ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.347.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 347

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56° anno
20 dicembre 2013


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

1

 

*

Regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce un programma di azione inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020) e che abroga la decisione n. 1482/2007/CE

25

 

*

Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 – 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE ( 1 )

33

 

*

Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE ( 1 )

50

 

*

Regolamento (UE) n. 1289/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

74

 

*

Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 ( 1 )

81

 

*

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE ( 1 )

104

 

*

Regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia ( 1 )

174

 

*

Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 ( 1 )

185

 

*

Regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma d'azione doganale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE

209

 

*

Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE ( 1 )

221

 

*

Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale ( 1 )

238

 

*

Regolamento (UE) n. 1297/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria, alle norme di disimpegno per alcuni Stati membri, e alle norme relative ai pagamenti del saldo finale

253

 

*

Regolamento (UE) n. 1298/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda la dotazione finanziaria del Fondo sociale europeo per alcuni Stati membri

256

 

*

Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea

259

 

*

Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio

281

 

*

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006

289

 

*

Regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi

303

 

*

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

320

 

*

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio

470

 

*

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio

487

 

*

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008

549

 

*

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

608

 

*

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

671

 

*

Regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006

855

 

*

Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014

865

 

*

Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020

884

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione n. 1312/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT): il contributo dell'EIT a un'Europa più innovativa ( 1 )

892

 

*

Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile ( 1 )

924

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (Euratom) n. 1314/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020"

948

 

 

DECISIONI

 

 

2013/743/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE ( 1 )

965

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1285/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2013

relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 172,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

La politica europea di radionavigazione via satellite ha lo scopo di mettere a disposizione della Comunità due sistemi di radionavigazione via satellite: il sistema nato dal programma Galileo e il sistema EGNOS (i "sistemi"). I sistemi discendono rispettivamente dai programmi Galileo ed EGNOS. Ciascuna delle due infrastrutture consiste di satelliti e di una rete di stazioni terrestri.

(2)

Il programma Galileo mira a realizzare e a far funzionare la prima infrastruttura globale di navigazione e posizionamento via satellite concepita espressamente per scopi civili, che è utilizzabile da una varietà di attori privati, in Europa e nel mondo. Il sistema nato dal programma Galileo funziona in maniera indipendente da altri sistemi già esistenti o potenziali, e contribuisce così tra l'altro all'autonomia strategica dell'Unione, come sottolineato dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

(3)

Il programma EGNOS mira a migliorare la qualità dei segnali aperti dei sistemi globali di radionavigazione via satellite ("GNSS") e, quando saranno disponibili, di quelli del servizio aperto offerto dal sistema introdotto nel quadro del programma Galileo. I servizi forniti dal programma EGNOS dovrebbero coprire in via prioritaria i territori degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa, ivi inclusi a tal fine le Azzorre, le isole Canarie e Madeira.

(4)

Il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni hanno sempre sostenuto i programmi Galileo ed EGNOS.

(5)

Poiché i programmi Galileo ed EGNOS sono ormai a uno stadio di sviluppo avanzato e stanno per sfociare in sistemi che hanno raggiunto la fase operativa, è necessario conferire loro uno strumento giuridico specifico che risponda alle loro necessità, soprattutto in termini di governance e di sicurezza, soddisfacendo l’esigenza di una sana gestione finanziaria e promuovendo l'utilizzo dei sistemi.

(6)

I sistemi sono infrastrutture configurate come reti transeuropee il cui uso va ben oltre i confini nazionali degli Stati membri. Inoltre, i servizi offerti grazie a questi sistemi contribuiscono a un'ampia gamma di attività economiche e sociali, fra cui lo sviluppo di reti transeuropee nell'aera delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia.

(7)

I programmi Galileo ed EGNOS costituiscono uno strumento della politica industriale e formano parte della strategia Europa 2020, definita dalla comunicazione della Commissione del 17 novembre 2010 dal titolo "Una politica industriale integrata per l’era della globalizzazione - Riconoscere il ruolo centrale di concorrenzialità e sostenibilità". Essi sono anche citati nella comunicazione della Commissione del 4 aprile 2011 dal titolo: "Verso una strategia spaziale dell’Unione europea al servizio dei cittadini". Per l’economia e i cittadini dell’Unione, tali programmi presentano numerosi vantaggi il cui valore cumulato è stato stimato intorno a 130 miliardi di EUR per il periodo 2014-2034.

(8)

Sempre più settori economici, in particolare trasporti, telecomunicazioni, agricoltura ed energia utilizzano in misura crescente i sistemi di navigazione satellitare. Anche le autorità pubbliche possono trarre vantaggio da tali sistemi in aree quali i servizi di emergenza, la polizia, il governo delle crisi o la gestione delle frontiere. Sviluppare il ricorso alla navigazione satellitare significa apportare enormi benefici all'economia, alla società e all'ambiente. Tali benefici socio-economici possono suddividersi in tre categorie principali: benefici diretti risultanti dalla crescita del mercato spaziale; benefici diretti derivanti dalla crescita del mercato a valle (downstream) delle applicazioni e dei servizi GNSS e benefici indiretti legati alla nascita o al trasferimento tecnologico di nuove applicazioni ad altre aree, con la realizzazione di nuove opportunità in altri settori, aumenti generalizzati di produttività nell'industria e benefici pubblici generati dalla riduzione dell'inquinamento o da accresciuti livelli di protezione e sicurezza.

(9)

È dunque importante che l'Unione sostenga lo sviluppo di applicazioni e servizi basati sui sistemi in questione. Questo approccio permetterà ai cittadini dell'Unione di coglierne i vantaggi e consentirà di mantenere la fiducia del pubblico nei programmi Galileo ed EGNOS. Lo strumento appropriato per finanziare le attività di ricerca e innovazione legate allo sviluppo di applicazioni basate sui GNSS è Orizzonte 2020 - il programma quadro di ricerca e innovazione ("Orizzonte 2020") istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Tuttavia, è opportuno finanziare un segmento a monte (upstream) molto specifico delle attività di ricerca e sviluppo sul bilancio assegnato ai programmi Galileo ed EGNOS a norma dal presente regolamento, quando tali attività riguardano elementi fondamentali, quali i chipset e i ricevitori compatibili con Galileo, atti a facilitare lo sviluppo di applicazioni in differenti settori dell'economia. Questo finanziamento non dovrebbe peraltro mettere a rischio il dispiegamento o l'esercizio delle infrastrutture create nel quadro dei programmi.

(10)

Dato il diffondersi della radionavigazione via satellite in un'ampia gamma di settori d'attività, un'interruzione della fornitura dei servizi può causare danni notevoli alla società contemporanea e arrecare perdite a numerosi operatori economici. Inoltre, a causa della loro portata strategica, i sistemi di radionavigazione via satellite sono infrastrutture sensibili, di cui è possibile fare un uso illecito. Tali fattori possono compromettere la sicurezza dell'Unione, dei suoi Stati membri e dei suoi cittadini. È dunque opportuno tener conto delle esigenze di sicurezza in sede di progettazione, sviluppo, dispiegamento ed esercizio delle strutture create nel quadro dei programmi Galileo ed EGNOS conformemente alle prassi standard.

(11)

Il programma Galileo comprende una fase di definizione, ora completata, una fase di sviluppo e di convalida fino al 2013, una fase di dispiegamento, iniziata nel 2008 e che dovrebbe terminare nel 2020, e una fase operativa che dovrebbe iniziare progressivamente a decorrere dal 2014-2015 al fine di permettere al sistema di essere pienamente operativo nel 2020. I primi quattro satelliti operativi sono stati costruiti e lanciati durante la fase di sviluppo e di convalida, mentre l'intera costellazione di satelliti dovrebbe essere completata nella fase di dispiegamento e l'aggiornamento dovrebbe avvenire durante la fase operativa. Le connesse strutture di terra dovrebbero essere sviluppate ed operate di conseguenza.

(12)

Il programma EGNOS si trova in fase operativa da quando il servizio aperto che esso offre e il "servizio per la sicurezza della vita umana" (safety of life service) sono stati dichiarati operativi rispettivamente nell'ottobre 2009 e nel marzo 2011. Nei limiti dei vincoli tecnici e finanziari e sulla base di accordi internazionali, la copertura geografica dei servizi forniti dal sistema EGNOS potrebbe essere estesa ad altre regioni del mondo, in particolare ai territori dei paesi candidati, dei paesi terzi associati al Cielo unico europeo e dei paesi della Politica europea di vicinato. Tuttavia, tale estensione ad altre regioni del mondo non dovrebbe essere finanziata con gli stanziamenti assegnati ai programmi Galileo ed EGNOS a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3) e non dovrebbe ritardare l'ampliamento della copertura ai territori degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa.

(13)

La concezione originaria del safety of life service di Galileo, prevista dal regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) è stata ridefinita per assicurarne l'interoperabilità con altri GNSS, al fine di rispondere efficacemente alle esigenze dell'utenza safety of life service e al fine di ridurre la complessità, i rischi e costi delle infrastrutture necessarie.

(14)

Per massimizzare l'utilizzo del servizio safety of life service di EGNOS, tale servizio dovrebbe essere fornito senza diritti di utenza diretti. Il Servizio pubblico regolamentato di Galileo (Public Regulated Service - PRS) dovrebbe anch'esso essere offerto gratuitamente ai partecipanti al PRS, di seguito indicati, ai sensi della decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5): gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e le agenzie dell'Unione debitamente autorizzate. L'assenza di diritti di utenza dovrebbe intendersi senza pregiudizio per le disposizioni relative ai costi di funzionamento di un'autorità responsabile per il PRS di cui alla decisione n. 1104/2011/UE.

(15)

Per ottimizzare l'uso dei servizi forniti, è opportuno che sistemi, reti e servizi risultanti dai programmi Galileo ed EGNOS siano compatibili e interoperabili tra loro e, nella misura del possibile, anche con altri sistemi e mezzi di radionavigazione, via satellite e convenzionali, sempre che tale compatibilità e interoperabilità siano previste da accordi internazionali e senza pregiudizio per l'obiettivo dell'autonomia strategica.

(16)

Poiché l'Unione è responsabile in linea di principio dell’intero finanziamento dei programmi Galileo ed EGNOS, è opportuno che resti proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o messi a punto nell’ambito dei programmi stessi. Per poter esercitare pienamente i diritti fondamentali di proprietà, è opportuno stipulare gli accordi necessari con gli attuali proprietari, soprattutto per le parti essenziali delle infrastrutture e la loro sicurezza. Dovrebbe restare inteso che le disposizioni riguardanti la proprietà dei beni immateriali di cui al presente regolamento non coprono i diritti immateriali che non sono trasferibili in base alla relativa normativa nazionale. La proprietà dell'Unione non dovrebbe pregiudicare la possibilità per l'Unione stessa, in conformità del presente regolamento e ove lo si giudichi appropriato sulla base di una valutazione caso per caso, di mettere tali beni a disposizione di terzi o di cederne l'uso. In particolare l'Unione dovrebbe poter trasferire o concedere in licenza a terzi i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal lavoro svolto nell'ambito dei programmi Galileo ed EGNOS. Per agevolare la diffusione sul mercato della radionavigazione via satellite, è opportuno garantire che terzi possano fare un uso ottimale, in particolare, dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dai programmi Galileo ed EGNOS e appartenenti all’Unione, anche sul piano socio-economico.

(17)

I beni creati o messi a sviluppati al di fuori dei programmi Galileo ed EGNOS sono esclusi dalle disposizioni in materia di proprietà stabilite dal presente regolamento. Tuttavia, tali beni potrebbero occasionalmente essere rilevanti per i risultati dei programmi. Per promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie al di fuori dei programmi Galileo ed EGNOS, la Commissione dovrebbe incoraggiare le parti terze a richiamare la sua attenzione su beni immateriali di una certa rilevanza e, ove giovi ai programmi, negoziarne un impiego adeguato.

(18)

Le fasi di dispiegamento e operativa del programma Galileo e la fase operativa del programma EGNOS dovrebbero essere interamente finanziate dall’Unione. Tuttavia, ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di apportare ai programmi Galileo ed EGNOS finanziamenti supplementari o un contributo in natura, in base ad accordi ad hoc, per permettere il finanziamento di elementi aggiuntivi connessi agli eventuali obiettivi specifici degli Stati membri interessati. Anche paesi terzi e organizzazioni internazionali dovrebbero poter contribuire ai programmi.

(19)

Per assicurare la continuità e la stabilità dei programmi Galileo ed EGNOS, anche in considerazione della loro dimensione e del loro intrinseco valore aggiunto a livello europeo, sono necessari impegni finanziari adeguati e regolari per gli interi periodi di programmazione finanziaria. È anche necessario indicare l'importo necessario, per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, per finanziare la conclusione della fase di sviluppo del programma Galileo e delle fasi operative dei programmi Galileo ed EGNOS.

(20)

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 destina l'importo massimo di 7 071,73 milioni di EUR a prezzi correnti al finanziamento delle attività relative ai programmi Galileo ed EGNOS per il periodo tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. A fini di chiarezza e per agevolare il controllo dei costi, è opportuno suddividere tale importo complessivo in varie categorie di spesa. Tuttavia, per motivi di flessibilità e per assicurare l'ordinato svolgimento dei programmi, è opportuno che la Commissione abbia la possibilità di ridistribuire i finanziamenti trasferendoli da una categoria all'altra. Le attività del programma dovrebbero comprendere anche la protezione dei sistemi e del loro funzionamento già a partire dal lancio dei satelliti. In proposito, una partecipazione alle spese dei servizi in grado di garantire tale protezione potrebbe essere finanziata, nei limiti del possibile, dal bilancio destinato ai programmi Galileo ed EGNOS se emergono disponibilità grazie a una rigorosa gestione dei costi e nel pieno rispetto dell'importo massimo stabilito nel regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013. Tale contributo dovrebbe essere utilizzato esclusivamente per la fornitura di dati e servizi e non per l'acquisto di infrastrutture. Tale regolamento stabilisce, ai fini della continuazione dei programmi Galileo ed EGNOS, una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla corretta gestione finanziaria (7).

(21)

È opportuno che le attività per le quali devono essere autorizzati gli stanziamenti di bilancio dell’Unione assegnati ai programmi Galileo ed EGNOS per il periodo 2014-2020 siano specificate nel presente regolamento. Tali stanziamenti dovrebbero essere autorizzati soprattutto per le attività legate alla fase di dispiegamento del programma Galileo, come le azioni di gestione e di verifica, e per quelle relative all'esercizio del sistema nato dal programma Galileo, comprese quelle previe o preparatorie alla fase operativa di tale programma, nonché per le attività relative all'esercizio del sistema EGNOS. Essi dovrebbero essere autorizzati anche per finanziare alcune altre attività necessarie alla gestione e alla realizzazione degli obiettivi dei programmi Galileo ed EGNOS, in particolare il sostegno alla ricerca e lo sviluppo di elementi fondamentali, quali i chipset e i ricevitori compatibili con Galileo, ivi compresi eventualmente il posizionamento e i moduli software per il monitoraggio dell'integrità (integrity monitoring). Tali elementi, che costituiscono l'interfaccia tra i servizi offerti dalle infrastrutture e le applicazioni a valle, faciliteranno lo sviluppo di applicazioni nei vari settori dell'economia. Il loro sviluppo, nel facilitare l'accoglimento dei servizi offerti da parte del mercato, fungerà da catalizzatore per la massimizzazione dei benefici socio-economici. La Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla strategia perseguita in materia di gestione dei costi.

(22)

È importante sottolineare che i costi degli investimenti e operativi dei sistemi stimati per il periodo 2014-2020 non tengono conto degli obblighi finanziari imprevisti ai quali l’Unione potrebbe dover far fronte, come quelli connessi a responsabilità derivate dalla prestazione di servizi o dalla proprietà unionale dei sistemi, con specifico riguardo a un eventuale malfunzionamento dei sistemi stessi. Tali obblighi sono oggetto di analisi specifiche da parte della Commissione.

(23)

Si segnala anche che le risorse di bilancio previste per il presente regolamento non coprono attività finanziate dai finanziamenti destinati a Orizzonte 2020, come quelle legate allo sviluppo delle applicazioni derivate dai sistemi. Tali attività permetteranno di ottimizzare l’uso dei servizi offerti nel quadro dei programmi Galileo ed EGNOS, di garantire un adeguato ritorno in termini di vantaggi socioeconomici sugli investimenti effettuati dall’Unione e di accrescere le conoscenze delle imprese dell'Unione nei confronti della tecnologia della radionavigazione via satellite. La Commissione dovrebbe garantire chiarezza e trasparenza quanto alle fonti di finanziamento dei vari capitoli dei programmi.

(24)

È inoltre opportuno che le entrate generate dai sistemi, in particolare quelle prodotte dal servizio commerciale fornito dal sistema creato nel quadro del programma Galileo, siano percepite dall’Unione in modo da compensare parzialmente gli investimenti da essa in precedenza autorizzati e che tali entrate siano utilizzate per sostenere le finalità dei programmi Galileo ed EGNOS. Un meccanismo di ripartizione degli introiti potrebbe inoltre essere previsto nei contratti che saranno stipulati con entità del settore privato.

(25)

Per evitare gli sconfinamenti di costi e i ritardi che nel passato hanno reso difficoltoso lo svolgimento dei programmi Galileo ed EGNOS, sono necessari ulteriori sforzi tesi a controllare i rischi di sovraccosti e/o ritardi, come richiesto dal Parlamento europeo nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 relativa alla valutazione intermedia dei programmi europei di radionavigazione via satellite: valutazione dell'attuazione, sfide future e prospettive finanziarie (8) e dal Consiglio nelle sue conclusioni del 31 marzo 2011 e come indicato dalla Commissione nella comunicazione del 29 giugno 2011, dal titolo "Un bilancio per la strategia Europa 2020".

(26)

Una corretta governance pubblica dei programmi Galileo ed EGNOS richiede, da una parte, che vi sia una netta ripartizione delle responsabilità, soprattutto tra la Commissione, l’agenzia del GNSS europeo e l’agenzia spaziale europea (ESA) e, dall’altra, che la governance sia progressivamente adattata alle esigenze di funzionamento dei sistemi.

(27)

Poiché rappresenta l'Unione che, in linea di principio finanzia da sola i programmi Galileo ed EGNOS ed è proprietaria dei sistemi, la Commissione dovrebbe essere responsabile dello svolgimento di tali programmi e assumersene la supervisione generale. Di conseguenza, essa dovrebbe gestire i finanziamenti destinati ai programmi a titolo del presente regolamento, sovrintendere alla realizzazione di tutte le attività dei programmi e assicurare la netta suddivisione delle responsabilità e dei compiti, in particolare tra l’agenzia del GNSS europeo e l’ESA. In proposito, è opportuno assegnare alla Commissione, oltre ai compiti legati a queste responsabilità generali e agli altri che essa deve assolvere in virtù del presente regolamento, taluni compiti specifici. Per ottimizzare risorse e competenze delle varie parti interessate, la Commissione dovrebbe poter delegare alcuni compiti per mezzo di accordi di delega, ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

(28)

Data l'importanza, per i programmi Galileo ed EGNOS, dell’infrastruttura terrestre dei sistemi e del suo impatto sulla loro sicurezza, la fissazione della sede di tale infrastruttura dovrebbe essere uno dei compiti specifici assegnati alla Commissione. Il dispiegamento dell'infrastruttura terrestre dei sistemi dovrebbe continuare ad essere realizzato attraverso un processo aperto e trasparente. La sede di tale infrastruttura dovrebbe essere fissata tenendo conto dei limiti geografici e tecnici connessi alla distribuzione geografica ottimale di tale infrastruttura terrestre e dell'eventuale esistenza di installazioni e attrezzature idonee ai pertinenti compiti e assicurando il rispetto delle esigenze di sicurezza di ciascuna stazione di terra e dei requisiti nazionali di sicurezza di ciascuno Stato membro.

(29)

L’agenzia del GNSS europeo è stata istituita dal regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) per raggiungere gli obiettivi dei programmi Galileo ed EGNOS e svolgere una serie di compiti legati al loro svolgimento. Essa è un'agenzia dell'Unione che, in quanto organo ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, è sottoposta agli obblighi applicabili alle agenzie dell'Unione. È opportuno assegnarle alcuni compiti connessi alla sicurezza dei programmi e alla sua eventuale designazione di autorità di responsabile per il PRS. È necessario anche che essa contribuisca alla promozione e commercializzazione dei sistemi, anche instaurando uno stretto contatto con gli utenti e potenziali utenti dei servizi erogati nell'ambito dei programmi Galileo ed EGNOS, e che raccolga informazioni sulle loro esigenze e sugli sviluppi nel mercato della radionavigazione via satellite. Inoltre, è opportuno che essa svolga le mansioni affidatele dalla Commissione per mezzo di uno o più accordi di delega riguardanti vari altri compiti specifici legati ai programmi, in particolare quelli connessi alle fasi operative dei sistemi, fra cui la gestione operativa dei programmi, la promozione delle applicazioni e dei servizi sul mercato della radionavigazione via satellite e la promozione dello sviluppo di elementi fondamentali attinenti ai programmi. Affinché la Commissione, in qualità di rappresentante dell’Unione, possa esercitare appieno il proprio potere di controllo, gli accordi di delega dovrebbero comprendere le condizioni generali per la gestione dei finanziamenti affidati al GNSS europeo.

Il trasferimento di responsabilità all'agenzia del GNSS europeo per i compiti connessi alla gestione operativa dei programmi Galileo ed EGNOS e al loro esercizio dovrebbe essere graduale e subordinato al felice completamento di una revisione sul passaggio di consegne (hand-over review) e alla disponibilità dell'agenzia ad assumersi tali compiti per garantire la continuità di tali programmi. Per EGNOS, il passaggio di consegne dovrebbe avvenire il 1o gennaio 2014; per Galileo è previsto che avvenga nel 2016.

(30)

Per la fase di dispiegamento del programma Galileo, l'Unione dovrebbe stipulare con l'ESA un accordo di delega che definisca i compiti dell'ESA in tale fase. La Commissione, in rappresentanza dell'Unione, dovrebbe compiere ogni sforzo per concludere tale accordo di delega entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Affinché la Commissione possa esercitare appieno il proprio potere di controllo, l’accordo di delega dovrebbe comprendere le condizioni generali per la gestione dei finanziamenti affidati all’ESA. Relativamente alle attività finanziate esclusivamente dall'Unione, tali condizioni dovrebbero garantire un grado di controllo comparabile a quello che sarebbe necessario se l'ESA fosse un'agenzia dell'Unione.

(31)

Per la fase operativa dei programmi Galileo ed EGNOS, è necessario che l'agenzia del GNSS europeo stipuli con l'ESA accordi di lavoro che definiscano i compiti di quest'ultima nello sviluppo delle future generazioni di sistemi e nella fornitura di supporto tecnico per la generazione esistente di sistemi. Tali accordi dovrebbero essere conformi al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Essi non dovrebbero coprire il ruolo dell'ESA nelle attività connesse con la ricerca e la tecnologia o con le fasi iniziali dell'evoluzione e le attività di ricerca relative alle infrastrutture create nel quadro dei programmi Galileo ed EGNOS. Tali attività dovrebbero essere finanziate al di fuori del bilancio allocato ai programmi, ad esempio a carico dei finanziamenti assegnati a Orizzonte 2020.

(32)

La responsabilità dello svolgimento dei programmi Galileo ed EGNOS comprende in particolare la responsabilità della loro sicurezza, di quella dei sistemi e del loro funzionamento. Fatta eccezione per l’applicazione dell’azione comune 2004/552/PESC del Consiglio (10), che dovrà essere riesaminata per rispecchiare l’evoluzione dei programmi Galileo ed EGNOS, la loro governance e le modifiche al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea risultanti dal trattato di Lisbona, la Commissione è responsabile della sicurezza anche se taluni compiti in materia di sicurezza sono affidati all’agenzia del GNSS europeo. Spetta in particolare alla Commissione istituire i meccanismi che garantiscano un adeguato coordinamento tra le varie entità responsabili della sicurezza.

(33)

In sede di applicazione del presente regolamento, per le questioni relative alla sicurezza è opportuno che la Commissione consulti i competenti esperti degli Stati membri.

(34)

Il SEAE, data la competenza specifica di cui dispone e i contatti regolari che esso intrattiene con le amministrazioni dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali, è nella posizione di assistere la Commissione nell’esecuzione di alcune delle sue funzioni relative alla sicurezza dei sistemi e dei programmi Galileo ed EGNOS nel campo delle relazioni esterne, in conformità della decisione 2010/427/UE del Consiglio (11). La Commissione dovrebbe assicurare la piena associazione del SEAE alle sue attività per l'esecuzione dei compiti connessi alla sicurezza nel settore delle relazioni esterne. A tal fine, tutto il supporto tecnico necessario dovrebbe essere fornito dal SEAE.

(35)

Per garantire la circolazione sicura delle informazioni nell'ambito del presente regolamento, le norme di sicurezza nazionali devono offrire un livello di protezione delle informazioni classificate dell'UE equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza di cui all’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom (12) della Commissione, e dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui all’allegato della decisione 2011/292/UE del Consiglio (13). Ciascuno Stato membro deve provvedere affinché le sue norme di sicurezza nazionali si applichino nei confronti di tutte le persone fisiche residenti nel suo territorio e di tutte le persone giuridiche stabilite nel suo territorio che trattino informazioni classificate UE riguardanti i programmi Galileo ed EGNOS. Le norme di sicurezza dell'ESA e la decisione del 15 giugno 2011 dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza (14) sono considerate equivalenti alle norme di sicurezza di cui all’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom e alle norme di sicurezza di cui all’allegato della decisione 2011/292/UE.

(36)

Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme vigenti e future relative all'accesso ai documenti adottate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Inoltre, il presente regolamento non dovrebbe essere interpretato nel senso di imporre agli Stati membri l'obbligo di ignorare le proprie norme costituzionali in materia di accesso ai documenti.

(37)

Per utilizzare i finanziamenti dell'Unione assegnati ai programmi Galileo ed EGNOS, il cui importo costituisce il massimale che la Commissione non dovrebbe superare, dovrebbero essere applicate efficaci procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e, in particolare, i contratti dovrebbero essere negoziati in modo da garantire uso ottimale delle risorse, prestazioni soddisfacenti, proseguimento senza intoppi dei programmi, corretta gestione dei rischi e rispetto del calendario proposto. L’amministrazione aggiudicatrice responsabile dovrebbe cercare di soddisfare questi requisiti.

(38)

Poiché, in linea di principio, i programmi Galileo ed EGNOS saranno finanziati dall’Unione, gli appalti pubblici nel quadro di tali programmi dovrebbero rispettare le regole dell’Unione relativamente agli appalti pubblici e dovrebbero mirare anzitutto a ottimizzare le risorse, a controllare i costi, a ridurre i rischi nonché a incrementare l’efficacia e a ridurre la dipendenza da singoli fornitori. È opportuno far sì che lungo l'intera catena dell'approvvigionamento sia garantita una concorrenza aperta e leale, che offra possibilità di partecipazione equilibrate alle varie branche d'attività a tutti i livelli, in particolare ai nuovi operatori e alle piccole e medie imprese ("PMI"). Dovrebbero essere evitati eventuali abusi di posizione dominante e la dipendenza, per periodi prolungati, da un solo fornitore. Per ridurre i rischi connessi al programma, evitare la dipendenza da un’unica fonte di approvvigionamento e garantire un migliore controllo generale dei programmi, dei loro costi e del calendario, è opportuno ricorrere a più fonti di approvvigionamento. Inoltre, lo sviluppo dell'industria europea dovrebbe essere preservato e promosso in tutte le aree attinenti alla navigazione satellitare, nel rispetto degli accordi internazionali cui l'Unione è parte. Il rischio di una esecuzione carente dell'appalto o di una non esecuzione dovrebbe essere ridotto per quanto possibile. A tal fine i contraenti dovrebbero dimostrare di poter sostenere la sostenibilità della loro performance contrattuale rispetto agli impegni sottoscritti e alla durata del contratto. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero quindi, laddove opportuno, specificare i requisiti connessi all'affidabilità delle forniture e alla prestazione dei servizi.

Inoltre, le amministrazioni possono subordinare l'acquisto di beni e servizi di natura sensibile a requisiti specifici, in particolare per garantire la sicurezza delle informazioni. Le industrie dell’Unione dovrebbero avere la possibilità di ricorrere a fornitori esterni all’Unione per taluni componenti e servizi, se esistono evidenti vantaggi di qualità e di costo, tenuto conto della natura strategica dei programmi e dei requisiti dell’Unione europea in materia di sicurezza e di controllo delle esportazioni. E' opportuno approfittare degli investimenti, dell’esperienza e delle competenze interne all’industria, comprese quelle acquisite nella fase di definizione, di sviluppo e di convalida dei programmi, fatte salve le norme sui bandi di gara competitivi.

(39)

Al fine di valutare meglio il costo totale di un prodotto, servizio o opera, ivi compreso il suo costo operativo a lungo termine, all'atto di concludere appalti in base al criterio di aggiudicazione al contratto più vantaggioso sotto il profilo economico, occorre prendere in considerazione, ove opportuno, nella fase di aggiudicazione il costo totale lungo il ciclo di vita utile del prodotto, del servizio o dell'opera, secondo un approccio basato sul rapporto costo/efficacia come il life-cycle costing. A tal fine, l'amministrazione aggiudicatrice dovrebbe provvedere affinché la metodologia intesa a calcolare i costi del ciclo di vita utile di un prodotto, servizio o opera sia espressamente citata nei capitolati d'oneri o nel bando di gara e consenta di accertare l'accuratezza delle informazioni fornite dagli offerenti.

(40)

La radionavigazione via satellite è una tecnologia complessa e in costante evoluzione. Per gli appalti pubblici conclusi nel quadro dei programmi Galileo ed EGNOS ciò comporta incertezze e rischi, tanto più che tali appalti possono riguardare apparecchiature o prestazione di servizi a lungo termine. Queste caratteristiche rendono indispensabile prevedere misure particolari nel campo degli appalti pubblici, da applicare oltre alle norme previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. L’amministrazione aggiudicatrice dovrebbe pertanto poter ristabilire condizioni eque di concorrenza se una o più imprese dispongono, già prima di un bando di gara, di informazioni privilegiate sulle attività connesse al bando. Essa dovrebbe anche poter aggiudicare appalti frazionati, introdurre un’eventuale clausola aggiuntiva a un appalto nell’ambito della sua esecuzione o imporre determinati livelli minimi di subappalto. Infine, date le incertezze tecnologiche che caratterizzano i programmi Galileo ed EGNOS, i prezzi degli appalti pubblici non possono sempre essere valutati in modo preciso ed èquindi auspicabile concludere contratti di forma particolare che, pur non contenendo prezzi definitivi e non rivedibili, comprendono clausole di tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

(41)

È opportuno osservare che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE), gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'adottare misure pregiudizievoli per i programmi Galileo ed EGNOS o i servizi. È anche opportuno chiarire che gli Stati membri interessati dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire la protezione delle stazioni terrestri installate sui rispettivi territori. Inoltre gli Stati membri e la Commissione dovrebbero cooperare fra loro e con gli organismi internazionali nonché con le autorità di regolamentazione competenti per assicurare la disponibilità e la protezione dello spettro radio necessario per il sistema creato nel quadro del programma Galileo, in modo da permettere il pieno sviluppo e implementazione delle applicazioni basate su tale sistema, in conformità della decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

(42)

Data la vocazione globale dei sistemi, è essenziale che l’Unione, nel quadro dei programmi Galileo ed EGNOS, stipuli ai sensi dell’articolo 218 TFUE, accordi con paesi terzi ed organizzazioni internazionali in particolare per garantirne il corretto svolgimento, trattare determinate questioni legate alla sicurezza e alla tariffazione, ottimizzare i servizi prestati ai cittadini dell’Unione e soddisfare le esigenze dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali. E' anche utile, eventualmente, adattare gli accordi esistenti all'evoluzione dei programmi Galileo ed EGNOS. Nel preparare o nell'attuare tali accordi, la Commissione può avvalersi dell'assistenza del SEAE, dell'ESA e dell'agenzia del GNSS europeo, nei limiti dei compiti loro attribuiti nell'ambito del presente regolamento.

(43)

È opportuno confermare che la Commissione, nell’espletamento di alcune funzioni di tipo non normativo, può avvalersi eventualmente, nella misura del necessario, dell’assistenza tecnica di alcune parti esterne. Anche altre entità coinvolte nella governance pubblica dei programmi Galileo ed EGNOS possono beneficiare della stessa assistenza tecnica nell’esecuzione di compiti loro assegnati ai sensi del presente regolamento.

(44)

L'Unione si fonda sul rispetto dei diritti fondamentali. Gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare, riconoscono espressamente il diritto fondamentale alla vita privata e alla protezione dei dati personali. Nell’ambito dei programmi Galileo ed EGNOS, è necessario garantire la protezione dei dati personali e della vita privata.

(45)

Gli interessi finanziari dell’Unione dovrebbero essere tutelati durante l’intero ciclo di spesa tramite misure proporzionate, ivi compresi la prevenzione, l’individuazione e l’investigazione degli illeciti, il recupero dei finanziamenti perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

(46)

È necessario informare a scadenze regolari il Parlamento europeo e il Consiglio sull’attuazione dei programmi Galileo ed EGNOS, in particolare riguardo alla gestione del rischio, ai costi, alle scadenze e alle performance. A tal fine, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si incontreranno in sede di comitato interistituzionale Galileo conformemente alla dichiarazione comune del 9 luglio 2008 pubblicata unitamente al presente regolamento.

(47)

Sulla base di indicatori prestabiliti, la Commissione dovrebbe effettuare delle valutazioni al fine di valutare l’efficacia e l’efficienza delle misure adottate per conseguire gli obiettivi dei programmi Galileo ed EGNOS.

(48)

Al fine di garantire la sicurezza dei sistemi e il loro funzionamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo agli obiettivi di alto livello necessari per garantire la sicurezza dei sistemi e del loro esercizio. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(49)

Al fine di garantire condizioni di esecuzione uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

(50)

Poiché una buona gestione pubblica si basa su una gestione unica dei programmi Galileo ed EGNOS, su una maggiore rapidità delle decisioni e sulla parità di accesso alle informazioni, alcuni rappresentanti dell'agenzia del GNSS europeo e dell’ESA dovrebbero essere in grado di partecipare in veste di osservatori ai lavori del comitato dei programmi GNSS europei (il "comitato"), istituito per assistere la Commissione. Per lo stesso motivo, anche i rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali che hanno concluso un accordo internazionale con l’Unione dovrebbero poter partecipare ai lavori del comitato con le necessarie garanzie di sicurezza e secondo i termini di tali accordi. Questi rappresentanti dell’agenzia del GNSS europeo, dell’ESA, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali non sono autorizzati a prendere parte alle votazioni del comitato.

(51)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, cioè la realizzazione e l'esercizio di sistemi di radionavigazione via satellite, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri perché oltrepassa le capacità tecniche e finanziarie di un singolo Stato membro e può dunque, a motivo della portata e degli effetti dell'intervento, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(52)

L’impresa comune Galileo, costituita dal regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio (17) ha cessato le sue operazioni il 31 dicembre 2006. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 876/2002.

(53)

Tenuto conto della necessità di valutare i programmi Galileo ed EGNOS, dell’ampiezza delle modifiche da apportare al regolamento (CE) n. 683/2008 e nell'interesse della chiarezza e della certezza del diritto, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 683/2008,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla realizzazione e all'esercizio dei sistemi nel quadro dei programmi europei di radionavigazione via satellite, in particolare quelle riguardanti la governance e l'intervento finanziario dell'Unione.

Articolo 2

I sistemi e i programmi europei di navigazione satellitare

1.   I programmi europei di navigazione satellitare, Galileo ed EGNOS, comprendono tutte le attività necessarie per definire, sviluppare, convalidare, costruire, rendere operativi, aggiornare e migliorare i sistemi di navigazione satellitare europei, ossia il sistema istituito nel quadro del programma Galileo e il sistema EGNOS, e per garantirne la sicurezza e l'interoperabilità.

Tali programmi mirano anche a massimizzare i benefici socio-economici dei sistemi europei di navigazione satellitare, in particolare promuovendo l'utilizzo dei sistemi e stimolando lo sviluppo di applicazioni e servizi basati su di essi.

2.   Il sistema istituito nel quadro del programma Galileo è un sistema civile sotto controllo civile e un’infrastruttura autonoma del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS), comprendente una costellazione di satelliti e una rete globale di stazioni di terra.

3.   Il sistema EGNOS è un'infrastruttura del sistema regionale di navigazione satellitare che controlla e corregge i segnali aperti emessi dagli attuali sistemi globali di radionavigazione via satellite nonché, quando saranno disponibili, i segnali provenienti dal servizio aperto offerto dal sistema istituito nel quadro del programma Galileo. Comprende stazioni terrestri e transponder installati su satelliti in orbita geostazionaria.

4.   Gli obiettivi specifici del programma Galileo consistono nell'assicurare che i segnali emessi dal sistema istituito nel quadro di questo programma possano essere utilizzati per esercitare le seguenti funzioni:

a)

offrire un "servizio aperto" (open service - OS) gratuito per l’utente, che fornisca informazioni di posizionamento e sincronizzazione e destinato soprattutto ad applicazioni di radionavigazione via satellite;

b)

contribuire, attraverso i segnali di servizio aperto di Galileo e/o in cooperazione con altri sistemi di radionavigazione via satellite, ai servizi di monitoraggio dell'integrità destinati agli utenti di applicazioni safety-of-life (SoL) in conformità delle norme internazionali;

c)

offrire un "servizio commerciale" (commercial service - CS) per lo sviluppo di applicazioni a fini professionali o commerciali grazie a prestazioni potenziate e dati con valore aggiunto superiore rispetto a quelli forniti dal servizio aperto;

d)

offrire un "servizio pubblico regolamentato" (public regulated service - PRS) riservato unicamente a utenti autorizzati dai governi, destinato ad applicazioni sensibili che richiedono una grande continuità di servizio e a titolo gratuito per gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione, il SEAE e, ove opportuno, le agenzie dell'Unione debitamente autorizzate; questo servizio utilizza segnali criptati e resistenti. La questione se applicare tariffe agli altri partecipanti PRS di cui all'articolo 2 della decisione n. 1104/2011/UE è valutata caso per caso; gli accordi conclusi a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, di detta decisione prevedono opportune disposizioni al riguardo;

e)

contribuire al servizio di ricerca e salvataggio (search and rescue support service - SAR) del sistema COSPAS-SARSAT rilevando i segnali di emergenza trasmessi da radiofari e rinviando dei messaggi a questi ultimi.

5.   Gli obiettivi specifici del programma EGNOS consistono nell'assicurare che i segnali emessi dal sistema EGNOS possano essere usati per esercitare le funzioni seguenti:

a)

offrire un "servizio aperto" (OS) gratuito per l’utente che fornisca informazioni di posizionamento e sincronizzazione, destinato soprattutto ad applicazioni di radionavigazione via satellite di massa nella zona coperta dal sistema EGNOS;

b)

offrire un servizio di diffusione dei dati a carattere commerciale, vale a dire l'EGNOS Data Access Service (EDAS) che permetta lo sviluppo di applicazioni a fini professionali o commerciali grazie a prestazioni potenziate e dati con un valore aggiunto superiore rispetto a quelli forniti dal suo servizio aperto;

c)

offrire un servizio SoL destinato agli utilizzatori per i quali la sicurezza è essenziale; tale servizio, fornito senza riscossione di diritti di utenza diretti, risponde in particolare alle esigenze di continuità, disponibilità ed accuratezza caratteristiche di alcuni settori e comprende una funzione di integrità che avverte l’utente in caso di guasti o segnali al di fuori dei parametri di tolleranza provenienti dai sistemi ampliati dal sistema EGNOS nella zona coperta.

In via prioritaria, tali funzioni si esercitano il prima possibile nei territori degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa.

La copertura geografica del sistema EGNOS può essere estesa ad altre regioni del mondo, in particolare ai territori dei paesi candidati, dei paesi terzi associati al Cielo unico europeo e dei paesi della politica europea di vicinato, sempre che tecnicamente fattibile e sulla base di accordi internazionali. Il costo di tale estensione, compresi i relativi costi di esercizio, non sono coperti dalle risorse di cui all'articolo 9. L'estensione non ritarda l'ampliamento della copertura geografica del sistema EGNOS nei territori degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa.

Articolo 3

Fasi del programma Galileo

Il programma Galileo comprende le seguenti fasi:

a)

una fase di definizione, conclusasi nel 2001, nel corso della quale è stata concepita l’architettura del sistema e ne sono stati determinati gli elementi;

b)

una fase di sviluppo e convalida, la cui conclusione è attesa per il 31 dicembre 2013, comprendente la costruzione e il lancio dei primi satelliti, la realizzazione delle prime infrastrutture terrestri e tutti i lavori e le operazioni necessari per la convalida in orbita del sistema;

c)

una fase di dispiegamento, da concludersi entro il 31 dicembre 2020, comprendente:

i)

la costruzione, la realizzazione e la protezione di tutte le infrastrutture spaziali, in particolare di tutti i satelliti necessari a conseguire gli obiettivi specifici indicati all'articolo 2, paragrafo 4, e dei necessari satelliti di riserva nonché le relative operazioni di manutenzione evolutiva e di esercizio;

ii)

la costruzione, la realizzazione e la protezione di tutte le infrastrutture terrestri, in particolare di quelle necessarie al controllo dei satelliti e al trattamento dei dati di radionavigazione satellitare, dei centri di servizi e degli altri centri a terra, e le relative operazioni di manutenzione evolutiva e di esercizio;

iii)

i preparativi per la fase di esercizio, comprese le attività preparatorie relative alla fornitura dei servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 4;

d)

una fase operativa, comprendente

i)

la gestione, la manutenzione, il perfezionamento continuo, l'evoluzione e la protezione dell'infrastruttura spaziale, compresa la gestione del rinnovo e dell'obsolescenza;

ii)

la gestione, la manutenzione, il perfezionamento continuo, l'evoluzione e la protezione dell'infrastruttura terrestre, in particolare dei centri di servizi e di altri centri, reti e siti, compresa la gestione del rinnovo e dell'obsolescenza;

iii)

lo sviluppo di future generazioni del sistema e l'evoluzione dei servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 4;

iv)

le operazioni di certificazione e normalizzazione connesse al programma;

v)

la fornitura e commercializzazione dei servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 4;

vi)

la cooperazione con altri GNSS; e

vii)

ogni altra attività necessaria allo sviluppo del sistema e al corretto svolgimento del programma.

La fase operativa prende avvio per gradi successivi tra il 2014 e il 2015, con la fornitura dei primi servizi per il servizio aperto, il servizio di ricerca e salvataggio e il servizio pubblico regolamentato. Tali servizi iniziali saranno gradualmente migliorati, mentre le altre funzioni precisate negli obiettivi specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 4, saranno gradualmente attuate al fine di raggiungere la piena capacità operativa entro il 31 dicembre 2020.

Articolo 4

Fase operativa di EGNOS

La fase operativa di EGNOS comprende soprattutto:

a)

la gestione, la manutenzione, il perfezionamento continuo, l'evoluzione e la protezione dell'infrastruttura spaziale, compresa la gestione del rinnovo e dell'obsolescenza;

b)

la gestione, la manutenzione, il perfezionamento continuo, l'evoluzione e la protezione dell'infrastruttura terrestre, in particolare reti, siti e strutture di supporto, compresa la gestione del rinnovo e dell'obsolescenza;

c)

lo sviluppo di future generazioni del sistema e l'evoluzione dei servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 5;

d)

le operazioni di certificazione e normalizzazione connesse al programma;

e)

la fornitura e commercializzazione dei servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 5;

f)

l’insieme degli elementi che accreditano l’affidabilità del sistema la sua operatività;

g)

il coordinamento delle attività connesse al completamento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 5, secondo e terzo comma.

Articolo 5

Compatibilità e interoperabilità dei sistemi

1.   I sistemi, le reti e i servizi risultanti dai programmi Galileo ed EGNOS sono tra loro compatibili e interoperabili dal punto di vista tecnico.

2.   I sistemi, le reti e i servizi risultanti dai programmi Galileo ed EGNOS sono compatibili e interoperabili con altri sistemi navigazione satellitare e con i mezzi convenzionali di radionavigazione, sempre che tali requisiti di compatibilità e interoperabilità siano stabiliti in un accordo internazionale concluso ai sensi dell'articolo 29.

Articolo 6

Proprietà

L’Unione è proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o messi a punto nell’ambito dei programmi Galileo ed EGNOS. A tal fine, si concludono accordi con terzi riguardanti i diritti di proprietà esistenti.

La Commissione garantisce, mediante un idoneo quadro normativo, l'utilizzo ottimale dei beni di cui al presente articolo, e in particolare una gestione quanto più efficace possibile dei diritti di proprietà intellettuale collegati ai programmi Galileo ed EGNOS, tenendo conto della necessità di proteggere e valorizzare i diritti di proprietà intellettuale dell'Unione, degli interessi di tutte le parti interessate e della necessità di uno sviluppo armonioso dei mercati e delle nuove tecnologie. A tal fine, la Commissione assicura che i contratti sottoscritti nel quadro dei programmi Galileo ed EGNOS contemplino la possibilità di trasferire o concedere in licenza a terzi i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal lavoro svolto nell'ambito di tali programmi.

CAPO II

CONTRIBUTI E MECCANISMI DI BILANCIO

Articolo 7

Attività

1.   Gli stanziamenti di bilancio dell’Unione assegnati ai programmi Galileo ed EGNOS per il periodo 2014-2020 a titolo del presente regolamento sono concessi per finanziare attività connesse ai seguenti aspetti:

a)

conclusione della fase di dispiegamento del programma Galileo di cui all'articolo 3, lettera c);

b)

fase operativa del programma Galileo di cui all'articolo 3, lettera d);

c)

fase operativa del programma EGNOS di cui all'articolo 4, lettera d);

d)

gestione e monitoraggio dei programmi Galileo ed EGNOS.

2.   Gli stanziamenti di bilancio dell’Unione assegnati ai programmi Galileo ed EGNOS sono altresì concessi, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, per finanziare attività legate alla ricerca e allo sviluppo di elementi fondamentali quali i chipset e i ricevitori compatibili con Galileo.

3.   Gli stanziamenti di bilancio dell’Unione destinati ai programmi Galileo ed EGNOS coprono anche le spese della Commissione per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie alla gestione dei programmi e alla realizzazione degli obiettivi specifici di cui agli articoli 2, paragrafi 4 e 5. Dette spese possono coprire in particolare:

a)

gli studi e le riunioni di esperti;

b)

le azioni di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell’Unione, aventi legami diretti con gli obiettivi del presente regolamento e che si prefiggano in particolare di instaurare sinergie con altre pertinenti politiche dell'Unione;

c)

le reti di tecnologia dell’informazione (IT) il cui scopo sia l’elaborazione o lo scambio di informazioni;

d)

ogni altra assistenza tecnica o amministrativa fornita alla Commissione per la gestione dei programmi.

4.   I costi dei programmi Galileo ed EGNOS e delle loro diverse fasi sono individuati chiaramente. La Commissione, in conformità del principio di gestione trasparente, informa il Parlamento europeo, il Consiglio e il comitato di cui all'articolo 36 ("comitato") a cadenza annuale della destinazione e dell'uso dei finanziamenti dell’Unione, inclusa la riserva per imprevisti, a favore di ciascuna delle attività di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e dell'utilizzo fatto dei finanziamenti stessi.

Articolo 8

Finanziamento dei programmi Galileo ed EGNOS

1.   In conformità dell'articolo 9, l'Unione finanzia le attività connesse ai programmi Galileo ed EGNOS di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, senza pregiudicare eventuali contributi provenienti da altre fonti di finanziamento, comprese quelle di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2.   Gli Stati membri possono chiedere in casi particolari di dotare i programmi Galileo ed EGNOS di finanziamenti aggiuntivi per coprire elementi aggiuntivi, purché tali elementi aggiuntivi non determinino né oneri finanziari o tecnici né ritardi per il programma interessato. Previa richiesta di uno Stato membro, la Commissione stabilisce in base alla procedura di esame di cui all'articolo 36, paragrafo 3, se siano soddisfatte tali due condizioni. La Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio e il comitato, dell'eventuale impatto che l'applicazione del presente paragrafo può avere sui programmi Galileo ed EGNOS.

3.   Anche i paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono fornire finanziamenti aggiuntivi per i programmi Galileo ed EGNOS. Gli accordi internazionali di cui all’articolo 29 fissano le condizioni e le modalità della loro partecipazione.

4.   I finanziamenti aggiuntivi di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo costituiscono entrate esterne con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 9

Risorse

1.   La dotazione finanziaria per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, e per la copertura dei rischi ad esse connessi, è fissata a 7 071,73 milioni di EUR a prezzi correnti per il periodo dall’1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

L'importo di cui al primo comma si compone delle seguenti categorie di spesa a prezzi correnti:

a)

per le attività di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), 1 930 milioni di EUR;

b)

per le attività di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), 3 000 milioni di EUR;

c)

per le attività di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), 1 580 milioni di EUR;

d)

per le attività di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d,) e all'articolo 7, paragrafo 3, 561,73 milioni di EUR.

2.   Fatti salvi gli importi assegnati allo sviluppo di applicazioni basate sui sistemi nel quadro di Orizzonte 2020, gli stanziamenti di bilancio assegnati ai programmi Galileo ed EGNOS, comprese le entrate con destinazione specifica, finanziano le attività di cui all'articolo 7, paragrafo 2, fino a un massimo di 100 milioni di EUR a prezzi costanti.

3.   La Commissione può ridestinare finanziamenti da una categoria di spesa a un'altra, come stabilito al paragrafo 1, terzo comma, lettere da a) a d), fino a un massimo del 10 % dell'importo previsto al paragrafo 1, primo comma. Qualora la nuova destinazione raggiunga un importo complessivo superiore al 10 % dell'importo previsto al paragrafo 1, primo comma, la Commissione consulta il comitato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito a ogni riassegnazione di finanziamenti fra le varie categorie di spesa.

4.   Gli stanziamenti sono eseguiti in conformità delle disposizioni applicabili del presente regolamento e del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

5.   Gli impegni di bilancio relativi ai programmi Galileo ed EGNOS sono stanziati in annualità.

6.   La Commissione gestisce le risorse finanziarie di cui al paragrafo 1 in modo trasparente ed efficiente in rapporto ai costi. La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla strategia perseguita in materia di gestione dei costi.

Articolo 10

Entrate generate dai programmi Galileo ed EGNOS

1.   Le entrate generate dalla fase operativa dei sistemi sono percepite dall'Unione, sono versate sul bilancio dell'Unione e assegnate ai programmi Galileo ed EGNOS e, in particolare, all'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Se il volume delle entrate risulta superiore a quanto necessario per finanziare le fasi operative dei programmi, ogni rettifica al principio dell’assegnazione è approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base a una proposta della Commissione.

2.   Si può prevedere di inserire un meccanismo di ripartizione delle entrate negli appalti aggiudicati a entità del settore privato.

3.   Gli interessi maturati sui prefinanziamenti versati a entità che eseguono il bilancio in modo indiretto sono destinati ad attività oggetto dell’accordo di delega o del contratto stipulato tra la Commissione e l’organismo interessato. Ai sensi del principio di una sana gestione finanziaria, le entità che eseguono il bilancio in modo indiretto aprono dei conti che consentano di identificare i finanziamenti e i relativi interessi.

CAPO III

GESTIONE PUBBLICA DEI PROGRAMMI GALILEO ED EGNOS

Articolo 11

Principi di governance dei programmi Galileo ed EGNOS

La governance pubblica dei programmi Galileo ed EGNOS si basa sui seguenti principi:

a)

rigida suddivisione dei compiti e delle competenze tra le varie entità coinvolte e, in particolare, tra la Commissione, l’agenzia del GNSS europeo e l’ESA, sotto la responsabilità generale della Commissione;

b)

genuina cooperazione tra le entità di cui alla lettera a) e gli Stati membri;

c)

forte controllo dei programmi, con stretta aderenza a costi e scadenze da parte di tutte le entità coinvolte nei rispettivi settori di responsabilità, in relazione agli obiettivi dei programmi Galileo ed EGNOS;

d)

ottimizzazione e razionalizzazione dell'uso delle strutture esistenti, per evitare duplicazioni di competenze tecniche;

e)

ricorso a sistemi e tecniche di gestione progettuale corrispondenti alle migliori prassi per supervisionare l'esecuzione dei programmi Galileo ed EGNOS, sulla scorta dei requisiti specifici e con il supporto di esperti del ramo.

Articolo 12

Ruolo della Commissione

1.   La Commissione detiene la responsabilità generale dei programmi Galileo ed EGNOS. Essa gestisce i finanziamenti assegnati in virtù del presente regolamento e sorveglia l'attuazione di tutte le attività dei programmi, in particolare in relazione ai costi, alle scadenze e alle prestazioni degli stessi.

2.   Oltre alla responsabilità generale di cui al paragrafo 1 e ai compiti specifici previsti dal presente regolamento, la Commissione provvede a:

a)

garantire una chiara suddivisione dei compiti tra i le varie entità coinvolte nei programmi Galileo ed EGNOS e a tal fine affida all'agenzia del GNSS europeo e all'ESA, attraverso appositi accordi di delega, i compiti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 15 rispettivamente;

b)

garantire la tempestiva attuazione dei programmi Galileo ed EGNOS nei limiti delle risorse loro assegnate e in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 2.

A tal fine, la Commissione prevede e attua gli strumenti opportuni e le necessarie misure strutturali per individuare, controllare, attenuare e monitorare i rischi connessi ai programmi;

c)

gestire per conto dell’Unione e nell'ambito della sua sfera di competenza, i rapporti con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;

d)

fornire tempestivamente agli Stati membri e al Parlamento europeo tutte le informazioni attinenti ai programmi Galileo ed EGNOS, in particolare in termini di gestione dei rischi, costi globali, costi annuali di esercizio di ciascun elemento significativo dell'infrastruttura Galileo, entrate, calendario e prestazioni, nonché un riepilogo dell'attuazione dei sistemi e delle tecniche di gestione progettuale di cui all'articolo 11, lettera e);

e)

valutare le possibilità di promuovere e assicurare l'utilizzo dei sistemi di navigazione satellitare europei nei vari settori dell'economia, anche esaminando modi per sfruttare i benefici generati dai sistemi.

3.   Per il corretto svolgimento della fase di dispiegamento e della fase operativa del programma Galileo e della fase operativa del programma EGNOS di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4, la Commissione adotta, se necessario, opportune misure per:

a)

gestire e ridurre i rischi connessi allo svolgimento dei programmi Galileo ed EGNOS;

b)

definire i principali momenti decisionali per monitorare e valutare la realizzazione dei programmi;

c)

fissare la sede dell’infrastruttura terrestre dei sistemi conformemente alle esigenze di sicurezza e secondo un iter aperto e trasparente, e garantirne il funzionamento;

d)

determinare le specifiche tecniche e operative necessarie ad assolvere le funzioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettere b) e c), e realizzare progressi evolutivi dei sistemi.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 36, paragrafo 3.

Articolo 13

Sicurezza dei sistemi e del loro funzionamento

1.   La Commissione garantisce la sicurezza dei programmi Galileo ed EGNOS, compresa la sicurezza dei sistemi e il loro funzionamento. A tal fine la Commissione:

a)

tiene conto della necessità di esercitare vigilanza e di integrare requisiti e standard di sicurezza in tutti i programmi;

b)

assicura che gli effetti globali di tali requisiti e standard contribuiscano al corretto svolgimento dei programmi, in particolare in termini di costi, di gestione dei rischi e di calendario;

c)

introduce meccanismi di coordinamento tra i vari organismi coinvolti;

d)

tiene conto degli standard e dei requisiti di sicurezza in vigore al fine di non ridurre il livello generale di sicurezza e di non compromettere il funzionamento dei sistemi esistenti basati su tali requisiti e standard.

2.   Fatti salvi gli articoli 14 e 16 del presente regolamento e l’articolo 8 della decisione n. 1104/2011/UE, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 35 riguardo alla definizione di obiettivi di alto livello che garantiscano la sicurezza dei programmi Galileo ed EGNOS di cui al paragrafo 1.

3.   La Commissione determina le specifiche tecniche e le altre misure necessarie a realizzare gli obiettivi di alto livello di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 36, paragrafo 3.

4.   Il SEAE continua ad assistere la Commissione nell'esercizio delle sue funzioni nel settore delle relazioni esterne a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 2010/427/UE.

Articolo 14

Ruolo dell'agenzia del GNSS europeo

1   In conformità agli orientamenti stabiliti dalla Commissione l’agenzia del GNSS europeo:

a)

garantisce, in relazione alla sicurezza dei programmi Galileo ed EGNOS, e fatti salvi gli articoli 13 e 16:

i)

l'accreditamento di sicurezza, in conformità del capo III del regolamento (UE) n. 912/2010, attraverso il Consiglio di accreditamento di sicurezza; a tal fine avvia e controlla l'attuazione delle procedure di sicurezza ed effettua audit sulla sicurezza del sistema;

ii)

il funzionamento del Centro di sicurezza Galileo, di cui all'articolo 6, lettera d), del regolamento (UE) n. 912/2010, nel rispetto dei criteri e delle norme di cui all'articolo 13 del presente regolamento e delle istruzioni a norma dell'azione comune 2004/552/PESC;

b)

svolge i compiti di cui all’articolo 5 della decisione n. 1104/2011/UE e assiste la Commissione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6, di tale decisione;

c)

nel quadro della fase di dispiegamento e della fase operativa del programma Galileo e della fase operativa del programma EGNOS, contribuisce alla promozione e alla commercializzazione dei servizi di cui all'articolo 2, paragrafi 4 e 5, effettuando anche le necessarie analisi di mercato, in particolare avvalendosi della relazione annuale di mercato pubblicata dall'agenzia del GNSS europeo sul mercato delle applicazioni e dei servizi, stabilendo stretti contatti con gli utenti e i potenziali utenti dei sistemi al fine di raccogliere informazioni sulle loro esigenze, seguendo gli sviluppi sui mercati a valle della navigazione satellitare ed elaborando un piano d'azione per l'utilizzazione dei servizi di cui all'articolo 2, paragrafi 4 e 5, da parte della comunità degli utenti, che includa in particolare le azioni pertinenti in materia di standardizzazione e certificazione.

2.   L'agenzia del GNSS europeo svolge inoltre altri compiti, inclusi compiti di gestione, relativi all'attuazione dei programmi Galileo ed EGNOS e ne è responsabile. Tali compiti, che le sono affidati dalla Commissione mediante un accordo di delega concluso in base a una decisione di delega ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, comprendono:

a)

attività operative, tra cui la gestione dell'infrastruttura dei sistemi, la manutenzione, il perfezionamento costante dei sistemi, le operazioni di certificazione e normazione e la fornitura dei servizi di cui all'articolo 2, paragrafi 4 e 5;

b)

attività di sviluppo e dispiegamento per l'evoluzione e le future generazioni dei sistemi e il contributo alla definizione di evoluzione del servizio, compresi gli appalti;

c)

promozione dello sviluppo di applicazioni e servizi basati sui sistemi e opera di sensibilizzazione su tali servizi e applicazioni, ivi compresa l'identificazione, il collegamento e il coordinamento della rete di centri europei di eccellenza in applicazioni e servizi GNSS, attingendo alle competenze dei settori pubblico e privato e valutando interventi di promozione e sensibilizzazione;

d)

promozione dello sviluppo di elementi fondamentali quali i chipset e i ricevitori compatibili con Galileo.

3.   L'accordo di delega di cui al paragrafo 2 conferisce all'agenzia del GNSS europeo il necessario grado di autonomia e autorità, in particolare per quanto riguarda l'amministrazione aggiudicatrice, nel quadro dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Esso stabilisce inoltre le condizioni generali per la gestione dei finanziamenti affidata all’agenzia del GNSS europeo e, in particolare, le azioni da realizzare, il relativo finanziamento, le procedure di gestione, le misure di monitoraggio e di controllo, le misure applicabili in caso di esecuzione inadeguata dei contratti in termini di costi, calendario e risultati, nonché le disposizioni relative alla proprietà di tutti i beni materiali e immateriali.

Le misure di monitoraggio e di controllo prevedono in particolare un sistema di previsione dei costi, un’informazione sistematica della Commissione sui costi e sul calendario e, in caso di differenza tra bilanci di previsione, risultati e calendario, interventi correttivi che garantiscano la realizzazione delle infrastrutture nei limiti delle risorse assegnate.

4.   L'agenzia del GNSS europeo conclude con l'ESA gli accordi operativi necessari all'assolvimento dei rispettivi compiti a norma del presente regolamento per la fase operativa dei programmi Galileo ed EGNOS. La Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio e il comitato di tali accordi operativi conclusi dall’agenzia del GNSS europeo e di eventuali modifiche agli stessi. Ove opportuno, l'agenzia del GNSS europeo può considerare il ricorso ad altre entità settoriali pubbliche o private.

5.   Oltre ai compiti di cui ai paragrafi 1 e 2, e nell'ambito della sua missione, l’agenzia del GNSS europeo mette a disposizione della Commissione la propria esperienza tecnica e le fornisce le informazione necessarie per l'assolvimento dei suoi compiti a norma del presente regolamento, compresa la valutazione della possibilità di promuovere e garantire l'utilizzo dei sistemi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e).

6.   Il comitato è consultato sulla decisione di delega di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in conformità alla procedura consultiva di cui all’articolo 36, paragrafo 2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e il comitato sono informati in anticipo degli accordi di delega da concludere tra l'Unione, rappresentata dalla Commissione, e l'agenzia del GNSS europeo.

7.   La Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio e il comitato sui risultati parziali e definitivi della valutazione dei bandi di gara degli appalti e di ogni contratto con entità del settore privato, comprese le informazioni riguardanti i subappalti.

Articolo 15

Ruolo dell'Agenzia spaziale europea

1.   Per la fase di dispiegamento del programma Galileo di cui all'articolo 3, lettera c), la Commissione conclude senza indugio con l’ESA un accordo di delega che precisa i compiti di quest'ultima, in particolare per quanto riguarda la progettazione, lo sviluppo e l'appalto del sistema. L'accordo di delega con l’ESA è concluso in base a una decisione di delega adottata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012.

L'accordo di delega definisce, nella misura necessaria all’assolvimento dei compiti e all'esecuzione del bilancio delegati, le condizioni generali per gestire i finanziamenti affidati all’ESA e, in particolare, le azioni da realizzare per la progettazione, lo sviluppo e l'appalto del sistema, il relativo finanziamento, le procedure di gestione, le misure di monitoraggio e di controllo, le misure applicabili in caso di esecuzione insoddisfacente degli contratti in termini di costi, calendario e risultati, nonché il regime di proprietà di tutti i beni materiali e immateriali.

Le misure di monitoraggio e di controllo prevedono, in particolare, un sistema di previsione dei costi, un’informazione sistematica della Commissione sui costi e sul calendario e, in caso di differenza tra bilanci di previsione, risultati e calendario, interventi correttivi che garantiscano la realizzazione delle infrastrutture nei limiti delle risorse assegnate.

2.   Il comitato è consultato sulla decisione di delega di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 36, paragrafo 2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e il comitato sono informati in anticipo degli accordi di delega da concludere tra l’Unione, rappresentata dalla Commissione, e l’ESA.

3.   La Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio e il comitato sui risultati parziali e definitivi della valutazione dei bandi di gara degli appalti e dei contratti con entità del settore privato che devono essere conclusi dall'ESA, comprese le informazioni riguardanti i subappalti.

4   Per la fase operativa dei programmi Galileo ed EGNOS di cui all'articolo 3, lettera d), e all'articolo 4, gli accordi operativi tra l'agenzia del GNSS europeo e l'ESA di cui all'articolo 14, paragrafo 4, riguardano il ruolo dell'ESA durante tale fase e la sua cooperazione con l'agenzia del GNSS europeo, in particolare per quanto riguarda:

a)

la concezione, la progettazione, il monitoraggio, gli appalti e la validazione nell'ambito dello sviluppo delle future generazioni dei sistemi;

b)

il supporto tecnico in relazione al funzionamento e alla manutenzione dell'attuale generazione dei sistemi.

Tali accordi sono conformi al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e alle misure stabilite dalla Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3.

5.   Fatto salvo l'accordo di delega e gli accordi operativi di cui rispettivamente ai paragrafi 1 e 4, la Commissione può richiedere all'ESA le competenze tecniche e le informazioni necessarie per assolvere i suoi compiti nel quadro del presente regolamento.

CAPO IV

ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DELL’UNIONE O DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 16

Azione comune

Se il funzionamento dei sistemi dovesse compromettere la sicurezza dell’Unione o dei suoi Stati membri, si applicano le procedure previste dall’azione comune 2004/552/PESC.

Articolo 17

Applicazione delle norme sulle informazioni classificate

Nell’ambito di applicazione del presente regolamento:

a)

ogni Stato membro assicura che le sue norme di sicurezza nazionali offrano un livello di protezione delle informazioni classificate UE equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza di cui all’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom e dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui agli allegati della decisione 2011/292/UE (18);

b)

gli Stati membri informano senza indugio la Commissione in merito alle norme di sicurezza nazionali di cui alla lettera a);

c)

le persone fisiche residenti in paesi terzi e le persone giuridiche stabilite in paesi terzi possono trattare informazioni classificate UE riguardanti i programmi Galileo ed EGNOS solo se sono soggette in tali paesi a norme di sicurezza che assicurino un livello di protezione almeno equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza della Commissione di cui all’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom, e dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui agli allegati della decisione 2011/292/UE. L'equivalenza delle norme di sicurezza applicate in un paese terzo o nell'ambito di un'organizzazione internazionale sono definite in un accordo sulla sicurezza delle informazioni tra l'Unione e detto paese terzo o organizzazione internazionale, in conformità della procedura di cui all'articolo 218 TFUE e tenuto conto dell'articolo 12 della decisione 2011/292/UE;

d)

fatti salvi l'articolo 12 della decisione 2011/292/UE e le norme in materia di sicurezza industriale di cui all'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom è possibile concedere a una persona fisica o a una persona giuridica, a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale l'accesso alle informazioni classificate UE, se ritenuto necessario e per singoli casi, in funzione della natura e del contenuto delle informazioni stesse, della necessità di sapere (need-to-know) del destinatario e dell'entità dei vantaggi per l'Unione.

CAPO V

APPALTI PUBBLICI

SEZIONE I

Disposizioni generali applicabili agli appalti pubblici conclusi nel quadro della fase di dispiegamento e della fase operativa del programma galileo e della fase operativa del programma egnos

Articolo 18

Principi generali

Fatte salve le misure necessarie per tutelare gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione o la sicurezza pubblica o per rispettare i requisiti dell'Unione nell'ambito del controllo delle esportazioni, il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 si applica alla fase di dispiegamento e alla fase operativa del programma Galileo e alla fase operativa del programma EGNOS. Inoltre, i seguenti principi generali si applicano anche alla fase di dispiegamento e alla fase operativa del programma Galileo e alla fase operativa del programma EGNOS: una concorrenza aperta e leale lungo l’intera catena dell’approvvigionamento per l'industria, gare d’appalto basate sulla fornitura di informazioni trasparenti e aggiornate, un’informazione chiara sulle norme applicabili agli appalti, ai criteri di selezione e di attribuzione e a ogni altro dato pertinente che consenta di mettere tutti i potenziali offerenti in condizioni di parità.

Articolo 19

Obiettivi specifici

Nella procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici perseguono i seguenti obiettivi nei loro bandi:

a)

promuovere nell’intera Unione la partecipazione più ampia e aperta possibile di tutte le imprese, in particolare quella dei nuovi operatori e delle PMI, anche incoraggiando gli offerenti a ricorrere al subappalto;

b)

evitare eventuali abusi di posizione dominante e la dipendenza da un solo fornitore;

c)

approfittare dei investimenti pubblici antecedenti, degli insegnamenti da essi tratti, dell’esperienza e delle competenze dell’industria, comprese quelle acquisite nella fase di definizione, di sviluppo, di convalida e di dispiegamento dei programmi Galileo ed EGNOS, nel pieno rispetto delle norme sugli appalti competitivi.

d)

ricorrere alla fornitura multipla (multiple sourcing), ove opportuno, per garantire un migliore controllo globale dei programmi Galileo ed EGNOS e dei relativi costi e calendario;

e)

tener conto, se del caso, del costo totale in tutto il ciclo di vita utile del prodotto, del servizio o del lavoro appaltato.

SEZIONE 2

Disposizioni particolari applicabili agli appalti pubblici conclusi nel quadro della fase di dispiegamento e della fase operativa del programma galileo e della fase operativa del programma egnos

Articolo 20

Definizione di condizioni di concorrenza eque

L’amministrazione aggiudicatrice adotta opportuni provvedimenti tesi a ottenere condizioni eque di concorrenza nei casi in cui la partecipazione di un’impresa ad attività connesse a quelle oggetto del bando di gara:

a)

possa procurare a tale impresa vantaggi in termini di informazioni privilegiate e possa pertanto suscitare timori in merito al rispetto del principio della parità di trattamento; o

b)

incida sulle normali condizioni di concorrenza, sull’imparzialità o sull’obiettività dell’attribuzione o dell’esecuzione dei contratti.

Tali provvedimenti non ostacolano la concorrenza, o compromettono la parità di trattamento o la riservatezza delle informazioni relative alle imprese, alle loro relazioni commerciali e alla loro struttura dei costi. Essi tengono conto della natura e delle modalità del contratto in questione.

Articolo 21

Sicurezza delle informazioni

Nel caso di appalti che comportano, richiedono e/o contengono informazioni classificate, l'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti dell'appalto le misure e i requisiti necessari per garantire la sicurezza di tali informazioni al livello richiesto.

Articolo 22

Affidabilità della fornitura

L'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti dell'appalto i requisiti connessi all'affidabilità della fornitura e della prestazione di servizi per l'esecuzione del contratto.

Articolo 23

Appalti frazionati

1.   L’amministrazione aggiudicatrice può attribuire un appalto sotto forma di appalto frazionato.

2.   Un appalto frazionato si compone di una fase fissa accompagnata da un impegno di bilancio con conseguente fermo impegno all'esecuzione dei lavori e dei servizi contrattuali per la fase in questione, e di una o più frazioni sottoposte a condizioni in termini sia di bilancio che di esecuzione. I documenti dell’appalto indicano gli elementi specifici delle frazioni. Essi definiscono in particolare oggetto, prezzo o modalità per determinare ed eseguire le prestazioni di lavoro e servizi in ciascuna frazione.

3.   Le prestazioni della parte fissa costituiscono un insieme coerente; lo stesso vale per le prestazioni di ciascuna frazione, tenuto conto delle prestazioni di tutte le frazioni precedenti.

4.   L’esecuzione di ciascuna frazione sottoposta a condizioni è subordinata a una decisione dell’amministrazione aggiudicatrice, notificata al contraente alle condizioni previste dall’appalto. Se una frazione sottoposta a condizioni è confermata con ritardo o non è confermata, il contraente può beneficiare, se l’appalto lo prevede e alle condizioni da esso definite, di un’indennità di attesa o di una sanzione per inadempimento.

5.   Qualora, con riferimento a una fase specifica, l'amministrazione aggiudicatrice rilevi che i lavori, le forniture o i servizi concordati per quella fase non sono stati completati, può, se il contratto lo prevede, chiedere il risarcimento dei danni e recedere dal contratto alle condizioni da questo stabilite.

Articolo 24

Appalti remunerati in base alle spese certificate

1.   L’amministrazione aggiudicatrice può optare per un appalto retribuito, interamente o parzialmente ma sempre nei limiti di un massimale, in base a spese certificate, alle condizioni di cui al paragrafo 2.

Il prezzo da pagare per tali appalti è costituito dal rimborso di tutte le spese effettivamente sostenute dal contraente per eseguire l’appalto, come manodopera, materiali, materiali consumabili, uso di apparecchiature e di infrastrutture necessarie all’esecuzione del contratto. Tali spese sono maggiorate di un importo forfettario comprendente le spese generali e il margine di utile oppure di un importo comprendente le spese generali e un premio commisurato al rispetto di obiettivi in termini di risultato e scadenze.

2.   L’amministrazione aggiudicatrice può optare per un appalto remunerato interamente o parzialmente in base alle spese certificate se è obiettivamente impossibile definire in modo preciso un prezzo fisso e se è ragionevolmente dimostrabile che il prezzo fisso sarebbe eccessivamente elevato a causa di incertezze connesse all'esecuzione dell’appalto, perché:

a)

l’appalto riguarda aspetti estremamente complessi o frutto di una nuova tecnologia e comporta pertanto rilevanti rischi tecnici, o

b)

le attività oggetto dell’appalto devono, per ragioni operative, iniziare immediatamente pur non essendo ancora possibile fissare un prezzo totale definitivo non rivedibile, data l’esistenza di rilevanti elementi aleatori o la parziale dipendenza dell’appalto dall’esecuzione di altri appalti.

3.   Il massimale di un appalto remunerato interamente o parzialmente in base a spese certificate è il prezzo massimo pagabile. Può essere superato solo in casi eccezionali, debitamente giustificati, e con il consenso dell’autorità aggiudicatrice.

4.   I documenti degli appalti remunerati, interamente o parzialmente, in base a spese certificate, precisano:

a)

la natura dell’appalto, se cioè si tratta di un appalto remunerato interamente o parzialmente in base a spese certificate entro i limiti di un massimale;

b)

per un appalto parzialmente remunerato in base a spese certificate, gli elementi oggetto delle spese certificate;

c)

l’importo del massimale;

d)

i criteri di aggiudicazione, che devono tra l’altro consentire di valutare l’attendibilità del bilancio di previsione, dei costi rimborsabili, dei meccanismi che determinano tali costi e degli utili indicati nell’offerta;

e)

il tipo di maggiorazione, di cui al paragrafo 1, da applicare alle spese;

f)

le norme e le procedure che determinano l’ammissibilità dei costi previsti dall’offerente per eseguire il contratto, in base ai principi di cui al paragrafo 5;

g)

le norme contabili cui devono conformarsi gli offerenti;

h)

nel caso di un appalto parzialmente remunerato in base a spese certificate da convertire in appalto a prezzo fisso e definitivo, i parametri di tale conversione.

5.   I costi sostenuti dal contraente nel corso dell’esecuzione di un appalto interamente o parzialmente remunerato in base a spese certificate, sono ammissibili solo se:

a)

sono stati realmente sostenuti nel corso dell’appalto, escludendo le spese per apparecchiature, infrastrutture e immobilizzazioni immateriali necessarie all’esecuzione del contratto e che possono essere considerate ammissibili sino al loro intero valore di acquisto;

b)

sono indicati nel bilancio di previsione eventualmente riveduto dalle clausole aggiuntive al contratto iniziale;

c)

sono necessari all’esecuzione dell’appalto;

d)

emergono dall’esecuzione dell’appalto e sono ad esso imputabili;

e)

sono identificabili, verificabili, registrati nella contabilità del contraente e fissati in conformità ai principi contabili indicati nel capitolato d’oneri e nell’appalto;

f)

soddisfano le disposizioni del diritto tributario e sociale applicabili;

g)

non derogano dalle condizioni dell’appalto;

h)

sono ragionevoli, giustificati e rispettano i principi della sana gestione finanziaria, in particolare riguardo all’economicità e all’efficienza.

Il contraente è responsabile della contabilizzazione delle spese sostenute, della buona tenuta dei libri contabili o di ogni altra documentazione atta a dimostrare che i costi di cui chiede il rimborso sono stati sostenuti e si conformano ai principi sanciti dal presente articolo. Spese che il contraente non può giustificare sono inammissibili e non rimborsabili.

6.   L’amministrazione aggiudicatrice effettua le seguenti operazioni per garantire la buona esecuzione degli appalti remunerati in base alle spese certificate:

a)

fissa il massimale nella misura più realistica possibile, permettendo al tempo stesso la necessaria flessibilità per integrare i rischi tecnici;

b)

converte un appalto parzialmente remunerato in base a spese certificate in un appalto a prezzo fisso e definitivo non appena sia possibile fissare, durante l’esecuzione dell’appalto, un prezzo fisso e definitivo; a tal fine, stabilisce i parametri di conversione da appalto remunerato in base a spese certificate in appalto a prezzo fisso e definitivo;

c)

predispone misure di monitoraggio e di controllo che prevedano in particolare un sistema di previsione di anticipazione dei costi;

d)

fissa principi, strumenti e procedure adeguati per l'esecuzione dell'appalto, in particolare per identificare e controllare l’ammissibilità delle spese sostenute dal contraente o dai suoi subappaltatori durante l’esecuzione dell’appalto, e per introdurre modifiche al contratto;

e)

verifica che il contraente e i suoi subappaltatori si conformino alle norme contabili stabilite nel contratto e all’obbligo di fornire documenti contabili aventi forza probante;

f)

garantisce continuativamente, durante l’esecuzione dell’appalto, l’efficienza dei principi, degli strumenti e delle le procedure di cui alla lettera d).

Articolo 25

Clausole aggiuntive

L'amministrazione aggiudicatrice e i contraenti possono modificare il contratto mediante clausole aggiuntive a condizione che esse rispettino tutte le seguenti condizioni:

a)

non modifichino l’oggetto dell’appalto;

b)

non sconvolgano l’equilibrio economico dell’appalto;

c)

non introducano condizioni che, se fossero apparse già all’inizio nei documenti d’appalto, avrebbero permesso l’ammissione di offerenti diversi da quelli poi ammessi o avrebbero permesso l’aggiudicazione a un’offerta diversa da quella selezionata.

Articolo 26

Subappalto

1.   L'amministrazione aggiudicatrice chiede all'offerente di subappaltare, mediante bandi di gara competitivi, una quota dell'appalto ai livelli appropriati di subappalto a società diverse da quelle appartenenti al suo gruppo, in particolare ai nuovi operatori e alle PMI.

2.   L'amministrazione aggiudicatrice esprime la quota richiesta dell'appalto da subappaltare sotto forma di una percentuale minima e di una percentuale massima. Essa garantisce che tali percentuali siano proporzionali all’oggetto e al valore dell’appalto, tenendo conto della natura del settore di attività interessato, in particolare lo stato della concorrenza e il potenziale industriale osservato.

3.   L'offerente che indica nella sua offerta che non intende subappaltare alcuna quota dell'appalto oppure che intende subappaltare una quota inferiore al livello minimo della forcella di cui al paragrafo 2, ne fornisce all'amministrazione aggiudicatrice le motivazioni. L'amministrazione aggiudicatrice trasmette tali informazioni alla Commissione.

4.   L’amministrazione aggiudicatrice può respingere i subappaltatori selezionati dal candidato al momento della procedura di aggiudicazione dell’appalto principale o dall’offerente prescelto all’atto dell’esecuzione dell’appalto. Essa giustifica per iscritto tale rigetto, che si può fondare solo sui criteri applicati per la selezione degli offerenti per l’appalto principale.

CAPO VI

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 27

Programmazione

La Commissione adotta un programma di lavoro pluriennale sotto forma di piano di esecuzione delle azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi specifici del programma Galileo di cui all'articolo 2, paragrafo 4, in funzione delle fasi fissate all'articolo 3 e degli obiettivi specifici del programma EGNOS di cui all’articolo 2, paragrafo 5. Il programma di lavoro annuale stabilisce anche i finanziamenti di tali azioni.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 36, paragrafo 3.

Articolo 28

Misure degli Stati membri

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie ad assicurare il buon funzionamento dei programmi Galileo ed EGNOS, tra cui misure atte a garantire la protezione delle stazioni di terra ubicate nel loro territorio che sono almeno equivalenti a quelle richieste per la protezione delle infrastrutture critiche europee, ai sensi della direttiva 2008/114/CE del Consiglio (19). Gli Stati membri non adottano misure che potrebbero essere dannose per i programmi o i servizi forniti attraverso il loro esercizio, in particolare per quanto riguarda la continuità operativa delle infrastrutture.

Articolo 29

Accordi internazionali

L’Unione può stipulare accordi con paesi terzi e organizzazioni internazionali nel quadro dei programmi Galileo ed EGNOS, secondo la procedura di cui all’articolo 218 TFUE.

Articolo 30

Assistenza tecnica

Per l'assolvimento dei compiti di tipo tecnico di cui all’articolo 12, paragrafo 2, la Commissione si può avvalere della necessaria assistenza tecnica, in particolare della capacità e della professionalità delle agenzie nazionali competenti in ambito spaziale o dell'assistenza di esperti indipendenti e di organismi in grado di fornire analisi e pareri imparziali sullo svolgimento dei programmi Galileo ed EGNOS.

Anche entità diverse dalla Commissione coinvolte nella governance pubblica dei programmi, compresa l’agenzia del GNSS europeo e l’ESA, possono ricevere la stessa assistenza tecnica nell’esecuzione dei compiti loro assegnati ai sensi del presente regolamento.

Articolo 31

Protezione dei dati personali e della vita privata

1.   La Commissione garantisce che la protezione dei dati personali e della vita privata sia garantita durante la progettazione, la realizzazione e l'esercizio dei sistemi e sia integrata adeguatamente nella loro realizzazione.

2.   Il trattamento di dati personali nell’ambito dell’espletamento dei compiti e delle attività di cui al presente regolamento è effettuato in conformità del diritto applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), e la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21).

Articolo 32

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.   Nell’attuare azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, la Commissione adotta misure opportune intese a garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, applicando misure preventive contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, effettuando controlli efficaci, recuperando, qualora emergano irregolarità, gli importi indebitamente versati e ricorrendo, se necessario, a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti dispongono di un potere di controllo di bilancio, esercitabile su documenti e con verifiche in loco, nei confronti di tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subappaltatori che abbiano ottenuto finanziamenti dell'Unione a titolo del presente regolamento.

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può condurre ispezioni, incluse verifiche sul posto sugli operatori economici direttamente o indirettamente interessati dai finanziamenti in conformità delle disposizioni e delle procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (23) nell'ottica di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illegale che leda gli interessi finanziari dell'Unione in relazione ad un accordo o decisione di sovvenzione o a un contratto che implichino finanziamenti dell'Unione.

Fatti salvi il primo e il secondo comma, gli accordi internazionali conclusi con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, le convenzioni di sovvenzione, le decisioni di finanziamento e i contratti derivanti dall’applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che conferiscono espressamente alla Commissione, alla Corte dei conti e all’OLAF il potere di procedere a tali verifiche e controlli in conformità delle rispettive competenze.

Articolo 33

Informazione del Parlamento europeo e del Consiglio

1.   La Commissione garantisce l'esecuzione del presente regolamento. Ogni anno, al momento della presentazione del progetto preliminare di bilancio, essa presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla realizzazione dei programmi Galileo ed EGNOS. Tale relazione contiene tutte le informazioni attinenti ai programmi, in particolare riguardo a gestione dei rischi, costi globali, costi annuali di esercizio, entrate, scadenze e risultati, di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), nonché riguardo al funzionamento degli accordi di delega conclusi in base all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 1. Essa comprende:

a)

un riepilogo dei finanziamenti allocati e utilizzati per i programmi di cui all'articolo 7, paragrafo 4;

b)

informazioni sulla strategia di gestione dei costi perseguita dalla Commissione di cui all'articolo 9, paragrafo 6;

c)

una valutazione della gestione dei diritti di proprietà intellettuale;

d)

un riepilogo esecuzione dei sistemi e delle tecniche di gestione progettuale. compresi sistemi e tecniche di gestione del rischio, di cui all'articolo 12, paragrafo 2;

e)

una valutazione delle misure adottate per ottimizzare i benefici socio-economici dei programmi.

2.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sui risultati parziali e definitivi della valutazione dei bandi di gara e degli appalti con entità del settore privato eseguita dall'agenzia del GNSS europeo e dall'ESA rispettivamente a norma dell'articolo 14, paragrafo 7, e dell'articolo 15, paragrafo 3.

La Commissione informa anche il Parlamento europeo e il Consiglio:

a)

di ogni riassegnazione di finanziamenti fra categorie di spesa effettuata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3;

b)

di ogni impatto dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, sui programmi Galileo ed EGNOS.

Articolo 34

Valutazione dell’esecuzione del presente regolamento

1.   Entro il 30 giugno 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dell'esecuzione del presente regolamento finalizzata a una decisione riguardante il rinnovo, la modifica o la sospensione delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e relative:

a)

al conseguimento degli obiettivi di tali misure, sia in termini di risultati che di impatto;

b)

all’efficacia nell’utilizzazione delle risorse;

c)

al valore aggiunto europeo;

La valutazione esamina anche gli sviluppi tecnologici relativi ai sistemi, le possibilità di semplificazione, la coerenza interna ed esterna, la pertinenza di tutti gli obiettivi e il contributo delle misure alle priorità dell'Unione in termini di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Essa tiene conto dei risultati delle valutazioni d’impatto a lungo termine delle misure antecedenti.

2.   La valutazione tiene conto dei progressi compiuti rispetto agli obiettivi specifici dei programmi Galileo ed EGNOS di cui, rispettivamente, all’articolo 2, paragrafi 4 e 5, in base a indicatori quali:

a)

per Galileo e per quanto riguarda:

i)

il dispiegamento dell'infrastruttura:

numero e disponibilità di satelliti operativi e numero di satelliti di riserva a terra rispetto al numero di satelliti programmati indicato nell'accordo di delega;

effettiva disponibilità degli elementi dell'infrastruttura terrestre (quali stazioni terrestri, centri di controllo) rispetto alla disponibilità programmata;

ii)

il servizio:

mappa di disponibilità per ciascun servizio rispetto al documento di definizione del servizio;

iii)

i costi:

indice di rispetto dei costi per principale voce di costo del programma, in base a un rapporto che raffronta i costi reali con i costi preventivati;

iv)

le scadenze:

indice di rispetto delle scadenze per principale voce di costo del programma, in base al raffronto dei costi reali con i costi preventivati dei lavori previsti;

v)

livello di mercato:

trend di mercato basato sulla percentuale di ricevitori Galileo e EGNOS sul totale dei modelli di ricevitori riportato nella relazione fornita dall'agenzia del GNSS europeo a norma dell'articolo 14, paragrafo 1.

b)

per EGNOS e per quanto riguarda:

i)

l'estensione della sua copertura:

progressi compiuti nell'estensione della copertura rispetto al piano di estensione concordato;

ii)

il servizio:

indice di disponibilità del servizio calcolato in base al numero di aeroporti dotati di procedure di avvicinamento EGNOS con status operativo rispetto al numero totale di aeroporti con procedure di avvicinamento EGNOS;

iii)

i costi:

indice di rispetto dei costi in base a un rapporto che raffronta i costi reali con i costi preventivati;

iv)

le scadenze:

indice di rispetto delle scadenze in base al raffronto dei costi reali con i costi preventivati dei lavori previsti;

3.   Gli organismi coinvolti nell’esecuzione del presente regolamento trasmettono alla Commissione i dati e le informazioni necessari per consentire il monitoraggio e la valutazione delle azioni interessate.

CAPO VII

DELEGA E MISURE DI ESECUZIONE

Articolo 35

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall’1 gennaio 2014.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 13, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 36

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Rappresentanti dell’agenzia del GNSS europeo e dell’ESA partecipano in qualità di osservatori ai lavori del comitato alle condizioni fissate dal suo regolamento interno.

5.   Gli accordi stipulati dall’Unione ai sensi dell’articolo 29 possono prevedere eventualmente la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali ai lavori del comitato alle condizioni fissate dal suo regolamento interno.

6.   Il comitato si riunisce regolarmente, preferibilmente quattro volte l'anno e con periodicità trimestrale. La Commissione presenta una relazione sui progressi dei programmi ad ogni riunione. Tali relazioni forniscono un panorama globale dello stato del programma e degli sviluppi in merito, in particolare in termini di gestione del rischio, di costi, scadenze e risultati. Almeno una volta all'anno nelle relazioni figurano gli indicatori di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37

Abrogazioni

1.   I regolamenti (CE) n. 876/2002 e (CE) n. 683/2008 sono abrogati a decorrere dal 1o gennaio 2014.

2.   Qualsiasi misura adottata in base al regolamento (CE) n. 876/2002 o al regolamento (CE) n. 683/2008 rimane in vigore.

3.   I riferimenti al regolamento abrogato (CE) n. 683/2008 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

Articolo 38

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'11 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 179.

(2)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce "Orizzonte 2020" - Programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1982/2006 (Cfr. pag. 104 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (Cfr. pag. 884 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) (GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1).

(5)  Decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(7)  GU C 420 del 20.12.2013, p. 1.

(8)  GU C 380 E dell'11.12.2012, pag. 84.

(9)  Regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, che istituisce l’Agenzia del GNSS europeo, abroga il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite e modifica il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11).

(10)  Azione comune 2004/552/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, sugli aspetti del funzionamento del sistema europeo di radionavigazione via satellite che hanno incidenza sulla sicurezza dell'Unione europea (GU L 246 del 20.7.2004, pag. 30).

(11)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

(12)  Decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1).

(13)  Decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17).

(14)  GU C 304 del 15.10.2011, pag. 7.

(15)  Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).

(16)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(17)  Regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio 2002, relativo alla costituzione dell'impresa comune Galileo (GU L 138 del 28.5.2002, pag. 1).

(18)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.

(19)  Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).

(20)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(21)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(22)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(23)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).


ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 683/2008

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 1

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 8

Articolo 5

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 5

Articolo 8

Articolo 6

Articolo 9

Articolo 7

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 11

Articolo 10

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 11

Articolo 12, paragrafi 2 e 3

Articolo 12

Articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 13

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 16

Articolo 14

Articolo 17

Articolo 15

Articolo 27

Articolo 16

Articolo 14

Articolo 17

Articoli da 18 a 26

Articolo 18

Articolo 15

Articolo 19, paragrafi da 1 a 4

Articolo 36

Articolo 19, paragrafo 5

Articolo 35

Articolo 20

Articolo 31

Articolo 21

Articolo 32

Articolo 22

Articolo 33

Articolo 23

 

Articolo 24

Articolo 38

Allegato

Articolo 1


Dichiarazione comune

del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul gruppo INTERISTITUZIONALE GALILEO (GIG)

1.   

Data l’importanza, l’unicità e la complessità dei programmi del GNSS europeo, la proprietà dell'Unione dei sistemi risultante dai programmi, il finanziamento dei programmi integralmente a carico dell'Unione per il periodo 2014-2020, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono la necessità di una stretta collaborazione tra le tre istituzioni.

2.   

Un gruppo interistituzionale Galileo (GIG) si riunirà con l’obiettivo di consentire a ciascuna istituzione della Comunità di esercitare le proprie responsabilità. A tal fine, il GIG sarà istituito in modo da seguire attentamente:

(a)

i progressi compiuti nell’attuazione dei programmi GNSS europei, segnatamente per quanto riguarda l’attuazione degli appalti pubblici e degli accordi contrattuali, in particolare in relazione all’ESA;

(b)

gli accordi internazionali con i paesi terzi fatte salve le disposizioni dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

(c)

la preparazione dei mercati della navigazione satellitare;

(d)

l’efficacia delle modalità di gestione; nonché

(e)

la revisione annuale del programma di lavoro.

3.   

Conformemente alle norme vigenti, il GIG rispetterà l’esigenza di prudenza in particolare per quanto riguarda la riservatezza e sensibilità di alcuni dati.

4.   

La Commissione terrà conto dei pareri del GIG.

5.   

Il GIG sarà costituito da sette rappresentanti, di cui:

3 del Consiglio

3 del Parlamento europeo

1 della Commissione,

e si riunirà a intervalli regolari (in linea di massima 4 volte l’anno).

6.   

Il GIG non incide sulle competenze definite o sulle relazioni interistituzionali.


20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/25


REGOLAMENTO (UE) N. 1286/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 dicembre 2013

che istituisce un programma di azione inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020) e che abroga la decisione n. 1482/2007/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 114 e 197,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

Il programma d’azione pluriennale per l’imposizione fiscale in vigore prima del 2014 ha notevolmente contribuito ad a gevolare e potenziare la cooperazione tra le autorità fiscali dell’Unione. Il valore aggiunto di tale programma, compresa la protezione degli interessi finanziari degli Stati membri dell'Unione e dei contribuenti, è stato riconosciuto dalle amministrazioni fiscali dei paesi partecipanti. Le sfide individuate per il prossimo decennio non possono essere affrontate se gli Stati membri non guardano al di là delle frontiere dei loro territori amministrativi o non cooperano intensamente con le loro controparti. Il programma Fiscalis, attuato dalla Commissione in cooperazione con i paesi partecipanti, offre agli Stati membri un quadro a livello dell’Unione in cui sviluppare tali attività di cooperazione, il quale è più efficiente sotto il profilo dei costi rispetto ai quadri di cooperazione individuale che ciascuno Stato membro dovrebbe istituire su base bilaterale o multilaterale. È pertanto opportuno garantire il proseguimento di tale programma attraverso l’istituzione di un nuovo programma nel medesimo ambito.

(2)

Il programma istituito dal presente regolamento, "Fiscalis 2020", e il suo successo sono cruciali nella presente situazione economica e dovrebbero sostenere la cooperazione nelle materie fiscali.

(3)

Si prevede che le attività che rientrano in Fiscalis 2020, in particolare i sistemi d’informazione europei, quali definiti nel presente regolamento (sistemi d'informazione europei), le azioni congiunte per i funzionari delle autorità fiscali e le iniziative comuni di formazione, contribuiranno alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva rafforzando il funzionamento del mercato interno, fornendo un quadro nell'ambito del quale sostenere le attività che potenziano la capacità amministrativa delle autorità fiscali e incentivano il progresso tecnico e l’innovazione. Nel definire un quadro di riferimento per le attività mirate ad aumentare l’efficienza delle autorità fiscali, a rafforzare la competitività delle imprese, ad incentivare l’occupazione e a contribuire alla tutela degli interessi finanziari ed economici degli Stati membri dell’Unione e dei contribuenti, Fiscalis 2020 consoliderà attivamente il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno, contribuendo al contempo alla graduale eliminazione degli ostacoli e delle distorsioni presenti nel mercato interno.

(4)

L'ambito di applicazione di Fiscalis 2020 per il periodo 2014-2020 dovrebbe essere allineato alle esigenze attuali in modo da concentrare l'attenzione su tutte le imposte armonizzate a livello di Unione e su altre imposte purché siano pertinenti per il mercato interno e per la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.

(5)

Per sostenere il processo di adesione e associazione da parte di paesi terzi, occorre che Fiscalis 2020 sia aperto alla partecipazione dei paesi aderenti e candidati e a potenziali paesi candidati e paesi partner della politica europea di vicinato se sono rispettate talune condizioni e la loro partecipazione sostiene solo le attività che rientrano in Fiscalis 2020 intese a lottare contro la frode fiscale e l'evasione fiscale e a contrastare la pianificazione fiscale aggressiva. In considerazione del crescente livello di interconnettività dell'economia globale, Fiscalis 2020 dovrebbe continuare a prevedere la possibilità di invitare esperti esterni per contribuire alle attività che rientrano in Fiscalis 2020. Gli esperti esterni, quali rappresentanti di autorità governative, operatori economici e relative organizzazioni o rappresentanti di organizzazioni internazionali dovrebbero essere invitati solo qualora il loro contributo sia ritenuto essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di Fiscalis 2020.

(6)

Gli obiettivi e le priorità di Fiscalis 2020 tengono conto dei problemi e delle sfide individuati per l’imposizione fiscale nel prossimo decennio. Fiscalis 2020 dovrebbe continuare a svolgere un ruolo in aree fondamentali quale l'attuazione coerente della normativa dell'Unione nel settore della fiscalità, garantendo lo scambio di informazioni e sostenendo la cooperazione amministrativa e la capacità amministrativa delle autorità fiscali. Date le dinamiche problematiche delle nuove sfide individuate, è opportuno dare ulteriore rilievo al sostegno alla lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva. Si dovrebbe porre l'accento anche sulla riduzione degli oneri amministrativi per le autorità fiscali e dei costi di adeguamento alla normativa per i contribuenti, e sulla prevenzione dei casi di doppia imposizione.

(7)

A livello operativo, Fiscalis 2020 dovrebbe attuare, utilizzare e sostenere i sistemi d'informazione europei e le attività di cooperazione amministrativa, rafforzare le capacità e le competenze dei funzionari fiscali, migliorare la comprensione e l'attuazione della normativa dell'Unione in materia fiscale, e sostenere il miglioramento delle procedure amministrative e la condivisione e diffusione delle buone prassi amministrative. Tali obiettivi dovrebbero essere perseguiti dando rilievo al sostegno alla lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva.

(8)

Gli strumenti applicati nel programma precedente a Fiscalis 2020 dovrebbero essere integrati al fine di rispondere adeguatamente alle sfide che attendono le autorità fiscali nel prossimo decennio e rimanere al passo con lo sviluppo della normativa dell'Unione. Fiscalis 2020 dovrebbe comprendere: controlli bilaterali o multilaterali e altre forme di cooperazione amministrativa previste nella pertinente normativa dell'Unione sulla cooperazione amministrativa; team di esperti; azioni di capacity building per la Pubblica Amministrazione che prevedano formazione specifica e specializzata nel settore della fiscalità per gli Stati membri esposti a circostanze particolari ed eccezionali che giustifichino tali azioni mirate, e, ove necessario, studi e attività di comunicazione comuni volte a sostenere l'attuazione del diritto dell'Unione nel settore della fiscalità.

(9)

I sistemi d’informazione europei rivestono un ruolo cruciale nel connettere tra di loro le autorità fiscali rafforzando così i sistemi di imposizione in seno all’Unione ed è pertanto opportuno continuare a finanziarli e a migliorarli nell’ambito di Fiscalis 2020. Inoltre, dovrebbe essere possibile includere nel programma nuovi sistemi d’informazione in materia fiscale istituiti ai sensi della normativa dell’Unione. I sistemi d'informazione europei dovrebbero basarsi, ove appropriato, su modelli di sviluppo e su un’architettura informatica condivisi.

(10)

Nel contesto del più ampio miglioramento della cooperazione amministrativa e del sostegno alla lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, può essere utile per l'Unione concludere con i paesi terzi degli accordi che consentano loro di avvalersi delle componenti unionali dei sistemi di informazione europei a sostegno di uno scambio sicuro di informazioni tra detti paesi e gli Stati membri nel quadro di accordi fiscali bilaterali.

(11)

Fiscalis 2020 dovrebbe anche comprendere attività formative comuni. Esso dovrebbe continuare ad aiutare i paesi partecipanti a rafforzare le competenze e le conoscenze professionali in materia di fiscalità attraverso contenuti formativi potenziati sviluppati congiuntamente e destinati ai funzionari fiscali nonché agli operatori economici. A tal fine l’attuale approccio formativo comune di Fiscalis 2020, basato principalmente sullo sviluppo centralizzato di metodi di apprendimento online, dovrebbe evolvere in un programma variegato di sostegno formativo per l’Unione.

(12)

Fiscalis 2020 dovrebbe coprire un periodo di sette anni, così da allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (2).

(13)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata di Fiscalis 2020 che deve costituire il punto di riferimento privilegiato, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3), per il Parlamento europeo e il Consiglio durante la procedura annuale di bilancio.

(14)

In linea con l’impegno della Commissione, delineato nella comunicazione sulla revisione del bilancio del 2010, di mirare alla coerenza e semplificazione dei programmi di finanziamento, se le attività che rientrano in Fiscalis 2020 perseguono obiettivi comuni a diversi strumenti di finanziamento, escludendo tuttavia il doppio finanziamento, le risorse dovrebbero essere condivise con altri strumenti di finanziamento dell’Unione.

(15)

Le misure necessarie all’attuazione finanziaria del presente regolamento dovrebbero essere adottate in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (5).

(16)

I paesi partecipanti dovrebbero sostenere i costi degli elementi nazionali di Fiscalis 2020 che comprenderebbero, tra l'altro, le componenti non unionali dei sistemi d'informazione europei, ed eventuali attività di formazione non facenti parte delle iniziative comuni di formazione.

(17)

Considerando l'importanza di una piena partecipazione dei paesi partecipanti alle azioni comuni, è possibile prevedere, se necessario al fine di realizzare completamente gli obiettivi di Fiscalis 2020, un tasso di cofinanziamento pari al 100 % dei costi ammissibili per quanto riguarda le spese di viaggio e i costi per l'alloggio, i costi correlati all'organizzazione di eventi e alle indennità giornaliere.

(18)

È opportuno tutelare gli interessi finanziari dell’Unione con misure adeguate lungo tutto il ciclo di spesa, tra cui la prevenzione, l’individuazione e l’indagine relative a irregolarità, il recupero di fondi persi, indebitamente pagati o non correttamente impiegati e, se del caso, sanzioni.

(19)

Al fine di garantire condizioni di esecuzione uniformi del presente regolamento, è opportuno che alla Commissione siano conferite competenze di esecuzione in merito all’istituzione dei programmi di lavoro annuali. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(20)

Poiché l'obiettivo di tale regolamento, ossia l’istituzione di un programma pluriennale inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, dato che non possono garantire in modo efficiente la cooperazione e il coordinamento necessari al conseguimento dei suddetti obiettivi, l’Unione può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il conseguimento di tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(21)

È opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato del programma Fiscalis 2020 per quanto concerne l’attuazione di Fiscalis 2020.

(22)

Al fine di facilitare la valutazione di Fiscalis 2020 è opportuno, sin dall'inizio, creare un quadro adeguato per monitorare i risultati raggiunti da Fiscalis 2020. La Commissione, insieme ai paesi partecipanti, dovrebbe istituire indicatori adattabili e stabilire valori di riferimento predefiniti per il monitoraggio dei risultati delle attività che rientrano in Fiscalis 2020. Si dovrebbe effettuare una valutazione intermedia sul raggiungimento degli obiettivi di Fiscalis 2020, la sua efficienza e il suo valore aggiunto a livello europeo. Una valutazione finale dovrebbe, inoltre, valutare l’impatto a lungo termine e la sostenibilità degli effetti di Fiscalis 2020. Si dovrebbe assicurare la piena trasparenza mediante la predisposizione di relazioni periodiche sul monitoraggio e la trasmissione di relazioni di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

(23)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), disciplina il trattamento dei dati personali svolto negli Stati membri nel contesto del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare delle autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dalla Commissione nell’ambito del presente regolamento e sotto la vigilanza del Garante europeo della protezione dei dati. È opportuno che gli scambi o le trasmissioni di informazioni da parte delle autorità competenti avvengano conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE e che gli scambi o le trasmissioni di informazioni da parte della Commissione avvengano conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001.

(24)

Il presente regolamento sostituisce la decisione n. 1482/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9). È opportuno pertanto abrogare tale decisione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1.   È istituito un programma di azione pluriennale "Fiscalis 2020" (il "programma"), inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno e a sostenere la cooperazione al riguardo.

2.   Il programma riguarda il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

1)

"autorità fiscali": le autorità pubbliche e gli altri organismi dei paesi partecipanti competenti per l’imposizione o per attività a essa collegate;

2)

"esperti esterni":

a)

rappresentanti di autorità governative, compresi quelli dei paesi che non partecipano al programma a norma dell’articolo 3, paragrafo 2;

b)

operatori economici e organizzazioni che rappresentano operatori economici;

c)

rappresentanti di organizzazioni internazionali o di altre organizzazioni interessate;

3)

"imposizione fiscale":

a)

imposta sul valore aggiunto ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (10);

b)

accise sull’alcole ai sensi della direttiva 92/83/CEE del Consiglio (11);

c)

accise sui prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 2011/64/UE del Consiglio (12);

d)

imposte sui prodotti energetici e sull’elettricità ai sensi della direttiva 2003/96/CE del Consiglio (13);

e)

altre imposte rientranti nell'ambito di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2010/24/UE del Consiglio (14) purché siano pertinenti per il mercato interno e per la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri;

4)

"controlli bilaterali o multilaterali": il controllo coordinato dell'obbligazione tributaria di uno o più soggetti passivi collegati organizzato da due o più paesi partecipanti aventi interessi comuni o complementari, che comprenda almeno due Stati membri.

Articolo 3

Partecipazione al programma

1.   I paesi partecipanti sono gli Stati membri e i paesi di cui al paragrafo 2, purché siano rispettate le condizioni stabilite in tale paragrafo.

2.   Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:

a)

paesi aderenti, paesi candidati e potenziali paesi candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni del Consiglio di associazione o accordi analoghi;

b)

paesi partner della politica europea di vicinato, a condizione che tali paesi abbiano raggiunto un livello sufficiente di ravvicinamento della legislazione in materia e dei metodi amministrativi a quelli dell’Unione.

I paesi partner di cui al primo comma, lettera b), partecipano al programma nel rispetto delle disposizioni da stabilire con essi in seguito alla stipula di accordi quadro relativi alla loro partecipazione ai programmi dell’Unione. La loro partecipazione sostiene solo le attività che rientrano nel programma intese a lottare contro la frode fiscale e l'evasione fiscale e a contrastare la pianificazione fiscale aggressiva.

Articolo 4

Partecipazione alle attività che rientrano nel programma

Esperti esterni possono essere invitati a contribuire a determinate attività organizzate nell’ambito del programma laddove ciò sia essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 5 e 6. Tali esperti esterni sono selezionati dalla Commissione, insieme ai paesi partecipanti, in base alle loro competenze, esperienze e conoscenze pertinenti alle specifiche attività tenendo in considerazione potenziali conflitti di interessi e raggiungendo un equilibrio tra rappresentanti delle imprese e altri esperti della società civile. Un elenco degli esperti esterni selezionati è reso pubblico ed è regolarmente aggiornato.

Articolo 5

Obiettivo generale e obiettivo specifico

1.   L'obiettivo generale del programma è quello di migliorare il corretto funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno rafforzando la cooperazione tra i paesi partecipanti, le loro autorità fiscali e i loro funzionari.

2.   L'obiettivo specifico del programma è quello di sostenere la lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva e l'attuazione della legislazione dell'Unione nel settore della fiscalità assicurando lo scambio di informazioni, sostenendo la cooperazione amministrativa e, ove necessario e opportuno, accrescendo la capacità amministrativa dei paesi partecipanti al fine di contribuire a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle autorità fiscali e i costi di adeguamento alla normativa per i contribuenti.

3.   Il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo è valutato sulla base, in particolare, degli indicatori seguenti:

a)

la disponibilità della rete comune di comunicazione e il completo accesso ad essa per i sistemi d’informazione europei;

b)

le reazioni dei paesi partecipanti sui risultati delle azioni che rientrano nel programma.

Articolo 6

Obiettivi operativi e priorità del programma

1.   Gli obiettivi operativi e le priorità del programma sono i seguenti:

a)

rafforzare, migliorare, utilizzare e sostenere i sistemi d'informazione europei in materia fiscale;

b)

sostenere le attività di cooperazione amministrativa;

c)

potenziare le capacità e le competenze dei funzionari fiscali;

d)

migliorare la comprensione e l'attuazione della legislazione dell'Unione in materia fiscale;

e)

sostenere il miglioramento delle procedure amministrative e la condivisione delle buone prassi amministrative.

2.   Gli obiettivi e le priorità di cui al paragrafo 1 sono perseguiti dando particolare rilievo al sostegno alla lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva.

CAPO II

Azioni ammissibili

Articolo 7

Azioni ammissibili

1.   Nel rispetto delle condizioni del programma di lavoro annuale di cui all’articolo 14, il programma fornisce un sostegno finanziario per i seguenti tipi di azione:

a)

azioni congiunte:

i)

seminari e workshop;

ii)

gruppi di progetto, composti generalmente da un numero circoscritto di paesi, operativi per un periodo di tempo limitato per perseguire un obiettivo prefissato con un esito definito con precisione;

iii)

controlli bilaterali o multilaterali e altre attività previste dalla normativa dell'Unione sulla cooperazione amministrativa organizzati da due o più paesi partecipanti, comprendenti almeno due Stati membri;

iv)

visite di lavoro organizzate dai paesi partecipanti o da un altro paese per consentire ai funzionari di acquisire o accrescere le proprie competenze o conoscenze in ambito fiscale;

v)

team di esperti, vale a dire forme di cooperazione strutturate, a carattere non permanente, in cui si aggregano competenze per svolgere mansioni in ambiti specifici, in particolare nei sistemi di informazione europei, eventualmente con il sostegno di servizi di cooperazione on line, assistenza amministrativa, infrastrutture e attrezzature:

vi)

azioni di capacity building per la Pubblica Amministrazione e azioni di supporto;

vii)

studi;

viii)

progetti di comunicazione;

ix)

ogni altra attività a sostegno degli obiettivi generali, specifici e operativi e delle priorità di cui agli articoli 5 e 6, purché la necessità di tali altre attività sia debitamente giustificata;

b)

creazione di sistemi d'informazione europei: lo sviluppo, la manutenzione, il funzionamento e il controllo della qualità di componenti unionali dei sistemi d’informazione europei di cui al punto A dell’allegato e dei nuovi sistemi d’informazione europei istituiti a norma della normativa dell’Unione, al fine di connettere efficacemente tra di loro le autorità fiscali;

c)

attività di formazione comuni: azioni di formazione sviluppate congiuntamente per sostenere le competenze professionali e le conoscenze necessarie in materia fiscale.

Le visite di lavoro di cui al primo comma, lettera a), punto iv), non superano la durata di un mese. Per quanto concerne le visite di lavoro organizzate in paesi terzi, solo le indennità di viaggio e di soggiorno (indennità di alloggio e indennità giornaliera) sono ammissibili nell'ambito del programma.

I team di esperti di cui al primo comma, lettera a), punto v), sono organizzati dalla Commissione in cooperazione con i paesi partecipanti e, salvo in casi debitamente giustificati, la loro durata non supera un anno.

2.   Le risorse per le azioni ammissibili di cui al presente articolo sono attribuite in modo bilanciato e proporzionalmente ai bisogni reali di dette azioni.

3.   Nel valutare il programma la Commissione accerta la necessità di inserire dei massimali di bilancio per le varie azioni ammissibili.

Articolo 8

Disposizioni di attuazione specifiche per le azioni congiunte

1.   La partecipazione alle azioni comuni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a), avviene su base volontaria.

2.   I paesi partecipanti garantiscono che siano designati a partecipare alle azioni comuni funzionari con profilo e qualifiche adeguati, comprese le competenze linguistiche.

3.   I paesi partecipanti adottano, se del caso, le misure necessarie per sensibilizzare in merito a tali azioni congiunte e garantire l'impiego dei risultati ottenuti.

Articolo 9

Disposizioni di attuazione specifiche per i sistemi d'informazione europei

1.   La Commissione e i paesi partecipanti assicurano che i sistemi d’informazione europei di cui al punto A dell’allegato siano sviluppati, utilizzati e adeguatamente soggetti a a manutenzione.

2.   La Commissione, di concerto con i paesi partecipanti, coordina gli aspetti dell'istituzione e del funzionamento delle componenti unionali e non unionali dei sistemi d'informazione europei di cui al punto A dell’allegato che sono necessari a garantirne l’operabilità, l’interconnettività e il costante miglioramento.

3.   Il ricorso dei paesi non partecipanti alle componenti unionali dei sistemi d’informazione europei di cui al punto A dell’allegato è disciplinato da accordi con tali paesi che si dovranno concludere in conformità all’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 10

Disposizioni di attuazione specifiche per le attività di formazione comuni

1.   La partecipazione alle attività di formazione comuni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera c), avviene su base volontaria.

2.   I paesi partecipanti garantiscono che siano designati a partecipare alle attività di formazione comuni funzionari con profilo e qualifiche adeguati, incluse le competenze linguistiche.

3.   Ove opportuno, i paesi partecipanti integrano nei propri programmi di formazione nazionali contenuti di formazione sviluppati congiuntamente, tra cui moduli di apprendimento online (e-learning), programmi di formazione e norme in materia di formazione convenute di comune accordo.

CAPO III

Quadro finanziario

Articolo 11

Quadro finanziario

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma è fissata a 223 366 000 EUR ai prezzi attuali.

2.   L’allocazione finanziaria per il programma può coprire anche le spese relative alle attività preliminari, di monitoraggio, di controllo, di revisione contabile e di valutazione che sono periodicamente richieste per la gestione del programma e il raggiungimento dei suoi obiettivi; in particolare studi, riunioni di esperti, attività di informazione e comunicazione legate agli obiettivi di cui al presente regolamento, spese legate alle reti informatiche per l’elaborazione e lo scambio delle informazioni, insieme a tutte le altre spese tecniche e di assistenza amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.

La percentuale della spesa amministrativa non supera di norma il 5 % del costo complessivo del programma.

Articolo 12

Tipi di intervento

1.   La Commissione attua il programma in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2.   Il sostegno finanziario dell’Unione per le attività di cui all’articolo 7 assume la forma di:

a)

sovvenzioni;

b)

contratti di appalto pubblico;

c)

rimborso dei costi sostenuti dagli esperti esterni di cui all’articolo 4.

3.   Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni sarà sino al 100 % dei costi ammissibili in caso di spese di viaggio e costi per l’alloggio, costi correlati all’organizzazione di eventi e indennità giornaliere.

Tale tasso si applica a tutte le azioni ammissibili ad eccezione dei gruppi di esperti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto v). Il tasso di cofinanziamento applicabile ai gruppi di esperti, qualora tali azioni richiedano la concessione di sovvenzioni, è stabilito nei programmi di lavoro annuali.

4.   Le componenti unionali dei sistemi d’informazione europei sono finanziate dal programma. I paesi partecipanti sostengono, in particolare, i costi di acquisizione, sviluppo, installazione, manutenzione e funzionamento giornaliero delle componenti non unionali dei sistemi d'informazione europei.

Articolo 13

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione nell’ambito del presente regolamento.

3.   L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può condurre indagini, comprese ispezioni e verifiche sul posto e ispezioni, in conformità alle disposizioni e alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (16) nell’ottica di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell’Unione in relazione ad un accordo di sovvenzione o ad una decisione di sovvenzione o a un contratto finanziati nell'ambito del presente regolamento.

CAPO IV

Competenze di esecuzione

Articolo 14

Programma di lavoro

Ai fini dell’attuazione del programma la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, programmi di lavoro annuali che fissano gli obiettivi da perseguire, i risultati attesi, il metodo di attuazione e il relativo importo totale. Essi contengono inoltre una descrizione delle azioni da finanziare, un’indicazione degli importi stanziati per ciascuna tipologia di azione e un calendario di attuazione orientativo. Per quanto riguarda le sovvenzioni, i programmi di lavoro annuali includono le priorità, i criteri di valutazione fondamentali e il tasso massimo di cofinanziamento. Tali atti di esecuzione si basano sui risultati degli anni precedenti e sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 15

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO V

Monitoraggio e valutazione

Articolo 16

Monitoraggio delle azioni che rientrano nel programma

1.   La Commissione, di concerto con i paesi partecipanti, effettua un monitoraggio del programma e delle relative azioni.

2.   La Commissione e i paesi partecipanti stabiliscono indicatori qualitativi e quantitativi e, se necessario, aggiungono nuovi indicatori nel corso del programma. Gli indicatori sono usati per misurare gli effetti del programma a fronte di valori di riferimento predefiniti.

3.   La Commissione rende pubblici l'esito del monitoraggio di cui al paragrafo 1 e gli indicatori di cui al paragrafo 2.

4.   I risultati del monitoraggio sono usati per la valutazione del programma ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 17

Valutazione e revisione

1.   La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni di valutazione intermedie e finali relative alle questioni di cui ai paragrafi 2 e 3. I risultati di tali valutazioni sono integrate nelle decisioni in merito a un possibile rinnovo, a una modifica o una sospensione dei programmi successivi. Tali valutazioni sono svolte da un valutatore esterno indipendente.

2.   Entro il 30 giugno 2018 la Commissione redige una relazione di valutazione intermedia sul raggiungimento degli obiettivi delle azioni che rientrano nel programma, sull’efficienza dell’utilizzo delle risorse e sul valore aggiunto che esso apporta a livello europeo. Tale relazione, inoltre, verte sulla semplificazione, sulla costante rilevanza degli obiettivi e sul contributo del programma alle priorità dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

3.   Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione redige una relazione di valutazione finale sulle questioni di cui al paragrafo 2, nonché sull’impatto a lungo termine e sulla sostenibilità degli effetti del programma.

4.   Su richiesta della Commissione, i paesi partecipanti le forniscono tutti i dati disponibili e le informazioni rilevanti al fine di contribuire alla stesura delle sue relazioni di valutazione intermedia e finale.

CAPO VI

Disposizioni finali

Articolo 18

Abrogazione

La decisione n. 1482/2007/CE è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Tuttavia, gli obblighi finanziari connessi ad iniziative perseguite nell’ambito della suddetta decisione continuano ad essere disciplinati dalla stessa fino al loro completamento.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l’11 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  GU C 143 del 22.5.2012, pag. 48 e GU C 11 del 15.1.2013, pag. 84.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (Cfr. la pagina 884 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  GU C 37 del 20.12.2013, pag. 1.

(4)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, sulle modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(7)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(8)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(9)  Decisione n. 1482/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che istituisce un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Fiscalis 2013) e che abroga la decisione n. 2235/2002/ CE (GU L 330 del 15.12.2007, pag. 1).

(10)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(11)  Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21).

(12)  Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla strutture e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24).

(13)  Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

(14)  Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1).

(15)  Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1).

(16)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità ( (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).


ALLEGATO

SISTEMI D’INFORMAZIONE EUROPEI E RELATIVE COMPONENTI UNIONALI

A.

I sistemi d’informazione europei sono i seguenti:

1)

rete comune di comunicazione / interfaccia comune di sistema (CCN/CSI – CCN2), CCN mail3, CSI bridge, http bridge, CCN e LDAP e strumenti correlati, portale web CCN, monitoraggio CCN;

2)

sistemi di supporto, in particolare lo strumento di configurazione delle applicazioni per CCN, lo strumento per le relazioni sulle attività (ART2), la gestione elettronica di progetti online della DG TAXUD (TEMPO), lo strumento di gestione dei servizi (SMT), il sistema di gestione degli utenti (UM), il sistema BPM, il cruscotto di disponibilità e AvDB, il portale per la gestione dei servizi informatici, lo strumento di gestione delle guide e dell’accesso degli utenti;

3)

spazio di informazione e comunicazione del programma (PICS);

4)

i sistemi relativi all’IVA, in particolare il Sistema di scambio di informazioni sull’IVA (VIES) e il rimborso IVA, compresa l’applicazione iniziale VIES, lo strumento di monitoraggio VIES, il sistema statistico sull’imposizione fiscale, il VIES sul web, lo strumento di configurazione VIES sul web, gli strumenti di verifica del VIES e del rimborso IVA, gli algoritmi numerici dell’IVA, gli scambi di formulari elettronici sull’IVA, IVA sui servizi elettronici (VoeS); lo strumento di verifica VoeS, lo strumento di verifica dei formulari elettronici IVA (e-form), il mini sportello unico (MoSS);

5)

i sistemi relativi al recupero, in particolare e-form per il recupero di debiti, e-form per uno strumento uniforme per l’esecuzione (UIPE) e un modulo di notifica uniforme (UNF);

6)

i sistemi relativi all’imposizione fiscale diretta, in particolare l’imposizione fiscale sui risparmi, lo strumento di verifica dell’imposizione fiscale sui risparmi, e-form per l’imposizione fiscale diretta, il numero identificativo fiscale TIN sul web, gli scambi relativi all’articolo 8 della direttiva 2011/16/UE del Consiglio (1) e gli strumenti di verifica correlati;

7)

altri sistemi relativi all’imposizione fiscale, in particolare il database delle imposte in Europa (TEDB);

8)

i sistemi relativi alle accise, in particolare il sistema di scambio dei dati relativi alle accise (SEED), il sistema informatizzato per i movimenti e i controlli dei prodotti soggetti ad accisa EMCS, e-form MVS, l’applicazione per i test (TA);

9)

altri sistemi centrali, in particolare, il sistema d’informazione e comunicazione degli Stati membri in materia di fiscalità (TIC), il sistema di verifica self-service (SSTS), il sistema delle statistiche relative all’imposizione fiscale, l’applicazione centrale per i moduli web, i servizi centrali/il sistema di informazione sulla gestione per le accise (CS/MISE).

B.

Le componenti unionali dei sistemi d’informazione europei sono:

1)

le risorse informatiche come l’hardware, i software e le connessioni in rete dei sistemi, compresa l’infrastruttura di dati correlata;

2)

i servizi informatici necessari a sostenere lo sviluppo, la manutenzione, il miglioramento e il funzionamento dei sistemi; e

3)

ogni altro elemento che, per motivi di efficienza, sicurezza e razionalizzazione, sia individuato dalla Commissione come comune ai paesi partecipanti.


(1)  Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).


20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/33


REGOLAMENTO (UE) N. 1287/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2013

che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 – 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 173 e 195,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

Nel marzo 2010 la Commissione ha adottato una comunicazione intitolata "Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" ("strategia Europa 2020"). La comunicazione è stata approvata dal Consiglio europeo nel giugno 2010. La strategia Europa 2020 risponde alla crisi economica ed è volta a preparare l'Unione per il prossimo decennio. Essa stabilisce cinque obiettivi ambiziosi in materia di clima ed energia, occupazione, innovazione, istruzione e inclusione sociale da raggiungere entro il 2020 e identifica i fattori determinanti della crescita per rendere l'Unione più dinamica e competitiva. Sottolinea inoltre l'importanza di rafforzare la crescita dell'economia europea raggiungendo al contempo un livello elevato di occupazione, un'economia a ridotte emissioni di carbonio e a basso uso di energia e di risorse e la coesione sociale. Le piccole e le medie imprese (PMI) dovrebbero svolgere un ruolo cruciale nel raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. Il loro ruolo è testimoniato dal fatto che esse sono menzionate in sei delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020.

(2)

Al fine di garantire che le imprese, in particolare le PMI, svolgano un ruolo centrale per la crescita economica nell'Unione, che è una priorità assoluta, nell'ottobre 2010 la Commissione ha adottato una comunicazione intitolata "Una politica industriale integrata per l'era della globalizzazione. Riconoscere il ruolo centrale di competitività e sostenibilità", approvata dal Consiglio del dicembre 2010. Si tratta di un'iniziativa faro della strategia Europa 2020. La comunicazione definisce una strategia che mira a stimolare la crescita e l'occupazione mantenendo e sostenendo una base industriale forte, diversificata e competitiva in Europa, in particolare attraverso il miglioramento delle condizioni quadro per le imprese e il rafforzamento di vari aspetti del mercato interno, compresi i servizi alle imprese.

(3)

Nel giugno 2008 la Commissione ha adottato una comunicazione intitolata "Pensare anzitutto in piccolo (Think Small First). Uno Small Business Act per l'Europa", accolta con favore dal Consiglio del dicembre 2008. Lo Small Business Act (SBA) offre un quadro politico esaustivo per le PMI, promuove l'imprenditorialità e integra il principio del "pensare anzitutto in piccolo" nella legislazione e nelle politiche al fine di rafforzare la competitività delle PMI. Lo SBA stabilisce dieci principi e delinea azioni legislative e politiche per promuovere il potenziale delle PMI in termini di crescita e di creazione di posti di lavoro. L'attuazione dello SBA contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. Diverse azioni per le PMI sono già state definite nelle iniziative faro.

(4)

Lo SBA è stato in seguito oggetto di un riesame, pubblicato nel febbraio 2011, sulla base del quale il Consiglio del 30 e 31 maggio 2011 ha adottato conclusioni. Tale riesame fa il punto sull'attuazione dello SBA e analizza i bisogni delle PMI che operano nell'attuale contesto economico, in cui incontrano sempre maggiori difficoltà ad accedere ai finanziamenti e ai mercati. Esso contiene una rassegna dei progressi compiuti nei primi due anni dello SBA, delinea nuove misure per dare una risposta ai problemi posti dalla crisi economica segnalati dalle parti interessate e propone alcune soluzioni per attuare con maggiore efficacia lo SBA, con un ruolo ben definito per le parti interessate e in primo luogo per le organizzazioni imprenditoriali. Gli obiettivi specifici di un programma per la competitività delle imprese e delle PMI dovrebbero riflettere le priorità indicate in tale riesame. È importante garantire che l'esecuzione di tale programma si coordini con l'attuazione dello SBA.

In particolare, le azioni nell'ambito degli obiettivi specifici dovrebbero contribuire a realizzare i dieci principi summenzionati e le nuove azioni individuate nel processo di riesame dello SBA.

(5)

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3) stabilisce il quadro finanziario pluriennale per gli anni 2014-2020. Tale quadro finanziario pluriennale descrive come si raggiungeranno gli obiettivi politici di aumento della crescita e dell'occupazione in Europa e di creazione di un'economia a ridotte emissioni di carbonio e più sensibile alle questioni ambientali e di un'Unione che occupi una posizione di rilievo su scala internazionale.

(6)

Per contribuire all'aumento della competitività e della sostenibilità delle imprese dell'Unione, in particolare delle PMI, sostenere le PMI esistenti e promuovere una cultura imprenditoriale e la crescita delle PMI, il progresso della società della conoscenza e uno sviluppo basato su una crescita economica equilibrata, è opportuno stabilire un programma per la competitività delle imprese e le PMI ("programma COSME").

(7)

Il programma COSME dovrebbe dare alta priorità alla semplificazione, in conformità con la comunicazione della Commissione dell'8 febbraio 2012 dal titolo "Programma di semplificazione per il quadro finanziario pluriennale 2014-2020". È necessario coordinare meglio l'erogazione dei fondi dell'Unione e degli Stati membri nel settore della promozione della competitività delle imprese e delle PMI, al fine di garantire complementarità, maggiore efficienza e visibilità e conseguire maggiori sinergie di bilancio.

(8)

La Commissione si è impegnata a integrare l'azione per il clima nei programmi di spesa dell'Unione e a destinare almeno il 20 % del bilancio dell'Unione agli obiettivi connessi al clima. È importante provvedere affinché nella preparazione, nell'elaborazione e nell'attuazione del programma COSME si promuovano la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici nonché la prevenzione dei rischi. È opportuno che le misure contemplate nel presente regolamento contribuiscano a promuovere il passaggio a un'economia e una società a ridotte emissioni di carbonio e capaci di reagire ai cambiamenti climatici.

(9)

Dalla decisione 2001/822/CE del Consiglio (4) risulta che entità e organismi dei paesi e territori d'oltremare possono partecipare al programma COSME.

(10)

La politica dell'Unione in materia di competitività intende stabilire i presupposti istituzionali e politici atti a creare le condizioni necessarie per una crescita sostenibile delle imprese, in particolare le PMI. Il conseguimento della competitività e della sostenibilità comporta la capacità di raggiungere e mantenere la competitività economica e la crescita delle imprese, in linea con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Una maggiore produttività, in particolare di risorse e di energia, è la fonte principale di crescita sostenibile del reddito. La competitività dipende anche dall'abilità delle imprese di sfruttare appieno le opportunità, come il mercato interno. Ciò è particolarmente importante per le PMI, che rappresentano il 99 % delle imprese dell'Unione, che offrono due su tre dei posti di lavoro esistenti nel settore privato, creano l'80 % dei nuovi posti di lavoro e contribuiscono per oltre il 50 % al valore aggiunto totale creato dalle imprese nell'Unione. Le PMI sono uno dei principali motori di crescita economica, occupazione e integrazione sociale.

(11)

Nella comunicazione della Commissione del 18 aprile 2012, intitolata "Verso una ripresa fonte di occupazione", si stima che le politiche che incoraggiano il passaggio a un'economia "verde", quali le politiche in materia di efficienza delle risorse, efficienza energetica e cambiamento climatico, potrebbero consentire di creare più di cinque milioni di posti di lavoro entro il 2020, in particolare nel settore delle PMI. Di conseguenza, azioni specifiche nell'ambito del programma COSME potrebbero comprendere la promozione dello sviluppo di prodotti, servizi, tecnologie e processi sostenibili, nonché dell'efficienza energetica e delle risorse e della responsabilità sociale delle imprese.

(12)

Negli ultimi anni la competitività è stata oggetto di grande attenzione nelle strategie dell'Unione viste le carenze del mercato, delle politiche e istituzionali che compromettono la competitività delle imprese dell'Unione, in particolare delle PMI.

(13)

È dunque opportuno che il programma COSME colmi le carenze del mercato che riducono la competitività dell'economia dell'Unione su scala mondiale e che compromettono la capacità delle imprese, soprattutto delle PMI, di competere con le loro controparti in altre parti del mondo.

(14)

Il programma COSME dovrebbe riguardare in particolare le PMI, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (5). Nell'applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe consultare tutte le pertinenti parti interessate, comprese le organizzazioni che rappresentano le PMI. È opportuno concentrarsi sulle microimprese, le imprese artigiane, le professioni autonome e liberali e le imprese sociali. Occorre inoltre prestare attenzione agli imprenditori potenziali, nuovi, giovani e all'imprenditoria femminile, nonché ad altri gruppi di destinatari specifici, quali gli anziani, i migranti e gli imprenditori appartenenti a gruppi socialmente svantaggiati o vulnerabili, come i disabili e alla promozione dei trasferimenti di imprese, di spin-off, spin-out e delle seconde possibilità per gli imprenditori.

(15)

Molti dei problemi di competitività dell'Unione riguardano le difficoltà di accesso ai finanziamenti delle PMI, le quali faticano a dimostrare il loro merito di credito e hanno difficoltà ad accedere al capitale di rischio. Tali difficoltà hanno un effetto negativo sul livello e sulla qualità delle nuove imprese create e sulla crescita e sul tasso di sopravvivenza delle imprese, come pure sulla disponibilità dei nuovi imprenditori a rilevare imprese redditizie contestualmente a un trasferimento di attività e/o a una successione. Gli strumenti finanziari dell'Unione istituiti nell'ambito della decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) hanno un comprovato valore aggiunto e hanno apportato un contributo positivo ad almeno 220 000 PMI. Il valore aggiunto rafforzato per l'Unione degli strumenti finanziari proposti risiede tra le altre cose nel rafforzamento del mercato interno per il capitale di rischio, nello sviluppo di un mercato paneuropeo dei finanziamenti alle PMI e nel colmare le carenze del mercato che non possono essere colmate dagli Stati membri. È opportuno che le azioni svolte dall'Unione siano tra loro coerenti e logiche, nonché complementari agli strumenti finanziari degli Stati membri per le PMI, producano un effetto moltiplicatore ed evitino di creare distorsioni del mercato in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Le entità incaricate dell'attuazione delle azioni devono garantire l'addizionalità ed evitare il doppio finanziamento tramite risorse dell'Unione.

(16)

La Commissione dovrebbe prestare attenzione alla visibilità dei finanziamenti forniti tramite gli strumenti finanziari del presente regolamento in modo da assicurare che sia nota la disponibilità di dispositivi di sostegno dell'Unione e che il sostegno fornito sia riconosciuto sul mercato. A tal fine, dovrebbe essere previsto l'obbligo per gli intermediari finanziari di segnalare esplicitamente ai destinatari finali che i finanziamenti sono possibili grazie tramite al sostegno degli strumenti finanziari istituiti dal presente regolamento. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate, anche mediante sistemi online di facile uso, per diffondere informazioni sugli strumenti finanziari disponibili fra le PMI e gli intermediari. Tali sistemi, che potrebbero essere inclusi in un unico portale, dovrebbero evitare sovrapposizioni con sistemi già esistenti.

(17)

La rete Enterprise Europe Network ("rete") ha dimostrato il suo valore aggiunto per le PMI europee come sportello unico per il sostegno alle imprese aiutandole ad essere più competitive e ad esplorare opportunità commerciali nel mercato interno e al di là di esso. La razionalizzazione delle metodologie e dei metodi di lavoro e l'acquisizione di una dimensione europea dei servizi di sostegno alle imprese si possono ottenere solo a livello dell'Unione. In particolare, la rete ha aiutato le PMI a trovare partner per collaborazioni o trasferimenti di tecnologia nel mercato interno e nei paesi terzi e a ottenere consulenze sulle fonti di finanziamento dell'Unione, sul diritto dell'Unione e sulla proprietà intellettuale nonché sui programmi dell'Unione volti a promuovere l'ecoinnovazione e la produzione sostenibile. Ha anche raccolto commenti sul diritto e le norme dell'Unione. Le sue competenze uniche sono particolarmente importanti per superare le asimmetrie nell'informazione e ridurre i costi delle operazioni associati alle transazioni transnazionali.

(18)

È necessario uno sforzo continuo per ottimizzare ulteriormente la qualità dei servizi e le prestazioni della rete, in particolare per quanto concerne le informazioni fornite alle PMI sui servizi proposti e il loro conseguente utilizzo da parte di tali imprese, integrando maggiormente i servizi di internazionalizzazione e di innovazione, promuovendo la cooperazione tra la rete e le parti interessate locali e regionali del settore delle PMI, consultando e coinvolgendo maggiormente le organizzazioni ospitanti, riducendo la burocrazia, potenziando il supporto informatico e migliorando la visibilità della rete e dei suoi servizi nelle regioni geografiche coperte.

(19)

La limitata internazionalizzazione delle PMI sia in Europa che oltre confine ha ripercussioni sulla competitività. Secondo alcune stime, attualmente il 25 % delle PMI dell'Unione esporta o ha esportato per un periodo negli ultimi tre anni, mentre solo il 13 % delle PMI dell'Unione esporta al di fuori dell'Unione su base regolare e solo il 2 % ha investito oltre i confini nazionali. Il sondaggio 2012 di Eurobarometro mostra inoltre il potenziale di crescita inutilizzato delle PMI nei mercati verdi, all'interno dell'Unione e altrove, in termini di internazionalizzazione e di accesso agli appalti pubblici. In linea con lo SBA, che invita l'Unione e gli Stati membri a sostenere e ad incoraggiare le PMI a beneficiare della crescita dei mercati oltre i confini dell'Unione, l'Unione fornisce assistenza finanziaria a varie iniziative, quali il Centro UE-Giappone per la cooperazione industriale e l'helpdesk DPI PMI Cina. Il valore aggiunto dell'Unione si crea promuovendo la cooperazione e offrendo servizi a livello europeo che integrano ma non si sovrappongono ai servizi di base di promozione commerciale degli Stati membri e che rafforzano gli sforzi congiunti dei fornitori di servizi pubblici e privati in questo settore. Tali servizi dovrebbero tra l'altro includere informazioni sui diritti di proprietà intellettuale, sulle norme e sulle regole e opportunità in materia di appalti pubblici. È necessario tenere pienamente conto della parte II delle conclusioni del Consiglio del 6 dicembre 2011, dal titolo "Rafforzare l'attuazione della politica industriale a livello europeo", sulla comunicazione della Commissione intitolata "Una politica industriale integrata per l'era della globalizzazione. Riconoscere il ruolo centrale di competitività e sostenibilità". Al riguardo, una strategia europea ben definita di raggruppamento (cluster) dovrebbe integrare le iniziative nazionali e regionali per spingere i cluster ad orientarsi verso l'eccellenza e la cooperazione internazionale tenendo conto del fatto che il raggruppamento tra PMI può essere uno strumento fondamentale per potenziare la loro capacità di innovare e di affacciarsi sui mercati esteri.

(20)

Per aumentare la competitività delle imprese dell'Unione, in particolare delle PMI, gli Stati membri e la Commissione devono creare un contesto imprenditoriale favorevole. Particolare attenzione meritano gli interessi delle PMI e i settori in cui sono più attive. Le iniziative a livello dell'Unione sono anche necessarie per lo scambio di informazioni e conoscenze su scala europea e, in questo senso, i servizi digitali possono essere particolarmente efficaci sotto il profilo dei costi. Azioni di questo tipo possono contribuire a creare condizioni eque per le PMI.

(21)

I divari, la frammentazione e gli inutili oneri burocratici che esistono nel mercato interno impediscono ai cittadini, ai consumatori e alle imprese, in particolare alle PMI, di trarne pienamente profitto. Vi è pertanto l'assoluta necessità di uno sforzo concertato da parte degli Stati membri, del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per far fronte alle carenze riguardanti l'attuazione, la legislazione e l'informazione. Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, occorre inoltre che gli Stati membri, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione collaborino al fine di ridurre ed evitare gli eccessivi oneri amministrativi e normativi gravanti sulle PMI. Le azioni previste dal programma COSME - che è l'unico a livello di Unione a concentrarsi specificatamente sulle PMI - dovrebbero contribuire a realizzare tali obiettivi, in particolare contribuendo a migliorare le condizioni quadro per le imprese. I controlli dell'adeguatezza e le valutazioni d'impatto finanziati dal programma COSME dovrebbero partecipare a tale sforzo.

(22)

Un altro fattore che influisce sulla competitività è lo spirito imprenditoriale, che risulta essere relativamente scarso nell'Unione. Solo il 45 % dei cittadini dell'Unione (e meno del 40 % delle donne) vorrebbero avere una attività autonoma, contro il 55 % degli statunitensi e il 71 % dei cinesi (secondo il sondaggio sull'imprenditorialità 2009 di Eurobarometro). Secondo lo SBA si dovrebbe prestare attenzione a tutte le situazioni affrontate dagli imprenditori, compresi l'avvio, la crescita, il trasferimento e il fallimento (seconda possibilità). La promozione dell'educazione all'imprenditorialità unita a misure per migliorare la coerenza, come le analisi comparative e lo scambio di buone prassi, costituiscono un elevato valore aggiunto dell'Unione.

(23)

Il programma Erasmus per giovani imprenditori è stato varato per offrire ai nuovi imprenditori, o aspiranti tali, l'opportunità di acquisire esperienza nel mondo delle imprese in uno Stato membro diverso dal proprio e, di conseguenza, di rafforzarne i talenti imprenditoriali. Tenendo presente l'obiettivo di migliorare le condizioni quadro per promuovere l'imprenditorialità e la cultura imprenditoriale, la Commissione dovrebbe poter adottare misure concepite per aiutare i nuovi imprenditori a potenziare la propria capacità di sviluppare know-how, competenze e atteggiamenti imprenditoriali, come pure a potenziarne la capacità tecnologica e la gestione d'impresa.

(24)

La concorrenza mondiale, i cambiamenti demografici, la disponibilità limitata di risorse e le tendenze sociali emergenti generano sfide ed opportunità per diversi settori che affrontano sfide mondiali e sono caratterizzati da un'elevata percentuale di PMI. Ad esempio, i settori con una marcata componente di design devono adattarsi per beneficiare del potenziale inutilizzato della grande domanda di prodotti personalizzati, creativi e inclusivi. Poiché queste sfide riguardano tutte le PMI dell'Unione in questi settori, è necessario uno sforzo coordinato a livello di Unione per creare ulteriore crescita attraverso iniziative che accelerino l'emergenza di nuovi prodotti e servizi.

(25)

A sostegno dell'azione negli Stati membri, il programma COSME può appoggiare, sia a livello settoriale che intersettoriale, iniziative con un potenziale significativo di crescita e di attività imprenditoriale, soprattutto quelle caratterizzate da un'elevata percentuale di PMI, accelerando l'emergenza di industrie competitive e sostenibili, in base ai modelli d'impresa maggiormente competitivi, ai prodotti e processi migliori, alle strutture organizzative o catene di valore modificate. Come descritto nella comunicazione della Commissione, del 30 giugno 2010, intitolata "L'Europa, prima destinazione turistica mondiale - un nuovo quadro politico per il turismo europeo", accolta con favore dal Consiglio nell'ottobre 2010, il turismo è un settore importante dell'economia dell'Unione. Le imprese di questo settore contribuiscono direttamente per il 5 % al prodotto interno lordo (PIL) dell'Unione. Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") riconosce l'importanza del turismo e definisce le competenze dell'Unione in questo campo. Le iniziative europee in materia di turismo possono integrare le azioni degli Stati membri incoraggiando la creazione di un contesto favorevole e promuovendo la cooperazione tra Stati membri, in particolare attraverso lo scambio di buone prassi. Le azioni possono comprendere il miglioramento della base di conoscenze sul turismo, mediante la disponibilità di dati e analisi e lo sviluppo di progetti di collaborazione transnazionali in stretta cooperazione con gli Stati membri, evitando al contempo requisiti obbligatori per le imprese dell'Unione.

(26)

Il programma COSME indica le azioni per ciascun obiettivo, la dotazione finanziaria complessiva per il perseguimento di tali obiettivi, una dotazione finanziaria minima per gli strumenti finanziari, diversi tipi di misure di attuazione e i meccanismi trasparenti di controllo e di valutazione, nonché per la protezione degli interessi finanziari dell'Unione.

(27)

Il programma COSME integra altri programmi dell'Unione, riconoscendo al contempo che ciascuno strumento deve funzionare secondo le proprie procedure specifiche. Pertanto, gli stessi costi ammissibili non vanno finanziati due volte. Al fine di ottenere un valore aggiunto e un impatto incisivo dei finanziamenti dell'Unione, è opportuno sviluppare strette sinergie tra il programma COSME, il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) ("programma Orizzonte 2020"), il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) ("fondi strutturali") e altri programmi dell'Unione.

(28)

I principi di trasparenza e di pari opportunità vanno presi in considerazione in tutte le iniziative e le azioni pertinenti contemplate dal programma COSME. Esse dovrebbero anche tener conto del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti i cittadini.

(29)

I conferimenti di sovvenzioni alle PMI dovrebbero essere preceduti da una procedura trasparente. L'erogazione di sovvenzioni e i relativi pagamenti dovrebbero essere trasparenti, privi di oneri burocratici e conformi alle regole comuni.

(30)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del Programma che deve costituire l'importo di riferimento primario ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (10), per il Parlamento europeo e il Consiglio durante la procedura annuale di bilancio.

(31)

Al fine di garantire che il finanziamento si limiti a colmare le carenze del mercato, delle politiche e istituzionali e per evitare distorsioni del mercato, i finanziamenti erogati a titolo del programma COSME dovrebbero rispettare le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

(32)

L'accordo sullo Spazio economico europeo e i protocolli degli accordi di associazione prevedono la partecipazione dei paesi interessati ai programmi dell'Unione. La partecipazione di altri paesi terzi dovrebbe essere possibile ogniqualvolta gli accordi e le procedure lo consentono.

(33)

È importante assicurare la sana gestione finanziaria del programma COSME e la relativa attuazione quanto più possibile efficiente e semplice per l'utente, assicurando altresì la certezza giuridica e l'accessibilità del programma COSME per tutti i partecipanti.

(34)

È opportuno che il programma COSME sia controllato e valutato per consentire eventuali adattamenti. È opportuno che sia redatta una relazione annuale di attuazione, che illustri i progressi realizzati e le attività pianificate.

(35)

L'attuazione del programma COSME dovrebbe essere controllata annualmente ricorrendo ad indicatori chiave per la valutazione dei risultati e dell'impatto. Questi indicatori, compresi i valori di riferimento pertinenti, dovrebbero fornire la base minima per valutare in quale misura sono stati realizzati gli obiettivi del programma COSME.

(36)

La relazione intermedia, predisposta dalla Commissione, sul conseguimento degli obiettivi di tutte le azioni sostenute in virtù del programma COSME, dovrebbe comprendere anche una valutazione dei bassi tassi di partecipazione delle PMI, quando vengono riscontrati in una serie significativa di Stati membri. Ove opportuno, gli Stati membri potrebbero tener conto nelle rispettive politiche dei risultati della relazione intermedia.

(37)

È opportuno tutelare gli interessi finanziari dell'Unione attraverso misure proporzionate in tutto il ciclo di spesa, anche tramite la prevenzione e l'individuazione di irregolarità, lo svolgimento di indagini sulle stesse, il recupero dei fondi perduti, pagati indebitamente o non correttamente utilizzati e, se del caso, attraverso sanzioni amministrative e finanziarie conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

(38)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di programmi di lavoro annuali per l'attuazione del programma COSME. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Alcune azioni incluse nel programma di lavoro annuale comportano il coordinamento delle azioni a livello nazionale. Al riguardo si applica l'articolo 5, paragrafo 4, del suddetto regolamento.

(39)

Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo a integrazioni degli indicatori, a modifiche di taluni dettagli specifici concernenti gli strumenti finanziari, nonché a modifiche delle percentuali indicative che, in ciascun caso, le farebbero superare di più del 5 % il valore della dotazione finanziaria. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(40)

Per ragioni di certezza del diritto e di chiarezza; è opportuno abrogare la decisione n. 1639/2006/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Oggetto

Articolo 1

Istituzione

Un programma di azioni dell'Unione volto a migliorare la competitività delle imprese, con riferimento in particolare alle piccole e medie imprese (PMI) (di seguito "programma COSME") è istituito per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Articolo 2

Definizione

Ai fini del presente regolamento, per "PMI" si intendono le microimprese, piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE.

Articolo 3

Obiettivi generali

1.   Il programma COSME contribuisce ai seguenti obiettivi generali, con particolare attenzione per le esigenze specifiche delle PMI stabilite nell'Unione e delle PMI stabilite nei paesi terzi che partecipano al programma COSME a norma dell'articolo 6:

a)

rafforzare la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione, in particolare le PMI;

b)

promuovere una cultura imprenditoriale nonché la creazione e la crescita delle PMI.

2.   La realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 sarà misurata in base ai seguenti indicatori:

a)

rendimento delle PMI sotto il profilo della sostenibilità;

b)

modifiche di oneri amministrativi e normativi eccessivi gravanti sulle PMI sia nuove che esistenti;

c)

modifiche della proporzione di PMI che esportano all'interno o all'esterno dell'Unione;

d)

modifiche nella crescita delle PMI;

e)

modifiche della proporzione di cittadini dell'Unione che desiderano svolgere una attività autonoma.

3.   Nell'allegato figura un elenco dettagliato di indicatori ed obiettivi per il programma COSME.

4.   Il programma COSME sostiene l'attuazione della strategia Europa 2020 e contribuisce alla realizzazione dell'obiettivo di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. In particolare, il programma COSME concorre alla realizzazione dell'obiettivo prioritario riguardante l'occupazione.

CAPO II

Obiettivi specifici e ambiti di azione

Articolo 4

Obiettivi specifici

1.   Gli obiettivi specifici del programma COSME sono i seguenti:

a)

migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di debito;

b)

migliorare l'accesso ai mercati, in particolare all'interno dell'Unione, ma anche a livello mondiale;

c)

migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione, specie le PMI, incluse quelle nel settore del turismo;

d)

promuovere lo spirito imprenditoriale e la cultura dell'imprenditorialità.

2.   Nell'attuazione del programma COSME si incoraggiano le PMI ad adeguarsi ad un'economia a ridotte emissioni, in grado di resistere ai cambiamenti climatici e a basso uso di energia e di risorse.

3.   Per misurare i risultati del programma COSME in termini di realizzazione degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, si utilizzano gli indicatori figuranti nell'allegato.

4.   I programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 13 specificano nel dettaglio tutte le azioni da attuare nel quadro del presente programma COSME.

Articolo 5

Dotazione di bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma COSME è fissata a 2 298,243 milioni di EUR a prezzi correnti, di cui non meno del 60 % sono destinati agli strumenti finanziari.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale.

2.   La dotazione finanziaria del programma COSME istituito dal presente regolamento può coprire anche le spese connesse ad azioni preparatorie e ad attività di monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione che siano direttamente necessarie ai fini dell'attuazione del programma COSME e del raggiungimento dei suoi obiettivi. In particolare esso copre, con una gestione efficiente sotto il profilo dei costi, studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, inclusa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione se esse sono connesse agli obiettivi generali del programma COSME, spese legate alle reti informatiche dedicate essenzialmente all'elaborazione e allo scambio di informazioni, nonché ogni altra spesa per assistenza tecnica e amministrativa sostenuta dalla Commissione per la gestione del programma COSME.

Le spese in questione non superano il 5 % del valore della dotazione finanziaria.

3.   La dotazione finanziaria del programma COSME destina la percentuale indicativa del 21,5 % dell'importo totale all'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell'11 % all'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) e del 2,5 % all'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). La Commissione può discostarsi da queste percentuali indicative ma non più del 5 % del valore della dotazione finanziaria. Qualora il superamento di detto limite si rendesse necessario alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 23, per modificare tali percentuali indicative.

4.   La dotazione finanziaria può inoltre coprire le spese di assistenza tecnica ed amministrativa necessarie per assicurare la transizione al programma COSME che sostituisce le misure adottate a norma della decisione n. 1639/2006/CE. Se del caso, alcuni stanziamenti possono essere iscritti nel bilancio anche dopo il 2020 per coprire spese simili e consentire la gestione delle azioni non ancora completate entro il 31 dicembre 2020.

Articolo 6

Partecipazione di paesi terzi

1.   Il programma COSME è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi

a)

i paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle disposizioni dell'accordo SEE, e altri paesi europei qualora accordi e procedure lo consentano;

b)

i paesi aderenti, i paesi candidati e i potenziali candidati, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle decisioni del Consiglio di associazione o in accordi simili;

c)

i paesi nei cui confronti si applicano le politiche europee di vicinato, qualora gli accordi e le procedure lo consentano e conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro, protocolli agli accordi di associazione e decisioni del Consiglio di associazione.

2.   Possono partecipare a parti del programma COSME gli organismi stabiliti nei paesi di cui al paragrafo 1 qualora il paese cui appartengono partecipi alle condizioni stabilite nel relativo accordo, in virtù del paragrafo 1.

Articolo 7

Partecipazione degli organismi di paesi non partecipanti

1.   Gli organismi stabiliti in un paese terzo, tra quelli di cui all'articolo 6, che non partecipa al programma COSME, possono partecipare a parti dello stesso. Gli organismi stabiliti in altri paesi terzi possono altresì partecipare alle azioni del programma COSME.

2.   Gli organismi di cui al paragrafo 1 non possono beneficiare dei contributi finanziari dell'Unione, salvo nel caso in cui siano indispensabili per il programma COSME, in particolare in termini di competitività e accesso ai mercati da parte delle imprese dell'Unione. Tale eccezione non è applicabile agli organismi a scopo di lucro.

Articolo 8

Azioni per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti

1.   La Commissione sostiene le azioni volte a facilitare e a migliorare l'accesso ai finanziamenti delle PMI nella loro fase di avvio, di crescita e di trasferimento, integrando l'uso da parte degli Stati membri degli strumenti finanziari per le PMI a livello nazionale e regionale. Per garantirne la complementarietà, tali azioni sono strettamente coordinate con quelle prese nel quadro della politica di coesione, del programma Orizzonte 2020 e a livello nazionale o regionale. Tali azioni mirano a stimolare l'assorbimento e l'offerta di finanziamenti sia di debito che di capitale proprio, tra cui finanziamenti di avviamento, finanziamenti informali e finanziamenti quasi-equity in funzione della domanda di mercato, escludendo tuttavia la spoliazione delle attività.

2.   Oltre alle azioni di cui al paragrafo 1, l'Unione può sostenere anche azioni per migliorare il finanziamento transfrontaliero e multinazionale in base alla domanda del mercato, in modo da aiutare le PMI ad internazionalizzare le proprie attività conformemente alla normativa dell'Unione.

La Commissione può inoltre esaminare la possibilità di sviluppare altri meccanismi finanziari innovativi, tra cui il finanziamento collettivo (crowdfunding), in base alla domanda del mercato.

3.   Le azioni di cui al paragrafo 1 sono descritte in dettaglio nell'articolo 17.

Articolo 9

Azioni per migliorare l'accesso ai mercati

1.   Per continuare a migliorare la competitività e l'accesso ai mercati delle imprese dell'Unione, la Commissione può sostenere azioni per migliorare l'accesso delle PMI al mercato interno, quali disponibilità di informazioni (anche attraverso servizi digitali) e mediante azioni di sensibilizzazione, tra l'altro, in materia di programmi, diritto e norme dell'Unione.

2.   Misure specifiche sono volte a facilitare l'accesso delle PMI ai mercati al di fuori dell'Unione; si annoverano tra queste la fornitura di informazioni sugli ostacoli all'accesso al mercato e sulle opportunità commerciali esistenti, sugli appalti pubblici e le procedure doganali, nonché il miglioramento dei servizi di sostegno in termini di norme e diritti di proprietà intellettuale vigenti in paesi terzi prioritari. Tali misure integrano ma non duplicano le attività di base di promozione commerciale degli Stati membri.

3.   Le azioni nell'ambito del programma COSME possono avere come obiettivo la cooperazione internazionale, compreso il dialogo con i paesi terzi in merito all'industria o alle normative. Le misure specifiche possono avere l'obiettivo di ridurre le differenze tra l'Unione e gli altri paesi in termini di quadri normativi per i prodotti, di contribuire allo sviluppo della politica per le imprese e industriale e di contribuire al miglioramento del contesto imprenditoriale.

Articolo 10

Rete Enterprise Europe Network

1.   La Commissione sostiene la rete Enterprise Europe Network ("rete") allo scopo di fornire servizi integrati di sostegno alle imprese per le PMI dell'Unione che vogliono esplorare le opportunità offerte dal mercato interno e dai paesi terzi. Le azioni attraverso la rete possono comprendere:

a)

servizi di informazione e consulenza sulle iniziative e il diritto dell'Unione; sostegno al rafforzamento delle capacità di gestione allo scopo di migliorare la competitività delle PMI; sostegno al miglioramento delle conoscenze delle PMI in tema di finanza, compresi servizi di informazione e consulenza sulle opportunità di finanziamento, sull'accesso al credito e relativi programmi di tutorato e mentoring; misure per favorire l'accesso delle PMI alle competenze riguardanti l'efficienza energetica, il clima e l'ambiente; la promozione di programmi di finanziamento e strumenti finanziari dell'Unione (compreso il programma Orizzonte 2020 in cooperazione con i punti di contatto nazionali e i fondi struttali);

b)

agevolazione di partenariati transfrontalieri in materia commerciale, di ricerca e sviluppo, trasferimento di tecnologia e di conoscenze e tecnologia e innovazione;

c)

funzione di canale di comunicazione tra le PMI e la Commissione.

2.   La rete può anche servire per la prestazione di servizi a titolo di altri programmi dell'Unione, ad esempio il programma Orizzonte 2020, tra cui possono rientrare servizi di consulenza dedicati che incoraggiano le PMI a partecipare ai programmi dell'Unione. La Commissione assicura che le diverse risorse finanziarie per la rete siano coordinate con efficacia e che i servizi prestati dalla rete stessa a titolo di altri programmi dell'Unione siano finanziati dai programmi in questione.

3.   L'attuazione della rete è strettamente coordinata con gli Stati membri per evitare una duplicazione delle attività in linea con il principio di sussidiarietà.

La Commissione valuta l'efficacia della rete quanto a governance e prestazione di servizi di alta qualità in tutta l'Unione.

Articolo 11

Azioni per migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione, in particolare le PMI

1.   La Commissione sostiene le azioni volte a migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione, in particolare delle PMI, in modo da rendere più efficaci, coerenti e coordinate le politiche nazionali e regionali a favore della competitività, della sostenibilità e della crescita delle imprese dell'Unione.

2.   La Commissione può sostenere azioni specifiche al fine di migliorare le condizioni generali per le imprese, in particolare le PMI, riducendo ed evitando gli oneri amministrativi e normativi eccessivi. Fra tali misure si possono annoverare: la valutazione periodica dell'impatto del pertinente diritto dell'Unione sulle PMI, in caso ricorrendo a una tabella, il sostegno a gruppi di esperti indipendenti e lo scambio di informazioni e buone prassi, anche in ordine all'applicazione sistematica di test PMI a livello dell'Unione e degli Stati membri.

3.   La Commissione può sostenere le azioni volte a sviluppare nuove strategie di competitività e sviluppo delle imprese, tra cui:

a)

misure per migliorare l'elaborazione, l'attuazione e la valutazione delle politiche a favore della competitività e della sostenibilità delle imprese, anche condividendo le buone prassi sulle condizioni generali e sulla gestione di cluster e reti di imprese a livello mondiale e promuovendo la collaborazione transnazionale fra cluster e reti di imprese, lo sviluppo di prodotti, tecnologie, servizi e processi sostenibili, nonché l'uso efficiente delle risorse, l'efficienza energetica e la responsabilità sociale delle imprese;

b)

misure per trattare gli aspetti internazionali delle politiche della concorrenza, con particolare attenzione alla cooperazione tra gli Stati membri, gli altri paesi partecipanti al programma COSME e i partner commerciali mondiali dell'Unione;

c)

misure per migliorare lo sviluppo delle politiche a favore delle PMI, la cooperazione tra decisori, le valutazioni inter pares e lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri, tenendo conto, se del caso, dei dati concreti disponibili e dei pareri delle parti interessate e, soprattutto, al fine di agevolare l'accesso delle PMI ai programmi e alle misure dell'Unione in conformità del piano d'azione dello SBA.

4.   La Commissione può, promuovendo il coordinamento, sostenere l'azione intrapresa negli Stati membri al fine di accelerare l'emergenza di industrie competitive con un potenziale di mercato. Detto sostegno può comprendere azioni a favore dello scambio di buone pratiche e l'individuazione dei requisiti delle industrie, in particolare le PMI, in termini di competenze e formazione, in particolare le competenze digitali, come anche azioni volte a stimolare l'avvio di nuovi modelli di impresa e la cooperazione tra le PMI a favore di nuove catene di valore, oltre allo sfruttamento commerciale di idee rilevanti per prodotti e servizi nuovi.

5.   La Commissione può integrare le azioni degli Stati membri intese a potenziare la competitività e sostenibilità delle PMI dell'Unione in settori caratterizzati da un significativo potenziale di crescita, soprattutto quelli con un'elevata presenza di PMI, ad esempio il turismo. Può rientrare in quest'attività la promozione della cooperazione tra Stati membri, in particolare attraverso lo scambio di buone pratiche.

Articolo 12

Azioni per promuovere l'imprenditorialità

1.   La Commissione promuove l'imprenditorialità e una cultura imprenditoriale migliorando le condizioni quadro che ne favoriscono lo sviluppo, anche riducendo gli ostacoli alla creazione di imprese. La Commissione sostiene un contesto economico e una cultura imprenditoriale propizi alla costituzione di imprese sostenibili, alla loro crescita, al trasferimento di imprese, alla seconda possibilità (re-start), nonché agli spin-off e agli spin-out.

2.   Particolare attenzione deve essere dedicata agli imprenditori potenziali, nuovi e giovani e all'imprenditoria femminile, nonché a gruppi di destinatari specifici.

3.   La Commissione può intervenire, ad esempio, con programmi di mobilità per i nuovi imprenditori destinati a migliorarne la capacità di sviluppare know-how, competenze e atteggiamenti imprenditoriali, nonché a potenziarne la capacità tecnologica e la gestione d'impresa.

4.   La Commissione può sostenere le misure prese dagli Stati membri per creare e facilitare l'istruzione, la formazione, le competenze e gli atteggiamenti imprenditoriali, in particolare tra i nuovi e i potenziali imprenditori.

CAPO III

Attuazione del programma COSME

Articolo 13

Programmi di lavoro annuali

1.   Per attuare il programma COSME la Commissione adotta programmi di lavoro annuali conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2. Ciascun programma di lavoro annuale indica gli obiettivi stabiliti nel presente regolamento e contiene in particolare:

a)

una descrizione delle azioni da finanziare, gli obiettivi perseguiti da ciascuna azione, che devono essere(conformi agli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 3 e 4, i risultati attesi, i metodi di attuazione, un'indicazione dell'importo assegnato a ciascuna azione, l'importo totale per tutte le azioni e un calendario indicativo per l'attuazione nonché un profilo di pagamento;

b)

indicatori qualitativi e quantitativi adeguati per ciascuna azione, per analizzare e controllare l'efficacia in termini di risultati e realizzazione degli obiettivi dell'azione in questione;

c)

i criteri fondamentali di valutazione, che sono definiti in modo tale da realizzare al meglio gli obiettivi perseguiti dal programma COSME, e il tasso massimo di cofinanziamento per quanto riguarda le sovvenzioni e misure correlate;

d)

un capitolo separato e dettagliato sugli strumenti finanziari che, in conformità del'articolo 17 del presente regolamento, rifletta gli obblighi d'informazione ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, compreso l'assegnazione prevista della dotazione finanziaria tra lo strumento di capitale proprio per la crescita e lo strumento di garanzia dei prestiti di cui rispettivamente agli articoli 18 e 19 e le informazioni sul livello di garanzia e il nesso con il programma Orizzonte 2020.

2.   La Commissione applica il programma COSME in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

3.   Il programma COSME deve essere attuato in modo da garantire che le azioni sostenute tengano conto delle necessità e degli sviluppi futuri di cui all'articolo 15, paragrafo 3, in particolare in seguito alla valutazione intermedia, e siano pertinenti rispetto all'evoluzione dei mercati, dell'economia e della società.

Articolo 14

Misure di sostegno

1.   Oltre alle misure incluse nei programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 13, la Commissione attua periodicamente misure di sostegno, tra cui:

a)

il miglioramento dell'analisi e del controllo delle questioni relative alla competitività settoriale e intersettoriale;

b)

l'individuazione e la diffusione di buone pratiche e approcci strategici e il loro ulteriore sviluppo;

c)

i controlli dell'adeguatezza del diritto vigente e la valutazione dell'impatto delle nuove misure dell'Unione che sono particolarmente importanti per la competitività delle imprese, al fine di individuare le aree del diritto esistente che devono essere semplificate e provvedere affinché gli oneri sulle PMI siano ridotti al minimo nelle aree in cui sono proposte nuove misure legislative;

d)

la valutazione della normativa riguardante le imprese, in particolare le PMI, la politica industriale specifica e le misure connesse alla competitività;

e)

la promozione di sistemi integrati online di facile uso che forniscano informazioni sui programmi che interessano le PMI, evitando sovrapposizioni con portali già esistenti.

2.   Il costo totale di tali misure di sostegno non supera il 2,5 % della dotazione finanziaria del programma COSME.

Articolo 15

Controllo e valutazione

1.   La Commissione controlla l'attuazione e la gestione del programma COSME.

2.   La Commissione redige una relazione annuale che esamina l'efficienza e l'efficacia delle azioni sostenute in termini di esecuzione finanziaria, risultati, costi e, se possibile, impatto. La relazione comprende informazioni sui beneficiari, ove possibile, per ognuno degli inviti a presentare proposte, sull'importo della spesa relativa ai cambiamenti climatici e sull'impatto del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici, sui dati pertinenti riguardanti i prestiti concessi dallo strumento di garanzia dei prestiti per importi superiori o inferiori a 150 000 EUR, purché la raccolta di tali informazioni non comporti un onere amministrativo ingiustificato per le imprese, in particolare le PMI. La relazione di controllo comprende la relazione annuale su ogni strumento finanziario ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 8, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

3.   Entro il 2018 la Commissione redige una relazione di valutazione intermedia sul conseguimento degli obiettivi di tutte le azioni sostenute nell'ambito del programma COSME in termini di risultati e impatto, efficienza dell'uso delle risorse e valore aggiunto europeo, in vista della decisione circa il rinnovo, la modifica o la sospensione delle misure. La relazione di valutazione intermedia prende in considerazione anche le possibilità di semplificazione, la coerenza interna ed esterna, il sussistere della rilevanza di tutti gli obiettivi nonché il contributo delle misure alle priorità dell'Unione in termini di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Inoltre tiene conto dei risultati emersi dalla valutazione dell'impatto a lungo termine delle misure precedenti e contribuirà alla decisione riguardante la possibilità di rinnovare, modificare o sospendere una misura.

4.   La Commissione redige una relazione di valutazione finale dell'impatto a lungo termine e della sostenibilità degli effetti delle misure.

5.   Tutti i beneficiari di sovvenzioni e le altre parti interessate che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione a titolo del presente regolamento forniscono alla Commissione tutte le informazioni e i dati appropriati e necessari per consentire il controllo e la valutazione delle misure in questione.

6.   La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio le relazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 e le rende pubbliche.

CAPO IV

Disposizioni finanziarie e tipi di assistenza finanziaria

Articolo 16

Tipi di assistenza finanziaria

L'assistenza finanziaria dell'Unione nell'ambito del programma COSME può essere attuata indirettamente mediante la delegazione dei compiti di esecuzione del bilancio agli organismi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 17

Strumenti finanziari

1.   Gli strumenti finanziari nell'ambito del programma COSME, previsti ai sensi del titolo VIII del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, sono utilizzati al fine di facilitare l'accesso ai finanziamenti delle PMI, nella loro fase di avvio, di crescita e di trasferimento. Gli strumenti finanziari includono uno strumento di capitale proprio e uno strumento di garanzia dei prestiti. L'assegnazione di fondi ai vari strumenti tiene conto della domanda da parte degli intermediari finanziari.

2.   Gli strumenti finanziari per le PMI possono, se del caso, essere combinati e integrati con:

a)

altri strumenti finanziari istituiti dagli Stati membri e dalle loro autorità di gestione finanziati con fondi nazionali o regionali o nel contesto delle attività dei fondi strutturali, conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013;

b)

altri strumenti finanziari istituiti dagli Stati membri e dalle loro autorità di gestione e finanziati con programmi nazionali o regionali fuori dal contesto delle attività dei fondi strutturali;

c)

con sovvenzioni dell'Unione, anche nel quadro del presente regolamento.

3.   Lo strumento di capitale proprio per la crescita e lo strumento di garanzia dei prestiti di cui, rispettivamente, agli articoli 18 e 19 possono essere complementari all'impiego da parte degli Stati membri degli strumenti finanziari per le PMI nel quadro della politica di coesione dell'Unione.

4.   Lo strumento di capitale proprio per la crescita e lo strumento di garanzia dei prestiti possono, se del caso, consentire di mettere in comune le risorse finanziarie con gli Stati membri (o le regioni) disposti ad apportare una parte dei fondi strutturali a essi assegnati conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

5.   Gli strumenti finanziari possono generare rendimenti accettabili per soddisfare gli obiettivi di altri partner o investitori. Lo strumento di capitale proprio per la crescita può funzionare su base subordinata ma si prefigge di mantenere il valore delle risorse messe a disposizione dal bilancio dell'Unione.

6.   Lo strumento di capitale proprio per la crescita e lo strumento di garanzia dei prestiti sono attuati in conformità del titolo VIII del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (12).

7.   Gli strumenti finanziari previsti dal programma COSME sono sviluppati e attuati in complementarità e coerenza con quelli istituiti per le PMI nel quadro del programma Orizzonte 2020.

8.   Conformemente all'articolo 60, paragrafo 1 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 le entità a cui è stata affidata l'attuazione degli strumenti finanziari garantiscono la visibilità dell'azione dell'Unione nella gestione dei fondi dell'Unione. A tal fine l'entità incaricata ha l'obbligo di assicurare che gli intermediari finanziari informino espressamente i destinatari finali del fatto che il finanziamento è stato possibile grazie al sostegno degli strumenti finanziari previsti dal programma COSME. La Commissione assicura che la pubblicazione ex post di informazioni sui destinatari, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, sia facilmente accessibile ai potenziali destinatari finali.

9.   I rimborsi generati dalla seconda sezione dello strumento a favore delle PMI innovative e a forte crescita istituito dalla decisione n. 1639/2006/CE e ricevuti dopo il 31 dicembre 2013 sono assegnati, conformemente all'articolo 21, paragrafo 4 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2013, allo strumento di capitale proprio per la crescita di cui all'articolo 18 del presente regolamento.

10.   Gli strumenti finanziari sono attuati conformemente alle pertinenti norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.

Articolo 18

Strumento di capitale proprio per la crescita

1.   Lo strumento di capitale proprio per la crescita (EFG) è attuato come parte di un unico strumento finanziario dell'Unione di capitale proprio a favore della crescita delle imprese e della ricerca e innovazione (R&I) dalla fase di avvio, incluso seed capital, alla fase di crescita. L'unico strumento finanziario dell'Unione di capitale proprio gode del sostegno finanziario del programma Orizzonte 2020 e del programma COSME.

2.   L'EFG si concentra su fondi che forniscono: capitale di rischio e finanziamenti mezzanini, come i prestiti subordinati e i prestiti partecipativi, a imprese in fase di crescita ed espansione, in particolare quelle operanti a livello transfrontaliero, con la possibilità di investire in fondi di avviamento insieme allo strumento di capitale proprio per la R&I nel quadro del programma Orizzonte 2020 e di mettere a disposizione strumenti di coinvestimento per gli investitori informali (business angel). In caso di investimenti in fase iniziale, l'investimento dell'EFG non supererà il 20 % del totale dell'investimento dell'Unione, tranne per i finanziamenti frazionati e i fondi di fondi, dove il finanziamento dell'EFG e lo strumento di capitale proprio per la R&I nel quadro del programma Orizzonte 2020 sono messi a disposizione su base proporzionale, secondo la politica d'investimento del fondo. La Commissione può decidere di modificare la soglia del 20 % alla luce dell'evoluzione delle condizioni di mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

3.   L'EFG e lo strumento di capitale proprio per la R&I nel quadro del programma Orizzonte 2020 utilizzano lo stesso meccanismo di attuazione.

4.   Il sostegno dell'EFG è fornito sotto forma di uno dei seguenti investimenti:

a)

direttamente dal Fondo europeo per gli investimenti o da altri organismi cui è affidata l'attuazione dell'EFG a nome della Commissione; oppure

b)

da fondi di fondi o altri strumenti di investimento che effettuano investimenti transfrontalieri, istituti dal Fondo europeo per gli investimenti o da altri organismi (tra cui gestori del settore privato o pubblico) cui è affidata l'attuazione dell'EFG a nome della Commissione insieme a istituzioni finanziarie private e/o pubbliche.

5.   L'EFG investe in fondi intermediari di capitale di rischio, tra cui i fondi di fondi, che offrono investimenti per le PMI, generalmente nella fase di espansione e di crescita. Gli investimenti effettuati nel quadro dell'EFG sono a lungo termine, ossia sono investimenti in fondi di capitale di rischio di norma compresi tra i cinque e i quindici anni. In ogni caso, la durata degli investimenti effettuati nel quadro dell'EFG non supera i venti anni a decorrere dalla firma dell’accordo tra la Commissione e l'organismo cui ne è affidata l'attuazione.

Articolo 19

Strumento di garanzia dei prestiti

1.   Lo strumento di garanzia dei prestiti (LGF) fornisce:

a)

controgaranzie e altri accordi di condivisione dei rischi per i sistemi di garanzia compresi, se del caso, cogaranzie;

b)

garanzie dirette e altri accordi di condivisione dei rischi per altri intermediari finanziari che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 5.

2.   L'LGF è attuato come parte di un unico strumento finanziario dell'Unione per i prestiti a favore della crescita e della R&I delle imprese dell'Unione, utilizzando lo stesso meccanismo di attuazione della sezione per le PMI orientata alla domanda dello strumento del debito per la R&I nell'ambito del programma Orizzonte 2020 (RSI II).

3.   L'LFG comprende:

a)

garanzie per finanziamento mediante prestiti (inclusi il prestito subordinato e il prestito partecipativo, il leasing o le garanzie bancarie) che riducono le particolari difficoltà incontrate da PMI vitali nell'ottenere crediti perché gli investimenti sono percepiti come più rischiosi o perché le imprese non dispongono di garanzie reali sufficienti;

b)

la cartolarizzazione di portafogli di crediti concessi a PMI, che mobilita risorse supplementari per il finanziamento delle PMI mediante il prestito, nel quadro di adeguati accordi di condivisione del rischio con le istituzioni in questione. Il sostegno a tali operazioni di cartolarizzazione è subordinato all'impegno da parte delle istituzioni in questione di utilizzare una parte significativa della liquidità risultante o dei capitali smobilizzati per la concessione di nuovi prestiti a PMI entro un termine ragionevole. L'importo di questo nuovo finanziamento mediante il prestito è determinato in base all'importo del rischio del portafoglio garantito ed è negoziato, assieme al periodo, individualmente con ogni istituzione.

4.   L'LGF è gestito direttamente dal Fondo europeo per gli investimenti o da altri organismi cui è affidata l'attuazione dell'LFG a nome della Commissione. La durata massima delle garanzie concesse individualmente ai sensi dell'LGF non può superare i 10 anni.

5.   L’ammissibilità nel quadro dell'LGF è determinata per ciascun intermediario sulla base delle sue attività e dell'efficacia nell'aiutare le PMI ad accedere ai finanziamenti per progetti redditizi. L'LGF può essere usato dagli intermediari che sostengono le imprese tra l'altro nel finanziamento per l’acquisizione di attività materiali ed immateriali, per il capitale d'esercizio e per il trasferimento di imprese. I criteri connessi con la cartolarizzazione di portafogli di crediti concessi a PMI comprendono transazioni individuali, transazioni con più partner e transazioni multinazionali. L’ammissibilità è determinata in base alle buone prassi del mercato, in particolare per quanto riguarda la qualità del credito e la diversificazione dei rischi del portafoglio cartolarizzato.

6.   Ad eccezione dei prestiti del portafoglio cartolarizzato, l'LGF copre i prestiti fino a 150 000 EUR e con una scadenza minima di dodici mesi. L'LGF copre anche prestiti superiori a 150 000 EUR quando le PMI che soddisfano i criteri di ammissibilità in base al programma COSME non soddisfano i criteri di ammissibilità della sezione per le PMI dello strumento prestiti nell'ambito del programma Orizzonte 2020, e con una scadenza minima di dodici mesi.

Oltre tale soglia spetta agli intermediari finanziari dimostrare se la PMI è ammissibile o meno alla sezione per le PMI dello strumento prestiti nell'ambito del programma Orizzonte 2020

7.   L'LGF è strutturato in modo che sia possibile presentare un rendiconto sulle PMI beneficiarie, indicando sia il numero che il volume dei prestiti.

Articolo 20

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

1.   In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù del presente regolamento, la Commissione adotta misure atte ad assicurare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno la facoltà di sottoporre ad audit, in base a documenti e controlli in loco, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti, nonché terzi che hanno ottenuto fondi dell'Unione a norma del presente regolamento.

3.   L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può condurre indagini, compresi controlli e verifiche in loco, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite nel regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e nel regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (14), al fine di accertare l’eventuale esistenza di frodi, corruzione o qualsiasi altra attività illegale tale da ledere gli interessi finanziari dell’Unione europea in riferimento a una convenzione o decisione di sovvenzione o a un contratto finanziato a titolo del presente regolamento.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali audit e indagini conformemente alle loro rispettive competenze.

CAPO V

Procedura di comitato e disposizioni finali

Articolo 21

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Quando il comitato non emette parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 22

Atti delegati

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 riguardo ad integrazioni degli indicatori di cui all'allegato, se detti indicatori possono aiutare a misurare i progressi nella realizzazione degli obiettivi generali e specifici del programma COSME.

2.   La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 23 riguardo alle modifiche a determinati dettagli specifici riguardanti gli strumenti finanziari. Questi riguardano: la percentuale di investimenti a titolo dell'EFG rispetto al totale degli investimenti dell'Unione nei fondi di capitale di rischio in fase di avviamento e la composizione dei portafogli cartolarizzati dei prestiti.

3.   La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 23 riguardo alle modifiche delle percentuali indicative di cui all'articolo 5, paragrafo 3, che, in ciascun caso, le farebbero superare di più del 5 % il valore della dotazione finanziaria, qualora si rendesse necessario il superamento di detto limite.

Articolo 23

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 22 è conferito alla Commissione per una durata di sette anni a decorrere dal 23 dicembre 2013.

3.   La delega dei poteri di cui all'articolo 22 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 22 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 24

Abrogazione e disposizioni transitorie

1.   La decisione n. 1639/2006/CE è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2014.

2.   Tuttavia, le azioni avviate a norma della decisione n. 1639/2006/CE e gli obblighi finanziari relativi a tali azioni continuano ad essere disciplinati da tale decisione fino al loro completamento.

3.   La dotazione finanziaria di cui all'articolo 5 può inoltre coprire le spese di assistenza tecnica ed amministrativa necessarie ad assicurare la transizione al programma COSME che sostituisce le misure adottate a norma della decisione n. 1639/2006/CE.

Articolo 25

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'11 dicembre 2013

Per il Parlamento Europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 125.

(2)  GU C 391 del 18.12.2012, pag. 37.

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (Cfr. la pagina 884 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1).

(5)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(6)  Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

(7)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1982/2006/CE (Cfr. la pagina 104 della presente Gazzetta ufficiale).

(9)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (Cfr. la pagina 320 della presente Gazzetta ufficiale).

(10)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(11)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(12)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1),

(13)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(14)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).


ALLEGATO

INDICATORI PER GLI OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI E OBIETTIVI

Obiettivo generale:

1.

Rafforzare la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione, in particolare le PMI

A.

Indicatore di impatto (1)

Situazione attuale

Obiettivo a lungo termine e obiettivo finale (2020)

A.1.

Rendimento delle PMI sotto il profilo della sostenibilità

Sarà misurato periodicamente, ad esempio tramite un sondaggio di Eurobarometro

Aumento della proporzione delle PMI unionali produttrici di prodotti verdi vale a dire ecologici (2) rispetto al quadro di riferimento (misurazione iniziale)

A.2.

Modifiche di oneri amministrativi e normativi eccessivi gravanti sulle PMI sia nuove che esistenti (3)

Numero di giorni necessari per creare una nuova PMI nel 2012: 5,4 giorni lavorativi

Marcata riduzione del numero di giorni necessari per creare una nuova PMI

Costi di avviamento nel 2012: 372 EUR

Marcata riduzione dei costi medi di avviamento nell'Unione rispetto al quadro di riferimento

Numero di Stati membri in cui il tempo necessario per ottenere le licenze e i permessi (comprese le autorizzazioni ambientali) per avviare ed esercitare la specifica attività di un'impresa è un mese: 2

Marcato aumento del numero di Stati membri in cui il tempo necessario per ottenere le licenze e i permessi (comprese le autorizzazioni ambientali) per avviare ed esercitare la specifica attività di un'impresa è un mese

Numero di Stati membri che nel 2009 disponevano di uno sportello unico per le nuove imprese che consentiva agli imprenditori di espletare tutte le procedure necessarie (registrazione, imposizione fiscale, IVA e previdenza sociale) attraverso un unico punto di contatto amministrativo, fisico (ufficio), virtuale (web) o di entrambi i tipi: 18

Marcato aumento del numero di Stati membri con uno sportello unico per le nuove imprese

A.3.

Modifiche della proporzione di PMI che esportano all'interno o all'esterno dell'Unione

Il 25 % delle PMI esporta e il 13 % delle PMI esporta all'esterno dell'Unione (2009) (4)

Aumento della proporzione delle PMI che esportano e aumento della proporzione delle PMI che esportano all'esterno dell'Unione rispetto al quadro di riferimento


Obiettivo generale:

2.

Promuovere una cultura imprenditoriale e la creazione e la crescita delle PMI

Indicatore di impatto

Situazione attuale

Obiettivo a lungo termine e obiettivo finale (2020)

B.1.

Modifiche nella crescita delle PMI

Nel 2010 le PMI hanno creato oltre il 58 % del valore aggiunto lordo totale dell'Unione

Aumento della produzione delle PMI (valore aggiunto) e dei dipendenti rispetto al quadro di riferimento

Numero totale di dipendenti delle PMI nel 2010: 87,5 milioni (67 % dei posti di lavoro nel settore privato nell'UE)

B.2.

Modifiche della percentuale di cittadini dell'Unione che desiderano svolgere una attività autonoma

Tale cifra viene calcolata ogni due o tre anni da un sondaggio di Eurobarometro. L'ultima cifra disponibile è pari al 37 % nel 2012 (45 % nel 2007 e nel 2009)

Aumento della proporzione di cittadini dell'Unione che vorrebbero avere un'attività autonoma rispetto al quadro di riferimento


Obiettivo specifico:

Migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di debito

C.

Strumenti finanziari per la crescita

Ultimo risultato noto (quadro di riferimento)

Obiettivo a lungo termine (2020)

C.1.

Numero di imprese che beneficiano di finanziamenti mediante prestiti

Al 31 dicembre 2012, 13,4 miliardi di EUR di prestiti smobilizzati a favore di 219 000 PMI (strumento di garanzia delle PMI, SMEG)

Valore dei prestiti smobilizzati compreso tra 14,3 e 21,5 miliardi di EUR; numero di imprese destinatarie di prestiti che beneficiano di garanzie a titolo del programma COSME compreso tra 220 000 e 330 000

C.2.

Numero di investimenti in capitali di rischio a titolo del programma COSME e volume complessivo investito

Al 31 dicembre 2012 2,3 miliardi di EUR di finanziamenti in capitali di rischio a favore di 289 PMI (strumento a favore delle PMI innovative e a forte crescita, GIF)

Valore totale degli investimenti in capitali di rischio compreso tra 2,6 miliardi di EUR e 3,9 miliardi di EUR; numero di imprese destinatarie di investimenti in capitali di rischio a titolo del programma COSME compreso tra 360 e 540

C.3.

Coefficiente di leva finanziaria

Coefficiente di leva finanziaria per lo strumento SMEG 1:32

Coefficiente di leva finanziaria per il GIF: 1:6.7

Strumento di debito 1:20 - 1:30;

Strumento di capitale proprio 1:4 - 1:6 (5)

C.4.

Addizionalità dell'EFG e dell'LGF

Addizionalità dello strumento SMEG: il 64 % dei beneficiari finali ha sottolineato l'importanza del sostegno per trovare i finanziamenti di cui necessitava

Addizionalità del GIF: il 62 % dei beneficiari finali del GIF ha sottolineato l'importanza del sostegno per trovare i finanziamenti di cui necessitava

Aumento della percentuale dei beneficiari finali che ritiene che l'EFG o l'LGF forniscano finanziamenti non ottenibili con altri mezzi rispetto al quadro di riferimento


Obiettivo specifico:

Migliorare l'accesso ai mercati, in particolare all'interno dell'Unione, ma anche a livello mondiale

D.

Cooperazione industriale internazionale

Ultimo risultato noto (quadro di riferimento)

Obiettivo a lungo termine (2020)

D.1.

Numero di casi di allineamento migliorato delle normative riguardanti i prodotti industriali tra l'Unione e paesi terzi

Si stima che nella cooperazione normativa con i principali partner commerciali (USA, Giappone, Cina, Brasile, Russia, Canada, India) vi sia una media di 2 settori importanti di allineamento significativo delle regolamentazioni tecniche

In tutto 4 settori importanti di allineamento significativo delle regolamentazioni tecniche con i principali partner commerciali (USA, Giappone, Cina, Brasile, Russia, Canada, India)

E.

Rete Enterprise Europe

Ultimo risultato noto (quadro di riferimento)

Obiettivo a lungo termine (2020)

E.1.

Numero di accordi di partenariato firmati

Accordi di partenariato firmati: 2 475 (2012)

Accordi di partenariato firmati: 2 500 /anno

E.2.

Riconoscimento della rete tra le PMI

Il riconoscimento della rete tra le PMI sarà misurato nel 2015

Aumento del riconoscimento della rete tra le PMI rispetto al quadro di riferimento

E.3.

Tasso di soddisfazione dei clienti (% di PMI che dichiara di essere soddisfatta del valore aggiunto del servizio specifico fornito dalla rete)

Tasso di soddisfazione dei clienti (% di PMI che dichiara di essere soddisfatta del valore aggiunto del servizio specifico): 78 %

Tasso di soddisfazione dei clienti (% di PMI che dichiara di essere soddisfatta del valore aggiunto del servizio specifico): > 82 %

E.4.

Numero di PMI che beneficiano di servizi di sostegno

Numero di PMI che beneficiano di servizi di sostegno: 435 000 (2011)

Numero di PMI che beneficiano di servizi di sostegno: 500 000 /anno

E.5.

Numero di PMI che usano servizi digitali (compresi servizi d'informazione elettronici) forniti dalla rete

2 milioni di PMI/anno usano servizi digitali

2,3 milioni di PMI/anno usano servizi digitali


Obiettivo specifico:

Migliorare le condizioni generali per la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione, specie le PMI, incluse quelle nel settore del turismo

F.

Attività per migliorare la competitività

Ultimo risultato noto (quadro di riferimento)

Obiettivo a lungo termine (2020)

F.1.

Numero di misure di semplificazione adottate

5 Misure di semplificazione all'anno (2010)

Almeno 7 misure di semplificazione all'anno

F.2.

Adeguare il quadro normativo allo scopo

I controlli dell'adeguatezza hanno avuto inizio nel 2010. L'unico controllo dell'adeguatezza pertinente sinora è il progetto pilota in corso riguardante l'"omologazione di veicoli a motore"

Avvio di fino a 5 controlli dell'adeguatezza nel corso del programma COSME.

F.3.

Numero di Stati membri che impiegano il test di prova della competitività

Numero di Stati membri che impiegano il test di prova della competitività: 0

Marcato aumento del numero di Stati membri che impiegano il test di prova della competitività

F.4.

Azioni in materia di uso efficiente delle risorse (che potrebbero comprendere energia, materiali o risorse idriche, riciclaggio, ecc.) intraprese dalle PMI

Saranno misurate periodicamente, ad esempio tramite un sondaggio di Eurobarometro

Aumento della proporzione delle PMI dell'Unione che stanno effettuando almeno un'azione per essere maggiormente efficienti in termini di risorse (tale azione potrebbe comprendere energia, materiali o risorse idriche, riciclaggio, ecc.) rispetto al quadro di riferimento (misurazione iniziale)

Aumento della proporzione delle PMI dell'Unione che prevedono di attuare ogni due anni azioni supplementari in materia di efficienza delle risorse (le quali potrebbero comprendere energia, materiali o risorse idriche, riciclaggio, ecc.) rispetto al quadro di riferimento (misurazione iniziale)

G.

Sviluppo della politica a favore delle PMI

Ultimo risultato noto (quadro di riferimento)

Obiettivo a lungo termine (2020)

G.1.

Numero di Stati membri che impiegano il test PMI

Numero di Stati membri che impiegano il test PMI: 15

Marcato aumento del numero di Stati membri che impiegano il test PMI


Obiettivo specifico:

Migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione, specie le PMI, incluse quelle nel settore del turismo

H.

Turismo

Ultimo risultato noto (quadro di riferimento)

Obiettivo a lungo termine (2020)

H.1.

Partecipazione in progetti di cooperazione transnazionale

Tre paesi coperti per progetto nel 2011

Aumento del numero di Stati membri che partecipano a progetti di cooperazione transnazionale finanziati dal programma COSME rispetto al quadro di riferimento

H.2.

Numero di destinazioni che adottano modelli di sviluppo sostenibile del turismo promossi dalle Destinazioni europee d'eccellenza

Numero totale di concessioni dell'appellazione Destinazione europea d'eccellenza: 98 (media di 20 all'anno – nel periodo 2007-10, 2008-20, 2009-22, 2010-25, 2011-21)

Oltre 200 destinazioni che adottano i modelli di sviluppo sostenibile del turismo promossi dalle Destinazioni europee d'eccellenza (circa 20 ogni anno)

I.

Nuovi concetti imprenditoriali

Ultimo risultato noto (quadro di riferimento)

Obiettivo a lungo termine (2020)

I.1.

Numero di nuovi prodotti/servizi sul mercato

Sarà misurato periodicamente

(finora quest'attività ha riguardato soltanto un lavoro analitico di dimensione limitata)

Aumento del numero totale di nuovi prodotti/servizi rispetto al quadro di riferimento (misurazione iniziale)


Obiettivo specifico:

Promuovere lo spirito imprenditoriale e la cultura dell'imprenditorialità

J.

Sostegno all'imprenditorialità

Ultimo risultato noto (quadro di riferimento)

Obiettivo a lungo termine (2020)

J.1.

Numero di Stati membri che attuano soluzioni ispirate all'imprenditorialità sulla base di buone prassi individuate grazie al programma

Numero di Stati membri che attuano soluzioni ispirate all'imprenditorialità: 22 (2010)

Marcato aumento del numero di Stati membri che attuano soluzioni ispirate all'imprenditorialità

J.2.

Numero di Stati membri che attuano soluzioni ispirate all'imprenditorialità rivolte agli imprenditori potenziali, giovani e nuovi e all'imprenditoria femminile, nonché a gruppi di destinatari specifici

Attualmente 12 Stati membri partecipano alla rete europea di mentori delle imprenditrici. Attualmente 6 Stati membri e 2 regioni hanno una strategia specifica di educazione all'imprenditorialità, 10 Stati membri hanno integrato obiettivi nazionali relativi all'educazione all'imprenditorialità in strategie più ampie di apprendimento permanente e in 8 Stati membri sono attualmente in discussione strategie in materia di imprenditorialità.

Marcato aumento del numero di Stati membri che attuano soluzioni ispirate all'imprenditorialità rivolte agli imprenditori potenziali, giovani e nuovi e all'imprenditoria femminile, nonché a gruppi di destinatari specifici rispetto al quadro di riferimento


(1)  Questi indicatori si riferiscono agli sviluppi nel settore della politica per le imprese e l'industria. La Commissione non è la sola responsabile per la realizzazione degli obiettivi. Anche una serie di altri fattori che esulano dal controllo della Commissione influenzano i risultati in questo settore.

(2)  Prodotti e servizi verdi sono quelli la cui funzione predominante è ridurre i rischi per l'ambiente e minimizzare l'inquinamento e lo spreco di risorse. Sono compresi anche i prodotti con particolari caratteristiche ambientali (progettazione ecocompatibile, marchio di qualità ecologica, produzione biologica e rilevante contenuto riciclato). Fonte: Flash Eurobarometro n. 340: "PMI: efficienza nella gestione delle risorse e mercati verdi".

(3)  Le conclusioni del Consiglio del 31 maggio 2011 comprendevano un invito agli Stati membri a ridurre rispettivamente, se del caso, a tre giorni lavorativi e a 100 EUR, entro il 2012, il tempo e i costi necessari per la creazione di un'impresa e a portare entro il 2013 a tre mesi il tempo necessario per ottenere licenze e permessi necessari per esercitare la specifica attività di un'impresa.

(4)  "Internationalisation of European SMEs" (internazionalizzazione delle PMI europee), EIM, 2010, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/files/internationalisation_of_european_smes_final_en.pdf

(5)  1 EUR dal bilancio dell'Unione produrrà come risultato 20-30 EUR in prestiti e 4-6 EUR in investimenti di capitale proprio per tutta la durata del programma COSME.


20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/50


REGOLAMENTO (UE) N. 1288/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2013

che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 165, paragrafo 4, e l'articolo 166, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La comunicazione della Commissione del 29 giugno 2011 dal titolo "Un bilancio per la strategia 2020" invita a realizzare un programma unico relativo al settore dell'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, che comprenda gli aspetti internazionali dell'istruzione superiore e che riunisca il programma d'azione nell'ambito dell'apprendimento permanente ("Apprendimento permanente") istituito con decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il programma Gioventù in azione ("Gioventù in azione") istituito con decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il programma d'azione Erasmus Mundus ("Erasmus Mundus") istituito con decisione n. 1298/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), il programma ALFA III istituito con regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), e i programmi Tempus e Edulink, al fine di ottenere una maggiore efficienza, un più preciso orientamento strategico e nuove sinergie da sfruttare tra i vari aspetti del programma unico. Lo sport inoltre è proposto come parte di tale programma unico ("il programma").

(2)

Le relazioni di valutazione intermedia del programma di apprendimento permanente e dei programmi Gioventù in azione ed Erasmus Mundus, insieme alla consultazione pubblica sulla futura azione dell'Unione in materia di istruzione, formazione e gioventù e in materia di istruzione superiore, hanno rivelato la pressante, e per alcuni aspetti crescente, necessità di portare avanti cooperazione e mobilità in tali settori a livello europeo. Le relazioni di valutazione hanno sottolineato l'importanza di tessere rapporti più stretti tra i programmi dell'Unione e gli sviluppi politici nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù, hanno espresso l'auspicio che l'azione dell'Unione sia articolata in modo tale da soddisfare meglio il paradigma dell'apprendimento permanente, e hanno insistito perché si adotti un approccio più semplice, di più agevole utilizzo e più flessibile all'attuazione di quest'azione e si ponga fine alla frammentazione dei programmi di cooperazione internazionale nell'ambito dell'istruzione superiore.

(3)

È opportuno che il programma sia incentrato sull'accessibilità dei finanziamenti e sulla trasparenza delle procedure amministrative e finanziarie, anche mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e la digitalizzazione. Lo snellimento e la semplificazione a livello organizzativo e gestionale nonché una costante attenzione alla riduzione delle spese amministrative sono anch'essi elementi essenziali per il successo del programma.

(4)

La consultazione pubblica sulle scelte strategiche dell'Unione per l'attuazione della nuova competenza in materia di sport, insieme alla relazione di valutazione della Commissione sulle azioni preparatorie nel settore dello sport, hanno fornito utili indicazioni sulle aree prioritarie per l'azione dell'Unione, e hanno illustrato il valore aggiunto che l'Unione può apportare sostenendo le attività volte a produrre, condividere e diffondere esperienze e conoscenze su diverse tematiche che riguardano lo sport a livello europeo, a condizione che tali azioni si focalizzino sulle attività sportive praticate a livello amatoriale.

(5)

La Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile definisce la strategia di crescita del prossimo decennio per l'Unione a sostegno di tale crescita e fissa cinque ambiziosi obiettivi da raggiungere entro il 2020, soprattutto nel settore dell'istruzione, il cui obiettivo è di ridurre i tassi di abbandono scolastico a un livello inferiore al 10 %, e fare in modo che almeno il 40 % delle persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni abbia portato a termine l'istruzione terziaria o equivalente. Ciò include anche le iniziative faro, in particolare "Gioventù in movimento" e l'Agenda per le nuove competenze e per l'occupazione.

(6)

Nelle conclusioni del 12 maggio 2009 il Consiglio ha auspicato la realizzazione di un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020), definendo quattro obiettivi strategici per rispondere alle sfide ancora da affrontare per creare un'Europa basata sulla conoscenza e fare dell'apprendimento permanente una realtà per tutti.

(7)

Ai sensi degli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e degli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il programma promuove tra l'altro la parità tra uomini e donne e misure volte a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Nell'ambito dell'attuazione del programma è necessario ampliare l'accesso per gli appartenenti ai gruppi svantaggiati e vulnerabili e affrontare attivamente le speciali necessità di apprendimento delle persone con disabilità.

(8)

Il programma dovrebbe assumere una forte dimensione internazionale, soprattutto per quanto riguarda l'istruzione superiore, al fine non solo di migliorare la qualità dell'istruzione superiore europea nel conseguimento dei più ampi obiettivi della strategia ET2020 e rafforzare l'attrattiva dell'Unione come sede di studio, ma anche di favorire la comprensione tra i popoli e contribuire allo sviluppo sostenibile dell'istruzione superiore nei paesi partner, così come al loro sviluppo socioeconomico più in generale, promuovendo tra l'altro la "mobilità di talenti" mediante iniziative di mobilità con i cittadini dei paesi partner. A tal fine, è opportuno rendere disponibili i finanziamenti attraverso lo Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI), lo Strumento europeo di vicinato (ENI), lo Strumento di assistenza preadesione (IPA) e lo Strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (PI). Possono altresì essere resi disponibili finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo (FES) conformemente alle norme che lo disciplinano. È opportuno che le disposizioni del presente regolamento si applichino all'utilizzo di tali fondi, garantendo nel contempo la conformità con i rispettivi regolamenti istitutivi dei richiamati strumenti e fondo.

(9)

Nella risoluzione del 27 novembre 2009 relativa a un rinnovato quadro europeo di cooperazione in materia di gioventù (2010-2018) il Consiglio ha posto l'accento sulla necessità di considerare tutti i giovani una risorsa della società con l'obiettivo di facilitarne la partecipazione allo sviluppo delle politiche che li coinvolgono, mediante un continuo dialogo strutturato tra decisori politici, giovani e organizzazioni giovanili a tutti i livelli.

(10)

L'integrazione in un unico programma dell'apprendimento formale, non formale e informale dovrebbe creare sinergie e promuovere la cooperazione transettoriale tra i vari settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù. Nel corso dell'attuazione del programma è opportuno tenere in debita considerazione le specifiche necessità dei vari settori e, se del caso, il ruolo delle autorità regionali e locali.

(11)

Per sostenere la mobilità, l'equità e l'eccellenza nello studio, l'Unione dovrebbe istituire in via sperimentale uno strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti per consentire agli studenti, indipendentemente dalla loro condizione sociale, di conseguire un diploma di Master in un altro paese al quale è aperta la partecipazione al programma ("il paese del programma"). Lo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti dovrebbe essere messo a disposizione degli istituti finanziari disposti a offrire prestiti per studi a livello di master in altri paesi del programma e a condizioni favorevoli per gli studenti. È opportuno che tale strumento supplementare e innovativo per la mobilità a fini dell'apprendimento non sostituisca gli attuali regimi di sovvenzionamento o di prestito che sostengono la mobilità studentesca a livello locale, nazionale e di Unione e non impedisca lo sviluppo di nuovi regimi in futuro. Lo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti dovrebbe essere sottoposto a un attento monitoraggio e valutazione, in particolare per quanto concerne la sua diffusione sul mercato nei vari paesi. Conformemente all'articolo 15, paragrafi 2 e 2 bis, al Parlamento europeo e al Consiglio dovrebbe essere presentata una valutazione di medio termine non oltre la fine del 2017, nell'ottica di ottenere un indirizzo politico in merito alla continuazione dello strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti.

(12)

Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di adottare tutte le misure necessarie per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi che si frappongono al corretto funzionamento del programma, anche, ove possibile, mediante la risoluzione delle questioni amministrative che creano difficoltà per l'ottenimento di visti e permessi di soggiorno. Ai sensi della direttiva 2004/114/CE del Consiglio (8), gli Stati membri sono incoraggiati a istituire procedure accelerate di ammissione.

(13)

La comunicazione della Commissione del 20 settembre 2011 dal titolo "Sostenere la crescita e l'occupazione - un progetto per la modernizzazione dei sistemi d'istruzione superiore in Europa" stabilisce un quadro entro il quale l'Unione, gli Stati membri e gli istituti di istruzione superiore possono cooperare per aumentare il numero dei laureati, migliorare la qualità dell'istruzione e massimizzare il contributo che l'istruzione superiore e la ricerca possono offrire per aiutare le economie degli Stati membri e le società a uscire rafforzate dalla crisi economica mondiale.

(14)

Per dare una risposta migliore alla disoccupazione giovanile nell'Unione, è opportuno prestare una particolare attenzione alla cooperazione transnazionale fra gli istituti d'istruzione superiore e professionale e le imprese, al fine di migliorare le possibilità di impiego degli studenti e sviluppare competenze imprenditoriali.

(15)

La dichiarazione di Bologna, firmata dai ministri dell'Istruzione di 29 paesi europei il 19 giugno 1999, ha istituito un processo intergovernativo volto alla creazione di uno "spazio europeo dell'insegnamento superiore" che deve essere sostenuto in modo continuo a livello di Unione.

(16)

Il ruolo cruciale svolto dall'istruzione e dalla formazione professionale (IFP) nel sostenere il raggiungimento di una serie di obiettivi fissati dalla strategia Europa 2020 è ampiamente riconosciuto e definito nel processo di Copenaghen rinnovato (2011-2020), considerata in particolare la loro capacità di affrontare l'elevato livello della disoccupazione in Europa, soprattutto della disoccupazione giovanile e a lungo termine, di promuovere la cultura dell'apprendimento permanente, di contrastare l'esclusione sociale e di incoraggiare la cittadinanza attiva. Onde colmare il divario tra le conoscenze acquisite con l'istruzione e la formazione e le abilità e competenze richieste nel mondo del lavoro, e per aumentare le possibilità di impiego dei giovani, sono necessari tirocini e apprendistati di qualità, inclusi quelli nelle micro imprese e nelle piccole e medie imprese.

(17)

È necessario rafforzare l'intensità e ampliare la cooperazione europea tra le scuole e la mobilità del personale scolastico e degli allievi, per soddisfare le priorità fissate nell'Agenda per la cooperazione europea in materia scolastica per il 21o secolo, in particolare al fine di migliorare la qualità dell'istruzione scolastica nell'Unione in relazione allo sviluppo delle competenze e per migliorare l'equità e l'inclusione nell'ambito delle istituzioni e dei sistemi scolastici, nonché per rafforzare e sostenere la professione dell'insegnante e i dirigenti scolastici. In tale contesto, agli obiettivi strategici volti a ridurre l'abbandono scolastico, migliorare le capacità di base e accrescere la partecipazione e la qualità dell'educazione e della cura della prima infanzia, dovrebbe essere data priorità unitamente agli obiettivi che rafforzano le competenze professionali degli insegnanti e dei capi d'istituto e che migliorano le opportunità educative per i bambini provenienti da un contesto migratorio e di quelli in situazione di svantaggio socioeconomico.

(18)

L'Agenda europea rinnovata per l'apprendimento degli adulti inserita nella risoluzione del Consiglio del 28 novembre 2011 si propone di consentire a tutti gli adulti di sviluppare e potenziare le proprie abilità e competenze per tutto l'arco della vita. È opportuno prestare una particolare attenzione al miglioramento delle opportunità di apprendimento per l'alto numero di europei scarsamente qualificati, migliorando nello specifico l'alfabetizzazione e le competenze aritmetico-matematiche e promuovendo percorsi flessibili di apprendimento e misure che offrano una seconda opportunità.

(19)

L'azione del Forum Europeo della Gioventù, dei Centri Nazionali d'Informazione sul Riconoscimento Accademico (NARIC), delle reti Eurydice, Euroguidance ed Eurodesk, dei Servizi Nazionali di Supporto dell'Azione eTwinning, dei Centri Nazionali Europass e degli Uffici d'Informazione Nazionali dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato è essenziale per raggiungere gli obiettivi del programma, in particolare fornendo periodicamente alla Commissione informazioni aggiornate sui vari settori di rispettiva attività e diffondendo i risultati del programma nell'Unione e nei paesi partner.

(20)

È opportuno che si rafforzi la cooperazione prevista dal programma con le organizzazioni internazionali, in particolare con il Consiglio d'Europa, operanti nell'ambito dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.

(21)

Al fine di contribuire allo sviluppo dell'eccellenza negli studi sull'integrazione europea a livello mondiale e di rispondere alla crescente necessità di conoscenze e dialogo sul processo di integrazione europea e sui relativi sviluppi, è importante stimolare l'eccellenza dell'insegnamento, della ricerca e della riflessione in tale settore, fornendo sostegno a istituti accademici o ad associazioni operanti nell'ambito dell'integrazione europea e ad associazioni che perseguono finalità di interesse europeo, tramite l'azione Jean Monnet.

(22)

La collaborazione prevista dal programma con le organizzazioni della società civile nel settore dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport a livello nazionale e dell'Unione riveste una grande importanza per creare un profondo senso di appartenenza rispetto alle strategie e alle politiche per l'apprendimento permanente e per tenere conto delle idee e delle preoccupazioni delle parti interessate a tutti i livelli.

(23)

La comunicazione della Commissione del 18 gennaio 2011 dal titolo "Sviluppare la dimensione europea dello sport" espone le idee della Commissione per un'azione a livello di Unione nel settore dello sport a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e propone una serie di azioni concrete per la Commissione e gli Stati membri volte ad aumentare l'identità europea dello sport in tre ampie aree tematiche: il ruolo sociale dello sport, la dimensione economica dello sport e l'organizzazione dello sport. Occorre inoltre prendere in considerazione il valore aggiunto dello sport, compreso lo sport di origine locale, e il suo contributo al patrimonio storico e culturale dell'Unione.

(24)

Occorre prestare un'attenzione particolare allo sport praticato a livello amatoriale e al volontariato nello sport, dato il ruolo importante che svolgono nel promuovere l'inclusione sociale, le pari opportunità e l'attività fisica a vantaggio della salute.

(25)

La maggiore trasparenza e il maggiore riconoscimento delle qualifiche e delle competenze e una più diffusa adozione degli strumenti dell'Unione per trasparenza e il riconoscimento dovrebbero contribuire a rafforzare la qualità dell'insegnamento e della formazione e promuovere la mobilità sia per un apprendimento permanente sia a fini occupazionali in tutta Europa, tra paesi e settori diversi. Consentire l'accesso a metodi, prassi e tecnologie diffuse in altri paesi aiuterà a migliorare l'occupabilità.

(26)

A tal fine, si raccomanda di estendere l'uso del quadro unico dell'Unione per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) istituito dalla decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), del registro europeo di certificazione della qualità dell'istruzione superiore (EQAR) e dell'associazione europea per la garanzia della qualità nell'istruzione superiore (ENAQ) istituiti ai sensi della raccomandazione 2006/143/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), del quadro europeo delle qualifiche (EQF) istituito ai sensi della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 (11), del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) istituito ai sensi della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 (12), del quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) istituito ai sensi della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 (13), e del sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS).

(27)

Per garantire una maggiore efficienza nelle comunicazioni al pubblico e più forti sinergie tra le attività di comunicazione intraprese su iniziativa della Commissione, le risorse assegnate alla comunicazione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero contribuire anche a coprire la comunicazione collettiva delle priorità politiche dell'Unione a condizione che siano correlate agli obiettivi generali del presente regolamento.

(28)

È necessario garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni svolte nell'ambito del programma, nonché la loro complementarità con le attività svolte dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 167, paragrafo 4, TFUE e con altre attività, in particolare quelle nei settori della cultura e dei mezzi d'informazione, dell'occupazione, della ricerca e dell'innovazione, dell'industria e delle imprese, della politica di coesione e di sviluppo, così come della politica di allargamento e delle iniziative, degli strumenti e delle strategie nell'ambito della politica regionale e delle relazioni esterne.

(29)

Il programma è concepito per avere un impatto positivo e sostenibile sulle politiche e sulle prassi in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport. Tale impatto sistemico dovrebbe essere conseguito tramite le varie azioni e attività previste nel programma, intese a promuovere riforme a livello istituzionale e, se del caso, innovazioni a livello di sistema. I progetti individuali per i quali è richiesto il sostegno finanziario del programma non sono tenuti ad avere di per sé un impatto sistemico. È il risultato cumulativo di tali progetti che dovrebbe contribuire al raggiungimento di un impatto sistemico.

(30)

Un'efficace gestione della performance del programma, incluse le attività di valutazione e monitoraggio, richiede lo sviluppo di indicatori di efficienza specifici, misurabili e realistici che possano essere misurati nel tempo e che riflettano la logica dell'intervento.

(31)

È opportuno che la Commissione e gli Stati membri ottimizzino l'uso delle TIC e delle nuove tecnologie per facilitare l'accesso alle azioni nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. In tale ambito potrebbe rientrare la mobilità virtuale, che dovrebbe integrare la mobilità a fini dell'apprendimento senza però sostituirla.

(32)

Il presente regolamento stabilisce, per l'intera durata del programma una dotazione finanziaria complessiva di EUR … che costituisce per il Parlamento europeo e il Consiglio l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (14).

(33)

Al fine di assicurare la continuità del finanziamento fornito a norma del Programma al funzionamento degli organi, nel corso della fase iniziale del programma la Commissione dovrebbe poter considerare i costi direttamente connessi all'attuazione delle attività oggetto di sostegno come ammissibili al finanziamento, anche se essi sono stati sostenuti dal beneficiario prima della presentazione della richiesta di sovvenzionamento.

(34)

È necessario identificare criteri di efficienza in base ai quali poter suddividere le assegnazioni di fondi di bilancio tra Stati membri per le azioni gestite dalle agenzie nazionali.

(35)

I paesi candidati all'adesione all'Unione europea e quelli dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che fanno parte dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare a programmi dell'Unione sulla base di accordi quadro, di decisioni dei consigli di associazione o di accordi analoghi.

(36)

La Confederazione elvetica può partecipare ai programmi dell'Unione conformemente a un accordo da firmare tra l'Unione e quel paese.

(37)

Le persone provenienti da un paese o territorio d'oltremare (PTOM) e i pertinenti enti e organizzazioni pubblici e privati di un PTOM possono partecipare ai programmi conformemente alla decisione 2001/822/CE del Consiglio (15). Nell'attuazione del programma è opportuno prendere in considerazione le difficoltà delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e dei PTOM dovute alla loro lontananza.

(38)

La Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nella comunicazione congiunta del 25 maggio 2011 dal titolo "Una risposta nuova a un vicinato in mutamento", hanno illustrato, tra l'altro, l'obiettivo di favorire ulteriormente la partecipazione dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato alle azioni dell'Unione volte a sviluppare la capacità e favorire la mobilità nell'ambito dell'istruzione superiore nonché l'apertura del futuro programma d'istruzione a tali paesi.

(39)

Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere protetti per tutto il ciclo di spesa con misure proporzionate, comprendenti la prevenzione, l'individuazione e l'analisi delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni. Se da un lato l'assistenza esterna dell'Unione ha un crescente bisogno di finanziamento, la situazione economica e di bilancio dell'Unione limita le risorse disponibili per tale assistenza. È opportuno quindi che la Commissione miri a ottimizzare e rendere sostenibile l'impiego delle risorse disponibili, soprattutto mediante l'uso di strumenti finanziari con effetto leva.

(40)

Per migliorare l'accesso al programma, è opportuno che le sovvenzioni a sostegno della mobilità degli individui siano adeguate al costo della vita e di sostentamento nel paese ospitante. Conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere inoltre incoraggiati a garantire che tali sovvenzioni siano esenti da imposte e oneri sociali. La stessa esenzione dovrebbe applicarsi agli organismi pubblici o privati che erogano il sostegno finanziario agli individui interessati.

(41)

Ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), il contributo volontario in termini di tempo può essere riconosciuto quale cofinanziamento sotto forma di contributi in natura.

(42)

Nella comunicazione del 29 giugno 2011 dal titolo "Un bilancio per la strategia 2020" la Commissione ha ribadito il proprio impegno a semplificare i finanziamenti dell'Unione. La creazione di un programma unico per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport dovrebbe condurre a considerevoli semplificazioni, razionalizzazioni e sinergie nella gestione del programma. L'attuazione del programma dovrebbe essere ulteriormente semplificata grazie al ricorso a importi forfetari, costi unitari e finanziamenti anch'essi a tassi forfetari, nonché allo snellimento dei requisiti formali e burocratici per i beneficiari e gli Stati membri.

(43)

Il miglioramento dell'esecuzione e della qualità della spesa dovrebbe rappresentare il principio guida per il conseguimento degli obiettivi del programma e garantire al contempo l'utilizzo ottimale delle risorse finanziarie.

(44)

È importante garantire la sana gestione finanziaria del programma nonché un'attuazione dello stesso quanto più possibile efficiente e semplice per l'utente, assicurando altresì la certezza giuridica e l'accessibilità del programma per tutti i partecipanti.

(45)

Al fine di garantire una tempestiva reazione al mutare delle esigenze per l'intera durata del programma, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle disposizioni concernenti le azioni supplementari della cui gestione sono responsabili le agenzie nazionali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(46)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

(47)

Il programma dovrebbe riguardare tre settori diversi e il comitato istituito a norma del presente regolamento dovrebbe occuparsi sia delle questioni orizzontali sia di quelle settoriali. Spetta agli Stati membri assicurare l'invio alle riunioni di tale comitato dei rappresentanti competenti in funzione dei punti all'ordine del giorno e spetta al presidente del comitato assicurare che gli ordini del giorno delle riunioni indichino chiaramente il settore o i settori interessati e i temi, a seconda del settore, che saranno discussi durante ciascuna riunione. Se del caso, conformemente al regolamento del comitato e su base ad hoc, dovrebbe essere possibile invitare a partecipare alle riunioni del comitato, in qualità di osservatori, esperti esterni, compresi i rappresentanti delle parti sociali.

(48)

È opportuno garantire la corretta chiusura del programma, soprattutto relativamente alla continuazione degli accordi pluriennali per la sua gestione, come il finanziamento dell'assistenza tecnica e amministrativa. A decorrere dal 1o gennaio 2014, l'assistenza tecnica e amministrativa, se necessario, dovrebbe garantire la gestione delle azioni non ancora portate a termine nell'ambito dei precedenti programmi entro la fine del 2013.

(49)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire stabilire il programma, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(50)

È pertanto opportuno abrogare le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE.

(51)

Al fine di assicurare la continuità del finanziamento fornito a norma del Programma, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a partire dal 1o gennaio 2014. Per motivi di urgenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore nel più breve tempo possibile dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Ambito d'applicazione del programma

1.   Il presente regolamento istituisce un programma di azione dell'Unione in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport, denominato "Erasmus+" ("il programma").

2.   Il programma è attuato dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

3.   Nel rispetto delle strutture e delle specifiche necessità dei vari settori negli Stati membri, il programma riguarda i seguenti ambiti:

a)

l'istruzione e la formazione a tutti i livelli, in una prospettiva di apprendimento permanente, comprese l'istruzione scolastica (Comenius), l'istruzione superiore (Erasmus), l'istruzione superiore internazionale (Erasmus Mundus), l'istruzione e la formazione professionale (Leonardo da Vinci) e l'apprendimento degli adulti (Grundtvig);

b)

la gioventù (Gioventù in azione), in particolare nel contesto dell'apprendimento non formale e informale;

c)

lo sport, in particolare quello praticato a livello amatoriale.

4.   Il programma prevede una dimensione internazionale volta a sostenere l'azione esterna dell'Unione, compresi i suoi obiettivi di sviluppo, mediante la cooperazione tra l'Unione e i paesi partner.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)   "apprendimento permanente": ogni istruzione generale, istruzione e formazione professionale, apprendimento non formale e apprendimento informale intrapresi nelle varie fasi della vita, che diano luogo a un miglioramento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze o della partecipazione alla società in una prospettiva personale, civica, culturale, sociale e/o occupazionale, inclusa l'offerta di servizi di consulenza e orientamento;

2)   "apprendimento non formale": un apprendimento che avviene attraverso attività pianificate (in termini di obiettivi di apprendimento e tempo necessario), affiancate da una qualche forma di sostegno all'apprendimento (a esempio rapporto studente-insegnante), ma che non rientra nel sistema di istruzione e formazione formale;

3)   "apprendimento informale": un apprendimento derivante da attività quotidiane connesse al lavoro, alla famiglia o al tempo libero che non è organizzato o strutturato in termini di obiettivi, tempo necessario o sostegno all'apprendimento; dal punto di vista di chi apprende può non essere intenzionale;

4)   "dialogo strutturato": il dialogo con i giovani e le organizzazioni che si occupano dei giovani che funge da sede comune di riflessione permanente sulle priorità, sull'attuazione e sul follow-up della cooperazione europea in materia di gioventù;

5)   "transnazionale": termine che si riferisce, salvo altrimenti indicato, a un'azione che coinvolge almeno due paesi del programma di cui all'articolo 24, paragrafo 1;

6)   "internazionale": termine che si riferisce a un'azione che coinvolge almeno un paese del programma e almeno un paese terzo ("paese partner");

7)   "mobilità a fini dell'apprendimento": lo spostamento fisico in un paese diverso dal paese di residenza per svolgere studi, intraprendere un'attività di formazione o un'altra attività di apprendimento non formale o informale. Può assumere la forma di tirocinio, apprendistato, scambi di giovani, volontariato, attività didattica oppure partecipazione ad attività di sviluppo professionale e può includere attività preparatorie quali la formazione nella lingua del paese di accoglienza, nonché attività di invio, accoglienza e follow-up;

8)   "cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi": progetti di cooperazione transnazionale e internazionale che coinvolgono organizzazioni attive nei settori dell'istruzione, della formazione e/o della gioventù e possono comprendere anche altre organizzazioni;

9)   "sostegno alle riforme delle politiche": qualsiasi tipo di attività tesa a sostenere e favorire l'ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione, nonché il sostegno allo sviluppo della politica europea in materia di gioventù, attraverso il processo di cooperazione politica tra gli Stati membri, in particolare il metodo aperto di coordinamento e il dialogo strutturato con i giovani;

10)   "mobilità virtuale": una serie di attività basate sull'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, tra cui l'e-learning, organizzate a livello istituzionale, che realizzano o favoriscono esperienze transnazionali e/o internazionali collaborative in un contesto di insegnamento e/o apprendimento;

11)   "personale": gli individui che partecipano, su base professionale o volontaristica, all'istruzione, alla formazione o all'apprendimento non formale dei giovani, e può comprendere professori, insegnanti, formatori, dirigenti scolastici, animatori giovanili e personale non docente;

12)   "animatore per i giovani": un operatore professionale o volontario che partecipa all'apprendimento non formale e sostiene i giovani nel loro sviluppo socioeducativo e professionale individuale;

13)   "giovani": individui di età compresa tra i 13 e i 30 anni;

14)   "istituti di istruzione superiore":

a)

qualsiasi tipo di istituto di istruzione superiore che, a prescindere dalle diverse possibili denominazioni, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, rilasci lauree riconosciute o altre qualifiche riconosciute di livello terziario;

b)

qualsiasi istituto che, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, offra istruzione o formazione professionale di livello terziario;

15)   "diploma congiunto": un programma di studi integrato offerto da almeno due istituti di istruzione superiore che si conclude con un unico diploma rilasciato e firmato da tutti gli istituti partecipanti congiuntamente e riconosciuto ufficialmente nei paesi in cui gli istituti partecipanti sono ubicati;

16)   "diploma doppio/diploma multiplo": un programma di studi offerto da due (doppio) o più (multiplo) istituti di istruzione superiore, a conclusione del quale lo studente riceve un diploma distinto da ognuno degli istituti partecipanti;

17)   "attività per la gioventù": attività extrascolastiche (scambi di giovani, volontariato o formazione rivolta alla gioventù) svolte da giovani, individualmente o in gruppo, in particolare attraverso le organizzazioni giovanili, e caratterizzate da un approccio non formale all'apprendimento;

18)   "partenariato": un accordo tra un gruppo di istituti e/o di organizzazioni di vari paesi del programma per lo svolgimento di attività europee congiunte nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport oppure per l'istituzione di una rete formale o informale in un settore pertinente, quali i progetti di apprendimento congiunto per gli alunni e i loro insegnanti sotto forma di scambi tra classi e mobilità individuale di lungo termine, i programmi intensivi d'istruzione superiore e la cooperazione tra autorità regionali e locali per promuovere la cooperazione interregionale, anche a livello transfrontaliero; l'accordo può essere esteso a istituti e/o organizzazioni di paesi partner nell'ottica di migliorare la qualità del partenariato;

19)   "competenze chiave": insieme fondamentale di conoscenze, abilità e attitudini di cui tutti gli individui hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, per la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione, come descritte nella raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18);

20)   "metodo aperto di coordinamento ("OMC")": metodo intergovernativo che istituisce un quadro di cooperazione tra gli Stati membri, le cui politiche nazionali possono essere dirette ad alcuni obiettivi comuni; nell'ambito del presente programma, il metodo aperto di coordinamento (OMC) si applica all'istruzione, alla formazione e alla gioventù;

21)   "strumenti dell'Unione per la trasparenza e il riconoscimento": strumenti che consentono alle parti interessate di comprendere, valutare e, se del caso, riconoscere i risultati dell'apprendimento e le qualifiche in tutta l'Unione;

22)   "paesi interessati dalla politica europea di vicinato": i paesi e i territori che rientrano nella politica europea di vicinato;

23)   "duplice carriera": la formazione sportiva di alto livello associata all'istruzione generale o al lavoro;

24)   "sport di base": attività sportiva organizzata e praticata a livello locale da sportivi dilettanti, e sport per tutti.

Articolo 3

Valore aggiunto europeo

1.   Il programma sostiene soltanto le azioni e le attività che offrono un potenziale valore aggiunto europeo e contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo generale di cui all'articolo 4.

2.   Il valore aggiunto europeo delle azioni e delle attività del programma è assicurato soprattutto attraverso i seguenti elementi:

a)

il carattere transnazionale, soprattutto per quanto riguarda la mobilità e la cooperazione tese a conseguire un impatto sistemico sostenibile;

b)

la complementarità e sinergia con altri programmi e politiche a livello nazionale, dell'Unione e internazionale;

c)

il contributo a un uso efficace degli strumenti dell'Unione per la trasparenza e il riconoscimento.

Articolo 4

Obiettivo generale del programma

Il programma contribuisce al conseguimento:

a)

degli obiettivi della strategia Europa 2020, compreso l'obiettivo principale in materia di istruzione;

b)

degli obiettivi del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione ("ET2020"), compresi i corrispondenti parametri di riferimento;

c)

dello sviluppo sostenibile dei paesi partner nel settore dell'istruzione superiore;

d)

degli obiettivi generali del quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018);

e)

dell'obiettivo dello sviluppo della dimensione europea dello sport, in particolare lo sport di base, conformemente al piano di lavoro dell'Unione per lo sport; nonché

f)

della promozione dei valori europei a norma dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea.

CAPO II

Istruzione e formazione

Articolo 5

Obiettivi specifici

1.   In linea con l'obiettivo generale del programma di cui all'articolo 4, in particolare con gli obiettivi di ET2020, nonché a sostegno dello sviluppo sostenibile dei paesi partner nel settore dell'istruzione superiore, il programma persegue i seguenti obiettivi specifici:

a)

migliorare il livello delle competenze e abilità chiave, con particolare riguardo alla loro rilevanza per il mercato del lavoro e al loro contributo a una società coesa, in particolare mediante maggiori opportunità di mobilità a fini dell'apprendimento e grazie a una cooperazione rafforzata tra mondo dell'istruzione e della formazione e mondo del lavoro;

b)

favorire i miglioramenti della qualità, l'innovazione, l'eccellenza e l'internazionalizzazione per quanto riguarda gli istituti di istruzione e di formazione, in particolare mediante una maggiore cooperazione transnazionale tra gli istituti di istruzione e formazione e altri soggetti interessati;

c)

promuovere la realizzazione di uno spazio europeo permanente e lo sviluppo di una maggiore consapevolezza in merito, al fine di supportare le riforme politiche a livello nazionale e la modernizzazione dei sistemi di istruzione e formazione, in particolare attraverso una cooperazione politica rafforzata, un migliore utilizzo degli strumenti dell'Unione per la trasparenza e il riconoscimento e la diffusione delle buone prassi;

d)

favorire la dimensione internazionale dell'istruzione e della formazione, in particolare attraverso la cooperazione tra gli istituti dell'Unione e dei paesi partner nel settore dell'IFP e dell'istruzione superiore, aumentando l'attrattiva degli istituti di istruzione superiore europei e sostenendo le azioni esterne dell'Unione, inclusi i suoi obiettivi di sviluppo, mediante la promozione della mobilità e della cooperazione tra istituti di istruzione superiore dell'Unione e di paesi partner, anche grazie al potenziamento mirato della capacità nei paesi partner;

e)

migliorare l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue e promuovere l'ampia diversità linguistica e la consapevolezza interculturale dell'Unione;

f)

promuovere l'eccellenza in attività di insegnamento e di ricerca nell'ambito dell'integrazione europea mediante le attività Jean Monnet a livello mondiale di cui all'articolo 10.

2.   Ai fini della valutazione del programma, indicatori misurabili e pertinenti relativi agli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1 sono stabiliti nell'allegato I.

Articolo 6

Azioni del programma

1.   In materia di istruzione e formazione il programma persegue i suoi obiettivi mediante i seguenti tipi di azioni:

a)

mobilità individuale ai fini dell'apprendimento;

b)

cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi; e

c)

sostegno alle riforme delle politiche.

2.   Le specifiche attività Jean Monnet sono descritte all'articolo 10.

Articolo 7

Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento

1.   La mobilità individuale ai fini dell'apprendimento sostiene, nei paesi del programma di cui all'articolo 24, paragrafo 1, le seguenti attività:

a)

la mobilità degli studenti a tutti i livelli dell'istruzione superiore e degli studenti, degli apprendisti e degli alunni nell'istruzione e nella formazione professionali. Tale mobilità può esplicarsi nello studio presso un istituto partner o in un tirocinio o nell'acquisizione di esperienza quale apprendista, assistente o tirocinante all'estero. La mobilità che consente di preparare un master può essere sostenuta attraverso lo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti di cui all'articolo 20;

b)

la mobilità del personale, nell'ambito dei paesi del programma di cui all'articolo 24, paragrafo 1. Tale mobilità può esplicarsi nell'insegnamento o negli assistentati, o nella partecipazione ad attività di sviluppo professionale all'estero.

2.   L'azione sostiene altresì la mobilità internazionale degli studenti e del personale da e verso i paesi partner per quanto riguarda l'istruzione superiore, nonché la mobilità organizzata sulla base di diplomi congiunti, doppi o multipli di alta qualità o inviti congiunti a presentare proposte.

Articolo 8

Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi

1.   La cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi sostiene:

a)

forme di partenariato strategico tra organizzazioni e/o istituti che svolgono attività di istruzione e di formazione o attività in altri settori rilevanti tese a sviluppare e realizzare iniziative congiunte e a promuovere l'apprendimento tra pari e gli scambi di esperienze;

b)

partenariati tra mondo del lavoro e istituti di istruzione e di formazione sotto forma di:

alleanze per la conoscenza, in particolare tra istituti di istruzione superiore e mondo del lavoro, tese a promuovere la creatività, l'innovazione, l'apprendimento sul lavoro e l'imprenditorialità offrendo opportunità di apprendimento pertinenti e sviluppando nuovi curricula e approcci pedagogici;

alleanze per le abilità settoriali tra coloro che dispensano istruzione e formazione e il mondo del lavoro, tese a promuovere le possibilità di impiego, contribuire alla creazione di nuovi programmi specifici per i vari settori o intersettoriali, sviluppare metodi innovativi di istruzione e formazione professionale e impiegare gli strumenti dell'Unione per la trasparenza e il riconoscimento;

c)

piattaforme di supporto informatico che coprano tutti i settori dell'istruzione e della formazione, con particolare riferimento all'eTwinning, e che consentano l'apprendimento tra pari, la mobilità virtuale e gli scambi di buone prassi, nonché l'accesso per partecipanti provenienti da paesi interessati dalla politica europea di vicinato.

2.   L'azione sostiene altresì lo sviluppo, il rafforzamento delle capacità, l'integrazione regionale, gli scambi di conoscenze e i processi di modernizzazione mediante forme di partenariato internazionale tra istituti di istruzione superiore nell'Unione e nei paesi partner, in particolare per quanto riguarda l'apprendimento tra pari e i progetti d'istruzione congiunti, nonché attraverso la promozione della cooperazione regionale e gli Uffici nazionali di informazione, soprattutto con i paesi interessati dalla politica europea di vicinato.

Articolo 9

Sostegno alle riforme delle politiche

1.   Il sostegno alle riforme delle politiche comprende le attività avviate a livello di Unione connesse:

a)

all'attuazione dell'agenda politica dell'Unione in materia di istruzione e formazione nel contesto del OMC, nonché ai processi di Bologna e di Copenaghen;

b)

all'attuazione, nei paesi del programma, degli strumenti dell'Unione di trasparenza e di riconoscimento, in particolare il Quadro unico dell'Unione per la trasparenza delle qualificazioni e delle competenze (Europass), il Quadro europeo delle qualifiche (EQF), il Sistema europeo di trasferimento di crediti accademici (ECTS), il Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET), il Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (EQAVET), il Registro europeo di certificazione della qualità dell'istruzione superiore (EQAR) e l'Associazione europea per la garanzia della qualità nell'istruzione superiore (ENQA), nonché il sostegno alle reti dell'Unione e alle organizzazioni non governative europee (ONG) operanti nel settore dell'istruzione e della formazione;

c)

al dialogo politico con le parti interessate europee nel settore dell'istruzione e della formazione;

d)

al NARIC, alle reti Eurydice e Euroguidance e ai centri nazionali Europass.

2.   L'azione sostiene inoltre il dialogo politico con i paesi partner e con le organizzazioni internazionali.

Articolo 10

Attività Jean Monnet

Le attività Jean Monnet si propongono di:

a)

promuovere l'insegnamento e la ricerca sull'integrazione europea in tutto il mondo tra specialisti del mondo accademico, discenti e cittadini, in particolare con l'istituzione di cattedre Jean Monnet e altre attività accademiche, promuovendo altre attività di acquisizione delle conoscenze negli istituti di istruzione superiore;

b)

sostenere le attività degli istituti accademici o delle associazioni che svolgono studi in materia di integrazione europea e favorire l'istituzione del contrassegno per l'eccellenza Jean Monnet;

c)

sostenere le seguenti istituzioni che perseguono una finalità di interesse europeo:

i)

l'Istituto universitario europeo di Firenze;

ii)

il Collegio d'Europa (sedi di Bruges e Natolin);

iii)

l'Istituto europeo di pubblica amministrazione (EIPA) di Maastricht;

iv)

l'Accademia di diritto europeo di Treviri;

v)

l'Agenzia europea per lo sviluppo dell'istruzione per alunni con esigenze speciali di Odense;

vi)

il Centro internazionale di formazione europea (CIFE) di Nizza;

d)

promuovere il dibattito politico e gli scambi tra i membri del mondo accademico e i rappresentanti del mondo politico in relazione alle priorità politiche dell'Unione.

CAPO III

Gioventù

Articolo 11

Obiettivi specifici

1.   Conformemente all'obiettivo generale del programma come specificato all'articolo 4, e in particolare agli obiettivi del quadro rinnovato di cooperazione europea nel settore della gioventù (2010-2018), il programma persegue i seguenti obiettivi specifici:

a)

migliorare il livello delle competenze e delle abilità chiave dei giovani, compresi quelli con minori opportunità, nonché promuovere la loro partecipazione alla vita democratica in Europa e al mercato del lavoro, la cittadinanza attiva, il dialogo interculturale, l'inclusione sociale e la solidarietà, in particolare mediante maggiori opportunità di mobilità a fini dell'apprendimento per i giovani, per coloro che operano nell'animazione socioeducativa o in organizzazioni giovanili e per gli animatori giovanili, e grazie al rafforzamento dei legami tra il settore della gioventù e il mercato del lavoro;

b)

favorire miglioramenti della qualità nell'ambito dell'animazione socioeducativa, in particolare mediante una maggiore cooperazione tra organizzazioni del settore della gioventù e/o altre parti interessate;

c)

integrare le riforme politiche a livello locale, regionale e nazionale e sostenere lo sviluppo di una politica in materia di gioventù basata sulla conoscenza e su dati concreti e il riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale, in particolare mediante una cooperazione politica rafforzata, un migliore impiego degli strumenti dell'Unione per trasparenza e il riconoscimento e la diffusione delle buone prassi;

d)

accrescere la dimensione internazionale delle attività nel settore della gioventù e il ruolo degli animatori socioeducativi e delle organizzazioni giovanili quali strutture di sostegno per i giovani, in modo complementare rispetto all'azione esterna dell'Unione, in particolare mediante la promozione della mobilità e della cooperazione tra parti interessate dell'Unione e di paesi partner e organizzazioni internazionali, anche grazie allo sviluppo mirato di capacità nei paesi partner.

2.   Ai fini della valutazione del programma, indicatori misurabili e rilevanti relativi agli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1 sono stabiliti nell'allegato I.

Articolo 12

Azioni del programma

Il programma persegue i suoi obiettivi mediante i seguenti tipi di azioni:

a)

mobilità individuale ai fini dell'apprendimento;

b)

cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi;

c)

sostegno alle riforme delle politiche.

Articolo 13

Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento

1.   La mobilità individuale ai fini dell'apprendimento contribuisce:

a)

alla mobilità dei giovani che partecipano ad attività di apprendimento non formale e informale tra i paesi del programma; tale mobilità può esplicarsi negli scambi di giovani e nel volontariato attraverso il Servizio di volontariato europeo, così come in azioni innovative fondate sulle disposizioni esistenti in materia di mobilità;

b)

alla mobilità degli individui che operano nell'animazione socioeducativa o nelle organizzazioni giovanili e degli animatori giovanili; tale mobilità può esplicarsi in attività di formazione e di creazione di reti.

2.   La presente azione sostiene anche la mobilità dei giovani, degli individui attivi nel settore dell'animazione socioeducativa o in organizzazioni giovanili e degli animatori giovanili da e verso paesi partner, in particolare i paesi interessati dalla politica europea di vicinato.

Articolo 14

Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi

1.   La cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi contribuisce a:

a)

forme di partenariato strategico tese a sviluppare e realizzare iniziative congiunte, comprese iniziative per la gioventù e progetti di cittadinanza che promuovono la cittadinanza attiva, l'innovazione sociale, la partecipazione alla vita democratica e l'imprenditorialità attraverso l'apprendimento tra pari e gli scambi di esperienze;

b)

piattaforme di supporto informatico che consentono l'apprendimento tra pari, l'animazione socioeducativa basata sulla conoscenza, la mobilità virtuale e gli scambi di buone prassi.

2.   Tale azione sostiene altresì lo sviluppo, la creazione di capacità e gli scambi di conoscenze mediante partenariati tra le organizzazioni nei paesi del programma e nei paesi partner, in particolare mediante l'apprendimento tra pari.

Articolo 15

Sostegno alle riforme delle politiche

1.   Il sostegno alle riforme delle politiche comprende attività relative:

a)

all'attuazione del programma politico dell'Unione in materia di gioventù tramite il MAC;

b)

all'attuazione, nei paesi del programma, degli strumenti dell'Unione di trasparenza e di riconoscimento, in particolare lo Youthpass, e al sostegno a favore delle reti dell'Unione e delle ONG europee per la gioventù;

c)

al dialogo politico con le parti interessate europee rilevanti e al dialogo strutturato con i giovani;

d)

al Forum europeo della gioventù, ai centri di risorse per lo sviluppo dell'animazione socioeducativa e alla rete Eurodesk.

2.   Tale azione sostiene inoltre il dialogo politico con i paesi partner e con le organizzazioni internazionali.

CAPO IV

Sport

Articolo 16

Obiettivi specifici

1.   Conformemente all'obiettivo generale del programma, come specificato all'articolo 4, e al piano di lavoro dell'Unione per lo sport, il programma è incentrato soprattutto sullo sport di base e persegue i seguenti obiettivi specifici:

a)

contrastare le minacce transnazionali all'integrità dello sport, come il doping, le partite truccate e la violenza, nonché tutte le forme di intolleranza e discriminazione;

b)

promuovere e sostenere la buona governance nello sport e la duplice carriera degli atleti;

c)

promuovere le attività di volontariato nello sport unitamente all'inclusione sociale, alle pari opportunità e alla sensibilizzazione sull'importanza dell'attività fisica a vantaggio della salute aumentando la partecipazione e la parità di accesso alle attività sportive per tutti.

2.   Ai fini della valutazione del programma, indicatori misurabili e pertinenti relativi agli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1 sono stabiliti nell'allegato I.

Articolo 17

Attività

1.   Gli obiettivi di cooperazione sono perseguiti mediante le seguenti attività transnazionali, incentrate principalmente sullo sport di base:

a)

sostegno ai partenariati di collaborazione;

b)

sostegno agli eventi sportivi europei senza scopo di lucro che coinvolgono diversi paesi del programma e contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c);

c)

sostegno allo sviluppo di una base di conoscenze comprovate per la definizione delle politiche;

d)

dialogo con le parti interessate europee rilevanti.

2.   Le attività di cui al paragrafo 1 possono raccogliere finanziamenti supplementari da soggetti terzi, come a esempio imprese private.

CAPO V

Disposizioni finanziarie

Articolo 18

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma a decorrere dal 1o gennaio 2014 ammonta a 14 774 524 000 EUR a prezzi correnti.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

2.   L'importo di cui al paragrafo 1 è assegnato alle azioni del programma secondo la ripartizione seguente, con un margine di flessibilità non superiore al 5 % per ciascun importo stanziato:

a)

il 77,5 % all'istruzione e alla formazione. Dalla citata percentuale sono assegnati i seguenti stanziamenti minimi:

i)

il 43 % all'istruzione superiore corrispondente al 33,3 % del bilancio totale;

ii)

il 22 % all'istruzione e alla formazione professionale corrispondente al 17 % del bilancio totale;

iii)

il 15 % all'istruzione scolastica corrispondente all'11,6 % del bilancio totale;

iv)

il 5 % all'apprendimento degli adulti (corrispondente al 3,9 % del bilancio totale);

b)

il 10 % alla gioventù;

c)

il 3,5 % allo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti;

d)

l'1,9 % all'iniziativa Jean Monnet;

e)

l'1,8 % allo sport, di cui una percentuale non superiore al 10 % a favore dell'attività di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b);

f)

il 3,4 % quali sovvenzioni di funzionamento destinate alle agenzie nazionali; nonché

g)

l'1,9 % alle spese amministrative da coprire.

3.   Degli stanziamenti previsti alle lettere a) e b) del paragrafo 2, almeno il 63 % è assegnato alla mobilità individuale ai fini dell'apprendimento, almeno il 28 % alla cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi e il 4,2 % al sostegno delle riforme politiche.

4.   Oltre alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1, e per promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, un ulteriore importo così come stabilito da strumenti esterni di vario tipo, quali lo strumento per la cooperazione allo sviluppo (DCI), lo strumento europeo di vicinato (ENI), lo strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (PI) e lo strumento di assistenza preadesione (IPA), è assegnato ad azioni sulla mobilità a fini dell'apprendimento, mobilità da e verso paesi partner, nonché alla cooperazione e al dialogo politico con autorità, istituzioni e/o organizzazioni di tali paesi. Il presente regolamento si applica all'utilizzo di tali fondi, garantendo la conformità ai regolamenti che disciplinano tali strumenti esterni e, nel caso del DCI, rispettando inoltre i criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo definiti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

Il finanziamento è reso disponibile attraverso due attribuzioni pluriennali che coprono, rispettivamente, i primi quattro anni e i tre anni restanti. L'assegnazione di tali fondi è fissata nella programmazione indicativa pluriennale degli strumenti esterni di cui al primo comma, in linea con le necessità e le priorità individuate dei paesi interessati. La cooperazione con i paesi partner può basarsi, se del caso, su assegnazioni supplementari da parte di tali paesi da rendere disponibili secondo le procedure che dovranno essere concordate con gli stessi.

L'azione per la mobilità degli studenti e del personale tra paesi del programma e paesi partner, finanziata mediante stanziamenti a titolo del DCI, si concentra su ambiti rilevanti per lo sviluppo inclusivo e sostenibile dei paesi in via di sviluppo.

5.   L'importo di riferimento finanziario del programma può coprire anche le spese relative alle azioni di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per la gestione del programma e per la realizzazione dei suoi obiettivi, in particolare studi, incontri di esperti e azioni informative e di comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui queste sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento, le spese informatiche incentrate sul trattamento e sullo lo scambio di informazioni, e tutte le altre spese per l'assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del programma.

6.   L'importo di riferimento finanziario può inoltre coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate a norma delle decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE. Se necessario, per coprire spese analoghe si potrebbero inserire nel bilancio stanziamenti per il periodo successivo al 2020, così da consentire la gestione di azioni e attività non ancora completate entro il 31 dicembre 2020.

7.   I fondi a favore della mobilità individuale a fini dell'apprendimento, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 12, lettera a), che devono essere gestiti da un'agenzia nazionale o da agenzie nazionali (l'"agenzia nazionale"), sono assegnati in base alla popolazione e al costo della vita nello Stato membro, alla distanza tra le capitali degli Stati membri e alla performance. Il parametro della performance rappresenta il 25 % dei fondi totali secondo i criteri di cui ai paragrafi 8 e 9. Per quanto riguarda i partenariati strategici di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), che devono essere selezionati e gestiti da un'agenzia nazionale, i fondi sono assegnati sulla base di criteri che devono essere definiti dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 36, paragrafo 3. Per quanto possibile, tali metodi sono neutri rispetto ai diversi sistemi di istruzione e formazione degli Stati membri, evitano riduzioni sostanziali della dotazione annuale degli Stati membri da un anno al successivo e riducono al minimo gli squilibri eccessivi nel livello di sovvenzioni concesse.

8.   L'assegnazione dei fondi basata sulla performance si realizza in modo tale da promuovere un impiego efficiente ed efficace delle risorse. I criteri utilizzati per valutare la performance si basano sui più recenti dati disponibili e si concentrano particolarmente sui seguenti aspetti:

a)

il livello dei risultati annuali realizzati; e

b)

il livello dei pagamenti annuali effettuati.

9.   L'assegnazione dei fondi per l'anno 2014 si basa sui dati disponibili più recenti sulle azioni svolte e sull'utilizzo del bilancio relativo ai programmi di apprendimento permanente, Gioventù in azione ed Erasmus Mundus fino al 31 dicembre 2013 incluso.

10.   Il programma può offrire un sostegno mediante specifiche e innovative modalità di finanziamento, in particolare quelle previste all'articolo 20.

Articolo 19

Modalità di finanziamento specifiche

1.   La Commissione attua il sostegno finanziario dell'Unione conformemente al regolamento (UE, Euratom), n. 966/2012.

2.   La Commissione può pubblicare inviti congiunti a presentare proposte insieme a paesi partner o alle loro organizzazioni e agenzie per finanziare progetti sulla base del cofinanziamento. È possibile valutare e selezionare i progetti mediante procedure congiunte di valutazione e selezione che devono essere concordate dalle agenzie di finanziamento competenti, conformemente ai principi fissati nel regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

3.   Si ritiene che gli enti pubblici, nonché le scuole, gli istituti di istruzione superiore e le organizzazioni attive nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport che abbiano ricevuto oltre il 50 % delle proprie entrate annuali da fonti pubbliche nel corso degli ultimi due anni, abbiano la necessaria capacità finanziaria, professionale e amministrativa per svolgere le attività previste dal programma. Di conseguenza non viene loro richiesto di presentare ulteriori documenti per dimostrare tali capacità.

4.   In deroga all'articolo 130, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, e in casi debitamente giustificati, la Commissione può considerare i costi direttamente connessi all'attuazione delle attività oggetto di sostegno e sostenuti durante i primi sei mesi del 2014 come ammissibili al finanziamento a partire dal 1o gennaio 2014, anche se essi siano stati sostenuti dal beneficiario prima della presentazione della richiesta di sovvenzionamento.

5.   L'importo di cui all'articolo 137, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 non si applica al sostegno finanziario a favore della mobilità a fini dell'apprendimento erogato a singole persone.

Articolo 20

Strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti

1.   Lo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti fornisce agli intermediari finanziari garanzie parziali per i prestiti, alle condizioni più favorevoli possibili, destinati agli studenti che frequentano un corso di secondo livello, quale a esempio un Master, in un istituto di istruzione superiore riconosciuto in un paese del programma di cui all'articolo 24, paragrafo 1, che non è né il paese di residenza né il paese in cui lo studente ha ottenuto le qualifiche che gli hanno permesso di accedere al master.

2.   Le garanzie emesse a titolo dello strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti coprono prestiti nuovi e ammissibili destinati agli studenti fino a un massimo di 12 000 EUR per un programma della durata di un anno e fino a 18 000 EUR per un programma della durata massima di due anni, o importi equivalenti nella valuta locale.

3.   La gestione dello strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti a livello di Unione è affidata al Fondo europeo per gli investimenti (FEI) a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 sulla base di un accordo di delega con la Commissione, nel quale figurano le norme e i requisiti dettagliati che disciplinano l'attuazione dello strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti e i rispettivi obblighi delle parti. Su tale base, il FEI conclude accordi con gli intermediari finanziari, quali banche, istituti di credito per gli studenti a livello nazionale e/o regionale o altri istituti finanziari riconosciuti, e provvede affinché ciascun paese del programma selezioni un intermediario finanziario, per garantire che gli studenti di tutti i paesi del programma possano accedere allo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti in modo coerente e non discriminatorio.

4.   Le informazioni tecniche sul funzionamento dello strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti sono riportate nell'allegato II.

CAPO VI

Performance, risultati e diffusione

Articolo 21

Monitoraggio e valutazione delle performance e dei risultati

1.   La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, svolge un regolare monitoraggio della performance e dei risultati del programma rispetto ai suoi obiettivi e presenta relazioni su tali aspetti, in particolare per quanto riguarda:

a)

il valore aggiunto europeo di cui all'articolo 3;

b)

la distribuzione dei fondi ai settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù al fine di assicurare, entro la fine del programma, un'assegnazione di fondi che garantisca un impatto sistemico sostenibile;

c)

l'utilizzo dei fondi provenienti dagli strumenti esterni di cui all'articolo 18, paragrafo 4, e il loro contributo ai rispettivi obiettivi e ai principi di tali strumenti.

2.   Oltre allo svolgimento delle sue attività di monitoraggio in corso, la Commissione presenta, entro il 31 dicembre 2017, una relazione di valutazione di medio termine per valutare l'efficacia delle misure adottate ai fini del raggiungimento degli obiettivi del programma e per valutare l'efficienza del programma e il suo valore aggiunto europeo, corredata, se del caso, di una proposta legislativa che modifichi il presente regolamento. Tale valutazione di medio termine considera i margini per la semplificazione del programma, la sua coerenza interna ed esterna, la continua rilevanza di tutti i suoi obiettivi e il contributo delle misure adottate ai fini della realizzazione della strategia Europa 2020. Essa tiene conto inoltre dei risultati delle valutazioni sull'impatto di lungo periodo dei precedenti programmi (Programma di apprendimento permanente, Gioventù in azione, Erasmus Mundus e altri programmi internazionali in materia di istruzione superiore).

3.   La Commissione trasmette la valutazione di medio termine di cui al paragrafo 2 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

4.   Fatti salvi i requisiti fissati nel capo VIII e gli obblighi delle agenzie nazionali di cui all'articolo 28, gli Stati membri sottopongono alla Commissione, entro il 30 giugno 2017, una relazione sull'attuazione e sull'impatto del programma nei rispettivi territori.

5.   La Commissione trasmette una valutazione finale del programma al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni entro il 30 giugno 2022.

Articolo 22

Comunicazione e diffusione

1.   La Commissione in cooperazione con gli Stati membri assicura la diffusione di informazioni, la pubblicità e il seguito di tutte le azioni e attività sostenute nell'ambito del programma, nonché la diffusione dei risultati del Programma di apprendimento permanente, del programma Gioventù in azione e del programma Erasmus Mundus.

2.   I beneficiari dei progetti sostenuti mediante le azioni e attività di cui agli articoli 6, 10, 12, 17 e 20, garantiscono che i risultati e gli effetti ottenuti siano adeguatamente comunicati e diffusi. In questo ambito possono essere inserite attività di informazione tra pari sulle opportunità di mobilità.

3.   Le agenzie nazionali di cui all'articolo 28 sviluppano una politica coerente per quanto riguarda diffusione e impiego efficaci dei risultati delle attività sostenute grazie alle azioni gestite nell'ambito del programma, assistono la Commissione nel compito più generale di diffondere informazioni sul programma, comprese quelle su azioni e attività gestite a livello nazionale e di Unione, e sui relativi risultati, e informano i pertinenti gruppi destinatari riguardo alle azioni intraprese nel loro paese.

4.   Gli organismi pubblici e privati dei settori coperti dal programma usano la denominazione "Erasmus+" ai fini della comunicazione e della diffusione di informazioni relative al programma. Per i diversi settori del programma sono utilizzati i seguenti marchi:

"Comenius", associato all'istruzione scolastica;

"Erasmus", associato a tutti i tipi di istruzione superiore nei paesi del programma;

"Erasmus Mundus", associato a tutti i tipi di attività di istruzione superiore tra i paesi del programma e i paesi partner;

"Leonardo da Vinci", associato all'istruzione e alla formazione professionale;

"Grundtvig", associato all'apprendimento degli adulti;

"Gioventù in azione", associato all'apprendimento non formale e informale nel settore della gioventù;

"Sport", associato alle attività sportive.

5.   Anche le attività di comunicazione contribuiscono alla comunicazione collettiva delle priorità politiche dell'Unione, a condizione che siano connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.

CAPO VII

Accesso al programma

Articolo 23

Accesso

1.   Qualsiasi organismo pubblico o privato, attivo nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport di base può candidarsi per richiedere finanziamenti nell'ambito del programma. Per quanto riguarda le attività di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), il programma sostiene anche i gruppi di giovani che sono attivi nell'ambito dell'animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di un'organizzazione giovanile.

2.   Nell'esecuzione del presente programma, tra l'altro per quanto riguarda la selezione dei partecipanti e l'assegnazione di borse di studio, la Commissione e gli Stati membri si impegnano in maniera particolare per promuovere l'inclusione sociale e la partecipazione delle persone con esigenze particolari o con minori opportunità.

Articolo 24

Partecipazione dei paesi

1.   Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi ("i paesi del programma"):

a)

gli Stati membri;

b)

i paesi in via di adesione, i paesi candidati e i potenziali candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro, nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi;

c)

i paesi EFTA che sono firmatari dell'accordo SEE, conformemente alle disposizioni di tale accordo;

d)

la Confederazione elvetica, in forza di un accordo bilaterale da concludere con tale paese;

e)

i paesi interessati dalla politica europea di vicinato che hanno concluso accordi con l'Unione che prevedono la possibilità di una loro partecipazione ai programmi dell'Unione, purché si concluda un accordo bilaterale con l'Unione in merito alle condizioni della loro partecipazione al programma.

2.   I paesi del programma sono soggetti a tutti gli obblighi e adempiono a tutti i compiti previsti dal presente regolamento per gli Stati membri.

3.   Il programma sostiene la cooperazione con paesi partner, in particolare di paesi interessati dalla politica europea di vicinato, per le azioni e le attività di cui agli articoli 6, 10 e 12.

CAPO VIII

Sistema di gestione e di revisione contabile

Articolo 25

Complementarità

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza complessiva e la complementarità del programma con:

a)

le politiche e il programmi pertinenti, in particolare quelli relativi alla cultura e ai media, all'occupazione, alla ricerca e all'innovazione, all'industria e alle imprese, alla politica di coesione e di sviluppo, così come alla politica di allargamento e alle iniziative, agli strumenti e alle strategie nell'ambito della politica regionale e delle relazioni esterne;

b)

le altre fonti di finanziamento dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, in particolare il Fondo sociale europeo, e gli altri strumenti finanziari concernenti l'occupazione e l'inclusione sociale, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il programma quadro per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte 2020, nonché gli strumenti finanziari concernenti la giustizia e la cittadinanza, la sanità, i programmi di cooperazione esterna e di assistenza per la preadesione.

Articolo 26

Organi attuativi

Il programma è attuato coerentemente dai seguenti organi:

a)

la Commissione a livello di Unione;

b)

le agenzie nazionali a livello nazionale nei paesi del programma.

Articolo 27

Autorità nazionale

1.   Il termine "autorità nazionale" fa riferimento a una o più autorità nazionali conformemente al diritto e alla prassi nazionale.

2.   Entro 22 gennaio 2014, gli Stati membri indicano alla Commissione, a mezzo di una notifica formale trasmessa dalla propria rappresentanza permanente, la persona o le persone legalmente autorizzate ad agire per loro conto in qualità di "autorità nazionale" ai fini del presente regolamento. In caso di sostituzione dell'autorità nazionale nel corso del programma, lo Stato membro interessato ne dà notifica immediata alla Commissione seguendo la medesima procedura.

3.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi che si frappongono al corretto funzionamento del programma, anche per quanto riguarda, ove possibile, misure tese alla risoluzione delle difficoltà insorte nell'ottenimento dei visti.

4.   Entro 22 marzo 2014, l'autorità nazionale designa un'agenzia nazionale o più agenzie nazionali. Nel caso in cui vi sia più di un'agenzia nazionale, gli Stati membri definiscono una procedura adeguata per la gestione coordinata dell'attuazione del programma a livello nazionale, finalizzata ad assicurare un'attuazione coerente ed economicamente efficiente nonché un efficace contatto con la Commissione in tale ambito, nonché a facilitare l'eventuale trasferimento di fondi tra agenzie, consentendo così la flessibilità e un migliore utilizzo dei fondi assegnati agli Stati membri. Fatto salvo l'articolo 29, paragrafo 3, ogni Stato membro definisce come organizzare i rapporti tra autorità nazionale e agenzia nazionale, inclusi compiti quali la definizione del programma di lavoro annuale dell'agenzia nazionale.

L'Autorità nazionale fornisce alla Commissione un'opportuna valutazione di conformità ex ante, la quale attesti che l'agenzia nazionale è conforme all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punti v) e vi), e all'articolo 60, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, e all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (19), nonché ai requisiti fissati dall'Unione per gli standard di controllo interno delle agenzie nazionali e alle norme per la gestione delle sovvenzioni erogate dalle agenzie nazionali con i fondi del programma.

5.   L'autorità nazionale designa l'organismo indipendente di revisione contabile di cui all'articolo 30.

6.   L'autorità nazionale basa la propria valutazione di conformità ex ante sui controlli e sulle revisioni contabili che ha effettuato, e/o sui controlli e sulle revisioni contabili effettuati dall'organismo indipendente di revisione di cui all'articolo 30.

7.   Qualora l'agenzia nazionale designata per il programma sia la stessa agenzia nazionale designata per i programmi precedenti di apprendimento permanente o Gioventù in azione, la portata dei controlli e delle revisioni contabili per la valutazione di conformità ex ante può limitarsi ai requisiti nuovi e specifici del programma.

8.   L'autorità nazionale controlla e sorveglia la gestione del programma a livello nazionale nonché informa e consulta la Commissione a tempo debito, prima di adottare qualsiasi decisione che possa incidere sulla gestione del programma, in particolare per quanto riguarda la propria agenzia nazionale.

9.   L'autorità nazionale fornisce adeguati cofinanziamenti per le operazioni della rispettiva agenzia nazionale al fine di garantire una gestione del programma conforme alle norme dell'Unione applicabili.

10.   Qualora la Commissione respinga la designazione dell'agenzia nazionale sulla base del proprio giudizio sulla valutazione di conformità ex ante, l'autorità nazionale garantisce l'adozione delle necessarie misure correttive affinché l'agenzia nazionale possa rispettare i requisiti minimi fissati dalla Commissione, oppure designa un altro organismo quale agenzia nazionale.

11.   Sulla base della dichiarazione della gestione annuale dell'agenzia nazionale, del relativo parere di un revisore contabile indipendente e dell'analisi della Commissione sulla conformità e le prestazioni dell'agenzia nazionale, l'autorità nazionale fornisce alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, informazioni in merito alle proprie attività di monitoraggio e supervisione relative al programma.

12.   L'autorità nazionale assume la responsabilità della corretta gestione dei fondi dell'Unione trasferiti dalla Commissione all'agenzia nazionale sotto forma di sovvenzioni erogate nell'ambito del programma.

13.   L'autorità nazionale è tenuta a rimborsare alla Commissione i fondi non recuperati che diano luogo a richieste di quest'ultima all'agenzia nazionale nei casi di irregolarità, negligenza o frodi a essa imputabili nonché per gravi carenze o mancato raggiungimento degli obiettivi di performance della stessa agenzia.

14.   Nei casi descritti al paragrafo 13, l'autorità nazionale può revocare il mandato dell'agenzia nazionale, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione. Qualora l'autorità nazionale desideri revocare il mandato dell'agenzia nazionale per altri motivi giustificati, essa notifica la revoca alla Commissione almeno sei mesi prima della data prevista per la revoca del mandato dell'agenzia nazionale. In tal caso, l'autorità nazionale e la Commissione concordano formalmente le specifiche misure per il trasferimento e il relativo calendario.

15.   In caso di revoca, l'autorità nazionale attua i necessari controlli relativi ai fondi dell'Unione assegnati all'agenzia nazionale di cui è stata revocata la designazione e assicura il trasferimento senza ostacoli di tali fondi nonché di tutti i documenti e gli strumenti di gestione necessari alla nuova agenzia nazionale per la gestione del programma. L'autorità nazionale assicura all'agenzia nazionale di cui sia stato revocato il mandato, il sostegno finanziario necessario per continuare ad adempiere i propri obblighi contrattuali nei confronti dei beneficiari del programma e della Commissione, fino a che tali obblighi non siano trasferiti a una nuova agenzia nazionale.

16.   Se richiesto dalla Commissione, l'autorità nazionale designa gli istituti o le organizzazioni, oppure i tipi di istituti e organizzazioni, da considerare ammissibili a partecipare alle specifiche azioni del programma nei rispettivi territori.

Articolo 28

Agenzia nazionale

1.   Con il termine "agenzia nazionale" s'intende una o più agenzie nazionali conformemente al diritto e alla prassi nazionale.

2.   L'agenzia nazionale:

a)

è dotata di personalità giuridica o fa parte di un'entità dotata di personalità giuridica, ed è regolamentata dalle leggi dello Stato membro interessato. Un ministero non può essere designato quale agenzia nazionale;

b)

dispone di capacità di gestione, personale e infrastrutture sufficienti ad adempiere con successo i propri compiti, assicurando una gestione efficiente ed efficace del programma e una corretta gestione finanziaria dei fondi dell'Unione;

c)

dispone dei mezzi operativi e giuridici per applicare le norme di gestione amministrative, contrattuali e finanziarie sancite a livello di Unione;

d)

offre adeguate garanzie finanziarie, emesse preferibilmente da un'autorità pubblica, corrispondenti al livello dei fondi dell'Unione che sarà chiamata a gestire;

e)

viene designata per l'intera durata del programma.

3.   L'agenzia nazionale è responsabile della gestione di tutte le fasi del ciclo di vita del progetto per le seguenti azioni del programma, conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punti v) e vi), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e all'articolo 44 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012:

a)

mobilità individuale ai fini dell'apprendimento, eccezion fatta per la mobilità organizzata sulla base di titoli di studio comuni o doppi/multipli, i progetti di volontariato su larga scala e lo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti;

b)

partenariati strategici nell'ambito dell'azione "Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi";

c)

la gestione delle attività su scala ridotta a sostegno del dialogo strutturato nel settore della gioventù nell'ambito dell'azione "Sostegno per le riforme delle politiche".

4.   In deroga al paragrafo 3, le decisioni relative alla selezione e all'assegnazione per i partenariati strategici di cui al paragrafo 3, lettera b), possono essere gestite a livello di Unione, qualora una decisione in tal senso sia stata presa secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 36, paragrafo 3, e soltanto in casi specifici nei quali vi siano chiari motivi per tale centralizzazione.

5.   L'agenzia nazionale fornisce supporto finanziario ai beneficiari mediante una convenzione di sovvenzione o una decisione di concessione della sovvenzione, come indicato dalla Commissione per la pertinente azione del programma.

6.   L'agenzia nazionale riferisce ogni anno alla Commissione e alla propria autorità nazionale, conformemente alle disposizioni previste dall'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. L'agenzia nazionale è responsabile dell'attuazione delle osservazioni che la Commissione formula dopo aver analizzato la dichiarazione della gestione annuale, e il parere del revisore contabile indipendente.

7.   L'agenzia nazionale non può, senza previa autorizzazione dell'autorità nazionale e della Commissione, delegare a terzi alcun compito del programma né l'esecuzione del bilancio che le sono stati conferiti. L'agenzia nazionale mantiene responsabilità esclusiva per ogni compito delegato a terzi.

8.   In caso di revoca del mandato di un'agenzia nazionale, tale agenzia nazionale rimane giuridicamente responsabile dell'adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti dei beneficiari del programma e della Commissione, fino a che tali obblighi non vengano trasferiti a una nuova agenzia nazionale.

9.   L'agenzia nazionale è responsabile della gestione e dello scioglimento degli accordi finanziari concernenti i precedenti programmi Gioventù in azione e Programma di apprendimento permanente ancora in corso all'inizio del programma.

Articolo 29

Commissione europea

1.   Entro due mesi dal ricevimento, da parte dell'autorità nazionale, della valutazione di conformità ex ante di cui all'articolo 27, paragrafo 4, la Commissione accetta subordinatamente a condizioni o respinge la designazione dell'agenzia nazionale. La Commissione non instaura un rapporto contrattuale con l'agenzia nazionale fino all'accettazione della valutazione di conformità ex ante. Nel caso di accettazione condizionata, la Commissione può applicare misure precauzionali proporzionate al proprio rapporto contrattuale con l'agenzia nazionale.

2.   Al momento di accettare la valutazione di conformità ex-ante sull'agenzia nazionale designata per il programma, la Commissione formalizza le responsabilità giuridiche in merito agli accordi finanziari relativi ai precedenti programmi Gioventù in azione e Programma di apprendimento permanente ancora in corso all'inizio del programma.

3.   Conformemente all'articolo 27, paragrafo 4, il documento che regola il rapporto contrattuale tra la Commissione e l'agenzia nazionale:

a)

sancisce i criteri di controllo interno e le norme per la gestione, da parte delle agenzie nazionali, dei fondi dell'Unione destinati al sostegno;

b)

comprende il programma di lavoro dell'agenzia nazionale, ivi inclusi i compiti di gestione dell'agenzia nazionale a cui viene erogato il sostegno dell'Unione;

c)

specifica gli obblighi a presentare relazioni da parte dell'agenzia nazionale.

4.   Ogni anno la Commissione mette a disposizione dell'agenzia nazionale i seguenti fondi del programma:

a)

finanziamenti per le sovvenzioni allo Stato membro interessato delle azioni del programma la cui gestione è affidata all'agenzia nazionale;

b)

un contributo finanziario per il sostegno ai compiti di gestione del programma dell'agenzia nazionale, erogato sotto forma di contributo forfettario rispetto ai costi operativi dell'agenzia nazionale, è stabilito sulla base dell'ammontare dei fondi dell'Unione assegnato per le sovvenzioni all'agenzia nazionale.

5.   La Commissione definisce i requisiti del programma di lavoro dell'agenzia nazionale. La Commissione non rende disponibili i fondi del programma all'agenzia nazionale fino alla formale approvazione del programma di lavoro da parte della Commissione stessa.

6.   Sulla base dei requisiti di conformità previsti per le agenzie nazionali di cui all'articolo 27, paragrafo 4, la Commissione sottopone a revisione i sistemi nazionali di gestione e controllo, in particolare sulla base della valutazione di conformità ex ante fornitale dall'autorità nazionale, la dichiarazione della gestione annuale dell'agenzia nazionale nonché il parere del revisore contabile indipendente, e tenendo conto delle informazioni fornite annualmente dall'autorità nazionale in merito alle proprie attività di monitoraggio e supervisione relative al programma.

7.   Successivamente alla valutazione della dichiarazione della gestione annuale e del parere del revisore contabile indipendente, la Commissione comunica all'agenzia nazionale e all'autorità nazionale il proprio parere e osservazioni al riguardo.

8.   Qualora la Commissione non possa accettare la dichiarazione della gestione annuale o il parere del revisore contabile indipendente, oppure nel caso di insoddisfacente esecuzione da parte dell'agenzia nazionale delle osservazioni della Commissione, quest'ultima può adottare ogni misura precauzionale e correttiva necessaria al fine di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

9.   La Commissione organizza riunioni periodiche con la rete di agenzie nazionali per garantire una coerente attuazione del programma in tutti i paesi del programma.

Articolo 30

Organismo indipendente di revisione contabile

1.   L'organismo indipendente di revisione contabile esprime un parere di revisione contabile sulla dichiarazione della gestione annuale di cui all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2.   L'organismo indipendente di revisione contabile:

a)

dispone delle competenze professionali necessarie per effettuare revisioni contabili nel settore pubblico;

b)

garantisce che le proprie revisioni contabili rispettino gli standard di revisione contabile accettati a livello internazionale;

c)

non si trova in posizione di conflitto di interessi rispetto all'entità giuridica di cui l'agenzia nazionale fa parte. In particolare, esso è indipendente, per quanto riguarda le proprie funzioni, rispetto all'entità giuridica di cui l'agenzia nazionale fa parte.

3.   L'organismo indipendente di revisione contabile assicura alla Commissione e ai suoi rappresentanti, nonché alla Corte dei conti, pieno accesso a tutti i documenti e alle relazioni a sostegno del parere di revisione contabile sulla dichiarazione della gestione annuale dell'agenzia nazionale.

CAPO IX

Sistema di controllo

Articolo 31

Principi del sistema di controllo

1.   La Commissione adotta le misure più adeguate per garantire che, al momento di attuare le azioni finanziate nell'ambito del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati con l'applicazione di misure per prevenire le frodi, la corruzione e altre attività illegali, mediante controlli efficaci e, qualora siano individuate irregolarità, con il recupero degli importi pagati erroneamente e, se del caso, mediante sanzioni effettive, proporzionali e dissuasive.

2.   La Commissione è responsabile dei controlli di supervisione per le azioni e le attività del programma gestite dalle agenzie nazionali. Essa fissa i requisiti minimi per i controlli effettuati dall'agenzia nazionale e dall'organismo indipendente di revisione contabile.

3.   L'agenzia nazionale è responsabile dei controlli primari sui beneficiari di sovvenzioni, per le azioni e le attività del programma di cui all'articolo 28, paragrafo 3. Tali controlli offrono ragionevoli garanzie del fatto che le sovvenzioni assegnate siano usate per i fini stabiliti e nel rispetto delle norme dell'Unione applicabili.

4.   Per quanto riguarda i fondi del programma trasferiti alle agenzie nazionali, la Commissione garantisce un adeguato coordinamento dei propri controlli con le autorità nazionali e le agenzie nazionali, in base al principio della revisione contabile unica e secondo un'analisi basata sui rischi. Tale disposizione non si applica alle indagini condotte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Articolo 32

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno il potere di revisione contabile, sulla base dei documenti e dei controlli sul posto, in relazione a tutti i beneficiari di sovvenzioni, aggiudicatari, subappaltatori e altri terzi che abbiano ricevuto fondi dell'Unione. Esse possono anche effettuare revisioni contabili e controlli concernenti le agenzie nazionali.

2.   L'OLAF può effettuare controlli e verifiche sul posto di operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (20), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o contratti relativi ai finanziamenti stessi.

3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e le decisioni di sovvenzione e i contratti derivanti dall'attuazione del presente regolamento autorizzano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni contabili e a effettuare controlli e verifiche sul posto.

CAPO X

Delega di potere e disposizioni di esecuzione

Articolo 33

Delega di potere alla Commissione

Per affidare la gestione dei compiti al livello più appropriato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34, riguardo alla modifica dell'articolo 28, paragrafo 3, ma solo nella misura in cui prevede azioni aggiuntive che devono essere gestite dalle agenzie nazionali.

Articolo 34

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 33 è conferito alla Commissione per la durata del programma.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 33 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 33 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 35

Attuazione del programma

Al fine di dare attuazione al programma, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali attraverso atti di esecuzione, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 36, paragrafo 3. Ogni programma di lavoro annuale garantisce che l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici di cui agli articoli 4, 5, 11 e 16 siano attuati annualmente in modo coerente e sottolinea i risultati attesi, il metodo di attuazione e il proprio importo totale. I programmi di lavoro annuali contengono inoltre una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione dell'importo assegnato a ogni azione e della distribuzione dei fondi tra gli Stati membri per le azioni gestite tramite le agenzie nazionali e un calendario indicativo dell'attuazione. I programmi includono, per le sovvenzioni, il tasso massimo di cofinanziamento che tiene conto delle specificità dei gruppi destinatari, in particolare la loro capacità di cofinanziamento e la capacità di attirare fondi da soggetti terzi. In particolare, per le azioni rivolte alle organizzazioni con capacità finanziarie limitate, il tasso di cofinanziamento è fissato ad almeno il 50 %.

Articolo 36

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Il comitato può riunirsi in gruppi specifici per trattare questioni settoriali. Se del caso, conformemente al suo regolamento di procedura e con una base ad hoc, gli esperti esterni, compresi i rappresentanti delle parti sociali, possono essere invitati a partecipare alle riunioni in qualità di osservatori.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO XI

Disposizioni finali

Articolo 37

Abrogazione e disposizioni transitorie

1.   Le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE, e n. 1298/2008/CE sono abrogate con effetto dal 1o gennaio 2014.

2.   Le azioni avviate entro il 31 dicembre 2013 sulla base delle decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE, e n. 1298/2008/CE sono gestite, se del caso, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

3.   Gli Stati membri garantiscono, a livello nazionale, una transizione senza ostacoli dalle azioni svolte nel contesto dei precedenti programmi nei settori dell'apprendimento permanente, della gioventù e della cooperazione internazionale per l'istruzione superiore a quelle da attuarsi ai sensi del programma.

Articolo 38

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'11 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 154.

(2)  GU C 225 del 27.7.2012, pag. 200.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 19 novembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 dicembre 2013.

(4)  Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (GU L 327 del 24.11.2006, pag, 45).

(5)  Decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che stabilisce il programma "Gioventù in azione" per il periodo 2007-2013 (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30).

(6)  Decisione n. 1298/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce il programma d'azione Erasmus Mundus 2009-2013 per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 83).

(7)  Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

(8)  Direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12).

(9)  Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa a un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6).

(10)  Raccomandazione 2006/143/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa a un'ulteriore cooperazione europea in materia di garanzia della qualità nell'istruzione superiore (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 60).

(11)  Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1).

(12)  Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) (GU C 155 dell'8.7.2009, pag. 11).

(13)  Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (GU C 155 dell'8.7.2009, pag. 1).

(14)  GU C 373 dell'20.12.2013, pag. 1

(15)  Decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1).

(16)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(17)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(18)  Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10).

(19)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(20)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2185/95 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).


ALLEGATO I

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma sarà sottoposto a un attento monitoraggio sulla base di un insieme di indicatori destinati a valutare la misura in cui l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici del programma sono stati conseguiti e al fine di ridurre al minimo gli oneri e i costi amministrativi. A tale scopo, sono raccolti dati in riferimento ai seguenti indicatori fondamentali:

Europa 2020 Obiettivi principali in materia di istruzione

La percentuale di persone di età compresa tra i 18 e i 24 anni in possesso soltanto di istruzione secondaria inferiore e che non partecipano ad alcuna attività di istruzione o formazione

La percentuale di persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni che hanno portato a termine l'istruzione terziaria o equivalente

Criterio di riferimento per la mobilità, in linea con le conclusioni del Consiglio su un criterio di riferimento nel settore della mobilità a fini dell'apprendimento

La percentuale di persone in possesso di un titolo di istruzione superiore che hanno trascorso all'estero un periodo di studio o di formazione connesso all'istruzione superiore (inclusi i collocamenti lavorativi)

La percentuale di persone di età compresa tra i 18 e i 34 anni con una qualifica di istruzione e di formazione professionale iniziale che hanno trascorso all'estero un periodo di studio o di formazione connesso all'istruzione e alla formazione professionale (inclusi i collocamenti lavorativi)

Aspetti quantitativi (generali)

Il numero del personale sostenuto dal programma, suddiviso per paese e settore

Il numero di partecipanti con esigenze particolari o minori opportunità

Il numero e il tipo di organizzazioni e progetti, suddivisi per paese e per azione

Istruzione e formazione

Il numero di alunni, studenti e tirocinanti partecipanti al programma, suddivisi per paese, settore, azione e genere

Il numero di studenti di istituti d'istruzione superiore che beneficiano di un sostegno per studiare in un paese partner e il numero di studenti dei paesi partner che si recano a studiare in un paese del programma

Il numero degli istituti di istruzione superiore dei paesi partner che partecipano ad azioni di mobilità e cooperazione;

Il numero di utenti di Euroguidance

La percentuale di partecipanti che hanno ricevuto un certificato, un diploma o un riconoscimento formale di altro tipo della loro partecipazione al programma

La percentuale di partecipanti che dichiarano di aver migliorato le proprie competenze chiave

La percentuale di partecipanti ad azioni di mobilità a lungo termine che dichiarano di aver migliorato le proprie capacità linguistiche

Jean Monnet

Il numero di studenti impegnati in una formazione grazie alle attività Jean Monnet

Gioventù

Il numero di giovani coinvolti in azioni di mobilità sostenute dal programma, suddivisi per paese, azione e genere

Il numero di organizzazioni giovanili provenienti sia dai paesi del programma che da paesi partner impegnate in azioni internazionali di mobilità e cooperazione

Il numero di utenti della rete Eurodesk

La percentuale di partecipanti che hanno ricevuto un certificato, a esempio lo Youthpass, un diploma o un riconoscimento formale di altro tipo della loro partecipazione al programma

La percentuale di partecipanti che dichiarano di aver migliorato le proprie competenze chiave

La percentuale di partecipanti ad azioni di volontariato che dichiarano di aver migliorato le proprie capacità linguistiche

Sport

Numero dei membri delle organizzazioni sportive candidate e partecipanti al programma, suddivise per paese

La percentuale di partecipanti che hanno utilizzato i risultati dei progetti transfrontalieri per

a)

combattere le minacce allo sport

b)

migliorare la buona governance e le duplici carriere

c)

favorire l'inclusione sociale, le pari opportunità e i tassi di partecipazione


ALLEGATO II

INFORMAZIONI TECNICHE SULLO STRUMENTO DI GARANZIA PER I PRESTITI DESTINATI AGLI STUDENTI

1.   Selezione degli intermediari finanziari

In seguito a un invito a manifestare interesse, gli intermediari finanziari sono selezionati nel rispetto delle migliori prassi di mercato per quanto riguarda, tra l'altro:

a)

il volume dei finanziamenti da mettere a disposizione degli studenti;

b)

le condizioni più favorevoli possibili offerte agli studenti, con riserva che siano rispettate le norme minime per i prestiti di cui al paragrafo 2;

c)

l'accesso ai finanziamenti per tutti i residenti dei paesi del programma di cui all'articolo 24, paragrafo 1;

d)

le misure di prevenzione delle frodi; e

e)

la conformità alla direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

2.   Tutela per i beneficiari di prestiti

Le seguenti misure di salvaguardia costituiscono le condizioni minime che devono essere offerte dagli intermediari finanziari che desiderano concedere prestiti destinati agli studenti garantiti dallo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti:

a)

non può essere richiesta alcuna garanzia collaterale o dei genitori;

b)

i prestiti sono concessi su base non discriminatoria;

c)

quale elemento del processo di valutazione, l'intermediario finanziario esamina il rischio di indebitamento eccessivo dello studente, prendendo in considerazione i livelli di debito maturato e ogni eventuale decisione giurisdizionale concernente un debito insoluto; nonché

d)

il rimborso si basa su un modello ibrido che combina pagamenti standardizzati assistiti da mutui ipotecari (mortgage-based) a misure sociali di salvaguardia, in particolare:

i)

un tasso di interesse considerevolmente ridotto in confronto ai tassi di mercato;

ii)

un periodo di tolleranza iniziale, prima che il beneficiario inizi a versare i rimborsi, della durata di almeno dodici mesi dalla fine del programma di studio o, se il diritto nazionale non prevede tali ritardi, una disposizione che preveda un rimborso nominale durante i dodici mesi in questione;

iii)

una disposizione che preveda la "sospensione dei rimborsi" per una durata di almeno dodici mesi nel corso del ciclo di vita del prestito, che può essere richiesta dall'interessato, o, se il diritto nazionale non prevede tali ritardi, una disposizione che preveda un rimborso nominale durante i dodici mesi in questione;

iv)

opzione di rinvio degli interessi durante il periodo di studio;

v)

assicurazione per morte o invalidità; nonché

vi)

mancata imposizione di sanzioni per i rimborsi anticipati parziali o totali.

Gli intermediari finanziari possono offrire rimborsi vincolati al reddito, così come condizioni migliori quali periodi più lunghi di tolleranza, "sospensioni dei rimborsi" più lunghe o una proroga della scadenza, per tenere conto delle esigenze specifiche dei laureati, a esempio coloro che successivamente intraprendono il dottorato, o per offrire loro più tempo per cercare un impiego. L'offerta di suddette condizioni migliori è presa in esame nella procedura di selezione degli intermediari finanziari.

3.   Monitoraggio e valutazione

Lo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti è soggetto a monitoraggio e valutazione, come indicato all'articolo 21 del presente regolamento, e in base all'articolo 140, paragrafo 8, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Nell'ambito di tale processo la Commissione presenta una relazione in merito agli effetti dello strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti sui beneficiari e sui sistemi di istruzione superiore. La relazione della Commissione contiene, tra l'altro, dati sulle aree problematiche e proposte di misure per risolverle con riguardo ai punti seguenti:

a)

numero di studenti che ricevono prestiti garantiti dallo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti, compresi i dati sui tassi di completamento;

b)

volume di prestito assunto dagli intermediari finanziari;

c)

livello dei tassi di interesse;

d)

livelli di debito in essere e di insolvenza, comprese le misure adottate dagli intermediari finanziari nei confronti di coloro che sono insolventi e non rimborsano i prestiti;

e)

misure di prevenzione delle frodi adottate dagli intermediari finanziari;

f)

il profilo degli studenti beneficiari del sostegno, tra cui il contesto socioeconomico, la materia di studio, il paese di origine e di destinazione, in conformità delle leggi nazionali in materia di protezione dei dati;

g)

l'equilibrio geografico della diffusione; nonché

h)

la copertura geografica degli intermediari finanziari.

Fatti salvi i poteri conferiti al Parlamento europeo e al Consiglio dall'articolo 140, paragrafo 9, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Commissione prende in considerazione la possibilità di proporre adeguate modifiche normative, anche di natura legislativa, se la prevista diffusione nel mercato o la partecipazione degli intermediari finanziari non risultino soddisfacenti.

4.   Bilancio

La dotazione di bilancio copre pienamente i costi dello strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti, compresi gli obblighi di pagamento nei confronti degli intermediari finanziari partecipanti che invocano le garanzie parziali e le quote di gestione per il FEI.

Il bilancio stanziato a favore dello strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti, di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera c), non supera il 3,5 % del bilancio totale del programma.

5.   Visibilità e promozione

Ciascun intermediario finanziario partecipante contribuisce a promuovere lo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti fornendo informazioni ai potenziali studenti. A tal fine la Commissione, tra l'altro, fornisce alle agenzie nazionali nei paesi del programma le informazioni necessarie affinché agiscano da veicoli di informazione sullo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti.


(1)  Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).


20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/74


REGOLAMENTO (UE) N. 1289/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il meccanismo di reciprocità da attuare se un paese terzo di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2) applica l'obbligo del visto per i cittadini di almeno uno Stato membro deve essere adattato alla luce dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle basi giuridiche derivate. Inoltre, detto meccanismo deve essere adattato per prevedere una risposta dell'Unione come atto di solidarietà, se un paese terzo di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 applica l'obbligo del visto per i cittadini di almeno uno Stato membro.

(2)

Non appena ricevono da uno Stato membro la notifica che un paese terzo di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 applica l'obbligo del visto per i cittadini di detto Stato membro, tutti gli Stati membri dovrebbero reagire insieme, dando così una risposta dell'Unione a una situazione che colpisce l'Unione nel suo complesso e sottopone i suoi cittadini a un trattamento diverso.

(3)

La piena reciprocità in materia di visti è un obiettivo che l'Unione dovrebbe perseguire in modo proattivo nelle sue relazioni con i paesi terzi, contribuendo così a migliorare la credibilità e la coerenza della propria politica esterna.

(4)

Il presente regolamento dovrebbe istituire un meccanismo per sospendere in via temporanea l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 ("meccanismo di sospensione") in una situazione d'emergenza in cui sia necessaria una pronta risposta per risolvere le difficoltà incontrate da almeno uno Stato membro, tenendo conto dell'impatto generale di tale situazione d'emergenza sull'insieme dell'Unione.

(5)

Ai fini del meccanismo di sospensione, un aumento sostanziale ed improvviso indica il superamento di una soglia del 50 %. Esso può anche indicare un aumento inferiore se la Commissione lo ritiene appropriato nel caso particolare notificato dallo Stato membro interessato.

(6)

Ai fini del meccanismo di sospensione un basso tasso di riconoscimento indica un tasso di riconoscimento delle domande di asilo nell'ordine del 3 %. o 4 %. Esso può anche indicare un tasso di riconoscimento superiore se la Commissione lo ritiene appropriato nel caso particolare notificato dallo Stato membro interessato.

(7)

È necessario evitare e contrastare eventuali abusi derivanti dall'esenzione dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata a cittadini di un paese terzo qualora rappresentino una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna dello Stato membro interessato.

(8)

Il presente regolamento dovrebbe fornire una base giuridica per l'obbligo o per l'esenzione dall'obbligo del visto dei titolari di documenti di viaggio rilasciati da determinate entità riconosciute dallo Stato membro interessato quali soggetti di diritto internazionale che non sono organizzazioni internazionali intergovernative.

(9)

Poiché le norme applicabili ai rifugiati e agli apolidi, previste dal regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio (3), non si applicano ai rifugiati e agli apolidi che risiedono nel Regno Unito o in Irlanda, è necessario chiarire la situazione con riguardo all'obbligo del visto per determinati rifugiati e apolidi che risiedono nel Regno Unito o in Irlanda. Il presente regolamento dovrebbe lasciare gli Stati membri liberi di decidere in merito all'esenzione dall'obbligo del visto per questa categoria di persone nel rispetto dei loro obblighi internazionali. Gli Stati membri dovrebbero notificare tali decisioni alla Commissione.

(10)

Il regolamento (CE) n. 539/2001 dovrebbe lasciare impregiudicata l'applicazione di accordi internazionali conclusi dalla Comunità europea prima dell'entrata in vigore di detto regolamento che implicano la necessità di derogare alle norme comuni in materia di visti, tenendo al tempo stesso conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(11)

Al fine di assicurare che il Parlamento europeo e il Consiglio siano adeguatamente associati alla seconda fase dell'applicazione del meccanismo di reciprocità, date la natura politica particolarmente sensibile della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per tutti i cittadini di un paese terzo elencato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 e le sue implicazioni orizzontali per gli Stati membri, i paesi associati a Schengen e l'Unione stessa, in particolare per le loro relazioni esterne e il funzionamento generale dello spazio Schengen, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a taluni elementi del meccanismo di reciprocità. Il conferimento di tali poteri alla Commissione tiene conto della necessità di procedere a un dibattito politico sulla politica dell'Unione in materia di visti nello spazio Schengen. Rispecchia altresì la necessità di assicurare l'opportuna trasparenza e certezza del diritto nell'applicazione del meccanismo di reciprocità a tutti i cittadini del paese terzo interessato, in particolare attraverso la corrispondente modifica temporanea dell'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(12)

Onde garantire l'applicazione efficiente del meccanismo di sospensione e di talune disposizioni del meccanismo di reciprocità e, in particolare, onde consentire che siano presi adeguatamente in considerazione tutti gli elementi pertinenti e le possibili implicazioni dell'applicazione di tali meccanismi, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla determinazione delle categorie di cittadini del paese terzo interessato che dovrebbero essere assoggettate alla sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto nell'ambito del meccanismo di reciprocità, e della corrispondente durata di detta sospensione, nonché competenze di esecuzione del meccanismo di sospensione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Per l'adozione di tali atti di esecuzione si dovrebbe fare ricorso alla procedura d'esame.

(13)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (5), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6).

(14)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (7), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8).

(15)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (9), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10).

(16)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (11). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(17)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (12). L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(18)

E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 539/2001,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 539/2001 è così modificato:

1)

l'articolo 1 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   L'applicazione, da parte di un paese terzo di cui all'allegato II, dell'obbligo del visto per i cittadini di almeno uno Stato membro comporta l'applicazione delle seguenti disposizioni:

a)

entro trenta giorni dall'applicazione dell'obbligo del visto da parte del paese terzo o, nei casi in cui l'obbligo di visto vigente al 9 gennaio 2014 sia mantenuto, entro trenta giorni da tale data, lo Stato membro interessato ne dà notifica per iscritto al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Tale notifica:

i)

precisa la data di applicazione dell'obbligo del visto e i tipi di documenti di viaggio e di visti in questione;

ii)

contiene una circostanziata illustrazione delle misure preliminari adottate dallo Stato membro interessato al fine di garantire l'esenzione dall'obbligo del visto con il paese terzo in questione, nonché tutte le informazioni pertinenti.

Le informazioni in merito a tale notifica sono pubblicate senza indugio dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e comprendono la data di applicazione dell'obbligo del visto e i tipi di documenti di viaggio e di visti in questione.

Se il paese terzo decide di revocare l'obbligo del visto prima della scadenza del termine di cui al primo comma del presente punto, la notifica non è effettuata oppure è ritirata e le informazioni non sono pubblicate;

b)

la Commissione, immediatamente dopo la data della pubblicazione di cui al terzo comma, lettera a), e di concerto con lo Stato membro interessato, interviene presso le autorità del paese terzo in questione, in particolare nel settore politico, economico e commerciale, ai fini della reintroduzione o dell'introduzione dell'esenzione dall'obbligo del visto e ne informa senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio;

c)

se entro novanta giorni dalla data della pubblicazione di cui al terzo comma, lettera a), e malgrado tutti gli interventi effettuati ai sensi della lettera b) il paese terzo non ha revocato l'obbligo del visto, lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di sospendere l'esenzione dall'obbligo del visto per determinate categorie di cittadini di tale paese terzo. Se uno Stato membro avanza una tale richiesta, ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio;

d)

la Commissione, nel valutare ulteriori interventi a norma delle lettere e), f) o h), tiene conto dell'esito delle misure adottate dallo Stato membro interessato al fine di garantire l'esenzione dall'obbligo del visto, degli interventi effettuati a norma della lettera b) e delle conseguenze della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per le relazioni esterne dell'Unione e dei suoi Stati membri con il paese terzo in questione;

e)

se il paese terzo interessato non ha revocato l'obbligo del visto, la Commissione, entro sei mesi dalla data della pubblicazione di cui al terzo comma, lettera a), e successivamente ad intervalli non superiori a sei mesi in un arco di tempo complessivo che non può superare la data di decorrenza dell'atto delegato di cui alla lettera f) o la data alla quale sono sollevate obiezioni a tale atto:

i)

adotta, su richiesta dello Stato membro interessato o di propria iniziativa, un atto di esecuzione che sospende temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per determinate categorie di cittadini del paese terzo interessato per un periodo massimo di sei mesi. Tale atto di esecuzione fissa, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, una data dalla quale decorrono gli effetti della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto, tenendo conto delle risorse disponibili nei consolati degli Stati membri. Quando adotta atti di esecuzione successivi, la Commissione può prorogare il periodo di tale sospensione di ulteriori periodi massimi di sei mesi e può modificare le categorie di cittadini del paese terzo in questione per le quali è sospesa l'esenzione dall'obbligo del visto.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 4, durante i periodi di sospensione tutte le categorie di cittadini del paese terzo di cui all'atto di esecuzione devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri; oppure

ii)

presenta al comitato di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, una relazione che valuta la situazione e precisa i motivi per cui ha deciso di non sospendere l'esenzione dall'obbligo del visto e ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

Tale relazione tiene conto di tutti gli elementi pertinenti, quali quelli di cui alla lettera d). Il Parlamento europeo e il Consiglio possono procedere a un dibattito politico sulla base di tale relazione;

f)

se entro 24 mesi dalla data della pubblicazione di cui al terzo comma, lettera a), il paese terzo interessato non ha revocato l'obbligo del visto, la Commissione adotta, a norma dell'articolo 4 ter, un atto delegato che sospende temporaneamente l'applicazione dell'allegato II per un periodo di dodici mesi per i cittadini di tale paese terzo. L'atto delegato fissa, entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, una data dalla quale decorrono gli effetti della sospensione dell'applicazione dell'allegato II, tenendo conto delle risorse disponibili nei consolati degli Stati membri, e modifica di conseguenza l'allegato II. Tale modifica consiste nell'inserire, in corrispondenza del nome del paese terzo in questione, una nota in calce in cui sia indicato che l'esenzione dall'obbligo del visto è sospesa nei confronti di tale paese terzo e sia precisato il periodo di detta sospensione.

Dalla data di decorrenza della sospensione dell'applicazione dell'allegato II per i cittadini del paese terzo interessato o qualora sia stata sollevata un'obiezione all'atto delegato a norma dell'articolo 4 ter, paragrafo 5, cessa di produrre effetti qualsiasi atto di esecuzione adottato a norma della lettera e) concernente tale paese terzo.

Qualora la Commissione presenti una proposta legislativa conformemente alla lettera h), il periodo di sospensione di cui al primo comma della presente lettera è prorogato di sei mesi. La nota in calce di cui a tale comma è modificata di conseguenza.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 4, durante i periodi di tale sospensione i cittadini del paese terzo interessato dall'atto delegato devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri;

g)

qualsiasi notifica successiva effettuata da un altro Stato membro a norma della lettera a) concernente il medesimo paese terzo durante il periodo di applicazione delle misure adottate a norma delle lettere e) o f) in relazione a detto paese terzo è inglobata nelle procedure in atto senza prorogare i termini o i periodi stabiliti in tali lettere;

h)

se entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'atto delegato di cui alla lettera f) il paese terzo in questione non ha revocato l'obbligo del visto, la Commissione può presentare una proposta legislativa di modifica del presente regolamento diretta a spostare il riferimento al paese terzo dall'allegato II all'allegato I;

i)

le procedure di cui alle lettere e), f) e h) non pregiudicano il diritto della Commissione di presentare in qualsiasi momento una proposta legislativa di modifica del presente regolamento diretta a spostare il riferimento al paese terzo interessato dall'allegato II all'allegato I;

j)

qualora il paese terzo in questione revochi l'obbligo del visto, lo Stato membro interessato ne dà immediata notifica al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. La notifica è pubblicata senza indugio dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Qualsiasi atto di esecuzione o atto delegato adottato a norma della lettera e) o f) concernente il paese terzo in questione cessa di produrre effetti sette giorni dopo la pubblicazione di cui al primo comma della presente lettera. Nel caso in cui il paese terzo in questione abbia introdotto un obbligo di visto per i cittadini di due o più Stati membri, l'atto di esecuzione o l'atto delegato concernente detto paese terzo cessa di produrre effetti sette giorni dopo la pubblicazione della notifica relativa all'ultimo Stato membro i cui cittadini erano sottoposti all'obbligo del visto da parte di tale paese terzo. La nota in calce di cui alla lettera f), primo comma, è soppressa allo cessa al momento in cui l'atto delegato interessato cessa di produrre effetti. Le informazioni su tale momento sono pubblicate senza indugio dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Nel caso in cui il paese terzo in questione revochi l'obbligo del visto senza che lo Stato membro interessato ne dia notifica a norma del primo comma della presente lettera, la Commissione procede senza indugio, di propria iniziativa, alla pubblicazione di cui allo stesso comma e si applica il secondo comma della presente lettera.";

b)

il paragrafo 5 è soppresso;

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 1 bis

1.   In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo di cui all'allegato II è sospesa temporaneamente in situazioni di emergenza, conformemente al presente articolo.

2.   Uno Stato membro può notificare alla Commissione se si trova ad affrontare, su un periodo di sei mesi rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente o agli ultimi sei mesi precedenti l'applicazione dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo di cui all'allegato II, una o più delle seguenti circostanze che provocano una situazione di emergenza cui non sia in grado di porre rimedio autonomamente, vale a dire un aumento sostanziale ed improvviso del numero di:

a)

cittadini di tale paese terzo che soggiornano sul territorio dello Stato membro senza averne il diritto;

b)

domande d'asilo presentate da cittadini di tale paese terzo il cui tasso di riconoscimento è basso, qualora tale aumento comporti pressioni specifiche sul sistema di asilo dello Stato membro;

c)

esiti negativi dati alle domande di riammissione presentate dallo Stato membro a tale paese terzo per i propri cittadini.

Il raffronto effettuato rispetto al periodo di sei mesi precedente l'applicazione dell'esenzione dall'obbligo del visto di cui al primo comma si applica unicamente per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di applicazione dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di detto paese terzo.

La notifica di cui al primo comma precisa i motivi su cui si basa e contiene dati e statistiche pertinenti, così come una circostanziata illustrazione delle misure preliminari adottate dallo Stato membro interessato per porre rimedio alla situazione. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio immediatamente dopo aver ricevuto tale notifica da parte dello Stato membro interessato.

3.   La Commissione esamina ogni notifica presentata a norma del paragrafo 2, tenendo conto di quanto segue:

a)

se sussistono le situazioni descritte al paragrafo 2;

b)

il numero di Stati membri interessati dalle situazioni descritte al paragrafo 2;

c)

le ripercussioni generali degli aumenti di cui al paragrafo 2 sulla situazione migratoria nell'Unione quale emerge dai dati forniti dagli Stati membri;

d)

le relazioni elaborate dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo o dall'Ufficio europeo di polizia (Europol), ove le circostanze dello specifico caso oggetto della notifica lo richiedano;

e)

la questione generale dell'ordine pubblico e della sicurezza interna, di concerto con lo Stato membro.

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sui risultati di tale esame.

4.   Qualora la Commissione, sulla base dell'esame di cui al paragrafo 3 e tenendo conto delle conseguenze di una sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per le relazioni esterne dell'Unione e degli Stati membri con il paese terzo interessato, mentre lavora in stretta cooperazione con detto paese terzo, stabilisca che occorre intervenire, essa adotta, entro tre mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, un atto di esecuzione che sospende temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini del paese terzo interessato per un periodo di sei mesi. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, e fissa la data dalla quale decorrono gli effetti della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 4, durante i periodi di tale sospensione i cittadini del paese terzo interessato dall'atto di esecuzione devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

5.   Prima dello scadere del periodo di validità dell'atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 4, la Commissione, in cooperazione con lo Stato membro interessato, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione può essere accompagnata da una proposta legislativa di modifica del presente regolamento intesa a spostare dall'allegato II all'allegato I il riferimento al paese terzo.

6.   Qualora abbia presentato una proposta legislativa ai sensi del paragrafo 5, la Commissione può prorogare la validità dell'atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 4 per un periodo non superiore a dodici mesi. La decisione di prorogare la validità dell'atto di esecuzione è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2.

Articolo 1 ter

Entro 10 gennaio 2018. la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dell'efficacia del meccanismo di reciprocità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, e del meccanismo di sospensione di cui all'articolo 1 bis e, se necessario, presenta una proposta legislativa intesa a modificare il presente regolamento. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano sulla proposta secondo la procedura legislativa ordinaria.";

3)

l'articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Gli Stati membri possono prevedere deroghe all'obbligo del visto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, o all'esenzione da tale obbligo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per le seguenti categorie di persone:

a)

i titolari di passaporti diplomatici, di passaporti di servizio/ufficiali o di passaporti speciali;

b)

i membri degli equipaggi civili di aerei e navi nell'esercizio delle loro funzioni;

c)

i membri degli equipaggi civili di navi che si recano a terra e che sono in possesso di un documento di identità per marittimi rilasciato ai sensi delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 108 del 13 maggio 1958 o n. 185 del 16 giugno 2003 o della convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale del 9 aprile 1965 dell'Organizzazione marittima internazionale;

d)

gli equipaggi e i membri delle missioni di soccorso o salvataggio in caso di catastrofe o incidente;

e)

gli equipaggi civili di navi che operano in acque interne internazionali;

f)

i titolari di documenti di viaggio rilasciati da organizzazioni internazionali intergovernative di cui sia membro almeno uno Stato membro o da altre entità riconosciute dallo Stato membro interessato quale soggetti di diritto internazionale ai funzionari di tali organizzazioni o entità.";

b)

al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente:

"d)

fatti salvi gli obblighi derivanti dall'accordo europeo relativo alla soppressione dei visti dei rifugiati, firmato a Strasburgo il 20 aprile 1959, i rifugiati statutari, gli apolidi e altre persone che non possiedono la cittadinanza di nessun paese, che risiedono nel Regno Unito o in Irlanda e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato dal Regno Unito o dall'Irlanda che è riconosciuto dallo Stato membro interessato.";

4)

sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 4 bis

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 4 ter

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera f), è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 9 gennaio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera f), può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera f), entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di quattro mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*1)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13)."."

Articolo 2

L'articolo 1 bis del regolamento (CE) n. 539/2001, come modificato dal presente regolamento, e in particolare le disposizioni del paragrafo 2, secondo comma, si applicano altresì a paesi terzi riguardo ai cui cittadini sia stata introdotta l'esenzione dall'obbligo del visto anteriormente a 9 gennaio 2014.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, l'11 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 dicembre 2013.

(2)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 23).

(4)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(6)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(7)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(8)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(9)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(10)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(11)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell 1.6.2000, pag. 43).

(12)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).


20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/81


REGOLAMENTO (UE) N. 1290/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 dicembre 2013

che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 173 e 183 e l’articolo 188, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 ("Orizzonte 2020") è stato istituito con il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Tale regolamento necessita di essere integrato con norme in materia di partecipazione alle azioni indirette realizzate nell'ambito di Orizzonte 2020 e in materia di sfruttamento e diffusione dei risultati di tali azioni.

(2)

Orizzonte 2020 dovrebbe essere attuato nell’ottica di contribuire direttamente a creare la leadership industriale, la crescita e l’occupazione nonché il benessere dei cittadini in Europa e dovrebbe rispecchiare la visione strategica della comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2010, dal titolo "Iniziativa faro Europa 2020 – L’Unione dell’innovazione", con la quale la Commissione si impegna a semplificare radicalmente l’accesso dei partecipanti.

(3)

Orizzonte 2020 dovrebbe contribuire alla realizzazione e al funzionamento dello Spazio europeo della ricerca in cui i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolano liberamente, rafforzando la cooperazione sia tra l'Unione e gli Stati membri sia tra gli Stati membri, in particolare attraverso l'applicazione di un insieme coerente e trasparente di norme.

(4)

Le norme in materia di partecipazione, sfruttamento e diffusione in Orizzonte 2020 stabilite nel presente regolamento (le "norme") dovrebbero riflettere adeguatamente le raccomandazioni del Parlamento europeo, che sono riassunte nella sua risoluzione dell'11 novembre 2010 sulla semplificazione dell’attuazione dei programmi quadro di ricerca (5), e del Consiglio con riguardo alla semplificazione dei requisiti amministrativi e finanziari dei programmi quadro di ricerca. Le norme dovrebbero dare continuità alle misure di semplificazione già attuate nell'ambito della decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Esse dovrebbero recepire le raccomandazioni formulate nella relazione finale del gruppo di esperti dal titolo "Valutazione intermedia del settimo programma quadro" del 12 novembre 2010 e dovrebbero consentire di progredire ulteriormente verso la riduzione dell'onere amministrativo per i partecipanti e della complessità delle disposizioni finanziarie al fine di agevolare la partecipazione e ridurre il numero di errori finanziari. Le norme dovrebbero anche debitamente riflettere le preoccupazioni sollevate dalla comunità della ricerca, nonché le raccomandazioni da essa presentate, emerse dal dibattito avviato dalla comunicazione della Commissione del 29 aprile 2010, dal titolo "Semplificare l’attuazione dei programmi quadro di ricerca", e dal successivo Libro verde del 9 febbraio 2011, dal titolo "Dalle sfide alle opportunità: verso un quadro strategico comune per il finanziamento della ricerca e dell’innovazione dell’Unione europea".

(5)

La valutazione intermedia di Orizzonte 2020 dovrebbe comprendere una valutazione del nuovo modello di finanziamento, compreso il suo impatto sui livelli di finanziamento, sulla partecipazione a Orizzonte 2020 e sull'attrattività di Orizzonte 2020.

(6)

La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento dovrebbero assicurare che orientamenti e informazioni siano messi a disposizione di tutti i partecipanti potenziali al momento della pubblicazione dell'invito a presentare proposte.

(7)

Al fine di garantire la coerenza con altri programmi di finanziamento dell'Unione, Orizzonte 2020 dovrebbe essere attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (8), tenendo debito conto della natura specifica delle attività di ricerca e di innovazione.

(8)

È opportuno garantire un approccio integrato associando le attività previste nell’ambito del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) istituito dalla decisione n. 1982/2006/CE, del programma quadro per la competitività e l’innovazione istituito dalla decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), nonché dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) istituito dal regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), al fine di agevolare la partecipazione, creare un insieme più coerente di strumenti e accrescere l’impatto economico e scientifico, evitando la duplicazione e la frammentazione. È opportuno applicare norme comuni per garantire un quadro coerente che dovrebbe agevolare la partecipazione ai programmi che beneficiano di un contributo finanziario dell’Unione dal bilancio di Orizzonte 2020, compresa la partecipazione a programmi gestiti dall’EIT, alle imprese comuni o a qualsiasi altra struttura a norma dell’articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e la partecipazione a programmi intrapresi dagli Stati membri a norma dell’articolo 185 TFUE.

Tuttavia, dovrebbe essere garantita la possibilità di adottare norme specifiche, se giustificato dalle esigenze specifiche delle rispettive azioni. Al fine di tenere conto delle specifiche esigenze operative individuate nel quadro del pertinente atto di base degli organismi creati a norma dell'articolo 187 TFUE, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(9)

Le azioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tali azioni dovrebbero essere conformi a tutti gli obblighi legali, compreso il diritto internazionale, e tutte le pertinenti comunicazioni della Commissione quali la comunicazione della Commissione del 28 giugno 2013 (11), nonché ai principi etici, tra i quali evitare qualsiasi violazione dell'integrità della ricerca.

(10)

Conformemente agli obiettivi di cooperazione internazionale di cui agli articoli 180 e 186 TFUE, è opportuno promuovere la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi e di organizzazioni internazionali. L’attuazione delle norme dovrebbe essere conforme alle misure adottate in conformità degli articoli 75 e 215 TFUE e dovrebbe essere conforme al diritto internazionale. Inoltre, l'attuazione delle norme dovrebbe tenere in debito conto le condizioni per la partecipazione di soggetti dell’Unione ai corrispondenti programmi dei paesi terzi.

(11)

Le norme dovrebbero offrire un quadro coerente, completo e trasparente per garantire l'attuazione più efficace possibile, tenendo conto della necessità di un accesso agevole per tutti i partecipanti attraverso procedure semplificate, in particolare per quanto riguarda le microimprese, le piccole e medie imprese (PMI). L’assistenza finanziaria dell’Unione potrebbe essere fornita in varie forme.

(12)

In linea con il principio di trasparenza e oltre al requisito di pubblicità previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dal regolamento (UE) n. 1268/2012, la Commissione dovrebbe pubblicare gli inviti aperti a presentare proposte nelle pagine internet di Orizzonte 2020, mediante canali informativi specifici, e dovrebbe assicurarne l'ampia diffusione, anche attraverso i punti di contatto nazionali e su richiesta in formati accessibili, ove praticabile.

(13)

I criteri di selezione e di attribuzione stabiliti dal presente regolamento dovrebbero essere applicati in modo trasparente e sulla base di parametri oggettivi e misurabili, tenendo conto dell'obiettivo generale di Orizzonte 2020 per conseguire uno spazio europeo della ricerca che funziona correttamente.

(14)

In generale, il periodo tra la data finale per la presentazione delle proposte complete e la firma con i candidati delle convenzioni di sovvenzione o la comunicazione agli stessi delle decisioni di sovvenzione dovrebbe essere più breve del periodo previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. In casi debitamente giustificati e per le azioni del Consiglio europeo della ricerca dovrebbe essere concesso un periodo più lungo

(15)

È opportuno che la Commissione prosegua i suoi sforzi per snellire le procedure grazie al miglioramento dei sistemi informatici, ad esempio mediante l'ulteriore potenziamento del portale dei partecipanti che dovrebbe funzionare come unico punto di accesso dal momento della pubblicazione degli inviti a presentare proposte, attraverso la presentazione di proposte, fino all'attuazione dell'azione, allo scopo di perfezionare lo sportello unico. Il sistema può anche fornire informazioni ai richiedenti in merito ai progressi e alla tempistica delle loro domande.

(16)

Il trattamento dei dati riservati e delle informazioni classificate dovrebbe essere disciplinato da tutto il pertinente diritto dell’Unione, inclusi i regolamenti interni delle istituzioni, come la decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (12), che stabilisce le disposizioni in materia di sicurezza delle informazioni classificate dell’Unione europea.

(17)

È necessario stabilire le condizioni minime di partecipazione, sia come regola generale sia per quanto concerne le specificità delle azioni nell’ambito di Orizzonte 2020. In particolare, è opportuno stabilire le norme con riguardo al numero di partecipanti e al loro luogo di stabilimento. Nel caso di un’azione senza la partecipazione di un soggetto stabilito in uno Stato membro, si dovrebbero perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 173 e 179 TFUE.

(18)

A norma della decisione 2001/822/CE del Consiglio (13) i soggetti giuridici dei paesi e territori d'oltremare possono partecipare a Orizzonte 2020 alle specifiche condizioni stabilite da quest'ultimo.

(19)

La Commissione dovrebbe valutare i tempi degli inviti a presentare proposte e delle richieste di informazioni tenendo conto, ove possibile, dei periodi di vacanza standard.

(20)

In caso di proposte non selezionate, la Commissione dovrebbe fornire informazioni ai richiedenti interessati.

(21)

Meccanismi chiari e trasparenti per elaborare inviti a presentare proposte concernenti temi specifici dovrebbero consentire la parità di condizioni, accrescere l'attrattività di Orizzonte 2020 e aumentare la partecipazione.

(22)

La Commissione dovrebbe agire, in tutti gli aspetti di Orizzonte 2020, conformemente ai principi del codice di buona condotta amministrativa che figura in allegato della decisione 2000/633/CE, CECA, Euratom della Commissione (14).

(23)

È opportuno stabilire i termini e le condizioni della fornitura di finanziamenti dell’Unione a favore dei partecipanti alle azioni nell’ambito di Orizzonte 2020. Al fine di ridurre la complessità delle regole di finanziamento esistenti si dovrebbe adottare un sistema di rimborso dei costi semplificato, caratterizzato da un maggiore ricorso a importi forfettari, tassi forfettari e costi unitari.

(24)

I tassi di rimborso nel presente regolamento sono indicati come massimi, al fine di soddisfare il requisito dell’assenza di scopo di lucro e il principio di cofinanziamento e di permettere ai partecipanti di richiedere un tasso inferiore. In linea di principio, i tassi di cofinanziamento dovrebbero tuttavia essere pari al 100 % o 70 %.

(25)

Nella classificazione delle attività di ricerca tecnologica, sviluppo dei prodotti e dimostrazione si dovrebbe tenere conto delle definizioni OCSE relative al livello di maturità tecnologica (Technological Readiness Level, TRL).

(26)

Le sfide specifiche nel settore della ricerca e dell’innovazione dovrebbero essere affrontate mediante nuove forme di finanziamento, come ad esempio i premi, gli appalti pre-commerciali, gli appalti pubblici per soluzioni innovative, lo strumento PMI e le azioni "corsia veloce per l'innovazione" che comportano norme specifiche.

(27)

Per garantire condizioni eque a tutte le imprese attive nel mercato interno, il finanziamento fornito da Orizzonte 2020 dovrebbe essere concepito nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, in modo da assicurare l’efficacia della spesa pubblica e impedire distorsioni del mercato, come l’esclusione dei finanziamenti privati, la creazione di strutture inefficaci o la tutela di imprese inefficienti. Si dovrebbe provvedere ad assicurare che il finanziamento delle azioni di innovazione non falsi la concorrenza né conduca a interferenze nel mercato senza motivo debitamente giustificato.

(28)

Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere protetti tramite misure proporzionate per l'intero ciclo di spesa, assicurando un corretto equilibrio tra la fiducia e il controllo.

(29)

Conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, le norme dovrebbero costituire la base per una più vasta accettazione delle prassi abituali di contabilità analitica dei beneficiari.

(30)

Il fondo di garanzia per i partecipanti, istituito nel quadro del regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), e gestito dalla Commissione, si è rivelato un importante meccanismo di salvaguardia che riduce i rischi associati agli importi dovuti e non rimborsati da partecipanti inadempienti. Pertanto, è opportuno istituire un nuovo fondo di garanzia per i partecipanti ("fondo"). Al fine di garantire una gestione più efficace e una migliore copertura del rischio dei partecipanti, il fondo dovrebbe finanziare le azioni nell’ambito del programma istituito dalla decisione n. 1982/2006/CE, del programma istituito dalla decisione 2006/970/Euratom del Consiglio (16), del programma istituito dalla decisione 2012/93/Euratom del Consiglio (17), nonché le azioni nell'ambito di Orizzonte 2020 e del regolamento (Euratom) n. 1314/2013 del Consiglio (18). È opportuno che i programmi gestiti da soggetti diversi dagli organismi di finanziamento dell’Unione non siano coperti dal fondo.

(31)

Ai fini di una maggior trasparenza, i nomi degli esperti che hanno assistito la Commissione o i pertinenti organismi di finanziamento in applicazione del presente regolamento dovrebbero essere pubblicati. Qualora la pubblicazione dei nomi metta a repentaglio la sicurezza o l’integrità dell’esperto o possa pregiudicare indebitamente la sua privacy, la Commissione o gli organismi di finanziamento dovrebbero avere la possibilità di astenersi dalla pubblicazione di tali nomi.

(32)

I dati personali relativi agli esperti dovrebbero essere trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).

(33)

È opportuno stabilire le norme che disciplinano lo sfruttamento e la diffusione dei risultati al fine di garantire che i partecipanti proteggano, sfruttino e diffondano tali risultati nel modo opportuno e di fornire la possibilità di condizioni di sfruttamento aggiuntive nell’interesse strategico europeo. I partecipanti che hanno beneficiato di finanziamenti dell'Unione e che prevedono di sfruttare i risultati ottenuti con tali finanziamenti principalmente in paesi terzi non associati a Orizzonte 2020 dovrebbero indicare in che modo i finanziamenti dell'Unione avvantaggeranno la competitività globale dell'Europa (principio della reciprocità), come stabilito nella convenzione di sovvenzione.

(34)

Nel caso della ricerca avente un potenziale di sviluppo ulteriore in termini di nuove tecnologie mediche (quali farmaci, vaccini e diagnostica medica) dovrebbero essere adottate misure per assicurare lo sfruttamento e la diffusione immediati dei risultati, se del caso.

(35)

Nonostante il successo degli attuali strumenti finanziari di debito e di capitale dell'Unione per ricerca, sviluppo, innovazione e crescita, l'accesso al capitale di rischio rimane una questione chiave, in particolare per le PMI innovative. Per consentirne l'utilizzo più efficace, gli strumenti finanziari di debito e di capitale dovrebbero poter essere utilizzati in combinazione tra loro e con le sovvenzioni finanziate a titolo del bilancio dell'Unione, anche nell'ambito di Orizzonte 2020. Inoltre, la Commissione dovrebbe in particolare assicurare la continuità del meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi (RSFF), istituito a norma della decisione 1982/2006/CE, e dello strumento relativo alle fasi iniziali a favore delle PMI innovative e a forte crescita (GIF1), istituito a norma della decisione n. 1639/2006/CE nell'ambito dei loro strumenti finanziari di debito e di capitale successivi nel quadro di Orizzonte 2020, rispettivamente il "Servizio di prestiti e garanzie dell'Unione per la ricerca e l'innovazione" e gli "Strumenti di capitale dell'Unione per la ricerca e l'innovazione". In tale contesto, le entrate e i rimborsi generati da uno qualsiasi di tali strumenti finanziari dovrebbero direttamente andare a beneficio degli strumenti finanziari istituiti a norma di Orizzonte 2020.

(36)

La Commissione dovrebbe assicurare sufficienti complementarità tra lo strumento per le PMI nell'ambito di Orizzonte 2020 e gli strumenti finanziari nel quadro di Orizzonte 2020 e del programma COSME istituito dal regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), nonché i programmi e gli strumenti istituiti congiuntamente con gli Stati membri, come il programma comune Eurostars (21).

(37)

Per ragioni di certezza del diritto e di chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1906/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le norme specifiche per la partecipazione ad azioni indirette realizzate a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013, compresa la partecipazione alle azioni indirette finanziate dagli organismi di finanziamento conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, di tale regolamento.

Il presente regolamento stabilisce inoltre le norme che disciplinano lo sfruttamento e la diffusione dei risultati.

2.   Fatte salve le norme specifiche stabilite dal presente regolamento, si applicano le norme del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento (UE) n. 1268/2012.

3.   Il regolamento (CE) n. 294/2008 o un qualunque atto di base che affida compiti di esecuzione del bilancio a un organismo di finanziamento a norma dell'articolo 185 TFUE può stabilire norme che si discostano da quelle stabilite dal presente regolamento. Per tenere conto delle loro specifiche esigenze operative e fatte salve le norme stabilite nel pertinente atto di base, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 56 riguardo agli organismi di finanziamento istituiti a norma dell'articolo 187 TFUE per quanto concerne:

a)

le condizioni di partecipazione a inviti a presentare proposte pubblicati da organismi di finanziamento istituiti nel settore dell'aeronautica al fine di ridurre il numero minimo di partecipanti di cui all'articolo 9, paragrafo 1;

b)

l'ammissibilità al finanziamento di cui all'articolo 10, che consente agli organismi di finanziamento istituiti nel settore delle bioindustrie e dei medicinali innovativi di limitare l'ammissibilità al finanziamento di tipi specifici di partecipanti;

c)

le norme che disciplinano lo sfruttamento e la diffusione dei risultati, che consentono agli organismi di finanziamento istituiti nel settore dei medicinali innovativi di:

i)

ampliare le possibilità di trasferimento e concessione di licenze sui risultati e le conoscenze preesistenti a soggetti collegati, acquirenti ed eventuali organismi successori, conformemente alla convenzione di sovvenzione e senza il consenso degli altri partecipanti di cui all'articolo 44, paragrafi 1 e 2;

ii)

ammettere specifici accordi per i diritti di accesso alle conoscenze preesistenti per lo sviluppo dei risultati a fini di commercializzazione o per la commercializzazione dei risultati stessi (sfruttamento diretto) di cui all'articolo 48, paragrafi da 2 a 4;

iii)

integrare le norme introducendo disposizioni sulla proprietà e l'accesso ai dati, alle conoscenze e alle informazioni che esulano dagli obiettivi di un'azione e che non sono necessari per l'attuazione e lo sfruttamento dell'azione (sideground) di cui all'articolo 41, paragrafo 2, e agli articoli da 45 a 48;

iv)

estendere le norme sullo sfruttamento a scopi diversi dall'attuazione dell'azione (uso a fini di ricerca) o dallo sviluppo dei risultati a fini di commercializzazione o dalla commercializzazione dei risultati stessi (sfruttamento diretto) di cui all'articolo 48;

v)

stabilire criteri specifici per consentire la concessione di sub-licenze da un partecipante a un altro partecipante alla stessa azione, di cui all'articolo 46, paragrafo 2;

vi)

estendere, alle condizioni definite nell'accordo consortile di cui all'articolo 24, paragrafo 2, i diritti di accesso dei partecipanti, dei loro soggetti collegati e di terzi in qualità di licenziatari ai risultati o alle conoscenze preesistenti per scopi diversi dall'attuazione dell'azione (uso a fini di ricerca) secondo condizioni adeguate, compresi i termini finanziari, o dallo sviluppo dei risultati a fini di commercializzazione o dalla commercializzazione dei risultati stessi (sfruttamento diretto), di cui agli articoli da 46 a 48;

vii)

subordinare i diritti di accesso per lo sfruttamento diretto a un accordo dei partecipanti interessati, di cui all'articolo 48;

viii)

rendere opzionale la diffusione attraverso pubblicazioni scientifiche sotto forma di accesso aperto, di cui all'articolo 43, paragrafo 2;

d)

il finanziamento delle azioni, consentendo agli organismi di finanziamento nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici di applicare tassi di rimborso diversi da quelli stabiliti nell'articolo 28, paragrafo 3, nei casi in cui uno o più Stati membri cofinanzino un partecipante o un'azione.

Un organismo di finanziamento, cui sono state affidate funzioni di esecuzione del bilancio a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punti i) o ii), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, può applicare norme che si discostano da quelle stabilite nel presente regolamento, fatto salvo il consenso della Commissione, se le sue esigenze operative specifiche lo richiedono. In tali casi la Commissione dà il proprio consenso solo se dette norme sono conformi ai principi generali stabiliti nel presente regolamento.

4.   Il presente regolamento non si applica alle azioni dirette del Centro comune di ricerca (CCR).

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

"diritti di accesso", i diritti di utilizzare risultati o conoscenze preesistenti alle condizioni stabilite conformemente al presente regolamento;

2)

"soggetto collegato", un soggetto giuridico che si trova sotto il controllo diretto o indiretto di un partecipante, o sotto lo stesso controllo diretto o indiretto cui è soggetto il partecipante, o che controlla direttamente o indirettamente un partecipante. Il controllo può assumere qualsiasi forma indicata all'articolo 8, paragrafo 2;

3)

"paese associato", un paese terzo che è parte di un accordo internazionale concluso con l’Unione, come indicato all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1291/2013;

4)

"conoscenze preesistenti", i dati, le competenze o le informazioni, di qualsiasi forma o natura tangibile o intangibile, compresi i diritti, come i diritti di proprietà intellettuale, che sono: i) detenuti dai partecipanti prima della loro adesione all’azione, ii) necessari ai fini della realizzazione dell'azione o dello sfruttamento dei risultati dell'azione; e iii) identificati dai partecipanti conformemente all’articolo 45;

5)

"atto di base", un atto giuridico adottato dalle istituzioni dell’Unione sotto forma di regolamento, direttiva o decisione ai sensi dell’articolo 288 TFUE, che fornisce una base giuridica per l’azione;

6)

"azione di innovazione", un'azione consistente principalmente in attività destinate direttamente alla produzione di piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. A tal fine, le attività possono comprendere la creazione di prototipi, il collaudo, la dimostrazione, i progetti pilota, la convalida dei prodotti su larga scala e le prime applicazioni commerciali;

7)

"azione di coordinamento e sostegno", un’azione consistente principalmente in misure di accompagnamento concernenti la standardizzazione, la diffusione, la sensibilizzazione e la comunicazione, il collegamento in rete, i servizi di coordinamento o sostegno, dialoghi in materia di politiche e esercitazioni e studi di apprendimento reciproco, ivi compresi studi di progettazione per nuove infrastrutture, e che può anche comprendere attività complementari di rete e coordinamento tra programmi in paesi diversi;

8)

"diffusione", la comunicazione al pubblico dei risultati con qualsiasi modalità adeguata (diversa dalla tutela o dallo sfruttamento dei risultati), ivi comprese le pubblicazioni scientifiche su qualsiasi mezzo;

9)

"sfruttamento", l'utilizzazione dei risultati di ulteriori attività di ricerca diverse da quelle rientranti nell'azione in questione, o al fine di progettare, creare e commercializzare un prodotto o un processo o per creare e prestare un servizio o per attività di standardizzazione;

10)

"condizioni eque e ragionevoli", condizioni appropriate, comprese eventuali condizioni finanziarie o condizioni a titolo gratuito, tenendo conto delle circostanze specifiche della richiesta di accesso, ad esempio il valore reale o potenziale dei risultati o delle conoscenze preesistenti di cui si chiede l'accesso e/o la portata, la durata o ogni altra caratteristica dello sfruttamento previsto;

11)

"organismo di finanziamento", un ente o un'autorità, diversi dalla Commissione, di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, cui la Commissione ha affidato compiti di esecuzione del bilancio conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1291/2013;

12)

"organizzazione internazionale di interesse europeo", un’organizzazione internazionale in cui la maggioranza dei membri sono Stati membri o paesi associati, e il cui obiettivo principale è promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica in Europa;

13)

"soggetto giuridico", qualsiasi persona fisica o qualsiasi persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell’Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi;

14)

"soggetto giuridico senza scopo di lucro", un soggetto giuridico che per forma giuridica è senza scopo di lucro o ha l'obbligo giuridico o statutario di non distribuire profitti ai propri azionisti o singoli membri;

15)

"partecipante", qualsiasi soggetto giuridico che attua un’azione o parte di un’azione a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013 ed è titolare di diritti e di obblighi nei confronti dell’Unione o di un altro organismo di finanziamento, alle condizioni del presente regolamento;

16)

"azione di cofinanziamento del programma", un'azione finanziata mediante una sovvenzione il cui scopo principale è integrare singoli inviti o programmi, finanziati da soggetti diversi dagli organismi di finanziamento dell’Unione, che gestiscono programmi di ricerca e di innovazione. Un'azione di cofinanziamento del programma può anche comprendere attività complementari di rete e coordinamento tra programmi in paesi diversi;

17)

"appalti pre-commerciali", appalti di servizi di ricerca e di sviluppo che prevedono la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato e lo sviluppo competitivo per fasi, in cui è prevista una chiara separazione dei servizi di ricerca e di sviluppo appaltati dalla fase di commercializzazione dei prodotti finali;

18)

"appalti pubblici per soluzioni innovative", una procedura d’appalto in cui le amministrazioni aggiudicatrici, agiscono come clienti di lancio di beni e servizi innovativi che non sono ancora disponibili su base commerciale a larga scala e che può includere prove di conformità;

19)

"risultati", qualsiasi risultato intangibile o tangibile dell'azione, ad esempio ogni dato, conoscenza o informazione, generati nell’ambito dell’azione, indipendentemente dalla loro forma o natura, che possano o no essere protetti, nonché qualsiasi diritto collegato ad esso, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale;

20)

"PMI", le microimprese, le piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (22);

21)

"programma di lavoro", il documento adottato dalla Commissione per l’attuazione del programma specifico conformemente all’articolo 5 della decisione n. 2013/743/UE del Consiglio (23);

22)

"piano di lavoro", il documento simile al programma di lavoro della Commissione adottato da organismi di finanziamento cui è affidata parte dell’attuazione di Orizzonte 2020, conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1291/2013.

2.   Ai fini del presente regolamento un soggetto che non è dotato di personalità giuridica a norma del diritto nazionale è considerato come assimilato a un soggetto giuridico, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e all'articolo 198 del regolamento (UE) n. 1268/2012.

3.   Ai fini del presente regolamento, i soggetti beneficiari delle sovvenzioni non sono considerati organismi di finanziamento.

Articolo 3

Riservatezza

Fatte salve le condizioni stabilite negli accordi, nelle decisioni o nei contratti di esecuzione, si assicura la riservatezza dei dati, delle conoscenze e delle informazioni comunicati nell’ambito di un’azione come elementi riservati, tenendo in debito conto il diritto dell'Unione in materia di tutela e di accesso delle informazioni classificate.

Articolo 4

Informazioni da mettere a disposizione

1.   Fatto salvo l’articolo 3, la Commissione, su richiesta, mette a disposizione delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione, di qualsiasi Stato membro o paese associato tutte le informazioni utili in suo possesso sui risultati ottenuti da un partecipante ad un'azione che ha beneficiato di un finanziamento dell’Unione, a condizione che siano rispettate entrambe le condizioni seguenti:

a)

le informazioni in questione sono di interesse pubblico;

b)

i partecipanti non hanno fornito ragioni valide e sufficienti per cui le informazioni in questione non possano essere comunicate.

Nelle azioni dello specifico obiettivo "Società sicure – Proteggere le libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini", la Commissione, su richiesta, mette a disposizione delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione o delle autorità nazionali degli Stati membri tutte le informazioni utili in suo possesso relative ai risultati ottenuti da un partecipante ad un'azione che ha beneficiato di un finanziamento dell'Unione. La Commissione notifica al partecipante tale comunicazione. Qualora uno Stato membro o un'istituzione, un organo o organismo dell'Unione richiedano la comunicazione di informazioni, la Commissione notifica tale comunicazione a tutti gli Stati membri.

2.   La comunicazione di informazioni a norma del paragrafo 1 non è considerata come un trasferimento al destinatario di diritti o obblighi della Commissione o dei partecipanti. Tuttavia, a meno che tali informazioni diventino pubbliche o siano rese accessibili al pubblico da parte dei partecipanti o siano state comunicate alla Commissione senza restrizioni circa la loro riservatezza, il destinatario tratta tali informazioni come riservate. Per quanto riguarda le informazioni classificate, si applicano le norme della Commissione in materia di sicurezza.

Articolo 5

Orientamenti e informazioni per i partecipanti potenziali

Conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e al regolamento (UE) n. 1268/2012, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento assicurano che orientamenti e informazioni sufficienti siano messi a disposizione di tutti i partecipanti potenziali al momento della pubblicazione dell'invito a presentare proposte, in particolare la convenzione di sovvenzione tipo applicabile.

TITOLO II

NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 6

Forme di finanziamento

Conformemente all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1291/2013, il finanziamento può assumere una o più delle forme previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare sovvenzioni, premi, appalti o strumenti finanziari.

Articolo 7

Soggetti giuridici che possono partecipare alle azioni

1.   Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento, o organizzazione internazionale può partecipare a un’azione purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente regolamento, unitamente a eventuali condizioni stabilite nel programma di lavoro o nel piano di lavoro pertinente.

2.   Il programma di lavoro pertinente può limitare la partecipazione a Orizzonte 2020, o a parti di esso, dei soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi qualora le condizioni per la partecipazione di soggetti giuridici degli Stati membri, o dei loro soggetti collegati stabiliti in un paese terzo, ai programmi di ricerca e di innovazione dei paesi terzi siano considerate dalla Commissione pregiudizievoli per gli interessi dell'Unione.

3.   Il programma di lavoro o piano di lavoro pertinente può escludere i soggetti che non sono in grado di fornire garanzie di sicurezza soddisfacenti, anche per quanto riguarda il nullaosta di sicurezza del personale, qualora ciò sia giustificato per motivi di sicurezza.

4.   Il CCR può partecipare alle azioni con gli stessi diritti e gli stessi obblighi di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro.

Articolo 8

Indipendenza

1.   Due soggetti giuridici sono considerati indipendenti uno dall’altro quando nessuno dei due è soggetto al controllo diretto o indiretto dell’altro o allo stesso controllo diretto o indiretto cui è soggetto l’altro.

2.   Ai fini del paragrafo 1, il controllo può, in particolare, assumere una delle forme seguenti:

a)

la detenzione diretta o indiretta di oltre il 50 % del valore nominale delle azioni emesse nel soggetto giuridico interessato o della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di tale soggetto;

b)

la detenzione diretta o indiretta, di fatto o di diritto, dei poteri decisionali in seno al soggetto giuridico interessato.

3.   Ai fini del paragrafo 1, si considera che i rapporti seguenti tra soggetti giuridici non costituiscono di per sé rapporti di controllo:

a)

la detenzione diretta o indiretta di oltre il 50 % del valore nominale delle azioni emesse o della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci da parte della stessa società pubblica di investimenti, dello stesso investitore istituzionale o della stessa società di capitale di rischio;

b)

i soggetti giuridici interessati sono di proprietà o sono controllati dallo stesso organismo pubblico.

CAPO II

Sovvenzioni

Sezione I

Procedura di aggiudicazione

Articolo 9

Condizioni di partecipazione

1.   Si applicano le seguenti condizioni minime:

a)

almeno tre soggetti giuridici partecipano a un’azione;

b)

ciascuno dei tre soggetti giuridici è stabilito in un diverso Stato membro o paese associato; e

c)

i tre soggetti giuridici di cui alla lettera b) sono indipendenti l’uno dall’altro, ai sensi dell’articolo 8.

2.   Ai fini del paragrafo 1, quando uno dei partecipanti è il CCR, un’organizzazione internazionale di interesse europeo o un soggetto costituito a norma del diritto dell’Unione, si considera che è stabilito in uno Stato membro o in un paese associato diverso dallo Stato membro o paese associato in cui è stabilito un altro partecipante alla stessa azione.

3.   In deroga al paragrafo 1, la condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato in caso:

a)

di azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo della ricerca (CER);

b)

dello strumento per le PMI, ove l'azione presenti un evidente valore aggiunto europeo;

c)

di azioni di cofinanziamento del programma; e

d)

di casi giustificati previsti dal programma di lavoro o dal piano di lavoro.

4.   In deroga al paragrafo 1, nel caso di azioni di coordinamento e sostegno e di azioni di formazione e mobilità, la condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico.

5.   Ove opportuno e debitamente giustificato, i programmi di lavoro o i piani di lavoro possono stabilire condizioni aggiuntive, in funzione di esigenze strategiche specifiche o della natura e degli obiettivi dell’azione, ivi comprese condizioni relative al numero di partecipanti, alla tipologia dei partecipanti e al luogo di stabilimento.

Articolo 10

Ammissibilità al finanziamento

1.   Possono beneficiare di un finanziamento dell’Unione i seguenti partecipanti:

a)

i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro o in un paese associato o costituiti a norma del diritto dell’Unione;

b)

le organizzazioni internazionali di interesse europeo;

c)

i soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi individuati nel programma di lavoro.

2.   Nel caso della partecipazione di un’organizzazione internazionale o di un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo, nessuno dei quali può beneficiare di un finanziamento conformemente al paragrafo 1, il finanziamento dell’Unione può essere concesso a condizione che sia rispettata almeno una delle condizioni seguenti:

a)

la partecipazione è considerata necessaria ai fini della realizzazione dell’azione da parte della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento;

b)

tale finanziamento è previsto in un accordo scientifico e tecnologico bilaterale, o in un altro accordo tra l’Unione e l’organizzazione internazionale o, nel caso di soggetti stabiliti nei paesi terzi, il paese in cui è stabilito il soggetto giuridico.

Articolo 11

Inviti a presentare proposte

1.   Gli inviti a presentare proposte sono pubblicati conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e al regolamento (UE) n. 1268/12, tenendo conto in particolare della necessità di trasparenza e non discriminazione, nonché di una flessibilità adeguata alla natura variegata dei settori della ricerca e dell'innovazione.

2.   Eccezionalmente e fatti salvi gli altri casi previsti dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dal regolamento (UE) n. 1268/2012, per le azioni di coordinamento e di sostegno e le azioni di cofinanziamento del programma che devono essere realizzate da soggetti giuridici identificati nei programmi di lavoro o nei piani di lavoro, non sono pubblicati inviti a presentare proposte, purché l'azione non rientri nell'ambito di un invito a presentare proposte.

3.   Conformemente alle pertinenti norme di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e al regolamento (UE) n. 1268/2012, sono previsti termini sufficienti per la preparazione delle proposte, con un ragionevole preavviso dei futuri inviti a presentare proposte attraverso la pubblicazione di un programma di lavoro e un termine ragionevole tra la pubblicazione di un invito a presentare proposte e il termine di presentazione delle proposte.

Articolo 12

Inviti congiunti con paesi terzi e organizzazioni internazionali

1.   Per finanziare congiuntamente azioni in settori prioritari che presentano interesse comune e vantaggi reciproci attesi, ove vi sia un chiaro valore aggiunto per l'Unione, possono essere pubblicati inviti congiunti a presentare proposte con paesi terzi o le loro organizzazioni e agenzie scientifiche e tecnologiche o con organizzazioni internazionali. Le proposte sono valutate e selezionate mediante procedure congiunte di valutazione e selezione da concordare. Tali procedure di valutazione e selezione garantiscono l’osservanza dei principi di cui al titolo VI del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e coinvolgono un gruppo equilibrato di esperti indipendenti, nominati da ciascuna parte.

2.   I soggetti giuridici che beneficiano di un finanziamento dell’Unione concludono una convenzione di sovvenzione con l’Unione o con il pertinente organismo di finanziamento. La convenzione di sovvenzione contiene la descrizione del lavoro che tali partecipanti e soggetti giuridici partecipanti dei paesi terzi coinvolti devono svolgere.

3.   I soggetti giuridici che beneficiano di un finanziamento dall’Unione concludono un accordo di coordinamento con i soggetti giuridici partecipanti che beneficiano dei finanziamenti dai paesi terzi o organizzazioni internazionali in questione.

Articolo 13

Proposte

1.   Le proposte comprendono un progetto del piano di sfruttamento e diffusione dei risultati, laddove previsto nel programma di lavoro o nel piano di lavoro.

2.   Le proposte di ricerca sulle cellule staminali embrionali umane comprendono, ove opportuno, i particolari delle misure in materia di licenze e controllo che saranno adottate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati, nonché i particolari concernenti le autorizzazioni etiche che saranno concesse. Per quanto concerne la derivazione di cellule staminali embrionali umane, le istituzioni, le organizzazioni e i ricercatori sono soggetti a un regime rigoroso in materia di licenze e controllo, conformemente al quadro giuridico degli Stati membri interessati.

3.   Le proposte che vanno contro i principi etici fondamentali o la normativa vigente in materia o che non sono conformi alle condizioni stabilite nella decisione n. 2013/743/UE, nel programma di lavoro, nel piano di lavoro o nell’invito a presentare proposte possono essere escluse in ogni momento dalle procedure di valutazione, selezione e aggiudicazione.

4.   Se del caso e laddove specificato nel programma di lavoro o nel piano di lavoro, le proposte spiegano come e in quale misura l'analisi di genere è pertinente al contenuto del progetto previsto.

Articolo 14

Esame etico

1.   La Commissione effettua sistematicamente esami etici delle proposte che sollevano questioni etiche. Tale esame verifica il rispetto dei principi etici e della normativa e, nel caso di ricerche svolte al di fuori dell’Unione, verifica che la ricerca in questione sarebbe stata autorizzata in uno Stato membro.

2.   La Commissione rende la procedura dell'esame etico più trasparente possibile e assicura che si svolga tempestivamente evitando, ove possibile, la nuova presentazione di documenti.

Articolo 15

Criteri di selezione e di aggiudicazione

1.   Le proposte presentate sono valutate sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione:

a)

eccellenza;

b)

impatto;

c)

qualità ed efficienza dell’attuazione.

2.   Per le proposte di azioni di ricerca di frontiera nell’ambito del CER si applica esclusivamente il criterio di cui al paragrafo 1, lettera a).

3.   Al criterio di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere destinata una maggiore ponderazione per le proposte di azioni di innovazione.

4.   Il programma di lavoro o il piano di lavoro stabiliscono ulteriori dettagli circa l’applicazione dei criteri di aggiudicazione di cui al paragrafo 1, e specificano i coefficienti di ponderazione e i punteggi minimi.

5.   La Commissione tiene conto della possibilità di una procedura di presentazione articolata in due fasi prevista dalle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/ e del regolamento (UE) n. 1268/2012, se del caso e compatibilmente con gli obiettivi dell'invito a presentare proposte.

6.   Le proposte sono classificate sulla base dei risultati della valutazione. La selezione è effettuata sulla base di tale classificazione.

7.   Le valutazioni sono effettuate da esperti indipendenti.

8.   Nel caso di un soggetto giuridico di cui all'articolo 11, paragrafo 2, o in altre circostanze eccezionali debitamente giustificate, la valutazione può essere effettuata secondo modalità in deroga a quanto stabilito nel paragrafo 7. Ogni qual volta avvenga tale valutazione, la Commissione fornisce agli Stati membri informazioni dettagliate sulla procedura di valutazione utilizzata e sul suo risultato.

9.   Nei casi in cui il finanziamento richiesto dell'Unione per l’azione è pari o superiore a 500 000 EUR, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento, avvalendosi di strumenti compatibili con il diritto nazionale, verificano anticipatamente la capacità finanziaria unicamente dei coordinatori. Inoltre, qualora vi sia motivo di dubitare della capacità finanziaria del coordinatore o di altri partecipanti sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento ne verificano la capacità finanziaria.

10.   Non è verificata la capacità finanziaria dei soggetti giuridici la cui sostenibilità è garantita da uno Stato membro o da un paese associato o quella degli istituti di istruzione secondaria e superiore.

11.   La capacità finanziaria può essere garantita da qualsiasi altro soggetto giuridico, la cui capacità finanziaria a sua volta è verificata conformemente al paragrafo 9.

Articolo 16

Procedura di riesame della valutazione

1.   La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento istituiscono una procedura trasparente di riesame della valutazione per i richiedenti che ritengono che la valutazione della loro proposta non sia stata effettuata nel rispetto delle procedure stabilite nel presente regolamento, dal programma di lavoro pertinente, dal piano di lavoro o dall’invito a presentare proposte.

2.   Una domanda di riesame si riferisce a una proposta specifica ed è presentata dal coordinatore della proposta entro trenta giorni dalla data in cui la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento informano il coordinatore dei risultati della valutazione.

3.   La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento sono responsabili dell’esame della richiesta di cui al paragrafo 2. L’esame riguarda unicamente gli aspetti procedurali della valutazione e non il merito della proposta.

4.   Un comitato di riesame delle valutazioni, composto da personale della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento, fornisce un parere sugli aspetti procedurali del processo di valutazione. Esso è presieduto da un funzionario della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento, proveniente da un servizio diverso da quello responsabile dell’invito a presentare proposte. Il comitato può raccomandare una delle azioni seguenti:

a)

nuova valutazione della proposta essenzialmente da parte di valutatori non coinvolti nella precedente valutazione;

b)

conferma della valutazione iniziale.

5.   Sulla base della raccomandazione di cui al paragrafo 4, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento adottano una decisione che è notificata al coordinatore della proposta. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento adottano tempestivamente tale decisione.

6.   La procedura di riesame non ritarda il processo di selezione delle proposte che non sono oggetto di domande di riesame.

7.   La procedura di riesame non pregiudica le altre eventuali azioni che il partecipante può intraprendere conformemente al diritto dell’Unione.

Articolo 17

Richieste e reclami

1.   La Commissione garantisce l'esistenza di una procedura attraverso la quale i partecipanti possono presentare richieste o reclami in merito al loro coinvolgimento in Orizzonte 2020.

2.   La Commissione provvede affinché le informazioni sulle modalità di registrazione delle preoccupazioni, delle richieste o dei reclami siano messe a disposizione di tutti i partecipanti e siano pubblicate online.

Articolo 18

Convenzione di sovvenzione

1.   La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, elabora convenzioni di sovvenzione tipo tra la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento e i partecipanti conformemente al presente regolamento. Qualora sia necessario modificare significativamente una convenzione di sovvenzione tipo, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, procede, se del caso, al suo riesame.

2.   La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento concludono una convenzione di sovvenzione con i partecipanti. La rimozione o la sostituzione di un soggetto prima della firma della convenzione di sovvenzione è debitamente giustificata.

3.   La convenzione di sovvenzione stabilisce i diritti e gli obblighi dei partecipanti, nonché della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento, conformemente al presente regolamento. Essa stabilisce inoltre i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici che diventano partecipanti nel corso dell’attuazione dell’azione, nonché il ruolo e i compiti del coordinatore di consorzio.

4.   Sulla base di un requisito di un programma di lavoro o di un piano di lavoro, la convenzione di sovvenzione può stabilire i diritti e gli obblighi dei partecipanti per quanto concerne i diritti di accesso, lo sfruttamento e la diffusione, oltre a quelli stabiliti nel presente regolamento.

5.   La convenzione di sovvenzione, se del caso e per quanto possibile, rispecchia i principi generali stabiliti nella raccomandazione della Commissione riguardante la Carta europea dei ricercatori e il Codice di condotta per l’assunzione di ricercatori, i principi dell'integrità della ricerca, la raccomandazione della Commissione sulla gestione della proprietà intellettuale nelle attività di trasferimento delle conoscenze e il codice di buone pratiche per le università e le altre organizzazioni pubbliche di ricerca, nonché il principio della parità di genere di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1291/2013.

6.   La convenzione di sovvenzione contiene, se del caso, disposizioni che assicurano il rispetto dei principi etici, ivi compresa l’istituzione di un comitato etico indipendente e il diritto della Commissione di far effettuare un audit etico da esperti indipendenti.

7.   In casi debitamente giustificati, sovvenzioni specifiche per le azioni possono rientrare in un partenariato quadro conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento (UE) n. 1268/2012.

Articolo 19

Decisioni di sovvenzione

Ove opportuno e in casi debitamente giustificati, la Commissione, conformemente all’articolo 121, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, o il pertinente organismo di finanziamento possono notificare decisioni di sovvenzione invece di concludere convenzioni di sovvenzioni. Le disposizioni del presente regolamento che si riferiscono alle convenzioni di sovvenzione si applicano mutatis mutandis.

Articolo 20

Tempi per la concessione della sovvenzione

1.   Conformemente all'articolo 128, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, gli inviti a presentare proposte specificano la data prevista entro la quale tutti i richiedenti sono informati in merito ai risultati della valutazione della loro domanda e alla data indicativa per la firma delle convenzioni di sovvenzione o la notifica delle decisioni di sovvenzione.

2.   Le date di cui al paragrafo 1 si basano sui seguenti termini:

a)

per informare tutti i candidati dei risultati della valutazione scientifica della loro domanda, un termine massimo di cinque mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete;

b)

per firmare le convenzioni di sovvenzione con i candidati o comunicare loro le decisioni di sovvenzione, un termine massimo di tre mesi dalla data in cui i candidati idonei sono stati informati.

3.   I termini di cui al paragrafo 2 possono essere superati per azioni del CER e in casi eccezionali, debitamente giustificati, in particolare qualora le azioni siano complesse, laddove vi sia un elevato numero di proposte o qualora richiesto dai richiedenti.

4.   Ai partecipanti è concesso un periodo di tempo ragionevole per presentare le informazioni e la documentazione necessarie per la firma della convenzione di sovvenzione. La Commissione adotta decisioni e trasmette richieste di informazioni nel più breve tempo possibile. Ove possibile, si evita di presentare nuovamente i documenti.

Articolo 21

Tempi per il pagamento

I partecipanti sono pagati tempestivamente conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Una volta effettuato un pagamento al coordinatore, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento lo notificano ai partecipanti.

Articolo 22

Sistema elettronico sicuro

Tutti gli scambi con i partecipanti, comprese la conclusione di convenzioni di sovvenzione, la notifica delle decisioni di sovvenzione e ogni loro modifica, possono essere effettuati tramite sistemi elettronici istituiti dalla Commissione o dal pertinente organismo di finanziamento, come stabilito nell'articolo 179 del regolamento (UE) n. 1268/2012.

Sezione II

Attuazione

Articolo 23

Attuazione delle azioni

1.   I partecipanti attuano le azioni nel rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi di cui al presente regolamento, al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, al regolamento (UE) n. 1268/2012, alla decisione 2013/743/UE, al programma o al piano di lavoro, all’invito a presentare proposte o alla convenzione di sovvenzione.

2.   I partecipanti non assumono impegni incompatibili con il presente regolamento o la convenzione di sovvenzione. Qualora un partecipante non adempia i suoi obblighi relativamente all’attuazione tecnica dell’azione, gli altri partecipanti adempiono gli obblighi senza ulteriori finanziamenti dell’Unione, salvo che la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento non li esonerino espressamente da tale obbligo. Nel caso di un partecipante inadempiente, la Commissione, conformemente all'articolo 39, paragrafo 3, lettera a), può trasferire l'importo dovuto dal fondo di garanzia per i partecipanti di cui all'articolo 38 al coordinatore dell'azione. La responsabilità finanziaria di ciascun partecipante si limita ai suoi debiti, fatte salve le disposizioni relative al fondo di garanzia per i partecipanti. I partecipanti garantiscono che la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento siano informati a tempo debito di tutti gli eventi che possono incidere in modo significativo sull’attuazione dell’azione o sugli interessi dell’Unione.

3.   I partecipanti attuano l’azione e adottano tutte le misure necessarie e ragionevoli a tal fine. Essi dispongono delle risorse adeguate necessarie per la realizzazione dell’azione. Qualora sia necessario per l’attuazione dell’azione, essi possono invitare terzi, inclusi subappaltatori, per svolgere un lavoro nell'ambito dell’azione o utilizzare risorse rese disponibili da terzi sotto forma di contributi in natura, conformemente alle condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione. Per il lavoro svolto i partecipanti restano responsabili nei confronti della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento e verso gli altri partecipanti.

4.   L'aggiudicazione di subappalti per l'esecuzione di alcuni elementi dell'azione si limita ai casi previsti dalla convenzione di sovvenzione e a casi debitamente giustificati non chiaramente prevedibili al momento dell'entrata in vigore della convenzione di sovvenzione.

5.   I terzi diversi dai subappaltatori possono svolgere un lavoro nell’ambito dell’azione alle condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione. Il terzo in questione e il lavoro da svolgere sono precisati nella convenzione di sovvenzione.

I costi sostenuti da detti terzi possono essere considerati ammissibili se il terzo soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a)

sarebbe ammissibile al finanziamento se si trattasse di un partecipante;

b)

è un soggetto collegato o ha un collegamento giuridico con un partecipante che implica una collaborazione non limitata all'azione;

c)

è identificato nella convenzione di sovvenzione;

d)

rispetta le regole applicabili al partecipante a norma della convenzione di sovvenzione in materia di ammissibilità dei costi e controllo della spesa;

e)

accetta di essere responsabile in solido con il partecipante per il contributo dell'Unione corrispondente all'importo dichiarato dal terzo, se richiesto dalla Commissione o dal pertinente organismo di finanziamento.

6.   I terzi possono inoltre mettere a disposizione di un partecipante risorse per mezzo di contributi in natura a favore dell’azione. I costi sostenuti da terzi in relazione a tali contributi effettuati gratuitamente sono ammissibili al finanziamento, purché soddisfino le condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione.

7.   L’azione può comportare un sostegno finanziario a terzi, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dal regolamento (UE) n. 1268/2012. Qualora sia necessario per conseguire gli obiettivi di un’azione, gli importi di cui all’articolo 137, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 possono essere superati.

8.   L’azione attuata da partecipanti, che sono amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (25) e della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26), può comportare o avere come obiettivo principale appalti precommerciali e appalti per soluzioni innovative, qualora previsto da un programma di lavoro o un piano di lavoro e necessario per la sua attuazione. In tali casi, le norme di cui all’articolo 51, paragrafi 2, 4 e 5, del presente regolamento si applicano alle procedure di appalto attuate dai partecipanti.

9.   I partecipanti rispettano la normativa nazionale, la regolamentazione e le norme etiche dei paesi in cui l’azione sarà realizzata. Se del caso, i partecipanti chiedono l’approvazione dei pertinenti comitati etici nazionali o locali prima dell’avvio dell’azione.

10.   I lavori che prevedono l’uso di animali sono effettuati conformemente all’articolo 13 TFUE e rispettano l’obbligo di sostituire, ridurre e perfezionare l’uso degli animali a fini scientifici conformemente al diritto dell’Unione, in particolare alla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (27).

Articolo 24

Consorzio

1.   I membri di un consorzio che intendono partecipare a un’azione designano, come coordinatore, uno di loro che è identificato come tale nella convenzione di sovvenzione. Il coordinatore è il principale punto di contatto tra i membri del consorzio nelle relazioni con la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento, salvo diversamente specificato nella convenzione di sovvenzione o in caso di inadempimento degli obblighi a norma della convenzione di sovvenzione.

2.   I membri di un consorzio che partecipano a un’azione concludono un accordo interno ("accordo consortile") che stabilisce i loro diritti e obblighi riguardo all'attuazione dell'azione conformemente alla convenzione di sovvenzione, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nel programma di lavoro, nel piano di lavoro o nell’invito a presentare proposte. La Commissione pubblica orientamenti sulle principali questioni che possono essere sollevate dai partecipanti nei rispettivi accordi consortili.

3.   L' accordo consortile può stabilire, tra l'altro, quanto segue:

a)

l'organizzazione interna del consorzio;

b)

la distribuzione del finanziamento dell'Unione;

c)

le norme in materia di diffusione, sfruttamento e diritti di accesso, supplementari a quelle di cui al titolo III, capo I, del presente regolamento, e alle disposizioni della convenzione di sovvenzione;

d)

disposizioni per la composizione di controversie interne;

e)

i patti tra i partecipanti in materia di responsabilità, indennizzo e riservatezza.

I membri del consorzio possono stabilire, in seno al consorzio, qualsiasi accordo che ritengano adeguato purché non sia in conflitto con la convenzione di sovvenzione o con il presente regolamento.

4.   Il consorzio può proporre di aggiungere o togliere un partecipante o cambiare il coordinatore, conformemente alle pertinenti disposizioni della convenzione di sovvenzione, a condizione che la modifica sia conforme alle condizioni di partecipazione, non incida negativamente sull’attuazione dell’azione e non sia contraria al principio della parità di trattamento.

Sezione III

Forme di sovvenzioni e norme in materia di finanziamento

Articolo 25

Forme di sovvenzioni

Le sovvenzioni possono assumere una delle forme di cui all'articolo 123 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, tenendo conto degli obiettivi dell'azione.

Articolo 26

Ammissibilità dei costi

1.   Le condizioni di ammissibilità dei costi sono definite all’articolo 126 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. I costi sostenuti da terzi nel quadro dell’azione possono essere ammissibili conformemente alle disposizioni del presente regolamento e della convenzione di sovvenzione.

2.   I costi non ammissibili sono quelli che non rispettano le condizioni del paragrafo 1, compresi, in particolare, gli accantonamenti per possibili perdite od oneri futuri, le perdite di cambio, i costi relativi ai redditi da capitale, i costi rimborsati in relazione ad un altro programma o azione dell’Unione, i debiti e gli oneri ad essi relativi e le spese eccessive o sconsiderate.

Articolo 27

Costi di personale diretti ammissibili

1.   Fatte salve le condizioni di cui all'articolo 26, i costi di personale diretti ammissibili sono limitati ai salari più i contributi sociali e altri costi inclusi nella retribuzione del personale assegnato all'azione, risultanti dal diritto nazionale e dal contratto di lavoro.

2.   Fatte salve le condizioni di cui all'articolo 26, la retribuzione aggiuntiva del personale dei partecipanti che sono soggetti giuridici senza scopo di lucro assegnato all'azione, inclusi i pagamenti sulla base di contratti complementari a prescindere dalla loro natura, può parimenti essere considerata alla stregua di costi di personale diretti ammissibili, fino all'importo indicato al paragrafo 3, se soddisfa le seguenti condizioni aggiuntive:

a)

rientra nelle pratiche abituali del partecipante in materia di retribuzione ed è sistematicamente pagata ogni qual volta sia richiesto lo stesso tipo di lavoro o competenza;

b)

i criteri usati per calcolare i pagamenti supplementari sono oggettivi e applicati in generale dal partecipante, a prescindere dalla fonte di finanziamento utilizzata.

3.   La retribuzione aggiuntiva può essere ammissibile fino a 8 000 EUR all'anno per persona. Con riguardo a una persona che non lavora esclusivamente per l'azione si applica un limite orario. Il limite orario è calcolato dividendo 8 000 EUR per il numero di ore produttive annuali calcolate conformemente all'articolo 31.

Articolo 28

Finanziamento dell’azione

1.   Il finanziamento di un’azione non può superare i costi totali ammissibili, una volta detratte le entrate dell’azione.

2.   Sono considerate entrate dell’azione:

a)

le risorse messe a disposizione da terzi ai partecipanti sotto forma di trasferimenti finanziari o contributi in natura a titolo gratuito, il cui valore è stato dichiarato come costi ammissibili dal partecipante, a condizione che siano stati conferiti da terzi appositamente per essere utilizzati nell’azione;

b)

il reddito generato dall’azione, ad eccezione del reddito generato dallo sfruttamento dei risultati dell’azione;

c)

il reddito generato dalla vendita di beni acquistati nell’ambito della convenzione di sovvenzione per un valore massimo equivalente al costo inizialmente imputato all’azione da parte del partecipante.

3.   Per tutte le attività finanziate nell’ambito di un’azione è applicato un unico tasso di rimborso dei costi ammissibili per azione. Il tasso massimo è fissato nel programma di lavoro o nel piano di lavoro.

4.   La sovvenzione nell’ambito di Orizzonte 2020 può raggiungere al massimo il 100 % dei costi ammissibili totali, fatto salvo il principio di cofinanziamento.

5.   La sovvenzione nell’ambito di Orizzonte 2020 è limitata a un massimo del 70 % dei costi ammissibili totali per le azioni di innovazione e le azioni di cofinanziamento del programma.

In deroga al paragrafo 3, la sovvenzione nell’ambito di Orizzonte 2020 può raggiungere per le azioni di innovazione un massimo del 100 % dei costi ammissibili totali per i soggetti giuridici senza scopo di lucro, fatto salvo il principio del cofinanziamento.

6.   I tassi di rimborso stabiliti dal presente articolo si applicano anche in caso di azioni in cui il finanziamento a tasso forfettario, a costi unitari o su importo forfettario è fissato per la totalità o una parte dell’azione.

Articolo 29

Costi indiretti

1.   I costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso forfettario del 25 % del totale dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto e dei costi delle risorse messe a disposizione da terzi che non sono utilizzate nei locali del beneficiario, nonché del sostegno finanziario a terzi.

2.   In deroga al paragrafo 1, i costi indiretti possono essere dichiarati sotto forma di un importo forfettario o in base ai costi unitari se previsto nel programma di lavoro o nel piano di lavoro.

Articolo 30

Valutazione dei livelli di finanziamento

La valutazione intermedia di Orizzonte 2020 comprende una valutazione dell'impatto dei vari elementi introdotti dai nuovi livelli di finanziamento stabiliti agli articoli 27, 28 e 29 del presente regolamento, con l'obiettivo di valutare se il nuovo orientamento abbia provocato situazioni indesiderate che incidono negativamente sull'attrattiva di Orizzonte 2020.

Articolo 31

Ore produttive annuali

1.   I costi di personale ammissibili riguardano solo le ore effettivamente lavorate dalle persone che svolgono direttamente il lavoro nell’ambito dell’azione. La prova delle ore effettivamente lavorate è fornita dal partecipante, generalmente attraverso un sistema di registrazione del tempo.

2.   Per le persone che lavorano esclusivamente per l’azione, non è richiesta la registrazione. In tali casi, il partecipante firma una dichiarazione che certifica che l’interessato ha lavorato esclusivamente per l’azione.

3.   La convenzione di sovvenzione comprende:

a)

i requisiti minimi per il sistema di registrazione delle ore;

b)

la facoltà di scegliere tra un numero fisso di ore produttive annuali e il metodo per determinare il numero di ore produttive annuali da utilizzare per il calcolo delle tariffe orarie del personale, tenendo conto delle prassi contabili abituali del partecipante.

Articolo 32

Proprietari di PMI e persone fisiche che non percepiscono una retribuzione

I proprietari di PMI che non percepiscono una retribuzione e altre persone fisiche che non percepiscono una retribuzione possono imputare i costi di personale sulla base di un costo unitario.

Articolo 33

Costi unitari

1.   Conformemente all’articolo 124 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Commissione può fissare i metodi per stabilire costi unitari sulla base di:

a)

dati statistici o mezzi obiettivi analoghi;

b)

dati storici del partecipante verificabili.

2.   I costi di personale diretti ammissibili possono essere finanziati sulla base di costi unitari determinati secondo le prassi abituali di contabilità analitica del partecipante, a condizione che rispettino i seguenti criteri cumulativi:

a)

sono calcolati sulla base dei costi di personale effettivi totali, registrati nella contabilità generale del partecipante, che possono essere adeguati dal partecipante sulla base di elementi a bilancio o stime secondo le condizioni definite dalla Commissione;

b)

sono conformi agli articoli 26 e 27;

c)

garantiscono il rispetto del requisito dell’assenza di scopo di lucro e l’esclusione del doppio finanziamento dei costi;

d)

sono calcolati tenendo in debito conto l’articolo 31.

Articolo 34

Certificato relativo ai rendiconti finanziari

Il certificato relativo ai rendiconti finanziari copre l’importo totale della sovvenzione richiesta da parte di un partecipante, sotto forma di rimborso dei costi effettivi e sotto forma di costi unitari di cui all’articolo 33, paragrafo 2, esclusi gli importi dichiarati sulla base di importi forfettari, tassi forfettari e costi unitari diversi da quelli determinati conformemente alle prassi abituali di contabilità analitica del partecipante. Il certificato è fornito unicamente se tale importo è pari o superiore a 325 000 EUR al momento della domanda di pagamento del saldo della sovvenzione.

Articolo 35

Certificato relativo alla metodologia

1.   I partecipanti che calcolano i costi diretti di personale sulla base dei costi unitari conformemente all'articolo 33, pargarafo2, possono presentare alla Commissione un certificato relativo alla metodologia. Tale metodologia soddisfa le condizioni di cui all’articolo 33, paragrafo 2, e i requisiti della convenzione di sovvenzione.

2.   Se la Commissione accetta un certificato relativo alla metodologia, esso è valido per tutte le azioni finanziate a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013 e il partecipante calcola e imputa i costi in base ad esso. Una volta accettato un certificato relativo alla metodologia, la Commissione non imputa alcun errore sistemico o ricorrente alla metodologia accettata.

Articolo 36

Revisori incaricati della certificazione

1.   I certificati relativi ai rendiconti finanziari e alla metodologia di cui agli articoli 34 e 35 sono elaborati da un revisore indipendente qualificato per effettuare revisioni legali di documenti contabili conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (28) o a regolamenti nazionali analoghi, o da un pubblico funzionario competente e indipendente al quale le autorità nazionali pertinenti hanno conferito la capacità giuridica di sottoporre ad audit il partecipante e che non è stato coinvolto nella preparazione dei rendiconti finanziari.

2.   Su richiesta della Commissione, della Corte dei conti o dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), il revisore che rilascia il certificato relativo ai rendiconti finanziari e alla metodologia concede l’accesso ai documenti giustificativi e ai documenti di lavoro dell’audit in base ai quali un certificato relativo ai rendiconti finanziari o alla metodologia è stato rilasciato.

Articolo 37

Finanziamento cumulativo

Un’azione per cui una sovvenzione dal bilancio dell’Unione sia stata aggiudicata può anche dare luogo alla concessione di una sovvenzione sulla base del regolamento (UE) n. 1291/2013, a condizione che le sovvenzioni non contemplino le stesse voci di costo.

Sezione IV

Garanzie

Articolo 38

Fondo di garanzia per i partecipanti

1.   È istituito un fondo di garanzia per i partecipanti ("fondo") che copre il rischio associato al mancato recupero di importi dovuti all’Unione a titolo delle azioni finanziate tramite sovvenzioni da parte della Commissione, a norma della decisione n. 1982/2006/CE, e da parte della Commissione o di organismi di finanziamento dell’Unione nell’ambito di Orizzonte 2020, conformemente alle norme stabilite nel presente regolamento. Il fondo sostituisce e succede al fondo di garanzia per i partecipanti istituito dal regolamento (CE) n. 1906/2006.

2.   Il fondo è gestito conformemente all’articolo 39. Eventuali interessi finanziari generati dal fondo sono aggiunti allo stesso e servono esclusivamente per le finalità stabilite all’articolo 39, paragrafo 3.

3.   Se gli interessi sono insufficienti a coprire le operazioni descritte all’articolo 39, paragrafo 3, il fondo non interviene e la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento dell’Unione recupera direttamente dai partecipanti o dai terzi eventuali importi dovuti.

4.   Il fondo è considerato una garanzia sufficiente a norma del regolamento (EU, Euratom) n. 966/2012. Non possono essere accettate né imposte ai partecipanti garanzie o coperture aggiuntive, ad eccezione del caso descritto al paragrafo 3 del presente articolo.

5.   I partecipanti ad azioni nell’ambito di Orizzonte 2020 il cui rischio è coperto dal fondo versano un contributo pari al 5 % dei finanziamenti dell’Unione destinati all’azione. Al termine dell’azione l’importo versato al fondo è restituito ai partecipanti, tramite il coordinatore.

6.   Il tasso di contributo dei partecipanti al fondo previsto al paragrafo 5 può essere ridotto sulla base della valutazione intermedia di Orizzonte 2020.

Articolo 39

Funzionamento del fondo

1.   Il fondo è gestito dall’Unione rappresentata dalla Commissione in qualità di agente esecutivo a nome dei partecipanti, conformemente alle condizioni stabilite dalla convenzione di sovvenzione.

La Commissione può gestire il fondo direttamente o affidarne la gestione finanziaria alla Banca europea per gli investimenti o a un istituto finanziario appropriato ("banca di deposito"). La banca di deposito gestisce il fondo secondo le istruzioni della Commissione.

2.   Il contributo dei partecipanti al fondo può essere compensato dal prefinanziamento iniziale ed essere versato al fondo a nome dei partecipanti.

3.   Qualora vi siano importi dovuti all’Unione da parte di un partecipante, la Commissione, fatte salve le sanzioni che possono essere comminate al partecipante inadempiente, intraprende una delle seguenti azioni:

a)

trasferisce, o ordina di alla banca di deposito di trasferire, direttamente l’importo dovuto dal fondo al coordinatore dell’azione. Tale trasferimento è effettuato dopo la risoluzione o la revoca della partecipazione del partecipante inadempiente se l’azione è ancora in corso e se i partecipanti rimanenti convengono di applicarlo secondo gli stessi obiettivi. Gli importi trasferiti dal fondo sono considerati finanziamento dell’Unione;

b)

recupera effettivamente l’importo in questione dal fondo.

La Commissione emette un ordine di riscossione nei confronti di tale partecipante o terzo a favore del fondo. La Commissione può adottare a tal fine una decisione di recupero conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

4.   Gli importi recuperati costituiscono entrate assegnate al fondo, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Una volta completata l’esecuzione di tutte le sovvenzioni il cui rischio è coperto dal fondo, eventuali importi residui sono recuperati dalla Commissione e iscritti nel bilancio dell’Unione, fatte salve le decisioni dell’autorità legislativa.

CAPO III

Esperti

Articolo 40

Nomina di esperti indipendenti

1.   La Commissione e, se del caso, gli organismi di finanziamento possono nominare esperti indipendenti per valutare le proposte conformemente all'articolo 15 o fornire consulenza o assistenza per:

a)

la valutazione delle proposte;

b)

il controllo dell’attuazione delle azioni realizzate a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013, nonché nell’ambito di programmi di ricerca e/o di innovazione precedenti;

c)

l’attuazione della politica o dei programmi di ricerca e di innovazione dell’Unione, incluso Orizzonte 2020, nonché la realizzazione e il funzionamento dello Spazio europeo della ricerca;

d)

la valutazione dei programmi di ricerca e di innovazione;

e)

l’architettura della politica di ricerca e di innovazione dell’Unione, compresa la preparazione di futuri programmi.

2.   Gli esperti indipendenti sono scelti in base all’adeguatezza delle loro competenze, esperienze e conoscenze in relazione ai compiti loro assegnati. Nei casi in cui gli esperti indipendenti debbano gestire informazioni riservate, la loro nomina è subordinata all’ottenimento di un appropriato nulla osta di sicurezza.

Gli esperti indipendenti sono individuati e selezionati sulla base di inviti a candidarsi individuali e inviti rivolti a pertinenti organizzazioni, come agenzie di ricerca, istituti di ricerca, università, organismi di standardizzazione, organizzazioni della società civile o imprese, al fine di stabilire elenchi di candidati idonei.

La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento può, se lo ritiene opportuno e in casi debitamente giustificati, selezionare in modo trasparente eventuali singoli esperti dotati delle competenze adeguate non presenti nella banca dati.

All'atto della nomina di esperti indipendenti, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento adotta misure appropriate per conseguire una composizione equilibrata dei gruppi di esperti in termini di competenze, esperienze, conoscenze, diversità geografica e genere, e tenendo conto della situazione nell'ambito di azione. Ove opportuno, si cerca anche di ottenere un equilibrio tra i settori pubblico e privato.

La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento possono richiedere il parere di organismi di consulenza per la nomina di esperti indipendenti. Nel caso delle azioni di ricerca di frontiera del CER, la Commissione nomina gli esperti sulla base di una proposta del consiglio scientifico del CER.

3.   La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento assicurano che un esperto che si trovi in una situazione di conflitto di interesse in relazione a una questione sulla quale è invitato a pronunciarsi non fornisca valutazioni, consulenza o assistenza in merito a tale specifica questione.

4.   Tutti gli scambi con gli esperti indipendenti, comprese la conclusione di contratti per la loro nomina e ogni loro modifica, possono essere effettuati tramite sistemi elettronici istituiti dalla Commissione o dal pertinente organismo di finanziamento, come stabilito nell'articolo 287, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1268/2012.

5.   I nomi degli esperti nominati a titolo personale, che hanno assistito la Commissione o gli organismi di finanziamento nell'attuazione del regolamento (UE) n. 1291/2013, e della decisione 2013/743/UE sono pubblicati, unitamente al loro settore di competenza, almeno una volta l’anno sul sito internet della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento. Tali informazioni sono raccolte, trattate e pubblicate conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001.

TITOLO III

NORME CHE DISCIPLINANO LO SFRUTTAMENTO E LA DIFFUSIONE DEI RISULTATI

CAPO I

Sovvenzioni

Sezione I

Risultati

Articolo 41

Proprietà dei risultati

1.   I risultati sono di proprietà del partecipante che li ha prodotti.

2.   Se i partecipanti a un'azione hanno prodotto i risultati congiuntamente e se il loro contributo rispettivo ai risultati congiunti non può essere verificato, o se non è possibile separare tali risultati congiunti al fine di chiedere, ottenere o mantenere la corrispondente tutela dei diritti di proprietà intellettuale, i partecipanti sono comproprietari di tali risultati. I comproprietari definiscono un accordo per quanto concerne la ripartizione e le condizioni di esercizio di tale comproprietà secondo i loro obblighi nell’ambito della convenzione di sovvenzione. I comproprietari possono convenire di non proseguire la comproprietà, ma di stabilire un regime alternativo, anche trasferendo le proprie quote di proprietà a un proprietario unico con diritti di accesso per gli altri partecipanti, una volta prodotti i risultati.

Salva diversa disposizione dell’accordo di comproprietà, ciascuno dei comproprietari è autorizzato a concedere licenze non esclusive a terzi per sfruttare congiuntamente i risultati, senza il diritto di cedere sub-licenze, a condizione di:

a)

informare preventivamente gli altri comproprietari;

b)

garantire un’equa e ragionevole compensazione agli altri comproprietari.

3.   Se i dipendenti o eventuali altre parti che lavorano per un partecipante possono rivendicare diritti sui risultati prodotti, il partecipante interessato garantisce che tali diritti possano essere esercitati in modo compatibile con gli obblighi che gli incombono nel quadro della convenzione di sovvenzione.

Articolo 42

Tutela dei risultati

1.   Qualora i risultati possano dar luogo, o qualora si possa ragionevolmente prevedere che possano dar luogo, a sfruttamento commerciale o industriale, il partecipante che detiene tali risultati esamina la possibilità di proteggerli. Il partecipante, se possibile, ragionevole e giustificato date le circostanze, li protegge adeguatamente per un periodo di tempo adeguato e con un’adeguata copertura territoriale, tenendo debito conto dei suoi interessi legittimi e degli interessi legittimi, in particolare gli interessi commerciali, degli altri partecipanti all’azione.

2.   Qualora un partecipante che ha beneficiato di finanziamenti dell’Unione non intenda tutelare i risultati prodotti per motivi diversi dall’impossibilità ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale o dalla mancanza di potenziale per lo sfruttamento commerciale o industriale, e a meno che il partecipante non intenda trasferirli ad un altro soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato ai fini della loro protezione, esso ne informa la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento prima di qualsiasi diffusione relativa a tali risultati. La Commissione, a nome dell'Unione, o il pertinente organismo di finanziamento possono, con il consenso del partecipante interessato, assumere la proprietà di tali risultati e adottare le misure necessarie per una loro adeguata protezione.

Il partecipante può rifiutare il proprio consenso soltanto se dimostra che i suoi interessi legittimi risulterebbero significativamente lesi. Nessuna diffusione relativa a tali risultati può avere luogo prima che la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento abbiano adottato una decisione di non assumere la proprietà dei risultati o abbiano deciso di assumerne la proprietà o abbiano adottato le misure necessarie per garantirne la protezione. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento adottano tale decisione senza indugio. La convenzione di sovvenzione fissa i termini a tale proposito.

3.   Qualora un partecipante che ha ricevuto finanziamenti dell’Unione intenda abbandonare la protezione dei risultati o non intenda ottenere l’estensione di tale protezione per motivi diversi dalla mancanza di potenziale per lo sfruttamento commerciale o industriale entro un termine non superiore ai cinque anni dal pagamento del saldo, esso ne informa la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento che possono continuare o estendere la protezione assumendone la proprietà. Il partecipante può rifiutare il proprio consenso soltanto se dimostra che i suoi interessi legittimi risulterebbero significativamente lesi. La convenzione di sovvenzione fissa i termini a tale proposito.

Articolo 43

Sfruttamento e diffusione dei risultati

1.   Tutti i partecipanti che hanno beneficiato di finanziamenti dell’Unione si adoperano per sfruttare i risultati di cui sono proprietari o per farli sfruttare da un altro soggetto giuridico, in particolare tramite il trasferimento e la concessione di licenze sui risultati conformemente all’articolo 44.

Eventuali ulteriori obblighi di sfruttamento sono stabiliti nella convenzione di sovvenzione. In caso di ricerca avente il potenziale per affrontare problemi importanti della società, gli ulteriori obblighi in materia di sfruttamento possono comprendere la concessione di licenze su base non esclusiva. Tali obblighi aggiuntivi sono indicati nel programma di lavoro o nel piano di lavoro.

2.   Fatte salve eventuali restrizioni per motivi di protezione della proprietà intellettuale, delle norme di sicurezza o interessi legittimi, ciascun partecipante può, attraverso mezzi idonei, diffondere i risultati che possiede il più rapidamente possibile. La convenzione di sovvenzione può fissare i termini a tale proposito.

Eventuali ulteriori obblighi di diffusione sono stabiliti nella convenzione di sovvenzione e indicati nel programma di lavoro o nel piano di lavoro.

Per quanto riguarda la diffusione dei risultati attraverso pubblicazioni scientifiche, l'accesso aperto si applica secondo i termini e le condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione. I costi relativi all'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche risultanti da ricerche finanziate da Orizzonte 2020, sostenuti nel corso di un'azione, sono ammissibili ai fini del rimborso secondo le condizioni della convenzione di sovvenzione. Tenendo in debito conto l'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1291/2013, la convenzione di sovvenzione non stabilisce condizioni riguardanti l'accesso aperto alle pubblicazioni che determinerebbero costi di pubblicazione aggiuntivi a completamento di un'azione.

Per quanto riguarda la diffusione di dati di ricerca, la convenzione di sovvenzione può, nel contesto dell'accesso aperto ai dati di ricerca e alla loro conservazione, stabilire i termini e le condizioni ai quali è garantito l’accesso aperto a tali risultati, in particolare nella ricerca di frontiera CER e nella ricerca TEF (tecnologie emergenti e future) o in altri settori pertinenti, e tenendo conto degli interessi legittimi dei partecipanti e di eventuali vincoli concernenti le norme sulla protezione dei dati, le norme di sicurezza o i diritti di proprietà intellettuale. In tal caso, il programma di lavoro o piano di lavoro indicano se è richiesta la diffusione di dati di ricerca mediante accesso aperto.

Gli altri partecipanti sono informati prima dell'avvio di un’attività di diffusione. A seguito della notifica, un partecipante può opporsi se dimostra che i suoi interessi legittimi in relazione a tali risultati o conoscenze preesistenti risulterebbero significativamente lesi a causa della loro eventuale diffusione. In tal caso, la diffusione può aver luogo solo se si adottano misure adeguate per tutelare tali interessi legittimi. La convenzione di sovvenzione fissa i termini a tale proposito.

3.   Ai fini del monitoraggio e della diffusione da parte della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento, i partecipanti forniscono tutte le informazioni sulle loro attività connesse allo sfruttamento e alla diffusione e forniscono i documenti necessari secondo le condizioni previste nella convenzione di sovvenzione. Fatti salvi gli interessi legittimi dei partecipanti che hanno fornito le informazioni, queste ultime sono rese accessibili al pubblico. La convenzione di sovvenzione fissa, tra l'altro, i termini in relazione a tali obblighi di informazione.

4.   Le richieste di brevetti, le norme, le pubblicazioni, o qualsiasi altra diffusione, compresa quella in forma elettronica, concernente risultati contengono, se possibile, una menzione, che può includere mezzi visivi, che precisi che l’azione ha beneficiato di un sostegno finanziario dell’Unione. La formulazione di tale menzione è stabilita nella convenzione di sovvenzione.

Articolo 44

Trasferimento e concessione di licenze sui risultati

1.   Se un partecipante trasferisce la proprietà dei risultati, trasferisce al cessionario i suoi obblighi nell’ambito della convenzione di sovvenzione in relazione a tali risultati, compreso l’obbligo di trasferire gli stessi in qualsiasi successivo trasferimento.

Fatti salvi gli obblighi di riservatezza derivanti da disposizioni legislative o regolamentari in caso di fusioni e acquisizioni, se altri partecipanti godono ancora di diritti di accesso ai risultati da trasferire o possono ancora chiedere la concessione di diritti di accesso, un partecipante che intende trasferire i risultati ne dà preavviso agli altri partecipanti, unitamente a informazioni sufficienti riguardanti il nuovo proprietario dei risultati, per consentire agli altri partecipanti di analizzare l’effetto del trasferimento previsto in merito all’eventuale esercizio dei loro diritti di accesso.

A seguito della notifica, un partecipante può opporsi al trasferimento di proprietà se dimostra che il trasferimento previsto pregiudica l’esercizio dei suoi diritti di accesso. In tal caso, il trasferimento non può aver luogo fino a quando non è stato raggiunto un accordo tra i partecipanti interessati. La convenzione di sovvenzione fissa i termini a tale proposito.

Gli altri partecipanti possono, previo accordo scritto, rinunciare al proprio diritto di notifica preventiva e di opposizione a trasferimenti di proprietà da un partecipante a un terzo specificatamente individuato.

2.   A condizione che i diritti di accesso ai risultati possano essere esercitati e che tutti gli altri obblighi in materia di sfruttamento siano rispettati dal partecipante che detiene i risultati, quest'ultimo può concedere licenze o concedere in altro modo a qualsiasi soggetto giuridico il diritto di sfruttarli, anche su base esclusiva. È possibile concedere licenze esclusive attinenti ai risultati, a condizione che tutti gli altri partecipanti interessati acconsentano a rinunciare ai loro relativi diritti di accesso.

3.   Con riguardo ai risultati generati dai partecipanti che hanno beneficiato di finanziamenti dell’Unione, la convenzione di sovvenzione può prevedere che la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento possano opporsi ai trasferimenti di proprietà o alla concessione di licenze esclusive a terzi stabiliti in un paese terzo non associato a Orizzonte 2020, qualora ritengano che la concessione o il trasferimento non siano conformi all’interesse di sviluppare la competitività dell’economia dell’Unione o non siano coerente con i principi etici o con considerazioni di sicurezza.

In tal caso, il trasferimento di proprietà o la cessione di licenze esclusive non avviene, salvo che la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento ritengano che sono state adottate misure di salvaguardia adeguate.

Se del caso, la convenzione di sovvenzione stabilisce che la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento devono essere notificati in anticipo in merito a tale tipo di trasferimento di proprietà o di concessione di una licenza esclusiva. La convenzione di sovvenzione fissa i termini a tale proposito.

Sezione II

Diritti di accesso alle conoscenze preesistenti e ai risultati

Articolo 45

Conoscenze preesistenti

I partecipanti individuano in qualsiasi modo le conoscenze preesistenti per la loro azione in un accordo scritto.

Articolo 46

Principi in materia di diritti di accesso

1.   Ogni richiesta di esercitare diritti di accesso o ogni rinuncia ai diritti di accesso sono effettuate per iscritto.

2.   Salvo diverso accordo del proprietario dei risultati o delle conoscenze preesistenti per i quali è richiesto l’accesso, i diritti di accesso non comprendono il diritto di cedere sub-licenze.

3.   I partecipanti alla stessa azione si informano a vicenda, prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione, di qualsiasi restrizione giuridica o limitazione nell’accesso alle loro conoscenze preesistenti. Qualsiasi accordo concluso successivamente da un partecipante per quanto riguarda le conoscenze preesistenti garantisce la possibilità di esercitare tutti i diritti di accesso.

4.   La cessazione della partecipazione a un’azione non incide sull'obbligo del partecipante di concedere l’accesso secondo i termini e le condizioni stabiliti nella convenzione di sovvenzione.

5.   L'accordo consortile può stabilire che, nel caso in cui un partecipante sia inadempiente e a tale inadempimento non sia posto rimedio, tale partecipante inadempiente non possa più beneficiare di diritti di accesso.

Articolo 47

Diritti di accesso ai fini dell’attuazione

1.   Un partecipante beneficia di diritti di accesso ai risultati di un altro partecipante alla stessa azione, se tali risultati sono necessari al primo per svolgere il proprio lavoro nell’ambito dell’azione.

Tali diritti di accesso sono concessi gratuitamente.

2.   Un partecipante beneficia di diritti di accesso alle conoscenze preesistenti di un altro partecipante alla stessa azione, se tali conoscenze preesistenti sono necessarie al primo per svolgere il suo lavoro nell’ambito dell’azione, fatte salve le restrizioni o le limitazioni di cui all’articolo 46, paragrafo 3.

Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito, salvo diverso accordo dei partecipanti prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione.

Articolo 48

Diritti di accesso ai fini dello sfruttamento

1.   Un partecipante beneficia di diritti di accesso ai risultati di un altro partecipante alla stessa azione, se tali risultati sono necessari al primo per sfruttare i propri risultati.

Previo accordo, tale accesso è concesso a condizioni eque e ragionevoli.

2.   Un partecipante beneficia dei diritti di accesso alle conoscenze preesistenti di un altro partecipante alla stessa azione, se tali conoscenze preesistenti sono necessarie al primo per sfruttare i propri risultati, fatte salve eventuali restrizioni o limitazioni di cui all’articolo 46, paragrafo 3.

Previo accordo, tale accesso è concesso a condizioni eque e ragionevoli.

3.   Un soggetto collegato stabilito in uno Stato membro o in un paese associato, salvo disposizione contraria dell’accordo consortile, beneficia parimenti dei diritti di accesso ai risultati e, fatte salve eventuali restrizioni o limitazioni di cui all’articolo 46, paragrafo 3, alle conoscenze preesistenti a condizioni eque e ragionevoli, qualora tali risultati e conoscenze preesistenti siano necessari per sfruttare i risultati ottenuti dal partecipante cui è collegato. Tali diritti di accesso sono chiesti e ottenuti direttamente dal partecipante che detiene i risultati o le conoscenze preesistenti, salvo diversamente convenuto conformemente all'articolo 46, paragrafo 2.

4.   Una richiesta di accesso a norma dei paragrafi 1, 2 o 3 può essere presentata fino a un anno dopo la conclusione dell’azione, salvo che i partecipanti convengano un termine diverso.

Articolo 49

Diritti di accesso per l’Unione e gli Stati membri

1.   Al fine debitamente giustificato di sviluppare, attuare e monitorare le politiche o i programmi dell’Unione, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione godono dei diritti di accesso esclusivamente ai risultati di un partecipante che ha beneficiato del finanziamento dell’Unione. Tali diritti di accesso possono essere utilizzati solo a fini non commerciali e non competitivi.

Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito.

2.   Per quanto concerne le azioni nell'ambito dell'obiettivo specifico "Società sicure - Proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini" di cui all'allegato I, parte III, del regolamento (UE) n. 1291/2013, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione nonché le autorità nazionali degli Stati membri beneficiano, ai fini dello sviluppo, dell’attuazione e del monitoraggio delle loro politiche e dei loro programmi in questo settore, dei diritti di accesso necessari ai risultati di un partecipante che ha beneficiato del finanziamento dell’Unione. Tali diritti di accesso sono utilizzati solo a fini non commerciali e non competitivi. Tali diritti di accesso sono concessi gratuitamente e sulla base di un accordo bilaterale che definisca le condizioni specifiche intese ad assicurare che tali diritti saranno utilizzati solo per le finalità previste e che si applicheranno obblighi di riservatezza appropriati. Tali diritti di accesso non si estendono alle conoscenze preesistenti del partecipante. Lo Stato membro o l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione notificano tali richieste a tutti gli Stati membri. Per quanto riguarda le informazioni classificate, si applicano le regole della Commissione in materia di sicurezza.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Articolo 50

Premi

1.   Il finanziamento dell’Unione può assumere la forma di premi come definiti al titolo VII del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento (UE) n. 1268/2012.

2.   Eventuali premi assegnati sono subordinati all’accettazione degli obblighi appropriati in materia di pubblicità. Per quanto concerne la diffusione dei risultati, si applica il titolo III del presente regolamento. Il programma di lavoro o il piano di lavoro possono contenere obblighi specifici in materia di sfruttamento e di diffusione.

Articolo 51

Appalti, appalti pre-commerciali e appalti pubblici per soluzioni innovative

1.   Gli appalti eseguiti dalla Commissione a nome proprio o congiuntamente con gli Stati membri sono soggetti alle regole in materia di appalti pubblici di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e al regolamento (UE) n. 1268/2012.

2.   Il finanziamento dell’Unione può assumere la forma di appalti pre-commerciali o approvvigionamenti di soluzioni innovative effettuati dalla Commissione o dal pertinente organismo di finanziamento per proprio conto o congiuntamente ad amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri e dei paesi associati.

Le procedure di appalto:

a)

rispettano i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, sana gestione finanziaria e proporzionalità, le norme sulla concorrenza e, se del caso, le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE o, quando la Commissione agisce per proprio conto, il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

b)

possono prevedere condizioni specifiche come per il luogo di esecuzione delle attività appaltate che, nel caso degli appalti precommerciali, è limitato al territorio degli Stati membri e dei paesi associati a Orizzonte 2020, in casi debitamente giustificati dagli obiettivi delle azioni;

c)

possono autorizzare l’aggiudicazione di contratti multipli nell’ambito della stessa procedura ("multiple sourcing").

d)

prevedono l’assegnazione dei contratti all’offerente o agli offerenti economicamente più vantaggiosi.

3.   Salvo disposizione contraria dell’invito a presentare offerte, i risultati prodotti da appalti effettuati dalla Commissione sono di proprietà dell’Unione.

4.   Disposizioni specifiche in materia di proprietà, diritti di accesso e concessione di licenze sono stabilite nei contratti conclusi in materia di appalti pre-commerciali per assicurare la massima diffusione dei risultati e per evitare qualsiasi vantaggio sleale. Il contraente che produce risultati negli appalti pre-commerciali detiene almeno i diritti di proprietà intellettuale connessi. Le amministrazioni aggiudicatrici godono almeno dei diritti di accesso a titolo gratuito a tali risultati per il loro uso e del diritto di concedere, o esigere che le imprese partecipanti concedano, licenze non esclusive a terzi affinché sfruttino i risultati in condizioni eque e ragionevoli senza il diritto di concedere sub-licenze. Se un contraente non sfrutta commercialmente i risultati entro un determinato periodo successivo all’appalto pre-commerciale come indicato nel contratto, esso trasferisce la proprietà dei risultati alle amministrazioni aggiudicatrici.

5.   Disposizioni specifiche in materia di proprietà, diritti di accesso e concessione di licenze sono stabilite nei contratti conclusi in materia di appalti pre-commerciali per assicurare la massima diffusione dei risultati e per evitare qualsiasi vantaggio sleale.

Articolo 52

Strumenti finanziari

1.   Gli strumenti finanziari possono assumere una delle forme di cui al titolo VIII del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e sono attuati conformemente a tale titolo, e possono essere combinati tra loro e con altre sovvenzioni finanziate dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito del regolamento (UE) n. 1291/2013.

2.   In deroga all'articolo 140, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, sia le entrate che i rimborsi annuali generati da uno strumento finanziario istituito in virtù del regolamento (UE) n. 1291/2013 sono destinati, conformemente all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento n. 966/2012, a detto strumento finanziario.

3.   In deroga all'articolo 140, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, sia le entrate e chi rimborsi annuali generati dal meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi istituito a norma della decisione n. 1982/2006/CE e dallo strumento relativo alle fasi iniziali a favore delle PMI innovative e a forte crescita (GIF1), istituito a norma della decisione n. 1639/2006/CE, sono assegnati, conformemente all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, agli strumenti finanziari successivi a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013.

Articolo 53

Strumento per le PMI

1.   Solo le PMI possono partecipare agli inviti a presentare proposte pubblicati a norma dello strumento specificamente destinato alle PMI di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1291/2013. Esse possono cooperare con altre imprese e con organizzazioni di ricerca o università.

2.   Una volta che un'impresa è stata convalidata quale PMI, tale status giuridico è considerato prevalente per l'intera durata del progetto, anche nei casi in cui l'impresa, a causa della sua crescita, supera in seguito i massimali della definizione di PMI.

3.   Nel caso dello strumento per le PMI o le sovvenzioni da parte di organismi di finanziamento o della Commissione destinate alle PMI, la convenzione di sovvenzione può prevedere disposizioni specifiche, in particolare riguardanti la proprietà, i diritti di accesso, lo sfruttamento e la diffusione.

Articolo 54

Corsia veloce per l'innovazione

1.   Conformemente all'articolo 6, qualsiasi soggetto giuridico può partecipare ad un'azione della "corsia veloce per l'innovazione" ("CVI"). Le azioni finanziate a titolo della CVI sono azioni di innovazione. L'invito della CVI è aperto a proposte connesse a qualsiasi settore tecnologico nel quadro dell'obiettivo specifico "Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali" di cui all'allegato I, parte II, punto 1, del regolamento (UE) n. 1291/2013 o a qualsiasi obiettivo specifico della priorità "Sfide per la società" di cui all'allegato I, parte III, punti da 1 a 7, di detto regolamento.

2.   Le proposte possono essere presentate in qualsiasi momento. La Commissione stabilisce tre scadenze intermedie ogni anno per valutare le proposte. Il periodo tra una scadenza intermedia e la firma della convenzione di sovvenzione o la notifica della decisione di sovvenzione non supera i sei mesi. Le proposte sono ordinate secondo l'impatto, la qualità e l'efficienza dell'attuazione e l'eccellenza, dando una ponderazione maggiore al criterio dell'impatto. Ad un’azione partecipano al massimo cinque soggetti giuridici. L'importo della sovvenzione non supera i 3 milioni di EUR.

Articolo 55

Altre disposizioni specifiche

1.   Nel caso di azioni che comportano attività in materia di sicurezza, la convenzione di sovvenzione può prevedere disposizioni specifiche, in particolare riguardanti appalti pubblici pre-commerciali, appalti per soluzioni innovative, modifiche della composizione del consorzio, informazioni classificate, sfruttamento, diffusione, libero accesso alle pubblicazioni di ricerca, trasferimenti e licenze sui risultati.

2.   Nel caso di azioni a sostegno di infrastrutture di ricerca esistenti o nuove, la convenzione di sovvenzione può prevedere disposizioni specifiche relative agli utilizzatori dell’infrastruttura e all'accesso degli utilizzatori alle stesse.

3.   Nel caso di azioni di ricerca di frontiera CER, la convenzione di sovvenzione può prevedere disposizioni specifiche, in particolare in materia di diritti di accesso, portabilità e diffusione, o relative ai partecipanti, ai ricercatori e alle parti interessate dall’azione.

4.   Nel caso di attività di formazione e azioni di mobilità, la convenzione di sovvenzione può prevedere disposizioni specifiche sugli impegni concernenti i ricercatori che beneficiano dell’azione, la proprietà, i diritti di accesso e la portabilità.

5.   Nel caso di azioni di coordinamento e di sostegno, la convenzione di sovvenzione può prevedere disposizioni specifiche, in particolare riguardanti la proprietà, i diritti di accesso, lo sfruttamento e la diffusione dei risultati.

6.   Nel caso delle comunità della conoscenza e dell’innovazione dell’EIT, la convenzione di sovvenzione può prevedere disposizioni specifiche, in particolare riguardanti la proprietà, i diritti di accesso, lo sfruttamento e la diffusione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 56

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per la durata di Orizzonte 2020.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 1, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 57

Abrogazione e disposizioni transitorie

1.   Il regolamento (CE) n. 1906/2006 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la totale o parziale cessazione delle azioni in questione, fino alla loro chiusura, o fino alla concessione di assistenza finanziaria da parte della Commissione o di organismi di finanziamento a norma della decisione n. 1982/2006/CE o di qualsiasi altra normativa applicabile a detta assistenza il 31 dicembre 2013, che continua ad applicarsi alle azioni fino alla loro chiusura.

3.   Le somme provenienti dal fondo di garanzia per i partecipanti istituito dal regolamento (CE) n. 1906/2006, nonché tutti i relativi diritti e obblighi sono trasferiti al fondo a partire dal 31 dicembre 2013. I partecipanti alle azioni nell’ambito della decisione n. 1982/2006/CE che firmano convenzioni di sovvenzione dopo il 31 dicembre 2013 forniscono il loro contributo al fondo.

Articolo 58

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l’11 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  GU C 318 del 20.10.2012, pag. 1.

(2)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 111.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 20 novembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione (CE) n. 1982/2006 (Cfr. pag. 104 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  GU C 74 E del 13.3.2012, pag. 34.

(6)  Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(8)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(9)  Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

(10)  Regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1).

(11)  GU C 205 del 19.7.2013, pag. 9.

(12)  Decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (GU L 317, del 3.12.2001).

(13)  Decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1).

(14)  Decisione 2000/633/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 17 ottobre 2000, recante modificazione del suo regolamento interno (GU L 267 del 20.10.2000, pag. 63).

(15)  Regolamento n. 1906/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

(16)  Decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60).

(17)  Decisione 2012/93/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 25).

(18)  Regolamento (Euratom) n. 1314/2013 del Consiglio relativo al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020 (Cfr. pag. 948 della presente Gazzetta ufficiale).

(19)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(20)  Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (COSME) (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1639/2006/CE (Cfr. pag. 33 della presente Gazzetta ufficiale).

(21)  Decisione n. 743/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 58).

(22)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(23)  Decisione n. 2013/743/UE del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 (Cfr. pag. 965 della presente Gazzetta ufficiale).

(24)  Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1).

(25)  Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

(26)  Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

(27)  Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).

(28)  Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).


20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/104


REGOLAMENTO (UE) N. 1291/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2013

che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173, paragrafo 3, e l'articolo 182, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione ha per obiettivo di rafforzare le proprie basi tecnologiche e scientifiche attraverso il conseguimento di uno Spazio europeo della ricerca ("SER") nel quale possano circolare liberamente ricercatori, conoscenze scientifiche e tecnologie, ed esortando l'Unione a progredire in direzione di una società della conoscenza e a divenire un'economia più competitiva e sostenibile nel suo settore industriale. Al fine di conseguire tale obiettivo è opportuno che l'Unione svolga attività mirate ad attuare la ricerca, lo sviluppo, la dimostrazione e l'innovazione in ambito tecnologico, a promuovere la cooperazione internazionale, a diffondere e a ottimizzare i risultati nonché a stimolare la formazione e la mobilità.

(2)

L'Unione ha inoltre l'obiettivo di garantire le condizioni necessarie alla competitività dell'industria dell'Unione. A tal fine è opportuno che l'azione sia mirata a promuovere il miglior sfruttamento del potenziale industriale delle politiche per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico.

(3)

L'Unione è impegnata a conseguire la strategia Europa 2020, che ha fissato obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva sottolineando il ruolo della ricerca e dell'innovazione quali motori fondamentali della prosperità sociale ed economica nonché della sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di incrementare la spesa di ricerca e sviluppo al fine di attrarre investimenti privati fino a due terzi degli investimenti totali, raggiungendo così un totale cumulativo del 3 % del prodotto interno lordo (PIL) entro il 2020, sviluppando nel contempo un indicatore di intensità dell'innovazione. Il bilancio generale dell'Unione dovrebbe rispecchiare questo obiettivo ambizioso procedendo ad un passaggio a favore del finanziamento di investimenti orientati al futuro, quali quelli relativi a ricerca, sviluppo e innovazione. In questo contesto, l'iniziativa faro dal titolo "Unione dell'innovazione" della strategia Europa 2020 delinea un approccio strategico e integrato alla ricerca e all'innovazione, stabilendo il quadro di riferimento e gli obiettivi ai quali dovrebbero contribuire i futuri finanziamenti dell'Unione per la ricerca e l'innovazione. La ricerca e l'innovazione rappresentano inoltre fattori essenziali per altre iniziative faro della strategia Europa 2020, in particolare "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse", "Una politica industriale per l'era della globalizzazione" e "Un'agenda digitale europea", nonché ad altri obiettivi politici quale la politica in materia di clima ed energia. La politica di coesione svolge inoltre un ruolo di rilievo per conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020 relativi alla ricerca e all'innovazione attraverso il rafforzamento delle capacità istituzionali e la fornitura di un percorso di eccellenza.

(4)

La comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2010 dal titolo "Revisione del bilancio dell'Unione europea" ha stabilito su quali principi fondamentali è opportuno basare il futuro bilancio generale dell'Unione, ossia l'attenzione nei confronti di strumenti con un valore aggiunto per l'Unione dimostrato, un indirizzo maggiormente orientato ai risultati e la mobilitazione di altre fonti di finanziamento pubbliche e private. Essa si è inoltre proposta di riunire l'intera gamma degli strumenti dell'Unione per la ricerca e l'innovazione in un quadro strategico comune.

(5)

Nella sua risoluzione dell'11 novembre 2010 (4) il Parlamento europeo ha auspicato la radicale semplificazione del finanziamento della ricerca e dell'innovazione dell'Unione; nella risoluzione del 12 maggio 2011 (5) ha sottolineato l'importanza dell'Unione dell'innovazione per trasformare l'Europa per il mondo post-crisi; nella risoluzione dell'8 giugno 2011 (6) ha attirato l'attenzione sulle importanti lezioni da trarre a seguito della valutazione intermedia del settimo programma quadro; e nella risoluzione del 27 settembre 2011 (7) ha sostenuto il concetto di quadro strategico comune per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione.

(6)

Il 26 novembre 2010 il Consiglio ha chiesto che i futuri programmi di finanziamento dell'Unione siano maggiormente incentrati sulle priorità di Europa 2020, riguardino le problematiche sociali e le tecnologie fondamentali, facilitino la ricerca collaborativa e la ricerca promossa dall'industria, razionalizzino gli strumenti, semplifichino radicalmente l'accesso, riducano i tempi di commercializzazione e rafforzino ulteriormente l'eccellenza.

(7)

Nella riunione del 4 febbraio 2011, il Consiglio europeo ha sostenuto il concetto di quadro strategico comune per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione dell'Unione al fine di migliorare l'efficienza dei tale finanziamento a livello nazionale e unionale e ha invitato l'Unione ad affrontare rapidamente gli ostacoli residui per attrarre i talenti e gli investimenti al fine di completare il SER entro il 2014 e conseguire un autentico mercato unico della conoscenza, della ricerca e dell'innovazione.

