)

i prezzi e/o i nuovi valori degli elementi dell’offerta indicati nei documenti di gara quando l’appalto è aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o all’offerta con il costo più basso sulla base di un approccio costo/efficacia.

4.   Gli enti aggiudicatori che decidono di ricorrere a un’asta elettronica lo indicano nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse o, quando come mezzo di indizione di gara si usa un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, nell’invito a presentare offerte. I documenti di gara comprendono almeno le informazioni di cui all’allegato VII.

5.   Prima di procedere all’asta elettronica, gli enti aggiudicatori effettuano una prima valutazione completa delle offerte conformemente al criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.

Un’offerta è considerata ammissibile se é presentata da un offerente che non è stato escluso ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, o dell’articolo 80, paragrafo 1, che soddisfa i criteri di selezione di cui agli articoli 78 e 80 e la cui offerta è conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata.

In particolare sono considerate irregolari le offerte che non rispettano i documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione, o che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. In particolare sono considerate inaccettabili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria e le offerte il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

Un’offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed è quindi manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell’ente aggiudicatore amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l’operatore economico interessato deve o può essere escluso a norma dell’articolo 78, paragrafo 1, o dell’articolo 80, paragrafo 1, o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo 78 o 80.

Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all’asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data e dall’ora previste, le modalità di connessione conformi alle istruzioni contenute nell’invito. L’asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non ha inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.

6.   L’invito è corredato del risultato della valutazione completa dell’offerta dell’offerente in questione, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all’articolo 82, paragrafo 5, primo comma.

L’invito precisa altresì la formula matematica che determinerà, durante l’asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Salvo nel caso in cui l’offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, tale formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o in altri documenti di gara. A tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un determinato valore.

Qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.

7.   Nel corso di ogni fase dell’asta elettronica, gli enti aggiudicatori comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Essi possono anche comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, purché sia previsto nel capitolato d’oneri. Essi possono inoltre annunciare in qualsiasi momento il numero di partecipanti alla fase specifica dell’asta. In nessun caso, tuttavia, essi possono rendere nota l’identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell’asta elettronica.

8.   Gli enti aggiudicatori dichiarano conclusa l’asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:

a)

alla data e all’ora preventivamente indicate;

b)

quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbiano preventivamente indicato il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell’ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l’asta elettronica; oppure

c)

quando il numero di fasi dell’asta preventivamente indicato è stato raggiunto.

Se gli enti aggiudicatori intendono dichiarare conclusa l’asta elettronica ai sensi del primo comma, lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b), l’invito a partecipare all’asta indica il calendario di ogni fase dell’asta.

9.   Dopo aver dichiarata conclusa l’asta elettronica, gli enti aggiudicatori aggiudicano l’appalto ai sensi dell’articolo 82, in funzione dei risultati dell’asta elettronica.

Articolo 54

Cataloghi elettronici

1.   Nel caso in cui sia richiesto l’uso di mezzi di comunicazione elettronici, gli enti aggiudicatori possono esigere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico.

Gli Stati membri possono rendere obbligatorio l’uso di cataloghi elettronici per alcuni tipi di appalti.

Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell’offerta.

2.   I cataloghi elettronici sono stabiliti dai candidati o dagli offerenti in vista della partecipazione a una determinata procedura di appalto in conformità alle specifiche tecniche e al formato definiti dall’ente aggiudicatore.

I cataloghi elettronici, inoltre, soddisfano i requisiti richiesti per gli strumenti di comunicazione elettronica nonché gli eventuali requisiti supplementari stabiliti dall’ente aggiudicatore conformemente all’articolo 40.

3.   Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici è accettata o richiesta, gli enti aggiudicatori:

a)

lo indicano nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse, o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, nell’invito a presentare offerte o a negoziare;

b)

indicano nei documenti di gara tutte le informazioni necessarie ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 6, relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonché alle modalità e alle specifiche tecniche per il catalogo.

4.   Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, gli enti aggiudicatori possono prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati. In questo caso gli enti aggiudicatori utilizzano uno dei seguenti metodi:

a)

invitare gli offerenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze del contratto in questione; o

b)

comunicare agli offerenti che intendono avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici già presentati per costituire offerte adattate ai requisiti del contratto in questione, a condizione che il ricorso a questa possibilità sia stato previsto nei documenti di gara relativi all’accordo quadro.

5.   Se riaprono il confronto competitivo per contratti specifici in conformità al paragrafo 4, lettera b), gli enti aggiudicatori indicano agli offerenti la data e l’ora alla quale intendono procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per costituire offerte adattate ai requisiti del contratto specifico in questione e danno agli offerenti la possibilità di rifiutare tale raccolta di informazioni.

Gli enti aggiudicatori prevedono un congruo lasso di tempo tra la notifica e l’effettiva raccolta di informazioni.

Prima dell’aggiudicazione dell’appalto, gli enti aggiudicatori presentano le informazioni raccolte all’offerente interessato, in modo da offrire la possibilità di contestare o confermare che l’offerta così costituita non contiene errori materiali.

6.   Gli enti aggiudicatori possono aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione richiedendo che le offerte per un appalto specifico siano presentate sotto forma di catalogo elettronico.

Gli enti aggiudicatori possono inoltre aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione conformemente al paragrafo 4, lettera b), e al paragrafo 5, a condizione che la domanda di partecipazione al sistema dinamico di acquisizione sia accompagnata da un catalogo elettronico in conformità con le specifiche tecniche e il formato stabilito dall’ente aggiudicatore. Tale catalogo è completato successivamente dai candidati, qualora siano stati avvertiti dell’intenzione dell’ente aggiudicatore di costituire offerte attraverso la procedura di cui al paragrafo 4, lettera b).

Articolo 55

Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza

1.   Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per gli enti aggiudicatori di acquistare lavori, forniture e/o servizi da una centrale di committenza che offre l’attività di centralizzazione delle committenze di cui all’articolo 2, punto 10, lettera a).

Gli Stati membri possono altresì prevedere la possibilità per gli enti aggiudicatori di acquistare lavori, forniture e servizi mediante contratti aggiudicati da una centrale di committenza, mediante sistemi dinamici di acquisizione gestiti da una centrale di committenza oppure mediante un accordo quadro concluso da una centrale di committenza che offre l’attività di centralizzazione delle committenze di cui all’articolo 2, punto 10, lettera b). Qualora un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza possa essere utilizzato da altri enti aggiudicatori, ciò viene indicato nell’avviso di indizione di gara per l’istituzione di tale sistema dinamico di acquisizione.

In relazione al primo e al secondo comma, gli Stati membri possono prevedere che determinati appalti siano realizzati mediante ricorso alle centrali di committenza o a una o più centrali di committenza specifiche.

2.   Un ente aggiudicatore rispetta i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva quando acquista forniture o servizi da una centrale di committenza che offre l’attività di centralizzazione delle committenze di cui all’articolo 2, punto 10, lettera a).

Inoltre un ente aggiudicatore rispetta i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva quando acquista lavori, forniture o servizi mediante appalti aggiudicati dalla centrale di committenza, mediante sistemi dinamici di acquisizione gestiti dalla centrale di committenza oppure mediante un accordo quadro concluso dalla centrale di committenza che offre l’attività di centralizzazione delle committenze di cui all’articolo 2, punto 10, lettera b).

Tuttavia, l’ente aggiudicatore in questione è responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva nei confronti delle parti da esso svolte, quali:

a)

l’aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza; oppure

b)

lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell’ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza.

3.   Tutte le procedure di aggiudicazione degli appalti svolte da una centrale di committenza sono effettuate utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, in conformità con i requisiti di cui all’articolo 40.

4.   Gli enti aggiudicatori, senza applicare le procedure di cui alla presente direttiva, possono aggiudicare a una centrale di committenza un appalto pubblico di servizi per la prestazione di attività di centralizzazione delle committenze.

Tali appalti pubblici di servizi possono altresì includere la prestazione di attività di committenza ausiliarie.

Articolo 56

Appalti congiunti occasionali

1.   Due o più amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di eseguire congiuntamente alcuni appalti specifici.

2.   Se la procedura d’appalto in tutti i suoi elementi è effettuata congiuntamente a nome e per conto di tutti gli enti aggiudicatori interessati, essi sono congiuntamente responsabili dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Ciò si applica altresì ai casi in cui un solo ente aggiudicatore gestisce la procedura agendo per proprio conto e per conto degli altri enti aggiudicatori interessati.

Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto degli enti aggiudicatori interessati, essi sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascun ente aggiudicatore è responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva unicamente per quanto riguarda le parti da esso svolte a proprio nome e per proprio conto.

Articolo 57

Appalti che coinvolgono enti aggiudicatori di Stati membri diversi

1.   Fatti salvi gli articoli da 28 a 31, gli enti aggiudicatori di diversi Stati membri possono agire congiuntamente nell’aggiudicazione di appalti mediante uno dei mezzi previsti nel presente articolo.

Gli enti aggiudicatori non si avvalgono dei mezzi previsti nel presente articolo al fine di eludere l’applicazione di norme di diritto pubblico vincolanti conformi al diritto dell’Unione, cui sono soggette nel loro Stato membro.

2.   Uno Stato membro non vieta ai suoi enti aggiudicatori di ricorrere ad attività di centralizzazione delle committenze offerte da centrali di committenza ubicate in un altro Stato membro.

Per quanto riguarda le attività di centralizzazione delle committenze offerte da una centrale di committenza ubicata in un altro Stato membro rispetto all’ente aggiudicatore, gli Stati membri possono tuttavia scegliere di specificare che i rispettivi enti aggiudicatori possono ricorrere unicamente alle attività di centralizzazione delle committenze definite all’articolo 2, punto 10, lettera a) o b).

3.   La fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in un altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.

Le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui la centrale di committenza è ubicata si applicano altresì:

a)

all’aggiudicazione di un appalto nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione;

b)

allo svolgimento di una riapertura del confronto competitivo nell’ambito di un accordo quadro.

4.   Vari enti aggiudicatori di diversi Stati membri possono aggiudicare congiuntamente un appalto, concludere un accordo quadro o gestire un sistema dinamico di acquisizione. Possono altresì aggiudicare appalti basati sull’accordo quadro o sul sistema dinamico di acquisizione. A meno che gli elementi necessari non siano stati regolamentati da un accordo internazionale concluso tra gli Stati membri interessati, gli enti aggiudicatori partecipanti concludono un accordo che determina:

a)

le responsabilità delle parti e le pertinenti disposizioni nazionali applicabili;

b)

l’organizzazione interna della procedura di aggiudicazione degli appalti, compresa la gestione della procedura, la distribuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell’appalto, e la conclusione dei contratti.

Un ente aggiudicatore partecipante rispetta i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva quando acquista lavori, forniture e servizi da un ente aggiudicatore responsabile della procedura d’appalto. Nel determinare le responsabilità e la legge nazionale applicabile di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori partecipanti possono assegnarsi tra loro responsabilità specifiche e determinare le disposizioni nazionali applicabili del diritto nazionale dei loro rispettivi Stati membri.

L’assegnazione delle responsabilità e il diritto nazionale applicabile sono menzionate nei documenti di gara degli appalti aggiudicati congiuntamente.

5.   Se più enti aggiudicatori di diversi Stati membri hanno istituito un soggetto congiunto, inclusi i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (41), o altri soggetti istituiti ai sensi del diritto dell’Unione, gli enti aggiudicatori che partecipano, con una decisione dell’organo competente del soggetto congiunto, si accordano sulle norme nazionali applicabili alle procedure d’appalto di uno dei seguenti Stati membri:

a)

le disposizioni nazionali dello Stato membro nel quale il soggetto congiunto ha la sua sede sociale;

b)

le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il soggetto congiunto esercita le sue attività.

L’accordo di cui al primo comma può essere reso applicabile per un periodo indeterminato, quando è fissato nell’atto costitutivo del soggetto congiunto, o limitato a un periodo determinato, ad alcuni tipi di appalti o ad una o più aggiudicazioni di singoli appalti.

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 1

Preparazione

Articolo 58

Consultazioni preliminari di mercato

Prima dell’avvio di una procedura di appalto, gli enti aggiudicatori possono svolgere consultazioni di mercato ai fini della preparazione dell’appalto e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.

A tal fine, gli enti aggiudicatori possono ad esempio sollecitare o accettare consulenze da parte di esperti o autorità indipendenti o di partecipanti al mercato. Tali consulenze possono essere utilizzate nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbiano l’effetto di falsare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

Articolo 59

Partecipazione precedente di candidati o offerenti

Qualora un candidato o un offerente o un’impresa collegata ad un candidato o a un offerente abbia fornito una consulenza all’ente aggiudicatore, nel contesto dell’articolo 58 o meno, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di appalto, l’ente aggiudicatore adotta misure opportune per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell’offerente in questione.

Tali misure includono la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell’offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte. Il candidato o l’offerente interessato è escluso dalla procedura unicamente nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto dell’obbligo di osservare il principio della parità di trattamento.

Prima di tale eventuale esclusione, ai candidati o agli offerenti è offerta la possibilità di provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto non è un elemento in grado di falsare la concorrenza. Le misure adottate sono documentate nella relazione unica richiesta dall’articolo 100.

Articolo 60

Specifiche tecniche

1.   Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell’allegato VIII figurano nei documenti di gara. Le specifiche tecniche definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture.

Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un’altra fase del suo ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all’oggetto dell’appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.

Le specifiche tecniche possono altresì indicare se sarà richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale.

Per tutti gli appalti destinati all’uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un ente aggiudicatore, è necessario che le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone disabili o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.

Qualora i requisiti di accessibilità obbligatori siano adottati con un atto giuridico dell’Unione, le specifiche tecniche devono essere definite mediante riferimento a esse per quanto riguarda i criteri di accessibilità per le persone disabili o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.

2.   Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non comportano la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

3.   Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nella misura in cui sono compatibili con la normativa dell’Unione le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:

a)

in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l’oggetto dell’appalto e agli enti aggiudicatori di aggiudicare l’appalto;

b)

mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se non esiste nulla in tal senso, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di uso delle forniture; ciascun riferimento contiene la menzione «o equivalente»;

c)

in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche di cui alla lettera b) quale mezzo per presumere la conformità con dette prestazioni o con detti requisiti funzionali;

d)

mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per altre caratteristiche.

4.   Salvo che siano giustificate dall’oggetto dell’appalto, le specifiche tecniche non menzionano una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né fanno riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto dell’appalto non sia possibile applicando il paragrafo 3. Una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall’espressione «o equivalente».

5.   Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 3, lettera b), gli enti aggiudicatori non possono respingere un’offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l’offerente prova, con qualsiasi mezzo adeguato, compresi i mezzi di prova di cui all’articolo 62, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

6.   Se un ente aggiudicatore si avvale della possibilità, prevista al paragrafo 3, lettera a), di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, esso non respinge un’offerta di forniture, servizi o lavori conformi a una norma nazionale che recepisce una norma europea, a una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o a un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esso prescritti.

Nella propria offerta, l’offerente è tenuto a provare con qualunque mezzo adeguato, compresi quelli di cui all’articolo 62, che le forniture, i servizi o i lavori conformi alla norma ottemperino alle prestazioni e ai requisiti funzionali dell’ente aggiudicatore.

Articolo 61

Etichettature

1.   Gli enti aggiudicatori che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all’esecuzione dell’appalto, un’etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

i requisiti per l’etichettatura riguardino soltanto i criteri connessi all’oggetto del contratto e siano idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell’appalto;

b)

i requisiti per l’etichettatura siano basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;

c)

le etichettature siano stabilite nel quadro di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti governativi, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;

d)

le etichettature siano accessibili a tutte le parti interessate;

e)

i requisiti per l’etichettatura siano stabiliti da terzi sui quali l’operatore economico che richiede l’etichettatura non può esercitare un’influenza determinante.

Se gli enti aggiudicatori non richiedono che i lavori, le forniture o i servizi soddisfino tutti i requisiti per l’etichettatura, indicano a quali requisiti per l’etichettatura si fa riferimento.

Gli enti aggiudicatori che esigono un’etichettatura specifica accettano tutte le etichettature che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti per l’etichettatura equivalenti.

Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilità di ottenere l’etichettatura specifica indicata dall’ente aggiudicatore o un’etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi non attribuibili all’operatore economico in questione, l’ente aggiudicatore accetta altri mezzi di prova idonei, che possono includere una documentazione tecnica del fabbricante, a condizione che l’operatore economico interessato dimostri che i lavori, le forniture o i servizi che deve prestare soddisfano i requisiti dell’etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall’ente aggiudicatore.

2.   Quando un’etichettatura soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) d) ed e), ma stabilisce anche requisiti non collegati all’oggetto dell’appalto, gli enti aggiudicatori non esigono l’etichettatura in quanto tale, ma possono definire le specifiche tecniche con riferimento a quelle delle specifiche dettagliate di tale etichettatura, o, all’occorrenza, parti di queste, connesse all’oggetto del contratto e idonee a definire le caratteristiche dell’oggetto in questione.

Articolo 62

Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova

1.   Gli enti aggiudicatori possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all’esecuzione dell’appalto, una relazione di prova di un organismo di valutazione della conformità o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione della conformità.

Gli enti aggiudicatori che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da altri organismi di valutazione della conformità equivalenti.

Ai fini del presente paragrafo, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese calibratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (42).

2.   Gli enti aggiudicatori accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l’operatore economico interessato non aveva accesso a tali certificati o alle relazioni di prova di cui al paragrafo 1, o la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti, a condizione che il mancato accesso non sia attribuibile alla responsabilità dell’operatore economico interessato e purché l’operatore economico interessato dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all’esecuzione dell’appalto.

3.   Gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati conformemente all’articolo 60, paragrafo 6, all’articolo 61 e al presente articolo, paragrafi 1 e 2. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento dell’operatore economico comunicano dette informazioni ai sensi dell’articolo 102.

Articolo 63

Comunicazione delle specifiche tecniche

1.   Su richiesta degli operatori economici interessati alla concessione di un appalto, gli enti aggiudicatori mettono a disposizione le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti oggetto di avvisi periodici indicativi. Tali specifiche sono rese disponibili per via elettronica in maniera gratuita, illimitata e diretta.

Tuttavia, le specifiche tecniche devono essere trasmesse per via diversa da quella elettronica qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all’articolo 40, paragrafo 1, ovvero qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara perché gli enti aggiudicatori intendono applicare l’articolo 39, paragrafo 2.

2.   Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti ai quali gli operatori economici interessati hanno accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, si considera sufficiente l’indicazione del riferimento a tali documenti.

Articolo 64

Varianti

1.   Gli enti aggiudicatori possono autorizzare o esigere la presentazione da parte degli offerenti di varianti che rispondano ai requisiti minimi da essi prescritti.

Gli enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara se autorizzano o richiedono le varianti o meno e, in tal caso, menzionano i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità specifiche per la loro presentazione, in particolare se le varianti possono essere presentate solo ove sia stata presentata anche un’offerta, che è diversa da una variante. Qualora le varianti siano autorizzate o richieste, essi garantiscono anche che i criteri di aggiudicazione scelti possano essere applicati alle varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti.

2.   Nelle procedure di aggiudicazione di appalti di forniture o di servizi, gli enti aggiudicatori che abbiano autorizzato o richiesto varianti non respingono una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto di servizi.

Articolo 65

Suddivisione degli appalti in lotti

1.   Gli enti aggiudicatori possono decidere di aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati e possono determinare le dimensioni e l’oggetto di tali lotti.

Gli enti aggiudicatori indicano nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse, o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, nell’invito a presentare offerte o a negoziare, se le offerte possono essere presentate per uno, per più o per l’insieme dei lotti.

2.   Gli enti aggiudicatori possono, anche ove esista la possibilità di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare. Gli enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati qualora l’applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l’aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.

3.   Gli Stati membri possono prevedere che, nei casi in cui al medesimo offerente possa essere aggiudicato più di un lotto, gli enti aggiudicatori possano aggiudicare un appalto che associa alcuni o tutti i lotti, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare, che si riservano tale possibilità e indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati.

4.   Gli Stati membri possono rendere obbligatorio aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati a condizioni da definire conformemente al rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto dell’Unione. Si applicano il secondo comma del paragrafo 1 e, se del caso, il paragrafo 3.

Articolo 66

Fissazione di termini

1.   Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, gli enti aggiudicatori tengono conto in particolare della complessità dell’appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli da 45 a 49.

2.   Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione in loco dei documenti allegati ai documenti di gara, i termini per la ricezione delle offerte, che devono essere superiori ai termini minimi stabiliti agli articoli da 45 a 49, sono stabiliti in modo che tutti gli operatori economici in questione possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare offerte.

3.   Gli enti aggiudicatori prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:

a)

se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari, seppur richieste in tempo utile dall’operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura aperta accelerata, ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, il termine è di quattro giorni;

b)

qualora siano effettuate modifiche significative ai documenti di gara.

La durata della proroga è proporzionale all’importanza delle informazioni o delle modifiche.

Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate è insignificante, gli enti aggiudicatori non sono tenuti a prorogare le scadenze.

Sezione 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 67

Avvisi periodici indicativi

1.   Gli enti aggiudicatori possono rendere nota l’intenzione di programmare appalti pubblicando un avviso periodico indicativo. Tali avvisi, che contengono le informazioni di cui all’allegato VI, parte A, sezione I, sono pubblicati dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o dagli enti aggiudicatori sul loro profilo di committente, come indicato all’allegato IX, punto 2, lettera b). Qualora la pubblicazione dell’avviso periodico indicativo sia a cura degli enti aggiudicatori, essi inviano all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea una comunicazione che annuncia la pubblicazione dell’avviso periodico indicativo su un profilo di committente, come indicato nell’allegato IX, punto 3. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all’allegato VI, parte B.

2.   Quando una gara è indetta per mezzo di un avviso periodico indicativo per procedure ristrette e procedure negoziate precedute da indizione di gara, l’avviso soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a)

si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell’appalto da aggiudicare;

b)

indica che l’appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;

c)

contiene, oltre alle informazioni di cui all’allegato VI, parte A, sezione I, le informazioni di cui all’allegato VI, parte A, sezione II;

d)

è stato inviato alla pubblicazione tra trentacinque giorni e dodici mesi prima della data di invio dell’invito a confermare interesse.

Tali avvisi non sono pubblicati su un profilo di committente. Tuttavia un’eventuale pubblicazione supplementare a livello nazionale a norma dell’articolo 72 può essere effettuata sul profilo del committente.

Il periodo coperto dall’avviso periodico indicativo può durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione dell’avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti per servizi sociali e altri servizi specifici, l’avviso periodico indicativo di cui all’articolo 92. paragrafo 1, lettera b), può coprire un periodo più lungo di dodici mesi.

Articolo 68

Avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione

1.   Se gli enti aggiudicatori decidono di introdurre un sistema di qualificazione a norma dell’articolo 77, tale sistema va reso pubblico con un avviso di cui all’allegato X, indicando le finalità del sistema di qualificazione e le modalità per conoscere le norme relative al suo funzionamento.

2.   Gli enti aggiudicatori indicano nell’avviso sull’esistenza del sistema il periodo di validità del sistema di qualificazione. Essi informano l’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea di qualsiasi cambiamento di tale periodo di validità utilizzando i seguenti modelli di formulari:

a)

se il periodo di validità viene modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per gli avvisi sull’esistenza dei sistemi di qualificazione;

b)

se viene posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui all’articolo 70.

Articolo 69

Bandi di gara

I bandi di gara possono essere utilizzati come mezzo di indizione di gara per tutte le procedure. Essi contengono le informazioni di cui alla parte pertinente dell’allegato XI e sono pubblicati conformemente all’articolo 71.

Articolo 70

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati

1.   Entro trenta giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro che faccia seguito alla relativa decisione di aggiudicazione o di conclusione, gli enti aggiudicatori inviano un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura di appalto.

Tale avviso contiene le informazioni di cui all’allegato XII ed è pubblicato conformemente all’articolo 71.

2.   Se la gara per l’appalto in questione è stata indetta mediante un avviso periodico indicativo e se l’ente aggiudicatore ha deciso che non aggiudicherà ulteriori appalti nel periodo coperto dall’avviso periodico indicativo, l’avviso di aggiudicazione contiene un’indicazione specifica al riguardo.

Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità dell’articolo 51, gli enti aggiudicatori sono esentati dall’obbligo di inviare un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione per ciascun appalto basato su tale accordo. Gli Stati membri possono disporre che gli enti aggiudicatori raggruppino gli avvisi sui risultati della procedura d’appalto per gli appalti fondati sull’accordo quadro su base trimestrale. In tal caso, essi inviano gli avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre.

Gli enti aggiudicatori inviano un avviso di aggiudicazione al più tardi entro trenta giorni a decorrere dall’aggiudicazione di ogni appalto aggiudicato sulla base di un sistema dinamico di acquisizione. Essi possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.

