ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2014.045.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 45

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57.° anno
15 febbraio 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 143/2014 della Commissione, del 14 febbraio 2014, che approva la sostanza attiva pyridalil a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 144/2014 della Commissione, del 14 febbraio 2014, che approva la sostanza attiva valifenalate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 145/2014 della Commissione, del 14 febbraio 2014, che approva la sostanza attiva thiencarbazone, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

12

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 146/2014 della Commissione, del 14 febbraio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

17

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 147/2014 della Commissione, del 14 febbraio 2014, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 febbraio 2014

19

 

 

DECISIONI

 

 

2014/85/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 13 febbraio 2014, relativa all’immissione sul mercato, per usi essenziali, di biocidi contenenti rame [notificata con il numero C(2014) 718]

22

 

 

2014/86/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 febbraio 2014, che modifica la decisione 93/195/CEE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea in Messico, che modifica l’allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa al Messico nell’elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi a partire dai quali sono autorizzate le importazioni nell’Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina [notificata con il numero C(2014) 692]  ( 1 )

24

 

 

2014/87/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 febbraio 2014, relativa alle misure per impedire la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) [notificata con il numero C(2014) 726]

29

 

 

2014/88/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 febbraio 2014, che sospende temporaneamente le importazioni dal Bangladesh di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle) [notificata con il numero C(2014) 794]  ( 1 )

34

 

 

2014/89/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 febbraio 2014, su un progetto pilota per attuare gli obblighi di cooperazione amministrativa di cui alla direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso il sistema di informazione del mercato interno ( 1 )

36

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1103/2013 della Commissione, del 6 novembre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda il riconoscimento dell’equivalenza delle norme di sicurezza di paesi terzi (GU L 296 del 7.11.2013)

40

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

15.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 45/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 143/2014 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2014

che approva la sostanza attiva pyridalil a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) si applica, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. Per quanto riguarda il pyridalil, le condizioni di cui all’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte dalla decisione 2007/669/CE della Commissione (3).

(2)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 9 ottobre 2006 l’Austria ha ricevuto da Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. una domanda di iscrizione della sostanza attiva pyridalil nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2007/669/CE ha riconosciuto la completezza del fascicolo, ritenendolo in linea di massima conforme alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute umana e animale e sull’ambiente sono stati valutati per gli impieghi proposti dal richiedente in conformità alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE. Lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di relazione di valutazione l’8 gennaio 2009.

(4)

Tale progetto è stato riesaminato dagli Stati membri e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità»). Il 24 maggio 2013 quest’ultima ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sulla valutazione dei rischi della sostanza attiva pyridalil come antiparassitario (4). Il progetto di relazione di valutazione e le conclusioni dell’Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali che il 13 dicembre 2013 ha elaborato la versione definitiva del rapporto di riesame della Commissione relativo al pyridalil.

(5)

Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti pyridalil possono essere considerati conformi, in generale, alle prescrizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda l’impiego esaminato e specificato nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno autorizzare la sostanza pyridalil.

(6)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario introdurre alcune condizioni e restrizioni. In particolare, è opportuno chiedere ulteriori informazioni di conferma.

(7)

Occorre lasciar trascorrere un periodo di tempo ragionevole prima dell’approvazione, per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni derivanti dall’approvazione.

(8)

Fatti salvi gli obblighi conseguenti all’approvazione, stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009, e tenuto conto della particolare situazione dovuta alla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno tuttavia applicate le seguenti disposizioni. Agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi dall’approvazione per riesaminare le autorizzazioni rilasciate ai prodotti fitosanitari contenenti pyridalil. Gli Stati membri sono tenuti a modificare, sostituire o revocare, secondo i casi, le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine di cui sopra, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE, per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni uso cui è destinato, in conformità ai principi uniformi.

(9)

L’esperienza acquisita con le iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione (5) ha dimostrato che possono emergere difficoltà d’interpretazione degli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà risulta quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, specialmente quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non introduce tuttavia alcun nuovo obbligo per gli Stati membri o per i titolari di autorizzazioni, oltre a quelli già previsti dalle direttive finora adottate, che modificano l’allegato I di detta direttiva, o dai regolamenti di approvazione delle sostanze attive.

(10)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (6).

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva pyridalil, specificata all’allegato I, è approvata alle condizioni ivi indicate.

Articolo 2

Riesame dei prodotti fitosanitari

1.   In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti pyridalil come sostanza attiva entro il 31 dicembre 2014.

Entro tale data essi verificano, in particolare, che siano rispettate le condizioni di cui all’allegato I del presente regolamento, escluse quelle della parte B della colonna relativa alle disposizioni specifiche di tale allegato, e che il titolare dell’autorizzazione possegga o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 91/414/CEE, conformemente alle condizioni specificate all’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente pyridalil come unica sostanza attiva o in combinazione con altre sostanze attive, iscritte tutte entro il 30 giugno 2014 nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di un dossier conforme alle prescrizioni dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenendo conto della parte B della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell’allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

In base a quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente pyridalil come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2015; oppure

b)

nel caso di un prodotto contenente pyridalil in combinazione con altre sostanze attive, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2015 o entro il termine, se successivo, fissato per tale modifica o revoca dall’atto o dagli atti con cui la sostanza o le sostanze in questione sono state approvate o iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(3)  Decisione 2007/669/CE della Commissione, del 15 ottobre 2007, che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell’Adoxophyes orana granulovirus, dell’amisulbrom, dell’emamectina, del pyridalil e dello Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 274 del 18.10.2007, pag. 15).

(4)  EFSA Journal 2013;11(6):3240. Disponibile on line all’indirizzo: http://www.efsa.europa.eu/it/

(5)  Regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, che stabilisce le modalità attuative della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

Pyridalil

N. CAS 179101-81-6

N. CIPAC 792

2,6-dichloro-4-(3,3-dichloroallyloxy)phenyl 3-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridyloxy]propyl ether

≥ 910 g/kg

1o luglio 2014

30 giugno 2024

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi in serre con struttura permanente.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi previsti di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul pyridalil, e in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 dicembre 2013.

In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

a)

il rischio per i lavoratori nella fase di rientro in coltura;

b)

il rischio per le acque sotterranee quando la sostanza è impiegata in regioni vulnerabili per la natura dei suoli e/o le condizioni climatiche;

c)

il rischio per gli uccelli, i mammiferi e gli organismi acquatici.

Se del caso, le condizioni di autorizzazione comprendono misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

1)

le informazioni tossicologiche ed ecotossicologiche per valutare la rilevanza delle impurità 4, 13, 16, 22 e 23;

2)

la rilevanza del metabolita HTFP e, per quanto riguarda tale metabolita, la valutazione dei rischi per le acque sotterranee, per tutti gli usi nelle coltivazioni in serra;

3)

il rischio per gli invertebrati acquatici.