(8)

Il Libro verde della Commissione del 9 febbraio 2011 dal titolo "Trasformare le sfide in opportunità: verso un quadro strategico comune per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione dell'Unione europea" ha individuato le principali questioni sulle modalità di realizzazione degli obiettivi ambiziosi fissati nella comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2010 e ha avviato un'ampia consultazione pubblica, nel corso della quale le parti interessate e le istituzioni dell'Unione si sono dichiarate in gran parte d'accordo con le idee ivi presentate.

(9)

L'importanza di un approccio strategico coerente è stata inoltre sottolineata nei pareri emessi dal comitato per lo Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione (CSER) il 3 giugno 2011, dal Comitato delle regioni il 30 giugno 2011 (8) e dal Comitato economico e sociale europeo il 13 luglio 2011 (9).

(10)

Nella comunicazione del 29 giugno 2011 dal titolo "Un bilancio per Europa 2020" la Commissione ha proposto di affrontare con un unico quadro strategico comune per la ricerca e l'innovazione i settori interessati dal settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) ("settimo programma quadro"), adottato con decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), e la parte relativa all'innovazione del programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013), istituito con decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), nonché l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia ("EIT"), istituito dal regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), al fine di conseguire l'obiettivo della strategia Europa 2020 di aumentare la spesa in ricerca e sviluppo fino al 3 % del PIL entro il 2020. In detta comunicazione la Commissione si è altresì impegnata a integrare i cambiamenti climatici nei programmi di spesa dell'Unione e a destinare almeno il 20 % del bilancio generale dell'Unione agli obiettivi legati al clima.

L'azione per il clima e l'efficienza sotto il profilo delle risorse sono obiettivi che si rafforzano reciprocamente al fine di conseguire uno sviluppo sostenibile. È opportuno integrare gli obiettivi specifici pertinenti a entrambi attraverso gli altri obiettivi specifici del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 ("Orizzonte 2020"), istituito dal presente regolamento. Ci si attende di conseguenza che almeno il 60 % della dotazione complessiva di Orizzonte 2020 sia collegato allo sviluppo sostenibile. Ci si attende inoltre che la spesa afferente al clima superi il 35 % del bilancio complessivo di Orizzonte 2020, comprese misure reciprocamente compatibili per migliorare l'efficienza sotto il profilo delle risorse. È opportuno che la Commissione fornisca informazioni in merito alla scala e ai risultati del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. È opportuno che le spese relative al clima nell'ambito di Orizzonte 2020 siano monitorate conformemente alla metodologia stabilita in tale comunicazione.

(11)

Orizzonte 2020 è incentrato su tre priorità: generare una scienza di eccellenza finalizzata a rafforzare l'eccellenza scientifica dell'Unione a livello mondiale, promuovere la leadership industriale mirata a sostenere l'attività economica, comprese le microimprese, le piccole e medie imprese (PMI), e l'innovazione, e affrontare le sfide per la società, per rispondere direttamente alle sfide individuate nella strategia Europa 2020 mediante il sostegno alle attività che coprono l'intero spettro dalla ricerca al mercato. È opportuno che Orizzonte 2020 sostenga tutte le fasi della catena della ricerca e dell'innovazione, comprese l'innovazione non tecnologica e sociale e le attività più prossime al mercato, consentendo alle azioni di innovazione e ricerca di disporre di un diverso tasso di finanziamento basato sul principio secondo cui quanto più prossima al mercato è l'attività supportata, tanto maggiore dovrebbe essere il finanziamento supplementare da altre fonti. Le attività più prossime al mercato comprendono gli strumenti finanziari innovativi e mirano a soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di strategie europee ponendo l'accento sull'uso più ampio possibile delle conoscenze ottenute dalle attività sostenute fino allo sfruttamento commerciale di tali conoscenze. È inoltre opportuno sostenere le priorità di Orizzonte 2020 per mezzo di un programma sulla ricerca e la formazione nel settore nucleare istituito dal regolamento (Euratom) n. 1314/2013 del Consiglio (13).

(12)

Orizzonte 2020 dovrebbe essere aperto a nuovi partecipanti al fine di garantire una cooperazione estesa e di eccellenza con i partner in tutta l'Unione e al fine di garantire un SER integrato.

(13)

Il Centro comune di ricerca (CCR) dovrebbe fornire alle politiche dell'Unione un sostegno scientifico e tecnico orientato al cliente, rispondendo nel contempo in maniera flessibile alle nuove esigenze strategiche.

(14)

Nell'ambito del triangolo della conoscenza costituito da ricerca, innovazione e istruzione, è opportuno che le comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) nel quadro dell'EIT contribuiscano in modo deciso ad affrontare gli obiettivi di Orizzonte 2020, comprese le sfide per la società, in particolare attraverso l'integrazione di ricerca, innovazione e istruzione. L'EIT dovrebbe sostenere l'imprenditoria nelle sue attività relative a istruzione superiore, ricerca e innovazione. In particolare, esso dovrebbe promuovere una formazione imprenditoriale di eccellenza e sostenere la creazione di start-up e spin-off.

(15)

Conformemente all'articolo 182, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), Orizzonte 2020 fissa il massimale complessivo e stabilisce le norme particolareggiate di partecipazione finanziaria dell'Unione allo stesso nonché le rispettive quote per ciascuna attività prevista.

(16)

Il presente regolamento stabilisce, per tutta la durata di Orizzonte 2020, una dotazione finanziaria che deve costituire l'importo di riferimento finanziario, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (14), per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura di bilancio annuale.

(17)

Una proporzione adeguata del bilancio per le infrastrutture di ricerca dovrebbe essere dedicata alle infrastrutture in rete.

(18)

Le attività all'interno dell'obiettivo specifico "Tecnologie emergenti e future (TEF)" dovrebbero essere complementari alle attività all'interno delle altre parti di Orizzonte 2020 e, ove possibile, si dovrebbero cercare sinergie.

(19)

È opportuno garantire una corretta finalizzazione di Orizzonte 2020 e dei programmi precedenti, soprattutto in relazione al proseguimento dei meccanismi pluriennali di gestione, come il finanziamento dell'assistenza tecnica e amministrativa.

(20)

La semplificazione è un obiettivo centrale di Orizzonte 2020, che dovrebbe riflettersi nella sua elaborazione, nelle sue norme, nella sua gestione finanziaria e nella sua attuazione. Orizzonte 2020 dovrebbe mirare ad attrarre una forte partecipazione delle università, dei centri di ricerca, del settore dell'industria, in particolare le PMI, ed essere aperto a nuovi partecipanti, poiché riunisce l'intera gamma di sostegni alla ricerca e all'innovazione in un unico quadro strategico comune, comprensivo di una serie razionalizzata di forme di sostegno, e si basa su norme in materia di partecipazione i cui principi si applicano a tutte le azioni di Orizzonte 2020. La semplificazione delle norme di finanziamento dovrebbe ridurre i costi amministrativi di partecipazione e contribuirà a prevenire e ridurre gli errori finanziari.

(21)

È opportuno che Orizzonte 2020 contribuisca agli obiettivi dei partenariati europei per l'innovazione, in linea con l'iniziativa faro "Unione dell'innovazione" che riunisce tutte parti interessate dell'intera catena della ricerca e dell'innovazione, al fine di razionalizzare, semplificare e coordinare meglio strumenti e iniziative.

(22)

Con l'intento di approfondire la relazione fra scienza e società nonché di rafforzare la fiducia del pubblico nella scienza, Orizzonte 2020 dovrebbe favorire un impegno informato dei cittadini e della società civile per quanto attiene alle questioni di ricerca e innovazione, attraverso la promozione dell'educazione scientifica, rendendo le conoscenze scientifiche più accessibili, sviluppando programmi di ricerca e innovazione responsabili che rispondano ai dubbi e alle aspettative dei cittadini e della società civile, nonché agevolando la loro partecipazione a Orizzonte 2020. È opportuno che l'impegno dei cittadini e della società civile sia affiancato da attività di sensibilizzazione pubblica per generare e mantenere il sostegno pubblico a Orizzonte 2020.

(23)

È opportuno un equilibrio adeguato tra progetti di piccole e grandi dimensioni nell'ambito della priorità "Sfide per la società" e l'obiettivo specifico "Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali".

(24)

È opportuno che l'attuazione di Orizzonte 2020 risponda alle opportunità e alle esigenze in evoluzione degli ambiti scientifici, tecnologici, industriali, politici e sociali. In quanto tali, è opportuno che questi programmi siano definiti in stretta collaborazione con le parti interessate di tutti i settori in questione e che sia consentita una flessibilità sufficiente in caso di nuovi sviluppi. Per la durata di Orizzonte 2020 è opportuno avvalersi in via continuativa di consulenze esterne, facendo altresì uso delle strutture pertinenti, quali le piattaforme tecnologiche europee, le iniziative di programmazione congiunta e i partenariati europei per l'innovazione, nonché di consulenze di gruppi di esperti scientifici quali il gruppo di esperti scientifici per la sanità.

(25)

È opportuno che le attività sviluppate nell'ambito di Orizzonte 2020 promuovano la parità tra donne e uomini nei settori di ricerca e sviluppo, risolvendo in particolare le cause dello squilibrio fra i generi, sfruttando il pieno potenziale dei ricercatori donne e uomini e integrando la dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell'innovazione, nonché dedicando particolare attenzione per garantire l'equilibrio di genere, a seconda della situazione del settore della ricerca e dell'innovazione interessato, nei gruppi di valutazione e in altri organismi pertinenti di consulenti ed esperti, al fine di migliorare la qualità della ricerca e stimolare l'innovazione. È inoltre opportuno che le attività mirino all'attuazione di principi relativi alla parità tra uomini e donne quali enunciati agli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 8 TFUE.

(26)

È opportuno che Orizzonte 2020 contribuisca a rendere attraente la professione di ricercatore nell'Unione europea. A tal fine è opportuno conferire un'attenzione adeguata alla Carta europea dei ricercatori e al Codice di condotta per l'assunzione di ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione dell'11 marzo 2005 (15), oltre agli altri quadri di riferimento pertinenti definiti nell'ambito del SER, rispettandone la natura volontaria.

(27)

Per poter competere su scala globale, affrontare efficacemente le grandi sfide per la società e conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020, l'Unione dovrebbe utilizzare appieno le sue risorse umane. In tale contesto, Orizzonte 2020 dovrebbe contribuire a conseguire il SER, incoraggiando lo sviluppo delle condizioni generali per sostenere i ricercatori europei affinché restino o ritornino in Europa, attrarre ricercatori di tutto il mondo e rendere l'Europa una meta più attraente per i migliori ricercatori.

(28)

Al fine di aumentare la circolazione e l'utilizzo delle conoscenze, è opportuno assicurare l'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche. Occorre inoltre promuovere l'accesso aperto ai dati di ricerca scaturiti da ricerche finanziate con fondi pubblici a titolo di Orizzonte 2020, tenendo conto dei vincoli concernenti il rispetto della vita privata, la sicurezza nazionale e i diritti di proprietà intellettuale.

(29)

È opportuno che le attività di ricerca e innovazione finanziate nell'ambito di Orizzonte 2020 rispettino i principi etici fondamentali. È opportuno tenere conto dei pareri espressi dal Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie. L'articolo 13 TFUE dovrebbe anche essere tenuto in considerazione nelle attività di ricerca e l'impiego di animali nella ricerca e nella sperimentazione dovrebbe essere ridotto, con l'obiettivo finale di una rinuncia al loro utilizzo. È opportuno che tutte le attività siano condotte garantendo un livello elevato di protezione della salute umana ai sensi dell'articolo 168 TFUE.

(30)

È opportuno che Orizzonte 2020 tenga debitamente conto della parità di trattamento e della non discriminazione nei contenuti della ricerca e dell'innovazione in tutte le fasi del ciclo di ricerca.

(31)

La Commissione non richiede esplicitamente l'uso di cellule staminali embrionali umane. L'uso eventuale di cellule staminali umane, adulte o embrionali, dipende dalla valutazione degli scienziati in funzione degli obiettivi che intendono conseguire ed è subordinata a un rigoroso esame etico. È opportuno non finanziare i progetti che comportano l'uso di cellule staminali embrionali umane che non ottengano la necessaria approvazione degli Stati membri. Non dovrebbero essere finanziate attività che risultino vietate in tutti gli Stati membri. Non dovrebbero essere finanziate attività in uno Stato membro qualora tali attività siano proibite.

(32)

Al fine di conseguire il massimo impatto, è opportuno che Orizzonte 2020 sviluppi strette sinergie con altri programmi dell'Unione in settori quali l'educazione, lo spazio, l'ambiente, l'energia, l'agricoltura e la pesca, la competitività e le PMI, la sicurezza interna, la cultura e i media.

(33)

Sia Orizzonte 2020 che la politica di coesione mirano a un'uniformazione più complessiva agli obiettivi della strategia Europa 2020. Tale approccio richiede sinergie rafforzate tra Orizzonte 2020 e la politica di coesione. Orizzonte 2020 dovrebbe pertanto sviluppare altresì strette interazioni con i fondi strutturali e di investimento europei, che possono contribuire nello specifico a rafforzare le capacità di ricerca e innovazione a livello locale, regionale e nazionale, in particolare nell'ambito delle strategie di specializzazione intelligente.

(34)

Le PMI rappresentano una significativa fonte di innovazione, crescita e occupazione in Europa. Di conseguenza, è richiesta in Orizzonte 2020 una forte partecipazione delle PMI quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (16). Questo dato dovrebbe sostenere le finalità del quadro fondamentale per la piccola impresa di cui alla comunicazione della Commissione del 25 giugno 2008, dal titolo "Una corsia preferenziale per la piccola impresa" Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un “Small Business Act” per l’Europa)". Orizzonte 2020 dovrebbe fornire una serie di strumenti per sostenere le attività di ricerca e di innovazione e le capacità delle PMI nel corso delle varie fasi del ciclo di innovazione.

(35)

La Commissione dovrebbe effettuare valutazioni e registrare il tasso di partecipazione delle PMI a Orizzonte 2020. In caso di mancato conseguimento dell'obiettivo del 20 % dello stanziamento complessivo combinato per l'obiettivo specifico "Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali" e per la priorità "Sfide per la società" a favore delle PMI, la Commissione dovrebbe esaminarne i motivi e proporre senza indugio nuove misure adeguate per consentire alle PMI di aumentare la loro partecipazione.

(36)

L'attuazione di Orizzonte 2020 può comportare l'istituzione di programmi supplementari cui partecipano soltanto alcuni Stati membri, la partecipazione dell'Unione a programmi avviati da più Stati membri o la creazione di imprese comuni o di qualsiasi altri dispositivi ai sensi degli articoli 184, 185 e 187 TFUE. È opportuno individuare e attuare tali programmi supplementari in maniera aperta, trasparente ed efficace.

(37)

Al fine di ridurre il tempo che intercorre tra l'ideazione e l'immissione sul mercato avvalendosi di un approccio ascendente e per aumentare la partecipazione dell'industria, delle PMI e dei nuovi richiedenti a Orizzonte 2020, il progetto pilota "corsia veloce per l'innovazione" (CVI) dovrebbe essere attuato nell'ambito dell'obiettivo specifico "Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali" e all'interno della priorità "Sfide per la società". Esso dovrebbe stimolare gli investimenti del settore privato nella ricerca e nell'innovazione, promuovere la ricerca e l'innovazione con particolare attenzione per la creazione di valore e accelerare lo sviluppo di tecnologie in prodotti, processi e servizi innovativi.

(38)

Nell'attuazione di Orizzonte 2020 si dovrebbe riconoscere il ruolo unico svolto dalle università nella base scientifica e tecnologica dell'Unione in quanto istituti di eccellenza nell'ambito dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione, che svolgono un ruolo essenziale nel collegamento tra lo Spazio europeo dell'istruzione superiore e il SER.

(39)

Nell'intento di conseguire il maggior impatto possibile dei finanziamenti dell'Unione, è opportuno che Orizzonte 2020 sviluppi strette sinergie, che possono anche assumere la forma di partenariati pubblico-privato, con programmi internazionali, nazionali e regionali a sostegno della ricerca e dell'innovazione. In questo contesto Orizzonte 2020 dovrebbe incoraggiare l'ottimizzazione dell'uso delle risorse ed evitare inutili duplicazioni.

(40)

Si dovrebbe altresì ottenere un maggiore impatto combinando i finanziamenti di Orizzonte 2020 e del settore privato con partenariati pubblico-privato nei settori chiave nei quali la ricerca e l'innovazione sono suscettibili di contribuire ai più ampi obiettivi di competitività dell'Europa, stimolare gli investimenti privati e aiutare a risolvere le sfide per la società. Tali partenariati dovrebbero fondarsi su un impegno a lungo termine, compreso un contributo equilibrato di tutti i partner, dovrebbero essere considerati responsabili per il conseguimento dei loro obiettivi ed essere allineati agli obiettivi strategici dell'Unione in materia di ricerca, sviluppo e innovazione. La governance e il funzionamento di tali partenariati dovrebbero essere aperti, trasparenti ed efficaci e offrire la possibilità di partecipare a un'ampia gamma di parti interessate attive nei rispettivi settori specifici. È possibile portare avanti i partenariati pubblico-privato sotto forma di iniziative tecnologiche congiunte varate nell'ambito del settimo programma quadro, ricorrendo a strutture più adeguate al loro scopo.

(41)

È opportuno che Orizzonte 2020 promuova la cooperazione con i paesi terzi sulla base di interessi comuni e reciproci vantaggi. È opportuno far sì che la cooperazione internazionale nell'ambito scientifico, tecnologico e dell'innovazione sia mirata a contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, al fine di rafforzare la competitività, contribuire ad affrontare le sfide per la società e sostenere le politiche dell'Unione esterne e di sviluppo, anche attraverso lo sviluppo di sinergie con i programmi esterni e il contributo agli impegni internazionali dell'Unione quali il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite. Le attività di cooperazione internazionale dovrebbero essere mantenute almeno al livello del settimo programma quadro.

(42)

Al fine di mantenere condizioni di parità per tutte le imprese attive sul mercato interno, è opportuno che i finanziamenti provenienti da Orizzonte 2020 siano elaborati conformemente alla legislazione sugli aiuti di Stato, al fine di garantire l'efficacia della spesa pubblica e prevenire distorsioni del mercato, come l'esclusione del finanziamento privato, che crea strutture di mercato inefficienti o il mantenimento di imprese inefficienti.

(43)

Il Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 ha riconosciuto l'esigenza di un nuovo approccio al controllo e alla gestione del rischio nel finanziamento dell'Unione per la ricerca, chiedendo un nuovo equilibrio tra fiducia e controlli e tra assunzione e limitazione dei rischi. Il Parlamento europeo, nella risoluzione dell'11 novembre 2010 sulla semplificazione dell'attuazione dei programmi quadro di ricerca, ha auspicato una transizione pragmatica verso la semplificazione amministrativa e finanziaria, ribadendo che è opportuno che la gestione dei finanziamenti europei della ricerca sia maggiormente basata sulla fiducia e più tollerante ai rischi nei confronti dei partecipanti. Nella relazione di valutazione intermedia del settimo programma quadro si conclude che occorre un approccio più radicale per giungere a un salto di qualità in materia di semplificazione e che è necessario ristabilire l'equilibrio fra rischio e fiducia.

(44)

È opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate in tutto il ciclo di spesa, anche attraverso la prevenzione e l'individuazione di irregolarità, lo svolgimento di indagini sulle stesse, il recupero dei fondi perduti, pagati indebitamente o non correttamente utilizzati e, se del caso, attraverso l'applicazione di sanzioni. Una strategia di controllo riveduta, che sposti il centro focale dalla minimizzazione dei livelli di errore verso il controllo basato sul rischio e l'individuazione delle frodi, dovrebbe ridurre l'onere dei controlli per i partecipanti.

(45)

È importante garantire la sana gestione finanziaria di Orizzonte 2020 e la sua attuazione nel modo più efficace e semplice, assicurando nel contempo la certezza giuridica e l'accessibilità di Orizzonte 2020 per tutti i partecipanti. È necessario garantire la conformità con il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e con i requisiti della semplificazione e di una migliore regolamentazione.

(46)

Una gestione efficace delle prestazioni, comprensiva di valutazione e monitoraggio, richiede lo sviluppo di indicatori specifici di efficienza misurabili nel corso del tempo che siano realistici e rispecchino la logica dell'intervento e che risultino pertinenti per l'adeguata gerarchia di obiettivi e attività. È opportuno istituire adeguati meccanismi di coordinamento fra l'attuazione e il monitoraggio di Orizzonte 2020 e il monitoraggio dei progressi, dei risultati e del funzionamento del SER.

(47)

Entro la fine del 2017, i partenariati pubblico-privato nuovi ed esistenti, comprese le iniziative tecnologiche congiunte, dovrebbero essere soggetti, nel quadro della valutazione intermedia di Orizzonte 2020, a una valutazione approfondita che dovrebbe includere, tra l'altro, un'analisi della loro apertura, trasparenza ed efficacia. Tale valutazione dovrebbe tener conto della valutazione dell’EIT come prevista al regolamento (CE) n. 294/2008, in modo da consentire una valutazione fondata su principi comuni.

(48)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente il rafforzamento del quadro complessivo in materia di ricerca e innovazione e il coordinamento degli sforzi all'interno dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, evitando sovrapposizioni, garantendo una massa critica nei settori chiave e assicurando l'uso ottimale dei finanziamenti pubblici, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(49)

Per ragioni di certezza del diritto e di chiarezza, è opportuno abrogare la decisione n. 1982/2006/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 ("Orizzonte 2020") e stabilisce il quadro che disciplina il sostegno dell'Unione alle attività di ricerca e innovazione, in tal modo rafforzando la base scientifica e tecnologica europea e promuovendone i benefici per la società, tra cui un migliore sfruttamento del potenziale economico e industriale delle strategie relative all'innovazione, alla ricerca e allo sviluppo tecnologico.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1)

"attività di ricerca e innovazione", l'intera gamma di attività di ricerca, sviluppo tecnologico, dimostrazione e innovazione, comprese la promozione della cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, la diffusione e l'ottimizzazione dei risultati nonché la promozione della formazione di elevata qualità e della mobilità dei ricercatori nell'Unione;

2)

"azioni dirette", attività di ricerca e innovazione intraprese dalla Commissione attraverso il proprio Centro comune di ricerca (CCR);

3)

"azioni indirette", attività di ricerca e innovazione cui l'Unione fornisce sostegno finanziario e che sono intraprese dai partecipanti;

4)

"partenariato pubblico-privato", un partenariato nel quale i partner del settore privato, l'Unione e, se del caso, altri partner quali gli organismi del settore pubblico si impegnano a sostenere congiuntamente lo sviluppo e l'attuazione di un programma o di attività di ricerca e innovazione;

5)

"partenariato pubblico-pubblico", un partenariato nel quale organismi del settore pubblico o organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale si impegnano con l'Unione a sostenere congiuntamente lo sviluppo e l'attuazione di un programma o di attività di ricerca e innovazione;

6)

"infrastrutture di ricerca", strutture, risorse e servizi che sono usati dalle comunità di ricerca per condurre ricerca e promuovere l'innovazione nei rispettivi settori. Se del caso, esse possono essere utilizzate al di là della ricerca, ad esempio per scopi educativi o di servizio pubblico. Esse comprendono: attrezzature scientifiche di primaria importanza o serie di strumenti, risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o dati scientifici, infrastrutture in rete quali sistemi di dati e calcolo e reti di comunicazione e qualsiasi altra infrastruttura di natura unica essenziale per raggiungere l'eccellenza nella ricerca e nell'innovazione. Tali infrastrutture possono essere "ubicate in un unico sito", "virtuali" o "distribuite";

7)

"strategia della specializzazione intelligente", lo stesso significato della definizione di strategia della specializzazione intelligente di cui all'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (18).

Articolo 3

Istituzione di Orizzonte 2020

Orizzonte 2020 è istituito per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Articolo 4

Valore aggiunto dell'Unione

Orizzonte 2020 massimizza il valore aggiunto e l'impatto dell'Unione, mantenendo il centro d'interesse sugli obiettivi e le attività che non possono essere realizzati in maniera efficace dall'azione dei soli Stati membri. Orizzonte 2020 svolge un ruolo centrale nell'attuazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ("strategia Europa 2020") creando un quadro strategico comune per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione di eccellenza dell'Unione, che funga così da mezzo per stimolare gli investimenti privati e pubblici, creare nuove opportunità occupazionali e garantire la sostenibilità, la crescita, lo sviluppo economico, l'inclusione sociale e la competitività industriale di lungo termine per l'Europa, nonché per affrontare le sfide per la società in tutta l'Unione.

Articolo 5

Obiettivo generale, priorità e obiettivi specifici

1.   L'obiettivo generale di Orizzonte 2020 è di contribuire a costruire una società e un'economia basate sulla conoscenza e sull'innovazione nell'Unione mediante la mobilitazione di finanziamenti supplementari per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione e i contributi al conseguimento degli obiettivi in materia di ricerca e sviluppo, compreso l'obiettivo del 3 % del PIL per la ricerca e lo sviluppo in tutta l'Unione entro il 2020. In tal modo sostiene l'attuazione della strategia Europa 2020 e altre politiche dell'Unione, nonché il conseguimento e il funzionamento dello Spazio europeo della ricerca (SER). La prima serie di pertinenti indicatori di efficienza per la valutazione dei progressi compiuti rispetto all'obiettivo generale è stabilita nell'introduzione dell'allegato I.

2.   L'obiettivo generale di cui al paragrafo 1 è perseguito per mezzo di tre priorità che si rafforzano reciprocamente, dedicate a:

a)

Eccellenza scientifica;

b)

Leadership industriale;

c)

Sfide per la società.

Gli obiettivi specifici corrispondenti a ciascuna di tali tre priorità sono stabiliti nell'allegato I, parti da I a III, unitamente alle grandi linee delle attività.

3.   L'obiettivo generale di cui al paragrafo 1 è perseguito altresì mediante gli obiettivi specifici "Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione" e "Scienza con e per la società", stabiliti, rispettivamente, nell'allegato I, parti IV e V, unitamente alle grandi linee delle attività.

4.   Il CCR contribuisce all'obiettivo generale e alle priorità di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 2 fornendo sostegno scientifico e tecnico alle politiche dell'Unione, se del caso in collaborazione con i pertinenti attori della ricerca a livello nazionale e regionale, ad esempio in relazione allo sviluppo delle strategie di specializzazione intelligente. L'obiettivo specifico e le grandi linee delle attività sono stabilite nell'allegato I, parte VI.

5.   L'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) contribuisce all'obiettivo generale e alle priorità di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 2 con l'obiettivo specifico di integrare il triangolo della conoscenza costituito da istruzione superiore, ricerca e innovazione. I pertinenti indicatori di efficienza dell'EIT sono stabiliti nell'introduzione dell'allegato I e l'obiettivo specifico unitamente alle grandi linee delle attività sono stabiliti nell'allegato I, parte VII.

6.   Fra le priorità, gli obiettivi specifici e le grandi linee delle attività di cui ai paragrafi 2 e 3, è possibile tenere conto di esigenze nuove e impreviste suscettibili di insorgere nel periodo di attuazione di Orizzonte 2020. Tra esse si possono annoverare, ove debitamente motivato, le risposte alle opportunità, alle crisi e alle minacce emergenti nonché risposte alle esigenze relative allo sviluppo di nuove politiche dell'Unione.

Articolo 6

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione di Orizzonte 2020 è fissata a 77 028,3 milioni di EUR a prezzi correnti, dei quali un massimale di 74 316,9 milioni di EUR è destinato alle attività del titolo XIX TFUE.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriannuale.

2.   Gli importi destinati alle attività del titolo XIX del TFUE sono distribuiti fra le priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento con le seguenti modalità:

a)

Eccellenza scientifica, 24 441,1 milioni di EUR a prezzi correnti;

b)

Leadership industriale, 17 015,5 milioni di EUR a prezzi correnti;

c)

Sfide per la società, 29 679 milioni di EUR a prezzi correnti.

L'importo complessivo massimo del contributo finanziario dell'Unione proveniente da Orizzonte 2020 agli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 5, paragrafo 3, e per le azioni dirette non nucleari del CCR è il seguente:

i)

Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione, 816,5 milioni di EUR a prezzi correnti;

ii)

Scienza con e per la società, 462,2 milioni di EUR a prezzi correnti;

iii)

Azioni dirette non nucleari del CCR, 1 902,6 milioni di EUR a prezzi correnti.

La ripartizione indicativa per le priorità e gli obiettivi specifici di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, è stabilita all'allegato II.

3.   L'EIT è finanziato mediante un contributo massimo proveniente da Orizzonte 2020 pari a 2 711,4 milioni di EUR a prezzi correnti, come stabilito all'allegato II.

4.   La dotazione finanziaria di Orizzonte 2020 può coprire spese relative alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, verifica e valutazione necessarie per la gestione di Orizzonte 2020 e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi e riunioni di esperti, purché in relazione con gli obiettivi di Orizzonte 2020, spese legate alle reti informatiche dedicate essenzialmente all'elaborazione e allo scambio di informazioni, nonché ogni altra spesa per assistenza tecnica e amministrativa sostenuta dalla Commissione per la gestione di Orizzonte 2020.

Se necessario e con debite motivazioni, possono essere iscritti al bilancio di Orizzonte 2020 dopo il 2020 stanziamenti per coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa al fine di consentire la gestione delle azioni non ancora concluse entro il 31 dicembre 2020. Orizzonte 2020 non finanzia la costruzione né la gestione del programma Galileo, del programma Copernicus o l'impresa comune europea per ITER.

5.   Al fine di far fronte a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, in seguito alla valutazione intermedia di Orizzonte 2020 di cui all'articolo 32, paragrafo 3, e ai risultati del riesame dell'EIT di cui all'articolo 32, paragrafo 2, la Commissione può riesaminare, nell'ambito della procedura di bilancio annuale, gli importi stabiliti per le priorità e gli obiettivi specifici "Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione" e "Scienza con e per la società" di cui al paragrafo 2 del presente articolo, nonché la ripartizione indicativa per obiettivo specifico fra tali priorità stabilita all'allegato II e il contributo all'EIT di cui al paragrafo 3 del presente articolo. La Commissione può inoltre, alle stesse condizioni, trasferire stanziamenti fra le priorità e gli obiettivi specifici e l'EIT fino a un massimo del 7,5 % della dotazione iniziale complessiva di ciascuna priorità e degli obiettivi specifici "Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione" e "Scienza con e per la società" e fino a un massimo del 7,5 % della ripartizione indicativa iniziale di ciascun obiettivo specifico, nonché fino a un massimo del 7,5 % del contributo all'EIT. Nessuno stanziamento di tale tipo è ammesso con riguardo all'importo stabilito per le azioni dirette del CCR di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 7

Associazione di paesi terzi

1.   Orizzonte 2020 è aperto all'associazione di:

a)

paesi in via di adesione, paesi candidati e potenziali candidati, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi;

b)

membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) o paesi o territori che rientrano nella politica europea di vicinato, che soddisfino tutti i seguenti criteri:

i)

buone capacità in ambito scientifico, tecnologico e dell'innovazione;

ii)

buoni riscontri storici di partecipazione a programmi dell'Unione nell'ambito della ricerca e dell'innovazione;

iii)

trattamento giusto ed equo dei diritti di proprietà intellettuale.

c)

paesi e territori associati al settimo programma quadro.

2.   Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione di paesi associati a Orizzonte 2020, compreso il contributo finanziario basato sul PIL del paese associato, sono determinate per mezzo di accordi internazionali fra l'Unione e i paesi associati.

I termini e le condizioni relativi all'associazione degli Stati EFTA che sono parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) sono conformi alle disposizioni di tale accordo.

TITOLO II

ATTUAZIONE

CAPO I

Attuazione, gestione e forme di sostegno

Articolo 8

Attuazione tramite un programma specifico e il contributo all'EIT

Orizzonte 2020 è attuato mediante il programma specifico consolidato istituito dalla decisione (UE) n. 743/2013 del Consiglio (19), che definisce gli obiettivi e le modalità dettagliate di attuazione, e mediante un contributo finanziario all'EIT.

Il programma specifico stabilisce una parte per ciascuna delle tre priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, una parte per ciascuno degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5, paragrafo 3 e una parte per le azioni dirette non nucleari del CCR.

È necessario un coordinamento efficace tra le tre priorità di Orizzonte 2020.

Articolo 9

Gestione

1.   Orizzonte 2020 è attuato dalla Commissione conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2.   La Commissione può altresì affidare parzialmente l'attuazione di Orizzonte 2020 agli organismi di finanziamento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 10

Forme di sostegno dell'Unione

1.   Orizzonte 2020 sostiene azioni indirette mediante una o più forme di finanziamento tra quelle previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare sovvenzioni, premi, appalti e strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari rappresentano la forma di finanziamento principale per attività prossime al mercato, che ricevono sostegno nel quadro di Orizzonte 2020.

2.   Orizzonte 2020 sostiene inoltre le azioni dirette intraprese dal CCR.

3.   Qualora le azioni dirette intraprese dal CCR contribuiscano alle iniziative istituite a norma dell'articolo 185 o dell'articolo 187 TFUE, tali contributi non sono considerati parte del contributo finanziario stanziato per tali iniziative.

Articolo 11

Norme in materia di partecipazione e diffusione dei risultati

Si applicano alle azioni indirette le norme in materia di partecipazione e diffusione dei risultati stabilite dal regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (20).

CAPO II

Programmazione

Sezione I

Principi generali

Articolo 12

Consulenza esterna e impegno sociale

1.   Ai fini dell'attuazione di Orizzonte 2020, si tengono in considerazione le consulenze e i contributi forniti da: gruppi di consulenza indipendenti composti da esperti di alto livello istituiti dalla Commissione, provenienti da un'ampia comunità di soggetti interessati, comprese la ricerca, l'industria e la società civile, al fine di fornire le necessarie prospettive interdisciplinari e intersettoriali, tenendo conto delle pertinenti iniziative esistenti a livello di Unione, nazionale e regionale. Altri contributi saranno forniti da strutture di dialogo create a norma di accordi internazionali in materia di scienza e tecnologia; attività orientate al futuro; consultazioni pubbliche mirate, ivi incluse consultazioni, ove opportuno, con le autorità e i soggetti interessati a livello nazionale e regionale; e processi trasparenti e interattivi che garantiscano il sostegno alla ricerca e all’innovazione responsabili.

Sono altresì presi in considerazione, se del caso, i pareri sull'individuazione e la formulazione delle priorità strategiche emessi dal Comitato per lo Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione (CSER), da altri gruppi connessi al SER e dal gruppo politica delle imprese.

2.   Si tiene altresì pienamente conto degli aspetti pertinenti dei programmi di ricerca e innovazione stabiliti, tra gli altri, dall'EIT, dalle piattaforme tecnologiche europee e dai partenariati europei per l'innovazione, nonché delle consulenze di gruppi di esperti scientifici quale il gruppo di esperti scientifici per la sanità.

Articolo 13

Sinergie con programmi nazionali e programmazione congiunta

1.   Per l'attuazione di Orizzonte 2020 si tiene conto dell'esigenza di creare appropriate sinergie e complementarità tra i programmi di ricerca e innovazione nazionali ed europei, ad esempio nei settori in cui sono intrapresi sforzi di coordinamento tramite le iniziative di programmazione congiunta.

2.   Si può valutare la possibilità di un sostegno dell'Unione alle iniziative di programmazione congiunta insieme a qualsiasi sostegno da fornire mediante gli strumenti di cui all'articolo 26, secondo le condizioni e i criteri stabiliti per tali strumenti.

Articolo 14

Questioni trasversali

1.   I collegamenti e le interfacce sono realizzati all'interno e fra le priorità di Orizzonte 2020. A tale proposito si attribuisce un'attenzione particolare:

a)

allo sviluppo e all'applicazione di tecnologie abilitanti e industriali fondamentali e di tecnologie future ed emergenti;

b)

ai settori connessi al ciclo scoperta-commercializzazione;

c)

alla ricerca e innovazione interdisciplinare e intersettoriale;

d)

alle scienze economiche e sociali e alle discipline umanistiche;

e)

al cambiamento climatico e allo sviluppo sostenibile;

f)

alla promozione del funzionamento e del conseguimento del SER e dell'iniziativa faro "Unione dell'innovazione";

g)

alle condizioni generali a sostegno dell'iniziativa faro "Unione dell'innovazione";

h)

al contributo a tutte le pertinenti iniziative faro di Europa 2020 (compresa l'agenda digitale europea);

i)

all'ampliamento della partecipazione nell'ambito della ricerca e dell'innovazione in tutta l'Unione e ai contributi volti a colmare il divario in materia di ricerca e innovazione in Europa;

j)

alle reti internazionali per ricercatori e innovatori di eccellenza quali la Cooperazione europea in campo scientifico e tecnologico (COST);

k)

alla cooperazione con i paesi terzi;

l)

alla ricerca e all'innovazione responsabili, comprese le questioni di genere;

m)

al coinvolgimento delle PMI nella ricerca e nell'innovazione e alla partecipazione del settore privato in genere;

n)

al potenziamento della forza di attrazione della professione di ricercatore; e

o)

all'agevolazione della mobilità transfrontaliera e intersettoriale dei ricercatori.

2.   Qualora si sostenga un'azione indiretta di notevole rilievo per le priorità o gli obiettivi specifici di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 2 bis, l'importo finanziario destinato a tale azione può essere composto dagli importi assegnati a ciascuna priorità o specifico obiettivo in questione.

Articolo 15

Carattere evolutivo della scienza, delle tecnologie, dell'innovazione, delle economie e della società

Orizzonte 2020 è attuato in modo da garantire che le priorità e le azioni sostenute siano rilevanti ai fini delle esigenze in mutazione e tengano conto del carattere evolutivo della scienza, delle tecnologie, dell'innovazione, delle economie e della società in un mondo globalizzato, in cui l'innovazione comprende aspetti commerciali, organizzativi, tecnologici, sociali e ambientali. La proposta di modifica delle priorità e delle azioni nel quadro di Orizzonte 2020 tiene conto delle consulenze esterne di cui all'articolo 12 e delle raccomandazioni contenute nella valutazione intermedia di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

Articolo 16

Parità di genere

Orizzonte 2020 garantisce l'efficace promozione della parità di genere e della dimensione di genere nel contenuto della ricerca e dell'innovazione. Si presta un'attenzione particolare per assicurare l'equilibrio di genere, a seconda della situazione nel settore della ricerca e dell'innovazione interessato, in seno ai comitati di valutazione e a organismi quali i gruppi di consulenza e i gruppi di esperti.

La dimensione di genere è adeguatamente integrata nel contenuto della ricerca e dell'innovazione in strategie, programmi e progetti ed è seguita in tutte le fasi del ciclo di ricerca.

Articolo 17

Carriere dei ricercatori

Orizzonte 2020 è attuato conformemente al regolamento (UE) n. 1290/2013, il che contribuisce al rafforzamento di un mercato unico dei ricercatori e alla forza attrattiva delle carriere dei ricercatori in tutta l'Unione nel contesto del SER, tenendo conto del carattere transnazionale della maggior parte delle azioni sostenute in base ad esso.

Articolo 18

Accesso aperto

1.   È assicurato l'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche derivanti da ricerche finanziate con fondi pubblici a titolo di Orizzonte 2020. Ciò è attuato conformemente al regolamento (UE) n. 1290/2013.

2.   È promosso l'accesso aperto ai dati di ricerca derivanti da ricerche finanziate con fondi pubblici a titolo di Orizzonte 2020. Ciò è attuato conformemente al regolamento (UE) n. 1290/2013.

Articolo 19

Principi etici

1.   Tutte le attività di ricerca e innovazione condotte nell'ambito di Orizzonte 2020 rispettano i principi etici e la pertinente normativa nazionale, dell'Unione e internazionale, ivi compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e i suoi protocolli addizionali.

Si presta particolare attenzione al principio di proporzionalità, al diritto al rispetto della vita privata, al diritto alla protezione dei dati personali, al diritto all’integrità fisica e mentale della persona umana, al diritto a non subire discriminazioni e all’esigenza di garantire elevati livelli di protezione della salute umana.

2.   Le attività di ricerca e innovazione svolte nell'ambito di Orizzonte 2020 sono esclusivamente incentrate sulle applicazioni per uso civile.

3.   Non sono finanziati i seguenti ambiti di ricerca:

a)

attività di ricerca finalizzate alla clonazione umana a fini riproduttivi;

b)

attività di ricerca volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani suscettibili di rendere ereditabili tali modifiche (21);

c)

attività di ricerca volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche.

4.   La ricerca sulle cellule staminali umane, allo stato adulto ed embrionale, può essere finanziata, in funzione sia dei contenuti della proposta scientifica, sia del contesto giuridico esistente negli Stati membri interessati. Non è concesso alcun finanziamento alle attività di ricerca vietate in tutti gli Stati membri. Non sono finanziate attività in uno Stato membro qualora tali attività siano proibite.

5.   Gli ambiti di ricerca di cui al paragrafo 3 del presente articolo possono essere soggetti a riesame nel contesto della valutazione intermedia di cui all'articolo 32, paragrafo 3, alla luce dei progressi scientifici.

Articolo 20

Complementarità con altri programmi dell'Unione

Orizzonte 2020 è attuato in modo complementare ad altri programmi e politiche dell'Unione di finanziamento, compresi i fondi strutturali e di investimento europei (fondi ESI), la politica agricola comune, il programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (COSME) (2014-2020), il programma Erasmus + e il programma Life.

Articolo 21

Sinergie con i fondi ESI

Oltre alle politiche strutturali dell'Unione, nazionali e regionali, Orizzonte 2020 contribuisce altresì a colmare i divari in materia di ricerca e innovazione all'interno dell'Unione promuovendo sinergie con i fondi ESI. Ove possibile, può essere utilizzato il finanziamento cumulativo di cui al regolamento (UE) n. 1290/2013.

Sezione II

Campi di azione specifici

Articolo 22

Microimprese, piccole e medie imprese

1.   Durante l'attuazione di Orizzonte 2020 si presta particolare attenzione a garantire una partecipazione adeguata delle microimprese, delle piccole e medie imprese (PMI), nonché un impatto adeguato della ricerca e dell'innovazione sulle stesse. Si svolgono valutazioni quantitative e qualitative della partecipazione delle PMI nell’ambito dei dispositivi di valutazione e controllo.

2.   Sono intraprese azioni specifiche al fine di migliorare le condizioni per la partecipazione delle PMI a tutte le opportunità pertinenti di Orizzonte 2020. In particolare, uno strumento specificamente destinato alle PMI che sia mirato a tutti i tipi di PMI dal potenziale innovativo in senso lato è istituito nel quadro di un unico sistema di gestione centralizzato ed è attuato principalmente con un approccio dal basso verso l'alto attraverso un invito aperto in modo continuativo adeguato alle esigenze delle PMI quali delineate nell'ambito dell'obiettivo specifico "Innovazione nelle PMI" di cui all'allegato I, parte II, punto 3.3, lettera a). Tale strumento tiene conto dell'obiettivo specifico "Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali" di cui all'allegato I, parte II, punto 1, e di ciascun obiettivo specifico della priorità "Sfide per la società" di cui all'allegato I, parte III, punti da 1 a 7 ed è attuato in modo coerente.

3.   L'approccio integrato di cui ai paragrafi 1 e 2 e la semplificazione delle procedure dovrebbero assegnare alle PMI almeno il 20 % dello stanziamento complessivo combinato per l'obiettivo specifico "Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali" e per la priorità "Sfide per la società".

4.   È dedicata particolare attenzione all'adeguata rappresentazione delle PMI nei partenariati pubblico-privato di cui all'articolo 25.

Articolo 23

Progetti collaborativi e programmi di partenariato

Orizzonte 2020 dovrebbe essere attuato in primo luogo attraverso progetti collaborativi transnazionali assegnati attraverso inviti a presentare proposte nei programmi di lavoro di Orizzonte 2020 previsti dalla decisione (UE) n. 743/2013. Tali progetti saranno integrati da partenariati pubblico-privato e pubblico-pubblico. I partenariati saranno progettati con il coinvolgimento degli Stati membri ed elaborano i principi per la loro gestione interna.

Articolo 24

Corsia veloce per l'innovazione

La "corsia veloce per l'innovazione" (CVI) è attuata sotto forma di pilota su scala reale conformemente all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1290/2013 che istituisce un invito della CVI a partire dal 2015.

Articolo 25

Partenariati pubblico-privato

1.   Orizzonte 2020 può essere attuato per mezzo di partenariati pubblico-privato nei quali tutti i partner interessati si impegnano a sostenere lo sviluppo e l'attuazione di attività precompetitive di ricerca e innovazione di importanza strategica per la competitività e la leadership industriale dell'Unione o per affrontare specifiche sfide per la società. I partenariati pubblico-privato sono attuati in modo tale da non ostacolare la piena partecipazione dei migliori attori europei.

2.   La partecipazione dell'Unione ai partenariati pubblico-privato si avvale di strutture di governance preesistenti e snelle e può assumere una delle seguenti forme:

a)

contributi finanziari dell'Unione destinati a imprese comuni create a norma dell'articolo 187 TFUE nell'ambito del settimo programma quadro, con riserva di modifica del loro atto di base, a nuovi partenariati pubblico-privato istituiti a norma dell'articolo 187 TFUE e ad altri organismi di finanziamento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iv) e vii), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Tale forma di partenariato è attuata solo nel caso in cui si giustifichi con la portata degli obiettivi perseguiti e la scala delle risorse richieste, tenendo pienamente conto delle pertinenti valutazioni d'impatto e qualora altre forme di partenariato non soddisfino gli obiettivi o non generino l'effetto leva necessario;

b)

accordi contrattuali fra i partner di cui al paragrafo 1, che specificano gli obiettivi del partenariato, i rispettivi impegni dei partner, gli indicatori chiave di efficienza e i risultati da conseguire, compresa l'individuazione delle attività di ricerca e innovazione che richiedono il sostegno di Orizzonte 2020.

Al fine di coinvolgere i partner interessati, compresi se del caso gli utilizzatori finali, le università, le PMI e gli istituti di ricerca, i partenariati pubblico-privato rendono accessibili i fondi pubblici mediante procedure trasparenti e principalmente attraverso inviti concorrenziali, che siano disciplinati da norme in materia di partecipazione conformi a quelle di Orizzonte 2020. Le eccezioni al ricorso a inviti concorrenziali dovrebbero essere debitamente motivate.

3.   I partenariati pubblico-privato sono identificati e attuati in modo aperto, trasparente ed efficace. Detta identificazione avviene sulla base di tutti i criteri che seguono:

a)

la dimostrazione del valore aggiunto dell'azione a livello di Unione e della scelta dello strumento da utilizzare;

b)

la scala dell'impatto sulla competitività industriale, la creazione di posti di lavoro, la crescita sostenibile e le questioni socio-economiche, comprese le sfide per la società, valutate in relazione a obiettivi chiaramente definiti e misurabili;

c)

l'impegno di lungo termine, compreso un contributo equilibrato di tutti i partner sulla base di una visione condivisa e di obiettivi chiaramente definiti;

d)

la scala delle risorse impegnate e la capacità di mobilitare investimenti supplementari in ricerca e innovazione;

e)

una chiara definizione dei ruoli di ciascun partner e gli indicatori chiave di efficienza concordati per il periodo scelto.

f)

la complementarità con altre parti di Orizzonte 2020 e l'allineamento con le priorità strategiche dell'Unione in materia di ricerca e innovazione, in particolare quelle della strategia Europa 2020.

Se del caso, la complementarità tra le priorità e le attività e il coinvolgimento degli Stati membri è assicurata in partenariati pubblico-privato.

4.   Le priorità di ricerca coperte dai partenariati pubblico-privato possono, se del caso, essere comprese nell'ambito di regolari inviti nei programmi di lavoro di Orizzonte 2020, al fine di sviluppare nuove sinergie con le attività di ricerca e innovazione di importanza strategica.

Articolo 26

Partenariati pubblico-pubblico

1.   Orizzonte 2020 contribuisce, se e ove opportuno, a rafforzare i partenariati pubblico-pubblico qualora nell'Unione siano attuate congiuntamente azioni a livello regionale, nazionale o internazionale.

Si attribuisce un'attenzione particolare alle iniziative di programmazione congiunta fra Stati membri. Le iniziative di programmazione congiunta che ricevono sostegno da Orizzonte 2020 restano aperte alla partecipazione di qualunque Stati membro o paese associato.

2.   I partenariati pubblico-pubblico possono essere sostenuti sia nell'ambito delle priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, sia a livello interprioritario, in particolare mediante:

a)

uno strumento ERA-NET che si avvalga di sovvenzioni per sostenere i partenariati pubblico-pubblico nella loro preparazione, nella creazione di strutture di rete, nell'elaborazione, nell'attuazione e nel coordinamento di attività congiunte, nonché per finanziamenti aggiuntivi ("topping-up") da parte dell'Unione di non più di un invito congiunto all'anno e di azioni a carattere transnazionale;

b)

la partecipazione dell'Unione ai programmi intrapresi da diversi Stati membri conformemente all'articolo 185 TFUE ove la partecipazione sia giustificata dalla portata degli obiettivi perseguiti e dall'entità delle risorse richieste.

Ai fini del primo comma, lettera a), il finanziamento aggiuntivo è subordinato alla dimostrazione del valore aggiunto dell'azione a livello di Unione e a precedenti impegni finanziari indicativi in contanti o in natura da parte delle entità partecipanti alle azioni e agli inviti congiunti. Uno degli obiettivi dello strumento ERA-NET può consistere, ove possibile, nell'armonizzazione delle norme e delle modalità di attuazione delle azioni e degli inviti congiunti. Può essere inoltre usato al fine di preparare un'iniziativa a norma dell'articolo 185 TFUE.

Ai fini del primo comma, lettera b), tali iniziative sono proposte solo qualora sussista un'esigenza di disporre di una struttura di attuazione dedicata e vi sia un elevato livello di impegno per l'integrazione a livello scientifico, gestionale e finanziario da parte dei paesi partecipanti. Le proposte di tali iniziative sono inoltre identificate sulla base di tutti i seguenti criteri:

a)

definizione chiara dell'obiettivo da perseguire e sua pertinenza rispetto agli obiettivi di Orizzonte 2020 e dei più ampi obiettivi strategici dell'Unione;

b)

impegni finanziari indicativi dei paesi partecipanti, in contanti o in natura, compresi gli impegni precedenti di allineare gli investimenti nazionali e/o regionali per la ricerca e l'innovazione transnazionali e, se del caso, mettere in comune le risorse;

c)

valore aggiunto dell'azione a livello di Unione;

d)

massa critica in relazione alla dimensione e al numero di programmi interessati, analogia o complementarità delle attività previste e quota di ricerca pertinente coperta;

e)

adeguatezza dell'articolo 185 TFUE per conseguire gli obiettivi.

Articolo 27

Cooperazione internazionale con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali

1.   I soggetti giuridici, come definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 13, del regolamento (UE) n. 1290/2013, stabiliti in paesi terzi e le organizzazioni internazionali sono ammissibili alla partecipazione alle azioni indirette di Orizzonte 2020 secondo le condizioni fissate in tale regolamento. La cooperazione internazionale con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali è promossa e integrata nell'ambito di Orizzonte 2020 per conseguire in particolare i seguenti obiettivi:

a)

rafforzare l'eccellenza e l'attrattività dell'Unione nella ricerca e nell'innovazione nonché la relativa competitività economica e industriale;

b)

affrontare efficacemente le sfide per la società comuni;

c)

sostenere gli obiettivi strategici esterni e di sviluppo dell'Unione a complemento dei programmi esterni e di sviluppo, compresi gli impegni internazionali e i relativi obiettivi, tra cui il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite. Saranno ricercate sinergie con altre politiche dell'Unione.

2.   Si attuano azioni mirate volte a promuovere la cooperazione con specifici paesi terzi o gruppi di paesi terzi, compresi i partner strategici dell'Unione, sulla base di un approccio strategico, degli interessi e delle priorità comuni, nonché dei vantaggi reciproci, tenendo conto delle rispettive capacità scientifiche e tecnologiche e delle esigenze specifiche, delle opportunità di mercato e dell'impatto previsto di tali azioni.

È opportuno incoraggiare e, se del caso, monitorare l’accesso reciproco a programmi di paesi terzi. Affinché la cooperazione internazionale ottenga il massimo impatto, sono promossi il coordinamento e le sinergie con iniziative degli Stati membri e dei paesi associati. Il carattere della cooperazione può variare a seconda dei paesi partner specifici.

Le priorità di cooperazione tengono conto degli sviluppi delle politiche dell'Unione, delle opportunità di cooperazione con paesi terzi e del trattamento giusto ed equo dei diritti di proprietà intellettuale.

3.   Inoltre, nell'ambito di Orizzonte 2020 si attuano attività orizzontali e trasversali volte a promuovere lo sviluppo strategico della cooperazione internazionale.

Articolo 28

Informazione, comunicazione, sfruttamento e diffusione

La Commissione attua azioni di informazione e comunicazione riguardo a Orizzonte 2020, comprese le misure di comunicazione relative ai progetti finanziati e ai relativi risultati. In particolare, essa fornisce informazioni tempestive e particolareggiate agli Stati membri.

La parte del bilancio di Orizzonte 2020 assegnata alla comunicazione copre altresì la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui esse siano afferenti all'obiettivo generale del presente regolamento.

Le attività di diffusione di informazioni e di comunicazione costituiscono una parte integrante di tutte le azioni sostenute da Orizzonte 2020. Le informazioni e comunicazioni riguardanti Orizzonte 2020, compresi i progetti sostenuti, sono messe a disposizione e rese disponibili in formato digitale.

Si sostengono, inoltre, le seguenti azioni specifiche:

a)

iniziative volte a divulgare la conoscenza dei finanziamenti nell'ambito di Orizzonte 2020 e ad agevolare l'accesso agli stessi, in particolare per le regioni o i tipi di partecipanti relativamente sottorappresentati;

b)

assistenza mirata ai progetti e ai consorzi per fornire loro l'accesso adeguato alle competenze necessarie per ottimizzare le comunicazione, lo sfruttamento e la diffusione dei risultati;

c)

azioni che riuniscono e diffondono i risultati provenienti da uno spettro di progetti, compresi quelli suscettibili di essere finanziati da altre fonti, al fine di fornire banche dati di agile consultazione e relazioni di sintesi sui principali risultati; e, se del caso, comunicazione e diffusione presso la comunità scientifica, il settore industriale e il pubblico in generale;

d)

diffusione presso i responsabili politici, compresi gli organismi di normazione, al fine di promuovere l'uso dei risultati pertinenti a livello strategico da parte di organismi appropriati a livelli internazionale, unionale, nazionale e regionale;

e)

iniziative volte a stimolare il dialogo e il dibattito con il pubblico in merito a questioni scientifiche, tecnologiche e relative a innovazioni, attraverso il coinvolgimento della comunità della ricerca e dell'innovazione e delle organizzazioni della società civile, e ad avvalersi dei media di socializzazione e di altre tecnologie e metodologie innovative, specie al fine di contribuire a sensibilizzare il pubblico sui vantaggi della ricerca e dell'innovazione nel rispondere alle sfide per la società.

CAPO III

Controllo

Articolo 29

Controllo e audit

1.   Il sistema di controllo istituito per l’attuazione del presente regolamento è concepito per fornire un’assicurazione ragionevole della sufficiente riduzione e dell’adeguata gestione dei rischi relativi all’efficacia e all’efficienza delle operazioni, nonché della legalità e regolarità delle transazioni connesse, tenendo conto della natura pluriennale dei programmi e della natura dei pagamenti interessati.

2.   Il sistema di controllo garantisce un equilibrio adeguato fra fiducia e controllo, tenuto conto dei costi amministrativi e di altri costi dei controlli a tutti i livelli, in particolare per i partecipanti, in modo che gli obiettivi di Orizzonte 2020 possano essere raggiunti e i migliori ricercatori e le imprese più innovative ne siano attratti.

3.   In quanto parte del sistema di controllo, la strategia di audit per le spese relative alle azioni indirette nell'ambito di Orizzonte 2020 è basata sull'audit finanziario di un campione rappresentativo di spese sostenute all'interno dell'intero Orizzonte 2020. Tale campione rappresentativo è integrato da una selezione basata su una valutazione dei rischi connessi alle spese.

Gli audit delle spese relative alle azioni indirette nell'ambito di Orizzonte 2020 sono eseguiti in maniera coerente conformemente ai principi di economia, efficienza ed efficacia al fine di minimizzare gli oneri di audit a carico dei partecipanti.

Articolo 30

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione adotta misure adeguate volte a garantire che, nell'attuare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove siano rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e in loco, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell'Unione nell'ambito di Orizzonte 2020.

Fatto salvo il paragrafo 3, gli audit della Commissione si possono svolgere fino a due anni dopo l’effettuazione del pagamento del saldo.

3.   L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, secondo le disposizioni e procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (23), per accertare eventuali casi di frode, corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a qualsiasi convenzione di sovvenzione, decisione di sovvenzione o contratto nell'ambito di Orizzonte 2020.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni di sovvenzione, le decisioni di sovvenzione e i contratti risultanti dall'attuazione del presente regolamento contengono disposizioni che abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali audit e indagini conformemente alle rispettive competenze.

CAPO IV

Sorveglianza e valutazione

Articolo 31

Sorveglianza

1.   La Commissione esegue un monitoraggio annuale dell'attuazione di Orizzonte 2020, del suo programma specifico e delle attività dell'EIT. Tale monitoraggio, che è basato su prove quantitative e, se del caso, qualitative, comprende informazioni relative a questioni trasversali quali le scienze sociali ed economiche e le discipline umanistiche, la sostenibilità e i cambiamenti climatici, ivi comprese le informazioni relative all'importo della spese relative al clima, la partecipazione delle PMI e del settore privato, la parità di genere, l'ampliamento della partecipazione e il progresso misurato sulla base di indicatori di efficienza. Comprende altresì informazioni relative all'entità dei finanziamenti a favore dei partenariati pubblico-privato e pubblico-pubblico, comprese le iniziative di programmazione congiunta. Il monitoraggio del finanziamento dei partenariati pubblico-privato è effettuato, se del caso, in stretta consultazione con i partecipanti.

2.   La Commissione riferisce e pubblica i risultati di questo monitoraggio.

Articolo 32

Valutazione

1.   Le valutazioni si svolgono con tempestività sufficiente per alimentare il processo decisionale.

2.   Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione, assistita da esperti indipendenti selezionati sulla base di un processo trasparente, effettua un riesame dell'EIT, tenendo conto della valutazione di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 294/2008. L'invito delle CCI nel 2018 è lanciato subordinatamente all'esito positivo di tale riesame. Il riesame valuta i progressi dell'EIT in merito a tutti i seguenti elementi:

a)

livello del consumo ed efficacia dell'utilizzo dello stanziamento di fondi conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento, differenziando gli importi utilizzati per lo sviluppo della prima fase delle CCI e l'effetto di finanziamento per le fasi successive, e capacità dell'EIT di mobilitare finanziamenti dei partner delle CCI e segnatamente del settore privato, come stabilito dal regolamento (CE) n. 294/2008;

b)

contributo dell'EIT e delle CCI alla priorità "Sfide per la società" e all'obiettivo specifico "Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali", nonché alla prestazione valutata sulla base degli indicatori di cui all'allegato I;

c)

contributo dell'EIT e delle CCI all'integrazione dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione;

d)

capacità delle CCI di integrare nuovi partner pertinenti, qualora possano apportare valore aggiunto.

3.   Entro il 31 dicembre 2017 e tenendo conto della valutazione ex post del settimo programma quadro che sarà completato entro il 31 dicembre 2015, nonché del riesame dell'EIT, la Commissione esegue, con l'assistenza di esperti indipendenti selezionati sulla base di un processo trasparente, una valutazione intermedia di Orizzonte 2020, del suo programma specifico, compreso il Consiglio europeo della ricerca (CER), e delle attività dell'EIT.

In tale valutazione intermedia si valutano i progressi conseguiti dalle diverse parti di Orizzonte 2020 con riguardo a tutti i seguenti elementi:

a)

gli esiti (a livello di risultati e di progresso verso il raggiungimento di un impatto, sulla base, ove applicabile, degli indicatori di cui all'allegato II del programma specifico) degli obiettivi di Orizzonte 2020 e la continua pertinenza di tutte le misure;

b)

l'efficienza delle risorse e il loro utilizzo, con particolare attenzione alle questioni trasversali e agli altri elementi di cui all'articolo 14, paragrafo 1; e

c)

il valore aggiunto dell'Unione.

In quanto parte della valutazione intermedia, i partenariati pubblico-privato sia esistenti che nuovi, comprese le iniziative tecnologiche congiunte, sono sottoposti a una valutazione approfondita, che comprende, tra l'altro, l'analisi della loro apertura, trasparenza ed efficacia. Tale valutazione tiene conto della valutazione dell’EIT prevista all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 294/2008 in modo da consentire una valutazione fondata su principi comuni.

In quanto parte della valutazione intermedia, la CVI è sottoposta a una valutazione approfondita che comprende una valutazione, tra l'altro, dei suoi contributi all'innovazione, la partecipazione dell'industria, la partecipazione dei nuovi richiedenti, l'efficacia e il finanziamento operativi e la mobilitazione degli investimenti privati. L'ulteriore attuazione della CVI è determinata sulla base dei risultati della valutazione e può essere adeguata o ampliata conformemente.

La valutazione intermedia prende in considerazione gli aspetti connessi alla diffusione e allo sfruttamento dei risultati della ricerca.

La valutazione intermedia prende inoltre in considerazione il margine per un'ulteriore semplificazione e gli aspetti connessi all'accesso alle opportunità di finanziamento per i partecipanti di tutte le regioni e per il settore privato, segnatamente per le PMI, nonché il margine per la promozione dell'equilibrio di genere. Essa prende inoltre in considerazione il contributo delle misure agli obiettivi della strategia Europa 2020, i risultati con riguardo all'impatto di lungo termine delle misure precedenti e il grado di sinergia e interazione con altri programmi dell'Unione di finanziamento, compresi i fondi ESI.

In quanto parte della valutazione intermedia, il modello di finanziamento di Orizzonte 2020 è valutato attentamente sulla base, tra l'altro, dei seguenti indicatori:

la partecipazione di partecipanti che dispongono di infrastrutture di ricerca di fascia alta o che in passato si sono avvalsi del sistema "full costing" nell'ambito del settimo programma quadro;

la semplificazione per i partecipanti che dispongono di infrastrutture di ricerca di fascia alta o che in passato si sono avvalsi del sistema "full costing" nell'ambito del settimo programma quadro;

l'accettazione delle prassi contabili abituali dei beneficiari;

la misura dell'utilizzo della retribuzione aggiuntiva del personale di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1290/2013.

La valutazione intermedia prende inoltre in considerazione, se del caso, informazioni sul coordinamento con le attività di ricerca e innovazione svolte dagli Stati membri, anche nei settori in cui esistono iniziative di programmazione congiunta.

4.   Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione esegue, con l'assistenza di esperti indipendenti selezionati sulla base di un processo trasparente, una valutazione ex post di Orizzonte 2020, del suo programma specifico e delle attività dell'EIT. Tale valutazione riguarda le motivazioni, l'attuazione e i risultati, nonché gli impatti di lungo termine e la sostenibilità delle misure, per elaborare una decisione in merito all'eventuale rinnovo, modifica o sospensione di misure successive. La valutazione prende in considerazione gli aspetti connessi alla diffusione e allo sfruttamento dei risultati della ricerca.

5.   Gli indicatori di efficienza per la valutazione dei progressi compiuti rispetto all'obiettivo generale di Orizzonte 2020 e per l'EIT, quali stabiliti nell'introduzione dell'allegato I, e per gli obiettivi specifici, quali stabiliti nel programma specifico, compresi i pertinenti valori di riferimento, costituiscono la base minima per valutare l'entità del conseguimento degli obiettivi di Orizzonte 2020.

6.   Se del caso e qualora siano disponibili, gli Stati membri forniscono alla Commissione i dati e le informazioni necessari per consentire il monitoraggio e la valutazione delle misure interessate.

7.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni di cui al presente articolo, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33

Abrogazione e disposizioni transitorie

1.   La decisione n. 1982/2006/CE è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2014.

2.   In deroga al paragrafo 1, le azioni avviate a norma della decisione n. 1982/2006/CE e gli obblighi finanziari relativi a tali azioni continuano a essere disciplinati da tale decisione fino al loro completamento.

3.   La dotazione finanziaria di cui all'articolo 6 del presente regolamento può inoltre coprire le spese di assistenza tecnica ed amministrativa necessarie ad assicurare la transizione dalle misure adottate a norma della decisione n. 1982/2006/CE a Orizzonte 2020.

Articolo 34

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'11 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 111.

(2)  GU C 277 del 13.9.2012, pag. 143.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 21 novembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 dicembre 2013.

(4)  GU C 74 E del 13.3.2012, pag. 34.

(5)  GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 108.

(6)  GU C 380 E dell'11.12.2012, pag. 9.

(7)  GU C 56 E del 26.2.2013, pag. 1.

(8)  GU C 259 del 2.9.2011, pag. 1.

(9)  GU C 318 del 29.10.2011, pag. 121.

(10)  Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

(11)  Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

(12)  Regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1).

(13)  Regolamento (Euratom) n. 1314/2013 del Consiglio, del 11 dicembre 2013, relativo al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020 (Cfr. pag. 948 della presente Gazzetta ufficiale).

(14)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(15)  GU L 75 del 22.3.2005, pag. 67.

(16)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(17)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(18)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (Cfr. pag. 320 della presente Gazzetta ufficiale).

(19)  Decisione (UE) n. 743/2013 del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e che abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (Cfr. pag. 965 della presente Gazzetta ufficiale).

(20)  Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (Cfr. pag. 81 della presente Gazzetta ufficiale).

(21)  Possono essere finanziate le ricerche sulla cura del cancro delle gonadi.

(22)  Regolamento (CE) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(23)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).


ALLEGATO I

Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività

L'obiettivo generale di Orizzonte 2020 è costruire una società e un'economia di primo piano su scala mondiale basate sulla conoscenza e sull'innovazione nell'intera Unione, contribuendo nel contempo allo sviluppo sostenibile. Esso sosterrà la strategia Europa 2020 e altre politiche dell'Unione, nonché il conseguimento e il funzionamento dello Spazio europeo della ricerca (SER).

Gli indicatori di efficienza per valutare i progressi relativamente a tale obiettivo generale sono:

l'obiettivo per la ricerca e lo sviluppo (R&S) (3 % del PIL) della strategia Europa 2020;

l'indicatore dei risultati dell'innovazione nel contesto della strategia Europa 2020 (1);

la percentuale dei ricercatori rispetto alla popolazione attiva.

Tale obiettivo generale è perseguito per mezzo di tre priorità distinte ma di reciproco sostegno, ciascuna contenente un insieme di obiettivi specifici. La loro attuazione coerente consentirà di stimolare le interazioni fra i diversi obiettivi specifici, evitando sovrapposizioni di sforzi e rafforzandone l'impatto congiunto.

Il Centro comune di ricerca (CCR) contribuisce all'obiettivo generale e alle priorità di Orizzonte 2020 con l'obiettivo specifico di fornire alle politiche dell'Unione un sostegno scientifico e tecnico orientato al cliente.

L'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) contribuisce all'obiettivo generale e alle priorità di Orizzonte 2020 con l'obiettivo specifico di integrare il triangolo della conoscenza costituito da istruzione superiore, ricerca e innovazione. Gli indicatori per valutare le prestazioni dell'EIT sono:

le organizzazioni di università, imprese e ricerca integrate nelle comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI);

la collaborazione all'interno del triangolo della conoscenza per sviluppare prodotti, servizi e processi innovativi.

Il presente allegato illustra le grandi linee di tali obiettivi specifici e delle attività di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 3, 4 e 5.

Questioni trasversali e misure di sostengo nell'ambito di Orizzonte 2020

Tra gli obiettivi specifici delle tre priorità saranno promosse le questioni trasversali, di cui un elenco indicativo figura all'articolo 14, in quanto necessarie a sviluppare nuove conoscenze, competenze chiave e importanti scoperte tecnologiche nonché a tradurre le conoscenze in valore economico e sociale. Inoltre in molti casi dovranno essere sviluppate soluzioni interdisciplinari comuni a vari obiettivi specifici di Orizzonte 2020. Orizzonte 2020 fornirà incentivi per azioni che riguardano tali questioni trasversali, anche mediante il raggruppamento efficace degli stanziamenti di bilancio.

Scienze sociali e discipline umanistiche

La ricerca nel settore delle scienze sociali e delle discipline umanistiche sarà pienamente integrata in ciascuna delle priorità e in ciascuno degli obiettivi specifici di Orizzonte 2020 e contribuirà alla base di conoscenze per le decisioni politiche a livello internazionale, unionale, nazionale, regionale e locale. Per quanto riguarda le sfide per la società, le scienze sociali e le discipline umanistiche saranno integrate come elemento essenziale delle attività necessarie per affrontare ciascuna delle sfide per la società al fine di potenziarne l'impatto. L'obiettivo specifico della sfida per la società "L'Europa in un mondo in evoluzione: Società inclusive, innovative e riflessive" sosterrà la ricerca nel settore delle scienze sociali e delle discipline umanistiche incentrandosi sulle società inclusive, innovative e riflessive.

Scienza e società

Le attività di Orizzonte 2020 approfondiscono la relazione tra scienza e società nonché la promozione della ricerca e innovazione responsabili, istruzione in ambito scientifico e della cultura e rafforzano la fiducia del pubblico nella scienza, favorendo la partecipazione informata dei cittadini e della società civile per quanto attiene alla ricerca e all'innovazione.

Genere

Promuovere la parità di genere nell'ambito della scienza e dell'innovazione è un impegno dell'Unione. La questione di genere sarà affrontata in modo trasversale nell'ambito di Orizzonte 2020 al fine di correggere gli squilibri tra donne e uomini e integrare una dimensione di genere nella programmazione e nei contenuti della ricerca e dell'innovazione.

PMI

Orizzonte 2020 incoraggia e sostiene la partecipazione, in modo integrato, delle PMI a tutti gli obiettivi specifici. Conformemente all'articolo 22, le misure definite nell'ambito dell'obiettivo specifico "Innovazione nelle PMI" (strumento riservato alle PMI), sono applicate nel quadro dell'obiettivo specifico "Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali" e della priorità "Sfide per la società".

Corsia veloce per l'innovazione (CVI)

La CVI, come stabilito all'articolo 24, sosterrà le azioni di innovazione nell'ambito dell'obiettivo specifico "Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali" e della priorità "Sfide per la società", con una logica ascendente basata su un invito aperto in modo continuativo e tempi per la concessione delle sovvenzioni non superiori a sei mesi.

Ampliare la partecipazione

Nonostante alcune recenti convergenze, il potenziale di ricerca e innovazione degli Stati membri resta molto disomogeneo, con ampi divari fra i leader dell'innovazione e gli innovatori "modesti". Le attività contribuiscono a colmare il divario in materia di ricerca e innovazione in Europa mediante la promozione di sinergie con i fondi strutturali e di investimento europei (fondi ESI), nonché attraverso misure ad hoc volte a sbloccare l'eccellenza nelle regioni con prestazioni meno soddisfacenti in materia di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI), ampliando in tal modo la partecipazione a Orizzonte 2020 e contribuendo altresì alla realizzazione del SER.

Cooperazione internazionale

La cooperazione internazionale con paesi terzi e organizzazioni internazionali, regionali o globali è necessaria per affrontare efficacemente numerosi obiettivi specifici stabiliti nell'ambito di Orizzonte 2020 La cooperazione internazionale è essenziale per la ricerca di base e di frontiera al fine di sfruttare i vantaggi derivanti dai nuovi orizzonti scientifici e tecnologici. La cooperazione è necessaria al fine di affrontare le sfide per la società e rafforzare la competitività dell'industria europea. Anche la promozione della mobilità a livello internazionale del personale nel settore R&I è fondamentale per rafforzare tale cooperazione globale. La cooperazione internazionale nella ricerca e nell'innovazione è un aspetto fondamentale degli impegni dell'Unione sul piano mondiale. Pertanto la cooperazione internazionale sarà promossa in ciascuna delle tre priorità di Orizzonte 2020. Saranno inoltre sostenute attività orizzontali specifiche al fine di garantire lo sviluppo coerente ed efficace della cooperazione internazionale nel quadro di Orizzonte 2020.

Sviluppo sostenibile e cambiamento climatico

Orizzonte 2020 incoraggerà e sosterrà le attività volte a sfruttare il ruolo guida dell'Europa nella corsa per sviluppare nuovi processi e tecnologie per promuovere lo sviluppo sostenibile in senso lato e far fronte al cambiamento climatico. Tale approccio orizzontale, pienamente integrato in tutte le priorità di Orizzonte 2020, favorirà la prosperità dell'Unione in un mondo a basse emissioni di carbonio e con risorse vincolate, costruendo nel contempo un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse, sostenibile e competitiva.

Ciclo scoperta-commercializzazione

Le azioni-ponte nell'ambito di Orizzonte 2020 sono finalizzate a passare dalla scoperta all'applicazione di mercato, per consentire lo sfruttamento e la commercializzazione delle idee ovunque ciò sia appropriato. Le azioni dovrebbero basarsi su un ampio concetto di innovazione e stimolare l'innovazione intersettoriale.

Misure di sostegno trasversali

Per quanto riguarda le questioni trasversali saranno adottate varie misure di sostegno orizzontali compreso il sostegno: al rafforzamento dell'attrattività della professione di ricercatore, compresi i principi generali della Carta europea dei ricercatori; al rafforzamento della base di conoscenze nonché dello sviluppo e sostegno a favore del SER (comprese le cinque iniziative SER) e dell'Unione dell'innovazione; al miglioramento delle condizioni generali a sostegno dell'Unione dell'innovazione, compresi i principi della raccomandazione della Commissione sulla gestione della proprietà intellettuale (2) e all'esame della possibilità di istituire uno strumento europeo per lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale, alla gestione e al coordinamento delle reti internazionali per ricercatori e innovatori di eccellenza, quali COST.

PARTE I.

PRIORITÀ "Eccellenza scientifica"

La presente parte mira a rafforzare e ad ampliare l'eccellenza della base scientifica dell'Unione e a consolidare il SER al fine di rendere il sistema di ricerca e innovazione dell'Unione più competitivo su scala mondiale. Essa si articola in quattro obiettivi specifici.

a)

"Consiglio europeo della ricerca (CER)" fornisce finanziamenti attraenti e flessibili per consentire a singoli ricercatori creativi e di talento e alle loro équipe di esplorare le vie più promettenti alle frontiere della scienza sulla base di una concorrenza di livello unionale.

b)

"Tecnologie emergenti e future (TEF)" sostiene la ricerca collaborativa al fine di ampliare la capacità dell'Europa di produrre innovazioni d'avanguardia e in grado di rivoluzionare il pensiero tradizionale. Esso stimola la collaborazione scientifica interdisciplinare sulla base di idee radicalmente nuove, ad alto rischio, accelerando lo sviluppo dei settori scientifici e tecnologici emergenti più promettenti nonché la strutturazione su scala unionale delle corrispondenti comunità scientifiche.

c)

"Azioni Marie Skłodowska-Curie" fornisce un'eccellente e innovativa formazione nella ricerca nonché una carriera interessante e opportunità di scambio di conoscenze grazie alla mobilità transfrontaliera e intersettoriale dei ricercatori, al fine di prepararli al meglio ad affrontare le sfide per la società attuali e future.

d)

"Infrastrutture di ricerca" sviluppa e sostiene le infrastrutture europee di ricerca di eccellenza e le aiutano a contribuire al SER promuovendone il potenziale innovativo, attraendo ricercatori di livello mondiale, formando il capitale umano e integrando in tal modo la corrispondente politica dell'Unione e la cooperazione internazionale.

Ognuno di tali obiettivi ha dimostrato di possedere un elevato valore aggiunto dell'Unione. Congiuntamente generano un insieme di attività potente ed equilibrato che, associato alle attività a livello nazionale, regionale e locale, copre l'integralità dei bisogni europei relativi alla scienza e alla tecnologia di punta. Il loro raggruppamento in un unico programma consentirà loro di funzionare con maggior coerenza in modo razionale, semplificato e più mirato, mantenendo nel contempo la continuità necessaria a sostenerne l'efficacia.

Queste attività sono intrinsecamente orientate al futuro e allo sviluppo di competenze a lungo termine, si incentrano sulla prossima generazione di conoscenze scientifiche, tecnologiche, di ricercatori e innovazioni e forniscono sostegno a talenti emergenti provenienti dall'Unione e dai paesi associati, nonché dal resto del mondo. Dal momento che il carattere di tali attività è orientato verso la scienza e in considerazione dei dispositivi di finanziamento "dal basso" basati sull'iniziativa dei ricercatori, la comunità scientifica europea svolgerà un importante ruolo nel determinare le prospettive di ricerca seguite nell'ambito di Orizzonte 2020.

PARTE II.

PRIORITÀ "Leadership industriale"

La presente sezione mira ad accelerare lo sviluppo delle tecnologie e delle innovazioni a sostegno delle imprese del futuro e ad aiutare le PMI europee innovative a crescere per divenire imprese di importanza mondiale. Essa si articola in tre obiettivi specifici.

a)

"Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali" fornisce un sostegno mirato alla ricerca, allo sviluppo e alla dimostrazione nonché, se del caso, alla standardizzazione e certificazione di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie, tecnologie produttive avanzate e tecnologia spaziale. L'accento sarà posto sulle interazioni e le convergenze fra le diverse tecnologie e sulle loro relazioni con le sfide per la società. In tutti questi ambiti occorre tenere in considerazione le esigenze degli utenti.

b)

"Accesso al capitale di rischio" mira a superare i disavanzi nella disponibilità di crediti e fondi propri per il settore R&S e per le imprese e i progetti innovativi in tutte le fasi di sviluppo. Congiuntamente allo strumento di capitale del programma per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese (COSME) (2014-2020), esso sostiene lo sviluppo di un capitale di rischio di livello di Unione.

c)

"Innovazione nelle PMI" fornisce sostegno su misura per le PMI al fine di promuovere tutte le forme di innovazione nelle PMI, puntando su quelle dotate del potenziale di crescita e di internazionalizzazione sul mercato unico e oltre.

Le attività seguono un programma determinato dalle imprese. Gli stanziamenti per gli obiettivi specifici "Accesso al capitale di rischio" e "Innovazione nelle PMI" seguono una logica ascendente basata sulla domanda. Tali stanziamenti sono integrati dall'uso di strumenti finanziari. Sarà attuato uno strumento ad hoc per le PMI principalmente in maniera ascendente, adeguato alle esigenze delle PMI, tenendo conto degli obiettivi specifici della priorità "Sfide per la società" e dell'obiettivo specifico "Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali".

Orizzonte 2020 adotta un approccio integrato per quanto riguarda la partecipazione delle PMI, tenendo conto tra l'altro delle loro esigenze in termini di trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie, che dovrebbe condurre ad attribuire alle PMI almeno il 20 % degli stanziamenti complessivi combinati per tutti gli obiettivi specifici della priorità "Sfide per la società" e per l'obiettivo specifico "Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali".

L'obiettivo specifico "Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali" segue un approccio basato sulle tecnologie al fine di sviluppare tecnologie abilitanti suscettibili di essere fruite in numerosi settori, industrie e servizi. Le domande riguardanti tali tecnologie mirate alle sfide per la società sono finanziate congiuntamente alla priorità "Sfide per la società".

PARTE III.

PRIORITÀ "Sfide per la società"

La presente parte affronta direttamente le priorità politiche e le sfide per la società che sono identificate nella strategia Europa 2020 e mirano a stimolare la massa critica degli sforzi di ricerca e innovazione necessari a conseguire gli obiettivi politici dell'Unione. Il finanziamento è incentrato sui seguenti obiettivi specifici:

a)

salute, cambiamento demografico e benessere;

b)

sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibili, ricerca marina, marittima e sulle acque interne e bioeconomia;

c)

energia sicura, pulita ed efficiente;

d)

trasporti intelligenti, verdi e integrati;

e)

azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime;

f)

l'Europa in un mondo che cambia - società inclusive, innovative e riflessive

g)

società sicure - proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini.

Tutte le attività adottano un approccio basato sulle sfide, che può includere la ricerca di base, la ricerca applicata, il trasferimento di conoscenze e l'innovazione, e si concentrano sulle priorità politiche senza determinare in precedenza la scelta precisa di tecnologie o soluzioni da sviluppare. Accanto alle soluzioni basate sulle tecnologie, si rivolge attenzione all'innovazione organizzativa, non tecnologica e dei sistemi nonché all'innovazione del settore pubblico. L'accento riposa sul raggruppamento di una massa critica di risorse e di conoscenze tra diversi settori, tecnologie e discipline scientifiche e infrastrutture di ricerca al fine affrontare le sfide. Le attività interessano l'intero ciclo dalla ricerca di base al mercato, con un nuovo accento sulle attività connesse all'innovazione, quali il pilotaggio, le attività dimostrative, i banchi di prova, il sostegno allo svolgimento di gare d'appalto, la progettazione, le innovazioni dettate dagli utenti, l'innovazione sociale, il trasferimento di conoscenze, la commercializzazione delle innovazioni e la standardizzazione.

PARTE IV.

OBIETTIVO SPECIFICO "DIFFONDERE L'ECCELLENZA E AMPLIARE LA PARTECIPAZIONE"

L'obiettivo specifico "Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione" è quello di sfruttare appieno il potenziale di talenti esistenti in Europa e assicurare che i benefici di un'economia basata sull'innovazione siano massimizzati e distribuiti ampiamente attraverso l'Unione secondo il principio dell'eccellenza.

PARTE V.

OBIETTIVO SPECIFICO "SCIENZA CON E PER LA SOCIETÀ"

Lo scopo dell'obiettivo specifico "Scienza con e per la società" consiste nel costruire una cooperazione efficace tra scienza e società, assumere nuovi talenti per la scienza e associare l'eccellenza scientifica alla sensibilizzazione e alla responsabilità sociale.

PARTE VI.

AZIONI DIRETTE NON NUCLEARI DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA

Le attività del CCR costituiscono parte integrante di Orizzonte 2020 al fine di fornire un sostegno solido e documentato alle politiche dell'Unione. A tal fine si tengono in considerazione le esigenze dei consumatori, integrate da attività orientate al futuro.

PARTE VII.

L'ISTITUTO EUROPEO DI INNOVAZIONE E TECNOLOGIA (EIT)

L'EIT svolge un ruolo di primo piano poiché riunisce ricerca, innovazione e istruzione superiore d'eccellenza, integrando in tal modo il triangolo della conoscenza. L'EIT si avvale principalmente delle CCI. Esso garantisce inoltre la condivisione delle esperienze tra le CCI e al di là di esse grazie a una diffusione mirata e a misure di scambio delle conoscenze, promuovendo in tal modo una più rapida diffusione dei modelli innovativi nell'Unione.

PARTE I

ECCELLENZA SCIENTIFICA

1.   Consiglio europeo della ricerca (CER)

1.1.   Obiettivo specifico

L'obiettivo specifico è rafforzare l'eccellenza, il dinamismo e la creatività della ricerca europea.

L'Europa intende effettuare la transizione verso un nuovo modello economico basato sulla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Questo tipo di trasformazione non richiederà solo miglioramenti incrementali delle attuali tecnologie e conoscenze, ma necessiterà anche di una capacità nettamente superiore di ricerca di base e innovazioni scientifiche corroborate da conoscenze radicalmente nuove, che consentano all'Europa di assumere un ruolo di guida nella creazione del nuovo paradigma scientifico e tecnologico che nelle industrie e nei settori futuri rappresenterà il motore chiave della crescita di produttività, della competitività, della prosperità, dello sviluppo sostenibile e del progresso sociale. Storicamente questi cambiamenti di direzione provengono di norma dalla base scientifica del settore pubblico prima di gettare le fondamenta di interi nuovi settori e industrie.

L'innovazione di punta è strettamente associata all'eccellenza scientifica. Una volta leader indiscusso, l'Europa è rimasta indietro nella corsa alla produzione della migliore scienza d'avanguardia e ha svolto un ruolo secondario rispetto agli Stati Uniti per quanto riguarda i principali progressi tecnologici del dopoguerra. Anche se l'Unione resta il maggior produttore di pubblicazioni scientifiche a livello mondiale, gli Stati Uniti producono il doppio dei più influenti articoli scientifici (l'1 % superiore per numero di citazioni). Analogamente, la classifica internazionale delle università mostra che le università statunitensi dominano i primi posti. Inoltre, il 70 % dei laureati del premio Nobel sono basati negli Stati Uniti.

Un aspetto della sfida è dato dal fatto che, mentre l'Europa e gli Stati Uniti investono importi simili nelle rispettive basi scientifiche del settore pubblico, l'Unione ha il triplo dei ricercatori del settore pubblico, il che equivale a un investimento nettamente minore per ricercatore. Il finanziamento degli Stati Uniti è inoltre maggiormente selettivo per quanto concerne lo stanziamento di risorse per i ricercatori di punta. Questi dati contribuiscono a spiegare perché i ricercatori del settore pubblico dell'Unione siano mediamente meno produttivi e la loro incidenza scientifica sia nel complesso minore rispetto alle controparti, di numero molto inferiore, negli Stati Uniti.

Un altro aspetto di rilievo della sfida è costituito dal fatto che in molti paesi europei il settore pubblico e privato non offre ancora condizioni abbastanza interessanti ai migliori ricercatori. È possibile che giovani ricercatori di talento impieghino molti anni prima di diventare veri e propri scienziati indipendenti. Per l'Europa si tratta di uno spreco ingente del potenziale di ricerca poiché ritarda e in taluni casi addirittura ostacola l'emergenza della nuova generazione di ricercatori con il loro bagaglio di idee nuove e la loro energia, e spinge ricercatori di eccellenza all'inizio della carriera a cercare avanzamento altrove.

Tutti questi fattori contribuiscono a rendere relativamente poco attraente l'Europa nell'arena mondiale dei talenti scientifici.

1.2.   Motivazione e valore aggiunto dell'Unione

Il CER è stato istituito per fornire ai migliori ricercatori europei, uomini e donne, le risorse necessarie per consentire loro di competere meglio a livello internazionale, finanziando singole équipe sulla base della concorrenza paneuropea. La sua attività è indipendente: un consiglio scientifico indipendente composto da scienziati, ingegneri e studiosi della massima fama e competenza, uomini e donne di diversi gruppi d'età, stabilisce la strategia scientifica globale e gode di piena autorità sulle decisioni riguardo al tipo di ricerca da finanziare. Sono queste le caratteristiche essenziali del CER, volte a garantire l'efficacia del suo programma scientifico, la qualità delle sue attività e il processo di valutazione inter pares nonché la sua credibilità presso la comunità scientifica.

In quanto organismo che opera a livello europeo su base competitiva, il CER è in grado di attingere a un insieme di talenti e idee più ampio di quanto sarebbe possibile per qualsiasi programma nazionale. I migliori ricercatori e le migliori idee si trovano in reciproca concorrenza. I richiedenti sanno di dover fornire prestazioni di massimo livello, poiché la ricompensa consiste in un finanziamento flessibile in condizioni di parità, a prescindere dalle strozzature locali e dalla disponibilità di finanziamenti nazionali.

Si prevede pertanto che la ricerca d'avanguardia finanziata dal CER incida direttamente e in modo sostanziale sui progressi alle frontiere della conoscenza, aprendo nuove vie, spesso inattese, verso risultati scientifici e tecnologici e nuovi settori di ricerca che sono infine in grado di generare idee radicalmente nuove capaci di guidare l'innovazione e l'inventiva del settore commerciale e affrontare le sfide per la società. La combinazione di singoli scienziati eccellenti e di idee innovative costituisce la base di tutte le fasi della catena dell'innovazione.

Oltre quanto illustrato, il CER esercita un impatto strutturale significativo poiché genera un potente stimolo al miglioramento della qualità del sistema europeo di ricerca, che va oltre i ricercatori e i progetti direttamente finanziati dal CER. I progetti e i ricercatori finanziati dal CER rappresentano un obiettivo chiaro e illuminante per quanto riguarda la ricerca di frontiera in Europa, ne innalzano il profilo e la rendono più attraente per i migliori ricercatori a livello mondiale. Il prestigio di ospitare borsisti del CER e del relativo marchio d'eccellenza sono fattori che intensificano la concorrenza fra le università europee e le altre organizzazioni di ricerca per offrire le migliori condizioni ai ricercatori di punta La capacità dei sistemi nazionali e dei singoli istituti di ricerca di attrarre e ospitare i vincitori delle borse del CER costituisce un parametro di riferimento che consente loro di valutare le rispettive forze e debolezze e di riformare di conseguenza le loro politiche e prassi. Il finanziamento del CER si aggiunge quindi ai continui sforzi a livello di Unione, nazionale e regionale per la riforma, lo sviluppo di capacità e il dispiegamento di tutto il potenziale e l'interesse del sistema europeo di ricerca.

1.3.   Le grandi linee delle attività

L'attività fondamentale del CER consiste nel fornire finanziamenti attraenti di lungo termine per sostenere ricercatori d'eccellenza e le loro équipe di ricerca al fine di perseguire una ricerca innovativa, ad alto potenziale di guadagno e di rischio.

I finanziamenti del CER sono assegnati secondo i ben consolidati principi illustrati in appresso. L'eccellenza scientifica è l'unico criterio in base al quale sono assegnati i finanziamenti del CER, che agisce su base ascendente senza priorità predeterminate. Le sovvenzioni del CER sono aperte a tutte le équipe di ricercatori, senza distinzione di età, sesso o provenienza, che lavorano in Europa. Il CER mira a stimolare una sana concorrenza in tutta Europa sulla base di procedure di valutazione solide, trasparenti e imparziali che tengono conto, in particolare, di possibili pregiudizi di genere.

Il CER attribuisce una priorità particolare all'assistenza dei migliori ricercatori che iniziano l'attività con idee d'eccellenza per agevolare la transizione verso l'indipendenza grazie alla fornitura di un sostegno adeguato nella fase cruciale di avviamento o consolidamento della loro équipe o del loro programma di ricerca. Il CER continuerà inoltre a fornire livelli adeguati di sostegno ai ricercatori confermati.

Il CER sostiene inoltre, secondo necessità, le nuove modalità di lavoro nel mondo scientifico dotate del potenziale di generare risultati innovativi e agevola l'esplorazione del potenziale innovativo sul piano commerciale e sociale della ricerca finanziata.

Il CER mira dunque a dimostrare entro il 2020 che i migliori ricercatori partecipano ai concorsi del CER, che il finanziamento del CER ha prodotto pubblicazioni scientifiche dalla massima qualità e risultati di ricerca con un elevato potenziale d'impatto in ambito sociale ed economico e che il CER ha contribuito in modo significativo a rendere l'Europa un ambiente più interessante per i migliori scienziati del mondo. In particolare il CER mira a un miglioramento misurabile della quota dell'Unione dell'1 % mondiale delle pubblicazioni più citate. Mira inoltre a un sostanziale incremento del numero di ricercatori d'eccellenza finanziati provenienti da paesi terzi. Il CER condivide esperienze e migliori pratiche con agenzie regionali e nazionali di finanziamento della ricerca al fine di promuovere il sostegno ai ricercatori d'eccellenza. Inoltre il CER rafforza ulteriormente la visibilità dei suoi programmi.

Il consiglio scientifico del CER osserva costantemente le attività e le procedure di valutazione del CER e valuta le migliori modalità per conseguire i suoi obiettivi per mezzo di regimi di sovvenzioni volti a rafforzare l'efficacia, la chiarezza, la stabilità e la semplicità, sia per i richiedenti, sia nell'attuazione e nella gestione e, se del caso, al fine di affrontare esigenze nuove. Si tratta di tentare di sostenere e rifinire ulteriormente il sistema di valutazione inter pares di levatura mondiale del CER, che si fonda sul trattamento pienamente trasparente, equo e imparziale delle proposte, al fine di identificare l'eccellenza scientifica innovativa, le idee rivoluzionarie e i talenti, senza distinzione di genere, nazionalità, istituzione o età dei ricercatori. Infine il CER continua a condurre i propri studi strategici per preparare e sostenere le proprie attività, mantenere contatti stretti con la comunità scientifica, le agenzie regionali e nazionali di finanziamento e le altre parti interessate e per far sì che tali attività siano di complemento alla ricerca svolta ad altri livelli.

Il CER assicurerà la trasparenza nella comunicazione delle sue attività e dei suoi risultati presso la comunità scientifica e il pubblico in generale e manterrà aggiornati i dati relativi ai progetti finanziati.

2.   Tecnologie emergenti future (TEF)

2.1.   Obiettivo specifico

L'obiettivo specifico è promuovere tecnologie radicalmente nuove che offrano la possibilità di aprire nuovi ambiti alla conoscenza scientifica e alle tecnologie e contribuire alle industrie europee di prossima generazione, per mezzo dell'esplorazione di idee nuove e ad alto rischio fondate su basi scientifiche. L'obiettivo è quello di identificare e cogliere, grazie a un sostegno flessibile alla ricerca collaborativa interdisciplinare e orientata ai risultati su scale diverse e grazie all'adozione di prassi di ricerca innovative, le opportunità di vantaggio a lungo termine per i cittadini, l'economia e la società. Le TEF apporteranno valore aggiunto dell'Unione alla ricerca di frontiera moderna.

Le TEF promuovono la ricerca e la tecnologia oltre quanto è già conosciuto, accettato o ampiamente adottato e incoraggiano un pensiero nuovo e visionario per aprire percorsi promettenti verso nuove e potenti tecnologie, alcune delle quali sono suscettibili di sviluppare i paradigmi guida in ambito tecnologico e intellettuale dei prossimi decenni. Le TEF promuovono gli sforzi per perseguire le opportunità di ricerca su piccola scala in tutti i settori, compresi i temi emergenti e le grandi sfide scientifiche e tecnologiche che esigono una stretta collaborazione fra i programmi in Europa e oltre. Tale approccio è guidato dall'eccellenza e si spinge a esplorare le idee precompetitive per plasmare il futuro della tecnologia, consentendo alla società e all'industria di trarre vantaggio dalla collaborazione multidisciplinare nella ricerca che deve essere avviata a livello europeo creando il legame fra la ricerca spinta dalla scienza e quella spinta da obiettivi e sfide per la società o dalla competitività industriale.

2.2.   Motivazione e valore aggiunto dell'Unione

Le scoperte radicali con un impatto trasformativo riposano sempre più su un'intensa collaborazione interdisciplinare nella scienza e nella tecnologia, ad esempio in ambiti quali informazione e comunicazione, biologia, bioingegneria e robotica, chimica, fisica, matematica, modellazione medica, scienze della Terra, scienze dei materiali neuroscienze e scienze cognitive, scienze sociali o economia, o nelle arti, nella scienza del comportamento e nelle discipline umanistiche. A tal fine può non essere sufficiente la sola eccellenza scientifica o tecnologica, ma sono necessarie anche nuove attitudini e nuove interazioni all'interno di un ampio spettro di attori della ricerca.

Talune idee possono essere sviluppare su scala ridotta, altre possono rappresentare sfide così importanti da richiedere un ampio sforzo collaborativo per un periodo consistente. Le grandi economie mondiali hanno riconosciuto questo fatto e si assiste a una crescente concorrenza a livello globale per identificare e perseguire le opportunità tecnologiche emergenti alla frontiera della scienza suscettibili di produrre un impatto di rilievo sull'innovazione e i vantaggi sociali. È possibile che questi tipi di attività, per essere efficaci, debbano crescere rapidamente su un'ampia scala per mezzo di uno sforzo comune europeo intorno a obiettivi comuni al fine di conseguire una massa critica, incoraggiare le sinergie e ottenere effetti di leva ottimali.

Le TEF coprono l'intera gamma di innovazioni basate sulla scienza: dalle iniziali esplorazioni ascendenti su scala ridotta di idee in fase embrionale e ancora fragili fino alla creazione di nuove comunità di ricerca e innovazione aggregate intorno a settori di ricerca emergenti e nuove iniziative di ricerca collaborative di ampio respiro create attorno a un programma di ricerca mirato a conseguire obiettivi ambiziosi e visionari. Questi tre livelli di impegno hanno ciascuno il proprio valore specifico, restando complementari e sinergici. A titolo di esempio, le esplorazioni su scala ridotta possono rivelare l'esigenza di sviluppare nuovi temi suscettibili di condurre a un'azione su ampia scala basata su tabelle di marcia adeguate. Queste possono coinvolgere un ampio numero di attori della ricerca, compresi i giovani ricercatori e le PMI a elevata intensità di ricerca nonché le comunità di soggetti interessati, quali la società civile, i responsabili politici, l'industria e la ricerca pubblica, aggregati intorno a programmi di ricerca in evoluzione man mano che tali esplorazioni prendono forma, maturano e si diversificano.

2.3.   Le grandi linee delle attività

Laddove le TEF mirano a essere visionarie, trasformative e non convenzionali, le sue attività seguono logiche diverse, siano esse totalmente aperte o strutturate in diversa misura per quanto riguarda i temi, le comunità e i finanziamenti.

Tali attività modellano accuratamente le diverse logiche dell'azione, su scala adeguata, identificando e cogliendo le opportunità di vantaggi a lungo termine per i cittadini, l'economia e la società:

a)

incoraggiando nuove idee ("TEF aperte"), le TEF sostengono la ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale esplorando nuove basi per tecnologie future radicalmente nuove mediante la sfida agli attuali paradigmi e l'incursione in terreni ignoti. Un processo di selezione ascendente ampiamente aperto a tutte le idee di ricerca si basa su un portafoglio diversificato di progetti mirati. L'individuazione tempestiva di nuovi settori, sviluppi e tendenze promettenti, congiuntamente all'attrazione di attori della ricerca e dell'innovazione nuovi e ad alto potenziale rappresenteranno fattori chiave;

b)

favorendo i temi e le comunità emergenti ("TEF proattive"), le TEF affrontano, in stretta associazione con le sfide per la società e i temi connessi alla leadership industriale, un certo numero di temi promettenti nell'ambito della ricerca esplorativa dotati del potenziale di generare una massa critica di progetti interrelati che, nel complesso, costituiscano un'esplorazione ampia e sfaccettata dei temi per sfociare nella costruzione di una insieme europeo di conoscenze;

c)

perseguendo le grandi sfide interdisciplinari in materia di scienza e tecnologie ("TEF faro"), le TEF sostengono, tenendo pienamente conto dei risultati dei progetti preparatori delle TEF, una ricerca ambiziosa su ampia scala, basata sulla scienza e sulla tecnologia e mirata a conseguire scoperte scientifiche e tecnologiche epocali in settori individuati come rilevanti in maniera aperta e trasparente, con il coinvolgimento degli Stati membri e dei soggetti interessati. Tali attività potrebbero trarre vantaggio dal coordinamento dei programmi regionali, nazionali ed europei. Il progresso scientifico dovrebbe fornire una base solida e ampia per le future innovazioni tecnologiche e le applicazioni economiche, oltre a generare nuovi vantaggi per la società. Queste attività sono realizzate ricorrendo agli strumenti di finanziamento esistenti.

Il 40 % delle risorse delle TEF sarà destinato alle TEF aperte.

3.   Azioni Marie Skłodowska-Curie

3.1.   Obiettivo specifico

L'obiettivo specifico è garantire lo sviluppo ottimale e l'uso dinamico del capitale intellettuale europeo al fine di generare, sviluppare e trasferire nuove competenze, conoscenze e innovazione e, in tal modo, realizzarne il pieno potenziale fra tutti i settori e le regioni.

Ricercatori ben formati, dinamici e creativi rappresentano l'elemento essenziale della migliore scienza e dell'innovazione basata sulla ricerca più produttiva.

Anche se in Europa vi è una presenza cospicua e diversificata di risorse umane competenti nell'ambito della ricerca e dell'innovazione, è necessario provvedere costantemente al suo ricambio, miglioramento e adeguamento, al fine di stare al passo con le esigenze in rapida evoluzione del mercato del lavoro. Nel 2011 solo il 46 % di queste persone lavorava nel settore commerciale, il che rappresenta una quota molto inferiore a quella dei principali concorrenti economici dell'Europa, ossia il 69 % in Cina, il 73 % in Giappone e l'80 % negli Stati Uniti. I fattori demografici indicano inoltre che un numero molto elevato di ricercatori raggiungerà l'età della pensione nei prossimi anni. Congiuntamente all'esigenza di offrire molta più occupazione di elevata qualità nella ricerca mentre l'intensità di ricerca dell'economia europea cresce, questo dato costituirà una delle principali sfide per i sistemi europei di ricerca, innovazione e istruzione negli anni a venire.

La necessaria riforma deve iniziare nelle prime fasi della carriera dei ricercatori, durante i loro studi di dottorato o di analoga formazione postlaurea. L'Europa deve sviluppare regimi di formazione innovativi e d'avanguardia, coerenti con le esigenze altamente competitive e sempre più interdisciplinari della ricerca e dell'innovazione. Un significativo coinvolgimento delle imprese, comprese le PMI e altri attori socioeconomici, sarà necessario per dotare i ricercatori delle competenze innovative e imprenditoriali trasversali richieste per i lavori di domani e incoraggiarli a prendere in considerazione una carriera nell'industria o nelle imprese più innovative. Sarà inoltre importante rafforzare la mobilità di tali ricercatori, poiché questa si attesta attualmente a un livello troppo modesto: nel 2008 solo il 7 % dei candidati al dottorato europei è stato formato in un altro Stato membro, mentre l'obiettivo è di raggiungere il 20 % entro il 2030.

Questa riforma deve proseguire in ogni fase della carriera dei ricercatori. È essenziale incrementare la mobilità dei ricercatori a tutti i livelli, compresa la mobilità di metà carriera, non solo fra diversi paesi ma anche fra i settori pubblico e privato. Questo genera un forte stimolo all'apprendimento e allo sviluppo di nuove competenze. Si tratta inoltre di un fattore fondamentale nella cooperazione fra le università, i centri di ricerca e l'industria di diversi paesi. Il fattore umano rappresenta la colonna portante della cooperazione sostenibile che a sua volta è il motore essenziale di un'Europa innovativa e creativa, in grado di far fronte alle sfide per la società e di superare la frammentazione delle politiche nazionali. Collaborare e scambiare conoscenze attraverso la mobilità individuale in tutte le fasi della carriera e per mezzo di scambi di personale altamente qualificato nel settore R&I sono elementi essenziali affinché l'Europa riprenda la via della crescita sostenibile, affronti le sfide per la società e in tal modo contribuisca a superare le disparità nelle capacità di ricerca e innovazione.

In tale contesto, Orizzonte 2020 dovrebbe altresì incoraggiare la mobilità e lo sviluppo di carriera dei ricercatori attraverso condizioni migliorate da definirsi per la portabilità delle sovvenzioni nell'ambito di Orizzonte 2020.

Le azioni Marie Skłodowska-Curie garantiranno una effettiva parità di opportunità per la mobilità dei ricercatori e delle ricercatrici, anche attraverso misure specifiche volte a rimuovere i relativi ostacoli.

Se l'Europa intende stare alla pari con i suoi concorrenti nell'ambito della ricerca e dell'innovazione, deve convincere più giovani donne e uomini ad abbracciare la carriera di ricercatore e offrire opportunità e ambienti di lavoro altamente interessanti nel settore della ricerca e dell'innovazione. I ricercatori di maggiore talento, europei e di paesi terzi, dovrebbero giungere a considerare l'Europa un luogo di lavoro privilegiato. La parità di genere, un'occupazione e condizioni di lavoro affidabili e di elevata qualità, oltre al riconoscimento, rappresentano aspetti cruciali da assicurare in modo coerente in tutta Europa.

3.2.   Motivazione e valore aggiunto dell'Unione

Il mero finanziamento dell'Unione o degli Stati membri da soli non sarà in grado di risolvere questa sfida. Anche se gli Stati membri hanno introdotto riforme per migliorare i loro sistemi di istruzione terziaria e ammodernare i sistemi formativi, i progressi registrati in Europa sono ancora disomogenei, con notevoli differenze fra i paesi. Nel complesso, la cooperazione scientifica e tecnologica fra i settori pubblico e privato rimane generalmente debole in Europa. Lo stesso è applicabile alla parità di genere e agli sforzi per attrarre studenti e ricercatori provenienti da paesi esterni al SER. Attualmente circa il 20 % dei candidati al dottorato nell'Unione è composto da cittadini di paesi terzi, mentre negli Stati Uniti il dato si attesta al 35 %. Per imprimere un impulso a questo cambiamento, è necessario a livello unionale un approccio strategico che superi i confini nazionali. Il finanziamento dell'Unione è essenziale per generare incentivi e incoraggiare le indispensabili riforme strutturali.

Le azioni Marie Skłodowska-Curie hanno compiuto progressi notevoli nella promozione della mobilità, sia a livello transazionale sia intersettoriale, e nell'apertura di carriere di ricerca a livello europeo e internazionale, con eccellenti condizioni occupazionali e lavorative nel rispetto dei principi della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per l'assunzione di ricercatori. Negli Stati membri non esistono equivalenti per quanto riguarda la scala e la portata, il finanziamento, il carattere internazionale, la generazione e il trasferimento delle conoscenze. Queste azioni hanno rafforzato le risorse delle istituzioni capaci di attirare ricercatori a livello internazionale, incoraggiando in tal modo la diffusione dei centri di eccellenza in tutta l'Unione. Hanno svolto il ruolo di modello con un importante effetto strutturante grazie alla diffusione delle migliori pratiche a livello nazionale. L'approccio ascendente delle azioni Marie Skłodowska-Curie ha inoltre consentito a un'ampia maggioranza di queste istituzioni di formare e aggiornare le competenze di una nuova generazione di ricercatori in grado di affrontare le sfide per la società.

Un ulteriore sviluppo delle azioni Marie Skłodowska-Curie conferirà un contributo significativo allo sviluppo del SER. Grazie alla loro struttura di finanziamento competitiva a livello europeo, le azioni Marie Skłodowska-Curie incoraggeranno, nel rispetto del principio di sussidiarietà, tipi di formazione nuovi, creativi e innovativi, come i dottorati comuni o multipli e i dottorati industriali, che coinvolgono gli attori della ricerca, dell'innovazione e dell'istruzione in competizione a livello globale per una reputazione di eccellenza. Le azioni promuoveranno altresì una più ampia diffusione e divulgazione, verso una formazione di dottorato più strutturata, poiché il finanziamento dell'Unione per la migliore ricerca e i migliori programmi di formazione seguono i principi applicabili alla formazione innovativa per il dottorato in Europa.

Le sovvenzioni Marie Skłodowska-Curie saranno inoltre estese alla mobilità temporanea di ricercatori esperti e di ingegneri dalle istituzioni pubbliche al settore privato e viceversa, incoraggiando e sostenendo così le università, i centri di ricerca, le imprese e altri attori socioeconomici affinché cooperino a livello europeo e internazionale. Con l'aiuto del sistema di valutazione ben definito, trasparente ed equo, le azioni Marie Skłodowska-Curie identificheranno i talenti di eccellenza nella ricerca e nell'innovazione in un ambiente internazionale competitivo che conferisce prestigio e motiva quindi i ricercatori a proseguire la loro carriera in Europa.

Le sfide per la società che devono essere affrontate da personale altamente qualificato nel settore R&I non sono solo un problema europeo. Si tratta di sfide internazionali di complessità e ampiezza colossali. I migliori ricercatori in Europa e nel mondo devono collaborare fra paesi, settori e discipline. A questo proposito le azioni Marie Skłodowska-Curie svolgeranno un ruolo di primo piano sostenendo gli scambi di personale in grado di stimolare il pensiero collaborativo grazie alla condivisione di conoscenze a livello internazionale e intersettoriale che riveste tanta importanza per l'innovazione aperta.

Il meccanismo di cofinanziamento delle azioni Marie Skłodowska-Curie sarà essenziale per ampliare l'insieme dei talenti europei. L'impatto numerico e strutturale dell'azione dell'Unione sarà incrementato dall'effetto di leva del finanziamento regionale, nazionale e internazionale, sia pubblico che privato, al fine di creare nuovi programmi con obiettivi analoghi e complementari e di adeguare quelli esistenti alla formazione, alla mobilità e allo sviluppo di carriera internazionali e intersettoriali. Un tale meccanismo creerà legami più forti fra gli sforzi di ricerca e istruzione a livello nazionale e unionale.

Tutte le attività nell'ambito di questa sfida contribuiranno a creare in Europa una visione del tutto nuova cruciale per la creatività e l'innovazione. Le misure di finanziamento Marie Skłodowska-Curie rafforzeranno la messa in comune delle risorse in Europa e miglioreranno quindi il coordinamento e la gestione della formazione, della mobilità e dello sviluppo di carriera dei ricercatori. Esse contribuiranno a conseguire gli obiettivi politici fissati dalle iniziative faro "Unione dell'innovazione", "Youth on the Move" (Gioventù in movimento) e dall' "Agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro" e saranno essenziali per realizzare il SER. Le azioni Marie Skłodowska-Curie saranno pertanto sviluppate in stretta sinergia con altri programmi che sostengono tali obiettivi politici, compresi il programma Erasmus + e le CCI dell'EIT.

3.3.   Le grandi linee delle attività

a)   Promuovere nuove competenze grazie ad una formazione iniziale di eccellenza dei ricercatori

L'obiettivo è formare una nuova generazione di ricercatori creativi e innovativi, in grado di convertire le conoscenze e le idee in prodotti e servizi a beneficio economico e sociale dell'Unione.

Le principali attività consistono nel fornire una formazione eccellente e innovativa a ricercatori a livello postlaurea in fase iniziale per mezzo di progetti interdisciplinari, compreso il tutoraggio volto al trasferimento di conoscenze ed esperienze tra ricercatori, o programmi dottorali che aiutino i ricercatori nello sviluppo della loro carriera di ricerca e coinvolgano università, istituti di ricerca, infrastrutture di ricerca, imprese, PMI e altri gruppi socioeconomici di diversi Stati membri, paesi associati e/o paesi terzi al fine di migliorare le prospettive di carriera per i giovani ricercatori postlaurea nei settori pubblico e privato.

b)   Sviluppare l'eccellenza attraverso la mobilità transfrontaliera e intersettoriale

L'obiettivo è rafforzare il potenziale innovativo e creativo dei ricercatori di esperienza a tutti i livelli di carriera creando opportunità di mobilità transfrontaliera e intersettoriale.

Le principali attività consistono nell'incoraggiare i ricercatori di esperienza ad approfondire o ad ampliare le loro competenze per mezzo della mobilità, creando opportunità di carriera interessanti presso università, istituti di ricerca, infrastrutture di ricerca, imprese, PMI e altri gruppi socioeconomici in tutta Europa e oltre. Ciò dovrebbe rafforzare la capacità innovativa del settore privato e promuovere la mobilità transsettoriale. Sono inoltre sostenute le opportunità di ricevere formazione e acquisire nuove conoscenze in un istituto di ricerca di alto livello di un paese terzo, di riprendere la carriera di ricerca in seguito a un'interruzione e di (re)integrare i ricercatori in un posto di ricerca a lungo termine in Europa, anche nel loro paese di origine, dopo un'esperienza di mobilità transnazionale/internazionale coprendo gli aspetti relativi al rientro e alla reintegrazione.

c)   Promuovere l'innovazione attraverso l'arricchimento reciproco delle conoscenze

L'obiettivo è rafforzare la collaborazione internazionale transfrontaliera e intersettoriale nella ricerca e nell'innovazione per mezzo di scambi di personale della ricerca e dell'innovazione, al fine di affrontare meglio le sfide globali.

Le attività principali sostengono gli scambi di personale nel settore R&I per mezzo di un partenariato fra università, istituti di ricerca, infrastrutture di ricerca, imprese, PMI e altri gruppi socioeconomici in Europa e nel mondo. Ciò comprenderà lo stimolo alla cooperazione con i paesi terzi.

d)   Incrementare l'impatto strutturale mediante il cofinanziamento delle attività

L'obiettivo consiste nell'incrementare, attraverso l'effetto di leva dei fondi supplementari, l'impatto numerico e strutturale delle azioni Marie Skłodowska-Curie e promuovere l'eccellenza a livello nazionale per quanto riguarda la formazione, la mobilità e lo sviluppo di carriera dei ricercatori.

Con l'ausilio del meccanismo di cofinanziamento le principali attività mirano a incoraggiare le organizzazioni regionali, nazionali e internazionali, sia pubbliche sia private, a creare nuovi programmi e ad adeguare quelli esistenti alla formazione, alla mobilità e allo sviluppo di carriera internazionali e intersettoriali. Ciò incrementerà la qualità della formazione di ricerca in Europa a tutti i livelli di carriera, compreso il livello dottorale, incoraggerà la libera circolazione dei ricercatori e delle conoscenze scientifiche in Europa, promuoverà carriere di ricerca interessanti grazie a condizioni di assunzione aperte e di lavoro attraenti e sosterrà la cooperazione di ricerca e innovazione fra le università, gli istituti di ricerca e le imprese nonché la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

e)   Sostegno specifico e azione strategica

Gli obiettivi consistono nel monitorare i progressi, nell'identificare le lacune e gli ostacoli nelle azioni Marie Skłodowska-Curie e nell'incrementarne l'impatto. In questo contesto si sviluppano gli indicatori e si analizzano i dati relativi alla mobilità, alle competenze, alle carriere e alla parità di genere dei ricercatori, alla ricerca di sinergie e di uno stretto coordinamento con le azioni di sostegno strategico dei ricercatori, dei loro datori di lavoro e dei finanziatori, portate avanti nell'ambito dell'obiettivo specifico "L'Europa in un mondo che cambia - Società inclusive, innovative e riflessive". L'attività mira inoltre a sensibilizzare in merito all'importanza e all'attrattività di una carriera di ricerca e a diffondere i risultati di ricerca e innovazione generati dalle attività sostenute dalle azioni Marie Skłodowska-Curie.

4.   Infrastrutture di ricerca

4.1.   Obiettivo specifico

L'obiettivo specifico è dotare l'Europa di infrastrutture di ricerca di livello mondiale, che siano accessibili a tutti i ricercatori in Europa e non solo e che sfruttino appieno il potenziale di progresso e innovazione scientifici.

Le infrastrutture di ricerca rappresentano fattori chiave della competitività europea nell'intero spettro dei campi scientifici e sono essenziali per l'innovazione scientifica. In molti campi la ricerca è impossibile senza avere accesso ai supercomputer, agli strumenti analitici, alle fonti radianti per i nuovi materiali, ad ambienti puliti e alla metrologia avanzata per le nanotecnologie, a laboratori appositamente equipaggiati per la ricerca in campo biologico e medico, a banche di dati per la genomica e le scienze sociali, agli osservatori e a sensori per le scienze della Terra e dell'ambiente, alle reti a banda larga ad alta velocità per trasferire i dati, ecc. Le infrastrutture di ricerca sono essenziali per svolgere la ricerca necessaria per affrontare le grandi sfide per la società. Queste infrastrutture stimolano la collaborazione transfrontaliera e le discipline creano uno Spazio europeo della ricerca in linea aperto e senza soluzioni di continuità. Promuovono la mobilità delle persone e delle idee, riuniscono i migliori scienziati di tutta Europa e del mondo e rafforzano l'istruzione scientifica. Stimolano i ricercatori e le imprese innovative a sviluppare tecnologie all'avanguardia. In questo modo rafforzano l'industria innovativa ad alta tecnologia europea. Esse incanalano l'eccellenza nelle comunità di ricerca e innovazione europee e possono rappresentare vetrine scientifiche d'eccezione per la società nel suo complesso.

L'Europa deve stabilire, sulla base di criteri convenuti di comune accordo, una base adeguata e stabile per costruire, mantenere e gestire le infrastrutture di ricerca se vuole che la ricerca europea resti di livello mondiale. A tal fine è necessaria una cooperazione sostanziale ed efficace fra l'Unione e i finanziatori nazionali e regionali nella quale sono necessari forti legami con la politica di coesione per garantire le sinergie e un approccio coerente.

L'obiettivo specifico affronta un impegno centrale dell'iniziativa faro "Unione dell'innovazione", che sottolinea il ruolo di primo piano svolto dalle infrastrutture di ricerca di livello mondiale nel consentire la ricerca e innovazione di portata rivoluzionaria. L'iniziativa sottolinea la necessità di mettere in comune le risorse a livello europeo, e in taluni casi mondiale, al fine di costruire e gestire infrastrutture di ricerca. Analogamente, l'iniziativa faro "Un'agenda digitale europea" sottolinea l'esigenza di rafforzare le infrastrutture in rete europee e l'importanza di sviluppare poli di innovazione per creare il vantaggio innovativo europeo.

4.2.   Motivazione e valore aggiunto dell'Unione

Le infrastrutture di ricerca d'avanguardia diventano sempre più costose e complesse, spesso richiedendo l'integrazione di attrezzature, fonti di dati e servizi diversi nonché un'ampia collaborazione transnazionale. Nessun paese dispone da solo delle risorse sufficienti per sostenere tutte le infrastrutture di ricerca necessarie. Negli ultimi anni l'approccio europeo alle infrastrutture di ricerca ha compiuto progressi notevoli grazie al costante sviluppo e all'attuazione della tabella di marcia del Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI) per le infrastrutture, che integra e apre gli impianti di ricerca nazionali e sviluppa le infrastrutture in rete alla base del SER digitale aperto. La rete delle infrastrutture di ricerca in Europa rafforza la base di capitale umano grazie alla fornitura di una formazione di livello mondiale per una nuova generazione di ricercatori e ingegneri e promuovendo la collaborazione interdisciplinare. Saranno incoraggiate le sinergie con le azioni Marie Skłodowska-Curie.

Un ulteriore sviluppo e un uso più ampio delle infrastrutture di ricerca a livello europeo contribuiranno in modo significativo allo sviluppo del SER. Mentre il ruolo degli Stati membri resta centrale nello sviluppo e nel finanziamento delle infrastrutture di ricerca, l'Unione ha una parte importante nel sostegno delle infrastrutture a livello europeo, come incoraggiare il coordinamento delle infrastrutture di ricerca europee, stimolando la creazione di strutture nuove ed integrate, favorendo e sostenendo un ampio accesso alle infrastrutture nazionali ed europee e garantendo che le politiche regionali, nazionali, europee e internazionali siano coerenti ed efficaci. È necessario evitare le duplicazioni e la frammentazione degli sforzi, promuovere un uso coordinato ed efficace di tali strutture e, se del caso, mettere in comune le risorse in modo che l'Europa possa anche acquisire e gestire infrastrutture di ricerca di livello mondiale.

Le TIC hanno trasformato la scienza consentendo la collaborazione a distanza, il trattamento di enormi moli di dati, la sperimentazione in silico e l'accesso a risorse distanti. La ricerca diventa pertanto sempre più transnazionale e interdisciplinare e richiede l'utilizzo di infrastrutture TIC, che sono sovranazionali come la scienza stessa.

L'efficienza della scala e della portata conseguite mediante un approccio europeo alla costruzione, all'uso e alla gestione delle infrastrutture di ricerca, comprese quelle in rete, contribuirà in modo significativo a rafforzare il potenziale europeo di ricerca e innovazione e a rendere l'Unione più competitiva a livello internazionale.

4.3.   Le grandi linee delle attività

Le attività mirano a sviluppare le infrastrutture europee di ricerca per il 2020 e oltre, promuovendo il loro potenziale innovativo e il capitale umano nonché rafforzando la politica europea per le infrastrutture di ricerca.

a)   Sviluppare le infrastrutture di ricerca europee per il 2020 e oltre

Gli obiettivi consistono nell'agevolare e sostenere azioni legate a: 1) la preparazione, l'attuazione e la gestione di ESFRI e di altre infrastrutture di ricerca di livello mondiale, compreso lo sviluppo di strutture partner regionali, ove vi sia un forte valore aggiunto per l'intervento dell'Unione; 2) l'integrazione e l'accesso transnazionale alle infrastrutture di ricerca nazionali e regionali di interesse europeo, in modo che gli scienziati europei possano utilizzarle, a prescindere dalla loro ubicazione, per condurre ricerche di alto livello; 3) lo sviluppo, l'introduzione e la gestione delle infrastrutture in rete per assicurare una capacità d'importanza mondiale nell'ambito delle strutture di rete, dell'elaborazione e dei dati scientifici.

b)   Promuovere il potenziale di innovazione e le risorse umane delle infrastrutture di ricerca

L'obiettivo è incoraggiare le infrastrutture di ricerca ad agire in veste di pioniere o sviluppatore nell'uso delle tecnologie di punta, promuovere partenariati R&S con l'industria, agevolare l'uso industriale delle infrastrutture di ricerca e stimolare la creazione di poli di innovazione. Tale attività mira inoltre a sostenere la formazione e/o gli scambi del personale che dirige e gestisce le infrastrutture di ricerca.

c)   Rafforzamento della politica europea in materia di infrastrutture di ricerca e della cooperazione internazionale

L'obiettivo è sostenere i partenariati fra i pertinenti responsabili politici e gli organismi di finanziamento, mappando e monitorando gli strumenti di decisione politica e le attività di cooperazione internazionale. Le infrastrutture di ricerca europee possono essere sostenute nell'ambito delle loro attività di relazioni internazionali.

Gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle attività di cui alle lettere b) e c) sono perseguiti mediante azioni ad hoc e all'interno delle azioni sviluppate nell'ambito delle attività di cui alla lettera a), ove opportuno.

PARTE II

LEADERSHIP INDUSTRIALE

1.   Leadership nel settore delle tecnologie abilitanti e industriali

L'obiettivo specifico è mantenere e costruire una leadership mondiale attraverso la ricerca e l'innovazione nelle tecnologie abilitanti e nel settore spaziale, soggiacenti alla competitività in un ampio spettro di industrie e settori esistenti ed emergenti.

L'ambiente commerciale mondiale è in rapida mutazione e gli obiettivi della strategia Europa 2020 presentano sfide e opportunità per le industrie europee. L'Europa deve accelerare l'innovazione, trasformando le conoscenze ottenute per sostenere e rafforzare i prodotti, servizi e i mercati esistenti e crearne di nuovi, mantenendo l'attenzione sulla qualità e la sostenibilità. L'innovazione dovrebbe essere sfruttata in senso lato, oltre la tecnologia al fine di includere aspetti commerciali, organizzativi e sociali.

Per restare all'avanguardia della concorrenza mondiale con una base tecnologica e capacità industriali forti, è necessario incrementare gli investimenti strategici in ricerca, sviluppo, convalida e sperimentazione di TIC, nanotecnologie, materiali avanzati biotecnologia, fabbricazione e trasformazione avanzate e spazio.

La padronanza, l'integrazione e la diffusione di tecnologie abilitanti da parte dell'industria europea rappresentano fattori chiave per rafforzare la produttività e la capacità di innovazione dell'Europa e garantire che l'Europa possieda un'economia avanzata, sostenibile e competitiva, nonché una leadership mondiale nei settori di applicazione ad alta tecnologia, oltre alla capacità di sviluppo di soluzioni efficaci e sostenibili per le sfide per la società. Il carattere diffusivo di tali attività può stimolare ulteriormente i progressi attraverso invenzioni, applicazioni e servizi complementari, assicurando un maggiore ritorno sugli investimenti in queste tecnologie rispetto a qualsiasi altro settore.

Tali attività contribuiranno agli obiettivi delle iniziative faro "Unione dell'innovazione", "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse", "Una politica industriale integrata per l'era della globalizzazione" e "Un'agenda digitale europea" della strategia Europa 2020 nonché agli obiettivi della politica spaziale dell'Unione.

Complementarità con altre attività di Orizzonte 2020

Le attività nell'ambito dell'obiettivo specifico "Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali" saranno principalmente basate sui programmi di ricerca e innovazione stabiliti prevalentemente dall'industria e delle imprese, comprese le PMI, insieme alla comunità dei ricercatori e agli Stati membri in maniera aperta e trasparente e porranno un forte accento sullo stimolo agli investimenti del settore privato e sull'innovazione.

L'integrazione delle tecnologie abilitanti nelle soluzioni per le sfide per la società è sostenuta congiuntamente alle sfide pertinenti. Le domande di tecnologie abilitanti che non rientrano nell'ambito delle sfide per la società ma sono importanti per rafforzare la competitività dell'industria europea sono finanziate a titolo dell'obiettivo specifico "Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali". È opportuno cercare un coordinamento adeguato con le priorità "Eccellenza scientifica" e "Sfide per la società".

Un approccio comune

Tale approccio comprende sia attività programmate, sia spazi più aperti per promuovere progetti innovativi e soluzioni rivoluzionarie coprendo l'intera catena del valore, comprese le attività di R&S, progetti pilota su vasta scala, attività dimostrative, banchi di prova e laboratori viventi, creazione di prototipi e convalida del prodotto in linee pilota. Le attività sono intese a potenziare la competitività industriale promuovendo l'industria, e in particolare le PMI, affinché effettuino maggiori investimenti in ricerca e innovazione, anche attraverso inviti aperti. Verrà dato adeguato rilievo ai progetti su piccola e media scala.

Un approccio integrato per le tecnologie abilitanti fondamentali

Una componente importante dell'obiettivo specifico "Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali" è data dalle tecnologie abilitanti fondamentali (KET), ossia la microelettronica e la nanoelettronica, la fotonica, le nanotecnologie, le biotecnologie, i materiali avanzati e sistemi di fabbricazione avanzati (3). Tali tecnologie multidisciplinari ad alta intensità di conoscenza e capitale interessano vari settori diversi che costituiscono la base di un significativo vantaggio concorrenziale per l'industria europea al fine di stimolare la crescita e creare nuovi posti di lavoro. Un approccio integrato, che promuove la combinazione, la convergenza e l'effetto di arricchimento reciproco delle KET nei diversi cicli d'innovazione e catene del valore, può dare risultati di ricerca promettenti e aprire la via a tecnologie industriali, prodotti, servizi e applicazioni nuovi, ad esempio nel settore spaziale, nei trasporti, nell'agricoltura, nella pesca, nella silvicoltura, nell'ambiente, nell'alimentazione, nella salute e nell'energia). Le numerose interazioni delle KET e di altre tecnologie industriali abilitanti saranno pertanto sfruttate in modo flessibile, poiché rappresentano un'importante fonte di innovazione. Questo elemento integrerà il sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle KET che può essere fornito da autorità nazionali o regionali nell'ambito dei Fondi per la politica di coesione all'interno delle strategie di specializzazione intelligente.

L'innovazione richiede maggiori sforzi di ricerca tecnologica trasversale. Pertanto, progetti multidisciplinari e multi-KET dovrebbero essere parte integrante della priorità "Leadership industriale". La struttura di attuazione di Orizzonte 2020 a sostegno delle KET e delle attività trasversali nel settore delle tecnologie abilitanti fondamentali ("multi KET") dovrebbe garantire sinergie e un coordinamento efficace, tra l'altro, con le sfide per la società. Saranno inoltre cercate, se del caso, sinergie tra le attività delle KET e le attività nell'ambito della politica di coesione per il periodo 2014-2020, nonché con l'EIT.

Per tutte le tecnologie abilitanti e industriali, comprese le KET, un obiettivo di rilievo sarà quello di favorire le interazioni fra le tecnologie e con le domande poste nel quadro delle sfide per la società. Nello sviluppo e nell'attuazione dei programmi e delle priorità si tiene pienamente conto di tale elemento. A tal fine è necessario che le parti interessate che rappresentano le diverse prospettive siano pienamente coinvolte nella definizione e nell'attuazione delle priorità. In alcuni casi ciò richiederà altresì azioni finanziate congiuntamente dalle tecnologie abilitanti e industriali e dalle pertinenti sfide per la società. Questo potrebbe comprendere il finanziamento congiunto di partenariati pubblico-privato mirati a sviluppare le tecnologie, a sostenere l'innovazione, nonché ad applicare tali tecnologie per affrontare le sfide per la società.

Le TIC svolgono un ruolo importante in quanto forniscono le infrastrutture, le tecnologie e i sistemi di base fondamentali per processi economici e sociali vitali nonché per nuovi prodotti e servizi pubblici e privati. L'industria europea deve rimanere all'avanguardia degli sviluppi tecnologici nel settore delle TIC, in cui molte tecnologie stanno entrando in una nuova fase di rottura, con l'apertura di nuove opportunità.

Quello spaziale è un settore in rapida crescita che fornisce informazioni essenziali per molti settori della società moderna, ne soddisfa le richieste fondamentali, affronta questioni scientifiche universali e serve a garantire la posizione dell'Unione come protagonista sulla scena internazionale. La ricerca spaziale è alla base di tutte le attività intraprese nello spazio, ma è attualmente affrontata in programmi gestiti da Stati membri, dall'Agenzia spaziale europea (ESA) o nel contesto dei programmi quadro di ricerca dell'Unione. Al fine di mantenere la competitività, salvaguardare le infrastrutture e i programmi spaziali dell'Unione, come Copernicus e Galileo, e sostenere un futuro ruolo dell'Europa nel settore spaziale, occorrono, conformemente all'articolo 189 TFUE, azioni e investimenti a livello di Unione nella ricerca spaziale.

Inoltre, i servizi innovativi a valle e le applicazioni di facile uso che si avvalgono di informazioni derivate dal settore spaziale rappresentano un'importante fonte di crescita e di creazione di posti di lavoro e il loro sviluppo rappresenta un'importante opportunità per l'Unione.

Collaborazione e valore aggiunto

L'Europa può raggiungere una massa critica attraverso partenariati, poli e reti, nonché mediante la standardizzazione, promuovendo la cooperazione tra diverse discipline scientifiche e tecnologiche e i settori con esigenze di sviluppo e di ricerca analoghe, per ottenere risultati epocali, nuove tecnologie e soluzioni innovative relative a prodotto, servizio e processo.

Lo sviluppo e l'attuazione dei programmi di ricerca e innovazione, anche attraverso partenariati pubblico-privato ma altresì mediante la creazione di collegamenti efficaci tra l'industria e l'università, l'effetto di leva degli investimenti aggiuntivi, l'accesso al capitale di rischio, la standardizzazione e il sostegno agli appalti pre-commerciali e agli appalti di prodotti e servizi innovativi rappresentano tutti aspetti essenziali in materia di competitività.

A tale riguardo sono anche necessari forti legami con l'EIT per creare e promuovere talenti imprenditoriali di punta e accelerare l'innovazione, riunendo persone di diversi paesi e di diverse discipline e organizzazioni.

La collaborazione a livello unionale può anche sostenere opportunità commerciali mediante il sostegno allo sviluppo di norme europee o internazionali per nuovi prodotti, servizi e tecnologie emergenti. L'elaborazione di tali norme, previa consultazione delle parti interessate anche nei settori scientifici e dell'industria, potrebbe avere ripercussioni positive. Si promuoveranno le attività a sostegno della standardizzazione e dell'interoperabilità, nonché le attività pre-normative e in materia di sicurezza.

1.1.   Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

1.1.1.   Obiettivo specifico delle TIC

In linea con l'iniziativa faro "Un'agenda digitale europea" (4), l'obiettivo specifico della ricerca e dell'innovazione (R&I) nell'ambito delle TIC è consentire all'Europa di sostenere, sviluppare e valorizzare le opportunità offerte dai progressi compiuti nel settore delle TIC a vantaggio dei cittadini, delle imprese e delle comunità scientifiche.

In quanto economia più grande del mondo che rappresenta la più ampia quota di mercato mondiale delle TIC, di un valore superiore a 2 600 miliardi di EUR (EUR 2 600 000 000 000) nel 2011, l'Europa dovrebbe legittimamente pretendere che imprese, governi, centri di ricerca e sviluppo e università dirigano gli sviluppi delle TIC a livello europeo e globale, creino nuove attività commerciali e investano maggiormente nelle innovazioni relative alle TIC.

Entro il 2020, il settore delle TIC in Europa dovrebbe fornire almeno l'equivalente della sua quota di mercato mondiale in materia di TIC, che era pari a circa un terzo nel 2011. È necessario che in Europa aumentino le imprese innovative nel settore delle TIC in modo che un terzo di tutti gli investimenti delle imprese in R&S sulle TIC nell'Unione, che ammontava a più di 35 miliardi di EUR l'anno nel 2011, sia effettuato da società costituite negli ultimi due decenni. A tal fine è necessario un aumento degli investimenti pubblici in R&S sulle TIC in modo da stimolare la spesa privata, avendo per obiettivo il potenziamento degli investimenti nei prossimi dieci anni, disponendo di un numero notevolmente superiore di poli e raggruppamenti europei di eccellenza a livello mondiale in materia di TIC.

Per gestire una tecnologia e catene commerciali sempre più complesse e interdisciplinari nel settore delle TIC, è necessario concludere partenariati, ripartire i rischi e mobilitare una massa critica in tutta l'Unione. L'azione a livello unionale dovrebbe aiutare l'industria a porsi in una prospettiva di mercato interno e a realizzare economie di scala e di scopo. La collaborazione intorno a piattaforme tecnologiche aperte comuni con effetti di ricaduta e di stimolo consentirà a un'ampia gamma di parti interessate di beneficiare dei nuovi sviluppi e di creare ulteriori innovazioni. La conclusione di partenariati a livello unionale consente inoltre la formazione del consenso, crea un punto focale visibile per i partner internazionali e favorirà lo sviluppo di norme e soluzioni interoperabili a livello unionale e mondiale.

1.1.2.   Motivazione e valore aggiunto dell'Unione

Le TIC sostengono l'innovazione e la competitività attraverso un'ampia gamma di mercati e di settori pubblici e privati, e consentono progressi scientifici in tutte le discipline. Nel prossimo decennio l'impatto trasformativo delle tecnologie digitali e dei componenti delle TIC, delle infrastrutture e dei servizi relativi sarà sempre più visibile in tutti i settori della vita. Le risorse di elaborazione, comunicazione e conservazione di dati continueranno a diffondersi nei prossimi anni. Sensori, macchine e prodotti informatici produrranno grandi quantità di informazioni e dati, anche in tempo reale, rendendo l'azione a distanza un fatto comune, consentendo una diffusione globale dei processi aziendali e dei siti di produzione sostenibili, rendendo possibile la creazione di un'ampia gamma di servizi e applicazioni.

Molti servizi pubblici e commerciali cruciali e tutti i fondamentali processi di produzione di conoscenza nelle scienze, nell'apprendimento, nelle imprese, nel settore culturale e creativo e nel settore pubblico saranno forniti, e in tal modo resi maggiormente accessibili, per mezzo delle TIC. Le TIC forniranno le infrastrutture critiche necessarie alla produzione e ai processi, alla comunicazione e alle transazioni commerciali. Le TIC saranno inoltre indispensabili per contribuire alle sfide per la società fondamentali e ai processi sociali quali la formazione di comunità, il comportamento dei consumatori, la partecipazione politica e la governance pubblica, ad esempio attraverso i media sociali e le piattaforme e gli strumenti di sensibilizzazione collettiva. È indispensabile sostenere e integrare la ricerca che adotta un'ottica incentrata sul consumatore al fine di sviluppare soluzioni competitive.

Il sostegno dell'Unione alla ricerca e all'innovazione nelle TIC contribuisce in modo significativo allo sviluppo della prossima generazione di tecnologie e di applicazioni in quanto rappresenta una parte notevole della spesa totale per la ricerca e innovazione collaborative a rischio medio-alto in Europa. Gli investimenti pubblici nella ricerca e nell'innovazione sulle TIC a livello unionale sono e restano essenziali per mobilitare la massa critica suscettibile di generare progressi e un'adozione più ampia nonché un migliore utilizzo di soluzioni, prodotti e servizi innovativi. Esse continuano a svolgere un ruolo centrale nello sviluppo di piattaforme aperte e di tecnologie applicabili in tutta l'Unione, nella sperimentazione e nel pilotaggio delle innovazioni in contesti realmente paneuropei e nell'ottimizzazione delle risorse al momento di affrontare la competitività dell'Unione e le sfide per la società comuni. Il sostegno dell'Unione alla ricerca e all'innovazione nelle TIC consente inoltre alle PMI ad alta tecnologia di crescere e di sfruttare la dimensione unionale dei mercati. Questo rafforza la collaborazione e l'eccellenza tra scienziati e ingegneri dell'Unione e le sinergie con e fra i bilanci nazionali, e funge da punto focale per la collaborazione con partner extraeuropei.

Valutazioni successive delle attività delle TIC nel settimo programma quadro hanno dimostrato che gli investimenti mirati nella ricerca e nell'innovazione delle TIC realizzati a livello di Unione hanno consentito la costruzione di una leadership industriale in settori come le comunicazioni mobili e i sistemi TIC fondamentali per la sicurezza, nonché per affrontare sfide quali la sanità, la sicurezza alimentare, i trasporti, il cambiamento demografico o l'efficienza energetica. Gli investimenti dell'Unione nelle infrastrutture di ricerca nel campo delle TIC hanno fornito ai ricercatori europei le migliori strutture di rete e di elaborazione per la ricerca a livello mondiale.

1.1.3.   Le grandi linee delle attività

Una serie di linee di attività mira ad affrontare le sfide della leadership industriale e tecnologica nell'ambito delle TIC e a coprire generici programmi di ricerca e di innovazione nelle TIC, tra cui in particolare:

a)

una nuova generazione di componenti e sistemi: ingegneria di componenti e sistemi integrati avanzati ed efficienti sul piano delle risorse e delle energie;

b)

elaborazione di prossima generazione: sistemi e tecnologie di elaborazione avanzati e sicuri, compreso il cloud computing;

c)

Internet del futuro: software, hardware, infrastrutture, tecnologie e servizi;

d)

Tecnologie di contenuto e gestione dell'informazione: TIC per i contenuti digitali e per le industrie culturali e creative;

e)

Interfacce avanzate e robot: robotica e locali intelligenti;

f)

Microelettronica, nanoelettronica e fotonica: tecnologie abilitanti fondamentali relative alla micro e nanoelettronica e alla fotonica, comprese le tecnologie quantistiche.

Si ritiene che queste sei grandi linee di attività coprano la gamma completa delle esigenze, tenendo conto della competitività dell'industria europea su scala globale. Fra esse si annoverano la leadership industriale sulle soluzioni, i prodotti e i servizi generici basati sulle TIC, necessari per affrontare le principali sfide per la società e programmi di ricerca e innovazione nell'ambito delle TIC orientate sulle applicazioni, che saranno sostenuti congiuntamente alla pertinente sfida sociale. In considerazione dei progressi sempre maggiori della tecnologia in tutti i settori della vita, sarà importante sotto questo profilo l'interazione tra esseri umani e tecnologia e costituirà parte delle ricerche delle TIC orientate sulle applicazioni di cui sopra.

Questi sei linee di attività comprendono anche le infrastrutture di ricerca specifiche per le TIC, quali i laboratori viventi per la sperimentazione e le infrastrutture per le tecnologie abilitanti fondamentali di base e la loro integrazione in prodotti avanzati e sistemi intelligenti innovativi, tra cui attrezzature, strumenti, servizi di sostegno, ambienti puliti e accesso alle fonderie per la messa a punto di prototipi.

Orizzonte 2020 sosterrà la ricerca e lo sviluppo di sistemi TIC nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e in particolare del diritto alla vita privata.

1.2.   Nanotecnologie

1.2.1.   Obiettivo specifico delle nanotecnologie

L'obiettivo specifico della ricerca e dell'innovazione nel campo delle nanotecnologie è garantire all'Unione un ruolo di leadership in questo mercato globale in crescita rapida, mediante la promozione di progressi scientifici e tecnologici e di investimenti nel settore delle nanotecnologie e la loro diffusione in prodotti e servizi competitivi a elevato valore aggiunto, in tutta una serie di applicazioni e settori.

Entro il 2020, le nanotecnologie saranno integrate senza soluzione di continuità nella maggior parte delle tecnologie e delle applicazioni, orientate a settori quali i vantaggi per i consumatori, la qualità della vita, l'assistenza sanitaria, lo sviluppo sostenibile e un forte potenziale industriale per raggiungere soluzioni per la produttività e l'efficienza delle risorse non disponibili in precedenza.

È inoltre necessario che l'Europa diventi il parametro di riferimento mondiale in materia di diffusione di nanotecnologie sicure e responsabili nonché per quanto attiene a una gestione in grado di garantire rendimenti sociali e industriali elevati, associati a standard elevati in materia di sicurezza e sostenibilità.

I prodotti che utilizzano le nanotecnologie costituiscono un mercato mondiale che l'Europa non può permettersi di ignorare. Le stime di mercato relative al valore dei prodotti che incorporano le nanotecnologie come componente essenziale sono pari a 700 miliardi di EUR entro il 2015 e a 2 000 miliardi entro il 2020, con rispettivamente 2 e 6 milioni di posti di lavoro. Occorre che le imprese europee del settore delle nanotecnologie sfruttino questo mercato in rapida crescita e riescano ad acquisire una quota di mercato pari almeno alla quota europea di finanziamento della ricerca globale (un quarto) entro il 2020.

1.2.2.   Motivazione e valore aggiunto dell'Unione

Le nanotecnologie rappresentano uno spettro di tecnologie in evoluzione dotate di potenziale accertato, con un impatto rivoluzionario, ad esempio sui materiali, le TIC, la mobilità dei trasporti, le scienze della vita, l'assistenza sanitaria (compresi i trattamenti sanitari), i beni di consumo e l'industria quando la ricerca è applicata ai prodotti e processi produttivi rivoluzionari, sostenibili e competitivi.

Le nanotecnologie hanno un ruolo essenziale da svolgere nell'affrontare le sfide individuate nella strategia Europa 2020. La riuscita dell'introduzione di queste tecnologie abilitanti fondamentali contribuirà alla competitività dell'industria dell'Unione, consentendo nuovi e migliori prodotti o processi più efficienti, rispondendo altresì alle sfide per la società odierne e future.

Il finanziamento globale della ricerca sulle nanotecnologie è raddoppiato, passando da circa 6,5 miliardi di EUR nel 2004 a circa 12,5 miliardi di EUR nel 2008, dove l'Unione rappresenta circa un quarto del totale. Unione ha riconosciuto la leadership di ricerca nel settore delle nanoscienze e delle nanotecnologie con una proiezione di circa 4 000 imprese nell'Unione entro il 2015. Occorre conservare e potenziare tale leadership nella ricerca e approfondire la sua conversione per uso pratico e nella commerciale.

L'Europa deve ora garantire e consolidare la sua posizione sul mercato mondiale, promuovendo la cooperazione su larga scala all'interno e tra le varie catene del valore e i diversi settori industriali per realizzare l'aumento di scala del processo di queste tecnologie in prodotti commerciali sicuri e sostenibili. Gli aspetti della valutazione e della gestione del rischio, nonché una gestione responsabile emergono come fattori che determinano il futuro impatto delle nanotecnologie sulla società, l'ambiente e l'economia.

Pertanto, il centro focale delle attività consiste in un'applicazione diffusa, responsabile e sostenibile delle nanotecnologie nell'economia, per consentire vantaggi dal forte impatto sociale e industriale. Per garantire le potenziali opportunità, comprese la costituzione di nuove imprese e la creazione di nuovi posti di lavoro, è necessario che la ricerca fornisca gli strumenti necessari per consentire di attuare correttamente la standardizzazione e la normazione.

1.2.3.   Le grandi linee delle attività

a)   Sviluppo di nanomateriali, nanodispositivi e nanosistemi della prossima generazione

Mirati a creare prodotti del tutto nuovi che consentano soluzioni sostenibili in un'ampia gamma di settori.

b)   Garantire lo sviluppo e l'applicazione sicuri e sostenibili delle nanotecnologie

Migliorare le conoscenze scientifiche relative all'impatto potenziale delle nanotecnologie e dei nanosistemi sulla salute e sull'ambiente, nonché fornire gli strumenti per valutare e gestire i rischi lungo tutto il ciclo di vita, comprese le questioni relative alla standardizzazione.

c)   Sviluppare la dimensione sociale delle nanotecnologie

Enfasi sulla gestione delle nanotecnologie a vantaggio della società e dell'ambiente.

d)   Sintesi e produzione efficienti e sostenibili di nanomateriali, componenti e sistemi

Accento sulle nuove operazioni, l'integrazione intelligente di processi nuovi ed esistenti, compresa la convergenza di tecnologie, nonché ampliamento di scala per conseguire la produzione di alta precisione su vasta scala di prodotti e impianti polivalenti e flessibili, al fine di garantire un efficace trasferimento delle conoscenze verso l'innovazione industriale.

e)   Sviluppo e standardizzazione di tecniche, metodi di misurazione e attrezzature abilitanti

Accento sulle tecnologie di supporto a sostegno dello sviluppo e dell'introduzione sul mercato di nanomateriali e nanosistemi sicuri complessi.

1.3.   Materiali avanzati

1.3.1.   Obiettivo specifico dei materiali avanzati

L'obiettivo specifico della ricerca e dell'innovazione nei materiali avanzati è sviluppare materiali con nuove funzionalità e migliori prestazioni d'uso, per prodotti più competitivi e sicuri che consentano di ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente e il consumo delle risorse.

I materiali sono al centro dell'innovazione industriale e rappresentano fattori determinanti. I materiali avanzati a più elevato contenuto di conoscenze, dotati di nuove funzionalità e migliori prestazioni, sono indispensabili per la competitività industriale e lo sviluppo sostenibile in una vasta gamma di applicazioni e settori.

1.3.2.   Motivazione e valore aggiunto dell'Unione

Per sviluppare prodotti e processi più sostenibili e con migliori prestazioni e sostituire risorse scarse sono necessari nuovi materiali avanzati. Tali materiali costituiscono parte della soluzione alle sfide industriali e per la società che ci troviamo davanti, poiché offrono migliori prestazioni d'uso, minori requisiti per l'uso di risorse ed energia, nonché la sostenibilità nel corso dell'intero ciclo di vita dei prodotti.

Lo sviluppo orientato sulle applicazioni spesso comporta la progettazione di materiali del tutto nuovi e in grado di fornire le prestazioni di servizio previste. Tali materiali sono un elemento importante nella catena di approvvigionamento della fabbricazione di valore elevato. Essi costituiscono inoltre la base per realizzare progressi in settori tecnologici trasversali (ad esempio le tecnologie sanitarie, le bioscienze, l'elettronica e la fotonica) e praticamente in tutti i settori di mercato. I materiali stessi rappresentano un passo fondamentale per aumentare il valore dei prodotti e le loro prestazioni. Il valore e l'impatto stimati dei materiali avanzati sono significativi, con un tasso di crescita annuo di circa il 6 % e una dimensione di mercato prevista dell'ordine di 100 miliardi di EUR entro il 2015.

I materiali sono progettati secondo un approccio basato sul ciclo di vita completo, dalla fornitura di materiali disponibili fino alla fine della vita ("dalla culla alla culla"), con approcci innovativi per ridurre al minimo le risorse, compresa l'energia, necessarie per la loro trasformazione o per ridurre al minimo l'impatto negativo sull'uomo e sull'ambiente. Sono integrati anche l'uso continuo, il riciclaggio o l'utilizzazione secondaria dei materiali arrivati a fine ciclo nonché la pertinente innovazione sociale, quali i cambiamenti nel comportamento dei consumatori e i nuovi modelli commerciali.

Per accelerare i progressi si incoraggia un approccio pluridisciplinare e convergente che inglobi la chimica, la fisica, l'ingegneria, la modellizzazione teorica e computazionale, le scienze biologiche e una progettazione industriale sempre più creativa.

Si incoraggiano le nuove alleanze verdi per l'innovazione e le simbiosi industriali che consentono alle industrie di diversificare ed espandere il proprio modello commerciale, riutilizzare i rifiuti come base per le nuove produzioni.

1.3.3.   Le grandi linee delle attività

a)   Tecnologie trasversali e abilitanti in materia di materiali

Ricerca sui materiali in base alla progettazione, sui materiali funzionali, sui materiali multifunzionali a più elevata intensità di conoscenze, dotati di nuove funzionalità e migliori prestazioni, e sui materiali strutturali per l'innovazione in tutti i settori industriali, comprese le industrie creative.

b)   Sviluppo e trasformazione di materiali

Ricerca e sviluppo per garantire uno sviluppo e un ampliamento di scala efficienti, sicuri e sostenibili volti a consentire la produzione industriale di futuri prodotti basati sulla progettazione verso una gestione a bassa produzione di rifiuti dei materiali in Europa.

c)   Gestione dei componenti dei materiali

Ricerca e sviluppo di tecniche nuove e innovative per materiali e relativi componenti e sistemi.

d)   Materiali per un'industria sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni

Sviluppo di nuovi prodotti e applicazioni, di modelli commerciali e comportamenti responsabili dei consumatori in grado di ridurre la domanda di energia nonché di agevolare la produzione a basse emissioni di carbonio.

e)   Materiali per le industrie creative, comprese quelle relative al patrimonio

Applicazione, progettazione e sviluppo di tecnologie convergenti per creare nuove opportunità commerciali, tra cui la conservazione e il ripristino dei materiali con valore storico o culturale nonché i nuovi materiali.

f)   Metrologia, caratterizzazione, standardizzazione e controllo di qualità

Promozione delle tecnologie quali la caratterizzazione, la valutazione non distruttiva, l'esame e il monitoraggio continui e la modellizzazione di tipo predittivo delle prestazioni per consentire progressi e impatto nella scienza e nell'ingegneria dei materiali.

g)   Ottimizzazione dell'impiego di materiali

Ricerca e sviluppo per lo studio di surrogati e soluzioni alternative all'utilizzo di alcuni materiali e lo studio di approcci innovativi in materia di modelli aziendali e individuazione delle risorse essenziali.

1.4.   Biotecnologie

1.4.1.   Obiettivo specifico della biotecnologia

L'obiettivo specifico della ricerca e dell'innovazione nel settore delle biotecnologie è sviluppare prodotti e processi industriali competitivi, sostenibili, sicuri e innovativi e contribuire come motore innovativo in un certo numero di settori europei, come l'agricoltura, la silvicoltura, i prodotti alimentari, l'energia, i prodotti chimici e la salute, nonché la bioeconomia basata sulla conoscenza.

Una forte base scientifica, tecnologica e innovativa nel settore della biotecnologia sosterrà le industrie europee garantendo una leadership in questa tecnologia abilitante fondamentale. Tale posizione sarà ulteriormente rafforzata dall'integrazione della valutazione sanitaria e di sicurezza, dell'impatto economico e ambientale dell'impiego della tecnologia e degli aspetti di gestione dei rischi complessivi e specifici derivanti dall'impiego delle biotecnologie.

1.4.2.   Motivazione e valore aggiunto dell'Unione

Alimentata dall'espansione delle conoscenze in materia di sistemi viventi, la biotecnologia mira a generare un flusso di nuove applicazioni e a rafforzare la base industriale dell'Unione e la sua capacità di innovazione. Esempi della crescente importanza della biotecnologia sono reperibili nelle applicazioni industriali anche biofarmaceutiche, relative alla produzione di alimenti e mangimi e biochimiche, la cui quota di mercato dovrebbe aumentare fino al 12-20 % della produzione chimica entro il 2015. Un certo numero dei cosiddetti dodici principi di chimica verde è interessato dalla biotecnologia, considerata la selettività e l'efficienza dei biosistemi. Gli eventuali oneri economici per le imprese dell'Unione possono essere ridotti sfruttando il potenziale dei processi biotecnologici e dei prodotti biologici al fine di ridurre le emissioni di CO2, di un intervallo stimato compreso tra 1 e 2,5 miliardi di tonnellate di CO2 equivalente l'anno entro il 2030.

Nel settore biofarmaceutico europeo all'incirca il 20 % dei farmaci esistenti deriva già dalla biotecnologia, quota che sale al 50 % per quanto concerne i nuovi farmaci. La biotecnologia svolgerà un ruolo importante nella transizione verso la bioeconomia mediante lo sviluppo di nuovi processi industriali. La biotecnologia crea anche nuove possibilità per sviluppare un'agricoltura, un'acquacoltura e una silvicoltura sostenibili e sfruttare l'enorme potenziale delle risorse marine per la produzione di applicazioni innovative in ambito industriale, sanitario, energetico, chimico e ambientale. Si prevede che il settore emergente della biotecnologia marina ("blu") sia destinato a crescere del 10 % annuo.

Altre fonti principali di innovazione si trovano all'incrocio fra la biotecnologia e altre tecnologie abilitanti e convergenti, in particolare le nanotecnologie e le TIC, con applicazioni quali il rilevamento e la diagnosi.

1.4.3.   Le grandi linee delle attività

a)   Rafforzare le biotecnologie d'avanguardia in quanto motore delle future innovazioni

Sviluppo dei settori a tecnologia emergente come la biologia sintetica, la bioinformatica e la biologia dei sistemi, che risultano molto promettenti per tecnologie e prodotti innovativi e applicazioni del tutto nuove.

b)   Prodotti e processi industriali basati sulla biotecnologia

Sviluppo della biotecnologia industriale e della concezione di bioprocessi su scala industriale per prodotti industriali competitivi e processi sostenibili (ad esempio chimica, salute, industria mineraria, energia, pasta e carta, legna e prodotti a base di fibre, tessile, amido, trasformazione alimentare), nonché delle sue dimensioni ambientale e sanitaria, comprese le operazioni di pulizia.

c)   Tecnologie di piattaforma innovative e competitive

Sviluppo di tecnologie di piattaforma, quali ad esempio genomica, meta-genomica, proteomica, metabolomica, strumenti molecolari, sistemi di espressione, piattaforme di fenotipizzazione e piattaforme basate sulle cellule, per rafforzare la leadership e il vantaggio competitivo in un'ampia gamma di settori che hanno un impatto economico.

1.5.   Fabbricazione e trasformazione avanzate

1.5.1.   Obiettivo specifico

L'obiettivo specifico della ricerca e dell'innovazione nella fabbricazione e trasformazione avanzate è trasformare le imprese, i sistemi e i processi attuali di produzione. A tal fine sarà necessario tra l'altro stimolare le tecnologie abilitanti fondamentali allo scopo di conseguire tecnologie produttive e di trasformazione a più alta densità di conoscenze, più sostenibili, efficienti sul piano energetico e delle risorse e intersettoriali, il che si traduce in prodotti, processi e servizi più innovativi. Rendere possibili nuovi prodotti, processi e servizi sostenibili e la loro diffusione competitiva, nonché la fabbricazione e la trasformazione avanzate è altresì fondamentale per conseguire gli obiettivi della priorità "Sfide per la società".

1.5.2.   Motivazione e valore aggiunto dell'Unione

Il settore manifatturiero riveste un'importanza cruciale per l'economia europea, contribuendo a circa il 17 % del PIL e rappresentando circa 22 milioni di posti di lavoro nell'Unione europea nel 2007. Con la riduzione delle barriere economiche agli scambi e l'effetto abilitante della tecnologia delle comunicazioni, il settore manifatturiero è sottoposto a una forte concorrenza ed è rilocalizzato nei paesi a minor costo complessivo. L'approccio europeo al settore manifatturiero deve pertanto trasformarsi radicalmente per restare competitivo a livello mondiale; a questo proposito Orizzonte 2020 può contribuire a riunire tutte le parti interessate per centrare tale obiettivo.

L'Europa deve aumentare gli investimenti a livello unionale per mantenere la leadership e la competenza europee in materia di tecnologie produttive e compiere la transizione verso prodotti di elevato valore e ad alta intensità di conoscenza, creando le condizioni e i mezzi per una produzione e fornitura sostenibili di servizi lungo tutto il ciclo di vita del prodotto fabbricato. Le industrie produttive e di trasformazione ad alta intensità di risorse hanno la necessità di mobilitare ulteriormente risorse e conoscenze a livello unionale e di aumentare gli investimenti nella ricerca, nello sviluppo e nell'innovazione per consentire ulteriori progressi verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio, efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile, nonché al fine di rispettare le riduzioni concordate al livello di Unione relative alle emissioni di gas a effetto serra entro il 2050 per i settori industriali (5).

Dotandosi di forti politiche dell'Unione, l'Europa rafforzerebbe le sue industrie esistenti e coltiverebbe le industrie emergenti del futuro. Il valore e l'impatto stimati del settore dei sistemi produttivi avanzati sono significativi, con una dimensione di mercato prevista pari a circa 150 miliardi di EUR entro il 2015 e un tasso di crescita annuo cumulato di circa il 5 %.

È di fondamentale importanza preservare le conoscenze e le competenze per mantenere la capacità di produzione e trasformazione in Europa. L'accento delle attività di ricerca e innovazione è posto sulle attività manifatturiere e di trasformazione sostenibili e sicure, introducendo le necessarie innovazioni tecnologiche e un orientamento al cliente al fine di produrre prodotti e servizi ad alto contenuto di conoscenze con un basso consumo di energia e materiali.

L'Europa deve inoltre trasferire queste tecnologie e conoscenze abilitanti ad altri settori produttivi, quali l'edilizia, che è una importante fonte di gas a effetto serra, considerato che le attività edili rappresentano circa il 40 % del consumo totale di energia in Europa, che corrisponde al 36 % delle emissioni di CO2. Il settore edile, che genera il 10 % del PIL e fornisce circa 16 milioni di posti di lavoro in Europa presso 3 milioni di imprese, di cui 95 % sono PMI, deve adottare materiali e metodi di fabbricazione innovativi per attenuare il proprio impatto ambientale.

1.5.3.   Le grandi linee delle attività

a)   Tecnologie per le fabbriche del futuro

Promuovere la crescita industriale sostenibile in Europa agevolando uno spostamento strategico dalla produzione orientata ai costi a un approccio basato sull'efficienza sotto il profilo delle risorse e sulla creazione di prodotti a elevato valore aggiunto e a una produzione intelligente e ad alte prestazione basata sulle TIC in un sistema integrato.

b)   Tecnologie per sistemi efficienti sul piano energetico ed edifici con un basso impatto ambientale

Ridurre il consumo di energia e le emissioni di CO2 mediante la ricerca, lo sviluppo e la diffusione di tecnologie e sistemi di costruzione sostenibili, in grado di far fronte all'intera catena di valore, riducendo altresì l'incidenza globale degli edifici sull'ambiente.

c)   Tecnologie sostenibili, efficienti sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio in processi industriali a elevata intensità energetica

Aumentare la competitività delle industrie di trasformazione, migliorando drasticamente l'efficienza sotto il profilo delle risorse e dell'energia, riducendo l'impatto ambientale di tali attività industriali attraverso l'intera catena del valore e promuovendo l'adozione di tecnologie a basse emissioni di carbonio, processi industriali più sostenibili e, ove applicabile, l'integrazione di fonti energetiche rinnovabili.

d)   Nuovi modelli economici sostenibili

Sviluppare concetti e metodologie relativi a modelli economici di adattamento e basati sulle conoscenze con approcci personalizzati, tra cui approcci alternativi in materia di produttività delle risorse.

1.6.   Spazio

1.6.1.   Obiettivo specifico per lo spazio

L'obiettivo specifico della ricerca e dell'innovazione nel settore spaziale è promuovere un'industria (comprese le PMI) e una comunità di ricerca spaziali efficienti in termini di costi, concorrenziali e innovative al fine di sviluppare e sfruttare le infrastrutture spaziali per soddisfare le future esigenze della politica dell'Unione e della società.

Rafforzare il settore spaziale europeo pubblico e privato per mezzo della promozione della ricerca e dell'innovazione spaziali è essenziale per mantenere e garantire la capacità dell'Europa di usare lo spazio a sostegno delle politiche dell'Unione, degli interessi strategici internazionali e della competitività tra nazioni consolidate ed emergenti in ambito spaziale. Le azioni a livello dell'Unione saranno attuate congiuntamente alle attività di ricerca spaziale degli Stati membri e dell'Agenzia spaziale europea (ESA), mirando a creare complementarità tra i diversi attori.

1.6.2.   Motivazione e valore aggiunto dell'Unione

Lo spazio è un importante ma spesso invisibile motore di diversi servizi e prodotti fondamentali per la società moderna, come la navigazione e la comunicazione, nonché le previsioni meteorologiche e le informazioni geografiche basate sull'osservazione della Terra mediante satelliti. La formulazione e l'attuazione delle politiche a livello europeo, nazionale e regionale dipendono sempre più da informazioni derivanti dallo spazio. Il settore spaziale globale è in rapida crescita ed espansione in nuove regioni (ad esempio in Cina, Sud America e Africa). L'industria europea è attualmente un notevole esportatore di satelliti di prim'ordine per usi scientifici e commerciali. La crescente concorrenza mondiale rappresenta una sfida per la posizione dell'Europa in questo settore.

L'Europa ha quindi interesse a garantire che la sua industria continui a prosperare in questo mercato estremamente competitivo. I dati delle sonde e dei satelliti scientifici europei hanno consentito inoltre alcuni tra i più importanti risultati scientifici degli ultimi decenni nell'ambito delle scienze della Terra, della fisica fondamentale, dell'astronomia e della planetologia. Inoltre le tecnologie spaziali innovative quali la robotica hanno contribuito al progresso della conoscenza e della tecnologia in Europa. Grazie a questa capacità unica, il settore spaziale europeo svolge un ruolo essenziale nell'affrontare le sfide identificate dalla strategia Europa 2020.

Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione sostengono capacità nel settore spaziale di vitale importanza per la società europea. Mentre gli Stati Uniti spendono circa il 25 % del loro bilancio in ambito spaziale per R&S, l'Unione ne spende meno del 10 %. La ricerca spaziale nell'Unione è inoltre affrontata nei programmi nazionali degli Stati membri, nei programmi dell'ESA e nei programmi quadro di ricerca dell'Unione.

Per mantenere il vantaggio tecnologico e concorrenziale dell'Europa e mettere a frutto gli investimenti occorre intervenire a livello di Unione, tenendo conto dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 189 TFUE, in congiunzione con le attività di ricerca spaziale degli Stati membri e dell'ESA, che dal 1975 gestisce su base intergovernativa, per gli Stati membri che aderiscono all'ESA, lo sviluppo dei satelliti industriali e le missioni nello spazio profondo. Occorre intervenire a livello di Unione anche per promuovere la partecipazione dei migliori ricercatori provenienti da tutti gli Stati membri e ridurre le barriere transfrontaliere ai progetti collaborativi di ricerca spaziale.

Le informazioni fornite dai satelliti europei offriranno inoltre un potenziale crescente di ulteriore sviluppo di servizi satellitari innovativi discendenti. Si tratta di un tipico settore di attività per le PMI ed è opportuno che sia sostenuto da misure di ricerca e innovazione al fine di cogliere tutti i benefici di questa possibilità, in particolare dei notevoli investimenti effettuati sui due programmi dell'Unione Galileo e Copernicus.

Lo spazio trascende naturalmente i confini terrestri, offrendo un punto di osservazione unico di dimensione mondiale, suscettibile di dar luogo a progetti su vasta scala svolti attraverso la cooperazione internazionale. Per svolgere un ruolo significativo in queste attività spaziali internazionali nei prossimi decenni, sono indispensabili sia una politica spaziale europea comune, sia attività di ricerca e innovazione nel settore spaziale a livello europeo.

La ricerca e l'innovazione spaziali nell'ambito di Orizzonte 2020 sono allineate alle priorità della politica spaziale dell'Unione e alle esigenze dei programmi operativi europei, poiché continuano a essere definite dal Consiglio e dalla Commissione (6).

Le infrastrutture spaziali europee quali i programmi Copernicus e Galileo costituiscono un investimento strategico ed è necessario sviluppare applicazioni innovative a valle. A tal fine l'applicazione delle tecnologie spaziali è sostenuta, ove adeguato, attraverso i rispettive obiettivi specifici della priorità "Sfide per la società", al fine di assicurare i vantaggi socioeconomici nonché il ritorno sugli investimenti e la leadership europea nelle applicazioni a valle.

1.6.3.   Le grandi linee delle attività

a)   Favorire la competitività europea, la non dipendenza e l'innovazione del settore spaziale europeo

Questo comporta il mantenimento e l'ulteriore sviluppo di un'industria spaziale concorrenziale, sostenibile e imprenditoriale, in combinazione con una comunità di ricerca spaziale di livello mondiale, al fine di mantenere e rafforzare la leadership europea e la non dipendenza nel campo dei sistemi spaziali per promuovere l'innovazione nei sistemi spaziali, nonché per consentire l'innovazione di terra con base spaziale, ad esempio tramite l'uso dei sistemi di telerilevamento e dei dati di navigazione.

b)   Consentire progressi nell'ambito delle tecnologie spaziali

Quest'iniziativa mira a sviluppare tecnologie spaziali avanzate e abilitanti e concetti operativi dall'idea alla dimostrazione nello spazio. Ciò comprende le tecnologie a sostegno dell'accesso allo spazio, le tecnologie per la protezione dei dispositivi spaziali da minacce quali detriti spaziali ed eruzioni solari, nonché per le telecomunicazioni satellitari, la navigazione e il telerilevamento. Lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie spaziali avanzate richiede un'istruzione e una formazione continue di ingegneri e scienziati altamente qualificati, nonché forti connessioni tra questi e gli utenti delle applicazioni spaziali.

c)   Permettere lo sfruttamento dei dati spaziali

È possibile conseguire un aumento considerevole dello sfruttamento dei dati provenienti dai satelliti europei (scientifici, pubblici o commerciali) con un ulteriore sforzo per il trattamento, l'archiviazione, la convalida, la standardizzazione e la disponibilità sostenibile dei dati spaziali, nonché per sostenere lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi di informazione derivanti da tali dati, tenendo conto dell'articolo 189 TFUE, ivi incluse le innovazioni nella gestione, nella diffusione e nell'interoperabilità dei dati, segnatamente la promozione dell'accesso a dati e metadati delle scienze della Terra e dello scambio di questi ultimi. Tali attività possono altresì garantire un ritorno degli investimenti più elevato per le infrastrutture spaziali e contribuire ad affrontare le sfide per la società, in particolare se coordinate in uno sforzo globale, come per esempio attraverso il Sistema di sistemi per l'osservazione globale della terra (GEOSS), vale a dire sfruttando appieno il programma Copernicus in quanto principale contributo europeo, il programma europeo di navigazione satellitare Galileo o il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) per le questioni legate ai cambiamenti climatici. Sarà dato sostegno a una rapida introduzione di tali innovazioni nei pertinenti processi decisionali e di applicazione. Ciò comprende altresì l'utilizzo dei dati per ulteriori indagini scientifiche.

d)   Promuovere la ricerca europea per sostenere partenariati internazionali nel settore dello spazio

Le imprese spaziali hanno una natura intrinsecamente globale. Questo è particolarmente evidente per attività quale il sistema di sorveglianza dell'ambiente spaziale (Space Situational Awareness, SSA) e molti progetti di scienze ed esplorazione spaziali. Lo sviluppo di una tecnologia spaziale di punta avviene sempre più nell'ambito di partenariati di tipo internazionale. Garantire l'accesso a queste iniziative rappresenta un importante fattore di successo per l'industria e i ricercatori europei. La definizione e l'attuazione di tabelle di marcia a lungo termine e il coordinamento con i partner internazionali sono fondamentali per il conseguimento di tale obiettivo.

2.   Accesso al capitale di rischio

2.1.   Obiettivo specifico

L'obiettivo specifico è contribuire ad affrontare le carenze del mercato relative all'accesso al capitale di rischio per la ricerca e l'innovazione.

La situazione degli investimenti nel settore R&I è grave, in particolare per le PMI innovative e le imprese di dimensione intermedia (mid-caps) con un elevato potenziale di crescita. Esistono diverse importanti carenze di mercato nella fornitura di finanziamenti, poiché le innovazioni necessarie per conseguire gli obiettivi politici risultano di norma troppo rischiose per il mercato e pertanto non sono colti appieno i più ampi vantaggi per la società.

Uno strumento prestiti (debt facility) e uno strumento di capitale proprio (equity facility) contribuiranno a superare tali problemi migliorando il finanziamento e i profili di rischio delle attività di R&I in questione. A sua volta questo faciliterà l'accesso ai prestiti, alle garanzie e ad altre forme di capitale di rischio da parte delle imprese e di altri beneficiari, promuoverà gli investimenti in fase iniziale e lo sviluppo di fondi di capitale di rischio esistenti e nuovi, migliorerà il trasferimento di conoscenze e il mercato della proprietà intellettuale, attirerà fondi per il mercato dei capitali di rischio e, complessivamente, contribuirà a catalizzare il passaggio dalla concezione, dallo sviluppo e dalla dimostrazione di nuovi prodotti e servizi alla loro commercializzazione.

L'effetto globale sarà quello di aumentare la volontà del settore privato a investire nella R&I e contribuire così al raggiungimento di un obiettivo chiave di Europa 2020: il 3 % del PIL dell'Unione investito in R&S entro la fine del decennio, di cui due terzi forniti dal settore privato. L'uso di strumenti finanziari contribuirà inoltre a conseguire gli obiettivi di R&I in tutti i settori e negli ambiti politici di fondamentale importanza per affrontare le sfide per la società, rafforzare la competitività e sostenere la crescita sostenibile, inclusiva nonché la fornitura di beni pubblici ambientali e di altro genere.

2.2.   Motivazione e valore aggiunto dell'Unione

È necessario uno strumento prestiti a livello di Unione per la R&I al fine di aumentare la probabilità di ottenere i prestiti e le garanzie e di raggiungere gli obiettivi politici in quest'ambito. Il divario esistente sul mercato tra la domanda e l'offerta di prestiti e garanzie per investimenti rischiosi in ambito R&I, oggetto dell'attuale meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi (RSFF), è destinato a persistere se le banche commerciali restano sostanzialmente assenti dal prestito ad alto rischio. Dal varo del meccanismo a metà 2007 la domanda di prestiti nell'ambito del RSFF è stata elevata: nella sua prima fase (2007-2010), il ricorso a tale meccanismo ha superato le previsioni iniziali di oltre il 50 % in termini di approvazione di prestiti attivi (7,6 miliardi di EUR a fronte di una previsione di 5 miliardi di EUR).

Di norma, inoltre, le banche sono prive della capacità di valutare i cespiti basati sulla conoscenza, quale la proprietà intellettuale, e sono quindi spesso riluttanti a investire in imprese basate sulla conoscenza. Ne consegue che molte imprese innovative consolidate grandi e piccole non riescono a ottenere prestiti per attività di R&I ad alto rischio. Nella progettazione e nell'attuazione del suo dispositivo o dei suoi dispositivi, che saranno effettuate in partenariato con una o più entità delegate conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Commissione garantirà che siano presi in considerazione adeguati livelli e forme di rischio tecnologico e finanziario al fine di soddisfare le esigenze individuate.

Tali divari di mercato derivano essenzialmente da incertezze, da asimmetrie di informazione e dai costi elevati dei tentativi di affrontare questi problemi: le imprese di recente costituzione hanno una storia imprenditoriale troppo breve per soddisfare i potenziali prestatori, ma anche le imprese consolidate spesso non sono in grado di fornire informazioni sufficienti, e all'inizio di un investimento di R&I non è affatto certo che gli sforzi intrapresi si possano tradurre effettivamente in un'innovazione di successo.

Inoltre, le imprese che si trovano nella fase di sviluppo del concetto o che lavorano in settori emergenti di norma sono sprovviste di garanzie reali sufficienti. Un ulteriore elemento dissuasivo è che, anche se le attività di R&I danno origine a un prodotto o processo commerciale, non è affatto certo che l'impresa che ha svolto il lavoro sarà in grado di fruire in via esclusiva dei vantaggi da questo derivanti.

In termini di valore aggiunto dell'Unione, uno strumento prestiti consentirà di rimediare alle carenze del mercato che impediscono al settore privato di investire in R&I a un livello ottimale. La sua attuazione consentirà la messa in comune di una massa critica di risorse del bilancio dell'Unione e, su una base di ripartizione dei rischi, della o delle istituzioni finanziarie incaricate dell'attuazione dello stesso. L'attuazione stimolerà le imprese a investire una quota maggiore di capitale proprio in R&I rispetto a quanto avrebbero fatto altrimenti. Inoltre, tale strumento consentirà alle organizzazioni pubbliche e private di ridurre i rischi di intrapresa dell'appalto precommerciale o dell'appalto di prodotti e servizi innovativi.

Uno strumento di capitale proprio a livello di Unione per la R&I è necessaria per contribuire a migliorare la disponibilità di finanziamenti azionari per gli investimenti in fase iniziale e di crescita e per incentivare lo sviluppo del mercato del capitale di rischio nell'Unione. Nel corso della fase di avviamento e di trasferimento delle tecnologie le nuove imprese attraversano una "valle della morte", ossia un periodo in cui vengono meno i finanziamenti pubblici alla ricerca e al tempo stesso è impossibile attrarre finanziamenti privati. Il sostegno pubblico mirante a stimolare i finanziamenti privati e i fondi per l'avviamento destinati a colmare questa lacuna risulta attualmente troppo frammentato e discontinuo, oppure gestito da personale privo della necessaria esperienza. La maggior parte dei fondi di capitale di rischio in Europa ha inoltre dimensioni troppo ridotte per sostenere con continuità la crescita delle imprese innovative e non dispone della massa critica per specializzarsi ed operare in maniera transnazionale.

Le conseguenze sono gravi. Prima della crisi finanziaria, l'importo investito nelle PMI dai fondi di capitale di rischio europei era di circa 7 miliardi di EUR l'anno, mentre le cifre per il 2009 e il 2010 erano comprese fra 3 e 4 miliardi di EUR. La riduzione dei finanziamenti per investimenti in capitale di rischio ha colpito il numero di imprese in fase di avvio interessate da tali fondi: nel 2007 circa 3 000 PMI hanno ricevuto i finanziamenti in capitali di rischio, rispetto a solo circa 2 500 nel 2010.

In termini di valore aggiunto dell'Unione, lo strumento di capitale proprio per il settore R&I integrerà i programmi nazionali e regionali che non riescono a sostenere gli investimenti transfrontalieri in quest'ambito. Gli accordi della prima fase avranno inoltre un effetto dimostrativo suscettibile di tradursi in un vantaggio per gli investitori pubblici e privati in tutta Europa. Per la fase di crescita, solo a livello europeo è possibile ottenere la necessaria scala e una forte partecipazione degli investitori privati essenziali per il funzionamento di un mercato dei capitali di rischio autonomo.

Lo strumento prestiti e lo strumento di capitale proprio, sostenuti da una serie di misure di accompagnamento, sosterranno la realizzazione degli obiettivi politici di Orizzonte 2020. A tal fine saranno intese a consolidare e ad aumentare la qualità della base scientifica europea, a promuovere la ricerca e l'innovazione con un programma orientato alle imprese e ad affrontare le sfide per la società, concentrandosi su attività quali il pilotaggio, la dimostrazione, i banchi di prova e lo sfruttamento commerciale. È opportuno prevedere azioni specifiche di sostegno, quali attività di informazione e di patrocinio per le PMI. Le autorità regionali, le associazioni delle PMI, le camere di commercio e i pertinenti intermediari finanziari possono essere consultati, ove opportuno, in relazione alla programmazione e all'attuazione di tali attività.

Esse contribuiranno inoltre ad affrontare gli obiettivi di R&I di altri programmi e settori politici, come la politica agricola comune, l'azione per il clima (transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e adattamento ai cambiamenti climatici) e la politica comune della pesca. Le complementarità con gli strumenti finanziari nazionali e regionali saranno sviluppate nel contesto del quadro strategico comune per la politica di coesione 2014-2020, in cui si prevede un ruolo accresciuto degli strumenti finanziari.

L'elaborazione dello strumento prestiti e dello strumento di capitale proprio tiene conto della necessità di affrontare le specifiche carenze, caratteristiche (come il grado di dinamismo e il tasso di creazione di imprese) ed esigenze di finanziamento del mercato di questi e altri settori senza creare distorsioni del mercato. L'uso di strumenti finanziari deve avere un chiaro valore aggiunto europeo e dovrebbe esercitare un effetto leva e fungere da integrazione agli strumenti nazionali. Gli stanziamenti di bilancio tra gli strumenti possono essere adattati nel corso di Orizzonte 2020 in risposta a cambiamenti nelle condizioni economiche.

Lo strumento di capitale proprio e la sezione PMI dello strumento prestiti sono attuate nell'ambito dei due strumenti finanziari dell'Unione che forniscono capitale e credito a sostegno della crescita e delle attività di R&I delle PMI, in abbinamento con i fondi di capitale e di debito del COSME. Sarà garantita la complementarità tra Orizzonte 2020 e COSME.

2.3.   Le grandi linee delle attività

a)   Lo strumento prestiti che fornisce finanziamenti in ambito R&I: "Servizio di prestiti e garanzie dell'Unione per la ricerca e l'innovazione"

La finalità è migliorare l'accesso al finanziamento tramite debito - prestiti, garanzie, controgaranzie e altre forme di debito e capitale di rischio - per le entità pubbliche e private e i partenariati pubblico-privato che esercitano attività di ricerca e innovazione che richiedono investimenti rischiosi per il loro svolgimento. L'obiettivo è sostenere la ricerca e l'innovazione con un forte potenziale d'eccellenza.

Dato che uno degli obiettivi di Orizzonte 2020 è contribuire a ridurre il divario tra R&S e innovazione, favorendo l'ingresso nel mercato di prodotti e servizi nuovi o migliorati e tenendo conto del ruolo critico della fase di prova di concetto nel processo di trasferimento di conoscenza, possono essere introdotti meccanismi che permettano il finanziamento delle fasi di prova di concetto necessarie per confermare l'interesse, la pertinenza e l'impatto innovativo futuro dei risultati della ricerca o dell'invenzione oggetto del trasferimento.

I beneficiari finali sono potenzialmente soggetti giuridici di tutte le dimensioni in grado di contrarre prestiti e rimborsare fondi e, in particolare, le PMI dotate del potenziale per svolgere attività innovative e crescere rapidamente, le imprese di dimensione intermedia (mid-caps) e le grandi imprese, le università e gli istituti di ricerca, le infrastrutture di ricerca e innovazione, i partenariati pubblico privato e i veicoli o i progetti per uso speciale.

Il finanziamento dello strumento prestiti ha due componenti principali:

1)

Un elemento basato sulla domanda, che fornisce prestiti e garanzie sulla base del principio "primo arrivato, primo servito" con un sostegno specifico per beneficiari quali le PMI e le mid-caps. Questa componente risponde alla progressiva e continua crescita del volume dei prestiti RSFF, che dipende dalla domanda. Nell'ambito della sezione PMI, sono sostenute le attività che mirano a migliorare l'accesso ai finanziamenti per le PMI e le altre entità promosse da attività innovative e/o di R&S. Ciò potrebbe includere il sostegno alla fase 3 dello strumento per le PMI subordinatamente al livello della domanda.

(2)

Un elemento mirato, concentrato sulle politiche e i settori chiave indispensabili per affrontare le sfide per la società, migliorare la leadership industriale e la competitività, promuovere la crescita sostenibile, inclusiva e a basse emissioni e fornire beni pubblici ambientali e di altro genere. Questo componente aiuta l'Unione ad affrontare gli aspetti relativi a ricerca e innovazione degli obiettivi strategici settoriali.

b)   Lo strumento di capitale proprio che fornisce finanziamenti in ambito R&I: "Strumenti di capitale dell'Unione per la ricerca e l'innovazione"

L'obiettivo è contribuire a superare le carenze del mercato europeo dei capitali di rischio e fornire capitale proprio o assimilabile al fine di finanziare lo sviluppo e il fabbisogno di finanziamento delle imprese innovatrici dalla fase di avvio fino alla crescita e all'espansione. L'accento è posto sul sostegno degli obiettivi di Orizzonte 2020 e delle politiche afferenti.

I beneficiari finali sono potenzialmente le imprese di tutte le dimensioni che esercitano o avviano attività di innovazione, con particolare attenzione per le PMI e le mid-caps innovative.

Lo strumento di capitale proprio sarà incentrata su fondi e fondi di fondi di capitale di rischio di prima fase mirati a fornire capitali di rischio e quasi-equity, compreso il finanziamento "mezzanino", a singole imprese portafoglio. Lo strumento avrà inoltre la possibilità di effettuare investimenti in fase di espansione e di crescita congiuntamente allo strumento di capitale proprio per la crescita del COSME, al fine di garantire un sostegno continuo durante le fasi di avviamento e sviluppo delle imprese.

Lo strumento di capitale proprio, principalmente basato sulla domanda, si avvale di un approccio di portafoglio, nel quale i fondi di capitale di rischio e altri intermediari analoghi scelgono le imprese nelle quali investire.

È possibile destinare una parte dei fondi per contribuire a raggiungere obiettivi politici specifici, basandosi sull'esperienza positiva nell'ambito del programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) con destinazione specifica per l'ecoinnovazione, ad esempio per conseguire obiettivi relativi alle sfide per la società individuate.

La sezione di avviamento, a sostegno della costituzione e delle fasi iniziali, consente tra l'altro investimenti azionari in organizzazioni di trasferimento delle conoscenze e organismi simili attraverso il sostegno al trasferimento di tecnologie (compreso il trasferimento di risultati di ricerca e invenzioni derivanti dalla sfera della ricerca pubblica per il settore produttivo, ad esempio mediante prova di concetto), strumenti di capitale di avviamento, fondi di capitale transfrontalieri per l'avviamento e le fasi iniziali, veicoli di coinvestimento "business angel", attivi da proprietà intellettuale, piattaforme per lo scambio dei diritti di proprietà intellettuale e fondi e fondi-di-fondi di capitale di rischio iniziale che operano a livello transfrontaliero e su investimenti in fondi di capitale di rischio. Ciò potrebbe includere il sostegno alla fase 3 dello strumento per le PMI subordinatamente al livello della domanda.

La sezione di crescita effettua investimenti in fase espansiva e di crescita congiuntamente allo strumento di capitale proprio per la crescita del COSME, compresi gli investimenti nei fondi-di-fondi del settore pubblico e privato che operano a livello transfrontaliero e su investimenti in fondi di capitali di rischio, la maggior parte dei quali ha un oggetto tematico a sostegno degli obiettivi della strategia Europa 2020.

3.   INNOVAZIONE NELLE PMI

3.1.   Obiettivo specifico

L'obiettivo specifico è stimolare la crescita economica sostenibile aumentando i livelli di innovazione nelle PMI per quanto riguarda le diverse necessità in materia di innovazione durante l'intero ciclo di innovazione per tutti i tipi di innovazione, creando PMI a crescita più rapida, attive a livello internazionale.

Considerato il ruolo centrale delle PMI nell'economia europea, la ricerca e l'innovazione nelle PMI svolgeranno un ruolo cruciale nel rafforzare la competitività, promuovere la crescita economica e la creazione di posti di lavoro e in tal modo conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020, in particolare della sua iniziativa faro "Unione dell'innovazione".

Tuttavia, nonostante la loro importanza economica, la quota di occupati e il notevole potenziale d'innovazione, le PMI hanno diversi tipi di problemi per divenire più innovative e più competitive, tra cui la carenza di risorse finanziarie e di accesso al credito, la mancanza di competenze nella gestione dell'innovazione, carenze in materia di networking e di cooperazione con parti esterne, nonché un ricorso insufficiente agli appalti pubblici per stimolare l'innovazione nelle PMI. Anche se l'Europa produce un numero di imprese start-up analogo a quello degli Stati Uniti, rispetto alle loro controparti statunitensi le PMI europee trovano molte più difficoltà a trasformarsi in grandi imprese. L'internazionalizzazione del contesto imprenditoriale, con catene di valore sempre più interconnesse, esercita ulteriori pressioni su di esse. Le PMI devono rafforzare la loro capacità di ricerca e innovazione. Esse devono generare, integrare e commercializzare nuove conoscenze e idee imprenditoriali più rapidamente e in misura maggiore per competere con successo su mercati mondiali in rapida evoluzione. La sfida è stimolare l'innovazione nelle PMI, potenziandone la competitività, la sostenibilità e la crescita.

Le azioni proposte mirano a integrare le politiche e i programmi nazionali e regionali riguardanti l'innovazione commerciale al fine di promuovere la cooperazione tra PMI, compresa la cooperazione transnazionale, i raggruppamenti e altri attori di rilievo ai fini dell'innovazione in Europa, per colmare il divario fra R&S e un riuscito assorbimento da parte del mercato, creare un ambiente più favorevole all'innovazione commerciale, comprese misure di sostegno della domanda e misure intese a potenziare il trasferimento delle conoscenze, tenendo conto dell'evoluzione della natura dei processi d'innovazione, delle nuove tecnologie, dei mercati e dei modelli aziendali.

Saranno stabiliti forti legami con le politiche dell'Unione specifiche per il settore industriale, in particolare con il COSME e con i fondi della politica di coesione, per assicurare sinergie e un approccio coerente.

3.2.   Motivazione e valore aggiunto dell'Unione

Le PMI sono motori fondamentali dell'innovazione grazie alla loro capacità di trasformare rapidamente ed efficacemente le idee nuove in imprese di successo. Esse fungono oggi da importanti veicoli di diffusione della conoscenza per traslare i risultati della ricerca verso il mercato. Le PMI svolgono un ruolo chiave nei processi di trasferimento della tecnologia e della conoscenza, contribuendo al trasferimento sul mercato delle innovazioni derivate dalla ricerca svolta nelle università, negli organismi di ricerca e presso le imprese impegnate nella ricerca. Gli ultimi vent'anni hanno dimostrato che interi settori sono stati rinnovati e nuove industrie sono state create grazie a PMI innovative. Le imprese in rapida crescita sono essenziali per lo sviluppo di industrie emergenti e per l'accelerazione dei mutamenti strutturali in un'Europa che deve diventare un'economia sostenibile e basata sulla conoscenza, con una crescita sostenuta e posti di lavoro di alta qualità.

Le PMI sono presenti in tutti i settori dell'economia. Esse costituiscono una parte più importante dell'economia europea rispetto a quella di altre regioni, quali gli Stati Uniti. Tutte le categorie di PMI possono innovare. È opportuno incoraggiarle e sostenerle negli investimenti in ricerca e innovazione, nonché potenziarne la capacità di gestire i processi di innovazione. A tal fine, esse devono poter contare sul pieno potenziale innovativo del mercato interno e sul SER, in modo da creare nuove opportunità commerciali in Europa e nel mondo e contribuire a risolvere le sfide fondamentali per la società.

La partecipazione alla ricerca e all'innovazione dell'Unione rafforza la R&S e la capacità tecnologica delle PMI, ne aumenta la capacità di generare, assorbire e utilizzare nuove conoscenze, rafforza lo sfruttamento economico delle nuove soluzioni, favorisce l'innovazione in materia di prodotti, servizi e modelli commerciali, promuove attività imprenditoriali su mercati più grandi e internazionalizza le reti di conoscenze delle PMI. Le PMI capaci di una buona gestione dell'innovazione, che spesso dipendono da competenze ed esperti esterni, superano le altre in termini di prestazioni.

Le collaborazioni transfrontaliere rappresentano un elemento importante nella strategia dell'innovazione delle PMI per superare alcuni problemi connessi alla dimensione, quali l'accesso alle competenze scientifiche e tecnologiche e ai nuovi mercati. Esse contribuiscono a trasformare le idee in profitti e in crescita dell'impresa e a loro volta incrementano gli investimenti privati nella ricerca e nell'innovazione.

I programmi regionali e nazionali di ricerca e innovazione, spesso sostenuti dalla politica europea di coesione, svolgono un ruolo essenziale nel promuovere le PMI. In particolare, i fondi della politica di coesione svolgono un ruolo fondamentale, mediante il rafforzamento delle capacità e la fornitura di un percorso di eccellenza per le PMI, al fine di sviluppare progetti di eccellenza in grado di competere ai fini del finanziamento nel quadro di Orizzonte 2020. Tuttavia, solo un numero ristretto di programmi nazionali e regionali fornisce finanziamenti per attività transnazionali di ricerca e innovazione svolte dalle PMI, per attività di diffusione e sfruttamento a livello unionale di soluzioni innovative o servizi transfrontalieri di sostegno all'innovazione. La sfida consiste nel fornire alle PMI un sostegno aperto a livello tematico per realizzare progetti internazionali in linea con le strategie di innovazione delle imprese. Le azioni a livello di Unione sono quindi necessarie per integrare le attività intraprese a livello nazionale e regionale, aumentarne l'incidenza e aprire i sistemi di sostegno alla ricerca e all'innovazione.

3.3.   Le grandi linee delle attività

a)   Razionalizzazione del sostegno alle PMI in particolare attraverso un apposito strumento

Le PMI beneficiano di sostegno nel quadro di Orizzonte 2020 nel suo complesso. A tal fine sono create migliori condizioni per la partecipazione delle PMI a Orizzonte 2020. Inoltre, un apposito strumento per le PMI fornisce sostegno a fasi e senza soluzione di continuità per coprire l'intero ciclo dell'innovazione. Lo strumento per le PMI è rivolto a tutti i tipi di PMI innovative che presentano una forte volontà di sviluppo, crescita e internazionalizzazione. È messo a disposizione per tutti i tipi d'innovazione, compresa l'innovazione sociale, di servizio e non tecnologica, posto che ciascuna attività abbia un chiaro valore aggiunto europeo. Lo scopo è sviluppare e sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della fase iniziale ad alto rischio della ricerca e dell'innovazione, stimolando le innovazioni e incrementando la commercializzazione dei risultati della ricerca da parte del settore privato.

Lo strumento sarà gestito nell'ambito di un unico sistema di gestione centralizzato, caratterizzato da un regime amministrativo snello e con un unico punto di contatto. Esso è attuato principalmente con un approccio ascendente attraverso un invito aperto in modo continuativo.

Tutti gli obiettivi specifici della priorità "Sfide per la società" e l'obiettivo specifico "Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali" applicheranno l'apposito strumento per le PMI, assegnandovi un importo.

b)   Sostegno per le PMI ad elevata intensità di ricerca

L'obiettivo è promuovere l'innovazione transnazionale orientata al mercato delle PMI che effettuano attività di R&S. Un'azione specifica mira alle PMI ad alta intensità di ricerca in tutti i settori che mostrano la capacità di sfruttare commercialmente i risultati dei progetti. Tale azione sarà basata sul programma Eurostars.

c)   Rafforzare la capacità di innovazione delle PMI

Si sostengono le attività transnazionali che forniscono assistenza all'attuazione e all'integrazione delle misure specifiche destinate alle PMI in Orizzonte 2020, in particolare per migliorare la capacità di innovazione delle PMI. Tali attività sono coordinate, se del caso, con misure nazionali analoghe. È prevista la stretta collaborazione con la rete dei punti di contatto nazionali e la rete Enterprise Europe.

d)   Sostegno all'innovazione orientata al mercato

Si sostengono le innovazioni transnazionali orientate al mercato al fine di migliorare le condizioni generali per l'innovazione e sono affrontati gli ostacoli specifici che impediscono, in particolare, la crescita delle PMI innovative.

PARTE III

SFIDE PER LA SOCIETÀ

1.   Salute, evoluzione demografica e benessere

1.1.   Obiettivo specifico

L'obiettivo specifico consiste nel migliorare la salute e il benessere lungo tutto l'arco della vita di tutti.

La salute e il benessere per tutta la durata della vita per tutti, bambini, adulti e anziani, sistemi sanitari e assistenziali di alta qualità, economicamente sostenibili e innovativi nel quadro dei sistemi di welfare, nonché opportunità di nuovi posti di lavoro e di crescita costituiscono gli obiettivi del sostegno fornito alla ricerca e all'innovazione per rispondere a questa sfida e rappresenteranno un contributo importante alla strategia Europa 2020.

Il costo dei sistemi sanitari e di assistenza sociale dell'Unione aumenta poiché le misure di cura e prevenzione per tutte le fasce di età sono sempre più costose. Il numero di europei ultrasessantacinquenni dovrebbe quasi raddoppiare, dagli 85 milioni del 2008 a 151 milioni entro il 2060 e il numero degli ultraottantenni dovrebbe passare da 22 a 61 milioni nello stesso periodo. Ridurre o contenere tali costi affinché non diventino insostenibili dipende in parte dal migliorare la salute e il benessere lungo tutto l'arco della vita di tutti, e quindi da una prevenzione, una gestione e un trattamento efficaci delle malattie e della disabilità.

Condizioni e malattie croniche sono fra le principali cause di disabilità, cattivo stato di salute, pensionamento per motivi di salute e morte precoce, e presentano notevoli costi economici e sociali.

Nell'Unione, le malattie cardiovascolari ogni anno provocano oltre 2 milioni di decessi e determinano costi economici pari a oltre 192 miliardi di EUR, mentre il cancro è causa di un quarto di tutti i decessi ed è la prima causa di morte per le persone nella fascia di età 45-64. Oltre 27 milioni di persone nell'Unione soffrono di diabete e oltre 120 milioni sono affette da malattie reumatiche e muscoloscheletriche. Le malattie rare continuano a rappresentare una sfida importante e colpiscono circa 30 milioni di persone in tutta Europa. Il costo totale dei disturbi cerebrali (compresi, ma non limitati a quelli che riguardano la salute mentale, tra cui la depressione) è stato stimato a 800 miliardi di EUR. Si stima che i disturbi mentali da soli colpiscano 165 milioni di persone nell'Unione, con un costo di 118 miliardi di EUR. Si prevede che queste cifre aumenteranno in modo significativo, soprattutto a causa dell'invecchiamento della popolazione in Europa e del relativo aumento delle malattie neurodegenerative. I fattori ambientali, professionali, socioeconomici e legati allo stile di vita hanno importanza in diverse di queste problematiche e si ritiene che fino a un terzo del carico globale di malattia sia collegato a questi elementi.

Le malattie contagiose (ad esempio HIV/AIDS, tubercolosi e malaria) rappresentano un problema di livello mondiale, poiché costituiscono il 41 % dell'1,5 miliardi di anni di vita con disabilità a livello mondiale, l'8 % dei quali in Europa. Anche le patologie trascurate e legate alla povertà rappresentano una preoccupazione globale. Le nuove epidemie, le malattie infettive riemergenti (comprese le malattie legate all'acqua) e la minaccia di un aumento della resistenza antimicrobica sono inoltre un fattore cui si deve far fronte. È opportuno prendere in considerazione il maggior rischio di patologie veterinarie.

Nel frattempo i processi di sviluppo di farmaci e vaccini diventano più costosi e meno efficaci. Tra gli sforzi volti a rafforzare i risultati positivi dello sviluppo di medicinali e vaccini si annoverano i metodi alternativi di sostituzione delle prove di sicurezza e di efficacia classiche. È necessario affrontare le persistenti disuguaglianze nel settore della salute e le esigenze di gruppi specifici di popolazione (ad es. quanti soffrono di malattie rare) e garantire l'accesso a sistemi sanitari e assistenziali efficaci e competenti per tutti gli europei a prescindere dall'età o dal contesto sociale.

Anche altri fattori quali l'alimentazione, l'attività fisica, il benessere economico, l'integrazione, l'impegno, il capitale sociale e il lavoro incidono sulla salute e sul benessere; è pertanto necessario adottare un approccio olistico.

A causa della speranza di vita più elevata, in Europa la struttura della popolazione, anche in relazione all'età, è destinata a cambiare. Pertanto la ricerca dedicata ad approfondire le questioni della salute lungo tutto l'arco della vita, dell'invecchiamento attivo e del benessere per tutti sarà fondamentale per adeguare con esito positivo la società al cambiamento demografico.

1.2.   Motivazione e valore aggiunto dell'Unione

Le malattie e le disabilità non si fermano alle frontiere nazionali. Un adeguato sforzo in termini di ricerca, sviluppo e innovazione a livello europeo, in cooperazione con i paesi terzi e con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, compresi i pazienti e gli utilizzatori finali, può e dovrebbe contribuire radicalmente ad affrontare tali sfide globali, operando così per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite, a offrire salute e benessere migliori per tutti e a fare dell'Europa un leader sui mercati globali in rapida espansione delle innovazioni nel settore della salute e del benessere.

La risposta dipende dall'eccellenza nel campo della ricerca al fine di migliorare la nostra comprensione fondamentale dei determinanti della salute, della malattia, della disabilità, delle condizioni di lavoro salutari, dello sviluppo e dell'invecchiamento della popolazione, compresa l'aspettativa di vita, e dalla trasformazione continua e diffusa dei risultati e delle conoscenze esistenti in prodotti, strategie, interventi e servizi efficaci, scalabili, innovativi, accessibili e sicuri. Inoltre, la pertinenza di queste sfide in Europa e, in molti casi, a livello mondiale, richiede una risposta caratterizzata da un sostegno coordinato di lungo termine alla cooperazione tra eccellenti squadre multidisciplinari e multisettoriali. È inoltre necessario affrontare la sfida dalla prospettiva delle scienze sociali ed economiche e delle discipline umanistiche.

Analogamente, la complessità del problema e l'interdipendenza delle sue componenti richiede un intervento di livello europeo. Numerosi approcci, strumenti e tecnologie sono applicabili in molti settori della ricerca e dell'innovazione pertinenti a questa sfida e sono sostenuti in modo migliore a livello di Unione. Fra questi si annoverano la comprensione della base molecolare della malattia, l'individuazione di strategie terapeutiche innovative e di nuovi sistemi modello, l'applicazione multidisciplinare delle conoscenze nell'ambito della fisica, della chimica e della biologia dei sistemi, lo sviluppo di coorti a lungo termine e lo svolgimento di prove cliniche (incentrate tra l'altro sugli sviluppi e gli effetti dei medicinali in tutte le fasce di età), l'uso clinico di "-omiche", la biomedicina dei sistemi e lo sviluppo delle TIC e le loro applicazioni nella pratica dell'assistenza sanitaria, segnatamente la sanità elettronica. Le esigenze di popolazioni specifiche sono affrontate meglio con modalità integrate, ad esempio nello sviluppo della medicina stratificata e/o personalizzata, nel trattamento delle malattie rare, nonché nel fornire soluzioni per un modo di vita assistito e indipendente.

Al fine di massimizzare l'impatto delle azioni a livello unionale, sarà fornito un sostegno all'intera gamma delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, dalla ricerca di base attraverso la traduzione di conoscenze sulle malattie fino alle nuove terapie, alle grandi azioni pilota, di sperimentazione e di dimostrazione, mobilitando gli investimenti privati, agli appalti pubblici e agli appalti pre-commerciali per nuovi prodotti, servizi e soluzioni scalabili, se necessario interoperabili e sostenuti da norme e/o orientamenti comuni definiti. Questo sforzo coordinato di livello europeo migliorerà le capacità scientifiche nell'ambito della ricerca sanitaria e contribuirà allo sviluppo continuo del SER. Se del caso, al momento opportuno tale sforzo interagirà con le attività sviluppate nell'ambito del programma "Salute per la crescita", delle iniziative di programmazione congiunta, incluse "Ricerca sulle malattie neurodegenerative", "Un'alimentazione sana per una vita sana", "Resistenza antimicrobica" e "Vivere di più, vivere meglio" nonché del partenariato europeo per l'innovazione a favore dell'invecchiamento attivo e sano.

Il comitato scientifico per la sanità sarà una piattaforma di soggetti interessati a guida scientifica che elaborerà il contributo scientifico riguardante tale sfida per la società. Fornirà un'analisi coerente incentrata sulla scienza delle strozzature e delle opportunità in materia di ricerca e innovazione relative a tale sfida per la società, contribuirà alla definizione delle sue priorità di ricerca e innovazione e incoraggerà la partecipazione scientifica a livello di Unione. Attraverso la cooperazione attiva con le parti interessate, contribuirà allo sviluppo di capacità e a sostenere la condivisione delle conoscenze e il rafforzamento della collaborazione nel settore in tutta l'Unione.

1.3.   Le grandi linee delle attività

Una promozione efficace della salute, sostenuta da una solida base di dati, previene la malattia, contribuisce al benessere ed è efficiente in termini di costi. La promozione della salute, l'invecchiamento attivo, il benessere e la prevenzione delle malattie dipendono anche dalla comprensione dei determinanti sanitari, da strumenti di prevenzione efficaci, da un'efficace vigilanza e preparazione in materia di salute e malattie oltre che da efficaci programmi di screening. Un'efficace promozione della salute è agevolata altresì mediante la messa a disposizione di migliori informazioni presso i cittadini che incoraggino scelte responsabili in materia di salute.

Il successo degli sforzi volti a prevenire, rilevare precocemente, gestire, trattare e curare le malattie, la disabilità, la fragilità e la funzionalità ridotta si fondano sulla comprensione fondamentale dei relativi determinanti e cause, dei processi e dell'impatto, nonché dei fattori alla base delle buone condizioni di salute e del benessere. Per comprendere meglio la salute e le malattie occorrerà una stretta connessione tra le ricerche fondamentali, cliniche, epidemiologiche e socioeconomiche. È inoltre essenziale un'efficace condivisione dei dati, un trattamento standardizzato dei dati e il collegamento di questi dati con studi di coorti su larga scala, così come traslare i risultati della ricerca nella prassi clinica, in particolare attraverso la realizzazione di sperimentazioni cliniche, che dovrebbero rivolgersi a tutte le fasce di età al fine di garantire che i medicinali siano adeguati al loro impiego.

La ricomparsa di malattie infettive diffuse in passato, ad esempio la tubercolosi, e l'aumento dell'incidenza di malattie a prevenzione vaccinale sottolineano ulteriormente la necessità di un approccio globale per quanto riguarda le malattie trascurate e legate alla povertà. Allo stesso modo, il crescente problema della resistenza antimicrobica richiede un approccio globale analogo.

È opportuno sviluppare la medicina personalizzata, che deve essere sostenuta dal rilevamento precoce della malattia, al fine di adattare gli approcci preventivi e terapeutici alle necessità del paziente.Una sfida per la società consiste nell'adeguarsi alle ulteriori necessità relative ai settori sanitari e assistenziali causate dall'invecchiamento della popolazione. Se si intende mantenere una sanità e un'assistenza efficaci per tutte le età, è necessario compiere sforzi per migliorare il processo decisionale in tema di offerta di prevenzione e di trattamento, al fine di individuare e sostenere la diffusione delle migliori pratiche nei settori della sanità e dell'assistenza e di supportare forme integrate di assistenza. Affinché i cittadini europei possano restare sani e attivi per tutto il corso della vita è fondamentale comprendere meglio i processi di invecchiamento e prevenire le patologie connesse all'età. Di analoga importanza è l'ampia diffusione delle innovazioni tecnologiche, organizzative e sociali che consentono di coinvolgere in particolare gli anziani, le persone con malattie croniche e i disabili affinché restino attivi e indipendenti. In questo modo si contribuirà ad aumentare il loro benessere fisico, sociale e mentale e a prolungarne la durata.

È necessario che tutte queste attività siano svolte in modo da fornire un sostegno lungo tutto il ciclo della ricerca e dell'innovazione, rafforzando la competitività delle industrie europee e lo sviluppo di nuove opportunità di mercato. Si porrà inoltre l'accento sulla partecipazione di tutti i soggetti interessati, tra cui i pazienti e le loro organizzazioni e gli addetti del settore sanitario, al fine di elaborare un programma di ricerca e innovazione che coinvolga attivamente i cittadini e rifletta le loro esigenze e aspettative.

Le attività specifiche comprendono: la comprensione dei determinanti sanitari (inclusi i fattori nutritivi, relativi all'attività fisica e di genere, e ambientali, socioeconomici, professionali e climatici, il miglioramento della promozione della salute e della prevenzione delle malattie, la comprensione della malattia e il miglioramento della diagnosi e della prognosi, lo sviluppo di efficaci programmi di screening e prevenzione e il miglioramento della valutazione della predisposizione alle malattie, il miglioramento della sorveglianza delle malattie infettive e della capacità di risposta nella lotta contro le epidemie e le malattie emergenti, lo sviluppo di nuovi e migliori vaccini e farmaci preventivi e terapeutici, il ricorso alla medicina in silico per migliorare la gestione e la previsione delle malattie e lo sviluppo della medicina rigenerativa e di cure adeguate e del trattamento delle malattie, compresa la medicina palliativa, il trasferimento delle conoscenze verso la pratica clinica e le azioni di innovazione scalabili, il miglioramento dell'informazione in materia di salute e una raccolta e un uso migliori dei dati sanitari amministrativi e di coorte, tecniche e analisi standardizzate dei dati, l'invecchiamento attivo, e la vita indipendente e assistita, la partecipazione attiva e la consapevolezza dei singoli nell'autogestione della salute, la promozione di forme integrate di assistenza, compresi gli aspetti psicosociali, il miglioramento degli strumenti e dei metodi scientifici a sostegno delle esigenze in materia di elaborazione delle politiche e di regolamentazione, l'ottimizzazione dell'efficienza ed efficacia delle prestazioni di assistenza sanitaria, nonché la riduzione delle disparità e disuguaglianze in materia di salute grazie a processi decisionali basati su elementi fattuali e alla diffusione delle migliori pratiche, nonché a tecnologie e approcci innovativi. La partecipazione attiva degli addetti del settore sanitario deve essere incoraggiata al fine di assicurare una rapida adozione e attuazione dei risultati.

2.   Sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibili, ricerca marina, marittima e sulle acque interne e bioeconomia;

2.1.   Obiettivo specifico

L'obiettivo specifico è garantire un sufficiente approvvigionamento di prodotti alimentari e di altri prodotti di origine biologica sicuri, sani e di elevata qualità, sviluppando sistemi di produzione primaria produttivi, sostenibili e basati su un uso efficiente delle risorse, promuovendo i servizi ecosistemici correlati e il ripristino della diversità biologica, congiuntamente a catene di approvvigionamento, trattamento e commercializzazione competitive e a basse emissioni di carbonio. Ciò consentirà di accelerare la transizione verso una bioeconomia europea sostenibile, colmando la lacuna tra le nuove tecnologie e la loro attuazione.

Nel corso dei prossimi decenni, l'Europa sarà minacciata da una crescente concorrenza per le risorse naturali limitate e finite, dagli effetti dei cambiamenti climatici, in particolare sui sistemi di produzione primaria (agricoltura, compresi il settore zootecnico e l'orticoltura, silvicoltura, pesca e acquacoltura) e dalla necessità di fornire un approvvigionamento alimentare sostenibile e sicuro per la popolazione europea e la crescente popolazione mondiale. Si ritiene necessario un aumento del 70 % dell'offerta alimentare mondiale per nutrire i 9 miliardi di abitanti del globo entro il 2050. L'agricoltura rappresenta circa il 10 % delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione e, sebbene queste siano in calo in Europa, si prevede che le emissioni globali del settore agricolo aumenteranno fino al 20 % entro il 2030. È inoltre necessario che l'Europa garantisca un'offerta sufficiente e prodotta in modo sostenibile di materie prime, energia e prodotti industriali, in condizioni di decremento delle risorse fossili (la produzione di idrocarburi dovrebbe registrare un calo di circa il 60 % entro il 2050), mantenendo nel contempo la sua competitività. I rifiuti organici, stimati sino a 138 milioni di tonnellate per anno nell'Unione, dei quali fino al 40 % è collocato in discarica, rappresentano un notevole problema dai costi ingenti, nonostante il loro elevato valore aggiunto potenziale.

A titolo di esempio, si stima che il 30 % di tutti i prodotti alimentari nei paesi sviluppati sia gettato nella spazzatura. Sono necessari cambiamenti sostanziali per ridurre tali cifre al 50 % nell'Unione entro il 2030 (7). I confini nazionali sono inoltre irrilevanti per quanto attiene all'ingresso e alla diffusione di parassiti e di malattie delle piante e degli animali, comprese le zoonosi, e delle sostanze patogene di origine alimentare. Mentre sono necessarie misure nazionali efficaci di prevenzione, l'azione a livello di Unione è essenziale per il controllo finale e l'efficace funzionamento del mercato unico. La sfida è complessa, riguarda un'ampia gamma di settori interconnessi e richiede un approccio olistico e sistemico.

Sono necessarie risorse biologiche sempre maggiori per soddisfare la domanda di mercato di un approvvigionamento alimentare sicuro e sano, dei biomateriali, dei biocarburanti e dei bioprodotti, che vanno dai prodotti di consumo ai prodotti chimici alla rinfusa. Tuttavia le capacità degli ecosistemi terrestri e acquatici necessarie per la produzione di tali beni sono limitate, mentre vi sono pressioni concorrenti per il loro utilizzo, e spesso la gestione non è ottimale, come dimostrano ad esempio una grave diminuzione della fertilità e del tenore di carbonio nel suolo e il depauperamento degli stock ittici. Vi è un sottoutilizzo delle possibilità di promuovere i servizi ecosistemici provenienti da terreni agricoli, foreste, acque dolci e marine integrando obiettivi agronomici, ambientali e sociali nella produzione e nel consumo sostenibili.

Il potenziale delle risorse biologiche e degli ecosistemi potrebbe essere utilizzato in modo molto più sostenibile, efficace e integrato. A titolo di esempio, il potenziale della biomassa derivata dall'agricoltura, dalle foreste e dai flussi di rifiuti agricoli, acquatici, industriali e urbani potrebbe essere sfruttato meglio.

In sostanza è necessaria una transizione verso un uso delle risorse biologiche ottimale e rinnovabile e verso sistemi di produzione e trasformazione primari sostenibili in grado di produrre una quantità maggiore di alimenti, fibre e altri prodotti biologici con fattori produttivi, un impatto ambientale ed emissioni di gas a effetto serra ridotte al minimo, migliorando nel contempo i servizi ecosistemici, con l'azzeramento della produzione di rifiuti e un adeguato valore sociale. L'obiettivo consiste nel realizzare sistemi di produzione alimentare che potenzino, rafforzino e alimentino la base di risorse, consentendo di generare ricchezza in modo sostenibile. Occorre comprendere più in profondità e sviluppare le risposte alle modalità di fabbricazione, distribuzione, commercializzazione, consumo e regolamentazione dei prodotti alimentari. Un elemento chiave per realizzare questo obiettivo, in Europa e al di fuori, è uno sforzo critico di ricerca e innovazione interconnesse, insieme a un dialogo costante tra gruppi politici, sociali, economici e altri gruppi di interesse.

2.2.   Motivazione e valore aggiunto dell'Unione

L'agricoltura, la silvicoltura, la pesca e l'acquacoltura, congiuntamente alle bioindustrie, sono i settori principali che sostengono la bioeconomia. La bioeconomia rappresenta un mercato ampio e crescente stimato a oltre 2 000 di miliardi di EUR, con venti milioni di posti di lavoro che rappresentano il 9 % dell'occupazione totale nell'Unione nel 2009. Gli investimenti in ricerca e innovazione nell'ambito di questa sfida sociale consentiranno all'Europa di svolgere un ruolo di primo piano sui mercati interessati e contribuiranno alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020 e delle pertinente iniziative faro "Unione dell'innovazione" e "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse".

Una bioeconomia europea pienamente funzionale che comprenda la produzione sostenibile di risorse rinnovabili da suoli e ambienti di pesca e acquacoltura e la loro conversione in prodotti alimentari, mangimi e fibre biologici nonché in bioenergia e relativi beni pubblici, genererà un elevato valore aggiunto dell'Unione. Parallelamente alla funzione orientata al mercato, la bioeconomia sostiene anche una vasta gamma di funzioni legate ai beni pubblici, alla biodiversità e ai servizi ecosistemici. Gestita in modo sostenibile, consente di ridurre l'impatto ambientale della produzione primaria e della catena di approvvigionamento nel suo complesso. Essa può aumentare la loro competitività, accrescere l'autonomia dell'Europa e creare posti di lavoro e opportunità commerciali essenziali per lo sviluppo rurale e costiero. La sicurezza alimentare, l'agricoltura e l'allevamento, la produzione da acquacoltura e la silvicoltura sostenibili e più generalmente le sfide collegate ala bioeconomia sono di natura globale ed europea. Azioni a livello unionale sono essenziali per riunire i gruppi necessari a conseguire l'ampiezza e la massa critica necessarie per integrare gli sforzi effettuati da un unico Stato membro o da gruppi di Stati membri. Un approccio multilaterale garantirà la necessaria interazione, fonte di arricchimento reciproco, tra ricercatori, imprese, agricoltori/produttori, consulenti e utilizzatori finali. Il livello unionale è altresì necessario al fine di assicurare la coerenza tra i settori nell'affrontare tale sfida e con forti collegamenti con le politiche dell'Unione. Il coordinamento della ricerca e dell'innovazione a livello unionale consentirà di stimolare e aiutare ad accelerare i cambiamenti necessari in tutta l'Unione.

La ricerca e l'innovazione si interfacceranno con un ampio spettro di politiche dell'Unione e i relativi obiettivi e assisteranno all'elaborazione degli stessi, compresa la politica agricola comune (in particolare la politica di sviluppo rurale, le iniziative di programmazione congiunta tra cui "Agricoltura, sicurezza alimentare e cambiamenti climatici", "Un'alimentazione sana per una vita sana"e "Mari e oceani sani e produttivi") e il partenariato europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità in campo agricolo", il partenariato europeo per l'innovazione in materia di risorse idriche, la politica comune della pesca, la politica marittima integrata, il programma europeo per il cambiamento climatico, la direttiva quadro sulle acque (8), la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (9), il piano d'azione UE sulla silvicoltura, la strategia tematica per la protezione del suolo, la strategia dell'Unione per il 2020 per la diversità biologica, il piano strategico europeo per le tecnologie energetiche, la politica per l'innovazione e la politica industriale dell'Unione, la politica esterna e le politiche di aiuto allo sviluppo, le strategie fitosanitarie e in materia di sanità e benessere degli animali e i quadri normativi mirati a proteggere l'ambiente, la salute e la sicurezza, a promuovere l'efficienza sotto il profilo delle risorse e l'azione per il clima e a ridurre i rifiuti. Una migliore integrazione del ciclo completo dalla ricerca di base all'innovazione nelle pertinenti politiche dell'Unione migliorerà in maniera significativa il valore aggiunto dell'Unione, fornirà gli effetti di leva, incrementerà l'interesse della società, fornirà prodotti alimentari sani e contribuirà a sviluppare ulteriormente una gestione sostenibile dei suoli, dei mari e degli oceani e i mercati bioeconomici.

Al fine di sostenere le politiche dell'Unione connesse alla bioeconomia e agevolare la governance e il controllo della ricerca e dell'innovazione, saranno realizzate attività di ricerca socioeconomica e orientate al futuro in relazione alla strategia bioeconomica, compreso lo sviluppo di indicatori, di basi di dati, di modelli, di stima e previsione, nonché una valutazione dell'impatto delle iniziative sull'economia, la società e l'ambiente.

Le azioni motivate dalle sfide incentrate sui benefici sociali, economici e ambientali e sulla modernizzazione dei settori e dei mercati associati in ambito bioeconomico sono sostenute attraverso una ricerca multidisciplinare, che induce all'innovazione e allo sviluppo di strategie, prassi, prodotti sostenibili e processi nuovi. Essa persegue altresì un approccio di ampio respiro all'innovazione tecnologica, non tecnologica, organizzativa, economica e sociale, ad esempio per le modalità di trasferimento tecnologico, nuovi modelli d'impresa, marchi e servizi. Occorre riconoscere il potenziale degli agricoltori e delle PMI in termini di contributo all'innovazione. L'approccio alla bioeconomia tiene conto dell'importanza delle conoscenze locali e della diversità.

2.3.   Le grandi linee delle attività

a)   Agricoltura e silvicoltura sostenibili

La finalità è fornire prodotti alimentari, mangimi, biomassa e altre materie prime in quantità sufficienti, tutelando le risorse naturali quali l'acqua, il suolo e la biodiversità in una prospettiva europea e globale, e promuovendo servizi ecosistemici, anche per affrontare e attenuare il cambiamento climatico. Le attività si concentrano sull'aumento della qualità e del valore dei prodotti agricoli attraverso il conseguimento di un'agricoltura più sostenibile e produttiva, compresi il settore zootecnico e i sistemi forestali, che siano diversificati, resilienti e basati su un uso efficiente delle risorse (in termini di basse emissioni di carbonio e bassi apporti esterni e acqua), che proteggano le risorse naturali, producano meno residui e siano in grado di adeguarsi alle trasformazioni dell'ambiente. Le attività si concentrano inoltre sullo sviluppo di servizi, idee e politiche per fare prosperare i mezzi di sussistenza della popolazione rurale e promuovere il consumo sostenibile.

In particolare per quanto riguarda la silvicoltura, l'obiettivo è quello di produrre in modo sostenibile biomassa e prodotti biologici e di fornire servizi ecosistemici, tenendo nella dovuta considerazione gli aspetti economici, ecologici e sociali della silvicoltura. Le attività si concentreranno sullo sviluppo ulteriore della produzione e della sostenibilità di sistemi forestali efficienti sotto il profilo delle risorse e funzionali al rafforzamento della resilienza delle foreste e della protezione della biodiversità, nonché in grado di soddisfare la crescente domanda di biomassa.

Saranno considerati altresì l'interazione tra piante funzionali e salute e benessere, e lo sfruttamento dell'orticoltura e della silvicoltura per lo sviluppo del rinverdimento urbano.

b)   Un settore agroalimentare sostenibile e competitivo per un'alimentazione sicura e sana

L'obiettivo è soddisfare le esigenze dei cittadini e dell'ambiente in merito a prodotti alimentari sicuri, sani e a prezzi accessibili, e rendere la trasformazione, la distribuzione e il consumo dei prodotti alimentari e dei mangimi più sostenibili e più competitivo il settore alimentare, tenendo conto nel contempo della componente culturale della qualità alimentare. Le attività si concentrano su prodotti alimentari sani e sicuri per tutti, sulle scelte informate dei consumatori, su soluzioni e innovazioni alimentari per migliorare la salute e su metodi di trasformazione alimentare concorrenziali che utilizzano meno risorse e additivi e producono meno rifiuti, sottoprodotti e gas a effetto serra.

c)   Liberare il potenziale delle risorse biologiche acquatiche

L'obiettivo è quello di gestire, sfruttare in modo sostenibile e mantenere le risorse acquatiche viventi al fine di massimizzare il rendimento e i vantaggi sociali ed economici degli oceani, dei mari e delle acque interne d'Europa, proteggendo nel contempo la biodiversità. Le attività si concentrano su un contributo ottimale per garantire l'approvvigionamento alimentare mediante lo sviluppo di una pesca sostenibile e rispettosa dell'ambiente, sulla gestione sostenibile di ecosistemi che forniscono beni e servizi e su una acquacoltura europea concorrenziale e rispettosa dell'ambiente nel contesto dell'economia globale, nonché sulla promozione dell'innovazione marina e marittima attraverso le biotecnologie per stimolare la crescita "blu" intelligente.

d)   Bioindustrie sostenibili e competitive e sostegno allo sviluppo di una bioeconomia europea

L'obiettivo è la promozione delle bioindustrie europee a basse emissioni di carbonio, efficienti sotto il profilo delle risorse, sostenibili e competitive. Le attività si concentrano sulla promozione della bioeconomia basata sulla conoscenza mediante la trasformazione dei processi e dei prodotti industriali convenzionali in prodotti e processi biologici efficienti sotto il profilo delle risorse e dell'energia, lo sviluppo di bioraffinerie integrate di seconda generazione o di generazioni successive, l'ottimizzazione dell'uso di biomassa derivata dalla produzione primaria, compresi residui, rifiuti biologici e sottoprodotti biologici industriali e l'apertura di nuovi mercati attraverso il sostegno alla standardizzazione e ai sistemi di certificazione, nonché alle attività di regolamentazione e dimostrative/sperimentali e altri, tenendo conto delle conseguenze della bioeconomia sull'utilizzazione del terreno e sulle modifiche di destinazione del terreno, nonché delle opinioni e delle preoccupazioni della società civile.

e)   Ricerca marina e marittima trasversale

L'obiettivo è quello di aumentare l'impatto dei mari e degli oceani dell'Unione sulla società e sulla crescita economica attraverso lo sviluppo sostenibile delle risorse marine, l'uso delle varie fonti di energia marina e la grande varietà di utilizzazioni differenti del mare.

Le attività sono incentrate su sfide scientifiche e tecnologiche trasversali nei settori marino e marittimo allo scopo di sbloccare il potenziale dei mari e degli oceani in tutto l'insieme delle industrie marine e marittime, proteggendo nel contempo l'ambiente e operando un adeguamento al cambiamento climatico. Un approccio strategico coordinato alla ricerca marina e marittima nell'ambito dell'insieme delle sfide e delle priorità di Orizzonte 2020 sosterrà inoltre l'attuazione delle pertinenti politiche dell'Unione al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi chiave per la "crescita blu".

3.   Energia sicura, pulita ed efficiente;

3.1.   Obiettivo specifico

L'obiettivo specifico è effettuare la transizione verso un sistema energetico affidabile, economicamente accessibile, accettato dal pubblico, sostenibile e competitivo, mirante a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, in tempi di crescente penuria di risorse, di incremento del fabbisogno di energia nonché di cambiamenti climatici.

Entro il 2020 l'Unione intende ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 20 % rispetto ai livelli del 1990, con un'ulteriore riduzione di emissioni dell'80-95 % entro il 2050. Nel 2020 le energie rinnovabili dovrebbero inoltre coprire il 20 % del consumo finale di energia, congiuntamente all'obiettivo del 20 % dell'efficienza energetica. Per conseguire tali obiettivi sarà necessaria una revisione del sistema energetico che associ un profilo a basse emissioni di carbonio e lo sviluppo di alternative ai combustibili fossili, la sicurezza e l'accessibilità economica, rafforzando nel contempo la competitività economica dell'Europa. L'Europa è attualmente lontana dal suo obiettivo generale. L'80 % del sistema energetico europeo si basa ancora sui combustibili fossili, e il settore produce l'80 % di tutte le emissioni di gas a effetto serra dell'Unione. Al fine di conseguire gli obiettivi di lungo termine dell'Unione in materia di clima ed energia, è opportuno aumentare, rispetto al settimo programma quadro, la quota del bilancio destinata alle attività relative a energie rinnovabili, efficienza energetica allo stadio dell'utilizzazione finale, reti intelligenti e stoccaggio dell'energia, e aumentare il bilancio destinato all'assorbimento di mercato delle attività di innovazione energetica intraprese nel quadro del programma "Energia intelligente - Europa", all'interno del programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013). Ci si adopera affinché la dotazione totale di tali attività raggiunga almeno l'85 % del bilancio nel quadro della presente sfida per la società. Ogni anno il 2,5 % del PIL dell'Unione è speso per le importazioni di energia e tale dato è probabilmente destinato ad aumentare. Questa tendenza condurrebbe alla dipendenza totale dalle importazioni di idrocarburi entro il 2050. A fronte della volatilità dei prezzi dell'energia sul mercato mondiale, accompagnata dalle preoccupazioni relative alla sicurezza dell'approvvigionamento, le industrie e i consumatori europei spendono una quota sempre maggiore del loro reddito per l'energia. Le città europee sono responsabili del 70-80 % (10) del consumo totale di energia nell'Unione e all'incirca della stessa percentuale di emissioni di gas serra.

La tabella di marcia per muovere verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio per il 2050 (11) indica che le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra dovranno in gran parte essere coperte sul territorio dell'Unione. Questo comporterebbe la riduzione delle emissioni di CO2 di oltre il 90 % entro il 2050 nel settore della produzione di elettricità e di oltre l'80 % nell'industria, con almeno il 60 % nel settore dei trasporti e circa il 90 % nel settore residenziale e nei servizi. Inoltre la tabella di marcia indica tra l'altro che dal breve al medio periodo il gas naturale, associato all'uso delle tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS), può contribuire a trasformare il sistema energetico.

Per conseguire tali ambiziose riduzioni, sono necessari notevoli investimenti in ricerca, sviluppo, dimostrazione e immissione in commercio a prezzi accessibili di tecnologie e servizi efficienti, sicuri e affidabili a basse emissioni di carbonio, compresi lo stoccaggio del gas e dell'elettricità e la diffusione di sistemi energetici su piccola e piccolissima scala. Questi devono andare di pari passo con soluzioni non tecnologiche sia sul lato dell'offerta, sia sul lato della domanda, anche avviando processi di partecipazione e integrando i consumatori. Tutti questi elementi devono essere parte di una politica integrata sostenibile a basse emissioni di carbonio, che comprenda la padronanza delle tecnologie abilitanti fondamentali, in particolare le soluzioni TIC e la fabbricazione, la lavorazione e i materiali avanzati. L'obiettivo è sviluppare e realizzare tecnologie e a servizi efficienti sotto il profilo energetico, compresa l'integrazione delle energie rinnovabili, suscettibili di diffondersi ampiamente sui mercati europei e internazionali, e stabilire una gestione intelligente dal lato della domanda basata su un mercato di scambio dell'energia aperto e trasparente e su sistemi sicuri di gestione intelligente dell'efficienza energetica.

3.2.   Motivazione e valore aggiunto dell'Unione

Le nuove tecnologie e soluzioni devono competere sui costi e l'affidabilità contro sistemi energetici dotati di tecnologie e operatori storici consolidati. La ricerca e l'innovazione sono fondamentali al fine di rendere interessanti dal punto di vista commerciale sulla scala necessaria queste fonti energetiche nuove, più pulite ed efficienti e a basse emissioni di carbonio. Né l'industria, né gli Stati membri da soli sono in grado di sostenere i costi e i rischi per i quali i motori principali, ossia la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio che fornisce energia sicura a costi accessibili, sono esterni al mercato.

Accelerare questo sviluppo richiederà un'impostazione strategica a livello di Unione, in grado di ricomprendere l'approvvigionamento, la domanda e l'utilizzo dell'energia nelle catene di valore dell'edilizia, degli usi domestici, dei servizi, dei trasporti e dell'industria. A tal fine è necessario allineare le risorse in tutta l'Unione, compresi i fondi della politica di coesione, in particolare tramite le strategie nazionali e regionali per la specializzazione intelligente, i sistemi di scambio di quote di emissione (ETS), gli appalti pubblici e altri meccanismi di finanziamento. Sono necessarie anche politiche di regolamentazione e di diffusione per le fonti energetiche rinnovabili e l'efficienza energetica, congiuntamente a un'adeguata assistenza tecnica e allo sviluppo di capacità al fine di eliminare gli ostacoli non tecnologici.

Il piano strategico per le tecnologie energetiche (piano SET) offre un siffatto approccio strategico, mirato a stabilire una programmazione a lungo termine per affrontare le principali strozzature dell'innovazione che si trovano ad affrontare le tecnologie energetiche nelle fasi della ricerca di frontiera e di R&S/validità concettuale nonché nelle fasi di dimostrazione in cui le imprese cercano i capitali per finanziare grandi progetti innovativi e avviare il processo di immissione sul mercato. Sarà dato spazio anche a nuove tecnologie emergenti dotate di un potenziale dirompente.

Le risorse necessarie per attuare integralmente il piano SET sono state stimate a 8 miliardi di EUR l'anno per i prossimi 10 anni (12). Questa cifra è notevolmente superiore alla capacità dei singoli Stati membri o delle parti interessate dell'industria e della ricerca da sole. Sono necessari investimenti in ricerca e innovazione a livello unionale, combinati con la mobilitazione degli sforzi in tutta Europa sotto forma di attuazione congiunta e di condivisione dei rischi e delle capacità. Il finanziamento dell'Unione della ricerca e dell'innovazione in ambito energetico integra pertanto le attività degli Stati membri, concentrandosi sulle tecnologie e attività d'avanguardia dotate di un chiaro valore aggiunto dell'Unione, in particolare quelle ad alto potenziale di leva delle risorse nazionali e di creazione di posti di lavoro. L'azione a livello unionale sostiene inoltre programmi di lungo periodo ad alto rischio e con costi elevati, che vanno al di là della portata dei singoli Stati membri, mette in comune gli impegni per ridurre i rischi di investimento nelle attività su larga scala quali quelle di dimostrazione industriale e sviluppa soluzioni energetiche interoperabili a livello europeo.

L'attuazione del piano SET come pilastro della ricerca e dell'innovazione della politica energetica europea rafforzerà la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione e la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, contribuirà a collegare programmi di ricerca e innovazione con gli investimenti transeuropei e regionali nelle infrastrutture dell'energia e aumenterà la disponibilità degli investitori a immettere capitale in progetti con tempi di esecuzione lunghi e notevoli rischi tecnologici e di mercato. Questo piano creerà opportunità di innovazione per le piccole e grandi imprese e le aiuterà a divenire o a restare competitive a livello mondiale, dove le opportunità per le tecnologie energetiche sono numerose e in aumento.

Sulla scena internazionale, le azioni condotte a livello unionale generano una "massa critica" in grado di attrarre l'interesse di altri leader in campo tecnologico e di promuovere partenariati internazionali per realizzare gli obiettivi dell'Unione, semplificando ai partner internazionali l'interazione con l'Unione al fine di costruire un'azione comune di vantaggio e interesse reciproci.

Le attività svolte nell'ambito di questa sfida per la società costituiranno quindi il pilastro tecnologico della politica climatica ed energetica europea, contribuendo altresì al conseguimento dell'iniziativa faro "Unione dell'innovazione" nel settore dell'energia e degli obiettivi politici delineati nelle iniziative faro "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse", "Una politica industriale nell'era della globalizzazione" e "Un'agenda digitale europea".

Le attività di ricerca e innovazione sull'energia da fusione e fissione nucleare sono svolte nel programma Euratom istituito dal regolamento (Euratom) n. 1314/2013. Ove appropriato si dovrebbero prevedere possibili sinergie tra la presente sfida per la società e il programma Euratom.

3.3.   Le grandi linee delle attività

a)   Ridurre il consumo di energia e le emissioni di carbonio grazie all'uso intelligente e sostenibile

Le attività si concentrano sulla ricerca e la sperimentazione su larga scala di nuovi concetti, di soluzioni non tecnologiche, di componenti tecnologici più efficienti, socialmente accettabili e accessibili nonché su sistemi con intelligenza integrata, che permettono la gestione energetica in tempo reale di edifici nuovi ed esistenti con emissioni prossime allo zero, a consumi energetici praticamente nulli e a energia positiva, edifici, città e territori ristrutturati, energie rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento, industrie altamente efficienti e adozione massiccia di soluzioni e servizi di efficienza e risparmio energetici da parte di imprese, singoli, comunità e città.

b)   Energia elettrica a basso costo e a basse emissioni di carbonio

Le attività si concentrano sulla ricerca, lo sviluppo e la dimostrazione su scala reale di fonti energetiche rinnovabili innovative, centrali elettriche a combustibili fossili efficienti, flessibili e a basse emissioni di carbonio e tecnologie per la cattura e lo stoccaggio del carbonio o la riutilizzazione del CO2, che consentano tecnologie su scala più ampia, a costi inferiori, sicure per l'ambiente, dotate di un rendimento di conversione superiore e di una più ampia disponibilità per diversi mercati e contesti operativi.

c)   Combustibili alternativi e fonti energetiche mobili

Le attività si concentrano sulla ricerca, lo sviluppo e la dimostrazione su scala reale di tecnologie e catene del valore mirate a rendere la bioenergia e altri combustibili alternativi più competitivi e sostenibili per la produzione di calore ed energia elettrica e per i trasporti di superficie, marittimi e aerei, che offrano la possibilità di una conversione energetica più efficace, al fine di ridurre i tempi di commercializzazione per l'idrogeno e le celle a combustibile e proporre nuove opzioni che dimostrino potenzialità a lungo termine per giungere a maturità.

d)   Un'unica rete elettrica europea intelligente

Le attività si concentrano sulla ricerca, lo sviluppo e la dimostrazione su scala reale di nuove tecnologie energetiche intelligenti di rete, tecnologie di bilanciamento e back-up che consentano una maggiore flessibilità ed efficienza, tra cui centrali tradizionali, stoccaggio flessibile dell'energia, sistemi e configurazioni di mercato per pianificare, monitorare, controllare e gestire in condizioni di sicurezza le reti interoperabili, comprese le questioni relative alla regolamentazione, in un mercato aperto, decarbonizzato, sostenibile sul piano ambientale, competitivo e resiliente al profilo climatico, in condizioni normali e di emergenza.

e)   Nuove conoscenze e tecnologie

Le attività si concentrano sulla ricerca multidisciplinare nell'ambito delle tecnologie energetiche pulite, sicure e sostenibili (comprensive di azioni visionarie) e dell'attuazione congiunta di programmi di ricerca paneuropei e strutture di livello mondiale.

f)   Processo decisionale e impegno pubblico di rilievo

Le attività si concentrano in particolare sullo sviluppo di strumenti, metodi, modelli e scenari futuri e lungimiranti per un solido e trasparente sostegno alla politica, comprese le attività relative alla partecipazione del pubblico, al coinvolgimento degli utenti, all'impatto ambientale e alla valutazione di sostenibilità, per migliorare la comprensione delle tendenze e prospettive socioeconomiche connesse all'energia.

g)   Assorbimento di mercato dell'innovazione energetica - iniziative fondate sul programma "Energia intelligente - Europa"

Le attività sono basate su quelle intraprese nel quadro del programma "Energia intelligente - Europa" e le rafforzano ulteriormente Si concentrano sulle innovazioni applicate e sulla promozione di norme al fine di agevolare l'adozione da parte del mercato delle tecnologie e dei servizi energetici, per affrontare gli ostacoli non tecnologici e accelerare un'attuazione efficiente in termini di costi delle politiche energetiche europee. Sarà anche prestata attenzione all'innovazione per l'uso intelligente e sostenibile delle tecnologie esistenti.

4.   Trasporti intelligenti, verdi e integrati

4.1.   Obiettivo specifico

L'obiettivo specifico è realizzare un sistema di trasporto europeo efficiente sotto il profilo delle risorse, rispettoso dell'ambiente e del clima, sicuro e senza soluzioni di continuità a vantaggio di tutti cittadini, dell'economia e della società.

L'Europa deve conciliare le crescenti esigenze di mobilità dei cittadini e delle merci, nonché l'evoluzione delle esigenze influenzate dalle nuove sfide demografiche e per la società, con gli imperativi dei risultati economici e i requisiti di una società efficiente sotto il profilo energetico e a basse emissioni di carbonio e di un'economia resiliente sotto il profilo climatico. Nonostante la sua crescita, il settore dei trasporti deve conseguire una sostanziale riduzione dei gas a effetto serra e di altri impatti ambientali negativi e porre fine alla sua dipendenza dal petrolio e da altri combustibili fossili, mantenendo nel contempo elevati livelli di efficienza e di mobilità e promuovendo la coesione territoriale.

La mobilità sostenibile può essere conseguita solo mediante un mutamento radicale del sistema dei trasporti, compreso il trasporto pubblico, ispirato da svolte importanti nella ricerca in materia di trasporti, dall'innovazione di ampia portata e dall'attuazione coerente su scala europea di soluzioni di trasporto più intelligenti, sicure, affidabili ed ecologiche.

La ricerca e l'innovazione devono generare progressi mirati e tempestivi per tutti i modi di trasporto, che contribuiranno a conseguire gli obiettivi strategici fondamentali dell'Unione, incrementando nel contempo la competitività economica, sostenendo la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente sotto il profilo energetico e resiliente ai cambiamenti climatici e mantenendo la leadership sul mercato mondiale sia per l'industria dei servizi che per quella manifatturiera.

Anche in presenza dei necessari investimenti significativi in materia di ricerca, innovazione e diffusione, se non riusciranno a migliorare la sostenibilità del sistema dei trasporti e della mobilità nel suo complesso e a mantenere la leadership tecnologica europea nei trasporti, ne deriveranno livelli inaccettabilmente elevati in termini di costi ecologici, sociali ed economici di lungo termine, nonché conseguenze dannose sull'occupazione e la crescita a lungo termine in Europa.

4.2.   Motivazione e valore aggiunto dell'Unione

I trasporti sono un importante motore della competitività e della crescita economica europea. Essi garantiscono la mobilità delle persone e delle merci necessaria a un mercato unico europeo integrato, alla coesione territoriale e a una società inclusiva ed aperta. Rappresentano una delle maggiori attività europee in termini di capacità industriale e di qualità del servizio, poiché svolgono un ruolo guida su molti mercati mondiali. L'industria dei trasporti e la produzione di attrezzature per i trasporti rappresentano complessivamente il 6,3 % del PIL dell'Unione. Il contributo complessivo del settore dei trasporti all'economia dell'Unione è persino più elevato se si tiene conto degli scambi, dei servizi e della mobilità dei lavoratori. Al tempo stesso, l'industria dei trasporti europea deve far fronte a una concorrenza sempre più agguerrita proveniente da altre parti del mondo. Le tecnologie di punta dovranno garantire il futuro vantaggio competitivo dell'Europa e ovviare agli inconvenienti del nostro attuale sistema dei trasporti.

Il settore dei trasporti è una delle principali fonti di gas a effetto serra e genera fino a un quarto di tutte le emissioni. È altresì uno dei principali fattori di altri problemi legati all'inquinamento atmosferico. I trasporti sono tuttora dipendenti al 96 % dai combustibili fossili. E' essenziale ridurre questo impatto ambientale attraverso un miglioramento tecnologico mirato, tenendo presente che ciascun modo di trasporto ha di fronte varie sfide ed è caratterizzato da diversi cicli di integrazione tecnologica. Inoltre, la congestione è un problema sempre più grave, i sistemi non sono ancora abbastanza intelligenti, le opzioni alternative per la transizione verso modi di trasporto più sostenibili non sono sempre attraenti, la mortalità per incidente stradale continua a essere notevolmente elevata, con 34 000 vittime l'anno nell'Unione, i cittadini e le imprese si aspettano un sistema di trasporto accessibile a tutti, sicuro e protetto. Il contesto urbano presenta sfide specifiche ed opportunità per la sostenibilità dei trasporti e per una migliore qualità della vita.

Entro pochi decenni il tasso di crescita previsto per il settore dei trasporti porterà il traffico europeo a una fase di stallo e renderà insostenibili l'impatto sociale e i costi economici, con conseguenze negative per l'economia e la società. Si stima che, se le tendenze passate continueranno in futuro, il dato passeggeri-chilometro sia destinato a raddoppiare nei prossimi quarant'anni anni, crescendo in maniera due volte più rapida per il trasporto aereo. Le emissioni di CO2 aumenterebbero del 35 % entro il 2050 (13). I costi dovuti alla congestione sono stimati in crescita di circa il 50 %, e ammonterebbero a circa 200 miliardi di EUR l'anno. I costi esterni degli incidenti aumenterebbero di circa 60 miliardi di EUR rispetto al 2005.

Lasciare lo scenario di status quo non è pertanto un'opzione valida. La ricerca e l'innovazione, motivate da obiettivi strategici e incentrate sulle principali sfide, contribuiscono notevolmente a conseguire gli obiettivi fissati dall'Unione di limitare l'aumento della temperatura globale a 2 °C, riducendo del 60 % le emissioni di CO2 dovute ai trasporti, riducendo drasticamente la congestione e i costi legati agli incidenti ed eliminando in pratica la mortalità stradale entro il 2050 (13).

I problemi di inquinamento, congestione e sicurezza sono comuni a tutta l'Unione ed esigono risposte concertate a livello europeo. Accelerare lo sviluppo e l'impiego di nuove tecnologie e di soluzioni innovative per i veicoli (14), le infrastrutture e la gestione dei trasporti sarà essenziale per realizzare un sistema di trasporto intermodale e multimodale più pulito, sicuro, accessibile ed efficiente nell'Unione, per conseguire i risultati necessari per attenuare il cambiamento climatico e migliorare l'efficienza delle risorse e per mantenere la leadership europea sui mercati mondiali di prodotti e servizi connessi ai trasporti. Tali obiettivi non possono essere raggiunti solo attraverso sforzi nazionali frammentati.

Il finanziamento a livello di Unione della ricerca e dell'innovazione per i trasporti integrerà le attività degli Stati membri, concentrandosi su attività aventi un chiaro valore aggiunto europeo. Questo significa che l'accento sarà posto sui settori prioritari che rispecchiano gli obiettivi strategici dell'Unione europea dove è necessaria una massa critica di sforzi, dove soluzioni di trasporto interoperabile o multimodale integrato a livello europeo possono contribuire a eliminare strozzature nel sistema dei trasporti, ovvero dove la messa in comune degli sforzi di ricerca a livello transnazionale nonché un uso migliore e una diffusione più efficace dei dati delle ricerche esistenti può ridurre i rischi di investimento nella ricerca, inaugurare norme comuni e abbreviare i tempi di commercializzazione dei risultati della ricerca

Le attività di ricerca e innovazione comprendono una vasta gamma di iniziative, compresi i pertinenti partenariati pubblico-privato, che coprono l'intera catena dell'innovazione e seguono un approccio integrato a soluzioni di trasporto innovative. Diverse attività sono specificamente mirate a portare sul mercato i risultati ottenuti: un approccio programmatico alla ricerca e all'innovazione, progetti dimostrativi, azioni di adozione di mercato e sostegno alla standardizzazione, alla regolamentazione e a strategie innovative in materia di appalti contribuiscono tutti al conseguimento di tale obiettivo. Inoltre, con l'impegno e la competenza dei soggetti interessati sarà possibile colmare il divario tra i risultati della ricerca e il loro impiego nel settore dei trasporti.

Investire in ricerca e innovazione per un sistema di trasporto pienamente integrato e affidabile, più intelligente e più verde rappresenta un importante contributo al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 e della sua iniziativa faro "Unione dell'innovazione". Le attività sosterranno l'attuazione del Libro bianco "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile". Esse apporteranno inoltre un contributo al conseguimento degli obiettivi strategici delineati nelle iniziative faro "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse", "Una politica industriale nell'era della globalizzazione" e "Un'agenda digitale europea". Avranno anche contatti con le pertinenti iniziative di programmazione congiunta.

4.3.   Le grandi linee delle attività

Le attività saranno organizzate, se del caso, in maniera da permettere un approccio integrato e specifico per i singoli modi. Sarà necessaria una visibilità e continuità pluriennale per tener conto delle peculiarità di ciascun modo di trasporto e della natura olistica delle sfide, nonché dei pertinenti programmi strategici di ricerca e innovazione delle piattaforme tecnologiche europee in materia di trasporti.

a)   Trasporti efficienti sotto il profilo delle risorse che rispettino l'ambiente

L'obiettivo è ridurre al minimo l'impatto dei sistemi dei trasporti sul clima e sull'ambiente (compreso l'inquinamento acustico e atmosferico), migliorandone la qualità e l'efficienza nell'uso delle risorse naturali e dei combustibili e riducendone le emissioni di gas a effetto serra e la dipendenza dai combustibili fossili.

Il centro dell'attività è ridurre il consumo di risorse, in particolare di combustibili fossili, le emissioni di gas a effetto serra e i livelli di rumore, migliorare l'efficienza dei trasporti e dei veicoli, accelerare lo sviluppo, la produzione e la diffusione di una nuova generazione di veicoli puliti (elettrici, a idrogeno e altri con emissioni basse o pari a zero), anche mediante progressi di rilievo e ottimizzazioni per quanto concerne motori, immagazzinamento dell'energia e infrastrutture, esaminare e sfruttare il potenziale dei carburanti alternativi e sostenibili e dei sistemi operativi e di propulsione innovativi e più efficienti, comprese le infrastrutture per il combustibile e il carico dello stesso, ottimizzare la pianificazione e l'uso delle infrastrutture, per mezzo di sistemi di trasporto intelligenti, logistica e attrezzature intelligenti, nonché incrementare l'uso della gestione della domanda e dei trasporti pubblici e non motorizzati, nonché delle catene di mobilità intermodali, in particolare nelle aree urbane. Saranno incoraggiate le innovazioni intese a ottenere emissioni basse o pari a zero in tutti i modi di trasporto.

b)   Migliorare la mobilità, diminuire il traffico e aumentare la sicurezza

L'obiettivo è conciliare le crescenti esigenze di mobilità con una maggiore fluidità dei trasporti, grazie a soluzioni innovative riguardanti sistemi di trasporto senza soluzioni di continuità, intermodali, inclusivi, accessibili, a costi sostenibili, sicuri, sani e robusti.

Il centro delle attività è ridurre la congestione stradale, migliorare l'accessibilità, l'interoperabilità e le scelte dei passeggeri nonché soddisfare le esigenze degli utenti grazie allo sviluppo e alla promozione dei trasporti integrati porta a porta, della gestione della mobilità e della logistica, rafforzare l'intermodalità e la diffusione delle soluzioni di pianificazione e gestione intelligenti, nonché ridurre drasticamente gli incidenti e l'impatto delle minacce alla sicurezza.

c)   Leadership mondiale per l'industria europea dei trasporti

L'obiettivo è rafforzare la competitività e i risultati dell'industria manifatturiera europea dei trasporti e dei servizi correlati, compresi i processi logistici, la manutenzione, la riparazione, l'ammodernamento e il riciclaggio, conservando nel contempo settori di leadership europea, ad esempio l'aeronautica.

Il centro dell'attività è lo sviluppo della prossima generazione di mezzi di trasporto aereo, per via navigabile e terrestre innovativi, la produzione sostenibile di apparecchiature e sistemi innovativi e la preparazione del terreno per futuri mezzi di trasporto, lavorando su nuovi concetti, tecnologie e progetti, su sistemi di controllo intelligenti e norme interoperabili, su processi di produzione efficienti, servizi innovativi e procedure di certificazione, tempi di sviluppo minori e costi di ciclo di vita ridotti, senza compromettere la sicurezza operativa.

d)   Ricerca socioeconomica e comportamentale e attività orientate al futuro per l'elaborazione delle strategie politiche

L'obiettivo è sostenere un processo decisionale migliorato necessario per promuovere l'innovazione e far fronte alle sfide poste dai trasporti e alle esigenze sociali a essi connesse.

Il centro dell'attività è migliorare la comprensione delle incidenze, delle tendenze e delle prospettive socioeconomiche connesse ai trasporti, compresa l'evoluzione futura della domanda, e fornire ai responsabili politici informazioni e analisi basate su dati concreti. Si dedicherà inoltre attenzione alla diffusione dei risultati derivanti da tali attività.

5.   Azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime

5.1.   Obiettivo specifico

L'obiettivo specifico è conseguire un'economia e una società efficienti sotto il profilo delle risorse - e dell'acqua - e resilienti ai cambiamenti climatici, la protezione e la gestione sostenibile delle risorse naturali e degli ecosistemi e un approvvigionamento e un uso sostenibili di materie prime, al fine di rispondere alle esigenze di una popolazione mondiale in crescita entro i limiti sostenibili delle risorse naturali e degli ecosistemi del pianeta. Le attività contribuiranno ad accrescere la competitività europea e la sicurezza delle materie prime e a migliorare il benessere, garantendo nel contempo l'integrità, la resilienza e la sostenibilità ambientali, per far sì che il riscaldamento globale medio non superi i 2 °C e consentire agli ecosistemi e alla società di adattarsi al cambiamento climatico e ad altri mutamenti ambientali.

Durante il XX secolo, il mondo ha decuplicato sia l'uso di combustibili fossili sia l'estrazione di risorse materiali. Quest'era apparentemente ricca di risorse abbondanti e a buon mercato sta volgendo al termine. Le materie prime, l'acqua, l'aria, la biodiversità e gli ecosistemi marini, terrestri e acquatici sono tutti sottoposti a pressione. Molti dei principali ecosistemi mondiali sono in uno stato di degrado e fino al 60 % dei servizi che essi forniscono sono utilizzati in maniera insostenibile. Nell'Unione, ogni anno si usano circa 16 tonnellate per persona di materiali, di cui 6 tonnellate sono sprecate e metà di esse è collocata in discarica. La domanda globale di risorse continua ad aumentare con l'incremento demografico e le crescenti aspirazioni, in particolare delle persone a reddito medio nelle economie emergenti. È necessario disaccoppiare la crescita economica dal consumo di risorse.

La temperatura media della superficie del nostro pianeta è aumentata di circa 0,8 °C negli ultimi cento anni, ed è previsto un aumento compreso fra 1,8 e 4 °C entro la fine del XXI secolo rispetto alla media del periodo1980-1999 (15). Il probabile impatto sui sistemi naturali e umani collegato a tali evoluzioni costituirà una sfida per il pianeta e la sua capacità di adattamento, nonché una minaccia per lo sviluppo economico futuro e il benessere dell'umanità.

L'impatto crescente dei cambiamenti climatici e dei problemi ambientali, come l'acidificazione degli oceani, i mutamenti nella circolazione oceanica, l'aumento della temperatura delle acque marine, lo scioglimento dei ghiacci nell'Artico e la diminuzione della salinità dell'acqua marina, il degrado e l'uso del suolo, la perdita di fertilità del suolo, la carenza idrica, la siccità e le inondazioni, i rischi sismici e vulcanici, i mutamenti nella distribuzione spaziale delle specie, l'inquinamento chimico, l'eccessivo sfruttamento delle risorse e la perdita di biodiversità, indicano che il pianeta si sta avvicinando ai limiti della sua sostenibilità. Ad esempio, senza miglioramenti in termini di efficienza in tutti i settori, anche attraverso sistemi idrici innovativi, si stima che la domanda di acqua supererà del 40 % l'offerta nei prossimi vent'anni, il che condurrà a un grave stress idrico e a gravi carenze idriche. Le foreste stanno scomparendo all'allarmante ritmo di cinque milioni di ettari l'anno. L'interazione tra le risorse può provocare rischi sistemici, con l'esaurimento di una risorsa che determina un punto di svolta irreversibile per le altre risorse e gli ecosistemi. Sulla base delle tendenze attuali, sarà necessario l'equivalente di oltre due pianeti Terra entro il 2050 al fine di sostenere la crescita della popolazione mondiale.

Un approvvigionamento sostenibile e una gestione efficiente in termini di risorse delle materie prime, compresi l'esplorazione, l'estrazione, la lavorazione, il riutilizzo, il riciclaggio e la sostituzione, sono essenziali per il funzionamento delle società moderne e delle loro economie. I settori europei come l'edilizia, la chimica, l'industria automobilistica e aerospaziale nonché l'industria dei macchinari e delle attrezzature, che rappresentano un valore aggiunto totale di circa 1 300 miliardi di EUR e occupano circa trenta milioni di persone, dipendono fortemente dall'accesso alle materie prime. Tuttavia, l'approvvigionamento di materie prime verso l'Unione è sottoposto a una pressione sempre maggiore. L'Unione è inoltre fortemente dipendente dalle importazioni di materie prime di importanza strategica, colpite a un livello allarmante dalle distorsioni del mercato.

Inoltre, l''Unione dispone ancora di preziosi depositi minerari di cui l'esplorazione, l'estrazione e la lavorazione sono limitate per mancanza di tecnologie adeguate, per una gestione inadeguata del ciclo dei rifiuti e per mancanza di investimenti, e sono ostacolate da un'accresciuta concorrenza mondiale. Considerata l'importanza delle materie prime per la competitività e l'economia europee, oltre che per la loro applicazione in prodotti innovativi, un approvvigionamento sostenibile e una gestione efficiente in termini di risorse delle materie prime costituiscono una priorità fondamentale per l'Unione.

La capacità dell'economia di adattarsi e di diventare più resiliente ai cambiamenti climatici ed efficiente in termini di risorse, mantenendo nel contempo la competitività, dipende da livelli elevati di ecoinnovazione di natura economica, sociale, organizzativa e tecnologica. Per un mercato globale dell'ecoinnovazione che ha un valore di circa 1 000 miliardi di EUR l'anno, destinato a triplicare entro il 2030, l'ecoinnovazione rappresenta una grande opportunità per rafforzare la competitività e la creazione di posti di lavoro nelle economie europee.

5.2.   Motivazione e valore aggiunto dell'Unione

Al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione e internazionali relativi alle concentrazioni e alle emissioni di gas a effetto serra e far fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici occorrono una transizione verso una società a basse emissioni di carbonio e lo sviluppo e la diffusione di soluzioni tecnologiche e non tecnologiche efficienti in termini di costi e sostenibili, misure di mitigazione e adattamento, nonché una maggiore consapevolezza per quanto riguarda le risposte della società a queste sfide. I quadri di riferimento politici unionali e mondiali devono garantire che gli ecosistemi e la biodiversità siano protetti, valorizzati e ripristinati adeguatamente in modo da preservare la loro capacità di fornire risorse e servizi in futuro. Occorre affrontare le sfide idriche nei contesti rurali, urbani e industriali al fine di promuovere l'innovazione e l'efficienza sotto il profilo delle risorse del sistema idrico e proteggere gli ecosistemi acquatici. La ricerca e l'innovazione possono contribuire ad assicurare l'accesso e lo sfruttamento affidabili e sostenibili delle materie prime a terra e sui fondi marini e a garantire una significativa riduzione dell'uso e degli sprechi delle risorse.

L'azione dell'Unione è incentrata pertanto sul sostegno agli obiettivi e alle politiche chiave dell'Unione, che coprono l'intero ciclo di innovazione e gli elementi del triangolo della conoscenza, ivi incluse la strategia "Europa 2020", le iniziative faro "Unione dell'innovazione", "Una politica industriale per l'era della globalizzazione", "Un'agenda digitale europea" e "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse" e la corrispondente tabella di marcia (16), "Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050", "L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo" (17), l'iniziativa "Materie prime" (18), la strategia dell'Unione per lo sviluppo sostenibile (19), "Una politica marittima integrata per l'Unione europea" (20), la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, la direttiva quadro sulle acque e le direttive basate su quest'ultima, la direttiva sulle alluvioni (21), il piano d'azione per l'ecoinnovazione e il programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 (22). Se del caso, tali azioni interagiscono con le iniziative di programmazione congiunta e i partenariati europei per l'innovazione pertinenti. Tali azioni rafforzano la capacità della società di divenire più resiliente al cambiamento ambientale e climatico e garantire la disponibilità di materie prime.

Considerati il carattere transnazionale e globale del clima e dell'ambiente, la loro portata e complessità nonché la dimensione internazionale della catena di approvvigionamento delle materie prime, le attività devono essere svolte a livello unionale e superiore. Il carattere multidisciplinare della ricerca necessaria richiede la messa in comune delle conoscenze e delle risorse complementari al fine di affrontare efficacemente questa sfida in maniera sostenibile. Al fine di ridurre l'uso delle risorse e l'impatto ambientale, rafforzando nel contempo la competitività, sarà necessaria una decisiva transizione sociale e tecnologica verso un'economia basata su un rapporto sostenibile tra natura e benessere umano. Le attività coordinate di ricerca ed innovazione miglioreranno la comprensione e la previsione dei cambiamenti climatici e ambientali in una prospettiva sistemica e intersettoriale, ridurranno le incertezze, individueranno e valuteranno vulnerabilità, rischi, costi e opportunità e amplieranno la gamma e miglioreranno l'efficacia delle risposte e delle soluzioni sociali e politiche. Le azioni mireranno altresì a migliorare la produzione di ricerca e innovazione e la loro diffusione al fine di sostenere i processi decisionali e responsabilizzare gli attori a tutti i livelli della società affinché partecipino attivamente a questo processo.

Affrontare la disponibilità di materie prime esige sforzi coordinati di ricerca e innovazione in diversi settori e discipline al fine di contribuire a fornire soluzioni sicure, economicamente realizzabili, compatibili con l'ambiente e socialmente accettabili lungo l'intera catena del valore (esplorazione, estrazione, lavorazione, progettazione, utilizzo e riutilizzo sostenibili, riciclaggio, sostituzione). L'innovazione in tali settori genererà opportunità di crescita e occupazione, nonché opzioni innovative che coinvolgono scienza, tecnologia, economia, società, politica e governance. Per tali motivi, sono stati avviati partenariati europei per l'innovazione sull'acqua e le materie prime.

L'ecoinnovazione responsabile può fornire nuove e preziose opportunità di crescita e occupazione. Le soluzioni sviluppate per mezzo di un'azione avviata a livello unionale contrasteranno le principali minacce alla competitività industriale e consentiranno una rapida diffusione e riproduzione in tutto il mercato unico e oltre. Questo consentirà la transizione verso un'economia verde che tenga conto dell'uso sostenibile delle risorse. Le parti in questo approccio comprenderanno i responsabili politici internazionali, europei e nazionali, i programmi di ricerca e innovazione internazionali e degli Stati membri, le imprese e le industrie europee, l'Agenzia europea dell'ambiente e le agenzie ambientali nazionali e altre parti interessate.

Oltre alla cooperazione bilaterale e regionale, le azioni a livello unionale sosterranno altresì gli sforzi e le iniziative internazionali pertinenti, compreso il gruppo intergovernativo di esperti dei cambiamenti climatici (IPCC), la piattaforma intergovernativa per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES) e il gruppo sull'osservazione della Terra (GEO).

5.3.   Le grandi linee delle attività

a)   Lotta e adattamento ai cambiamenti climatici

Lo scopo è sviluppare e valutare misure e strategie di adattamento e attenuazione innovative, efficienti in termini di costi e sostenibili concernenti i gas ad effetto serra e gli aerosol (CO2 e diversi dal CO2), sottolineando le soluzioni verdi tecnologiche e non, attraverso la produzione di prove finalizzata a un'azione informata, tempestiva ed efficace e la messa in rete delle competenze richieste. Le attività si concentrano sul miglioramento della comprensione dei cambiamenti climatici e dei rischi associati ai fenomeni estremi nonché ai cambiamenti improvvisi legati al clima al fine di fornire proiezioni climatiche affidabili, sulla valutazione degli impatti a livello globale, regionale e locale e delle vulnerabilità, sullo sviluppo di misure di adeguamento e di prevenzione e gestione dei rischi innovative ed efficienti in termini di costi e sul sostegno alle politiche e alle strategie di mitigazione, tra cui gli studi incentrati sull'impatto di altre politiche settoriali.

b)   Protezione dell'ambiente, gestione sostenibile delle risorse naturali e idriche, della biodiversità e degli ecosistemi

L'obiettivo è fornire le conoscenze e gli strumenti per la gestione e la protezione delle risorse naturali, al fine di conseguire un equilibrio sostenibile tra risorse limitate ed esigenze presenti e future della società e dell'economia. Le attività si concentrano sullo sviluppo della nostra comprensione della biodiversità e del funzionamento degli ecosistemi, della loro interazione con i sistemi sociali e del loro ruolo nel sostenere l'economia e il benessere umani, sullo sviluppo di approcci integrati per affrontare le sfide connesse all'acqua e la transizione verso una gestione e un uso sostenibili delle risorse e dei servizi idrici e sulla fornitura di conoscenze e strumenti che consentano un processo decisionale efficace e il coinvolgimento del pubblico.

c)   Garantire un approvvigionamento sostenibile di materie prime non energetiche e non agricole

Lo scopo è migliorare la base di conoscenze sulle materie prime e sviluppare soluzioni innovative per l'esplorazione, l'estrazione, il trattamento, l'utilizzazione e la riutilizzazione, il riciclaggio e il recupero di materie prime efficienti in termini di costi e sotto il profilo delle risorse e rispettosi dell'ambiente e per la loro sostituzione con alternative a minor impatto ambientale economicamente attraenti e sostenibili sul piano ambientale, compresi processi e sistemi a ciclo chiuso. Le attività si concentrano sul miglioramento della base di conoscenze relativa alla disponibilità di materie prime, sulla promozione della fornitura, dell'utilizzo e del riutilizzo sostenibili ed efficaci delle materie prime, comprese le risorse minerarie, a terra e in mare, sull'individuazione di alternative alle materie prime essenziali e sul miglioramento della consapevolezza e delle competenze sociali riguardo alle materie prime.

d)   Agevolare la transizione verso un'economia e una società verdi per mezzo dell'ecoinnovazione

L'obiettivo è promuovere tutte le forme di ecoinnovazione che consentono la transizione verso un'economia verde. Le attività tra l'altro si basano su quelle intraprese nel quadro del programma per l'ecoinnovazione e le rafforzano, e si concentrano sul rafforzamento di tecnologie, processi, servizi e prodotti ecoinnovativi, anche attraverso l'esplorazione di modalità per ridurre la quantità di materie prime nella produzione e nel consumo, sul superamento delle barriere in tale contesto, nonché sulla loro diffusione e replicazione sul mercato, con particolare attenzione per le PMI, sul sostegno alle politiche innovative, ai modelli economici sostenibili e ai cambiamenti sociali, sulla misurazione e la valutazione dei progressi verso un'economia verde e sulla promozione dell'efficienza delle risorse per mezzo dei sistemi digitali.

e)   Sviluppare sistemi globali e continuativi di informazione e osservazione ambientali a livello mondiale

L'obiettivo è garantire la fornitura dei dati e informazioni a lungo termine necessari per far fronte a questa sfida. Le attività si concentrano sulle capacità, le tecnologie e le infrastrutture di dati relative all'osservazione e alla sorveglianza della Terra, basate sia sul telerilevamento che su misurazioni in loco, in grado di fornire costantemente informazioni tempestive e dettagliate e di consentire previsioni e proiezioni. È opportuno promuovere un accesso libero, aperto e privo di restrizioni a dati e informazioni interoperabili. Le attività contribuiscono a definire le future attività operative del programma Copernicus e a potenziare l'uso dei dati Copernicus per le attività di ricerca.

f)   Patrimonio culturale

L'obiettivo è la ricerca sulle strategie, le metodologie e gli strumenti necessari per garantire un patrimonio culturale dinamico e sostenibile per l'Europa in risposta al cambiamento climatico. Il patrimonio culturale nelle sue varie forme fisiche offre il contesto per la vita di comunità resilienti che rispondono a cambiamenti multivariati. La ricerca nell'ambito del patrimonio culturale richiede un approccio pluridisciplinare per migliorare la comprensione del materiale storico. Le attività si concentrano sull'individuazione di livelli di resilienza mediante osservazioni, monitoraggio e modellazione e permettono una migliore comprensione del modo in cui le comunità percepiscono il cambiamento climatico e i rischi sismici e vulcanici e reagiscono a essi.

6.   L'Europa in un mondo che cambia - società inclusive, innovative e riflessive

6.1.   Obiettivo specifico

L'obiettivo specifico è promuovere una maggiore comprensione dell'Europa, fornire soluzioni e sostenere società europee inclusive, innovative e riflessive in un contesto di trasformazioni senza precedenti e interdipendenze crescenti di portata mondiale

L'Europa deve affrontare notevoli sfide socioeconomiche che incidono sostanzialmente sul suo futuro comune e che comprendono le crescenti interdipendenze economiche e culturali, l'invecchiamento e il cambiamento demografico, l'esclusione sociale e la povertà, l'integrazione e la disgregazione, le ineguaglianze e i flussi migratori, il crescente divario digitale, la promozione di una cultura dell'innovazione e della creatività nella società e nelle imprese e il calo della fiducia nelle istituzioni democratiche e fra i cittadini a livello nazionale e internazionale. Queste sfide sono enormi ed esigono un approccio europeo comune, basato sulla conoscenza scientifica condivisa che le scienze sociali e umanistiche, tra le altre, possono fornire.

Nell'Unione permangono disuguaglianze di rilevo, sia all'interno dei paesi, sia fra questi. Nel 2011 l'indice di sviluppo umano, una misura aggregata del progresso in termini di salute, istruzione e reddito, valutava gli Stati membri fra 0,771 e 0,910, il che evidenzia considerevoli divergenze fra essi. Tali significative disuguaglianze sono presenti inoltre per esempio nella differenza retributiva di genere, che nell'Unione è pari in media al 17,8 % a favore degli uomini (23). Nel 2011 un cittadino dell'Unione su sei (circa 80 milioni di persone) era a rischio di povertà. Negli ultimi due decenni è aumentata la povertà che colpisce giovani adulti e famiglie con bambini. La disoccupazione giovanile supera il 20 %. 150 milioni di europei, ossia circa il 25 %, non hanno mai usato internet e potrebbero non raggiungere mai un livello sufficiente di alfabetizzazione digitale. Sono inoltre aumentate l'apatia politica e la polarizzazione elettorale, a riprova del fatto che vacilla la fiducia dei cittadini nei confronti degli attuali sistemi politici.

Questi dati indicano che alcuni gruppi sociali e comunità sono esclusi in maniera persistente dallo sviluppo sociale ed economico e/o dalle politiche democratiche. Tali disuguaglianze non solo bloccano lo sviluppo sociale, ma ostacolano le economie dell'Unione e riducono le capacità di ricerca e innovazione sia all'interno dei singoli paesi sia tra questi.

Una sfida essenziale nell'affrontare queste disuguaglianze sarà la promozione di contesti in cui identità europee, nazionali ed etniche possano coesistere e arricchirsi a vicenda.

Inoltre le previsioni indicano che il numero degli europei di età superiore ai 65 anni aumenterà significativamente, passando da 87 milioni a 124 milioni tra il 2010 e il 2030, pari a un incremento del 42 %. Ciò rappresenta una grande sfida per l'economia, la società e la sostenibilità delle finanze pubbliche.

La produttività e la crescita economica europee si sono attestate su un lento declino nel corso degli ultimi quattro decenni. Per di più la quota europea di produzione mondiale di conoscenze e di prestazioni innovative sono in rapido declino rispetto alle principali economie emergenti come il Brasile e la Cina. Anche se l'Europa possiede una robusta base di ricerca, è necessario che questa diventi un vantaggio potente per quanto concerne i beni e i servizi innovativi.

È risaputo che l'Europa deve investire maggiormente in ambito scientifico e innovativo e che dovrà altresì coordinare questi investimenti meglio di quanto abbia fatto in passato. Dopo la crisi finanziaria molte disuguaglianze economiche e sociali in Europa sono aumentate ancora di più e il ritorno ai tassi di crescita economica precedenti la crisi sembra ancora lontano per buona parte dell'Unione. La crisi attuale suggerisce altresì che è difficile trovare soluzioni a crisi che riflettono l'eterogeneità degli Stati membri e dei loro interessi.

È opportuno affrontare queste sfide congiuntamente e con modalità innovative e multidisciplinari poiché interagiscono in modi complessi e spesso inattesi. L'innovazione può portare a un indebolimento dell'inclusione, come si evince, ad esempio, dal divario digitale o dai fenomeni di segmentazione del mercato del lavoro. L'innovazione e la fiducia sociali sono talvolta difficili da conciliare nelle politiche, ad esempio in zone socialmente depresse delle grandi città europee. Inoltre, la combinazione tra l'innovazione e le richieste in evoluzione dei cittadini porta i responsabili politici e gli operatori economici e sociali a trovare nuove risposte che ignorino i confini stabiliti tra i vari settori, attività, beni o servizi. Fenomeni come la crescita di internet, dei sistemi finanziari, dell'invecchiamento dell'economia e della società ecologica dimostrano chiaramente che è necessario pensare e rispondere a tali problematiche in tutte le loro dimensioni di inclusione e innovazione nel contempo.

La complessità intrinseca di queste sfide e l'evoluzione delle esigenze rende pertanto essenziale sviluppare una ricerca innovativa e tecnologie, processi e metodi nuovi e intelligenti, meccanismi di innovazione sociale, azioni e politiche coordinate in grado di anticipare o influenzare i principali sviluppi per l'Europa. È necessaria una nuova comprensione degli elementi determinanti dell'innovazione. È necessario inoltre comprendere le tendenze e gli impatti soggiacenti all'interno di tali sfide e riscoprire o reinventare forme riuscite di solidarietà, comportamento, coordinamento e creatività suscettibili di distinguere l'Europa in termini di società inclusive, innovative e riflessive rispetto ad altre regioni del mondo.

A tal fine è necessario altresì un approccio più strategico nella cooperazione con i paesi terzi, basato su una comprensione più approfondita del passato dell'Unione e del suo ruolo attuale e futuro di attore globale.

6.2.   Motivazione e valore aggiunto dell'Unione

Queste sfide superano i confini nazionali e richiedono quindi analisi comparative più complesse al fine di sviluppare una base per la migliore comprensione delle politiche nazionali ed europee. Tali analisi comparative dovrebbero tener conto della mobilità (delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, ma anche delle competenze, delle conoscenze e delle idee), oltre a forme di cooperazione istituzionale, interazioni interculturali e cooperazione internazionale. Se tali sfide non sono comprese e previste meglio, le forze della globalizzazione possono anche spingere i paesi europei a competere tra di loro invece di cooperare, finendo così per accentuare le differenze in Europa piuttosto che i punti comuni e un corretto equilibrio fra cooperazione e concorrenza. Affrontare tali questioni fondamentali, comprese le sfide socioeconomiche, a livello esclusivamente nazionale comporta il rischio di un uso inefficiente delle risorse, di un'esternalizzazione dei problemi verso altri paesi europei e non europei e di un'accentuazione delle tensioni sociali, economiche e politiche suscettibili di incidere direttamente sugli obiettivi dei trattati per quanto riguarda i suoi valori, in particolare il titolo I del trattato sull'Unione europea.

Al fine di comprendere, analizzare e costruire società inclusive, innovative e riflessive, l'Europa ha bisogno di una risposta che liberi il potenziale di idee condivise per il futuro europeo al fine di creare nuove conoscenze, tecnologie e capacità. Il concetto di società inclusiva riconosce la diversità culturale, regionale e socioeconomica quale punto di forza dell'Europa. Occorre trasformare la diversità europea in una fonte di innovazione e sviluppo. Tali tentativi consentiranno all'Europa di affrontare le sfide non solo a livello interno, ma anche come attore globale sulla scena internazionale. Questo a sua volta consentirà agli Stati membri di trarre vantaggio dalle esperienze altrui e definire meglio le proprie azioni specifiche corrispondenti ai rispettivi contesti.

La promozione di nuove forme di cooperazione tra i paesi dell'Unione e a livello mondiale, nonché in tutte le pertinenti comunità della ricerca e dell'innovazione, occuperà quindi un ruolo centrale nell'ambito di questa sfida per la società. Sostenere processi di innovazione sociale e tecnologica, incoraggiare la partecipazione intelligente della pubblica amministrazione, oltre a informare e promuovere processi decisionali basati su fatti concreti, sono azioni che saranno sistematicamente perseguite al fine di migliorare la pertinenza di tutte queste attività per i responsabili politici, gli attori sociali ed economici e i cittadini. La ricerca e l'innovazione costituiscono una condizione essenziale per la competitività delle aziende e dei servizi europei, con particolare attenzione alla sostenibilità, ai progressi dell'istruzione, all'aumento dell'occupazione e alla riduzione della povertà.

Il finanziamento dell'Unione nel quadro di questa sfida sosterrà quindi lo sviluppo, l'attuazione e l'adeguamento delle politiche chiave dell'Unione europea, segnatamente gli obiettivi della strategia Europa 2020. Se del caso, al momento opportuno interagirà con le iniziative di programmazione congiunta, in particolare quelle relative a "Patrimonio culturale", "Vivere di più, vivere meglio" e "Europa urbana" e si cercherà il coordinamento con le azioni dirette del CCR.

6.3.   Le grandi linee delle attività

6.3.1.   Società inclusive

L'obiettivo è comprendere meglio i cambiamenti sociali in atto in Europa e il loro impatto sulla coesione sociale e analizzare e sviluppare l'inclusione sociale, economica e politica e le dinamiche interculturali positive in Europa e con i partner internazionali, per mezzo di una scienza d'avanguardia e di un approccio interdisciplinare, di progressi tecnologici e innovazioni organizzative. Le sfide principali da affrontare in materia di modelli europei di coesione sociale e benessere sono tra l'altro la migrazione, l'integrazione, il cambiamento demografico, l'invecchiamento della società e la disabilità, l'istruzione e l'apprendimento permanente nonché la riduzione della povertà e dell'esclusione sociale, tenendo conto delle diverse caratteristiche regionali e culturali.

La ricerca nell'ambito delle scienze sociali e delle discipline umanistiche svolge un ruolo di guida, in quanto osserva le mutazioni nel tempo e nello spazio e permette di esplorare futuri possibili. L'Europa ha una lunga storia comune di cooperazione e conflitto. Le sue interazioni culturali dinamiche offrono ispirazione e opportunità. La ricerca è necessaria per comprendere l'identità e l'appartenenza a livello di comunità, regioni e nazioni. La ricerca sosterrà i responsabili politici nella definizione di politiche che sostengano l'occupazione, lottino contro la povertà e prevengano lo sviluppo di diverse forme di separazione, conflitto ed esclusione politica e sociale, discriminazioni e disuguaglianze, quali le disuguaglianze di genere e intergenerazionali, la discriminazione a causa della disabilità o dell'origine etnica e i divari digitali o in materia di innovazione, nelle società europee e nelle altre regioni del mondo. In particolare la ricerca contribuisce all'attuazione e all'adattamento della strategia Europa 2020 e della più ampia azione esterna dell'Unione.

Le attività si concentrano sulla comprensione e l'incentivazione o attuazione dei seguenti elementi:

a)

i meccanismi per promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

b)

le organizzazioni di fiducia, le pratiche, le politiche e i servizi che sono necessari per la costruzione di società adattabili, inclusive, partecipative, aperte e creative in Europa, tenendo conto in particolare della migrazione, dell'integrazione e del cambiamento demografico;

c)

il ruolo di attore mondiale dell'Europa, segnatamente per quanto riguarda i diritti umani e la giustizia nel mondo;

d)

la promozione degli ambienti sostenibili e inclusivi mediante pianificazione e progettazione territoriali e urbane innovative.

6.3.2.   Società innovative

L'obiettivo è promuovere lo sviluppo di società e politiche innovative in Europa per mezzo dell'impegno dei cittadini, delle organizzazioni della società civile, delle imprese e degli utenti per quanto concerne la ricerca e l'innovazione nonché la promozione di politiche di ricerca e innovazione coordinate nell'ambito della globalizzazione e tenuto conto dell'esigenza di promuovere i più elevati standard etici. Sarà fornito un sostegno particolare per lo sviluppo del SER nonché delle condizioni generali per l'innovazione.

Le conoscenze sociali e culturali sono un'importante fonte di creatività e innovazione, anche nel settore sociale, pubblico e delle imprese. In molti casi, inoltre, le innovazioni sociali e basate sulle esigenze degli utenti precedono lo sviluppo di tecnologie, servizi e processi economici innovativi. Le industrie creative sono un'importante risorsa per affrontare le sfide per la società e la competitività. Poiché le interrelazioni tra innovazione sociale e tecnologica sono complesse e raramente lineari, occorrono ulteriori ricerche, anche intersettoriali e multidisciplinari, nello sviluppo di tutti i tipi di innovazione e attività finanziate, al fine di incoraggiarne uno sviluppo efficace nel futuro.

Il centro delle attività comprende:

a)

il rafforzamento della base scientifica e del sostegno per l'iniziativa faro "Unione dell'innovazione" e il SER;

b)

l'esplorazione di nuove forme di innovazione, con particolare attenzione all'innovazione sociale e alla creatività, e la comprensione delle modalità di sviluppo, riuscita o insuccesso di tutte le forme di innovazione;

c)

l'utilizzo del potenziale innovativo, creativo e produttivo di tutte le generazioni;

d)

la promozione di una cooperazione coerente ed efficace con i paesi terzi.

6.3.3.   Società riflessive - patrimonio culturale e identità europea

L'obiettivo è quello di contribuire a comprendere il fondamento intellettuale dell'Europa, la sua storia e le numerose influenze europee ed extraeuropee, che costituiscono una fonte di ispirazione per le nostre vite oggi. L'Europa è caratterizzata da una varietà di diversi popoli (compresi minoranze e popoli indigeni), tradizioni e identità regionali e nazionali nonché da livelli diversi di sviluppo economico e sociale. La migrazione e la mobilità, i mezzi di comunicazione, l'industria e i trasporti contribuiscono alla diversità di prospettive e stili di vita. Occorre riconoscere e tenere in conto tale diversità e le opportunità che ne derivano.

Le collezioni europee conservate in biblioteche, anche digitali, archivi, musei, gallerie e altre istituzioni pubbliche detengono un patrimonio ricco e ancora inesplorato di documenti e oggetti di studio. Tali risorse d'archivio rappresentano, assieme al patrimonio intangibile, la storia dei singoli Stati membri ma anche il patrimonio collettivo di un'Unione emersa nel corso del tempo. Tali materiali dovrebbero essere resi accessibili a ricercatori e cittadini, anche mediante le nuove tecnologie, per consentire di guardare al futuro attraverso l'archivio del passato. L'accessibilità e la conservazione del patrimonio culturale nelle forme suddette sono necessarie per la vitalità dei rapporti esistenti tra le diverse culture e all'interno delle stesse nell'Europa di oggi e contribuiscono alla crescita economica sostenibile.

Il centro delle attività comprende:

a)

lo studio del patrimonio culturale, della memoria, dell'identità, dell'integrazione e delle interazioni e traduzioni culturali in Europa, compreso il modo in cui tali elementi sono rappresentati nelle collezioni a carattere culturale e scientifico, negli archivi e nei musei, allo scopo di informare e comprendere meglio il presente mediante interpretazioni più approfondite del passato;

b)

la ricerca sulla storia, la letteratura, l'arte, la filosofia e le religioni dei paesi e delle regioni d'Europa e sul modo in cui queste hanno dato forma alla diversità europea contemporanea;

c)

la ricerca sul ruolo dell'Europa nel mondo, sulle influenze e i legami reciproci tra le regioni del mondo e sulle culture europee viste dall'esterno.

7.   Società sicure - proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini

7.1.   Obiettivo specifico

L'obiettivo specifico è promuovere società europee sicure in un contesto di trasformazioni senza precedenti e interdipendenze e minacce crescenti di portata mondiale, rafforzando nel contempo la cultura europea della libertà e della giustizia.

L'Europa non è mai stata consolidata in modo così pacifico e i livelli di sicurezza di cui godono i cittadini europei sono elevati rispetto ad altre aree del mondo. Tuttavia, l'Europa continua a essere vulnerabile in un contesto di globalizzazione sempre maggiore, in cui le società stanno affrontando minacce e sfide alla sicurezza sempre maggiori in termini di portata e sofisticatezza.

La minaccia di un attacco militare su larga scala è diminuita e le preoccupazioni di sicurezza riguardano nuove minacce sfaccettate, interconnesse e transnazionali. Occorre tenere conto di aspetti come i diritti dell'uomo, il degrado ambientale, la stabilità politica e la democrazia, le questioni sociali, l'identità culturale e religiosa o la migrazione. In tale contesto, gli aspetti interni ed esterni della sicurezza sono inestricabilmente connessi. Al fine di proteggere la libertà e la sicurezza, l'Unione richiede risposte efficaci utilizzando un vasto arsenale innovativo di strumenti per la sicurezza. La ricerca e l'innovazione possono svolgere un chiaro ruolo di sostegno, sebbene da sole non possano garantire la sicurezza. Le attività di ricerca e innovazione dovrebbero mirare a comprendere, individuare, prevenire e scoraggiare le minacce alla sicurezza, nonché a prepararsi e proteggersi da esse. Inoltre, la sicurezza presenta sfide fondamentali che non possono essere affrontate con un approccio indipendente e vincolato a uno specifico settore ma che piuttosto richiedono un'impostazione più ambiziosa, coordinata e olistica.

Numerose forme di insicurezza, riguardante la criminalità, la violenza, il terrorismo, le catastrofi naturali e imputabili all'uomo, attacchi informatici o violazioni del diritto al rispetto della vita privata e altre forme di disordini economici e sociali, colpiscono sempre più i cittadini.

Secondo le stime, è verosimile il dato di 75 milioni di vittime dirette di reati ogni anno in Europa (24). I costi diretti del crimine, del terrorismo, delle attività illecite, della violenza e delle catastrofi in Europa sono stati stimati in almeno 650 miliardi di EUR (pari a circa il 5 % del PIL dell'Unione) nel 2010. Il terrorismo ha dimostrato le sue conseguenze fatali in diverse parti d'Europa e del mondo, causando la morte di molte persone e importanti perdite economiche. Ha altresì un significativo impatto culturale e globale.

I cittadini, le imprese e le istituzioni sono sempre più interessate dalle interazioni e dalle operazioni digitali nei settori sociali, commerciali e finanziari della vita, ma lo sviluppo di internet ha recato con sé reati informatici per svariati miliardi di euro l'anno, attacchi informatici contro infrastrutture critiche e violazioni del diritto al rispetto della vita privata che colpiscono i singoli o le entità in tutto il continente. I mutamenti nel carattere e nella percezione dell'insicurezza nella vita quotidiana possono influire sulla fiducia dei cittadini non solo nei confronti delle istituzioni, ma anche a livello interpersonale.

Al fine di anticipare, prevenire e gestire tali minacce, è necessario comprenderne le cause, sviluppare e applicare tecnologie, soluzioni, conoscenze e strumenti di previsione innovativi, stimolare la collaborazione tra fornitori e utenti, trovare soluzioni in materia di sicurezza civile, migliorare la competitività dell'industria e dei servizi europei in materia di sicurezza, comprese le TIC, nonché prevenire e combattere le violazioni del diritto al rispetto della vita privata e dei diritti dell'uomo su internet e altrove, garantendo nel contempo i diritti e le libertà individuali dei cittadini europei.

Per migliorare ulteriormente la cooperazione transfrontaliera tra diversi tipi di servizi di emergenza occorre prestare attenzione all'interoperabilità e alla standardizzazione.

Infine, dal momento che le politiche di sicurezza dovrebbero interagire con diverse politiche sociali, rafforzare la dimensione sociale della ricerca in materia di sicurezza costituirà un aspetto importante della presente sfida per la società.

Il rispetto di valori fondamentali quali la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e lo stato di diritto deve costituire la base di qualunque attività intrapresa nel quadro della presente sfida al fine di garantire la sicurezza dei cittadini europei.

7.2.   Motivazione e valore aggiunto dell'Unione

L'Unione, i suoi cittadini, la sua industria e i suoi partner internazionali devono far fronte a una serie di minacce a livello di sicurezza, come la criminalità, il terrorismo, i traffici illeciti e le situazioni di emergenza di grande portata dovute a calamità naturali o causate dall'uomo. Tali minacce possono attraversare le frontiere e sono rivolte a obiettivi materiali o al ciberspazio con attacchi provenienti da diverse fonti. Ad esempio, gli attacchi condotti contro i sistemi d'informazione o di comunicazione di autorità pubbliche e di enti privati non solo compromettono la fiducia dei cittadini nei sistemi di informazione e comunicazione e comportano perdite finanziarie dirette e una perdita di opportunità commerciali, ma possono anche colpire in modo grave infrastrutture e servizi essenziali, come l'energia, i trasporti aerei e altri modi di trasporto, l'approvvigionamento alimentare e idrico, la sanità, le finanze e le telecomunicazioni.

Tali minacce potrebbero mettere in pericolo le fondamenta interne della nostra società. La tecnologia e la progettazione creativa possono dare un importante contributo a qualunque risposta si renda necessaria. Occorre comunque sviluppare nuove soluzioni tenendo sempre conto dell'adeguatezza degli strumenti, anche alle richieste della società, in particolare in termini di garanzie dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini.

Infine, la sicurezza rappresenta anche una notevole sfida economica, tenuto conto della percentuale detenuta dall'Europa nel mercato globale in forte crescita della sicurezza. Dato il potenziale impatto di determinate minacce sui servizi, sulle reti o sulle imprese, l'impiego di adeguate soluzioni di sicurezza è divenuto fondamentale per l'economia e la competitività della produzione europea. La cooperazione tra gli Stati membri e con paesi terzi e organizzazioni internazionali rientra in questa sfida.

Il finanziamento dell'Unione alla ricerca e all'innovazione nel quadro di questa sfida per la società sosterrà quindi lo sviluppo, l'attuazione e l'adeguamento delle politiche chiave dell'Unione, segnatamente gli obiettivi della strategia Europa 2020, la politica estera e di sicurezza comune, la strategia per la sicurezza interna dell'Unione e l'iniziativa faro "Agenda digitale europea". Sarà perseguito il coordinamento con le azioni dirette del CCR.

7.3.   Le grandi linee delle attività

L'obiettivo è sostenere le politiche dell'Unione di sicurezza interna ed esterna e garantire la sicurezza, la fiducia e la riservatezza informatiche sul mercato unico digitale, migliorando nel contempo la competitività dell'industria e dei servizi dell'Unione in materia di sicurezza, comprese le TIC. Le attività saranno incentrate tra l'altro sulla ricerca e lo sviluppo per quanto riguarda la prossima generazione di soluzioni innovative, lavorando su nuovi concetti e progetti e norme interoperabili. Questo sarà effettuato per mezzo dello sviluppo di tecnologie e soluzioni innovative mirate a colmare le lacune di sicurezza e a ridurre i rischi derivanti dalle minacce alla sicurezza.

Queste azioni orientate alle missioni integreranno le esigenze di diversi utenti finali (cittadini, imprese, organizzazioni della società civile e amministrazioni, comprese le autorità nazionali e internazionali, la protezione civile, le autorità preposte all'applicazione della legge, le guardie di frontiera, ecc.), al fine di tenere in considerazione l'evoluzione delle minacce alla sicurezza e della protezione della vita privata e i necessari aspetti sociali.

Il centro delle attività comprende:

a)

la lotta alla criminalità, ai traffici illeciti e al terrorismo, anche comprendendo e affrontando le idee e le credenze dei terroristi;

b)

la protezione e il potenziamento della resilienza delle infrastrutture essenziali, delle catene di approvvigionamento e dei modi di trasporto;

c)

il rafforzamento della sicurezza attraverso la gestione delle frontiere;

d)

il miglioramento della sicurezza informatica;

e)

l'aumento della resilienza dell'Europa a crisi e catastrofi;

f)

la garanzia della vita privata e della libertà, anche su internet, e il miglioramento della comprensione, da un punto di vista sociale, giuridico ed etico, di tutti i settori della sicurezza, del rischio e della relativa gestione;

g)

il rafforzamento della standardizzazione e dell'interoperabilità dei sistemi, anche per fini di emergenza;

h)

il sostegno delle politiche di sicurezza esterne dell'Unione, tra cui la prevenzione dei conflitti e il consolidamento della pace.

PARTE IV

DIFFONDERE L'ECCELLENZA E AMPLIARE LA PARTECIPAZIONE

1.   Obiettivo specifico

L'obiettivo specifico è sfruttare appieno il potenziale di talenti esistenti in Europa e assicurare che i benefici di un'economia basata sull'innovazione siano massimizzati e ampiamente distribuiti in tutta l'Unione secondo il principio dell'eccellenza.

Nonostante la recente tendenza a una convergenza dei risultati dei singoli paesi e regioni nell'ambito dell'innovazione, permangono marcate differenze tra gli Stati membri. Inoltre, l'attuale crisi finanziaria, imponendo restrizioni ai bilanci nazionali, minaccia di ampliare i divari. Sfruttare il potenziale di talenti esistenti in Europa, ottimizzando e diffondendo i benefici dell'innovazione in tutta l'Unione, è fondamentale per la competitività dell'Europa e per la sua capacità di affrontare le sfide per la società in futuro.

2.   Motivazione e valore aggiunto dell'Unione

Per progredire verso una società sostenibile, inclusiva e intelligente, l'Europa deve utilizzare al meglio l'intelligenza disponibile nell'Unione e mettere a frutto il potenziale inesplorato nell'ambito della ricerca e dell'innovazione.

Tutelando e collegando i gruppi di eccellenza, le attività proposte contribuiranno a rafforzare il SER.

3.   Le grandi linee delle attività

La diffusione dell'eccellenza e l'ampliamento della partecipazione saranno agevolati dalle azioni seguenti:

Raggruppamento di istituti di ricerca di eccellenza e regioni con prestazioni meno soddisfacenti dal punto di vista dell'RSI miranti a creare nuovi centri di eccellenza (o a migliorare in modo significativo quelli esistenti) in Stati membri e regioni con prestazioni meno soddisfacenti dal punto di vista dell'RSI.

Gemellaggi di istituti di ricerca miranti a rafforzare in modo decisivo un determinato settore di ricerca in un istituto emergente attraverso collegamenti con almeno due istituti che svolgono un ruolo guida a livello internazionale in un settore specifico.

Istituzione di cattedre "SER" per attirare accademici di alto livello negli istituti con un chiaro potenziale di ricerca di eccellenza, al fine di aiutare tali istituti a realizzare pienamente il loro potenziale e creare così condizioni eque per la ricerca e l'innovazione nel SER. Occorre esplorare possibili sinergie con le attività del CER.

Un meccanismo di sostegno delle politiche inteso a migliorare la concezione, l'attuazione e la valutazione delle politiche nazionali/regionali di ricerca e innovazione.

Sostegno dell'accesso alle reti internazionali di ricercatori e innovatori di eccellenza che non sono presenti in misura sufficiente nelle reti europee e internazionali, compresa la cooperazione europea in campo scientifico e tecnologico.

Rafforzamento della capacità amministrativa e operativa delle reti transnazionali di punti di contatto nazionali, anche mediante la formazione, in modo che possano fornire migliore sostegno ai potenziali partecipanti.

PARTE V

SCIENZA CON E PER LA SOCIETÀ

1.   Obiettivo specifico

L'obiettivo consiste nel costruire una cooperazione efficace tra scienza e società, assumere nuovi talenti per la scienza e associare l'eccellenza scientifica alla sensibilizzazione e alla responsabilità sociali.

2.   Motivazione e valore aggiunto dell'Unione

La forza del sistema scientifico e tecnologico europeo dipende dalla sua capacità di sfruttare i talenti e le idee ovunque si trovino. Ciò può essere raggiunto solo se saranno sviluppati un dialogo ricco e proficuo e una cooperazione attiva tra scienza e società, al fine di garantire una scienza più responsabile e permettere lo sviluppo di politiche più pertinenti per i cittadini. Rapidi progressi nella ricerca e innovazione scientifica contemporanea hanno sollevato importanti questioni etiche, giuridiche e sociali che influiscono sul rapporto tra la scienza e la società. Il miglioramento della cooperazione tra la scienza e la società per consentire un ampliamento del sostegno sociale e politico per la scienza e la tecnologia in tutti gli Stati membri è una questione sempre più importante che l'attuale crisi economica ha fortemente acuito. Gli investimenti pubblici per la scienza richiedono un ampio gruppo sociale e politico che condivida i valori della scienza, che ne conosca i processi e partecipi agli stessi e sia in grado di apprezzarne il contributo alla conoscenza, alla società e al progresso economico.

3.   Le grandi linee delle attività

Il centro delle attività comprende:

a)

rendere le carriere scientifiche e tecnologiche attraenti per i giovani studenti e favorire un dialogo duraturo tra le scuole, gli istituti di ricerca, l'industria e le organizzazioni della società civile;

b)

promuovere la parità di genere, in particolare favorendo cambiamenti strutturali a livello di organizzazione degli istituti di ricerca e di contenuto e progettazione delle attività di ricerca;

c)

integrare la società nelle tematiche, nelle politiche e nelle attività della scienza e dell'innovazione al fine di integrare gli interessi e i valori dei cittadini e aumentare la qualità, la pertinenza, l'accettabilità sociale e la sostenibilità dei risultati della ricerca e dell'innovazione in vari settori di attività, dall'innovazione sociale a settori quali le biotecnologie e le nanotecnologie;

d)

incoraggiare i cittadini a impegnarsi nella scienza attraverso un'istruzione scientifica, sia formale che informale, e promuovere la diffusione di attività basate sulla scienza, in particolare nei centri scientifici e mediante altri canali appropriati;

e)

sviluppare l'accessibilità e l'uso dei risultati della ricerca finanziata con risorse pubbliche;

f)

definire una governance per il progresso della ricerca e dell'innovazione responsabili da parte di tutte le parti interessate (ricercatori, autorità pubbliche, settore industriale e organizzazioni della società civile), che sia sensibile alle esigenze e alle richieste della società e promuovere un quadro deontologico per la ricerca e l'innovazione;

g)

osservare debite e proporzionate cautele nelle attività di ricerca e innovazione prevedendo e valutando i possibili impatti ambientali, sulla salute e sulla sicurezza;

h)

migliorare la conoscenza in materia di comunicazione scientifica al fine di migliorare la qualità e l'efficacia delle interazioni tra scienziati, media generalisti e pubblico.

PARTE VI

AZIONI DIRETTE NON NUCLEARI DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA (CCR)

1.   Obiettivo specifico

L'obiettivo specifico è fornire un sostegno scientifico e tecnico alle politiche dell'Unione, basato sulla domanda, con la flessibilità necessaria per rispondere alle nuove esigenze strategiche.

2.   Motivazione e valore aggiunto dell'Unione

L'Unione ha definito un'ambiziosa agenda politica fino al 2020 che affronta una serie di sfide complesse e interrelate, quali la gestione sostenibile delle risorse e la competitività. Al fine di affrontare efficacemente queste sfide, è necessario disporre di solide prove scientifiche che interessano diverse discipline scientifiche e consentono una corretta valutazione delle opzioni politiche. Il CCR, che svolge il suo ruolo di servizio scientifico a beneficio delle strategie dell'Unione, fornirà il necessario sostegno scientifico e tecnico in tutte le fasi del ciclo decisionale, dalla concezione all'attuazione e alla valutazione. Al fine di contribuire a tale obiettivo specifico, esso concentrerà chiaramente la propria ricerca sulle priorità politiche dell'Unione, migliorando nel contempo le competenze trasversali e la cooperazione con gli Stati membri.

L'indipendenza del CCR da interessi particolari, privati o nazionali, congiuntamente al suo ruolo di referente tecnico-scientifico, agevola il raggiungimento del necessario consenso tra le parti interessate e i responsabili politici. Gli Stati membri e i cittadini dell'Unione traggono vantaggio dalle attività di ricerca del CCR, in maniera più evidente in settori quali la sanità e la tutela dei consumatori, l'ambiente e la sicurezza, nonché la gestione delle crisi e delle catastrofi.

Più nello specifico, gli Stati membri e le regioni trarranno vantaggio altresì dal sostegno alle loro strategie di specializzazione intelligente.

Il CCR è parte integrante del SER e continuerà a sostenerne attivamente il funzionamento attraverso una stretta collaborazione con i suoi pari e con i soggetti interessati, massimizzando l'accesso ai suoi impianti e attraverso la formazione di ricercatori, nonché mediante la stretta collaborazione con gli Stati membri e le istituzioni internazionali che perseguono obiettivi analoghi. Ciò promuoverà inoltre l'integrazione dei nuovi Stati membri e paesi associati; per questi ultimi il CCR continuerà a fornire corsi di formazione specifica sulla base tecnico-scientifica del corpus del diritto dell'Unione. Il CCR stabilirà collegamenti di coordinamento con altri obiettivi specifici pertinenti di Orizzonte 2020. Come complemento alle sue azioni dirette e ai fini di un'ulteriore integrazione e interconnessione nel SER, il CCR può anche partecipare alle azioni indirette e agli strumenti di coordinamento di Orizzonte 2020 nei settori in cui dispone delle competenze necessarie a produrre un valore aggiunto dell'Unione.

3.   Le grandi linee delle attività

Le attività del CCR in Orizzonte 2020 saranno incentrate sulle priorità politiche dell'Unione e sulle sfide per la società da esse affrontate. Tali attività sono in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020 e con le rubriche "Sicurezza e cittadinanza" e "Europa globale" del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

I principali settori di competenza del CCR saranno l'energia, i trasporti, l'ambiente e i cambiamenti climatici, l'agricoltura e la sicurezza alimentare, la salute e la tutela dei consumatori, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i materiali di riferimento e la sicurezza (compresa la sicurezza nucleare del programma Euratom). Le attività del CCR in tali settori saranno svolte tenendo conto delle pertinenti iniziative a livello di regioni, di Stati membri o dell'Unione, nella prospettiva di dare forma al SER.

Tali settori di competenza saranno notevolmente rafforzati con la capacità di affrontare l'intero ciclo programmatico e di valutare le diverse opzioni politiche. Ciò comprende:

a)

anticipazione e previsione: intelligence strategica proattiva sulle tendenze e gli eventi che si verificano nella scienza, nella tecnologia e nella società e sulle loro possibili implicazioni per le politiche pubbliche;

b)

economia: per un servizio integrato comprendente aspetti sia tecnico-scientifici sia macroeconomici;

c)

modellizzazione: incentrate sulla sostenibilità e l'economia, per rendere la Commissione meno dipendente dai fornitori esterni per le analisi di scenario fondamentali;

d)

analisi politica: per consentire l'esplorazione intersettoriale delle opzioni politiche;

e)

valutazione d'impatto: produzione di prove scientifiche a sostengo delle opzioni politiche.

Il CCR continuerà a perseguire l'eccellenza della ricerca e ampie interazioni con gli istituti di ricerca come base di un sostegno politico credibile e solido in ambito tecnico-scientifico. A tal fine, rafforzerà la collaborazione con partner europei e internazionali, tra l'altro, mediante la partecipazione alle azioni indirette. Effettuerà inoltre, su base selettiva, ricerca esplorativa e sviluppo di competenze nei settori emergenti e di rilievo per i processi politici.

Il CCR si concentra sui seguenti aspetti:

3.1.   Eccellenza scientifica

Effettuare una ricerca volta a rafforzare la base di prove scientifiche del processo decisionale ed esaminare i settori emergenti della scienza e della tecnologia, anche per mezzo di un programma di ricerca esplorativa.

3.2.   Leadership industriale

Contribuire alla competitività europea grazie al sostegno al processo di standardizzazione e alle norme con ricerca prenormativa, sviluppo di materiali e misure di riferimento e all'armonizzazione di metodologie in cinque settori chiave (energia, trasporti, l'iniziativa faro "Un'agenda digitale europea", sicurezza, protezione dei consumatori). Effettuare valutazioni di sicurezza delle nuove tecnologie in settori quali energia e trasporti, salute e tutela dei consumatori. Contribuire ad agevolare l'utilizzo, la standardizzazione e la convalida delle tecnologie e dei dati spaziali, in particolare per far fronte alle sfide per la società.

3.3.   Sfide per la società

a)   Salute, evoluzione demografica e benessere

Contribuire alla salute e alla tutela dei consumatori mediante un sostegno tecnico e scientifico nei settori quali prodotti alimentari, mangimi e prodotti di consumo; ambiente e salute; diagnostiche e pratiche di screening in ambito sanitario, nonché alimentazione e diete.

b)   Sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibili, ricerca marina, marittima e sulle acque interne e bioeconomia

Sostenere lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio dell'agricoltura europea e della politica della pesca, compresi la sicurezza alimentare e lo sviluppo di una bioeconomia attraverso, ad esempio, previsioni di produzione delle colture, analisi e modellizzazione tecniche e socioeconomiche, nonché promozione di mari sani e produttivi.

c)   Energia sicura, pulita ed efficiente;

Sostenere gli obiettivi "20-20-20" in materia di clima e di energia con la ricerca sugli aspetti tecnologici ed economici dell'approvvigionamento energetico, dell'efficienza, delle tecnologie a basse emissioni di carbonio e delle reti di trasmissione dell'elettricità/energia.

d)   Trasporti intelligenti, verdi e integrati

Sostegno della politica dell'Unione alla mobilità sostenibile e sicura di persone e di merci con studi di laboratorio, approcci di modellizzazione e di monitoraggio, comprese le tecnologie a basse emissioni di carbonio per i trasporti, quali l'elettrificazione, i veicoli puliti ed efficienti e i combustibili alternativi nonché i sistemi di mobilità intelligente.

e)   Azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime

Esaminare le sfide intersettoriali della gestione sostenibile delle risorse naturali mediante il monitoraggio delle variabili ambientali essenziali e lo sviluppo di un quadro di modellizzazione integrato per la valutazione della sostenibilità.

Sostenere l'efficienza delle risorse, la riduzione delle emissioni e l'approvvigionamento sostenibile delle materie prime attraverso valutazioni integrate in ambito sociale, ambientale ed economico dei processi produttivi, delle tecnologie, dei prodotti e dei servizi"puliti".

Sostenere gli obiettivi dell'Unione in materia di politica di sviluppo mediante la ricerca mirata a contribuire a garantire un approvvigionamento adeguato di risorse essenziali, con un'attenzione particolare al monitoraggio dei parametri ambientali e delle risorse connesse, delle analisi relative alla sicurezza alimentare, nonché del trasferimento di conoscenze.

f)   L'Europa in un mondo che cambia - società inclusive, innovative e riflessive

Alimentare e controllare l'attuazione dell'iniziativa faro "Unione dell'innovazione" grazie ad analisi macroeconomiche dei fattori e degli ostacoli alla ricerca e all'innovazione, e mediante lo sviluppo di metodologie, quadri di valutazione e indicatori.

Sostegno al SER mediante il monitoraggio del funzionamento dello SER e l'analisi di fattori e ostacoli di alcuni dei suoi elementi chiave, nonché attraverso la creazione di reti di ricerca, la formazione e l'apertura delle strutture e delle banche dati del CCR per gli utenti negli Stati membri e nei paesi candidati e associati.

Contribuire agli obiettivi fondamentali dell'iniziativa faro "Un'agenda digitale europea" mediante analisi qualitative e quantitative degli aspetti economici e sociali (economia digitale, società digitale, vita digitale).

g)   Società sicure - proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini

Sostegno alla sicurezza interna attraverso l'identificazione e la valutazione delle vulnerabilità delle infrastrutture cruciali quali componenti essenziali delle funzioni sociali e attraverso la valutazione operativa della prestazione e la valutazione sociale ed etica delle tecnologie connesse all'identità digitale. Affrontare le sfide mondiali per la sicurezza comprese le minacce emergenti o ibride attraverso lo sviluppo di strumenti avanzati per l'estrazione e l'analisi di informazioni nonché per la gestione delle crisi.

Rafforzare la capacità dell'Unione di gestione delle catastrofi naturali o causate dall'uomo, rafforzando il monitoraggio delle infrastrutture e lo sviluppo di centri di sperimentazione e di sistemi di allerta precoce globale a impostazione multirischio e di sistemi informativi di gestione del rischio, avvalendosi dei quadri di osservazione della terra via satellite.

PARTE VII

L'ISTITUTO EUROPEO DI INNOVAZIONE E TECNOLOGIA (EIT)

1.   Obiettivo specifico

L'obiettivo specifico è integrare il triangolo della conoscenza costituito da istruzione superiore, ricerca e innovazione, e in tal modo rafforzare la capacità di innovazione dell'Unione e affrontare le sfide per la società.

L'Europa si trova ad affrontare una serie di debolezze strutturali in materia di capacità di innovazione e di capacità di fornitura di nuovi servizi, prodotti e processi, il che è di ostacolo a una crescita economica sostenibile e alla creazione di posti di lavoro. Fra le principali questioni vi sono i risultati relativamente scarsi nella capacità dell'Europa ad attrarre e mantenere i talenti, la sottoutilizzazione delle capacità di ricerca esistenti in termini di creazione di valore economico o sociale, la scarsa commercializzazione dei risultati della ricerca, bassi livelli di attività e mentalità imprenditoriale, la scarsa mobilitazione degli investimenti privati in R&S, una scala delle risorse, comprese le risorse umane, nei poli d'eccellenza insufficiente per competere su scala mondiale e un eccessivo numero di ostacoli alla collaborazione nell'ambito del triangolo della conoscenza costituito da istruzione superiore, ricerca e innovazione a livello europeo.

2.   Motivazione e valore aggiunto dell'Unione

Per competere su scala internazionale, l'Europa deve superare le debolezze strutturali di cui sopra. Gli elementi identificati in precedenza sono comuni a tutti gli Stati membri e compromettono la capacità di innovazione dell'Unione nel suo insieme.

L'EIT affronterà questi problemi promuovendo cambiamenti strutturali nel panorama europeo dell'innovazione, attraverso uno stimolo all'integrazione della ricerca, dell'innovazione e dell'istruzione superiore ai massimi livelli, in particolare attraverso le sue comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI), in modo da creare nuovi ambienti propizi all'innovazione, promuovendo e sostenendo una nuova generazione di imprenditori e incentivando la creazione di spin-off e start up innovative. In tal modo, l'EIT contribuirà pienamente al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, in particolare alle iniziative faro "Unione dell'innovazione" e "Youth on the Move".

Inoltre l'EIT e le CCI dovrebbero creare sinergie e interazioni tra le priorità di Orizzonte 2020 e con altre iniziative pertinenti. In particolare, l'EIT contribuirà, tramite le CCI, al conseguimento degli obiettivi specifici della priorità "Sfide per la società" e dell'obiettivo specifico "Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali".

Integrare l'istruzione e l'imprenditorialità con la ricerca e l'innovazione

La caratteristica specifica dell'EIT è integrare istruzione superiore e imprenditorialità con la ricerca e l'innovazione, quali collegamenti in un'unica catena dell'innovazione in tutta l'Unione e oltre, il che dovrebbe generare, tra l'altro, un aumento dei servizi, dei prodotti e dei processi innovativi immessi sul mercato.

Logica imprenditoriale e approccio basato sui risultati

L'EIT, per mezzo delle CCI, opera in linea con la logica imprenditoriale e mantiene un approccio basato sui risultati. Una forte leadership rappresenta un prerequisito: ciascuna CCI è guidata da un amministratore delegato. I partner delle CCI sono rappresentati da persone giuridiche individuali per consentire un processo decisionale più snello. Le CCI sono tenute a produrre piani annuali di gestione chiaramente definiti, che illustrino una strategia pluriennale e comprensivi di un ambizioso portafoglio delle attività che spaziano dall'istruzione alla creazione di imprese, con obiettivi ed elementi da fornire chiari, miranti all'impatto sia sociale sia di mercato. Le attuali norme in materia di partecipazione, valutazione e controllo delle CCI consentono decisioni rapide di tipo commerciale. Le imprese e gli imprenditori dovrebbero avere un ruolo forte nel guidare le attività delle CCI e le CCI dovrebbero essere in grado di mobilitare investimenti e un impegno a lungo termine da parte del settore delle imprese.

Superare la frammentazione con l'aiuto di partenariati integrati di lungo termine

Le CCI dell'EIT sono iniziative fortemente integrate, che riuniscono in maniera aperta, responsabile e trasparente partner provenienti dall'industria, comprese le PMI, dall'istruzione superiore e dagli istituti di ricerca e tecnologici rinomati per la loro eccellenza. Le CCI consentono a partner provenienti da tutta l'Unione e oltre di unirsi in nuove configurazioni transfrontaliere, ottimizzare le risorse esistenti e spianare la via a nuove opportunità commerciali attraverso nuove catene di valore in grado di far fronte a sfide ad alto rischio su più vasta scala. Le CCI sono aperte alla partecipazioni di nuovi membri portatori di valore aggiunto al partenariato, tra cui le PMI.

Sviluppare il principale punto di forza dell'innovazione europea: le persone di talento

Il talento è una componente essenziale dell'innovazione. L'EIT favorisce le persone e le loro interazioni, ponendo studenti, ricercatori e imprenditori al centro del suo modello di innovazione. L'EIT creerà una cultura imprenditoriale e creativa e un'istruzione interdisciplinare per gli individui di talento, per mezzo di master e dottorati propri, destinati a diventare un marchio di eccellenza riconosciuto a livello internazionale. In tal modo, l'EIT promuove fortemente la mobilità e la formazione all'interno del triangolo della conoscenza.

3.   Le grandi linee delle attività

L'EIT opera principalmente per mezzo delle CCI, in particolare nei settori che offrono un reale potenziale di innovazione. Mentre le CCI godono di una sostanziale autonomia generale nel definire le loro strategie e attività, vi è una serie di elementi innovativi comuni a tutte le CCI tra cui si cercano coordinamento e sinergie. L'EIT rafforzerà inoltre il suo impatto tramite la diffusione di buone prassi sulle modalità per integrare il triangolo della conoscenza e lo sviluppo dell'imprenditorialità, integrando nuovi partner pertinenti, qualora possano fornire valore aggiunto, e promuovendo attivamente una nuova cultura della condivisione delle conoscenze.

a)   Trasferimento e applicazione delle attività di istruzione superiore, ricerca e innovazione per la creazione di nuove imprese

L'EIT mira a creare un ambiente propizio allo sviluppo del potenziale innovativo delle persone e sfruttarne le idee, indipendentemente dalla loro posizione nella catena dell'innovazione. Pertanto l'EIT contribuirà altresì ad affrontare il "paradosso europeo", per cui l'eccellente ricerca esistente è ben lungi dall'essere sfruttata appieno. In tal modo, l'EIT intende portare le idee verso il mercato. Principalmente attraverso le CCI e l'accento sulla promozione dello spirito imprenditoriale si creeranno nuove opportunità commerciali in forma di operazioni di start-up e spin-off ma anche all'interno dell'industria esistente. Si porrà l'accento su tutte le forme di innovazione, compresa l'innovazione tecnologica, sociale e non tecnologica.

b)   Ricerca di punta e incentrata sull'innovazione in settori fondamentali per l'economia e la società.

La strategia e le attività dell'EIT sono guidate da un'attenzione ai settori che offrono un autentico potenziale innovativo e sono chiaramente pertinenti alle sfide per la società affrontate nel quadro di Orizzonte 2020. Affrontando le sfide fondamentali per la società in modo globale, l'EIT promuoverà approcci interdisciplinari e multidisciplinari e aiuterà a concentrare gli sforzi di ricerca dei partner delle CCI.

c)   Sviluppo di individui di talento, competenti e dotati di spirito imprenditoriale con l'aiuto dell'istruzione e della formazione

L'EIT integra pienamente l'istruzione e la formazione in tutte le fasi della carriera e sostiene e facilita lo sviluppo di curricula nuovi e innovativi, che rispecchino la necessità di nuovi profili derivati dalle complesse sfide per la società ed economiche. A tal fine, l'EIT svolgerà un ruolo chiave nel promuovere nuovi titoli e diplomi congiunti o multipli negli Stati membri, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

L'EIT svolgerà inoltre un ruolo essenziale nella messa a punto del concetto di spirito imprenditoriale tramite suoi programmi di istruzione, che promuovono l'imprenditorialità in un contesto ad alta intensità di conoscenza, sulla base della ricerca innovativa e contribuendo a soluzioni di elevato interesse per la società.

d)   Diffusione delle migliori pratiche e scambio di conoscenze sistematico

L'EIT mira ad aprire la strada a nuovi approcci in materia di innovazione e a sviluppare una cultura comune dell'innovazione e del trasferimento di conoscenze, anche nelle PMI. Tale obiettivo potrebbe essere conseguito tra l'altro attraverso la condivisione delle diverse esperienze delle CCI mediante vari meccanismi di diffusione, come una piattaforma delle parti interessate e un sistema di borse.

e)   Dimensione internazionale

L'EIT agisce con la consapevolezza del contesto globale in cui è chiamato a muoversi e aiuta a instaurare relazioni con i principali partner internazionali conformemente all'articolo 27, paragrafo 2. Ampliando i centri di eccellenza attraverso le CCI e promuovendo nuove opportunità di istruzione, l'EIT mirerà a rendere l'Europa più attraente per i talenti provenienti dall'estero.

f)   Rafforzare un impatto di portata europea attraverso un modello di finanziamento innovativo

L'EIT apporta un importante contributo agli obiettivi fissati in Orizzonte 2020, in particolare affrontando le sfide per la società in modo da integrare altre iniziative in questi settori. L'EIT sperimenterà, nel quadro di Orizzonte 2020, approcci nuovi e semplificati al finanziamento e alla gestione, svolgendo così un ruolo di capofila nel panorama europeo dell'innovazione. Una quota del contributo annuale sarà assegnata alle CCI in modo concorrenziale. L'approccio dell'EIT ai finanziamenti sarà fondato solidamente su un forte effetto di leva in grado di mobilitare fondi pubblici e privati a livello nazionale e unionale e sarà comunicato in modo trasparente agli Stati membri e alle parti interessate. Inoltre impiegherà mezzi assolutamente nuovi per un sostegno mirato alle singole attività mediante la Fondazione EIT.

g)   Collegare lo sviluppo regionale alle opportunità europee

Attraverso le CCI e i loro centri di collocazione comune (nodi di eccellenza in grado di riunire l'istruzione superiore, la ricerca e le imprese partner in una data zona geografica), l'EIT sarà inoltre legato alla politica regionale. In particolare, mira a garantire un miglior collegamento fra gli istituti di istruzione superiore, il mercato del lavoro e la crescita e l'innovazione a livello regionale, nel quadro di strategie di specializzazione intelligente regionali e nazionali. In tal modo contribuirà agli obiettivi di politica di coesione dell'Unione.


(1)  COM(2013)0624.

(2)  Raccomandazione della Commissione sulla gestione della proprietà intellettuale nelle attività di trasferimento delle conoscenze e Codice di buone pratiche per le università e le altre organizzazioni pubbliche di ricerca (C(2008)1329 del 10.4.2008).

(3)  COM(2009)0512.

(4)  COM(2010)0245.

(5)  COM(2011)0112.

(6)  COM(2011)0152.

(7)  COM(2011)0112.

(8)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(9)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

(10)  Prospettive energetiche mondiali per il 2008 dell'AIE-OCSE.

(11)  COM(2011)0112.

(12)  COM(2009)0519.

(13)  Libro bianco della Commissione sulla "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile" (COM(2011)0144).

(14)  Il termine "veicoli" va inteso in senso lato, comprensivo di tutti i mezzo di trasporto.

(15)  Quarto rapporto di valutazione del gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (www.ipcc.ch)

(16)  COM(2011)0571.

(17)  COM(2009)0147.

(18)  COM(2011)0025.

(19)  COM(2009)0400.

(20)  COM(2007)0575.

(21)  Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27).

(22)  COM(2012)0710.

(23)  COM(2010)0491.

(24)  COM(2011)0274.


ALLEGATO II

Ripartizione del bilancio

La ripartizione indicativa per Orizzonte 2020 è la seguente:

 

Milioni di EUR a prezzi correnti

I

Eccellenza scientifica, di cui:

24 441,1

1.

Consiglio europeo della ricerca (CER)

13 094,8

2.

Tecnologie emergenti e future (TEF)

2 696,3

3.

Azioni Marie Skłodowska-Curie

6 162

4.

Infrastrutture di ricerca

2 488

II

Leadership industriale, di cui:

17 015,5

1.

Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali (*1), (*4)

13 557

2.

Accesso al capitale di rischio (*2)

2 842,3

3.

Innovazione nelle PMI (*3)

616,2

III

Sfide per la società, di cui (*4):

29 679

1.

Salute, evoluzione demografica e benessere

7 471,8

2.

Sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibili, ricerca marina, marittima e sulle acque interne e bioeconomia

3 851,4

3.

Energia sicura, pulita ed efficiente

5 931,2

4.

Trasporti intelligenti, verdi e integrati

6 339,4

5.

Azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime

3 081,1

6.

L'Europa in un mondo che cambia - società inclusive, innovative e riflessive

1 309,5

7.

Società sicure - proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini

1 694,6

III

bis Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione

816,5

III

ter Scienza con e per la società

462,2

IV

Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (CCR)

1 902,6

V

Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)

2 711,4

TOTALE

77 028,3


(*1)  Compresi 7 771 milioni di EUR per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), di cui 1 594 milioni di EUR per la fotonica, la microelettronica e la nanoelettronica, 3 851 milioni di EUR per le nanotecnologie, i materiali avanzati e la fabbricazione e trasformazione avanzate, 516 milioni di EUR per le biotecnologie e 1 479 milioni di EUR per il settore spaziale. Di conseguenza, 5 961 milioni di EURsaranno disponibili per sostenere le tecnologie abilitanti fondamentali.

(*2)  Circa 994 milioni di EURdi tale importo possono essere destinati all'attuazione dei progetti del piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano SET). Circa un terzo di tale importo può essere destinato alle PMI.

(*3)  Nel quadro dell'obiettivo di destinare alle PMI almeno il 20 % del totale degli stanziamenti combinati per l'obiettivo specifico "Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali" e la priorità "Sfide per la società", almeno il 5 % di tali stanziamenti combinati sarà inizialmente attribuito allo strumento riservato alle PMI. In media, nel corso della durata di Orizzonte 2020, almeno il 7 % del totale degli stanziamenti dell'obiettivo specifico "Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali" e della priorità "Sfide per la società" sarà attribuito allo strumento riservato alle PMI.

(*4)  Le azioni pilota della "corsia veloce per l'innovazione" (CVI) saranno finanziate dall'obiettivo specifico "Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali" e dagli obiettivi specifici pertinenti della priorità "Sfide per la società". Sarà avviato un numero sufficiente di progetti al fine di consentire una piena valutazione dell'azione pilota CVI.


20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/174


REGOLAMENTO (UE) N. 1292/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva assegna un ruolo di primo piano all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia ("EIT"), che contribuisce ad alcune iniziative faro.

(2)

Durante il periodo 2014-2020 l'EIT dovrebbe contribuire agli obiettivi del programma quadro di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio ("Orizzonte 2020"), integrando il triangolo della conoscenza costituito da istruzione superiore, ricerca e innovazione.

(3)

Al fine di garantire un quadro coerente per i partecipanti a Orizzonte 2020, è opportuno che il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ("norme in materia di partecipazione") si applichi all'EIT.

(4)

Le norme riguardanti la gestione dei diritti di proprietà intellettuale sono definite nelle norme in materia di partecipazione.

(5)

Le norme riguardanti l'associazione di paesi terzi sono definite in Orizzonte 2020.

(6)

È opportuno che l'EIT promuova l'imprenditorialità nell'ambito delle sue attività in materia di istruzione superiore, ricerca e innovazione. In particolare, dovrebbe promuovere una formazione imprenditoriale di eccellenza e sostenere l'avviamento di imprese e spin-off.

(7)

È opportuno che l'EIT si impegni direttamente con i rappresentanti nazionali e regionali e con altri le parti interessate della catena dell'innovazione, in modo da produrre effetti positivi su entrambi i fronti. Al fine di rendere più sistematici tale dialogo e tali scambi, è opportuno istituire un forum denominato "forum delle parti interessate all'EIT" con l'obiettivo di riunire tutte le parti interessate per trattare questioni orizzontali. È altresì opportuno che l'EIT realizzi attività d'informazione e comunicazione rivolte alle pertinenti parti interessate.

(8)

È opportuno che l'EIT promuova un coinvolgimento adeguatamente equilibrato dei diversi attori del triangolo della conoscenza che partecipano alle comunità della conoscenza e dell'innovazione ("CCI"), oltre a promuovere una forte partecipazione del settore privato, in particolare delle microimprese, piccole e medie imprese ("PMI").

(9)

È opportuno definire la portata del contributo dell'EIT alle CCI e chiarire l'origine delle risorse finanziarie delle CCI.

(10)

La composizione degli organi dell'EIT dovrebbe essere semplificata. Il funzionamento del comitato direttivo dovrebbe essere ottimizzato ed è opportuno chiarire ulteriormente i compiti e ruoli rispettivi del comitato direttivo e del direttore.

(11)

È opportuno avviare nuove CCI, compresi i relativi settori prioritari, nonché l'organizzazione e il calendario del processo di selezione, secondo le modalità definite nell'agenda strategica per l'innovazione seguendo una procedura aperta, trasparente e concorrenziale.

(12)

Le CCI dovrebbero ampliare le loro attività formative per migliorare la base di competenze all'interno dell'Unione, organizzando corsi di formazione professionale e altri corsi di formazione adeguati.

(13)

È necessaria una cooperazione tra la Commissione e l'EIT per quanto riguarda l'organizzazione del monitoraggio e della valutazione delle CCI al fine di garantire la coerenza con il sistema complessivo di monitoraggio e valutazione a livello di Unione. In particolare, dovrebbero esservi principi chiari per il monitoraggio delle CCI e dell'EIT.

(14)

È opportuno che le CCI cerchino sinergie con le iniziative unionali, nazionali e regionali pertinenti.

(15)

Al fine di garantire una più ampia partecipazione di organizzazioni dei diversi Stati membri alle CCI, le organizzazioni partner dovrebbero essere situate in almeno tre diversi Stati membri.

(16)

È opportuno che l'EIT e le CCI sviluppino attività di sensibilizzazione e diffondano le migliori prassi, anche attraverso il sistema di innovazione regionale.

(17)

I criteri e le procedure di finanziamento, monitoraggio e valutazione delle attività delle CCI dovrebbero essere adottati dall'EIT prima dell'inizio del processo di selezione delle CCI stesse.

(18)

Il programma di lavoro triennale dell'EIT dovrebbe tenere conto del parere della Commissione relativamente agli obiettivi specifici dell'EIT, quali definiti da Orizzonte 2020, e delle complementarità esistenti con le politiche e gli strumenti dell'Unione.

(19)

L'EIT, operando nel quadro di Orizzonte 2020, farà parte del processo di integrazione delle spese per far fronte ai cambiamenti climatici, come definito da Orizzonte 2020.

(20)

La valutazione dell'EIT dovrebbe fornire un contributo tempestivo alla valutazione di Orizzonte 2020 nel 2017 e nel 2023.

(21)

La Commissione dovrebbe rafforzare il proprio ruolo di monitoraggio dell'attuazione di aspetti specifici delle attività dell'EIT.

(22)

Il presente regolamento prevede una dotazione finanziaria per l'intera durata di Orizzonte 2020 che deve costituire il riferimento privilegiato ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (5), per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio. Il contributo finanziario all'EIT dovrebbe essere fornito da Orizzonte 2020.

(23)

Contrariamente alle aspettative iniziali, la Fondazione EIT non riceverà alcun contributo diretto dal bilancio dell'Unione e ad essa non dovrebbe applicarsi pertanto la procedura di discarico dell'Unione.

(24)

A fini di chiarezza, è opportuno sostituire l'allegato del regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) con un nuovo allegato.

(25)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 294/2008,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 294/2008 è così modificato:

1)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1.   "innovazione": il processo, compresi i suoi risultati, attraverso il quale nuove idee rispondono alla domanda della società o dell'economia e generano nuovi prodotti, servizi o modelli d'impresa e organizzativi che sono introdotti con successo in un mercato esistente o che sono in grado di creare nuovi mercati e che apportano valore alla società;";

b)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2.   "comunità della conoscenza e dell'innovazione" (CCI): un partenariato autonomo tra istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca, imprese e altre parti interessate nell'ambito del processo innovativo, sotto forma di rete strategica, a prescindere dalla sua forma giuridica specifica, fondata su una pianificazione congiunta dell'innovazione a medio e lungo termine per realizzare le sfide dell'EIT e contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) ("Orizzonte 2020");

(*1)  Regolamento (EU) No 1291/2013 del 11 dicembre 2013, del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).";"

c)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3.   "centro di co-locazione": l'area geografica in cui i partner principali del triangolo della conoscenza sono basati e possono interagire facilmente e che costituisce il punto focale delle attività delle CCI in tale area;";

d)

il punto 4 è soppresso;

e)

il punto 5 è sostituito dal seguente:

"5.   "organizzazione partner": qualunque organizzazione membro di una CCI; in particolare, può trattarsi di istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca, imprese pubbliche o private, istituzioni finanziarie, autorità regionali e locali, fondazioni e organizzazioni senza scopo di lucro;";

f)

il punto 9 è sostituito dal seguente:

"9.   "agenda strategica per l'innovazione" (ASI): documento programmatico che presenta i settori prioritari e la strategia a lungo termine per le future iniziative dell'EIT, compresa una panoramica delle attività pianificate nei settori dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione per un periodo di sette anni;";

g)

è aggiunto il punto seguente:

"9 bis   "sistema di innovazione regionale" (SIR): un sistema di sensibilizzazione rivolto ai partenariati tra istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca, imprese e altri parti interessate e inteso a promuovere l'innovazione in tutto il territorio dell'Unione;";

h)

sono aggiunti i punti seguenti:

"10.   "forum delle parti interessate": una piattaforma aperta ai rappresentanti di autorità nazionali, regionali e locali, interessi organizzati ed entità individuali dell'imprenditoria, dell'istruzione superiore, della ricerca, delle associazioni, delle organizzazioni della società civile e delle organizzazioni di cluster, e ad altri attori del triangolo della conoscenza;

11.   "attività a valore aggiunto delle CCI": le attività svolte da organizzazioni partner o, se del caso, da persone giuridiche delle CCI, che contribuiscono all'integrazione del triangolo della conoscenza costituito da istruzione superiore, ricerca e innovazione, comprese le attività di istituzione, amministrazione e coordinamento delle CCI, e che contribuiscono agli obiettivi generali dell'EIT.";

2)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

Missione e obiettivi

La missione dell'EIT è di contribuire alla crescita economica e alla competitività sostenibili in Europa rafforzando la capacità d'innovazione degli Stati membri e dell'Unione per rispondere alle grandi sfide affrontate dalla società europea. L'EIT svolge tale compito promuovendo le sinergie e la cooperazione tra l'istruzione superiore, la ricerca e l'innovazione ai massimi livelli nonché integrando tra loro tali settori, anche incoraggiando l'imprenditorialità.

Gli obiettivi generali e specifici dell'EIT e gli indicatori di risultato per il periodo 2014-2020 sono definiti da Orizzonte 2020.";

3)

l'articolo 4, paragrafo 1, è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)

un comitato direttivo composto di membri ad alto livello con esperienza nei settori dell'istruzione superiore, della ricerca, dell'innovazione e delle imprese incaricato della direzione delle attività dell'EIT, della selezione, della designazione e della valutazione delle CCI, nonché dell'adozione di tutte le altre decisioni strategiche. È assistito da un comitato esecutivo;";

b)

la lettera b) è soppressa;

c)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c)

un direttore, nominato dal comitato direttivo, che rende conto al comitato direttivo della gestione amministrativa e finanziaria dell'EIT e ne costituisce il rappresentante legale;";

4)

l'articolo 5, paragrafo 1, è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)

individua, conformemente all'ASI, le proprie priorità e attività principali;";

b)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c)

seleziona e designa CCI nei settori prioritari conformemente all'articolo 7 e definisce mediante accordi i diritti e gli obblighi delle CCI, offre loro un sostegno adeguato, applica misure adeguate di controllo della qualità, monitora costantemente e valuta periodicamente le loro attività, garantisce un livello adeguato di coordinamento e facilita la comunicazione e la cooperazione tematica tra le stesse;";

c)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f)

promuove la diffusione di migliori prassi per l'integrazione del triangolo della conoscenza, anche tra le CCI, al fine di sviluppare una cultura comune dell'innovazione e del trasferimento di conoscenze, e incoraggia la partecipazione alle attività di sensibilizzazione, anche nel quadro del SIR;";

d)

la lettera h) è sostituita dalle seguenti:

"h)

promuove approcci multidisciplinari all'innovazione, tra cui l'integrazione di soluzioni tecnologiche, sociali e non tecnologiche, approcci organizzativi e nuovi modelli commerciali;";

e)

sono aggiunti i punti seguenti:

"i)

assicura la complementarietà e la sinergia tra le attività dell'EIT ed altri programmi dell'Unione, se del caso;

j)

promuove le CCI quali partner di eccellenza nel campo dell'innovazione all'interno e all'esterno dell'Unione;

k)

istituisce un forum delle parti interessate per informare sulle attività dell'EIT, le sue esperienze, le sue migliori prassi e il suo contributo alle politiche e agli obiettivi dell'Unione in materia di innovazione, ricerca e istruzione e per consentire alle parti interessate di esprimere il proprio parere. Almeno una volta l'anno viene indetta una riunione del forum delle parti interessate. Nel quadro della riunione del forum delle parti interessate, i rappresentanti degli Stati membri si riuniscono in una configurazione speciale per assicurare una comunicazione e un flusso di informazioni adeguati con l'EIT ed essere informati dei risultati, fornire consulenza e condividere esperienze con l'EIT e le CCI. La configurazione speciale dei rappresentanti degli Stati membri in seno al forum delle parti interessate garantisce inoltre le adeguate sinergie e complementarità tra le attività dell'EIT e delle CCI e i programmi e le iniziative nazionali, ivi compreso il potenziale cofinanziamento nazionale delle attività delle CCI.";

5)

l'articolo 6 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b)

ricerca di punta incentrata sull'innovazione in settori che rivestono un interesse fondamentale per l'economia e la società, che si avvalga dei risultati della ricerca europea e nazionale e che presenti il potenziale per rafforzare la competitività dell'Europa a livello internazionale e trovare soluzioni per le grandi sfide affrontate dalla società europea;";

ii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c)

attività di istruzione e di formazione a livello di master e di dottorato, nonché corsi di formazione professionale, in discipline che possono contribuire a soddisfare i futuri bisogni socio-economici europei e atte ad allargare la base dei talenti dell'Unione, a promuovere lo sviluppo di competenze connesse con l'innovazione, il miglioramento delle competenze manageriali e imprenditoriali e la mobilità dei ricercatori e degli studenti, nonché a incoraggiare la condivisione delle conoscenze, il tutoraggio e la creazioni di reti fra quanti hanno conseguito un diploma o una formazione con marchio EIT;";

iii)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d)

attività di sensibilizzazione e diffusione delle migliori prassi nel settore dell'innovazione, ponendo l'accento sullo sviluppo della cooperazione tra il settore dell'istruzione superiore, della ricerca e delle imprese, compresi i settori finanziario e dei servizi;";

iv)

è aggiunta la lettera seguente:

"e)

ricerca di sinergie e complementarità tra le attività delle CCI e i programmi esistenti a livello europeo, nazionali e regionale, se del caso;";

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Le CCI godono di un'autonomia generale sostanziale per definire la propria organizzazione e composizione interna, nonché per stabilire con precisione il proprio programma e i metodi di lavoro. In particolare, le CCI:

a)

stabiliscono modalità di gestione che rispecchiano il triangolo della conoscenza costituito da istruzione superiore, ricerca e innovazione;

b)

intendono essere aperte a nuovi membri, quando essi apportano un valore aggiunto al partenariato;

c)

operano in modo aperto e trasparente, conformemente al proprio regolamento interno;

d)

definiscono piani aziendali che comprendono obiettivi e indicatori chiave di prestazione;

e)

elaborano strategie finalizzate alla sostenibilità finanziaria.";

6)

l'articolo 7 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   L'EIT seleziona e designa un partenariato destinato a divenire una CCI secondo una procedura concorrenziale, aperta e trasparente. L'EIT adotta e pubblica i criteri dettagliati per la selezione delle CCI, in base ai principi di eccellenza e di pertinenza in termini di innovazione. Alla procedura di selezione partecipano esperti esterni e indipendenti.";

b)

è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis.   L'EIT procede alla selezione e alla designazione delle CCI in base ai settori prioritari e al calendario stabiliti dall'ASI.";

c)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Conformemente ai principi enunciati al paragrafo 1, i criteri per la selezione di una CCI includono, inter alia:

a)

la capacità d'innovazione esistente e potenziale nell'ambito del partenariato, anche in materia di imprenditorialità, nonché la sua eccellenza nei settori dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione;

b)

la capacità del partenariato di raggiungere gli obiettivi dell'ASI e quindi di contribuire all'obiettivo e alle priorità generali di Orizzonte 2020;

c)

un approccio multidisciplinare all'innovazione, nel quale rientra l'integrazione di soluzioni tecnologiche, sociali e non tecnologiche;

d)

la capacità del partenariato di garantire un finanziamento autosufficiente, di lungo periodo e sostenibile che includa un contributo sostanziale e crescente del settore privato, dell'industria e dei servizi;

e)

una partecipazione adeguatamente equilibrata al partenariato di organizzazioni attive nel triangolo della conoscenza costituito da istruzione superiore, ricerca e innovazione;

f)

la dimostrazione di un piano di gestione della proprietà intellettuale adeguato al settore interessato, compreso il modo in cui si è tenuto conto dei contributi delle varie organizzazioni partner;

g)

misure per sostenere il coinvolgimento del settore privato e la cooperazione con esso, compreso il settore finanziario e in particolare le PMI, nonché misure di sostegno all'avviamento di imprese, agli spin-off e alle PMI in vista dello sfruttamento commerciale dei risultati delle attività delle CCI;

h)

la disponibilità ad adottare misure concrete per interagire con il settore pubblico e il terzo settore e cooperare con essi, se del caso;

i)

la disponibilità a interagire con altre organizzazioni e reti al di fuori delle CCI al fine di condividere le migliori prassi e l'eccellenza;

j)

la disponibilità a presentare proposte concrete di sinergie con le iniziative dell'Unione e altre iniziative pertinenti.";

d)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   La condizione minima per la costituzione di una CCI è la partecipazione di almeno tre organizzazioni partner, stabilite in almeno tre diversi Stati membri. Tutte le organizzazioni partner devono essere indipendenti l'una dall'altra, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. (*2);

(*2)  Regolamento (EU) No 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81)""

e)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   Oltre alle condizioni stabilite al paragrafo 3, almeno i due terzi delle organizzazioni partner che compongono una CCI sono stabiliti negli Stati membri. Almeno un istituto di istruzione superiore e una società privata fanno parte di ciascuna CIC.";

f)

è aggiunto il paragrafo seguente:

"5.   L'EIT adotta e pubblica criteri e procedure di finanziamento, monitoraggio e valutazione delle attività delle CCI prima di avviare la procedura di selezione delle nuove CCI. Essi sono prontamente comunicati alla configurazione speciale dei rappresentanti degli Stati membri in seno al forum delle parti interessate.";

7)

sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 7 bis

Principi relativi alla valutazione e al monitoraggio delle CCI

L'EIT, sulla base di indicatori di prestazione stabiliti, tra l'altro, nel regolamento (UE) n. 1291/2013 e nell'ASI, e in collaborazione con la Commissione, organizza un monitoraggio continuo e valutazioni esterne periodiche delle realizzazioni, dei risultati e dell'impatto di ogni CCI. I risultati di tale monitoraggio e di tali valutazioni sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio e sono resi pubblici.

Articolo 7 ter

Durata, continuazione e fine di una CCI

1.   In funzione del risultato del monitoraggio continuo e delle valutazioni periodiche e delle specificità di determinati settori, la durata dell'attività di una CCI è di norma compresa tra i sette e i quindici anni.

2.   L'EIT può concludere un accordo quadro di partenariato con una CCI per un periodo iniziale di sette anni.

3.   Il comitato direttivo può decidere di prorogare l'accordo quadro di partenariato con una CCI oltre il periodo fissato inizialmente, entro i limiti della dotazione finanziaria di cui all'articolo 19, se tale proroga costituisce il mezzo più adeguato per perseguire gli obiettivi dell'EIT.

4.   Se le valutazioni relative ad una CCI evidenziano risultati insufficienti, il comitato direttivo adotta misure adeguate, comprese la riduzione, la modifica o il ritiro del sostegno finanziario o la rescissione dell'accordo.";

8)

all'articolo 8, paragrafo 2, è inserita la lettera seguente:

"a bis)

a diffondere le migliori prassi relativamente alle questioni orizzontali;";

9)

l'articolo 10 è soppresso;

10)

all'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   L'EIT rende pubblico il suo regolamento interno, il suo regolamento finanziario specifico di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e i criteri dettagliati per la selezione delle CCI di cui all'articolo 7 prima di pubblicare gli inviti a presentare proposte per la selezione delle CCI.";

11)

l'articolo 14 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Le CCI sono finanziate, in particolare, dalle seguenti fonti:

a)

contributi delle organizzazioni partner, che costituiscono una fonte sostanziale di finanziamento;

b)

contributi volontari degli Stati membri, di paesi terzi o delle loro autorità pubbliche;

c)

contributi di organismi o istituzioni internazionali;

d)

ricavi generati dal patrimonio e dalle attività delle CCI e dai canoni per diritti di proprietà intellettuale;

e)

dotazioni in capitali, comprese quelle gestite dalla Fondazione EIT;

f)

lasciti, donazioni e contributi provenienti da individui, istituzioni, fondazioni o qualunque altro organismo nazionale;

g)

il contributo dell'EIT;

h)

strumenti finanziari, compresi quelli finanziati dal bilancio generale dell'Unione.

I contributi possono essere in natura.";

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   Il contributo dell'EIT alle CCI può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili totali delle attività a valore aggiunto delle CCI.";

c)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

"6.   Il contribuito dell'EIT non supera, in media, il 25 % dei finanziamenti complessivi di una CCI.

7.   L'EIT istituisce un meccanismo di analisi competitiva per l'assegnazione di una quota adeguata del proprio contributo finanziario alle CCI. Tale meccanismo include una valutazione dei piani e delle prestazioni aziendali, misurati attraverso il monitoraggio continuo.";

12)

l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Articolo 15

Programmazione e relazione

1.   L'EIT, una volta istituita, adotta un programma di lavoro triennale aperto, fondato sull'ASI indicante le principali priorità e le iniziative previste dell'EIT e delle CCI, compresa una stima del fabbisogno e delle fonti di finanziamento. Esso contiene indicatori adeguati per il monitoraggio delle attività delle CCI e dell'EIT sulla base di un approccio orientato ai risultati. Il programma di lavoro triennale aperto preliminare è trasmesso dall'EIT alla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno che termina due anni prima dell'entrata in vigore del programma di lavoro triennale in questione (anno N-2).

Entro tre mesi dalla presentazione del programma di lavoro, la Commissione formula il proprio parere in merito agli obiettivi specifici dell'EIT, quali definiti da Orizzonte 2020, e alle sue complementarità con le politiche e gli strumenti dell'Unione. L'EIT tiene debitamente conto del parere della Commissione e in caso di disaccordo giustifica la sua posizione. L'EIT trasmette, per informazione, il programma di lavoro definitivo al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Su richiesta, il direttore presenta il programma di lavoro definitivo alla commissione competente del Parlamento europeo.

2.   L'EIT adotta una relazione annuale entro il 30 giugno di ogni anno. Tale relazione presenta le attività svolte dall'EIT e dalle CCI durante l'anno civile precedente e valuta i risultati rispetto agli obiettivi, agli indicatori e al calendario stabiliti, i rischi associati alle attività svolte, l'utilizzazione delle risorse e il funzionamento generale dell'EIT. L'EIT trasmette la relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio e li informa almeno una volta all'anno sulle attività dell'EIT e sul suo contributo a Orizzonte 2020 e alle politiche e agli obiettivi dell'Unione in materia di innovazione, ricerca e istruzione.";

13)

l'articolo 16 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, il termine «cinque» è sostituito dal termine "tre";

b)

è inserito il paragrafo seguente:

"2 bis.   La Commissione può effettuare ulteriori valutazioni su temi o questioni di importanza strategica con l'assistenza di esperti indipendenti, al fine di esaminare i progressi compiuti dall'EIT verso il raggiungimento degli obiettivi fissati, di individuare i fattori che contribuiscono alla realizzazione delle attività e di identificare le migliori prassi. In tal modo, la Commissione tiene pienamente conto dell'impatto amministrativo sull'EIT e sulle CCI.";

14)

l'articolo 17 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   L'ASI definisce i settori prioritari e la strategia a lungo termine per l'EIT ed include una valutazione del suo impatto socioeconomico e della sua capacità di produrre il miglior valore aggiunto in materia di innovazione. L'ASI tiene conto dei risultati del monitoraggio e della valutazione dell'EIT di cui all'articolo 16.";

b)

è inserito il paragrafo seguente:

"2 bis.   L'ASI include un'analisi delle potenziali e adeguate sinergie e complementarità tra le attività dell'EIT e altre iniziative, strumenti e programmi dell'Unione.";

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano l'ASI conformemente all'articolo 173, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.";

15)

l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Articolo 19

Impegni di bilancio

1.   La dotazione finanziaria prevista da Orizzonte 2020 per l'attuazione del presente regolamento durante il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 è fissata a 2 711,4 milioni di EUR a prezzi correnti.

2.   Tale importo costituisce il riferimento privilegiato per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura di bilancio ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (*3).

3.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario. Il contributo finanziario dell'EIT alle CCI è fornito nell'ambito di tale dotazione finanziaria.

(*3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.";"

16)

l'articolo 20 è così modificato:

a)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5.   Il comitato direttivo adotta il progetto di stato di previsione accompagnato da un progetto di tabella dell'organico e dal programma di lavoro triennale aperto preliminare e li trasmette alla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno N-2.";

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6.   Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto di bilancio generale dell'Unione le stime che ritiene necessarie per l'importo della sovvenzione da imputare al bilancio generale.";

17)

l'articolo 21 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis.   Il contributo finanziario all'EIT è attuato conformemente al regolamento (UE) n. 1290/2013 nonché al regolamento (UE) n. 1291/2013.";

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   Su raccomandazione del Consiglio, il Parlamento europeo concede al direttore il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'EIT dell'anno N, prima del 15 maggio dell'anno N + 2.";

18)

all'articolo 22, il paragrafo 4 è soppresso;

19)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 22 bis

Scioglimento dell'EIT

In caso di scioglimento dell'EIT, si procede alla sua liquidazione sotto la supervisione della Commissione conformemente alla legislazione applicabile. Gli accordi con le CCI e l'atto istitutivo della Fondazione EIT stabiliscono le disposizioni applicabili in tale situazione.".

Articolo 2

L'allegato del regolamento (CE) n. 294/2008 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'11 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 122.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 21 novembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 (Cfr. la pagina 104 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 (Cfr. la pagina 81 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(6)  Regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (GU L 97 del 9.4 2008, pag. 1).


ALLEGATO

Statuto dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia

SEZIONE 1

COMPOSIZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO

1.

Il comitato direttivo si compone di membri nominati e di membri rappresentativi.

2.

I membri nominati sono dodici. Sono nominati dalla Commissione che garantisce un equilibrio tra persone con un'esperienza nel mondo delle imprese, nel settore dell'istruzione superiore e in quello della ricerca. Essi esercitano un mandato avente una durata di quattro anni, non rinnovabile.

Qualora necessario, il comitato direttivo presenta alla Commissione una proposta per la nomina di uno o più nuovi membri. Il candidato o i candidati sono scelti sulla base del risultato di una procedura aperta e trasparente, che prevede consultazioni con le parti interessate.

La Commissione vigila affinché sia garantito l'equilibrio tra l'esperienza nel settore dell'istruzione superiore, della ricerca, dell'innovazione e delle imprese, nonché l'equilibrio geografico e di genere, e tiene conto dei vari contesti nei quali si iscrivono l'istruzione superiore, la ricerca e l'innovazione in tutto il territorio dell'Unione.

La Commissione nomina il membro o i membri e informa il Parlamento europeo e il Consiglio della procedura di selezione e della nomina definitiva di tali membri del comitato direttivo.

Se un membro nominato non è in grado di portare a termine il proprio mandato, un membro supplente è nominato secondo la stessa procedura del membro uscente al fine di completare il mandato di quest'ultimo. Un membro supplente rimasto in carica per un periodo inferiore a due anni può essere rinominato dalla Commissione per un ulteriore periodo di quattro anni su richiesta del comitato direttivo.

Durante un periodo transitorio, i membri del comitato inizialmente nominati per un periodo di sei anni completano il loro mandato. Fino ad allora vi sono diciotto membri nominati. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, un terzo dei dodici membri nominati nel 2012 è scelto dal comitato direttivo previa approvazione della Commissione per un mandato di due anni, un terzo per un mandato di quattro anni e un terzo per un mandato di sei anni.

In casi eccezionali debitamente giustificati, la Commissione può porre fine, di propria iniziativa, al mandato di un membro del comitato direttivo al fine di salvaguardare l'integrità del comitato stesso.

3.

Tre membri rappresentativi sono eletti dalle CCI tra le loro organizzazioni partner. Essi esercitano un mandato avente una durata di due anni, rinnovabile una volta. Il loro mandato scade nel caso in cui lascino la CCI.

Le condizioni e le procedure di elezione e di sostituzione dei membri rappresentativi sono adottate dal comitato direttivo sulla base di una proposta presentata dal direttore. Tale meccanismo garantisce una rappresentanza sufficientemente diversificata e tiene conto dell'evoluzione delle CCI.

Durante un periodo transitorio, i membri rappresentativi inizialmente eletti per un periodo di tre anni completano il loro mandato. Fino ad allora vi sono quattro membri rappresentativi.

4.

I membri del comitato direttivo agiscono nell'interesse dell'EIT, salvaguardandone gli obiettivi e la missione, l'identità, l'autonomia e la coerenza, in modo indipendente e trasparente.

SEZIONE 2

RESPONSABILITÀ DEL COMITATO DIRETTIVO

Il comitato direttivo adotta le decisioni strategiche necessarie, in particolare:

a)

adotta il progetto dell'agenda strategica per l'innovazione (ASI) dell'EIT, il programma di lavoro triennale aperto, il bilancio, i conti e il bilancio annuali, nonché la sua relazione d'attività annuale, sulla base di una proposta del direttore;

b)

adotta criteri e procedure di finanziamento, monitoraggio e valutazione delle attività delle CCI, sulla base di una proposta del direttore;

c)

adotta la procedura di selezione delle CCI;

d)

seleziona e designa un partenariato come CCI o revoca la designazione, ove opportuno;

e)

garantisce la valutazione continua delle attività delle CCI;

f)

adotta il suo regolamento interno, quello del comitato esecutivo, nonché il regolamento finanziario specifico dell'EIT;

g)

fissa, con l'accordo della Commissione, onorari adeguati per i membri del comitato direttivo e del comitato esecutivo; tali onorari sono oggetto di una valutazione comparativa in rapporto a retribuzioni analoghe vigenti negli Stati membri;

h)

adotta una procedura per la selezione del comitato esecutivo e del direttore;

i)

nomina e, se necessario, rimuove il direttore ed esercita l'autorità disciplinare su di esso/essa;

j)

nomina il funzionario contabile e i membri del comitato esecutivo;

k)

adotta un codice di buona condotta in materia di conflitti d'interesse;

l)

crea, ove opportuno, gruppi consultivi il cui mandato può avere una durata determinata;

m)

istituisce una funzione interna di revisione contabile conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione (1);

n)

è abilitato a istituire una fondazione avente l'obiettivo specifico di promuovere e sostenere le attività dell'EIT;

o)

decide la politica linguistica dell'EIT, tenendo conto dei principi vigenti in materia di multilinguismo e delle esigenze pratiche del suo funzionamento;

p)

promuove l'EIT su scala mondiale, in modo da renderlo più attrattivo e da farne un organismo di eccellenza a livello mondiale nei settori dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione.

SEZIONE 3

FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DIRETTIVO

1.

Il comitato direttivo elegge il suo presidente tra i membri nominati. Il mandato del presidente ha una durata di due anni, rinnovabile una volta.

2.

Fatto salvo il paragrafo 3, il comitato direttivo adotta decisioni a maggioranza semplice dei suoi membri aventi diritto di voto.

Tuttavia, le decisioni di cui alla sezione 2, lettere a), b), c), i) e o), e alla presente sezione, paragrafo 1, richiedono una maggioranza di due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto.

3.

I membri rappresentativi non possono votare sulle decisioni di cui alla sezione 2, lettere b), c), d), e), f), g), i), j), k), o) e p).

4.

Il comitato direttivo si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte l'anno e in sessione straordinaria su convocazione del suo presidente o su richiesta di almeno un terzo di tutti i suoi membri.

5.

Il comitato direttivo è assistito da un comitato esecutivo. Il comitato esecutivo si compone di tre membri nominati e del presidente del comitato direttivo, che presiede anche il comitato esecutivo. I tre membri diversi dal presidente sono scelti dal comitato direttivo tra i membri nominati del comitato direttivo. Il comitato direttivo può delegare compiti specifici al comitato esecutivo.

SEZIONE 4

IL DIRETTORE

1.

Il direttore è una persona in possesso di un'esperienza specifica e che gode di un'elevata reputazione nei settori di attività dell'EIT. Il direttore è nominato dal comitato direttivo per un mandato di quattro anni. Il comitato direttivo può prorogare tale mandato una volta, per quattro anni, quando ritiene che tale proroga contribuisca meglio alla tutela degli interessi dell'EIT.

2.

Il direttore è incaricato delle operazioni e della gestione quotidiane dell'EIT ed è il suo rappresentante legale. Il direttore è responsabile dinanzi al comitato direttivo, cui rende conto costantemente dell'evoluzione delle attività dell'EIT.

3.

In particolare, il direttore:

a)

organizza e gestisce le attività dell'EIT;

b)

sostiene il comitato direttivo e il comitato esecutivo nel loro lavoro, assicura il segretariato delle loro riunioni e fornisce tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni;

c)

elabora un progetto di ASI, un programma preliminare di lavoro triennale aperto, il progetto della relazione annuale e il progetto di bilancio annuale affinché siano presentati al comitato direttivo;

d)

prepara e amministra la procedura di selezione delle CCI e garantisce che le varie tappe di tale procedura si svolgano in modo trasparente e obiettivo;

e)

prepara, negozia e conclude accordi contrattuali con le CCI;

f)

organizza il forum delle parti interessate, ivi compresa la configurazione speciale dei rappresentanti degli Stati membri;

g)

garantisce l'attuazione di efficaci procedure di monitoraggio e valutazione delle prestazioni dell'EIT conformemente all'articolo 16 del presente regolamento;

h)

è incaricato delle questioni amministrative e finanziarie, compresa l'esecuzione del bilancio dell'EIT, tenendo in debito conto i pareri ricevuti dalla funzione interna di revisione contabile;

i)

è incaricato di tutte le questioni relative al personale;

j)

sottopone il progetto di bilancio e di conti annuali alla funzione interna di revisione contabile e, successivamente, al comitato direttivo tramite il comitato esecutivo;

k)

vigila al rispetto degli obblighi che incombono all'EIT in virtù dei contratti e degli accordi che esso ha concluso;

l)

garantisce un'efficace comunicazione con le istituzioni dell'Unione;

m)

agisce nell'interesse dell'EIT, salvaguardandone gli obiettivi e la missione, l'identità, l'autonomia e la coerenza, in modo indipendente e trasparente.

SEZIONE 5

PERSONALE DELL'EIT

1.

Il personale dell'EIT si compone di persone impiegate direttamente dall'EIT con contratto a termine. Il direttore e il personale dell'EIT sono soggetti al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

2.

Si possono distaccare esperti presso l'EIT per un periodo limitato. Il comitato direttivo adotta disposizioni che consentono ad esperti distaccati di lavorare presso l'EIT e che ne definiscono diritti e responsabilità.

3.

L'EIT esercita, nei confronti del suo personale, i poteri che incombono all'autorità autorizzata a stipulare i contratti con il suo personale.

4.

Un membro del personale può essere tenuto a risarcire, totalmente o in parte, gli eventuali danni subiti dall'EIT per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio delle sue funzioni o in relazione all'esercizio delle medesime.

(1)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72).


20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/185


REGOLAMENTO (UE) N. 1293/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2013

sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando seconda la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La politica e la legislazione dell'Unione in materia di ambiente e di clima hanno garantito un miglioramento sostanziale dello stato dell'ambiente. Restano tuttavia importanti sfide ambientali e climatiche che, se non affrontate, avranno conseguenze significative per l'Unione.

(2)

È opportuno che queste sfide ambientali e climatiche, a causa della loro ampiezza e complessità, siano finanziate principalmente attraverso i più importanti programmi di finanziamento dell'Unione. Nella sua comunicazione del 29 giugno 2011 intitolata "Un bilancio per la strategia Europa 2020", riconoscendo la sfida dei cambiamenti climatici, la Commissione ha dichiarato che intende aumentare la proporzione del bilancio dell'Unione destinata al clima ad almeno il 20 %, attraverso i contributi di diverse politiche. Il presente regolamento dovrebbe contribuire al raggiungimento di tale obiettivo.

(3)

I programmi di finanziamento dell'Unione non possono risolvere tutte le esigenze specifiche relative all'ambiente e all'azione per il clima. Per l'ambiente e l'azione per il clima sono necessari approcci specifici per affrontare l'integrazione non uniforme dei rispettivi obiettivi nelle pratiche degli Stati membri, l'attuazione disomogenea e inadeguata della legislazione negli Stati membri e l'insufficiente divulgazione delle informazioni e promozione degli obiettivi delle politiche. È opportuno dare seguito al programma stabilito dal regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e adottare un nuovo regolamento. Pertanto, è necessario che il presente regolamento stabilisca un programma dedicato di finanziamento per l'ambiente e l'azione per il clima ("programma LIFE"). Affinché i finanziamenti dell'Unione abbiano un impatto incisivo, è opportuno sviluppare strette sinergie e complementarità tra il programma LIFE e altri programmi di finanziamento dell'Unione.

(4)

I beni ambientali sono distribuiti in modo disomogeneo nell'Unione, ma i loro benefici riguardano l'Unione e sono avvertiti nel loro complesso. L'obbligo dell'Unione di conservare tali risorse per la coerente applicazione dei principi di solidarietà e di condivisione delle responsabilità richiede che alcune problematiche ambientali e climatiche dell'Unione siano affrontate meglio a livello regionale o locale. Dal 1992, i programmi LIFE hanno svolto un ruolo essenziale per garantire una maggiore solidarietà e una migliore condivisione delle responsabilità ai fini della preservazione del bene comune ambientale e climatico nell'Unione. Il programma LIFE dovrebbe continuare a svolgere tale ruolo.

(5)

Date le sue caratteristiche e dimensioni, il programma LIFE non può risolvere tutti i problemi dell'ambiente e del clima. È opportuno che il suo obiettivo sia piuttosto quello di catalizzare i cambiamenti nello sviluppo e nell'attuazione delle politiche, promuovendo e divulgando le soluzioni migliori e le buone pratiche per raggiungere gli obiettivi ambientali e climatici e incoraggiando tecnologie innovative in materia di ambiente e cambiamento climatico. A tal fine, il programma LIFE dovrebbe sostenere l'attuazione del programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta", quale istituito dalla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ("Settimo programma d'azione per l'ambiente").

(6)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria di 3 456 655 milioni di EUR a prezzi correnti, corrispondente allo 0,318 % dell'importo complessivo degli stanziamenti d'impegno a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (6), per tutta la durata del programma LIFE che costituisce il riferimento privilegiato, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (7) per il Parlamento europeo e per il Consiglio, nel corso della procedura annuale di bilancio.

(7)

In linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 e del Consiglio europeo di Salonicco del giugno 2003, è opportuno che i paesi candidati e i paesi dei Balcani occidentali coinvolti nel processo di stabilizzazione e associazione, nonché i paesi a cui si applica la politica europea di vicinato, siano ammessi a partecipare ai programmi dell'Unione, conformemente alle condizioni stabilite negli accordi bilaterali o multilaterali conclusi con tali paesi.

(8)

Conformemente alla decisione 2001/822/CE (8) del Consiglio (decisione sull'associazione d'oltremare), le persone provenienti da un paese o territorio d'oltremare (PTOM) e, ove applicabile, i pertinenti enti e organizzazioni pubblici e privati di un PTOM sono ammessi a partecipare ai programmi dell'Unione, fatte salve le regole e gli obiettivi del programma in questione e le intese applicabili allo Stato membro cui il PTOM è connesso.

(9)

Per garantire che gli investimenti relativi all'ambiente e all'azione per il clima all'interno dell'Unione siano efficaci, alcune attività devono essere attuate al di fuori dei suoi confini. Tali investimenti non possono essere sempre finanziati nell'ambito degli strumenti finanziari di azione esterna dell'Unione. In via eccezionale è opportuno rendere possibili gli interventi in paesi che non partecipano direttamente al programma LIFE e la partecipazione di persone giuridiche stabilite in tali paesi alle attività finanziate nel quadro del programma LIFE, nel rispetto di determinate condizioni previste nel presente regolamento.

(10)

È opportuno che il presente regolamento fornisca anche un quadro di cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti e per il loro sostegno, al fine di soddisfare le esigenze di politica ambientale e climatica che non rientrano nell'ambito di applicazione degli strumenti finanziari di azione esterna, come ad esempio alcuni studi.

(11)

È opportuno che i requisiti ambientali e climatici siano integrati nelle politiche e nelle attività dell'Unione. Il programma LIFE dovrebbe, quindi, essere complementare ad altri programmi di finanziamento dell'Unione, tra cui il Fondo europeo di sviluppo regionale (9), il Fondo sociale europeo (10), il Fondo di coesione (11), il Fondo europeo agricolo di garanzia (12), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (13), il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nonché il programma quadro per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte 2020 ("Orizzonte 2020") (14).

È opportuno che la Commissione e gli Stati membri assicurino tale complementarità a tutti i livelli. A livello di Unione, la complementarità dovrebbe essere garantita stabilendo una cooperazione strutturata tra il programma LIFE e i programmi di finanziamento dell'Unione a gestione concorrente, nell'ambito del quadro strategico comune, istituito dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 1303/2013 (15) ("regolamento sulle disposizioni comuni"), in particolare per promuovere il finanziamento di attività che completano i progetti integrati o favoriscono l'uso di soluzioni, metodi e approcci sviluppati nel quadro del programma LIFE. Inoltre è opportuno che il programma LIFE incoraggi a tenere conto dei risultati delle ricerche e dell'innovazione in materia di ambiente e di clima di Orizzonte 2020. In tale contesto è opportuno che il programma offra opportunità di cofinanziamento per i progetti che offrono vantaggi ambientali e climatici chiari, al fine di assicurare le sinergie tra il programma LIFE e Orizzonte 2020. Il coordinamento é necessario per evitare il doppio finanziamento. È opportuno che la Commissione adotti misure volte a evitare sovrapposizioni e oneri amministrativi supplementari per i beneficiari dei progetti a causa degli obblighi di notifica di diversi strumenti finanziari. Per garantire la chiarezza e la concreta fattibilità dei progetti integrati nel programma LIFE, le possibili modalità di cooperazione dovrebbero essere stabilite in una fase iniziale. Gli Stati membri dovrebbero prevedere un riferimento a tali modalità nei loro accordi di partenariato per garantire che i vantaggi dei progetti integrati possano essere presi in considerazione nell'elaborazione dei programmi operativi o dei programmi di sviluppo rurale.

(12)

Arrestare e invertire la tendenza alla perdita di biodiversità e migliorare l'uso efficiente delle risorse, tenendo conto al tempo stesso degli aspetti correlati all'ambiente e alla salute, continuano a essere sfide chiave per l'Unione. Queste sfide richiedono uno sforzo maggiore a livello dell'Unione per offrire soluzioni e buone pratiche che possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi della comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata "Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" ("strategia Europa 2020"). Inoltre, un miglioramento della governance, in particolare attraverso la sensibilizzazione e il coinvolgimento delle parti interessate, è fondamentale per conseguire gli obiettivi ambientali. Pertanto, è opportuno che il sottoprogramma per l'ambiente preveda tre settori prioritari d'azione: Ambiente e uso efficiente delle risorse, Natura e biodiversità, Governance e informazione ambientale. È opportuno che i progetti finanziati dal programma LIFE possano contribuire alla realizzazione degli obiettivi specifici di più di uno di tali settori prioritari, con il coinvolgimento di più di uno Stato membro.

(13)

La comunicazione della Commissione del 20 settembre 2011 intitolata "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" ha proposto le tappe e le azioni necessarie per garantire che l'Unione imbocchi un percorso di crescita sostenibile con un uso efficiente delle risorse. Pertanto, è necessario che il settore prioritario Ambiente e uso efficiente delle risorse sostenga l'efficace attuazione della politica ambientale dell'Unione nei settori pubblico e privato, e in particolare nei settori ambientali coperti dalla Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse, facilitando lo sviluppo e la condivisione di nuove soluzioni e buone pratiche. In tale contesto, la Commissione dovrebbe garantire la coerenza ed evitare sovrapposizioni con Orizzonte 2020.

(14)

La comunicazione della Commissione del 3 maggio 2011 intitolata "La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020" (la "Strategia dell'Unione sulla biodiversità fino al 2020") ha stabilito gli obiettivi per arrestare e invertire la perdita di biodiversità. Gli obiettivi includono fra l'altro la piena attuazione della direttiva 92/43/CEE (16) del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE (17) del Parlamento europeo e del Consiglio, così come il mantenimento e il ripristino degli ecosistemi e dei loro servizi. È opportuno che il programma LIFE contribuisca al conseguimento di tali obiettivi. Pertanto, è necessario che il settore prioritario Natura e biodiversità sia incentrato sull'attuazione e la gestione della rete Natura 2000 istituita dalla direttiva 92/43/CEE, in particolare per quanto riguarda il quadro di azione prioritaria elaborato a norma dell'articolo 8 di tale direttiva, sullo sviluppo e la diffusione delle migliori pratiche in relazione alla biodiversità, e alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, nonché sulle sfide più ampie in materia di biodiversità identificate dalla strategia dell'Unione sulla biodiversità fino al 2020.

(15)

Il contributo del programma LIFE in termini di fondi annuali necessari per la rete Natura 2000 dovrebbe essere considerato nel contesto delle spese per la biodiversità la cui copertura è assicurata da altri fondi dell'Unione. È necessario accordare particolare importanza ai progetti integrati nel programma LIFE come meccanismo di finanziamento coordinato per la rete Natura 2000, dato il loro potenziale in termini di mobilitazione di fondi e aumento della capacità di assorbimento della spesa per natura e biodiversità anche in altri fondi dell'Unione.

(16)

Le foreste svolgono un ruolo significativo per l'ambiente e il clima per quanto riguarda, per esempio, la biodiversità, l'acqua, il suolo e la mitigazione e l'adattamento al clima. Le foreste e il suolo contribuiscono a regolare il clima assorbendo anidride carbonica (CO2) dall'atmosfera e immagazzinando immense quantità di carbonio. Per ottimizzare questo ruolo, è necessario fornire dati e informazioni pertinenti e compatibili. È opportuno quindi che il presente regolamento rappresenti anche un quadro di riferimento per il supporto delle azioni sinergiche tra le azioni ambientali e per il clima associate a boschi e suolo, compreso per quanto riguarda il monitoraggio di tali azioni. Altri settori dove occorre rafforzare le sinergie sono la carenza idrica e la siccità, così come la gestione dei rischi di alluvioni.

(17)

Per ottimizzare l'utilizzo delle risorse del programma LIFE occorre stimolare le sinergie tra le azioni del sottoprogramma Ambiente, in particolare al fine di proteggere la biodiversità, e le misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi nell'ambito del sottoprogramma Azione per il clima.

(18)

La comunicazione della Commissione del 15 dicembre 2011 intitolata "Una tabella di marcia per il passaggio a un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050" (la "tabella di marcia 2050") ha riconosciuto che la sperimentazione di nuovi approcci alla mitigazione dei cambiamenti climatici continuerebbe ad essere essenziale per operare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Dovrebbe essere garantito anche l'adattamento ai cambiamenti climatici come priorità trasversale dell'Unione. Inoltre, la promozione della governance e la sensibilizzazione sono fondamentali per ottenere risultati costruttivi e per garantire il coinvolgimento delle parti interessate. Pertanto, è necessario che il sottoprogramma Azione per il clima sostenga le iniziative che contribuiscono a tre settori prioritari: Mitigazione dei cambiamenti climatici, Adattamento ai cambiamenti climatici e Governance e informazione in materia di clima. È opportuno che i progetti finanziati dal programma LIFE possano contribuire alla realizzazione degli obiettivi specifici di più di uno di tali settori prioritari, con il coinvolgimento di più di uno Stato membro.

(19)

È necessario che il settore prioritario della mitigazione dei cambiamenti climatici contribuisca allo sviluppo e all'attuazione delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia climatica, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas serra, le politiche relative all'uso del suolo, i cambiamenti di destinazione del territorio e la silvicoltura, la conservazione dei pozzi naturali di assorbimento del carbonio, il sistema di scambio delle emissioni, le iniziative degli Stati membri per ridurre le emissioni di gas serra, la cattura e lo stoccaggio del carbonio, le energie rinnovabili, l'efficienza energetica, i trasporti e i carburanti, la protezione dello strato di ozono e i gas fluorurati. La costruzione di infrastrutture di cattura e stoccaggio del carbonio si considera esclusa dall'ambito di applicazione del programma LIFE e non è pertanto finanziata.

(20)

Le prime conseguenze del cambiamento climatico sono già visibili in Europa e nel mondo, così come le condizioni meteorologiche estreme che hanno provocato inondazioni e siccità e l'aumento delle temperature e del livello del mare. Pertanto è opportuno che il settore prioritario Adattamento ai cambiamenti climatici contribuisca ad aiutare le popolazioni, i settori economici e le regioni, ad adattarsi a tali impatti mediante specifiche misure e strategie di adattamento, al fine di una maggiore resilienza dell'Unione. Le azioni in questo campo dovrebbero essere complementari alle azioni ammesse al finanziamento nell'ambito dello strumento finanziario per la protezione civile come istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18). La costruzione di grandi infrastrutture si considera esclusa dall'ambito di applicazione del programma LIFE e non é pertanto finanziata.

(21)

La piena attuazione della politica e della legislazione ambientale e climatica è strettamente legata al raggiungimento di una migliore governance, al miglioramento della partecipazione delle parti interessate e alla diffusione delle informazioni. Pertanto, è opportuno che i settori prioritari Governance e informazione in entrambi i sottoprogrammi sostengano lo sviluppo di piattaforme di cooperazione e la condivisione delle buone pratiche per un'osservanza e un controllo dell'applicazione della normativa più efficaci, compresi programmi di formazione destinati alla magistratura, e che incitino il pubblico e i soggetti interessati a sostenere le politiche dell'Unione nei settori dell'ambiente e del clima. In particolare, dovrebbero sostenere il miglioramento della divulgazione della base di conoscenze e delle migliori pratiche nell'attuazione della legislazione dell'Unione, nella sensibilizzazione e nella partecipazione dei cittadini, l'accesso alle informazioni e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

(22)

È opportuno che il sostegno nel quadro del presente regolamento sia concesso ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (19). I progetti finanziati nel quadro del programma LIFE dovrebbero soddisfare i criteri di ammissibilità e di assegnazione del punteggio, per garantire il migliore utilizzo possibile dei fondi dell'Unione e assicurare un valore aggiunto europeo. Nella valutazione del valore aggiunto dell'Unione, la Commissione dovrebbe accordare particolare attenzione, in funzione dei diversi settori prioritari, al potenziale di replicabilità e trasferibilità dei risultati dei progetti, alla sostenibilità dei loro risultati e al loro contributo alla realizzazione degli obiettivi generali e specifici dei settori prioritari, nonché alle priorità tematiche attuate attraverso i temi dei progetti. È auspicabile incoraggiare i progetti con impatti intersettoriali. La Commissione dovrebbe inoltre promuovere e incoraggiare l'uso degli appalti pubblici verdi, in particolare nella fase di realizzazione dei progetti.

(23)

Al fine di mantenere condizioni di parità per tutte le imprese operanti nel mercato interno ed evitare indebite distorsioni della concorrenza, è opportuno che i finanziamenti previsti dal programma LIFE servano, ove necessario, a colmare le lacune del mercato. Inoltre, nel caso in cui dovessero costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è opportuno che i finanziamenti siano elaborati in maniera coerente con le regole sugli aiuti di Stato, in modo da evitare distorsioni del mercato come l'esclusione dei finanziamenti privati, la creazione di strutture di mercato inefficaci o il mantenimento in vita di imprese inefficienti e che non possono essere attuati fino all'approvazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, a meno che non siano conformi a un regolamento adottato a norma del regolamento del Consiglio (CE) n. 994/98 (20).

(24)

Al fine di migliorare l'attuazione della politica ambientale e climatica e rafforzare l'integrazione degli obiettivi climatici e ambientali nelle altre politiche, è opportuno che il programma LIFE promuova progetti che incentivino gli approcci integrati nell'attuazione delle politiche e della legislazione in materia ambientale e climatica. Tali progetti integrati dovrebbero essere strumenti concreti per rafforzare l'integrazione degli obiettivi ambientali e climatici in altre politiche dell'Unione e nella spesa complessiva di quest'ultima, in linea con la strategia Europa 2020. Essi dovrebbero fornire esempi di buone pratiche per un'attuazione efficace e ben coordinata della politica ambientale e climatica dell'Unione negli Stati membri e nelle regioni. Per il sottoprogramma Ambiente, è necessario che tali progetti siano integrati principalmente sull'attuazione della strategia dell'Unione sulla biodiversità fino al 2020, con particolare riguardo alla gestione efficace e al consolidamento della rete Natura 2000, istituita dalla direttiva 92/43/CEE, attraverso l'attuazione dei quadro di azione prioritaria elaborati a norma dell'articolo 8 di tale direttiva, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21) e della legislazione sui rifiuti e l'aria.

(25)

I progetti integrati, pur essendo incentrati sui temi individuati, dovrebbero costituire meccanismi di attuazione plurifunzionali (ad esempio finalizzati a garantire benefici ambientali e rafforzamento delle capacità) che consentono di ottenere risultati in altri settori, in particolare l'ambiente marino, conformemente agli obiettivi della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22). I progetti integrati potrebbero essere previsti anche in altre aree ambientali. Per il sottoprogramma Azione per il clima, è opportuno che i progetti integrati riguardino in particolare l'attuazione di strategie di mitigazione e adattamento climatico e i piani d'azione.

(26)

I progetti integrati dovrebbero sostenere solo una serie di attività e misure specifiche, mentre è opportuno che le altre attività complementari a quelle incluse nel progetto siano finanziate per mezzo di altri programmi di finanziamento dell'Unione, nonché di fondi nazionali, regionali e del settore privato. Il finanziamento attraverso il programma LIFE dovrebbe avvalersi delle sinergie e garantire la coerenza tra le diverse fonti di finanziamento dell'Unione, fornendo una strategia incentrata sui temi ambientali e climatici, assicurando al contempo una semplificazione delle procedure.

(27)

I progetti integrati incentrati in modo particolare sull'attuazione della legislazione e della politica ambientale e climatica dell'Unione attraverso approcci integrati richiedono interventi che coprano l'intero territorio dell'Unione e tutti i settori interessati dal presente regolamento. Ciò esige l'introduzione di un elemento distributivo nel processo di selezione allo scopo di favorire l'equilibrio geografico e lo sforzo, da parte degli Stati membri, di elaborare e proporre almeno un progetto integrato durante il periodo di programmazione LIFE, con il supporto di un progetto LIFE di assistenza tecnica se necessario.

(28)

Considerato il carattere di novità dell'approccio dei "progetti integrati", le parti interessate dovrebbero ricevere, all'occorrenza, assistenza tecnica. La fase di presentazione delle domande dovrebbe essere snellita con una procedura di selezione in due tempi. Nella prima fase, un piano finanziario dovrebbe indicare quali altre fonti di finanziamento unionali, nazionali o private saranno mobilitate e in quale misura. Solo nella seconda fase dovrebbero essere richieste lettere di intenti provenienti da almeno un'altra fonte di finanziamento in modo da garantire che sia soddisfatto il requisito di mobilitazione di una fonte di finanziamento supplementare. È necessario che nella fase di aggiudicazione si tenga conto della misura in cui sono mobilitati altri fondi dell'Unione.

(29)

Il successo dei progetti integrati esige una stretta cooperazione tra le autorità nazionali, regionali e locali e i soggetti non statali interessati dagli obiettivi del programma LIFE. Occorre pertanto applicare i principi di trasparenza e di divulgazione delle decisioni relative all'elaborazione, all'attuazione, alla valutazione e al monitoraggio dei progetti.

(30)

Per i progetti del sottoprogramma Ambiente, diversi dai progetti integrati, è opportuno procedere, in linea con i principi di solidarietà e responsabilità, a una ripartizione equilibrata dei fondi tra tutti gli Stati membri per la durata del primo programma di lavoro pluriennale attraverso la definizione di allocazioni indicative nazionali.

(31)

Al fine di rafforzare la capacità degli Stari membri di partecipare al programma LIFE, è opportuno che tutti gli Stati membri che soddisfano i requisiti pertinenti stabiliti dal presente regolamento, possano avere accesso a finanziamenti garantiti per progetti di rafforzamento delle capacità. Tali finanziamenti dovrebbero essere messi a disposizione sulla base di un piano di rafforzamento delle capacità concordato nel quale siano descritti gli interventi e i finanziamenti necessari.

(32)

La qualità dovrebbe costituire il criterio generale su cui si basano la valutazione dei progetti e il processo di aggiudicazione nell'ambito programma LIFE. Gli elementi distributivi introdotti allo scopo di riflettere l'equilibrio geografico hanno carattere indicativo e non dovrebbero implicare per gli Stati membri la garanzia di fondi o allocazioni.

(33)

L'Unione è firmataria della Convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso del pubblico alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ("convenzione di Århus"). Pertanto è opportuno che l'azione delle organizzazioni non governative (ONG) e delle reti di organizzazioni senza scopo di lucro che perseguono un obiettivo di interesse generale unionale venga sostenuta, in quanto efficace nel promuovere gli obiettivi della convenzione di Århus facendosi portavoce delle preoccupazioni e delle opinioni dei cittadini dell'Unione nell'ambito del processo di elaborazione delle politiche e sostenendone l'attuazione, e nel favorire anche la sensibilizzazione ai problemi ambientali legati al clima e alle relative risposte politiche. È opportuno che il programma LIFE sostenga una vasta gamma di ONG e reti di organizzazioni senza scopo di lucro che perseguono uno scopo di interesse generale dell'Unione, attive principalmente nel settore dell'ambiente o dell'azione per il clima, attraverso la concessione, secondo modalità competitive e trasparenti, di sovvenzioni di funzionamento, per aiutarle a contribuire efficacemente alle politiche dell'Unione, a promuovere e rafforzare l'attuazione e il rispetto degli obiettivi ambientali e climatici dell'Unione e a sviluppare e rafforzare le loro capacità per diventare partner più efficienti.

(34)

Al fine di svolgere il suo ruolo di iniziatrice dello sviluppo e dell'attuazione della politica ambientale e climatica, è opportuno che la Commissione utilizzi le risorse del programma LIFE per sostenere l'avvio l'attuazione e l'integrazione della politica e della legislazione dell'Unione in materia ambientale e climatica, compreso l'acquisto di beni e servizi. Le risorse finanziarie assegnate alle attività di comunicazione ai sensi del presente regolamento dovrebbero riguardare anche la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione, nonché lo stato di attuazione e recepimento di tutte le principali normative dell'Unione in materia di ambiente e di clima.

(35)

È probabile che il divario attuale registrato sul mercato tra la domanda e l'offerta di prestiti, e tra capitale netto e capitale di rischio persista nel contesto della crisi finanziaria, e pertanto è opportuno consentire l'utilizzo di strumenti finanziari per sostenere progetti nei settori dell'ambiente o del clima che abbiano capacità di generazione di entrate. Gli strumenti finanziari supportati dal programma LIFE dovrebbero essere utilizzati per soddisfare le esigenze specifiche del mercato in modo economicamente efficace, in linea con gli obiettivi del programma, e non dovrebbero ridurre il finanziamento privato. Dovrebbe essere possibile combinare gli strumenti finanziari con sovvenzioni finanziate dal bilancio dell'Unione, anche ai sensi del presente regolamento.

(36)

L'esperienza acquisita con i precedenti programmi LIFE ha evidenziato la necessità di concentrare gli sforzi su priorità e aree di intervento concrete delle politiche ambientali e climatiche. Tali priorità non dovrebbero essere esaustive, per consentire ai richiedenti di presentare proposte in altri settori, incorporare nuove idee e affrontare le nuove sfide. I programmi di lavoro pluriennali dovrebbero inoltre essere flessibili per raggiungere gli obiettivi e le finalità del programma LIFE e, al contempo, garantire la necessaria stabilità dei temi dei progetti che attuano le priorità tematiche per consentire ai potenziali candidati di pianificare, preparare e presentare le proposte. È opportuno che il primo programma di lavoro pluriennale sia valido per quattro anni e che sia seguito da un secondo programma di lavoro della durata di tre anni. Entrambi i programmi di lavoro dovrebbero includere un elenco non esaustivo dei temi dei progetti che attuano le priorità tematiche.

(37)

L'esperienza acquisita con i precedenti programmi LIFE ha evidenziato l'importanza dei punti di contatto nazionali LIFE, in particolare nel fornire sostegno ai richiedenti e ai beneficiari, contribuendo in tal modo a un'efficace attuazione del programma. Si dovrebbe pertanto mantenere e, ove possibile, rafforzare il sistema dei punti di contatto LIFE nazionali e regionali, in particolare negli Stati membri con un basso utilizzo dei progetti, nonché intensificare la collaborazione tra la Commissione e i punti di contatto LIFE nazionali e tra i punti di contatto LIFE nazionali e regionali. L'esperienza acquisita con i programmi LIFE precedenti ha inoltre evidenziato l'importanza di garantire una divulgazione efficace dei risultati dei progetti e delle attività di rete per aumentare l'effetto leva e il valore aggiunto europeo del programma LIFE, in particolare attraverso l'organizzazione di seminari, laboratori e altre attività ai fini dello scambio di esperienze, conoscenze e buone pratiche all'interno dell'Unione. La Commissione dovrebbe pertanto proseguire e rafforzare le attività di divulgazione mirata, comprese quelle incentrate in modo particolare sui progetti integrati, in particolare negli Stati membri con un basso utilizzo dei progetti, e in relazione a settori specifici, nonché facilitare la cooperazione e lo scambio di esperienze tra i beneficiari di LIFE e altre parti. La Commissione dovrebbe inoltre continuare a pubblicare periodicamente l'elenco dei progetti finanziati dal programma LIFE, includendo una breve descrizione degli obiettivi e dei risultati conseguiti e un riepilogo dei fondi impegnati avvalendosi di mezzi di comunicazione e tecnologie appropriati.

(38)

Al fine di semplificare il programma LIFE e di ridurre gli oneri amministrativi per i richiedenti e i beneficiari, è necessario aumentare l'uso di tassi fissi e di importi forfettari senza compromettere l'ammissibilità dell'IVA e dei costi legati al personale permanente conformemente alle condizioni stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Secondo la prassi in uso, l'importo dei contributi delle organizzazioni pubbliche (in qualità di beneficiarie incaricate del coordinamento e/o di beneficiarie associate) a favore del progetto dovrebbe superare almeno del 2 % la somma dei costi salariali del personale delle pubbliche amministrazioni nazionali assegnato al progetto. I fondi dell'Unione non dovrebbero essere utilizzati per sovvenzionare i bilanci nazionali, ad esempio, al fine di coprire i costi dell'IVA. Tuttavia, le informazioni disponibili sugli importi dei fondi dell'Unione utilizzati a copertura dell'IVA sono limitate. È pertanto opportuno che la Commissione fornisca, nelle valutazioni intermedie ed ex post del programma LIFE, un riepilogo dei rimborsi dell'IVA per Stato membro che i beneficiari dei progetti nel quadro del programma LIFE hanno richiesto nella fase del pagamento finale.

(39)

I tassi di cofinanziamento massimi dovrebbero essere fissati ai livelli necessari per mantenere l'efficace livello di supporto previsto dal programma LIFE.

(40)

È opportuno che il programma LIFE e i relativi sottoprogrammi siano regolarmente monitorati e valutati sulla base dei relativi indicatori di prestazione, per consentire eventuali aggiustamenti, inclusa ogni necessaria revisione delle priorità tematiche. Nel definire più dettagliatamente gli indicatori per la valutazione dei programmi e dei progetti, è necessario che la Commissione dia rilievo al controllo della qualità sulla base degli indicatori di prestazione e dei risultati e dell'impatto attesi. La Commissione dovrebbe altresì proporre un metodo per monitorare il successo a lungo termine dei progetti, in particolare nel settore prioritario Natura e biodiversità. Al fine di dimostrare i benefici collaterali che entrambi i sottoprogrammi possono offrire all'azione per il clima e alla biodiversità, e per fornire informazioni sul livello di spesa, è necessario che il monitoraggio del programma LIFE garantisca la tracciabilità delle spese legate al clima e alla biodiversità, come specificato nella comunicazione "Un bilancio per la strategia Europa 2020". Tale monitoraggio dovrebbe basarsi su una metodologia semplice, inserendo la spesa in una delle tre categorie seguenti: spese legate esclusivamente a clima/biodiversità (da conteggiare al 100 %), spese legate in misura significativa a clima/biodiversità (da conteggiare al 40 %), e nessuna correlazione con clima/biodiversità (da conteggiare allo 0 %). È necessario che tale metodologia non escluda l'utilizzo di metodologie più precise, ove opportuno.

(41)

Considerata la lunga esperienza della Commissione nella gestione del programma e dei progetti LIFE, e le esperienze positive dei beneficiari del programma LIFE per quanto riguarda le équipe di controllo esterne, il programma LIFE dovrebbe continuare a essere gestito dalla Commissione. Eventuali cambiamenti nella struttura di gestione del programma LIFE e dei progetti dovrebbero essere oggetto di un'analisi ex ante dei costi e dei benefici, ed è opportuno prestare particolare attenzione affinché siano garantite competenze adeguate e ampie, in particolare nel settore prioritario Natura e biodiversità.

(42)

Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati durante tutto il ciclo della spesa con misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle irregolarità, il recupero di fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni.

(43)

Al fine di garantire la migliore valutazione possibile dell'utilizzo dei fondi dell'Unione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo agli indicatori di prestazione applicabili alle priorità tematiche del sottoprogramma Ambiente e ai settori prioritari del sottoprogramma Azione per il clima, nonché riguardo alla modifica delle priorità tematiche di cui all'allegato III e riguardo all'aumento della percentuale del bilancio assegnata alle sovvenzioni per progetti che sostengono la conservazione della natura e della biodiversità. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(44)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento in relazione all'adozione dei programmi di lavoro pluriennali, alla Commissione dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (23).

(45)

Se il comitato per il programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima non esprime alcun parere su un progetto di atto di esecuzione, la Commissione, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011, non adotta il progetto di atto di esecuzione. Il ricorso a questa procedura dovrebbe essere giustificato, tra l'altro, dalla necessità di valutare l'equilibrata ripartizione dei fondi tra i progetti integrati, in particolare l'importo massimo che un singolo progetto integrato può ricevere.

(46)

Per garantire una transizione efficace tra le misure adottate ai sensi del regolamento (CE) n. 614/2007 e il programma LIFE è necessario continuare a monitorare, verificare e valutare, sotto il profilo qualitativo, le attività finanziate ai sensi di tale regolamento dopo la sua scadenza.

(47)

Il valore aggiunto del programma LIFE deriva dalla specificità e dal preciso orientamento del suo approccio, che rendono i suoi interventi particolarmente rispondenti alle esigenze ambientali e climatiche. Attraverso la messa in comune di risorse e competenze il programma LIFE può contribuire a una più efficace applicazione delle politiche ambientali rispetto all'azione individuale dei singoli Stati membri. Esso serve inoltre da piattaforma per lo sviluppo e lo scambio di buone pratiche e conoscenze, che consente di migliorare l'attuazione dell'acquis, di catalizzare e accelerare le modifiche necessarie, e di rafforzare le capacità, di sostenere i soggetti privati, in particolare le PMI, nella conduzione di test su piccola scala di tecnologie e soluzioni e di permettere agli Stati membri e alle parti interessate di imparare gli uni dagli altri. Inoltre, il programma LIFE crea sinergie tra fondi unionali e nazionali, incentivando ulteriori finanziamenti del settore privato, aumentando così la coerenza dell'intervento dell'Unione e promuovendo una più omogenea applicazione dell'acquis.

(48)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire contribuire all'attuazione e allo sviluppo della politica e della legislazione dell'Unione in materia di ambiente e clima, compresa l'integrazione degli obiettivi ambientali e climatici in altre politiche, e alla promozione di una migliore governance, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(49)

È opportuno, pertanto, abrogare il regolamento (CE) n. 614/2007,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

IL PROGRAMMA PER L'AMBIENTE E L'AZIONE PER IL CLIMA (LIFE)

Articolo 1

Istituzione

È istituito un programma per l'ambiente e l'azione per il clima per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 (il "programma LIFE").

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a)

"progetti pilota", i progetti che applicano una tecnica o un metodo che non è stato applicato e sperimentato prima, o altrove, e che offrono potenziali vantaggi ambientali o climatici rispetto alle attuali migliori pratiche e che possono essere applicati successivamente su scala più ampia in situazioni analoghe;

b)

"progetti dimostrativi", i progetti che mettono in pratica, sperimentano, valutano e diffondono azioni, metodologie o approcci che sono nuovi o sconosciuti nel contesto specifico del progetto, come ad esempio sul piano geografico, ecologico o socioeconomico, e che potrebbero essere applicati altrove in circostanze analoghe;

c)

"progetti di buone pratiche", i progetti che applicano tecniche, metodi e approcci adeguati, efficaci sotto il profilo economico e all'avanguardia, tenendo conto del contesto specifico del progetto;

d)

"progetti integrati", i progetti finalizzati ad attuare su una vasta scala territoriale, in particolare regionale, multi-regionale, nazionale o transnazionale, piani o strategie ambientali o climatici previsti dalla legislazione dell'Unione in materia ambientale o climatica, sviluppati sulla base di altri atti dell'Unione o elaborati dalle autorità degli Stati membri principalmente nei settori della natura, inclusa, tra l'altro, la gestione della rete Natura 2000, dell'acqua, dei rifiuti, dell'aria nonché della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ai medesimi, garantendo nel contempo la partecipazione delle parti interessate e promuovendo il coordinamento e la mobilitazione di almeno un'altra fonte di finanziamento dell'Unione, nazionale o privata pertinente;

e)

"progetti di assistenza tecnica", i progetti che forniscono, mediante sovvenzioni per azioni, un sostegno finanziario per aiutare i richiedenti a elaborare progetti integrati e, in particolare, per garantire che tali progetti siano conformi alle tempistiche e ai requisiti tecnici e finanziari del programma LIFE in coordinamento con i fondi di cui all'articolo 8, paragrafo 3;

f)

"progetti di rafforzamento delle capacità", i progetti che forniscono, mediante sovvenzioni per azioni, un sostegno finanziario alle attività necessarie per rafforzare la capacità degli Stati membri, compresi i punti di contatto LIFE nazionali o regionali, al fine di permettere agli Stati membri di partecipare in maniera più efficace al programma LIFE;

g)

"progetti preparatori", i progetti identificati principalmente dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri per rispondere alle esigenze specifiche connesse allo sviluppo e all'attuazione delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia di ambiente o clima;

h)

"progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione", i progetti volti a sostenere la comunicazione, la divulgazione di informazioni e la sensibilizzazione nell'ambito dei sottoprogrammi Ambiente e Azione per il clima.

Articolo 3

Obiettivi generali e indicatori di prestazione

1.   Il programma LIFE persegue in particolare i seguenti obiettivi generali:

a)

contribuire al passaggio a un'economia efficiente in termini di risorse, con minori emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, contribuire alla protezione e al miglioramento della qualità dell'ambiente e all'interruzione e all'inversione del processo di perdita di biodiversità, compresi il sostegno alla rete Natura 2000 e il contrasto al degrado degli ecosistemi;

b)

migliorare lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione della politica e della legislazione ambientale e climatica dell'Unione, e catalizzare e promuovere l'integrazione e la diffusione degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre politiche dell'Unione e nella pratica nel settore pubblico e privato, anche attraverso l'aumento della loro capacità;

c)

sostenere maggiormente la governance ambientale e in materia di clima a tutti i livelli, compresa una maggiore partecipazione della società civile, delle ONG e degli attori locali;

d)

sostenere l'attuazione del Settimo programma d'azione per l'ambiente.

Nel perseguire tali obiettivi, il programma LIFE contribuisce allo sviluppo sostenibile e al raggiungimento degli obiettivi e alle finalità della strategia Europa 2020 e delle strategie e dei piani pertinenti dell'Unione in materia di ambiente e di clima.

2.   Gli obiettivi generali di cui al paragrafo 1 sono perseguiti attraverso i seguenti sottoprogrammi:

a)

il sottoprogramma per l'Ambiente;

b)

il sottoprogramma Azione per il clima.

3.   Le prestazioni del programma LIFE sono valutate, in particolare, in base ai seguenti indicatori:

a)

per quanto riguarda l'obiettivo generale di cui al paragrafo 1, lettera a), miglioramenti in campo ambientale e climatico attribuibili al programma. In relazione alla finalità di contribuire ad arrestare e invertire la tendenza alla perdita di biodiversità, i miglioramenti ambientali attribuibili al programma sono misurati in base alla percentuale della rete Natura 2000 ripristinata o ricondotta a un'adeguata gestione, alla superficie e al tipo degli ecosistemi ripristinati e al numero e al tipo di habitat e di specie oggetto di intervento il cui stato di conservazione risulta migliorato;

b)

per quanto riguarda gli obiettivi generali legati allo sviluppo e all'attuazione di cui al paragrafo 1, lettera b), il numero di interventi sviluppati o intrapresi che attuano piani, programmi o strategie in conformità alla politica e alla legislazione ambientale o climatica dell'Unione e il numero di interventi idonei alla replica o al trasferimento;

c)

per quanto riguarda gli obiettivi generali in materia di integrazione e diffusione di cui al paragrafo 1, lettera b), il numero di interventi che conseguono sinergie con altri programmi di finanziamento dell'Unione o che sono integrati negli stessi, oppure nella prassi del settore pubblico o del settore privato;

d)

per quanto riguarda l'obiettivo generale di cui al paragrafo 1, lettera c), il numero di interventi per migliorare la governance, la diffusione delle informazioni e la sensibilizzazione su aspetti in materia di ambiente e di clima.

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 29, al fine di definire in maniera più dettagliata gli indicatori di prestazione in vista della loro applicazione ai settori prioritari e alle priorità tematiche di cui, rispettivamente, all'articolo 9 e all'allegato III per quanto concerne il sottoprogramma Ambiente, e all'articolo 13 per quanto concerne il sottoprogramma Azione per il clima.

Articolo 4

Dotazione finanziaria

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma LIFE per il periodo 2014-2020 è pari a 3 456 655 000 EUR a prezzi correnti, corrispondente allo 0,318 % dell'importo complessivo degli stanziamenti d'impegno a norma del regolamento (UE) n 1311/2013.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriannuale.

2.   La ripartizione di bilancio tra i sottoprogrammi è la seguente:

a)

2 592 491 250 EUR della dotazione finanziaria globale di cui al paragrafo 1 sono destinati al sottoprogramma per l'Ambiente;

b)

864 163 750 EUR della dotazione finanziaria globale di cui al paragrafo 1 sono destinati al sottoprogramma Azione per il clima.

Articolo 5

Partecipazione di paesi terzi al programma LIFE

Al programma LIFE possono partecipare i paesi candidati all'adesione in base ai seguenti criteri:

a)

i paesi facenti parte dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE);

b)

i paesi candidati, i potenziali candidati e i paesi in via di adesione all'Unione;

c)

i paesi ai quali si applica la politica europea di vicinato;

d)

i paesi che sono divenuti membri dell'Agenzia europea dell'ambiente, a norma del regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio (24).

Le modalità di tale partecipazione sono conformi alle condizioni stabilite negli accordi bilaterali o multilaterali che fissano i principi generali della partecipazione di tali paesi terzi ai programmi dell'Unione.

Articolo 6

Attività al di fuori dell'Unione o in paesi e territori d'oltremare

1.   Fatto salvo l'articolo 5, il programma LIFE può finanziare attività al di fuori dell'Unione e in paesi e territori d'oltremare (PTOM) conformemente alla decisione 2001/822/CE (decisone sull'associazione d'oltremare), a condizione che tali attività siano necessarie per raggiungere gli obiettivi ambientali e climatici dell'Unione e per garantire l'efficacia degli interventi effettuati nei territori degli Stati membri a cui si applica il trattato.

2.   Una persona giuridica avente sede al di fuori dell'Unione può partecipare ai progetti di cui all'articolo 18, a condizione che il beneficiario incaricato del coordinamento del progetto abbia sede nell'Unione e che l'attività da svolgere al di fuori dell'Unione risponda ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 7

Cooperazione internazionale

Nel corso dell'attuazione del programma LIFE, è possibile la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti e con i rispettivi organi e istituzioni, al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 3.

Articolo 8

Complementarità

1.   La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza del sostegno concesso nel quadro del programma LIFE con le politiche e le priorità dell'Unione e la sua complementarità con gli altri strumenti finanziari dell'Unione assicurando al contempo che siano attuate misure di semplificazione.

2.   Le operazioni finanziate nel quadro del programma LIFE rispettano la legislazione dell'Unione e degli Stati membri, comprese le regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato. In particolare, i finanziamenti nel quadro del programma LIFE che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE sono notificati dagli Stati membri alla Commissione e non possono essere eseguiti fino all'approvazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, a meno che non siano conformi a un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 994/98.

3.   Conformemente alle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri garantiscono il coordinamento tra il programma LIFE e il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di creare sinergie, in particolare nel contesto dei progetti integrati, e per favorire l'utilizzo di soluzioni, metodi e approcci sviluppati nel quadro del programma LIFE. Tale coordinamento ha luogo nell'ambito del quadro stabilito dal regolamento recante disposizioni comuni e attraverso il quadro strategico comune e i meccanismi definiti negli accordi di partenariato, come previsto da tale regolamento.

4.   La Commissione garantisce inoltre la coerenza e le sinergie ed evita sovrapposizioni tra il programma LIFE e le altre politiche e gli strumenti finanziari dell'Unione, in particolare Orizzonte 2020 e gli strumenti e le politiche compresi nel quadro dell'azione esterna dell'Unione.

TITOLO II

I SOTTOPROGRAMMI

CAPO 1

Il sottoprogramma Ambiente

Articolo 9

Settori prioritari del sottoprogramma Ambiente

1.   Il sottoprogramma Ambiente prevede tre settori di azione prioritari:

a)

Ambiente e uso efficiente delle risorse;

b)

Natura e biodiversità;

c)

Governance e informazione in materia ambientale.

2.   I settori prioritari di cui al paragrafo 1 comprendono le priorità tematiche definite all'allegato III.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, ove necessario, conformemente all'articolo 29 riguardo all'aggiunta, alla soppressione o alla modifica delle priorità tematiche di cui all'allegato III sulla base dei seguenti criteri:

a)

le priorità definite nel Settimo programma d'azione per l'ambiente;

b)

gli obiettivi specifici definiti per ciascun settore prioritario di cui agli articoli 10, 11 e 12;

c)

le esperienze acquisite nell'attuazione del programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 24;

d)

le esperienze acquisite nell'attuazione dei progetti integrati;

e)

le priorità derivanti dalla nuova legislazione ambientale dell'Unione adottata dopo 23 dicembre 2013; o

f)

le esperienze acquisite nell'attuazione della legislazione e delle politiche ambientali esistenti.

La Commissione rivede e, se necessario, modifica le priorità tematiche definite all'allegato III al più tardi entro la valutazione intermedia del programma LIFE di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a).

3.   Almeno il 55 % delle risorse di bilancio destinate ai progetti finanziati a titolo di sovvenzioni per azioni nell'ambito del sottoprogramma per l'Ambiente è riservato a progetti a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 riguardo all'aumento di un massimo del 10 % della percentuale di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che il totale dei fondi richiesti durante due anni consecutivi, mediante proposte che rientrano nel settore prioritario Natura e biodiversità e soddisfano i requisiti minimi di qualità, superi di oltre il 20 % l'importo corrispondente calcolato per i due anni precedenti a tale periodo.