3.   Le informazioni fornite a titolo dell’allegato XII e destinate alla pubblicazione sono pubblicate in conformità con l’allegato IX. Alcune informazioni relative all’aggiudicazione dell’appalto o alla conclusione dell’accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro diffusione possa ostacolare l’applicazione della legge, essere contraria all’interesse pubblico o ledere legittimi interessi commerciali di un particolare operatori economico, pubblico o privato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra operatori economici.

Nel caso di contratti per servizi di ricerca e sviluppo («servizi R&S»), le informazioni riguardanti la natura e la quantità dei servizi possono limitarsi:

a)

all’indicazione «servizi R&S» se il contratto è stato aggiudicato mediante procedura negoziata senza indizione di gara conformemente all’articolo 50, lettera b); oppure

b)

a informazioni che siano almeno tanto dettagliate quanto specificato nell’avviso utilizzato come mezzo di indizione della gara.

4.   Le informazioni fornite ai sensi dell’allegato XII e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma semplificata e ai sensi dell’allegato IX per motivi statistici.

Articolo 71

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

1.   I bandi e gli avvisi di cui agli articoli da 67 a 70 contengono le informazioni indicate negli allegati VI, parte A, VI, parte B, X, XI e XII e nel formato di modelli di formulari, compresi modelli di formulari per le rettifiche.

Tali modelli di formulari sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 105.

2.   I bandi e gli avvisi di cui agli articoli da 67 a 70 sono redatti, trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente all’allegato IX. Essi sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione. Le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea sono a carico dell’Unione.

3.   I bandi e gli avvisi di cui agli articoli da 67 a 70 sono pubblicati per esteso nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione scelte dall’ente aggiudicatore. Il testo pubblicato in tali lingue è l’unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso è pubblicata nelle altre lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.

4.   L’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi periodici indicativi di cui all’articolo 67, paragrafo 2, degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 52, paragrafo 4, lettera a), nonché degli avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione usati come mezzo di indizione di gara di cui all’articolo 44, paragrafo 4, lettera b), continuino a essere pubblicati:

a)

nel caso di avvisi periodici indicativi: per dodici mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all’articolo 70, paragrafo 2, che indichi che nei dodici mesi coperti dall’avviso di indizione di gara non sarà aggiudicato nessun altro appalto. Tuttavia, nel caso di appalti per servizi sociali e altri servizi specifici, l’avviso periodico indicativo di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera b), continua a essere pubblicato fino alla scadenza del periodo di validità indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione come previsto all’articolo 70, indicante che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo coperto dall’indizione di gara;

b)

nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione;

c)

nel caso di avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione: per il periodo di validità.

5.   Gli enti aggiudicatori sono in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi o bandi.

L’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea rilascia all’ente aggiudicatore una conferma della ricezione dell’avviso e della pubblicazione dell’informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione. Tale conferma vale come prova della pubblicazione.

6.   Gli enti aggiudicatori possono pubblicare avvisi per appalti di lavori, forniture e servizi che non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione previsto dalla presente direttiva, a condizione che essi siano trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea a Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato IX.

Articolo 72

Pubblicazione a livello nazionale

1.   Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli da 67 a 70 e le informazioni in essi contenute non possono essere pubblicati a livello nazionale prima della pubblicazione a norma dell’articolo 71. Tuttavia la pubblicazione può comunque avere luogo a livello nazionale qualora la pubblicazione non sia stata notificata alle amministrazioni aggiudicatrici entro 48 ore dalla conferma della ricezione dell’avviso conformemente all’articolo 71.

2.   Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o pubblicate su un profilo di committente ma indicano la data della trasmissione dell’avviso o bando all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o della pubblicazione sul profilo di committente.

3.   Gli avvisi periodici indicativi non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stata inviata all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea la comunicazione che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione indicano la data di tale trasmissione.

Articolo 73

Disponibilità elettronica dei documenti di gara

1.   Gli enti aggiudicatori offrono un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso, conformemente all’articolo 71, o di invio di un invito a confermare interesse.

Quando il mezzo di indizione di una gara è un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, tale accesso deve essere offerto il più rapidamente possibile e al più tardi al momento dell’invio a presentare un’offerta o a negoziare. Il testo dell’avviso o degli inviti deve indicare l’indirizzo Internet presso il quale i documenti di gara sono accessibili.

Qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all’articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, gli enti aggiudicatori possono indicare nell’avviso o nell’invito a confermare interesse che i documenti di gara in questione saranno trasmessi per vie diverse da quella elettronica conformemente al presente articolo, paragrafo 2. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui all’articolo 45, paragrafo 3, e quando il termine è fissato di concerto ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, o dell’articolo 47, paragrafo 2, secondo comma.

Qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara perché le amministrazioni aggiudicatrici intendono applicare l’articolo 39, paragrafo 2, queste indicano nell’avviso o nell’invito a confermare interesse o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, nei documenti di gara, quali misure richiedono al fine di proteggere la natura confidenziale delle informazioni e in che modo è possibile ottenere accesso ai documenti in questione. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui all’articolo 45, paragrafo 3, e quando il termine è fissato di concerto ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, o dell’articolo 47, paragrafo 2, secondo comma.

2.   Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d’oneri e sui documenti complementari sono comunicate dagli enti aggiudicatori a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d’appalto almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura aperta accelerata, ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, il termine è di quattro giorni.

Articolo 74

Inviti ai candidati

1.   Nel caso delle procedure ristrette, dei dialoghi competitivi, dei partenariati per l’innovazione e delle procedure negoziate con previa indizione di gara, gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare.

Se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 4, lettera a), gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto gli operatori economici che già hanno manifestato interesse a confermare nuovamente interesse.

2.   Gli inviti di cui al paragrafo 1 del presente articolo menzionano l’indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara. Tali inviti sono corredati dei documenti di gara, se tali documenti non sono stati oggetto di accesso gratuito, illimitato e diretto, per i motivi di cui all’articolo 73, paragrafo 1, terzo o quarto comma, e non sono stati resi disponibili con altri mezzi. Inoltre gli inviti di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendono le informazioni indicate nell’allegato XIII.

Articolo 75

Informazione di coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti

1.   Gli enti aggiudicatori informano ciascun candidato e ciascun offerente, quanto prima possibile, delle decisioni adottate riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all’aggiudicazione dell’appalto o all’ammissione a un sistema dinamico di acquisizione, compresi i motivi dell’eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale vi è stata indizione di gara, o di riavviare la procedura, o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.

2.   Su richiesta del candidato od offerente interessato, gli enti aggiudicatori comunicano quanto prima, e in ogni caso entro quindici giorni dalla ricezione di una richiesta scritta:

a)

a ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione;

b)

a ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all’articolo 60, paragrafi 5 e 6, i motivi della loro decisione di non equivalenza o della loro decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;

c)

a ogni offerente che abbia presentato un’offerta ammissibile, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato l’appalto o delle parti dell’accordo quadro;

d)

a ogni offerente che abbia presentato un’offerta ammissibile, lo svolgimento e l’andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.

3.   Gli enti aggiudicatori possono decidere di non divulgare talune informazioni indicate ai paragrafi 1 e 2 relative all’aggiudicazione dell’appalto, o alla conclusione dell’accordo quadro o all’ammissione in un sistema dinamico di acquisizione, qualora la diffusione di tali informazioni possa ostacolare l’applicazione della legge o sia contraria all’interesse pubblico o ledere legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico pubblico o privato oppure arrecare pregiudizio alla leale concorrenza tra operatori economici.

4.   Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione informano i richiedenti della loro decisione sulla qualificazione entro un termine di sei mesi.

Se la decisione sulla qualificazione richiede più di quattro mesi a decorrere dal deposito della relativa domanda, l’ente aggiudicatore comunica al richiedente, entro due mesi da tale deposito, le ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta.

5.   I richiedenti la cui qualificazione è respinta sono informati della decisione e delle relative motivazioni quanto prima e in ogni caso entro quindici giorni dalla data della decisione di diniego. Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui all’articolo 77, paragrafo 2.

6.   Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione possono porre fine alla qualificazione di un operatore economico solo per ragioni fondate sui criteri di qualificazione di cui all’articolo 77, paragrafo 2. L’intenzione di porre fine alla qualificazione è preventivamente notificata per iscritto all’operatore economico, almeno quindici giorni prima della data prevista per porre fine alla qualificazione, con indicazione della ragione o delle ragioni che giustificano l’azione proposta.

Sezione 3

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti

Articolo 76

Principi generali

1.   Ai fini della selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione, si applicano tutte le seguenti regole:

a)

gli enti aggiudicatori che hanno stabilito norme e criteri di esclusione degli offerenti o dei candidati ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, o dell’articolo 80, paragrafo 1, escludono gli operatori economici individuati in base a dette norme e che soddisfano tali criteri;

b)

essi selezionano gli offerenti e i candidati secondo le norme e i criteri oggettivi stabiliti in base agli articoli 78 e 80;

c)

nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con indizione di gara, nei dialoghi competitivi e nei partenariati per l’innovazione, essi riducono, se del caso e applicando le disposizioni dell’articolo 78, paragrafo 2, il numero dei candidati selezionati in conformità delle lettere a) e b) del presente paragrafo.

2.   Quando viene indetta una gara con un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione e al fine di selezionare i partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti specifici oggetto della gara, gli enti aggiudicatori:

a)

qualificano gli operatori economici conformemente all’articolo 77;

b)

applicano a tali operatori economici qualificati le disposizioni del paragrafo 1 che sono pertinenti in caso di procedure ristrette o negoziate, di dialoghi competitivi oppure di partenariati per l’innovazione.

3.   Quando selezionano i partecipanti a una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o per un partenariato per l’innovazione, quando decidono sulla qualificazione o quando aggiornano i criteri e le norme, gli enti aggiudicatori non:

a)

impongono condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri;

b)

esigono prove o giustificativi già presenti nella documentazione valida già disponibile.

4.   Se le informazioni o la documentazione che gli operatori economici devono presentare sono o sembrano essere incomplete o non corrette, o se mancano documenti specifici, gli enti aggiudicatori possono chiedere, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che attua la presente direttiva, agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza.

5.   Gli enti aggiudicatori verificano la conformità delle offerte presentate dagli offerenti così selezionati alle norme e ai requisiti applicabili alle stesse e aggiudicano l’appalto secondo i criteri di cui agli articoli 82 e 84, tenendo conto dell’articolo 64.

6.   Gli enti aggiudicatori possono decidere di non aggiudicare un appalto all’offerente che presenta l’offerta migliore, se hanno accertato che l’offerta non soddisfa gli obblighi applicabili di cui all’articolo 36, paragrafo 2.

7.   Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti, a condizione che le pertinenti disposizioni degli articoli da 76 a 84 siano osservate, in particolare che il contratto non sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 80 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, e dell’articolo 80.

Gli Stati membri possono escludere l’uso della procedura di cui al primo comma per determinati tipi di appalti o in circostanze specifiche, oppure limitarla solo a determinati tipi di appalti e a circostanze specifiche.

8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 103 per modificare l’elenco di cui all’allegato XIV, quando ciò si dimostra necessario per aggiungere nuovi accordi internazionali ratificati da tutti gli Stati membri o quando gli accordi internazionali vigenti cui si fa riferimento non sono più ratificati da tutti gli Stati membri o sono altrimenti modificati, ad esempio a livello di ambito di applicazione, di contenuto o di denominazione.

Sottosezione 1

Qualificazione e selezione qualitativa

Articolo 77

Sistemi di qualificazione

1.   Gli enti aggiudicatori possono, se lo desiderano, istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici.

Gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione provvedono affinché gli operatori economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.

2.   Il sistema di cui al paragrafo 1 può comprendere vari stadi di qualificazione.

Gli enti aggiudicatori stabiliscono norme e criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati, nonché norme e criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, che riguardino questioni quali l’iscrizione al sistema, l’eventuale aggiornamento periodico delle qualifiche e la durata del sistema.

Quando tali criteri e norme comportano specifiche tecniche, si applicano gli articoli da 60 a 62. Tali criteri e norme possono all’occorrenza essere aggiornati.

3.   I criteri e le norme di cui al paragrafo 2 sono resi disponibili, a richiesta, agli operatori economici interessati. Tali norme e criteri aggiornati sono comunicati agli operatori economici interessati.

Se un ente aggiudicatore ritiene che il sistema di qualificazione di taluni enti od organismi terzi risponda ai propri requisiti, comunica agli operatori economici interessati il nome di tali enti od organismi.

4.   Viene conservato un elenco degli operatori economici, che può essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la qualificazione è valida.

5.   Quando viene indetta una gara con un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, i contratti specifici per i lavori, le forniture o i servizi contemplati dal sistema di qualificazione sono aggiudicati con procedure ristrette o procedure negoziate, nelle quali tutti gli offerenti ed i partecipanti sono scelti tra i candidati già qualificati con tale sistema.

6.   Tutte le spese fatturate in relazione alle domande di qualificazione o all’aggiornamento o alla conservazione di una qualificazione già ottenuta in base al sistema sono proporzionali ai costi generati.

Articolo 78

Criteri di selezione qualitativa

1.   Gli enti aggiudicatori possono stabilire norme e criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione degli offerenti o dei candidati. Tali norme e criteri sono accessibili agli operatori economici interessati.

2.   Qualora gli enti aggiudicatori si trovino nella necessità di garantire un equilibrio adeguato tra le caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione, essi possono, nelle procedure ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l’innovazione, definire norme e criteri oggettivi che rispecchino tale necessità e consentano all’ente aggiudicatore di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare un’offerta. Il numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia dell’esigenza di garantire un’adeguata concorrenza.

Articolo 79

Affidamento sulle capacità di altri soggetti

1.   Se le norme e i criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione comportano requisiti relativi alle capacità economiche e finanziarie dell’operatore economico o alle sue capacità tecniche e professionali, questi può far valere, se necessario, la capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell’imprenditore o dei dirigenti dell’impresa o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia fare affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, dimostra all’ente aggiudicatore che disporrà di tali mezzi per tutto il periodo di validità del sistema di qualificazione esibendo, ad esempio mediante presentazione dell’impegno assunto da detti soggetti a tal fine.

Se, ai sensi dell’articolo 80 della presente direttiva, hanno fatto riferimento ai criteri di esclusione o di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE, gli enti aggiudicatori verificano, conformemente all’articolo 80, paragrafo 3, della presente direttiva se gli altri soggetti, sulla cui capacità l’operatore economico intende fare affidamento, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione, cui gli enti aggiudicatori hanno fatto riferimento, ai sensi dell’articolo 57 della direttiva 2014/24/UE. L’ente aggiudicatore impone all’operatore economico di sostituire gli enti in merito ai quali sussistono motivi obbligatori di esclusione cui l’ente aggiudicatore stesso ha fatto riferimento. L’ente aggiudicatore può imporre o essere obbligato dallo Stato membro a imporre all’operatore economico di sostituire gli enti in merito ai quali sussistono motivi non obbligatori di esclusione cui l’ente aggiudicatore stesso ha fatto riferimento.

Se un operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, l’ente aggiudicatore può esigere che l’operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell’esecuzione dell’appalto.

Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 37, paragrafo 2, può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

2.   Se le norme e i criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione dei candidati e degli offerenti in procedure aperte, ristrette o negoziate, in dialoghi competitivi oppure in partenariati per l’innovazione comportano requisiti relativi alle capacità economiche e finanziarie dell’operatore economico o alle sue capacità tecniche e professionali, questi può far valere, se necessario e per un particolare contratto, la capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell’imprenditore o dei dirigenti dell’impresa o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia fare affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, dimostra all’ente aggiudicatore che disporrà dei mezzi necessari esibendo, ad esempio, l’impegno assunto da detti soggetti a tal fine.

Se, ai sensi dell’articolo 80 della presente direttiva, hanno fatto riferimento ai criteri di esclusione o di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE, gli enti aggiudicatori verificano, conformemente all’articolo 80, paragrafo 3, della presente direttiva se gli altri soggetti, sulla cui capacità l’operatore economico intende fare affidamento, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione, cui gli enti aggiudicatori hanno fatto riferimento, ai sensi dell’articolo 57 della direttiva 2014/24/UE. L’ente aggiudicatore impone all’operatore economico di sostituire gli enti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione cui l’ente aggiudicatore ha fatto riferimento. L’ente aggiudicatore può imporre o essere obbligato dallo Stato membro a imporre all’operatore economico di sostituire gli enti in merito ai quali sussistono motivi non obbligatori di esclusione cui l’ente aggiudicatore stesso ha fatto riferimento.

Se un operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, l’ente aggiudicatore può esigere che l’operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell’esecuzione del contratto.

Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 37 può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

3.   Nel caso di appalti di lavori, di contratti di prestazione di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un contratto di fornitura, gli enti aggiudicatori possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente stesso o, nel caso di un’offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 37, paragrafo 2, da un partecipante al raggruppamento.

Articolo 80

Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla 2014/24/UE

1.   Le norme e i criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione e le norme e i criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione dei candidati e degli offerenti nelle procedure aperte, ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l’innovazione possono includere i motivi di esclusione di cui all’articolo 57 della direttiva 2014/24/UE alle condizioni stabilite in detto articolo.

Se l’ente aggiudicatore è un’amministrazione aggiudicatrice, tali criteri e norme comprendono i criteri di esclusione di cui all’articolo 57, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24/UE alle condizioni stabilite in detto articolo.

Se gli Stati membri lo richiedono, tali criteri e norme comprendono inoltre i criteri di esclusione di cui all’articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE alle condizioni stabilite in detto articolo.

2.   I criteri e le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono comprendere i criteri di selezione di cui all’articolo 58 della direttiva 2014/24/UE alle condizioni stabilite in detto articolo, in particolare per quanto riguarda il massimale relativo ai requisiti sul fatturato annuale, come previsto dal secondo comma del paragrafo 3 di detto articolo.

3.   Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, si applicano gli articoli da 59 a 61 della direttiva 2014/24/UE.

Articolo 81

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

1.   Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l’operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l’accessibilità per i disabili, gli enti aggiudicatori si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Gli enti aggiudicatori riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Essi ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non abbiano avuto la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che questi dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.

2.   Se gli enti aggiudicatori richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti, attestanti che l’operatore economico si conforma a determinati sistemi o norme di gestione ambientale, essi fanno riferimento al sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell’Unione o ad altri sistemi di gestione ambientale riconosciuti ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati. Essi riconoscono i certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri.

Qualora gli operatori economici dimostrino di non avere avuto accesso a tali certificati o di non avere avuto la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, l’ente aggiudicatore accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, a condizione che gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema di gestione ambientale o norma applicabile.

3.   Gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative ai documenti presentati come prova del rispetto delle norme ambientali e di qualità di cui ai paragrafi 1 e 2.

Sottosezione 2

Aggiudicazione dell’appalto

Articolo 82

Criteri di aggiudicazione dell’appalto

1.   Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di taluni servizi, gli enti aggiudicatori procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

2.   L’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’ente aggiudicatore è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita conformemente all’articolo 83, e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto in questione. Tali criteri possono comprendere, ad esempio:

a)

la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali e innovative, e la commercializzazione e relative condizioni;

b)

organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto; o

c)

servizi post-vendita e assistenza tecnica, condizioni di consegna quali data di consegna, procedura di consegna e termine di consegna o di esecuzione, impegno in materia di pezzi di ricambio, sicurezza di approvvigionamento.

L’elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

Gli Stati membri possono prevedere che gli enti aggiudicatori non possano usare solo il prezzo o il costo come unico criterio di aggiudicazione o limitarne l’uso a determinate categorie di enti aggiudicatori o a determinati tipi di appalto.

3.   I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto pubblico ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell’ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti:

a)

nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi; oppure

b)

in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita,

anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.

4.   I criteri di aggiudicazione non hanno l’effetto di conferire all’ente aggiudicatore una libertà di scelta illimitata. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l’efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. In caso di dubbio gli enti aggiudicatori verificano efficacemente l’accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.

5.   L’ente aggiudicatore precisa nei documenti di gara la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, tranne i casi in cui questa sia individuata unicamente in base al prezzo.

Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato.

Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive, l’ente aggiudicatore indica i criteri in ordine decrescente di importanza.

Articolo 83

Costi del ciclo di vita

1.   I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:

a)

costi sostenuti dall’ente aggiudicatore o da altri utenti, quali:

i)

costi relativi all’acquisizione;

ii)

costi connessi all’utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;

iii)

costi di manutenzione;

iv)

costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio;

b)

costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato; tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché altri costi legati all’attenuazione dei cambiamenti climatici.

2.   Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, gli enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti sono tenuti a fornire e il metodo che l’ente aggiudicatore impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati.

Il metodo impiegato per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a)

è basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. In particolare, qualora non sia stato istituito per un’applicazione ripetuta o continua, non favorisce né svantaggia indebitamente taluni operatori economici;

b)

è accessibile a tutte le parti interessate;

c)

i dati richiesti possono essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di paesi terzi parti dell’AAP o di altri accordi internazionali che l’Unione è tenuta a rispettare.

3.   Ogniqualvolta un metodo comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita è stato reso obbligatorio da un atto legislativo dell’Unione, tale metodo comune è applicato per la valutazione dei costi del ciclo di vita.

Un elenco di tali atti legislativi e, ove necessario, degli atti delegati che li integrano è contenuto nell’allegato XV.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 103 riguardo all’aggiornamento di tale elenco, qualora un aggiornamento si renda necessario a causa dell’adozione di nuova legislazione che rende obbligatorio un metodo comune o a causa dell’abrogazione o della modifica degli atti giuridici esistenti.

Articolo 84

Offerte anormalmente basse

1.   Gli enti aggiudicatori impongono agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse rispetto a lavori, forniture o servizi.

2.   Le spiegazioni di cui al paragrafo 1 possono, in particolare, riferirsi a:

a)

l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;

b)

le soluzioni tecniche prescelte o eventuali condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;

c)

l’originalità delle forniture, dei servizi o dei lavori proposti dall’offerente;

d)

il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 36, paragrafo 2;

e)

il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 88;

f)

l’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato.

3.   L’ente aggiudicatore valuta le informazioni fornite consultando l’offerente.

Esso può respingere l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 2.

Gli enti aggiudicatori respingono l’offerta se hanno accertato che l’offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi applicabili di cui all’articolo 36, paragrafo 2.

4.   L’ente aggiudicatore che accerta che un’offerta è anormalmente bassa in quanto l’offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente per questo motivo soltanto dopo aver consultato l’offerente e se quest’ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall’ente aggiudicatore, che l’aiuto in questione era compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107 TFUE. Quando l’ente aggiudicatore respinge un’offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione.

5.   Su richiesta, gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, a titolo di collaborazione amministrativa, tutte le informazioni a loro disposizione, quali leggi, regolamentazioni, contratti collettivi universalmente applicabili o norme tecniche nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli di cui al paragrafo 2.

Sezione 4

Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi e relazioni con detti paesi

Articolo 85

Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi

1.   Il presente articolo si applica a offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi con cui l’Unione non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell’Unione ai mercati di tali paesi terzi. Esso fa salvi gli obblighi dell’Unione o degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi.

2.   Qualsiasi offerta presentata per l’aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta se la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (43), supera il 50 % del valore totale dei prodotti che compongono l’offerta.

Ai fini del presente articolo, i software impiegati negli impianti delle reti di telecomunicazione sono considerati prodotti.

3.   Salvo il disposto del presente paragrafo, secondo comma, se due o più offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di cui all’articolo 82, viene preferita l’offerta che non può essere respinta a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Il valore delle offerte è considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se la differenza di prezzo non supera il 3 %.

Tuttavia, un’offerta non è preferita ad un’altra in virtù del primo comma, se l’ente aggiudicatore, accettandola, è tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale già esistente, con conseguente incompatibilità o difficoltà tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati.

4.   Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari dei paesi terzi di cui al paragrafo 2, sono esclusi i paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio ai sensi del paragrafo 1, è stato esteso il beneficio della presente direttiva.

5.   Entro il 31 dicembre 2015 e, successivamente, ogni anno, la Commissione presenta al Consiglio una relazione annuale sui progressi compiuti nei negoziati multilaterali o bilaterali relativi all’accesso delle imprese dell’Unione ai mercati dei paesi terzi nei settori contemplati dalla presente direttiva, su ogni risultato che detti negoziati abbiano consentito di conseguire e sull’attuazione effettiva di tutti gli accordi conclusi.

Articolo 86

Relazioni con i paesi terzi per quanto riguarda gli appalti di lavori, forniture e servizi

1.   Gli Stati membri informano la Commissione di ogni difficoltà d’ordine generale, di fatto o di diritto, incontrata dalle proprie imprese nell’ottenere l’aggiudicazione di appalti di servizi in paesi terzi e da esse riferita.