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità le informazioni indicate al punto 1 entro il 31 dicembre 2014 e le informazioni indicate ai punti 2 e 3 entro il 30 giugno 2016.

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità un programma di monitoraggio per valutare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee causata dal metabolita HTFP nelle zone vulnerabili, entro il 30 giugno 2016. I risultati del programma di monitoraggio sono presentati come relazione sul monitoraggio allo Stato membro relatore, alla Commissione e all’Autorità entro il 30 giugno 2018.


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

Alla parte B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«64

Pyridalil

N. CAS 179101-81-6

N. CIPAC 792

2,6-dichloro-4-(3,3-dichloroallyloxy)phenyl 3-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridyloxy]propyl ether

≥ 910 g/kg

1o luglio 2014

30 giugno 2024

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi in serre con struttura permanente.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi previsti di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul pyridalil, e in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 dicembre 2013.

In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

a)

il rischio per i lavoratori nella fase di rientro in coltura;

b)

il rischio per le acque sotterranee quando la sostanza è impiegata in regioni vulnerabili per la natura dei suoli e/o le condizioni climatiche;

c)

il rischio per gli uccelli, i mammiferi e gli organismi acquatici.

Se del caso, le condizioni di autorizzazione comprendono misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

1)

le informazioni tossicologiche ed ecotossicologiche per valutare la rilevanza delle impurità 4, 13, 16, 22 e 23;

2)

la rilevanza del metabolita HTFP e, per quanto riguarda tale metabolita, la valutazione dei rischi per le acque sotterranee, per tutti gli usi nelle coltivazioni in serra;

3)

il rischio per gli invertebrati acquatici.

Il richiedente comunica alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità le informazioni pertinenti di cui al punto 1 entro il 31 dicembre 2014 e le informazioni pertinenti di cui ai punti 2 e 3 entro il 30 giugno 2016.

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità un programma di monitoraggio per valutare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee causata dal metabolita HTFP nelle zone vulnerabili, entro il 30 giugno 2016. I risultati del programma di monitoraggio sono presentati come relazione sul monitoraggio allo Stato membro relatore, alla Commissione e all’Autorità entro il 30 giugno 2018.»


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


15.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 45/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 144/2014 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2014

che approva la sostanza attiva valifenalate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 dispone che la direttiva 91/414/CEE (2) del Consiglio sia applicata, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. Per quanto riguarda il valifenalate le condizioni di cui all’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte dalla decisione 2006/586/CE (3) della Commissione.

(2)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 2 settembre 2005 l’Ungheria ha ricevuto da Isagro S.p.A. (4) una domanda di iscrizione della sostanza attiva valifenalate nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2006/586/CE ha riconosciuto la completezza del fascicolo, ritenendolo in linea di massima conforme ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute umana e animale e sull’ambiente sono stati valutati per gli impieghi proposti dal richiedente in conformità delle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE. Lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di relazione di valutazione il 19 febbraio 2008. In conformità dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 188/2011 (5) della Commissione, il 18 luglio 2011 sono state chieste informazioni supplementari al richiedente. La valutazione dei dati supplementari da parte dell’Ungheria è stata presentata nell’aprile 2012 sotto forma di progetto di relazione di valutazione aggiornato.

(4)

Tale progetto è stato riesaminato dagli Stati membri e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità»). Il 31 maggio 2013 quest’ultima ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sulla valutazione dei rischi della sostanza attiva valifenalate (6). Il progetto di relazione di valutazione e le conclusioni dell’Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvati il 13 dicembre 2013 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sul valifenalate.

(5)

Sulla base dei vari esami effettuati i prodotti fitosanitari contenenti valifenalate possono in generale considerarsi conformi alle prescrizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) e dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare la sostanza valifenalate.

(6)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario introdurre alcune condizioni e restrizioni. Occorre in particolare chiedere ulteriori informazioni di conferma.

(7)

È opportuno lasciar trascorrere un periodo ragionevole prima dell’approvazione, per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni derivanti dall’approvazione.

(8)

Fatti salvi gli obblighi conseguenti all’approvazione, stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009, e tenuto conto della particolare situazione dovuta alla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno tuttavia applicate le seguenti disposizioni. Agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi dall’approvazione per riesaminare le autorizzazioni rilasciate ai prodotti fitosanitari contenenti valifenalate. Gli Stati membri sono tenuti a modificare, sostituire o revocare, secondo i casi, le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine di cui sopra, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE, per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni uso cui è destinato, in conformità dei principi uniformi.

(9)

L’esperienza acquisita con le iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 (7) della Commissione ha dimostrato che possono emergere difficoltà d’interpretazione degli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà risulta quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, specialmente quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non introduce tuttavia alcun nuovo obbligo per gli Stati membri o per i titolari di autorizzazioni, oltre a quelli già previsti dalle direttive finora adottate, che modificano l’allegato I di detta direttiva, o dai regolamenti di approvazione delle sostanze attive.

(10)

In conformità dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (8) della Commissione.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva valifenalate, quale specificata nell’allegato I, è approvata alle condizioni stabilite nel medesimo.

Articolo 2

Riesame dei prodotti fitosanitari

1.   Gli Stati membri, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009, modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti valifenalate come sostanza attiva entro il 31 dicembre 2014.

Entro tale data essi verificano in particolare che siano rispettate le condizioni di cui all’allegato I del presente regolamento, ad eccezione di quelle indicate nella colonna di detto allegato relativa alle disposizioni specifiche, e che il titolare dell’autorizzazione possegga o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 91/414/CEE, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente valifenalate come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte tutte entro il 30 giugno 2014 nell’elenco dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri, in conformità dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenuto conto della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell’allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

In base a quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente valifenalate come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2015; oppure

b)

nel caso di un prodotto contenente valifenalate come una di più sostanze attive, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2015 o entro il termine, se successivo, fissato per tale modifica o revoca dall’atto o dagli atti con cui la sostanza o le sostanze in questione sono state approvate o iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall’1 luglio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(3)  Decisione 2006/586/CE della Commissione, del 25 agosto 2006, che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato finalizzato alla possibile iscrizione del cromafenozide, dell’halosulfuron, del tembotrione, del valiphenal e del virus del mosaico giallo dello zucchino a virulenza debole nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 236 del 31.8.2006, pag. 31).

(4)  Il 17 giugno 2013, Isagro SpA ha informato la Commissione che la proprietà della sostanza attiva è stata trasferita a Belchim Crop Protection SA/NV.