Articolo 10

Obiettivi specifici nel settore prioritario Ambiente e uso efficiente delle risorse

Gli obiettivi specifici del sottoprogramma Ambiente nel settore prioritario Ambiente e uso efficiente delle risorse sono in particolare:

a)

sviluppare, sperimentare e dimostrare approcci politici o di gestione, buone pratiche e soluzioni, compresi lo sviluppo e la dimostrazione di tecnologie innovative, alle sfide ambientali, adatti ad essere replicati, trasferiti o integrati, anche in relazione al legame tra ambiente e salute, e a sostegno delle politiche e della legislazione in materia di efficienza delle risorse, compresa la tabella di marcia per un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse;

b)

sostenere l'applicazione, lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci integrati per l'attuazione dei piani e programmi in conformità alla politica e alla legislazione dell'Unione in materia di ambiente, soprattutto nei settori delle acque, dei rifiuti e dell'aria;

c)

migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, l'attuazione, la stima, il monitoraggio e la valutazione della politica e della legislazione ambientale dell'Unione, e per la valutazione e il monitoraggio dei fattori, delle pressioni e delle risposte che esercitano un impatto ambientale all'interno e all'esterno dell'Unione.

Articolo 11

Obiettivi specifici nel settore prioritario Natura e biodiversità

Gli obiettivi specifici del sottoprogramma Ambiente nel settore prioritario Natura e biodiversità sono in particolare:

a)

contribuire allo sviluppo e all'attuazione della politica e della legislazione dell'Unione in materia di natura e di biodiversità, compresa la strategia dell'Unione per la biodiversità fino al 2020, la direttiva 92/43/CEE e la direttiva 2009/147/CE, in particolare attraverso l'applicazione, lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci, buone pratiche e soluzioni;

b)

sostenere l'ulteriore sviluppo, l'attuazione e la gestione della rete Natura 2000 istituita dall'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE, con particolare riguardo all'applicazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla dimostrazione degli approcci integrati per l'attuazione del quadro di azione prioritaria elaborata a norma dell'articolo 8 di detta direttiva;

c)

migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, l'attuazione, la stima, il monitoraggio e la valutazione della politica e della legislazione ambientale dell'Unione in materia di natura e biodiversità, e per la valutazione e il monitoraggio dei fattori, delle pressioni e delle risposte che esercitano un impatto sulla natura e sulla biodiversità all'interno e all'esterno dell'Unione.

Articolo 12

Obiettivi specifici nel settore prioritario Governance e informazione in materia ambientale

Gli obiettivi specifici del sottoprogramma Ambiente nel settore prioritario Governance e informazione in materia ambientale sono in particolare:

a)

promuovere la sensibilizzazione in materia ambientale, anche per ottenere il sostegno del pubblico e delle parti interessate all'elaborazione delle politiche ambientali dell'Unione, e promuovere la conoscenza in materia di sviluppo sostenibile e nuovi modelli di consumo sostenibile;

b)

sostenere la comunicazione, la gestione e la diffusione delle informazioni nel settore dell'ambiente e facilitare la condivisione delle conoscenze sulle migliori soluzioni e buone pratiche ambientali, anche attraverso lo sviluppo di piattaforme di cooperazione tra le parti interessate e la formazione;

c)

promuovere e contribuire ad aumentare l'efficacia del rispetto e dell'applicazione della legislazione ambientale dell'Unione, in particolare incoraggiando lo sviluppo e la diffusione di buone pratiche e approcci politici;

d)

promuovere una migliore governance ambientale allargando la partecipazione dei soggetti interessati, comprese le ONG, alle consultazioni sulle politiche e alla loro attuazione.

CAPO 2

Il sottoprogramma Azione per il clima

Articolo 13

Settori prioritari del sottoprogramma Azione per il clima

Il sottoprogramma Azione per il clima prevede tre settori prioritari:

a)

Mitigazione dei cambiamenti climatici;

b)

Adattamento ai cambiamenti climatici;

c)

Governance e informazione in materia di clima.

Articolo 14

Obiettivi specifici del settore prioritario Mitigazione dei cambiamenti climatici

Allo scopo di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra, il settore prioritario Mitigazione dei cambiamenti climatici persegue, in particolare, i seguenti obiettivi specifici:

a)

contribuire all'attuazione e allo sviluppo delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici, compresa l'integrazione tra i diversi settori, in particolare attraverso lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci politici o di gestione, di buone pratiche e di soluzioni per la mitigazione dei cambiamenti climatici;

b)

migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, la stima, il monitoraggio, la valutazione e l'attuazione di azioni e misure di mitigazione dei cambiamenti climatici efficaci, e migliorare la capacità di mettere in pratica tali conoscenze;

c)

facilitare lo sviluppo e l'attuazione di approcci integrati, come per le strategie di mitigazione dei cambiamenti climatici e i piani di azione, a livello locale, regionale o nazionale;

d)

contribuire allo sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie, sistemi, metodi e strumenti di mitigazione dei cambiamenti climatici innovativi, idonei a essere replicati, trasferiti o integrati.

Articolo 15

Obiettivi specifici del settore prioritario Adattamento ai cambiamenti climatici

Allo scopo di contribuire agli sforzi finalizzati ad accrescere la resilienza ai cambiamenti climatici, il settore prioritario Adattamento ai cambiamenti climatici persegue in particolare i seguenti obiettivi specifici:

a)

contribuire all'attuazione e allo sviluppo delle politiche dell'Unione in materia di adattamento ai cambiamenti climatici, compresa l'integrazione tra i diversi settori, in particolare attraverso lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci politici o di gestione, di buone pratiche e di soluzioni per l'adattamento ai cambiamenti climatici, compresi, se del caso, approcci ecosistemici;

b)

migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, la stima, il monitoraggio, la valutazione e l'attuazione di azioni e misure di adattamento ai cambiamenti climatici efficaci, dando la priorità, se del caso, a quelle che applicano un approccio ecosistemico, e migliorare la capacità di mettere in pratica tali conoscenze;

c)

facilitare lo sviluppo e l'attuazione di approcci integrati, come per le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici e i piani di azione, a livello locale, regionale o nazionale, dando la priorità, se del caso, agli approcci ecosistemici;

d)

contribuire allo sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie, sistemi, metodi e strumenti di adattamento ai cambiamenti climatici innovativi, idonei a essere replicati, trasferiti o integrati.

Articolo 16

Obiettivi specifici nel settore prioritario Governance e informazione in materia di clima

Gli obiettivi specifici del settore prioritario Governance e informazione in materia di clima sono in particolare:

a)

promuovere la sensibilizzazione in materia climatica, anche per ottenere il sostegno del pubblico e delle parti interessate all'elaborazione delle politiche in materia di clima dell'Unione, e promuovere la conoscenza in materia di sviluppo sostenibile;

b)

sostenere la comunicazione, la gestione e la diffusione delle informazioni in materia di clima e facilitare la condivisione delle conoscenze sulle migliori soluzioni e buone pratiche climatiche, anche attraverso lo sviluppo di piattaforme di cooperazione tra le parti interessate e la formazione;

c)

promuovere e contribuire ad aumentare l'efficacia del rispetto e dell'applicazione della legislazione in materia di clima dell'Unione, in particolare incoraggiando lo sviluppo e la diffusione di buone pratiche e approcci politici;

d)

promuovere una migliore governance in materia di clima allargando la partecipazione dei soggetti interessati, comprese le ONG, alle consultazioni sulle politiche e alla loro attuazione.

TITOLO III

MODALITÀ DI ATTUAZIONE COMUNI

CAPO 1

Finanziamento

Articolo 17

Tipi di finanziamento

1.   I finanziamenti dell'Unione possono assumere le seguenti forme giuridiche:

a)

sovvenzioni;

b)

appalti pubblici;

c)

contributi agli strumenti finanziari in conformità alle disposizioni sugli strumenti finanziari a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare agli articoli 139 e 140, e ai requisiti più operativi indicati in atti specifici dell'Unione;

d)

tutti gli altri interventi necessari al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 3.

2.   La Commissione attua il presente regolamento in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

3.   I finanziamenti previsti dal presente regolamento, che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, sono attuati in maniera coerente con le regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

4.   Almeno l'81 % delle risorse di bilancio destinate al programma LIFE è assegnato a progetti finanziati per mezzo di sovvenzioni per azioni o, se del caso, degli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera c).

La Commissione può includere tali strumenti finanziari nel programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 24, previa una valutazione ex ante di cui all'articolo 140, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

5.   Un massimo del 30 % delle risorse di bilancio destinate a sovvenzioni per azioni conformemente al paragrafo 3 bis può essere assegnato a progetti integrati. Tale percentuale massima è rivalutata nell'ambito della valutazione intermedia del programma LIFE di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), e corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

Articolo 18

Progetti

Le sovvenzioni per azioni possono finanziare i seguenti progetti:

a)

progetti pilota;

b)

progetti dimostrativi;

c)

progetti di buone pratiche;

d)

progetti integrati;

e)

progetti di assistenza tecnica;

f)

progetti di rafforzamento delle capacità;

g)

progetti preparatori;

h)

progetti d'informazione, sensibilizzazione e divulgazione;

i)

tutti gli altri progetti necessari al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 3.

Articolo 19

Criteri di ammissibilità, di attribuzione di punteggio e di selezione dei progetti

1.   I progetti di cui all'articolo 18 soddisfano i criteri di ammissibilità basati sulle definizioni di cui all'articolo 2 e i seguenti criteri di attribuzione di clima:

a)

sono di interesse per l'Unione e apportano un contributo significativo al raggiungimento di uno degli obiettivi generali del programma LIFE di cui all'articolo 3, nonché degli obiettivi specifici dei settori prioritari elencati all'articolo 9, delle priorità tematiche di cui all'allegato III o degli obiettivi specifici dei settori prioritari indicati all'articolo 13;

b)

garantiscono un approccio efficace sotto il profilo dei costi e sono tecnicamente e finanziariamente coerenti; e

c)

prevedono un'attuazione corretta

2.   Ai fini dell'aggiudicazione, i progetti devono soddisfare requisiti minimi di qualità conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

3.   I progetti finanziati dal programma LIFE nell'ambito di un settore prioritario non pregiudicano gli obiettivi ambientali o climatici di un altro settore prioritario e, ove possibile, promuovono le sinergie tra i vari obiettivi e il ricorso agli appalti pubblici verdi.

4.   La Commissione garantisce l'equilibrio geografico dei progetti integrati assegnando, a titolo indicativo, almeno tre progetti integrati a ciascuno Stato membro, assicurando la presenza di almeno un progetto integrato nell'ambito del sottoprogramma Ambiente e di almeno un progetto integrato nell'ambito del sottoprogramma Azione per il clima durante il periodo di programmazione LIFE di cui all'articolo 1.

I progetti integrati sono ripartiti allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera d), per ciascuno dei settori di cui all'articolo 2, lettera d).

Per valutare il rispetto delle disposizioni relative alla mobilitazione dei fondi dell'Unione, nazionali o privati, di cui all'articolo 2, lettera d), le proposte di progetti integrati sono corredate:

a)

nella prima fase del processo di presentazione delle domande, di un piano finanziario; e

b)

nella seconda fase del processo di presentazione delle domande, di almeno una lettera di intenti che indichi l'entità della mobilitazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione, nazionali o private pertinenti e specifichi tali fonti di finanziamento.

5.   La Commissione garantisce, per la durata del primo programma di lavoro pluriennale, l'equilibrio geografico dei progetti diversi dai progetti integrati presentati nell'ambito del sottoprogramma Ambiente, ripartendo i fondi in maniera proporzionata tra tutti gli Stati membri in base alle allocazioni nazionali indicative in conformità dei criteri di cui all'allegato I. Quando le allocazioni nazionali indicative non siano applicabili, i progetti devono essere selezionati esclusivamente sulla base del merito.

6.   Se la somma del cofinanziamento necessaria per finanziare i progetti, diversi dai progetti integrati, presentati da uno Stato membro e figuranti nell'elenco redatto dalla Commissione al termine della procedura di selezione è inferiore alla allocazione indicativa prevista per tale Stato membro, la Commissione utilizza la differenza di detta allocazione nazionale indicativa, per cofinanziare i progetti presentati da altri Stati membri, ad eccezione dei progetti nei PTOM, che apportano il maggior contributo al conseguimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 3, alle condizioni stabilite ai paragrafi 1 e 2.

Nella presentazione dell'elenco dei progetti oggetto di cofinanziamento, la Commissione informa il comitato del programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima di come abbia preso in considerazione i criteri di ripartizione stabiliti conformemente ai paragrafi 3 e 3 bis.

7.   La Commissione presta particolare attenzione ai progetti transnazionali in cui la cooperazione transnazionale è essenziale per garantire la tutela dell'ambiente e gli obiettivi climatici, e si adopera per garantire che almeno il 15 % delle risorse di bilancio dedicate ai progetti sia assegnato a progetti transnazionali. La Commissione valuta l'assegnazione del finanziamento a progetti transnazionali anche nel caso in cui la quota della allocazione nazionale indicativa di uno o più Stati membri che partecipano a detti progetti transnazionali sia stata superata.

8.   Durante il primo programma di lavoro pluriennale, uno Stato membro è ammesso al finanziamento di un progetto di rafforzamento delle capacità per un importo massimo di 1 000 000 EUR, a condizione che soddisfi uno dei seguenti criteri:

a)

il livello medio di assorbimento della allocazione nazionale indicativa dello Stato membro per gli anni 2010, 2011 e 2012, come stabilito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 614/2007, è inferiore al 70 %;

b)

il PIL pro capite dello Stato membro nel 2012 è inferiore al 90 % della media dell'Unione; o

c)

lo Stato membro ha aderito all'Unione successivamente al 1o gennaio 2013.

Durante il secondo programma di lavoro pluriennale, uno Stato membro è ammesso al finanziamento di un progetto di rafforzamento delle capacità per un importo massimo di 750 000 EUR, a condizione che soddisfi i seguenti criteri:

a)

il livello medio di assorbimento della allocazione nazionale indicativa dello Stato membro per gli anni 2014, 2015 e 2016 di cui al paragrafo 3 bis, è inferiore al 70 %; e

b)

il livello medio di assorbimento della allocazione nazionale indicativa dello Stato membro per gli anni 2014, 2015 e 2016 è aumentato rispetto al livello medio di assorbimento per gli anni 2010, 2011 e 2012.

Per essere ammesso al finanziamento di progetti di rafforzamento delle capacità, uno Stato membro si impegna a mantenere le risorse dedicate al programma LIFE, compreso il personale, a livelli non inferiori a quelli del 2012 per la durata del programma di lavoro pluriennale in questione. Tale impegno è definito nel piano di rafforzamento delle capacità di cui al paragrafo 4 ter.

In deroga alle disposizioni in materia di ammissibilità di cui al primo e secondo comma, per tutta la durata del programma LIFE, uno Stato membro non è ammesso al finanziamento di progetti di rafforzamento delle capacità se il suo PIL pro capite nel 2012 era superiore al 105 % della media dell'Unione. Il finanziamento dei progetti di rafforzamento delle capacità è limitato a un progetto per Stato membro e per ciascun programma di lavoro pluriennale.

9.   La Commissione definisce una procedura di aggiudicazione rapida per tutti i progetti di rafforzamento delle capacità. Le domande per detti progetti di rafforzamento delle capacità possono essere presentate a partire dal 23 dicembre 2013. Le domande si basano su un piano di rafforzamento delle capacità che deve essere concordato tra gli Stati membri e la Commissione e nel quale sono descritti gli interventi che dovranno essere finanziati dal programma LIFE al fine di sviluppare la capacità degli Stati membri di presentare domande che vengano poi accolte per il finanziamento di progetti nell'ambito dei sottoprogrammi Ambiente e Azione per il clima. Tali interventi possono comprendere, fra l'altro:

a)

l'assunzione di nuovo personale e la formazione per i punti di contatto nazionali o regionali LIFE;

b)

l'agevolazione degli scambi di esperienze e migliori pratiche e la promozione della divulgazione e dell'uso dei risultati dei progetti nel quadro del programma LIFE;

c)

approcci basati sulla "formazione dei formatori";

d)

programmi di scambio e di distacco tra le autorità pubbliche degli Stati membri, in particolare attività di scambio dei "primi della classe".

Gli interventi che rientrano nel piano di rafforzamento delle capacità possono includere l'appalto di esperti per colmare lacune specifiche relative a capacità tecniche e procedurali, ma non possono includere l'appalto di esperti la cui funzione primaria è l'elaborazione di proposte ai fini della loro presentazione nell'ambito degli inviti annuali a presentare proposte.

Il piano di rafforzamento delle capacità deve inoltre indicare le stime dei costi di tali interventi.

Articolo 20

Tassi di cofinanziamento e ammissibilità dei costi dei progetti

1.   Il tasso massimo di cofinanziamento per i progetti di cui all'articolo 18 è:

a)

per la durata del primo programma di lavoro pluriennale, fino al 60 % dei costi ammissibili di tutti i progetti, ad eccezione di quelli indicati alla lettera c), finanziati nell'ambito dei sottoprogrammi Ambiente e Azione per il clima;

b)

per la durata del secondo programma di lavoro pluriennale, fino al 55 % dei costi ammissibili di tutti i progetti, ad eccezione di quelli indicati alla lettera c), finanziati nell'ambito dei sottoprogrammi Ambiente e Azione per il clima;

c)

per tutta la durata del programma LIFE:

i)

fino al 60 % dei costi ammissibili dei progetti di cui all'articolo 18, lettere d), e) e g);

ii)

fatto salvo il punto iii), fino al 60 % dei costi ammissibili dei progetti finanziati nell'ambito del settore prioritario Natura e biodiversità del sottoprogramma Ambiente;

iii)

fino al 75 % dei costi ammissibili dei progetti finanziati nell'ambito del settore prioritario Natura e biodiversità del sottoprogramma Ambiente riguardanti habitat prioritari o specie prioritarie ai fini dell'attuazione della direttiva 92/43/CEE o specie di uccelli per le quali il finanziamento è considerato prioritario dal comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico istituito a norma dell'articolo 16 della direttiva 2009/147/CE, allorché necessario per conseguire l'obiettivo prefisso in materia di conservazione;

iv)

fino al 100 % dei costi ammissibili dei progetti di cui all'articolo 18, lettera e bis).

2.   Le condizioni per l'ammissibilità dei costi sono stabilite all'articolo 126 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Tali costi includono l'IVA e i costi del personale.

La Commissione fornisce, nelle valutazioni intermedie ed ex post del programma LIFE, un riepilogo dei rimborsi dell'IVA per Stato membro che i beneficiari dei progetti nel quadro del programma LIFE hanno richiesto nella fase del pagamento finale.

3.   I costi relativi all'acquisto di terreni sono considerati ammissibili al finanziamento dell'Unione per i progetti di cui all'articolo 18, a condizione che:

a)

l'acquisto contribuisca a migliorare, mantenere e ripristinare l'integrità della rete Natura 2000 istituita dall'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE, anche grazie al miglioramento della connettività attraverso la creazione di corridoi, tappe intermedie o altri elementi di infrastruttura verde;

b)

l'acquisto di terreni costituisca l'unico o il più efficace mezzo per ottenere il risultato desiderato in materia di conservazione;

c)

i terreni acquistati siano riservati, nel lungo termine, ad usi compatibili con gli obiettivi di cui agli articoli 11, 14 e 15; e

d)

lo Stato membro interessato garantisca, mediante trasferimento o in altro modo, la destinazione a lungo termine di tali terreni a scopi di conservazione della natura.

Articolo 21

Sovvenzioni di funzionamento

1.   Sono concesse sovvenzioni di funzionamento a favore di determinate spese operative e amministrative di organizzazioni senza scopo di lucro che perseguono finalità di interesse generale unionale, che sono attive principalmente nel settore dell'ambiente o dell'azione per il clima e sono coinvolte nello sviluppo, nell'attuazione e nell'applicazione della politica e della legislazione dell'Unione.

2.   Il tasso massimo di cofinanziamento dell'Unione per le sovvenzioni di funzionamento di cui al paragrafo 1 è pari al 70 % dei costi ammissibili.

Articolo 22

Altri tipi di attività

Il programma LIFE può finanziare attività attuate dalla Commissione a sostegno dell'avvio, dell'attuazione e dell'integrazione delle politiche ambientali e climatiche e della legislazione dell'Unione al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 3. Tali attività possono comprendere:

a)

le spese di informazione e comunicazione, comprese le campagne di sensibilizzazione. Le risorse finanziarie assegnate alle attività di comunicazione ai sensi del presente regolamento coprono anche la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione, nonché sullo stato di attuazione e recepimento delle principali normative dell'Unione in materia di ambiente e di clima;

b)

studi, indagini, modellizzazioni e scenari;

c)

preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, delle politiche, dei programmi e della legislazione;

d)

laboratori, conferenze e incontri;

e)

piattaforme di rete di contatti e di buone pratiche;

f)

tutte le altre attività necessarie al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 3.

Articolo 23

Beneficiari

Il programma LIFE può finanziare enti pubblici e privati.

Per garantire la visibilità del programma LIFE, i beneficiari pubblicizzano il programma LIFE e i risultati dei loro progetti, menzionando sempre il sostegno ricevuto dall'Unione. Il logo del programma LIFE, raffigurato nell'allegato II, è utilizzato per tutte le attività di comunicazione e figura su tabelloni in punti strategici visibili al pubblico. Tutti i beni durevoli acquisiti nel quadro del programma LIFE recano il logo del programma LIFE tranne nei casi specificati dalla Commissione.

CAPO 2

Misure di attuazione

Articolo 24

Programmi di lavoro pluriennali

1.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, programmi di lavoro pluriennali per il programma LIFE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Il primo programma di lavoro pluriennale ha una durata di quattro anni e il secondo ha una durata di tre.

2.   Ciascun programma di lavoro pluriennale specifica, in linea con gli obiettivi generali di cui all'articolo 3, quanto segue:

a)

le allocazioni dei fondi tra i settori prioritari e tra le diverse tipologie di finanziamento nell'ambito di ciascun sottoprogramma conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, e all'articolo 17, paragrafi 4) e 5). Non si effettuano altre allocazioni preliminari di sovvenzioni per azioni a favore di progetti tra i settori prioritari o all'interno dei medesimi, ad eccezione dei progetti di assistenza tecnica e dei progetti di rafforzamento delle capacità;

b)

i temi dei progetti che attuano le priorità tematiche di cui all'allegato III per i progetti da finanziare nel periodo coperto dal programma di lavoro pluriennale;

c)

risultati, indicatori e obiettivi qualitativi e quantitativi per ciascun settore prioritario e ciascuna tipologia di progetti nel periodo coperto dal programma di lavoro pluriennale conformemente agli indicatori di prestazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, e agli obiettivi specifici fissati per ciascun settore prioritario agli articoli 10, 11, 12, 14, 15 e 16;

d)

la metodologia tecnica della procedura di selezione dei progetti e i criteri di selezione e aggiudicazione delle sovvenzioni conformemente agli articoli 2 e 19 del presente regolamento e alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

e)

calendari indicativi per gli inviti a presentare proposte per il periodo coperto dal programma di lavoro pluriennale.

3.   Nel quadro dei programmi di lavoro pluriennali, la Commissione pubblica annualmente inviti a presentare proposte per i settori prioritari elencati all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 13. La Commissione provvede affinché i fondi inutilizzati in un determinato invito a presentare proposte siano ripartiti tra i diversi tipi di progetti di cui all'articolo 18.

4.   La Commissione riesamina, mediante atti di esecuzione, il programma di lavoro pluriennale al più tardi entro la valutazione intermedia del programma LIFE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 25

Metodi di esecuzione

La Commissione attua le attività intese a perseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 3 del presente regolamento secondo i metodi di attuazione del bilancio indicati all'articolo 58 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare attraverso la gestione diretta o indiretta da parte della Commissione su base centralizzata, o la gestione congiunta con organizzazioni internazionali.

Articolo 26

Assistenza tecnica e amministrativa

La dotazione finanziaria del programma LIFE può anche coprire le spese necessarie relative alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit, comunicazione e valutazione direttamente necessarie per la gestione del programma LIFE e il raggiungimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 3.

La Commissione, in collaborazione con i punti di contatto nazionali LIFE, organizza periodicamente seminari e laboratori, pubblica gli elenchi dei progetti finanziati tramite il programma LIFE o intraprende altre attività al fine di facilitare gli scambi di esperienze, conoscenze e migliori pratiche relative a tutti i progetti nonché la replicazione e il trasferimento dei risultati dei progetti in tutta l'Unione. A tal fine, la Commissione intraprende attività mirate alla divulgazione dei risultati dei progetti non soltanto tra i beneficiari del programma LIFE e altri, concentrandosi in modo specifico, se del caso, sugli Stati membri con un basso utilizzo dei fondi LIFE, e facilita la comunicazione e la cooperazione tra i progetti completati o in corso e i nuovi beneficiari di progetti, proponenti o parti interessate nell'ambito dello stesso settore.

La Commissione organizza inoltre seminari e laboratori specifici o, se del caso, altri tipi di attività almeno ogni due anni per facilitare lo scambio di esperienze, conoscenze e migliori pratiche relative alla progettazione, alla predisposizione e all'attuazione di progetti integrati, nonché all'efficacia dell'assistenza fornita mediante i progetti di assistenza tecnica. Tali attività coinvolgono le amministrazioni nazionali o regionali che gestiscono altri fondi dell'Unione e altre parti interessate.

Articolo 27

Monitoraggio e valutazione

1.   La Commissione effettua il monitoraggio e procede a comunicazioni periodiche in relazione all'attuazione del programma LIFE e dei suoi sottoprogrammi, compreso l'importo delle spese connesse al clima e alla biodiversità. Essa valuta inoltre le sinergie tra il programma LIFE e altri programmi dell'Unione complementari, e in particolare le sinergie tra i suoi sottoprogrammi. La Commissione calcola le allocazioni nazionali indicative, conformemente ai criteri di cui all'allegato I, per la durata del secondo programma di lavoro pluriennale esclusivamente ai fini di un'analisi comparativa delle prestazioni degli Stati membri.

2.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni le seguenti relazioni:

a)

entro il 30 giugno 2017, una relazione di valutazione intermedia esterna ed indipendente del programma LIFE e dei suoi sottoprogrammi, comprendente gli aspetti qualitativi e quantitativi della sua attuazione, l'importo delle spese connesse al clima e alla biodiversità, la misura in cui sono state realizzate sinergie tra gli obiettivi e la sua complementarità con altri programmi pertinenti dell'Unione, il raggiungimento degli obiettivi di tutte le misure (a livello di risultati e impatti, se possibile), l'efficienza dell'uso delle risorse e il valore aggiunto unionale del programma, in vista di una decisione sul rinnovo, la modifica o la sospensione delle misure. Tale relazione di valutazione intermedia include inoltre un'analisi quantitativa e qualitativa del contributo del programma LIFE allo stato di conservazione degli habitat e delle specie di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE. La valutazione analizza inoltre le possibilità di semplificazione, la coerenza interna ed esterna del programma e se tutti i suoi obiettivi restano pertinenti, così come il contributo delle misure adottate nel quadro del programma LIFE agli obiettivi e alle finalità della strategia Europa 2020 nonché allo sviluppo sostenibile. Essa prende in considerazione i risultati della valutazione dell'impatto di lungo termine di LIFEb. La relazione di valutazione intermedia è corredata di osservazioni della Commissione, in particolare sul modo in cui i risultati della valutazione intermedia sono da prendere in considerazione in sede di attuazione del programma LIFE e, in particolare, sulla misura in cui le priorità tematiche di cui all'allegato III devono essere modificate.

La relazione di valutazione intermedia contiene, o è accompagnata da, una valutazione completa circa la portata e la qualità della domanda relativa ai progetti integrati, la loro pianificazione e la loro attuazione. Occorre prestare particolare attenzione alla capacità, effettiva o prevista, dei progetti integrati di mobilitare altri fondi dell'Unione, tenendo conto, in particolare, dei vantaggi di una maggiore coerenza con altri strumenti di finanziamento dell'Unione, del livello di coinvolgimento delle parti interessate e della misura in cui i progetti integrati coprono o dovrebbero coprire i precedenti progetti nel quadro di LIFE+.

b)

entro il 31 dicembre 2023, una relazione di valutazione ex post esterna ed indipendente incentrata sull'attuazione e sui risultati del programma LIFE e dei suoi sottoprogrammi, in particolare sull'importo delle spese connesse al clima e su quelle connesse alla biodiversità, sulla misura in cui il programma LIFE nel suo insieme, e ciascuno dei suoi sottoprogrammi, hanno conseguito i rispettivi obiettivi, sulla misura in cui sono state realizzate sinergie tra i vari obiettivi, nonché sul contributo del programma LIFE al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della strategia Europa 2020. La relazione di valutazione ex post deve inoltre esaminare il livello di integrazione degli obiettivi ambientali e climatici in altre politiche dell'Unione e, nei limiti del possibile, i vantaggi economici ottenuti attraverso il programma LIFE nonché l'impatto e il valore aggiunto per le comunità interessate.

3.   La Commissione rende pubblici i risultati delle valutazioni effettuate ai sensi del presente articolo.

Articolo 28

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione adotta le misure atte a garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione in sede di realizzazione delle attività finanziate dal presente regolamento, mediante l'applicazione di misure preventive contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e, in caso di individuazione di irregolarità, mediante il recupero degli importi indebitamente versati e, se del caso, applicando sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   La Commissione o suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno il potere di controllo, sulla base di documenti e di controlli effettuati sul posto, nei confronti di tutti i beneficiari, gli appaltatori e i subappaltatori che hanno ricevuto fondi dell'Unione nel quadro del programma LIFE.

L'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli in loco e ispezioni presso gli operatori economici interessati, direttamente o indirettamente, da tale finanziamento, in conformità alle procedure previste dal regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 (25), al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione europea in relazione a una convenzione di sovvenzione o decisione di sovvenzione, o a un contratto riguardante un finanziamento dell'Unione europea.

Fatti salvi il primo e il secondo comma, gli accordi di cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, e le convenzioni di sovvenzione, le decisioni di sovvenzione e i contratti derivanti dall'attuazione del presente regolamento conferiscono espressamente alla Commissione, alla Corte dei conti e all'OLAF il potere di svolgere tali audit, controlli e ispezioni sul posto.

3.   I beneficiari dei finanziamenti unionali tengono a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con un dato progetto per un periodo di cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento a esso relativo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafi 2 e 4, è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere da 23 dicembre 2013.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafi 2 e 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 2 e 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 30

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per il programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 31

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 614/2007 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2014.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 32

Misure transitorie

1.   In deroga all'articolo 31, primo comma, le misure avviate prima del 1 gennaio 2014 ai sensi del regolamento (CE) n. 614/2007, fino alla loro conclusione, continuano a essere disciplinate da tale regolamento e rispettano le disposizioni tecniche in esso contenute. Il comitato di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento sostituisce il comitato di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 614/2007 a decorrere da 23 dicembre 2013.

2.   La dotazione finanziaria per il programma LIFE può coprire anche le spese di assistenza tecnica e amministrativa, comprese eventuali attività obbligatorie di monitoraggio, comunicazione e valutazione richieste ai sensi del regolamento (CE) n. 614/2007 dopo la sua scadenza, per assicurare la transizione tra le misure adottate a norma del regolamento (CE) n. 614/2007 e il programma LIFE.

3.   Gli importi previsti dalla dotazione finanziaria per la realizzazione di misure di controllo, comunicazione e audit nel periodo successivo al 31 dicembre 2020 si considerano confermati solo se sono compatibili con il quadro finanziario applicabile dal 1o gennaio 2021.

4.   Gli importi corrispondenti a entrate con destinazione specifica provenienti dalla restituzione di somme indebitamente erogate a norma del regolamento (CE) n. 614/2007 sono utilizzati, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, per finanziare il programma LIFE.

Articolo 33

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'11 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  GU C 191 del 29.6.2012, pag. 111.

(2)  GU C 277 del 13.9.2012, pag. 61.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 21 novembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 dicembre 2013.

(4)  Regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) (GU L 149 del 9.6.2007, pag. 1).

(5)  Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta"

(6)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (Cfr. pag. 884 della presente Gazzetta ufficiale).

(7)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(8)  Decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (Cfr. pag. 289 della presente Gazzetta ufficiale).

(10)  Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 (Cfr. pag. 470 della presente Gazzetta ufficiale).

(11)  Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 (Cfr. pag. 281 della presente Gazzetta ufficiale).

(12)  Regolamento (UE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE) n. 1290/2005.

(14)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013 che istituisce il programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga la decisione 1982/2006/CE (Cfr. pag. 104 della presente Gazzetta ufficiale).

(15)  Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e recante disposizioni generali sul Fondo di sviluppo regionale europeo, sul Fondo sociale europeo,sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (Cfr. pag. 320 della presente Gazzetta ufficiale).

(16)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(17)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(18)  Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su un meccanismo unionale di protezione civile (Cfr. pag. 924 della presente Gazzetta ufficiale).

(19)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(20)  Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali (GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1).

(21)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(22)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

(23)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(24)  Regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 117 del 5.5.1999, pag. 1).

(25)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).


ALLEGATO I

Criteri per la definizione delle allocazioni nazionali indicative per i progetti, diversi dai progetti integrati, presentati nell'ambito del sottoprogramma per l'Ambiente

In linea con i principi di solidarietà e di condivisione delle responsabilità, la Commissione ripartisce i fondi tra tutti gli Stati membri per il periodo di programmazione LIFE di cui all'articolo 1 per i progetti diversi dai progetti integrati sulla base dei seguenti criteri:

a)

popolazione

i)

popolazione complessiva di ciascuno Stato membro (ponderazione del 50 %); e

ii)

densità demografica di ciascuno Stato membro, fino a un limite pari al doppio della densità demografica media dell'Unione (ponderazione del 5 %);

b)

Natura e biodiversità

i)

superficie totale dei siti Natura 2000 per ciascuno Stato membro, espressa come percentuale della superficie totale di Natura 2000 (ponderazione del 25 %); e

ii)

percentuale del territorio di uno Stato membro coperta da siti Natura 2000 (ponderazione del 20 %).


ALLEGATO II

Logo del programma LIFE

Image 1L3472013IT110120131211IT0001.0002241241Dichiarazione comunedel Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul gruppo INTERISTITUZIONALE GALILEO (GIG)1.Data l’importanza, l’unicità e la complessità dei programmi del GNSS europeo, la proprietà dell'Unione dei sistemi risultante dai programmi, il finanziamento dei programmi integralmente a carico dell'Unione per il periodo 2014-2020, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono la necessità di una stretta collaborazione tra le tre istituzioni.2.Un gruppo interistituzionale Galileo (GIG) si riunirà con l’obiettivo di consentire a ciascuna istituzione della Comunità di esercitare le proprie responsabilità. A tal fine, il GIG sarà istituito in modo da seguire attentamente:(a)i progressi compiuti nell’attuazione dei programmi GNSS europei, segnatamente per quanto riguarda l’attuazione degli appalti pubblici e degli accordi contrattuali, in particolare in relazione all’ESA;(b)gli accordi internazionali con i paesi terzi fatte salve le disposizioni dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;(c)la preparazione dei mercati della navigazione satellitare;(d)l’efficacia delle modalità di gestione; nonché(e)la revisione annuale del programma di lavoro.3.Conformemente alle norme vigenti, il GIG rispetterà l’esigenza di prudenza in particolare per quanto riguarda la riservatezza e sensibilità di alcuni dati.4.La Commissione terrà conto dei pareri del GIG.5.Il GIG sarà costituito da sette rappresentanti, di cui:3 del Consiglio3 del Parlamento europeo1 della Commissione,e si riunirà a intervalli regolari (in linea di massima 4 volte l’anno).6.Il GIG non incide sulle competenze definite o sulle relazioni interistituzionali.L3472013IT18510120131211IT0009.000420812081Dichiarazioni della CommissioneImporto massimo attribuibile a un singolo progetto integratoPer la Commissione è di vitale importanza garantire una distribuzione proporzionata dei fondi tra progetti integrati, al fine di finanziare il maggior numero di progetti possibile e di garantire una distribuzione equilibrata dei progetti integrati fra tutti gli Stati membri. In questo contesto la Commissione intende proporre, nel corso del dialogo con i membri del comitato LIFE sul progetto di programma di lavoro, l’importo massimo di cui ogni singolo progetto integrato potrà beneficiare. Questa proposta sarà presentata come parte della metodologia per la selezione dei progetti da adottare nell’ambito del programma di lavoro pluriennale.Situazione del finanziamento della biodiversità nei PTOMLa Commissione attribuisce grande importanza alla protezione dell’ambiente e della biodiversità nei paesi e territori d’oltremare, come indicato nella proposta di decisione sull’associazione d’oltremare che fa rientrare queste materie nell’ambito della cooperazione tra l’Unione europea e i PTOM e delinea le diverse azioni che potrebbero beneficiare di un finanziamento dell’Unione europea in questo settore.L’azione preparatoria dell’iniziativa concernente la biodiversità e i servizi ecosistemici nei territori d’oltremare (BEST), accolta con favore dai PTOM, è stata proficua e ha prodotto risultati tangibili per la biodiversità e per i servizi ecosistemici. Poiché l’iniziativa BEST si avvia verso la conclusione, la Commissione è propensa a garantirne un seguito tramite uno dei nuovi strumenti, ossia il programma su beni pubblici e sfide globali nell’ambito dello strumento di cooperazione allo sviluppo.Questa specifica possibilità di finanziamento a favore della biodiversità nei PTOM verrà integrata con le opportunità offerte a norma dell’articolo 6 del programma LIFE per il periodo 2014-2020.L3472013IT25910120131217IT0015.000228012801Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione dell'articolo 6 del regolamento FESR, dell'articolo 15 del regolamento CTE e dell'articolo 4 del regolamento sul Fondo di coesioneIl Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della garanzia fornita dalla Commissione al legislatore dell'Unione che gli indicatori comuni di output relativi al regolamento FESR, al regolamento CTE e al regolamento del Fondo di coesione, che figureranno in un allegato di ciascun regolamento, rappresentano il risultato di un lungo processo di preparazione con la partecipazione di esperti nella valutazione della Commissione e degli Stati membri e si prevede che, in linea di principio, resteranno stabili.L3472013IT28110120131217IT0016.000328812881Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dell'articolo 6 del regolamento FESR, dell'articolo 15 del regolamento CTE e dell'articolo 4 del regolamento sul Fondo di coesioneIl Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della garanzia fornita dalla Commissione al legislatore dell'Unione che gli indicatori comuni di output relativi al regolamento FESR, al regolamento CTE e al regolamento del Fondo di coesione, che figureranno quale allegato di ciascun regolamento, rappresentano il risultato di un lungo processo di preparazione che ha visto la partecipazione degli esperti di valutazione sia della Commissione che degli Stati membri, e si prevede che, in linea di principio, resteranno immutati.L3472013IT28910120131217IT0017.000330213021Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione dell'articolo 6 del regolamento FESR, dell'articolo 15 del regolamento CTE e dell'articolo 4 del regolamento sul Fondo di coesioneIl Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della garanzia fornita dalla Commissione al legislatore dell'Unione che gli indicatori comuni di output relativi al regolamento FESR, al regolamento CTE e al regolamento del Fondo di coesione, che figureranno in un allegato di ciascun regolamento, rappresentano il risultato di un lungo processo di preparazione con la partecipazione di esperti nella valutazione della Commissione e degli Stati membri e si prevede che, in linea di principio, resteranno stabili.L3472013IT30310120131217IT0018.000231713171Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione concernente la sensibilizzazione e gli articoli 4 e 4 bis del regolamento GECTIl Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di compiere maggiori sforzi coordinati ai fini della sensibilizzazione tra e all'interno delle istituzioni e degli Stati membri onde migliorare la visibilità del possibile impiego dei GECT quale strumento opzionale disponibile per la cooperazione territoriale nell'ambito di tutti i settori di intervento dell'Unione.In tale contesto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione invitano gli Stati membri a compiere, in particolare, adeguate azioni di coordinamento e comunicazione tra le autorità nazionali e tra le autorità di diversi Stati membri al fine di garantire, entro i termini stabiliti, procedure per l'autorizzazione di nuovi GECT chiare, efficienti e trasparenti.L3472013IT30310120131217IT0018.000331813181Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione concernente l'articolo 1, paragrafo 9, del regolamento sui GECTIl Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono sul fatto che, all'atto dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1082/2006 quale modificato, gli Stati membri, al momento della valutazione delle norme da applicare al personale del GECT, come proposto nel progetto di convenzione, si adopereranno per prendere in esame le diverse opzioni di regime occupazionale disponibili che il GECT è tenuto a scegliere, sia ai sensi del diritto privato o di quello pubblico.Nel caso in cui i contratti di lavoro del personale del GECT siano disciplinati dal diritto privato, gli Stati membri terranno altresì conto del diritto dell'Unione pertinente, come il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), nonché della correlata prassi giuridica degli altri Stati membri rappresentati nel GECT.Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono inoltre a conoscenza del fatto che, laddove i contratti di lavoro del personale del GECT siano disciplinati dal diritto pubblico, si applicheranno le norme nazionali di diritto pubblico dello Stato membro in cui è ubicato il rispettivo organo del GECT. Tuttavia, le norme nazionali di diritto pubblico dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale si possono applicare ai membri del personale del GECT che erano già soggetti alle norme in questione prima di diventare membri del personale del GECT.L3472013IT30310120131217IT0018.000431913191Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione concernente il ruolo del Comitato delle regioni nel quadro della piattaforma dei GECTIl Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione prendono atto del prezioso lavoro svolto dal Comitato delle regioni nel quadro della piattaforma dei GECT, gestita dallo stesso, e lo incoraggiano a monitorare ulteriormente le attività dei GECT esistenti e in corso di costituzione, a organizzare uno scambio delle migliori prassi e a individuare le problematiche comuni.L3472013IT32010120131217IT0019.001546614661Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 67Il Consiglio e la Commissione convengono che l'articolo 67, paragrafo 4, che esclude l'applicazione dei costi semplificati di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere da b) a d) laddove un intervento o un progetto facente parte di un intervento sia attuato esclusivamente tramite procedure per gli appalti pubblici, non osta all'attuazione di un intervento tramite procedure per gli appalti pubblici che comportano pagamenti da parte del beneficiario al contraente sulla base di costi unitari predefiniti. Il Consiglio e la Commissione concordano sul fatto che i costi determinati e pagati dal beneficiario sulla base di tali costi unitari stabiliti tramite procedure per gli appalti pubblici costituiscono costi reali effettivamente sostenuti e pagati dal beneficiario a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera a).L3472013IT32010120131217IT0019.001646714671Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alla ricostituzione degli stanziamentiIl Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di includere nella revisione del regolamento finanziario, al fine di allineare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al quadro finanziario pluriennale 2014-2020, le disposizioni necessarie per l'applicazione delle modalità di assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza e relative all'attuazione degli strumenti finanziari conformemente all'articolo 39 (iniziativa PMI) nel quadro del regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e i Fondi di investimento europei per quanto concerne la ricostituzione:i.degli stanziamenti che erano stati impegnati per programmi relativi alla riserva di efficacia ed efficienza e che hanno dovuto essere disimpegnati in quanto le priorità dei programmi in questione non hanno raggiunto le tappe fondamentali previste;ii.degli stanziamenti che erano stati impegnati in relazione a programmi specifici di cui all'articolo 39, paragrafo 4, lettera b), e che hanno dovuto essere disimpegnati poiché è stato necessario sospendere la partecipazione di uno Stato membro allo strumento finanziario.L3472013IT32010120131217IT0019.001746814681Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 1Qualora siano necessarie ulteriori deroghe motivate alle disposizioni comuni per tenere conto delle specificità del FEAMP e del FEASR, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea si impegnano ad autorizzare tali deroghe procedendo con la dovuta diligenza ad apportare le modifiche necessarie al regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e i Fondi di investimento europei.L3472013IT32010120131217IT0019.001846914691Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esclusione di ogni retroattività per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3Il Parlamento europeo e il Consiglio convengono che:per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento, le azioni intraprese dagli Stati membri per coinvolgere i partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nella preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, comprendono tutte le azioni intraprese a livello pratico dagli Stati membri, indipendentemente dalla loro tempistica, nonché le azioni da essi intraprese prima dell'entrata in vigore di tale regolamento e prima del giorno di entrata in vigore dell'atto delegato per un codice europeo di condotta adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del medesimo regolamento, durante le fasi preparatorie del processo di programmazione di uno Stato membro, a condizione che vengano conseguiti gli obiettivi del principio di partenariato previsti in tale regolamento. In questo contesto, gli Stati membri, secondo le rispettive competenze nazionali e regionali, decideranno sul contenuto della proposta di accordo di partenariato e della proposta di progetti di programmi, in conformità alle disposizioni pertinenti di tale regolamento e alle norme specifiche del fondo;l'atto delegato recante un codice di condotta europeo, adottato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, non avrà in nessun caso effetto retroattivo diretto o indiretto, soprattutto per quanto riguarda la procedura di approvazione dell'accordo di partenariato e dei programmi, dato che non è intenzione del legislatore dell'Unione conferire alla Commissione poteri che le consentano di respingere l'approvazione dell'accordo di partenariato e dei programmi solo ed esclusivamente in ragione di una qualsiasi mancanza di conformità con il codice di condotta europeo, adottato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3;il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a mettere a loro disposizione il progetto di testo dell'atto delegato da adottare ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, il prima possibile ma non oltre la data di adozione da parte del Consiglio dell'accordo politico sul regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento o la data di votazione in Aula da parte del Parlamento europeo del progetto di relazione su tale regolamento, a seconda di quale abbia luogo per prima.L3472013IT54910120131217IT0022.000460716071Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sulla condizionalitàIl Consiglio e il Parlamento europeo invitano la Commissione a monitorare il recepimento e l'attuazione da parte degli Stati membri della direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nonché la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e, una volta attuate in tutti gli Stati membri tali direttive e definiti gli obblighi direttamente applicabili agli agricoltori, a presentare una proposta legislativa che modifica il presente regolamento al fine di inserire le pertinenti parti di detta direttiva nel sistema di condizionalità.

ALLEGATO III

Priorità tematiche del sottoprogramma 'Ambiente di cui all' articolo 9

A.

Settore prioritario Ambiente ed uso efficiente delle risorse:

a)

Priorità tematiche in materia di acqua, incluso l'ambiente marino: attività per la realizzazione degli obiettivi specifici in materia di acqua fissati nella tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse e nel settimo programma d'azione per l'ambiente, in particolare:

i)

approcci integrati per l'attuazione della direttiva 2000/60/CE;

ii)

attività per l'attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

iii)

attività per l'attuazione del programma di misure della direttiva 2008/56/CE al fine di raggiungere un buono stato ambientale delle acque marine;

iv)

attività per garantire un uso sicuro ed efficiente delle risorse idriche, migliorando la gestione quantitativa dell'acqua, preservando un elevato livello di qualità dell'acqua ed evitando l'uso improprio e il deterioramento delle risorse idriche.

b)

Priorità tematiche in materia di rifiuti: attività per la realizzazione degli obiettivi specifici in materia di rifiuti fissati nella tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse e nel settimo programma d'azione per l'ambiente, in particolare:

i)

approcci integrati per l'attuazione dei piani e programmi in materia di rifiuti;

ii)

attività per l'attuazione e lo sviluppo della legislazione dell'Unione in materia di rifiuti, accordando particolare attenzione alle prime fasi della gerarchia dei rifiuti dell'Unione (prevenzione, riutilizzo e riciclaggio);

iii)

attività in materia di efficienza delle risorse e impatto del ciclo di vita dei prodotti, modelli di consumo e dematerializzazione dell'economia.

c)

Priorità tematiche relative all'efficienza nell'uso delle risorse, compresi il suolo e le foreste, e all'economia verde e circolare: attività per l'attuazione della tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse e del Settimo programma d'azione per l'ambiente che non sono comprese da altre priorità tematiche di cui al presente allegato, in particolare:

i)

attività per la simbiosi industriale e il trasferimento delle conoscenze e sviluppo di nuovi modelli per il passaggio a un'economia circolare e verde;

ii)

attività nel quadro della strategia tematica in materia di suolo (comunicazione della Commissione del 22 settembre 2006 intitolata "Strategia tematica per la protezione del suolo") con particolare attenzione alla mitigazione e alla compensazione dell'impermeabilizzazione del suolo nonché a un migliore uso del medesimo;

iii)

attività per sistemi di monitoraggio e informazione forestale e per la prevenzione degli incendi boschivi.

d)

Priorità tematiche in materia di ambiente e salute, compresi le sostanze chimiche e il rumore: attività di sostegno per l'attuazione degli obiettivi specifici in materia di ambiente e salute fissati dal settimo programma d'azione per l'ambiente, in particolare:

i)

attività di sostegno per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (REACH) e del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (regolamento sui biocidi) al fine di garantire un uso più sicuro, più sostenibile o più economico delle sostanze chimiche (compresi i nanomateriali);

ii)

attività di sostegno per facilitare l'attuazione della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) (direttiva sul rumore) al fine di raggiungere livelli di rumore che non comportino effetti negativi rilevanti o rischi per la salute umana;

iii)

attività di sostegno per evitare incidenti gravi, in particolare facilitando l'attuazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) (direttiva Seveso III).

e)

Priorità tematiche in materia di qualità dell'aria ed emissioni, compreso l'ambiente urbano: attività di sostegno per la realizzazione degli obiettivi specifici in materia di aria ed emissioni fissati nella tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse e nel settimo programma d'azione per l'ambiente, in particolare:

i)

approcci integrati per l'attuazione della legislazione sulla qualità dell'aria;

ii)

attività di sostegno per facilitare il rispetto delle norme dell'Unione in materia di qualità dell'aria e delle relative emissioni atmosferiche, compresa la direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) (direttiva sui limiti nazionali di emissione);

iii)

attività di sostegno per una migliore attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) (direttiva sulle emissioni industriali), con particolare attenzione al miglioramento del processo di definire e attuare le migliori tecniche disponibili, garantendo la facilità dell'accesso del pubblico alle informazioni e rafforzando il contributo all'innovazione della direttiva sulle emissioni industriali.

B.

Settore prioritario Natura e biodiversità:

a)

Priorità tematiche in materia di natura: attività per l'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, in particolare:

i)

attività volte a migliorare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi gli habitat e le specie marini e le specie di uccelli, di interesse per l'Unione;

ii)

attività di sostegno dei seminari biogeografici della rete Natura 2000;

iii)

approcci integrati per l'attuazione dei quadri di azioni prioritarie.

b)

Priorità tematiche in materia di biodiversità: attività per l'attuazione della strategia dell'Unione sulla biodiversità fino al 2020, in particolare:

i)

attività volte a contribuire al conseguimento dell'obiettivo 2;

ii)

attività volte a contribuire al conseguimento degli obiettivi 3, 4 e 5.

C.

Settore prioritario Governance e informazione in materia ambientale

a)

campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione in linea con le priorità del settimo programma d'azione per l'ambiente;

b)

attività a sostegno di un processo di controllo efficace e misure di promozione della conformità in relazione alla legislazione ambientale dell'Unione, nonché attività a sostegno di sistemi e strumenti di informazione relativi all'attuazione della legislazione ambientale dell'Unione.


(1)  Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27).

(2)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 27).

(3)  Regolamento (UE) No 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

(4)  Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12).

(5)  Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).

(6)  Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2001 relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22).

(7)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).


Dichiarazioni della Commissione

Importo massimo attribuibile a un singolo progetto integrato

Per la Commissione è di vitale importanza garantire una distribuzione proporzionata dei fondi tra progetti integrati, al fine di finanziare il maggior numero di progetti possibile e di garantire una distribuzione equilibrata dei progetti integrati fra tutti gli Stati membri. In questo contesto la Commissione intende proporre, nel corso del dialogo con i membri del comitato LIFE sul progetto di programma di lavoro, l’importo massimo di cui ogni singolo progetto integrato potrà beneficiare. Questa proposta sarà presentata come parte della metodologia per la selezione dei progetti da adottare nell’ambito del programma di lavoro pluriennale.

Situazione del finanziamento della biodiversità nei PTOM

La Commissione attribuisce grande importanza alla protezione dell’ambiente e della biodiversità nei paesi e territori d’oltremare, come indicato nella proposta di decisione sull’associazione d’oltremare che fa rientrare queste materie nell’ambito della cooperazione tra l’Unione europea e i PTOM e delinea le diverse azioni che potrebbero beneficiare di un finanziamento dell’Unione europea in questo settore.

L’azione preparatoria dell’iniziativa concernente la biodiversità e i servizi ecosistemici nei territori d’oltremare (BEST), accolta con favore dai PTOM, è stata proficua e ha prodotto risultati tangibili per la biodiversità e per i servizi ecosistemici. Poiché l’iniziativa BEST si avvia verso la conclusione, la Commissione è propensa a garantirne un seguito tramite uno dei nuovi strumenti, ossia il programma su beni pubblici e sfide globali nell’ambito dello strumento di cooperazione allo sviluppo.

Questa specifica possibilità di finanziamento a favore della biodiversità nei PTOM verrà integrata con le opportunità offerte a norma dell’articolo 6 del programma LIFE per il periodo 2014-2020.


20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/209


REGOLAMENTO (UE) N. 1294/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2013

che istituisce un programma d'azione doganale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 33,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il programma d’azione doganale pluriennale in vigore prima del 2014 ha apportato un notevole contributo, agevolando e potenziando la cooperazione tra le autorità doganali all'interno dell’Unione. Molte attività nel settore delle dogane hanno natura transfrontaliera, coinvolgendo e riguardando tutti gli Stati membri, e pertanto non possono essere realizzate in modo efficace ed efficiente dai singoli Stati membri. Un programma doganale a livello di Unione, attuato dalla Commissione, offre agli Stati membri un quadro unionale per sviluppare tali attività di cooperazione, che è più efficiente sotto il profilo dei costi rispetto ai quadri di cooperazione individuale che i singoli Stati membri istituirebbero su base bilaterale o multilaterale. È pertanto opportuno garantire il proseguimento del precedente programma doganale pluriennale attraverso l’istituzione di un nuovo programma nel medesimo settore, il programma Dogana 2020 ("Programma").

(2)

Le attività nell'ambito del Programma, ovvero i sistemi d’informazione europei, le azioni congiunte per i funzionari delle amministrazioni doganali e le iniziative comuni di formazione, contribuiranno alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, rafforzando il funzionamento del mercato interno. Nel definire un quadro per le attività mirate ad aumentare l'efficienza e la modernizzazione delle autorità doganali, a rafforzare la competitività delle imprese, a incentivare l'occupazione e a razionalizzare e coordinare le azioni degli Stati membri a tutela dei loro interessi finanziari ed economici e di quelli dell'Unione, il Programma consoliderà attivamente il funzionamento dell'unione doganale, affinché le imprese e i cittadini possano sfruttare appieno il potenziale del mercato interno e del commercio globale.

(3)

Per sostenere il processo di adesione e associazione da parte di paesi terzi, è opportuno che il Programma sia aperto alla partecipazione dei paesi in via di adesione e dei paesi candidati nonché di potenziali candidati e paesi partner della politica europea di vicinato, se sono rispettate alcune condizioni. Inoltre, in considerazione della crescente interconnettività dell’economia globale, il Programma dovrebbe continuare a prevedere la possibilità di coinvolgere anche esperti esterni, quali funzionari di paesi terzi, rappresentanti di organizzazioni internazionali o operatori economici in alcune attività. La partecipazione di esperti esterni è considerata essenziale ogni volta che gli obiettivi di un programma non possano essere conseguiti senza il contributo di tali esperti. L’istituzione del Servizio europeo per l’azione esterna sotto l'egida dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza facilita il coordinamento politico e la coerenza in un settore che rappresenta un elemento importante delle strategie e azioni esterne dell’Unione, sia su base bilaterale che multilaterale.

(4)

Gli obiettivi del Programma dovrebbero tener conto dei problemi e delle sfide individuati per le dogane nel prossimo decennio. È opportuno che il Programma continui a dare un contributo in settori fondamentali quali l’attuazione uniforme del diritto dell’Unione in materia doganale e questioni connesse. Il Programma dovrebbe inoltre vertere sulla protezione degli interessi economici e finanziari dell’Unione e sulla salvaguardia della sicurezza. Ciò dovrebbe comprendere, tra l'altro, la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza del mercato, nazionali e dell'Unione e le autorità doganali. Il Programma dovrebbe inoltre concentrarsi sulla facilitazione degli scambi, tra l’altro, mediante sforzi collaborativi intesi a contrastare la frode, e sul potenziamento della capacità amministrativa delle autorità doganali. In tale prospettiva dovrebbe essere effettuata un'analisi costi-benefici di apparecchiature di rilevazione e della relativa tecnologia al fine di facilitare l'acquisizione di moderni strumenti di controllo doganale da parte delle autorità doganali dopo il 2020. Si dovrebbero inoltre esaminare metodi che facilitino l'acquisizione di moderni strumenti di controllo doganale, inclusi appalti pubblici congiunti.

(5)

Gli strumenti del programma utilizzati prima del 2014 si sono rivelati adeguati e dovrebbero pertanto essere mantenuti. In considerazione della necessità di una cooperazione più strutturata a livello operativo, è opportuno aggiungere strumenti supplementari, ovvero squadre di esperti composti da esperti unionali e nazionali, incaricati di svolgere congiuntamente mansioni in ambiti specifici, e iniziative di sviluppo della capacità delle pubbliche amministrazioni, che dovrebbero fornire assistenza specializzata ai paesi partecipanti che necessitano di uno sviluppo della capacità amministrativa.

(6)

I sistemi d’informazione europei rivestono un ruolo cruciale nel rafforzare i sistemi doganali in seno all’Unione e dovrebbero pertanto continuare a essere finanziati nell’ambito del Programma. Dovrebbe inoltre essere possibile includere nel Programma nuovi sistemi d’informazione in materia doganale istituiti a norma del diritto dell’Unione. I sistemi d'informazione europei dovrebbero basarsi, ove opportuno, su modelli di sviluppo e su un'architettura informatica condivisi, al fine di rafforzare la flessibilità e l'efficienza dell'amministrazione doganale.

(7)

Lo sviluppo delle competenze umane dovrebbe essere perseguito anche sotto forma di iniziative formative comuni e realizzato attraverso il Programma. È necessario che i funzionari delle amministrazioni doganali sviluppino e aggiornino le proprie conoscenze e competenze per rispondere alle necessità dell’Unione. Il Programma dovrebbe risultare fondamentale per rafforzare le capacità umane attraverso un sostegno formativo potenziato destinato ai funzionari delle amministrazioni doganali e agli operatori economici. A tal fine, l’attuale approccio formativo comune dell’Unione, basato principalmente sullo sviluppo centralizzato di metodi di apprendimento online, dovrebbe evolvere in un programma variegato di sostegno formativo per l’Unione.

(8)

Il Programma dovrebbe attribuire la dovuta importanza, e assegnare una parte adeguata del suo bilancio, al funzionamento dei sistemi d’informazione europei in materia doganale esistenti e allo sviluppo di nuovi sistemi d’informazione europei necessari per l’attuazione del codice doganale dell’Unione. Allo stesso tempo, si dovrebbero fornire mezzi adeguati ad attività alle quali partecipino i funzionari delle amministrazioni doganali e allo sviluppo delle competenze umane. Inoltre, il Programma dovrebbe prevedere un certo grado di flessibilità finanziaria per rispondere alle mutate priorità programmatiche.

(9)

Il Programma dovrebbe coprire un periodo di sette anni, così da allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (2).

(10)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del Programma che deve costituire l'importo di riferimento primario, ai sensi del punto 17 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3), per il Parlamento europeo e il Consiglio durante la procedura annuale di bilancio.

(11)

In linea con l’impegno della Commissione, delineato nella comunicazione del 19 ottobre 2010, dal titolo "Revisione del bilancio dell'Unione europea", di mirare alla coerenza e semplificazione dei programmi di finanziamento, se le attività nell'ambito del Programma perseguono obiettivi comuni a diversi strumenti di finanziamento, escludendo tuttavia il doppio finanziamento, le risorse dovrebbero essere condivise con altri strumenti di finanziamento dell’Unione. Le azioni nell’ambito del Programma dovrebbero garantire la coerenza nell’impiego delle risorse dell’Unione che sostengono il funzionamento dell’unione doganale.

(12)

Le misure necessarie all’attuazione finanziaria del presente regolamento dovrebbero essere adottate conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (5).

(13)

È opportuno tutelare gli interessi finanziari dell’Unione con misure adeguate lungo tutto il ciclo di spesa, tra cui la prevenzione, l’individuazione e l’indagine relative a irregolarità, il recupero di fondi persi, indebitamente versati o non correttamente impiegati e, se del caso, sanzioni.

(14)

La cooperazione in materia di valutazione intelligente del rischio è fondamentale per consentire alle imprese conformi e affidabili di trarre il massimo beneficio dalle semplificazioni legate all'amministrazione informatizzata delle dogane e permettere di individuare le irregolarità.

(15)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione con riguardo all'istituzione dei programmi di lavoro annuali. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(16)

Al fine di rispondere adeguatamente alle mutate priorità programmatiche, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'elenco degli indicatori al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi specifici e alla rettifica degli importi indicativi stanziati per ciascuna tipologia di azione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(17)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’istituzione di un programma pluriennale finalizzato a migliorare il funzionamento dell’unione doganale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto non sono in grado di porre in essere in modo efficace la cooperazione e il coordinamento necessari per l’attuazione del Programma, ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(18)

La Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato del programma Dogana 2020 per l’attuazione del Programma.

(19)

Al fine di facilitare la valutazione del Programma si dovrebbe creare, sin dall'inizio, un quadro adeguato per il monitoraggio dei risultati raggiunti dal Programma. Si dovrebbe effettuare una valutazione intermedia sul raggiungimento degli obiettivi del Programma, la sua efficienza e il suo valore aggiunto a livello europeo. Una valutazione finale dovrebbe, inoltre, valutare l’impatto a lungo termine e la sostenibilità degli effetti del Programma. Si dovrebbe assicurare la piena trasparenza mediante la presentazione al Parlamento europeo e al Consiglio di relazioni periodiche sul monitoraggio e la valutazione. Tali valutazioni dovrebbero basarsi su indicatori che misurino gli effetti del Programma a fronte di valori di riferimento predefiniti. Gli indicatori dovrebbero, tra l'altro, misurare il tempo durante il quale la rete comune di comunicazione è disponibile senza avarie di sistema, poiché questa è la condizione per il buon funzionamento di tutti i sistemi d'informazione europei affinché le autorità doganali cooperino efficacemente all'interno dell'unione doganale.

(20)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) disciplina il trattamento dei dati personali svolto negli Stati membri nel contesto del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare delle autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri. Il regolamento (UE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dalla Commissione nell’ambito del presente regolamento e sotto la vigilanza del Garante europeo della protezione dei dati. È opportuno che gli scambi o le trasmissioni di informazioni da parte delle autorità competenti avvengano conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE e che gli scambi o le trasmissioni di informazioni da parte della Commissione avvengano conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001.

(21)

Il presente regolamento sostituisce la decisione n. 624/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9). È opportuno pertanto abrogare tale decisione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   È istituito un programma di azione pluriennale “Dogana 2020” (“Programma”), destinato a sostenere il funzionamento dell’unione doganale.

2.   Il Programma riguarda il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

"autorità doganali", le autorità responsabili dell’applicazione delle norme in materia di dogane;

2)

"esperti esterni",

a)

i rappresentanti di autorità governative, inclusi quelli di paesi che non partecipano al Programma a norma dell’articolo 3, paragrafo 2;

b)

gli operatori economici e le organizzazioni di rappresentanza degli operatori economici;

c)

i rappresentanti di organizzazioni internazionali o di altre organizzazioni interessate.

Articolo 3

Partecipazione al Programma

1.   I paesi partecipanti sono gli Stati membri e i paesi di cui al paragrafo 2, purché siano rispettate le condizioni stabilite in tale paragrafo.

2.   Il Programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:

a)

paesi in via di adesione, paesi candidati e potenziali candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni del consiglio di associazione o accordi analoghi;

b)

paesi partner della politica europea di vicinato, a condizione che tali paesi abbiano raggiunto un livello sufficiente di ravvicinamento della pertinente legislazione e dei pertinenti metodi amministrativi a quelli dell’Unione.

I paesi partner di cui al primo comma, lettera b), partecipano al Programma conformemente alle disposizioni da stabilire con essi a seguito dell'istituzione di accordi quadro relativi alla loro partecipazione ai programmi dell’Unione.

Articolo 4

Contributo alle attività nell'ambito del Programma

Esperti esterni possono essere invitati a contribuire a determinate attività organizzate nell’ambito del Programma, laddove ciò sia essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 5 e 6. Gli esperti esterni sono selezionati dalla Commissione insieme ai paesi partecipanti, in base alle loro competenze, esperienze e conoscenze rilevanti per le specifiche attività.

Articolo 5

Obiettivo generale e obiettivi specifici

1.   L'obiettivo generale del Programma consiste nel sostenere il funzionamento e l'ammodernamento dell’unione doganale al fine di rafforzare il mercato interno attraverso la cooperazione fra i paesi partecipanti, le rispettive autorità doganali e i loro funzionari. L’obiettivo generale è perseguito mediante il conseguimento di obiettivi specifici.

2.   Gli obiettivi specifici consistono nel sostenere le autorità doganali nella tutela degli interessi finanziari ed economici dell'Unione e degli Stati membri, comprese la lotta contro le frodi e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, nell'aumento della sicurezza, nella tutela dei cittadini e dell'ambiente, nel miglioramento della capacità amministrativa delle autorità doganali e nel rafforzamento della competitività delle imprese europee.

Gli obiettivi specifici sono conseguiti, in particolare:

a)

mediante l'informatizzazione;

b)

assicurando approcci moderni e armonizzati alle procedure e ai controlli doganali;

c)

agevolando gli scambi commerciali legittimi;

d)

riducendo i costi di adeguamento alle normative e gli oneri amministrativi; e

e)

migliorando il funzionamento delle autorità doganali.

3.   Il conseguimento degli obiettivi specifici è valutato sulla base degli indicatori elencati nell'allegato I. Ove necessario, tali indicatori possono essere rivisti nel corso del Programma.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 15, per modificare l'elenco degli indicatori di cui all'allegato I.

Articolo 6

Obiettivi operativi

Gli obiettivi operativi del Programma sono i seguenti:

a)

sostenere l'elaborazione, l'applicazione coerente e l'attuazione effettiva del diritto e della politica dell'Unione nel settore delle dogane;

b)

sviluppare, migliorare, far funzionare e sostenere i sistemi d'informazione europei nel settore delle dogane;

c)

individuare, sviluppare, condividere e applicare le migliori prassi di lavoro e procedure amministrative, facendo seguito, in particolare, alle attività di analisi comparativa (benchmarking);

d)

potenziare le capacità e le competenze dei funzionari doganali;

e)

migliorare la cooperazione tra autorità doganali e organizzazioni internazionali, paesi terzi, altre autorità governative, comprese autorità di vigilanza del mercato, nazionali e dell'Unione, nonché operatori economici e organizzazioni di rappresentanza degli operatori economici.

CAPO II

AZIONI AMMISSIBILI

Articolo 7

Azioni ammissibili

Nel rispetto delle condizioni del programma di lavoro annuale di cui all’articolo 14, il Programma fornisce un sostegno finanziario per i seguenti tipi di azione:

a)

azioni congiunte:

i)

seminari e workshop;

ii)

gruppi di progetto, generalmente composti da un numero circoscritto di paesi, operativi per un periodo di tempo limitato per perseguire un obiettivo prefissato con un esito definito con precisione, compreso il coordinamento e l'analisi comparativa (benchmarking);

iii)

visite di lavoro organizzate dai paesi partecipanti o da un altro paese per consentire ai funzionari di acquisire o accrescere le proprie competenze o conoscenze nelle questioni doganali; per quanto concerne le visite di lavoro organizzate da paesi terzi, solo le indennità di viaggio e di soggiorno (alloggio e indennità giornaliera) sono ammissibili nell’ambito del Programma;

iv)

attività di monitoraggio condotte da gruppi congiunti composti da funzionari della Commissione e da funzionari dei paesi partecipanti per analizzare le pratiche doganali, individuare eventuali difficoltà nell’attuazione delle norme e, ove del caso, proporre suggerimenti per l’adeguamento delle norme e dei metodi di lavoro dell'Unione;

v)

squadre di esperti, ovvero forme di cooperazione strutturate, a carattere permanente o non permanente, in cui si aggregano competenze per svolgere mansioni in ambiti specifici o condurre attività operative, eventualmente con il sostegno di servizi di cooperazione online, assistenza amministrativa, infrastrutture e attrezzature;

vi)

sviluppo di capacità dell’amministrazione doganale e azioni di supporto;

vii)

studi;

viii)

azioni di comunicazione sviluppate congiuntamente;

ix)

ogni altra attività a sostegno degli obiettivi generali, specifici e operativi di cui agli articoli 5 e 6;

b)

sviluppo di capacità informatiche: sviluppo, manutenzione, funzionamento e controllo della qualità di componenti dell'Unione dei sistemi d’informazione europei di cui all’allegato II, sezione A, e dei nuovi sistemi d’informazione europei istituiti a norma del diritto dell’Unione;

c)

sviluppo di competenze umane: azioni di formazione comuni per sostenere le competenze professionali e le conoscenze necessarie in materia di dogane.

Articolo 8

Disposizioni specifiche di attuazione delle azioni congiunte

1.   La partecipazione alle azioni congiunte di cui all'articolo 7, lettera a), avviene su base volontaria.

2.   I paesi partecipanti garantiscono che siano designati a partecipare alle azioni congiunte funzionari con profilo e qualifiche adeguati.

3.   I paesi partecipanti adottano, se del caso, le misure necessarie per l’attuazione di azioni congiunte, in particolare sensibilizzando su tali azioni e garantendo che sia fatto un utilizzo ottimale dei risultati prodotti.

Articolo 9

Disposizioni specifiche di attuazione per lo sviluppo di capacità informatiche

1.   La Commissione e i paesi partecipanti assicurano che i sistemi d’informazione europei di cui all’allegato II, sezione A, siano sviluppati, utilizzati e adeguatamente mantenuti.

2.   La Commissione, in collaborazione con i paesi partecipanti, coordina gli aspetti della costituzione e del funzionamento delle componenti unionali elencate all'allegato II, sezione B, e delle componenti non unionali descritte all'allegato II, sezione C, dei sistemi d'informazione europei di cui all'allegato II, sezione A, che sono necessari a garantirne l'operabilità, l'interconnettività e il costante miglioramento.

3.   L'Unione sostiene i costi di acquisizione, sviluppo, installazione, manutenzione e funzionamento giornaliero delle componenti unionali. I costi di acquisizione, sviluppo, installazione, manutenzione e funzionamento giornaliero delle componenti non unionali sono sostenuti dai paesi partecipanti.

Articolo 10

Disposizioni specifiche di attuazione per lo sviluppo di competenze umane

1.   La partecipazione alle azioni di formazione comuni di cui all'articolo 7, lettera c), avviene su base volontaria.

2.   Ove opportuno, i paesi partecipanti integrano nei propri programmi di formazione nazionali contenuti di formazione sviluppati congiuntamente, tra cui moduli di apprendimento online, programmi di formazione e norme in materia di formazione convenute di comune accordo.

3.   I paesi partecipanti assicurano che i propri funzionari ricevano la formazione iniziale e continua necessaria ad acquisire competenze e conoscenze professionali comuni conformemente ai programmi di formazione.

4.   I paesi partecipanti provvedono alla formazione linguistica necessaria ai funzionari per garantire un livello di competenza linguistica sufficiente per partecipare al Programma.

CAPO III

QUADRO FINANZIARIO

Articolo 11

Quadro finanziario

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del Programma per il periodo 2014-2020 è fissata a 522 943 000 EUR ai prezzi attuali.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale.

2.   Nell'ambito della dotazione finanziaria per il Programma sono stanziati importi indicativi per le azioni ammissibili elencate nell'articolo 7, entro le percentuali stabilite nell'allegato III per ciascuna tipologia di azione. La Commissione può discostarsi dallo stanziamento indicativo di fondi stabilito in tale allegato, ma non può aumentare di più del 10 % la quota della dotazione finanziaria stanziata per ciascuna tipologia di azione.

Qualora si rendesse necessario il superamento di detto limite, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 15, per modificare lo stanziamento indicativo di fondi stabilito in tale allegato.

Articolo 12

Tipi di intervento

1.   La Commissione attua il Programma conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2.   Il sostegno finanziario dell’Unione per le azioni ammissibili di cui all’articolo 7 assume la forma di:

a)

sovvenzioni;

b)

contratti di appalto pubblico;

c)

rimborso dei costi sostenuti dagli esperti esterni di cui all’articolo 4.

3.   La percentuale di cofinanziamento per le sovvenzioni è pari al massimo al 100 % dei costi ammissibili in caso di diarie, spese di viaggio e costi per l’alloggio e costi correlati all’organizzazione di eventi.

La percentuale di cofinanziamento applicabile nel caso in cui le azioni richiedano la concessione di sovvenzioni è stabilita nei programmi di lavoro annuali.

4.   L’allocazione finanziaria per il Programma può coprire anche:

a)

le spese relative alle attività preliminari, di monitoraggio, di controllo, di revisione contabile e di valutazione che siano necessarie per la gestione del Programma e il raggiungimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, tra cui la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione, nella misura in cui sono legate agli obiettivi del presente Programma;

b)

le spese legate alle reti informatiche per l’elaborazione e lo scambio delle informazioni; e

c)

le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del Programma.

Articolo 13

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

1.   La Commissione adotta provvedimenti adeguati volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate a norma del presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione nell’ambito del presente regolamento.

3.   L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può condurre indagini, comprese ispezioni e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (11), al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell’Unione in relazione ad un accordo di sovvenzione o ad una decisione di sovvenzione o a un contratto finanziati nell'ambito del presente regolamento.

CAPO IV

COMPETENZE DI ESECUZIONE

Articolo 14

Programma di lavoro

1.   Ai fini dell’attuazione del Programma la Commissione adotta programmi di lavoro annuali mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 16, paragrafo 2.

Ciascun programma di lavoro annuale attua gli obiettivi del Programma stabilendo quanto segue:

a)

le azioni in conformità degli obiettivi generali, specifici e operativi di cui agli articoli 5 e 6; il metodo di attuazione comprese, ove opportuno, le modalità di istituzione delle squadre di esperti di cui all'articolo 7, lettera a), punto v), e i risultati attesi;

b)

la ripartizione del bilancio per tipologia di azione;

c)

la percentuale di cofinanziamento per le sovvenzioni di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

2.   Nell’elaborare il programma di lavoro annuale la Commissione tiene conto dell’impostazione comune in materia di politica doganale. Tale impostazione è soggetta a riesame periodico ed è stabilita in partenariato dalla Commissione e dagli Stati membri nell’ambito del gruppo di politica doganale, composto dai dirigenti delle amministrazioni doganali degli Stati membri, o dai loro rappresentanti, e dai rappresentanti della Commissione.

La Commissione informa regolarmente il gruppo di politica doganale delle misure relative all’attuazione del Programma.

Articolo 15

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo che inizia il 1o gennaio 2014 e termina il 31 dicembre 2020.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, e dell’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 16

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO V

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Articolo 17

Monitoraggio delle azioni nell'ambito del Programma

1.   La Commissione, in collaborazione con i paesi partecipanti, effettua un monitoraggio dell'attuazione del Programma e delle azioni nell'ambito dello stesso sulla base degli indicatori di cui all’allegato I.

2.   La Commissione rende pubblici i risultati del monitoraggio.

3.   I risultati del monitoraggio sono usati per la valutazione del Programma conformemente all'articolo 18.

Articolo 18

Valutazione

1.   La Commissione trasmette al Parlamento e al Consiglio una valutazione intermedia e una valutazione finale del Programma riguardo alle questioni di cui ai paragrafi 2 e 3. Dei risultati di tali valutazioni, compresa l'identificazione di gravi carenze, si tiene conto nelle decisioni relative all'eventuale rinnovo, modifica o sospensione del Programma per i periodi successivi. Tali valutazioni sono effettuate da un valutatore esterno indipendente.

2.   Entro il 30 giugno 2018, la Commissione elabora una relazione di valutazione intermedia sul conseguimento degli obiettivi delle azioni nell'ambito del Programma, sull’efficienza dell’utilizzo delle risorse e sul valore aggiunto del Programma a livello europeo. Tale relazione verte, inoltre, sulla semplificazione e sulla costante rilevanza degli obiettivi nonché sul contributo del Programma alle priorità dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

3.   Entro il 31 dicembre 2021, la Commissione elabora una relazione di valutazione finale sulle questioni di cui al paragrafo 2 e sull’impatto a lungo termine e la sostenibilità degli effetti del Programma.

4.   Su richiesta della Commissione, i paesi partecipanti le forniscono tutti i dati e le informazioni rilevanti al fine di contribuire all'elaborazione delle sue relazioni di valutazione intermedia e finale.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Abrogazione

La decisione n. 624/2007/CE è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Tuttavia, gli obblighi finanziari connessi a iniziative perseguite nell’ambito di tale decisione continuano a essere disciplinati dalla stessa fino al loro completamento.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'11 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 21 novembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (Cfr. pag. 884 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(4)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(7)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31)

(8)  Regolamento (UE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(9)  Decisione n. 624/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce un programma d’azione doganale nella Comunità (Dogana 2013) (GU L 154 del 14.6.2007, pag. 25).

(10)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(11)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).


ALLEGATO I

Indicatori

Il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5, paragrafo 2, è valutato sulla base dei seguenti indicatori:

a)

l'indice delle reazioni dei partecipanti alle azioni nell'ambito del Programma e degli utenti del Programma, che misurerà la percezione dei soggetti interessati al Programma in merito all'impatto delle azioni nell'ambito del Programma in termini, tra l'altro, di:

i)

impatto a livello di creazione di reti delle azioni nell'ambito del Programma;

ii)

impatto a livello di cooperazione delle azioni nell'ambito del Programma;

b)

il numero di orientamenti e raccomandazioni formulati in seguito alle attività nell'ambito del Programma relative ad approcci moderni e armonizzati alle procedure doganali;

c)

l'indicatore della rete comune di comunicazione per i sistemi d’informazione europei, che misurerà la disponibilità della rete comune, indispensabile per il funzionamento dei sistemi d'informazione europei relativi alle dogane. La rete dovrebbe essere disponibile per il 98 % del tempo;

d)

l'indice di applicazione e di attuazione del diritto e della politica dell'Unione, che misurerà i progressi in termini di preparazione, applicazione e attuazione del diritto e della politica dell'Unione nel settore delle dogane, tra l'altro, sulla base:

i)

del numero di azioni nell'ambito del Programma organizzate in tale settore, in particolare in relazione alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, alle questioni relative alla sicurezza, alla lotta contro le frodi e alla sicurezza della catena di approvvigionamento;

ii)

del numero di raccomandazioni formulate in seguito a dette azioni;

e)

l'indicatore della disponibilità dei sistemi d’informazione europei, che misurerà la disponibilità delle componenti dell'Unione delle applicazioni informatiche doganali. Esse dovrebbero essere disponibili per il 97 % del tempo, in orario d'ufficio, e per il 95 % del tempo, fuori dall'orario d'ufficio;

f)

l'indice delle migliori prassi e degli orientamenti, che misurerà l'evoluzione nell'individuazione, nello sviluppo, nella condivisione e nell'applicazione delle migliori prassi di lavoro e procedure amministrative, tra l'altro, sulla base:

i)

del numero di azioni nell'ambito del Programma organizzate in tale settore;

ii)

del numero di orientamenti e di migliori prassi condivisi;

g)

l'indice dell'apprendimento, che misurerà i progressi risultanti dalle azioni nell'ambito del Programma che mirano a potenziare le capacità e le competenze dei funzionari doganali, tra l'altro, sulla base:

i)

del numero di funzionari formati attraverso l'impiego di materiale di formazione comune dell'Unione;

ii)

del numero di volte in cui i moduli di apprendimento online del Programma saranno stati scaricati;

h)

l'indicatore della cooperazione con paesi terzi che stabilirà in che modo il Programma sostiene le autorità diverse dalle autorità doganali degli Stati membri misurando il numero di azioni nell'ambito del Programma che sostengono tale obiettivo.


ALLEGATO II

Sistemi d’informazione europei e relative componenti unionali e non unionali

A.

I sistemi d’informazione europei sono i seguenti:

1)

rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI – CCN2), CCN mail3, CSI bridge, http bridge, CCN e LDAP e strumenti correlati, portale web CCN, monitoraggio CCN;

2)

sistemi di supporto, in particolare lo strumento di configurazione delle applicazioni per CCN, lo strumento per le relazioni sulle attività (ART2), la gestione elettronica di progetti online della DG TAXUD (TEMPO), lo strumento di gestione dei servizi (SMT), il sistema di gestione degli utenti (UM), il sistema BPM, il cruscotto di disponibilità e AvDB, il portale per la gestione dei servizi informatici, lo strumento di gestione dei repertori e dell’accesso degli utenti;

3)

spazio di informazione e comunicazione dei programmi (PICS);

4)

sistemi di movimentazione doganale, in particolare il (nuovo) sistema di transito informatizzato ((N)CTS), l’NCTS TIR per la Russia, il sistema di controllo delle esportazioni (ECS) e il sistema di controllo delle importazioni (ICS). Le seguenti applicazioni/componenti fungono da supporto per questi sistemi: il sistema per scambiare dati con paesi terzi (SPEED bridge), SPEED Edifact Converter Node (SPEED-ECN), l’applicazione Standard SPEED Test (SSTA), l’applicazione Standard Transit Test (STTA), l’applicazione Transit Test (TTA), i servizi centrali/dati di riferimento (CSRD2) e il sistema di servizi centrali/ gestione dell’informazione (CS/MIS);

5)

il sistema comunitario di gestione dei rischi (CRMS), che prevede formulari di informazione sul rischio (RIF) e domini funzionali CPCA concernenti i profili comuni;

6)

il sistema degli operatori economici (EOS), che comprende il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI), gli operatori economici autorizzati (AEO), i regolari servizi di spedizione (RSS) e il reciproco riconoscimento con i domini funzionali dei paesi partner. Il servizio web generico è un componente di supporto di questo sistema;

7)

il sistema tariffario (TARIC3), che è un sistema di dati di riferimento per altre applicazioni come il sistema di gestione delle quote (QUOTA2), il sistema di monitoraggio e di gestione della sorveglianza (SURV2), il sistema delle informazioni tariffarie vincolanti europee (EBITI3) e l’inventario doganale europeo delle sostanze chimiche (ECICS2). Le applicazioni relative alla nomenclatura combinata (NC) e alle sospensioni (Suspensions) gestiscono le informazioni legali con un link diretto al sistema tariffario;

8)

le applicazioni con finalità di controllo, in particolare il sistema di gestione dei modelli (SMS) e il sistema informatico per il trattamento delle procedure (ISPP);

9)

il sistema anticontraffazione e antipirateria (COPIS);

10)

il sistema di diffusione dei dati (DDS2), che gestisce tutte le informazioni accessibili al pubblico via internet;

11)

il sistema di informazioni antifrode (AFIS); e

12)

qualsiasi altro sistema incluso nel piano strategico pluriennale previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, della decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), e nei piani successivi a tale piano.

B.

Costituiscono le componenti unionali dei sistemi d’informazione europei:

1)

le risorse informatiche come l’hardware, i software e le connessioni in rete dei sistemi, compresa l’infrastruttura di dati correlata;

2)

i servizi informatici necessari a sostenere lo sviluppo, la manutenzione, il miglioramento e il funzionamento dei sistemi; e

3)

ogni altro elemento che, per motivi di efficienza, sicurezza e razionalizzazione, sia individuato dalla Commissione come comune ai paesi partecipanti.

C.

Costituiscono le componenti non unionali dei sistemi d’informazione europei tutte le componenti non identificate come componenti unionali alla sezione B.

(1)  Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21).


ALLEGATO III

Ripartizione indicativa dei fondi

La ripartizione indicativa dei fondi per le azioni ammissibili elencate all'articolo 7 è la seguente:

Tipologia di azione

Quota della dotazione finanziaria

(in %)

Azioni comuni

massimo 20 %

Sviluppo di capacità informatiche

minimo 75 %

Sviluppo di competenze umane

massimo 5 %


20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/221


REGOLAMENTO (UE) N. 1295/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2013

che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 166, paragrafo 4, l'articolo 167, paragrafo 5, primo trattino, e l'articolo 173, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) si prefigge di creare un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa e assegna, tra l'altro, all'Unione il compito di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, assicurando nel contempo le condizioni necessarie alla competitività dell'industria dell'Unione. A tale proposito, l'Unione sostiene e integra, laddove necessario, le azioni degli Stati membri volte a rispettare la diversità culturale e linguistica, conformemente all'articolo 167 TFUE e alla Convezione dell'Unesco del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali ("Convenzione dell'Unesco del 2005"), al fine di rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi europei e di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali.

(2)

Il sostegno dell'Unione ai settori culturali e creativi si fonda principalmente sull'esperienza acquisita attraverso i programmi dell'Unione stabiliti nella decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ("programma MEDIA"), nella decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ("programma Cultura"), nella decisione n. 1041/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ("programma MEDIA Mundus"). La decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) ("azione Capitale europea della cultura") e la decisione n. 1194/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) ("azione sul marchio del patrimonio europeo") contribuiscono inoltre al sostegno dell'Unione ai settori culturali e creativi.

(3)

La comunicazione della Commissione relativa ad un'Agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione, approvata dal Consiglio nella sua risoluzione del 16 novembre 2007 (9) e dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 10 aprile 2008 (10), stabilisce gli obiettivi delle future attività dell'Unione a favore dei settori culturali e creativi. Essa mira a promuovere la diversità culturale e il dialogo interculturale, la cultura quale catalizzatore della creatività nel quadro della crescita e dell'occupazione, nonché la cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali dell'Unione.

(4)

Con riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare agli articoli 11, 21 e 22, i settori culturali e creativi apportano un contributo importante alla lotta contro ogni forma di discriminazione, compresi il razzismo e la xenofobia, e costituiscono un'importante piattaforma per la libertà di espressione e per la promozione del rispetto della diversità culturale e linguistica.

(5)

La convenzione dell'Unesco del 2005, che è entrata in vigore il 18 marzo 2007 e della quale l'Unione è parte, sottolinea che le attività, i beni e i servizi culturali hanno una doppia natura, economica e culturale, in quanto portatori di identità, di valori e di significato e non devono quindi essere trattati come aventi esclusivamente un valore commerciale. Tale convenzione mira a rafforzare la cooperazione internazionale, anche con accordi internazionali di coproduzione e di codistribuzione, e la solidarietà così da favorire l'espressione culturale di tutti i paesi e le persone. Essa afferma inoltre che si debba tenere in debita considerazione le condizioni e le esigenze specifiche dei vari gruppi sociali, incluse le persone appartenenti alle minoranze. Di conseguenza, è opportuno che un programma di sostegno ai settori culturali e creativi promuova la diversità culturale a livello internazionale in linea con tale convenzione.

(6)

La promozione del patrimonio culturale materiale e immateriale alla luce, tra l'altro, della convenzione dell'Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003 e della convenzione dell'Unesco sulla protezione del patrimonio mondiale del 1972, culturale e naturale dell'umanità, dovrebbe contribuire altresì alla valorizzazione dei siti d'interesse, conferendo al contempo ai cittadini un sentimento di condivisione del valore culturale e storico di tali siti.

(7)

La comunicazione della Commissione intitolata "Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" ("strategia Europa 2020") definisce una strategia che consenta di trasformare l'Unione in un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva caratterizzata da alti livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. In tale comunicazione la Commissione ha osservato che l'Unione deve creare condizioni quadro più favorevoli all'innovazione e alla creatività. A tale proposito, i settori culturali e creativi rappresentano una fonte di idee innovative che possono dare vita a prodotti e servizi capaci di generare crescita e posti di lavoro nonché di contribuire all'adeguamento ai cambiamenti della società. Inoltre, l'eccellenza e la competitività in tali settori sono principalmente il risultato degli sforzi di artisti, creatori e professionisti, che devono essere promossi. A tal fine, è opportuno migliorare l'accesso al credito da parte dei settori culturali e creativi.

(8)

Nelle conclusioni relative ai servizi d'informazione sulla mobilità per gli artisti e i professionisti della cultura (11), il Consiglio ha confermato l'importanza della mobilità degli artisti e dei professionisti della cultura per l'Unione e per la realizzazione dei suoi obiettivi nel quadro della strategia Europa 2020 e ha invitato gli Stati membri e la Commissione, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto del principio di sussidiarietà, ad agevolare la fornitura di informazioni complete e accurate agli artisti e ai professionisti della cultura che intendono praticare la mobilità all'interno dell'Unione.

(9)

Per contribuire al rafforzamento di uno spazio culturale condiviso è importante promuovere la mobilità transnazionale degli operatori culturali e creativi e la circolazione transnazionale delle opere culturali e creative, compresi le opere e i prodotti audiovisivi, favorendo in tal modo gli scambi culturali e il dialogo interculturale.

(10)

I programmi MEDIA, Cultura e MEDIA Mundus sono stati oggetto di un monitoraggio regolare e di valutazioni esterne e sul loro futuro sono state organizzate consultazioni pubbliche dalle quali risulta che tali programmi svolgono un ruolo molto importante nella protezione e promozione della diversità culturale e linguistica europea e che sono rilevanti per le esigenze dei settori culturali e creativi. Da tali attività di monitoraggio, valutazione e consultazione come pure da vari studi indipendenti, in particolare dallo studio sulla dimensione imprenditoriale delle industrie culturali e creative, si evince anche che i settori culturali e creativi si trovano a dover affrontare sfide comuni, ovvero i rapidi mutamenti causati dal passaggio al digitale e dalla globalizzazione, la frammentazione del mercato in relazione alla diversità linguistica, le difficoltà di accesso ai finanziamenti, le complesse procedure amministrative e la carenza di dati comparabili – sfide che richiedono tutte un'azione a livello di Unione.

(11)

La diversificazione dei settori culturali e creativi europei coincide sostanzialmente con i confini nazionali e linguistici, risultando in un panorama culturale estremamente ricco e fortemente indipendente in cui trovano voce le varie tradizioni culturali del patrimonio europeo. Tuttavia, una simile diversificazione dà altresì luogo a una serie di ostacoli che impediscono l'agevole circolazione transnazionale delle opere culturali e creative e pone un freno alla mobilità degli operatori culturali e creativi all'interno e al di fuori dell'Unione, e ciò potrebbe tradursi in squilibri geografici e di conseguenza in una scelta limitata per il consumatore.

(12)

Dal momento che i settori culturali e creativi europei sono caratterizzati dalla diversità linguistica che comporta, in alcuni settori, una frammentazione secondo confini linguistici, i sottotitoli, il doppiaggio e l'audiodescrizione sono essenziali per la circolazione delle opere culturali e creative, comprese le opere audiovisive.

(13)

Il passaggio al digitale sta avendo un impatto enorme sulle modalità di produzione, diffusione, accesso, consumo e monetizzazione dei beni e servizi culturali e creativi. Pur riconoscendosi la necessità di stabilire un nuovo equilibrio tra la maggiore accessibilità delle opere culturali e creative, l'equa remunerazione di artisti e creatori e la nascita di nuovi modelli di business, i cambiamenti derivanti dal passaggio al digitale offrono vaste opportunità ai settori culturali e creativi europei e alla società europea in generale. Costi di distribuzione più bassi, nuovi canali di distribuzione, la possibilità di raggiungere pubblici nuovi e più vasti e nuove opportunità per prodotti di nicchia possono facilitare l'accesso e incrementare la circolazione delle opere culturali e creative a livello mondiale. Al fine di sfruttare appieno tali opportunità e adeguarsi al passaggio al digitale e alla globalizzazione, i settori culturali e creativi devono sviluppare nuove competenze e hanno bisogno di un più ampio accesso al credito allo scopo di ammodernare gli impianti, sviluppare nuovi metodi di produzione e distribuzione e adattare i loro modelli di business.

(14)

Le pratiche di distribuzione attuali sono alla base del sistema di finanziamento del settore cinematografico. Tuttavia è sempre più sentita l'esigenza di promuovere la nascita di interessanti offerte legali on-line e incoraggiare l'innovazione. È pertanto essenziale promuovere nuove forme di distribuzione per consentire la nascita di nuovi modelli di business.

(15)

La digitalizzazione delle sale cinematografiche è fonte di problemi per molti piccoli operatori cinematografici, in particolare gli operatori di strutture monoschermo, a causa dei costi elevati dell'attrezzatura digitale. La competenza primaria per la cultura spetta agli Stati membri ed è pertanto opportuno che essi continuino a occuparsi di tale ambito a livello nazionale, regionale e locale, secondo il caso, ma sono possibili finanziamenti a titolo dei programmi e dei fondi dell'Unione, in particolare quelli destinati allo sviluppo locale e regionale.

(16)

Lo sviluppo del pubblico, con particolare riferimento ai giovani, richiede un impegno specifico da parte dell'Unione a sostegno, soprattutto, dell'alfabetizzazione mediatica e cinematografica.

(17)

Per i settori culturali e creativi, in particolare per le microimprese e le piccole e medie imprese ("PMI") nonché per le micro-organizzazioni e le organizzazioni di piccole e medie dimensioni, comprese le organizzazioni senza scopo di lucro e non governative, una delle maggiori sfide è legata alle difficoltà che incontrano nell'accedere alle risorse di cui hanno bisogno per finanziare le loro attività, per crescere, mantenere e accrescere la loro competitività o per internazionalizzare le loro attività. Pur trattandosi di una problematica comune alle PMI in generale, la situazione è sensibilmente più difficile nei settori culturali e creativi: ciò è dovuto all'immaterialità di molti loro beni, al carattere di prototipo delle loro attività e alla loro intrinseca esigenza di assumere rischi e di sperimentare per innovare. È necessario che tale assunzione di rischi sia compresa e sostenuta anche dal settore finanziario.

(18)

Il progetto pilota Alleanza europea delle industrie creative è un'iniziativa transettoriale che sostiene principalmente le industrie creative a livello politico. Il suo obiettivo è raccogliere fondi aggiuntivi per le industrie creative e stimolare la domanda di servizi delle industrie creative da parte di altre industrie e settori. Per meglio sostenere l'innovazione nelle industrie creative verranno sperimentati nuovi strumenti, che saranno sfruttati nel quadro di una piattaforma di apprendimento politico composta da parti interessate europee, nazionali e regionali.

(19)

La riunione degli attuali programmi MEDIA, Cultura e MEDIA Mundus per i settori culturali e creativi all'interno di un unico programma globale ("programma") sosterrebbe più efficacemente le PMI, le micro-organizzazioni e le organizzazioni di piccole e medie dimensioni nei loro sforzi tesi a sfruttare le opportunità offerte dal passaggio al digitale e dalla globalizzazione e le aiuterebbe ad affrontare i problemi che oggi determinano la frammentazione del mercato. Per essere efficace, il programma dovrebbe tenere conto delle specificità dei diversi settori, dei diversi gruppi bersaglio interessati e delle loro speciali esigenze mediante approcci su misura all'interno di due sottoprogrammi indipendenti e di una sezione transettoriale. In particolare, a livello attuativo è importante garantire sinergie tra il programma e le strategie nazionali e regionali di specializzazione intelligente. A tal fine, il programma dovrebbe introdurre, per i diversi settori culturali e creativi, una struttura di sostegno coerente, nella fattispecie un sistema di sovvenzioni integrato da uno strumento finanziario.

(20)

Il programma dovrebbe tener conto della duplice natura della cultura e delle attività culturali riconoscendo, da un lato, il valore intrinseco e artistico della cultura e, dall'altro, il valore economico di tali settori, incluso il loro più ampio contributo a livello di società apportato alla creatività, all'innovazione e all'inclusione sociale.

(21)

Quanto all'attuazione del programma, si dovrebbe tener conto del valore intrinseco della cultura e della natura specifica dei settori culturali e creativi, nonché dell'importanza delle organizzazioni senza scopo di lucro e dei progetti nell'ambito del sottoprogramma Cultura.

(22)

È opportuno che uno strumento finanziario autonomo, lo strumento di garanzia per i settori culturali e creativi ("strumento di garanzia") consenta lo sviluppo dei settori culturali e creativi in generale e, in particolare, fornisca un effetto leva sufficiente per intraprendere nuove azioni e creare nuove opportunità. Gli intermediari finanziari selezionati dovrebbero operare a favore dei progetti culturali e creativi allo scopo di assicurare un portafoglio crediti equilibrato in termini di copertura geografica e rappresentanza settoriale. Inoltre, in tale contesto le organizzazioni pubbliche e private hanno un ruolo importante per ampliare l'approccio nell'ambito dello strumento di garanzia.

(23)

È opportuno fornire finanziamenti anche all'azione relativa all'iniziativa Capitali europee della cultura e all'amministrazione dell'azione riguardante il marchio del patrimonio europeo in quanto contribuiscono al rafforzamento del senso di appartenenza a uno spazio culturale comune, all'incentivazione del dialogo interculturale e della comprensione reciproca nonché alla valorizzazione del patrimonio culturale.

(24)

Oltre agli Stati membri e ai paesi e territori d'oltremare che sono ammessi a partecipare al programma a norma dell'articolo 58 della decisione 2001/822/CE del Consiglio (12), è opportuno che la partecipazione al programma sia aperta, a determinate condizioni, anche ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio ("EFTA") che sono parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo ("SEE") nonché alla Confederazione svizzera. Dovrebbero poter partecipare al programma, ad eccezione dello strumento di garanzia, anche i paesi aderenti, i paesi candidati e i paesi candidati potenziali che beneficiano di una strategia di preadesione nonché i paesi interessati dalla politica europea di vicinato.

(25)

Il programma dovrebbe inoltre essere aperto ad azioni di cooperazione bilaterale o multilaterale con paesi terzi sulla base di stanziamenti supplementari da definire e disposizioni specifiche da concordare con le parti interessate.

(26)

È opportuno promuovere la cooperazione nei campi culturale e audiovisivo tra il programma e organizzazioni internazionali quali l'Unesco, il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ("OCSE") e l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI).

(27)

È necessario garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni e attività svolte nel quadro del programma, la loro complementarità con le attività degli Stati membri e il loro rispetto dell'articolo 167, paragrafo 4, TFUE, nonché la loro coerenza con le altre attività dell'Unione, in particolare nel campo dell'istruzione, dell'occupazione, del mercato interno, delle imprese, della gioventù, della salute, della cittadinanza e della giustizia, della ricerca e dell'innovazione, della politica industriale e di coesione, del turismo e delle relazioni esterne, del commercio e dello sviluppo nonché dell'agenda digitale.

(28)

Nel rispetto dei principi della valutazione correlata ai risultati, è opportuno che le procedure di monitoraggio e valutazione del programma prevedano, tra l'altro, relazioni annuali dettagliate e facciano riferimento a obiettivi e indicatori specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e da raggiungere entro un termine definito, compresi quelli qualitativi. Le procedure di monitoraggio e valutazione dovrebbero tener conto dei lavori dei soggetti interessati, come Eurostat, e dei risultati del progetto ESSnet-cultura nonché dell'Istituto di statistica dell'Unesco. In tale contesto, con riguardo al settore audiovisivo è opportuno che prosegua la partecipazione dell'Unione all'Osservatorio europeo dell'audiovisivo ("Osservatorio").

(29)

Al fine di garantire un monitoraggio e una valutazione ottimali del programma per tutta la sua durata, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'adozione di indicatori quantitativi e qualitativi supplementari. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(30)

Come emerge dalla relazione della Commissione, del 30 luglio 2010, sull'impatto delle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio che modificano le basi giuridiche dei programmi europei nei settori dell'apprendimento permanente, della cultura, dei giovani e della cittadinanza, la notevole riduzione dei termini a livello di procedure di gestione ha aumentato l'efficacia dei programmi. È opportuno in particolare assicurare che le procedure amministrative e finanziarie continuino a essere semplificate, anche attraverso il ricorso a sistemi solidi, oggettivi e regolarmente aggiornati per la definizione di importi forfettari, costi unitari e finanziamenti forfettari.

(31)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(32)

Conformemente al regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (14), dal 2009 la Commissione ha conferito all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura i compiti di esecuzione relativi alla gestione dell'azione dell'Unione nei campi dell'istruzione, dell'audiovisivo e della cultura. Per l'attuazione del programma la Commissione può pertanto avvalersi, previa analisi costi-benefici, di un'agenzia esecutiva esistente secondo quanto stabilito da tale regolamento.

(33)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del programma, che costituisce il riferimento privilegiato ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (15), per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio.

(34)

Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere protetti durante l'intero ciclo della spesa con misure proporzionate, comprendenti le misure per la prevenzione, l'individuazione e l'accertamento delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) ("regolamento finanziario").

(35)

Con riguardo all'Ufficio europeo per la lotta antifrode ("OLAF") e conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (17) e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), si dovrebbero elaborare e attuare misure opportune che consentano di evitare le frodi e recuperare i fondi perduti e quelli versati o utilizzati indebitamente.

(36)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la protezione, lo sviluppo e la promozione della diversità culturale e linguistica europea, la promozione del patrimonio culturale dell'Europa e il rafforzamento della competitività dei settori culturali e creativi europei, in particolare del settore audiovisivo, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, dato il carattere transnazionale e internazionale del programma, ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti attesi, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(37)

È opportuno pertanto abrogare le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE.

(38)

È opportuno prevedere misure che disciplinino la transizione dai programmi MEDIA, Cultura e MEDIA Mundus al programma.

(39)

Al fine di assicurare la continuità del sostegno finanziario fornito a norma del programma, la Commissione dovrebbe poter considerare i costi direttamente connessi all'attuazione delle azioni e delle attività oggetto di sostegno come ammissibili al finanziamento, anche se tali costi sono stati sostenuti dal beneficiario prima della presentazione della richiesta di finanziamento.

(40)

Al fine di assicurare la continuità del sostegno al finanziamento fornito a norma del programma, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2014. Per ragioni di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore prima possibile dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Istituzione e durata

1.   Il presente regolamento istituisce il programma Europa creativa a sostegno dei settori culturali e creativi europei ("programma").

2.   Il programma è attuato nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

"settori culturali e creativi", tutti i settori le cui attività si basano su valori culturali e/o espressioni artistiche e altre espressioni creative, indipendentemente dal fatto che queste attività siano o meno orientate al mercato, indipendentemente dal tipo di struttura che le realizza, nonché a prescindere dalle modalità di finanziamento di tale struttura. Queste attività comprendono lo sviluppo, la creazione, la produzione, la diffusione e la conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative, nonché funzioni correlate quali l'istruzione o la gestione. I settori culturali e creativi comprendono, tra l'altro, l'architettura, gli archivi, le biblioteche e i musei, l'artigianato artistico, gli audiovisivi (compresi i film, la televisione, i videogiochi e i contenuti multimediali), il patrimonio culturale materiale e immateriale, il design, i festival, la musica, la letteratura, le arti dello spettacolo, l'editoria, la radio e le arti visive;

2)

"PMI", le microimprese, le piccole e le medie imprese, quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (19);

3)

"intermediari finanziari partecipanti", intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento finanziario, selezionati nell'ambito dello strumento di garanzia conformemente al regolamento finanziario e all'allegato I del presente regolamento, che forniscono o prevedono di fornire:

a)

prestiti alle PMI, alle micro-organizzazioni e alle organizzazioni di piccole e medie dimensioni nei settori culturali e creativi (garanzie provenienti dal Fondo europeo per gli investimenti ("FEI")); oppure

b)

garanzie sui prestiti ad altri intermediari finanziari che forniscono prestiti alle PMI, alle micro-organizzazioni e alle organizzazioni di piccole e medie dimensioni nei settori culturali e creativi (controgaranzie provenienti dal FEI);

4)

"prestatori di servizi per il rafforzamento delle capacità", entità in grado di fornire competenze conformemente all'allegato I al fine di consentire agli intermediari finanziari partecipanti di valutare efficacemente le specificità e i rischi associati alle PMI, alle micro-organizzazioni e alle organizzazioni di piccole e medie dimensioni nei settori culturali e creativi, nonché ai loro progetti.

Articolo 3

Obiettivi generali

Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:

a)

proteggere, sviluppare e promuovere la diversità culturale e linguistica europea nonché promuovere il patrimonio culturale dell'Europa;

b)

rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi europei, in particolare del settore audiovisivo, al fine di promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Articolo 4

Obiettivi specifici

Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

a)

sostenere la capacità dei settori culturali e creativi europei di operare a livello transnazionale e internazionale;

b)

promuovere la circolazione transnazionale delle opere culturali e creative e la mobilità transnazionale degli operatori culturali e creativi, in particolare degli artisti, nonché raggiungere nuovi e più ampi destinatari e migliorare l'accesso alle opere culturali e creative nell'Unione e nel mondo, con un accento particolare sui bambini, sui giovani, sulle persone con disabilità e sui gruppi sottorappresentati;

c)

rafforzare in modo sostenibile la capacità finanziaria delle PMI, delle micro-organizzazioni e delle organizzazioni di piccole e medie dimensioni nei settori culturali e creativi, adoperandosi nel contempo per assicurare una copertura geografica e una rappresentazione settoriale equilibrate;

d)

favorire lo sviluppo di politiche, l'innovazione, la creatività, lo sviluppo del pubblico e nuovi modelli di business e di gestione attraverso il sostegno della cooperazione politica transnazionale.

Articolo 5

Valore aggiunto europeo

1.   Riconoscendo il valore intrinseco ed economico della cultura, il programma sostiene le azioni e le attività con un valore aggiunto europeo nei settori culturali e creativi. Esso contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 e delle sue iniziative faro.

2.   Il valore aggiunto europeo è garantito mediante uno o più dei seguenti elementi:

a)

il carattere transnazionale delle azioni e delle attività che integrano programmi e politiche regionali, nazionali, internazionali e altri programmi e politiche dell'Unione e l'impatto di tali azioni e attività sui settori culturali e creativi nonché sui cittadini e sulla loro conoscenza di culture diverse dalla propria;

b)

lo sviluppo e la promozione della cooperazione transnazionale tra operatori culturali e creativi, compresi gli artisti, i professionisti del settore audiovisivo, le organizzazioni culturali e creative e gli operatori del settore audiovisivo, con l'obiettivo di stimolare risposte più complete, rapide, efficaci e a lungo termine alle sfide globali;

c)

le economie di scala e la massa critica che il sostegno dell'Unione favorisce, producendo un effetto leva su finanziamenti aggiuntivi;

d)

le condizioni di maggiore parità nei settori culturali e creativi europei, tenendo conto dei paesi a bassa capacità di produzione e/o dei paesi o delle regioni ad area geografica e/o linguistica limitata.

Articolo 6

Struttura del programma

Il programma consiste di:

a)

un sottoprogramma MEDIA;

b)

un sottoprogramma Cultura;

c)

una sezione transettoriale.

Articolo 7

Loghi dei sottoprogrammi

1.   La Commissione garantisce la visibilità del programma mediante l'impiego di loghi che sono specifici per ciascun sottoprogramma.

2.   I beneficiari del sottoprogramma MEDIA si avvalgono del logo del sottoprogramma MEDIA di cui all'allegato II. La Commissione definisce i dettagli per l'uso di tale logo e li comunica ai beneficiari.

3.   I beneficiari del sottoprogramma Cultura si avvalgono di un logo stabilito dalla Commissione. La Commissione stabilisce i dettagli per l'uso di tale logo e li comunica ai beneficiari.

4.   Anche la Commissione e i punti di contatto Europa creativa di cui all'articolo 16 sono autorizzati ad avvalersi dei loghi dei sottoprogrammi.

Articolo 8

Accesso al programma

1.   Il programma promuove la diversità culturale a livello internazionale in linea con la convenzione dell'Unesco del 2005.

2.   Il programma è aperto alla partecipazione degli Stati membri.

3.   Fatto salvo il paragrafo 4, la partecipazione al programma è aperta ai seguenti paesi, a condizione che versino stanziamenti supplementari e che, per il sottoprogramma MEDIA, soddisfino le condizioni stabilite dalla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (20):

a)

i paesi aderenti, i paesi candidati e i paesi candidati potenziali che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione istituiti a norma dei rispettivi accordi quadro, di decisioni dei consigli di associazione o di accordi analoghi;

b)

i paesi EFTA che sono membri dell'accordo SEE, conformemente a tale accordo;

c)

la Confederazione svizzera, in virtù di un accordo bilaterale con tale paese;

d)

i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente alle procedure stabilite con tali paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione.

4.   I paesi di cui al paragrafo 3, lettere a) e d), sono esclusi dalla partecipazione allo strumento di garanzia.

5.   Il programma è aperto ad azioni di cooperazione bilaterale o multilaterale mirate ai paesi o regioni selezionati sulla base di stanziamenti supplementari versati da tali paesi o regioni e di disposizioni specifiche da concordare con gli stessi.

6.   Il programma consente la cooperazione e azioni comuni con paesi che non partecipano al programma e con le organizzazioni internazionali attive nei settori culturali e creativi quali l'Unesco, il Consiglio d'Europa, l'OCSE o l'OMPI sulla base di contributi comuni finalizzati alla realizzazione degli obiettivi del programma.

CAPO II

Sottoprogramma MEDIA

Articolo 9

Priorità del sottoprogramma MEDIA

1.   Le priorità nel campo del rafforzamento delle capacità del settore audiovisivo europeo di operare a livello transnazionale sono:

a)

agevolare l'acquisizione e il miglioramento delle capacità e delle competenze dei professionisti del settore audiovisivo e lo sviluppo di reti, compresi l'uso delle tecnologie digitali in modo da garantire l'adeguamento all'evoluzione del mercato e la sperimentazione di nuovi approcci in relazione allo sviluppo del pubblico e di nuovi modelli di business;

b)

aumentare la capacità degli operatori del settore audiovisivo di sviluppare opere audiovisive europee che abbiano le potenzialità per circolare nell'Unione e nel mondo e di agevolare le coproduzioni europee e internazionali, anche con emittenti televisive;

c)

incoraggiare gli scambi tra imprese facilitando l'accesso degli operatori del settore audiovisivo ai mercati e agli strumenti d'impresa, in modo da dare maggiore visibilità ai loro progetti sui mercati dell'Unione e internazionali.

2.   Le priorità nel campo della promozione della circolazione transnazionale sono:

a)

sostenere la distribuzione nelle sale cinematografiche mediante il marketing transnazionale, il branding, la distribuzione e la presentazione di opere audiovisive;

b)

promuovere il marketing, il branding e la distribuzione transnazionali di opere audiovisive su tutte le piattaforme diverse dalle sale cinematografiche;

c)

sostenere lo sviluppo del pubblico come strumento per stimolare l'interesse nei confronti delle opere audiovisive europee e migliorare l'accesso alle stesse, in particolare attraverso attività di promozione, manifestazioni, alfabetizzazione cinematografica e festival del cinema;

d)

promuovere nuove forme di distribuzione per consentire la nascita di nuovi modelli di business.

Articolo 10

Misure di sostegno del sottoprogramma MEDIA

Per attuare le priorità di cui all'articolo 9, il sottoprogramma MEDIA sostiene:

a)

lo sviluppo di una gamma globale di misure di formazione tese a promuovere l'acquisizione e l'aggiornamento delle capacità e delle competenze dei professionisti del settore audiovisivo, la condivisione delle conoscenze e la creazione di reti, compresa l'integrazione delle tecnologie digitali;

b)

lo sviluppo di opere audiovisive europee, in particolare film e opere televisive quali fiction, documentari, film per bambini e di animazione, nonché opere interattive tra cui videogiochi e contenuti multimediali, caratterizzate da maggiori potenzialità di circolazione transfrontaliera;

c)

le attività volte a sostenere le società europee di produzione audiovisiva, segnatamente quelle indipendenti, al fine di facilitare le coproduzioni europee e internazionali di opere audiovisive, anche televisive;

d)

le attività che aiutino i partner delle coproduzioni europee e internazionali a incontrarsi e/o che forniscano sostegno indiretto alle opere audiovisive coprodotte da fondi di coproduzione internazionali situati in un paese che partecipa al programma;

e)

l'agevolazione dell'accesso alle manifestazioni commerciali e ai mercati professionali dell'audiovisivo e utilizzo più agevole degli strumenti d'impresa on-line all'interno e al di fuori dell'Unione;

f)

l'istituzione di sistemi di sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali attraverso la distribuzione nelle sale cinematografiche e su altre piattaforme, nonché alle attività di vendita internazionale, in particolare la sottotitolazione, il doppiaggio e l'audiodescrizione delle opere audiovisive;

g)

l'agevolazione della circolazione dei film europei nel mondo e dei film internazionali nell'Unione su tutte le piattaforme di distribuzione, attraverso progetti di cooperazione internazionale nel settore audiovisivo;

h)

una rete di esercenti europei di sale cinematografiche che proietti una quota significativa di film europei non nazionali;

i)

iniziative che presentino e promuovano la diversità delle opere audiovisive europee, inclusi i cortometraggi, tra cui festival e altri eventi promozionali;

j)

attività finalizzate a promuovere l'alfabetizzazione cinematografica e ad accrescere le conoscenze e l'interesse del pubblico riguardo alle opere audiovisive europee, incluso il patrimonio audiovisivo e cinematografico, in particolare tra il pubblico giovane;

k)

azioni innovative di sperimentazione di nuovi modelli e strumenti d'impresa in settori destinati a essere influenzati dall'introduzione e dall'utilizzo delle tecnologie digitali.

Articolo 11

Osservatorio europeo dell'audiovisivo

1.   L'Unione è membro dell'Osservatorio per la durata del programma.

2.   La partecipazione dell'Unione all'Osservatorio contribuisce alla realizzazione delle priorità del sottoprogramma MEDIA:

a)

incoraggiando la trasparenza e l'instaurazione di condizioni di parità per quanto riguarda l'accessibilità delle informazioni giuridiche e finanziarie/di mercato e contribuendo alla comparabilità dei dati giuridici e statistici;

b)

fornendo dati e analisi di mercato utili all'elaborazione delle linee d'azione del sottoprogramma MEDIA e alla valutazione del loro impatto sul mercato.

3.   La Commissione rappresenta l'Unione nelle sue relazioni con l'Osservatorio.

CAPO III

Sottoprogramma Cultura

Articolo 12

Priorità del sottoprogramma Cultura

1.   Le priorità nel campo del rafforzamento delle capacità dei settori culturali e creativi di operare a livello transnazionale sono:

a)

sostenere le azioni attraverso le quali gli operatori culturali e creativi acquisiscono le capacità, le competenze e il know-how che contribuiscono al rafforzamento dei settori culturali e creativi, tra l'altro favorendo l'adeguamento alle tecnologie digitali, la sperimentazione di approcci innovativi in relazione allo sviluppo del pubblico e la sperimentazione di nuovi modelli di business e di gestione;

b)

sostenere le azioni che consentono agli operatori culturali e creativi di cooperare a livello internazionale e di internazionalizzare la loro carriera e le loro attività nell'Unione e nel mondo, ove possibile sulla base di strategie a lungo termine;

c)

sostenere il rafforzamento delle organizzazioni culturali e creative europee e la creazione di reti internazionali al fine di facilitare l'accesso a opportunità professionali.

2.   Le priorità nel campo della promozione della circolazione e della mobilità transnazionali sono:

a)

sostenere le tournées, le manifestazioni, le mostre e i festival internazionali;

b)

sostenere la circolazione della letteratura europea al fine di assicurare la più ampia accessibilità possibile;

c)

sostenere lo sviluppo del pubblico come strumento per stimolare l'interesse nei confronti delle opere culturali e creative europee e del patrimonio culturale europeo materiale e immateriale, nonché di migliorarne l'accesso.

Articolo 13

Misure di sostegno del sottoprogramma Cultura

1.   Per attuare le priorità di cui all'articolo 12, il sottoprogramma Cultura fornisce un sostegno a quanto segue:

a)

i progetti di cooperazione transnazionale che riuniscono organizzazioni culturali e creative di vari paesi nello svolgimento di attività settoriali o transettoriali;

b)

le attività delle reti europee di organizzazioni culturali e creative di vari paesi;

c)

le attività delle organizzazioni a vocazione europea che incoraggiano lo sviluppo di nuovi talenti e stimolano la mobilità transnazionale degli operatori culturali e creativi e la circolazione delle opere, aventi le potenzialità di esercitare un'ampia influenza sui settori culturali e creativi e di produrre effetti duraturi;

d)

la traduzione letteraria e la sua ulteriore promozione;

e)

azioni specifiche volte a dare maggiore visibilità alla ricchezza e alla diversità delle culture europee e a stimolare il dialogo interculturale e la comprensione reciproca, compresi i premi culturali dell'Unione, l'azione sulle capitali europee della cultura e l'azione sul marchio del patrimonio europeo.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 sostengono, in particolare, progetti senza scopo di lucro.

CAPO IV

Sezione transettoriale

Articolo 14

Strumento di garanzia per i settori culturali e creativi

1.   La Commissione istituisce uno strumento di garanzia per i settori culturali e creativi.

Lo strumento di garanzia opera come strumento autonomo ed è istituito e gestito conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

2.   Lo strumento di garanzia ha le seguenti priorità:

a)

facilitare l'accesso al credito da parte delle PMI, delle micro-organizzazioni e delle organizzazioni di piccole e medie dimensioni nei settori culturali e creativi;

b)

migliorare la capacità degli intermediari finanziari partecipanti di valutare i rischi associati alle PMI, alle micro-organizzazioni e alle organizzazioni di piccole e medie dimensioni nei settori culturali e creativi, nonché ai loro progetti, anche mediante misure di assistenza tecnica, di sviluppo di conoscenze e collegamento in rete.

Le priorità sono attuate conformemente all'allegato I.

3.   Ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 4, del regolamento finanziario, la Commissione attua lo strumento di garanzia con modalità di gestione indiretta, affidando i compiti al FEI secondo quanto disposto all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iii), di tale regolamento, alle condizioni di cui alle disposizioni dell'accordo tra la Commissione e il FEI.

Articolo 15

Cooperazione politica transnazionale

1.   Per promuovere la cooperazione politica transnazionale, la sezione transettoriale sostiene:

a)

lo scambio transnazionale di esperienze e di know-how in relazione a nuovi modelli di business e di gestione, ad attività di apprendimento tra pari e alla creazione, tra le organizzazioni culturali e creative e i responsabili politici, di reti legate allo sviluppo dei settori culturali e creativi, promuovendo, ove opportuno, la creazione di reti digitali;

b)

la raccolta di dati di mercato, studi, analisi del mercato del lavoro e del fabbisogno in termini di competenze, analisi delle politiche culturali a livello europeo e nazionale e sostegno a indagini statistiche sulla base di strumenti e criteri specifici per ciascun settore e valutazioni, comprese misurazioni di tutti gli aspetti dell'impatto del programma;

c)

il pagamento della quota di partecipazione dell'Unione all'Osservatorio per promuovere la raccolta e l'analisi dei dati nel settore audiovisivo;

d)

la sperimentazione di nuovi approcci aziendali di tipo transettoriale attinenti al finanziamento, alla distribuzione, e alla monetizzazione delle creazioni;

e)

conferenze, seminari e dialogo politico anche nel settore dell'alfabetizzazione culturale e mediatica, promuovendo, ove opportuno, la creazione di reti digitali;

f)

i punti di contatto Europa creativa di cui all'articolo 12 bis e allo svolgimento dei loro compiti.

2.   Entro il 30 giugno 2014 la Commissione svolge uno studio di fattibilità volto a valutare la possibilità di raccogliere e analizzare i dati dei settori culturali e creativi diversi dal settore audiovisivo, e trasmette i risultati di tale studio al Parlamento europeo e al Consiglio.

In funzione dei risultati dello studio di fattibilità, la Commissione può presentare una proposta di modifica del presente regolamento.

Articolo 16

Punti di contatto Europa creativa

1.   I paesi partecipanti al programma, di concerto con la Commissione, istituiscono i punti di contatto Europa creativa conformemente al diritto e alle prassi nazionali ("punti di contatto Europa creativa").

2.   La Commissione sostiene una rete di punti di contatto Europa creativa.

3.   I punti di contatto Europa creativa svolgono i seguenti compiti, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ciascun settore:

a)

fornire informazioni sul programma e promuovere il programma nei loro paesi;

b)

assistere i settori culturali e creativi per quanto riguarda il programma e fornire informazioni fondamentali sulle altre pertinenti opportunità di sostegno disponibili nell'ambito della politica dell'Unione;

c)

favorire la cooperazione transfrontaliera all'interno dei settori culturali e creativi;

d)

sostenere la Commissione offrendo assistenza con riguardo ai settori culturali e creativi nei paesi partecipanti al programma, ad esempio fornendo i dati disponibili su tali settori;

e)

sostenere la Commissione nel garantire la comunicazione e la diffusione corrette dei risultati e degli effetti del programma;

f)

garantire la comunicazione e la diffusione di informazioni relative ai finanziamenti assegnati all'Unione e dei risultati ottenuti dai loro paesi.

4.   La Commissione assicura, di concerto con gli Stati membri, la qualità e i risultati del servizio fornito dai punti di contatto Europa creativa attraverso un monitoraggio e una valutazione regolari e indipendenti.

CAPO V

Risultati di performance e divulgazione

Articolo 17

Coerenza e complementarità

1.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza e la complementarità complessive del programma con:

a)

le pertinenti politiche dell'Unione, quali quelle nei settori dell'istruzione, dell'occupazione, della salute, del mercato interno, dell'agenda digitale, della gioventù, della cittadinanza, delle relazioni esterne, del commercio, della ricerca e innovazione, delle imprese, del turismo, della giustizia, dell'allargamento e dello sviluppo;

b)

le altre fonti di finanziamento dell'Unione nei settori delle politiche della cultura e dei media, ad esempio il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di sviluppo regionale e i programmi di ricerca e innovazione, nonché gli strumenti finanziari in materia di giustizia e cittadinanza, i programmi di cooperazione esterna e gli strumenti di preadesione.

2.   Il presente regolamento è applicato e attuato fatti salvi gli impegni internazionali dell'Unione.

Articolo 18

Monitoraggio e valutazione

1.   La Commissione garantisce il monitoraggio regolare e la valutazione esterna del programma sulla base degli indicatori di performance qualitativi e quantitativi in appresso:

a)

indicatori relativi agli obiettivi generali di cui all'articolo 4:

i)

livello, evoluzione, quota di occupazione e quota del prodotto interno lordo dei settori culturali e creativi;

ii)

numero di persone che accede alle opere culturali e creative europee, incluse, ove possibile, le opere di un altro paese;

b)

indicatori relativi all'obiettivo specifico di cui all'articolo 5, lettera a):

i)

entità delle attività internazionali delle organizzazioni culturali e creative e numero dei partenariati transnazionali istituiti;

ii)

numero di esperienze e di attività di apprendimento sostenute dal programma con aumento delle competenze e dell'occupabilità degli operatori culturali e creativi, inclusi i professionisti del settore audiovisivo;

c)

indicatori relativi all'obiettivo specifico di cui all'articolo 5, lettera b), con riguardo al sottoprogramma MEDIA:

i)

numero di biglietti d'ingresso venduti per film europei non nazionali in Europa e film europei nel mondo (sui dieci più importanti mercati non europei) proiettati nei cinema;

ii)

quota di opere audiovisive europee al cinema, in televisione e sulle piattaforme digitali;

iii)

numero di persone negli Stati membri che accede a opere audiovisive europee non nazionali e numero di persone nei paesi partecipanti al programma che accede a opere audiovisive europee;

iv)

numero di videogiochi europei prodotti nell'Unione e nei paesi partecipanti al programma;

d)

indicatori relativi all'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, lettera b), con riguardo al sottoprogramma Cultura:

i)

numero di persone raggiunte direttamente e indirettamente dai progetti sostenuti dal programma;

ii)

numero di progetti diretti a bambini, giovani e gruppi sottorappresentati e numero stimato di persone raggiunte;

e)

indicatori relativi all'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, lettera c):

i)

volume dei prestiti garantiti attraverso lo strumento di garanzia, classificati per origine nazionale, dimensioni e settori delle PMI, delle micro-organizzazioni e delle organizzazioni di piccole e medie dimensioni;

ii)

volume dei prestiti concessi da intermediari finanziari partecipanti, classificati in base all'origine nazionale;

iii)

numero e distribuzione geografica degli intermediari finanziari partecipanti;

iv)

numero di PMI, micro-organizzazioni e organizzazioni di piccole e medie dimensioni che beneficiano dello strumento di garanzia, classificate in base all'origine nazionale, alle dimensioni e ai settori;

v)

tasso medio di insolvenza dei prestiti;

vi)

effetto leva raggiunto dai prestiti garantiti in relazione all'effetto leva indicativo (1:5,7);

f)

indicatori relativi all'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, lettera d):

i)

numero di Stati membri che utilizzano i risultati del metodo di coordinamento aperto nell'elaborazione delle politiche nazionali; e

ii)

numero delle nuove iniziative e risultati delle politiche.

2.   I risultati del processo di monitoraggio e di valutazione sono presi in considerazione nell'attuazione del programma.

3.   Oltre al monitoraggio regolare del programma, la Commissione elabora una relazione di valutazione intermedia, sulla base di una relazione di valutazione esterna e indipendente, che:

a)

comprenda elementi qualitativi e quantitativi per valutare l'efficacia del programma, nel conseguimento dei suoi obiettivi, l'efficacia del programma e il suo valore aggiunto europeo;

b)

esamini le possibilità di semplificazione del programma, la sua coerenza interna ed esterna, il sussistere della rilevanza di tutti i suoi obiettivi e il contributo delle misure alle priorità dell'Unione in materia di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

c)

tenga conto dei risultati della valutazione dell'impatto a lungo termine delle decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE.

4.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio la relazione di valutazione intermedia di cui al paragrafo 3 entro il 31 dicembre 2017.

5.   Sulla base di una valutazione finale esterna e indipendente, la Commissione elabora una relazione di valutazione finale che valuta l'impatto a più lungo termine e la sostenibilità del programma sulla scorta di indicatori quantitativi e qualitativi selezionati. Per quanto riguarda l'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, lettera c), la Commissione valuta inoltre gli effetti dello strumento di garanzia sull'accesso ai prestiti bancari e sui costi associati per le PMI, le micro-organizzazioni e le organizzazioni di piccole e medie dimensioni nei settori culturali e creativi.

6.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio la relazione di valutazione finale di cui al paragrafo 5 entro il 30 giugno 2022.

Articolo 19

Comunicazione e divulgazione

1.   La Commissione comunica ai paesi partecipanti al programma le informazioni relative ai progetti che hanno ottenuto i finanziamenti dell'Unione trasmettendo le decisioni in materia di selezione entro due settimane dalla loro adozione.

2.   I beneficiari dei progetti sostenuti dal programma assicurano la comunicazione e la divulgazione delle informazioni sui finanziamenti dell'Unione da essi ricevuti e sui risultati conseguiti.

3.   La Commissione assicura la divulgazione delle informazioni pertinenti ai punti di contatto Europa creativa.

CAPO VI

Atti delegati

Articolo 20

Delega di potere alla Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 riguardo all'integrazione degli indicatori di performance qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 18, paragrafo 1.

Articolo 21

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 20 è conferito alla Commissione per la durata del programma.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO VII

Disposizioni di attuazione

Articolo 22

Attuazione del programma

1.   La Commissione attua il programma conformemente al regolamento finanziario.

2.   La Commissione adotta mediante atti di esecuzione un programma di lavoro annuale relativo ai sottoprogrammi e alla sezione transettoriale. Nel programma di lavoro annuale la Commissione assicura che gli obiettivi generali e specifici stabiliti agli articoli 3 e 4 nonché le priorità di cui agli articoli 9 e 12 siano attuati su base annua in modo coerente e delinea i risultati attesi, il metodo di attuazione e l'importo complessivo del piano di finanziamento. Il programma di lavoro annuale contiene anche una descrizione delle misure da finanziare, un'indicazione degli importi stanziati per ciascuna misura e un calendario indicativo di attuazione.

Per quanto concerne le sovvenzioni, il programma di lavoro annuale comprende le priorità, i criteri di ammissibilità, di selezione e di assegnazione e il tasso massimo di cofinanziamento. Il contributo finanziario del programma è pari, al massimo, all'80 % dei costi delle operazioni sostenute.

Per quanto concerne lo strumento di garanzia, il programma di lavoro annuale comprende i criteri di ammissibilità e di selezione applicabili agli intermediari finanziari, i criteri di esclusione relativi al contenuto di progetti presentati agli intermediari finanziari partecipanti, la dotazione annuale del FEI, nonché i criteri di ammissibilità, di selezione e di assegnazione per i prestatori di servizi per il rafforzamento delle capacità.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 4.

3.   La Commissione adotta gli orientamenti generali per l'attuazione del programma secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 23, paragrafo 3.

Articolo 23

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato ("comitato Europa creativa"). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Il comitato Europa creativa può riunirsi in formazioni specifiche per trattare questioni concrete relative ai sottoprogrammi e alla sezione transettoriale.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 24

Disposizioni finanziarie

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 è fissata a 1 462 724 000 EUR a prezzi correnti.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

2.   La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è ripartita come segue:

a)

almeno il 56 % per il sottoprogramma MEDIA;

b)

almeno il 31 % per il sottoprogramma Cultura;

c)

un importo massimo del 13 % per la sezione transettoriale, con una dotazione minima del 4 % destinata alle misure di cooperazione transnazionale di cui all'articolo 12 e ai punti di contatto Europa creativa.

3.   I costi amministrativi connessi all'attuazione del programma sono inclusi nella dotazione di cui al paragrafo 2 e l'importo di tali costi non supera, in totale, il 7 % del bilancio del programma, di cui il 5 % è assegnato all'attuazione del sottoprogramma MEDIA e il 2 % all'attuazione del sottoprogramma Cultura.

4.   La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 può coprire le spese relative alle attività preparatorie, di monitoraggio, controllo, audit e valutazione che sono direttamente necessarie per la gestione del programma e il raggiungimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione se e in quanto connesse agli obiettivi generali del programma e le spese legate alle reti informatiche riguardanti l'elaborazione e lo scambio di informazioni, nonché ogni altra spesa di assistenza tecnica e amministrativa sostenuta dalla Commissione nella gestione del programma.

5.   La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 può coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie a garantire la transizione tra le misure adottate a norma delle decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE e il presente regolamento.

Se del caso, nel bilancio successivo a quello del 2020 possono essere iscritti stanziamenti per coprire spese analoghe al fine di consentire la gestione delle azioni non ancora ultimate entro il 31 dicembre 2020.

6.   In deroga all'articolo 130, paragrafo 2, del regolamento finanziario, e in casi debitamente giustificati, la Commissione può considerare i costi direttamente connessi all'attuazione delle azioni e delle attività oggetto di sostegno come ammissibili al finanziamento anche se essi siano sostenuti dal beneficiario prima della presentazione della domanda di finanziamento.

Articolo 25

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli e verifiche efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e di controlli e verifiche sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione a titolo del programma.

3.   L'OLAF può effettuare indagini, tra cui controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 e dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati a titolo del programma.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti e le convenzioni e decisioni di sovvenzione conclusi in applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere revisioni e indagini conformemente alle loro rispettive competenze.

CAPO VIII

Disposizioni finali

Articolo 26

Abrogazione e disposizione transitoria

1.   Le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE sono abrogate con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014.

2.   Le attività avviate entro il 31 dicembre 2013 sulla base delle decisioni di cui al paragrafo 1 continuano, fino al loro termine, ad essere gestite in conformità di tali decisioni.

Articolo 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'11 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 35.

(2)  GU C 277 del 13.9.2012, pag. 156.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 19 novembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del 5 dicembre 2013.

(4)  Decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12).

(5)  Decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce il programma Cultura (2007 – 2013) (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 1).

(6)  Decisione n. 1041/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un programma di cooperazione nel settore audiovisivo con i paesi terzi (MEDIA Mundus) (GU L 288 del 4.11.2009, pag. 10).

(7)  Decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un'azione comunitaria a favore della manifestazione Capitale europea della cultura per gli anni dal 2007 al 2019 (GU L 304 del 3.11.2006, pag. 1).

(8)  Decisione n. 1194/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che istituisce un’azione dell’Unione europea per il marchio del patrimonio europeo (GU L 303 del 22.11.2011, pag. 1).

(9)  GU C 287 del 29.11.2007, pag. 1.

(10)  GU C 247 E del 15.10.2009, pag. 32.

(11)  GU C 175 del 15.6.2011, pag. 5.

(12)  Decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1).

(13)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(14)  Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

(15)  GU C 420 del 20.12.2013, pag. 1

(16)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(17)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(18)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(19)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(20)  Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).


ALLEGATO I

MODALITÀ ATTUATIVE DELLO STRUMENTO DI GARANZIA PER I SETTORI CULTURALI E CREATIVI

Il sostegno finanziario fornito attraverso lo strumento di garanzia è destinato alle PMI, alle micro-organizzazioni e alle organizzazioni di piccole e medie dimensioni operanti nei settori culturali e creativi, è adeguato alle esigenze specifiche dei settori ed è contrassegnato in quanto tale.

1.   Compiti

Lo strumento di garanzia fornisce:

a)

garanzie agli intermediari finanziari partecipanti dei paesi che partecipano allo strumento di garanzia;

b)

ulteriori competenze agli intermediari finanziari partecipanti ai fini della valutazione dei rischi legati alle PMI, alle micro-organizzazioni e alle organizzazioni di piccole e medie dimensioni, nonché ai rispettivi progetti culturali e creativi.

2.   Scelta degli intermediari finanziari partecipanti

Il FEI sceglie gli intermediari finanziari partecipanti secondo le migliori prassi di mercato e in base all'obiettivo specifico di cui all'articolo 5, lettera c). I criteri di selezione comprendono, in particolare:

a)

il volume dei finanziamenti con capitale di debito messi a disposizione delle PMI, delle micro-organizzazioni e delle organizzazioni di piccole e medie dimensioni;

b)

la politica di gestione dei rischi associati alle operazioni di prestito, con particolare riferimento ai progetti culturali e creativi;

c)

la capacità di costruire un portafoglio prestiti diversificato e di proporre un piano di commercializzazione e promozione alle PMI, alle micro-organizzazioni e alle organizzazioni di piccole e medie dimensioni di tutte le regioni e di tutti i settori.

3.   Durata dello strumento di garanzia

Le garanzie concesse possono avere una durata massima pari a dieci anni.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera i), del regolamento finanziario, i rimborsi derivanti dalle garanzie sono destinati allo strumento di garanzia per un periodo non superiore al periodo di impegno più dieci anni. I rimborsi derivanti, conformemente alle disposizioni contenute negli accordi di delega pertinenti, dalle operazioni del Fondo MEDIA di garanzia della produzione effettuate prima del 2014 sono destinati allo strumento di garanzia per il periodo 2014-2020. La Commissione informa gli Stati membri di tali assegnazioni mediante il comitato Europa creativa.

4.   Rafforzamento delle capacità

Il rafforzamento delle capacità nel quadro dello strumento di garanzia consiste nella fornitura di competenze agli intermediari finanziari partecipanti al fine di migliorare la loro conoscenza dei settori culturali e creativi (in relazione ad aspetti quali la natura immateriale delle attività utilizzate come garanzia, le dimensioni del mercato che non raggiunge la massa critica e il carattere di prototipo di prodotti e servizi) e nella fornitura a ogni intermediario finanziario partecipante di ulteriori competenze nella creazione di portafogli e nella valutazione dei rischi associati ai progetti culturali e creativi.

Le risorse destinate al rafforzamento delle capacità sono limitate al 10 % del bilancio dello strumento di garanzia.

Il FEI seleziona i prestatori di servizi per il rafforzamento delle capacità per conto dello strumento di garanzia e sotto la vigilanza della Commissione, mediante una procedura di appalto pubblica e aperta, sulla base di criteri quali l'esperienza nel finanziamento dei settori culturali e creativi, la competenza, la portata geografica, la capacità in termini di risultati e la conoscenza del mercato.

5.   Bilancio

La dotazione di bilancio copre l'intero costo dello strumento di garanzia, compresi gli obblighi di pagamento nei confronti degli intermediari finanziari partecipanti come le perdite derivanti da garanzie, le commissioni di gestione dovute al FEI per la gestione delle risorse dell'Unione, nonché tutti gli altri costi o spese ammissibili.

6.   Visibilità e sensibilizzazione

Il FEI contribuisce alla promozione dello strumento di garanzia all'interno del settore bancario europeo. Inoltre, ogni intermediario finanziario partecipante e il FEI garantiscono che sia dato un livello di visibilità e trasparenza adeguato al sostegno a titolo dello strumento di garanzia fornendo informazioni sulle opportunità finanziarie alle PMI, alle micro-organizzazioni e alle organizzazioni di piccole e medie dimensioni destinatarie.

A tal fine la Commissione fornisce, tra l'altro, alla rete dei punti di contatto Europa creativa le informazioni necessarie per consentire loro di svolgere i rispettivi compiti.

7.   Tipi di prestito

I tipi di prestito coperti dallo strumento di garanzia comprendono, in particolare:

a)

gli investimenti in immobilizzazioni materiali o immateriali;

b)

i trasferimenti di imprese;

c)

il capitale di esercizio (come finanziamenti provvisori, finanziamenti per coprire deficit, flussi di cassa, linee di credito).


ALLEGATO II

LOGO DEL SOTTOPROGRAMMA MEDIA

Il logo del sottoprogramma MEDIA è il seguente:

Image 2L3472013IT110120131211IT0001.0002241241Dichiarazione comunedel Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul gruppo INTERISTITUZIONALE GALILEO (GIG)1.Data l’importanza, l’unicità e la complessità dei programmi del GNSS europeo, la proprietà dell'Unione dei sistemi risultante dai programmi, il finanziamento dei programmi integralmente a carico dell'Unione per il periodo 2014-2020, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono la necessità di una stretta collaborazione tra le tre istituzioni.2.Un gruppo interistituzionale Galileo (GIG) si riunirà con l’obiettivo di consentire a ciascuna istituzione della Comunità di esercitare le proprie responsabilità. A tal fine, il GIG sarà istituito in modo da seguire attentamente:(a)i progressi compiuti nell’attuazione dei programmi GNSS europei, segnatamente per quanto riguarda l’attuazione degli appalti pubblici e degli accordi contrattuali, in particolare in relazione all’ESA;(b)gli accordi internazionali con i paesi terzi fatte salve le disposizioni dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;(c)la preparazione dei mercati della navigazione satellitare;(d)l’efficacia delle modalità di gestione; nonché(e)la revisione annuale del programma di lavoro.3.Conformemente alle norme vigenti, il GIG rispetterà l’esigenza di prudenza in particolare per quanto riguarda la riservatezza e sensibilità di alcuni dati.4.La Commissione terrà conto dei pareri del GIG.5.Il GIG sarà costituito da sette rappresentanti, di cui:3 del Consiglio3 del Parlamento europeo1 della Commissione,e si riunirà a intervalli regolari (in linea di massima 4 volte l’anno).6.Il GIG non incide sulle competenze definite o sulle relazioni interistituzionali.L3472013IT18510120131211IT0009.000420812081Dichiarazioni della CommissioneImporto massimo attribuibile a un singolo progetto integratoPer la Commissione è di vitale importanza garantire una distribuzione proporzionata dei fondi tra progetti integrati, al fine di finanziare il maggior numero di progetti possibile e di garantire una distribuzione equilibrata dei progetti integrati fra tutti gli Stati membri. In questo contesto la Commissione intende proporre, nel corso del dialogo con i membri del comitato LIFE sul progetto di programma di lavoro, l’importo massimo di cui ogni singolo progetto integrato potrà beneficiare. Questa proposta sarà presentata come parte della metodologia per la selezione dei progetti da adottare nell’ambito del programma di lavoro pluriennale.Situazione del finanziamento della biodiversità nei PTOMLa Commissione attribuisce grande importanza alla protezione dell’ambiente e della biodiversità nei paesi e territori d’oltremare, come indicato nella proposta di decisione sull’associazione d’oltremare che fa rientrare queste materie nell’ambito della cooperazione tra l’Unione europea e i PTOM e delinea le diverse azioni che potrebbero beneficiare di un finanziamento dell’Unione europea in questo settore.L’azione preparatoria dell’iniziativa concernente la biodiversità e i servizi ecosistemici nei territori d’oltremare (BEST), accolta con favore dai PTOM, è stata proficua e ha prodotto risultati tangibili per la biodiversità e per i servizi ecosistemici. Poiché l’iniziativa BEST si avvia verso la conclusione, la Commissione è propensa a garantirne un seguito tramite uno dei nuovi strumenti, ossia il programma su beni pubblici e sfide globali nell’ambito dello strumento di cooperazione allo sviluppo.Questa specifica possibilità di finanziamento a favore della biodiversità nei PTOM verrà integrata con le opportunità offerte a norma dell’articolo 6 del programma LIFE per il periodo 2014-2020.L3472013IT25910120131217IT0015.000228012801Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione dell'articolo 6 del regolamento FESR, dell'articolo 15 del regolamento CTE e dell'articolo 4 del regolamento sul Fondo di coesioneIl Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della garanzia fornita dalla Commissione al legislatore dell'Unione che gli indicatori comuni di output relativi al regolamento FESR, al regolamento CTE e al regolamento del Fondo di coesione, che figureranno in un allegato di ciascun regolamento, rappresentano il risultato di un lungo processo di preparazione con la partecipazione di esperti nella valutazione della Commissione e degli Stati membri e si prevede che, in linea di principio, resteranno stabili.L3472013IT28110120131217IT0016.000328812881Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dell'articolo 6 del regolamento FESR, dell'articolo 15 del regolamento CTE e dell'articolo 4 del regolamento sul Fondo di coesioneIl Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della garanzia fornita dalla Commissione al legislatore dell'Unione che gli indicatori comuni di output relativi al regolamento FESR, al regolamento CTE e al regolamento del Fondo di coesione, che figureranno quale allegato di ciascun regolamento, rappresentano il risultato di un lungo processo di preparazione che ha visto la partecipazione degli esperti di valutazione sia della Commissione che degli Stati membri, e si prevede che, in linea di principio, resteranno immutati.L3472013IT28910120131217IT0017.000330213021Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione dell'articolo 6 del regolamento FESR, dell'articolo 15 del regolamento CTE e dell'articolo 4 del regolamento sul Fondo di coesioneIl Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della garanzia fornita dalla Commissione al legislatore dell'Unione che gli indicatori comuni di output relativi al regolamento FESR, al regolamento CTE e al regolamento del Fondo di coesione, che figureranno in un allegato di ciascun regolamento, rappresentano il risultato di un lungo processo di preparazione con la partecipazione di esperti nella valutazione della Commissione e degli Stati membri e si prevede che, in linea di principio, resteranno stabili.L3472013IT30310120131217IT0018.000231713171Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione concernente la sensibilizzazione e gli articoli 4 e 4 bis del regolamento GECTIl Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di compiere maggiori sforzi coordinati ai fini della sensibilizzazione tra e all'interno delle istituzioni e degli Stati membri onde migliorare la visibilità del possibile impiego dei GECT quale strumento opzionale disponibile per la cooperazione territoriale nell'ambito di tutti i settori di intervento dell'Unione.In tale contesto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione invitano gli Stati membri a compiere, in particolare, adeguate azioni di coordinamento e comunicazione tra le autorità nazionali e tra le autorità di diversi Stati membri al fine di garantire, entro i termini stabiliti, procedure per l'autorizzazione di nuovi GECT chiare, efficienti e trasparenti.L3472013IT30310120131217IT0018.000331813181Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione concernente l'articolo 1, paragrafo 9, del regolamento sui GECTIl Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono sul fatto che, all'atto dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1082/2006 quale modificato, gli Stati membri, al momento della valutazione delle norme da applicare al personale del GECT, come proposto nel progetto di convenzione, si adopereranno per prendere in esame le diverse opzioni di regime occupazionale disponibili che il GECT è tenuto a scegliere, sia ai sensi del diritto privato o di quello pubblico.Nel caso in cui i contratti di lavoro del personale del GECT siano disciplinati dal diritto privato, gli Stati membri terranno altresì conto del diritto dell'Unione pertinente, come il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), nonché della correlata prassi giuridica degli altri Stati membri rappresentati nel GECT.Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono inoltre a conoscenza del fatto che, laddove i contratti di lavoro del personale del GECT siano disciplinati dal diritto pubblico, si applicheranno le norme nazionali di diritto pubblico dello Stato membro in cui è ubicato il rispettivo organo del GECT. Tuttavia, le norme nazionali di diritto pubblico dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale si possono applicare ai membri del personale del GECT che erano già soggetti alle norme in questione prima di diventare membri del personale del GECT.L3472013IT30310120131217IT0018.000431913191Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione concernente il ruolo del Comitato delle regioni nel quadro della piattaforma dei GECTIl Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione prendono atto del prezioso lavoro svolto dal Comitato delle regioni nel quadro della piattaforma dei GECT, gestita dallo stesso, e lo incoraggiano a monitorare ulteriormente le attività dei GECT esistenti e in corso di costituzione, a organizzare uno scambio delle migliori prassi e a individuare le problematiche comuni.L3472013IT32010120131217IT0019.001546614661Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 67Il Consiglio e la Commissione convengono che l'articolo 67, paragrafo 4, che esclude l'applicazione dei costi semplificati di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere da b) a d) laddove un intervento o un progetto facente parte di un intervento sia attuato esclusivamente tramite procedure per gli appalti pubblici, non osta all'attuazione di un intervento tramite procedure per gli appalti pubblici che comportano pagamenti da parte del beneficiario al contraente sulla base di costi unitari predefiniti. Il Consiglio e la Commissione concordano sul fatto che i costi determinati e pagati dal beneficiario sulla base di tali costi unitari stabiliti tramite procedure per gli appalti pubblici costituiscono costi reali effettivamente sostenuti e pagati dal beneficiario a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera a).L3472013IT32010120131217IT0019.001646714671Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alla ricostituzione degli stanziamentiIl Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di includere nella revisione del regolamento finanziario, al fine di allineare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al quadro finanziario pluriennale 2014-2020, le disposizioni necessarie per l'applicazione delle modalità di assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza e relative all'attuazione degli strumenti finanziari conformemente all'articolo 39 (iniziativa PMI) nel quadro del regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e i Fondi di investimento europei per quanto concerne la ricostituzione:i.degli stanziamenti che erano stati impegnati per programmi relativi alla riserva di efficacia ed efficienza e che hanno dovuto essere disimpegnati in quanto le priorità dei programmi in questione non hanno raggiunto le tappe fondamentali previste;ii.degli stanziamenti che erano stati impegnati in relazione a programmi specifici di cui all'articolo 39, paragrafo 4, lettera b), e che hanno dovuto essere disimpegnati poiché è stato necessario sospendere la partecipazione di uno Stato membro allo strumento finanziario.L3472013IT32010120131217IT0019.001746814681Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 1Qualora siano necessarie ulteriori deroghe motivate alle disposizioni comuni per tenere conto delle specificità del FEAMP e del FEASR, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea si impegnano ad autorizzare tali deroghe procedendo con la dovuta diligenza ad apportare le modifiche necessarie al regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e i Fondi di investimento europei.L3472013IT32010120131217IT0019.001846914691Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esclusione di ogni retroattività per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3Il Parlamento europeo e il Consiglio convengono che:per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento, le azioni intraprese dagli Stati membri per coinvolgere i partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nella preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, comprendono tutte le azioni intraprese a livello pratico dagli Stati membri, indipendentemente dalla loro tempistica, nonché le azioni da essi intraprese prima dell'entrata in vigore di tale regolamento e prima del giorno di entrata in vigore dell'atto delegato per un codice europeo di condotta adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del medesimo regolamento, durante le fasi preparatorie del processo di programmazione di uno Stato membro, a condizione che vengano conseguiti gli obiettivi del principio di partenariato previsti in tale regolamento. In questo contesto, gli Stati membri, secondo le rispettive competenze nazionali e regionali, decideranno sul contenuto della proposta di accordo di partenariato e della proposta di progetti di programmi, in conformità alle disposizioni pertinenti di tale regolamento e alle norme specifiche del fondo;l'atto delegato recante un codice di condotta europeo, adottato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, non avrà in nessun caso effetto retroattivo diretto o indiretto, soprattutto per quanto riguarda la procedura di approvazione dell'accordo di partenariato e dei programmi, dato che non è intenzione del legislatore dell'Unione conferire alla Commissione poteri che le consentano di respingere l'approvazione dell'accordo di partenariato e dei programmi solo ed esclusivamente in ragione di una qualsiasi mancanza di conformità con il codice di condotta europeo, adottato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3;il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a mettere a loro disposizione il progetto di testo dell'atto delegato da adottare ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, il prima possibile ma non oltre la data di adozione da parte del Consiglio dell'accordo politico sul regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento o la data di votazione in Aula da parte del Parlamento europeo del progetto di relazione su tale regolamento, a seconda di quale abbia luogo per prima.L3472013IT54910120131217IT0022.000460716071Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sulla condizionalitàIl Consiglio e il Parlamento europeo invitano la Commissione a monitorare il recepimento e l'attuazione da parte degli Stati membri della direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nonché la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e, una volta attuate in tutti gli Stati membri tali direttive e definiti gli obblighi direttamente applicabili agli agricoltori, a presentare una proposta legislativa che modifica il presente regolamento al fine di inserire le pertinenti parti di detta direttiva nel sistema di condizionalità.

20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/238


REGOLAMENTO (UE) N. 1296/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 dicembre 2013

relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 46, lettera d), l'articolo 149, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 175, terzo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

In linea con le indicazioni della comunicazione della Commissione del 29 giugno 2011 dal titolo "Un bilancio per la strategia Europa 2020", che raccomanda di razionalizzare e semplificare gli strumenti di finanziamento dell'Unione incentrandoli sul valore aggiunto per l'Unione e sui loro effetti e risultati, il presente regolamento istituisce un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("programma") che prosegue e sviluppa le attività svolte sulla base della decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), della decisione 2012/733/UE di esecuzione della Commissione (6) e della decisione n. 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale ("strumento").

(2)

Il 17 giugno 2010 il Consiglio europeo ha approvato la proposta della Commissione per una strategia Europa 2020 per l'occupazione e una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ("Europa 2020"), che prevede cinque obiettivi principali (compresi quelli che riguardano l'occupazione, la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale e l'istruzione, rispettivamente) e sette iniziative faro, e che costituisce quindi un quadro politico coerente per il prossimo decennio. Il Consiglio europeo si è pronunciato per una piena mobilitazione degli strumenti e delle politiche dell'Unione a sostegno del raggiungimento degli obiettivi comuni e ha invitato gli Stati membri a intensificare l'azione coordinata.

(3)

Il 21 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato, a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione che, insieme agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione adottati a norma dell'articolo 121 TFUE, comprendono gli orientamenti integrati di Europa 2020. Il programma dovrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020, in particolare quelli relativi alla riduzione della povertà e all'occupazione definiti negli orientamenti sull'occupazione. A tal fine è opportuno che il programma sostenga la realizzazione delle iniziative faro, in particolare per quanto riguarda la "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale", "Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro" e "Youth on the move", nonché il pacchetto per l'occupazione giovanile.

(4)

Le iniziative faro di Europa 2020 intitolate "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale" e "Unione dell'innovazione" individuano nell'innovazione sociale uno strumento di grande efficacia per affrontare le sfide sociali poste dall'invecchiamento della popolazione, dalla povertà, dalla disoccupazione, dalle nuove forme di lavoro e dai nuovi stili di vita e dalle aspettative dei cittadini in fatto di giustizia sociale, istruzione e assistenza sanitaria. Il programma dovrebbe sostenere le azioni dirette ad accelerare l'innovazione sociale per rispondere alle esigenze sociali non soddisfatte o insufficientemente soddisfatte, relativamente alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, alla promozione di un alto livello di occupazione sostenibile e di qualità, alla garanzia di adeguata protezione sociale a prevenzione della povertà e al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'accesso alla formazione per le persone vulnerabili, tenendo nel dovuto conto il ruolo degli enti regionali e locali. Il programma dovrebbe inoltre fungere da catalizzatore di partenariati e reti transnazionali tra operatori pubblici, privati e del terzo settore nonché favorire il loro coinvolgimento nella definizione e nell'attuazione di nuovi modi per affrontare le esigenze e le sfide sociali pressanti.

(5)

In particolare, il programma dovrebbe contribuire a individuare e analizzare soluzioni innovative e a intensificare la loro attuazione pratica attraverso la sperimentazione di politiche sociali per aiutare gli Stati membri, laddove necessario, a rendere più efficienti i mercati del lavoro e a migliorare ulteriormente le politiche di protezione e inclusione sociale. La sperimentazione di politiche sociali consiste nel testare sul campo le innovazioni sociali, secondo un approccio per progetto, permettendo in tal modo di raccogliere elementi oggettivi sulla fattibilità di tali innovazioni. Dovrebbe essere possibile applicare le idee vincenti su scala più ampia con il sostegno finanziario del Fondo sociale europeo (FSE) e di altre fonti.

(6)

È opportuno che il metodo aperto di coordinamento, avendo dimostrato la sua flessibilità ed efficacia operativa negli ambiti della politica sociale ed occupazionale, sia ampiamente utilizzato e benefici in misura maggiore dalle azioni sostenute dal programma.

(7)

Il progresso verso lo sviluppo sostenibile sul piano sociale e ambientale in Europa richiede l'anticipazione e lo sviluppo di nuove qualifiche e competenze, il che comporterebbe un miglioramento delle condizioni per la creazione di posti di lavoro, della qualità dell'occupazione e delle condizioni di lavoro, tramite misure di accompagnamento in materia di istruzione, mercato del lavoro e politica sociale relative alla trasformazione delle industrie e dei servizi. Occorre quindi che il programma contribuisca a promuovere la creazione di posti di lavoro "verdi", "bianchi" e nel settore delle TIC, sostenibili e di qualità, nonché ad anticipare e sviluppare nuove qualifiche e competenze per nuovi impieghi sostenibili e di qualità, istituendo una correlazione tra le politiche occupazionali e sociali e quelle industriali e strutturali a sostegno di una transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio. In particolare, il programma dovrebbe fungere da catalizzatore nello studio delle potenzialità in termini di creazione di posti di lavoro racchiuse negli investimenti sociali e "verdi" guidati dal settore pubblico e nelle iniziative locali e regionali a favore dell'occupazione.

(8)

Se del caso, il programma dovrebbe tenere conto della dimensione territoriale della disoccupazione, della povertà e dell'esclusione sociale, e in particolare delle crescenti disuguaglianze che esistono all'interno delle regioni e tra di esse, tra le zone rurali e le città nonché all'interno di queste ultime.

(9)

Occorre consolidare la dimensione sociale del mercato interno. Data la necessità di rafforzare la fiducia nel mercato interno, compresa la libera circolazione dei servizi, garantendo il rispetto dei diritti dei lavoratori, occorre assicurare che i rispettivi diritti dei lavoratori e degli imprenditori in materia di libera circolazione siano equiparati in tutta l'Unione.

(10)

In linea con Europa 2020, il programma dovrebbe perseguire una linea coerente nel promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità, così come nel combattere e nel prevenire l'esclusione sociale e la povertà, tenendo conto nel contempo della necessità di rispettare la parità tra uomini e donne. L'attuazione del programma dovrebbe essere razionalizzata e semplificata, in particolare mediante l'introduzione di una serie di disposizioni comuni relative, tra l'altro, agli obiettivi generali, al monitoraggio e alle modalità di valutazione. È opportuno che il programma si concentri sui progetti con un chiaro valore aggiunto per l'Unione, indipendentemente dalla loro dimensione. Onde ridurre gli oneri amministrativi, occorre che il programma sostenga la creazione e lo sviluppo di reti e partenariati. Inoltre, si dovrebbe ricorrere maggiormente a opzioni semplificate in materia di costi (finanziamenti di tipo forfettario) in particolare per l'attuazione di programmi di mobilità, garantendo nel contempo la trasparenza della procedura. Il programma dovrebbe avere la funzione di sportello unico per gli operatori della microfinanza a livello dell'Unione, fornendo finanziamenti per i microcrediti e l'imprenditoria sociale, facilitando l'accesso ai prestiti e fornendo assistenza tecnica.

(11)

Alla luce dei limitati fondi a disposizione del programma e della previa ripartizione di tali fondi tra i diversi assi, dovrebbe essere finanziato in via prioritaria lo sviluppo di strutture dotate di un evidente effetto moltiplicatore, che andranno a beneficio di ulteriori attività e iniziative. Occorre altresì adottare i necessari provvedimenti per evitare ogni possibile sovrapposizione e/o duplice finanziamento con altri fondi o programmi, in particolare con il FSE.

(12)

È opportuno che l'Unione si doti di prove basate su un'analisi solida al fine di fondare la propria azione nel settore occupazionale e sociale, prestando una particolare attenzione all'impatto delle crisi economiche e finanziarie. Una simile base fattuale valorizza l'azione nazionale dandole una dimensione unionale e un termine di confronto per la raccolta dei dati e sviluppando strumenti e metodi statistici e di indicatori comuni, al fine di offrire un quadro completo della situazione nei campi dell'occupazione, della politica sociale e delle condizioni di lavoro nell'Unione e di assicurare una valutazione di alta qualità dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi e delle politiche al fine, tra l'altro, di conseguire gli obiettivi di Europa 2020.

(13)

L'Unione europea è in una posizione privilegiata per fornire una piattaforma per gli scambi e il mutuo apprendimento tra gli Stati partecipanti al programma in materia di occupazione, protezione sociale e inclusione sociale nonché imprenditoria sociale. La conoscenza delle politiche applicate in altri paesi e dei loro risultati, compresi quelli conseguiti dalla sperimentazione di politiche sociali a livello locale, regionale e nazionale, estende la gamma delle opzioni di cui possono avvalersi gli attori politici, mettendo così in moto nuove iniziative programmatiche.

(14)

Elementi centrali della politica sociale dell'Unione sono l'instaurazione di standard minimi e il miglioramento costante delle condizioni di lavoro. L'Unione ha un ruolo importante da svolgere nel promuovere l'adattamento del quadro legislativo ai modelli di lavoro in evoluzione e ai nuovi rischi per la salute e la sicurezza, tenendo conto dei principi del "lavoro dignitoso" e della "regolamentazione intelligente". Ha altresì un ruolo importante da svolgere nel finanziamento di misure dirette a migliorare il rispetto delle norme sul lavoro a norma delle convenzioni ratificate dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e della normativa dell'Unione in materia di tutela dei diritti dei lavoratori. Ciò è particolarmente vero per le misure volte a sensibilizzare il pubblico (ad esempio mediante un'etichetta sociale), a diffondere informazioni e a promuovere il dibattito sulle principali sfide e questioni programmatiche relative alle condizioni di lavoro, anche tra le parti sociali e gli altri soggetti interessati, nonché a promuovere misure per un equilibrio tra lavoro e vita privata, ad avviare azioni preventive e a promuovere la cultura della prevenzione nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro.

(15)

Le parti sociali e le organizzazioni della società civile assolvono un ruolo chiave nella promozione di un'occupazione di qualità e nella lotta all'esclusione sociale, alla povertà e alla disoccupazione. Pertanto, è opportuno, se del caso, coinvolgerle nell'apprendimento reciproco e nello sviluppo, nell'attuazione e nella diffusione delle nuove politiche. Occorre che la Commissione informi le parti sociali e le organizzazioni della società civile dell'Unione sui risultati dell'attuazione del programma e tenga uno scambio di opinioni con esse.

(16)

L'Unione è impegnata a rafforzare la dimensione sociale della globalizzazione e a lottare contro il dumping sociale, promuovendo standard di lavoro dignitoso non solo negli Stati partecipanti al programma, ma anche sul piano internazionale, direttamente nei confronti dei paesi terzi o indirettamente cooperando con organizzazioni internazionali. Di conseguenza, è necessario sviluppare appropriate relazioni con i paesi terzi non partecipanti al programma per contribuire alla realizzazione dei suoi obiettivi, tenendo conto degli eventuali accordi esistenti tra tali paesi e l'Unione. Ciò può richiedere la partecipazione di rappresentanti dei paesi terzi in questione a eventi di interesse comune (conferenze, laboratori e seminari) che si svolgono in paesi partecipanti al programma. Inoltre, dovrebbe essere sviluppata la cooperazione con le organizzazioni internazionali interessate, in particolare con l'OIL e altri organismi competenti delle Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nell'intento di attuare il programma in un modo che tenga conto del ruolo di tali organizzazioni.

(17)

In applicazione degli articoli 45 e 46 TFUE, il regolamento (UE) n. 492/2011 stabilisce disposizioni intese a garantire la libera circolazione dei lavoratori su base non discriminatoria, instaurando una stretta cooperazione tra i servizi centrali per l'impiego degli Stati membri e con la Commissione. EURES, la rete dei servizi europei per l'impiego, dovrebbe promuovere un migliore funzionamento dei mercati del lavoro, facilitando la mobilità volontaria transnazionale e transfrontaliera dei lavoratori, accrescendo la trasparenza del mercato del lavoro, favorendo l'incontro dell'offerta e della domanda di lavoro e appoggiando attività in materia di collocamento, assunzione, servizi di consulenza e orientamento a livello nazionale e transfrontaliero, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi di Europa 2020. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati, ove opportuno, a integrare i servizi di EURES, rendendoli disponibili in uno sportello unico.

(18)

Occorre ampliare l'ambito di applicazione di EURES affinché includa lo sviluppo e il sostegno dei programmi mirati di mobilità a livello dell'Unione, a seguito di inviti a presentare proposte, per rispondere all'offerta di lavoro dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro. Conformemente all'articolo 47 TFUE, tali programmi dovrebbero sostenere l'agevolazione della mobilità volontaria dei giovani lavoratori nell'Unione. I programmi mirati di mobilità, come quelli basati sull'azione preparatoria "Il tuo primo lavoro EURES", dovrebbero agevolare l'accesso dei giovani alle opportunità di lavoro e la loro assunzione in un altro Stato membro, nonché incoraggiare i datori di lavoro a creare opportunità di impiego per i giovani lavoratori mobili. Tuttavia i programmi di mobilità non dovrebbero dissuadere l'Unione e gli Stati membri dall'aiutare i giovani a trovare un lavoro nel proprio paese d'origine.

(19)

In molte regioni di frontiera i partenariati transfrontalieri EURES svolgono un ruolo importante nell'instaurazione di un autentico mercato europeo del lavoro. Tali partenariati coinvolgono almeno due Stati membri oppure uno Stato membro e un altro paese partecipante. Di conseguenza essi presentano un evidente carattere orizzontale e sono fonte di valore aggiunto per l'Unione. I partenariati transfrontalieri EURES dovrebbero pertanto continuare a essere sostenuti attraverso le attività orizzontali dell'Unione, con la possibilità di essere integrati da risorse nazionali o dal FSE.

(20)

La valutazione delle attività EURES dovrebbe tener conto di criteri qualitativi e quantitativi. Poiché la mobilità in uscita da uno Stato membro comporta la mobilità in entrata per un altro e dipende dalla situazione in costante mutamento dei mercati del lavoro e delle relative tendenze di mobilità, occorre che la valutazione non si concentri soltanto sulla mobilità in entrata o in uscita nei singoli Stati membri, ma soprattutto sui dati aggregati a livello dell'Unione. Inoltre, occorre tenere presente che la consulenza non si risolve necessariamente in dati quantificabili in termini di mobilità o di collocamento.

(21)

Europa 2020, in particolare l'orientamento 7 definito nella decisione 2010/707/UE del Consiglio (8), individua il lavoro autonomo e l'imprenditorialità come fattori decisivi per realizzare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

(22)

La mancanza di accesso al credito, all'equity o al quasi-equity è uno dei principali ostacoli alla creazione di imprese, in particolare per le persone più lontane dal mercato del lavoro. Occorre intensificare gli sforzi dell'Unione e degli Stati membri in questo ambito al fine di aumentare l'offerta di microfinanziamenti e l'accesso agli stessi per far fronte alla domanda di chi più ne ha bisogno, in particolare i disoccupati, le donne e le persone vulnerabili che intendono creare o sviluppare una microimpresa, anche su base autonoma, ma non hanno accesso al credito. Le microimprese rappresentano inoltre la maggioranza delle società di nuova costituzione nell'Unione e pertanto i microcrediti dovrebbero poter costituire uno strumento per aggiungere valore e conseguire risultati concreti in tempi rapidi. Come primo passo, nel 2010 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno istituito lo strumento. Occorre migliorare le azioni di comunicazione sulle opportunità di microfinanziamento a livello di Unione e di Stati membri per raggiungere maggiormente coloro che hanno bisogno di tali finanziamenti.

(23)

La microfinanza e il sostegno all'imprenditoria sociale dovrebbero raggiungere i potenziali beneficiari e avere un impatto duraturo. Essi dovrebbero contribuire a un elevato livello di occupazione sostenibile e di qualità e fungendo da catalizzatore per le politiche economiche e di sviluppo locale. Onde massimizzare le opportunità di creazione di microimprese redditizie, le azioni nel settore della microfinanza e dell'imprenditoria sociale dovrebbero essere accompagnate da programmi di tutoraggio e formazione e da tutte le informazioni pertinenti, che il finanziatore interessato dovrebbe aggiornare periodicamente e rendere accessibili. A tal fine, è fondamentale garantire un finanziamento adeguato, in particolare mediante il FSE.

(24)

La disponibilità di microfinanziamenti sul giovane mercato della microfinanza dell’Unione rende necessario il potenziamento della capacità istituzionale degli operatori, in particolare degli organismi di tipo non bancario, in linea con la comunicazione della Commissione del 13 novembre 2007 dal titolo "Iniziativa europea per lo sviluppo del microcredito a sostegno della crescita e dell'occupazione" e con la relazione della Commissione del 25 luglio 2008 dal titolo "Promozione delle donne innovatrici e dell'imprenditoria al femminile".

(25)

L'economia sociale e l'imprenditoria sociale costituiscono parte integrante dell'economia sociale di mercato pluralista europea e svolgono un ruolo importante nel garantire una migliore convergenza sociale in Europa. Esse si fondano sui principi di solidarietà e responsabilità, del primato dell'individuo e degli obiettivi sociali sul capitale, e sulla promozione della responsabilità sociale, della coesione sociale e dell'inclusione sociale. Le imprese sociali possono fungere da motore del cambiamento sociale offrendo soluzioni innovative,promuovendo mercati del lavoro inclusivi e servizi sociali acessibili a tutti. Essi danno quindi un prezioso contributo al conseguimento degli obiettivi di Europa 2020. Il programma dovrebbe migliorare l'accesso delle imprese sociali a diversi tipi di finanziamento fornendo strumenti idonei a soddisfare le loro specifiche esigenze finanziarie durante l'intero ciclo di vita.

(26)

Per mettere a frutto l'esperienza di entità quali il gruppo Banca europea per gli investimenti, è opportuno che l'azione della Commissione nel campo della microfinanza e dell'imprenditoria sociale sia attuata indirettamente, affidando a tali entità i compiti di esecuzione del bilancio, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) ("regolamento finanziario"). L'uso di risorse dell'Unione concentra il sostegno offerto dalle istituzioni finanziarie internazionali e altri investitori, crea sinergie tra l'azione degli Stati membri e quella dell'Unione e unifica gli approcci. Esso migliora così l'accesso ai finanziamenti da parte dei gruppi particolarmente a rischio e dei giovani, nonché il raggio d'azione dei microfinanziamenti per gli stessi. Anche l'accesso ai finanziamenti per le microimprese, ivi incluse le imprese indipendenti e le imprese sociali, migliora. Il contributo dell'Unione concorre quindi allo sviluppo del settore delle imprese sociali emergenti e del mercato della microfinanza nell'Unione e favorisce le attività transfrontaliere. Occorre che le azioni dell'Unione siano complementari all'utilizzo degli strumenti di microfinanza e imprenditoria sociale da parte degli Stati membri. Le entità incaricate dell'attuazione delle azioni dovrebbero garantirne il valore aggiunto per l'Unione ed evitare le duplicazioni di altri finanziamenti a titolo delle risorse dell'Unione.

(27)

Conformemente a Europa 2020, il programma dovrebbe contribuire ad affrontare il problema urgente della disoccupazione giovanile. È quindi necessario offrire ai giovani un avvenire e la prospettiva di svolgere una funzione chiave nello sviluppo della società e dell'economia in Europa, aspetto particolarmente importante nei periodi di crisi.

(28)

Occorre che il programma evidenzi anche il ruolo particolare e l'importanza delle piccole imprese per quanto riguarda la formazione, le competenze e le conoscenze specializzate tradizionali e garantisca ai giovani l'accesso alla microfinanza. Il programma dovrebbe facilitare lo scambio di migliori prassi tra gli Stati membri e gli altri paesi che partecipano al programma in tutti questi ambiti.

(29)

Le azioni previste dal programma dovrebbero sostenere l'attuazione della raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 (10) sull'istituzione di una garanzia per i giovani da parte degli Stati membri e degli operatori del mercato del lavoro. Tale raccomandazione stabilisce che tutti i giovani di età inferiore a 25 anni dovrebbero ricevere un'offerta qualitativamente valida di lavoro, il proseguimento degli studi, un apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale. Il programma dovrebbe facilitare lo scambio delle migliori prassi tra gli Stati membri e gli altri paesi che partecipano al programma in tale ambito.

(30)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) e all'articolo 8 TFUE, occorre garantire che il programma contribuisca alla promozione della parità tra uomini e donne in tutti i suoi assi e le sue attività, anche attraverso l'integrazione della prospettiva di genere e, all'occorrenza, attraverso azioni specifiche per promuovere l'occupazione e l'inclusione sociale delle donne. Conformemente all'articolo 10 TFUE, il programma dovrebbe garantire che l'attuazione delle sue priorità contribuisca a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. È opportuno che le attività del programma siano monitorate e valutate per stabilire il modo in cui affrontano le questioni relative alla non discriminazione.

(31)

Il programma Progress per il periodo 2007-2013 include sezioni intitolate "Diversità e lotta contro la discriminazione" e "Parità fra uomini e donne" che dovranno essere confermate e ulteriormente sviluppate nel quadro del programma Diritti, eguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020. Tuttavia è della massima importanza continuare a porre un accento particolare sulle questioni della parità fra uomini e donne e della non discriminazione in tutte le iniziative e le azioni pertinenti coperte dal presente programma, in particolare per quanto riguarda il miglioramento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, le condizioni di lavoro e la promozione di un migliore equilibrio tra la vita professionale e quella privata.

(32)

Conformemente all'articolo 9 TFUE e agli obiettivi di Europa 2020, il programma dovrebbe contribuire ad assicurare un elevato livello di occupazione sostenibile e di qualità, a garantire un'adeguata protezione sociale e a lottare contro la povertà e l'esclusione sociale, e dovrebbe tenere conto delle esigenze connesse con un elevato livello di tutela della salute umana.

(33)

Occorre che il programma integri altri programmi dell'Unione, riconoscendo al contempo che ciascuno strumento dovrebbe funzionare secondo le proprie procedure specifiche. Pertanto, gli stessi costi ammissibili non dovrebbero comportare un doppio finanziamento. Al fine di aggiungere valore e ottenere un impatto incisivo attraverso i finanziamenti dell'Unione, è opportuno stabilire strette sinergie tra il programma, altri programmi dell'Unione e i fondi strutturali, in particolare il FSE e l'iniziativa per l'occupazione giovanile. Il programma dovrebbe integrare gli altri programmi e le altre iniziative dell'Unione che sono incentrati sulla lotta alla disoccupazione giovanile.

(34)

È opportuno che il programma sia attuato in modo da facilitare il contributo dell'autorità competente o delle autorità competenti di ciascuno Stato membro al raggiungimento degli obiettivi del programma.

(35)

Per rendere più efficiente la comunicazione al pubblico e rafforzare le sinergie tra le azioni di comunicazione condotte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle attività di informazione e comunicazione nel quadro del programma dovrebbero anche contribuire alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione connesse con gli obiettivi generali del programma e alla fornitura di informazioni in merito a tali priorità.

(36)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del programma,, che costituisce il riferimento privilegiato ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (11) per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio.

(37)

Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere protetti per tutto il ciclo di spesa con misure proporzionate, comprendenti la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni in conformità del regolamento finanziario.

(38)

Al fine di dotare il programma di una flessibilità sufficiente a rispondere al mutare delle esigenze e alle corrispondenti priorità programmatiche per tutta la durata dello stesso, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla riassegnazione dei fondi tra gli assi e alle singole sezioni tematiche all'interno degli assi del programma. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(39)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(40)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento istituisce un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("programma") che ha lo scopo di contribuire all'attuazione di Europa 2020, compresi i suoi obiettivi prioritari, i suoi orientamenti integrati e le sue iniziative faro, fornendo un sostegno finanziario alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione, per quanto riguarda la promozione di un elevato livello di occupazione di qualità e sostenibile, la garanzia di un'adeguata e dignitosa protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e la povertà e il miglioramento delle condizioni di lavoro.

2.   Il programma è attuato dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)   "impresa sociale": un'impresa, qualunque sia la sua forma giuridica, che:

a)

conformemente al suo atto costitutivo, al suo statuto o a qualsiasi altro documento giuridico istituitivo dell'impresa, ha come obiettivo primario la realizzazione di un impatto sociale positivo e misurabile e non finalità lucrative per i proprietari, soci e azionisti, e qualora l'impresa:

i)

fornisca beni o servizi che producono un elevato rendimento sociale, e/o

ii)

impieghi un metodo di produzione di beni o servizi che incorpora il proprio obiettivo sociale;

b)

utilizza i profitti in primo luogo per raggiungere il proprio obiettivo primario e ha procedure e regole predefinite riguardanti qualsiasi distribuzione dei profitti ad azionisti e proprietari che garantiscono che tale distribuzione non pregiudichi l'obiettivo primario; e

c)

è gestita in modo imprenditoriale, responsabile e trasparente, in particolare coinvolgendo i lavoratori, i clienti e gli attori interessati dalle sue attività;

2)   "microcredito": un prestito dell'importo massimo di 25 000 EUR;

3)   "microimpresa": un'impresa, compreso un lavoratore indipendente, che occupa meno di 10 persone e il cui fatturato annuo o bilancio annuo totale non è superiore ai 2 milioni di EUR, secondo la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (13);

4)   "microfinanza": garanzie, microcrediti, equity e quasi-equity estesi a persone e microimprese che hanno difficoltà di accesso al credito;

5)   "innovazioni sociali": le innovazioni che hanno sia finalità sia mezzi sociali, e in particolare quelle che fanno riferimento allo sviluppo e all'attuazione di nuove idee (riguardanti prodotti, servizi e modelli) che rispondono a esigenze sociali e, contemporaneamente, creano nuovi rapporti o collaborazioni sociali, fornendo un beneficio alla società e promuovendo la capacità di agire della stessa;

6)   "sperimentazione di politiche sociali": gli interventi programmatici che offrono una risposta innovativa alle esigenze sociali, attuati su piccola scala e in condizioni che garantiscono la possibilità di misurare tale impatto,prima che siano ripetuti su scala più ampia in caso di risultati convincenti.

Articolo 3

Struttura del programma

1.   Il programma si articola nei tre seguenti assi di complementarità:

a)

l'asse "Progress", che sostiene lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione degli strumenti e delle politiche dell'Unione di cui all'articolo 1 e al pertinente diritto dell'Unione e che promuove l'elaborazione politica, l'innovazione sociale e il progresso sociale basati su dati di fatto, in collaborazione con le parti sociali, le organizzazioni della società civile e gli organismi pubblici e privati;

b)

l'asse "EURES", che sostiene attività svolte da EURES, ossia i servizi specializzati designati dagli Stati del SEE e dalla Confederazione svizzera, insieme alle parti sociali, agli altri prestatori di servizi per l'impiego e ad altre parti interessate, per sviluppare gli scambi e la diffusione di informazioni e altre forme di cooperazione, quali i partenariati transfrontalieri, per promuovere la mobilità geografica volontaria dei lavoratori su base equa e per contribuire a un elevato livello di occupazione sostenibile e di qualità;

c)

l'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale", che incrementa l'accesso ai finanziamenti e la disponibilità per le persone fisiche e giuridiche, in conformità dell'articolo 26.

2.   Le disposizioni comuni di cui al presente titolo si applicano a tutti e tre gli assi indicati al paragrafo 1, lettere a), b) e c), in aggiunta alle disposizioni specifiche del titolo II.

Articolo 4

Obiettivi generali

1.   Il programma persegue i seguenti obiettivi generali:

a)

rafforzare l'adesione degli attori politici a tutti i livelli e realizzare azioni concrete, coordinate e innovative sia a livello di Unione che a livello degli Stati membri, per quanto riguarda gli obiettivi dell'Unione nei settori di cui all'articolo 1, in stretta collaborazione con le parti sociali, le organizzazioni della società civile e gli organismi pubblici e privati;

b)

sostenere lo sviluppo di sistemi di protezione sociale e mercati del lavoro adeguati, accessibili ed efficienti e facilitare le riforme, nei settori di cui all'articolo 1, in particolare promuovendo il lavoro dignitoso e adeguate condizioni di lavoro, la cultura della prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, un equilibrio più sano tra vita professionale e vita privata, il buon governo per gli obiettivi sociali, compresa la convergenza, nonché l'apprendimento reciproco e l'innovazione sociale;

c)

assicurare che il diritto dell'Unione sulle questioni relative ai settori di cui all'articolo 1 sia applicato in modo efficace e, se necessario, contribuire alla modernizzazione del diritto dell'Unione in linea con i principi del lavoro dignitoso e in considerazione dei principi della regolamentazione intelligente;

d)

promuovere la mobilità geografica volontaria dei lavoratori su base equa e accrescere le possibilità di impiego sviluppando mercati del lavoro nell'Unione di alta qualità e inclusivi, aperti e accessibili a tutti, rispettando al contempo i diritti dei lavoratori in tutta l'Unione, compresa la libertà di circolazione;

e)

promuovere l'occupazione e l'inclusione sociale, migliorando la disponibilità e l'accessibilità della microfinanza per le persone vulnerabili che desiderano avviare una microimpresa e per le microimprese già operanti, e facilitando l'accesso ai finanziamenti per le imprese sociali;

2.   Nel perseguire tali obiettivi, il programma, nell'insieme dei suoi assi e delle sue azioni, si propone di:

a)

prestare un'attenzione particolare ai gruppi vulnerabili, quali i giovani;

b)

promuovere la parità tra uomini e donne, anche mediante l'integrazione della prospettiva di genere nelle altre politiche e, se del caso, nell'elaborazione del bilancio;

c)

combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o le tendenze sessuali;

d)

promuovere un elevato livello di occupazione sostenibile e di qualità, garantire una protezione sociale adeguata e dignitosa, combattere la disoccupazione a lungo termine e lottare contro la povertà e l'esclusione sociale, nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle azioni dell'Unione.

Articolo 5

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 ammonta a 919 469 000 EUR a prezzi correnti.

2.   Agli assi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono destinate le seguenti percentuali indicative:

a)

il 61 % all'asse "Progress";

b)

il 18 % all'asse "EURES";

c)

il 21 % all'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale".

3.   La Commissione può utilizzare sino al 2 % della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 per finanziare le spese di funzionamento a sostegno dell'attuazione del programma.

4.   La Commissione può utilizzare la dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 per finanziare l'assistenza tecnica e/o amministrativa, in particolare per quanto riguarda la revisione contabile, le traduzioni effettuate all'esterno, le riunioni di esperti e le attività di informazione e di comunicazione a beneficio reciproco della Commissione e dei beneficiari.

5.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

Articolo 6

Azioni comuni

Le azioni ammissibili nell'ambito del programma possono essere realizzate congiuntamente ad altri strumenti dell'Unione, purché tali azioni perseguano gli obiettivi comuni al programma e agli altri strumenti in questione.

Articolo 7

Coerenza e complementarità

1.   La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura che le attività realizzate nell'ambito del programma siano coerenti con le altre azioni dell'Unione e siano ad esse complementari, quali i Fondi strutturali e di investimento europei (ESIF), come specificato nel quadro strategico comune stabilito al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), e in particolare il FSE.

2.   Il programma integra altri programmi dell'Unione, fatte salve le procedure specifiche di tali programmi. Non sono ammesse duplicazioni di finanziamenti a fronte degli stessi costi ammissibili e sono sviluppate strette sinergie tra il programma, altri programmi dell'Unione e gli ESIF, in particolare il FSE.

3.   Le attività sostenute dal programma sono conformi al diritto dell'Unione e nazionale, ivi comprese le norme sugli aiuti di Stato, e alle convenzioni fondamentali dell'OIL.

4.   La coerenza e la complementarità sono altresì assicurate mediante uno stretto coinvolgimento delle autorità locali e regionali.

Articolo 8

Cooperazione con gli organi competenti

La Commissione stabilisce i rapporti necessari con il comitato per l'occupazione, il comitato per la protezione sociale, il comitato consultivo sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il gruppo di direttori generali per le relazioni industriali e il comitato consultivo sulla libertà di circolazione dei lavoratori per informarli regolarmente e debitamente dei progressi compiuti nell'attuazione del programma. La Commissione informa anche gli altri comitati che si occupano di politiche, strumenti e azioni aventi attinenza con il programma.

Articolo 9

Diffusione dei risultati e comunicazione

1.   La Commissione informa le parti interessate dell'Unione, comprese le parti sociali e le organizzazioni della società civile, in merito ai risultati dell'attuazione del programma e le invita ad uno scambio di opinioni in materia.

2.   I risultati delle azioni realizzate nell'ambito del programma sono regolarmente e adeguatamente comunicati e divulgati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, nonché alle parti sociali e al pubblico, per ottimizzarne l'impatto e la sostenibilità e il valore aggiunto per l'Unione.

3.   Le attività di comunicazione contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono relative agli obiettivi generali del presente regolamento, e forniscono informazioni in merito a tali priorità.

Articolo 10

Disposizioni finanziarie

1.   La Commissione gestisce il programma in conformità del regolamento finanziario.

2.   La convenzione di sovvenzione precisa quale parte del contributo finanziario dell'Unione sarà basata sul rimborso dei costi ammissibili effettivi e quale parte sarà basata su tassi forfettari, costi unitari o importi forfettari.

Articolo 11

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione adotta le opportune misure di prevenzione dirette a garantire che, quando sono attuate azioni finanziate nel quadro del presente programma, gli interessi finanziari dell'Unione siano protetti contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illegale mediante controlli efficaci e, nel caso in cui siano rilevate irregolarità, siano recuperate le risorse in primo luogo attraverso compensazioni di importi indebitamente versati, ma, se del caso, imponendo sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, conformemente all'articolo 325 TFUE, al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (15) e al regolamento finanziario.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno la facoltà di sottoporre a revisione contabile, in base a documenti e controlli sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell'Unione nell'ambito del programma.

3.   L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (17), per accertare eventuali casi di frodi, corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o contratti finanziati nel quadro del programma.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'attuazione del presente programma contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a condurre gli audit e le indagini di cui a tali paragrafi, in conformità delle rispettive competenze.

Articolo 12

Monitoraggio

Al fine di monitorare regolarmente il programma e di adattare secondo le necessità le sue priorità di azione e di finanziamento, la Commissione elabora una prima relazione di monitoraggio qualitativa e quantitativa relativa al primo anno, seguita da tre relazioni relative a bienni consecutivi e le trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. Le relazioni sono trasmesse per conoscenza anche al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Le relazioni hanno per oggetto i risultati del programma e la misura in cui nelle sue attività sono stati applicati i principi della parità tra uomini e donne e dell'integrazione della prospettiva di genere ed sono state anche prese in considerazione le considerazioni sul tema della non discriminazione, comprese le questioni relative all'accessibilità. Le relazioni sono messe a disposizione del pubblico al fine di migliorare la trasparenza del programma.

Articolo 13

Valutazione

1.   Entro il 1o luglio 2017 è effettuata una valutazione intermedia del programma per misurare, in termini qualitativi e quantitativi, i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del programma, per rispondere al contesto sociale all'interno dell'Unione e alle eventuali modifiche principali introdotte dalla legislazione unionale, per determinare se le risorse del programma siano state utilizzate in modo efficiente e per stabilire il suo valore aggiunto per l'Unione. I risultati di tale valutazione intermedia sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.   Se da una valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o da qualsiasi valutazione effettuata a norma dell'articolo 19 della decisione n. 1672/2006/CE o dell'articolo 9 della decisione n. 283/2010/UE emerge che il programma presenta gravi carenze, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta contenente opportune modifiche del programma, che tengano conto dei risultati della valutazione.

3.   Prima di presentare una proposta di proroga del programma oltre il 2020, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una valutazione dei punti di forza e delle debolezze del programma nel periodo 2014-2020.

4.   Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione procede a una valutazione ex post per misurare l'impatto e il valore aggiunto per l'Unione del programma e trasmette una relazione contenente tale valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Tale relazione è resa pubblica.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI ASSI DEL PROGRAMMA

CAPO I

Asse "Progress"

Articolo 14

Sezioni tematiche e finanziamento

1.   L'asse Progress sostiene le azioni di una o più delle sezioni tematiche elencate alle lettere a), b) e c). Per l'intero periodo del programma, la dotazione indicativa di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), è ripartita tra le diverse sezioni secondo le seguenti percentuali minime:

a)

occupazione, in particolare la lotta contro la disoccupazione giovanile: 20 %;

b)

protezione e inclusione sociali nonché riduzione e prevenzione della povertà: 50 %;

c)

condizioni di lavoro: 10 %.

Il restante importo è assegnato a una o più sezioni tematiche di cui alle lettere a), b) o c) o a una combinazione delle stesse.

2.   Dal 15 al 20 % della dotazione complessiva per l'asse "Progress", nell'ambito delle sue varie sezioni tematiche, è destinato alla promozione della sperimentazione sociale come metodo per testare e valutare soluzioni innovative in vista di una loro utilizzazione su più ampia scala.

Articolo 15

Obiettivi specifici

Oltre agli obiettivi generali di cui all'articolo 4, l'asse "Progress" persegue i seguenti obiettivi specifici:

a)

sviluppare e diffondere conoscenze analitiche comparative di elevata qualità, per garantire che le politiche dell'Unione nei settori di cui all'articolo 1 si fondino su dati attendibili e rispondano alle esigenze, alle sfide e alle condizioni dei singoli Stati membri e degli altri paesi che partecipano al programma;

b)

facilitare uno scambio di informazioni efficiente e inclusivo, l'apprendimento reciproco e il dialogo sulle politiche dell'Unione nei settori di cui all'articolo 1, a livello unionale, nazionale e internazionale per assistere gli Stati membri e gli altri paesi che partecipano al programma nell'elaborazione delle loro politiche e gli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione;

c)

fornire sostegno finanziario alla sperimentazione delle innovazioni della politica sociale e del mercato del lavoro e, ove opportuno, al rafforzamento della capacità degli attori principali di progettare e attuare la sperimentazione di politiche sociali nonché l'accessibilità delle relative conoscenze e competenze;

d)

fornire sostegno finanziario alle organizzazioni dell'Unione e nazionali per rafforzare la loro capacità di sviluppare, promuovere e sostenere l'attuazione degli strumenti e delle politiche dell'Unione di cui all'articolo 1 e al pertinente diritto dell'Unione.

Articolo 16

Tipi di azione

Possono essere finanziati nell'ambito dell'asse "Progress" i seguenti tipi di azione:

1.

Attività analitiche:

a)

raccolta di dati e statistiche, tenendo conto di criteri sia qualitativi che quantitativi, e sviluppo di metodologie comuni, classificazioni, microsimulazioni, indicatori e parametri di confronto, se del caso suddivisi per genere e gruppo di età;

b)

sondaggi, studi, analisi e relazioni, anche tramite il finanziamento di reti di esperti e lo sviluppo di competenze sulle sezioni tematiche;

c)

valutazioni e analisi di impatto qualitative e quantitative effettuate da organismi pubblici e privati;

d)

monitoraggio e valutazione del recepimento e dell'applicazione del diritto dell'Unione;

e)

preparazione e attuazione della sperimentazione di politiche sociali come metodo per testare e valutare soluzioni innovative in vista di una loro utilizzazione su più ampia scala;

f)

diffusione dei risultati di tali attività analitiche.

2.

Attività di apprendimento reciproco, sensibilizzazione e diffusione:

a)

scambi e diffusione di buone prassi, approcci ed esperienze innovativi, esame tra pari, analisi comparativa e apprendimento reciproco a livello europeo;

b)

eventi, conferenze e seminari della presidenza del Consiglio;

c)

formazione di operatori giuridici e politici;

d)

redazione e pubblicazione di guide, rapporti e materiale didattico e misure concernenti l'informazione, la comunicazione e la copertura mediatica delle iniziative sostenute dal programma;

e)

attività di informazione e comunicazione;

f)

sviluppo e manutenzione di sistemi di informazione finalizzati allo scambio e alla diffusione di informazioni sulla politica e sulla legislazione dell'Unione e sul mercato del lavoro.

3.

Sostegno per quanto riguarda:

a)

le spese di funzionamento delle principali reti a livello di Unione le cui attività sono connesse agli obiettivi dell'asse "Progress" e contribuiscono al loro conseguimento;

b)

sviluppo delle capacità delle amministrazioni nazionali e dei servizi specializzati responsabili della promozione della mobilità geografica designati dagli Stati membri e degli operatori del microcredito;

c)

organizzazione di gruppi di lavoro composti da rappresentanti nazionali, incaricati di monitorare l'attuazione del diritto dell'Unione;

d)

creazione di reti e cooperazione tra organismi specializzati e altre parti interessate, autorità nazionali, regionali e locali e servizi per l'impiego a livello europeo;

e)

finanziamento di osservatori a livello europeo, anche per le principali sezioni tematiche;

f)

scambio di personale tra amministrazioni nazionali.

Articolo 17

Cofinanziamento dell'Unione

Nei casi in cui le attività dell'asse "Progress" siano finanziate a seguito di un invito a presentare proposte, esse possono beneficiare di un cofinanziamento dell'Unione non superiore, di norma, all'80 % della spesa totale ammissibile. Un eventuale sostegno finanziario superiore a tale massimale è concesso soltanto in circostanze eccezionali debitamente giustificate.

Articolo 18

Partecipazione

1.   Possono partecipare all'asse "Progress":

a)

gli Stati membri;

b)

i paesi del SEE, in conformità all'accordo SEE, e gli Stati membri dell'EFTA;

c)

i paesi candidati e i candidati potenziali, conformemente ai principi generali e alle condizioni e modalità generali stabiliti dagli accordi quadro conclusi con tali paesi ai fini della loro partecipazione a programmi dell'Unione.

2.   L'asse "Progress" è aperto a tutti gli organismi, gli operatori e le istituzioni del settore pubblico e di quello privato, in particolare:

a)

autorità nazionali, regionali e locali;

b)

servizi per l'impiego;

c)

organismi specializzati previsti dal diritto dell'Unione;

d)

parti sociali;

e)

organizzazioni non governative;

f)

istituti di istruzione superiore e istituti di ricerca;

g)

esperti in valutazione e in valutazione d'impatto;

h)

istituti statistici nazionali;

i)

mezzi di comunicazione.

3.   La Commissione può cooperare con le organizzazioni internazionali, in particolare con il Consiglio d'Europa, l'OCSE, l'OIL, con altri organismi delle Nazioni Unite e con la Banca mondiale.

4.   La Commissione può cooperare con paesi terzi che non partecipano al programma. Rappresentanti di tali paesi terzi possono partecipare a manifestazioni di interesse comune (quali conferenze, laboratori e seminari) che si svolgono in paesi partecipanti al programma e il costo della loro partecipazione può essere coperto dal programma.

CAPO II

Asse "EURES"

Articolo 19

Sezioni tematiche e finanziamento

L'asse EURES sostiene le azioni in una o più delle sezioni tematiche di cui alle lettere a), b) e c). Per l'intero periodo del programma, la dotazione indicativa di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), è ripartita tra le diverse sezioni secondo le seguenti percentuali minime:

a)

trasparenza delle offerte e delle domande di lavoro e delle relative informazioni per chi cerca e per chi offre lavoro: 32 %;

b)

sviluppo di servizi di assunzione e collocamento dei lavoratori mediante l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro a livello di Unione, in particolare i programmi mirati di mobilità: 30 %;

c)

partenariati transfrontalieri: 18 %.

Ogni importo restante è assegnato a una o più delle sezioni tematiche di cui alle lettere a), b) o c) o a una combinazione delle stesse.

Articolo 20

Obiettivi specifici

Oltre agli obiettivi generali di cui all'articolo 4, l'asse "EURES" persegue i seguenti obiettivi specifici:

a)

rendere trasparenti per chi cerca e per chi offre lavoro le offerte e le richieste di lavoro, le informazioni e consulenze corrispondenti, nonché le relative informazioni, ad esempio quelle concernenti le condizioni di vita e di lavoro. Tale obiettivo è conseguito mediante lo scambio e la diffusione a livello transnazionale, interregionale e transfrontaliero, attraverso l'utilizzo di moduli standard di interoperabilità per le offerte e le domande di lavoro, così come mediante altri strumenti idonei, ad esempio consulenza e tutoraggio individuali, in particolare per i meno qualificati;

b)

sostenere la prestazione di servizi EURES per l'assunzione e il collocamento dei lavoratori in posti di lavoro sostenibili e di qualità mediante l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro; il sostegno a favore dei servizi EURES copre le varie fasi del collocamento, dalla preparazione precedente l'assunzione all'assistenza successiva al collocamento, e ha lo scopo di favorire la piena integrazione nel mercato del lavoro; tali servizi di sostegno possono comprendere programmi di mobilità miranti a coprire i posti di lavoro vacanti in un determinato settore, ambito professionale, paese o gruppo di paesi o per specifiche categorie di lavoratori, quali i giovani, con una propensione alla mobilità, dove è stata individuata una chiara necessità economica.

Articolo 21

Tipi di azione

L'asse "EURES"può essere utilizzato per finanziare azioni dirette a promuovere la mobilità volontaria delle persone nell'Unione su una base equa e a eliminare gli ostacoli alla mobilità, in particolare:

a)

lo sviluppo di partenariati transfrontalieri EURES e le relative attività, se richieste dai servizi territorialmente responsabili per le regioni frontaliere;

b)

la fornitura di informazioni, consulenza e servizi di assunzione e collocamento per i lavoratori transfrontalieri;

c)

lo sviluppo di una piattaforma digitale multilingue per l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro;

d)

lo sviluppo di programmi mirati di mobilità, a seguito di inviti a presentare proposte, per riempire posti vacanti dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro, e/o per aiutare i lavoratori propensi alla mobilità e dove è stata individuata una chiara necessità economica;

e)

l'apprendimento reciproco tra gli attori EURES e la formazione dei consulenti EURES, compresi i consulenti per i partenariati transfrontalieri;

f)

attività di informazione e comunicazione per sensibilizzare in merito ai vantaggi della mobilità geografica e lavorativa, in generale, e delle attività e servizi forniti da EURES, in particolare.

Articolo 22

Cofinanziamento dell'Unione

Nei casi in cui le attività dell'asse "Eures" siano finanziate a seguito di un invito a presentare proposte, esse possono beneficiare di un cofinanziamento dell'Unione non superiore, di norma, al 95 % della spesa totale ammissibile. Un eventuale sostegno finanziario superiore a tale massimale è concesso soltanto in circostanze eccezionali debitamente giustificate.

Articolo 23

Monitoraggio delle tendenze di mobilità

Per individuare e prevenire le ripercussioni negative derivanti dalla mobilità geografica all'interno dell'Unione, la Commissione, congiuntamente agli Stati membri, effettua un monitoraggio periodico dei flussi e delle tendenze di mobilità, conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 492/2011.

Articolo 24

Partecipazione

1.   Possono partecipare all'asse "EURES":

a)

gli Stati membri;

b)

i paesi del SEE, in conformità dell'accordo SEE, e la Confederazione svizzera, in conformità dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, sulla libera circolazione delle persone (18).

2.   L'asse "EURES" è aperto a tutti gli organismi, gli attori e le istituzioni designati da uno Stato membro o dalla Commissione che soddisfano le condizioni per la partecipazione a EURES definite nella decisione di esecuzione 2012/733/UE della Commissione. Tali organismi, attori e istituzioni comprendono in particolare:

a)

le autorità nazionali, regionali e locali;

b)

i servizi per l'impiego;

c)

le organizzazioni delle parti sociali e di altre parti interessate.

CAPO III

Asse "Microfinanza e imprenditoria sociale"

Articolo 25

Sezioni tematiche e finanziamento

L'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" sostiene le azioni di una o più delle sezioni tematiche elencate alle lettere a) e b). Per l'intero periodo del programma, la dotazione indicativa di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), è ripartita tra le diverse sezioni secondo le seguenti percentuali minime:

a)

microfinanziamenti per le categorie vulnerabili e le microimprese: 45 %;

b)

imprenditoria sociale: 45 %;

Ogni importo restante è assegnato alle sezioni tematiche di cui alle lettere a) o b) o ad una combinazione delle stesse.

Articolo 26

Obiettivi specifici

Oltre agli obiettivi generali di cui all'articolo 4, l'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" persegue i seguenti obiettivi specifici:

a)

facilitare l'accesso alla microfinanza e accrescerne la disponibilità per:

i)

le persone vulnerabili che hanno perso o rischiano di perdere il lavoro, incontrano difficoltà a entrare o a rientrare nel mercato del lavoro oppure rischiano l'esclusione sociale o sono socialmente escluse e che si trovano in una posizione svantaggiata per l'accesso al mercato del credito convenzionale e che desiderano avviare o sviluppare una microimpresa in proprio;

ii)

le microimprese, sia in fase di avviamento che di sviluppo, in particolare le microimprese che occupano persone di cui alla lettera i);

b)

sviluppare la capacità istituzionale degli operatori del microcredito;

c)

sostenere lo sviluppo del mercato dell'investimento sociale e agevolare l'accesso al credito per le imprese sociali, mettendo a disposizione equity, quasi-equity, strumenti di prestito e sovvenzioni fino a 500 000 EUR per le imprese sociali che hanno un fatturato annuo non superiore ai 30 milioni di EUR ovvero un totale di bilancio annuo non superiore ai 30 milioni di EUR, e che non siano imprese di investimento collettivo.

Per garantire la complementarità, la Commissione e gli Stati membri, nei rispettivi settori di competenza, coordinano strettamente tali azioni con quelle intraprese nel quadro della politica di coesione e delle politiche nazionali.

Articolo 27

Tipi di azione

Nell'ambito dell'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" può essere fornito sostegno alla microfinanza e alle imprese sociali, anche ai fini dello sviluppo delle capacità istituzionali, in particolare mediante gli strumenti finanziari di cui al titolo VIII della prima parte del regolamento finanziario, e sovvenzioni.

Articolo 28

Partecipazione

1.   La partecipazione all'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" è aperta agli organismi pubblici e privati, stabiliti a livello nazionale, regionale o locale nei paesi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e che forniscono in tali paesi:

a)

microfinanziamenti a persone e a microimprese; e/o

b)

finanziamenti alle imprese sociali.

2.   La Commissione provvede affinché l'asse sia accessibile a tutti gli organismi pubblici e privati degli Stati membri, senza discriminazioni.

3.   Al fine di raggiungere i beneficiari finali e di creare microimprese competitive e redditizie, gli organismi pubblici e privati che svolgono le attività di cui al paragrafo 1, lettera a), cooperano strettamente con le organizzazioni, comprese le organizzazioni della società civile, che rappresentano gli interessi dei beneficiari finali del microcredito e con altre organizzazioni, in particolare quelle sostenute dal FSE, e offrono ai beneficiari finali programmi di tutoraggio e di formazione. In tale contesto è garantito un seguito sufficiente dei beneficiari sia prima che dopo la creazione della microimpresa.

4.   Gli organismi pubblici e privati che svolgono le attività di cui al paragrafo 1, lettera a), si attengono a standard elevati in materia di governance, gestione e tutela dei consumatori, secondo i principi del codice europeo di buona condotta per l'erogazione di microcrediti e si adoperano per prevenire l'indebitamento eccessivo di persone e imprese derivante, ad esempio, dalla concessione di credito a tassi elevati o a condizioni che possono determinare la loro insolvenza.

Articolo 29

Contributo finanziario

Tranne nel caso delle azioni comuni, la dotazione finanziaria assegnata all'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" copre l'intero costo delle azioni realizzate attraverso strumenti finanziari, compresi gli obblighi di pagamento nei confronti degli intermediari finanziari, come le perdite derivanti da garanzie, le spese di gestione per le entità che gestiscono il contributo dell'Unione e ogni altra spesa ammissibile.

Articolo 30

Gestione

1.   Per mettere in atto gli strumenti e le sovvenzioni di cui all'articolo 27, la Commissione può concludere accordi con le entità di cui all'articolo 139, paragrafo 4, del regolamento finanziario, in particolare con la Banca europea per gli investimenti e con il Fondo europeo per gli investimenti. Tali accordi contengono disposizioni dettagliate per l'attuazione dei compiti affidati a tali entità, comprese disposizioni che specificano la necessità di garantire l'addizionalità e il coordinamento rispetto agli esistenti strumenti finanziari dell'Unione e nazionali e di ripartire le risorse in modo equilibrato tra gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti. Gli strumenti finanziari di cui al titolo VIII della prima parte del regolamento finanziario possono essere forniti attraverso un veicolo di investimento dedicato, finanziabile dai fondi del programma, da altri investitori o da entrambi.

2.   Il veicolo di investimento dedicato di cui al paragrafo 1 può fornire, tra l'altro, prestiti, capitali di rischio e strumenti di condivisione del rischio agli intermediari o provvedere al finanziamento diretto delle imprese sociali, o entrambe le cose. Il capitale di rischio può essere fornito tra l'altro sotto forma di partecipazioni aperte, associazioni in partecipazione, prestiti partecipativi nonché combinazioni di vari tipi di partecipazioni emesse per gli investitori.

3.   Le condizioni, come i tassi di interesse, per i microcrediti direttamente o indirettamente sostenuti nel quadro del presente asse sono commensurate ai benefici del sostegno e giustificabili in relazione ai rischi sottostanti e al costo effettivo dei finanziamenti connessi a un credito.

4.   Conformemente all'articolo 140, paragrafo 6, del regolamento finanziario, i rimborsi annuali generati da uno strumento finanziario sono assegnati a tale strumento finanziario fino al 1o gennaio 2024, mentre le entrate sono iscritte nel bilancio generale dell'Unione previa detrazione dei costi di gestione e delle tasse. Per gli strumenti finanziari già istituiti nel quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013, i rimborsi annuali e le entrate generati da operazioni iniziate nel periodo precedente sono assegnati allo strumento finanziario nel periodo in corso.

5.   Allo scadere degli accordi conclusi con le entità di cui al paragrafo 1, o al termine del periodo di investimento del veicolo di investimento specializzato, il saldo dovuto all'Unione è versato al bilancio generale dell'Unione.

6.   Le entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e, se del caso, i gestori dei fondi concludono accordi scritti con gli organismi pubblici e privati di cui all'articolo 28. Tali accordi stabiliscono gli obblighi dei soggetti erogatori pubblici e privati di utilizzare le risorse messe a disposizione nel quadro dell'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" in conformità degli obiettivi stabiliti all'articolo 26 e di fornire informazioni per la stesura delle relazioni annuali sullo stato di attuazione di cui all'articolo 31.

Articolo 31

Relazioni sullo stato di attuazione

1.   Le entità di cui all'articolo 30, paragrafo 1, e, se del caso, i gestori dei fondi trasmettono alla Commissione relazioni annuali sullo stato di attuazione che descrivono le attività che sono state sovvenzionate, la loro esecuzione finanziaria, la ripartizione e l'accessibilità dei finanziamenti e degli investimenti per settore, l'area geografica e il tipo di beneficiario. Tali relazioni indicano inoltre le domande accettate o respinte riguardo a ogni obiettivo specifico e i contratti conclusi dagli organismi pubblici e privati interessati, le azioni finanziate e i risultati, anche in termini della loro incidenza sociale, creazione di posti di lavoro e sostenibilità delle sovvenzioni concesse. La Commissione trasmette tali relazioni al Parlamento europeo a scopo informativo.

2.   Le informazioni fornite in tali relazioni annuali sullo stato di attuazione sono riprese nelle relazioni biennali di monitoraggio di cui all'articolo 12. Le relazioni di monitoraggio comprendono le relazioni annuali di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della decisione n. 283/2010/UE e riportano informazioni particolareggiate sulle attività di comunicazione e informazioni sulla complementarietà con altri strumenti dell'Unione, in particolare con il FSE.

TITOLO III

PROGRAMMI DI LAVORO E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Programmi di lavoro

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono programmi di lavoro per i tre assi. Tali atti di esecuzione sono addottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 36, paragrafo 3.

I programmi di lavoro si svolgono, se del caso, per un periodo continuo di tre anni e contiene una descrizione delle azioni da finanziare, le procedure di selezione delle azioni che l'Unione dovrà finanziare, la copertura geografica, i destinatari e un calendario indicativo di attuazione. I programmi di lavoro comprendono altresì un'indicazione dell'importo stanziato a ciascun obiettivo specifico e riflettono la riassegnazione dei fondi ai temi prioritari all'interno di ciascun asse ai sensi dell'articolo 33. I programmi di lavoro rafforzano la coerenza del programma indicando i collegamenti fra i tre assi.

Articolo 33

Riassegnazione dei fondi tra gli assi e alle singole sezioni tematiche all'interno degli assi

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 riguardo alla riassegnazione dei fondi tra gli assi e, al loro interno, alle singole sezioni tematiche nel caso in cui tali fondi superino l'importo indicativo fissato per ciascun caso di una percentuale compresa tra il 5 % e il 10 %, qualora tale necessità sia dettata dall'evoluzione del contesto socioeconomico o dai risultati della valutazione intermedia di cui all'articolo 13, paragrafo 1. La riassegnazione dei fondi alle sezioni tematiche all'interno di ciascun asse è ripresa nei programmi di lavoro di cui all'articolo 32.

Articolo 34

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 33 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 1o gennaio 2014.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 33 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 33 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 35

Misure di esecuzione supplementari

Le misure necessarie all'esecuzione del programma, quali i criteri di valutazione dello stesso, compresi i criteri relativi al rapporto costo-efficacia e alle modalità di diffusione e trasferimento dei risultati, sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

Articolo 36

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 37

Disposizioni transitorie

Le azioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 della decisione n. 1672/2006/CE avviate prima del 1o gennaio 2014 continuano ad essere disciplinate da tale decisione. Per quanto riguarda tali azioni, la Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 36 del presente regolamento.

Articolo 38

Valutazione

1.   La valutazione finale di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del presente regolamento comprende la valutazione finale di cui all'articolo 9 della decisione n. 283/2010/UE.

2.   La Commissione effettua una valutazione finale specifica dell'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" entro l'anno che segue la scadenza degli accordi con le entità.

Articolo 39

Modifiche della decisione n. 283/2010/UE

La decisione n. 283/2010/UE è così modificata:

1)

all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   Allo scadere dello strumento di microfinanza, il saldo residuo dovuto all'Unione europea è messo a disposizione per microfinanziamenti e per il sostegno a imprese sociali in conformità del regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") (*1).

(*1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238";"

2)

all'articolo 8, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

Articolo 40

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'11 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  GU C 143 del 22.5.2012, pag. 88.

(2)  GU C 225 del 27.7.2012, pag. 167.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 21 novembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)

(4)  Decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — Progress (GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1).

(6)  Decisione 2012/733/UE di esecuzione della Commissione, del 26 novembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la compensazione delle domande e delle offerte di lavoro e la ricostituzione della rete EURES (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 21).

(7)  Decisione n. 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 87 del 7.4.2010, pag. 1).

(8)  Decisione 2010/707/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46).

(9)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(10)  Raccomandazione del Consiglio, del 22 aprile 2013, sull'istituzione di una garanzia per i giovani (GU C 120 del 26.4.2013, pag. 1).

(11)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(12)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(13)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(14)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, compresi nel quadro strategico comune, e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (Cfr. pag. 320 della presente Gazzetta ufficiale).

(15)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(16)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(17)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell' 11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(18)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.


20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/253


REGOLAMENTO (UE) N. 1297/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2013

recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria, alle norme di disimpegno per alcuni Stati membri, e alle norme relative ai pagamenti del saldo finale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La perdurante crisi finanziaria mondiale senza precedenti e la stasi congiunturale hanno seriamente compromesso la crescita economica e la stabilità finanziaria, provocando un grave deterioramento delle condizioni economiche, finanziarie e sociali negli Stati membri. In particolare, alcuni Stati membri si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà soprattutto a causa di problemi relativi alla crescita economica e alla stabilità finanziaria e presentano un deterioramento del disavanzo e del debito, anche a seguito della congiuntura economico-finanziaria internazionale.

(2)

Sebbene siano già state adottate importanti iniziative per controbilanciare gli effetti negativi della crisi finanziaria, comprese alcune modifiche del quadro legislativo, l'impatto di tale crisi ha pesanti riflessi sull'economia reale, sul mercato del lavoro e sui cittadini. La pressione sulle risorse finanziarie nazionali è in aumento ed è opportuno procedere con urgenza all'adozione di ulteriori misure per attenuare tale pressione mediante la massimizzazione e l'ottimizzazione dell'uso dei finanziamenti dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione (i «Fondi»). In considerazione delle persistenti difficoltà finanziarie è necessario prorogare l'applicazione delle misure adottate con il regolamento (UE) n. 1311/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tali misure sono state adottate a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, e degli articoli 136 e 143 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(3)

Al fine di facilitare la gestione dei fondi dell'Unione, contribuire ad accelerare gli investimenti negli Stati membri e nelle regioni e migliorare il sostegno all'economia, il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (4) è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1311/2011 per consentire l'aumento dei pagamenti intermedi dei Fondi per un importo corrispondente a una maggiorazione di dieci punti percentuali del tasso di cofinanziamento applicabile per ciascun asse prioritario, per gli Stati membri che si trovano in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria, e che hanno chiesto di beneficiare di tale misura.

(4)

L'articolo 77, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1083/2006 consente l'applicazione del tasso maggiorato di cofinanziamento fino al 31 dicembre 2013. Tuttavia, poiché gli Stati membri si trovano ancora in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria, è opportuno non limitare al 31 dicembre 2013 il periodo di applicazione del tasso maggiorato.

(5)

In linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013 e come stabilito all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il tasso di cofinanziamento maggiorato di dieci punti percentuali deve applicarsi, relativamente al periodo di programmazione 2014-2020, fino al 30 giugno 2016, quando la possibilità di maggiorazione deve essere riveduta. Dal momento che i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020 si sovrappongono, è necessario garantire un trattamento coerente e uniforme degli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria nei due periodi. Pertanto, questi Stati membri che ricevono assistenza finanziaria dovrebbero altresì beneficiare dell'aumento del tasso di cofinanziamento fino al termine del periodo di ammissibilità e richiederlo nelle loro domande di saldo finale, anche se l'assistenza finanziaria non è più fornita.

(6)

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è volto a contribuire all'obiettivo di concentrare adeguatamente il finanziamento a sostegno della coesione nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati. Per contribuire alla riduzione delle disparità dell'intensità media dell'aiuto pro capite, il livello massimo del trasferimento (massimale) dei Fondi a ogni singolo Stato membro deve essere fissato al 2,35 % del PIL. Il massimale deve essere applicato annualmente e, se del caso, deve ridurre proporzionalmente tutti i trasferimenti (fatta eccezione per le regioni più sviluppate e l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea») allo Stato membro interessato al fine di ottenere il livello massimo del trasferimento. Per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea anteriormente al 2013 e la cui crescita media del PIL reale nel periodo 2008-2010 è stata inferiore a – 1 %, il livello massimo del trasferimento deve essere fissato al 2,59 % del loro PIL.

(7)

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 limita le dotazioni per ogni Stato membro al 110 % del loro livello in termini reali per il periodo 2007-2013. Gli Stati membri interessati da questo massimale devono essere maggiormente protetti dal rischio di disimpegno automatico delle dotazioni per il periodo 2007-2013.

(8)

Nelle sue conclusioni dell'8 febbraio 2013, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a vagliare soluzioni pratiche per la Romania e la Slovacchia al fine di ridurre il rischio di disimpegno automatico dei fondi dalla dotazione nazionale 2007-2013, compresa la modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006.

(9)

Il Consiglio europeo ha inoltre sottolineato la necessità di assicurare un livello e un profilo gestibili per i pagamenti in tutte le rubriche per limitare gli impegni di bilancio non ancora liquidati in particolare mediante l'applicazione delle norme relative al disimpegno automatico in tutte le rubriche. Pertanto, è opportuno equilibrare le disposizioni che rendono flessibili le norme di disimpegno per gli Stati membri interessati dal massimale di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 in considerazione degli effetti sugli impegni di bilancio non ancora liquidati.

(10)

È opportuno prorogare di un anno il termine per il calcolo del disimpegno automatico degli impegni del bilancio annuale per gli anni 2011 e 2012, ma l'impegno del bilancio 2012, ancora aperto al 31 dicembre 2015, deve essere giustificato entro il 31 dicembre 2015. Tale proroga dovrebbe contribuire a migliorare l'assorbimento dei fondi impegnati per i programmi operativi negli Stati membri interessati dal massimale delle loro future dotazioni nell'ambito della politica di coesione al 110 % del loro livello in termini reali per il periodo 2007-2013. Questa flessibilità è necessaria per far fronte a un'attuazione più lenta del previsto dei programmi operativi che interessano particolarmente tali Stati membri.

(11)

Al momento di stabilire l'importo del saldo finale da pagare al programma, al fine di ottimizzare l'assorbimento dei Fondi, dovrebbero essere applicati aggiustamenti limitati dell'importo massimo della partecipazione dei Fondi per ciascun asse prioritario.

(12)

Data la natura senza precedenti della crisi, è necessario adottare rapidamente misure di sostegno ed è pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1083/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 è così modificato:

1)

l'articolo 77 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è così modificato:

«2.   In deroga all'articolo 53, paragrafo 2, e alla seconda frase dell'articolo 53, paragrafo 4, e ai massimali fissati nell'allegato III, i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale sono maggiorati di un importo pari a dieci punti percentuali oltre il tasso di cofinanziamento applicabile a ciascun asse prioritario, senza superare il 100 %, da applicare all'ammontare delle spese ammissibili da ultimo dichiarate in ciascuna dichiarazione di spesa certificata presentata sino alla fine del periodo di programmazione, quando, dopo,21 dicembre 2013 uno Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni:

a)

è messa a sua disposizione un'assistenza finanziaria conformemente al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio (*1), oppure è messa a sua disposizione un'assistenza finanziaria da parte di altri Stati membri della zona euro prima dell'entrata in vigore di tale regolamento;

b)

è messa a sua disposizione un'assistenza finanziaria a medio termine conformemente al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio (*2);

c)

è messa a sua disposizione un'assistenza finanziaria conformemente al trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, dopo la sua entrata in vigore.

(*1)  Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1)."

(*2)  Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).»;"

b)

il paragrafo 6 è soppresso;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«12.   In deroga al paragrafo 10, il contributo dell'Unione mediante i pagamenti del saldo finale per ciascun asse prioritario non supera di oltre il 10 % l'importo massimo della partecipazione dei Fondi per ciascun asse prioritario quale fissato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo. Tuttavia, il contributo dell'Unione mediante i pagamenti del saldo finale non supera il contributo pubblico dichiarato e l'importo massimo della partecipazione di ciascun Fondo per ciascun programma operativo quale fissato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.»;

2)

l'articolo 93 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 ter.   In deroga al paragrafo 1, primo comma, e al paragrafo 2, per gli Stati membri la cui dotazione nell'ambito della politica di coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 è soggetta al massimale del 110 % del loro livello in termini reali per il periodo 2007-2013, il termine di cui al paragrafo 1 è il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio annuale tra il 2007 e il 2012 nell'ambito dei loro programmi operativi.»;

b)

al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:

«Il primo comma lascia impregiudicata l'applicazione del termine di cui al paragrafo 2 ter all'impegno del bilancio 2012 per gli Stati membri di cui al medesimo paragrafo.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'11 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Parere del 19 settembre 2013 (GU C 341 del 21.11.2013, pag. 27).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 20 novembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 dicembre 2013.

(3)  Regolamento (UE) n. 1311/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 5).

(4)  Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

(5)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (Cfr. pag. 320 della presente Gazzetta ufficiale).


20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/256


REGOLAMENTO (UE) N. 1298/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda la dotazione finanziaria del Fondo sociale europeo per alcuni Stati membri

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Nel contesto dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, dovrebbero essere prese in considerazione alcune questioni derivanti dall'esito finale di tali negoziati.

(2)

In occasione della sua riunione del 27 e 28 giugno 2013, il Consiglio europeo ha ritenuto che dovesse essere individuata una soluzione a livello di bilancio per risolvere tali questioni per gli Stati membri più colpiti, vale a dire Francia, Italia e Spagna.

(3)

Alla luce dell'attuale crisi economica, al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione e come contributo agli sforzi particolari necessari per affrontare i problemi specifici della disoccupazione, in particolare giovanile, della povertà e dell'esclusione sociale in Francia, Italia e Spagna, dovrebbero essere aumentati gli stanziamenti del Fondo sociale europeo (FSE) per i suddetti Stati membri nell'anno 2013.

(4)

Allo scopo di stabilire gli importi da assegnare agli Stati membri interessati ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1083/2006 (2), è opportuno adeguare le disposizioni che fissano le risorse complessive dei Fondi per i tre obiettivi cui essi contribuiscono nonché l'allegato II di tale regolamento, che stabilisce i criteri e la metodologia utilizzati per la ripartizione indicativa annuale per Stato membro degli stanziamenti d'impegno.

(5)

Al fine di assicurare l'efficacia dell'aumento degli stanziamenti d'impegno per il 2013 e per facilitare l'attuazione dei programmi operativi, è opportuno tenere conto della capacità di assorbimento degli Stati membri interessati per quanto riguarda gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» dei Fondi.

(6)

Al fine di prevedere un periodo di tempo sufficiente per permettere ai programmi operativi di beneficiare di stanziamenti aggiuntivi del FSE, è inoltre necessario prorogare il termine per gli impegni di bilancio corrispondenti ai programmi operativi che fruiranno dei nuovi importi di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006.

(7)

Dato che tali stanziamenti d'impegno si riferiscono all'anno 2013, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1083/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 è così modificato:

1)

l'articolo 18 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le risorse disponibili, espresse in prezzi 2004, da impegnare a titolo dei Fondi per il periodo 2007-2013 secondo la ripartizione annuale che figura nell'allegato I, ammontano a 308 542 551 107 EUR.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli importi di cui ai punti da 12 a 30 e al punto 32 dell'allegato II sono inclusi negli importi di cui agli articoli 19, 20 e 21 e sono individuati con precisione nei documenti di programmazione.»;

2)

gli articoli 19 e 20 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 19

Risorse per l'obiettivo “Convergenza”

Le risorse complessive destinate all'obiettivo “Convergenza” ammontano all'81,53 % delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale, a 251 543 760 146 EUR) e sono così ripartite tra le diverse componenti:

a)

il 70,50 % (ossia, in totale, 177 338 880 991 EUR) è destinato al finanziamento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione;

b)

il 4,98 % (ossia, in totale, 12 521 289 405 EUR) è destinato al sostegno transitorio e specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 1, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione;

c)

il 23,23 % (ossia, in totale, 58 433 589 750 EUR) è destinato al finanziamento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione, la prosperità nazionale e la superficie;

d)

l'1,29 % (ossia, in totale, 3 250 000 000 EUR) per il sostegno transitorio e specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

Articolo 20

Risorse per l'obiettivo “Competitività regionale e occupazione”

Le risorse complessive destinate all'obiettivo “Competitività regionale e occupazione” ammontano al 15,96 % delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale, a 49 239 337 841 EUR) e sono così ripartite tra le diverse componenti:

a)

il 78,91 % (ossia, in totale, 38 854 031 211 EUR) è destinato al finanziamento di cui all'articolo 6, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, il tasso di disoccupazione, il tasso di occupazione e la densità di popolazione; e

b)

il 21,09 % (ossia, in totale, 10 385 306 630 EUR) è destinato al sostegno transitorio e specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 2, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione.»;

3)

La frase introduttiva dell'articolo 21, paragrafo 1, è sostituita dalla seguente:

«Le risorse complessive destinate all'obiettivo “Cooperazione territoriale europea” ammontano al 2,51 % delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale, 7 759 453 120 EUR) e, escluso l'importo di cui al paragrafo 22 dell'allegato II, sono così ripartite tra le diverse componenti:»;

4)

all'articolo 75 è inserito il paragrafo seguente:

«1   ter. In deroga al paragrafo 1, gli impegni di bilancio per gli importi di cui al punto 32 dell'allegato II sono effettuati entro il 30 giugno 2014.»;

5)

l'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno per il periodo 2007-2013

(di cui all'articolo 18)

(EUR, prezzi 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

42 863 000 000

43 318 000 000

43 862 000 000

43 860 000 000

44 073 000 000

44 723 000 000

45 843 551 107 »;

6)

nell'allegato II è aggiunto il paragrafo seguente:

«32.

Per il 2013, una dotazione aggiuntiva pari a 125 513 290 EUR a titolo del FSE sarà così ripartita: 83 675 527 EUR saranno assegnati alla Francia, 25 102 658 EUR saranno assegnati all'Italia e 16 735 105 EUR saranno assegnati alla Spagna.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'11 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 20 novembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 dicembre 2013.

(2)  Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).


20.12.2013   

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L 347/259


REGOLAMENTO (UE) N. 1299/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 178,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 176 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. A norma di tale articolo e dell'articolo 174, secondo e terzo comma, TFUE, il FESR contribuisce a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, nell'ambito delle quali un'attenzione particolare è rivolta alle aree rurali, a quelle interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce disposizioni comuni al FESR, al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce disposizioni specifiche relative al tipo di attività che possono essere sostenute dal FESR e definisce gli obiettivi di tali attività. I suddetti regolamenti non sono pienamente adeguati alle esigenze specifiche dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", nel quale cooperano almeno due Stati membri o uno Stato membro e un paese terzo. È pertanto necessario stabilire disposizioni specifiche relativamente all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" per quanto concerne l'ambito di applicazione, la copertura geografica, le risorse finanziarie, la concentrazione tematica e le priorità di investimento, la programmazione, la sorveglianza e la valutazione, l'assistenza tecnica, l'ammissibilità, la gestione, il controllo e la designazione, la partecipazione di paesi terzi nonché la gestione finanziaria.

(3)

Al fine di conferire maggior valore aggiunto alla politica di coesione dell'Unione, disposizioni specifiche dovrebbero essere volte a conseguire una notevole semplificazione per tutti i soggetti coinvolti: beneficiari, autorità di programma, autorità degli Stati membri partecipanti a livello locale, regionale o nazionale, a seconda dei casi, e dei paesi terzi, nonché la Commissione.

(4)

Al fine di sostenere lo sviluppo armonioso del territorio dell'Unione a diversi livelli, nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", il FESR dovrebbe fornire sostegno alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

(5)

La cooperazione transfrontaliera dovrebbe avere lo scopo di affrontare le sfide comuni individuate di concerto nelle regioni frontaliere, come la ridotta accessibilità, soprattutto per quanto concerne il grado di connessione con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e l'infrastruttura di trasporto, le industrie locali in declino, un contesto imprenditoriale inadeguato, la mancanza di reti fra le amministrazioni locali e regionali, gli scarsi livelli di ricerca e di innovazione e di adozione delle TIC, l'inquinamento ambientale, la prevenzione dei rischi, un'attitudine negativa nei confronti dei cittadini dei paesi confinanti e essere finalizzata allo sfruttamento del potenziale di crescita ancora inesplorato in aree frontaliere (sviluppo delle infrastrutture e dei cluster di ricerca e innovazione transfrontalieri, integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, collaborazione tra formatori, incluse le università, o tra centri sanitari), migliorando al contempo il processo di cooperazione nell'intento di conseguire uno sviluppo generale armonioso dell'Unione.

(6)

Si dovrebbe puntare a rafforzare la cooperazione tramite azioni che producano uno sviluppo territoriale integrato in relazione alle priorità della politica di coesione dell'Unione e dovrebbe comprendere altresì la cooperazione transfrontaliera marittima non coperta da programmi di cooperazione transfrontaliera.

(7)

La cooperazione interregionale dovrebbe mirare al rafforzamento dell'efficacia della politica di coesione, promuovendo lo scambio di esperienze fra le regioni sugli obiettivi tematici e sullo sviluppo urbano, inclusi i collegamenti tra aree urbane e rurali, allo scopo di migliorare l'attuazione di programmi e azioni di cooperazione territoriale, nonché incoraggiando l'analisi delle tendenze di sviluppo nell'ambito della coesione territoriale attraverso studi, raccolta di dati e altre misure. Lo scambio di esperienze sugli obiettivi tematici dovrebbe migliorare l'elaborazione e l'attuazione innanzitutto dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investire per la crescita e l'occupazione", ma anche, se del caso, dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", compresi la promozione di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa fra i cluster ad alta intensità di ricerca innovativa e gli scambi fra i ricercatori e gli istituti di ricerca sia nelle regioni sviluppate sia in quelle meno sviluppate, tenendo conto dell'esperienza delle "Regioni della conoscenza" e del "Potenziale di ricerca nelle regioni che rientrano nell'obiettivo convergenza e nelle regioni ultraperiferiche", nell'ambito del Settimo programma quadro per la ricerca.

(8)

È opportuno stabilire criteri oggettivi per la designazione delle regioni e delle aree ammissibili. A tal fine, l'individuazione delle regioni e delle aree ammissibili a livello dell'Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(9)

La cooperazione transfrontaliera dovrebbe sostenere le regioni che hanno confini terrestri o marittimi. Sulla base dell'esperienza maturata nei precedenti periodi di programmazione, la Commissione dovrebbe definire l'elenco delle aree transfrontaliere che devono ricevere il sostegno nell'ambito dei programmi di cooperazione transfrontaliera con modalità semplificata, per programma di cooperazione. Nella redazione di tale elenco la Commissione dovrebbe considerare gli adeguamenti necessari per garantire la coerenza, in particolare relativamente ai confini terrestri e marittimi, e la continuità delle aree rientranti nell'ambito di applicazione del programma definite per il periodo di programmazione 2007-2013. Tali adeguamenti potrebbero comportare la riduzione o l'ampliamento delle aree di programma già in essere ovvero del numero di programmi di cooperazione transfrontaliera, consentendo al contempo la possibilità della sovrapposizione geografica.

(10)

La Commissione dovrebbe definire le aree di cooperazione transnazionale tenendo conto delle azioni necessarie per la promozione dello sviluppo territoriale integrato. Nella definizione di tali aree la Commissione dovrebbe prendere in considerazione l'esperienza maturata nei precedenti programmi e, ove opportuno, le strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi.

(11)

Al fine di assicurare che tutte le regioni nell'Unione beneficino degli scambi di esperienze e di buone prassi, ogni programma di cooperazione interregionale dovrebbe riguardare l'Unione nel suo complesso.

(12)

È necessario continuare a sostenere, o, se del caso, stabilire, una cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale con i paesi terzi confinanti dell'Unione, in quanto tale cooperazione rappresenta un importante strumento di politica di sviluppo regionale e dovrebbe andare a beneficio delle regioni degli Stati membri che confinano con paesi terzi. A tal fine, il FESR dovrebbe contribuire ai programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi definiti nel quadro dello strumento europeo di vicinato (ENI) conformemente a un futuri atto legislativo dell'Unione relativo allo strumento europeo di vicinato per il periodo 2014-2020 ("atto legislativo ENI") e allo strumento di assistenza preadesione (IPA II) conformemente a un futuro atto legislativo dell'Unione relativo allo strumento di assistenza preadesione per il periodo 2014-2020 ("atto legislativo IPA II").

(13)

Al di là degli interventi sulle frontiere esterne sostenuti dagli strumenti di politica esterna dell'Unione concernenti le regioni frontaliere all'interno e all'esterno dei confini dell'Unione, dovrebbe essere possibile per programmi di cooperazione sostenuti dal FESR riguardare regioni ubicate all'interno e, in determinati casi, all'esterno dell'Unione, qualora le regioni esterne all'Unione non siano comprese nelle iniziative degli strumenti di politica esterna, o perché non sono definite come paese beneficiario o perché tali programmi di cooperazione esterna non possono essere avviati. È tuttavia necessario garantire che il sostegno a titolo del FESR per operazioni attuate sul territorio di paesi terzi vada in primo luogo a beneficio delle regioni dell'Unione. Tenendo conto di tale vincolo la Commissione dovrebbe, in sede di redazione dell'elenco delle aree rientranti nell'ambito di applicazione del programma transnazionali e transfrontaliere, includere anche le regioni nei paesi terzi.

(14)

È necessario stabilire le risorse stanziate per ciascuna delle diverse componenti dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", mantenendo allo stesso tempo una concentrazione significativa sulla cooperazione transfrontaliera, anche per quanto concerne la quota di ciascuno Stato membro rispetto agli importi globali destinati alla cooperazione transfrontaliera e transnazionale, e il potenziale a disposizione degli Stati membri in relazione alla flessibilità fra tali componenti, garantendo altresì livelli di finanziamento sufficienti per la cooperazione con le regioni ultraperiferiche.

(15)

A beneficio delle regioni dell'Unione, dovrebbe essere istituito un meccanismo per organizzare il sostegno del FESR agli strumenti di politica esterna, quali l'ENI e l'IPA II, che comprenda quei casi in cui i programmi di cooperazione esterna non possano essere adottati o debbano essere sospesi. Tale meccanismo dovrebbe cercare di ottenere un funzionamento ottimale e il massimo coordinamento possibile tra detti strumenti.

(16)

La maggior parte dei finanziamenti del FESR destinati ai programmi di cooperazione transfrontaliera e transnazionale dovrebbe concentrarsi su un numero limitato di obiettivi tematici al fine di ottimizzare l'impatto prodotto dalla politica di coesione in tutta l'Unione. Tuttavia, la concentrazione sugli obiettivi tematici nell'ambito del programma di cooperazione interregionale dovrebbe essere riflessa maggiormente nell'obiettivo di ciascuna operazione più che in una limitazione del numero di obiettivi tematici, al fine di sfruttare al meglio la cooperazione interregionale per il rafforzamento dell'efficacia della politica di coesione principalmente nell'ambito dell'obiettivo "Investire per la crescita e l'occupazione" nonché, se del caso, dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea". Per quanto concerne i programmi di cooperazione interregionale, la concentrazione dovrebbe derivare dal loro specifico ambito di applicazione.

(17)

Al fine di realizzare i risultati e gli obiettivi definiti nella strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, il FESR dovrebbe contribuire, nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", agli obiettivi tematici di sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza, la ricerca e l'innovazione, anche attraverso la promozione della cooperazione tra imprese, soprattutto le PMI, e la promozione dell'istituzione di sistemi per lo scambio transfrontaliero di informazioni nel settore delle TIC, di promozione di un'economia più verde, più efficiente dal punto di vista delle risorse e più competitiva, anche attraverso la promozione della mobilità transfrontaliera sostenibile, di promozione di un elevato tasso di occupazione da cui derivi coesione sociale e territoriale, anche attraverso attività a sostegno del turismo sostenibile, della cultura e del patrimonio naturale quali parti integranti di una strategia territoriale intesa a garantire una crescita favorevole all'occupazione, nonché di sviluppo della capacità amministrativa. Tuttavia, l'elenco delle priorità d'investimento nell'ambito dei vari obiettivi tematici dovrebbe essere adattato alle esigenze specifiche dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", fornendo priorità di investimento aggiuntive che consentano in particolare, nel quadro della cooperazione transfrontaliera, il proseguimento della cooperazione in ambito giuridico e amministrativo, della cooperazione fra i cittadini e le istituzioni, nonché della cooperazione nel campo dell'occupazione, della formazione e dell'integrazione delle comunità e dell'inclusione sociale in una prospettiva transfrontaliera, e lo sviluppo e il coordinamento delle strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi nell'ambito della cooperazione transfrontaliera. È inoltre opportuno definire priorità d'investimento specifiche o supplementari per alcuni programmi di cooperazione interregionale al fine di rifletterne le attività specifiche.

(18)

Nell'ambito dell'obiettivo tematico di promozione dell'inclusione sociale e di lotta alla povertà e tenuto conto della sua importanza pratica, è necessario garantire che nel caso di programmi transfrontalieri PEACE tra l'Irlanda del Nord e le contee confinanti dell'Irlanda a sostegno della pace e della riconciliazione il FESR contribuisca anche a promuovere la stabilità sociale ed economica nelle regioni interessate, in particolare attraverso azioni volte a favorire la coesione tra le comunità. In ragione della specificità del suddetto programma transfrontaliero, è opportuno che determinate regole in materia di selezione delle operazioni previste dal presente regolamento non trovino applicazione nei suoi confronti.

(19)

È necessario adeguare i requisiti relativi al contenuto dei programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" alle loro esigenze specifiche. Tali requisiti dovrebbero pertanto comprendere anche gli aspetti necessari alla loro attuazione efficace nel territorio degli Stati membri partecipanti, come quelli riguardanti gli organismi di audit e controllo, la procedura di istituzione di un segretariato congiunto e l'attribuzione delle responsabilità in caso di rettifiche finanziarie. Qualora gli Stati membri e le regioni partecipino a strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi, i programmi di cooperazione interessati dovrebbero stabilire il modo in cui gli interventi potrebbero contribuire a tali strategie. Inoltre, visto il carattere orizzontale dei programmi di cooperazione interregionale, il contenuto di tali programmi di cooperazione dovrebbe essere adeguato, in particolare per quanto concerne la definizione del beneficiario o dei beneficiari nel quadro degli attuali programmi INTERACT e ESPON.

(20)

Al fine di migliorare il coordinamento del sostegno accordato dal FESR ai programmi di cooperazione concernenti le regioni ultraperiferiche adottati a norma del presente regolamento con un eventuale finanziamento complementare del Fondo europeo di sviluppo (FES), dell'ENI, dell'IPA II e della Banca europea per gli investimenti (BEI), gli Stati membri e i paesi terzi o paesi o territori d'oltremare (questi ultimi, in prosieguo, "territori") partecipanti a tali programmi di cooperazione dovrebbero definire norme per meccanismi di coordinamento in tali programmi.

(21)

È opportuno coinvolgere i paesi o territori terzi in fase di preparazione dei programmi di cooperazione, qualora abbiano accettato l'invito a partecipare a tali programmi. Per tale coinvolgimento dovrebbero essere previste speciali procedure nel presente regolamento. In deroga alla procedura standard, qualora i programmi di cooperazione coinvolgano regioni ultraperiferiche e paesi o territori terzi, gli Stati membri partecipanti dovrebbero consultare tali paesi o territori terzi prima di presentare i programmi alla Commissione. Per rendere la partecipazione dei paesi o territori terzi ai programmi di cooperazione più efficace e pragmatica, dovrebbe altresì essere possibile avere gli accordi in merito al contenuto dei programmi di cooperazione e all'eventuale contributo dei paesi o territori terzi espressi nel verbale formalmente approvato delle riunioni di consultazione con tali paesi o territori terzi o delle deliberazioni delle organizzazioni di cooperazione regionale. Tenuto conto dei principi di gestione concorrente e di semplificazione, la procedura di approvazione dei programmi operativi dovrebbe essere strutturata facendo sì che la Commissione approvi solo gli elementi principali dei programmi di cooperazione, mentre gli altri elementi dovrebbero essere approvati dallo Stato o dagli Stati membri partecipanti. Ai fini della certezza del diritto e della trasparenza, è necessario assicurare che, qualora lo Stato o gli Stati membri partecipanti modifichino un elemento di un programma di cooperazione non subordinato all'approvazione della Commissione, l'autorità di gestione del programma in questione notifichi tale decisione di modifica alla Commissione entro un mese dalla data di tale decisione.

(22)

Conformemente alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, i Fondi strutturali europei e il Fondo europeo per gli investimenti dovrebbero adottare un approccio maggiormente integrato e inclusivo nell'affrontare i problemi a livello locale. Per rafforzare tale impostazione, il sostegno del FESR alle regioni frontaliere dovrebbe essere coordinato con il sostegno del FEASR e del FEAMP e, se del caso, coinvolgere i gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) di cui al regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ove lo sviluppo locale sia uno dei loro obiettivi.

(23)

Sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2007-2013, le condizioni di selezione delle operazioni dovrebbero essere chiarite e rafforzate per garantire la selezione delle sole operazioni effettivamente congiunte. Date la particolarità del contesto e le specificità dei programmi di cooperazione tra le regioni ultraperiferiche e i paesi o territori terzi, è opportuno stabilire e adattare condizioni di cooperazione mitigate in termini di trattamento delle operazioni nell'ambito di tali programmi. È opportuno definire la nozione di beneficiari unici e consentire a tali beneficiari di condurre operazioni di cooperazione da soli.

(24)

È opportuno specificare le responsabilità dei beneficiari capofila, che conservano la responsabilità generale dell'attuazione di un'operazione.

(25)

I requisiti delle relazioni di attuazione dovrebbero essere adeguati al contesto della cooperazione e dovrebbero riflettere il ciclo di attuazione del programma. Nell'interesse di una sana gestione, il riesame annuale dovrebbe poter aver luogo in forma scritta.

(26)

Conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 l'autorità di gestione dovrebbe garantire che l'esecuzione delle valutazioni dei programmi di cooperazione avvenga sulla base del piano di valutazione e comprenda le valutazioni finalizzate a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto, di tali programmi. Almeno una volta nel corso del periodo di programmazione si dovrebbe valutare in che modo il sostegno fornito abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi del programma. Tali valutazioni dovrebbero comprendere informazioni in merito a eventuali proposte di adeguamento nel corso del periodo di programmazione.

(27)

È opportuno stabilire, nell'allegato al presente regolamento, una serie comune di indicatori di output che agevolino la valutazione dei progressi nell'attuazione del programma, adeguati al carattere specifico dei programmi di cooperazione. A tali indicatori si dovrebbero essere aggiunti indicatori di risultato specifici per programma e, se del caso, indicatori di output specifici per programma.

(28)

Considerati il coinvolgimento di più di uno Stato membro e i maggiori costi amministrativi che ne derivano, in particolare rispetto ai controlli e alla traduzione, il massimale per le spese legate all'assistenza tecnica dovrebbe essere maggiore di quello a titolo dell'obiettivo "Investire per la crescita e l'occupazione". Al fine di compensare tali maggiori costi amministrativi, è opportuno incoraggiare gli Stati membri, laddove possibile, a ridurre gli oneri amministrativi per quanto attiene all'attuazione dei progetti congiunti. Inoltre, i programmi di cooperazione che ricevono un sostegno limitato a titolo del FESR dovrebbero ricevere un dato importo minimo per l'assistenza tecnica, che potrebbe essere superiore al 6 %, onde assicurare un finanziamento sufficiente allo svolgimento effettivo delle attività di assistenza tecnica

(29)

In ragione del coinvolgimento di più di uno Stato membro, non è appropriata per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" la norma generale di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 che dispone l'adozione da parte di ciascuno Stato delle proprie norme nazionali in materia di ammissibilità della spesa. Sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2007-2013, si dovrebbe definire una chiara gerarchia delle norme in materia di ammissibilità con una virata decisa verso regole in materia di ammissibilità delle spese stabilite a livello di Unione o complessivamente per un programma di cooperazione al fine di evitare possibili contraddizioni o incongruenze tra diversi regolamenti e tra regolamenti e norme nazionali. In particolare la Commissione, sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2007-2013, dovrebbe adottare regole in materia di ammissibilità della spesa per le categorie di costo di cui al presente regolamento.

(30)

In ragione del frequente coinvolgimento di personale proveniente da più di uno Stato membro nell'esecuzione delle operazioni e tenuto conto del numero di operazioni in cui i costi del personale rappresentano un elemento significativo, a copertura dei costi del personale dovrebbe essere applicato un importo forfettario basato sugli altri costi diretti delle operazioni di cooperazione, evitando così la contabilità singola per la gestione di tali operazioni.

(31)

È opportuno semplificare le norme in materia di flessibilità relative all'ubicazione delle operazioni al di fuori dell'area rientrante nell'ambito di applicazione del programma. Inoltre, è necessario sostenere e agevolare, mediante modalità specifiche, l'effettiva cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale con i paesi o territori terzi confinanti dell'Unione, laddove ciò sia necessario per garantire che le regioni degli Stati membri ricevano un'effettiva assistenza nel loro sviluppo. Di conseguenza, è opportuno autorizzare in via straordinaria e a determinate condizioni il sostegno da parte del FESR alle operazioni ubicate al di fuori dell'Unione rientranti nell'ambito di applicazione del programma e nei territori di paesi terzi confinanti qualora tali operazioni apportino un beneficio alle regioni dell'Unione.

(32)

È opportuno che gli Stati membri siano incoraggiati ad assegnare le funzioni dell'autorità di gestione a un GECT ovvero a rendere tale gruppo responsabile della gestione della parte del programma di cooperazione che interessa il territorio interessato da tale GECT.

(33)

L'autorità di gestione dovrebbe istituire un segretariato congiunto che, tra l'altro, possa fornire le informazioni ai candidati che richiedono sostegno, che si occupi delle proposte dei progetti e assista i beneficiari nell'attuazione delle rispettive operazioni.

(34)

Le autorità di gestione dovrebbero essere responsabili delle funzioni di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013, incluse le verifiche di gestione, al fine di garantire standard uniformi in tutta l'area rientrante nell'ambito di applicazione del programma. Tuttavia, laddove l'incarico di autorità di gestione sia affidato a un GECT, tali verifiche dovrebbero essere condotte dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità almeno per gli Stati membri e i paesi o territori terzi da cui provengono i membri partecipanti al GECT, mentre i controllori dovrebbero essere impiegati unicamente nei rimanenti Stati membri e paesi o territori terzi. Anche se non è stato designato un GECT, l'autorità di gestione dovrebbe poter essere autorizzata dagli Stati membri partecipanti a effettuare le verifiche su tutta l'area rientrante nell'ambito di applicazione del programma.

(35)

Le autorità di certificazione dovrebbero essere responsabili delle funzioni dell'autorità di certificazione stabilite nel regolamento (UE) n. 1303/2013. Gli Stati membri dovrebbero poter incaricare l'autorità di gestione di svolgere anche le funzioni dell'autorità di certificazione.

(36)

Un'autorità unica di audit dovrebbe essere responsabile dell'espletamento delle funzioni di un'autorità di audit come previsto nel regolamento (UE) n. 1303/2013 al fine di garantire standard uniformi in tutta l'area rientrante nell'ambito di applicazione del programma. Ove ciò non fosse possibile, un gruppo di revisori dovrebbe poter assistere l'autorità di audit del programma.

(37)

Per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione e potenziare l'efficacia della sua politica di coesione, i paesi terzi dovrebbero essere autorizzati a partecipare con il contributo di risorse dell'IPA II e dell'ENI ai programmi di cooperazione transnazionale e interregionale. Le operazioni cofinanziate da tali programmi dovrebbero, tuttavia, continuare a perseguire gli obiettivi della politica di coesione, anche se realizzati, parzialmente o integralmente, al di fuori del territorio dell'Unione. In tale contesto, il contributo agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione resta puramente accessorio, in quanto il centro di gravità dei programmi di cooperazione dovrebbe essere determinato dagli obiettivi tematici e dalle priorità di investimento della politica di coesione. Al fine di garantire l'efficace partecipazione dei paesi terzi ai programmi di cooperazione, gestiti secondo il principio della gestione concorrente, le condizioni di attuazione dei programmi dovrebbero essere stabilite nei programmi di cooperazione stessi così come, ove necessario, negli accordi di finanziamento conclusi tra la Commissione, il governo di ciascun paese terzo e lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del pertinente programma di cooperazione. Le condizioni di attuazione del programma dovrebbero essere coerenti con la normativa applicabile dell'Unione e, se del caso, con le disposizioni di diritto nazionale degli Stati membri partecipanti relative alla sua applicazione.

(38)

Per quanto riguarda il recupero in caso di irregolarità, dovrebbe essere stabilita una chiara catena di responsabilità finanziaria, che vada dai beneficiari, al beneficiario capofila, all'autorità di gestione, e infine alla Commissione. È opportuno adottare disposizioni specifiche in materia di responsabilità degli Stati membri per i casi in cui ottenere il recupero non sia possibile.

(39)

Sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2007-2013, si dovrebbe stabilire una deroga esplicita per la conversione delle spese sostenute in una valuta diversa dall'euro, applicando il tasso mensile di conversione del giorno più vicino a quello in cui è stata sostenuta la spesa o del mese in cui la spesa è stata presentata per verifica o nel mese durante il quale la spesa è stata riportata al beneficiario capofila. La presentazione al segretariato congiunto, alle autorità di programma e al comitato di sorveglianza dei piani di finanziamento, della rendicontazione e della contabilità relativa alle attività di cooperazione congiunta dovrebbe avvenire esclusivamente in euro. È opportuno verificare a correttezza della conversione.

(40)

Al fine di definire norme specifiche con riguardo alla modifica degli indicatori comuni di output e all'ammissibilità delle spese, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE relativamente alla modifica delle liste di indicatori comuni di output di cui all'allegato del presente regolamento e alle norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(41)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione relativamente all'elenco delle aree transfrontaliere e transnazionali, all'elenco di tutti i programmi di cooperazione e all'importo totale del sostegno del FESR per ogni programma di cooperazione, alla nomenclatura riguardante le categorie d'intervento e ai modelli per i programmi di cooperazione e alle relazioni di attuazione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(42)

Al fine di adottare decisioni di approvazione di taluni elementi dei programmi di cooperazione e ogni successiva modifica di tali elementi, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione.

(43)

Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicato il proseguimento o la modifica dell'intervento approvato dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo o del Consiglio (8) o ad altri atti legislativi applicabili a tale intervento al 31 dicembre 2013. Tale regolamento o tali altri atti legislativi applicabili dovrebbero quindi continuare ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2013 a tale intervento o alle operazioni interessate fino alla loro chiusura. Le domande di intervento presentate o approvate a norma del regolamento (CE) n. 1080/2006 dovrebbero restare valide.

(44)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale correggendo i principali squilibri regionali all'interno dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo delle rilevanti disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni, il ritardo delle regioni meno favorite e le limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(45)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste nel presente regolamento, quest'ultimo dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce l'ambito d'applicazione del FESR in merito all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" e reca disposizioni specifiche relative a tale obiettivo.

2.   Il presente regolamento definisce, per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", gli obiettivi prioritari e l'organizzazione del FESR, i criteri di ammissibilità degli Stati membri e delle regioni al sostegno del FESR, le risorse finanziarie disponibili per il sostegno a titolo del FESR e i criteri di assegnazione delle stesse.

Il regolamento reca inoltre le disposizioni necessarie a garantire l'efficacia dell'attuazione, della sorveglianza, della gestione finanziaria e del controllo dei programmi operativi a norma dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" ("i programmi di cooperazione"), anche qualora paesi terzi prendano parte a detti programmi di cooperazione.

3.   Il regolamento (UE) n. 1303/2013 e il capo I del regolamento (UE) n. 1301/2013 si applicano all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" e ai relativi programmi di cooperazione, fatto salvo quanto disposto specificamente a norma del presente regolamento o qualora tali disposizioni possano applicarsi unicamente all'obiettivo "Investire per la crescita e l'occupazione".

Articolo 2

Componenti dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea"

Nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", il FESR sostiene le seguenti componenti:

1)

la cooperazione transfrontaliera fra regioni limitrofe per promuovere lo sviluppo regionale integrato fra regioni confinanti aventi frontiere marittime e terrestri in due o più Stati membri o fra regioni confinanti in almeno uno Stato membro e un paese terzo sui confini esterni dell'Unione diversi da quelli interessati dai programmi nell'ambito degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione;

2)

la cooperazione transnazionale su territori transnazionali più estesi, che coinvolge partner nazionali, regionali e locali e comprendente anche la cooperazione marittima transfrontaliera nei casi che non rientrano nella cooperazione transfrontaliera, in vista del conseguimento di un livello più elevato di integrazione territoriale di tali territori;

3)

la cooperazione interregionale per rafforzare l'efficacia della politica di coesione, promuovendo:

a)

lo scambio di esperienze incentrato sugli obiettivi tematici fra i partner in tutta l'Unione, anche in relazione allo sviluppo delle regioni di cui all'articolo 174 TFUE, sull'individuazione e la diffusione di buone prassi, in vista del loro trasferimento principalmente a programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investire per la crescita e l'occupazione" nonché, se del caso, a programmi di cooperazione;

b)

lo scambio di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla diffusione di buone prassi in relazione allo sviluppo urbano sostenibile, inclusi i collegamenti tra aree urbane e rurali;

c)

lo scambio di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla diffusione di buone prassi e di un approccio innovativo in relazione all'attuazione dei programmi e delle azioni di cooperazione nonché all'uso dei GECT;

d)

l'analisi delle tendenze di sviluppo in relazione agli obiettivi della coesione territoriale, inclusi gli aspetti territoriali della coesione economica e sociale, e uno sviluppo armonioso del territorio dell'Unione tramite gli studi, la raccolta dei dati e altre misure.

Articolo 3

Copertura geografica

1.   Per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera, le regioni dell'Unione ammesse al sostegno sono quelle del livello NUTS 3, che si trovano lungo i confini terrestri interni ed esterni diversi da quelli interessati dai programmi nell'ambito degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, nonché tutte le regioni dell'Unione del livello NUTS 3, che si trovano lungo i confini marittimi separati da una distanza massima di 150 km, fermi restando gli eventuali aggiustamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità delle aree rientranti nell'ambito di applicazione del programma di cooperazione stabilite per il periodo di programmazione 2007-2013.

La Commissione adotta una decisione, tramite atti di esecuzione, che stabilisce l'elenco, ripartito per programma di cooperazione, delle aree transfrontaliere che ricevono il sostegno. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Tale elenco specifica anche le regioni di livello NUTS 3 dell'Unione prese in considerazione per la dotazione del FESR a favore della cooperazione transfrontaliera su tutti i confini interni e sui confini esterni che sono oggetto degli strumenti finanziari esterni dell'Unione, come l'ENI, conformemente all'atto legislativo ENI, e l'IPA II,. conformemente all'atto legislativo IPA II.

Nel presentare le proposte di programma nel quadro della cooperazione transfrontaliera, gli Stati membri, in casi debitamente giustificati e al fine di assicurare la coerenza delle aree transfrontaliere, possono chiedere che regioni di livello NUTS 3 diverse da quelle elencate nella decisione di cui al secondo comma siano inserite in una determinata area di cooperazione transfrontaliera.

Su richiesta dello Stato o degli Stati membri interessati, al fine di agevolare la cooperazione transfrontaliera sui confini marittimi per le regioni ultraperiferiche, e fatte salve le disposizioni del primo comma, nella decisione di cui al secondo comma la Commissione può includere le regioni di livello NUTS 3 delle aree ultraperiferiche che si trovano lungo confini marittimi separati da una distanza superiore ai 150 km quali aree transfrontaliere che possono ricevere sostegno dagli stanziamenti corrispondenti di tali Stati membri.

2.   Fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, paragrafi 2 e 3, i programmi di cooperazione transfrontaliera possono concernere regioni nella Norvegia e nella Svizzera e riguarda inoltre il Liechtenstein, Andorra, Monaco e San Marino e i paesi terzi o i territori confinanti con le regioni ultraperiferiche, che devono essere tutti equivalenti a regioni di livello NUTS 3.

3.   Per quanto concerne la cooperazione transnazionale, la Commissione adotta una decisione, tramite atti di esecuzione, che stabilisce l'elenco, ripartito per programma di cooperazione e concernente le regioni di livello NUTS 2, delle aree transnazionali che ricevono il sostegno, garantendo al contempo la continuità di tale cooperazione in aree coerenti più vaste sulla base dei programmi precedenti, tenendo conto, ove opportuno, delle strategie macroregionali e di quelle concernenti i bacini marittimi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

In sede di presentazione delle proposte di programmi di cooperazione transnazionale, gli Stati membri possono chiedere che siano aggiunte regioni di livello NUTS 2 adiacenti a quelle elencate nella decisione di cui al primo comma a una determinata area di cooperazione transnazionale motivando la richiesta.

4.   Fatte salvo l'articolo 20, paragrafi 2 e 3, i programmi di cooperazione transnazionale possono concernere le regioni in entrambi i seguenti territori o paesi terzi:

a)

paesi terzi o territori elencati o menzionati al paragrafo 2 del presente articolo; e

b)

isole Faroe e la Groenlandia.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20, paragrafi 2 e 3, i programmi di cooperazione transnazionale possono anche riguardare regioni in paesi terzi interessate dagli strumenti finanziari esterni dell'Unione, come l'ENI, conformemente all'atto legislativo ENI, comprese le regioni pertinenti della Federazione russa, e l'IPA II conformemente all'atto legislativo IPA II. Gli stanziamenti annui corrispondenti al sostegno dell'ENI e dell'IPA II a tali programmi saranno resi disponibili, purché i programmi affrontino adeguatamente gli obiettivi di cooperazione esterna pertinenti.

Tali regioni devono essere equivalenti a regioni di livello NUTS 2.

5.   Per quanto concerne la cooperazione interregionale, il sostegno da parte del FESR riguarda la totalità del territorio dell'Unione.

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 20, paragrafi 2 e 3, i programmi di cooperazione interregionale possono riguardare la totalità o parte dei paesi terzi o dei territori indicati al paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), del presente articolo.

6.   A scopo informativo, le regioni dei paesi o territori terzi di cui ai paragrafi 2 e 4 sono indicate nell'elenco di cui ai paragrafi 1 e 3.

7.   In casi debitamente giustificati, al fine di incrementare l'efficienza nell'attuazione del programma, le regioni ultraperiferiche possono combinare nell'ambito di un unico programma di cooperazione territoriale gli importi del FESR stanziati per la cooperazione transfrontaliera e transnazionale, compreso lo stanziamento supplementare previsto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, nel rispetto delle norme applicabili a ciascuno stanziamento.

Articolo 4

Risorse per la "Cooperazione territoriale europea"

1.   Le risorse per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" ammontano al 2,75 % delle risorse totali disponibili per gli impegni di bilancio del FESR, del FSE e del Fondo di coesione per il periodo di programmazione che va dal 2014 al 2020 e stabilite all'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (vale a dire, un totale di 8 948 259 330 EUR) e sono ripartite come segue:

a)

74,05 % (vale a dire, un totale di 6 626 631 760 EUR) per la cooperazione transfrontaliera;

b)

20,36 % (vale a dire, un totale di 1 821 627 570 EUR) per la cooperazione transnazionale;

c)

5,59 % (vale a dire, un totale di 500 000 000 EUR) per la cooperazione interregionale.

2.   Per i programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", alle regioni ultraperiferiche è assegnato non meno del 150 % del sostegno a titolo del FESR ricevuto per il periodo di programmazione 2007-2013 per i programmi di cooperazione. Inoltre, è accantonato a favore della cooperazione con le regioni ultraperiferiche un importo di 50 000 000 EUR dallo stanziamento per la cooperazione interregionale. Per quanto concerne la concentrazione tematica, l'articolo 6, paragrafo 1, si applica a tale stanziamento supplementare.

3.   La Commissione comunica a ciascuno Stato membro la rispettiva quota degli importi globali destinati alla cooperazione transfrontaliera e transnazionale di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), ripartita per anno. Il criterio utilizzato per la ripartizione per Stato membro è quello della popolazione delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, e all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma.

Sulla base degli importi comunicati ai sensi del primo comma, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione se e secondo quali modalità si è avvalso della possibilità di trasferimento di cui all'articolo 5 e della conseguente ripartizione dei fondi tra i programmi transfrontalieri e transnazionali cui esso partecipa. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione che definisce un elenco di tutti i programmi di cooperazione e indica l'importo globale del sostegno complessivo del FESR per ciascun programma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

4.   Il contributo del FESR ai programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi nell'ambito dell'ENI e ai programmi transfrontalieri nell'ambito dell'IPA II è definito dalla Commissione e dagli Stati membri interessati. Il contributo del FESR stabilito per ciascuno Stato membro non è successivamente ridistribuito tra gli Stati membri interessati.

5.   È concesso il sostegno del FESR a singoli programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi nell'ambito dello strumento ENI e a programmi transfrontalieri nell'ambito dello strumento IPA II, a condizione che importi almeno equivalenti siano forniti dall'ENI e dall'IPA II. Tale equivalenza è soggetta all'importo massimo stabilito dall'atto legislativo ENI o dall'atto legislativo IPA II.

6.   Gli stanziamenti annui corrispondenti al sostegno del FESR ai programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi nell'ambito dello strumento ENI e ai programmi transfrontalieri nell'ambito dello strumento IPA II sono imputati alle linee di bilancio pertinenti di tali strumenti nell'ambito dell'esercizio finanziario 2014.

7.   Per gli esercizi 2015 e 2016, qualora non sia stato presentato alcun programma alla Commissione entro il 30 giugno, per quanto riguarda l'ENI, nell'ambito dei programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi e, per quanto riguarda l'IPA II, nell'ambito dei programmi transfrontalieri, e non sia stata effettuata una riassegnazione a un altro programma presentato nell'ambito della medesima categoria di programmi di cooperazione esterna, il contributo annuo del FESR a detti programmi è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera interna, di cui al paragrafo 1, lettera a), ai quali partecipano lo Stato o gli Stati membri interessati.

Se entro il 30 giugno 2017 non fossero stati ancora presentati alla Commissione programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi rientranti nell'ambito di applicazione dell'ENI e programmi transfrontalieri rientranti nell'ambito di applicazione dell'IPA II, la totalità della contribuzione del FESR a tali programmi per gli anni rimanenti fino al 2020, di cui al paragrafo 4, che non è stata riassegnata a un altro programma adottato nell'ambito della medesima categoria di programmi di cooperazione esterna, è assegnata ai programmi di cooperazione transfrontaliera interna di cui al paragrafo 1, lettera a), ai quali partecipano lo Stato membro o gli Stati membri interessati.

8.   I programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi di cui al paragrafo 4 adottati dalla Commissione sono sospesi o la dotazione dei programmi è ridotta, conformemente alle norme e secondo le procedure applicabili, in particolare, se:

a)

nessuno dei paesi partner interessati dal programma ha firmato l'accordo finanziario pertinente entro la scadenza di cui all'atto legislativo ENI o all'atto legislativo IPA II, oppure

b)

il programma non può essere attuato secondo quanto previsto a causa di problemi nelle relazioni fra i paesi partecipanti.

In tali casi, il contributo del FERS di cui al paragrafo 4 corrispondente alle rate annuali non ancora impegnate, o alle rate annuali impegnate e disimpegnate in tutto o in parte durante lo stesso esercizio che non siano state riassegnate a un altro programma nell'ambito della medesima categoria di programmi di cooperazione esterna, è stanziato a favore dei programmi di cooperazione transfrontaliera interna di cui al paragrafo 1, lettera a), ai quali partecipano lo Stato o gli Stati membri interessato, su sua o loro richiesta.

9.   La Commissione presenta al comitato istituito a norma dell'articolo 150, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 una sintesi annuale dell'esecuzione finanziaria dei programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi nell'ambito dell'ENI e dei programmi transfrontalieri nell'ambito dell'IPA II cui il FESR contribuisce ai sensi del presente articolo.

Articolo 5

Possibilità di trasferimento

Ciascuno Stato membro può trasferire fino al 15 % della sua dotazione finanziaria per ciascuna delle componenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), da una di tali componenti a un'altra.

CAPO II

Concentrazione tematica e priorità d'investimento

Articolo 6

Concentrazione tematica

1.   Almeno l'80 % della dotazione del FESR destinata a ciascun programma di cooperazione transfrontaliera e transnazionale si concentra su un massimo di quattro degli obiettivi tematici tra quelli indicati all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2.   Per la cooperazione interregionale di cui all'articolo 2, punto 3, lettera a), del presente regolamento, possono essere selezionati tutti gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 7

Priorità d'investimento

1.   Il FESR contribuisce, nei limiti del suo ambito di applicazione quale definito all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1301/2013, agli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 mediante azioni congiunte nel quadro dei programmi di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. In aggiunta alle priorità di investimento di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1301/2013, il FESR può altresì sostenere le seguenti priorità di investimento tra gli obiettivi tematici indicati per ciascun componente dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea":

a)

per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera:

i)

promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori mediante l'integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, inclusa la mobilità transfrontaliera, le iniziative locali congiunte a favore dell'occupazione, i servizi di informazione e di consulenza e la formazione congiunta;

ii)

promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e la discriminazione mediante la promozione dell'uguaglianza di genere, delle pari opportunità e dell'integrazione delle comunità attraverso le frontiere;

iii)

investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale finalizzata alle competenze e all'apprendimento permanente mediante lo sviluppo e la realizzazione di programmi d'istruzione, formazione professionale e formazione congiunti;

iv)

rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente mediante la promozione della cooperazione giuridica e amministrativa e la cooperazione fra i cittadini e le istituzioni.

b)

per quanto concerne la cooperazione transnazionale: rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente mediante lo sviluppo e il coordinamento di strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi;

c)

per quanto concerne la cooperazione interregionale: rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente mediante:

i)

diffondere buone prassi e competenze nonché mettere a frutto i risultati dello scambio di esperienze relative allo sviluppo urbano sostenibile, anche per quanto concerne i collegamenti tra aree urbane e rurali a norma dell'articolo 2, punto 3, lettera b);

ii)

promuovere lo scambio di esperienze al fine di rafforzare l'efficacia dei programmi e delle azioni di cooperazione territoriale nonché l'uso dei GECT (a norma dell'articolo 2, punto 3, lettera c);

iii)

rafforzare la base di conoscenze al fine di consolidare l'efficacia della politica di coesione e conseguire gli obiettivi tematici attraverso l'analisi delle tendenze di sviluppo (a norma dell'articolo 2, punto 3, lettera d);

2.   Nel caso del programma transfrontaliero PEACE, e nell'ambito dell'obiettivo tematico di promozione dell'inclusione sociale, della lotta alla povertà e alla discriminazione, il FESR contribuisce altresì a promuovere la stabilità sociale ed economica nelle regioni interessate, in particolare mediante azioni volte a favorire la coesione tra comunità.

CAPO III

Programmazione

Articolo 8

Contenuto, adozione e modifica dei programmi di cooperazione

1.   Un programma di cooperazione consta di assi prioritari. Fatto salvo l'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1303/2013, un asse prioritario corrisponde a un obiettivo tematico e include una o più priorità di investimento di quell'obiettivo tematico, conformemente agli articoli 6 e 7 del presente regolamento. Ove opportuno e al fine di ottenere un impatto e un'efficacia maggiori attraverso un approccio integrato e coerente dal punto di vista tematico alla realizzazione degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, un asse prioritario può, in casi debitamente giustificati, combinare una o più priorità di investimento complementari di diversi obiettivi tematici allo scopo di ricavare il massimo contributo a detto asse prioritario.

2.   Un programma di cooperazione contribuisce alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale definendo altresì:

a)

la motivazione per la scelta degli obiettivi tematici e delle corrispondenti priorità d'investimento e dotazioni finanziarie, tenuto conto del Quadro strategico comune di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 1303/2013, sulla base di un'analisi delle esigenze dell'area rientrante nell'ambito di applicazione del programma nel suo complesso, nonché della strategia scelta di conseguenza, facendo fronte, ove opportuno, al problema dei collegamenti mancanti nelle infrastrutture transfrontaliere e tenendo conto dei risultati della valutazione ex ante eseguita a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

b)

per ciascun asse prioritario diverso dall'assistenza tecnica:

i)

le priorità d'investimento e gli obiettivi specifici corrispondenti;

ii)

per rafforzare l'orientamento ai risultati della programmazione, i risultati previsti per gli obiettivi specifici e i corrispondenti indicatori di risultato con un valore di base e un valore target, se del caso, quantificati conformemente all'articolo 16;

iii)

una descrizione del tipo ed esempi di azioni da sostenere nel quadro di ciascuna priorità d'investimento e la previsione del loro contributo agli obiettivi specifici di cui al punto i), inclusi i principi guida per la selezione delle operazioni e, se del caso, l'individuazione dei principali gruppi destinatari, dei territori specifici target dell'intervento, dei tipi di beneficiari nonché dell'uso programmato degli strumenti finanziari e dei grandi progetti;

iv)

gli indicatori di output comuni e specifici, compreso il valore obiettivo quantificato, che si prevede contribuiranno ai risultati, conformemente all'articolo 16, per ciascuna priorità di investimento;

v)

l'individuazione delle fasi di attuazione e degli indicatori finanziari e di output e, se del caso, degli indicatori di risultato, da usare quali target intermedi e target finali per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'allegato II del medesimo regolamento;

vi)

se del caso, una sintesi dell'uso pianificato dell'assistenza tecnica comprendente, ove necessario, le azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e dei beneficiari e, ove necessario, le azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa delle pertinenti parti interessate di partecipare all'attuazione dei programmi;

vii)

le corrispondenti categorie di intervento, basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa delle risorse programmate;

c)

per ciascun asse prioritario concernente l'assistenza tecnica:

i)

gli obiettivi specifici;

ii)

i risultati attesi per ciascun obiettivo specifico e, se obiettivamente giustificato alla luce del contenuto delle azioni, i corrispondenti indicatori di risultato con un valore di riferimento e un valore obiettivo, conformemente all'articolo 16;

iii)

una descrizione delle azioni da sostenere e la previsione del loro contributo agli obiettivi specifici di cui al punto i);

iv)

gli indicatori di output che si prevede contribuiranno al conseguimento dei risultati;

v)

le corrispondenti categorie di intervento, basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa delle risorse programmate;

Il punto ii) non si applica qualora il contributo dell'Unione all'asse o agli assi prioritari concernenti l'assistenza tecnica in un programma di cooperazione non superi i 15 000 000 EUR;

d)

un piano finanziario contenente le seguenti tabelle (senza alcuna divisione per Stato membro partecipante):

i)

una tabella che specifica, a norma delle disposizioni in materia di tassi di cofinanziamento di cui agli articoli 60, 120 e 121 del regolamento (UE) n. 1303/2013, per ciascun anno l'importo della dotazione finanziaria totale prevista per il sostegno da parte del FESR;

ii)

una tabella che specifica, per l'intero periodo di programmazione, per il programma di cooperazione e per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria totale del sostegno da parte del FESR e il cofinanziamento nazionale. Per gli assi prioritari che combinano le priorità di investimento di diversi obiettivi tematici, la tabella specifica l'importo della dotazione finanziaria complessiva e quello del cofinanziamento nazionale per ciascuno degli obiettivi tematici corrispondenti. Qualora il cofinanziamento nazionale sia composto da cofinanziamenti pubblici e privati, la tabella indica la ripartizione indicativa fra le componenti pubblica e privata. A fini informativi, essa indica inoltre eventuali contributi dei paesi terzi partecipanti al programma nonché la partecipazione prevista da parte della BEI;

e)

un elenco dei grandi progetti la cui attuazione è prevista durante il periodo di programmazione.

La Commissione adotta atti di esecuzione riguardanti la nomenclatura di cui al primo comma, lettera b), punto vii), e lettera c), punto v). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303 / 2013.

3.   Tenuto conto del suo contenuto e dei suoi obiettivi, un programma di cooperazione descrive l'approccio integrato allo sviluppo territoriale, anche in relazione alle aree di cui all'articolo 174, paragrafo 3, TFUE, con riguardo agli accordi di partenariato degli Stati membri partecipanti e indicando in che modo tale programma di cooperazione contribuisce al conseguimento degli obiettivi del suo programma e dei risultati attesi, specificando, ove opportuno, quanto segue:

a)

l'approccio all'uso di strumenti per lo sviluppo locale di tipo partecipativo e i principi per l'individuazione delle aree in cui sarà attuato;

b)

i principi per l'individuazione delle aree urbane in cui dovranno attuarsi le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile e gli stanziamenti indicativi per il sostegno del FESR a tali azioni;

c)

l'approccio all'uso dello strumento per l'investimento territoriale integrato di cui all'articolo 11 nei casi che non rientrano tra quelli contemplati alla lettera b) e la dotazione finanziaria indicativa di ciascun asse prioritario;

d)

se gli Stati membri e le regioni partecipano a strategie macroregionali e a strategie concernenti i bacini marittimi, il contributo degli interventi pianificati nell'ambito del programma di cooperazione a tali strategie, nel rispetto delle esigenze dell'area rientrante nell'ambito di applicazione del programma individuate dai pertinenti Stati membri e tenuto conto, se del caso, dei progetti di importanza strategica individuati in tali strategie.

4.   Il programma di cooperazione individua altresì:

a)

le disposizioni di attuazione che:

i)

identificano l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione e, se del caso, l'autorità di audit;

ii)

identificano l'organismo o gli organismi designati per svolgere i compiti di controllo;

iii)

identificano l'organismo o gli organismi designati per svolgere i compiti di audit;

iv)

fissano la procedura di costituzione del segretariato congiunto;

v)

stabiliscono una descrizione sommaria delle modalità di gestione e controllo;

vi)

stabiliscono la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri partecipanti in caso di rettifica finanziaria imposta dall'autorità di gestione o dalla Commissione;

b)

l'organismo al quale la Commissione deve effettuare i pagamenti;

c)

le azioni adottate per coinvolgere i partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 nella preparazione del programma di cooperazione, e il ruolo di tali partner nella preparazione e nell'attuazione del programma di cooperazione, inclusa la loro partecipazione al comitato di sorveglianza.

5.   Il programma di cooperazione stabilisce inoltre quanto segue, tenuto conto del contenuto degli accordi di partenariato e del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri:

a)

il meccanismo per garantire un efficace coordinamento fra il FESR, il FSE e il Fondo di coesione, il FEASR, il FEAMP e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali, compresi il coordinamento e la possibile associazione con il meccanismo per collegare l'Europa ai sensi del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), l'ENI, il FES e l'IPA II, e la BEI, tenendo conto delle disposizioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1303/2013, qualora gli Stati membri e i paesi o territori terzi partecipino a programmi di cooperazione che prevedono l'utilizzo degli stanziamenti del FESR per le regioni ultraperiferiche e delle risorse del FES, meccanismi di coordinamento al livello appropriato per agevolare un coordinamento efficace nell'utilizzo di tali stanziamenti e risorse;

b)

una sintesi della valutazione dell'onere amministrativo a carico dei beneficiari e, ove necessario, le azioni pianificate, accompagnate da un calendario indicativo al fine di ridurre tale onere amministrativo.

6.   Le informazioni richieste a norma del paragrafo 2, primo comma, lettera a), paragrafo 2, primo comma, lettera b), punti da i) a vii), paragrafo 3 e paragrafo 5, lettera a), sono adeguate al carattere specifico dei programmi di cooperazione di cui all'articolo 2, punto 3, lettere b), c) e d).

Le informazioni richieste ai sensi del paragrafo 2, primo comma, lettera e), e del paragrafo 5, lettera b), non devono essere incluse nei programmi di cooperazione di cui all'articolo 2, punto 3, lettere c) e d).

7.   Ogni programma di cooperazione comprende, ove opportuno e previa valutazione debitamente giustificata da parte degli Stati membri interessati della loro pertinenza al contenuto e agli obiettivi del programma, una descrizione:

a)

delle azioni specifiche volte a considerare i requisiti in materia di tutela ambientale, di efficienza delle risorse, di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento, di capacità di reagire alle catastrofi, di prevenzione e di gestione dei rischi nella selezione delle operazioni;

b)

delle azioni specifiche per la promozione delle pari opportunità e la prevenzione delle discriminazioni di genere, razza o origine etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione, la progettazione e la realizzazione del programma di cooperazione e in particolare in relazione all'accesso ai finanziamenti, tenendo conto delle esigenze dei vari gruppi destinatari a rischio di tali discriminazioni e in particolare il requisito di garantire l'accessibilità alle persone con disabilità;

c)

il contributo del programma di cooperazione alla promozione della parità di genere e, se del caso, le modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma e operativo.

Le lettere a) e b) del primo comma non si applicano ai programmi di cooperazione di cui all'articolo 2, punto 3, lettere b), c) e d).

8.   I programmi di cooperazione a norma dell'articolo 2, punto 3, lettere c) e d), definiscono il beneficiario o i beneficiari e possono specificare la procedura di assegnazione.

9.   Lo Stato membro partecipante e, una volta accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione, i paesi o territori terzi, se del caso, confermano per iscritto il loro accordo in merito ai contenuti di un programma di cooperazione prima della presentazione alla Commissione. Tale accordo prevede inoltre che tutti gli Stati membri e, se del caso, i paesi o territori terzi partecipanti si impegnino a fornire il cofinanziamento necessario per l'attuazione del programma di cooperazione e, ove applicabile, che i paesi o territori terzi si impegnino a fornire un contributo finanziario.

In deroga al primo comma, per i programmi di cooperazione che coinvolgano regioni ultraperiferiche e paesi o territori terzi, gli Stati membri interessati consultano tali paesi o territori terzi prima di presentare i programmi alla Commissione. In tal caso, gli accordi in merito al contenuto dei programmi di cooperazione e all'eventuale contributo dei paesi o territori terzi possono in alternativa essere espressi nel verbale formalmente approvato delle riunioni di consultazione con i paesi o territori terzi o delle deliberazioni delle organizzazioni di cooperazione regionale.

10.   Gli Stati membri e, una volta accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione, i paesi o territori terzi partecipanti redigono i programmi di cooperazione conformemente al modello adottato dalla Commissione.

11.   La Commissione adotta detto modello di cui al paragrafo 10 mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

12.   La Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva tutti gli elementi, comprese future modifiche, contemplati dal presente articolo, a eccezione di quelli che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 2, lettera b), punto vii), del paragrafo 2, lettera c), punto v), del paragrafo 2, lettera e), del paragrafo 4, lettera a), punto i), e lettera c) e dei paragrafi 5 e 7 del presente articolo, che restano di responsabilità degli Stati membri partecipanti.

13.   L'autorità di gestione notifica alla Commissione qualsiasi decisione che modifica gli elementi del programma di cooperazione non contemplata dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 12 entro un mese dalla data di detta decisione di modifica. Tale decisione di modifica indica la data della sua entrata in vigore, che non può essere anteriore alla data di adozione.

Articolo 9

Piano d'azione congiunto

Qualora un GECT, nella sua qualità di beneficiario, sia responsabile dell'attuazione di un piano d'azione congiunto a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il personale del segretariato congiunto del programma di cooperazione e i membri dell'assemblea del GECT possono entrare a far parte del comitato direttivo di cui all'articolo 108, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013. I membri dell'assemblea del GECT non costituiscono la maggioranza del comitato direttivo.

Articolo 10

Sviluppo locale guidato dalla comunità

Lo sviluppo locale guidato dalla comunità a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013 può essere realizzato nell'ambito di programmi di cooperazione transfrontaliera, purché il gruppo di sviluppo locale sia composto da rappresentanti di almeno due paesi, dei quali uno è uno Stato membro.

Articolo 11

Investimento territoriale integrato

Per i programmi di cooperazione, l'organismo intermedio incaricato della gestione e dell'attuazione di un investimento territoriale integrato di cui all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è un'entità giuridica istituita secondo il diritto di uno dei paesi partecipanti, a condizione che sia costituita dalle autorità pubbliche o dagli organismi di almeno due paesi partecipanti, oppure un GECT.

Articolo 12

Selezione delle operazioni

1.   Le operazioni nel quadro dei programmi di cooperazione sono selezionate da un comitato di sorveglianza di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tale comitato di sorveglianza può istituire un comitato direttivo che agisca sotto la sua responsabilità per la selezione delle operazioni.

2.   Le operazioni selezionate nel quadro della cooperazione transfrontaliera e transnazionale coinvolgono beneficiari di almeno due paesi partecipanti, dei quali almeno uno è uno Stato membro. Un'operazione può essere realizzata in un singolo paese, purché ne siano individuati ripercussioni e benefici a livello transfrontaliero o transnazionale.

Le operazioni nell'ambito della cooperazione interregionale di cui all'articolo 2, punto 3, lettere a) e b), comportano la partecipazione dei beneficiari di almeno tre paesi, dei quali almeno due sono Stati membri.

Le condizioni stabilite dal primo comma non si applicano alle operazioni nell'ambito dei programmi transfrontalieri PEACE a sostegno della pace e della riconciliazione tra l'Irlanda del Nord e le contee limitrofe dell'Irlanda, come indicato all'articolo 7, paragrafo 2.

3.   In deroga al paragrafo 2, un GECT o un'altra entità giuridica secondo il diritto di uno dei paesi partecipanti può essere l'unico beneficiario di un'operazione, a condizione che sia costituito da autorità o enti pubblici di almeno due paesi partecipanti, in caso di cooperazione transfrontaliera e transnazionale, e di almeno tre paesi partecipanti in caso di cooperazione interregionale.

Un'entità giuridica che attua uno strumento finanziario o, se del caso, un fondo di fondi può essere l'unico beneficiario di un'operazione anche se non sono soddisfatti i requisiti di cui al primo comma per quanto concerne la relativa composizione.

4.   I beneficiari cooperano per sviluppare e attuare le operazioni. Inoltre, cooperano per dotare di organico sufficiente e/o per finanziare le operazioni.

Per quanto concerne le operazioni nel quadro di programmi posti in essere tra regioni ultraperiferiche e paesi o territori terzi, i beneficiari sono tenuti a cooperare soltanto nei due ambiti di cui al primo comma.

5.   Per ciascuna operazione, l'autorità di gestione fornisce al beneficiario capofila o al beneficiario unico un documento che definisce le condizioni del sostegno all'operazione, ivi inclusi i requisiti specifici relativi ai prodotti o ai servizi da realizzare nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine di esecuzione.

Articolo 13

Beneficiari

1.   Qualora vi siano due o più beneficiari di un'operazione nell'ambito di un programma di cooperazione, uno di essi è designato da tutti i beneficiari come beneficiario capofila.

2.   Il beneficiario capofila:

a)

definisce con gli altri beneficiari un accordo comprendente disposizioni che garantiscano, fra l'altro, una sana gestione finanziaria dei fondi stanziati per l'operazione, anche per quanto concerne le modalità di recupero degli importi indebitamente versati;

b)

si assume la responsabilità di garantire la realizzazione dell'intera operazione;

c)

garantisce che le spese dichiarate da tutti i beneficiari siano state sostenute per l'attuazione dell'operazione e corrispondano alle attività concordate tra tutti i beneficiari, anche nel rispetto del documento fornito dall'autorità di gestione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5;

d)

assicura che le spese dichiarate dagli altri beneficiari siano state oggetto di verifica da parte di uno o più controllori, qualora tale verifica non sia effettuata dall'autorità di gestione a norma dell'articolo 23, paragrafo 3.

3.   Salvo altrimenti specificato nelle modalità definite a norma del paragrafo 2, lettera a), il beneficiario capofila garantisce che gli altri beneficiari ricevano il più rapidamente possibile e in toto l'importo complessivo del contributo dei fondi. Nessun importo è dedotto o trattenuto né sono addebitati oneri specifici o di altro genere aventi l'effetto equivalente di ridurre le somme così erogate a favore degli altri beneficiari.

4.   I beneficiari capofila hanno sede in uno Stato membro partecipante al programma di cooperazione. Tuttavia, gli Stati membri e i paesi o territori terzi partecipanti a un programma di cooperazione possono convenire che il beneficiario capofila stabilisca la propria sede in un paese o territorio terzo partecipante a tale programma di cooperazione, purché l'autorità di gestione abbia accertato che il beneficiario capofila è in grado di svolgere i compiti indicati ai paragrafi 2 e 3 e che sono soddisfatti i requisiti in materia di gestione, verifica e audit.

5.   I beneficiari unici sono registrati in uno Stato membro partecipante al programma di cooperazione. Tuttavia, possono essere registrati in uno Stato membro non partecipante al programma, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 12, paragrafo 3.

CAPO IV

Sorveglianza e valutazione

Articolo 14

Relazioni di attuazione

1.   Entro il 31 maggio 2016 e, successivamente, entro la stessa data di ogni anno fino al 2023 compreso, l'autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione di attuazione annuale a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013. La relazione di attuazione presentata nel 2016 concerne gli esercizi 2014 e 2015, nonché il periodo compreso fra la data di avvio per l'ammissibilità delle spese e il 31 dicembre 2013.

2.   Per le relazioni presentate nel 2017 e nel 2019 la scadenza di cui al paragrafo 1 è il 30 giugno.

3.   Le relazioni di attuazione annuali forniscono informazioni in merito a:

a)

l'attuazione del programma di cooperazione a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013;

b)

ove opportuno, i progressi compiuti nella preparazione e nell'attuazione di grandi progetti e piani d'azione congiunti.

4.   Le relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 stabiliscono e valutano le informazioni richieste rispettivamente a norma dell'articolo 50, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, insieme alle seguenti informazioni:

a)

i progressi nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni;

b)

i risultati delle attività di informazione e pubblicità condotte nell'ambito della strategia di comunicazione;

c)

il coinvolgimento dei partner nell'attuazione, nella sorveglianza e nella valutazione del programma di cooperazione.

Le relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 possono, fermi restando contenuto e obiettivi di ogni programma di cooperazione, stabilire informazioni e valutare gli altri elementi indicati di seguito:

a)

i progressi nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, incluso lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale guidato dalle comunità nell'ambito di applicazione del programma di cooperazione;

b)

i progressi nell'attuazione di azioni volte a rafforzare la capacità delle autorità e dei beneficiari di amministrare e utilizzare il FESR;

c)

se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e a quelle relative ai bacini marittimi;

d)

le azioni specifiche intraprese per promuovere la parità tra uomini e donne nonché la non discriminazione, con particolare riferimento all'accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi di cooperazione e nelle operazioni;

e)

le azioni adottate per promuovere lo sviluppo sostenibile;

f)

i progressi nella realizzazione di azioni nel campo dell'innovazione sociale.

5.   Le relazioni annuali e quelle finali di attuazione sono redatte sulla base di modelli adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 15

Riesame annuale

La riunione di riesame annuale è organizzata conformemente all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Se una riunione di riesame annuale non è organizzata conformemente all'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il riesame annuale può essere effettuato per iscritto.

Articolo 16

Indicatori per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea"

1.   Sono utilizzati indicatori comuni di output, quali definiti nell'allegato del presente regolamento, indicatori di risultato specifici per programma e, se del caso, indicatori di output specifici per programma conformemente all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punti ii) e iv), e lettera c), punti ii) e iv), del presente regolamento.

2.   Per quanto concerne gli indicatori di output comuni e specifici per programma, si considerano valori di partenza pari a zero. Sono fissati per il 2023 i valori obiettivo quantificati cumulativi per tali indicatori.

3.   Per quanto concerne gli indicatori di risultato specifici per programma che si riferiscono a priorità di investimento, il valore di partenza è determinato sulla base degli ultimi dati disponibili e gli obiettivi sono fissati per il 2023. Gli obiettivi possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 per modificare l'elenco degli indicatori comuni di output di cui all'allegato, al fine di effettuare adeguamenti, ove ciò sia giustificato in un'ottica di efficace valutazione dei progressi realizzati nell'attuazione dei programmi.

Articolo 17

Assistenza tecnica

L'importo del FESR stanziato per l'assistenza tecnica è limitato al 6 % dell'importo totale stanziato per un programma di cooperazione. Nel caso dei programmi che hanno uno stanziamento complessivo non superiore a 50 000 000 EUR, l'importo del FESR stanziato per l'assistenza tecnica è limitato al 7 % dell'importo totale stanziato, ma non è inferiore a 1 500 000 EUR, né superiore a 3 000 000 EUR.

CAPO V

Ammissibilità

Articolo 18

Norme in materia di ammissibilità delle spese

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 per stabilire norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione in relazione ai costi del personale, alle spese d'ufficio e amministrative, alle spese di viaggio e soggiorno, ai costi per consulenze e servizi esterni nonché alle spese per attrezzature. La Commissione dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio degli atti delegati adottati conformemente all'articolo 29 entro 22 avril 2014

2.   Fatte salve le norme in materia di ammissibilità stabilite dagli articoli da 65 a 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013, dal regolamento (UE) n. 1301/2013, dal presente regolamento o dall'atto delegato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ovvero sulla base degli stessi, lo Stato membro che partecipa al comitato di sorveglianza definisce norme aggiuntive sull'ammissibilità delle spese per il programma di cooperazione nel suo complesso.

3.   Per le questioni non disciplinate dalle norme in materia di ammissibilità stabilite dagli articoli da 65 a 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013, dal regolamento (UE) n. 1301/2013, dall'atto delegato di cui al paragrafo 1 del presente articolo o dalle norme definite congiuntamente dagli Stati membri partecipanti a norma del paragrafo 2 del presente articolo, ovvero sulla base degli stessi, trovano applicazione le norme nazionali dello Stato membro in cui sono sostenute le spese.

Articolo 19

Costi del personale

I costi del personale di un'operazione possono essere calcolati su base forfetaria fino al 20 % dei costi diretti diversi dai costi del personale di detta operazione.

Articolo 20

Ammissibilità delle operazioni dei programmi di cooperazione a seconda dell'ubicazione

1.   Le operazioni nell'ambito dei programmi di cooperazione soggetti alle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 sono ubicate nella parte dell'area di programma che comprende il territorio dell'Unione (la "parte dell'Unione nell'area di programma").

2.   L'autorità di gestione può accettare che un'operazione sia attuata, in maniera totale o parziale, al di fuori della parte dell'Unione nell'area di programma, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

l'operazione è a beneficio dell'area di programma;

b)

l'importo totale stanziato nell'ambito del programma di cooperazione per le operazioni ubicate al di fuori della parte dell'Unione nell'area di programma non supera il 20 % del sostegno del FESR a livello di programma, oppure il 30 % nel caso dei programmi di cooperazione in cui la parte dell'Unione nell'area di programma è formata da regioni ultraperiferiche;

c)

gli obblighi delle autorità di gestione e di audit relativamente alla gestione, al controllo e all'audit dell'operazione sono assolti dalle autorità del programma di cooperazione o, in alternativa, queste ultime stipulano accordi con le autorità dello Stato membro ovvero del paese o territorio terzo in cui è attuata l'operazione.

3.   Le spese relative alle operazioni concernenti assistenza tecnica o attività promozionali e di sviluppo delle capacità possono essere sostenute al di fuori della parte dell'Unione nella area di programma, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e c).

CAPO VI

Gestione, controllo e designazione

Articolo 21

Designazione delle autorità

1.   Gli Stati membri che partecipano a un programma di cooperazione designano, ai fini dell'articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, un'autorità di gestione unica, e, ai fini dell'articolo 123, paragrafo 2, di tale regolamento, un'autorità di certificazione unica e, ai fini dell'articolo 123, paragrafo 4, di tale regolamento, un'autorità di audit unica. L'autorità di gestione e l'autorità di audit hanno sede nello stesso Stato membro.

Gli Stati membri che partecipano a un programma di cooperazione possono assegnare all'autorità di gestione anche la responsabilità di esercitare le funzioni di autorità di certificazione. Tale assegnazione lascia impregiudicata la ripartizione delle responsabilità in materia di applicazione di rettifiche finanziarie fra gli Stati membri partecipanti prevista nel programma di cooperazione.

2.   L'autorità di certificazione riceve i pagamenti effettuati dalla Commissione e, di norma, effettua i pagamenti al beneficiario capofila conformemente all'articolo 132 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

3.   La procedura per la designazione dell'autorità di gestione e, se del caso, dell'autorità di certificazione di cui all'articolo 124 del regolamento UE n. 1303/2013, è effettuata dallo Stato membro in cui ha sede l'autorità.

Articolo 22

Gruppo europeo di cooperazione territoriale

Gli Stati membri che partecipano a un programma di cooperazione possono ricorrere a un GECT al fine di affidargli la responsabilità della gestione di tale programma di cooperazione o di parte di esso e in particolare conferendogli le responsabilità di un'autorità di gestione.

Articolo 23

Funzioni dell'autorità di gestione

1.   Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, l'autorità di gestione di un programma di cooperazione svolge le funzioni di cui all'articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2.   L'autorità di gestione istituisce un segretariato congiunto previa consultazione degli Stati membri e degli eventuali paesi terzi partecipanti al programma di cooperazione.

Il segretariato congiunto assiste l'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza nello svolgimento delle rispettive funzioni. Inoltre, il segretariato congiunto fornisce ai potenziali beneficiari le informazioni concernenti le possibilità di finanziamento nell'ambito dei programmi di cooperazione, assistendo altresì i beneficiari nell'attuazione delle operazioni.

3.   Qualora l'autorità di gestione sia un GECT, le verifiche previste dall'articolo 125, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono condotte dall'autorità di gestione, o sotto la sua responsabilità, almeno per gli Stati membri e nei paesi o territori terzi da cui provengono i membri partecipanti al GECT.

4.   Qualora l'autorità di gestione non conduca le verifiche a norma dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 nella totalità dell'area di programma, ovvero nel caso in cui le verifiche non siano condotte dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, per gli Stati membri e i paesi o territori terzi da cui provengono i membri partecipanti al GECT conformemente al paragrafo 3, ciascuno Stato membro o, qualora abbia accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione, ciascun paese o territorio terzo designa l'organo o la persona responsabile della conduzione di tali verifiche in relazione ai beneficiari sul proprio territorio (il/i "controllore/i").

I controllori di cui al primo comma possono essere gli stessi organi responsabili della conduzione delle verifiche effettuate per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investire per la crescita e l'occupazione" oppure, nel caso dei paesi terzi, della conduzione di verifiche analoghe nell'ambito degli strumenti di politica esterna dell'Unione.

L'autorità di gestione si accerta che le spese di ciascun beneficiario partecipante a un'operazione siano state verificate da un controllore designato.

Ciascuno Stato membro assicura che le spese di un beneficiario possano essere verificate entro tre mesi dalla presentazione dei documenti da parte del beneficiario interessato.

Ciascuno Stato membro o ciascun paese terzo, qualora abbia accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione, è responsabile delle verifiche condotte nel proprio territorio.

5.   Qualora la realizzazione di prodotti o servizi cofinanziati possa essere verificata solo rispetto a un'intera operazione, la verifica è effettuata dall'autorità di gestione o dal controllore dello Stato membro in cui ha sede il capofila.

Articolo 24

Funzioni dell'autorità di certificazione

L'autorità di certificazione di un programma di cooperazione svolge le funzioni di cui all'articolo 126 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 25

Funzioni dell' autorità di audit

1.   Gli Stati membri e i paesi terzi partecipanti a un programma di cooperazione possono autorizzare l'autorità di audit a esercitare direttamente le funzioni di cui all'articolo 127 del regolamento (UE) n. 1303/2013 nell'insieme del territorio interessato dal programma di cooperazione. Essi specificano quali sono i casi in cui l'autorità di audit è affiancata da un revisore di uno stato Membro o di un paese terzo.

2.   In assenza dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 l'autorità di audit è assistita da un gruppo di revisori composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro o paese terzo che partecipa al programma di cooperazione e svolge le funzioni di cui all'articolo 127 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Ciascuno Stato membro o paese terzo, qualora abbia accettato l'invito a partecipare a un programma di cooperazione, è responsabile degli audit effettuati nel proprio territorio.

Ogni rappresentante di ciascuno Stato membro e paese terzo partecipante al programma di cooperazione è responsabile della produzione degli elementi di fatto relativi alle spese sostenute nel proprio territorio richiesti dall'autorità di audit ai fini della sua valutazione.

Il gruppo di revisori è istituito entro tre mesi dalla decisione di approvazione del programma di cooperazione. Esso redige il proprio regolamento ed è presieduto dall'autorità di audit del programma di cooperazione.

3.   I revisori svolgono una funzione indipendente dai controllori, i quali effettuano le verifiche conformemente all'articolo 23.

CAPO VII

Partecipazione dei paesi terzi ai programmi di cooperazione transnazionale e interregionale

Articolo 26

Condizioni di attuazione per la partecipazione di paesi terzi

Le condizioni di attuazione del programma applicabili, che disciplinano la gestione finanziaria nonché la programmazione, la sorveglianza, la valutazione e il controllo della partecipazione dei paesi terzi attraverso un contributo di risorse dell'IPA II o dell'ENI a programmi di cooperazione transnazionale e interregionale, sono definite nel pertinente programma di cooperazione e, se necessario, anche nell'accordo finanziario fra la Commissione, i governi dei paesi terzi interessati e lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del programma di cooperazione pertinente. Le condizioni di attuazione del programma sono coerenti con le norme della politica di coesione dell'Unione.

CAPO VIII

Gestione finanziaria

Articolo 27

Impegni di bilancio, pagamenti e recuperi

1.   Il sostegno del FESR ai programmi di cooperazione è versato in un unico conto privo di sottoconti nazionali.

2.   L'autorità di gestione garantisce il recupero da parte del beneficiario capofila o del beneficiario unico di tutti gli importi versati in virtù di irregolarità. I beneficiari rimborsano al beneficiario capofila tutti gli importi indebitamente versati.

3.   Se il beneficiario capofila non ottiene il rimborso da parte degli altri beneficiari, oppure se l'autorità di gestione non ottiene il rimborso da parte del beneficiario capofila o del beneficiario unico, lo Stato membro o il paese terzo nel cui territorio ha sede il beneficiario, ovvero è registrato il GECT, rimborsa all'autorità di gestione ogni importo indebitamente versato a tale beneficiario. L'autorità di gestione è responsabile del rimborso degli importi in esame al bilancio generale dell'Unione, in base alla ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri partecipanti stabilita dal programma di cooperazione.

Articolo 28

Uso dell'euro

In deroga all'articolo 133 del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'importo delle spese sostenute in una valuta diversa dall'euro è convertito in euro dai beneficiari al tasso di cambio contabile mensile della Commissione nel mese in cui tali spese sono state:

a)

sostenute;

b)

presentate all'autorità di gestione o al controllore per la verifica conformemente all'articolo 23 del presente regolamento; o

c)

rendicontate al beneficiario capofila.

Il metodo prescelto è indicato nel programma di cooperazione e si applica a tutti i beneficiari.

La conversione è verificata dall'autorità di gestione o dal controllore nello Stato membro o paese terzo in cui ha sede il beneficiario.

CAPO IX

Disposizioni finali

Articolo 29

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 16, paragrafo 4, e 18, paragrafo 1, è conferito alla Commissione a decorrere dal 21 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2020.

3.   La delega di potere di cui agli articoli 16, paragrafo 4, e 18, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Una decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 16, paragrafo 4, e 18, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 30

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, dell'intervento approvato dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1080/2006 o di qualsivoglia altro atto legislativo applicabile a tale intervento al 31 dicembre 2013 che continuano pertanto ad applicarsi successivamente all'intervento o alle operazioni interessate fino alla relativa chiusura. Ai fini del presente paragrafo, l'intervento copre i programmi operativi e i grandi progetti.

2.   Le domande di intervento presentate o approvate a norma del regolamento (CE) n. 1080/2006 prima del 1o gennaio 2014 restano valide.

Articolo 31

Riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2020 conformemente all'articolo 178 TFUE.

Articolo 32

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 4 e gli articoli 27 e 28 del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŠADŽIUS


(1)  GU C 191 del 29.6.2012, pag. 49.

(2)  GU C 277 del 13.9.2012, pag. 96.

(3)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (Cfr. pag. 320 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (Cfr. pag. 289 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi (Cfr. pag. 303 della presente Gazzetta ufficiale).

(7)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(8)  Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).


ALLEGATO

INDICATORI COMUNI DI OUTPUT PER L'OBIETTIVO "COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA"

 

UNITÀ

NOME

Investimento produttivo

 

Imprese

Numero di imprese che ricevono un sostegno

 

Imprese

Numero di imprese che ricevono sovvenzioni

 

Imprese

Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni

 

Imprese

Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario

 

Imprese

Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno

 

imprese

Numero di imprese partecipanti a progetti di ricerca transfrontalieri, transnazionali o interregionali

 

organizzazioni

Numero di istituti di ricerca partecipanti a progetti di ricerca transfrontalieri, transnazionali o interregionali

 

EUR

Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)

 

EUR

Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (diverso dalle sovvenzioni)

 

equivalenti a tempo pieno

Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno

Turismo sostenibile

visite/anno

Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno

Infrastrutture TIC

nuclei familiari

Nuclei familiari aggiuntivi dotati di accesso alla banda larga ad almeno 30 Mbps

Trasporti

Ferrovie

Chilometri

Lunghezza totale della nuova linea ferroviaria

 

 

di cui: TEN-T

 

Chilometri

Lunghezza totale della linea ferroviaria ricostruita o ristrutturata

 

di cui: TEN-T

Strade

Chilometri

Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione

 

 

di cui: TEN-T

Chilometri

Lunghezza totale delle strade ricostruite o ristrutturate

 

di cui: TEN-T

Trasporto urbano

Chilometri

Lunghezza totale delle linee tranviarie e metropolitane nuove o migliorate

Vie di navigazione interna

Chilometri

Lunghezza totale delle vie di navigazione interna nuove o migliorate

Ambiente

Rifiuti solidi

tonnellate/anno

Capacità supplementare di riciclo dei rifiuti

Approvvigionamento idrico

Persone

Porzione aggiuntiva di popolazione raggiunta da un miglior servizio di approvvigionamento idrico

Trattamento delle acque reflue

popolazione equivalente

Porzione aggiuntiva di popolazione raggiunta da un miglior servizio di trattamento delle acque reflue

Prevenzione e gestione dei rischi

Persone

Popolazione che beneficia di misure di prevenzione delle alluvioni

 

Persone

Popolazione che beneficia di misure di protezione contro gli incendi boschivi

Ripristino del terreno

Ettari

Superficie totale dei terreni ripristinati

Natura e biodiversità

Ettari

Superficie degli habitat beneficiari di un sostegno finalizzato al raggiungimento di un migliore stato di conservazione

Ricerca, innovazione

 

 

 

equivalenti a tempo pieno

Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno

 

equivalenti a tempo pieno

Numero di ricercatori che operano in contesti caratterizzati da migliori infrastrutture di ricerca

 

Imprese

Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca

 

EUR

Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S

 

Imprese

Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato

 

Imprese

Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda

Energia e cambiamenti climatici

 

 

Energie rinnovabili

MW

Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili

Efficienza energetica

nuclei familiari

Numero di nuclei familiari con una migliore classificazione dei consumi energetici

 

kWh/anno

Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici

 

Utenti

Numero di utenti energetici aggiuntivi dotati di allacciamento alle reti "intelligenti"

Riduzione dei gas a effetto serra

tonnellate di CO2 equivalente

Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra

Infrastrutture sociali

Assistenza all'infanzia e istruzione

Persone

Capacità delle infrastrutture di assistenza all'infanzia o di istruzione beneficiarie di un sostegno

Sanità

Persone

Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati

Indicatori specifici di sviluppo urbano

 

Persone

Popolazione che vive in aree caratterizzate da strategie di sviluppo urbano integrato

 

metri quadri

Spazi aperti creati o ripristinati nelle aree urbane

 

metri quadri

Edifici pubblici o commerciali costruiti o ristrutturati nelle aree urbane

 

unità abitative

Alloggi ripristinati nelle aree urbane

Mercato del lavoro e formazione (1)

 

Persone

Numero di partecipanti alle iniziative di mobilità transfrontaliera

 

Persone

Numero di partecipanti alle iniziative locali congiunte per l'occupazione e alle attività di formazione congiunta

 

Persone

Numero di partecipanti ai progetti di promozione dell'uguaglianza di genere, delle pari opportunità e dell'inclusione sociale su scala transfrontaliera

 

Persone

Numero di partecipanti ai programmi congiunti di istruzione e formazione a sostegno dell'occupazione giovanile, delle opportunità di istruzione e di istruzione superiore e professionale su scala transfrontaliera


(1)  Se pertinenti, le informazioni sui partecipanti saranno ripartite secondo la loro situazione lavorativa, indicando se sono "occupati", "disoccupati", "disoccupati di lungo periodo", "inattivi" o "inattivi e che non seguono nessun corso di istruzione o formazione".


Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione dell'articolo 6 del regolamento FESR, dell'articolo 15 del regolamento CTE e dell'articolo 4 del regolamento sul Fondo di coesione

Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della garanzia fornita dalla Commissione al legislatore dell'Unione che gli indicatori comuni di output relativi al regolamento FESR, al regolamento CTE e al regolamento del Fondo di coesione, che figureranno in un allegato di ciascun regolamento, rappresentano il risultato di un lungo processo di preparazione con la partecipazione di esperti nella valutazione della Commissione e degli Stati membri e si prevede che, in linea di principio, resteranno stabili.


20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/281


REGOLAMENTO (UE) N. 1300/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 174, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che l'Unione sviluppi e prosegua le proprie azioni intese a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. Il Fondo di coesione istituito con il presente regolamento dovrebbe perciò erogare contributi finanziari a progetti nel settore dell'ambiente e a reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura dei trasporti.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce le disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. Tale regolamento costituisce un nuovo quadro per i Fondi strutturali e d'investimento europei, tra cui il Fondo di coesione. È pertanto necessario precisare i compiti del Fondo di coesione in relazione a tale quadro e in relazione allo scopo assegnato al Fondo di coesione nel TFUE.

(3)

È opportuno stabilire disposizioni specifiche concernenti i tipi di attività che possono essere sostenute dal Fondo di coesione al fine di contribuire alle priorità di investimento nell'ambito degli obiettivi tematici definiti nel regolamento (UE) n. 1303/2013.

(4)

L'Unione dovrebbe essere in grado di contribuire, attraverso il Fondo di coesione, ad azioni volte a realizzare i propri obiettivi ambientali a norma degli articoli 11 e 191 TFUE, vale a dire l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e, nel settore dei trasporti al di fuori delle reti transeuropee, il trasporto ferroviario, fluviale e marittimo, i sistemi di trasporto intermodale e la loro interoperabilità, la gestione del traffico stradale, marittimo e aereo, il trasporto urbano pulito e il trasporto pubblico.

(5)

È opportuno ricordare che, qualora le misure basate sull'articolo 192, paragrafo 1, TFUE implichino costi ritenuti sproporzionati per le pubbliche autorità di uno Stato membro e il sostegno finanziario sia fornito dal Fondo di coesione a norma dell'articolo 192, paragrafo 5, TFUE, si applica comunque il principio "chi inquina paga".

(6)

I progetti relativi alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) sostenuti dal Fondo di coesione devono essere conformi agli orientamenti stabiliti nel regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Per concentrare gli sforzi al riguardo, è opportuno dare la priorità ai progetti di interesse comune definiti in detto regolamento.

(7)

È opportuno che gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra provenienti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) non siano ammissibili al sostegno del Fondo di coesione in quanto già beneficiano dal punto di vista finanziario dell'applicazione di tale direttiva. Tale esclusione non dovrebbe limitare la possibilità di ricorrere al Fondo di coesione a sostegno delle attività che non sono elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE anche se svolte dagli stessi operatori economici, e comprendono attività quali investimenti per l'efficienza energetica nella cogenerazione di energia termica ed elettrica e nelle reti di teleriscaldamento, sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione dell'energia, e misure dirette a ridurre l'inquinamento atmosferico, anche se uno degli effetti indiretti di tali attività è la riduzione dell' emissione di gas a effetto serra, o se sono elencate nel piano nazionale di cui alla direttiva 2003/87/CE.

(8)

Gli investimenti nell'edilizia abitativa, diversi da quelli destinati alla promozione dell'efficienza energetica o dell'uso delle energie rinnovabili, non possono essere ammissibili al sostegno del Fondo di coesione in quanto non rientrano nell'ambito di applicazione del sostegno di tale Fondo quale definito nel TFUE.

(9)

Al fine di accelerare lo sviluppo dell'infrastruttura dei trasporti nell'Unione, è opportuno che il Fondo di coesione sostenga i progetti nel settore dell'infrastruttura dei trasporti aventi un valore aggiunto europeo di cui al regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) per un importo complessivo di 10 000 000 000 di EUR. L'attribuzione del sostegno da parte del Fondo di coesione a tali progetti dovrebbe essere conforme alle norme di cui all'articolo 92, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Conformemente al regolamento (UE) n. 1316/2013, il sostegno dovrebbe essere messo a disposizione soltanto degli Stati membri ammissibili al finanziamento a titolo del Fondo di coesione, e con i tassi di cofinanziamento applicabili a tale Fondo.

(10)

È importante garantire che, nel promuovere gli investimenti nella gestione dei rischi, si tenga conto dei rischi specifici a livello regionale, transfrontaliero e transnazionale.

(11)

È opportuno assicurare la complementarità e le sinergie tra gli interventi sostenuti dal Fondo di coesione, dal FESR, dall'obiettivo della cooperazione territoriale europea e dal meccanismo per collegare l'Europa, al fine di evitare la duplicazione degli sforzi e di garantire il collegamento ottimale tra diversi tipi di infrastrutture a livello locale, regionale e nazionale e in tutta l'Unione.

(12)

Per rispondere alle esigenze specifiche del Fondo di coesione, e in linea con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, è necessario fissare nell'ambito di ciascun obiettivo tematico stabilito dal regolamento (UE) n.1303/2013 le azioni specifiche del Fondo di coesione quali "priorità di investimento". Tali priorità dovrebbero definire obiettivi dettagliati, che non si escludano a vicenda, cui il Fondo di coesione dovrà contribuire. Inoltre, tali priorità d'investimento dovrebbero costituire la base per la definizione di obiettivi specifici nell'ambito dei programmi operativi che tengano conto delle esigenze e delle caratteristiche dell'area del programma. Per aumentare la flessibilità e ridurre gli oneri amministrativi attraverso un'attuazione congiunta, è opportuno allineare nell'ambito dei corrispondenti obiettivi tematici le priorità d'investimento del FESR e del Fondo di coesione.

(13)

È opportuno definire nell'allegato del presente regolamento una serie di indicatori comuni di output per valutare i progressi aggregati, a livello di Unione, nell'attuazione dei programmi operativi. Tali indicatori dovrebbero corrispondere alla priorità d'investimento e al tipo di azione oggetto di sostegno conformemente al presente regolamento e alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1303/2013. Gli indicatori comuni di output dovrebbero essere completati da indicatori di risultato specifici per ciascun programma e, se del caso, da indicatori di output specifici per ciascun programma.

(14)

Al fine di modificare il presente regolamento per quanto concerne taluni elementi non essenziali, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'elenco degli indicatori comuni di output di cui all'allegato I del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(15)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione negli interessi della promozione di uno sviluppo sostenibile non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può, a motivo delle eccessive disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e del ritardo delle regioni meno favorite e delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(16)

Poiché il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (7), è opportuno abrogare tale regolamento. Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il proseguimento o la modifica degli interventi approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1084/2006 o ad altri atti normativi applicabili a tali interventi al 31 dicembre 2013. Tale regolamento o tale altro atto normativo applicabile dovrebbe quindi continuare ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2013 a tali interventi o operazioni fino alla loro chiusura. Le domande di intervento presentate o approvate a norma del regolamento (CE) n. 1084/2006 dovrebbero restare valide.

(17)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste nel presente regolamento, quest'ultimo dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Istituzione del Fondo di coesione e suo oggetto

1.   È istituito un Fondo di coesione al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione nell'interesse della promozione dello sviluppo sostenibile.

2.   Il presente regolamento stabilisce i compiti del Fondo di coesione e l'ambito di applicazione del suo sostegno per quanto riguarda l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" di cui all'articolo 89 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 2

Ambito di intervento del Fondo di coesione

1.   Il Fondo di coesione, assicurando un appropriato equilibrio e in base alle esigenze di ciascuno Stato membro in fatto di investimenti e di infrastrutture, sostiene:

a)

gli investimenti in materia ambientale, anche in settori connessi allo sviluppo sostenibile e all'energia che presentano benefici per l'ambiente;

b)

le TEN-T, secondo gli orientamenti adottati con il regolamento (UE) n. 1315/2013;

c)

l'assistenza tecnica.

2.   Il Fondo di coesione non sostiene:

a)

la disattivazione o la costruzione delle centrali nucleari;

b)

gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;

c)

gli interventi nel campo dell'edilizia abitativa, a meno che non siano destinati a promuovere l'efficienza energetica o l'uso delle energie rinnovabili;

d)

la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;

e)

le imprese in difficoltà, quali definite secondo le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato;

f)

gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, a meno che non siano connessi alla protezione dell'ambiente o accompagnati da investimenti necessari a mitigare o ridurre il loro impatto ambientale negativo.

Articolo 3

Sostegno del Fondo di coesione per i progetti nel settore dell'infrastruttura dei trasporti in virtù del meccanismo per collegare l'Europa

Il Fondo di coesione sostiene i progetti nel settore dell'infrastruttura dei trasporti aventi un valore aggiunto europeo di cui al regolamento (UE) n. 1316/2013 per un importo di 10 000 000 000 di EUR, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 4

Priorità d'investimento

Il Fondo di coesione sostiene le seguenti priorità d'investimento nell'ambito degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, conformemente alle esigenze di sviluppo e alle potenzialità di crescita indicate nell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punto i), di detto regolamento e nell'accordo di partenariato:

a)

favorire il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori:

i)

promuovendo la produzione e la distribuzione di energia ottenuta da fonti rinnovabili;

ii)

promuovendo l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese;

iii)

sostenendo l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa;

iv)

sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione intelligenti che operano a bassa e media tensione;

v)

promuovendo strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni;

vi)

promuovendo l'uso della cogenerazione ad alto rendimento di energia termica ed elettrica basata su una domanda di calore utile;

b)

promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la gestione e la prevenzione dei rischi:

i)

sostenendo investimenti riguardanti l'adattamento al cambiamento climatico, compresi gli approcci basati sugli ecosistemi;

ii)

promuovendo investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantendo la capacità di reagire alle catastrofi e sviluppando sistemi di gestione delle catastrofi;

c)

preservare e proteggere l'ambiente e promuovere l'efficienza delle risorse:

i)

investendo nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale e per far fronte alle necessità, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi;

ii)

investendo nel settore dell'acqua per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale e per far fronte alle necessità, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi;

iii)

proteggendo e ripristinando la biodiversità e i suoli e promuovendo i servizi ecosistemici anche attraverso Natura 2000 e per mezzo di infrastrutture verdi;

iv)

intervenendo per migliorare l'ambiente urbano, rivitalizzare le città, riqualificare e decontaminare le aree industriali dismesse (comprese quelle di riconversione), ridurre l'inquinamento atmosferico e promuovere misure di riduzione del rumore;

d)

promuovere il trasporto sostenibile ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete:

i)

favorendo la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale con investimenti nella TEN-T;

ii)

sviluppando e migliorando sistemi di trasporto ecologici (anche a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, tra cui vie navigabili interne e trasporti marittimi, porti, collegamenti multimodali e infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile;

iii)

sviluppando e riattando sistemi di trasporto ferroviario globali, di elevata qualità e interoperabili, e promuovendo misure di riduzione del rumore;

e)

potenziare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e dei soggetti interessati e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni attraverso azioni tese a rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici connessi all'attuazione del Fondo di coesione.

Articolo 5

Indicatori

1.   Sono utilizzati, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, e dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iv), e lettera c),), punti ii) e iv), del regolamento (UE) n. 1303/2013, gli indicatori di output comuni figuranti nell'allegato I del presente regolamento, gli indicatori di risultato specifici per ciascun programma e, se del caso, gli indicatori di output specifici per ciascun programma.

2.   Per gli indicatori di output comuni e specifici per ciascun programma i valori base sono fissati a zero. Sono fissati valori obiettivo cumulativi quantificati per tali indicatori per il 2023.

3.   Per gli indicatori di risultato specifici per ciascun programma, che si riferiscono a priorità d'investimento, i valori base utilizzano gli ultimi dati disponibili e i valori obiettivo sono fissati per il 2023. I valori obiettivo possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 7 per modificare l'elenco degli indicatori di output comuni di cui all'allegato I, al fine di effettuare aggiustamenti, ove ciò sia giustificato per garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti nell'attuazione dei programmi operativi.

Articolo 6

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, degli interventi approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1084/2006 o ad altri atti normativi applicabili a tali interventi al 31 dicembre 2013. Detto regolamento o ogni altro atto normativo applicabile continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2013 a tali interventi od operazioni fino alla loro chiusura. Ai fini del presente paragrafo, gli interventi riguardano programmi operativi e grandi progetti.

2.   Le richieste di intervento presentate o approvate a norma del regolamento (CE) n. 1084/2006 restano valide.

Articolo 7

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 4, è conferito alla Commissione a decorrere da 21 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2020.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 8

Abrogazione

Fatto salvo l'articolo 6 del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1084/2006 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2014.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II.

Articolo 9

Riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2020 conformemente all'articolo 177 TFUE.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŠADŽIUS


(1)  GU C 191 del 29.6.2012, pag. 38.

(2)  GU C 225 del 27.7.2012, pag. 143.

(3)  Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (Cfr. pag. 320 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (UE) 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

(5)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(6)  Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

(7)  Regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 79).


ALLEGATO I

INDICATORI COMUNI DI OUTPUT PER IL FONDO DI COESIONE

 

UNITÀ

DENOMINAZIONE

Ambiente

Rifiuti solidi

tonnellate/anno

Capacità addizionale di riciclaggio dei rifiuti

Approvvigionamento idrico

persone

Popolazione addizionale beneficiaria dell'approvvigionamento idrico potenziato

Trattamento delle acque reflue

equivalente popolazione

Popolazione addizionale beneficiaria del trattamento delle acque reflue potenziato

Prevenzione e gestione dei rischi

persone

Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni

persone

Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro gli incendi forestali

Riabilitazione dei suoli

ettari

Superficie totale dei suoli riabilitati

Natura e biodiversità

ettari

Superficie degli habitat che ricevono un sostegno per raggiungere un migliore stato di conservazione

Energia e cambiamento climatico

Energie rinnovabili

MW

Capacità addizionale di produzione di energia da fonti rinnovabili

Efficienza energetica

unità abitative

Numero di unità abitative con classificazione del consumo energetico migliorata

kWh/anno

Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici

utenti

Numero di utenti di energia addizionali collegati a reti intelligenti

Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

tonnellate equivalenti CO2

Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra

Trasporti

Ferrovie

chilometri

Lunghezza totale delle nuove linee ferroviarie

 

chilometri

Lunghezza totale delle linee ferroviarie ricostruite o rinnovate

Strade

chilometri

Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione

Chilometri

Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate

Trasporti urbani

Chilometri

Lunghezza totale delle linee tramviarie e metropolitane nuove o migliorate

Vie navigabili

Chilometri

Lunghezza totale delle vie navigabili nuove o migliorate


ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1084/2006

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 5 bis

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 8

Articolo 10


Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dell'articolo 6 del regolamento FESR, dell'articolo 15 del regolamento CTE e dell'articolo 4 del regolamento sul Fondo di coesione

Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della garanzia fornita dalla Commissione al legislatore dell'Unione che gli indicatori comuni di output relativi al regolamento FESR, al regolamento CTE e al regolamento del Fondo di coesione, che figureranno quale allegato di ciascun regolamento, rappresentano il risultato di un lungo processo di preparazione che ha visto la partecipazione degli esperti di valutazione sia della Commissione che degli Stati membri, e si prevede che, in linea di principio, resteranno immutati.


20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/289


REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 178 e 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 176 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) sia destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. A norma di tale articolo e dell'articolo 174, secondo e terzo comma, TFUE, il FESR è destinato a contribuire a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e a ridurre il ritardo delle regioni meno favorite, tra le quali un'attenzione particolare deve essere rivolta alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce le disposizioni comuni al FESR, al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

(3)

È opportuno stabilire disposizioni specifiche concernenti i tipi di attività che possono essere finanziate dal FESR per contribuire alle priorità d'investimento nell'ambito degli obiettivi tematici stabiliti nel regolamento (UE) n. 1303/2013. È opportuno allo stesso tempo definire e chiarire quali attività non rientrano nell'ambito del FESR, tra cui gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra provenienti dalle attività elencate nell'allegato 1 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Al fine di evitare un finanziamento eccessivo, tali investimenti non dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FESR in quanto già beneficiano di vantaggi finanziari derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE. Tale esclusione non dovrebbe limitare la possibilità di ricorrere al FESR a sostegno di attività non contemplate dall'allegato I della direttiva 2003/87/CE anche se tali attività sono attuate dagli stessi operatori economici e comprendono attività quali investimenti a fini di efficienza energetica in reti di riscaldamento urbano, in sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione dell'energia, e misure dirette a ridurre l'inquinamento atmosferico, anche se uno degli effetti indiretti di tali attività è la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, o se sono elencati nel piano nazionale di cui alla direttiva 2003/87/CE.

(4)

È necessario specificare quali attività supplementari possono essere sostenute a titolo del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea".

(5)

Il FESR dovrebbe contribuire alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, garantendo una maggiore concentrazione del sostegno del FESR sulle priorità dell'Unione. A seconda della categoria delle regioni sostenute, il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" dovrebbe essere concentrato sulla ricerca e sull'innovazione, sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), sulle piccole e medie imprese (PMI) e sulla promozione di un'economia a bassa emissione di carbonio. Tale concentrazione tematica dovrebbe essere raggiunta sul piano nazionale, mentre dovrebbe lasciare un margine di flessibilità a livello dei programmi operativi e tra diverse categorie di regioni. La concentrazione tematica dovrebbe essere adeguata, se del caso, al fine di tener conto delle risorse del Fondo di coesione destinate a sostenere le priorità d'investimento relative alla transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio e di cui al regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Il grado di concentrazione tematica dovrebbe tener conto del livello di sviluppo della regione, del contributo delle risorse del Fondo di coesione se del caso, e delle necessità specifiche delle regioni il cui PIL pro capite utilizzato come criterio di ammissibilità per il periodo di programmazione 2007-2013 è stato inferiore al 75 % del PIL medio dell'UE-25 per il periodo di riferimento, delle regioni ammissibili al sostegno transitorio nel periodo di programmazione 2007-2013 e di talune regioni di livello NUTS 2 costituite unicamente da Stati membri insulari o da isole.

(6)

Nell'ambito della priorità d'investimento "sviluppo locale di tipo partecipativo" il sostegno del FESR dovrebbe poter contribuire a tutti gli obiettivi tematici indicati nel presente regolamento.

(7)

Per rispondere alle esigenze specifiche del FESR, e in linea con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, è necessario stabilire nell'ambito di ciascuno degli obiettivi tematici indicati nel regolamento (UE) n. 1303/2013 le azioni specifiche del FESR considerate come "priorità d'investimento". Tali priorità di investimento dovrebbero definire obiettivi dettagliati, che non siano reciprocamente incompatibili, cui il FESR deve contribuire. Tali priorità d'investimento dovrebbero costituire la base per la definizione di obiettivi specifici nell'ambito dei programmi che tengano conto delle esigenze e delle caratteristiche dell'area di programma.

(8)

È necessario promuovere l'innovazione e lo sviluppo di PMI in ambiti emergenti legati alle sfide europee e regionali, come ad esempio i settori dell'industria creativa e della cultura nonché i servizi innovativi che rispondono alle nuove esigenze della società ovvero a prodotti e servizi connessi all'invecchiamento della popolazione, all'assistenza e alla salute, all'ecoinnovazione, all'economia a bassa emissione di carbonio e all'efficienza in termini di risorse.

(9)

Conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013, al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati in tutto o in parte dal bilancio dell'Unione nel campo della ricerca e dell'innovazione, saranno essere cercate sinergie, in particolare, tra il funzionamento del FESR e Orizzonte 2020, il programma quadro per la ricerca e l'innovazione, nel rispetto dei loro distinti obiettivi.

(10)

È importante assicurarsi che, nel promuovere gli investimenti nella gestione del rischio, siano presi in considerazione i rischi specifici a livello regionale, transfrontaliero e transnazionale.

(11)

Al fine di ottimizzare il loro contributo all'obiettivo di sostenere una crescita favorevole all'occupazione, le attività a sostegno del turismo sostenibile e del patrimonio culturale e naturale dovrebbero iscriversi nell'ambito di una strategia territoriale per aree specifiche, compresa la riconversione delle regioni industriali in declino. Il sostegno di tali attività dovrebbe fornire altresì un contributo al potenziamento dell'innovazione e dell'uso delle TIC, alle PMI, all'ambiente e all'uso efficiente delle risorse o alla promozione dell'inclusione sociale.

(12)

Al fine di promuovere la mobilità regionale o locale sostenibile o di ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico, è necessario promuovere modalità di trasporto salubri, sostenibili e sicure. È opportuno che gli investimenti in infrastrutture aeroportuali sostenuti dal FESR promuovano un trasporto aereo sostenibile dal punto di vista dell'ambiente, potenziando, tra l'altro, la mobilità regionale mediante il collegamento dei nodi secondari e terziari all'infrastruttura della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), anche attraverso nodi multimodali.

(13)

Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi in materia di energia e di clima stabiliti dall'Unione nel quadro della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, il FESR dovrebbe sostenere gli investimenti volti a promuovere l'efficienza energetica e la sicurezza dell'approvvigionamento negli Stati membri attraverso, tra l'altro, lo sviluppo di sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione dell'energia, anche attraverso l'integrazione della generazione distribuita da fonti rinnovabili. Al fine di soddisfare i loro requisiti in materia di sicurezza dell'approvvigionamento in modo che siano coerenti con i loro obiettivi nell'ambito della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, gli Stati membri dovrebbero poter investire in infrastrutture energetiche che siano coerenti con il mix energetico prescelto.

(14)

Le PMI, che possono includere le imprese dell'economia sociale, dovrebbero essere intese conformemente alla definizione di cui al regolamento (UE) n. 1303 /2013, vale a dire comprendere le micro, piccole o medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (6).

(15)

Al fine di promuovere l'inclusione sociale e di combattere la povertà, in particolare in seno alle comunità emarginate, è necessario migliorare l'accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi, attraverso l'offerta di infrastrutture di ridotte dimensioni, tenendo conto delle esigenze specifiche delle persone con disabilità e degli anziani.

(16)

È opportuno che i servizi locali di tipo partecipativo comprendano tutte le forme di servizi prestati a domicilio, su base familiare e residenziali e di altri servizi locali che sostengono il diritto di ogni persona a vivere nella comunità godendo della parità di scelta e mirano a prevenire l'isolamento o la segregazione dalla comunità.

(17)

Al fine di accrescere la flessibilità e ridurre l'onere amministrativo consentendo un'esecuzione comune, le priorità d'investimento del FESR e del Fondo di coesione nell'ambito dei corrispondenti obiettivi tematici dovrebbero essere allineate.

(18)

È opportuno definire in un allegato del presente regolamento una serie di indicatori comuni di output per valutare i progressi aggregati a livello dell'Unione nell'attuazione dei programmi. Tali indicatori dovrebbero corrispondere alla priorità di investimento e al tipo di azioni sostenute a norma del presente regolamento e delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 1303/2013. Gli indicatori comuni di output dovrebbero essere integrati da indicatori di risultato specifici per ciascun programma e, se necessario, da indicatori di output specifici per programma.

(19)

Nel quadro dello sviluppo urbano sostenibile, si considera necessario sostenere azioni integrate per affrontare le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali delle aree urbane, comprese le aree urbane funzionali, tenendo in considerazione la necessità di promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali. Nell’accordo di partenariato si dovrebbero definire i principi di selezione delle aree urbane in cui attuare le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile e gli importi indicativi per dette azioni, assegnando a tale scopo almeno il 5 % delle risorse del FESR disponibili a livello nazionale. La portata di qualunque delega di compiti alle autorità urbane dovrebbe essere decisa dall'autorità di gestione in consultazione con l'autorità urbana.

(20)

Per identificare o sperimentare nuove soluzioni che affrontino questioni che sono relative allo sviluppo urbano sostenibile e che abbiano rilevanza a livello dell'Unione, il FESR dovrebbe sostenere azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile.

(21)

Al fine di rafforzare lo sviluppo di capacità, la messa in rete e lo scambio di esperienze tra i programmi e tra gli organismi responsabili dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile e delle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile e per integrare i programmi e gli organismi esistenti, è necessario istituire una rete sullo sviluppo urbano a livello dell'Unione.

(22)

Il FESR dovrebbe contribuire a risolvere i problemi dell'accessibilità e della lontananza dei grandi mercati con cui si confrontano le aree con una densità demografica estremamente bassa, secondo quanto indicato nel protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994, concernente le disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei fondi strutturali in Finlandia e Svezia. Il FESR dovrebbe inoltre contribuire a risolvere le difficoltà specifiche incontrate in alcune isole, regioni di frontiera, regioni montagnose e aree scarsamente popolate, la cui posizione geografica rallenta il loro sviluppo, così da favorirne lo sviluppo sostenibile.

(23)

Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle regioni ultraperiferiche, in particolare adottando misure a norma dell'articolo 349 TFUE ed estendendo in via eccezionale l'ambito d'intervento del sostegno da parte del FESR al finanziamento degli aiuti di funzionamento destinati a compensare i costi aggiuntivi derivanti dalla particolare situazione socioeconomica di tali regioni, aggravata dagli svantaggi dovuti ai fattori indicati all'articolo 349 TFUE, vale a dire la grande distanza, l'insularità, la superficie ridotta, la topografia e il clima difficili e la dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo limitano gravemente il loro sviluppo. Gli aiuti di funzionamento concessi dagli Stati membri in tale contesto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE se, al momento della concessione, essi soddisfano le condizioni previste da un regolamento che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, e adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio (7).

(24)

In linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013, e tenendo conto degli obiettivi particolari stabiliti dal TFUE per quanto riguarda le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE, lo status di Mayotte è stato modificato in seguito alla decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo (8), in forza della quale Mayotte diventa una nuova regione ultraperiferica a decorrere dal 1o gennaio 2014. Al fine di agevolare e promuovere uno sviluppo infrastrutturale mirato e rapido di Mayotte, dovrebbe essere possibile assegnare eccezionalmente almeno il 50 % della componente FESR della dotazione di Mayotte a cinque degli obiettivi tematici stabiliti dal regolamento (UE) n. 1303/2013.

(25)

Al fine di integrare il presente regolamento con alcuni elementi non essenziali, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle norme dettagliate relative ai criteri per la scelta e la gestione delle azioni innovative. Tale potere dovrebbe essere delegato alla Commissione anche per quanto riguarda la modifica dell'allegato I del presente regolamento, ove giustificato, al fine di garantire un'efficace valutazione dei progressi compiuti nell'attuazione dei programmi operativi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(26)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale eliminando le principali disparità regionali dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può dunque, a motivo delle eccessive disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni nonché del ritardo delle regioni meno favorite e delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(27)

Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Per chiarezza, è pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1080/2006. Tuttavia, è opportuno che il presente regolamento non pregiudichi il proseguimento o la modifica degli interventi approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1080/2006 o di qualsiasi altro atto normativo applicabile a detti interventi al 31 dicembre 2013, che pertanto si dovrebbero continuare ad applicare successivamente a tale data a tali interventi od operazioni fino alla loro chiusura. Le domande di intervento presentate o approvate a norma del regolamento (CE) n. 1080/2006 dovrebbero pertanto restare valide.

(28)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni comuni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i compiti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), l'ambito di applicazione del suo sostegno per quanto riguarda gli obiettivi "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e l'obiettivo della Cooperazione territoriale europea e disposizioni specifiche concernenti il sostegno del FESR all'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione".

Articolo 2

Compiti del FESR

Il FESR contribuisce al finanziamento del sostegno destinato a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale eliminando le principali disparità regionali nell'Unione tramite lo sviluppo sostenibile e l'adeguamento strutturale delle economie regionali, compresa la riconversione delle regioni industriali in declino e delle regioni in ritardo di sviluppo.

Articolo 3

Ambito di applicazione del sostegno a titolo del FESR

1.   Per contribuire alle priorità d'investimento indicate all'articolo 5 il FESR sostiene le seguenti attività:

a)

investimenti produttivi che contribuiscono alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro sostenibili, tramite aiuti diretti a investimenti nelle PMI;

b)

investimenti produttivi, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa interessata, che concorrono alla realizzazione delle priorità d'investimento indicate all'articolo 5, punti 1 e 4, e, laddove tali investimenti comportano una cooperazione tra grandi imprese e PMI, all'articolo 5, punto 2;

c)

investimenti in infrastrutture che forniscono servizi di base ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente, dei trasporti e TIC;

d)

investimenti in infrastrutture sociali, sanitarie, di ricerca, di innovazione, economiche ed educative;

e)

investimenti nello sviluppo del potenziale endogeno attraverso investimenti fissi in attrezzature e infrastrutture di ridotte dimensioni, tra cui infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile, servizi alle imprese, sostegno a organismi di ricerca e innovazione e a investimenti in tecnologie e nella ricerca applicata nelle imprese;

f)

la creazione di reti, la cooperazione e lo scambio di esperienze tra le autorità competenti regionali, locali e urbane e altre autorità pubbliche, le parti economiche e sociali e gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) No 1303/2013, gli studi, le azioni preparatorie e lo sviluppo di capacità.

2.   Nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, il FESR può sostenere anche la condivisione di strutture e risorse umane e di tutti i tipi di infrastrutture a livello transfrontaliero in tutte le regioni.

3.   Il FESR non sostiene:

a)

la disattivazione o la costruzione di centrali nucleari;

b)

gli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;

c)

la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;

d)

le imprese in difficoltà, come definite secondo le regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato;

e)

gli investimenti in infrastrutture aeroportuali tranne quelli connessi alla protezione dell'ambiente o accompagnati da investimenti necessari a mitigare o ridurre il loro impatto ambientale negativo.

Articolo 4

Concentrazione tematica

1.   Gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e le corrispondenti priorità d'investimento indicate all'articolo 5 del presente regolamento cui il FESR può contribuire nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione devono essere concentrati secondo i seguenti criteri:

a)

nelle regioni più sviluppate:

i)

almeno l'80 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato a due o più degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, punti 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013; nonché

ii)

almeno il 20 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, primo comma, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

b)

nelle regioni in transizione:

i)

almeno il 60 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato a due o più degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, punti 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013; nonché

ii)

almeno il 15 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, primo comma, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013;

c)

nelle regioni meno sviluppate:

i)

almeno il 50 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato a due o più degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, punti 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013; e

ii)

almeno il 12 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale è destinato all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, primo comma, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Ai fini del presente articolo, le regioni il cui PIL pro capite utilizzato come criterio di ammissibilità è stato nel periodo di programmazione 2007-2013 inferiore al 75 % del PIL medio dell'UE-25 per il periodo di riferimento e le regioni ammissibili al sostegno transitorio nel periodo di programmazione 2007-2013 ma che rientrano nella categoria delle regioni più sviluppate, di cui all'articolo 90, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 nel periodo di programmazione 2014-2020, sono considerate regioni in transizione.

Ai fini del presente articolo, tutte le regioni di livello NUTS 2 costituite unicamente da Stati membri insulari o da isole che sono parte di Stati membri che ricevono il sostegno a titolo del Fondo di coesione, e tutte le regioni ultraperiferiche, sono considerate regioni meno sviluppate.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la quota minima del FESR destinata a una categoria di regioni può essere inferiore a quanto indicato in tale paragrafo, purché tale diminuzione sia compensata da un aumento della quota assegnata ad altre categorie di regioni. La somma a livello nazionale degli importi per tutte le categorie di regioni rispettivamente per gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, punti 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1300/2013, e quelli di cui all'articolo 9, primo comma, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, non è pertanto inferiore all'importo a livello nazionale risultante dall'applicazione delle quote minime del FESR indicate al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le risorse del Fondo di coesione destinate a sostenere le priorità di investimento di cui all'articolo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1300/2013 possono rientrare nel calcolo per raggiungere le quote minime di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto ii), lettera b), punto ii), e lettera c), punto ii), del presente articolo. In tal caso, la quota di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii), del presente articolo è aumentata al 15 %. Se del caso, tali risorse possono essere destinate pro rata alle diverse categorie di regioni in base alle rispettive quote di incidenza sulla popolazione complessiva dello Stato membro interessato.

Articolo 5

Priorità d'investimento

Nell'ambito degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 il FESR sostiene le seguenti priorità d'investimento in base alle esigenze di sviluppo e alle potenzialità di crescita di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punto i), di tale regolamento e indicate nell'accordo di partenariato:

1)

rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione provvedendo a:

a)

potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I e promuovere centri di competenza, in particolare quelli di interesse europeo;

b)

promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, la stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali;

2)

migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime:

a)

estendendo la diffusione della banda larga e il lancio delle reti ad alta velocità e sostenendo l'adozione di reti e tecnologie emergenti in materia di economia digitale;

b)

sviluppando i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC;

c)

rafforzando le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusion, l'e-culture e l'e-health;

3)

accrescere la competitività delle PMI:

a)

promuovendo l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese;

b)

sviluppando e realizzando nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione;

c)

sostenendo la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi;

d)

sostenendo la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai processi di innovazione;

4)

sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori:

a)

promuovendo la produzione e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili;

b)

promuovendo l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese;

c)

sostenendo l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa;

d)

sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione intelligenti operanti a bassa e media tensione;

e)

promuovendo strategie per basse emissioni di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di pertinenti misure di adattamento e mitigazione;

f)

promuovendo la ricerca e l'innovazione nel campo delle tecnologie a bassa emissione di carbonio e la loro adozione;

g)

promuovendo l'uso della cogenerazione di calore ed energia ad alto rendimento sulla base della domanda di calore utile;

5)

promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi:

a)

sostenendo investimenti riguardanti l'adattamento al cambiamento climatico, compresi gli approcci basati sugli ecosistemi;

b)

promuovendo investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantendo la resilienza alle catastrofi e sviluppando sistemi di gestione delle catastrofi;

6)

preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse:

a)

investendo nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale e per soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi;

b)

investendo nel settore dell'acqua per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale e per soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi;

c)

conservando, proteggendo, promuovendo e sviluppando il patrimonio naturale e culturale;

d)

proteggendo e ripristinando la biodiversità e i suoli, e promuovendo i servizi per gli ecosistemi, anche attraverso Natura 2000 e l'infrastruttura verde;

e)

agendo per migliorare l'ambiente urbano, rivitalizzare le città, riqualificare e decontaminare le aree industriali dismesse (comprese le aree di riconversione), ridurre l'inquinamento atmosferico e promuovere misure di riduzione dell'inquinamento acustico;

f)

promuovendo tecnologie innovative per migliorare la tutela dell'ambiente e l'uso efficiente delle risorse nel settore dei rifiuti, dell'acqua e con riguardo al suolo o per ridurre l'inquinamento atmosferico;

g)

sostenendo la transizione industriale verso un'economia efficiente in termini di risorse, promuovere la crescita verde, l'ecoinnovazione e la gestione delle prestazioni ambientali nel settore pubblico e in quello privato;

7)

promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete:

a)

favorendo la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale con investimenti nella TEN-T;

b)

migliorando la mobilità regionale, per mezzo del collegamento dei nodi secondari e terziari all'infrastruttura della TEN-T, compresi i nodi multimodali;

c)

sviluppando e migliorando sistemi di trasporto sostenibili dal punto di vista dell'ambiente (anche a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, inclusi vie navigabili interne e trasporti marittimi, porti, collegamenti multimodali e infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile;

d)

sviluppando e ripristinando sistemi di trasporto ferroviario globali, di elevata qualità e interoperabili, e promuovendo misure di riduzione dell'inquinamento acustico;

e)

promuovendo l'efficienza energetica e la sicurezza dell'approvvigionamento attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione dell'energia e attraverso l'integrazione della generazione distribuita da fonti rinnovabili;

8)

promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori:

a)

sostenendo lo sviluppo di incubatori di imprese e investimenti per i lavoratori autonomi e la creazione di imprese e di microimprese;

b)

sostenendo una crescita favorevole all'occupazione attraverso lo sviluppo del potenziale endogeno nell'ambito di una strategia territoriale per aree specifiche, che può riguardare anche la riconversione delle regioni industriali in declino e il miglioramento dell'accessibilità delle risorse naturali e culturali specifiche e il loro sviluppo;

c)

sostenendo iniziative per lo sviluppo locale e aiuti a strutture che forniscono servizi di zona per creare posti di lavoro, se tali azioni non rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10);

d)

investendo in infrastrutture per i servizi per l'impiego;

9)

promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni discriminazione:

a)

investendo in infrastrutture sanitarie e sociali che contribuiscano allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, promuovendo l'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi e il passaggio dai servizi istituzionali ai servizi territoriali di comunità;

b)

sostenendo la rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle aree urbane e rurali;

c)

sostenendo imprese sociali;

d)

investendo nell'ambito delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;

10)

investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa;

11)

rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente mediante azioni volte a rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici relativi all'attuazione del FESR, affiancando le azioni svolte nell'ambito del FSE per rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza della pubblica amministrazione.

Articolo 6

Indicatori per l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"

1.   A norma dell'articolo 27, paragrafo 4, dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iv) e dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iv), e lettera c), punti ii) e iv), del regolamento (UE) n. 1303/2013, si utilizzeranno gli indicatori comuni di output figuranti nell'allegato I del presente regolamento, gli indicatori di risultato specifici per ciascun programma e, se del caso, gli indicatori di output specifici per ciascun programma.

2.   Per gli indicatori di output comuni e specifici per ciascun programma, i valori base sono fissati a zero. I valori target quantificati cumulativi per tali indicatori sono fissati per il 2023.

3.   Per gli indicatori di risultato specifici per ciascun programma, che si riferiscono a priorità d'investimento, i valori base utilizzano gli ultimi dati disponibili e i valori target sono fissati per il 2023. I valori target possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 al fine di modificare l'elenco degli indicatori comuni di output figurante nell'allegato I del presente regolamento, al fine di apportare adeguamenti, ove giustificato per garantire un'efficace misurazione dei progressi compiuti nell'attuazione dei programmi operativi.

CAPO II

Disposizioni specifiche per il trattamento di particolari aspetti territoriali

Articolo 7

Sviluppo urbano sostenibile

1.   Il FESR sostiene, nell'ambito dei programmi operativi, lo sviluppo urbano sostenibile per mezzo di strategie che prevedono azioni integrate per far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali che si pongono nelle aree urbane, tenendo anche conto dell'esigenza di promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali.

2.   Lo sviluppo urbano sostenibile è intrapreso per mezzo degli investimenti territoriali integrati di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o per mezzo di un programma operativo specifico, o di un asse prioritario specifico conformemente all'articolo 96, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

3.   Tenendo conto della propria specifica situazione territoriale, ciascuno Stato membro stabilisce nel proprio accordo di partenariato i principi per la selezione delle aree urbane in cui devono essere realizzate le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile e la dotazione indicativa destinata a tali azioni a livello nazionale.

4.   Almeno il 5 % delle risorse del FESR assegnate a livello nazionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" è destinato ad azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile laddove le città e gli organismi subregionali o locali responsabili dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile ("autorità urbane") sono responsabili dei compiti relativi almeno alla selezione delle operazioni conformemente all'articolo 123, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, o, se del caso, conformemente all'articolo 123, paragrafo 7, di tale regolamento. L'importo indicativo da destinare alle finalità di cui al paragrafo 2 del presente articolo è indicato nel programma operativo o nei programmi operativi pertinenti.

5.   L'autorità di gestione determina, di concerto con le autorità urbane, la portata dei compiti, che dovranno essere svolti dalle autorità urbane, relativi alla gestione di azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile. L'autorità di gestione dovrà formalizzare la decisione per iscritto. L'autorità di gestione può riservarsi il diritto di intraprendere una verifica finale dell'ammissibilità delle operazioni prima dell'approvazione.

Articolo 8

Azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile

1.   Su iniziativa della Commissione, il FESR può sostenere azioni innovative nel campo dello sviluppo urbano sostenibile a norma dell'articolo 92, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tali azioni comprendono studi e progetti pilota diretti a identificare o sperimentare nuove soluzioni che affrontino questioni che sono relative allo sviluppo urbano sostenibile e che abbiano rilevanza a livello di Unione. La Commissione incoraggia il coinvolgimento dei partner interessati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 nella preparazione e nell'attuazione delle azioni innovative.

2.   In deroga all'articolo 4 del presente regolamento, le azioni innovative possono contribuire a tutte le attività necessarie per realizzare gli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e le corrispondenti priorità d'investimento di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 al fine di stabilire norme dettagliate per quanto riguarda i principi relativi alla selezione e alla gestione delle azioni innovative che il FESR sosterrà conformemente al presente regolamento.

Articolo 9

Rete di sviluppo urbano

1.   La Commissione istituisce, a norma dell'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1303/2013, una rete di sviluppo urbano al fine di promuovere lo sviluppo di capacità, la creazione di reti e lo scambio di esperienze a livello dell'Unione fra le autorità urbane responsabili dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile a norma dell'articolo 7, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento, e le autorità responsabili delle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile a norma dell'articolo 8 del presente regolamento.

2.   Le attività della rete di sviluppo urbano sono complementari a quelle intraprese nell'ambito della cooperazione interregionale a norma dell'articolo 2, punto 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

Articolo 10

Aree che presentano svantaggi naturali o demografici

Nei programmi operativi cofinanziati dal FESR che riguardano aree che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'articolo 121, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, particolare attenzione è prestata al superamento delle difficoltà specifiche proprie di queste aree.

Articolo 11

Regioni settentrionali con una densità abitativa molto bassa

L'articolo 4 non si applica alla dotazione specifica aggiuntiva per le regioni settentrionali con una densità abitativa molto bassa. Tale dotazione è destinata agli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, punti 1, 2, 3, 4 e 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 12

Regioni ultraperiferiche

1.   L'articolo 4 non si applica alla dotazione specifica aggiuntiva per le regioni ultraperiferiche. Tale dotazione è utilizzata per compensare i costi supplementari derivanti dalle caratteristiche e dai vincoli specifici di cui all'articolo 349 TFUE, sostenuti nelle regioni ultraperiferiche per finanziare:

a)

gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013;

b)

i servizi di trasporto merci e gli aiuti all'avvio di servizi di trasporto;

c)

le operazioni connesse alle limitate capacità di magazzinaggio, alle dimensioni eccessive e alla manutenzione degli strumenti di produzione e alla mancanza di capitale umano sul mercato locale.

2.   La dotazione specifica aggiuntiva di cui al paragrafo 1 può anche essere utilizzata per finanziare aiuti operativi e le spese derivanti dagli obblighi e dai contratti del servizio pubblico nelle regioni ultraperiferiche.

3.   L'importo al quale si applica il tasso di cofinanziamento è proporzionale ai soli costi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 sostenuti dal beneficiario soltanto nel caso di aiuti di funzionamento e di spese derivanti dagli obblighi e dai contratti del servizio pubblico e può coprire i costi totali ammissibili nel caso di spese per investimenti.

4.   La dotazione specifica aggiuntiva di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è utilizzata per sostenere:

a)

operazioni riguardanti i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE;

b)

aiuti al trasporto di persone autorizzati ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), TFUE;

c)

esenzioni fiscali ed esenzioni dagli oneri sociali.

5.   In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), il FESR può sostenere investimenti produttivi in imprese nelle regioni ultraperiferiche, a prescindere dalle dimensioni di tali imprese.

6.   L'articolo 4 non si applica alla quota FESR della dotazione specifica per Mayotte in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 TFUE, e almeno il 50 % della stessa è destinato agli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, primo comma, punti 1, 2, 3, 4 e 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

CAPO III

Disposizioni finali

Articolo 13

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, degli interventi approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1080/2006 o ad altri atti normativi applicabili a tali interventi al 31 dicembre 2013. Tale regolamento o tale altro atto normativo applicabile continuano quindi ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2013 a tali interventi o operazioni fino alla loro chiusura. Ai fini del presente paragrafo, gli interventi riguardano programmi operativi e grandi progetti.

2.   Le richieste di intervento presentate o approvate a norma del regolamento (CE) n. 1080/2006 restano valide.

Articolo 14

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 6, paragrafo 4, e 8, paragrafo 3, è conferito alla Commissione a decorrere da 21 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2020.

3.   La delega dei potere di cui agli articoli 6, paragrafo 4, e 8, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva in essa specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato a norma degli articoli 6, paragrafo 4, e 8, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 15

Abrogazione

Fatto salvo l'articolo 13 del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1080/2006 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 16

Riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2020 a norma dell'articolo 177 TFUE.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 12, paragrafo 6, si applica con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŠADŽIUS


(1)  GU C 191 del 29.6.2012, pag. 44.

(2)  GU C 225 del 27.7.2012, pag. 114.

(3)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (Cfr. pag. 320 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(5)  Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento del Consiglio (CE) n. 1084/2006 (Cfr. pag. 281 della presente Gazzetta ufficiale).

(6)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(7)  Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali (GU L 142 del 14.5.1998, pag 1).

(8)  Decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dell'11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte (GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131).

(9)  Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (Cfr. pag. 470 della presente Gazzetta ufficiale).

(11)  Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (Cfr. pag. 259 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO I

INDICATORI COMUNI DI OUTPUT PER IL SOSTEGNO DEL FESR ALL'OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" (ARTICOLO 6)

 

UNITÀ

DENOMINAZIONE

Investimento produttivo

 

imprese

Numero di imprese che ricevono un sostegno

 

imprese

Numero di imprese che ricevono sovvenzioni

 

imprese

Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni

 

imprese

Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario

 

imprese

Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno

 

EUR

Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)

 

EUR

Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle imprese (non sovvenzioni)

 

equivalenti tempo pieno

Crescita dell'occupazione nelle imprese che ricevono un sostegno

Turismo sostenibile

visite/anno

Crescita del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione che ricevono un sostegno

Infrastruttura TIC

unità abitative

Numero di unità abitative addizionali con accesso alla banda larga di almeno 30 Mbps

Trasporti

Ferrovie

chilometri

Lunghezza totale delle nuove linee ferroviarie di cui: TEN-T

chilometri

Lunghezza totale delle linee ferroviarie ricostruite o rinnovate di cui: TEN-T

Strade

chilometri

Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione di cui: TEN-T

chilometri

Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate di cui: TEN-T

Trasporti urbani

chilometri

Lunghezza totale delle linee tranviarie e metropolitane nuove o migliorate

Vie navigabili

chilometri

Lunghezza totale delle vie navigabili interne nuove o migliorate

Ambiente

Rifiuti solidi

tonnellate/anno

Capacità addizionale di riciclaggio dei rifiuti

Approvvigionamento idrico

persone

Popolazione addizionale servita dall'approvvigionamento idrico potenziato

Trattamento delle acque reflue

popolazione equivalente

Popolazione addizionale beneficiaria del trattamento delle acque reflue potenziato

Prevenzione e gestione dei rischi

persone

Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni

persone

Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro gli incendi forestali

Riabilitazione dei suoli

ettari

Superficie totale dei suoli riabilitati

Natura e biodiversità

ettari

Superficie degli habitat beneficiari di un intervento volto a raggiungere un migliore stato di conservazione

Ricerca e innovazione

 

equivalenti tempo pieno

Numero di nuovi ricercatori negli enti sostenuti

 

equivalenti tempo pieno

Numero di ricercatori che operano in infrastrutture di ricerca migliorate

 

imprese

Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca

 

EUR

Investimenti privati combinati al sostegno pubblico in progetti di R&S o innovazione

 

imprese

Numero di imprese sostenute per introdurre nuovi prodotti che costituiscono una novità per il mercato

 

imprese

Numero di imprese beneficiarie di un sostegno per introdurre prodotti che costituiscono una novità per l'impresa

Energia e cambiamento climatico

Energie rinnovabili

MW

Capacità addizionale di produzione di energia da fonti rinnovabili

Efficienza energetica

unità abitative

Numero di unità abitative con classificazione del consumo energetico migliorata

 

kWh/anno

Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici

 

utenti

Numero di utenti di energia addizionali collegati a reti intelligenti

Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

tonnellate equivalenti CO2

Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra

Infrastrutture sociali

Assistenza all'infanzia e istruzione

persone

Capacità dell'infrastruttura per l'assistenza all'infanzia o l'istruzione sostenuta

Sanità

Persone

Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati

Indicatori specifici per lo sviluppo urbano

 

persone

Popolazione che vive in aree con strategie di sviluppo urbano integrato

 

metri quadrati

Spazi aperti creati o ripristinati in aree urbane

 

metri quadrati

Edifici pubblici o commerciali costruiti o ristrutturati in aree urbane

 

alloggi

Abitazioni ripristinate in aree urbane


ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1080/2006

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 23

Articolo 15

Articolo 24

Articolo 16

Articolo 25

Articolo 17


Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione dell'articolo 6 del regolamento FESR, dell'articolo 15 del regolamento CTE e dell'articolo 4 del regolamento sul Fondo di coesione

Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della garanzia fornita dalla Commissione al legislatore dell'Unione che gli indicatori comuni di output relativi al regolamento FESR, al regolamento CTE e al regolamento del Fondo di coesione, che figureranno in un allegato di ciascun regolamento, rappresentano il risultato di un lungo processo di preparazione con la partecipazione di esperti nella valutazione della Commissione e degli Stati membri e si prevede che, in linea di principio, resteranno stabili.


20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/303


REGOLAMENTO (UE) N. 1302/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il 29 luglio 2011 la Commissione ha adottato una relazione per il Parlamento europeo e il Consiglio sull'applicazione di detto regolamento. In tale relazione la Commissione ha annunciato l'intenzione di proporre un numero limitato di modifiche al regolamento, (CE) n. 1082/2006 allo scopo di facilitare la creazione e il funzionamento dei GECT, nonché l'intenzione di chiarire alcune disposizioni vigenti. È opportuno rimuovere gli ostacoli alla creazione di nuovi GECT, garantendo al tempo stesso la continuità del funzionamento dei GECT esistenti e facilitandone il funzionamento, in modo tale da consentire che un più ampio ricorso ai GECT contribuisca a migliorare la cooperazione e la coerenza strategica tra organismi pubblici, senza generare oneri aggiuntivi per le amministrazioni nazionali o dell'Unione.

(2)

La costituzione di un GECT è il risultato di una decisione dei suoi membri e delle autorità nazionali e non è automaticamente legata a benefici giuridici o finanziari a livello dell'Unione.

(3)

Il trattato di Lisbona ha aggiunto una dimensione territoriale alla politica di coesione e il termine "Comunità" è stato sostituito con quello di "Unione". È opportuno pertanto introdurre già la nuova terminologia nel regolamento (CE) n. 1082/2006.

(4)

I GECT possono favorire la promozione e il conseguimento di uno sviluppo armonioso dell'Unione nel suo insieme e la coesione economica, sociale e territoriale delle sue regioni in particolare, contribuendo anche al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ("strategia Europa 2020"). I GECT possono altresì offrire un contributo positivo alla riduzione degli ostacoli alla cooperazione territoriale tra le regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, tra cui le condizioni specifiche delle regioni ultraperiferiche, e possono risultare determinanti per il rafforzamento della cooperazione tra paesi terzi, paesi e territori d'oltremare (PTOM) e regioni frontaliere dell'Unione, anche mediante l'uso di programmi di cooperazione esterna dell'Unione.

(5)

L'esperienza acquisita con i GECT costituiti finora dimostra che, come strumento giuridico, i GECT sono utilizzati anche a fini di cooperazione nell'ambito di politiche dell'Unione diverse dalla politica di coesione, inclusa l'attuazione di programmi o parti di programmi realizzati con il sostegno finanziario dell'Unione diverso da quello ai sensi della politica di coesione. È opportuno accrescere l'efficienza e l'efficacia dei GECT tramite l'ampliamento della loro natura, eliminando gli ostacoli persistenti e facilitando la costituzione e l'attività dei GECT, mantenendo nel contempo la facoltà degli Stati membri di limitare le azioni che i GECT possono realizzare senza contributo finanziario dell'Unione. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006, i GECT godono in ciascuno Stato membro della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto nazionale di detto Stato membro, ivi compresa la possibilità di concludere accordi con altri GECT o con altre entità giuridiche allo scopo di realizzare progetti comuni di cooperazione per garantire, fra l'altro, un funzionamento più efficiente delle strategie macroregionali.

(6)

Per definizione i GECT operano in più di uno Stato membro. Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1082/2006 prevede la possibilità che la convenzione e gli statuti del GECT indichino il diritto applicabile in merito a talune questioni. È opportuno chiarire i casi nei quali tali disposizioni devono dare priorità, nell'ambito della gerarchia del diritto applicabile stabilita in detto regolamento, al diritto nazionale dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale. Allo stesso tempo, è opportuno estendere al regolamento (CE) n. 1082/2006 le disposizioni in tema di diritto applicabile agli atti e alle attività di un GECT che sono sottoposte al controllo giuridico degli Stati membri in ogni caso specifico.

(7)

Come risultato del differente status degli enti locali e regionali nei vari Stati membri, le competenze che sono regionali da un lato della frontiera possono essere nazionali dall'altro lato, in particolare negli Stati membri più piccoli o centralizzati. Di conseguenza, è opportuno pertanto che le autorità nazionali possano diventare membri di un GECT insieme allo Stato membro.

(8)

Sebbene il regolamento (CE) n. 1082/2006 consenta agli organismi di diritto privato di diventare membri di un GECT a condizione che siano considerati "organismi di diritto pubblico" quali definiti nella direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), è opportuno che in futuro si possa ricorrere a GECT per gestire congiuntamente servizi pubblici, rivolgendo particolare attenzione ai servizi di interesse economico generale, o all'infrastruttura. È pertanto opportuno che possano diventare membri di un GECT anche altri organismi di diritto privato o di diritto pubblico. Di conseguenza, è opportuno comprendere anche le "imprese pubbliche" quali definite nella direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), nonché le imprese responsabili dell'operazione dei servizi di interesse economico generale in settori quali l'istruzione e la formazione, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale per quanto riguarda l'ambito sanitario e l'assistenza a lungo termine, la custodia dell'infanzia, l'accesso al mercato del lavoro e il reinserimento nello stesso, l'edilizia popolare come pure l'assistenza ai gruppi vulnerabili e la loro inclusione sociale.

(9)

Il regolamento (CE) n. 1082/2006 non prevede norme dettagliate concernenti la partecipazione di organismi di paesi terzi a un GECT costituito conformemente al presente regolamento, vale a dire tra membri di almeno due Stati membri. Dato l'ulteriore adeguamento delle norme che disciplinano la cooperazione tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, principalmente nel contesto della cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento europeo di vicinato (European Neighbourhood Instrument - ENI) e dello strumento di assistenza preadesione (Instrument for Pre-accession Assistance - IPA II, ma anche nel contesto del finanziamento complementare a titolo del Fondo europeo di sviluppo e della cooperazione transnazionale a titolo dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, in base al quale stanziamenti dell'ENI e dell'IPA II devono essere trasferiti per essere messi in comune con quelli del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nel quadro di programmi congiunti di cooperazione, è opportuno prevedere esplicitamente la partecipazione di membri di paesi terzi limitrofi a uno Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, a GECT costituiti tra almeno due Stati membri. Tale partecipazione dovrebbe essere possibile qualora lo consentano la legislazione di un paese terzo o gli accordi tra almeno uno Stato membro partecipante e un paese terzo.

(10)

Al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione e pertanto, potenziare, in particolare, l'efficacia della cooperazione territoriale, comprese una o più filoni di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra i membri di un GECT, è opportuno consentire la partecipazione a un GECT di paesi terzi limitrofi a uno Stato membro, ivi comprese le sue regioni ultraperiferiche. Pertanto, è opportuno che le operazioni svolte nell'ambito dei programmi di cooperazione territoriale europea, se cofinanziate dall'Unione, continuino a perseguire gli obiettivi della politica di coesione dell'Unione anche se attuate, in tutto o in parte, fuori dal territorio dell'Unione, e, di conseguenza, le attività di un GECT hanno altresì luogo, almeno in una certa misura, fuori dal territorio dell'Unione. In tale contesto e ove pertinente, il contributo delle attività di un GECT che annovera tra i suoi membri anche paesi terzi limitrofi ad almeno uno Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, agli obiettivi delle politiche nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione, quali a esempio obiettivi in materia di cooperazione allo sviluppo o di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, rimane puramente marginale, in quanto il centro di gravità dei programmi di cooperazione interessati e, di conseguenza, le attività di tale GECT dovrebbe concentrarsi principalmente sugli obiettivi della politica di coesione dell'Unione. Di conseguenza, qualsiasi obiettivo in materia di cooperazione allo sviluppo o di cooperazione economica, finanziaria e tecnica tra un solo Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, e uno o più paesi terzi è solo accessorio rispetto agli obiettivi di cooperazione territoriale tra Stati membri, comprese le loro regioni ultraperiferiche, basati sulla politica di coesione. Pertanto, il terzo comma dell'articolo 175 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) costituisce una base giuridica sufficiente per l'adozione del presente regolamento.

(11)

A seguito dell'autorizzazione di partecipazione a un GECT accordata alle autorità e organizzazioni nazionali, regionali, subregionali e locali, nonché, se del caso, ad altri organismi o istituzioni pubblici, compresi i prestatori di servizi pubblici, dei PTOM, sulla base della decisione n. 755/2013/UE del Consiglio (6) e tenendo conto che, nel caso del periodo di programmazione 2014-2020, una speciale dotazione finanziaria aggiuntiva conformemente al quadro finanziario pluriennale deve rafforzare la cooperazione delle regioni ultraperiferiche dell'Unione con i paesi terzi limitrofi e con alcuni PTOM elencati nell'allegato II del TFUE e limitrofi diversi dalle regioni ultraperiferiche, il GECT, quale strumento giuridico, dovrebbe essere aperto anche alla partecipazione di membri dei PTOM. Ai fini della certezza del diritto e della trasparenza è opportuno stabilire procedure di approvazione specifiche per l'adesione a un GECT di membri di un PTOM, comprese a tale riguardo, se del caso, norme speciali sul diritto applicabile ai GECT in questione che annoverano membri di un PTOM.

(12)

Il regolamento (CE) n. 1082/2006 opera una distinzione tra la convenzione che stabilisce gli elementi costitutivi del futuro GECT e gli statuti che stabiliscono gli elementi applicativi. Tuttavia, a norma di detto regolamento gli statuti devono attualmente contenere tutte le disposizioni della convenzione. Nonostante sia la convenzione che gli statuti debbano essere trasmessi agli Stati membri, essi costituiscono documenti distinti e la procedura di approvazione dovrebbe essere limitata alla sola convenzione. È opportuno inoltre che alcuni elementi, attualmente inclusi negli statuti, siano contenuti al contrario nella convenzione.

(13)

L'esperienza finora acquisita con la costituzione di GECT dimostra che il periodo di tre mesi per la procedura di approvazione da parte degli Stati membri è stato rispettato solo raramente. È opportuno pertanto estendere tale periodo a sei mesi. Per contro, al fine di assicurare la certezza del diritto una volta trascorso tale periodo, è opportuno che la convenzione sia considerata approvata per tacito accordo, se del caso, conformemente al diritto nazionale degli Stati membri interessati, compresi i rispettivi requisiti costituzionali. Tuttavia, lo Stato membro in cui è prevista l'ubicazione della sede sociale del GECT dovrebbe approvare formalmente la convenzione. Sebbene gli Stati membri debbano poter applicare norme nazionali in merito alla procedura di approvazione della partecipazione di un membro potenziale al GECT o poter definire norme specifiche nel quadro delle norme nazionali di applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006, è opportuno escludere ogni deroga alla disposizione relativa al tacito accordo dopo il periodo di sei mesi, fatte salve le disposizioni del presente regolamento.

(14)

È opportuno stabilire i motivi per i quali uno Stato membro non approva una partecipazione di un membro potenziale o la convenzione. Tuttavia, qualsiasi disposizione nazionale che richieda norme e procedure differenti da quelle previste dal regolamento (CE) n. 1082/2006 non dovrebbe essere presa in considerazione all'atto di decidere su tale approvazione.

(15)

Poiché il regolamento (CE) n. 1082/2006 non può essere applicato nei paesi terzi, lo Stato membro in cui è prevista l'ubicazione della sede sociale del GECT dovrebbe, allorché approva la partecipazione di membri potenziali di paesi terzi, costituiti in forza del diritto di detti paesi terzi, accertarsi, in consultazione con detti Stati membri conformemente alla cui normativa altri membri potenziali del GECT si sono costituiti, che i paesi terzi abbiano applicato condizioni e procedure equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 1082/2006 o abbiano agito in conformità degli accordi internazionali bilaterali o multilaterali conclusi tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa, indipendentemente dal fatto che siano o meno anche Stati membri dell'Unione, in base alla Convenzione-quadro europea sulla Cooperazione transfrontaliera fra collettività o autorità territoriali firmata a Madrid il 21 maggio 1980, e ai relativi protocolli addizionali adottati. Nel caso della partecipazione di numerosi Stati membri dell'Unione e di uno o più paesi terzi, dovrebbe essere sufficiente che tale accordo sia stato stipulato tra il paese terzo in questione e un solo Stato membro dell'Unione partecipante.

(16)

Al fine di incoraggiare l'adesione di nuovi membri a un GECT esistente, è opportuno semplificare la procedura di modifica delle convenzioni in tali casi. È opportuno pertanto prevedere che gli emendamenti, nel caso di un nuovo membro di uno Stato membro che abbia già approvato la convenzione, non siano notificati a tutti gli Stati membri partecipanti, bensì soltanto allo Stato membro a norma del cui diritto il nuovo membro potenziale è costituito e allo Stato membro in cui è ubicata la sede sociale del GECT. È opportuno notificare ogni successiva modifica della convenzione a tutti gli Stati membri interessati. Tale semplificazione non dovrebbe tuttavia applicarsi nel caso di un nuovo membro potenziale di uno Stato membro che non ha ancora approvato la convenzione, di un paese terzo o di un PTOM, poiché è necessario consentire a tutti gli Stati membri partecipanti di verificare se tale adesione sia in linea con il loro interesse pubblico o ordine pubblico.

(17)

Dati i legami tra gli Stati membri e i PTOM, le procedure per l'approvazione della partecipazione di membri potenziali dei PTOM dovrebbero coinvolgere gli Stati membri in questione. A seconda della specifica relazione di governance tra lo Stato membro e il PTOM, lo Stato membro dovrebbe approvare la partecipazione del membro potenziale ovvero confermare per iscritto allo Stato membro in cui è prevista l'ubicazione della sede sociale del GECT che le autorità competenti del PTOM hanno approvato la partecipazione del membro potenziale conformemente a condizioni e secondo procedure equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 1082/2006. La stessa procedura dovrebbe applicarsi nel caso di un membro potenziale di un PTOM che desideri aderire a un GECT esistente.

(18)

Poiché gli statuti non devono più contenere tutte le disposizioni della convenzione, è opportuno che sia la convenzione che gli statuti siano registrati o pubblicati, o entrambi. Inoltre, per ragioni di trasparenza, è opportuno prevedere la pubblicazione nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un avviso relativo alla decisione di costituire un GECT. Per motivi di coerenza è necessario che tale avviso contenga i dettagli stabiliti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1082/2006, quale modificato dal presente regolamento.

(19)

È opportuno estendere lo scopo di un GECT per comprendere l'agevolazione e la promozione della cooperazione territoriale in generale, compresa la pianificazione strategica e la gestione di problematiche regionali e locali in linea con la politica di coesione e altre politiche dell'Unione, contribuendo in tal modo alla strategia Europa 2020 o all'attuazione di strategie macroregionali. È pertanto opportuno che un GECT possa realizzare operazioni con un sostegno finanziario diverso da quello fornito dalla politica di coesione dell'Unione. Inoltre, ogni membro di ciascuno degli Stati membri o dei paesi terzi rappresentati dovrebbe disporre ognuno della competenza necessaria per l'efficiente funzionamento di un GECT, a meno che lo Stato membro o il paese terzo approvi la partecipazione di un membro stabilito conformemente al diritto nazionale anche qualora il membro in questione non sia competente per tutti i compiti specificati nella convenzione.

(20)

In quanto strumento giuridico, il GECT non è inteso né a eludere il quadro stabilito dall'acquis del Consiglio d'Europa, che offre diverse opportunità e contesti nell'ambito dei quali le autorità regionali e locali possono cooperare su base transfrontaliera, compresi i recenti gruppi euroregionali di cooperazione (7), né a definire una serie di norme comuni specifiche destinate a disciplinare uniformemente tutte le disposizioni di questo tipo nell'ambito dell'Unione.

(21)

Sia i compiti specifici di un GECT sia la possibilità per gli Stati membri di limitare le azioni che i GECT possono realizzare senza sostegno finanziario da parte dell'Unione dovrebbero essere allineati alle disposizioni che disciplinano il FESR, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione nel periodo di programmazione 2014-2020.

(22)

Sebbene nel regolamento (CE) n. 1082/2006 sia stabilito che i compiti del GECT non riguardano, tra gli altri, i "poteri di regolamentazione", suscettibili di produrre conseguenze giuridiche differenti nei vari Stati membri, tuttavia un'assemblea di un GECT dovrebbe poter definire, se la convenzione lo stabilisce specificatamente e conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, i termini e le condizioni dell'utilizzo di un'infrastruttura gestita dal GECT, o i termini e le condizioni sulla base dei quali può essere fornito un servizio di interesse economico generale, comprese le tariffe applicate e gli oneri a carico degli utilizzatori.

(23)

In conseguenza dell'apertura dei GECT a membri di paesi terzi o di PTOM, è opportuno che la convenzione specifichi le modalità per la loro partecipazione.

(24)

È opportuno precisare che la convenzione, oltre a contenere un riferimento al diritto applicabile in generale come stabilito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1082/2006, dovrebbe altresì elencare il diritto dell'Unione e nazionale applicabile al GECT. Inoltre, dovrebbe essere possibile che tale diritto nazionale sia quello dello Stato membro in cui gli organi statutari del GECT esercitano i loro poteri, in particolare nel caso in cui il personale che lavora sotto la responsabilità del direttore si trovi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale. La convenzione dovrebbe altresì elencare il diritto dell'Unione e nazionale applicabile concernente direttamente le attività del GECT svolte conformemente ai compiti stabiliti nella convenzione, compreso quando il GECT gestisce servizi pubblici di interesse generale o infrastrutture.

(25)

Il presente regolamento non dovrebbe avere a oggetto i problemi connessi ai GECT in relazione ad appalti transfrontalieri.

(26)

Data l'importanza delle norme applicabili al personale del GECT e dei principi che disciplinano le disposizioni relative alla gestione del personale e alle procedure di assunzione, è opportuno che la convenzione, e non lo statuto, specifichi tali norme e principi. Dovrebbe essere possibile stabilire, nella convenzione, diverse opzioni per quanto riguarda la scelta delle norme applicabili al personale del GECT. È opportuno che le disposizioni specifiche riguardanti la gestione del personale e le procedure di assunzione siano definite nello statuto.

(27)

È opportuno che gli Stati membri sfruttino le possibilità offerte dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), al fine di prevedere di comune accordo eccezioni alla determinazione della legislazione applicabile ai sensi di tale regolamento, nell'interesse di talune persone o di categorie di persone, e di considerare il personale dei GECT come una siffatta categoria di persone.

(28)

Data l'importanza di disposizioni in merito alla responsabilità dei membri, è opportuno che la convenzione, e non lo statuto, preveda tali disposizioni.

(29)

Nel caso in cui un GECT abbia come scopo esclusivo la gestione di un programma di cooperazione, o di una sua parte, con il sostegno del FESR, o in cui un GECT riguardi la cooperazione o reti interregionali, non dovrebbero essere richieste informazioni in merito al territorio sul quale il GECT può espletare i propri compiti. Nel primo caso, l'estensione del territorio dovrebbe essere definita, e ove opportuno cambiata, nel pertinente programma di cooperazione. Nel secondo caso, sebbene si tratti principalmente di attività immateriali, la richiesta di tali informazioni comprometterebbe l'accesso di nuovi membri alla cooperazione o a reti interregionali.

(30)

È opportuno chiarire le diverse disposizioni relative al controllo della gestione dei fondi pubblici, da una parte, e alla verifica dei conti del GECT, dall'altra.

(31)

È opportuno distinguere più nettamente i GECT i cui membri hanno responsabilità limitata da quelli i cui membri hanno responsabilità illimitata. Inoltre, al fine di consentire ai GECT i cui membri hanno responsabilità limitata di svolgere attività potenzialmente suscettibili di generare debiti, è opportuno permettere agli Stati membri di richiedere che tali GECT stipulino un'appropriata assicurazione o che tali GECT siano soggetti a un'adeguata garanzia finanziaria a copertura dei rischi connessi a tali attività.

(32)

Gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione le disposizioni, e ogni emendamento alle stesse, adottate ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006. Al fine di migliorare lo scambio di informazioni e il coordinamento tra gli Stati membri, la Commissione e il Comitato delle regioni, è opportuno che la Commissione trasmetta tali disposizioni agli Stati membri e al Comitato delle regioni. Il Comitato delle regioni ha istituito una piattaforma sui GECT che consente a tutti gli interessati di scambiare le proprie esperienze e le buone prassi e di migliorare la comunicazione sulle opportunità offerte dai GECT e sulle sfide cui questi sono confrontati, a facilitare lo scambio di esperienze sulla costituzione di GECT a livello territoriale e a condividere le conoscenze sulle migliori prassi in tema di cooperazione territoriale.

(33)

È opportuno fissare una nuova scadenza per la relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006. Conformemente alla linea seguita dalla Commissione a favore dell'elaborazione di politiche fondate su dati fattuali, tale relazione dovrebbe affrontare i principali problemi di valutazione, tra i quali l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, il valore aggiunto europeo, il margine di semplificazione e la sostenibilità. L'efficacia dovrebbe essere considerata, tra l'altro, in relazione alla natura degli sforzi all'interno dei diversi servizi della Commissione e tra la Commissione e altri organismi, quali il Servizio europeo per l'azione esterna, intesi a divulgare informazioni in merito allo strumento GECT. La Commissione dovrebbe trasmettere tale relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e, a norma dell'articolo 307, primo comma, TFUE, al Comitato delle regioni. Tale relazione dovrebbe essere trasmessa entro il 1o agosto 2018.

(34)

Al fine di stabilire una lista di indicatori per la valutazione e la redazione della relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(35)

I GECT esistenti non dovrebbero essere obbligati ad adeguare la propria convenzione e i propri statuti per tener conto delle modifiche al regolamento (CE) n. 1082/2006 introdotte dal presente regolamento.

(36)

È inoltre necessario specificare a norma di quali disposizioni dovrebbe essere approvato un GECT per il quale la procedura di approvazione è stata avviata prima della data di applicazione del presente regolamento.

(37)

Al fine di adeguare le norme nazionali vigenti per applicare il presente regolamento prima che i programmi relativi all'obiettivo della cooperazione territoriale europea debbano essere trasmessi alla Commissione, il presente regolamento dovrebbe iniziare ad applicarsi sei mesi dopo la data di entrata in vigore. Nell'adattare le relative disposizioni nazionali vigenti, è opportuno che gli Stati membri assicurino l'individuazione delle autorità competenti responsabili dell'approvazione dei GECT e che, conformemente alle loro disposizioni giuridiche e amministrative, tali autorità corrispondano agli organismi responsabili del ricevimento delle notifiche a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1082/2006.

(38)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire il miglioramento dello strumento giuridico dei GECT, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo, dato che il ricorso a un GECT è facoltativo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo e nel rispetto dell'ordine costituzionale di ciascuno Stato membro.

(39)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1082/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1082/2006

Il regolamento (CE) n. 1082/2006 è così modificato:

1)

l'articolo 1 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1.   Un gruppo europeo di cooperazione territoriale ("GECT") può essere costituito sul territorio dell'Unione alle condizioni e secondo le disposizioni previste dal presente regolamento.

2.   L'obiettivo di un GECT è facilitare e promuovere in particolare la cooperazione territoriale, compreso uno o più filoni di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, tra i suoi membri come stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione.";

b)

è inserito il paragrafo seguente:

"5.   La sede sociale di un GECT è ubicata in uno Stato membro a norma del cui diritto è costituito almeno uno dei suoi membri.";

2)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Gli atti degli organi di un GECT sono disciplinati:

a)

dal presente regolamento;

b)

dalla convenzione di cui all'articolo 8, se è espressamente autorizzato a farlo a norma del presente regolamento, e

c)

nel caso di materie non disciplinate, o disciplinate solo parzialmente, dal presente regolamento, dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è ubicata la sede sociale del GECT.

Allorché sia necessario determinare il diritto applicabile ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto internazionale privato, un GECT è considerato un'entità dello Stato membro in cui ha la sede sociale.";

b)

è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis.   Le attività di un GECT relative allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, all'interno dell'Unione sono disciplinate dal diritto dell'Unione applicabile e dal diritto nazionale specificato nella convenzione di cui all'articolo 8.

Le attività di un GECT cofinanziate dal bilancio dell'Unione rispettano i requisiti definiti dal diritto dell'Unione e nazionale concernente la sua applicazione.";

3)

l'articolo 3 è così modificato:

a)

il primo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Possono diventare membri di un GECT:

a)

gli Stati membri o le autorità a livello nazionale;

b)

le autorità regionali;

c)

le autorità locali;

d)

le imprese pubbliche ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), o gli organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);

e)

le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale conformemente al diritto nazionale e dell'Unione applicabile.

f)

gli organismi o le autorità nazionali, regionali o locali o le imprese pubbliche equivalenti a quelle di cui alla lettera d) di paesi terzi, alle condizioni di cui all'articolo 3 bis.

(*1)  Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1)."

(*2)  Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).";"

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Un GECT è composto da membri situati nel territorio di almeno due Stati membri, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 bis, paragrafi 2 e 5.";

4)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 3 bis

Adesione di membri di paesi terzi o di paesi o territori d'oltremare (PTOM)

1.   Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 bis, un GECT può essere composto da membri situati nel territorio di almeno due Stati membri e di uno o più paesi terzi limitrofi ad almeno uno di quegli Stati membri, comprese le loro regioni ultraperiferiche, ove tali Stati membri e paesi terzi svolgano iniziative di cooperazione territoriale o attuino programmi finanziati dall'Unione.

Ai fini del presente regolamento, un paese terzo o un PTOM è considerato limitrofo a uno Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, se ha in comune una frontiera terrestre o se sia il paese terzo o il PTOM e tale Stato membro sono ammissibili nell'ambito di un programma transfrontaliero marittimo congiunto o di un programma transnazionale nel quadro dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea o sono ammissibili nell'ambito di un altro programma di cooperazione transfrontaliera o che insista su un confine marittimo o su un bacino marittimo, anche qualora siano separati da acque internazionali.

2.   Un GECT può essere composto da membri situati nel territorio di un solo Stato membro e di uno o più paesi terzi limitrofi a tale Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, ove tale Stato membro interessato consideri un siffatto GECT coerente con l'obiettivo della sua cooperazione territoriale nel quadro della cooperazione transfrontaliera o transnazionale o delle relazioni bilaterali con i paesi terzi interessati.

3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, i paesi terzi limitrofi a uno Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, comprendono le frontiere marittime tra i paesi in questione.

4.   Conformemente all'articolo 4 bis e sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, un GECT può essere altresì composto da membri situati nel territorio di almeno due Stati membri, comprese le loro regioni ultraperiferiche, e di uno o più PTOM, con o senza membri di uno o più paesi terzi.

5.   Conformemente all'articolo 4 bis e sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, un GECT può essere altresì composto da membri situati nel territorio di un solo Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, e di uno o più PTOM, con o senza membri di uno o più paesi terzi.

6.   Un GECT non può essere istituito solo tra membri di uno Stato membro e di uno o più PTOM legati a quello stesso Stato membro.";

5)

l'articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   A seguito della notifica a norma del paragrafo 2 da parte di un membro potenziale, lo Stato membro che ha ricevuto tale notifica approva, tenuto conto della sua struttura costituzionale, la partecipazione al GECT del membro potenziale e la convenzione, a meno che tale Stato membro ritenga che:

a)

tale partecipazione o la convenzione non siano conformi:

i)

al presente regolamento;

ii)

ad altra normativa dell'Unione relativa agli atti e alle attività del GECT;

iii)

al diritto nazionale che disciplina i poteri e le competenze del membro potenziale;

b)

tale partecipazione non sia giustificata per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico; oppure

c)

lo statuto non sia coerente con la convenzione.

In caso di mancata approvazione, lo Stato membro motiva il proprio rifiuto e propone, se del caso, le modifiche da apportare alla convenzione.

Lo Stato membro decide, per quanto riguarda l'approvazione, entro un periodo di sei mesi dalla data di ricezione di una notifica a norma del paragrafo 2. Se lo Stato membro che ha ricevuto la notifica non solleva obiezioni entro tale periodo, la partecipazione del membro potenziale e la convenzione si considerano approvate. Tuttavia, lo Stato membro in cui è prevista l'ubicazione della sede sociale del GECT è tenuto ad approvare formalmente la convenzione per consentire al GECT di poter essere costituito.

Una richiesta di informazioni aggiuntive da parte dello Stato membro al membro potenziale sospende il termine di cui al terzo comma della presente lettera c). Il periodo di sospensione ha inizio dal giorno successivo a quello in cui lo Stato membro trasmette le sue osservazioni al membro potenziale e dura sino alla data in cui quest'ultimo risponde alle osservazioni.

Tuttavia, il termine di cui al terzo comma della presente lettera c) non è sospeso se il membro potenziale risponde alle osservazioni formulate dallo Stato membro entro dieci giorni lavorativi a decorrere dall'inizio del periodo di sospensione.

Nel decidere in merito alla partecipazione di un membro potenziale a un GECT, gli Stati membri possono applicare le rispettive norme nazionali.";

b)

è inserito il paragrafo seguente:

"3 bis.   Nel caso di un GECT con membri potenziali di uno o più paesi terzi, lo Stato membro in cui è prevista l'ubicazione della sede sociale del GECT si accerta, in consultazione con gli altri Stati membri interessati, che siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 3 bis e che ogni paese terzo abbia approvato la partecipazione dei membri potenziali conformemente a:

a)

condizioni e procedure equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento; o

b)

un accordo stipulato tra almeno uno Stato membro a norma del cui diritto il membro potenziale è costituito e detto paese terzo.";

c)

i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"5.   I membri approvano la convenzione di cui all'articolo 8 garantendo la coerenza con l'approvazione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

6.   Eventuali modifiche della convenzione o degli statuti sono notificate dal GECT agli Stati membri a norma del cui diritto i membri del GECT sono costituiti. Eventuali modifiche della convenzione, eccetto esclusivamente nei casi di adesione di un nuovo membro a norma del paragrafo 6 bis, lettera a), sono approvate da tali Stati membri secondo la procedura di cui al presente articolo."

d)

è inserito il paragrafo seguente:

"6 bis.   Nel caso dell'adesione di nuovi membri a un GECT esistente, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

nel caso di adesione di un nuovo membro di uno Stato membro che ha già approvato la convenzione, tale adesione è approvata esclusivamente dallo Stato membro a norma del cui diritto il nuovo membro è costituito, secondo la procedura di cui al paragrafo 3, e notificata allo Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale;

b)

nel caso di adesione di un nuovo membro di uno Stato membro che non ha ancora approvato la convenzione, si applica la procedura di cui al paragrafo 6.

c)

nel caso di adesione di un nuovo membro di un paese terzo, tale adesione è esaminata dallo Stato membro in cui è ubicata la sede sociale del GECT, secondo la procedura di cui al paragrafo 3 bis."

6)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 4 bis

Partecipazione di membri di un PTOM

Nel caso di un GECT con un membro potenziale di un PTOM, lo Stato membro cui il PTOM è legato si accerta che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 bis e, tenendo conto della sua relazione con il PTOM:

a)

approva la partecipazione del membro potenziale conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, o

b)

conferma per iscritto allo Stato membro in cui è prevista l'ubicazione della sede sociale del GECT che le autorità competenti del PTOM hanno approvato la partecipazione del membro potenziale conformemente a condizioni e secondo procedure equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento."

7)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

Acquisizione della personalità giuridica e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

1.   La convenzione e gli statuti e le eventuali successive modifiche degli stessi sono registrati o pubblicati, oppure sono registrati e pubblicati nello Stato membro in cui il GECT in questione ha la sede sociale, conformemente al diritto nazionale applicabile di tale Stato membro. Il GECT acquisisce la personalità giuridica il giorno della registrazione o della pubblicazione della convenzione e degli statuti, a seconda di quale si verifichi per prima. I membri informano gli Stati membri interessati e il Comitato delle regioni della registrazione o pubblicazione della convenzione e degli statuti.

2.   Il GECT garantisce che, entro dieci giorni lavorativi dalla registrazione o dalla pubblicazione della convenzione e degli statuti, sia trasmessa al Comitato delle regioni una richiesta redatta sulla base del modello figurante nell'allegato del presente regolamento. Il Comitato delle regioni trasmette a sua volta tale richiesta all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea ai fini della pubblicazione di un avviso nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea che annunci l'istituzione del GECT, insieme ai dettagli di cui all'allegato del presente regolamento.";

8)

all'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   Nonostante i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, qualora i compiti di un GECT di cui all'articolo 7, paragrafo 3, riguardino azioni cofinanziate dall'Unione, si applica la legislazione pertinente relativa al controllo dei fondi versati dall'Unione.";

9)

l'articolo 7 è così modificato:

a)

i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2.   Un GECT agisce nell'ambito dei compiti affidatigli, vale a dire l'agevolazione e la promozione della cooperazione territoriale ai fini del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione, e il superamento degli ostacoli del mercato interno. Ogni compito è confermato dai suoi membri come rientrante nella competenza di ciascun membro, a meno che lo Stato membro o il paese terzo approvi la partecipazione di un membro costituito a norma del suo diritto nazionale, anche qualora tale membro non sia competente per tutti i compiti specificati nella convenzione.

3.   Un GECT può realizzare azioni specifiche di cooperazione territoriale tra i suoi membri nel perseguire l'obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, con o senza sostegno finanziario dell'Unione.

In primo luogo, i compiti del GECT possono riguardare l'attuazione di programmi di cooperazione, o di loro parti, o l'attuazione di operazioni finanziate dall'Unione a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e/o del Fondo di coesione.

Gli Stati membri possono limitare i compiti che possono essere realizzati dai GECT senza sostegno finanziario dell'Unione. Tuttavia, fatto salvo l'articolo 13, gli Stati membri non escludono i compiti relativi alle priorità di investimento di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1299/2013 (*3) del Parlamento europeo e del Consiglio.;

(*3)  Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU 347 del 20.12.2013, pag. 259).";"

b)

al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

"Tuttavia, in conformità del diritto dell'Unione e nazionale applicabile, l'assemblea di un GECT di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), può definire i termini e le condizioni dell'utilizzo di un'infrastruttura gestita dal GECT, o i termini e le condizioni sulla base dei quali è fornito un servizio di interesse economico generale, comprese le tariffe applicate e gli oneri a carico degli utilizzatori.";

10)

all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   La convenzione precisa:

a)

la denominazione del GECT e la sua sede sociale;

b)

l'estensione del territorio in cui il GECT può espletare i suoi compiti;

c)

l'obiettivo e i compiti del GECT;

d)

la durata del GECT e le condizioni del suo scioglimento;

e)

l'elenco dei membri del GECT;

f)

l'elenco degli organi del GECT e le rispettive competenze;

g)

il diritto applicabile dell'Unione e quello nazionale dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione della convenzione;

h)

il diritto applicabile dell'Unione e quello nazionale dello Stato membro in cui operano gli organi del GECT;

i)

le disposizioni circa la partecipazione di membri di paesi terzi o dei PTOM, se del caso compresa l'identificazione del diritto applicabile qualora il GECT svolga compiti in paesi terzi o in PTOM;

j)

il diritto applicabile dell'Unione e quello nazionale direttamente pertinente alle attività del GECT svolte secondo i compiti specificati nella convenzione;

k)

le norme applicabili al personale del GECT nonché i principi che disciplinano le disposizioni relative alla gestione del personale e alle procedure di assunzione;

l)

le disposizioni circa la responsabilità del GECT e dei suoi membri conformemente all'articolo 12;

m)

le opportune disposizioni in materia di riconoscimento reciproco, anche per quanto riguarda il controllo finanziario della gestione dei fondi pubblici; e

n)

le procedure di adozione degli statuti e di modifica della convenzione, che rispetta gli obblighi di cui agli articoli 4 e 5.

3.   Nel caso in cui i compiti di un GECT riguardino soltanto la gestione di un programma di cooperazione, o una sua parte, ai sensi del regolamento (UE) n. 1299/2013, o in cui un GECT riguardi la cooperazione o reti interregionali, non è necessario fornire le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b).";

11)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Statuti

1.   Gli statuti di un GECT sono adottati, sulla base e conformemente alla sua convenzione, dai suoi membri che deliberano all'unanimità.

2.   Gli statuti del GECT specificano come minimo:

a)

le modalità di funzionamento dei suoi organi e delle competenze di tali organi, nonché il numero di rappresentanti dei membri negli organi pertinenti;

b)

le relative procedure decisionali;

c)

la sua lingua o le sue lingue di lavoro;

d)

le disposizioni circa il suo funzionamento;

e)

le procedure riguardanti la gestione e l'assunzione del personale;

f)

le disposizioni circa il contributo finanziario dei propri membri;

g)

le norme applicabili in tema di contabilità e di bilancio per i propri membri;

h)

la designazione di un revisore dei conti indipendente esterno; e

i)

le procedure di modifica del proprio statuto, che rispettano gli obblighi stabiliti agli articoli 4 e 5.";

12)

all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   La preparazione dei conti, compresi, ove necessario, il rapporto annuale che li accompagna, nonché la verifica e la pubblicazione di tali conti sono disciplinati dal diritto nazionale dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale.";

13)

l'articolo 12 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

"Un GECT è responsabile di tutti i suoi debiti.";

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Fatto salvo il paragrafo 3, qualora le attività di un GECT siano insufficienti a coprire le passività, i suoi membri sono responsabili dei debiti del GECT qualunque sia la loro natura, e la quota di ciascun membro è fissata in funzione del suo contributo finanziario. Le disposizioni relative ai contributi finanziari sono fissate negli statuti.

I membri del GECT possono stabilire negli statuti di assumersi la responsabilità, dopo la cessazione della loro qualità di membro di un GECT, degli obblighi derivanti dalle attività svolte dal GECT nel periodo in cui erano membri.

2 bis.   Nel caso in cui la responsabilità di almeno un membro di un GECT di uno Stato membro sia limitata in virtù del diritto nazionale a norma del quale è costituito, anche gli altri membri possono limitare la loro responsabilità nella convenzione qualora lo consenta il diritto nazionale di attuazione del presente regolamento.

La denominazione di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata include la locuzione "a responsabilità limitata".

Le prescrizioni in materia di pubblicazione della convenzione, degli statuti e dei conti di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata sono almeno uguali a quelle previste per altre entità giuridiche a responsabilità limitata a norma del diritto dello Stato membro nel quale il GECT ha la sede sociale.

Nel caso di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata, qualsiasi Stato membro interessato può richiedere che il GECT stipuli un'appropriata assicurazione, o che sia soggetto a una garanzia fornita da una banca o da un altro istituto finanziario stabilito in uno Stato membro ovvero che sia coperto da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o da uno Stato membro, a copertura dei rischi connessi alle attività del GECT.";

14)

all'articolo 15, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2.   Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, alle controversie che coinvolgono un GECT si applica il diritto dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non previsti da tale diritto dell'Unione, l'organo giurisdizionale competente per la composizione della controversia è un organo giurisdizionale dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale.";

15)

l'articolo 16 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni che assicurano l'effettiva applicazione del presente regolamento, compresa la determinazione delle autorità competenti responsabili della procedura di approvazione conformemente alle rispettive disposizioni giuridiche e amministrative.

Se richiesto a norma del diritto nazionale di uno Stato membro, quest'ultimo può stilare un elenco esauriente dei compiti che i membri di un GECT ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, costituiti in virtù del suo diritto già espletano per quanto riguarda la cooperazione territoriale in detto Stato membro.

Lo Stato membro comunica alla Commissione qualsiasi disposizione adottata a norma del presente articolo nonché gli emendamenti alle stesse. La Commissione trasmette successivamente tali disposizioni agli altri Stati membri e al Comitato delle regioni.";

b)

è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1, nella misura in cui riguardano uno Stato membro cui è legato un PTOM, tenuto conto della sua relazione con tale PTOM, garantiscono altresì l'applicazione effettiva del presente regolamento nei confronti del PTOM limitrofo ad altri Stati membri o a regioni ultraperiferiche degli stessi.";

16)

l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Articolo 17

Relazione

Entro il 1o agosto 2018 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni una relazione in merito all'applicazione del presente regolamento, valutandone, sulla base di indicatori, l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, il valore aggiunto europeo e i margini di semplificazione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 17 bis, che stabiliscano l'elenco degli indicatori di cui al primo comma.";

17)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 17 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 21 dicembre 2013

3.   La delega di potere di cui all'articolo 17, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.".

Articolo 2

Disposizioni transitorie

1.   I GECT costituiti anteriormente a 21 dicembre 2013 non sono tenuti ad adeguare la propria convenzione e i propri statuti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1082/2006, quale modificato dal presente regolamento.

2.   Nel caso dei GECT per i quali la procedura ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1082/2006 è stata avviata anteriormente a 22 giugno 2014 e per i quali soltanto la registrazione o la pubblicazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1082/2006 sono in sospeso, la convenzione e gli statuti sono registrati o pubblicati o entrambi conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1082/2006 prima della modifica apportata dal presente regolamento.

3.   I GECT per i quali una procedura ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1082/2006 è stata avviata più di sei mesi prima del 22 giugno 2014 sono approvati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1082/2006 prima della modifica apportata dal presente regolamento.

4.   I GECT diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo per i quali una procedura ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1082/2006 è stata avviata anteriormente a 22 giugno 2014 sono approvati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1082/2006 quale modificato dal presente regolamento.

5.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le necessarie modifiche alle disposizioni nazionali adottate conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento CE) n. 1082/2006, come modificato dal presente regolamento, entro 22 giugno 2014

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere da 22 giugno 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŠADŽIUS


(1)  GU C 191 del 29.6.2012, pag. 53.

(2)  GU C 113 del 18.4.2012, pag. 22.

(3)  Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).

(4)  Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

(5)  Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1).

(6)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(7)  Protocollo n. 3 della Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali per quanto riguarda l'istituzione di gruppi euroregionali di cooperazione (GEC), aperto alla firma il 16 novembre 2009.

(8)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).


ALLEGATO

Modello delle informazioni da trasmettere a norma dell'articolo 5, paragrafo 2

ISTITUZIONE DI UN GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT)

La denominazione di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata comprende la locuzione “a responsabilità limitata” (articolo 12, paragrafo 2 bis)

I campi contrassegnati da un asterisco* sono obbligatori.