2.   La Commissione riferisce al Consiglio entro il 18 aprile 2019 e successivamente a intervalli periodici, sull’apertura degli appalti di servizi nei paesi terzi e sullo stato di avanzamento dei negoziati condotti in proposito con tali paesi, segnatamente in seno all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

3.   La Commissione, intervenendo presso il paese terzo in oggetto, si adopera per ovviare ad una situazione in cui constata, in base alle relazioni di cui al paragrafo 2 oppure in base ad altre informazioni, che riguardo all’aggiudicazione di appalti di servizi un paese terzo adotta i seguenti comportamenti:

a)

non concede alle imprese dell’Unione un accesso effettivo comparabile a quello accordato dall’Unione alle imprese di tale paese terzo;

b)

non concede alle imprese dell’Unione il trattamento riservato alle imprese nazionali o possibilità di concorrenza identiche a quelle di cui godono le imprese nazionali; oppure

c)

concede alle imprese di altri paesi terzi un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese dell’Unione.

4.   Gli Stati membri informano la Commissione di ogni difficoltà, di fatto o di diritto, incontrata dalle proprie imprese mentre tentavano di ottenere l’aggiudicazione di appalti di servizi in paesi terzi, da esse riferita e dovuta all’inosservanza delle disposizioni internazionali di diritto del lavoro elencate nell’allegato XIV.

5.   Nelle circostanze di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può in qualsiasi momento proporre al Consiglio di adottare un atto di esecuzione per sospendere o limitare, per un periodo da determinare in tale atto di esecuzione, l’aggiudicazione di appalti di servizi a:

a)

imprese soggette alla legislazione del paese terzo in questione;

b)

imprese legate alle imprese di cui alla lettera a), la cui sede sociale si trovi nell’Unione ma che non hanno un legame diretto ed effettivo con l’economia di uno Stato membro;

c)

imprese che presentano offerte aventi per oggetto servizi originari del paese terzo in questione.

Il Consiglio delibera quanto prima a maggioranza qualificata.

La Commissione può proporre tali misure di propria iniziativa o dietro richiesta di uno Stato membro.

6.   Il presente articolo fa salvi gli impegni dell’Unione nei confronti dei paesi terzi derivanti da accordi internazionali in materia di appalti pubblici, in particolare nel quadro dell’OMC.

CAPO IV

Esecuzione dell’appalto

Articolo 87

Condizioni di esecuzione dell’appalto

Gli enti aggiudicatori possono esigere condizioni particolari in merito all’esecuzione dell’appalto, purché collegate all’oggetto dell’appalto ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 3, e indicate nell’avviso di indizione di una gara o nei documenti di gara. Dette condizioni possono comprendere considerazioni economiche, legate all’innovazione, di ordine ambientale, sociale o relative all’occupazione.

Articolo 88

Subappalto

1.   L’osservanza degli obblighi di cui all’articolo 36, paragrafo 2, da parte di subappaltatori è garantita mediante azioni adeguate delle autorità nazionali competenti che agiscono nell’ambito delle rispettive responsabilità e competenze.

2.   Nei documenti di gara l’ente aggiudicatore può chiedere o può essere obbligato da uno Stato membro a chiedere all’offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell’appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti.

3.   Gli Stati membri possono prevedere che, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, l’ente aggiudicatore trasferisca i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori forniti all’operatore economico cui è stato aggiudicato l’appalto (il contraente principale). Tra tali misure possono rientrare idonei meccanismi che consentano al contraente principale di opporsi a pagamenti indebiti. Gli accordi concernenti tale modalità di pagamento sono indicati nei documenti di gara.

4.   I paragrafi da 1 a 3 lasciano impregiudicata la questione della responsabilità del contraente principale.

5.   Nel caso di appalti di lavori e per servizi da fornire presso l’impianto sotto la diretta supervisione dell’ente aggiudicatore, dopo l’aggiudicazione dell’appalto e al più tardi all’inizio dell’esecuzione del contratto l’ente aggiudicatore impone al contraente principale di indicargli nome, recapito e rappresentanti legali dei suoi subappaltatori coinvolti in tali lavori o servizi, nella misura in cui questi sono noti al momento della richiesta. L’ente aggiudicatore impone al contraente principale di comunicare all’ente aggiudicatore eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del contratto nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori coinvolti successivamente in tali lavori o servizi.

Fermo restando il primo comma, gli Stati membri possono imporre direttamente al contraente principale l’obbligo di trasmettere le informazioni richieste.

Ove necessario ai fini del paragrafo 6, lettera b), del presente articolo, le informazioni richieste sono accompagnate dalle autodichiarazioni dei subappaltatori di cui all’articolo 80, paragrafo 3. Le misure di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo possono prevedere che i subappaltatori presentati a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto forniscano i certificati e gli altri documenti complementari invece dell’autodichiarazione.

Il disposto del primo comma non si applica ai fornitori.

Gli enti aggiudicatori possono estendere o possono essere obbligati dagli Stati membri a estendere gli obblighi previsti al primo comma, ad esempio nei casi seguenti:

a)

ai contratti di fornitura, ai contratti di servizi diversi da quelli riguardanti servizi da fornire presso gli impianti sotto la diretta supervisione dell’ente aggiudicatore, ovvero ai fornitori coinvolti in contratti di lavori o di servizi;

b)

ai subappaltatori dei subappaltatori del contraente principale o ai subappaltatori successivi nella catena dei subappalti.

6.   Al fine di evitare violazioni degli obblighi di cui all’articolo 36, paragrafo 2, possono essere adottate misure adeguate quali le seguenti:

a)

se la legislazione nazionale di uno Stato membro prevede un meccanismo di responsabilità solidale tra subappaltatori e contraente principale, lo Stato membro interessato provvede a che le norme pertinenti siano applicate in conformità delle condizioni stabilite all’articolo 36, paragrafo 2;

b)

le amministrazioni aggiudicatrici possono, in conformità dell’articolo 80, paragrafo 3, della presente direttiva, verificare o essere obbligate dagli Stati membri a verificare se sussistono motivi di esclusione dei subappaltatori a norma dell’articolo 57 della direttiva 2014/24/UE. In tali casi l’amministrazione aggiudicatrice impone all’operatore economico di sostituire un subappaltatore in relazione al quale la verifica ha dimostrato che sussistono motivi obbligatori di esclusione. L’amministrazione aggiudicatrice può imporre o essere obbligata da uno Stato membro a imporre che l’operatore economico sostituisca un subappaltatore in relazione al quale la verifica ha dimostrato che sussistono motivi non obbligatori di esclusione.

7.   Gli Stati membri possono prevedere disposizioni di diritto interno più rigorose in materia di responsabilità, anche nel quadro del diritto interno in materia di pagamenti diretti ai subappaltatori, ad esempio prevedendo pagamenti diretti ai subappaltatori senza la necessità che questi ultimi facciano richiesta di pagamento diretto.

8.   Gli Stati membri che hanno scelto di prevedere misure a norma dei paragrafi 3, 5 o 6 specificano, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell’Unione, le condizioni di attuazione di tali misure. In tale contesto gli Stati membri possono limitarne l’applicabilità, ad esempio in relazione a determinati tipi di appalti, a determinate categorie di enti aggiudicatori o operatori economici ovvero a determinati importi.

Articolo 89

Modifica di contratti durante il periodo di validità

1.   I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d’appalto a norma della presente direttiva nei casi seguenti:

a)

se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi, o opzioni. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro;

b)

per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale, a prescindere dal loro valore, che sono si sono resi necessari non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente:

i)

risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, software, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale; e

ii)

comporti per l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

c)

ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i)

la necessità di modifica è determinata da circostanze che un ente aggiudicatore diligente non poteva prevedere;

ii)

la modifica non altera la natura generale del contratto;

d)

se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l’ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l’appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

i)

una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);

ii)

all’aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione della presente direttiva; o

iii)

nel caso in cui l’ente aggiudicatore stesso si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, ove tale possibilità sia prevista dalla legislazione nazionale a norma dell’articolo 88;

e)

se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del paragrafo 4.

Gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al presente paragrafo, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all’allegato XVI ed è pubblicato conformemente all’articolo 71.

2.   Inoltre, e senza ulteriore bisogno di verificare se le condizioni di cui al paragrafo 4, lettere da a) a d), sono rispettate, i contratti possono parimenti essere modificati senza necessità di una nuova procedura di appalto, ai sensi della presente direttiva, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:

i)

le soglie fissate all’articolo 15; e

ii)

il 10 % del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura e il 15 % del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.

Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

3.   Ai fini del calcolo del prezzo di cui al paragrafo 2, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.

4.   Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1, lettera e), quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell’accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. In ogni caso, fatti salvi i paragrafi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a)

la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b)

la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto o dell’accordo quadro a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell’accordo quadro;

c)

la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto o dell’accordo quadro;

d)

se un nuovo contraente sostituisce quello cui l’ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l’appalto in casi diversi da quelli previsti al paragrafo 1, lettera d).

5.   Una nuova procedura d’appalto, in conformità della presente direttiva, è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto di lavori, forniture o servizi o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità, diverse da quelle previste ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 90

Risoluzione dei contratti

Gli Stati membri assicurano che gli enti aggiudicatori abbiano la possibilità, almeno nelle seguenti circostanze e alle condizioni stabilite dalla pertinente legislazione nazionale, di risolvere un contratto di lavori, forniture o servizi durante il periodo di validità dello stesso, qualora:

a)

il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 89;

b)

l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, in una delle situazioni di cui all’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura d’appalto a norma dell’articolo 80, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva;

c)

l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato all’aggiudicatario in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati e dalla presente direttiva come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in un procedimento a norma dell’articolo 258 TFUE.

TITOLO III

PARTICOLARI REGIMI DI APPALTO

CAPO I

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 91

Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici

Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all’allegato XVII sono aggiudicati in conformità del presente capo quando il valore di tali contratti sia pari o superiore alla soglia indicata all’articolo 15, lettera c).

Articolo 92

Pubblicazione degli avvisi e dei bandi

1.   Gli enti aggiudicatori che intendono procedere all’aggiudicazione di un appalto per i servizi di cui all’articolo 91 rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalità:

a)

mediante un avviso di gara; oppure

b)

mediante un bando periodico indicativo, che viene pubblicato in maniera continua. L’avviso periodico indicativo si riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto; o

c)

mediante un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, che viene pubblicato in maniera continua.

Il primo comma non si applica tuttavia allorché una procedura negoziata senza previo avviso di indizione di gara potrebbe essere stata utilizzata conformemente all’articolo 50 per l’aggiudicazione di appalti di servizi.

2.   Gli enti aggiudicatori che hanno aggiudicato un appalto per i servizi di cui all’articolo 91 ne rendono noto il risultato mediante un avviso di aggiudicazione. Essi possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.

3.   I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo contengono le informazioni di cui all’allegato XVIII, rispettivamente alle parti A, B, C o D, conformemente ai modelli di formulari. Tali modelli di formulari sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 105.

4.   Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all’articolo 71.

Articolo 93

Principi per l’aggiudicazione degli appalti

1.   Gli Stati membri introducono norme a livello nazionale per l’aggiudicazione degli appalti ai sensi delle disposizioni del presente capo, al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici da parte degli enti aggiudicatori. Gli Stati membri sono liberi di determinare le norme procedurali applicabili fintantoché tali norme consentono agli enti aggiudicatori di prendere in considerazione le specificità dei servizi in questione.

2.   Gli Stati membri assicurano che gli enti aggiudicatori possano prendere in considerazione le necessità di garantire la qualità, la continuità, l’accessibilità, anche economica, la disponibilità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e vulnerabili, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti e l’innovazione. Gli Stati membri possono altresì prevedere che la scelta del prestatore di servizi avvenga sulla base dell’offerta che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo, tenendo conto dei criteri di qualità e sostenibilità dei servizi sociali.

Articolo 94

Appalti riservati per determinati servizi

1.   Gli Stati membri possono prevedere che gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici possano riservare ad organizzazioni il diritto di partecipare alle procedure per l’aggiudicazione di appalti pubblici esclusivamente per i servizi sanitari, sociali e culturali di cui all’articolo 91 identificati con i codici CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000 7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, da 85000000-9 a 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8.

2.   Un’organizzazione di cui al paragrafo 1 deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

a)

il suo obiettivo è il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al paragrafo 1;

b)

i profitti sono reinvestiti al fine di conseguire l’obiettivo dell’organizzazione. Se i profitti sono distribuiti o redistribuiti, ciò dovrebbe basarsi su considerazioni partecipative;

c)

le strutture di gestione o proprietà dell’organizzazione che esegue l’appalto sono basate su principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati; e

d)

l’amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato all’organizzazione un appalto per i servizi in questione a norma del presente articolo negli ultimi tre anni.

3.   La durata massima del contratto non supera i tre anni.

4.   L’avviso di indizione di gara fa riferimento al presente articolo.

5.   Fermo restando l’articolo 108, la Commissione valuta gli effetti del presente articolo e trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 aprile 2019.

CAPO II

Regole sui concorsi di progettazione

Articolo 95

Ambito di applicazione

1.   Il presente capo si applica ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di un contratto di servizi, purché il valore stimato del contratto, al netto dell’IVA e compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti, sia pari o superiore all’importo di cui all’articolo 15, lettera a).

2.   Il presente capo si applica a tutti i concorsi di progettazione per i quali l’importo complessivo dei premi di partecipazione e dei versamenti ai partecipanti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell’articolo 50, lettera j), qualora l’ente aggiudicatore non escluda tale aggiudicazione nell’avviso di concorso, è uguale o superiore all’importo di cui all’articolo 15, lettera a).

Articolo 96

Avvisi

1.   Gli enti aggiudicatori che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un avviso di concorso.

Se intendono aggiudicare un appalto relativo a servizi successivi ai sensi dell’articolo 50, lettera j), ciò è indicato nell’avviso di concorso.

Gli enti aggiudicatori che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso.

2.   L’avviso di concorso contiene le informazioni indicate nell’allegato XIX e l’avviso sui risultati di un concorso contiene le informazioni indicate nell’allegato XX, nel formato stabilito per i modelli di formulari. Tali modelli di formulari sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 105.

L’avviso sui risultati di un concorso di progettazione è trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea entro trenta giorni dalla chiusura del medesimo.

Possono tuttavia non essere pubblicate le informazioni relative all’aggiudicazione di concorsi la cui divulgazione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o privato, oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi.

3.   L’articolo 71, paragrafi da 2 a 6, si applica anche agli avvisi relativi ai concorsi di progettazione.

Articolo 97

Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice

1.   Per organizzare i concorsi di progettazione, gli enti aggiudicatori applicano procedure conformi al titolo I e al presente capo.

2.   L’ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione non può essere limitata:

a)

facendo riferimento al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;

b)

dal fatto che i partecipanti, secondo il diritto dello Stato membro in cui si svolge il concorso, debbano essere persone fisiche o persone giuridiche.

3.   Quando ai concorsi di progettazione è ammessa la partecipazione di un numero limitato di partecipanti, gli enti aggiudicatori stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Per quanto riguarda il numero di candidati invitati a partecipare ai concorsi di progettazione, si tiene comunque conto della necessità di garantire un’effettiva concorrenza.

4.   La commissione giudicatrice è composta unicamente di persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede tale qualifica o una qualifica equivalente.

Articolo 98

Decisioni della commissione giudicatrice

1.   La commissione giudicatrice è autonoma nella sue decisioni e nei suoi pareri.

2.   La commissione giudicatrice esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso.

3.   La commissione giudicatrice iscrive in un verbale, firmato dai suoi membri, le proprie scelte, effettuate secondo i meriti di ciascun progetto, nonché le proprie osservazioni e tutti i punti che richiedono di essere chiariti.

4.   L’anonimato dev’essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice.

5.   I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti.

6.   È redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.

TITOLO IV

GOVERNANCE

Articolo 99

Applicazione

1.   Al fine di garantire in maniera effettiva un’attuazione corretta ed efficace, gli Stati membri assicurano che almeno i compiti di cui al presente articolo siano svolti da uno o più organismi, autorità o strutture. Essi indicano alla Commissione tutte le autorità o strutture competenti per tali compiti.

2.   Gli Stati membri garantiscono il controllo dell’applicazione delle norme sugli appalti pubblici.

Se le autorità o le strutture di controllo individuano di propria iniziativa o sulla base di informazioni pervenute violazioni specifiche o problemi sistemici, hanno il potere di segnalare tali problemi ad autorità nazionali di controllo, organi giurisdizionali e altre autorità o strutture appropriate quali il Mediatore, i parlamenti nazionali o le relative commissioni.

3.   I risultati delle attività di controllo a norma del paragrafo 2 sono messi a disposizione del pubblico mediante strumenti appropriati di informazione. Tali risultati sono resi disponibili anche alla Commissione. Ad esempio possono essere riportati nelle relazioni di controllo di cui al presente paragrafo, secondo comma.

Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di controllo contenente se del caso informazioni sulle cause più frequenti di scorretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell’applicazione delle norme, sul livello di partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e sulla prevenzione, l’accertamento e l’adeguata segnalazione di casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti.

La Commissione può chiedere agli Stati membri, al massimo ogni tre anni, informazioni sull’attuazione pratica delle politiche strategiche nazionali in materia di appalti strategici.

Ai fini del presente paragrafo, le «PMI» sono da intendersi quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (44).

Sulla base delle informazioni ricevute a norma del presente paragrafo, la Commissione pubblica a intervalli regolari una relazione sull’attuazione delle politiche nazionali in materia di appalti e sulle relative migliori prassi nel mercato interno.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

siano disponibili gratuitamente orientamenti e informazioni per l’interpretazione e l’applicazione del diritto dell’Unione sugli appalti pubblici, al fine di assistere le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici, in particolare le PMI, nella corretta applicazione della normativa dell’Unione in materia; e

b)

sia disponibile il sostegno alle amministrazioni aggiudicatrici per quanto riguarda la pianificazione e la conduzione delle procedure d’appalto.

5.   Fatte salve le procedure generali e i metodi di lavoro fissati dalla Commissione per le sue comunicazioni e per i suoi contatti con gli Stati membri, questi ultimi indicano un punto di riferimento per la cooperazione con la Commissione per quanto riguarda l’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici.

6.   Le amministrazioni aggiudicatrici conservano, almeno per la durata del contratto, copie di tutti i contratti conclusi aventi un valore pari o superiore a:

a)

1 000 000 EUR nel caso di appalti di forniture o di servizi;

b)

10 000 000 EUR in caso di appalti di lavori.

Le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono l’accesso a tali contratti; tuttavia, è possibile negare l’accesso a informazioni e documenti specifici nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni nazionali o dell’Unione applicabili in materia di accesso ai documenti e protezione dei dati.

Articolo 100

Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

1.   Gli enti aggiudicatori conservano le informazioni appropriate relative a ogni appalto o accordo quadro disciplinato dalla presente direttiva e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione. Tali informazioni sono sufficienti a consentire loro, in una fase successiva, di giustificare le decisioni riguardanti quanto segue:

a)

la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l’aggiudicazione degli appalti;

b)

il ricorso a procedure negoziate non precedute da una gara a norma dell’articolo 50;

c)

la mancata applicazione dei capi da II a IV del titolo II, in virtù delle deroghe previste dei capi II e III del titolo I;

d)

se del caso, le ragioni per le quali per la trasmissione in via elettronica sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici.

Nella misura in cui l’avviso di aggiudicazione dell’appalto stilato a norma dell’articolo 70 o dell’articolo 92, paragrafo 2, contiene le informazioni richieste al presente paragrafo, gli enti aggiudicatori possono fare riferimento a tale avviso.

2.   Gli enti aggiudicatori documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. A tale scopo, garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l’aggiudicazione dell’appalto. La documentazione è conservata per almeno tre anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’appalto.

3.   Le informazioni o la documentazione o i principali elementi di queste sono comunicati alla Commissione o alle autorità, agli organismi o alle strutture nazionali di cui all’articolo 99 quando essi ne fanno richiesta.

Articolo 101

Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche

1.   La Commissione riesamina la qualità e la completezza dei dati che si possono ricavare dagli avvisi di cui agli articoli da 67 a 71, 92 e 96, pubblicati conformemente all’allegato IX.

Se la qualità e la completezza dei dati di cui al presente paragrafo, primo comma, non sono conformi agli obblighi stabiliti all’articolo 67, paragrafo 1, all’articolo 68, paragrafo 1, all’articolo 69, all’articolo 70, paragrafo 1, all’articolo 92, paragrafo 3, e all’articolo 96, paragrafo 2, la Commissione chiede informazioni complementari allo Stato membro interessato. Entro un termine ragionevole, lo Stato membro interessato fornisce le informazioni statistiche mancanti richieste dalla Commissione.

2.   Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per gli appalti che sarebbero rientrati nell’ambito di applicazione della presente direttiva se il loro valore avesse superato la soglia pertinente fissata all’articolo 15, una relazione statistica, indicando una stima del valore totale aggregato di tale appalto nel periodo di riferimento. Tale stima può essere basata in particolare sui dati disponibili conformemente agli obblighi nazionali di pubblicazione oppure su stime estrapolate da campioni.

Tale relazione può essere inclusa nella relazione di cui all’articolo 99, paragrafo 3.

Articolo 102

Cooperazione amministrativa

1.   Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca e adottano provvedimenti per una efficace cooperazione reciproca, onde assicurare lo scambio di informazioni sulle materie di cui agli articoli 62, 81 e 84. Essi garantiscono la riservatezza delle informazioni che si scambiano.

2.   Le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati si scambiano informazioni in conformità con le regole in materia di protezione dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (45) e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (46).

3.   Per valutare l’opportunità di utilizzare il sistema d’informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 ai fini dello scambio di informazioni di cui alla presente direttiva, entro il 18 aprile 2015 è avviato un progetto pilota.

TITOLO V

POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 103

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 4, 17, 40, 41, 76 e 83 è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 17 aprile 2014.

3.   La delega di potere di cui agli articoli 4, 17, 40, 41, 76 e 83 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 4, 17, 40, 41, 76 e 83 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 104

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 103, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 105

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal Comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dalla decisione 71/306/CEE del Consiglio (47). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 106

Recepimento e disposizioni transitorie

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 aprile 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono rinviare l’applicazione dell’articolo 40, paragrafo 1, fino al 18 ottobre 2018, eccettuati i casi in cui l’uso dei mezzi elettronici è obbligatorio ai sensi degli articoli 52, 53 e 54, dell’articolo 55, paragrafo 3, o dell’articolo 71, paragrafo 2, o dell’articolo 73.

In deroga al il paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono rinviare l’applicazione dell’articolo 40, paragrafo 1, per le centrali di committenza ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 3, fino al 18 aprile 2017.

Se uno Stato membro decide di rinviare l’applicazione dell’articolo 40, paragrafo 1, tale Stato membro garantisce che gli enti aggiudicatori possano scegliere tra i mezzi di comunicazione seguenti per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni:

a)

mezzi elettronici conformemente all’articolo 40;

b)

posta o altro idoneo supporto;

c)

fax;

d)

una combinazione di questi metodi.

3.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 107

Abrogazione

La direttiva 2004/17/CE è abrogata a decorrere dal 18 aprile 2016.

I riferimenti alla direttiva abrogata s’intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XXI.

Articolo 108

Riesame

La Commissione riesamina gli effetti economici sul mercato interno, in particolare in relazione a fattori quali l’aggiudicazione di appalti transfrontalieri e i costi di transazione, derivanti dall’applicazione delle soglie di cui all’articolo 15 e trasmette una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 aprile 2019.

La Commissione valuta, ove possibile e opportuno, se proporre un aumento degli importi delle soglie applicabili in virtù dell’AAP durante il successivo ciclo di negoziati. In caso di qualsiasi modifica delle soglie degli appalti applicabili in virtù dell’AAP, alla relazione fa seguito, se del caso, una proposta legislativa che modifica le soglie definite nella presente direttiva.

Articolo 109

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 110

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 191 del 29.6.2012, pag. 84.

(2)  GU C 391 del 18.12.2012, pag. 49.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’11 febbraio 2014.

(4)  Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1).

(5)  Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

(6)  Approvata con decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).

(7)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 relativa agli appalti pubblici (cfr. pag. 65 della presente Gazzetta ufficiale).

(8)  Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

(9)  Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

(10)  Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

(11)  Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14).

(12)  Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3).

(13)  Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

(14)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa all’aggiudicazione di contratti di concessione (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(15)  Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

(16)  Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 del Consiglio (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

(17)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(18)  Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

(19)  Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

(20)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

(21)  Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

(22)  Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76del 23.3.1992, pag. 14).

(23)  Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

(24)  Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5).

(25)  Regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 1).

(26)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1).

(27)  Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) (GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1).

(28)  Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).

(29)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(30)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(31)  Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14).

(32)  Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17).