(5)  Regolamento (UE) n. 188/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto concerne la procedura per la valutazione delle sostanze attive che non erano ancora sul mercato due anni dopo la data della notifica di detta direttiva (GU L 53 del 26.2.2011, pag. 51).

(6)  EFSA Journal 2013; 11(6):3253. Disponibile on line all’indirizzo: http://www.efsa.europa.eu

(7)  Regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.)

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

Valifenalate

CAS 283159-90-0

CIPAC 857

N-metil-(isopropossicarbonile)-L-valil-(3RS)-3-(4-clorofenile)-β-alaninate

≥ 980 g/kg

1 luglio 2014

30 giugno 2024

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul valifenalate, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 dicembre 2013.

In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai rischi per gli uccelli e gli organismi acquatici.

Se del caso, le condizioni di impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma per quanto riguarda il rischio di contaminazione delle acque sotterranee con il metabolita S5.

Il notificante è tenuto a fornire tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 30 giugno 2016.


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

Alla parte B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è aggiunta la seguente voce:

Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«70

Valifenalate

CAS 283159-90-0

CIPAC 857

N-metil-(isopropossicarbonile)-L-valil-(3RS)-3-(4-clorofenile)-β-alaninate

≥ 980 g/kg

1 luglio 2014

30 giugno 2024

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul valifenalate, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 dicembre 2013.

In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai rischi per gli uccelli e gli organismi acquatici.

Se del caso, le condizioni di impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma per quanto riguarda il rischio di contaminazione delle acque sotterranee con il metabolita S5.

Il notificante comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 30 giugno 2016.»


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


15.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 45/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 145/2014 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2014

che approva la sostanza attiva thiencarbazone, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) si applica, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. Per quanto riguarda il thiencarbazone, le condizioni di cui all’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte dalla decisione 2008/566/CE della Commissione (3).

(2)

In conformità all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 13 aprile 2007 il Regno Unito ha ricevuto dalla Bayer CropScience AG una domanda d’iscrizione della sostanza attiva thiencarbazone nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2008/566/CE ha confermato la completezza del fascicolo, ritenendolo in linea di massima conforme ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute umana e animale e sull’ambiente sono stati valutati per gli impieghi proposti dal richiedente, in conformità alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE. Lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di relazione di valutazione il 17 dicembre 2008. In conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 188/2011 della Commissione (4), il 7 luglio 2011 sono state chieste al richiedente informazioni supplementari. La valutazione dei dati supplementari del Regno Unito è stata presentata sotto forma di un progetto di relazione di valutazione aggiornata nell’aprile 2012.

(4)

Tale progetto di relazione di valutazione è stato riesaminato dagli Stati membri e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità»). Il 17 giugno 2013 l’Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sulla valutazione dei rischi della sostanza attiva thiencarbazone (5) come antiparassitario. Il progetto di relazione di valutazione e le conclusioni dell’Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvati il 13 ottobre 2013 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sul thiencarbazone.

(5)

Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti thiencarbazone possono essere considerati conformi, in generale, alle prescrizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) e all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare la sostanza thiencarbazone.

(6)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario introdurre alcune condizioni e restrizioni. Occorre in particolare chiedere ulteriori informazioni di conferma.

(7)

Prima dell’approvazione è opportuno far trascorrere un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni derivanti dall’approvazione.

(8)

Fermi restando gli obblighi conseguenti all’approvazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e tenuto conto della particolare situazione dovuta alla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno tuttavia applicate le seguenti disposizioni. Occorre accordare agli Stati membri un periodo di sei mesi a partire dall’approvazione per rivedere le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti thiencarbazone. Gli Stati membri sono tenuti a modificare, sostituire o revocare, secondo i casi, le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine di cui sopra, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE, per ciascun prodotto fitosanitario e per ciascun impiego cui è destinato, in conformità ai principi uniformi.

(9)

L’esperienza acquisita con precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione (6) ha dimostrato che possono emergere difficoltà d’interpretazione degli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all’accesso ai dati. Al fine di evitare ulteriori difficoltà risulta quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme ai requisiti stabiliti nell’allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni alcun nuovo obbligo rispetto a quelli previsti dalle direttive finora adottate, che modificano l’allegato I di detta direttiva, o dai regolamenti che approvano le sostanze attive.

(10)

In conformità all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (7).

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva thiencarbazone, specificata nell’allegato I, è approvata alle condizioni ivi stabilite.

Articolo 2

Nuova valutazione dei prodotti fitosanitari

1.   In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti thiencarbazone come sostanza attiva entro il 31 dicembre 2014.

Entro tale data essi verificano in particolare che siano rispettate le condizioni di cui all’allegato I del presente regolamento, escluse quelle riportate nella colonna di detto allegato relativa alle disposizioni specifiche, e che il titolare dell’autorizzazione sia in possesso di o abbia accesso a un fascicolo conforme ai requisiti stabiliti nell’allegato II della direttiva 91/414/CEE, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente thiencarbazone come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte tutte entro il 30 giugno 2014 nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è oggetto di una nuova valutazione da parte degli Stati membri, secondo i principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti stabiliti nell’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenuto conto della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell’allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni previste dall’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente thiencarbazone come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2015; oppure

b)

nel caso di un prodotto contenente thiencarbazone come una di più sostanze attive, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 dicembre 2015 o entro il termine, se successivo, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dall’atto o dagli atti che hanno approvato o inserito la sostanza o le sostanze in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(3)  Decisione 2008/566/CE della Commissione, del 1o luglio 2008, che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del fosfano e del thiencarbazone nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 181 del 10.7.2008, pag. 52).

(4)  Regolamento (UE) n. 188/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto concerne la procedura per la valutazione delle sostanze attive che non erano ancora sul mercato due anni dopo la data della notifica di detta direttiva (GU L 53 del 26.2.2011, pag. 51).

(5)  EFSA Journal 2013; 11(7):3270. Disponibile on line all’indirizzo: http://www.efsa.europa.eu

(6)  Regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni di attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

Thiencarbazone

N. CAS 317815-83-1

N. CIPAC 797

Methyl 4-[(4,5-dihydro-3-methoxy-4-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl)carbonylsulfamoyl]-5-methylthiophene-3-carboxylate

≥ 950 g/kg

1o luglio 2014

30 giugno 2024

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul thiencarbazone, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 dicembre 2013.

In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

a)

al rischio per le acque sotterranee se la sostanza è applicata in condizioni geografiche o climatiche vulnerabili;

b)

al rischio per gli organismi acquatici.