Image 3L3472013IT110120131211IT0001.0002241241Dichiarazione comunedel Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul gruppo INTERISTITUZIONALE GALILEO (GIG)1.Data l’importanza, l’unicità e la complessità dei programmi del GNSS europeo, la proprietà dell'Unione dei sistemi risultante dai programmi, il finanziamento dei programmi integralmente a carico dell'Unione per il periodo 2014-2020, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono la necessità di una stretta collaborazione tra le tre istituzioni.2.Un gruppo interistituzionale Galileo (GIG) si riunirà con l’obiettivo di consentire a ciascuna istituzione della Comunità di esercitare le proprie responsabilità. A tal fine, il GIG sarà istituito in modo da seguire attentamente:(a)i progressi compiuti nell’attuazione dei programmi GNSS europei, segnatamente per quanto riguarda l’attuazione degli appalti pubblici e degli accordi contrattuali, in particolare in relazione all’ESA;(b)gli accordi internazionali con i paesi terzi fatte salve le disposizioni dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;(c)la preparazione dei mercati della navigazione satellitare;(d)l’efficacia delle modalità di gestione; nonché(e)la revisione annuale del programma di lavoro.3.Conformemente alle norme vigenti, il GIG rispetterà l’esigenza di prudenza in particolare per quanto riguarda la riservatezza e sensibilità di alcuni dati.4.La Commissione terrà conto dei pareri del GIG.5.Il GIG sarà costituito da sette rappresentanti, di cui:3 del Consiglio3 del Parlamento europeo1 della Commissione,e si riunirà a intervalli regolari (in linea di massima 4 volte l’anno).6.Il GIG non incide sulle competenze definite o sulle relazioni interistituzionali.L3472013IT18510120131211IT0009.000420812081Dichiarazioni della CommissioneImporto massimo attribuibile a un singolo progetto integratoPer la Commissione è di vitale importanza garantire una distribuzione proporzionata dei fondi tra progetti integrati, al fine di finanziare il maggior numero di progetti possibile e di garantire una distribuzione equilibrata dei progetti integrati fra tutti gli Stati membri. In questo contesto la Commissione intende proporre, nel corso del dialogo con i membri del comitato LIFE sul progetto di programma di lavoro, l’importo massimo di cui ogni singolo progetto integrato potrà beneficiare. Questa proposta sarà presentata come parte della metodologia per la selezione dei progetti da adottare nell’ambito del programma di lavoro pluriennale.Situazione del finanziamento della biodiversità nei PTOMLa Commissione attribuisce grande importanza alla protezione dell’ambiente e della biodiversità nei paesi e territori d’oltremare, come indicato nella proposta di decisione sull’associazione d’oltremare che fa rientrare queste materie nell’ambito della cooperazione tra l’Unione europea e i PTOM e delinea le diverse azioni che potrebbero beneficiare di un finanziamento dell’Unione europea in questo settore.L’azione preparatoria dell’iniziativa concernente la biodiversità e i servizi ecosistemici nei territori d’oltremare (BEST), accolta con favore dai PTOM, è stata proficua e ha prodotto risultati tangibili per la biodiversità e per i servizi ecosistemici. Poiché l’iniziativa BEST si avvia verso la conclusione, la Commissione è propensa a garantirne un seguito tramite uno dei nuovi strumenti, ossia il programma su beni pubblici e sfide globali nell’ambito dello strumento di cooperazione allo sviluppo.Questa specifica possibilità di finanziamento a favore della biodiversità nei PTOM verrà integrata con le opportunità offerte a norma dell’articolo 6 del programma LIFE per il periodo 2014-2020.L3472013IT25910120131217IT0015.000228012801Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione dell'articolo 6 del regolamento FESR, dell'articolo 15 del regolamento CTE e dell'articolo 4 del regolamento sul Fondo di coesioneIl Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della garanzia fornita dalla Commissione al legislatore dell'Unione che gli indicatori comuni di output relativi al regolamento FESR, al regolamento CTE e al regolamento del Fondo di coesione, che figureranno in un allegato di ciascun regolamento, rappresentano il risultato di un lungo processo di preparazione con la partecipazione di esperti nella valutazione della Commissione e degli Stati membri e si prevede che, in linea di principio, resteranno stabili.L3472013IT28110120131217IT0016.000328812881Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dell'articolo 6 del regolamento FESR, dell'articolo 15 del regolamento CTE e dell'articolo 4 del regolamento sul Fondo di coesioneIl Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della garanzia fornita dalla Commissione al legislatore dell'Unione che gli indicatori comuni di output relativi al regolamento FESR, al regolamento CTE e al regolamento del Fondo di coesione, che figureranno quale allegato di ciascun regolamento, rappresentano il risultato di un lungo processo di preparazione che ha visto la partecipazione degli esperti di valutazione sia della Commissione che degli Stati membri, e si prevede che, in linea di principio, resteranno immutati.L3472013IT28910120131217IT0017.000330213021Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione dell'articolo 6 del regolamento FESR, dell'articolo 15 del regolamento CTE e dell'articolo 4 del regolamento sul Fondo di coesioneIl Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della garanzia fornita dalla Commissione al legislatore dell'Unione che gli indicatori comuni di output relativi al regolamento FESR, al regolamento CTE e al regolamento del Fondo di coesione, che figureranno in un allegato di ciascun regolamento, rappresentano il risultato di un lungo processo di preparazione con la partecipazione di esperti nella valutazione della Commissione e degli Stati membri e si prevede che, in linea di principio, resteranno stabili.L3472013IT30310120131217IT0018.000231713171Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione concernente la sensibilizzazione e gli articoli 4 e 4 bis del regolamento GECTIl Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di compiere maggiori sforzi coordinati ai fini della sensibilizzazione tra e all'interno delle istituzioni e degli Stati membri onde migliorare la visibilità del possibile impiego dei GECT quale strumento opzionale disponibile per la cooperazione territoriale nell'ambito di tutti i settori di intervento dell'Unione.In tale contesto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione invitano gli Stati membri a compiere, in particolare, adeguate azioni di coordinamento e comunicazione tra le autorità nazionali e tra le autorità di diversi Stati membri al fine di garantire, entro i termini stabiliti, procedure per l'autorizzazione di nuovi GECT chiare, efficienti e trasparenti.L3472013IT30310120131217IT0018.000331813181Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione concernente l'articolo 1, paragrafo 9, del regolamento sui GECTIl Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono sul fatto che, all'atto dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1082/2006 quale modificato, gli Stati membri, al momento della valutazione delle norme da applicare al personale del GECT, come proposto nel progetto di convenzione, si adopereranno per prendere in esame le diverse opzioni di regime occupazionale disponibili che il GECT è tenuto a scegliere, sia ai sensi del diritto privato o di quello pubblico.Nel caso in cui i contratti di lavoro del personale del GECT siano disciplinati dal diritto privato, gli Stati membri terranno altresì conto del diritto dell'Unione pertinente, come il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), nonché della correlata prassi giuridica degli altri Stati membri rappresentati nel GECT.Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono inoltre a conoscenza del fatto che, laddove i contratti di lavoro del personale del GECT siano disciplinati dal diritto pubblico, si applicheranno le norme nazionali di diritto pubblico dello Stato membro in cui è ubicato il rispettivo organo del GECT. Tuttavia, le norme nazionali di diritto pubblico dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale si possono applicare ai membri del personale del GECT che erano già soggetti alle norme in questione prima di diventare membri del personale del GECT.L3472013IT30310120131217IT0018.000431913191Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione concernente il ruolo del Comitato delle regioni nel quadro della piattaforma dei GECTIl Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione prendono atto del prezioso lavoro svolto dal Comitato delle regioni nel quadro della piattaforma dei GECT, gestita dallo stesso, e lo incoraggiano a monitorare ulteriormente le attività dei GECT esistenti e in corso di costituzione, a organizzare uno scambio delle migliori prassi e a individuare le problematiche comuni.L3472013IT32010120131217IT0019.001546614661Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 67Il Consiglio e la Commissione convengono che l'articolo 67, paragrafo 4, che esclude l'applicazione dei costi semplificati di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere da b) a d) laddove un intervento o un progetto facente parte di un intervento sia attuato esclusivamente tramite procedure per gli appalti pubblici, non osta all'attuazione di un intervento tramite procedure per gli appalti pubblici che comportano pagamenti da parte del beneficiario al contraente sulla base di costi unitari predefiniti. Il Consiglio e la Commissione concordano sul fatto che i costi determinati e pagati dal beneficiario sulla base di tali costi unitari stabiliti tramite procedure per gli appalti pubblici costituiscono costi reali effettivamente sostenuti e pagati dal beneficiario a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera a).L3472013IT32010120131217IT0019.001646714671Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alla ricostituzione degli stanziamentiIl Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di includere nella revisione del regolamento finanziario, al fine di allineare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al quadro finanziario pluriennale 2014-2020, le disposizioni necessarie per l'applicazione delle modalità di assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza e relative all'attuazione degli strumenti finanziari conformemente all'articolo 39 (iniziativa PMI) nel quadro del regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e i Fondi di investimento europei per quanto concerne la ricostituzione:i.degli stanziamenti che erano stati impegnati per programmi relativi alla riserva di efficacia ed efficienza e che hanno dovuto essere disimpegnati in quanto le priorità dei programmi in questione non hanno raggiunto le tappe fondamentali previste;ii.degli stanziamenti che erano stati impegnati in relazione a programmi specifici di cui all'articolo 39, paragrafo 4, lettera b), e che hanno dovuto essere disimpegnati poiché è stato necessario sospendere la partecipazione di uno Stato membro allo strumento finanziario.L3472013IT32010120131217IT0019.001746814681Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 1Qualora siano necessarie ulteriori deroghe motivate alle disposizioni comuni per tenere conto delle specificità del FEAMP e del FEASR, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea si impegnano ad autorizzare tali deroghe procedendo con la dovuta diligenza ad apportare le modifiche necessarie al regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e i Fondi di investimento europei.L3472013IT32010120131217IT0019.001846914691Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esclusione di ogni retroattività per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3Il Parlamento europeo e il Consiglio convengono che:per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento, le azioni intraprese dagli Stati membri per coinvolgere i partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nella preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, comprendono tutte le azioni intraprese a livello pratico dagli Stati membri, indipendentemente dalla loro tempistica, nonché le azioni da essi intraprese prima dell'entrata in vigore di tale regolamento e prima del giorno di entrata in vigore dell'atto delegato per un codice europeo di condotta adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del medesimo regolamento, durante le fasi preparatorie del processo di programmazione di uno Stato membro, a condizione che vengano conseguiti gli obiettivi del principio di partenariato previsti in tale regolamento. In questo contesto, gli Stati membri, secondo le rispettive competenze nazionali e regionali, decideranno sul contenuto della proposta di accordo di partenariato e della proposta di progetti di programmi, in conformità alle disposizioni pertinenti di tale regolamento e alle norme specifiche del fondo;l'atto delegato recante un codice di condotta europeo, adottato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, non avrà in nessun caso effetto retroattivo diretto o indiretto, soprattutto per quanto riguarda la procedura di approvazione dell'accordo di partenariato e dei programmi, dato che non è intenzione del legislatore dell'Unione conferire alla Commissione poteri che le consentano di respingere l'approvazione dell'accordo di partenariato e dei programmi solo ed esclusivamente in ragione di una qualsiasi mancanza di conformità con il codice di condotta europeo, adottato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3;il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a mettere a loro disposizione il progetto di testo dell'atto delegato da adottare ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, il prima possibile ma non oltre la data di adozione da parte del Consiglio dell'accordo politico sul regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento o la data di votazione in Aula da parte del Parlamento europeo del progetto di relazione su tale regolamento, a seconda di quale abbia luogo per prima.L3472013IT54910120131217IT0022.000460716071Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sulla condizionalitàIl Consiglio e il Parlamento europeo invitano la Commissione a monitorare il recepimento e l'attuazione da parte degli Stati membri della direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nonché la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e, una volta attuate in tutti gli Stati membri tali direttive e definiti gli obblighi direttamente applicabili agli agricoltori, a presentare una proposta legislativa che modifica il presente regolamento al fine di inserire le pertinenti parti di detta direttiva nel sistema di condizionalità.

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Image 4L3472013IT110120131211IT0001.0002241241Dichiarazione comunedel Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul gruppo INTERISTITUZIONALE GALILEO (GIG)1.Data l’importanza, l’unicità e la complessità dei programmi del GNSS europeo, la proprietà dell'Unione dei sistemi risultante dai programmi, il finanziamento dei programmi integralmente a carico dell'Unione per il periodo 2014-2020, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono la necessità di una stretta collaborazione tra le tre istituzioni.2.Un gruppo interistituzionale Galileo (GIG) si riunirà con l’obiettivo di consentire a ciascuna istituzione della Comunità di esercitare le proprie responsabilità. A tal fine, il GIG sarà istituito in modo da seguire attentamente:(a)i progressi compiuti nell’attuazione dei programmi GNSS europei, segnatamente per quanto riguarda l’attuazione degli appalti pubblici e degli accordi contrattuali, in particolare in relazione all’ESA;(b)gli accordi internazionali con i paesi terzi fatte salve le disposizioni dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;(c)la preparazione dei mercati della navigazione satellitare;(d)l’efficacia delle modalità di gestione; nonché(e)la revisione annuale del programma di lavoro.3.Conformemente alle norme vigenti, il GIG rispetterà l’esigenza di prudenza in particolare per quanto riguarda la riservatezza e sensibilità di alcuni dati.4.La Commissione terrà conto dei pareri del GIG.5.Il GIG sarà costituito da sette rappresentanti, di cui:3 del Consiglio3 del Parlamento europeo1 della Commissione,e si riunirà a intervalli regolari (in linea di massima 4 volte l’anno).6.Il GIG non incide sulle competenze definite o sulle relazioni interistituzionali.L3472013IT18510120131211IT0009.000420812081Dichiarazioni della CommissioneImporto massimo attribuibile a un singolo progetto integratoPer la Commissione è di vitale importanza garantire una distribuzione proporzionata dei fondi tra progetti integrati, al fine di finanziare il maggior numero di progetti possibile e di garantire una distribuzione equilibrata dei progetti integrati fra tutti gli Stati membri. In questo contesto la Commissione intende proporre, nel corso del dialogo con i membri del comitato LIFE sul progetto di programma di lavoro, l’importo massimo di cui ogni singolo progetto integrato potrà beneficiare. Questa proposta sarà presentata come parte della metodologia per la selezione dei progetti da adottare nell’ambito del programma di lavoro pluriennale.Situazione del finanziamento della biodiversità nei PTOMLa Commissione attribuisce grande importanza alla protezione dell’ambiente e della biodiversità nei paesi e territori d’oltremare, come indicato nella proposta di decisione sull’associazione d’oltremare che fa rientrare queste materie nell’ambito della cooperazione tra l’Unione europea e i PTOM e delinea le diverse azioni che potrebbero beneficiare di un finanziamento dell’Unione europea in questo settore.L’azione preparatoria dell’iniziativa concernente la biodiversità e i servizi ecosistemici nei territori d’oltremare (BEST), accolta con favore dai PTOM, è stata proficua e ha prodotto risultati tangibili per la biodiversità e per i servizi ecosistemici. Poiché l’iniziativa BEST si avvia verso la conclusione, la Commissione è propensa a garantirne un seguito tramite uno dei nuovi strumenti, ossia il programma su beni pubblici e sfide globali nell’ambito dello strumento di cooperazione allo sviluppo.Questa specifica possibilità di finanziamento a favore della biodiversità nei PTOM verrà integrata con le opportunità offerte a norma dell’articolo 6 del programma LIFE per il periodo 2014-2020.L3472013IT25910120131217IT0015.000228012801Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione dell'articolo 6 del regolamento FESR, dell'articolo 15 del regolamento CTE e dell'articolo 4 del regolamento sul Fondo di coesioneIl Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della garanzia fornita dalla Commissione al legislatore dell'Unione che gli indicatori comuni di output relativi al regolamento FESR, al regolamento CTE e al regolamento del Fondo di coesione, che figureranno in un allegato di ciascun regolamento, rappresentano il risultato di un lungo processo di preparazione con la partecipazione di esperti nella valutazione della Commissione e degli Stati membri e si prevede che, in linea di principio, resteranno stabili.L3472013IT28110120131217IT0016.000328812881Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dell'articolo 6 del regolamento FESR, dell'articolo 15 del regolamento CTE e dell'articolo 4 del regolamento sul Fondo di coesioneIl Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della garanzia fornita dalla Commissione al legislatore dell'Unione che gli indicatori comuni di output relativi al regolamento FESR, al regolamento CTE e al regolamento del Fondo di coesione, che figureranno quale allegato di ciascun regolamento, rappresentano il risultato di un lungo processo di preparazione che ha visto la partecipazione degli esperti di valutazione sia della Commissione che degli Stati membri, e si prevede che, in linea di principio, resteranno immutati.L3472013IT28910120131217IT0017.000330213021Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione dell'articolo 6 del regolamento FESR, dell'articolo 15 del regolamento CTE e dell'articolo 4 del regolamento sul Fondo di coesioneIl Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della garanzia fornita dalla Commissione al legislatore dell'Unione che gli indicatori comuni di output relativi al regolamento FESR, al regolamento CTE e al regolamento del Fondo di coesione, che figureranno in un allegato di ciascun regolamento, rappresentano il risultato di un lungo processo di preparazione con la partecipazione di esperti nella valutazione della Commissione e degli Stati membri e si prevede che, in linea di principio, resteranno stabili.L3472013IT30310120131217IT0018.000231713171Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione concernente la sensibilizzazione e gli articoli 4 e 4 bis del regolamento GECTIl Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di compiere maggiori sforzi coordinati ai fini della sensibilizzazione tra e all'interno delle istituzioni e degli Stati membri onde migliorare la visibilità del possibile impiego dei GECT quale strumento opzionale disponibile per la cooperazione territoriale nell'ambito di tutti i settori di intervento dell'Unione.In tale contesto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione invitano gli Stati membri a compiere, in particolare, adeguate azioni di coordinamento e comunicazione tra le autorità nazionali e tra le autorità di diversi Stati membri al fine di garantire, entro i termini stabiliti, procedure per l'autorizzazione di nuovi GECT chiare, efficienti e trasparenti.L3472013IT30310120131217IT0018.000331813181Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione concernente l'articolo 1, paragrafo 9, del regolamento sui GECTIl Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono sul fatto che, all'atto dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1082/2006 quale modificato, gli Stati membri, al momento della valutazione delle norme da applicare al personale del GECT, come proposto nel progetto di convenzione, si adopereranno per prendere in esame le diverse opzioni di regime occupazionale disponibili che il GECT è tenuto a scegliere, sia ai sensi del diritto privato o di quello pubblico.Nel caso in cui i contratti di lavoro del personale del GECT siano disciplinati dal diritto privato, gli Stati membri terranno altresì conto del diritto dell'Unione pertinente, come il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), nonché della correlata prassi giuridica degli altri Stati membri rappresentati nel GECT.Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono inoltre a conoscenza del fatto che, laddove i contratti di lavoro del personale del GECT siano disciplinati dal diritto pubblico, si applicheranno le norme nazionali di diritto pubblico dello Stato membro in cui è ubicato il rispettivo organo del GECT. Tuttavia, le norme nazionali di diritto pubblico dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale si possono applicare ai membri del personale del GECT che erano già soggetti alle norme in questione prima di diventare membri del personale del GECT.L3472013IT30310120131217IT0018.000431913191Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione concernente il ruolo del Comitato delle regioni nel quadro della piattaforma dei GECTIl Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione prendono atto del prezioso lavoro svolto dal Comitato delle regioni nel quadro della piattaforma dei GECT, gestita dallo stesso, e lo incoraggiano a monitorare ulteriormente le attività dei GECT esistenti e in corso di costituzione, a organizzare uno scambio delle migliori prassi e a individuare le problematiche comuni.L3472013IT32010120131217IT0019.001546614661Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 67Il Consiglio e la Commissione convengono che l'articolo 67, paragrafo 4, che esclude l'applicazione dei costi semplificati di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere da b) a d) laddove un intervento o un progetto facente parte di un intervento sia attuato esclusivamente tramite procedure per gli appalti pubblici, non osta all'attuazione di un intervento tramite procedure per gli appalti pubblici che comportano pagamenti da parte del beneficiario al contraente sulla base di costi unitari predefiniti. Il Consiglio e la Commissione concordano sul fatto che i costi determinati e pagati dal beneficiario sulla base di tali costi unitari stabiliti tramite procedure per gli appalti pubblici costituiscono costi reali effettivamente sostenuti e pagati dal beneficiario a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera a).L3472013IT32010120131217IT0019.001646714671Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alla ricostituzione degli stanziamentiIl Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di includere nella revisione del regolamento finanziario, al fine di allineare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al quadro finanziario pluriennale 2014-2020, le disposizioni necessarie per l'applicazione delle modalità di assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza e relative all'attuazione degli strumenti finanziari conformemente all'articolo 39 (iniziativa PMI) nel quadro del regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e i Fondi di investimento europei per quanto concerne la ricostituzione:i.degli stanziamenti che erano stati impegnati per programmi relativi alla riserva di efficacia ed efficienza e che hanno dovuto essere disimpegnati in quanto le priorità dei programmi in questione non hanno raggiunto le tappe fondamentali previste;ii.degli stanziamenti che erano stati impegnati in relazione a programmi specifici di cui all'articolo 39, paragrafo 4, lettera b), e che hanno dovuto essere disimpegnati poiché è stato necessario sospendere la partecipazione di uno Stato membro allo strumento finanziario.L3472013IT32010120131217IT0019.001746814681Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 1Qualora siano necessarie ulteriori deroghe motivate alle disposizioni comuni per tenere conto delle specificità del FEAMP e del FEASR, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea si impegnano ad autorizzare tali deroghe procedendo con la dovuta diligenza ad apportare le modifiche necessarie al regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e i Fondi di investimento europei.L3472013IT32010120131217IT0019.001846914691Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esclusione di ogni retroattività per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3Il Parlamento europeo e il Consiglio convengono che:per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento, le azioni intraprese dagli Stati membri per coinvolgere i partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nella preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, comprendono tutte le azioni intraprese a livello pratico dagli Stati membri, indipendentemente dalla loro tempistica, nonché le azioni da essi intraprese prima dell'entrata in vigore di tale regolamento e prima del giorno di entrata in vigore dell'atto delegato per un codice europeo di condotta adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del medesimo regolamento, durante le fasi preparatorie del processo di programmazione di uno Stato membro, a condizione che vengano conseguiti gli obiettivi del principio di partenariato previsti in tale regolamento. In questo contesto, gli Stati membri, secondo le rispettive competenze nazionali e regionali, decideranno sul contenuto della proposta di accordo di partenariato e della proposta di progetti di programmi, in conformità alle disposizioni pertinenti di tale regolamento e alle norme specifiche del fondo;l'atto delegato recante un codice di condotta europeo, adottato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, non avrà in nessun caso effetto retroattivo diretto o indiretto, soprattutto per quanto riguarda la procedura di approvazione dell'accordo di partenariato e dei programmi, dato che non è intenzione del legislatore dell'Unione conferire alla Commissione poteri che le consentano di respingere l'approvazione dell'accordo di partenariato e dei programmi solo ed esclusivamente in ragione di una qualsiasi mancanza di conformità con il codice di condotta europeo, adottato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3;il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a mettere a loro disposizione il progetto di testo dell'atto delegato da adottare ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, il prima possibile ma non oltre la data di adozione da parte del Consiglio dell'accordo politico sul regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento o la data di votazione in Aula da parte del Parlamento europeo del progetto di relazione su tale regolamento, a seconda di quale abbia luogo per prima.L3472013IT54910120131217IT0022.000460716071Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sulla condizionalitàIl Consiglio e il Parlamento europeo invitano la Commissione a monitorare il recepimento e l'attuazione da parte degli Stati membri della direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nonché la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e, una volta attuate in tutti gli Stati membri tali direttive e definiti gli obblighi direttamente applicabili agli agricoltori, a presentare una proposta legislativa che modifica il presente regolamento al fine di inserire le pertinenti parti di detta direttiva nel sistema di condizionalità.

Testo di immagine

Image 5L3472013IT110120131211IT0001.0002241241Dichiarazione comunedel Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul gruppo INTERISTITUZIONALE GALILEO (GIG)1.Data l’importanza, l’unicità e la complessità dei programmi del GNSS europeo, la proprietà dell'Unione dei sistemi risultante dai programmi, il finanziamento dei programmi integralmente a carico dell'Unione per il periodo 2014-2020, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono la necessità di una stretta collaborazione tra le tre istituzioni.2.Un gruppo interistituzionale Galileo (GIG) si riunirà con l’obiettivo di consentire a ciascuna istituzione della Comunità di esercitare le proprie responsabilità. A tal fine, il GIG sarà istituito in modo da seguire attentamente:(a)i progressi compiuti nell’attuazione dei programmi GNSS europei, segnatamente per quanto riguarda l’attuazione degli appalti pubblici e degli accordi contrattuali, in particolare in relazione all’ESA;(b)gli accordi internazionali con i paesi terzi fatte salve le disposizioni dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;(c)la preparazione dei mercati della navigazione satellitare;(d)l’efficacia delle modalità di gestione; nonché(e)la revisione annuale del programma di lavoro.3.Conformemente alle norme vigenti, il GIG rispetterà l’esigenza di prudenza in particolare per quanto riguarda la riservatezza e sensibilità di alcuni dati.4.La Commissione terrà conto dei pareri del GIG.5.Il GIG sarà costituito da sette rappresentanti, di cui:3 del Consiglio3 del Parlamento europeo1 della Commissione,e si riunirà a intervalli regolari (in linea di massima 4 volte l’anno).6.Il GIG non incide sulle competenze definite o sulle relazioni interistituzionali.L3472013IT18510120131211IT0009.000420812081Dichiarazioni della CommissioneImporto massimo attribuibile a un singolo progetto integratoPer la Commissione è di vitale importanza garantire una distribuzione proporzionata dei fondi tra progetti integrati, al fine di finanziare il maggior numero di progetti possibile e di garantire una distribuzione equilibrata dei progetti integrati fra tutti gli Stati membri. In questo contesto la Commissione intende proporre, nel corso del dialogo con i membri del comitato LIFE sul progetto di programma di lavoro, l’importo massimo di cui ogni singolo progetto integrato potrà beneficiare. Questa proposta sarà presentata come parte della metodologia per la selezione dei progetti da adottare nell’ambito del programma di lavoro pluriennale.Situazione del finanziamento della biodiversità nei PTOMLa Commissione attribuisce grande importanza alla protezione dell’ambiente e della biodiversità nei paesi e territori d’oltremare, come indicato nella proposta di decisione sull’associazione d’oltremare che fa rientrare queste materie nell’ambito della cooperazione tra l’Unione europea e i PTOM e delinea le diverse azioni che potrebbero beneficiare di un finanziamento dell’Unione europea in questo settore.L’azione preparatoria dell’iniziativa concernente la biodiversità e i servizi ecosistemici nei territori d’oltremare (BEST), accolta con favore dai PTOM, è stata proficua e ha prodotto risultati tangibili per la biodiversità e per i servizi ecosistemici. Poiché l’iniziativa BEST si avvia verso la conclusione, la Commissione è propensa a garantirne un seguito tramite uno dei nuovi strumenti, ossia il programma su beni pubblici e sfide globali nell’ambito dello strumento di cooperazione allo sviluppo.Questa specifica possibilità di finanziamento a favore della biodiversità nei PTOM verrà integrata con le opportunità offerte a norma dell’articolo 6 del programma LIFE per il periodo 2014-2020.L3472013IT25910120131217IT0015.000228012801Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione dell'articolo 6 del regolamento FESR, dell'articolo 15 del regolamento CTE e dell'articolo 4 del regolamento sul Fondo di coesioneIl Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della garanzia fornita dalla Commissione al legislatore dell'Unione che gli indicatori comuni di output relativi al regolamento FESR, al regolamento CTE e al regolamento del Fondo di coesione, che figureranno in un allegato di ciascun regolamento, rappresentano il risultato di un lungo processo di preparazione con la partecipazione di esperti nella valutazione della Commissione e degli Stati membri e si prevede che, in linea di principio, resteranno stabili.L3472013IT28110120131217IT0016.000328812881Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dell'articolo 6 del regolamento FESR, dell'articolo 15 del regolamento CTE e dell'articolo 4 del regolamento sul Fondo di coesioneIl Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della garanzia fornita dalla Commissione al legislatore dell'Unione che gli indicatori comuni di output relativi al regolamento FESR, al regolamento CTE e al regolamento del Fondo di coesione, che figureranno quale allegato di ciascun regolamento, rappresentano il risultato di un lungo processo di preparazione che ha visto la partecipazione degli esperti di valutazione sia della Commissione che degli Stati membri, e si prevede che, in linea di principio, resteranno immutati.L3472013IT28910120131217IT0017.000330213021Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione dell'articolo 6 del regolamento FESR, dell'articolo 15 del regolamento CTE e dell'articolo 4 del regolamento sul Fondo di coesioneIl Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della garanzia fornita dalla Commissione al legislatore dell'Unione che gli indicatori comuni di output relativi al regolamento FESR, al regolamento CTE e al regolamento del Fondo di coesione, che figureranno in un allegato di ciascun regolamento, rappresentano il risultato di un lungo processo di preparazione con la partecipazione di esperti nella valutazione della Commissione e degli Stati membri e si prevede che, in linea di principio, resteranno stabili.L3472013IT30310120131217IT0018.000231713171Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione concernente la sensibilizzazione e gli articoli 4 e 4 bis del regolamento GECTIl Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di compiere maggiori sforzi coordinati ai fini della sensibilizzazione tra e all'interno delle istituzioni e degli Stati membri onde migliorare la visibilità del possibile impiego dei GECT quale strumento opzionale disponibile per la cooperazione territoriale nell'ambito di tutti i settori di intervento dell'Unione.In tale contesto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione invitano gli Stati membri a compiere, in particolare, adeguate azioni di coordinamento e comunicazione tra le autorità nazionali e tra le autorità di diversi Stati membri al fine di garantire, entro i termini stabiliti, procedure per l'autorizzazione di nuovi GECT chiare, efficienti e trasparenti.L3472013IT30310120131217IT0018.000331813181Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione concernente l'articolo 1, paragrafo 9, del regolamento sui GECTIl Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono sul fatto che, all'atto dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1082/2006 quale modificato, gli Stati membri, al momento della valutazione delle norme da applicare al personale del GECT, come proposto nel progetto di convenzione, si adopereranno per prendere in esame le diverse opzioni di regime occupazionale disponibili che il GECT è tenuto a scegliere, sia ai sensi del diritto privato o di quello pubblico.Nel caso in cui i contratti di lavoro del personale del GECT siano disciplinati dal diritto privato, gli Stati membri terranno altresì conto del diritto dell'Unione pertinente, come il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), nonché della correlata prassi giuridica degli altri Stati membri rappresentati nel GECT.Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono inoltre a conoscenza del fatto che, laddove i contratti di lavoro del personale del GECT siano disciplinati dal diritto pubblico, si applicheranno le norme nazionali di diritto pubblico dello Stato membro in cui è ubicato il rispettivo organo del GECT. Tuttavia, le norme nazionali di diritto pubblico dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale si possono applicare ai membri del personale del GECT che erano già soggetti alle norme in questione prima di diventare membri del personale del GECT.L3472013IT30310120131217IT0018.000431913191Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione concernente il ruolo del Comitato delle regioni nel quadro della piattaforma dei GECTIl Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione prendono atto del prezioso lavoro svolto dal Comitato delle regioni nel quadro della piattaforma dei GECT, gestita dallo stesso, e lo incoraggiano a monitorare ulteriormente le attività dei GECT esistenti e in corso di costituzione, a organizzare uno scambio delle migliori prassi e a individuare le problematiche comuni.L3472013IT32010120131217IT0019.001546614661Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 67Il Consiglio e la Commissione convengono che l'articolo 67, paragrafo 4, che esclude l'applicazione dei costi semplificati di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere da b) a d) laddove un intervento o un progetto facente parte di un intervento sia attuato esclusivamente tramite procedure per gli appalti pubblici, non osta all'attuazione di un intervento tramite procedure per gli appalti pubblici che comportano pagamenti da parte del beneficiario al contraente sulla base di costi unitari predefiniti. Il Consiglio e la Commissione concordano sul fatto che i costi determinati e pagati dal beneficiario sulla base di tali costi unitari stabiliti tramite procedure per gli appalti pubblici costituiscono costi reali effettivamente sostenuti e pagati dal beneficiario a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera a).L3472013IT32010120131217IT0019.001646714671Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alla ricostituzione degli stanziamentiIl Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di includere nella revisione del regolamento finanziario, al fine di allineare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al quadro finanziario pluriennale 2014-2020, le disposizioni necessarie per l'applicazione delle modalità di assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza e relative all'attuazione degli strumenti finanziari conformemente all'articolo 39 (iniziativa PMI) nel quadro del regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e i Fondi di investimento europei per quanto concerne la ricostituzione:i.degli stanziamenti che erano stati impegnati per programmi relativi alla riserva di efficacia ed efficienza e che hanno dovuto essere disimpegnati in quanto le priorità dei programmi in questione non hanno raggiunto le tappe fondamentali previste;ii.degli stanziamenti che erano stati impegnati in relazione a programmi specifici di cui all'articolo 39, paragrafo 4, lettera b), e che hanno dovuto essere disimpegnati poiché è stato necessario sospendere la partecipazione di uno Stato membro allo strumento finanziario.L3472013IT32010120131217IT0019.001746814681Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 1Qualora siano necessarie ulteriori deroghe motivate alle disposizioni comuni per tenere conto delle specificità del FEAMP e del FEASR, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea si impegnano ad autorizzare tali deroghe procedendo con la dovuta diligenza ad apportare le modifiche necessarie al regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e i Fondi di investimento europei.L3472013IT32010120131217IT0019.001846914691Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esclusione di ogni retroattività per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3Il Parlamento europeo e il Consiglio convengono che:per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento, le azioni intraprese dagli Stati membri per coinvolgere i partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nella preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, comprendono tutte le azioni intraprese a livello pratico dagli Stati membri, indipendentemente dalla loro tempistica, nonché le azioni da essi intraprese prima dell'entrata in vigore di tale regolamento e prima del giorno di entrata in vigore dell'atto delegato per un codice europeo di condotta adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del medesimo regolamento, durante le fasi preparatorie del processo di programmazione di uno Stato membro, a condizione che vengano conseguiti gli obiettivi del principio di partenariato previsti in tale regolamento. In questo contesto, gli Stati membri, secondo le rispettive competenze nazionali e regionali, decideranno sul contenuto della proposta di accordo di partenariato e della proposta di progetti di programmi, in conformità alle disposizioni pertinenti di tale regolamento e alle norme specifiche del fondo;l'atto delegato recante un codice di condotta europeo, adottato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, non avrà in nessun caso effetto retroattivo diretto o indiretto, soprattutto per quanto riguarda la procedura di approvazione dell'accordo di partenariato e dei programmi, dato che non è intenzione del legislatore dell'Unione conferire alla Commissione poteri che le consentano di respingere l'approvazione dell'accordo di partenariato e dei programmi solo ed esclusivamente in ragione di una qualsiasi mancanza di conformità con il codice di condotta europeo, adottato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3;il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a mettere a loro disposizione il progetto di testo dell'atto delegato da adottare ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, il prima possibile ma non oltre la data di adozione da parte del Consiglio dell'accordo politico sul regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento o la data di votazione in Aula da parte del Parlamento europeo del progetto di relazione su tale regolamento, a seconda di quale abbia luogo per prima.L3472013IT54910120131217IT0022.000460716071Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sulla condizionalitàIl Consiglio e il Parlamento europeo invitano la Commissione a monitorare il recepimento e l'attuazione da parte degli Stati membri della direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nonché la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e, una volta attuate in tutti gli Stati membri tali direttive e definiti gli obblighi direttamente applicabili agli agricoltori, a presentare una proposta legislativa che modifica il presente regolamento al fine di inserire le pertinenti parti di detta direttiva nel sistema di condizionalità.

Testo di immagine

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione concernente la sensibilizzazione e gli articoli 4 e 4 bis del regolamento GECT

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di compiere maggiori sforzi coordinati ai fini della sensibilizzazione tra e all'interno delle istituzioni e degli Stati membri onde migliorare la visibilità del possibile impiego dei GECT quale strumento opzionale disponibile per la cooperazione territoriale nell'ambito di tutti i settori di intervento dell'Unione.

In tale contesto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione invitano gli Stati membri a compiere, in particolare, adeguate azioni di coordinamento e comunicazione tra le autorità nazionali e tra le autorità di diversi Stati membri al fine di garantire, entro i termini stabiliti, procedure per l'autorizzazione di nuovi GECT chiare, efficienti e trasparenti.


Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione concernente l'articolo 1, paragrafo 9, del regolamento sui GECT

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono sul fatto che, all'atto dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1082/2006 quale modificato, gli Stati membri, al momento della valutazione delle norme da applicare al personale del GECT, come proposto nel progetto di convenzione, si adopereranno per prendere in esame le diverse opzioni di regime occupazionale disponibili che il GECT è tenuto a scegliere, sia ai sensi del diritto privato o di quello pubblico.

Nel caso in cui i contratti di lavoro del personale del GECT siano disciplinati dal diritto privato, gli Stati membri terranno altresì conto del diritto dell'Unione pertinente, come il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), nonché della correlata prassi giuridica degli altri Stati membri rappresentati nel GECT.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono inoltre a conoscenza del fatto che, laddove i contratti di lavoro del personale del GECT siano disciplinati dal diritto pubblico, si applicheranno le norme nazionali di diritto pubblico dello Stato membro in cui è ubicato il rispettivo organo del GECT. Tuttavia, le norme nazionali di diritto pubblico dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale si possono applicare ai membri del personale del GECT che erano già soggetti alle norme in questione prima di diventare membri del personale del GECT.


Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione concernente il ruolo del Comitato delle regioni nel quadro della piattaforma dei GECT

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione prendono atto del prezioso lavoro svolto dal Comitato delle regioni nel quadro della piattaforma dei GECT, gestita dallo stesso, e lo incoraggiano a monitorare ulteriormente le attività dei GECT esistenti e in corso di costituzione, a organizzare uno scambio delle migliori prassi e a individuare le problematiche comuni.


20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/320


REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo (1),

visti i pareri del Comitato delle regioni (2),

visti i pareri della Corte dei conti (3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sancisce che, per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, l'Unione deve mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, e che un'attenzione particolare deve essere rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. L'articolo 175 TFUE prevede che l'Unione debba appoggiare la realizzazione di tali obiettivi con l'azione che essa svolge attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di sviluppo regionale, la Banca europea per gli investimenti e altri strumenti.

(2)

Al fine di migliorare il coordinamento e armonizzare l'attuazione dei fondi che forniscono sostegno nell'ambito della politica di coesione, cioè il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione, con i Fondi per lo sviluppo rurale, cioè il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e per il settore marittimo e della pesca, in particolare le misure finanziate a norma della gestione concorrente nel Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), si dovrebbero stabilire disposizioni comuni per tutti questi fondi (i "fondi strutturali e di investimento europei – fondi SIE"). Inoltre, il presente regolamento reca disposizioni generali che si applicano al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, ma che non si applicano però al FEASR e al FEAMP, nonché disposizioni generali applicabili al FESR, al FSE, al Fondo di coesione e al FEAMP, ma che non si applicano al FEASR. Date le particolarità di ciascun fondo SIE, le norme specifiche applicabili a ciascun fondo SIE e all'obiettivo Cooperazione territoriale europea nel quadro del FESR dovrebbero essere specificate in regolamenti distinti.

(3)

Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con le quali è stata adottata la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva promuovendo nel contempo lo sviluppo armonioso dell'Unione nonché riducendo le disparità regionali. I fondi SIE dovrebbero svolgere un ruolo significativo in termini di realizzazione degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

(4)

Per quanto concerne la politica agricola comune (PAC), si sono già ottenute importanti sinergie grazie a regole di gestione e controllo uniformi e armonizzate per il primo pilastro (Fondo europeo agricolo di garanzia - FEAGA) e il secondo pilastro (FEASR) della PAC. É pertanto opportuno preservare lo stretto legame tra FEAGA e FEASR e le strutture già in essere negli Stati membri dovrebbero essere conservate.

(5)

Le regioni ultraperiferiche dovrebbero beneficiare di misure specifiche e di finanziamenti supplementari volti a tenere in considerazione la grande distanza, l'insularità, la situazione strutturale socioeconomica e a compensare gli svantaggi derivanti dai fattori di cui all'articolo 349 TFUE.

(6)

Le regioni nordiche scarsamente popolate dovrebbero beneficiare di misure specifiche e finanziamenti supplementari per compensare gli svantaggi naturali o demografici gravi di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione del 1994.

(7)

Per garantire l'interpretazione corretta e coerente delle disposizioni e contribuire alla certezza del diritto per gli Stati membri e i beneficiari, è necessario definire alcuni termini utilizzati nel presente regolamento.

(8)

Il termine eventualmente fissato, conformemente al presente regolamento, per l'adozione o la modifica di una decisione da parte della Commissione non dovrebbe includere il periodo compreso tra la data in cui la Commissione ha inviato le sue osservazioni allo Stato membro e quella in cui quest'ultimo risponde a tali osservazioni.

(9)

Il presente regolamento è strutturato in cinque parti: la prima stabilisce l'oggetto e le definizioni, la seconda comprende le regole applicabili a tutti i fondi SIE, la terza contiene le disposizioni applicabili esclusivamente al FESR, all'FSE e al Fondo di coesione (i "fondi") la quarta contiene le disposizioni applicabili solo ai Fondi e al FEAMP e la quinta contiene le disposizioni finali. Al fine di garantire un'uniformità di interpretazione delle diverse parti del presente regolamento nonché tra quest'ultimo e quelli specifici relativi ai singoli Fondi, è importante definire chiaramente le varie interrelazioni. Inoltre, norme specifiche contenute nella regolamentazione relativa ai singoli Fondi possono essere complementari, ma le deroghe alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere possibili solo se espressamente previste dal regolamento stesso.

(10)

Ai sensi dell'articolo 317 TFUE e nell'ambito della gestione concorrente è opportuno specificare le condizioni in base alle quali la Commissione esercita le proprie competenze per l'esecuzione del bilancio dell'Unione e precisare le competenze in materia di cooperazione con gli Stati membri. Tali condizioni dovrebbero consentire alla Commissione di assicurarsi che gli Stati membri utilizzano i fondi SIE legittimamente, regolarmente e conformemente al principio di sana gestione finanziaria di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) (il "regolamento finanziario"). É opportuno che gli Stati membri al livello territoriale appropriato, secondo il rispettivo quadro istituzionale, giuridico e finanziario e gli organismi da essi designati a tal fine siano responsabili della preparazione e dell'attuazione dei programmi. Dette condizioni dovrebbero altresì garantire che si presti attenzione alla necessità di assicurare la complementarità e la coerenza dell'intervento pertinente dell'Unione, di rispettare il principio di proporzionalità e di tener conto dell'obiettivo complessivo di ridurre gli oneri amministrativi.

(11)

Ogni Stato membro dovrebbe organizzare, rispettivamente per l'accordo di partenariato e per ciascun programma, un partenariato con le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti, le parti economiche e sociali e altri organismi pertinenti che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione, nonché, se del caso, le "organizzazioni ombrello" di tali autorità e organismi. L'obiettivo di tale partenariato è garantire il rispetto dei principi della governance a più livelli, come pure della sussidiarietà e della proporzionalità, e le specificità dei diversi quadri istituzionali e giuridici degli Stati membri, nonché garantire la titolarità degli interventi programmati in capo alle parti interessate e sfruttare l'esperienza e le competenze dei soggetti coinvolti. È opportuno che gli Stati membri individuino i partner pertinenti maggiormente rappresentativi. Tali partner dovrebbero comprendere istituzioni, organizzazioni e gruppi che possono influire sulla preparazione dei programmi o potrebbero essere interessati dalla loro preparazione e attuazione. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di individuare, se del caso, come partner pertinenti le organizzazioni ombrello, che sono le associazioni, federazioni o confederazioni delle pertinenti autorità regionali, locali e cittadine o altri organismi conformemente al diritto e alla prassi nazionali in vigore.

Al fine di garantire il coinvolgimento costante dei partner pertinenti nella stesura, nell'attuazione, nel controllo e nella valutazione degli accordi di partenariato e dei programmi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare un atto delegato recante un codice europeo di condotta sul partenariato per sostenere e agevolare gli Stati membri nell'organizzazione del partenariato. Tale atto delegato non dovrebbe in nessun caso avere, né essere interpretato come avente, effetto retroattivo e non dovrebbe fornire una base per irregolarità che portino a rettifiche finanziarie. L'atto delegato adottato non dovrebbe specificare una data di applicazione che sia anteriore alla data della sua adozione. L'atto delegato adottato dovrebbe consentire agli Stati membri di decidere le disposizioni dettagliate più adeguate per l'attuazione del partenariato conformemente ai loro quadri giuridici e istituzionali nonché alle loro competenze nazionali e regionali, a condizione che siano conseguiti gli obiettivi del medesimo quali stabiliti dal presente regolamento.

(12)

Le attività dei fondi SIE e le operazioni da essi finanziati dovrebbero essere conformi alle norme applicabili del diritto dell'Unione e al relativo diritto nazionale che attua direttamente o indirettamente il presente regolamento e le norme specifiche dei fondi.

(13)

Nel quadro dell'impegno inteso a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, l'Unione dovrebbe mirare, in tutte le fasi di attuazione dei fondi SIE, a eliminare le ineguaglianze e promuovere la parità tra uomini e donne e a integrare l'ottica di genere, nonché a combattere le discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, come sancito dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), dall'articolo 10 TFUE e dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con particolare attenzione per l'accessibilità per le persone con disabilità, nonché dall'articolo 5, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali che stabilisce che nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

(14)

Gli obiettivi dei fondi SIE dovrebbero essere perseguiti nell'ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, allo scopo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente agli articoli 11 e 191, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga". A tal fine, gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico, conformemente al proposito di destinare almeno il 20 % del bilancio dell'Unione a tali obiettivi, usando una metodologia basata sulle categorie di intervento, i settori prioritari o le misure adottate dalla Commissione mediante un atto di esecuzione che rifletta il principio di proporzionalità.

(15)

Al fine di contribuire alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e alle missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, i fondi SIE dovrebbero concentrare il sostegno su un numero limitato di obiettivi tematici. È opportuno che l'ambito preciso di ciascuno dei fondi SIE sia descritto nelle norme specifiche di ciascun fondo. Dovrebbe essere possibile circoscrivere detto ambito ad alcuni soltanto degli obiettivi tematici definiti nel presente regolamento.

(16)

Al fine di massimizzare il contributo dei fondi SIE e di delineare principi guida strategici per facilitare il processo di programmazione a livello di Stati membri e di regioni, è opportuno istituire un quadro strategico comune (il "QSC"). Il QSC dovrebbe agevolare il coordinamento settoriale e territoriale dell'intervento dell'Unione nell'ambito dei fondi SIE e con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell'Unione, in linea con le finalità e gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle principali sfide territorialidi diversi tipi di territori.

(17)

Il QSC dovrebbe definire le modalità con cui i fondi SIE devono contribuire alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, le disposizioni per promuovere un uso integrato dei fondi SIE, le disposizioni per il coordinamento tra i fondi SIE e le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione, i principi orizzontali e gli obiettivi strategici trasversali per l'attuazione dei fondi SIE, le disposizioni per affrontare le principali sfide territoriali e gli ambiti prioritari per le attività di cooperazione nell'ambito dei fondi SIE.

(18)

Gli Stati membri e le regioni si trovano sempre più spesso ad affrontare sfide relative all'impatto della globalizzazione, a preoccupazioni in merito all'ambiente e all'energia, all'invecchiamento della popolazione e ai cambiamenti demografici, alla domanda di trasformazione tecnologica e innovazione e alla disuguaglianza sociale. In ragione della natura complessa e correlata di tali sfide, le soluzioni sostenute dai fondi SIE dovrebbero essere di carattere integrato, multisettoriale e multidimensionale. In tale contesto, e al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle politiche, dovrebbe essere possibile combinare i fondi SIE in modo da creare pacchetti integrati personalizzati in funzione delle esigenze territoriali specifiche.

(19)

La diminuzione della popolazione attiva, unitamente all'aumento del numero di pensionati in seno alla popolazione in generale, nonché i problemi associati alla dispersione della popolazione si attende che continuino a mettere a dura prova, tra gli altri, i sistemi d'istruzione e di assistenza sociale degli Stati membri e quindi la competitività economica dell'Unione. L'adattamento a tali cambiamenti demografici costituisce una delle sfide principali che gli Stati membri e le regioni si troveranno ad affrontare nei prossimi anni, e come tale dovrebbe essere oggetto di una considerazione particolarmente elevata nei confronti delle regioni più colpite dai cambiamenti demografici.

(20)

In base al QSC, ogni Stato membro dovrebbe elaborare un accordo di partenariato in collaborazione con i partner e in dialogo con la Commissione. L'accordo di partenariato dovrebbe trasferire gli elementi contenuti nel QSC nel contesto nazionale e stabilire solidi impegni per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi SIE. L'accordo di partenariato dovrebbe definire le modalità per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché con le missioni specifiche di ciascun Fondo, conformemente ai rispettivi obiettivi in virtù del trattato, le modalità per garantire un'efficace e efficiente attuazione dei Fondi SIE e le disposizioni relative all'applicazione del principio di partenariato nonché di un approccio integrato allo sviluppo territoriale. È opportuno distinguere tra gli elementi essenziali dell'accordo di partenariato, che sono soggetti a una decisione della Commissione, e gli altri elementi che invece non lo sono e possono essere modificati dallo Stato membro. Occorre prevedere specifici meccanismi per la presentazione e l'adozione dell'accordo di partenariato nonché dei programmi in caso di posticipo (effettivo o previsto) dell'entrata in vigore di uno o più regolamenti specifici relativi a singoli Fondi. Ciò comporta l'introduzione di disposizioni volte a consentire la presentazione e l'adozione dell'accordo di partenariato anche in assenza di determinati elementi relativi al fondo SIE o ai fondi SIE interessati dal posticipo, nonché la successiva presentazione di una versione rivista dell'accordo di partenariato in seguito all'entrata in vigore del regolamento o dei regolamenti specifici relativi a singoli Fondi oggetto di posticipo. Poiché in simili casi i programmi cofinanziati dal fondo SIE interessato dal posticipo dovrebbero essere presentati e adottati soltanto dopo l'entrata in vigore del regolamento specifico relativo al Fondo stesso, è altresì opportuno stabilire appositi termini per la presentazione dei programmi coinvolti.

(21)

Gli Stati membri dovrebbero concentrare il loro sostegno per garantire un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione secondo le loro specifiche esigenze di sviluppo nazionali e regionali. Si dovrebbero definire condizionalità ex ante, nonché una serie concisa ed esaustiva di criteri oggettivi per la loro valutazione, per garantire che sussistano i prerequisiti necessari per un uso efficace ed efficiente del sostegno dell'Unione. A tal fine, una condizionalità ex ante dovrebbe applicarsi alla priorità di un determinato programma solo qualora presenti un nesso diretto e concreto ed effetti diretti in relazione al raggiungimento efficace ed efficiente di un obiettivo specifico relativo a una priorità di investimento o una priorità dell'Unione, laddove non tutti gli obiettivi specifici sono necessariamente collegati a una condizionalità ex ante prevista dalle norme specifiche di ciascun fondo. La valutazione dell'applicabilità di una condizionalità ex ante dovrebbe tenere conto del principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato, se del caso. Il rispetto delle condizionalità ex ante applicabili dovrebbe essere valutato dallo Stato membro nel contesto della elaborazione dei programmi e, se del caso, dell'accordo di partenariato. La Commissione dovrebbe valutare la consistenza e l'adeguatezza delle informazioni fornite dagli Stati membri. Nei casi in cui una condizionalità ex ante applicabile non venisse soddisfatta entro il termine fissato, la Commissione dovrebbe avere il potere di sospendere i pagamenti intermedi a favore delle priorità pertinenti del programma, a precise condizioni prestabilite.

(22)

Nel 2019 la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe effettuare una verifica dell'efficacia dell'attuazione sulla base di un apposito quadro di riferimento. Il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dovrebbe essere definito per ciascun programma, in modo da monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi e dei target stabiliti per ciascuna priorità nel corso del periodo di programmazione 2014-2020 (il "periodo di programmazione"). Al fine di assicurare che il bilancio dell'Unione non sia sprecato o utilizzato in modo non efficiente, qualora vi sia prova che una priorità non abbia conseguito i target intermedi relativi solo agli indicatori finanziari, agli indicatori di output e alle fasi di attuazione principali, stabilite nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, a causa di debolezza nella attuazione chiaramente identificate e già comunicate dalla Commissione in precedenza senza che lo Stato membro abbia adottato le azioni correttive necessarie, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di sospendere i pagamenti al programma oppure di applicare rettifiche finanziarie alla fine del periodo di programmazione. In sede di applicazione di rettifiche finanziarie si dovrebbe tenere conto, con il debito rispetto del principio di proporzionalità, del grado di assorbimento e dei fattori esterni che hanno contribuito alla carenza attuativa. Le correzioni finanziarie non dovrebbero essere applicate nel caso in cui gli obiettivi non siano raggiunti in conseguenza dell'impatto di fattori socio-economici o ambientali, di significativi cambiamenti delle condizioni economiche o ambientali di uno Stato membro ovvero per cause di forza maggiore che hanno inciso pesantemente sull'attuazione delle priorità in questione. Non si dovrebbe tenere conto degli indicatori di risultato ai fini dell'applicazione di sospensioni o rettifiche finanziarie.

(23)

Al fine di agevolare l'orientamento ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, è opportuno costituire per ciascuno Stato membro una riserva di efficacia dell'attuazione del 6 % per cento degli stanziamenti totali destinati all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione nonché al FEASR e alle misure finanziate a titolo di gestione concorrente in conformità di un futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni per il sostegno finanziario della politica marittima e della pesca per il periodo di programmazione 2014-2010 (il "regolamento FEAMP"). In considerazione dell'eterogeneità e del carattere che interessa una pluralità di paesi dei programmi a titolo dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, per questi ultimi non dovrebbe sussistere alcuna riserva di efficacia dell'attuazione. Le risorse destinate all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG), quali definite nel programma operativo conformemente al regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) (regolamento FSE), nonché all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, i trasferimenti dal primo pilastro della PAC al FEASR a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), i trasferimenti al FEASR in applicazione delle disposizioni in materia di regolazione volontaria dei pagamenti diretti nel 2013 e sui trasferimenti al FEASR di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (7) relativi agli anni civili 2013 e 2014, i trasferimenti al meccanismo per collegare l'Europa dal Fondo di coesione, i trasferimenti al Fondo di aiuti europei alle persone indigenti, quale definito in un futuro atto giuridico dell'Unione, e le azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile, dovrebbero essere esclusi dal calcolo della riserva di efficacia dell'attuazione.

(24)

Occorre stabilire un legame più stretto tra politica di coesione e governance economica dell'Unione onde garantire che l'efficacia della spesa nell'ambito dei fondi SIE si fondi su politiche economiche sane e che i fondi SIE possano, se necessario, essere riorientati per rispondere ai problemi economici che uno Stato membro si trova ad affrontare. Nel contesto della prima parte delle misure che collegano l'efficacia dei fondi SIE a una robusta governance economica, la Commissione dovrebbe poter chiedere modifiche dell'accordo di partenariato e dei programmi al fine di sostenere l'attuazione delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio o di potenziare al massimo l'impatto sulla crescita e la competitività dei fondi SIE disponibili quando gli Stati membri ricevono la corrispondente assistenza finanziaria. Si dovrebbe ricorrere alla riprogrammazione soltanto nei casi in cui essa potrebbe effettivamente avere un impatto diretto sulla correzione degli elementi problematici individuati nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio nel contesto dei meccanismi di governance economica al fine di evitare una riprogrammazione frequente che minerebbe la prevedibilità della gestione dei fondi. Nel contesto della seconda parte delle misure che collegano l'efficacia dei fondi SIE a una robusta governance economica, se uno Stato membro non dovesse adottare provvedimenti efficaci nel quadro del processo di governance economica, la Commissione dovrebbe presentare una proposta al Consiglio intesa a sospendere, in parte o in tutto, gli impegni o i pagamenti destinati ai programmi in detto Stato membro. Occorre definire procedure diverse per la sospensione degli impegni e dei pagamenti. Comunque, in entrambi i casi, nel formulare una proposta di sospensione la Commissione dovrebbe tenere in conto ogni informazione pertinente e riservare debita considerazione a ogni elemento emerso o ai pareri espressi nell'ambito del dialogo strutturato con il Parlamento europeo.

L'ambito e il livello di una sospensione dovrebbero essere proporzionati ed efficaci e rispettare la parità di trattamento fra gli Stati membri. Inoltre, una sospensione dovrebbe tenere in conto la congiuntura economica e sociale dello Stato membro interessato nonché il possibile impatto economico generale su uno Stato membro risultante dalle diverse fasi di una procedura di disavanzo eccessivo e di una procedura per squilibri eccessivi.

(25)

In virtù del protocollo n. 15 su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord allegato al TUE e al TFUE, alcune disposizioni sul disavanzo pubblico eccessivo e sulle procedure relative non si applicano al Regno Unito. Le disposizioni sulla sospensione di tutti o parte dei pagamenti e degli impegni non dovrebbero pertanto applicarsi al Regno Unito.

(26)

Data l'estrema rilevanza del principio del cofinanziamento per l'attuazione dei fondi SIE, al fine di assicurare la responsabilità nell’attuazione delle politiche, e in linea con l'applicazione proporzionata delle sospensioni, ogni decisione o sospensione nel contesto della seconda parte delle misure che collegano l'efficacia dei fondi SIE a una robusta governance economica dovrebbe tenere in conto i requisiti specifici applicabili allo Stato membro interessato per assicurare il cofinanziamento dei programmi finanziati dai fondi SIE. Le sospensioni dovrebbero essere revocate e i fondi dovrebbero essere nuovamente messi a disposizione dello Stato membro interessato non appena quest'ultimo adotta i provvedimenti necessari.

(27)

I fondi SIE dovrebbero essere attuati attraverso programmi che coprano il periodo di programmazione conformemente all'accordo di partenariato. I programmi dovrebbero essere elaborati dagli Stati membri basandosi su procedure che siano trasparenti e conformemente al loro quadro istituzionale e giuridico. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero cooperare per garantire il coordinamento e la coerenza delle modalità di programmazione dei fondi SIE. Poiché il contenuto dei programmi è strettamente interconnesso con quello dell'accordo di partenariato, i programmi dovrebbero essere presentati entro tre mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato. Si dovrebbe prevedere un termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per la presentazione dei programmi nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea al fine di tenere conto del loro carattere plurinazionale. In particolare, è opportuno distinguere tra gli elementi centrali dell'accordo di partenariato e dei programmi, che dovrebbero essere soggetti a una decisione della Commissione e altri elementi che non sono contemplati dalla decisione della Commissione e che possono essere modificati sotto la responsabilità degli Stati membri. La programmazione dovrebbe garantire la coerenza con il QSC e l'accordo di partenariato, il coordinamento dei fondi SIE con gli altri strumenti di finanziamento esistenti e con l'intervento della Banca europea per gli investimenti, se del caso.

(28)

Al fine di assicurare la coerenza tra programmi sostenuti a titolo di diversi fondi SIE, in particolare per assicurare un contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, è necessario stabilire requisiti minimi comuni per quanto concerne il contenuto dei programmi, che può essere integrato da norme specifiche di ciascun fondo per tenere conto della natura specifica di ciascun fondo SIE.

(29)

Occorre stabilire procedure chiare per la valutazione, l'adozione e la modifica dei programmi da parte della Commissione. Per garantire la coerenza tra l'accordo di partenariato e i programmi si dovrebbe precisare che i programmi, ad eccezione dei programmi a titolo dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, non possono essere approvati prima dell'adozione di una decisione da parte della Commissione che approva l'accordo di partenariato. Per ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri, qualsiasi approvazione di una modifica di determinati elementi di un programma da parte della Commissione dovrebbe tradursi automaticamente in una modifica dei pertinenti elementi dell'accordo di partenariato. La mobilitazione immediata delle risorse destinate all'IOG dovrebbe inoltre essere assicurata istituendo norme speciali per la procedura di presentazione e di approvazione dei programmi operativi dedicati all'IOG di cui al regolamento FSE.

(30)

Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati in tutto o in parte attraverso il bilancio dell'Unione nel settore della ricerca e dell'innovazione, sarebbe opportuno ricercare sinergie in particolare tra l'operazione dei fondi SIE e Orizzonte 2020, stabilito nel regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), nel rispetto dei loro diversi obiettivi. I meccanismi fondamentali al fine di ottenere tali sinergie dovrebbero essere il riconoscimento dei tassi forfettari per i costi ammissibili a titolo di Orizzonte 2020 per un'operazione e un beneficiario simili e la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell'Unione, fra cui i fondi SIE e Orizzonte 2020, evitando nel contempo il doppio finanziamento. Al fine di rafforzare le capacità di ricerca e innovazione degli attori nazionali e regionali e conseguire l'obiettivo di costruire una "scala verso l'eccellenza" nelle regioni meno sviluppate e negli Stati membri e nelle regioni a bassa efficacia di attuazione in ricerca, sviluppo e innovazione, è opportuno sviluppare strette sinergie tra i fondi SIE e Orizzonte 2020 in tutte le pertinenti priorità programmatiche.

(31)

Il TFUE ha aggiunto la coesione territoriale agli obiettivi della coesione economica e sociale ed è necessario affrontare il ruolo delle città, delle aree geografiche funzionali e dei territori subregionali che hanno specifici problemi geografici o demografici. A tal fine, e per sfruttare meglio le potenzialità a livello locale, occorre rafforzare e agevolare le iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo stabilendo norme comuni e prevedendo uno stretto coordinamento per tutti i fondi SIE. Le iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo dovrebbero tenere in considerazione le esigenze e le potenzialità locali, nonché le pertinenti caratteristiche socioculturali. Un principio essenziale dovrebbe essere quello di assegnare ai gruppi di azione locale che rappresentano gli interessi della collettività la responsabilità dell'elaborazione e dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. Disposizioni dettagliate sulla definizione del territorio e della popolazione interessati dalle strategie dello sviluppo locale di tipo partecipativo dovrebbero essere stabilite nei relativi programmi, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

(32)

Per facilitare un approccio agevole alla sua integrazione nel processo di programmazione, lo sviluppo locale di tipo partecipativo può svolgersi nell'ambito di un unico obiettivo tematico al fine di promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà, o di promuovere l'occupazione e la mobilità dei lavoratori, sebbene le azioni finanziate nell'ambito dello sviluppo locale di tipo partecipativo potrebbero contribuire a tutti gli altri obiettivi tematici.

(33)

Qualora una strategia di sviluppo urbano o territoriale richieda un approccio integrato in quanto comporta investimenti nell'ambito di più assi prioritari di uno o più programmi operativi, è opportuno che l'azione sostenuta dai fondi, che può essere integrata con un sostegno finanziario a titolo del FEASR o del FEAMP, sia effettuata sotto forma di investimento territoriale integrato nell'ambito di un programma operativo o di programmi operativi.

(34)

Gli strumenti finanziari sono sempre più importanti dato il loro effetto moltiplicatore sui fondi SIE, la loro capacità di associare diverse forme di risorse pubbliche e private a sostegno di obiettivi di politiche pubbliche e poiché le forme di rotazione dei mezzi finanziari rendono tale sostegno più sostenibile a lungo termine.

(35)

Gli strumenti finanziari sostenuti dai fondi SIE dovrebbero essere usati per rispondere a specifiche esigenze di mercato in modo efficace sotto il profilo dei costi, conformemente agli obiettivi dei programmi, evitando di ridurre i finanziamenti privati. La decisione di finanziare misure di sostegno tramite strumenti finanziari dovrebbe quindi essere adottata sulla base di una valutazione ex ante che ha stabilito evidenza di fallimenti del mercato o condizioni di investimento non ottimali e il valore stimato e l'ambito delle necessità di investimento pubblico. Gli elementi essenziali delle valutazioni ex ante dovrebbero essere chiaramente definiti nel presente regolamento. Vista l'articolazione dettagliata della valutazione ex ante, è opportuno definire disposizioni che consentano di eseguire la valutazione dell'attuazione ex ante per fasi e di procedere all'aggiornamento e alla valutazione ex ante nel corso dell'attuazione.

(36)

Gli strumenti finanziari dovrebbero essere concepiti e attuati in modo da promuovere una notevole partecipazione degli investitori privati e delle istituzioni finanziarie, sulla base di un'adeguata condivisione dei rischi. Per risultare abbastanza interessanti da attrarre i privati, è essenziale che gli strumenti finanziari siano concepiti e attuati in modo flessibile. Le autorità di gestione dovrebbero quindi decidere in merito alle forme di attuazione degli strumenti finanziari più appropriate per rispondere ai bisogni specifici delle regioni beneficiarie, conformemente agli obiettivi del programma interessato, ai risultati della valutazione ex ante e alle norme in vigore in materia di aiuti di Stato. Se del caso, detta flessibilità dovrebbe comprendere la possibilità di riutilizzare parte delle risorse rimborsate nel corso del periodo di ammissibilità al fine di fornire una remunerazione preferenziale degli investitori privati o degli investitori pubblici operanti secondo il principio dell'economia di mercato. Una siffatta rimunerazione preferenziale dovrebbe tenere in conto le norme di mercato e assicurare che ogni aiuto di Stato sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile e sia limitato all'importo minimo necessario a compensare la mancanza di capitale privato disponibile, tenendo conto della carenze del mercato o delle condizioni di investimento non ottimali.

(37)

Per tenere conto del carattere rimborsabile del sostegno fornito mediante gli strumenti finanziari e per allinearsi alle pratiche di mercato, il sostegno fornito dai fondi SIE ai destinatari finali sotto forma di investimenti azionari o quasi azionari, prestiti o garanzie, o altri strumenti di condivisione del rischio, dovrebbe poter riguardare la totalità dell'investimento effettuato dai destinatari finali, senza distinzione di costi relativi all'IVA. Di conseguenza, soltanto nei casi in cui gli strumenti finanziari siano abbinati a sovvenzioni, il modo in cui l'IVA viene presa in considerazione a livello del beneficiario finale dovrebbe essere rilevante ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa connessa alla sovvenzione.

(38)

Potrebbe risultare giustificato, nei casi in cui taluni elementi di un investimento non inneschino rendimenti finanziari diretti, combinare gli strumenti finanziari con sovvenzioni, nei limiti consentiti dalle norme vigenti in materia di aiuti di Stato, affinché i progetti siano economicamente sostenibili. Dovrebbero essere stabilite condizioni specifiche che evitino in questo caso il doppio finanziamento.

(39)

Al fine di garantire che le risorse assegnate agli strumenti finanziari in favore delle PMI raggiungano un reale massa critica efficace ed efficiente di nuovi finanziamenti del debito a favore delle PMI, dovrebbe essere possibile utilizzare tali risorse nell'intero territorio dello Stato membro interessato a prescindere dalle categorie cui appartengono le relative regioni. Tuttavia, nell'ambito della negoziazione dell'accordo di finanziamento tra lo Stato membro e la BEI dovrebbe altresì essere possibile un guadagno proporzionale a una regione o a un gruppo di regioni dello stesso Stato membro nel quadro di un unico programma nazionale dedicato mediante il contributo finanziario del FESR e del FEASR.

(40)

I contributi degli Stati membri dovrebbero essere distribuiti progressivamente nel corso degli anni 2014, 2015 e 2016 e l’ammontare dei versamenti dovuti dagli Stati membri alla BEI dovrebbe essere stabilito di conseguenza nell'accordo di finanziamento, in linea con le prassi bancarie standard e in un'ottica di ripartizione degli effetti agli stanziamenti di pagamento dei singoli anni.

(41)

In presenza di operazioni di cartolarizzazione è opportuno garantire, al momento della chiusura del programma, che sia stata utilizzata per l'obiettivo riguardante il sostegno alle PMI almeno la somma corrispondente al contributo dell'Unione, in linea con i principi applicabili agli strumenti finanziari di cui al regolamento finanziario.

(42)

Le autorità di gestione dovrebbero avere la flessibilità per fornire risorse dei programmi agli strumenti finanziari istituiti a livello di Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione, o agli strumenti istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero e gestiti dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità. Le autorità di gestione dovrebbero inoltre avere la possibilità di attuare direttamente gli strumenti finanziari, attraverso fondi esistenti o creati ex novo o fondi di fondi.

(43)

Al fine di garantire dispositivi di controllo proporzionati e di salvaguardare il valore aggiunto degli strumenti finanziari, i destinatari finali non dovrebbero essere dissuasi da eccessivi oneri amministrativi. Gli organismi responsabili dell’audit dei programmi dovrebbero, innanzi tutto, effettuare audit a livello delle autorità di gestione e degli organismi che applicano lo strumento finanziario, compresi fondi di fondi. Tuttavia, possono verificarsi circostanze specifiche in cui la documentazione necessaria ai fini dell'esecuzione di tali audit non sia disponibile al livello delle autorità di gestione o al livello degli organismi che applicano lo strumento finanziario o i documenti non costituiscono una registrazione fedele ed esatta del sostegno fornito. In simili casi specifici è necessario stabilire talune disposizioni che consentano gli audit anche a livello dei destinatari finali.

(44)

L'ammontare delle risorse versate in qualsiasi momento dai fondi SIE agli strumenti finanziari dovrebbe corrispondere all'importo necessario per realizzare gli investimenti previsti e i pagamenti ai destinatari finali, compresi i costi e le spese di gestione. Pertanto, le domande di pagamento intermedio dovrebbero essere scaglionate. L'importo da versare come pagamento intermedio dovrebbe essere soggetto a un massimale del 25 % dell'importo totale dei contributi del programma impegnati a favore dello strumento finanziario nell'ambito del pertinente accordo di finanziamento, con i successivi pagamenti intermedi subordinati a una percentuale minima degli effettivi importi inseriti in precedenti domande di pagamento spesi in quanto spesa ammissibile.

(45)

È necessario definire norme specifiche riguardanti gli importi da accettare come spese ammissibili alla chiusura di un programma, per garantire che le risorse versate dai fondi SIE, compresi i costi e le spese di gestione, siano effettivamente usate per gli investimenti ai destinatari finali. Le norme dovrebbero essere abbastanza flessibili da rendere possibile il sostegno a strumenti azionari a vantaggio delle imprese destinatarie e, pertanto, dovrebbero tenere in conto talune caratteristiche specifiche degli strumenti azionari per le imprese, quali le pratiche di mercato in connessione con la concessione di finanziamenti di follow-up nel settore dei fondi di capitale di rischio. Conformemente alle condizioni enunciate nel presente regolamento, le imprese destinatarie dovrebbero poter beneficiare di un sostegno continuo dai fondi SIE per tali strumenti dopo il termine del periodo di ammissibilità.

(46)

È altresì necessario stabilire norme specifiche riguardanti il reimpiego delle risorse imputabili al sostegno da parte dei fondi SIE fino alla fine del periodo di ammissibilità e stabilire ulteriori norme riguardanti l'impiego delle risorse ancora disponibili dopo la fine del periodo di ammissibilità.

(47)

Come norma generale, il sostegno dei fondi SIE non dovrebbe essere utilizzato per finanziare investimenti già materialmente completati o realizzati alla data della decisione di investimento. Tuttavia, per quanto riguarda gli investimenti in infrastrutture destinate a sostenere lo sviluppo urbano o il risanamento urbano o investimenti analoghi in infrastrutture allo scopo di diversificare attività non agricole in zone rurali, un determinato importo di sostegno potrebbe risultare necessario per riorganizzare il portafoglio di debiti collegati a componenti infrastrutturali di un nuovo investimento. In simili circostanze dovrebbe essere possibile utilizzare il sostegno dei fondi SIE per riorganizzare il portafoglio di debiti fino a non più del 20 % dell'importo totale del sostegno al programma dallo strumento finanziario all'investimento.

(48)

È opportuno che gli Stati membri provvedano al controllo dei programmi al fine di esaminare l'attuazione e i progressi verso il raggiungimento dei loro obiettivi. A tal fine gli Stati membri, conformemente ai rispettivi ordinamenti istituzionali, giuridici e finanziari, dovrebbero istituire comitati di sorveglianza per i fondi SIE, definendone la composizione e le funzioni. Vista la natura specifica dei programmi a titolo dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea, è opportuno definire norme specifiche per i comitati di sorveglianza di detti programmi. Si potrebbero istituire comitati di sorveglianza congiunti per agevolare il coordinamento tra i fondi SIE. Per garantire l'efficacia, un comitato di sorveglianza dovrebbe avere la facoltà di formulare osservazioni alle autorità di gestione circa l'attuazione e la valutazione del programma, comprese azioni per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, e di verificare i provvedimenti adottati in risposta a tali osservazioni.

(49)

L'allineamento delle disposizioni riguardanti la sorveglianza in materia di relazioni dei fondi SIE è necessario per semplificare i meccanismi di gestione a tutti i livelli. È importante garantire obblighi relativi alla predisposizione delle relazioni proporzionati, ma anche la disponibilità di informazioni esaustive sui progressi compiuti quando si effettuano le verifiche principali. È pertanto necessario che gli obblighi sulle relazioni riflettano le esigenze di informazione che emergono in determinati anni e siano in linea con la programmazione delle verifiche di di efficacia dell’attuazione.

(50)

Ai fini della sorveglianza dell'andamento dei programmi, si dovrebbe svolgere ogni anno una riunione di riesame fra ciascuno Stato membro e la Commissione. Per evitare inutili oneri amministrativi, è tuttavia opportuno che gli Stati membri e la Commissione possano decidere di non organizzare la riunione, salvo nel 2017 e 2019.

(51)

Per consentire alla Commissione di verificare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi dell'Unione nonché le missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai propri obiettivi basati sul trattato, gli Stati membri dovrebbero presentare relazioni sullo stato di attuazione degli accordi di partenariato. Sulla base di queste relazioni la Commissione dovrebbe presentare nel 2017 e nel 2019 una relazione strategica sui progressi realizzati. Al fine di provvedere a un dibattito politico e strategico regolare sul contributo dei fondi SIE al conseguimento della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e di migliorare la qualità della spesa e l'efficacia dell'azione politica alla luce del semestre europeo, le relazioni strategiche dovrebbero formare oggetto di discussione nel Consiglio. Sulla base di tale discussione, il Consiglio dovrebbe poter fornire un contributo alla valutazione effettuata nelle riunione di primavera del Consiglio europeo sul ruolo di tutte le politiche e gli strumenti dell'Unione nel conseguimento di una crescita sostenibile generatrice di posti di lavoro nell'Unione.

(52)

È necessario valutare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto dell'assistenza erogata dai fondi SIE al fine di migliorare la qualità dell'elaborazione e dell'esecuzione dei programmi e determinarne l'impatto in rapporto agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e tenendo conto delle dimensioni del programma in rapporto al prodotto interno lordo (PIL) e al tasso di disoccupazione della zona oggetto del programma, ove appropriato. È opportuno precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione al riguardo.

(53)

Per migliorare la qualità dell'elaborazione di ciascun programma, e per verificare che i suoi obiettivi e le sue finalità generali e specifici possano essere conseguiti, è opportuno effettuare una valutazione ex ante di ogni programma.

(54)

L'autorità di gestione o lo Stato membro dovrebbero preparare un piano di valutazione. Tale piano di valutazione dovrebbe poter riguardare più di un programma. Nel corso del periodo di programmazione, le autorità di gestione dovrebbero garantire che siano effettuate valutazioni intese a valutare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto di un programma. Il comitato di sorveglianza e la Commissione dovrebbero essere informati in merito ai risultati delle valutazioni cosicché le decisioni di gestione risultino agevolate.

(55)

Dovrebbero essere effettuate valutazioni ex post per esaminare l'efficacia e l'efficienza dei fondi SIE e il loro impatto rispetto agli obiettivi generali dei fondi SIE e alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo in considerazione gli obiettivi definiti per detta strategia dell'Unione. Per ciascuno dei fondi SIE, la Commissione dovrebbe elaborare una relazione di sintesi che illustri le principali conclusioni delle valutazioni ex post.

(56)

È opportuno precisare i tipi di azioni che possono essere realizzate come assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e degli Stati membri con il sostegno dei fondi SIE.

(57)

Al fine di garantire un uso efficace delle risorse dell'Unione ed evitare di concedere finanziamenti eccessivi a favore di operazioni generatrici di entrate nette dopo il completamento, dovrebbero essere utilizzati differenti metodi per determinare le entrate nette generate da tali operazioni, tra cui un approccio semplificato, basato su tassi forfettari per settori o sottosettori. I tassi forfettari dovrebbero basarsi sui dati storici a disposizione della Commissione, sul potenziale di recupero dei costi e sul principio "chi inquina paga", ove applicabile. Dovrebbe essere altresì prevista l'estensione dei tassi forfettari a nuovi settori, l'introduzione di sottosettori o la revisione dei tassi per le operazioni future, qualora siano disponibili nuovi dati, mediante un atto delegato. L'impiego dei tassi forfettari potrebbe essere particolarmente opportuno nei settori delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), della RSI, nonché dell'efficienza energetica. Inoltre, per garantire l'applicazione del principio di proporzionalità e per tenere conto di altre disposizioni regolamentari e contrattuali che potrebbero eventualmente applicarsi, è necessario stabilire le esenzioni a tali norme.

(58)

Occorre predisporre un approccio proporzionale ed evitare una duplicazione delle verifiche del fabbisogno di finanziamento in caso di operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento, che sono disciplinati anche dalle norme sugli aiuti di Stato, dato che tali norme prescrivono anche limiti sul sostegno che può essere concesso. Pertanto, in caso di aiuti de minimis, di aiuti di Stato compatibili alle PMI con applicazione di un'intensità o di limiti all'all'importo dell'aiuto, ovvero aiuti di Stato compatibili a grandi imprese con contestuale verifica specifica del fabbisogno di finanziamento conformemente alle norme sugli aiuti di Stato, non dovrebbero essere applicate le disposizioni che impongono il calcolo delle entrate nette. Gli Stati membri dovrebbero conservare tuttavia la facoltà di applicare i metodi di calcolo delle entrate nette previsto nelle norme nazionali.

(59)

I partenariati pubblico privato (i "PPP") possono essere un mezzo efficace per realizzare operazioni che garantiscono il conseguimento di obiettivi di politiche pubbliche riunendo forme diverse di risorse pubbliche e private. Per facilitare l'uso dei fondi SIE a sostegno delle operazioni strutturate come PPP, il presente regolamento dovrebbe tenere conto di talune caratteristiche specifiche dei PPP adeguando alcune disposizioni comuni dei fondi SIE.

(60)

Le date rispettivamente iniziale e finale di ammissibilità della spesa dovrebbero essere definite in modo da garantire una norma equa e uniforme applicabile all'attuazione dei fondi SIE in tutta l'Unione. Al fine di agevolare l'esecuzione dei programmi, è opportuno specificare che la data iniziale di ammissibilità della spesa può essere anteriore al 1o gennaio 2014 se lo Stato membro in questione presenta un programma prima di tale data. Tenendo conto l'urgente necessità di mobilitare le risorse destinate all'IOG per sostenere la sua immediata attuazione, la data di inizio dell'ammissibilità della spesa dovrebbe essere eccezionalmente il 1o settembre 2013. Al fine di garantire un uso efficace dei fondi SIE e di ridurre i rischi per il bilancio dell'Unione, è necessario prevedere restrizioni al sostegno a operazioni concluse.

(61)

Conformemente al principio di sussidiarietà e fatte salve le eccezioni previste dal regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), dal regolamento FSE, dal regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), dal regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e nel regolamento FEAMP, gli Stati membri dovrebbero adottare norme nazionali sull'ammissibilità delle spese.

(62)

Per semplificare l'impiego dei fondi SIE e ridurre il rischio di errori prevedendo, ove necessario, una differenziazione per tenere conto delle specificità della politica, è opportuno definire le forme di sostegno, le condizioni armonizzate per il rimborso delle sovvenzioni e dell'assistenza rimborsabile dei finanziamenti a tasso forfettario, le norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile nonché le condizioni specifiche relative all'ammissibilità delle operazioni in funzione dell'ubicazione.

(63)

I fondi SIE dovrebbero poter offrire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile o strumenti finanziari, o anche in combinazione tra loro, in modo da permettere agli organismi responsabili di scegliere la forma di sostegno più adatta per far fronte alle esigenze individuate.

(64)

Perché l'intervento dei fondi SIE sia efficace ed equo e produca un impatto sostenibile, dovrebbero vigere disposizioni che garantiscano il carattere durevole degli investimenti nelle imprese e nelle infrastrutture e impediscano che i fondi SIE siano sfruttati per produrre un vantaggio indebito. L'esperienza ha dimostrato che un periodo di cinque anni è un periodo minimo appropriato da applicare, tranne nel caso in cui le norme sugli aiuti di Stato prevedano un periodo diverso. Tuttavia, in linea con il principio di proporzionalità, è possibile che un periodo più limitato, pari a tre anni, sia giustificato qualora l'investimento riguardi il mantenimento di investimenti o posti di lavoro creati da PMI. Nel caso di un'operazione che comporti investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi o quando il beneficiario non sia una PMI, il contributo fornito dai fondi SIE dovrebbe essere rimborsato se, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario l'unità produttiva è rilocalizzata al di fuori dell'Unione. È opportuno escludere dal requisito generale della durata nel tempo le azioni sostenute dal FSE e le azioni che non comportano un investimento produttivo o un investimento in infrastrutture, salvo che tale requisito derivi dalle norme applicabili sugli aiuti di Stato, come pure i contributi agli o dagli strumenti finanziari. Gli importi indebitamente pagati dovrebbero essere recuperati e soggetti alle procedure applicabili alle irregolarità.

(65)

Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per garantire l'istituzione e il funzionamento corretti dei loro sistemi di gestione e di controllo al fine di garantire l'uso legittimo dei fondi SIE. Dovrebbero pertanto essere specificati gli obblighi degli Stati membri relativamente ai sistemi di gestione e di controllo dei programmi e alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle violazioni del diritto dell'Unione.

(66)

Conformemente ai principi della gestione concorrente, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero avere la responsabilità della gestione e del controllo dei programmi. Gli Stati membri dovrebbero avere la responsabilità primaria, attraverso i propri sistemi di gestione e di controllo, dell'attuazione e del controllo delle operazioni dei programmi. Per rafforzare l'efficacia del controllo relativo alla selezione e alla realizzazione delle operazioni e il funzionamento del sistema di gestione e controllo, dovrebbero essere precisate le funzioni dell'autorità di gestione.

(67)

É opportuno che gli Stati membri adempiano agli obblighi di gestione, controllo e audit e assumano le responsabilità conseguenti, che sono indicate nelle norme sulla gestione concorrente di cui al presente regolamento, al regolamento finanziario e alle norme specifiche di ciascun fondo. Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che, conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento, siano introdotte disposizioni efficaci per l'esame dei reclami concernenti i fondi SIE. Conformemente al principio di sussidiarietà, gli Stati membri, su richiesta della Commissione, dovrebbero esaminare i reclami presentati alla Commissione che ricadono nell'ambito delle rispettive modalità e informare la Commissione sull'esito degli esami su richiesta.

(68)

Si dovrebbero definire i poteri e le responsabilità della Commissione con riferimento alla verifica del buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, nonché i suoi poteri e responsabilità di imporre agli Stati membri l'adozione di provvedimenti. La Commissione dovrebbe anche avere la facoltà di effettuare audit e controlli sul posto mirati su questioni relative alla sana gestione finanziaria al fine di poter trarre conclusioni sull'efficacia dell’attuazione dei fondi SIE.

(69)

Gli impegni di bilancio dell'Unione dovrebbero essere assunti annualmente. Per garantire un'efficace gestione dei programmi è necessario stabilire norme comuni relative al prefinanziamento, alle richieste di pagamento intermedio e al pagamento del saldo finale, fatte salve le norme specifiche prescritte per ciascun Fondo strutturale e di investimento europeo.

(70)

Il pagamento del prefinanziamento all'avvio dei programmi fa sì che uno Stato membro abbia i mezzi per fornire ai beneficiari il sostegno fin dall'inizio dell'attuazione del programma, cosicché detti beneficiari ricevano gli anticipi eventualmente necessari al fine di effettuare gli investimenti pianificati e siano rimborsati rapidamente dopo la presentazione della richiesta di pagamento. Pertanto, nell'ambito dei fondi SIE si dovrebbero prevedere prefinanziamenti iniziali. Il prefinanziamento iniziale dovrebbe essere liquidato integralmente al momento della chiusura del programma.

(71)

Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione, è opportuno prevedere misure che siano limitate nel tempo e che consentano all'ordinatore delegato di poter interrompere i pagamenti qualora emerga chiara evidenza che lascino supporre una carenza significativa nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo, prove di irregolarità riguardanti una domanda di pagamento, ovvero in caso di mancata presentazione di documenti ai fini dell'esame e dell'accettazione dei conti. La durata del periodo di interruzione dovrebbe essere pari a un periodo di sei mesi, con un possibile prolungamento di detto periodo a nove mesi con il consenso dello Stato membro onde consentire tempo sufficiente per porre rimedio alle cause dell'interruzione e quindi evitare l'applicazione di sospensioni.

(72)

Per salvaguardare il bilancio dell'Unione, è possibile che sia necessario che la Commissione apporti rettifiche finanziarie. Per garantire la certezza del diritto per gli Stati membri, è importante definire le circostanze in cui le violazioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale relativo alla sua applicazione possono portare a rettifiche finanziarie da parte della Commissione. Per assicurare che le eventuali rettifiche finanziarie che la Commissione impone agli Stati membri siano connesse alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione, tali rettifiche dovrebbero limitarsi ai casi in cui la violazione del diritto applicabile dell'Unione o del diritto nazionale relativo alla sua applicazione riguarda l'ammissibilità, la regolarità, la gestione o il controllo delle operazioni e della spesa corrispondente dichiarata alla Commissione. Per garantire la proporzionalità, è opportuno che la Commissione valuti la natura e la gravità della violazione e la relativa incidenza finanziaria per il bilancio dell'Unione al momento di decidere l'importo di una rettifica finanziaria.

(73)

Al fine di incoraggiare la disciplina finanziaria, è opportuno definire le modalità di disimpegno di una parte dell'impegno di bilancio in un programma, in particolare se un importo può essere escluso dal disimpegno, soprattutto quando i ritardi di attuazione derivano da circostanze indipendenti dalla volontà del soggetto interessato, anormali o imprevedibili, e le cui conseguenze sono inevitabili malgrado la diligenza dimostrata, nonché in una situazione in cui è stata inoltrata una richiesta di pagamento ma per cui la scadenza del pagamento è stata interrtotta o il pagamento sospeso.

(74)

La procedura di disimpegno risulta altresì un elemento indispensabile del meccanismo per la dotazione della riserva di efficacia dell'attuazione e in dette circostanze dovrebbe essere possibile ricostituire gli stanziamenti per il successivo impegno in altri programmi e priorità. Inoltre, se nell'attuazione di taluni strumenti finanziari specifici a favore delle PMI eventuali disimpegni derivano dall'interruzione della partecipazione di uno Stato membro a detti strumenti finanziari, occorre prevedere la successiva ricostituzione degli stanziamenti d'impegno in altri programmi. Dato che risulterà necessario introdurre nel regolamento finanziario disposizioni addizionali intese a consentire detta ricostituzione degli stanziamenti, tali procedure dovrebbero essere applicate soltanto con effetto dalla data in vigore della modifica corrispondente del regolamento finanziario.

(75)

Sono necessarie disposizioni generali supplementari riguardanti il funzionamento specifico dei fondi. In particolare, per accrescerne il valore aggiunto e per rafforzare il loro contributo alle priorità della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e alle missioni specifiche per ciascun fondo a norma dei relativi obiettivi basati sul trattato, il funzionamento dei fondi dovrebbe essere semplificato e concentrarsi sull'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e sull'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

(76)

Disposizioni supplementari per il funzionamento specifico del FEASR e del FEAMP sono riportate nella normativa settoriale pertinente.

(77)

Al fine di promuovere gli obiettivi del TFUE in materia di coesione economica, sociale e territoriale, l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione dovrebbe sostenere tutte le regioni. Per garantire un sostegno equilibrato e graduale ed essere in linea con il livello di sviluppo socioeconomico, le risorse del FESR e del FSE destinate a tale obiettivo dovrebbero essere ripartite fra le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate in base al loro prodotto interno lordo (PIL) pro capite rispetto alla media UE-27. Per garantire la sostenibilità a lungo termine degli investimenti del FESR e del FSE, consolidare lo sviluppo conseguito e stimolare la crescita economica e la coesione sociale delle regioni dell'Unione, le regioni il cui PIL pro capite nel periodo di programmazione 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media della UE-25 per il periodo di riferimento, ma è salito a più del 75 % in rapporto alla media UE-27 dovrebbero ricevere almeno il 60 % della loro assegnazione media annuale indicativa 2007-2013. L'assegnazione totale dal FESR, dal FSE e dal Fondo di coesione per uno Stato membro dovrebbe essere pari ad almeno il 55 % della sua assegnazione specifica totale 2007-2013. Gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90 % della media dell'Unione dovrebbero beneficiare del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

(78)

Si dovrebbero fissare criteri obiettivi per designare le regioni e le zone ammesse a beneficiare del sostegno dei fondi. A tal fine, l'individuazione delle regioni e zone a livello di Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), quale modificato dal regolamento (CE) n. 105/2007 della Commissione (14).

(79)

Per definire un quadro finanziario adeguato per i Fondi, la Commissione dovrebbe stabilire, mediante atti di esecuzione, la ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno disponibili servendosi di un metodo obiettivo e trasparente, al fine di indirizzare il sostegno verso le regioni in ritardo di sviluppo, incluse quelle che ricevono un sostegno transitorio. Al fine di tenere conto della situazione particolarmente difficile degli Stati membri colpiti dalla crisi, anche nel rispetto del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (15), nel 2016 la Commissione dovrebbe riesaminare le dotazioni complessive di tutti gli Stati membri sulla base delle statistiche più recenti disponibili in quel momento procedendo, se vi è una divergenza complessiva superiore a / - il 5 %, ad adeguamenti delle dotazioni stesse. L'adeguamento necessario dovrebbe essere suddiviso in parti uguali per ciascun anno nell'arco del periodo 2017-2020.

(80)

Al fine di incoraggiare la necessaria accelerazione dello sviluppo di infrastrutture nei settori del trasporto, dell'energia nonché delle TIC in tutta l'Unione, è istituito un meccanismo per collegare l'Europa (CEF), conformemente al regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). È opportuno fornire sostegno a titolo del Fondo di coesione ai progetti di realizzazione delle reti principali oppure ai progetti e alle attività orizzontali di cui alla parte I dell'allegato di tale regolamento.

(81)

L'assegnazione a uno Stato membro degli stanziamenti annuali a titolo dei Fondi dovrebbe essere limitata a un massimale stabilito tenendo conto del PIL da parte dello Stato membro in questione.

(82)

È necessario fissare i limiti delle risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e adottare criteri oggettivi per la loro assegnazione agli Stati membri e alle regioni. Gli Stati membri dovrebbero concentrare il sostegno al fine di provvedere a che un investimento adeguato sia destinato all'occupazione giovanile, alla mobilità del lavoro, alla conoscenza, all'inclusione sociale e alla lotta contro la povertà, assicurando che non sia inferiore al 23,1 % la quota del FSE in termini di percentuale delle risorse totali combinate dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione a livello dell'Unione, con esclusione del sostegno dal Fondo di coesione per infrastrutture di trasporto a titolo del CEF e il sostegno dai Fondi strutturali per gli aiuti alle persone indigenti.

(83)

Data l'urgente priorità di affrontare il problema della disoccupazione giovanile nelle regioni più colpite dell'Unione, così come nell'Unione nel suo complesso, è istituita un'IOG ed è finanziata con fondi specifici e investimenti mirati del FSE per incrementare e rafforzare il considerevole sostegno già fornito tramite i fondi SIE. L'IOG dovrebbe mirare a sostenere giovani, in particolare coloro che sono disoccupati, che non seguono una formazione o un tirocinio e che risiedono nelle regioni ammissibili. É opportuno che l'IOG sia attuata nel quadro degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione.

(84)

Inoltre, in linea con l'obiettivo principale di riduzione della povertà, è necessario riorientare il Fondo europeo per l'aiuto alle persone indigenti al fine di promuovere l'inclusione sociale. È opportuno prevedere un meccanismo di trasferimento allo strumento in questione delle risorse dei fondi strutturali assegnate ai singoli Stati membri.

(85)

Tenuto conto delle attuali circostanze economiche, il livello massimo del trasferimento dai Fondi a ogni singolo Stato membro non dovrebbe risultare in assegnazioni per Stato membro superiori al 110 % del rispettivo livello in termini reali per il periodo di programmazione 2007-2013.

(86)

Al fine di garantire una ripartizione adeguata fra le categorie di regioni, le risorse dei fondi non dovrebbero essere trasferite fra regioni meno sviluppate, in transizione e più sviluppate, tranne in circostanze debitamente giustificate legate al conseguimento di uno o più obiettivi tematici. Tali trasferimenti non dovrebbero essere superiori al 3 % dello stanziamento complessivo per la categoria di regioni in questione.

(87)

Per garantire un effettivo impatto economico, i contributi dei fondi non dovrebbero sostituire le spese strutturali pubbliche o assimilabili degli Stati membri ai sensi del presente regolamento. Inoltre, affinché il sostegno dei fondi tenga conto del contesto economico generale, il livello della spesa pubblica dovrebbe essere determinato in funzione delle condizioni macroeconomiche generali in cui ha luogo il finanziamento, sulla base degli indicatori previsti nei programmi di stabilità e convergenza presentati annualmente dagli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 1466/1997 del Consiglio (17). La verifica del principio di addizionalità, effettuata dalla Commissione, dovrebbe concentrarsi sugli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono almeno il 15 % della popolazione, data l'entità delle risorse finanziarie a esse assegnata.

(88)

È necessario prevedere disposizioni supplementari riguardanti la programmazione, la gestione, la sorveglianza e il controllo dei programmi operativi finanziati dai fondi per rafforzare l'attenzione verso i risultati. In particolare, è necessario definire requisiti dettagliati per il contenuto dei programmi operativi. Ciò dovrebbe facilitare la presentazione di una logica di intervento coerente per rispondere alle esigenze di sviluppo individuate, stabilire il quadro per la valutazione dei risultati e sostenere l'attuazione efficace ed efficiente dei fondi. In generale, un asse prioritario dovrebbe coprire un obiettivo tematico, un fondo e una categoria di regioni. Ove opportuno e al fine di aumentare l'efficacia nel quadro di un approccio integrato coerente dal punto di vista tematico, un asse prioritario dovrebbe poter riguardare più di una categoria di regioni e combinare una o più priorità d'investimento complementari a titolo del FESR, del FSE e del Fondo di coesione nell'ambito di uno o più obiettivi tematici.

(89)

Nei casi in cui uno Stato membro elabora al massimo un programma operativo per ciascun Fondo, determinando una situazione in cui i programmi e l'accordo di partenariato sono entrambi elaborati a livello nazionale, dovrebbero essere stabilite modalità specifiche per assicurare la complementarità di tali documenti.

(90)

Al fine di conciliare la necessità di programmi operativi sintetici che definiscano chiaramente gli impegni dello Stato membro con quella di lasciare un margine di flessibilità che consenta di adeguarsi a circostanze in continua evoluzione, occorre distinguere tra gli elementi essenziali del programma operativo, che sono soggetti a una decisione della Commissione, e gli altri elementi che invece non lo sono e possono essere modificati da uno Stato membro. Dovrebbero quindi essere previste procedure che consentano di modificare detti elementi non essenziali dei programmi operativi a livello nazionale, senza decisioni da parte della Commissione.

(91)

Al fine di migliorare le complementarità e semplificare l'esecuzione, dovrebbe essere possibile associare il sostegno del Fondo di coesione e del FESR a quello erogato dal FSE nei programmi operativi comuni rientranti nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

(92)

I grandi progetti rappresentano una quota considerevole della spesa dell'Unione e spesso rivestono un'importanza strategica in relazione al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. È dunque giustificato che le operazioni al di sopra di determinate soglie continuino a essere soggette a specifiche procedure di approvazione a norma del presente regolamento. La soglia dovrebbe essere stabilita in relazione ai costi ammissibili totali tenendo conto delle entrate nette attese; in considerazione della maggiore entità degli investimenti che solitamente caratterizza tale settore, la soglia per i progetti in materia di trasporti dovrebbe essere più elevata. Onde garantire la chiarezza è a tal fine opportuno definire il contenuto di una domanda relativa a un grande progetto. La domanda dovrebbe contenere le informazioni necessarie a garantire che il contributo finanziario dei Fondi non dia adito a una significativa perdita di posti di lavoro in centri di produzione già esistenti all'interno dell'Unione.

(93)

Per promuovere la preparazione e l'attuazione di grandi progetti su una base economica e tecnica sana e per incoraggiare l'uso della consulenza di esperti allo stadio iniziale, in merito ai quali esperti indipendenti sostenuti dall'assistenza tecnica della Commissione o, di concerto con la Commissione, altri esperti indipendenti possono fornire dichiarazioni sulla fattibilità e sostenibilità economica di un grande progetto, la procedura di approvazione della Commissione dovrebbe essere resa più snella. La Commissione dovrebbe poter rifiutare l'approvazione del contributo finanziario soltanto se accerta una lacuna significativa nell'analisi qualitativa indipendente.

(94)

Se un'analisi qualitativa indipendente di un grande progetto non ha avuto luogo, lo Stato membro dovrebbe trasmettere tutte le informazioni richieste e la Commissione dovrebbe valutare il grande progetto onde determinare se sia giustificato il contributo finanziario richiesto.

(95)

Ai fini della continuità dell'attuazione, per evitare oneri amministrativi superflui e per allineare alla decisione della Commissione sugli orientamenti sulla chiusura del periodo di programmazione 2007-2013, sono stabilite disposizioni di scaglionamento per i grandi progetti approvati a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (18) il cui periodo di attuazione previsto si estende oltre il periodo di programmazione coperto dal presente regolamento. In determinate condizioni, è opportuno prevedere una procedura prioritaria per la notifica e l'approvazione di una seconda fase o fase successiva di un grande progetto per il quale la fase o le fasi precedenti sono state approvate dalla Commissione a titolo del periodo di programmazione 2007-2013. Ogni singola fase dell'operazione scaglionata, che concorre allo stesso obiettivo globale, dovrebbe essere attuata secondo le norme del pertinente periodo di programmazione.

(96)

Per consentire agli Stati membri di attuare parte di un programma operativo utilizzando un approccio basato sui risultati, è utile prevedere un piano d'azione comune comprendente un progetto o un gruppo di progetti o che un beneficiario deve svolgere per contribuire agli obiettivi del programma operativo. Al fine di semplificare e rafforzare l'orientamento dei fondi verso i risultati, la gestione del piano d'azione comune dovrebbe basarsi esclusivamente sui target intermedi, sulle realizzazioni e sui risultati stabiliti in comune e definiti nella decisione della Commissione che adotta il piano d'azione comune. Anche le attività di controllo e di audit del piano d'azione comune dovrebbero essere limitate al conseguimento di tali target intermedi, realizzazioni e risultati. Di conseguenza, è necessario stabilire norme concernenti la preparazione, il contenuto, l'adozione, la gestione finanziaria e il controllo di tali piani d'azione comuni.

(97)

È necessario adottare norme specifiche relativamente alle funzioni del comitato di sorveglianza e alle relazioni annuali sull'attuazione dei programmi operativi sostenuti dai fondi. Disposizioni supplementari per il funzionamento specifico del FEASR sono riportate nella normativa settoriale pertinente.

(98)

Per assicurare la disponibilità di informazioni essenziali e aggiornate sull'attuazione dei programmi, è necessario che gli Stati membri forniscano regolarmente alla Commissione i dati principali. Per evitare un onere supplementare per gli Stati membri, tali informazioni dovrebbero limitarsi ai dati raccolti continuamente e la trasmissione dovrebbe avvenire mediante lo scambio elettronico di dati.

(99)

Al fine di rafforzare la sorveglianza dei progressi relativi all'attuazione dei fondi e facilitare la gestione finanziaria, è necessario garantire tempestivamente la disponibilità di dati finanziari di base sui progressi dell'attuazione.

(100)

Ai sensi dell'articolo 175 TFUE, la Commissione è tenuta a presentare ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione. Occorre definire disposizioni concernenti il contenuto di detta relazione.

(101)

È importante informare il pubblico in merito ai risultati raggiunti dai Fondi sensibilizzando altresì in merito agli obiettivi della politica di coesione. I cittadini dovrebbero avere il diritto di sapere come sono investite le risorse finanziarie dell'Unione. La responsabilità di garantire la comunicazione al pubblico di informazioni adeguate dovrebbe spettare sia alle autorità di gestione che ai beneficiari come pure alle istituzioni dell’Unione e agli organismi consultivi. Per garantire una maggiore efficienza della comunicazione al grande pubblico e rafforzare le sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle attività di comunicazione a norma del presente regolamento dovrebbero altresì concorrere a finanziare la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui quest'ultime siano connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.

(102)

Per migliorare l'accessibilità e la trasparenza delle informazioni sulle opportunità di finanziamento e sui beneficiari dei progetti, in ogni Stato membro dovrebbe essere messo a disposizione un unico sito o portale Internet che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi, compresi gli elenchi delle operazioni finanziate nell'ambito di ciascun programma operativo.

(103)

Al fine di assicurare un'ampia diffusione delle informazioni sull'attuazione dei fondi e sul ruolo dall'Unione in questo ambito, e per informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento, si dovrebbero definire nell'ambito del presente regolamento disposizioni dettagliate, tenendo conto delle dimensioni dei programmi operativi conformemente al principio di proporzionalità, in merito alle misure in materia di informazione e comunicazione e a talune caratteristiche tecniche di tali misure.

(104)

Al fine di assicurare che la dotazione di ciascun fondo sia mirata alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché alle missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, risulta necessario fissare soglie per la dotazione destinata all'assistenza tecnica dello Stato membro. È inoltre necessario garantire che il quadro giuridico per la programmazione dell'assistenza tecnica faciliti la creazione di modalità di realizzazione semplificate in un contesto in cui gli Stati membri attuano più fondi in parallelo e dovrebbe essere possibile che tale quadro comprenda diverse categorie di regioni.

(105)

È necessario determinare gli elementi che consentono di modulare il tasso di cofinanziamento dei fondi agli assi prioritari, in particolare per accrescere l'effetto moltiplicatore delle risorse dell'Unione. Occorre inoltre stabilire i tassi massimi di cofinanziamento per categoria di regioni in modo da garantire il rispetto del principio del cofinanziamento mediante un livello adeguato di partecipazione nazionale, pubblica o privata.

(106)

È necessario che gli Stati membri designino un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione e un'autorità di audit funzionalmente indipendente per ciascun programma operativo. Per garantire agli Stati membri flessibilità in rapporto all'istituzione dei sistemi di controllo, è opportuno prevedere la possibilità che le funzioni dell'autorità di certificazione siano svolte dall'autorità di gestione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter designare organismi intermedi cui affidare taluni compiti dell'autorità di gestione o dell'autorità di certificazione. In tal caso gli Stati membri dovrebbero precisare le rispettive responsabilità e funzioni.

(107)

Al fine di tenere conto dell'organizzazione specifica dei sistemi di gestione e di controllo per i Fondi e il FEAMP nonché dell'esigenza di garantire proporzionalità nell'approccio, è opportuno fissare disposizioni specifiche relative alla designazione delle autorità di gestione e di certificazione. Al fine di evitare oneri amministrativi superflui, la verifica ex ante della conformità ai criteri di designazione indicati nel presente regolamento dovrebbe limitarsi all'autorità di gestione e di certificazione, senza che siano necessarie attività di audit aggiuntive laddove il sistema sia essenzialmente lo stesso del periodo di programmazione 2007-2013, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento. La designazione non dovrebbe essere soggetta all'approvazione della Commissione. Tuttavia, ai fini di una maggiore certezza giuridica, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di trasmettere alla Commissione, ove sussistano determinate condizioni stabilite nel presente regolamento, i documenti relativi alla designazione. La verifica della conformità ai criteri di designazione effettuata sulla base dei meccanismi di audit e controllo dovrebbe dare adito, laddove emerga una situazione di mancato rispetto dei criteri stessi, ad azioni correttive ed, eventualmente, porre fine alla designazione.

(108)

L'autorità di gestione è la responsabile principale dell'attuazione efficace ed efficiente dei fondi e del FEAMP e svolge un gran numero di funzioni connesse alla gestione e al controllo del programma, alla gestione e ai controlli finanziari, nonché alla scelta dei progetti. Di conseguenza, le responsabilità e funzioni dell'autorità di gestione dovrebbero essere definite.

(109)

L'autorità di certificazione dovrebbe compilare e inviare le domande di pagamento alla Commissione. Dovrebbe preparare i bilanci, certificarne la completezza, l'esattezza e la veridicità e certificare che la spesa iscritta nel bilancio rispetta le norme dell'Unione e nazionali applicabili. Le responsabilità e funzioni dell'autorità di certificazione dovrebbero essere definite.

(110)

L'autorità di audit dovrebbe garantire lo svolgimento di attività di audit sui sistemi di gestione e controllo su un campione adeguato di operazioni e sui conti. Le responsabilità e le funzioni dell'autorità di audit dovrebbero essere definite. Gli audit delle spese dichiarate dovrebbero essere effettuati su un campione rappresentativo di delle operazioni al fine di consentire risultati idonei a estrapolazione. Come norma generale, dovrebbe essere utilizzato un metodo di campionamento statistico mirato a fornire un campione rappresentativo attendibile. Le autorità di audit dovrebbero comunque poter utilizzare, in circostanze motivate, un metodo di campionamento non statistico purché nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento.

(111)

Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, è opportuno rafforzare la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questo campo e fissare criteri che consentano alla Commissione di determinare, nell'ambito della strategia di controllo dei sistemi nazionali, il grado di affidabilità che dovrebbe ottenere dagli organismi di audit nazionali.

(112)

Oltre alle norme comuni in materia di gestione finanziaria per i fondi SIE, dovrebbero essere stabilite disposizioni supplementari per i fondi e il FEAMP. In particolare, al fine di assicurare alla Commissione garanzie ragionevoli prima dell'accettazione dei conti, le domande di pagamento intermedio dovrebbero essere rimborsate a un tasso pari al 90 % dell'importo che si ottiene applicando il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità stabilito nella decisione di adozione del programma operativo alla spesa ammissibile per la priorità in questione. Gli importi dovuti dovrebbero essere pagati agli Stati membri all'accettazione dei conti, purché la Commissione sia in grado di deliberare che i conti sono completi, esatti e veritieri.

(113)

I beneficiari dovrebbero ricevere il sostegno completo entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di pagamento da parte del beneficiario, fatta salva la disponibilità di fondi dal prefinanziamento iniziale e annuale e dai pagamenti intermedi. L'autorità di gestione dovrebbe essere in grado di sospendere le scadenze qualora i documenti giustificativi siano incompleti o qualora vi siano prove di irregolarità che esigono ulteriori indagini. Si dovrebbe ogni anno prevedere un prefinanziamento iniziale e annuale per garantire che gli Stati membri abbiano mezzi sufficienti per attuare i programmi secondo dette modalità. Il prefinanziamento annuale dovrebbe essere liquidato ogni anno con l'accettazione dei conti.

(114)

Per ridurre il rischio di dichiarazione di spese irregolari, dovrebbe essere possibile per un'autorità di certificazione, senza necessità di una giustificazione aggiuntiva, includere gli importi che richiedono ulteriore verifica in una domanda di pagamento intermedio dopo il periodo contabile nel quale sono stati contabilizzati.

(115)

Per garantire l'applicazione corretta delle regole generali sul disimpegno, le regole stabilite per i fondi e il FEAMP dovrebbero specificare come si determinano le scadenze del disimpegno.

(116)

Ai fini dell'applicazione del regolamento finanziario alla gestione finanziaria dei fondi e del FEAMP, risulta necessario istituire procedure per la preparazione, l'esame e l'accettazione dei conti tali da assicurare basi chiare e certezza giuridica per tali accordi. Inoltre, al fine di consentire agli Stati membri di adempiere correttamente alle loro responsabilità, lo Stato membro dovrebbe avere la facoltà di escludere importi oggetto di valutazione in corso della loro legittimità e regolarità.

(117)

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, dovrebbero essere previsti limiti per il periodo in cui le autorità di gestione sono tenute ad assicurare la disponibilità di documenti per operazioni dopo la presentazione delle spese o il completamento di un'operazione. Conformemente al principio di proporzionalità, il periodo per la conservazione dei documenti dovrebbe essere differenziato a seconda della spesa totale ammissibile di un'operazione.

(118)

Poiché i conti sono verificati e accettati ogni anno, dovrebbe essere introdotta una semplificazione significativa della procedura di chiusura. La chiusura finale del programma dovrebbe pertanto fare riferimento soltanto ai documenti concernenti il periodo contabile finale e la relazione di attuazione finale o all'ultima relazione di attuazione annuale, senza alcuna necessità di produrre documenti addizionali.

(119)

Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione e fornire i mezzi che consentano un'attuazione efficace dei programmi, si dovrebbero stabilire disposizioni che consentano alla Commissione di sospendere i pagamenti a livello di priorità o di programmi operativi.

(120)

Al fine di garantire la certezza del diritto per gli Stati membri, è opportuno stabilire modalità e procedure specifiche per le rettifiche finanziarie da parte degli Stati membri e della Commissione riguardanti i fondi e il FEAMP conformemente al principio di proporzionalità.

(121)

È necessario istituire un quadro giuridico che fornisca solidi sistemi di gestione e di controllo a livello nazionale e regionale e un'adeguata divisione dei ruoli e delle responsabilità nel contesto della gestione concorrente. È opportuno pertanto precisare e chiarire il ruolo della Commissione e stabilire norme proporzionate per l'applicazione delle rettifiche finanziarie da parte della Commissione.

(122)

La frequenza degli audit sulle operazioni dovrebbe essere proporzionale all'entità del sostegno dell'Unione erogato attraverso i Fondi e il FEAMP. In particolare, si dovrebbe ridurre il numero di audit nei casi in cui la spesa totale ammissibile per un'operazione non superi i 200 000 EUR per il FESR e il Fondo di coesione, i 150 000 EUR per l'FSE e i 100 000 EUR per il FEAMP. Ciononostante dovrebbe essere possibile effettuare audit in qualsiasi momento laddove emergano prove di un'irregolarità o frode ovvero, in seguito alla chiusura di un'operazione completata, nell'ambito di un campione da sottoporre ad audit. La Commissione dovrebbe avere la possibilità di riesaminare la pista di controllo dell'autorità di audit oppure di prendere parte ai controlli sul posto di quest'ultima. La Commissione dovrebbe avere la possibilità, qualora non ottenga le necessarie garanzie in merito all'efficacia del funzionamento dell'autorità di audit con tali mezzi, di ripetere l'attività di audit laddove ammissibile in base ai principi internazionalmente riconosciuti in materia di audit. Affinché il livello degli audit effettuati dalla Commissione sia commisurato al rischio, la Commissione dovrebbe avere la possibilità, laddove non sussistano carenze significative o le autorità di audit siano affidabili, di ridurre le proprie attività di audit in relazione ai programmi operativi. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, dovrebbero essere introdotte norme specifiche per la diminuzione del rischio di sovrapposizione tra audit di una stessa operazione da parte di diverse istituzioni, segnatamente la Corte dei conti europea, la Commissione e l'autorità di audit.

(123)

Al fine di integrare e modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo a un codice europeo di condotta sul partenariato, integrazioni e modifiche delle sezioni 4 e 7 del QSC, criteri per determinare il livello di rettifica finanziaria da applicare, norme specifiche sull'acquisto di terreni e sulla combinazione di supporto tecnico con strumenti finanziari, il ruolo, le passività e le responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari, la gestione e il controllo degli strumenti finanziari, la revoca dei pagamenti agli strumenti finanziari, l'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali per gli strumenti finanziari, le norme specifiche che definiscono i criteri per la determinazione dei costi di gestione e le commissioni sulla base delle prestazioni e delle soglie applicabili, nonché norme per il rimborso delle spese di gestione capitalizzate e le spese per gli strumenti di capitale e di microcredito, l'adeguamento del piano tariffario per operazioni generatrici di entrate nette in settori specifici, nonché l'istituzione di una tariffa forfettaria per determinati settori o sottosettori nei settori delle TIC, ricerca,

sviluppo e innovazione e l'efficienza energetica e l'aggiunta di settori o sottosettori, la metodologia per il calcolo delle entrate nette attualizzate per le operazioni nette che generano entrate, norme supplementari sulla sostituzione di un beneficiario nell'ambito di operazioni PPP, i requisiti minimi da inserire nei contratti di PPP che sono necessari per l'applicazione di una deroga riguardante l'ammissibilità delle spese, nonché la definizione di un tasso forfettario per taluni settori o sottosettori, la metodologia per il calcolo delle entrate nette attualizzate per le operazioni di generatori di entrate nette, alcuni aspetti specifici legati ai PPP, la definizione del tasso forfettario applicato ai costi indiretti per le sovvenzioni sulla base di metodi esistenti e dei tassi corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione, la metodologia da utilizzare nello svolgimento del riesame della qualità di un grande progetto, i criteri per determinare i casi di irregolarità da segnalare, i dati da fornire e le condizioni e le procedure da applicare per determinare se gli importi che risultano irrecuperabili sono rimborsati dalle responsabilità degli Stati membri, i dati che devono essere registrati e conservati in formato elettronico nei sistemi di controllo istituiti dalle autorità di gestione, i requisiti minimi per le piste di controllo, la portata e il contenuto dei controlli e la metodologia per il campionamento, l'uso dei dati raccolti durante i controlli, nonché i criteri per la determinazione di gravi carenze nel funzionamento efficace dei sistemi di gestione e di controllo, per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare e per l'applicazione di tassi forfettari o di correzioni finanziarie estrapolate. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(124)

Per quanto riguarda tutti i fondi SIE, dovrebbe esser delegato alla Commissione il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, le decisioni di approvazione degli elementi degli accordi di partenariato e le loro modifiche, le decisioni di approvazione degli elementi dell'accordo di partenariato riveduto, le decisioni sui programmi e sulle priorità che hanno raggiunto i loro target intermedi e possono beneficiare dell'assegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione, decisioni relative alla modifica dei programmi come conseguenza delle azioni correttive relative al trasferimento delle assegnazioni finanziarie ad altri programmi, decisioni sui piani annuali delle azioni da finanziare a titolo di assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e, nel caso di disimpegno, le decisioni di modifica delle decisioni che adottano programmi, e per quanto riguarda il FESR, il FSE e il Fondo di coesione, le decisioni che individuando le regioni e gli Stati membri che rispettano i criteri relativi all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, le decisioni che definiscono la ripartizione annuale degli stanziamenti di impegno per gli Stati membri, le decisioni che stabiliscono l'importo da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro allo SCE, le decisioni che fissano l'importo da trasferire dalla dotazione dei fondi strutturali di ciascuno Stato membro all'aiuto agli indigenti, le decisioni che accettano trasferimenti di parti di stanziamenti

per l'obiettivo cooperazione territoriale europea all'obiettivo, investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, le decisioni se effettuare o meno una rettifica finanziaria in caso di mancato rispetto dell'addizionalità, le decisioni di adozione e di modifica dei programmi operativi, le decisioni che rifiutano il contributo finanziario per un grande progetto, le decisioni relative alla approvazione di un contributo finanziario a un grande progetto selezionato e la proroga del termine per la realizzazione della condizione relativa alla approvazione dei grandi progetti e le decisioni sui piani d'azione congiunti; e per quanto riguarda il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP, le decisioni relative alla non accettazione dei conti e l' importo esigibile se i conti non sono stati accettati, le decisioni di sospensione dei pagamenti intermedi e le decisioni relative alle rettifiche finanziarie.

(125)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo al modello da utilizzare per la presentazione della relazione intermedia, al modello del programma operativo per i fondi, alla metodologia da usare nell'effettuare l'analisi costi-benefici dei grandi progetti, al formato delle informazioni sui grandi progetti, al modello per il piano d'azione comune, al modello della relazione annuale e della relazione di attuazione finale, alla frequenza della segnalazione delle irregolarità e al formato di relazione da utilizzare, al modello della dichiarazione di gestione e ai modelli per la strategia di audit, il parere e la relazione annuale di controllo. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).

(126)

Al fine di provvedere al necessario apporto e al migliore coinvolgimento degli Stati membri, quando esercita le proprie competenze di esecuzione ai fini dell'attuazione del presente regolamento in determinati settori politici sensibili legati ai fondi SIE e per rafforzare il ruolo degli Stati membri ai fini dell'adozione di condizioni uniformi in materia o per altre misure esecutive con incidenza sostanziale o con un'incidenza potenziale rilevante sull'economia nazionale, sul bilancio nazionale o sul corretto funzionamento della pubblica amministrazione degli Stati membri, gli atti di esecuzione riguardanti la metodologia per produrre dati sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico, le modalità volte a garantire un approccio coerente per determinare, nel quadro didi riferimento dell’efficacia dell’attuazione, i target intermedi e finali per ogni priorità e per valutare il raggiungimento dei target intermedi e dei target finali, termini e condizioni standard per la sorveglianza degli strumenti finanziari, le modalità per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi gestiti dagli organismi di attuazione degli strumenti finanziari, un modello del contratto di finanziamento relativo alla garanzia illimitata congiunta e la cartolarizzazione di strumenti finanziari in favore delle PMI, i modelli da utilizzare al momento di presentare ulteriori informazioni sugli strumenti finanziari con le domande di pagamento alla Commissione e nel fare relazioni su strumenti finanziari alla Commissione, i termini e le condizioni per il sistema di scambio elettronico di dati per la gestione e il controllo, la nomenclatura sulla cui base possono essere definite le categorie di operazione riguardanti l'asse prioritario

nei programma operativi; il formato della notifica del grande progetto selezionato, le caratteristiche tecniche di misure di informazione e comunicazione per l'operazione e le istruzioni per creare l'emblema e la definizione dei colori standard; il modello da utilizzare per la presentazione dei dati finanziari alla Commissione ai fini della sorveglianza, le modalità di scambio di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, il modello per la relazione e il parere dell'organismo di audit indipendente e la descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per le autorità di gestione e, se del caso, le autorità di certificazione, le specifiche tecniche del sistema di gestione e di controllo, i modelli per le domande di pagamento e per la contabilità, dovrebbero essere adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(127)

Per l'adozione di taluni atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, l'impatto e le implicazioni potenziali sono talmente rilevanti per gli Stati membri da giustificare una deroga alla regola generale. Di conseguenza, in assenza di un parere del comitato, la Commissione non dovrebbe adottare il progetto di atto di esecuzione. Tali atti di esecuzione riguardano la definizione della metodologia per fornire informazioni sul sostegno a favore degli obiettivi in materia di cambiamento climatico; la determinazione della metodologia per i target intermedi e i target finali in relazione al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione; la fissazione dei termini e delle condizioni standard applicabili agli strumenti finanziari; la fissazione delle modalità per il trasferimento e la gestione dei contributi del programma con riguardo a taluni strumenti finanziari; l'adozione del modello di accordo di finanziamento relativo agli strumenti finanziari di garanzia illimitata in solido e di cartolarizzazione a favore delle PMI; l'individuazione del modello da utilizzare per le relazioni sugli strumenti finanziari da presentare alla Commissione; la determinazione della nomenclatura in base alla quale possono essere definite le categorie di operazione riguardanti l'asse prioritario nei programmi operativi; la specificazione delle caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione relative all'operazione e le istruzioni per creare l'emblema e definire i colori standard; la precisazione delle specifiche tecniche della registrazione e dell'archiviazione dei dati relativi al sistema di gestione e controllo. Agli atti di esecuzione in oggetto dovrebbe quindi applicarsi l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

(128)

Poiché il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 1083/2006, è opportuno abrogare detto regolamento. Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il proseguimento o la modifica degli interventi approvati dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n 1083/2006 o qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento il 31 dicembre 2013. Le domande presentate o approvate ai sensi del regolamento (CE) n 1083/2006 dovrebbero rimanere valide. Norme transitorie speciali dovrebbero essere anche stabilite in deroga all'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006 in merito a quando un'autorità di gestione può svolgere le funzioni dell'autorità di certificazione per programmi operativi, attuati nell'ambito del quadro normativo precedente, ai fini della valutazione della Commissione ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 in applicazione dell'articolo 123, paragrafo 5, del presente regolamento e relativamente alla procedura di approvazione dei grandi progetti di cui alll'articolo 102, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.

(129)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, in ragione delle rilevanti disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni nonché del ritardo delle regioni meno favorite e delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(130)

Onde consentire l'immediata applicazione delle misure previste nel presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che operano nell'ambito di un quadro comune ("fondi strutturali e di investimento europei - fondi SIE"). Esso stabilisce altresì le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia dei fondi SIE e il coordinamento dei fondi tra loro e con altri strumenti dell'Unione. Le norme comuni applicabili ai fondi SIE sono definite nella parte II.

La parte III stabilisce le norme generali che disciplinano il FESR e il FSE (i "fondi strutturali") e il Fondo di coesione per quanto riguarda i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi strutturali e del Fondo di coesione (i "fondi"), i criteri che gli Stati membri e le regioni sono tenuti a a soddisfare per essere ammissibili al sostegno dei fondi, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro ripartizione.

La parte IV stabilisce norme generali applicabili ai fondi e al FEAMP sulla gestione e sul controllo, sulla gestione finanziaria, sui conti e sulle rettifiche finanziarie.

L'applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) e le disposizioni specifiche di cui ai seguenti regolamenti (i "regolamenti specifici dei fondi") a norma del quinto comma del presente articolo:

1)

regolamento (UE) n. 1301/2013 (il "regolamento FESR");

2)

regolamento (UE) n. 1304/2013 (il "regolamento FSE");

3)

regolamento (UE) n. 1300/2013 (il "regolamento Fondo di coesione");

4)

regolamento (UE) n. 1299/2013 (il "regolamento CTE");

5)

regolamento (UE) n. 1305/2013 (il "regolamento FEASR"); e

6)

un futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisca le condizioni per il sostegno finanziario alla politica marittima e della pesca per il periodo di programmazione 2014-2020 (il "regolamento FEAMP").

La parte II del presente regolamento si applica a tutti i fondi SIE salvo ove essa espressamente consenta deroghe. Le parti III e IV del presente regolamento istituiscono norme complementari rispetto alla seconda parte, che sono applicate rispettivamente ai fondi e ai fondi e al FEAMP e possono consentire espressamente deroghe nelle norme specifiche dei Fondi interessati. Le norme specifiche di ciascun Fondo possono introdurre normative complementari alla parte II del presente regolamento per i fondi SIE, alla parte III del presente regolamento per i fondi e alla parte IV del presente regolamento per i fondi e il FEAMP. Le normative complementari nelle norme specifiche di ciascun Fondo non sono in contraddizione con la seconda, la terza e la quarta parte del presente regolamento. In caso di dubbio in merito all'applicazione delle disposizioni, la parte seconda del presente regolamento prevale sulle norme specifiche di ciascun Fondo e la terza parte e la quarta parte del presente regolamento prevalgono sui regolamenti specifici di ciascun Fondo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

1)   "strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva": gli scopi e gli obiettivi condivisi che guidano l'azione degli Stati membri e dell'Unione definiti nelle conclusioni adottate dal Consiglio europeo del 17 giugno 2010 come allegato I (Nuova strategia europea per l'occupazione e la crescita, obiettivi principali dell'UE), nella raccomandazione del Consiglio del 13 luglio 2010 (21) e nella decisione 2010/707/UE del Consiglio (22), e qualsiasi revisione di tali scopi e obiettivi condivisi;

2)   "quadro politico strategico": un documento o una serie di documenti elaborati a livello nazionale o regionale che definisce un numero limitato di priorità coerenti stabilite sulla base di evidenze e un calendario per l'attuazione di tali priorità e che può includere un meccanismo di sorveglianza;

3)   "strategia di specializzazione intelligente": le strategie di innovazione nazionali o regionali che definiscono le priorità allo scopo di creare un vantaggio competitivo sviluppando i loro punti di forza in materia di ricerca e innovazione e accordandoli alle esigenze imprenditoriali, al fine di rispondere alle opportunità emergenti e gli sviluppi del mercato in modo coerente, evitando nel contempo la duplicazione e la frammentazione degli sforzi; una "strategia di specializzazione intelligente" può assumere la forma di un quadro politico strategico per la ricerca e l'innovazione (R&I) nazionale o regionale o esservi inclusa;

4)   "norme specifiche di ciascun fondo": le disposizioni di cui alla parte III o alla parte IV del presente regolamento o stabilite sulla base della parte III o della parte IV del presente regolamento o in un regolamento che disciplina uno o più fondi SIE elencati nell'articolo 1, quarto comma;

5)   "programmazione": l'iter organizzativo, decisionale e di ripartizione delle risorse finanziarie in più fasi, con il coinvolgimento dei partner conformemente all'articolo 5, finalizzato all'attuazione, su base pluriennale, dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

6)   "programma": un "programma operativo" di cui alla parte III o alla parte IV del presente regolamento e al regolamento FEAMP e il "programma di sviluppo rurale" di cui al regolamento FEASR;

7)   "area del programma": una zona geografica coperta da un programma specifico o, nel caso di un programma che copre più di una categoria di regioni, l'area geografica corrispondente a ciascuna categoria di regioni;

8)   "priorità": nelle parti II e IV del presente regolamento l'"asse prioritario" di cui alla parte III del presente regolamento per FESR, FSE e Fondo di coesione e la "priorità dell'Unione" di cui al regolamento FEAMP e al regolamento FEASR;

9)   "operazione": un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate; nel contesto degli strumenti finanziari, un'operazione è costituita dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari;

10)   "beneficiario": un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR e del regolamento FEAMP, una persona fisica, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; e, nel quadro dei regimi di aiuti di Stato, quali definiti al punto 13 del presente articolo, l'organismo che riceve l'aiuto; e, nel quadro degli strumenti finanziari ai sensi del titolo IV della parte II del presente regolamento, l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi;

11)   "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari quali definiti nel regolamento finanziario, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento;

12)   "destinatario finale": una persona fisica o giuridica che riceve sostegno finanziario da uno strumento finanziario;

13)   "aiuti di Stato": gli aiuti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE che, ai fini del presente regolamento, si considerano includere anche gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione (23), del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione (24) e del regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione (25);

14)   "operazione completata": un'operazione che è stata materialmente completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari;

15)   "spesa pubblica": qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato ai fondi SIE, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o priorità FSE, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori;

16)   "organismo di diritto pubblico": qualsiasi organismo di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26) e qualsiasi gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) istituito a norma del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (27), indipendentemente dal fatto che le pertinenti disposizioni nazionali di attuazione considerino il GECT un organismo di diritto pubblico o di diritto privato;

17)   "documento": un supporto cartaceo o elettronico recante informazioni pertinenti nell'ambito del presente regolamento;

18)   "organismo intermedio": qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità in relazione lnei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;

19)   "strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo": un insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali e che contribuisce alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che è concepito ed eseguito da un gruppo di azione locale;

20)   "accordo di partenariato": un documento preparato da uno Stato membro con il coinvolgimento dei partner in linea con l'approccio della governance a più livelli, che definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi SIE al fine di perseguire la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e approvato dalla Commissione in seguito a valutazione e dialogo con lo Stato membro interessato;

21)   "categoria di regioni": la classificazione delle regioni come "regioni meno sviluppate", "regioni in transizione" e "regioni più sviluppate", conformemente all'articolo 90, paragrafo 2;

22)   "richiesta di pagamento": una domanda di pagamento o una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione da uno Stato membro;

23)   "BEI": la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti o una società controllata della Banca europea per gli investimenti;

24)   "partenariati pubblico-privati" (PPP): forme di cooperazione tra organismi pubblici e il settore privato, finalizzate a migliorare la realizzazione di investimenti in progetti infrastrutturali o in altre tipologie di operazioni che offrono servizi pubblici mediante la condivisione del rischio, la concentrazione di competenze del settore privato, o fonti aggiuntive di capitale;

25)   "operazione PPP": un'operazione attuata, o che si intende attuare, nell'ambito di una struttura di partenariato pubblico-privato;

26)   "conto di garanzia": un conto bancario oggetto di un accordo scritto tra un'autorità di gestione, o un organismo intermedio, e l'organismo che attua uno strumento finanziario, o, nel caso di un'operazione PPP, un accordo scritto tra un organismo pubblico beneficiario e il partner privato approvato dall'autorità di gestione, o da un organismo intermedio, aperto specificatamente per detenere fondi che saranno erogati dopo il periodo di ammissibilità, esclusivamente per gli scopi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 42, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 64, oppure un conto bancario aperto sulla base di condizioni che offrano garanzie equivalenti circa i pagamenti effettuati tramite i fondi;

27)   "fondo di fondi": un fondo istituito con l'obiettivo di fornire sostegno mediante un programma o programmi a diversi strumenti finanziari. Qualora gli strumenti finanziari siano attuati attraverso un fondo di fondi, l'organismo che attua il fondo di fondi è considerato l'unico beneficiario ai sensi del punto 10 del presente articolo;

28)   "PMI": le microimprese, le piccole imprese o le medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (28);

29)   "periodo contabile": ai fini della parte III e della parte IV, il periodo che va dal 1o luglio al 30 giugno, tranne per il primo anno del periodo di programmazione, relativamente al quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015. Il periodo contabile finale andrà dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024;

30)   "esercizio finanziario": ai fini della parte III e della parte IV, il periodo che va dal 1o gennaio al 31 dicembre;

31)   "strategia macroregionale": un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi SIE tra gli altri, per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale;

32)   "strategia del bacino marittimo": un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo;

33)   "condizionalità ex ante applicabile": un fattore critico concreto e predefinito con precisione, che rappresenta un pre-requisito per l'efficace ed efficiente raggiungimento di un obiettivo specifico relativo a una priorità d'investimento o a una priorità dell'Unione – al quale tale fattore è direttamente ed effettivamente collegato e sul quale ha un impatto diretto;

34)   "obiettivo specifico": il risultato al quale contribuisce una priorità d'investimento o una priorità dell'Unione in uno specifico contesto nazionale o regionale mediante azioni o misure intraprese nell'ambito di tale priorità;

35)   "raccomandazioni pertinenti specifiche per paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE" e "raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE": le raccomandazioni relative alle sfide strutturali che possono essere opportunamente affrontate mediante investimenti pluriennali che ricadono direttamente nell'ambito di applicazione dei fondi SIE, come stabilito nei regolamenti specifici dei fondi;

36)   "irregolarità": qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione.

37)   "operatore economico": qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all'esecuzione dell'intervento dei fondi SIE, a eccezione di uno Stato membro nell'esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica;

38)   "irregolarità sistemica": qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un'elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una grave carenza nel funzionamento efficace di un sistema di gestione e di controllo, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;

39)   "carenza grave nell'efficace funzionamento di un sistema di gestione e di controllo": ai fini dell'attuazione dei fondi e del FEAMP di cui alla parte IV, una carenza per la quale risultano necessari miglioramenti sostanziali nel sistema, tali da esporre i fondi e il FEAMP a un rischio rilevante di irregolarità e la cui esistenza è incompatibile con un revisione contabile senza rilievi sul funzionamento del sistema di gestione e di controllo.

Articolo 3

Calcolo dei termini per le decisioni della Commissione

Ove, conformemente all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, all'articolo 29, paragrafo 3, all'articolo 30, paragrafi 2 e 3, all'articolo 102, paragrafo 2, all'articolo 107, paragrafo 2, e all'articolo 108, paragrafo 3, è stabilito un termine per l'adozione o la modifica di una decisione da parte della Commissione mediante un atto di esecuzione, tale termine non comprende il periodo che ha inizio il giorno successivo alla data in cui la Commissione trasmette le sue osservazioni allo Stato membro, e si estende fin quando lo Stato membro non risponde alle osservazioni.

PARTE II

DISPOSIZIONI COMUNI APPLICABILI AI FONDI SIE

TITOLO I

PRINCIPI DI SOSTEGNO DELL'UNIONE PER I FONDI SIE

Articolo 4

Principi generali

1.   I fondi SIE intervengono, mediante programmi pluriennali, a complemento delle azioni nazionali, regionali e locali, per realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché le missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, tenendo conto dei pertinenti orientamenti integrati Europa 2020 e delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE, delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE e, ove appropriato a livello nazionale, del programma nazionale di riforma.

2.   La Commissione e gli Stati membri provvedono, tenendo conto del contesto specifico di ciascuno Stato membro, affinché il sostegno dei fondi SIE sia coerente con le pertinenti politiche, con i principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 e con le priorità dell'Unione ed è complementare agli altri strumenti dell'Unione.

3.   Il sostegno dei fondi SIE è eseguito in stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri conformemente al principio di sussidiarietà.

4.   Gli Stati membri, al livello territoriale appropriato e conformemente al proprio quadro istituzionale, giuridico e finanziario, e gli organismi da essi designati a tale scopo sono responsabili della preparazione e dell'esecuzione dei programmi e svolgono i rispettivi compiti, in partenariato con i partner pertinenti di cui all'articolo 5, conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo.

5.   Le modalità di attuazione e di impiego dei fondi SIE, in particolare le risorse finanziarie e amministrative richieste per la preparazione e attuazione di programmi, riguardanti la sorveglianza, la predisposizione di relazioni, la valutazione, la gestione e il controllo, rispettano il principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato e tengono conto della finalità generale di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo dei programmi.

6.   In base alle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento tra i fondi SIE e tra i fondi SIE e altre politiche, altre strategie e altri strumenti pertinenti dell'Unione, tra cui quelli compresi nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione.

7.   La parte del bilancio dell'Unione destinata ai fondi SIE è eseguita nell'ambito della gestione concorrente degli Stati membri e della Commissione, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento finanziario, fatta eccezione per l'importo del sostegno del Fondo di coesione trasferito al CEF di cui all'articolo 92, paragrafo 6, del presente regolamento, e le azioni innovative su iniziativa della Commissione ai sensi dell'articolo 8 del regolamento FESR, l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e il sostegno per la gestione diretta a titolo del regolamento FEAMP.

8.   La Commissione e gli Stati membri rispettano il principio di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 30 del regolamento finanziario.

9.   La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché la preparazione e l'attuazione dei fondi SIE sia efficace nelle fasi di preparazione e di attuazione, per quanto riguarda la sorveglianza, predisposizione di relazioni e la valutazione.

10.   La Commissione e gli Stati membri svolgono i rispettivi ruoli in relazione ai fondi SIE in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

Articolo 5

Partenariato e governance a più livelli

1.   Ogni Stato membro organizza, per l'accordo di partenariato e per ciascun programma, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico, un partenariato con le competenti autorità regionali e locali. Il partenariato include altresì i seguenti partner:

a)

le autorità cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;

b)

le parti economiche e sociali; e

c)

i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione.

2.   Conformemente al sistema della governance a più livelli, gli Stati membri associano i partner di cui al paragrafo 1 alle attività di preparazione degli accordi di partenariato e delle relazioni sullo stato di attuazione e a tutte le attività di preparazione e attuazione dei programmi, anche attraverso la partecipazione ai comitati di sorveglianza dei programmi a norma dell'articolo 48.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 149 per stabilire un codice europeo di condotta sul partenariato (il "codice di condotta"), allo scopo di sostenere e agevolare gli Stati membri nell'organizzazione del partenariato a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Il codice di condotta definisce il quadro all'interno del quale gli Stati membri, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico nonché alle rispettive competenze nazionali e regionali, perseguono l'attuazione del partenariato. Nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, il codice di condotta definisce i seguenti elementi:

a)

i principi essenziali relativi a procedure trasparenti da seguire per l'identificazione dei partner pertinenti comprese, se del caso, le loro organizzazioni ombrello, allo scopo di agevolare la designazione, da parte degli Stati membri, dei partner pertinenti più rappresentativi, conformemente al loro quadro giuridico e istituzionale;

b)

i principi essenziali e le buone prassi concernenti il coinvolgimento delle diverse categorie di partner pertinenti, come stabilito al paragrafo 1, nella preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi, le informazioni da fornire in merito al loro coinvolgimento e le diverse fasi dell'attuazione;

c)

le buone prassi concernenti la formulazione delle norme di associazione e delle procedure interne dei comitati di sorveglianza che devono essere decise, ove appropriato, dagli Stati membri o dai comitati di sorveglianza dei programmi conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;

d)

i principali obiettivi e le buoni prassi nei casi in cui l'autorità di gestione coinvolge i partner pertinenti nella preparazione di inviti a presentare proposte e, in particolare, le buoni prassi per evitare potenziali conflitti di interesse nei casi in cui vi sia una possibilità di partner pertinenti che siano anche potenziali beneficiari, e per coinvolgere i partner pertinenti nella preparazione delle relazioni sullo stato di attuazione e in connessione alla sorveglianza e alla valutazione dei programmi conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;

e)

le aree di massima, le tematiche e le buone prassi concernenti il modo in cui le autorità competenti degli Stati membri possono utilizzare i fondi SIE, compresa l'assistenza tecnica, al fine di rafforzare la capacità istituzionale dei partner pertinenti conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;

f)

il ruolo della Commissione nella divulgazione delle buone prassi;

g)

i principi essenziali e le buone prassi atte ad agevolare la valutazione, da parte degli Stati membri, dell'attuazione del partenariato e del suo valore aggiunto.

Le disposizioni del codice di condotta non contraddicono in alcun modo le pertinenti disposizioni del presente regolamento né le norme specifiche di ciascun fondo.

4.   La Commissione dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio dell'atto delegato di cui al paragrafo 3 del presente articolo relativo al codice europeo di condotta per il partenariato, entro.18 aprile 2014 Tale atto delegato non indica una data di applicazione che sia anteriore alla data della sua adozione.

5.   Una violazione di un qualsiasi obbligo imposto agli Stati membri dal presente articolo o dall'atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo non costituisce un'irregolarità che comporta una rettifica finanziaria a norma dell'articolo 85.

6.   Per ciascun fondo SIE la Commissione consulta, almeno una volta l'anno, le organizzazioni che rappresentano i partner a livello di Unione in merito all'esecuzione del sostegno dei fondi SIE e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati.

Articolo 6

Conformità al diritto dell'Unione e nazionale

Le operazioni sostenute dai fondi SIE sono conformi al diritto applicabile dell'Unione e nazionale relativo alla sua attuazione (il "diritto applicabile").

Articolo 7

Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano tenute in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi, anche in connessione alla sorveglianza, alla predisposizione di relazioni e alla valutazione.

Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione e l'esecuzione dei programmi. In particolare, si tiene conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi.

Articolo 8

Sviluppo sostenibile

Gli obiettivi dei fondi SIE sono perseguiti in linea con il principio dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga".

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché nella preparazione e nell'esecuzione degli accordi di partenariato e dei programmi siano promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la protezione della biodiversità, la resilienza alle catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione dei rischi. Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico servendosi della metodologia basata sulle categorie di operazione, sui settori prioritari o sulle misure in quanto appropriate per ciascuno dei fondi SIE. Tale metodologia consiste nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a titolo dei fondi SIE a un livello corrispondente alla misura in cui il sostegno stesso apporta un contributo agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi. La ponderazione specifica attribuita è differenziata valutando se il sostegno fornisce un contributo rilevante o intermedio agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. Se il sostegno non concorre a detti obiettivi o il contributo è insignificante, si assegna la ponderazione zero. Per quanto riguarda FESR, FES e Fondo di coesione, la ponderazione è attribuita alla categorie di operazione stabilite nella nomenclatura adottata dalla Commissione. Per quanto riguarda il FEASR, la ponderazione è attribuita ai settori prioritari definiti nel regolamento FEASR e per quanto riguarda il FEAMP a misure di cui al regolamento FEAMP.

La Commissione stabilisce condizioni uniformi per ognuno dei fondi SIE ai fini dell'applicazione della metodologia di cui al secondo comma mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

TITOLO II

APPROCCIO STRATEGICO

CAPO I

Obiettivi tematici per i fondi SIE e quadro strategico comune

Articolo 9

Obiettivi tematici

Al fine di contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e delle missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, ogni fondo SIE sostiene gli obiettivi tematici seguenti:

1)

rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;

2)

migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime;

3)

promuovere la competitività delle PMI, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP);

4)

sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;

5)

promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;

6)

preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;

7)

promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete;

8)

promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori;

9)

promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione;

10)

investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente;

11)

rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente;

Gli obiettivi tematici sono tradotti in priorità specifiche per ciascun fondo SIE e sono stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.

Articolo 10

Quadro strategico comune

1.   Al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell'Unione, è stabilito un quadro strategico comune (il "QSC") di cui all'allegato I. Il QSC stabilisce orientamenti strategici per agevolare il processo di programmazione e il coordinamento settoriale e territoriale degli interventi dell'Unione nel quadro dei fondi SIE e con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell'Unione, in linea con le finalità e gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle principali sfide territoriali delle varie tipologie di territorio.

2.   Gli orientamenti strategici indicati nel QSC sono stabiliti in linea con le finalità e nell'ambito del sostegno fornito da ciascun fondo SIE, e in linea con le norme che disciplinano il funzionamento di ciascun fondo SIE definite nel presente regolamento e nelle norme specifiche di ciascun fondo. Il QSC non impone agli Stati membri obblighi aggiuntivi oltre a quelli definiti nell'ambito delle pertinenti politiche settoriali dell'Unione.

3.   Il QSC agevola la preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi in ottemperanza ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e tenendo conto delle competenze nazionali e regionali, allo scopo di decidere le misure specifiche e appropriate in termini di politiche e di coordinamento.

Articolo 11

Contenuto

Il QSC stabilisce:

a)

i meccanismi per garantire il contributo dei fondi SIE alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e la coerenza della programmazione dei fondi SIE rispetto alle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE, alle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE e, ove appropriato a livello nazionale, al programma nazionale di riforma;

b)

le disposizioni volte a promuovere un uso integrato dei fondi SIE;

c)

le disposizioni per il coordinamento tra i fondi SIE e le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione, compresi gli strumenti per la cooperazione esterna;

d)

i principi orizzontali di cui agli articolo 5, 7 e 8 e gli obiettivi strategici trasversali per l'attuazione dei fondi SIE;

e)

le modalità per affrontare le principali sfide territoriali per le zone urbane, rurali, costiere e di pesca, le sfide demografiche delle regioni o le esigenze specifiche delle zone geografiche che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'articolo 174 TFUE, e le sfide specifiche delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 TFUE;

f)

i settori prioritari per le attività di cooperazione a titolo dei fondi SIE, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e di quelle relative ai bacini marittimi.

Articolo 12

Revisione

Qualora subentrino importanti cambiamenti nella situazione sociale ed economica dell'Unione o nella strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Commissione può presentare una proposta di riesame del QSC, oppure il Parlamento europeo o il Consiglio, agendo rispettivamente a norma dell'articolo 225 o dell'articolo 241 TFUE, possono chiedere alla Commissione di presentare tale proposta.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 allo scopo di integrare o modificare le sezioni 4 e 7 dell'allegato I, ove sia necessario tener conto di eventuali modifiche nelle politiche o negli strumenti dell'Unione di cui alla sezione 4, ovvero di eventuali modifiche nelle attività di cooperazione di cui alla sezione 7, oppure tener conto dell'introduzione di nuove politiche, strumenti o attività di cooperazione dell'Unione.

Articolo 13

Orientamenti per i beneficiari

1.   La Commissione redige una guida che illustra modalità efficaci di accesso ai fondi SIE e per il loro utilizzo, nonché il modo per sfruttare la complementarietà con altri strumenti delle pertinenti politiche dell'Unione.

2.   La guida è redatta entro il 30 giugno 2014 e fornisce, per ciascun obiettivo tematico, una panoramica degli strumenti pertinenti disponibili a livello dell'Unione, corredata di dettagliate fonti di informazione, esempi di buone prassi per combinare gli strumenti di finanziamento disponibili nello stesso settore o a livello intersettoriale, una descrizione delle autorità competenti e degli organismi partecipanti alla gestione di ciascuno strumento e un elenco di controllo per i potenziali beneficiari al fine di assisterli nell'individuazione delle risorse di finanziamento più idonee.

3.   La guida è pubblicata sul sito internet delle pertinenti direzioni generali della Commissione. La Commissione e le autorità di gestione, in conformità delle disposizioni specifiche dei fondi e in cooperazione con il Comitato delle regioni, garantiscono la divulgazione della guida ai potenziali beneficiari.

CAPO II

Accordo di partenariato

Articolo 14

Preparazione dell'accordo di partenariato

1.   Ogni Stato membro prepara un accordo di partenariato per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

2.   L'accordo di partenariato è elaborato dagli Stati membri in cooperazione con i partner di cui all'articolo 5. L'accordo di partenariato è preparato in dialogo con la Commissione. Gli Stati membri elaborano l'accordo di partenariato sulla base di procedure trasparenti per il pubblico e conformemente ai propri quadri istituzionali e giuridici.

3.   L'accordo di partenariato si applica alla totalità del sostegno fornito dai fondi SIE nello Stato membro interessato.

4.   Ogni Stato membro trasmette alla Commissione l'accordo di partenariato entro 22 aprile 2014.

5.   Qualora uno o più regolamenti relativi a un fondo specifico non entrino in vigore o non ne sia prevista l'entrata in vigore entro 22 febbraio 2014, l'accordo di partenariato presentato da uno Stato membro di cui al paragrafo 4 non deve contenere gli elementi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punti ii), iii), iv) e vi), per il fondo SIE oggetto del differimento o dell'atteso differimento dell'entrata in vigore del corrispondente specifico regolamento.

Articolo 15

Contenuto dell'accordo di partenariato

1.   L'accordo di partenariato stabilisce:

a)

le modalità per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché le missioni specifiche di ciascun fondo secondo gli obiettivi specifici basati sul trattato, inclusa la coesione economica, sociale e territoriale, tra cui:

i)

un'analisi delle disparità, delle esigenze di sviluppo e del potenziale di crescita con riguardo agli obiettivi tematici e alle sfide territoriali e tenendo conto del programma nazionale di riforma, ove appropriato, e delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE;

ii)

una sintesi delle valutazioni ex ante dei programmi o delle conclusioni essenziali della valutazione ex ante dell'accordo di partenariato qualora quest'ultima valutazione sia effettuata dallo Stato membro su propria iniziativa;

iii)

gli obiettivi tematici selezionati, e per ciascuno di essi, una sintesi dei principali risultati attesi per ciascuno dei fondi SIE;

iv)

la ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione per obiettivo tematico a livello nazionale per ciascun fondo SIE, nonché l'importo complessivo indicativo del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;

v)

l'applicazione dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 e gli obiettivi strategici per l'attuazione dei fondi SIE;

vi)

l'elenco dei programmi nell'ambito del FESR, del FSE e del Fondo di coesione, tranne quelli rientranti nell'obiettivo cooperazione territoriale europea, e dei programmi del FEASR e del FEAMP, con le rispettive dotazioni annuali indicative per ciascun fondo SIE;

vii)

dati sulla dotazione collegata alla riserva di efficacia dell'attuazione, disaggregati per fondo SIE e, se del caso, per categoria di regioni, e agli importi esclusi ai fini del calcolo della riserva di efficacia dell'attuazione a norma dell'articolo 20;

b)

disposizioni volte a garantire l'efficace attuazione dei fondi SIE, tra cui:

i)

disposizioni, conformemente al quadro istituzionale degli Stati membri, che garantiscono il coordinamento tra i fondi SIE e gli altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;

ii)

le informazioni necessarie per la verifica ex ante della conformità alle norme in materia di addizionalità, definite nella parte III;

iii)

una sintesi della valutazione dell'adempimento delle condizionalità ex ante applicabili ai sensi dell'articolo 19 e dell'allegato XI a livello nazionale e, ove le condizionalità ex ante applicabili non siano ottemperate, delle azioni da adottare, degli organismi responsabili e delle tempistiche di attuazione di tali azioni;

iv)

la metodologia e i meccanismi volti a garantire la coerenza nel funzionamento del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione ai sensi dell'articolo 21;

v)

una valutazione che indichi se sussiste o meno la necessità di rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e, se del caso, dei beneficiari, nonché, se necessario, una sintesi delle azioni da adottare a tale scopo;

vi)

una sintesi delle azioni previste nei programmi, compreso un calendario indicativo per conseguire una riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;

c)

disposizioni per il principio di partenariato di cui all'articolo 5;

d)

un elenco indicativo dei partner di cui all'articolo 5 e una sintesi delle azioni adottate al fine di coinvolgerli a norma dell'articolo 5 e del loro ruolo nella preparazione dell'accordo di partenariato, nonché la relazione di avanzamento di cui all'articolo 52.

2.   L'accordo di partenariato indica altresì:

a)

un approccio integrato allo sviluppo territoriale sostenuto mediante i fondi SIE o una sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi, che definisca:

i)

le disposizioni volte a garantire un approccio integrato all'uso dei fondi SIE per lo sviluppo territoriale di singole aree subregionali, in particolare le modalità di applicazione degli articoli 32, 33 e 36, corredate dei principi per l'individuazione delle aree urbane in cui devono essere realizzate le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile;

ii)

principali settori prioritari per la cooperazione nell'ambito dei fondi SIE, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e delle strategie relative ai bacini marittimi;

iii)

se del caso, un approccio integrato per rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi di destinatari a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate, le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani che non sono occupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione;

iv)

se del caso, un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle regioni o a rispondere a esigenze specifiche di aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'articolo 174 TFUE;

b)

modalità per garantire l'efficace attuazione dei fondi SIE, tra cui una valutazione dei sistemi esistenti per lo scambio elettronico di dati e una sintesi delle azioni pianificate per consentire gradualmente che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità responsabili della gestione e del controllo dei programmi avvengano mediante scambio elettronico dei dati.

Articolo 16

Adozione e modifica dell'accordo di partenariato

1.   La Commissione valuta la coerenza dell'accordo di partenariato con il presente regolamento tenendo conto del programma nazionale di riforma, ove appropriato, e delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, nonché delle valutazioni ex ante dei programmi, e formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione, da parte dello Stato membro, del relativo accordo di partenariato. Lo Stato membro interessato fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede l'accordo di partenariato.

2.   La Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, con la quale approva gli elementi dell'accordo di partenariato contemplati dall'articolo 15, paragrafo 1, e quelli contemplati dall'articolo 15, paragrafo 2, qualora uno Stato membro si sia avvalso delle disposizioni di cui all'articolo 96, paragrafo 8, per gli elementi che richiedono una decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 10, entro quattro mesi dalla data di presentazione del proprio accordo di partenariato da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni formulate dalla Commissione siano state adeguatamente recepite. L'accordo di partenariato non entra in vigore prima del 1o gennaio 2014.

3.   La Commissione redige una relazione sui risultati dei negoziati relativi agli accordi e ai programmi di partenariato, compreso un quadro di sintesi delle questioni chiave, per ciascuno Stato membro, entro il 31 dicembre 2015. Tale relazione è notificata contestualmente al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

4.   Qualora uno Stato membro proponga una modifica degli elementi dell'accordo di partenariato contemplati dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2, la Commissione effettua una valutazione a norma del paragrafo 1 e, se del caso, adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, con la quale approva la modifica entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta di modifica da parte dello Stato membro.

5.   Qualora uno Stato membro modifichi elementi dell'accordo di partenariato non contemplati dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2, ne dà notifica alla Commissione entro un mese dalla data della decisione di operare la modifica.

Articolo 17

Adozione dell'accordo di partenariato riveduto in caso di differimento dell'entrata in vigore di un regolamento specifico di un fondo

1.   Ove si applichi l'articolo 14, paragrafo 5, ogni Stato membro presenta alla Commissione un accordo di partenariato riveduto che include gli elementi mancanti dall'accordo di partenariato del fondo SIE in questione entro due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento specifico del fondo che era stato oggetto del differimento.

2.   La Commissione valuta la compatibilità dell'accordo di partenariato riveduto con il presente regolamento a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, e adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, intesa ad approvare l'accordo di partenariato riveduto a norma dell'articolo 16, paragrafo 2.

CAPO III

Concentrazione tematica, condizionalità ex ante e verifica dei risultati

Articolo 18

Concentrazione tematica

Conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, gli Stati membri concentrano il sostegno sugli interventi che apportano il maggiore valore aggiunto in relazione alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva tenendo conto delle principali sfide territoriali per i vari tipi di territori in linea con il QSC e delle sfide individuate nei programmi nazionali di riforma dello Stato membro, se del caso, nelle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e nelle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE. Le disposizioni in materia di concentrazione tematica previste dalle norme specifiche di ciascun fondo non si applicano all'assistenza tecnica.

Articolo 19

Condizionalità ex ante

1.   Gli Stati membri accertano, conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici e nell'elaborare i programmi e, se del caso, nell'accordo di partenariato, che le condizionalità ex ante previste nelle rispettive norme specifiche di ciascun fondo e le condizionalità ex-ante generali di cui alla parte II dell'allegato XI siano applicabili agli obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità dei rispettivi programmi e che le condizionalità ex ante applicabili siano soddisfatte.

Le condizionalità ex ante si applicano soltanto a condizione che siano conformi alla definizione di cui all'articolo 2, punto 33), in ordine agli obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità del programma. La valutazione dell'applicabilità tiene conto del principio di proporzionalità, fatta salva la definizione di cui all'articolo 2, punto 33), e conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, con riguardo al livello del sostegno assegnato, se appropriato. La valutazione dell'adempimento si limita ai criteri previsti dalle norme specifiche di ciascun fondo e dalla parte II dell'allegato XI.

2.   L'accordo di partenariato stabilisce una sintesi della valutazione dell'ottemperanza di condizionalità ex ante applicabili a livello nazionale e per quelle che, secondo la valutazione di cui al paragrafo 1, non siano soddisfatte alla data di trasmissione dell'accordo di partenariato, indica le azioni da intraprendere, gli organismi responsabili e il calendario di attuazione di tali azioni. Ciascun programma individua quali delle condizionalità ex ante contemplate nelle norme specifiche pertinenti di ciascun fondo e delle condizionalità ex ante di cui alla parte II dell'allegato XI sono applicabili allo stesso e quali di esse, secondo la valutazione di cui al paragrafo 2, sono soddisfatte alla data di trasmissione dell'accordo di partenariato e dei programmi. Ove condizionalità ex ante applicabili non siano soddisfatte, il programma contiene una descrizione delle azioni da attuare, gli organismi responsabili e il calendario di attuazione. Gli Stati membri adempiono a tali condizionalità ex ante entro il 31 dicembre 2016 e riferiscono in merito al loro adempimento al più tardi nella relazione annuale di attuazione, nel 2017, conformemente all'articolo 50, paragrafo 4, o nella relazione sullo stato di attuazione, nel 2017, conformemente all'articolo 52, paragrafo 2.

3.   La Commissione valuta la coerenza e l'adeguatezza delle informazioni fornite dallo Stato membro sull'applicabilità delle condizionalità ex ante e sull'adempimento di dette condizionalità nell'ambito della sua valutazione dei programmi e, se del caso, dell'accordo di partenariato.

Tale valutazione dell'applicabilità da parte della Commissione tiene conto, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato, se del caso. La valutazione dell'adempimento da parte della Commissione è limitata ai criteri stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo e di cui alla parte II dell'allegato XI e rispetta le competenze nazionali e regionali per decidere misure specifiche e adeguate in relazione alle politiche, incluso il contenuto delle strategie.

4.   In caso di disaccordo tra la Commissione e uno Stato membro sull'applicabilità di una condizionalità ex ante all'obiettivo specifico delle priorità di un programma o sul suo adempimento, la Commissione è tenuta a dimostrare sia l'applicabilità ai sensi della definizione di cu all'articolo 2, punto 33), sia l'inadempimento.

5.   Quando adotta un programma, la Commissione può decidere di sospendere del tutto o in parte i pagamenti intermedi a favore della pertinente priorità del programma in attesa che siano completate in maniera soddisfacente le azioni di cui al paragrafo 2, se del caso, per evitare di compromettere gravemente l'efficacia e l'efficienza del raggiungimento degli obiettivi specifici della priorità interessata. Il mancato completamento delle azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante applicabile che non è stata soddisfatta alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e dei relativi programmi, entro il termine fissato al paragrafo 2, costituisce un motivo per la sospensione dei pagamenti intermedi da parte della Commissione a favore delle priorità interessate del programma. In entrambi i casi, l'ambito di applicazione della sospensione è proporzionato e tiene conto delle azioni da intraprendere e dei fondi a rischio.

6.   Il paragrafo 5 non si applica in caso di accordo tra la Commissione e lo Stato membro sulla non applicabilità di una condizionalità ex ante o sul fatto che una condizionalità ex ante applicabile è stata soddisfatta, come indicato mediante l'approvazione del programma e dell'accordo di partenariato, ovvero in mancanza di osservazioni della Commissione entro 60 giorni dalla presentazione della pertinente relazione di cui al paragrafo 2.

7.   La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti intermedi a favore di una priorità qualora uno Stato membro abbia completato le azioni relative all'adempimento delle condizionalità ex ante applicabili al programma interessato e non soddisfatte al momento della decisione della Commissione sulla sospensione. Essa pone fine senza indugio alla sospensione anche qualora, in seguito alla modifica del programma relativo alla priorità interessata, la condizionalità ex ante in questione non sia più applicabile.

8.   I paragrafi da 1 a 7 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

Articolo 20

Riserva di efficacia dell'attuazione

Il 6 % delle risorse destinate al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione di cui all'articolo 89, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, nonché al FEASR e alle misure finanziate a titolo di gestione concorrente conformemente al regolamento FEAMP, costituisce una riserva di efficacia dell'attuazione che è stabilita nell'accordo e nei programmi di partenariato ed è destinata a priorità specifiche conformemente all'articolo 22 del presente regolamento.

Le seguenti risorse sono escluse ai fini del calcolo della riserva di efficacia dell'attuazione:

a)

risorse destinate all'IOG come stabilito nel programma operativo conformemente all'articolo 18 del regolamento FSE;

b)

risorse destinate all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione;

c)

risorse trasferite dal primo pilastro della PAC al FEASR a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

d)

trasferimenti al FEASR in applicazione degli articoli 10 ter, 136 e 136 ter del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio rispettivamente per le campagne 2013 e 2014;

e)

risorse trasferite al CEF dal Fondo di coesione conformemente all'articolo 92, paragrafo 6, del presente regolamento;

f)

risorse trasferite al Fondo europeo per gli aiuti alimentari alle persone indigenti conformemente all'articolo 92, paragrafo 7, del presente regolamento;

g)

risorse destinate alle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile conformemente all'articolo 92, paragrafo 8, del presente regolamento.

Articolo 21

Verifica di efficacia dell’attuazione

1.   La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, effettua una verifica dell' efficacia dell’attuazione dei programmi in ciascuno Stato membro nel 2019 (la "verifica dell'efficacia dell’attuazione"), alla luce del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione stabilito nei rispettivi programmi. Il metodo per definire il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione è descritto nell'allegato II.

2.   La verifica dell'efficacia dell’attuazione esamina il conseguimento dei target intermedi dei programmi a livello delle priorità, sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nella relazione annuale sullo stato di attuazione presentata dagli Stati membri nel 2019.

Articolo 22

Applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

1.   La riserva di efficacia dell'attuazione corrisponde a una quota tra il 5 % e il 7 % della dotazione di ogni priorità di un programma, tranne in caso di priorità dedicate all'assistenza tecnica e programmi dedicati agli strumenti finanziari conformemente all'articolo 39. L'importo totale della riserva di efficacia dell'attuazione destinata per fondo SIE e categoria di regioni è pari al 6 %. Gli importi corrispondenti alla riserva di efficacia dell'attuazione sono stabiliti nei programmi suddivisi per priorità e, se del caso, per fondo SIE e per categoria di regioni.

2.   Sulla base della verifica dell'efficacia dell'attuazione, entro due mesi dal ricevimento delle rispettive relazioni annuali di attuazione per il 2019, la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che stabilisce per ciascun fondo SIE e ciascuno Stato membro i programmi e le priorità per i quali sono stati conseguiti i target intermedi, disaggregando tali dati per fondo SIE e per categoria di regioni, ove una priorità copra più di un fondo SIE o categoria di regioni.

3.   La riserva di efficacia dell'attuazione è destinata soltanto a programmi e priorità che hanno conseguito i propri target intermedi. Se le priorità hanno conseguito i propri target intermedi, l'importo della riserva di efficacia dell'attuazione prevista per la priorità è ritenuta definitivamente assegnata sulla base della decisione della Commissione di cui al paragrafo 2.

4.   Se le priorità non hanno conseguito i propri target intermedi, lo Stato membro propone una riassegnazione degli importi corrispondenti della riserva di efficacia dell'attuazione a priorità definite dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2, nonché altre modifiche al programma risultanti dalla riassegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione entro tre mesi dall'adozione della decisione di cui al paragrafo 2.

La Commissione approva la modifica dei programmi interessati conformemente all'articolo 30, paragrafi 3 e 4. Qualora uno Stato membro non fornisca le informazioni di cui all'articolo 50, paragrafi 5 e 6, la riserva di efficacia dell'attuazione per i programmi o le priorità interessati non viene assegnata ai programmi o priorità interessati.

5.   La proposta dello Stato membro di riassegnare la riserva di efficacia dell'attuazione deve essere conforme ai requisiti di concentrazione tematica e alle assegnazioni minime stabiliti dal presente regolamento e dalle norme specifiche di ciascun Fondo. In via di deroga, se una o più delle priorità vincolate a requisiti di concentrazione tematica o assegnazioni minime non abbiano raggiunto i propri target intermedi, lo Stato membro può proporre una riassegnazione della riserva, che non deve attenersi ai requisiti di cui sopra e alle assegnazioni minime.

6.   Qualora la verifica dell’efficacia dell’attuazione per una priorità dimostri che vi è stata una grave carenza nel conseguire i target intermedi di detta priorità inerenti esclusivamente a indicatori finanziari e di output, nonché alle fasi di attuazione principali stabilite nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e che tale carenza è imputabile a debolezze nell'attuazione chiaramente identificabili che la Commissione aveva precedentemente comunicato ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 8, previa stretta consultazione con lo Stato membro interessato, e lo Stato membro non ha adottato le azioni correttive necessarie per risolvere tali debolezze, la Commissione può, non prima di cinque mesi da tale comunicazione, sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio relativo a una priorità di un programma secondo la procedura di cui alle norme specifiche di ciascun Fondo.

La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti intermedi allorquando lo Stato membro abbia adottato le necessarie misure correttive. Ove le misure correttive riguardino il trasferimento di dotazioni finanziarie ad altri programmi o priorità, per i quali siano stati raggiunti i target intermedi, la Commissione approva, mediante un atto di esecuzione, la necessaria modifica dei programmi in questione ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2. In deroga all'articolo 30, paragrafo 2, in tal caso la Commissione decide in merito alla modifica entro due mesi dalla data di presentazione della richiesta di modifica dello Stato membro.

7.   Se la Commissione, sulla base dell'esame del rapporto finale di attuazione del programma, stabilisce una grave carenza nel raggiungimento dei target finali relativi ai soli indicatori finanziari, indicatori di output e fasi di attuazione principali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione a causa di debolezze di attuazione chiaramente identificate, che la Commissione aveva precedentemente comunicato ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 8, in stretta consultazione con lo Stato membro interessato e lo Stato membro ha omesso di adottare le misure correttive necessarie per affrontare tali debolezze, la Commissione può, in deroga all'articolo 85, applicare rettifiche finanziarie relative alle priorità interessate conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo.

Quando applica le rettifiche finanziarie, la Commissione tiene conto, nel rispetto del principio di proporzionalità, del livello di assorbimento e di fattori esterni che contribuiscono alla carenza.

Le rettifiche finanziarie non si applicano quando il mancato raggiungimento dei target finali sia dovuto all'impatto dei fattori socio-economici o ambientali, di cambiamenti significativi nelle condizioni economiche o ambientali nello Stato membro interessato o per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione delle priorità interessate.

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 149 per stabilire norme dettagliate sui criteri per determinare il livello di rettifica finanziaria da applicare.

La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire disposizioni dettagliate intese ad assicurare un approccio coerente mirato a determinare i target intermedi e finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e a valutare il conseguimento dei target intermedi e finali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

CAPO IV

Misure collegate a una sana governance economica

Articolo 23

Misure per collegare l'efficacia dei fondi SIE a una sana governance economica

1.   La Commissione può chiedere ad uno Stato membro di rivedere e proporre di modificare il suo contratto di partenariato e i programmi rilevanti, ove necessario per sostenere l'attuazione delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio o per massimizzare l'impatto sulla crescita e la competitività dei fondi SIE negli Stati membri beneficiari dell'assistenza finanziaria.

Tale richiesta può essere presentata per le finalità seguenti:

a)

a sostegno dell'attuazione di una raccomandazione pertinente specifica per paese adottata a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e di una raccomandazione pertinente del Consiglio adottata a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE e destinata allo Stato membro interessato;

b)

a sostegno dell'attuazione di raccomandazioni pertinenti del Consiglio destinate allo Stato membro interessato e adottate a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (29), purché tali modifiche siano ritenute necessarie per contribuire a correggere gli squilibri macro-economici; o

c)

per massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei fondi SIE disponibili se uno Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni:

i)

a tale Stato è stata concessa l'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio (30);

ii)

a tale Stato membro è stato concesso un sostegno finanziario conformemente al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio (31);

iii)

a tale Stato membro è stato concesso un sostegno finanziario che comporta un programma di riassetto macroeconomico a norma del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (32) o che comporta una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, TFUE.

Ai fini di cui al secondo comma, lettera b), ognuna di tali condizioni è ritenuta soddisfatta se l'assistenza è resa disponibile allo Stato membro prima o dopo 21 dicembre 2013 e resta a sua disposizione.

2.   Una richiesta della Commissione a uno Stato membro a norma del paragrafo 1 è motivata con il riferimento all'esigenza di sostenere l'attuazione delle pertinenti raccomandazioni o di massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei fondi SIE, se del caso, e precisa i programmi o le priorità che essa ritiene interessati e le caratteristiche delle modifiche previste. Tale richiesta è formulata non prima del 2015 o dopo il 2019 e non riguarda gli stessi programmi in due anni consecutivi.

3.   Lo Stato membro trasmette la sua risposta alla richiesta di cui al paragrafo 1 entro due mesi dal ricevimento, definendo le modifiche che considera necessarie nell'accordo di partenariato e nei programmi, i motivi delle modifiche, indicando i programmi interessati e precisando la natura delle modifiche proposte e gli effetti previsti sull'attuazione delle raccomandazioni e sull'attuazione dei fondi SIE. Se del caso, la Commissione formula osservazioni entro un mese dal ricevimento di detta risposta.

4.   Lo Stato membro presenta una proposta di modifica dell'accordo di partenariato e dei programmi rilevanti entro due mesi dalla data di presentazione della risposta di cui al paragrafo 3.

5.   Se la Commissione non ha presentato osservazioni o se essa ritiene che le osservazioni formulate siano state debitamente recepite, essa adotta senza indugio una decisione di approvazione delle modifiche all'accordo di partenariato e ai programmi rilevanti e in ogni caso entro tre mesi dalla loro presentazione da parte dello Stato membro a norma del paragrafo 3.

6.   Se lo Stato membro omette di adottare un'azione effettiva in risposta a una richiesta formulata a norma del paragrafo 1 entro i termini di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può, entro tre mesi dalla presentazione delle sue osservazioni ai sensi del paragrafo 3 o dopo la presentazione della proposta dello Stato membro di cui al paragrafo 4, proporre al Consiglio di sospendere parzialmente o totalmente i pagamenti relativi ai programmi o alle priorità interessati. Nella sua proposta la Commissione indica i motivi per cui è giunta alla conclusione che lo Stato membro ha omesso di adottare un'azione effettiva. Quando formula la sua proposta la Commissione tiene in considerazione tutte le informazioni pertinenti e tiene in debita considerazione ogni elemento emerso o parere espresso tramite il dialogo strutturato di cui al paragrafo 15.

Il Consiglio decide su detta proposta mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione si applica soltanto alle richieste di pagamento presentate dopo la data di adozione di detto atto di esecuzione.

7.   L'ambito e il livello della sospensione dei pagamenti imposti a norma del paragrafo 6 sono proporzionati ed effettivi e rispettano la parità di trattamento tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. I programmi da sospendere sono determinati sulla base delle esigenze indicate nella richiesta di cui ai paragrafi 1 e 2.

La sospensione dei pagamenti non supera il 50 % dei pagamenti per ognuno dei programmi interessati. La decisione può prevedere un aumento del livello della sospensione fino al 100 % dei pagamenti se lo Stato membro omette di adottare un'azione effettiva come risposta alla richiesta di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dalla decisione di sospendere i pagamenti di cui al paragrafo 6.

8.   Se lo Stato membro ha proposto modifiche all'accordo di partenariato e ai programmi rilevanti come richiesto dalla Commissione, il Consiglio, su proposta della Commissione, decide la revoca della sospensione dei pagamenti.

9.   La Commissione rivolge al Consiglio una proposta di sospendere parzialmente o totalmente gli impegni o i pagamenti relativi ai programmi di uno Stato membro nei casi seguenti:

a)

se il Consiglio decide a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, o dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE che lo Stato membro interessato non ha realizzato azioni efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo;

b)

se il Consiglio adotta due raccomandazioni successive nella stessa procedura per squilibri, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1176/2011, motivate dal fatto che uno Stato membro ha presentato un piano d'azione correttivo insufficiente;

c)

se il Consiglio adotta due decisioni successive nella stessa procedura per squilibri, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1176/2011 con cui accerta l'inadempimento dello Stato membro perché non ha adottato l'azione correttiva raccomandata;

d)

se la Commissione conclude che lo Stato membro non ha adottato misure per attuare il programma di riassetto di cui al regolamento (UE) n. 407/2010 o al regolamento (CE) n. 332/2002 e, di conseguenza, decide di non autorizzare l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro;

e)

se il Consiglio decide che uno Stato membro non adempie al programma di riassetto di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 o alle misure richiesta nella decisione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, TFUE.

Quando formula la sua proposta la Commissione rispetta le disposizioni di cui al paragrafo 11 e tiene in conto tutte le informazioni pertinenti in materia e tiene in debita considerazione ogni elemento emerso o parere espresso nel dialogo strutturato di cui al paragrafo 15.

Si riserva la priorità alla sospensione degli impegni: i pagamenti sono sospesi solo qualora si richieda un intervento immediato e in caso di grave inosservanza. La sospensione dei pagamenti si applica alle richieste di pagamento presentate per i programmi interessati dopo la data della decisione di sospensione.

10.   Una proposta della Commissione a norma del paragrafo 9 concernente la sospensione degli impegni si ritiene adottata dal Consiglio a meno che esso non decida, tramite un atto di esecuzione, di respingere la proposta a maggioranza qualificata entro un mese della presentazione della proposta della Commissione. La sospensione degli impegni si applica agli impegni dai fondi SIE per lo Stato membro interessato a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo alla decisione di sospensione.

Il Consiglio adotta una decisione, tramite un atto di esecuzione, su una proposta della Commissione di cui al paragrafo 9 riguardo alla sospensione dei pagamenti.

11.   L'ambito e il livello della sospensione degli impegni o dei pagamenti da imporre sulla base del paragrafo 10 sono proporzionati, rispettano la parità di trattamento tra Stati membri e tengono conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato, in particolare per quanto riguarda il tasso di disoccupazione dello Stato membro interessato rispetto alla media dell'Unione e l'impatto della sospensione sulla sua economia. L'impatto delle sospensioni sui programmi di importanza critica ai fini di affrontare condizioni difficili in campo economico o sociale rappresenta un fattore specifico da considerare.

Nell'allegato III sono previste disposizioni dettagliate per stabilire l'ambito e il livello delle sospensioni.

La sospensione degli impegni è soggetta al più basso dei massimali seguenti:

a)

un massimale del 50 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE nel primo caso di non conformità legata a una procedura di disavanzo eccessivo di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera a), e il massimale del 25 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE nel primo caso di non conformità legata al piano d'azione correttivo in una procedura di squilibrio eccessivo di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera b), o di non conformità con il piano d'azione correttivo raccomandato in seguito a una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera c).

Il livello della sospensione aumenta gradualmente fino al massimale del 100 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE in caso di procedura per disavanzo eccessivo e fino al 50 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE in caso di procedura per squilibri eccessivi alla luce della gravità della non conformità;

b)

un massimale dello 0,5 % del PIL nominale che si applica nel primo caso di non conformità legata a una procedura di disavanzo eccessivo di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera a), e un massimale dello 0,25 % del PIL nominale che si applica nel primo caso di non conformità legata al piano d'azione correttivo in una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera b), o di non conformità con il piano d'azione correttivo raccomandato in seguito a una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera c).

Ove la non conformità legata alle azioni correttive di cui al paragrafo 9, primo comma, lettere a), b) e c) persista, la percentuale di detto massimale del PIL è progressivamente incrementata fino a:

un massimale dell'1 % del PIL nominale in caso di non conformità persistente nel contesto di una procedura per disavanzo eccessivo in conformità del paragrafo 9, primo comma, lettera a); e

un massimale dello 0,5 % del PIL nominale in caso di non conformità persistente nel contesto di una procedura per disavanzo eccessivo in conformità del paragrafo 9, primo comma, lettere b) o c), in linea con la gravità della non conformità;

c)

un massimale del 50 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per il fondi SIE o un massimale dello 0,5 % del PIL nominale nel primo caso di non conformità di cui al paragrafo 9, primo comma, lettere d) ed e).

Ai fini della determinazione del livello della sospensione e per decidere se sospendere impegni o pagamenti, si tiene conto della fase del programma con particolare attenzione per il periodo restante per l'utilizzazione dei fondi dopo la riscrizione in bilancio degli impegni sospesi.

12.   Fatte salve le norme in materia di disimpegno di cui agli articoli da 86 a 88, la Commissione pone fine alla sospensione degli impegni senza indugio nei seguenti casi:

a)

se è sospesa la procedura relativa ai disavanzi eccessivi a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio (33) o il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, di abrogare la decisione riguardante l'esistenza di un disavanzo eccessivo;

b)

se il Consiglio ha approvato il piano d'azione correttivo presentato dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 o la procedura relativa agli squilibri eccessivi è sospesa a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, di detto regolamento o il Consiglio ha chiuso la procedura relativa agli squilibri eccessivi a norma dell'articolo 11 di detto regolamento;

c)

se la Commissione ha concluso che lo Stato membro interessato ha adottato misure adeguate per attuare il programma di riassetto di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 o le misure richieste con decisione del Consiglio a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, TFUE.

Quando revoca la sospensione degli impegni, la Commissione riscrive in bilancio gli impegni sospesi a norma dell'articolo 8 del regolamento del Consiglio (UE, Euratom) n. 1311/2013.

Una decisione di revoca della sospensione dei pagamenti è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione se sono soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, lettere a), b) e c).

13.   I paragrafi da 6 a 12 non si applicano al Regno Unito qualora la sospensione degli impegni o dei pagamenti riguardi materie coperte dal paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b), c), punto iii), o dal paragrafo 9, primo comma, lettere a), b) o c).

14.   Il presente articolo non si applica ai programmi a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

15.   La Commissione informa il Parlamento europeo in merito all'attuazione del presente articolo. In particolare, ove per uno Stato membro risultino soddisfatte la condizioni di cui al paragrafo 6 o al paragrafo 9, primo comma, lettere da a) ad e), la Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e trasmette dati dettagliati sui fondi SIE e sui programmi che potrebbero formare oggetto di sospensione di impegni o di pagamenti.

Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a un dialogo strutturato sull'applicazione del presente articolo, in particolare alla luce delle informazioni trasmesse a norma del primo comma.

Immediatamente dopo la relativa adozione la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta di sospensione di impegni o di pagamenti o la proposta di revoca di detta sospensione Il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di esporre i motivi della sua proposta.

16.   Nel 2017 la Commissione procede a un riesame dell'applicazione del presente articolo. A tal fine la Commissione elabora una relazione da trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata se del caso di una proposta legislativa.

17.   Qualora subentrino importanti cambiamenti nella situazione socioeconomica dell'Unione, la Commissione può presentare una proposta di riesame dell'applicazione del presente articolo, oppure il Parlamento europeo o il Consiglio, agendo rispettivamente a norma dell'articolo 225 o 241 TFUE, possono richiedere alla Commissione di presentare tale proposta.

Articolo 24

Aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio

1.   Su richiesta di uno Stato membro, i pagamenti intermedi possono essere aumentati di 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascuna priorità per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione o a ciascuna misura per il FEASR e il FEAMP. Se uno Stato membro soddisfa una delle condizioni seguenti dopo 21 dicembre 2013, il tasso maggiorato, che non può superare il 100 %, si applica alle richieste di pagamento di tale Stato membro per il periodo fino al 30 giugno 2016:

a)

se lo Stato membro interessato riceve un prestito dall'Unione a norma del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio;

b)

se è stato concesso allo Stato membro interessato un sostegno finanziario a medio termine ai sensi del regolamento (CE) n. 332/2002 subordinato all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico;

c)

se è stato concesso un sostegno finanziario allo Stato membro interessato subordinato all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico di cui al regolamento (UE) n. 472/2013.

Il presente comma non si applica ai programmi nell'ambito del regolamento CTE.

2.   Fermo restando il paragrafo 1, il sostegno dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale non è superiore alla spesa pubblica o all'importo massimo della partecipazione dei fondi SIE per ciascuna priorità in relazione al FESR, al FSE e al Fondo di coesione o per ciascuna misura in relazione al FEASR e al FEAMP, secondo quanto stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma.

3.   La Commissione esamina l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 e presenta, entro il 30 giugno 2016, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione con la sua valutazione e, se necessario, una proposta legislativa.

Articolo 25

Gestione dell'assistenza tecnica per Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio

1.   Su richiesta di uno Stato membro con temporanee difficoltà di bilancio che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, una quota delle risorse previste all'articolo 59 e programmate in conformità delle norme specifiche di ciascun Fondo, può, di concerto con la Commissione, essere trasferita all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione per l'attuazione di misure collegate allo Stato membro in questione a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, terzo comma, lettera k), con gestione diretta o indiretta.

2.   Le risorse di cui al paragrafo 1 sono addizionali rispetto agli importi stabiliti in conformità dei massimali fissati nelle norme specifiche di ciascun Fondo per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. Se nelle norme specifiche di ciascun Fondo è fissato un massimale per l'assistenza tecnica su iniziativa dello Stato membro, ai fini del calcolo di detto massimale, nello stesso è compreso l'importo da trasferire.

3.   Uno Stato membro chiede il trasferimento di cui al paragrafo 2 per l'anno di calendario in cui soddisfa le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, entro il 31 gennaio dell'anno in cui è fatto il trasferimento. La richiesta è corredata di una proposta di modifica del programma o dei programmi da cui sarà effettuato il trasferimento. Le modifiche corrispondenti sono effettuate nell'accordo di partenariato a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, che fissa l'importo totale trasferito ogni anno alla Commissione.

Se lo Stato membro soddisfa le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, il 1o gennaio 2014, può trasmettere la richiesta per tale anno contestualmente alla presentazione dell'accordo di partenariato, che fissa l'importo totale da trasferire all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE

CAPO I

Disposizioni generali sui fondi SIE

Articolo 26

Preparazione dei programmi

1.   I fondi SIE sono attuati mediante programmi conformemente all'accordo di partenariato. Ciascun programma copre il periodo compreso fra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

2.   I programmi sono elaborati dagli Stati membri o da un'autorità da essi designata, in cooperazione con i partner di cui all'articolo 5. Gli Stati membri elaborano i programmi sulla base di procedure che sono trasparenti nei confronti del pubblico e conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici.

3.   Gli Stati membri e la Commissione cooperano per garantire un efficace coordinamento nella preparazione e nell'attuazione dei programmi relativi ai fondi SIE, compresi, se del caso, i programmi multi-fondo relativi ai fondi, tenendo conto del principio di proporzionalità.

4.   I programmi sono presentati dagli Stati membri alla Commissione entro tre mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato. I programmi di cooperazione territoriale europea sono presentati entro 22 settembre 2014. Tutti i programmi sono corredati della valutazione ex ante di cui all'articolo 55.

5.   Qualora uno o più regolamenti relativi a un fondo specifico dei fondi SIE entrino in vigore entro un periodo fra 22 febbraio 2014 e 22 giugno 2014, il programma o i programmi sostenuti dal fondo SIE oggetto del differimento dell'entrata in vigore del regolamento relativo a un fondo specifico sono presentati entro tre mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato riveduto di cui all'articolo 17, paragrafo 1.

6.   Qualora uno o più regolamenti relativi a un fondo specifico dei fondi SIE entrino in vigore oltre il 22 giugno 2014, il programma o i programmi sostenuti dal fondo SIE oggetto del differimento dell'entrata in vigore del regolamento relativo a un fondo specifico sono presentati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento relativo a un fondo specifico oggetto del differimento.

Articolo 27

Contenuto dei programmi

1.   Ciascun programma definisce una strategia relativa al contributo del programma stesso alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con il presente regolamento, con le norme specifiche di ciascun fondo e con i contenuti dell'accordo di partenariato.

Ciascun programma comprende le modalità per garantire l'attuazione efficace, efficiente e coordinata dei fondi SIE e le azioni volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

2.   Ciascun programma definisce le priorità, stabilendo gli obiettivi specifici, le dotazioni finanziarie del sostegno dei fondi SIE e il corrispondente cofinanziamento nazionale, compresi gli importi relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione, che può essere pubblico o privato secondo quanto previsto dalle norme specifiche di ciascun fondo.

3.   Qualora Stati membri e regioni partecipino a strategie macroregionali e strategie relative ai bacini marittimi, il programma pertinente, conformemente alle esigenze dell'area interessata dal programma individuate dallo Stato membro, definisce il contributo degli interventi previsti a tali strategie.

4.   Per ciascuna priorità sono stabiliti indicatori e target corrispondenti espressi in termini qualitativi o quantitativi, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, al fine di valutare i progressi nell'esecuzione del programma volti al conseguimento degli obiettivi, quale base per la sorveglianza, la valutazione e la verifica dei risultati. Tali indicatori comprendono:

a)

indicatori finanziari relativi alla spesa assegnata;

b)

indicatori di output relativi alle operazioni finanziate;

c)

indicatori di risultato relativi alla priorità interessata.

Per ciascun fondo SIE, le norme specifiche di ciascun fondo stabiliscono gli indicatori comuni e possono definire disposizioni relative a indicatori specifici per ciascun programma.

5.   Ogni programma, tranne quelli che riguardano esclusivamente l'assistenza tecnica, contiene una descrizione, in conformità delle norme specifiche di ciascun fondo, delle azioni volte a tenere conto dei principi di cui agli articoli 5, 7 e 8.

6.   Ogni programma, tranne quelli in cui l'assistenza tecnica è intrapresa nell'ambito di un programma specifico, stabilisce l'importo indicativo del sostegno da destinare agli obiettivi relativi al cambiamento climatico, sulla base della metodologia di cui all'articolo 8.

7.   Gli Stati membri elaborano il programma conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

Articolo 28

Disposizioni specifiche sul contenuto dei programmi dedicati agli strumenti congiunti per garanzie illimitate e cartolarizzazione a fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali applicati dalla BEI.

1.   In deroga all'articolo 27, i programmi specifici di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), comprendono:

a)

gli elementi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, primo comma, e ai, paragrafi 2, 3 e 4 di detto articolo per quanto riguarda i principi di cui all'articolo 5;

b)

un'identificazione degli organismi di cui agli articoli 125, 126 e 127 del presente regolamento e all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento FEASR ove pertinente per il Fondo interessato;

c)

per ogni condizionalità ex ante applicabile al programma, stabilita a norma dell'articolo 19 e dell'allegato XI, una valutazione dell'ottemperanza della condizionalità ex ante alla data della presentazione dell'accordo di partenariato e del programma e, qualora le condizionalità ex ante non siano ottemperate, una descrizione delle azioni per l'adempimento della condizionalità in questione, gli organismi responsabili e il relativo calendario di attuazione in conformità della sintesi presentata nell'accordo di partenariato;

2.   In deroga all'articolo 55, la valutazione ex ante di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera a), è considerata una valutazione ex ante di detti programmi.

3.   Ai fini dei programmi di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), del presente regolamento non si applicano l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 59, paragrafi 5 e 6, del regolamento FEASR. Oltre agli elementi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ai programmi a titolo del FEASR si applicano solo le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere c), punto i), f), h), i), e m), punti da i) a iii), del regolamento FEASR.

Articolo 29

Procedura di adozione dei programmi

1.   La Commissione valuta la coerenza dei programmi con il presente regolamento e con le norme specifiche di ciascun fondo, il contributo effettivo dei programmi alla realizzazione degli obiettivi tematici selezionati e alle priorità dell'Unione per ciascun fondo SIE, nonché la coerenza con l'accordo di partenariato, tenendo conto delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, nonché della valutazione ex ante. La valutazione esamina, in particolare, l'adeguatezza della strategia del programma, gli obiettivi generali corrispondenti, gli indicatori, gli obiettivi specifici e l'assegnazione delle risorse di bilancio.

2.   In deroga al paragrafo 1, la Commissione non è tenuta a valutare la coerenza dei programmi operativi dedicati per l'IOG di cui all'articolo 18, secondo comma, lettera a), del regolamento FSE e dei programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b) del presente regolamento con l'accordo di partenariato se lo Stato membro ha omesso di presentare il proprio accordo di partenariato alla data di presentazione di tali programmi dedicati.

3.   La Commissione formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede il programma proposto.

4.   Conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, la Commissione approva ciascun programma entro sei mesi dalla presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state prese in debita considerazione, ma non prima del 1o gennaio 2014 o prima che abbia adottato una decisione di approvazione dell'accordo di partenariato.

In deroga al requisito di cui al primo comma, i programmi a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea possono essere approvati dalla Commissione prima dell'adozione della decisione che approva l'accordo di partenariato, i programmi operativi dedicati per l'IOG di cui all'articolo 18, secondo comma, lettera a), del regolamento FSE e i programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma,lettera b), del presente regolamento possono essere approvati dalla Commissione prima della presentazione dell'accordo di partenariato.

Articolo 30

Modifica dei programmi

1.   Le richieste di modifica dei programmi presentate da uno Stato membro sono debitamente motivate e, in particolare, descrivono l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto del presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun fondo, dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 nonché dell'accordo di partenariato. Sono corredate del programma riveduto.

2.   La Commissione valuta le informazioni fornite a norma del paragrafo 1, tenendo conto della motivazione fornita dallo Stato membro. La Commissione può formulare osservazioni entro un mese dalla presentazione del programma riveduto e lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie. Conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, la Commissione approva la richiesta di modifica di un programma il prima possibile e comunque entro tre mesi dalla presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite.

Quando la modifica di un programma si ripercuote sulle informazioni fornite nell'accordo di partenariato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punti iii), iv) e vi), l'approvazione della modifica del programma da parte della Commissione rappresenta allo stesso tempo l'approvazione della conseguente revisione delle informazioni contenute nell'accordo di partenariato.

3.   In deroga al paragrafo 2, ove la richiesta di modifica sia presentata alla Commissione allo scopo di riassegnare la riserva di efficacia dell'attuazione dopo la verifica di efficacia dell’attuazione, la Commissione formula osservazioni soltanto se ritiene che la dotazione proposta non sia conforme con le norme applicabili, non sia coerente con le esigenze di sviluppo dello Stato membro o della regione oppure comporti il rischio significativo che gli obiettivi e i target esposti nella proposta non possano essere conseguiti. La Commissione approva la richiesta di modifica di un programma il prima possibile e comunque entro due mesi dalla presentazione della richiesta da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state prese in debita considerazione. L'approvazione della modifica del programma da parte della Commissione rappresenta nel contempo un'approvazione della conseguente revisione dei dati nell'accordo di partenariato.

4.   In deroga al paragrafo 2, le procedure specifiche per la modifica dei programmi operativi possono essere stabilite nel regolamento FEAMP.

Articolo 31

Partecipazione della BEI

1.   Su richiesta degli Stati membri, la BEI può partecipare alla preparazione dell'accordo di partenariato, nonché ad attività connesse alla preparazione delle operazioni, in particolare grandi progetti, strumenti finanziari e PPP.

2.   La Commissione può consultare la BEI prima dell'adozione dell'accordo di partenariato o dei programmi.

3.   La Commissione può chiedere alla BEI di esaminare la qualità tecnica, la sostenibilità economica e finanziaria, nonché la fattibilità dei grandi progetti e di assisterla per quanto riguarda gli strumenti finanziari da attuare o sviluppare.

4.   Nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, la Commissione può concedere sovvenzioni alla BEI o concludere con essa contratti di servizio per iniziative attuate su base pluriennale. L'impegno dei contribuiti del bilancio dell'Unione per tali sovvenzioni o contratti di servizi è effettuato annualmente.

CAPO II

Sviluppo locale di tipo partecipativo

Articolo 32

Sviluppo locale di tipo partecipativo

1.   Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è sostenuto dal FEASR, denominato sviluppo locale LEADER, e può essere sostenuto dal FESR, dal FSE o dal FEAMP. Ai fini del presente capo, tali fondi sono di seguito denominati "fondi SIE interessati".

2.   Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è:

a)

concentrato su territori subregionali specifici;

b)

gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto;

c)

attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;

d)

concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione.

3.   Il sostegno dei fondi SIE interessati allo sviluppo locale di tipo partecipativo è coerente e coordinato tra i fondi SIE interessati. Tale coerenza e coordinamento sono assicurati in particolare tramite procedure coordinate di rafforzamento delle capacità, selezione, approvazione e finanziamento delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e dei gruppi impegnati nell'attività locale.

4.   Se il comitato di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo istituito ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, ritiene che l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo selezionata richieda la partecipazione di più di un fondo, può designare, conformemente alle norme e secondo le procedure nazionali, un fondo capofila per sostenere tutti i costi di gestione e di animazione ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, lettere d) ed e), per la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

5.   Lo sviluppo locale di tipo partecipativo sostenuto dai fondi SIE interessati è realizzato nell'ambito di una o più priorità del programma o dei programmi pertinenti conformemente alle norme specifiche del fondo SIE dei fondi SIE interessati.

Articolo 33

Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo

1.   Una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo contiene almeno i seguenti elementi:

a)

la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;

b)

un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce;

c)

una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione delle caratteristiche integrate e innovative della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati. In relazione ai risultati, i target possono essere espressi in termini qualitativi o quantitativi. La strategia è coerente con i programmi pertinenti di tutti i fondi SIE interessati;

d)

una descrizione del processo di associazione della comunità locale all'elaborazione della strategia;

e)

un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;

f)

una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e una descrizione delle modalità specifiche di valutazione;

g)

il piano di finanziamento per la strategia, compresa la dotazione prevista da ciascun fondo SIE interessato.

2.   Gli Stati membri definiscono i criteri per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

3.   Le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo sono selezionate da un comitato istituito a tale scopo dalla autorità o dalle autorità di gestione responsabili e sono approvate dalla autorità o dalle autorità di gestione responsabili.

4.   Il primo ciclo di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo è completato entro due anni dalla data di approvazione dell'accordo di partenariato. Gli Stati membri possono selezionare strategie aggiuntive di sviluppo locale di tipo partecipativo successivamente a tale data, ma non oltre il 31 dicembre 2017.

5.   La decisione che approva una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo stabilisce la dotazione di ciascun fondo SIE interessato. La decisione definisce inoltre le responsabilità per i compiti di gestione e di controllo nell'ambito del programma o dei programmi in relazione alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

6.   La popolazione del territorio di cui al paragrafo 1, lettera a), non è inferiore a 10 000 abitanti né superiore a 150 000 abitanti. Tuttavia, in casi debitamente giustificati e in base a una proposta di uno Stato membro, la Commissione può adottare o modificare tali limiti di popolazione nella sua decisione a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 o 3 rispettivamente di approvazione o modifica dell'accordo di partenariato nel caso di detto Stato membro, al fine di tener conto di aree scarsamente o densamente popolate o di garantire la coerenza territoriale delle aree rientranti nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Articolo 34

Gruppi di azione locale

1.   I gruppi di azione locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Gli Stati membri stabiliscono i rispettivi ruoli del gruppo d'azione locale e delle autorità responsabili dell'esecuzione dei programmi interessati concernenti tutti i compiti attuativi connessi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

2.   L'autorità o le autorità di gestione responsabili provvedono affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita.

3.   I gruppi di azione locale hanno i seguenti compiti:

a)

rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;

b)

elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;

c)

garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;

d)

preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;

e)

ricevere e valutare le domande di sostegno;

f)

selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;

g)

verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

4.   Fatto salvo il paragrafo 3, lettera b), i gruppi di azione locale possono essere beneficiari e attuare operazioni conformemente alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

5.   Nel caso delle attività di cooperazione dei gruppi di azione locale di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), i compiti di cui al paragrafo 3, lettera f), del presente articolo possono essere svolti dall'autorità di gestione responsabile.

Articolo 35

Sostegno dei fondi SIE allo sviluppo locale di tipo partecipativo

1.   Il sostegno dei fondi SIE interessati allo sviluppo locale di tipo partecipativo comprende:

a)

i costi del sostegno preparatorio consistente in sviluppo delle capacità, formazione e creazione di reti, nell'ottica di elaborare e attuare una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Tali costi possono includere uno o più dei seguenti elementi:

i)

iniziative di formazione rivolte alle parti interessate locali;

ii)

studi dell'area interessata;

iii)

spese relative alla progettazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, incluse consulenza e azioni legate alla consultazione delle parti interessate ai fini della preparazione della strategia;

iv)

spese amministrative (costi operativi e per il personale) di un'organizzazione che si candida al sostegno preparatorio nel corso della fase di preparazione;

v)

sostegno a piccoli progetti pilota.

Tale sostegno preparatorio è ammissibile a prescindere dall'eventualità che il comitato di selezione istituito a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, scelga o meno di finanziare la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo progettata dal gruppo d'azione locale che beneficia del sostegno;

b)

l'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo;

c)

la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale;

d)

i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo consistenti in costi operativi, costi per il personale, costi di formazione, costi relativi alle pubbliche relazioni, costi finanziari nonché costi connessi alla sorveglianza e alla valutazione di detta strategia di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera g);

e)

l'animazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo per agevolare gli scambi tra le parti interessate intesi a fornire informazioni e promuovere la strategia e per aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande.

2.   Il sostegno per i costi di esercizio e animazione di cui al paragrafo 1, lettere d) e e) non supera il 25 % della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

CAPO III

Sviluppo territoriale

Articolo 36

Investimenti territoriali integrati

1.   Qualora una strategia di sviluppo urbano o un'altra strategia o patto territoriale di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento del FSE richieda un approccio integrato che comporti investimenti del FSE, FESR o Fondo di coesione nell'ambito di più assi prioritari di uno o più programmi operativi, le azioni possono essere eseguite sotto forma di investimento territoriale integrato ("ITI").

Le azioni eseguite come un ITI possono essere integrate da un sostegno finanziario dal FEASR o dal FEAMP.

2.   Se un ITI è sostenuto da un FSE, FESR o Fondo di coesione, il programma o i programmi operativi interessati descrivono l'approccio per l'uso dello strumento ITI e la dotazione finanziaria indicativa di ciascun asse prioritario conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

Qualora un ITI sia integrato dal sostegno finanziario fornito dal FEASR o dal FEAMP, la dotazione finanziaria indicativa e le misure coperte sono definite nel programma o nei programmi pertinenti conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

3.   Lo Stato membro o l'autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi, compresi enti locali, organismi di sviluppo regionale o organizzazioni non governative, cui delegare la gestione e l'attuazione di un ITI conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

4.   Lo Stato membro o le autorità di gestione competenti provvedono affinché il sistema di sorveglianza del programma o dei programmi preveda l'individuazione delle operazioni e delle realizzazioni di un asse prioritario o di una priorità che contribuiscono a un ITI.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 37

Strumenti finanziari

1.   I fondi SIE possono intervenire per sostenere strumenti finanziari nell'ambito di uno o più programmi, anche quando sono organizzati attraverso fondi di fondi, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nell'ambito di una priorità.

Gli strumenti finanziari sono attuati per sostenere investimenti che si prevede siano finanziariamente sostenibili e non diano luogo a un finanziamento sufficiente da fonti di mercato. Nell'applicare il presente titolo, le autorità di gestione, gli organismi che attuano fondi di fondi e gli organismi che attuano strumenti finanziari si conformano al diritto applicabile, in particolare quello in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici.

2.   Il sostegno di strumenti finanziari è basato su una valutazione ex ante che abbia fornito evidenze sui fallimenti del mercato o condizioni di investimento subottimali, nonché sul livello e sugli ambiti stimati della necessità di investimenti pubblici, compresi i tipi di strumenti finanziari da sostenere. Tale valutazione ex ante comprende:

a)

un'analisi dei fallimenti del mercato, delle condizioni di investimento subottimali e delle esigenze di investimento per settori strategici e obiettivi tematici o delle priorità di investimento da affrontare al fine di contribuire al raggiungimento di obiettivi specifici definiti nell'ambito di una priorità e da sostenere mediante strumenti finanziari. Tale analisi si basa sulla metodologia delle migliori prassi disponibili;

b)

una valutazione del valore aggiunto degli strumenti finanziari che si ritiene saranno sostenuti dai fondi SIE, della coerenza con altre forme di intervento pubblico che si rivolgono allo stesso mercato, delle possibili implicazioni in materia di aiuti di Stato, della proporzionalità dell'intervento previsto e delle misure intese a contenere al minimo la distorsione del mercato;

c)

una stima delle risorse pubbliche e private aggiuntive che lo strumento finanziario ha la possibilità di raccogliere, fino al livello del destinatario finale (effetto moltiplicatore previsto), compresa, se del caso, una valutazione della necessità di remunerazione preferenziale, e del relativo livello, intesa ad attrarre risorse complementari da investitori privati e/o una descrizione del meccanismo che sarà impiegato per stabilire la necessità e l'entità di tale remunerazione preferenziale, quale una procedura di valutazione competitiva o adeguatamente indipendente;

d)

una valutazione delle lezioni tratte dall'impiego di strumenti analoghi e dalle valutazioni ex ante effettuate in passato dagli Stati membri, compreso il modo in cui tali lezioni saranno applicate in futuro;

e)

la strategia di investimento proposta, compreso un esame delle opzioni per quanto riguarda le modalità di attuazione ai sensi dell'articolo 38, i prodotti finanziari da offrire, i destinatari finali e, se del caso, la combinazione prevista con il sostegno sotto forma di sovvenzioni;

f)

un'indicazione dei risultati attesi e del modo in cui si prevede che lo strumento finanziario considerato contribuisca al conseguimento degli obiettivi specifici della pertinente priorità, compresi gli indicatori per tale contributo;

g)

disposizioni che consentano di procedere, ove necessario, al riesame e all'aggiornamento della valutazione ex ante durante l'attuazione di qualsiasi strumento finanziario attuato in base a tale valutazione, se durante la fase di attuazione l'autorità di gestione ritiene che la valutazione ex ante non possa più rappresentare con precisione le condizioni di mercato esistenti al momento dell'attuazione.

3.   La valutazione ex ante di cui al paragrafo 2 può essere eseguita in fasi. In ogni caso, è completata prima che l'autorità di gestione decida di erogare contributi del programma a uno strumento finanziario.

La sintesi dei risultati e delle conclusioni delle valutazioni ex ante in relazione agli strumenti finanziari è pubblicata entro tre mesi dalla data del loro completamento.

La valutazione ex ante è presentata al comitato di sorveglianza a scopo informativo, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

4.   Qualora gli strumenti finanziari sostengano il finanziamento delle imprese, incluse le PMI, tale sostegno è finalizzato alla creazione di nuove imprese, alla messa a disposizione di capitale nella fase iniziale, vale a dire capitale di costituzione e capitale di avviamento, di capitale di espansione, di capitale per il rafforzamento delle attività generali di un'impresa o per la realizzazione di nuovi progetti, la penetrazione di nuovi mercati o nuovi sviluppi da parte di imprese esistenti, fatte salve le norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Tale sostegno può assumere la forma di investimenti materiali e immateriali nonché di capitale circolante nei limiti delle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e al fine di incentivare il settore privato a fornire finanziamenti alle imprese. Può anche includere i costi del trasferimento di diritti di proprietà in imprese, a condizione che tale trasferimento avvenga tra investitori indipendenti.

5.   Gli investimenti che devono essere sostenuti tramite gli strumenti finanziari non sono materialmente completati o realizzati completamente alla data della decisione di investimento.

6.   Se gli strumenti finanziari forniscono sostegno a destinatari finali per quanto riguarda gli investimenti in infrastrutture destinate a sostenere lo sviluppo urbano o il risanamento urbano o investimenti analoghi in infrastrutture allo scopo di diversificare attività non agricole in zone rurali, il sostegno può comprendere l'importo necessario a riorganizzare il portafoglio di debiti relativo a infrastrutture che rientrano nel nuovo investimento, fino a un massimo del 20 % dell'importo totale del sostegno di programma dallo strumento finanziario all'investimento.

7.   Gli strumenti finanziari possono essere associati a sovvenzioni, abbuoni di interesse e abbuoni di commissioni di garanzia. Se il sostegno dei fondi SIE è fornito mediante strumenti finanziari combinati in una singola operazione con altre forme di sostegno direttamente collegate a strumenti finanziari che si rivolgono agli stessi destinatari finali, inclusi supporto tecnico, abbuoni di interesse e abbuoni di commissioni di garanzia, le disposizioni applicabili agli strumenti finanziari si applicano a tutte le forme di sostegno nell'ambito di tale operazione. In questi casi sono rispettate le norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e si mantengono registrazioni separate per ciascuna forma di sostegno.

8.   I destinatari finali di un sostegno fornito mediante uno strumento finanziario dei fondi SIE possono anche ricevere assistenza a titolo di un'altra priorità o un altro programma o da un altro strumento finanziato dal bilancio dell'Unione conformemente alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato. In tal caso si mantengono registrazioni separate per ciascuna fonte di assistenza e lo strumento di sostegno finanziario dei fondi SIE è parte di un'operazione in cui le spese ammissibili sono distinte dalle altre fonti di intervento.

9.   La combinazione del sostegno fornito attraverso sovvenzioni e strumenti finanziari di cui ai paragrafi 7 e 8 può, alle condizioni di cui alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato, riguardare la stessa voce di spesa purché la somma di tutte le forme di sostegno combinate non superi l'importo totale della voce di spesa considerata. Le sovvenzioni non sono usate per rimborsare sostegni ricevuti da strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari non sono usati per prefinanziare sovvenzioni.

10.   I contributi in natura non costituiscono spese ammissibili nell'ambito degli strumenti finanziari, fatta eccezione per i terreni o gli immobili che rientrano in investimenti finalizzati a sostenere lo sviluppo rurale, lo sviluppo urbano o la rivitalizzazione urbana, nel caso in cui il terreno o l'immobile faccia parte dell'investimento. Tali contributi di terreni o immobili sono ammissibili purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 1.

11.   L'IVA non costituisce una spesa ammissibile di un'operazione, salvo in caso di irrecuperabilità a norma della legislazione nazionale sull'IVA. Il trattamento dell'IVA a livello degli investimenti realizzati dai destinatari finali non è preso in considerazione ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa nell'ambito dello strumento finanziario. Tuttavia, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con sovvenzioni a norma dei paragrafi 7 e 8 del presente articolo, alla sovvenzione si applica l'articolo 69, paragrafo 3.

12.   Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato sono quelle in vigore al momento in cui l'autorità di gestione o l'organismo che si occupa dell'attuazione del fondo o dei fondi assegna, come stabilito dal contratto, contributi a titolo del programma a uno strumento finanziario, o quando lo strumento finanziario assegna, come stabilito dal contratto, contributi a titolo del programma ai destinatari finali, se del caso.

13.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo a norme specifiche supplementari in materia di acquisto di terreni e di combinazione del supporto tecnico con strumenti finanziari.

Articolo 38

Attuazione degli strumenti finanziari

1.   In applicazione dell'articolo 37, le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore dei seguenti strumenti finanziari:

a)

gli strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione, gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione;

b)

gli strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestiti dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità.

2.   I contributi dei fondi SIE destinati a detti strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera a), sono depositati su conti distinti e utilizzati, conformemente agli obiettivi dei rispettivi fondi SIE, per sostenere iniziative e destinatari finali in linea con il programma o i programmi nell'ambito dei quali sono forniti tali contributi.

I contributi agli strumenti finanziari di cui al primo comma sono soggetti al presente regolamento, salvo che siano espressamente formulate eccezioni.

Il secondo comma non pregiudica le norme che disciplinano la creazione e il funzionamento degli strumenti finanziari ai sensi del regolamento finanziario, a meno che tali norme non siano in conflitto con le norme del presente regolamento, nel qual caso prevale il presente regolamento.

3.   Per gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera b), le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore dei seguenti strumenti finanziari:

a)

strumenti finanziari che soddisfano i termini e le condizioni uniformi stabiliti dalla Commissione ai sensi del secondo comma del presente paragrafo;

b)

strumenti finanziari già esistenti o nuovi specificamente concepiti per conseguire gli obiettivi specifici definiti nell'ambito delle pertinenti priorità.

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi ai termini e alle condizioni che gli strumenti finanziari devono soddisfare conformemente al primo comma della lettera a). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

4.   Quando sostiene gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera b), l'autorità di gestione può:

a)

investire nel capitale di entità giuridiche nuove o già esistenti, comprese quelle finanziate da altri fondi SIE, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari coerenti con gli obiettivi dei rispettivi fondi SIE, che svolgeranno compiti di esecuzione; il sostegno a tali entità si limita agli importi necessari per attuare nuovi investimenti a norma dell'articolo 37 e coerenti con gli obiettivi del presente regolamento;

b)

affidare compiti di esecuzione:

i)

alla BEI;

ii)

a istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o a istituzioni finanziarie stabilite in uno Stato membro che perseguono obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di un'autorità pubblica;

iii)

a un organismo di diritto pubblico o privato; o

c)

assumere direttamente compiti di esecuzione, in caso di strumenti finanziari costituiti esclusivamente da prestiti o garanzie. In tal caso l'autorità di gestione è considerata il beneficiario quale definito all'articolo 2, punto 10).

Nello sviluppare lo strumento finanziario, gli organismi di cui al primo comma, lettere a), b) e c), garantiscono la conformità al diritto applicabile, comprese le norme relative ai fondi SIE, agli aiuti di Stato, agli appalti pubblici e norme pertinenti, nonché alla legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, lotta al terrorismo e contrasto della frode fiscale. Tali organismi non sono stabiliti né intrattengono rapporti commerciali con entità costituite in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione di norme fiscali convenute a livello internazionale e recepiscono tali obblighi nei loro contratti con gli intermediari finanziari selezionati.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo a norme specifiche aggiuntive sul ruolo, le competenze e le responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e sui relativi criteri di selezione e prodotti che possono essere offerti mediante strumenti finanziari conformemente all'articolo 37. La Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio entro 22 aprile 2014.

5.   Gli organismi di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), quando attuano fondi di fondi, possono inoltre affidare parte dell'attuazione a intermediari finanziari, a condizione che tali entità si assumano la responsabilità di garantire che gli intermediari finanziari soddisfano i criteri di cui all'articolo 140, paragrafi 1, 2, e 4, del regolamento finanziario. Gli intermediari finanziari sono selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, tali da evitare conflitti di interessi.

6.   Gli organismi di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b), ai quali sono affidati compiti di esecuzione possono aprire conti fiduciari a proprio nome e per conto dell'autorità di gestione o configurare lo strumento finanziario come un capitale separato nell’ambito dell'istituto finanziario. Nel caso di un capitale separato nell’ambito dell'istituto finanziario, viene prodotta una contabilità distinta tra le risorse del programma investite nello strumento finanziario e le altre risorse disponibili nell'istituto finanziario. Le attività detenute su conti fiduciari e su tali capitali separati sono gestite secondo il principio della sana gestione finanziaria, applicando opportune norme prudenziali e dispongono di adeguata liquidità.

7.   Qualora uno strumento finanziario sia attuato a norma del paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), in funzione di come è strutturata l'attuazione dello strumento finanziario, i termini e le condizioni per i contributi dei programmi agli strumenti finanziari sono definiti in accordi di finanziamento conformemente all'allegato III ai livelli seguenti:

a)

ove applicabile, tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione e l'organismo che attua il fondo di fondi; e

b)

tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione o, ove applicabile, l'organismo che attua il fondo di fondi e l'organismo che attua lo strumento finanziario.

8.   Per gli strumenti finanziari attuati a norma del paragrafo 4, primo comma, lettera c), i termini e le condizioni per i contributi dei programmi agli strumenti finanziari sono definiti in un documento strategico a norma dell'allegato IV che sarà esaminato dal comitato di sorveglianza.

9.   I contributi nazionali pubblici e privati, compresi, se del caso, i contributi in natura di cui all'articolo 37, paragrafo 10, possono essere forniti a livello di fondo dei fondi, di strumento finanziario o di destinatari finali, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

10.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono condizioni uniformi per quanto riguarda le modalità dettagliate del trasferimento e della gestione dei contributi dei programmi, gestiti dagli organismi di cui all'articolo 38, paragrafo 4, primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Articolo 39

Contributo del FESR e del FEASR agli strumenti finanziari congiunti di garanzia illimitata e cartolarizzazione a favore delle PMI, applicati dalla BEI

1.   Ai fini del presente articolo, per "finanziamento del debito" si intendono prestiti, leasing o garanzie.

2.   Gli Stati membri possono ricorrere al FESR e al FEASR per fornire un contributo finanziario agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento gestiti indirettamente dalla Commissione con funzioni di esecuzione conferite alla BEI a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iii), e dell'articolo 139, paragrafo 4, del regolamento finanziario, per quanto riguarda le seguenti attività:

a)

garanzie illimitate a fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali per nuovi portafogli di finanziamento del debito per PMI ammissibili a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, del presente regolamento;

b)

cartolarizzazione, ai sensi dell'articolo 4, punto 61), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (34), di uno dei seguenti elementi:

i)

portafogli in essere per il finanziamento del debito per le PMI e altre imprese con meno di 500 dipendenti;

ii)

nuovi portafogli per il finanziamento del debito per le PMI.

Il contributo finanziario di cui al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo concorre alle componenti relative alle prime perdite (junior) e/o seconde perdite (mezzanine) dei portafogli corrispondenti, purché l'intermediario finanziario interessato si assuma una quota sufficiente del rischio di portafoglio, almeno pari al requisito di mantenimento del rischio stabilito nella direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (35) e nel regolamento (UE) n. 575/2013, onde assicurare un adeguato allineamento degli interessi. In caso di cartolarizzazione ai sensi del primo comma, lettera b), del presente paragrafo, l'intermediario finanziario è obbligato a produrre nuovo finanziamento del debito alle PMI ammissibili a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, del presente regolamento.

Ogni Stato membro che intenda partecipare a detti strumenti finanziari contribuisce per un importo allineato al fabbisogno di finanziamento del debito di detto Stato membro e alla domanda stimata di detto finanziamento del debito delle PMI, tenendo conto della valutazione ex ante di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), e comunque non superiore al 7 % della dotazione del FESR e del FEASR destinata allo Stato membro. Il contributo aggregato FESR e FEASR di tutti gli Stati membri partecipanti è soggetto a un massimale globale di 8 500 000 000 EUR (a prezzi del 2011).

Qualora la Commissione, in consultazione con la BEI, ritenga che il contributo minimo aggregato allo strumento costituito dalla somma dei contributi di tutti gli Stati membri partecipanti sia insufficiente, tenuto conto della massa critica minima definita nella valutazione ex ante di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), l'attuazione dello strumento finanziario ha termine e i contributi sono restituiti agli Stati membri.

Qualora lo Stato membro e la BEI non siano in grado di concordare le condizioni per l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), del presente articolo, lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma di cui al paragrafo 4, l primo comma, lettera b), e riassegna il contributo ad altri programmi e priorità in conformità con i requisiti della concentrazione tematica.

Qualora siano state soddisfatte le condizioni per la cessazione del contributo dello Stato membro allo strumento istituito con l'accordo di finanziamento tra lo Stato membro interessato e la BEI di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b), e riassegna il contributo restante ad altri programmi e priorità in conformità con i requisiti della concentrazione tematica.

Qualora la partecipazione di uno Stato membro abbia termine, detto Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma. Qualora gli impegni non utilizzati siano disimpegnati, tali impegni disimpegnati sono resi nuovamente disponibili allo Stato membro interessato, per essere riprogrammati per altri programmi e priorità in conformità dei requisiti per la concentrazione tematica.

3.   Le PMI che ricevono un nuovo finanziamento del debito a seguito della costituzione del nuovo portafoglio da parte dell'intermediario finanziario nel contesto dello strumento finanziario di cui al paragrafo 2 sono considerate destinatarie finali del contributo del FESR e del FEASR allo strumento finanziario in questione.

4.   Il contributo finanziario di cui al paragrafo 2 è conforme alle condizioni seguenti:

a)

in deroga all'articolo 37, paragrafo 2, si basa su una valutazione ex ante a livello dell'Unione, effettuata dalla BEI e dalla Commissione;

Sulla base delle fonti di dati disponibili in materia di finanziamento del debito da parte del settore bancario e sulle PMI, la valutazione ex ante contempla, tra l'altro, un'analisi del fabbisogno di finanziamento delle PMI a livello dell'Unione, le condizioni e il fabbisogno di finanziamento delle PMI nonché un'indicazione del deficit di finanziamento delle PMI in ogni Stato membro, un profilo della situazione economica e finanziaria del settore delle PMI a livello di Stato membro, la massa critica minima dei contributi aggregati, una forcella del volume totale stimato di prestiti generato da tali contributi nonché il valore aggiunto;

b)

è fornito da ogni Stato membro partecipante in quanto elemento di un unico programma nazionale dedicato per contributo finanziario dal FESR e dal FEASR a sostegno dell'obiettivo tematico di cui all'articolo 9, primo comma, punto 3);

c)

è subordinato alle condizioni fissate in un accordo di finanziamento concluso tra ogni singolo Stato membro partecipante e la BEI, comprendente, tra l'altro:

i)

impegni e obblighi della BEI, compresa la remunerazione;

ii)

il coefficiente di leva minimo da conseguire per target intermedi chiaramente definiti entro il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2;

iii)

le condizioni per il nuovo finanziamento del debito;

iv)

le disposizioni relative alle attività non ammissibili e i criteri di esclusione;

v)

il calendario dei pagamenti;

vi)

le penali in caso di mancato risultato da parte degli intermediari finanziari;

vii)

la selezione degli intermediari finanziari;

viii)

la sorveglianza, le relazioni e la valutazione;

ix)

la visibilità;

x)

le condizioni per la risoluzione dell'accordo.

Ai fini dell'attuazione dello strumento, la BEI stipula accordi contrattuali con intermediari finanziari selezionati;

d)

se l'accordo di finanziamento di cui alla lettera c) non è concluso entro i sei mesi successivi all'adozione del programma di cui alla lettera b), lo Stato membro ha la facoltà di riassegnare tale contributo ad altri programmi e priorità in conformità dei requisiti della concentrazione tematica.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce un modello dell'accordo di finanziamento di cui al primo comma, lettera c). L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

5.   In ogni Stato membro partecipante si consegue un coefficiente di leva minimo in corrispondenza dei target intermedi stabiliti nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), calcolato come rapporto tra il nuovo finanziamento del debito alle PMI ammissibili generato dagli intermediari finanziari, e il corrispondente contributo del FESR e del FEASR proveniente dallo Stato membro in questione agli strumenti finanziari. Tale coefficiente di leva minimo può variare tra gli Stati membri partecipanti.

Se non consegue il coefficiente di leva minimo previsto nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), l'intermediario finanziario è tenuto contrattualmente a versare penali a beneficio dello Stato membro partecipante, in conformità dei termini e delle condizioni stabilite nell'accordo di finanziamento.

Il mancato conseguimento da parte dell'intermediario finanziario del coefficiente di leva minimo stabilito nell'accordo di finanziamento non incide né sulla garanzie rilasciate né sulle pertinenti operazioni di cartolarizzazione.

6.   In deroga alla prima frase dell'articolo 38, paragrafo 2, primo comma, i contributi finanziari di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere depositati in conti separati per Stato membro, o, se due o più Stati membri partecipanti vi acconsentono, in un unico conto riguardante tutti questi Stati membri e utilizzato in conformità degli obiettivi specifici dei programmi da cui provengono i contributi.

7.   In deroga all'articolo 41, paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda i contributi finanziari di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le richieste di pagamento degli Stati membri alla Commissione sono effettuate sulla base del 100 % degli importi che lo Stato membro deve versare alla BEI in conformità del calendario definito nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), del presente articolo. Tali richieste di pagamento si basano sugli importi richiesti ritenuti necessari dalla BEI per coprire gli impegni per contratti di garanzia o operazioni di cartolarizzazione da concludere nei tre mesi successivi. I pagamenti dagli Stati membri alla BEI sono effettuati prontamente e in ogni caso prima che gli impegni siano stipulati dalla BEI.

8.   Alla chiusura del programma, la spesa ammissibile equivale all'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario, corrispondente:

a)

per le attività di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), del presente articolo, alle risorse di cui all'articolo 62, paragrafo 3, primo comma, lettera b);

b)

per le attività di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), del presente articolo, all'importo aggregato del nuovo finanziamento del debito risultante dalle operazioni di cartolarizzazione, versato alle o a beneficio delle PMI ammissibili entro il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

9.   Ai fini degli articoli 44 e 45, le garanzie non attivate e gli importi recuperati riguardanti rispettivamente le garanzie illimitate e le operazioni di cartolarizzazione sono considerati risorse restituite agli strumenti finanziari. All'atto della liquidazione degli strumenti finanziari, i proventi netti della liquidazione, previa deduzione di costi, commissioni e pagamenti legati a importi dovuti a creditori di rango superiore ai contributi del FESR e del FEASR, sono restituiti agli Stati membri interessati in percentuale dei loro rispettivi contributi allo strumento finanziario.

10.   La relazione di cui all'articolo 46, paragrafo 1, comprende i seguenti elementi supplementari:

a)

l'importo totale del sostegno del FESR e del FEASR versato allo strumento finanziario in relazione alle garanzie illimitate o operazioni di cartolarizzazione, per programma e priorità o misura;

b)

i progressi verso la costituzione del nuovo finanziamento del debito in conformità dell'articolo 37, paragrafo 3, per le PMI ammissibili.

11.   In deroga all'articolo 93, paragrafo 1, le risorse destinate agli strumenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere utilizzate per originare nuovo finanziamento del debito per le PMI nell'intero territorio dello Stato membro a prescindere dalle categorie di regioni, salvo se diversamente previsto nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c).

12.   L'articolo 70 non si applica a programmi istituiti per attuare gli strumenti finanziari di cui al presente articolo.

Articolo 40

Gestione e controllo degli strumenti finanziari

1.   Gli organismi designati conformemente all'articolo 124 del presente regolamento per il FESR, il Fondo di coesione, il FSE e il FEAMP e all'articolo 72 del regolamento FEASR per il FEASR non effettuano verifiche sul posto delle operazioni che comprendono strumenti finanziari attuati ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera a). Tali organismi designati ricevono relazioni di controllo periodiche dagli organismi incaricati dell'attuazione di detti strumenti finanziari.

2.   Gli organismi responsabili dell'audit dei programmi non effettuano controlli sulle operazioni che comprendono strumenti finanziari attuati ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e dei sistemi di gestione e di controllo relativi a tali strumenti finanziari. Tali organismi ricevono relazioni di controllo periodiche dai revisori dei conti designati negli accordi che istituiscono tali strumenti finanziari.

3.   Gli organismi responsabili degli audit dei programmi possono condurre audit al livello dei destinatari finali soltanto se si verificano una o più delle seguenti situazioni:

a)

i documenti giustificativi che comprovano il sostegno versato a titolo dello strumento finanziario ai destinatari finali e che esso è stato utilizzato agli scopi previsti in conformità della legislazione applicabile dell'Unione e nazionale non sono disponibili a livello dell'autorità di gestione o a livello degli organismi che applicano gli strumenti finanziari;

b)

vi sono prove che i documenti disponibili al livello dell'autorità di gestione o al livello degli organismi che sviluppano gli strumenti finanziari non rappresentano una registrazione attendibile e completa del sostegno fornito.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alla gestione e al controllo degli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), inclusi i controlli da eseguire da parte delle autorità di gestione e degli organismi di audit, i dispositivi per la tenuta dei documenti giustificativi, gli elementi da evidenziare nei documenti giustificativi e gli accordi in materia di gestione e controllo nonché di audit. La Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio entro 22 aprile 2014.

5.   Gli organismi che sviluppano gli strumenti finanziari hanno la responsabilità di provvedere a che i documenti giustificativi siano disponibili e non impongono ai destinatari finali obblighi di tenuta di documentazione che vadano oltre quanto sia necessario per adempiere alla propria responsabilità.

Articolo 41

Richieste di pagamento comprendenti le spese per gli strumenti finanziari

1.   Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), attuati a norma dell'articolo 38 paragrafo 4, lettere a) e b), le applicazioni graduali per i pagamenti intermedi sono effettuate per contributi del programma erogati allo strumento finanziario durante il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2 (il "periodo di ammissibilità") in ottemperanza alle seguenti condizioni:

a)

l'importo del contributo del programma erogato allo strumento finanziario contenuto in ciascuna richiesta di pagamento intermedio presentata durante il periodo di ammissibilità, non supera il 25 % dell'importo complessivo dei contributi del programma impegnati per lo strumento finanziario ai sensi del pertinente accordo di finanziamento, corrispondente alla spesa ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d), e di cui è previsto il pagamento durante il periodo di ammissibilità. Le domande di pagamento intermedio presentate dopo il periodo di ammissibilità riguardano l'importo complessivo della spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42;

b)

ogni domanda di pagamento intermedio di cui alla lettera a) del presente paragrafo può includere fino al 25 % dell'importo complessivo del co-finanziamento nazionale di cui all'articolo 38, paragrafo 9, che si prevede di erogare allo strumento finanziario, o a livello dei destinatari finali per la spesa ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d), entro il periodo di ammissibilità;

c)

successive domande di pagamento intermedio presentate durante il periodo di ammissibilità sono presentate solo:

i)

per la seconda domanda di pagamento intermedio, qualora almeno il 60 % dell'importo indicato nella prima domanda di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d);

ii)

per la terza domanda di pagamento intermedio e le domande successive, qualora almeno l'85 % degli importi indicati nelle precedenti domande di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d);

d)

ogni domanda di pagamento intermedio riguardante spese connesse a strumenti finanziari indica separatamente l'importo complessivo dei contributi del programma erogato allo strumento finanziario e gli importi erogati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d).

Alla chiusura di un programma, la domanda di pagamento del saldo finale comprende l'importo complessivo della spesa ammissibile di cui all'articolo 42.

2.   Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), attuati ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera c), le domande di pagamenti intermedi e di pagamento del saldo finale comprendono l'importo complessivo dei pagamenti effettuati dall'autorità di gestione per gli investimenti nei destinatari finali di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere a) e b).

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149, riguardo alla revoca dei pagamenti a favore degli strumenti finanziari e agli eventuali adeguamenti per quanto riguarda le domande di pagamento.

4.   Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo i modelli da utilizzare per la presentazione di informazioni supplementari riguardanti gli strumenti finanziari congiuntamente alle domande di pagamento alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Articolo 42

Spesa ammissibile alla chiusura

1.   Alla chiusura di un programma, la spesa ammissibile dello strumento finanziario corrisponde all'importo complessivo dei contributi del programma effettivamente pagato o, nel caso di garanzie, impegnato dallo strumento finanziario entro il periodo di ammissibilità, comprendente:

a)

i pagamenti ai destinatari finali e, nei casi di cui all'articolo 37, paragrafo 7, i pagamenti a vantaggio dei destinatari finali;

b)

le risorse impegnate per contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali richieste di garanzia per perdite, calcolate in base a una prudente valutazione ex ante dei rischi a copertura di un ammontare multiplo di nuovi prestiti sottostanti o altri strumenti di rischio per nuovi investimenti nei destinatari finali;

c)

gli abbuoni di interesse o gli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati, da pagare per un periodo non superiore ai dieci anni successivi al periodo di ammissibilità, utilizzati in combinazione con strumenti finanziari, depositati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo, per l'esborso effettivo dopo il periodo di ammissibilità, ma riguardo a prestiti o altri strumenti di rischio erogati per investimenti nei destinatari finali entro il periodo di ammissibilità;

d)

il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo a norme specifiche relative all'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali per gli abbuoni di interesse e gli abbuoni delle commissioni di garanzia. di cui al primo comma, lettera c).

2.   In caso di strumenti azionari e di microcredito, i costi o le commissioni di gestione capitalizzati da pagare per un periodo non superiore ai sei anni successivi al periodo di ammissibilità, per quanto riguarda gli investimenti nei destinatari finali effettuati entro tale periodo di ammissibilità e ai quali non si applicano gli articoli 44 o 45, possono essere considerati spese ammissibili se sono versati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo.

3.   In caso di strumenti azionari mirati alle imprese di cui all'articolo 37, paragrafo 4, per i quali l'accordo di finanziamento di cui all'articolo 38, paragrafo 7, lettera b), è stato firmato prima del 31 dicembre 2017, che al termine del periodo di ammissibilità, hanno investito almeno il 55 % delle risorse del programma impegnate nel pertinente accordo di finanziamento, un importo limitato di pagamenti per investimenti nei destinatari finali effettuati per un periodo non superiore a quattro anni dopo la fine del periodo di ammissibilità, possono essere considerati spese ammissibili se sono versati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo, purché nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato e adempiendo tutte le condizioni in appresso.

I fondi versati nel conto di garanzia:

a)

sono utilizzati unicamente per investimenti ulteriori nei destinatari finali che hanno ricevuto investimenti azionari iniziali dallo strumento finanziario nel corso del periodo di ammissibilità, ancora in sospeso interamente o parzialmente;

b)

sono utilizzati unicamente per investimenti ulteriori da effettuare conformemente alle norme di mercato e agli accordi contrattuali conformi alle norme di mercato e sono limitati al minimo necessario per stimolare i coinvestimenti del settore privato, assicurando nel contempo la continuità del finanziamento per le imprese destinatarie di modo che gli investitori pubblici e privati possano trarre beneficio dagli investimenti;

c)

non superano il 20 % della spesa ammissibile dello strumento su base azionaria di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), massimale da cui sono detratte le plusvalenze e le risorse in conto capitale restituite a detto strumento azionario durante il periodo di ammissibilità.

Eventuali importi versati nel conto di garanzia non utilizzati per investimenti in destinatari finali erogati nel periodo di cui al primo comma sono utilizzati a norma dell'articolo 45.

4.   La spesa ammissibile indicata conformemente ai paragrafi 1 e 2 non supera l'ammontare:

a)

dell'importo complessivo del sostegno dei fondi SIE erogato ai fini dei paragrafi 1 e 2; e

b)

del corrispondente cofinanziamento nazionale.

5.   I costi e le commissioni di gestione di cui al paragrafo 1, primo comma,lettera d), e al paragrafo 2 del presente articolo possono essere riscossi dall'organismo che attua il fondo di fondi o dagli organismi che attuano gli strumenti finanziari a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere a) e b), e non superano i massimali definiti nell'atto delegato di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Mentre i costi di gestione comprendono componenti del prezzo di costo diretti o indiretti rimborsati dietro prove di spesa, le commissioni di gestione si riferiscono a un prezzo concordato per i servizi resi definiti attraverso un processo di mercato competitivo, se del caso. I costi e le commissioni di gestione si fondano su una metodologia di calcolo basata sui risultati.

I costi e le commissioni di gestione possono comprendere commissioni di istruttoria. Se le commissioni di istruttoria, o una parte di esse, sono a carico dei destinatari finali, esse non sono dichiarate come spese ammissibili.

I costi e le spese di commissioni, compresi quelli sostenuti per i lavori preparatori in relazione allo strumento finanziario prima della firma del pertinente accordo di finanziamento, sono ammissibili a partire dalla data della firma del pertinente accordo di finanziamento.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 che fissa le norme specifiche relative ai criteri di determinazione dei costi e delle commissioni di gestione in base alle prestazioni e ai massimali applicabili, nonché le norme per il rimborso dei costi e commissioni di gestione capitalizzati per strumenti azionari e di microcredito.

Articolo 43

Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi SIE agli strumenti finanziari

1.   Il sostegno dei fondi SIE erogato agli strumenti finanziari è depositato su conti presso le istituzioni finanziarie negli Stati membri e investito a titolo temporaneo conformemente ai principi della sana gestione finanziaria.

2.   Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi SIE erogato agli strumenti finanziari sono utilizzati per le stesse finalità, compreso il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario a norma dell'articolo 42, primo comma, paragrafo 1, lettera d), e le spese erogate a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del sostegno iniziale fornito dai fondi SIE o nell'ambito dello stesso strumento finanziario, o in seguito alla liquidazione dello strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o forme di sostegno conformemente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito di una priorità o di una misura, fino al termine del periodo di ammissibilità.

3.   L'autorità di gestione provvede affinché siano mantenute registrazioni adeguate della destinazione degli interessi e delle altre plusvalenze.

Articolo 44

Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE fino al termine del periodo di ammissibilità

1.   Le risorse rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti o dello sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia, compresi le plusvalenze e i rimborsi in conto capitale e gli altri rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati dagli investimenti, che sono imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE, sono reimpiegate per le seguenti finalità, nei limiti degli importi necessari e nell'ordine concordato nei pertinenti accordi di finanziamento:

a)

ulteriori investimenti attraverso lo stesso strumento finanziario o altri strumenti finanziari, conformemente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito di una priorità;

b)

se del caso, rimunerazione preferenziale degli investitori privati, o degli investitori pubblici operanti secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali;

c)

se del caso, rimborso dei costi di gestione sostenuti e pagamento dellecommissioni di gestione dello strumento finanziario.

La necessità e il livello della remunerazione preferenziale a norma del primo comma, lettera b), sono stabiliti nella valutazione ex ante. La remunerazione preferenziale non supera quanto necessario per creare gli incentivi volti ad attrarre fondi di contropartita privati e non compensa in eccesso gli investitori privati o gli investitori pubblici operanti secondo il principio dell'economia di mercato. L'allineamento degli interessi è garantito mediante un'adeguata condivisione dei rischi e dei profitti ed è eseguito secondo i normali criteri commerciali ed è compatibile con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

2.   L'autorità di gestione provvede affinché siano mantenute registrazioni adeguate dell'uso delle risorse e delle plusvalenze di cui al paragrafo 1.

Articolo 45

Uso delle risorse dopo la fine del periodo di ammissibilità

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le risorse restituite agli strumenti finanziari, comprese le plusvalenze e i rimborsi in conto capitale e gli altri rendimenti generati durante un periodo di almeno otto anni dalla fine del periodo di ammissibilità, che sono imputabili al sostegno dai fondi SIE agli strumenti finanziari a norma dell'articolo 37, siano utilizzati conformemente alle finalità del programma o dei programmi, nell'ambito del medesimo strumento finanziario, o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari, purché in entrambi i casi una valutazione delle condizioni di mercato dimostri la necessità di mantenere tale investimento o altre forme di sostegno.

Articolo 46

Relazione sull'attuazione degli strumenti finanziari

1.   L'autorità di gestione trasmette alla Commissione una relazione specifica sulle operazioni che comprendono strumenti finanziari, sotto forma di un allegato della relazione di attuazione annuale.

2.   La relazione specifica di cui al paragrafo 1 contiene, per ciascuno strumento finanziario, le informazioni seguenti:

a)

l'identificazione del programma e della priorità o misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE;

b)

una descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione;

c)

l'identificazione degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e degli organismi di attuazione dei fondi di fondi, se del caso, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere a), b) e c), e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 6;

d)

l'importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario;

e)

l'importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, nonché dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate, per programma e priorità o misura;

f)

i risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi;

g)

gli interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44;

h)

i progressi compiuti nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e il valore degli investimenti e delle partecipazioni;

i)

il valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti;

j)

il contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o misura interessata.

Le informazioni di cui al primo comma, lettere h) e j), possono essere incluse solo nell'allegato delle relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 nonché nella relazione di attuazione finale. Gli obblighi di relazione di cui al primo comma, lettere da a) a j), non si applicano al livello dei destinatari finali.

3.   Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i modelli da utilizzare per le relazioni sugli strumenti finanziari alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo150, paragrafo 3.

4.   Ogni anno, a decorrere dal 2016, la Commissione fornisce, entro sei mesi dal termine di presentazione delle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 111, paragrafo 1, per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione, all'articolo 75 del regolamento FEASR per il FEASR, e alle disposizioni pertinenti delle norme specifiche dei fondi per il FEAMP, sintesi dei dati relativi ai progressi compiuti nel finanziamento e nell'attuazione degli strumenti finanziari inviati dalle autorità di gestione conformemente al presente articolo. Tali sintesi sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio e sono pubblicate.

TITOLO V

SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

CAPO I

Sorveglianza

Sezione I

Sorveglianza dei programmi

Articolo 47

Comitato di sorveglianza

1.   Entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione della Commissione di adozione di un programma, lo Stato membro istituisce un comitato, conformemente al suo quadro istituzionale, giuridico e finanziario, d'intesa con l'autorità di gestione, per sorvegliare sull'attuazione del programma (il "comitato di sorveglianza").

Uno Stato membro può istituire un unico comitato di sorveglianza per coprire più di un programma cofinanziato dai fondi SIE.

2.   Ciascun comitato di sorveglianza stabilisce e adotta il proprio regolamento interno conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato.

3.   Il comitato di sorveglianza di un programma nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea è istituito dagli Stati membri partecipanti al programma di cooperazione e da paesi terzi che abbiano accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione, d'intesa con l'autorità di gestione, entro tre mesi dalla data di notifica agli Stati membri della decisione che adotta il programma di cooperazione. Detto comitato di sorveglianza elabora e adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 48

Composizione del comitato di sorveglianza

1.   La composizione del comitato di sorveglianza è decisa dallo Stato membro, purché sia composto da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri, nonché dagli organismi intermedi e da rappresentanti dei partner di cui all'articolo 5. I rappresentanti dei partner ricevono delega per far parte del comitato di sorveglianza dai rispettivi partner attraverso procedure trasparenti. Ciascun membro del comitato di sorveglianza può avere diritto di voto.

La composizione del comitato di sorveglianza di un programma nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea è concordata dagli Stati membri partecipanti al programma e da paesi terzi che abbiano accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione. Il comitato di sorveglianza comprende rappresentanti pertinenti di detti Stati membri e di paesi terzi. Il comitato di sorveglianza può includere rappresentanti del GECT che svolgono attività legate al programma nell'area interessata dal programma.

2.   L'elenco dei membri del comitato di sorveglianza è reso pubblico.

3.   La Commissione partecipa ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.

4.   Ove fornisca un contributo a un programma, la BEI può partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.

5.   Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione.

Articolo 49

Funzioni del comitato di sorveglianza

1.   Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale proposito, tiene conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del programma, ivi compresi i cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato e i progressi verso target quantificati, nonché dei target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e, se del caso, dei risultati delle analisi qualitative.

2.   Il comitato di sorveglianza esamina tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell’attuazione.

3.   Il comitato di sorveglianza è consultato e, qualora lo ritenga opportuno, esprime un parere sulle eventuali modifiche del programma proposte dall'autorità di gestione.

4.   Il comitato di sorveglianza può formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. Il comitato di sorveglianza controlla le azioni intraprese a seguito delle stesse.

Articolo 50

Relazioni di attuazione

1.   A partire dal 2016 fino al 2023 compreso, ogni Stato membro trasmette alla Commissione una relazione di attuazione annuale del programma nel precedente esercizio finanziario. Ogni Stato membro presenta alla Commissione una relazione di attuazione finale del programma per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione e una relazione di attuazione annuale per il FEASR e il FEAMP entro il termine stabilito dalle norme specifiche a ciascun fondo.

2.   Le relazioni di attuazione annuali contengono informazioni chiave sull'attuazione del programma e sulle sue priorità con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici per programma e ai valori obiettivo quantificati, compresi i cambiamenti nei valori degli indicatori di risultato se del caso, nonché, a partire dal relazione di attuazione annuale da presentare nel 2017, ai target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione. I dati trasmessi si riferiscono ai valori di indicatori relativi a operazioni eseguite completamente e anche, ove possibile, tenuto conto della fase di attuazione, a operazioni selezionate. Indicano altresì una sintesi delle conclusioni di tutte le valutazioni del programma resesi disponibili durante il precedente anno finanziario, gli aspetti che incidono sui risultati del programma, nonché le misure adottate. La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2016 può altresì definire, se pertinente, le azioni adottate allo scopo di ottemperare alle condizionalità ex ante.

3.   In deroga al paragrafo 2, norme specifiche sui dati da trasmettere per il FES possono essere definite nel regolamento FES.

4.   La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2017 riporta e valuta le informazioni di cui al paragrafo 2 unitamente ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del programma, compreso il contributo dei fondi SIE a eventuali cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato, laddove emergano dalle pertinenti valutazioni. Tale relazione di attuazione annuale definisce le azioni adottate allo scopo di ottemperare alle condizionalità ex ante non ottemperate al momento dell'adozione dei programmi. Valuta altresì l'attuazione di azioni per tenere conto dei principi di cui agli articoli 7 e 8 e il ruolo dei partner di cui all'articolo 5 nell'attuazione del programma e riferisce in merito al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico.

5.   La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2019 e la relazione di attuazione finale per i fondi SIE, oltre alle informazioni e alle valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, comprendono informazioni e valutazioni sui progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma e sul suo contributo alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

6.   Per essere considerate ricevibili, le relazioni di attuazione annuali di cui ai paragrafi da 1 a 4 devono contenere tutte le informazioni indicate negli stessi paragrafi e nelle norme specifiche di ciascun fondo.

Ove la Commissione non comunichi allo Stato membro che la relazione di attuazione annuale non è ricevibile entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, tale relazione si considera ricevibile.

7.   La Commissione esamina la relazione di attuazione annuale e finale e informa lo Stato membro in merito alle sue osservazioni entro due mesi dalla data di ricezione della stessa e in merito alla relazione di attuazione finale entro cinque mesi dalla data di ricezione della stessa. Ove la Commissione non esprima osservazioni entro i termini stabiliti, le relazioni s'intendono accettate.

8.   La Commissione può formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito ai problemi che incidono in modo significativo sull'attuazione del programma. In tal caso, l'autorità di gestione fornisce tutte le informazioni necessarie circa tali osservazioni e, se opportuno, informa la Commissione entro tre mesi in merito alle misure adottate.

9.   Sono rese pubbliche le relazioni di attuazione annuali e finali, nonché una sintesi dei relativi contenuti.

Articolo 51

Riunione annuale di riesame

1.   Ogni anno a partire dal 2016 e fino al 2023 compreso, è organizzata una riunione annuale di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro, al fine di esaminare i risultati di ciascun programma, tenendo conto della relazione di attuazione annuale e delle osservazioni della Commissione, se del caso.

2.   La riunione annuale di riesame può riguardare più di un programma. Quest'ultima, nel 2017 e nel 2019, copre tutti i programmi in atto nello Stato membro, tenendo conto inoltre delle relazioni sullo stato di attuazione presentate in tali anni dallo Stato membro conformemente all'articolo 52.

3.   In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro e la Commissione possono convenire di non organizzare la riunione annuale di riesame relativa a un programma in anni diversi dal 2017 e 2019.

4.   La riunione annuale di riesame è presieduta dalla Commissione o, qualora lo Stato membro ne faccia richiesta, è presieduta congiuntamente dallo Stato membro e dalla Commissione.

5.   Lo Stato membro assicura che sia dato un seguito appropriato alle osservazioni della Commissione in seguito alla riunione annuale di riesame in merito ai problemi che influenzano in modo significativo l'attuazione del programma e, se del caso, informano la Commissione, entro tre mesi, relativamente alle misure adottate.

Sezione II

Progresso strategico

Articolo 52

Relazione sullo stato dei lavori

1.   Entro il 31 agosto 2017 e il 31 agosto 2019, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione sullo stato dei lavori concernente l'esecuzione dell'accordo di partenariato rispettivamente al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2018.

2.   La relazione sullo stato dei lavori contiene informazioni e valutazioni in merito a quanto segue:

a)

cambiamenti nelle esigenze di sviluppo nello Stato membro dall'adozione dell'accordo di partenariato;

b)

progressi compiuti nella realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché nelle missioni specifiche di ciascun fondo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, mediante il contributo dei fondi SIE agli obiettivi tematici selezionati, in particolare rispetto ai target intermedi stabiliti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per ciascun programma e al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;

c)

effettiva attuazione, secondo il calendario stabilito, delle azioni per adempiere condizionalità ex ante applicabili definite nell'accordo di partenariato e non soddisfatte alla data di adozione dell'accordo di partenariato. Tale punto si applica esclusivamente alla relazione sullo stato dei lavori da presentare nel il 2017;

d)

attuazione di meccanismi per garantire il coordinamento tra i fondi SIE e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;

e)

attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, o una sintesi dell'attuazione degli approcci integrati basati sui programmi, compresi i progressi nella realizzazione degli ambiti prioritari stabiliti per la cooperazione;

f)

se del caso, azioni intraprese per rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i fondi SIE;

g)

azioni adottate e risultati conseguiti nell'ottica della riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;

h)

ruolo dei partner di cui all'articolo 5 nell'esecuzione dell'accordo di partenariato;

i)

una sintesi delle azioni adottate in relazione all'applicazione dei principi orizzontali di cui agli articolo 5, 7 e 8 e degli obiettivi politici per l'attuazione dei fondi SIE.

3.   Qualora, entro due mesi dalla data di presentazione della relazione sullo stato dei lavori, la Commissione stabilisca che le informazioni presentate sono incomplete o poco chiare, tanto da incidere in maniera significativa sulla qualità e l'affidabilità della valutazione in questione, può richiedere ulteriori informazioni agli Stati membri, a condizione che tale richiesta non determini ritardi immotivati e fornendo motivazioni dell'asserita mancanza di qualità e affidabilità. Lo Stato membro fornisce le informazioni richieste alla Commissione entro tre mesi e, se del caso, rivede di conseguenza la relazione sullo stato dei lavori.

4.   Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il modello da utilizzare per la presentazione della relazione sullo stato dei lavori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

Articolo 53

Relazioni della Commissione e discussione sui fondi SIE

1.   A partire dal 2016 la Commissione trasmette ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di sintesi inerente ai programmi dei fondi SIE basata sulle relazioni di attuazione annuali degli Stati membri presentate ai sensi dell'articolo 50, nonché una sintesi dei risultati delle valutazioni disponibili dei programmi. Nel 2017 e 2019 la relazione di sintesi forma parte integrante della relazione strategica di cui al paragrafo 2.

2.   Nel 2017 e nel 2019 la Commissione redige una relazione strategica che sintetizza le relazioni sullo stato dei lavori degli Stati membri, relazione che presenta rispettivamente entro il 31 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2019 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e tali istituzioni sono invitate a tenere un dibattito in merito.

3.   Il Consiglio discute la relazione strategica con particolare attenzione al contributo dei fondi SIE al conseguimento della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, ed è invitato ad apportare il suo contributo alla riunione di primavera del Consiglio europeo.

4.   Su base biennale, a partire dal 2018, la Commissione include nella sua relazione annuale sullo stato dei lavori, presentata alla riunione di primavera del Consiglio europeo, una sezione che riassume le relazioni più recenti di cui ai paragrafi 1 e 2, ponendo l'accento sul contributo dei fondi SIE ai progressi compiuti per la realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

CAPO II

Valutazione

Articolo 54

Disposizioni generali

1.   Le valutazioni sono effettuate per migliorare la qualità della progettazione e dell'esecuzione dei programmi e per valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto. L'impatto dei programmi viene valutato, alla luce della missione dei rispettivi fondi SIE, in relazione agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e tenendo conto delle dimensioni del programma in relazione al PIL e al tasso di disoccupazione nella zona del programma interessata, ove appropriato.

2.   Gli Stati membri forniscono le risorse necessarie allo svolgimento delle valutazioni e garantiscono l'esistenza di procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari, compresi i dati relativi agli indicatori comuni e, ove appropriato, agli indicatori specifici per programma.

3.   Le valutazioni sono effettuate da esperti interni o esterni funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma. La Commissione fornisce orientamenti su come effettuare le valutazioni, immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

4.   Tutte le valutazioni sono rese pubbliche.

Articolo 55

Valutazione ex ante

1.   Gli Stati membri effettuano valutazioni ex ante per migliorare la qualità della progettazione di ciascun programma.

2.   Le valutazioni ex ante sono effettuate sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione dei programmi e sono presentate alla Commissione contemporaneamente al programma, unitamente a una sintesi. Le norme specifiche di ciascun fondo possono stabilire soglie al di sotto delle quali la valutazione ex ante può essere combinata alla valutazione di un altro programma.

3.   Le valutazioni ex ante prendono in esame quanto segue:

a)

il contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in riferimento agli obiettivi tematici e alle priorità selezionati, tenendo conto delle esigenze nazionali e regionali, delle potenzialità di sviluppo, nonché dell'esperienza acquisita nell'ambito dei precedenti periodi di programmazione;

b)

la coerenza interna del programma o delle attività proposti e il rapporto con altri strumenti pertinenti;

c)

la coerenza dell'assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del programma;

d)

la coerenza degli obiettivi tematici selezionati, delle priorità e dei corrispondenti obiettivi dei programmi con il QSC, l'accordo di partenariato e le raccomandazioni pertinenti specifiche per paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e, se si applica a livello nazionale, il programma nazionale di riforma;

e)

la pertinenza e la chiarezza degli indicatori del programma proposto;

f)

in che modo i risultati attesi contribuiranno al conseguimento degli obiettivi;

g)

se i valori obiettivo quantificati relativi agli indicatori sono realistici, tenendo conto del sostegno previsto dei fondi SIE;

h)

la motivazione della forma di sostegno proposta;

i)

l'adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione del programma;

j)

l'idoneità delle procedure per la sorveglianza del programma e per la raccolta dei dati necessari per l'effettuazione delle valutazioni;

k)

l'idoneità de target intermedi selezionati per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione;

l)

l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire qualunque discriminazione per quanto concerne, in particolare, l'accessibilità per le persone con disabilità;

m)

l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere lo sviluppo sostenibile;

n)

le misure intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

4.   Le valutazioni ex ante comprendono, ove appropriato, i requisiti per la valutazione ambientale strategica stabiliti nella direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (36), tenendo conto delle esigenze in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici.

Articolo 56

Valutazione durante il periodo di programmazione

1.   L'autorità di gestione o lo Stato membro redigono un piano di valutazione che può comprendere più di un programma. Esso viene presentato conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

2.   Gli Stati membri assicurano la disponibilità di un'appropriata capacità di valutazione.

3.   Nel corso del periodo di programmazione, l'autorità di gestione garantisce che siano effettuate valutazioni di ciascun programma, anche intese a valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto, sulla base del piano di valutazione, e che ogni valutazione sia soggetta ad appropriato follow-up conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Almeno una volta nel corso del periodo di programmazione si valuta in che modo il sostegno dei fondi SIE abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di ciascuna priorità. Tutte le valutazioni sono soggette all'esame del comitato di sorveglianza e trasmesse alla Commissione.

4.   La Commissione può effettuare di sua iniziativa valutazioni dei programmi. Essa ne informa l'autorità di gestione e i risultati sono trasmessi all'autorità di gestione e messi a disposizione del comitato di sorveglianza interessato.

5.   I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano ai programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b).

Articolo 57

Valutazione ex post

1.   Le valutazioni ex post sono effettuate dalla Commissione o dagli Stati membri in stretta cooperazione con la Commissione. Le valutazioni ex post prendono in esame l'efficacia e l'efficienza dei fondi SIE e il loro contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto degli obiettivi definiti in tale strategia dell'Unione e conformemente ai requisiti specifici stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.

2.   Le valutazioni ex post sono completate entro il 31 dicembre 2024.

3.   La valutazione ex post dei programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), è effettuata dalla Commissione e completata entro il 31 dicembre 2019.

4.   Per ciascun Fondo strutturale e di investimento europeo, la Commissione elabora, entro il 31 dicembre 2025, un rapporto di sintesi che delinea le principali conclusioni delle valutazioni ex post.

TITOLO VI

ASSISTENZA TECNICA

Articolo 58

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1.   Su iniziativa della Commissione, i fondi SIE possono sostenere le misure di preparazione, sorveglianza, assistenza tecnica e amministrativa, valutazione, audit e controllo necessarie all'attuazione del presente regolamento.

Le misure di cui al primo comma possono essere attuate direttamente dalla Commissione o indirettamente da entità e persone diverse dagli Stati membri conformemente all'articolo 60 del regolamento finanziario.

Le misure di cui al primo comma possono comprendere in particolare:

a)

assistenza per la preparazione e la valutazione di progetti, anche con la BEI;

b)

sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo di capacità amministrative per la gestione efficace dei fondi SIE;

c)

studi legati alle relazioni della Commissione sui fondi SIE e alla relazione sulla coesione;

d)

misure connesse all'analisi, alla gestione, alla sorveglianza, allo scambio di informazioni e all'esecuzione dei fondi SIE, nonché misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e all'assistenza tecnica e amministrativa;

e)

valutazioni, relazioni di esperti, statistiche e studi, compresi quelli di natura generale, sul funzionamento attuale e futuro dei fondi SIE, che possono essere effettuati se del caso dalla BEI;

f)

azioni di divulgazione delle informazioni, creazione di reti di sostegno, interventi di comunicazione, azioni di sensibilizzazione e azione destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi;

g)

installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, l'audit, il controllo e la valutazione;

h)

azioni intese a migliorare i metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione;

i)

azioni relative all'audit;

j)

rafforzamento della capacità nazionale e regionale in termini di pianificazione degli investimenti, valutazione delle necessità, preparazione, progettazione e attuazione di strumenti finanziari, piani d'azione comuni e grandi progetti, comprese iniziative comuni con la BEI;

k)

divulgazione delle buone pratiche al fine di assistere gli Stati membri a rafforzare la capacità dei partner pertinenti di cui all'articolo 5 e le loro organizzazioni ombrello;

l)

misure per individuare, stabilire le priorità e attuare riforme strutturali e amministrative come reazione alle sfide economiche e sociali in atto negli Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1.

Per ottenere una maggiore efficienza nella comunicazione al pubblico di grandi e più forti sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle azioni di comunicazione ai sensi del presente regolamento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi del presente regolamento.

2.   Ogni anno la Commissione definisce i suoi piani relativi ai tipi di azioni connesse alle misure di cui al paragrafo 1, quando è previsto un contributo dai fondi SIE, mediante atti di esecuzione.

Articolo 59

Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

1.   Su iniziativa di uno Stato membro, i fondi SIE possono sostenere attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit. Lo Stato membro può utilizzare i fondi SIE per sostenere azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati, e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare tali fondi. I fondi SIE possono anche essere utilizzati per sostenere azioni tese a rafforzare la capacità dei partner interessati a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera e), e per sostenere lo scambio delle buone prassi tra tali partner. Le azioni di cui al presente paragrafo possono interessare periodi di programmazione precedenti e successivi.

2.   Le norme specifiche di ciascun fondo possono aggiungere o escludere azioni che possono essere finanziate dall'assistenza tecnica di ciascun fondo SIE.

TITOLO VII

SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAI FONDI SIE

CAPO I

Sostegno fornito dai fondi SIE

Articolo 60

Determinazione dei tassi di cofinanziamento

1.   La decisione della Commissione che adotta un programma fissa il tasso o i tassi di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno fornito dai fondi SIE conformemente alle norme specifiche relative a ciascun fondo.

2.   Le azioni di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100 %.

Articolo 61

Operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento

1.   Il presente articolo si applica alle operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento. Ai fini del presente articolo, per "entrate nette" si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati dall'operazione o sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento.

Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento.

2.   La spesa ammissibile dell'operazione o cofinanziata dai fondi SIE è ridotta anticipatamente tenendo conto della capacità potenziale dell'operazione di generare entrate nette in uno specifico periodo di riferimento che copre sia l'esecuzione dell'operazione sia il periodo successivo al suo completamento.

3.   Le entrate nette potenziali dell'operazione sono determinate in anticipo tramite uno dei seguenti metodi, scelto dall'autorità di gestione per un settore, sottosettore o tipo di operazione:

a)

applicazione di una percentuale forfettaria di entrate nette per il settore o sottosettore applicabile all'operazione secondo la definizione di cui all'allegato V o in uno degli atti delegati di cui al secondo, terzo e quarto comma;

b)

calcolo delle entrate nette attualizzate del funzionamento, tenendo conto del periodo di riferimento adeguato per il settore o sottosettore applicabile all'operazione, della redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione, l'applicazione del principio "chi inquina paga" e, se del caso, di considerazioni di equità collegate alla prosperità relativa dello Stato membro o regione interessata.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo ai casi debitamente giustificati per modificare l'allegato V adeguando i tassi forfettari in esso stabiliti, tenendo conto dei dati storici, del potenziale di recupero dei costi e del principio "chi inquina paga", se del caso.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo ai tassi forfettari per settori o sottosettori nel campo delle TIC, della RSI nonché dell'efficienza energetica. La Commissione notifica gli atti delegati al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2015.

Alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 in casi debitamente giustificati per quanto riguarda l'aggiunta di settori o sottosettori, compresi i sottosettori dei settori di cui all'allegato V, che rientrano tra gli obiettivi tematici definiti nell'articolo 9, primo comma, e sostenuti dai fondi SIE.

Qualora si applichi il metodo di cui al primo comma, lettera a), si presume che tutte le entrate nette generate durante l'esecuzione e dopo il completamento dell'operazione siano prese in considerazione nell'applicazione del tasso forfettario e pertanto esse non sono successivamente dedotte dalle spese ammissibili dell'operazione.

Se un tasso forfettario per un nuovo settore o sottosettore è stato fissato mediante l'adozione di un atto delegato in conformità del terzo e al quarto comma, un'autorità di gestione può decidere di applicare il metodo di cui al primo comma, lettera a), per nuovi operazioni in relazione al settore o sottosettore interessato.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo al metodo di cui al primo comma, lettera b). Qualora si applichi tale metodo, le entrate nette generate durante l'esecuzione dell'operazione, derivanti da fonti di entrate non prese in considerazione nel determinare le entrate nette potenziali dell'operazione, sono dedotte dalle spese ammissibili dell'operazione non più tardi che nella richiesta di pagamento finale presentata dal beneficiario.

4.   Il metodo attraverso il quale è effettuata la detrazione delle entrate nette dalle spese dell'operazione incluse nella richiesta di pagamento presentata alla Commissione è determinato conformemente alle norme nazionali.

5.   In alternativa all'applicazione dei metodi di cui al paragrafo 3, il tasso massimo di cofinanziamento di cui all'articolo 60, paragrafo 1, può, su richiesta di uno Stato membro, essere ridotto al momento dell'adozione di un programma per una priorità o misura nell'ambito del quale tutte le operazioni che ricevono un sostegno in virtù di tale priorità o misura potrebbero applicare un tasso forfettario uniforme conformemente al paragrafo 3, primo comma, lettera a). Tale riduzione non è inferiore all'importo calcolato moltiplicando il tasso massimo di cofinanziamento dell'Unione applicabile in virtù delle norme specifiche di ciascun fondo per il pertinente tasso forfettario di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera a).

Qualora si applichi il metodo di cui al primo comma, si presume che tutte le entrate nette generate durante l'esecuzione e dopo il completamento dell'operazione siano prese in considerazione nell'applicazione del tasso di cofinanziamento ridotto e pertanto esse non sono successivamente dedotte dalle spese ammissibili delle operazioni.

6.   Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo sulla base di uno dei metodi indicati ai paragrafi 3 o 5, le entrate nette generate entro i tre anni successivi al completamento di un'operazione o entro il termine per la presentazione dei documenti per la chiusura del programma fissata nelle norme specifiche di ciascun Fondo, se precedente, sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione.

7.   I paragrafi da 1 a 6 non si applicano:

a)

alle operazioni o parti di operazioni sostenute esclusivamente dal FSE;

b)

alle operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 non supera 1 000 000 EUR,

c)

all'assistenza rimborsabile soggetta all'obbligo di rimborso completo e ai premi;

d)

all'assistenza tecnica;

e)

al sostegno da o a strumenti finanziari;

f)

alle operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o tabelle standard di costi unitari;

g)

alle operazioni eseguite nell'ambito di un piano d'azione comune;

h)

alle operazioni per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell'allegato II del regolamento FEASR.

In deroga al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, qualora applichi il paragrafo 5, uno Stato membro può includere tra le priorità o misure pertinenti le operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 non supera 1 000 000 EUR.

8.   Inoltre, i paragrafi da 1 a 6 non si applicano alle operazioni per le quali il sostegno nell'ambito di un programma costituisce:

a)

aiuti "de minimis";

b)

aiuto di Stato compatibile alle PMI, con applicazione di un limite all'intensità o all'importo dell'aiuto commisurato all'aiuto di Stato;

c)

aiuto di Stato compatibile a condizione che sia stata effettuata una verifica individuale del fabbisogno di finanziamento conformemente alle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

In deroga al primo comma, un'autorità di gestione può applicare i paragrafi da 1 a 6 alle operazioni rientranti nel primo comma, lettere da a) a c), del presente paragrafo, purché ciò sia previsto dalla normativa nazionale.

CAPO II

Norme speciali sul sostegno dei fondi SIE ai PPP

Articolo 62

PPP

I fondi SIE possono essere utilizzati per sostenere operazioni PPP. Tali operazioni PPP sono conformi al diritto applicabile, in particolare in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici.

Articolo 63

Beneficiario nell'ambito di operazioni PPP

1.   In relazione a operazioni PPP e in deroga all'articolo 2, punto 10), un beneficiario può essere:

a)

l'organismo di diritto pubblico che ha avviato l'operazione; o

b)

un organismo di diritto privato di uno Stato membro (il "partner privato") che è o deve essere selezionato per l'esecuzione dell'operazione.

2.   L'organismo di diritto pubblico che ha avviato l'operazione PPP può proporre che il partner privato, da selezionare previa approvazione dell'operazione, sia il beneficiario ai fini del sostegno dei fondi SIE. In tal caso, la decisione di approvazione è subordinata all'accertamento, da parte dell'autorità di gestione, che il partner privato selezionato soddisfi e si assuma tutti i corrispondenti obblighi di un beneficiario ai sensi del presente regolamento.

3.   Il partner privato selezionato per attuare l'operazione può essere sostituito come beneficiario durante l'attuazione ove ciò sia richiesto ai sensi dei termini e delle condizioni del PPP, ovvero dell'accordo di finanziamento tra il partner privato e l'istituzione finanziaria che cofinanzia l'operazione. In tal caso il partner privato o l'organismo di diritto pubblico subentrante diviene il beneficiario, previo accertamento, da parte dell'autorità di gestione, che il partner subentrante soddisfi e si assuma tutte i corrispondenti obblighi di un beneficiario, ai sensi del presente regolamento.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme aggiuntive in materia di sostituzione di un beneficiario e alle relative responsabilità.

5.   La sostituzione di un beneficiario non è da considerarsi un cambio di proprietà ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), se tale sostituzione rispetta le condizioni applicabili definite al paragrafo 3 del presente articolo e in un atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 64

Sostegno alle operazioni PPP

1.   Nel caso di un'operazione PPP in cui il beneficiario sia un organismo di diritto pubblico, le spese nell'ambito di un'operazione PPP sostenute e pagate dal partner privato possono, in deroga all'articolo 65, paragrafo 2, essere considerate sostenute e pagate da un beneficiario e incluse in una richiesta di pagamento alla Commissione, a condizione che siano ottemperate le seguenti condizioni:

a)

il beneficiario ha sottoscritto un accordo PPP con un partner privato;

b)

l'autorità di gestione ha verificato che le spese dichiarate dal beneficiario siano state pagate dal partner privato e che l'operazione sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, nonché al programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione.

2.   I pagamenti ai beneficiari eseguiti riguardo alle spese incluse in una richiesta di pagamento a norma del paragrafo 1 sono corrisposti in un conto di garanzia aperto a tale scopo a nome del beneficiario.

3.   I fondi versati nel conto di garanzia di cui al paragrafo 2 sono utilizzati per pagamenti conformemente all'accordo PPP, compreso ogni eventuale pagamento da effettuarsi in caso di cessazione dell'accordo PPP.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo ai requisiti minimi da includere negli accordi PPP, necessari per l'applicazione della deroga indicata nel paragrafo 1 del presente articolo, comprese le disposizioni legate alla risoluzione dell'accordo PPP e allo scopo di garantire una pista di controllo adeguata.

CAPO III

Ammissibilità delle spese e stabilità

Articolo 65

Ammissibilità

1.   L’ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi.

2.   Le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1o gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023. Inoltre le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEASR solo se l'aiuto in questione è di fatto pagato dall'organismo pagatore tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2022.

3.   In deroga al paragrafo 2, le spese per l'IOG sono ammissibili dal 1o settembre 2013.

4.   Nel caso di costi rimborsati a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), le azioni che costituiscono la base per il rimborso si svolgono tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023.

5.   In deroga al paragrafo 4, la data di inizio in relazione alle spese rimborsate a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera b) e c), per azioni a titolo dell'IOG è fissata al 1o settembre 2013.

6.   Non sono selezionati per il sostegno dei fondi SIE le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.

7.   Il presente articolo lascia impregiudicate le norme sull'ammissibilità dell'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all'articolo 58.

8.   Il presente articolo si applica alle operazioni che generano entrate nette nel corso della loro attuazione e ai quali non si applica l'articolo 61, paragrafi da 1 a 6.

Le spese ammissibili dell'operazione da cofinanziare attraverso i fondi SIE sono ridotte delle entrate nette non considerate al momento dell'approvazione dell'operazione e generate direttamente solo durante la sua attuazione, non oltre la domanda del pagamento del saldo presentata dal beneficiario. Qualora non tutti i costi siano ammissibili al cofinanziamento, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte dei costi ammissibili e a quella dei costi non ammissibili.

Il presente paragrafo non si applica:

a)

all'assistenza tecnica;

b)

agli strumenti finanziari;

c)

all'assistenza rimborsabile soggetta a obbligo di rimborso integrale;

d)

ai premi;

e)

alle operazioni soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato;

f)

alle operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o standard di costi unitari, purché si sia tenuto conto ex ante delle entrate nette;

g)

alle operazioni attuati nell'ambito di un piano di azione congiunto, purché si sia tenuto conto ex ante delle entrate nette;

h)

alle operazioni per le quali gli importi o i tassi di sostegno sono definiti nell'allegato II del regolamento FEASR; o

i)

alle operazioni per le quali i costi totali ammissibili non superino i 50 000 EUR.

Ai fini del presente articolo e dell'articolo 61, qualsiasi pagamento ricevuto dal beneficiario derivante da una penalità contrattuale a seguito di una violazione del contratto tra il beneficiario e un terzo o verificatosi in conseguenza del ritiro di un'offerta da parte di un terzo scelto in base alla normativa in materia di appalti pubblici (il "deposito") non è considerato come entrata e non è dedotto dalle spese ammissibili dell'operazione.

9.   La spesa che diventa ammissibile a seguito di una modifica apportata a un programma è ammissibile solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione oppure, in caso di applicazione dell'articolo 96, paragrafo 11, a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione che modifica il programma.

Le norme specifiche del FEAMP possono derogare al primo comma.

10.   In deroga al paragrafo 9, le procedure specifiche relative alla data di inizio dell'ammissibilità possono essere stabilite nel regolamento FEASR.

11.   Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma.

Articolo 66

Forme di sostegno

I fondi SIE sono utilizzati per fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile e strumenti finanziari o una combinazione degli stessi.

Nel caso dell'assistenza rimborsabile, il sostegno rimborsato all'organismo che l'ha fornito o a un'altra autorità competente dello Stato membro è registrato in un conto separato oppure con codici contabili distinti e reimpiegato allo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del programma.

Articolo 67

Forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile

1.   Le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono assumere una delle seguenti forme:

a)

rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti;

b)

tabelle standard di costi unitari;

c)

somme forfettarie non superiori a 100 000 EUR di contributo pubblico;

d)

finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite.

Le norme specifiche di ciascun Fondo possono limitare le forme di sovvenzione o di assistenza rimborsabile applicabile a determinate operazioni

2.   In deroga al paragrafo 1, ulteriori forme di sovvenzione e metodi di calcolo possono essere stabiliti nel regolamento FEAMP.

3.   Le opzioni di cui al paragrafo 1 si possono combinare unicamente se ciascuna opzione copre diverse categorie di costi, o se sono utilizzate per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione.

4.   Laddove un'operazione o un progetto facente parte di un'operazione sia attuato esclusivamente tramite appalti pubblici di opere, beni o servizi, si applica solo il paragrafo 1, primo comma, lettera a). Laddove l'appalto pubblico nell'ambito di un'operazione o di un progetto facente parte di un'operazione sia limitato a determinate categorie di costi, sono applicabili tutte le opzioni di cui al paragrafo 1.

5.   Gli importi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), sono stabiliti in uno dei seguenti modi:

a)

un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:

i)

su dati statistici o altre informazioni oggettive;

ii)

su dati storici verificati dei singoli beneficiari; o

iii)

sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;

b)

conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari;

c)

conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;

d)

tassi previsti dal presente regolamento o dalle norme specifiche di ciascun fondo.

e)

metodi specifici per determinare gli importi stabiliti conformemente alle norme specifiche di un fondo.

6.   Il documento che specifica le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione indica il metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione.

Articolo 68

Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti e dei costi per il personale in materia di sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile

1.   Laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti, questi ultimi si possono calcolare forfettariamente in uno dei seguenti modi:

a)

un tasso forfettario fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che sia calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;

b)

tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;

c)

un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alla definizione del tasso forfettario e dei relativi metodi di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo.

2.   Ai fini della determinazione dei costi per il personale connessi all'attuazione di un'operazione, la tariffa oraria applicabile può essere calcolata dividendo per 1 720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati.

Articolo 69

Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e per l'assistenza rimborsabile

1.   I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, sono considerati ammissibili a condizione che lo prevedano le norme in materia di ammissibilità dei fondi SIE e del programma e siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

a)

il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;

b)

il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;

c)

il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;

d)

nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;

e)

nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.

Il valore dei terreni o immobili di cui al primo comma, lettera d), del presente paragrafo è certificato da un esperto qualificato e indipendente o un organismo debitamente autorizzato e non supera il limite di cui al paragrafo 3, lettera b).

2.   Le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:

a)

ciò è consentito dalle norme del programma in materia di ammissibilità;

b)

l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili quando rimborsato nella forma di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera a);

c)

i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;

d)

all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

3.   Non sono ammissibili a un contributo dei fondi SIE né all'importo di sostegno trasferito dal Fondo di coesione al CEF di cui all'articolo 92, paragrafo 6, i seguenti costi:

a)

interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;

b)

l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente;

c)

imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Articolo 70

Ammissibilità delle operazioni a seconda dell'ubicazione

1.   Le operazioni sostenute dai fondi SIE, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 e alle norme specifiche di ciascun fondo, sono ubicati nell'area del programma.

2.   L'autorità di gestione può accettare che un'operazione si svolga al di fuori dell'area del programma ma sempre all'interno dell'Unione, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

l'operazione è a vantaggio dell'area del programma;

b)

l'importo complessivo destinato dal programma a operazioni ubicate fuori dall'area del programma non supera il 15 % del sostegno del FESR, del Fondo di coesione o del FEAMP a livello di priorità o il 5 % del sostegno del FEASR a livello del programma;

c)

il comitato di sorveglianza ha dato il suo consenso all'operazione o al tipo di operazioni interessate;

d)

le autorità responsabili del programma nell'ambito del quale viene finanziato l'operazione soddisfano gli obblighi posti a carico di tali autorità per quanto concerne la gestione, il controllo e l'audit o stipulano accordi con autorità nell'area in cui si svolge l'operazione.

3.   Per le operazioni concernenti attività di assistenza tecnica o promozionali, è possibile sostenere spese al di fuori dell'Unione, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) e rispettati gli obblighi di gestione, controllo e audit riguardanti l'operazione.

4.   I paragrafi da 1 a 3 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea e i paragrafi 2 e 3 non si applicano alle operazioni sostenute dal FSE.

Articolo 71

Stabilità delle operazioni

1.   Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:

a)

cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;

b)

cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;

c)

una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Gli Stati membri possono ridurre il limite temporale definito al primo comma a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

2.   Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo fornito dai fondi SIE assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.

3.   Nel caso di operazioni sostenute dal FSE e di operazioni sostenute da altri fondi SIE che non comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo del Fondo è rimborsato solo quando le operazioni sono soggette a un obbligo di mantenimento dell'investimento ai sensi delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e quando si verifichi la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva entro il periodo stabilito da dette norme.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai contributi forniti a o da strumenti finanziari, o a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

5.   I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle persone fisiche beneficiarie di un sostegno agli investimenti che, dopo il completamento dell'operazione di investimento, diventano ammissibili al sostegno e lo ricevono nell'ambito del regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ove l'investimento in questione sia direttamente connesso al tipo di attività individuata come ammissibile al sostegno del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

TITOLO VIII

GESTIONE E CONTROLLO

CAPO I

Sistemi di gestione e controllo

Articolo 72

Principi generali dei sistemi di gestione e controllo

I sistemi di gestione e controllo prevedono, a norma dell'articolo 4, paragrafo 8:

a)

una descrizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;

b)

l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;

c)

procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate;

d)

sistemi informatizzati per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per la sorveglianza e le relazioni;

e)

sistemi di predisposizione delle relazioni e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;

f)

disposizioni per l'audit del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo;

g)

sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata;

h)

la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti.

Articolo 73

Responsabilità in caso di gestione concorrente

Conformemente al principio di gestione concorrente, gli Stati membri e la Commissione sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi secondo le rispettive responsabilità definite dal presente regolamento e dalle norme specifiche di ciascun fondo.

Articolo 74

Responsabilità degli Stati membri

1.   Gli Stati membri adempiono agli obblighi di gestione, controllo e audit e assumono le responsabilità che ne derivano indicate nelle norme sulla gestione concorrente di cui al regolamento finanziario e alle norme specifiche di ciascun fondo.

2.   Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di gestione e controllo dei programmi siano istituiti conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo e funzionino in modo efficace.

3.   Gli Stati membri garantiscono l'introduzione di efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE. La definizione della portata, delle norme e delle procedure relative a tali modalità compete agli Stati membri conformemente ai relativi quadri istituzionali e giuridici. Gli Stati membri, su richiesta della Commissione, esaminano i reclami presentati alla Commissione che ricadono nell'ambito delle suddette modalità. Su richiesta, gli Stati membri informano la Commissione, previa richiesta, dei risultati di tali esami.

4.   Tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengono utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono modalità e condizioni alle quali detto sistema di scambio elettronico di dati debba conformarsi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

CAPO II

Poteri e responsabilità della Commissione

Articolo 75

Poteri e responsabilità della Commissione

1.   La Commissione accerta, sulla base delle informazioni disponibili, comprese le informazioni in merito alla designazione degli organismi responsabili della gestione e del controllo, i documenti forniti ogni anno, conformemente all'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario, dagli organismi designati, le relazioni di controllo, le relazioni di attuazione annuali e gli audit effettuati da organismi nazionali e dell'Unione, che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo e che tali sistemi funzionino in modo efficace durante l'attuazione dei programmi.

2.   I funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono svolgere audit o controlli sul posto a condizione che si dia all'autorità competente nazionale un preavviso di almeno dodici giorni lavorativi, salvo in casi urgenti. La Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della necessità di evitare inutili duplicazioni degli audit o dei controlli svolti dagli Stati membri, del livello di rischio per il bilancio dell'Unione e della necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. L'ambito di tali audit o controlli può comprendere, in particolare, una verifica dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo di un programma o di parte dello stesso, nelle operazioni e la valutazione della sana gestione finanziaria delle operazioni o dei programmi. A detti controlli di audit o controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati degli Stati membri.

Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debitamente legittimati a effettuare controlli o controlli sul posto, hanno accesso a tutti i necessari registri, documenti e metadati, a prescindere dal mezzo su cui sono conservati, relativi a operazioni finanziate dai fondi SIE o ai sistemi di gestione e controllo. Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione copie di tali registri, documenti e metadati.

I poteri descritti nel presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti a funzionari specificamente designati dalla normativa nazionale. I funzionari e i rappresentanti autorizzati della Commissione non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o agli interrogatori formali di persone nell'ambito della normativa nazionale. Tuttavia, tali funzionari e rappresentanti hanno accesso alle informazioni così raccolte, fatte salve le competenze dei tribunali nazionali e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti giuridici interessati.

3.   La Commissione può chiedere a uno Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per garantire l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo o la regolarità delle spese conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

TITOLO IX

GESTIONE FINANZIARIA, ESAME E ACCETTAZIONE DEI CONTI E RETTIFICHE FINANZIARIE, DISIMPEGNO

CAPO I

Gestione finanziaria

Articolo 76

Impegni di bilancio

Gli impegni di bilancio dell'Unione per ciascun programma sono effettuati in rate annuali per ciascun Fondo nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. Gli impegni di bilancio relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione in un singolo programma sono distinti dalla restante ripartizione del programma.

La decisione della Commissione di adottare un programma costituisce la decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 84 del regolamento finanziario e, una volta notificata allo Stato membro interessato, un impegno giuridico ai sensi di tale regolamento.

Per ciascun programma gli impegni di bilancio relativi alla prima rata seguono l'adozione del programma da parte della Commissione.

Gli impegni di bilancio relativi alle rate successive sono effettuati dalla Commissione entro il 1o maggio di ogni anno, sulla base della decisione di cui al secondo comma del presente articolo, salvo nel caso in cui si applichi l'articolo 16 del regolamento finanziario.

Nell'applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia di cui all'articolo 22, se le priorità non hanno conseguito i rispettivi target intermedi, se del caso la Commissione dispone il disimpegno degli stanziamenti corrispondenti impegnati nei programmi interessati in quanto componente della riserva di efficacia dell'attuazione e li rende di nuovo disponibili per i programmi la cui dotazione è incrementata in seguito a una modifica approvata dalla Commissione a norma dell'articolo 22, paragrafo 5.

Articolo 77

Norme comuni per i pagamenti

1.   I pagamenti, da parte della Commissione, dei contributi dei fondi SIE a ciascun programma sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio e sono subordinati ai fondi disponibili. Ogni pagamento è imputato all'impegno di bilancio aperto del fondo in questione meno recente.

2.   I pagamenti relativi a impegni della riserva di efficacia dell'attuazione non sono eseguiti prima della ripartizione effettiva della riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 22, paragrafi 3 e 4.

3.   I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale.

4.   Per le forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), e agli articoli 68 e 69, i costi calcolati sulla base applicabile sono considerati spese ammissibili.

Articolo 78

Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo finale

Le norme specifiche di ciascun fondo disciplinano il calcolo dell'importo rimborsato come pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale. Tale importo è in funzione dello specifico tasso di cofinanziamento applicabile alle spese ammissibili.

Articolo 79

Richieste di pagamento

1.   La procedura specifica e le informazioni da presentare per le richieste di pagamento in relazione a ciascun fondo SIE sono stabilite nelle norme specifiche di ciascun fondo.

2.   La richiesta di pagamento da presentare alla Commissione fornisce tutte le informazioni necessarie perché la Commissione possa presentare i conti a norma dell'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

Articolo 80

Uso dell'euro

Gli importi che figurano nei programmi presentati dagli Stati membri, le previsioni di spesa, le dichiarazioni di spesa, le richieste di pagamento, i bilanci e le spese indicate nelle relazioni di attuazione annuali e finali sono espressi in euro.

Articolo 81

Pagamento del prefinanziamento iniziale

1.   A seguito della decisione che approva il programma, la Commissione versa un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate secondo le esigenze di bilancio. Il livello delle rate è definito nelle norme specifiche di ciascun fondo.

2.   Il prefinanziamento iniziale è utilizzato esclusivamente per pagamenti ai beneficiari nell'attuazione del programma ed è a tale scopo messo immediatamente a disposizione dell'organismo responsabile.

Articolo 82

Liquidazione del prefinanziamento iniziale

La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento iniziale è effettuata integralmente dalla Commissione al più tardi al momento della chiusura del programma.

Articolo 83

Interruzione dei termini di pagamento

1.   I termini di pagamento di una richiesta di pagamento intermedio possono essere interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento finanziario per un periodo massimo di sei mesi qualora:

a)

a seguito di informazioni fornite da un organismo di audit nazionale o dell'Unione, vi siano prove chiare che facciano presumere carenze significative nel funzionamento del sistema di gestione e controllo;

b)

l'ordinatore delegato debba effettuare verifiche supplementari, essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una richiesta di pagamento siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie;

c)

non sia stato presentato uno dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Gli Stati membri possono concedere un'estensione del periodo di interruzione di ulteriori tre mesi.

Le norme specifiche di ciascun fondo per il FEAMP possono stabilire basi specifiche per l'interruzione dei pagamenti legati al mancato rispetto delle norme applicabili nell'ambito della politica comune della pesca, che devono essere proporzionate, vista la natura, la gravità, la durata e la ricorrenza della mancata conformità.

2.   L'ordinatore delegato limita l'interruzione dei termini di pagamento a quella parte delle spese oggetto della richiesta di pagamento in cui si rinvengano gli elementi di cui al paragrafo 1, primo comma, salvo qualora non sia possibile identificare la parte delle spese interessate. L'ordinatore delegato informa immediatamente per iscritto lo Stato membro e l'autorità di gestione in merito ai motivi dell'interruzione, chiedendo a essi di porre rimedio alla situazione. L'ordinatore delegato pone fine all'interruzione non appena siano state adottate le misure necessarie.

CAPO II

Esame e accettazione dei conti

Articolo 84

Termini per l'esame e l'accettazione dei conti da parte della Commissione

Entro il 31 maggio dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile, la Commissione, a norma dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento finanziario, applica procedure per l'esame e l'accettazione dei conti e comunica allo Stato membro se ritiene che i conti siano completi, accurati e veritieri conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

CAPO III

Rettifiche finanziarie

Articolo 85

Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

1.   La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma e procedendo al recupero presso lo Stato membro al fine di escludere le spese che violano il diritto applicabile dal finanziamento dell'Unione.

2.   Una violazione del diritto applicabile determina una rettifica finanziaria solo se riguarda una spesa che è stata notificata alla Commissione e ove ricorra una delle seguenti condizioni:

a)

la violazione ha influenzato la selezione di un'operazione da parte dell'organismo responsabile del sostegno dei fondi SIE o in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile accertarne l'incidenza ma sussista un rischio sostanziale che la violazione in questione abbia avuto tale effetto;

b)

la violazione ha influenzato l'importo delle spese dichiarate per il rimborso a carico del bilancio dell'Unione o in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile quantificarne l'incidenza finanziaria ma sussista il rischio sostanziale che la violazione in questione abbia avuto tale effetto.

3.   Nel decidere una rettifica finanziaria ai sensi del paragrafo 1, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità della violazione del diritto applicabile e delle sue implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione. La Commissione tiene aggiornato il Parlamento europeo sulle decisioni adottate per l'applicazione delle rettifiche finanziarie.

4.   I criteri e le procedure per l'applicazione delle rettifiche finanziarie sono stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.

CAPO IV

Disimpegno

Articolo 86

Principi

1.   Tutti i programmi sono sottoposti a una procedura di disimpegno fondata sul principio che sono disimpegnati gli importi connessi a un impegno che non sono coperti da un prefinanziamento o da una richiesta di pagamento entro un determinato periodo di tempo, comprendendo ogni richiesta di pagamento interamente o parzialmente soggetta a interruzione della scadenza di pagamento o a sospensione dei pagamenti.

2.   L'impegno relativo all'ultimo anno del periodo è disimpegnato conformemente alle norme da seguire per la chiusura dei programmi.

3.   Le norme specifiche di ciascun fondo specificano l'applicazione precisa della regola del disimpegno per ciascun fondo SIE.

4.   La parte di impegni ancora aperti è disimpegnata qualora non sia stato presentato alla Commissione uno dei documenti richiesti per la chiusura entro i termini stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.

5.   Gli impegni di bilancio riguardanti la riserva di efficacia dell'attuazione sono disciplinati unicamente dalla procedura di disimpegno di cui al paragrafo 4.

Articolo 87

Eccezioni al disimpegno

1.   L'importo interessato dal disimpegno si intende ridotto degli importi equivalenti alla parte dell'impegno di bilancio per la quale:

a)

le operazioni sono sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; o

b)

non è stato possibile eseguire una richiesta di pagamento per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione del programma, in tutto o in parte.

Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore di cui al primo comma, lettera b), ne dimostrano le conseguenze dirette sulla realizzazione di tutto o parte del programma.

Ai fini del primo comma, lettere a) e b), la riduzione può essere richiesta una volta se la sospensione o la situazione di forza maggiore sono durate non più di un anno, o un numero di volte che corrisponde alla durata della situazione di forza maggiore o al numero di anni compresi tra la data della decisione giudiziaria o amministrativa che sospende l'esecuzione dell'operazione e la data della decisione finale.

2.   Entro il 31 gennaio lo Stato membro invia alla Commissione informazioni in merito alle eccezioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), per l'importo da dichiarare entro la chiusura dell'esercizio precedente.

Articolo 88

Procedura

1.   La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro e l'autorità di gestione ogniqualvolta esista un rischio di applicazione della norma sul disimpegno ai sensi dell'articolo 86.

2.   Sulla base delle informazioni che ha ricevuto al 31 gennaio, la Commissione informa lo Stato membro e l'autorità di gestione circa l'importo del disimpegno risultante da dette informazioni.

3.   Lo Stato membro dispone di due mesi per accettare l'importo oggetto del disimpegno o per trasmettere osservazioni.

4.   Entro il 30 giugno lo Stato membro presenta alla Commissione un piano finanziario modificato che riflette, per l'esercizio finanziario interessato, la riduzione del contributo relativo a una o più priorità del programma tenendo conto, se del caso, della ripartizione per fondo e per categoria di regioni. In caso di mancata presentazione, la Commissione modifica il piano finanziario riducendo il contributo dei fondi SIE per l'esercizio finanziario interessato. Tale riduzione è ripartita proporzionalmente tra le singole priorità.

5.   La Commissione modifica la decisione che adotta il programma, mediante atti di esecuzione, entro il 30 settembre.

PARTE III

DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AL FESR, AL FSE E AL FONDO DI COESIONE

TITOLO I

OBIETTIVI E QUADRO FINANZIARIO

CAPO I

Missione, obiettivi e copertura geografica del sostegno

Articolo 89

Missione e obiettivi

1.   I fondi contribuiscono a sviluppare e portare avanti le azioni dell'Unione intese a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, conformemente all'articolo 174 TFUE.

Le azioni sostenute dai fondi contribuiscono inoltre alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

2.   Ai fini della missione di cui al paragrafo 1, si perseguono i seguenti obiettivi:

a)

investimenti in favore della crescita e dell'occupazione negli Stati membri e nelle regioni, con il sostegno di tutti fondi; e

b)

cooperazione territoriale europea, con il sostegno del FESR.

Articolo 90

Obiettivo degli investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

1.   I fondi strutturali sostengono l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (le "regioni di livello NUTS 2"), istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 105/2007.

2.   Le risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione sono ripartite fra le seguenti tre categorie di regioni di livello NUTS 2:

a)

regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27;

b)

regioni in transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il 75 % e il 90 % della media del PIL dell'UE-27;

c)

regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 90 % della media del PIL dell'UE-27.

La classificazione di una regione in una delle tre categorie di regioni è determinata in base al rapporto tra il PIL pro capite di ciascuna regione, misurato in parità di potere di acquisto (PPA) e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2007-2009, e il PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

3.   Il Fondo di coesione sostiene gli Stati membri il cui RNL pro capite, misurato in PPA e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2008-2010, è inferiore al 90 % dell'RNL medio pro capite dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione nel 2013, ma il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90 % dell'RNL medio pro capite dell'UE-27, calcolato ai sensi del primo comma, ricevono sostegno dal Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico.

4.   Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, che definisce l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri delle tre categorie di regioni di cui al paragrafo 2 e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3. Tale elenco è valido dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

5.   Nel 2016 la Commissione riesamina l'ammissibilità degli Stati membri al sostegno a titolo del Fondo di coesione sulla scorta dei dati dell'Unione relativi all'RNL dell'UE-27 per il periodo 2012-2014. Gli Stati membri il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90 % dell'RNL medio pro capite dell'UE-27, diventano nuovi Stati ammissibili al sostegno a titolo del Fondo di coesione e gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione e il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90 % perdono la propria ammissibilità e ricevono sostegno dal Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico.

CAPO II

Quadro finanziario

Articolo 91

Risorse per la coesione economica, sociale e territoriale

1.   Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2014-2020 sono fissati a 325 145 694 739 EUR nei prezzi del 2011, conformemente alla ripartizione annuale stabilita nell'allegato VI, di cui 322 145 694 739 EUR rappresentano le risorse globali assegnate al FESR, al FSE e al Fondo di coesione e 3 000 000 000 EUR costituiscono una dotazione specifica per l'IOG. Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio dell'Unione, l'importo delle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale è indicizzato in ragione del 2 % annuo.

2.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione che fissa la ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea la ripartizione annuale delle risorse della dotazione specifica a titolo dell'IOG per ogni Stato membro con l'elenco delle regioni ammissibili, conformemente ai criteri e alla metodologia di cui rispettivamente agli allegati VII e VIII, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo o l'articolo 92, paragrafo 8.

3.   Lo 0,35 % delle risorse globali previa deduzione del sostegno al CEF di cui all'articolo 92, paragrafo 6, e dell'aiuto per i più indigenti di cui all'articolo 92, paragrafo 7, è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

Articolo 92

Risorse per gli obiettivi Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e Cooperazione territoriale europea

1.   Le risorse destinate all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione ammontano al 96,33 % delle risorse globali (vale a dire, in totale, 313 197 435 409 EUR) e sono così ripartite:

a)

il 52,45 % (vale a dire, in totale, 164 279 015 916 EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate;

b)

il 10,24 % (vale a dire, in totale, 32 084 931 311 EUR) è destinato alle regioni in transizione;

c)

il 15,67 % (vale a dire, in totale, 49 084 308 755 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate;

d)

il 21,19 % (vale a dire, in totale, 66 362 384 703 EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;

e)

lo 0,44 % (vale a dire, in totale, 1 386 794 724 EUR) è destinato ai finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.

2.   Oltre agli importi di cui all'articolo 91 e al paragrafo 1 del presente articolo, negli anni 2014 e 2015 sono resi disponibili ulteriori importi pari a 94 200 000 EUR e 92 400 000 EUR rispettivamente nei termini previsti negli adeguamenti addizionali di cui all'allegato VII. Detti importi sono precisati nella decisione della Commissione di cui all'articolo 91, paragrafo 2.

3.   Nel 2016 la Commissione, nel suo adeguamento tecnico per il 2017 a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 riesamina gli stanziamenti complessivi a titolo dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione di ciascuno Stato membro per il periodo 2017-2020, applicando il metodo di assegnazione di cui ai paragrafi da 1 a 16 dell'allegato VII sulla base dei dati statistici più recenti disponibili nonché della comparazione, per gli Stati membri soggetti a massimale, tra il PIL nazionale cumulato osservato per gli anni 2014-2015 e il PIL nazionale cumulato per lo stesso periodo stimato nel 2012 a norma del paragrafo 10 dell'allegato VII. Qualora vi sia una divergenza cumulativa di oltre +/–5 % tra le dotazioni riviste e le dotazioni totali, le dotazioni totali sono adeguate di conseguenza. A norma dell'articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, gli adeguamenti sono ripartiti in percentuali uguali sugli anni 2017-2020 e i corrispondenti massimali del quadro finanziario sono modificati di conseguenza. L'effetto netto totale degli adeguamenti, sia positivo, sia negativo, non può superare 4 000 000 000 EUR. A seguito dell'adeguamento tecnico la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, volta a definire una ripartizione annua rivista delle risorse globali per ogni singolo Stato membro.

4.   Al fine di garantire che siano destinati investimenti sufficienti a favore dell'occupazione giovanile, della mobilità dei lavoratori, della conoscenza, dell'inclusione sociale e della lotta contro la povertà, la quota di risorse dei fondi strutturali disponibile per la programmazione dei programmi operativi nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione assegnata al FSE in ciascuno Stato membro non è inferiore alla corrispondente quota di FSE per tale Stato membro come stabilito nei programmi operativi per gli obiettivi Convergenza e Competitività regionale e occupazione per il periodo di programmazione 2007-2013. A tale quota è aggiunto un importo supplementare per ogni Stato membro, fissato secondo il metodo definito nell'allegato IX, al fine di garantire che la quota del FSE in percentuale rispetto al totale delle risorse combinate per i Fondi a livello dell'Unione, esclusi il sostegno del Fondo di coesione destinato alle infrastrutture di trasporto nell'ambito del CEF di cui al paragrafo 6, e il sostegno dei fondi strutturali per gli aiuti alle persone indigenti di cui al paragrafo 7, negli Stati membri non sia inferiore al 23,1 %. Ai fini del presente paragrafo, gli investimenti forniti dal FSE all'IOG sono considerati parte della quota di fondi strutturali assegnata al FSE.

5.   Le risorse destinate all'IOG ammontano a 3 000 000 000 EUR della dotazione specifica per l'IOG e ad almeno 3 000 000 000 EUR degli investimenti mirati dell'FSE.

6.   L'importo del sostegno del Fondo di coesione destinato al CEF ammonta a 10 000 000 000 EUR. Esso è erogato per progetti relativi a infrastrutture di trasporto conformi al regolamento (UE) n. 1316/2013 esclusivamente in Stati membri ammissibili ai finanziamenti dal Fondo di coesione.

La Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta una decisione stabilendo l'importo da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro al CEF e da determinare su base pro rata per l'intero periodo. Il Fondo di coesione assegnato a ciascuno Stato membro è ridotto di conseguenza.

Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno del Fondo di coesione di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio del CEF a partire dall'esercizio finanziario 2014.

L'importo trasferito dal Fondo di coesione al CEF di cui al primo comma è eseguito tramite l'invio di inviti specifici per progetti di attuazione delle reti principali o per progetti e attività orizzontali indicati nella parte I dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1316/2013.

Agli inviti specifici di cui al quarto comma si applicano le norme applicabili per il settore dei trasporti a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013. Fino al 31 dicembre 2016, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento rispetta le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione. Dal 1o gennaio 2017 le risorse trasferite al CEF che non siano state stanziate per un progetto riguardante infrastrutture di trasporto sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del regolamento (UE) n. 1316/2013.

Al fine di sostenere gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione con difficoltà nella concezione di progetti che presentino una maturità o una qualità sufficienti, o entrambi, nonché un valore aggiunto per l'Unione, è riservata particolare attenzione alle azioni di sostegno al programma intese a rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle amministrazioni e dei servizi pubblici in relazione allo sviluppo e all'attuazione dei progetti elencati nella parte I dell'allegato del regolamento (UE) n. 1316/2013. Al fine di garantire il massimo assorbimento possibile delle risorse trasferite in tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione, la Commissione può organizzare ulteriori inviti.

7.   Il sostegno dei Fondi strutturali per gli aiuti agli indigenti nel quadro degli obiettivi Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione è di almeno 2 500 000 000 EUR e può essere incrementato fino a 1 000 000 000 EUR di sostegno supplementare deciso su basi volontarie dagli Stati membri.

La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che stabilisce l'importo da trasferire dalla dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro per l'intero periodo all'aiuto per gli indigenti. La dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro è ridotta di conseguenza, sulla base di una riduzione pro rata per categoria di regioni.

Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno dei Fondi strutturali di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio degli aiuti agli indigenti dall'esercizio finanziario 2014.

8.   330 000 000 EUR delle risorse dei Fondi strutturali destinate all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione sono destinati alle azioni innovative sotto gestione diretta o indiretta della Commissione nel settore dello sviluppo urbano sostenibile.

9.   Le risorse per l'obiettivo Cooperazione territoriale europea ammontano al 2,75 % delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei Fondi per il periodo 2014-2020 (vale a dire, in totale, 8 948 259 330 EUR).

10.   Ai fini del presente articolo, degli articoli 18, 91, 93, 95, 99, 120, dell'allegato I e dell'allegato X del presente regolamento, dell'articolo 4 del regolamento FESR, dell'articolo 4 e degli articoli da 16 a 23 del regolamento FSE, dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento CTE, la regione ultraperiferica di Mayotte è considerata regione di livello NUTS 2, rientrando nella categoria delle regioni meno sviluppate. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1 e 2, del regolamento CTE, Mayotte e Saint Martin sono considerate regioni di livello NUTS 3.

Articolo 93

Non trasferibilità delle risorse tra categorie di regioni

1.   Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro per le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate non sono trasferibili tra tali categorie di regioni.

2.   In deroga al paragrafo 1, la Commissione può accogliere, in circostanze debitamente giustificate legate alla realizzazione di uno o più obiettivi tematici, una proposta formulata da uno Stato membro nell'ambito della prima presentazione dell'accordo di partenariato, o, in circostanze debitamente motivate, al momento dell'assegnazione della riserva di efficacia dell’attuazione ovvero nel contesto di una revisione globale dell'accordo di partenariato, di trasferire fino al 3 % dello stanziamento complessivo destinato a una categoria di regioni ad altre categorie di regioni.

Articolo 94

Non trasferibilità delle risorse tra obiettivi

1.   Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per l'obiettivo Cooperazione territoriale europea non sono trasferibili tra detti obiettivi.

2.   In deroga al paragrafo 1, al fine di preservare il contributo effettivo del Fondo ai compiti di cui all'articolo 89, paragrafo 1, in circostanze debitamente giustificate e subordinate alla condizione di cui al paragrafo 3, mediante un atto di esecuzione, la Commissione può accogliere la proposta di uno Stato membro nella sua prima presentazione dell'accordo di partenariato di trasferire una quota dei suoi stanziamenti a titolo dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

3.   La quota dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea nello Stato membro che formula la proposta di cui al paragrafo 2 non è inferiore al 35 % del totale assegnato a detto Stato membro per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e l'obiettivo della cooperazione territoriale europea, e dopo il trasferimento non è inferiore al 25 % del totale.

Articolo 95

Addizionalità

1.   Ai fini del presente articolo e dell'allegato X, si applicano le seguenti definizioni:

1)   "formazione lorda di capitale fisso": tutte le acquisizioni effettuate da produttori residenti, al netto delle cessioni, di capitale fisso durante un periodo di tempo determinato, più taluni incrementi di valore dei beni non prodotti realizzati mediante l'attività produttiva delle unità di produzione o istituzionali, quali definite nel regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio (37);

2)   "capitale fisso": tutti i beni materiali o immateriali che rappresentano il prodotto di processi di produzione, i quali sono utilizzati più volte o continuamente nei processi di produzione per più di un anno;

3)   "amministrazioni pubbliche": tutte le unità istituzionali che, oltre ad adempiere le loro responsabilità politiche e il loro ruolo di regolamentazione economica, producono principalmente servizi (ed eventualmente prodotti) non destinabili alla vendita per il consumo individuale o collettivo e ridistribuiscono il reddito e la ricchezza;

4)   "spese strutturali pubbliche o assimilabili": gli investimenti fissi lordi delle amministrazioni pubbliche.

2.   Il sostegno dei fondi destinato all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione non sostituisce le spese strutturali pubbliche o assimilabili di uno Stato membro.

3.   Gli Stati membri mantengono, nel periodo 2014-2020, un livello di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, mediamente almeno pari, su base annua, al livello di riferimento stabilito nell'accordo di partenariato.

Nello stabilire il livello di riferimento di cui al primo comma, la Commissione e gli Stati membri tengono conto delle condizioni macroeconomiche generali e di circostanze specifiche o eccezionali, quali le privatizzazioni o un livello eccezionale di spese strutturali pubbliche o assimilabili, da parte dello Stato membro nel corso del periodo di programmazione 2007-2013, e dell'evoluzione di altri indicatori di investimento pubblico. Essi tengono conto anche delle variazioni nelle dotazioni nazionali a titolo dei fondi rispetto al periodo 2007-2013.

4.   La verifica relativa all'effettivo mantenimento del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, nel periodo in questione è effettuata soltanto negli Stati membri nei quali le regioni meno sviluppate coprono almeno il 15 % della popolazione complessiva.

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono almeno il 65 % della popolazione totale, la verifica è effettuata a livello nazionale.

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono più del 15 % e meno del 65 % della popolazione totale, la verifica è effettuata a livello nazionale e regionale. A tal fine, detti Stati membri forniscono alla Commissione informazioni in merito alla spesa nelle regioni meno sviluppate in ogni fase del processo di verifica.

5.   La verifica relativa all'effettivo mantenimento del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, è effettuata al momento della presentazione dell'accordo di partenariato (la "verifica ex ante"), nel 2018 (la "verifica intermedia") e nel 2022 (la "verifica ex post").

Le norme dettagliate relative alla verifica dell'addizionalità sono definite nell'allegato X, punto 2.

6.   Qualora, nell'ambito della verifica ex post, la Commissione accerti che uno Stato membro non ha mantenuto il livello di riferimento delle spese strutturali pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, stabilito nell'accordo di partenariato conformemente all'allegato X, in relazione al grado di non conformità, la Commissione può introdurre una rettifica finanziaria con l'adozione di una decisione mediante un atto di esecuzione. Per determinare se effettuare o meno una rettifica finanziaria, la Commissione verifica se la situazione economica dello Stato membro sia cambiata in misura significativa successivamente alla verifica intermedia. Le norme dettagliate relative ai tassi di rettifica finanziaria sono definite nell'allegato X, punto 3.

7.   I paragrafi da 1 a 6 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE

CAPO I

Disposizioni generali sui fondi

Articolo 96

Contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

1.   Un programma operativo è costituito da assi prioritari. Un asse prioritario riguarda un fondo e una categoria di regioni tranne nel caso del Fondo di coesione e corrisponde, fatto salvo l'articolo 59, a un obiettivo tematico e comprende una o più priorità di investimento di tale obiettivo tematico conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Se del caso, e allo scopo di incrementarne l'impatto e l'efficacia attraverso un approccio integrato tematicamente coerente, un asse prioritario può:

a)

interessare più di una categoria di regioni;

b)

combinare una o più priorità di investimento complementari fornite dal FESR, dal Fondo di coesione o dal FSE nell'ambito di un obiettivo tematico;

c)

in casi debitamente giustificati, combinare una o più priorità di investimento complementari di diversi obiettivi tematici, allo scopo di ottenere il massimo contributo di tale asse prioritario;

d)

per il FSE, combinare le priorità di investimento di diversi obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, punti 8, 9, 10 e 11, al fine di promuoverne il contributo ad altri assi prioritari e di attuare l'innovazione sociale e la cooperazione transnazionale.

Gli Stati membri possono combinare due o più delle opzioni di cui alle lettere da a) a d).

2.   Un programma operativo contribuisce alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale e stabilisce:

a)

una motivazione per la scelta degli obiettivi tematici, le corrispondenti priorità d'investimento e le dotazioni finanziarie con riguardo all'accordo di partenariato, sulla base dell'identificazione delle esigenze regionali e, se del caso, nazionali, comprese le esigenze relative alle sfide identificate nelle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, tenendo conto della valutazione ex ante conformemente all'articolo 55;

b)

per ciascun asse prioritario diverso dall'assistenza tecnica:

i)

le priorità di investimento e gli obiettivi specifici corrispondenti;

ii)

al fine di rafforzare l'orientamento ai risultati del programma, i risultati previsti per gli obiettivi specifici e i corrispondenti indicatori di risultato, con un valore di riferimento e un valore obiettivo, se del caso quantificato conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo;

iii)

una descrizione della tipologia e degli esempi delle azioni da sostenere nell'ambito di ciascuna priorità di investimento e il loro contributo atteso agli obiettivi specifici di cui al punto i) compresi i principi guida per la selezione delle operazioni e, se del caso, l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici interessati, dei tipi di beneficiari, il previsto impiego di strumenti finanziari e di grandi progetti;

iv)

gli indicatori di output, compreso il valore obiettivo quantificato, che si prevede contribuiscano al conseguimento dei risultati, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, per ciascuna priorità di investimento;

v)

identificazione delle fasi di attuazione e degli indicatori finanziari e di output e, se del caso, degli indicatori di risultato da utilizzare quali target intermedi e target finali per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, e dell'allegato II;

vi)

le categorie d'operazione corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa delle risorse programmate;

vii)

se del caso, una sintesi dell'uso previsto dell'assistenza tecnica comprese, se necessario, azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e dei beneficiari;

c)

per ciascun asse prioritario relativo all'assistenza tecnica:

i)

gli obiettivi specifici;

ii)

i risultati attesi per ciascun obiettivo specifico e, ove oggettivamente giustificato sulla base del contenuto delle azioni, i corrispondenti indicatori di risultato, con un valore di riferimento e un valore obiettivo, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo;

iii)

una descrizione delle azioni da sostenere e del loro contributo atteso agli obiettivi specifici di cui al punto i);

iv)

gli indicatori di output che si prevede contribuiscano al conseguimento de risultati;

v)

le categorie di operazione corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa delle risorse programmate.

Il punto ii) non si applica se il contributo dell'Unione all'asse prioritario o agli assi prioritari relativi all'assistenza tecnica in un programma operativo non supera 15 000 000 EUR;

d)

un piano di finanziamento contenente le tabelle seguenti:

i)

le tabelle che specificano, per ciascun anno, conformemente agli articoli 60, 120 e 121, l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista a titolo di ciascun fondo, che identificano gli importi connessi alla riserva di efficacia dell'attuazione;

ii)

le tabelle che specificano, per l'intero periodo di programmazione, per il programma operativo e per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo di ciascun fondo e l'importo del cofinanziamento nazionale, identificando gli importi collegati alla riserva di efficacia dell'attuazione. Per gli assi prioritari che riguardano varie categorie di regioni, le tabelle specificano l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo dei fondi e l'importo del cofinanziamento nazionale per ciascuna categoria di regioni.

Per gli assi prioritari che combinano priorità di investimento di diversi obiettivi tematici, la tabella specifica l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo di ciascun fondo e l'importo del cofinanziamento nazionale per ciascuno dei corrispondenti obiettivi tematici.

Qualora il cofinanziamento nazionale sia costituito da cofinanziamento pubblico e privato, la tabella fornisce una ripartizione indicativa fra componente pubblica e componente privata. Essa indica inoltre, a titolo informativo, la partecipazione prevista della BEI;

e)

un elenco dei grandi progetti la cui attuazione è prevista durante il periodo di programmazione.

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi alla nomenclatura di cui al primo comma, lettere b), punto vi) e c), punto v). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

3.   Considerati il suo contenuto e i suoi obiettivi, un programma operativo descrive l'approccio integrato allo sviluppo territoriale, tenuto conto dell'accordo di partenariato, e indica il modo in cui il programma operativo contribuisce alla realizzazione dei suoi obiettivi e risultati previsti specificando, se del caso, quanto segue:

a)

l'approccio all'uso di strumenti per lo sviluppo locale di tipo partecipativo e i principi per l'individuazione delle aree in cui sarà attuato;

b)

l'importo indicativo del sostegno del FESR alle azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, da realizzare conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento FESR e la dotazione indicativa del sostegno del FSE alle azioni integrate;

c)

l'approccio all'uso dello strumento ITI nei casi che non rientrano tra quelli contemplati alla lettera b) e la dotazione finanziaria indicativa di ciascun asse prioritario;

d)

le modalità delle azioni interregionali e transnazionali, nell'ambito dei programmi operativi, con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro;

e)

qualora gli Stati membri e le regioni partecipino a strategie macroregionali e strategie relative ai bacini marittimi, subordinatamente alle esigenze delle aree interessate dal programma come identificate dallo Stato membro, il contributo delle operazioni previste nell'ambito del programma di tali strategie.

4.   In aggiunta, il programma operativo specifica quanto segue:

a)

se del caso, l'identificazione delle modalità con le quali sono affrontate le esigenze specifiche delle zone geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate e per le persone con disabilità e, qualora sia rilevante, il contributo all'approccio integrato definito nell'accordo di partenariato;

b)

se del caso, l'identificazione delle modalità con le quali sono affrontate le sfide demografiche delle regioni ovvero le esigenze specifiche delle aree affette da svantaggi demografici o naturali gravi e permanenti di cui all'articolo174 TFUE e il contributo all'approccio integrato definito nell'accordo di partenariato a tale scopo.

5.   Il programma operativo individua:

a)

l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, se del caso, e l'autorità di audit;

b)

l'organismo al quale la Commissione deve effettuare i pagamenti;

c)

le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti di cui all'articolo 5 nella preparazione del programma operativo e il loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma operativo.

6.   Il programma operativo stabilisce inoltre quanto segue, tenuto conto del contenuto dell'accordo di partenariato e del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri:

a)

meccanismi volti a garantire il coordinamento tra i fondi, il FEASR, il FEAMP e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI, tenendo conto delle pertinenti diposizioni di cui al CSF;

b)

per ogni condizionalità ex ante stabilita a norma dell'articolo 19 e dell'allegato XI, applicabile al programma operativo, una valutazione dell'ottemperanza alle condizionalità ex ante alla data della presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo e, qualora le condizionalità ex ante non siano ottemperate, una descrizione delle azioni per l'adempimento della condizionalità in questione, gli organismi responsabili e un calendario per tali azioni conformemente alla sintesi presentata nell'accordo di partenariato;

c)

una sintesi della valutazione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e, se necessario, le azioni pianificate, corredate di un'indicazione temporale, per la riduzione degli oneri amministrativi.

7.   Ciascun programma operativo, tranne quelli in cui l'assistenza tecnica è fornita nell'ambito di un programma operativo specifico, comprende, dietro valutazione debitamente motivata da parte dello Stato membro della loro rilevanza ai fini del contenuto e degli obiettivi dei programmi operativi, una descrizione di:

a)

le azioni specifiche per tenere in considerazione le esigenze di protezione ambientale, l'uso efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle catastrofi, la prevenzione e la gestione dei rischi nella scelta delle operazioni;

b)

le azioni specifiche per promuovere le pari opportunità e prevenire le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante la preparazione, la definizione e l'esecuzione del programma operativo, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti, tenendo conto delle esigenze dei vari gruppi bersaglio a rischio di tale discriminazione, e in particolare l'obbligo di garantire l'accessibilità per le persone disabili;

c)

il contributo del programma operativo alla promozione della parità tra uomini e donne e, se del caso, le modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma operativo e a livello di operazione.

Gli Stati membri possono presentare un parere degli organismi nazionali per la parità sulle misure di cui al primo comma, lettere b) e c), con la proposta di un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

8.   Quando uno Stato membro prepara al massimo un programma operativo per ciascun fondo, gli elementi del programma operativo contemplati dal paragrafo 2, primo comma, lettera a), dal paragrafo 3, lettere a), c) e d), e dal paragrafo 3, dal paragrafo 4 e dal paragrafo 6 possono essere integrati unicamente nel quadro delle pertinenti disposizioni dell'accordo di partenariato.

9.   Il programma operativo è preparato in conformità di un modello. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce tale modello. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

10.   La Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva tutti gli elementi, compreso qualunque suo futuro emendamento, del programma operativo disciplinati dal presente articolo, a eccezione di quelli che ricadono nell' ambito di applicazione del paragrafo 2, primo comma, lettere b), punto vi), c), punto v), ed e), dei paragrafi 4 e 5, del paragrafo 6, lettere a) e c), e del paragrafo 7, che rimangono di competenza degli Stati membri.

11.   L'autorità di gestione informa la Commissione di ogni decisione che modifica gli elementi del programma operativo non contemplati dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 10 entro un mese dalla data di tale decisione di modifica. Tale decisione di modifica indica la data della sua entrata in vigore, che non è anteriore alla data della sua adozione.

Articolo 97

Disposizioni specifiche per la programmazione del sostegno a strumenti comuni riguardanti garanzie illimitate e cartolarizzazione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

A norma dell'articolo 28, i programmi operativi di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), comprendono unicamente gli elementi di cui all'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punti i), ii) e iv), e lettera d), all'articolo 96, paragrafo 5, e all'articolo 96, paragrafo 6, lettera b).

Articolo 98

Sostegno congiunto dei fondi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

1.   I fondi possono intervenire congiuntamente a sostegno dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

2.   Il FESR e il FSE possono finanziare, in modo complementare e entro un limite del 10 % di finanziamento dell'Unione per ciascun asse prioritario di un programma operativo, parte di un'operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro fondo sulla base delle norme in materia di ammissibilità applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per la buona esecuzione dell'operazione e siano direttamente associati a essa.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

Articolo 99

Ambito geografico dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

Salvo quanto diversamente concordato tra la Commissione e lo Stato membro, i programmi operativi per il FESR e il FSE sono definiti al livello geografico adeguato e almeno al livello NUTS 2, conformemente al quadro istituzionale e giuridico dello Stato membro.

I programmi operativi che beneficiano del sostegno del Fondo di coesione sono definiti a livello nazionale.

CAPO II

Grandi progetti

Articolo 100

Contenuto

Nell'ambito di uno o più programmi operativi, che hanno formato oggetto di una decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 10, del presente regolamento, o ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 12, del regolamento CTE, il FESR e il Fondo di coesione possono sostenere un'operazione comprendente una serie di opere, attività o servizi in sé inteso a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura economica o tecnica, che ha finalità chiaramente identificate e per la quale il costo ammissibile complessivo supera i 50 000 000 EUR e, nel caso di operazioni che contribuiscono all'obiettivo tematico ai sensi dell'articolo 9, primo comma, punto 7), qualora il costo ammissibile complessivo superi i 75 000 000 EUR (il "grande progetto"). Gli strumenti finanziari non sono considerati grandi progetti.

Articolo 101

Informazioni necessarie per l'approvazione di un grande progetto

Prima dell'approvazione di un grande progetto, l'autorità di gestione garantisce che siano disponibili le informazioni seguenti:

a)

i dettagli riguardanti l'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto e le sue funzioni;

b)

una descrizione dell'investimento e la sua ubicazione;

c)

il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo, tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 61;

d)

studi di fattibilità effettuati, compresa l'analisi delle opzioni e i risultati;

e)

un'analisi dei costi-benefici, compresa un'analisi economica e finanziaria, e una valutazione dei rischi;

f)

un'analisi dell'impatto ambientale, tenendo conto delle esigenze di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi e della resilienza alle catastrofi;

g)

una spiegazione in ordine a quanto il grande progetto è coerente con gli assi prioritari pertinenti del programma operativo o dei programmi operativi interessati e il contributo atteso al conseguimento degli obiettivi specifici di tali assi prioritari, nonché il contributo atteso allo sviluppo socioeconomico;

h)

il piano di finanziamento con l'indicazione delle risorse finanziarie complessive previste e del sostegno previsto dei fondi, della BEI e di tutte le altre fonti di finanziamento, insieme con indicatori fisici e finanziari per verificare i progressi tenendo conto dei rischi individuati;

i)

il calendario di attuazione del grande progetto e, qualora il periodo di attuazione sia prevedibilmente più lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali è richiesto il sostegno dei fondi durante il periodo di programmazione.

La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la metodologia da seguire sulla base delle migliori prassi riconosciute, per effettuare l'analisi dei costi-benefici di cui al primo comma, lettera e). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

Su iniziativa di uno Stato membro, le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i), possono essere valutate da esperti indipendenti supportati dall'assistenza tecnica della Commissione o, d'intesa con la Commissione, da altri esperti indipendenti ("analisi della qualità"). In altri casi, gli Stati membri presentano alla Commissione le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i), non appena sono disponibili.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alla metodologia da impiegare per l'esecuzione dell'analisi della qualità di un grande progetto.

La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono il formato per la presentazione delle informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

Articolo 102

Decisione relativa a un grande progetto

1.   Qualora un grande progetto sia stato valutato positivamente nell'ambito dell'analisi della qualità eseguita da esperti indipendenti, sulla base della loro valutazione delle informazioni di cui all'articolo 101, primo comma, l'autorità di gestione può procedere alla selezione del grande progetto conformemente all'articolo 125, paragrafo 3. L'autorità di gestione informa la Commissione in merito al grande progetto selezionato. Tali informazioni comprendono i seguenti elementi:

a)

i documenti di cui all'articolo 125, paragrafo 3, lettera c), indicanti:

i)

l'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto;

ii)

una descrizione dell'investimento, la sua ubicazione, il calendario e il contributo atteso del grande progetto al conseguimento degli obiettivi specifici dell'asse o degli assi prioritari interessati;

iii)

il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo, tenendo conto dei requisiti stabiliti all'articolo 61;

iv)

il piano finanziario, insieme agli indicatori fisici e finanziari per la verifica dei progressi, tenendo conto dei rischi individuati;

b)

l'analisi della qualità effettuata dagli esperti indipendenti, contenente indicazioni chiare in merito alla fattibilità dell'investimento e alla realizzabilità economica del grande progetto.

Si ritiene che il contributo finanziario al grande progetto selezionato dallo Stato membro sia approvato dalla Commissione in assenza di una decisione, mediante un atto di esecuzione, che respinga il contributo finanziario entro tre mesi dalla data della notifica di cui al primo comma. La Commissione respinge il contributo finanziario soltanto qualora abbia accertato una debolezza significativa nell'ambito dell'analisi indipendente della qualità.

La Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il formato della notifica di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

2.   In casi diversi da quello di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione valuta il grande progetto sulla base delle informazioni di cui all'articolo 101, al fine di stabilire se il contributo finanziario richiesto per il grande progetto selezionato dall'autorità di gestione a norma dell'articolo 125, paragrafo 3, sia giustificato. Entro tre mesi dalla data di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 101, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione relativa all'approvazione del contributo finanziario al grande progetto selezionato.

3.   L'approvazione da parte della Commissione ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, e del paragrafo 2 è subordinata alla conclusione del primo contratto d'opera o, nel caso di operazioni realizzate nel quadro di strutture PPP, alla firma dell'accordo di PPP tra l'organismo pubblico e quello privato, entro tre anni dalla data dell'approvazione. Su richiesta debitamente motivata dello Stato membro, in particolare in caso di ritardi dovuti a procedimenti amministrativi e giudiziari connessi all'attuazione di grandi progetti, e presentata entro tre anni, la Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, una decisione sulla proroga del periodo non superiore a due anni.

4.   Se non approva il contributo finanziario al grande progetto selezionato, la Commissione fornisce nella sua decisione le ragioni di tale rifiuto.

5.   I grandi progetti comunicati alla Commissione ai sensi del paragrafo 1 o presentati per l'approvazione ai sensi del paragrafo 2 figurano nell'elenco di grandi progetti di un programma operativo.

6.   La spesa relativa a un grande progetto può essere inclusa in una richiesta di pagamento successivamente alla notifica di cui al paragrafo 1 o alla presentazione per l'approvazione di cui al paragrafo 2. Qualora la Commissione non approvi il grande progetto selezionato dall'autorità di gestione, la dichiarazione di spesa successiva all'adozione della decisione della Commissione è modificata di conseguenza.

Articolo 103

Decisione relativa a un grande progetto soggetto a un'esecuzione scaglionata

1.   In deroga all'articolo 101, terzo comma, e all'articolo 102, paragrafi 1 e 2, le procedure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano a un'operazione che soddisfi le seguenti condizioni:

a)

l'operazione consiste nella seconda fase o in una fase successiva di un grande progetto nell'ambito del precedente periodo di programmazione, la cui fase o le cui fasi precedenti sono approvate dalla Commissione non più tardi del 31 dicembre 2015 a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006; oppure, nel caso degli Stati membri che hanno aderito all'Unione dopo il 1o gennaio 2013, non più tardi del 31 dicembre 2016;

b)

la somma dei costi complessivi ammissibili di tutte le fasi del grande progetto supera i rispettivi livelli stabiliti nell'articolo 100;

c)

la domanda relativa al grande progetto e la valutazione della Commissione nell'ambito del precedente periodo di programmazione coprivano tutte le fasi pianificate;

d)

non vi sono modifiche sostanziali nelle informazioni di cui all'articolo 101, primo comma, del presente regolamento in relazione al grande progetto rispetto alle informazioni fornite nella domanda relativa al grande progetto presentata a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, in particolare per quanto riguarda le spese complessive ammissibili;

e)

la fase del grande progetto da attuare nell'ambito del precedente periodo di programmazione è o sarà pronta per l'utilizzo previsto indicato nella decisione della Commissione entro il termine per la presentazione dei documenti di chiusura per il programma operativo o i programmi operativi pertinenti.

2.   L'autorità di gestione può procedere alla selezione del grande progetto conformemente all'articolo 125, paragrafo 3, e presentare la notifica contenente tutti gli elementi di cui all'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera a), insieme alla conferma che la condizione di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo è soddisfatta. Non è richiesto alcun riesame della qualità delle informazioni da parte di esperti indipendenti.

3.   Si ritiene che il contributo finanziario al grande progetto selezionato dall'autorità di gestione sia approvato dalla Commissione in assenza di una decisione, mediante un atto di esecuzione, che respinga il contributo finanziario al grande progetto entro tre mesi dalla data della notifica di cui al paragrafo 2. La Commissione respinge il contributo finanziario soltanto a causa di modifiche sostanziali avvenute nelle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d), o dell'incoerenza del grande progetto con il pertinente asse prioritario del programma operativo o dei programmi operativi interessati.

4.   L'articolo 102, paragrafi da 3 a 6, si applica alle decisioni sul grande progetto soggetto a una esecuzione scaglionata.

CAPO III

Piano d'azione comune

Articolo 104

Ambito di applicazione

1.   Un piano d'azione comune è un'operazione il cui ambito è definito e che è gestito in relazione alle realizzazioni e ai risultati che deve conseguire. Comprende un progetto o un gruppo di progetti, che non prevedono la fornitura di infrastrutture, realizzati sotto la responsabilità del beneficiario, nell'ambito di uno o più programmi operativi. Le realizzazioni e i risultati di un piano d'azione comune sono convenuti fra uno Stato membro e la Commissione, contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici dei programmi operativi e costituiscono la base per il sostegno a titolo dei fondi. I risultati si riferiscono agli effetti diretti del piano d'azione comune. Il beneficiario di un piano di azione comune è un organismo di diritto pubblico. I piani d'azione comuni non sono considerati grandi progetti.

2.   La spesa pubblica destinata a un piano d'azione comune è pari ad almeno 10 000 000 EUR o al 20 % del sostegno pubblico al programma operativo o ai programmi operativi, se inferiore. Al fine di avviare un progetto pilota, la spesa pubblica minima in dotazione a un piano di azione comune per ciascun programma operativo può essere ridotta a 5 000 000 EUR.

3.   Il paragrafo 2 non si applica alle operazioni sostenute a titolo dell'IOG.

Articolo 105

Preparazione dei piani d'azione comuni

1.   Lo Stato membro, l'autorità di gestione o qualsiasi organismo di diritto pubblico designato può presentare una proposta di piano d'azione comune al momento della presentazione dei programmi operativi interessati o successivamente. Tale proposta contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 106.

2.   Un piano d'azione comune copre parte del periodo compreso fra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023. Le realizzazioni e i risultati di un piano d'azione comune danno luogo a rimborso soltanto se conseguiti dopo la data della decisione di approvazione del piano d'azione comune di cui all'articolo 107 e prima della fine del periodo di attuazione stabilito in detta decisione.

Articolo 106

Contenuto dei piani d'azione comuni

Un piano d'azione comune contiene:

1)

un'analisi delle esigenze e degli obiettivi di sviluppo che lo giustificano, tenendo conto degli obiettivi dei programmi operativi e, se applicabile, delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, degli orientamenti di massima delle politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio di cui gli Stati membri devono tener conto nelle politiche per l'occupazione a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE;

2)

il quadro di riferimento che descrive il nesso fra gli obiettivi generali e specifici del piano d'azione comune, i target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati, nonché i progetti o i tipi di progetti previsti;

3)

gli indicatori comuni e specifici usati per la verifica delle realizzazioni e dei risultati, se pertinente, per asse prioritario;

4)

informazioni sulla sua copertura geografica e sui gruppi bersaglio;

5)

il suo periodo di esecuzione;

6)

un'analisi dei suoi effetti sulla promozione della parità tra uomini e donne e sulla prevenzione delle discriminazioni;

7)

un'analisi dei suoi effetti sulla promozione dello sviluppo sostenibile, se del caso;

8)

le sue disposizioni di esecuzione, comprendenti:

a)

la designazione del beneficiario responsabile dell'esecuzione del piano d'azione comune, con garanzie in merito alla sua competenza nel settore interessato, nonché sulla sua capacità di gestione amministrativa e finanziaria;

b)

le modalità di conduzione del piano d'azione comune conformemente all'articolo 108;

c)

le sue modalità di sorveglianza e valutazione del piano d'azione comune, comprese le disposizioni volte a garantire la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati sul conseguimento dei target intermedi, delle realizzazioni e dei risultati;

d)

le disposizioni per garantire la diffusione dell' informazione e la comunicazione relative al piano d'azione comune e ai fondi;

9)

le sue disposizioni finanziarie, tra cui:

a)

i costi da sostenere per conseguire i target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati di cui al punto 2), in base ai metodi di cui all'articolo 67, paragrafo 5, del presente regolamento e all'articolo 14 del regolamento FSE;

b)

un calendario indicativo dei pagamenti al beneficiario collegati ai target intermedi e finali;

c)

il piano di finanziamento per ciascun programma operativo e asse prioritario, compreso l'importo complessivo ammissibile e l'ammontare della spesa pubblica.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato e il modello del piano d'azione comune. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

Articolo 107

Decisione relativa al piano d'azione comune

1.   La Commissione valuta il piano d'azione comune sulla base delle informazioni di cui all'articolo 106, al fine di stabilire se il sostegno a titolo dei fondi sia giustificato.

Se, entro due mesi dalla presentazione di una proposta di piano d'azione comune, ritiene che non soddisfi i criteri di valutazione di cui all'articolo 104, la Commissione trasmette osservazioni allo Stato membro. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari richieste e, se del caso, rivede il piano d'azione comune di conseguenza.

2.   A condizione che le eventuali osservazioni siano propriamente recepite, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione di approvazione del piano d'azione comune entro quattro mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, ma non prima dell'adozione dei programmi operativi interessati.

3.   La decisione di cui al paragrafo 2 indica il beneficiario e gli obiettivi generali e specifici del piano d'azione comune, i target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati, i costi per conseguire tali target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati e il piano di finanziamento per ciascun programma operativo e asse prioritario, compreso l'importo complessivo ammissibile e l'ammontare della spesa pubblica, il periodo di esecuzione del piano d'azione comune e, se pertinente, la copertura geografica e i gruppi di destinatari del piano d'azione comune.

4.   Qualora la Commissione, mediante un atto di esecuzione, rifiuti di autorizzare il sostegno dei fondi da assegnare a un piano d'azione comune, ne comunica i motivi allo Stato membro entro il termine di cui al paragrafo 2.

Articolo 108

Comitato direttivo e modifica del piano d'azione comune

1.   Lo Stato membro o l'autorità di gestione istituisce un comitato direttivo del piano d'azione comune, diverso dal comitato di sorveglianza dei pertinenti programmi operativi. Il comitato direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e riferisce all'autorità di gestione. L'autorità di gestione informa il comitato di sorveglianza competente dei risultati del lavoro svolto dal comitato direttivo e dello stato di avanzamento dei lavori del piano d'azione comune, a norma dell'articolo 110, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera a).

La composizione del comitato direttivo è stabilita dallo Stato membro in accordo con l'autorità di gestione pertinente, nel rispetto del principio di partenariato.

La Commissione può partecipare ai lavori del comitato direttivo a titolo consultivo.

2.   Il comitato direttivo svolge le seguenti attività:

a)

verifica i progressi verso il conseguimento dei target intermedi, delle realizzazioni e dei risultati del piano d'azione comune;

b)

esamina e approva, se del caso, eventuali proposte di modifica del piano d'azione comune al fine di tenere conto degli aspetti che incidono sulla sua esecuzione efficace.

3.   Le richieste di modifica dei piani d'azione comuni presentate da uno Stato membro alla Commissione sono debitamente motivate. La Commissione valuta se la richiesta di modifica sia giustificata, tenendo conto delle informazioni fornite dallo Stato membro. La Commissione può formulare osservazioni e lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie. La Commissione adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, su una richiesta di modifica entro tre mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite. Ove approvata, la modifica entra in vigore alla data di adozione della decisione.

Articolo 109

Gestione finanziaria e controllo del piano d'azione comune

1.   I pagamenti al beneficiario di un piano d'azione comune si basano su importi forfettari o tabelle standard di costi unitari. Non si applica il massimale per gli importi forfettari di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera c).

2.   La gestione finanziaria, il controllo e l'audit del piano d'azione comune sono mirati esclusivamente a verificare il rispetto delle condizioni di pagamento definite nella decisione di approvazione del piano d'azione comune.

3.   Il beneficiario di un piano di azione comune e gli organismi che agiscono sotto la sua responsabilità possono applicare le rispettive pratiche contabili ai costi delle operazioni di esecuzione. Tali pratiche contabili e i costi realmente sostenuti dal beneficiario non sono soggetti all'audit dell'autorità di audit o della Commissione.

TITOLO III

SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

CAPO I

Sorveglianza e valutazione

Articolo 110

Funzioni del comitato di sorveglianza

1.   Il comitato di sorveglianza esamina in particolare:

a)

ogni aspetto che incide sui risultati del programma operativo;

b)

i progressi realizzati nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni;

c)

l'attuazione della strategia di comunicazione;

d)

l'esecuzione dei grandi progetti;

e)

l'attuazione dei piani d'azione comuni;

f)

le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, compresa l'accessibilità per persone con disabilità;

g)

le azioni intese a promuovere lo sviluppo sostenibile;

h)

se del caso, le condizionalità ex ante non sono soddisfatte alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo, lo stato di avanzamento delle azioni volte a soddisfare le condizionalità ex ante applicabili;

i)

gli strumenti finanziari.

2.   In deroga all'articolo 49, paragrafo 3, il comitato di sorveglianza esamina e approva:

a)

la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;

b)

le relazioni di attuazione annuali e finali;

c)

il piano di valutazione del programma operativo ed eventuali modifiche dello stesso, anche quando uno dei due è parte del piano di valutazione comune a norma dell'articolo 114, paragrafo 1;

d)

la strategia di comunicazione per il programma operativo ed eventuali modifiche della stessa;

e)

eventuali proposte di modifiche al programma operativo presentate dall'autorità di gestione.

Articolo 111

Relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

1.   Entro il 31 maggio 2016 ed entro la stessa data di ogni anno successivo fino al 2023 compreso, lo Stato membro trasmette alla Commissione una relazione di attuazione annuale conformemente all'articolo 50, paragrafo 1. La relazione presentata nel 2016 copre gli esercizi finanziari 2014 e 2015, nonché il periodo tra la data iniziale di ammissibilità della spesa e il 31 dicembre 2013.

2.   Per le relazioni presentate nel 2017 e nel 2019, la scadenza di cui al paragrafo 1 è il 30 giugno.

3.   Le relazioni di attuazione annuali contengono informazioni su quanto segue:

a)

esecuzione del programma operativo conformemente all'articolo 50, paragrafo 2;

b)

progressi nella preparazione e nell'attuazione di grandi progetti e piani d'azione comuni.

4.   Le relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 contengono e valutano le informazioni previste a norma dell'articolo 50, rispettivamente paragrafi 4 e 5, e le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nonché le informazioni seguenti:

a)

i progressi nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato alle risultanze delle valutazioni;

b)

i risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi promosse nell'ambito della strategia di comunicazione;

c)

il coinvolgimento dei partner nelle fasi di attuazione, sorveglianza e valutazione del programma operativo.

Le relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 possono, a seconda del contenuto e degli obiettivi dei programmi operativi, stabilire le informazioni e valutare le informazioni seguenti:

a)

i progressi nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, compreso lo sviluppo delle regioni che affrontano sfide demografiche e svantaggi naturali o permanenti, lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito del programma operativo;

b)

i progressi nell'attuazione delle azioni intese a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i fondi;

c)

i progressi nell'attuazione di eventuali azioni interregionali e transnazionali;

d)

se del caso, i contributi alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi;

e)

le azioni specifiche intraprese per promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne e prevenire la discriminazione, in particolare l'accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e nelle operazioni;

f)

le azioni intraprese per promuovere lo sviluppo sostenibile a norma dell'articolo 8;

g)

i progressi nell'attuazione delle azioni in materia di innovazione sociale, se del caso;

h)

i progressi nell'esecuzione di misure intese a rispondere alle esigenze specifiche delle aree geografiche più colpite dalla povertà o gruppi bersaglio a maggior rischio di povertà, discriminazione o di esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate, le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani non occupati, comprese, se del caso, le risorse finanziarie utilizzate.

In deroga al primo e secondo comma, e allo scopo di garantire la coerenza tra l'accordo di partenariato e la relazione sullo stato dei lavori, gli Stati membri con non più di un programma operativo per fondo possono includere le informazioni relative alle condizionalità ex ante di cui all'articolo 50, paragrafo 3, le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 4, e le informazioni di cui alle lettere a), b), c) e h) del secondo comma del presente paragrafo nella relazione sullo stato dei lavori, in luogo della relazione di attuazione annuale presentate nel 2017 e nel 2019, e della relazione di attuazione finale, fatto salvo l'articolo 110, paragrafo 2, lettera b).

5.   Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i modelli per le relazioni di attuazione annuali e finali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

Articolo 112

Trasmissione di dati finanziari

1.   Entro il 31 gennaio, il 31 luglio e il 31 ottobre, lo Stato membro trasmette per via elettronica alla Commissione ai fini della sorveglianza, relativamente a ciascun programma operativo e per ciascun asse prioritario:

a)

il costo totale e la spesa pubblica ammissibile delle operazioni e il numero di operazioni selezionate per il sostegno;

b)

la spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione.

2.   Inoltre, la trasmissione effettuata entro il 31 gennaio contiene i dati di cui sopra ripartiti per categoria di operazione. Tale trasmissione è considerata adempimento dell'obbligo di presentazione dei dati finanziari di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

3.   Le trasmissioni da effettuare entro il 31 gennaio e il 31 luglio sono accompagnate da una previsione dell'importo per il quale gli Stati membri prevedono di presentare domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e quello successivo.

4.   La data limite per i dati presentati ai sensi del presente articolo è la fine del mese precedente quello della presentazione.

5.   Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il modello da utilizzare per presentare i dati finanziari alla Commissione ai fini della sorveglianza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Articolo 113

Relazione sulla coesione

La relazione della Commissione di cui all'articolo 175 TFUE comprende:

a)

un bilancio dei progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale, compresi la situazione socioeconomica e lo sviluppo delle regioni, nonché l'integrazione delle priorità dell'Unione;

b)

un bilancio del ruolo dei fondi, il finanziamento della BEI e degli altri strumenti, nonché l'effetto delle altre politiche dell'Unione e nazionali sui progressi compiuti;

c)

se del caso, un'indicazione delle future misure dell'Unione e delle politiche necessarie per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nonché per realizzare le priorità dell'Unione.

Articolo 114

Valutazione

1.   L'autorità di gestione o lo Stato membro preparano un piano di valutazione per uno o più programmi operativi. Il piano di valutazione viene presentato al comitato di sorveglianza al più tardi entro un anno dall'adozione del programma operativo.

2.   Entro il 31 dicembre 2022 le autorità di gestione presentano alla Commissione, per ciascun programma operativo, una relazione che sintetizza le conclusioni delle valutazioni effettuate durante il periodo di programmazione e i risultati principali ottenuti dal programma operativo, fornendo commenti in merito alle informazioni riferite.

3.   La Commissione effettua valutazioni ex post in stretta collaborazione con gli Stati membri e le autorità di gestione.

4.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b).

CAPO II

Informazione e comunicazione

Articolo 115

Informazione e comunicazione

1.   Gli Stati membri e le autorità di gestione sono responsabili di quanto segue:

a)

elaborare strategie di comunicazione;

b)

garantire la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi di uno Stato membro e sull'accesso agli stessi, comprese informazioni sulle tempistiche di attuazione del programma e qualsiasi processo di consultazione pubblica collegato;

c)

informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento nell'ambito dei programmi operativi;

d)

pubblicizzare presso i cittadini dell'Unione il ruolo e le realizzazioni della politica di coesione e dei fondi mediante azioni di informazione e comunicazione sui risultati e sull'impatto degli accordi di partenariato, dei programmi operativi e delle operazioni.

2.   Al fine di garantire la trasparenza del sostegno fornito dai fondi, gli Stati membri o le autorità di gestione mantengono un elenco delle operazioni suddivise per programma operativo e per fondo, nella forma di un foglio elettronico che consente di selezionare, cercare, estrarre, comparare i dati e di pubblicarli agevolmente su Internet, a esempio in formato CSV o XML. L'elenco delle operazioni è accessibile tramite un sito web unico o un portale web unico, che fornisce un elenco e una sintesi di tutti i programmi operativi dello Stato membro interessato.

Al fine di incoraggiare l'utilizzo dell'elenco delle operazioni successive da parte del settore privato, della società civile e dell'amministrazione pubblica nazionale, il sito web può indicare chiaramente le norme applicabili in materia di licenza ai sensi delle quali i dati sono pubblicati.

L'elenco delle operazioni è aggiornato almeno ogni sei mesi.

Le informazioni minime da indicare nell'elenco delle operazioni sono specificate nell'allegato XII.

3.   Norme dettagliate concernenti le misure di informazione e comunicazione destinate al pubblico e le misure di informazione rivolte a candidati e beneficiari sono contenute nell'allegato XII.

4.   La Commissione adotta atti di esecuzione concernenti le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione relative all'operazione, le istruzioni per creare l'emblema e una definizione dei colori standard. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Articolo 116

Strategia di comunicazione

1.   Lo Stato membro o le autorità di gestione elaborano una strategia di comunicazione per ciascun programma operativo. È possibile definire una strategia di comunicazione comune per diversi programmi operativi. La strategia di comunicazione tiene conto dell'entità del programma o dei programmi operativi pertinenti conformemente al principio di proporzionalità.

La strategia di comunicazione comprende gli elementi indicati nell'allegato XII.

2.   La strategia di comunicazione è presentata al comitato di sorveglianza per approvazione, a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, lettera d), non più tardi di sei mesi dall'adozione del programma o dei programmi operativi interessati.

Qualora sia definita una strategia di comunicazione comune per diversi programmi operativi, che riguardi vari comitati di sorveglianza, lo Stato membro può designare un comitato di sorveglianza responsabile, d'intesa con gli altri comitati di sorveglianza competenti, dell'approvazione della strategia comune di comunicazione nonché delle eventuali modifiche successive di tale strategia.

Se del caso, lo Stato membro o le autorità di gestione possono modificare la strategia di comunicazione durante il periodo di programmazione. La strategia di comunicazione modificata è trasmessa dall'autorità di gestione al comitato di sorveglianza per approvazione a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, lettera d).

3.   In deroga al paragrafo 2, terzo comma, l'autorità di gestione informa il comitato o i comitati di sorveglianza responsabili almeno una volta all'anno in merito ai progressi nell'attuazione della strategia di comunicazione di cui all'articolo 110, paragrafo 1, lettera c), e in merito alla sua analisi dei risultati, nonché circa le informazioni pianificate e le attività di comunicazione da svolgersi nel corso dell'anno successivo. Il comitato di sorveglianza, ove lo ritenga opportuno, esprime un parere in merito alle attività pianificate per l'anno successivo.

Articolo 117

Funzionari incaricati dell'informazione e della comunicazione e relative reti

1.   Ogni Stato membro designa un funzionario incaricato dell'informazione e della comunicazione che coordina le azioni di informazione e di comunicazione in relazione a uno o più fondi, compresi i programmi pertinenti nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, e ne informa la Commissione.

2.   Il funzionario incaricato dell'informazione e della comunicazione è responsabile del coordinamento di una rete nazionale di comunicatori sui fondi, ove tale rete esista, della creazione e del mantenimento del sito o del portale web di cui all'allegato XII e di fornire una panoramica delle misure di comunicazione intraprese a livello dello Stato membro.

3.   Ciascuna autorità di gestione nomina una persona responsabile dell'informazione e della comunicazione a livello del programma operativo e ne informa la Commissione. Se del caso, è possibile designare una persona per diversi programmi operativi.

4.   La Commissione istituisce reti a livello dell'Unione che comprendono le persone designate dagli Stati membri, al fine di garantire lo scambio sui risultati dell'attuazione delle strategie di comunicazione, lo scambio di esperienze nell'attuazione delle misure di informazione e di comunicazione e lo scambio di buone pratiche.

TITOLO IV

ASSISTENZA TECNICA

Articolo 118

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

I fondi, tenendo conto delle detrazioni di cui all'articolo 91, paragrafo 3, possono sostenere l'assistenza tecnica fino a un massimo dello 0,35 % della loro rispettiva dotazione annua.

Articolo 119

Assistenza tecnica degli Stati membri

1.   L'ammontare dei fondi destinato all'assistenza tecnica è limitato al 4 % dell'importo complessivo dei fondi assegnato ai programmi operativi nell'ambito di ciascuna categoria di regioni dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, ove applicabile.

La dotazione specifica dell'IOG può essere considerata da uno Stato membro per il calcolo dell'importo totale massimo dei fondi destinato all'assistenza tecnica per ogni Stato membro.

2.   Ogni fondo può sostenere operazioni di assistenza tecnica ammissibili ai sensi di uno degli altri fondi. Fatto salvo il paragrafo 1, la dotazione per l'assistenza tecnica destinata da un fondo non supera il 10 % della dotazione complessiva destinata da tale fondo ai programmi operativi in uno Stato membro nell'ambito di ciascuna categoria di regioni dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, ove applicabile.

3.   In deroga all'articolo 70, paragrafi 1 e 2, le operazioni di assistenza tecnica possono essere attuate al di fuori dell'area interessata dal programma, ma all'interno dell'Unione, a condizione che le operazioni siano a vantaggio del programma operativo o, nel caso di un programma operativo di assistenza tecnica, per gli altri programmi interessati.

4.   Nel caso dei fondi strutturali, qualora le dotazioni di cui al paragrafo 1 siano utilizzate a sostegno di operazioni di assistenza tecnica relativi a più di una categoria di regioni, le spese relative alle operazioni possono essere eseguite nell'ambito di un asse prioritario che combina diverse categorie di regioni e assegnate su base proporzionale tenendo conto della dotazione nell'ambito di ciascuna categoria di regioni come percentuale della dotazione complessiva destinata allo Stato membro.

5.   In deroga al paragrafo 1, qualora l'importo complessivo dei fondi destinati a uno Stato membro nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione non supera 1 000 000 000 EUR, l'importo stanziato per l'assistenza tecnica può raggiungere il 6 % dell'importo totale o 50 000 000 EUR, se questo è inferiore.

6.   L'assistenza tecnica assume la forma di un asse prioritario monofondo all'interno di un programma operativo o di un programma operativo specifico, o entrambi.

TITOLO V

SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAI FONDI

Articolo 120

Determinazione dei tassi di cofinanziamento

1.   La decisione della Commissione che adotta un programma operativo fissa il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno dei fondi per ciascun asse prioritario. Se un asse prioritario riguarda più di una categoria di regioni o più di un fondo, ove opportuno, la decisione della Commissione fissa il tasso di cofinanziamento per categoria di regioni e fondo.

2.   Per ciascun asse prioritario, la decisione della Commissione indica se il relativo tasso di cofinanziamento deve applicarsi:

a)

alla spesa totale ammissibile, comprese la spesa pubblica e privata; o

b)

alla spesa pubblica ammissibile.

3.   Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun asse prioritario e, se del caso, per categoria di regioni e fondo, dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione non può superare:

a)

l'85 % per il Fondo di coesione;

b)

l'85 % per le regioni meno sviluppate degli Stati membri il cui la media del PIL pro capite per il periodo 2007-2009 è stata inferiore all'85 % della media UE-27 relativa allo stesso periodo e alle regioni ultraperiferiche, compresa la dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento CTE;

c)

l'80 % per le regioni meno sviluppate degli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera b) e per tutte le regioni il cui PIL pro capite usato come un criterio di ammissibilità per il periodo di programmazione 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE a 25 per lo stesso periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE a 27, nonché per le regioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1083/2006 che ricevono sostegno transitorio per il periodo di programmazione 2007-2013;

d)

il 60 % per le regioni in transizione diverse da quelle di cui alla lettera c);

e)

il 50 % per le regioni più sviluppate diverse da quelle di cui alla lettera c).

Per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 30 giugno 2017 il tasso di cofinanziamento al livello di ogni asse prioritario per tutti i programmi operativi a Cipro non è superiore all'85 %.

La Commissione procede a una verifica mirata a valutare le ragioni per mantenere il tasso di cofinanziamento di cui al secodo comma dopo il 30 giugno 2017 e se del caso presenta una proposta legislativa entro il 30 giugno 2016.

Il tasso di cofinanziamento al livello di ogni asse prioritario per tutti i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea non è superiore all'85 %

Il tasso massimo di cofinanziamento ai sensi del primo comma, lettere b), c), d), ed e) è aumentato per ogni asse prioritario riguardante l'attuazione dell'IOG e nel caso in cui un asse prioritario è dedicato a un'innovazione sociale o a una cooperazione transnazionale o a una combinazione di entrambe. Tale incremento è determinato in conformità delle norme specifiche di ciascun fondo.

4.   Il tasso di cofinanziamento della dotazione supplementare ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera e), non supera il 50 % per le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui al protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.

5.   Il tasso massimo di cofinanziamento ai sensi del paragrafo 3 a livello di asse prioritario è aumentato di dieci punti percentuali laddove l'asse prioritario sia attuato interamente attraverso strumenti finanziari o attraverso iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo.

6.   La partecipazione dei fondi per ciascun asse prioritario non è inferiore al 20 % della spesa pubblica ammissibile.

7.   Nell'ambito di un programma operativo può essere stabilito un asse prioritario separato con un tasso di cofinanziamento fino al 100 % per sostenere le operazioni realizzate attraverso strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione. Quando è stabilito a tal fine un asse prioritario separato, il sostegno previsto nell'ambito di tale asse non può essere attuato con altri mezzi.

Articolo 121

Modulazione dei tassi di cofinanziamento

Il tasso di cofinanziamento dei fondi a favore di un asse prioritario può essere modulato per tenere conto di quanto segue:

1)

importanza dell'asse prioritario ai fini della realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle carenze specifiche da affrontare;

2)

tutela e miglioramento dell'ambiente, in particolare tramite l'applicazione del principio di precauzione, del principio di azione preventiva e del principio "chi inquina paga";

3)

tasso di mobilitazione di risorse private;

4)

copertura di zone caratterizzate da svantaggi naturali o demografici gravi e permanenti, definite come segue:

a)

Stati membri insulari ammissibili al Fondo di coesione e altre isole, ad eccezione di quelle in cui è situata la capitale di uno Stato membro o che dispongono di un collegamento permanente con la terraferma;

b)

zone di montagna, quali definite dalla legislazione nazionale dello Stato membro;

c)

zone a bassa (ad esempio meno di 50 abitanti per km2) e bassissima (meno di 8 abitanti per km2) densità demografica;

d)

inclusione delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE.

PARTE IV

DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AI FONDI E AL FEAMP

TITOLO I

GESTIONE E CONTROLLO

CAPO I

Sistemi di gestione e controllo

Articolo 122

Responsabilità degli Stati membri

1.   Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di gestione e controllo dei programmi operativi siano istituiti conformemente agli articoli 72, 73 e 74.

2.   Gli Stati membri prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi informano la Commissione delle irregolarità che superano i 10 000 EUR di contributo dei fondi e la informano sui progressi significativi dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari.

Gli Stati membri non informano la Commissione delle irregolarità in relazione a quanto segue:

a)

casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma operativo cofinanziato in seguito al fallimento del beneficiario;

b)

casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione prima del rilevamento da parte di una della due autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;

c)

casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione o dall'autorità di certificazione prima dell'inclusione delle spese in questione in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.

In tutti gli altri casi, in particolare in caso di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode, le irregolarità rilevate e le relative misure preventive e correttive sono notificate alla Commissione.

Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario non può essere recuperato a causa di colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio dell'Unione. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l'importo che deve essere recuperato dal beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo del fondo.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme dettagliate supplementari relative ai criteri per la definizione dei casi di irregolarità da segnalare, ai dati da fornire e alle condizioni e procedure da applicare onde determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri.

La Commissione adotta atti di esecuzione per fissare la frequenza della comunicazione delle irregolarità e il formato da utilizzare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

3.   Gli Stati membri garantiscono che entro il 31 dicembre 2015 tutti gli scambi di informazioni tra beneficiari e un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione, un'autorità di audit e organismi intermedi possano essere effettuati mediante sistemi di scambio elettronico di dati.

I sistemi di cui al primo comma agevolano l'interoperabilità con i quadri nazionali e dell'Unione e consentono ai beneficiari di presentare tutte le informazioni una sola volta.

La Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni di cui al presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

4.   Il paragrafo 3 non si applica al FEAMP.

CAPO II

Autorità di gestione e controllo

Articolo 123

Designazione delle autorità

1.   Per ciascun programma operativo ogni Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale o un organismo privato quale autorità di gestione. La stessa autorità di gestione può essere designata per più di un programma operativo.

2.   Per ciascun programma operativo lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale autorità di certificazione, fermo restando il paragrafo 3. La stessa autorità di certificazione può essere designata per più di un programma operativo.

3.   Lo Stato membro può designare per un programma operativo un'autorità di gestione che sia un'autorità o un organismo pubblico, affinché svolga anche le funzioni di autorità di certificazione.

4.   Per ciascun programma operativo lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale autorità di audit, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione. La stessa autorità di audit può essere designata per più di un programma operativo.

5.   Per i fondi in relazione all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e nel caso del FEAMP, purché sia rispettato il principio della separazione delle funzioni, l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, se del caso, e l'autorità di audit possono fare parte della stessa autorità pubblica o dello stesso organismo pubblico.

Ove l'importo complessivo del sostegno dei Fondi al programma operativo supera 250 000 000 EUR o il sostegno del FEAMP supera 100 000 000 EUR, l'autorità di audit può appartenere alla stessa autorità pubblica o allo stesso organismo pubblico dell'autorità di gestione a condizione che, ai sensi delle disposizioni applicabili per i precedenti periodi di programmazione, la Commissione abbia informato lo Stato membro, prima della data di adozione del programma operativo interessato, delle sue conclusioni, in virtù delle quali può fare affidamento principalmente sul suo parere di audit, oppure a condizione che la Commissione abbia accertato, sulla base dell'esperienza del precedente periodo di programmazione, che l'organizzazione istituzionale e la responsabilità dell'autorità di audit forniscono adeguate garanzie circa la sua indipendenza operativa e affidabilità.

6.   Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto.

7.   Lo Stato membro o l'autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo a un organismo intermedio mediante un accordo scritto tra l'organismo intermedio e lo Stato membro o l'autorità di gestione (una "sovvenzione globale"). L'organismo intermedio garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria.

8.   Lo Stato membro può, di propria iniziativa, designare un organismo di coordinamento incaricato di mantenere i contatti con la Commissione e fornirle informazioni, coordinare le attività degli altri organismi designati competenti e promuovere l'applicazione armonizzata del diritto applicabile.

9.   Lo Stato membro definisce per iscritto le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di gestione, di certificazione e di audit, le relazioni tra dette autorità e le relazioni tra queste ultime e la Commissione.

Articolo 124

Procedura per la designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione

1.   Lo Stato membro notifica alla Commissione la data e la forma delle designazioni, che sono eseguite al livello appropriato, dell'autorità di gestione e, se del caso, dell'autorità di certificazione, prima della presentazione della prima richiesta di pagamento intermedio alla Commissione.

2.   Le designazioni di cui al paragrafo 1 si basano su una relazione e un parere di un organismo di audit indipendente che valuta la conformità delle autorità ai criteri relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza definiti all'allegato XIII. L'organismo di audit indipendente è l'autorità di audit ovvero un altro organismo di diritto pubblico o privato con la necessaria capacità di audit, indipendente dall'autorità di gestione e, se del caso, dall'autorità di certificazione, e che svolge il proprio lavoro tenendo conto degli standard in materia di audit accettati a livello internazionale. L'organismo di audit indipendente, qualora concluda che la parte del sistema di gestione e controllo relativa all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione è sostanzialmente identica a quella istituita per il precedente periodo di programmazione e che esistono prove, alla luce delle operazioni di audit effettuate a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio (38), dell'efficacia del suo funzionamento durante tale periodo, può concludere che i pertinenti criteri sono soddisfatti senza svolgere ulteriori attività di audit.

3.   Qualora l'importo complessivo del sostegno fornito dai fondi a un programma operativo superi 250 000 000 EUR o dal FEAMP superi 100 000 000 EUR, la Commissione può chiedere, entro un mese dalla notifica delle designazioni di cui al paragrafo 1, la relazione e il parere dell'organismo di audit indipendente di cui al paragrafo 2 e la descrizione delle funzioni e delle procedure in essere per l'autorità di gestione o, se del caso, l'autorità di certificazione. La Commissione decide se richiedere tali documenti sulla base di una valutazione dei rischi, tenendo conto di informazioni su variazioni sostanziali nelle funzioni e procedure dell'autorità di gestione o, se del caso, dell'autorità di certificazione rispetto a quelle istituite per il precedente periodo di programmazione e opportune prove dell'efficacia del loro funzionamento.

La Commissione può formulare osservazioni entro due mesi dal ricevimento dei documenti di cui al primo comma. Fatto salvo l'articolo 83, l'esame di tali documenti non interrompe il trattamento delle domande per i pagamenti intermedi.

4.   Qualora l'importo totale del sostegno fornito dai fondi a un programma operativo o dal FEAMP superi rispettivamente 250 000 000 EUR e 100 000 000 EUR e vi siano significativi cambiamenti nelle funzioni e nelle procedure dell'autorità di gestione o, se del caso, dell'autorità di certificazione rispetto a quelle in essere per il precedente periodo di programmazione, lo Stato membro può, su propria iniziativa, presentare alla Commissione, entro due mesi dalla notifica della designazione di cui al paragrafo 1, i documenti di cui al paragrafo 3. La Commissione formula osservazioni su tali documenti entro tre mesi dal loro ricevimento.

5.   Qualora i risultati degli audit e dei controlli esistenti mostrino che l'autorità designata non ottempera più ai criteri di cui al paragrafo 2, lo Stato membro stabilisce, a un livello appropriato e tenuto conto della gravità del problema, un periodo di prova, durante il quale sono attuate le necessarie azioni correttive.

Qualora l'autorità designata non attui le necessarie azioni correttive entro il periodo di prova stabilito dallo Stato membro, lo Stato membro, al livello appropriato, pone termine a tale designazione.

Lo Stato membro notifica senza indugio alla Commissione quando un'autorità designata è sottoposta a un periodo di prova, fornendo informazioni sul rispettivo periodo di prova, quando si è concluso il periodo di prova dopo l'attuazione delle azioni correttive, nonché quando è posto fine alla designazione di un'autorità. La notifica, da parte di uno Stato membro, che un organismo designato è stato sottoposto a un periodo di prova, fatta salva l'applicazione dell'articolo 83, non interrompe il trattamento delle domande di pagamenti intermedi.

6.   Qualora sia posto fine alla designazione di un'autorità di gestione o di certificazione, gli Stati membri designano, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, un nuovo organismo ad assumerne le funzioni e ne informano la Commissione.

7.   Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardo al modello per la relazione e al parere dell'organismo di audit indipendente, nonché alla descrizione delle funzioni e delle procedure in essere per l'autorità di gestione e, se del caso, dell'autorità di certificazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Articolo 125

Funzioni dell'autorità di gestione

1.   L'autorità di gestione è responsabile della gestione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria.

2.   Per quanto concerne la gestione del programma operativo, l'autorità di gestione:

a)

assiste il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 47 e fornisce a esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare dati relativi ai progressi del programma operativo nel raggiungimento degli obiettivi, dati finanziari e dati relativi a indicatori e target intermedi;

b)

elabora e presenta alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, le relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'articolo 50;

c)

rende disponibili agli organismi intermedi e ai beneficiari informazioni pertinenti rispettivamente per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione delleoperazioni;

d)

istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni, se del caso;

e)

garantisce che i dati di cui alla lettera d) siano raccolti, inseriti e memorizzati nel sistema di cui alla lettera d) e che i dati sugli indicatori siano suddivisi per sesso, ove richiesto dagli allegati I e II del regolamento FSE.

3.   Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l'autorità di gestione:

a)

elabora e, previa approvazione, applica procedure e criteri di selezione adeguati che:

i)

garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità;

ii)

siano non discriminatori e trasparenti;

iii)

tengano conto dei principi generali di cui agli articoli 7 e 8;

b)

garantisce che l'operazione selezionata rientri nell'ambito di applicazione del fondo o dei fondi interessati e possa essere attribuita a una categoria di operazione o, nel caso del FEAMP, una misura individuata nella o nelle priorità del programma operativo;

c)

provvede affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;

d)

si accerta che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui alla lettera c) prima dell'approvazione dell'operazione;

e)

si accerta che, ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione;

f)

garantisce che le operazioni selezionate per il sostegno dei fondi non includano attività che facevano parte di un'operazione che è stata o dovrebbe essere stata oggetto di una procedura di recupero a norma dell'articolo 71, a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal programma;

g)

stabilisce le categorie di operazione o, nel caso del FEAMP, le misure cui è attribuita la spesa relativa a una specifica operazione.

4.   Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'autorità di gestione:

a)

verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione;

b)

garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;

c)

istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;

d)

stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g);

e)

prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario.

In deroga al primo comma, lettera a), il regolamento CTE può stabilire norme specifiche di verifica applicabili ai programmi di cooperazione.

5.   Le verifiche ai sensi del paragrafo 4, primo comma, lettera a), comprendono le seguenti procedure:

a)

verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari;

b)

verifiche sul posto delle operazioni.

La frequenza e la portata delle verifiche sul posto sono proporzionali all'ammontare del sostegno pubblico a un'operazione e al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati dall'autorità di audit per il sistema di gestione e controllo nel suo complesso.

6.   Le verifiche sul posto di singole operazioni ai sensi del paragrafo 5, primo comma, lettera b), possono essere svolte a campione.

7.   Qualora l'autorità di gestione sia anche un beneficiario nell'ambito del programma operativo, le disposizioni relative alle verifiche di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), garantiscono un'adeguata separazione delle funzioni.

8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme indicanti le informazioni relative ai dati da registrare e conservare in formato elettronico nell'ambito di un sistema di sorveglianza istituito a norma del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo.

La Commissione adotta atti delegati che definiscono le specifiche tecniche del sistema istituito a norma del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

9.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149, che stabiliscono in dettaglio i requisiti minimi per la pista di controllo di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera d), del presente articolo, con riguardo ai documenti contabili da mantenere e alla documentazione di supporto da conservare al livello dell'autorità di certificazione, dell'autorità di gestione, degli organismi intermedi e dei beneficiari.

10.   Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardo al modello per la dichiarazione di gestione di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera e), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

Articolo 126

Funzioni dell'autorità di certificazione

L'autorità di certificazione di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti:

a)

elaborare e trasmettere alla Commissione le domande di pagamento e certificare che provengono da sistemi di contabilità affidabili, sono basate su documenti giustificativi verificabili e sono state oggetto di verifiche da parte dell'autorità di gestione;

b)

preparare i bilanci di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario;

c)

certificare la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci e che le spese in esse iscritte sono conformi al diritto applicabile e sono state sostenute in rapporto ad operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e nel rispetto del diritto applicabile;

d)

garantire l'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci, compresi i dati degli importi recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un'operazione o di un programma operativo;

e)

garantire, ai fini della preparazione e della presentazione delle domande di pagamento, di aver ricevuto informazioni adeguate dall'autorità di gestione in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese;

f)

tenere conto, nel preparare e presentare le domande di pagamento, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità;

g)

mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari;

h)

tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio dell'Unione prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

Articolo 127

Funzioni dell'autorità di audit

1.   L'autorità di audit garantisce lo svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo e su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese dichiarate. I controlli di audit cui sono sottoposte le spese dichiarate si basano su un campione rappresentativo e, come regola generale, su un metodo di campionamento statistico.

Un metodo di campionamento non statistico può essere impiegato previo giudizio professionale dell'autorità di audit in casi debitamente giustificati conformemente alle norme internazionalmente accettate in materia di audit e, in ogni caso, se il numero di operazioni in un periodo contabile è insufficiente a consentire il ricorso a un metodo statistico.

In tali casi, la dimensione del campione è sufficiente a consentire all'autorità di audit di redigere un parere di audit valido, a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento finanziario.

Il metodo di campionamento non statistico copre almeno il 5 % delle operazioni per le quali sono state dichiarate spese alla Commissione durante un periodo contabile e il 10 % delle spese dichiarate alla Commissione durante un periodo contabile.

2.   Qualora le attività di audit siano svolte da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si accerta che tale organismo disponga della necessaria indipendenza funzionale.

3.   L'autorità di audit si assicura che il lavoro di audit tenga conto degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia.

4.   Entro otto mesi dall'adozione del programma operativo, l'autorità di audit prepara una strategia di audit per lo svolgimento dell'attività di audit. La strategia di audit definisce la metodologia di audit, il metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni e la pianificazione delle attività di audit in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi. La strategia di audit è aggiornata annualmente a partire dal 2016 e fino al 2024 compreso. Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a più programmi operativi, è possibile preparare un'unica strategia di audit per i programmi operativi interessati. L'autorità di audit presenta alla Commissione la strategia di audit su richiesta.

5.   L'autorità di audit prepara:

a)

un parere di audit a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento finanziario;

b)

una relazione di controllo che evidenzi le principali risultanze delle attività di audit svolte a norma del paragrafo 1, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate.

Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a più programmi operativi, le informazioni di cui al primo comma, lettera b), possono essere raggruppate in una relazione unica.

6.   Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i modelli per la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo all'ambito e ai contenuti degli audit relativi alle operazioni e ai conti, nonché la metodologia per la selezione del campione di operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme dettagliate sull'uso dei dati raccolti durante gli audit effettuati da funzionari della Commissione o da rappresentanti autorizzati della Commissione.

CAPO III

Cooperazione con le autorità di audit

Articolo 128

Cooperazione con le autorità di audit

1.   La Commissione collabora con le autorità di audit per coordinarne i piani e metodi di audit e scambia immediatamente con tali autorità i risultati dei controlli effettuati sui sistemi di gestione e di controllo.

2.   Al fine di facilitare tale cooperazione, laddove designi varie autorità di audit, lo Stato membro può designare un organismo di coordinamento.

3.   La Commissione, le autorità di audit e l'eventuale organismo di coordinamento si riuniscono periodicamente e, in linea di massima, almeno una volta all'anno, salvo diverso accordo, per esaminare la relazione di controllo annuale, il parere di audit e la strategia di audit e per uno scambio di opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.

TITOLO II

GESTIONE FINANZIARIA, PREPARAZIONE, ESAME, ACCETTAZIONE E CHIUSURA DEI CONTI E RETTIFICHE FINANZIARIE

CAPO I

Gestione finanziaria

Articolo 129

Norme comuni per i pagamenti

Lo Stato membro assicura che, entro la chiusura del programma operativo, l'importo della spesa pubblica erogato ai beneficiari sia almeno pari al contributo dei fondi versato dalla Commissione allo Stato membro.

Articolo 130

Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del saldo finale

1.   La Commissione rimborsa a titolo di pagamento intermedio il 90 % dell'importo risultante dall'applicazione del tasso di cofinanziamento, previsto per ciascuna priorità nella decisione che adotta il programma operativo, alle spese ammissibili per la priorità che figurano nella domanda di pagamento. La Commissione determina gli importi residui da rimborsare a titolo di pagamento intermedio o da recuperare a norma dell'articolo 139.

2.   Il contributo dei fondi o del FEAMP a una priorità mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale non è superiore:

a)

alla spesa pubblica ammissibile indicata nella domanda di pagamento per la priorità; o

b)

al contributo dei fondi o del FEAMP per la priorità indicata nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.

Articolo 131

Domande di pagamento

1.   Le domande di pagamento comprendono, per ciascuna priorità:

a)

l'importo totale delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario e pagate nell'attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell'autorità di certificazione;

b)

l'importo totale della spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell'autorità di certificazione.

2.   Le spese ammissibili contenute in una domanda di pagamento sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo per le forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), all'articolo 68, all'articolo 69, paragrafo 1, e all'articolo 109 del presente regolamento e all'articolo 14 del regolamento FSE. Per tali forme di sostegno, gli importi indicati nella domanda di pagamento sono i costi calcolati sulla base applicabile.

3.   Nel caso dei regimi di aiuto a norma dell'articolo 107 TFUE, si considera che il contributo pubblico corrispondente alle spese contenute in una domanda di pagamento sia stato versato ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto.

4.   In deroga al paragrafo 1, nel caso degli aiuti di Stato, la domanda di pagamento può includere gli anticipi versati al beneficiario dall'organismo che concede l'aiuto qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a)

tali anticipi sono soggetti a una garanzia fornita da una banca o da qualunque altro istituto finanziario stabilito in uno Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro;

b)

tali anticipi non sono superiori al 40 % dell'importo totale dell'aiuto da concedere a un beneficiario per una determinata operazione;

c)

tali anticipi sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione dell'operazione e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati al più tardi entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo o entro il 31 dicembre 2023, se anteriore; in caso contrario la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza.

5.   Ciascuna domanda di pagamento contenente gli anticipi del tipo di cui al paragrafo 4 indica separatamente l'importo complessivo versato come anticipo dal programma operativo, l'importo coperto dalle spese pagate dai beneficiari entro tre anni dal pagamento dell'anticipo conformemente al paragrafo 4, lettera c), e l'importo che non è stato coperto dalle spese pagate dai beneficiari e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso.

6.   Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il modello per le domande di pagamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Articolo 132

Pagamento ai beneficiari

1.   In funzione della disponibilità dei finanziamenti a titolo di prefinanziamento iniziale e annuale e dei pagamenti intermedi l'autorità di gestione assicura che un beneficiario riceva l'importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario.

Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari.

2.   Il pagamento di cui al paragrafo 1 può essere interrotto dall'autorità di gestione in uno dei seguenti casi debitamente motivati:

a)

l'importo della domanda di pagamento non è dovuto o non sono stati prodotti i documenti giustificativi appropriati, tra cui la documentazione necessaria per le verifiche della gestione a norma dell'articolo 125, paragrafo 4, primo comma, lettera a);

b)

è stata avviata un'indagine in merito a un'eventuale irregolarità che incide sulla spesa in questione.

Il beneficiario interessato è informato per iscritto dell'interruzione e dei motivi della stessa.

Articolo 133

Uso dell'euro

1.   Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. Tali importi sono convertiti in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall'autorità di certificazione del programma operativo interessato. Il tasso di cambio è pubblicato in formato elettronico ogni mese dalla Commissione.

2.   In deroga al paragrafo 1, il regolamento CTE può stabilire norme specifiche sul calendario per la conversione in euro.

3.   Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 1 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di certificazione prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.

Articolo 134

Pagamento del prefinanziamento

1.   Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate come segue:

a)

nel 2014: l'1 % dell'ammontare del contributo dei Fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione o l'1,5 % dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli articoli 122 e 143 TFUE, o a titolo del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2013 ai sensi degli articoli 136 e 143 TFUE;

b)

nel 2015: l'1 % dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione o l'1,5 % dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli articoli 122 e 143 TFUE, o a titolo del FESF, o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2014 ai sensi degli articoli 136 e 143 TFUE;

c)

nel 2016: l'1 % dell'ammontare del contributo a titolo dei Fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione.

Nel caso di un programma operativo adottato nel 2015 o successivamente, le rate precedenti sono versate nell'anno di adozione.

2.   Negli anni dal 2016 al 2023, un importo di prefinanziamento annuale è pagato entro il 1o luglio. Esso è una percentuale dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione, come segue:

nel 2016: il 2 %;

nel 2017: il 2,625 %;

nel 2018: il 2,75 %;

nel 2019: il 2,875 %;

dal 2020 al 2023: il 3 %.

3.   Nel calcolare l'importo del prefinanziamento iniziale di cui al paragrafo 1, l'ammontare del contributo per l'intero periodo di programmazione esclude gli importi della riserva di efficacia dell'attuazione inizialmente attribuiti al programma operativo.

Nel calcolare l'importo del prefinanziamento annuale di cui al paragrafo 2, fino al 2020 incluso, l'ammontare del contributo per l'intero periodo di programmazione esclude gli importi della riserva di efficacia dell'attuazione inizialmente attribuiti al programma. operativo

Articolo 135

Termini per la presentazione di domande di pagamenti intermedi e per il relativo pagamento

1.   L'autorità di certificazione trasmette regolarmente, a norma dell'articolo 131, paragrafo 1, una domanda di pagamento intermedio concernente gli importi contabilizzati nel periodo contabile nel sistema contabile di tale autorità. L'autorità di certificazione può tuttavia includere, ove lo ritenga necessario, tali importi nelle domande di pagamento presentate nei successivi periodi contabili.

2.   L'autorità di certificazione trasmette la domanda finale di un pagamento intermedio entro il 31 luglio successivo alla chiusura del precedente periodo contabile e in ogni caso prima della prima domanda di pagamento intermedio per il successivo periodo contabile.

3.   La prima domanda di pagamento intermedio non può essere presentata prima della notifica alla Commissione della designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione a norma dell'articolo 124.

4.   Non sono effettuati pagamenti intermedi per un programma operativo salvo se la relazione di attuazione annuale è stata inviata alla Commissione conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

5.   Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione effettua il pagamento intermedio entro 60 giorni dalla data di registrazione presso la Commissione della domanda di pagamento.

Articolo 136

Disimpegno

1.   La Commissione procede al disimpegno della parte dell'importo in un programma operativo che non sia stata utilizzata per il pagamento del prefinanziamento iniziale e annuale e per i pagamenti intermedi entro il 31 dicembre del terzo esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma operativo, o per la quale non sia stata presentata, a norma dell'articolo 131, una domanda di pagamento redatta a norma dell'articolo 135.

2.   La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2023 è disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto i documenti prescritti ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 1, entro il termine stabilito all'articolo 141, paragrafo 1.

CAPO II

Preparazione, esame e accettazione dei conti, chiusura dei programmi operativi e sospensione dei pagamenti

Sezione I

Preparazione, esame e accettazione dei conti

Articolo 137

Preparazione dei conti

1.   I conti di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario sono presentati alla Commissione per ciascun programma operativo. I conti coprono il periodo contabile e indicano, a livello di ciascuna priorità e, se del caso, per ogni fondo e categoria di regioni:

a)

l'importo totale di spese ammissibili registrato dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili, che è stato inserito in domande di pagamento presentate alla Commissione a norma dell'articolo 131 e dell'articolo 135, paragrafo 2, entro il 31 luglio successivo alla fine del periodo contabile, l'importo totale della spesa pubblica corrispondente sostenuta per l'esecuzione delle operazioni e l'importo totale dei pagamenti corrispondenti effettuati ai beneficiari a norma dell'articolo 132, paragrafo 1;

b)

gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile, gli importi da recuperare al termine del periodo contabile, i recuperi effettuati a norma dell'articolo 71 e gli importi non recuperabili;

c)

gli importi dei contributi per programma erogati agli strumenti finanziari a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, e gli anticipi dell'aiuto di Stato di cui all'articolo 131, paragrafo 4;

d)

per ciascuna priorità, un raffronto tra le spese dichiarate ai sensi della lettera a) e le spese dichiarate rispetto al medesimo periodo contabile nelle domande di pagamento, accompagnato da una spiegazione delle eventuali differenze.

2.   Qualora le spese previamente incluse in una domanda di pagamento intermedio per il periodo contabile siano escluse da uno Stato membro a causa di una valutazione in corso della legittimità e della regolarità di tali spese, parte o tutte le spese in seguito ritenute legittime e regolari possono essere incluse in una domanda di pagamento intermedio relativa a un successivo periodo contabile.

3.   Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il modello dei conti di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Articolo 138

Presentazione di informazioni

Per ogni esercizio, a partire dal 2016 e fino al 2025 compreso, gli Stati membri trasmettono entro il termine stabilito all'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario, i documenti di cui a detto articolo, vale a dire:

a)

i conti di cui all'articolo 137, paragrafo 1, del presente regolamento per il precedente periodo contabile;

b)

la dichiarazione di gestione e la relazione annuale di sintesi di cui all'articolo 125, paragrafo 4, primo comma, lettera e), del presente regolamento per il precedente periodo contabile;

c)

il parere di audit e la relazione di controllo di cui all'articolo 127, paragrafo 5, primo comma, lettere a) e b), del presente regolamento per il precedente periodo contabile.

Articolo 139

Esame e accettazione dei conti

1.   La Commissione procede a un esame dei documenti presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 138. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie per consentire alla Commissione di accertare la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti entro il termine fissato all'articolo 84.

2.   La Commissione accetta i conti ove sia in grado di accertarne la completezza, l'accuratezza e la veridicità. La Commissione raggiunge tale conclusione ove l'autorità di audit abbia fornito un parere di audit non qualificato riguardante la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti, a meno che la Commissione non disponga di prove specifiche che dimostrino l'inaffidabilità del parere di audit sui conti.

3.   La Commissione comunica allo Stato membro se può accettare i conti entro il termine stabilito all'articolo 84, paragrafo 1.

4.   Se per motivi addebitabili allo Stato membro non è in grado di accettare i conti entro il termine di cui all'articolo 84, paragrafo 1, la Commissione comunica agli Stati membri le ragioni specifiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo e le azioni che devono essere avviate e i termini per il loro completamento. Al termine del periodo previsto per il completamento di dette azioni, la Commissione comunica allo Stato membro se è in grado di accettare i conti.

5.   Ai fini dell'accettazione dei conti da parte della Commissione non si tiene conto di questioni connesse alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti riguardanti le spese contabilizzate. La procedura di esame e accettazione dei conti non interrompe il trattamento delle domande di pagamento intermedio e non determina la sospensione dei pagamenti, fatti salvi gli articoli 83 e 142.

6.   Sulla base dei conti accettati, la Commissione calcola l'importo imputabile ai fondi e al FEAMP per il periodo contabile e gli adeguamenti conseguenti in relazione ai pagamenti allo Stato membro. La Commissione tiene conto di quanto segue:

a)

gli importi contabilizzati di cui all'articolo 137, paragrafo 1, lettera a), ai quali deve applicarsi il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità;

b)

l'ammontare totale dei pagamenti effettuati dalla Commissione durante il periodo contabile costituiti da:

i)

l'importo dei pagamenti intermedi effettuati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 130, paragrafo 1, e dell'articolo 24; e

ii)

l'importo del prefinanziamento annuale versato ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 2.

7.   A seguito del calcolo effettuato a norma del paragrafo 6, la Commissione effettua la liquidazione del rispettivo prefinanziamento annuale e versa l'eventuale importo aggiuntivo dovuto entro 30 giorni dall'accettazione dei conti. Qualora esista un importo recuperabile dallo Stato membro, tale importo è soggetto a un ordine di recupero emesso dalla Commissione, che viene eseguito, ove possibile, mediante compensazione degli importi dovuti allo Stato membro nell'ambito di pagamenti successivi al medesimo programma operativo. Tale recupero non costituisce una rettifica finanziaria e non comporta una riduzione del contributo dei fondi al programma operativo. L'importo recuperato costituisce un'entrata con destinazione specifica conformemente all'articolo 177, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

8.   Qualora, previa applicazione della procedura di cui al paragrafo 4, non sia in grado di accettare i conti, la Commissione stabilisce, sulla base delle informazioni disponibili e a norma del paragrafo 6, l'importo imputabile ai fondi per il periodo contabile e ne informa lo Stato membro. Se lo Stato membro notifica il suo accordo alla Commissione entro due mesi dalla trasmissione dell'informazione da parte della Commissione, si applica il paragrafo 7. In assenza di tale accordo, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione che stabilisce l'importo imputabile ai fondi per l'esercizio contabile. Tale decisione non costituisce una rettifica finanziaria e non comporta una riduzione del contributo dei fondi al programma operativo. Sulla base di tale decisione, la Commissione applica gli adeguamenti dei pagamenti allo Stato membro conformemente al paragrafo 7.

9.   L'accettazione dei conti da parte della Commissione o una decisione da parte della Commissione a norma del paragrafo 8 del presente articolo, lascia impregiudicata l'applicazione delle rettifiche a norma degli articoli 144 e 145.

10.   Gli Stati membri possono sostituire gli importi irregolari individuati dopo la presentazione dei conti effettuando gli adeguamenti corrispondenti nei conti relativi al periodo contabile in cui è individuata l'irregolarità, fatti salvi gli articoli 144 e 145.

Articolo 140

Disponibilità dei documenti

1.   Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dai fondi per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1 000 000 EUR siano resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti europea per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione.

Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui al primo comma, tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.

Un'autorità di gestione può decidere di applicare alle operazioni con spese ammissibili per un totale inferiore a 1 000 000 EUR la norma di cui al secondo comma.

Il periodo di tempo di cui al primo comma è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

2.   L'autorità di gestione informa i beneficiari della data di inizio del periodo di cui al paragrafo 1.

3.   I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

4.   I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

5.   La procedura per la certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati al documento originale è stabilita dalle autorità nazionali e garantisce che le versioni conservate rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

6.   Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, i sistemi informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati, che garantiscono che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

Sezione II

Chiusura di programmi operativi

Articolo 141

Presentazione dei documenti di chiusura e pagamento del saldo finale

1.   Oltre ai documenti di cui all'articolo 138, per il periodo contabile dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024 gli Stati membri presentano la relazione di attuazione finale del programma operativo o l'ultima relazione di attuazione annuale del programma operativo sostenuto dal FEAMP.

2.   Il pagamento del saldo finale avviene entro tre mesi dalla data di accettazione dei conti del periodo contabile finale o entro un mese dalla data di accettazione della relazione di attuazione finale, se successiva.

Sezione III

Sospensione dei pagamenti

Articolo 142

Sospensione dei pagamenti

1.   La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi a livello di priorità o di programmi operativi qualora si verifichino una o più delle seguenti condizioni:

a)

vi siano gravi carenze nel funzionamento effettivo del sistema di gestione e controllo del programma operativo, che hanno messo a rischio il contributo dell'Unione al programma operativo e per le quali non sono state adottate misure correttive;

b)

le spese figuranti in una dichiarazione di spesa siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie che non è stata rettificata;

c)

lo Stato membro non abbia adottato le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un'interruzione ai sensi dell'articolo 83;

d)

sussistano gravi carenze nella qualità e nell'affidabilità del sistema di sorveglianza o dei dati su indicatori comuni e specifici;

e)

non siano portate a termine azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante secondo le condizioni fissate all'articolo 19;

f)

dalla verifica di efficacia dell'attuazione emerga relativamente a una priorità che vi sia stata una grave carenza nel conseguire i target intermedi relativi agli indicatori finanziari e di output e alle fasi di attuazione principali stabilite nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione secondo le condizioni fissate all'articolo 22.

Le norme specifiche del FEAMP possono prevedere basi specifiche per la sospensione dei pagamenti connessi alla non conformità con le norme applicabili nel quadro della politica comune della pesca, che sono proporzionate per quanto riguarda la natura, la gravità, la durata e la reiterazione della non conformità.

2.   La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni.

3.   La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi se lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per consentirne la revoca.

CAPO III

Rettifiche finanziarie

Sezione I

Rettifiche finanziarie effettuate dagli stati membri

Articolo 143

Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

1.   Spetta in primo luogo agli Stati membri fare accertamenti sulle irregolarità, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie e procedere ai recuperi. Nel caso di un'irregolarità sistemica, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate.

2.   Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche finanziarie consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un'operazione o programma operativo. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i fondi o per il FEAMP e apporta una rettifica proporzionale. L'autorità di gestione inserisce le rettifiche nei bilanci del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione.

3.   Il contributo dei fondi o del FEAMP soppresso a norma del paragrafo 2 può essere reimpiegato dallo Stato membro nell'ambito del programma operativo in questione, fatto salvo il paragrafo 4.

4.   Il contributo soppresso a norma del paragrafo 2 non può essere reimpiegato per operazioni oggetto di rettifica o, laddove la rettifica finanziaria riguardi una irregolarità sistemica, per operazioni interessate da tale irregolarità sistemica.

5.   Le norme specifiche di ciascun fondo per il FEAMP possono stabilire basi specifiche per rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri legate al mancato rispetto delle norme applicabili nell'ambito della politica comune della pesca, che devono essere proporzionate, vista la natura, la gravità, la durata e la ricorrenza della mancata conformità.

Sezione II

Rettifiche finanziarie effettuate dalla commissione

Articolo 144

Criteri per le rettifiche finanziarie

1.   La Commissione procede a rettifiche finanziarie mediante atti di esecuzione, sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma operativo a norma dell'articolo 85, qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa concluda che:

a)

vi è una grave carenza nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo, tale da compromettere il contributo dell'Unione già versato al programma operativo;

b)

lo Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono a norma dell'articolo 143 anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;

c)

le spese figuranti in una domanda di pagamento sono irregolari e non sono state rettificate dallo Stato membro anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

La Commissione basa le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità individuate, valutando se si tratta di un'irregolarità sistemica. Se non è possibile quantificare con precisione l'importo di spesa irregolare addebitato ai fondi o al FEAMP, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o per estrapolazione.

2.   Nel decidere una rettifica ai sensi del paragrafo 1, la Commissione si attiene al principio di proporzionalità e tiene conto della natura e della gravità dell'irregolarità, nonché della portata e delle implicazioni finanziarie delle carenze dei sistemi di gestione e controllo riscontrate nel programma operativo.

3.   Ove si basi su relazioni di revisori non appartenenti ai propri servizi, la Commissione trae le proprie conclusioni circa le conseguenze finanziarie dopo aver esaminato le misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 143, paragrafo 2, le notifiche inviate a norma dell'articolo 122, paragrafo 3, e le eventuali risposte dello Stato membro.

4.   In conformità dell'articolo 22, paragrafo 7, qualora la Commissione, sulla base dell'esame della relazione di attuazione finale del programma operativo per i fondi o dell'ultima relazione di attuazione annuale per il FEAMP, riscontri una grave carenza nel raggiungimento dei target finali stabiliti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, può applicare rettifiche finanziarie rispetto alle priorità interessate, mediante atti di esecuzione.

5.   Quando uno Stato membro non rispetta gli obblighi a norma dell'articolo 95 la Commissione può, in relazione al grado di inadempimento di tali obblighi, procedere a una rettifica finanziaria sopprimendo la totalità o una parte del contributo a titolo dei fondi strutturali a favore dello Stato membro interessato.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme dettagliate relative ai criteri per determinare le carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, tra cui le principali fattispecie di tali carenze, i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare e i criteri per applicare i tassi forfettari o le rettifiche finanziarie estrapolate.

7.   Le norme specifiche del FEAMP possono prevedere basi specifiche per le correzioni finanziarie della Commissione connesse alla non conformità con le norme applicabili nel quadro della politica comune della pesca, che devono essere proporzionate per quanto riguarda la natura, la gravità, la durata e la reiterazione della non conformità.

Articolo 145

Procedura

1.   Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione avvia la procedura comunicando allo Stato membro le conclusioni provvisorie del suo esame e invitandolo a trasmettere osservazioni entro un termine di due mesi.

2.   Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è data la possibilità allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. D'intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare l'ambito dell'esame a una parte o a un campione adeguati della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l'esecuzione dell'esame è limitato a un periodo ulteriore di due mesi successivi al periodo di due mesi di cui al paragrafo 1.

3.   La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i termini di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.   Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, lo Stato membro è da questa convocato per un'audizione, in modo che tutte le informazioni e osservazioni pertinenti siano a disposizione della Commissione ai fini delle conclusioni in merito all'applicazione della rettifica finanziaria.

5.   In caso di accordo e fatto salvo il paragrafo 6 del presente articolo, lo Stato membro può riutilizzare i fondi interessati conformemente all'articolo 143, paragrafo 3.

6.   Per applicare le rettifiche finanziarie la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, entro un termine di sei mesi dalla data dell'audizione, o dalla data di ricevimento di informazioni aggiuntive, ove lo Stato membro convenga di presentarle successivamente all'audizione. La Commissione tiene conto di tutte le informazioni fornite e delle osservazioni formulate durante la procedura. Se l'audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre da due mesi dopo la data della lettera di convocazione per l'audizione trasmessa dalla Commissione.

7.   Se nell'espletamento delle sue prerogative di cui all'articolo 75 la Commissione o la Corte dei conti europea rilevano irregolarità che dimostrino una carenza grave nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, le conseguenti rettifiche finanziarie riducono il sostegno dei fondi al programma operativo.

Il primo comma non si applica in caso di carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo che, prima della data di accertamento da parte della Commissione o della Corte dei conti europea:

a)

siano state individuate nella dichiarazione di gestione, nella relazione annuale di controllo o nel parere di audit presentati alla Commissione a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario o in altre relazioni di audit dell'autorità di audit presentate alla Commissione e siano state oggetto di interventi appropriati; oppure

b)

siano state oggetto di misure correttive appropriate dello Stato membro.

La valutazione delle gravi carenze nell'efficace funzionamento d ei sistemi di gestione e controllo è basata sul diritto applicabile al momento della presentazione delle dichiarazioni di gestione, delle relazioni annuali di controllo e dei pareri di audit pertinenti.

Nel contesto della decisione su una rettifica finanziaria la Commissione:

a)

rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità della carenza grave nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e delle relative implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione;

b)

ai fini dell'applicazione di una rettifica su base forfettaria o per estrapolazione, esclude le spese irregolari precedentemente rilevate dallo Stato membro che sono state oggetto di adeguamento dei conti conformemente all'articolo 139, paragrafo 10, e le spese oggetto di valutazione in corso della loro legittimità e regolarità a norma dell'articolo 137, paragrafo 2;

c)

tiene conto delle rettifiche su base forfettaria o per estrapolazione applicate alle spese dallo Stato membro per altre carenze gravi rilevate dallo Stato membro al momento di determinare il rischio residuo per il bilancio dell'Unione.

8.   Le norme specifiche per il FEAMP possono fissare norme supplementari di procedura per le rettifiche finanziarie di cui all'articolo 144, paragrafo 7.

Articolo 146

Obblighi degli Stati membri

Una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi di cui all'articolo 143, paragrafo 2, del presente regolamento e di recuperare gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (39).

Articolo 147

Rimborso

1.   Qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 73 del regolamento finanziario. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo all'emissione dell'ordine.

2.   Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso di tale interesse è superiore di un punto e mezzo rispetto al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.

TITOLO III

PROPORZIONALITÀ IN MATERIA DI CONTROLLO DEI PROGRAMMI OPERATIVI

Articolo 148

Proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi

1.   Le operazioni per le quali la spesa totale ammissibile non supera 200 000 EUR per il FESR e il Fondo di coesione, 150 000 EUR per il FSE o 100 000 EUR per il FEAMP non sono soggetti a più di un audit da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci in cui sono incluse le spese finali dell'operazione completata. Altre operazioni non sono soggette a più di un audit per periodo contabile da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci in cui sono incluse le spese finali dell'operazione completata. Le operazioni non sono soggette a un audit da parte della Commissione o dell'autorità di audit in qualsiasi anno, se è già stato svolto un audit durante quello stesso anno, da parte della Corte dei conti europea, posto che i risultati dei lavori di audit eseguiti dalla Corte dei conti europea per tali operazioni possano essere utilizzati dall'autorità di audit o dalla Commissione al fine di ottemperare ai loro rispettivi compiti.

2.   Riguardo ai programmi operativi per i quali il parere di audit più recente non segnala l'esistenza di carenze significative, la Commissione può concordare con l'autorità di audit nel successivo incontro di cui all'articolo 128, paragrafo 3, che il livello di audit richiesto può essere ridotto in misura proporzionale al rischio individuato. In tal caso, la Commissione svolge audit sul posto per proprio conto solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze nel sistema di gestione e controllo che incidono sulle spese dichiarate alla Commissione in un periodo contabile i cui bilanci sono stati oggetto di una decisione di accettazione da parte della Commissione.

3.   Riguardo ai programmi operativi per i quali la Commissione conclude che il parere dell'autorità di audit è affidabile, può concordare con la stessa di limitare gli audit sul posto della Commissione alla verifica dell'operato dell'autorità di audit, a meno che vi siano prove che facciano presumere carenze nell'operato dell'autorità di audit per un periodo contabile i cui bilanci sono stati accettati dalla Commissione.

4.   In deroga al paragrafo 1, l'autorità di audit e la Commissione possono effettuare audit relativi alle operazioni qualora da una valutazione del rischio o da un audit effettuato dalla Corte dei conti europea emerga un rischio specifico di irregolarità o di frode, qualora vi siano prove che facciano presumere gravi carenze nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo interessato e durante il periodo di cui all'articolo 140, paragrafo 1. La Commissione può, al fine di valutare il lavoro di un'autorità di audit, esaminare la pista di controllo dell'autorità di audit o partecipare ai controlli sul posto dell'autorità di audit e può, ove necessario, conformemente agli standard internazionalmente riconosciuti, allo scopo di ottenere garanzie in merito all'efficace funzionamento dell'autorità di audit, effettuare audit relativi alle operazioni.

PARTE V

DELEGA DI POTERE, DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Delega di potere e disposizioni di attuazione

Articolo 149

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 12, secondo comma, all'articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, all'articolo 37, paragrafo 13, all'articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, all'articoli 40, paragrafo 4, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 42, paragrafo 6, all'articolo 61, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e settimo comma, agli articoli 63, paragrafo 4, e 64, paragrafo 4, all'articolo 68, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 101, quarto comma, all'articolo 122, paragrafo 2, quinto comma, all'articolo 125, paragrafo 8, primo comma, all'articolo 125, paragrafo 9, all'articolo 127, paragrafi 7 e 8, e all'articolo 144, paragrafo 6, è conferito alla Commissione a decorrere da21 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2020.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 12, secondo comma, all'articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, all'articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, all'articolo 40, paragrafo 4, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 42, paragrafo 6, all'articolo 61, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e settimo comma, agli articoli 63, paragrafo 4, e 64, paragrafo 4, secondo comma, all'articolo 68, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 101, quarto comma, all'articolo 122, paragrafo 2, quinto comma, all'articolo 125, paragrafo 8, primo comma, all'articolo 125, paragrafo 9, all'articolo 127, paragrafi 7 e 8, e all'articolo 144, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 12, secondo comma, dell'articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, dell'articolo 37, paragrafo13, dell'articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, dell'articolo 40, paragrafo 4, dell'articolo 41, paragrafo 3, dell'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 42, paragrafo 6, dell'articolo 61, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e settimo comma, dell'articolo 63, paragrafo 4, e dell'articolo 64, paragrafo 4, dell'articolo 68, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 101, quarto comma, dell'articolo 122, paragrafo 2, quinto comma, dell'articolo 125, paragrafo 8, primo comma, dell'articolo 125, paragrafo 9, dell'articolo 127, paragrafi 7 e 8, e dell'articolo 144, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 150

Procedura di comitato

1.   Nell'applicazione del presente regolamento, del regolamento FESR, del regolamento CTE, del regolamento FSE e del regolamento FC, la Commissione è assistita da un comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Quando il comitato non fornisce un parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione in relazione ai poteri di esecuzione di cui all'articolo 8, terzo comma, all'articolo 22, paragrafo 7, quinto comma, all'articolo 38, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 38, paragrafo 10, all'articolo 39, paragrafo 4, secondo comma, all'articolo 46, paragrafo 3, all'articolo 96, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 115, paragrafo 4 e all'articolo 125, paragrafo 8, secondo comma, e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO II

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 151

Riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio procedono al riesame del presente regolamento entro il 31 dicembre 2020 a norma dell'articolo 177 TFUE.

Articolo 152

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica né il proseguimento né la modifica, compresa la soppressione totale o parziale dell'assistenza approvata dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1083/2006 o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali operazioni al 31 dicembre 2013. Tale regolamento o altra normativa applicabile continuano quindi ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2013 a tale assistenza o operazioni fino alla loro chiusura. Ai fini del presente paragrafo l'assistenza copre i programmi operativi ed i grandi progetti.

2.   Le domande di assistenza presentate o approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 restano valide.

3.   Qualora uno Stato membro si avvalga dell'opzione di cui all'articolo 123, paragrafo 3, può presentare una richiesta alla Commissione affinché l'autorità di gestione svolga le funzioni dell'autorità di certificazione in deroga all'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006 per i programmi operativi corrispondenti attuati a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006. La richiesta è corredata di una valutazione effettuata dall'autorità di audit. Qualora la Commissione accerti, sulla base delle informazioni messe a disposizione dall'autorità di audit, nonché dei propri audit, che i sistemi di gestione e controllo di tali programmi operativi funzionano in modo efficiente e che il loro funzionamento non sarà pregiudicato dall'autorità di gestione che svolge le funzioni dell'autorità di certificazione, informa lo Stato membro del suo assenso entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta.

Articolo 153

Abrogazione

1.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 152, il regolamento (CE) n. 1083/2006 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2014.

2.   I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XIV.

Articolo 154

Entrata in vigore

Il presente regolamento entro in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli da 20 a 24, l'articolo 29, paragrafo 3, l'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), gli articoli 58, 60, da 76 a 92, 118, 120, 121 e gli articoli da 129 a 147 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014.

L'articolo 39, paragrafo 2, settimo comma, seconda frase, e l'articolo 76, quinto comma, si applicano a decorrere dalla data in cui entra in vigore la modifica del regolamento finanziario relativa al disimpegno di stanziamenti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŠADŽIUS


(1)  GU C 191 del 29.6.2012, pag. 30, GU C 44 del 15.2.2013, pag. 76, e GU C 271 del 19.9.2013, pag. 101.

(2)  GU C 225 del 27.7.2012, pag. 58, e GU C 17 del 19.1.2013, pag. 56.

(3)  GU C 47 del 17.2.2011, pag. 1, GU C 13 del 16.1.2013, pag. 1 e GU C 267 del 17.9.2013, pag. 1.

(4)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 (Cfr. pag. 470 della presente Gazzetta ufficiale).

(6)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno nel quadro della politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 e il regolamento (CE) n. 73/2009 (Cfr. pag. 608 della presente Gazzetta ufficiale).

(7)  Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

(8)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga la decisione n. 1982/2006/CE (Cfr. pag. 104 della presente Gazzetta ufficiale).

(9)  Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni specifiche riguardanti gli investimenti per la crescita e l'occupazione e che abroga il regolamento (CE) 1080/2006 (Cfr. pag. 289 della presente Gazzetta ufficiale).

(10)  Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (Cfr. pag. 281 della presente Gazzetta ufficiale).

(11)  Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo a disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (Cfr. pag. 259 della presente Gazzetta ufficiale).

(12)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il regolamento (CE) 1698/2005 (Cfr. pag. 487 della presente Gazzetta ufficiale).

(13)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(14)  Regolamento (CE) n 105/2007 della Commissione, del 1o febbraio 2007, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 39 del 10.2.2007, p. 1).

(15)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2003 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriannuale per il periodo 2014-2020 (Cfr. pag. 884 della presente Gazzetta ufficiale).

(16)  Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa, che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

(17)  Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).

(18)  Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

(19)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(20)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (Cfr. pag. 549 della presente Gazzetta ufficiale).

(21)  Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2010, sugli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione (GU L 191 del 23.7.2010, pag. 28).

(22)  Decisione del Consiglio 2010/707/UE, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione (GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46).

(23)  Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).

(24)  Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35).

(25)  Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004 (GU L 193 del 25.7.2007, pag. 6).

(26)  Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

(27)  Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).

(28)  Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(29)  Regolamento (UE) n. 1176/2011 Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).

(30)  Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’ 11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

(31)  Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

(32)  Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).

(33)  Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

(34)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(35)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(36)  Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

(37)  Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1).

(38)  Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

(39)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).


ALLEGATO I

QUADRO STRATEGICO COMUNE

1.   INTRODUZIONE

Al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equo e sostenibile dell'Unione e di massimizzare il contributo dei fondi SIE alla strategia dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché la missione specifica di ciascun fondo SIE, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, è necessario garantire che gli impegni politici assunti nel contesto della strategia dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva siano sostenuti da investimenti tramite i fondi SIE e da altri strumenti dell'Unione. Pertanto, il quadro strategico comune (QSC), a norma dell'articolo 10 e in linea con le priorità e gli obiettivi definiti nei regolamenti specifici di ciascun fondo, fornisce orientamenti strategici al fine di conseguire un approccio di sviluppo integrato utilizzando i fondi SIE in coordinamento con altri strumenti e politiche dell'Unione, in linea con gli obiettivi strategici e con gli obiettivi principali della strategia dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e, ove appropriato, con le iniziative faro, tenendo conto delle principali sfide a territoriali e degli specifici contesti nazionali, regionali e locali.

2.   CONTRIBUTO DEI FONDI SIE ALLA STRATEGIA DELL'UNIONE PER UNA CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA E COERENZA CON LA GOVERNANCE ECONOMICA DELL'UNIONE

1.

Per sostenere un orientamento efficace verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva negli accordi di partenariato e nei programmi, il presente regolamento individua undici obiettivi tematici, definiti all'articolo 9, primo comma, corrispondenti alle priorità della strategia dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che riceveranno il sostegno dei fondi SIE.

2.

In linea con tali obiettivi tematici stabiliti all'articolo 9, primo comma, gli Stati membri, al fine di assicurare la massa critica necessaria a generare crescita e occupazione, concentrano il sostegno conformemente all'articolo 18 del presente regolamento e alle norme specifiche per ciascun fondo sulla concentrazione tematica e garantiscono l'efficacia della spesa. Gli Stati membri prestano particolare attenzione ad attribuire priorità a una spesa favorevole alla crescita, compresa la spesa per l'istruzione, la ricerca, l'innovazione e l'efficienza energetica e la spesa per agevolare l'accesso delle PMI ai finanziamenti e per garantire la sostenibilità ambientale, la gestione delle risorse naturali e l'azione per il clima, nonché per modernizzare la pubblica amministrazione. Essi prevedono altresì di mantenere o rafforzare la copertura e l'efficacia dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del mercato del lavoro al fine di contrastare la disoccupazione, con un'attenzione particolare a quella giovanile, affrontare le conseguenze sociali della crisi e promuovere l'inclusione sociale.

3.