(33)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

(34)  Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

(35)  Decisione 2002/205/CE della Commissione, del 4 marzo 2002, di seguito alla domanda dell’Austria di fare ricorso al regime speciale previsto dall’articolo 3 della direttiva 93/38/CEE (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 31).

(36)  Decisione 2004/73/CE della Commissione, del 15 gennaio 2004, relativa ad una richiesta della Repubblica federale di Germania di applicare il regime speciale di cui all’articolo 3 della direttiva 93/38/CEE (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 57).

(37)  Decisione 93/327/CEE della Commissione, del 13 maggio 1993, che definisce le condizioni alle quali gli enti aggiudicatori che sfruttano aree geografiche ai fini della prospezione o dell’estrazione di petrolio, gas naturale, carbone o altro combustibile solido debbono comunicare alla Commissione informazioni relative agli appalti da essi aggiudicati (GU L 129 del 27.5.1993, pag. 25).

(38)  Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).

(39)  Decisione 2009/767/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che stabilisce misure per facilitare l’uso di procedure per via elettronica mediante gli sportelli unici di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 274 del 20.10.2009, pag. 36).

(40)  Decisione della Commissione 2011/130/UE del 25 febbraio 2011 che istituisce requisiti minimi per il trattamento transfrontaliero dei documenti firmati elettronicamente dalle autorità competenti a norma della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 53 del 26.2.2011, pag. 66).

(41)  Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).

(42)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(43)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(44)  Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(45)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(46)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(47)  Decisione 71/306/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che istituisce un Comitato consultivo per gli appalti di lavori pubblici (GU L 185 del 16.8.1971, pag. 15).


ALLEGATO I

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PUNTO 2, LETTERA A)

In caso di differenti interpretazioni tra CPV e NACE si applica la nomenclatura CPV.

NACE (1)

Codice CPV

SEZIONE F

COSTRUZIONI

Divisione

Gruppo

Classe

Descrizione

Note

45

 

 

Costruzioni

Questa divisione comprende:

nuove costruzioni, restauri e riparazioni comuni

45000000

 

45.1

 

Preparazione del cantiere edile

 

45100000

 

 

45.11

Demolizione di edifici; movimento terra

Questa classe comprende:

demolizione di edifici e di altre strutture,

sgombero dei cantieri edili,

movimento terra: scavo, riporto, spianamento e ruspatura dei cantieri edili, scavo di trincee, rimozione di roccia, abbattimento con l’esplosivo ecc.

preparazione del sito per l’estrazione di minerali:

rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e siti minerari.

Questa classe comprende inoltre:

drenaggio del cantiere edile,

drenaggio di terreni agricoli o forestali.

45110000

 

 

45.12

Trivellazioni e perforazioni

Questa classe comprende:

trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni edili, nonché per le indagini geofisiche, geologiche e similari.

Questa classe non comprende:

trivellazione di pozzi di produzione di petrolio e di gas, cfr. 11.20,

trivellazione di pozzi d’acqua, cfr. 45.25,

scavo di pozzi, cfr. 45.25,

prospezioni di giacimenti di petrolio e di gas, prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche, cfr. 74.20.

45120000

 

45.2

 

Costruzione completa o parziale di edifici; genio civile

 

45200000

 

 

45.21

Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile

Questa classe comprende:

lavori di costruzione o edili di qualsiasi tipo, la costruzione di opere di ingegneria civile,

ponti (inclusi quelli per autostrade sopraelevate) viadotti, gallerie e sottopassaggi,

condotte, linee di comunicazione ed elettriche per grandi distanze,

condotte, linee di comunicazione ed elettriche urbane,

lavori urbani ausiliari,

montaggio e installazione in loco di opere prefabbricate.

Questa classe non comprende:

attività dei servizi connessi all’estrazione di petrolio e di gas, cfr. 11.20,

montaggio di opere prefabbricate complete con elementi, non di calcestruzzo, fabbricati in proprio, cfr. divisioni 20, 26 e 28,

lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive, cfr. 45.23,

lavori di installazione dei servizi in un fabbricato, cfr. 45.3

lavori di completamento degli edifici, cfr. 45.4,

attività in materia di architettura e di ingegneria, cfr. 74.20,

gestione di progetti di costruzione, cfr. 74.20.

45210000

Eccetto:

– 45213316

45220000

45231000

45232000

 

 

45.22

Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici

Questa classe comprende:

costruzione di tetti,

copertura di tetti,

lavori di impermeabilizzazione.

45261000

 

 

45.23

Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi

Questa classe comprende:

costruzione di strade, autostrade, strade urbane e altri passaggi per veicoli e pedoni,

costruzione di strade ferrate,

costruzione di piste di campi di aviazione,

lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive,

segnaletica orizzontale per superfici stradali e delineazione di zone di parcheggio.

Questa classe non comprende:

lavori preliminari di movimento terra, cfr. 45.11.

45212212 e DA03

45230000

eccetto:

– 45231000

– 45232000

– 45234115

 

 

45.24

Costruzione di opere idrauliche

Questa classe comprende:

costruzione di:

idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse ecc.,

dighe e sbarramenti,

lavori di dragaggio,

lavori sotterranei.

45240000

 

 

45.25

Altri lavori speciali di costruzione

Questa classe comprende:

lavori di costruzione edili e di genio civile da parte di imprese specializzate in un aspetto comune a vari tipi di costruzione, che richiedono capacità o attrezzature particolari,

lavori di fondazione, inclusa la palificazione,

perforazione e costruzione di pozzi d’acqua, scavo di pozzi,

posa in opera di strutture metalliche non fabbricate in proprio,

piegatura d’ossature metalliche,

posa in opera di mattoni e pietre,

montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro, incluso il loro noleggio,

costruzione di camini e forni industriali.

Questa classe non comprende:

noleggio di ponteggi senza montaggio e smontaggio, cfr. 71.32.

45250000

45262000

 

45.3

 

Installazione dei servizi in un fabbricato

 

45300000

 

 

45.31

Installazione di impianti elettrici

Questa classe comprende:

installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di:

cavi e raccordi elettrici,

sistemi di telecomunicazione,

sistemi di riscaldamento elettrico,

antenne d’uso privato,

impianti di segnalazione d’incendio,

sistemi d’allarme antifurto,

ascensori e scale mobili,

linee di discesa di parafulmini ecc.

45213316

45310000

Eccetto:

– 45316000

 

 

45.32

Lavori di isolamento

Questa classe comprende:

installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di materiali isolanti per l’isolamento termico, acustico o antivibrazioni.

Questa classe non comprende:

lavori d’impermeabilizzazione, cfr. 45.22.

45320000

 

 

45.33

Installazione di impianti idraulico-sanitari

Questa classe comprende:

installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di:

impianti idraulico-sanitari,

raccordi per il gas,

impianti e condotti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione o condizionamento dell’aria,

sistemi antincendio (sprinkler).

Questa classe non comprende:

installazione di impianti di riscaldamento elettrico, cfr. 45.31.

45330000

 

 

45.34

Altri lavori di installazione

Questa classe comprende:

installazione di sistemi d’illuminazione e segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti e porti,

installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di accessori ed attrezzature non classificati altrove.

45234115

45316000

45340000

 

45.4

 

Lavori di rifinitura e completamento degli edifici

 

45400000

 

 

45.41

Intonacatura

Questa classe comprende:

lavori di intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura.

45410000

 

 

45.42

Posa in opera di infissi in legno o in metallo

Questa classe comprende:

installazione, da parte di ditte non costruttrici, di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre, cucine su misura, scale, arredi per negozi e simili, in legno o in altro materiale,

completamento di interni come soffitti, rivestimenti murali in legno, pareti mobili ecc.

Questa classe non comprende:

posa in opera di parquet e altri pavimenti in legno, cfr. 45.43.

45420000

 

 

45.43

Rivestimento di pavimenti e muri

Questa classe comprende:

posa in opera, applicazione o installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di:

piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti,

parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti, moquette e rivestimenti di linoleum,

inclusi rivestimenti in gomma o plastica,

rivestimenti alla veneziana, in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri,

carta da parati.

45430000

 

 

45.44

Tinteggiatura e posa in opera di vetrate

Questa classe comprende:

tinteggiatura interna ed esterna di edifici,

verniciatura di strutture di genio civile,

posa in opera di vetrate, specchi ecc.

Questa classe non comprende:

posa in opera di finestre, cfr. 45.42.

45440000

 

 

45.45

Altri lavori di completamento degli edifici

Questa classe comprende:

installazione di piscine private,

pulizia a vapore, sabbiatura ecc. delle pareti esterne degli edifici,

altri lavori di completamento e di finitura degli edifici non classificati altrove.

Questa classe non comprende:

pulizie effettuate all’interno di immobili e altre strutture, cfr. 74.70.

45212212 e DA04

45450000

 

45.5

 

Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore

 

45500000

 

 

45.50

Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore

Questa classe non comprende:

noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, senza manovratore, cfr. 71.32.

45500000


(1)  Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio del 9 ottobre 1990 (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1).


ALLEGATO II

ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL’UNIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3

I diritti concessi in virtù di una procedura in base alla quale è stata assicurata una pubblicità adeguata, e in caso tale concessione si sia basata su criteri oggettivi, non costituiscono «diritti speciali o esclusivi» ai sensi dell’articolo 4 della presente direttiva. Il seguente elenco contiene una serie di procedure, onde garantire un’adeguata trasparenza preliminare, per il rilascio di autorizzazioni sulla base di altri atti giuridici dell’Unione che non costituiscono «diritti speciali o esclusivi» ai sensi dell’articolo 4 della presente direttiva:

a)

rilascio di autorizzazioni per la gestione di impianti a gas naturale in conformità delle procedure di cui all’articolo 4 della direttiva 2009/73/CE;

b)

rilascio di autorizzazioni o invito a presentare offerte per la costruzione di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica in conformità della direttiva 2009/72/CE;

c)

la concessione di autorizzazioni, in conformità delle procedure cui all’articolo 9 della direttiva 97/67/CE, in relazione a un servizio postale che non sia riservato o che non lo sarà;

d)

una procedura per la concessione di un’autorizzazione a esercitare un’attività di sfruttamento degli idrocarburi a norma della direttiva 94/22/CE;

e)

contratti di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 per la fornitura di servizi pubblici di trasporto di passeggeri per autobus, tramvia, ferrovia o metropolitana, assegnati sulla base di una procedura di gara conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, dello stesso, purché la durata di detti contratti sia conforme alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafi 3 o 4, di tale regolamento.


ALLEGATO III

ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL’UNIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 34, PARAGRAFO 3

A.   Trasporto o distribuzione di gas o di energia termica

Direttiva 2009/73/CE

B.   Produzione, trasporto o distribuzione di elettricità

Direttiva 2009/72/CE

C.   Produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile

[Nessun atto giuridico]

D.   Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari

 

Trasporto ferroviario di merci

 

Direttiva 2012/34/UE

 

Trasporto ferroviario internazionale di passeggeri

 

Direttiva 2012/34/UE

 

Trasporto ferroviario nazionale di passeggeri

 

[Nessun atto giuridico]

E.   Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari urbani, dei servizi tramviari, filoviari e di autobus

[Nessun atto giuridico]

F.   Enti aggiudicatori nel settore dei servizi postali

Direttiva 97/67/CE

G.   Estrazione di petrolio o di gas

Direttiva 94/22/CE

H.   Prospezione ed estrazione di carbone o di altri combustibili solidi

[Nessun atto giuridico]

I.   Enti aggiudicatori nel campo degli impianti portuali marittimi o interni o altri terminali

[Nessun atto giuridico]

J.   Enti aggiudicatori nel campo degli impianti aeroportuali

[Nessun atto giuridico]


ALLEGATO IV

TERMINI PER L’ADOZIONE DEGLI ATTI DI ESECUZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 35

1.

Gli atti di esecuzione di cui all’articolo 35 sono adottati entro i seguenti termini:

a)

90 giorni lavorativi se è possibile presumere il libero accesso a un determinato mercato in base all’articolo 34, paragrafo 3, primo comma;

b)

130 giorni lavorativi nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a).

I termini indicati alle lettere a) e b) del presente paragrafo sono prolungati di quindici giorni lavorativi se la domanda è accompagnata da una posizione motivata e giustificata, adottata da un’amministrazione nazionale indipendente competente per l’attività in questione, la quale analizza in modo approfondito le condizioni per l’eventuale applicabilità all’attività in questione dell’articolo 34, paragrafo 1, conformemente all’articolo 34, paragrafi 2 e 3.

Tali termini decorrono dal primo giorno lavorativo successivo alla data in cui la Commissione riceve la domanda di cui all’articolo 35, paragrafo 1, o, qualora le informazioni che devono essere fornite all’atto della domanda siano incomplete, dal giorno lavorativo successivo alla data in cui essa riceve le informazioni complete.

I termini di cui al primo comma possono essere prorogati dalla Commissione con l’accordo dello Stato membro o dell’ente aggiudicatore che hanno presentato la richiesta.

2.

La Commissione può chiedere allo Stato membro o all’ente aggiudicatore interessati o all’amministrazione nazionale indipendente di cui al punto 1 o ad altre amministrazioni nazionali competenti di fornire tutte le informazioni necessarie o di integrare o di chiarire le informazioni fornite entro un termine adeguato. In caso di risposte tardive o incomplete, i termini di cui al punto 1, primo comma, sono sospesi per il periodo intercorrente fra la scadenza del termine indicato nella domanda di informazioni e il ricevimento delle informazioni in forma completa e corretta.


ALLEGATO V

REQUISITI RELATIVI AGLI STRUMENTI E AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA DELLE OFFERTE, DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, DELLE DOMANDE DI QUALIFICAZIONE, NONCHÉ DEI PIANI E PROGETTI NEI CONCORSI

Gli strumenti e i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione e dei piani e progetti devono garantire, mediante procedure e mezzi tecnici appropriati, almeno che:

a)

si possano stabilire con precisione l’ora e la data esatta della ricezione delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione e dei piani e dei progetti;

b)

si possa ragionevolmente garantire che nessuno possa avere accesso ai dati trasmessi in base a tali requisiti prima della scadenza dei termini specificati;

c)

solo le persone autorizzate possano fissare o modificare le date di apertura dei dati ricevuti;

d)

solo le persone autorizzate possano avere accesso alla totalità o a una parte dei dati trasmessi nelle diverse fasi della procedura di qualificazione, della procedura di aggiudicazione dell’appalto o del concorso;

e)

solo le persone autorizzate possano dare accesso ai dati trasmessi, e solo dopo la data specificata;

f)

i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti restino accessibili solo alle persone autorizzate a prenderne conoscenza;

g)

in caso di violazione o di tentativo di violazione dei divieti di accesso o dei requisiti di cui alle lettere da b) a f) si possa ragionevolmente garantire che le violazioni o i tentativi siano chiaramente rilevabili.


ALLEGATO VI

PARTE A

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI PERIODICI INDICATIVI

(di cui all’articolo 67)

I.   Informazioni che devono figurare in ogni caso

1.

Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2.

Principale attività esercitata.

3.

a)

Per gli appalti di forniture: natura e quantità o valore delle prestazioni o dei prodotti da fornire (codici CPV);

b)

per gli appalti di lavori: natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera o dei lotti relativi all’opera, numero (codici CPV);

c)

per gli appalti di servizi: importo totale previsto in ciascuna delle categorie di servizi previsti (codici CPV).

4.

Data di invio dell’avviso o di invio della comunicazione che annuncia la pubblicazione di tale avviso nel «profilo di committente».

5.

Altre eventuali informazioni.

II.   Informazioni aggiuntive che devono essere fornite se l’avviso funge da mezzo di indizione di gara o consente una riduzione dei termini di ricezione delle candidature o delle offerte (articolo 67, paragrafo 2)

6.

Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all’ente aggiudicatore il loro interesse per l’appalto o gli appalti.

7.

Posta elettronica o indirizzo Internet al quale il capitolato d’oneri e i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto.

Se l’accesso gratuito, illimitato e diretto non è disponibile per i motivi illustrati all’articolo 73, paragrafo 1, terzo e quarto comma, un’indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.

8.

Indicare eventualmente se l’appalto è riservato a laboratori protetti o se l’esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

9.

Termine ultimo per la ricezione delle domande per ottenere un invito a presentare un’offerta o a negoziare.

10.

Natura e quantità dei prodotti da fornire o caratteristiche generali dell’opera o categoria del servizio e sua descrizione; indicare se si prevedono uno o più accordi quadro, precisando tra l’altro eventuali opzioni per acquisti complementari e il calendario provvisorio per esercitale tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche il calendario provvisorio dei successivi bandi di gara. Indicare se si tratta di acquisto, locazione finanziaria, locazione, acquisto a riscatto, o di una combinazione tra tali possibilità.

11.

Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. se l’appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

12.

Termine di consegna o di esecuzione o durata dell’appalto e, se possibile, data di inizio.

13.

Indirizzo cui le imprese interessate devono manifestare per iscritto il proprio interesse.

14.

Termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni d’interesse.

15.

Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle candidature o delle offerte.

16.

Requisiti di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e tecniche che i fornitori devono soddisfare.

17.

a)

Data provvisoria, se nota, di inizio delle procedure di aggiudicazione dell’appalto o degli appalti.

b)

Tipo di procedura d’appalto (procedure ristrette, che implichino o meno un sistema dinamico di acquisizione, o procedure negoziate).

18.

Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell’appalto.

19.

Eventualmente, indicare se:

a)

la trasmissione in via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è richiesta/accettata;

b)

si farà ricorso all’ordinazione elettronica;

c)

si farà ricorso alla fatturazione elettronica;

d)

sarà accettato il pagamento elettronico.

20.

Denominazione e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l’introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione in questione può essere richiesta.

21.

Criteri, se noti, definiti all’articolo 82 che saranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto. Salvo nel caso in cui l’offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d’oneri o non ne sia previsto l’inserimento nell’invito a manifestare il proprio interesse di cui all’articolo 67, paragrafo 2, lettera b), o nell’invito a presentare un’offerta o a negoziare.

PARTE B

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO LA PUBBLICAZIONE NEL PROFILO DI COMMITTENTE DI UN AVVISO PERIODICO INDICATIVO, CHE NON FUNGE DA MEZZO DI INDIZIONE DI UNA GARA

(di cui all’articolo 67, paragrafo 1)

1.

Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2.

Principale attività esercitata.

3.

Codici CPV.

4.

Indirizzo Internet del «profilo di committente» (URL).

5.

Data di spedizione dell’avviso di pubblicazione nel profilo di committente dell’avviso di preinformazione.


ALLEGATO VII

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI DOCUMENTI DI GARA RELATIVI ALLE ASTE ELETTRONICHE (ARTICOLO 53, PARAGRAFO 4)

Nel caso in cui gli enti aggiudicatori abbiano deciso di organizzare un’asta elettronica, i documenti di gara contengono almeno i seguenti elementi:

a)

gli elementi i cui valori saranno oggetto dell’asta elettronica, purché essi siano quantificabili ed espressi in cifre o in percentuali;

b)

i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dal capitolato d’oneri dell’oggetto dell’appalto;

c)

le informazioni messe a disposizione degli offerenti nel corso dell’asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;

d)

le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell’asta elettronica;

e)

le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;

f)

le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e su modalità e specifiche tecniche di collegamento.


ALLEGATO VIII

DEFINIZIONE DI TALUNE SPECIFICHE TECNICHE

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)   «specifiche tecniche»: a seconda del caso

a)

nel caso di appalti di servizi o di forniture, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l’accessibilità per i disabili) e la valutazione della conformità, la proprietà d’uso, l’uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, le istruzioni per l’uso, i processi e i metodi di produzione a ogni stadio del ciclo di vita della fornitura o dei servizi, nonché le procedure di valutazione della conformità;

b)

nel caso di appalti di lavori, l’insieme delle prescrizioni tecniche contenute in particolare nei documenti di gara, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che essi rispondano all’uso a cui sono destinati dagli enti aggiudicatori. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, la progettazione che tenga conto di tutti i requisiti (compresa l’accessibilità per i disabili), la valutazione della conformità, la proprietà d’uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo e metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, le istruzioni per l’uso, nonché i processi e i metodi di produzione in qualsiasi momento del ciclo di vita dei lavori. Le caratteristiche comprendono altresì le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d’ispezione e di accettazione dei lavori nonché i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l’ente aggiudicatore può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione all’opera finita e ai materiali o alle parti che la compongono;

2)   «norma»: una specifica tecnica adottata da un organismo riconosciuto di normalizzazione, ai fini di un’applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria e che rientra in una delle seguenti categorie:

a)   «norma internazionale»: norma adottata da un organismo internazionale di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico;

b)   «norma europea»: una norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico;

c)   «norma nazionale»: una norma adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico;

3)   «valutazione tecnica europea»: la valutazione documentata delle prestazioni di un prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al relativo documento per la valutazione europea quale definito all’articolo 2, punto 12, del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

4)   «specifica tecnica comune»: una specifica tecnica nel settore delle TIC elaborata in conformità degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1025/2012;

5)   «riferimento tecnico»: qualsiasi documento, diverso dalle norme europee, elaborato dagli organismi europei di normalizzazione secondo procedure adattate all’evoluzione delle esigenze del mercato.


(1)  Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).


ALLEGATO IX

CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE

1.   Pubblicazione dei bandi e degli avvisi

I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 67, 68, 69, 70, 92 e 96 devono essere trasmessi dagli enti aggiudicatori all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e pubblicati conformemente alle seguenti regole:

a)

i bandi e gli avvisi di cui agli articoli 67, 68, 69, 70, 92 e 96 sono pubblicati dall’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea o dagli enti aggiudicatori qualora si tratti di avvisi periodici indicativi pubblicati nel profilo di committente ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1.

Inoltre gli enti aggiudicatori possono divulgare tali informazioni tramite Internet, pubblicandole nel loro «profilo di committente» come specificato al punto 2, lettera b), in appresso;

b)

l’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea conferma all’ente aggiudicatore la pubblicazione di cui all’articolo 71, paragrafo 5, secondo comma.

2.   Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive.

a)

Salvo se altrimenti disposto dall’articolo 73, paragrafo 1, terzo e quarto comma, gli enti aggiudicatori pubblicano integralmente i documenti di gara su Internet.

b)

Il profilo di committente può contenere: avvisi periodici, di cui all’articolo 67, paragrafo 1, informazioni sugli inviti a presentare offerte in corso, sugli acquisti programmati, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonché ogni altra utile informazione come punti di contatto, numeri telefonici e di fax, indirizzi postali ed elettronici (posta elettronica). Il profilo di committente può includere altresì avvisi periodici indicativi utilizzati come mezzo di indizione di gara, pubblicati a livello nazionale a norma dell’articolo 72.

3.   Formato e modalità di trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica

Il formato e le modalità stabilite dalla Commissione per la trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica sono accessibili all’indirizzo Internet: http://simap.eu.int


ALLEGATO X

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI SULL’ESISTENZA DI UN SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

(di cui all’articolo 44, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 68)

1.

Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2.

Principale attività esercitata.

3.

Indicare eventualmente se l’appalto è riservato a laboratori protetti o se l’esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

4.

Oggetto del sistema di qualificazione (descrizione dei prodotti, servizi o lavori, o loro categorie, che vanno acquistati con tale sistema — codici CPV). Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.

5.

Requisiti che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione in base al sistema e metodi di verifica di ciascuna di tali condizioni. Se la descrizione dei requisiti e dei metodi di verifica è voluminosa e si basa su documenti cui gli operatori economici interessati hanno accesso, una sintesi dei requisiti e dei metodi principali e un riferimento a tali documenti sarà sufficiente.

6.

Periodo di validità del sistema di qualificazione e formalità da espletare per il suo rinnovo.

7.

Menzione del fatto che l’avviso è utilizzato come mezzo di indizione di gara.

8.

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni e la documentazione relativa al sistema di qualificazione (se l’indirizzo è diverso da quello di cui al punto 1).

9.

Denominazione e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l’introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione in questione può essere richiesta.

10.

Criteri, se noti, definiti all’articolo 82 che saranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto. Salvo nel caso in cui l’offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d’oneri o non ne sia previsto l’inserimento nell’invito a presentare un’offerta o a negoziare.

11.

Eventualmente, indicare se:

a)

la trasmissione in via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è richiesta/accettata;

b)

si farà ricorso all’ordinazione elettronica;

c)

si farà ricorso alla fatturazione elettronica;

d)

sarà accettato il pagamento elettronico.

12.

Altre eventuali informazioni.


ALLEGATO XI

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI GARA

(di cui all’articolo 69)

A.   PROCEDURE APERTE

1.

Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2.

Principale attività esercitata.

3.

Indicare eventualmente se l’appalto è riservato a laboratori protetti o se l’esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

4.

Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro o un sistema dinamico di acquisizione), descrizione (codici CPV). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.

5.

Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.

6.