Le condizioni di impiego devono prevedere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma per quanto riguarda il rischio di propagazione atmosferica a lunga distanza del thiencarbazone e i relativi impatti ambientali.

Le informazioni di conferma consistono nei risultati di un programma di monitoraggio per valutare il rischio di propagazione atmosferica a lunga distanza del thiencarbazone e i relativi impatti ambientali. Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità tale programma di monitoraggio entro il 30 giugno 2016 e i risultati, sotto forma di una relazione di monitoraggio, entro il 30 giugno 2018.


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

Nella parte B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«71

Thiencarbazone

N. CAS 317815-83-1

N. CIPAC 797

Methyl 4-[(4,5-dihydro-3-methoxy-4-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl)carbonylsulfamoyl]-5-methylthiophene-3-carboxylate

≥ 950 g/kg

1o luglio 2014

30 giugno 2024

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul thiencarbazone, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 dicembre 2013.

In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

a)

al rischio per le acque sotterranee se la sostanza è applicata in condizioni geografiche o climatiche vulnerabili;

b)

al rischio per gli organismi acquatici.

Le condizioni di impiego devono prevedere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Il richiedente deve presentare informazioni di conferma per quanto riguarda il rischio di propagazione atmosferica a lunga distanza del thiencarbazone e i relativi impatti ambientali.

Le informazioni di conferma consistono nei risultati di un programma di monitoraggio per valutare il rischio di propagazione atmosferica a lunga distanza del thiencarbazone e i relativi impatti ambientali. Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità tale programma di monitoraggio entro il 30 giugno 2016 e i risultati, sotto forma di una relazione di monitoraggio, entro il 30 giugno 2018.»


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


15.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 45/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 146/2014 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

107,2

MA

59,8

TN

63,9

TR

111,3

ZZ

85,6

0707 00 05

EG

182,1

JO

206,0

MA

168,6

TR

153,3

ZZ

177,5

0709 91 00

EG

97,7

ZZ

97,7

0709 93 10

MA

38,2

TR

145,8

ZZ

92,0

0805 10 20

EG

44,0

IL

67,6

MA

55,0

TN

52,5

TR

73,3

ZZ

58,5

0805 20 10

IL

122,3

MA

81,6

ZZ

102,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

121,1

JM

112,4

KR

142,4

MA

127,8

TR

76,1

ZZ

116,0

0805 50 10

AL

39,1

MA

71,7

TR

60,9

ZZ

57,2

0808 10 80

CN

95,7

MK

30,8

US

168,8

ZZ

98,4

0808 30 90

AR

193,7

CL

174,0

CN

71,8

TR

122,2

US

128,6

ZA

97,9

ZZ

131,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


15.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 45/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 147/2014 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2014

recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 febbraio 2014

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

(3)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 corrisponde al prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 16 febbraio 2014, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.

(5)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 16 febbraio 2014, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, dal paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 16 febbraio 2014

Codice NC

Designazione delle merci

Dazio all'importazione (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

ex 1001 91 20

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 99 00

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o nel Mar Nero e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della Penisola iberica e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

31.1.2014-14.2.2014

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

186,59

127,85

Prezzo fob USA

269,23

259,23

239,23

Premio sul Golfo

126,47

26,28

Premio sui Grandi Laghi

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico — Rotterdam:

17,35 EUR/t

Spese di nolo: Grandi Laghi — Rotterdam:

— EUR/t


(1)  Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(2)  Premio negativo di 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(3)  Premio negativo di 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].


DECISIONI

15.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 45/22


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2014

relativa all’immissione sul mercato, per usi essenziali, di biocidi contenenti rame

[notificata con il numero C(2014) 718]

(I testi in lingua inglese, neerlandese, polacca e spagnola sono i soli facenti fede)

(2014/85/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, concernente la prima fase del programma di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi (2), è stato notificato l’uso del rame tra l’altro per i tipi di prodotti 2, 5 e 11, come definiti all’allegato V della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (3).

(2)

Entro le scadenze previste non è stato presentato nessun fascicolo a favore dell’inclusione del rame nell’allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE. Conformemente alla decisione 2012/78/UE della Commissione, del 9 febbraio 2012, concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell’allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (4), in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1451/2007, è opportuno che il rame non sia più immesso sul mercato per l’uso nei tipi di prodotti 2, 5 o 11 a partire dal 1o febbraio 2013.

(3)

Conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1451/2007, il Regno Unito, la Spagna, i Paesi Bassi e la Polonia hanno richiesto, separatamente, alla Commissione il permesso di consentire l’immissione sul mercato di biocidi contenenti rame per gli usi contraddistinti con la dicitura «sì» nell’allegato della presente decisione.

(4)

La Commissione ha pubblicato le domande per via elettronica. Sono state inoltrate delle osservazioni, rese anch’esse pubblicamente accessibili.

(5)

Dalle domande pervenute emerge che la trasmissione della legionella è stata associata, in particolare, all’uso di acqua, ad esempio come acqua potabile, per usi sanitari e di balneazione nonché nelle torri di raffreddamento. Inoltre, ne consegue che le legionelle possono avere conseguenze letali, soprattutto fra i gruppi più vulnerabili come i degenti di strutture ospedaliere. In base alle domande, la scelta di un idoneo sistema di controllo del rischio legionella è complessa e dipende da una serie di parametri quali le caratteristiche progettuali del sistema, l’età, la complessità e la composizione chimica dell’acqua.

(6)

Da alcune domande si deduce inoltre che i biocidi contenenti rame sono usati per prevenire la proliferazione di organismi nella presa d’acqua principale di piattaforme offshore di petrolio e gas, laddove tale uso è indispensabile per garantire la continuità dell’afflusso di acqua destinata, tra l’altro, alla trasformazione e alla produzione di acqua potabile e acqua per usi sanitari nonché all’estinzione di incendi, poiché l’interruzione del flusso potrebbe risultare letale per la salute e la sicurezza del personale dell’impianto.

(7)

Alcune osservazioni pervenute nel quadro della consultazione pubblica hanno evidenziato l’esistenza di metodi alternativi per la disinfezione del sistema idrico. Tuttavia, gli Stati membri che hanno trasmesso le domande hanno sostenuto che, nel loro territorio, è necessario disporre di un numero sufficiente di alternative praticabili dal punto di vista tecnico ed economico per tenere sotto controllo le legionelle e, se del caso, per ridurre il rischio di dover bloccare l’afflusso nella presa d’acqua principale negli impianti offshore. Ciò è stato confermato in alcune delle consultazioni pubbliche da parte degli utilizzatori dei prodotti in questione, quali le strutture ospedaliere.