Al fine di assicurare la coerenza con le priorità stabilite nell'ambito del semestre europeo, nel predisporre gli accordi di partenariato, gli Stati membri pianificano l'uso dei fondi SIE tenendo conto dei programmi nazionali di riforma e, se del caso, delle raccomandazioni pertinenti più recenti specifiche per ciascun paese adottate in conformità dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE nonché delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, secondo i rispettivi ruoli e obblighi. Gli Stati membri, se necessario, tengono inoltre conto delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio formulate sulla base del patto di stabilità e crescita e dei programmi di aggiustamento economico.

4.

Al fine di determinare il modo in cui i fondi SIE possono contribuire più efficacemente alla strategia Europa dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e per tenere conto degli obiettivi del trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, gli Stati membri scelgono gli obiettivi tematici per l'uso pianificato dei fondi SIE nell'ambito degli appropriati contesti nazionali, regionali e locali.

3.   APPROCCIO INTEGRATO E DISPOSIZIONI PER L'USO DEI FONDI SIE

3.1   Introduzione

1.

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), l'accordo di partenariato indica un approccio integrato allo sviluppo territoriale. Gli Stati membri garantiscono che la selezione degli obiettivi tematici, degli investimenti e delle priorità dell'Unione tenga conto delle esigenze di sviluppo e delle sfide territoriali in modo integrato, in linea con l'analisi delineata nella sezione 6.4. Gli Stati membri cercano di sfruttare al massimo le possibilità di assicurare un'erogazione coordinata e integrata dei fondi SIE.

2.

Gli Stati membri e, se del caso, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, le regioni garantiscono che gli interventi finanziati attraverso i fondi SIE siano complementari e attuati in un modo coordinato nell'ottica di creare sinergie, al fine di ridurre i costi e gli oneri amministrativi a carico degli organismi di gestione e dei beneficiari conformemente agli articoli 4, 15 e 27.

3.2   Coordinamento e complementarità

1.

Gli Stati membri e le autorità di gestione responsabili dell'attuazione dei fondi SIE collaborano strettamente alla preparazione, all'attuazione, alla sorveglianza e alla valutazione dell'accordo di partenariato e dei programmi. In particolare, assicurano che siano realizzate le seguenti azioni:

a)

individuazione dei settori di intervento in cui i fondi SIE possono essere combinati in modo complementare per raggiungere gli obiettivi tematici di cui al presente regolamento;

b)

garanzia, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, dell'esistenza di disposizioni per l'efficace coordinamento dei fondi SIE, al fine di accrescere l'impatto e l'efficacia dei fondi anche, se del caso, attraverso l'uso di programmi multifondo per i fondi;

c)

promozione del coinvolgimento delle autorità di gestione responsabili di altri fondi SIE e dei ministeri competenti nello sviluppo dei regimi di sostegno, per assicurare il coordinamento ed evitare sovrapposizioni;

d)

istituzione, se necessario, di comitati di controllo congiunti per i programmi di attuazione dei fondi SIE e sviluppo di altri sistemi di gestione e controllo comuni per facilitare il coordinamento tra le autorità responsabili dell'attuazione dei fondi SIE;

e)

utilizzo delle soluzioni di e-governance comuni disponibili, che possano assistere i richiedenti e i beneficiari, e utilizzo più ampio possibile di "sportelli unici" di consulenza, anche sulle opportunità di sostegno disponibili attraverso ciascuno dei fondi SIE;

f)

creazione di meccanismi di coordinamento delle attività di cooperazione finanziate dal FESR e dal FSE con gli investimenti finanziati dai programmi dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell' occupazione;

g)

promozione di approcci comuni tra i fondi SIE in merito agli orientamenti concernenti lo sviluppo delle operazioni, gli inviti a presentare proposte e le procedure di selezione o altri meccanismi volti a facilitare l'accesso ai fondi per i progetti integrati;

h)

promozione della cooperazione tra le autorità di gestione di diversi fondi SIE in materia di sorveglianza, valutazione, gestione e controllo, nonché audit.

3.3   Promozione di approcci integrati

1.

Gli Stati membri, se del caso, combinano i fondi SIE in pacchetti integrati a livello locale, regionale o nazionale, pensati specificamente per affrontare sfide territoriali specifiche, al fine di sostenere il raggiungimento degli obiettivi definiti nell'accordo di partenariato e nei programmi. A tal fine si possono utilizzare ITT, operazioni integrate, piani d'azione comuni e lo sviluppo locale di tipo partecipativo.

2.

Ai sensi dell'articolo 36, per conseguire un uso integrato degli obiettivi tematici, possono essere combinati nell'ambito di un ITI i finanziamenti di diversi assi prioritari o programmi operativi sostenuti dal FES, FESR o dal Fondo di coesione. Le azioni sostenyute nell'ambito di un ITI possono essere integrate con un sostegno finanziario dai programmi a titolo, rispettivamente, del FEASR o del FEAMP.

3.

Conformemente alle pertinenti disposizioni delle norme specifiche di ciascun fondo, per aumentare l'impatto e l'efficacia di un approccio integrato coerente dal punto di vista tematico, un asse prioritario può riguardare più di una categoria di regioni, combinare una o più priorità di investimento complementari del FESR, Fondo di coesione e FSE in un unico obiettivo tematico e, in casi debitamente giustificati, combinare una o più priorità di investimento di diversi obiettivi tematici al fine di massimizzare il loro contributo a tale asse prioritario.

4.

Gli Stati membri promuovono, conformemente al loro quadro istituzionale e giuridico e all'articolo 32, lo sviluppo di approcci locali e subregionali. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è attuato nel contesto di un approccio strategico per garantire che la definizione delle esigenze locali "dal basso" tenga conto delle priorità definite a un livello più alto. Gli Stati membri definiscono dunque l'approccio allo sviluppo locale di tipo partecipativo nel FEASR e, se del caso, nel FESR, nel FSE o nel FEAMP ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, e indicare negli accordi di partenariato le principali sfide da affrontare in questo modo, i principali obiettivi e le priorità dello sviluppo locale di tipo partecipativo, i tipi di territori da coprire, il ruolo specifico da attribuire ai gruppi di azione locale nell'attuazione delle strategie, il ruolo previsto per il FEASR e, ove appropriato, per il FESR, il FSE o il FEAMP nell'attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo in diversi tipi di territori, come le zone rurali, urbane e costiere, e i relativi meccanismi di coordinamento.

4.   COORDINAMENTO E SINERGIE TRA I FONDI SIE E ALTRE POLITICHE E ALTRI STRUMENTI DELL'UNIONE

Il coordinamento tra gli Stati membri quale previsto dalla presente sezione si applica nella misura in cui uno Stato membro intende avvalersi del sostegno dei fondi SIE e di altri strumenti dell'Unione nel settore strategico pertinente. I programmi dell'Unione citati nella presente sezione non costituiscono un elenco esaustivo.

4.1   Introduzione

1.

Gli Stati membri e la Commissione tengono conto, secondo le rispettive responsabilità, dell'impatto delle politiche dell'Unione a livello nazionale e regionale e sulla coesione sociale, economica, e territoriale, al fine di favorire le sinergie e un coordinamento efficace e individuare e promuovere gli strumenti più idonei per utilizzare i fondi dell'Unione a sostegno degli investimenti locali, regionali e nazionali. Gli Stati membri garantiscono inoltre la complementarità tra le politiche e gli strumenti dell'Unione e gli interventi nazionali, regionali e locali.

2.

Gli Stati membri e la Commissione garantiscono, a norma dell'articolo 46 e secondo le rispettive responsabilità, il coordinamento tra i fondi SIE e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione a unionale e nazionale. Essi adottano le misure opportune per garantire la coerenza nelle fasi di programmazione e attuazione tra gli interventi finanziati dai fondi SIE e gli obiettivi di altre politiche dell'Unione. A tal fine essi cercano di tenere conto dei seguenti aspetti:

a)

rafforzare le complementarità e le sinergie tra i diversi strumenti dell'Unione a livello unionale, nazionale e regionale, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;

b)

ottimizzare le strutture esistenti e, ove necessario, crearne di nuove che facilitino l'identificazione strategica delle priorità per i diversi strumenti e le diverse strutture di coordinamento a livello unionale e nazionale, evitino la duplicazione degli sforzi e identifichino le aree in cui è necessario un supporto finanziario supplementare;

c)

sfruttare le possibilità di combinare strumenti diversi per sostenere singole operazioni e lavorare in stretta collaborazione con i responsabili dell'attuazione a livello unionale e nazionale, al fine di offrire ai beneficiari opportunità coerenti e semplificate di finanziamento.

4.2   Coordinamento con la politica agricola comune e la politica comune della pesca

1.

Il FEASR è parte integrante della politica agricola comune e integra le misure previste dal Fondo europeo agricolo di garanzia, che fornisce un sostegno diretto agli agricoltori e sostiene le misure di mercato. Gli Stati membri gestiscono quindi tali interventi insieme per massimizzare le sinergie e il valore aggiunto del sostegno dell'Unione.

2.

Il FEAMP mira a raggiungere gli obiettivi della politica comune della pesca riformata e della politica marittima integrata. Gli Stati membri utilizzano quindi il FEAMP a sostegno degli sforzi volti a migliorare la raccolta dei dati e a rafforzare i controlli, e garantire la ricerca di sinergie anche a sostegno delle priorità della politica marittima integrata, come la ricerca marina, la pianificazione dello spazio marittimo, la gestione integrata delle zone costiere, la sorveglianza marittima integrata, la protezione dell'ambiente marino e della biodiversità e l'adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle zone costiere.

4.3   L'iniziativa Orizzonte 2020 e altri programmi dell'Unione nei settori della ricerca e dell'innovazione gestiti a livello centrale

1.

Gli Stati membri e la Commissione prestano la dovuta attenzione a rafforzare il coordinamento, le sinergie e la complementarità tra i fondi SIE e Orizzonte 2020, il programma per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese(COSME) in conformità del regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e gli altri pertinenti programmi di finanziamento dell'Unione gestiti a livello centrale, e al contempo delimitano chiaramente le aree di intervento.

2.

Gli Stati membri sviluppano strategie nazionali e/o regionali per una "specializzazione intelligente", in linea con il programma di riforma nazionale, se del caso. Tali strategie possono assumere la forma ovvero essere incluse in un quadro strategico di ricerca e innovazione nazionale o regionale per una "specializzazione intelligente". Le strategie di "specializzazione intelligente" sono sviluppate coinvolgendo le autorità di gestione nazionali o regionali e le parti interessate, come le università e altri istituti di istruzione superiore, l'industria e le parti sociali, in un processo di scoperta imprenditoriale. Le autorità direttamente interessate da Orizzonte 2020 sono strettamente associate a questo processo. Le strategie di "specializzazione intelligente" comprendono:

a)

le "azioni a monte" per preparare gli attori regionali della R&I a partecipare a Orizzonte 2020 ("scala verso l'eccellenza") sono elaborate, se del caso, mediante lo sviluppo delle capacità. La comunicazione e la cooperazione tra i punti di contatto nazionali di Orizzonte 2020 e le autorità di gestione dei fondi SIE sono rafforzate;

b)

le "azioni a valle" forniscono i mezzi per sfruttare e diffondere nel mercato i risultati della R&I, ottenuti nel quadro di Orizzonte 2020 e dei programmi precedenti, con particolare attenzione alla creazione di un ambiente imprenditoriale e industriale favorevole all'innovazione anche per le PMI e in linea con le priorità individuate per i territori nella pertinente strategia di specializzazione intelligente.

3.

Gli Stati membri sfruttano appieno le disposizioni del presente regolamento che consentono di combinare i fondi SIE con le risorse di Orizzonte 2020 nei programmi pertinenti utilizzati per attuare parti delle strategie di cui al punto 2. È necessario fornire un sostegno congiunto alle autorità nazionali e regionali per lo sviluppo e l'attuazione di tali strategie, per individuare le opportunità di finanziamento congiunto delle infrastrutture di R&I di interesse europeo, promuovere la collaborazione internazionale, fornire sostegno metodologico attraverso le verifiche inter pares, favorire lo scambio di buone prassi e la formazione nelle diverse regioni.

4.

Allo scopo di liberare le loro potenzialità di eccellenza nel campo della ricerca e dell'innovazione, in modo complementare e sinergico con Orizzonte 2020, in particolare attraverso finanziamenti congiunti, gli Stati membri e, se del caso, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, le regioni tengono in considerazione ulteriori misure. Tali misure consistono nel:

a)

creare collegamenti tra istituzioni di ricerca di eccellenza e Stati membri e regioni meno sviluppati in materia di ricerca, sviluppo e innovazione al fine di istituire centri di eccellenza nuovi o aggiornare quelli esistenti nelle regioni meno sviluppate nonché negli Stati membri e nelle regioni meno efficienti in materia di ricerca, sviluppo e innovazione;

b)

creare collegamenti con le regioni meno sviluppate nonché meno efficienti negli Stati membri e nelle regioni meno efficienti in materia di ricerca, sviluppo e innovazione tra i cluster innovativi di riconosciuta eccellenza;

c)

istituire "cattedre SER" per attirare accademici di alto livello, in particolare nelle regioni meno sviluppate nonché negli Stati membri e nelle regioni meno efficienti in materia di ricerca, sviluppo e innovazione;

d)

favorire l'accesso alle reti internazionali dei ricercatori e degli innovatori che non sono adeguatamente coinvolti nello Spazio europeo della ricerca (SER) o provenienti dalle regioni meno sviluppate o da Stati membri e regioni meno efficienti in materia di ricerca, sviluppo e innovazione;

e)

contribuire nel modo opportuno ai partenariati europei per l'innovazione;

f)

preparare le istituzioni nazionali e/o i cluster di eccellenza alla partecipazione alle comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT); e

g)

partecipare in qualità di paese ospitante a programmi internazionali di elevata qualità per la mobilità dei ricercatori con il cofinanziamento delle "azioni Marie Sklodowska-Curie".

Gli Stati membri si impegnano, ove opportuno e a norma dell'articolo 70, a fare uso della flessibilità per sostenere operazioni al di fuori dell'area interessata dal programma, con un livello di investimento sufficiente a conseguire una massa critica, al fine di attuare le misure di cui al primo comma nel modo più efficace possibile.

4.4   Finanziamento di progetti dimostrativi nel quadro della Riserva per i nuovi entranti (NER 300) (2)

Gli Stati membri assicurano che il finanziamento dai fondi SIE sia coordinato con il sostegno dal programma NER 300, che utilizza i proventi della vendita all'asta di 300 milioni di quote riservate, nel quadro della riserva per i nuovi entranti del sistema europeo di scambio delle quote di emissione.

4.5   Programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE) (3) e l'acquis in materia di ambiente

1.

Gli Stati membri e la Commissione, attraverso un accresciuto orientamento tematico nei programmi e l'applicazione del principio dello sviluppo sostenibile a norma dell'articolo 8, cercano di sfruttare le sinergie con gli strumenti (finanziari e no) delle politiche dell'Unione di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, tutela ambientale ed efficienza delle risorse.

2.

Gli Stati membri promuovono e, se del caso, a norma dell'articolo 4, garantiscono la complementarità e il coordinamento con il programma LIFE, in particolare con i progetti integrati nei settori della natura, della biodiversità, dell'acqua, dei rifiuti, dell'aria, della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Tale coordinamento si realizza attraverso misure quali la promozione del finanziamento mediante i fondi SIE di attività che completino i progetti integrati nell'ambito di LIFE, nonché la promozione dell'uso di soluzioni, metodi e approcci convalidati nell'ambito di LIFE, compresi, tra l'altro, investimenti in infrastrutture verdi, efficienza energetica, ecoinnovazione, soluzioni basate sull'ecosistema, e l'adozione delle relative tecnologie innovative.

3.

I piani, i programmi o le strategie settoriali pertinenti (compreso il quadro d'azione prioritaria, il piano di gestione del bacino idrografico, il piano di gestione dei rifiuti, la strategia di mitigazione o di adattamento) possono servire da quadro di coordinamento, qualora sia previsto il sostegno nei settori interessati.

4.6   ERASMUS+ (4)

1.

Gli Stati membri cercano di utilizzare i fondi SIE per integrare gli strumenti e i metodi sviluppati e testati con successo nell'ambito del programma Erasmus+ allo scopo di massimizzare l'impatto sociale ed economico dell'investimento sulle persone e, tra l'altro, dare impulso alle iniziative per i giovani e alle azioni dei cittadini.

2.

Gli Stati membri promuovono e garantiscono, a norma dell'articolo 4, un coordinamento efficace tra i fondi SIE e Erasmus+ a livello nazionale operando una chiara distinzione tra i tipi di investimenti e le categorie di destinatari. Gli Stati membri perseguono la complementarità per quanto riguarda il finanziamento di azioni di mobilità.

3.

Il coordinamento va realizzato mediante lo sviluppo di meccanismi di cooperazione opportuni tra le autorità di gestione e le agenzie nazionali istituite nell'ambito del programma Erasmus+, favorendo in tal modo una comunicazione trasparente e accessibile nei confronti dei cittadini a livello dell'Unione, nazionale e regionale.

4.7   Programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) (5)

1.

Gli Stati membri promuovono e garantiscono, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, un coordinamento efficace tra il programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e il sostegno fornito dai fondi SIE nel quadro degli obiettivi tematici Occupazione e inclusione sociale. Tale coordinamento efficace comprende il coordinamento del sostegno nell'ambito dell'asse EURES del programma EaSI con azioni a favore della mobilità transnazionale dei lavoratori sostenute dal FSE, al fine di promuovere la mobilità geografica dei lavoratori e aumentare le possibilità di occupazione, nonché il coordinamento tra il sostegno dei fondi SIE per il lavoro autonomo, l'imprenditorialità, la creazione di imprese e le imprese sociali e il sostegno dell'asse Microfinanza e imprenditorialità sociale del programma EaSI.

2.

Gli Stati membri cercano di sviluppare gradualmente le misure di maggior successo adottate nel quadro dell'asse Progress del programma EaSI, in particolare in materia di innovazione sociale e sperimentazione di politiche sociali, con il sostegno del FSE.

4.8   Meccanismo per collegare l'Europa (CEF) (6)

1.

Per massimizzare il valore aggiunto europeo nel settore dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia, gli Stati membri e la Commissione garantiscono che gli interventi del FESR e del Fondo di coesione siano programmati in stretta cooperazione con il sostegno fornito dal CEF, in modo da assicurare la complementarità, evitare duplicazioni degli sforzi e garantire collegamenti ottimali di diversi tipi di infrastrutture a livello locale, regionale, nazionale e unionale. Si garantisce il maggiore effetto leva possibile dei diversi strumenti di finanziamento per i progetti con una dimensione unionale e di mercato interno, che presentano il massimo valore aggiunto europeo e promuovono la coesione sociale, economica e territoriale, e in particolare per i progetti di realizzazione delle reti prioritarie di infrastrutture, di trasporto, energetiche e digitali, come indicato nei rispettivi quadri strategici delle reti transeuropee di trasporto, al fine di costruire nuove infrastrutture e di ammodernare in maniera sostanziale quelle esistenti.

2.

Nel settore dei trasporti, la pianificazione degli investimenti si basa sulla domanda di trasporto reale e prevista e individuare i collegamenti mancanti e le strozzature, tenendo conto, in un approccio coerente, dello sviluppo dei collegamenti transfrontalieri nell'Unione, e realizzando collegamenti tra le regioni all'interno di uno Stato membro. Gli investimenti nei collegamenti regionali alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T) globale e ai suoi assi principali assicurano che le zone urbane e rurali beneficino delle opportunità offerte dalle reti principali.

3.

La definizione degli investimenti prioritari che hanno un impatto al di là di un determinato Stato membro, in particolare quelli che fanno parte dei principali corridoi della rete TEN-T, è coordinata con la pianificazione della rete TEN-T e con i piani di attuazione dei corridoi principali della rete, in modo che gli investimenti dal FESR e dal Fondo di coesione nelle infrastrutture di trasporto siano pienamente in linea con gli orientamenti TEN-T.

4.

Gli Stati membri si concentrano sulle forme sostenibili di trasporto e sulla mobilità urbana sostenibile e sull'investimento in settori che offrono il maggiore valore aggiunto europeo, tenendo conto della necessità di migliorare la qualità, l'accessibilità e l'affidabilità dei servizi di trasporto per promuovere il trasporto pubblico. Una volta identificati, gli investimenti sono classificati in ordine di priorità in base al loro contributo alla mobilità, alla sostenibilità, alla riduzione delle emissioni di gas effetto serra e allo Spazio unico europeo dei trasporti, conformemente alla visione delineata nel Libro bianco intitolato "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile", nel quale si sottolinea la necessità di ridurre considerevolmente le emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti. E' opportuno promuovere il contributo di progetti a una rete europea per il trasporto sostenibile delle merci attraverso lo sviluppo di vie d'acqua interne, sulla base di una preventiva valutazione del loro impatto ambientale.

5.

I fondi SIE finanziano la realizzazione delle infrastrutture locali e regionali e dei loro collegamenti alle reti prioritarie dell'Unione nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni.

6.

Gli Stati membri e la Commissione istituiscono meccanismi adeguati di coordinamento e di supporto tecnico per garantire la complementarità e la pianificazione efficace delle misure nel settore delle TIC, al fine di sfruttare appieno i diversi strumenti dell'Unione (fondi SIE, fondi CEF, reti transeuropee, Orizzonte 2020) per il finanziamento delle reti a banda larga e delle infrastrutture per i servizi digitali. Per scegliere lo strumento finanziario più appropriato si considera il potenziale di generazione di reddito dell'intervento e il livello di rischio, al fine di usare i fondi pubblici nel modo più efficiente possibile. Nell'ambito della valutazione delle domande di sostegno dei fondi SIE, gli Stati membri tengono conto delle valutazioni delle operazioni a questi connessi che sono stati presentati per il CEF ma non sono stati scelti, fatta salva la decisione di selezione finale da parte dell'autorità di gestione.

4.9   Strumento di assistenza preadesione, strumento europeo di vicinato e Fondo europeo di sviluppo

1.

Gli Stati membri e la Commissione, in base alle rispettive responsabilità, cercano di migliorare il coordinamento tra strumenti esterni e fondi SIE al fine di aumentare l'efficacia nel conseguimento dei molteplici obiettivi strategici dell'Unione. Il coordinamento e la complementarità con il Fondo europeo di sviluppo, lo strumento di preadesione e lo strumento europeo di vicinato sono particolarmente importanti.

2.

Per sostenere una maggiore integrazione territoriale, gli Stati membri cercano di sfruttare al meglio le sinergie tra le attività di cooperazione territoriale nell'ambito della politica di coesione e gli strumenti della politica europea di vicinato, in particolare per quanto riguarda le attività di cooperazione transfrontaliera, tenendo conto del potenziale offerto dai GECT.

5.   PRINCIPI ORIZZONTALI DI CUI AGLI ARTICOLO 5, 7 E 8 E OBIETTIVI STRATEGICI TRASVERSALI

5.1   Partenariato e governance a più livelli

1.

Conformemente all'articolo 5, il principio di partenariato e governance a più livelli è rispettato dagli Stati membri al fine di facilitare la realizzazione della coesione sociale, economica e territoriale e delle priorità dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. A fine di rispettare tale principi è necessaria un'azione coordinata, in particolare tra i diversi livelli di governance, realizzata conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, anche mediante la cooperazione operativa istituzionalizzata, in relazione alla preparazione e all'attuazione dell'accordo di partenariato e dei programmi.

2.

Gli Stati membri esaminano l'esigenza di rafforzare la capacità istituzionale dei partner al fine di sviluppare il loro potenziale contributo all'efficacia del partenariato.

5.2   Sviluppo sostenibile

1.

Gli Stati membri e le autorità di gestione, in tutte le fasi dell'attuazione, assicurano la piena integrazione dello sviluppo sostenibile dei fondi SIE, nel rispetto del principio di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 3, paragrafo 3, TUE, nonché in conformità dell'obbligo di integrare i requisiti di tutela ambientale a norma dell'articolo 11 TFUE e del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 191, paragrafo 2, TFUE.

Le autorità di gestione intraprendono azioni durante tutta la durata dei programmi, per evitare o ridurre gli eventuali effetti dannosi per l'ambiente degli interventi e garantire risultati che apportino benefici sociali, ambientali e climatici netti. Le azioni da intraprendere possono comprendere quanto segue:

a)

orientare gli investimenti verso le opzioni più efficienti in termini di risorse e più sostenibili;

b)

evitare gli investimenti che potrebbero avere un grave impatto negativo sull'ambiente o sul clima e sostenere azioni per attenuare gli eventuali impatti residui;

c)

adottare una prospettiva di lungo termine quando si raffrontano i costi relativi al ciclo di vita delle diverse possibilità di investimento;

d)

ricorrere maggiormente agli appalti pubblici "verdi".

2.

Gli Stati membri tengono conto del potenziale di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento a essi degli investimenti effettuati con il sostegno dei fondi SIE, a norma dell'articolo 8, e garantiscono che siano in grado di fronteggiare l'impatto dei cambiamenti climatici e delle calamità naturali, come a esempio maggiori rischi di inondazioni, siccità, le ondate di calore, gli incendi forestali e gli eventi meteorologici estremi.

3.

Gli investimenti sono coerenti con la gerarchizzazione della gestione idrica in linea con la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), concentrandosi sulle opzioni di gestione della domanda. Le opzioni di fornitura alternative sono prese in considerazione unicamente dopo che siano state esaurite le potenzialità di risparmio e di efficienza idrica. L'intervento pubblico nel settore della gestione dei rifiuti integra gli sforzi compiuti nel settore privato, in particolare in relazione alla responsabilità dei produttori. Gli investimenti incoraggiano approcci innovativi in grado di promuovere elevati livelli di riciclaggio. Gli investimenti sono coerenti con la gerarchia dei rifiuti stabilita a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Le spese legate alla biodiversità e alla tutela delle risorse naturali sono coerenti con la direttiva 92/43/CEE del Consiglio (9).

5.3   Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione

1.

A norma dell'articolo 7, gli Stati membri e la Commissione perseguono l'obiettivo della parità fra uomini e donne e adottano le misure opportune per prevenire qualsiasi discriminazione durante l'elaborazione, l'attuazione, il controllo e la valutazione delle operazioni nel quadro dei programmi cofinanziati dai fondi SIE. Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7, gli Stati membri descrivono le azioni da intraprendere, in particolare per quanto attiene alla selezione delle operazioni, alla fissazione degli obiettivi per gli interventi e alle modalità di controllo e rendicontazione. Gli Stati membri effettuano anche analisi di genere, se del caso. In particolare, azioni specifiche mirate sono sostenute mediante il FSE.

2.

Gli Stati membri garantiscono, a norma degli articoli 5 e 7, la partecipazione al partenariato degli organismi responsabili della promozione della parità di genere, della non discriminazione e strutture adeguate, in linea con le prassi nazionali, a fornire consulenza sulla parità di genere, sulla non discriminazione e sull'accessibilità, al fine di fornire il contributo di conoscenze necessario nella preparazione, nel controllo e nella valutazione dei fondi SIE.

3.

Le autorità di gestione conducono valutazioni o esercizi di autovalutazione, in coordinamento con i comitati di sorveglianza, focalizzati sull'applicazione del principio dell'integrazione della dimensione di genere.

4.

Gli Stati membri soddisfano, nel modo opportuno, le esigenze dei gruppi svantaggiati al fine di permettere loro di integrarsi meglio nel mercato del lavoro e facilitarne in tal modo la piena partecipazione alla società.

5.4   Accessibilità

1.

Gli Stati membri e la Commissione intraprendono le azioni appropriate per prevenire ogni discriminazione basata sulla disabilità, a norma dell'articolo 7. Le autorità di gestione garantiscono, agendo durante l'interno ciclo di vita del programma, che tutti i prodotti, i beni, i servizi e le infrastrutture aperti o forniti al pubblico e cofinanziati dai fondi SIE siano accessibili a tutti i cittadini, compresi i cittadini con disabilità conformemente al diritto unionale e nazionale applicabile, contribuendo in tal modo alla creazione di un ambiente privo di barriere per le persone con disabilità e gli anziani. In particolare, è garantita l'accessibilità all'ambiente fisico, ai trasporti, alle TIC e della comunicazione, al fine di favorire l'inclusione dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con disabilità. Le azioni da intraprendere possono includere l'orientamento degli investimenti verso l'accessibilità negli edifici esistenti e nei servizi istituiti.

5.5   Fronteggiare il cambiamento demografico

1.

Si tiene conto a tutti i livelli delle sfide connesse al cambiamento demografico, comprese, in particolare, quelle connesse a una popolazione lavorativa in calo, a una quota crescente nella popolazione totale di persone in pensione e allo spopolamento. Gli Stati membri utilizzano i fondi SIE, in linea con le pertinenti strategie nazionali o regionali, ove tali strategie siano in essere, per affrontare i problemi demografici e creare crescita nel quadro di una società che invecchia.

2.

Gli Stati membri utilizzano i fondi SIE, in linea con le pertinenti strategie nazionali o regionali, per agevolare l'inclusione di tutte le fasce di età, anche attraverso un migliore accesso alle strutture educative e di sostegno sociale, nell'ottica di aumentare le opportunità di lavoro per le persone anziane e i giovani e con un'attenzione particolare per le regioni con tassi elevati di disoccupazione giovanile rispetto alla media dell'Unione. Gli investimenti in infrastrutture sanitarie sono intesi a garantire una vita lavorativa lunga e in buona salute per tutti i cittadini dell'Unione.

3.

Al fine di affrontare le sfide nelle regioni più colpite dal cambiamento demografico, gli Stati membri individuano, in particolare, misure intese a:

a)

sostenere il rinnovamento demografico attraverso condizioni migliori per le famiglie e un maggiore equilibrio tra vita lavorativa e vita familiare;

b)

stimolare l'occupazione, aumentare la produttività e i risultati economici investendo in istruzione, TIC e ricerca e innovazione;

c)

concentrarsi sull'adeguatezza e sulla qualità dell'istruzione, della formazione e delle strutture di sostegno sociale nonché, se del caso, sull'efficienza dei sistemi di protezione sociale;

d)

promuovere una prestazione delle cure sanitarie e delle cure a lungo termine efficiente sotto il profilo dei costi, includendo investimenti nella sanità elettronica, nella teleassistenza e in infrastrutture.

5.6   Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

A norma dell'articolo 8, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione dei rischi sono integrati nella preparazione e nell' attuazione degli accordi di partenariato e dei programmi.

6.   MODALITÀ PER FRONTEGGIARE LE PRINCIPALI SFIDE TERRITORIALI

6.1

Gli Stati membri tengono conto delle caratteristiche geografiche o demografiche e adottare misure per affrontare le sfide territoriali specifiche di ciascuna regione al fine di sbloccare il loro potenziale di sviluppo, in tal modo aiutandole anche a ottenere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nel modo più efficace.

6.2

La scelta e la combinazione di obiettivi tematici, nonché la selezione degli investimenti e delle priorità dell'Unione corrispondenti e degli obiettivi specifici riflettono le esigenze e il potenziale di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva di ciascuno Stato membro e di ciascuna regione.

6.3.

Pertanto, nell'elaborazione degli accordi di partenariato e dei programmi gli Stati membri tengono conto del fatto che le principali sfide della società cui si trova oggi a far fronte l'Unione – globalizzazione, cambiamenti demografici, degrado ambientale, migrazione, cambiamenti climatici, uso dell'energia, conseguenze economiche e sociali della crisi – possono avere impatti differenti nelle diverse regioni.

6.4.

Nell'ottica di un approccio territoriale integrato nell'affrontare le sfide territoriali, gli Stati membri assicurano che i programmi a titolo dei fondi SIE riflettono la diversità delle regioni europee, in termini di caratteristiche dell'occupazione e del mercato del lavoro, interdipendenze tra diversi settori, modelli di pendolarismo, invecchiamento e cambiamenti demografici, caratteristiche culturali, paesaggistiche e del patrimonio, vulnerabilità e impatti dei cambiamenti climatici, destinazione del territorio e disponibilità limitata delle risorse, potenziale per un uso più sostenibile delle risorse comprese le fonti rinnovabili, dispositivi istituzionali e di governance, connettività e accessibilità e collegamenti tra zone rurali e urbane. A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri e le regioni seguono pertanto il seguente iter al fine della redazione degli accordi di partenariato e dei programmi:

a)

analizzare le caratteristiche, il potenziale di sviluppo e la capacità dello Stato membro o della regione, in particolare in relazione alle sfide principali individuate nella strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nei programmi nazionali di riforma e, se del caso, nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE;

b)

valutare le principali sfide cui deve far fronte la regione o lo Stato membro e individuare le strozzature e i collegamenti mancanti e le lacune nel campo dell'innovazione, compresa la mancanza di capacità di programmazione e di attuazione che inibisce il potenziale di crescita e occupazione a lungo termine. Ciò costituisce la base per l'identificazione dei settori e delle attività possibili per la fissazione delle priorità politiche, l'intervento e la concentrazione;

c)

valutare le difficoltà di un coordinamento transettoriale, intergiurisdizionale o transfrontaliero, in particolare nel contesto di strategie macroregionali e per i bacini marittimi;

d)

individuare misure tese a conseguire un migliore coordinamento tra i diversi livelli territoriali, tenendo conto della scala territoriale e del contesto adeguati per la progettazione delle politiche nonché del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri, e le diverse fonti di finanziamento per ottenere un approccio integrato che colleghi la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ai soggetti regionali e locali.

6.5.

Al fine di tener conto dell'obiettivo della coesione territoriale, gli Stati membri e le regioni garantiscono, in particolare, che l'approccio globale di promozione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nelle aree interessate:

a)

rifletta il ruolo delle città, delle zone urbane e rurali e delle zone di pesca e costiere, nonché delle zone che presentano svantaggi geografici o demografici specifici;

b)

tenga conto delle sfide specifiche delle regioni ultraperiferiche, delle regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e delle regioni insulari, transfrontaliere e di montagna;

c)

si occupi dei collegamenti tra zone urbane e rurali, in termini di accesso a servizi e infrastrutture di elevata qualità e a prezzi abbordabili, e dei problemi delle regioni con una forte concentrazione di comunità socialmente emarginate.

7.   ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE

7.1   Coordinamento e complementarità

1.

Gli Stati membri perseguono la complementarità tra le attività di cooperazione e altre azioni sostenute dai fondi SIE.

2.

Gli Stati membri garantiscono che le attività di cooperazione diano un contributo effettivo agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che la cooperazione sia organizzata a sostegno di obiettivi strategici di più ampio respiro. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione, in base alle rispettive competenze, garantiscono la complementarità e il coordinamento con altri programmi o strumenti finanziati dall'Unione.

3.

Per aumentare l'efficacia della politica di coesione, gli Stati membri cercano di coordinare e integrare i programmi nell'ambito dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea e dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, in particolare per garantire una pianificazione coerente e facilitare l'attuazione di investimenti su vasta scala.

4.

Gli Stati membri, se del caso, assicurano che gli obiettivi delle strategie macroregionali e per i bacini marittimi rientrino nella pianificazione strategica globale, negli accordi di partenariato, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento, e nei programmi nelle regioni e negli Stati membri interessati, conformemente alle disposizioni pertinenti delle norme specifiche di ciascun fondo. Gli Stati membri cercano inoltre di garantire che laddove esistono strategie macroregionali e per i bacini marittimi, i fondi SIE ne sostengano l'attuazione conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento e alle pertinenti disposizioni delle norme specifiche di ciascun fondo e in linea con le esigenze dell'area del programma individuate dagli Stati membri. Al fine di garantire un'attuazione efficiente è necessario anche un coordinamento con altri strumenti finanziati dall'Unione e con altri strumenti pertinenti.

5.

Gli Stati membri, ove opportuno, sfruttano la possibilità di realizzare azioni interregionali e transnazionali i cui beneficiari siano situati in almeno un altro Stato membro, nel quadro dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, compresa l'attuazione delle pertinenti misure nel campo della ricerca e dell'innovazione derivanti dalle rispettive strategie di specializzazione intelligente.

6.

Gli Stati membri e le regioni fanno il miglior uso possibile dei programmi di cooperazione territoriali per superare le barriere alla cooperazione oltre i confini amministrativi, contribuendo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale. In tale contesto, occorre riservare particolare attenzione alle regioni di cui all'articolo 349 TFUE.

7.2   Cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale nell'ambito del FESR

1.

Gli Stati membri e le regioni cercano di far ricorso alla cooperazione per raggiungere una massa critica, tra l'altro nei settori delle TIC e della ricerca e innovazione, nonché per promuovere lo sviluppo di approcci comuni alla specializzazione intelligente e di partenariati tra istituti di istruzione. La cooperazione interregionale comprende, se del caso, la promozione della cooperazione tra cluster ad alta intensità di ricerca innovativa e degli scambi tra istituti di ricerca tenendo conto dell'esperienza delle "regioni della conoscenza" e del "potenziale di ricerca nelle regioni che rientrano nell'obiettivo convergenza e nelle regioni ultraperiferiche" nell'ambito del settimo programma quadro per la ricerca.

2.

Gli Stati membri e le regioni cercano, nelle zone interessate, di avvalersi della cooperazione transfrontaliera e transnazionale per:

a)

assicurare che le zone che hanno in comune importanti elementi geografici (isole, laghi, fiumi, bacini marittimi o catene montuose) sostengano la gestione e promozione comuni delle loro risorse naturali;

b)

sfruttare le economie di scala che possono essere realizzate, in particolare con riferimento ad investimenti relativi all'uso condiviso di servizi pubblici comuni;

c)

promuovere la pianificazione e lo sviluppo coerenti di infrastrutture di rete transfrontaliere, in particolare dei collegamenti transfrontalieri mancanti, e di modalità di trasporto rispettose dell'ambiente e interoperabili nelle zone geografiche più estese;

d)

raggiungere una massa critica, in particolare nei settori della ricerca e innovazione e delle TIC, dell'istruzione e in relazione alle misure volte a migliorare la competitività delle PMI;

e)

rafforzare i servizi del mercato del lavoro transfrontaliero per favorire la mobilità dei lavori attraverso le frontiere;

f)

migliorare la governance transfrontaliera.

3.

Gli Stati membri e le regioni cercano di far ricorso alla cooperazione interregionale per rafforzare l'efficacia della politica di coesione incoraggiando lo scambio di esperienze tra regioni e città al fine di migliorare la progettazione e l'attuazione di programmi nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

7.3   Contributo dei programmi generali alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi

1.

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del presente regolamento e alle pertinenti disposizioni delle norme specifiche di ciascun fondo, gli Stati membri cercano di assicurare un'efficace mobilitazione dei finanziamenti dell'Unione destinati alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi in linea con le esigenze dell'area del programma individuate dagli Stati membri. Assicurare un'efficace mobilitazione può essere raggiunto, tra l'altro, privilegiando le operazioni derivanti da strategie macroregionali e per i bacini marittimi attraverso l'organizzazione di inviti specifici per i medesimi o dando la priorità a tali operazioni nel processo di selezione mediante l'individuazione di operazioni che possono essere finanziati congiuntamente da vari programmi.

2.

Gli Stati membri valutano l'opportunità di avvalersi dei pertinenti programmi transnazionali come quadri di sostegno per l'insieme delle politiche e dei fondi necessari all'attuazione delle strategie macroregionali e per i bacini marittimi.

3.

Gli Stati membri promuovono, se del caso, il ricorso ai fondi SIE nel contesto delle strategie macroregionali per la creazione di corridoi di trasporto europei, compreso il sostegno alla modernizzazione delle dogane, la prevenzione, preparazione e risposta alle calamità naturali, la gestione dell'acqua a livello di bacino idrografico, le infrastrutture verdi, la cooperazione marittima integrata a livello transfrontaliero e intersettoriale, le reti di ricerca e innovazione e le reti TIC, la gestione delle risorse marine comuni nel bacino marittimo e la protezione della biodiversità marina.

7.4   Cooperazione transnazionale nell'ambito del FSE

1.

Gli Stati membri cercano di affrontare le aree strategiche identificate nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio al fine di massimizzare l'apprendimento reciproco.

2.

Gli Stati membri selezionano, se del caso, i temi delle attività transnazionali e stabiliscono adeguati meccanismi di attuazione in funzione delle loro esigenze specifiche.

(1)  Regolamento (UE) n. 1287/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (COSME) per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 1639/2006/CE (Cfr. pag. 33 della presente Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione 2010/670/UE della Commissione, del 3 novembre 2010, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO2 in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 6.11.2010, pag. 39).

(3)  Regolamento (UE) n. 1293/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013. sull’istituzione di un programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (Cfr. pag. 185 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (UE) n 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus +": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni nn 1719/2006/CE, 1720/2006/CE e 1298/2008/CE (Cfr. pag. 50 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Regolamento (UE) n. 1296/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale ("EaSI") e che modifica la decisione n. 283/2010/UE che istituisce che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (Cfr. pag. 238 della presente Gazzetta ufficiale).

(6)  Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa, che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

(7)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(8)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(9)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).


ALLEGATO II

METODO PER DEFINIRE IL QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE

1.

Il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione è costituito da target intermedi definiti per ciascuna priorità, a eccezione delle priorità relative all'assistenza tecnica e dei programmi dedicati agli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 39, per l'anno 2018 e da target finali fissati per il 2023. Target intermedi e target finali sono presentati secondo il formato indicato nella tabella 1.

Tabella 1:   Formato standard per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Priorità

Indicatore e unità di misurazione, se del caso

 

Target intermedio per il 2018

Target finale per il 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

I target intermedi sono obiettivi intermedi, direttamente connessi al conseguimento dell'obiettivo specifico di una priorità che indicano, se del caso, i progressi attesi verso il conseguimento dei target finali fissati per la fine del periodo. I target intermedi stabiliti per il 2018 includono indicatori finanziari, indicatori di output e, se del caso, indicatori di risultato, che sono strettamente connessi con gli interventi promossi dalle politiche. Gli indicatori di risultato non sono presi in considerazione per le finalità di cui all'articolo 22, paragrafi 6, e 7. È possibile stabilire target intermedi anche per fasi di attuazione principali.

3.

I target intermedi e i target finali sono:

a)

realistici, raggiungibili, pertinenti, recanti informazioni essenziali sui progressi di una priorità;

b)

coerenti con la natura e il carattere degli obiettivi specifici della priorità;

c)

trasparenti, con obiettivi verificabili oggettivamente e fonti di dati identificate e, ove possibile, disponibili al pubblico;

d)

verificabili, senza imporre oneri amministrativi eccessivi;

e)

coerenti tra i vari programmi, se del caso.

4.

I target finali per il 2023 per una determinata priorità sono stabiliti tenendo conto dell'ammontare della riserva di efficacia dell'attuazione connessa alla priorità.

5.

In casi debitamente giustificati, come cambiamenti significativi delle condizioni economiche ambientali e relative al mercato del lavoro, in uno Stato membro o in una regione, e in aggiunta a modifiche risultanti da cambiamenti nella dotazione di una determinata proprietà, tale Stato membro può proporre la revisione dei target intermedi e deitarget finali in conformità dell'articolo 30.

ALLEGATO III

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE E DEL LIVELLO DELLA SOSPENSIONE DEGLI IMPEGNI O DEI PAGAMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 23, PARAGRAFO 11

1.   DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI SOSPENSIONE DEGLI IMPEGNI

Il livello massimo di sospensione applicato ad uno Stato membro è stabilito in primo luogo tenendo conto dei massimali di cui all'articolo 23, paragrafo 11, terzo comma, lettere da a) a c). Tale livello è ridotto se si applica almeno una delle seguenti condizioni:

a)

se il tasso di disoccupazione nello Stato membro nell'anno precedente il verificarsi dell'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9, supera il tasso medio dell'Unione di oltre due punti percentuali, il livello massimo di sospensione è ridotto del 15 %;

b)

se il tasso di disoccupazione nello Stato membro nell'anno precedente il verificarsi dell'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9, supera il tasso medio dell'Unione di oltre cinque punti percentuali, il livello massimo di sospensione è ridotto del 25 %;

c)

se il tasso di disoccupazione nello Stato membro nell'anno precedente il verificarsi dell'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9, supera il tasso medio dell'Unione di oltre otto punti percentuali, il livello massimo di sospensione è ridotto del 50 %;

d)

se la proporzione delle persone a rischio di povertà o esclusione sociale nello Stato membro supera la media dell'Unione di oltre dieci punti percentuali nell'anno precedente il verificarsi dell'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9, il livello massimo di sospensione è ridotto del 20 %;

e)

se lo Stato membro presenta una contrazione del PIL reale per almeno due anni consecutivi precedenti il verificarsi dell'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9, il livello massimo di sospensione è ridotto del 20 %;

f)

se la sospensione riguarda gli impegni per gli anni 2018, 2019 o 2020, si applica una riduzione al livello risultante dall'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 11, come segue:

(i)

per il 2018, il livello di sospensione è ridotto del 15 %;

(ii)

per il 2019, il livello di sospensione è ridotto del 25 %;

(iii)

per il 2020, il livello di sospensione è ridotto del 50 %.

La riduzione del livello di sospensione risultante dall'applicazione delle lettere da a) ad f) non supera in totale il 50 %.

Qualora la situazione descritta alle lettere b) o c) si verifichi contemporaneamente ad entrambe le condizioni di cui alle lettere d) ed e), l'effetto della sospensione è rinviato di un anno.

2.   DETERMINAZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE DEGLI IMPEGNI NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI E DELLE PRIORITÀ

La sospensione degli impegni applicata ad uno Stato membro riguarda in primo luogo in modo proporzionale tutti i programmi e le priorità.

Sono tuttavia esclusi dall'ambito di applicazione della sospensione i seguenti programmi e priorità:

i)

i programmi o le priorità già soggetti ad una decisione di sospensione adottata ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 6;

ii)

i programmi o le priorità le cui risorse devono essere aumentate in seguito ad una richiesta di riprogrammazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, nel corso dell'anno in cui si è verificato l'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9;

iii)

i programmi o le priorità le cui risorse sono state incrementate nei due anni precedenti il verificarsi dell'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9, in seguito ad una decisione adottata a norma dell'articolo 23, paragrafo 5;

iv)

i programmi o le priorità che hanno un'importanza decisiva per contrastare condizioni economiche o sociali avverse. Tali programmi o priorità coprono programmi o priorità che sostengono investimenti di particolare importanza per l'Unione in relazione all'IOG. I programmi o le priorità possono essere considerati di importanza decisiva quando sostengono investimenti correlati all'attuazione di raccomandazioni rivolte allo Stato membro interessato nel quadro del Semestre europeo e concernenti riforme strutturali o relative a priorità concernenti la riduzione della povertà o a strumenti finanziari per la competitività delle PMI.

3.   DETERMINAZIONE DEL LIVELLO FINALE DI SOSPENSIONE DEGLI IMPEGNI PER I PROGRAMMI CHE RIENTRANO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE

L'esclusione di una priorità nell'ambito di un programma è attuata riducendo gli impegni nell'ambito del programma proporzionalmente alla dotazione assegnata alla priorità.

Il livello di sospensione da applicare agli impegni nell'ambito dei programmi corrisponde al livello necessario a conseguire il livello aggregato di sospensione stabilito ai sensi del punto 1.

4.   DETERMINAZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE E IL LIVELLO DI SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

I programmi e le priorità di cui al punto 2, punti da i) a iv), sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione della sospensione dei pagamenti.

Il livello di sospensione da applicare non supera il 50 % dei pagamenti dei programmi e delle priorità.


ALLEGATO IV

ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI: ACCORDI DI FINANZIAMENTO

1.

Qualora uno strumento finanziario sia attuato a norma dell'articolo 38, paragrafo 5, lettere a) e b), l'accordo di finanziamento comprende i termini e le condizioni per i contributi del programma allo strumento finanziario e comprende almeno gli elementi seguenti:

a)

la strategia o la politica d'investimento compresi le modalità di attuazione, i prodotti finanziari da offrire, i destinatari finali che si intende raggiungere e, se del caso, la combinazione prevista con il sostegno sotto forma di sovvenzioni;

b)

un piano aziendale o documenti equivalenti per lo strumento finanziario da attuare, compreso l'effetto leva previsto di cui all'articolo 37, paragrafo 2, lettera c);

c)

i risultati prefissati che lo strumento finanziario interessato dovrebbe raggiungere per contribuire agli obiettivi specifici e ai risultati della priorità pertinente;

d)

le disposizioni per il controllo dell'attuazione degli investimenti e dei flussi delle opportunità d'investimento, compresa la rendicontazione da parte dello strumento finanziario al fondo di fondi e/o all'autorità di gestione, onde garantire la conformità con l'articolo 46;

e)

i requisiti in materia di audit, quali i requisiti minimi per la documentazione da conservare a livello dello strumento finanziario (e, se del caso, a livello del fondo di fondi), e i requisiti in relazione alla gestione delle registrazioni separate per le diverse forme di sostegno conformemente all'articolo 37, paragrafi 7 e 8, (ove applicabile), compresi le disposizioni e i requisiti riguardanti l'accesso ai documenti da parte delle autorità di audit degli Stati membri, dei revisori della Commissione e della Corte dei conti europea, per garantire una pista di controllo chiara conformemente all'articolo 40;

f)

i requisiti e le procedure per la gestione del contributo scaglionato previsto dal programma conformemente all'articolo 41 e per la previsione dei flussi delle opportunità di investimento, compresi i requisiti per la contabilità fiduciaria/separata a norma dell'articolo 38, paragrafo 8;

g)

i requisiti e le procedure per la gestione degli interessi e altre plusvalenze generate di cui all'articolo 43, comprese le operazioni/ gli investimenti di tesoreria accettabili, e le responsabilità e gli obblighi delle parti interessate;

h)

le disposizioni relative al calcolo e al pagamento dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione dello strumento finanziario;

i)

le disposizioni relative al riutilizzo delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE fino alla fine del periodo di ammissibilità conformemente all'articolo 44;

j)

le disposizioni relative all'utilizzo delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE dopo la fine del periodo di ammissibilità conformemente all'articolo 45 e le modalità di uscita del contributo dei fondi SIE dallo strumento finanziario;

k)

le condizioni di un eventuale ritiro o ritiro parziale dei contributi dei programmi erogati agli strumenti finanziari, compreso il fondo di fondi, se del caso;

l)

le disposizioni volte a garantire che gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari gestiscano detti strumenti in modo indipendente e conformemente alle norme professionali pertinenti, e agiscano nell'interesse esclusivo delle parti che forniscono i contributi allo strumento finanziario;

m)

le disposizioni relative alla liquidazione dello strumento finanziario.

Inoltre, qualora gli strumenti finanziari siano organizzati mediante un fondo di fondi, l'accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione e l'organismo che attua il fondo di fondi prevede altresì la valutazione e la selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari, compresi inviti a manifestare interesse o procedure di appalti pubblici.

2.

I documenti di strategia di cui all'articolo 38, paragrafo 6, per gli strumenti finanziari attuati a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera c), comprendono almeno gli elementi seguenti:

a)

la strategia o la politica d'investimento dello strumento finanziario, i termini e le condizioni generali dei prodotti di debito previsti, i destinatari mirati e le azioni da sostenere;

b)

un piano aziendale o documenti equivalenti per lo strumento finanziario da attuare, compreso l'effetto leva previsto di cui all'articolo 37, paragrafo 2;

c)

l'uso e il riutilizzo di risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE conformemente agli articoli 43, 44 e 45;

d)

la sorveglianza e la rendicontazione per quanto concerne l'attuazione dello strumento finanziario allo scopo di garantire la conformità con l'articolo 46.


ALLEGATO V

DEFINIZIONE DEI TASSI FORFETTARI PER PROGETTI GENERATORI DI ENTRATE NETTE

 

Settore

Tasso forfettario

1

STRADA

30  %

2

FERROVIA

20  %

3

TRASPORTO URBANO

20  %

4

ACQUA

25  %

5

RIFIUTI SOLIDI

20  %


ALLEGATO VI

RIPARTIZIONE ANNUALE DEGLI STANZIAMENTI D'IMPEGNO PER IL PERIODO 2014-2020

Profilo annuale rettificato (compreso reintegro per l'iniziativa per l'occupazione giovanile)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

Prezzi in EUR, 2011

44 677 333 745

45 403 321 660

46 044 910 729

46 544 721 007

47 037 288 589

47 513 211 563

47 924 907 446

325 145 694 739


ALLEGATO VII

METODOLOGIA DI ASSEGNAZIONE

Metodo di assegnazione per le regioni meno sviluppate ammissibili per l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettera a)

1.

La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili di livello NUTS 2 calcolate secondo la seguente procedura:

a)

determinazione di un importo assoluto (in EUR) ottenuto moltiplicando la popolazione della regione interessata per la differenza tra il PIL pro capite di quella regione, misurato in PPA, e il PIL medio pro capite dell'UE a -27 (in PPA);

b)

applicazione di una percentuale dell'importo assoluto summenzionato al fine di determinare la dotazione finanziaria di tale regione; tale percentuale è calibrata in modo da riflettere la prosperità relativa, misurata in PPA rispetto alla media dell'UE a -27, dello Stato membro in cui è situata la regione ammissibile, ossia:

i)

per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è inferiore all'82 % della media dell'UE-27: 3,15 %

ii)

per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è compreso tra l'82 % e il 99 % della media dell'UE-27: 2,70 %

iii)

per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è inferiore al 99 % della media dell'UE-27: 1,65 %;

c)

all'importo ottenuto in conformità della lettera b) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 1 300 EUR per persona disoccupata e per anno, applicato al numero di lavoratori disoccupati nella regione in questione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni meno sviluppate dell'Unione.

Metodo di assegnazione per le regioni in transizione ammissibili per l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettera b)

2.

La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili di livello NUTS 2 calcolate secondo la seguente procedura:

a)

determinazione dell'intensità teorica minima e massima dell'aiuto per ogni regione in transizione ammissibile. Il livello di sostegno minimo è determinato dall'intensità media dell'aiuto pro capite per Stato membro, prima dell'applicazione della rete di sicurezza regionale, assegnata alle regioni più sviluppate di tale Stato membro. Se lo Stato membro non ha regioni più sviluppate, il livello minimo dell'aiuto corrisponde alla media iniziale pro capite dell'intensità dell'aiuto di tutte le regioni più sviluppate, ossia 19,80 EUR pro capite e all'anno. Il livello di sostegno massimo fa riferimento a una regione teorica avente un PIL pro capite del 75 % della media dell'UE a 27 ed è calcolato applicando il metodo definito nel precedente paragrafo 1, lettere a) e b). Si tiene conto del 40 % dell'importo ottenuto applicando questo metodo;

b)

calcolo delle dotazioni regionali iniziali, tenendo conto del PIL regionale pro capite (PPA) mediante interpolazione lineare del PIL pro capite della regione raffrontato all'UE a 27;

c)

all'importo ottenuto in conformità della lettera b) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 1 100 EUR per persona disoccupata e per anno, applicato al numero di lavoratori disoccupati nella regione in questione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni meno sviluppate.

Il metodo di assegnazione per le regioni più sviluppate ammissibili per l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettera c)

3.

La dotazione finanziaria teorica iniziale totale è ottenuta moltiplicando l'intensità di aiuto pro capite e per anno di 19,80 EUR per la popolazione ammissibile.

4.

La quota di ciascuno Stato membro interessato è la somma delle quote delle sue regioni ammissibili di livello NUTS-2, calcolate secondo i seguenti criteri, ponderati come indicato:

a)

popolazione totale della regione (ponderazione 25 %);

b)

numero di persone disoccupate nelle regioni di livello NUTS 2 con un tasso di disoccupazione superiore alla media di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione 20 %);

c)

occupati aggiuntivi per raggiungere l'obiettivo, stabilito dalla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, di un tasso di occupazione regionale (nella fascia d'età compresa tra i 20 e i 64 anni) del 75 % (ponderazione 20 %);

d)

numero aggiuntivo di persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni con un livello di istruzione terziaria per raggiungere l'obiettivo, stabilito dalla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, del 40 % (ponderazione 12,5 %);

e)

numero di persone (di età compresa tra i 18 e i 24 anni) che hanno abbandonato prematuramente l'istruzione o la formazione da sottrarre per raggiungere l'obiettivo, stabilito dalla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, del 10 % (ponderazione 12,5 %);

f)

differenza tra il PIL regionale osservato (misurato in PPA) e il PIL regionale teorico se la regione avesse lo stesso PIL pro capite della regione di livello NUTS 2 più prospera (ponderazione 7,5 %);

g)

popolazione delle regioni di livello NUTS 3 aventi una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti/km2 (ponderazione 2,5 %).

Metodo di assegnazione per gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione di cui all'articolo 90, paragrafo 3

5.

La dotazione finanziaria teorica totale è ottenuta moltiplicando l'intensità media di aiuto pro capite e per anno di 48 EUR per la popolazione ammissibile. L'assegnazione a priori a ciascuno Stato membro ammissibile di tale dotazione finanziaria teorica corrisponde a una percentuale fondata sulla popolazione, la superficie e la prosperità nazionale di detto Stato, ottenuta secondo la seguente procedura:

a)

calcolo della media aritmetica tra, da un lato, le quote della popolazione e della superficie di tale Stato membro e, dall'altro, la popolazione e la superficie totali di tutti gli Stati membri ammissibili; se tuttavia una quota della popolazione totale di uno Stato membro supera la rispettiva quota di territorio totale per un fattore pari o superiore a 5, come conseguenza di una densità di popolazione estremamente elevata, solo la quota della popolazione totale sarà utilizzata in questa fase;

b)

adeguamento dei valori percentuali così ottenuti mediante un coefficiente corrispondente a un terzo della percentuale di cui l'RNL pro capite di quello Stato membro (in PPA) per il periodo 2008-2010 che eccede o è al di sotto dell'RNL medio pro capite di tutti gli Stati membri ammissibili (media espressa come 100 %).

6.

Al fine di riflettere le esigenze significative, in termini di trasporto e ambiente, degli Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1o maggio 2004 o successivamente, la loro quota del Fondo di coesione sarà fissata ad un minimo di un terzo della dotazione finanziaria definitiva totale dopo il livellamento di cui ai paragrafi da 10 a 13 ricevuta in media sul periodo.

7.

L'assegnazione dal Fondo di coesione per Stati membri di cui all'articolo 90, paragrafo 3, secondo comma, è decrescente nell'arco di sette anni. Il sostegno transitorio è pari a 48 EUR pro capite nel 2014, applicato alla popolazione totale dello Stato membro. Negli anni successivi gli importi sono espressi come percentuale dell'importo definito per il 2014, con percentuali pari al 71 % nel 2015, al 42 % nel 2016, al 21 % nel 2017, al 17 % nel 2018, al 13 % nel 2019 e all'8 % nel 2020.

Metodo di assegnazione dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea di cui all'articolo 4 del regolamento CTE.

8.

L'assegnazione di risorse per Stato membro, a copertura della cooperazione transfrontaliera e transnazionale, compreso il contributo del FESR allo strumento europeo di vicinato e allo strumento di assistenza preadesione è determinato come somma ponderata della quota di popolazione delle regioni frontaliere e quota della popolazione totale di ogni Stato membro. La ponderazione è determinata dalle rispettive quote delle componenti transfrontaliera e transnazionale. Le quote delle componenti della cooperazione transfrontaliera e transnazionale sono pari al 77,9 % e al 22,1 %.

Metodo di assegnazione del finanziamento supplementare per le regioni di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera e).

9.

Un'assegnazione speciale corrispondente a un'intensità di aiuto di 30 EUR per abitante all'anno è destinata alle regioni ultraperiferiche di livello NUTS-2 e alle regioni settentrionali a bassa densità di popolazione di livello NUTS-2. Tale assegnazione è distribuita per regione e per Stato membro in proporzione alla popolazione totale di tali regioni.

Livello massimo di trasferimenti dai fondi che sostengono lala coesione

10.

Per contribuire all'obiettivo di concentrare adeguatamente il finanziamento a sostegno della coesione nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati e per ridurre le disparità dell'intensità media dell'aiuto pro capite dovute ai massimali, il livello massimo del trasferimento dai Fondi a ogni singolo Stato membro ai sensi del presente regolamento è pari al 2,35 % del PIL dello Stato membro. Il massimale sarà applicato annualmente, con riserva delle modifiche necessarie per agevolare l'anticipazione del finanziamento dell'IOG, e, se del caso, ridurrà proporzionalmente tutti i trasferimenti (fatta eccezione per le regioni più sviluppate e per l'obiettivo Cooperazione territoriale europea) allo Stato membro interessato al fine di ottenere il livello massimo del trasferimento. Per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea anteriormente al 2013 e la cui crescita media del PIL reale nel periodo 2008-2010 è stata inferiore a -1 %, il livello massimo del trasferimento sarà del 2,59 %.

11.

I massimali di cui al paragrafo 10 comprendono i contributi del FESR al finanziamento alla componente transfrontaliera dello strumento europeo di vicinato e allo strumento di assistenza preadesione. Tali massimali non comprendono l'assegnazione specifica di 3 000 000 000 EUR all'IOG.

12.

La Commissione baserà i calcoli del PIL sui dati statistici disponibili nel maggio 2012. I singoli tassi di crescita nazionali del PIL per il 2014-2020, previsti dalla Commissione nel maggio 2012, saranno applicati separatamente a ciascuno Stato membro.

13.

Le norme di cui al paragrafo 10 non portano ad assegnazioni per Stato membro superiori al 110 % del rispettivo livello in termini reali per il periodo di programmazione 2007-2013.

Disposizioni complementari

14.

Per tutte le regioni il cui PIL pro capite (in PPA) è stato utilizzato come un criterio di ammissibilità per il periodo di programmazione 2007-2013 ed è stato inferiore al 75 % della media dell'UE a 25, ma il cui PIL pro capite è superiore al 75 % della media dell'UE a 27, il livello minimo del sostegno nel periodo 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione corrisponderà ogni anno al 60 % della loro dotazione annuale media indicativa precedente a titolo della dotazione "convergenza", calcolata dalla Commissione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2007-2013.

15.

Le regioni in transizione, senza eccezione alcuna, non ricevono meno di quanto avrebbero ricevuto se fossero rientrate tra le regioni più sviluppate. Al fine di determinare il livello di questa dotazione minima, a tutte le regioni aventi un PIL pro capite almeno pari al 75 % della media dell'UE a 27 sarà applicato il metodo di distribuzione delle dotazioni delle regioni più sviluppate.

16.

La dotazione complessiva minima dei fondi per uno Stato membro corrisponde al 55 % della sua dotazione complessiva individuale per il periodo 2007-2013. Gli adeguamenti necessari per l'adempimento di quest'obbligo sono applicati proporzionalmente alle dotazioni dei fondi, escludendo le dotazioni dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

17.

Per far fronte alle conseguenze che la crisi economica in Stati membri all'interno della zona euro ha sul loro livello di prosperità e al fine di stimolare la crescita e la creazione di posti di lavoro in detti Stati membri, i fondi strutturali forniscono le dotazioni supplementari seguenti:

a)

1 375 000 000 EUR per le regioni più sviluppate della Grecia;

b)

1 000 000 000 EUR per il Portogallo, suddivisi come segue: 450 000 000 EUR per le regioni più sviluppate, di cui 150 000 000 EUR per Madera, 75 000 000 EUR per la regione di transizione e 475 000 000 EUR per le regioni meno sviluppate;

c)

100 000 000 EUR per le regioni Border, Midland e Western in Irlanda;

d)

1 824 000 000 EUR per la Spagna, di cui 500 000 000 EUR per l'Extremadura, 1 051 000 000 EUR per le regioni di transizione e 273 000 000 EUR per le regioni più sviluppate;

e)

1 500 000 000 EUR per le regioni meno sviluppate dell'Italia, di cui 500 000 000 EUR per le aree non urbane.

18.

Tenuto conto delle sfide rappresentate dalla situazione degli Stati membri insulari e dalla perifericità di talune zone dell'Unione europea, Malta e Cipro ricevono, a seguito dell'applicazione del metodo di calcolo di cui al paragrafo 16, una dotazione aggiuntiva rispettivamente di 200 000 000 EUR e di 150 000 000 EUR nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, ripartiti nel modo seguente: un terzo per il Fondo di coesione e due terzi per i fondi strutturali.

Alle regioni spagnole di Ceuta e Melilla è assegnata una dotazione supplementare di 50 000 000 EUR nell'ambito dei fondi strutturali.

Alla regione ultraperiferica di Mayotte è assegnata una dotazione totale di 200 000 000 EUR nell'ambito dei fondi strutturali.

19.

Per agevolare l'adeguamento di determinate regioni ai mutamenti del loro stato di ammissibilità ovvero agli effetti di lunga durata di recenti sviluppi nella loro economia, sono assegnate le dotazioni supplementari seguenti:

a)

per il Belgio 133 000 000 EUR, di cui 66 500 000 EUR per la regione Limburg e 66 500 000 EUR per le regioni di transizione della Vallonia;

b)

per la Germania 710 000 000 EUR, di cui 510 000 000 EUR per le precedenti regioni di convergenza nella categoria delle regioni di transizione e 200 000 000 EUR per la regione di Lipsia;

c)

fatto salvo il paragrafo 10, dai fondi strutturali è assegnata una dotazione supplementare di 1 560 000 000 EUR alle regioni meno sviluppate dell'Ungheria, una dotazione supplementare di 900 000 000 EUR alle regioni meno sviluppate della Repubblica ceca e una dotazione supplementare di 75 000 000 EUR alle regioni meno sviluppate della Slovenia.

20.

Un importo totale di 150 000 000 EUR è assegnato al programma PEACE, di cui 106 500 000 EUR per il Regno Unito 43 500 000 EUR per l'Irlanda. Tale programma è attuato come programma di cooperazione transfrontaliera con la partecipazione dell'Irlanda del Nord e dell'Irlanda.

Adeguamenti supplementari in conformità dell'articolo 92, paragrafo 2

21.

Oltre agli importi di cui agli articoli 91 e 92, Cipro beneficia di una dotazione supplementare pari a 94 200 000 EUR nel 2014 e 92 400 000 EUR nel 2015, da aggiungere alla sua dotazione a titolo dei fondi strutturali.

ALLEGATO VIII

METODOLOGIA APPLICATA ALLA DOTAZIONE SPECIFICA PER L'IOG DI CUI ALL'ARTICOLO 91

I.

La ripartizione della dotazione specifica per l'IOG è determinata come segue:

1.

Il numero di giovani disoccupati di età compresa tra i 15 e i 24 anni è identificato nelle regioni di livello NUTS 2 di cui all'articolo 15 decies del regolamento FSE, segnatamente nelle regioni di livello NUTS 2 che registrano tassi di disoccupazione giovanile per giovani di età compresa tra 15 e 24 anni superiori al 25 % nel 2012 e, per quanto riguarda gli Stati membri in cui il tasso di disoccupazione giovanile è aumentato di oltre il 30 % nel 2012, nelle regioni che hanno registrato tassi di disoccupazione giovanile superiori al 20 % nel 2012 (le «regioni ammissibili»).

2.

La dotazione corrispondente a ciascuna regione ammissibile è calcolata sulla base del rapporto tra il numero di giovani disoccupati nella regione ammissibile e il numero totale dei giovani disoccupati di cui al punto 1 in tutte le regioni ammissibili.

3.

La dotazione per ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per ciascuna delle sue regioni ammissibili.

II.

La dotazione specifica per l'IOG non è presa in considerazione ai fini dell'applicazione delle norme sui massimali stabilite nell'allegato VII in materia di assegnazione delle risorse globali.

III.

Ai fini della determinazione della dotazione specifica dall'IOG per Mayotte il tasso di disoccupazione giovanile e il numero dei giovani disoccupati è determinato sulla base degli ultimi dati disponibili a livello nazionale fino alla disponibilità dei dati Eurostat a livello NUTS 2.

IV.

Le risorse dell'iniziativa a favore dell'IOG possono essere rivedute al rialzo per il periodo dal 2016 al 2020 nel quadro della procedura di bilancio ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE, Euratom)n. 1311/2013. La ripartizione per Stato membro delle risorse addizionali segue la stessa procedura della ripartizione iniziale, ma fa riferimento agli ultimi dati annuali disponibili.

ALLEGATO IX

METODOLOGIA PER DETERMINARE LA QUOTA MINIMA DELL'FSE

La quota percentuale supplementare da aggiungersi alla quota delle risorse dei Fondi strutturali di cui all'articolo 92, paragrafo 4, stanziata in uno Stato membro a favore del FSE, che corrisponde alla quota di detto Stato membro per il periodo di programmazione 2007-2013, è stabilita sulla base dei tassi di occupazione (per le persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni) dell'anno di riferimento 2012 secondo le seguenti modalità:

se il tasso di occupazione è pari o inferiore al 65 %, la quota è incrementata di 1,7 punti percentuali;

se il tasso di occupazione è compreso tra il 65 % e il 70 %, la quota è incrementata di 1,2 punti percentuali;

se il tasso di occupazione è superiore al 70 % ma inferiore al 75 %, la quota è incrementata di 0,7 punti percentuali;

se il tasso di occupazione è superiore al 75 % non è necessario alcun incremento.

La quota percentuale totale di uno Stato membro risultante dall'incremento non può superare il 52 % delle risorse dei Fondi strutturali di cui all'articolo 92, paragrafo 4.

Per la Croazia la quota delle risorse dei Fondi strutturali, esclusi gli obiettivi di cooperazione territoriale europea, stanziati per il FSE per il periodo di programmazione 2007-2013 sono pari alla quota media delle regioni dell'obiettivo convergenza degli Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1o gennaio 2004 o successivamente.


ALLEGATO X

ADDIZIONALITÀ

1.   SPESE STRUTTURALI PUBBLICHE O ASSIMILABILI

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono almeno il 65 % della popolazione, la cifra relativa agli investimenti fissi lordi indicata nei programmi di stabilità e convergenza preparati dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 1466/97 per presentare la loro strategia di bilancio a medio termine è utilizzata per determinare le spese strutturali pubbliche o assimilabili. La cifra da utilizzare è quella indicata nel quadro del saldo di bilancio e del debito delle amministrazioni pubbliche e relativa alle prospettive di bilancio delle stesse, ed è presentata come percentuale del PIL.

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono più del 15 % e meno del 65 % della popolazione, la cifra totale relativa agli investimenti fissi lordi nelle regioni meno sviluppate è utilizzata per determinare le spese strutturali pubbliche o assimilabili. Essa è indicata nello stesso formato stabilito al primo comma.

2.   VERIFICA

Le verifiche dell'addizionalità a norma dell'articolo 95, paragrafo 5, sono soggette alle seguenti disposizioni:

2.1   Verifica ex-ante

a)

Quando presenta un accordo di partenariato, uno Stato membro è tenuto a fornire informazioni sul profilo di spesa pianificato nel formato della tabella 1 che segue.

Tabella 1

Spese delle amministrazioni pubbliche come percentuale del PIL

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

P51

X

X

X

X

X

X

X

b)

Gli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono più del 15 % e meno del 65 % della popolazione sono tenuti a fornire altresì informazioni sul profilo di spesa pianificato nelle regioni meno sviluppate nel formato della tabella 2.

Tabella 2

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Investimenti fissi lordi delle amministrazioni pubbliche nelle regioni meno sviluppate come percentuale del PIL

X

X

X

X

X

X

X

c)

Gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni sui principali indicatori macroeconomici e sulle previsioni alla base del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili.

d)

Gli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono più del 15 % e meno del 65 % della popolazione sono inoltre tenuti a fornire alla Commissione informazioni sul metodo utilizzato per stimare gli investimenti fissi lordi in tali regioni. A tal fine gli Stati membri utilizzano i dati sugli investimenti pubblici a livello regionale, se disponibili. Qualora non siano disponibili, o in altri casi debitamente giustificati, anche qualora uno Stato membro abbia modificato significativamente per il periodo 2014-2020 la ripartizione regionale definita nel regolamento (CE) n. 1059/2003, gli investimenti fissi lordi possono essere stimati rapportando gli indicatori di spesa pubblica a livello regionale o la popolazione regionale ai dati sugli investimenti pubblici a livello nazionale.

e)

Una volta raggiunto un accordo tra la Commissione e lo Stato membro, la tabella 1 e, se del caso, la tabella 2 saranno inserite nell'accordo di partenariato dello Stato membro interessato come livello di riferimento delle spese strutturali pubbliche o assimilabili da mantenere nel periodo 2014-2020.

2.2   Verifica intermedia

a)

Al momento della verifica intermedia, il livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili s'intende mantenuto dallo Stato membro se la spesa media annua nel periodo 2014-2017 è pari o superiore al livello di spesa di riferimento indicato nell'accordo di partenariato.

b)

Dopo la verifica intermedia, la Commissione, in consultazione con lo Stato membro, può decidere di modificare il livello di riferimento delle spese strutturali pubbliche o assimilabili nell'accordo di partenariato se la situazione economica nello Stato membro interessato è cambiata in misura significativa da quella stimata al momento dell'adozione dell'accordo.

2.3   Verifica ex post

Al momento della verifica ex post, il livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili s'intende mantenuto dallo Stato membro se la spesa media annua nel periodo 2014-2020 è pari o superiore al livello di spesa di riferimento indicato nell'accordo di partenariato.

3.   RETTIFICHE FINANZIARIE SUCCESSIVE ALLA VERIFICA EX POST

Ove la Commissione decida di apportare una rettifica finanziaria a norma dell'articolo 95, paragrafo 6, la percentuale di rettifica finanziaria si ottiene sottraendo il 3 % dalla differenza tra il livello di riferimento nell'accordo di partenariato e il livello conseguito, espresso come percentuale del livello di riferimento, e dividendo il risultato per 10. La rettifica finanziaria è determinata applicando la percentuale di rettifica finanziaria al contributo dei Fondi a favore dello Stato membro interessato per le regioni meno sviluppate per l'intero periodo di programmazione.

Ove la differenza tra il livello di riferimento indicato nell'accordo di partenariato e il livello conseguito, espresso come percentuale del livello di riferimento indicato nell'accordo di partenariato, sia pari o inferiore al 3 %, non si apportano rettifiche finanziarie.

La rettifica finanziaria non supera il 5 % della dotazione dei Fondi a favore dello Stato membro interessato per le regioni meno sviluppate per l'intero periodo di programmazione.


ALLEGATO XI

Condizionalità ex ante

PARTE I:   Condizionalità tematiche ex ante

Obiettivi tematici

Priorità d'investimento

Condizionalità ex ante

Criteri di adempimento

1.

Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione

(obiettivo R&S)

(articolo 9, primo comma, punto 1))

FESR:

tutte le priorità di investimento nel quadro dell'obiettivo tematico n. 1.

1.1.

Ricerca e innovazione: esistenza di una strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale in linea con il programma di riforma nazionale, che esercita un effetto leva sulla spesa privata in ricerca e innovazione ed è conforme alle caratteristiche di sistemi efficaci di ricerca e di innovazione ai livelli nazionale e regionale.

Disponibilità di una strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale che:

si basi sull'analisi SWOT (punti di forza, debolezza, opportunità e minacce) o analisi analoghe per concentrare le risorse su una serie limitata di priorità di ricerca e innovazione;

definisca misure per stimolare gli investimenti privati in RST;

preveda un meccanismo di controllo.

Adozione di un quadro che definisce le risorse di bilancio disponibili per la ricerca e l'innovazione.

FESR:

potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I nonché promuovere centri di competenza, in particolare quelli di interesse europeo.

1.2

Infrastruttura per la ricerca e l'innovazione. Esistenza di un piano pluriennale per la programmazione di bilancio e la definizione delle priorità di investimento.

Adozione di un piano indicativo pluriennale per la programmazione di bilancio e la definizione delle priorità di investimento in rapporto alle priorità dell'Unione e, se del caso, al Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI).

2.

Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), nonché l'impiego e la qualità delle medesime (obiettivo banda larga)

(articolo 9, primo comma punto 2)

FESR:

sviluppare i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC.

rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-health.

2.1.

Crescita digitale: un quadro politico strategico dedicato alla crescita digitale, per stimolare servizi privati e pubblici accessibili, di buona qualità e interoperabili consentiti dalle TIC e aumentarne la diffusione tra cittadini, compresi i gruppi vulnerabili, imprese e pubbliche amministrazioni, anche con iniziative transfrontaliere.

La strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale prevede, ad esempio, un quadro politico strategico dedicato alla crescita digitale, contenente quanto segue:

programmazione di bilancio e definizione delle azioni prioritarie mediante l'analisi SWOT o analisi analoghe conformemente al quadro di valutazione dell'agenda digitale europea;

analisi del sostegno equilibrato a domanda e offerta di tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC);

indicatori per misurare i progressi degli interventi in settori quali alfabetizzazione digitale, e-inclusione, e-accessibilità e sanità (e-health) nei limiti previsti dall'articolo 168 TFUE, conformi, ove opportuno, alle pertinenti strategie settoriali dell'Unione, nazionali o regionali esistenti;

valutazione della necessità di rafforzare lo sviluppo delle capacità nelle TIC.

FESR:

estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e sostenere l'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia di economia digitale.

2.2.

Infrastruttura di reti di accesso di nuova generazione (NGN): esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGN che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità in conformità delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili.

Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti NGN che contenga:

un piano di investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tenga conto delle infrastrutture private e pubbliche esistenti e degli investimenti programmati;

modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro;

misure per stimolare gli investimenti privati.

3.

Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese (PMI)

(articolo 9, primo comma, punto 3)

FESR:

promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatrici di imprese;

sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione.

3.1.

Realizzazione di azioni specifiche per sostenere la promozione dell'imprenditorialità tenendo conto dello Small Business Act (SBA).

Le azioni specifiche sono:

misure attuate allo scopo di ridurre i tempi e i costi di costituzione di un'impresa, tenendo conto degli obiettivi dello SBA;

misure attuate allo scopo di ridurre il tempo necessario per ottenere licenze e permessi per avviare ed esercitare l'attività specifica di un'impresa, tenendo conto degli obiettivi dello SBA;

un meccanismo posto in essere per verificare l'attuazione delle misure dello SBA adottate e valutare l'impatto della legislazione sulle PMI.

4.

Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;

(articolo 9, primo comma, punto 4)

FESR+ Fondo di coesione:

sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa.

4.1.

Realizzazione di azioni volte a promuovere il miglioramento efficace in termini di costi dell'efficienza negli usi finali dell'energia e investimenti efficaci in termini di costi nell'efficienza energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici.

Le azioni sono:

misure che garantiscono che siano posti in essere requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia conformemente agli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

misure necessarie per istituire un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici conforme all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE;

misure volte a garantire la pianificazione strategica sull'efficienza energetica conformemente all'articolo 3 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

misure conformi all'articolo 13 della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici per garantire che gli utenti finali ricevano contatori individuali, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.

FESR + Fondo di coesione:

promuovere l'uso della cogenerazione di calore ed energia ad alto rendimento sulla base della domanda di calore utile.

4.2.

Realizzazione di azioni volte a promuovere la cogenerazione di calore ed energia ad alto rendimento.

Le azioni sono:

il sostegno alla cogenerazione è basato sulla domanda di calore utile e sui risparmi di energia primaria conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2004/8/CE, gli Stati membri o gli organi competenti hanno valutato il quadro legislativo e regolamentare esistente in rapporto alle procedure di autorizzazione o alle altre procedure allo scopo di:

a)

favorire la progettazione di unità di cogenerazione per soddisfare domande economicamente giustificabili di calore utile ed evitare la produzione di una quantità di calore superiore al calore utile; е

b)

ridurre gli ostacoli di ordine regolamentare e di altro tipo all'aumento della cogenerazione.

FESR+Fondo di coesione:

promuovere la produzione e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili.

4.3.

Realizzazione di azioni volte a promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili (4)

Esistenza di regimi di sostegno trasparenti, accesso prioritario alle reti o accesso garantito e priorità in materia di dispacciamento, nonché norme standard rese pubbliche in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

Adozione da parte dello Stato membro di un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili conformemente all'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE.

5.

Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi

(obiettivo cambiamento climatico) (articolo 9, primo comma, punto 5)

FESR+Fondo di coesione:

promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi.

5.1.

Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico

Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi:

la descrizione di processi, metodologie, metodi e dati non sensibili utilizzati nelle valutazioni dei rischi nonché dei criteri di definizione delle priorità di investimento basati sui rischi;

la descrizione di scenari monorischio e multirischio;

la considerazione, se del caso, di strategie nazionali di adattamento al cambiamento climatico.

6.

Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse

(articolo 9, primo comma, punto 6)

FESR + Fondo di coesione:

investire nel settore delle risorse idriche per rispondere agli obblighi imposti dall'aquis dell'Unione in materia ambientale e soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi.

6.1.

Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.

Nei settori sostenuti dal FESR e dal Fondo di coesione, lo Stato membro ha garantito il contributo a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua al recupero dei costi dei servizi idrici conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 2000/60/CE tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.

L'adozione di un piano di gestione dei bacini idrografici per il distretto idrografico conforme all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE.

FESR + Fondo di coesione:

investire nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dall'aquis dell'Unione in materia ambientale e soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi.

6.2.

Settore dei rifiuti: promuovere investimenti economicamente ed ecologicamente sostenibili nel settore dei rifiuti, in particolare, attraverso la definizione di piani di gestione dei rifiuti conformi alla direttiva 2008/98/CE ai rifiuti e alla gerarchia dei rifiuti.

È stata presentata alla Commissione una relazione di attuazione, a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2008/98/CE in merito ai progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE;

Esistenza di uno o più piani di gestione dei rifiuti a norma dell'articolo 28 della direttiva 2008/98/CE;

Esistenza di programmi di prevenzione dei rifiuti, a norma dell'articolo 29 della direttiva 2008/98/CE;

Adozione delle misure necessarie per conseguire gli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio entro il 2020 conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE.

7.

Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete;

(articolo 9, primo comma, punto 7)

FESR + Fondo di coesione:

favorire la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale mediante investimenti nella rete transeuropea di trasporto (RTE-T).

sviluppare e risanare sistemi di trasporto ferroviario globali, di elevata qualità e interoperabili, e promuovere misure di riduzione del rumore.

sviluppare e migliorare i sistemi di trasporto ecologici (anche quelli a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, tra cui il trasporto per vie navigabili interne e quello marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile;

FESR:

migliorare la mobilità regionale, collegando i nodi secondari e terziari all'infrastruttura della RTE-T, compresi i nodi multimodali.

7.1.

Trasporti: esistenza di uno o più piani o quadri generali per gli investimenti in materia di trasporti conformemente all'assetto istituzionale degli Stati membri (compreso il trasporto pubblico a livello regionale e locale) che sostiene lo sviluppo dell'infrastruttura e migliora l'accessibilità alla rete globale e alla rete centrale RTE-T.

Esistenza di uno o più piani o quadri generali per gli investimenti in materia di trasporti che soddisfi i requisiti giuridici per una valutazione ambientale strategica e definisca:

il contributo allo spazio unico europeo dei trasporti conforme all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), comprese le priorità per gli investimenti in materia di:

assi principali della rete RTE-T e rete globale in cui si prevedono investimenti del FESR e del Fondo di coesione; е

viabilità secondaria;

un piano realistico e maturo riguardante i progetti per i quali si prevede un sostegno da parte del FESR e del Fondo di coesione;

misure intese ad assicurare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.

FESR + Fondo di coesione:

favorire la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale mediante investimenti nella RTE-T.

sviluppare e risanare sistemi di trasporto ferroviario globali, di elevata qualità e interoperabili, e promuovere misure di riduzione del rumore.

sviluppare e migliorare i sistemi di trasporto ecologici (anche quelli a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, tra cui il trasporto per vie navigabili interne e quello marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile.

FESR:

migliorare la mobilità regionale, collegando i nodi secondari e terziari all'infrastruttura della RTE-T, compresi i nodi multimodali.

7.2.

Ferrovie: l'esistenza nell'ambito di uno o più piani o quadri generali dei trasporti di una sezione specifica dedicata allo sviluppo delle ferrovie conformemente all'assetto istituzionale degli Stati membri (compreso il trasporto pubblico a livello regionale e locale) che sostiene lo sviluppo dell'infrastruttura e migliora l'accessibilità alla rete globale e alla rete centrale RTE-T. Gli investimenti coprono asset mobili, interoperabilità e sviluppo delle capacità.

Esistenza di una sezione dedicata allo sviluppo della rete ferroviaria all'interno di uno o più piani o quadri di cui sopra che soddisfino i requisiti giuridici per una valutazione ambientale strategica e definiscano un piano di progetti realistici e maturi (compresi una tabelle di marcia e un quadro di bilancio);

Misure intese ad assicurare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.

FESR + Fondo di coesione

Sostenere uno spazio multimodale unico di trasporto europeo, investendo nella rete RTE-T.

Sviluppare e riabilitare sistemi di trasporto ferroviario completi, di alta qualità e interoperabili, e promuovere misure di riduzione del rumore.

sviluppare e migliorare i sistemi di trasporto ecologici (anche quelli a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, tra cui il trasporto per vie navigabili interne e quello marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile;

FESR:

migliorare la mobilità regionale, collegando i nodi secondari e terziari all'infrastruttura della RTE-T, compresi i nodi multimodali.

7.3.

Altri modi di trasporto, tra cui la navigazione interna e il trasporto marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali: l'esistenza all'interno uno o più piani o quadri generali dei trasporti di una sezione specifica sulla navigazione interna e sul trasporto marittimo, sui porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, che contribuiscono a migliorare la connettività della rete l'accessibilità alla rete globale e centrale RTE-T e di promuovere una mobilità regionale e locale sostenibile.

Esistenza di una sezione sulla navigazione interna e sul trasporto marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali nell'ambito di uno o più piani o di uno o più quadri dei trasporti che:

soddisfino i requisiti giuridici per una valutazione ambientale strategica;

definiscano un piano di progetti realistici e maturi (tra cui un calendario e quadro di bilancio);

Misure intese ad assicurare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.

FESR:

migliorare l'efficienza energetica e la sicurezza dell'approvvigionamento attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione dell'energia e attraverso l'integrazione della generazione distribuita da fonti rinnovabili.

7.4

Sviluppo di sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione dell'energia.

Esistenza di piani generali per investimenti nell'ambito delle infrastrutture di sistemi intelligenti per l'energia e di misure normative, che contribuiscono a migliorare l'efficienza energetica e la sicurezza dell'approvvigionamento.

Disponibilità di piani generali che descrivano le priorità per le infrastrutture energetiche nazionali:

a norma dell'articolo 22 della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE, ove applicabile, e

conformemente ai piani di investimento regionali pertinenti a norma dell'articolo 12 e al piano decennale di sviluppo della rete a livello di Unione a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), nonché ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), e

conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8);

Tali piani contengono:

un piano di progetti realistici e maturi riguardante i progetti per i quali si prevede un sostegno da parte del FESR;

misure per il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica e di tutela dell'ambiente, in linea con l'articolo 3, paragrafo 10, della direttiva 2009/72/CE e con l'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2009/73/CE;

misure per ottimizzare l'uso dell'energia e promuovere l'efficienza energetica, in linea con l'articolo 3, paragrafo 11, della direttiva 2009/72/CE e con l'articolo 3, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE.

8.

promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori;

(obiettivo occupazione)

(articolo 9, primo comma, punto 8)

FSE:

accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, ivi compresi i disoccupati di lunga durata e chi si trova ai margini del mercato del lavoro, anche con iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità dei lavoratori.

8.1.

Definizione e attuazione di politiche attive per il mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione.

I servizi dell'occupazione dispongono delle necessarie capacità per offrire ed effettivamente offrono quanto segue:

servizi personalizzati e misure del mercato del lavoro di tipo attivo e preventivo in una fase precoce, aperti a tutte le persone in cerca di lavoro che si concentrano sulle persone a più alto rischio di esclusione sociale, ivi comprese le persone appartenenti a comunità emarginate;

informazioni esaustive e trasparenti su nuovi posti di lavoro e opportunità di occupazione che tengano conto delle mutevoli esigenze del mercato del lavoro.

I servizi dell'occupazione hanno creato modalità di cooperazione formale o informale con le parti interessate.

FSE:

lavoro autonomo, imprenditorialità e creazione di imprese, ivi comprese le piccole e medie imprese e le microimprese.

FESR:

sostenere lo sviluppo di incubatrici di imprese e il sostegno a investimenti per i lavoratori autonomi nonché la creazione di imprese e di microimprese.

8.2.

Lavoro autonomo, imprenditorialità e creazione di imprese: esistenza di un quadro politico strategico per il sostegno alle nuove imprese.

Disponibilità di un quadro politico strategico per il sostegno alle nuove imprese, recante i seguenti elementi:

misure attuate allo scopo di ridurre i tempi e i costi di costituzione di un'impresa, tenendo conto degli obiettivi dello SBA;

misure attuate allo scopo di ridurre il tempo necessario per ottenere licenze e permessi per avviare ed esercitare l'attività specifica di un'impresa, tenendo conto degli obiettivi dello SBA;

azioni per collegare i servizi per lo sviluppo delle imprese e i servizi finanziari (accesso al capitale), compresa l'assistenza a gruppi e aree svantaggiati, o ad entrambi,ove necessario.

FSE:

modernizzare le istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorare il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, comprese le azioni atte a migliorare la mobilità professionale transnazionale attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e le parti interessate.

FESR:

investire in infrastrutture per i servizi per l'impiego.

8.3.

Modernizzazione e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione;

riforme delle istituzioni del mercato del lavoro precedute da un chiaro quadro strategico e da una valutazione ex ante che comprenda la dimensione di genere.

Azioni per riformare i servizi di promozione dell'occupazione, mirate a dotarli della capacità di offrire quanto segue:

servizi personalizzati e misure del mercato del lavoro di tipo attivo e preventivo in una fase precoce, aperti a tutte le persone in cerca di lavoro che si concentrano sulle persone a più alto rischio di esclusione sociale, ivi comprese le persone appartenenti a comunità emarginate;

informazioni esaustive e trasparenti su nuovi posti di lavoro e opportunità di occupazione che tengano conto delle mutevoli esigenze del mercato del lavoro.

La riforma dei servizi dell'occupazione comprende la creazione di reti di cooperazione formale o informale con le parti interessate.

FSE:

invecchiamento attivo e in buona salute.

8.4.

Invecchiamento attivo e in buona salute: definizione di politiche per l'invecchiamento attivo alla luce degli orientamenti in materia di occupazione

Coinvolgimento dei soggetti interessati nella definizione e nel follow-up delle politiche a favore dell'invecchiamento attivo al fine di mantenere i lavoratori anziani nel mercato del lavoro e promuoverne l'occupazione;

Lo Stato membro prevede misure per promuovere l'invecchiamento attivo.

FSE:

adattamento di lavoratori, imprese e imprenditori al cambiamento.

8.5.

Adattamento di lavoratori, imprese e imprenditori al cambiamento: esistenza di politiche mirate a favorire l'anticipazione e la gestione efficace del cambiamento e della ristrutturazione.

Disponibilità di strumenti per sostenere le parti sociali e le autorità pubbliche nello sviluppo e nella sorveglianza di approcci proattivi al cambiamento e alla ristrutturazione, tra cui:

misure volte a promuovere l'anticipazione del cambiamento;

misure volte a promuovere la preparazione e gestione del processo di ristrutturazione;

FSE:

integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani;

8.6.

Esistenza di un quadro d'azione strategica per la promozione dell'occupazione giovanile, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani.

Questa condizionalità ex ante si applica solamente all'attuazione dell'IOG

L'esistenza di un quadro d'azione strategica per promuovere l'occupazione giovanile:

si basa su dati di fatto che misurano i risultati per i giovani disoccupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione e che costituiscono una base per elaborare politiche mirate e vigilare sugli sviluppi;

identifica l'autorità pubblica incaricata di gestire le misure a favore dell'occupazione giovanile e di coordinare le partnership a tutti i livelli e in tutti i settori;

coinvolge le parti interessate competenti in materia di disoccupazione giovanile;

consente un intervento tempestivo e pronta attivazione;

comprende provvedimenti a favore dell'accesso all'occupazione, del miglioramento delle competenze, della mobilità dei lavoratori e dell'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani disoccupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione.

9.

Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni discriminazione

(obiettivo povertà)

(articolo 9, primo comma, punto 9)

FSE:

inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità.

FESR:

investire nell'infrastruttura sanitaria e sociale che contribuisce allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, alla promozione dell'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi nonché al passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali.

fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali.

9.1.

Esistenza e attuazione di un quadro politico strategico nazionale per la riduzione della povertà ai fini dell'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione.

Disponibilità di un quadro politico strategico nazionale per la riduzione della povertà ai fini dell'inclusione attiva che:

fornisca un supporto di dati di fatto sufficienti per elaborare politiche di riduzione della povertà e tenga sotto controllo gli sviluppi;

contenga misure a sostegno del conseguimento dell'obiettivo nazionale relativo a povertà ed esclusione sociale (come definito nel programma nazionale di riforma), che comprende la promozione di opportunità di occupazione sostenibili e di qualità per persone a più alto rischio di esclusione sociale, comprese le persone appartenenti a comunità emarginate;

coinvolga le parti interessate nel combattere la povertà;

in funzione delle esigenze individuate, comprenda misure per passare dall'assistenza in istituto all'assistenza diffusa sul territorio;

Su richiesta e ove motivato, le parti interessate riceveranno sostegno nella presentazione di proposte di progetti e nell'attuazione e gestione dei progetti selezionati.

FSE:

integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom.

FESR:

investire nell'infrastruttura sanitaria e sociale che contribuisce allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, alla promozione dell'inclusione sociale attraverso l'accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi nonché al passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali.

fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali.

investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa.

9.2.

Esistenza di un quadro politico strategico nazionale per l'inclusione dei Rom.

Esistenza di una strategia nazionale per l'inclusione dei Rom che:

stabilisca obiettivi nazionali raggiungibili per l'integrazione dei Rom al fine di colmare il divario che li divide dal resto della popolazione. Tali obiettivi devono affrontare i quattro obiettivi dell'UE per l'integrazione dei Rom, relativi all'accesso all'istruzione, all'occupazione, all'assistenza sanitaria e all'alloggio;

identifichi ove pertinente le microregioni svantaggiate o i quartieri ghetto in cui vivono le comunità più svantaggiate, utilizzando indicatori socioeconomici e territoriali già disponibili (es. livello di istruzione molto basso, disoccupazione di lungo periodo, ecc.);

comprenda rigorosi metodi di controllo per valutare l'impatto delle azioni di integrazione dei Rom e un meccanismo di revisione per l'adattamento della strategia;

sia progettata, attuata e monitorata in stretta cooperazione e in costante dialogo con la società civile dei Rom e con le autorità regionali e locali;

Su richiesta e ove motivato, fornitura di sostegno alle parti interessate per la presentazione di proposte di progetti e per l'attuazione e la gestione dei progetti selezionati.

FSE:

miglioramento dell'accesso a servizi abbordabili, sostenibili e di elevata qualità, compresi i servizi sociali e l'assistenza sanitaria d'interesse generale.

FESR:

investire nell'infrastruttura sanitaria e sociale in modo da contribuire allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, alla promozione dell'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi nonché al passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali.

9.3.

Sanità: esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per la sanità nei limiti previsti dall'articolo 168 TFUE che garantisca la sostenibilità economica.

Esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per la sanità che:

preveda misure coordinate per migliorare l'accesso ai servizi sanitari;

preveda misure per stimolare l'efficienza nel settore sanitario con l'introduzione di modelli di erogazione dei servizi e infrastrutture;

preveda un sistema di controllo e riesame.

Lo Stato membro o la regione ha adottato un quadro che delinea le risorse di bilancio disponibili a titolo indicativo e una concentrazione di risorse efficiente in termini di costi su bisogni identificati come prioritari per l'assistenza sanitaria.

10.

investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente;

(obiettivo istruzione)

(articolo 9, primo comma, punto 10)

FSE:

ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione.

FESR:

investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa.

10.1.

Abbandono scolastico: esistenza di un quadro politico strategico inteso a ridurre l'abbandono scolastico (ESL) nei limiti previsti dall'articolo 165 del TFUE.

Esistenza di un sistema per la raccolta e l'analisi di dati e informazioni sull'abbandono scolastico ai livelli pertinenti, che:

fornisca un supporto di dati di fatto sufficiente per elaborare politiche mirate e tenga sotto controllo gli sviluppi.

Esistenza di un quadro politico strategico sull'abbandono scolastico, che:

si basi su dati di fatto;

copra i settori pertinenti dell'istruzione, compreso lo sviluppo della prima infanzia, si occupi in particolare dei gruppi vulnerabili maggiormente a rischio di abbandono scolastico, compresi gli appartenenti a comunità emarginate, e tratti misure di prevenzione, intervento e compensazione;

coinvolga tutti i settori politici e le parti interessate che sono rilevanti per affrontare l'abbandono scolastico.

FSE:

migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione terziaria e di livello equivalente nonché l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita, soprattutto per i gruppi svantaggiati.

FESR:

investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa

10.2.

Istruzione superiore: esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per aumentare il numero di studenti che conseguono un diploma di istruzione terziaria e per innalzare la qualità e l'efficienza dell'istruzione terziaria nei limiti previsti dall'articolo 165 TFUE.

Esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per l'istruzione terziaria, recante i seguenti elementi:

ove necessario, misure per favorire la partecipazione e aumentare il numero di diplomati che:

aumentino la partecipazione all'istruzione superiore tra i gruppi a basso reddito e altri gruppi sottorappresentati, con particolare riferimento ai gruppi svantaggiati, compresi gli appartenenti a comunità emarginate;

riducano i tassi di abbandono/migliorino i tassi di completamento degli studi;

incoraggino l'innovazione nei contenuti e nella definizione dei programmi;

misure per aumentare l'occupabilità e l'imprenditorialità che:

incoraggino lo sviluppo di "competenze trasversali", compresa l'imprenditorialità nei pertinenti programmi di istruzione superiore;

riducano le differenze di genere in termini di scelte accademiche e professionali.

FSE:

rafforzare la parità di accesso all'apprendimento permanente per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di istruzione flessibili anche tramite l'orientamento professionale e la convalida delle competenze acquisite.

FESR:

investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa

10.3.

Apprendimento permanente: esistenza di un quadro politico strategico nazionale e/o regionale per l'apprendimento permanente nei limiti previsti dall'articolo 165 TFUE.

Esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per l'apprendimento permanente che preveda:

misure a sostegno dello sviluppo e del collegamento di servizi per l'apprendimento permanente, compreso il miglioramento delle competenze (convalida, orientamento, istruzione e formazione) e che prevedano il coinvolgimento, anche tramite partenariati, delle parti interessate;

misure per lo sviluppo delle competenze dei vari gruppi di destinatari qualora questi siano definiti prioritari nei quadri politici strategici nazionali o regionali (ad esempio, giovani che seguono una formazione professionale, adulti, genitori che rientrano nel mercato del lavoro, lavoratori scarsamente qualificati e anziani, migranti e altri gruppi svantaggiati, in particolare persone con disabilità);

misure per ampliare l'accesso all'apprendimento permanente, anche attraverso iniziative volte ad utilizzare efficacemente gli strumenti di trasparenza (per esempio il quadro europeo delle qualifiche, il quadro nazionale delle qualifiche, il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale, il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale).

misure per migliorare la pertinenza dell'istruzione e della formazione al mercato del lavoro e per adeguarle alle esigenze di gruppi mirati di destinatari (ad esempio, giovani che seguono una formazione professionale, adulti, genitori che rientrano nel mercato del lavoro, lavoratori scarsamente qualificati e lavoratori anziani, migranti e altri gruppi svantaggiati, in particolare persone con disabilità).

FSE:

migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione professionale nonché migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e i programmi di apprendistato.

FESR:

investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa

10.4.

esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per innalzare la qualità e l'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione professionale nei limiti previsti dall'articolo 165 del TFUE.

Esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per innalzare la qualità e l'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione professionale nei limiti previsti dall'articolo 165 TFUE, che preveda i seguenti elementi:

misure per migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione professionale al mercato del lavoro in stretta cooperazione con le parti interessate, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei curriculum e il consolidamento dell'offerta di formazione basata sul lavoro nelle sue diverse forme;

misure per accrescere la qualità e l'attrattiva dell'istruzione e della formazione professionale, anche mediante la definizione di un approccio nazionale per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (ad esempio, conformemente al quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale) e l'utilizzo degli strumenti per la trasparenza e il riconoscimento, ad esempio il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET).

11.

Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente

(articolo 9, primo comma, punto 11)

FSE:

investire nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance.

FESR:

potenziare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni attraverso azioni per rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici interessati dagli interventi del FESR, affiancando le azioni a titolo del FSE per rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza della pubblica amministrazione.

Fondo di coesione:

potenziare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni rafforzando la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici interessati dagli interventi del Fondo di coesione.

Esistenza di un quadro politico strategico inteso a rafforzare l'efficienza amministrativa dello Stato membro, compresa una riforma dell'amministrazione pubblica.

È stato elaborato ed è in corso di attuazione un quadro politico strategico inteso a rafforzare l'efficienza amministrativa delle autorità pubbliche dello Stato membro e le loro capacità, recante i seguenti elementi:

analisi e pianificazione strategica di azioni di riforma giuridica, organizzativa e/o procedurale;

sviluppo di sistemi di gestione della qualità;

azioni integrate per la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure amministrative;

sviluppo e attuazione di strategie e politiche in materia di risorse umane riguardanti le principali carenze individuate in questo settore;

sviluppo di competenze a tutti i livelli della gerarchia professionale in seno alle autorità pubbliche;

sviluppo di procedure e strumenti per il controllo e la valutazione.


PARTE II:   Condizionalità tematiche ex ante

Area

Condizionalità ex ante

Criteri di adempimento

1.

Antidiscriminazione

Esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di antidiscriminazione nel campo dei fondi SIE.

Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la partecipazione degli organismi responsabili di promuovere la parità di trattamento di tutti gli individui a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE;

Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione alla normativa e alla politica antidiscriminazione dell'Unione.

2.

Parità di genere

Esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di parità di genere nel campo dei fondi SIE.

Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la partecipazione degli organismi responsabili della parità di genere a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità di genere nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE;

Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica dell'Unione in materia di parità di genere nonché all'integrazione della dimensione di genere.

3.

Disabilità

Esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) nel campo dei fondi SIE conformemente alla decisione 2010/48/EC del Consiglio (9).

Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la consultazione e la partecipazione degli organismi incaricati della tutela dei diritti delle persone con disabilità o delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e di altre parti interessate a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi;

Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica vigente dell'Unione e nazionale in materia di disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica della Convenzione UNCRPD come previsto dal diritto dell'Unione e nazionale, ove opportuno;

Dispositivi per garantire il controllo dell'attuazione dell'articolo 9 della Convenzione UNCRPD in relazione ai fondi SIE in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi.

4.

Appalti pubblici

Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.

Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi;

Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti;

Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE;

Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.

5.

Aiuti di Stato

Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.

Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato;

Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE;

Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

6.

Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS)

Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.

Dispositivi per l'applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) (VAS);

Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione delle direttive VIA e VAS;

Dispositivi per garantire una sufficiente capacità amministrativa.

7.

Sistemi statistici e indicatori di risultato

Esistenza di una base statistica necessaria per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto dei programmi.

Esistenza di un sistema di indicatori di risultato necessario per selezionare le azioni che contribuiscono più efficacemente al conseguimento dei risultati auspicati, per monitorare i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d'impatto.

Esistenza di dispositivi per la raccolta puntuale e l'aggregazione di dati statistici che comprendono i seguenti elementi:

l'identificazione delle fonti e la presenza di meccanismi per garantire la convalida statistica;

dispositivi per la pubblicazione e la disponibilità al pubblico di dati aggregati;

Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda:

la selezione di indicatori di risultato per ciascun programma atti a fornire informazioni sui motivi che giustificano la selezione delle azioni delle politiche finanziate dal programma;

la fissazione di obiettivi per tali indicatori;

il rispetto per ciascun indicatore dei seguenti requisiti: solidità e validazione statistica, chiarezza dell'interpretazione normativa, sensibilità alle politiche, raccolta puntuale dei dati;

Esistenza di procedure per garantire che tutte le operazioni finanziate dal programma adottino un sistema efficace di indicatori.


(1)  Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU L 153, del 18.6.2010, pag. 13).

(2)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(3)  Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

(4)  Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (GU L 114, del 27.4.2006, pag. 64).

(5)  Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348, del 20.12.2013, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15).

(7)  Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).

(8)  Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

(9)  Decisione del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).

(10)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici (GU L 26, del 28.1.2012, p. 1).

(11)  Direttiva 2001/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente

GU L 197, del 21.7.2001, p. 30).


ALLEGATO XII

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE SUL SOSTEGNO FORNITO DAI FONDI

1.   ELENCO DELLE OPERAZIONI

L'elenco delle operazioni di cui all'articolo 115, paragrafo 2, contiene, in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro, i seguenti campi di dati:

nome del beneficiario (solo per persone giuridiche; non sono nominate persone fisiche);

denominazione dell'operazione;

sintesi dell'operazione;

data di inizio dell'operazione;

data di fine dell'operazione(data prevista per il completamento materiale o la completa attuazione dell'operazione);

spesa totale ammissibile assegnata all'operazione;

tasso di cofinanziamento dell'Unione (per asse prioritario);

codice postale dell'operazione; o altro indicatore appropriato dell'ubicazione;

paese;

denominazione della categoria di operazione a norma dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punto vi);

data dell'ultimo aggiornamento dell'elenco delle operazioni.

I titoli dei campi di dati sono forniti anche in almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione.

2.   MISURE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE PER IL PUBBLICO

Lo Stato membro, l'autorità di gestione e i beneficiari adottano le misure necessarie per informare e comunicare al pubblico sulle operazioni sostenute nel quadro di un programma operativo a norma del presente regolamento.

2.1.   Responsabilità dello Stato membro e dell'autorità di gestione

1.

Lo Stato membro e l'autorità di gestione assicurano che le misure di informazione e comunicazione siano realizzate conformemente alla strategia di comunicazione e che queste misure mirino alla massima copertura mediatica utilizzando diverse forme e metodi di comunicazione al livello appropriato.

2.

Lo Stato membro o l'autorità di gestione è responsabile di almeno le seguenti misure di informazione e comunicazione:

a)

l'organizzazione di un'attività informativa principale che pubblicizzi l’avvio del programma operativo o dei programmi operativi, anche prima dell'approvazione delle pertinenti strategie di comunicazione;

b)

l'organizzazione di un'attività informativa principale all'anno che promuova le opportunità di finanziamento e le strategie perseguite e presenti i risultati del programma operativo o dei programmi operativi, compresi, se del caso, grandi progetti, piani d'azione comuni e altri esempi di progetti;

c)

esporre l'emblema dell'Unione presso la sede di ogni autorità di gestione;

d)

la pubblicazione elettronica dell'elenco delle operazioni di cui al sezione 1 del presente allegato;

e)

fornire esempi di operazioni, suddivisi per programma operativo, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico. Gli esempi sono in una lingua ufficiale dell'Unione di ampia diffusione diversa dalla lingua o dalle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;

f)

fornire informazioni aggiornate in merito all'attuazione del programma operativo, comprese, se del caso, le sue principali realizzazioni, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico.

3.

L'autorità di gestione coinvolge, se del caso, in azioni di informazione e comunicazione, conformemente al diritto e prassi nazionali, i seguenti organismi:

a)

i partner di cui all'articolo 5;

b)

centri di informazione sull'Europa, così come gli uffici di rappresentanza, e uffici di informazione del Parlamento europeo negli Stati membri;

c)

istituti di istruzione e di ricerca.

Tali organismi provvedono a un'ampia diffusione delle informazioni di cui all'articolo 115, paragrafo 1.

2.2.   Responsabilità dei beneficiari

1.

Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei fondi all'operazione riportando:

a)

l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a un riferimento all'Unione;

b)

un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.

Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.

2.

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:

a)

fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

b)

collocando, per gli le operazioni che non rientrano nell'ambito dei punti 4 e 5, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.

3.

Per le operazioni sostenute dal FSE, e in casi appropriati per le operazioni sostenutedal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario si assicura che i partecipanti siano stati informati in merito a tale finanziamento.

Qualsiasi documento, relativo all'attuazione di un'operazione usata per il pubblico oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, contiene una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal fondo o dai fondi.

4.

Durante l'esecuzione di un'operazione sostenuta dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario espone, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per i quali il sostegno pubblico complessivo superi 500 000 EUR.

5.

Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

a)

il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera 500 000 EUR;

b)

l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione. Esso è preparato conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4.

3.   MISURE DI INFORMAZIONE PER I POTENZIALI BENEFICIARI E PER I BENEFICIARI EFFETTIVI

3.1.   Azioni di informazione rivolte ai potenziali beneficiari

1.

L'autorità di gestione assicura, conformemente alla strategia di comunicazione, che la strategia del programma operativo, gli obiettivi e le opportunità di finanziamento offerte dal sostegno congiunto dell'Unione e dello Stato membro, vengano ampiamente divulgati ai potenziali beneficiari e a tutte le parti interessate, con l'indicazione del sostegno finanziario fornito dai fondi in questione.

2.

L'autorità di gestione garantisce che i potenziali beneficiari abbiano accesso alle informazioni pertinenti, comprese informazioni aggiornate, se necessario, e tenendo conto dell'accessibilità di servizi elettronici o altre tipologie di comunicazioni, per taluni potenziali beneficiari, almeno sui seguenti punti:

a)

le opportunità di finanziamento e gli inviti a presentare domande;

b)

le condizioni di ammissibilità delle spese da soddisfare per poter beneficiare di un sostegno nell'ambito di un programma operativo;

c)

una descrizione delle procedure di esame delle domande di finanziamento e delle rispettive scadenze;

d)

i criteri di selezione delle operazioni da sostenere;

e)

i contatti a livello nazionale, regionale o locale che sono in grado di fornire informazioni sui programmi operativi;

f)

la responsabilità dei potenziali beneficiari che devono informare il pubblico circa lo scopo dell'operazione e il sostegno all'operazione da parte dei fondi, conformemente al punto 2.2. L'autorità di gestione può richiedere ai potenziali beneficiari di proporre, nelle domande, attività di comunicazione indicative, proporzionali alla dimensione dell'operazione.

3.2.   Azioni di informazione rivolte ai beneficiari

1.

L'autorità di gestione informa i beneficiari che l'accettazione del finanziamento costituisce accettazione della loro inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 2.

2.

L'autorità di gestione fornisce, se del caso, informazioni e strumenti di comunicazione, comprendenti modelli in formato elettronico, per aiutare i beneficiari a rispettare gli obblighi di cui al punto 2.2.

4.   ELEMENTI DELLA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

La strategia di comunicazione redatta dall'autorità di gestione e, se del caso, dallo Stato membro contiene i seguenti elementi:

a)

una descrizione dell'approccio adottato, comprendente le principali misure di informazione e comunicazione che lo Stato membro o l'autorità di gestione deve adottare, destinato ai potenziali beneficiari, ai beneficiari, ai soggetti moltiplicatori e al grande pubblico, tenuto conto delle finalità di cui all'articolo 115;

b)

una descrizione dei materiali che saranno resi disponibili in formati accessibili alle persone con disabilità;

c)

una descrizione di come i beneficiari saranno sostenuti nelle loro attività di comunicazione;

d)

il bilancio indicativo per l'attuazione della strategia;

e)

una descrizione degli organismi amministrativi, tra cui le risorse umane, responsabili dell'attuazione delle misure di informazione e comunicazione;

f)

le modalità per le misure di informazione e comunicazione di cui al punto 2, compreso il sito web o portale web in cui tali dati possono essere reperiti;

g)

l'indicazione di come le misure di informazione e comunicazione debbano essere valutate in termini di visibilità della politica, dei programmi operativi, delle operazioni e del ruolo svolto dai fondi e dall'Unione e in termini di sensibilizzazione nei loro confronti;

h)

ove pertinente, una descrizione dell'utilizzo dei principali risultati del precedente programma operativo;

i)

un aggiornamento annuale che riporti le attività di informazione e comunicazione da svolgere nell'anno successivo.


ALLEGATO XIII

CRITERI DI DESIGNAZIONE DELLE AUTORITÀ DI GESTIONE E DELLE AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE

1.   AMBIENTE DI CONTROLLO INTERNO

i)

Esistenza di una struttura organizzativa che contempli le funzioni delle autorità di gestione e di certificazione e la ripartizione delle funzioni all'interno di tali autorità assicurando, se del caso, che sia rispettato il principio della separazione delle funzioni.

ii)

Quadro per assicurare, in caso di delega di compiti a organismi intermedi, la definizione delle loro responsabilità e dei loro obblighi rispettivi, la verifica della loro capacità di svolgere i compiti delegati e l'esistenza di procedure di rendicontazione.

iii)

Procedure di rendicontazione e sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati.

iv)

Piano per l'assegnazione di risorse umane adeguate con le necessarie competenze tecniche, a vari livelli e per varie funzioni nell'organizzazione.

2.   GESTIONE DEL RISCHIO

Tenuto conto del principio di proporzionalità, un quadro per assicurare che si effettui un'appropriata gestione dei rischi, ove necessario, e, in particolare, in caso di modifiche significative delle attività.

3.   ATTIVITÀ DI GESTIONE E CONTROLLO

A.   Autorità di gestione

i)

Procedure riguardanti domande di sovvenzione, valutazione delle domande, selezione ai fini del finanziamento, ivi compresi istruzioni e orientamenti che garantiscano il contributo delle operazioni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 125, paragrafo 3, lettera a), alla realizzazione degli obiettivi e dei risultati specifici dei pertinenti assi prioritari.

ii)

Procedure per le verifiche di gestione, comprese le verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari e le verifiche sul posto delle operazioni.

iii)

Procedure per il trattamento delle domande di rimborso presentate dai beneficiari e l'autorizzazione dei pagamenti.

iv)

Procedure per un sistema di raccolta, registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, compresi, ove opportuno, i dati su singoli partecipanti e, se necessario, ripartizione per sesso dei dati sugli indicatori e per garantire che la sicurezza dei sistemi sia in linea con gli standard riconosciuti a livello internazionale.

v)

Procedure stabilite dall'autorità di gestione per garantire che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative a un'operazione.

vi)

Procedure per istituire misure antifrode efficaci e proporzionate.

vii)

Procedure per garantire una pista di controllo e un sistema di archiviazione adeguati.

viii)

Procedure per preparare la dichiarazione di affidabilità di gestione, la relazione sui controlli effettuati e le carenze individuate e il riepilogo annuale degli audit e dei controlli finali.

ix)

Procedure per garantire che il beneficiario disponga di un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione.

B.   Autorità di certificazione

i)

Procedure per certificare le domande di pagamento intermedio alla Commissione.

ii)

Procedure per preparare i bilanci e certificare che sono veritieri, esatti e completi e che le spese sono conformi al diritto applicabile tenendo conto dei risultati di tutte le attività di audit.

iii)

Procedure per garantire un’adeguata pista di controllo conservando i dati contabili ivi compresi gli importi recuperabili, recuperati e ritirati per ciascuna operazione in forma elettronica.

iv)

Procedure, se del caso, per garantire di aver ricevuto dall’autorità di certificazione informazioni adeguate in merito alle verifiche effettuate e ai risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità.

4.   SORVEGLIANZA

A.   Autorità di gestione

i)

Procedure per assistere il comitato di sorveglianza nei suoi lavori.

ii)

Procedure per elaborare e presentare alla Commissione le relazioni di attuazione annuali e finali.

B.   Autorità di certificazione

Procedure per l'adempimento delle responsabilità dell'autorità di certificazione in materia di sorveglianza dei risultati delle verifiche di gestione e dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità prima di trasmettere alla Commissione le domande di pagamento.


ALLEGATO XIV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1083/2006

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articoli 3 e 4

Articolo 89

Articoli 5, 6 e 8

Articolo 90

Articolo 7

Articolo 9

Articoli 4 e 6

Articolo 10

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 11

Articolo 5

Articolo 12

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 13

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 14

Articoli 4, paragrafi 7 e 8, e 73

Articolo 15

Articolo 95

Articolo 16

Articolo 7

Articolo 17

Articolo 8

Articolo 18

Articolo 91

Articoli da 19 a 21

Articolo 92

Articolo 22

Articoli 93 e 94

Articolo 23

Articolo 92, paragrafo 6

Articolo 24

Articolo 91, paragrafo 3

Articolo 25

Articoli 10 e 11

Articolo 26

Articolo 12

Articolo 27

Articolo 15

Articolo 28

Articoli 14 e 16

Articolo 29

Articolo 52

Articolo 30

Articolo 53

Articolo 31

Articolo 113

Articolo 32

Articoli 26, 29 e 96, paragrafi 9 e 10

Articolo 33

Articoli 30 e 96, paragrafo 11

Articolo 34

Articolo 98

Articolo 35

Articolo 99

Articolo 36

Articolo 31

Articolo 37

Articoli 27 e 96, paragrafi da 1 a 8

Articolo 38

Articolo 39

Articolo 100

Articolo 40

Articolo 101

Articolo 41

Articoli 102 e 103

Articolo 42

Articolo 123, paragrafo 7

Articolo 43

Articolo 43 bis

Articolo 67

Articolo 43 ter

Articolo 67

Articolo 44

Articoli da 37 a 46

Articolo 45

Articoli 58 e 118

Articolo 46

Articoli 59 e 119

Articolo 47

Articolo 54

Articolo 48

Articoli 55, 56, paragrafi da 1 a 3, articolo 57 e articolo 114, paragrafi 1 e 2

Articolo 49

Articoli 56, paragrafo 4, 57 e 114, paragrafo 3

Articolo 50

Articoli 20 e 22

Articolo 51

Articolo 52

Articolo 121

Articoli 53 and 54

Articoli 60 e 120

Articolo 55

Articolo 61

Articolo 56

Articoli da 65 a 70

Articolo 57

Articolo 71

Articolo 58

Articolo 73

Articolo 59

Articolo 123

Articolo 60

Articolo 125

Articolo 61

Articolo 126

Articolo 62

Articolo 127

Articolo 63

Articolo 47

Articolo 64

Articolo 48

Articolo 65

Articolo 110

Articolo 66

Articolo 49

Articolo 67

Articoli 50 e 111

Articolo 68

Articoli 51 e 112

Articolo 69

Articoli da 115 a 117

Articolo 70

Articoli 74 e 122

Articolo 71

Articolo 124

Articolo 72

Articolo 75

Articolo 73

Articolo 128

Articolo 74

Articolo 148

Articolo 75

Articolo 76

Articolo 76

Articoli 77 e 129

Articolo 77

Articoli 78 e 130

Articoli 78 e 78 bis

Articolo 131

Articolo 79

Articolo 80

Articolo 132

Articolo 81

Articoli 80 e 133

Articolo 82

Articoli 81 e 134

Articolo 83

Articolo 84

Articolo 82

Articoli da 85 a 87

Articolo 135

Articolo 88

Articolo 89

Articolo 141

Articolo 90

Articolo 140

Articolo 91

Articolo 83

Articolo 92

Articolo 142

Articolo 93

Articoli 86 e 136

Articolo 94

Articolo 95

Articolo 96

Articolo 87

Articolo 97

Articolo 88

Articolo 98

Articolo 143

Articolo 99

Articoli 85 e 144

Articolo 100

Articolo 145

Articolo 101

Articolo 146

Articolo 102

Articolo 147

Articoli 103 e 104

Articolo 150

Articolo 105

Articolo 152

Articolo 105 bis

Articolo 106

Articolo 151

Articolo 107

Articolo 153

Articolo 108

Articolo 154


Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 67

Il Consiglio e la Commissione convengono che l'articolo 67, paragrafo 4, che esclude l'applicazione dei costi semplificati di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere da b) a d) laddove un intervento o un progetto facente parte di un intervento sia attuato esclusivamente tramite procedure per gli appalti pubblici, non osta all'attuazione di un intervento tramite procedure per gli appalti pubblici che comportano pagamenti da parte del beneficiario al contraente sulla base di costi unitari predefiniti. Il Consiglio e la Commissione concordano sul fatto che i costi determinati e pagati dal beneficiario sulla base di tali costi unitari stabiliti tramite procedure per gli appalti pubblici costituiscono costi reali effettivamente sostenuti e pagati dal beneficiario a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera a).


Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alla ricostituzione degli stanziamenti

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di includere nella revisione del regolamento finanziario, al fine di allineare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al quadro finanziario pluriennale 2014-2020, le disposizioni necessarie per l'applicazione delle modalità di assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza e relative all'attuazione degli strumenti finanziari conformemente all'articolo 39 (iniziativa PMI) nel quadro del regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e i Fondi di investimento europei per quanto concerne la ricostituzione:

i.

degli stanziamenti che erano stati impegnati per programmi relativi alla riserva di efficacia ed efficienza e che hanno dovuto essere disimpegnati in quanto le priorità dei programmi in questione non hanno raggiunto le tappe fondamentali previste;

ii.

degli stanziamenti che erano stati impegnati in relazione a programmi specifici di cui all'articolo 39, paragrafo 4, lettera b), e che hanno dovuto essere disimpegnati poiché è stato necessario sospendere la partecipazione di uno Stato membro allo strumento finanziario.


Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 1

Qualora siano necessarie ulteriori deroghe motivate alle disposizioni comuni per tenere conto delle specificità del FEAMP e del FEASR, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea si impegnano ad autorizzare tali deroghe procedendo con la dovuta diligenza ad apportare le modifiche necessarie al regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e i Fondi di investimento europei.


Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esclusione di ogni retroattività per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3

Il Parlamento europeo e il Consiglio convengono che:

per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento, le azioni intraprese dagli Stati membri per coinvolgere i partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nella preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, comprendono tutte le azioni intraprese a livello pratico dagli Stati membri, indipendentemente dalla loro tempistica, nonché le azioni da essi intraprese prima dell'entrata in vigore di tale regolamento e prima del giorno di entrata in vigore dell'atto delegato per un codice europeo di condotta adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del medesimo regolamento, durante le fasi preparatorie del processo di programmazione di uno Stato membro, a condizione che vengano conseguiti gli obiettivi del principio di partenariato previsti in tale regolamento. In questo contesto, gli Stati membri, secondo le rispettive competenze nazionali e regionali, decideranno sul contenuto della proposta di accordo di partenariato e della proposta di progetti di programmi, in conformità alle disposizioni pertinenti di tale regolamento e alle norme specifiche del fondo;

l'atto delegato recante un codice di condotta europeo, adottato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, non avrà in nessun caso effetto retroattivo diretto o indiretto, soprattutto per quanto riguarda la procedura di approvazione dell'accordo di partenariato e dei programmi, dato che non è intenzione del legislatore dell'Unione conferire alla Commissione poteri che le consentano di respingere l'approvazione dell'accordo di partenariato e dei programmi solo ed esclusivamente in ragione di una qualsiasi mancanza di conformità con il codice di condotta europeo, adottato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3;

il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a mettere a loro disposizione il progetto di testo dell'atto delegato da adottare ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, il prima possibile ma non oltre la data di adozione da parte del Consiglio dell'accordo politico sul regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento o la data di votazione in Aula da parte del Parlamento europeo del progetto di relazione su tale regolamento, a seconda di quale abbia luogo per prima.


20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/470


REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 164,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce il quadro entro il quale si iscrive l'azione del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo di coesione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e fissa in particolare gli obiettivi tematici, i principi e le regole di programmazione, di sorveglianza e valutazione, di gestione e di controllo. È pertanto necessario precisare la missione e l'ambito di applicazione dell'FSE, nonché le relative priorità d'investimento nel perseguimento degli obiettivi tematici, stabilendo disposizioni specifiche concernenti il tipo di attività che possono essere finanziate dall'FSE.

(2)

L'FSE dovrebbe migliorare le possibilità di occupazione, rafforzare l'inclusione sociale, lottare contro la povertà, promuovere l'istruzione, le competenze e la formazione permanente ed elaborare politiche di inclusione attiva globali e sostenibili conformemente ai compiti affidati all'FSE dall'articolo 162 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e contribuire in tal modo alla coesione economica, sociale e territoriale conformemente all'articolo 174 TFUE. Conformemente all'articolo 9 TFUE, l'FSE dovrebbe tener conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.

(3)

Il Consiglio europeo del 17 giugno 2010 ha chiesto che tutte le politiche comuni, compresa la politica di coesione, sostengano la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (la "strategia Europa 2020"). Al fine di allineare totalmente l'FSE con gli obiettivi di questa strategia, in particolare per quanto riguarda l'occupazione, l'istruzione, la formazione e la lotta contro l'esclusione sociale, la povertà e la discriminazione, l'FSE dovrebbe sostenere gli Stati membri tenendo conto dei pertinenti orientamenti integrati di Europa 2020 e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate conformemente all'articolo 121, paragrafo 2, e all'articolo 148, paragrafo 4, TFUE così come, ove appropriato a livello nazionale, dei programmi nazionali di riforma supportati dalle strategie nazionali per l'occupazione, delle relazioni sociali nazionali, delle strategie nazionali sull'integrazione dei rom e delle strategie nazionali sulla disabilità. L'FSE dovrebbe inoltre contribuire agli aspetti rilevanti dell'attuazione delle iniziative faro, in particolare dell'"Agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro", di "Youth on the Move" (Gioventù in movimento), e della "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale". Dovrebbe inoltre sostenere le pertinenti attività dell'"Agenda digitale europea" e di "Unione dell'innovazione".

(4)

L'Unione affronta problemi strutturali derivanti dalla globalizzazione dell'economia, dai cambiamenti tecnologici, dal sempre maggiore invecchiamento della manodopera e dalle crescenti carenze di competenze e di manodopera in alcuni settori e regioni. Queste difficoltà sono state amplificate dalla recente crisi economica e finanziaria che ha provocato un aumento del tasso di disoccupazione, colpendo in particolare i giovani e altre persone svantaggiate come i migranti e le minoranze.

(5)

L'obiettivo dell'FSE dovrebbe essere di promuovere l'occupazione, migliorare l'accesso al mercato del lavoro, con particolare riferimento a coloro che sono più distanti dal mercato del lavoro, e sostenere la mobilità professionale volontaria. L'FSE dovrebbe altresì sostenere l'invecchiamento attivo e in buona salute, anche attraverso forme innovative di organizzazione del lavoro, promuovendo la salute e la sicurezza sul lavoro e migliorando l'occupabilità. Promuovendo un miglior funzionamento dei mercati del lavoro grazie al miglioramento della mobilità geografica transnazionale dei lavoratori, l'FSE dovrebbe in particolare sostenere le attività EURES (attività della rete europea di servizi per l’impiego) per quanto riguarda le assunzioni e i servizi di informazione, di consulenza e di orientamento che vi sono associati a livello nazionale e transfrontaliero. Le operazioni finanziate a titolo dell'FSE dovrebbero conformarsi all'articolo 5, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che stabilisce che nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

(6)

L'FSE dovrebbe altresì promuovere l'inclusione sociale e prevenire e combattere la povertà al fine di spezzare il circolo vizioso dello svantaggio attraverso le generazioni, il che comporta la mobilitazione di una serie di politiche rivolte alle persone maggiormente svantaggiate indipendentemente dalla loro età, inclusi bambini, lavoratori poveri e donne anziane. È opportuno prestare attenzione alla partecipazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati. L'FSE può essere utilizzato per rafforzare l'accesso a servizi di interesse generale accessibili, sostenibili e di alta qualità, in particolare nel settore delle cure sanitarie, dei servizi per l'occupazione e la formazione, dei servizi per i senzatetto, dei servizi di custodia al di fuori dell'orario scolastico, delle strutture per l'infanzia e dei servizi di assistenza di lunga durata. I servizi sostenuti possono essere pubblici, privati e/o basati sulla comunità e offerti da diversi tipi di prestatori, vale a dire amministrazioni pubbliche, società private, imprese sociali, organizzazioni non governative.

(7)

L'FSE dovrebbe provvedere a contrastare l'abbandono scolastico precoce, a promuovere l'accesso paritario a un insegnamento di buona qualità, ad investire nell'istruzione e nella formazione professionale, ad aumentare l'attinenza dell'istruzione e dei sistemi di formazione al mercato del lavoro e a rafforzare l'apprendimento permanente, compresi i percorsi formativi formali, non formali e informali.

(8)

Oltre a queste priorità, nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati e al fine di migliorare la crescita economica e le possibilità di occupazione è opportuno migliorare l'efficacia dell'amministrazione pubblica a livello nazionale e regionale, nonché la capacità di un'amministrazione pubblica di agire in una logica partecipativa. La capacità istituzionale dei soggetti interessati, incluse le Organizzazioni non governative, che operano nei settori dell'occupazione, dell'istruzione, della formazione e delle politiche sociali, incluso il settore della lotta contro la discriminazione dovrebbe essere rafforzata.

(9)

Il sostegno a titolo della priorità di investimento "sviluppo locale di tipo partecipativo" può contribuire a tutti gli obiettivi tematici di cui al presente regolamento. Le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo supportate dall'FSE dovrebbero essere inclusive nei confronti delle persone svantaggiate presenti sul territorio, sia in termini di governance dei gruppi di azione locale sia in termini di contenuto delle strategie.

(10)

Al contempo, è essenziale sostenere lo sviluppo e la competitività delle micro, piccole e medie imprese dell'Unione e garantire che le persone siano in grado di adattarsi, grazie all'acquisizione di adeguate competenze e alle possibilità di formazione permanente, alle nuove sfide come il passaggio verso un'economia basata sulla conoscenza, la strategia digitale e la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e più efficace a livello energetico. Perseguendo i suoi principali obiettivi tematici, l'FSE dovrebbe contribuire ad affrontare tali sfide. In questo contesto, l'FSE dovrebbe sostenere la transizione della forza lavoro dall'istruzione all'occupazione verso competenze e attività lavorative più ecologiche e dovrebbe affrontare le carenze in termini di competenze, incluse quelle nei settori dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e del trasporto sostenibile. L'FSE dovrebbe altresì contribuire alla promozione delle capacità culturali e creative. I settori socioculturale, creativo e culturale sono importanti al fine di conseguire indirettamente gli obiettivi dell'FSE e il loro potenziale dovrebbe quindi essere meglio integrato nei progetti e nella programmazione dell'FSE.

(11)

Alla luce della necessità persistente di affrontare la disoccupazione giovanile nell'Unione nel suo complesso, è opportuno dar vita a un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) nelle regioni più colpite. In tali regioni l'IOG dovrebbe sostenere i giovani disoccupati o inattivi al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET), rafforzando e accelerando in tal modo la realizzazione delle attività finanziate dall'FSE. All'IOG dovrebbero essere specificamente attribuiti fondi aggiuntivi e dovrebbero essere combinati con i finanziamenti dell'FSE nelle regioni di cui sopra. Concentrandosi sulle singole persone anziché sulle strutture, l'IOG dovrebbe mirare a integrare le altre operazioni finanziati dall'FSE e le azioni nazionali destinate ai NEET, anche mediante l'attuazione della garanzia per i giovani in linea con la raccomandazione del Consiglio, del 22 aprile 2013, sull'istituzione di una garanzia per i giovani (4), che prevede che i giovani debbano ricevere un'offerta di buona qualità di posti di lavoro, istruzione continua, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dopo aver perso il lavoro o aver lasciato l'istruzione formale. L'IOG può inoltre sostenere azioni volte a combattere l'abbandono scolastico precoce. L'accesso alle prestazioni sociali per i giovani e le loro famiglie o le persone a loro carico non dovrebbe essere condizionato alla partecipazione dei giovani all'IOG.

(12)

L'IOG dovrebbe essere pienamente integrata nella programmazione dell'FSE, ma, se del caso, sarebbe opportuno prevedere disposizioni specifiche adeguate correlate all'IOG al fine di conseguire i suoi obiettivi. Occorre semplificare e facilitare l'attuazione dell'IOG, in particolare per quanto riguarda le disposizioni di gestione finanziaria e gli accordi in materia di concentrazione tematica. Onde garantire che i risultati dell'IOG siano chiaramente dimostrati e comunicati, dovrebbero essere previsti un controllo e una valutazione specifici, nonché disposizioni in materia di informazione e pubblicità. Le organizzazioni giovanili dovrebbero essere coinvolte nelle discussioni dei comitati di controllo sulla preparazione e sull'attuazione, inclusa la valutazione, dell'IOG.

(13)

L'FSE dovrebbe contribuire alla strategia Europa 2020, assicurando una maggiore concentrazione del sostegno sulle priorità dell'Unione. Una quota minima di finanziamento a titolo della politica di coesione è stabilita per l'FSE a norma dell'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. [1303/2013.] L'FSE dovrebbe in particolare aumentare il suo sostegno alla lotta contro l'esclusione sociale e la povertà grazie a uno stanziamento minimo separato pari al 20 % delle risorse complessive dell'FSE di ogni Stato membro. La scelta e il numero delle priorità d'investimento individuate per beneficiare del sostegno dell'FSE dovrebbero essere limitati, conformemente al livello di sviluppo delle regioni oggetto di sostegno.

(14)

Al fine di consentire una più stretta sorveglianza e una migliore valutazione dei risultati ottenuti a livello dell'Unione dalle attività sostenute dall'FSE, nel presente regolamento dovrebbe essere definito un insieme comune di indicatori di output e di risultato. Tali indicatori dovrebbero corrispondere alla priorità d'investimento e al tipo di azione oggetto di sostegno conformemente al presente regolamento nonché alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. [1303/2013.] Gli indicatori dovrebbero essere completati, se necessario, da indicatori di risultato e/o indicatori di output specifici per ciascun programma.

(15)

Gli Stati membri sono incoraggiati a riferire in merito all'effetto degli investimenti dell'FSE sulle pari opportunità, sulla parità di accesso e sull'integrazione dei gruppi emarginati in tutti i programmi operativi.

(16)

Tenendo conto della protezione dei dati relativi alla raccolta e alla conservazione di dati sensibili sui partecipanti, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero valutare regolarmente l'efficacia, l'efficienza e l'impatto del sostegno dell'FSE nel promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà, in particolare per quanto riguarda le persone svantaggiate come i rom. Gli Stati membri sono incoraggiati a riferire in merito alle iniziative finanziate dall'FSE nelle relazioni sociali nazionali allegate ai loro programmi nazionali di riforma, in particolare per quanto riguarda le comunità emarginate, come i rom e i migranti.

(17)

L'attuazione efficiente ed efficace delle azioni sostenute dall'FSE dipende dalla buona governance e dal partenariato tra tutti i soggetti territoriali e socioeconomici interessati, tenendo in considerazione quanti operano a livello regionale e locale, in particolare le associazioni che rappresentano le autorità locali e regionali, la società civile organizzata, gli operatori economici e, in particolare, le parti sociali e le organizzazioni non governative. Gli Stati membri dovrebbero di conseguenza incoraggiare la partecipazione delle parti sociali e delle organizzazioni non governative alla governance strategica dell'FSE, dalla definizione delle priorità per i programmi operativi all'attuazione e alla valutazione dei risultati dell'FSE.

(18)

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che l'attuazione delle priorità finanziate dall'FSE contribuisca alla promozione della parità tra donne e uomini, conformemente all'articolo 8 TFUE. Le valutazioni hanno mostrato che è importante prendere in considerazione la dimensione degli obiettivi di parità di genere in tutti gli aspetti e in tutte le fasi della preparazione, della sorveglianza, dell'attuazione e della valutazione dei programmi operativi in modo tempestivo e coerente, garantendo al tempo stesso che siano realizzate azioni specifiche volte a promuovere l'uguaglianza tra i sessi, l'indipendenza economica delle donne, l'istruzione e l'aggiornamento delle competenze e il reinserimento delle donne vittime di violenza nel mercato del lavoro e nella società.

(19)

Conformemente all'articolo 10 TFUE, l'attuazione delle priorità finanziate dall'FSE dovrebbe contribuire alla lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, prestando particolare attenzione alle vittime di forme multiple di discriminazione. La discriminazione fondata sul sesso dovrebbe essere interpretata in senso ampio al fine di coprire altri aspetti relativi al genere in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. L'attuazione delle priorità finanziate dall'FSE dovrebbe anche contribuire alla promozione delle pari opportunità. L'FSE dovrebbe sostenere il rispetto dell'obbligo dell'Unione nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili per quanto riguarda, tra l'altro, l'istruzione, il lavoro, l'occupazione e l'accessibilità. L'FSE dovrebbe inoltre promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a una di ambito locale. L'FSE non dovrebbe sostenere azioni che contribuiscano alla segregazione o all'esclusione sociale.

(20)

Il sostegno all'innovazione sociale contribuisce ad adeguare maggiormente le politiche ai cambiamenti sociali. L'FSE dovrebbe incoraggiare e sostenere le imprese sociali e gli imprenditori innovativi nonché i progetti innovativi affidati alle organizzazioni non governative e ad altri attori dell'economia sociale. In particolare, la sperimentazione e la valutazione di soluzioni innovative prima di una loro applicazione su larga scala contribuiscono a migliorare l'efficienza delle politiche e giustificano quindi il sostegno specifico da parte dell'FSE. Le soluzioni innovative potrebbero comprendere, sempre che si dimostrino efficaci, lo sviluppo di metriche sociali, quali, a esempio, l'etichettatura sociale.

(21)

La cooperazione transnazionale apporta un notevole valore aggiunto e dovrebbe pertanto essere sostenuta da tutti gli Stati membri salvo in casi debitamente giustificati tenendo conto del principio di proporzionalità. È inoltre necessario rafforzare il ruolo della Commissione nel facilitare gli scambi di esperienze e coordinare l'attuazione delle relative iniziative.

(22)

Al fine di promuovere un approccio integrato e olistico in termini di occupazione e inclusione sociale, l'FSE dovrebbe sostenere i partenariati trasversali e territoriali.

(23)

La mobilitazione dei soggetti regionali e locali dovrebbe contribuire ad attuare la strategia Europa 2020 e a perseguire i suoi principali obiettivi. I patti territoriali, le iniziative locali per l'occupazione e l'inclusione sociale, le strategie di sviluppo locale sostenibili e inclusive realizzate dagli attori locali nelle aree urbane e rurali e le strategie di sviluppo urbano sostenibile possono essere utilizzati e sostenuti al fine di far partecipare più attivamente le autorità regionali e locali, le città, le parti sociali e le organizzazioni non governative attraverso la preparazione e l'attuazione dei programmi operativi.

(24)

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede che le regole concernenti l'ammissibilità delle spese devono essere stabilite a livello nazionale, con alcune eccezioni per le quali è necessario stabilire regole specifiche relative all'FSE.

(25)

Al fine di semplificare il ricorso all'FSE e ridurre il rischio di errori e in considerazione delle specificità delle operazioni sostenute dall'FSE, è opportuno prevedere disposizioni che integrino il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese.

(26)

L'utilizzo di tabelle standard di costi unitari, di importi forfettari e di finanziamenti a tasso forfettario dovrebbe portare a una semplificazione per il beneficiario e a una riduzione degli oneri amministrativi a carico di tutti i partner di progetti dell'FSE.

(27)

È importante garantire la sana gestione finanziaria di ogni programma operativo e un'attuazione dello stesso quanto più possibile efficiente e semplice per l'utente. Gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'introdurre norme che complichino l'utilizzo dei fondi da parte dei beneficiari.

(28)

Gli Stati membri e le regioni dovrebbero essere incoraggiati a far leva finanziaria con l'FSE attraverso strumenti finanziari al fine di sostenere, a esempio, gli studenti, la creazione di posti di lavoro, la mobilità dei lavoratori, l'inclusione sociale e l'imprenditorialità sociale.

(29)

L'FSE dovrebbe integrare altri programmi dell'Unione e dovrebbero essere sviluppate strette sinergie tra l'FSE e altri strumenti finanziari dell'Unione.

(30)

Gli investimenti nel capitale umano sono la principale leva su cui l'Unione può contare per assicurare la propria competitività a livello internazionale e il rilancio sostenibile della propria economia. Nessun tipo di investimento è in grado di produrre riforme strutturali a meno che non sia integrato da una strategia coerente di sviluppo del capitale umano volta alla crescita. Occorre pertanto assicurare che nel periodo di programmazione 2014-2020 le risorse destinate a migliorare le competenze e a innalzare i livelli occupazionali consentano azioni di portata adeguata.

(31)

Al fine di stabilire la definizione delle tabelle standard dei costi unitari e degli importi forfettari, nonché i loro importi massimi in relazione ai vari tipi di operazioni dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(32)

La Commissione dovrebbe essere assistita nell'amministrazione del FSE dal comitato di cui all'articolo 163 TFUE.

(33)

Dato che il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), è opportuno abrogare tale regolamento. Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il proseguimento o la modifica degli interventi approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1081/2006 o ad altri atti normativi applicabili a tali interventi al 31 dicembre 2013. Detto regolamento o tali altri atti normativi applicabili dovrebbero quindi continuare ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2013 a tali interventi o operazioni fino alla loro chiusura. Le domande di intervento presentate o approvate a norma del regolamento (CE) n. 1081/2006 dovrebbero pertanto rimanere valide,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce i compiti del Fondo sociale europeo (FSE), compresa l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG), l'ambito d'applicazione del suo sostegno nonché le disposizioni specifiche e i tipi di spese sovvenzionabili.

Articolo 2

Compiti

1.   L'FSE promuove elevati livelli di occupazione e di qualità dei posti di lavoro, migliora l'accesso al mercato del lavoro, sostiene la mobilità geografica e occupazionale dei lavoratori e facilita il loro adattamento ai cambiamenti industriali e ai cambiamenti del sistema produttivo necessari per gli sviluppi sostenibili, incoraggia un livello elevato di istruzione e di formazione per tutti e sostiene il passaggio dall'istruzione all'occupazione per i giovani, combatte la povertà, migliora l'inclusione sociale, e promuove l'uguaglianza di genere, la non discriminazione e le pari opportunità, contribuendo in tal modo alle priorità dell'Unione per quanto riguarda il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale.

2.   L'FSE svolge i compiti di cui al paragrafo 1 sostenendo gli Stati membri nella realizzazione delle priorità e dei principali obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (la "strategia Europa 2020") e consentendo agli Stati membri di affrontare le loro sfide specifiche per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. L'FSE sostiene l'elaborazione e l'attuazione delle politiche e delle azioni correlate ai propri compiti, tenendo conto dei pertinenti orientamenti integrati e di pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, adottate conformemente all'articolo 121, paragrafo 2, e all'articolo 148, paragrafo 4, TFUE e, ove appropriato, a livello nazionale, dei programmi nazionali di riforma nonché di altre strategie e relazioni nazionali pertinenti.

3.   L'FSE favorisce le persone, comprese le persone svantaggiate quali i disoccupati di lunga durata, le persone con disabilità, i migranti, le minoranze etniche, le comunità emarginate e le persone di qualsiasi età che devono affrontare la povertà e l'esclusione sociale. L'FSE apporta inoltre un sostegno ai lavoratori, alle imprese, inclusi gli attori dell'economia sociale e gli imprenditori, nonché ai sistemi e alle strutture, al fine di agevolare il loro adattamento alle nuove sfide, riducendo altresì gli squilibri tra la domanda e l'offerta di competenze, e promuovere la buona governance, il progresso sociale e l'attuazione delle riforme, in particolare nel settore dell'occupazione, dell'istruzione, della formazione e delle politiche sociali.

Articolo 3

Ambito d'applicazione del sostegno

1.   Conformemente agli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, punti 8, 9, 10 e 11, del regolamento (UE) n. 1303/2013, che corrispondono alle lettere a), b), c) e d) del presente paragrafo e in linea con i suoi compiti, l'FSE sostiene le seguenti priorità d'investimento:

a)

per l'obiettivo tematico "Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori":

i)

l'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale;

ii)

l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani;

iii)

l'attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la creazione di imprese, comprese le micro, piccole e medie imprese innovative;

iv)

l'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della vita professionale con la vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore;

v)

l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti;

vi)

l'invecchiamento attivo e in buona salute;

vii)

la modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati;

b)

per l'obiettivo tematico "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione":

i)

l'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità;

ii)

l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i rom;

iii)

la lotta contro tutte le forme di discriminazione e la promozione delle pari opportunità;

iv)

miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale;

v)

la promozione dell'imprenditorialità sociale e dell'integrazione professionale nelle imprese sociali e dell'economia sociale e solidale, al fine di facilitare l'accesso all'occupazione;

vi)

strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;

c)

per l'obiettivo tematico "Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento permanente":

i)

riducendo e prevenendo l'abbandono scolastico precoce e promuovendo l'uguaglianza di accesso a una istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione;

ii)

migliorando la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati;

iii)

rafforzando la parità di accesso alla formazione permanente, per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di apprendimento flessibili anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite;

iv)

migliorando l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione professionale e migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, adeguamento dei curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato;

d)

per l'obiettivo tematico "Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente":

i)

investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance.

Questa priorità d'investimento si applica solo negli Stati membri che possono beneficiare del sostegno del Fondo di coesione o negli Stati membri con una o più regioni NUTS di livello 2 di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013;

ii)

rafforzamento delle capacità di tutti i soggetti interessati che operano nei settori dell'istruzione, della formazione permanente, della formazione e delle politiche sociali e del lavoro, anche mediante patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale.

2.   Attraverso le priorità d'investimento elencate nel paragrafo 1, l'FSE contribuisce anche ad altri obiettivi tematici che figurano nell'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in primo luogo:

a)

sostenendo il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio, resistente ai cambiamenti climatici, efficiente nell'utilizzazione delle risorse ed ecologicamente sostenibile, mediante un miglioramento dei sistemi d'istruzione e di formazione mirato all'adattamento delle competenze e delle qualifiche, il perfezionamento professionale della manodopera e la creazione di nuovi posti di lavoro nei settori collegati all'ambiente e all'energia;

b)

migliorando l'accesso, l'utilizzo e la qualità delle tecnologie d'informazione e di comunicazione grazie allo sviluppo della cultura digitale e dell'e-learning e all'investimento nell'inclusione digitale, nelle competenze digitali e nelle relative competenze imprenditoriali;

c)

rafforzando la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione attraverso lo sviluppo degli studi post-universitari e delle competenze imprenditoriali, la formazione dei ricercatori, la condivisione in rete delle attività e i partenariati tra gli istituti d'insegnamento superiore, i centri di ricerca tecnologici e le imprese;

d)

migliorando la competitività e la sostenibilità a lungo termine delle piccole e medie imprese attraverso la promozione della capacità di adattamento delle imprese, dei dirigenti e dei lavoratori e un maggiore investimento nel capitale umano e il sostegno a istituti di istruzione o formazione professionale orientati alla pratica.

Articolo 4

Coerenza e concentrazione tematica

1.   Gli Stati membri garantiscono che la strategia e le azioni previste nei programmi operativi siano coerenti e conformi alla risoluzione dei problemi individuati nei programmi nazionali di riforma, nonché, se del caso, nelle altre strategie nazionali intese a contrastare la disoccupazione, la povertà e l'esclusione sociale e altresì nelle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, al fine di contribuire alla realizzazione dei principali obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di occupazione, di istruzione e di riduzione della povertà.

2.   In ciascuno Stato membro almeno il 20 % delle risorse totali dell'FSE è attribuito all'obiettivo tematico promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e tutti i tipi di discriminazione definito all'articolo 9, primo comma, punto 9), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

3.   Gli Stati membri perseguono la concentrazione tematica secondo le seguenti modalità:

a)

per quanto riguarda le regioni più sviluppate, gli Stati membri concentrano almeno l'80 % della dotazione FSE destinata a ciascun programma operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1;

b)

per quanto riguarda le regioni in transizione, gli Stati membri concentrano almeno il 70 % della dotazione FSE destinata a ciascun programma operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1;

c)

per quanto riguarda le regioni meno sviluppate, gli Stati membri concentrano almeno il 60 % della dotazione FSE destinata a ciascun programma operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1.

4.   Gli assi prioritari di cui all'articolo 11, paragrafo 1, sono esclusi dal calcolo delle percentuali indicate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

Articolo 5

Indicatori

1.   Gli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del presente regolamento e, se del caso, gli indicatori specifici di ciascun programma sono utilizzati conformemente all'articolo 27, paragrafo 4, e all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iv), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tutti gli indicatori comuni di output e di risultato sono comunicati per tutte le priorità di investimento. Gli indicatori di risultato di cui all'allegato II del presente regolamento sono comunicati ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. Se del caso, i dati sono disaggregati per genere.

Per quanto concerne gli indicatori di output comuni e specifici del programma, si considera un valore di partenza pari a zero. Se la natura delle operazioni sostenute lo richiede, sono fissati valori obiettivo cumulativi quantificati per tali indicatori per il 2023. Gli indicatori di output sono espressi in numeri assoluti.

Per detti indicatori di risultato comuni e specifici per ciascun programma per i quali è stato fissato un valore obiettivo cumulativo quantificato per il 2023, i valori di base sono fissati utilizzando i dati più recenti disponibili o altre fonti di informazione pertinenti. Gli indicatori di risultato specifici per ciascun programma e i relativi valori obiettivo possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi.

2.   In aggiunta al paragrafo 1, gli indicatori di risultato definiti nell'allegato II del presente regolamento sono utilizzati per tutte le operazioni sostenute nell'ambito della priorità di investimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), per l'attuazione dell'IOG. Tutti gli indicatori di cui all'allegato II del presente regolamento sono collegati a un valore obiettivo cumulativo quantificato per il 2023 e a un valore di base.

3.   Unitamente alle relazioni annuali di attuazione, ogni autorità di gestione trasmette per via elettronica dati strutturati per ciascun asse prioritario suddivisi per priorità d'investimento. I dati sono presentati per categorie d'intervento di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punto vi), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per indicatori di output e di risultato. In deroga all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, i dati trasmessi per gli indicatori di output e di risultato si riferiscono ai valori per operazioni attuate parzialmente o integralmente.

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA PROGRAMMAZIONE E L'ATTUAZIONE

Articolo 6

Coinvolgimento dei partner

1.   La partecipazione dei partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 all'attuazione dei programmi operativi può assumere la forma di sovvenzioni globali quali definite all'articolo 123, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013. In questi casi, il programma operativo individua la parte del programma operativo interessata dalla sovvenzione globale, compresa una dotazione finanziaria indicativa a favore di ciascun asse prioritario di tale parte del programma.

2.   Al fine di incoraggiare un'adeguata partecipazione delle parti sociali alle attività sostenute dall'FSE, le autorità di gestione di un programma operativo in una regione definita all'articolo 90, paragrafo 2, lettere a) o b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, o in uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione, garantiscono che, in base alle esigenze, un adeguato volume delle risorse dell'FSE sia destinato alle attività di sviluppo delle capacità, quali la formazione e le azioni di condivisione in rete, e al rafforzamento del dialogo sociale e ad attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali.

3.   Al fine di incoraggiare l'adeguata partecipazione e l'accesso delle organizzazioni non governative alle azioni sostenute dall'FSE, in particolare nei settori dell'inclusione sociale, dell'uguaglianza di genere e delle pari opportunità, le autorità di gestione di un programma operativo in una regione definita all'articolo 90, paragrafo 2, lettere a) o b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, o in uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione, garantiscono che un volume adeguato delle risorse dell'FSE sia destinato ad attività di sviluppo delle capacità per le organizzazioni non governative.

Articolo 7

Promozione della parità tra uomini e donne

Gli Stati membri e la Commissione promuovono la parità tra uomini e donne mediante l'integrazione di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013 mediante la preparazione, l'esecuzione, la sorveglianza, la rendicontazione e la valutazione dei programmi operativi. Attraverso l'FSE gli Stati membri e la Commissione sostengono altresì azioni mirate specifiche nell'ambito di tutte le priorità di investimento indicate all'articolo 3 e, in particolare, all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del presente regolamento, al fine di aumentare la partecipazione sostenibile e i progressi delle donne nel settore dell'occupazione, di lottare contro la femminilizzazione della povertà, di ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro e di lottare contro gli stereotipi di genere nel mercato del lavoro e nell'istruzione e nella formazione, e di promuovere la riconciliazione tra vita professionale e vita privata per tutti nonché di implementare una uguale suddivisione delle responsabilità di cura tra donne e uomini.

Articolo 8

Promozione delle pari opportunità e non discriminazione

Gli Stati membri e la Commissione promuovono pari opportunità per tutti, senza discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, mediante l'integrazione del principio di non discriminazione conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Attraverso l'FSE gli Stati membri e la Commissione sostengono altresì azioni specifiche nell'ambito delle priorità di investimento definite all'articolo 3 e, in particolare, all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del presente regolamento. Tali azioni sono volte a lottare contro tutte le forme di discriminazione nonché a migliorare l'accessibilità per le persone con disabilità al fine di accrescere l'integrazione nell'occupazione, nell'istruzione e nella formazione, migliorando in tal modo l'inclusione sociale, riducendo le disuguaglianze in termini di livelli d'istruzione e di stato di salute e facilitando il passaggio da un'assistenza istituzionale a un'assistenza di tipo partecipativo, in particolare per quanti sono oggetto di discriminazioni multiple.

Articolo 9

Innovazione sociale

1.   L'FSE promuove l'innovazione sociale in tutti i settori che rientrano nel suo ambito d'applicazione, come definito nell'articolo 3 del presente regolamento, in particolare al fine di sperimentare, valutare e sviluppare soluzioni innovative, anche a livello locale o regionale, al fine di affrontare i bisogni di carattere sociale, con la partecipazione di tutti gli attori interessati e, in particolare, delle parti sociali.

2.   Gli Stati membri identificano nei loro programmi operativi, o in una fase successiva durante l'attuazione, gli ambiti per l'innovazione sociale che corrispondono alle esigenze specifiche degli Stati membri.

3.   La Commissione facilita lo sviluppo delle capacità in materia di innovazione sociale, in particolare sostenendo l'apprendimento reciproco, la creazione di reti e la diffusione e la promozione di buone prassi e metodologie.

Articolo 10

Cooperazione transnazionale

1.   Gli Stati membri sostengono la cooperazione transnazionale al fine di promuovere l'apprendimento reciproco, aumentando il tal modo l'efficacia delle politiche sostenute dall'FSE. La cooperazione transnazionale coinvolge i partner di almeno due Stati membri.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri con un unico programma operativo sostenuto dall'FSE o un unico programma operativo multifondo, in casi debitamente giustificati e tenendo conto del principio di proporzionalità, possono scegliere in via eccezionale di non sostenere azioni di cooperazione transnazionale.

3.   Gli Stati membri, in cooperazione con i relativi partner, possono selezionare i temi per la cooperazione transnazionale tra quelli compresi in un elenco di temi comuni proposto dalla Commissione e approvato dal comitato di cui all'articolo 25 o selezionare altri temi corrispondenti alle loro esigenze specifiche.

4.   La Commissione agevola la cooperazione transnazionale per quanto riguarda i temi comuni dell'elenco di cui al paragrafo 3 e, se del caso, altri temi selezionati dagli Stati membri, attraverso l'apprendimento reciproco e un'azione coordinata o congiunta. La Commissione gestisce in particolare una piattaforma a livello dell'Unione al fine di facilitare l'istituzione di partenariati transnazionali, gli scambi di esperienze, lo sviluppo delle capacità e la condivisione in rete, nonché la capitalizzazione e la diffusione dei risultati di maggior rilievo. La Commissione elabora inoltre un quadro di attuazione coordinato, comprendente criteri comuni di ammissibilità, i tipi di azioni e il loro calendario, nonché approcci metodologici comuni per la sorveglianza e la valutazione, al fine di facilitare la cooperazione transnazionale.

Articolo 11

Disposizioni specifiche al Fondo per i programmi operativi

1.   In deroga all'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, i programmi operativi possono definire assi prioritari per l'attuazione dell'innovazione sociale e della cooperazione transnazionale di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento.

2.   In deroga all'articolo 120, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il tasso massimo di cofinanziamento per un asse prioritario è aumentato di dieci punti percentuali, senza tuttavia superare il 100 %, nei casi in cui un asse prioritario è interamente dedicato all'innovazione sociale, alla cooperazione transnazionale o a una combinazione di entrambe.

3.   Oltre alla disposizione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, i programmi operativi comprendono anche la dotazione delle azioni pianificate sostenute dall'FSE per:

a)

gli obiettivi tematici elencati nell'articolo 9, primo comma, punti da 1) a 7), del regolamento (UE) n. 1303/2013 per asse prioritario, a seconda dei casi;

b)

l'innovazione sociale e la cooperazione transnazionale di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento, nei casi in cui tali settori non siano coperti da un asse prioritario specifico.

Articolo 12

Disposizioni specifiche per il trattamento di particolari aspetti territoriali

1.   L'FSE può sostenere strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo in aree urbane e rurali, come prevedono gli articoli 32, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1303/2013, i patti territoriali e le iniziative locali per l'occupazione, inclusa l'occupazione giovanile, l'istruzione e l'inclusione sociale, nonché gli investimenti territoriali integrati (ITI) di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2.   Come integrazione agli interventi del FESR di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), l'FSE può contribuire allo sviluppo urbano sostenibile grazie a strategie che prevedono azioni integrate finalizzate ad affrontare i problemi economici, ambientali e sociali che devono affrontare le aree urbane individuate dagli Stati membri in base ai principi di cui ai rispettivi accordi di partenariato.

CAPO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 13

Ammissibilità delle spese

1.   L'FSE garantisce un sostegno alle spese ammissibili che, come disposto all'articolo 120, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, possono comprendere le risorse finanziarie costituite collettivamente dai datori di lavoro e dai lavoratori.

2.   L'FSE può garantire un sostegno alle spese sostenute per operazioni realizzate al di fuori dell'ambito di applicazione del programma, ma all'interno dell'Unione, purché siano soddisfatte le due seguenti condizioni:

a)

l'operazione va a beneficio della zona di programma;

b)

gli obblighi delle autorità nell'ambito del programma operativo in rapporto alla gestione, al controllo e all'audit concernenti l'operazione sono rispettati dalle autorità responsabili per l'attuazione del programma operativo nell'ambito del quale tale operazione è finanziata o sono coperti da accordi con le autorità dello Stato membro nel quale l'operazione è attuata, purché in detto Stato membro siano rispettati gli obblighi relativi alla gestione, al controllo e all'audit relativi all'operazione stessa.

3.   Fino a un limite del 3 % della dotazione di un programma operativo dell'FSE o della parte dell'FSE di un programma operativo multifondo, le spese sostenute al di fuori dell'Unione, sono ammissibili al finanziamento dell'FSE a condizione che riguardino gli obiettivi tematici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e purché il pertinente comitato di sorveglianza abbia dato il suo consenso all'operazione o al tipo di operazioni interessate.

4.   Oltre alla spesa di cui all'articolo 69, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili non è altresì ammissibile al finanziamento dell'FSE.

5.   I contributi in natura sotto forma di indennità o salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un'operazione possono essere ammessi al contributo dell'FSE purché i contributi in natura siano sostenuti conformemente alle regole nazionali, comprese le regole contabili, e non superino i costi sostenuti dai terzi.

Articolo 14

Opzioni semplificate in materia di costi

1.   Oltre alle opzioni di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione può rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri sulla base di tabelle standard di costi unitari e importi forfettari stabiliti dalla Commissione. Gli importi calcolati su questa base sono considerati finanziamenti pubblici versati ai beneficiari e spese ammissibili ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Ai fini di cui al primo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 riguardo al tipo di operazioni interessato, alle definizioni delle tabelle standard di costi unitari, agli importi forfettari e ai loro massimali, che possono essere adeguati conformemente ai metodi applicabili comunemente utilizzati, tenendo in debito conto le esperienze già maturate nel corso del precedente periodo di programmazione.

Gli audit finanziari sono volti esclusivamente a verificare che le condizioni per i rimborsi da parte della Commissione sulla base delle tabelle standard di costi unitari e per gli importi forfettari siano rispettate.

Nei casi in cui siano utilizzati finanziamenti sulla base delle tabelle standard di costi unitari e degli importi forfettari conformemente al primo comma, lo Stato membro può applicare le proprie prassi contabili a sostegno delle operazioni. Ai fini del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1303/2013, tali prassi contabili e i relativi importi non sono soggetti ad audit da parte delle autorità di audit o da parte della Commissione.

2.   Conformemente all'articolo 67, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 5, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013, un tasso forfettario sino al 40 % delle spese dirette di personale ammissibili può essere utilizzato al fine di coprire i restanti costi ammissibili di un'operazione senza l'obbligo per lo Stato membro di eseguire calcoli per determinare il tasso applicabile.

3.   Oltre ai metodi stabiliti all'articolo 67, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nei casi in cui il sostegno pubblico per le sovvenzioni e l'intervento rimborsabile non superi i 100 000 EUR, gli importi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 possono essere stabiliti caso per caso facendo riferimento a un progetto di bilancio convenuto ex ante da parte dell'autorità di gestione.

4.   Fatto salvo l'articolo 67, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le sovvenzioni e l'intervento rimborsabile per le quali il sostegno pubblico non supera i 50 000 EUR prendono la forma di tabelle standard di costi unitari o di importi forfettari, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo o all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di tassi forfettari conformemente all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013, eccettuate le operazioni che ricevono un sostegno nell'ambito di un sistema di aiuti di stato. In caso di finanziamento a tasso forfettario, le categorie di costi utilizzate per calcolare il tasso possono essere rimborsate conformemente all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 15

Strumenti finanziari

Ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'FSE può sostenere azioni e politiche che rientrano nel suo ambito di applicazione utilizzando strumenti finanziari, inclusi microcrediti e fondi di garanzia.

CAPO IV

INIZIATIVA A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE

Articolo 16

Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

L'IOG sostiene la lotta alla disoccupazione giovanile nelle regioni ammissibili dell'Unione fornendo supporto alle azioni a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del presente regolamento. L'iniziativa è rivolta ai giovani con meno di 25 anni disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione, residenti in regioni ammissibili, inattivi o disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata, registrati o meno nelle liste dei disoccupati alla ricerca di un'occupazione. Su base volontaria gli Stati membri possono decidere di ampliare il gruppo obiettivo al fine di includere i giovani con meno di 30 anni.

Ai fini dell'IOG per il 2014-2015, per "regioni ammissibili" si intendono le regioni di livello NUTS 2 con tassi di disoccupazione giovanile, per i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni, superiori al 25 % nel 2012 e, per gli Stati membri in cui il tasso di disoccupazione giovanile era cresciuto in misura superiore al 30 % nel 2012, le regioni di livello NUTS 2 con un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 20 % nel 2012.

Le risorse dell'IOG possono essere rivedute al rialzo per il periodo dal 2016 al 2020 nell'ambito della procedura di bilancio ai sensi dell'articolo 14 del regolamento(UE) n. 1311/2013. Onde individuare le regioni ammissibili all'IOG per il periodo 2016-2020, il riferimento ai dati del 2012 di cui al secondo comma è inteso come riferimento agli ultimi dati annuali disponibili. La ripartizione per Stato membro delle risorse aggiuntive segue le stesse fasi dell'assegnazione iniziale a norma dell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 1303/2013.

D'intesa con la Commissione, gli Stati membri possono decidere di destinare un importo limitato, non superiore al 10 % dei fondi dell'IOG, ai giovani residenti in sottoregioni con alti livelli di disoccupazione giovanile che si trovano al di fuori delle regioni ammissibili di livello NUTS 2.

Articolo 17

Concentrazione tematica

La dotazione specifica dell'IOG non è considerata ai fini del calcolo della concentrazione tematica di cui all'articolo 4.

Articolo 18

Programmazione

L'IOG è integrata nella programmazione dell'FSE a norma dell'articolo 96 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Se del caso, gli Stati membri stabiliscono le modalità per la programmazione dell'IOG nel rispettivo accordo di partenariato e nei loro programmi operativi.

Le modalità per la programmazione possono assumere una o più delle seguenti forme:

a)

un apposito programma operativo;

b)

un asse prioritario specifico all'interno di un programma operativo;

c)

una parte di uno o più assi prioritari.

Gli articoli 9 e 10 del presente regolamento si applicano anche all'IOG.

Articolo 19

Monitoraggio e valutazione

1.   In aggiunta alle funzioni del comitato di monitoraggio di cui all'articolo 110 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il comitato di monitoraggio esamina almeno una volta all'anno l'attuazione dell'IOG nel contesto del programma operativo e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi.

2.   Le relazioni di attuazione annuali e la relazione finale di cui all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, contengono ulteriori informazioni sull'attuazione dell'IOG. La Commissione trasmette al Parlamento europeo una sintesi di tali relazioni ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

La Commissione partecipa alla discussione annuale del Parlamento europeo su tali relazioni.

3.   Da aprile 2015 e negli anni successivi, e contemporaneamente alla relazione di attuazione annuale di cui all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di gestione trasmette per via elettronica alla Commissione i dati strutturati per ciascun asse prioritario o sua parte che sostenga l'IOG. I dati degli indicatori trasmessi si riferiscono ai valori degli indicatori di cui agli allegati I e II del presente regolamento e, se del caso, degli indicatori specifici del programma. Essi riguardano operazioni attuate parzialmente o integralmente.

4.   La relazione di attuazione annuale di cui all'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 o, se del caso, la relazione sullo stato dei lavori di cui all'articolo 111, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e la relazione di attuazione annuale presentata entro il 31 maggio 2016, presentano le risultanze principali delle valutazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Le relazioni contengono inoltre informazioni e valutazioni in merito alla qualità delle offerte di lavoro ricevute dai partecipanti all'IOG, incluse le persone svantaggiate, i giovani che provengono da comunità emarginate e che hanno lasciato il sistema scolastico senza una qualifica. Le relazioni contengono inoltre informazioni e valutazioni in merito ai loro progressi nel percorso di istruzione, nel trovare lavori sostenibili e decorosi e nel percorso di apprendistato o in tirocini di qualità.

5.   Nelle relazioni sullo stato di avanzamento di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1303/2013 figurano informazioni addizionali sull'IOG e si valuta la sua attuazione. La Commissione trasmette al Parlamento europeo una sintesi di tali relazioni ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del suddetto regolamento e partecipa alla discussione del Parlamento europeo su tali relazioni.

6.   L'efficacia, l'efficienza e l'impatto del sostegno congiunto del FSE e della dotazione specifica dell'IOG e dell'attuazione della garanzia per i giovani sono valutate almeno due volte nel corso del periodo di programmazione.

La prima valutazione è completata entro il 31 dicembre 2015 e la seconda valutazione entro il 31 dicembre 2018.

Articolo 20

Misure di informazione e comunicazione

1.   I beneficiari garantiscono che i partecipanti alle operazioni siano espressamente informati del sostegno dell'IOG fornito attraverso il finanziamento dell'FSE e la dotazione specifica dell'IOG.

2.   Qualsiasi documento relativo all'attuazione di un'operazione disposto per il pubblico oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altri certificati, contiene una dichiarazione attestante che l'operazione è stata sostenuta dall'IOG.

Articolo 21

Assistenza tecnica

La dotazione specifica dell'IOG può essere considerata dagli Stati membri per il calcolo dell'importo totale massimo dei fondi destinato all'assistenza tecnica per ogni Stato membro.

Articolo 22

Sostegno finanziario

1.   La decisione della Commissione che adotta un programma operativo fissa l'importo massimo del sostegno della dotazione specifica dell'IOG e del corrispondente sostegno dell'FSE in un importo totale e anche per categoria di regioni per ciascun asse prioritario. Per ciascun asse prioritario il sostegno dell'FSE corrispondente è almeno pari al sostegno della dotazione specifica dell'IOG.

2.   Sulla base degli importi di cui al paragrafo 1, la decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 fissa anche il rapporto tra le categorie di regioni per il sostegno dell'FSE per ogni asse prioritario.

3.   Quando l'IOG è attuata attraverso un asse prioritario specifico riguardante le regioni ammissibili da più categorie, alla dotazione dell'FSE si applica il tasso di cofinanziamento più elevato.

La dotazione specifica dell'IOG non è soggetta all'obbligo di cofinanziamento nazionale.

Il tasso di cofinanziamento complessivo dell'asse prioritario stabilito con la decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 è calcolato tenendo conto del tasso di cofinanziamento della dotazione dell'FSE e della dotazione speciale dell'IOG.

Articolo 23

Gestione finanziaria

In aggiunta all'articolo 130 del regolamento (UE) n. 1303/2013, quando la Commissione rimborsa i pagamenti intermedi e paga il saldo finale dell'IOG per asse prioritario, essa assegna il rimborso a carico del bilancio dell'Unione in parti uguali tra l'FSE e la dotazione specifica dell'IOG. Una volta che tutte le risorse di una dotazione specifica per l'IOG sono state rimborsate, la Commissione assegna i rimborsi restanti del bilancio dell'Unione all'FSE.

La Commissione assegna il rimborso a carico dell'FSE tra le categorie di regioni secondo il rapporto di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

CAPO V

DELEGHE DI POTERE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, è conferito alla Commissione a decorrere da 21 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2020.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 14, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono formulare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 25

Comitato di cui all'articolo 163 TFUE

1.   La Commissione è assistita da un comitato (il "comitato FSE") istituito ai sensi dell'articolo 163 TFUE.

2.   Il membro della Commissione incaricato della presidenza del comitato FSE può delegare tale funzione a un alto funzionario della Commissione. Le funzioni di segreteria del comitato FSE sono espletate dalla Commissione.

3.   Ogni Stato membro nomina un rappresentante del governo, un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori, un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro e un supplente per ciascun membro per un periodo massimo di sette anni. In caso di assenza di un membro il supplente ha automaticamente diritto di partecipare ai lavori.

4.   Il comitato FSE comprende un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni che rappresentano le organizzazioni dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro a livello dell'Unione.

5.   Il comitato FSE può invitare alle proprie riunioni rappresentanti senza diritto di voto della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti nonché rappresentanti senza diritto di voto delle pertinenti organizzazioni della società civile, se l'ordine del giorno della riunione richiede la loro partecipazione.

6.   Il comitato FSE:

a)

è consultato sui progetti di decisioni della Commissione relativi ai programmi operativi e alla programmazione in caso di contributo dell'FSE;

b)

è consultato sull'uso pianificato dell'assistenza tecnica in caso di contributo dell'FSE, nonché su altre questioni che hanno un impatto sull'attuazione delle strategie a livello di Unione che interessano l'FSE;

c)

approva l'elenco dei temi comuni per la cooperazione transnazionale di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

7.   Il comitato FSE può fornire pareri su:

a)

questioni connesse al contributo dell'FSE all'attuazione della strategia Europa 2020;

b)

questioni concernenti il regolamento (UE) n. 1303/2013 pertinenti per l'FSE;

c)

questioni connesse all'FSE a esso riferite dalla Commissione diverse da quelle di cui al paragrafo 6.

8.   I pareri del comitato FSE sono adottati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e sono comunicati al Parlamento europeo per informazione. La Commissione informa il comitato FSE del modo in cui ha tenuto conto dei suoi pareri.

Articolo 26

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, degli interventi approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1081/2006 o ad altri atti normativi applicabili a tali interventi al 31 dicembre 2013. Detto regolamento o tali altri atti normativi applicabili continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2013 a detti interventi o alle operazioni interessate fino alla loro chiusura.

2.   Le richieste di contributo presentate o approvate a norma del regolamento (CE) n. 1081/2006 anteriormente al 1o gennaio 2014 restano valide.

Articolo 27

Abrogazione

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 26 del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1081/2006 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato III.

Articolo 28

Riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio procedono al riesame del presente regolamento entro il 31 dicembre 2020 a norma dell'articolo 164 TFUE.

Articolo 29

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŠADŽIUS


(1)  GU C 143 del 22.5.2012, pag. 82, e GU C 271 del 19.9.2013, pag. 101.

(2)  GU C 225 del 27.7.2012, pag. 127.

(3)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (Cfr. pag. 320 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  GU C 120 del 26.4.2013, pag. 1.

(5)  Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).

(6)  Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e all'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (Cfr. pag. 289 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO I

Indicatori comuni di output e di risultato per quanto riguarda gli investimenti dell'FSE

1)   Indicatori comuni di output per i partecipanti

Per "partecipanti" (1) si intendono le persone che beneficiano direttamente di un intervento dell'FSE, che possono essere identificate e alle quali è possibile chiedere di fornire informazioni circa le loro caratteristiche e per le quali sono previste spese specifiche. Le altre persone non sono considerate come partecipanti. Tutti i dati sono suddivisi per genere.

Gli indicatori comuni di output per i partecipanti sono:

i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata*;

i disoccupati di lungo periodo*;

le persone inattive*;

le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione*;

i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi*;

le persone di età inferiore a 25 anni*

le persone di età superiore a 54 anni*;

di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione*;

i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2)*;

i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4)*;

i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)*;

i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro*;

i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico*;

i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico*;

i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom)**;

i partecipanti con disabilità**;

le altre persone svantaggiate**.

Il numero totale dei partecipanti sarà calcolato automaticamente sulla base degli indicatori di output.

Tali dati sui partecipanti a un'operazione sostenuta dall'FSE sono comunicati nelle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, e 111, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa*;

le persone provenienti da zone rurali* (2);

I dati sui partecipanti a norma dei due indicatori di cui sopra saranno forniti nelle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013. I dati sono raccolti sulla base di un campione rappresentativo di partecipanti all'interno di ogni priorità d'investimento. La validità interna del campione è garantita in modo tale che i dati possano essere generalizzati a livello di priorità di investimento.

2)   Indicatori comuni output per gli enti sono:

numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative;

numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro;

numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale;

numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale).

Questi dati sono comunicati nelle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, e 111, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

3)   Indicatori comuni di risultato a breve termine per i partecipanti sono:

partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento*;

partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento*;

partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento*;

partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento*;

partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento**.

Questi dati sono comunicati nella relazione di attuazione annuale di cui all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, e 111, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tutti i dati saranno suddivisi per genere.

4)   Indicatori comuni di risultato a più lungo termine concernenti i partecipanti sono:

partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento*;

partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento*;

partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento*;

partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento**.

Questi dati sono comunicati nelle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Essi sono raccolti sulla base di un campione rappresentativo di partecipanti nell'ambito di ciascuna priorità di investimento. La validità interna del campione sarà garantita in modo tale che i dati possano essere generalizzati a livello di priorità di investimento. Tutti i dati sono suddivisi per genere.


(1)  Le autorità di gestione predispongono un sistema che registra e memorizza i dati dei partecipanti individuali in formato elettronico di cui all'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Le disposizioni concernenti il trattamento dei dati adottate dagli Stati membri devono essere conformi alle disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31), in particolare gli articoli 7 e 8.

I dati che si riferiscono agli indicatori segnalati dal simbolo * sono di carattere personale conformemente all'articolo 7 della direttiva 95/46/CE. Il loro trattamento è necessario per il rispetto di un obbligo legale al quale il responsabile del trattamento è soggetto (articolo 7, lettera c), della direttiva 95/46/CE). Per la definizione di responsabile del trattamento, si veda l'articolo 2 della direttiva 95/46/CE.

I dati che si riferiscono agli indicatori segnalati dal simbolo ** riguardano una categoria particolare di dati conformemente all'articolo 8 della direttiva 95/46/CE. Con riserva di adeguate garanzie, gli Stati membri possono prevedere, in ragione di un interesse pubblico rilevante, deroghe aggiuntive rispetto a quelle previste all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE sia attraverso il diritto nazionale sia mediante decisione dell'autorità di controllo (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE).

(2)  I dati sono raccolti al livello delle unità amministrative più piccole (unità amministrative territoriali 2), a norma del regolamento (CE) No 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).


ALLEGATO II

Indicatori di risultato dell'IOG

Questi dati sono forniti nelle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e nella relazione che sarà presentata nell'aprile 2015 come previsto dall'articolo 19, paragrafo 3, del presente regolamento. Tutti i dati sono suddivisi per genere.

1)   Indicatori comuni di risultato immediati concernenti i partecipanti

Per "partecipanti" (1) si intendono le persone che beneficiano direttamente di un intervento dell'IOG, che possono essere identificate, alle quali è possibile chiedere le loro caratteristiche e per le quali sono previste spese specifiche.

Gli indicatori di risultato immediato sono:

partecipanti disoccupati che completano l'intervento finanziato a titolo dell'IOG*;

partecipanti disoccupati che ricevono un'offerta di lavoro, istruzione e formazione continua, apprendistato o tirocinio al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento*;

partecipanti disoccupati impegnati in un percorso di istruzione/formazione, che acquisiscano una qualifica o un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento*;

partecipanti disoccupati di lunga durata che completano l'intervento finanziato a titolo dell'IOG*;

partecipanti disoccupati di lunga durata che ricevono un'offerta di lavoro, istruzione e formazione continua, apprendistato o tirocinio al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento*;

partecipanti disoccupati di lunga durata impegnati in un percorso di istruzione/formazione, che ottengano una qualifica o un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento*;

partecipanti inattivi al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione che completano l'intervento finanziato a titolo dell'IOG*;

partecipanti inattivi al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione che ricevono un'offerta di lavoro, istruzione e formazione continua, apprendistato o tirocinio al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento*;

partecipanti inattivi al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione che sono impegnati in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica o in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento*.

2)   Indicatori comuni di risultato a più lungo termine per i partecipanti

Gli indicatori di risultato a più lungo termine sono:

partecipanti che, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento, prendono parte a programmi di istruzione e formazione continua, programmi di formazione per l'ottenimento di una qualifica, apprendistati o tirocini*;

partecipanti che hanno un lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento*;

partecipanti che esercitano un'attività autonoma entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento*.

I dati per indicatori di risultato a più lungo termine sono raccolti sulla base di un campione rappresentativo di partecipanti nell'ambito di ciascuna priorità di investimento. La validità interna del campione è garantita in modo tale che i dati possano essere generalizzati a livello di priorità di investimento.


(1)  Le autorità di gestione predispongono un sistema che registra e memorizza i dati dei partecipanti individuali in formato elettronico di cui all'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Le disposizioni concernenti il trattamento dei dati adottate dagli Stati membri sono conformi alle disposizioni della direttiva 95/46/CE, in particolare gli articoli 7 e 8.

I dati che si riferiscono agli indicatori segnalati dal simbolo * sono di carattere personale conformemente all'articolo 7 della direttiva 95/46/CE. Il loro trattamento è necessario per il rispetto di un obbligo legale al quale il responsabile del trattamento è soggetto (articolo 7, lettera c), della direttiva 95/46/CE). Per la definizione di responsabile del trattamento, si veda l'articolo 2 della direttiva 95/46/CE.

I dati che si riferiscono agli indicatori segnalati dal simbolo ** riguardano una categoria particolare di dati conformemente all'articolo 8 della direttiva 95/46/CE. Con riserva di adeguate garanzie, gli Stati membri possono prevedere, in ragione di un interesse pubblico rilevante, deroghe aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE sia attraverso la legislazione nazionale sia mediante decisione dell'autorità di controllo (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE).


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1081/2006del Parlamento europeo e del Consiglio

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

 

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

 

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 8

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 10

 

Articolo 11

 

Articolo 12

Articolo 11

Articolo 13

 

Articolo 14

 

Articolo 15

 

Articoli da 16 a 23

 

Articolo 24

 

Articolo 25

Articolo 12

Articolo 26

Articolo 13

Articolo 27

Articolo 14

Articolo 28

Articolo 15

Articolo 29


20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/487


REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio" espone le future sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comune ("PAC") dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1o gennaio 2014. La riforma dovrebbe riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1). Vista la portata della riforma, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1698/2005 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(2)

Dovrebbe essere stabilita una politica dello sviluppo rurale per accompagnare e integrare i pagamenti diretti e le misure di mercato della PAC, contribuendo così al conseguimento degli obiettivi di tale politica enunciati dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso "TFUE"). Tale politica di sviluppo rurale dovrebbe inoltre incorporare i principali obiettivi strategici enunciati nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata “Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” (“la strategia Europa 2020”) e dovrebbe essere coerente con gli obiettivi generali della coesione economica e sociale stabiliti dal TFUE.

(3)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, cioè lo sviluppo rurale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, in considerazione dei legami tra lo sviluppo rurale e gli altri strumenti della PAC, delle ampie disparità esistenti tra le varie zone rurali e delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono gli Stati membri nell'Unione allargata, ma a motivo della garanzia pluriennale dei fondi dell'Unione e concentrandosi sulle sue priorità, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(4)

Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, è necessario concentrarsi su un numero limitato di obiettivi essenziali, concernenti il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali, potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste, l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, il benessere degli animali, la gestione dei rischi inerenti all'agricoltura, la salvaguardia, il ripristino e la valorizzazione degli ecosistemi connessi all'agricoltura e alle foreste, la promozione dell'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio nel settore agroalimentare e forestale, nonché l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali. In questo contesto é opportuno tener conto della varietà di situazioni cui sono confrontate le zone rurali con caratteristiche diverse o con differenti categorie di potenziali beneficiari, nonché di obiettivi trasversali quali l'innovazione, l'ambiente, nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi. La mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbe consistere sia nel limitare le emissioni di carbonio nel settore agricolo e forestale, provenienti principalmente da fonti come l'allevamento zootecnico e l'uso di fertilizzanti, sia nel salvaguardare i depositi di carbonio e potenziare il sequestro del carbonio in relazione all'uso del suolo, nel cambiamento della destinazione d'uso del suolo e nella silvicoltura. La priorità dell'Unione concernente il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali dovrebbe applicarsi trasversalmente alle altre priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale.

(5)

Le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale dovrebbero essere perseguite nel quadro dello sviluppo sostenibile e nell'ottica della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo della tutela e del miglioramento dell'ambiente, in conformità all'articolo 11 TFUE, secondo il principio "chi inquina paga". Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni sul contributo che essi recano alla realizzazione degli obiettivi climatici, in vista del traguardo ambizioso di destinare almeno il 20 % del bilancio dell'Unione a tal fine, secondo una metodologia adottata dalla Commissione.

(6)

Le attività del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ("il FEASR") e gli interventi da esso cofinanziati dovrebbero essere coerenti e compatibili con il sostegno fornito dagli altri strumenti della PAC.

(7)

Ai fini di un avvio immediato e di un'attuazione efficiente dei programmi di sviluppo rurale, il sostegno del FEASR dovrebbe poggiare su idonee condizioni quadro d'ordine amministrativo. Gli Stati membri dovrebbero pertanto verificare l'applicabilità e il rispetto di talune precondizioni. Ogni Stato membro dovrebbe elaborare un unico programma nazionale di sviluppo rurale per l'insieme del loro territorio, o una serie di programmi regionali, oppure sia un programma nazionale che una serie di programmi regionali. Ciascun programma dovrebbe definire una strategia atta a realizzare obiettivi concreti che siano in rapporto con le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, nonché una serie di misure. La programmazione dovrebbe essere conforme alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e, nel contempo, essere adattata ai contesti nazionali e complementare alle altre politiche unionali, in particolare la politica dei mercati agricoli, quella di coesione e la politica comune della pesca. Gli Stati membri che scelgono di presentare una serie di programmi regionali dovrebbero inoltre elaborare una disciplina nazionale, senza stanziamento di bilancio distinto, per agevolare il coordinamento tra le regioni di fronte alle sfide di portata nazionale.

(8)

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di inserire nei programmi di sviluppo rurale dei sottoprogrammi tematici che rispondano a specifiche esigenze in zone di particolare importanza. I sottoprogrammi tematici dovrebbero riguardare, tra l'altro, i giovani agricoltori, le piccole aziende, le zone montane, la creazione di filiere corte, le donne nelle zone rurali, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e la biodiversità. Essi dovrebbero anche contemplare la possibilità di contribuire alla ristrutturazione di determinati comparti agricoli che hanno un forte impatto sullo sviluppo delle zone rurali. Al fine di rendere più incisivo il contributo di alcuni sottoprogrammi tematici, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fissare aliquote di sostegno più elevate per taluni interventi previsti da tali sottoprogrammi tematici.

(9)

I programmi di sviluppo rurale dovrebbero individuare i bisogni della zona interessata e descrivere una strategia coerente per soddisfarli, alla luce delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. Tale strategia dovrebbe basarsi su obiettivi quantificati. Occorre stabilire le correlazioni tra i bisogni identificati, gli obiettivi fissati e le misure selezionate per realizzarli. I programmi di sviluppo rurale dovrebbero inoltre contenere tutte le informazioni necessarie per valutarne la conformità alle prescrizioni del presente regolamento.

(10)

Gli obiettivi quantificati vanno fissati in riferimento a un insieme di indicatori comuni di obiettivi validi per tutti gli Stati membri e, qualora necessario, in riferimento a specifici indicatori programmatici. Per facilitare questa operazione occorre delimitare le zone coperte dagli indicatori, in linea con le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. In considerazione dell'applicazione trasversale della priorità dell'Unione relativa al trasferimento di conoscenze in campo agricolo e forestale, gli interventi connessi a questa priorità sono da considerarsi determinanti per gli indicatori di obiettivi definiti in relazione alle altre priorità dell'Unione.

(11)

È necessario stabilire talune regole per la programmazione e la revisione dei programmi di sviluppo rurale. Occorre prevedere una procedura semplificata per le revisioni che non alterano la strategia dei programmi né incidono sulla partecipazione finanziaria dell'Unione.

(12)

L'evoluzione e la specializzazione dell'agricoltura e della silvicoltura, nonché le particolari sfide che si pongono alle microimprese e alle piccole e medie imprese ("PMI") nelle zone rurali richiedono un livello adeguato di formazione tecnico-economica e migliori possibilità di fruizione e di scambio delle conoscenze e delle informazioni, anche tramite la diffusione delle migliori prassi di produzione agricole e silvicole. Il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione non dovrebbero limitarsi ai classici corsi di formazione, ma dovrebbero anche assumere forme più confacenti alle esigenze degli operatori rurali. Dovrebbero pertanto essere promossi laboratori, coaching, attività dimostrative, azioni di informazione, come pure programmi di scambi o di visite interaziendali e forestali di breve durata. Le conoscenze e le informazioni acquisite dovrebbero permettere ad agricoltori e silvicoltori, operatori agroalimentari e PMI rurali di migliorare, in particolare, la loro competitività, l'uso efficiente delle risorse e le prestazioni ambientali, contribuendo nel contempo a rendere sostenibile l'economia rurale. Nel sostenere le PMI, gli Stati membri hanno la possibilità di dare priorità a quelle connesse ai settori agricolo e forestale. Affinché il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione possano produrre efficacemente tali risultati, è necessario che i prestatori di questo tipo di servizi possiedano le competenze e le qualifiche richieste.

(13)

I servizi di consulenza aziendale aiutano gli agricoltori, i giovani agricoltori, i silvicoltori, gli altri gestori del territorio e le PMI insediate nelle zone rurali a migliorare la gestione sostenibile e le prestazioni globali della loro azienda o attività economica. Occorre pertanto incoraggiare sia l'avviamento di tali servizi, sia il ricorso ad essi da parte di agricoltori, giovani agricoltori, silvicoltori, altri gestori del territorio e PMI. Al fine di migliorare la qualità e l'efficacia della consulenza prestata, occorre disporre le qualifiche minime che devono possedere i consulenti e la formazione che essi devono ricevere regolarmente. I servizi di consulenza aziendale di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) dovrebbero aiutare gli agricoltori a valutare le prestazioni della propria azienda e a individuare le necessarie migliorie da apportare per quanto riguarda i criteri di gestione obbligatori, le buone condizioni agronomiche e ambientali, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), nonché le misure previste nei programmi di sviluppo rurale per l'ammodernamento delle aziende, il perseguimento della competitività,

l'integrazione di filiera, l'innovazione, l'orientamento al mercato e la promozione dell'imprenditorialità. I servizi di consulenza aziendale dovrebbero inoltre aiutare gli agricoltori a individuare le necessarie migliorie da apportare per quanto riguarda i requisiti stabiliti per l'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ("direttiva quadro sulle acque") nonché i requisiti per l'attuazione dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e dell'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), in particolare in relazione al rispetto dei principi generali di difesa integrata. Se pertinente, la consulenza dovrebbe anche vertere sulle norme di sicurezza sul lavoro o sulle norme di sicurezza connesse all'azienda agricola, nonché sulla consulenza specifica per gli agricoltori che si insediano per la prima volta. Possono essere oggetto di consulenza anche l'insediamento dei giovani agricoltori, lo sviluppo sostenibile delle attività economiche dell'azienda agricola e le questioni inerenti alla trasformazione e commercializzazione a livello locale connesse alle prestazioni economiche, agronomiche e ambientali dell'azienda agricola o dell'impresa. Consulenza specifica può essere fornita anche in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento a essi, biodiversità, protezione delle acque, sviluppo di filiere corte, agricoltura biologica e aspetti sanitari delle pratiche zootecniche. Nel sostenere le PMI, gli Stati membri hanno la possibilità di dare priorità alle PMI connesse ai settori agricolo e forestale. I servizi di gestione aziendale e di sostituzione dovrebbero aiutare gli agricoltori a migliorare e agevolare la gestione della propria azienda.

(14)

I regimi unionali o nazionali di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, offrono al consumatore garanzie circa la qualità e le caratteristiche del prodotto o del procedimento di produzione, grazie alla partecipazione degli agricoltori a tali regimi, aggiungono valore ai prodotti interessati e ne ampliano gli sbocchi di mercato. Occorre pertanto incoraggiare gli agricoltori e le associazioni di agricoltori a partecipare a tali regimi. Per garantire l'uso efficace delle risorse del FEASR, il sostegno dovrebbe essere limitato agli agricoltori in attività quali definiti all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 Poiché al momento dell'adesione ai regimi in parola e nei primi anni della partecipazione gli agricoltori non sono sufficientemente compensati dal mercato per i costi aggiuntivi e per i vincoli imposti loro da tale partecipazione, il sostegno dovrebbe essere previsto per le nuove adesioni e non protrarsi per più di cinque anni. Date le peculiarità del cotone in quanto prodotto agricolo, è opportuno disciplinare anche i regimi di qualità per il cotone. Dovrebbe essere previsto sostegno anche per attività di informazione e promozione relative ai prodotti rientranti nei sistemi di qualità e certificazione che ricevono sostegno a norma del presente regolamento.

(15)

Al fine di migliorare le prestazioni economiche e ambientali delle aziende agricole e delle imprese rurali, di rendere più efficiente il settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, anche creando strutture per la trasformazione e la commercializzazione su piccola scala nel contesto di filiere corte e di mercati locali, di realizzare l'infrastruttura necessaria allo sviluppo dell'agricoltura e della silvicoltura e di sostenere gli investimenti non remunerativi necessari per conseguire gli obiettivi ambientali, è opportuno accordare un sostegno finanziario agli investimenti materiali che concorrono a questi fini. Durante il periodo di programmazione 2007-2013, una molteplicità di misure abbracciava diverse aree di intervento. Per motivi di semplificazione e per consentire ai beneficiari di ideare e realizzare progetti integrati con maggiore valore aggiunto, la maggior parte dei tipi di investimenti materiali dovrebbero essere raggruppati in un'unica misura. È opportuno che gli Stati membri orientino tale sostegno alle aziende agricole ammissibili agli aiuti per gli investimenti destinati a sostenere la redditività aziendale, sulla base dei risultati dell'analisi dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e dei rischi (analisi SWOT), che permette di rendere più mirati tali aiuti. Al fine di facilitare l'insediamento dei giovani agricoltori, può essere concesso loro un periodo supplementare di ammissibilità per gli investimenti destinati a conformarsi alle norme dell'Unione. Al fine di promuovere l'attuazione delle nuove norme dell'Unione, gli investimenti connessi all'osservanza di tali standards dovrebbero essere ammissibili per un periodo supplementare dopo che queste sono diventate obbligatorie per l'azienda agricola.

(16)

Il settore agricolo subisce, più di altri settori, i danni arrecati al potenziale produttivo da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici. Per sostenere la redditività e la competitività delle aziende agricole di fronte a tali disastri o eventi, è necessario offrire agli agricoltori un sostegno per il ripristino del potenziale agricolo che è stato danneggiato. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che non si verifichi alcuna sovracompensazione dei danni per effetto di un possibile cumulo di diversi regimi di risarcimento unionali (in particolare la misura di gestione dei rischi di cui al presente regolamento), nazionali e privati.

(17)

Per lo sviluppo delle aree rurali, la creazione e lo sviluppo di una nuova attività economica sotto forma di nuove aziende agricole, la diversificazione verso attività extra-agricole, compresa la fornitura di servizi all'agricoltura e alla silvicoltura, le attività connesse all'assistenza sanitaria e all'integrazione sociale e le attività turistiche sono essenziali. La diversificazione verso attività extra-agricole può anche riguardare la gestione sostenibile delle risorse cinegetiche. Una misura finalizzata allo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese dovrebbe favorire l'insediamento iniziale dei giovani agricoltori e l'adeguamento strutturale delle aziende nella fase successiva all'avviamento. Inoltre, andrebbe promossa la diversificazione degli imprenditori agricoli verso attività extra-agricole, nonché la costituzione e lo sviluppo di PMI extra-agricole nelle zone rurali. Tale misura dovrebbe anche incoraggiare l'imprenditorialità delle donne nelle zone rurali. Si dovrebbe incentivare inoltre lo sviluppo delle piccole aziende agricole potenzialmente redditizie. Al fine di garantire la redditività delle nuove attività economiche promosse da tale misura, è opportuno che il sostegno sia condizionato alla presentazione di un piano aziendale. Il sostegno all'avviamento delle imprese dovrebbe essere limitato alla fase iniziale del ciclo di vita dell'impresa e non trasformarsi in un aiuto al funzionamento. Pertanto, se gli Stati membri scelgono di rateizzare l'aiuto, le rate non dovrebbero protrarsi per più di cinque anni. Inoltre, al fine di incentivare la ristrutturazione del settore agricolo, è opportuno accordare un sostegno, sotto forma di pagamenti annuali o una tantum, agli agricoltori ammissibili al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 ("regime a favore dei piccoli agricoltori") che si impegnano a cedere la totalità della propria azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto ad un altro agricoltore.

Per rispondere ai problemi dei giovani agricoltori per quanto riguarda l'accesso ai terreni, gli Stati membri possono anche offrire questo sostegno in combinazione con altre forme di sostegno, ad esempio mediante l'uso di strumenti finanziari.

(18)

Le PMI sono la colonna vertebrale dell'economia rurale dell'Unione. Lo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese extra-agricole dovrebbe essere finalizzato alla promozione dell'occupazione e alla creazione di posti di lavoro qualificati nelle zone rurali, al mantenimento dei posti di lavoro esistenti, alla riduzione delle fluttuazioni stagionali nell'occupazione, allo sviluppo di comparti extra-agricoli e dell'industria di trasformazione agroalimentare. Esso, allo stesso tempo, dovrebbe sostenere la promozione dell'integrazione tra le imprese e delle relazioni intersettoriali a livello locale. Dovrebbero essere incoraggiati i progetti che combinano allo stesso tempo agricoltura e turismo rurale mediante la promozione del turismo sostenibile e responsabile nelle zone rurali, patrimonio naturale e culturale, come pure gli investimenti nelle energie rinnovabili.

(19)

Lo sviluppo dell'infrastruttura locale e dei servizi di base nelle zone rurali, compresi i servizi culturali e ricreativi, il rinnovamento dei villaggi e le attività finalizzate al restauro e alla riqualificazione del patrimonio naturale e culturale dei villaggi e del paesaggio rurale rappresentano elementi essenziali di qualsiasi impegno teso a realizzare le potenzialità di crescita delle zone rurali e a favorirne lo sviluppo sostenibile. Occorre pertanto concedere un sostegno agli interventi preordinati a tal fine, tra cui quelli intesi a favorire l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la diffusione della banda larga veloce e ultraveloce. In linea con tali obiettivi, dovrebbe essere incoraggiato lo sviluppo di servizi e infrastrutture atti a promuovere l'inclusione sociale e ad invertire le tendenze al declino socioeconomico e allo spopolamento delle zone rurali. Al fine di rendere tale sostegno il più efficace possibile, gli interventi finanziati dovrebbero essere attuati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano, elaborati da uno o più comuni rurali. Per creare sinergie e migliorare la cooperazione, gli interventi dovrebbero anche, se del caso, promuovere i collegamenti tra zone urbane e rurali. Gli Stati membri hanno la possibilità di dare priorità agli investimenti da parte di partenariati per lo sviluppo locale guidati dalla comunità e ai progetti gestiti da organizzazioni locali.

(20)

La silvicoltura forma parte integrante dello sviluppo rurale e il sostegno a un'utilizzazione del suolo che sia sostenibile e rispettosa del clima dovrebbe includere lo sviluppo delle aree forestali e la gestione sostenibile delle foreste. Durante il periodo di programmazione 2007-2013, una molteplicità di misure abbracciava diverse tipologie di sostegno a favore degli investimenti e della gestione forestali. Per motivi di semplificazione e per consentire ai beneficiari di ideare e realizzare progetti integrati con maggiore valore aggiunto, tutti i tipi di sostegno agli investimenti e alla gestione nel settore forestale dovrebbero essere raggruppati in un'unica misura. Tale misura dovrebbe comprendere il potenziamento e il miglioramento delle risorse forestali mediante l'imboschimento di terreni e la creazione di sistemi agroforestali che abbinino agricoltura estensiva e silvicoltura. Essa dovrebbe altresì comprendere il ripristino delle foreste danneggiate dagli incendi o da altre calamità naturali ed eventi catastrofici e le pertinenti misure di prevenzione, investimenti nelle tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste, onde migliorare le prestazioni economiche e ambientali delle aziende silvicole, nonché investimenti non remunerativi diretti ad accrescere la resilienza ecosistemica e climatica e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali. Il sostegno a questo settore non dovrebbe falsare la concorrenza, né influenzare il mercato. Di conseguenza, occorre fissare limiti quanto alle dimensioni e alla natura giuridica dei beneficiari. Gli interventi di prevenzione degli incendi dovrebbero essere intrapresi nelle zone classificate dagli Stati membri a rischio medio o alto di incendi. Tutti gli interventi preventivi dovrebbero essere inquadrati in piani di protezione delle foreste. Nel caso degli interventi intrapresi per il ripristino del potenziale forestale danneggiato, l'esistenza di una calamità naturale dovrebbe essere formalmente riconosciuta da un organismo scientifico pubblico.

La misura a favore del settore forestale dovrebbe tener conto degli impegni assunti dall'Unione e dagli Stati membri in sede internazionale e basarsi sui piani forestali adottati dagli Stati membri a livello nazionale o regionale o su strumenti equivalenti, a loro volta ispirati agli impegni contratti nelle conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa. Tale misura dovrebbe contribuire all'attuazione della strategia forestale dell'Unione, in linea con la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, intitolata "Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale"

(21)

Le associazioni e le organizzazioni di produttori consentono agli agricoltori di affrontare insieme le sfide poste dall'inasprirsi della concorrenza e dalla necessità di consolidare gli sbocchi di mercato a valle per lo smercio dei loro prodotti, anche sui mercati locali. La costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori dovrebbe essere pertanto incoraggiata. Per garantire che le limitate risorse finanziarie siano utilizzate al meglio, il sostegno dovrebbe essere limitato alle sole associazioni e organizzazioni di produttori che si qualificano come PMI. Gli Stati membri hanno la possibilità di dare priorità alle associazioni e organizzazioni di produttori relative ai prodotti di qualità di cui alle misure sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi del presente regolamento. Per assicurare che l'associazione o l'organizzazione di produttori diventi un'entità vitale, la concessione di un sostegno da parte dello Stato membro dovrebbe essere subordinata alla presentazione di un piano aziendale. Affinché il sostegno non si trasformi in aiuto al funzionamento ma conservi la sua funzione d'incentivo, occorre limitarne la durata ad un massimo di cinque anni a decorrere dalla data di riconoscimento dell'associazione o dell'organizzazione di produttori in base al suo piano aziendale.

(22)

I pagamenti agro-climatico-ambientali dovrebbero continuare a svolgere un ruolo di primo piano nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda di servizi ambientali da parte della società. Essi dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli agricoltori e gli altri gestori del territorio a rendere un servizio all'intera società attraverso l'introduzione o il mantenimento di pratiche agricole che contribuiscano a mitigare i cambiamenti climatici o che favoriscano l'adattamento ad essi e che siano compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica. In tale contesto, occorre prestare particolare attenzione alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura e alle ulteriori esigenze dei sistemi agricoli ad alto valore naturalistico. I pagamenti dovrebbero contribuire a compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti, limitatamente a quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori, secondo il principio "chi inquina paga". Gli Stati membri dovrebbero altresì provvedere affinché i pagamenti agli agricoltori non comportino un doppio finanziamento, a norma sia del presente regolamento che del regolamento (UE) n. 1307/2013 In molte occasioni le sinergie risultanti da impegni assunti in comune da un'associazione di agricoltori moltiplicano i benefici ambientali e climatici. Tuttavia, le azioni collettive comportano costi di transazione supplementari che vanno adeguatamente compensati. Inoltre, affinché gli agricoltori e altri gestori del territorio siano in grado di realizzare debitamente gli impegni assunti, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per consentire loro di acquisire le necessarie competenze e conoscenze.

Gli Stati membri dovrebbero mantenere il livello degli sforzi effettuati durante il periodo di programmazione 2007-2013 e dovrebbero spendere almeno il 30 % del contributo totale del FEASR a ciascun programma di sviluppo rurale per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, nonché dei problemi di natura ambientale. Tale spesa dovrebbe essere realizzata avvalendosi delle indennità per il settore agro-climatico-ambientale e dell'agricoltura biologica e delle indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, avvalendosi delle indennità forestali, delle indennità a favore delle zone Natura 2000, nonché del sostegno agli investimenti in materia di clima e ambiente.

(23)

I pagamenti agli agricoltori per la conversione all'agricoltura biologica o per il suo mantenimento dovrebbero incoraggiare loro a partecipare a tali iniziative, in risposta al crescente interesse della società per le pratiche agricole ecocompatibili e la rigorosa tutela del benessere degli animali. Per stimolare le sinergie per la biodiversità, è opportuno promuovere che i benefici derivanti dalla misura per l'agricoltura biologica, i contratti collettivi o la cooperazione tra agricoltori, coprano aree adiacenti più vaste. Per evitare il ritorno massiccio all'agricoltura convenzionale, occorre sostenere sia la conversione che il mantenimento dell'agricoltura biologica. I pagamenti dovrebbero contribuire a compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti, limitatamente a quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori. Gli Stati membri dovrebbero altresì provvedere affinché i pagamenti agli agricoltori non comportino un doppio finanziamento a norma sia del presente regolamento che del regolamento (UE) n. 1307/2013. Per garantire l'uso efficace delle risorse del FEASR, il sostegno dovrebbe essere limitato agli agricoltori in attività quali definiti all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

(24)

È opportuno continuare a concedere un sostegno agli agricoltori e ai silvicoltori che devono sottostare, nelle zone interessate, a particolari vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (8), e al fine di contribuire all'oculata gestione dei siti Natura 2000. Un sostegno dovrebbe essere concesso anche agli agricoltori che devono sottostare, nei bacini idrografici, a vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva quadro sulle acque. Il sostegno dovrebbe essere subordinato a determinati requisiti indicati nel programma di sviluppo rurale, che vanno al di là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori. Gli Stati membri dovrebbero altresì provvedere affinché i pagamenti agli agricoltori non comportino un doppio finanziamento ai sensi del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1307/2013. Gli Stati membri dovrebbero inoltre tener conto delle specifiche esigenze delle zone Natura 2000 nell'impostazione generale dei programmi di sviluppo rurale.

(25)

Le indennità a favore degli agricoltori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici dovrebbero incentivare, attraverso l'uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello spazio naturale nonché il mantenimento e la promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili. Per garantire un sostegno efficiente, le indennità dovrebbero compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti allo svantaggio della zona interessata. Per garantire l'uso efficace delle risorse del FEASR, il sostegno dovrebbe essere limitato agli agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/ 2013.

(26)

Per garantire un uso efficiente delle risorse finanziarie dell'Unione e la parità di trattamento tra tutti gli agricoltori dell'Unione, occorre definire le zone montane e le altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici in base a criteri oggettivi. Nel caso delle zone soggette a vincoli naturali, dovrà trattarsi di parametri biofisici suffragati da fondate prove scientifiche. È opportuno adottare disposizioni transitorie per agevolare la graduale soppressione delle indennità nelle zone che, secondo l'applicazione di tali criteri, non sono più da considerarsi come zone soggette a vincoli naturali.

(27)

È necessario continuare ad incoraggiare gli agricoltori a praticare condizioni ottimali di benessere degli animali, concedendo un sostegno a quelli che si impegnano ad adottare metodi di allevamento che vanno al di là dei requisiti obbligatori. Per garantire l'uso efficace delle risorse del FEASR, il sostegno dovrebbe essere limitato agli agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

(28)

È opportuno continuare a indennizzare i silvicoltori che prestano servizi rispettosi dell'ambiente o di salvaguardia della foresta rispettosi del clima assumendo impegni per il potenziamento della biodiversità, la conservazione degli ecosistemi forestali di grande pregio e il rafforzamento delle loro capacità di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi, nonché il consolidamento della funzione protettiva delle foreste in relazione all'erosione del suolo, all'assetto idrologico e alle calamità naturali. In tale contesto, occorre prestare particolare attenzione alla conservazione e alla valorizzazione delle risorse genetiche forestali. Dovrebbero essere concessi pagamenti per compensare gli impegni silvoambientali che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla normativa nazionale.

(29)

Durante il periodo di programmazione 2007-2013 l'unico tipo di cooperazione espressamente finanziato nell'ambito della politica di sviluppo rurale era la cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale. Il sostegno a tale tipo di cooperazione risulta tuttora necessario, ma dovrebbe essere adattato alle nuove esigenze dell'economia basata sulla conoscenza. In tale contesto, dovrebbe essere prevista la possibilità di finanziare, nell'ambito di tale misura, i progetti presentati da singoli operatori a condizione che ne vengano divulgati i risultati, ai fini della diffusione di nuove pratiche o di nuovi processi o prodotti. Appare chiaro, inoltre, che si possono realizzare meglio gli obiettivi della politica di sviluppo rurale sostenendo una gamma molto più ampia di forme di cooperazione e di beneficiari, dagli operatori più piccoli ai più grandi, in quanto una simile impostazione aiuta gli operatori delle zone rurali a superare gli svantaggi economici, ambientali e di ogni altro genere derivanti dalla frammentazione. La misura va quindi ampliata. Grazie al sostegno ricevuto per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, l'attività dei piccoli operatori può diventare economicamente redditizia malgrado la sua scala ridotta. Il sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, nonché ad attività promozionali a raggio locale dovrebbe catalizzare lo sviluppo economicamente razionale delle filiere corte, dei mercati locali e delle catene di distribuzione di prodotti alimentari su scala locale. La promozione di approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali dovrebbe produrre benefici ambientali e climatici più incisivi e coerenti di quelli che possono ottenere singoli operatori senza alcun collegamento gli uni con gli altri (ad esempio mediante pratiche applicate su superfici di terra più vaste e ininterrotte).

Tale sostegno dovrebbe essere fornito in varie forme. I poli e le reti sono particolarmente utili per condividere esperienze e sviluppare capacità, servizi e prodotti nuovi e specializzati. I progetti pilota si rivelano importanti strumenti di verifica dell'applicabilità commerciale di tecnologie, tecniche e pratiche in diversi contesti, consentendone l'eventuale adattamento. I gruppi operativi rappresentano un elemento cardine del partenariato europeo per l'innovazione ("PEI") in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. Un altro valido strumento è costituito dalle strategie di sviluppo locale operanti al di fuori del quadro di LEADER, con la partecipazione di attori pubblici e privati delle zone rurali e urbane. A differenza dell'approccio LEADER, tali partenariati e strategie possono limitarsi ad un unico settore e/o a obiettivi di sviluppo relativamente specifici, tra cui quelli summenzionati. Gli Stati membri hanno la possibilità riservare la priorità alla cooperazione tra entità che includono i produttori primari. Anche le organizzazioni interprofessionali dovrebbero potere beneficiare di un sostegno nell'ambito di questa misura. Tale sostegno dovrebbe essere limitato a una durata non superiore a sette anni tranne per le azioni ambientali e climatiche collettive in casi debitamente giustificati.

(30)

Oggigiorno gli agricoltori sono esposti a rischi economici e ambientali sempre maggiori per effetto dei cambiamenti climatici e della crescente volatilità dei prezzi. In tale contesto, un'efficace gestione dei rischi riveste particolare importanza per gli agricoltori. Di conseguenza, è necessario istituire una misura per aiutare gli agricoltori ad affrontare i rischi che incontrano più sovente. Tale misura dovrebbe pertanto aiutare gli agricoltori a pagare i premi che essi versano per assicurare il raccolto, gli animali e le colture, nonché aiutare con la costituzione di fondi di mutualizzazione che risarciscono gli agricoltori delle perdite causate da avversità atmosferiche, epizoozie, avversità fitosanitarie, infestazioni parassitarie o emergenze ambientali. Tale misura dovrebbe comprendere anche uno strumento di stabilizzazione del reddito, consistente in un fondo di mutualizzazione destinato ad aiutare gli agricoltori che subiscono un drastico calo dei redditi. Al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti gli agricoltori dell'Unione, l'assenza di effetti distorsivi sulla concorrenza e il rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione, la concessione di queste forme di sostegno dovrebbe essere subordinata a determinate condizioni. Per garantire l'uso efficace delle risorse del FEASR, il sostegno dovrebbe essere limitato agli agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

(31)

L'approccio LEADER allo sviluppo locale si è dimostrato, nel corso degli anni, un efficace strumento di promozione dello sviluppo delle zone rurali, pienamente confacente ai bisogni multisettoriali dello sviluppo rurale endogeno grazie alla sua impostazione "dal basso verso l'alto" (bottom-up). È quindi opportuno che LEADER sia mantenuto in futuro e che la sua applicazione resti obbligatoria per tutti i programmi di sviluppo rurale a livello nazionale e/o regionale.

(32)

Il contributo del FEASR allo sviluppo locale nell'ambito di LEADER dovrebbe riguardare anche progetti di cooperazione interterritoriale tra gruppi all'interno di uno Stato membro o progetti di cooperazione transnazionale gruppi in più Stati membri o progetti di cooperazione tra gruppi all'interno degli Stati membri e in paesi terzi.

(33)

Per consentire ai partner delle zone rurali che ancora non applicano LEADER di provare e di prepararsi a elaborare e a mettere in atto una strategia di sviluppo locale, è opportuno finanziare anche un "kit di avviamento LEADER". L'aiuto non dovrebbe essere condizionato alla presentazione di una strategia di sviluppo locale.

(34)

Gli investimenti sono comuni a molte delle misure di sviluppo rurale di cui al presente regolamento e possono riguardare interventi di vario tipo. A fini di chiarezza sulla realizzazione di tali interventi, occorre stabilire alcune norme comuni per tutti gli investimenti. Dette norme comuni dovrebbero definire i tipi di spese che possono essere considerate investimenti e assicurare che ricevano sostegno solo gli investimenti che creano nuovo valore nel settore agricolo. Per agevolare l'attuazione dei progetti d'investimento gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità versare anticipi. Affinché il sostegno da parte del FEASR sia efficace, equo e abbia un impatto sostenibile, occorre adottare disposizioni che garantiscano che gli investimenti connessi agli interventi siano durevoli e che i contributi del FEASR non siano utilizzati per falsare la concorrenza.

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Dovrebbe essere possibile per il FEASR finanziare investimenti in materia di irrigazione per apportare benefici economici e ambientali, a condizione che la sostenibilità dell'irrigazione in questione sia assicurata. Di conseguenza, in ciascun caso, il sostegno dovrebbe essere accordato solo se esiste un piano di gestione del bacino idrografico come prescritto dalla direttiva quadro sulle acque e se la misurazione dell'acqua è già effettuata a livello dell'investimento o è prevista nell'ambito dell'investimento. Gli investimenti per il miglioramento delle infrastrutture o degli impianti di irrigazione dovrebbero comportare un guadagno minimo in termini di efficienza idrica, espresso come risparmio idrico potenziale. Se in base al quadro analitico stabilito dalla direttiva quadro sulle acque il corpo idrico interessato dall'investimento è sotto stress per motivi connessi alla quantità di acqua, metà di tale guadagno in termini di efficienza idrica dovrebbe essere tradotto in una riduzione effettiva del consumo di acqua a livello dell'investimento finanziato, al fine di ridurre lo stress a carico del corpo idrico interessato. Dovrebbero essere previsti alcuni casi in cui l'obbligo di risparmio idrico potenziale o effettivo non è possibile o non è necessario, anche in relazione agli investimenti in materia di riciclaggio o riutilizzo dell'acqua. Oltre a sostenere gli investimenti volti a migliorare gli impianti esistenti, si dovrebbe prevedere che il FEASR sostenga gli investimenti in nuovi progetti di irrigazione sulla base dei risultati di un'analisi ambientale. Tuttavia, con alcune eccezioni, non dovrebbe essere accordato alcun sostegno per nuovi impianti di irrigazione quando il corpo idrico è già sotto stress, dato il rischio molto elevato che la concessione di aiuti in tali circostanze peggiori i problemi ambientali esistenti.

(36)

Alcune misure legate alla superficie, previste nel presente regolamento, richiedono che i beneficiari si impegnino per almeno cinque anni. È possibile che la situazione dell'azienda o del beneficiario possa mutare nel corso di detto periodo. Occorre pertanto stabilire delle regole su cosa debba accadere in tali casi.

(37)

Alcune misure di cui al presente regolamento condizionano la concessione del sostegno all'assunzione da parte dei beneficiari di impegni che vadano oltre certe esigenze minime rappresentate dai pertinenti criteri o requisiti obbligatori. Nell'eventualità che durante il periodo di validità degli impegni sopravvengano modifiche alla normativa aventi per effetto una variazione delle esigenze minime, occorre prevedere che si proceda alla revisione dei contratti in questione affinché la suddetta condizione continui ad essere soddisfatta.

(38)

Affinché le risorse finanziarie destinate allo sviluppo rurale siano utilizzate al meglio e le misure previste nei programmi di sviluppo rurale coincidano con le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e affinché venga garantita la parità di trattamento dei richiedenti, gli Stati membri dovrebbero stabilire appositi criteri per la selezione dei progetti. Devono fare eccezione a questa regola soltanto i pagamenti nel quadro delle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica, di Natura 2000 e della direttiva quadro sulle acque, nonché le misure a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, per il benessere degli animali, per i servizi silvo-climatico-ambientali e le misure connesse alla gestione dei rischi. Nell'applicare i criteri di selezione si terrà conto della dimensione degli interventi, nel rispetto del principio di proporzionalità.

(39)

È opportuno che il FEASR sovvenzioni, a titolo di assistenza tecnica, azioni per l'attuazione dei programmi di sviluppo rurale, tra cui le spese relative alla protezione dei simboli e delle sigle inerenti ai regimi di qualità dell'Unione, per la partecipazione ai quali può essere concesso un sostegno ai sensi del presente regolamento, nonché le spese sostenute dagli Stati membri per la delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali.

(40)

È stato dimostrato che il collegamento in rete tra le reti, organizzazioni e amministrazioni nazionali coinvolte nelle varie fasi dell'attuazione dei programmi, organizzato nell'ambito della Rete europea per lo sviluppo rurale, è altamente efficace nel migliorare la qualità dei programmi di sviluppo rurale stimolando la partecipazione dei portatori d'interesse alla governance dello sviluppo rurale, nonché nell'informare il pubblico sui suoi vantaggi. È quindi opportuno che esso venga finanziato a livello unionale a titolo di assistenza tecnica. In considerazione delle specifiche esigenze valutative, si dovrebbe istituire una capacità europea di valutazione per lo sviluppo rurale, nel quadro della rete europea per lo sviluppo rurale, che raggruppi tutti i soggetti interessati e favorisca in tal modo gli scambi di esperienze in materia.

(41)

Il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura dovrebbe contribuire a realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. È importante che raggruppi tutti i soggetti coinvolti a livello unionale, nazionale regionale, offrendo agli Stati membri nuovi spunti su come razionalizzare, semplificare e coordinare meglio iniziative e strumenti esistenti integrandoli all'occorrenza con nuove attività.

(42)

Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, occorre istituire una rete PEI che riunisca i gruppi operativi, i servizi di consulenza e i ricercatori che partecipano ad azioni finalizzate all'innovazione nel settore agricolo. Tale rete dovrebbe essere finanziata a livello unionale a titolo di assistenza tecnica.

(43)

Gli Stati membri dovrebbero riservare una quota dello stanziamento globale destinato all'assistenza tecnica nell'ambito di ciascun programma di sviluppo rurale al fine di finanziare la costituzione e l'esercizio di una rete rurale nazionale che raggruppi le organizzazioni e le amministrazioni implicate nello sviluppo rurale, anche a livello di PEI, al fine di consolidare il loro coinvolgimento nell'attuazione del programma e migliorare la qualità dei programmi di sviluppo rurale. A tal fine, le reti rurali nazionali dovrebbero elaborare e attuare un piano d'azione.

(44)

I programmi di sviluppo rurale dovrebbero prevedere azioni innovative che promuovano l'uso efficiente delle risorse, la produttività e la riduzione delle emissioni nel settore agricolo, con l'appoggio del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. L'obiettivo del PEI dovrebbe essere quello di far sì che le soluzioni innovative siano messe in pratica su più vasta scala e in tempi più brevi. Il PEI dovrebbe creare valore aggiunto promuovendo il ricorso agli strumenti al servizio dell'innovazione e potenziandone l'efficacia e le sinergie. Esso dovrebbe anche colmare le lacune esistenti favorendo una maggiore connessione tra la ricerca e la pratica agricola.

(45)

La realizzazione di progetti innovativi sotto l'egida del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura dovrebbe essere affidata a gruppi operativi composti di agricoltori, gestori forestali, comunità rurali, ricercatori, consulenti di ONG, imprenditori e altri soggetti interessati all'innovazione nel settore agricolo. Affinché tali progetti possano giovare all'insieme del settore, tali risultati in materia di innovazione e scambi di conoscenze all'interno dell'Unione e con i paesi terzi dovrebbero essere divulgati.

(46)

Occorre provvedere alla fissazione dell'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020. Gli stanziamenti disponibili dovrebbero essere indicizzati forfettariamente per la programmazione.

(47)

Per agevolare la gestione delle risorse del FEASR occorre fissare un tasso unico di partecipazione per sostenere il FEASR nella programmazione dello sviluppo rurale in base alla spesa pubblica degli Stati membri. Per alcuni tipi di interventi, in considerazione della loro particolare importanza o delle loro caratteristiche, è opportuno fissare tassi di partecipazione specifici. È opportuno fissare un apposito tasso di partecipazione del FEASR per le regioni meno sviluppate, le regioni ultraperiferiche menzionate nel TFUE e le isole minori del Mar Egeo, nonché le regioni in transizione al fine di attenuare i particolari vincoli dovuti al grado di sviluppo, all'isolamento e all'insularità di queste regioni.

(48)

Gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le disposizioni necessarie per garantire che le misure di sviluppo rurale siano verificabili e controllabili, nonché prevedere disposizioni adeguate. A tal fine, l'autorità di gestione e l'organismo pagatore dovrebbe presentare una valutazione ex ante e impegnarsi a valutare le misure durante l'intero ciclo di attuazione del programma. Le misure che non soddisfano tale condizione dovrebbero essere riviste.

(49)

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le disposizioni necessarie per garantire una sana gestione dei programmi di sviluppo rurale. A questo proposito, la Commissione dovrebbe intraprendere misure e verifiche adeguate e gli Stati membri dovrebbero provvedere al corretto funzionamento del loro sistema di gestione.

(50)

Un'unica autorità di gestione dovrebbe essere responsabile della gestione e dell'attuazione di ciascun programma di sviluppo rurale. Le sue attribuzioni dovrebbero essere specificate nel presente regolamento. L'autorità di gestione dovrebbe essere in grado di delegare una parte delle proprie competenze, pur rimanendo responsabile dell'efficienza e della correttezza della gestione. Quando un programma di sviluppo rurale contiene sottoprogrammi tematici, l'autorità di gestione dovrebbe essere in grado di designare un altro ente incaricato della gestione e dell'attuazione di ciascun sottoprogramma, nei limiti della dotazione finanziaria ad esso assegnata nel programma, pur facendosi carico della sana gestione finanziaria di tali sottoprogrammi. Quando uno Stato membro ha più di un programma da gestire, può essere istituito un organo di coordinamento per garantire la coerenza.

(51)

Ciascun programma di sviluppo rurale dovrebbe essere oggetto di regolare monitoraggio del suo stato di attuazione e i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi del programma stesso. Poiché il fatto di poter dimostrare e migliorare l'impatto e l'efficacia delle azioni finanziate dal FEASR dipende anche da un'oculata valutazione durante le fasi di elaborazione e attuazione del programma, nonché dopo la sua conclusione, occorre che la Commissione e gli Stati membri istituiscano congiuntamente un sistema di monitoraggio e valutazione allo scopo di dimostrare i progressi compiuti e di valutare l'impatto e l'efficienza della politica di sviluppo rurale attuata.

(52)

Per consentire l'aggregazione dei dati a livello dell'Unione, occorre che tale sistema di monitoraggio e valutazione sia dotato di un insieme di indicatori comuni. Le informazioni essenziali sull'attuazione dei programmi di sviluppo rurale vanno registrate, conservate e aggiornate elettronicamente in modo da consentire facilmente l'aggregazione dei dati. I beneficiari dovrebbero quindi essere tenuti a fornire un minimo di informazioni necessarie a fini di monitoraggio e valutazione.

(53)

La competenza per il monitoraggio del programma dovrebbe essere condivisa dall'autorità di gestione e da un comitato di monitoraggio appositamente costituito a questo scopo. Il comitato di monitoraggio dovrebbe essere responsabile di monitorare l'efficacia dell'attuazione del programma. A tal fine occorre precisarne le attribuzioni.

(54)

Il monitoraggio del programma dovrebbe comportare la stesura di una relazione annuale sulla sua attuazione da trasmettere alla Commissione.

(55)

Al fine di migliorarne la qualità e dimostrare i risultati ottenuti, ciascun programma di sviluppo rurale dovrebbe essere oggetto di valutazione.

(56)

Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE si applicano al sostegno a favore delle misure di sviluppo rurale di cui al presente regolamento. Tuttavia, viste le caratteristiche specifiche del settore agricolo, tali disposizioni del TFUE non dovrebbero applicarsi alle misure di sviluppo rurale concernenti interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE, che sono realizzati in forza e in conformità del presente regolamento, né ai pagamenti erogati dagli Stati membri a titolo di finanziamento nazionale integrativo per interventi di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno unionale e che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE.

(57)

Inoltre, al fine di assicurare la coerenza con le misure di sviluppo rurale ammissibili al sostegno dell'Unione e per semplificare le procedure, i pagamenti erogati dagli Stati membri a titolo di finanziamento nazionale integrativo per interventi di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno unionale e che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE dovrebbero essere inclusi nel programma di sviluppo rurale per valutazione e approvazione conformemente alle disposizioni del presente regolamento. Per evitare l'esecuzione di finanziamenti nazionali integrativi non autorizzati dalla Commissione, allo Stato membro interessato dovrebbe essere preclusa la possibilità di dare esecuzione ai finanziamenti integrativi proposti a favore dello sviluppo rurale finché non siano stati approvati. I pagamenti erogati dagli Stati membri a titolo di finanziamento nazionale integrativo per interventi di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno unionale e che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE dovrebbero essere notificati alla Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 TFUE, tranne se formano oggetto di un regolamento adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 994/98 (9) del Consiglio, e agli Stati membri dovrebbe essere preclusa la possibilità di dar loro effetto prima che tale procedura di notifica si sia conclusa con l'approvazione definitiva da parte della Commissione.

(58)

Al fine di offrire uno scambio efficiente e sicuro di dati di interesse comune e per la registrazione, la conservazione e la gestione delle informazioni essenziali, nonché per la stesura di relazioni sul monitoraggio e sulla valutazione, è opportuno predisporre un sistema d'informazione elettronico.

(59)

Dovrebbe applicarsi il diritto dell'Unione in materia di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(60)

Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(61)

La delega di potere dovrebbe riguardare: le condizioni alle quali le persone giuridiche sono considerate giovani agricoltori e la fissazione di un periodo di grazia per l'acquisizione di competenze, la durata e il contenuto dei programmi di scambi interaziendali nel settore agricolo e forestale e delle visite di aziende agricole e forestali. Dovrebbe inoltre riguardare: gli specifici regimi dell'Unione a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), e le caratteristiche delle associazioni di produttori e le tipologie di interventi che possono essere sovvenzionate a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, nonché la definizione di condizioni per prevenire le distorsioni della concorrenza e la discriminazione verso i prodotti, e per escludere i marchi commerciali dal sostegno;

(62)

Inoltre, la delega di potere dovrebbe riguardare: il contenuto minimo dei piani aziendali e i criteri cui devono attenersi gli Stati membri per fissare le soglie di cui all'articolo 19, paragrafo 4; la definizione e i requisiti ambientali minimi per la forestazione e l'imboschimento; le condizioni applicabili agli impegni agro-climatico-ambientali concernenti l'estensivazione dell'allevamento, l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono o la conservazione delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica, nonché la definizione degli interventi ammissibili per la conservazione e per l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche. Dovrebbe inoltre riguardare: il metodo di calcolo da utilizzare per impedire il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 per le misure agro-climatico-ambientale, le misure sull'agricoltura biologica, le misure nell'ambito di Natura 2000 e le misure nell'ambito della direttiva quadro sulle acque; la definizione degli ambiti in cui gli impegni per il benessere degli animali introducono criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione; il tipo di interventi sovvenzionabili per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali, la definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali che possono beneficiare del sostegno nell'ambito della misura di cooperazione, nonché le condizioni per la concessione di sostegno a favore dei tipi di interventi elencati in tale misura;

(63)

Inoltre, la delega di potere dovrebbe riguardare: la durata minima e massima dei mutui commerciali accordati ai fondi di mutualizzazione ai sensi della misura di gestione del rischio di cui al presente regolamento; le condizioni alle quali possono essere considerate spese ammissibili per l'investimento le spese connesse ai contratti di leasing o al materiale d'occasione, nonché la definizione dei tipi di infrastrutture per le energie rinnovabili ammissibili per l'investimento; le condizioni applicabili alla conversione o all'adeguamento degli impegni nell'ambito delle misure di cui agli articoli 28, 29, 33 e 34, nonché la definizione delle altre situazioni in cui non dovrebbe essere richiesto il rimborso dell'aiuto. Esso riguarda altresì: il riesame dei massimali di cui all'allegato I, le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 può essere integrato nel sostegno previsto dal presente regolamento, tra l'altro per l'assistenza tecnica e le valutazioni ex post, al fine di favorire un'agevole transizione dal sistema previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 a quello istituito dal presente regolamento. Al fine di tenere conto del trattato di adesione della Repubblica di Croazia tali atti delegati dovrebbero riguardare anche, per la Croazia, la transizione relativa al sostegno allo sviluppo rurale previsto dal regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio (12), ove necessario.

(64)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardanti il contenuto dei programmi di sviluppo rurale e della disciplina nazionale, l'approvazione dei programmi e delle relative modifiche, le procedure e le scadenze per l'approvazione dei programmi, le procedure e le scadenze per l'approvazione delle modifiche del programma e della disciplina nazionale, compresa l'entrata in vigore e la frequenza di presentazione, le norme in materia di metodi di pagamento delle spese dei partecipanti per il trasferimento di conoscenze, le condizioni specifiche per l'attuazione delle misure di sviluppo rurale, la struttura e il funzionamento delle reti istituite dal presente regolamento, i requisiti in materia di informazione e di pubblicità, l'adozione del sistema di monitoraggio e valutazione e le modalità di funzionamento del sistema d'informazione e le norme concernenti le modalità di presentazione delle relazioni annuali di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(65)

Il Garante europeo per la protezione dei dati é stato consultato e ha espresso un parere il 14 dicembre 2011 (14),

(66)

Data l'urgenza di preparare la corretta attuazione delle misure contemplate, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(67)

Il nuovo regime di sostegno previsto dal presente regolamento sostituisce il regime di sostegno di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005. Il regolamento (CE) n. 1698/2005 dovrebbe pertanto essere abrogato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OBIETTIVI E STRATEGIA

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento stabilisce norme generali a disciplina del sostegno dell'Unione a favore dello sviluppo rurale, finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ("FEASR") e istituito dal regolamento (UE) n. 1306/2013. Esso definisce gli obiettivi che la politica di sviluppo rurale contribuisce a conseguire e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. Esso delinea il contesto strategico della politica di sviluppo rurale e definisce le misure da adotta al fine di attuare la politica di sviluppo rurale. Inoltre, esso stabilisce norme concernenti la programmazione, la creazione di reti, la gestione, il monitoraggio e la valutazione, sulla base di responsabilità condivise tra gli Stati membri e la Commissione e norme che assicurano il coordinamento tra il FEASR e altri strumenti dell'Unione.

2.   Il presente regolamento integra le disposizioni della parte II del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di "programma", "intervento", "beneficiario", "strategia di sviluppo locale guidato dalla comunità", "spesa pubblica", "PMI", "intervento ultimato", e "strumenti finanziari" di cui all'articolo 2 e di "regioni meno sviluppate" e "regioni in transizione" come stabilite all'articolo 90, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)

"programmazione": l'iter organizzativo, decisionale e di ripartizione delle risorse finanziarie in più fasi, con il coinvolgimento delle parti interessate, finalizzato all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;

b)

"regione": unità territoriale corrispondente al livello 1 o 2 della Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (livelli NUTS 1 e 2) ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (16);

c)

"misura": una serie di interventi che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;

d)

"aliquota di sostegno": l'aliquota del contributo pubblico al finanziamento di un intervento;

e)

"costo di transazione" un costo aggiuntivo connesso all'adempimento di un impegno, ma non direttamente imputabile all'esecuzione dello stesso o non incluso nei costi o nel mancato guadagno, che sono compensati direttamente e che può essere calcolato sulla base di un costo standard;

f)

"superficie agricola", qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti o colture permanenti di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013;

g)

"perdita economica": qualsiasi costo aggiuntivo sostenuto da un agricoltore in conseguenza di misure eccezionali da lui prese per ridurre l'offerta sul mercato in questione o qualsiasi calo consistente della produzione;

h)

"avversità atmosferica": un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata, assimilabile a una calamità naturale;

i)

"epizoozie": malattie riportate nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale e/o nell'allegato della decisione 2009/470/CE del Consiglio (17);

j)

"emergenza ambientale": un caso specifico di inquinamento, contaminazione o degrado della qualità dell'ambiente connesso a un determinato evento e di portata geografica limitata, ma che non comprende i rischi ambientali generali non riferibili a un evento specifico, come i cambiamenti climatici o l'inquinamento atmosferico;

k)

"calamità naturale": un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale;

l)

"evento catastrofico": un evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale;

m)

"filiera corta": una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori;

n)

"giovane agricoltore": una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;

o)

"obiettivi tematici": gli obiettivi tematici definiti all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

p)

"quadro strategico comune" ("QSC"): il quadro strategico comune di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

q)

"polo": un raggruppamento di imprese indipendenti, comprese "start-up", piccole, medie e grandi imprese, nonché organismi di consulenza e/o organismi di ricerca, destinati a stimolare l'attività economica/innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di impianti e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera efficace al trasferimento di conoscenze, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo;

r)

"foresta": un terreno avente un'estensione superiore a 0,5 ettari caratterizzato dalla presenza di alberi di altezza superiore a 5 metri e da una copertura della volta superiore al 10 %, o di alberi che possono raggiungere queste soglie in situ, e che non comprende i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico ai sensi del paragrafo 2.

2.   Uno Stato membro o una regione può scegliere di applicare una definizione di foresta diversa rispetto a quella di cui al paragrafo 1, lettera r), basata sul diritto nazionale vigente o su un sistema di inventario esistente. Gli Stati membri o le regioni forniscono tale definizione nel programma di sviluppo rurale;

3.   Al fine di assicurare un approccio coerente nel trattamento dei beneficiari e di tener conto della necessità di un periodo di adattamento, per quanto riguarda la definizione di giovane agricoltore stabilita al paragrafo 1, lettera n), alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 riguardo alle condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere assimilate ai giovani agricoltori e alla fissazione di un periodo di grazia per l'acquisizione di competenze professionali.

CAPO II

Missione, obiettivi e priorità

Articolo 3

Missione

Il FEASR contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme dell'Unione in via complementare agli altri strumenti della PAC, della politica di coesione e della politica comune della pesca. Esso contribuisce allo sviluppo di un settore agricolo dell'Unione caratterizzato da un maggiore equilibrio territoriale e ambientale nonché più rispettoso del clima, resiliente, competitivo e innovativo. Esso contribuisce, altresì allo sviluppo di territori rurali.

Articolo 4

Obiettivi

Nell'ambito generale della PAC, il sostegno allo sviluppo rurale, comprese le attività nel settore alimentare e non alimentare, nonché forestale, contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a)

stimolare la competitività del settore agricolo;

b)

garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima;

c)

realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro.

Articolo 5

Priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale

Gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono perseguiti tramite le seguenti sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del QSC:

1)

promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a)

stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali;

b)

rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali;

c)

incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale;

2)

potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a)

migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;

b)

favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale;

3)

promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a)

migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;

b)

sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali;

4)

preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a)

salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;

b)

migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;

c)

prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;

5)

incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a)

rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura;

b)

rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare;

c)

favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;

d)

ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura;

e)

promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;

6)

adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a)

favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione;

b)

stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali;

c)

promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali.

Tutte le priorità suelencate contribuiscono alla realizzazione di obiettivi trasversali quali l'innovazione, l'ambiente, nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi. I programmi possono riguardare meno di sei priorità se giustificato in base all'analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi ("analisi SWOT") e a una valutazione ex ante. Ciascun programma riguarderà almeno quattro priorità. Quando uno Stato membro presenta un programma nazionale e una serie di programmi regionali, quello nazionale può riguardare meno di quattro priorità.

Altri aspetti specifici possono essere inclusi nei programmi al fine di perseguire una delle priorità, se ciò è giustificato e misurabile.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE

CAPO I

Contenuto della programmazione

Articolo 6

Programmi di sviluppo rurale

1.   Il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale. Tali programmi attuano una strategia intesa a realizzare le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale attraverso una serie di misure definite nel titolo III. Il sostegno del FEASR è volto alla realizzazione degli obiettivi dello sviluppo rurale perseguiti attraverso le priorità dell'Unione.

2.   Uno Stato membro può presentare un unico programma nazionale per l'insieme del loro territorio o una serie di programmi regionali. In alternativa, esso può presentare, in casi debitamente motivati, un programma nazionale e una serie di programmi regionali. Se uno Stato membro presenta un programma nazionale e una serie di programmi regionali, le misure e/o i tipi di interventi sono programmati a livello nazionale o regionale, ed è garantita la coerenza tra le strategie dei programmi nazionali e regionali.

3.   Gli Stati membri che presentano programmi regionali possono presentare, per approvazione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, anche una disciplina nazionale contenente gli elementi comuni a tali programmi, senza stanziamento di bilancio distinto.

Discipline nazionali di Stati membri che presentano programmi regionali possono anche contenere una tabella che riassuma, per regione e per anno, il contributo totale del FEASR allo Stato membro interessato per l'intero periodo di programmazione.

Articolo 7

Sottoprogrammi tematici

1.   Al fine di contribuire alla realizzazione delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, gli Stati membri possono inserire nei programmi di sviluppo rurale dei sottoprogrammi tematici che rispondano a specifiche esigenze. Tali sottoprogrammi tematici possono riguardare, tra l'altro:

a)

i giovani agricoltori;

b)

le piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 2, terzo comma;

c)

le zone montane di cui all'articolo 32, paragrafo 2;

d)

le filiere corte;

e)

le donne nelle zone rurali;

f)

la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi nonché la biodiversità.

Nell'allegato IV figura un elenco indicativo di misure e tipi di interventi di particolare rilevanza per ciascun sottoprogramma tematico.

2.   I sottoprogrammi tematici possono anche rispondere a specifiche esigenze connesse alla ristrutturazione di determinati comparti agricoli aventi un impatto considerevole sullo sviluppo di una particolare zona rurale.

3.   Per gli interventi sostenuti nel quadro di sottoprogrammi tematici concernenti le piccole aziende agricole e le filiere corte, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi nonché la biodiversità, le aliquote di sostegno di cui all'allegato II possono essere maggiorate di un ulteriore 10 %. Per i giovani agricoltori e le zone montane, le aliquote di sostegno massime possono essere maggiorate secondo quanto disposto nell'allegato II. Tuttavia l'aliquota cumulativa massima del sostegno non può superare il 90 %.

Articolo 8

Contenuto dei programmi di sviluppo rurale

1.   Oltre agli elementi di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1303/2013, ciascun programma di sviluppo rurale comprende:

a)

la valutazione ex ante di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

b)

un’analisi SWOT della situazione e un’identificazione dei bisogni che il programma intende soddisfare nella zona geografica coperta dal programma.

L'analisi è strutturata intorno alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. Le specifiche esigenze relative all'innovazione, all'ambiente, nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi sono determinate trasversalmente alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, in modo da individuare risposte adeguate in questi tre campi a livello di ciascuna priorità;

c)

una descrizione della strategia che dimostri:

i)

la fissazione di obiettivi appropriati per ciascuno degli aspetti specifici delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale presenti nel programma, basati sugli indicatori comuni di cui all'articolo 69 e, ove necessario, di indicatori specifici del programma;

ii)

la selezione di un pertinente assortimento di misure in relazione a ciascuno degli aspetti specifici delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale presenti nel programma, fondate su un'oculata logica d'intervento sostenuta dalla valutazione ex ante di cui alla lettera a) e dall'analisi di cui alla lettera b);

iii)

che la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie misure del programma è giustificata e idonea a realizzare gli obiettivi prefissati;

iv)

che le particolari esigenze connesse a specifiche condizioni a livello regionale o subregionale sono prese in considerazione e concretamente affrontate mediante insiemi di misure appositamente concepiti o sottoprogrammi tematici;

v)

che il programma contiene un approccio appropriato all'innovazione nell'intento di realizzare le priorità dell'Unione per lo sviluppo rurale, incluso il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, all'ambiente, comprese le esigenze specifiche delle zone Natura 2000, nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi;

vi)

che sono state prese disposizioni per assicurare una sufficiente capacità di consulenza sui requisiti normativi e su azioni connesse all'innovazione;

d)

per ciascuna precondizione stabilita in conformità dell'articolo 19 dell'allegato XI, parte II, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per le precondizioni generali e in conformità all'allegato V del presente regolamento, una valutazione di quali precondizioni siano applicabili al programma e di quali di esse siano soddisfatte alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e del programma. Qualora le precondizioni applicabili non siano soddisfatte, il programma contiene una descrizione delle misure da adottare, degli organismi competenti e un calendario di tali misure conformemente alla sintesi presentata nell'accordo di partenariato;

e)

una descrizione del quadro di riferimento dei risultati elaborato ai fini dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

f)

una descrizione di ciascuna delle misure selezionate;

g)

il piano di valutazione di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Gli Stati membri forniscono risorse sufficienti a soddisfare i bisogni che sono stati individuati e ad assicurare un monitoraggio e una valutazione appropriati;

h)

un piano di finanziamento comprendente:

i)

una tabella recante, secondo il disposto dell'articolo 58, paragrafo 4, il contributo totale del FEASR preventivato per ogni anno. Se del caso, all'interno di questo contributo globale vanno distinti gli stanziamenti destinati alle regioni meno sviluppate e i fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Il contributo annuo preventivato del FEASR deve essere compatibile con il quadro finanziario pluriennale;

ii)

una tabella recante, per ogni misura, per ogni tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno del FEASR e per l'assistenza tecnica, il contributo totale dell'Unione preventivato e l'aliquota di sostegno applicabile. Se del caso, l'aliquota di sostegno del FEASR è scomposta tra le regioni meno sviluppate e le altre regioni;

i)

un piano di indicatori suddiviso per aspetti specifici che indichi gli obiettivi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto i) nonché i prodotti previsti e le spese preventivate di ciascuna misura di sviluppo prescelta in relazione a un corrispondente aspetto specifico;

j)

se del caso, una tabella relativa ai finanziamenti nazionali integrativi per misura ai sensi dell'articolo 82;

k)

se del caso, l'elenco dei regimi di aiuto contemplati all'articolo 88, paragrafo 1, che saranno utilizzati per l'attuazione dei programmi;

l)

informazioni sulla complementarietà con le misure finanziate dagli altri strumenti della politica agricola comune, e dai Fondi strutturali e d'investimento europei ("ESI");

m)

le modalità di attuazione del programma, segnatamente:

i)

la designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, e, per informazione, una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo di ciascuna di esse;

ii)

una descrizione delle procedure di monitoraggio e valutazione, nonché la composizione del comitato di monitoraggio;

iii)

le disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente attraverso la rete rurale nazionale di cui all'articolo 54;

iv)

una descrizione dell'approccio che stabilisce i principi per l'introduzione dei criteri di selezione degli interventi e delle strategie di sviluppo locale e che tiene conto dei pertinenti obiettivi; in tale contesto, gli Stati membri possono dare priorità alle PMI connesse al settore agricolo e forestale;

v)

in materia di sviluppo locale, ove appropriato, una descrizione dei meccanismi volti a garantire la coerenza tra le attività previste nel quadro delle strategie di sviluppo locale, la misura di cooperazione di cui all'articolo 35 e la misura "servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" di cui all'articolo 20, che include i collegamenti tra città e campagna;

n)

le iniziative intraprese per coinvolgere i partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e una sintesi dei risultati delle consultazioni con i partner stessi;

o)

se del caso, la struttura della rete rurale nazionale di cui all'articolo 54, paragrafo 3 e le disposizioni per la gestione della rete stessa, che costituiscono la base del piano d'azione annuale.

2.   Se il programma di sviluppo rurale contiene sottoprogrammi tematici, ciascuno di questi comprende:

a)

una specifica analisi della situazione basata sulla metodologia SWOT e un'identificazione dei bisogni che il sottoprogramma intende soddisfare;

b)

gli obiettivi specifici perseguiti a livello di sottoprogramma e una selezione di misure basata su una definizione precisa della logica d'intervento del sottoprogramma e corredata di una valutazione del contributo auspicato di tali misure al conseguimento degli obiettivi;

c)

un piano di indicatori specifico e distinto, recante i prodotti previsti e le spese preventivate di ciascuna misura di sviluppo rurale prescelta in relazione a un corrispondente aspetto specifico.

3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme relative alla presentazione degli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2 nei programmi di sviluppo rurale e norme relative al contenuto delle discipline nazionali di cui all'articolo 6, paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.

CAPO II

Preparazione, approvazione e modifica dei programmi di sviluppo rurale

Articolo 9

Precondizioni

Oltre alle precondizioni generali di cui all'allegato XI, parte II, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le precondizioni di cui all'allegato V del presente regolamento si applicano alla programmazione del FEASR se pertinenti ed applicabili agli obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità del programma.

Articolo 10

Approvazione dei programmi di sviluppo rurale

1.   Per ciascun programma di sviluppo rurale gli Stati membri presentano alla Commissione una proposta contenente tutti gli elementi di cui all'articolo 8.

2.   Ciascun programma di sviluppo rurale è approvato dalla Commissione mediante un atto di esecuzione.

Articolo 11

Modifica dei programmi di sviluppo rurale

Le richieste degli Stati membri di modifica dei programmi sono approvate conformemente alle procedure seguenti:

a)

La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, sulla richiesta di modifica dei programmi concernenti:

i)

un cambiamento nella strategia di programma con modifica superiore al 50 % dell'obiettivo quantificato legato ad un aspetto specifico;

ii)

una variazione dell'aliquota di sostegno del FEASR per una o più misure;

iii)

una variazione dell'intero contributo dell'Unione o della sua ripartizione annuale a livello di programma;

b)

La Commissione approva, mediante atti di esecuzione, le richieste di modifica dei programmi in tutti gli altri casi. Queste riguardano, in particolare:

i)

l'introduzione o la revoca di misure o di interventi;

ii)

le modifiche della descrizione delle misure e delle condizioni di ammissibilità;

iii)

uno storno di fondi tra misure che beneficiano di differenti aliquote di sostegno del FEASR;

Tuttavia, per le finalità di cui alla lettera b), punti i) e ii) e alla lettera b), punto iii), laddove il trasferimento di fondi riguarda meno del 20 % della dotazione di una misura e meno del 5 % del totale del contributo FEASR al programma, l'approvazione è ritenuta concessa se la Commissione non ha preso una decisione riguardo alla richiesta dopo che sono trascorsi 42 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Tale termine non include il periodo a decorrere dal giorno seguente alla data in cui la Commissione ha inviato le proprie osservazioni allo Stato membro e finisce il giorno in cui lo Stato membro ha risposto alle osservazioni.

c)

L'approvazione della Commissione non è richiesta per le correzioni puramente materiali o editoriali che non riguardano l'attuazione della politica e delle misure. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a tali modifiche.

Articolo 12

Procedure e scadenze

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme concernenti le procedure e le scadenze per:

a)

l'approvazione dei programmi di sviluppo rurale e delle discipline nazionali;

b)

la presentazione e l'approvazione delle proposte di modifica dei programmi di sviluppo rurale e delle proposte di modifica delle discipline nazionali, compresa l'entrata in vigore e la frequenza con la quale devono essere presentate durante il periodo di programmazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.

TITOLO III

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE

CAPO I

Misure

Articolo 13

Misure

Ciascuna misura di sviluppo rurale è programmata per contribuire specificamente alla realizzazione di una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. Nell'allegato VI è riportato un elenco indicativo di misure di particolare rilevanza per le priorità dell'Unione.

Articolo 14

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

1.   Il sostegno nell'ambito della presente misura è destinato ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, ad attività dimostrative e ad azioni di informazione. Le azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze possono comprendere corsi di formazione, seminari e coaching.

Possono beneficiare del sostegno anche gli scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché le visite di aziende agricole e forestali.

2.   Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso a favore degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali.

I beneficiari del sostegno sono i prestatori di servizi di formazione o di altri tipi di trasferimento di conoscenze e i responsabili delle azioni di informazione.

3.   Il sostegno nell'ambito della presente misura non comprende i corsi o i tirocini che rientrano nei programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore.

Gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tale funzione.

4.   Le spese finanziabili nell'ambito della presente misura sono le spese sostenute per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o le azioni di informazione. Nel caso di progetti dimostrativi, il sostegno può coprire anche determinati costi d'investimento. Il sostegno copre anche le spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti, nonché il costo di sostituzione degli agricoltori. Tutte le spese di cui al presente paragrafo sono pagate al beneficiario.

5.   Al fine di garantire una chiara distinzione tra programmi di scambi e visite nel settore agricolo e forestale e altre iniziative analoghe previste da altri regimi dell'Unione, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 83 per quanto riguarda la durata e i contenuti dei programmi di scambi interaziendali nel settore agricolo e forestale e delle visite di aziende agricole e forestali.

6.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme concernenti le modalità di pagamento delle spese dei partecipanti, anche mediante il ricorso ad attestazioni o ad altre forme analoghe.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.

Articolo 15

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

1.   Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso allo scopo di:

a)

aiutare gli agricoltori, i giovani agricoltori quali definiti nel presente regolamento, i silvicoltori, altri gestori del territorio e le PMI insediate nelle zone rurali ad avvalersi di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali, il rispetto del clima e la resilienza climatica della loro azienda agricola, impresa e/o investimento;

b)

promuovere l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale, compreso il sistema di consulenza aziendale di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

c)

promuovere la formazione dei consulenti.

2.   Il beneficiario del sostegno di cui al paragrafo 1, lettere a) e c) è il prestatore di servizi di consulenza o di formazione. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b) è concesso all'autorità o all'organismo selezionato per avviare il servizio di consulenza aziendale, di sostituzione, di assistenza alla gestione delle aziende agricole o di consulenza forestale.

3.   Le autorità o gli organismi selezionati per prestare consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. I beneficiari nell'ambito della presente misura sono selezionati mediante inviti a presentare proposte. La procedura di selezione è disciplinata dalla normativa sugli appalti pubblici ed è aperta ad organismi sia pubblici che privati. Tale procedura deve essere obiettiva ed escludere i candidati con conflitti d'interesse.

Nell'esercizio della loro attività, i servizi di consulenza rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

4.   La consulenza prestata a singoli agricoltori, ai giovani agricoltori quali definiti nel presente regolamento, e ad altri gestori del territorio è in relazione con almeno una delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e verte su almeno uno dei seguenti elementi:

a)

gli obblighi a livello aziendale derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;

b)

se del caso, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento (UE) n. 1307/2013;

c)

le misure a livello aziendale previste nei programmi di sviluppo rurale volti all'ammodernamento dell'azienda, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell’imprenditorialità;

d)

i requisiti definiti dagli Stati membri, per attuare l'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque;

e)

i requisiti definiti dagli Stati membri per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE; oppure

f)

se del caso, le norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;

g)

la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta.

Possono essere oggetto di consulenza anche altre questioni e, in particolare, le informazioni connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al relativo adattamento, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, oppure questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agricola, compresi gli aspetti relativi alla competitività. Può rientrarvi anche la consulenza per lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche.

5.   La consulenza prestata ai silvicoltori verte, come minimo, sui pertinenti obblighi prescritti dalle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e dalla direttiva quadro sulle acque. Possono essere oggetto di consulenza anche le questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda silvicola.

6.   La consulenza prestata alle PMI può vertere su questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'impresa.

7.   Qualora sia debitamente opportuno e giustificato, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione del singolo utente dei servizi di consulenza.

8.   Il sostegno concesso ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e c), è limitato ai massimali indicati nell'allegato II. Il sostegno concesso ai sensi del paragrafo 1, lettera b), è decrescente nell'arco di un periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'avviamento dei servizi in questione.

Articolo 16

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

1.   Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a:

a)

regimi di qualità istituiti a norma dei seguenti regolamenti e disposizioni:

i)

regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (18);

ii)

regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (19);

iii)

regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (20);

iv)

regolamento (CEE) n. 160/91 del Consiglio (21);

v)

parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo.

b)

regimi di qualità, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:

i)

la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono:

caratteristiche specifiche del prodotto,

particolari metodi di produzione, oppure

una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

ii)

il regime è aperto a tutti i produttori;

iii)

il regime prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;

iv)

i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti; oppure

c)

regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari.

2.   Il sostegno nell'ambito della presente misura può inoltre coprire i costi derivanti dalle attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno, relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità sovvenzionato ai sensi del paragrafo 1.

3.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati, per un periodo massimo di cinque anni.

Ai fini del presente paragrafo, per "costi fissi" si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione a un regime di qualità sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari.

Ai fini del presente articolo, per "agricoltore" s'intende un agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

4.   Il sostegno è limitato alle aliquote di sostegno e agli importi nell'allegato II.

5.   Al fine di tener conto di nuove normative dell'Unione che potrebbero pregiudicare il sostegno nell'ambito della presente misura e di garantire la coerenza con altri strumenti dell'Unione relativi alla promozione di misure agricole e prevenire distorsioni della concorrenza, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 83 che concernono gli specifici regimi dell'Unione rientranti nel disposto del paragrafo 1, lettera a) e le caratteristiche delle associazioni di produttori e delle tipologie di interventi che possono ricevere un sostegno a norma del paragrafo 2, le condizioni che impediscano la distorsione della concorrenza e prevengono la discriminazione nei confronti di taluni prodotti e le condizioni sulla base delle quali marchi commerciali devono essere esclusi dal sostegno.

Articolo 17

Investimenti in immobilizzazioni materiali

1.   Il sostegno nell'ambito della presente misura è destinato a investimenti materiali e/o immateriali che:

a)

migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola;

b)

riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I;

c)

riguardino l'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche; oppure

d)

siano investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro- climatico - ambientali perseguiti dal presente regolamento, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico da definirsi nel programma.

2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a) concesso agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori.

Nel caso degli investimenti destinati a sostenere la ristrutturazione delle aziende agricole, gli Stati membri indirizzano il sostegno alle aziende secondo l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale "potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste".

3.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) è limitato alle aliquote di sostegno massime indicate nell'allegato II. Per i giovani agricoltori, dette aliquote di sostegno massime possono essere maggiorate per gli investimenti collettivi, compresi quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori, e per i progetti integrati che prevedono un sostegno a titolo di più misure, per gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32, per gli investimenti collegati agli interventi di cui agli articoli 28 e 29 e per gli interventi finanziati nell'ambito del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, nei limiti delle aliquote di sostegno di cui all'allegato II. Tuttavia l'aliquota cumulativa massima del sostegno non può superare il 90 %.

4.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettere c) e d) è soggetto alle aliquote di sostegno indicate nell'allegato II.

5.   Il sostegno può essere concesso ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda, per investimenti effettuati al fine di rispettare i requisiti dell'Unione che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro. Tale sostegno può essere fornito per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento.

6.   Qualora il diritto dell'Unione imponga agli agricoltori nuovi obblighi, il sostegno può essere concesso per investimenti effettuati al fine di rispettare tali requisiti per un periodo massimo di 12 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda agricola.

Articolo 18

Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione

1.   Il sostegno nell'ambito della presente misura copre:

a)

investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici;

b)

investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche e da eventi catastrofici.

2.   Il sostegno è concesso agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori. Può essere concesso anche a enti pubblici, a condizione che sia stabilito un nesso tra l'investimento intrapreso e il potenziale produttivo agricolo.

3.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio (22) per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria hanno causato la distruzione di non meno del 30 % del potenziale agricolo interessato.

4.   Nell'ambito della presente misura non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale o all'evento catastrofico.

Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati.

5.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a) è limitato alle aliquote di sostegno massime di cui all'allegato II.

Articolo 19

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

1.   Il sostegno nell'ambito della presente misura copre:

a)

aiuti all'avviamento di imprese per:

i)

i giovani agricoltori;

ii)

attività extra-agricole nelle zone rurali;

iii)

lo sviluppo di piccole aziende agricole;

b)

investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole;

c)

pagamenti annuali o pagamenti una tantum agli agricoltori ammissibili al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 ("il regime per i piccoli agricoltori") e che cedono permanentemente la propria azienda ad un altro agricoltore;

2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è concesso ai giovani agricoltori.

Il sostegno di cui del paragrafo 1, la lettera a), punto ii), è concesso agli agricoltori o ai coadiuvanti familiari che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole o a microimprese e piccole imprese nonché a persone fisiche nelle zone rurali.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii) è concesso alle piccole aziende agricole quali definite dagli Stati membri.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b) è concesso alle microimprese e piccole imprese, nonché a persone fisiche nelle zone rurali e agli agricoltori o coadiuvanti familiari.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c) è concesso agli agricoltori ammissibili al regime per i piccoli agricoltori i quali, al momento della presentazione della domanda di sostegno, siano ammissibili al detto regime da almeno un anno e che si impegnano a cedere permanentemente la totalità della propria azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto ad un altro agricoltore. Il sostegno è erogato dalla data della cessione fino al 31 dicembre 2020 o calcolato per tale periodo e versato sotto forma di pagamento una tantum.

3.   Può essere considerata "coadiuvante familiare" qualsiasi persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori agricoli. Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il coadiuvante familiare deve esercitare un'attività agricola nell'azienda al momento della presentazione della domanda di sostegno.

4.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è subordinato alla presentazione di un piano aziendale. L'attuazione del piano aziendale deve iniziare entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto.

Per i giovani agricoltori che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), il piano aziendale prevede che i giovani agricoltori siano conformi all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 entro 18 mesi dalla data di insediamento.

Gli Stati membri fissano le soglie minima e massima per l'ammissibilità delle aziende agricole al sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii). La soglia minima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è superiore alla soglia massima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii). Il sostegno è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa.

5.   Il sostegno di cui alla lettera a) del paragrafo1 è erogato in almeno due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni. Le rate possono essere decrescenti. Per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), il versamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale.

6.   L'importo massimo del sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è indicato nell'allegato I. Gli Stati membri fissano l'importo del sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), tenendo conto altresì della situazione socioeconomica della zona interessata dal programma.

7.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), è pari al 120 % del pagamento annuale che il beneficiario può percepire in virtù del regime per i piccoli agricoltori.

8.   Al fine di garantire un uso efficace ed efficiente delle risorse del FEASR alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 83 che stabiliscono il contenuto minimo dei piani aziendali e i criteri cui devono attenersi gli Stati membri per fissare le soglie di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 20

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

1.   Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda in particolare:

a)

la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico;

b)

investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico;

c)

l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;

d)

investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura;

e)

investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala;

f)

studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente;

g)

investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato.

2.   Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda esclusivamente infrastrutture su piccola scala, quali definite dagli Stati membri nei rispettivi programmi. Tuttavia i programmi di sviluppo rurale possono prevedere specifiche eccezioni a questa regola per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili. In tal caso saranno stabiliti precisi criteri a garanzia della complementarità con il sostegno fornito da altri strumenti dell'Unione.

3.   Gli investimenti di cui al paragrafo 1 sono sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano, e sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

Articolo 21

Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

1.   Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda:

a)

forestazione e imboschimento;

b)

allestimento di sistemi agroforestali;

c)

prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie e rischi climatici;

d)

investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali;

e)

investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.

2.   Le limitazioni alla proprietà delle foreste di cui agli articoli da 22 a 26 non si applicano alle foreste tropicali e subtropicali e alle aree boschive delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio (23) e dei dipartimenti francesi d'oltremare.

Per le aziende al di sopra di una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi, il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993

Articolo 22

Forestazione e imboschimento

1.   Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), è concesso a proprietari terrieri pubblici e privati, nonché a loro consorzi a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di dodici anni. Nel caso dei terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune.

Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica o per specie a rapido accrescimento copre unicamente i costi di impianto.

2.   La misura si applica a terreni agricoli e non agricoli. Le specie piantate devono essere adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e soddisfare requisiti ambientali minimi. Il sostegno non è concesso per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico. Nelle zone in cui la forestazione è resa difficile da condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli, può essere concesso un sostegno per l'impianto di altre specie legnose perenni come arbusti o cespugli adatti alle condizioni locali.

3.   Al fine di assicurare che l'imboschimento di terreni agricoli sia in linea con gli obiettivi della politica ambientale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 riguardo alla definizione dei requisiti ambientali minimi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 23

Allestimento di sistemi agroforestali

1.   Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), è concesso a proprietari fondiari privati, nonché a comuni e loro consorzi a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di cinque anni.

2.   Ai fini del presente articolo, per "sistema agroforestale" si intende un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura sulla stessa superficie. Gli Stati membri determinano il numero minimo e massimo di alberi per ettaro in funzione delle condizioni pedoclimatiche e ambientali locali, delle specie forestali e della necessità di mantenere l'uso agricolo sostenibile del terreno.

3.   Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato I.

Articolo 24

Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

1.   Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), è concesso a silvicoltori privati e pubblici e ad altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi a copertura dei costi per i seguenti interventi:

a)

creazione di infrastrutture di protezione. Nel caso di fasce parafuoco, il sostegno può coprire anche le spese di manutenzione. Non è concesso alcun sostegno per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali;

b)

interventi di prevenzione degli incendi o di altre calamità naturali su scala locale, compreso l'uso di animali al pascolo;

c)

installazione e miglioramento di attrezzature di monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie e di apparecchiature di comunicazione; nonché

d)

ricostituzione del potenziale forestale danneggiato dagli incendi o da altre calamità naturali, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie, eventi catastrofici ed eventi climatici.

2.   Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie, il rischio di calamità deve essere giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da organismi scientifici pubblici. Se del caso, il programma recherà l'elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità.

Gli interventi ammissibili sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro. Per le aziende al di sopra di una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi, il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993 indicante gli obiettivi di prevenzione.

Le aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro possono beneficiare di un sostegno per la prevenzione degli incendi boschivi.

3.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera d) è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria hanno causato la distruzione di non meno del 20 % del potenziale forestale interessato.

4.   Nell'ambito della presente misura non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale.

Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati.

Articolo 25

Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

1.   Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera d), è concesso a persone fisiche, silvicoltori privati e pubblici e altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi.

2.   Gli investimenti mirano all'adempimento di impegni a scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici e/o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali e boschive della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine.

Articolo 26

Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

1.   Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera e), è concesso a silvicoltori privati, comuni e loro consorzi e PMI per investimenti intesi a incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione, mobilitazione e commercializzazione. Nei territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi d'oltremare, il sostegno può essere concesso anche ad imprese che non siano PMI.

2.   Gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico della foresta sono motivati in relazione ai previsti miglioramenti delle foreste in una o più aziende e possono comprendere investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse.

3.   Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.

4.   Il sostegno è limitato alle aliquote massime indicate nell'allegato II.

Articolo 27

Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori

1.   Il sostegno nell'ambito della presente misura è inteso a favorire la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale aventi come finalità:

a)

l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci di tali associazioni o organizzazioni alle esigenze del mercato;

b)

la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;

c)

la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti, nonché

d)

altre attività che possono essere svolte dalle associazioni e organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi.

2.   Il sostegno è concesso alle associazioni e organizzazioni di produttori ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base di un piano aziendale ed è limitato alle associazioni e organizzazioni di produttori che sono PMI.

Entro cinque anni dal riconoscimento dell'associazione o organizzazione di produttori, lo Stato membro verifica che gli obiettivi del piano aziendale siano stati realizzati.

3.   Il sostegno è concesso sulla base di un piano aziendale sotto forma di aiuto forfettario erogato in rate annuali per un periodo che non supera i cinque anni successivi alla data di riconoscimento dell'associazione o organizzazione di produttori ed è decrescente. Esso è calcolato in base alla produzione annuale commercializzata dell'associazione o organizzazione. Gli Stati membri versano l'ultima rata soltanto previa verifica della corretta attuazione del piano aziendale.

Nel primo anno gli Stati membri possono calcolare il sostegno da erogare alle associazioni o organizzazioni di produttori in base al valore medio annuo della produzione commercializzata dei soci durante i tre anni precedenti la loro adesione. Per le associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale, il sostegno è calcolato in base alla produzione media commercializzata dei soci durante i cinque anni precedenti il riconoscimento, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

4.   Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I.

5.   Gli Stati membri possono mantenere il sostegno alla costituzione di associazioni di produttori anche dopo il loro riconoscimento in quanto organizzazioni di produttori alle condizioni specificate nel regolamento (UE) n. 1308/2013 (24).

Articolo 28

Pagamenti agro-climatico-ambientali

1.   Gli Stati membri, ai sensi della presente disposizione, rendono il sostegno disponibile nell'insieme del loro territorio, in funzione delle specifiche esigenze e priorità nazionali, regionali e locali. Questa misura è finalizzata alla conservazione e alla promozione dei necessari cambiamenti delle pratiche agricole che contribuiscano favorevolmente all'ambiente e al clima. Il suo inserimento nei programmi di sviluppo rurale è obbligatorio a livello nazionale e/o regionale.

2.   Sono concessi pagamenti agro-climatico-ambientali agli agricoltori, alle associazioni di agricoltori o alle associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali su terreni agricoli determinati dagli Stati membri, inclusa tra l'altro la superficie agricola definita ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento. I pagamenti agro-climatico-ambientali possono essere concessi anche ad altri gestori del territorio o loro associazioni quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali.

3.   I pagamenti agro-climatico-ambientali compensano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale. Tutti i suddetti requisiti obbligatori sono specificati nel programma.

4.   Gli Stati membri si adoperano per garantire che alle persone che realizzano interventi nell'ambito della presente misura siano fornite le conoscenze e le informazioni necessarie per l'esecuzione di tali interventi. Essi possono perseguire tale intento, tra l'altro, mediante consulenze prestate da esperti in relazione agli impegni assunti e/o possono subordinare la concessione del sostegno nell'ambito della presente misura a un'adeguata formazione.

5.   Gli impegni assunti nell'ambito della presente misura hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario per conseguire o conservare i benefici ambientali auspicati, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata superiore per determinati tipi di impegni, disponendone eventualmente la proroga annuale al termine del primo periodo. Per i nuovi impegni direttamente successivi a quelli realizzati nel primo periodo, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata inferiore.

6.   I pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario, possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20 % del premio pagato per gli impegni agro-climatico-ambientali. Se gli impegni sono assunti da associazioni di agricoltori o da associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio, il massimale è del 30 %.

Nel calcolare i pagamenti di cui al primo comma, gli Stati membri deducono l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

In casi debitamente giustificati, per quanto concerne gli interventi in materia di tutela dell'ambiente, il sostegno può essere concesso forfettariamente o una tantum per unità, per impegni a rinunciare all'utilizzo commerciale delle superfici, calcolato sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno.

7.   Se necessario, al fine di garantire l'efficiente applicazione della misura gli Stati membri possono ricorrere alla procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 3, per selezionare i beneficiari.

8.   Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato II.

Il sostegno nell'ambito della presente misura non può essere concesso per impegni che beneficiano della misura "agricoltura biologica".

9.   Può essere previsto un sostegno alla conservazione, nonché all'uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura per gli interventi non contemplati nei paragrafi da 1 a 8. Tali impegni possono essere rispettati da beneficiari diversi da quelli menzionati al paragrafo 2.

10.   Affinché gli impegni agro-climatico-ambientali siano conformi alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 riguardo:

a)

alle condizioni applicabili agli impegni concernenti l'estensivazione dell'allevamento;

b)

alle condizioni applicabili agli impegni riguardanti l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono e la conservazione delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica; e

c)

alla definizione degli interventi ammissibili ai sensi del paragrafo 9.

11.   Per assicurare che sia esclusa la possibilità di doppio finanziamento di cui al paragrafo 6, secondo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 che stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare, anche in caso di misure equivalenti previste dall'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 29

Agricoltura biologica

1.   Il sostegno nell'ambito della presente disposizione è concesso, per ettaro di superficie agricola, agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2.   Il sostegno è concesso unicamente per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. DP/2013, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale. Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel programma.

3.   Gli impegni assunti nell'ambito della presente disposizione hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Se il sostegno è concesso per la conversione all'agricoltura biologica, gli Stati membri possono definire un primo periodo più breve corrispondente al periodo di conversione. Se il sostegno è concesso per il mantenimento dell'agricoltura biologica, gli Stati membri possono prevederne, nei rispettivi programmi di sviluppo rurale, la proroga annuale al termine del primo periodo. Per i nuovi impegni riguardanti il mantenimento e direttamente successivi a quelli realizzati nel primo periodo, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata inferiore.

4.   I pagamenti sono erogati annualmente e compensano, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario, possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20 % del premio pagato per gli impegni. Se gli impegni sono assunti da associazioni di agricoltori, il massimale è del 30 %.

Nel calcolare i pagamenti di cui al primo comma, gli Stati membri deducono l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

5.   Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato I.

6.   Per assicurare che sia esclusa la possibilità di doppio finanziamento di cui al paragrafo 4, secondo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83. che stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare.

Articolo 30

Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua

1.   Il sostegno previsto dalla presente misura è erogato annualmente, per ettaro di superficie agricola o per ettaro di foresta, per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone interessate, dall'applicazione della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE e della direttiva quadro sulle acque.

Nel calcolare il sostegno previsto dalla presente misura, gli Stati membri deducono l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2.   Il sostegno è concesso agli agricoltori e ai silvicoltori privati nonché alle associazioni di silvicoltori privati. In casi debitamente giustificati può essere concesso anche ad altri gestori del territorio.

3.   Il sostegno agli agricoltori in relazione alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE è concesso unicamente per i vincoli derivanti da requisiti che vanno al di là delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Consiglio e dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c),punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

4.   Il sostegno agli agricoltori in relazione alla direttiva quadro sulle acque è concesso unicamente per specifici requisiti che:

a)

sono stati introdotti dalla direttiva quadro sulle acque, sono conformi ai programmi di misure dei piani di gestione dei bacini idrografici ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali della direttiva e vanno al di là delle misure necessarie per attuare le altre normative dell'Unione in materia di protezione delle acque;

b)

vanno al di là dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013;

c)

vanno al di là del livello di protezione offerto dal diritto dell'Unione vigente al momento dell'adozione della direttiva quadro sulle acque, secondo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 9, della stessa direttiva, nonché

d)

richiedono cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e/o limitazioni rilevanti della pratica agricola, con conseguenti perdite di reddito significative.

5.   I requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 sono specificati nel programma.

6.   Le indennità sono concesse per le seguenti zone:

a)

le zone agricole e forestali Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;

b)

altre aree naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all'attività agricola o silvicola, che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE, a condizione che tali aree non superino, per programma di sviluppo rurale, il 5 % delle zone Natura 2000 designate ricomprese nello stesso territorio;

c)

le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva quadro sulle acque.

7.   Il sostegno è limitato ai massimali indicati nell'allegato II.

8.   Per assicurare che sia esclusa la possibilità di doppio finanziamento di cui al paragrafo 1, secondo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 che stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare.

Articolo 31

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

1.   Le indennità a favore degli agricoltori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici sono erogate annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata.

I costi aggiuntivi e il mancato guadagno sono calcolati in confronto alle zone non soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, tenendo conto dei pagamenti di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Nel calcolare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno, gli Stati membri possono, quando ciò sia debitamente giustificato, diversificare il livello dei pagamenti tenendo conto:

della gravità del vincolo permanente identificato che pregiudica le attività agricole;

del sistema agricolo.

2.   Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 32 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

3.   Gli importi erogabili sono fissati tra i valori minimo e massimo di cui all'allegato I. Detti importi possono essere maggiorati in casi debitamente motivati tenendo conto di particolari circostanze debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale.

4.   Gli Stati membri dispongono che le indennità siano decrescenti al di sopra di una soglia minima di superficie per azienda da definirsi nel programma salvo se l'indennità riguarda soltanto il pagamento minimo annuale per ettaro di cui all'allegato II.

In caso di persona giuridica, o di associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare la degressività delle indennità al livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni a condizione che:

a)

il diritto nazionale preveda che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale; e

b)

tali singoli membri abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate.

5.   Oltre alle indennità di cui al paragrafo 2, tra il 2014 e il 2020 gli Stati membri possono erogare le indennità di cui alla presente misura ai beneficiari delle zone che erano ammissibili ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 durante il periodo di programmazione 2007-2013. Per i beneficiari delle zone che non sono più ammissibili per effetto della nuova delimitazione di cui all'articolo 32, paragrafo 3, dette indennità sono decrescenti per un periodo massimo di quattro anni. Tale periodo decorre dalla data di completamento della delimitazione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, e comunque al più tardi nel 2018. Tali pagamenti iniziano, dall'80 % al massimo dell'importo medio stabilito nel programma per il periodo di programmazione 2007-2013 conformemente all'articolo 36, lettera a), punto ii) del regolamento (CE) n. 1698/2005, fino ad arrivare a non oltre il 20 % al più tardi nel 2020. Quando l'indennità raggiunge i 25 EUR in seguito all'applicazione del meccanismo di degressività, lo Stato membro può mantenere l'indennità a questo livello fino al termine del periodo di graduale soppressione.

Una volta completata la delimitazione, i beneficiari delle zone che rimangono ammissibili ricevono integralmente le indennità previste dalla presente misura.

Articolo 32

Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

1.   Gli Stati membri, in base al disposto dei paragrafi 2, 3 e 4, designano le zone ammissibili alle indennità di cui all'articolo 31 classificandole come segue:

a)

zone montane;

b)

zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, nonché

c)

altre zone soggette a vincoli specifici.

2.   Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di cui all'articolo 31, le zone montane sono caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e da un considerevole aumento dei costi di produzione, dovuti:

a)

all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato;

b)

in zone a più bassa altitudine, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero a una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti.

Le zone situate a nord del 62o parallelo e talune zone limitrofe sono considerate zone montane.

3.   Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di cui all'articolo 31, le zone diverse dalle zone montane sono considerate soggette a vincoli naturali significativi se almeno il 60 % della superficie agricola soddisfa almeno uno dei criteri elencati nell'allegato III al valore soglia indicato.

Il rispetto di tali condizioni deve essere garantito al livello delle unità amministrative locali (livello LAU 2) o al livello di un'unità locale chiaramente definita che copra un'unica zona geografica contigua avente un'identità economica e amministrativa distinta.

Quando delimitano le zone di cui al presente paragrafo, gli Stati membri procedono a un'analisi minuziosa, basata su criteri oggettivi, al fine di escludere le zone in cui i vincoli naturali significativi ai sensi del primo comma, pur essendo documentati, sono stati superati mediante investimenti o attività economiche o con la dimostrazione di una normale produttività dei terreni, o in cui i metodi di produzione o sistemi agricoli compensano il mancato guadagno o i costi aggiuntivi di cui all'articolo 31, paragrafo 1.

4.   Sono ammissibili alle indennità di cui all'articolo 32 le zone diverse da quelle menzionate ai paragrafi 2 e 3 che sono soggette a vincoli specifici e nelle quali gli interventi sul territorio sono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale, del mantenimento del potenziale turistico o della protezione costiera.

Le zone soggette a vincoli specifici sono costituite da superfici agricole al cui interno le condizioni naturali di produzione sono simili e la loro estensione totale non supera il 10 % della superficie dello Stato membro interessato.

Sono inoltre ammissibili alle indennità di cui al presente paragrafo le zone in cui:

almeno il 60 % della superficie agricola soddisfa almeno due dei criteri elencati nell'allegato III, ciascuno dei quali all'interno di un margine che non superi il 20 % del valore soglia indicato, oppure

almeno il 60 % della superficie agricola è costituito da zone che soddisfano almeno uno dei criteri elencati nell'allegato III al valore soglia indicato, e da altre zone che soddisfano almeno due dei criteri elencati nell'allegato III, ciascuno dei quali all'interno di un margine che non superi il 20 % del valore soglia indicato.

Il rispetto di tali condizioni deve essere garantito al livello LAU 2 o al livello di un'unità locale chiaramente definita che copra un'unica zona geografica contigua avente un'identità economica e amministrativa definibile. Quando delimitano le zone di cui al presente comma, gli Stati membri procedono a un'analisi minuziosa descritta all'articolo 32, paragrafo 3. Per calcolare il limite del 10 % di cui al secondo comma si tiene conto delle zone considerate ammissibili ai sensi del presente comma.

In deroga a quanto precede, il primo comma non si applica agli Stati membri il cui intero territorio è stato considerato zona soggetta a svantaggi specifici a norma dei regolamenti (CE) n. 1698/2005 e (CE) n. 1257/1999.

5.   Gli Stati membri allegano ai programmi di sviluppo rurale:

a)

la delimitazione esistente o modificata ai sensi dei paragrafi 2 e 4;

b)

la nuova delimitazione delle zone di cui al paragrafo 3.

Articolo 33

Benessere degli animali

1.   I pagamenti per il benessere degli animali previsti dalla presente misura sono concessi agli agricoltori che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni per il benessere degli animali e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2.   I pagamenti per il benessere degli animali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e di altri pertinenti requisiti obbligatori. Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel programma.

I suddetti impegni hanno una durata da uno a sette anni, rinnovabile.

3.   I pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario, possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20 % del premio pagato per l'impegno.

Il sostegno è limitato al massimale indicato nell'allegato I.

4.   Affinché gli impegni per il benessere degli animali siano conformi alla politica generale dell'Unione in materia, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 riguardo alla definizione degli ambiti in cui gli impegni per il benessere degli animali devono introdurre criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione.

Articolo 34

Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste

1.   Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso, per ettaro di foresta, a silvicoltori pubblici e privati e altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni silvoambientali e climatici. Nel caso delle foreste demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali foreste è un ente privato o un comune.

Per le aziende forestali al di sopra di una determinata soglia di dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi di sviluppo rurale, il sostegno di cui al paragrafo 1 è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

2.   I pagamenti riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal diritto nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili. Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel programma.

Gli impegni assunti nell'ambito della presente misura hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario e debitamente giustificato, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata superiore per determinati tipi di impegni.

3.   I pagamenti sono intesi a compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20 % del premio pagato per gli impegni silvoambientali. Il sostegno è limitato al massimale indicato nell'allegato II.

In casi debitamente giustificati, per quanto concerne gli interventi in materia di tutela dell'ambiente, il sostegno può essere concesso sotto forma di pagamento forfettario o una tantum per unità, per impegni a rinunciare all'utilizzo commerciale di alberi e foreste, calcolato sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno.

4.   Può essere concesso un sostegno a soggetti pubblici e privati per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali, per interventi non contemplati dai paragrafi 1, 2 e 3.

5.   Al fine di garantire un uso efficiente delle risorse del FEASR, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 riguardo ai tipi di interventi sovvenzionabili ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 35

Cooperazione

1.   Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso al fine di incentivare ogni forma di cooperazione tra almeno due soggetti e in particolare:

a)

rapporti di cooperazione tra diversi operatori del settore agricolo, del settore forestale e della filiera alimentare nell'Unione, e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali;

b)

la creazione di poli e di reti;

c)

la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 56.

2.   La cooperazione di cui al paragrafo 1 riguarda in particolare i seguenti aspetti:

a)

progetti pilota;

b)

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale;

c)

cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale;

d)

cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali;

e)

attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali;

f)

azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi;

g)

approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l'uso di energia rinnovabile e la preservazione dei paesaggi agricoli;

h)

cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali;

i)

attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, di strategie di sviluppo locale, diverse da quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 19, del regolamento (UE) n. 1303/2013, mirate ad una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;

j)

stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti;

k)

diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare.

3.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso unicamente a poli e reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività.

Il sostegno per gli interventi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), può essere concesso anche a singoli operatori se questa possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale.

4.   I risultati dei progetti pilota di cui al paragrafo 2, lettera a), e degli interventi di cui al paragrafo 2, lettera b), realizzati da singoli operatori secondo il disposto del paragrafo 3 sono divulgati.

5.   Sono sovvenzionabili nell'ambito della presente misura i seguenti elementi di costo inerenti alle forme di cooperazione di cui al paragrafo 1:

a)

il costo degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali, di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti ed elaborazione di strategie di sviluppo locale diverse da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

b)

il costo dell'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 56. Nel caso dei poli, l'animazione può consistere anche nell'organizzazione di programmi di formazione, nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri;

c)

i costi di esercizio della cooperazione;

d)

i costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di costi diretti di altre azioni finalizzate all'innovazione, compresi gli esami;

e)

i costi delle attività promozionali.

6.   In caso di attuazione di un piano aziendale o di un piano ambientale o di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente, o di una strategia di sviluppo, gli Stati membri possono erogare il sostegno sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati, oppure finanziare soltanto i costi di cooperazione e ricorrere ad altre misure o ad altri fondi dell'Unione per sovvenzionare i progetti.

Qualora il sostegno sia versato in forma di importo globale e il progetto attuato rientri in un tipo contemplato da un'altra misura del presente regolamento, si applica l'importo massimo o l'aliquota massima del sostegno.

7.   Il sostegno può essere concesso anche per la cooperazione tra soggetti stabiliti in regioni o Stati membri diversi.

8.   Il sostegno è erogato per una durata non superiore a sette anni tranne per le azioni ambientali collettive in casi debitamente giustificati.

9.   La cooperazione di cui alla presente misura può essere abbinata a progetti sostenuti da fondi dell'Unione diversi dal FEASR sullo stesso territorio. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali.

10.   Al fine di garantire un uso efficiente delle risorse del FEASR, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 per specificare le caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali che possono beneficiare del sostegno, nonché le condizioni per la concessione di quest'ultimo a favore dei tipi di interventi elencati al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 36

Gestione del rischio

1.   Il sostegno nell'ambito della presente misura copre:

a)

i contributi finanziari per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

b)

i contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

c)

uno strumento di stabilizzazione del reddito, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito di un drastico calo di reddito.

2.   Ai fini del presente articolo, per "agricoltore" s'intende un agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettere b) e c), per "fondo di mutualizzazione" si intende un regime riconosciuto dallo Stato membro conformemente al proprio ordinamento nazionale, che permette agli agricoltori affiliati di assicurarsi e di beneficiare di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale o a seguito di un drastico calo del reddito.

4.   Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati.

5.   Al fine di garantire un uso efficiente delle risorse del FEASR, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 riguardo alla durata minima e massima dei mutui commerciali accordati ai fondi di mutualizzazione di cui all'articolo 38, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 39, paragrafo 4.

La Commissione presenta entro il 31 dicembre 2018 al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo.

Articolo 37

Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

1.   Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per le polizze assicurative che coprono le perdite causate da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, da emergenze ambientali o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che distruggano più del 30 % della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Possono essere utilizzati indici per calcolare la produzione annua dell'agricoltore. Il metodo di calcolo utilizzato deve consentire di determinare le perdite effettive di un singolo agricoltore in un determinato anno.

La misurazione della perdita registrata può essere adeguata alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di prodotto utilizzando:

a)

indici biologici (quantità di biomassa persa) o rendimenti equivalenti relativi alla perdita di raccolto definiti a livello aziendale, locale, regionale o nazionale; oppure

b)

indici meteorologici (comprese precipitazioni e temperatura) definiti a livello locale, regionale o nazionale.

2.   Il verificarsi di un'avversità atmosferica o l'insorgenza di un focolaio di epizoozia o fitopatia o di un'infestazione parassitaria o il verificarsi di un'emergenza ambientale devono essere formalmente riconosciuti come tali dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire i criteri in base ai quali detto riconoscimento formale si considera emesso.

3.   Per quanto riguarda le epizoozie, le compensazioni finanziarie di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), possono essere concesse soltanto per le malattie citate nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale o nell'allegato della decisione 2009/470/CE.

4.   Gli indennizzi versati dalle assicurazioni non compensano più del costo totale di sostituzione delle perdite di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), e non comportano obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.

Gli Stati membri possono limitare l'importo sovvenzionabile del premio applicando opportuni massimali.

5.   Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato II.

Articolo 38

Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali

1.   Possono beneficiare del sostegno i fondi di mutualizzazione che:

a)

sono riconosciuti dall'autorità competente conformemente all'ordinamento nazionale;

b)

praticano una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita;

c)

applicano norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria.

2.   Gli Stati membri definiscono le regole per la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi e l'ammissibilità degli agricoltori in caso di crisi, nonché la gestione di tali regole e il controllo della loro applicazione. Gli Stati membri provvedono affinché i fondi prevedano sanzioni in caso di negligenza da parte dell'agricoltore.

Il verificarsi degli eventi menzionati all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), deve essere formalmente riconosciuto come tale dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

3.   I contributi finanziari di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), possono coprire soltanto:

a)

le spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente;

b)

gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi.

Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), è concesso solo per coprire le perdite causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria o un'emergenza ambientale, che distruggano più del 30 % della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Possono essere utilizzati indici per calcolare la produzione annua dell'agricoltore. Il metodo di calcolo utilizzato deve consentire di determinare le perdite effettive di un singolo agricoltore in un determinato anno.

Il capitale sociale iniziale non può essere costituito da fondi pubblici.

4.   Per quanto riguarda le epizoozie, le compensazioni finanziarie di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), possono essere concesse per le malattie citate nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale o nell'allegato della decisione 2009/470/CE.

5.   Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato II.

Gli Stati membri possono limitare i costi sovvenzionabili applicando:

a)

massimali per fondo;

b)

massimali unitari adeguati.

Articolo 39

Strumento di stabilizzazione del reddito

1.   Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), è concesso soltanto se il calo di reddito è superiore al 30 % del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), per "reddito" si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione compensano in misura inferiore al 70 % la perdita di reddito subita dal produttore nell'anno in cui quest'ultimo diventa ammissibile all'assistenza in questione.

2.   Possono beneficiare del sostegno i fondi di mutualizzazione che:

a)

sono riconosciuti dall'autorità competente conformemente all'ordinamento nazionale;

b)

praticano una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita;

c)

applicano norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria.

3.   Gli Stati membri definiscono le regole per la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare, per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi agli agricoltori in caso di crisi e la gestione di tali regole e il controllo della loro applicazione. Gli Stati membri provvedono affinché i fondi prevedano sanzioni in caso di negligenza da parte dell'agricoltore.

4.   I contributi finanziari di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), possono coprire soltanto:

a)

le spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente;

b)

gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi. Il capitale sociale iniziale non può essere costituito da fondi pubblici.

5.   Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato I.

Articolo 40

Finanziamento dei pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia

1.   Può essere concesso un sostegno agli agricoltori ammissibili al beneficio di pagamenti diretti nazionali integrativi ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Le condizioni stabilite da tale articolo si applicano anche al sostegno da concedere in virtù del presente articolo.

2.   Il sostegno concesso a un agricoltore per gli anni 2014, 2015 e 2016 non supera la differenza tra:

a)

il livello dei pagamenti diretti applicabile in Croazia nell'anno considerato in conformità all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1307/2013, nonché

b)

il 45 % del livello corrispondente dei pagamenti diretti applicato a decorrere dal 2022.

3.   Il contributo dell'Unione al sostegno concesso in virtù del presente articolo in Croazia negli anni 2014, 2015 e 2016 non supera il 20 % della dotazione totale annua del FEASR per tale paese.

4.   Il tasso del contributo del FEASR ai pagamenti diretti integrativi non supera l'80 %.

Articolo 41

Modalità di attuazione delle misure

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità di attuazione delle misure di cui alla presente sezione, in particolare per quanto riguarda:

a)

le procedure di selezione delle autorità o degli organismi che prestano servizi di consulenza aziendale e forestale e servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché la degressività degli aiuti per la misura relativa ai servizi di consulenza di cui all'articolo 15;

b)

la valutazione da parte degli Stati membri dello stato di attuazione dei piani aziendali, le modalità di pagamento e le possibilità di accesso ad altre misure a favore dei giovani agricoltori nell'ambito della misura relativa allo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese di cui all'articolo 19;

c)

la conversione in unità diverse da quelle che figurano nell'allegato II e i tassi di conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA) nell'ambito delle misure di cui agli articoli 28, 29, 33 e 34;

d)

la possibilità di utilizzare ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno per le misure di cui agli articoli da 28 a 31, 33 e 34 e i relativi parametri di calcolo;

e)

il calcolo dell'importo del sostegno per gli interventi sovvenzionabili a titolo di più misure.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.

LEADER

Articolo 42

Gruppi di azione locale LEADER

1.   Oltre ai compiti menzionati all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1303/2013, i gruppi di azione locale possono espletare anche ulteriori funzioni ad essi delegate dall'autorità di gestione e/o dall'organismo pagatore.

2.   I gruppi di azione locale possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. L'importo dell'anticipo è limitato al 50 % del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione.

Articolo 43

Kit di avviamento LEADER

Il sostegno allo sviluppo locale nell'ambito di LEADER può comprendere anche un "kit di avviamento LEADER" per le comunità locali che non hanno attuato LEADER nel periodo di programmazione 2007-2013. Il "kit di avviamento LEADER" comporta il sostegno al potenziamento delle capacità e ai progetti pilota su piccola scala. Il sostegno a titolo del kit di avviamento LEADER non è subordinato alla presentazione di una strategia di sviluppo locale nell'ambito di LEADER.

Articolo 44

Attività di cooperazione LEADER

1.   Il sostegno di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è concesso per:

a)

progetti di cooperazione all'interno di uno stesso Stato membro (cooperazione interterritoriale) o progetti di cooperazione tra territori di più Stati membri o con territori di paesi terzi (cooperazione transnazionale);

b)

supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale, a condizione che i gruppi di azione locale siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto concreto.

2.   I partner dei gruppi di azione locale sostenuti dal FEASR possono essere, oltre ad altri gruppi di azione locale:

a)

un'associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale all'interno o al di fuori dell'Unione;

b)

un'associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio non rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale.

3.   Se i progetti di cooperazione non sono selezionati dai gruppi di azione locale, gli Stati membri adottano un sistema di presentazione permanente.

Essi pubblicano le procedure amministrative nazionali o regionali per la selezione dei progetti di cooperazione transnazionale e una distinta delle spese ammissibili al più tardi due anni dopo la data di approvazione dei rispettivi programmi di sviluppo rurale.

I progetti di cooperazione sono approvati dall'autorità competente non oltre quattro mesi dopo la data di presentazione degli stessi.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i progetti di cooperazione transnazionale da essi approvati.

CAPO II

Disposizioni comuni a più misure

Articolo 45

Investimenti

1.   Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno del FEASR è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

2.   Sono ammissibili a beneficiare del sostegno FEASR unicamente le seguenti voci di spesa:

a)

costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;

b)

acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;

c)

spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b);

d)

i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;

e)

i costi di elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti.

3.   Nel caso di investimenti agricoli, l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora non sono ammissibili al sostegno agli investimenti. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali o eventi catastrofici ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), le spese per l'acquisto di animali possono essere considerate ammissibili.

4.   I beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50 % dell'aiuto pubblico per l'investimento se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale.

5.   Il capitale di esercizio accessorio e collegato a un nuovo investimento nel settore agricolo o forestale, che riceve il sostegno del FEASR tramite uno strumento finanziario istituito conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013, può essere considerato una spesa ammissibile. Tale spesa ammissibile non può essere superiore al 30 % dell'importo totale delle spese ammissibili per l'investimento. La relativa domanda deve essere debitamente motivata.

6.   Per tener conto delle caratteristiche specifiche di taluni tipi di investimenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 90 che stabiliscono le condizioni alle quali possono essere considerate spese ammissibili altre spese connesse ai contratti di leasing, al materiale d'occasione e che specificano i tipi di infrastrutture per le energie rinnovabili che possono beneficiare di un sostegno.

Articolo 46

Investimenti nell'irrigazione

1.   Fatto salvo l'articolo 45 del presente regolamento, in caso di irrigazione di superfici irrigate nuove ed esistenti, possono essere considerati spese ammissibili soltanto gli investimenti che soddisfano le condizioni stabilite al presente articolo.

2.   Un piano di gestione del bacino idrografico, come previsto dalla direttiva quadro sulle acque, è stato precedentemente notificato alla Commissione per l'intera area in cui è previsto l'investimento, nonché per altre eventuali aree in cui l'ambiente può essere influenzato dall'investimento. Le misure che prendono effetto in virtù del piano di gestione del bacino idrografico conformemente all'articolo 11 della direttiva quadro sulle acque che sono pertinenti per il settore agricolo sono state precedentemente specificate nel relativo programma di misure.

3.   I contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno sono o devono essere installati a titolo dell'investimento;

4.   Qualora un investimento consista nel miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell'infrastruttura di irrigazione, esso, in base ad una valutazione ex ante, risulta offrire un risparmio idrico potenziale compreso, come minimo, tra il 5 % e il 25 % secondo i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistente.

Se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua:

a)

l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento; e

b)

in caso d'investimento in un un'unica azienda agricola, comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'investimento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.

Nessuna delle condizioni di cui al paragrafo 4 si applica a un investimento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica ovvero a un investimento nella creazione di un bacino o un investimento nell'uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.

5.   Un investimento con un conseguente aumento netto della superficie irrigata che colpisce un dato corpo di terreno o di acque di superficie è ammissibile solo se:

a)

lo stato del corpo idrico non é stato ritenuto meno di buono nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua; nonché

b)

un'analisi ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente e che può anche riferirsi a gruppi di aziende, mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente.

Le superfici stabilite e giustificate nel programma che non sono irrigate, ma nelle quali nel recente passato era attivo un impianto di irrigazione, possono essere considerate superfici irrigate ai fini della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata.

6.   In deroga al paragrafo 5, lettera a), un investimento che comporta un aumento netto della superficie irrigata continua ad essere ammissibile se:

a)

l'investimento è associato ad un investimento in un impianto di irrigazione esistente o in un elemento dell'infrastruttura di irrigazione se da una valutazione ex ante risulta offrire un risparmio idrico potenziale compreso, come minimo, tra il 5 % e il 25 % secondo i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistente; e

b)

l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento complessivo, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento nell'impianto di irrigazione esistente o in un elemento dell'infrastruttura di irrigazione.

Inoltre, la condizione di cui al paragrafo 5, lettera a), non si applica agli investimenti per l'installazione di un nuovo impianto di irrigazione rifornito dall'acqua di un bacino approvato dalle autorità competenti anteriormente al 31 ottobre 2013, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

il bacino in questione è identificato nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico ed è soggetto ai requisiti di controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), della direttiva quadro sulle acque;

al 31 ottobre 2013 era in vigore un limite massimo sulle estrazioni totali dal bacino ovvero un livello minimo di flusso prescritto nei corpi idrici interessati dal bacino;

tale limite massimo o livello minimo di flusso prescritto è conforme alle condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva quadro sulle acque; nonché

l'investimento in questione non comporta estrazioni al di là del limite massimo in vigore al 31 ottobre 2013 e non ne deriva una riduzione del livello di flusso dei corpi idrici interessati al di sotto del livello minimo prescritto in vigore al 31 ottobre 2013.

Articolo 47

Norme sui pagamenti basati sulla superficie

1.   Il numero di ettari cui si applicano gli impegni previsti agli articoli 28, 29 e 34 può variare da un anno all'altro se:

a)

questa possibilità è prevista nei programmi di sviluppo rurale;

b)

l'impegno in questione non si applica ad appezzamenti fissi, nonché

c)

non è compromessa la finalità dell'impegno.

2.   Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

3.   Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

4.   Il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

5.   Il paragrafo 2, in caso di cessione totale dell'azienda, e il paragrafo 4 si applicano anche agli impegni di cui all'articolo 33.

6.   Al fine di garantire un'efficiente attuazione delle misure legate alla superficie e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 che stabilisce le condizioni applicabili alla conversione o all'adeguamento degli impegni nell'ambito delle misure di cui agli articoli 28, 29, 33 e 34 e specifica gli altri casi in cui non è richiesto il rimborso dell'aiuto.

Articolo 48

Clausola di revisione

È prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati ai sensi degli articoli 28, 29, 33 e 34 al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti negli stessi articoli, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti. La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

È prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati ai sensi degli articoli 28, 29, 33 e 34 la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Articolo 49

Selezione degli interventi

1.   Fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 l'autorità di gestione del programma di sviluppo rurale definisce una serie di criteri di selezione degli interventi previa consultazione del comitato di monitoraggio. I criteri di selezione sono intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza delle misure alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. I criteri di selezione sono definiti ed applicati nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla dimensione degli interventi.

2.   Le autorità degli Stati membri competenti per la selezione degli interventi garantiscono che questi ultimi, fatta eccezione per gli interventi di cui agli articoli da 28 a 31, da 33 a 34 e da 36 a 39, siano selezionati conformemente ai criteri di cui al paragrafo 1 e secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata.

3.   Se del caso, i beneficiari possono essere selezionati tramite inviti a presentare proposte, applicando criteri di efficienza economica e ambientale.

Articolo 50

Definizione di zona rurale

Ai fini del presente regolamento, l'autorità di gestione definisce la "zona rurale" a livello di programma. Se debitamente giustificato, gli Stati membri possono stabilire tale definizione per una misura o un tipo di intervento.

CAPO III

Assistenza tecnica e reti

Articolo 51

Finanziamento dell'assistenza tecnica

1.   Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il FEASR può utilizzare fino allo 0,25 % della propria dotazione annuale per finanziare, su iniziativa e/o per conto della Commissione, le attività menzionate all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1303/2013, compresi i costi di avviamento e di esercizio della Rete europea per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 52 e della rete PEI di cui all'articolo 53.

Il FEASR può finanziare anche le azioni di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (25) in relazione alle indicazioni e ai simboli dei regimi di qualità dell'Unione.

Tali azioni sono eseguite secondo il disposto dell'articolo 58 del regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (26) e di qualsiasi altra disposizione dello stesso regolamento o delle sue disposizioni attuative applicabile a questa forma di esecuzione del bilancio.

2.   Fino al 4 % dello stanziamento globale di ciascun programma di sviluppo rurale può essere riservato, su iniziativa degli Stati membri, per le attività di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1303/2013, nonché per finanziare i lavori preparatori in vista della delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32.

Non sono ammissibili ai sensi del presente paragrafo le spese relative all'organismo di certificazione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Nel suddetto limite del 4 %, un determinato importo è riservato per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale di cui all'articolo 54.

3.   Nel caso di programmi di sviluppo rurale riguardanti sia le regioni meno sviluppate sia altre regioni, il tasso di partecipazione del FEASR per l'assistenza tecnica di cui all'articolo 59, paragrafo 3, può essere determinato tenendo conto del tipo predominante di regioni nel programma, determinato dal loro numero.

Articolo 52

Rete europea per lo sviluppo rurale

1.   È istituita, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, una rete europea per lo sviluppo rurale con la funzione di collegare tra loro reti, organizzazioni e amministrazioni nazionali operanti nel campo dello sviluppo rurale a livello dell'Unione.

2.   Il collegamento in rete attraverso la Rete europea per lo sviluppo rurale persegue le seguenti finalità:

a)

stimolare la partecipazione di tutti i portatori d'interesse, soprattutto in campo agricolo e forestale e di altri portatori d'interesse in materia di sviluppo rurale, all'attuazione di tale sviluppo;

b)

migliorare la qualità dei programmi di sviluppo rurale;

c)

contribuire ad informare il pubblico sui vantaggi della politica di sviluppo rurale;

d)

sostenere la valutazione dei programmi di sviluppo rurale.

3.   La rete svolge le seguenti attività:

a)

raccoglie, analizza e diffonde informazioni sulle azioni intraprese nel campo dello sviluppo rurale;

b)

presta assistenza sulle procedure di valutazione e sulla raccolta e gestione dei dati;

c)

accoglie, convalida e diffonde a livello unionale le buone pratiche in materia di sviluppo rurale, compresi i metodi e gli strumenti di valutazione;

d)

costituisce e gestisce gruppi tematici e/o laboratori intesi a favorire gli scambi di esperienze e a supportare l'attuazione, il monitoraggio e l'ulteriore sviluppo della politica di sviluppo rurale;

e)

informa sull'evoluzione delle zone rurali dell'Unione e dei paesi terzi;

f)

organizza convegni e seminari a livello dell'Unione per le persone impegnate nello sviluppo rurale;

g)

supporta le reti nazionali e le iniziative di cooperazione transnazionale e sostiene lo scambio con reti di paesi terzi di esperienze riguardanti azioni in materia di sviluppo rurale;

h)

specificamente per i gruppi di azione locale:

i)

crea sinergie con le attività svolte a livello nazionale o regionale o a entrambi i livelli dalle rispettive reti, con particolare riguardo alle attività di potenziamento delle capacità e agli scambi di esperienze, nonché

ii)

collabora con gli organismi preposti alle reti e all'assistenza tecnica in materia di sviluppo locale istituiti dal FESR, dal FSE e dal FEAMP, relativamente alle rispettive attività di sviluppo locale e di cooperazione transnazionale.

4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la struttura organizzativa e operativa della Rete europea per lo sviluppo rurale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.

Articolo 53

Rete del partenariato europeo per l'innovazione

1.   È istituita, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, una rete PEI con il compito di supportare il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 55. Essa consente il collegamento in rete di gruppi operativi, servizi di consulenza e ricercatori.

2.   La rete PEI ha le seguenti finalità:

a)

favorire gli scambi di esperienze e di buone pratiche;

b)

stabilire un dialogo tra gli agricoltori e la comunità della ricerca e favorire la partecipazione di tutti i portatori d'interesse al processo di scambio delle conoscenze.

3.   La rete PEI svolge le seguenti attività:

a)

funge da help desk e informa gli interessati sul PEI;

b)

incoraggia la formazione di gruppi operativi ed informa riguardo alle opportunità offerte dalle politiche dell'Unione;

c)

favorisce lo sviluppo di iniziative di poli e di progetti pilota e di dimostrazione che possono riguardare, tra l'altro, le seguenti questioni:

i)

l'aumento della produttività, redditività economica, sostenibilità, del rendimento e dell'efficienza in termini di risorse nel settore agricolo;

ii)

l'innovazione a sostegno della bioeconomia;

iii)

la biodiversità, i servizi ecosistemici, la funzionalità del suolo e la gestione sostenibile delle risorse idriche;

iv)

prodotti e servizi innovativi per la filiera integrata;

v)

apertura di nuove opportunità in termini di prodotti e mercati per i produttori primari;

vi)

qualità e sicurezza dei prodotti alimentari e una dieta sana;

vii)

riduzione delle perdite post-raccolto e dei residui alimentari;

d)

raccoglie e diffonde informazioni nell'ambito di competenza del PEI, compresi i risultati della ricerca e le nuove tecnologie in materia d'innovazione e scambio di conoscenze e scambi con paesi terzi nel settore dell'innovazione.

4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la struttura organizzativa e operativa della rete PEI. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.

Articolo 54

Rete rurale nazionale

1.   Ogni Stato membro istituisce una rete rurale nazionale che riunisce le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale. Fa parte della rete rurale nazionale anche il partenariato di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Gli Stati membri con programmi regionali possono presentare per approvazione un programma specifico per la costituzione e il funzionamento della loro rete rurale nazionale.

2.   Il collegamento in rete attraverso la rete rurale nazionale persegue le seguenti finalità:

a)

stimolare la partecipazione dei portatori d'interesse all'attuazione dello sviluppo rurale;

b)

migliorare la qualità dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale;

c)

informare il pubblico e i potenziali beneficiari sulla politica di sviluppo rurale e su eventuali possibilità di finanziamento;

d)

promuovere l'innovazione nel settore agricolo, nella produzione alimentare, nella silvicoltura e nelle zone rurali.

3.   Il sostegno del FEASR di cui all'articolo 51, paragrafo 3, è utilizzato:

a)

per le strutture necessarie al funzionamento della rete;

b)

per l'elaborazione e l'attuazione di un piano d'azione che copra almeno:

i)

le attività riguardanti la raccolta di esempi di progetti comprendenti tutte le priorità dei programmi di sviluppo rurale;

ii)

le attività riguardanti la promozione di scambi tematici ed analitici tra portatori d'interesse in materia di sviluppo rurale, condivisione e diffusione dei risultati;

iii)

le attività riguardanti le attività di formazione e in rete per i gruppi di azione locale e in particolare assistenza tecnica alla cooperazione interterritoriale e transnazionale, promozione della cooperazione tra gruppi di azione locale e ricerca di partner per la misura di cui all'articolo 35;

iv)

le attività in rete destinate ai consulenti e ai servizi di sostegno all'innovazione;

v)

le attività riguardanti la condivisione e la diffusione di risultati del monitoraggio e della valutazione;

(vi)

un piano di comunicazione comprendente pubblicità e informazione sul programma di sviluppo rurale di concerto con le autorità di gestione, nonché attività di informazione e comunicazione destinate al grande pubblico;

vii)

le attività riguardanti la partecipazione e il contributo alle attività della Rete europea per lo sviluppo rurale.

4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni relative all'istituzione e al funzionamento delle reti rurali nazionali e il contenuto dei programmi specifici di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.

TITOLO IV

PEI IN MATERIA DI PRODUTTIVITÀ E SOSTENIBILITÀ DELL'AGRICOLTURA

Articolo 55

Finalità

1.   Il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura persegue le seguenti finalità:

a)

promuovere l'uso efficiente delle risorse, la redditività, la produttività, la competitività, la riduzione delle emissioni, il rispetto del clima e la resilienza climatica nel settore agricolo e forestale, lavorando per sistemi di produzione agroecologici e operando in armonia con le risorse naturali essenziali da cui dipendono l'agricoltura e la silvicoltura;

b)

contribuire all'approvvigionamento regolare e sostenibile di prodotti alimentari, mangimi e biomateriali, inclusi sia quelli esistenti che quelli nuovi;

c)

migliorare i metodi di tutela dell'ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi;

d)

gettare ponti tra la ricerca e le tecnologie di punta, da un lato, e gli agricoltori, i gestori forestali, le comunità rurali, le imprese, le ONG e i servizi di consulenza, dall'altro.

2.   Per realizzare i propri obiettivi, il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura:

a)

crea valore aggiunto favorendo una maggiore connessione tra la ricerca e la pratica agricola e incoraggiando un'applicazione più diffusa delle misure d'innovazione disponibili;

b)

si adopera affinché le soluzioni innovative siano messe in pratica su più vasta scala e in tempi più brevi; nonché

c)

informa la comunità scientifica sul fabbisogno di ricerca del settore agricolo.

3.   Il FEASR contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura sovvenzionando, ai sensi dell'articolo 35, i gruppi operativi del PEI di cui all'articolo 56 e la rete PEI di cui all'articolo 53.

Articolo 56

Gruppi operativi

1.   I gruppi operativi PEI fanno parte del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. Sono costituiti da soggetti interessati come agricoltori, ricercatori, consulenti e imprenditori del settore agroalimentare, pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del PEI.

2.   I gruppi operativi PEI adottano il proprio regolamento interno, tale da garantire trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale ed evitare conflitti di interessi.

3.   Gli Stati membri decidono nell'ambito dei rispettivi programmi l'entità del sostegno ai gruppi operativi.

Articolo 57

Funzioni dei gruppi operativi

1.   I gruppi operativi PEI elaborano un piano recante i seguenti elementi:

a)

descrizione del progetto innovativo che intendono sviluppare, collaudare, adattare o realizzare;

b)

descrizione dei risultati attesi e contributo all'obiettivo del PEI di incrementare la produttività e migliorare la gestione sostenibile delle risorse.

2.   Durante la realizzazione dei loro progetti innovativi, i gruppi operativi:

a)

prendono decisioni sull'elaborazione e l'attuazione di azioni innovative; nonché

b)

attuano azioni innovative mediante misure finanziate nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale.

3.   I gruppi operativi divulgano i risultati dei progetti realizzati, in particolare attraverso la rete PEI.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 58

Risorse e loro ripartizione

1.   Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 5, 6 e 7 del presente articolo, l'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 è di 84 936 milioni di EUR, a prezzi 2011, conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

2.   Lo 0,25 % delle risorse di cui al paragrafo 1 è destinato all'assistenza tecnica richiesta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1.

3.   Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio generale dell'Unione, gli importi di cui al paragrafo 1 sono indicizzati in ragione del 2 % annuo.

4.   La ripartizione annua per Stato membro degli importi di cui al paragrafo 1, previa detrazione dell'importo di cui al paragrafo 2 è riportata nell'allegato I.

5   I fondi trasferiti da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono sottratti dagli importi assegnati a tale Stato membro conformemente al paragrafo 4.

6.   I fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e i fondi trasferiti al FEASR in applicazione degli articoli 10 ter e 136 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (27) per l'anno civile 2013 sono anche inclusi nella ripartizione annua di cui al paragrafo 4.

7.   Per tener conto degli sviluppi legati alla ripartizione annua di cui al paragrafo 4, compresi gli storni di cui ai paragrafi 5 e 6, per procedere ad adeguamenti tecnici senza modificare le dotazioni globali, o per tener conto di qualsiasi altra modifica prevista da un atto legislativo dopo l'adozione del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83per riesaminare i massimali stabiliti nell'allegato I.

8.   Ai fini dell'assegnazione della riserva di rendimento di cui all'articolo 22, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le entrate con destinazione specifica riscosse ai sensi dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e disponibili per il FEASR vengono aggiunte agli importi di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tali entrate con destinazione specifica sono ripartite tra gli Stati membri in proporzione alle rispettive quote del sostegno totale del FEASR.

Articolo 59

Partecipazione del Fondo

1.   La decisione che approva un programma di sviluppo rurale fissa il contributo massimo del FEASR al programma stesso. La decisione specifica distintamente, se del caso, gli stanziamenti assegnati alle regioni meno sviluppate.

2.   La partecipazione del FEASR è calcolata sulla base della spesa pubblica ammissibile.

3.   I programmi di sviluppo rurale fissano un unico tasso di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure. Se del caso, viene fissato un tasso di partecipazione distinto per le regioni meno sviluppate, le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93, nonché per le regioni in transizione. Il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari:

a)

all' 85 % della spesa pubblica ammissibile nelle regioni meno sviluppate, nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93;

b)

al 75 % della spesa pubblica ammissibile per tutte le regioni il cui PIL pro capite per il periodo 2007-2013 era inferiore al 75 % della media dell'UE a 25 per il periodo di riferimento, ma il cui PIL pro capite è superiore al 75 % del PIL medio dell'Unione a 27;

c)

al 63 % della spesa pubblica ammissibile per le regioni in transizione diverse da quelle di cui alla lettera b) del presente paragrafo;

d)

al 53 % della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni.

Il tasso minimo di partecipazione del FEASR è pari al 20 %.

4.   In deroga al paragrafo 3, il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari:

a)

all'80 % per le misure di cui agli articoli 14, 27 e 35, per lo sviluppo locale LEADER di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per gli interventi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i). Tale tasso può essere aumentato al massimo fino al 90 % per i programmi delle regioni meno sviluppate, delle regioni ultraperiferiche, delle isole minori dell’Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 e delle regioni in transizione di cui al paragrafo 3, lettere b) e c);

b)

al 75 % per gli interventi che concorrono ad obiettivi quali l’ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi a norma dell'articolo 17, dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), degli articoli 28, 29, 30, 31 e 34;

c)

al 100 % per gli strumenti finanziari a livello dell'Unione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1303/2013;

d)

al tasso di partecipazione applicabile alla misura interessata maggiorato di un ulteriore 10 % per i contributi agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013;

e)

al 100 % per gli interventi finanziati tramite fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013;

f)

al 100 % per un importo di 500 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato al Portogallo e per un importo di 7 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato a Cipro, a condizione che tali Stati membri beneficino dell'assistenza finanziaria conformemente agli articoli 136 e 143 TFUE il 1o gennaio 2014 o successivamente, fino al 2016 quando l'applicazione di tale disposizione sarà riesaminata;

g)

per gli Stati membri che beneficiano il 1o gennaio 2014 o successivamente dell'assistenza finanziaria conformemente agli articoli 136 e 143 TFUE, l'aliquota di sostegno del FEASR risultante dell'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1303/2013 può essere maggiorato di un massimo di un ulteriore 10 % fino ad un massimo totale del 95 % per le spese che gli Stati membri devono sostenere nei primi due anni di attuazione del programma di sviluppo rurale; Tuttavia per le spese pubbliche totali eseguite durante il periodo di programmazione è rispettata l'aliquota di sostegno del FEASR applicabile senza tale deroga.

5.   Almeno il 5 %, e nel caso della Croazia almeno il 2,5 %, del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato a LEADER.

6.   Almeno il 30 % del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato alle misure di cui all'articolo 17 per gli investimenti in materia di clima e ambiente, agli articoli 21, 28, 29 e 30 ad eccezione dei pagamenti relativi alla direttiva quadro sulle acque, e agli articoli 31, 32 e 34.

Il primo comma non si applica alle regioni ultraperiferiche e ai territori d'oltremare degli Stati membri.

7.   Se uno Stato membro presenta sia un programma nazionale che una serie di programmi regionali, i paragrafi 5 e 6 non si applicano al programma nazionale. Il contributo del FEASR al programma nazionale è preso in considerazione al fine di calcolare la percentuale di cui ai paragrafi 5 e 6 per ciascun programma regionale in proporzione alla quota di tale programma regionale dell'assegnazione nazionale.

8.   Una spesa cofinanziata dal FEASR non può essere cofinanziata con contributi dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione o di qualsiasi altro strumento finanziario dell'Unione.

9.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, la spesa pubblica a sostegno delle imprese rispetta i limiti stabiliti per gli aiuti di Stato.

Articolo 60

Ammissibilità delle spese

1.   In deroga all'articolo 65, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in casi di emergenza dovuti a calamità naturali, i programmi di sviluppo rurale possono disporre che l'ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche dei programmi possa decorrere dalla data in cui si è verificata la calamità naturale.

2.   Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione di cui all'articolo 49.

Ad eccezione delle spese generali di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera c), per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE si considerano ammissibili soltanto le spese sostenute previa presentazione di una domanda all'autorità competente.

Gli Stati membri possono disporre nei programmi che siano considerate ammissibili soltanto le spese sostenute dopo l'approvazione della domanda di sostegno da parte dell'autorità competente.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano all'articolo 51, paragrafi 1 e 2.

4.   I pagamenti effettuati dai beneficiari sono giustificati da fatture e documenti probatori. Ove ciò non risulti possibile, i pagamenti sono giustificati da documenti aventi forza probatoria equivalente, tranne per le forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 61

Spese ammissibili

1.   Se le spese di gestione sono sovvenzionate nell'ambito del presente regolamento, sono ammissibili le seguenti categorie di spese:

a)

spese di funzionamento;

b)

spese di personale;

c)

spese di formazione;

d)

spese di pubbliche relazioni;

e)

spese finanziarie;

f)

spese di rete.

2.   Gli studi sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del programma o agli obiettivi specifici dello stesso.

3.   I contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi, terreni e immobili senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 62

Verificabilità e controllabilità delle misure

1.   Gli Stati membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili. A questo scopo l'autorità di gestione e l'organismo pagatore presentano una valutazione ex ante della verificabilità e controllabilità delle misure che saranno inserite nel programma di sviluppo rurale. L'autorità di gestione e l'organismo pagatore valutano la verificabilità e controllabilità delle misure anche nel corso dell'attuazione del programma di sviluppo rurale. La valutazione ex ante e la valutazione in itinere prendono in considerazione i risultati dei controlli effettuati nel precedente e nell'attuale periodo di programmazione. Se dalla valutazione risulta che i requisiti di verificabilità e controllabilità non sono soddisfatti, le misure interessate sono riviste in conseguenza.

2.   Se l'aiuto è concesso sulla base dei costi standard o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno, gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, un organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma effettua i calcoli o conferma l'esattezza e l'adeguatezza degli stessi. Una dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli è acclusa al programma di sviluppo rurale.

Articolo 63

Anticipi

1.   Il versamento di anticipi è subordinato alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, corrispondente al 100 % dell'importo anticipato. Nel caso di beneficiari pubblici, gli anticipi sono versati ai comuni, alle regioni e alle relative associazioni, nonché ad organismi di diritto pubblico.

Uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità è ritenuto equivalente alla garanzia di cui al primo comma a condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia se il diritto all'anticipo non é stato riconosciuto.

2.   La garanzia è svincolata una volta che l'organismo pagatore competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'intervento supera l'importo dell'anticipo.

TITOLO VI

GESTIONE, CONTROLLO E PUBBLICITÀ

Articolo 64

Competenze della Commissione

La Commissione mette in atto le misure e i controlli previsti nel regolamento (UE) n. 1306/2013 al fine di assicurare, nel contesto della gestione concorrente, una sana gestione finanziaria ai sensi dell'articolo 317 TFUE.

Articolo 65

Responsabilità degli Stati membri

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in conformità all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

2.   Gli Stati membri designano, per ciascun programma di sviluppo rurale, le seguenti autorità:

a)

l'autorità di gestione, che può essere un ente pubblico o privato operante a livello nazionale o regionale, incaricato della gestione del programma in questione, ovvero lo Stato membro stesso nell'esercizio di tale funzione;

b)

l'organismo pagatore riconosciuto ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

c)

c) l'organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

3.   Gli Stati membri si accertano, per ciascun programma di sviluppo rurale, che siano stati istituiti i relativi sistemi di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorità di gestione e gli altri organismi. Gli Stati membri sono responsabili del buon funzionamento dei sistemi durante l'intero periodo di programmazione.

4.   Gli Stati membri definiscono chiaramente le attribuzioni dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei gruppi di azione locale LEADER con riguardo all'applicazione dei criteri di ammissibilità e di selezione e alla procedura di selezione dei progetti.

Articolo 66

Autorità di gestione

1.   L'autorità di gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma e, a tal fine, provvede in particolare:

a)

ad assicurare l'esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici sul programma e sulla sua attuazione, richiesti a fini di monitoraggio e valutazione, e segnatamente delle informazioni necessarie per monitorare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi e delle priorità prestabiliti;

b)

a comunicare alla Commissione, entro il 31 gennaio e il 31 ottobre di ciascun anno del programma, i dati pertinenti sugli interventi selezionati per il finanziamento, tra cui informazioni sugli indicatori di prodotto e su quelli finanziari;

c)

a garantire che i beneficiari e altri organismi che partecipano all'esecuzione degli interventi:

i)

siano informati degli obblighi derivanti dall'aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento;

ii)

siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all'autorità di gestione e la registrazione dei prodotti e dei risultati;

d)

a garantire che la valutazione ex ante di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sia conforme al sistema di monitoraggio e valutazione, nonché ad accettarla e a trasmetterla alla Commissione;

e)

ad accertare che sia stato predisposto il piano di valutazione di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1303/2013, che la valutazione ex post di cui all'articolo 57 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sia effettuata entro i termini previsti nello stesso regolamento, che dette valutazioni siano conformi al sistema di monitoraggio e valutazione, nonché a trasmetterle al comitato di monitoraggio e alla Commissione;

f)

a trasmettere al comitato di monitoraggio le informazioni e i documenti necessari per monitorare l'attuazione del programma alla luce degli specifici obiettivi e priorità del medesimo;

g)

a redigere la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma, corredata di tabelle di monitoraggio aggregate, e a trasmetterla alla Commissione previa approvazione del comitato di monitoraggio;

h)

ad assicurare che l'organismo pagatore sia debitamente informato, in particolare delle procedure applicate e degli eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti;

i)

a dare pubblicità al programma, tra l'altro attraverso la rete rurale nazionale, informando i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti, nonché informando i beneficiari dei contributi dell'Unione e il pubblico in generale sul ruolo svolto dall'Unione nell'attuazione del programma.

2.   Lo Stato membro o l'autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi, che possono essere enti locali, enti regionali di sviluppo od organizzazioni non governative, per provvedere alla gestione e all'esecuzione degli interventi di sviluppo rurale.

L'autorità di gestione rimane pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni anche quando una parte di esse è delegata a terzi. L'autorità di gestione provvede affinché l'organismo delegato possa disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento del proprio incarico.

3.   Se il programma di sviluppo rurale contiene sottoprogrammi tematici ai sensi dell'articolo 7, l'autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi, che possono essere enti locali, gruppi di azione locale od organizzazioni non governative, per provvedere alla gestione e all'attuazione di tali sottoprogrammi. In tal caso si applica il paragrafo 2.

L'autorità di gestione provvede affinché gli interventi e i prodotti del sottoprogramma tematico siano registrati separatamente ai fini del sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 67.

4.   Fatto salvo il ruolo degli organismi pagatori e di altri organismi di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013, se uno Stato membro ha più di un programma, può essere designato un organismo di coordinamento al fine di garantire la coerenza della gestione dei fondi e di creare un punto di contatto tra la Commissione e le autorità nazionali di gestione.

5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono condizioni uniformi per l'applicazione dei requisiti in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo 1, lettera i).

TITOLO VII

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

CAPO I

Disposizioni generali

Sezione 1

Istituzione e obiettivi del sistema di monitoraggio e valutazione

Articolo 67

Sistema di monitoraggio e valutazione

In applicazione del presente titolo è istituito, di concerto tra la Commissione e gli Stati membri, un sistema comune di monitoraggio e valutazione che è adottato dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.

Articolo 68

Obiettivi

Il sistema di monitoraggio e valutazione persegue i seguenti obiettivi:

a)

dimostrare i progressi e le realizzazioni della politica di sviluppo rurale e valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza dei relativi interventi;

b)

contribuire ad un sostegno più mirato dello sviluppo rurale;

c)

favorire un processo di apprendimento comune basato sull'attività di monitoraggio e di valutazione.

Sezione 2

Disposizioni tecniche

Articolo 69

Indicatori comuni

1.   Il sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 67 contiene un elenco di indicatori comuni relativi alla situazione di partenza nonché all'esecuzione finanziaria, ai prodotti, ai risultati e all'impatto dei programmi, applicabili a tutti i programmi di sviluppo rurale e tali da consentire l'aggregazione dei dati a livello dell'Unione.

2.   Gli indicatori comuni sono basati su dati disponibili e correlati alla struttura e agli obiettivi del quadro strategico per lo sviluppo rurale e consentono di valutare i progressi, l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione della politica di sviluppo rurale rispetto agli obiettivi generali e specifici di tale politica a livello unionale, nazionale e di programma. Gli indicatori comuni d'impatto sono basati su dati accessibili.

3.   Il valutatore quantifica l'impatto del programma misurato dagli indicatori d'incidenza. In base ai dati forniti nelle valutazioni riguardanti la PAC, ivi comprese le valutazioni relative ai programmi di sviluppo rurale, la Commissione, con l'aiuto degli Stati membri, valuta l'effetto congiunto di tutti gli strumenti della PAC.

Articolo 70

Sistema di informazione elettronico

Le informazioni essenziali sull'attuazione dei programmi, su ciascun intervento selezionato per finanziamento e sugli interventi ultimati, necessarie a fini di monitoraggio e valutazione, tra cui informazioni salienti su ciascun beneficiario e progetto, sono registrate, conservate e aggiornate elettronicamente.

Articolo 71

Informazione

I beneficiari di aiuti nel quadro delle misure di sviluppo rurale e i gruppi di azione locale si impegnano a comunicare all'autorità di gestione e/o a valutatori designati o ad altri organismi delegati ad espletare funzioni per conto dell'autorità di gestione tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti.

CAPO II

Monitoraggio

Articolo 72

Procedure di monitoraggio

1.   L'autorità di gestione e il comitato di monitoraggio di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1303/2013 monitorano la qualità di attuazione del programma.

2.   L'autorità di gestione e il comitato di monitoraggio monitorano ciascun programma di sviluppo rurale mediante indicatori finanziari, di prodotti e di obiettivi.

Articolo 73

Comitato di monitoraggio

Gli Stati membri con programmi regionali possono istituire un comitato di monitoraggio nazionale per coordinare l'attuazione di tali programmi in relazione alla disciplina nazionale e all'utilizzo delle risorse finanziarie.

Articolo 74

Responsabilità del comitato di sorveglianza

Il comitato di monitoraggio si accerta delle prestazioni e dell'effettiva attuazione del programma di sviluppo rurale. A questo scopo, oltre a svolgere le funzioni di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il comitato di monitoraggio:

a)

è consultato ed emette un parere, entro quattro mesi dall'approvazione del programma, in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;

b)

esamina le attività e i prodotti relativi ai progressi nell'attuazione del piano di valutazione del programma;

c)

esamina, in particolare, le azioni del programma relative all'adempimento delle condizionalità ex ante nell'ambito delle responsabilità dell'autorità di gestione e riceve informazioni in merito alle azioni relative all'adempimento di altre condizionalità ex ante;

d)

partecipa alla rete rurale nazionale per scambiare informazioni sull'attuazione del programma; e

e)

esamina e approva le relazioni annuali sullo stato di attuazione del programma prima che vengano trasmesse alla Commissione.

Articolo 75

Relazione annuale sull'attuazione

1.   Entro il 30 giugno 2016 ed entro il 30 giugno di ogni anno successivo, fino al 2024 compreso, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione dei programmi di sviluppo rurale nel corso del precedente anno civile. La relazione presentata nel 2016 si riferisce agli anni civili 2014 e 2015.

2.   Oltre a rispettare i requisiti di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la relazione annuale sull'attuazione contiene, tra l'altro, informazioni sugli impegni finanziari e sulle spese per misura, nonché una sintesi delle attività intraprese in relazione al piano di valutazione.

3.   Oltre a rispettare i requisiti di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la relazione annuale sull' attuazione presentata nel 2017 contiene anche una descrizione dell'attuazione degli eventuali sottoprogrammi compresi nel programma.

4.   Oltre a rispettare i requisiti di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la relazione annuale sull' attuazione presentata nel 2019 contiene anche una descrizione dell'attuazione degli eventuali sottoprogrammi compresi nel programma e una valutazione dei progressi compiuti riguardo all'uso integrato delle risorse del FEASR e di altri strumenti finanziari dell'Unione a sostegno dello sviluppo territoriale delle zone rurali, anche attraverso strategie di sviluppo locale.

5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme concernenti le modalità di presentazione delle relazioni annuali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.

CAPO III

Valutazione

Articolo 76

Disposizioni generali

1.   La Commissione può, adottare atti di esecuzione che specificano gli elementi che devono figurare nelle valutazioni ex ante ed ex post di cui agli articoli 55 e 57 del regolamento (UE) n. 1303/2013, e stabiliscono i requisiti minimi per il piano di valutazione di cui all'articolo 56 dello stesso regolamento (UE) n. 1303/2013. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.

2.   Gli Stati membri garantiscono che le valutazioni siano conformi all'approccio comune in materia di valutazione concordato ai sensi dell'articolo 67, provvedono alla produzione e alla raccolta dei dati richiesti e trasmettono ai valutatori le varie informazioni fornite dal sistema di monitoraggio.

3.   Gli Stati membri pubblicano le relazioni di valutazione su internet e la Commissione le pubblica sul suo sito web.

Articolo 77

Valutazione ex ante

Gli Stati membri provvedono affinché il valutatore ex ante sia coinvolto sin dalle prime fasi nell'iter di elaborazione del programma del programma di sviluppo rurale, in particolare all'elaborazione dell'analisi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), nella definizione della logica d'intervento e nella fissazione degli obiettivi del programma.

Articolo 78

Valutazione ex post

Nel 2024 gli Stati membri elaborano una relazione di valutazione ex post di ciascuno dei programmi di sviluppo rurale. Tale relazione è trasmessa alla Commissione entro il 31 dicembre 2024.

Articolo 79

Sintesi delle valutazioni

Le sintesi delle valutazioni ex ante ed ex post a livello dell'Unione sono redatte sotto la responsabilità della Commissione.

Le sintesi delle valutazioni sono ultimate entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione delle rispettive valutazioni.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORRENZA

Articolo 80

Regole applicabili alle imprese

Se il presente regolamento prevede un sostegno a forme di cooperazione tra imprese, detto sostegno può essere concesso solo a forme di cooperazione che rispettino le regole di concorrenza applicabili in virtù degli articoli da 206 a 210 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 81

Aiuto di Stato

1.   Salvo disposizione contraria contenuta nel presente titolo, al sostegno dello sviluppo rurale da parte degli Stati membri si applicano gli articoli 107, 108 e 109 TFUE.

2.   Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE.

Articolo 82

Finanziamenti nazionali integrativi

I pagamenti erogati dagli Stati membri a titolo di finanziamento nazionale integrativo del sostegno dell'Unione a favore dello sviluppo rurale in qualsiasi momento durante il periodo di programmazione, per interventi che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE sono inseriti dagli Stati membri nel programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera j) e, se sono conformi ai criteri previsti dal presente regolamento, sono approvati dalla Commissione.

TITOLO IX

POTERI DELLA COMMISSIONE E DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Poteri della Commissione

Articolo 83

Esercizio della delega

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 5, all'articolo 16, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 8, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 28, paragrafi 10 e 11, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 30, paragrafo 8, all'articolo 33, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 5, all'articolo 35, paragrafo 10, all'articolo 36, paragrafo 5, all'articolo 45, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 6 e all'articolo 89, alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 5, all'articolo 16, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 8, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 28, paragrafi 10 e 11, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 30, paragrafo 8, all'articolo 33, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 5, all'articolo 35, paragrafo 10, all'articolo 36, paragrafo 5, all'articolo 45, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 6 e all'articolo 89 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 5, all'articolo 16, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 8, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 28, paragrafi 10 e 11, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 30, paragrafo 8, all'articolo 33, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 5, all'articolo 35, paragrafo 10, all'articolo 36, paragrafo 5, all'articolo 45, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafo 6 e all'articolo 89 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'articolo 14, paragrafo 5, dell'articolo 16, paragrafo 5, dell'articolo 19, paragrafo 8, dell'articolo 22, paragrafo 3, dell'articolo 28, paragrafi 10 e 11, dell'articolo 29, paragrafo 6, dell'articolo 30, paragrafo 8, dell'articolo 33, paragrafo 4, dell'articolo 34, paragrafo 5, dell'articolo 35, paragrafo 10, dell'articolo 36, paragrafo 5, dell'articolo 45, paragrafo 6, dell'articolo 47, paragrafo 6, e dell'articolo 89 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro un termine di due mesi a partire dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 84

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato denominato "Comitato per lo sviluppo rurale". Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO II

Disposizioni comuni

Articolo 85

Scambio di informazioni e documenti

1.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce un sistema di informazione che consente lo scambio sicuro di dati di comune interesse tra la Commissione e gli Stati membri. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme concernenti il funzionamento di detto sistema. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.

2   La Commissione assicura l'esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione e la gestione delle informazioni essenziali delle relazioni sul monitoraggio e sulla valutazione.

Articolo 86

Trattamento e protezione dei dati personali

1.   Gli Stati membri e la Commissione raccolgono i dati personali al fine di adempiere ai loro rispettivi obblighi di gestione, controllo, monitoraggio e valutazione ai sensi del presente regolamento e, in particolare, agli obblighi di cui ai titoli VI e VII, e trattano questi dati in modo non incompatibile con tale finalità.

2.   Laddove i dati personali sono trattati a fini di monitoraggio e valutazione ai sensi del titolo VII, utilizzando il sistema elettronico sicuro di cui all'articolo 85, essi devono essere resi anonimi e trattati unicamente in forma aggregata.

3.   I dati personali sono trattati conformemente alle norme di cui alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001. In particolare, tali dati non sono conservati in modo da consentire l'identificazione degli interessati per un arco di tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, tenendo conto dei periodi minimi di conservazione stabiliti dalla normativa unionale e nazionale applicabile.

4.   Gli Stati membri informano gli interessati della possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 e che a tale riguardo essi godono dei diritti sanciti dalle normative in materia di protezione dei dati, ossia la direttiva 95/46/CE ed il regolamento (CE) n. 45/2001.

5.   Gli articoli da 111 a 114 del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applicano al presente articolo.

Articolo 87

Disposizioni generali sulla PAC

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 e le disposizioni adottate a norma dello stesso si applicano alle misure previste dal presente regolamento.

CAPO III

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 88

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 è abrogato.

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell'ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al 1o gennaio 2014.

Articolo 89

Disposizioni transitorie

Per agevolare la transizione dal sistema previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 a quello istituito dal presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 che stabilisce le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 può essere integrato nel sostegno previsto dal presente regolamento, tra l'altro per l'assistenza tecnica e le valutazioni ex post. Tali atti delegati possono anche prevedere condizioni per la transizione dal sostegno allo sviluppo rurale per la Croazia previsto dal regolamento (CE) n. 1085/2006 al sostegno previsto dal presente regolamento.

Articolo 90

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. JUKNA


(1)  Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (Cfr. pag. 549 della presente Gazzetta ufficiale)

(3)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (Cfr. pag. 608 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(6)  Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

(7)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(8)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(9)  Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali (GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1).

(10)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(11)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo alla protezione delle persone fisiche con riferimento alla protezione dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi comunitari e alla libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(12)  Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1).

(13)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(14)  GU C 35 del 9.2.2012, pag. 1.

(15)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio del del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (Cfr. pag. 549 della presente Gazzetta ufficiale).

(16)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(17)  Decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30).

(18)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

(19)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

(20)  Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

(21)  Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1).

(22)  Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

(23)  Regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo (GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1).

(24)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del, 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del consiglio. (Cfr. pag. 671 della presente Gazzetta ufficiale).

(25)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

(26)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(27)  Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).


ALLEGATO I

RIPARTIZIONE DEL SOSTEGNO DELL'UNIONE ALLO SVILUPPO RURALE (2014-2020)

(prezzi correnti in EUR)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL 2014-2020

Belgio

78 342 401

78 499 837

78 660 375

78 824 076

78 991 202

79 158 713

79 314 155

551 790 759

Bulgaria

335 499 038

335 057 822

334 607 538

334 147 994

333 680 052

333 187 306

332 604 216

2 338 783 966

Repubblica ceca

314 349 445

312 969 048

311 560 782

310 124 078

308 659 490

307 149 050

305 522 103

2 170 333 996

Danimarca

90 287 658

90 168 920

90 047 742

89 924 072

89 798 142

89 665 537

89 508 619

629 400 690

Germania

1 178 778 847

1 177 251 936

1 175 693 642

1 174 103 302

1 172 483 899

1 170 778 658

1 168 760 766

8 217 851 050

Estonia

103 626 144

103 651 030

103 676 345

103 702 093

103 728 583

103 751 180

103 751 183

725 886 558

Irlanda

313 148 955

313 059 463

312 967 965

312 874 411

312 779 690

312 669 355

312 485 314

2 189 985 153

Grecia

601 051 830

600 533 693

600 004 906

599 465 245

598 915 722

598 337 071

597 652 326

4 195 960 793

Spagna

1 187 488 617

1 186 425 595

1 185 344 141

1 184 244 005

1 183 112 678

1 182 137 718

1 182 076 067

8 290 828 821

Francia

1 404 875 907

1 408 287 165

1 411 769 545

1 415 324 592

1 418 941 328

1 422 813 729

1 427 718 983

9 909 731 249

Croazia

332 167 500

332 167 500

332 167 500

332 167 500

332 167 500

332 167 500

332 167 500

2 325 172 500

Italia

1 480 213 402

1 483 373 476

1 486 595 990

1 489 882 162

1 493 236 530

1 496 609 799

1 499 799 408

10 429 710 767

Cipro

18 895 839

18 893 552

18 891 207

18 888 801

18 886 389

18 883 108

18 875 481

132 214 377

Lettonia

138 327 376

138 361 424

138 396 059

138 431 289

138 467 528

138 498 589

138 499 517

968 981 782

Lituania

230 392 975

230 412 316

230 431 887

230 451 686

230 472 391

230 483 599

230 443 386

1 613 088 240

Lussemburgo

14 226 474

14 272 231

14 318 896

14 366 484

14 415 051

14 464 074

14 511 390

100 574 600

Ungheria

495 668 727

495 016 871

494 351 618

493 672 684

492 981 342

492 253 356

491 391 895

3 455 336 493

Malta

13 880 143

13 965 035

14 051 619

14 139 927

14 230 023

14 321 504

14 412 647

99 000 898

Paesi Bassi

87 118 078

87 003 509

86 886 585

86 767 256

86 645 747

86 517 797

86 366 388

607 305 360

Austria

557 806 503

559 329 914

560 883 465

562 467 745

564 084 777

565 713 368

567 266 225

3 937 551 997

Polonia

1 569 517 638

1 567 453 560

1 565 347 059

1 563 197 238

1 561 008 130

1 558 702 987

1 555 975 202

10 941 201 814

Portogallo

577 031 070

577 895 019

578 775 888

579 674 001

580 591 241

581 504 133

582 317 022

4 057 788 374

Romania

1 149 848 554

1 148 336 385

1 146 793 135

1 145 218 149

1 143 614 381

1 141 925 604

1 139 927 194

8 015 663 402

Slovenia

118 678 072

119 006 876

119 342 187

119 684 133

120 033 142

120 384 760

120 720 633

837 849 803

Slovacchia

271 154 575

270 797 979

270 434 053

270 062 644

269 684 447

269 286 203

268 814 943

1 890 234 844

Finlandia

335 440 884

336 933 734

338 456 263

340 009 057

341 593 485

343 198 337

344 776 578

2 380 408 338

Svezia

248 858 535

249 014 757

249 173 940

249 336 135

249 502 108

249 660 989

249 768 786

1 745 315 250

Regno Unito

371 473 873

370 520 030

369 548 156

368 557 938

367 544 511

366 577 113

365 935 870

2 580 157 491

Totale UE -28

13 618 149 060

13 618 658 677

13 619 178 488

13 619 708 697

13 620 249 509

13 620 801 137

13 621 363 797

95 338 109 365


Assistenza tecnica (0.25 %)

34 130 699

34 131 977

34 133 279

34 134 608

34 135 964

34 137 346

34 138 756

238 942 629

Totale

13 652 279 759

13 652 790 654

13 653 311 767

13 653 843 305

13 654 385 473

13 654 938 483

13 655 502 553

95 577 051 994


ALLEGATO II

IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO

Articolo

Oggetto

Importo massimo (in EUR) o aliquota

 

15, par. 8

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

1 500

per consulenza

200 000

per triennio per la formazione dei consulenti

16, par. 2

Attività di informazione e promozione

70  %

dei costi ammissibili dell'azione

16, par. 4

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

3 000

per azienda all'anno

17, par. 3

Investimenti in immobilizzazioni materiali

 

Settore agricolo

50  %

del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite per il periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE a 25 per il periodo di riferimento ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE a 27.

75  %

del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche

75  %

del costo dell'investimento ammissibile in Croazia per l'attuazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio (1)  (*1) entro un periodo massimo di quattro anni dalla data dell'adesione, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 5, paragrafo 1, della stessa direttiva

75  %

del costo dell'investimento ammissibile nelle isole minori del Mar Egeo

40  %

del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni

Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate di un ulteriore 20 %, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90 %, per:

i giovani agricoltori quali definiti nel presente regolamento o che si sono già insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno;

gli investimenti collettivi e i progetti integrati, compresi quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori;

le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32;

gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI

gli investimenti collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29

 

Trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I TFUE

50  %

del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite per il periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE a 25 per il periodo di riferimento ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE a 27

75  %

del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche

75  %

del costo dell'investimento ammissibile nelle isole minori del Mar Egeo

40  %

del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni

Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate di un ulteriore 20 %, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90 %, per gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI o quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori;

17 par. 4

Investimenti in immobilizzazioni materiali

100  %

Investimenti non produttivi e infrastrutture agricole e forestali

18, par. 5

Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione

80  %

del costo dell'investimento ammissibile per interventi di prevenzione realizzati da singoli agricoltori

100  %

del costo dell'investimento ammissibile per interventi di prevenzione realizzati collettivamente da più beneficiari.

100  %

del costo dell'investimento ammissibile per interventi per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali e da eventi catastrofici.

19, par. 6

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

70 000

per giovane agricoltore ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i)

70 000

per beneficiario ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto ii)

15 000

per piccola azienda agricola ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii)

23 par. 3

Allestimento di sistemi agroforestali

80  %

del costo dell'investimento ammissibile per l'allestimento di sistemi agroforestali

26, par. 4

Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, nella mobilitazione e nella commercializzazione dei prodotti delle foreste

65  %

del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni meno sviluppate

75  %

del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche

75  %

del costo dell'investimento ammissibile nelle isole minori del Mar Egeo

40  %

del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni

27, par. 4

Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori

10  %

In percentuale della produzione commercializzata durante i primi cinque anni successivi al riconoscimento. Il sostegno è decrescente.

100 000

Importo massimo annuo in tutti i casi

28, par. 8

Pagamenti agro-climatico-ambientali

600  (*1)

per ettaro/anno per colture annuali

900  (*1)

per ettaro/anno per colture perenni specializzate

450  (*1)

per ettaro/anno per altri usi della terra

200  (*1)

per unità di bestiame (UB)/anno per l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono

29, par. 5

Agricoltura biologica

600  (*1)

per ettaro/anno per colture annuali

900  (*1)

per ettaro/anno per colture perenni specializzate

450  (*1)

per ettaro/anno per altri usi della terra

30, par. 7

Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque

500  (*1)

massimo per ettaro/anno nel periodo iniziale non superiore a cinque anni

200  (*1)

massimo per ettaro/anno

50  (*2)

minimo per ettaro/anno per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (*2)

31, par. 3

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

25

minimo per ettaro/anno sulla media dell'area del beneficiario del sostegno

250  (*1)

massimo per ettaro/anno

450 (*1)

massimo per ettaro/anno nelle zone montane ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2

33, par. 3

Benessere degli animali

500

per UB

34, par. 3

Servizi ambientali e climatici e salvaguardia della foresta

200  (*1)

per ettaro/anno

37, par. 5

Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

65  %

del premio assicurativo dovuto

38, par. 5

Fondi di mutualizzazione per avversità atmosferica, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali

65  %

dei costi ammissibili

39, par. 5

Strumento di stabilizzazione del reddito

65  %

dei costi ammissibili

NB:

L'intensità degli aiuti lascia impregiudicate alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.


(1)  Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

(*1)  Detti importi possono essere maggiorati in casi debitamente motivati tenuto conto di particolari circostanze da giustificare nei programmi di sviluppo rurale.

(*2)  L'importo può essere diminuito in casi debitamente motivati tenuto conto di circostanze da giustificare nei programmi di sviluppo rurale.


ALLEGATO III

PARAMETRI BIOFISICI PER LA DELIMITAZIONE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI

PARAMETRO

DEFINIZIONI

SOGLIA

CLIMA

Bassa temperatura (*1)

Durata del periodo vegetativo (numero di giorni) definita dal numero di giorni con temperatura media giornaliera > 5 °C (LGPt5), oppure

≤ 180 giorni

Tempo termico totale (grado-giorni) per il periodo vegetativo, definito dalla temperatura media giornaliera > 5 °C.

≤ 1 500 grado-giorni

Siccità

Rapporto tra precipitazione annua (P) ed evapotraspirazione potenziale annua (ETP)

P/PET ≤ 0.5

CLIMA E SUOLO

Eccessiva umidità del suolo

Numero di giorni con livello pari o superiore alla capacità del terreno

≥ 230 giorni

SUOLO

Scarso drenaggio del suolo (*1)

Zone con terreno saturo d'acqua per un periodo considerevole dell'anno

Terreno bagnato fino a una profondità di 80 cm per oltre 6 mesi o fino a 40 cm per oltre 11 mesi, oppure

Suolo poco o estremamente poco drenato, oppure

Profilo di colore dei suoli a gley fino a 40 cm dalla superficie

Problemi di tessitura e pietrosità (*1)

Relativa abbondanza di frazioni di argilla, limo, sabbia, sostanza organica (% in peso) e materiale grossolano (% in volume)

≥ 15 % in volume del soprassuolo è costituito da materiale grossolano (compresi affioramenti rocciosi e depositi morenici), oppure

classe di tessitura in metà o più (cumulativamente) dei 100 cm della superficie del suolo sabbiosa, franco sabbiosa, definita come segue:

% limo + (2 × % argilla) ≤ 30 %, oppure

Classe di tessitura del soprassuolo argillosa pesante

(≥ 60 % argilla), oppure

Suolo organico (sostanza organica ≥ 30 %) di almeno 40 cm, oppure

Il soprassuolo contiene 30 % o più di argilla, e ci sono proprietà vertiche fino a 100 cm di profondità

Scarsa profondità radicale

Profondità (cm) dalla superficie del suolo alla roccia dura coerente o allo strato solido

≤ 30 cm

Proprietà chimiche mediocri (*1)

Presenza di sali, sodio scambiabile, forte acidità

Salinità: ≥ 4 decisiemens per metro (dS/m) nel soprassuolo, oppure

Sodicità: percentuale di sodio scambiabile (ESP) di ≥ 6 in metà o più (cumulativamente) dei 100 cm dello strato della superficie del suolo, oppure

Acidità del suolo: pH ≥ 5 (in acqua) nel soprassuolo

TERRENO

Forte pendenza

Dislivello rispetto alla distanza planimetrica (%)

≥ 15 %


(*1)  Gli Stati membri devono soltanto controllare l'adempimento di questo parametro rispetto a quelli delle soglie pertinenti alla situazione specifica di una zona.


ALLEGATO IV

ELENCO INDICATIVO DI MISURE E INTERVENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA PER I SOTTOPROGRAMMI TEMATICI DI CUI ALL'ARTICOLO 7

Giovani agricoltori:

 

Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriale per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola

 

Investimenti in immobilizzazioni materiali

 

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

 

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

 

Cooperazione

 

Investimenti in attività extra-agricole

Piccole aziende agricole:

 

Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriale per lo sviluppo delle piccole aziende agricole

 

Investimenti in immobilizzazioni materiali

 

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

 

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

 

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

 

Cooperazione

Investimenti in attività extra-agricole

 

Costituzione di associazioni di produttori

 

LEADER

Zone montane:

 

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

 

Interventi agroambientali e climatici

 

Cooperazione

 

Investimenti in immobilizzazioni materiali

 

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese nelle zone rurali

 

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

 

Allestimento di sistemi agroforestali

 

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

 

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

 

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

 

Costituzione di associazioni di produttori

 

LEADER

Filiere corte:

 

Cooperazione

 

Costituzione di associazioni di produttori

 

LEADER

 

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

 

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

 

Investimenti in immobilizzazioni materiali

 

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

 

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

Donne nelle zone rurali;

 

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

 

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

 

Investimenti in immobilizzazioni materiali

 

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

 

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

 

Cooperazione

 

LEADER

Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi nonché biodiversità:

 

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

 

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

 

Investimenti in immobilizzazioni materiali

 

Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ed eventi catastrofici introduzione di adeguate misure di prevenzione

 

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

 

Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

 

Pagamenti agro-climatico-ambientali

 

Agricoltura biologica

 

Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque

 

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici (biodiversità)

 

Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta

 

Cooperazione

 

Gestione del rischio


ALLEGATO V

CONDIZIONALITÀ EX ANTE PER LO SVILUPPO RURALE

1.   CONDIZIONALITÀ CONNESSE ALLE PRIORITÀ

Priorità dell'UE per lo SR/RDC Obiettivo tematico (OT)

Valutazione ex ante

Criteri di adempimento

Priorità SR 3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi inerenti all'agricoltura

OT 5: promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione e la gestione dei rischi

3.1.

Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico.

È stata predisposta una valutazione nazionale o regionale dei rischi recante i seguenti elementi:

la descrizione di processi, metodologie, metodi e dati non sensibili utilizzati nelle valutazioni dei rischi nonché dei criteri di definizione delle priorità di investimento basati sui rischi;

la descrizione di scenari monorischio e multirischio;

la considerazione di eventuali strategie nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici.

Priorità SR 4: preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi relativi all'agricoltura e alle foreste

4.1

Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA): sono state adottate a livello nazionale le norme per mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Le BCAA sono state definite nella legislazione nazionale e specificate nei programmi;

OT 5: promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione e la gestione dei rischi

4.2.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari: sono stati definiti a livello nazionale i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, articolo 28, del presente regolamento.

i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, del presente regolamento sono specificati nei programmi;

OT 6: preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse

4.3

Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: sono stati stabiliti a livello nazionale i pertinenti requisiti obbligatori ai fini dell'articolo 28 del presente regolamento.

i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale sono specificati nei programmi.

Priorità SR 5: incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

OT 4: incentivare il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori

OT 6: Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso sostenibile delle risorse

5.1

Efficienza energetica: Realizzazione di azioni volte a promuovere il miglioramento efficace in termini di costi dell'efficienza negli usi finali dell'energia e investimenti efficaci in termini di costi nell'efficienza energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici.

Le azioni sono:

misure che garantiscono requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia in linea con gli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

misure necessarie per istituire un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici conformemente all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE;

misure per garantire la pianificazione strategica sull'efficienza energetica, conformemente all'articolo 3 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

misure conformi all'articolo 13 della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici per garantire che i clienti finali ricevano contatori individuali, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.

5.2

Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.

Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione;

5.3

Energie rinnovabili realizzazione di azioni volte a promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili (4).

Esistenza di regimi di sostegno trasparenti, accesso prioritario alle reti o accesso garantito e priorità in materia di dispacciamento, nonché norme standard rese pubbliche in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/28/CE;

lo Stato membro ha adottato un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili conformemente all'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE.

Priorità SR 6: promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

OT 2: Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime (obiettivo banda larga)

6.

Infrastruttura di reti di nuova generazione): esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili.

Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga:

un piano di investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tiene conto dell'infrastruttura pubblica e privata esistente e degli investimenti pianificati;

modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro;

misure per stimolare gli investimenti privati.


(1)  Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU L 153del 18.6.2010, pag. 13)

(2)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(3)  Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64).

(4)  Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).


ALLEGATO VI

ELENCO INDICATIVO DI MISURE AVENTI RILEVANZA PER UNA O PIÙ DELLE PRIORITÀ DELL'UNIONE IN MATERIA DI SVILUPPO RURALE

 

Misure di particolare rilevanza per diverse priorità dell'Unione

Articolo 15

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

Articolo 17

Investimenti in immobilizzazioni materiali

Articolo 19

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Articolo 35

Cooperazione

Articoli 42 - 44

LEADER

 

Misure di particolare rilevanza per la promozione del trasferimento di conoscenze e dell'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

Articolo 14

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

Articolo 26

Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.

 

Misure di particolare rilevanza per il potenziamento della competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e della redditività delle aziende agricole

Articolo 16

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

 

Misure di particolare rilevanza per la promozione dell'organizzazione della filiera agroalimentare e della gestione dei rischi inerenti all'agricoltura

Articolo 18

Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione

Articolo 24

Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Articolo 27

Costituzione di associazioni di produttori

Articolo 33

Benessere degli animali

Articolo 36

Gestione del rischio

Articolo 37

Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

Articolo 38

Fondi di mutualizzazione per le epizoozie e le fitopatie e per le emergenze ambientali

Articolo 39

Strumento di stabilizzazione del reddito

 

Misure di particolare rilevanza per la salvaguardia, il ripristino e la valorizzazione degli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste

nonché

per la promozione dell'uso efficiente delle risorse e del passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

Articolo 21, paragrafo 1, lettera a)

Forestazione e imboschimento

Articolo 21, paragrafo 1, lettera b)

Allestimento di sistemi agroforestali

Articolo 21, paragrafo 1, lettera d)

Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale nonché la mitigazione dei potenziali ecosistemi forestali

Articolo 28

Pagamenti agro-climatico-ambientali

Articolo 29

Agricoltura biologica

Articolo 30

Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua

Articoli 31-32

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

Articolo 34

Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia delle foreste

 

Misure di particolare rilevanza per la promozione dell'inclusione sociale, della riduzione della povertà e dello sviluppo economico nelle zone rurali

Articolo 20

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

Articoli 42 - 44

LEADER


20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/549


REGOLAMENTO (UE) N. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, intitolata "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio ha esaminato le potenziali sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comune (PAC) dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1o gennaio 2014. La riforma dovrebbe riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (2). Dell'esperienza maturata nell'attuazione di tale regolamento emerge che occorre adattare alcuni elementi del meccanismo di finanziamento e di monitoraggio. Vista la portata della riforma, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1290/2005 e sostituirlo con un nuovo regolamento. Per quanto possibile è opportuno che la riforma armonizzi, razionalizzi e semplifichi le sue disposizioni.

(2)

Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo al riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, agli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda l'intervento pubblico e le norme relative alla natura delle loro responsabilità in materia di gestione e di controllo, alle misure da finanziare mediante il bilancio generale dell'Unione europea ("bilancio dell'Unione") nell'ambito dell'intervento pubblico e il valore da attribuire alle operazioni relative all'intervento pubblico. Tale delega dovrebbe anche riguardare le deroghe alla non ammissibilità dei pagamenti effettuati dagli organismi pagatori ai beneficiari anteriormente alla prima o successivamente all'ultima data possibile e la compensazione tra le spese e le entrate nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Inoltre, tale delega dovrebbe riguardare i metodi applicabili agli stanziamenti di impegno e al pagamento degli importi nei casi in cui all'apertura dell'esercizio il bilancio dell'Unione non sia ancora stato adottato, o se l'importo globale degli impegni previsti supera la soglia di cui all'articolo 170, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

La medesima delega dovrebbe riguardare inoltre il rinvio dei pagamenti mensili della Commissione agli Stati membri in relazione alle spese nell'ambito del FEAGA e le condizioni che disciplinano la riduzione o sospensione da parte della Commissione dei pagamenti intermedi agli Stati membri nell'ambito del FEASR. In aggiunta, tale delega dovrebbe riguardare la sospensione dei pagamenti mensili o dei pagamenti intermedi per i quali non siano state presentate in tempo le pertinenti statistiche, gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare in materia di controlli, i criteri e la metodologia per applicare rettifiche nel contesto della procedura di verifica di conformità, il recupero dei crediti. Tale delega dovrebbe altresì concernere i requisiti in materia di procedure doganali, le revoche degli aiuti e le sanzioni in caso di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi derivanti dall'applicazione della legislazione settoriale agricola. Analogamente, tale delega dovrebbe riguardare le misure di mercato per le quali la Commissione può sospendere i pagamenti mensili, le norme sulle cauzioni, le norme sul funzionamento del sistema integrato di gestione e di controllo nonché le misure escluse dal controllo delle operazioni. Inoltre, tale delega dovrebbe riguardare la modifica della somma delle entrate o dei pagamenti al di sotto della quale il documento commerciale delle imprese non dovrebbe di norma essere verificato ai sensi del presente regolamento, le sanzioni da applicare nell'ambito della condizionalità, le esigenze di controllo nel settore vitivinicolo, le disposizioni sul mantenimento dei pascoli permanenti. Infine, tale delega dovrebbe riguardare le disposizioni sul fatto generatore e sul tasso di cambio che devono utilizzare gli Stati membri che non utilizzano l'euro, le misure per salvaguardare l'applicazione del diritto dell'Unione qualora essa rischi di essere compromessa a causa di pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale, il contenuto del quadro comune di monitoraggio e valutazione delle misure adottate nell'ambito della PAC e le misure transitorie.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(3)

La PAC comporta varie misure, tra cui misure attinenti allo sviluppo rurale, di cui occorre garantire il finanziamento per contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica agricola comune. Trattandosi di misure che presentano alcune similitudini ma anche talune differenze, è opportuno assoggettare il loro finanziamento ad un unico insieme di disposizioni. Ove necessario, tali disposizioni dovrebbero autorizzare trattamenti differenziati. Il regolamento (CE) n. 1290/2005 ha istituito due fondi agricoli europei: il FEAGA e il FEASR ("Fondi"). È opportuno mantenere tali due Fondi.

(4)

È opportuno che il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e le disposizioni adottate a norma del medesimo si applichino al presente regolamento. In particolare, il presente regolamento stabilisce disposizioni con riguardo alla gestione concorrente con gli Stati membri, basate sui principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione, come anche disposizioni relative ai compiti degli organismi riconosciuti e ai principi di bilancio, che dovrebbero essere rispettate nel quadro del presente regolamento.

(5)

Per assicurare la coerenza tra le prassi degli Stati membri e l'applicazione armonizzata della clausola di forza maggiore da parte degli Stati membri, il presente regolamento dovrebbe prevedere, ove opportuno, deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali, nonché un elenco non esaustivo dei possibili casi di forza maggiore e di circostanze eccezionali che dovrebbero essere riconosciuti dalle autorità nazionali competenti. Tali autorità dovrebbero adottare decisioni sui casi di forza maggiore o sulle circostanze eccezionali caso per caso, sulla base delle pertinenti prove, ed applicando il concetto di forza maggiore nell'ambito del diritto agrario dell'Unione alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia.

(6)

È opportuno che le spese della PAC, comprese le spese per lo sviluppo rurale, siano finanziate dal bilancio dell'Unione attraverso entrambi i Fondi, o direttamente, o in gestione concorrente con gli Stati membri. È opportuno precisare i tipi di misure che possono essere finanziate a titolo dei Fondi.

(7)

È opportuno prevedere disposizioni per il riconoscimento degli organismi pagatori da parte degli Stati membri, per l'attuazione di procedure che permettano di ottenere le dichiarazioni di gestione e per l'ottenimento della certificazione dei sistemi di gestione e di controllo nonché per la certificazione dei conti annuali ad opera di organismi indipendenti. Inoltre, per garantire la trasparenza dei controlli nazionali, con particolare riferimento ai procedimenti di autorizzazione, convalida e pagamento e per ridurre gli audit e gli adempimenti amministrativi a carico della Commissione e degli Stati membri nei casi in cui sia richiesto il riconoscimento di ogni singolo organismo pagatore, è opportuno limitare il numero di autorità e organismi cui sono delegate tali competenze, nel rispetto dell'ordinamento costituzionale di ogni Stato membro. Al fine di evitare costi superflui di riorganizzazione, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di mantenere il numero di organismi pagatori che sono stati riconosciuti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

(8)

È importante che gli Stati membri che riconoscono più di un organismo pagatore designino un organismo pubblico di coordinamento unico, con il compito di garantire la coerenza nella gestione dei Fondi, di fungere da collegamento tra la Commissione e gli organismi pagatori riconosciuti e di provvedere alla rapida comunicazione delle informazioni richieste dalla Commissione sulle attività dei vari organismi pagatori. L'organismo pubblico di coordinamento dovrebbe anche adottare e coordinare azioni intese a risolvere eventuali carenze di natura comune e tenere la Commissione informata del seguito dato. Inoltre, tale organismo dovrebbe promuovere e, ove possibile, garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni e delle norme comuni.

(9)

Solo quando vengono utilizzati gli organismi pagatori che sono stati riconosciuti dagli Stati membri esistono garanzie ragionevoli quanto all'effettiva realizzazione dei necessari controlli prima dell'erogazione degli aiuti dell'Unione ai beneficiari. È opportuno quindi prevedere espressamente nel presente regolamento che possano essere rimborsate dal bilancio dell'Unione solo le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti.

(10)

Per permettere ai beneficiari di conoscere meglio il nesso esistente tra le pratiche agricole e la gestione delle aziende, da un lato, e le norme riguardanti l'ambiente, il cambiamento climatico, le buone condizioni agronomiche dei terreni, la sicurezza alimentare, la salute pubblica, la salute animale, la salute delle piante e il benessere degli animali, dall'altro, è necessario per gli Stati membri che istituiscano un sistema di consulenza aziendale completo per orientare i beneficiari. Tale sistema di consulenza aziendale dovrebbe comunque lasciare impregiudicati l'obbligo e le responsabilità dei beneficiari di rispettare tali norme. Gli Stati membri dovrebbero anche a garantire una netta separazione tra le attività di consulenza e le attività di controllo.

(11)

Il sistema di consulenza aziendale dovrebbe comprendere come minimo gli obblighi a livello di azienda derivanti dagli obblighi e dalle norme in materia di applicazione della condizionalità. Tale sistema dovrebbe comprendere anche le condizioni da rispettare per le pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente e il mantenimento della superficie agricola, previste dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), nonché misure proposte dai programmi di sviluppo rurale volte all'ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato e alla promozione dell'imprenditorialità.

Tale sistema dovrebbe inoltre contemplare i requisiti imposti ai beneficiari dagli Stati membri per attuare disposizioni specifiche della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), in particolare requisiti concernenti l'osservanza dei principi generali di difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(12)

È opportuno che l'adesione dei beneficiari al sistema di consulenza aziendale sia facoltativa. L'adesione al sistema dovrebbe essere aperta a tutti i beneficiari, anche agli agricoltori che non ricevono alcun sostegno nell'ambito della PAC, ferma restando la possibilità per gli Stati membri di stabilire criteri di priorità. Data la natura del sistema, è opportuno che sia garantita la riservatezza delle informazioni ottenute nell'esercizio dell'attività di consulenza, tranne in caso di grave violazione del diritto unionale o nazionale. Per garantire l'efficacia del sistema è opportuno che i consulenti siano in possesso di adeguate qualifiche e ricevano regolarmente un'adeguata formazione.

(13)

Per quanto riguarda il FEAGA, è opportuno che la Commissione metta a disposizione degli Stati membri gli stanziamenti necessari a coprire le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti a titolo del FEAGA, sotto forma di rimborso in base alla contabilizzazione delle spese effettuate da tali organismi. Fino al versamento dei rimborsi sotto forma di pagamenti mensili, è opportuno che gli Stati membri mobilitino i fondi necessari in funzione del fabbisogno dei rispettivi organismi pagatori riconosciuti. È opportuno che gli Stati membri e i beneficiari coinvolti nell'amministrazione della PAC sopportino ciascuno le proprie spese amministrative e per il personale.

(14)

Il ricorso al sistema agrometeorologico e l'acquisizione e il perfezionamento di immagini satellitari dovrebbe fornire alla Commissione, in particolare, gli strumenti per gestire i mercati agricoli, facilitare il monitoraggio delle spese agricole e monitorare le risorse agricole a medio e lungo termine. Inoltre, alla luce dell'esperienza maturata con l'applicazione del regolamento (CE) n. 165/94 del Consiglio (8), è opportuno incorporare nel presente regolamento alcune delle sue disposizioni e abrogare pertanto il regolamento (CE) n. 165/94.

(15)

Nel rispetto della disciplina di bilancio è necessario definire il massimale annuo per le spese finanziate dal FEAGA tenendo conto dei massimali fissati per tale Fondo nell'ambito del quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (9).

(16)

La disciplina di bilancio impone altresì che il massimale annuo delle spese finanziate dal FEAGA sia rispettato in ogni momento e in ogni fase della procedura di bilancio e dell'esecuzione del bilancio. Di conseguenza, è necessario che il massimale nazionale per i pagamenti diretti fissato per Stato membro dal regolamento (UE) n. 1307/2013 sia considerato un massimale finanziario per i pagamenti diretti dello Stato membro interessato e che i rimborsi di tali pagamenti rispettino detto massimale. La disciplina di bilancio impone inoltre che tutti gli atti giuridici nel settore della PAC proposti dalla Commissione o adottati dall'Unione o dalla Commissione e che sono finanziati dal bilancio del FEAGA rispettino il massimale annuale delle spese finanziate dallo stesso Fondo.

(17)

Per garantire che gli importi da finanziare nell'ambito della PAC rispettino i suddetti massimali annui, è opportuno mantenere il meccanismo finanziario previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 (10), attraverso il quale il livello del sostegno diretto dovrebbe essere adattato. Nei casi in cui essi non siano stati fissati dal Parlamento europeo e dal Consiglio anteriormente al 30 giugno dell'anno civile al quale si applicano, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad effettuare tali adattamenti.

(18)

Per sostenere il settore agricolo in caso di gravi crisi che interessano la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli è opportuno istituire una riserva per le crisi mediante l'applicazione, all'inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti attraverso il meccanismo della disciplina finanziaria.

(19)

L'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 stabilisce che gli stanziamenti non impegnati relativi alle azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento possono essere oggetto di un riporto limitato esclusivamente all'esercizio successivo e che tale riporto può condurre soltanto a un pagamento supplementare a favore dei beneficiari finali ai quali è stato applicato, nell'esercizio precedente, l'adattamento dei pagamenti diretti di cui all'articolo 25 del presente regolamento. Di conseguenza, qualora gli stanziamenti siano così riportati all'esercizio successivo, le amministrazioni nazionali dovrebbero procedere a pagamenti a due gruppi di beneficiari di pagamenti diretti in un unico esercizio: da un lato rimborsare, dall'importo inutilizzato della disciplina finanziaria riportato, agli agricoltori soggetti a disciplina finanziaria nel corso dell'esercizio precedente, dall'altro effettuare i pagamenti diretti nell'esercizio N agli agricoltori che li hanno richiesti. Per evitare un onere amministrativo eccessivo a carico delle amministrazioni nazionali è opportuno prevedere una deroga all'articolo 169, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 966/2012 che consenta alle amministrazioni nazionali di rimborsare l'importo riportato all'esercizio N agli agricoltori soggetti a disciplina finanziaria nell'anno N anziché agli agricoltori soggetti ad essa nell'anno N-1.

(20)

Le misure adottate per stabilire la partecipazione finanziaria dei Fondi, relative al calcolo dei massimali finanziari, non hanno alcuna incidenza sulle competenze dell'autorità di bilancio designata dal TFUE. È quindi opportuno che tali misure si basino sugli importi di riferimento fissati in conformità dell'Accordo interistituzionale del 19 novembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria e del regolamento (CE, Euratom) n. 1311/2013.

(21)

La disciplina di bilancio implica inoltre l'esame costante della situazione finanziaria a medio termine. Per questo, all'atto della presentazione del progetto di bilancio di un dato anno, è opportuno che la Commissione presenti le proprie previsioni e analisi al Parlamento europeo e al Consiglio e proponga, se del caso, misure appropriate al legislatore. È inoltre opportuno che la Commissione si avvalga pienamente e in qualsiasi momento delle sue competenze di gestione per garantire il rispetto del massimale annuo e proponga, se necessario, al Parlamento europeo e al Consiglio, oppure al Consiglio, misure appropriate per risanare la situazione finanziaria. Se al termine di un esercizio finanziario le domande di rimborso presentate dagli Stati membri non permettono di rispettare il massimale annuo, è opportuno dare alla Commissione la possibilità di prendere provvedimenti per garantire, da un lato, la ripartizione provvisoria del bilancio disponibile tra gli Stati membri in proporzione alle domande di rimborso pendenti e, dall'altro, misure per assicurare il rispetto del massimale fissato per tale anno. È opportuno che i pagamenti dell'anno considerato siano imputati all'esercizio finanziario successivo e che sia fissato definitivamente l'importo totale del finanziamento unionale per Stato membro, nonché la maniera in cui la compensazione dovrebbe essere divisa tra Stati membri in modo da poter rispettare l'importo fissato.

(22)

Al momento dell'esecuzione del bilancio, è opportuno che la Commissione ponga in essere un sistema mensile di allarme e di sorveglianza delle spese agricole, che le consenta di reagire il più rapidamente possibile in caso di rischio di superamento del massimale annuo, di adottare le misure appropriate nel quadro delle competenze di gestione che le incombono e, qualora tali misure risultino insufficienti, di proporre altre misure. È opportuno che la Commissione trasmetta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione periodica che raffronti l'andamento delle spese effettuate con le stime delle spese fino alla data della relazione e valuti la prevedibile esecuzione per il resto dell'esercizio finanziario.

(23)

È opportuno che il tasso di cambio utilizzato dalla Commissione nell'elaborazione dei documenti finanziari rifletta le ultime informazioni disponibili, tenendo conto del periodo che intercorre tra l'elaborazione dei documenti e la loro trasmissione.

(24)

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) stabilisce disposizioni che si applicano al sostegno finanziario concesso dai fondi ivi contemplati, compreso il FEASR. Tali norme riguardano anche l'ammissibilità delle spese, la gestione finanziaria e i sistemi di gestione e di controllo. Per quanto riguarda la gestione finanziaria del FEASR, ai fini della chiarezza del diritto e della coerenza tra i Fondi previsti dal presente regolamento, è opportuno fare riferimento alle pertinenti disposizioni relative agli impegni di bilancio, ai termini di pagamento e al disimpegno di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013.

(25)

Il finanziamento dei programmi di sviluppo rurale forma oggetto di una partecipazione finanziaria del bilancio dell'Unione in base ad impegni versati in rate annuali. È opportuno che gli Stati membri possano usare gli stanziamenti del bilancio dell'Unione non appena ha inizio l'attuazione dei loro programmi. Occorre quindi predisporre un sistema di prefinanziamento destinato a garantire un flusso regolare di fondi, che permetta l'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari nei tempi dovuti, e fissare i limiti di una tale misura.

(26)

Oltre al prefinanziamento, è necessario operare una distinzione tra i pagamenti effettuati dalla Commissione agli organismi pagatori riconosciuti, i pagamenti intermedi, il pagamento del saldo e stabilire norme dettagliate sulle modalità del loro versamento. La regola del disimpegno automatico dovrebbe contribuire ad accelerare l'attuazione dei programmi e alla sana gestione finanziaria. Le norme sui quadri nazionali degli Stati membri con programmi regionali previste nel regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) forniscono anche uno strumento per gli Stati membri per assicurare l'esecuzione e la sana gestione finanziaria.

(27)

L'aiuto dell'Unione dovrebbe essere versato per tempo ai beneficiari in modo da permettere loro di utilizzarlo efficacemente. La mancata osservanza, da parte degli Stati membri, dei termini di pagamento previsti dal diritto dell'Unione potrebbe creare gravi problemi ai beneficiari e di mettere a repentaglio il principio dell'annualità del bilancio unionale. Dovrebbero essere quindi escluse dal finanziamento concesso dall'Unione le spese sostenute senza rispettare i termini di pagamento. Il principio di proporzionalità di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 dovrebbe essere mantenuto e dovrebbe applicarsi ad entrambi i Fondi. Al fine di rispettare il principio di proporzionalità, la Commissione dovrebbe poter fissare le disposizioni che permettono di derogare a questa regola generale.

(28)

Il regolamento (CE) n. 1290/2005 prevede la possibilità di riduzioni e di sospensioni dei pagamenti mensili o intermedi per i Fondi. Nonostante la portata piuttosto ampia di tali disposizioni, nella prassi vi si fa ricorso sostanzialmente per ridurre i pagamenti in caso di mancata osservanza dei termini di pagamento, dei massimali e di simili problemi contabili che si possono agevolmente riscontrare nelle dichiarazioni di spesa. Tali disposizioni prevedono anche l'applicazione di riduzioni e sospensioni in caso di lacune gravi e persistenti nei sistemi nazionali di controllo. L'imposizione di tali riduzioni e sospensioni sono, tuttavia, subordinate a condizioni sostanziali piuttosto restrittive e prevedono una procedura speciale in due tappe. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno ripetutamente chiesto alla Commissione di sospendere i pagamenti agli Stati membri inadempienti. Per tali ragioni è necessario chiarire il sistema previsto dal regolamento (CE) n. 1290/2005 per le riduzioni e le sospensioni e fondere in un articolo unico le norme relative alle riduzioni e alle sospensioni applicabili ad entrambi i Fondi. È opportuno che il sistema delle riduzioni per "problemi contabili" sia mantenuto in linea con le prassi amministrative in vigore. È opportuno che la possibilità di ridurre o sospendere i pagamenti in caso di lacune significative e persistenti nei sistemi di controllo nazionali sia rafforzata al fine di fornire alla Commissione la possibilità di sospendere rapidamente i pagamenti ove siano individuate lacune gravi. Tale possibilità dovrebbe inoltre essere estesa ai casi di negligenza nel sistema di recupero di pagamenti irregolari.

(29)

La normativa agricola settoriale richiede agli Stati membri l'invio di informazioni sul numero di controlli effettuati e sui loro risultati entro determinati termini. Queste statistiche di controllo sono usate per determinare il livello di errore a livello di Stato membro e, più in generale, per la verifica della gestione dei Fondi. Le statistiche di controllo sono un'importante fonte di informazione a disposizione della Commissione affinché quest'ultima possa assicurarsi della corretta gestione dei Fondi e costituiscono un elemento fondamentale della dichiarazione annuale di affidabilità. Data l'estrema importanza delle statistiche di controllo e per far sì che gli Stati membri rispettino l'obbligo di inviarle entro i termini, è necessario stabilire una disposizione dissuasiva della trasmissione tardiva dei dati richiesti, proporzionata alla quantità di dati mancanti. È quindi opportuno prevedere disposizioni che permettano alla Commissione di sospendere una parte dei pagamenti mensili o intermedi nel caso in cui le statistiche richieste non siano state trasmesse entro i termini.

(30)

Per permettere che le risorse dei Fondi possano essere riutilizzate, è necessario adottare norme circa la destinazione di importi specifici. È opportuno che l'elenco contenuto nel regolamento (CE) n. 1290/2005 sia completato aggiungendovi gli importi corrispondenti ai pagamenti tardivi e alle liquidazioni dei conti per quanto riguarda la spesa a titolo del FEAGA. Inoltre, il regolamento (CEE) n. 352/78 del Consiglio (13) conteneva norme sulle destinazioni degli importi risultanti dall'incameramento delle cauzioni. È opportuno armonizzare tali norme e fonderle con le disposizioni in vigore in materia di entrate con destinazione specifica. Il regolamento (CEE) n. 352/78 dovrebbe pertanto essere abrogato.

(31)

Il regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio (14) e le relative modalità di attuazione definiscono le misure di informazione relative alla PAC che possono essere finanziate a norma dell'articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1290/2005. Il citato regolamento (CE) n. 814/2000 contiene un elenco di tali misure e dei loro obiettivi e stabilisce le norme per il loro finanziamento e per l'attuazione dei relativi progetti. Dopo l'adozione di tale regolamento sono state adottate disposizioni in materia di sovvenzioni e appalti pubblici con il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 [FR]. È opportuno che le stesse disposizioni si applichino anche alle misure di informazione nell'ambito della PAC. Per motivi di semplificazione e coerenza è quindi opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 814/2000 e mantenerne le disposizioni specifiche relative alle finalità e ai tipi di misure da finanziare. Oltre che garantire l'efficace comunicazione delle priorità politiche dell'Unione, tali misure dovrebbero tener conto anche dell'esigenza di rendere più efficiente la comunicazione al pubblico e di potenziare le sinergie tra le attività di comunicazione svolte per iniziativa della Commissione. Per questo esse dovrebbero contemplare anche misure di informazione attinenti alla PAC nel quadro della comunicazione istituzionale, come indicato nella comunicazione della Commissione: Un bilancio per la strategia Europa 2020 ("comunicazione della Commissione relativa a un bilancio per la strategia Europa 2020") - Parte II: schede tematiche.

(32)

Le azioni e le misure previste dalla politica agricola comune sono finanziate in parte nell'ambito della gestione concorrente. Per garantire il rispetto della sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione, la Commissione dovrebbe procedere alla verifica della corretta gestione dei Fondi da parte delle autorità degli Stati membri incaricate di eseguire i pagamenti. È quindi opportuno stabilire la natura delle verifiche che la Commissione deve effettuare e precisare le condizioni che le consentono di assumersi le sue responsabilità in materia di esecuzione del bilancio, nonché chiarire gli obblighi di cooperazione che incombono agli Stati membri.

(33)

Per permettere alla Commissione di assolvere l'obbligo di accertarsi dell'esistenza e del corretto funzionamento, negli Stati membri, dei sistemi di gestione e di controllo delle spese unionali e a prescindere dei controlli eseguiti dagli Stati membri, è opportuno prevedere l'esecuzione di verifiche da parte di persone incaricate dalla Commissione ad intervenire per suo conto e la facoltà, per queste ultime, di chiedere assistenza agli Stati membri.

(34)

È necessario ricorrere quanto più possibile all'informatica per elaborare le informazioni da trasmettere alla Commissione. In occasione delle verifiche, la Commissione dovrebbe poter avere pieno e immediato accesso ai dati relativi alle spese, su supporto sia cartaceo sia elettronico.

(35)

Per pronunciarsi sulla relazione finanziaria tra gli organismi pagatori riconosciuti e il bilancio dell'Unione è opportuno che la Commissione proceda ogni anno alla liquidazione dei conti di tali organismi (liquidazione finanziaria dei conti). È opportuno che la decisione di liquidazione dei conti riguardi la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi, ma non la conformità delle spese con il diritto dell'Unione.

(36)

La Commissione ha il compito di dare esecuzione al bilancio dell'Unione europea in cooperazione con gli Stati membri ai sensi dell'articolo 317 TFUE. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione di tale bilancio, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di decidere, mediante atti di esecuzione, in merito alla conformità delle spese effettuate dagli Stati membri con il diritto dell'Unione. È opportuno conferire agli Stati membri il diritto di giustificare le loro decisioni di pagamento e di ricorrere alla conciliazione in caso di disaccordo con la Commissione. Per dare agli Stati membri garanzie di ordine giuridico e finanziario sulle spese effettuate in passato, è opportuno fissare un periodo massimo entro il quale la Commissione decide quali sono le conseguenze finanziarie della mancata osservanza. È opportuno che la procedura della verifica di conformità sia stabilita, per quanto riguarda il FEASR, in linea con le disposizioni sulle rettifiche finanziarie applicate dalla Commissione, stabilite nella parte II del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(37)

In caso di recupero di importi versati dal FEAGA, le somme recuperate dovrebbero essere rimborsate a tale Fondo, se si tratta di spese non conformi al diritto dell'Unione e a cui non si ha diritto. Per dare il tempo sufficiente per svolgere tutti i procedimenti amministrativi necessari, inclusi i controlli interni, gli Stati membri dovrebbero chiedere al beneficiario la restituzione entro 18 mesi dalla data alla quale l'organismo pagatore o l'ente incaricato del recupero ha adottato e, se del caso, ricevuto una relazione di controllo o un documento analogo che indica che si è verificata un'irregolarità. È opportuno istituire un sistema di responsabilità finanziaria nei casi in cui siano state commesse irregolarità e in cui non sia stato possibile recuperare l'intero importo. A tale riguardo è opportuno istituire una procedura che permetta alla Commissione di tutelare gli interessi del bilancio dell'Unione, decidendo di imputare allo Stato membro responsabile una parte delle somme andate perdute a causa di irregolarità o che non sono state recuperate entro termini ragionevoli. In taluni casi di negligenza da parte dello Stato membro, è anche corretto imputare l'intera somma a tale Stato membro. Tuttavia, fermo restando il rispetto degli obblighi che incombono agli Stati membri nell'ambito delle loro procedure interne, è opportuno ripartire equamente l'onere finanziario tra l'Unione e lo Stato membro. È opportuno che le stesse norme si applichino per il FEASR, sottoposto, tuttavia, alla condizione che le somme recuperate o cancellate in seguito a irregolarità devono restare a disposizione dei programmi di sviluppo rurale approvati nello Stato membro interessato in quanto si tratta di somme che sono state assegnate a tale Stato. È altresì opportuno stabilire disposizioni sugli obblighi di comunicazione fatti agli Stati membri.

(38)

Le procedure di recupero poste in atto dagli Stati membri possono ritardare i recuperi di vari anni senza che vi sia alcuna certezza quanto alla loro effettiva realizzazione. I costi connessi a queste procedure possono inoltre rivelarsi sproporzionati rispetto agli importi effettivamente riscossi o che prevedibilmente lo saranno. Di conseguenza è opportuno permettere, in certi casi, agli Stati membri di porre fine alle procedure di recupero.

(39)

Per tutelare gli interessi finanziari del bilancio dell'Unione è opportuno che gli Stati membri adottino misure che permettano loro di accertarsi che le operazioni finanziate dai Fondi siano reali e correttamente eseguite. È altresì opportuno che gli Stati membri si adoperino per la prevenzione, l'accertamento e l'adeguato trattamento di eventuali irregolarità o inadempienze commesse dai beneficiari. A tal fine è opportuno applicare il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (15). È opportuno che gli Stati membri impongano sanzioni nazionali efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di violazione della legislazione settoriale agricola, qualora gli atti giuridici dell'Unione non prevedano norme particolareggiate sulle sanzioni amministrative.

(40)

È opportuno evitare il finanziamento a titolo della PAC di attività che generano costi aggiuntivi in altre aree di intervento comprese nel bilancio generale dell'Unione europea, in particolare l'ambiente e la sanità pubblica. Inoltre, l'introduzione di nuovi regimi di pagamento e dei connessi sistemi di controllo e di sanzionamento non dovrebbe determinare procedure amministrative e oneri burocratici aggiuntivi non necessari.

(41)

Diversi regolamenti settoriali agricoli contengono disposizioni recanti i principi generali in materia di controlli, revoche di pagamenti indebiti e l'imposizione di sanzioni. È opportuno raccogliere tutte queste disposizioni nello stesso quadro legislativo di portata orizzontale. Esse dovrebbero riguardare gli obblighi degli Stati membri in materia di controlli amministrativi e di controlli in loco, il cui scopo è verificare la conformità alle disposizioni delle misure della PAC, nonché le norme sul recupero, la riduzione e l'esclusione dell'aiuto. È opportuno anche stabilire norme relative ai controlli di obblighi non necessariamente legati al pagamento di un aiuto.

(42)

Diverse disposizioni di regolamenti settoriali agricoli impongono il deposito di una cauzione a garanzia del pagamento di una somma in caso di mancato adempimento di un obbligo. Al fine di rendere più rigoroso il dispositivo delle cauzioni, è opportuno che a tutte queste disposizioni si applichi un'unica norma orizzontale.

(43)

È opportuno che negli Stati membri sia istituito e reso operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") di determinati pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal regolamento (UE) n. 1305/2013. Per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione è opportuno autorizzare gli Stati membri ad avvalersi del sistema integratoper altri regimi di sostegno unionali.

(44)

È opportuno che i principali elementi costitutivi del sistema integrato - in particolare le disposizioni relative a una banca dati informatizzata, a un sistema di identificazione delle parcelle agricole, alle domande di aiuto o di pagamento e a un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto - siano mantenuti tenendo conto dell'evoluzione della politica, dell'introduzione del pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e dei vantaggi ecologici degli elementi caratteristici del paesaggio. Gli Stati membri dovrebbero fare un uso appropriato della tecnologia al momento di istituire tali sistemi, al fine di ridurre l'onere amministrativo e garantire controlli efficaci ed efficienti.

(45)

Al fine di creare un livello di riferimento nel sistema di identificazione delle parcelle agricole adattato alle aree di interesse ecologico, gli Stati membri dovrebbero poter tener conto di eventuali informazioni specifiche richieste agli agricoltori nelle loro domande relative agli anni dal 2015 al 2017, quali l'identificazione degli elementi caratteristici del paesaggio o di altre aree che potrebbero essere riconosciute come aree di interesse ecologico e, ove necessario, la dimensione di tali elementi e altre aree.

(46)

Le autorità nazionali competenti dovrebbero versare ai beneficiari i pagamenti previsti nell'ambito dei regimi di sostegno coperti dal sistema integrato entro i termini prescritti e integralmente, fatte salve le eventuali riduzioni previste dal presente regolamento. Per rendere la gestione dei pagamenti diretti più flessibile è opportuno permettere agli Stati membri di effettuare i pagamenti coperti dal sistema integrato in non più di due rate annuali.

(47)

Il controllo dei documenti commerciali delle imprese beneficiarie o debitrici può costituire un efficacissimo mezzo di sorveglianza delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del FEAGA. Le disposizioni sul controllo dei documenti commerciali sono stabilite dal regolamento (CE) n. 485/2008 del Consiglio (16). Tale controllo completa quelli già effettuati dagli Stati membri. Inoltre, tale regolamento non incide sulle disposizioni nazionali che prevedano controlli di portata più ampia di quelli ivi previsti.

(48)

A norma del regolamento (CE) n. 485/2008, gli Stati membri dovrebbero prendere le misure necessarie per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari del bilancio dell'Unione, in particolare allo scopo di accertare la realtà e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEAGA. A fini di chiarezza e razionalità è opportuno integrare nello stesso atto le pertinenti disposizioni. È opportuno pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 485/2008.

(49)

I documenti in base ai quali è effettuato il controllo di cui sopra dovrebbero essere scelti in modo da consentire una verifica completa. È opportuno che la selezione delle aziende da controllare sia effettuata tenendo conto in particolare della natura delle operazioni effettuate sotto la loro responsabilità e della ripartizione per settore delle imprese beneficiarie o debitrici di pagamenti, a seconda della loro importanza nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAGA.

(50)

Si dovrebbero definire le competenze degli agenti incaricati dei controlli, nonché l'obbligo delle imprese di tenere i documenti commerciali a loro disposizione durante un periodo determinato nonché di fornire loro le informazioni che richiedono. Dovrebbe essere possibile prevedere disposizioni che autorizzino il sequestro dei documenti commerciali in determinati casi.

(51)

Data la struttura internazionale del commercio dei prodotti agricoli e ai fini del funzionamento del mercato interno, è necessario organizzare la cooperazione fra gli Stati membri. È altresì necessario creare un sistema di documentazione centralizzato a livello dell'Unione per quanto riguarda le imprese beneficiarie o debitrici stabilite in paesi terzi.

(52)

Se l'adozione dei programmi di controllo spetta innanzi tutto agli Stati membri, è necessario tuttavia che tali programmi siano comunicati alla Commissione perché essa possa svolgere la propria funzione di supervisione e di coordinamento, in modo da garantire che i programmi siano adottati sulla base di criteri appropriati e che il controllo si concentri sui settori o sulle imprese ad alto rischio di frode. È indispensabile che ogni Stato membro disponga di un servizio speciale incaricato di monitorare e di coordinare il controllo dei documenti commerciali previsto dal presente regolamento. Tali servizi speciali dovrebbero essere organizzati in modo indipendente dai servizi che effettuano i controlli prima del pagamento. Le informazioni raccolte nell'ambito dei controlli dei documenti commerciali dovrebbero essere coperte dal segreto professionale.

(53)

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (17), che è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 73/2009, ha sancito il principio secondo cui il pagamento dell'intero ammontare di un sostegno previsto dalla PAC ai beneficiari dovrebbe essere subordinato al rispetto di norme relative alla gestione dei terreni, alla produzione e alle attività agricole. Tale principio è stato successivamente integrato anche nel regolamento (CE) n. 1698/2005 (18) del Consiglio e nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (19).

Nell'ambito del risultante meccanismo della condizionalità, gli Stati membri sono tenuti a imporre sanzioni sotto forma di riduzione o di esclusione di tutto o parte del sostegno ricevuto nel quadro della PAC.

(54)

Il meccanismo della condizionalità incorpora nella PAC alcune norme fondamentali in materia di ambiente, cambiamenti climatici, buone condizioni agronomiche e ambientali del terreno, salute pubblica, salute animale, salute delle piante e benessere degli animali. Il meccanismo della condizionalità intende contribuire a sviluppare un'agricoltura sostenibile grazie a una migliore consapevolezza da parte dei beneficiari circa la necessità di rispettare tali norme fondamentali. Intende inoltre contribuire a rendere la PAC più rispondente alle aspettative della società grazie attraverso un miglioramento della coerenza con le politiche in materia di ambiente, salute pubblica, salute degli animali e delle piante e benessere degli animali. Il meccanismo della condizionalità è parte integrante della PAC e dovrebbe pertanto essere mantenuto. Tuttavia è opportuno snellirne l'ambito di applicazione, che attualmente è costituito da elenchi distinti di criteri di gestione obbligatori e di requisiti per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, in modo che la coerenza del meccanismo della condizionalità sia garantita e resa più visibile. Per questo motivo è opportuno redigere un unico elenco di requisiti e criteri raggruppandoli per settori e temi. L'esperienza ha anche dimostrato che determinati requisiti previsti dalla condizionalità non sono sufficientemente pertinenti per l'attività agricola o per la superficie dell'azienda oppure riguardano le autorità nazionali anziché i beneficiari. Di conseguenza, è opportuno definire meglio tale ambito di applicazione. È opportuno inoltre prevedere disposizioni per il mantenimento dei pascoli permanenti nel 2015 e nel 2016.

(55)

Perché i criteri di gestione obbligatori diventino pienamente operativi a livello di azienda agricola è necessario che gli Stati membri li attuino integralmente e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori.

(56)

In virtù dell'articolo 22 della direttiva 2000/60/CE, la direttiva 80/68/CEE del Consiglio (20) deve essere abrogata il 23 dicembre 2013. Per mantenere le medesime regole di condizionalità connesse alla protezione delle acque sotterrane stabilite nella direttiva 80/68/CEE, come esistenti l'ultimo giorno della validità di tale direttiva, è opportuno adeguare la portata della condizionalità e definire una norma per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali che comprenda i requisiti di cui agli articoli 4 e 5 di detta direttiva.

(57)

Il meccanismo della condizionalità comporta una serie di oneri amministrativi a carico dei beneficiari e delle amministrazioni nazionali, perché devono essere tenuti registri, effettuati controlli e, se necessario, applicate sanzioni. Tali sanzioni dovrebbero essere proporzionate, effettive e dissuasive. È opportuno che tali sanzioni lascino impregiudicate quelle previste dal diritto unionale o nazionale. Per coerenza è appropriato fondere in un unico strumento legislativo le pertinenti disposizioni dell'Unione. Per gli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 si può ritenere che l'impegno che sarebbe richiesto loro nell'ambito del meccanismo della condizionalità sia superiore ai vantaggi del loro mantenimento in tale meccanismo. Per semplicità è quindi opportuno esentare tali agricoltori dagli obblighi imposti dalla condizionalità, in particolare dal suo sistema di controllo e dal rischio di sanzioni. Tale esenzione, tuttavia, dovrebbe lasciare impregiudicato l'obbligo di rispettare le disposizioni in vigore della normativa settoriale e la possibilità di essere controllati e di subire sanzioni in virtù di tale normativa.

(58)

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha istituito un quadro di norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, nell'ambito del quale gli Stati membri sono tenuti ad adottare norme nazionali che tengano conto delle specifiche caratteristiche delle zone interessate, tra cui le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso (utilizzazione del suolo, rotazione delle colture, pratiche agronomiche) e le strutture aziendali. Le finalità delle norme relative al mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni sono contribuire a prevenire l'erosione, mantenere i livelli di sostanza organica e la struttura del suolo, garantire un livello minimo di manutenzione, evitare il deterioramento degli habitat, salvaguardare e gestire le risorse idriche. L'estensione della portata della condizionalità prevista dal presente regolamento dovrebbe pertanto comprendere un quadro all'interno del quale gli Stati membri sono chiamati ad adottare norme nazionali relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali. È opportuno che tale quadro unionale comprenda anche norme per gestire in modo migliore le risorse idriche, i suoli, lo stock di carbonio, alla biodiversità e ai paesaggi, nonché a un livello minimo di manutenzione dei terreni.

(59)

È opportuno che i beneficiari capiscano chiaramente i loro obblighi in materia di condizionalità. A tal fine tutti i requisiti e tutte le norme che fanno parte di tale quadro dovrebbero essere comunicati dagli Stati membri in maniera esaustiva, comprensibile e esplicativa, anche, se possibile, con mezzi elettronici.

(60)

L'efficace attuazione della condizionalità presuppone una verifica del rispetto degli obblighi a livello dei beneficiari. Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di non applicare una riduzione o un'esclusione se il suo importo è inferiore a 100 EUR, l'autorità di controllo competente dovrebbe essere tenuta a verificare, l'anno seguente, su un campione di beneficiari, l'avvenuto rispetto dell'obbligo.

(61)

Per garantire una collaborazione armoniosa tra la Commissione e gli Stati membri per quanto concerne il finanziamento delle spese della politica agricola comune e, in particolare, permettere alla Commissione di monitorare la gestione finanziaria da parte degli Stati membri e liquidare i conti degli organismi pagatori riconosciuti, è necessario che gli Stati membri comunichino alla Commissione alcune informazioni o le conservino a disposizione della stessa.

(62)

Per l'elaborazione delle informazioni da trasmettere alla Commissione e affinché quest'ultima abbia pieno e immediato accesso ai dati relativi alle spese, sia su supporto cartaceo che elettronico, occorre stabilire appropriate disposizioni relative alla presentazione dei dati, alla loro trasmissione e ai termini di comunicazione.

(63)

Poiché nel contesto dell'applicazione dei sistemi di controllo nazionali e della verifica di conformità possono essere comunicati dati personali o segreti commerciali, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione garantiscano la riservatezza delle informazioni ricevute in tale contesto.

(64)

Per garantire una sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione, nel rispetto della parità di trattamento a livello sia degli Stati membri che dei beneficiari, è opportuno precisare le regole relative all'utilizzazione dell'euro.

(65)

Il tasso di cambio dell'euro in moneta nazionale può subire modifiche nell'arco di tempo in cui si realizza un'operazione. Per questo motivo è opportuno stabilire il tasso applicabile agli importi in questione tenendo conto del fatto mediante il quale è realizzato lo scopo economico dell'operazione. Il tasso di cambio da utilizzare dovrebbe dunque essere quello del giorno in cui tale fatto ha luogo. È necessario precisare tale fatto generatore, ovvero derogarvi, rispettando determinati criteri e in particolare quello della rapidità di ripercussione dei movimenti monetari. Queste disposizioni sono previste dal regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio (21) e completano disposizioni analoghe contenute nel regolamento (CE) n. 1290/2005. A fini di chiarezza e razionalità è opportuno integrare nello stesso atto le pertinenti disposizioni. È opportuno pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 2799/98.

(66)

È opportuno stabilire norme particolari per affrontare situazioni monetarie eccezionali che dovessero prodursi nell'Unione o sul mercato mondiale, tali da esigere una reazione immediata a tutela del corretto funzionamento dei regimi instaurati nell'ambito della politica agricola comune.

(67)

È opportuno dare agli Stati membri che non hanno adottato l'euro la possibilità di pagare le spese connesse alla normativa della PAC in euro anziché in valuta nazionale. Di conseguenza è opportuno adottare norme specifiche per garantire che tale possibilità non generi vantaggi ingiustificati per chi effettua i pagamenti o ne beneficia.

(68)

È opportuno sottoporre a monitoraggio e valutazione tutte le misure della PAC allo scopo di migliorarne la qualità e dimostrarne l'efficacia. In questo contesto è opportuno che la Commissione adotti una lista di indicatori e valuti le prestazioni della politica agricola comune con riferimento agli obiettivi strategici di una produzione alimentare sostenibile, della gestione sostenibile delle risorse naturali e dell'azione per il clima, nonché di uno sviluppo equilibrato del territorio. Nel valutare, in particolare, le prestazioni della PAC in relazione all'obiettivo di una produzione alimentare sostenibile, è opportuno tenere conto di tutti i fattori pertinenti, compreso l'andamento dei prezzi dei mezzi di produzione. È opportuno che la Commissione crei un quadro per un sistema comune di monitoraggio e valutazione che garantisca, tra l'altro, la disponibilità immediata dei dati pertinenti, comprese le informazioni provenienti dagli Stati membri. Nel farlo la Commissione dovrebbe tener conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati. Inoltre, nella parte II della comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" si afferma che dovrebbe essere aumentata almeno fino al 20 % la spesa del bilancio dell'Unione legata al clima, con la partecipazione delle varie politiche. È perciò opportuno che la Commissione sia in grado di valutare l'impatto del sostegno unionale agli obiettivi connessi al clima nel quadro della PAC.

(69)

Si applica il diritto dell'Unione relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (23).

(70)

La sentenza della Corte di giustizia, del 9 novembre 2010 nelle cause riunite C-92/09 e 93/09 (24) Volker und Markus Schecke ed Eifert / v Land Hessen, ha dichiarato invalide le disposizioni dell'articolo 42, punto 8 ter, e dell'articolo 44 bis del regolamento (CE) n. 1290/2005 e il regolamento (CE) n. 259/2008 della Commissione (25) nella parte in cui, con riguardo a persone fisiche beneficiarie di finanziamenti dei Fondi, tali disposizioni imponevano la pubblicazione di dati personali relativi ad ogni beneficiario, senza operare distinzioni sulla base di criteri pertinenti come i periodi durante i quali esse hanno percepito simili aiuti, la frequenza o ancora il tipo e l'entità di questi ultimi.