Per le forniture e i lavori:

a)

natura e quantità dei prodotti da fornire (codici CPV). Indicare tra l’altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l’entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell’opera (codici CPV);

b)

indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutti i prodotti richiesti e/o per parte di essi.

Per gli appalti di lavori, se l’opera o l’appalto è suddiviso in più lotti, l’ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti;

c)

per gli appalti di lavori: informazioni sull’obiettivo dell’opera o dell’appalto, quando quest’ultimo comporti anche l’elaborazione di progetti.

7.

Per i servizi:

a)

natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l’altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti;

b)

indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;

c)

riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

d)

indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio;

e)

indicare se i prestatari possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

8.

Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.

9.

Termine di consegna o di esecuzione o durata dell’appalto di servizi e, se possibile, data di inizio.

10.

Posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto.

Se l’accesso gratuito, illimitato e diretto non è disponibile per i motivi illustrati all’articolo 73, paragrafo 1, terzo e quarto comma, un’indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.

11.

a)

Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle offerte indicative quando si tratta dell’istituzione di un sistema di acquisizione dinamico.

b)

Indirizzo al quale inviarle.

c)

Lingua o lingue in cui devono essere redatte.

12.

a)

Eventualmente, persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte.

b)

Data, ora e luogo di tale apertura.

13.

Se del caso, cauzione e garanzie richieste.

14.

Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

15.

Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l’appalto.

16.

Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che l’operatore economico aggiudicatario dovrà soddisfare.

17.

Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta.

18.

Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell’appalto.

19.

Criteri di cui all’articolo 82 che saranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto. Salvo nel caso in cui l’offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d’oneri.

20.

Eventualmente, la data o le date e il riferimento o i riferimenti alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’avviso periodico, o dell’avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel «profilo di committente» cui si riferisce l’appalto.

21.

Denominazione e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l’introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione in questione può essere richiesta.

22.

Data di spedizione dell’avviso o del bando di gara da parte dell’ente aggiudicatore.

23.

Altre eventuali informazioni.

B.   PROCEDURE RISTRETTE

1.

Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2.

Principale attività esercitata.

3.

Indicare eventualmente se l’appalto è riservato a laboratori protetti o se l’esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

4.

Natura dell’appalto (forniture, lavori o servizi; indicare, se del caso, se si tratta di un accordo quadro). Descrizione del progetto (codici CPV). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.

5.

Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.

6.

Per le forniture e i lavori:

a)

natura e quantità dei prodotti da fornire (codici CPV). Indicare tra l’altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l’entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell’opera (codici CPV);

b)

indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutti i prodotti richiesti e/o per parte di essi.

Per gli appalti di lavori, se l’opera o l’appalto è suddiviso in più lotti, l’ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti;

c)

per gli appalti di lavori: informazioni sull’obiettivo dell’opera o dell’appalto quando quest’ultimo comporti anche l’elaborazione di progetti.

7.

Per i servizi:

a)

natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l’altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti;

b)

indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;

c)

riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

d)

indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio;

e)

indicare se i prestatari possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

8.

Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.

9.

Termine di consegna o di esecuzione o durata dell’appalto e, se possibile, data di inizio.

10.

Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l’appalto.

11.

a)

Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione;

b)

indirizzo al quale inviarle;

c)

lingua o lingue in cui devono essere redatte.

12.

Termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte.

13.

Se del caso, cauzione e garanzie richieste.

14.

Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

15.

Informazioni riguardanti la situazione propria dell’operatore economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che deve soddisfare.

16.

Criteri di cui all’articolo 82 che saranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto. Salvo nel caso in cui l’offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d’oneri o non ne sia previsto l’inserimento nell’invito a presentare un’offerta.

17.

Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell’appalto.

18.

Eventualmente, la/le data/e e il/i riferimento/i alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’avviso periodico, o dell’avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel «profilo di committente» cui si riferisce l’appalto.

19.

Denominazione e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l’introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione in questione può essere richiesta.

20.

Data di invio dell’avviso da parte dell’ente aggiudicatore.

21.

Altre eventuali informazioni.

C.   PROCEDURE NEGOZIATE

1.

Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2.

Principale attività esercitata.

3.

Indicare eventualmente se l’appalto è riservato a laboratori protetti o se l’esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

4.

Natura dell’appalto (forniture, lavori o servizi; indicare, se del caso, se si tratta di un accordo quadro). Descrizione del progetto (codici CPV). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.

5.

Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.

6.

Per le forniture e i lavori:

a)

natura e quantità dei prodotti da fornire (codici CPV). Indicare tra l’altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l’entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell’opera (codici CPV);

b)

indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutti i prodotti richiesti e/o per parte di essi.

Per gli appalti di lavori, se l’opera o l’appalto è suddiviso in più lotti, l’ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti;

c)

per gli appalti di lavori: informazioni sull’obiettivo dell’opera o dell’appalto, quando quest’ultimo comporti anche l’elaborazione di progetti.

7.

Per i servizi:

a)

natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l’altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti;

b)

indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;

c)

riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

d)

indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio;

e)

indicare se i prestatari possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

8.

Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.

9.

Termine di consegna o di esecuzione o durata dell’appalto e, se possibile, data di inizio.

10.

Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l’appalto.

11.

a)

Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione;

b)

indirizzo al quale inviarle;

c)

lingua o lingue in cui devono essere redatte.

12.

Eventualmente, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.

13.

Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

14.

Informazioni riguardanti la situazione propria dell’operatore economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che deve soddisfare.

15.

Criteri di cui all’articolo 82 che saranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto. Salvo nel caso in cui l’offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d’oneri o non ne sia previsto l’inserimento nell’invito a negoziare.

16.

Eventualmente, nomi e indirizzi di operatori economici già selezionati dall’ente aggiudicatore.

17.

Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell’appalto.

18.

Eventualmente, la/le data/e e il/i riferimento/i alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’avviso periodico o dell’avviso che annuncia la pubblicazione di tale avviso nel «profilo di committente» cui si riferisce l’appalto.

19.

Denominazione e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l’introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione in questione può essere richiesta.

20.

Data di spedizione dell’avviso o del bando di gara da parte dell’ente aggiudicatore.

21.

Altre eventuali informazioni.


ALLEGATO XII

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI

(di cui all’articolo 70)

I.   Informazioni per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (1)

1.

Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2.

Principale attività esercitata.

3.

Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi e codici CPV; indicare eventualmente se si tratta di un accordo quadro).

4.

Indicazione succinta del tipo e della quantità di prodotti, lavori o servizi forniti.

5.

a)

Forma di indizione della gara (avviso relativo al sistema di qualificazione, avviso periodico, avviso di gara);

b)

data/e e riferimento/i della pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;

c)

nel caso di appalti aggiudicati senza previa indizione di gara, indicare la disposizione pertinente dell’articolo 50.

6.

Procedura di appalto (procedura aperta, ristretta o negoziata).

7.

Numero di offerte ricevute, precisando quanto segue:

a)

numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI;

b)

numero di offerte ricevute dall’estero;

c)

numero di offerte ricevute per via elettronica.

Nel caso di più aggiudicazioni (lotti, contratti quadro multipli), tali informazioni sono fornite per ogni aggiudicazione.

8.

Data di conclusione dei contratti o degli accordi quadro a seguito della decisione di aggiudicazione o conclusione.

9.

Prezzo pagato per gli acquisti d’opportunità effettuati in virtù dell’articolo 50, lettera h).

10.

Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese:

a)

informazioni che specificano se l’aggiudicatario è una PMI;

b)

informazioni che specificano se l’appalto è stato aggiudicato a un consorzio.

11.

Indicare, eventualmente, se l’appalto è stato o può essere subappaltato.

12.

Prezzo pagato o prezzo dell’offerta più elevata e di quella più bassa di cui si è tenuto conto nell’aggiudicazione dell’appalto.

13.

Denominazione ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l’introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione in questione può essere richiesta.

14.

Informazioni facoltative:

valore e percentuale dell’appalto che è stata o può essere subappaltata a terzi,

criteri di aggiudicazione dell’appalto.

II.   Informazioni non destinate a essere pubblicate

15.

Numero di appalti aggiudicati (quando un appalto è stato suddiviso tra più fornitori).

16.

Valore di ciascun appalto aggiudicato.

17.

Paese d’origine del prodotto o del servizio (origine unionale o non unionale e, in quest’ultimo caso, ripartizione per paese terzo).

18.

Criteri di attribuzione utilizzati.

19.

Indicare se l’appalto è stato aggiudicato a un offerente che presentava una variante, ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1.

20.

Indicare se vi sono state offerte non accettate in quanto anormalmente basse, in base all’articolo 84.

21.

Data di invio dell’avviso da parte dell’ente aggiudicatore.


(1)  Le informazioni delle rubriche 6, 9 e 11 sono considerate informazioni non destinate alla pubblicazione se l’ente aggiudicatore ritiene che la loro pubblicazione possa pregiudicare un interesse commerciale sensibile.


ALLEGATO XIII

CONTENUTO DEGLI INVITI A PRESENTARE OFFERTE, A PARTECIPARE AL DIALOGO, A NEGOZIARE O A CONFERMARE INTERESSE, PREVISTI DALL’ARTICOLO 74

1.

L’invito a presentare un’offerta, a partecipare al dialogo o a negoziare di cui all’articolo 74 deve contenere almeno:

a)

il termine ultimo per la ricezione delle offerte, l’indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte.

Tuttavia, nel caso di contratti aggiudicati tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l’innovazione, tali informazioni non figurano nell’invito a partecipare a una trattativa, bensì nell’invito a presentare un’offerta;

b)

in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l’indirizzo per l’inizio della fase della consultazione, nonché la lingua o le lingue utilizzate;

c)

un riferimento a qualsiasi avviso di indizione di gara pubblicato;

d)

l’indicazione dei documenti eventualmente da allegare;

e)

i criteri di aggiudicazione dell’appalto se non compaiono nell’avviso relativo all’esistenza di un sistema di qualificazione con cui si indice la gara;

f)

la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell’appalto oppure, all’occorrenza l’ordine di importanza di tali criteri, se queste informazioni non figurano nel bando di gara, nell’avviso relativo all’esistenza di un sistema di qualificazione o nel capitolato d’oneri.

2.

Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso periodico indicativo gli enti aggiudicatori invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all’appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a un negoziato.

L’invito comprende almeno tutte le seguenti informazioni:

a)

natura e quantità, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantità e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell’appalto;

b)

tipo di procedura: ristretta o negoziata;

c)

eventualmente, la data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l’esecuzione dei lavori o dei servizi;

d)

ove non si possa offrire un accesso elettronico, indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande di documenti di gara nonché la lingua o le lingue in cui esse devono essere redatte;

e)

l’indirizzo dell’ente aggiudicatore;

f)

condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;

g)

forma dell’appalto oggetto dell’invito a presentare offerte: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o più d’una fra queste forme; e

h)

i criteri di aggiudicazione dell’appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l’ordine d’importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell’avviso indicativo o nel capitolato d’oneri o nell’invito a presentare offerte oppure a partecipare a una trattativa.


ALLEGATO XIV

ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA SOCIALE E AMBIENTALE DI CUI ALL’ARTICOLO 36, PARAGRAFO 2

Convenzione OIL 87 sulla libertà d’associazione e la tutela del diritto di organizzazione;

Convenzione OIL 98 sul diritto di organizzazione e di negoziato collettivo;

Convenzione OIL 29 sul lavoro forzato;

Convenzione OIL 105 sull’abolizione del lavoro forzato;

Convenzione OIL 138 sull’età minima;

Convenzione OIL 111 sulla discriminazione nell’ambito del lavoro e dell’occupazione;

Convenzione OIL 100 sulla parità di retribuzione;

Convenzione OIL 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile;

Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono;

Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Convenzione di Basilea);

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti;

Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (UNEP/FAO) (Convenzione PIC) Rotterdam, 10.9.1998, e relativi tre protocolli regionali.


ALLEGATO XV

ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL’UNIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 83, PARAGRAFO 3

Direttiva 2009/33/CE


ALLEGATO XVI

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI MODIFICHE DI UN CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLO STESSO

(di cui all’articolo 89, paragrafo 1)

1.

Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2.

Principale attività esercitata.

3.

Codici CPV.

4.

Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.

5.

Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture, natura ed entità dei servizi.

6.

Se del caso, aumento del prezzo in seguito alla modifica.

7.

Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica.

8.

Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto.

9.

Se del caso, nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet del nuovo o dei nuovi operatori economici.

10.

Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione.

11.

Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l’introduzione di procedure di ricorso o, se del caso, denominazione, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.


ALLEGATO XVII

SERVIZI DI CUI ALL’ARTICOLO 91

Codice CPV

Descrizione

75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Servizi di fornitura di personale domestico]; 79624000-4 [Servizi di fornitura di personale infermieristico] e 79625000-1 [Servizi di fornitura di personale medico] da 85000000-9 a 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5 e 98500000-8 [Servizi domestici presso famiglie e convivenze] e da 98513000-2 a 98514000-9 [Servizi di manodopera per privati, servizi di personale di agenzia per privati, servizi di personale impiegatizio per privati, personale temporaneo per privati, servizi di assistenza domestica e servizi domestici]

Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi

85321000-5 e 85322000-2, 75000000-6 [Servizi di pubblica amministrazione e difesa e servizi di previdenza sociale], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; da 79995000-5 a 79995200-7; da 80000000-4 [Servizi di istruzione e formazione] a 80660000-8; da 92000000-1 a 92700000-8 79950000-8 [Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi], 79951000-5 [Servizi di organizzazione di seminari], 79952000-2 [Servizi di organizzazione di eventi], 79952100-3 [Servizi di organizzazione di eventi culturali], 79953000-9 [Servizi di organizzazione di festival], 79954000-6 [Servizi di organizzazione di feste], 79955000-3 [Servizi di organizzazione di sfilate di moda], 79956000-0 [Servizi di organizzazione di fiere ed esposizioni]

Servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura

75300000-9

Servizi di sicurezza sociale obbligatoria (1)

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Servizi di prestazioni sociali

98000000-3, 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 e 98130000-3

Altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative

98131000-0

Servizi religiosi

da 55100000-1 a 55410000-7; da 55521000-8 a 55521200-0 [55521000-8 Servizi di catering per feste private, 55521100-9 Servizi di fornitura pasti a domicilio, 55521200-0 Servizi di fornitura pasti] 55510000-8 [Servizi di mensa], 55511000-5 [Servizi di mensa ed altri servizi di caffetteria per clientela ristretta], 55512000-2 [Servizi di gestione mensa], 55523100-3 [Servizi di mensa scolastica] 55520000-1 [Servizi di catering], 55522000-5 [Servizi di catering per imprese di trasporto], 55523000-2 [Servizi di catering per altre imprese o altre istituzioni], 55524000-9 [Servizi di ristorazione scolastica]

Servizi alberghieri e di ristorazione

da 79100000-5 a 79140000-7; 75231100-5;

Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell’articolo 21, lettera c)

da 75100000-7 a 75120000-3; 75123000-4; da 75125000-8 a 75131000-3

Altri servizi amministrativi e delle amministrazioni pubbliche

da 75200000-8 a 75231000-4

Servizi della pubblica amministrazione forniti alla collettività

da 75231210-9 a 75231230-5; da 75240000-0 a 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9

Servizi penitenziari, di pubblica sicurezza e di soccorso, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell’articolo 21, lettera h)

da 79700000-1 a 79721000-4 [Servizi investigativi e di sicurezza, servizi di sicurezza, servizi di monitoraggio di sistemi di allarme, servizi di guardia, servizi di sorveglianza, servizi di sistema di localizzazione, servizi di localizzazione di fuggitivi, servizi di pattugliamento, servizi di rilascio di tesserini identificativi, servizi di investigazione e servizi di agenzia investigativa] 79722000-1 [Servizi di grafologia], 79723000-8 [Servizi di analisi dei rifiuti]

Servizi investigativi e di sicurezza

98900000-2 [Servizi prestati da organizzazioni o enti extraterritoriali] e 98910000-5 [Servizi specifici di organizzazioni ed enti internazionali]

Servizi internazionali

64000000-6 [Servizi di poste e telecomunicazioni], 64100000-7 [Servizi postali e di corriere], 64110000-0 [Servizi postali], 64111000-7 [Servizi postali per giornali e riviste], 64112000-4 [Servizi postali per la corrispondenza], 64113000-1 [Servizi postali per pacchi], 64114000-8 [Servizi di sportello presso gli uffici postali], 64115000-5 [Servizi di affitto di cassette postali], 64116000-2 [Servizi di fermo posta], 64122000-7 [Servizi di messaggeria interna]

Servizi postali

50116510-9 [Servizi di rigenerazione pneumatici], 71550000-8 [Servizi di lavorazione del ferro]

Servizi vari


(1)  Tali servizi non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva se sono organizzati in quanto servizi non economici di interesse generale. Gli Stati membri sono liberi di organizzare la prestazione di servizi sociali obbligatori o di altri servizi in quanto servizi di interesse economico generale o in quanto servizi non economici di interesse generale.


ALLEGATO XVIII

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI GARA RELATIVI AGLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI

(di cui all’articolo 92)

Parte A.   Bando o avviso di gara

1.

Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2.

Principale attività esercitata.

3.

Descrizione dei servizi o loro categorie e, se del caso, forniture e lavori accessori oggetto dell’appalto, indicando quantità o valori coinvolti e codici CPV.

4.

Codice NUTS del luogo principale di esecuzione dei servizi.

5.

Indicare eventualmente se l’appalto è riservato a laboratori protetti o se l’esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

6.

Principali condizioni da soddisfare da parte degli operatori economici in vista della loro partecipazione, o, se del caso, l’indirizzo elettronico a cui si possono ottenere informazioni dettagliate.

7.

Scadenze per contattare l’ente aggiudicatore, in vista della partecipazione.

8.

Altre eventuali informazioni.

Parte B.   Avviso periodico indicativo

1.

Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore.

2.

Una breve descrizione del contratto in questione, compresi i codici CPV.

3.

Se noti:

a)

il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi;

b)

tempi di consegna o di fornitura di prodotti, lavori o servizi e durata del contratto;

c)

condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:

l’indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata nell’ambito di programmi di lavoro protetti,

l’indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;

d)

una breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.

4.

Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all’ente aggiudicatore il loro interesse per lo/gli appalto/i, termini per la ricezione delle manifestazioni d’interesse e l’indirizzo al quale devono essere trasmesse le manifestazioni d’interesse.

Parte C.   Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione

1.

Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice.

2.

Una breve descrizione del contratto in questione, compresi i codici CPV.

3.

Se noti:

a)

il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi;

b)

tempi di consegna o di fornitura di prodotti, lavori o servizi e durata del contratto;

c)

condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:

l’indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata nell’ambito di programmi di lavoro protetti,

l’indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;

d)

una breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.

4.

Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all’ente aggiudicatore il loro interesse per lo/gli appalto/i, termini per la ricezione delle manifestazioni d’interesse e l’indirizzo al quale devono essere trasmesse le manifestazioni d’interesse.

5.

Periodo di validità del sistema di qualificazione e formalità da espletare per il suo rinnovo.

Parte D.   Avviso di aggiudicazione

1.

Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2.

Principale attività esercitata.

3.

Indicazione succinta del tipo e della quantità dei servizi e, se del caso, forniture e lavori accessori oggetto dell’appalto.

4.

Riferimento della pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.

Numero di offerte ricevute.

6.

Nome e indirizzo del/degli operatore/i economico/i.

7.

Altre eventuali informazioni.


ALLEGATO XIX

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI CONCORSI DI PROGETTAZIONE

(di cui all’articolo 96, paragrafo 1)

1.

Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2.

Principale attività esercitata.

3.

Descrizione del progetto (codici CPV).

4.

Tipo di concorso: aperto o ristretto.

5.

Nel caso dei concorsi aperti: data limite di ricezione dei progetti.

6.

Nel caso di concorsi ristretti:

 

numero di partecipanti auspicato, o margini di variazione accettati;

 

eventualmente, nomi dei partecipanti già selezionati;

 

criteri di selezione dei partecipanti;

 

termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.

7.

Eventualmente, indicare se la partecipazione è riservata a una particolare professione.

8.

Criteri che verranno applicati alla valutazione dei progetti.

9.

Eventualmente, nomi dei membri della giuria selezionati.

10.

Indicare se la decisione della giuria sia vincolante per l’ente aggiudicatore.

11.

Eventualmente, numero e valore dei premi.

12.

Eventualmente, indicare gli importi pagabili a tutti i partecipanti.

13.

Indicare se gli autori dei progetti premiati abbiano diritto all’attribuzione di appalti complementari.

14.

Denominazione ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l’introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione in questione può essere richiesta.

15.

Data d’invio del presente avviso.

16.

Altre informazioni pertinenti.


ALLEGATO XX

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI SUI RISULTATI DEI CONCORSI DI PROGETTAZIONE

(di cui all’articolo 96, paragrafo 1)

1.

Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2.

Principale attività esercitata.

3.

Descrizione del progetto (codici CPV).

4.

Numero totale dei partecipanti.

5.

Numero dei partecipanti esteri.

6.

Vincitore/i del concorso.

7.

Eventualmente, premio o premi.

8.

Altre informazioni.

9.

Riferimento all’avviso di concorso.

10.

Denominazione ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l’introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione in questione può essere richiesta.

11.

Data d’invio del presente avviso.