(8)

Pertanto con ogni probabilità il divieto dell’uso di biocidi contenenti rame nel controllo delle legionelle, oppure nei casi rilevanti per la prevenzione della proliferazione di organismi nelle prese d’acqua di piattaforme offshore di petrolio e gas, costituirebbe un grave rischio per la salute pubblica per gli Stati membri in oggetto. Attualmente è pertanto necessario concedere le deroghe per usi essenziali richieste.

(9)

Tuttavia, a meno che non sia presentata senza indugio una domanda completa per l’approvazione dell’uso del rame nei relativi tipi di prodotti, occorre che gli utilizzatori di biocidi contenenti rame adottino metodi alternativi per il controllo delle legionelle o per la prevenzione della loro proliferazione. È quindi opportuno richiedere che, in questo caso, gli utilizzatori degli Stati membri in questione siano informati attivamente e tempestivamente in modo da consentire loro di garantire l’effettiva applicazione di tali metodi alternativi prima che i biocidi contenenti rame siano ritirati dal mercato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Fatte salve le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1451/2007, il Regno Unito, la Spagna, i Paesi Bassi e la Polonia possono autorizzare l’immissione sul mercato di biocidi contenenti rame (n. CE 231-159-6; n. CAS 7440-50-8) per gli usi indicati nell’allegato della presente decisione.

2.   Se i fascicoli per l’approvazione del rame per i tipi di prodotti rilevanti per tali usi sono presentati e ritenuti completi dallo Stato membro di valutazione al più tardi entro il 31 dicembre 2014, il Regno Unito, la Spagna, i Paesi Bassi e la Polonia possono continuare a consentire tale immissione sul mercato fino alle scadenze di cui all’articolo 89 del regolamento (UE) n. 528/2012 nei casi in cui un principio è approvato o meno.

3.   Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 2, il Regno Unito, la Spagna, i Paesi Bassi e la Polonia possono continuare a consentire tale immissione sul mercato fino al 31 dicembre 2017, a condizione che tali Stati membri garantiscano che, a partire dal 1o gennaio 2015, gli utilizzatori siano attivamente informati sull’imminente necessità di adottare efficacemente metodi alternativi per i relativi fini.

Articolo 2

Il Regno di Spagna, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2014

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3.

(2)  GU L 228 dell’8.9.2000, pag. 6.

(3)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(4)  GU L 38 dell’11.2.2012, pag. 48.


ALLEGATO

Usi che gli Stati membri qui di seguito elencati possono autorizzare, fatte salve le condizioni di cui all’articolo 1

 

Regno Unito

Spagna

Paesi Bassi

Polonia

Tipo di prodotto 2: per il controllo delle legionelle nell’acqua per uso umano, ad esempio per usi sanitari

 

Tipo di prodotto 5: per il controllo delle legionelle nell’acqua potabile

 

Tipo di prodotto 11: per il controllo delle legionelle nell’acqua per le torri di raffreddamento

 

Tipo di prodotto 11: per la prevenzione della proliferazione di organismi nelle prese d’acqua di piattaforme offshore di petrolio e gas

 

 

 


15.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 45/24


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2014

che modifica la decisione 93/195/CEE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea in Messico, che modifica l’allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa al Messico nell’elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi a partire dai quali sono autorizzate le importazioni nell’Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina

[notificata con il numero C(2014) 692]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/86/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (2), in particolare l’articolo 12, paragrafi 1 e 4, l’articolo 19, frase introduttiva e l'articolo 19, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2009/156/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni di equidi vivi nell’Unione. A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), una delle condizioni relative all’autorizzazione delle importazioni di equidi nell’Unione è che il paese terzo sia stato indenne da encefalomielite equina venezuelana per un periodo di due anni.

(2)

La decisione 93/195/CEE della Commissione (3) stabilisce modelli di certificati sanitari per la reintroduzione di cavalli registrati dopo un’esportazione temporanea per la partecipazione a corse, competizioni o manifestazioni culturali.

(3)

La decisione 2004/211/CE della Commissione (4) stabilisce l’elenco dei paesi terzi, o delle loro parti ove si applichi la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l’importazione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina. Tale elenco figura nell’allegato I di detta decisione.

(4)

La decisione di esecuzione 2013/167/UE della Commissione, (5) che modifica l’elenco di cui all’allegato I della decisione 2004/211/CE, stabilisce che l’ammissione temporanea di cavalli registrati, la reintroduzione dopo un’esportazione temporanea di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali, le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione, nonché le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina dal Messico attualmente non sono autorizzate.

(5)

La Commissione ha ricevuto una valutazione del rischio effettuata dalle autorità competenti francesi per quanto riguarda la reintroduzione di cavalli destinati all’esportazione temporanea a Città del Messico (Messico). La valutazione contiene dati completi e dettagliati sulle misure di biosicurezza applicate dal Théâtre équestre Zingaro per la tutela dello stato sanitario dei suoi cavalli durante la loro permanenza a Città del Messico nonché le misure di quarantena imposte dalle competenti autorità francesi a tali cavalli al loro ritorno.

(6)

Dato il livello di controllo veterinario, i controlli sanitari di routine concordati e la distanza da altri equidi di stato sanitario inferiore, è possibile stabilire condizioni specifiche di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per la reintroduzione di tali cavalli dopo la loro esportazione temporanea per un periodo inferiore a 90 giorni ai fini della partecipazione a specifici eventi culturali equestri a Città del Messico.

(7)

È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 93/195/CEE.

(8)

Poiché le misure previste nella presente decisione riguardano soltanto una regione ad altitudine elevata e una stagione invernale secca e temperata, con un rischio ridotto di trasmissione propagata da vettori di stomatite vescicolosa o taluni sottotipi dei virus dell’encefalite equina venezuelana, è opportuno autorizzare la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea per un periodo inferiore a 90 giorni nell’area metropolitana di Città del Messico, una regione in cui l’encefalomielite equina venezuelana non è segnalata da più di 2 anni.

(9)

Occorre pertanto modificare la voce relativa a detto paese terzo nell’allegato I della decisione 2004/211/CE.

(10)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2004/211/CE.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/195/CEE è così modificata:

1)

all’articolo 1 è aggiunto il trattino seguente:

«—

che hanno partecipato a specifiche manifestazioni culturali nell’area metropolitana di Città del Messico e soddisfano le prescrizioni stabilite in un certificato sanitario redatto in conformità al modello di certificato sanitario di cui all’allegato X della presente decisione.»;

2)

è aggiunto un nuovo allegato X il cui testo figura nell’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L’allegato I della decisione 2004/211/CE è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(2)  GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

(3)  Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1).