(71)

In seguito a tale sentenza e in attesa dell'adozione di nuove regole che tengano conto delle obiezioni sollevate dalla Corte di giustizia, il regolamento (CE) n. 259/2008 è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2011 della Commissione (26) per stabilire espressamente che l'obbligo gravante sui beneficiari di pubblicazione delle informazioni non si applica alle persone fisiche.

(72)

Nel settembre 2011 la Commissione ha organizzato una consultazione delle parti interessate con rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e commerciali, rappresentanti dell'industria e dei lavoratori del settore alimentare e esponenti della società civile e delle istituzioni dell'Unione. In quell'occasione sono state presentate varie opzioni relativamente alla pubblicazione di dati riguardanti le persone fisiche beneficiarie di stanziamenti agricoli dell'Unione e relativamente al rispetto del principio di proporzionalità all'atto della pubblicazione delle informazioni pertinenti. In tale conferenza si è discussa la necessità di pubblicare il nome delle persone fisiche per rispondere all'obiettivo di una migliore protezione degli interessi finanziari dell'Unione, di una maggiore trasparenza e della valorizzazione di quanto realizzato dai beneficiari nel fornire beni pubblici, assicurando al contempo che tale pubblicazione non vada al di là di quanto necessario per raggiungere queste legittime finalità.

(73)

Nella sentenza Volker und Markus Schecke GbR and Hartmut Eifert / Land Hessen la Corte non ha contestato la legittimità dell'obiettivo di rafforzare il controllo pubblico sull'utilizzazione degli stanziamenti dei Fondi. Tuttavia ha sottolineato la necessità di prendere in considerazione modalità di pubblicazione delle informazioni relative ai beneficiari interessati che siano conformi all'obiettivo di tale pubblicazione pur essendo meno lesive del diritto di detti beneficiari al rispetto della loro vita privata, in generale, e alla protezione dei loro dati personali, in particolare.

(74)

È opportuno analizzare l'obiettivo di rafforzare il controllo pubblico rispetto ai singoli beneficiari alla luce del nuovo quadro di gestione e di controllo che sarà applicato dal 1o gennaio 2014 e alla luce dell'esperienza acquisita negli Stati membri. In tale nuovo quadro, non è possibile che i controlli da parte delle amministrazioni nazionali siano esaustivi, in particolare in quanto per quasi tutti i regimi può essere sottoposta a controlli in loco solo una piccola parte della popolazione. Inoltre tale nuovo quadro consente agli Stati membri, a determinate condizioni, di ridurre il numero dei controlli in loco.

Un aumento significativo dei tassi minimi di controllo comporterebbe in questo contesto oneri finanziari ed amministrativi supplementari per le amministrazioni nazionali tali da risultare impossibili da sopportare.

(75)

In tale contesto, la pubblicazione dei nomi dei beneficiari dei Fondi fornisce un mezzo per rafforzare il controllo pubblico dell'utilizzo dei Fondi e quindi è un utile complemento al quadro esistente di gestione e di controllo, necessario per garantire un adeguato livello di protezione degli interessi finanziari dell'Unione. Ciò si ottiene in parte avvalendosi dell'effetto preventivo e deterrente nei confronti di tale pubblicazione, in parte scoraggiando comportamenti irregolari da parte di singoli beneficiari e in parte rafforzando la responsabilità personale degli agricoltori per l'utilizzo degli stanziamenti pubblici ricevuti.

(76)

In tale contesto dovrebbe essere adeguatamente riconosciuto il ruolo svolto dalla società civile, compresi i media e le organizzazioni non governative, e il loro contributo al rafforzamento del quadro di controllo delle amministrazioni contro le frodi e ogni altro uso scorretto degli stanziamenti pubblici.

(77)

La pubblicazione delle informazioni pertinenti è inoltre coerente con l'approccio di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

(78)

In alternativa, l'obiettivo di rafforzare il controllo pubblico rispetto ai singoli beneficiari potrebbe essere consegito richiedendo agli Stati membri di assicurare il pubblico accesso alle informazioni pertinenti su richiesta, senza pubblicazione. Questa alternativa sarebbe tuttavia meno efficace e rischierebbe di creare divergenze indesiderate nell'applicazione. Alle autorità nazionali dovrebbe pertanto essere consentito di affidarsi al controllo pubblico rispetto ai singoli beneficiari attraverso la pubblicazione dei loro nominativi e altri dati pertinenti.

(79)

Se si intende conseguire l'obiettivo del controllo pubblico sull'utilizzazione degli stanziamenti dei Fondi, devono essere pubblicate alcune informazioni sui beneficiari. Tali informazioni dovrebbero comprendere dati sull'identità del beneficiario, l'importo concessogli e il Fondo a carico del quale è concesso, oltre alla finalità e alla natura della misura considerata. È opportuno che tali informazioni siano pubblicate in modo da avere un'ingerenza minima nel diritto dei beneficiari al rispetto della vita privata in generale e al loro diritto alla protezione dei dati personali in particolare, entrambi diritti riconosciuti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(80)

Per assicurare che il presente regolamento sia conforme al principio di proporzionalità, il legislatore ha esplorato tutti i metodi alternativi per conseguire l'obiettivo del controllo pubblico sull'utilizzazione degli stanziamenti dei Fondi, analizzati in un memorandum di cui all'allegato del documento 6370/13 del Consiglio, e ha scelto quello che determinerebbe la minore interferenza con i diritti individuali interessati.

(81)

La pubblicazione di dettagli relativi alla misura che permette all'agricoltore di beneficiare dell'aiuto o del sostegno, oltre che alla natura e alla finalità dell'aiuto o del sostegno, fornisce al pubblico informazioni concrete sull'attività che beneficia di un sussidio e sulla finalità per cui l'aiuto o il sostegno è stato concesso. Ciò contribuisce anche a rafforzare l'effetto preventivo e deterrente del controllo pubblico ai fini della protezione degli interessi finanziari.

(82)

Per rispettare un certo equilibrio tra, da un lato, l'obiettivo del controllo pubblico dell'utilizzo degli stanziamenti dei Fondi e, dall'altro, il diritto dei beneficiari al rispetto della vita privata in generale e alla protezione dei dati personali in particolare, è opportuno tener conto dell'entità dell'aiuto. Da un'analisi approfondita e dalla consultazione delle parti interessate è emerso che per rafforzare l'efficacia di tale pubblicazione e limitare l'ingerenza nei diritti dei beneficiari, è necessario stabilire una soglia espressa in relazione all'importo dell'aiuto percepito, al di sotto della quale il nome del beneficiario non deve essere pubblicato.

(83)

È opportuno che tale soglia sia di tipo "de minimis", e che rifletta il livello dei regimi di sostegno istituiti nel quadro della PAC e sia basata su tale livello. Poiché le strutture delle economie agricole degli Stati membri sono molto diverse tra loro e possono scostarsi in misura significativa dalla struttura media unionale delle aziende agricole, è opportuno ammettere l'applicazione di soglie minime diverse che riflettano la situazione particolare degli Stati membri. Il regolamento (UE) n. 1307/2013 istituisce un regime semplice e specifico per le piccole aziende agricole. L'articolo 63 di tale regolamento stabilisce i criteri di calcolo dell'importo dell'aiuto. Per ragioni di coerenza, nel caso degli Stati membri che applicano il regime, la soglia da prendere in considerazione dovrebbe essere stabilita allo stesso livello degli importi fissati dallo Stato membro di cui all'articolo 63, paragrafo 1, secondo comma, o all'articolo 63, paragrafo 2, (UE) n. 1307/2013 secondo comma, del regolamento. Nel caso di Stati membri che decidano di non applicare il suddetto regime, la soglia da prendere in considerazione dovrebbe essere stabilita allo stesso livello dell'importo massimo di aiuto possibile nell'ambito del regime, come stabilito nell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Al di sotto di ogni soglia specifica la pubblicazione dovrebbe contenere tutte le informazioni pertinenti, tranne il nome, in modo da permettere ai contribuenti di avere un'immagine precisa della PAC.

(84)

Rendere accessibili al pubblico tali informazioni, unitamente alle informazioni generali al pubblico previste dal presente regolamento, rafforza la trasparenza in merito all'uso dei finanziamenti unionali della PAC contribuendo in questo modo a una maggiore visibilità e a una migliore comprensione di tale politica. Ciò consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. Inoltre ciò porta all'attenzione dei cittadini esempi concreti della fornitura di "beni pubblici" da parte dell'agricoltura, sostenendo in tal modola legittimità degli aiuti statali al settore agricolo.

(85)

È pertanto necessario considerare cheprevedere la pubblicazione generale delle informazioni pertinenti non vada al di là di quanto è necessario fare, in una società democratica, alla luce della necessità di protezione degli interessi finanziari dell'Unione nonché dell'estrema importanza dell'obiettivo del controllo pubblico dell'uso degli stanziamenti dei Fondi.

(86)

Al fine di osservare gli obblighi in materia di protezione dei dati è opportuno informare i beneficiari dei Fondi della pubblicazione dei dati che li riguardano prima della pubblicazione. Essi devono essere inoltre informati del fatto che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. È opportuno inoltre informare i beneficiari dei diritti loro conferiti dalla direttiva 95/46/CE e delle procedure applicabili per esercitarli.

(87)

Di conseguenza, in seguito ad un'analisi approfondita e ad una valutazione del modo più indicato per osservare il diritto dei beneficiari alla protezione dei dati personali, anche sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione nel corso dei negoziati del presente regolamento, è opportuno stabilire nuove norme in materia di pubblicazione delle informazioni riguardanti tutti i beneficiari di stanziamenti dei Fondi definiti nel presente regolamento.

(88)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione.

(89)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardanti: le procedure per il rilascio, la revoca e la revisione del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento e per la supervisione del riconoscimento degli organismi pagatori; le norme concernenti le attività e i controlli oggetto della dichiarazione di gestione dell'organismo pagatore, il funzionamento dell'organismo di coordinamento e la comunicazione alla Commissione delle informazioni da parte di detto organismo di coordinamento; le norme concernenti i compiti degli organismi di certificazione, inclusi i controlli, nonché i certificati e le relazioni che devono redigere e i relativi documenti di accompagnamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (27).

(90)

Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare anche i principi degli audit su cui si fondano i pareri degli organismi di certificazione, inclusa una valutazione dei rischi, controlli interni e il livello degli elementi probatori di audit richiesto, le metodologie di audit utilizzate dagli organismi di certificazione, tenuto conto degli standard internazionali in materia di auditing, per formulare i loro pareri, compreso, se del caso, il ricorso ad un campione singolo integrato per ciascuna popolazione, nonché, ove opportuno, la possibilità di accompagnare i controlli in loco degli organismi pagatori.

(91)

Esse dovrebbero riguardare anche: norme per la uniforme attuazione del sistema di consulenza aziendale, la determinazione dei pagamenti mensili del FEAGA agli Stati membri; la fissazione degli importi per il finanziamento delle misure di intervento pubblico; le norme concernenti il finanziamento dell'acquisizione, da parte della Commissione, delle immagini satellitari necessarie per i controlli e le misure adottate dalla Commissione attraverso applicazioni di telerilevamento usate per il monitoraggio delle risorse agricole; la procedura per la conduzione dell'acquisizione da parte della Commissione di dette immagini satellitari e il monitoraggio delle risorse agricole, il quadro che disciplina l'acquisizione, il perfezionamento e l'uso delle immagini satellitari e dei dati meteorologici e i termini applicabili.

(92)

Esse dovrebbero riguardare altresì, nel contesto della procedura della disciplina finanziaria, il tasso di adattamento dei pagamenti diretti, il relativo adeguamento e le condizioni e le modalità applicabili agli stanziamenti riportati a norma dell'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, allo scopo di finanziare i pagamenti diretti; nel contesto della procedura della disciplina di bilancio, la fissazione provvisoria dell'importo dei pagamenti e la distribuzione provvisoria del bilancio disponibile tra gli Stati membri.

(93)

Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare inoltre: la fissazione del periodo entro il quale gli organismi pagatori riconosciuti devono elaborare e trasmettere le dichiarazioni di spesa intermedie relative ai programmi di sviluppo rurale della Commissione. la riduzione o sospensione dei pagamenti mensili o intermedi agli Stati membri; i dettagli relativi alla contabilità separata degli organismi pagatori; le condizioni specifiche applicabili alle informazioni da registrare nella contabilità tenuta dagli organismi pagatori; le norme concernenti il finanziamento e la contabilizzazione delle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico ed altre spese finanziate dai Fondi, le modalità di esecuzione delle procedure di disimpegno automatico, la procedura e gli altri adempimenti per il corretto funzionamento della sospensione dei pagamenti da parte della Commissione agli Stati membri in caso di presentazione tardiva delle informazioni da parte degli Stati membri.

(94)

Inoltre, le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare altresì. le procedure riguardanti gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare in relazione ai controlli, le procedure concernenti gli obblighi di cooperazione che gli Stati membri sono tenuti a rispettare per quanto riguarda i controlli in loco da parte della Commissione e l'accesso alle informazioni; le procedura e agli altri adempimenti relativi all'obbligo di segnalare irregolarità e frodi, le condizioni per la conservazione dei documenti giustificativi dei pagamenti effettuati e dei documenti relativi all'esecuzione dei controlli fisici e amministrativi previsti dal diritto dell'Unione; la liquidazione dei conti e la verifica di conformità, l'esclusione dai finanziamenti dell'Unione degli importi posti a carico del bilancio dell'Unione, le procedure per il recupero dei pagamenti indebiti e dei relativi interessi e la forma delle notifiche e delle comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri in merito alle irregolarità.

(95)

Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare anche le norme intese a conseguire un'applicazione uniforme degli obblighi spettanti agli Stati membri in merito alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, le disposizioni necessarie a conseguire un'applicazione uniforme dei sistemi di controllo nell'Unione, l'applicazione e il calcolo della revoca parziale o totale dei pagamenti o dei diritti all'aiuto; il recupero dei pagamenti indebiti e delle multe, quali le sanzioni e i diritti all'aiuto indebitamente assegnati e l'applicazione degli interessi. Esse dovrebbero riguardare anche l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative, le norme dettagliate per la definizione di un'inadempienza come di scarsa rilevanza, le norme che individuano i casi in cui, a causa della natura delle sanzioni, gli Stati membri possono trattenere le sanzioni recuperate; e la sospensione dei pagamenti mensili in casi specifici contemplati dal regolamento (UE) n. 1308/2013.

(96)

Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare la forma delle cauzioni da costituire e la procedura per il deposito delle cauzioni, per la loro accettazione e per la sostituzione delle cauzioni originarie; le procedure per lo svincolo delle cauzioni e la comunicazione che incombe agli Stati membri o alla Commissione nel contesto delle cauzioni. Esse dovrebbero riguardare anche le norme necessarie e giustificabili per risolvere, in casi di emergenza, problemi specifici concernenti i termini di pagamento e il pagamento di anticipi; norme relative alle domande di aiuto e alle domande di pagamento, nonché alle domande di diritti all'aiuto, che specifichino l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, prescrizioni in merito alle indicazioni minime che devono figurare nelle domande, disposizioni per la modifica o il ritiro delle domande di aiuto, esenzioni dall'obbligo di presentare una domanda di aiuto e disposizioni che consentano agli Stati membri di seguire procedure semplificate o di correggere errori palesi.

(97)

Analogamente, le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare anche norme relative allo svolgimento dei controlli volti a verificare l'adempimento degli obblighi nonché l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento, comprese norme sulle tolleranze delle misurazioni per i controlli in loco, le specifiche tecniche necessarie ai fini dell'attuazione uniforme del sistema integrato di gestione e di controllo; norme per i casi di trasferimento di aziende accompagnato dal trasferimento di obblighi non ancora soddisfatti connessi all'ammissibilità dell'aiuto di cui trattasi; e norme sul pagamento degli anticipi Esse dovrebbero inoltre riguardare le norme intese ad assicurare un'applicazione uniforme delle norme sul controllo dei documenti commerciali, le procedure riguardanti le banche dati degli Stati membri e la banca dati analitica di dati isotopici che consenta di rilevare più facilmente le frodi; le procedure relative alla cooperazione e all'assistenza tra autorità e organismi di controllo, le disposizioni per l'esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione, le disposizioni relative alle autorità competenti dell'esecuzione dei controlli, al contenuto, alla frequenza e alla fase di commercializzazione cui si applicano tali controlli.

(98)

Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero, inoltre, riguardare il contesto dei controlli relativi alla denominazione di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali protette, le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione; le norme relative all'autorità competente per la verifica del rispetto del disciplinare, anche ove la zona geografica sia in un paese terzo, le azioni che gli Stati membri devono attuare per impedire l'uso non corretto di denominazioni di origine protette, indicazioni geografiche protette e menzioni tradizionali protette, i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, compresi gli esami.

Esse dovrebbero inoltre riguardare norme relative allo svolgimento dei controlli volti a verificare l'adempimento degli obblighi di condizionalità; norme procedurali e tecniche dettagliate concernenti il calcolo e l'applicazione delle sanzioni amministrative per la mancata osservanza dei requisiti di condizionalità; norme riguardanti la comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, delle informazioni di cui all'articolo 104e misure per salvaguardare l'applicazione del diritto dell'Unione qualora essa rischi di essere compromessa a causa di pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale.

(99)

Le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero altresì riguardare la serie di indicatori specifici per il monitoraggio e la valutazione della PAC; le norme relative alle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione ai fini del monitoraggio e della valutazione della PAC; le norme concernenti la forma e il calendario della pubblicazione dei beneficiari dei Fondi, l'applicazione uniforme dell'obbligo di informazione trasmessa ai beneficiari sul fatto che i loro dati saranno resi pubblici e la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri nel contesto della pubblicazione dei beneficiari dei Fondi.

(100)

Per l'adozione di determinati atti di esecuzione è opportuno ricorrere alla procedura consultiva. Per quanto riguarda gli atti di esecuzione che comportano il calcolo di importi da parte della Commissione, la procedura consultiva permette alla Commissione stessa di assumersi pienamente le proprie responsabilità di gestione del bilancio e persegue lo scopo di una maggiore efficienza, prevedibilità e rapidità, tenendo conto dei limiti temporali e delle procedure di bilancio. Per quanto riguarda gli atti di esecuzione relativi ai pagamenti agli Stati membri e il funzionamento della procedura di liquidazione dei conti, la procedura consultiva permette alla Commissione di assumersi pienamente le proprie responsabilità di gestione del bilancio e di verificare i conti annuali degli organismi pagatori nazionali prima di accettarli, oppure, in caso di spese non effettuate in conformità delle norme dell'Unione, di escludere tali spese dai finanziamenti concessi dall'Unione. In altri casi, per l'adozione di atti di esecuzione è opportuno ricorrere alla procedura di esame.

(101)

È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011 riguardanti la fissazione del saldo netto disponibile per le spese del FEAGA e il versamento di pagamenti supplementari ovvero l'applicazione di deduzioni nel contesto delle modalità per i pagamenti mensili.

(102)

Poiché il passaggio dal sistema di cui ai regolamenti abrogati dal presente regolamento al sistema previsto dal presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà pratiche e specifiche, è opportuno consentire alla Commissione di adottare le misure necessarie e debitamente giustificate.

(103)

Data l'urgenza di preparare la corretta attuazione delle misure contemplate, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(104)

Poiché il periodo di programmazione dei programmi di sviluppo rurale finanziati in virtù del presente regolamento inizia il 1o gennaio 2014, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla stessa data. Tuttavia, poiché l'esercizio finanziario agricolo copre la spesa sostenuta e l'entrata ricevuta ed iscritta nei conti del bilancio dei Fondi dagli organismi pagatori rispetto all'esercizio finanziario "N" che inizia il 16 ottobre dell'anno "N-1" e finisce il 15 ottobre dell'anno "N", le disposizioni relative all'accreditamento e alla revoca dell'accreditamento degli organismi pagatori e dei pertinenti poteri della Commissione nella gestione finanziaria dei Fondi, quali il massimale di bilancio, la riserva per la crisi nel settore agricolo, la disciplina finanziaria e l'assegnazione dell'entrate dovrebbero applicarsi a decorrere da una data anteriore, corrispondente all'inizio dell'esercizio finanziario 2014, vale a dire il 16 ottobre 2013. Per la stessa ragione, le disposizioni relative alla procedura per i pagamenti mensili effettuati dalla Commissione agli Stati membri e il rispetto da parte degli organismi pagatori delle scadenze di pagamento dovrebbe applicarsi alle spese effettuate a partire dall'esercizio finanziario 2014, vale a dire il 16 ottobre 2013.

(105)

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha adottato un parere (28).

(106)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in considerazione delle sue interconnessioni con gli altri strumenti della PAC e delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono gli Stati membri nell'Unione allargata ma, attraverso la garanzia di un finanziamento pluriennale concesso dall'Unione e onde focalizzarsi sulle relative priorità, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le regole applicabili:

a)

al finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune (PAC), comprese le spese per lo sviluppo rurale;

b)

al sistema di consulenza aziendale;

c)

ai sistemi di gestione e di controllo che saranno istituiti dagli Stati membri;

d)

al regime della condizionalità;

e)

alla liquidazione dei conti.

Articolo 2

Termini usati nel presente regolamento

1.   Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   "agricoltore": un agricoltore ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013;

b)   "attività agricola": un'attività agricola ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013;

c)   "superficie agricola": una superficie agricola ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013;

d)   "azienda": un'azienda ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013 salvo quanto previsto dall'articolo 91, paragrafo 3;

e)   "pagamenti diretti": i pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1307/2013;

f)   "legislazione agricola settoriale": le disposizioni adottate in base all'articolo 43 TFUE nel quadro della PAC nonché, se del caso, gli atti delegati o atti di esecuzione adottati in base a tali disposizioni, nonché la parte II del regolamento (UE) n. 1303/2013 nella misura in cui si applica al FEASR;

g)   "irregolarità": un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

2.   Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

a)

il decesso del beneficiario;

b)

l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;

c)

una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;

d)

la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

e)

un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

f)

l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AI FONDI AGRICOLI

CAPO I

Fondi agricoli

Articolo 3

Fondi per il finanziamento delle spese agricole

1.   Per conseguire gli obiettivi della PAC stabiliti dal TFUE, si provvede al finanziamento delle varie misure contemplate da tale politica, comprese le misure di sviluppo rurale, attraverso:

a)

il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA);

b)

il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2.   Il FEAGA e il FEASR ("Fondi") sono parti del bilancio generale dell'Unione europea (bilancio dell'Unione).

Articolo 4

Spese del FEAGA

1.   Il FEAGA è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione. Esso finanzia le seguenti spese, che devono essere effettuate in conformità del diritto dell'Unione:

a)

le misure dirette a regolare o sostenere i mercati agricoli;

b)

i pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla PAC;

c)

il contributo finanziario dell'Unione alle azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno dell'Unione e nei paesi terzi, realizzate dagli Stati membri in base a programmi selezionati dalla Commissione, diversi dai programmi di cui all'articolo 5;

d)

il contributo finanziario dell'Unione al programma "Frutta e verdura nelle scuole" di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e alle misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori di cui all'articolo 155 di tale regolamento.

2.   Il FEAGA finanzia direttamente le spese seguenti, in conformità del diritto dell'Unione:

a)

la promozione dei prodotti agricoli, realizzata direttamente dalla Commissione o attraverso organismi internazionali;

b)

le misure adottate in conformità del diritto dell'Unione, destinate a garantire la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura;

c)

la creazione e il mantenimento dei sistemi d'informazione contabile agricola;

d)

i sistemi di indagini agricole, comprese le indagini sulla struttura delle aziende agricole.

Articolo 5

Spese del FEASR

Il FEASR è gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione. Esso finanzia il contributo finanziario dell'Unione ai programmi di sviluppo rurale eseguiti in conformità del diritto dell'Unione sul sostegno allo sviluppo rurale.

Articolo 6

Altre spese compresa l'assistenza tecnica

I Fondi possono finanziare direttamente ciascun Fondo per quanto di competenza, su iniziativa della Commissione e/o di propria iniziativa, le attività di preparazione, monitoraggio, supporto amministrativo e tecnico, nonché le misure di valutazione, revisione e ispezione necessarie per l'attuazione della PAC. Queste azioni comprendono in particolare:

a)

le misure necessarie per l'analisi, la gestione, il monitoraggio, lo scambio di informazioni e l'attuazione della PAC, come pure misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e l'assistenza tecnica e amministrativa;

b)

l'acquisizione da parte della Commissione delle immagini satellitari necessarie per i controlli di cui all'articolo 21;

c)

le misure adottate dalla Commissione mediante applicazioni di telerilevamento usate per il monitoraggio delle risorse agricole in conformità dell'articolo 22;

d)

le misure necessarie per mantenere e sviluppare metodi e mezzi tecnici di informazione, interconnessione, monitoraggio e controllo della gestione finanziaria dei fondi utilizzati per il finanziamento della PAC;

e)

la trasmissione di informazioni sulla PAC in conformità dell'articolo 45;

f)

gli studi della PAC e le valutazioni delle misure finanziate dai Fondi, compresi il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle pertinenti prassi applicate;

g)

ove rilevante, l'istituzione di agenzie esecutive istituite a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (29), che operano nell'ambito della PAC;

h)

le misure riguardanti la divulgazione di informazioni, la sensibilizzazione, la promozione della cooperazione e gli scambi di esperienze a livello dell'Unione, adottate nel contesto dello sviluppo rurale, compreso il collegamento in rete delle parti interessate;

i)

le misure per l'elaborazione, la registrazione e la protezione dei logo nell'ambito delle politiche unionali della qualità e per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale ad essi connessi, nonché i necessari sviluppi informatici.

CAPO II

Organismi pagatori e altri organismi

Articolo 7

Riconoscimento e revoca del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento

1.   Gli organismi pagatori sono servizi e organismi degli Stati membri, incaricati di gestire e controllare le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5.

Fatta eccezione per il pagamento, l'esecuzione di tali compiti può essere delegata.

2.   Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi od organismi che dispongono di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno che offrono garanzie sufficienti in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti. A tal fine, gli organismi pagatori soddisfano le condizioni minime per il riconoscimento riguardo all'ambiente interno, alle attività di controllo, all'informazione e alla comunicazione nonché al monitoraggio che la Commissione stabilisce a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a).

In funzione del proprio ordinamento costituzionale, ogni Stato membro limita il numero degli organismi pagatori riconosciuti ad un massimo di uno per l'intero territorio nazionale o, eventualmente, di uno per regione. Tuttavia, se gli organismi pagatori sono costituiti a livello regionale, gli Stati membri sono tenuti anche a costituire un organismo pagatore a livello nazionale per i regimi di aiuti che, per loro natura, devono essere gestiti a questo livello o ad affidare la gestione di tali regimi ai loro organismi pagatori regionali.

In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono mantenere il numero di organismi pagatori che sono stati riconosciuti prima di 20 dicembre 2013.

Prima della fine del 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del sistema degli organismi pagatori nell'Unione corredata, se del caso, di proposte legislative.

3.   Entro il 15 febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato, il soggetto incaricato dell'organismo pagatore riconosciuto redige:

a)

i conti annuali delle spese effettuate in conformità dei compiti affidati agli organismi pagatori riconosciuti, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione in conformità dell'articolo 51;

b)

una dichiarazione di gestione riguardante la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti e il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno, secondo criteri oggettivi, nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni;

c)

una sintesi annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati, compresa un'analisi della natura e della portata degli errori e delle debolezze individuati nei sistemi, nonché le azioni correttive da intraprendere o pianificate.

La Commissione può, a titolo eccezionale, prorogare il termine del 15 febbraio al massimo fino al 1o marzo, su richiesta dello Stato membro interessato.

4.   Qualora siano riconosciuti più organismi pagatori, gli Stati membri designano un organismo pubblico di coordinamento ("organismo di coordinamento"), incaricato di:

a)

raccogliere le informazioni da mettere a disposizione della Commissione e trasmettere tali informazioni alla Commissione;

b)

adottare o coordinare, a seconda dei casi, misure intese ad ovviare alle lacune di natura comune e tenerne informata la Commissione sull'eventuale seguito;

c)

promuovere e, ove possibile, garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione.

Per quanto riguarda l'elaborazione delle informazioni finanziarie di cui alla lettera a) del primo comma, l'organismo di coordinamento è soggetto a un riconoscimento specifico da parte degli Stati membri.

5.   Qualora un organismo pagatore riconosciuto non soddisfi o cessi di soddisfare uno o più criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 2, lo Stato membro, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, revoca tale riconoscimento, a meno che l'organismo pagatore non proceda ai necessari adeguamenti entro un termine da stabilirsi in funzione della gravità del problema.

6.   Gli organismi pagatori gestiscono e provvedono ai controlli delle operazioni connesse all'intervento pubblico di cui sono responsabili e ne assumono la responsabilità generale.

Articolo 8

Poteri della Commissione

1.   Per garantire il corretto funzionamento del sistema previsto all'articolo 7, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 111 riguardanti:

a)

le condizioni minime per il riconoscimento degli organismi pagatori e per i organismi di coordinamento di cui all'articolo 7, rispettivamente, paragrafi 2 e 4;

b)

gli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda l'intervento pubblico e le norme relative alla natura delle loro responsabilità in materia di gestione e di controllo.

2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti:

a)

le procedure per il rilascio, la revoca e la revisione del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, nonché le procedure per la supervisione del riconoscimento degli organismi pagatori;

b)

le attività e i controlli oggetto della dichiarazione di gestione degli organismi pagatori;

c)

il funzionamento dell'organismo di coordinamento e la notifica alla Commissione delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

Articolo 9

Organismi di certificazione

1.   L'organismo di certificazione è un organismo di revisione pubblico o privato designato dallo Stato membro. Qualora sia un organismo di revisione privato e ove previsto dalla normativa unionale o nazionale applicabile, è selezionato dallo Stato membro mediante una procedura di appalto pubblico. Esso esprime un parere, redatto in conformità degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia di audit, sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso. Tale parere indica inoltre se l'esame mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione.

L'organismo di certificazione possiede la competenza tecnica necessaria. Esso è operativamente indipendente dall'organismo pagatore e dall'organismo di coordinamento interessati, nonché dall'autorità che ha riconosciuto tale organismo.

2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti i compiti degli organismi di certificazione, inclusi i controlli, nonché i certificati, le relazioni e i relativi documenti di accompagnamento che tali organismi devono redigere. In vista della necessità di massimizzare l'efficienza degli audit sulle operazioni e del giudizio professionale degli auditor, con riguardo ad un approccio integrato, gli atti di esecuzione stabiliscono altresì:

a)

i principi degli audit su cui si fondano i pareri dell'organismo di certificazione, inclusa una valutazione dei rischi, controlli interni ed il livello richiesto degli elementi probatori di audit;

b)

le metodologie di audit utilizzate dagli organismi di certificazione, tenuto conto degli standard internazionali in materia di auditing, ogni qualvolta formulano i loro pareri, compreso, se del caso, il ricorso ad un campione singolo integrato per ciascuna popolazione, nonché, ove opportuno, la possibilità di accompagnare i controlli in loco degli organismi pagatori.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

Articolo 10

Ammissibilità dei pagamenti eseguiti dagli organismi pagatori

Le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5 possono beneficiare di un finanziamento unionale solo se sono state eseguite da organismi pagatori riconosciuti.

Articolo 11

Pagamento integrale ai beneficiari

Salvo esplicita disposizione contraria prevista dal diritto dell'Unione, i pagamenti relativi ai finanziamenti previsti dal presente regolamento sono versati integralmente ai beneficiari.

TITOLO III

SISTEMA DI CONSULENZA AZIENDALE

Articolo 12

Principio e ambito d'applicazione

1.   Gli Stati membri istituiscono un sistema di consulenza per i beneficiari sulla conduzione del terreno e dell'azienda ("sistema di consulenza aziendale"). Tale sistema di consulenza è gestito da organismi pubblici designati e/o organismi privati selezionati.

2.   Il sistema di consulenza aziendale contempla come minimo:

a)

gli obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I;

b)

le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento (UE) n. 1307/2013;

c)

misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo rurale volte all'ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione e all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;

d)

i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE;

e)

i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare l'obbligo di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE.

3.   Il sistema di consulenza aziendale può inoltre contemplare in particolare:

a)

la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attività economica;

b)

la gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante;

c)

i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all'articolo 28, paragrafo 3, e all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

d)

le informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 13

Requisiti specifici relativi al sistema di consulenza aziendale

1.   Gli Stati membri assicurano che i consulenti che operano nel sistema di consulenza aziendale siano in possesso delle qualifiche adeguate e ricevano regolarmente un'adeguata formazione.

2.   Gli Stati membri garantiscono una netta separazione tra le attività di consulenza e le attività di controllo. A tale riguardo e senza pregiudizio delle disposizioni normative nazionali in materia di accesso del pubblico ai documenti, gli Stati membri provvedono affinché gli organismi selezionati e designati di cui all'articolo 12, paragrafo 1, non svelino dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro attività di consulenza a persone diverse dal beneficiario che gestisce l'azienda in questione, tranne nel caso di irregolarità o infrazioni rilevate nel corso della loro attività per le quali il diritto unionale o nazionale prescrive l'obbligo di informare le autorità pubbliche, specialmente in caso di reato.

3.   L'autorità nazionale interessata fornisce al potenziale beneficiario, principalmente con mezzi elettronici, l'elenco degli organismi selezionati e designati di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

Articolo 14

Accesso al sistema di consulenza aziendale

I beneficiari e gli agricoltori che non percepiscono un sostegno nell'ambito della PAC possono ricorrere al sistema di consulenza aziendale a titolo volontario.

Fatto salvo l'articolo 99, paragrafo 2, quarto comma, gli Stati membri possono tuttavia stabilire, secondo criteri oggettivi, le categorie di beneficiari che hanno accesso prioritario al sistema di consulenza aziendale, comprese le reti che operano con mezzi limitati ai sensi degli articoli 53, 55 e 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

In tali casi, gli Stati membri assicurano che sia data la priorità agli agricoltori il cui accesso ai sistemi di consulenza diversi dal sistema di consulenza aziendale è il più limitato.

Il sistema di consulenza aziendale garantisce l'accesso dei beneficiari a un servizio di consulenza che tiene conto della situazione specifica della loro azienda.

Articolo 15

Poteri della Commissione

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme sull'attuazione uniforme del sistema di consulenza aziendale onde renderlo pienamente operativo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

TITOLO IV

GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI

CAPO I

FEAGA

Sezione 1

Finanziamento delle spese

Articolo 16

Massimale di bilancio

1.   Il massimale annuo delle spese del FEAGA è costituito dagli importi massimi fissati per tale Fondo dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.

2.   Qualora il diritto dell'Unione preveda che sugli importi di cui al paragrafo 1 siano operate detrazioni o aumenti, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 116, il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA in base ai dati indicati nel diritto dell'Unione.

Articolo 17

Pagamenti mensili

1.   Gli stanziamenti necessari per il finanziamento delle spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione sotto forma di pagamenti mensili, calcolati in base alle spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di un periodo di riferimento.

2.   Fino al versamento dei pagamenti mensili da parte della Commissione, gli Stati membri mobilizzano le risorse finanziarie necessarie per procedere alle spese in funzione dei bisogni dei loro organismi pagatori riconosciuti.

Articolo 18

Modalità relative ai pagamenti mensili

1.   La Commissione procede ai pagamenti mensili, fatta salva l'applicazione degli articoli 51 e 52, per le spese effettuate nel corso del mese di riferimento dagli organismi pagatori riconosciuti.

2.   I pagamenti mensili sono versati ad ogni Stato membro entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di esecuzione delle spese. Le spese effettuate dagli Stati membri dal 1o al 15 ottobre sono considerate come effettuate nel mese di ottobre. Le spese effettuate dal 16 al 31 ottobre si considerano effettuate nel mese di novembre.

3.   La Commissione adotta atti di esecuzione riguardanti i pagamenti mensili da versare. Mediante tali atti di esecuzione, la Commissione stabilisce tra l'altro l'importo di tali pagamenti mensili in base ad una dichiarazione delle spese presentata dagli Stati membri e alle informazioni fornite a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, tenendo conto delle riduzioni o delle sospensioni applicate a norma dell'articolo 41 o di eventuali altre correzioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2.

4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione senza ricorrere alla procedura di cui all'articolo 116 che determinino pagamenti supplementari ovvero di applicare deduzioni. In tal caso, il comitato di cui all'articolo 116, paragrafo 1 ne è informato nel corso della riunione successiva.

Articolo 19

Spese amministrative e di personale

Le spese connesse ai costi amministrativi e di personale effettuate dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA non sono finanziate dal FEAGA.

Articolo 20

Spese connesse all'intervento pubblico

1.   Se nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati non è fissato alcun importo unitario per un intervento pubblico, il FEAGA finanzia tale misura in base ad importi forfettari uniformi per tutta l'Unione, in particolare per quanto riguarda i fondi provenienti dagli Stati membri utilizzati per l'acquisto di prodotti all'intervento, per le operazioni materiali connesse all'ammasso e, se del caso, per la trasformazione dei prodotti di intervento.

2.   Per garantire il finanziamento delle spese di intervento pubblico da parte del FEAGA, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 riguardanti:

a)

il tipo di misure ammesse a beneficiare del finanziamento dell'Unione e le condizioni per il loro rimborso;

b)

le condizioni di ammissibilità e le modalità di calcolo in base agli elementi effettivamente constatati dagli organismi pagatori, o in base a forfait stabiliti dalla Commissione, oppure in base a importi forfettari o non forfettari previsti dalla legislazione agricola settoriale.

3.   Ai fini di una gestione corretta degli stanziamenti iscritti per il FEAGA nel bilancio dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 recanti norme riguardanti il valore da attribuire alle operazioni riguardanti l'intervento pubblico e le misure da adottare in caso di perdita o deterioramento dei prodotti in regime d'intervento pubblico, nonché la determinazione degli importi da finanziare.

4.   La Commissione adotta atti di esecuzione volti a fissare gli importi di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2.

Articolo 21

Acquisizione di immagini satellitari

L'elenco delle immagini satellitari necessarie a fini di controllo è approvato dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità delle specifiche elaborate da ogni Stato membro.

La Commissione fornisce gratuitamente le immagini satellitari agli organismi di controllo o ai fornitori di servizi autorizzati da tali organismi a rappresentarli.

La Commissione resta la proprietaria delle immagini satellitari e le recupera al termine dei lavori. Essa può anche prevedere l'esecuzione di lavori miranti a perfezionare le tecniche e i metodi di lavoro con riferimento all'ispezione delle superfici agricole mediante telerilevamento.

Articolo 22

Monitoraggio delle risorse agricole

Le misure finanziate a norma dell'articolo 6, lettera c), hanno lo scopo di dotare la Commissione dei mezzi per l'effettuazione delle seguenti attività:

a)

gestire i mercati agricoli dell'Unione in un contesto globale;

b)

garantire il monitoraggio agroeconomico e agroambientale dei terreni agricoli, compresa l'agroforestazione, e delle condizioni delle colture in modo da permettere l'esecuzione di stime, in particolare riguardanti le rese e la produzione agricola;

c)

condividere l'accesso a tali stime in un contesto internazionale, come nell'ambito delle iniziative coordinate da organizzazioni delle Nazioni Unite o da altre agenzie internazionali;

d)

contribuire alla trasparenza dei mercati mondiali; e

e)

garantire il controllo tecnologico a posteriori del sistema agrometeorologico.

Le misure finanziate a norma dell'articolo 6, lettera c), riguardano la raccolta o l'acquisto delle informazioni necessarie per l'attuazione e il monitoraggio della PAC, segnatamente i dati satellitari e i dati meteorologici, la creazione di un'infrastruttura di dati spaziali e di un sito internet, la realizzazione di studi specifici sulle condizioni climatiche, il ricorso al telerilevamento per fornire assistenza nel monitoraggio della sanità dei suoli e l'aggiornamento dei modelli agrometeorologici ed econometrici. Se necessario, tali misure sono realizzate in collaborazione con laboratori ed organismi nazionali.

Articolo 23

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano:

a)

le norme relative al finanziamento previsto all'articolo 6, lettere b) e c),

b)

modalità d'esecuzione delle misure di cui agli articoli 21 e 22 per raggiungere gli obiettivi prefissati,

c)

un quadro che disciplina l'acquisizione, il perfezionamento e l'uso delle immagini satellitari e dei dati meteorologici e i termini applicabili.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

Sezione 2

Disciplina di bilancio

Articolo 24

Rispetto del massimale

1.   In qualsiasi fase della procedura di bilancio e dell'esecuzione del bilancio, gli stanziamenti relativi alle spese del FEAGA non possono superare l'importo di cui all'articolo 16.

Tutti gli strumenti legislativi proposti dalla Commissione e adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, dal Consiglio o dalla Commissione rispettano l'importo di cui all'articolo 16 se hanno un'incidenza sul bilancio del FEAGA.

2.   Qualora il diritto dell'Unione preveda un massimale finanziario in euro delle spese agricole per un dato Stato membro, tali spese sono rimborsate al medesimo Stato nel limite di tale massimale fissato in euro, in caso di applicazione dell'articolo 41, fatti salvi gli eventuali adattamenti necessari.

3.   I massimali nazionali dei pagamenti diretti di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1307/2013, corretti alla luce degli adattamenti di cui all'articolo 26 del presente regolamento, sono considerati massimali finanziari in euro.

Articolo 25

Riserva per le crisi nel settore agricolo

È istituita una riserva per le crisi nel settore agricolo intesa a offrire un sostegno supplementare al settore agricolo in caso di gravi crisi che interessano la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli ("riserva per le crisi nel settore agricolo") mediante l'applicazione, all'inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti con il meccanismo della disciplina finanziaria di cui all'articolo 26.

L'importo globale della riserva è pari a 2 800 milioni di EUR frazionato in rate annue uguali di 400 milioni di EUR (a prezzi del 2011) per il periodo 2014-2020 e rientra nella rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale di cui all'allegato del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.

Articolo 26

Disciplina finanziaria

1.   Al fine di garantire il rispetto dei massimali annuali fissati nel regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 per il finanziamento delle spese di mercato e dei pagamenti diretti, è fissato un tasso di adattamento dei pagamenti diretti nel momento in cui le previsioni di finanziamento delle misure che rientrano in tale sottomassimale di un dato esercizio finanziario indicano che vi sarà un superamento dei massimali annuali applicabili.

2.   Entro il 31 marzo dell'anno civile in relazione al quale si applica l'adattamento di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante il tasso di adattamento.

3.   Qualora entro il 30 giugno di un dato anno il Parlamento europeo e il Consiglio non abbiano fissato il tasso di adattamento, la Commissione procede alla sua fissazione mediante atti di esecuzione e ne informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio. Tali atti di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2.

4.   Entro il 1o dicembre la Commissione può, in base ai nuovi elementi in suo possesso, adottare atti di esecuzione volti ad adeguare il tasso di adattamento fissato conformemente ai paragrafi 2 o 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2.

5.   In deroga all'articolo 169, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, gli Stati membri rimborsano gli stanziamenti riportati conformemente all'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ai beneficiari finali ai quali è stato applicato, nell'esercizio al quale sono riportati gli stanziamenti, l'adattamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Il rimborso di cui al primo comma si applica soltanto ai beneficiari finali negli Stati membri in cui si applica la disciplina finanziaria nell'esercizio precedente.

6.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le condizioni e le modalità applicabili agli stanziamenti riportati a norma dell'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, allo scopo di finanziare le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2.

7.   Al momento dell'applicazione del presente articolo l'importo della riserva per le crisi nel settore agricolo di cui all'articolo 25 è incluso nella determinazione del tasso di adattamento. Gli importi che, entro la fine dell'esercizio finanziario, non sono stati messi a disposizione per le misure di crisi sono versati in conformità del paragrafo 5 del presente articolo.

Articolo 27

Procedura della disciplina di bilancio

1.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, contemporaneamente al progetto di bilancio per l'esercizio N, le previsioni per gli esercizi N - 1, N e N + 1.

2.   Qualora, in fase di elaborazione del progetto di bilancio per l'esercizio N, emerga che l'importo di cui all'articolo 16 rischia di essere superato per tale esercizio, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio, oppure al Consiglio, le misure necessarie per garantire il rispetto di tale importo.

3.   Ove ritenga che esista un rischio di superamento dell'importo di cui all'articolo 16, senza che le sia possibile adottare misure adeguate per risanare la situazione nell'ambito delle sue competenze, la Commissione propone in qualsiasi momento altre misure per garantire il rispetto di tale importo. Nel caso in cui la base giuridica della misura pertinente sia l'articolo 43, paragrafo 3, TFUE tali misure sono adottate dal Consiglio. Nel caso in cui la base giuridica della misura pertinente è l'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, tale misura è adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

4.   Se al termine dell'esercizio di bilancio N le domande di rimborso degli Stati membri superano o rischiano di superare l'importo di cui all'articolo 16, la Commissione:

a)

prende in considerazione tali domande in proporzione alle domande presentate dagli Stati membri ed entro i limiti del bilancio disponibile e adotta atti di esecuzione che fissano in maniera provvisoria l'importo dei pagamenti per il mese considerato;

b)

entro il 28 febbraio dell'anno successivo stabilisce la situazione per tutti gli Stati membri per quanto riguarda il finanziamento unionale relativo all'esercizio precedente;

c)

adotta atti di esecuzione che stabiliscono l'importo globale del finanziamento unionale, ripartito per Stato membro, in base ad un tasso unico di finanziamento, nei limiti del bilancio che era disponibile per i pagamenti mensili;

d)

procede, al più tardi al momento dei pagamenti mensili del mese di marzo dell'anno N + 1, all'eventuale pagamento delle compensazioni tra Stati membri.

Gli atti di esecuzione di cui primo comma, lettere a) e c), sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2.

Articolo 28

Sistema di allarme e di monitoraggio

Al fine di garantire che il massimale di bilancio di cui all'articolo 16 non sia superato, la Commissione adotta un sistema di allarme e di monitoraggio mensile delle spese del FEAGA.

A tal fine, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, la Commissione determina le previsioni delle spese mensili basandosi, all'occorrenza, sulla media delle spese mensili dei tre anni precedenti.

La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che esamina l'andamento delle spese effettuate rispetto alle previsioni e che comporta una valutazione dell'esecuzione prevedibile per l'esercizio in corso.

Articolo 29

Tasso di cambio di riferimento

1.   Quando adotta il progetto di bilancio, oppure una lettera rettificativa del progetto di bilancio che riguarda le spese agricole, la Commissione utilizza, per elaborare le stime di bilancio del FEAGA, il tasso di cambio medio tra euro e dollaro statunitense rilevato sul mercato nell'ultimo trimestre conclusosi almeno 20 giorni prima dell'adozione del documento di bilancio da parte della Commissione stessa.

2.   Quando adotta un progetto di bilancio rettificativo e suppletivo, oppure una lettera rettificativa di questo, nella misura in cui tali documenti riguardino gli stanziamenti relativi alle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), la Commissione utilizza:

a)

il tasso di cambio tra euro e dollaro statunitense effettivamente rilevato in media sul mercato a decorrere dal 1o agosto dell'esercizio finanziario precedente fino alla fine dell'ultimo trimestre conclusosi almeno 20 giorni prima che la Commissione adotti il documento di bilancio e al massimo il 31 luglio dell'esercizio in corso;

b)

il tasso medio effettivamente constatato nel corso dell'ultimo trimestre conclusosi almeno 20 giorni prima che la Commissione adotti il documento di bilancio, in previsione per l'esercizio restante.

CAPO II

Feasr

Sezione 1

Disposizioni generali relative al feasr

Articolo 30

Divieto di doppio finanziamento

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione.

Articolo 31

Disposizioni comuni per tutti i pagamenti

1.   In conformità dell'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, i pagamenti dei contributi del FEASR di cui all'articolo 5 del presente Regolamento effettuati dalla Commissione non superano gli impegni di bilancio.

Tali pagamenti sono imputati all'impegno di bilancio aperto da più lunga data.

2.   Si applica l'articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Sezione 2

Finanziamento dei programmi di sviluppo rurale

Articolo 32

Partecipazione finanziaria del FEASR

La partecipazione finanziaria del FEASR alle spese dei programmi di sviluppo rurale è stabilita per ciascun programma, nei limiti dei massimali fissati dal diritto dell'Unione in materia di sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

Articolo 33

Impegni di bilancio

Per quanto riguarda gli impegni del bilancio dell'Unione per i programmi di sviluppo rurale, si applica l'articolo 76 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Sezione 3

Contributo finanziario ai programmi di sviluppo rurale

Articolo 34

Disposizioni applicabili ai pagamenti per i programmi di sviluppo rurale

1.   Gli stanziamenti necessari per finanziare le spese di cui all'articolo 5 sono messi a disposizione degli Stati membri sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di pagamento di un saldo, come illustrato nella presente sezione.

2.   Il totale cumulato del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi non supera il 95 % del contributo del FEASR ad ogni programma di sviluppo rurale.

Al raggiungimento del massimale del 95 % gli Stati membri continuano a trasmettere le domande di pagamento alla Commissione.

Articolo 35

Versamento del prefinanziamento

1.   Una volta adottata la decisione con cui approva il programma di sviluppo rurale, la Commissione versa allo Stato membro un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate come segue:

a)

nel 2014: l'1 % dell'ammontare del contributo del FEASR al programma per l'intero periodo di programmazione e l'1,5 % dell'ammontare del contributo del FEASR al programma per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli articoli 122 e 143 TFUE, o a titolo del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2013 ai sensi degli articoli 136 e 143 TFUE;

b)

nel 2015: l'1 % dell'ammontare del contributo del FEASR al programma per l'intero periodo di programmazione e l'1,5 % dell'ammontare del contributo del FEASR al programma per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli articoli 122 e 143 TFUE, o a titolo del FESF, o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2014 ai sensi degli articoli 136 e 143 TFUE;

c)

nel 2016: l'1 % dell'ammontare del contributo del FEASR al programma per l'intero periodo di programmazione.

Nel caso di un programma di sviluppo rurale adottato nel 2015 o successivamente, le rate precedenti sono versate nell'anno di adozione.

2.   Alla Commissione è rimborsato l'intero importo del prefinanziamento qualora nei 24 mesi successivi alla data del versamento della prima parte del prefinanziamento non sia stata effettuata alcuna spesa né sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa per il relativo programma di sviluppo rurale.

3.   Gli interessi generati dal prefinanziamento sono destinati al relativo programma di sviluppo rurale e dedotti dall'importo delle spese pubbliche indicate nella dichiarazione finale di spesa.

4.   La liquidazione contabile dell'intero importo versato a titolo di prefinanziamento è effettuata secondo la procedura di cui all'articolo 51 del presente regolamento prima della chiusura del relativo programma di sviluppo rurale.

Articolo 36

Pagamenti intermedi

1.   Per ciascun programma di sviluppo rurale sono effettuati pagamenti intermedi calcolati applicando il tasso di cofinanziamento di ciascuna misura alle spese pubbliche effettuate per tale misura di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

2.   La Commissione effettua pagamenti intermedi, nei limiti delle disponibilità di bilancio e tenendo conto delle riduzioni e delle sospensioni applicate ai sensi dell'articolo 41, per rimborsare le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti per l'esecuzione dei programmi.

3.   La Commissione procede a ciascun pagamento intermedio purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

le sia stata trasmessa una dichiarazione delle spese firmata dall'organismo pagatore riconosciuto, a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, lettera c);

b)

sia rispettato l'importo globale del contributo del FEASR assegnato ad ogni misura per l'intero periodo coperto dal programma interessato;

c)

le sia stata trasmessa l'ultima relazione annuale di esecuzione del programma di sviluppo rurale.

4.   Nel caso in cui non sia rispettata una delle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione ne informa immediatamente l'organismo pagatore riconosciuto o l'organismo di coordinamento, se quest'ultimo è stato designato. In caso di mancata osservanza di una delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera a) o lettera c), la dichiarazione di spesa non è ammissibile.

5.   Fatta salva l'applicazione degli articoli 51 e 52, la Commissione effettua i pagamenti intermedi entro un termine non superiore a 45 giorni a decorrere dalla registrazione di una dichiarazione di spesa rispondente alle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

6.   Gli organismi pagatori riconosciuti elaborano e trasmettono alla Commissione, direttamente o tramite l'organismo di coordinamento, qualora lo stesso sia stato designato, dichiarazioni di spesa intermedie relative ai programmi di sviluppo rurale, secondo una periodicità fissata dalla Commissione.

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i periodi nei quali gli organismi pagatori riconosciuti inoltrano tali dichiarazioni di spesa intermedie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

Tali dichiarazioni di spesa riguardano le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di ciascun periodo interessato. Tuttavia, nei casi in cui le spese di cui all'articolo 65, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013 non possano essere dichiarate alla Commissione in tale periodo poiché la modifica del programma non è ancora stata approvata dalla Commissione, tali spese possono essere dichiarate nel corso di periodi successivi.

Le dichiarazioni di spesa intermedie relative alle spese effettuate a partire dal 16 ottobre sono imputate al bilancio dell'anno successivo.

7.   Si applica l'articolo 83 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 37

Versamento del saldo e chiusura del programma

1.   La Commissione procede al pagamento del saldo nei limiti delle disponibilità di bilancio, in base al piano di finanziamento in vigore, dopo aver ricevuto l'ultima relazione annuale sullo stato di attuazione di un programma di sviluppo rurale, i conti annuali dell'ultimo esercizio di attuazione del relativo programma di sviluppo rurale e la corrispondente decisione di liquidazione. Tali conti sono presentati alla Commissione entro i sei mesi successivi al termine ultimo di ammissibilità delle spese di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e riguardano le spese effettuate dall'organismo pagatore riconosciuto fino al termine ultimo di ammissibilità delle spese.

2.   Il pagamento del saldo è effettuato entro sei mesi dalla data in cui la Commissione ha ritenuto ammissibili le informazioni e i documenti indicati al paragrafo 1 del presente articolo e in cui sono stati liquidati gli ultimi conti annuali. Fatto salvo l'articolo 38, paragrafo 5, dopo il pagamento del saldo la Commissione disimpegna entro sei mesi gli importi che rimangono impegnati.

3.   La mancata trasmissione alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 1 dell'ultima relazione annuale di attuazione e dei documenti necessari per la liquidazione dei conti dell'ultimo anno di attuazione del programma comporta il disimpegno automatico del saldo, a norma dell'articolo 38.

Articolo 38

Disimpegno automatico relativo ai programmi di sviluppo rurale

1.   La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativo ad un programma di sviluppo rurale che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 3, a titolo di spese effettuate, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio.

2.   La parte degli impegni di bilancio ancora aperti allo scadere del termine ultimo di ammissibilità per le spese di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, per la quale non sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa entro sei mesi da tale termine, è disimpegnata automaticamente.

3.   In caso di procedimento giudiziario o di ricorso amministrativo aventi effetto sospensivo, il termine di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, allo scadere del quale interviene il disimpegno automatico, è interrotto, per l'importo corrispondente alle operazioni interessate, per la durata di tale procedimento o ricorso amministrativo, a condizione che la Commissione riceva dallo Stato membro un'informazione motivata entro il 31 dicembre dell'anno N + 3.

4.   Non sono prese in considerazione nel calcolo del disimpegno automatico:

a)

la parte degli impegni di bilancio per la quale è stata presentata una dichiarazione di spesa, ma il cui rimborso è ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 dicembre dell'anno N + 3;

b)

la parte degli impegni di bilancio che un organismo pagatore non ha potuto pagare per causa di forza maggiore, con serie ripercussioni sulla realizzazione del programma di sviluppo rurale. Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore ne dimostrano le conseguenze dirette sull'attuazione di tutto o di parte del programma.

Lo Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni sulle eccezioni di cui al primo comma entro il 31 gennaio per quanto riguarda gli importi dichiarati entro la fine dell'anno precedente.

5.   La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro se esiste il rischio di applicazione del disimpegno automatico. La Commissione comunica allo Stato membro l'importo del disimpegno automatico risultante dalle informazioni in suo possesso. Lo Stato membro dispone di un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento di tale informazione per dare il proprio accordo sull'importo del disimpegno o per presentare osservazioni. La Commissione procede al disimpegno automatico entro i nove mesi successivi al termine ultimo risultante dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 3.

6.   In caso di disimpegno automatico, la partecipazione del FEASR al corrispondente programma di sviluppo rurale è ridotta, per l'anno considerato, dell'importo oggetto del disimpegno automatico. Lo Stato membro presenta per approvazione alla Commissione un piano di finanziamento riveduto allo scopo di ripartire l'importo della riduzione del contributo tra le misure. In assenza di tale piano, la Commissione riduce proporzionalmente gli importi assegnati ad ogni misura.

CAPO III

Disposizioni comuni

Articolo 39

Esercizio finanziario agricolo

Fatte salve le disposizioni speciali sulle dichiarazioni delle spese e delle entrate relative all'intervento pubblico, stabilite dalla Commissione a norma dell'articolo 46, paragrafo 6, lettera a), l'esercizio finanziario agricolo comprende le spese pagate e le entrate ricevute e contabilizzate nel bilancio dei Fondi dagli organismi pagatori per l'esercizio finanziario N che inizia il 16 ottobre dell'anno N-1 e termina il 15 ottobre dell'anno N.

Articolo 40

Rispetto dei termini di pagamento

Qualora il diritto dell'Unione fissi termini di pagamento, qualsiasi pagamento eseguito dagli organismi pagatori ai beneficiari anteriormente alla prima data possibile e dopo l'ultima data possibile per l'esecuzione del pagamento comporta l'inammissibilità dei pagamenti al finanziamento unionale, salvo nei casi, alle condizioni ed entro i limiti determinati in base al principio di proporzionalità.

Al fine di pagare le spese effettuate anteriormente alla prima data possibile o dopo l'ultima data possibile per l'esecuzione del pagamento stabilita per il finanziamento unionale limitando nel contempo il relativo impatto finanziario, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 115, deroganti alla norma contenuta nel primo comma.

Articolo 41

Riduzione e sospensione dei pagamenti mensili e dei pagamenti intermedi

1.   Qualora le dichiarazioni di spesa o le informazioni di cui all'articolo 102 permettano alla Commissione di stabilire che le spese sono state effettuate da organismi diversi dagli organismi pagatori riconosciuti, che i periodi previsti per il pagamento o i massimali finanziari fissati dal diritto dell'Unione non sono stati rispettati, oppure che la spesa non è stata altrimenti effettuata in conformità delle regole dell'Unione, la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti mensili o i pagamenti intermedi allo Stato membro di cui si tratta nell'ambito degli atti di esecuzione riguardanti i pagamenti mensili di cui all'articolo 18, paragrafo 3, oppure nell'ambito dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 36, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni.

Qualora le dichiarazioni di spesa o le informazioni di cui all'articolo 102 non le permettano di concludere che le spese sono state effettuate in conformità delle regole dell'Unione, la Commissione invita lo Stato membro di cui si tratta a fornirle informazioni supplementari e a presentare le sue osservazioni entro un termine che non è inferiore a 30 giorni. In assenza di risposta dello Stato membro entro il periodo prestabilito, oppure se la risposta è ritenuta insoddisfacente o dimostra che le spese non sono state effettuate in conformità delle regole dell'Unione, la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti mensili o i pagamenti intermedi allo Stato membro di cui si tratta nell'ambito degli atti di esecuzione riguardanti i pagamenti mensili di cui all'articolo 18, paragrafo 3, oppure nell'ambito dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 36.

2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che riducano o sospendano i pagamenti mensili o i pagamenti intermedi ad uno Stato membro se mancano uno o più degli elementi essenziali del sistema di controllo nazionale o sono inoperanti a causa della gravità o della persistenza delle lacune constatate, oppure se esistono analoghe gravi lacune nel sistema per il recupero dei pagamenti irregolari e se una delle condizioni seguenti è soddisfatta:

a)

se le lacune di cui al primo comma hanno per loro natura carattere continuativo e hanno dato luogo all'adozione di almeno due atti di esecuzione in applicazione dell'articolo 52 mediante i quali la spesa dello Stato membro di cui si tratta è stata esclusa dal finanziamento unionale oppure

b)

se la Commissione conclude che lo Stato membro non è in grado di attuare le misure correttive necessarie a breve termine, in conformità di un piano d'azione contenente chiari indicatori dei progressi, da stabilire in consultazione con la Commissione.

La riduzione o la sospensione si applica alle spese corrispondenti effettuate dall'organismo pagatore nel quale sono state riscontrate le lacune, per un periodo da determinare mediante gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo, non superiore a 12 mesi. Se persistono le condizioni per la riduzione, la Commissione può adottare atti di esecuzione che proroghino tale periodo per ulteriori periodi, fino a un massimo di 12 mesi in totale. La riduzione e la sospensione non sono prorogate se cessano di sussistere tali condizioni.

Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116 paragrafo 2.

Prima di adottare gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo, la Commissione comunica la propria intenzione allo Stato membro e lo invita a reagire entro un termine non inferiore a 30 giorni.

Gli atti di esecuzione che determinano i pagamenti mensili di cui all'articolo 18, paragrafo 3, oppure ai pagamenti intermedi di cui all'articolo 36, tengono conto degli atti di esecuzione adottati in virtù del presente paragrafo.

3.   Le riduzioni e le sospensioni adottate in virtù del presente articolo si applicano in conformità del principio di proporzionalità e non pregiudicano l'applicazione degli articoli 51 e 52.

4.   Le riduzioni e le sospensioni adottate in virtù del presente articolo lasciano impregiudicati gli articoli 19, 22 e 23 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Le sospensioni di cui agli articoli 17 e 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013 si applicano secondo la procedura fissata al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 42

Sospensione dei pagamenti in caso di presentazione tardiva

Nei casi in cui la legislazione agricola settoriale faccia obbligo agli Stati membri di presentare, entro determinati termini, informazioni sul numero dei controlli effettuati a norma dell'articolo 59 e sui loro risultati e qualora tali termini siano superati dagli Stati membri, la Commissione può sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 18, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 36, a condizione che la Commissione abbia messo a disposizione degli Stati membri in tempo utile prima dell'inizio del periodo di riferimento tutte le informazioni, i moduli e le istruzioni necessari alla compilazione di dette statistiche. L'importo da sospendere non supera l'1,5 % delle spese per le quali non sono state presentate in tempo le pertinenti statistiche. Nell'applicare la sospensione, la Commissione agisce nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo conto dell'entità del ritardo. In particolare, si prende in considerazione se la presentazione tardiva delle informazioni metta a rischio il meccanismo annuale di discarico del bilancio. Prima di sospendere i pagamenti mensili la Commissione ne dà comunicazione scritta allo Stato membro interessato. La Commissione rimborsa gli importi sospesi quando riceve le informazioni statistiche dagli Stati membri interessati, a condizione che le date delle ricevute non siano posteriori al 31 gennaio dell'anno successivo.

Articolo 43

Entrate a destinazione specifica

1.   Sono entrate con destinazione specifica, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012:

a)

gli importi che, in applicazione dell'articolo 40 e dell'articolo 51 per quanto riguarda le spese del FEAGA e degli articoli 52 e 54, devono essere versati al bilancio dell'Unione, con i relativi interessi;

b)

gli importi riscossi o recuperati in applicazione della parte II, titolo I, capo III, sezione III, del regolamento (CE) n. 1234/2007;

c)

gli importi riscossi in seguito all'imposizione di sanzioni in conformità delle norme specifiche previste dalla legislazione agricola settoriale, tranne ove tale legislazione preveda espressamente che detti importi possono essere trattenuti dagli Stati membri;

d)

gli importi corrispondenti a sanzioni applicate in conformità delle regole di condizionalità stabilite nel titolo VI, capo II, per quanto riguarda la spesa del FEAGA;

e)

gli importi corrispondenti a incameramenti di cauzioni, di fideiussioni o di garanzie costituite a norma del diritto dell'Unione adottata nel quadro della PAC, escluso lo sviluppo rurale e successivamente forfetizzati. Tuttavia le cauzioni incamerate, costituite per il rilascio di titoli di importazione o di esportazione, oppure nell'ambito di una procedura di gara al solo scopo di garantire la serietà delle offerte presentate, sono trattenute dagli Stati membri.

2.   Gli importi di cui al paragrafo 1 sono versati nel bilancio dell'Unione e, in caso di riutilizzazione, sono usati esclusivamente per finanziare spese del FEAGA o del FEASR.

3.   Il presente regolamento si applica mutatis mutandis alle entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 1.

4.   Per quanto riguarda il FEAGA, alla contabilizzazione delle entrate con destinazione specifica contemplate dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 170 e 171 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 44

Contabilità separata

Ogni organismo pagatore tiene una contabilità separata degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'Unione per i Fondi.

Articolo 45

Misure di informazione

1.   La comunicazione di informazioni finanziata a norma dell'articolo 6, lettera e), ha in particolare lo scopo di contribuire a spiegare, attuare e sviluppare la PAC e a sensibilizzare il pubblico ai suoi contenuti e ai suoi obiettivi, ripristinare la fiducia dei consumatori a seguito di crisi attraverso campagne informative, informare gli agricoltori e gli altri soggetti attivi nelle zone rurali, promuovere il modello agricolo europeo e aiutare i cittadini a comprenderlo.

Le informazioni fornite devono essere coerenti, obiettive ed esaurienti, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione, al fine di offrire un quadro generale fedele della PAC.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 possono configurarsi come:

a)

programmi di attività annuali o altre misure specifiche, presentati da parti terze;

b)

attività intraprese su iniziativa della Commissione.

Sono escluse le misure derivanti da un obbligo legale e le misure che beneficiano di un finanziamento nell'ambito di un'altra azione dell'Unione.

Per l'esecuzione delle attività di cui alla lettera b) la Commissione può essere assistita da esperti esterni.

Le misure di cui al primo comma contribuiscono alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.

3.   Entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione pubblica un invito presentare proposte alle condizioni definite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

4.   Le misure previste e attuate a norma del presente articolo sono comunicate al comitato di cui all'articolo 116, paragrafo 1.

5.   La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo.

Articolo 46

Poteri della Commissione

1.   Per tener conto delle entrate riscosse dagli organismi pagatori per conto del bilancio dell'Unione all'atto della realizzazione dei pagamenti in base alle dichiarazioni di spese trasmesse dagli Stati membri, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 relativi alle condizioni di compensazione di determinate spese ed entrate nell'ambito dei Fondi.

2.   Ai fini di un'equa ripartizione degli stanziamenti disponibili tra gli Stati membri, nei casi in cui all'apertura dell'esercizio il bilancio dell'Unione non sia ancora stato adottato, o se l'importo globale degli impegni previsti supera la soglia di cui all'articolo 170, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 del presente regolamento in merito al metodo applicabile agli stanziamenti di impegno e al pagamento degli importi.

3.   Per verificare la coerenza dei dati comunicati dagli Stati membri in merito alle spese o di altre informazioni previste dal presente regolamento, in caso di inosservanza dell'obbligo di comunicare informazioni alla Commissione a norma dell'articolo 102, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 sul rinvio dei pagamenti mensili agli Stati membri di cui all'articolo 42 in relazione alle spese nell'ambito del FEAGA e sulle condizioni che disciplinano la riduzione o sospensione da parte della Commissione dei pagamenti intermedi agli Stati membri nell'ambito del FEASR di cui a tale articolo.

4.   Nell'applicazione dell'articolo 42, al fine di garantire il rispetto del principio di proporzionalità, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 recanti norme riguardanti:

a)

l'elenco di misure a cui si applica l'articolo 42;

b)

il tasso di sospensione dei pagamenti di cui allo stesso articolo.

5.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano ulteriori particolari circa l'obbligo stabilito dall'articolo 44, insieme alle condizioni specifiche applicabili alle informazioni da registrare nella contabilità tenuta dagli organismi pagatori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

6.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme riguardanti:

a)

il finanziamento e la contabilizzazione delle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico ed altre spese finanziate dai Fondi;

b)

le condizioni e le modalità di esecuzione della procedura di disimpegno automatico;

c)

la procedura e altri dettagli pratici per il corretto funzionamento del meccanismo previsto nell'articolo 42.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

CAPO IV

Liquidazione contabile

Sezione I

Disposizioni generali

Articolo 47

Controlli effettuati in loco dalla Commissione

1.   Fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o dell'articolo 287 TFUE, nonché qualsiasi controllo eseguito a norma dell'articolo 322 TFUE o in base al regolamento (Euratom,CE) n. 2185/96 del Consiglio (30), la Commissione può organizzare controlli in loco negli Stati membri allo scopo di verificare, in particolare:

a)

la conformità delle prassi amministrative alle norme dell'Unione;

b)

l'esistenza dei documenti giustificativi necessari e la loro concordanza con le operazioni finanziate dal FEAGA o dal FEASR;

c)

le modalità secondo le quali sono realizzate e controllate le operazioni finanziate dal FEAGA o dal FEASR;

d)

il rispetto, da parte di un organismo pagatore, dei criteri di riconoscimento di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e la corretta applicazione da parte dello Stato membro delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 5.

Le persone autorizzate dalla Commissione dell'esecuzione per suo conto dei controlli in loco o gli agenti della Commissione che agiscono nell'ambito delle competenze loro conferite hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi i documenti e relativi metadati elaborati o ricevuti e conservati su supporto elettronico, inerenti alle spese finanziate dal FEAGA o dal FEASR.

I poteri di effettuare controlli in loco non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti ad agenti specificamente designati dal diritto nazionale. Fatte salve le disposizioni specifiche del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 (31) del Parlamento europeo e del Consiglio e (Euratom, CE) n. 2185/96, le persone autorizzate dalla Commissione ad intervenire per suo conto non prendono parte, in particolare, alle perquisizioni e all'interrogatorio formale delle persone, ai sensi del diritto dello Stato membro. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni raccolte.

2.   La Commissione preavvisa in tempo utile del controllo in loco lo Stato membro interessato o lo Stato membro sul cui territorio esso avrà luogo, tenendo conto dell'onere dell'organizzazione dei controlli sugli organismi pagatori sotto il profilo amministrativo. A tali controlli possono partecipare agenti dello Stato membro interessato.

Su richiesta della Commissione e con l'accordo dello Stato membro, le autorità competenti di detto Stato membro procedono a controlli complementari o ad indagini relative alle operazioni di cui al presente regolamento, A tali controlli possono partecipare gli agenti della Commissione o le persone da essa autorizzate a intervenire per suo conto.

Per migliorare i controlli la Commissione può, con l'accordo degli Stati membri interessati, richiedere l'assistenza delle autorità di detti Stati membri per determinati controlli o indagini.

Articolo 48

Accesso alle informazioni

1.   Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento dei Fondi e adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utile avviare nell'ambito della gestione del finanziamento unionale, compresi i controlli in loco.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a sua richiesta, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate per l'applicazione degli atti giuridici dell'Unione inerenti alla PAC, nella misura in cui questi atti abbiano un'incidenza finanziaria per il FEAGA o il FEASR.

3.   Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione le informazioni sulle irregolarità constatate e sui sospetti casi di frode e quelle relative alle azioni avviate per il recupero delle somme indebitamente versate in relazione a tali irregolarità e frodi ai sensi della sezione III del presente capo.

Articolo 49

Accesso ai documenti

Gli organismi pagatori riconosciuti conservano i documenti giustificativi dei pagamenti effettuati e i documenti relativi all'esecuzione dei controlli fisici e amministrativi previsti dal diritto dell'Unione e mettono tali documenti ed informazioni a disposizione della Commissione. Tali documenti giustificativi possono essere conservati elettronicamente alle condizioni stabilite dalla Commissione in base all'articolo 50, paragrafo 2.

Se i documenti sono conservati presso un'autorità, che agisce su delega di un organismo pagatore, incaricata dell'autorizzazione delle spese, quest'ultima trasmette all'organismo pagatore riconosciuto relazioni sul numero di controlli eseguiti, sul loro contenuto e sulle misure adottate sulla scorta dei risultati.

Articolo 50

Poteri della Commissione

1.   Per garantire l'applicazione corretta ed efficace delle disposizioni riguardanti i controlli in loco e l'accesso ai documenti e all'informazione di cui al presente capo, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 intesi a integrare gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare a norma del presente capo.

2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme riguardanti:

a)

le procedure relative agli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare in relazione ai controlli previsti dal presente capo;

b)

le procedure relative agli obblighi di cooperazione che gli Stati membri sono tenuti a rispettare per l'attuazione degli articoli 47 e 48;

c)

le procedure e le altre modalità pratiche relative all'obbligo di notifica di cui all'articolo 48, paragrafo 3;

d)

le condizioni applicabili alla conservazione dei documenti giustificativi di cui all'articolo 49, compresa la forma e la durata dell'archiviazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

Sezione II

Liquidazione

Articolo 51

Liquidazione contabile

Anteriormente al 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio considerato e in base alle informazioni trasmesse a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, lettera c), la Commissione adotta atti di esecuzione contenenti la sua decisione sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori riconosciuti. Tali atti di esecuzione riguardano la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali trasmessi e non pregiudicano l'adozione di decisioni successive a norma dell'articolo 52.

Essi sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2.

Articolo 52

Verifica di conformità

1.   Qualora constati che le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5 non sono state eseguite in conformità del diritto dell'Unione e, per il FEASR, in violazione della normativa unionale e nazionale applicabile, come previsto all'articolo 85 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione adotta atti di esecuzione che determinano gli importi da escludere dal finanziamento unionale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2.

2.   La Commissione valuta gli importi da escludere tenendo conto della gravità della non conformità constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo di infrazione, nonché del danno finanziario causato all'Unione. Essa basa l'esclusione sull'identificazione di importi indebitamente spesi e, se questi non possono essere identificati se non con uno sforzo sproporzionato, può applicare rettifiche estrapolate o forfettarie. Le rettifiche forfettarie sono effettuate solo quando, date le caratteristiche del caso o perché lo Stato membro non ha fornito alla Commissione le informazioni necessarie, non sia possibile mediante uno sforzo proporzionato identificare con maggiore precisione il danno finanziario causato all'Unione.

3.   Prima dell'adozione di una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato formano oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali entrambe le parti cercano di raggiungere un accordo sui provvedimenti da adottare. A questo punto della procedura agli Stati membri è data la possibilità di dimostrare che la portata reale dell'inosservanza è inferiore alla valutazione della Commissione.

In assenza di accordo lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare, entro un termine di quattro mesi, le posizioni delle parti. L'esito di tale procedura forma oggetto di una relazione presentata alla Commissione. La Commissione tiene conto delle raccomandazioni in essa contenute prima di adottare una decisione di rifiuto del finanziamento e motiva la sua eventuale decisione di non seguire tali raccomandazioni.

4.   Il rifiuto del finanziamento non può riguardare:

a)

le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, eseguite più di 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle proprie ispezioni;

b)

le spese per misure pluriennali che rientrano nelle spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o in quelle relative ai programmi di cui all'articolo 5, per le quali l'ultimo obbligo imposto al beneficiario risale a oltre 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle proprie ispezioni;

c)

le spese relative alle misure nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 5, diverse da quelle previste alla lettera b) del presente paragrafo, per le quali il pagamento o, se del caso, il pagamento del saldo da parte dell'organismo pagatore è stato effettuato oltre 24 mesi prima che la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro interessato i risultati delle proprie ispezioni.

5.   Il paragrafo 4 non si applica in caso di:

a)

irregolarità di cui alla sezione III del presente capo;

b)

aiuti nazionali per i quali è stata avviata dalla Commissione la procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE o infrazioni per le quali la Commissione ha inviato allo Stato membro interessato una lettera di costituzione in mora in conformità dell'articolo 258 TFUE;

c)

mancato rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi loro incombenti in virtù del titolo V, capo III, del presente regolamento, purché la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro i risultati delle proprie ispezioni entro 12 mesi dal ricevimento della relazione del medesimo Stato membro sui risultati dei controlli da esso effettuati sulla spesa considerata.

Articolo 53

Poteri della Commissione

1.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti l'attuazione:

a)

della liquidazione dei conti di cui all'articolo 51 per quanto riguarda le misure da adottare in relazione all'adozione della decisione e alla sua attuazione, compreso lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e i termini da rispettare;

b)

della verifica di conformità di cui all'articolo 52 per quanto riguarda le misure da adottare in relazione all'adozione della decisione e alla sua attuazione, compreso lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e i termini da rispettare, nonché la procedura di conciliazione prevista nel medesimo articolo, comprese la costituzione, le funzioni e la composizione dell'organo di conciliazione e le sue modalità di lavoro.

2.   Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

3.   Per consentire alla Commissione di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire l'applicazione efficace delle disposizioni relative alla verifica di conformità di cui all'articolo 52, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità dell'articolo 115, i criteri e la metodologia per applicare rettifiche.

Sezione III

Irregolarità

Articolo 54

Disposizioni comuni

1.   Gli Stati membri chiedono al beneficiario la restituzione di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza entro 18 mesi dall'approvazione e, se del caso, dal ricevimento da parte dell'organismo pagatore o dell'ente incaricato del recupero di una relazione di controllo o documento analogo, che indichi che vi è stata un'irregolarità. Al momento della richiesta di restituzione, gli importi corrispondenti sono inseriti nel registro dei debitori dell'organismo pagatore.

2.   Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero è a carico dello Stato membro interessato e il 50 % è a carico del bilancio dell'Unione, fermo restando l'obbligo per lo Stato membro di dare corso ai procedimenti di recupero in applicazione dell'articolo 58.

Qualora, nell'ambito del procedimento di recupero, un verbale amministrativo o giudiziario avente carattere definitivo constati l'assenza di irregolarità, lo Stato membro interessato dichiara ai Fondi, come spesa, l'onere finanziario di cui si è fatto carico in applicazione del primo comma.

Tuttavia, qualora per ragioni non imputabili allo Stato membro interessato, il recupero non abbia potuto aver luogo nel termine di cui al primo comma e l'importo da recuperare superi 1 milione di EUR, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro, prorogare il termine per un periodo non superiore alla metà del termine originario.

3.   Per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo nei casi seguenti:

a)

se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare, tale condizione è considerata già soddisfatta se:

i)

l'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuti o misura di sostegno, non comprendente gli interessi, non supera i 100 EUR; o

ii)

l'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuti o misura di sostegno, non comprendente gli interessi, è compreso tra 100 EUR e 150 EUR e lo Stato membro interessato applica una soglia pari o superiore all'importo da recuperare a norma del suo diritto nazionale per il mancato recupero di crediti nazionali.

b)

se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato.

Qualora la decisione di cui al primo comma del presente paragrafo sia adottata prima che agli importi pendenti siano applicate le norme di cui al paragrafo 2, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono a carico del bilancio dell'Unione.

4.   Lo Stato membro dichiara le conseguenze finanziarie che sono a suo carico, in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, nei conti annuali da trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, lettera c), punto iv). La Commissione ne verifica la corretta applicazione e procede, se del caso, ai necessari adattamenti a seguito dell'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 51.

5.   Purché abbia seguito la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3, la Commissione può, adottare atti di esecuzione che escludano dal finanziamento unionale gli importi posti a carico del bilancio dell'Unione europea nei seguenti casi:

a)

se lo Stato membro non ha rispettato il termine di cui al paragrafo 1;

b)

se ritiene che la decisione di non portare avanti il procedimento di recupero adottata da uno Stato membro a norma del paragrafo 3 non sia giustificata;

c)

se ritiene che una irregolarità o il mancato recupero siano imputabili a irregolarità o negligenze dell'amministrazione o di un altro servizio od organismo dello Stato membro.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2.

Articolo 55

Disposizioni specifiche per il FEAGA

Gli importi recuperati in seguito a irregolarità o negligenze, con i relativi interessi, sono versati agli organismi pagatori che li contabilizzano tra le entrate del FEAGA del mese dell'incasso effettivo.

All'atto dell'accredito degli importi recuperati di cui al primo comma al bilancio dell'Unione, lo Stato membro può trattenerne il 20 % a titolo di rimborso forfettario delle spese di recupero, salvo per gli importi relativi a irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o altri organismi dello stesso Stato membro.

Articolo 56

Disposizioni specifiche per il FEASR

Ove siano rilevate irregolarità o negligenze nelle operazioni o nei programmi di sviluppo rurale, gli Stati membri applicano le rettifiche finanziarie attraverso la soppressione totale o parziale del relativo finanziamento unionale. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità rilevate, nonché dell'entità della perdita finanziaria per il FEASR.

Gli importi esclusi dal finanziamento unionale nell'ambito del FEASR e gli importi recuperati, con i relativi interessi, sono riassegnati al relativo programma. Tuttavia, lo Stato membro può riutilizzare i fondi dell'Unione esclusi o recuperati soltanto per un intervento previsto dallo stesso programma di sviluppo rurale e non può riassegnarli a favore di interventi che sono stati oggetto di una rettifica finanziaria. Dopo la chiusura di un programma di sviluppo rurale lo Stato membro restituisce gli importi recuperati al bilancio dell'Unione.

Articolo 57

Poteri della Commissione

1.   Per garantire l'applicazione corretta ed efficace delle disposizioni riguardanti le condizioni per il recupero dei pagamenti indebiti e dei relativi interessi, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità dell'articolo 115, gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare.

2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti:

a)

le procedure per il recupero dei pagamenti indebiti e degli interessi di cui alla presente sezione e per tenere la Commissione informata dei recuperi pendenti;

b)

la forma delle notifiche e delle comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri in merito agli obblighi di cui alla presente sezione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

TITOLO V

SISTEMI DI CONTROLLO E SANZIONI

CAPO I

Norme generali

Articolo 58

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.   Gli Stati membri adottano, nell'ambito della PAC, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare allo scopo di:

a)

accertare la legalità e la correttezza delle operazioni finanziate dai Fondi;

b)

garantire una prevenzione efficace delle frodi, con particolare riferimento ai settori dove il rischio è più elevato, che fungerà da deterrente in considerazione dei costi e dei benefici e della proporzionalità delle misure;

c)

prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi;

d)

imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in sua mancanza, alla normativa nazionale e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario;

e)

recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi, e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario.

2.   Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno tendenti a minimizzare i rischi di causare un danno finanziario all'Unione.

3.   Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni e delle misure adottate in applicazione dei paragrafi 1 e 2.

Le condizioni eventualmente adottate dagli Stati membri a complemento delle condizioni stabilite dalle regole dell'Unione che danno diritto al sostegno finanziato dal FEAGA o dal FEASR sono verificabili.

4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le disposizioni necessarie a garantire un'applicazione uniforme del presente articolo con riguardo a quanto segue:

a)

le procedure, i termini e lo scambio di informazioni in merito agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2;

b)

le notifiche e le comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri in merito agli obblighi di cui al paragrafo 3.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

Articolo 59

Principi generali dei controlli

1.   Salvo se altrimenti previsto, il sistema istituito dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 58, paragrafo 2, comprende l'esecuzione di controlli amministrativi sistematici su tutte le domande di aiuto e di pagamento. Tale sistema è completato da controlli in loco.

2.   Per quanto riguarda i controlli in loco, l'autorità responsabile costituisce il campione di controllo a partire dall'intera popolazione di richiedenti, comprendente, se opportuno, una parte scelta in modo casuale al fine di ottenere un tasso di errore rappresentativo, e una parte basata sul rischio, che miri ai settori in cui il rischio di errori è più elevato.

3.   L'autorità responsabile redige una relazione su ciascun controllo in loco.

4.   Se del caso, tutti i controlli in loco previsti dalle regole dell'Unione riguardo all'aiuto fornito nel settore dell'agricoltura e al sostegno allo sviluppo rurale sono eseguiti nello stesso momento.

5.   Gli Stati membri garantiscono un livello minimo di controlli in loco necessari ai fini di un'efficiente gestione dei rischi, aumentando tale livello, se necessario. Gli Stati membri possono ridurre tale livello minimo in caso di corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo e qualora i tassi di errore si mantengano a un livello accettabile.

6.   Le domande di aiuto e di pagamento, o qualsiasi altra comunicazione, domanda o richiesta possono essere corrette e adattate dopo la loro presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente, in conformità delle norme di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettera h).

7.   Salvo in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, le domande di aiuto o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.

Articolo 60

Clausola di elusione

Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.

Articolo 61

Compatibilità dei regimi di sostegno ai fini dei controlli nel settore vitivinicolo

Ai fini dell'applicazione dei regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri assicurano che le procedure di gestione e di controllo applicate a tali regimi siano compatibili con il sistema integrato di cui al capo II del presente titolo per quanto riguarda i seguenti elementi:

a)

la banca dati informatizzata;

b)

il sistema di identificazione delle parcelle agricole;

c)

i controlli amministrativi.

Le procedure permettono il funzionamento comune o lo scambio di dati con il sistema integrato.

Articolo 62

Competenze della Commissione in materia di controlli

1.   Per garantire che l'applicazione dei controlli sia corretta ed efficace e che la verifica delle condizioni di ammissibilità sia effettuata in maniera efficace, coerente e non discriminatoria in modo da tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 115, che stabiliscano, laddove lo richieda la corretta gestione del sistema, requisiti supplementari rispetto alle procedure doganali e in particolare a quelle definite dal regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (32).

2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le disposizioni necessarie a garantire un'applicazione uniforme del presente capo e, in particolare:

a)

norme sui controlli amministrativi e i controlli in loco che gli Stati membri sono tenuti a realizzare per accertare il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei criteri di ammissibilità derivanti dall'applicazione del diritto dell'Unione;

b)

norme sul livello minimo dei controlli in loco e l'obbligo di aumentarli o la possibilità di ridurli di cui all'articolo 59, paragrafo 5;

c)

norme e metodi applicabili alla notifica delle verifiche e dei controlli svolti e dei relativi risultati;

d)

le autorità competenti dell'esecuzione dei controlli di conformità, nonché il contenuto, la frequenza e la fase di commercializzazione a cui si devono applicare i controlli medesimi;

e)

per la canapa di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013, disposizioni sulle misure di controllo specifiche e sui metodi di determinazione del tenore di tetraidrocannabinolo;

f)

per il cotone di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1307/2013, un sistema di controllo delle organizzazioni interprofessionali riconosciute;

g)

nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, norme relative alla misurazione delle superfici e ai controlli e norme che disciplinano le procedure finanziarie specifiche destinate al miglioramento dei controlli;

h)

i casi in cui le domande di aiuto e di pagamento, o qualsiasi altra comunicazione, domanda o richiesta possono essere corrette e adattate dopo la loro presentazione, come previsto all'articolo 59, paragrafo 6;

i)

le prove e i metodi da applicare per accertare l'ammissibilità dei prodotti all'intervento pubblico e all'ammasso privato, nonché il ricorso alla procedura di gara, sia per l'intervento pubblico che per l'ammasso privato.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

Articolo 63

Pagamenti indebiti e sanzioni amministrative

1.   Se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in toto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1307/2013 non sono assegnati o sono revocati.

2.   Inoltre, qualora lo preveda la legislazione settoriale agricola, gli Stati membri impongono sanzioni amministrative, conformemente alle norme stabilite negli articoli 64 e 77. Ciò lascia impregiudicate le disposizioni di cui agli articoli da 91 a 101 del titolo VI.

3.   Fatto salvo l'articolo 54, paragrafo 3, gli importi, inclusi i relativi interessi, e i diritti all'aiuto corrispondenti alle revoche di cui al paragrafo 1 o alle sanzioni di cui al paragrafo 2 sono integralmente recuperati.

4.   La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 115 che stabiliscono le condizioni della revoca parziale o totale di cui al paragrafo 1.

5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme procedurali e tecniche particolareggiate riguardanti:

a)

l'applicazione e il calcolo della revoca parziale o totale di cui al paragrafo 1;

b)

il recupero dei pagamenti indebiti e delle sanzioni e i diritti all'aiuto indebitamente assegnati e l'applicazione degli interessi.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

Articolo 64

Applicazione di sanzioni amministrative

1.   Per quanto riguarda le sanzioni amministrative di cui all'articolo 63, paragrafo 2, il presente articolo si applica nel caso di mancata osservanza in relazione ai criteri di ammissibilità, agli impegni o ad altri obblighi derivanti dall'applicazione della legislazione settoriale agricola, ad eccezione di quelli di cui agli articoli da 67 a 78 del capo II del presente titolo e agli articoli da 91 a 101 del titolo VI e di quelli soggetti alle sanzioni di cui all'articolo 89, paragrafi 3 e 4.

2.   Non sono imposte sanzioni amministrative:

a)

se l'inadempienza è dovuta a cause di forza maggiore;

b)

se l'inadempienza è dovuta a errori palesi di cui all'articolo 59, paragrafo 6;

c)

se l'inadempienza è dovuta a un errore dell'autorità competente o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dalla persona interessata dalla sanzione amministrativa;

d)

se l'interessato può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inadempienza agli obblighi di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile;

e)

se l'inadempienza è di scarsa entità, anche qualora sia espressa sotto forma di soglia, che deve essere fissata dalla Commissione conformemente al paragrafo 7, lettera b);

f)

altri casi in cui l'imposizione di una sanzione non è appropriata, secondo la definizione della Commissione conformemente al paragrafo 6, lettera b).

3.   Le sanzioni amministrative possono essere applicate al beneficiario dell'aiuto o del sostegno e ad altre persone fisiche o giuridiche, compresi i gruppi o le associazioni di tali beneficiari o altre persone, vincolati dagli obblighi stabiliti nelle norme di cui al paragrafo 1.

4.   Le sanzioni amministrative possono assumere una delle seguenti forme:

a)

riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno da versare in relazione alla domanda di aiuto o alla domanda di pagamento interessata dall'inadempienza o ad ulteriori domande; tuttavia per quanto riguarda il sostegno allo sviluppo rurale, ciò lascia impregiudicata la possibilità di sospendere l'aiuto o il sostegno se è prevedibile che il beneficiario ponga rimedio all'inadempienza entro un termine ragionevole;

b)

pagamento di un importo calcolato sulla base dell'ammontare e/o del periodo di tempo interessato dall'inadempienza o entrambi;

c)

sospensione o revoca di un'approvazione, di un riconoscimento o di un'autorizzazione;

d)

mancata concessione del diritto di partecipare al regime di aiuto o alla misura di sostegno oppure ad un'altra misura in questione o del diritto di beneficiarne.

5.   Le sanzioni amministrative sono proporzionate e graduate in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, e rispettano i seguenti limiti:

a)

l'importo della sanzione amministrativa di cui al paragrafo 4, lettera a) non supera il 200 % dell'importo della domanda di aiuto o della domanda di pagamento;

b)

in deroga alla lettera a), per quanto riguarda lo sviluppo rurale, l'importo della sanzione amministrativa di cui al paragrafo 4, lettera a), non supera il 100 % dell'importo ammissibile;

c)

l'importo della sanzione amministrativa di cui al paragrafo 4, lettera b), non supera un importo paragonabile alla percentuale di cui alla lettera a) del presente paragrafo;

d)

la sospensione, la revoca o l'esclusione di cui al paragrafo 4, lettere c) e d), possono essere fissate per un massimo di tre anni consecutivi, rinnovabili in caso di nuova inadempienza.

6.   Al fine di tenere conto dell'effetto dissuasivo di oneri e sanzioni da imporre, da un lato, e delle caratteristiche specifiche di ciascun regime di aiuto o ciascuna misura di sostegno contemplata nella legislazione settoriale agricola, dall'altro, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 che:

a)

identifichino dall'elenco di cui al paragrafo 4 ed entro i limiti stabiliti nel paragrafo 5, per ciascun regime di aiuto o ciascuna misura di sostegno e persona interessata di cui al paragrafo 3, la sanzione amministrativa e il tasso specifico che devono imporre gli Stati membri, anche in casi di inadempienza non quantificabile;

b)

identifichino i casi in cui non sono imposte sanzioni amministrative, di cui al paragrafo 2, lettera f).

7.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme procedurali e tecniche dettagliate per l'attuazione uniforme del presente articolo e, in particolare:

a)

norme sull'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative;

b)

norme dettagliate per la definizione di un'inadempienza come di scarsa rilevanza, compresa la fissazione di una soglia quantitativa espressa come valore nominale o percentuale dell'importo ammissibile di aiuto o sostegno, che tuttavia non può essere inferiore all'1 %; per quanto riguarda l'aiuto o il sostegno allo sviluppo rurale, tale soglia non è inferiore al 3 %;

c)

le norme che individuano i casi in cui, a causa della natura delle sanzioni, gli Stati membri possono trattenere le sanzioni recuperate.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

Articolo 65

Sospensione dei pagamenti agli Stati membri in casi specifici contemplati dal regolamento (UE) n. 1308/2013

1.   Nei casi in cui il regolamento (UE) n. 1308/2013 faccia obbligo agli Stati membri di presentare, entro un termine predeterminato, informazioni specifiche e gli Stati membri non trasmettano informazioni, non le trasmettano entro tale termine o trasmettano informazioni inesatte, la Commissione può sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 18 a condizione che abbia messo a disposizione degli Stati membri in tempo utile le informazioni, i moduli e le istruzioni necessari. L'importo da sospendere è correlato alle spese per le misure di mercato per le quali l'informazione richiesta non è stata presentata, non è stata presentata nei termini oppure non è corretta.

2.   Per rispettare il principio di proporzionalità nell'applicazione del paragrafo 1, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 riguardo alle misure di mercato che rientrano nella sospensione e il tasso e il periodo di sospensione dei pagamenti di cui al paragrafo 1.

3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate riguardanti la procedura e altre disposizioni di natura pratica per il corretto funzionamento della sospensione dei pagamenti mensili di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

Articolo 66

Cauzioni

1.   Qualora lo preveda la legislazione settoriale agricola gli Stati membri richiedono il deposito di una cauzione a garanzia che, in caso di mancato rispetto di un particolare obbligo previsto da tale legislazione settoriale agricola, una determinata somma sarà versata ad un organismo competente o da questo incamerata.

2.   Salvo forza maggiore, la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, in caso di mancata esecuzione o di esecuzione parziale di un determinato obbligo.

3.   È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 115 che stabiliscano norme che garantiscono un trattamento non discriminatorio, la parità e il rispetto della proporzionalità al momento del deposito di una cauzione e:

a)

che specifichino il soggetto responsabile in caso di mancato rispetto di un determinato obbligo;

b)

che individuino le situazioni specifiche in cui l'autorità competente può derogare all'obbligo di costituire una cauzione;

c)

che stabiliscano le condizioni applicabili alla cauzione da costituire e al fideiussore e le condizioni di deposito e di svincolo della cauzione;

d)

che stabiliscano le condizioni specifiche relative alla costituzione di una cauzione in relazione al pagamento di anticipi;

e)

che stabiliscano le conseguenze della violazione degli obblighi per i quali una cauzione è stata costituita, ai sensi del paragrafo 1, compreso l'incameramento delle cauzioni, il tasso di riduzione da applicare all'atto dello svincolo delle cauzioni relative a restituzioni, titoli, offerte, gare o domande specifiche e nel caso in cui non sia stato rispettato, in tutto o in parte, uno degli obblighi garantiti da tali cauzioni, tenuto conto della natura degli obblighi, del quantitativo per il quale l'obbligo è stato violato, dell'entità del superamento del termine entro il quale l'obbligo avrebbe dovuto essere rispettato e del momento in cui è stata fornita la prova che l'obbligo è stato rispettato.

4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme riguardanti:

a)

la forma della cauzione da depositare e la procedura per il deposito della cauzione, per la sua accettazione e per la sostituzione della cauzione originaria;

b)

le procedure per lo svincolo della cauzione;

c)

le comunicazioni che incombono agli Stati membri e alla Commissione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

CAPO II

Sistema integrato di gestione e di controllo

Articolo 67

Ambito di applicazione e termini usati

1.   In ogni Stato membro è istituito ed è operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato").

2.   Il sistema integrato si applica ai regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno concesso a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) e degli articoli da 28 a 31, 33, 34 e 40 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e, ove applicabile, dell'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Il presente capo non si applica, tuttavia, alle misure di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, né alle misure di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) del medesimo regolamento per quanto riguarda i costi di impianto.

3.   Nella misura necessaria, il sistema integrato si applica anche al controllo della condizionalità di cui al titolo VI.

4.   Ai fini del presente capo si intende per:

a)   "parcella agricola": una porzione continua di terreno, sottoposta a dichiarazione da parte di un solo agricoltore, sulla quale non è coltivato più di un unico gruppo di colture o, se nell'ambito del regolamento (UE) n. 1307/2013 è richiesta una dichiarazione separata di uso riguardo a una superficie che fa parte di un unico gruppo di colture, una porzione continua di terreno interessata da tale dichiarazione separata; fermi restando criteri supplementari per l'ulteriore delimitazione delle parcelle agricole adottati dagli Stati membri;

b)   "pagamento diretto per superficie": il regime di pagamento di base, il regime di pagamento unico per superficie e il pagamento ridistributivo di cui al titolo III, capo 1 del regolamento (UE) n. 1307/2013, il pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3 del regolamento (UE) n. 1307/2013, il pagamento per zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013, il pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5 del regolamento (UE) n. 1307/2013, il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, dove il sostegno è versato per ettaro, il pagamento specifico per il cotone di cui al titolo IV, capo 2, il regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013, misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (33), dove il sostegno è versato per ettaro, e misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (34), dove il sostegno è versato per ettaro.

Articolo 68

Elementi del sistema integrato

1.   Il sistema integrato comprende i seguenti elementi:

a)

una banca dati informatizzata;

b)

un sistema di identificazione delle parcelle agricole;

c)

un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto;

d)

domande di aiuto e domande di pagamento;

e)

un sistema integrato di controllo;

f)

un sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, che presenti una domanda di aiuto o di pagamento.

2.   Laddove applicabile, il sistema integrato comprende un sistema di identificazione e registrazione degli animali istituito a norma del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (35) e del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (36).

3.   Fatte salve le competenze degli Stati membri in ordine all'attuazione e all'applicazione del sistema integrato, la Commissione può avvalersi dei servizi di specialisti o di organismi specializzati per avviare, seguire e utilizzare più facilmente il sistema integrato, in particolare allo scopo di fornire, su loro richiesta, una consulenza tecnica alle autorità competenti degli Stati membri.

4.   Gli Stati membri adottano tutte le misure supplementari necessarie all'applicazione del sistema integrato e si prestano mutua assistenza ai fini dei controlli richiesti a norma del presente regolamento.

Articolo 69

Banca dati informatizzata

1.   Nella banca dati informatizzata ("la banca dati") sono registrati, per ciascun beneficiario del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, i dati ricavati dalle domande di aiuto e di pagamento.

La banca dati consente, in particolare, la consultazione, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione in corso, nonché ai dieci anni precedenti. Laddove il livello di sostegno degli agricoltori è determinato in base a dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione a decorrere dal 2000, la banca dati consente anche la consultazione di dati relativi a tali anni. Essa consente inoltre la consultazione diretta e immediata dei dati relativi almeno agli ultimi quattro anni civili consecutivi e, per i dati relativi alle "superfici a pascolo permanente" quali definite nell'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione (37), nella sua versione originale e, per i dati relativi ai "prati e pascoli permanenti" quali definiti nell'articolo 4, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, essa consente la consultazione diretta e immediata dalla banca dati almeno in relazione agli ultimi cinque anni civili consecutivi.

In deroga al secondo comma, gli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 o successivamente sono tenuti ad assicurare la consultazione dei dati soltanto a decorrere dall'anno della loro adesione.

2.   Gli Stati membri possono creare banche dati decentrate, a condizione che le medesime e le procedure amministrative per la registrazione e la consultazione dei dati siano concepite in modo omogeneo nell'insieme del loro territorio e siano tra loro compatibili al fine di consentire verifiche incrociate.

Articolo 70

Sistema di identificazione delle parcelle agricole

1.   Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è costituito sulla base di mappe, documenti catastali o altri riferimenti cartografici. Le tecniche utilizzate si basano su un sistema informatizzato d'informazione geografica, comprese ortoimmagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:10 000 e, dal 2016, su scala 1:5 000, tenendo conto della configurazione e dello stato della parcella. Ciò è stabilito conformemente alle norme esistenti dell'Unione.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono continuare a fare ricorso a queste tecniche, comprese le ortoimmagini aeree o spaziali; si applica un criterio omogeneo di accuratezza equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:10 000 a partire dal 2016 ove siano state acquisite in base a contratti a lungo termine concordati prima del novembre 2012.

2.   Gli Stati membri assicurano che il sistema di identificazione delle parcelle agricole contenga un livello di riferimento per contemplare le aree di interesse ecologico. Tale livello di riferimento comprende in particolare i pertinenti impegni specifici e/o i regimi di certificazione ambientale di cui all'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 equivalenti alle prassi di cui all'articolo 46 di tale regolamento, prima che i moduli di domanda di cui all'articolo 72 del presente regolamento per i pagamenti per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui agli da 43 a 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 siano forniti per l'anno di domanda 2018 al più tardi.

Articolo 71

Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto

1.   Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto permette la verifica dei diritti e le verifiche incrociate con le domande di aiuto e con il sistema di identificazione delle parcelle agricole.

2.   Il sistema di cui al paragrafo 1 consente la consultazione diretta e immediata, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi almeno agli ultimi quattro anni civili consecutivi.

Articolo 72

Domande di aiuto e domande di pagamento

1.   Ogni beneficiario del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, presenta ogni anno una domanda di pagamenti diretti oppure una domanda di pagamento per la superficie corrispondente e per le misure di sviluppo rurale connesse agli animali, che indica, a seconda dei casi:

a)

tutte le parcelle agricole dell'azienda, nonché la superficie non agricola per la quale è richiesto il sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2;

b)

i diritti all'aiuto dichiarati ai fini della loro attivazione;

c)

ogni altra informazione prevista dal presente regolamento o richiesta per l'attuazione della corrispondente legislazione settoriale agricola o richiesta dallo Stato membro interessato.

Per quanto riguarda i pagamenti diretti per superficie, ciascuno Stato membro determina la dimensione minima di una parcella agricola che può essere oggetto di una domanda d'aiuto. Tale dimensione minima non supera tuttavia 0,3 ettari.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono decidere che le parcelle agricole con una superficie non superiore a 0,1 ha per le quali non è stata fatta domanda di pagamento non devono essere dichiarate, posto che la somma di tali parcelle non sia superiore a 1 ha, e/o che gli agricoltori che non presentano domanda di pagamenti diretti per superficie non hanno l'obbligo di dichiarare le parcelle agricole che detengono qualora la superficie totale non sia superiore a 1 ha. In tutti i casi, gli agricoltori indicano nella loro domanda di avere a disposizione parcelle agricole e su richiesta delle autorità competenti ne indicano l'ubicazione.

3.   Gli Stati membri forniscono, anche attraverso mezzi elettronici, moduli prestabiliti basati sulle superfici determinate nell'anno precedente nonché materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse.

Uno Stato membro può disporre che le domande di aiuto e le domande di pagamento:

a)

siano valide se il beneficiario conferma l'assenza di modifiche rispetto alle domande di aiuto e alle domande di pagamento dell'anno precedente;

b)

indichino soltanto gli elementi che cambiano rispetto alle domande di aiuto e alle domande di pagamento presentate per l'anno precedente.

Tuttavia, per quanto riguarda il regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013, tale possibilità è offerta a tutti gli agricoltori interessati.

4.   Gli Stati membri possono disporre che una domanda unica copra più o tutti i regimi di sostegno e più o tutte le misure di sostegno di cui all'articolo 67 o altri regimi di sostegno e misure.

5.   In deroga al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (38), il calcolo della data per la presentazione o la modifica di una domanda di aiuto, di una domanda di pagamento o di qualsiasi documento giustificativo, contratto o dichiarazione di cui al presente capo è adeguato ai requisiti specifici del sistema integrato. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 riguardo alle norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini se l'ultimo giorno utile per la presentazione di domande o modifiche è un giorno festivo, un sabato o una domenica.

Articolo 73

Sistema di identificazione dei beneficiari

Il sistema unico per la registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, garantisce l'identificazione di tutte le domande di aiuto e di pagamento presentate dallo stesso beneficiario.

Articolo 74

Verifica delle condizioni di ammissibilità e riduzioni

1.   In conformità dell'articolo 59, gli Stati membri compiono controlli amministrativi sulle domande di aiuto, tramite gli organismi pagatori o gli organismi da essi autorizzati a intervenire per proprio conto, per verificare le condizioni di ammissibilità all'aiuto. Tali controlli sono completati da controlli in loco.

2.   Ai fini dei controlli in loco gli Stati membri elaborano un piano di campionamento delle aziende agricole e/o dei beneficiari.

3.   Al fine di effettuare controlli in loco nelle parcelle agricole gli Stati membri possono impiegare tecniche di telerilevamento e il sistema globale di navigazione satellitare (GNSS).

4.   In caso di mancata osservanza delle condizioni di ammissibilità si applica l'articolo 63.

Articolo 75

Pagamento ai beneficiari

1.   I pagamenti nell'ambito dei regimi e delle misure di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, sono eseguiti nel periodo dal 1o dicembre al 30 giugno dell'anno civile successivo.

Tali pagamenti sono versati in un massimo di due rate nel corso di tale periodo.

In deroga al primo e al secondo comma, anteriormente al 1o dicembre e non prima del 16 ottobre, gli Stati membri possono versare anticipi fino al 50 % per i pagamenti diretti e fino al 75 % per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2,.

Riguardo al sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2, il presente paragrafo si applica nel rispetto delle domande di aiuto o di pagamento presentate a partire dall'anno di domanda 2018, tranne per quanto riguarda il versamento di anticipi fino al 75 % previsto nel terzo comma del presente paragrafo.

2.   I pagamenti di cui al paragrafo 1 sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità a cura degli Stati membri a norma dell'articolo 74.

In deroga al primo comma, gli anticipi per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2, possono essere versati una volta ultimati i controlli amministrativi di cui all'articolo 59, paragrafo 1.

3.   In casi di emergenza, la Commissione adotta atti di esecuzione per risolvere problemi specifici in relazione all'applicazione del presente articolo, purché essi siano necessari e giustificabili. Tali atti di esecuzione possono derogare ad alcune disposizioni dei paragrafi 1 e 2, ma soltanto nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

Articolo 76

Poteri delegati

1.   Per garantire che il sistema integrato previsto dal presente capo sia attuato in maniera efficiente, coerente e non discriminatoria, tutelando gli interessi finanziari dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 riguardanti:

a)

le definizioni specifiche necessarie per garantire un'attuazione armonizzata del sistema integrato oltre a quelle previste nel regolamento (UE) n. 1307/2013 e nel regolamento (UE) n. 1305/2013;

b)

riguardo agli articoli da 67 a 75, norme in merito a ulteriori misure necessarie per garantire la conformità alle esigenze di controllo stabilite nel presente regolamento o nella legislazione agricola settoriale che gli Stati membri debbano adottare nei confronti di produttori, servizi, organismi, organizzazioni o altri operatori, quali macelli o associazioni coinvolte nella procedura di concessione degli aiuti, se il presente regolamento non prevede pertinenti sanzioni amministrative; tali misure seguono per quanto possibile, mutatis mutandis, le disposizioni in materia di sanzioni stabilite nell'articolo 77.

2.   Per garantire una corretta distribuzione dei fondi connessi alle domande di aiuto di cui all'articolo 72 ai beneficiari che ne hanno diritto e per permettere di accertare che i medesimi abbiano rispettato i relativi obblighi, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115, riguardanti:

a)

le caratteristiche di base, le norme tecniche, comprese quelle per l'aggiornamento delle parcelle di riferimento, i margini di tolleranza adeguati tenendo conto della configurazione e dello stato della parcella, comprese norme sull'inclusione degli elementi caratteristici del paesaggio situati in prossimità di una parcella, e i requisiti qualitativi del sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 70 e per l'identificazione dei beneficiari di cui all'articolo 73;

b)

gli aspetti essenziali, le norme tecniche e i requisiti qualitativi del sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 71;

c)

norme per la definizione della base di calcolo dell'aiuto, comprese norme che disciplinino alcuni casi in cui le superfici ammissibili contengono elementi caratteristici del paesaggio o alberi; tali norme consentono agli Stati membri, per le superfici investite a pascolo permanente, di considerare che gli elementi caratteristici del paesaggio e gli alberi sparsi, la cui superficie totale non superi una determinata percentuale della parcella di riferimento, fanno automaticamente parte della superficie ammissibile senza il requisito di effettuare una loro mappatura a tal fine.

Articolo 77

Applicazione di sanzioni amministrative

1.   Per quanto riguarda le sanzioni amministrative di cui all'articolo 63, paragrafo 2, il presente articolo si applica nel caso di inadempienza in relazione ai criteri di ammissibilità, agli impegni o ad altri obblighi derivanti dall'applicazione delle norme sul sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

2.   Non sono imposte sanzioni amministrative:

a)

se l'inadempienza è dovuta a cause di forza maggiore;

b)

se l'inadempienza è dovuta a errori palesi di cui all'articolo 59, paragrafo 6;

c)

se l'inadempienza è dovuta a un errore dell'autorità competente o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dalla persona interessata dalla sanzione amministrativa;

d)

se l'interessato può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inadempienza degli obblighi di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile;

e)

se l'inadempienza è di scarsa entità, anche qualora espressi sotto forma di soglia, secondo la definizione che verrà adottata dalla Commissione conformemente al paragrafo 7, lettera b);

f)

altri casi in cui l'imposizione di una sanzione non è appropriata, secondo la definizione della Commissione conformemente al paragrafo 7, lettera b).

3.   Si possono imporre sanzioni amministrative al beneficiario dell'aiuto o del sostegno, compresi i gruppi o le associazioni degli stessi, vincolati dagli obblighi stabiliti nelle norme di cui al paragrafo 1.

4.   Le sanzioni amministrative possono assumere le seguenti forme:

a)

riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno versato o da versare in relazione alle domande di aiuto o alle domande di pagamento interessate dall'inadempienza e/o in relazione alle domande di aiuto o alle domande di pagamento per gli anni precedenti o successivi;

b)

pagamento di un importo calcolato sulla base della quantità e/o del tempo interessati dall'inadempienza;

c)

mancata concessione del diritto di partecipare al regime di aiuto o alla misura di sostegno in questione.

5.   Le sanzioni amministrative sono proporzionate e graduate in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, e rispettano i seguenti limiti:

a)

l'importo della sanzione amministrativa per un certo anno, di cui al paragrafo 4, lettera a), non supera il 100 % degli importi delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;

b)

l'importo della sanzione amministrativa per un certo anno, di cui al paragrafo 4, lettera b) non supera il 100 % dell'importo delle domande di aiuto o delle domande di pagamento cui si applica la sanzione;

c)

l'esclusione di cui al paragrafo 4, lettera c) può essere fissata per un massimo di tre anni consecutivi, applicabili nuovamente in caso di nuova inadempienza.

6.   Nonostante i paragrafi 4 e 5, per quanto riguarda il pagamento di cui al titolo III, capo 3 del regolamento (UE) n. 1307/2013, le sanzioni amministrative assumono la forma di una riduzione dell'importo dei pagamenti eseguiti o da eseguire ai sensi di tale regolamento.

Le sanzioni amministrative di cui al presente paragrafo sono proporzionali e graduate in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dei casi di inadempimento interessati.

L'importo di tali sanzioni amministrative per un certo anno non supera lo 0 % per i primi due anni di applicazione del titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 (anni di domanda 2015 e 2016), il 20 % per il terzo anno di applicazione (anno di domanda 2017) e il 25 % a partire dal quarto anno di applicazione (anno di domanda 2018), dell'importo del pagamento di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 al quale l'agricoltore interessato avrebbe diritto se rispettasse le condizioni per tale pagamento.

7.   Per tenere conto dell'effetto dissuasivo delle sanzioni da imporre, da un lato, e delle caratteristiche specifiche di ciascun regime di aiuto o ciascuna misura di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, dall'altro, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 che:

a)

identificano per ciascun regime di aiuto o ciascuna misura di sostegno e persona interessata di cui al paragrafo 3, l'identificazione della sanzione amministrativa e la determinazione del tasso specifico che devono imporre gli Stati membri dall'elenco di cui al paragrafo 4 ed entro i limiti stabiliti nei paragrafi 5 e 6, anche in casi di inadempienza non quantificabile;

b)

identificano i casi in cui non sono imposte sanzioni amministrative, di cui al paragrafo 2, lettera f).

8.   Al fine di armonizzare l'attuazione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme procedurali e tecniche dettagliate in merito a:

a)

l'applicazione e il calcolo di tali sanzioni amministrative;

b)

le norme dettagliate per la definizione di un'inadempienza ritenuta di scarsa rilevanza compreso per quanto riguarda la fissazione di una soglia quantitativa, espressa come valore nominale e/o come percentuale dell'importo ammissibile di aiuto o sostegno, che non può essere inferiore allo 0,5 %.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

Articolo 78

Competenze di esecuzione

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono:

a)

gli aspetti essenziali, le norme tecniche e i requisiti qualitativi della banca dati informatizzata di cui all'articolo 69;

b)

norme relative alle domande di aiuto e alle domande di pagamento di cui all'articolo 72, nonché alle domande di diritti all'aiuto, che specifichino l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, prescrizioni in merito alle indicazioni minime che devono figurare nelle domande, disposizioni per la modifica o il ritiro delle domande di aiuto, esenzioni dall'obbligo di presentare una domanda di aiuto e disposizioni che consentano agli Stati membri di seguire procedure semplificate o di correggere errori palesi;

c)

norme relative allo svolgimento dei controlli volti a verificare l'adempimento degli obblighi nonché l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento, comprese norme sulle tolleranze delle misurazioni per i controlli in loco;

d)

le specifiche tecniche necessarie ai fini dell'attuazione uniforme del presente capo;

e)

norme per i casi di trasferimento di aziende accompagnato dal trasferimento di obblighi non ancora soddisfatti connessi all'ammissibilità dell'aiuto di cui trattasi;

f)

norme sul pagamento degli anticipi di cui all'articolo 75.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

CAPO III

Controllo delle operazioni

Articolo 79

Ambito di applicazione e definizioni

1.   Il presente capo stabilisce norme specifiche sul controllo della realtà e della regolarità delle operazioni che fanno parte direttamente o indirettamente del sistema di finanziamento del FEAGA sulla base dei documenti commerciali dei beneficiari o debitori, o dei loro rappresentanti ("imprese").

2.   Il presente capo non si applica alle misure che rientrano nel sistema integrato di cui al capo II del presente titolo. Per rispondere ai cambiamenti nella normativa settoriale agricola e assicurare l'efficienza del sistema delle verifiche ex post previste dal presente capo, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 intesi a stabilire l'elenco delle misure che, a causa delle loro caratteristiche ed esigenze di controllo non sono adatte a verifiche ex post mediante il controllo dei documenti commerciali e, pertanto, non devono essere soggette a tali controlli a norma del presente capo.

3.   Ai fini del presente capo si intende per:

a)   "documento commerciale": il complesso dei libri, registri, note e documenti giustificativi, la contabilità, le informazioni relative alla produzione e alla qualità e la corrispondenza, relativi all'attività professionale dell'impresa, nonché i dati commerciali, in qualsiasi forma, compresi i dati memorizzati elettronicamente, sempreché questi documenti o dati siano in relazione diretta o indiretta con le operazioni di cui al paragrafo 1;

b)   "terzi": ogni persona fisica o giuridica che abbia un legame diretto o indiretto con le operazioni effettuate nel quadro del sistema di finanziamento del FEAGA.

Articolo 80

Controlli ad opera degli Stati membri

1.   Gli Stati membri procedono sistematicamente a controlli dei documenti commerciali delle imprese, tenendo conto della natura delle operazioni da sottoporre a controllo. Gli Stati membri provvedono affinché la selezione delle imprese da controllare consenta la massima efficacia delle misure di prevenzione e di accertamento di irregolarità. Tale selezione tiene conto, tra l'altro, dell'importanza finanziaria delle imprese contemplate da tale sistema e di altri fattori di rischio.

2.   In casi appropriati, i controlli previsti al paragrafo 1 sono estesi alle persone fisiche o giuridiche a cui sono associate le imprese, nonché ad ogni altra persona fisica o giuridica suscettibile di presentare un interesse nel perseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 81.

3.   I controlli effettuati in applicazione del presente capo non pregiudicano i controlli effettuati conformemente agli articoli 47 e 48.

Articolo 81

Obiettivi dei controlli

1.   L'esattezza dei principali dati oggetto del controllo è verificata tramite una serie di controlli incrociati, compresi, se necessario, i documenti commerciali di terzi, in numero appropriato in funzione del grado di rischio, inclusi:

a)

raffronti con i documenti commerciali dei fornitori, clienti, vettori o altri terzi;

b)

se del caso, controlli fisici sulla quantità e sulla natura delle scorte;

c)

raffronto con la contabilità dei flussi finanziari determinati o derivanti dalle operazioni effettuate nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAGA e

d)

verifiche a livello della contabilità o registri dei movimenti di capitali che dimostrino, al momento del controllo, che i documenti detenuti dall'organismo pagatore quale prova dell'erogazione dell'aiuto al beneficiario sono esatti.

2.   In particolare, qualora le imprese abbiano l'obbligo di tenere una contabilità specifica di magazzino in conformità di disposizioni unionali o nazionali, il controllo di tale contabilità comprende, nei casi appropriati, il raffronto della stessa con i documenti commerciali e, se del caso, con le quantità detenute in magazzino.

3.   Nella selezione delle operazioni da controllare si tiene pienamente conto del grado di rischio.

Articolo 82

Accesso ai documenti commerciali

1.   I responsabili delle imprese, o un terzo, si assicurano che tutti i documenti commerciali e le informazioni complementari siano forniti agli agenti incaricati del controllo o alle persone autorizzate a effettuarlo per conto di questi ultimi. I dati memorizzati elettronicamente sono forniti su adeguato supporto.

2.   Gli agenti incaricati del controllo o le persone autorizzate a effettuarlo per conto di questi ultimi possono farsi rilasciare estratti o copie dei documenti di cui al paragrafo 1.

3.   Qualora, nel corso di un controllo effettuato ai sensi del presente capo, i documenti commerciali conservati dall'impresa siano giudicati inidonei a fini ispettivi, è richiesto all'impresa di tenere in futuro i documenti secondo le istruzioni dello Stato membro responsabile del controllo, fatti salvi gli obblighi stabiliti in altri regolamenti relativi al settore interessato.

Gli Stati membri decidono la data a partire dalla quale tali documenti devono essere tenuti.

Qualora tutti i documenti commerciali, o parte di essi, da verificare ai sensi del presente capo si trovino presso un'impresa appartenente allo stesso gruppo commerciale, alla stessa società o alla stessa associazione di imprese gestite su base unificata come l'impresa controllata, sia all'interno che al di fuori del territorio dell'Unione, l'impresa controllata mette tali documenti a disposizione degli agenti responsabili del controllo in un luogo e a una data definiti dagli Stati membri responsabili dell'esecuzione del controllo.

4.   Gli Stati membri si assicurano che gli agenti incaricati dei controlli abbiano il diritto di sequestrare o di far sequestrare i documenti commerciali. Questo diritto è esercitato nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia e non pregiudica l'applicazione delle regole di procedura penale in materia di sequestro dei documenti.

Articolo 83

Assistenza reciproca

1.   Gli Stati membri si prestano reciprocamente l'assistenza necessaria per procedere ai controlli di cui al presente capo nei seguenti casi:

a)

qualora un'impresa ovvero i terzi siano stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui il pagamento dell'importo considerato è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito;

b)

qualora un'impresa ovvero i terzi siano stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui si trovano i documenti e le informazioni necessari per il controllo.

La Commissione può coordinare azioni comuni di mutua assistenza tra due o più Stati membri.

2.   Durante i primi tre mesi successivi all'esercizio finanziario FEAGA in cui è stato effettuato il pagamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco delle imprese stabilite in un paese terzo per le quali il pagamento dell'importo in questione è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito in detto Stato membro.

3.   Nella misura in cui il controllo di un'impresa effettuato a norma dell'articolo 80 richieda informazioni supplementari, in particolare i controlli incrociati di cui all'articolo 81, in un altro Stato membro, possono essere presentate richieste specifiche di controllo debitamente motivate. Un compendio trimestrale di queste richieste specifiche è trasmesso alla Commissione entro un mese dalla fine di ciascun trimestre. La Commissione può chiedere una copia di ogni richiesta.

Si dà seguito a una richiesta di controllo entro sei mesi dal ricevimento della stessa; i risultati del controllo sono comunicati non appena possibile allo Stato membro richiedente e alla Commissione. La comunicazione alla Commissione si effettua su base trimestrale entro un mese dalla fine del trimestre.

Articolo 84

Programmazione

1.   Gli Stati membri elaborano il programma dei controlli che intendono effettuare conformemente all'articolo 80 nel periodo di controllo successivo.

2.   Ogni anno, anteriormente al 15 aprile, gli Stati membri comunicano alla Commissione il proprio programma di cui al paragrafo 1 e precisano:

a)

il numero di imprese che saranno controllate e la loro ripartizione per settore, tenuto conto dei relativi importi;

b)

i criteri seguiti nell'elaborazione del programma.

3.   I programmi stabiliti dagli Stati membri e comunicati alla Commissione sono messi in opera dagli Stati membri se la Commissione non ha presentato osservazioni entro un termine di otto settimane.

4.   Il paragrafo 3 si applica mutatis mutandis alle modifiche del programma effettuate dagli Stati membri.

5.   La Commissione può, in qualsiasi fase, richiedere l'inserimento di una particolare categoria di imprese nel programma di uno Stato membro.

6.   Le imprese per le quali la somma delle entrate o dei pagamenti sia stata inferiore a 40 000 EUR sono controllate in applicazione del presente capo unicamente in funzione di criteri specifici che devono essere indicati dagli Stati membri nel loro programma annuale previsto al paragrafo 1, o dalla Commissione in ogni emendamento richiesto di detto programma. Per tener conto degli sviluppi economici, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 intesi a modificare il limite di 40 000 EUR.

Articolo 85

Servizi speciali

1.   In ciascuno Stato membro un servizio speciale è incaricato di seguire l'applicazione del presente capo. Tale servizio è competente in particolare:

a)

dell'esecuzione dei controlli previsti nel presente capo a cura di agenti alle dirette dipendenze di tale servizio o

b)

del coordinamento dei controlli effettuati da agenti che dipendono da altri servizi.

Gli Stati membri possono altresì prevedere che i controlli da effettuare in applicazione del presente capo siano ripartiti fra il servizio speciale e altri servizi nazionali, sempreché il primo ne assicuri il coordinamento.

2.   Il servizio o i servizi incaricati dell'applicazione del presente capo sono organizzati in modo da essere indipendenti dai servizi, o da loro sezioni, responsabili dei pagamenti e dei controlli che li precedono.

3.   Per garantire la corretta applicazione del presente capo, il servizio speciale di cui al paragrafo 1 prende tutte le iniziative e le disposizioni necessarie ed è dotato dallo Stato membro interessato dei poteri necessari all'espletamento dei compiti di cui al presente capo.

4.   Gli Stati membri prendono le misure appropriate per sanzionare le persone fisiche o giuridiche che non rispettano gli obblighi previsti dal presente capo.

Articolo 86

Relazioni

1.   Anteriormente al 1o gennaio successivo al periodo di controllo, gli Stati membri comunicano alla Commissione una relazione particolareggiata sull'applicazione del presente capo.

2.   Gli Stati membri e la Commissione intrattengono un regolare scambio di opinioni in merito all'applicazione del presente capo.

Articolo 87

Accesso all'informazione e controlli della Commissione

1.   Conformemente alle disposizioni legislative nazionali applicabili in materia, gli agenti della Commissione hanno accesso all'insieme dei documenti elaborati per o a seguito dei controlli organizzati nel quadro del presente capo, nonché ai dati raccolti, inclusi quelli memorizzati dai sistemi informatici. Tali dati sono forniti, a richiesta, su supporto adeguato.

2.   I controlli di cui all'articolo 80 sono effettuati da agenti dello Stato membro. Gli agenti della Commissione possono partecipare a tali controlli. Essi non possono esercitare le funzioni di controllo attribuite agli agenti nazionali. Tuttavia essi hanno accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso gli agenti dello Stato membro.

3.   Qualora i controlli si svolgano secondo le modalità di cui all'articolo 83, gli agenti dello Stato membro richiedente possono presenziare, con il consenso dello Stato membro richiesto, ai controlli effettuati nello Stato membro richiesto e accedere agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso gli agenti di tale Stato membro.

Gli agenti dello Stato membro richiedente che presenziano ai controlli nello Stato membro richiesto sono, in qualsiasi momento, in grado di comprovare la propria qualifica ufficiale. I controlli sono, in qualsiasi momento, svolti da agenti dello Stato membro richiesto.

4.   Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, gli agenti della Commissione, nonché gli agenti dello Stato di cui al paragrafo 3 si astengono dal partecipare agli atti che le disposizioni nazionali di procedura penale riservano ad agenti specificamente individuati dalla legge nazionale. Essi comunque non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o all'interrogatorio formale nel quadro della legge penale dello Stato membro interessato. Hanno tuttavia accesso alle informazioni così ottenute.

Articolo 88

Poteri della Commissione

Laddove necessario, la Commissione adotta atti di esecuzione he stabiliscono norme per l'applicazione uniforme nell'Unione del presente capo, in particolare con riferimento a quanto segue:

a)

l'esecuzione del controllo di cui all'articolo 80 per quanto riguarda la selezione delle imprese, la percentuale e il calendario di controllo;

b)

la conservazione dei documenti commerciali e i tipi di documenti da tenere o i dati da registrare;

c)

l'esecuzione e il coordinamento delle azioni congiunte di cui all'articolo 83, paragrafo 1;

d)

dettagli e specifiche concernenti il contenuto, la forma e il modo di presentazione delle domande, il contenuto, la forma e i mezzi di comunicazione, presentazione e scambio delle informazioni nell'ambito del presente capo;

e)

le condizioni e i mezzi di pubblicazione o specifiche regole e condizioni per la divulgazione o la messa a disposizione, da parte della Commissione alle autorità competenti degli Stati membri, delle informazioni necessarie nell'ambito del presente regolamento;

f)

le responsabilità del servizio speciale di cui all'articolo 85;

g)

il contenuto delle relazioni di cui all'articolo 86.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

CAPO IV

Altre disposizioni su controlli e sanzioni

Articolo 89

Altri controlli e sanzioni riguardanti norme di commercializzazione

1.   Gli Stati membri adottano provvedimenti atti a garantire che i prodotti di cui all'articolo 119, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non etichettati in conformità delle disposizioni di tale regolamento non siano immessi sul mercato né ritirati dal mercato.

2.   Fatte salve eventuali disposizioni specifiche che possono essere adottate dalla Commissione, le importazioni nell'Unione dei prodotti di cui all'articolo 189, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono sottoposte a controlli intesi ad accertare che le condizioni di cui al paragrafo 1 di detto articolo siano soddisfatte.

3.   Gli Stati membri eseguono controlli, in base ad un'analisi dei rischi, per verificare la conformità dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013 alle norme di cui alla parte II, titolo II, capo I, sezione I, del medesimo regolamento e applicano, se del caso, sanzioni amministrative.

4.   Fatti salvi gli atti concernenti il settore vitivinicolo adottati sulla base dell'articolo 64, in caso di violazione delle norme dell'Unione nel settore vitivinicolo, gli Stati membri applicano sanzioni amministrative proporzionate, efficaci e dissuasive. Tali sanzioni non si applicano nei casi di cui all'articolo 64, paragrafo 2, e se l'inadempienza è di scarsa entità.

5.   Per tutelare i fondi dell'Unione, nonché l'identità, la provenienza e la qualità dei vini dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 115 recanti:

a)

norme per la costituzione di una banca dati analitica di dati isotopici che consenta di rilevare più facilmente le frodi e che sia alimentata con campioni raccolti dagli Stati membri:

b)

norme sugli organismi di controllo e sull'assistenza reciproca tra di essi;

c)

norme sull'utilizzazione congiunta delle risultanze degli accertamenti degli Stati membri;

6.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le disposizioni necessarie per:

a)

le procedure riguardanti le banche dati degli Stati membri e la banca dati analitica di dati isotopici che consenta di rilevare più facilmente le frodi;

b)

le procedure riguardanti la cooperazione e assistenza tra autorità e organismi di controllo;

c)

in relazione all'obbligo di cui al paragrafo 3, le disposizioni per l'esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione, le disposizioni relative alle autorità competenti dell'esecuzione dei controlli, nonché al contenuto, alla frequenza e alla fase di commercializzazione cui tali controlli si devono applicare.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

Articolo 90

Controlli connessi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali protette

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l'uso illegale di denominazioni di origine, di indicazioni geografiche protette e di menzioni tradizionali protette di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.   Gli Stati membri designano l'autorità competente incaricata di effettuare i controlli dell'adempimento degli obblighi stabiliti nella parte II, titolo II, capo I, sezione II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, in base ai criteri stabiliti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (39) e garantiscono il diritto degli operatori che soddisfano tali obblighi ad essere coperti da un sistema di controlli.

3.   All'interno dell'Unione la verifica annuale del rispetto del disciplinare nel corso della produzione e durante o dopo il condizionamento del vino è effettuata dalla competente autorità di cui al paragrafo 2, oppure da uno o più organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, punto 5), del regolamento (CE) n. 882/2004 che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell'articolo 5 di detto regolamento.

4.   La Commissione adotta atti di esecuzione concernenti:

a)

le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione.

b)

norme sull'autorità responsabile della verifica del rispetto del disciplinare di produzione, anche nei casi in cui la zona geografica è situata in un paese terzo;

c)

le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per impedire l'uso illegale di denominazioni di origine protette, di indicazioni geografiche protette e di menzioni tradizionali protette;

d)

i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, compresi gli esami.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

TITOLO VI

CONDIZIONALITÀ

CAPO I

Ambito di applicazione

Articolo 91

Principio generale

1.   Al beneficiario di cui all'articolo 92 che non rispetti le regole di condizionalità stabilite dall'articolo 93 è applicata una sanzione amministrativa.

2.   La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica esclusivamente qualora l'inadempienza sia imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili al beneficiario; e qualora una o entrambe le condizioni aggiuntive seguenti siano soddisfatte:

a)

l'inadempienza sia connessa all'attività agricola del beneficiario;

b)

sia interessata la superficie dell'azienda del beneficiario.

Per quanto riguarda le superfici forestali, tuttavia, tale sanzione non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

3.   Ai fini del presente titolo si intende per:

a)   "azienda": tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario di cui all'articolo 92, situate all'interno del territorio dello stesso Stato membro;

b)   "criterio": ciascuno dei criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione citate nell'allegato II per ognuno degli atti ivi elencati, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto.

Articolo 92

Beneficiari interessati

L'articolo 91 si applica ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e i premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Tuttavia, l'articolo 91 non si applica ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013. La sanzione prevista in tale articolo non si applica inoltre al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Articolo 93

Regole di condizionalità

1.   Le regole di condizionalità comprendono i criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali fissate a livello nazionale ed elencate nell'allegato II, con riferimento ai seguenti settori:

a)

ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno;

b)

sanità pubblica, salute delle piante e degli animali.

c)

benessere degli animali.

2.   Gli atti giuridici di cui all'allegato II riguardante i criteri di gestione obbligatori si applicano nella versione in vigore e, nel caso delle direttive, quali attuate dagli Stati membri.

3.   Inoltre, per il 2015 e il 2016, le regole di condizionalità comprendono anche il mantenimento dei pascoli permanenti. Gli Stati membri che erano membri dell'Unione il 1o gennaio 2004 provvedono affinché le terre che erano investite a pascolo permanente alla data prevista per le domande di aiuto per superficie per il 2003 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti. Gli Stati membri che sono diventati membri dell'Unione nel 2004 provvedono affinché le terre che erano investite a pascolo permanente il 1o maggio 2004 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti. La Bulgaria e la Romania provvedono affinché le terre che erano investite a pascolo permanente il 1o gennaio 2007 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti. La Croazia provvede affinché le terre che erano investite a pascolo permanente il 1o luglio 2013 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti.

Il primo comma del presente paragrafo non si applica alle terre investite a pascolo permanente da imboschire se l'imboschimento è compatibile con l'ambiente e ad esclusione di impianti di alberi di Natale e di specie a crescita rapida a breve termine.

4.   Per tener conto del paragrafo 3, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 recanti norme riguardanti il mantenimento dei pascoli permanenti, in particolare dirette a garantire l'adozione di misure per il mantenimento dei pascoli permanenti a livello degli agricoltori, compresi gli obblighi individuali da rispettare, come l'obbligo di riconvertire le superfici in pascoli permanenti qualora si constati una diminuzione della percentuale di terre investite a pascoli permanenti.

Al fine di assicurare una corretta applicazione degli obblighi degli Stati membri da un lato e dei singoli agricoltori dall'altro, per quanto riguarda il mantenimento dei pascoli permanenti, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 per stabilire le condizioni e i metodi per la determinazione della percentuale di pascolo permanente e di terreni agricoli da mantenere.

5.   Ai fini dei paragrafi 3 e 4, si intende per "pascolo permanente" il pascolo quale definito all'articolo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009 nella sua versione originale.

Articolo 94

Obblighi degli Stati membri in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali

Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, a livello nazionale o regionale, norme minime per i beneficiari in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dell'allegato II, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali.

Gli Stati membri non possono definire criteri minimi che non siano previsti nell'allegato II.

Articolo 95

Informazione dei beneficiari

Gli Stati membri forniscono ai beneficiari interessati, se del caso con mezzi elettronici, l'elenco dei criteri e delle norme da applicare a livello di azienda e informazioni chiare e precise al riguardo.

CAPO II

Sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità

Articolo 96

Controlli della condizionalità

1.   Gli Stati membri si avvalgono, se del caso, del sistema integrato stabilito dal titolo V, capo II, e in particolare dell'articolo 68, paragrafo 1, lettere a), b), d), e) ed f).

Gli Stati membri si avvalgono dei sistemi di gestione e controllo in vigore nel loro territorio per garantire il rispetto delle norme in materia di condizionalità.

Detti sistemi, in particolare il sistema di identificazione e di registrazione degli animali istituito a norma della direttiva 2008/71/CE del Consiglio i (40) e dei regolamenti (CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 21/2004, sono compatibili con il sistema integrato di cui al titolo V, capo II, del presente regolamento.

2.   A seconda dei criteri, delle norme, degli atti e dei campi di condizionalità, gli Stati membri possono decidere di svolgere alcuni controlli amministrativi, in particolare quelli già previsti nell'ambito dei sistemi di controllo che si applicano al criterio, alla norma, all'atto o al campo di condizionalità in questione.

3.   Gli Stati membri effettuano controlli in loco intesi a verificare se un beneficiario adempie agli obblighi stabiliti dal presente titolo.

4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative allo svolgimento dei controlli volti ad accertare l'adempimento degli obblighi di cui al presente titolo, comprese le norme necessarie perché l'analisi dei rischi tenga conto dei seguenti fattori:

a)

partecipazione degli agricoltori al sistema di consulenza aziendale previsto al titolo III del presente regolamento;

b)

partecipazione degli agricoltori a un sistema di certificazione qualora questo copra i requisiti e le norme in questione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

Articolo 97

Applicazione della sanzione amministrativa

1.   La sanzione amministrativa di cui all'articolo 91 si applica se, in qualsiasi momento di un dato anno civile ("anno civile considerato") le regole di condizionalità non sono rispettate e tale inadempienza è imputabile direttamente al beneficiario che ha presentato la domanda di aiuto o la domanda di pagamento nell'anno civile considerato.

Il disposto del primo comma si applica mutatis mutandis ai beneficiari per i quali si constati che non hanno rispettato le regole di condizionalità in qualsiasi momento nei tre anni successivi al 1o gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il primo pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o in qualsiasi momento nell'anno che decorre dal 1o gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde, di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 ("anni considerati").

2.   In caso di cessione di superficie agricola durante l'anno civile considerato o durante gli anni considerati, il disposto del paragrafo 1 si applica anche se l'inadempienza di cui si tratta è il risultato di un atto o di un'omissione direttamente imputabile alla persona alla quale o dalla quale la superficie agricola è stata ceduta. In deroga a quanto precede, se la persona alla quale è direttamente imputabile un atto o un'omissione ha presentato una domanda di aiuto o una domanda di pagamento nell'anno civile considerato o negli anni considerati, la sanzione amministrativa si applica in base all'importo totale dei pagamenti di cui all'articolo 92 concessi o da concedere a tale persona.

Ai fini del presente paragrafo, per "cessione" si intende qualsiasi tipo di transazione in virtù della quale la superficie agricola cessa di essere a disposizione del cedente.

3.   In deroga al paragrafo 1, e fatte salve le norme da adottare ai sensi dell'articolo 101, gli Stati membri possono decidere di non applicare sanzioni amministrative per beneficiario e per anno civile se l'importo della sanzione è pari o inferiore a 100 EUR.

Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, nell'anno successivo l'autorità competente adotta, per un campione di beneficiari, i provvedimenti necessari per verificare che il beneficiario abbia posto rimedio all'inadempienza accertata. Le inadempienze accertate e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati al beneficiario.

4.   L'applicazione di una sanzione amministrativa non incide sulla legalità e sulla correttezza dei pagamenti ai quali si applica.

Articolo 98

Applicazione della sanzione amministrativa in Bulgaria, Croazia e Romania

In Bulgaria e in Romania le sanzioni amministrative di cui all'articolo 91 si applicano al più tardi a partire dal 1o gennaio 2016 per quanto riguarda i criteri di gestione obbligatori in materia di benessere degli animali di cui all'allegato II.

In Croazia le sanzioni di cui all'articolo 91 si applicano secondo il seguente calendario per quanto riguarda i criteri di gestione obbligatori (CGO) di cui all'allegato II:

a)

dal 1o gennaio 2014 per i CGO da 1 a 3 e i CGO da 6 a 8;

b)

dal 1o gennaio 2016 per i CGO 4, 5, 9 e 10;

c)

dal 1o gennaio 2018 per i CGO da 11 a 13.

Articolo 99

Calcolo della sanzione amministrativa

1.   La sanzione amministrativa di cui all'articolo 91 si applica mediante riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti elencati all'articolo 92, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza.

Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, si tiene conto della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, nonché dei criteri enunciati nei paragrafi 2, 3 e 4.

2.   In caso di inadempienza per negligenza, la percentuale di riduzione non supera il 5 % e, in caso di recidiva, il 15 %.

Gli Stati membri possono istituire un sistema di allerta precoce applicabile ai casi di inadempienza che, data la limitata rilevanza della loro gravità, portata e durata, non determinano, in casi debitamente giustificati, una riduzione o un'esclusione. Qualora uno Stato membro decida di avvalersi di questa opzione, l'autorità competente invia un'allerta precoce al beneficiario, notificando al beneficiario la constatazione e l'obbligo di adottare misure correttive. Qualora in un controllo successivo si stabilisca che l'inadempienza non è stata sanata, si applica con effetto retroattivo la riduzione di cui al primo comma.

Tuttavia, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali determinano sempre una riduzione o un'esclusione.

Gli Stati membri possono accordare ai beneficiari che hanno ricevuto per la prima volta un'allerta precoce l'accesso prioritario al sistema di consulenza aziendale.

3.   In caso di inadempienza intenzionale, la percentuale di riduzione non è, in linea di massima, inferiore al 20 % e può arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere applicata per uno o più anni civili.

4.   In ogni caso, l'ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni per un anno civile non supera l'importo totale di cui al paragrafo 1, primo comma.

Articolo 100

Importi risultanti dalla condizionalità

Gli Stati membri possono trattenere il 25 % degli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 99.

Articolo 101

Poteri della Commissione in relazione al calcolo e all'applicazione delle sanzioni amministrative

1.   Al fine di assicurare una corretta distribuzione dei fondi ai beneficiari che ne hanno diritto e un'attuazione efficace, coerente e non discriminatoria della condizionalità, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115:

a)

che definiscono una base armonizzata per il calcolo delle sanzioni amministrative connesse alla condizionalità di cui all'articolo 99 tenendo conto delle riduzioni dovute alla disciplina finanziaria;

b)

che stabiliscono le condizioni per il calcolo e l'applicazione delle sanzioni amministrative connesse alla condizionalità, anche in caso di inadempienza direttamente attribuibile al beneficiario interessato.

2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme procedurali e tecniche particolareggiate concernenti il calcolo e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli da 97 a 99, anche per quanto riguarda i beneficiari che consistono in un gruppo di persone ai sensi degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO I

Comunicazioni

Articolo 102

Comunicazione di informazioni

1.   Fatte salve le disposizioni dei regolamenti settoriali, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni, le dichiarazioni e i documenti seguenti:

a)

per gli organismi pagatori riconosciuti e gli organismi di coordinamento riconosciuti:

i)

l'atto di riconoscimento;

ii)

la funzione (organismo pagatore riconosciuto od organismo di coordinamento riconosciuto);

iii)

ove rilevante, la revoca del riconoscimento;

b)

per gli organismi di certificazione:

i)

la denominazione;

ii)

l'indirizzo;

c)

per le misure relative ad operazioni finanziate dai Fondi:

i)

le dichiarazioni di spesa, che valgono anche come domanda di pagamento, firmate dall'organismo pagatore riconosciuto o dall'organismo di coordinamento riconosciuto, corredate delle informazioni richieste;

ii)

la stima del fabbisogno finanziario per quanto riguarda il FEAGA, e, per quanto riguarda il FEASR, l'aggiornamento delle stime delle dichiarazioni di spesa che saranno presentate nel corso dell'anno e le stime delle dichiarazioni di spesa relative all'esercizio finanziario successivo;

iii)

la dichiarazione di gestione e i conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti;

iv)

una sintesi annuale dei risultati di tutte le ispezioni e di tutti i controlli effettuati in conformità del calendario e alle modalità stabilite nelle specifiche norme settoriali.

I conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti sono comunicati, per la parte riguardante le spese del FEASR, per ogni singolo programma.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni dettagliate sulle misure adottate per l'attuazione delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e in merito al sistema di consulenza aziendale di cui al titolo III.

3.   Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione in merito all'applicazione del sistema integrato di cui al titolo V, capo II. La Commissione organizza scambi di opinioni in materia con gli Stati membri.

Articolo 103

Riservatezza

1.   Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni comunicate od ottenute nell'ambito delle ispezioni e della liquidazione dei conti effettuate in applicazione del presente regolamento.

A tali informazioni si applicano le norme di cui all'articolo 8 del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.

2.   Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di procedimenti giudiziari, le informazioni raccolte nell'ambito dei controlli previsti nel titolo V, capo III, sono coperte dal segreto professionale. Esse possono essere comunicate soltanto alle persone che, per le funzioni che svolgono negli Stati membri o nelle istituzioni dell'Unione, sono autorizzate a conoscerle per l'espletamento di dette funzioni.

Articolo 104

Poteri della Commissione

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme riguardanti:

a)

la forma, il contenuto, la periodicità, i termini e le modalità con cui gli elementi seguenti sono trasmessi alla Commissione o messi a sua disposizione:

i)

le dichiarazioni di spesa e gli stati di previsione delle spese, nonché il relativo aggiornamento, comprese le entrate con destinazione specifica;

ii)

la dichiarazione di gestione e i conti annuali degli organismi pagatori, nonché i risultati di tutti i controlli e di tutte le ispezioni disponibili;

iii)

le relazioni di certificazione dei conti;

iv)

i dati relativi all'identificazione degli organismi pagatori riconosciuti, degli organismi di coordinamento riconosciuti e degli organismi di certificazione;

v)

le modalità di imputazione e di pagamento delle spese finanziate dai Fondi;

vi)

le notifiche delle rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri nel quadro delle operazioni o dei programmi di sviluppo rurale e degli stati riepilogativi dei procedimenti di recupero avviati dagli Stati membri in seguito ad irregolarità;

vii)

le informazioni relative alle misure adottate in applicazione dell'articolo 58;

b)

le modalità degli scambi di informazioni e di documenti tra la Commissione e gli Stati membri e l'attuazione di sistemi di informazione, compresi il tipo, la forma e il contenuto dei dati che tali sistemi di informazione devono elaborare e le norme relative alla loro conservazione;

c)

la comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, di informazioni, documenti, statistiche e relazioni, nonché i termini e i metodi per la loro comunicazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

CAPO II

Uso dell'euro

Articolo 105

Principi generali

1.   Gli importi indicati nelle decisioni della Commissione che adottano programmi di sviluppo rurale, gli importi degli impegni e dei pagamenti della Commissione, nonché gli importi delle spese attestate o certificate e delle dichiarazioni di spesa degli Stati membri sono espressi e versati in euro.

2.   I prezzi e gli importi fissati nella legislazione settoriale agricola sono espressi in euro.

Essi sono concessi e riscossi in euro negli Stati membri che hanno adottato l'euro e in moneta nazionale negli altri Stati membri.

Articolo 106

Tasso di cambio e fatto generatore

1.   Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro convertono in moneta nazionale i prezzi e gli importi di cui all'articolo 105, paragrafo 2, attraverso un tasso di cambio.

2.   Il fatto generatore del tasso di cambio è:

a)

l'espletamento delle formalità doganali d'importazione o d'esportazione, per gli importi riscossi o versati negli scambi con i paesi terzi;

b)

il fatto mediante il quale è realizzato lo scopo economico dell'operazione, in tutti gli altri casi.

3.   Qualora ad un beneficiario sia effettuato un pagamento diretto previsto dal regolamento (UE) n. 1307/2013 in una moneta diversa dall'euro, gli Stati membri convertono in moneta nazionale l'importo dell'aiuto espresso in euro in base all'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al 1o ottobre dell'anno per il quale è concesso l'aiuto.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono decidere, in casi debitamente giustificati, di effettuare la conversione in base al tasso di cambio medio stabilito dalla Banca centrale europea nel corso del mese precedente al 1o ottobre dell'anno per il quale è concesso l'aiuto. Gli Stati membri che scelgono tale opzione stabiliscono e pubblicano detto tasso medio prima del 1o dicembre dello stesso anno.

4.   Per quanto riguarda il FEAGA, al momento di redigere le dichiarazioni di spesa gli Stati membri che non hanno adottato l'euro applicano lo stesso tasso di cambio che hanno utilizzato per effettuare i pagamenti ai beneficiari o per incassare entrate, in conformità delle disposizioni del presente capo.

5.   Per specificare il fatto generatore di cui al paragrafo 2 o per fissarlo per motivi inerenti all'organizzazione di mercato o all'importo di cui si tratta, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 recanti norme sui fatti generatori e sul tasso di cambio da utilizzare. Il fatto generatore specifico è determinato tenendo conto dei seguenti criteri:

a)

effettiva applicabilità, a brevissimo termine, delle variazioni del tasso di cambio;

b)

analogia tra fatti generatori relativi ad operazioni simili realizzate nell'ambito dell'organizzazione di mercato;

c)

concordanza tra i fatti generatori dei vari prezzi ed importi riguardanti l'organizzazione di mercato;

d)

realizzabilità ed efficacia dei controlli relativi all'applicazione dei pertinenti tassi di cambio.

6.   Per evitare l'applicazione, da parte degli Stati membri che non hanno adottato l'euro, di tassi di cambio diversi per la contabilizzazione in una moneta diversa dall'euro delle entrate riscosse o degli aiuti versati ai beneficiari, da un lato, e per la redazione della dichiarazione di spesa da parte dell'organismo pagatore, dall'altro, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115, recanti norme sul tasso di cambio da utilizzare nelle dichiarazioni delle spese e nella registrazione delle operazioni di ammasso pubblico nei conti dell'organismo pagatore.

Articolo 107

Misure di salvaguardia e deroghe

1.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano misure per salvaguardare l'applicazione del diritto dell'Unione qualora essa rischi di essere compromessa a causa di pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale. Tali atti di esecuzione possono, se necessario, derogare alle norme in vigore unicamente per un periodo strettamente necessario.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

Le misure di cui al primo comma sono notificate immediatamente al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri.

2.   Qualora pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale rischino di compromettere l'applicazione del diritto dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 per derogare alla presente sezione, in particolare nei casi in cui un paese:

a)

ricorra a tecniche di cambio anomale, quali tassi di cambio multipli, o applichi accordi di permuta;

b)

abbia una moneta che non è quotata sui mercati ufficiali dei cambi o la cui evoluzione rischia di provocare distorsioni negli scambi.

Articolo 108

Uso dell'euro da parte degli Stati membri che non hanno adottato l'euro

1.   Uno Stato membro che non abbia ha adottato l'euro, qualora decida di pagare le spese determinate dalla legislazione agricola settoriale in euro anziché nella moneta nazionale, adotta le misure necessarie affinché l'uso dell'euro non offra un vantaggio sistematico rispetto all'uso della moneta nazionale.

2.   Lo Stato membro notifica alla Commissione le misure che intende adottare prima che le stesse entrino in vigore. Esso non può applicarle senza l'accordo previo della Commissione.

CAPO III

Relazioni e valutazione

Articolo 109

Relazione finanziaria annuale

Entro la fine di settembre di ogni anno successivo a quello di ogni esercizio finanziario, la Commissione redige una relazione finanziaria sull'amministrazione dei Fondi con riferimento all'esercizio precedente e la trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio.

Articolo 110

Monitoraggio e valutazione della PAC

1.   È istituito un quadro comune per il monitoraggio e la valutazione allo scopo di misurare le prestazioni della PAC, in particolare:

a)

dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013;

b)

delle misure di mercato di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013,

c)

delle misure di sviluppo rurale di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 e

d)

delle disposizioni del presente regolamento.

La Commissione monitora tali misure politiche in base alle relazioni degli Stati membri in conformità delle norme stabilite nei regolamenti di cui al primo comma. La Commissione elabora un piano di valutazione pluriennale che prevede lo svolgimento di valutazioni periodiche di strumenti specifici.

Per garantire una misurazione efficace delle prestazioni, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 riguardanti il contenuto e l'architettura del quadro comune.

2.   I risultati delle misure della PAC di cui al paragrafo 1 sono misurati in relazione ai seguenti obiettivi:

a)

la produzione alimentare redditizia, con particolare attenzione per il reddito agricolo, la produttività agricola e la stabilità dei prezzi;

b)

la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima, con particolare attenzione per le emissioni di gas serra, la biodiversità, il suolo e le acque;

c)

lo sviluppo territoriale equilibrato, con particolare attenzione per l'occupazione rurale, la crescita e la povertà nelle zone rurali.

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono un insieme di indicatori specifici per gli obiettivi di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

Gli indicatori sono correlati alla struttura e agli obiettivi della politica e consentono di valutare i progressi, l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione della politica con riguardo agli obiettivi.

3.   Il quadro comune di monitoraggio e di valutazione rispecchia la struttura della PAC nel modo seguente:

a)

per i pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, le misure di mercato di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 OCM e le disposizioni del presente regolamento, la Commissione provvede al monitoraggio di tali strumenti in base alle relazioni degli Stati membri in conformità delle norme stabilite in detti regolamenti. La Commissione elabora un piano di valutazione pluriennale che prevede valutazioni periodiche di strumenti specifici svolte sotto la responsabilità della Commissione. Le valutazioni sono svolte tempestivamente e da valutatori indipendenti.

b)

il monitoraggio e la valutazione degli interventi nell'ambito della politica di sviluppo rurale saranno effettuati conformemente agli articoli da 67 a 79 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

La Commissione provvede affinché l'impatto combinato di tutti gli strumenti della PAC di cui al paragrafo 1 sia misurato e valutato con riferimento agli obiettivi comuni di cui al paragrafo 2. Le prestazioni della PAC sono misurate e valutate in base a indicatori comuni di impatto per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi comuni e in base a indicatori di risultato per quanto riguarda i relativi obiettivi specifici. In base ai dati forniti nelle valutazioni riguardanti la PAC, in particolare nelle valutazioni riguardanti i programmi di sviluppo rurale, nonché ad altre fonti di informazione pertinenti, la Commissione elabora relazioni sulla misurazione e valutazione delle prestazioni congiunte di tutti gli strumenti della PAC.

4.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione delle misure. Per quanto possibile, tali informazioni si basano su fonti di dati esistenti, quali la rete d'informazione contabile agricola ed Eurostat.

La Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati, in particolare del loro uso a fini statistici, se del caso.

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire, tenendo conto dell'esigenza di evitare indebiti oneri amministrativi, sui dati necessari e sulle sinergie tra potenziali fonti di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

5.   Entro il 31 dicembre 2018, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione iniziale sull'applicazione del presente articolo, in cui sono anche riportati i primi risultati per quanto riguarda le prestazioni della PAC. Una seconda relazione contenente una valutazione delle prestazioni della PAC è presentata entro il 31 dicembre 2021.

CAPO IV

Trasparenza

Articolo 111

Pubblicazione dei beneficiari

1.   Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti dei Fondi. La pubblicazione contiene:

a)

fatto salvo l'articolo 112, primo comma, del presente regolamento, il nome del beneficiario come segue:

i)

nome e cognome se si tratta di una persona fisica;

ii)

la ragione sociale quale registrata, se si tratta di una persona giuridica dotata di autonoma personalità giuridica in conformità della legislazione dello Stato membro interessato;

iii)

nome completo dell'associazione, quale registrata o altrimenti riconosciuta ufficialmente, se si tratta di un'associazione di persone giuridiche senza personalità giuridica propria;

b)

il comune di residenza o di registrazione del beneficiario e, se disponibile, il codice postale o la parte del medesimo che identifica il comune;

c)

gli importi del pagamento corrispondente ad ogni misura finanziata dai Fondi percepito da ogni beneficiario nell'esercizio finanziario considerato;

d)

la natura e la descrizione delle misure finanziate dai Fondi, a titolo delle quali è concesso il pagamento di cui alla lettera c).

Le informazioni di cui al primo comma sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

2.   Per quanto riguarda i pagamenti corrispondenti alle misure finanziate dal FEASR di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), gli importi da pubblicare corrispondono al finanziamento pubblico totale, compresi sia i contributi nazionali che unionali.

Articolo 112

Soglia

Gli Stati membri non pubblicano il nome dei beneficiari secondo le modalità previste dall'articolo 111, paragrafo 1, primo comma del presente regolamento nei seguenti casi:

a)

per gli Stati membri che istituiscono il regime per i piccoli agricoltori previsto al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013, se l'importo di aiuti ricevuti in un anno da un beneficiario è pari o inferiore all'importo fissato dallo Stato membro di cui all'articolo 63, paragrafo 1, secondo comma, o all'articolo 63, paragrafo 2, secondo comma, di detto regolamento;

b)

per gli Stati membri che non istituiscono il regime per piccoli agricoltori previsto al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013, se l'importo di aiuti ricevuti in un anno da un beneficiario è pari o inferiore a 1 250 EUR.

Nel caso di cui al primo comma, lettera a), gli importi fissati dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e comunicati alla Commissione in applicazione di detto regolamento sono pubblicati dalla Commissione stessa in conformità delle norme adottate in virtù dell'articolo 114.

Quando applicano il disposto del primo comma del presente articolo gli Stati membri pubblicano le informazioni di cui all'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), e il beneficiario è identificato da un codice. Gli Stati membri decidono la forma di tale codice.

Articolo 113

Informazione dei beneficiari

Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità dell'articolo 111 e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.

In conformità delle prescrizioni della direttiva 95/46/CE, in ordine ai dati personali gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli.

Articolo 114

Poteri della Commissione

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono:

a)

norme relative alla forma, compreso il modo di presentazione per misura, e al calendario della pubblicazione prevista dagli articoli 111 e 112;

b)

norme per l'applicazione uniforme dell'articolo 113;

c)

norme relative alla collaborazione fra la Commissione e gli Stati membri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 115

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati, di cui agli articoli 8, 20, 40, 46, 50, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 76, 77, 79, 84, 89, 93, 101, 106, 107, 110 e 120, è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare g atti delegati, di cui agli articoli 8, 20, 40, 46, 50, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 76, 77, 79, 84, 89, 93, 101, 106, 107, 110 e 120, è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di poteri è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui agli articoli 8, 20, 40, 46, 50, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 76, 77, 79, 84, 89, 93, 101, 106, 107, 110 e 120 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 8, 20, 40, 46, 50, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 76, 77, 79, 84, 89, 93, 101, 106, 107, 110 e 120 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 116

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal "comitato dei Fondi agricoli". Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Ai fini degli articoli 15, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 77, 78, 89, 90, 96, 101 e 104, per quanto riguarda le questioni concernenti i pagamenti diretti, lo sviluppo rurale e/o l'organizzazione comune dei mercati, la Commissione è assistita dal comitato dei Fondi agricoli, dal comitato per i pagamenti diretti, dal comitato per lo sviluppo rurale e/o dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituiti rispettivamente dal presente regolamento, dal regolamento (UE) n. 1307/2013, dal regolamento (UE) n. 1305/2013 e dal regolamento (UE) n. 1308/2013. Tali comitati sono comitati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Riguardo agli atti di cui all'articolo 8, qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 117

Trattamento e protezione dei dati personali

1.   Gli Stati membri e la Commissione raccolgono e trattano i dati personali unicamente al fine di adempiere ai loro rispettivi obblighi di gestione, controllo audit, nonché monitoraggio e valutazione ai sensi del presente regolamento e, in particolare, gli obblighi di cui al titolo II, capo II, al titolo III, al titolo IV, capi III e IV, ai titoli V e VI ed al titolo VII, capo III, nonché a fini statistici, e non sottopongono tali dati ad un trattamento incompatibile con tale finalità.

2.   Laddove i dati personali sono trattati a fini di monitoraggio e valutazione ai sensi del titolo VII, capo III, nonché a fini statistici, essi devono essere resi anonimi e trattati unicamente in forma aggregata.

3.   I dati personali sono trattati conformemente alle norme di cui alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001. In particolare, tali dati non sono conservati in modo da consentire l'identificazione degli interessati per un arco di tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, tenendo conto dei periodi minimi di conservazione stabiliti dalla normativa unionale e nazionale applicabile.

4.   Gli Stati membri informano gli interessati della possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 e che a tale riguardo essi godono dei diritti sanciti dalle normative in materia di protezione dei dati, ossia la direttiva 95/46/CE ed il regolamento (CE) n. 45/2001.

5.   Il presente articolo è subordinato agli articoli da 111 a 114.

Articolo 118

Livello di attuazione

Gli Stati membri sono competenti per l'attuazione dei programmi e l'esecuzione dei rispettivi compiti nel quadro del presente regolamento al livello che ritengono adeguato, conformemente al loro quadro istituzionale, giuridico e finanziario e subordinatamente all'osservanza del presente regolamento e di altre normative pertinenti dell'Unione.

Articolo 119

Abrogazione

1.   I regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 sono abrogati.

Tuttavia, l'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e le pertinenti norme di attuazione continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2014.

2.   I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 120

Disposizioni transitorie

Per garantire la transizione ordinata dai regimi previsti nei regolamenti abrogati di cui all'articolo 118 a quelli stabiliti dal presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 riguardo ai casi in cui possono essere applicate deroghe e aggiunte alle norme previste nel presente regolamento.

Articolo 121

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

2.   Tuttavia, le seguenti disposizioni si applicano:

a)

gli articoli 7, 8, 16, 25, 26 e 43 a decorrere dal 16 ottobre 2013;

b)

gli articoli 18 e 40 per le spese effettuate a decorrere dal 16 ottobre 2013

c)

l'articolo 52 a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. JUKNA


(1)  GU C 191 del 29.6.2012, pag. 116.

(2)  Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC (Cfr. pag. 608 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(7)  Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

(8)  Regolamento (CE) n. 165/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativo al cofinanziamento, da parte della Comunità, dei controlli mediante telerilevamento (GU L 24 del 29.1.1994, pag. 6).

(9)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (Cfr. pag. 884 della presente Gazzetta ufficiale).

(10)  Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

(11)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (Cfr. pag. 320 della presente Gazzetta ufficiale).

(12)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (Cfr. pag. 487 della presente Gazzetta ufficiale).

(13)  Regolamento (CEE) n. 352/78 del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativo all'assegnazione delle cauzioni, fideiussioni o garanzie costituite nell'ambito della politica agricola comune e in seguito incamerate (GU L 50 del 22.2.1978, pag. 1).

(14)  Regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune (GU L 100 del 20.4.2000, pag. 7).

(15)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(16)  Regolamento (CE) n. 485/2008 del Consiglio, del 26 maggio 2008, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (GU L 143 del 3.6.2008, pag. 1).

(17)  Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(18)  Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

(19)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(20)  Direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dell'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43).

(21)  Regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro (GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1).

(22)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(23)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo alla protezione delle persone fisiche con riferimento alla protezione dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi comunitari e alla libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(24)  Raccolta della Giurisprudenza 2010 pagina I-11063.

(25)  Regolamento (CE) n. 259/2008 della Commissione, del 18 marzo 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 28).

(26)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2011 della Commissione, del 27 aprile 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 259/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 108 del 28.4.2011, pag. 24).

(27)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(28)  GU C 35 del 9.2.2012, pag. 1.

(29)  Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

(30)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(31)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(32)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1)

(33)  Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

(34)  Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

(35)  Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

(36)  Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

(37)  Regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 316 del 2.12.2009, pag. 1).

(38)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

(39)  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(40)  Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31).


ALLEGATO I

INFORMAZIONE NEI SETTORI DELLA MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI E DELL'ADATTAMENTO AI MEDESIMI, DELLA BIODIVERSITÀ E DELLA PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE, COME PREVISTO DALL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 3, LETTERA D)

Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Informazioni sugli impatti previsti dei cambiamenti climatici nelle rispettive regioni, delle emissioni di gas serra delle relative pratiche agricole e del contributo del settore agricolo alla mitigazione di tali impatti attraverso migliori pratiche agricole e agroforestali e attraverso lo sviluppo di progetti di energie rinnovabili in azienda e il miglioramento dell'efficienza energetica dell'azienda agricola.

Informazioni che aiutino gli agricoltori a pianificare il modo migliore di investire in sistemi agricoli "a prova di clima" e a individuare i fondi dell'Unione che possono utilizzare a tal fine e in particolare, informazioni sull'adattamento dei terreni agricoli alle fluttuazioni climatiche e ai cambiamenti a lungo termine, nonché informazioni sulle modalità di adozione di misure agronomiche pratiche finalizzate ad aumentare la resilienza dei sistemi agricoli alle inondazioni e ai periodi di siccità e a migliorare e ottimizzare i livelli di carbonio nel suolo.

Biodiversità

Informazioni sulla correlazione positiva tra biodiversità e resilienza dell'agro-ecosistema, sulla diversificazione del rischio e sul collegamento tra monocolture e rischi di perdita o danni al raccolto a causa di parassiti ed eventi climatici estremi

Informazioni su come prevenire nel modo migliore la diffusione di specie esotiche invasive e sul motivo per cui questo è importante per un funzionamento e una resilienza efficaci dell'ecosistema nei confronti del cambiamento climatico, ivi comprese informazioni in materia di accesso ai finanziamenti per i programmi di eradicazione che comportano costi aggiuntivi

Protezione delle risorse idriche

Informazioni su sistemi di irrigazione sostenibili e a basso volume e sulle modalità per ottimizzare i sistemi pluviali per promuovere l'uso efficiente dell'acqua.

Informazioni sulla riduzione dell'uso dell'acqua in agricoltura, compresa la scelta delle colture, sul miglioramento dell'humus del terreno per aumentare la ritenzione idrica e sulla riduzione della necessità di irrigare.

Aspetti generali

Scambio di migliori prassi, formazione e creazione di capacità (applicabile alla mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle risorse idriche precedentemente citati nel presente allegato).


ALLEGATO II

REGOLE DI CONDIZIONALITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 93

CGO

:

Criteri di gestione obbligatori

BCAA

:

Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali


Settore

Tema principale

Condizioni e norme

Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

Acque

CGO 1

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1)

Articoli 4 e 5

BCAA 1

Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua (1)

 

BCAA 2

Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione

 

BCAA 3

Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola

 

Suolo e stock di carbonio

BCAA 4

Copertura minima del suolo

 

BCAA 5

Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

 

BCAA 6

Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante (2)

 

Biodiversità

CGO 2

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4

CGO 3

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

BCAA 7

Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

 

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

Sicurezza alimentare

CGO 4

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1)

Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 (3) e articoli 18, 19 e 20

CGO 5

Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)

Articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7

Identificazione e registrazione degli animali

CGO 6

Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell 8.8.2008, pag. 31)

Articoli 3, 4 e 5

CGO 7

Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio(GU L 204 dell 11.8.2000, pag. 1)

Articoli 4 e 7

CGO 8

Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8)

Articoli 3, 4 e 5

Malattie degli animali

CGO 9

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Prodotti fitosanitari

CGO 10

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)

Articolo 55, prima e seconda frase

Benessere degli animali

Benessere degli animali

CGO 11

Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)

Articoli 3 e 4

CGO 12

Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)

Articolo 3 e articolo 4

CGO 13

Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23)

Articolo 4


(1)  Le fasce tampone nell'ambito delle buone condizioni agronomiche e ambientali devono rispettare, sia all'interno che all'esterno delle zone vulnerabili designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 91/676/CEE, almeno i requisiti collegati alle condizioni per applicare il fertilizzante al terreno adiacente ai corsi d'acqua previste nell'allegato II, punto A.4 della direttiva 91/676/CEE, la cui applicazione deve essere conforme ai programmi d'azione degli Stati membri stabiliti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva 91/676/CEE.

(2)  L'obbligo può essere limitato a un divieto generale di bruciare le stoppie, ma uno Stato membro può decidere di imporre altri obblighi.

(3)  Attuato in particolare da:

articolo 14 del regolamento (CE) n. 470/2009 e allegato del regolamento (CE) n. 37/2010,

regolamento (CE) n. 852/2004: articolo 4, paragrafo 1 e allegato I, parte A (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c)));

regolamento (CE) n. 853/2004: articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) e e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; I-4; I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);

regolamento (CE) n. 183/2005: articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6; e

regolamento (CE) n. 396/2005: articolo 18.


ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

1.   Regolamento (EEC) N. 352/78

Regolamento (CEE) N. 352/78

Presente Regolamento

Articolo 1

Articolo 43, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 2

Articolo 43, paragrafo 2

Articolo 3

Articolo 46, paragrafo 1

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6


2.   Regolamento (CE) N. 2799/98

Regolamento (CE) N. 2799/98

Presente Regolamento

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 105, paragrafo 2 e articolo 106

Articolo 3

Articolo 106

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 107

Articolo 8

Articolo 108

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11


3.   Regolamento (CE) n. 814/2000

Regolamento (CE) n. 814/2000

Presente Regolamento

Articolo 1

Articolo 45, paragrafo 1

Articolo 2

Articolo 45, paragrafo 2

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 45, paragrafo 5

Articolo 9

Articolo 10

Articoli 45, paragrafo 4, e 116

Articolo 11


4.   Regolamento (CE) n. 1290/2005

Regolamento (CE) n. 1290/2005

Presente Regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 8

Articolo 102

Articolo 9

Articolo 58

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 16

Articolo 13

Articolo 19

Articolo 14

Articolo 17

Articolo 15

Articolo 18

Articolo 16

Articolo 40

Articolo 17

Articolo 41, paragrafo 1

Articolo 17 bis

Articolo 41, paragrafo 2

Articolo 18

Articolo 24

Articolo 19

Articolo 27

Articolo 20

Articolo 28

Articolo 21

Articolo 29

Articolo 22

Articolo 32

Articolo 23

Articolo 33

Articolo 24

Articolo 34

Articolo 25

Articolo 35

Articolo 26

Articolo 36

Articolo 27

Articolo 41, paragrafo 1

Articolo 27 bis

Articolo 41, paragrafo 2

Articolo 28

Articolo 37

Articolo 29

Articolo 38

Articolo 30

Articolo 51

Articolo 31

Articolo 52

Articolo 32

Articoli 54 e 55

Articolo 33

Articoli 54 e 56

Articolo 34

Articolo 43

Articolo 35

Articolo 36

Articolo 48

Articolo 37

Articolo 47

Articolo 38

Articolo 39

Articolo 40

Articolo 41

Articolo 116

Articolo 42

Articolo 43

Articolo 109

Articolo 44

Articolo 103

Articolo 44 bis

Articolo 113, paragrafo 1

Articolo 45

Articolo 105, paragrafo 1 e articolo 106, paragrafo 3 and, paragrafo 4

Articolo 46

Articolo 47

Articolo 119

Articolo 48

Articolo 120

Articolo 49

Articolo 121


5.   Regolamento (CE) n. 485/2008

Regolamento (CE) n. 485/2008

Presente Regolamento

Articolo 1

Articolo 79

Articolo 2

Articolo 80

Articolo 3

Articolo 81

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 82, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 6

Articolo 82, paragrafo 4

Articolo 7

Articolo 83

Articolo 8

Articolo 103, paragrafo 2

Articolo 9

Articolo 86

Articolo 10

Articolo 84

Articolo 11

Articolo 85

Articolo 12

Articolo 106, paragrafo 3

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 87

Articolo 16

Articolo 17


Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sulla condizionalità

Il Consiglio e il Parlamento europeo invitano la Commissione a monitorare il recepimento e l'attuazione da parte degli Stati membri della direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nonché la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e, una volta attuate in tutti gli Stati membri tali direttive e definiti gli obblighi direttamente applicabili agli agricoltori, a presentare una proposta legislativa che modifica il presente regolamento al fine di inserire le pertinenti parti di detta direttiva nel sistema di condizionalità.


20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/608


REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare il paragrafo 6 del protocollo n. 4 concernente il cotone allegato allo stesso,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti (1),

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (4),

considerando quanto segue:

(1)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio" delinea le potenziali sfide, obiettivi e orientamenti della politica agricola comune ("PAC") dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1o gennaio 2014. Tale riforma dovrebbe riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (5). Vista la portata della riforma, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 73/2009 e sostituirlo con un nuovo regolamento. La riforma dovrebbe inoltre snellire e semplificare le disposizioni pertinenti.

(2)

Uno degli obiettivi principali e uno dei requisiti fondamentali della riforma della PAC è la riduzione degli oneri amministrativi. Occorre tenerne conto in modo risoluto all'atto di definire le disposizioni applicabili al regime di sostegno diretto.

(3)

Il presente regolamento dovrebbe includere tutti gli elementi essenziali riguardanti il pagamento del sostegno unionale agli agricoltori e stabilire altresì le condizioni di accesso ai pagamenti che sono inestricabilmente collegate a tali elementi essenziali.

(4)

È necessario chiarire che il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e le disposizioni adottate a norma del medesimo debbano applicarsi alle misure previste dal presente regolamento. Per motivi di coerenza con altri strumenti giuridici riguardanti la PAC, alcune norme contenute nel regolamento (CE) n. 73/2009 sono previste dal regolamento (UE) n. 1306/2013 in particolare quelle per garantire l'osservanza degli obblighi stabiliti dalle disposizioni in materia di pagamenti diretti, come la realizzazione di controlli e l'applicazione di misure e sanzioni amministrative in caso di inadempimenti, le norme in materia di condizionalità quali i criteri di gestione obbligatori, le buone condizioni agronomiche e ambientali e il monitoraggio e la valutazione delle misure pertinenti, nonché le disposizioni relative al pagamento degli anticipi e al recupero dei pagamenti non dovuti.

(5)

Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(6)

Il presente regolamento dovrebbe contenere l'elenco dei regimi di sostegno sui pagamenti diretti in esso contemplati. Al fine di tenere conto della nuova legislazione sui regimi di sostegno che potrebbe essere adottata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti in relazione alla modifica di detto elenco.

(7)

Al fine di assicurare la certezza del diritto, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo alla definizione del quadro all'interno del quale gli Stati membri devono definire i criteri che gli agricoltori sono tenuti a soddisfare al fine di rispettare l'obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e le attività minime da svolgere sulle superfici mantenute naturalmente in uno stato che le rende idonee al pascolo o alla coltivazione, nonché i criteri per determinare la predominanza dell'erba e delle altre piante erbacee da foraggio e per determinare le pratiche locali tradizionali nel prato permanente e nel pascolo permanente ("prato permanente").

(8)

Al fine di garantire che gli importi destinati al finanziamento della PAC rispettino i massimali annui di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 è opportuno provvedere ad un adattamento del livello del sostegno diretto nel corso di un dato anno civile, come previsto dall'articolo 32 di detto regolamento. Per assicurare che ciò contribuisca a realizzare l'obiettivo di una ripartizione più equilibrata dei pagamenti tra beneficiari di piccole e grandi dimensioni, l'aggiustamento dei pagamenti diretti dovrebbe essere applicato esclusivamente agli agricoltori che ricevono oltre 2 000 EUR nell'anno civile considerato. Tenuto conto del livello dei pagamenti diretti a favore degli agricoltori della Bulgaria, della Croazia e della Romania nell'ambito dell'applicazione del meccanismo di introduzione progressiva a tutti i pagamenti diretti concessi in tali Stati membri, è opportuno che tale strumento di disciplina finanziaria si applichi alla Bulgaria e alla Romania a decorrere dal 1o gennaio 2016 ed alla Croazia a decorrere dal 1o gennaio 2022. Occorre prevedere disposizioni specifiche relativamente a tale strumento di disciplina finanziaria e di talune altre disposizioni in caso di persona giuridica o di associazione di persone fisiche o giuridiche, qualora il diritto nazionale preveda per i singoli membri diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di un capo dell'azienda al fine di rafforzare le strutture agricole e promuovere l'insediamento delle persone giuridiche o associazioni interessate.

(9)

Al fine di garantire la corretta applicazione dell'aggiustamento dei pagamenti diretti in relazione alla disciplina finanziaria, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti in relazione alle norme riguardo alla base di calcolo delle riduzioni che gli Stati membri sono tenuti ad applicare agli agricoltori in forza della disciplina finanziaria.

(10)

Dall'esperienza maturata con l'applicazione dei vari regimi di sostegno agli agricoltori è emerso che in alcuni casi il sostegno è stato concesso a persone fisiche o giuridiche il cui obiettivo commerciale non era, o era solo marginalmente, connesso a un'attività agricola. Per garantire un sostegno più mirato, gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'assegnare pagamenti diretti a talune persone fisiche e giuridiche, a meno che queste possano dimostrare che la loro attività agricola non sia marginale. Gli Stati membri dovrebbero, parimenti, avere la possibilità di non concedere pagamenti diretti ad altre persone fisiche o giuridiche la cui attività agricola sia marginale. Gli Stati membri dovrebbero nondimeno essere autorizzati ad assegnare pagamenti diretti ai piccoli agricoltori part-time poiché questi ultimi danno un contributo diretto alla vitalità delle zone rurali. Gli Stati membri dovrebbero inoltre astenersi dall'assegnare pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche le cui superfici agricole siano principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgano una determinata attività minima.

(11)

Al fine di garantire la tutela dei diritti degli agricoltori, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo allo stabilimento di criteri per determinare i casi in cui la superficie agricola di un agricoltore debba essere considerata principalmente superficie mantenuta naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, ai criteri per stabilire la distinzione tra entrate risultanti da attività agricole e non agricole e l'importo pertinente dei pagamenti diretti ai fini della prova di marginalità e ai criteri che gli agricoltori devono soddisfare per dimostrare che la loro attività agricola non è marginale.

(12)

Per evitare oneri amministrativi eccessivi dovuti alla gestione di pagamenti di piccola entità, è opportuno che gli Stati membri si astengano, in generale, dall'erogare pagamenti diretti se l'importo è inferiore a 100 EUR o qualora la superficie ammissibile dell'azienda per la quale viene richiesto l'aiuto sia inferiore a un ettaro. Tuttavia, poiché le strutture agricole degli Stati membri sono molto diverse tra loro e possono discostarsi in misura significativa dalla struttura agricola media nell'Unione, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di applicare soglie minime che rispecchino la loro situazione particolare. Tenuto conto della struttura agricola molto specifica delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo, è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di decidere se applicare una soglia minima in tali regioni. Occorre inoltre dare agli Stati membri la possibilità di optare per uno solo di questi due tipi di soglia minima in funzione delle peculiarità della struttura del loro settore agricolo. Poiché potrebbero concedersi pagamenti ad agricoltori con aziende cosiddette "senza terra", l'applicazione della soglia per ettaro sarebbe inefficace. È quindi opportuno applicare a tali agricoltori l'importo minimo collegato al sostegno. Per garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori della Bulgaria, della Croazia e della Romania i cui pagamenti diretti sono soggetti all'introduzione progressiva, la soglia minima, in tali Stati membri, dovrebbe essere basata sugli importi finali da concedere al termine del processo di introduzione progressiva.

(13)

La ripartizione del sostegno diretto al reddito tra gli agricoltori è caratterizzata dall'assegnazione di importi di entità sproporzionata a un numero piuttosto esiguo di aziende beneficiarie di grandi dimensioni. I beneficiari di maggiori dimensioni non necessitano, a motivo della loro capacità di sfruttare le economie di scala, di un sostegno unitario di livello identico per conseguire in modo efficiente l'obiettivo del sostegno al reddito. Inoltre, dato il loro potenziale di adattamento, è più facile, per i beneficiari di maggiori dimensioni, funzionare con livelli di sostegno unitario inferiori. Gli Stati membri dovrebbero pertanto ridurre di almeno il 5 % la parte del pagamento di base da concedere agli agricoltori che ecceda i 150 000 EUR. Onde evitare effetti sproporzionati nelle aziende agricole di grandi dimensioni con un numero elevato di dipendenti, gli Stati membri possono decidere di tenere conto dell'intensità di lavoro dipendente quando applicano il meccanismo. Per rendere efficace tale riduzione del livello del sostegno, non dovrebbe essere concesso alcun vantaggio agli agricoltori che creano artificialmente le condizioni per eluderne gli effetti. Il prodotto della riduzione dei pagamenti ai beneficiari di grandi dimensioni dovrebbe rimanere negli Stati membri in cui è stato generato e dovrebbe essere reso disponibile quale sostegno dell'Unione per le misure finanziate ai sensi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

(14)

Occorre determinare massimali netti per ciascuno Stato membro al fine di limitare i pagamenti da corrispondere agli agricoltori in seguito all'applicazione della riduzione dei pagamenti. Per tenere conto delle caratteristiche specifiche del sostegno concesso, nell'ambito della PAC, in forza del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), nonché del fatto che tali pagamenti diretti non sono soggetti a riduzione dei pagamenti, nel massimale netto degli Stati membri interessati non dovrebbero essere inclusi i suddetti pagamenti diretti.

(15)

Al fine di tenere conto dell'evoluzione degli importi massimi totali dei pagamenti diretti che possono essere concessi, ivi comprese le modifiche conseguenti alle decisioni che saranno adottate dagli Stati membri in relazione agli storni tra il primo e il secondo pilastro e all'applicazione della riduzione e, se del caso, del livellamento dei pagamenti, nonché quelle risultanti dalle comunicazioni che saranno inoltrate dalla Croazia sui terreni sottoposti a sminamento e restituiti ad usi agricoli, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo all'adattamento dei massimali nazionali e dei massimali netti stabiliti nel presente regolamento.

(16)

È opportuno precisare che le disposizioni del presente regolamento che possano dar luogo, da parte degli Stati membri, a comportamenti suscettibili di costituire aiuti di Stato sono escluse dall'applicazione delle norme unionali in materia di aiuti di Stato, poiché le disposizioni in questione subordinano la concessione del sostegno ad adeguate condizioni, o prevedono che la Commissione adotti tali condizioni, al fine di evitare indebite distorsioni della concorrenza.

(17)

Per rafforzare la propria politica di sviluppo rurale, è opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di trasferire fondi dal loro massimale dei pagamenti diretti al loro sostegno per lo sviluppo rurale. Gli Stati membri dovrebbero altresì avere la possibilità di trasferire fondi dal loro sostegno per lo sviluppo rurale al loro massimale dei pagamenti diretti. Per assicurare l'efficacia di tale strumento, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di rivedere una volta la loro decisione iniziale, con effetto dall'anno di domanda 2018, purché nessuna decisione basata su tale revisione comporti una diminuzione degli importi destinati allo sviluppo rurale.

(18)

Per conseguire gli obiettivi della PAC è possibile che i regimi di sostegno debbano essere adattati per tenere conto di nuovi sviluppi, se necessario anche entro termini brevi. Occorre pertanto prevedere la possibilità di un riesame dei regimi di sostegno, in particolare alla luce dell'andamento dell'economia o della situazione di bilancio, con il risultato che i beneficiari non possono supporre che le condizioni di concessione degli aiuti restino immutate.

(19)

Gli agricoltori degli Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1o maggio 2004 o successivamente a tale data hanno percepito i pagamenti diretti secondo un meccanismo di introduzione progressiva, conformemente a quanto previsto negli atti di adesione. Il meccanismo riguardante la Bulgaria e la Romania sarà ancora in vigore nel 2015 e quello riguardante la Croazia sarà in vigore fino al 2021. Tali Stati membri erano stati inoltre autorizzati a concedere pagamenti diretti nazionali integrativi. È opportuno che la possibilità di concedere tali pagamenti sia mantenuta per la Croazia e, ad integrazione del regime di pagamento di base, per la Bulgaria e la Romania fino al termine dell'introduzione progressiva. Per quanto concerne l'autorizzazione alla Croazia di concedere pagamenti diretti nazionali integrativi, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(20)

Il regolamento (CE) n. 73/2009, modificato dall'atto di adesione del 2011, prevede una riserva nazionale speciale per lo sminamento in Croazia allo scopo di finanziare, per un periodo di dieci anni dopo la sua adesione all'Unione, l'assegnazione di diritti all'aiuto ai terreni che sono sottoposti a sminamento e restituiti ad usi agricoli ogni anno. È opportuno stabilire le norme per la determinazione degli importi destinati a finanziare gli aiuti per tali terreni nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dal presente regolamento e le norme relative alla gestione della riserva. Al fine di tenere conto degli importi risultanti dalle comunicazioni che saranno inoltrate dalla Croazia sui terreni sottoposti a sminamento e restituiti ad usi agricoli, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo alla revisione di talune disposizioni finanziarie applicabili alla Croazia.

(21)

Per garantire una migliore distribuzione del sostegno tra i terreni agricoli dell'Unione, anche negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie istituito dal regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno che un nuovo regime di pagamento di base sostituisca il regime di pagamento unico istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (10) e mantenuto dal regolamento (CE) n. 73/2009, che ha riunito in un unico regime di pagamenti diretti disaccoppiati i meccanismi di sostegno preesistenti. Ciò dovrebbe comportare, in linea di principio, la scadenza dei diritti all'aiuto ottenuti in forza di tali regolamenti e l'assegnazione di diritti nuovi. L'assegnazione di nuovi diritti all'aiuto dovrebbe tuttavia basarsi ancora, come regola generale, sul numero di ettari ammissibili a disposizione degli agricoltori nel primo anno di attuazione del regime. Tuttavia, gli Stati membri che gestiscono attualmente il regime di pagamento unico su base regionale o su base regionale ibrida dovrebbero avere la possibilità di mantenere i loro diritti all'aiuto esistenti. Onde evitare che in un determinato Stato membro l'aumento della superficie ammissibile diluisca in misura sproporzionata l'importo dei pagamenti diretti per ettaro e comprometta così il processo di convergenza interna, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà, nel procedere alla prima assegnazione di diritti all'aiuto, di applicare alcune limitazioni allo scopo di stabilire il numero di diritti all'aiuto.

(22)

A causa dell'integrazione consecutiva di vari settori nel regime di pagamento unico e del conseguente periodo di adeguamento concesso agli agricoltori, è diventato sempre più difficile giustificare l'esistenza di notevoli differenze individuali nel livello del sostegno per ettaro determinate dall'uso di riferimenti storici. Il sostegno diretto al reddito dovrebbe pertanto essere distribuito in maniera più equa fra gli Stati membri riducendo il legame con i riferimenti storici e tenendo conto del contesto generale del bilancio dell'Unione. Per garantire una distribuzione più uniforme degli aiuti diretti, pur tenendo conto delle differenze tuttora esistenti nei livelli salariali e nei costi dei fattori produttivi, i livelli del sostegno diretto per ettaro dovrebbero subire un progressivo adeguamento. Gli Stati membri che hanno un livello di pagamenti diretti inferiore al 90 % della media dell'Unione dovrebbero colmare un terzo della differenza fra il loro livello attuale e detto livello, cosicché tutti gli Stati membri raggiungano un livello minimo entro l'esercizio finanziario 2020. Tale convergenza dovrebbe essere finanziata proporzionalmente da tutti gli Stati membri che beneficiano di livelli di pagamento diretto superiori al livello della media unionale.

(23)

Inoltre, come regola generale, tutti i diritti all'aiuto attivati nel 2019 in uno Stato membro o in una regione dovrebbero avere un valore unitario uniforme. Per evitare tuttavia conseguenze finanziarie destabilizzanti per gli agricoltori, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di tenere conto dei fattori storici nel calcolo del valore dei diritti all'aiuto che gli agricoltori dovrebbero detenere nel 2019 purché nessun diritto all'aiuto nel 2019 sia di valore inferiore al 60 % della media. Gli Stati membri dovrebbero finanziare questa convergenza riducendo, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori che dovranno stabilire, il valore dei diritti all'aiuto che eccedono la media del 2019. In tale contesto e per evitare perdite destabilizzanti inaccettabili per alcuni agricoltori, gli Stati membri possono limitare tale riduzione al 30 % del valore iniziale dei diritti in questione, anche se tale limitazione non consente di raggiungere per tutti i diritti all'aiuto il 60 % del valore medio per il 2019. Fatta eccezione per gli Stati membri che optano per un valore unitario uniforme a decorrere dal primo anno di attuazione del regime, la convergenza dovrebbe svolgersi secondo una gradualità uniforme. La convergenza dei diritti all'aiuto di valore superiore alla media dovrebbe tenere conto altresì delle risorse stimate disponibili per i diritti all'aiuto. Tuttavia, per gli Stati membri che mantengono i loro diritti all'aiuto esistenti e che hanno già optato per le tappe della convergenza a norma dell'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, tali tappe della convergenza dovrebbero essere attuate, se del caso, e il valore di tutti i diritti all'aiuto dovrebbe essere adeguato al fine di tenere conto della stima della risorse disponibili per i diritti all'aiuto.

(24)

L'esperienza maturata attraverso l'applicazione del regime di pagamento unico ha mostrato che è opportuno mantenere alcune delle sue componenti principali, compresa la determinazione di massimali nazionali al fine di garantire che il livello complessivo degli aiuti non superi gli attuali limiti di bilancio. È altresì opportuno che gli Stati membri continuino a disporre di una riserva nazionale o siano autorizzati a costituire riserve regionali. Tali riserve nazionali o regionali dovrebbero essere utilizzate, in via prioritaria, per agevolare la partecipazione di giovani agricoltori e di agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola nell'ambito del regime e dovrebbero poterle utilizzare per tenere conto di talune altre situazioni specifiche. Le norme sul trasferimento e sull'uso dei diritti all'aiuto dovrebbero essere mantenute.

(25)

L'esperienza maturata attraverso l'applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 ha mostrato che gli Stati membri non hanno utilizzato la totalità dei fondi disponibili nell'ambito dei massimali nazionali in esso previsti. Mentre, rispetto al sistema istituito da tale regolamento, il presente regolamento riduce i rischi di fondi inutilizzati, gli Stati membri dovrebbero nondimeno avere la possibilità di distribuire diritti all'aiuto per un valore superiore a quello dell'importo disponibile per il loro regime di pagamento di base al fine di favorire un uso più efficiente di tali fondi. Pertanto gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, entro certi limiti comuni e nel rispetto dei massimali netti dei pagamenti diretti, a calcolare di quale importo necessario possa essere aumentato il loro massimale del pagamento di base.

(26)

Come regola generale, è ammissibile a beneficiare del regime di pagamento di base qualsiasi superficie agricola dell'azienda utilizzata per un'attività agricola, comprese le superfici che non erano mantenute in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003 negli Stati membri che avrebbero aderito all'Unione il 1o maggio 2004 i quali avevano optato a favore dell'applicazione del regime di pagamento unico per superficie. Dato il potenziale delle attività non agricole di contribuire alla diversificazione delle fonti di reddito delle aziende agricole e alla vitalità delle zone rurali, una superficie agricola di un'azienda che sia utilizzata anche per attività non agricole è da considerarsi ammissibile a condizione che sia utilizzata prevalentemente per attività agricole. Per valutare tale predominanza, è opportuno fissare criteri comuni per tutti gli Stati membri. In tale contesto e per garantire una scelta più mirata degli obiettivi dei pagamenti diretti, dovrebbe essere possibile per gli Stati membri stilare, negli interessi della certezza e della chiarezza del diritto, un elenco delle superfici utilizzate prevalentemente per attività non agricole e dunque non ammissibili. Inoltre, per mantenere l'ammissibilità di una superficie che era ammissibile ai fini dell'attivazione di diritti di ritiro dalla produzione prima dell'abolizione dell'obbligo di ritiro dalla produzione, è opportuno prevedere che talune superfici oggetto di imboschimento, comprese quelle imboschite in virtù di regimi nazionali conformemente alle pertinenti norme del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (11) o del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) o le superfici soggette a taluni impegni ambientali siano ammissibili a beneficiare del pagamento di base.

(27)

Onde evitare la situazione in cui in un determinato Stato membro un aumento della superficie ammissibile diluisca in misura sproporzionata l'importo dei pagamenti diretti per ettaro e comprometta così il processo di convergenza interna, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di usare un coefficiente di riduzione per determinare la superficie ammissibile di prato permanente qualora erba e altre piante erbacee da foraggio non siano tradizionalmente predominanti nelle superfici di pascolo, ma rientrino nell'ambito delle pratiche locali tradizionali.

(28)

Per quanto riguarda la canapa, è opportuno mantenere misure specifiche atte a impedire l'occultamento di colture illegali tra quelle ammissibili al pagamento di base, il che perturberebbe il mercato della canapa. I pagamenti dovrebbero continuare pertanto a essere concessi unicamente per le superfici seminate con varietà di canapa che offrono determinate garanzie in relazione al loro contenuto di sostanza stupefacente.

(29)

Per garantire la certezza del diritto e per chiarire le situazioni specifiche che possono presentarsi nell'applicazione del regime di pagamento di base, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo alle norme sull'ammissibilità e sull'accesso degli agricoltori al regime di pagamento di base in caso di successione effettiva o anticipata, di subentro in un contratto di affitto per successione, di cambiamento della forma giuridica o della denominazione, di trasferimento dei diritti all'aiuto e di fusione o scissione dell'azienda nonché in caso si applichi una clausola contrattuale sul diritto di ricevere diritti all'aiuto nel primo anno di assegnazione di tali diritti. Tale delega di potere dovrebbe inoltre avere ad oggetto le norme in merito al calcolo del valore e del numero o in merito alla modifica del valore dei diritti all'aiuto ai fini dell'assegnazione di tali diritti, comprese norme sulla possibilità che siano stabiliti in via provvisoria il valore e il numero o un aumento provvisorio dei diritti all'aiuto assegnati in base alla domanda presentata dall'agricoltore, sulle condizioni per stabilire il valore e il numero provvisori e definitivi dei diritti all'aiuto e sui casi in cui un contratto di vendita o un contratto di affitto possa avere ripercussioni sull'assegnazione di diritti all'aiuto. Tale delega di potere dovrebbe inoltre avere ad oggetto le norme sulla fissazione e il calcolo del valore e del numero dei diritti all'aiuto ricevuti dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali; alle norme in merito alla variazione del valore unitario dei diritti all'aiuto nel caso di frazioni di diritti all'aiuto e di trasferimento dei diritti all'aiuto senza terra. Inoltre, tale delega di potere dovrebbe avere ad oggetto i criteri per l'assegnazione di diritti all'aiuto agli agricoltori che non hanno percepito pagamenti diretti nel 2013 o conformemente all'uso della riserva nazionale o regionale; ai criteri per l'applicazione delle limitazioni riguardo al numero di diritti all'aiuto da assegnare e ai criteri per la fissazione del coefficiente di riduzione al fine di convertire taluni prati permanenti in ettari ammissibili.

(30)

Al fine di garantire la corretta gestione dei diritti all'aiuto, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti in relazione alle norme in merito al contenuto della dichiarazione e alle condizioni per l'attivazione dei diritti all'aiuto.

(31)

Al fine di tutelare la salute pubblica, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo alla definizione di norme che subordinano la concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e che definiscono la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo.

(32)

Considerate le notevoli difficoltà amministrative, tecniche e logistiche poste dalla transizione al regime di pagamento di base negli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009, detti Stati membri dovrebbero avere la facoltà di applicare il regime di pagamento unico per superficie ai fini della concessione del pagamento di base per un ulteriore periodo transitorio fino alla fine del 2020. Se uno Stato membro decide di introdurre il regime di pagamento di base entro il 2018 può scegliere di differenziare i pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie secondo il livello di taluni pagamenti concessi nel 2014 nell'ambito del regime di sostegno specifico e pagamenti distinti ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 o, nel caso di Cipro, nell'ambito delle specifiche dotazioni finanziarie settoriali per l'aiuto nazionale transitorio.

(33)

Al fine di garantire la tutela dei diritti dei beneficiari e di chiarire le situazioni specifiche che possono presentarsi nell'applicazione del regime di pagamento unico per superficie, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo alla definizione di norme sull'ammissibilità e sull'accesso degli agricoltori al regime di pagamento unico per superficie.

(34)

Negli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie ai quali era stato consentito di concedere aiuti nazionali transitori, questi aiuti hanno svolto un ruolo importante per sostenere il reddito degli agricoltori in determinati settori. Pertanto e al fine di evitare, dal 2015, una riduzione improvvisa e consistente del sostegno nei settori che beneficiano fino al 2014 di aiuti nazionali transitori, occorre prevedere per tali Stati membri la possibilità di concedere tali aiuti ad integrazione del regime di pagamento unico per superficie. Per garantire la continuità del sostegno con gli aiuti nazionali transitori concessi finora, è opportuno limitare le condizioni a quelle applicabili nel 2013 a tale aiuto, o nel caso della Bulgaria e della Romania, ai pagamenti diretti nazionali integrativi autorizzati dalla Commissione in seguito alle richieste degli Stati membri. È altresì opportuno limitare gli importi massimi dell'aiuto per settore rispetto ai livelli del 2013 per assicurare una riduzione costante dei livelli di aiuto e la loro compatibilità con il meccanismo di convergenza.

(35)

Occorre prevedere norme specifiche per la prima assegnazione e per il calcolo del valore dei diritti all'aiuto quando gli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie a norma del presente regolamento introducono il regime di pagamento di base. Al fine di garantire un passaggio ordinato tra questi regimi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti in relazione alle norme ulteriori concernenti l'introduzione del regime di pagamento di base negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie.

(36)

Tenuto conto della necessità che il sostegno unitario agli agricoltori aventi aziende di dimensioni più piccole debba essere sufficiente per conseguire efficacemente l'obiettivo di sostegno al reddito, occorre che gli Stati membri possano ridistribuire il sostegno diretto tra gli agricoltori concedendo loro un pagamento supplementare per i primi ettari.

(37)

Uno degli obiettivi perseguiti dalla nuova PAC è il miglioramento delle prestazioni ambientali attraverso una componente obbligatoria di "inverdimento" dei pagamenti diretti, a sostegno di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, applicabile in tutta l'Unione. A tale scopo gli Stati membri dovrebbero utilizzare parte dei loro massimali nazionali dei pagamenti diretti per concedere, in aggiunta al pagamento di base, un pagamento annuo che può tenere conto della convergenza interna nello Stato membro o nella regione, per pratiche obbligatorie volte a conseguire in via prioritaria obiettivi climatici e ambientali. Tali pratiche dovrebbero assumere la forma di attività semplici, generalizzate, non contrattuali e annuali che vadano oltre la condizionalità e che siano collegate all'agricoltura, quali la diversificazione delle colture, il mantenimento di prati permanenti, compresi i prati di alberi da frutto sparsi che presentano superfici prative con una bassa densità di alberi da frutto - e lo stabilimento di aree di interesse ecologico. Al fine di conseguire meglio gli obiettivi di "inverdimento" e consentire una gestione e un controllo efficienti, tali pratiche dovrebbero applicarsi all'intera superficie dell'azienda. Tali pratiche dovrebbero essere obbligatorie anche per gli agricoltori le cui aziende sono situate in tutto o in parte in zone "Natura 2000", oggetto della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (13) e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14), o in zone oggetto della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15), purché tali pratiche siano compatibili con gli obiettivi di tali direttive.

(38)

Dati i riconosciuti benefici ambientali dei sistemi di agricoltura biologica, gli agricoltori dovrebbero, per le unità delle loro aziende che soddisfano le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (16), beneficiare della componente di "inverdimento" senza necessità di soddisfare ulteriori obblighi.

(39)

La mancata osservanza della componente di "inverdimento" dovrebbe determinare l'irrogazione di sanzioni sulla base del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(40)

Al fine di tenere conto dell'eterogeneità dei sistemi agricoli e delle diverse situazioni ambientali nell'Unione, è giustificato riconoscere, oltre alle tre pratiche di "inverdimento" stabilite nel presente regolamento, pratiche contemplate da pratiche agro-climatico-ambientali o da sistemi di certificazione che sono analoghe all'"inverdimento" e generano un beneficio equivalente o superiore per il clima e l'ambiente. Per motivi di chiarezza del diritto, tali pratiche dovrebbero essere elencate in un allegato del presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero decidere se offrire agli agricoltori la possibilità di ricorrere a pratiche equivalenti e alle pratiche di "inverdimento" stabilite nel presente regolamento per far sì che l'agricoltore osservi le pratiche più idonee a garantire gli obiettivi della misura e dovrebbero comunicare la loro decisione alla Commissione. Per motivi di certezza del diritto, la Commissione dovrebbe valutare se le pratiche contemplate dalle misure equivalenti comunicate sono elencate nell'allegato. Se la Commissione ritiene che non sia il caso, dovrebbe comunicarlo agli Stati membri mediante un atto di esecuzione adottato senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011. Per consentire un'applicazione più semplice dell'equivalenza e per motivi di controllabilità, dovrebbero essere stabilite norme concernenti la copertura delle misure equivalenti in termini di superficie, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle misure agro-climatico-ambientali e dei sistemi di certificazione. Per far sì che tali pratiche equivalenti siano correttamente applicate e non formino oggetto di doppio finanziamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti per aggiungere pratiche all'elenco delle pratiche equivalenti, definire i requisiti applicabili ai sistemi di certificazione nazionali o regionali e, se necessario, stabilire regole dettagliate per il calcolo dei relativi importi.

(41)

È necessario che l'applicazione degli obblighi relativi alla diversificazione delle colture avvenga in modo tale da tenere conto della difficoltà, per le aziende agricole di minori dimensioni, di diversificare, pur conducendo a una migliore tutela dell'ambiente e, in particolare, al miglioramento della qualità dei suoli. È opportuno prevedere deroghe per le aziende agricole che già soddisfano gli obiettivi della diversificazione delle colture dal momento che sono coperte in ampia misura da superfici prative o terreni a riposo, per le aziende agricole specializzate che ogni anno sottopongono ad avvicendamento le loro parcelle o per le aziende agricole che a motivo dell'ubicazione geografica incontrerebbero eccessive difficoltà nell'introdurre una terza coltura. Al fine di garantire che gli obblighi connessi alla misura di diversificazione delle colture siano applicati in modo proporzionato e non discriminatorio e conducano a una migliore tutela dell'ambiente, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti in relazione al riconoscimento di altri generi e specie e alla definizione di norme in merito all'applicazione del calcolo preciso delle quote di diverse colture.

(42)

Ai fini dei benefici ambientali dei prati permanenti e, in particolare, del sequestro del carbonio, occorre prevedere disposizioni per il mantenimento dei prati permanenti. Tale tutela dovrebbe comportare il divieto di aratura e conversione per le superfici più sensibili sotto il profilo ambientale in zone "Natura 2000" contemplate dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, nonché una più generale misura di protezione, basata sul rapporto di prati permanenti, contro la conversione ad altri usi. Gli Stati membri dovrebbero avere il potere di delineare altre superfici sensibili sotto il profilo ambientale non contemplate da tali direttive. Dovrebbero inoltre scegliere a quale livello territoriale applicare il rapporto. Al fine di assicurare una tutela efficace dei prati permanenti, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti allo scopo di definire il quadro per la designazione, da parte degli Stati membri, dei prati permanenti non contemplati dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE.

(43)

Per far sì che il rapporto tra prato permanente e superficie agricola totale sia correttamente determinato e mantenuto, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti in relazione alla definizione dei metodi particolareggiati per la determinazione di tale rapporto, delle norme dettagliate sul mantenimento dei prati permanenti e dei termini applicabili all'obbligo a carico di singoli agricoltori di riconvertire le superfici.

(44)

Occorre stabilire aree di interesse ecologico, in particolare, al fine di salvaguardare e migliorare la biodiversità nelle aziende agricole. L'area di interesse ecologico dovrebbe pertanto consistere in aree che incidono direttamente sulla biodiversità, come terreni lasciati a riposo, elementi caratteristici del paesaggio, terrazze, fasce tampone, superfici oggetto di imboschimento e superfici agroforestali, o in aree che incidono indirettamente sulla biodiversità attraverso un uso ridotto dei fattori di produzione in azienda, quali aree coperte da colture intercalari e manto vegetale nella stagione invernale. È necessario che gli obblighi in relazione alla misura riguardante le aree di interesse ecologico siano applicati in modo da evitare che gli oneri a carico delle aziende agricole di minori dimensioni siano sproporzionati rispetto agli ulteriori benefici ambientali. È opportuno prevedere eccezioni per le aziende agricole occupate in ampia misura da superfici prative o terreni a riposo e che pertanto già soddisfano gli obiettivi delle aree di interesse ecologico e per gli agricoltori che svolgono attività agricole in zone soggette a vincoli naturali in determinate regioni a prevalenza boschiva in cui le terre sono ad elevato rischio di abbandono in Stati membri prevalentemente costituiti da foreste. Occorre prevedere inoltre la possibilità per gli Stati membri e le aziende agricole di attuare l'obbligo a livello regionale o collettivo al fine di ottenere aree di interesse ecologico adiacenti che siano più benefiche per l'ambiente. A fini di semplificazione, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di standardizzare la misurazione delle aree di interesse ecologico.

(45)

Per garantire che le aree di interesse ecologico siano stabilite in maniera efficiente e coerente, tenendo conto delle caratteristiche specifiche degli Stati membri, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo alla definizione di ulteriori criteri per le superfici che possono essere considerate aree di interesse ecologico; al riconoscimento di altri tipi di aree di interesse ecologico; alla determinazione dei fattori di conversione e di ponderazione per taluni tipi di area di interesse ecologico; alla definizione delle norme per l'applicazione, da parte degli Stati membri, di una parte delle aree di interesse ecologico a livello regionale; alla fissazione delle norme per l'attuazione collettiva dell'obbligo di mantenimento delle aree di interesse ecologico a carico di aziende nelle immediate vicinanze; alla fissazione del quadro entro il quale gli Stati membri devono definire i criteri per stabilire tale immediata vicinanza; e alla definizione dei metodi per la determinazione del rapporto tra foreste e terreni agricoli. Nell'aggiungere altri tipi di aree d'interesse ecologico, la Commissione dovrebbe provvedere affinché essi mirino al miglioramento della prestazione ambientale generale dell'azienda, in particolare per quanto concerne la biodiversità, il miglioramento della qualità del suolo e delle acque, la salvaguardia del paesaggio e la realizzazione degli obiettivi di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.

(46)

Per promuovere lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura nelle zone soggette a vincoli naturali specifici, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di utilizzare una parte dei loro massimali dei pagamenti diretti per concedere un pagamento annuale per superficie, in aggiunta al pagamento di base, a tutti gli agricoltori che operano in tali zone o in alcune di esse, ove deciso dallo Stato membro. Tale pagamento non dovrebbe sostituire il sostegno fornito nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale e non dovrebbe essere concesso agli agricoltori che operano in zone designate a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005, ma non designate a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.

(47)

La creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore agricolo ad opera di giovani agricoltori rappresenta una sfida sul piano finanziario di cui occorre tenere conto nell'assegnazione dei pagamenti diretti e nella scelta degli obiettivi di tali pagamenti. Si tratta di un aspetto essenziale per la competitività del settore agricolo unionale ed è quindi opportuno istituire un sostegno al reddito dei giovani agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola, onde favorire l'insediamento iniziale dei giovani agricoltori e l'adeguamento strutturale delle loro aziende nella fase successiva all'avviamento. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero utilizzare una parte dei loro massimali nazionali dei pagamenti diretti per concedere ai giovani agricoltori un pagamento annuale per superficie, in aggiunta al pagamento di base. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere un metodo di calcolo di tale pagamento e, se tale metodo comporta l'obbligo di fissare un limite al pagamento per agricoltore, detto limite deve essere fissato nel rispetto dei principi generali del diritto dell'Unione. Poiché dovrebbe limitarsi alla sola fase iniziale del ciclo di vita dell'impresa e non dovrebbe trasformarsi in un aiuto al funzionamento, tale pagamento dovrebbe essere concesso solo per un periodo massimo di cinque anni. Esso dovrebbe essere messo a disposizione dei giovani agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola e che abbiano un'età non superiore a 40 anni nell'anno della prima presentazione della domanda ai sensi del regime di pagamento di base o ai sensi del regime di pagamento unico per superficie.

(48)

Al fine di garantire la tutela dei diritti dei beneficiari ed evitare discriminazioni tra loro, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti in relazione alla definizione delle condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere ammesse a beneficiare del pagamento per i giovani agricoltori.

(49)

È opportuno autorizzare gli Stati membri a utilizzare una parte dei loro massimali nazionali dei pagamenti diretti per il sostegno accoppiato in determinati settori o regioni e in determinati casi chiaramente definiti. È opportuno limitare a un livello idoneo gli stanziamenti che possono essere utilizzati per misure di sostegno accoppiato, pur consentendo la concessione di tale sostegno negli Stati membri in determinati settori o regioni che devono far fronte a situazioni particolari, in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli rivestono particolare importanza per ragioni economiche, ambientali e/o sociali. È opportuno autorizzare gli Stati membri a utilizzare fino all'8 % dei loro massimali nazionali per tale sostegno, oppure fino al 13 % qualora il loro livello di sostegno accoppiato 2014 sia stato superiore al 5 % in almeno uno degli anni del periodo 2010-2014 oppure, qualora applichino il regime di pagamento unico per superficie fino al 31 dicembre 2014. Inoltre, per mantenere l'autonomia proteica del settore dell'allevamento, gli Stati membri che decidono di utilizzare almeno il 2 % dei loro massimali nazionali per sostenere la produzione di colture proteiche dovrebbero essere autorizzati ad aumentare dette percentuali fino a due punti percentuali. In casi debitamente giustificati nei quali sia dimostrata l'esistenza di particolari esigenze in un settore o in una regione, e previa approvazione della Commissione, è opportuno autorizzare gli Stati membri a usare più del 13 % del massimale nazionale. In alternativa a dette percentuali, gli Stati membri possono scegliere di utilizzare fino a 3 milioni di EUR all'anno per il finanziamento del sostegno accoppiato. Il sostegno accoppiato dovrebbe essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione in tali settori o regioni interessati. È opportuno mettere questo tipo di sostegno anche a disposizione degli agricoltori che, al 31 dicembre 2013, detengono diritti all'aiuto speciali concessi a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 e che non dispongono di ettari ammissibili per l'attivazione di diritti all'aiuto. Per quanto riguarda l'approvazione del sostegno accoppiato facoltativo per importi che superano il 13 % del massimale nazionale annuo fissato per ciascuno Stato membro, è inoltre opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione senza l'applicazione del regolamento (UE) n. 182/2011.

(50)

Al fine di garantire un uso efficiente e mirato dei fondi dell'Unione ed evitare un doppio finanziamento attraverso altri strumenti analoghi di sostegno, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti in relazione alla definizione delle condizioni di concessione del sostegno accoppiato facoltativo, nonché delle norme sulla coerenza di tale sostegno con altre misure dell'Unione e sul cumulo del sostegno.

(51)

Al fine di premunirsi contro qualsiasi rischio di perturbazione della produzione nelle regioni produttrici di cotone, una parte del sostegno al settore del cotone a norma del regolamento (CE) n. 73/2009 continua a mantenere il legame con la coltivazione del cotone attraverso un pagamento specifico per ettaro ammissibile, tenendo conto di tutti i fattori. È opportuno mantenere tale scelta alla luce degli obiettivi del protocollo n. 4 sul cotone accluso all'atto di adesione del 1979.

(52)

Al fine di garantire l'applicazione e la gestione efficace del pagamento specifico per il cotone, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti in relazione alla definizione delle norme e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone; delle norme sulle condizioni per la concessione di tale pagamento, sui requisiti di ammissibilità e sulle pratiche agronomiche; dei criteri per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali; degli obblighi dei produttori; e delle norme atte a disciplinare la situazione in cui un'organizzazione interprofessionale riconosciuta non soddisfi tali criteri.

(53)

A norma del capo 2 del regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio (17), ogni Stato membro produttore di cotone è stato tenuto a presentare alla Commissione, ogni quattro anni e per la prima volta entro il 1o gennaio 2009, un progetto di programma quadriennale di ristrutturazione oppure, entro il 31 dicembre 2009, un unico progetto di programma di ristrutturazione modificato della durata di otto anni. Alla luce dell'esperienza, la ristrutturazione del settore del cotone darebbe migliori risultati se fossero adottate altre misure, comprese quelle finanziate nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tali misure permetterebbero anche un maggiore coordinamento con le misure adottate in altri settori. Occorre tuttavia rispettare i diritti acquisiti e le aspettative legittime delle imprese già impegnate in programmi di ristrutturazione. È pertanto opportuno permettere che siano portati a termine i programmi di quattro o di otto anni già in corso, senza possibilità di proroga. I fondi resi disponibili dai programmi quadriennali possono allora aggiungersi alle risorse unionali disponibili per finanziare misure da realizzare nell'ambito dello sviluppo rurale a partire dal 2014. Dati i vincoli imposti dal periodo di programmazione, i fondi resi disponibili dopo la conclusione dei programmi della durata di otto anni non potrebbero essere utilizzati per i programmi di sviluppo rurale nel 2018 e sarebbe quindi più utile trasferirli ai regimi di sostegno di cui al presente regolamento, come già previsto dal regolamento (CE) n. 637/2008. Il regolamento (CE) n. 637/2008 diventerà perciò obsoleto a decorrere dal 1o gennaio 2014 o dal 1o gennaio 2018 per quanto riguarda gli Stati membri che hanno, rispettivamente, programmi della durata di quattro o di otto anni e dovrebbe pertanto essere abrogato.

(54)

Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di istituire un regime semplice e specifico per i piccoli agricoltori al fine di ridurre i costi amministrativi connessi alla gestione e al controllo del sostegno diretto. A tale scopo gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a istituire un pagamento forfettario che sostituisce tutti i pagamenti diretti o un pagamento basato sull'importo dovuto agli agricoltori ogni anno. È opportuno introdurre norme che semplifichino le formalità, riducendo, tra l'altro, gli obblighi a carico dei piccoli agricoltori, quali quelli riguardanti la domanda di sostegno, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, la condizionalità e i controlli disposti dal regolamento (UE) n. 1306/2013, senza compromettere il conseguimento degli obiettivi generali della riforma, fermo restando che la legislazione unionale di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applica ai piccoli agricoltori. Questo regime dovrebbe prefiggersi l'obiettivo di sostenere l'attuale tessuto agricolo dell'Unione, caratterizzato da aziende di piccole dimensioni, senza che ciò vada a detrimento dell'evoluzione verso strutture più competitive. L'accesso a tale regime dovrebbe essere perciò riservato, in linea di principio, alle aziende esistenti. Benché la partecipazione degli agricoltori al regime debba essere facoltativa. Tuttavia, è opportuno che, per accrescere ulteriormente l'impatto del regime in termini di semplificazione, gli Stati membri abbiano la facoltà di includere automaticamente nel regime determinati agricoltori concedendo loro la possibilità di ritirarsi.

(55)

Al fine di assicurare la certezza del diritto, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo alle condizioni di partecipazione al regime per i piccoli agricoltori in caso di mutamento della situazione dell'agricoltore che ne beneficia.

(56)

A fini di semplificazione e per tenere conto della situazione specifica delle regioni ultraperiferiche, è opportuno che in tali regioni i pagamenti diretti siano gestiti nell'ambito dei programmi di sostegno previsti dal regolamento (UE) n. 228/2013. Di conseguenza, le disposizioni del presente regolamento relative al pagamento di base e ai pagamenti connessi, al sostegno accoppiato e al regime per i piccoli agricoltori non dovrebbero applicarsi a tali regioni.

(57)

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e del monitoraggio, dell'analisi e della gestione dei pagamenti diretti, sono necessarie comunicazioni da parte degli Stati membri. Al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento e rendere le comunicazioni rapide, efficienti, precise, economiche e compatibili con la protezione dei dati personali, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo alle misure necessarie riguardanti le comunicazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione oppure ai fini della verifica, del controllo, del monitoraggio, della valutazione e dell'audit dei pagamenti diretti e per rispettare gli obblighi previsti da accordi internazionali, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi, nonché in relazione alle norme ulteriori sulla natura e sul tipo di informazioni da trasmettere, sulle categorie di dati da trattare e sui periodi massimi di conservazione, sui diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione e sulle condizioni di pubblicazione delle informazioni.

(58)

I dati personali raccolti ai fini dell'applicazione dei pagamenti diretti dovrebbero essere trattati in modo compatibile con detti fini, essere resi anonimi e aggregati quando sono trattati a fini di monitoraggio o valutazione, e protetti conformemente al diritto dell'Unione sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18) e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (19). Gli interessati dovrebbero essere informati di tale trattamento nonché dei loro diritti in materia di protezione dei dati.

(59)

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere in data 14 dicembre 2011 (20).

(60)

Al fine di garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (CE) n. 73/2009 a quelli previsti dal presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti in relazione alle misure necessarie per proteggere gli eventuali diritti acquisiti e le aspettative legittime degli agricoltori.

(61)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento ed evitare distorsioni della concorrenza o discriminazioni tra gli agricoltori, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione in merito agli aspetti seguenti: la fissazione dell’importo da inserire nella riserva nazionale speciale per lo sminamento in Croazia; la fissazione del massimale nazionale annuo per il regime di pagamento di base; l'adozione di norme relative alle domande di assegnazione di diritti all'aiuto; l'adozione di misure riguardanti il ritorno nella riserva nazionale dei diritti all'aiuto non attivati; l'adozione delle modalità di comunicazione del trasferimento di diritti all'aiuto alle autorità nazionali e i termini entro i quali devono avvenire tali comunicazioni; la fissazione del massimale nazionale annuo per il regime di pagamento unico per superficie; l'adozione di norme relative alle domande di assegnazione di diritti all'aiuto presentate nell'anno di assegnazione di diritti all'aiuto laddove gli Stati membri passano al regime di pagamento di base; la fissazione dei massimali annui per il pagamento ridistribuivo. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(62)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento ed evitare distorsioni della concorrenza o discriminazioni tra gli agricoltori, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione in merito all'adozione, compresi i termini per la relativa presentazione, di norme sulla procedura concernente le comunicazioni degli Stati membri e la valutazione della Commissione in relazione alle pratiche equivalenti; l'adozione di determinati limiti entro i quali l'obbligo di mantenere prato permanente si considera soddisfatto; la fissazione del massimale annuo per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente; la fissazione del massimale annuo per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, la fissazione del massimale annuo per il pagamento per i giovani agricoltori. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(63)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento ed evitare distorsioni della concorrenza o discriminazioni tra gli agricoltori, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione in merito alla fissazione dei massimali annui per il sostegno accoppiato facoltativo; l'adozione di norme sulla procedura per la valutazione e l'approvazione delle decisioni nell'ambito del sostegno accoppiato facoltativo; l'adozione delle norme sulla procedura di rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà e sulle comunicazioni ai produttori riguardo all'autorizzazione medesima ai fini del pagamento specifico per il cotone; l'adozione delle norme per il calcolo della riduzione da applicare all'importo del pagamento specifico per il cotone; l'adozione delle norme riguardanti gli obblighi e i metodi generali di comunicazione; e l'adozione delle misure necessarie e giustificabili per risolvere problemi specifici in casi di emergenza. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(64)

Al fine di risolvere problemi urgenti che si verificano in uno o più Stati membri, assicurando nel contempo la continuità del sistema dei pagamenti diretti, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati, circostanze straordinarie pregiudichino la concessione del sostegno e mettano a repentaglio l'efficace attuazione dei pagamenti nel quadro dei regimi di sostegno elencati nel presente regolamento.

(65)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della garanzia di un finanziamento pluriennale dell'Unione e concentrandosi su priorità individuate con chiarezza, in considerazione delle interconnessioni tra il presente regolamento e gli altri strumenti della PAC, delle disparità tra le diverse zone rurali e delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono gli Stati membri nell'Unione allargata, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

(66)

Dato che il regolamento (CE) n. 73/2009 continua ad applicarsi nel 2014, il presente regolamento dovrebbe applicarsi in generale a decorrere dal 1o gennaio 2015. Tuttavia, le disposizioni del presente regolamento in materia di flessibilità tra i pilastri prevedono la possibilità che gli Stati membri prendano decisioni e le comunichino alla Commissione entro il 31 dicembre 2013. Inoltre, alcune altre disposizioni del presente regolamento richiedono interventi da adottare nel 2014. Tali disposizioni dovrebbero pertanto essere applicate dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(67)

Data l’urgenza di predisporre un'agevole attuazione delle misure previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento istituisce:

a)

norme comuni sui pagamenti concessi direttamente agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I ("pagamenti diretti");

b)

norme specifiche riguardanti:

i)

un pagamento di base a favore degli agricoltori ("regime di pagamento di base" e un regime transitorio semplificato("regime di pagamento unico per superficie");

ii)

un aiuto nazionale transitorio facoltativo per gli agricoltori;

iii)

un pagamento ridistributivo facoltativo;

iv)

un pagamento a favore degli agricoltori che applicano pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente;

v)

un pagamento facoltativo a favore degli agricoltori delle zone soggette a vincoli naturali;

vi)

un pagamento a favore dei giovani agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola;

vii)

un regime di sostegno accoppiato facoltativo;

viii)

un pagamento specifico per il cotone;

ix)

un regime semplificato facoltativo a favore dei piccoli agricoltori;

x)

un quadro nel quale Bulgaria, Croazia e Romania possono integrare i pagamenti diretti.

Articolo 2

Modifica dell'allegato I

Al fine di assicurare la certezza del diritto, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 riguardo alla modifica dell'elenco dei regimi di sostegno di cui all'allegato I nella misura necessaria a tener conto di eventuali nuovi atti legislativi su regimi di sostengo che possono essere adottati dopo l'adozione del presente regolamento.

Articolo 3

Applicazione alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo

L'articolo 11 non si applica alle regioni dell'Unione di cui all'articolo 349 TFUE (le "regioni ultraperiferiche"), né ai pagamenti diretti concessi nelle isole minori del Mar Egeo a norma del regolamento (UE) n. 229/2013.

I titoli III, IV e V del presente regolamento non si applicano alle regioni ultraperiferiche.

Articolo 4

Definizioni e relative disposizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   "agricoltore": una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola;

b)   "azienda": tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;

c)   "attività agricola":

i)

la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,

ii)

il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione, o

iii)

lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;

d)   "prodotti agricoli": i prodotti, esclusi i prodotti della pesca, elencati nell'allegato I dei trattati, nonché il cotone;

e)   "superficie agricola": qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti;

f)   "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;

g)   "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;

h)   "prato permanente e pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato permanente"): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;

i)   "erba o altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;

j)   "vivai": le seguenti superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto:

vivai viticoli e viti madri di portainnesti,

vivai di alberi da frutto e piante da bacche,

vivai ornamentali,

vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda,

vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle;

k)   "bosco ceduo a rotazione rapida": le superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC 0602 90 41, da individuare dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo che sarà determinato dagli Stati membri;

l)   "vendita": la vendita o qualsiasi altro trasferimento definitivo di proprietà del terreno o di diritti all’aiuto; non comprende i trasferimenti di terreni alle autorità pubbliche o per fini di utilità pubblica e i trasferimenti per fini non agricoli;

m)   "affitto": un contratto di locazione o analoghe transazioni temporanee;

n)   "trasferimento": l'affitto o la vendita o il trasferimento per successione effettiva o anticipata di terreni o di diritti all'aiuto o qualsiasi altro loro trasferimento definitivo; non è compreso il riversamento dei diritti alla scadenza di un affitto.

2.   Gli Stati membri:

a)

stabiliscono i criteri che gli agricoltori devono soddisfare perché sia rispettato l'obbligo di mantenere una superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c), punto ii);

b)

se applicabile in uno Stato membro, definiscono le attività minime da svolgere sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato che le rende idonee al pascolo o alla coltivazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c), punto iii);

c)

definiscono le specie arboree che possono considerarsi coltivate in boschi cedui a rotazione rapida e determinano il ciclo produttivo massimo relativamente a tali specie arboree ai sensi del paragrafo 1, lettera k).

Gli Stati membri possono decidere che debbano essere considerate prato permanente ai sensi del paragrafo 1, lettera h), i terreni pascolabili che rientrano nell'ambito delle pratiche locali tradizionali, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio.

3.   Per assicurare la certezza del diritto alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 che stabiliscano:

a)

il quadro all'interno del quale gli Stati membri devono stabilire i criteri che gli agricoltori sono tenuti a soddisfare al fine di rispettare l'obbligo di mantenere una superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c), punto ii);

b)

il quadro all'interno del quale gli Stati membri definiscono le attività minime da svolgere sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c), punto iii);

c)

i criteri per determinare la predominanza dell'erba e delle altre piante erbacee da foraggio e i criteri per determinare le pratiche locali consolidate di cui al paragrafo 1, lettera h).

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PAGAMENTI DIRETTI

CAPO 1

Norme comuni relative ai pagamenti diretti

Articolo 5

Disposizioni generali della politica agricola comune

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 e le disposizioni adottate a norma del medesimo si applicano ai regimi previsti dal presente regolamento.

Articolo 6

Massimali nazionali

1.   Nell'allegato II figurano i massimali nazionali, fissati per ciascuno Stato membro e per ogni anno, comprendenti il valore totale di tutti i diritti all'aiuto assegnati, della riserva nazionale o delle riserve regionali e dei massimali stabiliti a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53.

Se uno Stato membro si avvale della facoltà prevista all'articolo 22, paragrafo 2, il massimale nazionale stabilito nell'allegato II per tale Stato membro per l'anno rispettivo può essere superato di un importo calcolato conformemente a detto paragrafo.

2.   In deroga al paragrafo 1, nell'allegato II figura il massimale nazionale, per ogni Stato membro che applichi il regime di pagamento unico per superficie e per ogni anno, compresi i massimali stabiliti a norma degli articoli 36, 42, 47, 49, 51 e 53.

3.   Per tenere conto dell'evoluzione degli importi massimi totali dei pagamenti diretti che possono essere concessi, ivi comprese le modifiche conseguenti alle decisioni che gli Stati membri adottano in forza dell'articolo 14 e quelle risultanti dall'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 riguardo all'adeguamento dei massimali nazionali fissati nell'allegato II.

Articolo 7

Massimali netti

1.   Fatto salvo l'articolo 8, l'importo totale dei pagamenti diretti che possono essere concessi in uno Stato membro a norma dei titoli III, IV e V per un dato anno civile, previa applicazione dell'articolo 11, non può essere superiore al corrispondente massimale stabilito nell'allegato III.

Qualora l'importo totale dei pagamenti diretti da corrispondere in uno Stato membro sia superiore al massimale stabilito nell'allegato III, tale Stato membro pratica una riduzione lineare degli importi di tutti i pagamenti diretti, eccezion fatta per i pagamenti diretti concessi a norma del regolamento (UE) n. 228/2013 e del regolamento (UE) n. 229/2013.

2.   Per ogni Stato membro e per ogni anno civile, il prodotto stimato della riduzione dei pagamenti di cui all'articolo 11 (che corrisponde alla differenza tra il massimale nazionale fissato nell'allegato II, più l'importo disponibile a norma dell'articolo 58, e il massimale netto fissato nell'allegato III) è reso disponibile come sostegno unionale per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.

3.   Per tenere conto dell'evoluzione degli importi massimi totali dei pagamenti diretti che possono essere concessi, ivi comprese le modifiche conseguenti alle decisioni che gli Stati membri adottano in forza dell'articolo 14, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 70 che adeguino i massimali fissati nell'allegato III.

Articolo 8

Disciplina finanziaria

1.   Il tasso di adattamento determinato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applica soltanto ai pagamenti diretti superiori a 2 000 EUR da concedere agli agricoltori nell'anno civile corrispondente.

2.   A seguito dell'introduzione graduale dei pagamenti diretti di cui all'articolo 16, il paragrafo 1 del presente articolo si applica alla Bulgaria e alla Romania a decorrere dal 1o gennaio 2016.

A seguito dell'introduzione graduale dei pagamenti diretti di cui all'articolo 17, il paragrafo 1 del presente articolo si applica alla Croazia a decorrere dal 1o gennaio 2022.

3.   Al fine di garantire la corretta applicazione degli adattamenti dei pagamenti diretti in relazione alla disciplina finanziaria, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 70 che definiscano le norme riguardanti la base di calcolo delle riduzioni che gli Stati membri sono tenuti ad applicare agli agricoltori ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

4.   In caso di persona giuridica, o di associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare il tasso di adattamento di cui al paragrafo 1 a livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate.

Articolo 9

Agricoltore in attività

1.   Non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, le cui superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali superfici l'attività minima definita dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b).

2.   Non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, che gestiscono aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti.

Ove opportuno, gli Stati membri possono, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, decidere di aggiungere all'elenco di cui al primo comma altre aziende o attività non agricole analoghe e possono successivamente decidere di ritirare tali aggiunte.

Una persona o un'associazione di persone che rientrano nell'ambito di applicazione del primo o del secondo comma è tuttavia considerata "agricoltore in attività" se fornisce prove verificabili, nella forma richiesta dagli Stati membri, che dimostrino una delle seguenti situazioni:

a)

l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5 % dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove;

b)

le sue attività agricole non sono insignificanti;

c)

la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola.

3.   Oltre ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, che non saranno concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche:

a)

le cui attività agricole costituiscono solo una parte insignificante delle loro attività economiche complessive; e/o

b)

la cui attività principale o il cui oggetto sociale non è l'esercizio di un'attività agricola.

4.   I paragrafi 2 e 3 non si applicano agli agricoltori che nell'anno precedente hanno ricevuto soltanto pagamenti diretti non superiori a un determinato importo. Tale importo è deciso dagli Stati membri in base a criteri oggettivi quali le caratteristiche nazionali o regionali e non è superiore a 5 000 EUR.

5.   Per garantire la tutela dei diritti degli agricoltori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, che stabiliscano:

a)

i criteri per determinare i casi in cui la superficie agricola di un agricoltore debba essere considerata principalmente superficie mantenuta naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;

b)

i criteri per stabilire la distinzione tra entrate risultanti da attività agricole e non agricole;

c)

i criteri per stabilire gli importi dei pagamenti diretti di cui ai paragrafi 2 e 4, in particolare nel primo anno di assegnazione di diritti all'aiuto, laddove il valore dei diritti all'aiuto non sia stato ancora fissato definitivamente, nonché nel caso dei nuovi agricoltori;

d)

i criteri che gli agricoltori devono soddisfare per dimostrare, ai fini dei paragrafi 2 e 3, che le loro attività agricole non sono insignificanti e che la loro attività principale o il loro oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola.

6.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o agosto 2014, ogni decisione di cui ai paragrafi 2, 3 o 4 e, in caso di modifiche alla stessa, entro due settimane dalla data in cui è stata adottata la decisione di recare modifiche.

Articolo 10

Requisiti minimi per beneficiare di pagamenti diretti

1.   Gli Stati membri decidono di non concedere pagamenti diretti agli agricoltori in uno dei casi seguenti:

a)

se l'importo totale dei pagamenti diretti richiesti o da concedere in un dato anno civile, prima dell'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013 è inferiore a 100 EUR;

b)

se la superficie ammissibile dell'azienda per la quale sono richiesti o devono essere concessi i pagamenti diretti, prima dell'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013 è inferiore a un ettaro.

2.   Per tenere conto della struttura delle rispettive economie agricole, gli Stati membri possono adattare le soglie di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), entro i limiti di cui all'allegato IV.

3.   Qualora uno Stato membro abbia deciso di applicare la soglia basata sulla superficie a norma del paragrafo 1, lettera b), esso applica nondimeno la lettera a) di tale paragrafo agli agricoltori che ricevono il sostegno accoppiato per animale di cui al titolo IV e che detengono un numero di ettari inferiore alla soglia basata sulla superficie.

4.   Gli Stati membri interessati possono decidere di non applicare il paragrafo 1 alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo.

5.   In Bulgaria e in Romania, per l'anno 2015, l'importo richiesto o da concedere di cui al paragrafo 1, lettera a), è calcolato sulla base del pertinente importo stabilito nell'allegato V, punto A.

In Croazia, per gli anni 2015-2021, l'importo richiesto o da concedere di cui al paragrafo 1, lettera a), è calcolato sulla base del pertinente importo stabilito nell'allegato VI, punto A.

Articolo 11

Riduzione dei pagamenti

1.   Gli Stati membri riducono l'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del titolo III, capo 1, per un dato anno civile di almeno il 5 % per la parte dell'importo al di sopra di 150 000 EUR.

2.   Prima di applicare il paragrafo 1, gli Stati membri possono sottrarre i salari e gli stipendi legati all'esercizio di un'attività agricola effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno civile precedente, compresi le imposte e gli oneri sociali sul lavoro, dall'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del titolo III, capo 1, in un dato anno civile. In mancanza di dati disponibili sui salari effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno precedente, si utilizzano i dati più recenti a disposizione.

3.   Qualora uno Stato membro decida di concedere un pagamento ridistributivo agli agricoltori a norma del titolo III, capo 2, e di utilizzare più del 5 % del massimale nazionale annuo stabilito a tal fine nell'allegato II, esso può decidere di non applicare il presente articolo.

Qualora uno Stato membro decida di concedere un pagamento ridistributivo agli agricoltori ai sensi del titolo III, capo 2, e l'applicazione dei limiti massimi di cui all'articolo 41, paragrafo 4, non consenta a tale Stato membro di utilizzare più del 5 % del massimale nazionale annuo stabilito a tal fine all'allegato II, tale Stato membro può decidere di non applicare il presente articolo.

4.   Nessun beneficio consistente nell'evitare riduzioni del pagamento è concesso a favore degli agricoltori che risultino aver creato artificialmente, dopo il 18 ottobre 2011, le condizioni per evitare gli effetti del presente articolo.

5.   In caso di persona giuridica, o di associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare la riduzione di cui al paragrafo 1 a livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate.

6.   Entro il 1o agosto 2014 gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo e l'eventuale prodotto stimato delle riduzioni per gli anni dal 2015 al 2019.

Articolo 12

Domande multiple

La superficie corrispondente al numero di ettari ammissibili per la quale un agricoltore ha presentato una domanda di pagamento di base a norma del titolo III, capo 1, può essere oggetto di una domanda di qualsiasi altro pagamento diretto, nonché di altri eventuali aiuti non contemplati dal presente regolamento, salvo espressa disposizione contraria del presente regolamento.

Articolo 13

Aiuti di Stato

In deroga all'articolo 211, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti concessi dagli Stati membri in conformità del presente regolamento.

Articolo 14

Flessibilità tra i pilastri

1.   Prima del 31 dicembre 2013 gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile, come sostegno supplementare per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale finanziate a titolo del FEASR a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, fino al 15 % dei loro massimali nazionali annui per l'anno civile 2014 stabiliti all'allegato VIII del regolamento (UE) n. 73/2009 e dei loro massimali nazionali annui per gli anni civili dal 2015 al 2019, fissati nell'allegato II del presente regolamento. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per la concessione di pagamenti diretti.

La decisione di cui al primo comma è comunicata alla Commissione entro il 31 dicembre 2013. Tale decisione stabilisce la percentuale di cui a detto comma, che può variare per anno civile.

Gli Stati membri che non adottano la decisione di cui al primo comma rispetto all'anno civile 2014 possono, entro il 1o agosto 2014, adottare tale decisione rispetto agli anni civili dal 2015 al 2019. Entro tale data, essi comunicano eventuali tali decisioni alla Commissione.

Gli Stati membri possono decidere di rivedere le decisioni di cui al presente paragrafo con effetto a decorrere dall'anno civile 2018. Ogni decisione fondata su tale revisione non può dar luogo a una diminuzione della percentuale comunicata alla Commissione conformemente al primo, secondo e terzo comma. Gli Stati membri comunicano ogni decisione basata su tale revisione entro il 1o agosto 2017.

2.   Prima del 31 dicembre 2013 gli Stati membri che non adottano la decisione di cui al paragrafo 1 possono decidere di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti fino al 15 % o, nel caso di Bulgaria, Estonia, Spagna, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito, fino al 25 % dell'importo destinato al sostegno di misure previste dai programmi di sviluppo rurale finanziate a titolo del FEASR nel periodo 2015-2020, come specificato nel regolamento (UE) n. 1305/2013. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per il sostegno di misure previste dai programmi di sviluppo rurale.

La decisione di cui al primo comma è comunicata alla Commissione entro il 31 dicembre 2013. Tale decisione stabilisce la percentuale di cui a detto comma, che può variare per anno civile.

Gli Stati membri che non adottano la decisione di cui al primo comma rispetto all'esercizio finanziario 2015 possono, entro il 1o agosto 2014, adottare tale decisione rispetto al periodo 2016-2020. Entro tale data, essi comunicano eventuali tali decisioni alla Commissione.

Gli Stati membri possono decidere di rivedere le decisioni di cui al presente paragrafo con effetto a decorrere dagli esercizi finanziari 2019 e 2020. Ogni decisione basata su tale revisione non dà luogo a un aumento della percentuale comunicata alla Commissione conformemente al primo, secondo e terzo comma. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali tali decisioni basate su tale revisione entro il 1o agosto 2017.

Articolo 15

Riesame

I regimi di sostegno di cui all'allegato I si applicano fatto salvo un eventuale riesame in qualsiasi momento, in funzione dell'andamento dell'economia e della situazione di bilancio. Tale revisione può portare all'adozione di atti legislativi, atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE o atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 TFUE

CAPO 2

Disposizioni applicabili a Bulgaria, Croazia e Romania

Articolo 16

Introduzione progressiva dei pagamenti diretti in Bulgaria e Romania

Per il 2015, per la Bulgaria e per la Romania i massimali fissati ai sensi degli articoli 42, 47, 49, 51, 53 e 65 sono stabiliti sulla base dell'importo fissato all'allegato V, punto A.

Articolo 17

Introduzione progressiva dei pagamenti diretti in Croazia

In Croazia i pagamenti diretti sono introdotti in conformità del seguente schema di incrementi, espressi in percentuale del livello dei pagamenti diretti applicabili a decorrere dal 2022:

 

25 % nel 2013,

 

30 % nel 2014,

 

35 % nel 2015,

 

40 % nel 2016,

 

50 % nel 2017,

 

60 % nel 2018,

 

70 % nel 2019,

 

80 % nel 2020,

 

90 % nel 2021,

 

100 % a decorrere dal 2022.

Articolo 18

Pagamenti diretti nazionali integrativi e pagamenti diretti in Bulgaria e Romania

1.   Nel 2015 la Bulgaria e la Romania hanno la facoltà di utilizzare pagamenti diretti nazionali per integrare i pagamenti concessi nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, sezioni 1, 2 e 3. L'importo complessivo di tali pagamenti non supera il pertinente importo di cui all'allegato V, punto B.

2.   Nel 2015 la Bulgaria ha la facoltà di utilizzare pagamenti diretti nazionali per integrare i pagamenti concessi nell'ambito del pagamento specifico per il cotone di cui al titolo IV, capo 2. L'importo complessivo di tali pagamenti non supera l'importo di cui all'allegato V, parte C.

3.   I pagamenti diretti nazionali integrativi sono concessi secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento degli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

Articolo 19

Pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia

1.   Previa autorizzazione della Commissione, la Croazia può integrare uno dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I, ove pertinente.

2.   L’importo del pagamento nazionale diretto integrativo che può essere concesso in un dato anno e per un dato regime di sostegno è limitato a una dotazione finanziaria specifica. Tale dotazione è pari alla differenza tra:

a)

l’importo del sostegno diretto disponibile per un dato regime di sostegno dopo la piena introduzione dei pagamenti diretti a norma dell’articolo 17 per l’anno civile 2022, e

b)

l’importo del sostegno diretto disponibile per un dato regime di sostegno dopo l’applicazione dello schema di incrementi a norma dell’articolo 17 nell’anno civile considerato.

3.   L'importo complessivo dei pagamenti diretti nazionali integrativi concessi non supera il massimale fissato nell'allegato VI, punto B, per il corrispondente anno civile.

4.   La Croazia può decidere, in base a criteri oggettivi e previa autorizzazione della Commissione, in merito agli importi dei pagamenti diretti nazionali integrativi da erogare.

5.   La Commissione adotta atti di esecuzione, che autorizzano i pagamenti a norma del presente articolo, specificando il regime di sostegno a cui si riferisce e definisce il livello massimo per il quale possono essere versati i pagamenti diretti nazionali integrativi.

Per quanto riguarda i pagamenti diretti nazionali integrativi destinati a integrare il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, gli atti di esecuzione specificano anche i determinati tipi di agricoltura o i determinati settori agricoli di cui all’articolo 52, paragrafo 3, ai quali possono riferirsi i pagamenti diretti nazionali integrativi.

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 71, paragrafi 2 o 3.

6.   Le condizioni di ammissibilità dei pagamenti diretti nazionali integrativi per la Croazia sono identiche a quelle applicabili al sostegno nell’ambito dei corrispondenti regimi di sostegno stabiliti dal presente regolamento.

7.   I pagamenti diretti nazionali integrativi per la Croazia sono soggetti agli adeguamenti che possono rendersi necessari a motivo degli sviluppi della PAC. I pagamenti diretti nazionali integrativi sono concessi secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

8.   La Croazia presenta una relazione informativa sulle misure di applicazione dei pagamenti diretti nazionali integrativi entro il 30 giugno dell’anno successivo alla loro applicazione. Detta relazione contiene almeno i seguenti elementi:

a)

qualsiasi modifica della situazione relativa ai pagamenti diretti nazionali integrativi;

b)

per ciascun pagamento diretto nazionale integrativo, il numero di beneficiari e l’importo totale del pagamento nazionale diretto integrativo erogato nonché il numero di ettari, di animali o di altre unità per cui tale pagamento diretto nazionale integrativo è stato concesso;

c)

una relazione sulle misure di controllo applicate in merito ai pagamenti diretti nazionali integrativi concessi.

Articolo 20

Riserva nazionale speciale per lo sminamento in Croazia

1.   A partire dal 2015 la Croazia comunica alla Commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno, le superfici identificate in conformità dell’articolo 57 bis, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 73/2009 e che sono state restituite ad usi agricoli nell’anno civile precedente.

La Croazia comunica altresì alla Commissione il numero di diritti all’aiuto disponibili per gli agricoltori al 31 dicembre dell’anno civile precedente e l’importo residuo non speso della riserva nazionale speciale per lo sminamento a tale stessa data.

Se del caso, le comunicazioni di cui al primo e al secondo comma sono trasmesse per regione quale definita ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del presente regolamento.

2.   Qualora adatti l'allegato II ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, la Commissione calcola su base annua l’importo da aggiungere agli importi stabiliti per la Croazia in tale allegato, per finanziare il sostegno da concedere nell’ambito dei regimi elencati nell’allegato I per le superfici di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il suddetto importo è calcolato in base ai dati comunicati dalla Croazia in virtù del paragrafo 1 del presente articolo e alla media stimata dei pagamenti diretti per ettaro in Croazia relativamente all’anno considerato.

L’importo massimo da aggiungere in virtù del primo comma, in base alle superfici comunicate dalla Croazia in virtù del paragrafo 1 del presente articolo fino al 2022, è pari a 9 600 000 EUR ed è soggetto all’applicazione dello schema di introduzione dei pagamenti diretti di cui all’articolo 17.Gli importi annui massimi conseguenti sono riportati nell'allegato VII.

3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la percentuale dell’importo da aggiungere, in virtù del paragrafo 2, che la Croazia include nella riserva nazionale speciale per lo sminamento allo scopo di assegnare diritti all’aiuto alle superfici di cui al paragrafo 1. Tale percentuale è calcolata in base al rapporto tra il massimale per il regime di pagamento di base e il massimale nazionale fissato nell’allegato II prima dell’incremento del massimale nazionale in conformità del paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

4.   Per gli anni dal 2015 al 2022 la Croazia fa uso della riserva nazionale speciale per lo sminamento per assegnare diritti all’aiuto agli agricoltori in base alle superfici sminate da essi dichiarate nell’anno considerato qualora:

a)

si tratti di ettari ammissibili ai sensi dell’articolo 32, paragrafi da 2 a 5;

b)

la superficie sia stata restituita ad usi agricoli nel corso dell’anno civile precedente; e

c)

la superficie sia stata comunicata alla Commissione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

5.   Il valore dei diritti all’aiuto fissato a norma del presente articolo è il valore medio nazionale o regionale dei diritti all’aiuto nell’anno dell’assegnazione, nei limiti dell’importo disponibile nella riserva nazionale speciale per lo sminamento.

6.   Per tenere conto delle conseguenze della restituzione ad usi agricoli delle superfici sminate, comunicate dalla Croazia conformemente al presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 che adattino gli importi fissati nell'allegato VI.

TITOLO III

REGIME DI PAGAMENTO DI BASE, REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE E PAGAMENTI CONNESSI

CAPO 1

Regime di pagamento di base e regime di pagamento unico per superficie

Sezione 1

Istituzione del regime di pagamento di base

Articolo 21

Diritti all'aiuto

1.   Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è corrisposto agli agricoltori:

a)

che ottengono diritti all'aiuto a norma del presente regolamento mediante l'assegnazione a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, mediante la prima assegnazione a norma dell'articolo 24 o dell'articolo 39, dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali a norma dell'articolo 30 o per trasferimento a norma dell'articolo 34; o

b)

che soddisfano i requisiti stabiliti all'articolo 9 e detengono, in proprietà o in affitto, diritti all'aiuto in uno Stato membro che ha deciso, a norma del paragrafo 3, di mantenere i suoi diritti all'aiuto esistenti.

2.   I diritti all'aiuto ottenuti nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 scadono il 31 dicembre 2014.

3.   In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri che hanno istituito il regime di pagamento unico a norma del titolo III, capo 5, sezione I, o del titolo III, capo 6, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o del titolo III, capo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, possono decidere, entro il 1o agosto 2014, di mantenere i diritti all'aiuto esistenti. Entro tale data, essi comunicano ogni decisione in tal senso alla Commissione.

4.   Per quanto riguarda gli Stati membri che adottano la decisione di cui al paragrafo 3, se il numero di diritti all'aiuto, in proprietà o in affitto, stabilito a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 che un agricoltore detiene alla data di scadenza della presentazione delle domande, da stabilire conformemente all'articolo 78, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 supera il numero di ettari ammissibili che l'agricoltore dichiara nella sua domanda di aiuto a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 per il 2015 e che sono a sua disposizione alla data fissata dallo Stato membro, che non è successiva alla data fissata dal medesimo per la modifica di detta domanda di aiuto, il numero di diritti all'aiuto che supera il numero di ettari ammissibili scade a tale ultima data.

Articolo 22

Massimale del regime di pagamento di base

1.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono, per ciascuno Stato membro, il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento di base deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

2.   Per ciascuno Stato membro l'importo calcolato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo può essere aumentato al massimo del 3 % del pertinente massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II dopo la deduzione dell'importo derivante dall'applicazione dell'articolo 47, paragrafo 1, per l'anno pertinente. Quando uno Stato membro applichi tale aumento, la Commissione tiene conto di tale aumento nel fissare il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento di base conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. A tal fine, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1o agosto 2014 le percentuali annue entro le quali l'importo calcolato a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve essere aumentato.

3.   Gli Stati membri possono rivedere la loro decisione di cui al paragrafo 2 su base annua e comunicano alla Commissione qualsiasi decisione basata su tale revisione entro il 1o agosto dell'anno precedente la sua applicazione.

4.   Per ogni Stato membro e per ogni anno, il valore totale di tutti i diritti all'aiuto e della riserva nazionale o delle riserve regionali è uguale al rispettivo massimale nazionale annuo stabilito dalla Commissione a norma del paragrafo 1.

5.   Se il massimale per uno Stato membro stabilito dalla Commissione a norma del paragrafo 1 è diverso da quello dell'anno precedente in conseguenza di qualsiasi decisione adottata da tale Stato membro a norma del paragrafo 3 del presente articolo, dell'articolo 14, paragrafo 1, terzo e quarto comma, dell'articolo 14, paragrafo 2, terzo e quarto comma, dell'articolo 42, paragrafo 1, dell'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, o dell'articolo 53, tale Stato membro pratica una riduzione o un aumento lineare del valore di tutti i diritti all'aiuto al fine di garantire l'osservanza del paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 23

Assegnazione regionale dei massimali nazionali

1.   Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, entro il 1o agosto 2014, di applicare il regime di pagamento di base a livello regionale. In tal caso essi definiscono le regioni secondo criteri oggettivi e non discriminatori, quali le caratteristiche agronomiche e socio-economiche, il potenziale agricolo regionale o la struttura istituzionale o amministrativa.

Gli Stati membri che applicano l'articolo 36 possono adottare la decisione di cui al primo comma entro il 1o agosto dell'anno precedente al primo anno di applicazione del regime di pagamento di base.

2.   Gli Stati membri suddividono tra le regioni il massimale nazionale per il regime di pagamento di base di cui all'articolo 22, paragrafo 1, secondo criteri oggettivi e non discriminatori.

Gli Stati membri che non applicano l'articolo 30, paragrafo 2, effettuano detta suddivisione dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 30, paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che i massimali regionali siano sottoposti a modifiche annue progressive, da attuarsi secondo tappe annue predefinite e criteri oggettivi e non discriminatori, quali il potenziale agricolo o criteri ambientali.

4.   Nella misura necessaria a rispettare i massimali regionali pertinenti, determinati a norma dei paragrafi 2 o 3, gli Stati membri praticano una riduzione o un aumento lineare del valore dei diritti all'aiuto in ciascuna delle regioni pertinenti.

5.   Gli Stati membri che applicano il paragrafo 1 possono decidere di porre fine all'applicazione del regime di pagamento di base a livello regionale a decorrere da una data che sarà stabilita dagli stessi Stati membri.

6.   Entro il 1o agosto 2014 gli Stati membri che applicano il paragrafo 1, primo comma, comunicano alla Commissione la decisione di cui a detto comma e le misure adottate per l'applicazione dei paragrafi 2 e 3.

Entro il 1o agosto dell'anno pertinente gli Stati membri che applicano il paragrafo 1, secondo comma, comunicano alla Commissione qualsiasi decisione di cui a detto comma, e le misure adottate per l'applicazione dei paragrafi 2 e 3.

Gli Stati membri che applicano il paragrafo 1 comunicano alla Commissione qualsiasi decisione di cui al paragrafo 5 entro il 1o agosto dell'anno precedente al primo anno di applicazione della stessa decisione.

Articolo 24

Prima assegnazione di diritti all'aiuto

1.   I diritti all'aiuto sono assegnati agli agricoltori aventi diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9 del presente regolamento, a condizione che:

a)

presentino domanda di assegnazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base entro la data di scadenza per la presentazione delle domande da stabilire conformemente all'articolo 78, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali; e

b)

avessero diritto a percepire pagamenti, prima delle riduzioni o esclusioni di cui al titolo II, capo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, in relazione a una domanda di aiuto per pagamenti diretti, per aiuti nazionali transitori o per pagamenti diretti nazionali integrativi, conformemente al regolamento (CE) n. 73/2009 per il 2013.

Il primo comma non si applica negli Stati membri che applicano l'articolo 21, paragrafo 3 del presente regolamento.

Gli Stati membri possono assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che hanno diritto a ottenere dei pagamenti diretti a norma dell'articolo 9 del presente regolamento, che soddisfano la condizione di cui alla lettera a) del primo comma e che:

a)

non hanno percepito pagamenti per il 2013 in relazione alla domanda di aiuto di cui al presente paragrafo, primo comma, e che, alla data fissata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione (22) per l'anno di domanda 2013:

i)

negli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico che:

producevano ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme o piante ornamentali su una superficie minima espressa in ettari, ove lo Stato membro interessato decida di adottare tale requisito, o

coltivavano vigneti; o

ii)

negli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie, possedevano solo terreni agricoli che non erano mantenuti in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009;

b)

nel 2014, sono stati assegnati diritti all'aiuto dalla riserva nazionale nell'ambito del regime di pagamento unico a norma degli articoli 41 o 57 del regolamento (CE) n. 73/2009; o

c)

non hanno mai avuto, in proprietà o in affitto, diritti all'aiuto stabiliti dal regolamento (CE) n. 73/2009 o dal regolamento (CE) n. 1782/2003 e che forniscono prove verificabili che dimostrino che, alla data fissata dallo Stato membro a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 per l'anno di domanda 2013, essi esercitavano le attività di produzione, allevamento o coltivazione di prodotti agricoli, anche attraverso la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli. Per questa categoria di agricoltori gli Stati membri possono stabilire i propri criteri aggiuntivi di ammissibilità oggettivi e non discriminatori in termini di competenze adeguate, esperienza o istruzione.

2.   Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, il numero di diritti all'aiuto assegnati a ciascun agricoltore nel 2015 è pari al numero di ettari ammissibili che l'agricoltore dichiara nella sua domanda di aiuto a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 per il 2015 e che sono a sua disposizione alla data fissata dallo Stato membro. Tale data non è successiva alla data fissata dal medesimo Stato membro per la modifica della domanda di aiuto.

3.   Gli Stati membri possono applicare una o più delle limitazioni di cui ai paragrafi da 4 a 7, riguardo al numero di diritti all'aiuto da assegnare ai sensi del paragrafo 2.

4.   Gli Stati membri possono decidere che il numero di diritti all'aiuto da assegnare sia pari al numero di ettari ammissibili che l'agricoltore ha dichiarato a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 nel 2013 o, se inferiore, al numero di ettari di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Per la Croazia l'esercizio di tale opzione si applica fatti salvi gli ettari sottoposti a sminamento per i quali sono assegnati diritti all’aiuto a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del presente regolamento;

5.   Qualora il numero totale di ettari ammissibili di cui al paragrafo 2 del presente articolo dichiarati in uno Stato membro comporti un aumento di oltre il 35 % del numero totale di ettari ammissibili dichiarati ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 73/2009 nel 2009, o nel caso della Croazia nel 2013, gli Stati membri possono limitare il numero di diritti all'aiuto da assegnare nel 2015 ad un minimo pari al 135 % o al 145 % del numero totale di ettari dichiarati nel 2009, o nel caso della Croazia del numero totale di ettari ammissibili dichiarati nel 2013, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Quando si avvalgono di tale opzione gli Stati membri assegnano un numero ridotto di diritti all'aiuto agli agricoltori. Tale numero è calcolato applicando una riduzione proporzionale al numero addizionale di ettari ammissibili dichiarati da ciascun agricoltore nel 2015 rispetto al numero di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 che tale agricoltore ha dichiarato nella sua domanda di aiuto nel 2011, o nel caso della Croazia, nel 2013, fatti salvi gli ettari sottoposti a sminamento per i quali saranno assegnati diritti all'aiuto a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del presente regolamento;

6.   Gli Stati membri possono decidere, ai fini della determinazione del numero di diritti all'aiuto da assegnare ad un agricoltore, di applicare un coefficiente di riduzione agli ettari ammissibili di cui al paragrafo 2 che sono costituiti da prato permanente situato in zone con condizioni climatiche difficili, specie a motivo dell'altitudine, e con altri vincoli naturali quali la cattiva qualità, la pendenza e l'approvvigionamento idrico dei terreni;

7.   Gli Stati membri possono decidere che il numero di diritti all'aiuto da assegnare ad un agricoltore sia pari al numero di ettari ammissibili di cui al paragrafo 2 del presente articolo che non erano ettari di vigneti entro la data fissata dallo Stato membro a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 per l'anno di domanda 2013 o ettari a seminativo adibiti a coltivazioni in serre permanenti.

8.   In caso di vendita o affitto della loro azienda o di parte di essa, le persone fisiche o giuridiche che soddisfano i requisiti stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo hanno la facoltà, con un contratto firmato anteriormente alla data di scadenza per la presentazione delle domande nel 2015 da stabilire conformemente all'articolo 78, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, di trasferire i diritti all'aiuto ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo a uno o più agricoltori, purché questi ultimi soddisfino le condizioni stabilite all'articolo 9 del presente regolamento.

9.   Gli Stati membri possono decidere di stabilire una dimensione minima per azienda, espressa in ettari ammissibili, in relazione alla quale l'agricoltore può presentare domanda per l'assegnazione di diritti all'aiuto. Tale dimensione minima non supera la soglia stabilita all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con il paragrafo 2 di detto articolo.

10.   Entro il 1o agosto 2014 gli Stati membri comunicano, se del caso, alla Commissione le decisioni di cui al presente articolo.

11.   La Commissione adotta di esecuzione che stabiliscono le norme relative alle domande di assegnazione di diritti all'aiuto presentate nell'anno di assegnazione di tali diritti laddove non sia ancora possibile fissarli definitivamente e laddove tale assegnazione sia influenzata da circostanze specifiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

Articolo 25

Valore dei diritti all'aiuto e convergenza

1.   Nel 2015 gli Stati membri calcolano il valore unitario dei diritti all'aiuto dividendo una percentuale fissa del massimale nazionale stabilito nell'allegato II per ogni anno pertinente per il numero di diritti all'aiuto nel 2015 a livello nazionale o regionale, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o regionale nel 2015.

La percentuale fissa di cui al primo comma è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale per il regime di pagamento di base, da determinare in conformità, rispettivamente, dell'articolo 22, paragrafo 1 o dell'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento per il 2015, dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 30, paragrafo 1, o, se del caso, all'articolo 30, paragrafo 2, per il massimale nazionale stabilito per il 2015 nell'allegato II. I diritti all'aiuto sono espressi da un numero che corrisponde ad un numero di ettari.

2.   In deroga al metodo di calcolo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di differenziare il valore dei diritti all'aiuto nel 2015, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o regionale nel 2015, per ogni anno pertinente, sulla base del loro valore unitario iniziale, come calcolato ai sensi dell'articolo 26.

3.   Al più tardi a decorrere dall'anno di domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un determinato Stato membro o, in caso di applicazione dell'articolo 23, di una determinata regione, hanno un valore unitario uniforme.

4.   In deroga al paragrafo 3, uno Stato membro può decidere che, al più tardi per l'anno di domanda 2019, per i diritti all'aiuto aventi un valore unitario iniziale inferiore al 90 % del valore unitario nazionale o regionale nel 2019, calcolato a norma dell'articolo 26, sia aumentato il valore unitario di almeno un terzo della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il 90 % del valore unitario nazionale o regionale nel 2019.

Gli Stati membri possono decidere di fissare la percentuale di cui al primo comma a un livello superiore al 90 % ma non oltre il 100 %.

Inoltre, gli Stati membri stabiliscono che, al più tardi per l'anno di domanda 2019, nessun diritto all'aiuto abbia un valore unitario inferiore al 60 % del valore unitario nazionale o regionale nel 2019, a meno che ciò dia luogo, negli Stati membri che applicano la soglia di cui al paragrafo 7, a una diminuzione massima che supera tale soglia. In tal caso, il valore unitario minimo è fissato al livello necessario per rispettare tale soglia.

5.   Il valore unitario nazionale o regionale nel 2019 di cui al paragrafo 4 è calcolato dividendo una percentuale fissa del massimale nazionale di cui all'allegato II o del massimale regionale per l'anno civile 2019 per il numero dei diritti all'aiuto nel 2015 nello Stato membro o regione interessata, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali nel 2015. Tale percentuale fissa è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale per il regime di pagamento di base da stabilire, rispettivamente a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, o dell'articolo 23, paragrafo 2, per l'anno 2015, dopo aver applicato la riduzione lineare di cui all'articolo 30, paragrafo 1, o, se applicabile, all'articolo 30, paragrafo 2, per il massimale nazionale stabilito nell'allegato II, o il massimale regionale, per il 2015.

6.   I massimali regionali di cui al paragrafo 5 sono calcolati applicando una percentuale fissa al massimale nazionale stabilito nell'allegato II per l'anno 2019. Tale percentuale fissa è calcolata dividendo i rispettivi massimali regionali stabiliti a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, per l'anno 2015, per il massimale nazionale da determinare a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, per l'anno 2015, dopo aver applicato la riduzione lineare di cui all'articolo 30, paragrafo 1, qualora si applichi l'articolo 23, paragrafo 2, secondo comma.

7.   Al fine di finanziare gli aumenti del valore dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 4, è ridotta, in base a criteri oggettivi e non discriminatori che saranno stabiliti dagli Stati membri, la differenza tra il valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto aventi un valore unitario iniziale superiore al valore unitario nazionale o regionale nel 2019 e il valore unitario nazionale o regionale nel 2019. Tali criteri possono comprendere la fissazione di una diminuzione massima del valore unitario iniziale del 30 %.

8.   Nell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, la transizione dal valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto calcolato a norma dell'articolo 26 al loro valore unitario finale nel 2019 stabilito a norma del paragrafo 3 o dei paragrafi da 4 a 7 del presente articolo avviene secondo una gradualità uniforme a decorrere dal 2015.

Per garantire l'osservanza della percentuale fissa di cui al paragrafo 1 del presente articolo per ogni anno, è adeguato il valore dei diritti all'aiuto aventi valore unitario iniziale superiore nazionale o regionale nel 2019.

9.   In deroga al paragrafo 8 del presente articolo, qualora uno Stato membro decida, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, di mantenere i suoi diritti all'aiuto esistenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la transizione dal valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto stabilito a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, al loro valore unitario finale nel 2019 stabilito ai sensi del paragrafo 3 o dei paragrafi da 4 a 7 del presente articolo avviene, se applicabile, secondo una gradualità stabilita a livello nazionale in conformità dell'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Per garantire l'osservanza della percentuale fissa di cui al paragrafo 1 del presente articolo per ogni anno, il valore di tutti i diritti all'aiuto è adeguato linearmente.

10.   Nel 2015 gli Stati membri informano gli agricoltori del valore dei loro diritti all'aiuto calcolato conformemente al presente articolo e agli articoli 26 e 27 per ogni anno del periodo oggetto del presente regolamento.

Articolo 26

Calcolo del valore unitario iniziale

1.   Il valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 25, paragrafo 2, negli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per l'anno 2014 e che non hanno deciso di mantenere i diritti all'aiuto esistenti conformemente all'articolo 21, paragrafo 3 è stabilito conformemente a uno dei metodi stabiliti nei paragrafi 2 o 3.

2.   Una percentuale fissa dei pagamenti percepiti dall'agricoltore per il 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico, a norma del regolamento (CE) n. 73/2009, prima delle riduzioni ed esclusioni previste nel titolo II, capo 4, di detto regolamento, è divisa per il numero dei diritti all'aiuto assegnatigli nel 2015, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali nel 2015.

Tale percentuale fissa è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale del regime di pagamento di base da stabilire, rispettivamente, a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, o dell'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento per l'anno 2015, dopo aver applicato la riduzione lineare di cui all'articolo 30, paragrafo 1, o, se applicabile, all'articolo 30, paragrafo 2, del presente regolamento, per l'importo dei pagamenti per il 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico nello Stato membro o nella regione interessati, prima delle riduzioni ed esclusioni di cui al titolo II, capo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009.

3.   Una percentuale fissa del valore dei diritti, compresi i diritti speciali, detenuti dall'agricoltore alla data di presentazione della sua domanda per il 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 73/2009, è divisa per il numero dei diritti all'aiuto assegnatigli nel 2015, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali nel 2015.

Tale percentuale fissa è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale del regime di pagamento di base da stabilire, rispettivamente, a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, o dell'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento per l'anno 2015, dopo aver applicato la riduzione lineare di cui all'articolo 30, paragrafo 1, o, se applicabile, all'articolo 30, paragrafo 2, del presente regolamento, per il valore complessivo di tutti i diritti, compresi i diritti speciali, nello Stato membro o nella regione interessati per il 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico.

Ai fini del presente paragrafo, un agricoltore è considerato detentore di diritti all'aiuto alla data di presentazione della sua domanda per il 2014 se gli sono stati assegnati o definitivamente trasferiti diritti all'aiuto entro tale data.

4.   Gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie per l'anno 2014, calcolano il valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento dividendo una percentuale fissa del valore complessivo degli aiuti ricevuti dall'agricoltore per il 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie a norma del regolamento (CE) n. 73/2009 e a titolo degli articoli 132 e 133 bis di tale regolamento prima delle riduzioni ed esclusioni previste nel titolo II, capo 4, di detto regolamento, per il numero dei diritti all'aiuto assegnatigli nel 2015, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali nel 2015.

Tale percentuale fissa è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale del regime di pagamento di base da stabilire, rispettivamente, a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, o dell'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento per l'anno 2015, dopo aver applicato la riduzione lineare di cui all'articolo 30, paragrafo 1, o, se applicabile, all'articolo 30, paragrafo 2, del presente regolamento, per il valore complessivo degli aiuti concessi nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e degli articoli 132e 133 bis di detto regolamento per il 2014 nello Stato membro o nella regione interessati, prima delle riduzioni ed esclusioni di cui al titolo II, capo 4 di tale regolamento.

5.   Gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per l'anno 2014 e che, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 3, del presente regolamento decidono di mantenere i loro diritti all'aiuto esistenti calcolano il valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento moltiplicando l'unità valore dei diritti per una percentuale fissa. Tale percentuale fissa è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale per il regime di pagamento di base da stabilire, rispettivamente, a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, o dell'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento per l'anno 2015, dopo aver applicato la riduzione lineare di cui all'articolo 30, paragrafo 1, o, se applicabile, all'articolo 30, paragrafo 2, del presente regolamento, per l'importo dei pagamenti per il 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico dello Stato membro o della regione interessati, prima delle riduzioni ed esclusioni di cui al titolo II, capo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009.

6.   Ai fini dei metodi di calcolo di cui al presente articolo, a condizione che i settori pertinenti non ricevano il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV del presente regolamento, gli Stati membri possono tenere conto anche del sostegno concesso per l'anno civile 2014 nell'ambito di uno o più dei regimi previsti all'articolo 52, all'articolo 53, paragrafo 1, e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 73/2009 nonché, per quanto riguarda gli Stati membri che abbiano applicato il regime di pagamento unico per superficie ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009, previsti all'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), e agli articoli 126, 127 e 129 di tale regolamento.

Gli Stati membri che decidono di applicare il regime di sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV del presente regolamento, possono tenere conto delle differenze tra il livello del sostegno concesso nell'anno civile 2014 e il livello del sostegno da concedere a norma del titolo IV del presente regolamento applicando un metodo di calcolo di cui al presente articolo, purché:

a)

il regime di sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV del presente regolamento sia concesso a un settore al quale era stato concesso sostegno nell'anno civile 2014 a norma dell'articolo 52, dell'articolo 53, paragrafo 1, e dell'articolo 68, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché, per gli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie, a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), e degli articoli 126, 127 e 129 del regolamento (CE) n. 73/2009; e

b)

l'importo per unità del sostegno accoppiato facoltativo sia inferiore rispetto all'importo per unità del sostegno nel 2014.

Articolo 27

Inclusione della riserva nazionale speciale per lo sminamento

Per la Croazia, i riferimenti negli articoli 25 e 26 alla riserva nazionale si intendono comprendenti la riserva nazionale speciale per lo sminamento di cui all'articolo 20.

Inoltre, l'importo proveniente dalla riserva nazionale speciale per lo sminamento è dedotto dai massimali del regime di pagamento di base di cui all'articolo 25, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 25, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 26.

Articolo 28

Guadagno insperato

Ai fini dell'articolo 25, paragrafi da 4 a 7, e dell'articolo 26 uno Stato membro può stabilire, sulla base di criteri oggettivi, che in caso di vendita, cessione o scadenza parziale o totale di un affitto di superfici agricole dopo la data fissata a norma dell'articolo 35 o dell'articolo 124, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 e prima della data fissata a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, del presente regolamento, l'aumento del valore dei diritti all'aiuto che sarebbero assegnati all'agricoltore interessato debba essere riversato, in tutto o in parte, nella riserva nazionale o nelle riserve regionali qualora l'aumento sia tale da determinare un guadagno insperato per l'agricoltore interessato.

I suddetti criteri oggettivi sono stabiliti in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza e comprendono almeno gli elementi seguenti:

a)

una durata di affitto minima; e

b)

la percentuale del pagamento ricevuto da riversare nella riserva nazionale o nelle riserve regionali.

Articolo 29

Comunicazioni riguardanti il valore dei diritti all'aiuto e la convergenza

Entro il 1o agosto 2014 gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni decisione di cui agli articoli 25, 26 e 28.

Sezione 2

Riserva nazionale e riserve regionali

Articolo 30

Costituzione e uso della riserva nazionale o delle riserve regionali

1.   Ogni Stato membro costituisce una riserva nazionale. A tal fine, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, gli Stati membri praticano una riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base a livello nazionale.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che esercitano l'opzione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, possono costituire riserve regionali. A tal fine, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, gli Stati membri praticano una riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base a livello regionale di cui all'articolo 23, paragrafo 2, primo comma.

3.   La riduzione di cui ai paragrafi 1 e 2 non supera il 3 % salvo ove una percentuale più elevata sia necessaria per coprire eventuali esigenze di assegnazione ai sensi del paragrafo 6 o del paragrafo 7, lettere a) e b), per l'anno 2015 o, per gli Stati membri che applicano l'articolo 36, per il primo anno di applicazione del regime di pagamento di base.

4.   Gli Stati membri assegnano i diritti all'aiuto dalle loro riserve nazionali o regionali secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento degli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

5.   I diritti all'aiuto di cui al paragrafo 4 sono assegnati unicamente agli agricoltori che abbiano diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9.

6.   Gli Stati membri utilizzano le loro riserve nazionali o regionali per assegnare diritti all'aiuto, in via prioritaria, ai giovani agricoltori e agli agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola.

7.   Gli Stati membri possono utilizzare le loro riserve nazionali o regionali per:

a)

assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori per evitare che le terre siano abbandonate, comprese le zone soggette a programmi di ristrutturazione o sviluppo connessi a una forma di intervento pubblico;

b)

assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori al fine di compensarli per svantaggi specifici;

c)

assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori ai quali è stata negata l'assegnazione di diritti all'aiuto a norma del presente capo per cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali;

d)

assegnare, qualora applichino l'articolo 21, paragrafo 3, del presente regolamento, diritti all'aiuto agli agricoltori il cui numero di ettari ammissibili che hanno dichiarato nel 2015 a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 e che sono a loro disposizione alla data fissata dallo Stato membro, che non è successiva alla data fissata dal medesimo per la modifica della domanda di aiuto, è superiore al numero di diritti all'aiuto di proprietà o in affitto stabilito a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 da essi detenuti alla data finale per la presentazione delle domande da stabilire conformemente all'articolo 78, lettera b), primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013;

e)

praticare un aumento lineare su base permanente del valore di tutti i diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base, a livello nazionale o regionale, se la pertinente riserva nazionale o le riserve regionali superano lo 0,5 % del massimale nazionale o regionale annuo del regime di pagamento di base, purché restino disponibili importi sufficienti per le assegnazioni a norma del paragrafo 6, a norma delle lettere a) e b) del presente paragrafo e a norma del paragrafo 9 del presente articolo;

f)

coprire il fabbisogno annuale per i pagamenti da concedere ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 2, e dell'articolo 65, paragrafi 1, 2 e 3 del presente regolamento.

Ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri decidono le priorità tra le possibili utilizzazioni ivi stabilite.

8.   Nell'applicare il paragrafo 6 e il paragrafo 7, lettere a), b) e c), gli Stati membri stabiliscono il valore dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori secondo il valore medio nazionale o regionale dei diritti all'aiuto nell'anno di assegnazione.

La media del valore nazionale o regionale è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale per il regime di pagamento di base stabilito, rispettivamente ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, o dell'articolo 23, paragrafo 2, per l'anno di assegnazione, escluso l'importo della riserva nazionale o dalle riserve regionali e, nel caso della Croazia, la riserva speciale per lo sminamento, per il numero di diritti all'aiuto assegnati.

Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni per le modifiche annue progressive del valore dei diritti all'aiuto assegnati dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali, tenendo conto delle modifiche del massimale nazionale o regionale per il regime di pagamento di base stabilito, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, e dell'articolo 23, paragrafo 2, conseguenti alle variazioni del livello dei massimali nazionali stabiliti nell'allegato II.

9.   Nel caso in cui un agricoltore abbia titolo a ricevere diritti all'aiuto o ad accrescere il valore dei diritti esistenti in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità di uno Stato membro, il numero e il valore dei diritti all'aiuto stabiliti dalla decisione o dal provvedimento sono corrisposti all'agricoltore entro una data fissata dallo Stato membro. Tale data non è tuttavia posteriore al termine ultimo per la presentazione delle domande nell'ambito del regime di pagamento di base successivo alla data della decisione giudiziaria o del provvedimento amministrativo, tenuto conto dell'applicazione degli articoli 32 e 33.

10.   Nell'applicare il paragrafo 6, il paragrafo 9, lettere a) e b), e il paragrafo 9, gli Stati membri possono assegnare nuovi diritti o aumentare il valore unitario di tutti i diritti esistenti di un agricoltore fino al valore della media nazionale o regionale.

11.   Ai fini del presente articolo si intende per:

a)   "giovane agricoltore": un agricoltore che soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 50, paragrafo 2, e se pertinente, le condizioni di cui all'articolo 50, paragrafi 3 e 11;

b)   "agricoltore che inizia a esercitare l'attività agricola": una persona fisica o giuridica che, nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola, non ha praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola. Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non devono avere praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né avere esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola della persona giuridica. Gli Stati membri possono stabilire, per tale categoria di agricoltori, propri criteri aggiuntivi di ammissibilità, oggettivi e non discriminatori, in termini di competenze adeguate, esperienza o istruzione.

Articolo 31

Alimentazione della riserva nazionale o delle riserve regionali

1.   La riserva nazionale o le riserve regionali sono alimentate dagli importi corrispondenti:

a)

ai diritti all'aiuto che non danno luogo a pagamenti per due anni consecutivi in seguito all'applicazione:

i)

dell'articolo 9,

ii)

dell'articolo 10, paragrafo 1, o

iii)

dell'articolo 11, paragrafo 4; del presente regolamento

b)

a un numero di diritti all'aiuto equivalente al numero totale di diritti all'aiuto non attivati dagli agricoltori a norma dell'articolo 32 del presente regolamento per un periodo di due anni consecutivi, salvo nel caso in cui la loro attivazione sia impedita per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali; nel determinare quali diritti, di proprietà o in affitto, detenuti da un agricoltore sono riversati nella riserva nazionale o nelle riserve regionali, si dà priorità ai diritti di valore più basso;

c)

ai diritti all'aiuto restituiti volontariamente dagli agricoltori;

d)

all'applicazione dell'articolo 28 del presente regolamento;

e)

ai diritti all'aiuto indebitamente assegnati ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

f)

a una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base a livello nazionale o regionale se la riserva nazionale o le riserve regionali sono sufficienti a soddisfare i casi di cui all'articolo 30, paragrafo 9, del presente regolamento;

g)

qualora gli Stati membri lo ritengano necessario, a una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base a livello nazionale o regionale per soddisfare i casi di cui all'articolo 30, paragrafo 6, del presente regolamento;

h)

all'applicazione dell'articolo 34, paragrafo 4, del presente regolamento.

2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per il versamento nella riserva nazionale o nelle riserve regionali dei diritti all'aiuto non attivati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

Sezione 3

Attuazione del regime di pagamento di base

Articolo 32

Attivazione dei diritti all'aiuto

1.   Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori, tramite dichiarazione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, previa attivazione di un diritto all'aiuto per ettaro ammissibile nello Stato membro nel quale il diritto è stato assegnato. I diritti all'aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento annuo degli importi ivi indicati, fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, della riduzione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 11 e delle riduzioni lineari ai sensi dell'articolo 7, dell'articolo 51, paragrafo 2, e dell'articolo 65, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento nonché l'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2.   Ai fini del presente titolo, per "ettaro ammissibile" si intende:

a)

qualsiasi superficie agricola dell'azienda, comprese le superfici che non erano in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003 negli Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1o maggio 2004 i quali avevano optato al momento dell'adesione a favore dell'applicazione del regime di pagamento unico per superficie, utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, sia utilizzata prevalentemente per attività agricole; oppure

b)

qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell'ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie, di cui, rispettivamente, ai titoli III e IV BIS del regolamento (CE) n. 1782/2003 e che:

i)

non risponde più alla definizione di "ettaro ammissibile" di cui alla lettera a) in seguito all'attuazione della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2000/60/CE del e della direttiva 2009/147/CE;

ii)

per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboschimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013; oppure

iii)

per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

3.   Ai fini del paragrafo 2, lettera a):

a)

quando la superficie agricola di un'azienda è utilizzata anche per attività non agricole, essa si considera utilizzata prevalentemente per attività agricole se l'esercizio di tali attività agricole non è seriamente ostacolato dall'intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario delle attività non agricole;

b)

gli Stati membri possono predisporre un elenco delle superfici che sono utilizzate prevalentemente per attività non agricole.

Gli Stati membri definiscono i criteri per l’applicazione del presente paragrafo sul loro territorio.

4.   Sono considerate quali ettari ammissibili solo le superfici conformi alla definizione di ettaro ammissibile nel corso dell'intero anno civile, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

5.   Ai fini della determinazione degli "ettari ammissibili", gli Stati membri che hanno adottato la decisione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, possono applicare un coefficiente di riduzione per convertire tali superfici interessate in "ettari ammissibili".

6.   Le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ettari ammissibili solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,2 %.

Articolo 33

Dichiarazione degli ettari ammissibili

1.   Ai fini dell'attivazione dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 32, paragrafo 1, l'agricoltore dichiara le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili abbinati a ciascun diritto all'aiuto. Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, le parcelle dichiarate sono quelle a disposizione dell'agricoltore alla data fissata dallo Stato membro, che non è posteriore alla data fissata nel medesimo Stato membro per la modifica della domanda di aiuto a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2.   In circostanze debitamente motivate, gli Stati membri possono autorizzare l'agricoltore a modificare la sua dichiarazione purché mantenga almeno il numero di ettari corrispondenti ai suoi diritti all'aiuto e osservi le condizioni per la concessione del pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base per la superficie interessata.

Articolo 34

Trasferimento di diritti all'aiuto

1.   I diritti all'aiuto possono essere trasferiti unicamente a un agricoltore che abbia diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9 stabilito nello stesso Stato membro, tranne in caso di successione effettiva o anticipata.

I diritti all'aiuto, compreso in caso di successione effettiva o anticipata, possono essere attivati soltanto nello Stato membro in cui sono stati assegnati.

2.   Qualora gli Stati membri esercitino l'opzione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, i diritti all'aiuto possono essere trasferiti o attivati soltanto all'interno della stessa regione.

I diritti all'aiuto, compreso in caso di successione effettiva o anticipata, possono essere attivati soltanto nella regione in cui sono stati assegnati.

3.   Gli Stati membri che non esercitano l'opzione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, possono decidere che i diritti all'aiuto possono essere trasferiti o attivati soltanto all'interno della medesima regione, salvo in caso di successione effettiva o anticipata.

Tali regioni sono definite al livello territoriale appropriato, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento degli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

4.   Laddove i diritti all'aiuto siano trasferiti senza terra, gli Stati membri possono, ottemperando ai principi generali del diritto dell'Unione, decidere che una parte dei diritti all'aiuto trasferiti debbano essere riversati nella riserva nazionale o nelle riserve regionali o che il loro valore unitario sia ridotto a favore della riserva nazionale o delle riserve regionali. Tale riduzione può essere applicata a uno o più tipi di trasferimento.

5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono regole dettagliate disciplinanti la comunicazione del trasferimento di diritti all'aiuto alle autorità nazionali e i termini entro i quali deve avvenire tale comunicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

Articolo 35

Poteri delegati

1.   Per garantire la certezza del diritto e per chiarire le situazioni specifiche che possono presentarsi nell'applicazione del regime di pagamento di base, alla Commissione è conferito il potere di adottare att idelegati conformemente all'articolo 70 riguardo a:

a)

le norme sull'ammissibilità e sull'accesso degli agricoltori al regime di pagamento di base in caso di successione effettiva o anticipata, di subentro in un contratto di affitto per successione, di cambiamento della forma giuridica o della denominazione, di trasferimento di diritti all'aiuto, di fusione o scissione dell'azienda, nonché dell'applicazione della clausola contrattuale di cui all'articolo 24, paragrafo 8;

b)

le norme in merito al calcolo del valore e del numero o in merito all'aumento o alla riduzione del valore dei diritti all'aiuto ai fini della loro assegnazione nell'ambito di una delle disposizioni del presente titolo, comprese le norme:

i)

sulla possibilità di fissazione provvisoria del valore e del numero o di un aumento provvisorio dei diritti all'aiuto assegnati in base alla domanda presentata dall'agricoltore;

ii)

sulle condizioni per la fissazione del valore e del numero provvisori e definitivi dei diritti all'aiuto;

iii)

sui casi in cui un contratto di vendita o un contratto di affitto può avere ripercussioni sull'assegnazione di diritti all'aiuto;

c)

le norme sulla fissazione e il calcolo del valore e del numero dei diritti all'aiuto ricevuti dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali;

d)

le norme in merito alla variazione del valore unitario dei diritti all'aiuto nel caso di frazioni di diritti all'aiuto e in caso di trasferimento di diritti all'aiuto di cui all'articolo 34, paragrafo 4;

e)

i criteri per l'applicazione delle opzioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, terzo comma, lettere a), b) e c);

f)

i criteri per l'applicazione delle limitazioni riguardo al numero di diritti all'aiuto da assegnare ai sensi dell'articolo 24, paragrafi da 4 a 7;

g)

i criteri per l'assegnazione di diritti all'aiuto a norma dell'articolo 30, paragrafi 6 e 7;

h)

i criteri per la fissazione del coefficiente di riduzione di cui all'articolo 32, paragrafo 5.

2.   Al fine di garantire la corretta gestione dei diritti all'aiuto, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 per stabilire le norme in merito al contenuto della dichiarazione e alle condizioni per l'attivazione dei diritti all'aiuto.

3.   Al fine di tutelare la salute pubblica, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 per stabilire le norme che subordinano la concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo in conformità dell'articolo 32, paragrafo 6.

Sezione 4

Regime di pagamento unico per superficie

Articolo 36

Regime di pagamento unico per superficie

1.   Gli Stati membri che nel 2014 applicano il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo V, capo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 possono, alle condizioni stabilite nel presente regolamento, decidere di continuare ad applicare il regime al più tardi fino al 31 dicembre 2020. Essi comunicano alla Commissione la loro decisione e la data finale di applicazione di tale regime entro il 1o agosto 2014.

Nel periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie non si applicano a tali Stati membri le sezioni 1, 2 e 3 del presente capo, ad eccezione dell'articolo 23, paragrafi 1 e 6, secondo comma, e dell'articolo 32, paragrafi da 2 a 6.

2.   Il pagamento unico per superficie è concesso su base annuale per ogni ettaro ammissibile dichiarato dall'agricoltore conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.Esso è calcolato ogni anno dividendo la dotazione finanziaria annuale stabilita a norma del paragrafo 4 del presente articolo per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati nello Stato membro interessato conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri che decidono di applicare l'articolo 38 del presente regolamento al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2018 possono utilizzare, per il periodo in cui applicano il presente articolo, sino al 20 % della dotazione finanziaria annuale di cui al paragrafo 2 del presente articolo per differenziare il pagamento unico per superficie per ettaro.

Essi tengono conto del sostegno concesso per l'anno civile 2014 nell'ambito di uno o più regimi a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e degli articoli 126, 127 e 129 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Cipro può differenziare l'aiuto tenendo conto delle dotazioni finanziarie specifiche per settore di cui all'allegato XVII bis del regolamento (CE) n. 73/2009, ridotte degli eventuali aiuti concessi allo stesso settore a norma dell'articolo 37 del presente regolamento.

4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che fissano, per ciascuno Stato membro, il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento unico per superficie deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

5.   Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, gli ettari di cui al paragrafo 2 sono a disposizione dell'agricoltore alla data fissata dallo Stato membro, che non è posteriore alla data fissata nel medesimo Stato membro per la modifica della domanda di cui all'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 riguardo alle norme sull'ammissibilità e sull'accesso degli agricoltori al regime di pagamento unico per superficie.

Articolo 37

Aiuti nazionali transitori

1.   Gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie conformemente all'articolo 36 possono decidere di concedere aiuti nazionali transitori nel periodo 2015-2020.

2.   Gli aiuti nazionali transitori possono essere concessi agli agricoltori nei settori per i quali tali aiuti o, nel caso della Bulgaria e della Romania, pagamenti diretti nazionali integrativi sono stati concessi nel 2013.

3.   Le condizioni per la concessione degli aiuti nazionali transitori sono identiche a quelle autorizzate per la concessione dei pagamenti per il 2013 ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 7, o dell'articolo 133 bis del regolamento (CE) n. 73/2009, ad eccezione della riduzione dei pagamenti risultante dall'articolo 132, paragrafo 2, in combinato disposto con gli articoli 7 e 10 di detto regolamento.

4.   L'importo totale degli aiuti nazionali transitori che possono essere concessi agli agricoltori in ciascuno dei settori di cui al paragrafo 2 è limitato alle seguenti percentuali delle specifiche dotazioni finanziarie settoriali autorizzate dalla Commissione nel 2013 ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 7, o dell'articolo 133 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009:

75 % nel 2015,

70 % nel 2016,

65 % nel 2017,

60 % nel 2018,

55 % nel 2019,

50 % nel 2020.

Per Cipro la percentuale è calcolata sulla base delle dotazioni finanziarie specifiche per settore di cui all'allegato XVII bis del regolamento (CE) n. 73/2009.

5.   I paragrafi 2 e 3 non si applicano a Cipro.

6.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni decisione di cui al paragrafo 1 entro il 31 marzo di ogni anno. La comunicazione comprende le informazioni seguenti:

a)

la specifica dotazione settoriale;

b)

se del caso, il tasso massimo di aiuti nazionali transitori.

7.   Gli Stati membri possono decidere, in base a criteri oggettivi e nei limiti stabiliti al paragrafo 4, in merito agli importi degli aiuti nazionali transitori da erogare.

Sezione 5

Attuazione del regime di pagamento unico negli stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie

Articolo 38

Introduzione del regime di pagamento unico negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie

Salvo se altrimenti disposto nella presente sezione, il presente titolo si applica agli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie previsto nella sezione 4 del presente capo.

Gli articoli da 24 a 29 non si applicano a tali Stati membri.

Articolo 39

Prima assegnazione di diritti all'aiuto

1.   I diritti all'aiuto sono assegnati agli agricoltori aventi diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9 del presente regolamento, a condizione che:

a)

presentino domanda di assegnazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base entro la data di scadenza per la presentazione delle domande da stabilire conformemente all'articolo 78, lettera b), primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali; e

b)

avessero diritto a percepire pagamenti, prima delle riduzioni o esclusioni di cui al titolo II, capo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, in relazione a una domanda di aiuto a titolo di pagamenti diretti, di aiuti nazionali transitori o di pagamenti diretti nazionali integrativi conformemente al regolamento (CE) n. 73/2009 per il 2013.

Gli Stati membri possono assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che hanno diritto alla concessione dei pagamenti diretti a norma dell'articolo 9 del presente regolamento, che soddisfano la condizione di cui al primo comma, lettera a) e che, per il 2013, non hanno percepito pagamenti in relazione a una domanda di aiuto di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo e che, alla data fissata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 per l'anno di domanda 2013, possedevano solo terreni agricoli che non erano in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.

2.   Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, il numero di diritti all'aiuto assegnati a ciascun agricoltore nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base è pari al numero di ettari ammissibili che l'agricoltore dichiara nella sua domanda di aiuto a norma dell'articolo 72, paragrafo 1,primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 per il primo anno di attuazione del regime di pagamento di base e che sono a sua disposizione alla data fissata dallo Stato membro. Tale data non è successiva alla data fissata dal medesimo per la modifica di detta domanda di aiuto.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 che stabiliscono ulteriori norme concernenti l'introduzione del regime di pagamento di base negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie.

4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative alle domande di assegnazione di diritti all'aiuto presentate nell'anno di assegnazione di tali diritti laddove non sia ancora possibile fissarli definitivamente e laddove tale assegnazione sia influenzata da circostanze specifiche.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

Articolo 40

Valore dei diritti all'aiuto

1.   Nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, gli Stati membri calcolano il valore unitario dei diritti all'aiuto dividendo una percentuale fissa del massimale nazionale di cui all'allegato II per ogni anno pertinente per il numero di diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o delle riserve regionali.

La percentuale fissa di cui al primo comma è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale per il regime di pagamento di base, da determinare in conformità, rispettivamente, dell'articolo 22, paragrafo 1 o dell'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento per il primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, previa applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 30, paragrafo 1, o, se applicabile, paragrafo 2, per il massimale nazionale di cui all'allegato II per il primo anno di applicazione del regime di pagamento di base. Il diritto all'aiuto è espresso in un numero corrispondente al numero di ettari.

2.   In deroga al metodo di calcolo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di differenziare il valore dei diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o delle riserve regionali, per ogni anno pertinente, sulla base del loro valore unitario iniziale.

3.   Il valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 2 è fissato dividendo una percentuale fissa del valore complessivo degli aiuti, esclusi gli aiuti ai sensi degli articoli 41, 43, 48 e 50 e del titolo IV del presente regolamento, ricevuti da un agricoltore conformemente al presente regolamento per l'anno civile precedente l'attuazione del regime di pagamento di base prima dell'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per il numero di diritti all'aiuto che sono stati assegnati a detto agricoltore nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali.

Detta percentuale fissa è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale del regime di pagamento di base da fissare, rispettivamente, a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, o dell'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento per il primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, previa applicazione della riduzione lineare prevista dall'articolo 30, paragrafo 1, o, se applicabile, paragrafo 2, per il valore complessivo degli aiuti, esclusi gli aiuti ai sensi degli articoli 41, 43, 48 e 50 e del titolo IV del presente regolamento, concessi per l'anno civile precedente l'attuazione regime di pagamento di base nello Stato membro o nella regione interessati, prima dell'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

4.   Quando applicano il paragrafo 2, gli Stati membri, in ottemperanza ai principi generali del diritto unionale, procedono al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto a livello nazionale o regionale. A tal fine gli Stati membri stabiliscono le disposizioni da adottare e il metodo di calcolo da utilizzare e li comunicano alla Commissione entro il 1o agosto dell'anno precedente l'attuazione del regime di pagamento di base. Tali disposizioni comprendono modifiche annue progressive del valore iniziale dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 3 secondo criteri oggettivi e non discriminatori, a decorrere dal primo anno di applicazione del regime di pagamento di base.

Nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, gli Stati membri informano gli agricoltori del valore dei loro diritti calcolato conformemente al presente articolo per ogni anno del periodo contemplato dal presente regolamento.

5.   Ai fini del paragrafo 3, sulla base di criteri oggettivi uno Stato membro può prevedere che, in caso di vendita, cessione o scadenza parziale o totale di un affitto di superfici agricole dopo la data fissata a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, e prima della data fissata a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, l'aumento del valore dei diritti all'aiuto che sarebbero assegnati all'agricoltore interessato sia riversato, in tutto o in parte, nella riserva nazionale o nelle riserve regionali qualora l'aumento sia tale da determinare un guadagno insperato per l'agricoltore interessato.

I suddetti criteri oggettivi sono stabiliti in modo da assicurare la parità di trattamento degli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza e comprendono almeno gli elementi seguenti:

a)

una durata di affitto minima;

b)

la percentuale del pagamento ricevuto che deve essere riversato nella riserva nazionale o nelle riserve regionali.

CAPO 2

Pagamento ridistributivo

Articolo 41

Norme generali

1.   Gli Stati membri possono decidere, entro il 1o agosto di un dato anno, di concedere a decorrere dall'anno successivo un pagamento annuo agli agricoltori che abbiano diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al capo 1, sezioni 1, 2, 3 e 5 o del regime di pagamento unico per superficie di cui al capo 1,sezione 4 ("pagamento ridistributivo").

Entro la data di cui al primo comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali decisione in tal senso.

2.   Gli Stati membri che abbiano deciso di applicare il regime di pagamento di base a livello regionale a norma dell'articolo 23 possono applicare il pagamento ridistributivo a livello regionale.

3.   Fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, della riduzione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 11, delle riduzioni lineari di cui all'articolo 7 del presente regolamento e dell'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il pagamento ridistributivo è concesso annualmente dietro attivazione dei diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore o, negli Stati membri che applicano l'articolo 36 del presente regolamento, previa dichiarazione degli ettari ammissibili da parte dell'agricoltore.

4.   Il pagamento ridistributivo è calcolato ogni anno dagli Stati membri moltiplicando una cifra stabilita dallo Stato membro che non sia superiore al 65 % del pagamento medio nazionale o regionale per ettaro per il numero di diritti all'aiuto che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o per il numero di ettari ammissibili dichiarati dall'agricoltore ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2. Il numero di tali diritti all'aiuto o di tali ettari non può essere superiore ad un massimo stabilito dagli Stati membri che non supera i 30 ettari o alle dimensioni medie delle aziende agricole riportate nell'allegato VIII se le dimensioni medie sono superiori a 30 ettari nello Stato membro interessato.

5.   Purché siano rispettati i limiti massimi di cui al paragrafo 4, gli Stati membri possono stabilire a livello nazionale una graduazione entro il numero di ettari fissato a norma di detto paragrafo che si applichi in modo identico a tutti gli agricoltori.

6.   Il pagamento medio nazionale per ettaro di cui al paragrafo 4 del presente articolo è stabilito dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e al numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 2, nel 2015.

Il pagamento medio regionale per ettaro di cui al paragrafo 4 del presente articolo è stabilito dagli Stati membri prendendo una quota del massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e il numero di ettari ammissibili dichiarati nella regione interessata a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, nel 2015. Per ciascuna regione tale quota è calcolata dividendo il rispettivo massimale regionale stabilito a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, per il massimale nazionale stabilito a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 22, paragrafo 1, qualora l'articolo 30, paragrafo 2, non sia applicato.

7.   Gli Stati membri provvedono affinché non sia concesso alcun beneficio di cui al presente capo agli agricoltori che risultino aver diviso la propria azienda, dopo il 18 ottobre 2011, al solo scopo di beneficiare del pagamento ridistributivo. Tale disposizione si applica anche agli agricoltori le cui aziende sono il risultato di tale divisione.

8.   In caso di persona giuridica, o di associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare il numero massimo di diritti all'aiuto o ettari di cui al paragrafo 4 a livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate.

Articolo 42

Disposizioni finanziarie

1.   Per finanziare il pagamento ridistributivo, gli Stati membri possono decidere entro la data di cui all'articolo 41, paragrafo 1, di usare fino al 30 % del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II. Essi comunicano alla Commissione le eventuali decisioni entro tale data.

2.   In base alla percentuale del massimale nazionale utilizzata dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano per ogni anno i corrispondenti massimali per il pagamento ridistributivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

CAPO 3

Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente

Articolo 43

Norme generali

1.   Gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie sono tenuti ad applicare, su tutti i loro ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 32, paragrafi da 2 a 5, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al paragrafo 2 del presente articolo o le pratiche equivalenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

2.   Le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente sono le seguenti:

a)

diversificare le colture,

b)

mantenere il prato permanente esistente; e

c)

avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola.

3.   Le pratiche equivalenti sono quelle che comprendono pratiche analoghe che generano un beneficio per il clima e l'ambiente di livello equivalente o superiore rispetto a quello generato da una o più delle pratiche di cui al paragrafo 2. Tali pratiche equivalenti e la pratica o le pratiche di cui al paragrafo 2 alle quali esse equivalgono sono elencate nell'allegato IX e sono contemplate da:

a)

impegni assunti ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

b)

sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali, compresi i sistemi per la certificazione del rispetto della legislazione ambientale nazionale, al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, che mirano a conseguire gli obiettivi relativi alla qualità del suolo e delle acque, alla biodiversità, alla salvaguardia del paesaggio e alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi. Tali sistemi di certificazione possono comprendere le pratiche elencate nell'allegato IX del presente regolamento, le pratiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo o una combinazione di tali pratiche.

4.   Le pratiche equivalenti di cui al paragrafo 3 non formano oggetto di doppio finanziamento.

5.   Gli Stati membri possono decidere, se del caso anche a livello regionale, di limitare la scelta degli agricoltori di utilizzare le opzioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b).

6.   Gli Stati membri possono decidere, se del caso anche a livello regionale, che gli agricoltori debbano assolvere tutti i loro pertinenti obblighi di cui al paragrafo 1 conformemente ai sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali di cui al paragrafo 3, lettera b).

7.   Alle condizioni di cui alle decisioni degli Stati membri di cui ai paragrafi 5 e 6, un agricolture può osservare una o più delle pratiche di cui al paragrafo 3, lettera a), solo se queste sostituiscono pienamente la pratica o le pratiche correlate di cui al paragrafo 2. Un agricoltore può avvalersi dei sistemi di certificazione di cui al paragrafo 3, lettera b), solo se contemplano l'intero obbligo di cui al paragrafo 1.

8.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni di cui ai paragrafi 5 e 6 e gli specifici impegni o sistemi di certificazione che intendono applicare come pratiche equivalenti ai sensi del paragrafo 3.

La Commissione valuta se le pratiche incluse negli specifici impegni o sistemi di certificazione sono contemplate nell'elenco di cui all'allegato IX e, in caso contrario, ne dà comunicazione agli Stati membri mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 71, paragrafo 2, o paragrafo 3. Se la Commissione comunica a uno Stato membro che tali pratiche non sono contemplate nell'elenco di cui all'allegato IX, tale Stato membro non riconosce quali pratiche equivalenti, ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, gli specifici impegni o sistemi di certificazione oggetto della comunicazione della Commissione.

9.   Fatti salvi i paragrafi 10 e 11 del presente articolo, l'applicazione della disciplina finanziaria e delle riduzioni lineari conformemente all'articolo 7 del presente regolamento e dell'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013 gli Stati membri concedono il pagamento di cui al presente capo agli agricoltori che applicano, tra le pratiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo, quelle che sono pertinenti per loro, nonché nella misura in cui i detti agricoltori si conformano agli articoli 44, 45 e 46 del presente regolamento.

Tale pagamento assume la forma di un pagamento annuo per ettaro ammissibile dichiarato a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 2, di un pagamento annuo per ettaro ammissibile dichiarato nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie, la cui entità è calcolata ogni anno dividendo l'importo risultante dall'applicazione dell'articolo 47 per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati, conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, o all'articolo 36, paragrafo 2, nello Stato membro o nella regione interessati.

In deroga al secondo comma, gli Stati membri che decidano di applicare l'articolo 25, paragrafo 2, possono decidere di concedere il pagamento di cui al presente paragrafo come percentuale del valore totale dei diritti di pagamento che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, per ciascun anno pertinente.

Per ogni anno e per ogni Stato membro o regione, tale percentuale è calcolata dividendo l'importo risultante dall'applicazione dell'articolo 47 per il valore totale di tutti i diritti all'aiuto attivati a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, in tale Stato membro o regione.

10.   Gli agricoltori le cui aziende sono situate in tutto o in parte in zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE o 2009/147/CE hanno diritto al pagamento di cui al presente capo purché applichino le pratiche di cui al presente capo, nella misura in cui tali pratiche siano compatibili, nell'azienda in questione, con gli obiettivi di tali direttive.

11.   Gli agricoltori che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda l'agricoltura biologica hanno diritto ipso facto al pagamento di cui al presente capo.

Il primo comma si applica solo alle unità dell'azienda dedite alla produzione biologica a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/2007.

12.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, per:

a)

aggiungere pratiche equivalenti all'elenco di cui all'allegato IX;

b)

stabilire requisiti appropriati applicabili ai sistemi di certificazione nazionali o regionali di cui al paragrafo 3, lettera b) del presente regolamento, compreso il livello di garanzia che tali sistemi di certificazione devono fornire;

c)

stabilire regole dettagliate per il calcolo dell'importo di cui all'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le pratiche di cui all'allegato IX, sezione I, punti 3 e 4, e sezione III, punto 7 del presente regolamento, e ogni ulteriore pratica equivalente aggiunta a tale allegato a norma della lettera a) del presente paragrafo per cui è necessario un calcolo specifico al fine di evitare un doppio finanziamento.

13.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme sulla procedura per le comunicazioni, compreso un calendario per la loro presentazione, e la valutazione da parte della Commissione di cui al paragrafo 8. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

Articolo 44

Diversificazione delle colture

1.   Se i seminativi dell'agricoltore occupano dai 10 ai 30 ettari, e non sono interamente investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale, su tali seminativi vi devono essere almeno due colture diverse. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi.

Se i seminativi dell'agricoltore occupano oltre 30 ettari e non sono interamente investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale, su tali seminativi vi devono essere almeno tre colture diverse. La coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi.

2.   Fatto salvo il numero di colture richieste a norma del paragrafo 1, i limiti massimi ivi stabiliti non si applicano alle aziende qualora l'erba o le altre piante erbacee da foraggio o i terreni lasciati a riposo occupino più del 75 % dei seminativi. In tali casi, la coltura principale sui seminativi rimanenti non occupa più del 75 % di tali seminativi rimanenti salvo nel caso in cui dette superfici rimanenti siano occupate da erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle aziende:

a)

i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari;

b)

la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari;

c)

i cui seminativi non sono stati dichiarati per più del 50 % dall'agricoltore nella sua domanda di aiuto dell'anno precedente e i cui seminativi, in esito a un raffronto delle domande di aiuto basate su strumenti geospaziali, sono coltivati nella loro totalità con una coltura diversa rispetto a quella dell'anno civile precedente;

d)

che sono situate in zone a nord del 62o parallelo o in alcune zone contigue. Se i seminativi di tali aziende occupano oltre 10 ettari, su tali seminativi vi devono essere almeno due colture e nessuna di queste colture occupa più del 75 % della superficie a seminativo, a meno che la coltura principale sia costituita da erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo.

4.   Ai fini del presente articolo, si intende per "coltura":

a)

una coltura appartenente a uno qualsiasi dei differenti generi definiti nella classificazione botanica delle colture;

b)

una coltura appartenente a una qualsiasi delle specie nel caso delle brassicacee, solanacee e cucurbitacee;

c)

i terreni lasciati a riposo;

d)

erba o altre piante erbacee da foraggio.

La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate colture distinte anche se appartengono allo stesso genere.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, per:

a)

riconoscere altri tipi di generi e specie diversi da quelli di cui al paragrafo 4 del presente articolo e

b)

stabilire le norme in merito all'applicazione del calcolo preciso delle quote di diverse colture.

Articolo 45

Prato permanente

1.   Gli Stati membri designano prati permanenti che sono sensibili sotto il profilo ambientale in zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE, incluse le torbiere e le zone umide ivi situate, e che richiedono una protezione rigorosa per conseguire gli obiettivi di dette direttive.

Al fine di assicurare la protezione dei prati permanenti di valore ambientale, gli Stati membri possono decidere di designare altre zone sensibili situate al di fuori delle zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE, compresi prati permanenti su terreni ricchi di carbonio.

Gli agricoltori non convertono o arano prati permanenti situati in zone designate dagli Stati membri a norma del primo comma e, se del caso, del secondo comma.

2.   Gli Stati membri assicurano che il rapporto tra superfici investite a prato permanente e superficie agricola totale dichiarata dagli agricoltori a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 non diminuisca in misura superiore al 5 % rispetto a una proporzione di riferimento determinata dagli Stati membri nel 2015 dividendo le superfici investite a prato permanente di cui al presente paragrafo, secondo comma, lettera a), per la superficie agricola totale di cui alla lettera b) di tale comma.

Al fine di stabilire la quota di riferimento di cui al primo comma:

a)

la superficie investita a prato permanente è la superficie investita a pascolo permanente dichiarata nel 2012 o nel 2013, nel caso della Croazia, a norma del regolamento (CE) n. 73/2009 dagli agricoltori soggetti agli obblighi di cui al presente capo, nonché la superficie investita a prato permanente dichiarata nel 2015 a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 dagli agricoltori soggetti agli obblighi di cui al presente capo che non è stata dichiarata pascolo permanente nel 2012 o, nel caso della Croazia, nel 2013;

b)

la superficie agricola totale è la superficie agricola dichiarata nel 2015 a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 dagli agricoltori soggetti agli obblighi di cui al presente capo.

La quota di riferimento relativa ai terreni a prato permanente è ricalcolata qualora gli agricoltori soggetti agli obblighi di cui al presente capo abbiano l'obbligo di riconvertire superfici in prato permanente nel 2015 o nel 2016 a norma dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013. In tali casi le dette superfici sono aggiunte ai terreni a prato permanente di cui al secondo comma, lettera a), del presente paragrafo.

Il rapporto relativo ai prati permanenti è stabilito ogni anno sulla base delle superfici dichiarate dagli agricoltori soggetti agli obblighi di cui al presente capo per tale anno in questione a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

L'obbligo di cui al presente paragrafo si applica a livello nazionale, regionale o all'opportuno livello subregionale. Gli Stati membri possono decidere di applicare l'obbligo di mantenere prati permanenti a livello di azienda al fine di assicurare che il rapporto relativo ai prati permanenti non diminuisca in misura superiore al 5 %. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'eventuale decisione entro il 1o agosto 2014.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione la quota di riferimento e il rapporto di cui al presente paragrafo.

3.   Se è accertato che il rapporto di cui al paragrafo 2 è diminuito in misura superiore al 5 % a livello regionale o subregionale o, se del caso, a livello nazionale, lo Stato membro interessato impone a livello aziendale l'obbligo di riconvertire superfici in superfici investite a prato permanente per gli agricoltori che dispongono di superfici convertite da superfici investite a pascolo permanente o prato permanente ad altri usi durante un periodo nel passato.

Tuttavia, se la superficie a prato permanente in termini assoluti stabiliti conformemente al paragrafo 2, secondo comma, lettera a), è mantenuta entri determinati limiti, l'obbligo di cui al paragrafo2, primo comma, si considera soddisfatto.

4.   Il paragrafo 3 non si applica quando la diminuzione inferiore alla soglia derivi dall'imboschimento, che è compatibile con l'ambiente e che non include impianti di bosco ceduo a rotazione rapida, alberi di natale o specie a rapido accrescimento per uso energetico.

5.   Affinché sia mantenuto il rapporto relativo ai prati permanenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, per stabilire norme dettagliate riguardanti il mantenimento dei prati permanenti, comprese norme riguardanti la riconversione in caso di non osservanza dell'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, norme applicabili agli Stati membri ai fini dell'istituzione a livello di azienda dell'obbligo di mantenimento dei prati permanenti di cui ai paragrafi 2 e 3 e ogni eventuale adeguamento della quota di riferimento di cui al paragrafo 2 che possa rendersi necessario.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70:

a)

per stabilire il quadro nell'ambito del quale sono effettuate le designazioni di altre zone sensibili di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b)

per definire metodi particolareggiati per la determinazione del rapporto tra prato permanente e superficie agricola totale da mantenere a norma del paragrafo 2 del presente articolo;

c)

per definire il periodo nel passato di cui al paragrafo 2 bis del presente articolo.

7.   La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono i limiti di cui al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

Articolo 46

Aree di interesse ecologico

1.   Quando i seminativi di un'azienda coprono più di 15 ettari, l'agricoltore provvede affinché, a decorrere dal 1o gennaio 2015, una superficie corrispondente ad almeno il 5 % dei seminativi dell'azienda dichiarati dall'agricoltore a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 e, se considerate aree di interesse ecologico dallo Sato membro ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, comprendente le superfici di cui a detto paragrafo, lettere c), d), g) e h), sia costituita da aree di interesse ecologico.

La percentuale di cui al primo comma del presente paragrafo può essere aumentata dal 5 % al 7 % alle condizioni di cui ad un atto legislativo del Parlamento europeo e del Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE.

Entro il 31 marzo 2017 la Commissione presenta una relazione di valutazione sull'attuazione del primo comma del presente paragrafo corredata, se del caso, di una proposta relativa all'atto legislativo di cui al secondo comma.

2.   Entro il 1o agosto 2014, gli Stati membri decidono che una o più delle seguenti superfici siano considerate aree di interesse ecologico:

a)

terreni lasciati a riposo;

b)

terrazze;

c)

elementi caratteristici del paesaggio, compresi gli elementi adiacenti ai seminativi dell'azienda, in deroga all'articolo 43, paragrafo 1, del presente regolamento, tra questi possono rientrare elementi caratteristici del paesaggio che non sono inclusi nella superficie ammissibile a norma dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1306/2013;

d)

fasce tampone, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti, a condizione che queste siano distinte dalla superficie agricola ammissibile adiacente;

e)

ettari agroforestali che ricevono, o che hanno ricevuto, sostegno a norma dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e/o dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

f)

fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste;

g)

superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, senza impiego di concime minerale e/o prodotti fitosanitari;

h)

superfici oggetto di imboschimento ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del presente regolamento;

i)

superfici con colture intercalari o manto vegetale ottenuto mediante l'impianto o la germinazione di sementi, alle condizioni di cui all'applicazione dei fattori di ponderazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo;

j)

superfici con colture azotofissatrici.

Ad eccezione delle superfici dell'azienda di cui al primo comma, lettere j) e k), del presente paragrafo, l'area di interesse ecologico è situata sui seminativi dell'azienda. Nel caso delle aree di cui al primo comma, lettere c) e d), del presente paragrafo, l'area di interesse ecologico può altresì essere adiacente ai seminativi dell'azienda dichiarati dall'agricoltore a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a) del regolamento (UE) n. 1306/2013.

3.   Per semplificare l'amministrazione e tener conto delle caratteristiche dei tipi di aree di interesse ecologico elencate nel paragrafo 2, primo comma, nonché per facilitarne la misurazione, gli Stati membri possono avvalersi, quando calcolano gli ettari totali rappresentati dall'area di interesse ecologico dell'azienda, dei fattori di conversione e/o di ponderazione che figurano nell'allegato X. Qualora uno Stato membro decida di considerare area di interesse ecologico l'area di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera i), o qualsiasi altra area sottoposta a una ponderazione inferiore a 1, è tenuto ad avvalersi dei fattori di ponderazione che figurano nell'allegato X.

4.   Il paragrafo 1 non si applica alle aziende:

a)

i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari;

b)

la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o è sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari.

5.   Gli Stati membri possono decidere di applicare fino alla metà dei punti percentuali delle aree di interesse ecologico di cui al paragrafo 1 a livello regionale al fine di ottenere aree di interesse ecologico adiacenti. Gli Stati membri designano le aree e gli obblighi degli agricoltori o dei gruppi di agricoltori partecipanti. Lo scopo della designazione delle aree e degli obblighi è supportare l'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, clima e biodiversità.

6.   Gli Stati membri possono decidere di consentire agli agricoltori le cui aziende si trovano nelle immediate vicinanze di ottemperare collettivamente all'obbligo di cui al paragrafo 1 ("attuazione collettiva"), purché le aree di interesse ecologico interessate siano adiacenti. Per supportare l'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, clima e biodiversità, gli Stati membri possono designare le aree sulle quali l'attuazione collettiva è possibile e possono imporre ulteriori obblighi agli agricoltori o ai gruppi di agricoltori partecipanti a tale realizzazione collettiva.

Ciascun agricoltore che partecipa a tale attuazione collettiva provvede affinché almeno il 50 % della superficie soggetta all'obbligo di cui al paragrafo 1 sia situata sul terreno della sua azienda e in conformità al paragrafo 2, secondo comma. Il numero degli agricoltori che partecipano a tale attuazione collettiva non è superiore a dieci.

7.   Gli Stati membri la cui superficie di terreno complessiva è occupata per oltre il 50 % da foreste possono decidere che il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle aziende situate nelle zone designate dagli Stati membri quali zone soggette a vincoli naturali a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (UE) n. 1305/2013, a condizione che oltre il 50 % della superficie di terreno dell'unità di cui al secondo comma del presente paragrafo sia occupato da foreste e che il rapporto tra terreni forestali e terreni agricoli sia superiore a 3:1.

La superficie occupata da foreste e il rapporto fra terreni forestali e terreni agricoli sono valutati a livello di area equivalente al livello LAU2 o a livello di altra unità chiaramente delimitata che copra un'unica e ben definita area geografica contigua avente condizioni agricole simili.

8.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni di cui al paragrafo 2 entro il 1o agosto 2014 e ogni altra decisione di cui ai paragrafi 3, 5, 6 o 7 entro il 1o agosto dell'anno precedente la loro applicazione.

9.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70:

a)

che stabiliscano ulteriori criteri per i tipi di superfici di cui al paragrafo 2 del presente articolo che possono essere considerati aree di interesse ecologico;

b)

che aggiungano altri tipi di superfici, oltre a quelli di cui al paragrafo 2, che possono essere presi in considerazione al fine di rispettare la percentuale di cui al paragrafo 1;

c)

che adeguino l'allegato X al fine di determinare i fattori di conversione e di ponderazione di cui al paragrafo 3 e di tenere conto dei criteri e/o dei tipi di superfici che devono essere definiti dalla Commissione a norma delle lettere a) e b) del presente paragrafo;

d)

che fissino norme per l'attuazione di cui ai paragrafi 5 e 6, compresi i requisiti minimi sulla suddetta attuazione;

e)

che fissino il quadro entro il quale gli Stati membri debbano definire i criteri che le aziende devono rispettare per essere considerate situate nelle immediate vicinanze ai fini del paragrafo 6;

f)

che stabiliscano i metodi per la determinazione della percentuale della superficie di terreno complessiva coperta da foreste e del rapporto tra terreni forestali e terreni agricoli di cui al paragrafo 7.

Articolo 47

Disposizioni finanziarie

1.   Per finanziare il pagamento di cui al presente capo, gli Stati membri usano il 30 % del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II.

2.   Gli Stati membri applicano il pagamento di cui al presente capo a livello nazionale.

Gli Stati membri, quando applicano l'articolo 23, possono decidere di applicare il pagamento a livello regionale. In tal caso, essi usano in ciascuna regione una quota del massimale fissato a norma del paragrafo 3 del presente articolo. Per ciascuna regione tale quota è calcolata dividendo il rispettivo massimale regionale stabilito a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, per il massimale nazionale determinato a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, previa applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 30, paragrafo 1, qualora non si applichi il paragrafo 2 di detto articolo.

3.   La Commissione adotta ogni anno atti di esecuzione che stabiliscono il massimale corrispondente per il pagamento di cui al presente capo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

CAPO 4

Pagamento per le zone soggette a vincoli naturali

Articolo 48

Norme generali

1.   Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere un pagamento agli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie di cui al capo 1 e le cui aziende sono situate in tutto o in parte in zone soggette a vincoli naturali designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 ("pagamento per le zone soggette a vincoli naturali").

2.   Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali per tutte le zone contemplate dal paragrafo 1 oppure, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, di limitare tale pagamento ad alcune di queste zone.

3.   Fatti salvi il paragrafo 2 del presente articolo, l'applicazione della disciplina finanziaria, la riduzione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 11, la riduzione lineare a norma dell'articolo 7 del presente regolamento e l'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali è concesso annualmente per gli ettari ammissibili situati nelle zone alle quali uno Stato membro ha deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Esso è erogato dietro attivazione dei diritti all'aiuto su tali ettari detenuti dall'agricoltore interessato oppure, negli Stati membri che applicano l'articolo 36 del presente regolamento, previa dichiarazione di tali superfici ammissibili da parte dell'agricoltore interessato.

4.   Il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, per ettaro, è calcolato dividendo l'importo risultante dall'applicazione dell'articolo 49 per il numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 2, che sono situati nelle zone alle quali uno Stato membro ha deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

Gli Stati membri hanno altresì la facoltà di fissare, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, un numero massimo di ettari per azienda agricola per i quali può essere concesso sostegno ai sensi del presente capo.

5.   Gli Stati membri hanno la facoltà di applicare il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali a livello regionale alle condizioni previste dal presente paragrafo purché abbiano identificato le regioni interessate secondo criteri oggettivi e non discriminatori e, in particolare, i relativi vincoli naturali, nonché il rigore dei medesimi, e le loro condizioni agronomiche.

Gli Stati membri suddividono tra le regioni il massimale nazionale di cui all'articolo 63, paragrafo 1, secondo criteri oggettivi e non discriminatori.

Il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali a livello regionale è calcolato dividendo il massimale regionale calcolato a norma del secondo comma del presente paragrafo per il numero di ettari ammissibili dichiarati nella rispettiva regione a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 2, che sono situati nelle zone alle quali uno Stato membro ha deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 49

Disposizioni finanziarie

1.   Per finanziare il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, entro il 1o agosto 2014, di utilizzare fino al 5 % del loro massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II. Essi comunicano alla Commissione tali eventuali decisioni entro tale data.

Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1o agosto 2016 la propria decisione e di modificarla, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2017. Essi comunicano tali eventuali decisioni alla Commissione entro il 1o agosto 2016.

2.   In base alla percentuale del massimale nazionale utilizzata dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, la Commissione adotta ogni anno atti di esecuzione che stabiliscono i corrispondenti massimali per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

CAPO 5

Pagamento per i giovani agricoltori

Articolo 50

Norme generali

1.   Gli Stati membri concedono un pagamento annuo ai giovani agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie di cui al capo 1 ("pagamento per i giovani agricoltori").

2.   Ai fini del presente capo, per "giovane agricoltore" si intende una persona fisica:

a)

che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e

b)

che non ha più di 40 anni nell'anno della presentazione della domanda di cui alla lettera a).

3.   Gli Stati membri possono stabilire ulteriori criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori, in termini di competenze adeguate e/o requisiti di formazione, per i giovani agricoltori che richiedono il pagamento per i giovani agricoltori.

4.   Fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, la riduzione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 11, le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 del presente regolamento e l'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il pagamento per i giovani agricoltori è concesso annualmente dietro attivazione dei diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore oppure, negli Stati membri che applicano l'articolo 36 del presente regolamento, previa dichiarazione degli ettari ammissibili da parte dell'agricoltore.

5.   Il pagamento per i giovani agricoltori è concesso a ciascun agricoltore per un periodo massimo di cinque anni. Tale periodo è ridotto del numero di anni trascorsi tra l'insediamento di cui al paragrafo 2, lettera a) e la prima presentazione della domanda per l'aiuto per i giovani agricoltori.

6.   Gli Stati membri che non applicano l'articolo 36 calcolano ogni anno l'importo del pagamento per i giovani agricoltori moltiplicando il numero di diritti che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, per una cifra corrispondente:

a)

al 25 % del valore medio dei diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dall'agricoltore; o

b)

al 25 % di un importo calcolato dividendo una percentuale fissa del massimale nazionale per l'anno civile 2019, fissato nell'allegato II per il numero di tutti gli ettari ammissibili dichiarati nel 2015 a norma dell'articolo 33, paragrafo 1. Tale percentuale fissa è pari alla percentuale del massimale nazionale rimanente per il regime di pagamento di base a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, per il 2015.

7.   Gli Stati membri che applicano l'articolo 36 calcolano ogni anno l'importo del pagamento per i giovani agricoltori moltiplicando una cifra corrispondente al 25 % del pagamento unico per superficie calcolato a norma dell'articolo 36 per il numero di ettari ammissibili che l'agricoltore ha dichiarato a norma dell'articolo 36, paragrafo 2.

8.   In deroga ai paragrafi 6 e 7, gli Stati membri possono calcolare ogni anno l'importo del pagamento per i giovani agricoltori moltiplicando una cifra corrispondente al 25 % del pagamento medio nazionale per ettaro per il numero di diritti che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, o per il numero di ettari ammissibili che l'agricoltore ha dichiarato a norma dell'articolo 36, paragrafo 2.

Il pagamento medio nazionale per ettaro è calcolato dividendo il massimale nazionale per l'anno civile 2019, fissato nell'allegato II, per il numero di ettari ammissibili dichiarati nel 2015 a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 2.

9.   Gli Stati membri fissano un unico limite massimo applicabile al numero di diritti all'aiuto attivati dall'agricoltore o al numero degli ettari ammissibili dichiarati dall'agricoltore. Tale limite non è inferiore a 25 o superiore a 90. Nell'applicare i paragrafi 6, 7 e 8, gli Stati membri rispettano tale limite.

10.   Anziché applicare i paragrafi da 6 a 9, gli Stati membri possono assegnare un importo forfettario annuo per agricoltore calcolato moltiplicando un numero fisso di ettari per una cifra corrispondente al 25 % del pagamento medio nazionale per ettaro stabilito a norma del paragrafo 8.

Il numero fisso di ettari di cui al primo comma del presente paragrafo è calcolato dividendo il numero totale degli ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 2, dai giovani agricoltori che richiedono il pagamento per i giovani agricoltori nel 2015 per il numero totale dei giovani agricoltori che richiedono tale pagamento nel 2015.

Uno Stato membro può ricalcolare il numero fisso di ettari in qualsiasi anno successivo al 2015 in caso di significative modifiche del numero di giovani agricoltori che richiedono il pagamento o delle dimensioni delle aziende dei giovani agricoltori, o entrambi.

L'importo forfettario annuale che può essere concesso a un agricoltore non supera l'ammontare totale del suo pagamento di base prima dell'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

11.   Per garantire la tutela dei diritti dei beneficiari ed evitare discriminazioni tra loro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, in merito alle condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere ammesse a beneficiare del pagamento per i giovani agricoltori

Articolo 51

Disposizioni finanziarie

1.   Per finanziare il pagamento per i giovani agricoltori, gli Stati membri usano una percentuale non superiore al 2 % del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o agosto 2014, la percentuale stimata necessaria per finanziare il pagamento.

Gli Stati membri hanno la facoltà di riesaminare entro il 1o agosto di ogni anno la propria percentuale stimata, con effetto a decorrere dall'anno successivo. Essi comunicano alla Commissione la percentuale riesaminata entro il 1o agosto dell'anno precedente all'anno della sua applicazione.

2.   Fatta salva la percentuale massima del 2 % fissata al paragrafo 1 del presente articolo, se l'importo totale del pagamento per i giovani agricoltori chiesto in uno Stato membro in un dato anno supera il massimale fissato a norma del paragrafo 4 del presente articolo e se tale massimale è inferiore a tale massimo, detto Stato membro finanzia la differenza applicando l'articolo 30, paragrafo 7, primo comma, lettera f), nell'anno pertinente, praticando una riduzione lineare di tutti i pagamenti da concedere a tutti gli agricoltori a norma dell'articolo 32 o dell'articolo 36, paragrafo 2. o di entrambe tali disposizioni

3.   Se l'importo totale del pagamento per i giovani agricoltori chiesto in uno Stato membro in un dato anno supera il massimale fissato a norma del paragrafo 4 del presente articolo e se tale massimale è pari al 2 % del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati membri praticano una riduzione lineare degli importi da erogare ai sensi dell'articolo 50 per rispettare tale massimale.

4.   Sulla base della percentuale comunicata dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta ogni anno atti di esecuzione che stabiliscono i massimali corrispondenti per il pagamento per i giovani agricoltori.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

TITOLO IV

SOSTEGNO ACCOPPIATO

CAPO 1

Sostegno accoppiato facoltativo

Articolo 52

Norme generali

1.   Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere un sostegno accoppiato agli agricoltori alle condizioni previste dal presente capo (in prosieguo nel presente capo "sostegno accoppiato").

2.   Il sostegno accoppiato può essere concesso ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola, canna e cicoria da zucchero, prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a rotazione rapida.

3.   Il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente a quei settori o a quelle regioni di uno Stato membro in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in difficoltà.

4.   In deroga al paragrafo 3, il sostegno accoppiato può essere concesso anche agli agricoltori che:

a)

al 31 dicembre 2014, hanno diritti all'aiuto concessi a norma del titolo III, capitolo 3, sezione 2, e dell'articolo 71 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003 e a norma dell'articolo 60 e dell'articolo 63, quarto comma, del regolamento (CE) n. 73/2009; e

b)

non hanno nella loro disponibilità ettari ammissibili ai fini dell'attivazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, del presente regolamento.

5.   Il sostegno accoppiato può essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione nei settori o nelle regioni interessati.

6.   Il sostegno accoppiato assume la forma di un pagamento annuo ed è concesso entro determinati limiti quantitativi e sulla base di superfici e rese fisse o di un numero fisso di capi.

7.   In caso di persona giuridica, o di associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare i limiti di cui al paragrafo 6 a livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate.

8.   Il sostegno accoppiato concesso a norma del presente articolo è coerente con le altre misure e politiche dell'Unione.

9.   Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi dell'Unione ed evitare un doppio finanziamento attraverso altri strumenti analoghi di sostegno, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 che stabiliscono:

a)

le condizioni per la concessione del sostegno accoppiato;

b)

norme in materia di coerenza con altre misure dell'Unione e di cumulo del sostegno.

Articolo 53

Disposizioni finanziarie

1.   Per finanziare il sostegno accoppiato, gli Stati membri possono decidere, entro il 1o agosto dell'anno che precede il primo anno di attuazione di tale sostegno, di utilizzare fino all'8 % del loro massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere di utilizzare fino al 13 % del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II purché:

a)

fino al 31 dicembre 2014:

i)

applichino il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 73/2009;

ii)

finanzino misure a norma dell'articolo 111 del medesimo regolamento; o

iii)

siano interessati dalla deroga di cui all'articolo 69, paragrafo 5, o, nel caso di Malta, di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del medesimo regolamento e/o

b)

usino, in totale, per almeno un anno nel periodo 2010-2014, oltre il 5 % dell'importo a loro disposizione per la concessione dei pagamenti diretti di cui ai titoli III e IV, ad eccezione del titolo IV, capitolo 1, sezione 6; e V del regolamento (CE) n. 73/2009 per finanziare:

i)

le misure di cui al titolo III, capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CE) n. 73/2009;

ii)

il sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e), del medesimo regolamento; o

iii)

le misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad eccezione della sezione 6, del medesimo regolamento.

3.   La percentuale del massimale nazionale annuo di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere aumentata fino a due punti percentuali per gli Stati membri che decidono di utilizzare almeno il 2 % del loro massimale nazionale annuo quale stabilito nell'allegato II per il sostegno alla produzione di colture proteiche a norma del presente capo.

4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri che hanno usato, in totale, per almeno un anno nel periodo 2010-2014, oltre il 10 % dell'importo a loro disposizione per la concessione dei pagamenti diretti di cui ai titoli III e IV, ad eccezione del titolo IV, capitolo 1, sezione 6, e V del regolamento (CE) n. 73/2009, per finanziare:

a)

le misure di cui al titolo III, capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CE) n. 73/2009;

b)

il sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e), del medesimo regolamento; o

c)

le misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad eccezione della sezione 6, del medesimo regolamento

possono decidere di utilizzare più del 13 % del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II del presente regolamento previa approvazione della Commissione in conformità all'articolo 55 del presente regolamento.

5.   In deroga alle percentuali fissate nei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono decidere di utilizzare fino a 3 milioni di EUR all'anno per finanziare il sostegno accoppiato.

6.   Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1o agosto 2016 la decisione adottata a norma dei paragrafi da 1 a 4 e di decidere, con effetto a decorrere dal 2017:

a)

di lasciare invariata, aumentare o diminuire la percentuale fissata a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, entro i limiti ivi eventualmente stabiliti, o di lasciare invariata o diminuire la percentuale fissata a norma del paragrafo 4;

b)

di modificare le condizioni per la concessione del sostegno;

c)

di porre termine alla concessione del sostegno a norma del presente capo.

7.   Sulla base della decisione adottata da ciascuno Stato membro a norma dei paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, la Commissione adotta ogni anno atti di esecuzione che fissano i corrispondenti massimali per il sostegno accoppiato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

Articolo 54

Comunicazioni

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni di cui all'articolo 53 entro le date previste da tale articolo. Ad esclusione della decisione di cui all'articolo 53, paragrafo 6, lettera c), la comunicazione contiene informazioni sulle regioni interessate, sui tipi di agricoltura o i sui settori selezionati e sul livello di sostegno da concedere.

2.   Le decisioni di cui all'articolo 53, paragrafi 2 e 4, o, se del caso, di cui all'articolo 53, paragrafo 6, lettera a), contengono una descrizione dettagliata della situazione particolare della regione interessata e delle caratteristiche particolari dei tipi di agricoltura o dei settori agricoli specifici che rendono la percentuale di cui all'articolo 53, paragrafo 1, insufficiente per far fronte alle difficoltà di cui all'articolo 52, paragrafo 3, e che giustificano un aumento del livello di sostegno.

Articolo 55

Approvazione della Commissione

1.   La Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all'articolo 71, paragrafo 2, o paragrafo 3, che approvano la decisione di cui all'articolo 53, paragrafo 4, o, se del caso, all'articolo 53, paragrafo 6, lettera a), se è dimostrato che, nel settore o nella regione interessati, esiste una delle seguenti esigenze:

a)

la necessità di mantenere un determinato livello di una produzione specifica a causa della mancanza di alternative e di ridurre il rischio di abbandono della produzione e con i conseguenti problemi sociali e/o ambientali;

b)

la necessità di fornire un approvvigionamento stabile all'industria di trasformazione locale, evitando in tal modo le conseguenze economiche e sociali negative di una eventuale ristrutturazione;

c)

la necessità di compensare gli agricoltori di un determinato settore per gli svantaggi derivanti dal protrarsi delle perturbazioni sul relativo mercato;

d)

la necessità di intervenire qualora l'esistenza di qualsiasi altro sostegno disponibile nell'ambito del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 1305/2013 o di qualsiasi regime di aiuti di Stato approvato sia ritenuta insufficiente a soddisfare le esigenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo.

2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme sulla procedura di valutazione e approvazione delle decisioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

CAPO 2

Pagamento specifico per il cotone

Articolo 56

Ambito di applicazione

Alle condizioni specificate nel presente capo, è concesso un aiuto agli agricoltori che producono cotone di cui al codice NC 5201 00 ("pagamento specifico per il cotone").

Articolo 57

Ammissibilità

1.   Il pagamento specifico per il cotone è concesso per ettaro di superficie ammissibile investita a cotone. La superficie è ammissibile solo se situata su terreni agricoli autorizzati dallo Stato membro per la coltivazione del cotone, seminata con varietà autorizzate dallo Stato membro ed effettivamente sottoposta a raccolta in condizioni di crescita normali.

Il pagamento specifico per il cotone è erogato per cotone che risponde a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità

2.   Gli Stati membri autorizzano i terreni e le varietà di cui al paragrafo 1 in conformità delle norme e alle condizioni da adottare a norma del paragrafo 3.

3.   Al fine di garantire una gestione efficiente del pagamento specifico per il cotone, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, in merito alle norme e alle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone.

4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme sulla procedura di rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone e sulle notifiche ai produttori riguardo all'autorizzazione medesima. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

Articolo 58

Superfici di base, rese fisse e importi di riferimento

1.   Sono stabilite le seguenti superfici nazionali di base:

Bulgaria: 3 342 ha,

Grecia: 250 000 ha,

Spagna: 48 000 ha,

Portogallo: 360 ha.

2.   Sono stabilite le seguenti rese fisse nel periodo di riferimento:

Bulgaria: 1,2 t/ha,

Grecia: 3,2 t/ha,

Spagna: 3,5 t/ha,

Portogallo: 2,2 t/ha.

3.   L'importo del pagamento specifico per ettaro di superficie ammissibile è calcolato moltiplicando le rese di cui al paragrafo 2 per i seguenti importi di riferimento:

Bulgaria: 584,88 EUR nel 2015 e 649,45 EUR a decorrere dal 2016;

Grecia: 234,18 EUR,

Spagna: 362,15 EUR,

Portogallo: 228,00 EUR.

4.   Se in un determinato Stato membro la superficie ammissibile coltivata a cotone supera in un dato anno la superficie di base fissata al paragrafo 1, l'importo di cui al paragrafo 3 per tale Stato membro è ridotto in proporzione al superamento della superficie di base.

5.   Per rendere possibile l'applicazione del pagamento specifico per il cotone, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, in merito alle condizioni di concessione di tale pagamento, ai requisiti di ammissibilità e alle pratiche agronomiche.

6.   La Commissione ha la facoltà di adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme relative al calcolo della riduzione di cui al paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

Articolo 59

Organizzazioni interprofessionali riconosciute

1.   Ai fini del presente capo, per "organizzazione interprofessionale riconosciuta" si intende una persona giuridica costituita da produttori di cotone e da almeno un'impresa di sgranatura, che svolge attività quali:

a)

contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di immissione del cotone sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;

b)

redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione;

c)

orientare la produzione verso prodotti che rispondono meglio alle esigenze del mercato e alla domanda dei consumatori, in particolare in termini di qualità e di tutela dei consumatori;

d)

aggiornare i metodi e i mezzi per migliorare la qualità del prodotto;

e)

elaborare strategie di commercializzazione per promuovere il cotone mediante sistemi di certificazione della qualità.

2.   Lo Stato membro sul cui territorio sono stabilite le imprese di sgranatura procede al riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali che soddisfano i criteri da definire a norma del paragrafo 3.

3.   Per garantire l'applicazione efficace del pagamento specifico per il cotone, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 al fine di stabilire:

a)

i criteri per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali;

b)

gli obblighi dei produttori;

c)

le norme atte a disciplinare la situazione in cui un'organizzazione interprofessionale riconosciuta non soddisfi i criteri di cui alla lettera a).

Articolo 60

Concessione del pagamento

1.   Agli agricoltori è concesso il pagamento specifico per il cotone per ettaro di superficie ammissibile a norma dell'articolo 58.

2.   In caso di agricoltori membri di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, il pagamento specifico per il cotone per ettaro di superficie ammissibile nei limiti della superficie di base fissata all'articolo 58, paragrafo 1, è maggiorato di 2 EUR.

TITOLO V

REGIME PER I PICCOLI AGRICOLTORI

Articolo 61

Norme generali

1.   Gli Stati membri possono stabilire un regime per i piccoli agricoltori secondo le condizioni previste nel presente titolo ("regime per i piccoli agricoltori").

Gli agricoltori che nel 2015 detengono diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, oppure, negli Stati membri che applicano l'articolo 36, che hanno chiesto l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie e che soddisfano i requisiti minimi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, hanno la facoltà di optare per la partecipazione al regime per i piccoli agricoltori.

2.   I pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori sostituiscono i pagamenti da concedere a norma dei titoli III e IV.

Il primo comma non si applica nel caso in cui uno Stato membro opti per le modalità di pagamento previste all'articolo 63, paragrafo 2, primo comma, lettera a). In tal caso, il pagamento è sottoposto alle rispettive condizioni stabilite ai titoli III eIV, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo.

3.   Gli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori sono esonerati dalle pratiche agricole di cui al titolo III, capo 3.

4.   Nessun beneficio previsto dal presente titolo è concesso a favore degli agricoltori che risultano aver creato artificialmente, dopo il 18 ottobre 2011, le condizioni per beneficiare del regime per i piccoli agricoltori.

Articolo 62

Partecipazione

1.   Gli agricoltori che intendono partecipare al regime per i piccoli agricoltori presentano una domanda entro una data che sarà fissata dagli Stati membri, ma comunque entro il 15 ottobre 2015. La data fissata dagli Stati membri non può, tuttavia, essere precedente all'ultimo giorno previsto per la presentazione di una domanda di partecipazione al regime di pagamento di base o al regime di pagamento unico per superficie.

Gli agricoltori che non hanno presentato domanda di partecipazione al regime per i piccoli agricoltori alla data fissata dallo Stato membro che decidono di ritirarsi dal regime medesimo dopo tale data o che sono stati selezionati per il sostegno a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 non hanno più diritto a partecipare al regime.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono disporre che gli agricoltori il cui importo di pagamenti diretti a norma dei titoli III e IV è inferiore all'importo massimo stabilito dal rispettivo Stato membro conformemente all'articolo 63 debbano essere inclusi automaticamente nel regime per i piccoli agricoltori se non si ritirano in modo esplicito da detto regime entro la data fissata dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 1 o in un anno successivo. Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità informano in tempo utile gli agricoltori interessati del loro diritto a ritirarsi dal regime.

3.   Ciascuno Stato membro provvede affinché una stima dell'importo del pagamento di cui all'articolo 63 sia resa nota agli agricoltori in tempo utile prima della data di presentazione o di ritiro delle domande fissata da tale Stato membro.

Articolo 63

Importo del pagamento

1.   Gli Stati membri fissano l'importo del pagamento annuo per ciascun agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori a uno dei livelli seguenti:

a)

un importo non superiore al 25 % del pagamento medio nazionale per beneficiario, che è stabilito dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e al numero di agricoltori che hanno dichiarato ettari ammissibili a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 2, nel 2015;

b)

un importo corrispondente al pagamento medio nazionale per ettaro, moltiplicato per una cifra corrispondente a un numero di ettari non eccedente cinque, determinato dagli Stati membri. Il pagamento medio nazionale per ettaro è stabilito dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e al numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 2, nel 2015.

Gli importi di cui al primo comma, lettere a) e b), non sono inferiori a 500 EUR e non sono superiori a 1 250 EUR.

Se l'applicazione del primo comma, lettere a) e b), dà esito a un importo inferiore a 500 EUR o superiore a 1 250 EUR, tale importo è arrotondato, rispettivamente, all'importo minimo o a quello massimo.

2.   In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può decidere di concedere agli agricoltori partecipanti:

a)

un importo pari al totale dei pagamenti da assegnare all'agricoltore ogni anno ai sensi dei titoli III e IV; o

b)

un importo pari al totale dei pagamenti da assegnare all'agricoltore nel 2015 ai sensi dei titoli III e IV che gli Stati membri possono adattare negli anni successivi per tenere proporzionalmente conto delle modifiche del massimale nazionale fissato nell'allegato II.

L'importo di cui al primo comma, lettere a) e b), non è superiore a un importo stabilito da tale Stato membro ed è compreso tra 500 EUR e 1 250 EUR.

Se l'applicazione del primo comma, lettere a) e b), dà esito a un importo inferiore a 500 EUR, lo Stato membro interessato può decidere di arrotondarlo a 500 EUR.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, a Cipro, in Croazia, a Malta e in Slovenia l 'importo di cui a tali paragrafi può essere fissato a un valore inferiore a 500 EUR, ma non inferiore a 200 EUR o, nel caso di Malta, non inferiore a 50 EUR.

Articolo 64

Condizioni particolari

1.   Per la durata della partecipazione al regime per i piccoli agricoltori, gli agricoltori:

a)

mantengono almeno un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero di diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti o al numero di ettari ammissibili dichiarati nel 2015 ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2;

b)

soddisfano il requisito minimo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b).

2.   I diritti all'aiuto attivati nel 2015 a norma degli articoli 32 e 33 da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori sono considerati diritti attivati per la durata della partecipazione dell'agricoltore a tale regime.

I diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dall'agricoltore per la durata della partecipazione a tale regime non sono considerati diritti all'aiuto non utilizzati che devono essere riversati nella riserva nazionale o delle riserve regionali ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera b).

Negli Stati membri che applicano l'articolo 36, gli ettari ammissibili dichiarati nel 2015 ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori si considerano dichiarati per la durata della partecipazione dell'agricoltore al regime.

3.   In deroga all'articolo 34, i diritti all'aiuto detenuti dagli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori non sono trasferibili, tranne in caso di successione effettiva o anticipata.

Gli agricoltori che, tramite successione effettiva o anticipata, ricevono diritti all'aiuto da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori sono ammessi a partecipare a tale regime se soddisfano i requisiti per beneficiare del regime di pagamento di base e se ereditano tutti i diritti all'aiuto detenuti dall'agricoltore dal quale ricevono i diritti all'aiuto.

4.   I paragrafi 1 e 2 e il paragrafo 3, primo comma, del presente articolo non si applicano nel caso in cui uno Stato membro opti per le modalità di pagamento previste all'articolo 63, paragrafo 2, primo comma, lettera a), senza applicare l'articolo 63, paragrafo 2, terzo comma.

5.   Per assicurare la certezza del diritto alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 per stabilire le condizioni di partecipazione al regime in caso di mutamento della situazione dell'agricoltore che ne beneficia.

Articolo 65

Disposizioni finanziarie

1.   Per finanziare il pagamento previsto dal presente titolo, gli Stati membri deducono dal totale degli importi disponibili per i rispettivi pagamenti gli importi che spetterebbe ai piccoli agricoltori:

a)

nell'ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III, capo 1;

b)

come pagamento ridistributivo di cui al titolo III, capo 2;

c)

come pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3;

d)

come pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 4;

e)

come pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5; e

f)

come sostegno accoppiato di cui al titolo IV.

Negli Stati membri che hanno optato per il calcolo dell'importo del pagamento conformemente all'articolo 63, paragrafo 2, primo comma, lettera a), nel caso il cui la somma di tali importi per un singolo agricoltore superi l'importo massimo da essi fissato, ogni importo è ridotto proporzionalmente.

2.   La differenza tra la somma di tutti i pagamenti dovuti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori e l'importo totale finanziato in conformità del paragrafo 1 è finanziata in uno o più dei seguenti modi:

a)

applicando l'articolo 30, paragrafo 7, nell'anno pertinente;

b)

utilizzando i fondi per finanziare il pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5, rimasti inutilizzati nell'anno pertinente;

c)

praticando una riduzione lineare di tutti i pagamenti da concedere a norma degli articoli 32 o 36.

3.   Salvo il caso in cui uno Stato membro abbia optato per la fissazione dell'importo del pagamento annuale conformemente all'articolo 63, paragrafo 2, primo comma, lettera a), gli elementi in base ai quali sono stabiliti gli importi di cui al paragrafo 1 del presente articolo restano gli stessi per l'intera durata della partecipazione dell'agricoltore al regime per i piccoli agricoltori.

4.   Se l'importo totale dei pagamenti dovuti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori è superiore al 10 % del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati membri praticano una riduzione lineare degli importi da pagare a norma del presente titolo in modo da rispettare tale percentuale, a meno che essi abbiano fissato l'importo del pagamento conformemente all'articolo 63, paragrafo 2, primo comma, lettera a), senza applicare l'articolo 63, paragrafo 2, terzo comma.

La stessa eccezione si applica agli Stati membri che hanno fissato l'importo del pagamento conformemente all'articolo 63, paragrafo 2, primo comma, lettera b), senza applicare l'articolo 63, paragrafo 2, terzo comma, il cui massimale nazionale stabilito nell'allegato II per l'anno 2019 è superiore a quello relativo al 2015 e che applicano il metodo di calcolo di cui all'articolo 25, paragrafo 1, o all'articolo 36, paragrafo 2.

TITOLO VI

PROGRAMMI DI RISTRUTTURAZIONE NAZIONALI PER IL SETTORE DEL COTONE

Articolo 66

Uso del bilancio annuale per i programmi di ristrutturazione

1.   Per gli Stati membri che hanno applicato l'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 637/2008, il bilancio annuale disponibile a tal fine a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento è trasferito con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014 e costituisce fondi unionali aggiuntivi per le misure finanziate nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.

2.   Per gli Stati membri che hanno applicato l'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 637/2008, il pertinente bilancio annuale disponibile a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento è incluso con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2017 nei rispettivi massimali nazionali stabiliti nell'allegato II del presente regolamento.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO 1

Comunicazioni e situazioni di emergenza

Articolo 67

Obblighi di comunicazione

1.   Per garantire la corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, sulle misure necessarie riguardanti le comunicazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione ai fini del presente regolamento oppure per la verifica, il controllo, il monitoraggio, la valutazione e l'audit dei pagamenti diretti o per rispettare gli obblighi previsti da accordi internazionali conclusi mediante una decisione del Consiglio, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi. A tal fine, la Commissione tiene conto del fabbisogno di dati e delle sinergie tra potenziali fonti di dati.

Ove opportuno, le informazioni ottenute possono essere trasmesse o rese disponibili a organizzazioni internazionali e alle autorità competenti di paesi terzi e possono essere pubblicate, fermi restando la protezione dei dati personali e il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali.

2.   Al fine di rendere le comunicazioni di cui al paragrafo 1 rapide, efficienti, precise ed economiche, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, relativi alla definizione di ulteriori norme concernenti:

a)

la natura e il tipo di informazioni da trasmettere;

b)

le categorie di dati da trattare e i periodi massimi di conservazione;

c)

i diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili;

d)

le condizioni di pubblicazione delle informazioni.

3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono:

a)

i metodi di comunicazione;

b)

le regole sulla fornitura delle informazioni necessarie per l'applicazione del presente articolo;

c)

le modalità per la gestione delle informazioni da comunicare e le regole relative alla loro forma, al contenuto, al calendario e alle scadenze;

d)

le modalità relative alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti agli Stati membri, alle organizzazioni internazionali, alle autorità competenti dei paesi terzi o al pubblico, fermi restando la protezione dei dati personali e il legittimo interesse degli agricoltori e delle imprese alla tutela dei segreti aziendali.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

Articolo 68

Trattamento e protezione dei dati personali

1.   Gli Stati membri e la Commissione raccolgono i dati personali ai fini di cui all'articolo 67, paragrafo 1. Essi non trattano tali dati in modo incompatibile con tali fini.

2.   Laddove i dati personali siano trattati a fini di monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, essi sono resi anonimi e trattati unicamente in forma aggregata.

3.   I dati personali sono trattati conformemente alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001. In particolare, tali dati non sono conservati in modo da consentire l'identificazione degli interessati per un arco di tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, tenendo conto dei periodi minimi di conservazione stabiliti dal diritto nazionale e unionale applicabile.

4.   Gli Stati membri informano gli interessati della possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali e unionali conformemente al paragrafo 1 e che a tale riguardo essi godono dei diritti sanciti, rispettivamente, dalla direttiva 95/46/CE e dal regolamento (CE) n. 45/2001.

5.   Il presente articolo è soggetto agli articoli da 111 a 114 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 69

Misure necessarie per risolvere problemi specifici

1.   Al fine di risolvere problemi specifici, la Commissione adotta atti di esecuzione necessari e giustificabili in casi di emergenza. Tali atti di esecuzione possono derogare ad alcune disposizioni del presente regolamento soltanto nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

2.   Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, e al fine di risolvere tali problemi specifici assicurando al contempo la continuità del sistema dei pagamenti diretti in caso di circostanze straordinarie, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 71, paragrafo 3.

3.   Le misure adottate a norma dei paragrafi 1 o 2 rimangono in vigore per un periodo non superiore a dodici mesi. Se, trascorso tale periodo, i problemi specifici di cui a detti paragrafi persistono, la Commissione può, ai fini di una soluzione permanente, presentare un' adeguata proposta legislativa.

4.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio delle misure adottate a norma dei paragrafi 1 o 2 entro due giorni lavorativi dalla loro adozione.

CAPO 2

Delega di poteri e atti di esecuzione

Articolo 70

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 5, all'articolo 20, paragrafo 6, all'articolo 35, all'articolo 36, paragrafo 6, all'articolo 39, paragrafo 3, all'articolo 43, paragrafo 12, all'articolo 44, paragrafo 5, all'articolo 45, paragrafi 5 e 6, all'articolo 46, paragrafo 9, all'articolo 50, paragrafo 11, all'articolo 52, paragrafo 9, all'articolo 57, paragrafo 3, all'articolo 58, paragrafo 5, all'articolo 59, paragrafo 3, all'articolo 64, paragrafo 5, all'articolo 67, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 73 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 1 gennaio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 2, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 5, all'articolo 20, paragrafo 6, all'articolo 35, all'articolo 36, paragrafo 6, all'articolo 39, paragrafo 3, all'articolo 43, paragrafo 12, all'articolo 44, paragrafo 5, all'articolo 45, paragrafi 5 e 6, all'articolo 46, paragrafo 9, all'articolo 50, paragrafo 11, all'articolo 52, paragrafo 9, all'articolo 57, paragrafo 3, all'articolo 58, paragrafo 5, all'articolo 59, paragrafo 3, all'articolo 64, paragrafo 5, all'articolo 67, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 73 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 9, paragrafo 5, dell'articolo 20, paragrafo 6, dell'articolo 35, dell'articolo 36, paragrafo 6, dell'articolo 39, paragrafo 3, dell'articolo 43, paragrafo 12, dell'articolo 44, paragrafo 5, dell'articolo 45, paragrafi 5 e 6, dell'articolo 46, paragrafo 9, dell'articolo 50, paragrafo 11, dell'articolo 52, paragrafo 9, dell'articolo 57, paragrafo 3, dell'articolo 58, paragrafo 5, dell'articolo 59, paragrafo 3, dell'articolo 64, paragrafo 5, dell'articolo 67, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 73 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 71

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato denominato "comitato per i pagamenti diretti". Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Per quanto riguarda gli atti di cui all'articolo 24, paragrafo 11, all'articolo 31, paragrafo 2, e all'articolo 67, paragrafo 3, qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 5.

CAPO 3

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 72

Abrogazioni

1.   Il regolamento (CE) n. 637/2008 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2014.

Esso continua tuttavia ad applicarsi fino al 31 dicembre 2017 agli Stati membri che si sono avvalsi dell'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.

2.   Il regolamento (CE) n. 73/2009 è abrogato.

Fatto salvo il paragrafo 3, i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento o al regolamento (UE) n. 1306/2013 e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XI del presente regolamento.

3.   I riferimenti fatti nel presente regolamento al regolamento (CE) n. 73/2009 e al regolamento (CE) n. 1782/2003 si intendono fatti a detti regolamenti quali in vigore prima della loro abrogazione.

Articolo 73

Disposizioni transitorie

Per garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (CE) n. 73/2009 a quelli previsti dal presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, per quanto riguarda le misure necessarie per proteggere gli eventuali diritti acquisiti e le aspettative legittime degli agricoltori.

Articolo 74

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Tuttavia, l'articolo 8, l'articolo 9, paragrafo 6, l'articolo 11, paragrafo 6, l'articolo 14, l'articolo 16, l'articolo 21, paragrafi 2 e 3, l'articolo 22, paragrafo 2, l'articolo 23, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 6, l'articolo 24, paragrafo 10, l'articolo 29, l'articolo 36, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 41, paragrafo 1, l'articolo 42, paragrafo 1, l'articolo 43, paragrafi 2 e 13, l'articolo 45, paragrafo 2, quarto comma, l'articolo 46, paragrafi 2 e 8, l'articolo 49, paragrafo 1, l'articolo 51, paragrafo 1, l'articolo 53, l'articolo 54, l'articolo 66, paragrafo 1, gli articoli 67 e 70 e l'articolo 72, paragrafo 1, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. JUKNA


(1)  Parere dell'8 marzo 2012 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 191 del 29.6.2012, pag. 116 e GU C 44 del 15.2.2013, pag. 159.

(3)  GU C 225 del 27.7.2012, pag. 174.

(4)  Posizione del Parlamento europeo del 20 novembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)

(5)  Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

(6)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 del Consiglio (Cfr. pag. 549 della presente Gazzetta ufficiale).

(7)  Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

(8)  Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

(9)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(10)  Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(11)  Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 (Cfr. pag. 487 della presente Gazzetta ufficiale).

(13)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(14)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(15)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(16)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

(17)  Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio, del 23 giugno 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e che istituisce programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone (GU L 178 del 5.7.2008, pag. 1).

(18)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(19)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(20)  GU C 35 del 9.2.2012, pag. 1.

(21)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1601/96, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (Cfr. pag. 671 della presente Gazzetta ufficiale).

(22)  Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65).


ALLEGATO I

Elenco dei regimi di sostegno

Settore

Base giuridica

Note

Regime di pagamento di base

Titolo III, capo 1, sezioni 1, 2, 3 e 5, del presente regolamento

Pagamento disaccoppiato

Regime di pagamento unico per superficie

Articolo 36, del presente regolamento

Pagamento disaccoppiato

Pagamento ridistributivo

Titolo III, capo 1 bis, del presente regolamento

Pagamento disaccoppiato

Pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente

Titolo III, capo 3, del presente regolamento

Pagamento disaccoppiato

Pagamento per le zone soggette a vincoli naturali

Titolo III, capo 4, del presente regolamento

Pagamento disaccoppiato

Pagamento per i giovani agricoltori

Titolo III, capo 5, del presente regolamento

Pagamento disaccoppiato

Sostegno accoppiato facoltativo

Titolo IV, capo 1, del presente regolamento

 

Pagamento specifico per il cotone

Titolo IV, capo 2, del presente regolamento

Pagamento per superficie

Regime dei piccoli agricoltori

Titolo V del presente regolamento

Pagamento disaccoppiato

Posei

Capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013

Pagamenti diretti versati nel quadro delle misure contenute nei programmi

Isole del Mar Egeo

Capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013

Pagamenti diretti versati nel quadro delle misure contenute nei programmi


ALLEGATO II

Massimali nazionali di cui all'articolo 6

(in migliaia di EUR)

Anno civile

 

2015

2016

2017

2018

2019 e anno successivo

Belgio

 

536 076

528 124

520 170

512 718

505 266

Bulgaria

 

721 251

792 449

793 226

794 759

796 292

Repubblica ceca

 

874 484

873 671

872 830

872 819

872 809

Danimarca

 

916 580

907 108

897 625

889 004

880 384

Germania

 

5 144 264

5 110 446

5 076 522

5 047 458

5 018 395

Estonia

 

121 870

133 701

145 504

157 435

169 366

Irlanda

 

1 215 003

1 213 470

1 211 899

1 211 482

1 211 066

Grecia

 

2 039 122

2 015 116

1 991 083

1 969 129

1 947 177

Spagna

 

4 842 658

4 851 682

4 866 665

4 880 049

4 893 433

Francia

 

7 553 677

7 521 123

7 488 380

7 462 790

7 437 200

Croazia (*1)

 

130 550

149 200

186 500

223 800

261 100

Italia

 

3 902 039

3 850 805

3 799 540

3 751 937

3 704 337

Cipro

 

50 784

50 225

49 666

49 155

48 643

Lettonia

 

195 649

222 363

249 020

275 887

302 754

Lituania

 

417 890

442 510

467 070

492 049

517 028

Lussemburgo

 

33 603

33 545

33 486

33 459

33 431

Ungheria

 

1 271 593

1 270 410

1 269 187

1 269 172

1 269 158

Malta

 

5 127

5 015

4 904

4 797

4 689

Paesi Bassi

 

780 815

768 340

755 862

744 116

732 370

Austria

 

693 065

692 421

691 754

691 746

691 738

Polonia

 

2 987 267

3 004 501

3 021 602

3 041 560

3 061 518

Portogallo

 

565 816

573 954

582 057

590 706

599 355

Romania

 

1 629 889

1 813 795

1 842 446

1 872 821

1 903 195

Slovenia

 

137 987

136 997

136 003

135 141

134 278

Slovacchia

 

380 680

383 938

387 177

390 781

394 385

Finlandia

 

523 333

523 422

523 493

524 062

524 631

Svezia

 

696 890

697 295

697 678

698 723

699 768

Regno Unito

 

3 555 915

3 563 262

3 570 477

3 581 080

3 591 683


(*1)  Per la Croazia, il massimale netto per l'anno civile 2020 è pari a 298 400 000 EUR, per il 2021 è pari a 335 700 000 EUR e per il 2022 a 373 000 000 EUR.


ALLEGATO III

Massimali netti di cui all'articolo 7

(in migliaia di EUR)

Anno civile

 

2015

2016

2017

2018

2019 e anno successivo

Belgio

 

536,1

528,1

520,2

512,7

505,3

Bulgaria

 

723,6

795,1

795,8

797,4

798,9

Repubblica ceca

 

874,5

873,7

872,8

872,8

872,8

Danimarca

 

916,6

907,1

897,6

889,0

880,4

Germania

 

5 144,3

5 110,4

5 076,5

5 047,5

5 018,4

Estonia

 

121,9

133,7

145,5

157,4

169,4

Irlanda

 

1 215,0

1 213,5

1 211,9

1 211,5

1 211,1

Grecia

 

2 227,0

2 203,0

2 178,9

2 157,0

2 135,0

Spagna

 

4 903,6

4 912,6

4 927,6

4 941,0

4 954,4

Francia

 

7 553,7

7 521,1

7 488,4

7 462,8

7 437,2

Croazia (*1)

 

130,6

149,2

186,5

223,8

261,1

Italia

 

3 902,0

3 850,8

3 799,5

3 751,9

3 704,3

Cipro

 

50,8

50,2

49,7

49,2

48,6

Lettonia

 

195,6

222,4

249,0

275,9

302,8

Lituania

 

417,9

442,5

467,1

492,0

517,0

Lussemburgo

 

33,6

33,5

33,5

33,5

33,4

Ungheria

 

1 271,6

1 270,4

1 269,2

1 269,2

1 269,2

Malta

 

5,1

5,0

4,9

4,8

4,7

Paesi Bassi

 

780,8

768,3

755,9

744,1

732,4

Austria

 

693,1

692,4

691,8

691,7

691,7

Polonia

 

2 987,3

3 004,5

3 021,6

3 041,6

3 061,5

Portogallo

 

566,0

574,1

582,2

590,9

599,5

Romania

 

1 629,9

1 813,8

1 842,4

1 872,8

1 903,2

Slovenia

 

138,0

137,0

136,0

135,1

134,3

Slovacchia

 

380,7

383,9

387,2

390,8

394,4

Finlandia

 

523,3

523,4

523,5

524,1

524,6

Svezia

 

696,9

697,3

697,7

698,7

699,8

Regno Unito

 

3 555,9

3 563,3

3 570,5

3 581,1

3 591,7


(*1)  Per la Croazia, il massimale netto per l'anno civile 2020 è pari a 298 400 000 EUR, per il 2021 è pari a 335 700 000 EUR e per il 2022 a 373 000 000 EUR.


ALLEGATO IV

Limiti per l'aggiustamento delle soglie di cui all'articolo 10, paragrafo 2

Stato membro

Limite per la soglia in EUR

(articolo 10, paragrafo 1, lettera a))

Limite per la soglia in ettari

(articolo 10, paragrafo 1, lettera b))

Belgio

400

2

Bulgaria

200

0,5

Repubblica ceca

200

5

Danimarca

300

5

Germania

300

4

Estonia

100

3

Irlanda

200

3

Grecia

400

0,4

Spagna

300

2

Francia

300

4

Croazia

100

1

Italia

400

0,5

Cipro

300

0,3

Lettonia

100

1

Lituania

100

1

Lussemburgo

300

4

Ungheria

200

0,3

Malta

500

0,1

Paesi Bassi

500

2

Austria

200

2

Polonia

200

0,5

Portogallo

200

0,3

Romania

200

0,3

Slovenia

300

0,3

Slovacchia

200

2

Finlandia

200

3

Svezia

200

4

Regno Unito

200

5


ALLEGATO V

Disposizioni finanziarie che si applicano alla Bulgaria e alla Romania a norma degli articoli 10, 16 e 18

A.

Importi per l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), e per il calcolo dei massimali nazionali per i pagamenti di cui all'articolo 16 nel 2015:

Bulgaria

:

790 909 000 EUR

Romania

:

1 783 426 000 EUR

B.

Importo complessivo dei pagamenti diretti nazionali integrativi del regime di pagamento di base di cui all'articolo 18, paragrafo 1, nel 2015:

Bulgaria

:

69 657 000 EUR

Romania

:

153 536 000 EUR

C.

Importo complessivo dei pagamenti diretti nazionali integrativi del pagamento specifico per il cotone di cui all'articolo 18, paragrafo 2, nel 2015:

Bulgaria

:

258 952 EUR


ALLEGATO VI

Disposizioni finanziarie che si applicano alla Croazia a norma degli articoli 10 e 19

A.

Importi per l’applicazione dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a):

373 000 000 EUR

B.

Importi complessivi dei pagamenti diretti nazionali integrativi di cui all’articolo 19, paragrafo 3

(in migliaia di EUR)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

242 450

223 800

186 500

149 200

111 900

74 600

37 300


ALLEGATO VII

Importi massimi da aggiungere agli importi fissati nell’allegato II in conformità all’articolo 20, paragrafo 2

(in migliaia di EUR)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

3 360

3 840

4 800

5 760

6 720

7 680

8 640

9 600


ALLEGATO VIII

Dimensioni medie delle aziende agricole di cui all'articolo 41, paragrafo 4

Stato membro

Dimensioni medie delle aziende agricole

(in ettari)

Belgio

29

Bulgaria

6

Repubblica ceca

89

Danimarca

60

Germania

46

Estonia

39

Irlanda

32

Grecia

5

Spagna

24

Francia

52

Croazia

5,9

Italia

8

Cipro

4

Lettonia

16

Lituania

12

Lussemburgo

57

Ungheria

7

Malta

1

Paesi Bassi

25

Austria

19

Polonia

6

Portogallo

13

Romania

3

Slovenia

6

Slovacchia

28

Finlandia

34

Svezia

43

Regno Unito

54


ALLEGATO IX

Elenco delle pratiche equivalenti di cui all'articolo 43, paragrafo 3

I.

Pratiche equivalenti alla diversificazione delle colture

1)

Diversificazione delle colture

Requisiti: almeno tre colture, di cui la principale occupi al massimo il 75 %, e si applicano uno o più dei seguenti:

vi sono almeno quattro colture,

si applicano i limiti massimi inferiori,

non vi è una selezione di colture più appropriata, come, ad esempio, leguminose, colture proteiche, colture che non necessitano, a seconda dei casi, di irrigazione né di trattamenti fitosanitari,

sono incluse varietà regionali di tipi di colture vecchie, tradizionali o minacciate di estinzione che occupino almeno il 5 % della superficie in avvicendamento.

2)

Avvicendamento delle colture

Requisiti: almeno tre colture, di cui la principale occupi al massimo il 75 %, e si applicano uno o entrambi i seguenti:

è seguita una sequenza pluriennale di colture e/o terreni lasciati a riposo più benefica per l'ambiente,

vi sono almeno quattro colture.

3)

Copertura invernale del suolo (*1)

4)

Colture intercalari (*1)

II.

Pratiche equivalenti al mantenimento dei prati permanenti

1)

Gestione dei prati o pascoli

Requisiti: mantenimento dei prati permanenti e uno o più dei seguenti:

regime di taglio o falciatura appropriata (date, metodi, limiti),

mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sui prati permanenti e controllo della boscaglia,

varietà di erbe specifiche e/o regime di semina per il rinnovo a seconda del tipo di prato, con assenza di distruzione di un alto valore naturale,

asporto del foraggio o fieno,

gestione appropriata dei terreni ripidi,

regime di fertilizzazione,

restrizioni all'uso di prodotti fitosanitari.

2)

Sistemi di pascolo estensivo

Requisiti: mantenimento dei prati permanenti e uno o più dei seguenti:

pascolo estensivo (calendario, densità massima di allevamento),

pascolo guidato o pastorizia di montagna,

uso di razze locali o tradizionali per il pascolo nei prati permanenti.

III.

Pratiche equivalenti alle aree di interesse ecologico

Requisiti: applicazione di una delle seguenti pratiche almeno sulla percentuale di seminativi fissata a norma dell'articolo 46, paragrafo 1.

1)

Ritiro dalla produzione ecologico

2)

Creazione di "fasce tampone" per le zone ad alto valore naturale, i siti della rete Natura 2000 o altri siti di tutela della biodiversità, anche lungo siepi e corsi d'acqua

3)

Gestione delle fasce tampone e delle delimitazioni di campi non coltivate (regime di taglio, varietà di erbe locali o specifiche e/o regime di semina, risemina con varietà regionali e assenza di uso di prodotti fitosanitari, di smaltimento di letame e/o concimi minerali, di irrigazione e di impermeabilizzazione dei suoli)

4)

Gestione di bordi, strisce all'interno di campi e appezzamenti per fauna selvatica o fauna specifica (bordo erbaceo, protezione di nidi, fasce con fiori selvatici, sementi locali miste, colture non raccolte)

5)

Gestione (potatura, sfrondatura, date, metodi, restauro) di elementi caratteristici del paesaggio (alberi, siepi, vegetazione ripariale arborea, muretti di pietra (terrazze), fossati, stagni)

6)

Mantenimento di suoli torbosi o umidi arabili seminati a erba (con assenza di uso di concimi e prodotti fitosanitari)

7)

Produzione su seminativi, con assenza di uso di concimi (concimi minerali e letame) e/o prodotti fitosanitari, e non irrigati, non seminati con la stessa coltura per due anni consecutivi e nello stesso posto (*1)

8)

Conversione di seminativi in prato permanente ad uso estensivo.


(*1)  Pratiche soggette al calcolo cui all'articolo 43, paragrafo 12, lettera c).


ALLEGATO X

Fattori di conversione e di ponderazione di cui all'articolo 46, paragrafo 3

Elementi caratteristici

Fattore di conversione

Fattore di ponderazione

Area di interesse ecologico

Terreni lasciati a riposo

 

 

 

Terrazze

 

 

 

Elementi caratteristici del paesaggio

 

 

 

Fasce tampone

 

 

 

Ettari agroforestali

 

 

 

Fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste

 

 

 

Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida

 

 

 

Superfici oggetto di imboschimento ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), punto ii)

 

 

 

Superfici con colture intercalari o manto vegetale

 

 

 

Superfici con colture che fissano l'azoto

 

 

 


ALLEGATO XI

Tavola di concordanza

di cui all'articolo 72, paragrafo 2

Regolamento (CE) N. 73/2009

Presente regolamento

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 4

Articolo 3

Articolo 5

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 91

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 95

Articolo 5

Articolo 93

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 94

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10a

Articolo 10b

Articolo 10c

Articolo 10d

Articolo 11

Articolo 8

Articolo 26, paragrafo 1 e 2

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 11 bis

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafi 1 e 2

Articolo 12

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 14

Articolo 12, paragrafo 4

Articolo 13

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 14

Articolo 67

Articolo 15

Articolo 68, paragrafi 1 e 2

Articolo 16

Articolo 69

Articolo 17

Articolo 70

Articolo 18

Articolo 71

Articolo 19

Articolo 72

Articolo 20

Articolo 74, paragrafo 1, paragrafo 2 e paragrafo 3

Articolo 21

Articolo 74, paragrafo 4

Articolo 22

Articolo 96

Articolo 23

Articolo 97

Articolo 24

Articolo 99

Articolo 25

Articolo 100

Articolo 26

Articolo 61

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 102, paragrafo 3

Articolo 27, paragrafo 2

Articolo 47

Articolo 27, paragrafo 3

Articolo 68, paragrafo 3

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 10

Articolo 28, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 28, paragrafo 3

Articolo 31, paragrafo 1, lettera a, punti i) e ii)

Articolo 29

Articolo 75

Articolo 30

Articolo 60

Articolo 31

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 32

Articolo 15

Articolo 33

Articolo 34, paragrafo 2

Articolo 32, paragrafo 2 e paragrafo 4

Articolo 35

Articolo 33

Articolo 36

Articolo 37

Articolo 12

Articolo 38

Articolo 39, paragrafo 1

Articolo 32, paragrafo 6

Articolo 39, paragrafo 2

Articolo 35, paragrafo 3

Articolo 40, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 41, paragrafo 1

Articolo 30, paragrafo 1

Articolo 41, paragrafo 2

Articolo 30, paragrafo 3 e paragrafo 6

Articolo 41, paragrafo 3

Articolo 30, paragrafo 3 e paragrafo 7, lettera a)

Articolo 41, paragrafo 4

Articolo 41, paragrafo 5

Articolo 30, paragrafo 10

Articolo 41, paragrafo 6

Articolo 42

Articolo 31, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 43, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 1, paragrafo 2 e paragrafo 3

Articolo 43, paragrafo 2

 

Articolo 43, paragrafo 3

Articolo 34, paragrafo 4

Articolo 44

Articolo 45

Articolo 46

Articolo 47

Articolo 48

Articolo 49

Articolo 50

Articolo 51

Articolo 52

Articolo 53

Articolo 54

Articolo 55

Articolo 56

Articolo 57

Articolo 57 bis

Articolo 20 e Allegato VII

Articolo 58

Articolo 59

Articolo 60

Articolo 61

Articolo 62

Articolo 63

Articolo 64

Articolo 65

Articolo 66

Articolo 67

Articolo 68

Articolo 69

Articolo 70

Articolo 71

Articolo 72

Articolo 73

Articolo 74

Articolo 75

Articolo 76

Articolo 77

Articolo 78

Articolo 79

Articolo 80

Articolo 81

Articolo 82

Articolo 83

Articolo 84

Articolo 85

Articolo 86

Articolo 87

Articolo 88

Articolo 56

Articolo 89

Articolo 57

Articolo 90

Articolo 58

Articolo 91

Articolo 59

Articolo 92

Articolo 60

Articolo 93

Articolo 94

Articolo 95

Articolo 96

Articolo 97

Articolo 98

Articolo 99

Articolo 100

Articolo 101

Articolo 102

Articolo 103

Articolo 104

Articolo 105

Articolo 106

Articolo 107

Articolo 108

Articolo 109

Articolo 110

Articolo 111

Articolo 112

Articolo 113

Articolo 114

Articolo 115

Articolo 116

Articolo 117

Articolo 118

Articolo 119

Articolo 120

Articolo 121

Articoli 16 e 17

Articolo 121a

Articolo 98, secondo comma

Articolo 122

Articolo 123

Articolo 124, paragrafi da 1 a 5, 7 e 8

Articolo 124, paragrafo 6

Articolo 98, primo comma

Articolo 125

Articolo 126

Articolo 127

Articolo 128

Articolo 129

Articolo 130

Articolo 131

Articolo 132

Articoli 18 e 19

Articolo 133

Articolo 133a

Articolo 37

Articolo 134 (soppresso)

Articolo 135 (soppresso)

Articolo 136

Articolo 137

Articolo 138

Articolo 3

Articolo 139

Articolo 13

Articolo 140

Articolo 67

Articolo 141

Articolo 71

Articolo 142, lettere da a) a q) e s)

Articolo 70

Articolo 142, lettera r)

Articolo 69

Articolo 143

Articolo 144

Articolo 145

Articolo 146

Articolo 72

Articolo 146a

Articolo 147

Articolo 73

Articolo 148

Articolo 149

Articolo 74

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato II

Allegato IV

Allegato III

Allegato V

Allegato VI

Allegato VII

Allegato IV

Allegato VIII

Allegato II

Allegato IX

Allegato X

Allegato XI

Allegato XII

Allegato XIII

Allegato XIV

Allegato XV

Allegato XVI

Allegato XVII

Allegato XVII bis


20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/671


REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, primo comma, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (4),

considerando quanto segue:

(1)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, intitolata "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio" stabilisce le potenziali sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comune ("PAC") dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1o gennaio 2014. La riforma dovrebbe riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il regolamento (CE) n. 1234/2007 (5) del Consiglio. Vista la portata della riforma, è opportuno abrogare detto regolamento e sostituirlo con un nuovo regolamento sull'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli. Per quanto possibile la riforma dovrebbe armonizzare, razionalizzare e semplificare le disposizioni, in particolare quelle che coprono più di un settore agricolo, anche garantendo che determinati elementi non essenziali delle misure possano essere adottati dalla Commissione mediante atti delegati.

(2)

Il presente regolamento dovrebbe contenere tutti gli elementi essenziali dell'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli.

(3)

È opportuno che il presente regolamento si applichi a tutti i prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato sull'Unione europea ("TUE") e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") (congiuntamente "trattati") in modo da garantire l'esistenza di un'organizzazione comune dei mercati di tutti questi prodotti, come previsto dall'articolo 40, paragrafo 1, TFUE.

(4)

È opportuno chiarire che il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e le disposizioni adottate a norma del medesimo dovrebbero in linea di massima applicarsi alle misure previste dal presente regolamento. In particolare il regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce disposizioni che garantiscono il rispetto degli obblighi previsti dalle norme relative alla PAC, come la realizzazione di controlli e l'applicazione di misure e sanzioni amministrative in caso di inadempimenti, nonché disposizioni relative al deposito e allo svincolo delle cauzioni e al recupero dei pagamenti indebiti.

(5)

A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, il Consiglio deve adottare le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative. Per motivi di chiarezza, ogniqualvolta si applica l'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, nel presente regolamento è opportuno menzionare espressamente il fatto che le misure saranno adottate dal Consiglio sulla base giuridica di tale disposizione.

(6)

Al fine di integrare o modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione, svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(7)

Talune definizioni in taluni settori dovrebbero essere fissate nel presente regolamento. Per tener conto delle peculiarità del settore del riso, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti intesi a modificare le definizioni nel settore del riso nella misura necessaria per aggiornarle alla luce degli sviluppi del mercato.

(8)

Il presente regolamento fa riferimento alla designazione dei prodotti e contiene i riferimenti alle voci e sottovoci della nomenclatura combinata. Le modifiche della nomenclatura della tariffa doganale comune possono quindi richiedere adeguamenti tecnici conseguenti del presente regolamento. Al fine di prendere in considerazione tali modifiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per apportare i necessari adeguamenti tecnici. A fini di chiarezza e semplicità è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio (7), che conferisce attualmente tale competenza e integrare la medesima nel presente regolamento.

(9)

Nei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dei foraggi essiccati, delle sementi, del vino, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, del lino e della canapa, dei prodotti ortofrutticoli, dei prodotti ortofrutticoli trasformati, delle banane, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché dei bachi da seta, è opportuno fissare campagne di commercializzazione che siano per quanto possibile rispondenti ai cicli biologici di produzione dei rispettivi prodotti.

(10)

Per stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, è stato elaborato un sistema differenziato di sostegno del mercato per i vari settori e sono stati introdotti dei regimi di sostegno diretto, tenendo conto sia delle esigenze specifiche di ogni settore, da un lato, sia dell'interdipendenza tra i diversi settori dall'altro. Queste misure assumono la forma di un intervento pubblico oppure del pagamento di un aiuto per l'ammasso privato. Si ravvisa la necessità di continuare a mantenere in vita le misure di sostegno del mercato, che devono tuttavia essere razionalizzate e semplificate.

(11)

È opportuno stabilire le tabelle unionali di classificazione, identificazione e presentazione delle carcasse nei settori delle carni bovine, delle carni suine e delle carni ovine e caprine ai fini della registrazione dei prezzi e dell'applicazione dei meccanismi d'intervento in tali settori; tali tabelle unionali rispondono inoltre all'obiettivo di una migliore trasparenza del mercato.

(12)

A fini di chiarezza e trasparenza, è opportuno conferire una struttura comune alle disposizioni in materia di intervento pubblico mantenendo peraltro invariata la politica perseguita in ciascun settore. A tal fine, è opportuno operare una distinzione tra le soglie di riferimento e i prezzi d'intervento e definire quest' ultimo. Nel far ciò, è di particolare importanza chiarire che solo i prezzi di intervento per l'intervento pubblico corrispondono ai prezzi amministrati applicati di cui all'allegato 3, paragrafo 8, prima frase, dell'Accordo sull'agricoltura dell'OMC (ossia il sostegno dei prezzi di mercato). In questo contesto, si dovrebbe intendere che l'intervento sul mercato può assumere la forma di un intervento pubblico, ma anche altre forme di intervento che non fanno uso di indicazioni di prezzo stabilite ex ante.

(13)

A seconda dei diversi settori e alla luce della prassi e dell'esperienza maturata nell'ambito delle previgenti organizzazioni comuni dei mercati (OMC), è opportuno che il regime di intervento pubblico sia disponibile in determinati periodi dell'anno e che, in tali periodi, sia aperto su base permanente oppure in funzione dei prezzi di mercato.

(14)

Il prezzo di intervento pubblico dovrebbe consistere in un prezzo fisso per determinati quantitativi di taluni prodotti, mentre in altri casi dovrebbe essere fissato mediante gara, in linea con la prassi e l'esperienza maturata nell'ambito delle previgenti organizzazioni comuni di mercato.

(15)

Il presente regolamento dovrebbe prevedere la possibilità di smaltire i prodotti acquistati all'intervento. Tali misure dovrebbero essere adottate in modo da evitare turbative di mercato e da assicurare un accesso non discriminatorio alla merce e la parità di trattamento degli acquirenti.

(16)

È opportuno che il vigente programma di distribuzione gratuita di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione adottato nel quadro della PAC sia disciplinato da un regolamento separato che tenga conto degli obiettivi di coesione sociale di tale programma. È opportuno tuttavia prevedere nel presente regolamento disposizioni che consentano di mettere i prodotti detenuti nelle scorte dell'intervento pubblico a disposizione di tale programma.

(17)

Per equilibrare il mercato e stabilizzare i prezzi di mercato, può risultare necessario concedere aiuti all'ammasso privato di determinati prodotti agricoli. Per garantire la trasparenza del mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la fissazione delle condizioni alle quali può essere decisa la concessione di aiuti all'ammasso privato, tenendo conto della situazione del mercato stesso.

(18)

Per garantire che i prodotti acquistati all'intervento pubblico o che beneficiano dell'aiuto all'ammasso privato siano adatti all'ammasso di lunga durata e rispondano a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità e per tener conto delle peculiarità dei diversi settori al fine di assicurare il funzionamento efficace in termini di costi dell'intervento pubblico e dell'ammasso privato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la fissazione dei requisiti e delle condizioni che devono rispettare tali prodotti riguardo alla loro qualità e ammissibilità, che si aggiungono alle condizioni previste dal presente regolamento.

(19)

Per tener conto delle peculiarità dei settori dei cereali e del risone, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per la fissazione dei criteri di qualità per quanto riguarda gli acquisti all'intervento e le vendite di tali prodotti.

(20)

Per assicurare un'appropriata capacità di ammasso e l'efficienza del sistema di intervento pubblico in termini di costi, distribuzione e accesso da parte degli operatori e al fine di mantenere la qualità dei prodotti acquistati all'intervento pubblico per smaltirli alla fine del periodo di ammasso, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda i requisiti che devono possedere i centri di ammasso per tutti i prodotti che sono oggetto di intervento pubblico, norme sull'ammasso di prodotti all'interno e all'esterno dello Stato membro che ne è responsabile e sul loro trattamento sotto il profilo dei dazi doganali e di qualsiasi altro importo da concedere o da riscuotere secondo le disposizioni della PAC.

(21)

Per garantire che l'ammasso privato possa produrre gli effetti auspicati sul mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le norme e condizioni applicabili nel caso in cui il quantitativo immagazzinato sia inferiore al quantitativo contrattuale e le condizioni di concessione di un anticipo nonché le condizioni applicabili alla reimmissione sul mercato o lo smaltimento di un prodotto oggetto di contratti di ammasso privato.

(22)

Al fine di garantire il corretto funzionamento dei sistemi d'intervento pubblico e di ammasso privato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le disposizioni che disciplinano il ricorso a procedure di gara, le condizioni aggiuntive che gli operatori devono soddisfare e l'obbligo imposto all'operatore di costituire una cauzione.

(23)

Al fine di tener conto degli sviluppi tecnici e delle esigenze dei settori delle carni bovine, suine, ovine e caprine, nonché della necessità di normalizzare la presentazione dei diversi prodotti con l'obiettivo di migliorare la trasparenza del mercato, la rilevazione dei prezzi e l'applicazione delle misure d'intervento sul mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'adeguamento e l'aggiornamento delle tabelle utilizzate nell'Unione per la classificazione delle carcasse in detti settori, nonché la fissazione di determinate disposizioni e deroghe complementari correlate.

(24)

È opportuno incoraggiare il consumo di frutta e verdura nonché di latte e di prodotti lattiero-caseari da parte degli alunni nelle scuole al fine di aumentare in maniera permanente la porzione di tali prodotti nelle diete dei bambini nella fase della vita in cui si formano le abitudini alimentari, contribuendo in tal modo al raggiungimento degli obiettivi della PAC, in particolare stabilizzando i mercati e assicurando la disponibilità di forniture attuali e future. È pertanto opportuno promuovere un aiuto dell'Unione destinato a finanziare o a cofinanziare la fornitura di tali prodotti agli allievi degli istituti scolastici.

(25)

Per una sana gestione finanziaria del programma dell'Unione frutta e verdura nelle scuole, nonché latte nelle scuole, è opportuno prevedere disposizioni adeguate per ciascuno di essi. L'aiuto concesso dall'Unione non dovrebbe essere utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti di distribuzione di frutta e verdura, e di distribuzione di latte nelle scuole. Considerati i vincoli di bilancio, gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere in grado di sostituire il loro contributo finanziario a tali programmi con contributi provenienti dal settore privato. Per l'efficacia dei loro programmi di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole, può essere necessario disporre che gli Stati membri prevedano misure di accompagnamento e dovrebbero autorizzarli a concedere un aiuto nazionale. Gli Stati membri che partecipano ai programmi dovrebbero segnalare che si tratta di programmi sovvenzionati mediante l'aiuto dell'Unione.

(26)

Per incoraggiare i bambini ad adottare abitudini alimentari sane e per garantire che l'aiuto sia mirato ai bambini che frequentano regolarmente istituti scolastici amministrati o riconosciuti dagli Stati membri, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti nell'ambito del programma di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole per quanto riguarda i criteri aggiuntivi legati all'orientamento dell'aiuto da parte degli Stati membri, l'approvazione e la selezione dei richiedenti e l'elaborazione di strategie nazionali o regionali e sulle misure di accompagnamento.

(27)

Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda i programmi sulla frutta e verdura nelle scuole relativamente al metodo di riassegnazione dell'aiuto tra gli Stati membri sulla base delle richieste di aiuto ricevute, i costi ammissibili all'aiuto dell'Unione, compresa la possibilità di fissazione di un massimale globale per tali costi e l'obbligo degli Stati membri di monitorare e valutare l'efficienza dei loro programmi sulla frutta e verdura nelle scuole.

(28)

Per sensibilizzare il pubblico ai programmi sulla frutta e verdura nelle scuole è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti intesi a richiedere agli Stati membri l'attuazione di un programma sulla frutta e la verdura nelle scuole per pubblicizzare il ruolo sovvenzionatorio degli aiuti dell'Unione.

(29)

Per tener conto dell'andamento delle abitudini di consumo dei prodotti lattiero-caseari, delle innovazioni e degli sviluppi sul mercato di tali prodotti, della disponibilità dei prodotti sui diversi mercati dell'Unione e di aspetti nutrizionali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti nell'ambito del programma di aiuto alla distribuzione di latte nelle scuole per quanto riguarda i prodotti ammissibili a beneficiare del programma, le strategie nazionali o regionali degli Stati membri, comprese se del caso le misure di accompagnamento, nonché il monitoraggio e la valutazione del programma

(30)

Per garantire che i beneficiari e i richiedenti appropriati rispondano alle condizioni di concessione dell'aiuto dell'Unione nonché l'uso efficace ed efficiente di tale aiuto, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le norme sui beneficiari e richiedenti ammissibili all'aiuto, il requisito per i richiedenti di essere approvati dagli Stati membri e l'utilizzo di prodotti lattiero-caseari nella preparazione dei pasti negli istituti scolastici.

(31)

Per garantire che i richiedenti dell'aiuto rispettino gli obblighi loro incombenti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda misure sul deposito di una cauzione in caso di versamento di un anticipo.

(32)

Per sensibilizzare il pubblico al programma latte nelle scuole, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni secondo cui gli Stati membri devono segnalare la loro partecipazione a tale programma e il fatto che quest'ultimo è sovvenzionato dall'Unione.

(33)

Per assicurare che l'aiuto si ripercuota sul prezzo dei prodotti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'attuazione di un sistema di monitoraggio dei prezzi nel quadro del programma di distribuzione di latte nelle scuole.

(34)

Per incoraggiare le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori o le organizzazioni interprofessionali riconosciute ad elaborare programmi di attività per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dell'olio di oliva e delle olive da tavola è necessaria la concessione di un finanziamento dell'Unione. In tale contesto, è opportuno che il presente regolamento preveda un aiuto dell'Unione da assegnare in funzione della priorità attribuita alle attività svolte nell'ambito dei rispettivi programmi di attività. Tuttavia è opportuno ridurre il cofinanziamento per migliorare l'efficienza dei programmi.

(35)

Per garantire un uso efficace ed efficiente dell'aiuto dell'Unione concesso alle organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e al fine di migliorare la qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le specifiche misure che possono essere finanziate mediante l'aiuto dell'Unione e le attività e i costi che non possono essere finanziate, l'assegnazione minima del finanziamento unionale a superfici specifiche, l'obbligo di costituire una cauzione e i criteri di cui gli Stati membri devono tener conto nella selezione e nell'approvazione dei programmi di attività.

(36)

Il presente regolamento dovrebbe distinguere da un lato, tra prodotti ortofrutticoli destinati al consumo diretto, e prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione e trasformati, dall'altro. Le regole sui fondi di esercizio, sui programmi operativi e sul contributo finanziario dell'Unione si dovrebbero applicare soltanto alla prima categoria, ed entrambi i tipi di prodotti ortofrutticoli dovrebbero essere trattati in maniera simile.

(37)

Gli ortofrutticoli sono prodotti deperibili e la produzione è imprevedibile. Eccedenze anche limitate possono provocare turbative rilevanti del mercato. Per questo è opportuno adottare misure di gestione delle crisi e disporre che tali misure continuino ad essere integrate nei programmi operativi.

(38)

La produzione e la commercializzazione degli ortofrutticoli dovrebbero tener pienamente conto di considerazioni ambientali, sia sul piano delle pratiche colturali che della gestione dei materiali di scarto e dello smaltimento dei prodotti ritirati dal mercato, soprattutto per quanto riguarda la protezione della qualità delle acque, la salvaguardia della biodiversità e la conservazione del paesaggio.

(39)

È opportuno che il sostegno a favore della costituzione di associazioni di produttori sia concesso in tutti i settori e in tutti gli Stati membri nell'ambito della politica di sviluppo rurale. È pertanto opportuno che la concessione del sostegno specifico nel settore degli ortofrutticoli sia sospesa.

(40)

Per responsabilizzare maggiormente le organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo e le loro associazioni nell'adozione delle decisioni finanziarie e per orientare verso prospettive durevoli le risorse pubbliche ad esse assegnate, è opportuno stabilire le condizioni per l'utilizzo di tali risorse. Il cofinanziamento dei fondi di esercizio costituiti dalle organizzazioni di produttori e dalle loro associazioni sembra una soluzione adeguata. In determinati casi dovrebbero essere autorizzati finanziamenti a raggio più ampio. I fondi di esercizio dovrebbero essere destinati esclusivamente a finanziare i programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli. Ai fini del controllo delle spese dell'Unione, è necessario limitare l'aiuto concesso alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni che costituiscono un fondo di esercizio.

(41)

Nelle regioni in cui il grado di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è basso è opportuno autorizzare l'erogazione di contributi finanziari supplementari a carattere nazionale. Per quanto concerne gli Stati membri particolarmente svantaggiati sul piano strutturale, è opportuno che tali contributi siano rimborsati dall'Unione.

(42)

Per garantire che il sostegno alle organizzazioni di produttori del settore degli ortofrutticoli e alle loro associazioni sia efficiente, mirato e sostenibile, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda i fondi di esercizio e i programmi operativi, la disciplina nazionale e la strategia nazionale per i programmi operativi concernenti l'obbligo di monitorare e valutare l'efficienza della disciplina nazionale e delle strategie nazionali, l'aiuto finanziario dell'Unione, le misure di prevenzione e gestione delle crisi e l'aiuto finanziario nazionale.

(43)

Nel settore vitivinicolo è importante istituire misure di sostegno che rafforzino le strutture competitive. Mentre la definizione di tali misure e il loro finanziamento dovrebbero spettare all'Unione, si dovrebbe lasciare agli Stati membri la facoltà di scegliere misure idonee per sovvenire alle necessità dei rispettivi organismi regionali, tenendo conto, se necessario, delle loro peculiarità, e integrandole nei rispettivi programmi di sostegno nazionali. È opportuno che l'attuazione di tali programmi spetti agli Stati membri.

(44)

Una misura essenziale ammissibile ai programmi di sostegno nazionali dovrebbe essere costituita dalla promozione e dalla commercializzazione dei vini dell'Unione. Il sostegno all'innovazione può aumentare le prospettive di commercializzazione e la competitività dei prodotti vitivinicoli dell'Unione. Le attività di ristrutturazione e di riconversione dovrebbero essere proseguite dati i loro effetti strutturali positivi sul settore vitivinicolo. Dovrebbe inoltre essere previsto un sostegno a favore degli investimenti nel settore vitivinicolo intesi a migliorare i risultati economici delle imprese in quanto tali. Il sostegno a favore della distillazione dei sottoprodotti dovrebbe costituire una misura a disposizione degli Stati membri che desiderino avvalersi di tale strumento per garantire la qualità del vino, preservando nel contempo l'ambiente.

(45)

È opportuno ammettere agli aiuti nell'ambito dei programmi di sostegno nel settore vitivinicolo strumenti preventivi come l'assicurazione del raccolto, i fondi di mutualizzazione e la vendemmia verde, allo scopo di incoraggiare un approccio responsabile per affrontare le situazioni di crisi.

(46)

Le disposizioni sul sostegno dei viticoltori attraverso l'assegnazione di diritti all'aiuto decise dagli Stati membri sono state rese definitive a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 in virtù dell'articolo 103 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 e alle condizioni previste da tale disposizione.

(47)

Per garantire che i programmi di sostegno degli Stati membri nel settore vitivinicolo raggiungano i loro obiettivi e per assicurare un uso efficace ed efficiente dei fondi dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda: le norme sulla responsabilità delle spese sostenute tra la data di ricevimento dei programmi di sostegno provenienti dalla Commissione e le modifiche apportate ai medesimi alla data della loro applicabilità; norme sul contenuto dei programmi di sostegno e sulle spese, i costi amministrativi e di personale e gli interventi che possono essere inseriti nei programmi di sostegno degli Stati membri nonché la possibilità di effettuare pagamenti attraverso intermediari, e le relative condizioni, nel caso del sostegno per l'assicurazione del raccolto; norme sull'obbligo di costituire una cauzione qualora venga versato un anticipo; norme sull'utilizzo di alcuni termini; la fissazione di un massimale per le spese relative al reimpianto dei vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie; norme sull'esigenza di evitare doppi finanziamenti dei progetti; norme sull'obbligo imposto ai produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione e sulle eccezioni a tale obbligo intese a evitare eccessivi oneri amministrativi, nonché norme sulla certificazione volontaria dei distillatori e norme che consentano agli Stati membri di stabilire condizioni per il corretto funzionamento delle misure di sostegno.

(48)

L'apicoltura è caratterizzata dalla diversità delle condizioni di produzione e delle rese e dall'eterogeneità degli operatori economici, sia in termini di produzione che di commercializzazione. Inoltre, a causa della crescente incidenza sulla salute delle api di alcuni tipi di aggressioni contro gli alveari, e in particolare della propagazione della varroasi in molti Stati membri in questi ultimi anni e dei problemi che questa malattia comporta per la produzione di miele, un intervento dell'Unione continua a essere necessario considerato che si tratta di una malattia che non può essere eradicata completamente e va trattata con prodotti autorizzati. In queste circostanze e al fine di promuovere la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura nell'Unione, è opportuno elaborare programmi nazionali triennali per il settore finalizzati al miglioramento delle condizioni generali di produzione e di commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura. Questi programmi nazionali dovrebbero essere cofinanziati dall'Unione.

(49)

È opportuno precisare le misure che possono essere incluse nei programmi per l'apicoltura. Per assicurare che il regime di aiuto dell'Unione sia adeguato agli sviluppi più recenti e che le misure contemplate siano efficaci nel miglioramento delle condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco delle misure adeguando le misure esistenti o aggiungendone altre.

(50)

Per garantire che si faccia un uso efficace ed efficiente dei fondi dell'Unione destinati all'apicoltura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'esigenza di evitare doppi finanziamenti in base ai programmi degli Stati membri a favore dell'apicoltura e ai programmi di sviluppo rurale e la base per l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione a ciascuno Stato membro partecipante.

(51)

In virtù del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (8), i pagamenti per superficie per il luppolo sono disaccoppiati dal 1o gennaio 2010. Per far sì che le organizzazioni di produttori di luppolo possano proseguire le attività come prima, è opportuno introdurre una disposizione specifica in virtù della quale nello Stato membro interessato saranno utilizzati importi equivalenti per le medesime attività. Per assicurare che gli aiuti finanzino gli scopi delle organizzazioni dei produttori, enunciati nel presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le domande di aiuto, le norme sulle superfici ammissibili coltivate a luppolo e il calcolo degli aiuti.

(52)

È opportuno che l'aiuto concesso dall'Unione per l'allevamento di bachi da seta sia disaccoppiato all'interno del regime dei pagamenti diretti, in linea con l'approccio seguito per gli aiuti concessi in altri settori.

(53)

L'aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere prodotti nell'Unione e destinati all'alimentazione degli animali e alla trasformazione in caseina e in caseinati si è dimostrato inefficace a sostenere il mercato: per questo è opportuno sopprimerlo, unitamente alle norme relative all'impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi.

(54)

La decisione di porre fine al divieto transitorio di impianto di vigneti a livello di Unione è giustificata dal conseguimento degli obiettivi principali della riforma del 2008 dell'organizzazione del mercato del vino dell'Unione, in particolare la fine dell'eccedenza strutturale di antica data nella produzione vinicola e il progressivo miglioramento della competitività e dell'orientamento del settore vinicolo dell'Unione al mercato. Tali sviluppi positivi sono risultati da una marcata riduzione delle superfici vitate in tutta l'Unione, dall'abbandono da parte di produttori meno competitivi, come pure dalla progressiva soppressione di talune misure di sostegno del mercato che ha eliminato l'incentivo agli investimenti privi di vitalità economica. La riduzione della capacità di offerta ed il sostegno a misure strutturali e alla promozione delle esportazioni vinicole hanno consentito un migliore adeguamento ad una domanda in calo a livello di Unione, che risulta da una progressiva diminuzione del consumo negli Stati membri produttori di vino tradizionali.

(55)

Tuttavia, le prospettive di un progressivo aumento della domanda a livello di mercato mondiale incentivano ad accrescere la capacità di offerta, e quindi all'impianto di nuovi vigneti, durante il prossimo decennio. Pur dovendo perseguire l'obiettivo di aumentare la competitività del settore vinicolo dell'Unione in modo da non perdere quote di mercato nel mercato globale, un incremento eccessivamente rapido dei nuovi impianti viticoli in risposta al previsto sviluppo della domanda internazionale può condurre nuovamente nel medio periodo ad una situazione di capacità di offerta eccessiva con possibili ripercussioni sociali e ambientali in specifiche zone viticole. Per assicurare un aumento ordinato degli impianti viticoli durante il periodo compreso tra il 2016 e il 2030, si dovrebbe istituire a livello di Unione un nuovo sistema di gestione degli impianti viticoli, sotto forma di sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

(56)

In base a questo nuovo sistema, le autorizzazioni per gli impianti viticoli possono essere concesse senza costi a carico dei produttori e dovrebbero scadere dopo tre anni se non utilizzate. Ciò contribuirebbe ad un uso celere e diretto delle autorizzazioni da parte dei produttori vinicoli a cui esse vengono concesse, evitando speculazioni.

(57)

L'aumento dei nuovi impianti viticoli dovrebbe essere strutturato attraverso un meccanismo di salvaguardia a livello di Unione, basato sull'obbligo degli Stati membri di mettere a disposizione annualmente un numero di autorizzazioni per nuovi impianti equivalente all'1 % delle superfici vitate, prevedendo al contempo una certa flessibilità in risposta a circostanze specifiche di ciascuno Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere se mettere a disposizione superfici meno estese a livello nazionale o regionale, anche a livello di zone ammissibili a specifiche denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette, sulla base di motivazioni obiettive e non discriminatorie, garantendo al contempo che le limitazioni imposte non siano superiori allo 0 % ed eccessivamente restrittive rispetto agli obiettivi perseguiti.

(58)

Per far sì che le autorizzazioni siano concesse in maniera non discriminatoria, dovrebbero essere stabiliti determinati criteri e in particolare quando gli ettari richiesti nelle domande presentate dai produttori supera il numero degli ettari complessivi messi a disposizione dalle autorizzazioni offerte dagli Stati membri.

(59)

La concessione di autorizzazioni a produttori che procedono all'estirpazione di una superficie vitata esistente dovrebbe essere attuata automaticamente su presentazione di una domanda ed a prescindere dal meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti, dato che non contribuisce all'aumento generale delle superfici vitate. Per specifiche zone ammissibili alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di limitare la concessione di tali autorizzazioni per reimpianti sulla base di raccomandazioni di organizzazioni professionali rappresentative riconosciute.

(60)

Tale nuovo sistema di autorizzazioni per impianti viticoli non dovrebbe applicarsi agli Stati membri che non applicano il regime transitorio dell'Unione relativo ai diritti di impianto e dovrebbe essere facoltativo per gli Stati membri in cui, sebbene si applichino i diritti di impianto, la superficie vitata sia al di sotto di una determinata soglia.