ALLEGATO XXI

TAVOLA DI CONCORDANZA

Presente direttiva

Direttiva 2004/17/CE

Articolo 1

Articolo 2, prima frase

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 2, punto 1

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 2, punto 2

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), prima frase

Articolo 2, punto 3

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), seconda frase

Articolo 2, punto 4

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 2, punto 5

Articolo 1, paragrafo 2, lettera d), primo comma

Articolo 2, punto 6

Articolo 1, paragrafo 7, primo e secondo comma

Articolo 2, punto 7

Articolo 1, paragrafo 7, terzo comma

Articolo 2, punto 8

Articolo 1, paragrafo 7, terzo comma

Articolo 2, punto 9

Articolo 34, paragrafo 1

Articolo 2, punto 10

Articolo 1, paragrafo 8

Articolo 2, punto 11

Articolo 2, punto 12

Articolo 1, paragrafo 8

Articolo 2, punto 13

Articolo 2, punto 14

Articolo 1, paragrafo 11

Articolo 2, punto 15

Articolo 1, paragrafo 12

Articolo 2, punto 16

Articolo 2, punto 17

Articolo 1, paragrafo 10

Articolo 2, punto 18

Articolo 2, punto 19

Articolo 2, punto 20

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), primo comma

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), secondo comma

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 3, primo comma

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3, secondo e terzo comma

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma

Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 1, paragrafo 2, lettera d), secondo e terzo comma

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4, primo e secondo comma

Articolo 5, paragrafo 4, terzo comma

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 1, primo e secondo comma

Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma

Articolo 6, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 7

Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 3; articolo 4, paragrafo 1; articolo 7, lettera a)

Articolo 8

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 10

Articolo 4

Articolo 11

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 12

Articolo 7, lettera b)

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c)

Articolo 13, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 13, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 13, paragrafo 2, lettera c), punti i e ii

Articolo 6, paragrafo 2, lettera c), primo e secondo trattino

Articolo 6, paragrafo 2, lettera c), secondo, quarto, quinto e sesto trattino

Articolo 14, lettera a)

Articolo 7, lettera a)

Articolo 14, lettera b)

Articolo 7, lettera a)

Articolo 8

Allegati da I a X

Articolo 15

Artt. 16 e 61

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 1; articolo 17, paragrafo 8

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 2; articolo 17, paragrafo 8

Articolo 16, paragrafo 4

Articolo 16, paragrafo 5

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 6

Articolo 16, paragrafo 7

Articolo 17, paragrafi 4 e 5

Articolo 16, paragrafo 8

Articolo 17, paragrafo 6, lettera a), primo e secondo comma

Articolo 16, paragrafo 9

Articolo 17, paragrafo 6, lettera b), primo e secondo comma

Articolo 16, paragrafo 10

Articolo 17, paragrafo 6, lettera a), terzo comma, e paragrafo 6, lettera b), terzo comma

Articolo 16, paragrafo 11

Articolo 17, paragrafo 7

Articolo 16, paragrafo 12

Articolo 17, paragrafo 9

Articolo 16, paragrafo 13

Articolo 17, paragrafo 10

Articolo 16, paragrafo 14

Articolo 17, paragrafo 11

Articolo 17

Articolo 69

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 1; articolo 62, punto 1

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 20

Articolo 22; articolo 62, punto 1

Articolo 21, lettera a)

Articolo 24, lettera a)

Articolo 21, lettera b)

Articolo 24, lettera b)

Articolo 21, lettera c)

Articolo 21, lettera d)

Articolo 24, lettera c)

Articolo 21, lettera e)

Articolo 21, lettera f)

Articolo 24, lettera d)

Articolo 21, lettera g)

Articolo 21, lettera h)

Articolo 21, lettera i)

Articolo 22

Articolo 25

Articolo 23

Articolo 26

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 22 bis

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 21; articolo 62, punto 1

Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 21; articolo 62, punto 1

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 22 bis; articolo 12 della direttiva 2009/81/CE

Articolo 27, paragrafo 2

Articolo 28

Articolo 29, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 29, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 29, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 29, paragrafo 4

Articolo 23, paragrafo 3, lettere da a) a c)

Articolo 29, paragrafo 5

Articolo 23, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 29, paragrafo 6

Articolo 23, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 30

Articolo 23, paragrafo 4

Articolo 31

Articolo 23, paragrafo 5

Articolo 32

Articolo 24, lettera e)

Articolo 33, paragrafi 1 e 2

Articolo 27

Articolo 33, paragrafo 3

Articolo 34, paragrafo 1, prima e seconda frase

Articolo 30, paragrafo 1; articolo 62, punto 2

Articolo 34, paragrafo 1, terza frase

Articolo 34, paragrafo 1, quarta frase

Articolo 30, paragrafo 2, considerando 41

Articolo 34, paragrafo 2, primo comma frase

Articolo 30, paragrafo 2

Articolo 34, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 34, paragrafo 3

Articolo 30, paragrafo 3

Articolo 35, paragrafo 1

Articolo 30, paragrafo 4, primo comma, e paragrafo 5, primo e secondo comma

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 30, paragrafo 5, primo e secondo comma

Articolo 35, paragrafo 3

Articolo 30, paragrafo 4, secondo comma, e paragrafo 5, quarto comma; articolo 62, punto 2

Articolo 30, paragrafo 4, terzo comma

Articolo 35, paragrafo 4

Articolo 35, paragrafo 5

Articolo 30, paragrafo 6, secondo comma

Articolo 35, paragrafo 6

Articolo 30, paragrafo 6, terzo e quarto comma

Articolo 36, paragrafo 1

Articolo 10

Articolo 36, paragrafo 2

Articolo 37

Articolo 11

Articolo 38, paragrafo 1

Articolo 28, primo comma

Articolo 38, paragrafo 2

Articolo 28, secondo comma

Articolo 39

Articolo 13

Articolo 40, paragrafo 1

Articolo 48, paragrafo 1, 2 e 4; articolo 64, paragrafo 1

Articolo 40, paragrafo 2

Articolo 40, paragrafo 3

Articolo 48, paragrafo 3; articolo 64, paragrafo 2

Articolo 40, paragrafo 4

Articolo 40, paragrafo 5

Articolo 40, paragrafo 6

Articolo 48, paragrafo 5 e 6; articolo 64, paragrafo 3

Articolo 40, paragrafo 7, primo comma

Articolo 70, paragrafo 2, lettera f) e secondo comma

Articolo 40, paragrafo 7, secondo e terzo comma

 

Articolo 41, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 13

Articolo 41, paragrafo 2

Articolo 70, paragrafo 2, lettere c) e d); articolo 70, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 42

Articolo 43

Articolo 12

Articolo 44, paragrafo 1

Articolo 40, paragrafi 1 e 2

Articolo 44, paragrafo 2

Articolo 40, paragrafo 2

Articolo 44, paragrafo 3

Articolo 44, paragrafo 4

Articolo 42, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera b)

Articolo 44, paragrafo 5

inizio dell’articolo 40, paragrafo 3

Articolo 45, paragrafo 1, primo comma

Articolo 1, paragrafo 9, lettera a)

Articolo 45, paragrafo 1, secondo e terzo comma

Articolo 45, paragrafo 2

Articolo 45, paragrafo 2

Articolo 45, paragrafo 4

Articolo 45, paragrafo 3

Articolo 45, paragrafo 4

Articolo 46

Articolo 1, paragrafo 9, lettera b); articolo 45, paragrafo 3

Articolo 47

Articolo 1, paragrafo 9, lettera c); articolo 45, paragrafo 3

Articolo 48

Articolo 49

Articolo 50, lettera a)

Articolo 40, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 50, lettera b)

Articolo 40, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 50, lettera c)

Articolo 40, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 50, lettera d)

Articolo 40, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 50, lettera e)

Articolo 40, paragrafo 3, lettera e)

Articolo 50, lettera f)

Articolo 40, paragrafo 3, lettera g)

Articolo 50, lettera g)

Articolo 40, paragrafo 3, lettera h)

Articolo 50, lettera h)

Articolo 40, paragrafo 3, lettera j)

Articolo 50, lettera i)

Articolo 40, paragrafo 3, lettera k)

Articolo 50, lettera j)

Articolo 40, paragrafo 3, lettera l)

Articolo 51, paragrafo 1, primo e secondo comma

Articolo 14, paragrafo 1; articolo 1, paragrafo 4

Articolo 51, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 51, paragrafi 5, primo e secondo comma

Articolo 51, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 52, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 5; articolo 15, paragrafo 1

Articolo 52, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 52, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 2, ultima frase

Articolo 52, paragrafo 4

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 52, paragrafo 5

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 52, paragrafo 6

Articolo 15, paragrafo 6

Articolo 52, paragrafo 7

Articolo 52, paragrafo 8

Articolo 52, paragrafo 9

Articolo 15, paragrafo 7, terzo comma

Articolo 53, paragrafo 1, primo comma

Articolo 1, paragrafo 6; articolo 56, paragrafo 1

Articolo 53, paragrafo 1, secondo e terzo comma

Articolo 1, paragrafo 6

Articolo 53, paragrafo 2

Articolo 56, paragrafo 2

Articolo 53, paragrafo 3

Articolo 56, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 53, paragrafo 4

Articolo 56, paragrafo 3

Articolo 53, paragrafo 5

Articolo 56, paragrafo 4

Articolo 53, paragrafo 6

Articolo 56, paragrafo 5

Articolo 53, paragrafo 7

Articolo 56, paragrafo 6

Articolo 53, paragrafo 8

Articolo 56, paragrafo 7

Articolo 53, paragrafo 9

Articolo 56, paragrafo 8

Articolo 54

Articolo 55, paragrafo 1

Articolo 29, paragrafo 1

Articolo 55, paragrafo 2

Articolo 29, paragrafo 2

Articolo 55, paragrafo 3

Articolo 55, paragrafo 4

Articolo 29, paragrafo 2

Articolo 56

Articolo 57

Articolo 58

Considerando 15

Articolo 59

Articolo 60, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 1

Articolo 60, paragrafo 2

Articolo 34, paragrafo 2

Articolo 60, paragrafo 3

Articolo 34, paragrafo 3

Articolo 60, paragrafo 4

Articolo 34, paragrafo 8

Articolo 60, paragrafo 5

Articolo 34, paragrafo 4

Articolo 60, paragrafo 6

Articolo 34, paragrafo 5

Articolo 61, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 6

Articolo 61, paragrafo 2

Articolo 34, paragrafo 6

Articolo 62, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafi 4, secondo e terzo comma; paragrafo 6, secondo comma; paragrafo 7

Articolo 62, paragrafo 2

Articolo 34, paragrafi 4, primo comma; paragrafo 5, primo comma; paragrafo 6, primo comma

Articolo 62, paragrafo 3

Articolo 63

Articolo 35

Articolo 64, paragrafo 1

Articolo 36, paragrafo 1

Articolo 64, paragrafo 2

Articolo 36, paragrafo 2

Articolo 65

Articolo 66, paragrafo 1

Articolo 45, paragrafo 1

Articolo 66, paragrafo 2

Articolo 45, paragrafo 9

Articolo 45, paragrafo 10

Articolo 66, paragrafo 3

Articolo 45, paragrafi 9

Articolo 67, paragrafo 1

Articolo 41, paragrafi 1 e 2

Articolo 67, paragrafo 2

Articolo 42, paragrafo 3; articolo 44, paragrafo 1

Articolo 68

Articolo 41, paragrafo 3

Articolo 69

Articolo 42, paragrafo 1, lettera c); articolo 44, paragrafo 1

Articolo 70, paragrafo 1

Articolo 43, paragrafo 1, primo comma; articolo 44, paragrafo 1

Articolo 70, paragrafo 2

Articolo 43, paragrafo 1, secondo e terzo comma

Articolo 70, paragrafo 3

Articolo 43, paragrafi 2 e 3

Articolo 70, paragrafo 4

Articolo 43, paragrafo 5

Articolo 71, paragrafo 1

Articolo 44, paragrafo 1;

articolo 70, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 71, paragrafo 2, prima frase

Articolo 44, paragrafi 2 e 3

Articolo 71, paragrafo 2, seconda e terza frase

Articolo 44, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 71, paragrafo 3

Articolo 44, paragrafo 4, primo comma

Articolo 71, paragrafo 4

Articolo 71, paragrafo 5, primo comma

Articolo 44, paragrafi 6

Articolo 71, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 44, paragrafo 7

Articolo 71, paragrafo 6

Articolo 44, paragrafo 8

Articolo 72, paragrafo 1

Articolo 44, paragrafo 5, primo comma

Articolo 72, paragrafi 2 e 3

Articolo 44, paragrafo 5, secondo e terzo comma

Articolo 73, paragrafo 1

Articolo 45, paragrafo 6

Articolo 73, paragrafo 2

Articolo 46, paragrafo 2

Articolo 74, paragrafo 1

Articolo 47, paragrafo 1, prima frase, e paragrafo 5, primo comma

Articolo 74, paragrafo 2

Articolo 47, paragrafo 1, seconda frase, e

paragrafo 5, secondo comma

Articolo 75, paragrafo 1

Articolo 49, paragrafo 1

Articolo 75, paragrafo 2

Articolo 49, paragrafo 2, primo e secondo comma

Articolo 75, paragrafo 3

Articolo 49, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 75, paragrafi 4, 5 e 6

Articolo 49, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 76, paragrafo 1

Articolo 51, paragrafo 1

Articolo 76, paragrafo 2

Articolo 51, paragrafo 2

Articolo 76, paragrafo 3

Articolo 52, paragrafo 1

Articolo 76, paragrafo 4

Articolo 76, paragrafo 5

Articolo 51, paragrafo 3

Articolo 76, paragrafo 6

Articolo 76, paragrafo 7

Articolo 76, paragrafo 8

Articolo 77, paragrafo 1

Articolo 53, paragrafo 1

Articolo 77, paragrafo 2

Articolo 53, paragrafo 2

Articolo 77, paragrafo 3

Articolo 53, paragrafo 6

Articolo 77, paragrafo 4

Articolo 53, paragrafo 7

Articolo 77, paragrafo 5

Articolo 53, paragrafo 9

Articolo 77, paragrafo 6

Articolo 78, paragrafo 1

Articolo 54, paragrafi 1 e 2

Articolo 78, paragrafo 2

Articolo 54, paragrafo 3

Articolo 79, paragrafo 1

Articolo 53, paragrafi 4 e 5

Articolo 79, paragrafo 2

Articolo 54, paragrafi 5 e 6

Articolo 79, paragrafo 3

Articolo 80, paragrafo 1

Articolo 53, paragrafo 3; articolo 54, paragrafo 4

Articolo 80, paragrafo 2

Articolo 80, paragrafo 3

Articolo 53, paragrafo 3; articolo 54, paragrafo 4

Articolo 81, paragrafo 1

Articolo 52, paragrafo 2

Articolo 81, paragrafo 2

Articolo 52, paragrafo 3

Articolo 81, paragrafo 3

Articolo 82, paragrafo 1

Articolo 55, paragrafo 1

Articolo 82, paragrafo 2

Articolo 55, paragrafo 1

Articolo 82, paragrafo 3

Articolo 82, paragrafo 4

Considerando 1; considerando 55, paragrafo 3

Articolo 82, paragrafo 5

Articolo 55, paragrafo 2

Articolo 83

Articolo 84, paragrafo 1

Articolo 57, paragrafo 1, primo comma

Articolo 84, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, lettera a)

Articolo 84, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, lettera b)

Articolo 84, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, lettera c)

Articolo 84, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, lettera d)

Articolo 84, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 84, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, lettera e)

Articolo 84, paragrafo 3, primo comma

Articolo 57, paragrafo 2

Articolo 84, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 84, paragrafo 4

Articolo 57, paragrafo 3

Articolo 84, paragrafo 5

Articolo 85, paragrafi 1, 2, 3, 4 e articolo 86

Articolo 58, paragrafi da 1 a 4; articolo 59

Articolo 85, paragrafo 5

Articolo 58, paragrafo 5

Articolo 87

Articolo 38

Articolo 88, paragrafo 1

Articolo 88, paragrafo 2

Articolo 37, prima frase

Articolo 88, paragrafo 3

Articolo 88, paragrafi 4

Articolo 37, seconda frase

Articolo 88, paragrafi da 5 a 8

Articolo 89

Articolo 90

Articolo 91

Articolo 92

Articolo 93

Articolo 94

Articolo 95

Articolo 61

Articolo 96, paragrafo 1

Articolo 63, paragrafo 1, primo comma

Articolo 96, paragrafo 2, primo comma

Articolo 63, paragrafo1, primo comma

Articolo 96, paragrafo 2, secondo e terzo comma

Articolo 63, paragrafo 1, secondo comma, prima e seconda frase

Articolo 96, paragrafo 3

Articolo 63, paragrafo 2

Articolo 97, paragrafo 1

Articolo 65, paragrafo 1

Articolo 97, paragrafo 2

Articolo 60, paragrafo 2

Articolo 97, paragrafi 3 e 4

Articolo 65, paragrafi 2 e 3

Articolo 98

Articolo 66

Articolo 99, paragrafo 1

Articolo 72, primo comma

Articolo 99, paragrafi da 2 a 6

Articolo 100

Articolo 50

Articolo 101

Articolo 102

Articolo 103

Articolo 68, paragrafi 3 e 4

Articolo 104

Articolo 68, paragrafo 5

Articolo 105, paragrafi 1 e 2

Articolo 68, paragrafi 1 e 2

Articolo 105, paragrafo 3

Articolo 106, paragrafo 1

Articolo 71, paragrafo 1, primo comma

Articolo 106, paragrafo 2

Articolo 106, paragrafo 3

Articolo 71, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 107

Articolo 73

Articolo 108

Artt. 109

Articolo 74

Articolo 110

Articolo 75

Allegati da I a X

Allegato I (ad eccezione della prima frase)

Allegato XII (ad eccezione della nota a piè di pagina 1)

Prima frase dell’allegato I

Nota a piè di pagina 1 dell’allegato XII

Allegato II

Allegato III, lettere A, B, C, E, F, G, H, I e J

Allegato XI

Allegato III, lettera D

Allegato IV, punto 1, dal primo al terzo comma

Articolo 30, paragrafo 6, primo comma

Allegato IV, punto 1, quarto comma

Allegato IV, punto 2

Articolo 30, paragrafo 6, primo comma, seconda frase

Allegato V, lettere da a) a f)

Allegato XXIV, lettere da b) a h)

Allegato V, lettera g)

Allegato VI

Allegato XV

Allegato VII

Articolo 56, paragrafo 3, secondo comma, lettere da a) a f)

Allegato VIII (ad eccezione del punto 4)

Allegato XXI (ad eccezione del punto 4)

Allegato VIII, punto 4

Allegato XXI

Allegato IX

Allegato XX

Allegato X

Allegato XIV

Allegato XI

Allegato XIII

Allegato XII

Allegato XVI

Allegato XIII, punto 1

Articolo 47, paragrafo 4

Allegato XIII, punto 2

Articolo 47, paragrafo 5

Allegato XIV

Allegato XXIII

Allegato XV

Allegato XVI

Allegato XVI

Allegato XVII

Allegato XVII

Allegato XVIII

Allegato XIX

Allegato XVIII

Allegato XX

Allegato XIX

Allegato XXI

Allegato XXVI

Allegato XXII

Allegato XXV


28.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/375


DIRETTIVA 2014/36/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Allo scopo di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede l’adozione di misure nei settori dell’asilo, dell’immigrazione e della salvaguardia dei diritti dei cittadini dei paesi terzi.

(2)

Il TFUE dispone che l’Unione sviluppi una politica comune dell’immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori e l’equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri. A tal fine, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano le misure riguardanti le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini dei paesi terzi e la definizione dei loro diritti.

(3)

Nel programma dell’Aia, adottato dal Consiglio europeo il 4 novembre 2004, si riconosce che la migrazione legale svolgerà un ruolo importante nel promuovere lo sviluppo economico e si invita la Commissione a presentare un programma politico in materia di migrazione legale che includa procedure di ammissione che consentano di reagire rapidamente alla domanda fluttuante di manodopera straniera nel mercato del lavoro.

(4)

Il Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2006 ha individuato una serie di iniziative da adottare nel 2007. Tali iniziative includono l’elaborazione di politiche migratorie opportunamente gestite che siano pienamente rispettose delle competenze nazionali, per aiutare gli Stati membri a soddisfare le esigenze di manodopera attuali e future. Ha invitato inoltre a vagliare modi e mezzi per agevolare la migrazione temporanea.

(5)

Il Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo, adottato dal Consiglio europeo il 16 ottobre 2008, sancisce l’impegno dell’Unione e degli Stati membri a condurre una politica giusta, efficace e coerente a fronte delle sfide e delle opportunità rappresentate dalle migrazioni. Il Patto costituisce la base di una politica d’immigrazione comune, guidata da uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri e di cooperazione con i paesi terzi e fondata su una gestione adeguata dei flussi migratori, nell’interesse non solo dei paesi di accoglienza, ma anche dei paesi di origine e dei migranti stessi.

(6)

Il programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo l’11 dicembre 2009, riconosce che l’immigrazione per motivi di lavoro può contribuire ad aumentare la competitività e la vitalità dell’economia e che, a fronte delle sfide demografiche importanti che l’Unione dovrà affrontare in futuro con una domanda di manodopera in aumento, politiche di migrazione flessibili daranno un contributo importante allo sviluppo e ai risultati economici dell’Unione a lungo termine. Esso sottolinea anche l’importanza di garantire un trattamento equo ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri, nonché di ottimizzare il collegamento tra migrazione e sviluppo. Invita quindi la Commissione e il Consiglio a portare avanti l’attuazione del Piano d’azione sull’immigrazione legale, stabilito nella comunicazione della Commissione del 21 dicembre 2005.

(7)

La presente direttiva dovrebbe contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori per la categoria specifica della migrazione temporanea stagionale e ad assicurare condizioni di vita e di lavoro dignitose per i lavoratori stagionali, fissando norme eque e trasparenti in materia di ammissione e soggiorno, e definendo i diritti dei lavoratori stagionali, al tempo stesso introducendo incentivi e salvaguardie per impedire il superamento dei termini del soggiorno o che il soggiorno temporaneo diventi permanente. Inoltre, le disposizioni della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio contribuiranno ad impedire che tali soggiorni temporanei si trasformino in soggiorni non autorizzati (4).

(8)

Gli Stati membri dovrebbero attuare la presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, censo, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale, in particolare in conformità della direttiva 2000/43/CE del Consiglio (5), e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio (6).

(9)

La presente direttiva dovrebbe far salvo il principio della preferenza per i cittadini dell’Unione per quanto riguarda l’accesso al mercato del lavoro degli Stati membri, enunciato nelle pertinenti disposizioni dei pertinenti atti di adesione.

(10)

La presente direttiva dovrebbe far salvo il diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, per motivi di lavoro stagionale, in conformità del TFUE.

(11)

La presente direttiva non dovrebbe riguardare le condizioni relative alla prestazione di servizi a titolo dell’articolo 56 TFUE. In particolare, essa non dovrebbe riguardare i termini e le condizioni di lavoro che, in conformità della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), si applicano ai lavoratori distaccati da un’impresa stabilita in uno Stato membro per prestare un servizio nel territorio di un altro Stato membro.

(12)

La presente direttiva dovrebbe contemplare i rapporti di lavoro diretti tra lavoratori stagionali e datori di lavoro. Tuttavia, qualora il diritto nazionale di uno Stato membro consenta l’ammissione di cittadini di paesi terzi in qualità di lavoratori stagionali per il tramite di agenzie di collocamento o agenzie di lavoro interinale stabilite nel suo territorio e aventi un contatto diretto con i lavoratori stagionali, tali agenzie non dovrebbero essere escluse dall’ambito di applicazione della presente direttiva.

(13)

Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri, se del caso in consultazione con le parti sociali, dovrebbero elencare i settori occupazionali che includono attività soggette al ritmo delle stagioni. Attività soggette al ritmo delle stagioni sono tipiche di settori come l’agricoltura e l’orticoltura, in particolare nel periodo di piantagione o di raccolta, o il turismo, in particolare nel periodo delle vacanze.

(14)

Gli Stati membri, al momento di attuare le disposizioni facoltative della presente direttiva, possono applicare ai cittadini di determinati paesi terzi un trattamento più favorevole rispetto ai cittadini di altri paesi terzi, ove ciò sia stabilito a norma del diritto nazionale, nonché in conformità del principio di non discriminazione stabilito all’articolo 10 TFUE.

(15)

Soltanto il cittadino di un paese terzo che soggiorni fuori dal territorio degli Stati membri dovrebbe poter presentare domanda di ammissione in qualità di lavoratore stagionale.

(16)

Dovrebbe essere possibile rifiutare l’ammissione ai fini della presente direttiva per motivi debitamente giustificati. In particolare, dovrebbe essere possibile rifiutare l’ammissione qualora uno Stato membro ritenga, basandosi su una valutazione fattuale, che il cittadino di un paese terzo interessato costituisca una potenziale minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica.

(17)

La presente direttiva dovrebbe far salva l’applicazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(18)

La presente direttiva non dovrebbe incidere negativamente sui diritti concessi ai cittadini di paesi terzi che sono già regolarmente soggiornanti in uno Stato membro per motivi di lavoro.

(19)

Nel caso degli Stati membri che attuano integralmente l’acquis di Schengen, si applicano integralmente il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) (codice dei visti), il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), (codice frontiere Schengen) e il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (11). Di conseguenza, per soggiorni non superiori a 90 giorni, le condizioni di ammissione dei lavoratori stagionali nel territorio degli Stati membri che attuano integralmente l’acquis di Schengen sono disciplinate da tali strumenti, mentre la presente direttiva dovrebbe disciplinare unicamente i criteri e i requisiti per l’accesso all’occupazione. Agli Stati membri che non attuano integralmente l’acquis di Schengen, ad eccezione del Regno Unito e dell’Irlanda, si applica solo il codice frontiere Schengen. Le disposizioni dell’acquis di Schengen di cui alla presente direttiva appartengono a quella parte dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano, pertanto tali disposizioni non si applicano a questi due Stati.

(20)

Per quanto riguarda l’impiego come lavoratore stagionale, la presente direttiva dovrebbe definire i criteri e i requisiti per l’ammissione, nonché i motivi di rifiuto e di revoca o di non proroga/mancato rinnovo per soggiorni non superiori a 90 giorni. Ai visti per soggiorni di breve durata emessi a fini di lavoro stagionale si applicano di conseguenza le pertinenti disposizioni dell’acquis di Schengen relative alle condizioni di ingresso e di soggiorno nel territorio degli Stati membri, nonché ai motivi di rifiuto, proroga, annullamento o revoca dei visti in questione. In particolare la decisione di rifiuto, di annullamento o di revoca di un visto e i motivi su cui si basa dovrebbero essere notificati al richiedente, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, e dell’articolo 34, paragrafo 6, del codice dei visti, mediante il modulo uniforme di cui all’allegato VI del codice stesso.

(21)

Per quanto riguarda i lavoratori stagionali ammessi per soggiorni superiori a 90 giorni, la presente direttiva dovrebbe definire sia le condizioni di ammissione e di soggiorno nel territorio sia i criteri e i requisiti per l’accesso all’occupazione negli Stati membri.

(22)

È opportuno che la presente direttiva preveda un sistema flessibile di ingresso basato sulla domanda e su criteri obiettivi, come un contratto di lavoro valido o un’offerta vincolante di lavoro che specifichi gli aspetti essenziali del contratto o del rapporto di lavoro.

(23)

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di applicare un criterio che dimostri che il posto vacante in questione non può essere occupato da forza lavoro nazionale.

(24)

Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di rigettare una domanda di ammissione, in particolare quando il cittadino di un paese terzo non ha rispettato l’obbligo previsto da una precedente decisione di ammissione in qualità di lavoratore stagionale di lasciare il territorio dello Stato membro in questione alla scadenza di un’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale.

(25)

Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di richiedere al datore di lavoro di cooperare con le autorità competenti e di fornire tutte le pertinenti informazioni allo scopo di prevenire eventuali abusi o usi errati della procedura prevista nella presente direttiva.