(4)  Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell’11.3.2004, pag. 1).

(5)  Decisione di esecuzione 2013/167/UE della Commissione, del 3 aprile 2013, che modifica l’allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa al Messico nell’elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (GU L 95 del 5.4.2013, pag. 19).


ALLEGATO I

«ALLEGATO X

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ALLEGATO II

Nell’allegato I della decisione 2004/211/CE la voce relativa al Messico è sostituita dal testo seguente:

«MX

Messico

MX-0

L’intero paese

D

 

MX-1

Area metropolitana di Città del Messico

D

X

Valido fino al 15 aprile 2014»


15.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 45/29


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2014

relativa alle misure per impedire la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Well e Raju)

[notificata con il numero C(2014) 726]

(2014/87/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, terza frase,

considerando quanto segue:

(1)

la Xylella fastidiosa (Well e Raju) (nel prosieguo «l’organismo specificato») figura nell’allegato I, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE come organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta nell’Unione e la cui introduzione e diffusione in tutti gli Stati membri è proibita.

(2)

Il 21 ottobre 2013 l’Italia ha informato gli altri Stati membri e la Commissione della presenza dell’organismo specificato nel proprio territorio in due aree separate della provincia di Lecce nella regione Puglia. Sono stati successivamente individuati due ulteriori focolai distinti nella stessa provincia. La presenza dell’organismo specificato è stata confermata in relazione a diverse specie vegetali, tra cui Olea europaea L., Prunus amygdalus Batsch, Nerium oleander L. e Quercus sp. L. che manifestano sintomi di bruciatura fogliare e deperimento rapido. Si tratta della prima volta in cui viene confermata la presenza dell’organismo specificato nel territorio dell’Unione. Per diverse altre specie vegetali non sono ancora conclusi i controlli volti ad accertarne la presenza. L’individuazione del vettore dell’organismo specificato in Puglia è in corso.

(3)

Il 29 ottobre 2013 la regione Puglia ha adottato misure di emergenza per la prevenzione e l’eradicazione dell’organismo specificato (2) in conformità all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE.

(4)

L’Italia ha comunicato che le ispezioni eseguite non hanno rilevato nessuna presenza dell’organismo specificato nelle province limitrofe di Brindisi e Taranto.

(5)

In risposta ad una richiesta della Commissione, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel prosieguo, «l’Autorità») ha adottato il 25 novembre 2013 una dichiarazione (3) che contiene le conclusioni riportate di seguito. L’organismo specificato ha probabilmente una varietà molto ampia di piante ospiti, tra cui molte piante coltivate e spontanee diffuse in Europa.

(6)

La principale via d’ingresso dell’organismo specificato consiste nello spostamento delle piante destinate alla piantagione, ad esclusione delle sementi. Desta preoccupazione anche la via di diffusione dei vettori d'infezione dell’organismo specificato, trasportati in partite di piante. Frutta e legna costituiscono vie di diffusione minori, con una probabilità trascurabile d'introduzione. Sementi, fiori tagliati e verdura ornamentale costituiscono vie di diffusione minori, con una probabilità bassa di introduzione. Lo spostamento di piante infette destinate alla piantagione costituisce il modo più efficiente di diffusione su grandi distanze dell’organismo specificato.

(7)

Data la natura dell’organismo specificato, è verosimile che esso si diffonderà rapidamente e su ampi territori. Al fine di garantire che l’organismo specificato non si diffonda al resto dell’Unione è necessario adottare misure immediatamente. Fino a quando non saranno disponibili informazioni più specifiche in merito alla varietà degli ospiti, ai vettori, alle vie di diffusione e alle opzioni di riduzione del rischio, è opportuno proibire gli spostamenti in uscita da zone che potrebbero contenere piante infette.

(8)

Tenuto conto delle località in cui è presente l’organismo specificato, della particolare situazione geografica della provincia amministrativa di Lecce e delle incertezze relative ai criteri di demarcazione, per poter applicare tale divieto con rapidità ed efficacia esso dovrebbe riguardare l’intera provincia.

(9)

Tale divieto dovrebbe riguardare le piante destinate alla piantagione, ad eccezione delle sementi, in quanto tali piante costituiscono le principali vie di diffusione dell’organismo specificato. Campionamenti e controlli su ampia scala nella provincia di Lecce hanno però appurato che le piante destinate alla piantagione che appartengono a determinati generi e specie, anche se originarie di zone infette della provincia, non sono state colpite dall’organismo specificato. In base a tali risultanze il divieto non dovrebbe applicarsi a lotti di piante destinate alla piantagione appartenenti a generi e specie che sono stati campionati e controllati per quanto riguarda la presenza dell’organismo specificato. Sarebbe inoltre opportuno esentare da tale divieto le piante destinate alla piantagione che sono state coltivate in siti dotati di protezione fisica totale contro l’introduzione dell’organismo specificato, e che appartengono a generi e specie soggetti a un sistema di certificazione che impone di sottoporli a controlli ufficiali in rapporto all’organismo certificato, e che sono state riscontrate indenni da tale organismo.

(10)

In considerazione della scarsità d'informazioni sulla possibile presenza dell’organismo specificato nel resto dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero svolgere ispezioni annuali in rapporto alla presenza di tale organismo nei loro territori. Data l’ampia varietà di piante potenziali ospiti, tali ispezioni andrebbero adattate alle particolarità di ciascuna zona, ciascuna pianta ospite e ciascuna tipologia di prodotti vegetali, come anche alle caratteristiche dei vettori potenziali.

(11)

Al fine di raccogliere quante più informazioni possibile sull’organismo specificato e sulla sua presenza, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che siano loro comunicate tutte le informazioni pertinenti.

(12)

Gli Stati membri dovrebbero informare immediatamente la Commissione delle misure adottate per conformarsi alla presente decisione, in modo da garantire una supervisione efficace della sua attuazione.

(13)

È opportuno che tali misure siano riviste non oltre il 30 aprile 2014 per prendere in considerazione le informazioni più precise, di carattere scientifico e tecnico, che saranno disponibili, come anche i risultati delle ispezioni e dei controlli in corso a cura delle autorità italiane.

(14)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Spostamenti di piante destinate alla piantagione

È proibito lo spostamento di piante destinate alla piantagione in uscita dalla provincia di Lecce, regione Puglia, Italia.