(61)

Dovrebbero essere stabilite disposizioni transitorie per assicurare un agevole passaggio dal precedente regime relativo ai diritti di impianto al nuovo sistema, specialmente per evitare un eccesso di impianti prima dell'inizio di quest'ultimo. Gli Stati membri dovrebbero beneficiare di una certa flessibilità nel decidere la scadenza per la presentazione di richieste di conversione dei diritti di impianto in autorizzazioni dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2020.

(62)

Per assicurare un'attuazione armonizzata ed efficace del nuovo sistema di autorizzazioni per impianti viticoli, dovrebbe essere delegata alla Commissione la facoltà di adottare determinati atti relativamente alle condizioni di esonero di taluni impianti viticoli dal sistema, alle norme riguardanti i criteri di ammissibilità e priorità, all'aggiunta di criteri di ammissibilità e priorità, alla coesistenza di vigneti da estirpare con nuovi impianti viticoli nonché ai motivi in base ai quali gli Stati membri possono limitare la concessione di autorizzazioni per reimpianti.

(63)

Il controllo degli impianti non autorizzati dovrebbero essere effettuati efficacemente in modo da garantire il rispetto delle norme del nuovo sistema.

(64)

L'applicazione di norme di commercializzazione dei prodotti agricoli può contribuire a migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione, nonché la qualità dei prodotti stessi. L'applicazione di tali norme risponde quindi agli interessi di produttori, commercianti e consumatori.

(65)

Alla luce della comunicazione della Commissione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli e dei dibattiti che vi hanno fatto seguito, per rispondere alle aspettative dei consumatori e contribuire al miglioramento delle condizioni economiche della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e alla loro qualità è opportuno mantenere l'applicazione di norme di commercializzazione per prodotto o per settore.

(66)

È opportuno prevedere disposizioni di carattere trasversale per le norme di commercializzazione.

(67)

È opportuno suddividere le norme di commercializzazione tra norme obbligatorie per settori o prodotti specifici e menzioni riservate facoltative da stabilire sulla base del settore o del prodotto.

(68)

Le norme di commercializzazione dovrebbero, in linea di massima, applicarsi a tutti i prodotti agricoli interessati commercializzati nell'Unione.

(69)

I settori e i prodotti cui possono essere applicate le norme di commercializzazione dovrebbero essere elencati nel presente regolamento. Tuttavia, per tenere conto delle aspettative dei consumatori e della necessità di migliorare la qualità dei prodotti agricoli e le condizioni economiche della loro produzione e commercializzazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la modifica di detto elenco, a condizioni rigorose.

(70)

Per tener conto delle aspettative dei consumatori e migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione, nonché la qualità di determinati prodotti agricoli e adeguarsi alla costante evoluzione delle condizioni del mercato e della domanda dei consumatori, agli sviluppi a livello delle pertinenti norme internazionali, nonché al fine di evitare di ostacolare l'innovazione nella produzione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'adozione di norme di commercializzazione per settore o per prodotto, in tutte le fasi della commercializzazione, nonché di deroghe ed esenzioni a tali norme. Le norme di commercializzazione dovrebbero tener conto, tra l'altro, delle caratteristiche naturali ed essenziali dei prodotti interessati, evitando così di provocare modifiche sostanziali della composizione comune del prodotto interessato. Le norme di commercializzazione dovrebbero inoltre tenere conto del possibile rischio che i consumatori siano indotti in errore a causa delle loro aspettative e abitudini. Eventuali deroghe o esenzioni alle norme non dovrebbero comportare costi supplementari sostenuti esclusivamente dai produttori agricoli.

(71)

Lo scopo dell'applicazione di norme di commercializzazione è garantire l'agevole approvvigionamento del mercato con prodotti di qualità normalizzata e soddisfacente ed è importante che le norme riguardino, in particolare, la definizione tecnica, le classificazioni, la presentazione, la marchiatura e l'etichettatura, il condizionamento, il metodo di produzione, la conservazione, il magazzinaggio il trasporto, i rispettivi documenti amministrativi, la certificazione e le scadenze, le restrizioni d'uso e lo smaltimento.

(72)

Dato l'interesse dei produttori a comunicare le caratteristiche dei prodotti e della produzione e l'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, è opportuno che sia possibile stabilire il luogo di produzione e/o il luogo di origine, caso per caso al livello geografico adeguato, tenendo conto nel contempo delle peculiarità di determinati settori, soprattutto nel caso dei prodotti agricoli trasformati.

(73)

È opportuno prevedere disposizioni particolari per i prodotti importati dai paesi terzi purché le disposizioni nazionali in vigore nei paesi terzi giustifichino la concessione di deroghe alle norme di commercializzazione e sia garantita l'equivalenza con la legislazione dell'Unione. È altresì opportuno stabilire le modalità di applicazione delle norme di commercializzazione applicabili ai prodotti esportati dall'Unione.

(74)

I prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi dovrebbero essere commercializzati soltanto se rispondano a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità e se è indicato il paese di origine. Per assicurare la corretta applicazione di tale requisito e tenere conto di talune situazioni specifiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti relativi a deroghe specifiche a detto requisito.

(75)

È opportuno perseguire a livello dell'Unione una politica della qualità applicando una procedura di certificazione per i prodotti del settore del luppolo e vietando la commercializzazione dei prodotti per i quali non sia stato rilasciato il certificato. Per assicurare la corretta applicazione di tale requisito e tenere conto di talune situazioni specifiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti concernenti misure di deroga a tale requisito al fine di soddisfare i requisiti di commercializzazione di alcuni paesi terzi ovvero per i prodotti destinati a utilizzazioni particolari.

(76)

Per taluni settori e prodotti, le definizioni, le designazioni e le denominazioni di vendita costituiscono un elemento importante per la determinazione delle condizioni di concorrenza. Ne consegue che è opportuno stabilire definizioni, designazioni e denominazioni di vendita per tali settori e/o prodotti, da usare all'interno dell'Unione soltanto per la commercializzazione di prodotti conformi ai relativi requisiti.

(77)

Per adattare le definizioni e le denominazioni di vendita per taluni prodotti alle esigenze derivanti dall'evoluzione della domanda dei consumatori, dal progresso tecnico o dalle esigenze dell'innovazione nella produzione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la modifica, deroga o esenzione con riferimento alle definizioni e alle denominazioni di vendita.

(78)

Ai fini di una chiara e corretta comprensione da parte degli operatori e degli Stati membri delle definizioni e delle denominazioni di vendita stabilite per taluni settori, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le relative modalità di interpretazione e applicazione.

(79)

Per tenere conto delle peculiarità di ciascun prodotto o settore, delle diverse fasi di commercializzazione, delle condizioni tecniche, di possibili difficoltà pratiche significative, nonché dell'accuratezza e della ripetibilità dei metodi di analisi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la tolleranza nell'ambito di una o più norme specifiche oltre la quale l'intera partita di prodotti si considera non conforme alla norma.

(80)

È opportuno stabilire determinate pratiche enologiche e restrizioni per la produzione di vino, in particolare relative al taglio e all'uso di determinati tipi di mosto di uve, succo di uve e uve fresche originari di paesi terzi. Per conformarsi alle norme internazionali, con riferimento alle pratiche enologiche è necessario che la Commissione tenga conto delle pratiche enologiche raccomandate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).

(81)

Per la classificazione delle varietà di uve da vino è opportuno stabilire regole secondo cui gli Stati membri che producono più di 50 000 ettolitri all'anno dovrebbero continuare ad avere la competenza della classificazione delle varietà di uve da vino a partire dalle quali può essere prodotto vino sul loro territorio. Alcune varietà dovrebbero essere escluse.

(82)

Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di lasciare in vigore o adottare determinate disposizioni nazionali sui livelli di qualità per i grassi da spalmare.

(83)

Nel settore vitivinicolo, è opportuno autorizzare gli Stati membri a limitare o escludere il ricorso a determinate pratiche enologiche e a mantenere in vigore norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio, nonché a consentire l'uso sperimentale di pratiche enologiche non autorizzate.

(84)

Per garantire l'applicazione corretta e trasparente delle norme nazionali in vigore per certi prodotti e settori per quanto riguarda le norme di commercializzazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni relative all'applicazione delle norme di commercializzazione, nonché le condizioni relative alla detenzione, alla circolazione e all'uso dei prodotti ottenuti mediante pratiche sperimentali.

(85)

Oltre alle norme di commercializzazione, è opportuno stabilire menzioni di qualità facoltative al fine di garantire che le menzioni utilizzate per descrivere peculiarità o modalità di produzione o di trasformazione non siano utilizzate in modo abusivo sul mercato e offrano al consumatore garanzie di attendibilità per individuare varie qualità dei prodotti. Alla luce degli obiettivi del presente regolamento, per motivi di chiarezza le menzioni facoltative di qualità esistenti dovrebbero essere elencate nel presente regolamento.

(86)

È opportuno autorizzare gli Stati membri a stabilire norme sullo smaltimento dei prodotti vitivinicoli non conformi ai requisiti del presente regolamento. Per garantire l'applicazione corretta e trasparente delle norme nazionali sui prodotti vitivinicoli, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni relative all'uso dei prodotti vitivinicoli non conformi ai requisiti del presente regolamento.

(87)

Per tenere conto della situazione del mercato nonché dell'evoluzione delle norme di commercializzazione e delle norme internazionali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la riserva di una menzione facoltativa supplementare e la fissazione delle relative condizioni di impiego, la modifica delle condizioni di impiego di una menzione riservata facoltativa e la cancellazione della menzione riservata facoltativa.

(88)

Per tenere conto delle caratteristiche di determinati settori e delle aspettative dei consumatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda gli ulteriori dettagli relativi ai requisiti per l'introduzione di una menzione riservata supplementare.

(89)

Per assicurare che i prodotti descritti mediante menzioni riservate facoltative rispettino le condizioni di impiego applicabili, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti delegati per stabilire ulteriori disposizioni relative all'impiego delle menzioni riservate facoltative.

(90)

Per tener conto delle peculiarità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi e delle particolari caratteristiche di determinati prodotti agricoli, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni alle quali i prodotti importati si considerano di livello equivalente a quelli previsti dalle norme di commercializzazione dell'Unione e le condizioni alle quali è possibile derogare alle disposizioni in virtù delle quali i prodotti possono essere commercializzati nell'Unione solo se rispondono a tali norme e infine le disposizioni relative all'applicazione delle norme di commercializzazione ai prodotti esportati dall'Unione.

(91)

Le disposizioni relative ai vini dovrebbero essere applicate conformemente agli accordi internazionali conclusi in virtù del TFUE.

(92)

Nell'Unione il concetto di vino di qualità si fonda, tra l'altro, sulle specifiche caratteristiche attribuibili all'origine geografica del vino. I consumatori possono individuare tali vini grazie alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette. Per permettere l'istituzione di un quadro trasparente e più completo che corrobori l'indicazione di qualità di tali prodotti, si dovrebbe prevedere un sistema che permetta di esaminare le domande di denominazione di origine o di indicazione geografica in linea con l'impostazione seguita nell'ambito della normativa trasversale della qualità applicata dall'Unione ai prodotti alimentari diversi dal vino e dalle bevande spiritose, stabilita dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(93)

Per preservare le particolari caratteristiche di qualità dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare norme più rigorose.

(94)

Per beneficiare della protezione nell'Unione, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dovrebbero essere riconosciute e registrate a livello unionale secondo norme procedurali stabilite dalla Commissione.

(95)

Alla protezione dovrebbero essere ammesse le denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche dei paesi terzi che siano già protette nel loro paese di origine.

(96)

La procedura di registrazione dovrebbe permettere a qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, in uno Stato membro o in un paese terzo, di esercitare i propri diritti notificando la propria opposizione.

(97)

Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate dovrebbero essere protette dagli usi che sfruttano la notorietà dei prodotti conformi. Per incoraggiare la concorrenza leale e non trarre in errore i consumatori, la protezione dovrebbe essere estesa anche ai prodotti e ai servizi non disciplinati dal presente regolamento, inclusi quelli non compresi nell'allegato I dei trattati.

(98)

Per tener conto delle pratiche esistenti in materia di etichettatura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti allo scopo di autorizzare l'uso del nome di una varietà di uva da vino che contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta.

(99)

Per tener conto delle peculiarità della produzione nella zona geografica delimitata, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per stabilire i criteri supplementari per la delimitazione della zona geografica e le restrizioni e le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata.

(100)

Per garantire la qualità e la traccia abilità dei prodotti è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni alle quali il disciplinare di produzione può comprendere requisiti supplementari.

(101)

Per garantire la tutela dei diritti o interessi legittimi dei produttori e degli operatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda il tipo di richiedente ammesso a chiedere la protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica, le condizioni da rispettare per quanto riguarda le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, l'esame da parte della Commissione, la procedura di opposizione e le procedure per la modifica, la cancellazione o la conversione di denominazioni di origine protette o di indicazioni geografiche protette. Tale delega di potere riguarda anche le condizioni applicabili alle domande transfrontaliere, le condizioni per le domande di protezione relative a una zona geografica situata in un paese terzo, il termine a decorrere dal quale si applica la protezione o una relativa modifica e le condizioni connesse alle modifiche del disciplinare.

(102)

Per garantire un livello adeguato di protezione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'adozione di restrizioni concernenti la denominazione protetta.

(103)

Per garantire che le disposizioni del presente regolamento non danneggino indebitamente gli operatori economici e le autorità competenti riguardo alle denominazioni di vini che sono state protette anteriormente al 1o agosto 2009, oppure la cui domanda di protezione sia stata presentata anteriormente a tale data, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la fissazione di norme transitorie relative alle suddette denominazioni, ai vini immessi sul mercato o etichettati anteriormente a una data specifica e alle modifiche del disciplinare di produzione.

(104)

Talune menzioni sono tradizionalmente utilizzate nell'Unione e forniscono ai consumatori informazioni sulle caratteristiche e sulla qualità dei vini complementari alle informazioni fornite dalle denominazioni di origine e dalle indicazioni geografiche protette. Per assicurare il funzionamento del mercato interno e pari condizioni di concorrenza e per evitare che i consumatori siano indotti in errore, è opportuno che tali menzioni tradizionali beneficino di protezione nell'Unione.

(105)

Per garantire un adeguato livello di protezione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la lingua e la corretta compitazione della menzione tradizionale da proteggere.

(106)

Al fine di assicurare la protezione dei diritti legittimi dei produttori e degli operatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda: il tipo di richiedenti ammessi a chiedere la protezione di una menzione tradizionale; le condizioni di validità di una domanda di riconoscimento di una menzione tradizionale; i motivi di opposizione alla tutela proposta di una menzione tradizionale; la portata della protezione, compresa la relazione con marchi commerciali, menzioni tradizionali protette, denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette, omonimi o determinate varietà di uve da vino; i motivi di cancellazione di una menzione tradizionale; il termine di presentazione di una domanda o richiesta; e le procedure da seguire per quanto riguarda la domanda di protezione di una menzione tradizionale, compreso l'esame da parte della Commissione, le procedure di opposizione e le procedure per la cancellazione e la modifica.

(107)

Per tenere conto delle peculiarità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni alle quali sui prodotti di paesi terzi possono essere impiegati termini tradizionali e prevedendo le relative deroghe.

(108)

La designazione, la denominazione e la presentazione dei prodotti del settore vitivinicolo disciplinati dal presente regolamento possono avere effetti significativi sulle loro prospettive di commercializzazione. Eventuali divergenze tra le disposizioni legislative degli Stati membri in materia di etichettatura dei prodotti del settore vitivinicolo possono ostacolare l'ordinato funzionamento del mercato interno. È necessario pertanto stabilire norme che tengano conto dei legittimi interessi dei consumatori e dei produttori. Per questo è appropriato prevedere una normativa dell'Unione in materia di etichettatura e presentazione.

(109)

Per garantire la conformità con le pratiche esistenti in materia di etichettatura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per stabilire le circostanze eccezionali che giustificano l'omissione del riferimento all'espressione "denominazione di origine protetta" oppure "indicazione geografica protetta".

(110)

Per tenere conto delle peculiarità del settore vitivinicolo, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la presentazione e l'impiego di indicazioni in etichetta diverse da quelle previste dal presente regolamento, determinate indicazioni obbligatorie e facoltative e la presentazione.

(111)

Per garantire la protezione dei legittimi interessi degli operatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'etichettatura temporanea e la presentazione dei vini a denominazione di origine o a indicazione geografica, se tale denominazione di origine o indicazione geografica soddisfa i necessari requisiti.

(112)

Per non pregiudicare gli operatori economici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti concernenti disposizioni transitorie per i vini immessi sul mercato e etichettati conformemente alle norme pertinenti in vigore anteriormente al 1o agosto 2009.

(113)

Per tener conto delle peculiarità degli scambi commerciali di prodotti del settore vitivinicolo tra l'Unione e alcuni paesi terzi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le deroghe alle norme in materia di etichettatura e presentazione per quanto concerne i prodotti da esportare qualora richiesto dal diritto del paese terzo in questione.

(114)

Per garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli obblighi degli zuccherifici e dei produttori di barbabietole da zucchero, continueranno ad essere necessari strumenti specifici anche dopo lo scadere del regime delle quote dello zucchero. È opportuno pertanto stabilire le disposizioni generali che disciplinano gli accordi scritti interprofessionali conclusi tra zuccherifici e bieticoltori.

(115)

La riforma del 2006 del regime dello zucchero ha introdotto cambiamenti profondi nel settore dello zucchero dell'Unione. Per consentire ai produttori di barbabietola da zucchero di portare a termine l'adeguamento alla nuova situazione del mercato e all'accresciuto orientamento al mercato, è opportuno prorogare l'attuale sistema di quote di zucchero fino alla sua abolizione alla fine della campagna di commercializzazione 2016/2017.

(116)

Al fine di tenere conto delle peculiarità del settore dello zucchero è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per aggiornare le definizioni tecniche concernenti il settore dello zucchero aggiornare le condizioni di acquisto delle barbabietole da zucchero stabilite dal presente regolamento e ulteriori norme in materia di determinazione del peso lordo, della tara, e del tenore di zucchero dello zucchero consegnato a un'impresa, e in materia di polpa di zucchero.

(117)

L'esperienza recente ha dimostrato che sono necessarie misure specifiche per assicurare un approvvigionamento sufficiente di zucchero al mercato dell'Unione per il periodo rimanente delle quote.

(118)

Per tener conto delle peculiarità del settore dello zucchero e garantire che gli interessi di tutte le parti siano debitamente presi in considerazione, nonché alla luce dell'esigenza di prevenire alterazioni del mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni di acquisto e i contratti di fornitura, per aggiornare le condizioni di acquisto delle barbabietole da zucchero stabilite dal presente regolamento e i criteri che le imprese produttrici di zucchero sono tenute ad applicare quando ripartiscono fra i venditori i quantitativi di barbabietole che devono essere coperti dai contratti di fornitura prima della semina;

(119)

Per tener conto dell'evoluzione tecnica è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo a un elenco dei prodotti per la fabbricazione dei quali possono essere utilizzati zucchero industriale, isoglucosio industriale o sciroppo di inulina industriale.

(120)

Per garantire che le imprese riconosciute che producono o trasformano zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina adempiano i propri obblighi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardanti la concessione e la revoca del riconoscimento di tali imprese, nonché i criteri per l'applicazione di sanzioni amministrative.

(121)

Per tener conto delle peculiarità del settore dello zucchero e garantire che gli interessi di tutte le parti siano debitamente presi in considerazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardanti il significato dei termini per il funzionamento del regime delle quote e le condizioni applicabili alle vendite alle regioni ultraperiferiche.

(122)

Affinché i produttori siano direttamente coinvolti nelle decisioni di riporto di determinati quantitativi di produzione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda il riporto di zucchero.

(123)

Per migliorare la gestione del potenziale viticolo, è necessario che gli Stati membri comunichino alla Commissione un inventario del loro rispettivo potenziale produttivo basato sullo schedario viticolo. Per incoraggiare gli Stati membri a effettuare tale comunicazione, è opportuno limitare il sostegno per le misure di ristrutturazione e riconversione agli Stati che hanno comunicato l'inventario.

(124)

Per agevolare la sorveglianza e la verifica del potenziale produttivo da parte degli Stati membri, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda il contenuto dello schedario viticolo e le esenzioni.

(125)

Per garantire un livello soddisfacente di tracciabilità dei prodotti, in particolare ai fini della protezione dei consumatori, è opportuno esigere che tutti i prodotti del settore vitivinicolo disciplinati dal presente regolamento che circolano nell'Unione siano scortati da un documento di accompagnamento.

(126)

Per agevolare i trasporti di prodotti vitivinicoli e la loro verifica da parte degli Stati membri, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda: l'adozione di disposizioni sul documento di accompagnamento e sul suo utilizzo; sulle condizioni alle quali il documento di accompagnamento è da considerarsi attestante una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta; l'obbligo di tenuta di un registro e relativo uso; l'indicazione precisa dei soggetti che hanno l'obbligo di tenuta di un registro e le esenzioni da detto obbligo, nonché le operazioni da inserire nel registro.

(127)

In assenza di una legislazione dell'Unione sui contratti scritti formalizzati, gli Stati membri possono, secondo il diritto nazionale in materia di contratti, rendere obbligatorio l'uso di contratti di questo tipo, purché sia rispettato il diritto dell'Unione e in particolare sia rispettato il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati. Vista la diversità delle situazioni esistenti nell'Unione e ai fini della sussidiarietà è opportuno che una decisione del genere spetti agli Stati membri. Tuttavia, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, per garantire che vi siano norme minime adeguate per questo tipo di contratti e per assicurare altresì il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati, è opportuno stabilire a livello unionale alcune condizioni di base per l'utilizzazione di tali contratti. Tutte queste condizioni di base dovrebbero essere liberamente negoziate. Poiché alcune cooperative lattiero-casearie potrebbero avere nei loro statuti disposizioni con effetto analogo, per semplicità è opportuno esentarle dall'obbligo di stipulare contratti. Per rafforzare l'efficacia di un sistema contrattuale così concepito, è opportuno che gli Stati membri decidano se esso debba applicarsi allo stesso modo quando la raccolta del latte presso gli agricoltori e la consegna ai trasformatori sono effettuate da intermediari.

(128)

Per garantire lo sviluppo sostenibile della produzione e assicurare così un tenore di vita equo ai produttori di latte, è opportuno rafforzarne il potere contrattuale nei confronti dei trasformatori, ai fini di una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera. Per conseguire tali obiettivi della PAC, è opportuno adottare una disposizione ai sensi dell'articolo 42 e dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, che consenta alle organizzazioni di produttori costituite da produttori di latte, o alle loro associazioni, di negoziare collettivamente con le latterie le condizioni contrattuali, in particolare il prezzo, per la totalità o per una parte della produzione di latte crudo dei loro membri. Per mantenere una concorrenza effettiva sul mercato lattiero-caseario, è opportuno che questa possibilità sia soggetta ad adeguati limiti quantitativi. Al fine di non pregiudicare l'efficace funzionamento delle cooperative, e per motivi di chiarezza, è opportuno precisare che, quando l'appartenenza di un agricoltore ad una cooperativa comporta un obbligo, con riguardo a tutta o parte della produzione di latte dell'agricoltore, di consegnare latte crudo, le cui condizioni sono definite negli statuti della cooperativa o nelle regole e nelle decisioni basate su di essi, tali condizioni non dovrebbero essere oggetto di trattativa attraverso un'organizzazione di produttori.

(129)

Vista l'importanza delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette, in particolare per le regioni rurali vulnerabili, al fine di garantire il valore aggiunto e mantenere la qualità, in particolare dei formaggi che beneficiano di denominazione di origine protetta e indicazioni geografiche protette, e in vista della futura scadenza del sistema delle quote latte, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare norme per regolare l'intera offerta di tale formaggio prodotto nella zona geografica delimitata su richiesta di un'organizzazione interprofessionale, di un'organizzazione di produttori o di un gruppo quale definito nel regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale richiesta dovrebbe essere sostenuta da un'ampia maggioranza di produttori di latte che rappresentino un'ampia maggioranza del volume del latte utilizzato per produrre tale formaggio e, nel caso delle organizzazioni interprofessionali e dei gruppi, da un'ampia maggioranza di produttori di formaggio che rappresentino un'ampia maggioranza della produzione di detto formaggio.

(130)

Per seguire l'andamento del mercato la Commissione ha bisogno di informazioni tempestive sui volumi di latte crudo consegnati. Pertanto, è opportuno introdurre le disposizioni necessarie per garantire che il primo acquirente comunichi periodicamente dette informazioni agli Stati membri e che lo Stato membro le notifichi di conseguenza alla Commissione.

(131)

Le organizzazioni di produttori e le loro associazioni possono svolgere un ruolo utile ai fini della concentrazione dell'offerta e del miglioramento della commercializzazione, della pianificazione e dell'adeguamento della produzione alla domanda, dell'ottimizzazione dei costi di produzione e della stabilizzazione dei prezzi alla produzione, dello svolgimento di ricerche, della promozione delle migliori pratiche e della fornitura di assistenza tecnica, della gestione dei sottoprodotti e degli strumenti di gestione del rischio a disposizione dei loro aderenti, contribuendo così al rafforzamento della posizione dei produttori nella filiera alimentare.

(132)

Le organizzazioni interprofessionali possono svolgere un ruolo importante facilitando il dialogo fra i diversi soggetti della filiera e promuovendo le migliori prassi e la trasparenza del mercato.

(133)

Le disposizioni vigenti in materia di definizione e riconoscimento delle organizzazioni di produttori, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali dovrebbero pertanto essere armonizzate, ottimizzate ed estese in modo che l'eventuale riconoscimento possa essere concesso, su richiesta, secondo statuti definiti conformemente al presente regolamento in taluni settori. In particolare, i criteri di riconoscimento e gli statuti delle organizzazioni di produttori dovrebbero garantire che tali organismi siano costituiti su iniziativa dei produttori e siano controllati in base a regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese.

(134)

Le disposizioni in vigore in vari settori, che rafforzano l'impatto delle organizzazioni di produttori, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali autorizzando gli Stati membri, a determinate condizioni, ad estendere determinate regole delle suddette organizzazioni agli operatori non aderenti, si sono rivelate efficaci e dovrebbero pertanto essere armonizzate, semplificate ed estese a tutti i settori.

(135)

È opportuno prevedere la possibilità di adottare misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, che possono contribuire a stabilizzare i mercati e ad assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata.

(136)

Per incoraggiare le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali a prendere iniziative atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione delle iniziative concernenti i ritiri dal mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda: misure per il miglioramento della qualità; misure dirette a promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione; misure intese ad agevolare la rilevazione dell'andamento dei prezzi di mercato; misure intese a consentire l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in base ai mezzi di produzione impiegati.

(137)

Per migliorare il funzionamento del mercato dei vini, è opportuno che gli Stati membri possano applicare le decisioni adottate dalle organizzazioni interprofessionali. Tuttavia, dalla portata di queste decisioni dovrebbero essere escluse le pratiche in grado di creare distorsioni della concorrenza.

(138)

L'uso di contratti scritti formalizzati, oggetto di disposizioni distinte nel settore del latte, può anche contribuire a rafforzare la responsabilità degli operatori in altri settori e accrescere la loro consapevolezza della necessità di tenere meglio conto dei segnali del mercato, di migliorare la trasmissione dei prezzi e di adeguare l'offerta alla domanda nonché di contribuire a evitare determinate pratiche commerciali sleali. In mancanza di una normativa dell'Unione relativa a tali contratti, gli Stati membri possono, secondo il diritto contrattuale nazionale, decidere di rendere obbligatorio l'uso di contratti di questo tipo, purché sia rispettato il diritto dell'Unione e, in particolare, sia rispettato il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati.

(139)

Per garantire lo sviluppo sostenibile della produzione e quindi un equo tenore di vita ai produttori dei settori delle carni bovine e dell'olio d'oliva nonché ai produttori di taluni seminativi, è opportuno rafforzarne il potere contrattuale nei confronti degli operatori a valle, ai fini di una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera. Per conseguire questi obiettivi della PAC, le organizzazioni di produttori riconosciute dovrebbero poter negoziare, nel rispetto di limiti quantitativi, le condizioni dei contratti di fornitura, compresi i prezzi, per la produzione di alcuni o tutti i loro aderenti, purché tali organizzazioni perseguano uno o più dei seguenti obiettivi: concentrare l'offerta, immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti e ottimizzare i costi di produzione, purché il perseguimento di tali obiettivi conduca all'integrazione delle attività e sia probabile che tale integrazione generi significativi guadagni in termini di efficienza cosicché l'insieme delle attività dell'organizzazione di produttori contribuisca al conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 TFUE. Ciò potrebbe essere realizzato a condizione che l'organizzazione di produttori svolga talune attività specifiche e che tali attività siano significative in termini di volume della produzione in questione nonché in termini di costo di produzione e di immissione del prodotto sul mercato.

(140)

Al fine di garantire il valore aggiunto e mantenere la qualità, in particolare, del prosciutto salato che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, nel rispetto di condizioni rigorose, ad applicare norme per regolare l'offerta di tale prosciutto salato, purché tali norme siano sostenute da un'ampia maggioranza dei suoi produttori e, se del caso, dai suinicoltori della zona geografica relativa a tale prosciutto.

(141)

L'obbligo di registrazione di tutti i contratti di fornitura del luppolo prodotto nell'Unione è oneroso e dovrebbe essere soppresso.

(142)

Per garantire la precisa definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali, in modo da contribuire all'efficacia delle loro attività senza imporre indebiti oneri amministrativi e senza ledere il principio della libertà di associazione, in particolare nei confronti dei non aderenti a tali organizzazioni, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti recanti disposizioni per quanto riguarda:

regole concernenti le finalità specifiche che possono, devono o non devono essere perseguite da tali organizzazioni e associazioni e, ove applicabile, dovrebbero essere aggiunte a quelle previste nel presente regolamento; lo statuto di tali organizzazioni e associazioni, lo statuto delle organizzazioni diverse dalle organizzazioni di produttori, le condizioni specifiche applicabili agli statuti delle organizzazioni di produttori in alcuni settori, compresi le deroghe, la struttura, il periodo di adesione, le dimensioni, le modalità di rendicontazione democratica e le attività di tali organizzazioni e associazioni nonché gli effetti delle fusioni; le condizioni per il riconoscimento, la revoca e la sospensione del riconoscimento, gli effetti che ne derivano, nonché i requisiti per l'adozione di misure correttive in caso di mancato rispetto dei criteri di riconoscimento;

le organizzazioni e le associazioni transnazionali e le norme relative all'assistenza amministrativa prestata nei casi di cooperazione transnazionale; i settori soggetti ad autorizzazione degli Stati membri per l'esternalizzazione, le condizioni per l'esternalizzazione e la natura delle attività che possono essere esternalizzate nonché la messa a disposizione di mezzi tecnici da parte delle organizzazioni o delle associazioni; la base di calcolo del volume minimo o del valore minimo di produzione commercializzabile da parte delle organizzazioni e delle associazioni; le norme relative al calcolo del volume di latte crudo oggetto delle trattative condotte da un'organizzazione di produttori, l'ammissione di membri che non sono produttori nel caso delle organizzazioni di produttori o che non sono organizzazioni di produttori nel caso di associazioni di organizzazioni di produttori;

l'estensione di determinate regole delle organizzazioni ai non aderenti e il pagamento obbligatorio della quota associativa da parte dei non aderenti, compresi l'uso e l'assegnazione di tale pagamento da parte di dette organizzazioni e un elenco di norme di produzione più rigorose che possono essere estese, altri requisiti in materia di rappresentatività, di circoscrizione economica, compreso l'esame della loro definizione da parte della Commissione, i periodi minimi durante i quali le regole dovrebbero essere in vigore prima di essere estese, le persone o le organizzazioni alle quali possono essere applicate le regole o i contributi obbligatori, e i casi in cui la Commissione può richiedere che l'estensione delle regole o il pagamento di contributi obbligatori sia rifiutato o revocato.

(143)

Controllare i flussi commerciali è, principalmente, una questione di gestione che andrebbe trattata in modo flessibile. Nel decidere i requisiti connessi ai titoli è opportuno stabilire se i titoli siano necessari ai fini della gestione del relativo mercato e, in particolare, ai fini del monitoraggio delle importazioni o delle esportazioni dei prodotti considerati.

(144)

Per tener conto degli obblighi internazionali dell'Unione e delle norme dell'Unione applicabili in campo sociale, ambientale e di benessere degli animali, della necessità di monitorare l'andamento degli scambi e del mercato e delle importazioni o delle esportazioni, della necessità di assicurare un'adeguata gestione del mercato e di ridurre gli oneri amministrativi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la fissazione dell'elenco dei prodotti soggetti alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione e dei casi e delle situazioni in cui non è necessaria la presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.

(145)

Per fornire ulteriori elementi del regime dei titoli di importazione o di esportazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti recanti disposizioni per quanto riguarda: i diritti e gli obblighi connessi al titolo, i suoi effetti giuridici e i casi in cui si applica una tolleranza riguardo all'obbligo di importare o di esportare il quantitativo indicato nel titolo o, se l'origine deve essere indicata, la subordinazione del rilascio di un titolo di importazione o dell'immissione in libera pratica alla presentazione di un documento, emesso da un paese terzo o da un organismo, che attesti, tra l'altro, l'origine, l'autenticità e le caratteristiche qualitative dei prodotti; il trasferimento dei titoli oppure le restrizioni alla trasferibilità dei titoli; le condizioni aggiuntive per i titoli di importazione per la canapa e il principio dell'assistenza amministrativa tra gli Stati membri per prevenire o gestire i casi di frode e le irregolarità; i casi e le situazioni in cui non è necessaria la costituzione di una cauzione a garanzia dell'importazione o dell'esportazione dei prodotti durante il periodo di validità del titolo.

(146)

Gli elementi essenziali dei dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli in virtù di accordi nell'ambito dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) e di accordi bilaterali sono fissati nella tariffa doganale comune. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare misure per il calcolo dettagliato dei dazi all'importazione in conformità ai suddetti elementi essenziali.

(147)

Per taluni prodotti dovrebbe essere mantenuto il regime del prezzo di entrata. Per garantire l'efficienza di tale regime è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la verifica della veridicità del prezzo dichiarato di una partita mediante un valore all'importazione forfettario e per disporre le condizioni in cui è obbligatoria la costituzione di una cauzione.

(148)

Per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato dell'Unione che potrebbero conseguire alle importazioni di taluni prodotti agricoli, è opportuno subordinare l'importazione di tali prodotti al pagamento di un dazio addizionale, se ricorrono determinate condizioni.

(149)

Se ricorrono determinate condizioni, è opportuno aprire e gestire i contingenti tariffari di importazione risultanti da accordi internazionali conclusi in conformità con il TFUE o da altri atti giuridici dell'Unione. Nel caso dei contingenti tariffari di importazione, il metodo di gestione adottato dovrebbe tenere adeguatamente conto del fabbisogno di approvvigionamento del mercato di produzione, trasformazione e consumo, attuale ed emergente, dell'Unione in termini di competitività, certezza e continuità dell'approvvigionamento e della necessità di salvaguardare l'equilibrio del mercato.

(150)

Al fine di assolvere gli impegni contenuti negli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round in merito ai contingenti tariffari di importazione in Spagna di 2 000 000 di tonnellate di granturco e di 300 000 tonnellate di sorgo e dei contingenti tariffari di importazione in Portogallo di 500 000 tonnellate di granturco, dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adottare taluni atti che stabiliscano le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari nonché, eventualmente, al magazzinaggio da parte degli organismi pubblici dei quantitativi importati dagli organismi pagatori degli Stati membri in questione.

(151)

Per garantire pari condizioni di accesso ai quantitativi disponibili e la parità di trattamento degli operatori nell'ambito del contingente tariffario, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per: determinare le condizioni e i requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare per presentare una domanda di accesso al contingente tariffario; definire norme applicabili al trasferimento di diritti tra operatori e, se necessario, le limitazioni applicabili ai trasferimenti nell'ambito della gestione dei contingenti tariffari; subordinare la partecipazione al contingente tariffario alla costituzione di una cauzione; prevedere, se necessario, caratteristiche specifiche, condizioni o restrizioni applicabili al contingente tariffario previste da un accordo internazionale o in un altro atto.

(152)

In alcuni casi i prodotti agricoli possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo, a condizione che soddisfino determinate specifiche e/o condizioni di prezzo. Ai fini della corretta applicazione di tale regime, è necessaria una collaborazione amministrativa tra le autorità del paese terzo importatore e l'Unione. A questo scopo, i prodotti dovrebbero essere scortati da un certificato rilasciato nell'Unione.

(153)

Per garantire che i prodotti esportati possano beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo se sono rispettate talune condizioni, a norma degli accordi internazionali conclusi dall'Unione in forza del TFUE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per fare obbligo alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare, su richiesta e dopo aver effettuato gli opportuni controlli, un documento attestante che tali condizioni sono soddisfatte.

(154)

Per evitare che coltivazioni illecite perturbino il mercato della canapa destinata alla produzione di fibre, è necessario che il presente regolamento preveda un controllo delle importazioni di canapa e di semi di canapa, in modo da assicurare che tali prodotti offrano determinate garanzie quanto al loro tenore di tetraidrocannabinolo. Inoltre, l'importazione di semi di canapa destinati a usi diversi dalla semina dovrebbe continuare ad essere soggetta a un regime di controllo che preveda l'autorizzazione degli importatori interessati.

(155)

Nell’insieme dell'Unione viene perseguita una politica di qualità nel settore del luppolo. Riguardo ai prodotti importati, dovrebbero essere inserite nel presente regolamento le disposizioni che assicurano che siano importati soltanto prodotti rispondenti a caratteristiche qualitative minime equivalenti. Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo ai casi in cui non dovrebbero applicarsi gli obblighi connessi all'attestato di equivalenza e all'etichettatura dell'imballaggio.

(156)

L'Unione ha concluso con i paesi terzi vari accordi in materia di accesso preferenziale al mercato, che permettono a questi paesi di esportare zucchero di canna nell'Unione a condizioni di favore. Le relative disposizioni sulla valutazione del fabbisogno di zucchero destinato alla raffinazione e la riserva a talune condizioni dei titoli di importazione alle raffinerie specializzate che trattano ingenti quantità di zucchero di canna greggio importato, e che sono considerate raffinerie a tempo pieno nell'Unione, dovrebbero essere mantenute per un certo periodo. Per garantire che lo zucchero importato venga raffinato conformemente a tali requisiti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'impiego di definizioni per il funzionamento del regime di importazione; alle condizioni e ai requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare per presentare una domanda di titolo di importazione, compresa la costituzione di una cauzione, e norme sulle sanzioni amministrative da applicare.

(157)

Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare ad ogni altra misura di protezione alle frontiere esterne dell'Unione. In circostanze eccezionali il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali potrebbe rivelarsi inadeguato. In una simile evenienza, per non lasciare il mercato dell'Unione indifeso contro le turbative che rischiano di derivarne, è opportuno che l'Unione possa prendere rapidamente tutte le misure necessarie, che dovrebbero essere conformi agli impegni internazionali da essa assunti.

(158)

È opportuno consentire la sospensione del ricorso ai regimi di perfezionamento attivo o passivo se il mercato dell'Unione subisce o rischia di subire perturbazioni a causa di tali regimi.

(159)

È opportuno che le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi sulla base della differenza tra i prezzi praticati nell'Unione e quelli praticati sul mercato mondiale, ed entro i limiti degli impegni assunti in sede di OMC, siano mantenute come misura applicabile ad alcuni prodotti ai quali si applica il presente regolamento qualora le condizioni del mercato interno rientrino tra quelle descritte per giustificare le misure eccezionali. Le esportazioni sovvenzionate dovrebbero essere sottoposte a limiti espressi in valore e in quantità e, fatta salva l'applicazione di misure eccezionali, la restituzione a disposizione dovrebbe essere pari a zero.

(160)

È opportuno garantire il rispetto dei limiti espressi in valore, in sede di fissazione delle restituzioni all'esportazione, mediante il controllo dei pagamenti nel quadro della normativa del Fondo europeo agricolo di garanzia. Il controllo dovrebbe essere agevolato dall'obbligo di fissare in anticipo le restituzioni all'esportazione, prevedendo la possibilità, in caso di restituzioni differenziate, di modificare la destinazione specifica all'interno di una zona geografica cui si applica un'aliquota unica di restituzione all'esportazione. In caso di cambiamento di destinazione, è necessario che sia versata la restituzione all'esportazione applicabile per la destinazione effettiva, entro i limiti dell'importo applicabile per la destinazione prefissata.

(161)

È opportuno garantire il rispetto dei limiti espressi in quantità mediante un sistema di monitoraggio affidabile ed efficace. A tale scopo, è opportuno subordinare la concessione delle restituzioni all'esportazione alla presentazione di un titolo di esportazione. Le restituzioni all'esportazione dovrebbero essere concesse entro i limiti delle disponibilità, in funzione della particolare situazione di ciascuno dei prodotti considerati. Eventuali deroghe a tale regola potrebbero essere ammesse solo per i prodotti trasformati non compresi nell'allegato I dei trattati, ai quali non si applicano limiti espressi in volume. È inoltre opportuno prevedere una deroga all'obbligo di osservanza rigorosa delle regole di gestione nei casi in cui le esportazioni che beneficiano di restituzione non rischiano di superare i limiti quantitativi fissati.

(162)

In caso di esportazione di bovini vivi, la concessione e il pagamento delle restituzioni all'esportazione dovrebbero essere subordinati al rispetto della normativa dell'Unione relativa al benessere degli animali, con particolare riguardo alla protezione degli animali durante il trasporto.

(163)

Per garantire il corretto funzionamento del sistema delle restituzioni all'esportazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'obbligo di costituire una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli obblighi degli operatori.

(164)

Per ridurre al minimo gli adempimenti amministrativi a carico degli operatori e delle autorità è opportuno delegare alla Commissione il potere di fissare soglie al di sotto delle quali può non essere obbligatorio il rilascio o la presentazione di un titolo di esportazione, per la fissazione delle destinazioni o delle operazioni per le quali può essere giustificata l'esenzione dall'obbligo di presentazione di un titolo di esportazione e per autorizzare il rilascio a posteriori dei titoli di esportazione in casi giustificati.

(165)

Allo scopo di affrontare situazioni pratiche che giustificano l'ammissibilità totale o parziale al beneficio di restituzioni all'esportazione e per aiutare gli operatori a superare il periodo intercorrente tra la domanda di restituzione all'esportazione e l'effettivo pagamento della medesima, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le disposizioni per quanto riguarda: la fissazione di un'altra data per la restituzione; il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione, comprese le condizioni per la costituzione e lo svincolo della cauzione; le prove aggiuntive in caso di dubbi sulla reale destinazione dei prodotti, e la possibilità di reimportazione nel territorio doganale dell'Unione; le destinazioni considerate esportazioni fuori dall'Unione e l'ammissione di destinazioni situate all'interno del territorio doganale dell'Unione al beneficio di una restituzione.

(166)

Per garantire la parità di accesso alle restituzioni all'esportazione per gli esportatori dei prodotti compresi nell'allegato I dei trattati e dei prodotti trasformati a partire dai medesimi è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda determinate norme applicabili ai prodotti agricoli esportati sotto forma di prodotti trasformati.

(167)

Per garantire che i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione siano esportati fuori del territorio doganale dell'Unione, evitare il loro rientro in tale territorio e ridurre al minimo gli adempimenti amministrativi degli operatori che, in caso di concessione di restituzioni differenziate, devono produrre ed esibire la prova che i prodotti hanno raggiunto il paese di destinazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti recanti disposizioni per quanto riguarda: il termine entro il quale deve essere portata a termine l'uscita dal territorio doganale dell'Unione, compreso il periodo di reintroduzione temporanea; la trasformazione che possono subire i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione in tale periodo; la prova di arrivo a destinazione al fine di avere diritto alle restituzioni differenziate; le soglie di restituzione e le condizioni alle quali gli esportatori possono essere esonerati dalla presentazione della prova suddetta; e le condizioni di riconoscimento della prova dell'arrivo a destinazione, fornita da soggetti terzi indipendenti, ove si applichino le restituzioni differenziate.

(168)

Per incoraggiare gli esportatori a rispettare le condizioni di benessere degli animali e permettere alle autorità competenti di verificare la correttezza della spesa per le restituzioni all'esportazione soggette al rispetto delle norme in materia di benessere degli animali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni di benessere degli animali al di fuori del territorio doganale dell'Unione, che comprendono anche il ricorso a parti terze indipendenti.

(169)

Per tener conto delle peculiarità dei diversi settori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda i requisiti e le condizioni specifiche per gli operatori e per i prodotti ammissibili al beneficio di restituzioni all'esportazione nonché la fissazione di coefficienti ai fini del calcolo delle restituzioni all'esportazione tenendo conto del processo di invecchiamento di talune bevande alcoliche ottenute dai cereali.

(170)

I prezzi minimi all'esportazione di bulbi da fiore non sono più utili e dovrebbero essere aboliti.

(171)

Ai sensi dell'articolo 42 TFUE, le disposizioni del capo del TFUE relativo alle regole di concorrenza si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dalla legislazione dell'Unione, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE.

(172)

Date le peculiarità del settore agricolo e la sua dipendenza dal corretto funzionamento dell'intera catena di approvvigionamento alimentare, compresa l'efficace applicazione delle norme sulla concorrenza in tutti i settori correlati nell'insieme della filiera alimentare, che può essere altamente concentrata, è opportuno dedicare particolare attenzione all'applicazione delle norme sull'applicazione delle regole in materia di concorrenza di cui all'articolo 42 TFUE. A tal fine, è necessaria una stretta cooperazione tra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Inoltre, gli orientamenti adottati, se del caso, dalla Commissione costituiscono uno strumento adeguato per fornire una guida alle imprese e alle altre parti interessate.

(173)

È opportuno prevedere che le regole di concorrenza relative agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 101 TFUE, nonché all'abuso di posizione dominante, si applichino alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli purché la loro applicazione non comprometta il conseguimento degli obiettivi della PAC.

(174)

È opportuno autorizzare un approccio particolare nel caso delle organizzazioni di produttori o delle loro associazioni il cui fine specifico è la produzione o la commercializzazione in comune di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni, salvo che tale azione comune escluda la concorrenza o pregiudichi la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 39 TFUE.

(175)

Fatta salva la regolazione dell'offerta di taluni prodotti, quali il formaggio e il prosciutto che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, ovvero il vino, che è disciplinato da una serie di norme specifiche, è opportuno adottare un approccio particolare riguardo a talune attività delle organizzazioni interprofessionali, a condizione che non causino una compartimentazione dei mercati, che non nocciano al buon funzionamento dell'OCM, che non abbiano effetti distorsivi e non eliminino la concorrenza, che non comportino la fissazione di prezzi o quote e che non creino discriminazioni.

(176)

La concessione di aiuti nazionali ostacolerebbe il corretto funzionamento del mercato interno. È pertanto opportuno che ai prodotti agricoli si applichino, in via generale, le disposizioni del TFUE in materia di aiuti di Stato. Ciònonostante, in alcune circostanze dovrebbero essere ammesse deroghe. In caso di esistenza di tali deroghe, è opportuno che la Commissione sia in grado di compilare un elenco degli aiuti di Stato esistenti, nuovi o proposti, in modo da rivolgere osservazioni pertinenti e proporre misure appropriate agli Stati membri.

(177)

Le disposizioni relative al premio per l'estirpazione e alcune misure previste dai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo non dovrebbero, di per sé, precludere la concessione di pagamenti nazionali per gli stessi fini.

(178)

Considerata la particolare situazione economica del settore della produzione e della commercializzazione di renne e di prodotti derivati, è opportuno che la Svezia e la Finlandia continuino a concedere pagamenti nazionali in questo settore.

(179)

In Finlandia la bieticoltura è soggetta a particolari condizioni geografiche e climatiche che incidono negativamente sul settore in aggiunta agli effetti generali della riforma dello zucchero. È pertanto opportuno autorizzare in via permanente tale Stato membro ad accordare pagamenti nazionali ai propri produttori di barbabietole da zucchero.

(180)

Gli Stati membri dovrebbero poter concedere pagamenti nazionali ai fini del cofinanziamento delle misure per l'apicoltura previste dal presente regolamento e della protezione delle aziende apicole sfavorite da condizioni strutturali o naturali o secondo le condizioni dei programmi di sviluppo economico, ad eccezione dei pagamenti nazionali a favore della produzione o del commercio.

(181)

Gli Stati membri che partecipano ai programmi destinati a migliorare l'accesso ai prodotti alimentari per i bambini dovrebbero potere concedere, a integrazione dell'aiuto unionale, aiuti nazionali per la fornitura dei prodotti e per taluni costi correlati.

(182)

Per far fronte a casi giustificati di crisi anche dopo la fine del periodo transitorio, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di concedere pagamenti nazionali per la distillazione di crisi entro un massimale di bilancio complessivo pari al 15 % del valore della relativa dotazione annuale per i rispettivi programmi di sostegno nazionali. Questi pagamenti nazionali dovrebbero essere comunicati alla Commissione e approvati prima della loro concessione.

(183)

È opportuno autorizzare gli Stati membri a mantenere i pagamenti nazionali per la frutta a guscio, quali previsti attualmente dall'articolo 120 del regolamento (CE) n. 73/2009 per temperare gli effetti del disaccoppiamento del vecchio regime di aiuto dell'Unione per la frutta a guscio. Poiché il succitato regolamento sarà abrogato, per fini di chiarezza è opportuno che tali pagamenti nazionali siano previsti dal presente regolamento.

(184)

Dovrebbero essere previste misure speciali di intervento per contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa dei mercati. È necessario definire la portata di tali misure.

(185)

Per contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa sui mercati causate da aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interno o esterno o da altri eventi e circostanze che provocano o minacciano in maniera significativa di provocare turbative del mercato, laddove la situazione o i suoi effetti sul mercato sembrano destinati a perdurare o a peggiorare, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'adozione delle misure necessarie per far fronte a tale situazione del mercato pur nel rispetto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi internazionali e a condizione che le altre misure previste dal presente regolamento appaiano insufficienti, comprese misure per ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento, o per prevedere restituzioni all'esportazione, oppure per sospendere i dazi all'importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi o periodi, a seconda delle necessità.

(186)

Le restrizioni alla libera circolazione risultanti dall'applicazione di misure destinate a impedire la propagazione delle malattie degli animali possono provocare difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri. L'esperienza dimostra che gravi turbative del mercato, come un calo considerevole del consumo o dei prezzi, possono essere direttamente imputabili ad una perdita di fiducia dei consumatori a causa dell'esistenza di rischi per la salute pubblica o per la salute degli animali o delle piante. Alla luce dell'esperienza è opportuno estendere ai prodotti vegetali le misure destinate a far fronte alla perdita di fiducia dei consumatori.

(187)

Le misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine, dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, ovine e caprine, delle uova e delle carni di pollame dovrebbero essere direttamente correlate a provvedimenti sanitari e veterinari destinati ad impedire la propagazione di malattie. Per evitare gravi turbative sui mercati, esse dovrebbero essere adottate su richiesta degli Stati membri.

(188)

Per reagire efficacemente a circostanze eccezionali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per estendere l'elenco di prodotti di cui al presente regolamento con riguardo ai quali possono essere adottate misure eccezionali di sostegno.

(189)

È opportuno autorizzare la Commissione ad adottare le misure necessarie per risolvere problemi specifici in caso di emergenza.

(190)

Contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa sui mercati può essere particolarmente importante nel settore del latte. Analogamente, possono emergere problemi specifici in caso di emergenza. È pertanto necessario sottolineare che l'adozione da parte della Commissione delle misure summenzionate in caso di turbativa sui mercati, compresi gli squilibri sui mercati, ovvero quelle necessarie a risolvere problemi specifici in caso di emergenza, possono riguardare in particolare il settore del latte.

(191)

Per rispondere a periodi di grave squilibrio sui mercati, quali misure eccezionali possono risultare appropriate, per stabilizzare i settori interessati, categorie specifiche di azioni collettive a cura di operatori privati, soggette a garanzie, limiti e condizioni precisi. Nel caso in cui tali azioni possano rientrare nell'ambito dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, la Commissione dovrebbe essere in grado di prevedere una deroga limitata nel tempo. Tuttavia, tali azioni dovrebbero essere complementari all'azione dell'Unione nel quadro dell'intervento pubblico e dell'ammasso privato o di misure eccezionali previste dal presente regolamento e non dovrebbero compromettere il funzionamento del mercato unico.

(192)

Dovrebbe essere possibile esigere dalle imprese, dagli Stati membri o dai paesi terzi di presentare comunicazioni ai fini dell'applicazione del presente regolamento, del monitoraggio, dell'analisi e della gestione del mercato dei prodotti agricoli, per garantire la trasparenza del mercato e il corretto funzionamento delle misure della PAC, eseguire verifiche, controlli, monitoraggi, valutazioni e audit delle misure della PAC e ai fini della conformità ai requisiti stabiliti negli accordi internazionali, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi. Per garantire un approccio armonizzato, razionalizzato e semplificato, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare tutte le misure necessarie in materia di comunicazioni. Nel farlo la Commissione dovrebbe tener conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati.

(193)

Per garantire l'integrità dei sistemi di informazione e l'autenticità e leggibilità dei documenti e dei dati associati trasmessi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la natura e il tipo delle informazioni da trasmettere, le categorie di dati da trattare e i periodi massimi di conservazione; la finalità del trattamento, in particolare in caso di pubblicazione di tali dati e di trasferimento a paesi terzi; i diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili e le condizioni di pubblicazione delle informazioni.

(194)

È opportuno applicare il diritto dell'Unione relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(195)

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere in data 14 dicembre 2011 (12).

(196)

Il trasferimento di fondi dalla riserva per le crisi nel settore agricolo dovrebbe avvenire alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e al 17 dicembre 2013 punto 22 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (13) ed è opportuno chiarire che il presente regolamento è l'atto di base applicabile.

(197)

Per garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 a quelli previsti dal presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'adozione delle misure necessarie, in particolare quelle necessarie per proteggere i diritti acquisiti e le aspettative legittime delle imprese.

(198)

Il ricorso alla procedura d'urgenza nell'adozione di atti delegati a norma del presente regolamento dovrebbe essere limitato a casi eccezionali in cui ragioni imperative di urgenza lo esigano per contrastare effettivamente ed efficacemente le minacce di turbativa del mercato o le turbative in atto. È opportuno che la scelta della procedura d'urgenza sia giustificata e siano specificati i casi in cui è opportuno seguire tale procedura.

(199)

Alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione. al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

(200)

Per l'adozione degli atti di esecuzione del presente regolamento è opportuno applicare la procedura di esame perché si tratta di atti che riguardano la PAC, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 182/2011. Tuttavia, si dovrebbe ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione degli atti di esecuzione del presente regolamento in materia di concorrenza, poiché per l'adozione di atti di esecuzione nel settore del diritto della concorrenza si ricorre in generale alla procedura consultiva.

(201)

La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili relativi all'adozione, alla modifica o alla revoca di misure di salvaguardia dell'Unione che sospendano il ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo al fine, se necessario, di reagire immediatamente alla situazione del mercato e di risolvere problemi specifici in casi di emergenza che necessitano di una immediata trattazione qualora, in casi debitamente giustificati, sussistano imperativi motivi di urgenza.

(202)

In merito a determinate misure previste dal presente regolamento che richiedono un'azione rapida o che consistono nella semplice applicazione di disposizioni generali a situazioni particolari senza l'esercizio di un potere discrezionale, la Commissione dovrebbe essere abilitata ad adottare atti di esecuzione senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011.

(203)

La Commissione dovrebbe essere altresì abilitata a svolgere alcune funzioni amministrative o di gestione che non implicano l'adozione di atti delegati o di atti di esecuzione.

(204)

Il presente regolamento dovrebbe prevedere talune norme specifiche per la Croazia conformemente al relativo atto di adesione (15).

(205)

A norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 una serie di misure settoriali verranno a scadenza entro un periodo ragionevole successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Dopo l'abrogazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 è necessario continuare ad applicare le corrispondenti disposizioni fino allo scadere dei regimi in parola.

(206)

Il regolamento (CEE) n. 922/72 del Consiglio (16), relativo all'aiuto per i bachi da seta per la campagna di allevamento 1972/1973, è ormai obsoleto; il regolamento (CEE) n. 234/79, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune, è superata dal presente regolamento; il regolamento (CE) n. 1601/96 del Consiglio (17), relativo all'aiuto ai produttori nel settore del luppolo per il raccolto 1995 è una misura temporanea che per sua natura è ormai obsoleta. Il regolamento (CE) n. 1037/2001 del Consiglio (18), che autorizza l'offerta e la consegna per di taluni vini importati, è stato superato dalle disposizioni dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino, adottato con la decisione 2006/232/CE del Consiglio (19), ed è pertanto obsoleto. A fini di chiarezza e di certezza del diritto è necessario abrogare tali regolamenti.

(207)

Talune disposizioni applicabili al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare quelle riguardanti rapporti contrattuali e negoziati, la regolazione dell'offerta di formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, dichiarazioni dei primi acquirenti, organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali, sono entrate in vigore di recente e continuano ad essere giustificate dall'attuale situazione economica del mercato lattiero-caseario e dalla struttura della filiera di approvvigionamento. È pertanto opportuno che siano a applicate a tale settore per un periodo sufficientemente lungo (sia prima che dopo l'abolizione delle quote latte) perché possano produrre pienamente i loro effetti. Tuttavia, è opportuno che dette disposizioni siano di natura temporanea e soggette a riesame. È opportuno che la Commissione adotti e presenti, il primo entro il 30 giugno 2014 ed il secondo entro il 31 dicembre 2018, relazioni sull'andamento del mercato del latte che contemplino, in particolare, i possibili incentivi destinati a incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione in comune,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ossia di tutti i prodotti elencati nell'allegato I dei trattati, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura come definiti negli atti normativi dell'Unione relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

2.   I prodotti agricoli definiti al paragrafo 1 si suddividono nei seguenti settori, elencati nelle rispettive parti dell'allegato I:

a)

cereali, parte I;

b)

riso, parte II;

c)

zucchero, parte III;

d)

foraggi essiccati, parte IV;

e)

sementi, parte V;

f)

luppolo, parte VI;

g)

olio di oliva e olive da tavola, parte VII;

h)

lino e canapa, parte VIII;

i)

prodotti ortofrutticoli, parte IX;

j)

prodotti ortofrutticoli trasformati, parte X;

k)

banane, parte XI;

l)

settore vitivinicolo, parte XII;

m)

piante vive e prodotti della floricoltura, bulbi, radici e affini, fiori recisi e fogliame ornamentale, parte XIII;

n)

tabacco, parte XIV;

o)

carni bovine, parte XV;

p)

latte e prodotti lattiero-caseari, parte XVI;

q)

carni suine, parte XVII;

r)

carni ovine e caprine, parte XVIII;

s)

uova, parte XIX;

t)

carni di pollame, parte XX;

u)

alcole etilico di origine agricola, parte XXI;

v)

prodotti dell'apicoltura, parte XXII;

w)

bachi da seta, parte XXIII;

x)

altri prodotti, parte XXIV.

Articolo 2

Disposizioni generali della politica agricola comune (PAC)

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 e le disposizioni adottate a norma dello stesso si applicano alle misure previste dal presente regolamento.

Articolo 3

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'allegato II relative a determinati settori.

2.   Le definizioni di cui all'allegato II, parte II, sezione B, si applicano esclusivamente fino alla fine della campagna di commercializzazione per lo zucchero 2016/2017.

3.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni fissate dal regolamento (UE) n. 1306/2013 dal regolamento (UE) n. 1307/2013del Parlamento europeo e del Consiglio (20) e dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), salvo disposizione contraria del presente regolamento.

4.   Per tener conto delle peculiarità del settore del riso, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità 227 intesi a modificare le definizioni nel settore del riso fissate nell'allegato II, parte I, nella misura necessaria per aggiornare le definizioni alla luce degli sviluppi del mercato.

5.   Ai fini del presente regolamento:

a)

per "regioni meno sviluppate" si intendono le regioni definite all'articolo 90, paragrafo 2, primo comma lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (22).

b)

per "condizioni climatiche avverse assimilabili a una calamità naturale" si intendono condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità, che distruggano più del 30 % della produzione media annua di un dato agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.

Articolo 4

Adattamenti della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli

Ove necessario per tenere conto di modifiche della nomenclatura combinata, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi ad adattare la designazione dei prodotti e i riferimenti nel presente regolamento alle voci e sottovoci della nomenclatura combinata.

Articolo 5

Tassi di conversione del riso

La Commissione può adottare atti di esecuzione:

a)

che fissino i tassi di conversione del riso nelle varie fasi di lavorazione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti;

b)

che adottino tutte le misure necessarie all'applicazione dei tassi di conversione del riso.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 6

Campagne di commercializzazione

Sono fissate le seguenti campagne di commercializzazione:

a)

dal 1o gennaio al 31 dicembre nel settore degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane;

b)

dal 1o aprile al 31 marzo dell'anno successivo, nel settore dei foraggi essiccati e della bachicoltura;

c)

dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno successivo:

i)

nel settore dei cereali;

ii)

nel settore delle sementi;

iii)

nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

iv)

nel settore del lino e della canapa;

v)

nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

d)

dal 1o agosto al 31 luglio dell'anno successivo nel settore vitivinicolo;

e)

dal 1o settembre al 31 agosto dell'anno successivo nel settore del riso;

f)

dal 1o ottobre al 30 settembre dell'anno successivo nel settore dello zucchero.

Articolo 7

Soglie di riferimento

1.   Sono fissate le seguenti soglie di riferimento:

a)

nel settore dei cereali, 101,31 EUR/t riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;

b)

per il risone, 150 EUR/t per la qualità tipo definita nell'allegato III, parte A, riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;

c)

per lo zucchero sfuso della qualità tipo definita nell'allegato III, parte B, franco fabbrica:

i)

per lo zucchero bianco: 404,4 EUR/t;

ii)

per lo zucchero greggio, 335,2 EUR/t;

d)

nel settore delle carni bovine, 2 224 EUR/t per le carcasse di bovini maschi della classe di conformazione R3 quale stabilita dalla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini di età non inferiore a otto mesi di cui all'allegato IV, parte A;

e)

nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari:

i)

246,39 EUR/100 kg per il burro;

ii)

169,80 EUR/100 kg per il latte scremato in polvere;

f)

nel settore delle carni suine, 1 509,39 EUR/t per le carcasse di suino della qualità tipo definita in termini di peso e tenore di carne magra in conformità alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di suini di cui all'allegato IV, parte B, come segue:

i)

carcasse di peso pari o superiore a 60 kg e inferiore a 120 kg: classe E;

ii)

carcasse di peso pari o superiore a 120 kg e inferiore a 180 kg: classe R.

g)

nel settore dell'olio di oliva:

i)

1 779 EUR/t per l'olio di oliva extra vergine;

ii)

1 710 EUR/t per l'olio di oliva vergine;

iii)

1 524 EUR/t per l'olio di oliva lampante avente due gradi di acidità libera; questo importo è ridotto di 36,70 EUR/t per ciascun grado di acidità in più.

2.   Le soglie di riferimento fissate al paragrafo 1 sono soggette a revisione da parte della Commissione, tenendo conto di criteri oggettivi, in particolare le evoluzioni della produzione, dei costi di produzione (in particolare i costi dei mezzi di produzione) e del mercato. Ove necessario, le soglie di riferimento sono aggiornate secondo la procedura legislativa ordinaria in base all'andamento della produzione e dei mercati.

PARTE II

MERCATO INTERNO

TITOLO I

INTERVENTO SUL MERCATO

CAPO I

Intervento pubblico e aiuto all'ammasso privato

Sezione 1

Disposizioni generali in materia di intervento pubblico e di aiuto all'ammasso privato

Articolo 8

Ambito di applicazione

Il presente capo stabilisce le norme concernenti l'intervento sul mercato sotto forma:

a)

di intervento pubblico, nei casi in cui i prodotti sono acquistati all'intervento dalle autorità competenti degli Stati membri e immagazzinati a cura delle medesime fino al loro smaltimento e

b)

di concessione di un aiuto all'ammasso dei prodotti a cura di operatori privati.

Articolo 9

Origine dei prodotti ammissibili

I prodotti ammissibili all'acquisto di intervento pubblico o al beneficio di un aiuto all'ammasso privato sono prodotti originari dell'Unione. Inoltre, se si tratta di prodotti che provengono da colture, esse devono essere state raccolte nell'Unione e se si tratta di prodotti ottenuti dal latte, il latte deve essere stato prodotto nell'Unione.

Articolo 10

Tabelle unionali di classificazione delle carcasse

Le tabelle unionali di classificazione delle carcasse si applicano conformemente, rispettivamente, ai punti A e B dell'allegato IV nei settori delle carni bovine per quanto riguarda le carcasse di bovini di età non inferiore a otto mesi e nel settore delle carni suine per quanto riguarda suini diversi da quelli utilizzati per la riproduzione.

Nel settore delle carni ovine e caprine gli Stati membri possono applicare una tabella unionale di classificazione delle carcasse di ovini in conformità alle norme stabilite nell'allegato IV, parte C.

Sezione 2

Intervento pubblico

Articolo 11

Prodotti ammissibili all'intervento pubblico

L'intervento pubblico si applica ai seguenti prodotti, in base alle condizioni di cui alla presente sezione e agli eventuali requisiti e condizioni supplementari che possono essere stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 19 e atti di esecuzione a norma dell'articolo 20:

a)

frumento (grano) tenero, frumento (grano) duro, orzo e granturco;

b)

risone;

c)

carni bovine fresche o refrigerate di cui ai codici NC 0201 10 00 e da 0201 20 20 a 0201 20 50;

d)

burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte vaccino in un'impresa riconosciuta dell'Unione ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82 % e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 %;

e)

latte scremato in polvere di prima qualità, ottenuto da latte vaccino con il metodo spray in un'impresa riconosciuta dell'Unione, avente un tenore minimo di materia proteica del 34,0 % in peso della materia secca sgrassata.

Articolo 12

Periodi d'intervento pubblico

I periodi d'intervento pubblico sono i seguenti:

a)

per il frumento (grano) tenero, il frumento (grano) duro, l'orzo e il granturco dal 1o novembre al 31 maggio;

b)

per il risone, dal 1o aprile al 31 luglio;

c)

per le carni bovine, durante tutto l'anno;

d)

per il burro e il latte scremato in polvere, dal 1o marzo al 30 settembre.

Articolo 13

Apertura e chiusura dell'intervento pubblico

1.   Durante i periodi di cui all'articolo 11, l'intervento pubblico:

a)

è aperto per il frumento (grano) tenero, il burro e il latte scremato in polvere;

b)

può essere aperto dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, per il frumento (grano) duro, l'orzo, il granturco e il risone (comprese le varietà o i tipi specifici di risone), qualora lo richieda la situazione del mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2;

c)

per le carni bovine può essere aperto dalla Commissione, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2, o paragrafo 3, se, durante un periodo determinato a norma dell'articolo 20, primo comma, lettera c), il prezzo medio di mercato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro, registrato in base alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini di cui all'allegato IV, parte A, è inferiore all'85 % della soglia di riferimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d).

2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che chiudano l'intervento pubblico per le carni bovine, qualora durante un periodo rappresentativo determinato a norma dell'articolo 20, primo comma, lettera c), non sussistano più le condizioni specificate al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafi 2 o 3.

Articolo 14

Acquisto all'intervento a prezzo fisso o fissato mediante gara

In caso di apertura dell'intervento pubblico a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, il Consiglio adotta, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3 TFUE, le misure relative alla fissazione dei prezzi per gli acquisti all'intervento dei prodotti di cui all'articolo 11 nonché, eventualmente, le misure relative alle limitazioni quantitative in caso di acquisti all'intervento effettuati a prezzo fisso.

Articolo 15

Prezzi di intervento pubblico

1.   Per prezzo di intervento pubblico si intende:

a)

il prezzo al quale i prodotti sono acquistati all'intervento pubblico a prezzo fisso, oppure

b)

il prezzo massimo al quale i prodotti ammissibili all'intervento pubblico possono essere acquistati nell'ambito di una procedura di gara.

2.   Il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione del prezzo di intervento pubblico, compresi i quantitativi delle maggiorazioni e riduzioni, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

Articolo 16

Principi generali sullo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico

1.   Lo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico si svolge in modo da:

a)

evitare qualsiasi turbativa del mercato,

b)

assicurare un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti e

c)

nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi a norma del TFUE.

2.   I prodotti acquistati all'intervento pubblico possono essere smaltiti mettendoli a disposizione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione istituito dagli atti giuridici dell'Unione pertinenti. In tali casi, il valore contabile di tali prodotti corrisponde al livello del prezzo fisso di intervento di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento.

3.   Ogni anno la Commissione rende pubbliche le condizioni alle quali i prodotti acquistati all'intervento pubblico sono stati smaltiti nel corso dell'anno precedente.

Sezione 3

Aiuto all'ammasso privato

Articolo 17

Prodotti ammissibili

Sono concessi aiuti all'ammasso privato dei seguenti prodotti, in base alle condizioni di cui alla presente sezione e agli eventuali requisiti e condizioni supplementari stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, o dell'articolo19 e atti di esecuzione a norma dell'articolo 18, paragrafi 2 o 4, o dell'articolo 20:

a)

zucchero bianco;

b)

olio di oliva;

c)

fibre di lino;

d)

carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi;

e)

burro prodotto a partire da crema ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte vaccino;

f)

formaggio;

g)

latte scremato in polvere ottenuto da latte vaccino;

h)

carni suine;

i)

carni ovine e caprine.

Il primo comma, lettera f), riguarda esclusivamente il formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta in virtù del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che viene immagazzinato oltre il periodo di maturazione specificato nel disciplinare di produzione del prodotto di cui all'articolo 7 di detto regolamento e/o un periodo di maturazione che contribuisce ad accrescere il valore del formaggio.

Articolo 18

Condizioni di concessione dell'aiuto

1.   Per garantire la trasparenza del mercato, ove necessario, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo alla fissazione delle condizioni alle quali la medesima può decidere la concessione di aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 17, tenendo conto

a)

dei prezzi medi di mercato rilevati nell'Unione, delle soglie di riferimento e dei costi di produzione dei rispettivi prodotti, e/o

b)

della necessità di rispondere tempestivamente a una situazione di particolare difficoltà del mercato o agli sviluppi economici aventi un notevole impatto negativo sui margini nel settore.

2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che:

a)

concedano aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 17, tenendo conto delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b)

limitino gli aiuti all'ammasso privato.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

3.   Il Consiglio adotta, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3 TFUE, le misure relative alla fissazione dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 17.

Sezione 4

Disposizioni comuni in materia di intervento pubblico e aiuto all'ammasso privato

Articolo 19

Delega di potere

1.   Per garantire che i prodotti acquistati all'intervento pubblico o che beneficiano dell'aiuto all'ammasso privato siano adatti all'ammasso di lunga durata e rispondano a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità e per tener conto delle specificità dei diversi settori al fine di assicurare il funzionamento efficace in termini di costi dell'intervento pubblico e dell'ammasso privato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo alla definizione dei requisiti e le condizioni che devono rispettare tali prodotti, oltre ai requisiti stabiliti nel presente regolamento. Tali requisiti e tali condizioni sono intesi a garantire, per i prodotti acquistati e immagazzinati:

a)

la qualità in termini di parametri di qualità, gruppi di qualità, classi di qualità, categorie, caratteristiche ed età del prodotto;

b)

l'ammissibilità, in termini di quantitativi, condizionamento compresa l'etichettatura, conservazione, precedenti contratti di magazzinaggio, riconoscimento delle imprese e fase alla quale si applica il prezzo di intervento pubblico o l'aiuto all'ammasso privato.

2.   Per tener conto delle peculiarità dei settori dei cereali e del risone, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, riguardo ai criteri di qualità sia per gli acquisti all'intervento che per le vendite di frumento (grano) tenero, frumento (grano) duro, orzo, granturco e risone.

3.   Per assicurare un'appropriata capacità di ammasso e l'efficienza del sistema di intervento pubblico in termini di costi, distribuzione e accesso da parte degli operatori e per mantenere la qualità dei prodotti acquistati all'intervento pubblico per smaltirli alla fine del periodo di ammasso, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a definire:

a)

i requisiti che devono soddisfare i luoghi di ammasso per tutti i prodotti che sono oggetto di intervento pubblico;

b)

le norme sull'ammasso dei prodotti all'interno e all'esterno dello Stato membro che è responsabile di tali prodotti e del loro trattamento, sotto il profilo dei dazi doganali e di qualsiasi altro importo da concedere o da riscuotere secondo le disposizioni della PAC.

4.   Per garantire che l'aiuto all'ammasso privato produca gli effetti auspicati sul mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 227 intesi a definire:

a)

le norme e condizioni applicabili nei casi in cui il quantitativo ammassato è inferiore al quantitativo contrattuale;

b)

le condizioni per la concessione di un anticipo di tale aiuto;

c)

le condizioni per un'eventuale reimmissione sul mercato o lo smaltimento dei prodotti oggetto di contratti di ammasso privato.

5.   Per garantire il corretto funzionamento dei sistemi di intervento pubblico e di ammasso privato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a

a)

prevedere il ricorso a procedure di gara che garantiscano un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli operatori;

b)

definire le condizioni aggiuntive che gli operatori devono soddisfare per facilitare la gestione e il controllo efficienti del sistema agli Stati membri e agli operatori;

c)

stabilire l'obbligo per gli operatori di costituire una cauzione a garanzia dell'esecuzione dei loro obblighi.

6.   Per tener conto dell'evoluzione tecnica e delle esigenze dei settori di cui all'articolo 10, nonché della necessità di normalizzare la presentazione dei diversi prodotti con l'obiettivo di migliorare la trasparenza del mercato, la rilevazione dei prezzi e l'applicazione delle misure d'intervento sul mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a:

a)

adeguare e aggiornare le disposizioni dell'allegato IV sulle tabelle unionali di classificazione, identificazione e presentazione delle carcasse;

b)

stabilire disposizioni supplementari relative alla classificazione per categorie, compresa la classificazione da parte di addetti qualificati, alla classificazione per classi, compresa la classificazione automatizzata, all'identificazione, al peso e alla marchiatura delle carcasse e al calcolo dei prezzi medi nell'Unione e dei coefficienti di ponderazione utilizzati per i calcolo di tali prezzi;

c)

stabilire nel settore delle carni bovine deroghe alle disposizioni e deroghe specifiche che gli Stati membri possono concedere ai macelli che procedono alla macellazione di un numero esiguo di bovini, nonché disposizioni complementari per i relativi prodotti, tra l'altro riguardo alle classi di conformazione e stato d'ingrassamento, nonché, nel settore delle carni ovine, ulteriori disposizioni in materia di peso, colore e stato d'ingrassamento e i criteri di classificazione di agnelli leggeri;

d)

autorizzare gli Stati membri a non applicare la tabella di classificazione delle carcasse di suini e ad avvalersi di criteri di valutazione complementari, oltre a quelli del peso e del tenore stimato di carne magra o stabilire deroghe a detta tabella.

Articolo 20

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione uniforme del presente capo. Tali misure possono riguardare, in particolare:

a)

i costi a carico dell'operatore qualora i prodotti forniti all'intervento pubblico non soddisfino i requisiti minimi di qualità;

b)

la fissazione di una capienza minima dei luoghi di ammasso all'intervento;

c)

i periodi rappresentativi, i mercati e i prezzi di mercato necessari per l'applicazione del presente capo;

d)

la consegna dei prodotti da acquistare all'intervento pubblico, le spese di trasporto a carico dell'offerente, la presa in consegna dei prodotti da parte degli organismi pagatori e il pagamento;

e)

le diverse operazioni connesse al disossamento delle carni bovine;

f)

le modalità pratiche per il condizionamento, la commercializzazione e l'etichettatura dei prodotti;

g)

le procedure per il riconoscimento delle imprese che producono burro e latte scremato in polvere ai fini del presente capo;

h)

l'autorizzazione a immagazzinare i prodotti fuori dal territorio dello Stato membro in cui sono stati acquistati all'intervento e immagazzinati;

i)

la vendita o lo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico, con particolare riguardo al prezzo di vendita, alle condizioni di svincolo dall'ammasso e alla successiva utilizzazione o destinazione dei prodotti svincolati, comprese le procedure relative ai prodotti messi a disposizione del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, inclusi i trasferimenti tra Stati membri;

j)

per i prodotti acquistati all'intervento pubblico, le disposizioni relative alla vendita di piccoli quantitativi giacenti all'ammasso o di quantitativi che non possono più essere reimballati o che sono danneggiati negli Stati membri, da effettuarsi sotto la responsabilità di questi ultimi;

k)

in merito all'ammasso privato, la stipulazione e il contenuto dei contratti tra l'autorità competente dello Stato membro e i richiedenti;

l)

il conferimento e la detenzione di prodotti all'ammasso privato e il loro svincolo dall'ammasso;

m)

la durata dell'ammasso privato e le disposizioni secondo le quali tale durata, specificata nel contratto, può essere abbreviata o prolungata;

n)

le procedure da seguire per l'acquisto all'intervento a prezzo fisso, compresi l'ammontare della cauzione e le procedure per costituirla, o per la concessione di un aiuto prefissato per l'ammasso privato;

o)

il ricorso a procedure di gara, sia per l'intervento pubblico che per l'ammasso privato, con particolare riguardo:

i)

alla presentazione delle offerte e al quantitativo minimo per ciascuna offerta o domanda;

ii)

alle procedure per la costituzione della cauzione e all'ammontare di quest'ultima e

iii)

alla selezione delle offerte, eseguita in modo da garantire che siano selezionate le offerte più vantaggiose per l'Unione e da permettere nel contempo che non si proceda necessariamente all'aggiudicazione;

p)

l'attuazione delle tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini;

q)

una presentazione delle carcasse e delle mezzene diversa da quella descritta nell'allegato IV, parte A, punto IV, ai fini dell'accertamento del prezzo di mercato;

r)

i fattori correttivi che gli Stati membri devono applicare per consentire una diversa presentazione delle carcasse di bovini e ovini nei casi in cui non è usata la presentazione di riferimento;

s)

le modalità pratiche per la marchiatura delle carcasse classificate e per il calcolo da parte della Commissione del prezzo medio ponderato dell'Unione per le carcasse di bovini, suini e ovini;

t)

l'autorizzazione degli Stati membri a prevedere una presentazione delle carcasse di suini diversa da quella stabilita nell'allegato IV, parte B, punto III, per quanto riguarda i suini macellati nel loro territorio se una delle condizioni seguenti è soddisfatta:

i)

la prassi commerciale normalmente seguita nel loro territorio si scosta dalla presentazione tipo definita nell'allegato IV, parte B, punto III;

ii)

le esigenze tecniche lo giustificano;

iii)

le carcasse sono sprovviste della pelle in maniera uniforme.

u)

le disposizioni per la revisione in loco dell'applicazione della classificazione delle carcasse negli Stati membri a cura di un comitato istituito dall'Unione, composto da esperti della Commissione e da esperti designati dagli Stati membri per garantire la precisione e l'affidabilità della classificazione delle carcasse. Tali disposizioni prevedono che i costi connessi all'attività di revisione siano a carico dell'Unione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 21

Altre competenze di esecuzione

La Commissione adotta gli atti di esecuzione per autorizzare gli Stati membri a utilizzare, per gli agnelli aventi una carcassa di peso inferiore a 13 kg, in deroga all'allegato IV, punto C.III, i seguenti criteri di classificazione:

a)

il peso della carcassa,

b)

il colore della carne,

c)

lo stato d'ingrassamento.

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2, o paragrafo 3.

CAPO II

Regimi di aiuto

Sezione 1

Programmi destinati a migliorare l'accesso ai prodotti alimentari

Articolo 22

Gruppo bersaglio

I regimi di aiuto intesi a migliorare la distribuzione dei prodotti agricoli e a migliorare le abitudini alimentari dei bambini sono rivolti ai bambini che frequentano regolarmente scuole materne/istituti prescolari, istituti di istruzione primaria o secondaria, amministrati o riconosciuti dalle autorità competenti di uno Stato membro.

Sottosezione 1

Programmi di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole

Articolo 23

Aiuti per la distribuzione ai bambini di ortofrutticoli, di ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti derivati

1.   È concesso un aiuto dell'Unione:

a)

per la fornitura agli allievi degli istituti scolastici di cui all'articolo 22 di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane e

b)

per taluni costi correlati inerenti alla logistica e alla distribuzione, all'attrezzatura, alla pubblicità, al monitoraggio, alla valutazione e alle misure di accompagnamento.

2.   Gli Stati membri che intendono partecipare al programma elaborano in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per la sua attuazione. Essi prevedono inoltre le misure di accompagnamento necessarie per dare attuazione al programma, che possono contemplare informazioni su misure relative alle abitudini alimentari sane, alle filiere alimentari locali e alla lotta contro gli sprechi alimentari.

3.   Nell'elaborare le loro strategie gli Stati membri compilano un elenco di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane ammissibili in virtù dei rispettivi programmi. Tale elenco non comprende i prodotti elencati nell'allegato V.

Tuttavia, in casi debitamente giustificati, ad esempio quando uno Stato membro vuole garantire un ampio assortimento di prodotti o vuole rendere il proprio programma più allettante, la sua strategia può ammettere tali prodotti unicamente se la quantità delle sostanze aggiunte, di cui al suddetto allegato, è limitata.

Gli Stati membri provvedono a che le rispettive autorità sanitarie competenti approvino l'elenco dei prodotti ammessi a beneficiare del proprio programma.

Gli Stati membri scelgono i loro prodotti in base a criteri oggettivi che possono includere considerazioni ambientali e relative alla salute, la stagionalità, nonché la varietà o la disponibilità dei prodotti, privilegiando per quanto possibile i prodotti originari dell'Unione, e in particolare l'acquisto locale, i mercati locali, le filiere corte o i benefici ambientali.

4.   Il Consiglio adotta, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3 TFUE, le misure relative alla fissazione dell'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1.

5.   L'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1 è assegnato a ciascuno Stato membro in base a criteri oggettivi fondati sulla loro percentuale di bambini di età compresa tra i sei e i dieci anni.

Gli Stati membri che partecipano al programma richiedono ogni anno un aiuto dell'Unione in base alla loro strategia di cui ala paragrafo 2.

Il Consiglio, conformemente all'articolo 43, paragrafo 3 TFUE, adotta le misure che fissano l'importo minimo dell'aiuto dell'Unione per ciascuno Stato membro che partecipa al programma e riguardanti la ripartizione indicativa e definitiva degli aiuti tra gli Stati membri.

6.   L'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1 non è utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti sulla frutta nelle scuole che forniscono ortofrutticoli, ortofrutticoli trasformati e banane o di altri programmi di distribuzione nelle scuole che includono tali prodotti.

Tuttavia, se uno Stato membro applica già un programma che potrebbe beneficiare di un aiuto dell'Unione in virtù del presente articolo e intende ampliarlo o renderlo più efficace, anche relativamente al gruppo bersaglio del programma, alla sua durata o ai prodotti ammissibili, l'aiuto dell'Unione può essere concesso a condizione che siano rispettati i limiti fissati a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, per quanto riguarda la proporzione dell'aiuto dell'Unione nel finanziamento nazionale totale. In tal caso lo Stato membro precisa nella sua strategia di attuazione in che modo intende ampliare il suo programma o renderlo più efficace.

7.   Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto dell'Unione, aiuti nazionali in conformità all'articolo 217.

8.   Il programma di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole dell'Unione non pregiudica eventuali programmi nazionali distinti volti a promuovere il consumo di frutta e verdura nelle scuole che siano compatibili con il diritto dell'Unione.

9.   A norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'Unione può finanziare anche azioni di informazione, monitoraggio e valutazione relative al programma di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole, comprese le azioni di sensibilizzazione del pubblico e le attività in rete correlate.

10.   Gli Stati membri partecipanti rendono pubblica, nei luoghi di distribuzione, la loro adesione al programma di aiuto e segnalano che esso è sovvenzionato dall'Unione.

Articolo 24

Delega di potere

1.   Per incoraggiare i bambini ad adottare abitudini alimentari sane e far sì che l'aiuto sia rivolto ai bambini del gruppo obiettivo di cui all'articolo 22, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 concernenti norme riguardanti:

a)

i criteri aggiuntivi legati all'orientamento dell'aiuto da parte degli Stati membri;

b)

l'approvazione e la selezione dei richiedenti da parte degli Stati membri;

c)

l'elaborazione delle strategie nazionali o regionali e norme riguardanti le misure di accompagnamento.

2.   Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:

a)

il metodo di riassegnazione della ripartizione indicativa dell'aiuto di cui all'articolo 23, paragrafo 5, tra gli Stati membri sulla base delle richieste di aiuto ricevute;

b)

i costi inclusi nelle strategie degli Stati membri che sono ammissibili all'aiuto dell'Unione e la possibilità di fissazione di un massimale globale per costi specifici;

c)

l'obbligo degli Stati membri di monitorare e valutare l'efficienza dei loro programmi sulla frutta e la verdura nelle scuole.

3.   Per sensibilizzare il pubblico al programma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a fare obbligo agli Stati membri che attuano un programma sulla frutta e la verdura nelle scuole di segnalare che si tratta di un programma sovvenzionato mediante l'aiuto dell'Unione.

Articolo 25

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione della presente sottosezione, compresi:

a)

informazioni che devono figurare nelle strategie degli Stati membri;

b)

domande di aiuto e pagamenti;

c)

modalità di pubblicizzazione del programma e correlate attività di messa in rete;

d)

la presentazione, il formato e il contenuto delle relazioni di monitoraggio e di valutazione degli Stati membri che partecipano al programma di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Sottosezione 2

Programma "latte nelle scuole"

Articolo 26

Aiuti per la distribuzione di latte e di prodotti lattiero-caseari ai bambini

1.   È concesso un aiuto dell'Unione per la fornitura di latte e determinati prodotti lattiero-caseari trasformati dei codici NC 0401, 0403, 0404 90 e 0406 o del codice NC 2202 90 agli allievi degli istituti scolastici di cui all'articolo 22.

2.   A partire dal 1o agosto 2015, gli Stati membri che intendono partecipare al programma posseggono in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per la sua attuazione. Essi possono inoltre prevedere le misure di accompagnamento, che possono contemplare informazioni su misure relative alle abitudini alimentari sane, alle filiere alimentari locali e alla lotta contro gli sprechi alimentari, necessarie per dare attuazione al programma.

3.   Nell'elaborare le loro strategie gli Stati membri compilano un elenco di tipi di latte e prodotti lattiero-caseari ammissibili in virtù dei rispettivi programmi in conformità alle norme adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 27.

4.   Eccetto la distribuzione gratuita di pasti ai bambini negli istituti scolastici, l'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1 non è utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti sul latte e i prodotti lattiero-caseari o di altri programmi di distribuzione nelle scuole che includono il latte o i prodotti lattiero-caseari. Tuttavia, se uno Stato membro applica già un programma che potrebbe beneficiare di un aiuto dell'Unione in virtù del presente articolo e intende ampliarlo o renderlo più efficace, anche relativamente al gruppo bersaglio del programma, alla sua durata o ai prodotti ammissibili, l'aiuto dell'Unione può essere concesso. In tal caso lo Stato membro precisa nella sua strategia di attuazione in che modo intende ampliare il suo programma o renderlo più efficace.

5.   Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto unionale, aiuti nazionali in conformità all'articolo 217.

6.   Il programma dell'Unione a favore del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nelle scuole non pregiudica eventuali programmi nazionali distinti volti a promuovere il consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nelle scuole che siano compatibili con il diritto dell'Unione.

7.   Il Consiglio adotta, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE le misure relative alla fissazione dell'aiuto dell'Unione per tutti i tipi di latte e prodotti lattiero-caseari e del quantitativo massimo ammissibile all'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1.

8.   Gli Stati membri partecipanti rendono pubblica, nei luoghi di distribuzione, la loro adesione al programma di aiuto e segnalano che esso è sovvenzionato dall'Unione.

Articolo 27

Delega di potere

1.   Per tenere conto dell'evoluzione delle abitudini di consumo per i prodotti lattiero-caseari, delle innovazioni e degli sviluppi osservati sul mercato di tali prodotti, della disponibilità dei prodotti sui diversi mercati dell'Unione e di aspetti nutrizionali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a determinare:

a)

i prodotti ammissibili al programma, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1, e tenendo conto di aspetti nutrizionali;

b)

l'elaborazione delle strategie nazionali o regionali da parte degli Stati membri, comprese se del caso le misure di accompagnamento; e

c)

le misure necessarie per il monitoraggio e la valutazione.

2.   Per garantire un uso efficace ed efficiente dell'aiuto dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:

a)

norme sull'ammissibilità all'aiuto dei beneficiari e dei richiedenti;

b)

il requisito per i richiedenti di essere approvati dagli Stati membri;

c)

l'utilizzo di prodotti lattiero-caseari che beneficiano dell'aiuto nella preparazione dei pasti negli istituti scolastici.

3.   Per garantire che i richiedenti dell'aiuto rispettino gli obblighi loro incombenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti misure sulla costituzione di una cauzione nel caso in cui sia versato un anticipo dell'aiuto.

4.   Per sensibilizzare il pubblico al programma di aiuto, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 stabilendo le condizioni alle quali gli Stati membri sono tenuti a rendere nota la loro partecipazione al programma di aiuto e segnalare che si tratta di un programma sovvenzionato dall'Unione.

5.   Al fine di assicurare che l'aiuto si ripercuota sul prezzo al quale i prodotti sono messi a disposizione nell'ambito del regime, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 227 che stabiliscano norme sull'attuazione di un sistema di monitoraggio dei prezzi nel quadro del regime.

Articolo 28

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione della presente sottosezione, compresi:

a)

le procedure che garantiscono il rispetto del quantitativo massimo ammissibile all'aiuto;

b)

le procedure per la costituzione della cauzione e l'ammontare di quest'ultima qualora venga versato un anticipo;

c)

norme relative alle informazioni da fornire agli Stati membri per l'approvazione dei richiedenti, delle domande d'aiuto e dei pagamenti;

d)

le modalità di pubblicizzazione del programma;

e)

la gestione del sistema di monitoraggio dei prezzi di cui all'articolo 27, paragrafo 5.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Sezione 2

Aiuti nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola

Articolo 29

Programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola

1.   L'Unione finanzia programmi di attività triennali elaborati da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 152, associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 156 o organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 in uno o più dei seguenti ambiti:

a)

il monitoraggio e la gestione del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

b)

il miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura;

c)

il miglioramento della competitività dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione;

d)

il miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;

e)

il sistema di tracciabilità, la certificazione e la tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali, sotto l'autorità delle amministrazioni nazionali;

f)

la diffusione di informazioni sulle misure adottate dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori o dalle organizzazioni interprofessionali al fine di migliorare la qualità dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.

2.   Il finanziamento concesso dall'Unione ai programmi di attività di cui al paragrafo 1 ammonta a:

a)

11 098 000 EUR all'anno per la Grecia;

b)

576 000 EUR all'anno per la Francia e

c)

35 991 000 EUR all'anno per l'Italia.

3.   Il finanziamento concesso dall'Unione per i programmi di attività di cui al paragrafo 1 è pari al massimo alla quota degli aiuti trattenuta dagli Stati membri. Tale finanziamento delle spese ammissibili ammonta al:

a)

75 % per le attività nei campi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c);

b)

75 % per investimenti in attività fisse e 50 % per altre attività nel campo di cui al paragrafo 1, lettera d);

c)

75 % per i programmi di attività realizzati in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni riconosciute di cui al paragrafo 1 di almeno due Stati membri produttori nei campi di cui al paragrafo 1, lettere e) e f), e 50 % per le altre attività negli stessi campi.

Lo Stato membro assicura un finanziamento complementare non superiore al 50 % dei costi esclusi dal finanziamento concesso dall'Unione.

Articolo 30

Poteri delegati

Al fine di garantire un uso efficace ed efficiente dell'aiuto dell'Unione di cui all'articolo 29 e al fine di migliorare la qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola prodotti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:

a)

per gli ambiti di attività di cui all'articolo 29, paragrafo 1, le misure specifiche che possono essere finanziate mediante l'aiuto dell'Unione e le attività e i costi che non possono essere finanziati;

b)

l'assegnazione minima del finanziamento unionale a specifici ambiti di attività da parte degli Stati membri;

c)

l'obbligo di costituire una cauzione quando viene presentata una domanda di approvazione di un programma di attività e quando viene versato un anticipo dell'aiuto;

d)

i criteri di cui gli Stati membri devono tener conto nella selezione e approvazione dei programmi di attività.

Articolo 31

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione della presente sezione riguardanti:

a)

l'attuazione dei programmi di attività e la loro modifica;

b)

il pagamento dell'aiuto, compreso il pagamento di anticipi dell'aiuto;

c)

le procedure per la costituzione della cauzione, e l'ammontare di quest'ultima, quando viene presentata una domanda di approvazione di un programma di attività e qualora venga versato un anticipo dell'aiuto.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Sezione 3

Aiuti nel settore degli ortofrutticoli

Articolo 32

Fondi di esercizio

1.   Le organizzazioni di produttori del settore degli ortofrutticoli e/o le loro associazioni possono costituire un fondo di esercizio. Il fondo è finanziato:

a)

con contributi finanziari

i)

degli aderenti all'organizzazione di produttori e/o dell'organizzazione stessa oppure

ii)

delle associazioni di organizzazioni di produttori attraverso gli aderenti a tali associazioni;

b)

con un aiuto finanziario dell'Unione, che può essere concesso alle organizzazioni di produttori o alle loro associazioni, nel caso in cui queste presentino, gestiscano e attuino un programma operativo o un programma operativo parziale, alle condizioni adottate dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 37 e atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 38.

2.   I fondi di esercizio sono destinati esclusivamente a finanziare i programmi operativi che sono stati presentati agli Stati membri e da essi approvati.

Articolo 33

Programmi operativi

1.   I programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli hanno una durata minima di tre anni e massima di cinque anni. Essi perseguono almeno due degli obiettivi di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), o due dei seguenti obiettivi:

a)

pianificazione della produzione, compresi la stima e il monitoraggio della produzione e del consumo;

b)

miglioramento della qualità dei prodotti, freschi o trasformati;

c)

incremento del valore commerciale dei prodotti;

d)

promozione dei prodotti, freschi o trasformati;

e)

misure ambientali, in particolare quelle relative all'acqua, e metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, inclusa l'agricoltura biologica;

f)

prevenzione e gestione delle crisi.

I programmi operativi sono presentati per approvazione agli Stati membri.

2.   Le associazioni di organizzazioni di produttori possono altresì presentare un programma operativo totale o parziale, composto da azioni identificate, ma non realizzate, dalle organizzazioni aderenti nel quadro dei loro programmi operativi. I programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori sono sottoposti alle stesse regole a cui sono sottoposti i programmi operativi delle organizzazioni di produttori e sono esaminati con i programmi operativi delle organizzazioni aderenti.

A tal fine, gli Stati membri assicurano che:

a)

le misure dei programmi operativi di un'associazione di organizzazioni di produttori siano interamente finanziate dai contributi delle organizzazioni aderenti all'associazione e che tali risorse siano prelevate dai fondi di esercizio delle stesse organizzazioni aderenti;

b)

le azioni e la partecipazione finanziaria corrispondente siano identificate nel programma operativo di ciascuna organizzazione aderente;

c)

non vi sia doppio finanziamento.

3.   La prevenzione e la gestione delle crisi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera f), consistono nel prevenire e nell'affrontare le crisi sui mercati degli ortofrutticoli e, in tale contesto, comprendono le seguenti misure:

a)

investimenti che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato;

b)

iniziative di formazione e scambio di buone prassi;

c)

promozione e comunicazione, a titolo di prevenzione o durante il periodo di crisi;

d)

sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione;

e)

reimpianto di frutteti quando si rende necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dell'autorità competente dello Stato membro;

f)

ritiri dal mercato;

g)

raccolta prima della maturazione ("raccolta verde") o mancata raccolta degli ortofrutticoli;

h)

assicurazione del raccolto.

Il sostegno per l'assicurazione del raccolto contribuisce a tutelare i redditi dei produttori quando si generano perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie.

I contratti di assicurazione debbono esigere che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi.

Le misure di prevenzione e gestione delle crisi, compreso il rimborso del capitale e degli interessi di cui al quinto comma, totalizzano al massimo un terzo della spesa prevista a titolo del programma operativo.

Le organizzazioni di produttori possono contrarre mutui a condizioni commerciali per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi. In tal caso, il rimborso del capitale e degli interessi sui mutui contratti può far parte del programma operativo ed essere così ammissibile all'aiuto finanziario dell'Unione di cui all'articolo 34. Le attività specifiche nell'ambito della prevenzione e della gestione delle crisi possono essere finanziate con questo tipo di mutui, direttamente, o in entrambi i modi.

4.   Ai fini della presente sezione si intende per:

a)

"raccolta verde", la raccolta completa su una data superficie di prodotti acerbi non commercializzabili che non sono stati danneggiati prima della raccolta verde a causa di ragioni climatiche, fitopatie o in altro modo;

b)

"mancata raccolta", l'interruzione del ciclo di produzione in corso sulla superficie in questione quando il prodotto è ben sviluppato e risponde a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità. La distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie non è considerata mancata raccolta.

5.   Gli Stati membri garantiscono che:

a)

i programmi operativi comprendano due o più azioni ambientali, o

b)

almeno il 10 % della spesa prevista dai programmi operativi riguardi azioni ambientali.

Le azioni ambientali rispettano i requisiti relativi ai pagamenti agro-climatico-ambientali di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Qualora almeno l'80 % dei soci produttori di un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali identici in virtù dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, ciascuno di tali impegni conta come un'azione ambientale ai sensi del primo comma, lettera a), del presente paragrafo.

Il sostegno alle azioni ambientali di cui al primo comma del presente paragrafo, copre le perdite di reddito e i costi addizionali risultanti dall'azione.

6.   Gli Stati membri garantiscono che gli investimenti che accrescono la pressione ambientale siano autorizzati soltanto a condizione che siano state predisposte idonee misure di protezione dell'ambiente contro tali pressioni.

Articolo 34

Aiuto finanziario dell'Unione

1.   L'aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei contributi finanziari di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), effettivamente versati ed è limitato al 50 % della spesa effettivamente sostenuta.

2.   L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato al 4,1 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori.

Tuttavia, nel caso delle organizzazioni di produttori tale percentuale può essere portata al 4,6 % del valore della produzione commercializzata a condizione che la porzione eccedente il 4,1 % del valore della produzione commercializzata sia utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi.

Nel caso di associazioni di organizzazioni di produttori, tale percentuale può essere aumentata fino al 4,7 % del valore della produzione commercializzata, a condizione che la porzione eccedente il 4,1 % del valore della produzione commercializzata sia utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi attuate dall'associazione di organizzazioni di produttori per conto dei suoi aderenti.

3.   Su richiesta di un'organizzazione di produttori, il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato al 60 % per un programma operativo o parte di esso, se il programma soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

a)

è presentato da più organizzazioni di produttori dell'Unione che partecipano, in Stati membri diversi, ad azioni transnazionali;

b)

è presentato da una o più organizzazioni di produttori che partecipano ad azioni svolte a livello interprofessionale;

c)

riguarda esclusivamente il sostegno specifico alla produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (23);

d)

è il primo programma operativo presentato da un'organizzazione di produttori riconosciuta risultante dalla fusione tra due organizzazioni di produttori riconosciuta;

e)

è il primo programma operativo presentato da un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta;

f)

è presentato da un'organizzazione di produttori di uno Stato membro in cui le organizzazioni di produttori commercializzano meno del 20 % della produzione ortofrutticola;

g)

è presentato da un'organizzazione di produttori di una delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349 TFUE.

4.   Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato al 100 % in caso di ritiri dal mercato di ortofrutticoli in volume non superiore al 5 % della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori, sempreché i prodotti ritirati vengano smaltiti nei seguenti modi:

a)

distribuzione gratuita ad opere di beneficenza o enti caritativi, a tal fine autorizzati dagli Stati membri, per attività a favore di persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa della mancanza dei necessari mezzi di sussistenza, oppure

b)

distribuzione gratuita ai seguenti enti: istituti di pena, scuole, istituti di cui all'articolo 22, colonie di vacanze, ospedali e ospizi per persone anziane designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti i provvedimenti necessari perché i quantitativi così distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati da tali collettività.

Articolo 35

Aiuto finanziario nazionale

1.   Nelle regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente scarso la Commissione può adottare atti di esecuzione che autorizzino gli Stati membri che presentino una richiesta debitamente giustificata a concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80 % dei contributi finanziari di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a). Tale aiuto si aggiunge al fondo di esercizio.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

2.   Nelle regioni degli Stati membri in cui le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le associazioni e organizzazioni di produttori di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013 commercializzano meno del 15 % del valore della produzione ortofrutticola delle stesse regioni e qualora detta produzione rappresenti almeno il 15 % della produzione agricola totale delle medesime regioni, l'aiuto finanziario nazionale di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere rimborsato dall'Unione su richiesta dello Stato membro interessato.

La Commissione adotta atti di esecuzione in merito a tale rimborso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 36

Disciplina nazionale e strategia nazionale applicabili ai programmi operativi

1.   Gli Stati membri definiscono una disciplina nazionale contenente condizioni generali relative alle azioni ambientali di cui all'articolo 33, paragrafo 5. Tale disciplina prescrive, in particolare, che tali azioni soddisfino i requisiti pertinenti del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare quelli di cui all'articolo 3 di detto regolamento.

Gli Stati membri trasmettono il progetto di disciplina alla Commissione, che può richiederne la modifica entro tre mesi dalla trasmissione, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3, qualora constati che il progetto non contribuisce al raggiungimento degli obiettivi enunciati nell'articolo 191 TFUE e nel settimo programma di azione dell'Unione in materia di ambiente. Anche gli investimenti in singole aziende sostenuti dai programmi operativi sono compatibili con i suddetti obiettivi.

2.   Ogni Stato membro elabora una strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo. La strategia include i seguenti elementi:

a)

analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza e potenziale di sviluppo;

b)

giustificazione delle priorità adottate;

c)

obiettivi e strumenti dei programmi operativi e indicatori di rendimento;

d)

valutazione dei programmi operativi;

e)

obblighi di comunicazione a carico delle organizzazioni di produttori.

Nella strategia nazionale è incorporata anche la disciplina nazionale di cui al paragrafo 1.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli Stati membri che non annoverano organizzazioni di produttori riconosciute.

Articolo 37

Poteri delegati

Per garantire un uso efficiente, mirato e duraturo del sostegno alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni nel settore degli ortofrutticoli, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a fissare norme concernenti:

a)

i fondi di esercizio e i programmi operativi, compresi i seguenti aspetti:

i)

gli importi stimati, le decisioni delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni sui contributi finanziari e l'uso dei fondi di esercizio;

ii)

le misure, azioni, spese e i costi amministrativi e di personale da includere o escludere nell'ambito dei programmi operativi, le modifiche degli stessi e gli obblighi aggiuntivi che saranno determinati dagli Stati membri;

iii)

l'esigenza di evitare doppi finanziamenti in base ai programmi operativi e ai programmi di sviluppo rurale;

iv)

i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori;

v)

le norme specifiche applicabili ai casi in cui associazioni di organizzazioni di produttori gestiscano, elaborino, attuino e presentino, in tutto o in parte, programmi operativi;

vi)

l'obbligo di usare indicatori comuni ai fini del monitoraggio e della valutazione dei programmi operativi;

b)

la disciplina nazionale e la strategia nazionale per i programmi operativi per quanto riguarda l'obbligo di monitorare e valutare l'efficienza delle discipline nazionali e delle strategie nazionali;

c)

l'aiuto finanziario dell'Unione, compresi i seguenti aspetti:

i)

la base per il calcolo dell'aiuto finanziario dell'Unione e il valore della produzione commercializzata di cui all'articolo 34, paragrafo 2;

ii)

i periodi di riferimento applicabili ai fini del calcolo dell'aiuto;

iii)

il versamento di anticipi e l'obbligo di costituire una cauzione qualora venga versato un anticipo dell'aiuto;

iv)

le norme specifiche applicabili al finanziamento dei programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori e, in particolare, quelle relative all'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, paragrafo 2;

d)

le misure di prevenzione e gestione delle crisi, compresi i seguenti aspetti:

i)

la possibilità per gli Stati membri di non applicare una o più misure di prevenzione e gestione delle crisi;

ii)

le condizioni relative all'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettere a), b) e c);

iii)

le destinazioni ammesse dei prodotti ritirati che dovranno essere decise dagli Stati membri;

iv)

il livello massimo del sostegno per i ritiri dal mercato;

v)

l'obbligo di notifica preventiva in caso di ritiro dal mercato;

vi)

la base di calcolo del volume della produzione commercializzata per la libera distribuzione di cui all'articolo 34, paragrafo 4, e la determinazione di un volume massimo della produzione commercializzata in caso di ritiro;

vii)

l'obbligo di apporre l'emblema dell'Unione sulle confezioni di prodotti destinati alla distribuzione gratuita;

viii)

le condizioni per i destinatari dei prodotti ritirati dal mercato;

ix)

l'uso dei termini ai fini della presente sezione;

x)

le condizioni, che dovranno essere adottate dagli Stati membri, per quanto riguarda la raccolta verde e la mancata raccolta;

xi)

assicurazione del raccolto;

xii)

i fondi di mutualizzazione e

xiii)

le condizioni riguardanti il reimpianto dei frutteti per ragioni sanitarie o fitosanitarie, e la fissazione di un massimale per le spese relative, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera e);

e)

l'aiuto finanziario nazionale, compresi i seguenti aspetti:

i)

il grado di organizzazione dei produttori;

ii)

l'obbligo di costituire una cauzione qualora venga versato un anticipo;

iii)

la quota massima di rimborso dell'aiuto finanziario nazionale da parte dell'Unione.

Articolo 38

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure riguardanti:

a)

la gestione dei programmi operativi;

b)

le informazioni che devono figurare nei programmi operativi, nelle discipline nazionali e nelle strategie nazionali di cui all'articolo 36, la presentazione dei programmi operativi agli Stati membri, i termini, i documenti di accompagnamento e l'approvazione da parte degli Stati membri;

c)

l'attuazione dei programmi operativi da parte delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori;

d)

la presentazione, il formato e il contenuto delle relazioni di monitoraggio e valutazione delle strategie nazionali e dei programmi operativi;

e)

le domande di aiuto e il pagamento degli aiuti, compresi i pagamenti anticipati e parziali;

f)

le modalità pratiche per l'apposizione dell'emblema dell'Unione sulle confezioni di prodotti destinati alla distribuzione gratuita;

g)

il rispetto delle norme di commercializzazione in caso di ritiro dal mercato;

h)

le spese di trasporto, cernita e imballaggio in caso di distribuzione gratuita;

i)

le misure di promozione, comunicazione e formazione in caso di prevenzione e gestione delle crisi;

j)

l'attuazione delle operazioni di ritiro nonché delle misure relative alla raccolta verde, alla mancata raccolta e all'assicurazione del raccolto;

k)

l'applicazione, l'autorizzazione, il versamento e il rimborso dell'aiuto finanziario nazionale;

l)

le procedure per la costituzione della cauzione e l'ammontare di quest'ultima qualora venga versato un anticipo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Sezione 4

Programmi di sostegno nel settore vitivinicolo

Sottosezione 1

Disposizioni generali e misure ammissibili

Articolo 39

Ambito di applicazione

La presente sezione stabilisce le norme che disciplinano l'assegnazione di risorse finanziarie dell'Unione agli Stati membri e l'uso di tali risorse da parte degli Stati membri attraverso programmi nazionali quinquennali di sostegno (di seguito "programmi di sostegno") per finanziare misure specifiche di sostegno al settore vitivinicolo.

Articolo 40

Compatibilità e coerenza

1.   I programmi di sostegno sono compatibili con il diritto dell'Unione e sono coerenti con le attività, le politiche e le priorità dell'Unione.

2.   Gli Stati membri sono responsabili dei programmi di sostegno e assicurano che siano coerenti al loro interno, elaborati e applicati secondo criteri oggettivi, tenendo conto della situazione economica dei produttori interessati e della necessità di evitare disparità ingiustificate di trattamento dei produttori.

3.   Non è concesso alcun sostegno:

a)

ai progetti di ricerca e alle misure di sostegno di progetti di ricerca diversi da quelli di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere d) e e);

b)

alle misure che sono contenute nei programmi di sviluppo rurale degli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Articolo 41

Presentazione dei programmi di sostegno

1.   Ogni Stato membro produttore elencato nell'allegato VI presenta alla Commissione un progetto di programma quinquennale di sostegno contenente almeno una delle misure ammissibili di cui all'articolo 38.

2.   Le misure di sostegno nel quadro dei progetti di programmi di sostegno sono elaborate al livello territoriale che lo Stato membro ritiene più adeguato. I progetti di programmi di sostegno sono presentati alla Commissione previa consultazione da parte degli Stati membri delle autorità e delle organizzazioni competenti all'opportuno livello territoriale.

3.   Ogni Stato membro presenta un solo progetto di programma di sostegno che può tenere conto delle peculiarità regionali.

4.   I programmi di sostegno diviene applicabili tre mesi dopo la loro presentazione alla Commissione.

Tuttavia, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano che il progetto di programma di sostegno presentato non risponde alle disposizioni previste nella presente sezione e ne informa lo Stato membro. In tal caso lo Stato membro presenta alla Commissione un progetto di programma di sostegno riveduto. Il programma di sostegno riveduto diviene applicabile due mesi dopo la presentazione del progetto di programma di sostegno, a meno che persista un'incompatibilità, nel qual caso si applica il presente comma.

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

5.   Il paragrafo 4 si applica mutatis mutandis alle modifiche relative ai programmi di sostegno applicabili presentati dagli Stati membri.

Articolo 42

Contenuto dei programmi di sostegno

I programmi di sostegno includono almeno i seguenti elementi:

a)

una descrizione dettagliata delle misure proposte con la quantificazione dei loro obiettivi;

b)

i risultati delle consultazioni tenute;

c)

una valutazione degli impatti tecnici, economici, ambientali e sociali attesi;

d)

uno scadenzario di attuazione delle misure;

e)

una tabella finanziaria generale che indica le risorse da stanziare e la loro ripartizione indicativa tra le misure, nel rispetto dei limiti di bilancio indicati nell'allegato VI;

f)

i criteri e gli indicatori quantitativi da utilizzare a fini di monitoraggio e valutazione e le misure adottate per garantire l'adeguata ed effettiva attuazione dei programmi di sostegno e

g)

la designazione delle autorità e degli organismi competenti cui è affidata l'attuazione del programma di sostegno.

Articolo 43

Misure ammissibili

I programmi di sostegno possono contenere esclusivamente una o più delle seguenti misure:

a)

promozione a norma dell'articolo 45;

b)

ristrutturazione e riconversione dei vigneti a norma dell'articolo 46;

c)

vendemmia verde a norma dell'articolo 47;

d)

fondi di mutualizzazione a norma dell'articolo 48;

e)

assicurazione del raccolto a norma dell'articolo 49;

f)

investimenti a norma dell'articolo 50;

g)

innovazione nel settore vitivinicolo a norma dell'articolo 51;

h)

distillazione dei sottoprodotti a norma dell'articolo 52.

Articolo 44

Regole generali relative ai programmi di sostegno

1.   Le risorse finanziarie dell'Unione disponibili sono assegnate entro i massimali di bilancio fissati nell'allegato VI.

2.   Il sostegno dell'Unione è concesso esclusivamente per spese ammissibili sostenute dopo la presentazione del relativo progetto di programma di sostegno.

3.   Gli Stati membri non contribuiscono ai costi di misure finanziate dall'Unione nell'ambito dei programmi di sostegno.

Sottosezione 2

Misure di sostegno specifiche

Articolo 45

Promozione

1.   Il sostegno ai sensi del presente articolo riguarda le misure di informazione e promozione dei vini dell'Unione:

a)

negli Stati membri, al fine di informare i consumatori a sul consumo responsabile di vino nonché sui sistemi delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche vigenti nell'Unione; o

b)

nei paesi terzi, al fine di migliorarne la competitività.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1, lettera b), si applicano ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino e possono consistere soltanto in una o più delle seguenti:

a)

azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare o di ambiente;

b)

la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;

c)

campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione;

d)

studi di nuovi mercati, necessari all'ampliamento degli sbocchi di mercato;

e)

studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione.

3.   Il contributo dell'Unione alle misure di informazione o promozione di cui al paragrafo 1 non supera il 50 % della spesa ammissibile.

Articolo 46

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

1.   Le misure relative alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti hanno lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino.

2.   La concessione del sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è subordinata alla presentazione, da parte degli Stati membri, dell'inventario del rispettivo potenziale produttivo a norma dell'articolo 145, paragrafo 3.

3.   Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti, che potrebbe inoltre contribuire al miglioramento dei sistemi avanzati di produzione sostenibile e dell'impronta ambientale del settore vitivinicolo, può riguardare soltanto una o più delle seguenti attività:

a)

la riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto;

b)

la diversa collocazione/reimpianto di vigneti;

c)

il reimpianto di vigneti quando è necessario a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell'autorità competente dello Stato membro;

d)

miglioramenti delle tecniche di gestione dei vigneti, in particolare l'introduzione di sistemi avanzati di produzione sostenibile.

Il sostegno non si applica al rinnovo normale dei vigneti, ossia il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà di uva da vino secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale.

Gli Stati membri possono stabilire ulteriori specifiche, in particolare riguardo all'età dei vigneti sostituiti.

4.   Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti, compreso il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti, può assumere soltanto le forme seguenti:

a)

compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;

b)

contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.

5.   La compensazione concessa ai produttori per le perdite di reddito di cui al paragrafo 4, lettera a), può ammontare fino al 100 % della perdita e assumere una delle seguenti forme:

a)

nonostante la parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II, del regolamento (CE) n. 1234/2007 che istituisce il regime transitorio relativo ai diritti di impianto, l'autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove fino al termine del regime transitorio per un periodo massimo non superiore a tre anni;

b)

una compensazione finanziaria.

6.   Il contributo dell'Unione ai costi effettivi della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti non supera il 50 %. Nelle regioni meno sviluppate il contributo dell'Unione ai costi di ristrutturazione e di riconversione non supera il 75 %.

Articolo 47

Vendemmia verde

1.   Ai fini del presente articolo, per vendemmia verde si intende la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa superficie.

Lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione (mancata raccolta) non è considerato vendemmia verde.

2.   Il sostegno a favore della vendemmia verde contribuisce a ripristinare l'equilibrio tra offerta e domanda sul mercato unionale del vino per prevenire crisi di mercato.

3.   Il sostegno a favore della vendemmia verde può consistere nell'erogazione di una compensazione sotto forma di pagamento forfettario per ettaro da stabilirsi dallo Stato membro. L'importo del pagamento non supera il 50 % della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione.

4.   Lo Stato membro interessato istituisce un sistema, basato su criteri oggettivi, per garantire che la misura relativa alla vendemmia verde non comporti una compensazione dei singoli viticoltori superiore al massimale di cui al paragrafo 3.

Articolo 48

Fondi di mutualizzazione

1.   Il sostegno a favore della costituzione di fondi di mutualizzazione offre assistenza ai produttori che desiderano assicurarsi contro il rischio di fluttuazioni del mercato.

2.   Il sostegno a favore della costituzione di fondi di mutualizzazione può essere concesso sotto forma di un aiuto temporaneo e decrescente destinato a coprire le spese amministrative dei fondi.

Articolo 49

Assicurazione del raccolto

1.   Il sostegno per l'assicurazione del raccolto contribuisce a tutelare i redditi dei produttori quando si generano perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie.

I contratti di assicurazione debbono esigere che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi.

2.   Il sostegno a favore dell'assicurazione del raccolto può essere concesso sotto forma di un contributo finanziario dell'Unione non superiore:

a)

all'80 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali;

b)

al 50 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:

i)

delle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e di altre perdite causate da condizioni climatiche avverse;

ii)

delle perdite causate da animali, fitopatie o infestazioni parassitarie.

3.   Il sostegno per l'assicurazione del raccolto può essere concesso se i pagamenti dei premi assicurativi non compensano i produttori di un importo superiore al 100 % della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra compensazione che il produttore abbia eventualmente ottenuto in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio assicurato.

4.   Il sostegno per l'assicurazione del raccolto non crea distorsioni di concorrenza sul mercato delle assicurazioni.

Articolo 50

Investimenti

1.   Può essere concesso un sostegno per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione. Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e il suo adeguamento alle richieste del mercato e ad aumentarne la competitività e riguardano la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché trattamenti sostenibili.

2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, all'aliquota massima,

a)

si applica solo alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (24);

b)

può inoltre applicarsi a tutte le imprese dei territori delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e delle isole minori del Mar Egeo, quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (25).

Per le imprese cui non si applica il titolo I, articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, l'intensità massima dell'aiuto è dimezzata.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (26).

3.   Sono esclusi dalle spese ammissibili i costi non ammissibili di cui all'articolo 69, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303./2013.

4.   Al contributo dell'Unione si applicano le seguenti intensità massime di aiuto per i costi d'investimento ammissibili:

a)

50 % nelle regioni meno sviluppate;

b)

40 % nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate;

c)

75 % nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE;

d)

65 % nelle isole minori del Mar Egeo quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013.

5.   L'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 si applica mutatis mutandis al sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 51

Innovazione nel settore vitivinicolo

Può essere concesso un sostegno per gli investimenti materiali o immateriali destinati allo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie riguardanti i prodotti di cui all'allegato VI, parte II. Tale sostegno è diretto ad aumentare le prospettive di commercializzazione e la competitività dei prodotti vitivinicoli dell'Unione e può includere il trasferimento di conoscenze. I tassi massimali di aiuto concernenti il contributo dell'Unione al sostegno fornito a norma del presente articolo sono gli stessi di cui all'articolo 50, paragrafo 4.

Articolo 52

Distillazione dei sottoprodotti

1.   Può essere concesso un sostegno per la distillazione volontaria o obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione effettuata nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato VIII, parte II, sezione D.

L'importo dell'aiuto è fissato per % vol/hl di alcole ottenuto. Non è versato alcun aiuto per il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti da distillare che sia superiore al 10 % del volume di alcole contenuto nel vino prodotto.

2.   L'aiuto è versato ai distillatori che effettuano la trasformazione dei sottoprodotti della vinificazione consegnati ai fini della distillazione in alcole greggio con un titolo alcolometrico minimo del 92 %.

Gli Stati membri possono subordinare la concessione del sostegno al deposito di una cauzione da parte del beneficiario.

3.   I livelli massimi di aiuto applicabili sono basati sui costi di raccolta e trattamento e sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 54.

4.   L'aiuto comprende un importo forfettario destinato a compensare i costi di raccolta dei sottoprodotti della vinificazione. Tale importo è trasferito dal distillatore al produttore, a condizione che quest'ultimo sostenga i relativi costi.

5.   L'alcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare distorsioni di concorrenza.

Sottosezione 3

Disposizioni procedurali

Articolo 53

Poteri delegati

Per garantire che i programmi di sostegno degli Stati membri al settore vitivinicolo conseguano i loro obiettivi e che si faccia un uso efficace ed efficiente dei fondi dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a stabilire:

a)

norme concernenti la responsabilità delle spese sostenute tra la data di ricevimento da parte della Commissione dei programmi di sostegno, e relative modifiche, e la data in cui entrano in applicazione;

b)

norme concernenti il contenuto dei programmi di sostegno e le spese, i costi amministrativi e di personale e gli interventi che possono essere inseriti nei programmi di sostegno degli Stati membri nonché la possibilità di effettuare pagamenti attraverso intermediari, e le relative condizioni, nel caso del sostegno per l'assicurazione del raccolto di cui all'articolo 49;

c)

norme concernenti l'obbligo di costituire una cauzione qualora venga versato un anticipo;

d)

norme concernenti l'uso dei termini ai fini della presente sezione;

e)

norme concernenti la fissazione di un massimale per le spese relative al reimpianto dei vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie, ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, primo comma, lettera c);

f)

norme concernenti l'esigenza di evitare doppi finanziamenti in base:

i)

ai vari interventi del programma di sostegno al settore vitivinicolo di uno Stato membro e

ii)

al programma di sostegno al settore vitivinicolo di uno Stato membro e ai suoi programmi di sviluppo rurale e promozionali;

g)

norme concernenti l'obbligo per i produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione, le eccezioni a tale obbligo intese a evitare oneri amministrativi supplementari, nonché norme sulla certificazione volontaria dei distillatori;

h)

norme che permettano agli Stati membri di stabilire condizioni per il corretto funzionamento delle misure di sostegno nei loro programmi.

Articolo 54

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure riguardanti:

a)

la presentazione dei programmi di sostegno, la corrispondente pianificazione finanziaria e la revisione dei programmi;

b)

le procedure di presentazione e selezione delle domande nonché di pagamento;

c)

la presentazione, il formato e il contenuto delle relazioni e valutazioni dei programmi di sostegno degli Stati membri;

d)

la fissazione da parte degli Stati membri dei tassi di aiuto per la vendemmia verde e per la distillazione dei sottoprodotti;

e)

la gestione finanziaria e le disposizioni riguardanti l'applicazione delle misure di sostegno da parte degli Stati membri;

f)

le procedure per la costituzione della cauzione e l'ammontare di quest'ultima qualora venga versato un anticipo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Sezione 5

Aiuti nel settore dell'apicoltura

Articolo 55

Programmi nazionali e finanziamento

1.   Al fine di migliorare le condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, gli Stati membri possono elaborare programmi nazionali triennali a favore del settore dell'apicoltura ("programmi apicoli"). Tali programmi devono essere sviluppati in collaborazione con le organizzazioni rappresentative del settore apicolo.

2.   Il contributo dell'Unione al finanziamento dei programmi per l'apicoltura è pari al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri per tali programmi, come stabilito all'articolo 57, primo comma, lettera c).

3.   Per poter beneficiare del contributo dell'Unione di cui al paragrafo 2, gli Stati membri effettuano uno studio sulla struttura della produzione e della commercializzazione nel settore dell'apicoltura nel loro territorio.

4.   Possono essere incluse nei programmi per l'apicoltura le misure seguenti:

a)

assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori;

b)

lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi;

c)

razionalizzazione della transumanza;

d)

misure di sostegno ai laboratori di analisi dei prodotti dell'apicoltura al fine di aiutare gli apicoltori a commercializzare e valorizzare i loro prodotti;

e)

misure di sostegno del ripopolamento del patrimonio apicolo dell'Unione;

f)

collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura;

g)

monitoraggio del mercato;

h)

miglioramento della qualità dei prodotti per una loro maggiore valorizzazione sul mercato;

Articolo 56

Poteri delegati

1.   Per garantire un uso efficace ed efficiente delle risorse finanziarie dell'Unione a favore dell'apicoltura, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:

a)

l'esigenza di evitare doppi finanziamenti in base ai programmi degli Stati membri a favore dell'apicoltura e ai programmi di sviluppo rurale;

b)

la base per l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione a ciascuno Stato membro partecipante, costituita tra l'altro dal numero totale di alveari nell'Unione.

2.   Per assicurare che il regime di aiuto dell'Unione sia adeguato agli sviluppi più recenti e che le misure contemplate siano efficaci nel conseguire un miglioramento delle condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi ad aggiornare l'elenco di misure di cui all'articolo 55, paragrafo 4, che possono essere inserite nei programmi per l'apicoltura degli Stati membri, aggiungendo altre misure o adeguando tali misure senza sopprimerne alcuna. Tale aggiornamento dell'elenco di misure non interessa i programmi nazionali adottati prima dell'entrata in vigore dell'atto delegato.

Articolo 57

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione della presente sezione riguardanti:

a)

il contenuto dei programmi nazionali e degli studi svolti dagli Stati membri sulla struttura della produzione e della commercializzazione nei rispettivi settori dell'apicoltura;

b)

la procedura per la riassegnazione dei fondi inutilizzati;

c)

l'approvazione dei programmi per l'apicoltura presentati dagli Stati membri, compresa l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione a ciascuno Stato membro partecipante e il livello massimo dei finanziamenti degli Stati membri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Sezione 6

Aiuti nel settore del luppolo

Articolo 58

Aiuto alle organizzazioni di produttori

1.   L'Unione concede un aiuto alle organizzazioni di produttori del settore del luppolo riconosciute ai sensi dell'articolo 152, allo scopo di finanziare il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) o iii).

2.   Il finanziamento annuale dell'Unione per l'aiuto alle organizzazioni di produttori di cui al paragrafo 1 ammonta per la Germania a 2 277 000 EUR all'anno.

Articolo 59

Poteri delegati

Al fine di garantire che l'aiuto di cui all'articolo 58 finanzi il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 152, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 227, riguardanti:

a)

le domande di aiuto, comprese disposizioni sui termini e sui documenti di accompagnamento;

b)

le disposizioni sulle superfici coltivate a luppolo ammissibili e sul calcolo degli importi erogabili a ciascuna organizzazione di produttori.

Articolo 60

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione della presente sezione e riguardanti il pagamento degli aiuti.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

CAPO III

Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

Articolo 61

Durata

Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli istituito nel presente capo si applica dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2030, con riesame intermedio da realizzarsi da parte della Commissione ai fini della valutazione del funzionamento del sistema ed, eventualmente, della presentazione di proposte.

Sezione 1

Gestione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

Articolo 62

Autorizzazioni

1.   L'impianto o il reimpianto di varietà di uve da vino classificate a norma dell'articolo 81, paragrafo 2, è consentito solo dietro concessione di un'autorizzazione in conformità con gli articoli 64, 66 e 68 alle condizioni stabilite nel presente capo.

2.   Gli Stati membri concedono l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, corrispondente ad una specifica superficie espressa in ettari, su presentazione di una richiesta da parte dei produttori in cui si rispettino criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori. Tale autorizzazione è concessa senza costi a carico dei produttori.

3.   Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 saranno valide per tre anni dalla data di concessione. Il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa nel corso del relativo periodo di validità è soggetto a sanzioni amministrative a norma dell'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

4.   Il presente capo non si applica ad impianti o reimpianti di superfici destinati a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze, a superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori né a superfici da adibire a nuovi impianti in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale.

Articolo 63

Meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti

1.   Gli Stati membri mettono a disposizione ogni anno delle autorizzazioni per nuovi impianti equivalenti all'1 % della superficie vitata totale nel loro territorio, determinata al 31 luglio dell'anno precedente.

2.   Gli Stati membri possono:

a)

applicare a livello nazionale una percentuale inferiore a quella stabilita al paragrafo 1;

b)

limitare il rilascio di autorizzazioni a livello regionale per specifiche zone ammissibili alla produzione di vini a denominazione di origine protetta, per zone ammissibili alla produzione di vini a indicazione geografica protetta, oppure per zone che non hanno un'indicazione geografica.

3.   Le eventuali limitazioni di cui al paragrafo 2 contribuiscono a un aumento ordinato degli impianti viticoli, risultano in una percentuale superiore allo 0 % e sono giustificate in forza di una o più delle seguenti motivazioni specifiche:

a)

l'esigenza di evitare un palese rischio di offerta eccedentaria di prodotti vitivinicoli in rapporto alla prospettive di mercato relative a tali prodotti, senza andare al di là di quanto sia necessario per soddisfare tale esigenza.;

b)

l'esigenza di evitare un palese rischio di significativa svalutazione di una particolare denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.

4.   Gli Stati membri pubblicano eventuali decisioni adottate a norma del paragrafo 2. Tali decisioni sono debitamente motivate. Gli Stati membri notificano senza ritardo alla Commissione dette decisioni nonché le relative motivazioni.

Articolo 64

Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti

1.   Le richieste ammissibili sono accettate nella loro totalità qualora esse, in un determinato anno, riguardino una superficie totale non superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro.

Ai fini del presente articolo, gli Stati membri possono applicare uno o più dei seguenti criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori:

a)

il richiedente ha una superficie agricola non inferiore alla superficie per cui richiede l'autorizzazione;

b)

il richiedente possiede sufficienti capacità e competenze professionali;

c)

la domanda non pone un rischio palese di usurpazione della notorietà di denominazioni di origine protetta specifiche, il che si presume salvo che le autorità pubbliche dimostrino l'esistenza di tale rischio;

d)

ove debitamente giustificato, uno o più dei criteri di cui al paragrafo 2, a condizione che siano applicati in modo obiettivo e non discriminatorio.

2.   Qualora le richieste ammissibili di cui al paragrafo 1, presentate in un determinato anno, riguardino una superficie totale superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro, le autorizzazioni sono concesse secondo una distribuzione proporzionale degli ettari a tutti i richiedenti in base alla superficie per la quale hanno fatto richiesta. Tale concessione può anche essere parzialmente o completamente attuata secondo uno o più dei seguenti criteri di priorità oggettivi e non discriminatori:

a)

produttori che si insediano per la prima volta in qualità di capo dell'azienda (nuovi operatori);

b)

superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente;

c)

superfici da adibire a nuovi impianti nel quadro di progetti di ricomposizione fondiaria;

d)

superfici caratterizzate da specifici vincoli naturali o di altro tipo;

e)

sostenibilità dei progetti di sviluppo o di reimpianto in base ad una valutazione economica;

f)

le superfici da adibire a nuovi impianti contribuiscono ad aumentare la competitività a livello aziendale e regionale;

g)

progetti con il potenziale per migliorare la qualità dei prodotti con indicazioni geografiche;

h)

superfici da adibire a nuovi impianti nell'ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie.

3.   Gli Stati membri pubblicano i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 da essi applicati e li notificano senza ritardo alla Commissione.

Articolo 65

Ruolo delle organizzazioni professionali

Uno Stato membro, allorquando applica l'articolo 63, paragrafo 2, può tenere conto delle raccomandazioni presentate da organizzazioni professionali riconosciute operanti nel settore vinicolo di cui agli articoli da 152, 156 e 157, da gruppi di produttori interessati di cui all'articolo 95, o da altri tipi di organizzazioni professionali riconosciute ai sensi della normativa di detto Stato membro a condizione che tali raccomandazioni siano precedute da un accordo preso fra le parti interessate rappresentative nella zona geografica di riferimento.

Le raccomandazioni sono fatte per periodi non superiori a tre anni.

Articolo 66

Reimpianti

1.   Gli Stati membri concedono automaticamente un'autorizzazione a produttori che hanno estirpato una superficie vitata successivamente al 1o gennaio 2016 e che hanno presentato una richiesta. Tale autorizzazione corrisponde ad una superficie equivalente alla superficie estirpata in coltura pura. Le superfici a cui siffatte autorizzazioni si riferiscono non sono calcolate ai fini dell'articolo 63.

2.   Gli Stati membri possono concedere l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 a produttori che si impegnano ad estirpare una superficie vitata qualora l'estirpazione della superficie oggetto dell'impegno sia effettuata entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti.

3.   L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è utilizzata nella stessa azienda in cui è stata intrapresa l'estirpazione. Nelle superfici ammissibili per la produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, gli Stati membri possono limitare il reimpianto, sulla base di una raccomandazione di un'organizzazione professionale ai sensi dell'articolo 65, alle superfici vitate conformi alla stessa specifica denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta della superficie estirpata.

4.   Il presente articolo non si applica nel caso di estirpazione di impianti non autorizzati.

Articolo 67

Norma de minimis

1.   Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli istituito nel presente capo non si applica negli Stati membri in cui al 31 dicembre 2007 non si applicava il regime transitorio relativo ai diritti di impianto, istituito nella parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

2.   Gli Stati membri in cui al 31 dicembre 2007 si applicava il regime di cui al paragrafo 1 e le cui superfici vitate attualmente non superano 10 000 ettari, possono decidere di non attuare il sistema di autorizzazioni per impianti viticoli istituito nel presente capo.

Articolo 68

Disposizioni transitorie

1.   I diritti di impianto concessi ai produttori in conformità con gli articoli 85 nonies, 85 decies o 85 duodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 anteriormente al 31 dicembre 2015, che non sono stati utilizzati da tali produttori e sono ancora in corso di validità alla suddetta data, possono essere convertiti in autorizzazioni ai sensi del presente capo con decorrenza 1o gennaio 2016.

Tale conversione avviene su presentazione di una richiesta da parte dei suddetti produttori entro il 31 dicembre 2015. Gli Stati membri possono decidere di consentire ai produttori di presentare tale richiesta di convertire i diritti in autorizzazioni entro il 31 dicembre 2020.

2.   Le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 hanno lo stesso periodo di validità dei diritti di impianto di cui al paragrafo 1. Tali autorizzazioni, qualora non siano utilizzate, scadono al più tardi il 31 dicembre 2018 ovvero, qualora gli Stati membri abbiano adottato la decisione di cui al paragrafo 1, secondo comma, non oltre il 31 dicembre 2023.

3.   Le superfici a cui si riferiscono le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1, non sono calcolate ai fini dell'articolo 63.

Articolo 69

Poteri delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo:

a)

alle condizioni di applicazione dell'esonero di cui all'articolo 62, paragrafo 4;

b)

alle norme riguardanti i criteri di cui all'articolo 64, paragrafi 1 e 2;

c)

all'aggiunta di criteri a quelli elencati nell'articolo 64, paragrafi 1 e 2;

d)

alla coesistenza di vigneti che il produttore si è impegnato ad estirpare con nuovi impianti viticoli ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2;

e)

ai motivi cui sono subordinate le decisioni degli Stati membri ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 3.

Articolo 70

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie riguardanti:

a)

le procedure per la concessione delle autorizzazioni;

b)

i documenti che devono essere conservati dagli Stati membri e le comunicazioni che devono essere trasmesse alla Commissione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Sezione 2

Controllo del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

Articolo 71

Impianti non autorizzati

1.   I produttori estirpano a loro spese le superfici vitate prive di autorizzazione.

2.   Qualora i produttori non procedano all'estirpazione entro quattro mesi dalla data di notifica dell'irregolarità, gli Stati membri assicurano l'estirpazione di tali impianti non autorizzati entro i due anni successivi alla scadenza del periodo di quattro mesi. I relativi costi sono a carico dei produttori interessati.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o marzo di ogni anno, l'estensione totale delle superfici in cui si è accertata la presenza di impianti viticoli privi di autorizzazione posteriormente al 1o gennaio 2016 e le superfici estirpate a norma dei paragrafi 1 e 2.

4.   Il produttore che non abbia ottemperato agli obblighi stabiliti dal paragrafo 1 del presente articolo è soggetto a sanzioni da stabilire in conformità con l'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

5.   Le superfici vitate prive di autorizzazione non beneficiano di misure di sostegno nazionali o dell'Unione.

Articolo 72

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per stabilire le modalità relative agli obblighi di comunicazione che gli Stati membri devono rispettare, comprese eventuali riduzioni dei limiti di bilancio stabiliti all'allegato VI in caso di inadempienza.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

TITOLO II

NORME APPLICABILI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E ALLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

CAPO I

Disposizioni in materia di commercializzazione

Sezione 1

Norme di commercializzazione

Sottosezione 1

Disposizioni introduttive

Articolo 73

Ambito di applicazione

Fatte salve eventuali altre disposizioni applicabili ai prodotti agricoli, nonché le disposizioni adottate nei settori veterinario, fitosanitario e alimentare per assicurare che i prodotti siano conformi alle norme igieniche e sanitarie e per proteggere la salute pubblica, la salute degli animali e delle piante, la presente sezione reca le disposizioni applicabili alle norme di commercializzazione. Tali disposizioni sono suddivise tra norme obbligatorie e menzioni riservate facoltative per i prodotti agricoli.

Sottosezione 2

Norme di commercializzazione per settore o per prodotto

Articolo 74

Principio generale

I prodotti per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione per settore o per prodotto conformemente alla presente sezione possono essere commercializzati nell'Unione solo se sono conformi a tali norme.

Articolo 75

Fissazione e contenuto

1.   Le norme di commercializzazione possono essere applicate a uno o più dei settori e prodotti seguenti:

a)

olio di oliva e olive da tavola;

b)

ortofrutticoli;

c)

prodotti ortofrutticoli trasformati;

d)

banane;

e)

piante vive;

f)

uova;

g)

carni di pollame;

h)

grassi da spalmare destinati al consumo umano;

i)

luppolo.

2.   Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione nonché la qualità dei prodotti agricoli di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 227 riguardo le norme di commercializzazione per settore o per prodotto, in tutte le fasi della commercializzazione, nonché sulle deroghe ed esenzioni a tali norme per adeguarsi alla costante evoluzione delle condizioni del mercato e della domanda dei consumatori e agli sviluppi delle pertinenti norme internazionali, nonché per evitare di ostacolare l'innovazione nella produzione.

3.   Fatto salvo l'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (27), le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 possono riguardare uno o più dei seguenti elementi, determinati sulla base del settore o del prodotto e sulla base delle caratteristiche di ciascun settore, la necessità di regolamentare l'immissione sul mercato e le condizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo:

a)

le definizioni tecniche, le designazioni e le denominazioni di vendita per settori diversi da quelli indicati nell'articolo 78;

b)

i criteri di classificazione come classe, peso, calibro, età e categoria;

c)

le specie, le varietà vegetali o le razze animali o il tipo commerciale;

d)

la presentazione, l'etichettatura connessa alle norme di commercializzazione obbligatorie, il condizionamento, le regole applicabili ai centri di condizionamento, le indicazioni esterne, l'anno di raccolta e l'uso di diciture specifiche fatti salvi gli articoli da 92 a 123;

e)

criteri come l'aspetto, la consistenza, la conformazione, le caratteristiche del prodotto e il tenore di acqua;

f)

le sostanze specifiche impiegate nella produzione, o i componenti e i costituenti, compresi i loro requisiti quantitativi, la purezza e l'identificazione;

g)

la forma di coltivazione/allevamento e il metodo di produzione, comprese le pratiche enologiche e i sistemi avanzati di produzione sostenibile;

h)

il taglio dei mosti e dei vini e le relative definizioni, la miscelazione e le relative restrizioni;

i)

la frequenza della raccolta, la consegna, la conservazione e il trattamento, il metodo e la temperatura di conservazione, il magazzinaggio e il trasporto;

j)

il luogo di produzione e/o di origine, esclusi carni di pollame e grassi da spalmare;

k)

le restrizioni all'impiego di determinate sostanze e al ricorso a determinate pratiche;

l)

destinazioni d'uso specifiche;

m)

le condizioni che disciplinano l'eliminazione, la detenzione, la circolazione e l'uso di prodotti non conformi alle norme di commercializzazione adottate a norma del paragrafo 1 e/o alle definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all'articolo 78, nonché l'eliminazione dei sottoprodotti.

4.   Oltre al paragrafo 1, le norme di commercializzazione possono applicarsi al settore vitivinicolo. Il paragrafo 3, lettere f), g), h), k) e m)si applica a tale settore.

5.   Le norme di commercializzazione per settore o per prodotto adottate a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono fissate fatti salvi gli articoli da 84 a 88 e all'allegato IX e tengono conto di quanto segue:

a)

delle peculiarità del prodotto considerato;

b)

della necessità di assicurare le condizioni atte a facilitare l'immissione dei prodotti sul mercato;

c)

dell'interesse dei produttori a comunicare le caratteristiche dei prodotti e della produzione e dell'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, compreso il luogo di produzione da stabilire caso per caso al livello geografico adeguato, dopo aver effettuato una valutazione, in particolare, dei costi e degli oneri amministrativi per gli operatori e dei benefici apportati ai produttori e ai consumatori finali;

d)

dei metodi disponibili per la determinazione delle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti;

e)

delle raccomandazioni standardizzate adottate dalle organizzazioni internazionali;

f)

della necessità di preservare le caratteristiche naturali ed essenziali dei prodotti e di evitare che la composizione del prodotto subisca modifiche sostanziali.

6.   Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e della necessità di migliorare la qualità e le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per modificare l'elenco dei settori di cui al paragrafo 1. Tali atti delegati sono strettamente limitati a comprovate necessità derivanti dall'evoluzione della domanda dei consumatori, dal progresso tecnico o da esigenze di innovazione della produzione, e sono oggetto di una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio che valuti, in particolare, le necessità dei consumatori, i costi e gli oneri amministrativi per gli operatori, compreso l'impatto sul mercato interno e sul commercio internazionale e i benefici apportati ai produttori e ai consumatori finali.

Articolo 76

Requisiti supplementari per la commercializzazione di prodotti del settore degli ortofrutticoli

1.   Inoltre, ove inerente alle norme di commercializzazione applicabili di cui all'articolo 75, i prodotti del settore degli ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi possono essere commercializzati soltanto se rispondono a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità e se è indicato il paese di origine.

2.   Le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1, ed eventuali norme di commercializzazione applicabili al settore degli ortofrutticoli stabilite conformemente alla presente sottosezione, si applicano a tutte le fasi della commercializzazione, compresi l'importazione e l'esportazione, e possono riguardare qualità, classificazione, peso, dimensioni, imballaggio, condizionamento, magazzinaggio, trasporto, presentazione e commercializzazione.

3.   Il detentore di prodotti del settore degli ortofrutticoli per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione non espone, mette in vendita, consegna o commercializza in alcun modo tali prodotti all'interno dell'Unione se non in conformità a dette norme ed è responsabile di tale conformità.

4.   Al fine di assicurare la corretta applicazione dei requisiti stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo e al fine di tenere conto di alcune situazioni peculiari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti deroghe specifiche al presente articolo necessarie per la sua corretta applicazione.

Articolo 77

Certificazione del luppolo

1.   Inoltre, ove inerente alle norme di commercializzazione applicabili, i prodotti del settore del luppolo raccolti od ottenuti all'interno dell'Unione sono soggetti ad una procedura di certificazione a norma del presente articolo.

2.   Il certificato può essere rilasciato soltanto per i prodotti che presentano le caratteristiche qualitative minime valide in una determinata fase di commercializzazione. Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell'estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, il certificato può essere rilasciato soltanto se il tenore di acido alfa di questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti.

3.   Nel certificato sono indicati almeno:

a)

il luogo o i luoghi di produzione del luppolo,

b)

l'anno o gli anni di raccolta e

c)

la varietà o le varietà.

4.   I prodotti del settore del luppolo possono essere commercializzati o esportati solo se muniti di un certificato rilasciato conformemente al presente articolo.

Nel caso di prodotti importati del settore del luppolo, l'attestato di cui all'articolo 190 è considerato equivalente al certificato.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per stabilire misure in deroga al paragrafo 4 del presente articolo:

a)

per soddisfare le esigenze commerciali di taluni paesi terzi o

b)

per prodotti destinati ad utilizzazioni particolari.

Le misure di cui al primo comma:

i)

non arrecano danno allo smercio normale dei prodotti per i quali è stato rilasciato il certificato e

ii)

sono accompagnate da garanzie intese ad evitare qualsiasi confusione con detti prodotti.

Articolo 78

Definizioni, designazioni e denominazioni di vendita in determinati settori e prodotti

1.   Inoltre, ove inerente alle norme di commercializzazione applicabili, le definizioni, le designazioni e le denominazioni di vendita di cui all'allegato VII si applicano ai settori o ai prodotti seguenti:

a)

carni bovine;

b)

prodotti vitivinicoli;

c)

latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano;

d)

carni di pollame;

e)

uova;

f)

grassi da spalmare destinati al consumo umano;

g)

olio di oliva e olive da tavola.

2.   Le definizioni, le designazioni o le denominazioni di vendita figuranti nell'allegato VII possono essere utilizzate nell'Unione solo per la commercializzazione di un prodotto conforme ai corrispondenti requisiti stabiliti nel medesimo allegato.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, riguardanti le modifiche, deroghe o esenzioni alle definizioni e alle denominazioni di vendita di cui all'allegato VII. Tali atti delegati sono strettamente limitati a comprovate necessità derivanti dall'evoluzione della domanda dei consumatori, dal progresso tecnico o da esigenze di innovazione della produzione.

4.   Ai fini di una chiara e corretta comprensione da parte degli operatori e degli Stati membri delle definizioni e delle denominazioni di vendita di cui all'allegato VII, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo le relative modalità di interpretazione e applicazione.

5.   Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e dell'evoluzione del mercato dei prodotti lattiero-caseari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a precisare i prodotti lattiero-caseari per i quali devono essere specificate le specie animali che sono all'origine del latte, quando esso non proviene dalla specie bovina, e a stabilire le pertinenti norme necessarie.

Articolo 79

Tolleranza

1.   Per tenere conto delle peculiarità di ciascun prodotto o settore, delle diverse fasi di commercializzazione, delle condizioni tecniche, di eventuali difficoltà pratiche degne di nota, nonché dell'accuratezza e della ripetibilità dei metodi di analisi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti una tolleranza nell'ambito di una o più norme di commercializzazione specifiche, oltre la quale l'intera partita di prodotti si considera non conforme alla norma.

2.   Nell'adottare gli atti di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto della necessità di non modificare le caratteristiche intrinseche del prodotto e di non abbassarne la qualità.

Articolo 80

Pratiche enologiche e metodi di analisi

1.   Per la produzione e la conservazione dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, nell'Unione sono impiegate esclusivamente le pratiche enologiche autorizzate in conformità all'allegato VIII e previste dall'articolo 75, paragrafo 3, lettera g), e dall'articolo 83, paragrafi 2 e 3.

Il disposto del primo comma non si applica:

a)

al succo di uve e al succo di uve concentrato e

b)

al mosto di uve e al mosto di uve concentrato destinato alla preparazione di succo di uve.

Le pratiche enologiche autorizzate sono impiegate soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti.

I prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, sono ottenuti nell'Unione nel rispetto delle norme stabilite nell'allegato VIII.

2.   I prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, non sono commercializzati nell'Unione se:

a)

sono stati sottoposti a pratiche enologiche unionali non autorizzate;

b)

sono stati sottoposti a pratiche enologiche nazionali non autorizzate o

c)

non rispettano le regole stabilite nell'allegato VIII.

I prodotti vitivinicoli non commercializzabili ai sensi del primo comma sono distrutti. In deroga a tale regola, gli Stati membri possono consentire che tali prodotti, di cui determinano le caratteristiche, siano impiegati nelle distillerie, nelle fabbriche di aceto o a fini industriali, a condizione che tale autorizzazione non incentivi a produrre prodotti vinicoli impiegando pratiche enologiche non consentite.

3.   Nell'autorizzare le pratiche enologiche di cui all'articolo 75, paragrafo 3, lettera g), la Commissione:

a)

tiene conto delle pratiche enologiche e dei metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'OIV e dei risultati dell'uso sperimentale di pratiche enologiche non ancora autorizzate;

b)

tiene conto della protezione della salute pubblica;

c)

tiene conto del possibile rischio che i consumatori siano indotti in errore in base alle abitudini che abbiano sviluppato sul prodotto e alle aspettative corrispondenti ed esamina se siano disponibili e utilizzabili strumenti di informazione che permettano di escludere tale rischio;

d)

cura che le caratteristiche naturali ed essenziali del vino siano preservate e che la composizione del prodotto non subisca modifiche sostanziali;

e)

garantisce un livello minimo accettabile di protezione dell'ambiente;

f)

rispetta le regole generali sulle pratiche enologiche e le regole stabilite nell'allegato VIII.

4.   Ai fini del corretto trattamento dei prodotti vitivinicoli non commercializzabili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 concernenti norme relative alle procedure nazionali in materia di ritiro o distruzione dei prodotti vitivinicoli non conformi ai requisiti enunciati nel paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo e relative deroghe.

5.   Ove necessario la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'articolo 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII. Tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

In attesa dell'adozione di tali atti di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati.

Articolo 81

Varietà di uve da vino

1.   I prodotti di cui all'allegato VII, parte II, elaborati nell'Unione, sono ottenuti da varietà di uve da vino classificabili conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri classificano le varietà di uve da vino che possono essere piantate, reimpiantate o innestate sul loro territorio per la produzione di vino.

Gli Stati membri possono classificare come varietà di uve da vino soltanto quelle che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

la varietà appartiene alla specie Vitis vinifera o proviene da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis;

b)

la varietà non è una delle seguenti: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont.

L'estirpazione della varietà di uve da vino eliminata dalla classificazione di cui al primo comma ha luogo entro 15 anni dalla sua cancellazione.

3.   Gli Stati membri in cui la produzione di vino non supera 50 000 ettolitri per campagna viticola, calcolata in base alla produzione media delle ultime cinque campagne viticole, sono esonerati dall'obbligo di classificazione di cui al paragrafo 2, primo comma.

Tuttavia, anche in tali Stati membri possono essere piantate, reimpiantate o innestate per la produzione di vino soltanto le varietà di uve da vino conformi al disposto del paragrafo 2, secondo comma.

4.   In deroga al paragrafo 2, primo e terzo comma, e al paragrafo 3, secondo comma, sono autorizzati dagli Stati membri per scopi di ricerca scientifica e sperimentali l'impianto, il reimpianto o l'innesto delle seguenti varietà di uve da vino:

a)

le varietà non classificate, per quanto concerne gli Stati membri diversi rispetto a quelli di cui al paragrafo 3;

b)

le varietà non rispondenti al disposto del paragrafo 2, secondo comma, per quanto concerne gli Stati membri di cui al paragrafo 3.

5.   Le superfici piantate con varietà di uve da vino per la produzione di vino in violazione dei paragrafi 2, 3 e 4 sono estirpate.

Non vi è tuttavia alcun obbligo di estirpazione di tali superfici se la produzione è destinata esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori.

Articolo 82

Uso specifico del vino non rispondente ad una delle categorie stabilite nell'allegato VII, parte II

Ad eccezione dei vini in bottiglia per i quali è provato che l'imbottigliamento è anteriore al 1o settembre 1971, il vino ottenuto da varietà di uve elencate nella classificazione compilata a norma dell'articolo 81, paragrafo 2, primo comma, ma non rispondente ad una delle categorie stabilite nell'allegato VII, parte II, è utilizzato soltanto per il consumo familiare del viticoltore, per la produzione di aceto di vino o per la distillazione.

Articolo 83

Disposizioni nazionali applicabili a determinati prodotti e settori

1.   In deroga all'articolo 75, paragrafo 2, gli Stati membri possono adottare o lasciare in vigore disposizioni nazionali che stabiliscono livelli di qualità diversi per i grassi da spalmare. Esse consentono la valutazione dei suddetti livelli di qualità diversi in funzione di criteri relativi, in particolare, alle materie prime utilizzate, alle caratteristiche organolettiche dei prodotti e alla loro stabilità fisica e microbiologica.

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma assicurano che i prodotti degli altri Stati membri conformi ai criteri stabiliti da tali disposizioni nazionali possano utilizzare, secondo modalità non discriminatorie, le diciture che attestano la conformità ai suddetti criteri.

2.   Gli Stati membri possono limitare o vietare l'impiego di determinate pratiche enologiche e prevedere norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio, autorizzate in virtù del diritto dell'Unione, al fine di rafforzare la preservazione delle caratteristiche essenziali dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, dei vini spumanti e dei vini liquorosi.

3.   Gli Stati membri possono permettere l'uso sperimentale di pratiche enologiche non autorizzate.

4.   Per garantire un'applicazione corretta e trasparente del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a indicare le condizioni relative all'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e le condizioni relative alla detenzione, alla circolazione e all'uso dei prodotti ottenuti con le pratiche sperimentali di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5.   Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni nazionali supplementari per i prodotti che beneficiano di una norma di commercializzazione dell'Unione a condizione che tali disposizioni siano coerenti con il diritto dell'Unione, nella fattispecie il principio della libera circolazione delle merci, e fatta salva la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (28).

Sottosezione 3

Menzioni riservate facoltative

Articolo 84

Disposizione generale

È istituito un regime relativo alle menzioni riservate facoltative per settore o per prodotto per rendere più semplice ai produttori di prodotti agricoli aventi caratteristiche o proprietà che conferiscono valore aggiunto la comunicazione di tali caratteristiche o proprietà nel mercato interno, e in particolare per promuovere e integrare le norme di commercializzazione specifiche.

La presente sottosezione non si applica ai prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 92, paragrafo 1.

Articolo 85

Menzioni riservate facoltative esistenti

1.   Le menzioni riservate facoltative disciplinate dal presente regime il 20 dicembre 2013 sono elencate nell'allegato IX e le condizioni per il loro uso sono stabilite a norma dell'articolo 86, lettera a).

2.   Le menzioni riservate facoltative di cui al paragrafo 1 del presente articolo restano in vigore, fatte salve eventuali modifiche, a meno che non siano cancellate a norma dell'articolo 86.

Articolo 86

Riserva, modifica e cancellazione delle menzioni riservate facoltative

Per rispondere alle aspettative dei consumatori e tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, della situazione del mercato nonché dell'evoluzione delle norme di commercializzazione e delle norme internazionali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a:

a)

riservare una menzione riservata facoltativa supplementare, stabilendone le condizioni d'uso;

b)

modificare le condizioni d'uso di una menzione riservata facoltativa, oppure

c)

cancellare una menzione riservata facoltativa.

Articolo 87

Menzioni riservate facoltative supplementari

1.   Una menzione è suscettibile di diventare una menzione riservata facoltativa supplementare solo se soddisfa tutti i requisiti seguenti:

a)

la menzione si riferisce a una proprietà del prodotto o a una caratteristica di produzione o di trasformazione e si riferisce a un settore o a un prodotto;

b)

l'uso della menzione consente una comunicazione più chiara del valore aggiunto conferito al prodotto dalle sue peculiarità o da una caratteristica di produzione o di trasformazione;

c)

al momento della commercializzazione la caratteristica o la proprietà di cui alla lettera a) può essere identificata dai consumatori in più Stati membri;

d)

le condizioni e l'uso della menzione sono conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (29) o dal regolamento (UE) n. 1169/2011.

Nell'introdurre una menzione riservata facoltativa supplementare, la Commissione tiene conto di ogni pertinente norma internazionale e delle menzioni riservate esistenti per i prodotti o i settori interessati.

2.   Al fine di tener conto delle caratteristiche di taluni settori, nonché delle aspettative dei consumatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che stabiliscano ulteriori dettagli relativi ai requisiti per l'introduzione di una menzione riservata facoltativa supplementare di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 88

Restrizioni dell'uso delle menzioni riservate facoltative

1.   Una menzione riservata facoltativa può essere usata solo per descrivere prodotti che rispettino le condizioni di impiego applicabili.

2.   Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire che l'etichettatura dei prodotti non ingeneri confusione con le menzioni riservate facoltative.

3.   Per assicurare che i prodotti descritti mediante menzioni riservate facoltative rispettino le condizioni d'uso applicabili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che stabiliscano ulteriori disposizioni sull'impiego delle menzioni riservate facoltative.

Sottosezione 4

Norme di commercializzazione per l'importazione e l'esportazione

Articolo 89

Disposizioni generali

Per tenere conto delle peculiarità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi e delle peculiarità di determinati prodotti agricoli, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:

a)

le condizioni alle quali i prodotti importati si considerano soddisfare requisiti di livello di conformità equivalente alle norme di commercializzazione dell'Unione e le condizioni alle quali è possibile derogare all'articolo 74 nonché

b)

le disposizioni di applicazione delle norme di commercializzazione ai prodotti esportati fuori dal territorio dell'Unione.

Articolo 90

Disposizioni particolari per le importazioni di vino

1.   Salvo disposizione contraria prevista in accordi internazionali conclusi in conformità del TFUE, ai prodotti dei codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204 importati nell'Unione si applicano le disposizioni in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche e in materia di etichettatura dei vini di cui alla sezione 2 del presente capo e le definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all'articolo 78 del presente regolamento.

2.   Salvo disposizione contraria prevista in accordi internazionali conclusi in conformità del TFUE, i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche autorizzate dall'Unione a norma del presente regolamento o, prima dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 3, ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall'OIV.

3.   L'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta alla presentazione di:

a)

un certificato che attesta il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nel paese di origine del prodotto, redatto da un'autorità competente, figurante in un elenco pubblicato dalla Commissione;

b)

un bollettino di analisi rilasciato da un organismo o dipartimento designato dal paese d'origine del prodotto, se il prodotto è destinato al consumo umano diretto.

Sottosezione 5

Disposizioni comuni

Articolo 91

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare atti di esecuzione:

a)

che stabiliscano l'elenco dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato VII, parte III, punto 5, secondo comma, e dei grassi da spalmare di cui alla parte VII, sesto comma, lettera a), del medesimo allegato in base agli elenchi indicativi, che le sono trasmessi dagli Stati membri, dei prodotti che i medesimi ritengono corrispondere, sul loro territorio, alle succitate disposizioni;

b)

che stabiliscano le modalità di applicazione delle norme di commercializzazione per settore o per prodotto;

c)

che fissino le regole per stabilire se i prodotti sono stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate;

d)

che fissino le regole per i metodi di analisi per determinare le caratteristiche dei prodotti;

e)

che stabiliscano le regole per fissare il livello di tolleranza;

f)

che stabiliscano le modalità di applicazione delle misure di cui all'articolo 89;

g)

che fissino le regole per l'identificazione o la registrazione del produttore e/o degli stabilimenti industriali in cui il prodotto è stato preparato o trasformato, per le procedure di certificazione e i documenti commerciali e per i documenti di accompagnamento e i registri da tenere.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Sezione 2

Denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo

Sottosezione 1

Disposizioni introduttive

Articolo 92

Ambito di applicazione

1.   Le regole in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali di cui alla presente sezione si applicano ai prodotti di cui all'allegato VIII, parte II, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16.

2.   Le regole di cui al paragrafo 1 sono basate:

a)

sulla protezione dei legittimi interessi dei consumatori e dei produttori;

b)

sull'assicurazione del buon funzionamento del mercato interno dei prodotti di cui trattasi e

c)

sulla promozione della produzione di prodotti di qualità di cui alla presente sezione, consentendo nel contempo misure nazionali di politica della qualità.

Sottosezione 2

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche

Articolo 93

Definizioni

1.   Ai fini della presente sezione si intende per:

a)

"denominazione di origine", il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, di un paese che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 92, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:

i)

la qualità e le caratteristiche del prodotto sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani;

ii)

le uve da cui è ottenuto il prodotto provengono esclusivamente da tale zona geografica;

iii)

la produzione avviene in detta zona geografica e

iv)

il prodotto è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera;

b)

"indicazione geografica", l'indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, a un paese, che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 92, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:

i)

possiede qualità, notorietà o altre peculiarità attribuibili a tale origine geografica;

ii)

le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l'85 % esclusivamente da tale zona geografica;

iii)

la produzione avviene in detta zona geografica e

iv)

è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.

2.   Taluni nomi usati tradizionalmente costituiscono una denominazione di origine se:

a)

designano un vino;

b)

si riferiscono a un nome geografico;

c)

soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv), e

d)

sono stati sottoposti alla procedura prevista dalla presente sottosezione per il conferimento della protezione alla denominazione di origine e all'indicazione geografica.

3.   Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, comprese quelle che si riferiscono a zone geografiche situate in paesi terzi, possono beneficiare della protezione nell'Unione in conformità alle norme stabilite nella presente sottosezione.

4.   La produzione di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii) comprende tutte le operazioni eseguite, dalla vendemmia dell'uva fino al completamento del processo di vinificazione, esclusi i processi successivi alla produzione.

5.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), punto ii), la percentuale di uva, al massimo del 15 %, che può provenire da fuori della zona delimitata proviene dallo Stato membro o dal paese terzo in cui è situata la zona geografica delimitata.

Articolo 94

Domande di protezione

1.   Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono un fascicolo tecnico contenente:

a)

il nome di cui è chiesta la protezione;

b)

il nome e l'indirizzo del richiedente;

c)

un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2 e

d)

un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2.

2.   Il disciplinare di produzione permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all'indicazione geografica.

Il disciplinare di produzione contiene almeno:

a)

il nome di cui è chiesta la protezione;

b)

una descrizione del vino o dei vini:

i)

per quanto riguarda una denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche;

ii)

per quanto riguarda una indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;

c)

se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;

d)

la delimitazione della zona geografica interessata;

e)

le rese massime per ettaro;

f)

un'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti;

g)

gli elementi che evidenziano il legame di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), oppure, secondo i casi, al paragrafo 1, lettera b), punto i) dell'articolo 93;

h)

le condizioni applicabili previste dalla legislazione unionale o nazionale oppure, se così previsto dagli Stati membri, da un'organizzazione che gestisce la designazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta, tenendo conto del fatto che tali condizioni devono essere oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell'Unione;

i)

il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione, nonché le relative attribuzioni.

3.   La domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine.

Articolo 95

Richiedenti

1.   La domanda di protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica può essere presentata da qualunque gruppo di produttori o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, da singoli produttori. Possono compartecipare alla domanda anche altre parti interessate.

2.   I produttori possono chiedere la protezione esclusivamente per i vini che producono.

3.   Nel caso di un nome che designa una zona geografica transfrontaliera o di un nome tradizionale relativo ad una zona geografica transfrontaliera, può essere presentata una domanda comune.

Articolo 96

Procedura nazionale preliminare

1.   Le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica di vini originari dell'Unione sono esaminate nell'ambito di una procedura nazionale preliminare.

2.   La domanda di protezione è presentata nello Stato membro del cui territorio è originaria la denominazione di origine o l'indicazione geografica.

3.   Lo Stato membro cui è presentata la domanda di protezione la esamina per verificare se essa sia conforme alle condizioni stabilite dalla presente sottosezione.

Lo Stato membro mette in atto una procedura nazionale che garantisce l'adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo di almeno due mesi dalla data della pubblicazione, nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente o stabilita sul suo territorio può fare opposizione alla protezione proposta presentando allo Stato membro una dichiarazione debitamente motivata.

4.   Lo Stato membro che valuta la domanda la rigetta se considera che la denominazione di origine o l'indicazione geografica non soddisfi le condizioni applicabili stabilite nella presente sottosezione, o sia incompatibile con il diritto dell'Unione.

5.   Se ritiene che le condizioni applicabili siano soddisfatte, lo Stato membro che valuta la domanda mette in atto una procedura nazionale che garantisce l'adeguata pubblicazione del disciplinare di produzione perlomeno su internet e inoltra la domanda alla Commissione.

Articolo 97

Esame da parte della Commissione

1.   La Commissione pubblica la data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.

2.   La Commissione verifica se le domande di protezione di cui all'articolo 94 soddisfano le condizioni stabilite dalla presente sottosezione.

3.   Se ritiene soddisfatte le condizioni della presente sottosezione, la Commissione adotta atti di esecuzione relativi alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), e al riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione fatta nel corso della procedura nazionale preliminare. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2, o paragrafo 3.

4.   Se ritiene che le condizioni della presente sottosezione non siano soddisfatte, la Commissione adotta atti di esecuzione che rigettano la domanda.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 98

Procedura di opposizione

Entro due mesi dalla data di pubblicazione prevista all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), ogni Stato membro o paese terzo, od ogni persona fisica o giuridica avente un legittimo interesse e residente o stabilita in uno Stato membro diverso da quello che chiede la protezione o in un paese terzo, può opporsi alla protezione proposta presentando alla Commissione una dichiarazione debitamente motivata relativa alle condizioni di ammissibilità disposte nella presente sottosezione.

Per le persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in un paese terzo, la dichiarazione è presentata, direttamente o per il tramite delle autorità di tale paese terzo, nel termine di due mesi di cui al primo comma.

Articolo 99

Decisione sulla protezione

In base alle informazioni a sua disposizione una volta terminata la procedura di opposizione di cui all'articolo 98, la Commissione adotta atti di esecuzione che conferiscono la protezione alla denominazione di origine o all'indicazione geografica che soddisfa le condizioni stabilite nella presente sottosezione ed è compatibile con il diritto dell'Unione, oppure che rigettano la domanda se le condizioni suddette non sono soddisfatte.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 100

Omonimi

1.   La registrazione del nome per cui è presentata la domanda, che è omonimo o parzialmente omonimo di un nome già registrato in conformità al presente regolamento, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e di rischi di confusione.

Un nome omonimo che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrato, benché sia esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti.

Un nome omonimo registrato può essere utilizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che il nome omonimo registrato successivamente sia sufficientemente differenziato da quello registrato in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e della necessità di evitare l'induzione in errore il consumatore.

2.   Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis se il nome per il quale è presentata la domanda è interamente o parzialmente omonimo di un'indicazione geografica protetta in quanto tale secondo il diritto nazionale degli Stati membri.

3.   Il nome di una varietà di uva da vino, se contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta, non può essere utilizzato nell'etichettatura dei prodotti agricoli.

Per tener conto delle pratiche esistenti in materia di etichettatura, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a stabilire le eccezioni a tale regola.

4.   La protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti di cui all'articolo 93 del presente regolamento lascia impregiudicate le indicazioni geografiche protette applicabili alle bevande spiritose definite all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (30).

Articolo 101

Ulteriori motivi di rigetto della protezione

1.   Il nome diventato generico non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica.

Ai fini della presente sezione, per "nome diventato generico" si intende il nome di un vino che, pur riferendosi al luogo o alla regione in cui è stato originariamente prodotto o commercializzato, è diventato il nome comune di un vino nell'Unione.

Per stabilire se un nome sia diventato generico si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare:

a)

della situazione esistente nell'Unione, in particolare nelle zone di consumo;

b)

del pertinente diritto unionale o nazionale.

2.   Un nome non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino.

Articolo 102

Relazione con i marchi commerciali

1.   La registrazione di un marchio commerciale che contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta non conforme al corrispondente disciplinare di produzione o il cui uso rientra nella fattispecie dell'articolo 103, paragrafo 2, e riguarda un prodotto che rientra in una delle categorie elencate nell'allegato VII, parte II:

a)

è rigettata se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica alla Commissione e se la denominazione di origine o l'indicazione geografica ottiene successivamente la protezione, o

b)

è annullata.

2.   Fatto salvo l'articolo 101, paragrafo 2, il marchio di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che sia stato depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dal diritto pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio dell'Unione anteriormente alla data di presentazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica nel paese d'origine oppure entro il 1o gennaio 1996, può continuare ad essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio previsti dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (31) o dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio (32).

In tali casi l'uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica è permesso insieme a quello dei relativi marchi.

Articolo 103

Protezione

1.   Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità con il relativo disciplinare di produzione.

2.   Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette contro:

a)

qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto del nome protetto:

i)

per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto, o

ii)

nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;

b)

qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o espressioni simili;

c)

qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;

d)

qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

3.   Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nell'Unione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1.

Articolo 104

Registro

La Commissione crea e tiene aggiornato un registro elettronico delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini, accessibile al pubblico. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a prodotti di paesi terzi che sono protetti nell'Unione in virtù di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente possono essere registrate nel registro. Salvo se espressamente identificate nell'accordo come denominazioni di origine protette ai sensi del presente regolamento, tali denominazioni sono registrate nel registro come indicazioni geografiche protette.

Articolo 105

Modifiche del disciplinare

Ogni richiedente che soddisfi le condizioni previste all'articolo 95 può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, in particolare per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica di cui all'articolo 94, paragrafo 2, secondo comma, lettera d). La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e illustra le relative motivazioni.

Articolo 106

Cancellazione

Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per la cancellazione della protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica non più rispondenti al rispettivo disciplinare.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 107

Denominazioni di vini protette preesistenti

1.   Le denominazioni di vini di cui agli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (33) e all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione (34) sono automaticamente protette in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro di cui all'articolo 104 del presente regolamento.

2.   Mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3, del presente regolamento, la Commissione adotta i provvedimenti formali necessari per eliminare dal registro di cui all'articolo 104 del presente regolamento le denominazioni dei vini cui si applica l'articolo 118 vicies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3.   L'articolo 106 non si applica alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Fino al 31 dicembre 2014, la Commissione può, di propria iniziativa, adottare atti di esecuzione per la cancellazione della protezione di denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1 che non rispettano le condizioni previste dall'articolo 93.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

4.   Per la Croazia le denominazioni dei vini pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (35) sono protette in virtù del presente regolamento, fatto salvo l'esito favorevole della procedura di opposizione. La Commissione le inserisce nel registro di cui all'articolo 104.

Articolo 108

Tasse

Gli Stati membri possono esigere il pagamento di tasse destinate a coprire le loro spese, comprese quelle sostenute per l'esame delle domande di protezione, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma della presente sottosezione.

Articolo 109

Poteri delegati

1.   Per tenere conto delle peculiarità della produzione nella zona geografica delimitata, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che stabiliscano:

a)

i criteri aggiuntivi per la delimitazione della zona geografica e

b)

le restrizioni e le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata.

2.   Per garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a definire le condizioni alle quali il disciplinare di produzione può comprendere requisiti supplementari.

3.   Per garantire i legittimi interessi e gli interessi dei produttori e degli operatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:

a)

il tipo di richiedente ammesso a chiedere la protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;

b)

le condizioni da rispettare per quanto riguarda le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, l'esame da parte della Commissione, la procedura di opposizione e le procedure per la modifica, la cancellazione o la conversione di denominazioni di origine protette o di indicazioni geografiche protette;

c)

le condizioni applicabili alle domande transfrontaliere;

d)

le condizioni per le domande di protezione relative a una zona geografica situata in un paese terzo;

e)

la data di entrata in applicazione della protezione o della modifica di una protezione;

f)

le condizioni connesse alle modifiche del disciplinare.

4.   Per garantire un adeguato livello di protezione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 relativi a restrizioni riguardanti la denominazione protetta.

5.   Per garantire che le disposizioni della presente sottosezione non pregiudichino indebitamente gli operatori economici e le autorità competenti riguardo alle denominazioni di vini che sono state protette anteriormente al 1o agosto 2009, oppure la cui domanda di protezione sia stata presentata anteriormente a tale data, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che stabiliscano norme transitorie riguardanti:

a)

le denominazioni di vini riconosciute dagli Stati membri quali denominazioni di origine o indicazioni geografiche al 1o agosto 2009, e le denominazioni di vini la cui domanda di protezione sia stata presentata anteriormente a tale data;

b)

i vini immessi sul mercato o etichettati anteriormente a una data specifica e

c)

le modifiche del disciplinare.

Articolo 110

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

1.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie riguardanti:

a)

le informazioni da fornire nel disciplinare di produzione riguardo al legame tra zona geografica e prodotto finale;

b)

la pubblicazione delle decisioni di concessione o di rigetto della protezione;

c)

la creazione e l'aggiornamento del registro di cui all'articolo 104;

d)

la conversione da denominazione di origine protetta a indicazione geografica protetta;

e)

la presentazione di domande transfrontaliere.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie riguardanti la procedura di esame delle domande di protezione o di approvazione di una modifica di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, nonché la procedura applicabile alle richieste di opposizione, cancellazione o conversione e la presentazione di informazioni relative alle denominazioni protette vigenti dei vini, in particolare per quanto riguarda:

a)

i modelli di documenti e il formato di trasmissione;

b)

i limiti temporali;

c)

la descrizione dettagliata dei fatti, le prove e la documentazione da presentare a sostegno della domanda o richiesta.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 111

Altre competenze di esecuzione

Se ritiene che un'opposizione sia inammissibile, la Commissione adotta un atto di esecuzione che la rigetta in quanto inammissibile. Tale atto di esecuzione è adottato senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

Sottosezione 3

Menzioni tradizionali

Articolo 112

Definizione

Per "menzione tradizionale" si intende l'espressione usata tradizionalmente negli Stati membri, in relazione ai prodotti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, per indicare:

a)

che il prodotto reca una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta dal diritto unionale o nazionale, o

b)

il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

Articolo 113

Protezione

1.   Le menzioni tradizionali protette possono essere utilizzate solo per un prodotto in conformità della definizione prevista all'articolo 112.

Le menzioni tradizionali sono protette contro l'uso illegale.

2.   Le menzioni tradizionali sono protette esclusivamente nella lingua e per le categorie di prodotti vitivinicoli figuranti nella relativa domanda contro:

a)

qualsiasi usurpazione, anche quando la menzione protetta è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o simili;

b)

qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla natura, alle caratteristiche o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi;

c)

qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore e, in particolare, che lasci supporre che il vino fruisca della menzione tradizionale protetta.

3.   Le menzioni tradizionali non diventano generiche nell'Unione.

Articolo 114

Delega di potere

1.   Per garantire un adeguato livello di protezione alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti la lingua e la corretta compitazione della menzione tradizionale da proteggere.

2.   Per garantire la protezione dei legittimi interessi e degli interessi dei produttorie degli operatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 stabilendo:

a)

il tipo di richiedenti ammessi a chiedere la protezione di una menzione tradizionale;

b)

le condizioni di validità di una domanda di protezione di una menzione tradizionale;

c)

i motivi di opposizione al proposto riconoscimento di una menzione tradizionale;

d)

la portata della protezione, la relazione con i marchi commerciali, le menzioni tradizionali protette, le denominazioni di origine protette o le indicazioni geografiche protette, gli omonimi o determinate varietà di uve da vino;

e)

i motivi di cancellazione di una menzione tradizionale;

f)

il termine di presentazione di una domanda o di una richiesta di obiezione o di cancellazione;

g)

le procedure da seguire per quanto riguarda la domanda di protezione di una menzione tradizionale, compreso l'esame da parte della Commissione, le procedure di opposizione e le procedure per la cancellazione e la modifica.

3.   Per tenere conto delle peculiarità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a stabilire le condizioni alle quali sui prodotti di paesi terzi possono essere impiegate menzioni tradizionali protette e prevedere deroghe all'articolo 112 e all'articolo 113, paragrafo 2.

Articolo 115

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

1.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie riguardanti la procedura di esame delle domande di protezione o di approvazione di una modifica di una menzione tradizionale, nonché la procedura per le richieste di opposizione o cancellazione, in particolare per quanto riguarda:

a)

i modelli di documenti e il formato di trasmissione;

b)

i limiti temporali;

c)

la descrizione dettagliata dei fatti, le prove e la documentazione da presentare a sostegno della domanda o richiesta;

d)

le modalità di pubblicazione delle menzioni tradizionali protette.

2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che accettano o rigettano, la domanda di protezione di una menzione tradizionale o della richiesta di modifica o di cancellazione di una menzione tradizionale protetta.

3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che dispongono la protezione delle menzioni tradizionali di cui è stata accolta la domanda di protezione, in particolare attraverso la loro classificazione a norma dell'articolo 112 e attraverso la pubblicazione di una definizione e/o delle condizioni di utilizzazione.

4.   Gli atti di esecuzione di cui a paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 116

Altre competenze di esecuzione

Se ritiene che un'opposizione sia irricevibile, la Commissione adotta un atto di esecuzione che la rigetta in quanto irricevibile. Tale atto di esecuzione è adottato senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

Sezione 3

Etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo

Articolo 117

Definizione

Ai fini della presente sezione si intende per:

a)

"etichettatura", i termini, le diciture, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano un dato prodotto o che ad esso si riferiscono;

b)

"presentazione", qualsiasi informazione trasmessa ai consumatori tramite il condizionamento del prodotto in questione, inclusi la forma e il tipo di bottiglie.

Articolo 118

Applicabilità delle regole orizzontali

Salvo ove altrimenti disposto dal presente regolamento, all'etichettatura e alla presentazione si applicano la direttiva 89/396/CEE del Consiglio (36), la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (37), la direttiva 2008/95/CE e il regolamento (UE) n. 1169/2011.

L'etichettatura dei prodotti di cui ai punti da 1 a 11, 13, 15 e 16 dell'allegato VII, parte II, può essere completata da indicazioni diverse da quelle previste dal presente regolamento soltanto ove soddisfino i requisiti della direttiva 2000/13/CE o del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Articolo 119

Indicazioni obbligatorie

1.   L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nell'Unione o destinati all'esportazione, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie:

a)

la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell'allegato VII, parte II;

b)

per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta:

i)

l'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" e

ii)

il nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta;

c)

il titolo alcolometrico volumico effettivo;

d)

l'indicazione della provenienza;

e)

l'indicazione dell'imbottigliatore o, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore;

f)

l'indicazione dell'importatore nel caso dei vini importati e

g)

nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, l'indicazione del tenore di zucchero.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il nome di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta.

3.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), il riferimento all'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" può essere omesso nei seguenti casi:

a)

se sull'etichetta figura, conformemente al disciplinare di produzione di cui all'articolo 94, paragrafo 2, una menzione tradizionale in conformità all'articolo 112, lettera a);

b)

in circostanze eccezionali e debitamente giustificate che la Commissione stabilisce mediante l'adozione di atti delegati a norma dell'articolo 227 al fine di garantire l'osservanza delle norme vigenti in materia di etichettatura.

Articolo 120

Indicazioni facoltative

1.   L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, possono contenere, in particolare, le seguenti indicazioni facoltative:

a)

l'annata;

b)

il nome di una o più varietà di uve da vino;

c)

per i vini diversi da quelli di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera g), termini che indicano il tenore di zucchero;

d)

per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, le menzioni tradizionali conformemente all'articolo 112, lettera b);

e)

il simbolo dell'Unione che indica la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta;

f)

termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione;

g)

per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, il nome di un'altra unità geografica più piccola o più grande della zona che è alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.

2.   Fatto salvo l'articolo 100, paragrafo 3, relativamente all'impiego delle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, per vini che non vantano una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta:

a)

gli Stati membri introducono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per porre in essere procedure di certificazione, di approvazione e di controllo atte a garantire la veridicità delle informazioni in questione;

b)

gli Stati membri, in base a criteri oggettivi e non discriminatori e nel rispetto di una concorrenza leale, possono stilare, per i vini ottenuti da varietà di uve da vino sul loro territorio, elenchi delle varietà di uve da vino escluse, in particolare se:

i)

esiste per i consumatori un rischio di confusione circa la vera origine del vino in quanto la varietà di uve da vino in questione è parte integrante di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta già esistente;

ii)

i controlli sarebbero antieconomici in quanto la varietà di uva da vino in questione rappresenta una parte molto esigua dei vigneti dello Stato membro;

c)

le miscele di vini di diversi Stati membri non danno luogo ad etichettatura della varietà di uve da vino, a meno che gli Stati membri interessati non convengano diversamente e assicurino la fattibilità delle pertinenti procedure di certificazione, approvazione e controllo.

Articolo 121

Lingue

1.   Le indicazioni obbligatorie e facoltative di cui agli articoli 119 e 120, se espresse in parole, figurano in una o più delle lingue ufficiali dell'Unione.

2.   Nonostante il paragrafo 1, il nome di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta o una menzione tradizionale di cui all'articolo 112, lettera b), figurano sull'etichetta nella lingua o nelle lingue per le quali si applica la protezione. Nel caso di denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette o di denominazioni nazionali specifiche che utilizzano un alfabeto non latino, il nome può figurare anche in una o più lingue ufficiali dell'Unione.

Articolo 122

Poteri delegati

1.   Per tenere conto delle peculiarità del settore vitivinicolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 concernenti regole e restrizioni riguardanti:

a)

la presentazione e l'impiego di indicazioni in etichetta diverse da quelle previste nella presente sezione;

b)

le indicazioni obbligatorie, in particolare:

i)

i termini da impiegare per la formulazione delle indicazioni obbligatorie e le relative condizioni d'uso;

ii)

i termini che si riferiscono a un'azienda e le relative condizioni d'uso;

iii)

le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alle indicazioni facoltative;

iv)

le disposizioni che autorizzano deroghe supplementari a quelle di cui all'articolo 119, paragrafo 2, per quanto riguarda l'omissione del riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli e

v)

le disposizioni relative all'uso delle lingue;

c)

le indicazioni facoltative, in particolare:

i)

i termini da impiegare per la formulazione delle indicazioni facoltative e le relative condizioni d'uso;

ii)

le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alle indicazioni facoltative;

d)

la presentazione, in particolare:

i)

le condizioni di impiego di determinate forme di bottiglia e un elenco di determinate forme di bottiglie specifiche;

ii)

le condizioni di impiego di bottiglie per vino spumante e dei dispositivi di chiusura;

iii)

le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alla presentazione;

iv)

le disposizioni relative all'uso delle lingue.

2.   Per garantire la protezione dei legittimi interessi degli operatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti norme relative all'etichettatura temporanea e alla presentazione dei vini a denominazione di origine o a indicazione geografica, se tale denominazione di origine o indicazione geografica soddisfa i necessari requisiti.

3.   Per non pregiudicare gli operatori economici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti disposizioni transitorie per i vini immessi sul mercato e etichettati conformemente alle norme pertinenti in vigore anteriormente al 1o agosto 2009.

4.   Per tenere conto delle peculiarità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti deroghe alla presente sezione per quanto riguarda i prodotti da esportare qualora richiesto dal diritto del paese terzo in questione.

Articolo 123

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie riguardanti le procedure e i criteri tecnici applicabili alla presente sezione, comprese le misure necessarie per le procedure di certificazione, di approvazione e di controllo applicabili a vini privi di denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

CAPO II

Disposizioni specifiche relative a singoli settori

Sezione 1

Zucchero

Articolo 124

Durata

Eccezion fatta per gli articoli 125 e 126, la presente sezione si applica fino al termine della campagna di commercializzazione 2016/2017.

Sottosezione 1

Misure specifiche

Articolo 125

Accordi nel settore dello zucchero

1.   Le condizioni di acquisto delle barbabietole da zucchero e della canna da zucchero, inclusi i contratti di fornitura prima della semina, sono disciplinate da accordi interprofessionali scritti stipulati tra i produttori di barbabietole da zucchero e di canna da zucchero dell'Unione o, in loro nome, le organizzazioni di cui sono membri e le imprese produttrici di zucchero dell'Unione o, in loro nome, le organizzazioni di cui sono membri.

2.   Le imprese produttrici di zucchero notificano gli accordi interprofessionali di cui all'allegato II, parte II, sezione A, punto 6, alle autorità competenti dello Stato membro in cui producono lo zucchero.

3.   A decorrere dal 1o ottobre 2017, gli accordi interprofessionali devono essere conformi alle condizioni di acquisto stabilite nell'allegato X.

4.   Per tenere conto delle peculiarità del settore dello zucchero e dell'evoluzione del settore nel periodo successivo all'abolizione delle quote di produzione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 al fine di:

a)

aggiornare i termini di cui all'allegato II, parte II, sezione A;

b)

aggiornare le condizioni di acquisto della barbabietola da zucchero di cui all'allegato X;

c)

stabilire ulteriori norme in materia di determinazione del peso lordo, della tara e del tenore di zucchero delle barbabietole da zucchero consegnate a un'impresa e in materia di polpe di barbabietole.

5.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo, compreso in merito a procedure, comunicazioni e assistenza amministrativa nel caso di accordi interprofessionali riguardanti più di uno Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 126

Comunicazione dei prezzi di mercato dello zucchero

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, istituire un sistema di informazione sui prezzi praticati sul mercato dello zucchero, compreso un dispositivo per la pubblicazione del livello dei prezzi su questo mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Il sistema di cui al primo comma si basa sulle informazioni fornite dalle imprese produttrici di zucchero bianco o da altri operatori commerciali del settore dello zucchero. Queste informazioni sono trattate in modo riservato.

La Commissione provvede affinché i prezzi o le denominazioni specifici dei singoli operatori economici non siano pubblicati.

Sottosezione 2

Disposizioni applicabili al settore dello zucchero nel periodo di cui all'articolo 124

Articolo 127

Contratti di fornitura

1.   Oltre a quanto stabilito all'articolo 125, paragrafo 1, gli accordi interprofessionali devono essere conformi alle condizioni di acquisto stabilite nell'allegato XI.

2.   Nei contratti di fornitura si distingue tra barbabietole a seconda che siano destinate a produrre quantitativi di:

a)

zucchero di quota; o

b)

zucchero fuori quota.

3.   Ogni impresa produttrice di zucchero comunica allo Stato membro nel cui territorio produce zucchero le seguenti informazioni:

a)

i quantitativi di barbabietole di cui al paragrafo 2, lettera a), per i quali ha stipulato contratti di fornitura prima della semina, nonché il tenore di zucchero su cui si basano i contratti;

b)

la resa corrispondente stimata.

Gli Stati membri possono esigere informazioni supplementari.

4.   Le imprese produttrici di zucchero che non abbiano stipulato, prima della semina, contratti di fornitura al prezzo minimo della barbabietola di quota, di cui all'articolo 135, per un quantitativo di barbabietole corrispondente allo zucchero per il quale detengono una quota, adeguato, se del caso, applicando il coefficiente di ritiro preventivo fissato ai sensi dell'articolo 130, paragrafo 2, primo comma, sono tenute a pagare almeno il prezzo minimo della barbabietola di quota per tutte le barbabietole da esse trasformate in zucchero.

5.   Previa autorizzazione dello Stato membro interessato, gli accordi interprofessionali possono derogare ai paragrafi 2, 3 e 4.

6.   In assenza di accordi interprofessionali, lo Stato membro interessato può prendere le misure necessarie compatibili con il presente regolamento per tutelare gli interessi delle parti in causa.

Articolo 128

Tassa sulla produzione

1.   È riscossa una tassa sulla produzione delle quote di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina detenute dalle imprese che producono tali prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 2.

2.   Il Consiglio adotta misure relative alla fissazione della tassa sulla produzione per le quote di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina di cui al paragrafo 1 a norma dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

Articolo 129

Restituzione alla produzione

1.   I prodotti del settore dello zucchero elencati all’allegato I, parte III, lettere da b) a e), possono beneficiare di una restituzione alla produzione qualora non sia disponibile zucchero eccedente o zucchero importato, isoglucosio eccedente o sciroppo di inulina eccedente ad un prezzo corrispondente al prezzo del mercato mondiale per la fabbricazione dei prodotti di cui all’articolo 140, paragrafo 2, secondo comma, lettere b) e c).

2.   Il Consiglio adotta misure relative alla fissazione della restituzione alla produzione di cui al paragrafo 1 a norma dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

Articolo 130

Ritiro di zucchero dal mercato

1.   Per evitare le situazioni di repentino crollo dei prezzi sul mercato interno e rimediare alle situazioni di sovrapproduzione determinate sulla base del bilancio previsionale di approvvigionamento, e tenuto conto degli impegni dell'Unione che scaturiscono da accordi internazionali conclusi a norma del TFUE, la Commissione può adottare atti di esecuzione che ritirino dal mercato, per una determinata campagna di commercializzazione, i quantitativi di zucchero o di isoglucosio le cui quote superano la soglia calcolata ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

2.   La soglia di ritiro di cui al paragrafo 1 è calcolata, per ogni impresa detentrice di una quota, moltiplicando la rispettiva quota per un coefficiente. La Commissione può adottare atti di esecuzione per fissare tale coefficiente per una campagna di commercializzazione entro il 28 febbraio della campagna di commercializzazione precedente, in base alle tendenze prevedibili del mercato.

In base alle tendenze aggiornate del mercato, la Commissione può adottare atti di esecuzione entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione considerata, per adeguare o, qualora non sia stato fissato ai sensi del primo comma, per fissare un coefficiente.

3.   Le imprese detentrici di quote immagazzinano a proprie spese, fino all'inizio della campagna di commercializzazione successiva, lo zucchero di quota che supera la soglia calcolata a norma del paragrafo 2. I quantitativi di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina ritirati dal mercato nel corso di una data campagna di commercializzazione si considerano i primi quantitativi di quota della campagna successiva.

In deroga al primo comma, tenendo conto delle tendenze prevedibili del mercato dello zucchero, la Commissione può adottare atti di esecuzione che dispongano, per la campagna di commercializzazione in corso, per la campagna successiva, o per entrambe, tutto o parte dello zucchero, dell’isoglucosio o dello sciroppo di inulina ritirato come:

a)

zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina eccedente atto a diventare zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina industriale, o

b)

una quota di produzione temporanea, parte della quale può essere riservata all’esportazione nel rispetto degli impegni assunti dall’Unione nel quadro di accordi internazionali conclusi a norma del TFUE.

4.   Se l’offerta di zucchero nell’Unione è inadeguata, la Commissione può adottare atti di esecuzione che dispongano, che un certo quantitativo di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina ritirato dal mercato possa essere venduto sul mercato dell’Unione prima della fine del periodo di ritiro.

5.   Qualora lo zucchero ritirato dal mercato sia considerato la prima produzione di zucchero della campagna di commercializzazione successiva, i produttori di barbabietole percepiscono il prezzo minimo fissato per tale campagna di cui all'articolo 135.

Qualora lo zucchero ritirato dal mercato diventi zucchero industriale o sia esportato a norma del paragrafo 3, terzo comma, lettere a) o b), del secondo comma del paragrafo 3 del presente articolo, non si applicano le disposizioni dell'articolo 135 sul prezzo minimo.

Qualora lo zucchero ritirato dal mercato sia venduto sul mercato dell’Unione prima della fine del periodo di ritiro ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, i produttori di barbabietole percepiscono il prezzo minimo fissato per la campagna di commercializzazione in corso.

6.   Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 131

Meccanismo temporaneo di gestione del mercato

1.   Per la durata del periodo di cui all'articolo 124, la Commissione può adottare, atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per garantire un approvvigionamento sufficiente di zucchero al mercato dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Tali misure possono adeguare, per i quantitativi e il tempo necessari, il livello del dazio applicabile.

Nell'ambito del meccanismo di gestione del mercato temporaneo, le misure relative alla fissazione di un prelievo sulle eccedenze sono prese dal Consiglio in conformità dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i quantitativi appropriati di zucchero fuori quota e di zucchero greggio importati che possono essere immessi sul mercato dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 132

Poteri delegati

Per tenere conto delle peculiarità del settore dello zucchero e garantire che gli interessi di tutte le parti siano debitamente presi in considerazione, nonché alla luce dell'esigenza di prevenire alterazioni del mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, riguardo:

a)

le condizioni di acquisto e i contratti fornitura di cui all’articolo 127;

b)

aggiornare le condizioni di acquisto della barbabietola da zucchero di cui all'allegato XI;

c)

i criteri che le imprese produttrici di zucchero sono tenute ad applicare quando ripartiscono fra i venditori i quantitativi di barbabietole che devono formare oggetto dei contratti di fornitura prima della semina ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 3.

Articolo 133

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione della presente sottosezione per quanto riguarda il contenuto, le procedure e i criteri tecnici.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Sottosezione 3

Regime di regolazione della produzione

Articolo 134

Quote nel settore dello zucchero

1.   Un regime di quote è applicabile allo zucchero, all'isoglucosio e allo sciroppo di inulina.

2.   In riferimento ai regimi di quote di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se un produttore supera la quota in questione e non utilizza i quantitativi eccedenti previsti dall'articolo 139, un prelievo sulle eccedenze viene riscosso su tali quantitativi secondo le condizioni stabilite agli articoli da 139 a 142.

Articolo 135

Prezzo minimo della barbabietola

Il prezzo minimo delle barbabietole di quota è stabilito dal Consiglio in conformità all'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

Articolo 136

Ripartizione delle quote

1.   Le quote di produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina sono fissate a livello nazionale e regionale nell'allegato XII.

2.   Gli Stati membri assegnano una quota a ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina stabilita nel loro territorio e riconosciuta a norma dell'articolo 137.

Per ciascuna impresa la quota attribuita è pari alla quota assegnata all'impresa per la campagna di commercializzazione 2010/2011 a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3.   In caso di assegnazione di una quota ad un'impresa produttrice di zucchero che possiede più stabilimenti, gli Stati membri adottano le misure che ritengono necessarie per tenere adeguatamente conto degli interessi dei produttori di barbabietole e di canna da zucchero.

Articolo 137

Imprese riconosciute

1.   A richiesta, gli Stati membri riconoscono le imprese produttrici di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina ovvero le imprese che trasformano detti prodotti in uno dei prodotti elencati all'articolo 140, paragrafo 2, a condizione che queste:

a)

comprovino la propria capacità professionale di produzione;

b)

accettino di fornire le informazioni e di sottoporsi ai controlli di cui al presente regolamento;

c)

non siano oggetto di un provvedimento di sospensione o revoca del riconoscimento.

2.   Le imprese riconosciute forniscono le seguenti informazioni allo Stato membro nel cui territorio ha luogo il raccolto delle barbabietole o delle canne oppure la raffinazione:

a)

i quantitativi di barbabietole o di canne per i quali è stato concluso un contratto di fornitura, nonché le corrispondenti rese stimate di barbabietola o di canna e di zucchero per ettaro;

b)

i dati relativi alle consegne previste ed effettive di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero e di zucchero greggio, i dati relativi alla produzione di zucchero e le dichiarazioni relative alle scorte di zucchero;

c)

i quantitativi di zucchero bianco venduto, con indicazione del relativo prezzo e delle condizioni di vendita corrispondenti.

Articolo 138

Riassegnazione della quota nazionale e riduzione delle quote

1.   Uno Stato membro può ridurre fino al 10 % la quota di zucchero o isoglucosio assegnata ad un'impresa stabilita nel proprio territorio. Nella rassegnazione della quota, gli Stati membri applicano criteri obiettivi e non discriminatori.

2.   Gli Stati membri possono effettuare trasferimenti di quote tra le imprese alle condizioni stabilite nell'allegato XIII e prendendo in considerazione gli interessi di tutte le parti in causa, in particolare dei produttori di barbabietole e di canna da zucchero.

3.   Lo Stato membro assegna i quantitativi ridotti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 a una o più imprese stabilite nel suo territorio, che detengano o non detengano quote.

Articolo 139

Produzione fuori quota

1.   Lo zucchero, l'isoglucosio o lo sciroppo di inulina prodotti nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 136 possono essere:

a)

utilizzati per la trasformazione di alcuni prodotti di cui all'articolo 140;

b)

riportati alla produzione di quota della campagna successiva, conformemente all'articolo 141;

c)

utilizzati ai fini del regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche, conformemente al capo III del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (38);

d)

esportati entro un limite quantitativo fissato dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, nel rispetto degli impegni scaturiti dagli accordi internazionali conclusi a norma del TFUE; o

e)

introdotti sul mercato interno, in conformità al meccanismo di cui all'articolo 131, in modo da adeguare l'approvvigionamento alla domanda sulla base del bilancio previsionale di approvvigionamento.

Le misure di cui al primo comma, lettera e), del presente articolo si applicano prima dell'attivazione di qualunque misura atta a contrastare le turbative del mercato di cui all'articolo 219, paragrafo 1.

Gli altri quantitativi prodotti in eccesso sono soggetti al prelievo sulle eccedenze di cui all'articolo 142.

2.   Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 140

Zucchero industriale

1.   Lo zucchero industriale, l'isoglucosio industriale e lo sciroppo di inulina industriale sono riservati alla produzione di uno dei prodotti elencati nel paragrafo 2 qualora:

a)

siano oggetto di un contratto di fornitura concluso prima della fine della campagna di commercializzazione tra un produttore ed un utilizzatore entrambi riconosciuti a norma dell'articolo 137; e

b)

siano stati consegnati all’utilizzatore al più tardi entro il 30 novembre della campagna di commercializzazione successiva.

2.   Per tenere conto dell'evoluzione tecnica, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che fissano un elenco dei prodotti per la fabbricazione dei quali possono essere utilizzati zucchero industriale, isoglucosio industriale o sciroppo di inulina industriale.

L'elenco comprende in particolare:

a)

bioetanolo, alcole, rum, lieviti vivi e quantitativi di sciroppo da spalmare e sciroppo da trasformare in "Rinse appelstroop";

b)

alcuni prodotti industriali che non contengono zucchero, ma nella cui trasformazione sono utilizzati zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina;

c)

alcuni prodotti dell'industria chimica o farmaceutica che contengono zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina.

Articolo 141

Riporto di zucchero eccedente

1.   Ogni impresa può decidere di riportare alla produzione della campagna di commercializzazione successiva tutta o parte della produzione eccedentaria di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina di quota. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, tale decisione è irrevocabile.

2.   Le imprese che prendono la decisione di cui al paragrafo 1:

a)

ne informano lo Stato membro interessato entro una data fissata dallo Stato membro stesso:

i)

tra il 1o febbraio e il 31 agosto della campagna di commercializzazione in corso per i quantitativi di zucchero di canna riportati;

ii)

tra il 1o febbraio e il 31 agosto della campagna di commercializzazione in corso per gli altri quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina riportati;

b)

si impegnano ad immagazzinare detti quantitativi a proprie spese fino alla fine della campagna di commercializzazione in corso.

3.   Se la produzione definitiva di un’impresa nella campagna di commercializzazione considerata è inferiore a quella stimata alla data della decisione di cui al paragrafo 1, entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione successiva il quantitativo riportato può essere adeguato con efficacia retroattiva.

4.   I quantitativi riportati si considerano i primi quantitativi prodotti della quota della campagna di commercializzazione successiva.

5.   Lo zucchero immagazzinato conformemente al presente articolo durante una campagna di commercializzazione non può essere oggetto di altre misure di ammasso di cui agli articoli 16 o 130.

Articolo 142

Prelievo sulle eccedenze

1.   I seguenti quantitativi sono soggetti a un prelievo sulle eccedenze:

a)

lo zucchero eccedente, l'isoglucosio eccedente e lo sciroppo di inulina eccedente prodotti in qualsiasi campagna di commercializzazione, esclusi i quantitativi riportati alla quota di produzione della campagna di commercializzazione successiva ed immagazzinati a norma dell'articolo 141 o i quantitativi di cui all'articolo 139, paragrafo 1, primo comma, lettere c), d) ed e);

b)

lo zucchero industriale, l'isoglucosio industriale e lo sciroppo di inulina industriale di cui non sia stato comprovato l'utilizzo in uno dei prodotti di cui all'articolo 140, paragrafo 2, entro una data stabilita dalla Commissione mediante atti di esecuzione;

c)

lo zucchero, l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina ritirati dal mercato a norma dell'articolo 130 e per i quali non siano adempiuti gli obblighi di cui all'articolo 130, paragrafo 3.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma, lettera b), sono adottati conformemente alla procedura di esame prevista all'articolo 229, paragrafo 2.

2.   Il Consiglio adotta misure relative alla fissazione del prelievo sulle eccedenze di cui al paragrafo 1 a norma dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

Articolo 143

Poteri delegati

1.   Per garantire che le imprese di cui all'articolo 137 adempiano i propri obblighi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, riguardanti la concessione e la revoca del riconoscimento di tali imprese, nonché i criteri per l'applicazione di sanzioni amministrative.

2.   Per tenere conto delle peculiarità del settore dello zucchero e garantire che gli interessi di tutte le parti siano debitamente presi in considerazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 concernenti il significato dei termini per il funzionamento del regime delle quote e che stabiliscono le condizioni applicabili alle vendite alle regioni ultraperiferiche.

3.   Affinché i bieticoltori siano direttamente coinvolti nelle decisioni di riporto di determinati quantitativi di produzione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 concernenti il riporto di zucchero.

Articolo 144

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

In relazione alle imprese di cui all'articolo 137, la Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire norme riguardanti:

a)

le domande di riconoscimento delle imprese, i documenti che devono essere conservati dalle imprese riconosciute, le informazioni che queste devono fornire;

b)

il sistema di controlli a cui gli Stati membri sono tenuti a sottoporre le imprese riconosciute;

c)

le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione e alle imprese riconosciute;

d)

le consegne di materie prime alle imprese, compresi i contratti di fornitura e le bolle di consegna;

e)

l'equivalenza relativamente allo zucchero di cui all'articolo 139, paragrafo 1, primo comma, lettera a);

f)

il regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche;

g)

le esportazioni di cui all'articolo 139, paragrafo 1, primo comma, lettera d);

h)

la collaborazione degli Stati membri all'esecuzione di controlli efficaci;

i)

la modifica delle date di cui all'articolo 141 per campagne di commercializzazione specifiche;

j)

la determinazione dei quantitativi eccedenti, le comunicazioni e il pagamento del prelievo sulle eccedenze di cui all'articolo 142;

k)

l'adozione di un elenco di raffinerie a tempo pieno nel senso di cui all'allegato II, parte II, sezione B, punto 6.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Sezione 2

Vino

Articolo 145

Schedario viticolo e inventario del potenziale produttivo

1.   Gli Stati membri tengono uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo. Dal 1o gennaio 2016 gli Stati membri devono adempiere tale obbligo solo se attuano il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al capo III del titolo I o un programma di sostegno nazionale.

2.   Fino al 31 dicembre 2015, non sono soggetti all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo gli Stati membri in cui la superficie vitata totale piantata con varietà di uve da vino classificate a norma dell'articolo 81, paragrafo 2, è inferiore a 500 ha.

3.   Sulla base dello schedario viticolo, entro il 1o marzo di ogni anno gli Stati membri che prevedono nei rispettivi programmi di sostegno la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, a norma dell'articolo 46, presentano alla Commissione un inventario aggiornato del rispettivo potenziale produttivo. Dal 1o gennaio 2016 le modalità concernenti le comunicazioni alla Commissione relativamente alle superfici vitate sono stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati in secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

4.   Per agevolare la sorveglianza e la verifica del potenziale produttivo da parte degli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 recanti disposizioni relative al contenuto dello schedario viticolo e alle esenzioni.

Articolo 146

Autorità nazionali competenti nel settore vitivinicolo

1.   Fatte salve eventuali altre disposizioni del presente regolamento relative alla designazione delle autorità nazionali competenti, gli Stati membri designano una o più autorità incaricate di controllare l’osservanza delle norme dell’Unione nel settore vitivinicolo. Essi designano in particolare i laboratori autorizzati a eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo. I laboratori designati soddisfano i requisiti generali per il funzionamento dei laboratori di prova contenuti nella norma ISO/IEC 17025.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l’indirizzo delle autorità e dei laboratori di cui al paragrafo 1. La Commissione rende pubbliche tali informazioni e le aggiorna periodicamente.

Articolo 147

Documenti di accompagnamento e registro

1.   I prodotti del settore vitivinicolo sono messi in circolazione nell'Unione scortati da un documento di accompagnamento ufficialmente riconosciuto.

2.   Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone che, nell'esercizio della loro professione, detengono prodotti del settore vitivinicolo, in particolare i produttori, gli imbottigliatori, i trasformatori e i commercianti, tengono registri nei quali sono indicate le entrate e le uscite di tali prodotti.

3.   Per agevolare i trasporti di prodotti vitivinicoli e la loro verifica da parte degli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:

a)

le disposizioni relative al documento di accompagnamento e al suo uso;

b)

le condizioni alle quali il documento di accompagnamento è da considerarsi attestante una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta;

c)

l'obbligo di tenuta di un registro e il suo uso;

d)

l'indicazione dei soggetti che hanno l'obbligo di tenuta di un registro e le esenzioni a detto obbligo;

e)

le operazioni da registrare nel registro.

4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano:

a)

regole in merito alla costituzione dei registri, ai prodotti da registrare nello stesso e ai termini di registrazione e di chiusura dei registri;

b)

misure che fanno obbligo agli Stati membri di stabilire le percentuali massime accettabili di perdite;

c)

disposizioni generali e transitorie per la tenuta dei registri;

d)

regole relative al periodo di conservazione dei documenti di accompagnamento e dei registri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Sezione 3

Latte e prodotti lattiero-caseari

Articolo 148

Relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1.   Qualora uno Stato membro decida che ogni consegna di latte crudo nel proprio territorio da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo deve formare oggetto di un contratto scritto fra le parti e/o decida che i primi acquirenti devono presentare un'offerta scritta per un contratto per la consegna del latte crudo da parte degli agricoltori, detto contratto e/o tale offerta soddisfino le condizioni definite nel paragrafo 2.

Qualora uno Stato membro decida che le consegne di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo devono formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, esso decide inoltre quali fasi della consegna devono formare oggetto di un contratto di questo tipo tra le parti se la consegna di latte crudo viene effettuata da uno o più collettori.

Ai fini del presente articolo, si intende per "collettore" un'impresa che trasporta latte crudo da un agricoltore o da un altro collettore ad un trasformatore di latte crudo o ad un altro collettore, in ciascun caso con trasferimento della proprietà del latte crudo.

2.   Il contratto e/o l'offerta di contratto di cui al paragrafo 1:

a)

è stipulato/a prima della consegna;

b)

è stipulato/a per iscritto e

c)

comprende, fra l'altro, i seguenti elementi:

i)

il prezzo da pagare alla consegna, che:

è fisso ed è stabilito nel contratto, e/o

è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori di mercato che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, il volume consegnato e la qualità o la composizione del latte crudo consegnato;

ii)

il volume di latte crudo che può e/o deve essere consegnato e il calendario di tali consegne;

iii)

la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione;

iv)

le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento;

v)

le modalità per la raccolta o la consegna del latte crudo; e

vi)

le norme applicabili in caso di forza maggiore.

3.   In deroga al paragrafo 1, non è necessario mettere a punto un contratto e/o un'offerta di contratto se l'agricoltore consegna il latte crudo a una cooperativa della quale l'agricoltore è membro, se lo statuto di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in detto statuto o ai sensi di esso contengono disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c).

4.   Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di latte crudo conclusi da agricoltori, collettori o trasformatori di latte crudo, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti.

In deroga al primo comma, si applicano uno o più dei seguenti casi:

a)

qualora uno Stato membro decida di rendere obbligatorio un contratto scritto per la consegna di latte crudo ai sensi del paragrafo 1, può stabilire una durata minima applicabile soltanto ai contratti scritti tra un agricoltore e il primo acquirente di latte crudo; tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno;

b)

qualora uno Stato membro decida che il primo acquirente di latte crudo deve presentare un'offerta scritta per un contratto all'agricoltore ai sensi del paragrafo 1, esso può prevedere che l'offerta comprenda una durata minima per il contratto come previsto dalla legislazione nazionale a tal fine; tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno.

Il secondo comma non pregiudica il diritto dell'agricoltore di rifiutare una tale durata minima purché lo faccia per iscritto. In tal caso, le parti sono libere di negoziare tutti gli elementi del contratto, compresi quelli di cui al paragrafo 2, lettera c).

5.   Gli Stati membri che ricorrono alle opzioni previste al presente articolo notificano alla Commissione il modo in cui sono applicate.

6.   La Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le misure necessarie all'uniforme applicazione del paragrafo 2, lettere a) e b), e del paragrafo 3 del presente articolo e le misure relative alle notifiche che gli Stati membri devono effettuare a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 149

Trattative contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1.   Un'organizzazione di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, riconosciuta ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 3, può negoziare a nome degli agricoltori aderenti, per la totalità o parte della loro produzione comune, contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo o ad un collettore nel senso di cui all'articolo 148, paragrafo 1, terzo comma.

2.   Le trattative condotte dall'organizzazione di produttori possono avere luogo:

a)

indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà del latte crudo dagli agricoltori all'organizzazione di produttori;

b)

indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione comune di alcuni o di tutti gli agricoltori aderenti;

c)

purché, per una determinata organizzazione di produttori tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:

i)

il volume del latte crudo oggetto di tali trattative non sia superiore al 3,5 % della produzione totale dell'Unione

ii)

il volume del latte crudo oggetto di tali trattative prodotto in un particolare Stato membro non sia superiore al 33 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro e

iii)

il volume del latte crudo oggetto di tali trattative consegnato in un particolare Stato membro non sia superiore al 33 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro;

d)

purché gli agricoltori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome, gli Stati membri, tuttavia, possono derogare a tale condizione in casi debitamente giustificati, laddove gli agricoltori detengano due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;

e)

purché il latte crudo non sia interessato da un obbligo di consegna, derivante dalla partecipazione di un agricoltore a una cooperativa, conformemente alle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o dalle regole e dalle decisioni stabilite o derivate da tale statuto; e

f)

purché l'organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri in cui opera circa il volume di latte crudo oggetto di tali trattative.

3.   In deroga alle condizioni stabilite al paragrafo 2, lettera c), punti ii) e iii), un'organizzazione di produttori può negoziare ai sensi del paragrafo 1, purché, con riguardo a detta organizzazione di produttori, il volume del latte crudo oggetto di trattative prodotto o consegnato in uno Stato membro che ha una produzione di latte crudo inferiore alle 500 000 tonnellate l'anno non sia superiore al 45 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro.

4.   Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono le associazioni di tali organizzazioni di produttori.

5.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c), e del paragrafo 3, la Commissione pubblica, nei modi che ritiene appropriati, le cifre relative alla produzione di latte crudo nell'Unione e negli Stati membri, utilizzando i dati più recenti disponibili.

6.   In deroga al paragrafo 2, lettera c), e al paragrafo 3, anche se non sono superate le soglie ivi stabilite, l'autorità garante della concorrenza di cui al secondo comma del presente paragrafo può decidere, in casi particolari, che una particolare trattativa da parte dell'organizzazione di produttori dovrebbe essere riaperta o non dovrebbe affatto avere luogo qualora detta autorità lo ritenga necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o per impedire che siano gravemente danneggiate PMI di trasformatori di latte crudo operanti nel proprio territorio.

Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3. Negli altri casi tale decisione è presa dall'autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro oggetto delle trattative.

Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.

7   Ai fini del presente articolo:

a)

per "autorità nazionale garante della concorrenza" si intende l'autorità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (39);

b)

per "PMI" si intende una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.

8.   Gli Stati membri in cui si svolgono le trattative a norma del presente articolo notificano alla Commissione l'applicazione del paragrafo 2, lettera f), e del paragrafo 6.

Articolo 150

Regolazione dell'offerta di formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta

1.   Su richiesta di un'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 3, un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 215, paragrafo 3, o un gruppo di operatori di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, gli Stati membri possono stabilire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

2.   Le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono soggette all'esistenza di un accordo preventivo tra le parti della zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale accordo è concluso tra almeno due terzi dei produttori di latte o dei loro rappresentanti che rappresentino almeno due terzi del latte crudo utilizzato per la produzione del formaggio di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, ove pertinente, almeno due terzi dei produttori di tale formaggio che rappresentino almeno due terzi della produzione di tale formaggio nell'area geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

3.   Ai fini del paragrafo 1, per quanto riguarda il formaggio che beneficia di una indicazione geografica protetta, l'area geografica di provenienza del latte crudo indicata nel disciplinare di produzione del formaggio deve essere la stessa area geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 relativa a tale formaggio.

4.   Le norme di cui al paragrafo 1:

a)

coprono solo la gestione dell'offerta del prodotto in questione e sono intese ad adeguare l'offerta di tale formaggio alla domanda;

b)

hanno effetto solo sul prodotto in questione;

c)

possono essere rese vincolanti per un massimo di tre anni ed essere rinnovate dopo questo periodo a seguito di una nuova richiesta di cui al paragrafo 1;

d)

non danneggiano il commercio di prodotti diversi da quelli interessati da tali norme;

e)

non riguardano le transazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del formaggio in questione;

f)

non consentono la fissazione di prezzi, nemmeno a titolo orientativo o di raccomandazione;

g)

non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del prodotto interessato che altrimenti sarebbe disponibile;

h)

non creano discriminazioni, non rappresentano un ostacolo per l'accesso di nuovi operatori sul mercato né recano pregiudizio ai piccoli produttori;

i)

contribuiscono al mantenimento della qualità e/o allo sviluppo del prodotto interessato;

j)

non pregiudicano l'articolo 149.

5.   Le norme di cui al paragrafo 1 sono pubblicate in una pubblicazione ufficiale dello Stato membro in questione.

6.   Gli Stati membri effettuano controlli al fine di garantire che le condizioni di cui al paragrafo 4 siano rispettate e, laddove le autorità nazionali competenti accertino che tali condizioni non sono state rispettate, abrogano le norme di cui al paragrafo 1.

7.   Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 che hanno adottato. La Commissione informa gli altri Stati membri in merito ad ogni notifica di tali norme.

8.   La Commissione può adottare in qualsiasi momento atti di esecuzione che richiedano ad uno Stato membro di abrogare le norme stabilite da tale Stato membro ai sensi del paragrafo 1, se la Commissione ritiene che tali norme non siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 4, impediscano o distorcano la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno, o pregiudichino il libero scambio, o che sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39l TFUE. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3, del presente regolamento.

Articolo 151

Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

A decorrere dal 1o aprile 2015, i primi acquirenti di latte crudo dichiarano all'autorità nazionale competente il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese.

Ai fini del presente articolo e dell'articolo 148 per "primo acquirente" si intende un'impresa o un'associazione che acquista latte dai produttori:

a)

per sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione;

b)

per cederlo a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.

Gli Stati membri notificano alla Commissione la quantità di latte crudo di cui al primo comma.

La Commissione può adottare atti di esecuzione, recanti norme in materia di contenuto, formato e periodicità di tali dichiarazioni e misure relative alle notifiche da effettuare da parte degli Stati membri a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

CAPO III

Organizzazioni di produttori e loro associazioni e organizzazioni interprofessionali

Sezione 1

Definizione e riconoscimento

Articolo 152

Organizzazioni di produttori

1.   Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni di produttori che:

a)

sono costituite e controllate a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), da produttori di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2;

b)

sono costituite su iniziativa dei produttori;

c)

perseguono una finalità specifica, che può includere almeno uno dei seguenti obiettivi:

i)

assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;

ii)

concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta;

iii)

ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione;

iv)

svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato;

v)

promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;

vi)

promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale;

vii)

provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;

viii)

contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;

ix)

sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione;

x)

gestire i fondi di mutualizzazione di cui ai programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli stabiliti all'articolo 31, paragrafo 2, lettera e) del presente regolamento e all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013

xi)

fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi.

2   Un'organizzazione di produttori riconosciuta in virtù del paragrafo 1 può continuare ad essere riconosciuta se effettua la commercializzazione di prodotti di cui al codice NC ex 2208 diversi da quelli compresi nell’allegato I dei trattati purché la quota di tali prodotti non superi il 49 % del valore totale della produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori e che detti prodotti non beneficino di misure di sostegno dell'Unione. Per le organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo tali prodotti non valgono per il calcolo del valore della produzione commercializzata ai fini dell'articolo 34, paragrafo 2.

3.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori, costituite da produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che:

a)

sono costituite su iniziativa dei produttori;

b)

perseguono una finalità specifica, che può includere uno o più dei seguenti obiettivi:

i)

assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;

ii)

concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti;

iii)

ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione.

Articolo 153

Statuto delle organizzazioni di produttori

1.   Lo statuto di un'organizzazione di produttori impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:

a)

applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall’organizzazione di produttori;

b)

aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda; tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla presente condizione in casi debitamente giustificati in cui i produttori associati possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;

c)

fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici.

2.   Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti:

a)

procedure per la determinazione, l'adozione e la modifica delle regole di cui al paragrafo 1, lettera a);

b)

l’imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell’organizzazione di produttori;

c)

le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;

d)

le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;

e)

le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione, che non può essere inferiore a un anno;

f)

le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell’organizzazione.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Articolo 154

Riconoscimento delle organizzazioni di produttori

1.   Qualora uno Stato riconosca un'organizzazione di produttori, l'organizzazione di produttori che chiede tale riconoscimento deve essere una persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, che:

a)

soddisfi le condizioni di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettere a), b) e c);

b)

abbia un numero minimo di membri o riunisca un volume o un valore minimo di produzione commercializzabile nella zona in cui opera, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro;

c)

offra sufficienti garanzie circa il corretto svolgimento della propria attività, sia in termini di durata che di efficienza, di fornitura di assistenza ai propri aderenti mediante risorse umane, materiali e tecniche e, se del caso, di concentrazione dell'offerta;

d)

abbia uno statuto che sia coerente con le lettere a), b) e c) del presente paragrafo.

2.   Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 1o gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo debbano essere riconosciute in quanto organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 152.

3.   Le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 1o gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 possono continuare ad esercitare la loro attività secondo la legislazione nazionale fino al 1o gennaio 2015.

4.   Gli Stati membri:

a)

decidono in merito alla concessione del riconoscimento ad un'organizzazione di produttori entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;

b)

svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni di produttori riconosciute rispettino il presente capo;

c)

in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle misure previste dal presente capo, impongono a tali organizzazioni e associazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato;

d)

notificano alla Commissione, una volta all'anno e non più tardi del 31 marzo, ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente.

Articolo 155

Esternalizzazione

Gli Stati membri possono consentire a un'organizzazione di produttori riconosciuta o a un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta, ivi compreso alle consociate, nei settori specificati dalla Commissione conformemente all'articolo 173, paragrafo 1, lettera f), di esternalizzare una qualsiasi delle proprie attività, eccezion fatta per la produzione, purché l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori rimanga responsabile dell'esecuzione dell'attività esternalizzata e della gestione, del controllo e della supervisione complessivi dell'accordo commerciale finalizzato allo svolgimento di tale attività.

Articolo 156

Associazioni di organizzazioni di produttori

1.   Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le associazioni di organizzazioni di produttori di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, costituite per iniziativa di organizzazioni di produttori riconosciute.

Fatte salve le disposizioni adottate a norma dell'articolo 173, le associazioni di organizzazioni di produttori possono svolgere qualsiasi attività o funzione di un'organizzazione di produttori.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono, su richiesta, riconoscere un'associazione di organizzazioni riconosciute di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, qualora lo Stato membro interessato ritenga che l'associazione sia in grado di svolgere efficacemente qualsiasi attività di un'organizzazione di produttori riconosciuta e che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 161, paragrafo 1.

Articolo 157

Organizzazioni interprofessionali

1.   Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni interprofessionali di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, che:

a)

sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle seguenti fasi della catena di approvvigionamento: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti di uno o più settori;

b)

sono costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che le compongono;

c)

perseguono una finalità specifica, tenendo conto degli interessi dei loro aderenti e dei consumatori, che può includere segnatamente uno dei seguenti obiettivi:

i)

migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati, se del caso, di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;

ii)

prevedere il potenziale di produzione e rilevare i prezzi pubblici di mercato;

iii)

contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;

iv)

esplorare potenziali mercati d'esportazione;

v)

fatti salvi gli articoli 148 e 168, redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;

vi)

valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;

vii)

fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare, migliorare e orientare la produzione e, se del caso, la trasformazione e/o la commercializzazione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti, come le peculiarità dei prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, e alla protezione dell'ambiente;

viii)

ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti zoosanitari o fitosanitari, a gestire meglio altri fattori di produzione, garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque, a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti, in particolare attraverso la tracciabilità dei prodotti, e a migliorare la salute e il benessere degli animali;

ix)

mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e, se del caso, della trasformazione e della commercializzazione;

x)

realizzare ogni azione atta a difendere, proteggere e promuovere l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;

xi)

promuovere ed eseguire la ricerca sulla produzione integrata e sostenibile o su altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

xii)

incoraggiare il consumo sano e responsabile dei prodotti sul mercato interno; e/o informare dei danni provocati da abitudini di consumo pericolose;

xiii)

promuoverne il consumo e/o fornire informazioni per quanto concerne i prodotti sul mercato interno ed esterno;

xiv)

contribuire alla gestione dei sottoprodotti e alla riduzione e gestione dei rifiuti.

2.   In casi debitamente giustificati, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, gli Stati membri possono decidere che la condizione di cui all'articolo 158, paragrafo 1, lettera c) è soddisfatta limitando il numero di organizzazioni interprofessionali a livello regionale o nazionale se così previsto dalle disposizioni nazionali vigenti anteriormente al 1o gennaio 2014, e qualora ciò non comprometta il corretto funzionamento del mercato interno.

3.   In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, gli Stati membri possono riconoscere organizzazioni interprofessionali che:

a)

hanno formalmente richiesto il riconoscimento e sono composte di rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione di latte crudo e collegate ad almeno una delle seguenti fasi della filiera: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

b)

sono costituite su iniziativa di tutti o di alcuni dei rappresentanti di cui alla lettera a);

c)

svolgono, in una o più regioni dell'Unione, e nel rispetto degli interessi dei membri delle organizzazioni interprofessionali e dei consumatori, una o più delle seguenti attività:

i)

migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici sui prezzi, sui volumi e sulla durata dei contratti per la consegna di latte crudo precedentemente conclusi e la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale e internazionale;

ii)

contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;

iii)

fornire informazioni relative al latte e ai prodotti lattiero-caseari e promuoverne il consumo nei mercati interni ed esterni;

iv)

esplorare potenziali mercati d'esportazione;

v)

redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione per la vendita di latte crudo agli acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati ai distributori e ai dettaglianti, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;

vi)

fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione a favore di prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti e alla protezione dell'ambiente;

vii)

mantenere e sviluppare il potenziale produttivo del settore lattiero-caseario, tra l'altro promuovendo l'innovazione e sostenendo programmi di ricerca applicata e sviluppo, al fine di sfruttare appieno il potenziale del latte e dei prodotti lattiero-caseari, soprattutto al fine di creare prodotti a valore aggiunto che attraggano maggiormente il consumatore;

viii)

ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti zoosanitari, migliorare la gestione di altri fattori di produzione e incrementare la sicurezza alimentare e la salute degli animali;

ix)

mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione;

x)

valorizzare il potenziale dell'agricoltura biologica e proteggere e promuovere tale agricoltura, nonché la produzione di prodotti con denominazioni di origine, marchi di qualità e indicazioni geografiche; e

xi)

promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.

Articolo 158

Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali

1.   Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali che lo richiedono, a condizione che queste:

a)

soddisfino le condizioni di cui all'articolo 157;

b)

svolgano le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui trattasi;

c)

costituiscano una quota significativa delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a);

d)

non siano attive nella produzione, trasformazione o nel commercio, ad eccezione dei casi previsti all'articolo 162.

2.   Gli Stati membri possono decidere che le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 1o gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni del paragrafo 1 del presente articolo debbano essere riconosciute in quanto organizzazioni interprofessionali ai sensi dell'articolo 157.

3.   Le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 1o gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono continuare a esercitare la loro attività secondo la legislazione nazionale fino al 1o gennaio 2015.

4.   Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali in tutti i settori esistenti prima del 1o gennaio 2014, che erano state riconosciute su richiesta ovvero previste dalla legge, anche se non soddisfano la condizione di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera b), o all'articolo 157, paragrafo 3, lettera b).

5.   Quando riconoscono un'organizzazione interprofessionale conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2, gli Stati membri:

a)

decidono entro quattro mesi dalla presentazione della domanda, corredata di tutte le prove giustificative pertinenti, in merito alla concessione del riconoscimento; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;

b)

svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni interprofessionali riconosciute rispettino le condizioni che disciplinano il loro riconoscimento;

c)

in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle disposizioni previste dal presente capo, impongono a tali organizzazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere ritirato;

d)

revocano il riconoscimento se i requisiti e le condizioni previsti dal presente articolo per il riconoscimento non sono più soddisfatti;

e)

notificano alla Commissione, una volta all'anno ed entro il 31 marzo, ogni decisione in merito alla concessione, al rifiuto o alla revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente.

Sezione 2

Disposizioni complementari per settori specifici

Articolo 159

Riconoscimento obbligatorio

In deroga agli articoli da 152 a 158, gli Stati membri riconoscono, su richiesta:

a)

le organizzazioni di produttori:

i)

nel settore ortofrutticolo, relativamente a uno o più prodotti freschi di tale settore e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione,

ii)

nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola,

iii)

nel settore della bachicoltura,

iv)

nel settore del luppolo;

b)

le organizzazioni interprofessionali nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola nonché nel settore del tabacco.

Articolo 160

Organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo

Nel settore ortofrutticolo le organizzazioni di produttori perseguono almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) e iii).

Lo statuto di un’organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri aderenti di vendere tutta la loro produzione per il tramite dell’organizzazione di produttori.

Si ritiene che le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori agiscano in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche, nell'ambito delle loro competenze.

Articolo 161

Riconoscimento delle organizzazioni di produttori e di loro associazioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1.   Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che:

a)

soddisfi le condizioni di cui all'articolo 152, paragrafo 3;

b)

abbia un numero minimo di membri o riunisca un volume minimo di produzione commercializzabile nella regione in cui opera, da stabilirsi a cura del rispettivo Stato membro;

c)

offra sufficienti garanzie circa la corretta esecuzione della propria attività sia dal punto di vista della durata che dal punto di vista dell'efficienza, nonché della concentrazione dell'offerta;

d)

abbia uno statuto che sia coerente con le lettere a), b) e c) del presente paragrafo.

2.   Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo debbano essere considerate riconosciute in quanto organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 3.

3.   Gli Stati membri:

a)

decidono in merito alla concessione del riconoscimento ad un'organizzazione di produttori entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;

b)

svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni e le associazioni di produttori riconosciute rispettino le disposizioni del presente capo;

c)

in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle misure previste dal presente capo, impongono a tali organizzazioni e associazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato;

d)

informano la Commissione, una volta all'anno ed entro il 31 marzo, in merito ad ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti adottata nel corso dell'anno civile precedente.

Articolo 162

Organizzazioni interprofessionali nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e nel settore del tabacco

Per le organizzazioni interprofessionali nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e nel settore del tabacco, la finalità specifica di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), può comprendere anche almeno uno dei seguenti obiettivi:

a)

concentrare e coordinare l'offerta e la commercializzazione della produzione dei propri aderenti;

b)

adattare in comune la produzione e la trasformazione alle esigenze del mercato e migliorare il prodotto;

c)

promuovere la razionalizzazione e il miglioramento della produzione e della trasformazione.

Articolo 163

Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1.   Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a condizione che tali organizzazioni:

a)

soddisfino le condizioni di cui all'articolo 157, paragrafo 3;

b)

svolgano le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui trattasi;

c)

costituiscano una quota significativa delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 3, lettera a);

d)

non siano attive nella produzione, nella trasformazione o nel commercio di prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

2.   Gli Stati membri possono decidere che le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 debbano essere considerate riconosciute in quanto organizzazioni interprofessionali ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 3.

3.   Qualora si avvalgano della facoltà di riconoscere un'organizzazione interprofessionale conformemente al paragrafo 1 o 2, gli Stati membri:

a)

decidono in merito alla concessione del riconoscimento all'organizzazione interprofessionale entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;

b)

svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni interprofessionali riconosciute rispettino le condizioni che disciplinano il loro riconoscimento;

c)

in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle disposizioni previste dal presente Capo, impongono a tali organizzazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato;

d)

revocano il riconoscimento se:

i)

i requisiti e le condizioni previsti dal presente articolo per il riconoscimento non sono più soddisfatti;

ii)

l'organizzazione interprofessionale aderisce agli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 210, paragrafo 4 fatte salve le altre eventuali sanzioni da imporre a norma del diritto nazionale;

iii)

l’organizzazione interprofessionale non osserva l’obbligo di notifica di cui all’articolo 210, paragrafo 2, lettera a);

e)

informano la Commissione, una volta all'anno ed entro il 31 marzo, in merito ad ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente.

Sezione 3

Estensione delle regole e contributi obbligatori

Articolo 164

Estensione delle regole

1.   Qualora un'organizzazione di produttori riconosciuta, un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, operante in una determinata circoscrizione economica o in più circoscrizioni economiche determinate di uno Stato membro, sia considerata rappresentativa della produzione o del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell'ambito dell'organizzazione richiedente siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione o associazione.

2.   Per le finalità della presente sezione, per "circoscrizione economica" si intende una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.

3.   Un'organizzazione o associazione è considerata rappresentativa se, nella circoscrizione economica o nelle circoscrizioni economiche considerate di uno Stato membro, rappresenta:

a)

in percentuale del volume della produzione, del commercio o della trasformazione dei prodotti in parola:

i)

almeno il 60 % nel caso di organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, oppure

ii)

almeno due terzi negli altri casi e

b)

nel caso delle organizzazioni di produttori, oltre il 50 % dei produttori considerati.

Tuttavia, nel caso delle organizzazioni interprofessionali, qualora la determinazione della percentuale del volume della produzione o del commercio o della trasformazione del prodotto o dei prodotti interessati dia luogo a difficoltà pratiche, uno Stato membro può stabilire norme nazionali per determinare il livello di rappresentatività specificato al primo comma, lettera a), punto ii).

Qualora la richiesta di un'estensione delle regole agli altri operatori riguardi più circoscrizioni economiche, l'organizzazione o l'associazione dimostra di avere il livello minimo di rappresentatività definito al primo comma per ciascuno dei comparti raggruppati in ognuna delle circoscrizioni economiche in parola.

4.   Le regole delle quali può essere chiesta l'estensione agli altri operatori a norma del paragrafo 1 hanno una delle seguenti finalità:

a)

conoscenza della produzione e del mercato;

b)

regole di produzione più restrittive rispetto alla normativa unionale o nazionale;

c)

stesura di contratti tipo compatibili con la normativa unionale;

d)

commercializzazione;

e)

tutela ambientale;

f)

azioni di promozione e di valorizzazione del potenziale dei prodotti;

g)

azioni di tutela dell'agricoltura biologica nonché delle denominazioni di origine, dei marchi di qualità e delle indicazioni geografiche;

h)

ricerca intesa a conferire valore aggiunto ai prodotti, in particolare tramite nuovi impieghi che non mettano in pericolo la salute pubblica;

i)

studi volti a migliorare la qualità dei prodotti;

j)

ricerca, in particolare su metodi di coltivazione che consentano di ridurre l'impiego di prodotti zoosanitari o fitosanitari e assicurino la preservazione del suolo e la preservazione o il miglioramento dell'ambiente;

k)

definizione di qualità minime e di norme minime in materia di imballaggio e presentazione;

l)

uso di sementi certificate e controllo della qualità dei prodotti;

m)

salute degli animali e dei vegetali o la sicurezza alimentare;

n)

gestione dei sottoprodotti.

Tali regole non danneggiano altri operatori dello Stato membro interessato o dell'Unione e non hanno nessuno degli effetti elencati all'articolo 210, paragrafo 4, né sono per altri aspetti incompatibili con il diritto dell'Unione o la normativa nazionale in vigore.

5.   L'estensione delle regole di cui al paragrafo 1 è portata a conoscenza degli operatori tramite una pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato.

6.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo.

Articolo 165

Contributi finanziari dei produttori non aderenti

Qualora le regole di un'organizzazione di produttori riconosciuta, di un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, siano estese a norma dell'articolo 164 e qualora le attività disciplinate da tali regole siano di interesse economico generale per gli operatori economici le cui attività sono legate ai prodotti in questione, lo Stato membro che ha concesso il riconoscimento può decidere, dopo aver consultato tutte le pertinenti parti interessate, che i singoli operatori economici o i gruppi che non aderiscono all'organizzazione, ma beneficiano di dette attività, siano tenuti a versare all'organizzazione un importo pari alla totalità o ad una parte dei contributi finanziari versati dagli aderenti, nella misura in cui detti contributi siano destinati a coprire spese direttamente occasionate dall'esecuzione delle attività in parola.

Sezione 4

Adeguamento dell'offerta

Articolo 166

Misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato

Per incoraggiare le attività delle organizzazioni di cui agli articoli da 152 a 163 atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione di quelle concernenti il ritiro dal mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti misure nei settori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, intese a:

a)

migliorare la qualità;

b)

promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;

c)

agevolare la rilevazione dell'andamento dei prezzi di mercato;

d)

consentire l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in base ai mezzi di produzione impiegati.

Articolo 167

Regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini

1.   Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, in particolare tramite decisioni adottate dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma degli articoli 157 e 158.

Tali regole sono proporzionate all'obiettivo perseguito e:

a)

non riguardano le operazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto;

b)

non permettono la fissazione di prezzi, nemmeno orientativi o raccomandati;

c)

non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del raccolto di un'annata che sarebbe altrimenti disponibile;

d)

non prevedono la possibilità di rifiutare il rilascio degli attestati nazionali e unionali necessari per la circolazione e la commercializzazione dei vini, se la commercializzazione è conforme alle regole summenzionate.

2.   Le regole di cui al paragrafo 1 sono portate a conoscenza degli operatori tramite una loro pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo.

Sezione 5

Regimi contrattuali

Articolo 168

Relazioni contrattuali

1.   Fatto salvo l'articolo 148 riguardante il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e l'articolo 125 riguardante il settore dello zucchero, qualora uno Stato membro decida, riguardo ai prodotti agricoli facenti parte di un settore, diverso da quelli del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dello zucchero, figurante all'articolo 1, paragrafo 2:

a)

che ogni consegna nel suo territorio di tali prodotti da un produttore ad un trasformatore o distributore deve formare oggetto di un contratto scritto tra le parti;

b)

che i primi acquirenti devono fare un'offerta scritta di contratto per la consegna nel suo territorio di tali prodotti da parte dei produttori,

detto contratto o detta offerta di contratto soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 4 e 6 del presente articolo.

2.   Qualora uno Stato membro decida che le consegne dei prodotti di cui al presente articolo da parte di un produttore ad un acquirente devono formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, esso decide inoltre quali fasi della consegna sono coperte da un contratto di questo tipo se la consegna dei prodotti interessati viene effettuata attraverso uno o più intermediari.

Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni che stabiliscono a norma del presente articolo non ostacolino il corretto funzionamento del mercato interno.

3.   Nel caso previsto al paragrafo 2, lo Stato membro può stabilire un meccanismo di mediazione da applicare ai casi in cui non sia stato raggiunto il reciproco accordo per la conclusione di un contratto, assicurando in tal modo relazioni contrattuali eque.

4.   Ogni contratto o offerta di contratto di cui al paragrafo 1:

a)

è stipulato/a prima della consegna;

b)

è stipulato/a per iscritto; e

c)

comprende, fra l'altro, i seguenti elementi:

i)

il prezzo da pagare alla consegna, che:

è fisso ed è stabilito nel contratto, o

è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori di mercato che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati;

ii)

la quantità e la qualità dei prodotti interessati che può e/o deve essere consegnata e il calendario di tali consegne;

iii)

la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione;

iv)

le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento;

v)

le modalità per la raccolta o la consegna dei prodotti agricoli e

vi)

le norme applicabili in caso di forza maggiore.

5.   In deroga al paragrafo 1, non è necessario mettere a punto un contratto o un'offerta di contratto se il produttore consegna i prodotti interessati a un acquirente che è una cooperativa della quale il produttore è membro, se gli statuti di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in o derivate da tali statuti contengono disposizioni aventi effetti analoghi a quelli indicati al paragrafo 4, lettere a), b) e c).

6.   Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di prodotti agricoli conclusi da produttori, collettori, trasformatori o distributori, compresi gli elementi di cui al paragrafo 4, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti.

In deroga al primo comma, si applicano uno o più dei seguenti casi:

a)

qualora uno Stato membro decida di rendere obbligatori contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli ai sensi del paragrafo 1, può stabilire una durata minima applicabile soltanto ai contratti scritti tra un produttore e il primo acquirente dei prodotti agricoli. Tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno;

b)

qualora uno Stato membro decida che il primo acquirente di prodotti agricoli deve presentare un'offerta scritta per un contratto al produttore ai sensi del paragrafo 1, esso può prevedere che l'offerta comprenda una durata minima del contratto come previsto dalla legislazione nazionale a tal fine. Tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno.

Il secondo comma è applicato senza pregiudizio del diritto del produttore di rifiutare tale durata minima, purché il rifiuto avvenga per iscritto. In tal caso, le parti sono libere di negoziare tutti gli elementi del contratto, compresi gli elementi di cui al paragrafo 4, lettera c).

7.   Gli Stati membri che si avvalgono delle opzioni di cui al presente articolo provvedono affinché le disposizioni stabilite non ostacolino il corretto funzionamento del mercato interno.

Gli Stati membri notificano alla Commissione il modo in cui applicano le misure introdotte a norma del presente articolo.

8.   La Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le misure necessarie all'uniforme applicazione del paragrafo 4, lettere a) e b), e del paragrafo 5 del presente articolo e le misure relative alle notifiche che gli Stati membri devono effettuare a norma del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 169

Trattative contrattuali nel settore dell'olio d'oliva

1.   Un'organizzazione di produttori del settore dell'olio d'oliva, riconosciuta ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 1, che persegue uno o più degli obiettivi di concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti e ottimizzare i costi di produzione, può negoziare a nome degli aderenti, per la totalità o parte della loro produzione aggregata, contratti per la distribuzione di olio d'oliva.

Un'organizzazione di produttori consegue gli obiettivi di cui al presente paragrafo a condizione che il perseguimento di tali obiettivi conduca all'integrazione delle attività e che sia probabile che tale integrazione generi significativi guadagni in termini di efficienza cosicché l'insieme delle attività dell'organizzazione di produttori contribuisca al conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 TFUE.

Ciò potrebbe essere realizzato a condizione che:

a)

l'organizzazione di produttori svolga almeno una delle seguenti attività:

i)

distribuzione comune, compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto comune;

ii)

condizionamento, etichettatura o promozione comune;

iii)

organizzazione comune del controllo di qualità;

iv)

uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio;

v)

trasformazione comune;

vi)

gestione comune dei rifiuti direttamente connessi alla produzione di olio d'oliva;

vii)

appalti comuni dei mezzi di produzione;

b)

dette attività sono significative per il volume di olio d'oliva in questione e il costo di produzione e immissione del prodotto sul mercato.

2.   Le trattative condotte dall'organizzazione di produttori riconosciuta possono avere luogo:

a)

indipendentemente dal fatto che ci sia o no un trasferimento di proprietà dell'olio d'oliva interessato dai produttori all'organizzazione di produttori;

b)

indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione aggregata di tutti gli aderenti o solo di alcuni di essi;

c)

purché, per una singola organizzazione di produttori, il volume della produzione di olio d'oliva oggetto di dette trattative prodotto in un determinato Stato membro non sia superiore al 20 % del mercato pertinente;

d)

purché, per il volume di olio d'oliva oggetto di dette trattative, l'organizzazione di produttori concentri l'offerta e immetta sul mercato il prodotto dei suoi aderenti;

e)

purché i produttori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome;

f)

purché l'olio d'oliva in questione non sia interessato da un obbligo, derivante dall'affiliazione di un produttore a una cooperativa che non aderisca essa stessa all'organizzazione di produttori in questione, in termini di distribuzione in conformità delle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o delle regole e delle decisioni stabilite o derivate da tali statuti e

g)

purché l'organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro in cui opera circa il volume di produzione di olio d'oliva oggetto di tali trattative.

3.   Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono anche le associazioni di tali organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 156, paragrafo 1.

4.   Ai fini del calcolo del volume di produzione di olio d'oliva di cui al paragrafo 2, lettera c), si opera una distinzione tra l'olio d'oliva per l'alimentazione umana e quello destinato ad altri impieghi.

5.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c), la Commissione pubblica, nei modi che ritiene appropriati, il volume della produzione di olio d'oliva negli Stati membri. In deroga al paragrafo 2, lettera c), anche se non sono superate le soglie ivi stabilite, l'autorità garante della concorrenza di cui al secondo comma del presente paragrafo può decidere, in casi particolari, che una particolare trattativa da parte dell'organizzazione di produttori dovrebbe essere riaperta o non dovrebbe affatto avere luogo qualora detta autorità lo ritenga necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o se ritiene che sono compromessi gli obiettivi di cui all’articolo 39 TFUE.

Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3. Negli altri casi tale decisione è presa dall'autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro oggetto delle trattative.

Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.

Ai fini del presente articolo si applica la definizione di "autorità nazionale garante della concorrenza" di cui all'articolo 149, paragrafo 7, lettera a).

6.   Gli Stati membri in cui si svolgono le trattative a norma del presente articolo notificano alla Commissione l'applicazione del paragrafo 2, lettera g), e del paragrafo 5.

Articolo 170

Trattative contrattuali nel settore delle carni bovine

1.   Un'organizzazione di produttori del settore delle carni bovine, riconosciuta ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 1, che persegue uno o più degli obiettivi di concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti e ottimizzare i costi di produzione, può negoziare a nome degli aderenti, per la totalità o parte della loro produzione aggregata, contratti per la distribuzione di bovini vivi del genere Bos taurus destinati alla macellazione (NC ex 0102 29 21, ex 0102 29 41, ex 0102 29 51,ex 0102 29 61, o ex 0102 29 91):

a)

di età inferiore a dodici mesi; e

b)

di età pari o superiore a dodici mesi.

Un'organizzazione di produttori consegue gli obiettivi di cui al presente paragrafo a condizione che il perseguimento di tali obiettivi conduca all'integrazione delle attività e che sia probabile che tale integrazione generi significativi guadagni in termini di efficienza cosicché l'insieme delle attività dell'organizzazione di produttori contribuisca al conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 TFUE.

Ciò potrebbe essere realizzato a condizione che:

a)

l'organizzazione di produttori svolga almeno una delle seguenti attività:

i)

distribuzione comune, compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto comune;

ii)

promozione comune;

iii)

organizzazione comune del controllo di qualità;

iv)

uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio;

v)

gestione comune dei rifiuti direttamente connessi alla produzione di bovini vivi;

vi)

appalti comuni dei mezzi di produzione;

b)

dette attività sono significative per il quantitativo di bovini vivi in questione e il costo di produzione e immissione del prodotto sul mercato.

2.   Le trattative condotte dall'organizzazione di produttori riconosciuta possono avere luogo:

a)

indipendentemente dal fatto che ci sia o no trasferimento di proprietà dagli allevatori all'organizzazione di produttori;

b)

indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione aggregata di tutti gli aderenti o solo di alcuni di essi;

c)

purché per una specifica organizzazione di produttori il quantitativo di produzione di bovini vivi oggetto di tali trattative prodotto in un particolare Stato membro non sia superiore al 15 % della produzione nazionale totale di ciascuno dei prodotti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b) di tale Stato membro, espressa in equivalente peso carcassa;

d)

purché, per il quantitativo di bovini vivi oggetto di dette trattative, l'organizzazione di produttori concentri l'offerta e immetta sul mercato il prodotto dei suoi aderenti;

e)

purché i produttori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome;

f)

purché il prodotto in questione non sia interessato da un obbligo, derivante dall'affiliazione di un produttore a una cooperativa che non aderisca essa stessa all'organizzazione di produttori in questione, in termini di distribuzione in conformità delle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o delle regole e delle decisioni stabilite o derivate da tali statuti e

g)

purché l'organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro in cui opera circa il quantitativo della produzione di bovini vivi oggetto di tali trattative.

3.   Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono anche le associazioni di tali organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 156, paragrafo 1.

4.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c), la Commissione pubblica, nei modi che ritiene appropriati, il quantitativo della produzione di bovini vivi negli Stati membri espressa in equivalente peso carcassa.

5.   In deroga al paragrafo 2, lettera c), anche se non sono superate le soglie ivi stabilite, l'autorità garante della concorrenza di cui al secondo comma del presente paragrafo può decidere, in singoli casi, che una particolare trattativa da parte dell'organizzazione di produttori debba essere riaperta o non debba affatto avere luogo se detta autorità lo ritiene necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o se ritiene che il prodotto oggetto delle trattative formi parte di un mercato separato in virtù delle peculiarità del prodotto o dell'uso cui è destinato e che detta trattativa collettiva riguardi più del 15 % della produzione nazionale di detto mercato, oppure se ritiene che siano compromessi gli obiettivi di cui all’articolo 39 TFUE.

Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3. Negli altri casi tale decisione è presa dall'autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro oggetto delle trattative.

Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.

Ai fini del presente articolo si applica la definizione di "autorità nazionale garante della concorrenza" di cui all'articolo 149, paragrafo 7, lettera a).

6.   Gli Stati membri in cui si svolgono le trattative a norma del presente articolo notificano alla Commissione l'applicazione del paragrafo 2, lettera g), e del paragrafo 5.

Articolo 171

Trattative contrattuali per taluni seminativi

1.   Un'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 1, che persegue uno o più degli obiettivi di concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti e ottimizzare i costi di produzione, può negoziare a nome degli aderenti, per la totalità o parte della loro produzione aggregata, contratti per la distribuzione di uno o più di uno dei prodotti seguenti non destinati alla semina e nel caso dell'orzo non destinato alla produzione di malto (40):

a)

frumento (grano) tenero, di cui al codice NC ex 1001 99 00;

b)

orzo, di cui al codice NC ex 1003 90 00;

c)

mais, di cui al codice NC 1005 90 00;

d)

segala, di cui al codice NC 1002 90 00;

e)

frumento (grano) duro, di cui al codice NC 1001 19 00;

f)

avena, di cui al codice NC 1004 90 00;

g)

triticale, di cui al codice NC ex 1008 60 00;

h)

colza, di cui al codice NC ex 1205;

i)

semi di girasole, di cui al codice NC ex 1206 00;

j)

soia, di cui al codice NC 1201 90 00;

k)

fave e favette, di cui ai codici NC ex 0708 e ex 0713;

l)

piselli da foraggio, di cui ai codici NC ex 0708 e ex 0713.

Un'organizzazione di produttori consegue gli obiettivi di cui al presente paragrafo a condizione che il perseguimento di tali obiettivi conduca all'integrazione delle attività e che sia probabile che tale integrazione generi significativi guadagni in termini di efficienza cosicché l'insieme delle attività dell'organizzazione di produttori contribuisca al conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 TFUE.

Ciò potrebbe essere realizzato a condizione che:

a)

l'organizzazione di produttori svolga almeno una delle seguenti attività:

i)

distribuzione comune, compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto comune;

ii)

promozione comune;

iii)

organizzazione comune del controllo di qualità;

iv)

uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio;

v)

appalti comuni dei mezzi di produzione;

b)

dette attività sono significative per il quantitativo di prodotto in questione e il costo di produzione e immissione del prodotto sul mercato.

2.   Le trattative condotte dall'organizzazione di produttori riconosciuta possono avere luogo:

a)

indipendentemente dal fatto che ci sia o no trasferimento di proprietà dai produttori all'organizzazione di produttori;

b)

indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione aggregata di tutti gli aderenti o solo di alcuni di essi;

c)

purché per ciascuno dei prodotti di cui al paragrafo 1 e per una specifica organizzazione di produttori il quantitativo di produzione oggetto di tali trattative prodotto in un particolare Stato membro non sia superiore al 15 % della produzione nazionale totale di detto prodotto nello Stato membro interessato;

d)

purché, per il quantitativo di prodotti oggetto di dette trattative, l'organizzazione di produttori concentri l'offerta e immetta sul mercato il prodotto dei suoi aderenti;

e)

purché i produttori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome;

f)

purché il prodotto in questione non sia interessato da un obbligo, derivante dall'affiliazione di un produttore a una cooperativa che non aderisca essa stessa all'organizzazione di produttori in questione, in termini di distribuzione in conformità delle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o delle regole e delle decisioni stabilite o derivate da tali statuti e

g)

purché l'organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro in cui opera circa il quantitativo della produzione per ciascun prodotto oggetto di tali trattative.

3.   Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono anche le associazioni di tali organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 156, paragrafo 1.

4.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c), la Commissione pubblica, per i prodotti di cui al paragrafo 1, nei modi che ritiene appropriati, il quantitativo di produzione negli Stati membri.

5.   In deroga al paragrafo 2, lettera c), anche se non sono superate le soglie ivi stabilite, l'autorità garante della concorrenza di cui al secondo comma del presente paragrafo può decidere, in singoli casi, che una particolare trattativa da parte dell'organizzazione di produttori debba essere riaperta o non debba affatto avere luogo se detta autorità lo ritiene necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o se ritiene che il prodotto oggetto delle trattative formi parte di un mercato separato in virtù delle peculiarità del prodotto o dell'uso cui è destinato e che detta trattativa collettiva riguardi più del 15 % della produzione nazionale di detto mercato, oppure se ritiene che siano compromessi gli obiettivi di cui all’articolo 39 TFUE.

Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3. Negli altri casi tale decisione è presa dall'autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro oggetto delle trattative.

Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.

Ai fini del presente articolo si applica la definizione di "autorità nazionale garante della concorrenza" di cui all'articolo 149, paragrafo 7, lettera a).

6.   Gli Stati membri in cui si svolgono le trattative a norma del presente articolo notificano alla Commissione l'applicazione del paragrafo 2, lettera g), e del paragrafo 5.

Articolo 172

Regolazione dell'offerta di prosciutto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta

1.   Su richiesta di un'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 1, del presente regolamento, un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 1, del presente regolamento o un gruppo di operatori di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1151/2012, gli Stati membri possono stabilire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di prosciutto che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

2.   Le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo e sono soggette all'esistenza di un accordo preventivo tra le parti della zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale accordo è concluso, previa consultazione dei suinicoltori della zona geografica, tra almeno due terzi dei trasformatori di tale prosciutto che rappresentino almeno due terzi della produzione di detto prosciutto nella zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e, se gli Stati membri lo ritengono appropriato, almeno due terzi dei suinicoltori della zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

3.   Le norme di cui al paragrafo 1:

a)

coprono solo la gestione dell'offerta del prodotto in questione e/o delle materie prime e sono intese ad adeguare l'offerta di tale prosciutto alla domanda;

b)

hanno effetto solo sul prodotto in questione;

c)

possono essere rese vincolanti per un massimo di tre anni ed essere rinnovate dopo questo periodo a seguito di una nuova richiesta di cui al paragrafo 1;

d)

non danneggiano il commercio di prodotti diversi da quelli interessati dalle norme di cui al paragrafo 1;

e)

non riguardano le transazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prosciutto in questione;

f)

non consentono la fissazione di prezzi, nemmeno a titolo orientativo o di raccomandazione;

g)

non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del prodotto interessato che altrimenti sarebbe disponibile;

h)

non creano discriminazioni, non rappresentano un ostacolo per l'accesso di nuovi operatori sul mercato né recano pregiudizio ai piccoli produttori;

i)

contribuiscono al mantenimento della qualità e/o allo sviluppo del prodotto interessato.

4.   Le norme di cui al paragrafo 1 sono pubblicate in una pubblicazione ufficiale dello Stato membro in questione.

5.   Gli Stati membri effettuano controlli al fine di garantire che le condizioni di cui al paragrafo 3 siano rispettate e, laddove le autorità nazionali competenti accertino che tali condizioni non sono state rispettate, abrogano le norme di cui al paragrafo 1.

6.   Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 che hanno adottato. La Commissione informa gli altri Stati membri in merito ad ogni notifica di tali norme.

7.   La Commissione può adottare in qualsiasi momento atti di esecuzione che richiedano ad uno Stato membro di abrogare le norme stabilite da tale Stato membro ai sensi del paragrafo 1, se la Commissione ritiene che tali norme non siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 4, impediscano o distorcano la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno, o pregiudichino il libero scambio, o che sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3 del presente regolamento.

Sezione 6

Norme procedurali

Articolo 173

Poteri delegati

1.   Per garantire la precisa definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori nonché delle organizzazioni interprofessionali, in modo da contribuire all'efficacia delle attività di tali organizzazioni e associazioni senza indebiti oneri amministrativi e senza ledere il principio della libertà di associazione, in particolare nei confronti dei non aderenti a tali associazioni, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 in merito ai seguenti aspetti per quanto riguarda le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali per uno o più dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o per prodotti specifici di detti settori:

a)

le finalità specifiche che possono, devono o non devono essere perseguite da tali organizzazioni e associazioni e, ove applicabile, in aggiunta a quelle previste agli articoli da 152 a 163;

b)

lo statuto di tali organizzazioni e associazioni, lo statuto delle organizzazioni diverse dalle organizzazioni di produttori, le condizioni specifiche applicabili agli statuti delle organizzazioni di produttori in alcuni settori, comprese le deroghe all'obbligo di vendere tutta la produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori di cui all'articolo 160, paragrafo 2, la struttura, il periodo di adesione, le dimensioni, le modalità di rendicontazione e le attività di tali organizzazioni e associazioni, gli effetti del riconoscimento, la revoca del riconoscimento e le fusioni;

c)

le condizioni per il riconoscimento, la revoca e la sospensione del riconoscimento, li effetti del riconoscimento, della revoca e della sospensione del riconoscimento, nonché i requisiti che tali organizzazioni e associazioni devono rispettare per l'adozione di misure correttive in caso di mancato rispetto dei criteri di riconoscimento;

d)

le organizzazioni e alle associazioni transnazionali, comprese le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo;

e)

le norme relative all'istituzione e alle condizioni di assistenza amministrativa che le autorità competenti devono fornire in caso di cooperazione transnazionale;

f)

i settori cui si applica l'articolo 161, le condizioni per l'esternalizzazione e la natura delle attività che possono essere esternalizzate nonché la messa a disposizione di mezzi tecnici da parte delle organizzazioni o delle associazioni;

g)

la base di calcolo del volume minimo o del valore minimo di produzione commercializzabile da parte delle organizzazioni e delle associazioni;

h)

l'ammissione di membri che non sono produttori nel caso delle organizzazioni di produttori e che non sono organizzazioni di produttori nel caso delle associazioni di organizzazioni di produttori;

i)

l'estensione di determinate regole delle organizzazioni, prevista dall'articolo 164, ai non aderenti e il pagamento obbligatorio, previsto dall'articolo 165, della quota associativa da parte dei non aderenti, compresi l'uso e l'assegnazione di tale pagamento da parte di dette organizzazioni e un elenco di norme di produzione più rigorose che possono essere estese in virtù dell'articolo 164, paragrafo 4, primo comma, lettera b), assicurando nel contempo che tali organizzazioni siano trasparenti e responsabili nei confronti dei non aderenti e che i membri di tali organizzazioni non godano di un trattamento più favorevole di quello riservato ai non aderenti, in particolare per quanto riguarda l'uso del pagamento obbligatorio della quota associativa;

j)

altri requisiti in materia di rappresentatività delle organizzazioni di cui all'articolo 164, le circoscrizioni economiche, compreso l'esame della loro definizione da parte della Commissione, i periodi minimi durante i quali le regole devono essere in vigore prima di essere estese, le persone o organizzazioni alle quali possono essere applicate le regole o i contributi obbligatori e i casi in cui la Commissione può richiedere che l'estensione delle regole o il pagamento di contributi obbligatori sia rifiutato o revocato.

2.   In deroga al paragrafo 1, per assicurare una chiara definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e contribuire in tal modo all'efficacia dell'azione di tali organizzazioni senza imporre indebiti oneri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo:

a)

le condizioni per riconoscere le organizzazioni transnazionali di produttori e le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori;

b)

le norme relative all'istituzione e alle condizioni di assistenza amministrativa che le autorità competenti devono fornire alle organizzazioni di produttori, comprese le associazioni di organizzazioni di produttori, in caso di cooperazione transnazionale;

c)

norme supplementari relative al calcolo del volume di latte crudo oggetto delle trattative di cui all'articolo 149, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 149, paragrafo 3;

d)

le norme relative all'estensione di determinate regole delle organizzazioni, prevista dall'articolo 164, ai non aderenti e al pagamento obbligatorio, previsto dall'articolo 165, della quota associativa da parte dei non aderenti.

Articolo 174

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

1.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione del presente capo, riguardanti in particolare:

a)

le misure per l'applicazione delle condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali previste agli articoli 154 e 158;

b)

le procedure applicabili alla fusione di organizzazioni di produttori;

c)

le procedure che gli Stati membri devono determinare in relazione alle dimensioni minime e al periodo minimo di adesione;

d)

le procedure relative all'estensione delle regole e dei contributi finanziari di cui agli articoli 164 e 165, in particolare l'attuazione del concetto di "circoscrizione economica" di cui all'articolo 164, paragrafo 2;

e)

le procedure riguardanti l'assistenza amministrativa;

f)

le procedure riguardanti l'esternalizzazione delle attività;

g)

le procedure e le modalità tecniche di attuazione delle misure di cui all'articolo 166.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

2.   In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le modalità dettagliate per:

a)

l'attuazione delle condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni nonché delle organizzazioni interprofessionali di cui agli articoli 161 e 163;

b)

le notifiche previste dall'articolo 149, paragrafo 2, lettera f);

c)

le notifiche da effettuare da parte degli Stati membri alla Commissione ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 3, lettera d), dell'articolo 163, paragrafo 3, lettera e), dell'articolo 149, paragrafo 8, e dell'articolo 150, paragrafo 7;

d)

le procedure in materia di assistenza amministrativa in caso di cooperazione transnazionale.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 175

Altre competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, decisioni individuali riguardanti:

a)

il riconoscimento di organizzazioni che svolgono attività in più d'uno Stato membro, secondo le disposizioni adottate a norma dell'articolo 174, paragrafo 1, lettera d);

b)

l'opposizione contro il riconoscimento di un'organizzazione interprofessionale da parte di uno Stato membro o la revoca di tale riconoscimento;

c)

l'elenco delle circoscrizioni economiche comunicate dagli Stati membri in virtù delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 174, paragrafo 1, lettera h), e paragrafo 2, lettera d);

d)

l'obbligo imposto a uno Stato membro di rifiutare o revocare l'estensione delle regole o dei contributi finanziari da parte di non aderenti decisa da tale Stato membro.

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

PARTE III

SCAMBI CON I PAESI TERZI

CAPO I

Titoli di importazione e di esportazione

Articolo 176

Norme generali

1.   Fatti salvi i casi in cui i titoli di importazione o di esportazione sono richiesti a norma del presente regolamento, le importazioni ai fini dell'immissione in libera pratica nell'Unione o le esportazioni dall'Unione di uno o più prodotti dei settori seguenti possono essere subordinate alla presentazione di un titolo:

a)

cereali;

b)

riso;

c)

zucchero;

d)

sementi;

e)

olio di oliva e olive da tavola, per quanto riguarda i prodotti di cui ai codici NC 1509, 1510 00, 0709 92 90, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 e 1522 00 39;

f)

lino e canapa, per quanto riguarda la canapa;

g)

ortofrutticoli;

h)

ortofrutticoli trasformati;

i)

banane;

j)

prodotti vitivinicoli;

k)

piante vive;

l)

carni bovine;

m)

latte e prodotti lattiero-caseari;

n)

carni suine;

o)

carni ovine e caprine;

p)

uova;

q)

carni di pollame;

r)

alcole etilico di origine agricola.

2.   I titoli sono rilasciati dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nell'Unione, salvo diversa disposizione di un atto adottato in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE e fatta salva l'applicazione degli articoli 177, 178 e 179 del presente regolamento.

3.   I titoli sono validi in tutto il territorio dell'Unione.

Articolo 177

Poteri delegati

1.   Per tenere conto degli obblighi internazionali dell'Unione e delle norme dell'Unione applicabili in campo sociale, ambientale e di benessere degli animali, della necessità di monitorare l'andamento degli scambi e del mercato e le importazioni ed esportazioni dei prodotti, della necessità di un'adeguata gestione del mercato e della necessità di ridurre gli oneri amministrativi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a stabilire:

a)

l'elenco dei prodotti dei settori di cui all'articolo 176, paragrafo 1, per i quali è necessaria la presentazione di un titolo di importazione o di esportazione;

b)

i casi e le situazioni in cui la presentazione di un titolo di importazione o di esportazione non è necessaria, in considerazione della posizione doganale del prodotto di cui trattasi, dei regimi degli scambi da rispettare, delle finalità delle operazioni, dello statuto giuridico del richiedente e dei quantitativi interessati.

2.   Per prevedere ulteriori elementi del regime dei titoli, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a definire regole riguardanti:

a)

i diritti e gli obblighi connessi al titolo, i suoi effetti giuridici e i casi nei quali si applica una tolleranza riguardo all'obbligo di importare o esportare il quantitativo indicato nel titolo o nei quali vi è l'obbligo di indicare l'origine nel titolo;

b)

la subordinazione del rilascio di un titolo di importazione o dell'immissione in libera pratica alla presentazione di un documento, emesso da un paese terzo o da un organismo, che attesti, tra l'altro, l'origine, l'autenticità e le caratteristiche qualitative dei prodotti;

c)

il trasferimento dei titoli oppure le restrizioni alla trasferibilità dei titoli;

d)

condizioni aggiuntive per i titoli di importazione per la canapa in conformità all'articolo 189 e il principio dell'assistenza amministrativa tra gli Stati membri per prevenire o gestire i casi di frode e le irregolarità;

e)

i casi e le situazioni in cui non è necessaria la costituzione di una cauzione a garanzia dell'importazione o dell'esportazione dei prodotti durante il periodo di validità del titolo.

Articolo 178

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione del presente capo, comprese le norme per:

a)

il formato e il contenuto del titolo;

b)

la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli e l'uso dei medesimi;

c)

il periodo di validità dei titoli;

d)

le procedure per la costituzione della cauzione e l'importo di quest'ultima;

e)

la prova del soddisfacimento delle condizioni cui è subordinato l'uso dei titoli;

f)

il livello della tolleranza riguardo al rispetto dell'obbligo di importare o esportare il quantitativo indicato nel titolo;

g)

il rilascio di titoli sostitutivi o di duplicati di titoli;

h)

il trattamento dei titoli da parte degli Stati membri e lo scambio di informazioni necessario ai fini della gestione del regime, comprese le procedure riguardanti l'assistenza amministrativa speciale tra gli Stati membri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 179

Altre competenze di esecuzione

La Commissione può adottare atti di esecuzione:

a)

che limitino i quantitativi per i quali possono essere rilasciati titoli,

b)

che respingano i quantitativi richiesti e

c)

che sospendano la presentazione di domande ai fini della gestione del mercato qualora le domande riguardino quantitativi ingenti.

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

CAPO II

Dazi all'importazione

Articolo 180

Attuazione di accordi internazionali e di determinati altri atti

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure intese a rispettare gli obblighi previsti da accordi internazionali conclusi a norma del TFUE o da qualsiasi altro atto pertinente adottato a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, o dell'articolo 207 TFUE o a norma della tariffa doganale comune per quanto riguarda il calcolo dei dazi di importazione dei prodotti agricoli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 181

Regime del prezzo di entrata per determinati prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e del settore vitivinicolo

1.   Ai fini dell'applicazione del dazio previsto dalla tariffa doganale comune per i prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e per i succhi di uve e i mosti di uve, il prezzo di entrata di una partita è pari al suo valore in dogana calcolato in virtù del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (41) (il codice doganale) e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (42).

2.   Al fine di garantire l'efficienza del sistema, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, per disporre che la veridicità del prezzo di entrata dichiarato di una partita sia verificata mediante un valore all'importazione forfettario e in quali condizioni la costituzione di una cauzione è obbligatoria.

3   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le regole per il calcolo del valore all'importazione forfettario di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 182

Dazi addizionali all'importazione

1.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano i prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e delle banane, nonché i succhi di uve e i mosti di uve, alla cui importazione, se soggetta all'aliquota del dazio della tariffa doganale comune, si applica un dazio addizionale per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato dell'Unione conseguenti a tali importazioni nei seguenti casi:

a)

se le importazioni sono realizzate ad un prezzo inferiore al prezzo comunicato dall'Unione all'Organizzazione mondiale del commercio («prezzo limite»), o

b)

se il volume delle importazioni realizzate nel corso di un anno supera un determinato livello ("volume limite").

Il volume limite è determinato in base alle opportunità di accesso al mercato, definite come importazioni in percentuale del corrispondente consumo interno dei tre anni precedenti.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

2.   Il dazio addizionale all'importazione non è applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell'Unione o gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

3.   Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera a), i prezzi all'importazione sono determinati in base ai prezzi cif all'importazione della partita considerata. I prezzi cif all'importazione sono verificati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto sul mercato mondiale o sul mercato di importazione del prodotto nell'Unione.

4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 183

Altre competenze di esecuzione

La Commissione può adottare atti di esecuzione:

a)

che fissino il livello del dazio all'importazione da applicare in virtù delle norme stabilite da un accordo internazionale concluso a norma del TFUE, della tariffa doganale comune e negli atti di esecuzione di cui all'articolo 180;

b)

che fissino i prezzi rappresentativi e i volumi limite ai fini dell'applicazione di dazi addizionali all'importazione nell'ambito delle norme adottate in conformità all'articolo 182, paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

CAPO III

Gestione dei contingenti tariffari e trattamento speciale delle importazioni dai paesi terzi

Articolo 184

Contingenti tariffari

1.   I contingenti tariffari di importazione di prodotti agricoli ai fini della loro immissione in libera pratica nell'Unione (o in parte di essa) o i contingenti tariffari di importazione di prodotti agricoli dell'Unione nei paesi terzi che devono essere gestiti in tutto o in parte dall'Unione, istituiti in forza di accordi internazionali conclusi a norma del TFUE o in forza di qualsiasi altro atto adottato a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, o dell'articolo 207 TFUE, sono aperti e/o gestiti dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 186 del presente regolamento e atti di esecuzione a norma degli articoli 187 e 188 del presente regolamento.

2.   I contingenti tariffari sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori interessati applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o un altro metodo appropriato:

a)

un metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio "primo arrivato, primo servito");

b)

un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande ("metodo dell'esame simultaneo");

c)

un metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali ("metodo dei produttori tradizionali/nuovi arrivati").

3.   Il metodo di gestione adottato:

a)

nel caso dei contingenti tariffari di importazione, tiene adeguatamente conto del fabbisogno di approvvigionamento del mercato di produzione, trasformazione e consumo, attuale ed emergente, dell'Unione in termini di competitività, certezza e continuità dell'approvvigionamento e della necessità di salvaguardare l'equilibrio del mercato stesso; e

b)

nel caso dei contingenti tariffari di esportazione, permette di avvalersi pienamente delle possibilità disponibili nell'ambito del contingente.

Articolo 185

Contingenti tariffari specifici

Al fine di applicare i contingenti tariffari di importazione in Spagna di 2 000 000 di tonnellate di granturco e di 300 000 tonnellate di sorgo e dei contingenti tariffari di importazione in Portogallo di 500 000 tonnellate di granturco, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo alle disposizioni necessarie alla realizzazione delle importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari nonché, eventualmente, al magazzinaggio da parte degli organismi pubblici dei quantitativi importati dagli organismi pagatori degli Stati membri in questione e al loro smaltimento sul mercato di tali Stati membri.

Articolo 186

Poteri delegati

1.   Per garantire pari condizioni di accesso ai quantitativi disponibili e parità di trattamento degli operatori nell'ambito del contingente tariffario, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a:

a)

determinare le condizioni e i requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare per presentare una domanda di accesso al contingente tariffario; tali condizioni possono comprendere un'esperienza minima negli scambi con i paesi terzi e territori assimilati, oppure nell'attività di trasformazione, espressa in termini di quantità minima e periodo minimo in un dato settore di mercato; tali condizioni possono comprendere norme specifiche che tengano conto delle esigenze e delle prassi in vigore in un dato settore e degli usi e delle necessità delle industrie di trasformazione;

b)

definire norme applicabili al trasferimento di diritti tra operatori e, se necessario, le limitazioni a tali trasferimenti nell'ambito della gestione dei contingenti tariffari;

c)

subordinare la partecipazione al contingente tariffario alla costituzione di una cauzione;

d)

adottare, se necessario, disposizioni per ogni peculiarità, requisito o restrizione applicabile ai contingenti tariffari previsti da un accordo internazionale o da un altro atto di cui all'articolo 184, paragrafo 1.

2.   Per garantire che i prodotti esportati possano beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo se sono rispettate talune condizioni, in forza di accordi internazionali conclusi dall'Unione a norma del TFUE, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 del presente regolamento, riguardanti norme intese a obbligare le autorità competenti degli Stati membri a rilasciare, su richiesta e dopo aver effettuato gli opportuni controlli, un documento attestante che tali condizioni sono soddisfatte per i prodotti che, se esportati, possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo se sono rispettate talune condizioni.

Articolo 187

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano:

a)

l'apertura di contingenti tariffari annui, all'occorrenza adeguatamente scaglionati nel corso dell'anno, e il metodo di gestione da applicare;

b)

procedure per l'applicazione delle disposizioni specifiche previste dall'accordo o atto che adotta il regime di importazione o di esportazione, riguardanti in particolare:

i)

garanzie circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto;

ii)

il riconoscimento del documento che consente di verificare le garanzie di cui al punto i);

iii)

la presentazione di un documento emesso dal paese esportatore;

iv)

la destinazione e l'uso dei prodotti;

c)

il periodo di validità dei titoli o delle autorizzazioni;

d)

le procedure per la costituzione della cauzione e l'importo di quest'ultima;

e)

l'uso di titoli e, se necessario, misure specifiche riguardanti in particolare le condizioni di presentazione delle domande di titolo di importazione e di concessione dell'autorizzazione nell'ambito del contingente tariffario;

f)

le procedure e i criteri tecnici necessari per l'applicazione dell'articolo 185;

g)

le misure necessarie riguardanti il contenuto, la forma, il rilascio e l'uso del documento di cui all'articolo 186, paragrafo 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 188

Altre competenze di esecuzione

1.   La Commissione adotta atti di esecuzione che riguardano la gestione della procedura volta a garantire che i quantitativi disponibili nell'ambito del contingente tariffario non siano superati, in particolare attraverso la fissazione di un coefficiente di assegnazione a ciascuna domanda a partire dal raggiungimento dei quantitativi disponibili, il rigetto delle domande pendenti e, se necessario, la sospensione della presentazione di ulteriori domande.

2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardanti la riassegnazione dei quantitativi non utilizzati.

3.   Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

CAPO IV

Disposizioni particolari per l'importazione di determinati prodotti

Articolo 189

Importazioni di canapa

1.   I seguenti prodotti possono essere importati nell'Unione solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la canapa greggia di cui al codice NC 5302 10 00 soddisfa le condizioni previste all'articolo 32, paragrafo 6, e all'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013

b)

i semi di varietà di canapa di cui al codice NC ex 1207 99 20 destinati alla semina sono corredati della prova che il tasso di tetraidrocannabinolo della varietà interessata non è superiore a quello fissato a norma dell'articolo 32, paragrafo 6, e dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013

c)

i semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina di cui al codice NC 1207 99 91, possono essere importati solo da importatori riconosciuti dallo Stato membro in modo da assicurare che non siano destinati alla semina.

2.   Il presente articolo si applica fatte salve disposizioni più restrittive adottate dagli Stati membri nel rispetto del TFUE e degli obblighi derivanti dall'accordo sull'agricoltura dell'OMC.

Articolo 190

Importazioni di luppolo

1.   I prodotti del settore del luppolo provenienti dai paesi terzi possono essere importati soltanto se presentano caratteristiche qualitative almeno equivalenti a quelle stabilite per gli stessi prodotti raccolti nell'Unione od ottenuti da tali prodotti.

2.   I prodotti accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità del paese d'origine e riconosciuto equivalente al certificato di cui all'articolo 77 sono considerati prodotti aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 1.

Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell'estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, l'attestato può essere riconosciuto equivalente al certificato soltanto se il tenore di acido alfa in questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti.

3.   Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo alle condizioni alle quali non si applicano gli obblighi connessi all'attestato di equivalenza e all'etichettatura dell'imballaggio.

4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo, comprese quelle relative al riconoscimento degli attestati di equivalenza e ai controlli sulle importazioni di luppolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 191

Deroghe per i prodotti importati e cauzione speciale nel settore vitivinicolo

In conformità all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE e in ossequio agli obblighi internazionali dell'Unione, possono essere adottate deroghe all'allegato VIII, parte II, sezione B, punto 5, o sezione C, per i prodotti importati.

Nel caso di deroghe all'allegato VIII, parte II, sezione B, punto 5, gli importatori depositano per questi prodotti una cauzione presso le autorità doganali designate al momento dell'immissione in libera pratica. La cauzione è svincolata dietro presentazione, da parte dell'importatore, della prova ritenuta soddisfacente dalle autorità doganali dello Stato membro di immissione in libera pratica, che:

a)

i prodotti non hanno beneficiato di deroghe; oppure

b)

se hanno beneficiato di deroghe, i prodotti non sono stati vinificati, ovvero, se vinificati, i prodotti ottenuti sono stati adeguatamente etichettati.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le norme atte a garantire l'applicazione uniforme del presente articolo, in particolare relative all'importo della cauzione e all'etichettatura adeguata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 192

Importazioni di zucchero greggio destinato alla raffinazione

1.   Fino al termine della campagna di commercializzazione 2016/2017, alle raffinerie a tempo pieno è concessa una capacità d'importazione esclusiva di 2 500 000 tonnellate per campagna di commercializzazione, espresse in zucchero bianco.

2.   L'unico impianto di lavorazione della barbabietola da zucchero funzionante nel 2005 in Portogallo è considerato una raffineria a tempo pieno.

3.   I titoli d'importazione dello zucchero destinato alla raffinazione sono rilasciati unicamente a raffinerie a tempo pieno a condizione che i quantitativi in questione non superino quelli di cui al paragrafo 1. I titoli possono essere trasferiti solo tra raffinerie a tempo pieno e sono validi fino alla fine della campagna di commercializzazione per la quale sono stati rilasciati.

Il presente paragrafo si applica per i primi tre mesi di ciascuna campagna di commercializzazione.

4.   Considerata la necessità di garantire che lo zucchero importato destinato alla raffinazione sia raffinato a norma del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo:

a)

all'uso dei termini ai fini del funzionamento del regime di importazione di cui al paragrafo 1;

b)

alle condizioni e ai requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare per presentare una domanda di titolo di importazione, compresa la costituzione di una cauzione;

c)

alle norme sulle sanzioni amministrative da applicare.

5.   La Commissione può adottare atti di esecuzione intesi a stabilire le norme necessarie in relazione ai documenti giustificativi da fornire per quanto riguarda i requisiti e gli obblighi applicabili agli importatori, in particolare alle raffinerie a tempo pieno. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 193

Sospensione dei dazi all'importazione nel settore dello zucchero

Fino al termine della campagna di commercializzazione 2016/2017, la Commissione può adottare atti di esecuzione che sospendano, al fine di garantire l'approvvigionamento necessario per la produzione dei prodotti di cui all'articolo 140, paragrafo 2, in tutto o in parte, l'applicazione dei dazi all'importazione per determinati quantitativi dei prodotti seguenti:

a)

zucchero del codice NC 1701;

b)

isoglucosio di cui ai codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

CAPO V

Salvaguardia e perfezionamento attivo

Articolo 194

Misure di salvaguardia

1.   La Commissione può adottare misure di salvaguardia avverso le importazioni nell'Unione, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, conformemente al regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio (43) e al regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio (44).

2.   Salvo disposizione contraria contenuta in qualsiasi altro atto del Parlamento europeo e del Consiglio e in qualsiasi altro atto del Consiglio, le misure di salvaguardia avverso le importazioni nell'Unione previste in accordi internazionali conclusi in conformità al TFUE sono adottate dalla Commissione in conformità al paragrafo 3 del presente articolo.

3.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Ove riceva una richiesta da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo, mediante atti di esecuzione, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 3.

Le misure adottate sono comunicate immediatamente agli Stati membri e si applicano con effetto immediato.

4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che revochino o modifichino le misure unionali di salvaguardia adottate in virtù del paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 3.

Articolo 195

Sospensione dei regimi di trasformazione sotto controllo doganale e di perfezionamento attivo

Se il mercato dell'Unione subisce o rischia di subire perturbazioni a causa del regime della trasformazione sotto controllo doganale o del regime di perfezionamento attivo, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può adottare atti di esecuzione che sospendano in tutto o in parte il ricorso a detti regimi per i prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati, del settore vitivinicolo, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e dell'alcole etilico di origine agricola. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Ove riceva una richiesta da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo, mediante atti di esecuzione, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 3.

Le misure adottate sono comunicate immediatamente agli Stati membri e si applicano con effetto immediato.

CAPO VI

Restituzioni all'esportazione

Articolo 196

Ambito di applicazione

1.   Nella misura necessaria per consentire l'esportazione sulla base delle quotazioni o dei prezzi praticati sul mercato mondiale, quando le condizioni del mercato interno rientrano tra quelle descritte dall'articolo 219, paragrafo 1, o all'articolo 221 ed entro i limiti risultanti dagli accordi internazionali conclusi in conformità al TFUE, la differenza tra queste quotazioni o prezzi e i prezzi nell'Unione può essere coperta da una restituzione all'esportazione per:

a)

i prodotti dei settori seguenti da esportare come tali:

i)

cereali;

ii)

riso;

iii)

zucchero, per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato I, parte III, lettere b), c), d) e g);

iv)

carni bovine;

v)

latte e prodotti lattiero-caseari;

vi)

carni suine;

vii)

uova;

viii)

carni di pollame;

b)

i prodotti di cui alla lettera a), punti i), ii), iii), v) e vii), del presente paragrafo, da esportare sotto forma di prodotti trasformati in conformità al regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio (45) e sotto forma di prodotti contenenti zucchero elencati nell'allegato I, Parte X, lettera b), del presente regolamento.

2.   La restituzione all'esportazione di prodotti trasformati non può essere superiore a quella applicata agli stessi prodotti esportati come tali.

3.   Fatta salva l'applicazione dell'articolo 219, paragrafo 1, e dell'articolo 221, la restituzione a disposizione per i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo è pari a 0 EUR.

Articolo 197

Ripartizione delle restituzioni all'esportazione

Il metodo di assegnazione dei quantitativi che possono essere esportati col beneficio di una restituzione è il metodo di assegnazione:

a)

più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato di cui trattasi, che consente l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili e che tiene conto dell'efficienza e della struttura delle esportazioni dell'Unione e del loro impatto sull'equilibrio del mercato, senza creare discriminazioni fra gli operatori, in particolare fra piccoli e grandi operatori;

b)

meno gravoso per gli operatori dal punto di vista amministrativo, tenendo conto delle esigenze amministrative.

Articolo 198

Fissazione delle restituzioni all'esportazione

1.   Agli stessi prodotti si applicano le stesse restituzioni all'esportazione in tutta l'Unione. Esse possono essere differenziate secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi risultanti dagli accordi internazionali conclusi in conformità del TFUE.

2.   Le misure riguardanti la fissazione delle restituzioni all'esportazione sono adottate dal Consiglio in conformità all'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

Articolo 199

Concessione delle restituzioni all'esportazione

1.   Le restituzioni per i prodotti elencati nell'articolo 196, paragrafo 1, lettera a), esportati come tali, sono concesse solo su richiesta e su presentazione di un titolo di esportazione.

2.   L'importo della restituzione applicabile ai prodotti elencati all'articolo 196, paragrafo 1, lettera a), è l'importo della restituzione applicabile il giorno della domanda del titolo oppure l'importo della restituzione risultante dalla relativa gara e, in caso di restituzione differenziata, la restituzione applicabile in tale data:

a)

alla destinazione indicata sul titolo, oppure

b)

alla destinazione effettiva se diversa dalla destinazione indicata sul titolo; in questo caso l'importo applicabile non è superiore a quello applicabile alla destinazione indicata sul titolo.

3.   La restituzione è pagata se è fornita la prova che i prodotti:

a)

hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione in conformità alla procedura di esportazione di cui all'articolo 161 del codice doganale;

b)

nel caso di una restituzione differenziata, sono stati importati nel paese di destinazione indicato sul titolo o hanno raggiunto un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 2, lettera b).

Articolo 200

Restituzioni all'esportazione di animali vivi nel settore delle carni bovine

Per quanto riguarda i prodotti del settore delle carni bovine, la concessione e il pagamento di restituzioni all'esportazione di animali vivi sono subordinati al rispetto del diritto dell'Unione in materia di benessere degli animali, in particolare di protezione degli animali durante il trasporto.

Articolo 201

Limiti applicabili alle esportazioni

Il rispetto degli impegni in termini di volume risultanti dagli accordi internazionali conclusi in conformità del TFUE è assicurato sulla base dei titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento applicabili ai prodotti di cui trattasi.

Riguardo al rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo sull'agricoltura dell'OMC, lo scadere di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli di esportazione.

Articolo 202

Poteri delegati

1.   Per garantire il corretto funzionamento del sistema delle restituzioni all'esportazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a imporre l'obbligo di costituire una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli obblighi degli operatori.

2.   Per ridurre al minimo gli adempimenti amministrativi a carico degli operatori e delle autorità, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a fissare soglie al di sotto delle quali può non essere obbligatorio il rilascio o la presentazione di un titolo di esportazione, stabilire le destinazioni o le operazioni per le quali può essere giustificata l'esenzione dall'obbligo di presentazione di un titolo di esportazione, nonché autorizzare il rilascio a posteriori dei titoli di esportazione in casi giustificati.

3.   Per affrontare situazioni pratiche che giustificano l'ammissibilità totale o parziale al beneficio di restituzioni all'esportazione e aiutare gli operatori a superare il periodo intercorrente tra la domanda di restituzione all'esportazione e l'effettivo pagamento della medesima, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a definire norme riguardanti:

a)

la fissazione di un'altra data per la restituzione;

b)

il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione, comprese le condizioni per la costituzione e lo svincolo della cauzione;

c)

la prova aggiuntiva in caso di dubbi sulla reale destinazione dei prodotti, nonché l'eventuale reimportazione nel territorio doganale dell'Unione;

d)

le destinazioni considerate esportazioni fuori dall'Unione e l'ammissione di destinazioni situate all'interno del territorio doganale dell'Unione al beneficio di una restituzione.

4.   Per garantire la parità di accesso alle restituzioni all'esportazione per gli esportatori dei prodotti compresi nell'allegato I dei trattati e dei prodotti trasformati a partire dai medesimi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo l'applicazione dell'articolo 199, paragrafo 1 e paragrafo 2 ai prodotti di cui all'articolo 196, paragrafo 1, lettera b).

5.   Per garantire che i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione siano esportati fuori del territorio doganale dell'Unione, evitare il loro rientro in tale territorio e ridurre al minimo gli oneri amministrativi degli operatori che, in caso di concessione di restituzioni differenziate, devono produrre ed esibire la prova che i prodotti hanno raggiunto il paese di destinazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a definire norme riguardanti:

a)

il termine entro il quale deve essere portata a termine l'uscita dal territorio doganale dell'Unione, compreso il periodo di reintroduzione temporanea;

b)

la trasformazione che possono subire i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione in tale periodo;

c)

la prova di arrivo a destinazione per essere ammissibile alle restituzioni differenziate;

d)

le soglie di restituzione e le condizioni alle quali gli esportatori possono essere esonerati dalla presentazione della prova suddetta;

e)

le condizioni di approvazione della prova di arrivo a destinazione, ove si applichino le restituzioni differenziate, fornite da parti terze indipendenti.

6.   Per incoraggiare gli esportatori a rispettare le condizioni di benessere degli animali, e per permettere alle autorità competenti di verificare la correttezza della spesa per le restituzioni all'esportazione soggette al rispetto delle norme in materia di benessere degli animali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti il rispetto delle condizioni di benessere degli animali al di fuori del territorio doganale dell'Unione, compreso il ricorso a parti terze indipendenti.

7.   Per tener conto delle specificità dei diversi settori, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che stabiliscano requisiti e condizioni specifici per gli operatori e per i prodotti ammissibili al beneficio di restituzioni all'esportazione, nonché i coefficienti ai fini del calcolo delle restituzioni all'esportazione tenendo conto del processo di invecchiamento di talune bevande alcoliche ottenute dai cereali.

Articolo 203

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione del presente capo, riguardanti in particolare:

a)

la ridistribuzione dei quantitativi esportabili non assegnati o non utilizzati;

b)

il metodo di ricalcolo del pagamento di una restituzione all'esportazione nel caso in cui il codice del prodotto o la destinazione indicati su un titolo non corrispondano al prodotto o alla destinazione effettivi;

c)

i prodotti di cui all'articolo 196, paragrafo 1, lettera b);

d)

le procedure per la costituzione della cauzione e l'ammontare di quest'ultima;

e)

l'applicazione delle misure adottate in forza dell'articolo 202, paragrafo 4.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 204

Altre competenze di esecuzione

La Commissione può adottare atti di esecuzione:

a)

che definiscano misure appropriate per evitare l'utilizzazione abusiva della flessibilità prevista dall'articolo 199, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda la procedura di presentazione delle domande;

b)

che definiscano le misure necessarie per il rispetto degli impegni in termini di volume di cui all'articolo 201, compresa la cessazione o la limitazione del rilascio di titoli di esportazione in caso di superamento o di possibile superamento di tali volumi;

c)

che fissino coefficienti applicabili alle restituzioni all'esportazione in conformità alle disposizioni adottate a norma dell'articolo 202, paragrafo 7.

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

CAPO VII

Perfezionamento passivo

Articolo 205

Sospensione del regime di perfezionamento passivo

Se il mercato dell'Unione subisce o rischia di subire perturbazioni a causa del regime di perfezionamento passivo, la Commissione può adottare atti di esecuzione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, che sospendano in tutto o in parte il ricorso a detto regime per i prodotti dei settori dei cereali, del riso, degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati, del settore vitivinicolo, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine e delle carni di pollame. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo, mediante atti di esecuzione, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 3.

Le misure adottate sono comunicate immediatamente agli Stati membri e si applicano con effetto immediato.

PARTE IV

REGOLE DI CONCORRENZA

CAPO I

Norme applicabili alle imprese

Articolo 206

Orientamenti della Commissione sull'applicazione delle norme sulla concorrenza all'agricoltura

Salvo diversa disposizione del presente regolamento, e conformemente all'articolo 42 TFUE, gli articoli da 101 a 106 TFUE e le relative disposizioni di applicazione si applicano, fatti salvi gli articoli da 207 a 210 del presente regolamento, agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 102 TFUE che si riferiscono alla produzione o al commercio di prodotti agricoli.

Per garantire il funzionamento del mercato interno e l'applicazione uniforme delle norme sulla concorrenza dell'Unione, la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri applicano le norme sulla concorrenza dell'Unione in stretta collaborazione.

Inoltre la Commissione, se del caso, pubblica orientamenti per fornire assistenza alle autorità nazionali garanti della concorrenza e agli operatori economici.

Articolo 207

Mercato rilevante

La definizione del mercato rilevante permette di individuare e definire l'ambito entro il quale vi è concorrenza tra le imprese e si basa su due dimensioni cumulative:

a)

il mercato rilevante del prodotto: ai fini del presente capo, per "mercato del prodotto" si intende il mercato che comprende tutti i prodotti considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore a motivo delle loro caratteristiche, del loro prezzo e dell'utilizzo cui sono destinati;

b)

il mercato geografico rilevante: ai fini del presente capo, per "mercato geografico" s'intende il mercato comprendente il territorio nel quale le imprese in causa forniscono i prodotti di cui trattasi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dalle zone geografiche contigue segnatamente perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse.

Articolo 208

Posizione dominante

Ai fini del presente capo, per "posizione dominante" si intende una posizione di potenza economica grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato in questione e ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei clienti e, in ultima analisi, dei consumatori.

Articolo 209

Deroghe per gli obiettivi della PAC e gli agricoltori e le loro associazioni

1.   L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 206, del presente regolamento che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.

L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate di agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni, o di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 152 del presente regolamento, o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 156 del presente regolamento nella misura in cui riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni per lo stoccaggio, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.

Il presente paragrafo non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate che comportano l'obbligo di applicare prezzi identici o in base alle quali la concorrenza è esclusa.

2.   Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sono vietati senza che occorra una previa decisione in tal senso.

In tutti i procedimenti nazionali o unionali relativi all'applicazione dell'articolo 101 TFUE, l'onere della prova di un'infrazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE incombe alla parte o all'autorità che asserisce tale infrazione. Incombe invece alla parte che invoca il beneficio delle esenzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'onere di provare che le condizioni in esso enunciate sono soddisfatte.

Articolo 210

Accordi e pratiche concordate di organizzazioni interprofessionali riconosciute

1.   L'articolo 101, paragrafo 1 TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157, paragrafo 1 del presente regolamento, il cui obiettivo è lo svolgimento delle attività elencate all'articolo 157, paragrafo 1, e, per il latte e i prodotti lattiero-caseari, all'articolo 157, paragrafo 3, lettera c,) del presente regolamento, nonché, per i settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola e del tabacco, all'articolo 162 del presente regolamento.

2.   Il paragrafo 1 si applica a condizione che:

a)

gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate ivi menzionate siano stati notificati alla Commissione; e

b)

entro i due mesi successivi alla ricezione di tutte le informazioni richieste, la Commissione non abbia accertato l'incompatibilità degli accordi, delle decisioni o delle pratiche concordate con la normativa dell'Unione.

Qualora la Commissione accerta che gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui al paragrafo 1 sono incompatibili con la normativa dell'Unione, essa effettua le sue constatazioni senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

3.   Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui al paragrafo 1 non possono avere effetto prima che sia trascorso il periodo di due mesi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b).

4.   Sono dichiarati in ogni caso incompatibili con la normativa dell'Unione gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che:

a)

possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;

b)

possono nuocere al buon funzionamento dell'organizzazione dei mercati;

c)

possono creare distorsioni di concorrenza non indispensabili per raggiungere gli obiettivi della PAC perseguiti dall'attività dell'organizzazione interprofessionale;

d)

comportano la fissazione di prezzi o di quote;

e)

possono creare discriminazione o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

5.   Se, alla scadenza del periodo di due mesi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), constata che non ricorrono le condizioni per l'applicazione del paragrafo 1, la Commissione adotta, senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3, una decisione con cui dichiara che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE si applica all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione.

La decisione della Commissione si applica a partire dalla data di notifica della stessa all'organizzazione interprofessionale interessata, tranne qualora quest'ultima abbia fornito informazioni errate o si sia indebitamente valsa dell'esenzione di cui al paragrafo 1.

6.   In caso di accordi pluriennali, la notifica del primo anno è valida per gli anni successivi dell'accordo. Tuttavia, in questo caso, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di un altro Stato membro, può in qualsiasi momento esprimere un parere di incompatibilità.

7.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione uniforme del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

CAPO II

Norme in materia di aiuti di stato

Articolo 211

Applicazione degli articoli da 107 a 109 TFUE

1.   Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti concessi dagli Stati membri in forza e in conformità:

a)

delle misure previste dal presente regolamento finanziate, in tutto o in parte, dall'Unione, oppure

b)

degli articoli da 213 a 218 del presente regolamento.

Articolo 212

Pagamenti nazionali connessi ai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo

In deroga all'articolo 44, paragrafo 3, per le misure contemplate dagli articoli 45, 49 e 50, gli Stati membri possono erogare pagamenti nazionali nel rispetto delle regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

La quota massima dell'aiuto stabilita nella pertinente normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato si applica al finanziamento pubblico complessivo, comprendente le risorse unionali e nazionali.

Articolo 213

Pagamenti nazionali per le renne in Finlandia e in Svezia

Con riserva di autorizzazione adottata dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3, la Finlandia e la Svezia possono concedere pagamenti nazionali per la produzione e l'immissione sul mercato di renne e di prodotti derivati (codici NC ex 0208 ed ex 0210), purché non ne derivi un aumento dei livelli tradizionali di produzione.

Articolo 214

Pagamenti nazionali per il settore dello zucchero in Finlandia

La Finlandia può concedere ai bieticoltori pagamenti nazionali fino a un massimo di 350 EUR/ha per campagna di commercializzazione.

Articolo 215

Pagamenti nazionali a favore dell'apicoltura

Gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali per la protezione delle aziende apicole sfavorite da condizioni strutturali o naturali o nel quadro di programmi di sviluppo economico, ad eccezione di quelli a favore della produzione o del commercio.

Articolo 216

Pagamenti nazionali per la distillazione di vino in caso di crisi

1.   In casi giustificati di crisi, gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali ai produttori di vino per la distillazione di vino volontaria o obbligatoria.

Tali pagamenti sono proporzionati e permettono di far fronte alla crisi.

L'importo totale disponibile in uno Stato membro in un dato anno per tali pagamenti non supera il 15 % del totale delle risorse disponibili per Stato membro stabilite nell'allegato VI per lo stesso anno.

2.   Gli Stati membri che desiderano ricorrere ai pagamenti nazionali di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione una notifica debitamente motivata. La Commissione decide senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3 in merito all'approvazione della misura e alla possibilità di concedere pagamenti nazionali.

3.   L'alcole derivante dalla distillazione di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare qualsiasi distorsione della concorrenza.

4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 217

Pagamenti nazionali per la distribuzione di prodotti agli allievi degli istituti scolastici

Gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali, a integrazione dell'aiuto unionale di cui all'articolo 23 e all'articolo 26, per la fornitura dei prodotti agli allievi degli istituti scolastici o per i costi correlati di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

Gli Stati membri possono finanziare tali pagamenti tramite un prelievo imposto al settore interessato dalla misura o tramite qualsiasi altro contributo del settore privato.

Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto unionale di cui all'articolo 23, pagamenti nazionali per finanziare le misure di accompagnamento necessarie ai fini dell'efficacia del programma di distribuzione di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti derivati agli allievi degli istituti scolastici di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 218

Pagamenti nazionali a favore della frutta a guscio

1.   Gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali, per un importo massimo di 120,75 EUR/ha all'anno, agli agricoltori che producono i prodotti seguenti:

a)

mandorle di cui ai codici NC 0802 11 e 0802 12;

b)

nocciole di cui ai codici NC 0802 21 e 0802 22;

c)

noci comuni di cui ai codici NC 0802 31 00 e 0802 32 00;

d)

pistacchi di cui al codice NC 0802 51 00 e 0802 52 00;

e)

carrube di cui al codice NC 1212 92 00.

2.   I pagamenti nazionali di cui al paragrafo 1 possono essere versati per una superficie massima di:

Stato Membro

Superficie massima (ha)

Belgio

100

Bulgaria

11 984

Germania

1 500

Grecia

41 100

Spagna

568 200

Francia

17 300

Italia

130 100

Cipro

5 100

Lussemburgo

100

Ungheria

2 900

Paesi Bassi

100

Polonia

4 200

Portogallo

41 300

Romania

1 645

Slovenia

300

Slovacchia

3 100

Regno Unito

100

3.   Gli Stati membri possono subordinare la concessione dei pagamenti nazionali di cui al paragrafo 1 all'appartenenza dell'agricoltore ad un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma dell'articolo 152.

PARTE V

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Misure eccezionali

Sezione 1

Turbative del mercato

Articolo 219

Misure per contrastare le turbative del mercato

1.   Per contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa del mercato causate da aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interno o esterno o da altri eventi e circostanze che causano o minacciano di causare in modo significativo turbative del mercato, laddove la situazione o i suoi effetti sul mercato sembrano destinati a perdurare o a peggiorare, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, per l'adozione delle misure necessarie per far fronte a tale situazione del mercato pur nel rispetto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi internazionali conclusi in forza del TFUE e a condizione che le altre misure previste dal presente regolamento appaiano insufficienti.

Qualora lo richiedano ragioni imperative di urgenza in caso di minacce di turbativa del mercato di cui al primo comma del presente paragrafo, agli atti delegati adottati a norma di tale comma si applica la procedura di cui all'articolo 228.

Tali ragioni imperative di urgenza possono comprendere la necessità di adottare un'azione immediata per far fronte o evitare turbative del mercato, quando le minacce di turbativa del mercato si manifestano con tale rapidità o in modo talmente inaspettato che è necessaria un'azione immediata per affrontare efficacemente ed effettivamente la situazione o quando l'azione eviterebbe che tali minacce di turbativa del mercato si concretizzino, persistano o si trasformino in una turbativa più grave e prolungata, ovvero quando il ritardo dell'azione immediata minaccerebbe di provocare o di aggravare la turbativa ovvero amplierebbe la portata delle misure successivamente necessarie per far fronte alla minaccia o alla turbativa o nuocerebbe alla produzione o alle condizioni del mercato.

Nella misura necessaria e per il periodo necessario a far fronte alle turbative del mercato o alle relative minacce tali misure possono ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento, o prevedere restituzioni all'esportazione, oppure sospendere i dazi all'importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi e/o periodi, a seconda dei casi.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato I, parte XXIV, sezione 2.

Tuttavia, la Commissione può, mediante atti delegati adottati secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 228, decidere che le misure di cui al paragrafo 1 si applichino a uno o più dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XXIV, sezione 2.

3.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le norme procedurali e i criteri tecnici necessari per l'applicazione delle misure adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Sezione 2

Misure di sostegno del mercato connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante

Articolo 220

Misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante

1.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano misure eccezionali di sostegno del mercato interessato per tenere conto:

a)

delle limitazioni agli scambi intraunionali e agli scambi con i paesi terzi riconducibili all'applicazione di misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali e

b)

di gravi turbative del mercato direttamente imputabili ad una perdita di fiducia dei consumatori a causa dell'esistenza di rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante nonché di malattie.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano ai settori seguenti:

a)

carni bovine;

b)

latte e prodotti lattiero-caseari;

c)

carni suine;

d)

carni ovine e caprine;

e)

uova;

f)

carni di pollame.

Le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), connesse a una perdita di fiducia dei consumatori a causa di rischi per la salute pubblica o la salute delle piante, si applicano anche a tutti gli altri prodotti agricoli tranne quelli elencati nell'allegato I, parte XXIV, sezione 2.

La Commissione può, mediante atti delegati adottati secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 228, estendere l'elenco dei prodotti specificati nei primi due commi del presente paragrafo.

3.   Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate su richiesta degli Stati membri interessati.

4.   Le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), sono subordinate all'adozione, da parte degli Stati membri interessati, di misure veterinarie e sanitarie atte a debellare rapidamente le epizoozie e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in questione.

5.   L'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese sostenute dagli Stati membri per le misure previste al paragrafo 1.

Tuttavia, con riguardo ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine e delle carni ovine e caprine, in caso di lotta contro l'afta epizootica l'Unione contribuisce al finanziamento del 60 % delle spese.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso in cui i produttori contribuiscano alle spese sostenute dagli Stati membri, ciò non determini una distorsione della concorrenza tra produttori di Stati membri diversi.

Sezione 3

Problemi specifici

Articolo 221

Misure necessarie per risolvere problemi specifici

1.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure di emergenza necessarie e giustificabili per risolvere problemi specifici. Tali misure possono derogare alle disposizioni del presente regolamento, ma soltanto nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

2.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, connessi a situazioni in grado di causare un rapido deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato cui potrebbe essere difficile far fronte in caso di ritardi nell'adozione di misure, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 3, per risolvere problemi specifici.

3.   La Commissione adotta le misure di cui al paragrafo 1 o 2 solo se non è possibile adottare le misure di emergenza necessarie ai sensi dell'articolo 219 o 220.

4.   Le misure adottate ai sensi del paragrafo 1 o 2 rimangono in vigore per un periodo non superiore a dodici mesi. Se dopo tale periodo i problemi specifici che hanno determinato l'adozione di tali misure persistono, la Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 227riguardanti una soluzione permanente o presentare proposte legislative appropriate.

5.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio delle misure adottate ai sensi del paragrafo 1 o 2 entro due giorni lavorativi dalla relativa adozione.

Sezione 4

Accordi e decisioni durante i periodi di grave squilibrio sui mercati

Articolo 222

Applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE

1.   Durante i periodi di grave squilibrio sui mercati, la Commissione può adottare atti di esecuzione intesi ad assicurare che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applichi agli accordi e alle decisioni delle organizzazioni di produttori riconosciute, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali riconosciute in uno dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, nella misura in cui tali accordi e decisioni non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno, siano mirate esclusivamente a stabilizzare il settore interessato e rientrino in una o più delle seguenti categorie:

a)

ritiro dal mercato o distribuzione gratuita dei loro prodotti;

b)

trasformazione e trattamento;

c)

ammasso da parte di operatori privati;

d)

misure di promozione comuni;

e)

accordi sui requisiti di qualità;

f)

acquisto in comune dei mezzi di produzione necessari a combattere la propagazione di parassiti e malattie degli animali e delle piante nell'Unione ovvero di quelli necessari a far fronte alle conseguenze dei disastri naturali nell'Unione;

g)

pianificazione della produzione temporanea, tenuto conto della natura specifica del ciclo di produzione.

In ciascun atto di esecuzione, la Commissione specifica l'ambito di applicazione materiale e la portata geografica di tale deroga e, fatto salvo il paragrafo 3, il periodo durante il quale essa è d'applicazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

2.   Il paragrafo 1 si applica soltanto se la Commissione ha già adottato una delle misure di cui al presente capo se i prodotti sono stati acquistati all'intervento pubblico ovvero se è stato concesso l'aiuto all'ammasso privato di cui alla parte II, titolo I, capo I.

3.   Gli accordi e le decisioni di cui al paragrafo 1 sono validi solo per un periodo massimo di sei mesi.

La Commissione può tuttavia adottare atti di esecuzione che autorizzino la proroga di tali accordi e decisioni per un ulteriore periodo massimo di sei mesi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

CAPO II

Comunicazioni e relazioni

Articolo 223

Comunicazioni

1.   Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, del monitoraggio, dell'analisi e della gestione del mercato dei prodotti agricoli e per garantire la trasparenza del mercato e il corretto funzionamento delle misure della PAC, eseguire verifiche, controlli, monitoraggi, valutazioni e audit delle misure della PAC nonché ottemperare agli obblighi stabiliti negli accordi internazionali conclusi in conformità del TFUE, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, le misure necessarie per le comunicazioni che le imprese, gli Stati membri e i paesi terzi sono tenuti a trasmettere. Nel farlo, la Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati.

Le informazioni ottenute possono essere trasmesse o messe a disposizione di organismi internazionali, delle autorità competenti dei paesi terzi e possono essere pubblicate ferma restando la protezione dei dati personali e del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali, come i prezzi.

2.   Per garantire l'integrità dei sistemi di informazione e l'autenticità e leggibilità dei documenti e dei dati associati trasmessi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a definire:

a)

la natura e il tipo di informazioni da trasmettere;

b)

le categorie di dati da trattare, i periodi massimi di conservazione e la finalità del trattamento, in particolare in caso di pubblicazione di tali dati e di trasferimento a paesi terzi;

c)

i diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili;

d)

le condizioni di pubblicazione delle informazioni.

3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo, in particolare:

a)

i metodi di comunicazione delle informazioni;

b)

le regole sulle informazioni da comunicare;

c)

le modalità relative alla gestione delle informazioni da comunicare e al contenuto, alla forma, alla periodicità e alle scadenze delle comunicazioni;

d)

le modalità relative alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti agli Stati membri, agli organismi internazionali, alle autorità competenti dei paesi terzi o al pubblico, ferma restando la protezione dei dati personali e del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 224

Trattamento e protezione dei dati personali

1.   Gli Stati membri e la Commissione raccolgono i dati personali ai fini di cui all'articolo 223, paragrafo 1, e li trattano in modo non incompatibile con tali finalità.

2.   Laddove i dati personali sono trattati a fini di monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 223, paragrafo 1, essi devono essere resi anonimi e trattati unicamente in forma aggregata.

3.   I dati personali sono trattati conformemente alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001. In particolare, tali dati non sono conservati in modo da consentire l'identificazione degli interessati per un arco di tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, tenendo conto dei periodi minimi di conservazione stabiliti dalla normativa unionale e nazionale applicabile.

4.   Gli Stati membri informano gli interessati della possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 e che a tale riguardo essi godono dei diritti sanciti, rispettivamente, dalla direttiva 95/46/CE e dal regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 225

Relazioni obbligatorie della Commissione

La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio:

a)

ogni tre anni e, per la prima volta, entro il 21 dicembre 2016, sull'attuazione delle misure riguardanti il settore dell'apicoltura previste dagli articoli 55, 56 e 57, compresi gli sviluppi più recenti in materia di sistemi di identificazione degli alveari;

b)

entro il 30 giugno 2014 ed entro il 31 dicembre 2018, sull'andamento della situazione del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e in particolare sul funzionamento degli articoli da 148 a 151, dell'articolo 152, paragrafo 3 e dell'articolo 157, paragrafo 3, valutando, in particolare, gli effetti sui produttori di latte e sulla produzione di latte nelle regioni svantaggiate, in relazione con l'obiettivo generale di mantenere la produzione in tali regioni, e includendo possibili incentivi atti ad incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione congiunta, con proposte adeguate;

c)

entro il 31 dicembre 2014, sulla possibilità di ampliare la portata dei programmi nelle scuole al fine di includervi l'olio d'oliva e le olive da tavola;

d)

entro il 31 dicembre 2017, sull'applicazione delle norme sulla concorrenza al settore agricolo in tutti gli Stati membri, in particolare sul funzionamento degli articoli 209 e 210 e degli articoli 169, 170 e 171 nei settori interessati.

CAPO III

Riserva per le crisi nel settore agricolo

Articolo 226

Uso della riserva

I fondi trasferiti dalla riserva per le crisi nel settore agricolo, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e al paragrafo 22 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria, sono messi a disposizione delle misure contemplate dal presente regolamento nell'anno o negli anni per i quali è richiesto un sostegno supplementare e attuate in circostanze che esulano dal normale andamento dei mercati.

In particolare i fondi sono trasferiti per spese a titolo:

a)

degli articoli da 8 a 21;

b)

degli articoli da 196 a 204 e

c)

degli articoli 219, 220 e 221 del presente regolamento.

PARTE VI

DELEGHE DI POTERE, DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Delega di potere e disposizioni di esecuzione

Articolo 227

Esercizio della delega

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui al presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere da 20 dicembre 2013. La Commissione elabora una relazione sui poteri delegati al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui al presente regolamento può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 228

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 227, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 229

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato denominato "comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli". Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Per quanto riguarda gli atti di cui all'articolo 80, paragrafo 5, all'articolo 91, lettere c) e d), all'articolo 97, paragrafo 4, all'articolo 99, all'articolo 106 e all'articolo 107, paragrafo 3, se il comitato non formula alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo.

CAPO II

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 230

Abrogazioni

1.   Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è abrogato.

Tuttavia, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007:

a)

per quanto riguarda il regime di contenimento della produzione di latte: la parte II, titolo I, capo III, sezione III, l'articolo 55, l'articolo 85 e gli allegati IX e X fino al 31 marzo 2015;

b)

nel settore vitivinicolo:

i)

gli articoli da 85 bis a 85 sexies per quanto riguarda le superfici di cui all'articolo 85 bis, paragrafo 2, non ancora estirpate e, per quanto riguarda le superfici di cui all'articolo 85 ter, paragrafo 1, non ancora regolarizzate, fino all'estirpazione o alla regolarizzazione di tali superfici e l'articolo 188 bis, paragrafi 1 e 2;

ii)

il regime transitorio di diritti di impianto stabilito nella parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II, fino al 31 dicembre 2015;

iii)

l'articolo 118 quaterdecies, paragrafo 5, fino all'esaurimento delle scorte di vini con la denominazione "Mlado vino portugizac" esistenti il 1 luglio 2013;

iv)

l'articolo 118 vicies, paragrafo 5, fino al 30 giugno 2017;

c)

l'articolo 113 bis, paragrafo 4, gli articoli 114, 115 e 116, l'articolo 117, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 121, lettera e), punto iv), nonché l'allegato XIV, parte B, punto I, paragrafi 2 e 3, e punto III, paragrafo 1, e parte C, e l'allegato XV, punto II, paragrafi 1, 3, 5 e 6, e punto IV, paragrafo 2, ai fini dell'applicazione di tali articoli, fino alla data di applicazione delle corrispondenti norme di commercializzazione da stabilirsi in virtù degli atti delegati previsti all'articolo 75, paragrafo 2, all'articolo 76, paragrafo 4, all'articolo 78, paragrafi 3 e 4, all'articolo 79, paragrafo 1, all'articolo 80, paragrafo 4, all'articolo 83, paragrafo 4, all'articolo 86, all'articolo 87, paragrafo 2, all'articolo 88, paragrafo 3 e all'articolo 89 del presente regolamento;

d)

l'articolo 133 bis, paragrafo 1, e l'articolo 140 bis fino al 30 settembre 2014;

e)

l'articolo 182, paragrafo 3, primo e secondo comma, fino alla fine della campagna di commercializzazione dello zucchero 2013/14 il 30 settembre 2014;

f)

l'articolo 182, paragrafo 4, fino al 31 dicembre 2017;

g)

l'articolo 182, paragrafo 7, fino al 31 marzo 2014;

h)

l'allegato XV, punto III, paragrafo 3, lettera b), fino al 31 dicembre 2015;

i)

l'allegato XX fino alla data di entrata in vigore dell'atto legislativo che sostituisce il regolamento (CE) n. 1216/2009 e il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio (46).

2.   I riferimenti al regolamento (CE) n. 1234/2007 si intendono fatti al presente regolamento e al regolamento (UE) n. 1306/2013 e vanno letti secondo la tavola di concordanza figurante nell'allegato XIV del presente regolamento.

3.   Sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1601/96 e (CE) n. 1037/2001 del Consiglio.

Articolo 231

Disposizioni transitorie

1.   Per garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 a quelli previsti dal presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per quanto riguarda le misure necessarie per proteggere i diritti acquisiti e le aspettative legittime delle aziende agricole.

2.   I programmi pluriennali adottati anteriormente al 1o gennaio 2014 continuano a essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e fino alla loro scadenza.

Articolo 232

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Tuttavia:

a)

l'articolo 181 si applica a decorrere dal 1o ottobre 2014;

b)

l'allegato VII, parte VII, punto II, paragrafo 3 si applica a decorrere dal 1o ottobre 2016.

2.   Gli articoli da 148 a 151, l'articolo 152, paragrafo 3, l'articolo 156, paragrafo 2, l'articolo 157, paragrafo 3, gli articoli 161 e 163, l'articolo 173, paragrafo 2, e l'articolo 174, paragrafo 2 si applicano fino al 30 giugno 2020.

3.   Gli articoli da 127 a 144 e gli articoli 192 e 193 si applicano fino alla fine della campagna di commercializzazione 2016/2017 il 30 settembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. JUKNA


(1)  Parere dell'8 marzo 2012 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 191 del 29.6.2012, pag. 116, e GU C 44 del 15.2.2013, pag. 158.

(3)  GU C 225 del 27.7.2012, pag. 174.

(4)  Posizione del Parlamento europeo del 20 novembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(5)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (Cfr. pag. 549 della presente Gazzetta ufficiale).

(7)  Regolamento (CEE) N. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli (GU L 34 del 9.2.1979, pag. 2).

(8)  Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

(9)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

(10)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31),

(11)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(12)  GU C 35 del 9.2.2012, pag. 1.

(13)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(14)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(15)  GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21.

(16)  Regolamento (CEE) n. 922/72 del Consiglio che fissa per la campagna di allevamento 1972/1973 le norme generali di concessione dell’aiuto per i bachi da seta (GU L 106 del 5.5.1972, pag. 1).

(17)  Regolamento (CE) n. 1601/96 del Consiglio, del 30 luglio 1996, che stabilisce l'importo dell'aiuto ai produttori nel settore del luppolo per il raccolto 1995 (GU L 206 del 16.8.1996, pag. 46).

(18)  Regolamento (CE) n. 1037/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 12).

(19)  Decisione 2006/232/CE, del Consiglio del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino (GU L 87 del 24.3.2006, pag. 1).

(20)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CE) n. 637/2008 e (CE) n. 73/2009 del Consiglio (Cfr. pag. 608 della presente Gazzetta ufficiale).

(21)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (Cfr. pag. 487 della presente Gazzetta ufficiale).

(22)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (Cfr. pag. 85 della presente Gazzetta ufficiale).

(23)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

(24)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(25)  Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

(26)  GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

(27)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

(28)  Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37).

(29)  Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29).

(30)  Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

(31)  Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 25)

(32)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1).

(33)  Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1).

(34)  Regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1).

(35)  GU C 116 del 14.4.2011, pag. 12.

(36)  Direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21).

(37)  Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17).

(38)  Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

(39)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(40)  I corrispondenti codici NC per i prodotti non trasformati saranno aggiunti prima della messa a punto del testo giuridico.

(41)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

(42)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(43)  Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1).

(44)  Regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 185 del 17.7.2009, pag. 1).

(45)  Regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10).

(46)  Regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8).


ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

PARTE I

Cereali

Il settore dei cereali comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC

Designazione

a)

0709 99 60

Granturco dolce, fresco o refrigerato

0712 90 19

Granturco dolce, secco, anche tagliato oppure tritato o polverizzato, ma non ulteriormente preparato, diverso da quello ibrido destinato alla semina

1001 91 20

Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina

ex 1001 99 00

Farro, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina

1002

Segala

1003

Orzo

1004

Avena

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

1005 90 00

Granturco non destinato alla semina

1007 10 90 ,

1007 90 00

Sorgo da granella, diverso al sorgo da granella ibrido destinato alla semina

1008

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

b)

1001 11 00 ,

1001 19 00

Frumento (grano) duro

c)

1101 00

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

1102 90 70

Farina di segala

1103 11

Semole e semolini di frumento (grano)

1107

Malto, anche torrefatto

d)

0714

Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago

ex 1102

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:

1102 20

– Farina di granturco

1102 90

– altre:

1102 90 10

– – Farina di orzo

1102 90 30

– – Farina di avena

1102 90 90

– – altre:

ex 1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellet, di cereali, escluso di frumento (grano) della sottovoce 1103 11 e di riso delle sottovoci 1103 19 50 e 1103 20 50

ex 1104

Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006 e fiocchi di riso della sottovoce 1104 19 91 ; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

1106 20

Farine e semolini di sago, di radici o tuberi della voce 0714

ex 1108

Amidi e fecole; inulina:

– Amidi e fecole:

1108 11 00

– – Amido di frumento (grano)

1108 12 00

– – Amido di granturco

1108 13 00

– – Fecola di patate

1108 14 00

– – Fecola di manioca

ex 1108 19

– – Altri amidi e fecole:

1108 19 90

– – – altri

1109 00 00

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati

ex 1702 30

– Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio:

– – altri:

ex 1702 30 50

– – – in polvere cristallina bianca, anche agglomerata, contenenti, in peso, allo stato secco, meno di 99 % di glucosio

ex 1702 30 90

– – – altri, contenenti, in peso, allo stato secco, meno di 99 % di glucosio

ex 1702 40

– Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:

1702 40 90

– – altri

ex 1702 90

– Altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

1702 90 50

– – Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina

– – Zuccheri e melassi caramellati:

– – – altri:

1702 90 75

– – – – in polvere, anche agglomerati

1702 90 79

– – – – altri

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

ex 2106 90

– altre

– – Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:

– – – altri

2106 90 55

– – – – Sciroppi di glucosio o di maltodestrina

ex 2302

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altra lavorazione dei cereali

ex 2303

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellet:

2303 10

– Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili

2303 30 00

– Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli

ex 2306

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 :

– altri

2306 90 05

– – di germi di granturco

ex 2308 00

Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellet, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:

2308 00 40

– Ghiande di quercia e castagne d'India; residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:

ex 2309 10

– Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:

2309 10 11

2309 10 13

2309 10 31

2309 10 33

2309 10 51

2309 10 53

– – Contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari

ex 2309 90

– altri:

2309 90 20

– – Prodotti di cui alla nota esplicativa complementare 5 del capitolo 23 della nomenclatura combinata

– – altri, comprese le premiscele:

2309 90 31

2309 90 33

2309 90 41

2309 90 43

2309 90 51

2309 90 53

– – – Contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari

(1)

Ai fini dell'applicazione della presente sottovoce, per "prodotti lattiero-caseari" si intendono i prodotti delle voci da 0401 a 0406 e delle sottovoci 1702 11 00 , 1702 19 00 e 2106 90 51 .

PARTE II

Riso

Il settore del riso comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC

Designazione

a)

da 1006 10 21 a

1006 10 98

Risone (riso "paddy"), diverso da quello destinato alla semina

1006 20

Riso semigreggio (bruno)

1006 30

Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato

b)

1006 40 00

Rotture di riso

c)

1102 90 50

Farina di riso

1103 19 50

Semole e semolini di riso

1103 20 50

Pellet di riso

1104 19 91

Fiocchi di riso

ex 1104 19 99

Grani di riso schiacciati

1108 19 10

Amido di riso

PARTE III

Zucchero

Il settore dello zucchero comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC

Designazione

a)

1212 91

Barbabietole da zucchero

1212 93 00

Canna da zucchero

b)

1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

c)

1702 20

Zucchero e sciroppo d'acero

1702 60 95 e

1702 90 95

Altri zuccheri allo stato solido e sciroppi di zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, esclusi il lattosio, il glucosio, la maltodestrina e l'isoglucosio

1702 90 71

Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio

2106 90 59

Sciroppi di zucchero, aromatizzanti o colorati, esclusi gli sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina

d)

1702 30 10

1702 40 10

1702 60 10

1702 90 30

Isoglucosio

e)

1702 60 80

1702 90 80

Sciroppo di inulina

f)

1703

Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero

g)

2106 90 30

Sciroppi di isoglucosio, aromatizzati o colorati

h)

2303 20

Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero

PARTE IV

Foraggi essiccati

Il settore dei foraggi essiccati comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC

Designazione

a)

ex 1214 10 00

– Farina ed agglomerati in forma di pellet, di erba medica essiccata artificialmente con il calore

– Farina ed agglomerati in forma di pellet, di erba medica altrimenti essiccata e macinata

ex 1214 90 90

– Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio disidratati mediante essiccamento artificiale con il calore, esclusi il fieno e i cavoli da foraggio nonché i prodotti contenenti fieno

– Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce, meliloto, tartufi di prato e ginestrino, altrimenti essiccati e macinati

b)

ex 2309 90 96

– Concentrati di proteine ottenuti da succo di erba medica e di erba

– Prodotti disidratati ottenuti esclusivamente da residui solidi e da succhi risultanti dalla preparazione dei concentrati di proteine sopramenzionati.

PARTE V

Sementi

Il settore delle sementi comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC

Designazione

0712 90 11

Granturco dolce ibrido:

– destinati alla semina

0713 10 10

Piselli (Pisum sativum):

– destinati alla semina

ex 0713 20 00

Ceci (garbanzos):

– destinati alla semina

ex 0713 31 00

Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek:

– destinati alla semina

ex 0713 32 00

Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis):

– destinati alla semina

0713 33 10

Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris):

– destinati alla semina

ex 0713 34 00

Fagiolo Bambara o di terra (Vigna subterranea o Voandzeia subterranea):

ex 0713 35 00

– destinato alla semina

ex 0713 39 00

Fagiolo dall'occhio (Vigna unguiculata):

– destinato alla semina

altri:

– destinati alla semina

ex 0713 40 00

Lenticchie:

– destinate alla semina

ex 0713 50 00

Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor):

ex 0713 60 00

– destinate alla semina

Pisello caiano o del tropico (Cajanus cajan):

– destinato alla semina

ex 0713 90 00

Altri legumi da granella secchi:

– destinati alla semina

1001 91 10

Spelta:

– sementi

1001 91 90

Altro

– sementi

ex 1005 10

Granturco ibrido da semina

1006 10 10

Risone (riso "paddy"):

– destinato alla semina

1007 10 10

Sorgo a grani ibrido:

– sementi

1201 10 00

Fave di soia, anche frantumate:

– sementi

1202 30 00

Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate:

– sementi

1204 00 10

Semi di lino, anche frantumati:

– destinati alla semina

1205 10 10 ed

Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati:

ex 1205 90 00

– destinati alla semina

1206 00 10

Semi di girasole, anche frantumati:

– destinati alla semina

ex 1207

Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati:

– destinati alla semina

1209

Semi, frutti e spore destinati alla semina

 

PARTE VI

Luppolo

Il settore del luppolo comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC

Designazione

1210

Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellet; luppolina

1302 13 00

Succhi ed estratti vegetali di luppolo

PARTE VII

Olio di oliva e olive da tavola

Il settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC

Designazione

a)

1509

Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1510 00

Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509

b)

0709 92 10

Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio

0709 92 90

Altre olive, fresche o refrigerate

0710 80 10

Olive, non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate

0711 20

Olive temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze idonee ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee al consumo nello stato in cui sono presentate

ex 0712 90 90

Olive secche, intere, tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate

2001 90 65

Olive preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico

ex 2004 90 30

Olive preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, congelate

2005 70 00

Olive preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate

c)

1522 00 31

1522 00 39

Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva

2306 90 11

2306 90 19

Sanse di olive ed altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva

PARTE VIII

Lino e canapa

Il settore del lino e della canapa comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC

Designazione

5301

Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5302

Canapa (Cannabis sativa L.) greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

PARTE IX

Prodotti ortofrutticoli

Il settore degli ortofrutticoli freschi comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC

Designazione

0702 00 00

Pomodori freschi o refrigerati

0703

Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

0704

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati

0705

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate

0706

Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati

0707 00

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

0708

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

ex 0709

Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 0709 60 91 , 0709 60 95 , 0709 60 99 , 0709 92 10 , 0709 92 90 e 0709 99 60

ex 0802

Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 70 00 , 0802 80 00

0803 10 10

Banane da cuocere, fresche

0803 10 90

Banane da cuocere, essiccate

0804 20 10

Fichi, freschi

0804 30 00

Ananassi

0804 40 00

Avocadi

0804 50 00

Guaiave, manghi e mangostani

0805

Agrumi, freschi o secchi

0806 10 10

Uve da tavola, fresche

0807

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi

0808

Mele, pere e cotogne, fresche

0809

Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche

0810

Altra frutta fresca

0813 50 31

0813 50 39

Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802

0910 20

Zafferano

ex 0910 99

Timo, fresco o refrigerato

ex 1211 90 86

Basilico, melissa, menta, origano/maggiorana selvatica (Origanum vulgare), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati

1212 92 00

Carrube

PARTE X

Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Il settore degli ortofrutticoli trasformati comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC

Designazione

a)

ex 0710

Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, esclusi il granturco dolce della sottovoce 0710 40 00 , le olive della sottovoce 0710 80 10 e i pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta della sottovoce 0710 80 59

ex 0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonei all'alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi le olive della sottovoce 0711 20 , i pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta della sottovoce 0711 90 10 o il granturco dolce della sottovoce 0711 90 30

ex 0712

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le patate della sottovoce ex 0712 90 05 , disidratate per essiccamento artificiale ed al calore, non atte all'alimentazione umana, il granturco dolce delle sottovoci 0712 90 11 e 0712 90 19 e le olive della sottovoce ex 0712 90 90

0804 20 90

Fichi secchi

0806 20

Uve secche

ex 0811

Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, escluse le banane congelate della sottovoce ex 0811 90 95

ex 0812

Frutta temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee all'alimentazione nello stato in cui sono presentate, escluse le banane temporaneamente conservate della sottovoce ex 0812 90 98

ex 0813

Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806 ; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio del presente capo, esclusi i miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 delle sottovoci 0813 50 31 e 0813 50 39

0814 00 00

Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

0904 21 10

Peperoni essiccati (Capsicum annuum), non tritati né polverizzati

b)

ex 0811

Frutta non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

ex 1302 20

Sostanze pectiche e pectinati

ex 2001

Ortaggi o legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, esclusi:

frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni della sottovoce 2001 90 20

granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce 2001 90 30

ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, della sottovoce 2001 90 40

cuori di palma della sottovoce ex 2001 90 92

olive della sottovoce 2001 90 65

foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2001 90 97

2002

Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

2003

Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

ex 2004

Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 , esclusi il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce 2004 90 10 , le olive della sottovoce ex 2004 90 30 e le patate preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2004 10 91

ex 2005

Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 , escluse le olive della sottovoce 2005 70 00 , il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce 2005 80 00 e frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni della sottovoce 2005 99 10 e le patate, preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2005 20 10

ex 2006 00

Ortofrutticoli, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate), escluse le banane candite delle sottovoci ex 2006 00 38 e ex 2006 00 99

ex 2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi:

preparati omogeneizzati di banane della sottovoce ex 2007 10

confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di banane delle sottovoci ex 2007 99 39 , ex 2007 99 50 ed ex 2007 99 97

ex 2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, esclusi:

burro di arachidi della sottovoce 2008 11 10

cuori di palma della sottovoce 2008 91 00

granturco della sottovoce 2008 99 85

ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, della sottovoce 2008 99 91

foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2008 99 99

miscugli di banane altrimenti preparati o conservati delle sottovoci ex 2008 97 59 , ex 2008 97 78 , ex 2008 97 93 ed ex 2008 97 98

banane altrimenti preparate o conservate delle sottovoci ex 2008 99 49 , ex 2008 99 67 ed ex 2008 99 99

ex 2009

Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i succhi e i mosti di uva delle sottovoci 2009 61 e 2009 69 e i succhi di banana della sottovoce ex 2009 89 35 , 2009 89 38 , 2009 89 79 , 2009 89 86 , 2009 89 89 e 2009 89 99 .

PARTE XI

Banane

Il settore delle banane comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC

Designazione

0803 90 10

Banane fresche, escluse le banane da cuocere

0803 90 90

Banane essiccate, escluse le banane da cuocere

ex 0812 90 98

Banane temporaneamente conservate

ex 0813 50 99

Miscugli contenenti banane essiccate

1106 30 10

Farine, semolini e polveri di banane

ex 2006 00 99

Banane cotte negli zuccheri o candite

ex 2007 10 99

Preparazioni omogeneizzate di banane

ex 2007 99 39

ex 2007 99 50

ex 2007 99 97

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di banane

ex 2008 97 59

ex 2008 97 78

ex 2008 97 93

ex 2008 97 96

ex 2008 97 98

Miscugli di banane altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole

ex 2008 99 49

ex 2008 99 67

ex 2008 99 99

Banane altrimenti preparate o conservate

ex 2009 89 35

ex 2009 89 38

ex 2009 89 79

ex 2009 89 86

ex 2009 89 89

ex 2009 89 99

Succhi di banane

PARTE XII

Vino

Il settore vitivinicolo comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC

Designazione

a)

2009 61

2009 69

Succhi di uve (compresi i mosti di uva)

2204 30 92

2204 30 94

2204 30 96

2204 30 98

Altri mosti di uva, diversi da quelli parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole

b)

ex 2204

Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009 , esclusi gli altri mosti di uva delle sottovoci 2204 30 92 , 2204 30 94 , 2204 30 96 e 2204 30 98

c)

0806 10 90

Uve fresche diverse da quelle da tavola

2209 00 11

2209 00 19

Aceto di vino

d)

2206 00 10

Vinello

2307 00 11

2307 00 19

Fecce di vino

2308 00 11

2308 00 19

Vinaccia

PARTE XIII

Piante vive e prodotti della floricoltura

Il settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura comprende tutti i prodotti di cui al capo 6 della nomenclatura combinata.

PARTE XIV

Tabacco

Il settore del tabacco comprende i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacco del codice 2401 della nomenclatura combinata.

PARTE XV

Bovini

Il settore delle carni bovine comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC

Designazione

a)

da 0102 29 05 a

0102 29 99 , 0102 39 10 e 0102 90 91

Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura

0201

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

0202

Carni di animali della specie bovina, congelate

0206 10 95

Pezzi detti "onglets" e "hampes" freschi o refrigerati

0206 29 91

Pezzi detti "onglets" e "hampes" congelati

0210 20

Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate

0210 99 51

Pezzi detti "onglets" e "hampes", salati o in salamoia, secchi o affumicati

0210 99 90

Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie

1602 50 10

Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie della specie bovina non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie, cotte, e di carne e/o di frattaglie, non cotte

1602 90 61

Altre preparazioni e conserve di carne contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie, cotte, e di carne e/o di frattaglie, non cotte

b)

0102 21 , 0102 31 00 e 0102 90 20

Animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura

0206 10 98

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, esclusi i pezzi detti "onglets" e "hampes", fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici

0206 21 00

0206 22 00

0206 29 99

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, esclusi i pezzi detti "onglets" e "hampes", congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

0210 99 59

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai pezzi detti "onglets" e "hampes"

ex 1502 10 90

Grassi di animali della specie bovina, diversi da quelli della voce 1503

1602 50 31 e

1602 50 95

Altre preparazioni e conserve di carne o di frattaglie della specie bovina, diverse da quelle non cotte e miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte

1602 90 69

Altre preparazioni e conserve di carne contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina, diverse da quelle non cotte e miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte

PARTE XVI

Latte e prodotti lattiero-caseari

Il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC

Designazione

a)

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

b)

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

c)

da 0403 10 11 a

0403 10 39

0403 9011 11 a

0403 90 69

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, senza aggiunta di aromatizzanti e senza aggiunta di frutta o cacao

d)

0404

Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove

e)

ex 0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %

f)

0406

Formaggi e latticini

g)

1702 19 00

Lattosio e sciroppo di lattosio senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, meno di 99 % di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca

h)

2106 90 51

Sciroppo di lattosio, aromatizzato o colorato

i)

ex 2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:

ex 2309 10

– Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 39

2309 10 59

2309 10 70

– – Contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari

ex 2309 90

– altri:

2309 90 35

– – altri, comprese le premiscele:

2309 90 39

2309 90 49

2309 90 59

2309 90 70

– – – contenenti amido o fecola, sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari

PARTE XVII

Carni suine

Il settore delle carni suine comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC

Designazione

a)

ex 0103

Animali vivi della specie suina domestica, diversi dai riproduttori di razza pura

b)

ex 0203

Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate

ex 0206

Frattaglie commestibili della specie suina domestica, diverse da quelle per la fabbricazione dei prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate o congelate

0209 10

Lardo senza parti magre e grasso di maiale non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati

ex 0210

Carni e frattaglie commestibili della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate

1501 10

1501 20

Grassi di maiale (compreso lo strutto)

c)

1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

1602 10 00

Preparazioni omogeneizzate di carni, di frattaglie o di sangue

1602 20 90

Preparazioni e conserve di fegato di qualsiasi animale diverso dall'oca o dall'anatra

1602 41 10

1602 42 10

da 1602 49 11 a

1602 49 50

Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica

1602 90 10

Preparazioni di sangue di qualsiasi animale

1602 90 51

Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica

1902 20 30

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni, di frattaglie di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

PARTE XVIII

Ovini e caprini

Il settore delle carni ovine e caprine comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC

Designazione

a)

0104 10 30

Agnelli (non ancora usciti dall'anno)

0104 10 80

Animali vivi della specie ovina, diversi dai riproduttori di razza pura e dagli agnelli

0104 20 90

Animali vivi della specie caprina, diversi dai riproduttori di razza pura

0204

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

0210 99 21

Carni di animali delle specie ovina e caprina, non disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate

0210 99 29

Carni di animali delle specie ovina e caprina, disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate

b)

0104 10 10

Animali vivi della specie ovina, riproduttori di razza pura

0104 20 10

Animali vivi della specie caprina, riproduttori di razza pura

0206 80 99

Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

0206 90 99

Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

0210 99 85

Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate

ex 1502 90 90

Grassi di animali della specie ovina e caprina, diversi da quelli di cui alla voce 1503

c)

1602 90 91

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini;

1602 90 95

 

PARTE XIX

Uova

Il settore delle uova comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC

Designazione

a)

0407 11 00

0407 19 11

0407 19 19

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte

b)

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

Altre uova di volatili sgusciate e altri tuorli, diversi da quelli inadatti al consumo umano, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

PARTE XX

Carni di pollame

Il settore delle carni di pollame comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC

Designazione

a)

0105

Pollame vivo, ossia pollame della specie Gallus domesticus, anatre, oche, tacchini e faraone

b)

ex 0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 , esclusi i fegati di cui alla lettera c)

c)

0207 13 91

0207 14 91

0207 26 91

0207 27 91

0207 43 00

0207 44 91

0207 45 93

0207 45 95

Fegato di volatili, freschi, refrigerati, congelati

0210 99 71

0210 99 79

Fegati di volatili, salati, in salamoia, secchi o affumicati

d)

0209 90 00

Grasso di volatili non fuso né altrimenti estratto, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato

e)

1501 90 00

Grasso di volatili

f)

1602 20 10

Altre preparazioni o conserve di fegato d'oca o di anatra

1602 31

1602 32

1602 39

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili della voce 0105

PARTE XXI

Alcole etilico di origine agricola

1.

Il settore dell'alcole etilico comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC

Designazione

ex 2207 10 00

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I dei trattati

ex 2207 20 00

Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo, ottenuti a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I dei trattati

ex 2208 90 91

ed

ex 2208 90 99

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I dei trattati

2.

Il settore dell'alcole etilico comprende anche i prodotti a base di alcole etilico di origine agricola del codice NC 2208, presentati in recipienti di contenuto superiore a 2 litri, che presentino tutte le caratteristiche di un alcole etilico di cui al punto 1.

PARTE XXII

Prodotti dell'apicoltura

Il settore dell'apicoltura comprende i prodotti elencati nella tabella che segue:

Codice NC

Designazione

0409 00 00

Miele naturale

ex 0410 00 00

Pappa reale e propoli, commestibili

ex 0511 99 85

Pappa reale e propoli, non commestibili

ex 1212 99 95

Polline

ex 1521 90

Cera d'api

PARTE XXIII

Bachi da seta

Il settore della bachicoltura comprende i bachi da seta di cui alla sottovoce NC ex 0106 90 00 nonché le uova di bachi da seta di cui alla sottovoce NC ex 0511 99 85.

PARTE XXIV

Altri prodotti

Per "altri prodotti" si intendono i prodotti agricoli diversi da quelli elencati nelle parti da I a XXIII, compresi quelli elencati nelle sezioni 1 e 2 della presente parte.

Sezione 1

Codice NC

Designazione

ex 0101

Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:

– Cavalli

0101 21 00

– – Riproduttori di razza pura (1):

0101 29

– – altri:

0101 29 90

– – – diversi da quelli destinati alla macellazione

0101 30 00

– – Asini

0101 90 00

Altri

ex 0102

Animali vivi della specie bovina:

– – diversi dai riproduttori di razza pura:

– – – diversi da quelli delle specie domestiche

0102 39 90 ,

0102 90 99 e

 

ex 0103

Animali vivi della specie suina:

0103 10 00

– Riproduttori di razza pura (2)

– altri:

ex 0103 91

– – di peso inferiore a 50 kg:

0103 91 90

– – – diversi da quelli delle specie domestiche

ex 0103 92

– – di peso uguale o superiore a 50 kg:

0103 92 90

– – diversi da quelli delle specie domestiche

0106

Altri animali vivi

ex 0203

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:

– fresche o refrigerate:

ex 0203 11

– – in carcasse o mezzene:

0203 11 90

– – – diverse da quelle della specie suina domestica

ex 0203 12

– – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:

0203 12 90

– – – diversi da quelli della specie suina domestica

ex 0203 19

– – altre:

0203 19 90

– – – diverse da quelli della specie suina domestica

– Congelate:

ex 0203 21

– – in carcasse o mezzene:

0203 21 90

– – – diverse da quelle della specie suina domestica

ex 0203 22

– – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:

0203 22 90

– – – diversi da quelli della specie suina domestica

ex 0203 29

– – altre

0203 29 90

– – – diverse da quelle della specie suina domestica

ex 0205 00

Carni di animali delle specie asinina o mulesca o di bardotti, fresche, refrigerate o congelate

ex 0206

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:

ex 0206 10

– della specie bovina, fresche o refrigerate

0206 10 10

– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (3)

– della specie bovina, congelate:

ex 0206 22 00

– – Fegati:

– – – destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (3)

ex 0206 29

– – altre

0206 29 10

– – – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (3)

ex 0206 30 00

– della specie suina, fresche o refrigerate:

– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (3)

– – altre:

– – – diverse da quelle della specie suina domestica

– della specie suina, congelate:

ex 0206 41 00

– – Fegati:

– – – destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (3)

– – – altre:

– – – – diverse da quelle della specie suina domestica

ex 0206 49 00

– – altre:

– – – della specie suina domestica:

– – – – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (3)

– – – altre

ex 0206 80

– altre, fresche o refrigerate:

0206 80 10

– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (3)

– – altre:

0206 80 91

– – – delle specie equina, asinina o mulesca

ex 0206 90

– altre, congelate:

0206 90 10

– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (3)

– – altre:

0206 90 91

– – – delle specie equina, asinina o mulesca

0208

Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate

ex 0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:

– Carni della specie suina:

ex 0210 11

– – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:

0210 11 90

– – – diversi da quelli della specie suina domestica

ex 0210 12

– – Pancette (ventresche) e loro pezzi:

0210 12 90

– – – diversi da quelli della specie suina domestica

ex 0210 19

– – altre:

0210 19 90

– – – diverse da quelli della specie suina domestica

– altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:

0210 91 00

– – di primati

0210 92

– – di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni); foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)

0210 93 00

– – di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

ex 0210 99

– – altre:

– – – Carni:

0210 99 31

– – – – di renna

0210 99 39

– – – – altre

– – – Frattaglie:

– – – – diverse da quelle della specie suina domestica, bovina, ovina e caprina

0210 99 85

– – – – – diverse dai fegati di volatili

ex 0407

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

0407 19 90

0407 29 90 e

0407 90 90

– diverse da quelle di volatili da cortile

ex 0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

– Tuorli:

ex 0408 11

– – essiccati:

0408 11 20

– – – non atti ad uso alimentare (4)

ex 0408 19

– – altri:

0408 19 20

– – – non atti ad uso alimentare (4)

– altri:

ex 0408 91

– – essiccati:

0408 91 20

– – – non atti ad uso alimentare (4)

ex 0408 99

– – altri:

0408 99 20

– – – non atti ad uso alimentare (4)

0410 00 00

Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

0504 00 00

Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati

ex 0511

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:

0511 10 00

– Sperma bovino

– altri:

ex 0511 99

– – altri:

0511 99 85

– – – altri

ex 0709

Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati:

ex 0709 60

– Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta:

– – altri:

0709 60 91

– – – – del genere Capsicum destinati alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di Capsicum  (3)

0709 60 95

– – – destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi (3)

0709 60 99

– – – altri

ex 0710

Ortaggi o legumi (non cotti o cotti in acqua o al vapore), congelati:

ex 0710 80

– altri ortaggi o legumi:

– – Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta:

0710 80 59

– – – diversi dai peperoni

ex 0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

ex 0711 90

– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

– – Ortaggi o legumi:

0711 90 10

– – – – Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, esclusi i peperoni

ex 0713

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:

ex 0713 10

– Piselli (Pisum sativum):

0713 10 90

– – diversi da quelli destinati alla semina

ex 0713 20 00

– Ceci (garbanzos):

– – diversi da quelli destinati alla semina

– Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):

ex 0713 31 00

– – Fagioli delle specie Vigna mungo (L) Hepper o Vigna radiata (L) Wilczek:

– – – diversi da quelli destinati alla semina

ex 0713 32 00

– – Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis):

– – – diversi da quelli destinati alla semina

ex 0713 33

– – Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris):

0713 33 90

– – – diversi da quelli destinati alla semina

ex 0713 34 00

– – Fagiolo Bambara o di terra (Vigna subterranea o Voandzeia subterranea)

ex 0713 35 00

– – – diverso da quelli destinati alla semina

ex 0713 39 00

– – Fagiolo dall'occhio (Vigna unguiculata)

– – – diverso da quelli destinati alla semina

– – altri:

– – – diversi da quelli destinati alla semina

ex 0713 40 00

– Lenticchie:

– – diverse da quelle destinate alla semina

ex 0713 50 00

– Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor):

– – diverse da quelle destinate alla semina

ex 0713 60 00

– Pisello caiano o del tropico (Cajanus cajan):

 

– – diverso da quelli destinati alla semina

ex 0713 90 00

– altri:

– – diversi da quelli destinati alla semina

0801

Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

ex 0802

Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

0802 70 00

– Noci di cola (Cola spp.)

0802 80 00

– Noci di arec

ex 0804

Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi:

0804 10 00

– Datteri

0902

Tè, anche aromatizzato

ex 0904

Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati, esclusi i peperoni della sottovoce 0904 21 10

0905

Vaniglia

0906

Cannella e fiori di cinnamomo

0907

Garofani (antofilli, chiodi e steli)

0908

Noci moscate, macis, amomi e cardamomi

0909

Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro

ex 0910

Zenzero, curcuma, foglie di alloro, curry e altre spezie esclusi timo e zafferano

ex 1106

Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713 , di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capo 8:

1106 10 00

– dei legumi da granella secchi della voce 0713

ex 1106 30

– dei prodotti del capo 8:

1106 30 90

– – diversi dalle banane

ex 1108

Amidi e fecole; inulina:

1108 20 00

– Inulina

1201 90 00

Fave di soia, anche frantumate, diverse dalle sementi […]

1202 41 00

Arachidi non tostate né altrimenti cotte, con guscio, diverse dalle sementi […]

1202 42 00

Arachidi non tostate né altrimenti cotte, sgusciate, anche frantumate, diverse dalle sementi

1203 00 00

Copra

1204 00 90

Semi di lino, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1205 10 90 ed ex 1205 90 00

Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1206 00 91

Semi di girasole, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1206 00 99

 

1207 29 00

Semi di cotone, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1207 40 90

Semi di sesamo, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1207 50 90

Semi di senapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1207 91 90

Semi di papavero nero o bianco, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1207 99 91

Semi di canapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

ex 1207 99 96

Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1208

Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa

ex 1211

Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati ad eccezione dei prodotti del codice NC ex 1211 90 86 nella parte IX

ex 1212

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte di Cichorium intybus var: sativum), impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:

ex 1212 99

– – diversi dalle canne da zucchero:

1212 99 41 e 1212 99 49

– – – Semi di carrube

ex 1212 99 95

– – – altri, ad eccezione delle radici di cicoria

1213 00 00

Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellet

ex 1214

Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellet:

ex 1214 10 00

– Farina ed agglomerati in forma di pellet, di erba medica, eccetto di erba medica essiccata artificialmente con il calore, o di erba medica altrimenti essiccata e macinata

ex 1214 90

– altri:

1214 90 10

– – Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio

ex 1214 90 90

– – altri, esclusi:

– Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio disidratati mediante essiccamento artificiale con il calore, esclusi il fieno e i cavoli da foraggio nonché i prodotti contenenti fieno

– Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce, meliloto, tartufi di prato e ginestrino, altrimenti essiccati e macinati

ex 1502

Grassi di animali della specie bovina, ovina e caprina, diversi da quelli della voce 1503 :

ex 1502 10 10

ex 1502 90 10

– destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana, esclusi i grassi di ossa e di residui (3)

1503 00

Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati

ex 1504

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente esclusi gli oli di fegato di pesci e loro frazioni di cui alle voci 1504 10 e grassi ed oli e loro frazioni, di pesci, diversi dagli oli di fegato della voce 1504 20

1507

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1508

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1511

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1512

Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1513

Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1514

Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

ex 1515

Altri grassi ed oli vegetali (escluso l'olio di jojoba della sottovoce 1515 90 11 ) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

ex 1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati (esclusi gli oli di ricino idrogenati, detti "opalwax" della sottovoce 1516 20 10 )

ex 1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 , escluse le sottovoci 1517 10 10 , 1517 90 10 e 1517 90 93

1518 00 31 e

1518 00 39

Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (3)

1522 00 91

Morchie o fecce di olio; paste di saponificazioni provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, escluse quelle contenenti olio aventi le caratteristiche dell'olio d'oliva

1522 00 99

Altri residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, escluse quelle contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva

ex 1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

– della specie suina:

ex 1602 41

– – Prosciutti e loro pezzi:

1602 41 90

– – – diversi da quelli della specie suina domestica

ex 1602 42

– – Spalle e loro pezzi:

1602 42 90

– – – diverse da quelle della specie suina domestica

ex 1602 49

– – altre, compresi i miscugli:

1602 49 90

– – – diverse da quelle della specie suina domestica

ex 1602 90

– altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale:

– – diverse dalle preparazioni di sangue di qualsiasi animale:

1602 90 31

– – – di selvaggina o di coniglio

– – – altre:

– – – – diverse da quelle contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica:

– – – – – diverse da quelle contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina:

1602 90 99

– – – – – – diverse da quelle di ovini o caprini

ex 1603 00

Estratti e sughi di carne

1801 00 00

Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto

1802 00 00

Gusci, pellicole (bucce) ed altri residui di cacao

ex 2001

Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

ex 2001 90

– altri:

2001 90 20

– – Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni

ex 2005

Altri ortaggi o legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

ex 2005 99

– Altri ortaggi o legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

2005 99 10

– – Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni

ex 2206

Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscele di bevande fermentate e miscele di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominate né comprese altrove:

da 2206 31 91 a

2206 00 89

– diverse dal vinello

ex 2301

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:

2301 10 00

– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni o di frattaglie; ciccioli

ex 2302

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:

2302 50 00

– di legumi

2304 00 00

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione dell'olio di soia

2305 00 00

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione dell'olio di arachide

ex 2306

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 ad eccezione della sottovoce 2306 90 05 (panelli ed altri residui solidi dell'estrazione di germi di granturco) e 2306 90 11 e 2306 90 19 (sanse di olive e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva)

ex 2307 00

Fecce di vino; tartaro greggio

2307 00 90

– Tartaro greggio

ex 2308 00

Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellet, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:

2308 00 90

– diversi dalla vinaccia, dalle ghiande di querce e castagne d'India e da altri residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva

ex 2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:

ex 2309 10

– Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:

2309 10 90

– – diversi da quelli contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari

ex 2309 90

– altri:

ex 2309 90 10

– – altri, comprese le premiscele:

– – Prodotti detti "solubili" di mammiferi marini

ex 2309 90 91 a

2309 90 96

– – – diversi da quelli contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari, esclusi:

– Concentrati di proteine ottenuti da succo di erba medica e di erba

– Prodotti disidratati ottenuti esclusivamente dai residui solidi e dai succhi della preparazione dei concentrati indicati al primo trattino


Sezione 2

Codice NC

Designazione

0101 29 10

Cavalli vivi destinati alla macellazione (5)

ex 0205 00

Carni di animali della specie equina, fresche, refrigerate o congelate

0210 99 10

Carni di cavallo, salate o in salamoia o anche secche

0511 99 10

Tendini e nervi; Tendini e nervi, ritagli e altri cascami simili di pelli gregge

0701

Patate, fresche o refrigerate

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

1105

Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellet, di patate

ex 1212 99 95

Radici di cicoria

2209 00 91 and 2209 00 99

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico, diversi dall'aceto di vino

4501

Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato


(1)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione adottate al riguardo [cfr. direttiva 94/28/CE del Consiglio (1); regolamento della Commissione (CE) n. 504/2008 (2)].

(1)  Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66).

(2)  Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 3).

(2)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione adottate al riguardo [cfr. direttiva 88/661/CEE del Consiglio (3); direttiva 94/28/CE e decisione 96/510/CE della Commissione (4)).

(3)  Direttiva 88/661/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1988 relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36).

(4)  Decisione 96/510/CE della Commissione del 18 luglio 1996 che stabilisce i certificati genealogici e zootecnici per l'importazione di animali riproduttori e di loro sperma, ovuli ed embrioni (GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53).

(3)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione adottate al riguardo [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93).

(4)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste alla sezione II, lettera F, delle disposizioni preliminari della nomenclatura combinata.

(5)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione adottate al riguardo (cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93)).


ALLEGATO II

DEFINIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

PARTE I

Definizioni per il settore del riso

I.

Per "risone", "riso semigreggio", "riso semilavorato", "riso lavorato", "riso a grani tondi", "riso a grani medi", "riso a grani lunghi A o B" e "rotture di riso" si intende:

1.

a)   "risone": riso provvisto della lolla dopo trebbiatura;

b)   "riso semigreggio": il risone dal quale è stata asportata soltanto la lolla. In questa definizione rientrano tra l'altro i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali "riso bruno", "riso cargo", "riso loonzain" e "riso sbramato";

c)   "riso semilavorato": il risone dal quale sono stati asportati la lolla, parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del pericarpo ma non quelli interni;

d)   "riso lavorato": il risone dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli strati esterni e interni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi e a grani medi e almeno una parte del germe nel caso del riso a grani tondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali sul 10 % dei grani al massimo;

2.

a)   "riso a grani tondi": riso i cui grani hanno una lunghezza pari o inferiore a 5,2 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2;

b)   "riso a grani medi": riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a 5,2 millimetri e pari o inferiore a 6,0 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 3;

c)   "riso a grani lunghi":

i)

categoria A, segnatamente riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 ed inferiore a 3;

ii)

categoria B, segnatamente riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un rapporto lunghezza/larghezza pari o superiore a 3;

d)   "misurazione dei grani": la misurazione dei grani effettuata su riso lavorato in base al seguente metodo:

i)

prelevare un campione rappresentativo della partita;

ii)

selezionare il campione per operare su grani interi, compresi quelli a maturazione incompleta;

iii)

effettuare due misurazioni, ciascuna su 100 grani e stabilirne la media;

iv)

determinare il risultato in millimetri, arrotondato ad un decimale;

3.

"rotture di riso": frammenti di grani aventi una lunghezza uguale o inferiore ai tre quarti della lunghezza media del grano intero.

II.

Per quanto riguarda i grani e le rotture che non sono di qualità perfetta, si applicano le seguenti definizioni:

1.   "Grani interi": grani ai quali è stata tolta, indipendentemente dalle caratteristiche proprie di ciascuna fase di lavorazione, al massimo una parte del dente.

2.   "Grani spuntati": grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

3.   "Grani rotti o rotture": grani a cui è stata tolta una parte del volume superiore al dente; le rotture comprendono:

i)

le grosse rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore alla metà di quella di un grano, ma che non costituiscono un grano intero);

ii)

le medie rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore al quarto di quella di un grano, ma che non raggiungono la taglia minima delle grosse rotture);

iii)

le piccole rotture (frammenti di grano che non raggiungono il quarto di grano, ma che non passano attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm);

iv)

i frammenti (piccoli frammenti o particelle di grano che devono poter passare attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm); sono assimilati ai frammenti i grani spaccati (frammenti di grano provocati dalla spaccatura longitudinale del grano).

4.   "Grani verdi": grani a maturazione incompleta.

5.   "Grani che presentano deformità naturali": grani che mostrano deformità naturali, di origine ereditaria o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche della varietà.

6.   "Grani gessati": grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso.

7.   "Grani striati rossi": grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, striature longitudinali di colore rosso dovute a residui del pericarpo.

8.   "Grani vaiolati": grani aventi un piccolo cerchio ben delimitato di colore scuro e di forma più o meno regolare; sono inoltre considerati come grani vaiolati i grani che presentano striature nere leggere e superficiali; le striature e le macchie non devono presentare un alone giallo o scuro.

9.   "Grani maculati": grani che hanno subito, in un punto ristretto della superficie, un'evidente alterazione del colore naturale. Le macchie possono essere di diversi colori (nerastre, rossastre, brune); sono inoltre considerate come macchie le striature nere profonde. Se le macchie hanno un'intensità di colorazione (nero, rosa, bruno-rossastro) immediatamente visibile ed un'ampiezza pari o superiore alla metà dei grani, questi ultimi devono essere considerati alla stregua di grani gialli.

10.   "Grani gialli": grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una modifica totale o parziale del colore naturale assumendo diverse colorazioni, dal giallo limone al giallo arancio.

11.   "Grani ambrati": grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, un'alterazione uniforme, leggera e generale del loro colore; tale alterazione cambia il colore dei grani in un colore paglierino chiaro.

PARTE II

Definizioni tecniche per il settore dello zucchero

Sezione A

Definizioni generali

1.   "zuccheri bianchi": gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, il 99,5 % o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;

2.   "zuccheri greggi": gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 99,5 % di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;

3.   "isoglucosio": il prodotto ottenuto dal glucosio o dai suoi polimeri di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % di fruttosio;

4.   "sciroppo di inulina": il prodotto ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio ed espresso in equivalente zucchero/isoglucosio. Per evitare restrizioni sul mercato dei prodotti a basso potere dolcificante fabbricati da imprese di lavorazione della fibra di inulina senza quote di sciroppo di inulina, la presente definizione può essere modificata dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera a);

5.   "Contratto di fornitura": il contratto stipulato tra il venditore e l'impresa per la fornitura di barbabietole destinate alla fabbricazione di zucchero.

6.   "Accordo interprofessionale":

a)

l'accordo stipulato, prima della conclusione di contratti di fornitura, da imprese o da un'organizzazione di imprese riconosciuta dallo Stato membro interessato, o da un gruppo di tali organizzazioni di imprese, da un lato, e, d'altro lato, da un'organizzazione di venditori anch'essa riconosciuta dallo Stato membro interessato o da un gruppo di tali organizzazioni di venditori;

b)

in assenza di accordi interprofessionali ai sensi della lettera a), le disposizioni di diritto delle società o di diritto delle cooperative, nella misura in cui regolano la fornitura delle barbabietole da zucchero da parte degli azionisti o soci di una società o cooperativa produttrice di zucchero.

Sezione B

Definizioni di applicazione nel periodo di cui all'articolo 124

1.   "Zucchero di quota", "isoglucosio di quota" e "sciroppo di inulina di quota": la quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione entro i limiti della quota dell'impresa;

2.   "zucchero industriale": la quantità di zucchero prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione superando il limite quantitativo di cui al punto 5, destinata alla produzione industriale di uno dei prodotti di cui all'articolo 140, paragrafo 2;

3.   "isoglucosio industriale" e "sciroppo di inulina industriale": la quantità di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione, destinata alla produzione industriale di uno dei prodotti di cui all'articolo 140, paragrafo 2;

4.   "zucchero eccedente", "isoglucosio eccedente" e "sciroppo di inulina eccedente": la quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione superando i rispettivi limiti quantitativi di cui ai punti 1, 2 e 3;

5.   "barbabietole di quota": le barbabietole trasformate in zucchero di quota;

6.   "raffineria a tempo pieno": un'unità di produzione:

la cui unica attività consiste nella raffinazione di zucchero di canna greggio di importazione, oppure

che ha raffinato una quantità pari ad almeno 15 000 tonnellate di zucchero di canna greggio di importazione nel corso della campagna di commercializzazione 2004/2005 o, nel caso della Croazia, 2007/2008.

PARTE III

Definizioni per il settore del luppolo

1.   "Luppolo": le infiorescenze essiccate, dette anche coni, della pianta (femmina) del luppolo rampicante (Humulus lupulus); le infiorescenze, di colore verde-giallo e di forma ovoidale, sono provviste di peduncolo e la loro sezione maggiore varia generalmente tra 2 e 5 cm;

2.   "luppolo in polvere": il prodotto ottenuto mediante macinazione del luppolo e contenente tutti i suoi elementi naturali;

3.   "luppolo in polvere arricchito di luppolina": il prodotto ottenuto dalla macinazione del luppolo previa eliminazione meccanica di parte delle foglie, degli steli, delle brattee e delle rachidi;

4.   "estratto di luppolo": i prodotti concentrati ottenuti trattando il luppolo o il luppolo in polvere con un solvente;

5.   "prodotti miscelati di luppolo": la miscela di due o più dei prodotti di cui ai punti da 1 a 4.

PARTE IV

Definizioni per il settore vitivinicolo

Definizioni riguardanti la vite

1.   "Estirpazione": l'eliminazione completa di tutti i ceppi che si trovano su una superficie vitata.

2.   "Impianto": la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite o parti di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve o per la coltura di piante madri per marze.

3.   "Sovrainnesto": l'innesto di una vite già precedentemente innestata.

Definizioni riguardanti i prodotti

4.   "Uve fresche": il frutto della vite utilizzato nella vinificazione, maturo o anche leggermente appassito, tale da consentire la pigiatura o la torchiatura con gli ordinari mezzi di cantina e da ingenerare una fermentazione alcolica spontanea.

5.   "Mosto di uve fresche mutizzato con alcole": il prodotto:

a)

avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 12 % vol e non superiore a 15 % vol;

b)

ottenuto mediante aggiunta a un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 8,5 % vol e proveniente esclusivamente dalle varietà di uve da vino classificabili a norma dell'articolo 81, paragrafo 2:

i)

di alcole neutro di origine vinica, compreso l'alcole ottenuto dalla distillazione di uve secche, con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 96 % vol;

ii)

o di un prodotto non rettificato proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 52 % vol e non superiore a 80 % vol.

6.   "Succo di uve": il prodotto liquido non fermentato ma fermentescibile:

a)

ottenuto con trattamenti appropriati per essere consumato tal quale;

b)

ottenuto da uve fresche o da mosto di uve o mediante ricostituzione. Se ottenuto mediante ricostituzione, il succo di uve è ricostituito da mosto di uve concentrato o da succo di uve concentrato.

Per il succo di uve è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.

7.   "Succo di uve concentrato": il succo di uve non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del succo di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che la lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi, non sia inferiore a 50,9 %.

Per il succo di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.

8.   "Fecce di vino": il residuo:

a)

che si deposita nei recipienti contenenti vino dopo la fermentazione, durante l'immagazzinamento o dopo un trattamento autorizzato;

b)

ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione del prodotto di cui alla lettera a);

c)

che si deposita nei recipienti contenenti mosto di uve durante l'immagazzinamento o dopo un trattamento autorizzato; o

d)

ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione del prodotto di cui alla lettera c).

9.   "Vinaccia": il residuo della torchiatura delle uve fresche, fermentato o no.

10.   "Vinello": il prodotto ottenuto:

a)

dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua; o

b)

mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.

11.   "Vino alcolizzato": il prodotto:

a)

avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 18 % vol e non superiore a 24 % vol;

b)

ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico effettivo massimo di 86 % vol, a un vino non contenente zucchero residuo; o

c)

avente un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 1,5 g/l.

12.   "Partita" (cuvée):

a)

il mosto di uve;

b)

il vino; o

c)

il risultato della miscela di mosti di uve e/o di vini con caratteristiche diverse,

destinati all'elaborazione di un tipo determinato di vino spumante.

Titolo alcolometrico

13.   "Titolo alcolometrico volumico effettivo": il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20 °C contenute in 100 parti in volume di prodotto alla medesima temperatura.

14.   "Titolo alcolometrico volumico potenziale": il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20 °C che possono essere prodotte con la fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume di prodotto alla medesima temperatura.

15.   "Titolo alcolometrico volumico totale": la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivo e potenziale.

16.   "Titolo alcolometrico volumico naturale": il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto prima di qualsiasi arricchimento.

17.   "Titolo alcolometrico massico effettivo": il numero di chilogrammi di alcole puro contenuto in 100 kg di prodotto.

18.   "Titolo alcolometrico massico potenziale": il numero di chilogrammi di alcole puro che possono essere prodotti con la fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg di prodotto.

19.   "Titolo alcolometrico massico totale": la somma dei titoli alcolometrici massici effettivo e potenziale.

PARTE V

Definizioni per il settore delle carni bovine

"Bovini": gli animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, dei codici NC 0102 21, 0102 31 00, 0102 90 20, da ex 0102 29 10 a ex 0102 29 99, 0102 39 10, 0102 90 91.

PARTE VI

Definizioni per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Ai fini dell'applicazione del contingente tariffario per il burro proveniente dalla Nuova Zelanda, la frase "fabbricato direttamente dal latte o dalla crema" non esclude il burro fabbricato dal latte o dalla crema, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato.

PARTE VII

Definizioni per il settore delle uova

1.   "Uova in guscio": le uova in guscio di volatili da cortile, fresche, conservate o cotte, diverse dalle uova da cova di cui al punto 2;

2.   "uova da cova": le uova di volatili da cortile destinate alla cova;

3.   "prodotti sgusciati interi": le uova sgusciate di volatili da cortile, atte ad usi alimentari, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti;

4.   "prodotti sgusciati separati": i gialli d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti.

PARTE VIII

Definizioni per il settore delle carni di pollame

1.   "Pollame vivo": i volatili vivi da cortile di peso unitario superiore a 185 grammi;

2.   "pulcini": i volatili vivi da cortile di peso unitario non superiore a 185 grammi;

3.   "pollame macellato": i volatili morti della specie Gallus domesticus, anatre, oche, tacchini e faraone, interi, anche senza frattaglie;

4.   "prodotti derivati": i prodotti seguenti:

a)

prodotti di cui all'allegato I, parte XX, lettera a);

b)

prodotti di cui all'allegato I, parte XX, lettera b), salvo il pollame macellato e le frattaglie commestibili, denominati "parti di volatili";

c)

frattaglie commestibili di cui all'allegato I, parte XX, lettera b);

d)

prodotti di cui all'allegato I, parte XX, lettera c);

e)

prodotti di cui all'allegato I, parte XX, lettere d) ed e);

f)

prodotti di cui all'allegato I, parte XX, lettera f), esclusi i prodotti di cui al codice NC 1602 20 10.

PARTE IX

Definizioni per il settore dell'apicoltura

1.

Per "miele" si intende il miele ai sensi della direttiva 2001/110 CE del Consiglio (1) anche per quanto riguarda le principali varietà di miele.

2.

Per "prodotti apicoli" si intende il miele, la cera di api, la pappa reale, la propoli o il polline.

(1)  Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47).


ALLEGATO III

QUALITÀ TIPO DEL RISO E DELLO ZUCCHERO DI CUI AGLI ARTICOLI 7 E 135

A.   Qualità tipo del risone

Il risone della qualità tipo possiede le seguenti caratteristiche:

a)

risponde a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità, ed è privo di odore;

b)

ha un tenore di umidità del 13 % al massimo;

c)

ha una resa di lavorazione in riso lavorato del 63 % del peso in grani interi (con una tolleranza del 3 % di grani spuntati), con una percentuale in peso di grani lavorati che non sono di qualità perfetta pari a:

grani gessati di risone di cui ai codici NC 1006 10 27 e 1006 10 98 :

1,5  %

grani gessati di risone di cui ai codici NC diversi da NC 1006 10 27 e 1006 10 98 :

2,0  %

grani striati rossi

1,0  %

grani vaiolati

0,50  %

grani maculati

0,25  %

grani gialli

0,02  %

grani ambrati

0,05  %

B.   Qualità tipo dello zucchero

I.   Qualità tipo delle barbabietole

Le barbabietole della qualità tipo possiedono le seguenti caratteristiche:

a)

risponde a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità;

b)

contenuto in zucchero del 16 % all'atto del ricevimento.

II.   Qualità tipo dello zucchero bianco

1.

Lo zucchero bianco della qualità tipo possiede le seguenti caratteristiche:

a)

risponde a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità; asciutto, in cristalli a grana omogenea, facilmente scorrevole;

b)

polarizzazione minima: 99,7;

c)

umidità massima: 0,06 %;

d)

tenore massimo di zucchero invertito: 0,04 %;

e)

il numero di punti determinato conformemente al punto 2 non supera complessivamente 22, né:

15 per il tenore di ceneri,

9 per il tipo di colore, determinato secondo il metodo dell'Istituto per la tecnologia agricola e l'industria saccarifera di Brunswick, ("metodo Brunswick"),

6 per la colorazione della soluzione, determinata secondo il metodo dell'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis, ("metodo ICUMSA").

2.

Si ha un punto:

a)

per ogni 0,0018 % di tenore di ceneri determinato secondo il metodo ICUMSA a 28o Brix;

b)

per ogni 0,5 unità del tipo di colore, determinato secondo il metodo Brunswick;

c)

per ogni 7,5 unità di colorazione della soluzione, determinata secondo il metodo ICUMSA.

3.

I metodi per la determinazione degli elementi di cui al punto 1 sono identici a quelli utilizzati per la determinazione degli stessi elementi nel quadro delle misure di intervento.

III.   Qualità tipo dello zucchero greggio

1.

Lo zucchero greggio della qualità tipo è uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

2.

Il rendimento dello zucchero greggio di barbabietola viene calcolato sottraendo dal suo grado di polarizzazione:

a)

la percentuale del suo contenuto in ceneri moltiplicata per quattro;

b)

la percentuale del suo contenuto in zucchero invertito moltiplicata per due;

c)

un'unità.

3.

Il rendimento dello zucchero greggio di canna viene calcolato diminuendo di 100 il doppio del suo grado di polarizzazione.

ALLEGATO IV

TABELLE UNIONALI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI CUI ALL'ARTICOLO 10

A.   Tabella unionale di classificazione delle carcasse dei bovini di età non inferiore a otto mesi

I.   Definizioni

Si applicano le seguenti definizioni:

1.

"carcassa": il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento;

2.

"mezzena": il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica.

II.   Categorie

Le carcasse bovine sono ripartite nelle seguenti categorie:

Z: carcasse di animali di età pari o superiore a otto mesi ma inferiore a dodici mesi;

A: carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore a dodici mesi ma inferiore a ventiquattro mesi;

B: carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore a ventiquattro mesi;

C: carcasse di animali maschi castrati di età pari o superiore a dodici mesi;

D: carcasse di animali femmine che hanno già figliato;

E: carcasse di altri animali femmine di età pari o superiore a dodici mesi.

III.   Classificazione

La classificazione delle carcasse di bovini adulti si effettua valutando successivamente:

1.

la conformazione, definita quale:

sviluppo dei profili della carcassa e segnatamente delle sue parti essenziali (coscia, schiena, spalla)

Classe di conformazione

Designazione

S

Superiore

Tutti i profili superconvessi, sviluppo muscolare eccezionale con doppia groppa (groppa di cavallo)

E

Eccellente

Tutti i profili da convessi e superconvessi, sviluppo muscolare eccezionale

U

Ottima

Profili nell'insieme convessi, sviluppo muscolare abbondante

R

Buona

Profili nell'insieme rettilinei, sviluppo muscolare buono

O

Abbastanza buona

Profili da rettilinei a concavi, sviluppo muscolare medio

P

Mediocre

Tutti profili da concavi a molto concavi, sviluppo muscolare ridotto

2.

lo stato d'ingrassamento, definito quale:

massa di grasso all'esterno della carcassa e sulla parete interna della cassa toracica

Classe di stato d'ingrassamento

Designazione

1

molto scarso

Copertura di grasso da inesistente a molto scarsa

2

scarso

Sottile copertura di grasso, muscoli quasi ovunque apparenti

3

medio

Muscoli, salvo quelli della coscia e della spalla, quasi ovunque coperti di grasso; scarsi depositi di grasso all'interno della cassa toracica

4

abbondante

Muscoli coperti di grasso, ma ancora parzialmente visibili al livello della coscia e della spalla; qualche massa consistente di grasso all'interno della cassa toracica

5

molto abbondante

Il grasso ricopre tutta la carcassa, rilevanti masse all'interno della cassa toracica

Gli Stati membri sono autorizzati a suddividere ciascuna delle classi di cui ai punti 1 e 2 fino ad un massimo di tre sottoclassi.

IV.   Presentazione

Le carcasse e le mezzene sono presentate:

a)

senza la testa e le zampe; la testa è separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoide; le zampe sono sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche;

b)

senza gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale, con o senza reni, grasso della rognonata e grasso di bacino;

c)

senza gli organi sessuali e muscoli aderenti, senza mammelle e il grasso mammario.

V.   Classificazione e identificazione

I macelli riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) adottano le misure atte a garantire che tutte le carcasse o mezzene di bovini di età non inferiore a otto mesi da essi macellati e che sono muniti di bollo sanitario ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) siano classificate e identificate in conformità della tabella unionale.

Prima dell'identificazione mediante marchiatura, gli Stati membri possono rilasciare l'autorizzazione a far procedere alla mondatura delle carcasse o mezzene qualora il loro stato d'ingrassamento lo giustifichi.

B.   Tabella unionale di classificazione delle carcasse di suino

I.   Definizione

Per "carcassa" si intende il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a metà.

II.   Classificazione

Le carcasse sono suddivise in classi secondo il tenore stimato di carne magra e ricevono la classificazione corrispondente:

Classi

Carne magra in percentuale del peso della carcassa

S

60 o più

E

55 fino a meno di 60

U

50 fino a meno di 55

R

45 fino a meno di 50

O

40 fino a meno di 45

P

meno di 40

III.   Presentazione

Le carcasse sono presentate senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma.

IV.   Tenore di carne magra

1.

Il tenore di carne magra è valutato con metodi di classificazione autorizzati dalla Commissione. Sono autorizzati unicamente i metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima.

2.

Tuttavia il valore commerciale delle carcasse non è determinato soltanto dal loro tenore stimato di carne magra.

V.   Identificazione delle carcasse

Salvo deroga prevista dalla Commissione, le carcasse classificate sono identificate mediante marchiatura in conformità della tabella unionale.

C.   Tabella unionale di classificazione delle carcasse di ovini

I.   Definizione

Si applicano le definizioni di "carcassa" e "mezzena" di cui al punto A.I.

II.   Categorie

Le carcasse sono ripartite nelle seguenti categorie:

A: carcasse di ovini di età inferiore a dodici mesi,

B: carcasse di altri ovini.

III.   Classificazione

Le carcasse sono classificate applicando, mutatis mutandis, le disposizioni di cui al punto A.III. Tuttavia, il termine "coscia" al punto A.III, paragrafo 1, e nelle righe 3 e 4 della tabella di cui al punto A.III, paragrafo 2, è sostituito dai termini "quarto posteriore".

IV.   Presentazione

Le carcasse e le mezzene sono presentate senza la testa (separata a livello dell'articolazione atlanto-occipitale), le zampe (sezionate a livello delle articolazioni carpo-metacarpali o tarso-metatarsali), la coda (sezionata tra la sesta e la settima vertebra caudale), le mammelle, gli organi genitali esterni, il fegato e la corata. I rognoni e il relativo grasso sono inclusi nella carcassa.

Gli Stati membri sono autorizzati a consentire presentazioni differenti nei casi in cui la presentazione di riferimento non è utilizzata.

V.   Identificazione delle carcasse

Le carcasse e le mezzene classificate sono identificate mediante marchiatura in conformità della tabella unionale.


(1)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55)

(2)  Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme particolareggiate per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag 206).


ALLEGATO V

ELENCO DI PRODOTTI ESCLUSI DA UN PROGRAMMA DI DISTRIBUZIONE DI FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE COFINANZIATO CON L'AIUTO DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 23, PARAGRAFO 3

Prodotti con aggiunta di almeno uno dei seguenti:

zuccheri

grassi

sale

dolcificanti


ALLEGATO VI

LIMITI DI BILANCIO DEI PROGRAMMI DI SOSTEGNO DI CUI ALL'ARTICOLO 44, PARAGRAFO 1

in migliaia di euro per esercizio di bilancio

 

2014

2015

2016

dal 2017 in poi

Bulgaria

26 762

26 762

26 762

26 762

Repubblica ceca

5 155

5 155

5 155

5 155

Germania

38 895

38 895

38 895

38 895

Grecia

23 963

23 963

23 963

23 963

Spagna

353 081

210 332

210 332

210 332

Francia

280 545

280 545

280 545

280 545

Croazia

11 885

11 885

11 885

10 832

Italia

336 997

336 997

336 997

336 997

Cipro

4 646

4 646

4 646

4 646

Lituania

45

45

45

45

Lussemburgo

588

Ungheria

29 103

29 103

29 103

29 103

Malta

402

Austria

13 688

13 688

13 688

13 688

Portogallo

65 208

65 208

65 208

65 208

Romania

47 700

47 700

47 700

47 700

Slovenia

5 045

5 045

5 045

5 045

Slovacchia

5 085

5 085

5 085

5 085

Regno Unito

120


ALLEGATO VII

DEFINIZIONI, DESIGNAZIONI E DENOMINAZIONI DI VENDITA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 78

Ai fini del presente allegato, si intende per "denominazione di vendita" il nome col quale è venduto un prodotto alimentare, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE, o il nome del prodotto alimentare, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

PARTE I

Carni di bovini di età inferiore a dodici mesi

I.   Definizione

Ai fini della presente parte, per "carni" si intende l'insieme delle carcasse, le carni con o senza osso, le frattaglie, sezionate o no, destinate all'alimentazione umana, ottenute da bovini di età inferiore a dodici mesi, presentate fresche, congelate o surgelate, anche confezionate o imballate.

II.   Classificazione dei bovini di età inferiore a 12 mesi alla macellazione

Al momento della macellazione tutti i bovini di età inferiore a dodici mesi sono classificati dagli operatori, sotto la vigilanza dell'autorità competente, in una delle due categorie seguenti:

(A)

Categoria V: bovini di età inferiore a otto mesi

Lettera di identificazione della categoria: V;

(B)

Categoria Z: bovini di età pari o superiore a otto mesi ma inferiore a dodici mesi

Lettera di identificazione della categoria: Z.

Tale classificazione è effettuata sulla base delle informazioni contenute nel passaporto che accompagna i bovini o, in sua mancanza, sulla base dei dati contenuti nella banca dati informatizzata di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

III.   Denominazioni di vendita

1.

Le carni ottenute da bovini di età inferiore a dodici mesi sono commercializzate negli Stati membri unicamente con la o le denominazioni di vendita seguenti stabilite per ciascuno Stato membro:

(A)

Per le carni ottenute da bovini di età inferiore a otto mesi (lettera di identificazione della categoria V):

Paese di commercializzazione

Denominazioni di vendita da utilizzare

Belgio

veau, viande de veau/kalfsvlees/Kalbfleisch

Bulgaria

месо от малки телета

Repubblica ceca

Telecí

Danimarca

Lyst kalvekød

Germania

Kalbfleisch

Estonia

Vasikaliha

Irlanda

Veal

Grecia

μοσχάρι γάλακτος

Spagna

Ternera blanca, carne de ternera blanca

Francia

veau, viande de veau

Croazia

teletina

Italia

vitello, carne di vitello

Cipro

μοσχάρι γάλακτος

Lettonia

Teļa gaļa

Lituania

Veršiena

Lussemburgo

veau, viande de veau/Kalbfleisch

Ungheria

Borjúhús

Malta

Vitella

Paesi Bassi

Kalfsvlees

Austria

Kalbfleisch

Polonia

Cielęcina

Portogallo

Vitela

Romania

carne de vițel

Slovenia

Teletina

Slovacchia

Teľacie mäso

Finlandia

vaalea vasikanliha/ljust kalvkött

Svezia

ljust kalvkött

Regno Unito

Veal

(B)

Per le carni ottenute da bovini di età pari o superiore a otto mesi, ma inferiore a dodici mesi (lettera di identificazione della categoria Z):

Paese di commercializzazione

Denominazioni di vendita da utilizzare

Belgio

jeune bovin, viande de jeune bovin/jongrundvlees/Jungrindfleisch

Bulgaria

Телешко месо

Repubblica ceca

hovězí maso z mladého skotu

Danimarca

Kalvekød

Germania

Jungrindfleisch

Estonia

Noorloomaliha

Irlanda

rosé veal

Grecia

νεαρό μοσχάρι

Spagna

Ternera, carne de ternera

Francia

jeune bovin, viande de jeune bovin

Croazia

mlada junetina

Italia

vitellone, carne di vitellone

Cipro

νεαρό μοσχάρι

Lettonia

jaunlopa gaļa

Lituania

Jautiena

Lussemburgo

jeune bovin, viande de jeune bovin/Jungrindfleisch

Ungheria

Növendék marha húsa

Malta

Vitellun

Paesi Bassi

rosé kalfsvlees

Austria

Jungrindfleisch

Polonia

młoda wołowina

Portogallo

Vitelão

Romania

carne de tineret bovin

Slovenia

meso težjih telet

Slovacchia

mäso z mladého dobytka

Finlandia

vasikanliha/kalvkött

Svezia

Kalvkött

Regno Unito

Beef

2.

Le denominazioni di vendita di cui al paragrafo 1 possono essere integrate da un'indicazione del nome o da una designazione dei tagli di carne o delle frattaglie.

3.

Le denominazioni di vendita per la categoria V, elencate nella tabella di cui alla lettera A del paragrafo 1, nonché ogni eventuale nuova denominazione derivata dalle suddette denominazioni di vendita, sono utilizzate solo se sono soddisfatti tutti i requisiti del presente allegato.

In particolare, i termini "veau", "telecí", "Kalb", "μοσχάρι", "ternera", "kalv", "veal", "vitello", "vitella", "kalf", "vitela" e "teletina" non sono utilizzati in una denominazione di vendita né indicati sull'etichettatura di carni ottenute da bovini di età superiore a dodici mesi.

4.

Le condizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alle carni ottenute da bovini aventi una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012, registrata anteriormente al 29 giugno 2007.

IV.   Indicazioni obbligatorie sull'etichetta

1.

Fatti salvi la direttiva 2000/13/CE, il regolamento (UE) n. 1169/2011 e gli articoli 13, 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000, in ogni fase della produzione e della commercializzazione, gli operatori appongono, alle carni ottenute da bovini di età inferiore a dodici mesi, un'etichetta recante le informazioni seguenti:

a)

la denominazione di vendita conformemente al punto III della presente parte;

b)

l'età degli animali al momento della macellazione, indicata, a seconda dei casi, con la dicitura:

"età alla macellazione: inferiore a 8 mesi";

"età alla macellazione: pari o superiore a otto ma inferiore a dodici mesi".

In deroga al primo comma, lettera b), gli operatori possono sostituire l'indicazione dell'età alla macellazione con l'indicazione della categoria, rispettivamente: "categoria V" o "categoria Z", nelle fasi che precedono la distribuzione al consumatore finale.

2.

Per le carni ottenute da bovini di età inferiore a dodici mesi poste in vendita non preimballate nei luoghi di vendita al dettaglio al consumatore finale, gli Stati membri stabiliscono le modalità con cui vengono indicate le informazioni di cui al paragrafo 1.

V.   Registrazione

In ogni fase della distribuzione e della commercializzazione gli operatori registrano le seguenti informazioni:

a)

il numero di identificazione e la data di nascita degli animali, solo a livello di macello;

b)

un numero di riferimento che consenta di stabilire il collegamento fra, da un lato, l'identificazione degli animali che sono all'origine delle carni e, dall'altro, la denominazione di vendita, l'età alla macellazione e la lettera di identificazione della categoria, che figurano sull'etichetta di tali carni;

c)

la data di entrata e di uscita degli animali e delle carni nello stabilimento.

VI.   Controlli ufficiali

1.

Gli Stati membri designano la o le autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali intesi a verificare l'applicazione della presente parte e ne informano la Commissione.

2.

I controlli ufficiali sono realizzati dalla o dalle autorità competenti conformemente ai principi generali stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

3.

Gli esperti della Commissione effettuano, qualora necessario, congiuntamente con le autorità competenti interessate e, se del caso, con gli esperti degli Stati membri, dei sopralluoghi al fine di accertarsi dell'applicazione del presente allegato.

4.

Lo Stato membro sul cui territorio si svolge un sopralluogo fornisce agli esperti della Commissione tutta l'assistenza necessaria di cui possono aver bisogno nell'esecuzione dei loro compiti.

5.

Per le carni importate da paesi terzi, un'autorità competente designata dal paese terzo o, se del caso, un organismo terzo indipendente garantisce il rispetto dei requisiti della presente parte. L'organismo indipendente offre tutte le garanzie di rispetto delle condizioni stabilite dalla norma europea EN 45011 o dalla guida ISO/CEI 65.

PARTE II

Categorie di prodotti vitivinicoli

(1)   Vino

Il vino è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve.

Il vino:

a)

dopo le eventuali operazioni menzionate all'allegato VIII, parte I, sezione B, ha un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 8,5 % vol, purché sia prodotto esclusivamente con uve raccolte nelle zone viticole A e B di cui all'appendice I del presente allegato, e non inferiore a 9 % vol per le altre zone viticole;

b)

se a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, in deroga alle norme relative al titolo alcolometrico effettivo minimo, dopo le eventuali operazioni precisate all'allegato VIII, parte I, sezione B, ha un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 4,5 % vol;

c)

ha un titolo alcolometrico totale non superiore a 15 % vol. Tuttavia, in deroga a quanto specificato sopra:

il limite massimo del titolo alcolometrico totale può raggiungere 20 % vol per i vini prodotti senza alcun arricchimento da determinate superfici viticole dell'Unione, da determinare dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2,

il limite massimo del titolo alcolometrico totale può superare 15 % vol per i vini a denominazione di origine protetta prodotti senza alcun arricchimento;

d)

fatte salve eventuali deroghe che possono essere adottate dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2, ha un'acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 3,5 g/l, ossia 46,6 milliequivalenti per litro.

La "retsina" è il vino prodotto unicamente nel territorio geografico della Grecia a partire da mosto di uve trattato alla resina di pino di Aleppo. L'uso di resina di pino di Aleppo è consentito solo per ottenere il vino "retsina" alle condizioni definite dalla normativa greca vigente.

In deroga al secondo comma, lettera b), il "Tokaji eszencia" e il "Tokajská esencia" sono considerati vino.

Tuttavia, gli Stati membri possono ammettere l'utilizzazione della parola "vino" se:

a)

è accompagnata dal nome di un frutto sotto forma di denominazione composta per commercializzare prodotti ottenuti dalla fermentazione di frutta diversa dall'uva, oppure

b)

è parte di una denominazione composta.

Deve essere evitata qualsiasi confusione con prodotti corrispondenti alle categorie di vino di cui al presente allegato.

(2)   Vino nuovo ancora in fermentazione

Il vino nuovo ancora in fermentazione è il prodotto la cui fermentazione alcolica non è ancora terminata e che non è ancora separato dalle fecce.

(3)   Vino liquoroso

Il vino liquoroso è il prodotto:

a)

avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol;

b)

avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol, ad eccezione di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine o a indicazione geografica figuranti in un elenco che la Commissione compila mediante atti delegati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2;

c)

ottenuto da:

mosto di uve parzialmente fermentato,

vino,

una miscela dei prodotti suddetti, oppure

mosto di uve o una miscela di questo prodotto con vino per alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta che la Commissione determina mediante atti delegati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2;

d)

avente un titolo alcolometrico volumico naturale iniziale non inferiore a 12 % vol, ad eccezione di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta figuranti in un elenco che la Commissione compila mediante atti delegati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2;

e)

e mediante aggiunta:

i)

da soli o miscelati:

di alcole neutro di origine vinica, compreso l'alcole ottenuto dalla distillazione di uve secche, con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 96 % vol,

di distillato di vino o di uve secche con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52 % vol e non superiore a 86 % vol,

ii)

nonché, eventualmente, di uno o più di uno dei prodotti seguenti:

mosto di uve concentrato,

una miscela di uno dei prodotti di cui alla lettera e), punto i), con un mosto di uve di cui alla lettera c), primo e quarto trattino;

f)

in deroga alla lettera e), nel caso di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta figuranti in un elenco che la Commissione compila mediante atti delegati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2, ottenuto mediante aggiunta:

i)

di prodotti di cui alla lettera e), punto i), da soli o miscelati, oppure

ii)

di uno o più dei prodotti seguenti:

alcole di vino o di uve secche con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 95 % vol e non superiore a 96 % vol,

acquavite di vino o di vinaccia con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 52 % vol e non superiore a 86 % vol,

acquavite di uve essiccate con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 52 % vol e inferiore a 94,5 % vol e

iii)

eventualmente di uno o più di uno dei prodotti seguenti:

mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite,

mosto di uve concentrato ottenuto con l'azione del fuoco diretto che, salvo per questa operazione, risponde alla definizione di mosto di uve concentrato,

mosto di uve concentrato,

una miscela di uno dei prodotti di cui alla lettera f), punto ii), con un mosto di uve di cui alla lettera c), primo e quarto trattino.

(4)   Vino spumante

Il vino spumante è il prodotto:

a)

ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica:

di uve fresche,

di mosto di uve, o

di vino;

b)

caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione;

c)

che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione; e

d)

il titolo alcolometrico totale delle partite (cuvées) destinate all'elaborazione del quale non è inferiore a 8,5 % vol.

(5)   Vino spumante di qualità

Il vino spumante di qualità è il prodotto:

a)

ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica:

di uve fresche,

di mosto di uve, o

di vino;

b)

caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione;

c)

che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3,5 bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione; e

d)

il titolo alcolometrico totale delle partite (cuvées) destinate all'elaborazione del quale non è inferiore a 9 % vol.

(6)   Vino spumante di qualità del tipo aromatico

Il vino spumante di qualità del tipo aromatico è il vino spumante di qualità:

a)

che è ottenuto, durante la costituzione della partita, soltanto utilizzando mosti di uve o mosti di uve parzialmente fermentati che derivano da varietà di uve da vino specifiche figuranti in un elenco che la Commissione compila mediante atti delegati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2.

Il vino spumante di qualità del tipo aromatico prodotto tradizionalmente utilizzando vini durante la costituzione della partita è determinato dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2;

b)

che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione;

c)

il cui titolo alcolometrico effettivo non può essere inferiore a 6 % vol. e

d)

il cui titolo alcolometrico totale non può essere inferiore a 10 % vol.

(7)   Vino spumante gassificato

Il vino spumante gassificato è il prodotto:

a)

ottenuto da vino senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta;

b)

caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente, in tutto o in parte, dall'aggiunta di tale gas e

c)

che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione.

(8)   Vino frizzante

Il vino frizzante è il prodotto:

a)

ottenuto da vino, vino nuovo ancora in fermentazione, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato che presentano un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9 % vol;

b)

avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7 % vol;

c)

che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione, dovuta all'anidride carbonica endogena in soluzione, non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar e

d)

presentato in recipienti di 60 litri o meno.

(9)   Vino frizzante gassificato

Il vino frizzante gassificato è il prodotto:

a)

ottenuto da vino, vino nuovo ancora in fermentazione, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato;

b)

avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7 % vol e un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9 % vol;

c)

che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, totalmente o parzialmente aggiunta, non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar e

d)

presentato in recipienti di 60 litri o meno.

(10)   Mosto di uve

Il mosto di uve è il prodotto liquido ottenuto naturalmente o con procedimenti fisici da uve fresche. Per il mosto di uve è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.

(11)   Mosto di uve parzialmente fermentato

Il mosto di uve parzialmente fermentato è il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uve e avente un titolo alcolometrico effettivo superiore a 1 % vol e inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale.

(12)   Mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite

Il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite è il prodotto della fermentazione parziale di un mosto di uve ottenuto con uve appassite, avente un tenore totale minimo di zucchero, prima della fermentazione, di 272 g/l e un titolo alcolometrico naturale ed effettivo non inferiore a 8 % vol. Tuttavia, pur possedendo questi requisiti, alcuni vini che la Commissione determina mediante atti delegati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2, non sono considerati mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite.

(13)   Mosto di uve concentrato

Il mosto di uve concentrato è il mosto di uve non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi in conformità dell'articolo 80, paragrafo 5, primo comma e dell'articolo 91, primo comma, lettera d), non sia inferiore a 50,9 %.

Per il mosto di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.

(14)   Mosto di uve concentrato rettificato

Il "mosto di uve concentrato rettificato" è:

a)

il prodotto liquido non caramellizzato:

i)

ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi in conformità dell'articolo 80, paragrafo 5, primo comma, e dell'articolo 91, primo comma, lettera d), non sia inferiore a 61,7 %;

ii)

che ha subito trattamenti autorizzati di disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero;

iii)

che presenta le seguenti caratteristiche:

pH non superiore a 5 per un valore di 25 °Brix,

densità ottica a 425 nm sotto spessore di 1 cm non superiore a 0,100 su mosto di uve concentrato a 25 °Brix,

tenore di saccarosio non rilevabile con metodo analitico da stabilirsi,

indice Folin-Ciocalteu non superiore a 6,00 per un valore di 25 °Brix,

acidità titolabile non superiore a 15 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,

tenore di anidride solforosa non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,

tenore di cationi totali non superiore a 8 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,

conduttività non superiore a 120 micro-Siemens/cm a 20 °C e a 25 °Brix,

tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,

presenza di mesoinositolo.

b)

il prodotto solido non caramellizzato:

i)

ottenuto mediante cristallizzazione del mosto di uve concentrato rettificato liquido senza impiego di solvente;

ii)

che ha subito trattamenti autorizzati di disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero;

iii)

che presenta le seguenti caratteristiche dopo diluizione in una soluzione a 25 °Brix:

pH non superiore a 7,5,

densità ottica a 425 nm allo spessore di 1 cm non superiore a 0,100,

tenore di saccarosio non rilevabile con metodo analitico da stabilirsi,

indice Folin-Ciocalteu non superiore a 6,00,

acidità titolabile non superiore a 15 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,

tenore di anidride solforosa non superiore a 10 mg/kg di zuccheri totali,

tenore di cationi totali non superiore a 8 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,

conduttività non superiore a 120 micro-Siemens/cm a 20 °C,

tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,

presenza di mesoinositolo.

Per il mosto di uve concentrato rettificato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.

(15)   Vino ottenuto da uve appassite

Il vino ottenuto da uve appassite è il prodotto:

a)

ottenuto senza alcun arricchimento da uve lasciate al sole o all'ombra per una disidratazione parziale;

b)

avente un titolo alcolometrico totale non inferiore a 16 % vol e un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 9 % vol e

c)

avente un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 16 % vol (o 272 g di zucchero/l).

(16)   Vino di uve stramature

Il vino di uve stramature è il prodotto:

a)

ottenuto senza alcun arricchimento;

b)

avente un titolo alcolometrico naturale superiore a 15 % vol e

c)

avente un titolo alcolometrico totale non inferiore a 15 % vol e un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 12 % vol.

Gli Stati membri possono imporre un periodo di invecchiamento per questo prodotto.

(17)   Aceto di vino

L'aceto di vino è l'aceto:

a)

ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino e

b)

avente un tenore di acidità totale espressa in acido acetico non inferiore a 60 g/l.

PARTE III

Latte e prodotti lattiero-caseari

1.

Il "latte" è esclusivamente il prodotto della secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta o sottrazione.

La denominazione "latte" può tuttavia essere utilizzata:

a)

per il latte che ha subito un trattamento che non comporta alcuna modifica nella sua composizione o per il latte di cui la materia grassa è stata standardizzata ai sensi della parte IV;

b)

congiuntamente ad uno o più termini per designare il tipo, la classe qualitativa, l'origine e/o l'utilizzazione prevista del latte o per descrivere il trattamento fisico al quale è stato sottoposto o le modifiche che ha subito nella sua composizione, purché tali modifiche si limitino all'aggiunta e/o alla sottrazione dei suoi componenti naturali.

2.

Ai sensi della presente parte per "prodotti lattiero-caseari" si intendono i prodotti derivati esclusivamente dal latte, fermo restando che possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purché esse non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti del latte.

Sono riservate unicamente ai prodotti lattiero-caseari:

a)

le denominazioni seguenti utilizzate in tutte le fasi della commercializzazione:

i)

siero di latte,

ii)

crema di latte o panna,

iii)

burro,

iv)

latticello,

v)

butteroil,

vi)

caseina,

vii)

grasso del latte anidro (MGLA),

viii)

formaggio,

ix)

iogurt,

x)

kefir,

xi)

kumiss,

xii)

viili/fil,

xiii)

smetana,

xiv)

fil,

xv)

rjaženka,

xvi)

rūgušpiens;

b)

le denominazioni ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2000/13/CE o dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011effettivamente utilizzate per i prodotti lattiero-caseari.

3.

La denominazione "latte" e le denominazioni utilizzate per designare i prodotti lattiero-caseari possono essere usate anche insieme ad uno o più termini per designare prodotti composti in cui nessun elemento sostituisce o intende sostituire un componente qualsiasi del latte e di cui il latte o un prodotto lattiero-caseario costituisce una parte fondamentale per la quantità o per l'effetto che caratterizza il prodotto.

4.

Per quanto riguarda il latte, le specie animali che ne sono all'origine devono essere specificate, quando il latte non proviene dalla specie bovina.

5.

Le denominazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 non possono essere utilizzate per prodotti diversi da quelli di cui ai suddetti punti.

La presente disposizione non si applica tuttavia alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto.

6.

Per quanto riguarda un prodotto diverso da quelli elencati ai punti 1, 2 e 3 della presente parte non possono essere utilizzati etichette, documenti commerciali, materiale pubblicitario o altra forma di pubblicità, quale definita all'articolo 2 della direttiva 2006/114/CE del Consiglio (3), né alcuna forma di presentazione che indichi, implichi o suggerisca che il prodotto in questione è un prodotto lattiero-caseario.

Tuttavia, per un prodotto contenente latte o prodotti lattiero-caseari, il termine "latte" o le denominazioni di cui al punto 2, secondo comma, della presente parte possono essere utilizzati unicamente per descrivere le materie prime di base e per elencare gli ingredienti in conformità della direttiva 2000/13/CE o del regolamento (UE) n. 1169/2011.

PARTE IV

Latte destinato al consumo umano di cui al codice NC 0401

I.   Definizioni

Ai fini della presente parte si intende per:

a)

"latte", il prodotto della mungitura di una o più vacche;

b)

"latte alimentare", i prodotti di cui al punto III destinati ad essere venduti come tali al consumatore;

c)

"tenore di materia grassa", il rapporto in massa delle parti di materia grassa del latte su 100 parti del latte in questione;

d)

"tenore di materia proteica", il rapporto in massa delle parti proteiche del latte su 100 parti del latte in questione, ottenuto moltiplicando per 6,38 il tenore totale di azoto del latte espresso in percentuale sulla massa.

II.   Fornitura o cessione al consumatore finale

1.

Soltanto il latte conforme ai requisiti stabiliti per il latte alimentare può essere fornito o ceduto senza trasformazione al consumatore finale, direttamente o tramite ristoranti, ospedali, mense o altre analoghe collettività.

2.

Le denominazioni di vendita per questi prodotti sono quelle indicate al punto III. Tali denominazioni di vendita sono riservate ai prodotti ivi definiti, fatto salvo il loro impiego nelle denominazioni composte.

3.

Gli Stati membri prevedono misure dirette ad informare il consumatore sulla natura e sulla composizione dei prodotti in tutti i casi in cui l'omissione di tale informazione potrebbe generare confusione nella mente del consumatore.

III.   Latte alimentare

1.

I seguenti prodotti sono considerati latte alimentare:

a)

latte crudo: latte non sottoposto ad una temperatura superiore a 40° C né ad un trattamento avente un effetto equivalente;

b)

latte intero: latte sottoposto a trattamento termico e che, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, è conforme ad una delle seguenti formule:

i)

latte intero normalizzato: latte il cui tenore di materia grassa corrisponde almeno al 3,50 % (m/m); tuttavia, gli Stati membri possono prevedere una categoria supplementare di latte intero, il cui tenore di materia grassa sia superiore o uguale al 4,00 % (m/m);

ii)

latte intero non normalizzato: latte il cui tenore di materia grassa non è stato modificato, dopo la mungitura, mediante aggiunta o prelievo di materia grassa del latte oppure mediante miscelazione con latte il cui tenore naturale di materia grassa è stato modificato; il tenore di materia grassa non può comunque essere inferiore al 3,50 % (m/m);

c)

latte parzialmente scremato: latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa è stato portato ad un tasso compreso tra un minimo dell'1,50 % (m/m) ed un massimo dell'1,80 % (m/m);

d)

latte scremato: latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa è stato portato ad un tasso massimo dello 0,50 % (m/m).