(26)

L’istituzione di una procedura unica volta al rilascio di un solo permesso combinato che comprenda sia permesso di soggiorno che permesso di lavoro dovrebbe concorrere alla semplificazione delle norme attualmente in vigore negli Stati membri. Ciò non dovrebbe incidere sul diritto degli Stati membri di designare le autorità nazionali e determinare il modo in cui esse sono coinvolte nella procedura unica, secondo le specificità nazionali dell’organizzazione e della prassi amministrativa.

(27)

La designazione delle autorità competenti ai sensi della presente direttiva dovrebbe far salvi il ruolo e le responsabilità delle altre autorità e, se del caso, delle parti sociali, conformemente al diritto e/o alle prassi nazionali, in relazione all’esame della domanda e alla decisione sulla stessa.

(28)

La presente direttiva dovrebbe prevedere un margine di flessibilità per gli Stati membri quanto alle autorizzazioni da rilasciare per l’ammissione (ingresso, soggiorno e lavoro) dei lavoratori stagionali. Il rilascio di un visto per soggiorno di lunga durata conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di rilasciare un’autorizzazione preliminare per lavorare nello Stato membro in questione. Ciononostante, per garantire che le condizioni di impiego previste dalla presente direttiva siano state verificate e rispettate, su tali autorizzazioni dovrebbe essere chiaramente indicato che esse sono state rilasciate per motivi di lavoro stagionale. In caso di emissione di visti solo per soggiorni di breve durata, gli Stati membri dovrebbero compilare il campo «annotazioni» del visto adesivo con tale indicazione.

(29)

Per tutti i soggiorni non superiori a 90 giorni, gli Stati membri dovrebbero optare per il rilascio di un visto per soggiorno di breve durata oppure di un visto per soggiorno di breve durata accompagnato da un permesso di lavoro nel caso in cui il cittadino del paese terzo sia soggetto all’obbligo del visto ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001. Qualora il cittadino del paese terzo non sia soggetto all’obbligo del visto e lo Stato membro non abbia applicato l’articolo 4, paragrafo 3, di detto regolamento, è opportuno che gli Stati membri rilascino all’interessato un permesso di lavoro come un’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale. Per tutti i soggiorni superiori a 90 giorni, gli Stati membri dovrebbero optare per il rilascio di una delle seguenti autorizzazioni: un visto per soggiorno di lunga durata, un permesso di lavoro stagionale, o un permesso di lavoro stagionale accompagnato da un visto per soggiorno di lunga durata se il visto per soggiorno di lunga durata è richiesto dal diritto nazionale per l’ingresso nel territorio. Nulla nella presente direttiva dovrebbe precludere agli Stati membri di rilasciare un permesso di lavoro direttamente al datore di lavoro.

(30)

Qualora un visto sia richiesto esclusivamente ai fini dell’ingresso nel territorio di uno Stato membro e il cittadino del paese terzo soddisfi le condizioni per il rilascio di un permesso di lavoro stagionale, lo Stato membro interessato dovrebbe agevolare in ogni modo il cittadino del paese terzo nell’ottenimento del visto necessario e dovrebbe provvedere affinché le autorità competenti cooperino efficacemente a tal fine.

(31)

È opportuno che la durata massima del soggiorno sia stabilita dagli Stati membri e limitata a un periodo compreso tra cinque e nove mesi, il che, insieme alla definizione di lavoro stagionale, dovrebbe garantire che il lavoro sia realmente stagionale. A tal fine, è opportuno altresì prevedere la possibilità, entro la durata massima del soggiorno, di prolungare il contratto o cambiare datore di lavoro, a condizione che i criteri di ammissione continuino ad essere soddisfatti. Ciò dovrebbe ridurre il rischio di abuso a cui possono essere esposti i lavoratori stagionali se legati a un unico datore di lavoro, offrendo nel contempo una risposta flessibile al fabbisogno effettivo di manodopera dei datori di lavoro. La possibilità per il lavoratore stagionale di essere assunto da un altro datore di lavoro alle condizioni stabilite nella presente direttiva non dovrebbe implicare la possibilità per detto lavoratore di cercare un lavoro nel territorio dello Stato membro qualora si trovi in condizione di disoccupazione.

(32)

Nel decidere sulla proroga del soggiorno o sul rinnovo dell’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale, gli Stati membri dovrebbero poter prendere in considerazione la situazione del mercato del lavoro.

(33)

Qualora uno Stato membro decida di estendere oltre i 90 giorni il soggiorno di un lavoratore stagionale ammesso al soggiorno per un periodo non superiore a 90 giorni, si dovrebbe sostituire il visto per soggiorno di breve durata con un visto per soggiorno di lunga durata o con un permesso di lavoro stagionale.

(34)

Tenuti presenti determinati aspetti della migrazione circolare, nonché le prospettive di impiego dei lavoratori stagionali dei paesi terzi per periodi superiori a un’unica stagione, come pure l’interesse dei datori di lavoro dell’Unione di poter contare su una manodopera più stabile e già formata, si dovrebbe introdurre la possibilità di procedure di ammissione semplificate nei confronti di cittadini di paesi terzi in buona fede che siano stati ammessi in qualità di lavoratori stagionali in uno Stato membro almeno una volta nei cinque anni precedenti ed abbiano sempre rispettato tutti i criteri e le condizioni di ingresso e di soggiorno nello Stato membro interessato previsti dalla presente direttiva. Siffatte procedure non dovrebbero incidere sull’obbligo della stagionalità del lavoro, né eluderlo.

(35)

Gli Stati membri dovrebbero fare tutto il possibile affinché siano messe a disposizione del richiedente le informazioni sulle condizioni di ingresso e di soggiorno, inclusi i diritti e gli obblighi nonché le garanzie procedurali di cui alla presente direttiva e tutti i documenti giustificativi richiesti per una domanda di autorizzazione a soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro in qualità di lavoratore stagionale.

(36)

Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili nei confronti dei datori di lavoro in caso di violazione degli obblighi loro imposti dalla presente direttiva. Tali sanzioni potrebbero consistere nelle misure previste all’articolo 7 della direttiva 2009/52/CE e dovrebbero includere, se del caso, l’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere un risarcimento ai lavoratori stagionali. Dovrebbero essere messi in atto i meccanismi necessari per consentire ai lavoratori stagionali di ottenere il risarcimento loro dovuto anche se non si trovano più nel territorio dello Stato membro in questione.

(37)

È opportuno fissare una serie di norme procedurali per l’esame delle domande di ammissione in qualità di lavoratore stagionale. Tale procedura dovrebbe essere efficace e gestibile rispetto al normale carico di lavoro delle amministrazioni degli Stati membri, nonché trasparente ed equa in modo da garantire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto.

(38)

Per i visti per soggiorni di breve durata, le garanzie procedurali sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni dell’acquis di Schengen.

(39)

Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero decidere in merito alle domande di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale con la massima sollecitudine a seguito della loro presentazione. In relazione alle domande di proroga o rinnovo, presentate entro il periodo di validità dell’autorizzazione, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le opportune misure per assicurare che il lavoratore stagionale non sia obbligato ad interrompere il suo rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro, né gli sia preclusa la possibilità di cambiare datore di lavoro, a causa di procedure amministrative in corso. I richiedenti dovrebbero presentare le domande di proroga o rinnovo con la massima sollecitudine. Il lavoratore stagionale dovrebbe comunque essere autorizzato a soggiornare nel territorio dello Stato membro interessato, e se del caso a continuare a lavorare, fino all’adozione di una decisione definitiva in merito a una proroga o a un rinnovo da parte delle autorità competenti.

(40)

Dato il carattere del lavoro stagionale, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a non imporre una tassa per il trattamento delle domande. Qualora uno Stato membro decida nondimeno di imporre una tassa, quest’ultima non dovrebbe essere sproporzionata o eccessiva.

(41)

I lavoratori stagionali dovrebbero beneficiare di un alloggio che garantisca loro un tenore di vita adeguato. L’autorità competente dovrebbe essere informata di ogni cambiamento di alloggio. Se l’alloggio è fornito dal datore di lavoro o per il suo tramite, l’affitto non dovrebbe essere eccessivo rispetto alla retribuzione netta del lavoratore stagionale e rispetto alla qualità dell’alloggio, il canone di affitto non dovrebbe essere trattenuto automaticamente sul salario del lavoratore stagionale, il datore di lavoro dovrebbe fornire al lavoratore stagionale un contratto di locazione o documento equivalente, indicante le condizioni di locazione dell’alloggio e dovrebbe assicurare che l’alloggio soddisfi le norme generali di sicurezza e di salubrità in vigore nello Stato membro interessato.

(42)

I cittadini di paesi terzi in possesso di un documento di viaggio valido e di un’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale rilasciata a norma della presente direttiva da uno Stato membro che attua integralmente l’acquis di Schengen dovrebbero poter entrare e circolare liberamente, per un periodo non superiore a 90 giorni nell’arco di un dato periodo di 180 giorni in conformità del codice frontiere Schengen e dell’articolo 21 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno1985 tra i Governi degli Stati dell’Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (12) (convenzione di applicazione Schengen).

(43)

Considerata la situazione particolarmente vulnerabile dei lavoratori stagionali di paesi terzi e la natura temporanea della loro occupazione, è necessario tutelare efficacemente i diritti di tali lavoratori, anche in materia di sicurezza sociale, verificarne regolarmente il rispetto e garantire pienamente l’osservanza del principio della parità di trattamento rispetto ai lavoratori cittadini dello Stato membro ospitante, attenendosi al principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo di lavoro, mediante l’applicazione di contratti collettivi e di altri accordi in materia di condizioni di lavoro che siano stati conclusi ad ogni livello o che siano previsti dalla legge, in conformità del diritto e della prassi nazionali, alle stesse condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro ospitante.

(44)

La presente direttiva dovrebbe applicarsi fatti salvi i diritti e i principi contenuti nella Carta sociale europea del 18 ottobre 1961 e, se del caso, nella Convenzione europea relativa allo status giuridico del lavoratore migrante del 24 novembre 1977.

(45)

È necessario che ai lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi si applichino, oltre alle disposizioni legislative, amministrative e regolamentari valide per i lavoratori cittadini dello Stato membro ospitante, anche i lodi arbitrali e gli accordi e i contratti collettivi conclusi ad ogni livello, in conformità del diritto e della prassi nazionali dello Stato membro ospitante, alle stesse condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro ospitante.

(46)

Ai lavoratori stagionali che sono cittadini di un paese terzo dovrebbe essere assicurata la parità di trattamento, rispetto ai settori di sicurezza sociale elencati all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). La presente direttiva non armonizza la legislazione degli Stati membri in materia di sicurezza sociale e non contempla l’assistenza sociale. Essa si limita ad applicare il principio della parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale alle persone che rientrano nel suo ambito d’applicazione. La presente direttiva non dovrebbe conferire maggiori diritti rispetto a quelli che la legislazione vigente dell’Unione già prevede in materia di sicurezza sociale per i cittadini di paesi terzi che presentano elementi transfrontalieri tra Stati membri.

A motivo della natura temporanea del soggiorno dei lavoratori stagionali e fatto salvo il regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), gli Stati membri dovrebbero poter escludere le prestazioni familiari e di disoccupazione dall’applicazione del principio di parità di trattamento tra i lavoratori stagionali e i loro propri cittadini, e dovrebbero poter limitare l’applicazione di tale principio per quanto concerne l’istruzione e la formazione professionale, nonché le agevolazioni fiscali.

La presente direttiva non dovrebbe disciplinare il ricongiungimento familiare. Essa, inoltre, non conferisce diritti per situazioni che esulano dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, ad esempio in relazione alle situazioni in cui i familiari risiedono in un paese terzo. Ciò non dovrebbe, tuttavia, pregiudicare il diritto dei superstiti, che traggono diritti dal lavoratore stagionale, a beneficiare della pensione di reversibilità se residenti in un paese terzo. È opportuno far salva l’applicazione non discriminatoria da parte degli Stati membri del diritto nazionale che prevede regole de minimis sui contribuiti ai regimi pensionistici. Dovrebbero essere istituiti meccanismi atti a garantire una copertura di sicurezza sociale efficace durante il soggiorno nonché il trasferimento, se del caso, dei diritti acquisiti dei lavoratori stagionali.

(47)

Il diritto dell’Unione non limita la facoltà degli Stati membri di organizzare i rispettivi regimi di sicurezza sociale. In mancanza di armonizzazione a livello di Unione, spetta a ciascuno Stato membro stabilire le condizioni per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale nonché l’importo di tali prestazioni e il periodo durante il quale sono concesse. Tuttavia, nell’esercitare tale facoltà, gli Stati membri dovrebbero conformarsi al diritto dell’Unione.

(48)

Qualsiasi restrizione al diritto alla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale in virtù della presente direttiva dovrebbe far salvi i diritti conferiti in applicazione del regolamento (UE) n. 1231/2010.

(49)

Per garantire la corretta attuazione della presente direttiva, in particolare delle disposizioni relative ai diritti, alle condizioni di lavoro e all’alloggio, è opportuno che gli Stati membri provvedano affinché siano posti in essere meccanismi appropriati per il controllo dei datori di lavoro e, se del caso, siano effettuate ispezioni efficaci e adeguate nel loro rispettivo territorio. I datori di lavoro oggetto delle ispezioni dovrebbero essere scelti principalmente sulla base di una valutazione del rischio effettuata dalle autorità competenti degli Stati membri tenendo conto di fattori come il settore in cui operano le imprese e le eventuali precedenti violazioni.

(50)

Per agevolare l’attuazione della presente direttiva, è opportuno che gli Stati membri predispongano meccanismi efficaci che permettano ai lavoratori stagionali di chiedere riparazione attraverso le vie legali e di presentare denuncia, sia direttamente sia tramite terzi quali i sindacati o altre associazioni. Si ritiene che ciò sia necessario per ovviare alle situazioni in cui i lavoratori stagionali non sono consapevoli dell’esistenza dei meccanismi di attuazione o esitano a ricorrervi a proprio nome, nel timore delle possibili conseguenze. I lavoratori stagionali dovrebbero avere accesso alla tutela giudiziaria per evitare di subire pregiudizi per il fatto di aver presentato denuncia.

(51)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia l’introduzione di una speciale procedura di ammissione, l’adozione di condizioni di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro stagionale da applicare ai cittadini di paesi terzi e la definizione dei loro diritti in quanto lavoratori stagionali non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE), tenendo conto altresì delle politiche di immigrazione e occupazione a livello europeo e nazionale. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(52)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare l’articolo 7, l’articolo 15, paragrafo 3, gli articoli 17, 27, 28 e 31 e l’articolo 33, paragrafo 2, in conformità dell’articolo 6 TUE.

(53)

Conformemente alla dichiarazione politica congiunta del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (15), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi che chiariscano il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(54)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all’adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

(55)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   La presente direttiva determina le condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali e definisce i diritti dei lavoratori stagionali.

2.   Per soggiorni non superiori a 90 giorni, la presente direttiva si applica fatto salvo l’acquis di Schengen, in particolare il codice dei visti, il codice frontiere Schengen e il regolamento (CE) n. 539/2001.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che risiedono al di fuori del territorio degli Stati membri e che chiedono di essere ammessi o sono stati ammessi ai sensi della presente direttiva, nel territorio di uno Stato membro per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali.

La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi che al momento della domanda risiedono nel territorio di uno Stato membro, ad eccezione dei casi di cui all’articolo 15.

2.   Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri, se del caso in consultazione con le parti sociali, elencano i settori occupazionali che includono attività soggette al ritmo delle stagioni. Gli Stati membri possono modificare tale elenco, se del caso, in consultazione con le parti sociali. Gli Stati membri informano la Commissione di tali misure.

3.   La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi che:

a)

svolgono attività per conto di imprese stabilite in un altro Stato membro nell’ambito della prestazione di servizi ai sensi dall’articolo 56 TFUE, ivi compresi i cittadini di paesi terzi distaccati da un’impresa stabilita in uno Stato membro nell’ambito della prestazione di servizi ai sensi della direttiva 96/71/CE;

b)

sono familiari di cittadini dell’Unione che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione nell’Unione, conformemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16);

c)

godono, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione a norma di accordi tra l’Unione e gli Stati membri o tra l’Unione e paesi terzi.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a)

«cittadino di un paese terzo», chiunque non sia cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, TFUE;

b)

«lavoratore stagionale», il cittadino di un paese terzo che conservi la propria residenza principale in un paese terzo e che soggiorni legalmente e temporaneamente nel territorio di uno Stato membro per esercitarvi un’attività soggetta al ritmo delle stagioni, sulla base di uno o più contratti a tempo determinato conclusi direttamente tra tale cittadino del paese terzo e il datore di lavoro stabilito in tale Stato membro;

c)

«attività soggetta al ritmo delle stagioni», un’attività legata a un certo periodo dell’anno da un evento ricorrente o una sequenza ricorrente di eventi connessi a condizioni stagionali che richiedono quantità di forza lavoro notevolmente superiori a quelle necessarie per le attività abituali;

d)

«permesso di lavoro stagionale», un’autorizzazione rilasciata secondo il modello stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio (17) recante un riferimento al lavoro stagionale e atta a consentire al titolare di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo superiore a 90 giorni ai sensi della presente direttiva;

e)

«visto per soggiorno di breve durata», un’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro a norma dell’articolo 2, lettera a), punto 2, del codice dei visti o rilasciata conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro che non applica integralmente l’acquis di Schengen;

f)

«visto per soggiorno di lunga durata», un’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro a norma dell’articolo 18 della convenzione di applicazione Schengen o rilasciata conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro che non applica integralmente l’acquis di Schengen;

g)

«procedura unica di domanda», una procedura avviata a seguito di un’unica domanda di autorizzazione a soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro presentata da un cittadino di un paese terzo, volta all’adozione di una decisione in merito alla domanda di permesso di lavoro stagionale;

h)

«autorizzazione per motivi di lavoro stagionale», una delle autorizzazioni di cui all’articolo 12 che autorizza il suo titolare a soggiornare e lavorare nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione ai sensi della presente direttiva;

i)

«permesso di lavoro», un’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro in conformità del diritto nazionale a fini di lavoro nel territorio di tale Stato membro.

Articolo 4

Disposizioni più favorevoli

1.   La presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni più favorevoli:

a)

del diritto dell’Unione, inclusi gli accordi bilaterali e multilaterali tra l’Unione, o l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall’altra;

b)

di accordi bilaterali o multilaterali tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi.

2.   La presente direttiva fa salva la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere, per i cittadini di paesi terzi a cui si applica, disposizioni più favorevoli rispetto agli articoli 18, 19, 20, 23 e 25.

CAPO II

CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Articolo 5

Criteri e requisiti di ammissione per l’impiego in qualità di lavoratore stagionale per soggiorni non superiori a 90 giorni

1.   La domanda di ammissione in uno Stato membro ai sensi della presente direttiva per un soggiorno non superiore a 90 giorni è accompagnata da:

a)

un contratto di lavoro valido o, se previsto dal diritto nazionale o dalla normativa o prassi amministrativa, un’offerta vincolante di lavoro in qualità di lavoratore stagionale nello Stato membro interessato, presso un datore di lavoro stabilito in tale Stato membro, che specifichi:

i)

il luogo e il tipo di lavoro;

ii)

la durata dell’impiego;

iii)

la retribuzione;

iv)

le ore di lavoro settimanali o mensili;

v)

l’ammontare delle ferie retribuite;

vi)

se del caso, altre condizioni di lavoro pertinenti; e

vii)

se possibile, la data di entrata in servizio;

b)

la prova che il richiedente dispone o, se previsto dal diritto nazionale, ha fatto richiesta di un’assicurazione sanitaria a copertura di tutti i rischi contro i quali sono normalmente coperti i cittadini dello Stato membro interessato, durante i periodi in cui non dispone di una copertura assicurativa di questo tipo né di prestazioni corrispondenti connesse al lavoro svolto in tale Stato membro o in virtù di esso;

c)

la prova che il lavoratore stagionale disporrà di un alloggio adeguato o che sarà fornito un alloggio adeguato, in conformità dell’articolo 20.

2.   Gli Stati membri esigono che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), siano conformi al diritto, ai contratti collettivi e/o alla prassi applicabili.

3.   Sulla base della documentazione fornita ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri esigono che il lavoratore stagionale non faccia ricorso ai loro sistemi di assistenza sociale.

4.   Nei casi in cui il contratto di lavoro o l’offerta vincolante specifichino che i cittadini di paesi terzi eserciteranno una professione regolamentata, come definita dalla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18), lo Stato membro può prescrivere che il richiedente presenti la documentazione attestante che il cittadino di un paese terzo soddisfa le condizioni stabilite dal diritto nazionale per l’esercizio di tale professione regolamentata.

5.   Al momento dell’esame di una domanda di autorizzazione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, gli Stati membri che non attuano integralmente l’acquis di Schengen verificano che il cittadino di un paese terzo:

a)

non presenti un rischio di immigrazione illegale;

b)

intenda lasciare il territorio degli Stati membri al più tardi alla data di scadenza dell’autorizzazione.

Articolo 6

Criteri e requisiti di ammissione all’impiego in qualità di lavoratore stagionale per soggiorni superiori a 90 giorni

1.   La domanda di ammissione in uno Stato membro ai sensi della presente direttiva per un soggiorno superiore a 90 giorni è accompagnata da:

a)

un contratto di lavoro valido o, se previsto dal diritto nazionale, dalla normativa o prassi amministrativa, un’offerta vincolante di lavoro in qualità di lavoratore stagionale nello Stato membro interessato, presso un datore di lavoro stabilito in tale Stato membro, che specifichi:

i)

il luogo e il tipo di lavoro;

ii)

la durata dell’impiego;

iii)

la retribuzione;

iv)

le ore di lavoro settimanali o mensili;

v)

l’ammontare delle ferie retribuite;

vi)

se del caso, altre condizioni di lavoro pertinenti; e

vii)

se possibile, la data di entrata in servizio;

b)

la prova che il richiedente dispone o, se previsto dal diritto nazionale, ha fatto richiesta di un’assicurazione sanitaria a copertura di tutti i rischi contro i quali sono normalmente coperti i cittadini dello Stato membro interessato, durante i periodi in cui non dispone di una copertura assicurativa di questo tipo né di prestazioni corrispondenti connesse al lavoro svolto in tale Stato membro o in virtù di esso;

c)

la prova che il lavoratore stagionale disporrà di un alloggio adeguato o che sarà fornito un alloggio adeguato, in conformità dell’articolo 20.

2.   Gli Stati membri esigono che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), siano conformi al diritto, ai contratti collettivi e/o alla prassi applicabile.

3.   Sulla base della documentazione fornita ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri esigono che il lavoratore stagionale disponga di risorse sufficienti per mantenersi durante il soggiorno senza ricorrere ai loro sistemi di assistenza sociale.

4.   Non sono ammessi i cittadini di paesi terzi che sono considerati una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la salute pubblica.

5.   Al momento dell’esame di una domanda di autorizzazione d cui all’articolo 12, paragrafo 2, gli Stati membri verificano che il cittadino di un paese terzo non presenti un rischio di immigrazione illegale e che intenda lasciare il territorio degli Stati membri al più tardi alla data di scadenza dell’autorizzazione.

6.   Nei casi in cui il contratto di lavoro o l’offerta vincolante specifichi che i cittadini di paesi terzi eserciteranno una professione regolamentata, come definita dalla direttiva 2005/36/CE, lo Stato membro può esigere che il richiedente presenti la documentazione attestante che il cittadino di un paese terzo soddisfa le condizioni stabilite dal diritto nazionale per l’esercizio di tale professione regolamentata.

7.   Gli Stati membri esigono che i cittadini di paesi terzi siano in possesso di un documento di viaggio valido secondo quanto stabilito dal diritto nazionale. Gli Stati membri richiedono che il periodo di validità del documento di viaggio copra almeno il periodo di validità dell’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale.

Inoltre, gli Stati membri possono richiedere che:

a)

il periodo di validità superi la prevista durata del soggiorno fino ad un massino di tre mesi;

b)

il documento di viaggio sia stato rilasciato nei precedenti dieci anni; e

c)

il documento di viaggio contenga almeno due pagine bianche.

Articolo 7

Volume di ingresso

La presente direttiva non incide sul diritto di uno Stato membro di determinare il volume di ingresso nel suo territorio di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale. Su tale base una domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale può essere considerata inammissibile o essere rigettata.

Articolo 8

Motivi di rigetto

1.   Gli Stati membri rigettano una domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale se:

a)

gli articoli 5 o 6 non sono rispettati; oppure

b)

i documenti presentati ai fini degli articoli 5 o 6 sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi.

2.   Gli Stati membri rigettano, ove opportuno, una domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale se:

a)

il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni in conformità del diritto nazionale, a causa di lavoro non dichiarato e/o occupazione illegale;

b)

l’impresa del datore di lavoro è stata liquidata conformemente alla normativa nazionale in materia di insolvenza o non è svolta alcuna attività economica; oppure

c)

il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni ai sensi dell’articolo 17.