Il presente divieto non riguarda:

a)

sementi;

b)

lotti di piante destinate alla piantagione appartenenti ai generi e alle specie elencati nell’allegato I, che sono stati sottoposti a campionamento ed esami per quanto riguarda la presenza di Xylella fastidiosa (Well e Raju) (nel prosieguo: «l’organismo specificato») e sono stati riscontrati indenni da tale organismo;

c)

le piante destinate alla piantagione appartenenti ai generi e alle specie elencati nell’allegato II che sono state coltivate in siti dotati di protezione fisica totale contro l’introduzione dell’organismo specificato e che sono dotate di certificazione ufficiale in forza di un sistema di certificazione che impone di sottoporle a controlli ufficiali in rapporto alla presenza dell’organismo certificato, e che sono state riscontrate indenni da tale organismo.

Articolo 2

Ispezioni

1)   Gli Stati membri effettuano ispezioni annuali per accertare la presenza dell’organismo specificato su piante e prodotti vegetali nei propri territori. Tali ispezioni sono effettuate secondo necessità in considerazione della biologia, delle condizioni di coltivazione e dei periodi vegetativi delle piante soggette alle ispezioni, delle condizioni climatiche, della biologia dell’organismo specificato e delle caratteristiche dei vettori potenziali.

2)   I risultati delle ispezioni di cui al paragrafo 1 vengono notificati alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 31 ottobre di ogni anno e si riferiscono ad un periodo di un anno con termine il 30 settembre dello stesso anno. I risultati del primo ciclo di ispezioni vengono notificati entro il 31 ottobre 2014 e si riferiscono al periodo dal 1o febbraio 2014 al 30 settembre 2014.

Articolo 3

Notifica della presenza

1)   Gli Stati membri provvedono affinché chiunque venga a conoscenza della presenza dell’organismo specificato, o abbia motivo di sospettarla, notifichi l’autorità competente entro dieci giorni di calendario.

2)   Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta dell’autorità competente, la persona di cui al paragrafo 1 fornisca all’autorità le informazioni in suo possesso in merito a tale presenza.

Articolo 4

Conformità

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle misure adottate per conformarsi alla presente direttiva.

Articolo 5

Riesame

La presente decisione sarà riesaminata entro il 30 aprile 2014.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  Deliberazione della Giunta Regionale, Regione Puglia, n. 2023 del 29.10.2013 (Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del batterio da quarantena Xylella fastidiosa associato al «Complesso del disseccamento rapido dell’olivo»).

(3)  Statement of EFSA on host plants, entry and spread pathways and risk reduction options for Xylella fastidiosa Wells et al. EFSA Journal 2013; 11(11):3468, 50 pp. doi:10.2903/j.efsa.2013.3468.


ALLEGATO I

Elenco di generi e specie di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera b)

 

Abelia R. Br.

 

Acacia dealbata Link

 

Acca sellowiana (O. Berg) Burret

 

Arbutus unedo L.

 

Begonia L.

 

Boronia crenulata Sm.

 

Brachychiton discolor F. Muell.

 

Buxus sempervirens L.

 

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

 

Camellia L.

 

Ceratonia siliqua L.

 

Cercis siliquastrum L.

 

Chamelaucium uncinatum Schauer

 

Cinnamomun camphora (L.) J.Presl.

 

Citrus L.

 

Crataegus Tourn. ex L.

 

Cyclamen L.

 

Diosma L.

 

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.

 

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch

 

Ficus L.

 

Grevillea R.Br. ex Knight

 

Ilex aquifolium L.

 

Jasminum L.

 

Laurus nobilis L.

 

Lavandula angustifolia Mill.

 

Ligustrum vulgare L.

 

Magnolia grandiflora L.

 

Mandevilla sanderi (Hemsl.) Woodson

 

Metrosideros Banks ex Gaertn.

 

Morus alba L.

 

Myrtus communis L.

 

Nandina domestica Thunb.

 

Polygala myrtifolia L.

 

Punica granatum L.

 

Rosa L.

 

Salvia officinalis L.

 

Schinus molle L.

 

Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.

 

Viburnum tinus L.

 

Viola L.

 

Vitis L.

 

Weigela florida (Bunge) A. DC.


ALLEGATO II

Elenco di generi e specie di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera c)

 

Apium graveolens L.

 

Brassica L.

 

Capsicum annuum L.

 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai

 

Cucumis melo L.

 

Cucurbita pepo L.

 

Foeniculum vulgare Mill.

 

Lactuca L.

 

Petroselinum Hill

 

Solanum lycopersicum L.

 

Solanum melongena L.


15.2.2014   

IT

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L 45/34


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2014

che sospende temporaneamente le importazioni dal Bangladesh di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel («Piper betle»)

[notificata con il numero C(2014) 794]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/88/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto i),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce i principi generali da applicare nell’Unione e a livello nazionale in tema di alimenti in generale e di sicurezza degli alimenti in particolare. Esso prevede l’adozione di misure urgenti da parte della Commissione quando sia manifesto che alimenti importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana.

(2)

Dall’ottobre 2011 al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi sono state trasmesse 142 notificazioni a causa della presenza di un’ampia varietà di ceppi patogeni di salmonella in prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel («Piper betle», comunemente noto come «foglia di paan» o «betel quid») originari o provenienti dal Bangladesh.

(3)

Il Bangladesh ha informato la Commissione che dal novembre 2012 è in vigore un divieto su tutte le esportazioni di foglie di betel, in attesa dell’introduzione di un programma per l’esportazione di foglie di betel esenti da organismi patogeni.

(4)

L’Ufficio alimentare e veterinario (UAV) della Direzione generale per la Salute e i consumatori della Commissione ha effettuato un audit in Bangladesh dal 30 gennaio al 7 febbraio 2013 al fine di valutare il sistema di controlli ufficiali per l’esportazione di piante nell’Unione. Dall’audit è emerso che il programma per l’esportazione di foglie di betel esenti da organismi patogeni era ancora in fase di elaborazione. L’audit ha concluso che erano presenti carenze in tutte le fasi del sistema di esportazione, in particolare nella fase di ispezione prima dell’esportazione. L’ispezione prima dell’esportazione è fondamentale per garantire che siano esportate nell’Unione solo foglie di betel conformi a tale programma.

(5)

Malgrado le misure introdotte dal Bangladesh e i provvedimenti adottati dal paese nei confronti degli esportatori che non le rispettano, le foglie di betel continuano ad essere esportate dal Bangladesh nell’Unione e vi sono ancora numerose notificazioni nell’ambito del sistema di allarme rapido.

(6)

Il livello elevato di contaminazione riscontrato comporta un grave rischio per la salute umana. È quindi opportuno sospendere le importazioni da tale paese terzo nell’Unione di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel, in attesa di ricevere garanzie sufficienti dal paese.