3.   Gli Stati membri possono accertarsi che i posti vacanti in questione possano essere coperti da cittadini dello Stato membro interessato o da altri cittadini dell’Unione ovvero da cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in tale Stato membro, nel qual caso essi possono rigettare la domanda. Il presente paragrafo si applica fatto salvo il principio di preferenza per i cittadini dell’Unione enunciato nelle pertinenti disposizioni dei pertinenti atti di adesione.

4.   Gli Stati membri possono rigettare una domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale se:

a)

il datore di lavoro non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dal diritto e/o dai contratti collettivi applicabili; oppure

b)

nei dodici mesi immediatamente precedenti la data della domanda, il datore di lavoro ha abolito un posto di lavoro a tempo pieno al fine di creare un posto vacante che lo stesso datore sta cercando di coprire mediante il ricorso alla presente direttiva; ovvero

c)

il cittadino di un paese terzo non ha rispettato gli obblighi previsti da una precedente decisione di ammissione in qualità di lavoratore stagionale.

5.   Fatto salvo il paragrafo 1, ogni decisione di rigetto di una domanda tiene conto delle circostanze specifiche del caso, inclusi gli interessi del lavoratore stagionale, e rispetta il principio di proporzionalità.

6.   I motivi per rifiutare il rilascio di un visto per soggiorno di breve durata sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni del codice dei visti.

Articolo 9

Revoca dell’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale

1.   Gli Stati membri revocano l’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale quando:

a)

i documenti presentati ai fini dell’articolo 5 o 6 sono stati ottenuti in maniera fraudolenta, o falsificati o manomessi, oppure

b)

il titolare soggiorna per fini diversi da quelli per cui è stato autorizzato.

2.   Gli Stati membri revocano, se del caso, l’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale quando:

a)

il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni in conformità del diritto nazionale, a causa di lavoro non dichiarato e/o occupazione illegale;

b)

l’impresa del datore di lavoro è stata liquidata conformemente alla normativa nazionale in materia di insolvenza o non è svolta alcuna attività economica; oppure

c)

il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni ai sensi dell’articolo 17.

3.   Gli Stati membri possono revocare l’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale quando:

a)

gli articoli 5 o 6 non sono, o non sono più, rispettati; oppure

b)

il datore di lavoro non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dal diritto e/o dai contratti collettivi applicabili;

c)

il datore di lavoro non ha adempiuto ai propri obblighi previsti a norma del contratto di lavoro; oppure

d)

nei dodici mesi immediatamente precedenti la data della domanda, il datore di lavoro ha soppresso un posto di lavoro a tempo pieno al fine di creare un posto vacante che lo stesso datore sta cercando di coprire mediante il ricorso alla presente direttiva.

4.   Gli Stati membri possono revocare l’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale se il cittadino di un paese terzo chiede protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (19) o protezione in base al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi dello Stato membro interessato.

5.   Fatto salvo il paragrafo 1, ogni decisione di revoca di un’autorizzazione tiene conto delle circostanze specifiche del caso, compresi gli interessi del lavoratore stagionale, e rispetta il principio di proporzionalità.

6.   I motivi per annullare o revocare un visto per soggiorno di breve durata sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni del codice dei visti.

Articolo 10

Obbligo di cooperazione

Gli Stati membri possono esigere che il datore di lavoro fornisca tutte le pertinenti informazioni necessarie per il rilascio, la proroga o il rinnovo dell’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale.

CAPO III

PROCEDURA E AUTORIZZAZIONI PER MOTIVI DI LAVORO STAGIONALE

Articolo 11

Accesso alle informazioni

1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano facilmente accessibili ai richiedenti le informazioni su tutti i documenti giustificativi richiesti per una domanda e le informazioni sull’ingresso e il soggiorno, compresi i diritti e gli obblighi nonché le garanzie procedurali del lavoratore stagionale.

2.   Quando gli Stati membri rilasciano ai cittadini di paesi terzi un’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale, li informano altresì per iscritto circa i loro diritti e obblighi ai sensi della presente direttiva, incluse le procedure di ricorso.

Articolo 12

Autorizzazioni per motivi di lavoro stagionale

1.   Per i soggiorni di durata non superiore a 90 giorni, gli Stati membri rilasciano ai cittadini di paesi terzi che rispettano l’articolo 5 e ai quali non si applicano i motivi di rifiuto di cui all’articolo 8 una delle seguenti autorizzazioni per motivi di lavoro stagionale, fatte salve le norme relative al rilascio dei visti per soggiorni di breve durata stabilite dal codice dei visti e dal regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio (20):

a)

un visto per soggiorno di breve durata, in cui è precisato che il visto è rilasciato per motivi di lavoro stagionale;

b)

un visto per soggiorno di breve durata e un permesso di lavoro, in cui è precisato che è il visto è rilasciato per motivi di lavoro stagionale; oppure

c)

un permesso di lavoro in cui è precisato che è il permesso è rilasciato per motivi di lavoro stagionale, nel caso di cittadini di un paese terzo esenti dall’obbligo del visto a norma dell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 e ai quali gli Stati membri interessati non applichino l’articolo 4, paragrafo 3, di tale regolamento.

Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri forniscono le autorizzazioni di cui alle lettere a) e c) oppure le autorizzazioni di cui alle lettere b) e c).

2.   Per soggiorni di durata superiore a 90 giorni, gli Stati membri rilasciano ai cittadini di paesi terzi che rispettano l’articolo 6 e ai quali non si applicano i motivi di rifiuto di cui all’articolo 8 una delle seguenti autorizzazioni per motivi di lavoro stagionale:

a)

un visto per soggiorno di lunga durata, in cui è precisato che il visto è rilasciato per motivi di lavoro stagionale;

b)

un permesso di lavoro stagionale; oppure

c)

un permesso di lavoro stagionale e un visto per soggiorno di lunga durata, se il visto per soggiorno di lunga durata è richiesto dal diritto nazionale per l’ingresso nel territorio.

Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri forniscono solo una delle autorizzazioni di cui alle lettere a), b) e c).

3.   Fatto salvo l’acquis di Schengen, gli Stati membri stabiliscono se la domanda debba essere presentata dal cittadino di un paese terzo e/o dal datore di lavoro.

L’obbligo per gli Stati membri di stabilire se la domanda debba essere presentata dal cittadino di un paese terzo e/o dal suo datore di lavoro lascia impregiudicate eventuali modalità di partecipazione obbligatoria di entrambe le parti alla procedura.

4.   Il permesso di lavoro stagionale di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), è rilasciato dalle autorità competenti degli Stati membri secondo il modello stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002. Gli Stati membri inseriscono nel permesso un riferimento che ne indica il rilascio per motivi di lavoro stagionale.

5.   Per i visti per soggiorni di lunga durata gli Stati membri inseriscono un riferimento che ne indica il rilascio per motivi di lavoro stagionale nel campo «annotazioni» del visto autoadesivo a norma del punto 12 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1683/95.

6.   Gli Stati membri possono indicare informazioni supplementari concernenti il rapporto di impiego del lavoratore stagionale in formato cartaceo, oppure conservare tali dati in formato elettronico ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e della lettera a), punto 16, del relativo allegato.

7.   Quando un visto è richiesto esclusivamente ai fini dell’ingresso nel territorio di uno Stato membro e il cittadino del paese terzo soddisfa le condizioni per il rilascio di un permesso di lavoro stagionale a norma del paragrafo 2, primo comma, lettera c), lo Stato membro interessato agevola in ogni modo il cittadino del paese terzo nell’ottenimento del visto necessario.

8.   Il rilascio di un visto per soggiorno di lunga durata di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di rilasciare un’autorizzazione preliminare per lavorare nello Stato membro in questione.

Articolo 13

Domande di permesso di lavoro stagionale

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti a ricevere le domande, a decidere in merito e a rilasciare i permessi di lavoro stagionale.

2.   Una domanda di permesso di lavoro stagionale è presentata nell’ambito di una procedura unica.

Articolo 14

Durata del soggiorno

1.   Gli Stati membri stabiliscono un periodo massimo di soggiorno per i lavoratori stagionali che non è inferiore a cinque mesi e non è superiore a nove mesi in un dato periodo di dodici mesi. Al termine di tale periodo il cittadino del paese terzo lascia il territorio dello Stato membro a meno che lo Stato membro interessato non abbia rilasciato un permesso di soggiorno a norma del diritto nazionale o del diritto dell’Unione per motivi diversi dal lavoro stagionale

2.   Gli Stati membri possono stabilire un periodo massimo in un arco di dodici mesi in cui un datore di lavoro è autorizzato ad assumere lavoratori stagionali. Tale periodo non è inferiore al periodo massimo di soggiorno stabilito a norma del paragrafo 1.

Articolo 15

Proroga del soggiorno o rinnovo dell’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale

1.   Entro il periodo massimo di cui all’articolo 14, paragrafo 1, e a condizione che siano rispettati gli articoli 5 o 6 e non sussistano i motivi di rifiuto di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 8, paragrafo 2 e, se applicabile, all’articolo 8, paragrafo 4, gli Stati membri accordano ai lavoratori stagionali una proroga del loro soggiorno, nel caso in cui i lavoratori stagionali proroghino il loro contratto con lo stesso datore di lavoro.

2.   Gli Stati membri possono decidere, conformemente al diritto nazionale, di autorizzare i lavoratori stagionali a prorogare il loro contratto con lo stesso datore di lavoro e il loro soggiorno più di una volta, a condizione che non sia superato il periodo massimo di cui all’articolo 14, paragrafo 1.

3.   Entro il periodo massimo di cui all’articolo 14, paragrafo 1, e a condizione che siano rispettati gli articoli 5 o 6 e non sussistano i motivi di rifiuto di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 8, paragrafo 2 e, se applicabile, all’articolo 8, paragrafo 4, gli Stati membri accordano ai lavoratori stagionali una proroga del loro soggiorno per farsi assumere da un altro datore di lavoro.

4.   Gli Stati membri possono decidere, conformemente al diritto nazionale, di autorizzare i lavoratori stagionali a farsi assumere da un altro datore di lavoro e a prorogare il loro soggiorno più di una volta, a condizione che non sia superato il periodo massimo di cui all’articolo 14, paragrafo 1.

5.   Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri accettano la presentazione di una domanda quando il lavoratore stagionale ammesso ai sensi della presente direttiva si trova sul territorio dello Stato membro in questione.

6.   Gli Stati membri possono rifiutare di prorogare il soggiorno o di rinnovare l’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale qualora il posto vacante in questione possa essere coperto da cittadini dello Stato membro interessato o da altri cittadini dell’Unione, o da cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nello Stato membro. Il presente paragrafo si applica fatto salvo il principio della preferenza per i cittadini dell’Unione enunciato nelle pertinenti disposizioni dei pertinenti atti di adesione.

7.   Gli Stati membri rifiutano di prorogare il soggiorno o di rinnovare l’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale al raggiungimento della durata massima del soggiorno ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1.

8.   Gli Stati membri possono rifiutare di prorogare il soggiorno o di rinnovare l’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale se il cittadino di un paese terzo chiede protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE o chiede protezione in base al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi dello Stato membro interessato.

9.   L’articolo 9, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere b), c) e d), non si applica a un lavoratore stagionale che presenti domanda di assunzione presso un altro datore di lavoro conformemente al paragrafo 3 qualora tali disposizioni si applichino al precedente datore di lavoro.

10.   I motivi di proroga di un visto per soggiorno di breve durata sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni del codice dei visti.

11.   Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 1, ogni decisione relativa ad una domanda di proroga o di rinnovo tiene conto delle circostanze specifiche del caso, inclusi gli interessi del lavoratore stagionale, e rispetta il principio di proporzionalità.

Articolo 16

Agevolazione del reingresso

1.   Gli Stati membri agevolano il reingresso dei cittadini di paesi terzi ammessi nello Stato membro interessato in qualità di lavoratori stagionali almeno una volta nei cinque anni precedenti, e che abbiano pienamente rispettato, durante ciascun soggiorno, le condizioni applicabili ai lavoratori stagionali previste dalla presente direttiva.

2.   L’agevolazione di cui al paragrafo 1 può includere una o più misure quali:

a)

la concessione di un’esenzione dall’obbligo di presentazione di uno o più dei documenti di cui agli articoli 5 o 6;

b)

il rilascio di più permessi di lavoro stagionali in un unico atto amministrativo;

c)

una procedura accelerata per l’adozione di una decisione sulla domanda di un permesso di lavoro stagionale o un visto per soggiorno di lunga durata;

d)

la priorità nell’esame delle domande di ammissione in qualità di lavoratore stagionale, anche prendendo in considerazione la precedente ammissione in sede di decisione sulle domande in relazione all’esaurimento del volume di ingresso.

Articolo 17

Sanzioni nei confronti dei datori di lavoro

1.   Gli Stati membri prevedono sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che non hanno assolto gli obblighi loro derivanti a norma della presente direttiva, compresa l’esclusione dei datori di lavoro in condizioni di grave inadempienza agli obblighi derivanti dalla presente direttiva dalla possibilità di assumere lavoratori stagionali. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di revoca dell’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, e paragrafo 3, lettere b), c) e d), il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere un indennizzo al lavoratore stagionale conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale. La responsabilità si estende a ogni obbligo pendente cui il datore di lavoro avrebbe dovuto ottemperare se l’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale non fosse stata revocata.

3.   Se il datore di lavoro è un subappaltatore che ha violato la presente direttiva, e qualora l’appaltatore principale e ogni subappaltatore intermedio non abbiano adempiuto ai loro obblighi con la dovuta diligenza come previsto dal diritto nazionale, l’appaltatore principale e ogni subappaltatore intermedio possono:

a)

essere soggetti alle sanzioni di cui al paragrafo 1;

b)

essere tenuti, congiuntamente al datore di lavoro o in sua vece, a corrispondere ogni risarcimento dovuto al lavoratore stagionale conformemente al paragrafo 2;

c)

essere tenuti, congiuntamente al datore di lavoro o in sua vece, a versare gli arretrati dovuti al lavoratore stagionale conformemente al diritto nazionale.

Gli Stati membri possono prevedere norme più rigorose in materia di responsabilità ai sensi del diritto nazionale.

Articolo 18

Garanzie procedurali

1.   Le autorità competenti degli Stati membri adottano una decisione sulla domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale. Le autorità competenti notificano tale decisione per iscritto al richiedente, conformemente alle procedure di notifica previste dal diritto nazionale, quanto prima ma non oltre 90 giorni dalla data di presentazione della domanda completa.

2.   In caso di domanda di proroga del soggiorno o rinnovo dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 15, gli Stati membri adottano tutte le opportune misure per assicurare che il lavoratore stagionale non sia obbligato a interrompere il suo rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro né gli sia preclusa la possibilità di cambiare datore di lavoro, a causa di procedure amministrative in corso.

Qualora la validità dell’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale scada durante la procedura di proroga o rinnovo, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, autorizzano il lavoratore stagionale a soggiornare nel loro territorio fino all’adozione di una decisione da parte delle autorità competenti, a condizione che la domanda sia stata presentata entro il periodo di validità di tale autorizzazione e il periodo di cui all’articolo 14, paragrafo 1, non sia scaduto.

Qualora si applichi il secondo comma, gli Stati membri possono, tra l’altro:

a)

rilasciare permessi di soggiorno temporanei o autorizzazioni equivalenti sino all’adozione di una decisione;

b)

autorizzare il lavoratore stagionale a lavorare fino all’adozione di una decisione.

Nel corso del periodo di esame della domanda di proroga o rinnovo, si applicano le pertinenti disposizioni della presente direttiva.

3.   Laddove le informazioni o la documentazione fornite a sostegno della domanda siano incomplete, le autorità competenti comunicano al richiedente, entro un termine ragionevole, quali informazioni supplementari siano richieste e fissano un termine ragionevole per la comunicazione delle informazioni. Il periodo di cui al paragrafo 1 è sospeso fino a quando le autorità competenti non abbiano ricevuto le informazioni supplementari richieste.

4.   La motivazione di una decisione che dichiari inammissibile una domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale o che rigetti la domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale o rifiuti una proroga del soggiorno o il rinnovo dell’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale è fornita per iscritto al richiedente. La motivazione di una decisione che revochi l’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale è fornita per iscritto sia al lavoratore stagionale sia, se previsto dal diritto nazionale, al datore di lavoro.

5.   Una decisione che dichiari inammissibile una domanda di autorizzazione per motivi di lavoro stagionale o che rigetti la domanda, rifiuti una proroga del soggiorno o il rinnovo di un’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale o revochi un’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale è impugnabile nello Stato membro interessato, conformemente al diritto nazionale. Nella notifica scritta sono indicati il tribunale o l’autorità amministrativa presso cui il ricorso può essere presentato nonché i termini entro cui presentarlo.

6.   Le garanzie procedurali concernenti i visti per soggiorni di breve durata sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni del codice dei visti.

Articolo 19

Tasse e spese

1.   Gli Stati membri possono imporre il pagamento di tasse per il trattamento delle domande in conformità della presente direttiva. L’importo di tali tasse non è sproporzionato o eccessivo. Le tasse concernenti i visti per soggiorni di breve durata sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni dell’acquis di Schengen. Se tali tasse sono corrisposte da cittadini di paesi terzi, gli Stati membri possono prevedere che questi ultimi abbiano il diritto di essere rimborsati dal datore di lavoro conformemente al diritto nazionale.

2.   Gli Stati membri possono obbligare i datori di lavoro del lavoratore stagionale a farsi carico:

a)

del costo del viaggio di andata e ritorno dal luogo di origine dei lavoratori stagionali al luogo di lavoro nello Stato membro interessato;

b)

del costo dell’assicurazione sanitaria di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b).

Nel caso in cui i datori di lavoro sostengano i costi previsti dal presente paragrafo, essi non possono recuperare tali costi dal lavoratore stagionale.

Articolo 20

Alloggio

1.   Gli Stati membri esigono prove del fatto che il lavoratore stagionale beneficerà di un alloggio che garantisca loro un tenore di vita adeguato secondo il diritto e/o la prassi nazionale, per la durata del loro soggiorno. L’autorità competente è informata di ogni cambiamento di alloggio del lavoratore stagionale.

2.   Se l’alloggio è fornito dal datore di lavoro o per il suo tramite:

a)

il lavoratore stagionale può essere tenuto a pagare un affitto il cui costo non è essere eccessivo rispetto alla sua retribuzione e rispetto alla qualità dell’alloggio. Il canone di affitto non è trattenuto automaticamente sul salario del lavoratore stagionale;

b)

il datore di lavoro fornisce al lavoratore stagionale un contratto di locazione o un documento equivalente, in cui sono chiaramente indicate le condizioni di locazione dell’alloggio;

c)

il datore di lavoro assicura che l’alloggio soddisfi i criteri generali di salute e di sicurezza in vigore nello Stato membro interessato.

Articolo 21

Collocamento da parte dei servizi pubblici dell’impiego

Gli Stati membri possono stabilire che il collocamento di lavoratori stagionali sia effettuato soltanto dai servizi pubblici dell’impiego.

CAPO IV

DIRITTI

Articolo 22

Diritti derivanti dall’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale

Durante il periodo di validità dell’autorizzazione di cui all’articolo 12, il titolare gode quanto meno dei seguenti diritti:

a)

diritto di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato membro che rilascia l’autorizzazione;

b)

libero accesso a tutto il territorio dello Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione conformemente al diritto nazionale;

c)

diritto di esercitare la concreta attività lavorativa autorizzata dall’autorizzazione, conformemente al diritto nazionale.

Articolo 23

Diritto alla parità di trattamento

1.   I lavoratori stagionali hanno diritto alla parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante almeno per quanto concerne:

a)

le condizioni di impiego, compresa l’età minima richiesta per poter lavorare, e le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento, l’orario di lavoro, le ferie e i giorni festivi, nonché le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro;

b)

il diritto di scioperare e di intraprendere azioni sindacali, in conformità del diritto e della prassi nazionali dello Stato membro ospitante, nonché la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i diritti e i vantaggi che ne derivano, tra cui il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;

c)

il pagamento degli arretrati da parte dei datori di lavoro, per quanto concerne ogni retribuzione arretrata dovuta ai cittadini di paesi terzi;

d)

i settori della sicurezza sociale elencati all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004;

e)

l’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e l’erogazione degli stessi, tranne per quanto riguarda l’alloggio, ferma restando la libertà di contratto conformemente al diritto dell’Unione o nazionale;

f)

i servizi di consulenza sul lavoro stagionale forniti dagli uffici di collocamento;

g)

l’istruzione e la formazione professionale;

h)

il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili;

i)

le agevolazioni fiscali, nella misura in cui il lavoratore stagionale sia considerato come avente il domicilio fiscale nello Stato membro interessato.

I lavoratori stagionali che si trasferiscono in un paese terzo, o i loro superstiti residenti in un paese terzo, i cui diritti derivano dal lavoratore stagionale, ottengono diritti pensionistici basati sull’impiego stagionale precedente del lavoratore e acquisiti in conformità della legislazione di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, alle stesse condizioni e secondo gli stessi parametri applicabili ai cittadini degli Stati membri interessati che si trasferiscono in un paese terzo.

2.   Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento:

i)

ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettera d), escludendo le prestazioni familiari e di disoccupazione, fatto salvo il regolamento (UE) n. 1231/2010;

ii)

ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettera g), limitandone l’applicazione all’istruzione e alla formazione professionale che sia direttamente collegata all’attività lavorativa specifica ed escludendo le borse e i prestiti concessi a fini di studio e di mantenimento o altri tipi di borse e prestiti;

iii)

ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettera i), per quanto concerne le agevolazioni fiscali, limitandone l’applicazione ai casi in cui i familiari del lavoratore stagionale per i quali si chiedono le agevolazioni abbiano la residenza o il domicilio abituale nel territorio dello Stato membro interessato.

3.   Il diritto alla parità di trattamento di cui al paragrafo 1 fa salvo il diritto dello Stato membro di revocare o rifiutare di prorogare o rinnovare l’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale a norma degli articoli 9 e 15.

Articolo 24

Monitoraggio, valutazione e ispezione

1.   Gli Stati membri adottano misure per prevenire eventuali abusi e per sanzionare le violazioni della presente direttiva. Le misure comprendono il monitoraggio, la valutazione e, ove opportuno, l’ispezione conformemente al diritto o alle prassi amministrative nazionali.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i servizi incaricati dell’ispezione del lavoro o le autorità competenti e, ove previsto dal diritto nazionale per i lavoratori nazionali, le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei lavoratori abbiano accesso al luogo di lavoro e, con l’accordo del lavoratore, all’alloggio.

Articolo 25

Agevolazione delle denunce

1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili meccanismi efficaci che consentano ai lavoratori stagionali di presentare denuncia contro i propri datori di lavoro, direttamente o tramite terzi che, conformemente ai criteri stabiliti dal rispettivo diritto nazionale, abbiano un interesse legittimo a garantire il rispetto della presente direttiva, ovvero tramite un’autorità competente dello Stato membro, qualora previsto dal diritto nazionale.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i terzi aventi, conformemente ai criteri stabiliti dal rispettivo diritto nazionale, un interesse legittimo a garantire che la presente direttiva sia rispettata possano, per conto o a sostegno di un lavoratore stagionale e con il suo consenso, avviare tutte le procedure amministrative o civili, esclusi i procedimenti e le decisioni concernenti visti per soggiorni di breve durata, previste ai fini dell’applicazione della presente direttiva.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori stagionali abbiano parità di accesso, rispetto agli altri lavoratori che occupano una funzione analoga, alle misure di protezione contro il licenziamento o altri trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro quale reazione a un reclamo interno all’impresa o a un’azione legale volta a ottenere il rispetto della presente direttiva.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Statistiche

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le statistiche sul numero di autorizzazioni per motivi di lavoro stagionale rilasciate per la prima volta e, per quanto possibile, sul numero di cittadini di paesi terzi la cui autorizzazione per motivi di lavoro stagionale è stata prorogata, rinnovata o revocata. Tali statistiche sono disaggregate per cittadinanza, e, per quanto possibile, per periodo di validità dell’autorizzazione e settore economico.

2.   Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione entro sei mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2017.

3.   Le statistiche di cui al paragrafo 1 sono comunicate in conformità del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (21).

Articolo 27

Relazioni

Ogni tre anni, e per la prima volta entro il 30 settembre 2019, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone le eventuali modifiche necessarie.

Articolo 28

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 29

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 30

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 218 del 23.7.2011, pag. 97.

(2)  GU C 166 del 7.6.2011, pag. 59.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 febbraio 2014.

(4)  Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24).

(5)  Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).

(6)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).

(7)  Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

(8)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

(9)  Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).

(11)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

(12)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

(13)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU L 344 del 29.12.2010, pag. 1).

(15)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(16)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

(17)  Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1).

(18)  Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

(19)  Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).

(20)  Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1).

(21)  Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all’elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).