(7)

Al fine di concedere al Bangladesh il tempo necessario per rispondere e per considerare le misure appropriate di gestione del rischio, è opportuno che la sospensione temporanea delle importazioni di foglie di betel sia in vigore almeno fino al 31 luglio 2014.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica a tutti i prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel («Piper betle»), compresi ma non limitati a quelli dichiarati ai codici NC 1404 90 00, originari o provenienti dal Bangladesh.

Articolo 2

Gli Stati membri vietano l’importazione nell’Unione dei prodotti alimentari di cui all’articolo 1.

Articolo 3

Tutte le spese connesse all’applicazione della presente decisione sono a carico del destinatario o del suo rappresentante.

Articolo 4

La presente decisione si applica fino al 31 luglio 2014.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.


15.2.2014   

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L 45/36


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2014

su un progetto pilota per attuare gli obblighi di cooperazione amministrativa di cui alla direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso il sistema di informazione del mercato interno

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/89/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il sistema di informazione del mercato interno («IMI»), introdotto ufficialmente con il regolamento IMI, è un’applicazione software accessibile tramite Internet, sviluppata dalla Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, al fine di assistere questi ultimi nell’attuazione concreta dei requisiti relativi allo scambio di informazioni stabiliti nella legislazione dell’Unione sul mercato interno fornendo un meccanismo di comunicazione centralizzato che faciliti lo scambio di informazioni transfrontaliero e la mutua assistenza.

(2)

La direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce determinate norme comuni per la certificazione dei macchinisti intese a superare le differenze nazionali, contribuendo così alla realizzazione degli obiettivi delle politiche dell’Unione in materia di libera circolazione dei lavoratori, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi nell’ambito della politica comune dei trasporti, al fine di agevolare la mobilità dei macchinisti da uno Stato membro all’altro. Ciò comprende, in particolare, l’interconnessione dei registri nazionali delle licenze e dei certificati dei macchinisti.

(3)

L’Agenzia ferroviaria europea (ERA), istituita dal regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è stata creata per aiutare la Commissione a garantire un approccio armonizzato all’interoperabilità e alla sicurezza ferroviaria nell’Unione.

(4)

Uno studio di fattibilità sui registri interoperabili delle licenze e dei certificati complementari svolto dall’ERA e adottato il 2 aprile 2013 ha concluso che l’IMI è uno strumento idoneo per attuare lo scambio di informazioni tra i registri nazionali delle licenze e ha raccomandato di mettere in atto un progetto pilota.

(5)

La decisione n. 2010/17/CE della Commissione (4) stabilisce che l’Agenzia ferroviaria europea è responsabile del monitoraggio e della presentazione di relazioni sul funzionamento del progetto pilota. Il regolamento IMI prescrive alla Commissione di valutare i risultati del progetto pilota.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato del sistema di informazione del mercato interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Campo di applicazione e obiettivi del progetto pilota

Per mettere alla prova l’efficacia del sistema d'informazione del mercato interno («IMI») nell’attuare le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 che seguono, la Commissione mette in atto un progetto pilota.

Articolo 2

Autorità competenti

Ai fini della presente decisione, le autorità degli Stati membri sono quelle di cui all’articolo 16 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito denominate «autorità competenti») (5).

Articolo 3

Monitoraggio e presentazione di relazioni

Affinché l’Agenzia ferroviaria europea possa svolgere le sue funzioni in materia di monitoraggio e di presentazione di relazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione n. 2010/17/CE, la Commissione fornirà all’Agenzia le statistiche e le informazioni sull’uso dell’IMI.

Articolo 4

Cooperazione amministrativa fra le autorità competenti

1.   Ai fini del progetto pilota, l’IMI viene utilizzato tra le autorità competenti per lo scambio delle informazioni di cui alle seguenti disposizioni:

a)

articolo 22, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2007/59/CE, in combinato disposto con i punti 4 e 5 dell’allegato I della decisione n. 2010/17/CE;

b)

articolo 29, paragrafo 2, della direttiva 2007/59/CE;

c)

articolo 29, paragrafo 3, della direttiva 2007/59/CE;

d)

articolo 29, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2007/59/CE, per le richieste di controllo complementare o di sospensione.

2.   La cooperazione amministrativa di cui al paragrafo 1 si attua secondo la procedura di cui all’allegato I.

Articolo 5

Cooperazione amministrativa tra le autorità competenti e la Commissione

1.   Ai fini del progetto pilota, l’IMI viene utilizzato tra autorità competenti e tra le autorità competenti e la Commissione per lo scambio delle informazioni di cui alle seguenti disposizioni:

a)

articolo 29, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2007/59/CE, per le informazioni alla Commissione e alle altre autorità competenti;

b)

articolo 29, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2007/59/CE, per le informazioni alla Commissione e alle altre autorità competenti;

c)

articolo 29, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2007/59/CE, per le informazioni alla Commissione e alle altre autorità competenti;

d)

articolo 29, paragrafo 5, della direttiva 2007/59/CE, per la consultazione della Commissione.

2.   La cooperazione amministrativa di cui al paragrafo 1 si attua secondo la procedura di cui all’allegato II.

Articolo 6

Valutazione

1.   La Commissione effettuerà una valutazione del progetto pilota per stabilire se l’obiettivo di cui all’articolo 1 è stato raggiunto e presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro tre anni dall’inizio di detta valutazione, tenendo conto dei seguenti criteri:

a)

protezione dei dati;

b)

rapporto costi/efficacia;

c)

efficacia delle funzionalità di traduzione;

d)

facilità d’uso;

e)

soddisfazione complessiva dell’utente.

2.   La valutazione del progetto pilota si basa su informazioni statistiche provenienti dall’IMI e sul feedback dei partecipanti, compreso almeno un sondaggio on line degli utenti da inviare alle autorità competenti.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51).

(3)  Regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce una Agenzia Ferroviaria europea (regolamento sull'agenzia) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1).

(4)  Decisione 2010/17/CE della Commissione, del 29 ottobre 2009, sull’adozione di parametri fondamentali per i registri delle licenze di conduzione treni e dei certificati complementari previsti dalla direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 8, del 13.1.2010, pag. 17).

(5)  Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).


ALLEGATO I

PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI INFORMAZIONI

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ALLEGATO II

PROCEDURA DI NOTIFICA

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Rettifiche

15.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 45/40


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1103/2013 della Commissione, del 6 novembre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda il riconoscimento dell’equivalenza delle norme di sicurezza di paesi terzi

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 296 del 7 novembre 2013 )

A pagina 7, al punto 3 dell’allegato,

anziché:

«al capo 5, appendice 5-B, sono aggiunte le seguenti voci:»,

leggi:

«al capo 5, appendice 5-A, sono aggiunte le seguenti voci:».