Il latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa non corrisponde ai requisiti di cui al primo comma, lettere b), c) e d), può essere considerato latte alimentare a condizione che il tenore di materia grassa sia chiaramente indicato sulla confezione, in caratteri facilmente leggibili, mediante la dicitura: "…% di materia grassa". Tale tipo di latte non può essere designato come latte intero, latte parzialmente scremato o latte scremato.

2.

Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b), punto ii), sono autorizzate esclusivamente:

a)

al fine di rispettare i tenori di materia grassa prescritti per il latte alimentare, la modifica del tenore naturale di materia grassa del latte tramite un prelievo o un'aggiunta di crema o un'aggiunta di latte intero, di latte parzialmente scremato o di latte scremato;

b)

l'arricchimento del latte con proteine del latte, sali minerali o vitamine, in conformità al regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

c)

la riduzione del tenore di lattosio del latte, mediante conversione in glucosio e galattosio.

Le modifiche della composizione del latte di cui alle lettere b) e c) sono ammesse soltanto a condizione che siano indicate sull'imballaggio, in modo chiaramente visibile e leggibile e in caratteri indelebili. Tuttavia tale indicazione non dispensa dall'obbligo di un'etichettatura nutrizionale stabilito dal regolamento (UE) n. 1169/2011. In caso di arricchimento con proteine, il tenore di proteine del latte arricchito deve essere superiore o uguale al 3,8 % (m/m).

Tuttavia, gli Stati membri possono limitare o vietare le modifiche della composizione del latte di cui alle lettere b) e c).

3.

Il latte alimentare deve soddisfare i seguenti requisiti:

a)

avere un punto di congelazione che si avvicini al punto di congelazione medio constatato per il latte crudo nella zona di origine della raccolta;

b)

avere una massa superiore o uguale a 1 028 grammi per litro, rilevata su latte con 3,5 % (m/m) di materia grassa e a una temperatura di 20 °C o l'equivalente per litro per il latte con tenore di materia grassa diverso;

c)

contenere almeno il 2,9 % (m/m) di materie proteiche, rilevato su latte con il 3,5 % (m/m) di materia grassa o una concentrazione equivalente per il latte con tenore di materia grassa diverso.

PARTE V

Prodotti del settore delle carni di pollame

I.   La presente parte si applica alla commercializzazione all'interno dell'Unione, mediante attività industriale o commerciale, di alcuni tipi e presentazioni di carni di pollame, nonché alle preparazioni e ai prodotti a base di carni di pollame o di frattaglie di pollame delle seguenti specie:

Gallus domesticus,

anatre,

oche,

tacchini,

faraone.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle carni di pollame in salamoia del codice NC 0210 99 39.

II.   Definizioni

(1)   "carni di pollame": le carni di pollame atte ad usi alimentari, che non hanno subito alcun trattamento che non sia il trattamento con il freddo;

(2)   "carni di pollame fresche": carni di pollame mai irrigidite a causa della refrigerazione prima di essere mantenute costantemente ad una temperatura non inferiore a - 2 °C e non superiore a + 4 °C. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire requisiti di temperatura leggermente differenti, per il più breve tempo necessario per il sezionamento e il trattamento di carni di pollame fresche presso negozi per la vendita al minuto o locali adiacenti a punti di vendita in cui le carni sono sezionate e trattate unicamente per esservi direttamente vendute al consumatore;

(3)   "carni di pollame congelate": carni di pollame che devono essere congelate appena possibile nell'ambito delle procedure normali di macellazione e che devono essere mantenute costantemente ad una temperatura non superiore a -12°C;

(4)   "carni di pollame surgelate": le carni di pollame che devono essere conservate costantemente ad una temperatura non superiore a -18 °C, con le tolleranze di cui alla direttiva 89/108/CEE del Consiglio (5);

(5)   "preparazione a base di carni di pollame": carni di pollame, incluse le carni di pollame ridotte in frammenti, che hanno subito un'aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o trattamenti non sufficienti a modificare la struttura muscolo-fibrosa interna della carne;

(6)   "preparazione a base di carni di pollame fresche": preparazione di carni di pollame per la quale sono state utilizzate carni di pollame fresche.

Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire requisiti di temperatura leggermente differenti, per il più breve tempo necessario e solo entro il limite necessario a facilitare il sezionamento e il trattamento effettuati nella fabbrica durante la produzione di preparazioni a base di carni di pollame fresche;

(7)   "prodotto a base di carni di pollame": prodotto a base di carne come definito nell'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004, per il quale sono state utilizzate carni di pollame.

III.   Le carni di pollame nonché le preparazioni a base di carni di pollame sono commercializzate in uno dei modi seguenti:

fresche,

congelate,

surgelate.

PARTE VI

Uova di gallina della specie Gallus gallus

I.   Ambito di applicazione

1.

Fatto salvo l'articolo 75 concernente le norme di commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile, la presente parte si applica in relazione alla commercializzazione all'interno dell'Unione delle uova prodotte nell'Unione, importate da paesi terzi o destinate ad essere esportate fuori dell'Unione.

2.

Gli Stati membri possono esonerare dagli obblighi della presente parte, fatto salvo il punto III, paragrafo 3, le uova vendute direttamente dal produttore al consumatore finale:

a)

nel luogo di produzione, o

b)

in un mercato pubblico locale o nella vendita porta a porta nella regione di produzione dello Stato membro di cui trattasi.

Nel caso in cui tali esenzioni siano accordate, ciascun produttore può decidere se applicarle o meno. Qualora siano applicate, non possono essere effettuate classificazioni in base alla qualità e al peso.

Gli Stati membri possono stabilire, conformemente al loro diritto nazionale, la definizione dei termini "mercato pubblico locale", "vendita porta a porta" e "regione di produzione".

II.   Classificazione in base alla qualità e al peso

1.

Le uova sono classificate nelle seguenti categorie di qualità:

a)

categoria A o "uova fresche",

b)

categoria B.

2.

Le uova della categoria A sono classificate anche per peso. Tuttavia, la classificazione in base al peso non è richiesta per le uova destinate all'industria alimentare e non alimentare.

3.

Le uova della categoria B sono esclusivamente destinate all'industria alimentare e non alimentare.

III.   Stampigliatura delle uova

1.

Le uova della categoria A sono stampigliate con il codice del produttore.

Le uova della categoria B sono stampigliate con il codice del produttore e/o con un'altra indicazione.

Gli Stati membri possono esonerare da questo obbligo le uova della categoria B commercializzate esclusivamente nel loro territorio.

2.

La stampigliatura delle uova a norma del disposto del punto 1 si effettua nel luogo di produzione o nel primo centro d'imballaggio nel quale le uova sono consegnate.

3.

Le uova vendute dal produttore al consumatore finale su un mercato pubblico locale nella regione di produzione dello Stato membro di cui trattasi sono stampigliate in modo conforme al disposto del punto 1.

Tuttavia, gli Stati membri possono esonerare da questo obbligo i produttori aventi fino a 50 galline ovaiole, a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita.

PARTE VII

Grassi da spalmare

I.   Denominazioni di vendita

Possono essere forniti o ceduti senza trasformazione al consumatore finale, direttamente o tramite ristoranti, ospedali, mense o altre analoghe collettività, soltanto i prodotti di cui all'articolo 78, paragrafo 1, lettera f), conformi ai requisiti indicati nell'appendice II.

Le denominazioni di vendita di tali prodotti sono definite nell'appendice II fatto salvo il punto II, paragrafi 2, 3 e 4.

Le denominazioni di vendita di cui all'appendice II sono riservate ai prodotti ivi definiti di cui ai codici NC seguenti, aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 10 % ed inferiore a 90 %:

a)

grassi lattieri di cui ai codici NC 0405 ed ex 2106;

b)

grassi di cui al codice NC ex 1517;

c)

grassi composti da prodotti vegetali e/o animali di cui ai codici NC ex 1517 ed ex 2106.

Il tenore di grassi, escluso il sale, è pari almeno ai due terzi della sostanza secca.

Tali denominazioni di vendita si applicano tuttavia solo ai prodotti che restano solidi a una temperatura di 20 °C e che possono essere spalmati.

Tali definizioni non si applicano:

a)

alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto;

b)

ai prodotti concentrati (burro, margarina, mélange) aventi un tenore in peso di grassi superiore o pari al 90 %.

II.   Terminologia

1.

La dicitura "tradizionale" può essere utilizzata congiuntamente alla denominazione "burro" prevista alla parte A, punto 1, dell'appendice II quando il prodotto è ottenuto direttamente dal latte o dalla crema di latte o panna.

Ai fini del presente punto il termine "crema di latte o panna" designa il prodotto ottenuto dal latte, sotto forma di un'emulsione di grassi in acqua con un tenore minimo, in peso, di grassi lattieri del 10 %.

2.

Per i prodotti menzionati nell'appendice II sono vietate diciture che enunciano, implicano o suggeriscono un tenore di grassi diverso da quello ivi indicato.

3.

In deroga al paragrafo 2 e in aggiunta, la dicitura "a ridotto tenore di grassi" o "alleggerito" oppure "light" o "leggero" può essere utilizzata per i prodotti di cui all'appendice II aventi un tenore di grassi non superiore al 62 %.

La dicitura "a ridotto tenore di grassi" o "alleggerito" oppure "light" o "leggero" può, tuttavia, sostituire i termini "tre quarti" e "metà" di cui all'appendice II.

4.

Per i prodotti di cui alla parte B, punto 3, dell'appendice II possono essere utilizzate quali denominazioni di vendita le diciture "minarina" e "halvarina".

5.

Il termine "vegetale" può essere utilizzato congiuntamente alla denominazione di vendita di cui alla parte B dell'appendice II, a condizione che il prodotto contenga solo grassi di origine vegetale, con una tolleranza del 2 % del tenore di grassi per i grassi di origine animale. Tale tolleranza è applicabile anche se si fa riferimento a una specie vegetale.

PARTE VIII

Designazioni e definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva

L'impiego delle designazioni e delle definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva di cui alla presente parte è obbligatorio per la commercializzazione di tali prodotti nell'Unione e nel commercio con i paesi terzi, sempreché compatibile con le norme internazionali vincolanti.

Solo gli oli indicati al punto 1, lettere a) e b), e ai punti 3 e 6 possono essere commercializzati al dettaglio.

(1)   OLI DI OLIVA VERGINI

"Oli di oliva vergini" sono gli oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica, o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

Detti oli di oliva vergini sono oggetto della classificazione e delle designazioni seguenti:

a)

Olio extra vergine di oliva:

"Olio di oliva extra vergine" è l'olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,8 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria dalla Commissione in conformità dell'articolo 75, paragrafo 2;

b)

Olio di oliva vergine:

"Olio di oliva vergine" è l'olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria dalla Commissione in conformità dell'articolo 75, paragrafo 2;

c)

Olio di oliva lampante:

"Olio di oliva lampante" è l'olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è superiore a 2 g per 100 g e/o avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria dalla Commissione in conformità dell'articolo 75, paragrafo 2.

(2)   OLIO DI OLIVA RAFFINATO

"Olio di oliva raffinato" è l'olio di oliva ottenuto dalla raffinazione dell'olio di oliva vergine, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste dalla Commissione ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2,per questa categoria.

(3)   OLIO DI OLIVA — COMPOSTO DI OLI DI OLIVA RAFFINATI E OLI DI OLIVA VERGINI

"Oli di oliva composti di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini" è l'olio di oliva ottenuti dal taglio di olio di oliva raffinato con olio di oliva vergine diverso dall'olio lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste dalla Commissione ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2,per questa categoria.

(4)   OLIO DI SANSA DI OLIVA GREGGIO

"Olio di sansa di oliva greggio" è l'olio ottenuto dalla sansa di oliva mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici, oppure olio corrispondente all'olio di oliva lampante, fatte salve talune specifiche caratteristiche, escluso l'olio ottenuto attraverso la riesterificazione e le miscele con oli di altra natura, e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste dalla Commissione ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, per questa categoria.

(5)   OLIO DI SANSA DI OLIVA RAFFINATO

"Olio di sansa di oliva raffinato" è l'olio ottenuto dalla raffinazione dell'olio di sansa di oliva greggio, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste dalla Commissione ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2,per questa categoria.

(6)   OLIO DI SANSA DI OLIVA

"Olio di sansa di oliva" è l'olio di oliva ottenuto dal taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di olio di oliva vergine diverso dall'olio di oliva lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste dalla Commissione ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, per questa categoria.


(1)  Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (GU L 204 del 11.8.2000, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21).

(4)  Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26).

(5)  Direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (GU L 40 dell'11.2.1999, pag. 34.)

Appendice I

Zone viticole

Le zone viticole sono quelle definite di seguito.

(1)

La zona viticola A comprende:

a)

in Germania: le superfici vitate non comprese al punto 2, lettera a);

b)

in Lussemburgo: la regione viticola lussemburghese;

c)

in Belgio, Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Regno Unito: le superfici vitate di questi Stati membri;

d)

nella Repubblica ceca: la regione viticola di Čechy.

(2)

La zona viticola B comprende:

a)

in Germania, le superfici vitate nella regione determinata Baden;

b)

in Francia, le superfici vitate nei dipartimenti non menzionati nel presente allegato e nei dipartimenti seguenti:

Alsazia: Bas-Rhin, Haut-Rhin,

Lorena: Meurthe-e-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges,

Champagne: Aisne, Aube, Marne, Haute-Marne, Seine-e-Marne,

Giura: Ain, Doubs, Jura, Haute-Saône,

Savoia: Savoie, Haute-Savoie, Isère (comune di Chapareillan),

Valle della Loira: Cher, Deux-Sèvres, Indre, Indre-e-Loire, Loir-e-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-e-Loire, Sarthe, Vendée, Vienne nonché le superfici vitate dell'arrondissement di Cosne-sur-Loire nel dipartimento della Nièvre;

c)

in Austria, la superficie vitata austriaca;

d)

nella Repubblica ceca, la regione viticola della Moravia e le superfici vitate non comprese al punto 1, lettera d);

e)

in Slovacchia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Malokarpatská vinohradnícka oblast', Južnoslovenská vinohradnícka oblast', Nitrianska vinohradnícka oblast', Stredoslovenská vinohradnícka oblast', Východoslovenská vinohradnícka oblast' e le superfici viticole non comprese al punto 3, lettera f);

f)

in Slovenia, le superfici vitate nelle regioni seguenti:

nella regione Podravje: Štajerska Slovenija, Prekmurje,

nella regione Posavje: Bizeljsko Sremič, Dolenjska e Bela krajina, e le superfici vitate nelle regioni non comprese al punto 4, lettera d);

g)

in Romania, la zona di Podișul Transilvaniei;

h)

in Croazia, le superfici vitate nelle sottoregioni seguenti: Moslavina, Prigorje-Bilogora, Plešivica, Pokuplje e Zagorje-Međimurje.

(3)

La zona viticola C I comprende:

a)

in Francia, le superfici vitate:

nei dipartimenti seguenti: Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Isère (ad eccezione del comune di Chapareillan), Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-e-Garonne, Lozère, Nièvre (ad eccezione dell'arrondissement di Cosne-sur-Loire), Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-e-Loire, Tarn, Tarn-e-Garonne, Haute-Vienne, Yonne,

negli arrondissement di Valence e Die del dipartimento della Drôme (esclusi i cantoni di Dieulefit, Loriol, Marsanne e Montélimar),

nell'arrondissement di Tournon, nei cantoni di Antraigues, Burzet, Coucouron, Montpezat-sous-Bauzon, Privas, Saint-Etienne de Lugdarès, Saint-Pierreville, Valgorge e la Voulte-sur-Rhône del dipartimento dell'Ardèche;

b)

in Italia, le superfici vitate nella regione Valle d'Aosta e nelle province di Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno;

c)

in Spagna, le superfici vitate nelle province di A Coruña, Asturias, Cantabria, Guipúzcoa e Vizcaya;

d)

in Portogallo, le superfici vitate nella parte della regione Norte che corrisponde alla zona viticola determinata del "Vinho Verde", nonché "Concelhos de Bombarral, Lourinhã, Mafra e Torres Vedras" (ad eccezione di "Freguesias da Carvoeira e Dois Portos"), appartenenti alla "Região viticola da Extremadura";

e)

in Ungheria, tutte le superfici vitate;

f)

in Slovacchia, le superfici vitate in Tokajská vinohradnícka oblast;

g)

in Romania, le superfici vitate non comprese al punto 2, lettera g), né al punto 4, lettera f),

h)

in Croazia, le superfici vitate nelle sottoregioni seguenti: Hrvatsko Podunavlje e Slavonija.

(4)

La zona viticola C II comprende:

a)

in Francia, le superfici vitate:

nei dipartimenti seguenti: Aude, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales (esclusi i cantoni di Olette e Arles-sur-Tech), Vaucluse,

nella parte del dipartimento del Var che confina a sud con il limite settentrionale dei comuni di Evenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour e Sainte-Maxime,

nell'arrondissement di Nyons e nel cantone di Loriol sur Drôme del dipartimento della Drôme,

nelle parti del dipartimento dell'Ardèche che non figurano al punto 3, lettera a);

b)

in Italia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusa la provincia di Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto (esclusa la provincia di Belluno), comprese le isole appartenenti a tali regioni, come l'isola d'Elba e le altre isole dell'arcipelago toscano, le isole dell'arcipelago ponziano, Capri e Ischia;

c)

in Spagna, le superfici vitate nelle province seguenti:

Lugo, Orense, Pontevedra,

Ávila (ad eccezione dei comuni che corrispondono alla "comarca" viticola determinata di Cebreros), Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora,

La Rioja,

Álava,

Navarra,

Huesca,

Barcelona, Girona, Lleida,

nella parte della provincia di Saragozza situata a nord del fiume Ebro,

nei comuni della provincia di Tarragona compresi nella denominazione di origine Penedés,

nella parte della provincia di Tarragona che corrisponde alla "comarca" viticola determinata di Conca de Barberá;

d)

in Slovenia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Brda o Goriška Brda, Vipavska dolina o Vipava, Kras e Slovenska Istra;

e)

in Bulgaria, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Dunavska Ravnina (Дунавска равнина), Chernomorski Rayon (Черноморски район), Rozova Dolina (Розова долина);

f)

in Romania, le superfici vitate nelle regioni seguenti:

Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului e Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, la regione viticola meridionale compresi i terreni sabbiosi e altre regioni vocate,

g)

in Croazia, le superfici vitate nelle sottoregioni seguenti: Hrvatska Istra, Hrvatsko primorje, Dalmatinska zagora, Sjeverna Dalmacija e Srednja i Južna Dalmacija.

(5)

La zona viticola C III a) comprende:

a)

in Grecia, le superfici vitate nei nomoi seguenti: Florina, Imathia, Kilkis, Grevena, Larissa, Ioannina, Lefcada, Achaia, Messinia, Arcadia, Corinthia, Heraclion, Chania, Rethymno, Samos, Lassithi nonché nell'isola di Thira (Santorini);

b)

a Cipro, le superfici vitate situate a un'altitudine superiore a 600 metri;

c)

in Bulgaria, le superfici vitate non comprese al punto 4, lettera e).

(6)

La zona viticola C III b) comprende:

a)

in Francia, le superfici vitate:

nei dipartimenti della Corsica,

nella parte del dipartimento del Var situata tra il mare e il limite dei comuni (anch'essi compresi) di Evenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour e Sainte-Maxime,

nei cantoni di Olette e Arles-sur-Tech del dipartimento dei Pyrénées-Orientales;

b)

in Italia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Calabria, Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia, comprese le isole appartenenti a dette regioni, come l'isola di Pantelleria, le isole Eolie, Egadi e Pelagie;

c)

in Grecia, le superfici vitate non comprese al punto 5, lettera a);

d)

in Spagna, in Spagna, le superfici vitate non comprese al punto 3, lettera c), né al punto 4, lettera c);

e)

in Portogallo, le superfici vitate nelle regioni non comprese al punto 3, lettera d);

f)

a Cipro, le superfici vitate situate a un'altitudine non superiore a 600 metri;

g)

a Malta, tutte le superfici vitate.

(7)

La delimitazione dei territori coperti dalle unità amministrative menzionate nel presente allegato è quella risultante dalle disposizioni nazionali vigenti in data 15 dicembre 1981 nonché, per quanto riguarda la Spagna, dalle disposizioni nazionali vigenti in data 1o marzo 1986 e, per quanto riguarda il Portogallo, dalle disposizioni nazionali vigenti in data 1o marzo 1998.

Appendice II

Grassi spalmabili

Gruppo di grassi

Denominazioni di vendita

Categoria(e) di prodotti

Definizioni

Descrizione aggiuntiva della categoria con indicazione della percentuale, in peso, di grassi

A.   Grassi lattieri

I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di grassi in acqua, ottenuti esclusivamente dal latte e/o da taluni prodotti lattieri, di cui i grassi sono la parte valorizzante essenziale. Tuttavia possono essere aggiunte altre sostanze necessarie alla fabbricazione, purché le sostanze non siano utilizzate per sostituire, totalmente o parzialmente, uno qualsiasi dei costituenti del latte.

1.

Burro

Il prodotto con un tenore minimo di grassi lattieri dell'80 %, ma inferiore al 90 %, e tenori massimi di acqua del 16 % e di estratto secco non grasso del 2 %.

2.

Burro tre quarti (*1)

Il prodotto con un tenore di grassi lattieri minimo del 60 % e massimo del 62 %.

3.

Burro metà (*2)

Il prodotto con un tenore di grassi lattieri minimo del 39 % e massimo del 41 %.

4.

Grasso lattiero da spalmare X%

Il prodotto con i seguenti tenori di grassi lattieri:

inferiori al 39 %,

superiori al 41 % ed inferiori al 60 %,

superiori al 62 % ed inferiori all'80 %.

B.   Grassi

I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di grassi in acqua ottenuti da grassi vegetali e/o animali solidi e/o liquidi idonei al consumo umano, con un tenore di grassi di origine lattiera non superiore al 3 % del tenore di grassi.

1.

Margarina

Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi pari o superiore all'80 %, ma inferiore al 90 %.

2.

Margarina tre quarti (*3)

Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 60 % e massimo del 62 %.

3.

Margarina metà (*4)

Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 39 % e massimo del 41 %.

4.

Grasso da spalmare X%

Il prodotto ottenuto da grassi vegetali e/o animali con i seguenti tenori di grassi:

inferiori al 39 %,

superiori al 41 % ed inferiori al 60 %,

superiori al 62 % ed inferiori all'80 %.

C.   Grassi composti da prodotti vegetali e/o animali

I prodotti che si presentano sotto forma di emulsione solida e malleabile, principalmente di grassi in acqua ottenuti da grassi vegetali e/o animali solidi e/o liquidi idonei al consumo umano, con un tenore di grassi lattieri compreso fra il 10 % e l'80 % del tenore di grassi.

1.

Mélange

Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore minimo di grassi dell'80 % e inferiore al 90 %.

2.

Tre quarti mélange (*5)

Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 60 % e massimo del 62 %.

3.

Metà mélange (*6)

Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con un tenore di grassi minimo del 39 % e massimo del 41 %.

4.

Miscela di grassi da spalmare X%

Il prodotto ottenuto da una miscela di grassi vegetali e/o animali con i seguenti tenori di grassi:

inferiori al 39 %,

superiori al 41 % ed inferiori al 60 %,

superiori al 62 % ed inferiori all'80 %.


(*1)  Corrispondente in lingua danese a 'smør 60'.

(*2)  Corrispondente in lingua danese a 'smør 40'.

(*3)  Corrispondente in lingua danese a 'margarine 60'.

(*4)  Corrispondente in lingua danese a 'margarine 40'.

(*5)  Corrispondente in lingua danese a 'blandingsprodukt 60'.

(*6)  Corrispondente in lingua danese a 'blandingsprodukt 40'.


ALLEGATO VIII

PRATICHE ENOLOGICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 80

PARTE I

Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole

A.   Limiti di arricchimento

1.

Quando le condizioni climatiche di alcune zone viticole dell'Unione lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'articolo 81.

2.

L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ha luogo secondo le pratiche enologiche di cui alla sezione B e non può superare i seguenti limiti:

a)

3 % vol nella zona viticola A;

b)

2 % vol nella zona viticola B;

c)

1,5 % vol nella zona viticola C.

3.

Negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli gli Stati membri possono chiedere che il limite o i limiti di cui al punto 2 siano innalzati dello 0,5 %. In risposta a tale richiesta, la Commissione adotta quanto prima atti di esecuzione, in virtù delle competenze di esecuzione conferitele dall'articolo 91. La Commissione si adopera per adottare una decisione entro quattro settimane dalla presentazione della richiesta.

B.   Operazioni di arricchimento

1.

L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui alla sezione A può essere ottenuto esclusivamente:

a)

per quanto riguarda le uve fresche, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione, mediante aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato;

b)

per quanto riguarda il mosto di uve, mediante l'aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato, o mediante concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa;

c)

per quanto riguarda il vino, mediante concentrazione parziale a freddo.

2.

Ciascuna delle operazioni di cui al punto 1 esclude il ricorso alle altre se il vino o il mosto di uve sono arricchiti con mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato ed è versato un aiuto ai sensi dell'articolo 103 sexvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3.

L'aggiunta di saccarosio di cui al punto 1, lettere a) e b), può effettuarsi soltanto mediante zuccheraggio a secco e unicamente nelle seguenti zone:

a)

nella zona viticola A;

b)

nella zona viticola B;

c)

nella zona viticola C,

salvo i vigneti situati in Grecia, in Spagna, in Italia, a Cipro in Portogallo e nei dipartimenti francesi sotto la giurisdizione delle corti d'appello di:

Aix-en-Provence,

Nîmes,

Montpellier,

Toulouse,

Agen,

Pau,

Bordeaux,

Bastia.

Tuttavia, l'arricchimento tramite zuccheraggio a secco può essere autorizzato dalle autorità nazionali in via eccezionale nei dipartimenti francesi summenzionati. La Francia notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri le autorizzazioni di questo tipo.

4.

L'aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato non può avere l'effetto di aumentare il volume iniziale delle uve fresche pigiate, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino nuovo ancora in fermentazione di oltre l'11 % nella zona viticola A, l'8 % nella zona viticola B e il 6,5 % nella zona viticola C.

5.

La concentrazione del mosto di uve o del vino oggetto delle operazioni di cui al punto 1:

a)

non può avere l'effetto di ridurre di oltre il 20 % il volume iniziale di tali prodotti;

b)

nonostante il disposto della sezione A, punto 2, lettera c), non aumenta di oltre il 2 % vol il titolo alcolometrico naturale di tali prodotti.

6.

Le operazioni di cui ai punti 1 e 5 non possono avere l'effetto di portare il titolo alcolometrico volumico totale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione o del vino:

a)

a oltre 11,5 % vol. nella zona viticola A;

b)

a oltre 12 % vol. nella zona viticola B;

c)

a oltre 12,5 % vol. nella zona viticola C I;

d)

a oltre 13 % vol. nella zona viticola C II e

e)

a oltre 13,5 % vol. nella zona viticola C III.

7.

In deroga al punto 6, gli Stati membri possono:

a)

con riguardo al vino rosso, portare il limite massimo del titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 6 a 12 % vol nella zona viticola A e a 12,5 % vol nella zona viticola B;

b)

portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 6 per la produzione di vini a denominazione di origine a un livello che essi determinano.

C.   Acidificazione e disacidificazione

1.

Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione e il vino possono essere oggetto:

a)

di una disacidificazione nelle zone viticole A, B e C I;

b)

di un'acidificazione e di una disacidificazione, fatte salve le disposizioni del punto 7, nelle zone viticole C I, C II e C III a), o

c)

di un'acidificazione nella zona viticola C III b).

2.

L'acidificazione dei prodotti diversi dal vino di cui al punto 1 può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1,50 g/l, ossia di 20 milliequivalenti per litro.

3.

L'acidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 2,50 g/l, ossia di 33,3 milliequivalenti per litro.

4.

La disacidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1 g/l, ossia di 13,3 milliequivalenti per litro.

5.

Il mosto di uve destinato alla concentrazione può essere sottoposto a disacidificazione parziale.

6.

Nonostante il punto 1, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali, gli Stati membri possono autorizzare l'acidificazione dei prodotti di cui al punto 1 nelle zone viticole A e B, alle condizioni di cui ai punti 2 e 3.

7.

L'acidificazione e l'arricchimento, salvo deroga decisa dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2, e l'acidificazione e la disacidificazione di uno stesso prodotto, sono operazioni che si escludono a vicenda.

D.   Trattamenti

1.

Ciascuna delle operazioni di cui alle sezioni B e C, ad eccezione dell'acidificazione e della disacidificazione dei vini, è autorizzata soltanto se effettuata, in condizioni da determinarsi dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2, nel momento in cui le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione sono trasformati in vino o in un'altra bevanda del settore vitivinicolo destinata al consumo umano diretto diversa dal vino spumante o dal vino spumante gassificato, nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate.

2.

La concentrazione dei vini è effettuata nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate.

3.

L'acidificazione e la disacidificazione dei vini sono effettuate solo nell'azienda di vinificazione e nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve utilizzate per l'elaborazione del vino.

4.

Ciascuna delle operazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 è comunicata alle autorità competenti. Lo stesso vale per i quantitativi di mosto di uve concentrato, di mosto di uve concentrato rettificato o di saccarosio detenuti, per l'esercizio della loro professione, da persone fisiche o giuridiche o da associazioni di persone, in particolare da produttori, imbottigliatori, trasformatori e commercianti, determinati dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2, contemporaneamente e nello stesso luogo delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino sfuso. La comunicazione di questi quantitativi può essere tuttavia sostituita da una loro iscrizione sul registro di carico e di utilizzazione.

5.

Ciascuna delle operazioni di cui alle sezioni B e C è iscritta sul documento di accompagnamento previsto dall'articolo 147, che scorta i prodotti messi in circolazione dopo aver subito tale trattamento.

6.

Salvo deroghe motivate da condizioni climatiche eccezionali, le operazioni di cui alle sezioni B e C possono essere effettuate soltanto:

a)

posteriormente al 1o gennaio nella zona viticola C,

b)

posteriormente al 16 marzo nelle zone viticole A e B e unicamente per i prodotti provenienti dalla vendemmia immediatamente precedente tali date.

7.

Nonostante il punto 6, la concentrazione a freddo, l'acidificazione e la disacidificazione dei vini possono essere praticate durante tutto l'anno.

PARTE II

Restrizioni

A.   Disposizioni generali

1.

Tutte le pratiche enologiche autorizzate escludono l'aggiunta di acqua, salvo se necessaria per esigenze tecniche particolari.

2.

Tutte le pratiche enologiche autorizzate escludono l'aggiunta di alcole, eccezion fatta per quelle volte a ottenere mosto di uve fresche mutizzato con alcole, vino liquoroso, vino spumante, vino alcolizzato e vino frizzante.

3.

Il vino alcolizzato può essere utilizzato soltanto per la distillazione.

B.   Uve fresche, mosto di uve e succo di uve

1.

Il mosto di uve fresche mutizzato con alcole può essere impiegato soltanto in fase di elaborazione di prodotti non compresi nei codici NC 2204 10, 2204 21 e 2204 29. Ciò non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di applicare disposizioni più severe all'elaborazione sul loro territorio di prodotti non compresi nei codici NC 2204 10, 2204 21 e 2204 29.

2.

Il succo di uve e il succo di uve concentrato non possono essere vinificati o essere aggiunti al vino. È vietato mettere in fermentazione alcolica questi prodotti nel territorio dell'Unione.

3.

I punti 1 e 2 non si applicano ai prodotti destinati all'elaborazione in Irlanda, in Polonia e nel regno Unito di prodotti del codice NC 2206 00 per i quali può essere ammesso dagli Stati membri l'uso di una denominazione composta comprendente la denominazione di vendita "vino".

4.

Il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite è immesso in commercio soltanto per l'elaborazione di vini liquorosi, unicamente nelle regioni viticole dove tale uso era tradizionale alla data del 1o gennaio 1985, e per l'elaborazione di vini di uve stramature.

5.

Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto di uve concentrato, il mosto di uve concentrato rettificato, il mosto di uve mutizzato con alcole, il succo di uve, il succo di uve concentrato e il vino, o le miscele di detti prodotti, originari di paesi terzi non possono essere trasformati in prodotti di cui all'allegato VII, parte II o aggiunti a tali prodotti nel territorio dell'Unione.

C.   Taglio dei vini

Nell'Unione è vietato il taglio di un vino originario di un paese terzo con un vino dell'Unione e il taglio tra vini originari di paesi terzi.

D.   Sottoprodotti

1.

È vietata la sovrappressione delle uve. Tenendo conto delle condizioni locali e tecniche, gli Stati membri stabiliscono la quantità minima di alcole che dovranno contenere la vinaccia e le fecce dopo la pressatura delle uve.

Gli Stati membri stabiliscono la quantità di alcole contenuta in tali sottoprodotti a un livello almeno pari al 5 % del volume di alcole contenuto nel vino prodotto.

2.

Le fecce di vino e la vinaccia non sono impiegate per ottenere vino o bevande destinate al consumo umano diretto, salvo per l'alcole, l'acquavite e il vinello. A condizioni che la Commissione determina mediante atti delegati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2, è permesso il versamento di vino su fecce, acquavite di vinaccia o pasta di aszú pressata, se tale pratica è utilizzata tradizionalmente per la produzione di "Tokaji fordítás" e "Tokaji máslás" in Ungheria e di "Tokajský forditáš" e "Tokajský mášláš" in Slovacchia.

3.

Sono vietate la pressatura delle fecce di vino e la rifermentazione della vinaccia per scopi diversi dalla distillazione o dalla produzione di vinello. La filtrazione e la centrifugazione delle fecce di vino non sono considerate pressatura se i prodotti ottenuti rispondono a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità.

4.

Il vinello, sempreché lo Stato membro interessato ne autorizzi la produzione, può essere utilizzato soltanto per la distillazione o per il consumo familiare del viticoltore.

5.

Fatta salva la possibilità per gli Stati membri di decidere di prescrivere l'eliminazione dei sottoprodotti tramite distillazione, le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone che detengono sottoprodotti sono tenute a eliminarli a condizioni che la Commissione stabilisce mediante atti delegati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2.

ALLEGATO IX

MENZIONI RISERVATE FACOLTATIVE

Categoria di prodotto

(riferimento alla classificazione della nomenclatura combinata)

Menzioni riservate facoltative

Carni di pollame

(codici NC 0207 , NC 0210 )

alimentato con il … % di …

oche alimentate con avena

estensivo al coperto

all'aperto

rurale all'aperto

rurale in libertà

età alla macellazione

durata del periodo d'ingrasso

Uova

(codice NC 0407 )

fresche

extra o extra fresche

indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole

Olio di oliva

(codice NC 1509 )

prima spremitura a freddo

estratto a freddo

acidità

piccante

fruttato: maturo o verde

amaro

intenso

medio

leggero

ben equilibrato

olio dolce


ALLEGATO X

CONDIZIONI DI ACQUISTO DELLA BARBABIETOLANEL PERIODO DI CUI ALL'ARTICOLO 125, PARAGRAFO 3

PUNTO I

1.

Il contratto di fornitura è stipulato per iscritto per un determinato quantitativo di barbabietole.

2.

La durata dei contratti di fornitura può essere pluriennale.

3.

Il contratto di fornitura può precisare se e a quali condizioni può essere fornito un quantitativo supplementare di barbabietole.

PUNTO II

1.

Nel contratto di fornitura sono indicati i prezzi di acquisto per i quantitativi di barbabietole di cui al punto I.

2.

Il prezzo di cui al paragrafo 1 si applica alla barbabietola da zucchero di qualità tipo definita nell'allegato III, parte B.

Il prezzo è adattato applicando le maggiorazioni o le riduzioni, concordate previamente dalle parti, corrispondenti alle differenze di qualità rispetto alla qualità tipo.

3.

Il contratto di fornitura precisa il modo in cui deve essere ripartita tra le parti l'evoluzione dei prezzi di mercato.

4.

Il contratto di fornitura specifica per le barbabietole un determinato tenore di zucchero e contiene una scala di conversione con l'indicazione dei vari tenori di zucchero e dei coefficienti con cui i quantitativi di barbabietole forniti sono convertiti in quantitativi corrispondenti al tenore di zucchero precisato nel contratto.

La scala è elaborata in base ai rendimenti corrispondenti ai vari tenori di zucchero.

PUNTO III

Il contratto di fornitura prevede disposizioni sulla durata normale e sullo scaglionamento delle consegne delle barbabietole.

PUNTO IV

1.

Il contratto di fornitura indica i centri di raccolta delle barbabietole e le condizioni relative alla fornitura e al trasporto.

2.

Il contratto di fornitura prevede che la responsabilità delle spese di carico e di trasporto dai centri di raccolta sia stabilita chiaramente. Quanto il contratto di fornitura prevede una partecipazione dell’impresa produttrice di zucchero alle spese di carico e di trasporto, ne indica chiaramente la percentuale o gli importi.

3.

Il contratto di fornitura prevede che siano chiaramente indicate le spese a carico di ciascuna parte.

PUNTO V

1.

Il contratto di fornitura indica i luoghi di ricevimento delle barbabietole.

2.

Per il venditore di barbabietole che aveva già stipulato un contratto di fornitura con l’impresa produttrice di zucchero per la campagna di commercializzazione precedente, restano validi i luoghi di ricevimento convenuti per le consegne da effettuarsi durante detta campagna. Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione.

PUNTO VI

1.

Il contratto di fornitura prevede che l'accertamento del tenore di zucchero venga effettuato secondo il metodo polarimetrico o, per tener conto del progresso tecnologico, secondo un altro metodo concordato dalle parti. I campioni di barbabietole sono prelevati all'atto del ricevimento.

2.

Un accordo interprofessionale può prevedere un altro stadio per il prelievo dei campioni. In questo caso, il contratto di fornitura prevede una correzione al fine di compensare un'eventuale diminuzione del tenore di zucchero nell'intervallo tra il ricevimento delle barbabietole e il prelievo dei campioni.

PUNTO VII

Il contratto di fornitura prevede che la determinazione del peso lordo, della tara e del tenore di zucchero sia effettuata secondo procedure stabilite:

a)

congiuntamente dall’impresa produttrice di zucchero e dall'organizzazione professionale dei produttori di barbabietole, ove ciò sia previsto da un accordo interprofessionale;

b)

dall’impresa produttice di zucchero, sotto il controllo dell'organizzazione professionale dei produttori di barbabietole;

c)

dall’impresa produttrice di zucchero, sotto il controllo di un esperto a tal fine autorizzato dallo Stato membro, se il venditore di barbabietole assume a proprio carico le spese di controllo.

PUNTO VIII

1.

Il contratto di fornitura prevede uno o più degli obblighi sotto indicati per l’impresa produttrice di zucchero, per l'intero quantitativo delle barbabietole fornite:

a)

la restituzione gratuita al venditore di barbabietole, franco fabbrica, delle polpe fresche ricavate dal quantitativo di barbabietole fornite;

b)

la restituzione gratuita al venditore di barbabietole, franco fabbrica, di una parte di queste polpe, pressate, essiccate o essiccate e melassate;

c)

la restituzione al venditore di barbabietole, franco fabbrica, delle polpe pressate o essiccate; in questo caso l’impresa produttrice di zucchero può esigere dal venditore di barbabietole il pagamento delle spese di pressatura o essiccazione;

d)

il pagamento al venditore di barbabietole di una compensazione che tenga conto delle possibilità di valorizzazione delle polpe.

2.

Quando parte del quantitativo di barbabietole fornite è soggetta a trattamenti diversi, il contratto di fornitura impone più di un obbligo tra quelli previsti al paragrafo 1.

3.

Un accordo interprofessionale può prevedere, per la fornitura delle polpe, uno stadio diverso da quello indicato al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

PUNTO IX

I contratti di fornitura fissano i termini di versamento degli eventuali acconti e del saldo del prezzo d'acquisto delle barbabietole.

PUNTO X

Quando un contratto di fornitura precisa le norme riguardanti le materie che formano oggetto del presente allegato, o quando disciplina altre materie, le sue disposizioni e conseguenze non sono in contrasto con quelle del presente allegato.

PUNTO XI

1.

L'accordo interprofessionale di cui all'allegato II, parte II, sezione A, punto 6, prevede una clausola di arbitraggio.

2.

Gli accordi interprofessionali possono stabilire un modello standard per il contratto di fornitura, compatibile con il presente regolamento e la normativa dell'Unione.

3.

Quando un accordo interprofessionale a livello comunitario, regionale o locale precisa le norme riguardanti le materie che formano oggetto del presente regolamento, o quando disciplina altre materie, le sue disposizioni e conseguenze non sono in contrasto con quelle del presente allegato.

4.

Gli accordi di cui al paragrafo 3 stabiliscono in particolare:

a)

la scala di conversione di cui al punto II, paragrafo 4;

b)

norme attinenti alla scelta e alla fornitura delle sementi delle varietà di barbabietole da produrre;

c)

un tenore di zucchero minimo per le barbabietole oggetto di fornitura;

d)

la consultazione dei rappresentanti dei venditori di barbabietole da parte dell’impresa produttrice di zucchero, prima di stabilire la data d'inizio delle consegne delle barbabietole;

e)

il pagamento di premi ai venditori di barbabietole per le consegne anticipate o tardive;

f)

i dettagli delle condizioni e delle spese relative alle polpe di cui al punto VIII;

g)

il ritiro delle polpe da parte del venditore di barbabietole;

h)

le norme sull'adeguamento dei prezzi nei casi in cui sono stipulati contratti pluriennali;

i)

le norme sul campionamento e sui metodi per determinare il peso lordo, la tara e il tenore di zucchero.


ALLEGATO XI

CONDIZIONI DI ACQUISTO DELLE BARBABIETOLE NEL PERIODO DI CUI ALL'ARTICOLO 124

PUNTO I

1.

Il contratto di fornitura è stipulato per iscritto per un determinato quantitativo di barbabietole di quota.

2.

Il contratto di fornitura precisa se e a quali condizioni può essere fornito un quantitativo supplementare di barbabietole.

PUNTO II

1.

Nel contratto di fornitura sono indicati i prezzi di acquisto per i quantitativi di barbabietole di cui all'articolo 127, paragrafo 2, lettera a) e, se del caso, lettera b). Per i quantitativi di cui all'articolo 127, paragrafo 2, lettera a), i prezzi non possono essere inferiori al prezzo minimo delle barbabietole di quota di cui all'articolo 135.

2.

Il contratto di fornitura specifica per le barbabietole un determinato tenore di zucchero e contiene una scala di conversione con l'indicazione dei vari tenori di zucchero e dei coefficienti con cui i quantitativi di barbabietole forniti sono convertiti in quantitativi corrispondenti al tenore di zucchero precisato nel contratto.

La scala è elaborata in base ai rendimenti corrispondenti ai vari tenori di zucchero.

3.

Qualora un venditore di barbabietole abbia stipulato con un’impresa produttrice di zucchero un contratto per la fornitura di barbabietole come previsto dall'articolo 127, paragrafo 2, lettera a), tutte le sue forniture, convertite a norma del paragrafo 2 del presente punto, sono considerate forniture ai sensi di detto articolo 127, paragrafo 2, lettera a), sino a concorrenza del quantitativo di barbabietole specificato nel contratto di fornitura.

4.

L’impresa produttrice di zucchero che, con le barbabietole per le quali aveva stipulato contratti di fornitura prima della semina a norma dell'articolo 127, paragrafo 2, lettera a), produca un quantitativo di zucchero inferiore alle sue barbabietole di quota, ripartisce il quantitativo di barbabietole corrispondente alla sua eventuale produzione supplementare, sino a concorrenza della quota che detiene, tra i venditori di barbabietole con cui prima della semina aveva stipulato un contratto di fornitura ai sensi di detto articolo 127, paragrafo 2, lettera a).

Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione.

PUNTO III

1.

Il contratto di fornitura prevede disposizioni sulla durata normale e sullo scaglionamento delle consegne delle barbabietole.

2.

Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono quelle in vigore durante la campagna precedente, tenuto conto del livello della produzione effettiva; gli accordi interprofessionali possono derogare a tali disposizioni.

PUNTO IV

1.

Il contratto di fornitura indica i centri di raccolta delle barbabietole.

2.

Per il venditore di barbabietole che aveva già stipulato un contratto di fornitura con l’impresa produttrice di zucchero per la campagna di commercializzazione precedente, restano validi i centri di raccolta convenuti per le consegne da effettuarsi durante detta campagna. Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione.

3.

Il contratto di fornitura prevede che le spese di carico e di trasporto dai centri di raccolta siano a carico dell’impresa produttrice di zucchero, salvo accordi specifici conformi alle norme o agli usi locali in vigore prima della campagna di commercializzazione precedente.

4.

Tuttavia quando in Danimarca, in Irlanda, in Grecia, in Spagna, in Portogallo, in Finlandia e nel Regno Unito le barbabietole sono consegnate franco fabbrica, il contratto di fornitura prevede una partecipazione dell’impresa produttrice di zucchero alle spese di carico e di trasporto e ne determina la percentuale o gli importi.

PUNTO V

1.

Il contratto di fornitura indica i luoghi di ricevimento delle barbabietole.

2.

Per il venditore di barbabietole che aveva già stipulato un contratto di fornitura con l’impresa produttrice di zucchero per la campagna di commercializzazione precedente, restano validi i luoghi di ricevimento convenuti per le consegne da effettuarsi durante detta campagna. Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione.

PUNTO VI

1.

Il contratto di fornitura prevede che l'accertamento del tenore di zucchero venga effettuato secondo il metodo polarimetrico. I campioni di barbabietole sono prelevati all'atto del ricevimento.

2.

Un accordo interprofessionale può prevedere un altro stadio per il prelievo dei campioni. In questo caso, il contratto di fornitura prevede una correzione al fine di compensare un'eventuale diminuzione del tenore di zucchero nell'intervallo tra il ricevimento delle barbabietole e il prelievo dei campioni.

PUNTO VII

Il contratto di fornitura prevede che la determinazione del peso lordo, della tara e del tenore di zucchero sia effettuata con una delle procedure seguenti:

a)

insieme dall’impresa produttrice di zucchero e dall'organizzazione professionale dei produttori di barbabietole, ove ciò sia previsto da un accordo interprofessionale;

b)

dall’impresa produttrice di zucchero, sotto il controllo dell'organizzazione professionale dei produttori di barbabietole;

c)

dall’impresa produttrice di zucchero, sotto il controllo di un esperto a tal fine autorizzato dallo Stato membro, se il venditore di barbabietole assume a proprio carico le spese di controllo.

PUNTO VIII

1.

Il contratto di fornitura prevede uno o più degli obblighi sotto indicati per l’impresa produttrice di zucchero, per l'intero quantitativo delle barbabietole fornite:

a)

la restituzione gratuita al venditore di barbabietole, franco fabbrica, delle polpe fresche ricavate dal quantitativo di barbabietole fornite;

b)

la restituzione gratuita al venditore di barbabietole, franco fabbrica, di una parte di queste polpe, pressate, essiccate o essiccate e melassate;

c)

la restituzione al venditore di barbabietole, franco fabbrica, delle polpe pressate o essiccate; in questo caso l’impresa produttrice di zucchero può esigere dal venditore di barbabietole il pagamento delle spese di pressatura o essiccazione;

d)

il pagamento al venditore di barbabietole di una compensazione che tenga conto delle possibilità di valorizzazione delle polpe.

2.

Quando parte del quantitativo di barbabietole fornite è soggetta a trattamenti diversi, il contratto di fornitura impone più di un obbligo tra quelli previsti al paragrafo 1.

3.

Un accordo interprofessionale può prevedere, per la fornitura delle polpe, uno stadio diverso da quello indicato al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

PUNTO IX

1.

I contratti di fornitura fissano i termini di versamento degli eventuali acconti e del saldo del prezzo d'acquisto delle barbabietole.

2.

Detti termini corrispondono a quelli in vigore durante la campagna di commercializzazione precedente. Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione.

PUNTO X

Quando un contratto di fornitura precisa le norme riguardanti le materie che formano oggetto del presente allegato, o quando disciplina altre materie, le sue disposizioni e conseguenze non sono in contrasto con quelle del presente allegato.

PUNTO XI

1.

L'accordo interprofessionale di cui all'allegato II, parte II, sezione A, punto 6, prevede una clausola di arbitraggio.

2.

Quando un accordo interprofessionale a livello unionale, regionale o locale precisa le norme riguardanti le materie che formano oggetto del presente regolamento, o quando disciplina altre materie, le sue disposizioni e conseguenze non sono in contrasto con quelle del presente allegato.

3.

Gli accordi di cui al paragrafo 2 stabiliscono in particolare:

a)

norme relative alla ripartizione tra i venditori di barbabietole dei quantitativi di barbabietole che l’impresa produttrice di zucchero decide di acquistare prima della semina, per la fabbricazione di zucchero entro i limiti della quota;

b)

norme relative alla ripartizione di cui al punto II, paragrafo 4;

c)

la scala di conversione di cui al punto II, paragrafo 2;

d)

norme attinenti alla scelta e alla fornitura delle sementi delle varietà di barbabietole da produrre;

e)

un tenore di zucchero minimo per le barbabietole oggetto di fornitura;

f)

la consultazione dei rappresentanti dei venditori di barbabietole da parte dell’impresa produttrice di zucchero, prima di stabilire la data d'inizio delle consegne delle barbabietole;

g)

il pagamento di premi ai venditori di barbabietole per le consegne anticipate o tardive;

h)

indicazioni riguardanti:

i)

la parte delle polpe di cui al punto VII, paragrafo 1, lettera b),

ii)

le spese di cui al punto VIII, paragrafo 1, lettera c),

iii)

la compensazione di cui al punto VIII, paragrafo 1, lettera d);

i)

il ritiro delle polpe da parte del venditore di barbabietole;

j)

fatto salvo l'articolo 135 norme concernenti la ripartizione tra l’impresa produttrice di zucchero e i venditori di barbabietole dell'eventuale differenza tra la soglia di riferimento e il prezzo effettivo di vendita dello zucchero.

PUNTO XII

In caso di mancato accordo, tramite accordi interprofessionali, sulla ripartizione tra i venditori di barbabietole dei quantitativi di barbabietole che l’impresa produttrice di zucchero decide di acquistare prima della semina per la fabbricazione di zucchero entro i limiti della quota, lo Stato membro interessato può prevedere norme per la ripartizione.

Tali norme possono inoltre conferire ai venditori tradizionali di barbabietole ad una cooperativa diritti di fornitura non previsti dai diritti costituiti dall'eventuale appartenenza a detta cooperativa.


ALLEGATO XII

QUOTE NAZIONALI E REGIONALI PER LA PRODUZIONE DI ZUCCHERO, ISOGLUCOSIO E SCIROPPO DI INULINA DI CUI ALL'ARTICOLO 136

(in tonnellate)

Stati membri o regioni

(1)

Zucchero

(2)

Isoglucosio

(3)

Sciroppo di inulina

(4)

Belgio

676 235,0

114 580,2

0

Bulgaria

0

89 198,0

 

Repubblica ceca

372 459,3

 

 

Danimarca

372 383,0

 

 

Germania

2 898 255,7

56 638,2

 

Irlanda

0

 

 

Grecia

158 702,0

0

 

Spagna

498 480,2

53 810,2

 

Francia (metropolitana)

3 004 811,15

 

0

Dipartimenti francesi d'oltremare

432 220,05

 

 

Croazia

192 877,0

 

 

Italia

508 379,0

32 492,5

 

Lettonia

0

 

 

Lituania

90 252,0

 

 

Ungheria

105 420,0

250 265,8

 

Paesi Bassi

804 888,0

0

0

Austria

351 027,4

 

 

Polonia

1 405 608,1

42 861,4

 

Portogallo (continentale)

0

12 500,0

 

Regione autonoma delle Azzorre

9 953,0

 

 

Romania

104 688,8

0

 

Slovenia

0

 

 

Slovacchia

112 319,5

68 094,5

 

Finlandia

80 999,0

0

 

Svezia

293 186,0

 

 

Regno Unito

1 056 474,0

0

 

TOTALE

13 529 618,2

720 440,8

0


ALLEGATO XIII

MODALITÀ PER I TRASFERIMENTI DI QUOTE DI ZUCCHERO O DI ISOGLUCOSIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 138

PUNTO I

Ai fini del presente allegato si intende per:

a)

"fusione di imprese": l'unificazione di due o più imprese in un'unica impresa;

b)

"cessione di un'impresa": il trasferimento o l'assorbimento del patrimonio di un'impresa che detiene quote a beneficio di una o più imprese;

c)

"cessione di uno stabilimento": il trasferimento della proprietà di un'unità tecnica che comprende tutti gli impianti necessari alla fabbricazione del prodotto considerato a una o più imprese, con parziale o totale assorbimento della produzione dell'impresa che trasferisce la proprietà;

d)

"affitto di uno stabilimento": il contratto di affitto di un'unità tecnica che comprende tutti gli impianti necessari alla fabbricazione dello zucchero, ai fini del suo esercizio, concluso per una durata di almeno tre campagne di commercializzazione consecutive ed al quale le parti si impegnano a non porre fine prima del termine della terza campagna, con un'impresa stabilita nello stesso Stato membro in cui si trova lo stabilimento in causa, se dopo l'entrata in vigore dell'affitto l'impresa che prende in affitto tale stabilimento può essere considerata per tutta la sua produzione come un'unica impresa che produce zucchero.

PUNTO II

1.

Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, in caso di fusione o di cessione di imprese produttrici di zucchero e in caso di cessione di stabilimenti produttori di zucchero, le quote sono modificate come segue:

a)

in caso di fusione di imprese produttrici di zucchero, gli Stato membri assegnano all'impresa che risulta dalla fusione una quota pari alla somma delle quote assegnate, prima della fusione, alle imprese produttrici di zucchero partecipanti alla fusione;

b)

in caso di cessione di un'impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro assegna all'impresa cessionaria la quota dell'impresa ceduta per la produzione di zucchero; qualora vi siano più imprese cessionarie, l'assegnazione avviene in proporzione ai quantitativi di produzione di zucchero assorbiti da ciascuna di esse;

c)

in caso di cessione di uno stabilimento produttore di zucchero, lo Stato membro diminuisce la quota dell'impresa che trasferisce la proprietà dello stabilimento e aumenta la quota dell'impresa o delle imprese produttrici di zucchero che acquistano lo stabilimento proporzionalmente alla produzione assorbita.

2.

Se una parte dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero direttamente interessati da una delle operazioni di cui al paragrafo 1 dichiara esplicitamente di voler consegnare le sue barbabietole o canne a un'impresa produttrice di zucchero che non partecipa a tali operazioni, lo Stato membro può effettuare l'assegnazione in funzione dei quantitativi di produzione assorbiti dall'impresa alla quale tali produttori intendono consegnare le loro barbabietole o canne.

3.

In caso di cessazione di attività in condizioni diverse da quelle contemplate al paragrafo 1:

a)

di un'impresa produttrice di zucchero;

b)

di uno o più stabilimenti di un'impresa produttrice di zucchero;

lo Stato membro può assegnare le quote inerenti a tale cessazione a una o più imprese produttrici di zucchero.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), qualora una parte dei produttori interessati dichiari esplicitamente di voler consegnare le proprie barbabietole o canne ad una determinata impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro può anche assegnare la parte delle quote corrispondente alle barbabietole o alle canne da zucchero in causa all'impresa alla quale intendono consegnare queste ultime.

4.

In caso di applicazione della deroga di cui all'articolo 127, paragrafo 5, lo Stato membro può chiedere ai produttori di barbabietole e alle imprese produttrici di zucchero interessati da tale deroga di prevedere nei loro accordi interprofessionali clausole particolari che permettano allo stesso Stato membro di applicare i paragrafi 2 e 3 del presente punto.

5.

In caso di affitto di uno stabilimento appartenente ad un'impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro può diminuire le quote dell'impresa che dà in affitto tale stabilimento e attribuire la parte detratta della quota all'impresa che lo prende in affitto per la produzione di zucchero.

Se l'affitto termina durante il periodo di tre campagne di commercializzazione di cui alla sezione I, lettera d), l'adeguamento della quota effettuato a norma del primo comma del presente punto è annullato dallo Stato membro retroattivamente alla data in cui ha preso effetto. Tuttavia, se l'affitto termina per motivi di forza maggiore, lo Stato membro non ha l'obbligo di annullare l'adeguamento.

6.

Quando un'impresa produttrice di zucchero non è più in grado di rispettare gli obblighi impostile dalla normativa dell'Unione nei confronti dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero e tale situazione viene constatata dalle autorità nazionali competenti, lo Stato membro in causa può assegnare per una o più campagne di commercializzazione la parte delle relative quote ad una o più imprese produttrici di zucchero, proporzionalmente ai quantitativi di produzione assorbiti.

7.

Lo Stato membro che concede ad un'impresa produttrice di zucchero garanzie di prezzi e di smercio per la trasformazione della barbabietola da zucchero in alcole etilico può, d'intesa con tale impresa ed i produttori di barbabietole interessati, assegnare per una o più campagne di commercializzazione la totalità o una parte delle quote ad una o più imprese diverse per la produzione di zucchero.

PUNTO III

In caso di fusione o cessione di imprese produttrici di isoglucosio o di cessione di uno stabilimento produttore di isoglucosio, lo Stato membro può assegnare le quote rispettive per la produzione d'isoglucosio a una o più imprese, che detengano o no una quota di produzione.

PUNTO IV

Le misure decise ai sensi dei punti II e III possono essere applicate soltanto se:

a)

sono presi in considerazione gli interessi di ognuna delle parti interessate;

b)

lo Stato membro interessato le considera idonee a migliorare la struttura dei settori della produzione della barbabietola o della canna e della fabbricazione dello zucchero;

c)

riguardano imprese stabilite nello stesso territorio per il quale è fissata la quota nell'allegato XII.

PUNTO V

Se la fusione o la cessione hanno luogo tra il 1o ottobre e il 30 aprile dell'anno successivo, le misure previste ai punti II e III producono effetti per la campagna di commercializzazione in corso.

Se la fusione o la cessione hanno luogo tra il 1o maggio e il 30 settembre dello stesso anno, le misure previste ai punti II e III producono effetti per la campagna di commercializzazione successiva.

PUNTO VI

In caso di applicazione dei punti II e III, gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi quindici giorni dopo le date limite di cui al Punto V, le quote modificate.


ALLEGATO XIV

TAVOLE DI CONCORDANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 230

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Presente regolamento

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 15, paragrafo 1(a)

Articolo 3

Articolo 6

Articolo 4

Articolo 5, primo comma

Articolo 5, secondo comma, prima parte

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 5, secondo comma, seconda parte

Articolo 5, terzo comma

Articolo 5, lettera a)

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 126

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14 (1)

Articolo 14 (soppresso)

Articolo 15 (soppresso)

Articolo 16 (soppresso)

Articolo 17 (soppresso)

Articolo 18, dal paragrafo 1 al paragrafo 4

Articolo 15, paragrafo 2 (1)

Articolo 18, paragrafo 5

Articolo 19 (soppresso)

Articolo 20 (soppresso)

Articolo 21 (soppresso)

Articolo 22 (soppresso)

Articolo 23 (soppresso)

Articolo 24 (soppresso)

Articolo 25

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 26

Articolo 27

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 30 (soppresso)

Articolo 31

Articolo 17

Articolo 32

Articolo 33

[Articolo 18]

Articolo 34

[Articolo 18]

Articolo 35 (soppresso)

Articolo 36 (soppresso)

Articolo 37

[Articolo 18]

Articolo 38

[Articolo 18]

Articolo 39

[Articolo 19, paragrafo 3]

Articolo 40

[Articolo 19, paragrafo 5 lettera a) e Articolo 20, lettera o), punto iii)

Articolo 41

Articolo 42, paragrafo 1

Articolo 10

Articolo 42, paragrafo 2

Articolo 20, lettera u)

Articolo 43, lettere da a) a f), e lettere i), j) e l)

Articoli 19 e 20

Articolo 43, lettere g), h) e k)

Articolo 44

Articolo 220, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 2 and, paragrafo 3

Articolo 45

Articolo 220, paragrafo 1, lettera b), paragrafo 2 e paragrafo 3

Articolo 46, paragrafo 1

Articolo 220, paragrafo 5

Articolo 46, paragrafo 2

Articolo 220, paragrafo 6

Articolo 47

Articolo 219

Articolo 48

Articolo 219

Articolo 49

Articolo 135 (1)

Articolo 50

Articoli 125 e 127

Articolo 51

Articolo 128 (1)

Articolo 52

Articolo 130

Articolo 52 bis

Articolo 53, lettera a)

Articolo 132, lettera c)

Articolo 53, lettera b)

Articolo 130, paragrafo 2

Articolo 53, lettera c)

Articolo 130, paragrafo 6

Articolo 54

Articolo 166

Articolo 55

 (2)

Articolo 56

Articolo 136

Articolo 57

Articolo 137

Articolo 58

Articolo 59

Articolo 60

Articolo 138

Articolo 61

Articolo 139

Articolo 62

Articolo 140

Articolo 63

Articolo 141

Articolo 64, paragrafo 1

Articolo 142, paragrafo 1

Articolo 64, paragrafo 2 e paragrafo 3

Articolo 142, paragrafo 2 (1)

Articolo 65

 (2)

Articolo 66

Articolo 67

Articolo 68

Articolo 69

Articolo 70

Articolo 71

Articolo 72

Articolo 73

Articolo 74

Articolo 75

Articolo 76

Articolo 77

Articolo 78

Articolo 79

Articolo 80

Articolo 81

Articolo 82

Articolo 83

Articolo 84

Articolo 84 bis

Articolo 85, lettera a)

Articolo 143, paragrafo 1 e Articolo 144 lettera a)

Articolo 85, lettera b)

Articolo 144, lettera j)

Articolo 85, lettera c)

Articolo 144, lettera i)

Articolo 85, lettera c)

Articolo 85 bis

 (1)

Articolo 85b ter

 (1)

Articolo 85 quater

 (1)

Articolo 85 quinquies

 (1)

Articolo 85 sexies

 (1)

Articolo 85 septies

 (1)

Articolo 85 octies

 (1)

Articolo 85 nonies

 (1)

Articolo 85 decies

 (1)

Articolo 85 undecies

 (1)

Articolo 85 duodecies

 (1)

Articolo 85 terdecies

 (1)

Articolo 85 quaterdecies

 (1)

Articolo 85 quindecies

 (1)

Articolo 85 sexdecies

Articolo 85 septdecies

Articolo 85 octodecies

Articolo 85 novodecies

Articolo 85 vicies

Articolo 85 unvicies

Articolo 85 duovicies

Articolo 85 tervicies

Articolo 85 quatervicies

Articolo 85 quinvicies

Articolo 86 (soppresso)

Articolo 87 (soppresso)

Articolo 88 (soppresso)

Articolo 89 (soppresso)

Articolo 90 (soppresso)

Articolo 91

Articolo 92

Articolo 93

Articolo 94

Articolo 94a

Articolo 95

Articolo 95a

Articolo 96 (soppresso)

Articolo 97

Articolo 129 (1)

Articolo 98

 (1)

Articolo 99

Articolo 100

Articolo 101 (soppresso)

Articolo 102

Articolo 26 (1)

Articolo 102, paragrafo 2

Articolo 217

Articolo 102 bis

Articolo 58

Articolo 103

Articoli 29, 30 e 31

Articolo 103 bis

Articolo 103 ter

Articolo 32

Articolo 103 quater

Articolo 33

Articolo 103 quinquies

Articolo 34

Articolo 103 sexies

Articolo 35

Articolo 103 septies

Articolo 36

Articolo 103 octies

Articolo 37, lettera a) e Articolo 38, lettera b)

Articolo 103 octies bis

Articolo 23

Articolo 103 octies bis, paragrafo 7

Articolo 217

Articolo 103 nonies, lettere da a) a e)

Articoli 37 e 38

Articolo 103 nonies, lettera f)

Articoli 24 e 25

Articolo 103 decies

Articolo 39

Articolo 103 undecies

Articolo 40

Articolo 103 duodecies

Articolo 41

Articolo 103 terdecies

Articolo 42

Articolo 103 quaterdecies

Articolo 43

Articolo 103 quindecies

Articolo 44

Articolo 103 quindecies, paragrafo 4

Articolo 212

Articolo 103 sexdecies

Articolo 103 septdecies

Articolo 45

Articolo 103 octodecies

Articolo 46

Articolo 103 novodecies

Articolo 47

Articolo 103 vicies

Articolo 48

Articolo 103 unvicies

Articolo 49

Articolo 103 duovicies, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 50

Articolo 103 duovicies, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 51

Articolo 103 duovicies, paragrafi da 2 a paragrafo 5

Articolo 52

Articolo 103 tervicies

Articolo 50

Articolo 103 quatervicies

Articolo 103quinvicies

Articolo 103sexvicies

Articolo 103 septvicies

Articolo 103 septvicies bis

Articoli 53 e 54

Articolo 104

Articolo 105, paragrafo 1

Articolo 55, paragrafo 1

Articolo 105, paragrafo 2

Articolo 215

Articolo 106

Articolo 55, paragrafo 4

Articolo 107

Articolo 55, paragrafo 3

Articolo 108, paragrafo 1

Articolo 55, paragrafo 2

Articolo 108, paragrafo 2

Articolo 109, prima frase

Articolo 55, paragrafo 1, ultima frase

Articolo 110

Articolos 56 and 57

Articolo 111

Articolo 112

Articolo 113, paragrafo 1

Articolo 75, paragrafi 1 e 2

Articolo 113, paragrafo 2

Articolo 75, paragrafo 5

Articolo 113, paragrafo 3, primo comma

Articolo 74

Articolo 113, paragrafo 3secondo comma

Articolo 89

Articolo 113 bis, paragrafi da 1 a 3

Articolo 76

Articolo 113a, paragrafo 4

 (1)

Articolo 113 ter

Articolo 75, paragrafo 3

Articolo 113 quater

Articolo 167

Articolo 113 quinquies, paragrafo 1, primo comma

Articolo 78, paragrafi 1 e 2

Articolo 113 quinquies, paragrafo 1, secondo comma

Allegato VII, Parte II, paragrafo 1

Articolo 113 quinquies, paragrafo 2

Articolo 78, paragrafo 3

Articolo 113 quinquies, paragrafo 3

Articolo 82

Articolo 114

Articolo 78, paragrafo 1 (1)

Articolo 115

Articolo 78, paragrafo 1, articolo 75, paragrafo 1, lettera h)

Articolo 116

Articolo 78, paragrafo 1, articolo 75, paragrafo 1, lettere f) e g)

Articolo 117

Articolo 77

Articolo 118

Articolo 78, paragrafo 1

Articolo 118 bis

Articolo 92

Articolo 118 ter

Articolo 93

Articolo 118 quater

Articolo 94

Articolo 118 quinquies, paragrafo 1

Articolo 94, paragrafo 3

Articolo 118 quinquies, paragrafo 2 e paragrafo 3

[Articolo 109, paragrafo 3]

Articolo 118 sexies

Articolo 95

Articolo 118 septies

Articolo 96

Articolo 118 octies

Articolo 97

Articolo 118 nonies

Articolo 98

Articolo 118 decies

Articolo 99

Articolo 118 undecies

Articolo 100

Articolo 118 duodecies

Articolo 101

Articolo 118 terdecies

Articolo 102

Articolo 118 quaterdecies

Articolo 103

Articolo 118 quindecies

Articolo 104

Articolo 118 sexdecies

Articolo 118 septdecies

Articolo 118 octodecies

Articolo 105

Articolo 118 novodecies

Articolo 106

Articolo 118 vicies

Articolo 107

Articolo 118 unvicies

Articolo 108

Articolo 118 duovicies

Articolo 112

Articolo 118 tervicies

Articolo 113

Articolo 118 quatervicies

Articolo 117

Articolo 118 quinvicies

Articolo 118

Articolo 118 sexvicies

Articolo 119

Articolo 118 septvicies

Articolo 120

Articolo 118 septvicies bis

Articolo 121

Articolo 118 septvicies ter

Articolo 119

Articolo 120

Articolo 120 bis

Articolo 81

Articolo 120 ter

Articolo 120 quater

Articolo 80

Articolo 120 quinquies, primo comma

Articolo 83, paragrafo 2

Articolo 120 quinquies, secondo comma

[Articolo 223]

Articolo 120 sexies, paragrafo 1

Articolo 75, paragrafo 3 e paragrafo 4

Articolo 120 sexies, paragrafo 2

Articolo 83, paragrafo 3 e paragrafo 4

Articolo 120 septies

Articolo 80, paragrafo 3

Articolo 120 octies

Articolo 80, paragrafo 5 e Articolo 91 lettera c)

Articolo 121, lettera a), punto i)

Articolo 75, paragrafo 2

Articolo 121, lettera a), punto ii)

Articolo 75, paragrafo 3

Articolo 121, lettera a), punto iii)

Articolo 89

Articolo 121, lettera a), punto iv)

Articolo 75, paragrafo 2 e Articolo 91, lettera b)

Articolo 121, lettera b)

Articolo 91 lettera a)

Articolo 121 lettera c), punto i)

Articolo 91, lettera a)

Articolo 121 lettera c), punto ii) e punto iii)

Articolo 91, lettera d)

Articolo 121 lettera c), punto iv)

[Articolo 223]

Articolo 121, lettera d), punto i)

Articolo 78, paragrafo 1

Articolo 121 lettera d), punti da ii) a v) e vii)

Articolo 75, paragrafo 2 e paragrafo 3

Articolo 121, lettera d), punto vi)

Articolo 89

Articolo 121, lettera e), punto i)

Articolo 78, paragrafo 1

Articolo 121, lettera e), punti da ii) a v), e punto vii)

Articolo 75, paragrafo 3

Articolo 121, lettera e), punto vi)

Articolo 75, paragrafo 2

Articolo 121, lettera f), punto i)

Articolo 78, paragrafo 1

Articolo 121, lettera f), punti ii), iii) e v)

Articolo 75, paragrafo 3

Articolo 121, lettera f), punti iv) e vii)

Articolo 91, lettera g)

Articolo 121, lettera f), punto vi)

[Articolo 223]

Articolo 121, lettera g)

Articolo 75, paragrafo 3

Articolo 121, lettera h)

Articolo 91, lettera d)

Articolo 121, lettera i)

Articolo 121, lettera j), punto i)

Articolo 75, paragrafo 3

Articolo 121, lettera j), punto ii)

Articolo 91, lettera d)

Articolo 121, lettera k)

Articolo 122

Articolo 121, lettera l)

Articoli 114, 115 e 116

Articolo 121, lettera m)

Articolo 122

Articolo 121, secondo comma

Articolo 78, paragrafo 3

Articolo 121, terzo comma

Articolo 75, paragrafo 3 e paragrafo 4

Articolo 121, quarto comma, lettere da a) a f)

Articolo 75, paragrafo 3

Articolo 121, quarto comma, lettera g)

Articolo 75, paragrafo 3, lettera m)

Articolo 121,quarto comma, lettera h)

Articolo 80, paragrafo 4

Articolo 122

Articolo 152

Articolo 123

Articolo 157

Articolo 124

Articolo 125

Articolo 125 bis

Articolo 153

Articolo 125 ter

Articolo 154

Articolo 125 quater

Articolo 156

Articolo 125 quinquies

Articolo 155

Articolo 125 sexies

Articolo 125 septies

Articolo 164

Articolo 125 octies

Articolo 164, paragrafo 6

Articolo 125 nonies

Articolo 175, lettera d)

Articolo 125 decies

Articolo 165

Articolo 125 undecies

Articolo 164

Articolo 125 duodecies

Articolo 158

Articolo 125 terdecies

Articolo 164

Articolo 125 quaterdecies

Articolo 164, paragrafo 6 [e Articolo 175, lettera d)]

Articolo 125 quindecies

Articolo 165

Articolo 125 sexdecies

Articoli 154 e 158

Articolo 126

Articolo 165

Articolo 126 bis

Articolo 154, paragrafo 3

Articolo 126 ter

Articolo 157, paragrafo 3

Articolo 126 quater

Articolo 149

Articolo 126 quinquies

Articolo 150

Articolo 126 sexies

Articolo 173, paragrafo 2 e Articolo 174, paragrafo 2

Articolo 127

Articolo 173

Articolo 128

Articolo 129

Articolo 130

Articolo 176, paragrafo 1

Articolo 131

Articolo 176, paragrafo 2

Articolo 132

Articolo 176, paragrafo 3

Articolo 133

[Articolo 177, paragrafo 2, lettera e)]

Articolo 133 bis, paragrafo 1

Articolo 181

Articolo 133 bis, paragrafo 2

Articolo 191

Articolo 134

Articoli 177 e 178

Articolo 135

Articolo 136

[Articolo 180]

Articolo 137

[Articolo 180]

Articolo 138

[Articolo 180]

Articolo 139

[Articolo 180]

Articolo 140

[Articolo 180]

Articolo 140 bis

Articolo 181

Articolo 141

Articolo 182

Articolo 142

Articolo 193

Articolo 143

Articolo 180

Articolo 144

Articolo 184

Articolo 145

Articolo 187, lettera a)

Articolo 146, paragrafo 1

Articolo 146, paragrafo 2

Articolo 185

Articolo 147

Articolo 148

Articolo 187

Articolo 149

[Articolo 180]

Articolo 150

[Articolo 180]

Articolo 151

[Articolo 180]

Articolo 152

[Articolo 180]

Articolo 153

Articolo 192

Articolo 154

Articolo 155

Articolo 156

Articolo 192, paragrafo 5

Articolo 157

Articolo 189

Articolo 158

Articolo 190

Articolo 158 bis

Articolo 90

Articolo 159

Articolo 194

Articolo 160

Articolo 195

Articolo 161

Articoli 176, 177, 178 e 179

Articolo 162

Articolo 196

Articolo 163

Articolo 197

Articolo 164, paragrafo 1

Articolo 198, paragrafo 1

Articolo 164, paragrafi da 2 a 4

Articolo 198, paragrafo 2 (1)

Articolo 165

 (1)

Articolo 166

 (1)

Articolo 167

Articolo 199

Articolo 168

Articolo 200

Articolo 169

Articolo 201

Articolo 170

Articoli 202 e 203

Articolo 171

Articolo 184

Articolo 172

[Articolo 186, paragrafo 2]

Articolo 173

Articolo 174

Articolo 205

Articolo 175

Articolo 206

Articolo 176

Articolo 209

Articolo 176 bis

Articolo 210

Articolo 177

Articolo 210

Articolo 177 bis

Articolo 210

Articolo 178

Articolo 164

Articolo 179

Articolo 210, paragrafo 7

Articolo 180

Articolo 211

Articolo 181

Articolo 211

Articolo 182, paragrafo 1

Articolo 213

Articolo 182, paragrafo 2

Articolo 182, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 214

Articolo 182, paragrafo 3, primo, secondo e quarto comma

Articolo 182, paragrafi da 4 a 7

Articolo 182 bis

Articolo 216

Articolo 183

Articolo 184, paragrafo 1

Articolo 184, paragrafo 2

Articolo 225, lettera a)

Articolo 184, paragrafi da 3 a 8

Articolo 184, paragrafo 9

Articolo 225, lettera b)

Articolo 185

Articolo 185 bis

Articolo 145

Articolo 185 ter

Articolo 223

Articolo 185 quater

Articolo 147

Articolo 185 quinquies

Articolo 146

Articolo 185 sexies

Articolo 151

Articolo 185 septies

Articolo 148

Articolo 186

Articolo 219

Articolo 187

Articolo 219

Articolo 188

Articolo 219

Articolo 188 bis, paragrafo 1 e, paragrafo 2

 (1)

Articolo 188 bis, paragrafo 3 e paragrafo 4

Articolo 188 bis, paragrafi da 5 a 7

[Articolo 223]

Articolo 189

[Articolo 223]

Articolo 190

Articolo 190 bis

Articolo 191

Articolo 221

Articolo 192

Articolo 223

Articolo 193

Articolo 194

Articoli 62 e 64

Articolo 194 bis

Articolo 61

Articolo 195

Articolo 229

Articolo 196

Articolo 196 bis

Articolo 227

Articolo 196b

Articolo 229

Articolo 197

Articolo 198

Articolo 199

Articolo 200

Articolo 201

230, paragrafo 1 e paragrafo 3

Articolo 202

230, paragrafo 2

Articolo 203

Articolo 203 bis

Articolo 231

Articolo 203 ter

Articolo 231

Articolo 204

Articolo 232

Allegato I

Allegato I (Parti da I a XX, XXIV/1)

Allegato II

Allegato I (Parti da XXI a XXIII)

Allegato III

Allegato II

Allegato IV

Allegato III

Allegato V

Allegato IV

Allegato VI

Allegato XII

Allegato VII

Allegato VII bis

Allegato VII ter

Allegato VII quater

Allegato VIII

Allegato XIII

Allegato IX

 (1)

Allegato X

 (1)

Allegato X bis

Allegato X ter

Allegato VI

Allegato X quater

Allegato X quinquies

Allegato X sexies

Allegato XI

Allegato XI bis

Allegato VII, Parte I

Allegato XI ter

Allegato VII, Parte II

Allegato XII

Allegato VII, Parte III

Allegato XIII

Allegato VII, Parte IV

Allegato XIV.A

Allegato VII, Parte VI

Allegato XIV.B

Allegato VII, Parte V

Allegato XIV.C

Articolo 75, paragrafi 2 e 3 (1)

Allegato XV

Allegato VII, Parte VII

Allegato XV bis

Allegato VIII, Parte I

Allegato XV ter

Allegato VIII, Parte II

Allegato XVI

Allegato VII, Parte VIII

Allegato XVI bis

[Articolo 173, paragrafo 1, lettera i)]

Allegato XVII

[Articolo 180]

Allegato XVIII

[Articolo 180]

Allegato XIX

Allegato XX

Allegato XXI

Allegato XXII

Allegato XIV


(1)  Cfr anche regolamento del Consiglio da adottare in conformità all'articolo 43, paragrafo3 TFUE.

(2)  Tuttavia, cfr. articolo 230.


20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/855


REGOLAMENTO (UE) N. 1309/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 marzo 2010 il Consiglio europeo ha approvato la proposta della Commissione di lanciare una nuova strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (la "strategia Europa 2020"). Una delle tre priorità della strategia Europa 2020 riguarda la crescita inclusiva, da ottenere conferendo autonomia ai cittadini grazie a un elevato tasso di occupazione, investendo nelle competenze, lottando contro la povertà, modernizzando i mercati del lavoro e i sistemi di formazione e di protezione sociale, così da aiutare i cittadini stessi a prevedere e a gestire i cambiamenti, rafforzando altresì l'inclusione e la coesione a livello sociale. Il superamento degli effetti negativi della globalizzazione richiede inoltre la creazione di posti di lavoro nell'intera Unione e una risoluta strategia di sostegno alla crescita.

(2)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato creato dal regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) per la durata del quadro finanziario pluriennale dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. Il FEG consente all'Unione di testimoniare la sua solidarietà nei confronti dei lavoratori collocati in esubero in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione nonché alla crisi economica e finanziaria globale e può altresì fornire un sostegno a beneficiari di mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in circostanze eccezionali, in particolare per quanto concerne le domande collettive che coinvolgono piccole e medie imprese (PMI), anche se il numero di esuberi è inferiore alla normale soglia di mobilitazione del FEG.

(3)

Nella comunicazione del 29 giugno 2011, dal titolo "Un bilancio per la strategia Europa 2020", la Commissione riconosce il ruolo del FEG in quanto fondo flessibile che consente di sostenere i lavoratori che perdono il lavoro aiutandoli a trovare un'altra occupazione il più rapidamente possibile. È opportuno che l'Unione, per la durata del quadro finanziario pluriennale dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, continui a fornire un sostegno specifico, una tantum, volto ad agevolare il reinserimento professionale dei lavoratori in esubero in aree, settori, territori o mercati del lavoro sconvolti da un grave deterioramento della situazione economica. Considerata la sua finalità, che è quella di offrire un sostegno in situazioni di urgenza e in circostanze impreviste, il FEG dovrebbe rimanere al di fuori del quadro finanziario pluriennale.

(4)

L'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1927/2006 è stato ampliato nel 2009 dal regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) nel quadro del Piano europeo di ripresa economica, al fine di includere i lavoratori collocati in esubero come risultato diretto della crisi finanziaria ed economica globale. Per consentire al FEG di intervenire in situazioni di crisi in corso o future, è opportuno che il suo ambito di applicazione comprenda gli esuberi dovuti a un grave deterioramento della situazione economica derivante dal persistere della crisi finanziaria ed economica globale oggetto del regolamento (CE) n. 546/2009 o da una nuova crisi economica e finanziaria globale.

(5)

L'Osservatorio europeo del cambiamento, che ha sede presso la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofund) di Dublino, assiste la Commissione e gli Stati membri con analisi qualitative e quantitative che aiutino nella valutazione delle tendenze a livello di globalizzazione e utilizzo del FEG.

(6)

Al fine di preservare la dimensione europea del FEG, le domande di sostegno dovrebbero essere presentate quando il numero di esuberi raggiunge una soglia minima. Tuttavia, nel caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte, come i piccoli Stati membri o le regioni periferiche, oppure in circostanze eccezionali, possono essere presentate domande per un numero inferiore di esuberi.

(7)

I lavoratori collocati in esubero e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata dovrebbero avere pari accesso al FEG, indipendentemente dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. Di conseguenza, è opportuno considerare i lavoratori collocati in esubero nonché i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata come beneficiari del FEG ai fini del presente regolamento.

(8)

Il FEG dovrebbe fornire assistenza temporanea ai giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET) che risiedono in regioni ammissibili ai sensi dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile in quanto tali regioni sono interessate in maniera sproporzionata da maggiori esuberi.

(9)

I contributi finanziari a valere sul FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive a favore del mercato del lavoro volte a reintegrare rapidamente i beneficiari in un'attività lavorativa sostenibile, anche esterna al settore di attività iniziale. L'inclusione di indennità pecuniarie in un pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe pertanto essere limitato. Le imprese potrebbero essere incoraggiate a erogare cofinanziamenti per le misure sostenute dal FEG.

(10)

In sede di configurazione del pacchetto coordinato di misure attive del mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri favoriscano le misure in grado di contribuire in modo significativo all'occupabilità dei beneficiari. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere il reintegro in attività lavorative sostenibili per il maggior numero possibile di beneficiari coinvolti nelle misure in questione quanto prima e comunque entro il periodo di sei mesi previsto per la trasmissione della relazione finale sull'attuazione del contributo finanziario.

(11)

In sede di configurazione del pacchetto coordinato di misure attive per il mercato del lavoro gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione ai beneficiari svantaggiati, ad esempio i disoccupati giovani e anziani, nonché le persone a rischio di povertà, in quanto gruppi che registrano particolari problemi di reinserimento nel mercato del lavoro a causa della crisi finanziaria ed economica globale e della globalizzazione.

(12)

Nell'ambito dell'attuazione del FEG occorre rispettare e promuovere i principi di parità di genere e non discriminazione in quanto valori fondamentali dell'Unione altresì sanciti nella strategia Europa 2020.

(13)

Al fine di sostenere in modo efficace e rapido i beneficiari, gli Stati membri dovrebbero impegnarsi al massimo per presentare domande complete per un contributo finanziario a valere sul FEG. La fornitura di informazioni ulteriori dovrebbe essere limitata nel tempo.

(14)

Nell'interesse dei beneficiari e degli organismi responsabili dell'attuazione delle misure lo Stato membro richiedente dovrebbe tenere informati tutti gli attori interessati dalla procedura di domanda in merito ai relativi sviluppi.

(15)

Conformemente al principio di sana gestione finanziaria, i contributi finanziari a valere sul FEG non dovrebbero sostituire ma dovrebbero, ove possibile, integrare le misure di sostegno disponibili per i beneficiari nell'ambito dei fondi dell'Unione o di altre politiche o programmi unionali.

(16)

È opportuno inserire disposizioni particolari concernenti le attività di informazione e di comunicazione relative ai casi di intervento del FEG e ai risultati ottenuti.

(17)

Al fine di esprimere la solidarietà dell'Unione verso i lavoratori collocati in esubero e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata è opportuno che il tasso di cofinanziamento sia fissato al 60 % del costo del pacchetto e della relativa attuazione.

(18)

Per facilitare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno che le spese siano ammissibili a decorrere dalla data in cui uno Stato membro inizia a fornire servizi personalizzati o dalla data in cui uno Stato membro sostiene spese amministrative per l'attuazione del FEG.

(19)

Per rispondere alle esigenze che si manifestano soprattutto nel corso dei primi mesi di ogni anno, quando la possibilità di procedere a trasferimenti da altre linee di bilancio è particolarmente difficile, occorre rendere disponibile, nell'ambito della procedura di bilancio annuale, un importo adeguato di stanziamenti di pagamento per la linea di bilancio relativa al FEG.

(20)

L'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 2 dicembre 2013, sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (5) (l'"accordo interistituzionale"), determina il quadro di bilancio del FEG.

(21)

Nell'interesse dei beneficiari, l'assistenza dovrebbe essere messa a disposizione nel modo più rapido ed efficiente possibile. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione che partecipano ai processi decisionali del FEG dovrebbero impegnarsi al massimo per ridurre i tempi di trattamento e semplificare le procedure onde garantire l'agevole e rapida adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG.

(22)

In caso di chiusura di un'impresa, i lavoratori collocati in esubero dalla stessa possono essere aiutati a rilevarne le attività, in tutto o in parte, e lo Stato membro in cui l'impresa è situata può anticipare i fondi che si rendano necessari con urgenza a tale scopo.

(23)

Al fine di consentire al Parlamento europeo di esercitare il proprio controllo politico e alla Commissione di effettuare un monitoraggio continuo dei risultati ottenuti grazie all'assistenza del FEG, gli Stati membri dovrebbero presentare una relazione finale sull'attuazione del FEG.

(24)

Gli Stati membri dovrebbero rimanere responsabili dell'attuazione del contributo finanziario nonché della gestione e del controllo delle azioni sostenute da finanziamenti dell'Unione, conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento finanziario") (6). È opportuno che gli Stati membri giustifichino l'uso fatto del contributo finanziario ricevuto a valere sul FEG. Vista la brevità del periodo di attuazione degli interventi del FEG, è opportuno che la particolare natura degli interventi del FEG trovi riscontro negli obblighi in materia di rendicontazione. È pertanto necessario derogare al regolamento finanziario relativamente agli obblighi in materia di rendicontazione.

(25)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivi

Il presente regolamento istituisce il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per la durata del quadro finanziario pluriennale dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Lo scopo del FEG è di contribuire a una crescita economica intelligente, inclusiva e sostenibile, nonché di promuovere un'occupazione sostenibile nell'Unione consentendo a quest'ultima di dimostrare solidarietà e sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi finanziaria ed economica globale oggetto del regolamento (CE) n. 546/2009 oppure a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale.

Le azioni che beneficiano dei contributi finanziari a valere sul FEG hanno lo scopo di garantire che il maggior numero possibile dei beneficiari che partecipano a tali azioni trovino quanto prima e comunque entro il periodo di sei mesi previsto per la trasmissione della relazione finale di cui all'articolo 18, paragrafo 2, un'occupazione sostenibile.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle domande presentate dagli Stati membri per contributi finanziari a valere sul FEG a favore di azioni indirizzate a:

a)

dei lavoratori collocati in esubero e dei lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, dimostrate in particolare da un sostanziale aumento delle importazioni nell'Unione, da un cambiamento radicale del commercio di beni e servizi nell'Unione, da un rapido declino della quota di mercato dell'Unione in un determinato settore o da una delocalizzazione di attività verso paesi terzi, a condizione che tali esuberi abbiano un impatto negativo di rilievo sull'economia locale, regionale o nazionale;

b)

dei lavoratori collocati in esubero e dei lavoratori autonomi la cui attività sia cessata a causa del persistere della crisi finanziaria ed economica globale affrontata nel regolamento (CE) n. 546/2009 oppure a causa di una nuova crisi finanziaria ed economica globale.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, per beneficiario si intende:

a)

un lavoratore il cui contratto di lavoro si sia concluso anticipatamente per collocamento in esubero oppure giunto a scadenza nel corso del periodo di riferimento di cui all'articolo 4 e non rinnovato;

b)

un lavoratore autonomo che abbia impiegato un massimo di dieci lavoratori che erano stati collocati in esubero nell'ambito di applicazione del presente regolamento e la cui attività sia cessata, a condizione che quest'ultima dipendesse in maniera dimostrabile dall'impresa di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), oppure che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), il lavoratore autonomo operasse nel settore economico in questione.

Articolo 4

Criteri di intervento

1.   Si concede un contributo finanziario a valere sul FEG quando sussistono le condizioni stabilite all'articolo 2 e hanno come conseguenza:

a)

il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori o la cessazione dell'attività di lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori collocati in esubero e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata alle imprese dei fornitori o dei produttori a valle dell'impresa in questione;

b)

il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori o la cessazione dell'attività di lavoratori autonomi, nell'arco di un periodo di riferimento di nove mesi, in particolare in PMI, tutte operanti nello stesso settore economico definito a livello delle divisioni della NACE revisione 2, in una regione o due regioni contigue di livello NUTS 2, oppure in più di due regioni contigue di livello NUTS 2, a condizione che il numero complessivo di lavoratori o di lavoratori autonomi in due regioni combinate sia superiore a 500.

2.   Nei di mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in circostanze eccezionali debitamente giustificate dallo Stato membro che ha presentato la domanda, in particolare per quanto concerne le domande collettive che coinvolgono le PMI, una domanda di contributo finanziario a titolo del presente articolo può essere considerata ricevibile anche se i criteri fissati al paragrafo 1, lettere a) o b), non sono completamente soddisfatti, laddove gli esuberi abbiano un grave impatto sull'occupazione e sull'economia locale, regionale o nazionale. Lo Stato membro richiedente precisa quale dei criteri d'intervento stabiliti al paragrafo 1, lettere a) e b), non è interamente soddisfatto. L'importo cumulato dei contributi in circostanze eccezionali non può eccedere il 15 % dell'importo annuo massimo del FEG.

Articolo 5

Calcolo degli esuberi e delle cessazioni di attività

1.   Lo Stato membro richiedente precisa il metodo utilizzato per calcolare, ai fini dell'articolo 4, il numero di lavoratori e di lavoratori autonomi di cui all'articolo 3.

2.   Lo Stato membro richiedente è tenuto a calcolare il numero di cui al paragrafo 1 a decorrere da una delle seguenti date:

a)

dalla data in cui il datore di lavoro, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE del Consiglio (7), notifica il piano di collocamento in esubero collettivo all'autorità pubblica competente per iscritto; in tal caso, lo Stato membro che ha presentato la domanda fornisce ulteriori informazioni alla Commissione sul numero reale di lavoratori collocati in esubero conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento prima del completamento della valutazione da parte della Commissione;

b)

dalla data in cui il datore di lavoro notifica il preavviso di licenziamento o di risoluzione del contratto di lavoro al singolo lavoratore;

c)

dalla data della risoluzione di fatto del contratto di lavoro o della sua scadenza;

d)

dalla fine dell'incarico presso l'impresa utilizzatrice; oppure

e)

per i lavoratori autonomi, dalla data di cessazione delle attività determinata conformemente alle disposizioni legislative o amministrative nazionali.

Articolo 6

Beneficiari ammissibili

1.   Lo Stato membro richiedente può offrire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG ai beneficiari ammissibili, che possono comprendere:

a)

i lavoratori collocati in esubero e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata, calcolati conformemente all'articolo 5, durante il periodo di riferimento previsto all'articolo 4;

b)

i lavoratori collocati in esubero e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata, calcolati conformemente all'articolo 5, prima o dopo il periodo di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), o

c)

i lavoratori collocati in esubero e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata, se una domanda presentata a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, non risponde ai criteri stabiliti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a).

I lavoratori e i lavoratori autonomi di cui al primo comma, lettere b) e c), sono considerati ammissibili, a condizione che siano collocati in esubero o che la loro attività sia cessata dopo la notifica generale del progetto di licenziamento e a condizione che possa essere stabilito un chiaro nesso causale con l'evento da cui hanno avuto origine gli esuberi durante il periodo di riferimento.

2.   In deroga all'articolo 2, gli Stati membri richiedenti possono, fino al 31 dicembre 2017, fornire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG per un determinato numero di NEET di età inferiore ai 25 anni o, qualora gli Stati membri lo decidano, di età inferiore ai 30 anni, alla data di presentazione della domanda, uguale al numero dei beneficiari interessati, dando la priorità ai collocati in esubero o la cui attività sia cessata, a condizione che almeno una parte degli esuberi ai sensi dell'articolo 3 sia ubicata in regioni di livello NUTS 2 ammissibili nell'ambito dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile. Il sostegno può essere fornito ai NEET di età inferiore ai 25 anni o, qualora gli Stati membri lo decidano, di età inferiore ai 30 anni, nelle regioni di livello NUTS 2 ammissibili nell'ambito dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.

Articolo 7

Azioni ammissibili

1.   Può essere concesso un contributo finanziario a valere sul FEG per misure attive del mercato del lavoro che si iscrivono in un pacchetto coordinato di servizi personalizzati volti a facilitare la reintegrazione nel mercato del lavoro dipendente o autonomo dei beneficiari interessati, in particolare i disoccupati svantaggiati, giovani e meno giovani. Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati può comprendere in particolare:

a)

la formazione e la riqualificazione su misura anche per quanto riguarda le competenze nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la certificazione dell'esperienza acquisita, l'assistenza nella ricerca di un lavoro, l'orientamento professionale, i servizi di consulenza, il tutoraggio, l'assistenza al ricollocamento, la promozione dell'imprenditorialità, l'aiuto alle attività professionali autonome, alla creazione e al rilevamento di imprese da parte dei dipendenti nonché le attività di cooperazione;

b)

misure speciali di durata limitata, quali le indennità per la ricerca di un lavoro, gli incentivi all'assunzione destinati ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le indennità di soggiorno o di formazione (comprese le indennità di assistenza);

c)

misure volte a incentivare in particolare i disoccupati svantaggiati, giovani e meno giovani, a rimanere o ritornare nel mercato del lavoro.

I costi delle misure di cui alla lettera b) non possono superare il 35 % dei costi totali per il pacchetto coordinato dei servizi personalizzati elencati nel presente paragrafo.

Il costo degli investimenti per le attività indipendenti e la creazione nonché il rilevamento di imprese da parte dei dipendenti non può superare i 15 000 EUR.

La progettazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tenere conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste. Il pacchetto coordinato dovrebbe essere compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile nonché efficiente sotto il profilo delle risorse.

2.   Le seguenti misure non sono ammissibili a un contributo finanziario a valere sul FEG:

a)

le misure speciali di durata limitata di cui al paragrafo 1, lettera b), che non sono condizionali alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di ricerca di lavoro e di formazione;

b)

le misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi.

Le azioni sostenute dal FEG non sostituiscono le misure passive di protezione sociale.

3.   Il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è elaborato in consultazione con i beneficiari interessati, i loro rappresentanti o le parti sociali.

4.   Su iniziativa dello Stato membro che ha presentato la domanda, può essere concesso un contributo finanziario a valere sul FEG per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, nonché di controllo e di rendicontazione.

Articolo 8

Domande

1.   Lo Stato membro richiedente presenta una domanda alla Commissione entro dodici settimane dalla data in cui sono soddisfatti i criteri stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1 o 2.

2.   Entro due settimane dalla data di presentazione della domanda o, se del caso, dalla data in cui la Commissione dispone della traduzione della stessa, se posteriore, la Commissione notifica la ricezione della domanda e comunica allo Stato membro eventuali ulteriori informazioni ancora necessarie per la relativa valutazione.

3.   In caso di richiesta di ulteriori informazioni da parte della Commissione, lo Stato membro risponde entro sei settimane dalla data della richiesta. Su richiesta debitamente motivata dello Stato membro interessato, la Commissione proroga detto termine di due settimane.

4.   Sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro la Commissione conclude la valutazione della conformità della domanda alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario entro dodici settimane a decorrere dal ricevimento della domanda completa o, se del caso, della traduzione della stessa. In via eccezionale, in caso di impossibilità per la Commissione di rispettare detto termine, essa ne fornisce una spiegazione per iscritto indicando le motivazioni del ritardo.

5.   Una domanda completa contiene le seguenti informazioni:

a)

un'analisi motivata del collegamento tra gli esuberi o la cessazione dell'attività e le trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale o il grave deterioramento della situazione economica locale, regionale e nazionale in seguito alla globalizzazione o al persistere della crisi finanziaria ed economica globale oppure a una nuova crisi finanziaria ed economica globale. Detta analisi è basata su statistiche e altre informazioni del livello più appropriato per dimostrare il rispetto dei criteri d'intervento stabiliti all'articolo 4;

b)

la conferma che l'impresa che ha proceduto al licenziamento, qualora le sue attività siano proseguite anche in seguito a tale provvedimento, abbia adempiuto agli obblighi di legge in materia di esuberi accordando ai propri lavoratori tutte le prestazioni previste;

c)

una valutazione del numero di esuberi conformemente all'articolo 5 e una spiegazione degli eventi all'origine degli esuberi stessi;

d)

l'identificazione, se del caso, delle imprese, dei fornitori o dei produttori a valle e dei settori che licenziano, nonché delle categorie di beneficiari interessate, ripartite per sesso e fascia di età;

e)

gli effetti previsti degli esuberi sull'economia e sull'occupazione a livello locale, regionale o nazionale;

f)

una descrizione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati e delle relative spese, comprese in particolare le eventuali misure a sostegno delle iniziative per l'occupazione dei beneficiari svantaggiati, giovani e meno giovani;

g)

una spiegazione in merito alla complementarità del pacchetto di misure rispetto alle azioni finanziate da altri fondi nazionali o dell'Unione, nonché informazioni sulle iniziative che rivestono un carattere obbligatorio per le imprese interessate in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi;

h)

una stima dei costi per ciascuna delle componenti del pacchetto coordinato di servizi personalizzati a sostegno dei beneficiari interessati e di qualunque attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione;

i)

le date di avvio, effettive o previste, dei servizi personalizzati rivolti ai beneficiari interessati e delle attività per l'attuazione del FEG, quali definite all'articolo 7, paragrafi 1 e 4 rispettivamente;

j)

le procedure seguite per la consultazione dei beneficiari interessati, dei loro rappresentanti o delle parti sociali nonché delle autorità locali e regionali o eventualmente di altre organizzazioni interessate;

k)

una dichiarazione di conformità dell'assistenza FEG richiesta alle norme procedurali e sostanziali dell'Unione in materia di aiuti di Stato, nonché una dichiarazione che spieghi i motivi per cui i servizi personalizzati non si sostituiscono alle misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi;

l)

le fonti nazionali di prefinanziamento o cofinanziamento e, se del caso, altri tipi di cofinanziamento.

Articolo 9

Complementarità, conformità e coordinamento

1.   I contributi finanziari a valere sul FEG non sostituiscono le azioni che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi.

2.   L'assistenza a favore dei beneficiari interessati integra le azioni realizzate dagli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale, comprese quelle cofinanziate da fondi dell'Unione.

3.   Il contributo finanziario a valere sul FEG è limitato al minimo necessario per garantire solidarietà e sostegno temporaneo, una tantum, ai beneficiari interessati. Le azioni sostenute dal FEG sono conformi al diritto dell'Unione e nazionale, anche per quanto concerne le norme in materia di aiuti di Stato.

4.   Conformemente alle loro rispettive responsabilità, la Commissione e lo Stato membro che ha presentato la domanda garantiscono il coordinamento dell'assistenza fornita dei fondi dell'Unione.

5.   Lo Stato membro che ha presentato la domanda garantisce che le azioni specifiche che ricevono un contributo finanziario a valere sul FEG non ricevano assistenza anche da altri strumenti finanziari dell'Unione.

Articolo 10

Uguaglianza tra uomini e donne e non-discriminazione

La Commissione e gli Stati membri garantiscono che tanto l'uguaglianza tra uomini e donne quanto l'integrazione della prospettiva di genere rappresentino un elemento costitutivo delle varie tappe di attuazione del contributo finanziario a valere sul FEG, promosso in ognuna di esse. La Commissione e gli Stati membri adottano tutte le opportune misure per prevenire qualunque discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni, una disabilità, l'età o l'orientamento sessuale nelle varie tappe dell'attuazione del contributo finanziario e nell'accesso al FEG.

Articolo 11

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1.   Su iniziativa della Commissione, un massimo dello 0,5 % dell'importo annuo massimo del FEG può essere utilizzato per finanziare attività di preparazione, di monitoraggio, di raccolta dati e di creazione di una base di conoscenze pertinenti per l'attuazione del FEG, che può altresì essere utilizzato per finanziare il sostegno amministrativo e tecnico, così come attività di informazione e comunicazione, nonché l'audit, il controllo e la valutazione necessari all'applicazione del presente regolamento.

2.   Entro i limiti del tetto fissato al paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio rendono disponibile, all'inizio di ogni anno e sulla base di una proposta della Commissione, un importo destinato all'assistenza tecnica.

3.   I compiti di cui al paragrafo 1 sono eseguiti conformemente al regolamento finanziario e alle modalità di esecuzione applicabili a tale modalità di esecuzione del bilancio.

4.   L'assistenza tecnica della Commissione comprende la fornitura di informazioni e di orientamenti agli Stati membri per l'utilizzo, il monitoraggio e la valutazione del FEG. La Commissione dovrebbe anche fornire informazioni nonché chiari orientamenti sul ricorso al FEG alle parti sociali europee e nazionali.

Articolo 12

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   Lo Stato membro richiedente fornisce informazioni e pubblicizza le azioni finanziate. Tali informazioni sono destinate ai beneficiari interessati, alle autorità locali e regionali, alle parti sociali, ai mezzi di comunicazione e al pubblico generale e valorizzano il ruolo dell'Unione e garantiscono la visibilità del contributo a valere sul FEG.

2.   La Commissione gestisce e aggiorna regolarmente un sito internet, accessibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, per fornire informazioni aggiornate sul FEG, orientamenti per la presentazione delle domande e informazioni sulle domande accettate e respinte nonché sul ruolo del Parlamento europeo e del Consiglio nell'ambito della procedura di bilancio.

3.   La Commissione realizza attività di informazione e comunicazione sui casi di intervento del FEG e sui risultati ottenuti sulla base della sua esperienza, allo scopo di migliorare l'efficacia del FEG e di assicurare che i cittadini e i lavoratori dell'Unione siano al corrente della sua esistenza. La Commissione riferisce ogni due anni in merito al ricorso al FEG per paese e per settore.

4.   Le risorse destinate alle azioni di comunicazione a titolo del presente regolamento contribuiscono a coprire anche la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui abbiano un rapporto con gli obiettivi generali del presente regolamento.

Articolo 13

Determinazione del contributo finanziario

1.   Sulla base della valutazione effettuata conformemente all'articolo 8 e tenuto conto in particolare del numero di beneficiari interessati, delle azioni proposte e dei costi previsti, la Commissione stima e propone il più rapidamente possibile l'importo del contributo finanziario a valere sul FEG che è eventualmente possibile concedere, nei limiti delle risorse disponibili. Tale importo non può superare il 60 % del totale dei costi previsti di cui all'articolo 8, paragrafo 5, lettera h).

2.   Se, sulla base della valutazione effettuata conformemente all'articolo 8, la Commissione giunge alla conclusione che sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario ai sensi del presente regolamento, essa avvia immediatamente la procedura di cui all'articolo 15.

3.   Se, sulla base della valutazione effettuata conformemente all'articolo 8, la Commissione giunge alla conclusione che non sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario ai sensi del presente regolamento, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha presentato la domanda.

Articolo 14

Spese ammissibili

1.   Sono ammissibili a un contributo finanziario a valere sul FEG le spese sostenute a decorrere dalle date fissate nella domanda ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, lettera i), in cui lo Stato membro interessato inizia, o dovrebbe iniziare, a fornire servizi personalizzati ai beneficiari interessati o a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del FEG, a norma dell'articolo 7, paragrafi 1 e 4, rispettivamente.

2.   Per quanto riguarda le sovvenzioni si applicano, a seconda dei casi, gli articoli 67 e 68 del regolamento (UE, Euratom) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e l'articolo 14 del regolamento (UE, Euratom) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), nonché gli eventuali atti delegati adottati dalla Commissione ai sensi di tali regolamenti.

Articolo 15

Procedura di bilancio

1.   Le modalità del FEG sono conformi al punto 13 dell'accordo interistituzionale.

2.   Gli stanziamenti concernenti il FEG sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione a titolo di accantonamento.

3.   La Commissione, da un lato, e il Parlamento europeo e il Consiglio, dall'altro, si adoperano per ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG.

4.   Se la Commissione ha concluso che sono soddisfatte le condizioni per fornire un contributo finanziario a valere sul FEG presenta una proposta di mobilitazione. La decisione di mobilitare il FEG è adottata congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro un mese dalla presentazione della proposta agli stessi. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei suoi componenti e dei tre quinti dei voti espressi.

Contemporaneamente alla presentazione della proposta di decisione di mobilitazione del FEG, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno verso le pertinenti linee di bilancio. In caso di disaccordo, è avviata una procedura di trilogo.

Gli storni relativi al FEG sono effettuati conformemente all'articolo 27 del regolamento finanziario.

5.   Contemporaneamente all'adozione di una proposta di decisione di mobilitazione del FEG, la Commissione adotta una decisione di concessione di un contributo finanziario, mediante un atto di esecuzione, che entra in vigore alla data di adozione della decisione di mobilitazione del FEG da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

6.   Una proposta di decisione di mobilitazione del FEG conforme al paragrafo 4 comprende quanto segue:

a)

la valutazione realizzata conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, accompagnata da una sintesi delle informazioni sulle quali si basa;

b)

gli elementi comprovanti il rispetto dei criteri stabiliti agli articoli 4 e 9; e

c)

i motivi che giustificano gli importi proposti.

Articolo 16

Pagamento e utilizzo del contributo finanziario

1.   In seguito all'entrata in vigore di una decisione di concessione di un contributo finanziario conformemente all'articolo 15, paragrafo 5, la Commissione versa, in linea di principio entro 15 giorni, il contributo finanziario allo Stato membro interessato in un'unico pagamento di prefinanziamento pari al 100 %. Il prefinanziamento è oggetto di liquidazione contabile al momento della chiusura del contributo finanziario conformemente all'articolo 18, paragrafo 2.

2.   Il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è attuato a norma della gestione concorrente, conformemente all'articolo 59 del regolamento finanziario.

3.   Le condizioni dettagliate di finanziamento a livello tecnico sono definite dalla Commissione nella decisione di concessione del contributo finanziario di cui all'articolo 15, paragrafo 5.

4.   Lo Stato membro realizza le azioni ammissibili di cui all'articolo 7 il prima possibile e comunque entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda presentata conformemente all'articolo 8, paragrafo 1.

Lo Stato membro può decidere di posticipare l'avvio delle azioni ammissibili per un massimo di tre mesi dalla data di presentazione della domanda. In caso di posticipo le azioni ammissibili sono attuate entro 24 mesi dalla data di avvio comunicata dallo Stato membro nella domanda.

Nel caso in cui i beneficiari accedano a corsi di istruzione o formazione di durata uguale o superiore a due anni, i costi di tali corsi possono rientrare nel cofinanziamento a valere sul FEG fino allo scadere del termine per la presentazione della relazione finale di cui all'articolo 18, paragrafo 1, a condizione che detti costi siano stati sostenuti prima di tale data.

5.   Al momento dell'esecuzione delle azioni comprese nel pacchetto di servizi personalizzati, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione una proposta di modifica di tali azioni aggiungendo altre azioni ammissibili di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e c), a condizione che tali modifiche siano debitamente giustificate e che il totale non superi il contributo finanziario di cui all'articolo 15, paragrafo 5. La Commissione valuta le modifiche proposte e, in caso di accordo, ne informa lo Stato membro.

6.   Le spese di cui all'articolo 7, paragrafo 4, sono ammissibili fino allo scadere del termine per la presentazione della relazione finale.

Articolo 17

Utilizzo dell'euro

Nelle domande, decisioni di concessione di un contributo finanziario e relazioni ai sensi del presente regolamento, e in qualunque altro documento afferente, tutti gli importi sono espressi in euro.

Articolo 18

Relazione finale e chiusura

1.   Entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 16, paragrafo 4, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una relazione finale sull'attuazione del contributo finanziario comprendente informazioni:

a)

sul tipo di azione e i principali risultati ottenuti;

b)

sui nomi degli organismi responsabili dell'esecuzione del pacchetto di misure nello Stato membro;

c)

sulle caratteristiche dei beneficiari interessati e sul loro status occupazionale;

d)

sull'eventualità che l'impresa, salvo che si tratti di microimpresa e PMI, abbia beneficiato di aiuti di Stato o di precedenti finanziamenti a valere sul Fondo di coesione o dei fondi strutturali dell'Unione nei cinque anni precedenti;

e)

una dichiarazione giustificativa delle spese indicante, ove possibile, la complementarità delle azioni con quelle finanziate dal Fondo sociale europeo (FSE).

Ove possibile, i dati relativi ai beneficiari sono ripartiti per sesso.

2.   Entro sei mesi dalla ricezione di tutte le informazioni richieste conformemente al paragrafo 1 da parte della Commissione, quest'ultima procede alla chiusura del contributo finanziario a valere sul FEG determinandone l'importo finale ed eventualmente il saldo dovuto dallo Stato membro interessato in applicazione dell'articolo 22.

Articolo 19

Relazione biennale

1.   Entro il 1o agosto 2015 e ogni due anni da tale data, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione quantitativa e qualitativa completa sulle attività realizzate a titolo del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1927/2006 nel corso dei due anni precedenti. Tale relazione verte principalmente sui risultati ottenuti dal FEG e contiene, in particolare, informazioni sulle domande presentate, le decisioni adottate, le azioni finanziate, compresi i i dati statistici relativi al reinserimento professionale dei beneficiari assistiti per Stato membro e la complementarità di tali azioni con le azioni finanziate da altri fondi dell'Unione, in particolare il FSE e informazioni sulla chiusura dei contributi finanziari concessi. Essa dovrebbe comprendere inoltre informazioni sulle domande che sono state respinte o ridimensionate per mancanza di stanziamenti sufficienti o a causa di non ammissibilità.

2.   La relazione è trasmessa per informazione alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alle parti sociali.

Articolo 20

Valutazione

1.   La Commissione effettua, di propria iniziativa e in stretta collaborazione con gli Stati membri:

a)

una valutazione intermedia dell'efficacia e della sostenibilità dei risultati raggiunti entro il 30 giugno 2017; e

b)

una valutazione ex-post, entro il 31 dicembre 2021, con l'assistenza di esperti esterni, intesa a misurare l'impatto del FEG e il suo valore aggiunto.

2.   I risultati delle valutazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmessi per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alle parti sociali. Le raccomandazioni contenute nelle valutazioni dovrebbero essere prese in considerazione in sede di progettazione di nuovi programmi nel settore dell'occupazione e degli affari sociali.

3.   Le valutazioni di cui al paragrafo 1 includono i dati indicanti il numero di domande e contemplano i risultati ottenuti dal FEG per paese e per settore, ai fini della verifica dell'effettivo raggiungimento dei destinatari previsti da parte del FEG.

Articolo 21

Gestione e controllo finanziario

1.   Fatta salva la responsabilità della Commissione in materia di esecuzione del bilancio generale dell'Unione, gli Stati membri sono responsabili in prima istanza della gestione delle azioni che beneficiano del sostegno del FEG nonché del controllo finanziario di tali azioni. A tale scopo, adottano in particolare le seguenti misure:

a)

verificare che i meccanismi di gestione e di controllo siano posti in essere e applicati in modo tale da garantire un utilizzo efficace e corretto dei fondi dell'Unione, conformemente ai principi di sana gestione finanziaria;

b)

verificare la corretta esecuzione delle azioni finanziate;

c)

garantire che le spese finanziate si basino su documenti giustificativi verificabili e siano legali e regolari;

d)

prevenire, individuare e correggere le irregolarità, quali definite all'articolo 122 del regolamento (UE, Euratom) n1303/2013 e recuperare le somme indebitamente versate, eventualmente aumentate degli interessi di mora. Gli Stati membri notificano qualunque irregolarità in tal senso alla Commissione e la mantengono informata dell'evoluzione di eventuali procedimenti amministrativi e giudiziari.

2.   Gli Stati membri designano gli organismi responsabili della gestione e del controllo delle azioni sostenute dal FEG conformemente all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento finanziario nonché ai criteri e alle procedure definiti nel regolamento (UE, Euratom) n. 1303/2013. Al momento della presentazione della relazione finale di cui all'articolo 18 del presente regolamento, tali organismi designati forniscono alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario relative all'attuazione del contributo finanziario.

3.   Qualora accertino un'irregolarità, gli Stati membri apportano le necessarie rettifiche finanziarie. Tali rettifiche consistono nell'annullare in tutto o in parte il contributo finanziario. Gli Stati membri recuperano le somme indebitamente versate in seguito alle irregolarità individuate e le rimborsano alla Commissione; se la somma non è rimborsata dallo Stato membro interessato entro il termine stabilito, si applicano interessi di mora.

4.   Nell'esercizio della sua responsabilità in materia di esecuzione del bilancio generale dell'Unione, la Commissione adotta ogni misura necessaria per verificare che le azioni finanziate siano realizzate nel rispetto dei principi di sana ed efficace gestione finanziaria. Spetta allo Stato membro richiedente garantire l'esistenza e il corretto funzionamento di sistemi di gestione e controllo. La Commissione verifica l'esistenza di tali sistemi.

A tale scopo, fatte salve le competenze della Corte dei conti o i controlli effettuati dallo Stato membro conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, possono essere effettuati da funzionari o agenti della Commissione controlli in loco, anche a campione, sulle azioni finanziate dal FEG, con un preavviso minimo di un giorno lavorativo. La Commissione ne informa lo Stato membro che ha presentato la domanda, in modo da ottenere tutta l'assistenza necessaria. Possono partecipare a tali controlli anche funzionari o agenti dello Stato membro interessato.

5.   Gli Stati membri garantiscono che tutti i documenti giustificativi riguardanti le spese sostenute siano mantenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per un periodo di tre anni dalla chiusura di un contributo finanziario ricevuto a valere sul FEG.

Articolo 22

Rimborso del contributo finanziario

1.   Nei casi in cui il costo reale di un'azione sia inferiore all'importo stimato, iscritto a bilancio conformemente all'articolo 15, la Commissione adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, con la quale impone allo Stato membro interessato di rimborsare la parte corrispondente del contributo finanziario ricevuto.

2.   Nel caso in cui lo Stato membro interessato venga meno agli obblighi enunciati nella decisione di concessione di un contributo finanziario, la Commissione intraprende le misure necessarie, adottando una decisione mediante un atto di esecuzione per imporre a detto Stato membro di rimborsare in tutto o in parte il contributo finanziario ricevuto.

3.   Prima dell'adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 1 o 2, la Commissione esamina opportunamente il fascicolo e, in particolare, concede allo Stato membro interessato un termine preciso per comunicare le sue osservazioni.

4.   Se, dopo aver proceduto alle necessarie verifiche, la Commissione giunge alla conclusione che lo Stato membro non si è conformato agli obblighi a esso incombenti in virtù dell'articolo 21, paragrafo 1, essa, entro tre mesi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 3, decide, laddove non sia raggiunto un accordo e lo Stato membro non abbia apportato le rettifiche entro il termine fissato dalla stessa Commissione nonché tenendo conto delle eventuali osservazioni dello Stato membro, di procedere alle necessarie rettifiche finanziarie annullando in tutto o in parte il contributo del FEG all'azione in questione. Le somme indebitamente versate in seguito alle irregolarità individuate sono recuperate; se la somma non è rimborsata dallo Stato membro che ha presentato la domanda entro il termine stabilito, si applicano interessi di mora.

Articolo 23

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1927/2006 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2014.

In deroga al primo comma, esso continua ad applicarsi alle domande presentate entro il 31 dicembre 2013.

Articolo 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica alle domande presentate tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)  GU C 143 del 22.5.2012, pag. 42.

(2)  GU C 225 del 27.7.2012, pag. 159.

(3)  Regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26).

(5)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1

(6)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(7)  Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16).

(8)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (Cfr. pag. 320 della presente Gazzetta ufficiale).

(9)  Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (Cfr. pag. 470 della presente Gazzetta ufficiale).


20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/865


REGOLAMENTO (UE) N. 1310/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1305 /2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014, stabilisce le norme che disciplinano il sostegno dell’Unione a favore dello sviluppo rurale ed abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (3), fermo restando il proseguimento dell’applicazione dei regolamenti di esecuzione di detto regolamento fino alla loro abrogazione. Per agevolare la transizione dai regimi di sostegno esistenti a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 al nuovo quadro giuridico, relativo al periodo di programmazione che ha inizio il 1o gennaio 2014 ("nuovo periodo di programmazione"), è opportuno adottare norme transitorie onde evitare qualsiasi ritardo o difficoltà nell’applicazione del sostegno allo sviluppo rurale che potrebbero verificarsi in conseguenza della data di adozione dei nuovi programmi di sostegno allo sviluppo rurale. Per tale motivo si dovrebbe consentire agli Stati membri di continuare ad assumere impegni giuridici nell’ambito degli attuali programmi di sviluppo rurale nel 2014 in relazione ad alcune misure e le spese che ne derivano dovrebbero beneficiare di un sostegno nel corso del nuovo periodo di programmazione.

(2)

In considerazione della sostanziale modifica che si propone di apportare nel nuovo periodo di programmazione al metodo di delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali importanti, l’obbligo imposto all’agricoltore di proseguire l’attività agricola nella zona per cinque anni non si dovrebbe applicare ai nuovi impegni giuridici assunti nel 2014.

(3)

Allo scopo di garantire la certezza del diritto durante la fase di transizione, talune spese sostenute ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 dovrebbero poter beneficiare di un contributo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nel corso del nuovo periodo di programmazione, qualora restino da effettuare dei pagamenti. Ciò dovrebbe includere anche taluni impegni a lungo termine nell'ambito di misure simili previste dal regolamento (CEE) n. 2078/1992 del Consiglio (4), dal regolamento (CEE) n. 2080/1992 del Consiglio (5) e dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (6) se dette misure hanno ricevuto sostegno ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 e nel 2014 vi sono ancora pagamenti da effettuare. Ai fini di una corretta gestione finanziaria e di un’efficace attuazione del programma, è opportuno che tali spese siano chiaramente definite nei programmi di sviluppo rurale e nell’insieme dei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri. Onde evitare un’inutile complessità della gestione finanziaria dei programmi di sviluppo rurale nel corso del nuovo periodo di programmazione, alle spese transitorie si dovrebbero applicare i tassi di cofinanziamento del nuovo periodo di programmazione.

(4)

Tenuto conto delle gravi difficoltà in cui diversi Stati membri tuttora si trovano per quanto riguarda la propria stabilità finanziaria e allo scopo, durante la transizione fra l’attuale e il nuovo periodo di programmazione, di limitare le conseguenze negative derivanti da tali difficoltà autorizzando l’utilizzo massimo dei fondi disponibili del FEASR, è necessario prorogare la durata della deroga che maggiora i tassi massimi di contributo del FEASR di cui all’articolo 70, paragrafo 4 quater, del regolamento (CE) n. 1698/2005 fino alla data finale di ammissibilità delle spese per il periodo di programmazione 2007-2013, vale a dire il 31 dicembre 2015.

(5)

Il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), che istituisce nuovi regimi di sostegno, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015. Il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (8) continua pertanto a costituire la base si cui sarà concesso sostegno al reddito degli agricoltori per l’anno civile 2014, ma si dovrebbe tenere in debita considerazione il regolamento (UE) n. 1311/2013 del Consiglio (9). Al fine di garantire la coerenza nell’applicazione delle disposizioni relative alla condizionalità e il rispetto delle norme richieste per talune misure, è opportuno che le pertinenti disposizioni, in vigore nel corso del periodo di programmazione 2007-2013 continuino ad essere applicate fino all’entrata in vigore del nuovo quadro legislativo. Per le stesse ragioni, è opportuno che le disposizioni relative ai pagamenti diretti nazionali complementari per la Croazia che si applicano nel 2013 continuino ad essere applicate.

(6)

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) conferisce agli Stati membri la facoltà di versare anticipi sui pagamenti diretti. A norma del regolamento (CE) n. 73/2009, spetta alla Commissione autorizzare l'esercizio di tale facoltà. L’esperienza acquisita nell’applicazione dei regimi di sostegno diretto ha dimostrato che è opportuno consentire agli agricoltori di ricevere anticipi. Per quanto riguarda le domande presentate nel 2014, è opportuno che tali anticipi siano limitati al 50 % dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 ed all’80 % dei pagamenti per le carni bovine.

(7)

Al fine di rispettare il regolamento (UE) n. 1311/2013, in particolare il livellamento dell’importo disponibile per la concessione del sostegno diretto agli agricoltori, nonché il meccanismo di convergenza esterna, è necessario modificare i massimali nazionali stabiliti nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 per il 2014. La modifica dei massimali nazionali inciderà inevitabilmente sugli importi che i singoli agricoltori potranno ricevere come pagamenti diretti nel 2014. È opportuno pertanto definire in che modo tale modifica si ripercuoterà sul valore dei diritti all’aiuto e sul livello degli altri pagamenti diretti. Al fine di tener conto della situazione dei piccoli agricoltori, specialmente poiché nel 2014 non sarà applicabile alcuna modulazione o meccanismo di aggiustamento, compresa in particolare l'esenzione dei pagamenti diretti fino a 5 000 EUR da tale meccanismo, dovrebbe essere consentito di non ridurre il valore di tutti i diritti all’aiuto agli Stati membri che non accordano un pagamento ridistributivo e non optano per il trasferimento dei fondi al sostegno per lo sviluppo rurale tramite il meccanismo di flessibilità.

(8)

Talune disposizioni del regolamento (CE) n. 73/2009, in particolare per quanto riguarda gli elementi sui quali vertono le cifre di cui all’allegato VIII del suddetto regolamento ed il nesso con la possibilità offerta agli Stati membri di attingere agli stanziamenti rimasti inutilizzati nell’ambito del regime di pagamento unico per finanziare il sostegno specifico, dovrebbero essere chiarite sulla base dell’esperienza acquisita nell’esecuzione finanziaria di tale regolamento.

(9)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri potevano decidere di utilizzare una determinata percentuale del loro massimale nazionale in modo da apportare un sostegno specifico ai propri agricoltori e di riesaminare una decisione presa anteriormente decidendo di modificare tale sostegno o di mettervi fine. È opportuno prevedere un ulteriore riesame di tali decisioni con effetto dall’anno civile 2014. Al tempo stesso, è necessario prorogare di un anno le condizioni particolari di cui all’articolo 69, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009 a norma delle quali è erogato il sostegno specifico in taluni Stati membri, condizioni destinate a scadere nel 2013, onde evitare un’interruzione del livello di sostegno. Considerata l'introduzione del sostegno accoppiato facoltativo, disponibile a decorrere dal 1o gennaio 2015 per taluni settori o regioni in casi chiaramente definiti, è opportuno consentire agli Stati membri di aumentare nel 2014 al 6,5 % il livello di taluni tipi di sostegno specifico ai sensi dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009.

(10)

Il sostegno unitario agli agricoltori aventi aziende di dimensioni più piccole dovrebbe essere sufficiente per conseguire efficacemente l'obiettivo di sostegno al reddito. Poiché nel 2014 non sarà applicabile nessuna modulazione o meccanismo di aggiustamento, compresa in particolare l'esenzione dei pagamenti diretti da tale meccanismo fino a 5 000 EUR, è opportuno che già nel 2014 gli Stati membri possano ridistribuire il sostegno diretto tra gli agricoltori concedendo loro un pagamento supplementare per i primi ettari.

(11)

Il regime di pagamento unico previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 riveste carattere transitorio ed era destinato a terminare il 31 dicembre 2013. Nel contesto della riforma della politica agricola comune ("PAC") è stato deciso che gli Stati membri che applicano tale regime dovrebbero avere la facoltà di applicarlo ai fini della concessione del pagamento di base per un ulteriore periodo transitorio fino alla fine del 2020 al più tardi. È pertanto opportuno prorogare di un anno il periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie di cui al regolamento (CE) n. 73/2009. Inoltre, allo scopo di tenere conto della ristrutturazione delle terre in corso ed a fini di semplificazione, la superficie agricola ammissibile in tali Stati membri dovrebbe includere anche le superfici ammissibili che non erano in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, come avverrà a decorrere dal 1o gennaio 2015 ai sensi del regolamento (UE) n. 1307 /2013.

(12)

Conformemente all'articolo 133 bis del regolamento (CE) n. 73/2009, i nuovi Stati membri, diversi dalla Bulgaria e dalla Romania, che applicano il regime di pagamento unico per superficie hanno la possibilità di concedere aiuti nazionali transitori agli agricoltori nel 2013. In considerazione della proroga, per l'anno 2014, del regime di pagamento unico per superficie, tali Stati membri dovrebbero mantenere tale possibilità nel 2014. Tenuto conto del livello, per Bulgaria e Romania, dei pagamenti diretti nazionali integrativi di cui all'articolo 132 del regolamento (CE) n. 73/2009 per il 2014, tali Stati membri dovrebbero poter optare, nel 2014, per gli aiuti nazionali transitori anziché concedere pagamenti diretti nazionali integrativi.

(13)

Gli aiuti nazionali transitori devono essere concessi alle medesime condizioni applicate nel 2013 a tali aiuti o, per la Bulgaria e la Romania, alle medesime condizioni applicate nel 2013 ai pagamenti diretti nazionali integrativi. Tuttavia, al fine di semplificare la gestione degli aiuti nazionali transitori nel 2014, non si dovrebbero applicare le limitazioni di cui all'articolo 132, paragrafo 2, in combinato disposto con gli articoli 7 e 10 del regolamento (CE) n. 73/2009. Inoltre, al fine di assicurare che gli aiuti nazionali transitori siano coerenti con il meccanismo di convergenza, il livello massimo degli aiuti per settore dovrebbe essere limitato ad una determinata percentuale. Tenuto conto della difficile situazione finanziaria di Cipro, è opportuno prevedere taluni adeguamenti per tale Stato membro.

(14)

Per consentire agli Stati membri di rispondere alle esigenze del loro settore agricolo o di rafforzare la propria politica di sviluppo rurale in modo più flessibile, è opportuno offrire loro la possibilità di trasferire fondi dai massimali applicabili ai pagamenti diretti al sostegno assegnato allo sviluppo rurale e viceversa. Allo stesso tempo, è opportuno consentire agli Stati membri il cui il livello di sostegno diretto permane inferiore al 90 % del livello medio dell’Unione di trasferire fondi supplementari dal sostegno assegnato allo sviluppo rurale ai massimali applicabili ai pagamenti diretti. Tali decisioni dovrebbero essere operate, entro certi limiti, per l’intero periodo degli esercizi finanziari dal 2015 al 2020, prevedendo la possibilità di effettuare una revisione nel 2017, a condizione che ogni decisione basata su tale revisione non comporti alcuna diminuzione degli importi assegnati per lo sviluppo rurale.

(15)

La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) ha previsto l'abrogazione della direttiva 80/68/CEE del Consiglio (12) a decorrere dal 22 dicembre 2013. Al fine di mantenere le stesse regole di condizionalità in materia di protezione delle acque sotterranee previste dalla direttiva 80/68/CEE fino all'ultimo giorno della sua validità, è opportuno adeguare la portata della condizionalità e definire una norma per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali che contempli i requisiti degli articoli 4 e 5 di detta direttiva.

(16)

L'articolo 83 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) prevede che il riferimento all’articolo 3 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (14) che figura nell'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 s’intenda fatto all’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tuttavia, nel regolamento (UE) n. 1306 /2013, tale riferimento è limitato, cosicché ora riguarda solo la prima e la seconda frase dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Al fine di assicurare la coerenza tra le prescrizioni d'uso di prodotti fitosanitari nell'anno 2014 e negli anni seguenti, si dovrebbe modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009.

(17)

Il regolamento (UE) n. 1308 /2013 (15) del Parlamento europeo e del Consiglio prevede l’integrazione del sostegno a favore dell’allevamento dei bachi da seta nel regime di sostegno diretto e, di conseguenza, la sua soppressione dal regolamento (UE) n. 1308 /2013. Considerato il ritardo nell’applicazione del nuovo regime di sostegno diretto, gli aiuti nel settore dei bachi da seta dovrebbero continuare ad essere erogati per un altro anno.

(18)

La Finlandia è stata autorizzata a erogare un aiuto finanziario nazionale ad alcuni settori agricoli nella Finlandia meridionale, in conformità dell'articolo 141 dell'atto di adesione del 1994. Tenendo conto della tempistica della riforma della PAC e del fatto che la situazione economica del settore agricolo nella Finlandia meridionale è difficile e che pertanto i produttori hanno ancora bisogno di un aiuto specifico, è opportuno prevedere delle misure di integrazione in base alle quali la Finlandia possa, in conformità dell'articolo 42 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, essere autorizzata dalla Commissione a concedere aiuti nazionali, a determinate condizioni, nella Finlandia meridionale. L'aiuto al reddito dovrebbe essere gradualmente ridotto durante l'intero periodo e, entro il 2020, non dovrebbe essere superiore al 30 % degli importi concessi nel 2013.

(19)

È opportuno che le disposizioni relative al sistema di consulenza aziendale, al sistema integrato di gestione e di controllo e alla condizionalità previste, rispettivamente, nel titolo III, capo II del titolo V e nel titolo VI, del regolamento (UE) n. 1306 /2013 si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2015.

(20)

In seguito all’inserimento dell’articolo 136 bis nel regolamento (CE) n. 73/2009, occorre modificare i riferimenti all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1307 /2013 nel regolamento (UE) n. 1305 /2013.

(21)

È pertanto opportuno modificare in tal senso i regolamenti (CE) n. 73/2009, (UE) n. 1307 /2013, (UE) n. 1306 /2013, (UE) n. 1308 /2013 e (UE) n. 1305 /2013.

(22)

Al fine di consentire la rapida attuazione delle disposizioni transitorie previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione ed applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2014. Onde evitare sovrapposizioni delle norme relative alla flessibilità fra i pilastri stabilite dal regolamento (CE) n. 73/2009 e dal regolamento (UE) n. 1307 /2013, modificati dal presente regolamento, tale particolare modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 si dovrebbe applicare a decorrere dal 31 dicembre 2013 e le modifiche del regolamento (UE) n. 1307 /2013 si dovrebbero applicare dalla data di entrata in vigore di tale regolamento. Inoltre, le modifiche degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009, volte ad assicurare la continuazione delle regole di condizionalità vigenti, dovrebbero applicarsi dalla data dell'abrogazione della direttiva 80/68/CEE, vale a dire dal 22 dicembre 2013.

(23)

Tenendo conto della circostanza che il 2014 sarà un anno di transizione durante il quale gli Stati membri dovranno preparare la piena attuazione della riforma della PAC, è importante assicurare che l'onere amministrativo derivante dalle disposizioni transitorie stabilite nel presente regolamento sia mantenuto al minimo assoluto,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE AL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE

Articolo 1

Impegni giuridici assunti nel 2014 ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005

1.   Fatto salvo l'articolo 88 del regolamento (UE) n. 1305 /2013, gli Stati membri hanno la facoltà di continuare ad assumere nel 2014 nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari relativamente alle misure di cui all'articolo 20, ad eccezione della lettera a), punto iii), della lettera c), punto i), e della lettera d), e all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005, conformemente ai programmi di sviluppo rurale adottati in base a tale regolamento, anche dopo l'esaurimento delle risorse finanziarie del periodo di programmazione 2007-2013, purché la domanda di sostegno sia presentata prima dell'adozione del rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020.

Fatti salvi il punto E dell'allegato VI dell'atto di adesione del 2012 e le disposizioni adottate sulla base di tale atto, la Croazia può continuare ad assumere nel 2014 nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari relativamente alle misure di cui all'articolo 171, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione (16), ai sensi dello strumento di assistenza preadesione per lo sviluppo rurale (IPARD) adottato in base a detto regolamento, anche dopo l’esaurimento delle risorse finanziarie di detto programma, purché la domanda di sostegno sia presentata prima dell'adozione del suo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020.

Le spese sostenute in base a tali impegni sono ammissibili conformemente all’articolo 3 del presente regolamento.

2.   La condizione di cui all’articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999 non si applica ai nuovi impegni giuridici assunti dagli Stati membri nel 2014 ai sensi dell’articolo 36, lettera a), punti i) e ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Articolo 2

Proseguimento dell’applicazione degli articoli 50 bis e 51 del regolamento (CE) n. 1698/2005

Fatto salvo l’articolo 88 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli articoli 50 bis e 51 del regolamento (CE) n. 1698/2005 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2014 alle operazioni selezionate nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale del periodo di programmazione 2014-2020, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1305/2013, relativamente al premio annuale, e ai sensi degli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del suddetto regolamento.

Articolo 3

Ammissibilità di alcuni tipi di spesa

1.   Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 88 del regolamento (UE) n. 1305/2013, le spese relative agli impegni giuridici nei confronti dei beneficiari sostenute nell’ambito delle misure di cui agli articoli 20 e 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e fatti salvi il punto E dell'allegato VI dell'atto di adesione del 2012 e le disposizioni adottate sulla base di tale atto, nel caso della Croazia, le misure di cui all'articolo 171, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 718/2007, sono ammissibili al beneficio di un contributo del FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020 nei casi seguenti:

a)

per i pagamenti effettuati tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015 e, nel caso della Croazia, tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016, se la dotazione finanziaria per la misura pertinente del rispettivo programma, adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 o del regolamento (CE) n. 718/2007, è già esaurita; e

b)

per i pagamenti da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2015 e, nel caso della Croazia, dopo il 31 dicembre 2016.

Il presente paragrafo si applica anche agli impegni giuridici, nei confronti dei beneficiari, assunti nell’ambito delle corrispondenti misure di cui ai regolamenti (CE) n. 1257/1999, (CEE) n. 2078/92 e (CEE) n. 2080/92 che stiano ricevendo sostegno ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005.

2.   Le spese di cui al paragrafo 1 sono ammissibili al beneficio di un contributo del FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020, alle seguenti condizioni:

a)

che tale spesa sia prevista nel rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020;

b)

che si applichi il tasso di partecipazione del FEASR alla misura corrispondente così come fissata nell’allegato I del presente regolamento nell’ambito del regolamento (UE) n. 1305/2013; e

c)

che gli Stati membri assicurino che le corrispondenti operazioni transitorie siano chiaramente identificate mediante i propri sistemi di gestione e di controllo.

Articolo 4

Applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 73/2009 nel 2014

In deroga al regolamento (UE) n. 1305/2013, per l'anno 2014:

a)

agli articoli 28, 29, 30 e 33 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il riferimento al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1305/2013 si legge come riferimento agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 73/2009 e agli allegati II e III di quest’ultimo;

b)

all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, il riferimento all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1307/2013 si legge come riferimento all’articolo 132 del regolamento (CE) n. 73/2009;

c)

all’articolo 40, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013, il riferimento all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1307/2013 si legge come riferimento all’articolo 121 del regolamento (CE) n. 73/2009.

CAPO II

MODIFICHE

Articolo 5

Modifiche del regolamento (CE) n. 1698/2005

L'articolo 70, paragrafo 4 quater, del regolamento (CE) n. 1698/2005 è così modificato:

a)

al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"4 quater.   In deroga ai massimali di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, il contributo del FEASR può essere innalzato fino a un massimo del 95 % della spesa pubblica ammissibile per le regioni che possono ricevere finanziamenti nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza", le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo, e dell'85 % della spesa pubblica ammissibile per le altre regioni. Detti tassi si applicano alle spese ammissibili di nuova introduzione nelle dichiarazioni certificate di spesa, fino alla data finale di ammissibilità delle spese per il periodo di programmazione 2007-2013, ossia il 31 dicembre 2015, nel caso in cui lo Stato membro, alla data del 20 dicembre 2013, o successivamente, soddisfi una delle seguenti condizioni:";

b)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Uno Stato membro che desideri avvalersi della deroga prevista nel primo comma presenta una domanda alla Commissione volta a modificare il proprio programma di sviluppo rurale di conseguenza. La deroga si applica a partire dall’approvazione, da parte della Commissione, della modifica del programma.".

Articolo 6

Modifiche del regolamento (CE) n. 73/2009

Il regolamento (CE) n. 73/2009 è così modificato:

1)

all’articolo 29 è aggiunto il paragrafo seguente:

"5.   In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono versare agli agricoltori, a decorrere dal 16 ottobre 2014, anticipi fino al 50 % dei pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I per quanto riguarda le domande presentate nel 2014. Nel caso dei pagamenti per le carni bovine di cui al titolo IV, capo 1, sezione 11, gli Stati membri possono portare fino all’80 % tale percentuale.";

2)

l’articolo 40 è sostituito dal seguente:

"Articolo 40

Massimali nazionali

1.   Per ogni Stato membro e per ogni anno, il valore totale dei diritti all’aiuto assegnati, della riserva nazionale di cui all’articolo 41 e dei massimali fissati a norma dell'articolo 51, paragrafo 2, dell'articolo 69, paragrafo 3, e dell'articolo 72 ter non supera il relativo massimale nazionale stabilito nell’allegato VIII.

2.   Se necessario, gli Stati membri attuano una riduzione o un aumento lineare del valore dei diritti all’aiuto, o dell’importo della riserva nazionale di cui all’articolo 41 o di entrambi al fine di assicurare il rispetto dei relativi massimali nazionali di cui all’allegato VIII.

Gli Stati membri che decidano di non attuare il titolo III, capo 5 bis, del presente regolamento e di non ricorrere alla possibilità di cui all'articolo 136 bis, paragrafo 1, possono decidere, al fine di ottenere la riduzione necessaria del valore dei diritti all'aiuto di cui al primo comma, di non ridurre i diritti all'aiuto attivati nel 2013 dagli agricoltori che, nel 2013, hanno chiesto un importo dei pagamenti diretti inferiore a quello fissato dallo Stato membro interessato; tale importo non è superiore a 5 000 EUR.

3.   Fatto salvo l’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), gli importi dei pagamenti diretti che possono essere concessi in uno Stato membro per l’anno civile 2014 a norma degli articoli 34, 52, 53 68 e 72 bis del presente regolamento e per gli aiuti nel settore dei bachi da seta a norma dell’articolo 111 del regolamento (CE) n. 1234/2007 non sono superiori ai massimali fissati per il suddetto anno nell’allegato VIII del presente regolamento previa deduzione degli importi risultanti dall'applicazione dell'articolo 136 ter per l'anno civile 2014, come disposto dall'allegato VIII bis del presente regolamento.

Se necessario, e al fine di rispettare i massimali stabiliti all’allegato VIII del presente regolamento, previa deduzione degli importi risultanti dall'applicazione dell'articolo 136 ter del presente regolamento per l'anno civile 2014, come disposto dall'allegato VIII bis del presente regolamento, gli Stati membri attuano una riduzione lineare degli importi dei pagamenti diretti per l’anno civile 2014.

(*1)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.)";"

3)

all'articolo 41, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b)

il valore totale di tutti i diritti all’aiuto assegnati e i massimali fissati a norma dell'articolo 51, paragrafo 2, dell'articolo 69, paragrafo 3, e dell'articolo 72 ter del presente regolamento.";

4)

all'articolo 51, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

"Per il 2014, i massimali relativi ai pagamenti diretti di cui agli articoli 52 e 53 sono identici ai massimali stabiliti per il 2013, moltiplicati per un coefficiente da calcolare per ciascuno Stato membro interessato dividendo il massimale nazionale relativo al 2014 stabilito all’allegato VIII per il massimale nazionale relativo al 2013. Tale moltiplicazione si applica soltanto agli Stati membri per i quali il massimale nazionale stabilito all’allegato VIII per il 2014 è inferiore al massimale nazionale per il 2013.";

5)

all’articolo 68, paragrafo 8, la fase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"8.   Entro il 1o febbraio 2014, gli Stati membri che hanno adottato la decisione di cui all’articolo 69, paragrafo 1, possono riesaminare tale decisione e decidere, a partire dal 2014, di:";

6)

l’articolo 69 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Entro il 1o agosto 2009, entro il 1o agosto 2010, entro il 1o agosto 2011, entro il 1o settembre 2012, entro la data di adesione nel caso della Croazia o entro il 1o febbraio 2014, gli Stati membri possono decidere di utilizzare, a partire dall’anno successivo a tale decisione, dal primo anno di applicazione del regime di pagamento unico nel caso della Croazia o, in caso di decisione adottata entro il 1o febbraio 2014, a decorrere dal 2014, fino al 10 % dei loro massimali nazionali di cui all’articolo 40 oppure, nel caso di Malta, l’importo di 2 000 000 EUR, a titolo del sostegno specifico previsto dall’articolo 68, paragrafo 1.";

b)

al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Al solo scopo di assicurare il rispetto dei massimali nazionali previsti all’articolo 40, paragrafo 2, e di effettuare il calcolo di cui all’articolo 41, paragrafo 1, gli importi utilizzati per concedere il sostegno di cui al l’articolo 68, paragrafo 1, lettera c), sono dedotti dal massimale nazionale di cui all’articolo 40, paragrafo 1. Questi sono contabilizzati come diritti all’aiuto assegnati.";

c)

al paragrafo 4, la percentuale "3,5 %" è sostituita da "6,5 %";

d)

al paragrafo 5, prima frase, l'anno "2013" è sostituito da "2014";

e)

al paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Al solo scopo di assicurare il rispetto dei massimali nazionali previsti dall’articolo 40, paragrafo 2, e di effettuare il calcolo di cui all’articolo 41, paragrafo 1, qualora uno Stato membro ricorra all’opzione di cui alla lettera a) del primo comma del presente paragrafo, l’importo in questione non è contabilizzato come parte dei massimali fissati a norma del paragrafo 3 del presente articolo.";

7)

nel titolo III è aggiunto il capo seguente:

"CAPO 5 bis

PAGAMENTO RIDISTRIBUTIVO PER IL 2014

Articolo 72 bis

Norme generali

1.   Gli Stati membri possono decidere, entro il 1o marzo 2014, di concedere, per il 2014, un pagamento agli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento unico di cui ai capi 1, 2 e 3 ("pagamento ridistributivo").

Entro il 1o marzo 2014, gli Stati membri notificano alla Commissione la loro decisione.

2.   Gli Stati membri che hanno deciso di applicare il regime di pagamento unico a livello regionale a norma dell'articolo 46 possono applicare il pagamento ridistributivo a livello regionale.

3.   Fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, delle riduzioni lineari di cui all'articolo 40, paragrafo 3, e l'applicazione degli articoli 21 e 23, il pagamento ridistributivo è concesso dietro attivazione dei diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore.

4.   Il pagamento ridistributivo è calcolato dagli Stati membri moltiplicando una cifra stabilita dallo Stato membro, che non sia superiore al 65 % del pagamento medio nazionale o regionale per ettaro, per il numero di diritti all'aiuto attivati dall'agricoltore ha a norma dell'articolo 34. Il numero di tali diritti all'aiuto non è superiore a un massimo da fissare a cura degli Stati membri non superiore a 30 ettari o, se nello Stato membro interessato le dimensioni medie sono superiori a 30 ettari, alle dimensioni medie delle aziende agricole riportate nell'allegato VIII ter.

5.   A condizione che siano rispettati i limiti massimi di cui al paragrafo 4, gli Stati membri possono stabilire a livello nazionale una graduazione nel numero di ettari fissato a norma di detto paragrafo che si applichi in modo identico a tutti gli agricoltori.

6.   Il pagamento medio nazionale per ettaro di cui al paragrafo 4 è stabilito dagli Stati membri in base al massimale nazionale di cui all'allegato VIII quater e al numero di ettari ammissibili dichiarati in conformità dell'articolo 34, paragrafo 2, nel 2014.

Il pagamento medio regionale per ettaro di cui al paragrafo 4 è stabilito dagli Stati membri prendendo una quota del massimale nazionale fissato nell'allegato VIII quater e il numero di ettari ammissibili dichiarati nella regione interessata in conformità dell'articolo 34, paragrafo 2, nel 2014. Tale quota è calcolata, per ciascuna regione, dividendo il rispettivo massimale regionale, stabilito in conformità dell'articolo 46, paragrafo 3, per il massimale nazionale stabilito in conformità dell'articolo 40 per il 2014.

7.   Gli Stati membri provvedono affinché non sia concesso ai sensi del presente capo alcun beneficio agli agricoltori che risultino aver diviso la propria azienda, dopo il 18 ottobre 2011, al solo scopo di beneficiare del pagamento ridistributivo. Tale disposizione si applica anche agli agricoltori le cui aziende sono il risultato di tale divisione.

Articolo 72 ter

Disposizioni finanziarie

1.   Per finanziare il pagamento ridistributivo gli Stati membri possono decidere, entro il 1o marzo 2014, di usare fino al 30 % del massimale nazionale annuo stabilito in conformità dell'articolo 40 per l'anno di domanda 2014. Entro tale data essi notificano l'eventuale decisione alla Commissione.

2.   In base alla percentuale del massimale nazionale che deve essere utilizzata dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano il corrispondente massimale per il pagamento ridistributivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 141 ter, paragrafo 2.";

8)

all’articolo 90, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   L’importo dell’aiuto per ettaro ammissibile è stabilito moltiplicando le rese di cui al paragrafo 2 per i seguenti importi di riferimento:

Bulgaria

:

520,20 EUR

Grecia

:

234,18 EUR

Spagna

:

362,15 EUR

Portogallo

:

228,00 EUR.";

9)

all’articolo 122, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   Il regime di pagamento unico per superficie è disponibile fino al 31 dicembre 2014.";

10)

all'articolo 124, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1.   La superficie agricola di un nuovo Stato membro soggetta al regime di pagamento unico per superficie è la parte della sua superficie agricola utilizzata che è mantenuta in buone condizioni agronomiche, a prescindere dal fatto che sia o meno in produzione e, se del caso, è adeguata conformemente ai criteri oggettivi e non discriminatori che saranno stabiliti da tale nuovo Stato membro previa approvazione della Commissione.

Ai fini del presente titolo, per "superficie agricola utilizzata" si intende la superficie complessiva occupata da seminativi, pascoli permanenti, colture permanenti e orti, come stabilito a fini statistici dalla Commissione.

2.   Ai fini della concessione dei pagamenti a titolo del regime di pagamento unico per superficie, sono ammissibili tutte le parcelle agricole che rispondono ai criteri di cui al paragrafo 1, nonché le parcelle agricole coltivate a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41).

Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, le parcelle di cui al primo comma devono essere a disposizione dell'agricoltore alla data fissata dallo Stato membro, che non è successiva alla data fissata dal medesimo per la modifica della domanda di aiuto.

La dimensione minima della superficie ammissibile per azienda per la quale possono essere richiesti pagamenti è di 0,3 ha. Tuttavia, ciascun nuovo Stato membro ha la facoltà di decidere, in base a criteri oggettivi e previa approvazione della Commissione, di fissare la dimensione minima a un livello più elevato, purché non superiore a 1 ha.";

11)

nel titolo V è inserito il capo seguente:

"CAPO 2 bis

PAGAMENTO RIDISTRIBUTIVO PER IL 2014

Articolo 125 bis

Norme generali

1.   I nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie possono decidere, entro il 1o marzo 2014, di concedere, per il 2014, un pagamento agli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie di cui al capo 2 ("pagamento ridistributivo per i nuovi Stati membri").

Entro il 1o marzo 2014, i nuovi Stati membri interessati notificano alla Commissione la loro decisione.

2.   Fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria e l'applicazione degli articoli 21 e 23, il pagamento ridistributivo per i nuovi Stati membri assume la forma di un aumento degli importi per ettaro concessi nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie.

3.   Il pagamento ridistributivo per i nuovi Stati membri è calcolato dagli Stati membri moltiplicando una cifra stabilita dallo Stato membro, che non sia superiore al 65 % del pagamento medio nazionale per ettaro, per il numero di ettari ammissibili per i quali sono concessi importi all'agricoltore nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie. Il numero di tali ettari non è superiore a un massimo da fissare a cura degli Stati membri non superiore a 30 o, se nel nuovo Stato membro interessato le dimensioni medie sono superiori a 30 ettari, alle dimensioni medie delle aziende agricole riportate nell'allegato VIII ter.

4.   A condizione che siano rispettati i limiti massimi di cui al paragrafo 3, gli Stati membri possono stabilire a livello nazionale una graduazione nel numero di ettari fissato a norma di detto paragrafo che si applichi in modo identico a tutti gli agricoltori.

5.   Il pagamento medio nazionale per ettaro di cui al paragrafo 3 è stabilito dagli Stati membri in base al massimale nazionale di cui all'allegato VIII quater e al numero di ettari ammissibili dichiarati nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie nel 2014.

6.   I nuovi Stati membri provvedono affinché non sia concesso alcun beneficio previsto dal presente capo agli agricoltori che risultino aver diviso la propria azienda, dopo il 18 ottobre 2011, al solo scopo di beneficiare del pagamento ridistributivo per i nuovi Stati membri. Tale disposizione si applica anche agli agricoltori le cui aziende sono il risultato di tale divisione.

Articolo 125 ter

Disposizioni finanziarie

1.   Per finanziare il pagamento ridistributivo per i nuovi Stati membri, i nuovi Stati membri possono decidere, entro il 1o marzo 2014, di usare fino al 30 % del massimale nazionale annuo di cui all'articolo 40 per l'anno di domanda 2014 o, per la Bulgaria e la Romania, degli importi di cui all'allegato VIII quinquies. Entro tale data essi notificano l'eventuale decisione alla Commissione.

La dotazione finanziaria annuale di cui all'articolo 123 è ridotta dell'importo di cui al primo comma.

2.   In base alla percentuale del massimale nazionale che deve essere utilizzata dai nuovi Stati membri interessati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano il corrispondente massimale per il pagamento ridistributivo per i nuovi Stati membri e la corrispondente riduzione della dotazione finanziaria annuale di cui all'articolo 123. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 141 ter, paragrafo 2.";

12)

all’articolo 131, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   I nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie possono decidere, entro il 1o agosto 2009, entro il 1o agosto 2010, entro il 1o agosto 2011, entro il 1o settembre 2012 o entro il 1o febbraio 2014 di utilizzare, a decorrere dall’anno successivo a tale decisione o, nel caso di una decisione adottata entro il 1o febbraio 2014, a decorrere dall’anno 2014, fino al 10 % dei rispettivi massimali nazionali di cui all’articolo 40 per concedere un sostegno agli agricoltori come indicato all’articolo 68, paragrafo 1, e a norma del titolo III, capo 5, a seconda dei casi.";

13)

all'articolo 133 bis, il titolo è sostituito dal seguente:

"Aiuti nazionali transitori nel 2013";

14)

nel titolo V, capo 4, è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 133 ter

Aiuti nazionali transitori nel 2014

1.   I nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie conformemente all'articolo 122 hanno la facoltà di decidere di concedere aiuti nazionali transitori nel 2014.

2.   La Bulgaria e la Romania hanno la facoltà di concedere aiuti ai sensi del presente articolo soltanto se decidono entro 1o febbraio 2014 di non concedere nel 2014 i pagamenti diretti nazionali complementari di cui all'articolo 132.

3.   Gli aiuti ai sensi del presente articolo possono essere concessi agli agricoltori in settori per i quali sono stati concessi nel 2013 gli aiuti nazionali transitori ai sensi dell'articolo 133 bis o, nel caso della Bulgaria e della Romania, i pagamenti diretti nazionali complementari ai sensi dell'articolo 132.

4.   Le condizioni per la concessione degli aiuti ai sensi del presente articolo sono identiche a quelle autorizzate per la concessione dei pagamenti per il 2013 ai sensi degli articoli 132 o 133 bis, ad eccezione delle riduzioni dovute all'applicazione dell'articolo 132, paragrafo 2, in combinato disposto con gli articoli 7 e 10.

5.   L'importo totale degli aiuti che possono essere concessi agli agricoltori in ciascuno dei settori di cui al paragrafo 3 è limitato all'80 % delle dotazioni finanziarie specifiche per settore per il 2013 autorizzate dalla Commissione in conformità dell'articolo 133 bis, paragrafo 5, o, per la Bulgaria e la Romania, in conformità dell'articolo 132, paragrafo 7.

Per Cipro, le dotazioni finanziarie specifiche per settore sono indicate nell'allegato XVII bis.

6.   I paragrafi 3 e 4 non si applicano a Cipro.

7.   I nuovi Stati membri notificano alla Commissione le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 entro il 31 marzo 2014. La notificazione della decisione di cui al paragrafo 1 include i seguenti elementi:

a)

la dotazione finanziaria per ciascun settore;

b)

se del caso, il tasso massimo di aiuti nazionali transitori.

8.   I nuovi Stati membri hanno la facoltà di decidere, in base a criteri oggettivi ed entro i limiti autorizzati dalla Commissione ai sensi del paragrafo 5, gli importi degli aiuti nazionali transitori da concedere.";

15)

nel titolo VI è aggiunto l'articolo seguente:

"Articolo 136 bis

Flessibilità tra i pilastri

1.   Entro il 31 dicembre 2013, gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile, a titolo di sostegno supplementare a favore di misure che rientrano nella programmazione dello sviluppo rurale finanziate dal FEASR, come prevede il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), fino al 15 % dei loro massimali nazionali annui per l'anno civile 2014 come prevede l’allegato VIII del presente regolamento e dei loro massimali nazionali annui per gli anni civili dal 2015 al 2019 come prevede l’allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3). Di conseguenza, l’importo corrispondente non è più disponibile per la concessione di pagamenti diretti.

La decisione di cui al primo comma è notificata alla Commissione entro il 31 dicembre 2013. Tale decisione stabilisce la percentuale di cui a tale comma, che può variare per anno civile.

Gli Stati membri che non adottano la decisione di cui al primo comma in relazione all'anno civile 2014 possono adottarla entro il 1o agosto 2014 in relazione agli anni civili dal 2015 al 2019. Essi notificano alla Commissione qualsiasi decisione di tale tipo entro la stessa data.

Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere di rivedere la decisione di cui al presente paragrafo con effetto dall'anno civile 2018. Le decisioni basate su tale revisione non possono dar luogo a una diminuzione della percentuale notificata alla Commissione conformemente al primo, secondo e terzo comma. Gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi decisione di tale tipo entro il 1o agosto 2017.

2.   Entro il 31 dicembre 2013 gli Stati membri che non adottano la decisione di cui al paragrafo 1 possono decidere di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti fino al 15 % o, nel caso di Bulgaria, Estonia, Spagna, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito, fino al 25 % dell'importo destinato al sostegno di misure previste dai programmi di sviluppo rurale finanziate dal FEASR nel periodo 2015-2020, come specificato nel regolamento (UE) n. 1305/2013. Di conseguenza, l’importo corrispondente non è più disponibile per misure di sostegno che rientrano nella programmazione dello sviluppo rurale.

La decisione di cui al primo comma è notificata alla Commissione entro il 31 dicembre 2013. Tale decisione stabilisce la percentuale di cui a tale comma, che può variare per anno civile.

Gli Stati membri che non adottano la decisione di cui al primo comma per l'esercizio finanziario 2015 possono adottarla, per gli esercizi finanziari dal 2016 al 2020, entro il 1o agosto 2014. Essi notificano alla Commissione qualsiasi decisione di tale tipo entro la stessa data.

Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere di rivedere la decisione di cui al presente paragrafo con effetto per gli esercizi finanziari 2019 e 2020. Le decisioni basate su tale revisione non possono dar luogo ad un aumento della percentuale notificata alla Commissione conformemente al primo, secondo e terzo comma. Gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi decisione basata su tale revisione entro il 1o agosto 2017.

3.   Per tener conto delle decisioni notificate dagli Stati membri conformemente ai paragrafi 1 e 2, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 141 bis che adattino i massimali di cui all’allegato VIII.

(*2)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487)."

(*3)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).";"

16)

al titolo VI è aggiunto l'articolo seguente:

"Articolo 136 ter

Trasferimento al FEASR

Gli Stati membri che, a norma dell'articolo 136, hanno deciso di rendere disponibile, a decorrere dall'esercizio 2011, un importo a favore del sostegno dell'Unione nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale e del finanziamento a titolo del FEASR, continuano a rendere disponibili gli importi di cui all'allegato VIII bis, per l'esercizio finanziario 2015, a favore dei programmi di sviluppo rurale e del finanziamento a titolo del FEASR.";

17)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 140 bis

Delega di potere

Al fine di tener conto delle decisioni notificate dagli Stati membri conformemente all'articolo 136 bis, paragrafi 1 e 2, nonché di ogni altra modifica dei massimali nazionali stabiliti nell'allegato VIII, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 141 bis, che adattino i massimali di cui all’allegato VIII quater.

Al fine di garantire l'applicazione ottimale della riduzione lineare di cui all'articolo 40, paragrafo 3, nel 2014, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 141 bis che stabiliscano norme per il calcolo della riduzione che gli Stati membri sono tenuti ad applicare agli agricoltori ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 3.";

18)

l’articolo 141 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 141 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 11 bis, all’articolo 136 bis, paragrafo 3, e all’articolo 140 bis è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2014.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 11 bis, all’articolo 136 bis, paragrafo 3, e all’articolo 140 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena ha adottato un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 11 bis, dell’articolo 136 bis, paragrafo 3, e dell’articolo 140 bis entra in vigore soltanto se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

19)

gli allegati I, VIII e XVII bis sono modificati e i nuovi allegati VIII bis, VIII ter, VIII quater e VIII quinquies sono aggiunti conformemente all’allegato II, punti 1, 4, 5 e 6, del presente regolamento;

20)

gli allegati II e III sono modificati conformemente all’allegato II, punti 2 e 3, del presente regolamento.

Articolo 7

Modifiche del regolamento (UE) n. 1307/2013

Il regolamento (UE) n. 1307/2013 è così modificato:

1)

all’articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   Per tener conto dell’evoluzione degli importi totali massimi che possono essere concessi a titolo di pagamenti diretti, ivi compresi quelli derivanti dalle decisioni adottate dagli Stati membri conformemente all’articolo 136 bis del regolamento (CE) n. 73/2009 e all’articolo 14 del presente regolamento e quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 20, paragrafo 2, del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, a norma dell’articolo 70 del presente regolamento, che adattino i massimali nazionali di cui all’allegato II del presente regolamento.".

2)

all'articolo 26, paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente:

"Ai fini dei metodi di calcolo di cui al presente articolo, gli Stati membri possono tenere pienamente conto, a condizione che non sia applicato il pagamento ridistributivo a norma dell'articolo 41, del sostegno concesso per l'anno civile 2014 a norma degli articoli 72 bis e 125 bis del regolamento (CE) n. 73/2009.".

3)

all'articolo 36, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

"Al fine di differenziare il regime di pagamento unico per superficie, gli Stati membri possono tenere pienamente conto, a condizione che non sia applicato il pagamento ridistributivo a norma dell'articolo 41, del sostegno concesso per l'anno civile 2014 a norma dell'articolo 125 bis del regolamento (CE) n. 73/2009.".

4)

all'articolo 72, paragrafo 2, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:

"Tuttavia, esso continua ad essere applicato per quanto riguarda le domande di aiuto relative ad anni che hanno inizio anteriormente al 1o gennaio 2015.".

Articolo 8

Modifiche del regolamento (UE) n. 1306/2013

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 è così modificato:

1)

all'articolo 119, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tuttavia, l'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e le pertinenti modalità di applicazione continuano ad applicarsi sino al 31 dicembre 2014 e gli articoli 30 e 44 bis del regolamento (CE) n. 1290/2005 e le pertinenti modalità di applicazione continuano ad applicarsi, rispettivamente, alle spese e ai pagamenti effettuati per l'esercizio finanziario agricolo 2013.";

2)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 119 bis

Deroga al regolamento (UE) n. 966/2012

In deroga alle disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 966/2012 e dell'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento, il parere dell'organismo di certificazione per l'esercizio finanziario agricolo 2014 non è necessario al fine di accertare la legittimità e la regolarità delle spese per le quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione.";

3)

all’articolo 121, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Si applicano tuttavia le disposizioni seguenti:

a)

gli articoli 7, 8, 16, 25, 26 e 43, a decorrere dal 16 ottobre 2013;

b)

l'articolo 52, il titolo III, il titolo V, capo II, e il titolo VI, a decorrere dal 1o gennaio 2015.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2:

a)

gli articoli 9, 18, 40 e 51 si applicano alle spese sostenute a decorrere dal 16 ottobre 2013;

b)

il titolo VII, capo IV, si applica ai pagamenti effettuati a decorrere dall'esercizio finanziario agricolo 2014 in poi.".

Articolo 9

Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013

Il regolamento (UE) n. 1308/2013è così modificato:

1)

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 214 bis

Pagamenti nazionali per taluni settori in Finlandia

Fatta salva l'autorizzazione della Commissione, la Finlandia può continuare, per il periodo dal 2014 al 2020, a concedere aiuti nazionali che, in base all'articolo 141 dell'atto di adesione del 1994, ha concesso nel 2013 ai produttori, purché:

a)

l'importo dell'aiuto al reddito sia gradualmente ridotto durante l'intero periodo e, nel 2020, non sia superiore al 30 % dell'importo concesso nel 2013; e

b)

prima di ricorrere a tale possibilità sia stato fatto pieno uso dei regimi di sostegno nell'ambito della PAC per i settori interessati.

La Commissione dà la propria autorizzazione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o 3, del presente regolamento.";

2)

all'articolo 230, paragrafo 1, sono inseriti i punti seguenti:

"b bis)

l’articolo 111 fino al 31 marzo 2015";

"c bis)

l'articolo 125 bis, paragrafo 1, lettera e), e l'articolo 125 bis, paragrafo 2, e riguardo al settore ortofrutticolo, l'allegato XVI bis, fino alla data di applicazione delle relative norme da stabilirsi in virtù degli atti delegati di cui all'articolo 173, paragrafo 1, lettere b) e i);";

"d bis)

gli articoli 136, 138 e 140, insieme all'allegato XVIII ai fini dell'applicazione di tali articoli, fino alla data di applicazione delle norme da stabilirsi in virtù degli atti di esecuzione di cui all'articolo 180 e all'articolo 183, lettera a), o fino al 30 giugno 2014, se precedente.".

Articolo 10

Modifiche del regolamento (UE) 1305/2013

Il regolamento (UE) n. 1305/2013 è così modificato:

1)

all’articolo 31, è aggiunto il paragrafo seguente:

"6.   La Croazia può, a norma della presente misura, concedere pagamenti ai beneficiari delle zone designate ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, anche nel caso in cui non sia stata completata l'analisi minuziosa di cui al terzo comma di detto paragrafo. L'analisi minuziosa è completata entro il 31 dicembre 2014 al più tardi. I beneficiari delle zone le quali non risultano più ammissibili a seguito del completamento dell'analisi minuziosa, non ricevono più indennità a norma della presente misura.";

2)

all’articolo 58, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6.   Nella ripartizione annuale di cui al paragrafo 4 del presente articolo sono inclusi anche i fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell’articolo 136 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e le risorse trasferite al FEASR in applicazione degli articoli 10 ter, 136 e 136 ter del regolamento (CE) n. 73/2009, per quanto riguarda gli anni civili 2013 e 2014.";

3)

all’articolo 59, paragrafo 4, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f)

al 100 % per un importo di 100 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato all'Irlanda, per un importo 500 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato al Portogallo e per un importo di 7 milioni di EUR, a prezzi 2011, assegnato a Cipro, a condizione che tali Stati membri beneficino dell'assistenza finanziaria conformemente agli articoli 136 e 143 TFUE il 1o gennaio 2014 o successivamente, fino al 2016 quando l'applicazione di tale disposizione sarà riesaminata.".

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Tuttavia:

l’articolo 6, punti 15, 17 e 18, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

l'articolo 6, punto 20, si applica a decorrere dal 22 dicembre 2013; e

l'articolo 8, punto 3, si applica dalle date di applicazione ivi stabilite.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il17 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. JUKNA


(1)  GU C 341 del 21.11.2013 pag. 71.

(2)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (Cfr. pag. 487 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

(4)  Regolamento (CEE) n. 2078/1992 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale (GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85).

(5)  Regolamento (CEE) n. 2080/1992 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo (GU L 215 del 30.7.1992, pag. 96).

(6)  Regolamento (CE) n. 1257/1999, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

(7)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (Cfr. pag. 608 della presente Gazzetta ufficiale).

(8)  Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

(9)  Regolamento (UE) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (Cfr. pag. 884 della presente Gazzetta ufficiale).

(10)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (Cfr. pag. 549 della presente Gazzetta ufficiale).

(11)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(12)  Direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43).

(13)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(14)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(15)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (Cfr. pag. 671 della presente Gazzetta ufficiale)

(16)  Regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1).


ALLEGATO I

Tavola di concordanza degli articoli relativi alle misure nel corso dei periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020

Regolamento (CE) n. 1698/2005

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 20, lettera a), punto i): Formazione professionale e informazione

Articolo 14

Articolo 20, lettera a), punto ii): Insediamento di giovani agricoltori

Articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i)

Articolo 20, lettera a), punto iii): Prepensionamento

/

Articolo 20, lettera a), punto iv): Ricorso a servizi di consulenza

Articolo 15, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 20, lettera a), punto v): Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione

Articolo 15, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 20, lettera b), punto i): Ammodernamento delle aziende agricole

Articolo 17, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 20, lettera b), punto ii): Accrescimento del valore economico delle foreste

Articolo 21, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 20, lettera b), punto iii): Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

Articolo 17, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 21, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 20, lettera b), punto iv): Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie

Articolo 35

Articolo 20, lettera b), punto v): Infrastrutture agricole e forestali

Articolo 17, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 20, lettera b), punto vi): Misure di prevenzione e ripristino

Articolo 18

Articolo 20, lettera c), punto i): Rispetto delle norme

/

Articolo 20, lettera c), punto ii): Sistemi di qualità alimentare

Articolo 16

Articolo 20, lettera c), punto iii): Attività di informazione e promozione

Articolo 16

Articolo 20, lettera d), punto i): Agricoltura di semisussistenza

Articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii)

Articolo 20, lettera d), punto ii): Gruppi di produttori

Articolo 27

Articolo 36, lettera a), punto i): Indennità a favore delle zone montane

Articolo 31

Articolo 36, lettera a), punto ii): Indennità a favore di zone diverse da quelle montane

Articolo 31

Articolo 36, lettera a), punto iii): Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE

Articolo 30

Articolo 36, lettera a), punto iv): Pagamenti agroambientali

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 36, punto v): Pagamenti per il benessere degli animali

Articolo 33

Articolo 36, lettera b), punto i): Primo imboschimento di terreni agricoli

Articolo 21, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 36, lettera b), punto ii): Primo impianto di sistemi agroforestali

Articolo 21, paragrafo 1, lettera b), punto 4

Articolo 36, lettera b), punto iii): Primo imboschimento di terreni non agricoli

Articolo 21, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 36, lettera b), punto iv): Indennità Natura 2000

Articolo 30

Articolo 36, lettera b), punto v): Pagamenti silvoambientali

Articolo 34

Articolo 36, lettera b), punto vi): Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi

Articolo 21, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 36, lettera b), punto vii): Investimenti non produttivi

Articolo 21, paragrafo 1, lettera d)

Misure di cui al regolamento (CE) n. 718/2007

Misure di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 171, paragrafo 2, lettera a): Investimenti in aziende agricole per operazioni di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie

Articolo 17, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 171, paragrafo 2, lettera c): investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca per operazioni di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie

Articolo 17, paragrafo 1, lettera b)


ALLEGATO II

Gli allegati del regolamento (CE) n. 73/2009 sono così modificati:

1)

nell'allegato I, dopo la riga relativa al "Sostegno specifico", è inserita la riga seguente:

"Pagamento ridistributivo

Titolo III, capo 5 bis, e titolo V, capo 2 bis

Pagamento disaccoppiato"

2)

l’allegato II è così modificato:

a)

il punto A. "Ambiente" è sostituito dal seguente:

"1

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici(GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1)

Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4, e articolo 5, lettere a), b) e d)

2

3

Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6)

Articolo 3

4

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole(GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1)

Articoli 4 e 5

5

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche(GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

Articolo 6 e articolo 13,paragrafo 1, lettera a)";

b)

al punto B. "Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante", il criterio 9 è sostituito dal seguente:

"9

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)

Articolo 55, prima e seconda frase";

3)

nell’allegato III, la rubrica "Protezione e gestione delle risorse idriche" è sostituita dalla seguente:

"Protezione e gestione delle risorse idriche:

Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua (1)

Proteggere le acque dall’inquinamento e dal ruscellamento e gestire l’utilizzo delle risorse idriche

Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione

 

Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola

4)

nell’allegato VIII, la colonna relativa all’anno 2014 è sostituita dalla seguente:

"Tabella 1

(migliaia di EUR)

Stato membro

2014

Belgio

544 047

Danimarca

926 075

Germania

5 178 178

Grecia

2 047 187

Spagna

4 833 647

Francia

7 586 341

Irlanda

1 216 547

Italia

3 953 394

Lussemburgo

33 662

Paesi Bassi

793 319

Austria

693 716

Portogallo

557 667

Finlandia

523 247

Svezia

696 487

Regno Unito

3 548 576


Tabella 2 (*1)

(migliaia di EUR)

Bulgaria

642 103

Repubblica ceca

875 305

Estonia

110 018

Cipro

51 344

Lettonia

168 886

Lituania

393 226

Ungheria

1 272 786

Malta

5 240

Polonia

2 970 020

Romania

1 428 531

Slovenia

138 980

Slovacchia

377 419

Croazia

113 908

5)

dopo l'allegato VIII sono inseriti gli allegati seguenti:

"

Allegato VIII bis

Importi risultanti dall'applicazione dell'articolo 136 ter nel 2014

Germania

:

EUR 42 600 000

Svezia

:

EUR 9 000 000

Allegato VIII ter

Dimensioni medie delle aziende agricole da prendere in considerazione a norma dell'articolo 72 bis, paragrafo 4, e dell'articolo 125 bis, paragrafo 3

Stato membro

Dimensioni medie

delle aziende agricole (in ettari)

Belgio

29

Bulgaria

6

Repubblica ceca

89

Danimarca

60

Germania

46

Estonia

39

Irlanda

32

Grecia

5

Spagna

24

Francia

52

Croazia

5,9

Italia

8

Cipro

4

Lettonia

16

Lituania

12

Lussemburgo

57

Ungheria

7

Malta

1

Paesi Bassi

25

Austria

19

Polonia

6

Portogallo

13

Romania

3

Slovenia

6

Slovacchia

28

Finlandia

34

Svezia

43

Regno Unito

54

Allegato VIII quater

Massimali nazionali di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 3, e all'articolo 125 bis, paragrafo 3

(migliaia di EUR)

Belgio

505 266

Bulgaria

796 292

Repubblica ceca

872 809

Danimarca

880 384

Germania

5 018 395

Estonia

169 366

Irlanda

1 211 066

Grecia

1 931 177

Spagna

4 893 433

Francia

7 437 200

Croazia

265 785

Italia

3 704 337

Cipro

48 643

Lettonia

302 754

Lituania

517 028

Lussemburgo

33 432

Ungheria

1 269 158

Malta

4 690

Paesi Bassi

732 370

Austria

691 738

Polonia

3 061 518

Portogallo

599 355

Romania

1 903 195

Slovenia

134 278

Slovacchia

394 385

Finlandia

524 631

Svezia

699 768

Regno Unito

3 591 683

Allegato VIII quinquies

Importi per la Bulgaria e la Romania di cui all'articolo 125 ter, paragrafo 1

Bulgaria:

EUR 789 365 000

Romania:

EUR 1 753 000 000

"

6)

l'allegato XVII bis è sostituito dall'allegato seguente:

"Allegato XVII bis

Aiuti nazionali transitori a Cipro

(EUR)

Settore

2013

2014

Cereali (escluso frumento duro)

141 439

113 151

Frumento (grano) duro

905 191

724 153

Latte e prodotti lattiero-caseari

3 419 585

2 735 668

Bovini

4 608 945

3 687 156

Ovini e caprini

10 572 527

8 458 022

Settore dei suini

170 788

136 630

Pollame e uova

71 399

57 119

Vino

269 250

215 400

Olio di oliva

3 949 554

3 159 643

Uve da tavola

66 181

52 945

Uve secche

129 404

103 523

Pomodori trasformati

7 341

5 873

Banane

4 285 696

3 428 556

Tabacco

1 027 775

822 220

Frutta decidua, inclusa la frutta a nocciolo

173 390

138 712

Totale

29 798 462

23 838 770 "


(1)  

Nota:

le fasce tampone nell’ambito delle buone condizioni agronomiche e ambientali devono rispettare, sia all’interno che all’esterno delle zone vulnerabili designate a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 91/676/CEE, almeno i requisiti relativi alle condizioni di applicazione di fertilizzanti nelle vicinanze dei corsi d’acqua, di cui al punto A.4 dell’allegato II della direttiva 91/676/CEE, da applicare conformemente ai programmi d’azione stabiliti dagli Stati membri a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 91/676/CEE.";

(*1)  Massimali calcolati tenendo conto del calendario degli aumenti di cui all’articolo 121."


20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/884


REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 1311/2013 DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 2013

che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 312,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando conformemente a una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

I massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e i massimali annui degli stanziamenti per pagamenti stabiliti dal presente regolamento devono rispettare i massimali fissati per gli impegni e le risorse proprie nella decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio (1).

(2)

Tenuto conto della necessità di un adeguato livello di prevedibilità per la preparazione e l’attuazione degli investimenti a medio termine, la durata del quadro finanziario pluriennale (QFP) deve essere fissata a sette anni a partire dal 1o gennaio 2014. Si procederà ad un riesame entro il 2016, dopo le elezioni del Parlamento europeo. Ciò consentirà alle istituzioni, incluso il Parlamento europeo eletto nel 2014, di valutare nuovamente le priorità. I risultati di tale riesame devono essere presi in considerazione in qualsiasi eventuale revisione del presente regolamento per i restanti anni del QFP. Tale procedura sarà in seguito denominata "riesame-revisione".

(3)

Nel contesto del riesame/della revisione intermedia del QFP, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di esaminare congiuntamente, prima che la Commissione presenti le sue proposte, la durata più appropriata per il QPF successivo, al fine di raggiungere il giusto equilibrio tra i rispettivi mandati dei membri della Commissione e del Parlamento europeo, e la necessità di stabilità per i cicli di programmazione e la prevedibilità degli investimenti.

(4)

Dovrebbe essere applicata una flessibilità specifica e al livello massimo possibile per permettere all'Unione di adempiere ai suoi obblighi in conformità dell'articolo 323 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(5)

I seguenti strumenti specifici per consentire all'Unione di rispondere a particolari circostanze impreviste o per consentire il finanziamento di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più rubriche a norma del quadro finanziario, facilitando così la procedura di bilancio: la riserva per aiuti d'urgenza, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, lo strumento di flessibilità, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, il margine per imprevisti, la flessibilità specifica per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca nonché il margine globale per gli impegni per la crescita e l'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile. È pertanto opportuno adottare disposizioni specifiche che prevedano la possibilità di iscrivere in bilancio stanziamenti di impegno oltre i limiti dei massimali fissati dal QFP ove sia necessario ricorrere a strumenti speciali.

(6)

Se è necessario attivare le garanzie prestate dal bilancio generale dell'Unione per i prestiti concessi a titolo del meccanismo di sostegno delle bilance dei pagamenti o del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria di cui, rispettivamente, al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio (2) e al regolamento (CE) n. 407/2010 del Consiglio (3), l'importo necessario deve essere attivato oltre i limiti degli stanziamenti di impegno e di pagamento del QFP nel rispetto del massimale delle risorse proprie.

(7)

Il QFP dev'essere fissato a prezzi 2011. Devono inoltre essere stabilite le regole di adeguamento tecnico del QFP per ricalcolare i massimali e i margini disponibili.

(8)

Il QFP non deve tener conto delle voci di bilancio finanziate da entrate con destinazione specifica, ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/20112 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ("regolamento finanziario").

(9)

Potrà essere necessario rivedere il presente regolamento in caso di circostanze impreviste che non possono essere gestite entro il limite dei massimali fissati dal QFP. In tali circostanze è pertanto necessario prevedere la revisione del QFP.

(10)

Occorre disciplinare altre situazioni che potrebbero richiedere l'adeguamento o la revisione del QFP. Tali adeguamenti o revisioni potrebbero essere connessi all'esecuzione del bilancio, alle misure che collegano l'efficacia dei finanziamenti alla corretta gestione economica, alla revisione dei trattati, agli allargamenti, alla riunificazione di Cipro o all'adozione tardiva di nuove norme che disciplinano determinati settori politici.

(11)

Le dotazioni nazionali relative alla politica di coesione vengono fissate sulla base dei dati statistici e delle previsioni utilizzate per l'aggiornamento del luglio 2012 della proposta della Commissione relativa al presente regolamento. In considerazione delle difficoltà di previsione e dell'impatto per gli Stati membri soggetti a livellamento e per tenere conto della situazione particolarmente difficile degli Stati membri colpiti dalla crisi, nel 2016 la Commissione riesaminerà le dotazioni complessive di tutti gli Stati membri nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" della politica di coesione per il periodo 2017-2020.

(12)

È necessario stabilire le norme generali in materia di cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio.

(13)

Sono inoltre necessarie disposizioni specifiche per gestire i grandi progetti infrastrutturali la cui durata è decisamente superiore a quella fissata per il QFP. Devono essere fissati importi massimi per i contributi a tali progetti a carico del bilancio generale dell'Unione garantendo così che non incidano su altri progetti finanziati da tale bilancio.

(14)

È opportuno che la Commissione presenti una proposta relativa al nuovo quadro finanziario pluriennale prima del 1o gennaio 2018, onde consentire alle istituzioni di adottarla con sufficiente anticipo rispetto all'inizio del quadro finanziario pluriennale successivo. Il presente regolamento dovrebbe continuare ad essere applicato qualora un nuovo quadro finanziario non venga adottato prima del termine del periodo di validità del QFP di cui al presente regolamento.

(15)

Il Comitato economico e sociale nonché il Comitato delle regioni sono stati consultati e hanno adottato pareri (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Quadro finanziario pluriennale

Il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ("QFP") è stabilito in allegato.

Articolo 2

Riesame/revisione intermedia del QFP

Entro la fine del 2016 la Commissione presenta un riesame del funzionamento del QFP, tenendo pienamente conto della situazione economica in quel momento nonché delle proiezioni macroeconomiche più aggiornate. Tale riesame obbligatorio è, se del caso, accompagnato da una proposta legislativa di revisione del presente regolamento in conformità delle procedure stabilite nel TFUE. Fatto salvo l'articolo 7 del presente regolamento, le dotazioni nazionali preassegnate non sono ridotte nell'ambito di tale revisione.

Articolo 3

Rispetto dei massimali del QFP

1.   Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, nel corso di ciascuna procedura di bilancio e durante l'esecuzione del bilancio dell'esercizio interessato, rispettano i massimali annui di spesa stabiliti dal QFP.

Il sottomassimale per la rubrica 2, di cui all'allegato, è stabilito lasciando impregiudicata la flessibilità tra i due pilastri della politica agricola comune (PAC). Il massimale adeguato da applicare al pilastro I della PAC a seguito dei trasferimenti tra il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e i pagamenti diretti è fissato nel pertinente atto giuridico e il QFP è conseguentemente adeguato ai sensi dell'adeguamento tecnico previsto all'articolo 6, paragrafo 1 del presente regolamento.

2.   Gli strumenti speciali di cui agli articoli da 9 a 15 garantiscono la flessibilità del QFP e devono essere fissati al fine di consentire il corretto svolgimento della procedura di bilancio. Possono essere iscritti in bilancio stanziamenti di impegno oltre i limiti dei massimali fissati dal QFP per le pertinenti rubriche ove risulti necessario l'utilizzo delle risorse a titolo della riserva per gli aiuti d'urgenza, del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, dello strumento di flessibilità, del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, del margine per imprevisti, della flessibilità specifica per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca nonché del margine globale per gli impegni per la crescita e l'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile, conformemente al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio (6), al regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e all'accordo interistituzionale fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione (8).

3.   Qualora sia necessario attivare una garanzia per un prestito coperto dal bilancio generale dell'Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 332/2002 o del regolamento (UE) n. 407/2010, tale garanzia viene attivata oltre i limiti dei massimali stabiliti dal quadro finanziario.

Articolo 4

Rispetto del massimale delle risorse proprie

1.   Per ognuno degli esercizi coperti dal QFP, il totale degli stanziamenti di pagamento necessari, previo adeguamento annuale e tenuto conto degli adattamenti e revisioni intervenuti, nonché l'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, non può portare a un tasso di versamento delle risorse proprie superiore al massimale fissato per le medesime risorse in conformità della decisione 2007/436/CE, Euratom.

2.   Ove necessario, i massimali del QFP sono ridotti attraverso una revisione per garantire il rispetto del massimale delle risorse proprie stabilito dalla decisione 2007/436/CE, Euratom.

Articolo 5

Margine globale per i pagamenti

1.   Ogni anno, a partire dal 2015, nel quadro dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 4, la Commissione adegua verso l'alto il massimale di pagamento per gli anni 2015-2020 di un importo equivalente alla differenza tra i pagamenti eseguiti e il massimale di pagamento dell'anno n-1 del QFP.

2.   Gli adeguamenti annuali non superano i seguenti importi massimi (a prezzi 2011) per il periodo 2018-2020 rispetto al massimale di pagamento originario degli anni in questione:

 

2018: 7 miliardi di EUR

 

2019: 9 miliardi di EUR

 

2020: 10 miliardi di EUR.

3.   L'eventuale adeguamento verso l'alto è interamente compensato da una corrispondente riduzione del massimale di pagamento dell'anno n-1.

Articolo 6

Adeguamenti tecnici

1.   Ogni anno, la Commissione, prima della procedura di bilancio dell'esercizio n+1, effettua i seguenti adeguamenti tecnici del QFP:

a)

rivalutazione ai prezzi dell'anno n+1 dei massimali e degli importi globali degli stanziamenti di impegno e degli stanziamenti di pagamento;

b)

calcolo del margine residuo disponibile sotto il massimale delle risorse proprie stabilito in conformità della decisione 2007/436/CE, Euratom;

c)

calcolo dell'importo assoluto del margine per imprevisti definito all'articolo 13;

d)

calcolo del margine globale per i pagamenti previsto all'articolo 5;

e)

calcolo del margine globale per gli impegni previsto all'articolo 14;

2.   La Commissione effettua gli adeguamenti tecnici di cui al paragrafo 1 sulla base di un deflatore fisso del 2 % annuo.

3.   La Commissione comunica i risultati degli adeguamenti tecnici di cui al paragrafo 1 e le sottostanti previsioni economiche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.   Fatti salvi gli articoli 7 e 8, per l'esercizio considerato non sono effettuati ulteriori adeguamenti tecnici né nel corso dell'esercizio, né, a titolo di correzioni a posteriori, nel corso degli esercizi successivi.

Articolo 7

Adeguamento delle dotazioni per la politica di coesione

1.   Per tenere conto della situazione particolarmente difficile degli Stati membri colpiti dalla crisi, nel 2016 la Commissione riesamina, congiuntamente all' adeguamento tecnico per l'anno 2017, le assegnazioni totali di tutti gli Stati membri nel quadro dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" della politica di coesione per gli anni dal 2017 al 2020, applicando il metodo di assegnazione definito nel pertinente atto di base sulla base delle statistiche più recenti disponibili in quel momento e della comparazione, per gli Stati membri soggetti a livellamento, tra il PIL nazionale cumulato osservato per gli anni 2014 e 2015 e il PIL nazionale cumulato stimato nel 2012. Adegua dette assegnazioni totali ogniqualvolta si verifichi una divergenza cumulativa superiore a +/- 5 %.

2.   Gli adeguamenti richiesti sono ripartiti in percentuali uguali sugli anni 2017-2020 e i corrispondenti massimali del QFP sono modificati di conseguenza. Anche i massimali di pagamento sono modificati di conseguenza per garantire un andamento ordinato rispetto agli stanziamenti di impegno.

3.   Nel suo adeguamento tecnico per l'anno 2017, a seguito del riesame intermedio dell'ammissibilità degli Stati membri al Fondo di coesione di cui all'articolo 90, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), nel caso uno Stato membro diventi ammissibile al Fondo di coesione o perda l'ammissibilità esistente, la Commissione aggiunge o sottrae gli importi risultanti ai/dai fondi assegnati allo Stato membro per gli anni dal 2017 al 2020.

4.   Gli adeguamenti richiesti risultanti dal paragrafo 3 sono ripartiti in percentuali uguali sugli anni 2017-2020 e i corrispondenti massimali del QFP sono modificati di conseguenza. Anche i massimali di pagamento sono modificati di conseguenza per garantire un andamento ordinato rispetto agli stanziamenti di impegno.

5.   L'effetto netto totale, positivo o negativo, degli adeguamenti di cui ai paragrafi 1 e 3 non supera i 4 miliardi di EUR.

Articolo 8

Adeguamenti relativi alle misure che collegano l'efficacia dei finanziamenti alla corretta gestione economica

In caso di ritiro da parte della Commissione della sospensione degli impegni di bilancio per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale o il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nel contesto delle misure che collegano l'efficacia dei finanziamenti alla corretta gestione economica, la Commissione nel rispetto del pertinente atto di base, riporta gli impegni sospesi agli anni successivi. Gli impegni sospesi dell’anno non possono essere reiscritti oltre l’anno n+3.

CAPO 2

Strumenti speciali

Articolo 9

Riserva per gli aiuti d'urgenza

1.   La riserva per gli aiuti d'urgenza è destinata a consentire una risposta rapida alle esigenze di aiuto specifiche dei paesi terzi a seguito di eventi che non potevano essere previsti al momento della formazione del bilancio, in primo luogo per effettuare interventi umanitari ma anche, eventualmente, a fini di gestione civile delle crisi e protezione civile e in situazioni particolarmente difficili dovute alla pressione dei flussi migratori alle frontiere esterne dell'Unione.

2.   L'importo annuo della riserva è fissato a 280 milioni di EUR (a prezzi 2011) e può essere utilizzato fino all'anno n+1 conformemente al regolamento finanziario. La riserva è iscritta nel bilancio generale dell'Unione a titolo di stanziamento accantonato. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. Tale quota dell'importo annuale dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata.

Articolo 10

Fondo di solidarietà dell'Unione europea

1.   Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è destinato a consentire un'assistenza finanziaria in caso di catastrofi gravi sul territorio di uno Stato membro o di un paese candidato, come definito nell'atto di base pertinente. È fissato un massimale dell'importo annuo disponibile per tale Fondo pari a 500 milioni di EUR (a prezzi 2011). Il 1o ottobre di ciascun anno almeno un quarto dell'importo annuo deve essere ancora disponibile per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine di tale anno. La quota dell'importo annuale non iscritta a bilancio può essere utilizzata fino all'anno n+1. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. Tale quota dell'importo annuale dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata.

2.   In casi eccezionali, se le residue risorse finanziarie del Fondo di solidarietà dell'Unione europea disponibili per l'esercizio in cui si verifica la catastrofe, quali definite nell'atto di base pertinente, non sono sufficienti a coprire l'importo dell'intervento ritenuto necessario dal Parlamento europeo e dal Consiglio, la Commissione può proporre di finanziare la differenza attingendo dagli stanziamenti annuali messi a disposizione per l'esercizio successivo.

Articolo 11

Strumento di flessibilità

1.   Lo strumento di flessibilità è destinato a permettere il finanziamento, per un dato esercizio ed entro il limite degli importi indicati, di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche. Per lo strumento di flessibilità è fissato un massimale annuo disponibile pari a 471 milioni di EUR (a prezzi 2011).

2.   La quota dell'importo annuo dello strumento di flessibilità non utilizzata, può essere utilizzata fino all'anno n+3. La quota dell'importo annuo derivante dagli esercizi precedenti viene utilizzata in primo luogo, in ordine cronologico. Tale quota dell'importo annuale dell'anno n non utilizzata nell'anno n+3 viene annullata.

Articolo 12

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

1.   Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, i cui obiettivi e campo di applicazione sono definiti nel regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, non supera un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011).

2.   Gli stanziamenti per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione a titolo di stanziamento accantonato.

Articolo 13

Margine per imprevisti

1.   Un margine per imprevisti che può arrivare fino allo 0,03 % del reddito nazionale lordo dell'Unione è costituito al di fuori dei massimali del QFP, come strumento di ultima istanza per reagire a circostanze impreviste. Può essere mobilizzato soltanto in relazione ad un bilancio annuale o rettificativo.

2.   Il ricorso al margine per imprevisti non supera, in un dato esercizio, l'importo massimo previsto nell'adeguamento tecnico annuale del QFP, ed è coerente con il massimale delle risorse proprie.

3.   Gli importi resi disponibili mediante la mobilizzazione del margine per imprevisti sono detratti integralmente dai margini in una o più rubriche del QFP per l'esercizio in corso o gli esercizi futuri.

4.   Gli importi detratti non sono ulteriormente mobilizzati nel contesto del QFP. Il ricorso al margine per imprevisti non comporta un superamento dei massimali totali degli stanziamenti d'impegno e di pagamento contenuti nel QFP per l'esercizio in corso e gli esercizi futuri.

Articolo 14

Margine globale per gli impegni per la crescita e l'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile

1.   Margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno per gli anni 2014-2017 costituiscono un margine globale del QFP per gli impegni, da rendere disponibili al di là dei massimali stabiliti dal QFP per gli anni dal 2016 al 2020 per obiettivi politici specifici relativi alla crescita e all'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile.

2.   Ogni anno, nel quadro dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 6, la Commissione calcola l'importo disponibile. Il margine globale del QFP o una parte dello stesso può essere mobilizzato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio ai sensi dell'articolo 314 del TFUE.

Articolo 15

Flessibilità specifica per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca

Fino a 2 543 milioni di EUR (a prezzi 2011) possono essere anticipati nel 2014 e nel 2015, nel quadro della procedura annuale di bilancio, per obiettivi politici specifici relativi alla disoccupazione giovanile, alla ricerca, in particolare ERASMUS per l'apprendistato, e alle piccole e medie imprese. Tale importo è detratto integralmente dagli stanziamenti all'interno e/o fra rubriche al fine di mantenere invariato il totale dei massimali annui per il periodo 2014-2020 e la dotazione totale di ciascuna rubrica o sottorubrica nel periodo in questione.

Articolo 16

Contributo al finanziamento di grandi progetti

1.   Un importo massimo di 6 300 milioni di EUR (a prezzi 2011) è a disposizione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) dal bilancio generale dell'Unione per il periodo 2014-2020.

2.   Un importo massimo di 2 707 milioni di EUR (a prezzi 2011) è a disposizione del progetto di reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER) dal bilancio generale dell'Unione per il periodo 2014-2020.

3.   Un importo massimo di 3 786 milioni di EUR (a prezzi 2011) è a disposizione del Copernicus (programma europeo di osservazione della terra) a titolo dal bilancio generale dell'Unione per il periodo 2014-2020.

CAPO 3

Revisione

Articolo 17

Revisione del QFP

1.   Fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 2, gli articoli da 18 a 22 e l'articolo 25, il QFP può essere riveduto in caso di situazioni non previste in origine, nel rispetto del massimale delle risorse proprie stabilito in conformità della decisione 2007/436/CE, Euratom.

2.   In linea di principio, l'eventuale proposta di revisione del QFP ai sensi del paragrafo 1 è presentata e adottata prima che abbia inizio la procedura di bilancio per l'esercizio o per il primo degli esercizi oggetto della revisione in questione.

3.   L'eventuale proposta di revisione del QFP ai sensi del paragrafo 1 esamina le possibilità di una ridistribuzione delle spese fra i programmi previsti nella rubrica oggetto della revisione, in particolare in base alle prospettive di sottoesecuzione degli stanziamenti. L'obiettivo dovrebbe essere quello di costituire, sotto il massimale della rubrica interessata, un importo significativo sia in valore assoluto sia in percentuale della nuova spesa prevista.

4.   L'eventuale revisione del QFP ai sensi del paragrafo 1 tiene conto delle possibilità di compensare l'aumento del massimale di una rubrica con la riduzione del massimale di un'altra rubrica.

5.   L'eventuale revisione del QFP ai sensi del paragrafo 1 garantisce il mantenimento di una relazione ordinata tra impegni e pagamenti.

Articolo 18

Revisione relativa all'esecuzione

Unitamente alla comunicazione dei risultati degli adeguamenti tecnici del QFP, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio le proposte di revisione dell'importo totale degli stanziamenti di pagamento che essa ritiene necessarie, tenuto conto dell'esecuzione, per garantire una sana gestione dei massimali dei pagamenti annuali e, in particolare, il loro andamento ordinato rispetto agli stanziamenti di impegno. Il Parlamento europeo e il Consiglio decidono su tali proposte prima del 1o maggio dell'anno n.

Articolo 19

Revisione a seguito di nuove norme o programmi per i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il Fondo Asilo e migrazione e il Fondo per la Sicurezza interna

1.   Qualora le nuove norme o i nuovi programmi in regime di gestione concorrente per i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il Fondo Asilo e migrazione e il Fondo per la Sicurezza interna vengano adottati dopo il 1o gennaio 2014, il QFP viene riveduto al fine di trasferire agli anni successivi, oltre i corrispondenti massimali di spesa, le assegnazioni non utilizzate nel 2014.

2.   La revisione relativa al trasferimento delle assegnazioni non utilizzate per l'esercizio 2014 viene adottata entro il 1o maggio 2015.

Articolo 20

Revisione del QFP in caso di revisione dei trattati

Qualora si proceda fra il 2014 e il 2020 a una revisione dei trattati con implicazioni di bilancio, il QFP è riveduto di conseguenza.

Articolo 21

Revisione del QFP in caso di allargamento dell'Unione

Qualora vi sia una o molteplici adesioni all'Unione fra il 2014 e il 2020, il QFP è riveduto per tener conto delle conseguenti spese necessarie.

Articolo 22

Revisione del QFP nel caso della riunificazione di Cipro

Nel caso di un'eventuale riunificazione di Cipro fra il 2014 e il 2020, il QFP è riveduto per tener conto della soluzione globale della questione di Cipro nonché delle necessità finanziarie supplementari derivanti dalla riunificazione.

Articolo 23

Cooperazione interistituzionale nell’ambito della procedura di bilancio

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione (di seguito, "le istituzioni") adottano le misure necessarie per agevolare la procedura annuale di bilancio.

Le istituzioni cooperano lealmente nel corso dell'intera procedura al fine di conciliare le rispettive posizioni. Le istituzioni, in tutte le fasi della procedura, cooperano tramite opportuni contatti interistituzionali al fine di seguire l'andamento dei lavori e analizzare il grado di convergenza.

Le istituzioni vigilano affinché i rispettivi calendari di lavoro siano per quanto possibile coordinati, per consentire lo svolgimento coerente e convergente dei lavori che conducono all'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione.

Possono essere svolte consultazioni a tre in tutte le fasi della procedura e ai vari livelli di rappresentanza, in funzione della natura del dibattito previsto. Ciascuna istituzione designa, conformemente al proprio regolamento interno, i rispettivi partecipanti a ciascuna riunione, ne stabilisce il mandato negoziale e comunica tempestivamente alle altre istituzioni le disposizioni pratiche per le riunioni.

Articolo 24

Unità del bilancio

Tutte le spese e le entrate dell'Unione e dell'Euratom sono incluse nel bilancio generale dell'Unione in conformità dell'articolo 7 del regolamento finanziario, comprese le spese derivanti da decisioni pertinenti prese all'unanimità dal Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, nel quadro dell'articolo 332 del TFUE.

Articolo 25

Transizione verso il prossimo quadro finanziario pluriennale

Anteriormente al 1o gennaio 2018, la Commissione presenta una proposta relativa al nuovo quadro finanziario pluriennale.

Se il regolamento del Consiglio che fissa il nuovo quadro finanziario pluriennale non è adottato anteriormente al 31 dicembre 2020, i massimali e le altre disposizioni corrispondenti all'ultimo anno coperto dal QFP continuano ad applicarsi fino all'adozione del regolamento che fissa il nuovo quadro finanziario. Qualora, dopo il 2020, un nuovo Stato membro aderisca all'Unione, il quadro finanziario esteso è riveduto, se necessario, al fine di tenere conto l'adesione.

Articolo 26

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GUSTAS


(1)  Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17).

(2)  Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 marzo 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/20112 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(5)  Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU C 229 del 31.7.2012, pag. 32); parere del Comitato delle regioni «Il nuovo quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2013» (GU C 391 del 18.12.2012, pag. 31).

(6)  Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).

(7)  Regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1).

(8)  Accordo interistituzionale fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione del 2 dicembre 2013 sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (Cfr. pag. 320 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO I

QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (UE-28)

(milioni di EUR - prezzi 2011)

STANZIAMENTI DI IMPEGNO

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale 2014-2020

1.

Crescita intelligente ed inclusiva

60 283

61 725

62 771

64 238

65 528

67 214

69 004

450 763

1a:

Competitività per la crescita e l'occupazione

15 605

16 321

16 726

17 693

18 490

19 700

21 079

125 614

1b:

Coesione economica, sociale e territoriale

44 678

45 404

46 045

46 545

47 038

47 514

47 925

325 149

2.

Crescita sostenibile: risorse naturali

55 883

55 060

54 261

53 448

52 466

51 503

50 558

373 179

di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti

41 585

40 989

40 421

39 837

39 079

38 335

37 605

277 851

3.

Sicurezza e cittadinanza

2 053

2 075

2 154

2 232

2 312

2 391

2 469

15 686

4.

Ruolo mondiale dell'Europa

7 854

8 083

8 281

8 375

8 553

8 764

8 794

58 704

5.

Amministrazione

8 218

8 385

8 589

8 807

9 007

9 206

9 417

61 629

di cui: spesa amministrativa delle istituzioni

6 649

6 791

6 955

7 110

7 278

7 425

7 590

49 798

6.

Compensazioni

27

0

0

0

0

0

0

27

TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO

134 318

135 328

136 056

137 100

137 866

139 078

140 242

959 988

in percentuale dell'RNL

1,03  %

1,02  %

1,00  %

1,00  %

0,99  %

0,98  %

0,98  %

1,00  %

 

TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO

128 030

131 095

131 046

126 777

129 778

130 893

130 781

908 400

in percentuale dell'RNL

0,98  %

0,98  %

0,97  %

0,92  %

0,93  %

0,93  %

0,91  %

0,95  %

Margine disponibile

0,25  %

0,25  %

0,26  %

0,31  %

0,30  %

0,30  %

0,32  %

0,28  %

Massimale delle risorse proprie in percentuale dell'RNL

1,23  %

1,23  %

1,23  %

1,23  %

1,23  %

1,23  %

1,23  %

1,23  %


DECISIONI

20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/892


DECISIONE N. 1312/2013/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2013

relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT): il contributo dell'EIT a un'Europa più innovativa

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 294/2008 dispone che la Commissione presenti una proposta per una prima agenda strategica per l'innovazione ("ASI"), in base al progetto predisposto dall'Istituto europeo di innovazione e tecnologia ("EIT").

(2)

L'ASI dovrebbe definire i campi prioritari e la strategia a lungo termine dell'EIT e comprendere una valutazione della sua incidenza economica e della sua capacità di generare il miglior valore aggiunto in materia di innovazione. L'ASI dovrebbe tenere conto dei risultati del monitoraggio e della valutazione dell'EIT.

(3)

La prima ASI dovrebbe definire in modo preciso le caratteristiche e le condizioni di funzionamento dell'EIT, le procedure per la cooperazione tra il comitato direttivo e le comunità della conoscenza e dell'innovazione ("CCI"), nonché le modalità di finanziamento delle CCI,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottata l'agenda strategica per l'innovazione ("ASI") dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia per il periodo 2014–2020, il cui testo è riportato nell'allegato.

Articolo 2

L'ASI è attuata conformemente al regolamento (CE) n. 294/2008.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, l'11 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1).

(2)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 122.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 21 novembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)


ALLEGATO

L'AGENDA STRATEGICA PER L'INNOVAZIONE DELL'EIT

Indice

Sintesi delle azioni principali

1.

L'Istituto europeo di innovazione e tecnologia: un attore dell'innovazione nell'Unione

1.1.

L'EIT: far fronte alle sfide della società per mezzo dell'innovazione nel triangolo della conoscenza

1.2.

Il valore aggiunto dell'EIT: caratteristiche distintive

1.3.

Sinergie e complementarità con altre iniziative di azione e di finanziamento

2.

Rafforzare il ruolo dell'EIT dopo il 2013: le priorità

2.1.

Incentivare la crescita, l'impatto e la sostenibilità attraverso l'EIT

2.1.1.

Consolidare e stimolare la crescita e l'impatto delle CCI esistenti

2.1.2.

Creazione di nuove CCI

2.2.

Accrescere l'impatto dell'EIT

2.3.

Nuovi meccanismi operativi e monitoraggio orientato ai risultati

3.

Modalità decisionali e operative efficaci

3.1.

Snellire e chiarire il processo decisionale dell'EIT

3.2.

Investire nelle CCI: relazioni EIT–CCI

3.3.

Stabilire rapporti con le parti interessate

4.

Stima del fabbisogno finanziario e delle fonti di finanziamento (2014–2020)

4.1.

Consolidare un modello di finanziamento intelligente delle CCI

4.2

Fabbisogno di bilancio dell'EIT

Scheda 1:

Innovazione per una vita sana e un invecchiamento attivo

Scheda 2:

Materie prime – Prospezione, estrazione, trasformazione, riciclaggio e sostituzione sostenibili

Scheda 3:

Alimentazione per il futuro – Una catena di approvvigionamento sostenibile dalle risorse al consumatore

Scheda 4:

Industria manifatturiera a valore aggiunto

Scheda 5:

Mobilità urbana

Sintesi delle azioni principali

Sezione 2.1.1.   Consolidare e stimolare la crescita e l'impatto delle CCI esistenti

L'EIT:

incoraggerà le CCI a sviluppare una maggiore varietà di attività di formazione, oltre che a fornire consulenza in merito, e a far meglio conoscere l'esistenza delle attività stesse;

predisporrà gradualmente meccanismi di esame competitivi per l'attribuzione di una percentuale della sovvenzione alle CCI, che sarà basata sui piani aziendali e la performance delle CCI e terrà conto del fatto che le CCI crescono a ritmi diversi;

incoraggerà le CCI a sviluppare attività congiunte su questioni orizzontali;

introdurrà un sistema di valutazione tra pari per le qualifiche con marchio EIT e avvierà un dialogo con gli organismi nazionali e internazionali di assicurazione qualità in un'ottica di promozione di un approccio coerente.

Sezione 2.1.2.   Creazione di nuove CCI

L'EIT:

predisporrà una procedura di selezione per ogni fase di creazione di CCI che consenta alle CCI candidate di disporre di tempo sufficiente per preparare le proposte;

pubblicherà appositi bandi per cinque nuove CCI: un bando per due nuove CCI nel 2014 sui temi "vita sana" e "invecchiamento attivo" nonché "materie prime"; un bando per due nuove CCI nel 2016 sui temi "alimentazione per il futuro" e "industria manifatturiera a valore aggiunto" nonché un bando per una nuova CCI nel 2018 sul tema "mobilità urbana";

compirà ogni sforzo per assicurare che le future procedure di selezione delle CCI siano rese note al maggior numero possibile di potenziali soggetti interessati;

farà in modo che le condizioni quadro delle future procedure di selezione delle CCI permettano di ottenere un risultato ottimale, in particolare fornendo orientamenti chiari sui requisiti e sui processi nonché lasciando ai proponenti un tempo sufficiente per organizzare il partenariato.

Sezione 2.2   Accrescere l'impatto dell'EIT

L'EIT:

incoraggerà la partecipazione ad attività di sensibilizzazione sostenendo in particolare, a seconda dei casi, le CCI afferenti al sistema di innovazione regionale;

creerà/adatterà uno strumento web per fornire una piattaforma per la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete attorno all'EIT;

costruirà e sosterrà una rete solida e funzionale delle persone che hanno portato a termine con successo i corsi di formazione EIT/CCI ("EIT Alumni");

renderà gli insegnamenti e i successi delle CCI sistematicamente accessibili alla più ampia comunità dell'innovazione possibile per quanto riguarda l'Unione e non solo, ad esempio mettendo a disposizione online materiali delle attività di formazione dell'EIT e delle CCI;

assicurerà una forte partecipazione del settore privato, anche delle PMI, al triangolo della conoscenza.

Sezione 2.3   Nuovi meccanismi operativi e monitoraggio orientato ai risultati

L'EIT:

predisporrà un'agenda di semplificazione, con parametri per la valutazione dei progressi, e riferirà alla Commissione in merito ai progressi nella sua attuazione nella relazione annuale di attività; farà in modo che i nuovi modelli di semplificazione siano diffusi in tutta l'Unione e confluiscano in altre iniziative dell'Unione;

istituirà, in cooperazione con la Commissione e con le CCI, un sistema globale per monitorare il contributo dell'EIT a Orizzonte 2020, l'impatto che l'EIT produce con le proprie attività e quelle delle CCI nonché la performance delle CCI; l'EIT riferirà in merito a tutte le sue attività di monitoraggio nella relazione annuale di attività che è tenuto a trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio.

Sezione 3.1   Snellire e chiarire il processo decisionale dell'EIT

L'EIT:

farà in modo, per mezzo di una strategia intelligente in materia di risorse umane che comprenda l'impiego sistematico di competenze interne ed esterne nonché procedure di gestione interna, di diventare un'istituzione di riferimento per la governance dell'innovazione;

adotterà misure concrete per promuovere ulteriormente una cultura dell'apertura e della trasparenza.

Sezione 3.2   Investire nelle CCI: relazioni EIT–CCI

L'EIT:

fornirà orientamenti chiari e coerenti sulle aspettative, gli obblighi e le responsabilità durante tutto il ciclo di esistenza delle CCI;

svilupperà, in stretta collaborazione con le CCI, la propria capacità interna di facilitare gli scambi e l'apprendimento tra le CCI;

fornirà alle CCI una serie di servizi su questioni orizzontali che presentano un margine di miglioramento in termini di efficienza e attuerà altre politiche d'impresa allo stesso scopo;

fornirà orientamenti sull'adesione e associazione di partner che non sono in grado di diventare investitori e partner a pieno titolo di una CCI.

Sezione 3.3   Stabilire rapporti con le parti interessate

L'EIT:

istituirà un forum delle parti interessate all'EIT periodico e la sua configurazione speciale dei rappresentanti degli Stati membri, per facilitare l'interazione e l'apprendimento reciproco con la comunità dell'innovazione in generale di tutto il triangolo della conoscenza, anche per quanto concerne le autorità nazionali e regionali; in tale contesto la piattaforma web potrà ulteriormente contribuire a favorire l'interazione tra i partecipanti;

utilizzerà sistematicamente le associazioni esistenti di università, imprese e organizzazioni di ricerca e organizzazioni di cluster come piattaforme per lo scambio di conoscenze e la diffusione dei risultati;

predisporrà un meccanismo, ad esempio una riunione annuale tra l'EIT, le CCI e i servizi interessati della Commissione europea, al fine di agevolare le sinergie tra l'EIT e le CCI, da un lato, e altre iniziative dell'Unione, dall'altro.

L'AGENDA STRATEGICA PER L'INNOVAZIONE DELL'EIT

1.   L'Istituto europeo di innovazione e tecnologia: un attore dell'innovazione nell'Unione

La presente Agenda strategica per l'innovazione (ASI) stabilisce le priorità dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) per il periodo 2014–2020 e le relative modalità di funzionamento. Si tratta quindi di uno strumento chiave che permette ai responsabili politici europei di definire gli indirizzi strategici dell'EIT, cui è comunque lasciata una notevole autonomia per quanto riguarda i modi e i mezzi per conseguire gli obiettivi fissati.

L'ASI è il risultato di un approfondito processo avente l'obiettivo di tracciare un bilancio dei primi anni di esistenza dell'EIT nonché un quadro completo della situazione dell'innovazione in Europa. Essa si basa su un primo progetto di testo del comitato direttivo dell'EIT presentato alla Commissione europea il 15 giugno 2011, come prescritto dal regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Tiene inoltre conto dei risultati di una valutazione indipendente della fase iniziale di attività dell'EIT e su un processo di consultazione aperto a tutte le parti attualmente o potenzialmente interessate alle attività dell'EIT quali imprese, istituti di insegnamento superiore, enti di ricerca, autorità nazionali e regionali.

1.1.   L'EIT: far fronte alle sfide della società per mezzo dell'innovazione nel triangolo della conoscenza

In un mondo in rapida evoluzione, la via verso il futuro passa in Europa per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Il "triangolo della conoscenza", costituito da istruzione superiore, ricerca e innovazione, nonché l'interazione tra questi suoi tre lati appaiono oggi come la forza motrice indispensabile per raggiungere il citato obiettivo e rimanere competitivi in un'economia e in una società globali della conoscenza. L'Unione europea, di conseguenza, ha posto detti settori tra le priorità politiche della sua strategia Europa 2020. Tali priorità sono in particolare al centro delle iniziative faro "L'Unione dell'innovazione", "Youth on the Move", che costituiscono il quadro strategico generale delle azioni dell'Unione nei campi in questione, cui si affiancano altre iniziative, quali "Una politica industriale integrata per l'era della globalizzazione", "L'agenda digitale europea" e "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse". L'EIT contribuirà appieno al raggiungimento degli obiettivi delle citate iniziative faro.

Le ragioni che inducono a mettere al centro dell'attenzione istruzione superiore, ricerca e innovazione sono chiare. Nel contesto dell'economia della conoscenza e di crescente concorrenza a livello globale, anche alla luce della sfida demografica affrontata internamente dall'Europa, la crescita economica e l'occupazione in futuro dipenderanno in misura crescente da innovazioni nei prodotti, nei servizi e nei modelli di attività, nonché dalla capacità della stessa Europa di coltivare, attrarre e trattenere talenti. Se è vero che in Europa non mancano casi individuali di successo, l'Unione deve raggiungere il livello dei leader mondiali dell'innovazione. Inoltre, per assicurarsi i talenti l'Unione si trova a fronteggiare l'aumentata concorrenza dei nuovi centri di eccellenza situati nelle economie emergenti.

L'Europa deve intensificare ulteriormente i suoi sforzi nel campo dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione facendo altresì propria una vera cultura imprenditoriale, che è essenziale alimentare e sostenere per cogliere il valore della ricerca e dell'innovazione, dare vita a nuove iniziative e arrivare a sviluppare concretamente sul mercato le innovazioni in settori con un forte potenziale di crescita. L'Europa deve promuovere il ruolo degli istituti di insegnamento superiore come motori dell'innovazione, perché le persone di talento devono acquisire le competenze, le conoscenze e l'attitudine adatti a far progredire l'innovazione.

L'EIT è stato istituito proprio per contribuire a una crescita economica sostenibile e alla competitività rafforzando la capacità di innovazione dell'Unione e dei suoi Stati membri incrementandone altresì la capacità di convertire i risultati della ricerca in prodotti e servizi di elevato valore. Integrando pienamente il triangolo della conoscenza costituito da istruzione superiore, ricerca e innovazione, l'EIT aiuterà in modo sostanziale ad affrontare, in particolare, le sfide della società nell'ambito di Orizzonte 2020 e a innescare un cambiamento sistemico nel modo di collaborare degli attori europei dell'innovazione.

Per realizzare tale obiettivo, l'EIT combina un orientamento strategico al suo livello con un approccio dal basso per quanto riguarda le tematiche di competenza delle sue comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI). Le CCI sono partenariati paneuropei altamente integrati, in una prospettiva di lungo periodo, tra università di eccellenza, istituti di ricerca, piccole e grandi imprese e altri attori dell'innovazione attorno a specifiche problematiche della società. Ciascuna CCI è articolata in un piccolo numero di centri di co–locazione interconnessi in cui i partner collaborano strettamente su base quotidiana condividendo altresì obiettivi strategici comuni. I centri di co–locazione si basano sui centri di eccellenza esistenti che sono ulteriormente sviluppati per diventare ecosistemi locali di innovazione e collegati in una più vasta rete di nodi di innovazione distribuita in tutta Europa. Nel quadro dell'EIT ciascuna CCI gode di un'ampia autonomia nella definizione dell'organizzazione interna, della composizione, dell'agenda e dei metodi di lavoro, e ha quindi la possibilità di scegliere l'approccio più adatto per realizzare i suoi obiettivi. L'EIT dovrebbe fungere da modello in Europa con una governance efficiente e "leggera". A livello strategico, l'EIT organizza il processo di selezione delle CCI secondo i settori tematici determinati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, le coordina in un quadro flessibile, fornisce loro ove opportuno sostegno e consulenza per le questioni amministrative e diffonde i loro migliori modelli di governance e di finanziamento. È opportuno promuovere un coordinamento e una cooperazione fra le CCI al fine di garantire la creazione di sinergie e di valore aggiunto.

Attraverso le CCI, l'EIT tenta di accelerare l'innovazione e di contribuire a creare ambienti multidisciplinari e interdisciplinari più propizi all'innovazione e alla realizzazione di forme inedite di collaborazione tra istruzione superiore, ricerca e imprese. Un simile approccio permette di affrontare le sfide sempre più complesse e interconnesse che si pongono alla società, descritte in Orizzonte 2020, abbinando l'innovazione settoriale a quella intersettoriale e riunendo persone di eccellenza di settori, provenienze e discipline diversi, che altrimenti non si sarebbero necessariamente incontrate, perché insieme trovino soluzioni alle sfide stesse.

Risultati ottenuti

L'EIT ha completato la sua fase iniziale, che è stata consacrata all'avvio delle sue attività attraverso le prime CCI e all'organizzazione delle sue funzioni decisionali ed esecutive (comitato direttivo e sede centrale). L'EIT ha altresì raggiunto il suo obiettivo principale, ovvero la piena integrazione dell'intera catena dell'innovazione, riunendo istituti di insegnamento superiore, centri di ricerca e imprese nelle tre prime CCI, costituite nel 2010 nei settori individuati dal Parlamento europeo e dal Consiglio come essenziali per il futuro sviluppo dell'Europa: energia sostenibile (KIC InnoEnergy), adattamento ai cambiamenti climatici e loro attenuazione (Climate KIC) e futura società dell'informazione e della comunicazione (EIT ICT Labs).

Inoltre, l'EIT sta ora consolidandosi con la sua sede di Budapest come istituzione dell'innovazione. Ha anche istituito la Fondazione EIT, un'organizzazione giuridicamente indipendente che ha il compito di promuovere e sostenere i lavori e le attività dell'EIT accrescendone altresì l'incidenza sulla società.

Le CCI sulla strada per diventare partenariati integrati di livello mondiale

Stabilite nel 2010, le prime tre CCI hanno svolto le loro prime attività nel 2011. Nonostante la loro sinora breve esperienza, esse sono riuscite a raggiungere nei rispettivi settori una massa critica e presentano una partecipazione equilibrata delle diverse componenti del triangolo della conoscenza. Grazie all'unione delle forze dei loro partner (in virtù del loro numero e del peso che rappresentano nei rispettivi settori) le CCI hanno la possibilità di assumere un ruolo di livello mondiale.

Figura 1 –   Centri di co–locazione delle CCI

Image 6L3472013IT110120131211IT0001.0002241241Dichiarazione comunedel Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul gruppo INTERISTITUZIONALE GALILEO (GIG)1.Data l’importanza, l’unicità e la complessità dei programmi del GNSS europeo, la proprietà dell'Unione dei sistemi risultante dai programmi, il finanziamento dei programmi integralmente a carico dell'Unione per il periodo 2014-2020, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono la necessità di una stretta collaborazione tra le tre istituzioni.2.Un gruppo interistituzionale Galileo (GIG) si riunirà con l’obiettivo di consentire a ciascuna istituzione della Comunità di esercitare le proprie responsabilità. A tal fine, il GIG sarà istituito in modo da seguire attentamente:(a)i progressi compiuti nell’attuazione dei programmi GNSS europei, segnatamente per quanto riguarda l’attuazione degli appalti pubblici e degli accordi contrattuali, in particolare in relazione all’ESA;(b)gli accordi internazionali con i paesi terzi fatte salve le disposizioni dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;(c)la preparazione dei mercati della navigazione satellitare;(d)l’efficacia delle modalità di gestione; nonché(e)la revisione annuale del programma di lavoro.3.Conformemente alle norme vigenti, il GIG rispetterà l’esigenza di prudenza in particolare per quanto riguarda la riservatezza e sensibilità di alcuni dati.4.La Commissione terrà conto dei pareri del GIG.5.Il GIG sarà costituito da sette rappresentanti, di cui:3 del Consiglio3 del Parlamento europeo1 della Commissione,e si riunirà a intervalli regolari (in linea di massima 4 volte l’anno).6.Il GIG non incide sulle competenze definite o sulle relazioni interistituzionali.L3472013IT18510120131211IT0009.000420812081Dichiarazioni della CommissioneImporto massimo attribuibile a un singolo progetto integratoPer la Commissione è di vitale importanza garantire una distribuzione proporzionata dei fondi tra progetti integrati, al fine di finanziare il maggior numero di progetti possibile e di garantire una distribuzione equilibrata dei progetti integrati fra tutti gli Stati membri. In questo contesto la Commissione intende proporre, nel corso del dialogo con i membri del comitato LIFE sul progetto di programma di lavoro, l’importo massimo di cui ogni singolo progetto integrato potrà beneficiare. Questa proposta sarà presentata come parte della metodologia per la selezione dei progetti da adottare nell’ambito del programma di lavoro pluriennale.Situazione del finanziamento della biodiversità nei PTOMLa Commissione attribuisce grande importanza alla protezione dell’ambiente e della biodiversità nei paesi e territori d’oltremare, come indicato nella proposta di decisione sull’associazione d’oltremare che fa rientrare queste materie nell’ambito della cooperazione tra l’Unione europea e i PTOM e delinea le diverse azioni che potrebbero beneficiare di un finanziamento dell’Unione europea in questo settore.L’azione preparatoria dell’iniziativa concernente la biodiversità e i servizi ecosistemici nei territori d’oltremare (BEST), accolta con favore dai PTOM, è stata proficua e ha prodotto risultati tangibili per la biodiversità e per i servizi ecosistemici. Poiché l’iniziativa BEST si avvia verso la conclusione, la Commissione è propensa a garantirne un seguito tramite uno dei nuovi strumenti, ossia il programma su beni pubblici e sfide globali nell’ambito dello strumento di cooperazione allo sviluppo.Questa specifica possibilità di finanziamento a favore della biodiversità nei PTOM verrà integrata con le opportunità offerte a norma dell’articolo 6 del programma LIFE per il periodo 2014-2020.L3472013IT25910120131217IT0015.000228012801Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione dell'articolo 6 del regolamento FESR, dell'articolo 15 del regolamento CTE e dell'articolo 4 del regolamento sul Fondo di coesioneIl Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della garanzia fornita dalla Commissione al legislatore dell'Unione che gli indicatori comuni di output relativi al regolamento FESR, al regolamento CTE e al regolamento del Fondo di coesione, che figureranno in un allegato di ciascun regolamento, rappresentano il risultato di un lungo processo di preparazione con la partecipazione di esperti nella valutazione della Commissione e degli Stati membri e si prevede che, in linea di principio, resteranno stabili.L3472013IT28110120131217IT0016.000328812881Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dell'articolo 6 del regolamento FESR, dell'articolo 15 del regolamento CTE e dell'articolo 4 del regolamento sul Fondo di coesioneIl Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della garanzia fornita dalla Commissione al legislatore dell'Unione che gli indicatori comuni di output relativi al regolamento FESR, al regolamento CTE e al regolamento del Fondo di coesione, che figureranno quale allegato di ciascun regolamento, rappresentano il risultato di un lungo processo di preparazione che ha visto la partecipazione degli esperti di valutazione sia della Commissione che degli Stati membri, e si prevede che, in linea di principio, resteranno immutati.L3472013IT28910120131217IT0017.000330213021Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione dell'articolo 6 del regolamento FESR, dell'articolo 15 del regolamento CTE e dell'articolo 4 del regolamento sul Fondo di coesioneIl Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della garanzia fornita dalla Commissione al legislatore dell'Unione che gli indicatori comuni di output relativi al regolamento FESR, al regolamento CTE e al regolamento del Fondo di coesione, che figureranno in un allegato di ciascun regolamento, rappresentano il risultato di un lungo processo di preparazione con la partecipazione di esperti nella valutazione della Commissione e degli Stati membri e si prevede che, in linea di principio, resteranno stabili.L3472013IT30310120131217IT0018.000231713171Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione concernente la sensibilizzazione e gli articoli 4 e 4 bis del regolamento GECTIl Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di compiere maggiori sforzi coordinati ai fini della sensibilizzazione tra e all'interno delle istituzioni e degli Stati membri onde migliorare la visibilità del possibile impiego dei GECT quale strumento opzionale disponibile per la cooperazione territoriale nell'ambito di tutti i settori di intervento dell'Unione.In tale contesto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione invitano gli Stati membri a compiere, in particolare, adeguate azioni di coordinamento e comunicazione tra le autorità nazionali e tra le autorità di diversi Stati membri al fine di garantire, entro i termini stabiliti, procedure per l'autorizzazione di nuovi GECT chiare, efficienti e trasparenti.L3472013IT30310120131217IT0018.000331813181Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione concernente l'articolo 1, paragrafo 9, del regolamento sui GECTIl Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono sul fatto che, all'atto dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1082/2006 quale modificato, gli Stati membri, al momento della valutazione delle norme da applicare al personale del GECT, come proposto nel progetto di convenzione, si adopereranno per prendere in esame le diverse opzioni di regime occupazionale disponibili che il GECT è tenuto a scegliere, sia ai sensi del diritto privato o di quello pubblico.Nel caso in cui i contratti di lavoro del personale del GECT siano disciplinati dal diritto privato, gli Stati membri terranno altresì conto del diritto dell'Unione pertinente, come il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), nonché della correlata prassi giuridica degli altri Stati membri rappresentati nel GECT.Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono inoltre a conoscenza del fatto che, laddove i contratti di lavoro del personale del GECT siano disciplinati dal diritto pubblico, si applicheranno le norme nazionali di diritto pubblico dello Stato membro in cui è ubicato il rispettivo organo del GECT. Tuttavia, le norme nazionali di diritto pubblico dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale si possono applicare ai membri del personale del GECT che erano già soggetti alle norme in questione prima di diventare membri del personale del GECT.L3472013IT30310120131217IT0018.000431913191Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione concernente il ruolo del Comitato delle regioni nel quadro della piattaforma dei GECTIl Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione prendono atto del prezioso lavoro svolto dal Comitato delle regioni nel quadro della piattaforma dei GECT, gestita dallo stesso, e lo incoraggiano a monitorare ulteriormente le attività dei GECT esistenti e in corso di costituzione, a organizzare uno scambio delle migliori prassi e a individuare le problematiche comuni.L3472013IT32010120131217IT0019.001546614661Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 67Il Consiglio e la Commissione convengono che l'articolo 67, paragrafo 4, che esclude l'applicazione dei costi semplificati di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere da b) a d) laddove un intervento o un progetto facente parte di un intervento sia attuato esclusivamente tramite procedure per gli appalti pubblici, non osta all'attuazione di un intervento tramite procedure per gli appalti pubblici che comportano pagamenti da parte del beneficiario al contraente sulla base di costi unitari predefiniti. Il Consiglio e la Commissione concordano sul fatto che i costi determinati e pagati dal beneficiario sulla base di tali costi unitari stabiliti tramite procedure per gli appalti pubblici costituiscono costi reali effettivamente sostenuti e pagati dal beneficiario a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera a).L3472013IT32010120131217IT0019.001646714671Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alla ricostituzione degli stanziamentiIl Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di includere nella revisione del regolamento finanziario, al fine di allineare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al quadro finanziario pluriennale 2014-2020, le disposizioni necessarie per l'applicazione delle modalità di assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza e relative all'attuazione degli strumenti finanziari conformemente all'articolo 39 (iniziativa PMI) nel quadro del regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e i Fondi di investimento europei per quanto concerne la ricostituzione:i.degli stanziamenti che erano stati impegnati per programmi relativi alla riserva di efficacia ed efficienza e che hanno dovuto essere disimpegnati in quanto le priorità dei programmi in questione non hanno raggiunto le tappe fondamentali previste;ii.degli stanziamenti che erano stati impegnati in relazione a programmi specifici di cui all'articolo 39, paragrafo 4, lettera b), e che hanno dovuto essere disimpegnati poiché è stato necessario sospendere la partecipazione di uno Stato membro allo strumento finanziario.L3472013IT32010120131217IT0019.001746814681Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 1Qualora siano necessarie ulteriori deroghe motivate alle disposizioni comuni per tenere conto delle specificità del FEAMP e del FEASR, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea si impegnano ad autorizzare tali deroghe procedendo con la dovuta diligenza ad apportare le modifiche necessarie al regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e i Fondi di investimento europei.L3472013IT32010120131217IT0019.001846914691Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esclusione di ogni retroattività per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3Il Parlamento europeo e il Consiglio convengono che:per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento, le azioni intraprese dagli Stati membri per coinvolgere i partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nella preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, comprendono tutte le azioni intraprese a livello pratico dagli Stati membri, indipendentemente dalla loro tempistica, nonché le azioni da essi intraprese prima dell'entrata in vigore di tale regolamento e prima del giorno di entrata in vigore dell'atto delegato per un codice europeo di condotta adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del medesimo regolamento, durante le fasi preparatorie del processo di programmazione di uno Stato membro, a condizione che vengano conseguiti gli obiettivi del principio di partenariato previsti in tale regolamento. In questo contesto, gli Stati membri, secondo le rispettive competenze nazionali e regionali, decideranno sul contenuto della proposta di accordo di partenariato e della proposta di progetti di programmi, in conformità alle disposizioni pertinenti di tale regolamento e alle norme specifiche del fondo;l'atto delegato recante un codice di condotta europeo, adottato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, non avrà in nessun caso effetto retroattivo diretto o indiretto, soprattutto per quanto riguarda la procedura di approvazione dell'accordo di partenariato e dei programmi, dato che non è intenzione del legislatore dell'Unione conferire alla Commissione poteri che le consentano di respingere l'approvazione dell'accordo di partenariato e dei programmi solo ed esclusivamente in ragione di una qualsiasi mancanza di conformità con il codice di condotta europeo, adottato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3;il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a mettere a loro disposizione il progetto di testo dell'atto delegato da adottare ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, il prima possibile ma non oltre la data di adozione da parte del Consiglio dell'accordo politico sul regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento o la data di votazione in Aula da parte del Parlamento europeo del progetto di relazione su tale regolamento, a seconda di quale abbia luogo per prima.L3472013IT54910120131217IT0022.000460716071Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sulla condizionalitàIl Consiglio e il Parlamento europeo invitano la Commissione a monitorare il recepimento e l'attuazione da parte degli Stati membri della direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nonché la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e, una volta attuate in tutti gli Stati membri tali direttive e definiti gli obblighi direttamente applicabili agli agricoltori, a presentare una proposta legislativa che modifica il presente regolamento al fine di inserire le pertinenti parti di detta direttiva nel sistema di condizionalità.

Climate KIC

Centro di co-locazione

Centro regionale di attuazione

EIT ICT Labs

Centro di co-locazione

Partner associato

CCI InnoEnergy

Centro di co-locazione

Le CCI hanno seguito indirizzi diversi, che rispecchiano la diversità dei settori tematici, per costruire le loro strategie e strutture di governance. Una CCI è stata costituita sotto forma di impresa, mentre le altre due di associazione non lucrativa. Tutte sono strutturate attorno a una trentina di partner principali e a cinque o sei centri di co–locazione, cui si aggiungono generalmente un numero variabile di altri partner affiliati, tra cui piccole e medie imprese (PMI).

La costituzione delle CCI come persone giuridiche distinte poste sotto la direzione di un amministratore delegato segna un netto distacco dalla tradizionale impostazione di tipo multibeneficiario. Inoltre, tutte le CCI seguono una logica imprenditoriale per la pianificazione strategica delle loro attività e tutte hanno applicato il principio della co-locazione, che consiste nel riunire più team in un unico luogo fisico, in cui sono concentrate diverse attività della CCI e nel combinare competenze e qualifiche acquisite in diversi ambiti di specializzazione a livello paneuropeo. In particolare le imprese avranno un ruolo determinante nello svolgimento delle attività delle CCI, le quali dovrebbero essere in grado di innescare investimenti e un impegno a lungo termine da parte delle imprese.

Le attività delle CCI spaziano attraverso l'intera catena dell'innovazione e comprendono, tra l'altro, l'organizzazione di programmi di master e dottorato con il marchio EIT, che combinano un elevato livello scientifico con una formazione all'imprenditorialità, servizi per la creazione di imprese e programmi di mobilità. Le attività iniziali delle CCI, incentrate sui talenti e sulle persone, hanno permesso di ottenere primi risultati sul piano dell'istruzione e dell'imprenditorialità, tra cui l'organizzazione di programmi di master e di dottorato. Due CCI hanno unito le loro forze e cooperano a un programma comune di master riguardante le reti intelligenti.

I risultati ottenuti dalle CCI nel primo anno di attività (2010–2011) sono promettenti:

Quasi 500 studenti hanno completato la loro formazione nell'ambito di corsi estivi e più di 200 studenti sono attualmente iscritti a master con il marchio CCI. La domanda proveniente da persone di talento è forte: KIC InnoEnergy ad esempio ha ricevuto 950 domande per il corso di master, per il quale erano disponibili 155 posti. Gli studenti che hanno portato a termine con successo i corsi Climate KIC nel 2010 e nel 2011 hanno costituito un'associazione di ex studenti con l'obiettivo di mantenere nel lungo termine i contatti con la CCI.

Sei start–up sono già state create grazie al capitale di avviamento costituito da premi e ricompense oppure grazie all'aiuto delle CCI. Più di 50 start–up sono attualmente in fase di incubazione. EIT ICT Labs sostiene 18 piccole imprese con "business coach".

All'interno del triangolo della conoscenza sono stati stabiliti legami a livello regionale attraverso programmi di sviluppo professionale interdisciplinare come il programma "Pioneers in practice" di Climate KIC (59 persone hanno finora partecipato a tale programma di mobilità).

Sono state stabilite nuove regole in materia di proprietà intellettuale che prevedono la suddivisione dei proventi derivanti dai diritti di proprietà intellettuale tra le società interessate e la persona giuridica CCI.

Figura 2 –   Partner delle CCI nel 2011 (imprese, istruzione superiore, organizzazioni di ricerca)

Image 7L3472013IT110120131211IT0001.0002241241Dichiarazione comunedel Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul gruppo INTERISTITUZIONALE GALILEO (GIG)1.Data l’importanza, l’unicità e la complessità dei programmi del GNSS europeo, la proprietà dell'Unione dei sistemi risultante dai programmi, il finanziamento dei programmi integralmente a carico dell'Unione per il periodo 2014-2020, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono la necessità di una stretta collaborazione tra le tre istituzioni.2.Un gruppo interistituzionale Galileo (GIG) si riunirà con l’obiettivo di consentire a ciascuna istituzione della Comunità di esercitare le proprie responsabilità. A tal fine, il GIG sarà istituito in modo da seguire attentamente:(a)i progressi compiuti nell’attuazione dei programmi GNSS europei, segnatamente per quanto riguarda l’attuazione degli appalti pubblici e degli accordi contrattuali, in particolare in relazione all’ESA;(b)gli accordi internazionali con i paesi terzi fatte salve le disposizioni dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;(c)la preparazione dei mercati della navigazione satellitare;(d)l’efficacia delle modalità di gestione; nonché(e)la revisione annuale del programma di lavoro.3.Conformemente alle norme vigenti, il GIG rispetterà l’esigenza di prudenza in particolare per quanto riguarda la riservatezza e sensibilità di alcuni dati.4.La Commissione terrà conto dei pareri del GIG.5.Il GIG sarà costituito da sette rappresentanti, di cui:3 del Consiglio3 del Parlamento europeo1 della Commissione,e si riunirà a intervalli regolari (in linea di massima 4 volte l’anno).6.Il GIG non incide sulle competenze definite o sulle relazioni interistituzionali.L3472013IT18510120131211IT0009.000420812081Dichiarazioni della CommissioneImporto massimo attribuibile a un singolo progetto integratoPer la Commissione è di vitale importanza garantire una distribuzione proporzionata dei fondi tra progetti integrati, al fine di finanziare il maggior numero di progetti possibile e di garantire una distribuzione equilibrata dei progetti integrati fra tutti gli Stati membri. In questo contesto la Commissione intende proporre, nel corso del dialogo con i membri del comitato LIFE sul progetto di programma di lavoro, l’importo massimo di cui ogni singolo progetto integrato potrà beneficiare. Questa proposta sarà presentata come parte della metodologia per la selezione dei progetti da adottare nell’ambito del programma di lavoro pluriennale.Situazione del finanziamento della biodiversità nei PTOMLa Commissione attribuisce grande importanza alla protezione dell’ambiente e della biodiversità nei paesi e territori d’oltremare, come indicato nella proposta di decisione sull’associazione d’oltremare che fa rientrare queste materie nell’ambito della cooperazione tra l’Unione europea e i PTOM e delinea le diverse azioni che potrebbero beneficiare di un finanziamento dell’Unione europea in questo settore.L’azione preparatoria dell’iniziativa concernente la biodiversità e i servizi ecosistemici nei territori d’oltremare (BEST), accolta con favore dai PTOM, è stata proficua e ha prodotto risultati tangibili per la biodiversità e per i servizi ecosistemici. Poiché l’iniziativa BEST si avvia verso la conclusione, la Commissione è propensa a garantirne un seguito tramite uno dei nuovi strumenti, ossia il programma su beni pubblici e sfide globali nell’ambito dello strumento di cooperazione allo sviluppo.Questa specifica possibilità di finanziamento a favore della biodiversità nei PTOM verrà integrata con le opportunità offerte a norma dell’articolo 6 del programma LIFE per il periodo 2014-2020.L3472013IT25910120131217IT0015.000228012801Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione dell'articolo 6 del regolamento FESR, dell'articolo 15 del regolamento CTE e dell'articolo 4 del regolamento sul Fondo di coesioneIl Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della garanzia fornita dalla Commissione al legislatore dell'Unione che gli indicatori comuni di output relativi al regolamento FESR, al regolamento CTE e al regolamento del Fondo di coesione, che figureranno in un allegato di ciascun regolamento, rappresentano il risultato di un lungo processo di preparazione con la partecipazione di esperti nella valutazione della Commissione e degli Stati membri e si prevede che, in linea di principio, resteranno stabili.L3472013IT28110120131217IT0016.000328812881Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dell'articolo 6 del regolamento FESR, dell'articolo 15 del regolamento CTE e dell'articolo 4 del regolamento sul Fondo di coesioneIl Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della garanzia fornita dalla Commissione al legislatore dell'Unione che gli indicatori comuni di output relativi al regolamento FESR, al regolamento CTE e al regolamento del Fondo di coesione, che figureranno quale allegato di ciascun regolamento, rappresentano il risultato di un lungo processo di preparazione che ha visto la partecipazione degli esperti di valutazione sia della Commissione che degli Stati membri, e si prevede che, in linea di principio, resteranno immutati.L3472013IT28910120131217IT0017.000330213021Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione dell'articolo 6 del regolamento FESR, dell'articolo 15 del regolamento CTE e dell'articolo 4 del regolamento sul Fondo di coesioneIl Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della garanzia fornita dalla Commissione al legislatore dell'Unione che gli indicatori comuni di output relativi al regolamento FESR, al regolamento CTE e al regolamento del Fondo di coesione, che figureranno in un allegato di ciascun regolamento, rappresentano il risultato di un lungo processo di preparazione con la partecipazione di esperti nella valutazione della Commissione e degli Stati membri e si prevede che, in linea di principio, resteranno stabili.L3472013IT30310120131217IT0018.000231713171Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione concernente la sensibilizzazione e gli articoli 4 e 4 bis del regolamento GECTIl Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di compiere maggiori sforzi coordinati ai fini della sensibilizzazione tra e all'interno delle istituzioni e degli Stati membri onde migliorare la visibilità del possibile impiego dei GECT quale strumento opzionale disponibile per la cooperazione territoriale nell'ambito di tutti i settori di intervento dell'Unione.In tale contesto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione invitano gli Stati membri a compiere, in particolare, adeguate azioni di coordinamento e comunicazione tra le autorità nazionali e tra le autorità di diversi Stati membri al fine di garantire, entro i termini stabiliti, procedure per l'autorizzazione di nuovi GECT chiare, efficienti e trasparenti.L3472013IT30310120131217IT0018.000331813181Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione concernente l'articolo 1, paragrafo 9, del regolamento sui GECTIl Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono sul fatto che, all'atto dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1082/2006 quale modificato, gli Stati membri, al momento della valutazione delle norme da applicare al personale del GECT, come proposto nel progetto di convenzione, si adopereranno per prendere in esame le diverse opzioni di regime occupazionale disponibili che il GECT è tenuto a scegliere, sia ai sensi del diritto privato o di quello pubblico.Nel caso in cui i contratti di lavoro del personale del GECT siano disciplinati dal diritto privato, gli Stati membri terranno altresì conto del diritto dell'Unione pertinente, come il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), nonché della correlata prassi giuridica degli altri Stati membri rappresentati nel GECT.Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono inoltre a conoscenza del fatto che, laddove i contratti di lavoro del personale del GECT siano disciplinati dal diritto pubblico, si applicheranno le norme nazionali di diritto pubblico dello Stato membro in cui è ubicato il rispettivo organo del GECT. Tuttavia, le norme nazionali di diritto pubblico dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale si possono applicare ai membri del personale del GECT che erano già soggetti alle norme in questione prima di diventare membri del personale del GECT.L3472013IT30310120131217IT0018.000431913191Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione concernente il ruolo del Comitato delle regioni nel quadro della piattaforma dei GECTIl Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione prendono atto del prezioso lavoro svolto dal Comitato delle regioni nel quadro della piattaforma dei GECT, gestita dallo stesso, e lo incoraggiano a monitorare ulteriormente le attività dei GECT esistenti e in corso di costituzione, a organizzare uno scambio delle migliori prassi e a individuare le problematiche comuni.L3472013IT32010120131217IT0019.001546614661Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 67Il Consiglio e la Commissione convengono che l'articolo 67, paragrafo 4, che esclude l'applicazione dei costi semplificati di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere da b) a d) laddove un intervento o un progetto facente parte di un intervento sia attuato esclusivamente tramite procedure per gli appalti pubblici, non osta all'attuazione di un intervento tramite procedure per gli appalti pubblici che comportano pagamenti da parte del beneficiario al contraente sulla base di costi unitari predefiniti. Il Consiglio e la Commissione concordano sul fatto che i costi determinati e pagati dal beneficiario sulla base di tali costi unitari stabiliti tramite procedure per gli appalti pubblici costituiscono costi reali effettivamente sostenuti e pagati dal beneficiario a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera a).L3472013IT32010120131217IT0019.001646714671Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alla ricostituzione degli stanziamentiIl Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di includere nella revisione del regolamento finanziario, al fine di allineare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al quadro finanziario pluriennale 2014-2020, le disposizioni necessarie per l'applicazione delle modalità di assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza e relative all'attuazione degli strumenti finanziari conformemente all'articolo 39 (iniziativa PMI) nel quadro del regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e i Fondi di investimento europei per quanto concerne la ricostituzione:i.degli stanziamenti che erano stati impegnati per programmi relativi alla riserva di efficacia ed efficienza e che hanno dovuto essere disimpegnati in quanto le priorità dei programmi in questione non hanno raggiunto le tappe fondamentali previste;ii.degli stanziamenti che erano stati impegnati in relazione a programmi specifici di cui all'articolo 39, paragrafo 4, lettera b), e che hanno dovuto essere disimpegnati poiché è stato necessario sospendere la partecipazione di uno Stato membro allo strumento finanziario.L3472013IT32010120131217IT0019.001746814681Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 1Qualora siano necessarie ulteriori deroghe motivate alle disposizioni comuni per tenere conto delle specificità del FEAMP e del FEASR, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea si impegnano ad autorizzare tali deroghe procedendo con la dovuta diligenza ad apportare le modifiche necessarie al regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e i Fondi di investimento europei.L3472013IT32010120131217IT0019.001846914691Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esclusione di ogni retroattività per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3Il Parlamento europeo e il Consiglio convengono che:per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento, le azioni intraprese dagli Stati membri per coinvolgere i partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nella preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, comprendono tutte le azioni intraprese a livello pratico dagli Stati membri, indipendentemente dalla loro tempistica, nonché le azioni da essi intraprese prima dell'entrata in vigore di tale regolamento e prima del giorno di entrata in vigore dell'atto delegato per un codice europeo di condotta adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del medesimo regolamento, durante le fasi preparatorie del processo di programmazione di uno Stato membro, a condizione che vengano conseguiti gli obiettivi del principio di partenariato previsti in tale regolamento. In questo contesto, gli Stati membri, secondo le rispettive competenze nazionali e regionali, decideranno sul contenuto della proposta di accordo di partenariato e della proposta di progetti di programmi, in conformità alle disposizioni pertinenti di tale regolamento e alle norme specifiche del fondo;l'atto delegato recante un codice di condotta europeo, adottato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, non avrà in nessun caso effetto retroattivo diretto o indiretto, soprattutto per quanto riguarda la procedura di approvazione dell'accordo di partenariato e dei programmi, dato che non è intenzione del legislatore dell'Unione conferire alla Commissione poteri che le consentano di respingere l'approvazione dell'accordo di partenariato e dei programmi solo ed esclusivamente in ragione di una qualsiasi mancanza di conformità con il codice di condotta europeo, adottato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3;il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a mettere a loro disposizione il progetto di testo dell'atto delegato da adottare ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, il prima possibile ma non oltre la data di adozione da parte del Consiglio dell'accordo politico sul regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento o la data di votazione in Aula da parte del Parlamento europeo del progetto di relazione su tale regolamento, a seconda di quale abbia luogo per prima.L3472013IT54910120131217IT0022.000460716071Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sulla condizionalitàIl Consiglio e il Parlamento europeo invitano la Commissione a monitorare il recepimento e l'attuazione da parte degli Stati membri della direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nonché la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e, una volta attuate in tutti gli Stati membri tali direttive e definiti gli obblighi direttamente applicabili agli agricoltori, a presentare una proposta legislativa che modifica il presente regolamento al fine di inserire le pertinenti parti di detta direttiva nel sistema di condizionalità.

Imprese

Organizzazioni di ricerca

Istruzione superiore

Altro

EIT ICT Labs

Climate KIC

KIC InnoEnergy

1.2.   Il valore aggiunto dell'EIT: caratteristiche distintive

L'approccio dell'EIT è caratterizzato da una serie di elementi grazie ai quali apporta un reale valore aggiunto a livello di Unione.

Superamento della frammentazione per mezzo di partenariati integrati a lungo termine e raggiungimento di una massa critica grazie alla dimensione europea: sulla base delle iniziative di cooperazione esistenti, l'EIT rafforza il carattere permanente e strategico dei partenariati selezionati nelle CCI. Le CCI permettono a partner di livello mondiale di unirsi in nuove configurazioni, di ottimizzare le risorse esistenti, sviluppando altresì, ove opportuno, nuovi modelli di innovazione aperta, di trovare nuovi sbocchi imprenditoriali grazie a nuove catene di valore che consentono di affrontare rischi più elevati e sfide di più vasta portata. Inoltre, i numerosi centri di eccellenza che esistono in tutti gli Stati membri spesso non raggiungono la massa critica necessaria per reggere, individualmente, la concorrenza mondiale. I centri di co–locazione delle CCI offrono agli attori locali forti la possibilità di stringere stretti rapporti con altri partner di eccellenza al di là delle frontiere e quindi di agire e di essere riconosciuti su scala mondiale.

Maggiore impatto degli investimenti nell'istruzione, nella ricerca e nell'innovazione e sperimentazione di nuove forme di governance dell'innovazione: l'EIT funge da "catalizzatore dell'innovazione", valorizzando la base di ricerca esistente, accelerando l'applicazione e lo sfruttamento delle tecnologie e dei risultati della ricerca nonché trasferendo questi ultimi all'istruzione. Le attività di innovazione contribuiscono a loro volta ad allineare e stimolare gli investimenti nella ricerca e a rendere l'istruzione e la formazione più rispondenti alle esigenze delle imprese. L'EIT dispone a tale scopo di un ampio margine di flessibilità per sperimentare nuovi modelli di innovazione che permettano una reale distinzione tra i modelli di governance e di finanziamento delle CCI nonché un adattamento rapido che consenta di cogliere meglio le nuove opportunità che si presentano.

Coltivazione dei talenti al di là delle frontiere e promozione dell'imprenditorialità grazie all'integrazione del triangolo della conoscenza: l'EIT promuove l'innovazione attraverso le persone e pone gli studenti, i ricercatori e gli imprenditori al centro della sua azione. Apre nuovi percorsi professionali e opzioni di mobilità tra il mondo accademico e il settore privato offrendo altresì strumenti innovativi di sviluppo professionale. Il marchio "EIT" attribuito a programmi innovativi di master e di dottorato contribuirà, nelle aspettative, a creare un marchio di eccellenza internazionalmente riconosciuto che permetterà di attrarre talenti dall'Europa e dal resto del mondo. L'imprenditorialità è promossa attraverso una nuova generazione di studenti, inclusi dottorandi, di livello mondiale, in possesso delle conoscenze e delle qualità necessarie per trasformare le idee in nuove opportunità imprenditoriali. Tali studenti svolgono un ruolo chiave nell'integrazione del triangolo della conoscenza.

Finanziamento intelligente per mezzo della leva finanziaria combinata con un approccio orientato ai risultati e all'impresa: l'EIT fornisce fino al 25 % del bilancio delle CCI e catalizza il 75 % delle risorse finanziarie provenienti da un'ampia gamma di partner pubblici e privati nonché del terziario, con un approccio di per se imprenditoriale, creando altresì un notevole effetto leva attraverso la messa in comune di investimenti su ampia scala e l'utilizzo razionalizzato di diverse fonti pubbliche e private a favore di strategie comuni. Le CCI adotteranno disposizioni interne per evitare il doppio finanziamento di attività a livello nazionale e di EIT.

Inoltre, mettendo l'accento sugli effetti per il mercato e per la società, l'EIT segue un approccio orientato ai risultati. Le CCI operano secondo una logica imprenditoriale, sulla base di piani aziendali annuali, con un ampio ventaglio di attività che vanno dall'istruzione alla creazione di imprese, con chiari obiettivi e risultati attesi nonché indicatori chiave di performance per la relativa valutazione.

1.3.   Sinergie e complementarità con altre iniziative di azione e di finanziamento

Sempre più spesso le iniziative e i programmi dell'Unione tengono conto delle interrelazioni esistenti fra ricerca, innovazione e istruzione superiore. Esistono grandi possibilità di azioni a livello europeo, nazionale e regionale che traggano forza dalla loro complementarità. A livello di Unione anche il quadro strategico costituito dal programma quadro di ricerca e innovazione (2014–2020) – Orizzonte 2020, garantirà il pieno sfruttamento di dette sinergie.

L'EIT contribuirà in modo sostanziale agli obiettivi fissati da Orizzonte 2020, in particolare affrontando le sfide della società in modo complementare rispetto ad altre iniziative riguardanti i settori in questione. Nell'ambito di Orizzonte 2020, l'EIT si porrà nella linea dell'obiettivo "sfide della società", ma, nell'intento di facilitare l'interazione tra gli obiettivi, contribuirà anche all'obiettivo "leadership industriale e quadri competitivi" stimolando la ricerca orientata ai risultati e promuovendo la creazione di PMI innovative ad alto potenziale di crescita. Infine, contribuirà all'obiettivo della creazione di una "base scientifica di eccellenza" favorendo la mobilità transfrontaliera tra discipline, settori e paesi nonché introducendo l'imprenditorialità e la cultura del rischio nell'ambito di studi postuniversitari innovativi.

L'EIT contribuirà quindi in maniera significativa alla promozione delle condizioni quadro necessarie per sfruttare il potenziale di innovazione della ricerca dell'Unione e favorire il completamento dello Spazio europeo della ricerca (SER).

L'EIT fa inoltre dell'istruzione una dimensione a pieno titolo, oltre che necessaria, della politica di ricerca e innovazione dell'Unione. Grazie a un insegnamento orientato all'innovazione e all'imprenditorialità, esso svolge un'importante funzione di ponte tra il quadro della ricerca e dell'innovazione e le politiche e i programmi di istruzione fornendo altresì l'impegno a lungo termine necessario per introdurre cambiamenti sostenibili nell'istruzione superiore. In particolare con i suoi nuovi titoli di studio transdisciplinari e interdisciplinari, conferiti dagli istituti di insegnamento superiore partecipanti conformemente alle normative e alle procedure di convalida nazionali, l'EIT guida uno sforzo di collaborazione verso un'educazione all'innovazione con un evidente collegamento con la più ampia agenda europea per la modernizzazione degli istituti di insegnamento superiore contribuendo così alla promozione dello Spazio europeo dell'istruzione superiore.

Inoltre, esistono possibilità di interazione, con effetto di mutuo rafforzamento, con la politica di coesione dell'Unione, dati i nessi esistenti tra aspetti locali e globali dell'innovazione. I centri di co–locazione permettono una cooperazione transfrontaliera e sono in una posizione favorevole all'utilizzo delle varie forme di finanziamento offerte dalle rispettive regioni. I centri di co–locazione svolgono un ruolo importante nel rafforzamento della connettività locale–globale della CCI nel suo insieme, anche attraverso una stretta cooperazione con le autorità regionali, in particolare con quelle che intervengono nella concezione e nella realizzazione delle strategie regionali di innovazione per la specializzazione intelligente. Inoltre, i collegamenti tra le CCI e le organizzazioni di cluster locali possono essere rafforzati per accrescere la partecipazione delle PMI alle attività delle CCI. Se le opportunità di sinergie differiscono in funzione dell'area tematica della CCI, un certo numero di iniziative e programmi a livello di Unione sembrano prestarsi in modo particolare a trarre vantaggio dalla cooperazione e dal coordinamento. Poiché il concetto stesso dell'EIT/CCI si fonda sulla valorizzazione dell'eccellenza europea esistente, le CCI attuali e future cercheranno, per definizione, di sfruttare al massimo le sinergie in questione. Nelle attese le CCI valorizzeranno le iniziative eventualmente esistenti nei corrispondenti settori, comprese le iniziative di programmazione congiunta, i partenariati europei per l'innovazione e i partenariati pubblico–privato.

Le iniziative di programmazione congiunta, uno strumento chiave per superare la frammentazione della ricerca, dovrebbero, se del caso, costituire il nucleo della base di ricerca paneuropea delle CCI. A loro volta, le CCI possono accelerare e favorire lo sfruttamento della ricerca pubblica di eccellenza messa in comune dalle iniziative di programmazione congiunta, superando così la frammentazione nell'innovazione. Le iniziative tecnologiche congiunte e i partenariati pubblico–privato di nuova istituzione forniscono piattaforme per la promozione della ricerca guidata dall'industria su larga scala e rafforzano lo sviluppo delle principali tecnologie. Le CCI possono contribuire a catalizzare i grandi investimenti di ricerca descritti per promuovere il trasferimento e la commercializzazione di tecnologie nonché sviluppare nuove iniziative nelle imprese esistenti grazie al talento imprenditoriale. Con il suo approccio fondato sul triangolo della conoscenza, l'EIT integrerà gli investimenti del Consiglio europeo della ricerca (CER) nella ricerca di frontiera di livello mondiale prendendo in considerazione l'intera catena dell'innovazione, dalle idee all'applicazione e allo sfruttamento, offrendo altresì ulteriori opportunità nell'ambito dell'innovazione e dell'esposizione all'imprenditorialità per i ricercatori "Marie Skłodowska–Curie" e gli studenti "Erasmus +" al fine di contribuire a favorire lo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca e dello Spazio europeo dell'istruzione superiore.

I prossimi partenariati europei per l'innovazione forniranno quadri generali per favorire l'allineamento e le sinergie intelligenti tra la ricerca guidata dall'offerta e dalla domanda nonché gli strumenti e le politiche di innovazione. Le CCI possono contribuire ai partenariati europei per l'innovazione con la loro natura distribuita e l'esperienza sul campo, in particolare sviluppando il necessario capitale umano, formando i principali attori, quali imprenditori e ricercatori, e identificando le condizioni quadro e le prassi ottimali riguardanti le questioni politiche, di regolamentazione o di standardizzazione nel rispettivo settore.

In pratica, le opportunità di sinergie si concretizzeranno in modi diversi, da CCI a CCI e da sfida a sfida. Oggi, sono in via di sviluppo a livello delle CCI collegamenti con altre iniziative, che variano secondo le specificità di ciascuna CCI e il suo settore tematico. L'EIT dovrebbe inoltre promuovere sinergie e interazioni delle CCI nell'ambito dei pilastri di Orizzonte 2020 e con altre iniziative pertinenti, tenendo debitamente presente il rischio di sovrapposizioni.

Esempi concreti di sinergie tra le CCI e altre iniziative (settembre 2011)

EIT ICT Labs è in collegamento e collabora strettamente con il partenariato pubblico–privato Internet del futuro, l'iniziativa tecnologica congiunta ARTEMIS e iniziative EUREKA come ITEA2 (Information Technology for European Advancement) e il partenariato Trust in Digital Life. Applicando "catalizzatori" CCI come Innovation Radar, Patent Booster e Technology Transfer per tutta la durata dei progetti di ricerca finanziati dall'Unione, EIT ICT Labs ne accresce l'impatto sul mercato. Dando accesso ai suoi centri di co–locazione può aumentare la mobilità delle persone e delle idee in Europa.

KIC InnoEnergy contribuisce all'attuazione del piano strategico dell'Unione per le tecnologie energetiche (piano SET), anche attraverso la sua partecipazione alla piattaforma SETIS di monitoraggio e mappatura delle tecnologie nonché il suo contributo alle iniziative industriali europee. Attualmente interagisce anche con il Centro comune di ricerca della Commissione (CCR) per quanto riguarda le capacità di simulazione nella costruzione di scenari.

Climate KIC opera in sinergia con iniziative di programmazione congiunta nel settore, in quanto l'agenda per l'innovazione e il piano di attuazione di Climate KIC saranno parzialmente fondati sull'agenda strategica comune definita nell'iniziativa di programmazione congiunta sul clima (servizi climatici e adattamento). Le comunità regionali per l'innovazione e l'attuazione Climate KIC costituiscono un modello originale paneuropeo di innovazione regionale, che utilizza le regioni come banchi di prova, collegando lo sviluppo delle capacità manageriali e dei punti di forza regionali alle sfide mondiali.

2.   Rafforzare il ruolo dell'EIT dopo il 2013: le priorità

2.1.   Incentivare la crescita, l'impatto e la sostenibilità attraverso l'EIT

Insegnamenti tratti dalla fase di messa in atto

Il processo di creazione delle prime CCI ha permesso di acquisire con la pratica molti insegnamenti. È apparso chiaro che le CCI sono concetti nuovi e che tutte le parti intervenute nel processo avevano sottovaluto la difficoltà di organizzare le CCI come persone giuridiche e di stabilire rapporti contrattuali con le CCI e i loro partner. Il non aver riflettuto a sufficienza su quali forme di personalità giuridica fossero le più adatte non ha contribuito ad agevolare il processo. Se l'approccio dal basso verso l'alto, che lascia a ciascuna CCI una notevole libertà nell'organizzazione dei propri partenariati, deve essere mantenuto, è opportuno chiarire meglio quali siano le forme giuridiche più adatte fornendo altresì un sostegno in tal senso. Non dovrebbe poi sottovalutarsi la difficoltà di far coesistere diverse culture accademiche e imprenditoriali in un unico soggetto giuridico; di qui l'importanza di condividere valori comuni a livello sia di CCI che di EIT. Inoltre, le CCI sono innovazioni istituzionali su larga scala e non ce ne sono due che siano uguali in termini di caratteristiche, ad esempio per quanto concerne dimensioni e organizzazione. Questo fa sì che esista una vasta gamma di modelli di innovazione, ma rende anche più difficili il coordinamento generale e il monitoraggio delle CCI.

In futuro, l'EIT dovrebbe dare indicazioni più chiare a monte fin dal processo di selezione in modo che tutte le CCI condividano le caratteristiche strategiche fondamentali pur seguendo metodi diversi in termini di organizzazione, funzionamento e finanziamento.

L'EIT dovrebbe ridurre gli oneri amministrativi divulgando altresì le migliori prassi e le esperienze delle CCI esistenti presso quelle nuove. Infine, il fatto che per ora le CCI siano solo tre non permette di raggiungere la massa critica necessaria perché l'EIT possa sviluppare appieno il proprio potenziale come istituto leader nel campo dell'innovazione.

L'EIT deve inoltre essere qualcosa di più che la "somma delle sue parti"; è altresì indispensabile promuovere attività che prevedano il coinvolgimento di più CCI.

È necessario che nel lungo termine l'EIT sviluppi un'identità chiara e diventi un marchio mondiale. Il processo di sviluppo di un solido marchio EIT può includere azioni volte a creare una consolidata rete di persone e imprese attorno alla comunità EIT (studenti, ex studenti, docenti, imprenditori, professionisti, ecc.) nonché l'organizzazione di conferenze ed eventi finalizzati a promuovere un senso di identità, oltre che la visibilità.

L'EIT come investitore nel triangolo della conoscenza

Sulla base dei citati insegnamenti l'EIT intende consolidare e sviluppare ulteriormente il suo ruolo di "investitore" che favorisce lo sviluppo dei centri di eccellenza esistenti nei campi della ricerca, dell'imprenditoria e dell'istruzione superiore in Europa e permette loro di unire le forze e di favorire una collaborazione sistematica a lungo termine attraverso le CCI.

Considerare l'EIT come un investitore significa puntare sull'identificazione delle migliori opportunità strategiche e sulla scelta di un portafoglio di partenariati di livello mondiale, le CCI, per sfruttarle. In linea con tale approccio l'EIT attribuisce le sovvenzioni annuali alle CCI sulla base dei loro risultati passati e delle attività proposte nel loro piano aziendale secondo una procedura chiara e trasparente. Alla valutazione dei piani aziendali contribuiranno esperti esterni indipendenti. In tale prospettiva l'EIT dovrebbe non solo fissare indirizzi generali, ma anche fornire alle CCI un sostegno adeguato e monitorarne i risultati. Allo stesso tempo le CCI hanno un ampio margine di manovra per definire la loro agenda, le loro strategie interne e la loro organizzazione nonché per realizzare le loro attività e mobilitare i talenti e le risorse necessari.

I risultati ottenuti con l'investimento dell'EIT nelle CCI saranno misurati in termini di benefici tangibili per l'economia europea e per la società nel suo complesso, quali la creazione di imprese, prodotti e servizi nei mercati esistenti e futuri, il miglioramento delle capacità imprenditoriali, nuove e più interessanti opportunità di lavoro e la capacità di attrarre e trattenere talenti da tutta l'Unione e dal resto del mondo.

Ciò richiede per l'EIT la creazione di un solido sistema di monitoraggio e valutazione, che permetta in particolare di misurare, con un confronto con le migliori prassi internazionali, le realizzazioni, i risultati e gli effetti economici e sociali generati. La creazione di un sistema equilibrato di monitoraggio delle performance per valutare gli effetti prodotti dall'EIT attraverso le CCI, la performance dell'EIT stesso in quanto organizzazione e il contributo dell'EIT a Orizzonte 2020 costituisce una priorità in tal senso.

Un elemento importante al riguardo è anche lo sviluppo, insieme con le CCI, di una vera e propria "identità aziendale" dell'EIT attorno a una serie di valori condivisi. Tutte le CCI e i loro singoli partner hanno identità aziendali e valori propri, ma condividono anche valori che accomunano l'EIT e le CCI, che sono: l'eccellenza nel triangolo della conoscenza nel suo complesso, la competenza e l'imprenditorialità ad alto livello, la collaborazione a lungo termine al di là delle frontiere, delle discipline e dei settori nonché l'importanza attribuita agli effetti sociali ed economici. Si tratta di un'identità che migliorerà anche la visibilità e la reputazione dell'EIT e delle CCI all'esterno.

2.1.1.   Consolidare e stimolare la crescita e l'impatto delle CCI esistenti

L'EIT fornirà un sostegno attivo alle tre prime CCI per accrescerne il potenziale, l'impatto e il contributo agli obiettivi di Orizzonte 2020. Col tempo, le CCI estenderanno il loro portafoglio iniziale di attività per sfruttare le nuove opportunità offerte dal mercato o dalla società adattandosi altresì a un contesto globale in evoluzione. Per favorire tale evoluzione, l'EIT consiglierà e definirà, in maniera aperta e trasparente nonché in stretta cooperazione con le singole CCI, strategie di cofinanziamento su misura, che al tempo stesso supporteranno le attività strategiche nella prospettiva dell'EIT.

Le CCI dovrebbero rimanere partenariati dinamici e quindi essere disposte ad accogliere nuovi partner in tutta l'Europa sulla base dell'eccellenza, ma anche a separarsi, se necessario, da quelli esistenti. Le CCI dovrebbero attingere a nuove fonti di eccellenza esistenti e potenziali che apportino un valore aggiunto attraverso la partecipazione di nuovi partner ai centri di co–locazione esistenti, una maggiore cooperazione tra i centri di co–locazione nell'ambito di ciascuna CCI o addirittura la creazione di un nuovo centro di co–locazione, mantenendo i loro partenariati concentrati, solidi e gestibili.

È anche importante un buon equilibrio fra cooperazione e concorrenza per ottimizzare la performance delle CCI. L'EIT incoraggerà le CCI a cooperare in settori che offrono notevoli possibilità di sinergie, ad esempio con corsi comuni di sviluppo professionale, attività comuni di ricerca, master o dottorati oppure mobilità inter–CCI tra mondo accademico e imprese. Al tempo stesso l'EIT fornirà incentivi per un certo grado di concorrenza al fine di incoraggiare le CCI a restare concentrate sui risultati e sull'impatto del progetto nonché ad adottare le misure appropriate in caso di performance insufficiente.

Le CCI non si appoggiano solo sull'eccellente base di ricerca esistente dei loro partner, ma sono anche in prima linea per promuovere e attuare il compito formativo dell'EIT. L'obiettivo è quello di formare le persone di talento dotandole delle competenze, delle conoscenze e degli abiti mentali, anche per quanto riguarda l'imprenditorialità, necessari in un'economia e in una società globali della conoscenza. A tal fine l'EIT promuove attivamente, tra l'altro, i titoli di studio con marchio EIT monitorandone la qualità e l'attuazione coerente nelle varie CCI. In tale ottica farà ampio uso delle valutazioni tra pari e di esperti stabilendo altresì un dialogo con gli organismi internazionali di garanzia della qualità. Ciò migliorerà la reputazione e il riconoscimento nazionali e internazionali delle qualifiche con marchio EIT, accrescendone l'attrattiva a livello mondiale e quindi migliorando l'occupabilità di chi le ha conseguite, nonché fornendo nel contempo una piattaforma per la cooperazione a livello internazionale. In futuro le CCI saranno incoraggiate a estendere le loro attività formative al di là del livello post–laurea includendo una maggiore varietà di forme di studio per proporre una gamma più ampia di attività innovative di sviluppo professionale, comprendente formazioni per dirigenti, corsi di formazione su misura, compresi corsi di formazione professionale, e corsi estivi, nonché tirocini all'interno delle CCI e dei loro partner.

Per accrescere l'impatto delle loro attività formative e raggiungere un pubblico più ampio, le CCI possono considerare l'eventualità di introdurre, su base sperimentale, moduli per corsi universitari di primo livello o per l'insegnamento secondario a distanza e per via elettronica.

L'EIT:

incoraggerà le CCI a sviluppare una maggiore varietà di attività di formazione, oltre che a fornire consulenza in merito, e a far meglio conoscere l'esistenza delle attività stesse;

predisporrà gradualmente meccanismi di esame competitivi per l'attribuzione di una percentuale della sovvenzione alle CCI, che sarà basata sui piani aziendali e la performance delle CCI e terrà conto del fatto che le CCI crescono a ritmi diversi;

incoraggerà le CCI a sviluppare attività congiunte su questioni orizzontali;

introdurrà un sistema di valutazione tra pari per le qualifiche EIT e avvierà un dialogo con gli organismi nazionali e internazionali di assicurazione qualità in un'ottica di promozione di un approccio coerente.

2.1.2.   Creazione di nuove CCI

Per rafforzare il suo impatto e incentivare l'innovazione in nuovi settori in cui la società è posta di fronte a sfide, l'EIT estenderà progressivamente il proprio portafoglio di CCI. Procedendo gradatamente alla creazione di nuove CCI, l'EIT terrà nel dovuto conto gli insegnamenti tratti dalle precedenti fasi e farà in modo che le CCI siano costituite unicamente in settori in cui esiste chiaramente un potenziale di innovazione e un'eccellenza di prim'ordine su cui fondarsi. Nel periodo 2014–2020 saranno pertanto create nuove CCI in tre fasi. Un bando per due CCI sarà pubblicato nel 2014, seguito da un ulteriore bando per due CCI nel 2016, e infine un bando per una CCI nel 2018, a condizione che il riesame dell'EIT di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) abbia esito positivo, in modo da arrivare a otto CCI in tutto nel periodo 2014–2020 (con la creazione di 35–45 centri di co–locazione in tutta l'Unione). Il processo di selezione di CCI si baserà essenzialmente sui risultati positivi delle lezioni tratte dal processo relativo alle CCI della prima serie e su un'approfondita valutazione esterna dell'EIT e dei CCI esistenti, nonché su una valutazione dell'impatto economico e sociale delle CCI e del contributo dell'EIT al rafforzamento delle capacità di innovazione dell'Unione e degli Stati membri, oltreché, ove applicabile, sui risultati delle valutazioni di Orizzonte 2020.

Nuove CCI saranno create in settori che offrono un effettivo potenziale di innovazione. L'EIT in tal modo contribuirà pienamente agli obiettivi dell'agenda politica generale dell'Unione e in particolare agli obiettivi di Orizzonte 2020, che individua una serie di grandi sfide per la società e di tecnologie di base e industriali. L'obiettivo è la creazione di CCI in settori tematici che, per la loro ampiezza e complessità, esigono un approccio transdisciplinare, transfrontaliero e trans–settoriale. La scelta dei settori tematici presuppone quindi un'attenta analisi che permetta di stabilire se una CCI può apportare un valore aggiunto reale e avere un impatto positivo sull'economia e sulla società.

La Commissione europea ha condotto questa analisi valutando oggettivamente il potenziale dei temi futuri delle CCI. Un punto di partenza è stato il progetto di ASI che il comitato direttivo dell'EIT ha presentato alla Commissione nel giugno 2011. Parallelamente, è stata definita una serie di solidi criteri su cui basare una valutazione obiettiva del potenziale innovativo offerto da ciascun tema futuro. La validità di tali criteri è stata verificata con la più vasta comunità dell'innovazione rappresentata dal triangolo della conoscenza attraverso una consultazione pubblica aperta. Questo processo ha permesso di determinare i seguenti criteri:

rispondere alle grandi sfide economiche e della società cui l'Europa è confrontata e contribuire all'agenda Europa 2020;

allinearsi e coordinarsi con le pertinenti politiche dell'Unione e con le iniziative esistenti Orizzonte 2020 e Erasmus+;

essere in grado di mobilitare investimenti e un impegno a lungo termine da parte delle imprese; avere un mercato per i loro prodotti o essere in grado di crearne di nuovi;

creare un impatto sostenibile e sistemico, misurato in termini di nuove persone formate alla cultura d'impresa, nuove tecnologie, nuove imprese e posti di lavoro altamente qualificati;

riunire una massa critica di attori di livello mondiale della ricerca, dell'istruzione e dell'innovazione, in tutta Europa, che altrimenti non collaborerebbero, anche in riferimento alla cooperazione con partner fuori dall'Europa;

richiedere approcci interdisciplinari e stimolare le università a sviluppare nuovi tipi di formazione interdisciplinare;

colmare i grandi divari di innovazione che costituiscono il paradosso europeo, ossia temi per i quali l'Europa dispone di una forte base di ricerca, ma ha scarsi risultati nell'innovazione.

La valutazione dei temi proposti nel progetto dell'EIT e dall'insieme delle parti interessate ha indicato chiaramente un certo grado di variazione riguardo al potenziale impatto che la costituzione di una CCI potrebbe avere. Di conseguenza, alcuni temi sono stati del tutto scartati, altri sono stati ridefiniti perché rispondano meglio alle specificità del contesto europeo e mondiale in questo campo.

Le seguenti aree tematiche sono state individuate come quelle in cui la costituzione di una nuova CCI può maggiormente valorizzare le attività esistenti e dare un effettivo impulso all'innovazione:

Innovazione per una vita sana e un invecchiamento attivo

Materie prime – prospezione, estrazione, trasformazione, riciclaggio e sostituzione sostenibili

Alimentazione per il futuro – Una catena di approvvigionamento sostenibile dalle risorse al consumatore

Industria manifatturiera a valore aggiunto

Mobilità urbana

Maggiori dettagli sui singoli temi sono forniti nelle schede riportate alla fine del documento (3).

Sulla base di questi temi, l'EIT potrà organizzare in modo autonomo il processo di selezione delle future CCI. Il successo dei futuri bandi per le CCI dipenderà molto da un chiaro orientamento quanto alle aspettative e alle richieste, nonché da un calendario che consenta alle CCI candidate di organizzarsi solidamente sul piano giuridico e su quello finanziario prima di presentare una proposta. Le CCI saranno selezionate in base ai criteri dettagliati definiti nel regolamento dell'EIT, basati sui principi generali di eccellenza e di pertinenza per l'innovazione. Ogni CCI selezionata dovrà dimostrare in che modo produrrà il massimo impatto nel settore in questione e dimostrare l'efficacia della sua strategia.

Tenendo conto della necessità di procedere gradualmente nella costituzione di nuove CCI, la scelta dei temi per le tre fasi si è basata sulla maturità del settore, sul potenziale impatto per la società e l'economia e sulle possibilità di sinergie con altre iniziative. I temi per la fase del 2014 sono i seguenti:

Innovazione per una vita sana e un invecchiamento attivo

Materie prime – prospezione, estrazione, trasformazione, riciclaggio e sostituzione sostenibili

I temi per la fase del 2016 sono i seguenti:

Alimentazione per il futuro – Una catena di approvvigionamento sostenibile dalle risorse al consumatore

Industria manifatturiera a valore aggiunto

Il tema per la fase del 2018 è il seguente:

Mobilità urbana

L'EIT:

predisporrà una procedura di selezione per ogni fase di creazione di CCI che consenta alle CCI candidate di disporre di tempo sufficiente per preparare le proposte;

Pubblicherà appositi bandi per cinque nuove CCI: un bando per due nuove CCI nel 2014 sui temi "vita sana" e "invecchiamento attivo" nonché "materie prime"; un bando per due nuove CCI nel 2016 sui temi "alimentazione per il futuro" e "industria manifatturiera a valore aggiunto" nonché un bando per una nuova CCI nel 2018 sul tema "mobilità urbana";

compierà ogni sforzo per assicurare che le future procedure di selezione delle CCI siano rese note al maggior numero possibile di potenziali soggetti interessati;

farà in modo che le condizioni quadro delle future procedure di selezione delle CCI permettano di ottenere un risultato ottimale, in particolare fornendo orientamenti chiari sui requisiti e sui processi nonché lasciando ai proponenti un tempo sufficiente per organizzare il partenariato.

2.2.   Accrescere l'impatto dell'EIT

Promuovere l'innovazione in tutta l'Unione

Nel periodo iniziale l'EIT ha incentrato i suoi sforzi sulla creazione delle CCI. L'EIT ha come obiettivo primario il rafforzamento dei centri di eccellenza esistenti, ma dovrà anche portare benefici alle zone dell'Unione che non partecipano direttamente alle CCI. L'EIT ha quindi il compito di promuovere attivamente la diffusione delle migliori prassi per l'integrazione del triangolo della conoscenza al fine di sviluppare una cultura comune dell'innovazione e della condivisione delle conoscenze.

In futuro l'EIT dovrà rendere comprensibile e riproducibile l'esperienza delle CCI e farne un elemento costitutivo di una cultura che possa fungere da modello in Europa e nel resto del mondo. Individuando, analizzando e condividendo le migliori prassi e nuovi modelli di governance e di finanziamento delle CCI, l'EIT intende far sì che le conoscenze che esso stesso e le CCI generano siano diffuse e sfruttate a vantaggio delle persone e delle istituzioni, anche di quelle non partecipanti direttamente alle CCI.

L'EIT cercherà inoltre di migliorare la propria visibilità in tutta l'Unione. È necessario ricorrere a tutti i mezzi e le vie di comunicazione pertinenti per assicurare un sufficiente accesso alle informazioni sul funzionamento e sul campo d'azione dell'EIT e delle CCI.

L'EIT può svolgere un ruolo decisivo nel sintetizzare la diversità degli approcci seguiti dalle CCI e nel renderli trasferibili in campi in cui la capacità di innovazione è scarsa, e che altrimenti non sarebbero in grado di beneficiare dell'esperienza acquisita dall'EIT. Grazie a questa azione di sensibilizzazione l'esperienza dell'EIT contribuirà a promuovere lo sviluppo di capacità di innovazione in questi settori. Questa attività può produrre ottimi risultati basandosi sui lavori delle CCI.

L'introduzione di un sistema di innovazione regionale (RIS), mirato a partenariati di università, organizzazioni di ricerca, imprese e altre organizzazioni interessate, fornirà un meccanismo specifico per la diffusione delle migliori prassi e l'ampliamento della partecipazione alle attività delle CCI.

Tale sistema, non solo offrirà ai partecipanti esterni alle CCI la possibilità di acquisire esperienza dalle CCI, facilitando altresì l'interazione con queste ultime, ma li stimolerà anche a mettere pienamente a frutto le conoscenze e il "know how" acquisiti in campi che non rientrano nelle CCI, promuovendo in tal modo la capacità di innovazione in tutta l'Unione. I partecipanti al RIS dovranno inoltre dimostrare un chiaro allineamento tematico facendo rifermento ai pertinenti piani di innovazione regionale, in particolare le strategie per la specializzazione intelligente, al fine di garantire un impatto strategico.

Il sistema sarà attuato dalle CCI su base volontaria con il sostegno dell'EIT ove opportuno. I partecipanti saranno selezionati mediante una procedura aperta e trasparente gestita dalle CCI.

Le attività intraprese nell'ambito del RIS saranno di competenza delle CCI. Tali attività potrebbero comprendere azioni di mobilità strutturate finalizzate a garantire che i talenti esterni alle CCI – studenti, ricercatori, docenti e imprenditori di ogni età, sesso e a qualsiasi livello di carriera – abbiano l'opportunità di prendere parte alle attività delle stesse CCI.

Se da un lato i partecipanti al RIS ricorreranno principalmente ad altre fonti di finanziamento tra cui finanziamenti nazionali, fondi strutturali e risorse proprie ai fini della partecipazione al RIS, dall'altro l'EIT può incentivare l'attuazione del RIS da parte delle CCI finanziando azioni di mobilità strutturate nell'ambito del suo programma relativo alle attività di diffusione e sensibilizzazione.

I principali motori di apprendimento a livello dell'EIT possono essere: la ricerca di eccellenza diretta all'innovazione per la creazione di nuove imprese e nuovi modelli di impresa, ivi inclusa la possibilità per le PMI e le istituzioni pubbliche di partecipare più attivamente all'innovazione, la gestione dei portafogli PI e nuovi modi di condivisione della PI, l'imprenditorialità e nuove forme integrate di insegnamento multidisciplinare; modelli di governance finanziaria innovativi, basati sul concetto di innovazione aperta o sul coinvolgimento dei poteri pubblici. Questo permetterà all'EIT di svolgere un ruolo esemplare e di agire da protagonista nel panorama europeo dell'innovazione e diventare un'istituzione di livello mondiale internazionalmente riconosciuta nel campo dell'innovazione.

Promuovere e attrarre i talenti

Le persone di talento sono al centro dell'innovazione di successo. Uno dei ruoli più importanti dell'EIT è quello di dare a queste persone la possibilità di utilizzare pienamente il loro potenziale e di creare condizioni che favoriscano il loro sviluppo. Attraverso le CCI, l'EIT crea queste condizioni, ma deve integrarle con strategie per attrarre i migliori talenti nelle CCI.

Inoltre, l'EIT avrà il compito di attrarre talenti dall'esterno dell'Unione. Creando un marchio forte e stabilendo relazioni strategiche con partner di tutto il mondo, l'EIT può accrescere l'attrattiva dei partner delle CCI. In stretta cooperazione con le CCI, l'EIT dovrà sviluppare una forte strategia internazionale, individuare e mantenere contatti con interlocutori pertinenti e partner potenziali. In questo contesto l'EIT e le CCI dovranno sfruttare appieno le iniziative dell'Unione esistenti nel settore, come i programmi in materia di ricerca, istruzione, formazione e gioventù, tra cui il programma "Erasmus+" e le azioni Marie Skłodowska–Curie, nonché altre iniziative di mobilità a livello di Unione. Inoltre, l'EIT può promuovere la condivisione delle conoscenze, il tutoraggio e la creazione di reti incoraggiando, tra l'altro, la creazione di una rete di ex studenti dell'EIT.

L'EIT integrerà i suoi sforzi per promuovere le persone di talento e le idee brillanti con altre misure, come l'organizzazione di concorsi di idee o l'assegnazione di premi all'innovazione, di propria iniziativa o in collaborazione con partner mondiali.

L'EIT:

incoraggerà la partecipazione ad attività di sensibilizzazione sostenendo in particolare, a seconda dei casi, le CCI afferenti al sistema di innovazione regionale;

creerà/adatterà uno strumento web per fornire una piattaforma per la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete attorno all'EIT;

costruirà e sosterrà una rete solida e funzionale delle persone che hanno portato a termine con successo i corsi di formazione EIT/CCI ("EIT Alumni");

renderà gli insegnamenti e i successi delle CCI sistematicamente accessibili alla più ampia comunità dell'innovazione dell'Unione e del mondo, anche mettendo a disposizione online materiali delle attività di formazione dell'EIT e delle CCI;

assicurerà una forte partecipazione del settore privato, anche delle PMI, al triangolo della conoscenza.

2.3.   Nuovi meccanismi operativi e monitoraggio orientato ai risultati

La semplificazione, attuata in modo responsabile, è indispensabile perché l'EIT possa ottenere risultati efficaci, promuovere progressi nel campo dell'innovazione e il coinvolgimento della comunità imprenditoriale. L'EIT non ha ancora sfruttato pienamente la sua flessibilità per portare più avanti la semplificazione.

In quanto "investitore" nelle CCI, l'EIT considera la semplificazione come un processo dinamico che è parte integrante del funzionamento dell'EIT e della sua funzione di sostegno delle CCI. A questo scopo, l'EIT cercherà di adattare, migliorare e snellire i suoi processi di monitoraggio, reporting e finanziamento e cercherà costantemente approcci semplificati che possano aiutare le CCI a far fronte alle nuove esigenze emergenti e promuovere il loro impatto.

Le CCI costituiranno un laboratorio ideale per nuovi modi di finanziamento e di gestione dell'innovazione. Attraverso la sperimentazione e l'esperienza delle CCI, l'EIT stabilirà un'agenda di semplificazione di aspetti chiave quali accordi contrattuali, presentazione semplificata di relazioni, importi e tassi forfettari al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le CCI.

La Commissione controllerà attentamente la capacità dell'EIT di stabilire accordi e principi il più possibile semplici per il finanziamento e la gestione delle attività delle CCI, sulla base dell'agenda di semplificazione dell'EIT. Le esperienze fatte, anche di insuccessi, saranno condivise con le future CCI e i programmi dell'Unione nell'ambito di Orizzonte 2020.

La Commissione ha intensificato gli sforzi per aiutare l'EIT a creare un solido sistema di monitoraggio orientato ai risultati. Tale sistema garantirà la piena responsabilità dell'EIT e delle CCI, la qualità delle prestazioni, il contributo alle priorità di Orizzonte 2020, e allo stesso tempo permetterà una sufficiente flessibilità nelle operazioni delle CCI e nell'apertura a idee e partner nuovi. Consentirà all'EIT di sviluppare una solida capacità di raccolta e analisi degli input provenienti dalle CCI, anche per quanto concerne le fonti di finanziamento, per misurare i risultati ottenuti dall'EIT in rapporto ai propri obiettivi e per porre a confronto l'EIT e le CCI con le migliori prassi a livello europeo e mondiale.

Il sistema sarà concepito in modo flessibile e se necessario adattato per tener conto dell'evoluzione e dell'aumento del portafoglio di attività dell'EIT e delle CCI. Secondo la raccomandazione della valutazione esterna indipendente e le disposizioni generali di monitoraggio nel quadro di Orizzonte 2020, la Commissione ha proposto, in associazione con l'EIT e le CCI, l'istituzione di un sistema di monitoraggio della performance orientato ai risultati per l'EIT, relativo a quattro livelli di attività:

livello Orizzonte 2020: monitoraggio regolare del contributo dell'EIT e delle CCI al raggiungimento degli obiettivi di Orizzonte 2020;

livello EIT: valutazione della performance dell'EIT come organismo Unione efficiente ed efficace, misurata in termini di sostegno fornito alle CCI, intensità e copertura delle sue attività di sensibilizzazione, di divulgazione e internazionali e di capacità di adottare procedure semplificate;

livello inter–CCI: monitoraggio del contributo di tutte le CCI al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'EIT, come definiti in un apposito strumento (ad es. un quadro di valutazione);

livello della singola CCI: monitoraggio della performance delle singole CCI sulla base degli obiettivi individuali e degli indicatori di performance stabiliti nei rispettivi piani aziendali. Le CCI hanno diversi modelli d'impresa e mercati e quindi diversi indicatori di performance industriali, che sono fondamentali per la buona gestione delle singole CCI.

L'EIT:

svilupperà un'agenda di semplificazione, con criteri in base a cui valutare i progressi compiuti e riferirà alla Commissione sui progressi nella sua attuazione nella relazione annuale di attività; farà in modo che i nuovi modelli di semplificazione siano diffusi in tutta l'Unione e confluiscano in altre iniziative dell'Unione;

istituirà, in cooperazione con la Commissione e con le CCI, un sistema globale per monitorare: il contributo dell'EIT a Orizzonte 2020; l'impatto che l'EIT produce con le proprie attività, e quelle delle CCI e i risultati delle CCI. L'EIT riferirà in merito a tutte le sue attività di monitoraggio nella relazione annuale di attività che è tenuto a trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   Modalità decisionali e operative efficaci

La struttura di governance dell'EIT combina l'impostazione dal basso verso l'alto delle CCI con l'orientamento strategico proveniente dall'EIT. Il processo decisionale al livello EIT deve quindi essere caratterizzato da una prospettiva autenticamente strategica, combinata con efficaci meccanismi operativi e un coinvolgimento sistematico degli attori del triangolo della conoscenza in tutta Europa.

Il modello di governance dell'EIT si è dimostrato nel complesso valido. Tuttavia, le esperienze acquisite nel periodo iniziale indicano che si può fare di più per rafforzare l'efficacia dei meccanismi operativi e decisionali dell'EIT. Le relazioni tra il comitato direttivo dell'EIT, responsabile delle decisioni strategiche, e la sede centrale, responsabile della messa in atto, devono essere definite più chiaramente e semplificate. La sede dell'EIT dovrà definire i settori critici in cui l'EIT darà il suo sostegno alle CCI, trovando un giusto equilibrio tra le funzioni di sostegno e di monitoraggio. Il comitato direttivo deve adoperarsi per garantire che le esperienze maturate dalle CCI e dall'intera comunità dell'innovazione siano tenute nel dovuto conto nelle decisioni strategiche. Infine, l'EIT dovrebbe continuare ad essere responsabile dinanzi al Consiglio e agli Stati membri.

3.1.   Snellire e chiarire il processo decisionale dell'EIT

Il comitato direttivo dell'EIT definisce la direzione strategica dell'EIT e le condizioni quadro per le CCI. Tramite i propri membri collega l'EIT con i diversi gruppi di attori. In linea con l'approccio imprenditoriale dell'EIT la presa di decisioni deve essere efficiente, rapida e orientata a obiettivi precisi.

A questo riguardo sono fattori determinanti la dimensione, la composizione e le procedure del comitato direttivo. Il principio dei membri indipendenti cui si aggiungono un numero limitato di membri eletti che rappresentano le CCI si è dimostrato valido e permette di raccogliere competenze da tutto il triangolo della conoscenza. Il modello iniziale di 18 membri eletti con l'aggiunta, più di recente, di altri quattro rappresentanti delle CCI ha tuttavia mostrato i suoi limiti. Un comitato di dimensioni ridotte permetterà di dare maggiore efficienza al processo decisionale e di ridurre le spese amministrative generali.

Infine, si può accrescere ancora l'efficienza riorientando il comitato direttivo dell'EIT verso il suo ruolo centrale, che è quello di dare un indirizzo strategico. Inoltre, la coerenza con altre iniziative dell'Unione sarà ulteriormente rafforzata intensificando la consultazione con la Commissione europea sul programma di lavoro triennale dell'EIT. Le informazioni sull'EIT e sulle CCI del programma di lavoro triennale dell'EIT permetteranno di assicurare la complementarità con le altre parti di Orizzonte 2020 e con le altre politiche e gli altri strumenti dell'Unione. Tutte queste modifiche sono state incorporate nel regolamento (CE) n. 294/2008 modificato.

Le decisioni del comitato direttivo dell'EIT sono messe in atto dalla sede centrale EIT sotto la guida del direttore, che è responsabile delle azioni dell'EIT. La sede centrale rispecchia il carattere orientato ai risultati dell'EIT ed è all'origine della semplificazione delle procedure. Allo stesso tempo, sviluppa la capacità di assimilare sistematicamente gli insegnamenti tratti dalle CCI e di metterli a disposizione dell'intera comunità dell'innovazione. Col tempo, la sede centrale dell'EIT diverrà un ricco archivio delle migliori prassi e un vero partner nella conoscenza per i responsabili politici.

Una delle sfide per la sede centrale dell'EIT consiste nell'attrarre e trattenere professionisti di talento. Per dotare l'EIT dei migliori talenti e delle migliori competenze, dovrà definire una chiara strategia delle risorse umane, che preveda opzioni diverse dall'impiego diretto, come i distacchi o le assegnazioni temporanee, e promuova gli scambi regolari di personale e gli stage con centri di innovazione, ricerca e istruzione di eccellenza dell'Unione e del resto del mondo.

L'EIT:

farà in modo, per mezzo di una strategia intelligente in materia di risorse umane che comprenda l'impiego sistematico di competenze interne ed esterne nonché procedure di gestione interna, di diventare un'istituzione di riferimento per la governance dell'innovazione;

adotterà misure concrete per promuovere ulteriormente una cultura dell'apertura e della trasparenza.

3.2.   Investire nelle CCI: relazioni EIT–CCI

Le interazioni tra l'EIT e le CCI non solo creano le condizioni perché le CCI possano operare con successo, ma sono anche al centro del processo di apprendimento reciproco che consente all'EIT di svolgere il suo ruolo di banco di prova per i nuovi modelli di innovazione. Per fornire alle CCI un quadro adeguato l'EIT deve dare un indirizzo chiaro e coerente in tutte le fasi del processo, senza però essere eccessivamente prescrittivo. Tale indirizzo include in particolare la gestione di una CCI e il modo in cui coinvolgere partner principali e partner non principali. Per raggiungere la massima efficienza, le interazioni tra l'EIT e le CCI devono essere sistematiche e regolari, nonché chiare, trasparenti e fondate sulla fiducia. Le relazioni contrattuali tra l'EIT e le CCI e le modalità organizzative della sede dell'EIT dovrebbero contribuirvi.

L'EIT non dovrà avere un semplice ruolo amministrativo, ma ottimizzerà le proprie funzioni operative per portare le CCI alla massima performance e dare ampia diffusione ai buoni risultati. È possibile aumentare l'efficienza fornendo servizi e funzioni in modo centralizzato, anziché a livello delle singole CCI. Mentre tutte le CCI lavorano su tematiche specifiche, alcuni elementi hanno natura orizzontale e in tal caso l'EIT può apportare un concreto valore aggiunto. Queste funzioni di fornitore di conoscenze possono riferirsi in particolare al fatto che l'EIT diventi un intermediario di informazione e un interlocutore di molte risorse, ad esempio favorendo gli scambi e l'apprendimento reciproco tra CCI, facilitando le relazioni con le istituzioni dell'Unione e altre organizzazioni come l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), o su specifiche questioni orizzontali, ad esempio la consulenza in materia di proprietà intellettuale, il trasferimento di tecnologie e conoscenze, la valutazione comparativa in rapporto alle migliori prassi internazionali, o realizzando studi previsionali per individuare gli orientamenti futuri per l'EIT e le CCI. L'EIT e le CCI dovrebbero decidere insieme quale sia il modo più efficace per far questo. Sarà di fondamentale importanza per l'EIT e le CCI creare validi meccanismi di collaborazione sistematica su questioni orizzontali.

L'EIT:

fornirà orientamenti chiari e coerenti sulle aspettative, gli obblighi e le responsabilità durante tutto il ciclo di esistenza delle CCI;

svilupperà, in stretta collaborazione con le CCI, la propria capacità interna di facilitare gli scambi e l'apprendimento tra le CCI;

fornirà alle CCI una serie di servizi su questioni orizzontali che presentano un margine di miglioramento in termini di efficienza e attuerà altre politiche d'impresa allo stesso scopo;

fornirà orientamenti sull'adesione e associazione di partner che non sono in grado di diventare investitori e partner a pieno titolo di una CCI.

3.3.   Stabilire rapporti con le parti interessate

Uno scambio attivo con altre iniziative e l'apprendimento reciproco dovrebbero essere un elemento centrale dell'attività di sperimentazione di nuovi modelli di innovazione svolta dall'EIT. L'EIT deve quindi attingere alle migliori prassi e alle competenze esterne esistenti per diventare l'organismo di riferimento in materia di innovazione che aspira ad essere. È pertanto indispensabile che il comitato direttivo prenda le sue decisioni tenendo conto dei punti di vista e delle esigenze degli attori dell'innovazione sul terreno e nel contesto del più ampio quadro europeo. Adottando una cultura di apertura e di impegno esterno, l'EIT può promuovere attivamente l'accoglimento delle innovazioni da parte della società.

A questo scopo l'EIT stabilirà rapporti diretti con gli Stati membri e altri attori della catena dell'innovazione, con benefici per entrambe le parti. Per rendere più sistematico il dialogo e lo scambio, la creazione di un forum che riunisca tutti gli attori attorno a questioni orizzontali potrebbe costituire uno strumento capace di favorire una comunicazione interattiva.

Potranno parteciparvi i rappresentanti di autorità nazionali e regionali, associazioni di categoria, singoli soggetti del mondo imprenditoriale, dell'istruzione superiore e della ricerca, organizzazioni cluster e altri attori del triangolo della conoscenza.

I rappresentanti degli Stati membri si riuniscono in una configurazione speciale, in seno al forum delle parti interessate all'EIT, per assicurare una comunicazione e un flusso di informazioni appropriati con l'EIT ed essere informati dei risultati, fornire consulenza e condividere esperienze con l'EIT e le CCI. La configurazione speciale dei rappresentanti degli Stati membri in seno al forum delle parti interessate all'EIT garantisce inoltre le opportune sinergie e complementarità tra le attività dell'EIT e delle CCI e i programmi e le iniziative nazionali, ivi compreso il potenziale cofinanziamento nazionale delle attività delle CCI. L'organizzazione del forum è prevista nel regolamento (CE) n. 294/2008 modificato.

Inoltre, un'attiva consultazione, fin dall'inizio del processo, con altre istituzioni dell'Unione, in particolare con i servizi interessati della Commissione, contribuirà a massimizzare le sinergie e l'apprendimento reciproco con altre iniziative dell'Unione.

L'EIT:

istituirà forum delle parti interessate all'EIT periodico, e la sua configurazione speciale dei rappresentanti degli Stati membri, per facilitare l'interazione e l'apprendimento reciproco con la comunità dell'innovazione in generale di tutto il triangolo della conoscenza, anche per quanto concerne le autorità nazionali e regionali. In tale contesto la piattaforma web potrà ulteriormente contribuire a favorire l'interazione tra i partecipanti;

utilizzerà sistematicamente le associazioni esistenti di università, imprese e organizzazioni di ricerca e organizzazioni di cluster come piattaforme per lo scambio di conoscenze e la diffusione dei risultati;

predisporrà un meccanismo, ad esempio una riunione annuale tra l'EIT, le CCI e i servizi interessati della Commissione europea, al fine di agevolare le sinergie tra l'EIT e le CCI, da un lato, e le altre iniziative dell'Unione, dall'altro.

4.   Stima del fabbisogno finanziario e delle fonti di finanziamento (2014–2020)

4.1.   Consolidare un modello di finanziamento intelligente delle CCI

L'EIT ha ideato un modello di finanziamento originale, che si fonda sui punti di forza e sulle risorse delle organizzazioni di eccellenza esistenti; il finanziamento dell'EIT funge da catalizzatore per la raccolta di altre risorse finanziarie da un'ampia gamma di partner pubblici e privati. Su tale base, l'EIT fornisce in media fino al 25 % del finanziamento totale delle CCI, mentre il restante 75 % della dotazione globale di una CCI proviene da altre fonti: entrate e risorse proprie dei partner delle CCI, ma anche finanziamenti pubblici a livello nazionale, regionale e dell'Unione europea, in particolare i Fondi strutturali, attuali e futuri, e il programma quadro di ricerca e innovazione. In quest'ultimo caso le CCI (o alcuni dei loro partner) chiedono un finanziamento secondo le regole dei programmi e su un piano di parità con gli altri richiedenti. Il contributo dei partner delle CCI non è un "co-finanziamento" tradizionale, ma una condizione per un livello minimo di partecipazione di organizzazioni esistenti e per il loro impegno finanziario a favore della CCI. Questo approccio dal basso garantisce un forte impegno dei partner delle CCI, incentiva gli investimenti e stimola il cambiamento strutturale e organizzativo tra i partner delle CCI e oltre.

L'esperienza delle prime CCI dimostra che l'industria si è finanziariamente impegnata nella realizzazione dei piani aziendali delle CCI e che la quota del bilancio annuo totale delle CCI proveniente da partner industriali è dell'ordine del 20–30 %.

Il finanziamento dell'EIT è previsto solo per le "attività delle CCI a valore aggiunto", vale a dire le attività che permettono l'integrazione delle politiche relative al triangolo della conoscenza (istruzione superiore, ricerca e innovazione) e dei partner all'interno e tra le CCI, secondo gli obiettivi e le priorità fissati nei piani aziendali delle CCI. È destinato in particolare a progetti delle CCI nei settori della ricerca di base e applicata, dell'innovazione, dell'istruzione, dell'imprenditorialità e della creazione di imprese che si aggiungono a investimenti in attività ben consolidate (ad esempio progetti di ricerca esistenti). Anche le attività di amministrazione, gestione e coordinamento delle CCI dovrebbero essere coperte dal contributo dell'EIT.

Le CCI passano attraverso diverse fasi di sviluppo con diverse caratteristiche dei loro bilanci complessivi prima di raggiungere la velocità di crociera. La capacità di assorbimento di una CCI è relativamente limitata all'inizio, ma cresce notevolmente negli anni successivi.

Dopo una fase di avvio della durata di due anni, i bilanci delle CCI dovrebbero crescere in modo sostanziale e le CCI possono mobilitare un livello significativo di nuove risorse provenienti da partner esistenti e nuovi in un tempo relativamente breve. Per raggiungere una massa critica sufficiente e ottenere un impatto a livello europeo, i bilanci annuali delle CCI saranno compresi tra 250 e 450 milioni di EUR alla velocità di crociera, secondo la strategia, il partenariato e il potenziale di mercato di ciascuna CCI.

Anche se sul piano finanziario le CCI non saranno pienamente indipendenti dall'EIT durante i primi anni di attività, saranno incoraggiate a diventare sostenibili nel medio termine, ossia a ridurre gradualmente la loro dipendenza dal finanziamento dell'EIT per il loro ulteriore consolidamento e la loro ulteriore espansione. Il finanziamento dell'EIT continuerà ad essere fornito per alcune attività delle CCI a valore aggiunto, per le quali gli investimenti EIT producono benefici sostanziali, come insegnamento, creazione di imprese, co–locazione, attività di sensibilizzazione e diffusione.

Attualmente il finanziamento dell'EIT alle CCI avviene unicamente tramite sovvenzioni. Nel prossimo quadro finanziario pluriennale (2014–2020) potranno essere creati nuovi meccanismi finanziari attraverso strumenti di debito o rappresentativi di capitale. Come "investitore" nelle CCI, l'EIT seguirà da vicino questi sviluppi e incoraggerà le CCI a sfruttarli appieno, se del caso facilitando e coordinando l'accesso.

4.2.   Fabbisogno di bilancio dell'EIT

Il fabbisogno di bilancio dell'EIT nel periodo 2014–2020 ammonta a 2 711,4 milioni di EUR e si basa su tre componenti principali: la spesa necessaria per il consolidamento delle tre CCI esistenti, il graduale sviluppo verso nuove CCI rispettivamente nel 2014, 2016 e 2018 e le spese per attività di diffusione e di sensibilizzazione e amministrative.

Circa 1 695 milioni di EUR (62,5 % del bilancio totale dell'EIT) sono previsti per finanziare le CCI designate nel 2009 e che già operano a velocità di crociera; 542 milioni di EUR (20 %) sono previsti per la seconda fase di CCI, 249 milioni di EUR (9,2 %) per la terza fase e 35 milioni di EUR (1,3 %) per la fase finale.

Il bilancio previsionale dell'EIT per le CCI nel periodo 2014–2020 è quindi pari a 2,5 miliardi di EUR (93 % del bilancio totale dell'EIT per il periodo 2014–2020). Grazie al forte effetto di leva dell'EIT, le CCI dovrebbero mobilitare altri 7,5 miliardi di EUR di altre fonti pubbliche e private.

L'EIT intraprenderà anche una serie di attività di diffusione e di sensibilizzazione, ivi compreso il sostegno alla mobilità strutturata all'interno del RIS, che accresceranno in modo sensibile l'impatto delle sue attività in tutta Europa. Inoltre, una serie di servizi di supporto e di monitoraggio orizzontali contribuiranno in termini di valore aggiunto e di incrementi di efficienza per le attività delle CCI. Nell'attuare e sviluppare queste attività, l'EIT dovrà seguire una strategia diretta a ottenere un'elevata efficienza energetica, ossia un massimo di impatto mediante meccanismi leggeri. Circa 125 milioni di EUR (4,6 %) del bilancio dell'EIT saranno necessari per queste attività.

Se l'EIT vuole sperimentare nuovi modelli di innovazione aperta e semplificazione, questo dovrebbe riflettersi nel suo approccio all'amministrazione. L'EIT deve essere una organizzazione snella, che segue un approccio strategico per attingere alle competenze quando sia necessario, ma senza creare strutture inutilmente onerose e permanenti. Le spese amministrative, comprendenti le spese per il personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio, non supereranno col tempo il 2,4 % del bilancio dell'EIT. Parte delle spese amministrative sono coperte dal paese ospitante, l'Ungheria, che metterà gratuitamente a disposizione uffici fino al 2030 e contribuirà con 1,5 milioni di EUR all'anno alle spese di personale fino al 2015. Su questa base, le spese amministrative saranno quindi di circa 65 milioni di EUR per il periodo 2014–2020.

Figura 3:   Ripartizione del fabbisogno di bilancio

Image 8L3472013IT110120131211IT0001.0002241241Dichiarazione comunedel Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul gruppo INTERISTITUZIONALE GALILEO (GIG)1.Data l’importanza, l’unicità e la complessità dei programmi del GNSS europeo, la proprietà dell'Unione dei sistemi risultante dai programmi, il finanziamento dei programmi integralmente a carico dell'Unione per il periodo 2014-2020, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono la necessità di una stretta collaborazione tra le tre istituzioni.2.Un gruppo interistituzionale Galileo (GIG) si riunirà con l’obiettivo di consentire a ciascuna istituzione della Comunità di esercitare le proprie responsabilità. A tal fine, il GIG sarà istituito in modo da seguire attentamente:(a)i progressi compiuti nell’attuazione dei programmi GNSS europei, segnatamente per quanto riguarda l’attuazione degli appalti pubblici e degli accordi contrattuali, in particolare in relazione all’ESA;(b)gli accordi internazionali con i paesi terzi fatte salve le disposizioni dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;(c)la preparazione dei mercati della navigazione satellitare;(d)l’efficacia delle modalità di gestione; nonché(e)la revisione annuale del programma di lavoro.3.Conformemente alle norme vigenti, il GIG rispetterà l’esigenza di prudenza in particolare per quanto riguarda la riservatezza e sensibilità di alcuni dati.4.La Commissione terrà conto dei pareri del GIG.5.Il GIG sarà costituito da sette rappresentanti, di cui:3 del Consiglio3 del Parlamento europeo1 della Commissione,e si riunirà a intervalli regolari (in linea di massima 4 volte l’anno).6.Il GIG non incide sulle competenze definite o sulle relazioni interistituzionali.L3472013IT18510120131211IT0009.000420812081Dichiarazioni della CommissioneImporto massimo attribuibile a un singolo progetto integratoPer la Commissione è di vitale importanza garantire una distribuzione proporzionata dei fondi tra progetti integrati, al fine di finanziare il maggior numero di progetti possibile e di garantire una distribuzione equilibrata dei progetti integrati fra tutti gli Stati membri. In questo contesto la Commissione intende proporre, nel corso del dialogo con i membri del comitato LIFE sul progetto di programma di lavoro, l’importo massimo di cui ogni singolo progetto integrato potrà beneficiare. Questa proposta sarà presentata come parte della metodologia per la selezione dei progetti da adottare nell’ambito del programma di lavoro pluriennale.Situazione del finanziamento della biodiversità nei PTOMLa Commissione attribuisce grande importanza alla protezione dell’ambiente e della biodiversità nei paesi e territori d’oltremare, come indicato nella proposta di decisione sull’associazione d’oltremare che fa rientrare queste materie nell’ambito della cooperazione tra l’Unione europea e i PTOM e delinea le diverse azioni che potrebbero beneficiare di un finanziamento dell’Unione europea in questo settore.L’azione preparatoria dell’iniziativa concernente la biodiversità e i servizi ecosistemici nei territori d’oltremare (BEST), accolta con favore dai PTOM, è stata proficua e ha prodotto risultati tangibili per la biodiversità e per i servizi ecosistemici. Poiché l’iniziativa BEST si avvia verso la conclusione, la Commissione è propensa a garantirne un seguito tramite uno dei nuovi strumenti, ossia il programma su beni pubblici e sfide globali nell’ambito dello strumento di cooperazione allo sviluppo.Questa specifica possibilità di finanziamento a favore della biodiversità nei PTOM verrà integrata con le opportunità offerte a norma dell’articolo 6 del programma LIFE per il periodo 2014-2020.L3472013IT25910120131217IT0015.000228012801Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione dell'articolo 6 del regolamento FESR, dell'articolo 15 del regolamento CTE e dell'articolo 4 del regolamento sul Fondo di coesioneIl Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della garanzia fornita dalla Commissione al legislatore dell'Unione che gli indicatori comuni di output relativi al regolamento FESR, al regolamento CTE e al regolamento del Fondo di coesione, che figureranno in un allegato di ciascun regolamento, rappresentano il risultato di un lungo processo di preparazione con la partecipazione di esperti nella valutazione della Commissione e degli Stati membri e si prevede che, in linea di principio, resteranno stabili.L3472013IT28110120131217IT0016.000328812881Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dell'articolo 6 del regolamento FESR, dell'articolo 15 del regolamento CTE e dell'articolo 4 del regolamento sul Fondo di coesioneIl Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della garanzia fornita dalla Commissione al legislatore dell'Unione che gli indicatori comuni di output relativi al regolamento FESR, al regolamento CTE e al regolamento del Fondo di coesione, che figureranno quale allegato di ciascun regolamento, rappresentano il risultato di un lungo processo di preparazione che ha visto la partecipazione degli esperti di valutazione sia della Commissione che degli Stati membri, e si prevede che, in linea di principio, resteranno immutati.L3472013IT28910120131217IT0017.000330213021Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione dell'articolo 6 del regolamento FESR, dell'articolo 15 del regolamento CTE e dell'articolo 4 del regolamento sul Fondo di coesioneIl Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della garanzia fornita dalla Commissione al legislatore dell'Unione che gli indicatori comuni di output relativi al regolamento FESR, al regolamento CTE e al regolamento del Fondo di coesione, che figureranno in un allegato di ciascun regolamento, rappresentano il risultato di un lungo processo di preparazione con la partecipazione di esperti nella valutazione della Commissione e degli Stati membri e si prevede che, in linea di principio, resteranno stabili.L3472013IT30310120131217IT0018.000231713171Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione concernente la sensibilizzazione e gli articoli 4 e 4 bis del regolamento GECTIl Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di compiere maggiori sforzi coordinati ai fini della sensibilizzazione tra e all'interno delle istituzioni e degli Stati membri onde migliorare la visibilità del possibile impiego dei GECT quale strumento opzionale disponibile per la cooperazione territoriale nell'ambito di tutti i settori di intervento dell'Unione.In tale contesto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione invitano gli Stati membri a compiere, in particolare, adeguate azioni di coordinamento e comunicazione tra le autorità nazionali e tra le autorità di diversi Stati membri al fine di garantire, entro i termini stabiliti, procedure per l'autorizzazione di nuovi GECT chiare, efficienti e trasparenti.L3472013IT30310120131217IT0018.000331813181Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione concernente l'articolo 1, paragrafo 9, del regolamento sui GECTIl Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono sul fatto che, all'atto dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1082/2006 quale modificato, gli Stati membri, al momento della valutazione delle norme da applicare al personale del GECT, come proposto nel progetto di convenzione, si adopereranno per prendere in esame le diverse opzioni di regime occupazionale disponibili che il GECT è tenuto a scegliere, sia ai sensi del diritto privato o di quello pubblico.Nel caso in cui i contratti di lavoro del personale del GECT siano disciplinati dal diritto privato, gli Stati membri terranno altresì conto del diritto dell'Unione pertinente, come il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), nonché della correlata prassi giuridica degli altri Stati membri rappresentati nel GECT.Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono inoltre a conoscenza del fatto che, laddove i contratti di lavoro del personale del GECT siano disciplinati dal diritto pubblico, si applicheranno le norme nazionali di diritto pubblico dello Stato membro in cui è ubicato il rispettivo organo del GECT. Tuttavia, le norme nazionali di diritto pubblico dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale si possono applicare ai membri del personale del GECT che erano già soggetti alle norme in questione prima di diventare membri del personale del GECT.L3472013IT30310120131217IT0018.000431913191Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione concernente il ruolo del Comitato delle regioni nel quadro della piattaforma dei GECTIl Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione prendono atto del prezioso lavoro svolto dal Comitato delle regioni nel quadro della piattaforma dei GECT, gestita dallo stesso, e lo incoraggiano a monitorare ulteriormente le attività dei GECT esistenti e in corso di costituzione, a organizzare uno scambio delle migliori prassi e a individuare le problematiche comuni.L3472013IT32010120131217IT0019.001546614661Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 67Il Consiglio e la Commissione convengono che l'articolo 67, paragrafo 4, che esclude l'applicazione dei costi semplificati di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere da b) a d) laddove un intervento o un progetto facente parte di un intervento sia attuato esclusivamente tramite procedure per gli appalti pubblici, non osta all'attuazione di un intervento tramite procedure per gli appalti pubblici che comportano pagamenti da parte del beneficiario al contraente sulla base di costi unitari predefiniti. Il Consiglio e la Commissione concordano sul fatto che i costi determinati e pagati dal beneficiario sulla base di tali costi unitari stabiliti tramite procedure per gli appalti pubblici costituiscono costi reali effettivamente sostenuti e pagati dal beneficiario a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera a).L3472013IT32010120131217IT0019.001646714671Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alla ricostituzione degli stanziamentiIl Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di includere nella revisione del regolamento finanziario, al fine di allineare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al quadro finanziario pluriennale 2014-2020, le disposizioni necessarie per l'applicazione delle modalità di assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza e relative all'attuazione degli strumenti finanziari conformemente all'articolo 39 (iniziativa PMI) nel quadro del regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e i Fondi di investimento europei per quanto concerne la ricostituzione:i.degli stanziamenti che erano stati impegnati per programmi relativi alla riserva di efficacia ed efficienza e che hanno dovuto essere disimpegnati in quanto le priorità dei programmi in questione non hanno raggiunto le tappe fondamentali previste;ii.degli stanziamenti che erano stati impegnati in relazione a programmi specifici di cui all'articolo 39, paragrafo 4, lettera b), e che hanno dovuto essere disimpegnati poiché è stato necessario sospendere la partecipazione di uno Stato membro allo strumento finanziario.L3472013IT32010120131217IT0019.001746814681Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 1Qualora siano necessarie ulteriori deroghe motivate alle disposizioni comuni per tenere conto delle specificità del FEAMP e del FEASR, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea si impegnano ad autorizzare tali deroghe procedendo con la dovuta diligenza ad apportare le modifiche necessarie al regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e i Fondi di investimento europei.L3472013IT32010120131217IT0019.001846914691Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esclusione di ogni retroattività per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3Il Parlamento europeo e il Consiglio convengono che:per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento, le azioni intraprese dagli Stati membri per coinvolgere i partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nella preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, comprendono tutte le azioni intraprese a livello pratico dagli Stati membri, indipendentemente dalla loro tempistica, nonché le azioni da essi intraprese prima dell'entrata in vigore di tale regolamento e prima del giorno di entrata in vigore dell'atto delegato per un codice europeo di condotta adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del medesimo regolamento, durante le fasi preparatorie del processo di programmazione di uno Stato membro, a condizione che vengano conseguiti gli obiettivi del principio di partenariato previsti in tale regolamento. In questo contesto, gli Stati membri, secondo le rispettive competenze nazionali e regionali, decideranno sul contenuto della proposta di accordo di partenariato e della proposta di progetti di programmi, in conformità alle disposizioni pertinenti di tale regolamento e alle norme specifiche del fondo;l'atto delegato recante un codice di condotta europeo, adottato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, non avrà in nessun caso effetto retroattivo diretto o indiretto, soprattutto per quanto riguarda la procedura di approvazione dell'accordo di partenariato e dei programmi, dato che non è intenzione del legislatore dell'Unione conferire alla Commissione poteri che le consentano di respingere l'approvazione dell'accordo di partenariato e dei programmi solo ed esclusivamente in ragione di una qualsiasi mancanza di conformità con il codice di condotta europeo, adottato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3;il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a mettere a loro disposizione il progetto di testo dell'atto delegato da adottare ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, il prima possibile ma non oltre la data di adozione da parte del Consiglio dell'accordo politico sul regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento o la data di votazione in Aula da parte del Parlamento europeo del progetto di relazione su tale regolamento, a seconda di quale abbia luogo per prima.L3472013IT54910120131217IT0022.000460716071Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sulla condizionalitàIl Consiglio e il Parlamento europeo invitano la Commissione a monitorare il recepimento e l'attuazione da parte degli Stati membri della direttiva 2000/60/CE, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nonché la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e, una volta attuate in tutti gli Stati membri tali direttive e definiti gli obblighi direttamente applicabili agli agricoltori, a presentare una proposta legislativa che modifica il presente regolamento al fine di inserire le pertinenti parti di detta direttiva nel sistema di condizionalità.

CCI 2009

CCI 2014

CCI 2016

CCI 2018

Diffusione e sensibilizzazione

Ammin.

L'EIT durante il prossimo quadro finanziario pluriennale sarà finanziato principalmente mediante un contributo di Orizzonte 2020 dell'importo di 2 711,4 milioni di EUR.

Scheda 1:   Innovazione per una vita sana e un invecchiamento attivo

1.   LA SFIDA

La salute, l'evoluzione demografica e il benessere costituiscono le principali sfide della società che saranno affrontate nell'ambito di Orizzonte 2020. Gli obiettivi generali di ogni azione diretta ad affrontare questa sfida dovrebbero essere il miglioramento della qualità di vita dei cittadini europei di tutte le età e il mantenimento della sostenibilità economica dei sistemi sanitari e previdenziali a fronte dell'aumento dei costi, della riduzione delle risorse umane e delle aspettative dei cittadini per la migliore assistenza possibile.

Le sfide relative ai settori dell'assistenza sanitaria e sociale sono numerose e strettamente interconnesse: malattie croniche (malattie cardiovascolari, tumori e diabete), sovrappeso e obesità, malattie infettive (HIV/AIDS, tubercolosi) e neurodegenerative (acutizzate dall'invecchiamento della popolazione), isolamento sociale, diminuzione del benessere, maggiore dipendenza dei pazienti dall'assistenza formale e informale, esposizione multipla a fattori ambientali di cui sono ignote le conseguenze a lungo termine sulla salute. Inoltre, gli ostacoli all'applicazione, allo sfruttamento e all'utilizzazione su vasta scala di nuovi ritrovati, prodotti e servizi impediscono di dare risposte efficaci a tali sfide.

La risposta a queste sfide è stata così definita in Orizzonte 2020: assicurare migliori condizioni di salute, qualità della vita e benessere generale per tutti promuovendo le attività di ricerca e di innovazione. Tali attività avranno come grandi obiettivi il mantenimento e la promozione della salute a tutte le età e la prevenzione delle malattie, il miglioramento della nostra capacità di curare, trattare e gestire malattie e invalidità, il sostegno ad un invecchiamento attivo e il contributo al raggiungimento di un settore sanitario sostenibile ed efficiente, ivi compresi i servizi locali e regionali e l'adattamento delle città e delle loro strutture in funzione dell'invecchiamento della popolazione.

2.   PERTINENZA E IMPATTO

Una CCI incentrata sull'innovazione per una vita sana e un invecchiamento attivo contribuirà alla realizzazione delle priorità Orizzonte 2020, in particolare di quelle definite nel contesto della sfida sociale "Salute, evoluzione demografica e benessere".

Questo settore tematico è di grande rilevanza dal punto di vista della società e della politica pubblica. Le questioni della vita sana e dell'invecchiamento attivo si ripercuotono su quasi tutti i settori della nostra vita e della società, e molto spesso esigono misure di regolamentazione. Il settore dell'assistenza sanitaria e sociale è grande importanza anche sotto il profilo socio–economico, in quanto si tratta di uno dei settori per i quali è maggiore la spesa (pubblica e privata) (4) e questo settore non offre solo opportunità per l'innovazione economica e tecnologica, ma ha anche un grande potenziale di innovazione sociale. L'invecchiamento della popolazione costituisce una sfida per i servizi pubblici e richiede ad esempio lo sviluppo e il miglioramento dei servizi locali e l'adeguamento urbano.

La pertinenza socio–economica può essere ulteriormente sottolineata dal fatto che l'Europa ha il vantaggio di disporre di un solido settore farmaceutico e di sistemi sanitari e previdenziali ben sviluppati che danno occupazione a milioni di persone in tutta l'Unione. Il settore è inoltre uno dei principali settori manifatturieri di alta tecnologia dell'Unione. Il potenziale di crescita in questi settori è molto elevato, in quanto una società che invecchia significa un aumento della domanda aggregata di prodotti e servizi per l'assistenza e la vita autonoma.

Entrano in gioco anche altri settori, come il turismo. La popolazione in età avanzata è costituita in larga misura da una generazione che è abituata a viaggiare ed è ancora intenzionata a viaggiare, ha esigenze di alta qualità e, di conseguenza, ha un crescente bisogno di servizi accessibili (trasporti, alberghi, intrattenimento, ecc.). Più servizi turistici accessibili possono accrescere la competitività dell'intero settore e promuovere una migliore inclusione della popolazione in età avanzata.

Non da ultimo, l'Unione può contare su un alto livello della ricerca e dell'istruzione in questo settore. In molti Stati membri esistono eccellenti infrastrutture e istituzioni di ricerca che costituiscono una base propizia alla partecipazione dell'industria alle attività previste dall'EIT.

Le sfide riguardanti una vita sana valgono per tutta l'Europa. Le risposte che possono essere date da una CCI richiedono un'intensa cooperazione tra gruppi multidisciplinari e multisettoriali di eccellenza, con partecipanti provenienti da tutti i settori del triangolo della conoscenza (istruzione superiore, ricerca e innovazione). Una CCI su questo tema avrebbe il valore aggiunto di collegare le attività di innovazione e di istruzione superiore con l'eccellente base di ricerca già esistente. Nel far questo, porrà in particolare l'accento sui programmi di studi superiori, sullo sviluppo di nuove competenze (necessarie ad esempio per lo sviluppo tecnologico, ma anche per l'assistenza agli anziani), sul rafforzamento degli aspetti imprenditoriali per promuovere lo sviluppo di una forza lavoro altamente imprenditoriale nel settore, sostenere lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi e rafforzare le catene di valore esistenti o crearne di nuove.

Esempi di prodotti e servizi che potrebbero essere creati grazie a una CCI vanno oltre le applicazioni tecnologiche (come le applicazioni che trattano, codificano, standardizzano e interpretano i dati in settori quali il cancro e le malattie cardiovascolari; o gli strumenti di valutazione dei rischi e rilevazione precoce), e potrebbero mettere in moto l'innovazione sociale con nuovi concetti che migliorino ad esempio la gestione delle abitudini di vita e l'alimentazione, promuovano la vita attiva e indipendente in un ambiente adatto alle persone anziane o mantengano sistemi di cura economicamente sostenibili.

Incentrata sugli aspetti sistemici dei sistemi sanitari e previdenziali europei o di assistenza e sul sostegno all'invecchiamento attivo, una CCI su questo tema implicherebbe anche una più stretta cooperazione tra grandi e piccole imprese, più specializzate, per una maggiore circolazione delle conoscenze. Inoltre, un valore aggiunto specifico che una CCI potrebbe fornire in questo settore potrebbe essere la creazione di partenariati innovativi a livello locale, di particolare importanza nel settore dei servizi.

Grazie al suo approccio integrativo al triangolo della conoscenza, una CCI sulla vita sana e l'invecchiamento contribuirebbe in modo determinante a risolvere il "paradosso europeo" valorizzando la posizione di eccellenza dell'Unione nella ricerca scientifica e trasformando questa risorsa in prodotti e servizi innovativi e in nuove opportunità commerciali e nuovi mercati.

I principali rischi associati al successo di una CCI su questo tema riguardano principalmente le necessarie condizioni quadro normative di accompagnamento in fatto di innovazione, che potrebbero richiedere alcuni adattamenti che le CCI non si propongono direttamente (5). Di qui la necessità che le CCI si mantengano in collegamento con le attività nazionali e dell'Unione in materia di innovazione e indirizzo politico in corso su questi temi (si veda la sezione seguente).

3.   SINERGIE E COMPLEMENTARITÀ CON LE INIZIATIVE ESISTENTI

Numerose iniziative dell'Unione danno un importante contributo sulle questioni della salute e dell'invecchiamento attivo. Tali iniziative comprendono una vasta gamma di settori d'azione oltre al settore sanitario, come l'economia, la sicurezza e l'ambiente. Indirettamente contribuiscono quindi a obiettivi Europa 2020 quali R&S/innovazione, occupazione e inclusione sociale.

Una CCI sull'innovazione per una vita sana e un invecchiamento attivo collaborerà strettamente con il partenariato europeo per l'innovazione (PEI) pilota sull'invecchiamento attivo e in buona salute. Terrà conto delle azioni concrete presentate nel piano di innovazione strategico del PEI e contribuirà alla realizzazione dei suoi obiettivi. Creerà complementarità nei settori chiave dell'istruzione e della formazione, ma anche costituendo una rete strutturata unica di operatori in posizione ideale per individuare le condizioni quadro e le migliori prassi sulle questioni politiche, regolamentari o di standardizzazione aventi un impatto nel settore. Nel contesto del PEI una CCI in questo settore può anche contribuire all'iniziativa Lead Market eHealth, che mira a stimolare il mercato delle soluzioni innovative nel settore della sanità online mettendo l'accento sugli strumenti di indirizzo (standardizzazione, sistemi di certificazione e appalti pubblici).

Sarà promosso il coordinamento anche con l'iniziativa di programmazione congiunta (IPC) a favore della ricerca sulla malattia di Alzheimer e altre malattie neurodegenerative, con l'IPC "Vivere più a lungo e meglio" sulle implicazioni e le sfide dell'evoluzione demografica e con l'IPC "Un'alimentazione sana per una vita sana". Una CCI in questo settore accelererà e promuoverà lo sfruttamento della ricerca pubblica di eccellenza messa in comune grazie a queste IPC e quindi contribuirà a ridurre la frammentazione del paesaggio dell'innovazione.

Una CCI si baserà anche largamente sui principali risultati della ricerca dell'iniziativa tecnologica congiunta sui farmaci innovativi e dei numerosi progetti del programma quadro di ricerca riguardanti questo settore tematico (come il programma di ricerca sulla salute o le attività di ricerca sulle TIC per la salute e l'invecchiamento) per promuovere il trasferimento e la commercializzazione di tecnologie mediante i migliori talenti imprenditoriali. Analogamente, agirà in coordinamento con i lavori del programma congiunto Domotica per categorie deboli e del programma per la competitività e l'innovazione.

In conclusione, una CCI in questo settore sarebbe complementare a queste attività in quanto si concentrerebbe sulle attività transdisciplinari all'interno del triangolo della conoscenza, con un forte accento sui prodotti e servizi innovativi e sulla formazione imprenditoriale.

4.   CONCLUSIONE

Una CCI incentrata sulla vasta questione dell'innovazione per una vita sana e un invecchiamento attivo soddisfa i criteri proposti per la scelta dei temi delle CCI:

risponde a una grande sfida economica e sociale (salute e benessere nell'intero arco della vita per tutti, mantenendo sistemi di assistenza economicamente sostenibili) e contribuisce all'attuazione dell'agenda Europa 2020 e dei suoi obiettivi in materia di occupazione, innovazione, istruzione e inclusione sociale;

il tema della CCI è conforme alle priorità definite in Orizzonte 2020 ed è complementare con altre attività dell'Unione in materia sanitaria e assistenziale, in particolare con le corrispondenti IPC e con il PEI sull'invecchiamento attivo e in buona salute;

si fonda su una solida base di ricerca e su un solido settore industriale per il quale una CCI avrà un'attrattiva. È in grado di mobilitare gli investimenti e l'impegno a lungo termine delle imprese e offre possibilità per vari prodotti e servizi emergenti;

darà una risposta al paradosso europeo, perché valorizzerà la forte base di ricerca dell'Unione e troverà nuovi approcci innovativi per migliorare la qualità della vita dei cittadini europei e mantenere la sostenibilità economica dei sistemi sanitari e previdenziali;

produce un impatto sostenibile e sistemico, misurato in termini di nuove persone formate alla cultura d'impresa, nuove tecnologie e nuove imprese; promuoverà nuovi sviluppi tecnologici e l'innovazione sociale;

mira a superare l'alto livello di frammentazione dell'intero settore dell'assistenza sanitaria e sociale; riunirà una massa critica di attori di eccellenza nell'ambito della ricerca, dell'innovazione, dell'istruzione e della formazione nel settore;

adotta un approccio sistemico e quindi richiede un lavoro interdisciplinare che coinvolga diversi settori della conoscenza, quali la medicina, la biologia, la psicologia, la sociologia, la demografia, l'economia e le TIC.

Scheda 2:   Materie prime (6) – Prospezione, estrazione, trasformazione, riciclaggio e sostituzione sostenibili

1.   LA SFIDA

La società moderna è totalmente dipendente dall'accesso alle materie prime. L'accesso alle materie prime è essenziale per il funzionamento efficace dell'economia dell'Unione. Tuttavia, il trittico costituito dalla diminuzione delle risorse naturali "finite", dalla popolazione umana in costante crescita e dai livelli di consumo in rapido aumento nei paesi in via di sviluppo determina un'espansione della domanda di materie prime e di risorse naturali. Questi fattori sono tra quelli responsabili del previsto aumento del consumo delle risorse naturali nel corso dei prossimi decenni.

Come messo in evidenza dalla tabella di marcia sull'efficienza delle risorse e da Orizzonte 2020, il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di garantire l'accessibilità, la disponibilità e un utilizzo sostenibile delle materie prime necessarie per l'economia europea e per il nostro benessere, creando un'economia efficiente in termini di risorse che soddisfi i bisogni di una popolazione crescente entro i limiti ecologici di un pianeta finito.

2.   PERTINENZA E IMPATTO

Questo settore tematico ha grande rilevanza in termini di impatto economico e sociale. Le materie prime sono di importanza fondamentale per l'economia mondiale e per la qualità della vita; aumentare l'efficienza delle risorse è fondamentale per garantire la crescita e l’occupazione per l'Europa. Porterà grandi opportunità economiche, migliorerà la produttività, ridurrà i costi e accrescerà la competitività.

Anche se l'Unione gode di un'ottima reputazione in fatto di ricerca e possiede vari centri di eccellenza, si potrebbe fare molto di più per mettere a profitto questa situazione nell'ambito del settore prioritario in questione. Una CCI sarebbe particolarmente indicata a tal fine.

Nella linea di altre attività dell'Unione, una CCI in questo settore dovrebbe concentrarsi sulla promozione di un polo di conoscenze e di un centro di competenze in materia di istruzione accademica, tecnica e pratica e di ricerca per quanto riguarda un'industria estrattiva sostenibile in superficie, in profondità, in mare aperto, l'estrazione mineraria urbana e dalle discariche, la gestione dei materiali, le tecnologie di riciclaggio, la gestione della fine del ciclo di vita, la sostituzione dei materiali nonché il commercio aperto di materie prime e una governance globale al riguardo. Avrebbe un ruolo di intermediario e di stanza di compensazione europea dei centri d'eccellenza per quanto riguarda questi aspetti e gestirebbe un programma di ricerca di importanza strategica per l'industria dell'Unione. Per questo motivo e per massimizzare l'impatto delle azioni, evitando i doppioni con le attività dell'Unione, tra cui il PEI sulle materie prime, le CCI forniranno il necessario complemento nei settori del capitale umano (formazione, istruzione) per le azioni pilota nel campo delle tecnologie innovative (ad esempio impianti di dimostrazione) per la prospezione terrestre e marina, l'estrazione e la trasformazione sostenibili, un utilizzo efficiente delle risorse, la raccolta, il riciclaggio, il riutilizzo e la sostituzione.

Potrebbe nel contempo porsi l'obiettivo di diventare un pioniere tecnologico, creando progetti pilota e dimostratori di processi e soluzioni innovativi, comprendenti per esempio l'uso di materiali alternativi economicamente attraenti e sostenibili, tra cui i materiali biologici, di importanza strategica per l'Unione. Potrà quindi stimolare l'espansione dei mercati esistenti e la creazione di nuovi, in particolare nei settori della prospezione, dell'estrazione e della trasformazione sostenibili, della gestione dei materiali efficiente in termini di risorse, delle tecnologie di riciclaggio e della sostituzione dei materiali. Sarà necessario valutare gli effetti e sviluppare misure di adattamento e prevenzione dei rischi innovative ed efficaci rispetto ai costi per habitat particolarmente sensibili come l'Artico.

Una CCI in questo campo sarà molto importante per superare la barriera costituita dalla mancanza di tecnologie. L'innovazione tecnica è necessaria per sviluppare una serie di tecnologie complementari che possono trasformare le catene di valore tradizionali dei minerali e delle materie prime. È un settore che richiede ulteriori lavori per sviluppare nuovi processi e per ottimizzare e commercializzare le conoscenze esistenti in questo settore. L'approccio imprenditoriale di una CCI sarebbe particolarmente adatto per affrontare questo problema.

Un altro elemento di valore aggiunto di una CCI sulle materie prime è il suo contributo al superamento delle limitate opportunità di networking del settore. In effetti, l'eterogeneità dei vari settori di ricerca interessati implica limitate possibilità di incontrare ricercatori in varie discipline e di beneficiare dell'impollinazione incrociata di idee e della collaborazione che sarà necessaria per promuovere soluzioni efficaci rispetto ai costi, caratterizzate da basse emissioni di carbonio e rispettose dell'ambiente. La creazione di una rete all'interno di una CCI che riunisca attori delle tre componenti del triangolo della conoscenza in tutta la catena del valore contribuirà a superare questa debolezza. Questo permetterà di accrescere i trasferimenti di tecnologie, conoscenze e competenze e di fornire a ricercatori, studenti e imprenditori le conoscenze e le competenze necessarie per sviluppare soluzioni innovative e trasformarle in nuove opportunità commerciali.

3.   SINERGIE E COMPLEMENTARITÀ CON LE INIZIATIVE ESISTENTI

L'Unione ha individuato questo settore prioritario come una delle grandi sfide. Una CCI contribuirebbe a Orizzonte 2020, in particolare alla sfida sociale relativa all'approvvigionamento sostenibile di materie prime e all'efficienza delle risorse. Contribuirebbe altresì al proposto PEI sulle materie prime. Il PEI sulle materie prime creerà le condizioni generali per facilitare l'allineamento e le sinergie tra gli strumenti e le politiche di ricerca e di innovazione in funzione della domanda e dell'offerta esistenti in questo campo. Questo riguarderà le attività tecnologiche, ma anche l'individuazione di condizioni quadro e prassi ottimali su questioni politiche, di regolamentazione o di standardizzazione che hanno un impatto sull'innovazione in un dato settore o per una data sfida. Una CCI in questo settore creerebbe complementarità nella formazione degli attori chiave, ma anche per fornire una rete strutturata unica di esperti. Fornirebbe una base solida per sostenere altre azioni connesse all'innovazione che saranno svolte nel quadro del PEI e per il cui successo le risorse umane sono una necessità assoluta.

Sarà inoltre in una posizione ideale per sostenere il PEI nell'identificazione delle condizioni quadro e delle prassi ottimali su questioni politiche, di regolamentazione o di standardizzazione che hanno un impatto sul settore. Una CCI si baserebbe anche largamente sui risultati dei numerosi progetti di ricerca del settimo programma quadro che riguardano il tema, in particolare di quelli finanziati nel quadro delle nanoscienze, delle nanotecnologie, delle tecnologie dei materiali e delle nuove produzioni e dell'ambiente.

Inoltre, si baserebbe sui progetti di prima applicazione commerciale di eco–innovazione nel quadro del programma per la competitività e l'innovazione, in cui il riciclaggio dei materiali ha costituito uno dei temi prioritari. Tale esperienza continuerà con Orizzonte 2020, segnatamente nel contesto delle sfide della società rappresentate dall'azione per il clima, dall'ambiente, dall'efficienza delle risorse e dall'approvvigionamento di materie prime.

Vanno inoltre ricercate sinergie con la Rete europea di competenze in materia di terre rare, istituita per le materie prime essenziali denominate "terre rare".

Una CCI in questo campo ricercherebbe complementarità e sinergie con tali attività e dovrebbe concentrarsi sulle attività transdisciplinari all'interno del triangolo della conoscenza, con un forte accento sui prodotti e servizi innovativi e sulla formazione imprenditoriale.

4.   CONCLUSIONE

Una CCI in questo settore è la più adatta a rispondere alle sfide sopra ricordate e risponde ai criteri proposti per la scelta dei temi delle CCI nell'ASI:

risponde a una grande sfida economica e sociale cui l'Europa è confrontata (la necessità di sviluppare soluzioni innovative per la prospezione, l'estrazione, la trasformazione, l'utilizzo, il riutilizzo, il riciclaggio e la gestione della fine del ciclo di vita delle materie prime che siano efficienti in termini di costi, a basse emissioni di carbonio e rispettose dell'ambiente), e contribuisce all'attuazione dell'agenda Europa 2020 e dei suoi obiettivi in materia di clima e di energia, occupazione, innovazione e istruzione;

il tema di questa CCI è conforme alle priorità definite in Orizzonte 2020 ed è complementare ad altre attività dell'Unione nel settore delle materie prime, in particolare al PEI sulle materie prime;

è in grado di mobilitare investimenti delle imprese e offre possibilità per vari prodotti e servizi emergenti, in particolare nei settori dell'estrazione e della trasformazione sostenibili, della gestione dei materiali, delle tecnologie di riciclaggio e della sostituzione dei materiali;

produce effetti sostenibili e sistemici, misurati in termini di nuove persone formate alla cultura d'impresa, nuove tecnologie e nuove imprese; offre, in particolare, opportunità di creazione di valore sociale puntando a realizzare l'obiettivo della sostenibilità dell'intero ciclo di esistenza dei prodotti: un uso più efficiente delle materie prime e il miglioramento del riciclaggio e del recupero delle medesime;

comprende una forte componente formativa che manca in altre iniziative e riunirà una massa critica di attori di eccellenza nell'ambito della ricerca e dell'innovazione;

richiede un lavoro interdisciplinare che coinvolga diversi settori della conoscenza, quali la geologia, l'economia, le scienze ambientali, la chimica, la meccanica e diversi settori industriali (edilizia, automobile, aerospaziale, macchine e attrezzature, energie rinnovabili);

darà una risposta al paradosso europeo, perché l'Europa dispone di una solida base di ricerca ma produce poca innovazione in questo settore; offre opportunità di innovazione per un'industria estrattiva e una gestione dei materiali sostenibili; la sostituzione e il riciclo possono promuovere i cambiamenti nel settore e rafforzare le attività d'investimento grazie alla creazione di nuovi prodotti, servizi e approcci alla catena dell'approvvigionamento.

Scheda 3:   Alimentazione per il futuro – Una catena di approvvigionamento sostenibile dalle risorse al consumatore

1.   LA SFIDA

La catena mondiale dell'approvvigionamento alimentare è posta di fronte a una complessa serie di sfide.

Sul lato della domanda, la situazione è caratterizzata da una popolazione mondiale in crescita, da un innalzamento del tenore di vita (in particolare nei paesi emergenti) che crea una domanda di alimenti più variati e di migliore qualità, che a sua volta richiede una maggiore produzione alimentare. Di conseguenza, l'ONU ha previsto che la domanda alimentare aumenterà del 70 % entro il 2050 (7). Allo stesso tempo, la rapida espansione del settore della bioenergia accentua ulteriormente la domanda di sottoprodotti derivati dal processo di produzione alimentare.

Sul lato dell'offerta, il cambiamento climatico aggraverà le pressioni sulla produzione e sull'approvvigionamento alimentari. Inoltre, un certo numero di sistemi di produzione alimentare nel mondo sono insostenibili. Senza cambiamenti, il sistema alimentare mondiale continuerà a degradare l'ambiente e a compromettere la capacità di produrre alimenti in futuro.

Questi problemi, in particolare, devono essere considerati in relazione agli atteggiamenti, alle preoccupazioni e ai comportamenti dei consumatori, poiché la produzione è determinata dai consumatori e dai mercati. Nel corso degli ultimi due decenni la complessità del consumo alimentare è enormemente aumentata. I consumatori chiedono prodotti alimentari a prezzi accessibili, diversificati, di alta qualità e convenienti, che rispondano ai loro gusti e alle loro necessità. Le preoccupazioni su varie questioni, che vanno dalla sicurezza alimentare e dalla protezione ambientale a considerazioni di carattere etico, quali l'equità delle pratiche commerciali o il benessere degli animali, sono in costante aumento e si traducono nella crescente richiesta di un'azione politica da parte di gruppi di consumatori. Infine, le abitudini di consumo alimentare (compresi gli sprechi di prodotti alimentari) possono avere forti ripercussioni sulla salute e il benessere dei consumatori, sulla produzione primaria e sull'ambiente.

Orizzonte 2020 risponde a questa complessità e definisce le sfide relative a questo settore: la sfida è quella di garantire la disponibilità di prodotti alimentari sicuri e di grande qualità e di prodotti biologici e di garantire una gestione sostenibile delle risorse biologiche, contribuendo allo sviluppo delle zone rurali e costiere e alla competitività delle bioindustrie europee, in pari tempo preservando gli ecosistemi terrestri e marini, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili, attenuando il cambiamento climatico e facilitando l'adattamento ad esso e promuovendo lo "zero rifiuti" nonché l'efficienza delle risorse.

2.   PERTINENZA E IMPATTO

Una CCI su una catena di approvvigionamento sostenibile contribuirà a realizzare le priorità di Orizzonte 2020, in particolare quelle definite nel contesto della sfida per la società relativa a "Sicurezza alimentare, agricoltura e settore forestale sostenibili, ricerca in ambito marino, marittimo e delle acque interne e bioeconomia".

Questo settore tematico è inoltre molto importante in termini di impatto economico e sociale. Le questioni della sicurezza alimentare hanno ripercussioni su quasi tutti i settori dell'economia e della società e molto spesso esigono misure di regolamentazione.

L'industria alimentare è il maggiore settore manifatturiero in Europa e ha un ruolo essenziale nello sviluppo economico generale europeo. Nonostante questo suo ruolo di rilievo, l'industria alimentare europea vede messa in forse la sua competitività. Nel corso dell'ultimo decennio la quota europea del mercato mondiale è scesa dal 25 % al 21 %, di fronte alla concorrenza delle economie emergenti come la Cina, l'India e il Brasile. Sempre meno in grado di competere sui soli costi, l'industria alimentare europea, per invertire questa tendenza, deve poter creare valore aggiunto offrendo prodotti più sani, più sostenibili ed efficienti sul piano delle risorse.

Sono necessarie misure per creare un sistema alimentare mondiale sostenibile e capace di adattarsi al cambiamento climatico, che risponda alla domanda crescente di prodotti alimentari entro i limiti dei terreni disponibili e della diminuzione degli stock ittici, che protegga l'ambiente naturale e salvaguardi la salute umana.

Una CCI in questo campo si concentrerà sulla catena dell'approvvigionamento alimentare, il che si presta particolarmente all'approccio olistico di una CCI. Essa comprende l'apporto di risorse all'inizio della catena (fertilizzanti, ecc.), la produzione, la trasformazione, l'imballaggio e la distribuzione di alimenti e si conclude con i consumatori, che potrebbero costituire una priorità specifica di una CCI (riduzione dello spreco alimentare, alimentazione sana, ecc.). L'obiettivo è creare un sistema più efficiente ed efficace in termini di catena di approvvigionamento alimentare, migliorando nel contempo la sostenibilità e la tracciabilità in tutti i segmenti di tale catena.

Agire sulla catena dell'approvvigionamento alimentare tramite una CCI permetterà non solo di rispondere ad alcune delle principali sfide economiche e della società cui l'Europa è confrontata, ma anche di mobilitare gli investimenti e l'impegno a lungo termine delle imprese, in particolare avvalendosi di tecnologie nuove e innovative, processi e conoscenze miranti ad accrescere la produzione alimentare, la trasformazione, l'imballaggio e la distribuzione sostenibili, a ridurre i rifiuti e a promuovere una migliore alimentazione. Attraverso il suo approccio integrato, una CCI in questo campo sarà in grado di influenzare l'industria in modo da indurla a concentrarsi sull'innovazione orientata ai consumatori, migliorandone così la salute e la qualità della vita. Questo si accompagnerà al potenziale di nuovi modelli d'impresa e strategie di mercato che puntano sui bisogni e sulle tendenze dei consumatori e si basano su una maggior consapevolezza della catena alimentare, che possono far coincidere le innovazioni e le possibilità tecnologiche con gli interessi dei consumatori e in tal modo creare nuove opportunità commerciali.

Una CCI in questo settore sarà molto importante per superare la forte frammentazione dell'intera catena dell'approvvigionamento alimentare. Raccoglierà lungo tutta la catena una massa critica di attori di eccellenza nell'ambito della ricerca, dell'innovazione, dell'istruzione e della formazione. Tutti gli elementi della catena (settore primario, produzione alimentare, trasformazione, rivendita al dettaglio, ristorazione e, non da ultimo, i consumatori) sono strettamente legati tra loro per la concezione delle future innovazioni. Una CCI fornirà il necessario approccio sistemico e interdisciplinare per affrontare tali questioni.

Il grande valore aggiunto di una CCI in questo settore sarà il suo ruolo nel dare una soluzione all'attuale scarsità di competenze e risorse umane. Al momento è probabile che circa la metà delle industrie europee dei prodotti alimentari e delle bevande debba far fronte alla carenza di personale scientifico e qualificato. Questo rappresenta un ostacolo all'innovazione. Integrando l'istruzione con gli altri settori del triangolo della conoscenza, una CCI si occuperà della questione e offrirà nel contempo la possibilità di incentivare nuove persone formate alla cultura d'impresa, in grado di sviluppare tecnologie, servizi e imprese nuovi e innovativi. L'importanza attribuita alla cultura d'impresa sarebbe particolarmente appropriata nel settore alimentare, che è caratterizzato da un gran numero di PMI.

I principali rischi associati al successo di una CCI nell'ambito di questo tema riguardano principalmente le necessarie condizioni quadro che accompagnano l'innovazione, di cui le CCI si occupano direttamente. Per accrescere la sostenibilità in tutta la catena dell'approvvigionamento alimentare possono essere necessarie modifiche della regolamentazione, ad esempio per internalizzare i costi della produzione alimentare. Pertanto, le CCI devono operare in collegamento con le attività in corso su questi temi a livello di Unione e a livello nazionale (si veda la sezione seguente).

3.   SINERGIE E COMPLEMENTARITÀ CON LE INIZIATIVE ESISTENTI

L'Unione è pienamente impegnata in questo campo. Una CCI contribuirebbe ad affrontare la sfida per la società di Orizzonte 2020 relativa a "Sicurezza alimentare, agricoltura e settore forestale sostenibili, ricerca in ambito marino, marittimo e delle acque interne e bioeconomia". In particolare, coopererebbe con il proposto partenariato europeo per l'innovazione (PEI) "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura". Mentre quest'ultimo si occuperebbe fondamentalmente di creare collegamenti tra la ricerca di punta e l'innovazione pratica, una CCI creerebbe, in particolare, complementarità nell'educazione degli attori chiave, quali gli imprenditori e i consumatori. È inoltre necessario un coordinamento con l'iniziativa di programmazione congiunta "Agricoltura, sicurezza alimentare e cambiamento climatico", che metterà in comune le attività di ricerca nazionali per integrare l'adattamento, l'attenuazione e la sicurezza alimentare nei settori agricolo, forestale e della gestione del territorio.

Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca promuoverà la sostenibilità ambientale e sociale per il settore della pesca e dell'acquacoltura, sottolineando così la necessità di sviluppi tecnici associati a nuove competenze imprenditoriali in questi settori, in linea con l'evoluzione del comportamento dei consumatori, offrendo possibilità di sinergie. Analogamente, sarà anche possibile un coordinamento con le recenti iniziative di programmazione congiunta (IPC) dal titolo "Un'alimentazione sana per una vita sana" e "Collegare la ricerca sul clima in Europa" nonché con le piattaforme tecnologiche europee nei settori connessi (in particolare, la piattaforma "Alimentazione per la vita") o numerosi progetti del settimo programma quadro. Inoltre, si baserebbe sui progetti di prima applicazione commerciale nel campo dell'eco–innovazione nel quadro del programma per la competitività e l'innovazione, in cui il settore alimenti e bevande ha costituito uno di quelli prioritari. Questa esperienza continuerà con Orizzonte 2020, segnatamente nel contesto delle sfide per la società rappresentate dall'azione per il clima, dall'ambiente, dall'efficienza delle risorse e dalle materie prime.

Una CCI in questo campo sarebbe complementare a tali attività in quanto si concentrerebbe su attività transdisciplinari all'interno del triangolo della conoscenza, con un forte accento sui prodotti e i servizi innovativi e l'educazione alla cultura d'impresa, nonché su questioni riguardanti i consumatori.

4.   CONCLUSIONE

Una CCI incentrata sulla catena dell'approvvigionamento alimentare è la più adatta a rispondere alle sfide descritte sopra. Essa risponde inoltre ai criteri proposti per la scelta dei temi delle CCI:

risponde a una grande sfida economica e sociale (la necessità di garantire un sistema alimentare resiliente e sostenibile rispondendo nel contempo alla domanda crescente di prodotti alimentari entro i vincoli posti dalla disponibilità di terreni, tutelando l'ambiente naturale e salvaguardando la salute umana) e contribuisce alla realizzazione dell'agenda Europa 2020 e dei suoi obiettivi in fatto di clima ed energia, occupazione, innovazione e istruzione;

il tema della CCI è in conformità con le priorità definite in Orizzonte 2020 ed è complementare ad altre attività dell'Unione nel settore alimentare, in particolare con il PEI "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura";

la CCI è in grado di mobilitare gli investimenti e l'impegno a lungo termine delle imprese e offre possibilità per vari prodotti e servizi emergenti, in particolare avvalendosi di tecnologie, processi e conoscenze nuovi e innovativi, per accrescere la produzione alimentare, la trasformazione, l'imballaggio e la distribuzione sostenibili, ridurre i rifiuti e promuovere una migliore alimentazione e un migliore stato di salute della popolazione;

produce effetti sostenibili e sistemici, misurati in termini di nuove persone formate alla cultura d'impresa, nuove tecnologie e nuove imprese; favorirà nuovi sviluppi tecnologici e sistemi di produzione più efficienti e sostenibili;

mira a superare la forte frammentazione dell'intera catena dell'approvvigionamento alimentare, a favorire la tracciabilità e a riunire una massa critica di attori di eccellenza nell'ambito della ricerca, dell'innovazione, dell'istruzione e della formazione lungo tutta la catena;

esige pertanto un lavoro interdisciplinare che coinvolga diversi settori della conoscenza, come l'agronomia, l'ecologia, la biologia, la chimica, la nutrizione e la socio–economia;

darà una risposta al paradosso europeo, trovando nuovi approcci innovativi per garantire una catena di approvvigionamento più sostenibile ed efficiente e migliorare la sicurezza alimentare.

Scheda 4:   Industria manifatturiera a valore aggiunto

1.   LA SFIDA

Una delle grandi sfide definite nell'agenda per l'innovazione in Europa e che dovrà anche essere affrontata nel quadro di Orizzonte 2020 è la competitività degli Stati membri dell'Unione nel mercato mondiale. Uno dei settori in cui il problema è particolarmente urgente è quello manifatturiero.

L'industria manifatturiera è sottoposta nei paesi europei a una forte pressione, dovuta all'accresciuta concorrenza da parte di altre economie sviluppate, al minor costo di produzione nei paesi in via di sviluppo e alla scarsità delle materie prime. Parallelamente, altri fattori determinano cambiamenti nel settore manifatturiero: i nuovi bisogni del mercato e della società, i rapidi progressi della scienza e della tecnologia, le esigenze ambientali e di sostenibilità.

Una possibile risposta a queste sfide è lo sviluppo di un'industria manifatturiera "di elevato valore (o a valore aggiunto)". Questo concetto definisce un sistema integrato comprendente l'intero ciclo di produzione, distribuzione e trattamento di fine vita delle merci e dei prodotti/servizi che applica un sistema di innovazione guidato dal cliente/consumatore. Anziché competere principalmente sui costi, l'industria manifatturiera a valore aggiunto crea valore attraverso l'innovazione di prodotti/servizi, l'eccellenza dei processi, il riconoscimento dei loro marchi e/o il loro contributo a una società sostenibile.

Il settore manifatturiero è di grande importanza economica, sociale e ambientale. Nel 2010 il settore manifatturiero ha rappresentato il 15,4 % del PIL dell'Unione e oltre 33 milioni di posti di lavoro. Questa percentuale sale al 37 % se si includono la produzione di energia, l'edilizia e i servizi alle imprese. Il settore manifatturiero è anche all'origine del 25 % circa dei rifiuti, del 23 % delle emissioni di gas a effetto serra e del 26 % dei NOx prodotti in Europa.

Tenendo conto di questo, è evidente che gli obiettivi generali dell'industria manifatturiera devono essere l'aumento della competitività dell'Europa nel mercato mondiale e lo sviluppo di processi di produzione più sostenibili e più rispettosi dell'ambiente.

2.   PERTINENZA E IMPATTO

Una CCI dedicata all'industria manifatturiera a valore aggiunto contribuirà alla realizzazione delle priorità di Orizzonte 2020 in termini di produzione e trasformazione avanzate, nonché del suo obiettivo specifico di passare dalle odierne forme industriali di produzione a tecnologie di produzione e trasformazione trans–settoriali a più forte intensità di conoscenze, sostenibili e a basse emissioni di carbonio, per realizzare prodotti, processi e servizi innovativi.

Sarà in grado di mobilitare gli investimenti e l'impegno a lungo termine delle imprese, di espandere i mercati e crearne di nuovi. Potrà svolgere, in particolare, una funzione di supporto alle azioni definite nell'agenda strategica per la ricerca della piattaforma tecnologica europea (PTE) "Manufuture":

progettazione ecocompatibile,

sviluppo di prodotti e servizi a valore aggiunto,

sviluppo di nuovi modelli di impresa,

sviluppo di processi di produzione avanzati,

scienze e tecnologie di produzione nuove ed emergenti,

trasformazione delle attuali infrastrutture di ricerca e di istruzione per sostenere un'industria manifatturiera di livello mondiale.

Nel sostenere lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi, modelli di impresa e processi di fabbricazione, occorre porre l'accento sulla sostenibilità e sull'eco–innovazione, con la riduzione delle inefficienze in termini di risorse ed energia, ottimizzando gli effetti ambientali positivi, ma anche contribuendo a rafforzare gli effetti economici e sociali positivi. Concretamente, questo approccio "pulito" implicherà processi e macchine che facciano un uso efficiente dell'energia e dei materiali, l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili e/o il ricorso a una gestione intelligente dell'energia, con riduzioni significative dei rifiuti e delle emissioni. Contribuendo allo sviluppo di un'industria manifatturiera più sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, una CCI sarebbe in grado di innescare un cambiamento dei comportamenti delle imprese e dei consumatori e di produrre effetti sistemici.

Una CCI dedicata all'industria manifatturiera a valore aggiunto potrebbe anche avere un ruolo e un impatto molto importanti a livello regionale: promuovere la creazione di cluster regionali interconnessi con trasferimenti e collaborazione locali, sviluppare le competenze in tecnologie di produzione avanzate e sviluppare l'eccellenza nelle tecnologie di produzione sarebbero i principali compiti di una CCI a livello regionale. In questo contesto, particolare attenzione potrebbe essere riservata alle regioni più colpite dal calo delle capacità produttive e alle PMI.

Uno dei presupposti essenziali per la realizzazione di questi obiettivi è la disponibilità di una forza lavoro altamente qualificata che sia sufficiente in qualità e numero. Alla CCI spetterebbe quindi un ruolo molto importante per rimodellare il panorama dell'istruzione in questo settore. Creando rapporti più stretti tra la domanda di competenze e l'offerta di formazione, una CCI promuoverebbe diplomi comuni post–laurea, corsi comuni di formazione professionale post–laurea e di pratica industriale.

Lo sviluppo delle capacità costituirà un altro elemento centrale di una CCI sull'industria manifatturiera a valore aggiunto. Ciò riguarda non soltanto l'offerta di forza lavoro altamente qualificata, ma anche la possibilità di fare delle CCI un forum per l'interazione e la promozione di capacità e competenze interdisciplinari, in particolare per la combinazione di più tecnologie abilitanti fondamentali, come proposto dal gruppo ad alto livello sulle tecnologie abilitanti fondamentali (8).

Una CCI in questo campo avrà la possibilità di riunire diversi attori in questo settore eminentemente interdisciplinare, compresi i principali costituenti a monte e a valle della catena del valore, tra cui le industrie di trasformazione (ad esempio quella siderurgia e quella chimica) che sono immediatamente connesse con la catena di valore dell'industria manifatturiera a valore aggiunto.

3.   SINERGIE E COMPLEMENTARITÀ CON LE INIZIATIVE ESISTENTI

Una CCI come quella descritta sarebbe complementare a una serie di altre iniziative dell'Unione, nonché a livello degli Stati membri e delle associazioni del settore.

Oltre alla già ricordata piattaforma tecnologica europea "Manufuture", la CCI potrebbe anche stabilire legami con le PTE sull'integrazione dei sistemi intelligenti e l'iniziativa tecnologica congiunta (ITC) concernente i sistemi informatici incorporati. Il partenariato pubblico–privato (PPP) sulle fabbriche del futuro, come pure altri partenariati che potrebbero essere varati nell'ambito di Orizzonte 2020 all'interno del settore tematico in questione, e una serie di programmi quadro (PQ) sarebbero inoltre partner naturali di cooperazione. La CCI terrebbe conto delle priorità di ricerca e dei piani d'azione definiti nel quadro delle PTE e dei lavori di ricerca svolti finora dall'ITC, dal PPP e dai progetti del PQ in questo settore.

Allo stesso modo, si baserebbe sui progetti di prima applicazione commerciale di eco–innovazione nel quadro del programma per la competitività e l'innovazione, in cui si è sviluppata un'esperienza nel campo della produzione più sostenibile. Questa esperienza continuerà con Orizzonte 2020, segnatamente nel contesto delle sfide della società rappresentate dall'azione per il clima, dall'ambiente, dall'efficienza delle risorse e dalle materie prime. Possono essere prese in considerazione anche le sinergie con il programma pilota "Verifica delle tecnologie ambientali", il cui obiettivo è promuovere le tecnologie di alto valore ambientale fornendo una convalida da parte di terzi delle loro prestazioni.

Una CCI sull'industria manifatturiera a valore aggiunto potrebbe anche fungere da punto di collegamento per ottenere effetti di sinergia con il Consiglio europeo della ricerca, come raccomandato dal Gruppo di alto livello sulle tecnologie abilitanti fondamentali per promuovere l'eccellenza nella ricerca tecnologica e nell'innovazione.

Una CCI in questo settore sarebbe complementare a tali attività perché si concentrerebbe sulle attività interdisciplinari nell'ambito del triangolo della conoscenza con una spiccata attenzione alla formazione imprenditoriale.

4.   CONCLUSIONE

Una CCI che ponga l'accento sull'integrazione di tutte le parti interessate dal settore manifatturiero e, in particolare, sulla riforma dell'istruzione in questo campo sarebbe in grado di affrontare le sfide descritte sopra. Soddisfa inoltre i criteri proposti nell'ASI per la selezione dei temi delle CCI:

risponde a una grande sfida sociale ed economica cui l'Europa si trova a far fronte (accrescere la competitività degli Stati membri sul mercato mondiale e contribuire allo sviluppo di un processo di produzione più sostenibile e rispettoso dell'ambiente) e contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di crescita intelligente e sostenibile della strategia Europa 2020;

il tema della CCI è in linea con le priorità definite in Orizzonte 2020 e complementare ad altre attività dell'Unione europea nel settore;

può appoggiarsi su un solido settore industriale che sarà attratto da una CCI;

offre possibilità a vari prodotti, servizi e modelli di impresa emergenti e, soprattutto, saprà rispondere all'urgente necessità di personale qualificato in questo settore;

adotta un approccio sistemico e richiede quindi un lavoro interdisciplinare e lo sviluppo di un nuovo tipo di educazione che oltrepassi i confini tra le discipline;

riunirà una massa critica di attori di eccellenza nell'ambito della ricerca, dell'innovazione, dell'istruzione e della formazione nella catena del valore, che diversamente non entrerebbero in contatto;

darà una risposta al paradosso europeo, perché sfrutterà la forte base di ricerca dell'Unione e troverà approcci innovativi per rendere il settore manifatturiero più competitivo, sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse.

Scheda 5:   Mobilità urbana

1.   LA SFIDA

Il tema dei trasporti intelligenti, verdi e integrati è stato individuato come una delle grandi sfide della società che saranno affrontate nell'ambito di Orizzonte 2020. Il Libro bianco sui trasporti del 2011 rafforza la necessità di agire in questo settore nel prossimo decennio. La mobilità urbana è un compito particolarmente difficile. Tocca diverse questioni quali i trasporti (compresi i nuovi concetti di mobilità, l'organizzazione dei trasporti, la logistica, la sicurezza dei sistemi di trasporto), l'ambiente (riduzione dei gas a effetto serra, dell'inquinamento atmosferico e sonoro) la pianificazione urbana (nuovi concetti che permettano di conciliare vita e lavoro) e ha un notevole impatto a livello economico e sociale (creazione di imprese, occupazione, inclusione sociale, strategie in materia di edilizia abitativa e localizzazione). L'obiettivo generale è quello di migliorare la qualità della vita dei cittadini europei che, in numero crescente, vivono in grandi aree urbane in cui si concentra gran parte dell'attività economica (9).

Una mobilità urbana sostenibile potrà essere ottenuta solo se vi saranno innovazioni che portino a soluzioni più verdi, più inclusive, più sicure e più intelligenti. Se questo non avverrà, le conseguenze a lungo termine avranno elevati costi sociali, ambientali ed economici. Tuttavia, concetti innovativi di mobilità, che comportino in particolare la sostituzione dei mezzi di trasporto individuali con mezzi di trasporto pubblico e collettivo, dovrebbero essere accettati dai cittadini. Modificare i comportamenti senza arrecare svantaggi per la qualità della vita e il costo della vita nelle aree urbane sarà una delle grandi sfide da affrontare in questo campo.

2.   PERTINENZA E IMPATTO

L'obiettivo essenziale di una CCI sulla mobilità urbana sarà quello di garantire un sistema di mobilità urbana più verde, più inclusivo, più sicuro e più intelligente.

Come già accennato sopra, il tema è di grande rilevanza da un punto di vista sociale e di politica pubblica. Riveste inoltre grande importanza sotto il profilo socioeconomico, dal momento che coinvolge settori economici preminenti in termini di PIL e di occupazione, come l'industria automobilistica o il settore dell'edilizia. La mobilità urbana è inoltre in rapporto con le strategie di protezione ambientale e rientra a pieno titolo nelle politiche di inclusione sociale, localizzazione, edilizia e urbanismo.

Una CCI sulla mobilità urbana è in linea con le priorità definite in Orizzonte 2020 e con gli obiettivi strategici di Europa 2020 per quanto riguarda il conseguimento di uno sviluppo urbano più intelligente, più sostenibile, a basse emissioni di carbonio e inclusivo. Una CCI in questo settore tematico potrebbe contribuire a ognuno degli obiettivi della strategia Europa 2020, ad esempio promuovendo soluzioni ecologicamente efficienti, sistemi TIC intelligenti per la gestione del traffico e servizi di trasporto più efficienti e accessibili.

Infatti, poiché la mobilità urbana è per sua natura sistemica, una CCI in questo settore potrebbe offrire molte possibilità di innovazione lungo la catena dell'innovazione, come lo sviluppo di sistemi di trasporto multimodali e soluzioni di trasporto più intelligenti e più sostenibili.

Una CCI sulla mobilità urbana può contare su una solida base tecnologica e industriale e offre un potenziale per nuovi prodotti e servizi (10), in particolare nei settori della pianificazione sostenibile e delle eco–industrie.

Inoltre, lo sviluppo di modelli innovativi di mobilità urbana potrà trarre vantaggio anche dalla forte attenzione politica e dal supporto di cui gode questa priorità tematica. Questi modelli urbani innovativi possono avere un impatto globale se sono trasferiti come migliori prassi agli agglomerati urbani in massiccia crescita in altre parti del mondo, in particolare in Africa, Asia e America latina.

Una CCI in questo settore porrà la mobilità urbana e la pianificazione del trasporto urbano nel contesto più ampio della pianificazione urbana sostenibile e dello sviluppo territoriale a livello locale e regionale. La CCI avrà così il vantaggio di operare in un campo multidisciplinare e intersettoriale e di contribuire a superare l'attuale frammentazione organizzativa del settore. Permetterebbe di stabilire una più stretta cooperazione tra autorità pubbliche (principalmente a livello locale e regionale), associazioni locali e settore privato (promotori e operatori delle infrastrutture), istituti di ricerca e università (integrando il triangolo della conoscenza).

Riunendo partner di livello mondiale in nuove configurazioni, la CCI sulla mobilità urbana avrà la possibilità di ottimizzare le risorse disponibili e di sfruttare le opportunità commerciali create per mezzo di queste nuove catene di valore.

La CCI sulla mobilità urbana si concentrerà sulle attività del triangolo dell'innovazione che possono fruire di un ulteriore sostegno dell'Unione, in particolare attraverso l'IET. In realtà, il grande valore aggiunto di una CCI in questo settore consisterà nel suo ruolo nell'integrazione delle tre componenti del triangolo della conoscenza e nella produzione di un cambiamento sistemico nel modo di cooperare degli attori dell'innovazione. Analogamente, la CCI, ponendo l'innovazione prodotta dalle persone, e quindi gli studenti, i ricercatori e gli imprenditori al centro della propria azione, saprà rispondere in modo incisivo alle sfide sopra descritte. Di conseguenza, vi sarà una speciale attenzione per l'istruzione/formazione, l'imprenditorialità e la diffusione dei risultati, ad esempio sviluppando le competenze e le conoscenze dei professionisti del trasporto urbano nelle amministrazioni locali e regionali (apprendimento permanente/ programmi di scambio del personale/formazione professionale), proponendo programmi specifici di insegnamento superiore in mobilità urbana (corsi estivi/programmi di scambio), commercializzando con successo concetti di trasporto innovativi (sostegno a spin–off e a start–up da parte di università e istituti di ricerca, ecc.).

Inoltre, il concetto di co–locazione potrebbe essere rafforzato nell'ambito di una CCI dedicata a questo tema, perché per sua natura questo settore tematico ha una forte dimensione locale e regionale.

3.   SINERGIE E COMPLEMENTARITÀ CON LE INIZIATIVE ESISTENTI

Le questioni relative alla mobilità sono oggetto di numerose iniziative dell'Unione, che in questo campo è fortemente impegnata.

I collegamenti con altre attività dell'Unione esistono e saranno intensificati. Una CCI sulla mobilità urbana terrà conto delle azioni sviluppate nell'ambito del piano d'azione sulla mobilità urbana e del piano d'azione per un sistema di trasporto intelligente.

In particolare, essa coopererà con le previste iniziative europee sulle città e comunità intelligenti, che comprendono l'efficienza energetica, le TIC e il trasporto urbano.

Una CCI creerebbe, in particolare, complementarità nella formazione degli attori chiave, anche fornendo una rete strutturata di operatori nella situazione ideale per individuare le condizioni quadro e le prassi ottimali concernenti questioni politiche e regolamentari che hanno un impatto sul settore.

Un coordinamento è necessario anche con l'iniziativa di programmazione congiunta "Urban Europa", che metterà in comune le attività di ricerca nazionali dirette a trasformare le zone urbane in centri di innovazione e tecnologia, realizzare sistemi logistici di trasporto intra–interurbano ecocompatibili e intelligenti, ridurre l'impronta ecologica e rafforzare la neutralità climatica. Una CCI in questo settore accelererà e promuoverà lo sfruttamento della ricerca pubblica di eccellenza messa in comune grazie a queste IPC e quindi contribuirà a ridurre la frammentazione del paesaggio dell'innovazione.

L'iniziativa CIVITAS, che sostiene progetti di ricerca e dimostrazione per attuare misure innovative nei trasporti urbani puliti, e l'iniziativa industriale europea sulle città e comunità intelligenti, mirante a rendere la produzione e l'uso dell'energia nelle città più sostenibili ed efficienti, saranno iniziative con cui naturalmente coopererà una CCI sulla mobilità urbana.

Una CCI in questo settore potrebbe anche stabilire legami con le piattaforme tecnologiche europee (PTE) relative ai trasporti e all'energia, il partenariato pubblico–privato (PPP) sulle "auto verdi" europee e i numerosi progetti del programma quadro (PQ) in questo settore. La CCI terrebbe conto delle priorità di ricerca e dei piani d'azione definiti nel quadro delle PTE, nonché dei lavori di ricerca svolti finora dai PPP e dai progetti del PQ, per migliorare e accelerare l'adozione e lo sfruttamento dei risultati di queste ricerche.

Verranno inoltre ricercate complementarità con la "Alleanza europea delle industrie mobili e per la mobilità". Cofinanziata nell'ambito del programma per la competitività e l'innovazione, l'Alleanza europea delle industrie mobili e per la mobilità intende riunire i responsabili politici regionali e nazionali che sostengono soluzioni innovative nei servizi mobili e della mobilità, al fine di rendere disponibile un maggiore e migliore sostegno alle PMI che prestano servizi innovativi in questi settori.

Essa si avvarrà inoltre di "Energia intelligente per l'Europa", la prima applicazione commerciale di eco–innovazione e i servizi e progetti pilota basati sulle TIC per la mobilità urbana intelligente nell'ambito del programma per la competitività e l'innovazione.

Una CCI in questo settore sarebbe complementare a tali attività in quanto si concentrerebbe su attività transdisciplinari all'interno del triangolo della conoscenza, con un forte accento sui prodotti e i servizi innovativi e la formazione imprenditoriale.

Una CCI avente per tema la mobilità urbana sarebbe anche complementare rispetto ad alcune delle attività specifiche già svolte da due CCI esistenti, ossia le attività di Climate KIC per quanto concerne la transizione verso città resilienti a basse emissioni di carbonio e le attività di EIT ICT Labs in fatto di sistemi di trasporto intelligente e città digitali del futuro. La CCI sulla mobilità urbana farà propri i lavori svolti nel quadro di queste CCI e li collocherà nel contesto più ampio di un sistema di mobilità urbana più verde, più inclusivo, più sicuro e più intelligente.

4.   CONCLUSIONE

Una CCI sul tema della mobilità urbana è la più adatta a rispondere alle sfide sopra descritte. È inoltre conforme ai criteri proposti per la scelta dei temi delle CCI:

risponde a una grande sfida economica e sociale (realizzare un sistema di trasporto europeo efficiente sotto il profilo delle risorse, rispettoso dell'ambiente, sicuro e ben organizzato a beneficio dei cittadini, dell'economia e della società) e contribuisce all'attuazione dell'agenda Europa 2020 e dei suoi obiettivi in materia di clima ed energia, occupazione, innovazione e istruzione;

il tema della CCI è conforme alle priorità definite in Orizzonte 2020 ed è complementare ad altre attività dell'Unione nei settori dei trasporti, dell'energia e dell'ambiente;

rafforzando la mentalità imprenditoriale, integra le tecnologie emergenti con nuove catene di valore e favorisce la trasposizione della ricerca accademica in prodotti e servizi;

contribuirà così a risolvere il paradosso europeo, perché valorizzerà la forte base di ricerca dell'Unione e adotterà approcci innovativi per realizzare un sistema di mobilità urbana più verde, più inclusivo, più sicuro e più intelligente;

riunirà una massa critica di attori di eccellenza nell'ambito della ricerca, dell'innovazione, dell'istruzione e della formazione, che diversamente non entrerebbero in contatto;

adotta un approccio trans–settoriale e quindi collega i vari livelli di responsabilità, dai soggetti privati alla pubblica amministrazione, in particolare a livello locale, e ai singoli cittadini;

implica un lavoro interdisciplinare che coinvolge diversi settori della conoscenza e lo sviluppo di nuovi tipi di formazione interdisciplinare.


(1)  Regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020, (Cfr. la pagina 104 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Le schede contengono una sintesi dell'analisi effettuata sulla pertinenza e sul valore aggiunto della creazione di una CCI nei temi proposti. Esse forniscono informazioni indicative su quello che una CCI potrebbe fare nel settore specifico, ma non prescrizioni sulle future attività e sui futuri metodi di lavoro delle CCI.

(4)  La spesa sanitaria varia da paese a paese. La percentuale rispetto al PIL varia dall'1,1 al 9,7 % e quella rispetto al totale della spesa pubblica dal 4 % a oltre il 18 %. I settori connessi hanno un'elevata intensità di R & S: il settore farmaceutico e quello delle biotecnologie superano di gran lunga ogni altro settore (15,9 %); anche nel settore delle apparecchiature e dei servizi sanitari l'intensità è elevata (6,8 %).

(5)  Per esempio, l'accesso del paziente a farmaci di elevata qualità è ritardato dalla normativa sulla messa in commercio dei nuovi farmaci (con più tempo dedicato ai test e alla certificazione) e sulle modalità di fissazione dei prezzi e di rimborso.

(6)  Nella presente scheda sarà utilizzata la definizione più restrittiva di "materie prime non energetiche, non agricole" per ridurre le possibili sovrapposizioni con le CCI esistenti in tema di cambiamento climatico ed energia, nonché con altri futuri settori prioritari delle CCI, come l'alimentazione.

(7)  Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) 2009. "L'agricoltura mondiale verso il 2050".

(8)  Cfr. http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/files/kets/hlg_report_final_en.pdf.

(9)  Oltre il 70 % degli europei vive in aree urbane, che coprono più del 25 % del territorio dell'Unione. Circa l'85 % del PIL dell'Unione è generato nelle aree urbane. L'urbanizzazione dovrebbe aumentare in Europa, fino a raggiungere l'83 % circa entro il 2050.

(10)  Alcuni esempi di potenziali nuovi mercati: nuovi servizi per i viaggiatori, manutenzione e gestione dei flussi di traffico e della congestione stradale; nuove applicazioni nei veicoli; servizi di comunicazione immersiva che favoriscono la comunicazione ed evitano gli spostamenti (JRC65426 EN).


20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/924


DECISIONE N. 1313/2013/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

su un meccanismo unionale di protezione civile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 196,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato delle regioni (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

In considerazione dell'aumento significativo negli ultimi anni del numero e della gravità delle catastrofi naturali e in una situazione nella quale eventi calamitosi futuri più estremi e complessi, con conseguenze di ampia portata e a più lungo termine, saranno dovuti in particolare ai cambiamenti climatici e alla potenziale interazione tra diversi rischi naturali e tecnologici, diventa sempre più importante un approccio integrato alla gestione delle catastrofi. È opportuno che l'Unione europea promuova la solidarietà e sostenga, integri e faciliti il coordinamento delle azioni degli Stati membri nel settore della protezione civile al fine di rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali e antropiche.

(2)

Un meccanismo comunitario di protezione civile è stato istituito dalla decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio (2), rifusa nella decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio (3). Il finanziamento di tale meccanismo è stato assicurato dalla decisione 2007/162/CE, Euratom del Consiglio (4), che ha istituito uno strumento finanziario per la protezione civile (lo "strumento finanziario"). Esso mira a fornire sostegno finanziario dell'Unione per contribuire sia ad aumentare l'efficacia della risposta alle emergenze gravi, sia a potenziare le misure di prevenzione e preparazione a emergenze di ogni tipo, tra cui il mantenimento delle misure adottate in precedenza a norma della decisione 1999/847/CE del Consiglio (5). Lo strumento finanziario cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2013.

(3)

La tutela che deve essere garantita nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile (il "meccanismo unionale") dovrebbe riguardare, in primo luogo, le persone, ma anche l'ambiente e i beni, compreso il patrimonio culturale, nei confronti di ogni tipo di catastrofe naturale e provocata dall'uomo, tra cui le catastrofi ambientali, l'inquinamento marino e le emergenze sanitarie gravi che si verificano all'interno o al di fuori dell'Unione. In tutti questi tipi di catastrofe assistenza di protezione civile e altre forme di assistenza emergenziale possono essere richieste nell'ambito del meccanismo unionale a complemento dei mezzi di risposta del paese colpito. In caso di catastrofi causate da atti di terrorismo, incidenti nucleari o radiologici, il meccanismo unionale dovrebbe coprire unicamente le azioni di preparazione e risposta nel settore della protezione civile.

(4)

Il meccanismo unionale dovrebbe anche contribuire all'attuazione dell'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), mettendo a disposizione, ove necessario, le sue risorse e capacità.

(5)

Il meccanismo unionale rappresenta un'espressione tangibile della solidarietà europea in quanto garantisce un contributo pratico e tempestivo alla prevenzione e alla preparazione alle catastrofi e alla risposta in caso di catastrofe in atto o imminente, fatti salvi i principi guida e gli accordi pertinenti nel settore della protezione civile. È quindi opportuno che la presente decisione non incida sui diritti e sugli obblighi reciproci degli Stati membri derivanti da trattati bilaterali o multilaterali riguardanti le questioni contemplate dalla presente decisione, e lasci impregiudicata la responsabilità degli Stati membri di proteggere le persone, l'ambiente e i beni sul proprio territorio.

(6)

È opportuno che il meccanismo unionale tenga in debito conto il diritto dell'Unione e gli impegni internazionali di quest'ultima in questo settore e sfrutti le sinergie con le iniziative dell'Unione a esso connesse, quali il programma europeo di osservazione della terra (Copernicus), il programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche (EPCIP) e il sistema comune per la condivisione delle informazioni (CISE).

(7)

Il ruolo delle autorità regionali e locali nella gestione delle catastrofi è di grande importanza. Le autorità regionali e locali devono pertanto essere opportunamente coinvolte nelle attività svolte nell'ambito della presente decisione conformemente alle strutture nazionali degli Stati membri.

(8)

La prevenzione svolge un ruolo fondamentale per la protezione dalle catastrofi e rende necessarie ulteriori azioni, come auspicato dalle conclusioni del Consiglio del 30 novembre 2009 e dalla risoluzione del Parlamento europeo, del 21 settembre 2010, sulla comunicazione della Commissione dal titolo "Un approccio comunitario alla prevenzione delle catastrofi naturali e di origine umana". È opportuno che il meccanismo unionale definisca un quadro politico generale per gli interventi dell'Unione di prevenzione del rischio di catastrofi che miri a conseguire livelli più elevati di protezione e resilienza alle catastrofi prevenendone e riducendone gli effetti e promuovendo una cultura di prevenzione, tenendo anche debitamente conto delle probabili ripercussioni dei cambiamenti climatici e della necessità di azioni di adattamento appropriate. Da tale prospettiva, le valutazioni del rischio, la pianificazione della gestione del rischio, la valutazione delle capacità di gestione dei rischi condotte da ciascuno Stato membro a livello nazionale o a livello subnazionale appropriato, se del caso con il coinvolgimento di altri servizi competenti, una panoramica dei rischi elaborata a livello dell'Unione e valutazioni inter pares sono essenziali per garantire un approccio integrato alla gestione delle catastrofi che colleghi le attività di prevenzione, preparazione e risposta. È quindi opportuno che il meccanismo unionale preveda un quadro generale per lo scambio di informazioni sui rischi e sulle capacità di gestione dei rischi fatto salvo l'articolo 346 TFUE, il quale garantisce che nessuno Stato membro sia tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza.

(9)

L'Unione, contribuendo all'ulteriore sviluppo e a una migliore integrazione di sistemi transnazionali di rilevamento, allarme rapido e allerta di interesse europeo, dovrebbe aiutare gli Stati membri a ridurre al minimo il tempo necessario per reagire alle catastrofi e allertare i cittadini dell'Unione. È opportuno che tali sistemi tengano conto delle fonti d'informazione e dei dispositivi esistenti e futuri e si fondino su di essi, promuovendo nel contempo nuove tecnologie appropriate.

(10)

È opportuno che il meccanismo unionale comprenda un quadro politico generale che consenta di migliorare costantemente il livello di preparazione dei sistemi e dei servizi di protezione civile, del loro personale e della popolazione all'interno dell'Unione. A tal fine è opportuno prevedere un programma di esercitazioni, un programma dedicato alle lezioni apprese, nonché dei programmi formativi e una rete per la formazione, a livello dell'Unione e degli Stati membri, per la prevenzione, la preparazione e la risposta alle catastrofi, come auspicato dalle conclusioni del Consiglio del 27 novembre 2008 su una formazione europea per la gestione delle catastrofi.

(11)

Per rafforzare la cooperazione nel settore della protezione civile e sviluppare ulteriormente la risposta rapida, congiunta e coordinata degli Stati membri, si dovrebbe procedere allo sviluppo di moduli di intervento di assistenza per la protezione civile, composti dalle risorse provenienti da uno o più Stati membri e atti a essere pienamente interoperabili. I moduli dovrebbero essere organizzati a livello degli Stati membri e posti sotto il loro comando e controllo.

(12)

È opportuno che il meccanismo unionale faciliti la mobilitazione e il coordinamento degli interventi di assistenza. Il meccanismo unionale dovrebbe essere fondato su una struttura a livello dell'Unione formata da un Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC), da una capacità europea di risposta emergenziale (EERC) sotto forma di un pool volontario di mezzi preimpegnati dagli Stati membri, da esperti formati, da un sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS) gestito dalla Commissione e da punti di contatto negli Stati membri. Questo sistema dovrebbe definire un quadro per la raccolta, e la diffusione agli Stati membri, di informazioni validate sulla situazione in atto e per la condivisione delle lezioni apprese dagli interventi realizzati.

(13)

Per pianificare meglio le operazioni di risposta alle catastrofi nell'ambito del meccanismo unionale e rafforzare la disponibilità dei mezzi essenziali, è necessario sviluppare l'EERC sotto forma di un pool volontario di mezzi preimpegnati dagli Stati membri, nonché un processo strutturato per l'individuazione di eventuali carenze in termini di mezzi.

(14)

Quanto agli interventi di assistenza in risposta alle catastrofi al di fuori dell'Unione, per favorire la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in materia di protezione civile è opportuno che il meccanismo unionale faciliti e sostenga le azioni intraprese dagli Stati membri e dall'Unione nel suo insieme. Nei casi in cui siano presenti, le Nazioni Unite svolgono un ruolo di coordinamento generale delle operazioni di soccorso nei paesi terzi. Per ottimizzare l'uso delle risorse disponibili ed evitare duplicazioni, l'assistenza fornita nell'ambito del meccanismo unionale dovrebbe essere coordinata con le Nazioni Unite e con altri attori internazionali coinvolti. Coordinare meglio l'assistenza di protezione civile nell'ambito del meccanismo unionale è un prerequisito per sostenere lo sforzo di coordinamento generale e assicurare un contributo globale dell'Unione all'insieme delle operazioni di soccorso. Nei casi di catastrofi, in cui l'assistenza è fornita in forza sia del meccanismo unionale, sia del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio (6), è opportuno che la Commissione assicuri l'efficacia, la coerenza e la complementarità della risposta generale dell'Unione, nel rispetto del consenso europeo sull'aiuto umanitario (7).

(15)

Per sostenere lo sviluppo di una capacità di risposta rapida a livello dell'Unione, è necessario garantire maggiore disponibilità e accessibilità di adeguati mezzi di trasporto. È opportuno che l'Unione sostenga e integri lo sforzo degli Stati membri facilitando il coordinamento e la messa in comune delle risorse di trasporto e contribuendo, se necessario, al finanziamento di ulteriori mezzi di trasporto, nel rispetto di determinati criteri e tenendo conto dei meccanismi esistenti.

(16)

Gli interventi di assistenza dovrebbero essere orientati alla domanda e pienamente coordinati sul posto per ottimizzarne l'efficacia e garantire che raggiungano le popolazioni colpite. La Commissione dovrebbe fornire un supporto logistico adeguato alle squadre di esperti inviate sul posto.

(17)

È inoltre possibile ricorrere al meccanismo unionale per fornire il supporto della protezione civile all'assistenza consolare ai cittadini dell'Unione che si trovano in paesi terzi colpiti da catastrofi, se richiesto dalle autorità consolari degli Stati membri interessati. Questi ultimi dovrebbero, ogniqualvolta possibile, coordinare tali richieste tra loro e con ogni altro attore interessato per assicurare l'utilizzo ottimale del meccanismo unionale ed evitare difficoltà pratiche sul campo. Tale sostegno potrebbe essere richiesto a esempio dallo "Stato guida" o dallo Stato membro che coordina l'assistenza a tutti i cittadini dell'Unione. Il concetto di "Stato guida" dovrebbe essere conforme alle linee guida dell'Unione europea relative all'attuazione del concetto di "Stato guida in materia consolare" (8). La presente decisione si applica fatte salve le norme dell'Unione sulla tutela consolare dei cittadini dell'Unione all'estero.

(18)

Nel pianificare operazioni di risposta, è altresì utile mantenere contatti con rilevanti organizzazioni non governative e altre rilevanti entità per individuare ulteriori mezzi di risposta che, in caso di catastrofi, potrebbero mettere a disposizione attraverso le autorità competenti degli Stati membri.

(19)

L'uso, in ultima istanza, di mezzi militari a guida civile può costituire un importante contributo alla risposta alle catastrofi. Nei casi in cui si ritenga appropriato il ricorso alle risorse militari per sostenere operazioni di protezione civile, la cooperazione con le forze militari dovrebbe seguire le modalità, le procedure e i criteri stabiliti dal Consiglio o dai suoi organi competenti affinché il meccanismo unionale possa disporre delle risorse militari rilevanti per la protezione civile e dovrebbe essere in linea con le linee guida internazionali rilevanti.

(20)

Nel caso in cui l'assistenza nell'ambito del meccanismo unionale concorra a una risposta umanitaria da parte dell'Unione, in particolare in situazioni emergenziali complesse, le azioni finanziate a norma della presente decisione dovrebbero essere coerenti con i principi umanitari e con i principi che regolano il ricorso alla protezione civile e alle risorse militari stabiliti nel consenso europeo sull'aiuto umanitario.

(21)

È opportuno poter ammettere alla partecipazione i paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) membri dello Spazio economico europeo (SEE), i paesi aderenti e i paesi candidati e candidati potenziali. I paesi candidati e i candidati potenziali che non partecipano al meccanismo unionale, nonché i paesi che sono parti della politica europea di vicinato (PEV), dovrebbero anch'essi beneficiare di talune azioni finanziate a norma della presente decisione.

(22)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione con riferimento all'interazione del ERCC con i punti di contatto degli Stati membri e le procedure operative per la risposta alle catastrofi all'interno e al di fuori dell'Unione; alle componenti del CECIS e all'organizzazione dello scambio di informazioni tramite il CECIS; al processo di mobilitazione di squadre di esperti; all'individuazione di moduli, altri mezzi di risposta ed esperti; ai requisiti operativi per il funzionamento e l'interoperabilità dei moduli; agli obiettivi in termini di capacità, ai requisiti di qualità e di interoperabilità e alla procedura di certificazione e registrazione necessari al funzionamento dell'EERC; nonché alle disposizioni finanziarie; all'individuazione e alla risoluzione di carenze dell'EERC; all'organizzazione del programma di formazione, del quadro di esercitazioni e del programma dedicato alle lezioni apprese; e all'organizzazione del sostegno per il trasporto dell'assistenza. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(23)

Per l'adozione degli atti di esecuzione previsti nella presente decisione si dovrebbe far ricorso alla procedura d'esame.

(24)

La presente decisione rafforza la cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri e facilita il coordinamento nel settore della protezione civile, consentendo azioni più efficaci a motivo della portata e della complementarità. Se un evento calamitoso rende insufficienti i mezzi di risposta di uno Stato membro, lo stesso può decidere di fare appello al meccanismo unionale per integrare le proprie risorse di protezione civile e di risposta alle catastrofi.

(25)

Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(26)

La presente decisione non incide sulle azioni che rientrano in un futuro atto legislativo dell'Unione relativo all'istituzione di uno strumento per la stabilità, sulle misure in materia di salute pubblica adottate conformemente agli atti giuridici dell'Unione in materia di programmi di azione dell'Unione per la salute, né sulle misure per la sicurezza dei consumatori adottate a norma di un futuro atto legislativo dell'Unione su un programma dei consumatori per il periodo 2014-2020.

(27)

Per coerenza, la presente decisione non disciplina le azioni rientranti nell'ambito della decisione 2007/124/CE, Euratom (10) e di un futuro atto legislativo dell'Unione relativo all'istituzione, nell'ambito del Fondo di sicurezza interna, dello strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, o relative al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna. La presente decisione non si applica alle attività nell'ambito del regolamento (CE) n. 1257/96.

(28)

Le disposizioni della presente decisione non pregiudicano l'adozione di atti giuridicamente vincolanti in forza del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, che definiscono misure d'emergenza specifiche in caso di catastrofi nucleari o radiologiche.

(29)

Nella presente decisione rientrano le azioni di prevenzione, preparazione e risposta in materia di inquinamento marino, a eccezione di quelle che ricadono nell'ambito del regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(30)

Per garantire l'esecuzione della presente decisione, la Commissione può finanziare le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per gestire il meccanismo unionale e realizzarne gli obiettivi.

(31)

Il rimborso delle spese, l'aggiudicazione di contratti di appalto pubblico e la concessione di sovvenzioni a norma della presente decisione dovrebbero essere conformi al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). Vista la specificità degli interventi di protezione civile è opportuno prevedere che siano concesse sovvenzioni alle persone giuridiche, disciplinate dal diritto privato o pubblico. È altresì importante rispettare le norme del regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012, in particolare per quanto riguarda i principi di economia, efficienza ed efficacia in esso previsti.

(32)

Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati per tutto il ciclo di spesa con misure proporzionate, comprendenti la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie a norma del regolamento (UE, Euratom) No 966/2012.

(33)

La presente decisione stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del meccanismo unionale, che deve costituire per il Parlamento europeo e il Consiglio, nel corso della procedura di bilancio annuale, l'importo di riferimento principale ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (13). Tale importo di riferimento è finanziato in parte dalla rubrica 3 "Sicurezza e cittadinanza" e in parte dalla rubrica 4 "Ruolo mondiale dell'Europa" del quadro finanziario pluriennale2014-2020.

(34)

La dotazione finanziaria per l'esecuzione della presente decisione dovrebbe essere assegnata conformemente alle percentuali di cui all'allegato I.

(35)

Riguardo al riesame della ripartizione della dotazione finanziaria per l'esecuzione della presente decisione entro il 30 giugno 2017, alla luce dei risultati della valutazione intermedia, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. Dovrebbe essere applicata la procedura d'urgenza se in qualsiasi momento si rendesse necessaria una modifica immediata delle risorse disponibili per le operazioni di risposta. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(36)

La presente decisione dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2014 in quanto fa riferimento al quadro finanziario pluriennale 2014-2020,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI, OGGETTO, AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Obiettivo generale e oggetto

1.   Il meccanismo unionale di protezione civile (il "meccanismo unionale") è destinato a rafforzare la cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri e a facilitare il coordinamento nel settore della protezione civile al fine di migliorare l'efficacia dei sistemi di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo.

2.   Il meccanismo unionale mira a garantire in primo luogo la protezione delle persone, ma anche dell'ambiente e dei beni, compreso il patrimonio culturale, da ogni tipo di catastrofi naturali e provocate dall'uomo, tra cui le conseguenze del terrorismo, le catastrofi tecnologiche, radiologiche o ambientali, l'inquinamento marino e le emergenze sanitarie gravi che si verificano all'interno e al di fuori dell'Unione. Nel caso delle conseguenze di atti di terrorismo o di catastrofi radiologiche, il meccanismo unionale può coprire soltanto le azioni di preparazione e di risposta.

3.   Il meccanismo unionale promuove la solidarietà tra gli Stati membri attraverso la cooperazione e il coordinamento delle attività, fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri di proteggere dalle catastrofi le persone, l'ambiente e i beni, compreso il patrimonio culturale, sul loro territorio e di dotare i rispettivi sistemi di gestione delle catastrofi di mezzi sufficienti per affrontare in modo adeguato e coerente catastrofi di natura e dimensioni ragionevolmente prevedibili e per le quali possono essere preparati.

4.   La presente decisione stabilisce le norme generali per il meccanismo unionale e le norme per la concessione dell'assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo unionale.

5.   Il meccanismo unionale non ha effetti sugli obblighi derivanti dai pertinenti atti giuridici dell'Unione, derivanti dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica o dagli accordi internazionali esistenti.

6.   La presente decisione non si applica alle azioni condotte ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/96, del regolamento (CE) n. 1406/2002, del regolamento (CE) n. 1717/2006, della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) o della normativa dell'Unione sui programmi d'azione in materia di salute, affari interni e giustizia.

Articolo 2

Ambito d'applicazione

1.   La presente decisione si applica alla cooperazione nel settore della protezione civile. Tale cooperazione comprende:

a)

le azioni di prevenzione e preparazione all'interno dell'Unione e, per quanto riguarda l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 28, anche al di fuori dell'Unione; e

b)

le azioni di assistenza in risposta alle conseguenze negative immediate di una catastrofe, all'interno e al di fuori dell'Unione, comprese nei paesi di cui all'articolo 28, paragrafo 1, a seguito di una richiesta di assistenza presentata mediante il meccanismo.

2.   La presente decisione tiene conto delle esigenze specifiche delle regioni isolate, ultraperiferiche o di altre regioni o isole dell'Unione in termini di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi e delle esigenze specifiche dei paesi e territori d'Oltremare nella risposta alle catastrofi.

Articolo 3

Obiettivi specifici

1.   Il meccanismo unionale sostiene, integra e facilita il coordinamento dell'azione degli Stati membri per perseguire i seguenti obiettivi specifici comuni:

a)

conseguire un livello elevato di protezione contro le catastrofi prevenendone o riducendone gli effetti potenziali, promuovendo una cultura di prevenzione e migliorando la cooperazione tra la protezione civile e gli altri servizi competenti;

b)

migliorare la preparazione a livello di Stato membro e dell'Unione in risposta alle catastrofi;

c)

facilitare una risposta rapida e efficace in caso di catastrofi in atto o imminenti; e

d)

rafforzare la consapevolezza e la preparazione dei cittadini nei confronti delle catastrofi.

2.   Gli indicatori sono utilizzati, secondo le necessità, per monitorare, valutare e rivedere l'applicazione della presente decisione. Tali indicatori sono i seguenti:

a)

progressi nell'attuazione del quadro di prevenzione delle catastrofi misurati in funzione del numero di Stati membri che hanno reso disponibile alla Commissione una sintesi delle rispettive valutazioni del rischio e una valutazione della rispettiva capacità di gestione dei rischi di cui all'articolo 6;

b)

progressi nell'innalzamento del livello di preparazione alle catastrofi misurati in funzione della quantità dei mezzi di risposta compresi nel pool volontario in relazione agli obiettivi della capacità di cui all'articolo 11 e al numero dei moduli registrati nel CECIS;

c)

progressi nel miglioramento della risposta alle catastrofi misurati in funzione della velocità degli interventi nell'ambito del meccanismo unionale e della misura in cui l'assistenza contribuisce al soddisfacimento delle esigenze sul campo; e

d)

progressi nel rafforzamento della consapevolezza e della preparazione dei cittadini nei confronti delle catastrofi: misurati in funzione del livello di consapevolezza dei cittadini dell'Unione rispetto ai rischi nelle rispettive regioni.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si intende per:

1.   "catastrofe": qualsiasi situazione che abbia o possa avere conseguenze gravi sulle persone, l'ambiente o i beni, compreso il patrimonio culturale;

2.   "risposta": qualsiasi azione intrapresa previa richiesta di assistenza nell'ambito del meccanismo unionale nel caso di un imminente catastrofe, oppure durante o dopo la stessa per affrontarne gli effetti negativi immediati;

3.   "preparazione": stato di prontezza e capacità di mezzi umani e materiali, strutture, comunità e organizzazioni ottenuto da un'attività condotta in anticipo, in virtù del quale è possibile garantire una risposta rapida ed efficace a una catastrofe;

4.   "prevenzione": qualsiasi azione intesa a ridurre i rischi o a mitigare gli effetti negativi di una catastrofe per le persone, l'ambiente e i beni, compreso il patrimonio culturale;

5.   "allerta rapida": fornitura tempestiva ed efficace di informazioni che mettano in condizione di agire per evitare o ridurre i rischi e gli effetti negativi di una catastrofe e di facilitare la preparazione di una risposta efficace;

6.   "modulo": un insieme autosufficiente e autonomo di mezzi degli Stati membri predefinito in base ai compiti e alle necessità o una squadra mobile operativa degli Stati membri costituita da un insieme di mezzi umani e materiali, che si può descrivere in termini di capacità di intervento o di compiti che è in grado di svolgere;

7.   "valutazione del rischio": l'intero processo intersettoriale di individuazione, analisi e stima dei rischi a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato;

8.   "capacità di gestione dei rischi": la capacità di uno Stato membro o delle sue regioni di ridurre, adeguarsi ai o mitigare i rischi (impatti e probabilità di un disastro), individuati nelle sue valutazioni dei rischi fino a livelli accettabili in detto Stato membro. La capacità di gestione dei rischi è valutata in termini di capacità tecnica, finanziaria e amministrativa di condurre adeguatamente:

a)

valutazioni dei rischi;

b)

pianificazione della gestione del rischio per la prevenzione e la preparazione; e

c)

misure di prevenzione e preparazione ai rischi;

9.   "supporto della nazione ospitante": qualsiasi azione intrapresa nelle fasi di preparazione e risposta dal paese che riceve o invia assistenza, o dalla Commissione, per rimuovere gli ostacoli prevedibili all'assistenza internazionale offerta nell'ambito del meccanismo unionale. Esso comprende il sostegno prestato dagli Stati membri per facilitare il transito di tale assistenza attraverso il loro territorio;

10.   "mezzo di risposta": l'assistenza che può essere fornita su richiesta tramite il meccanismo unionale;

11.   "supporto logistico": attrezzature o servizi essenziali atti a consentire alle squadre di esperti di cui all'articolo 17, paragrafo 1, di svolgere i loro compiti, in particolare con riguardo a comunicazione, alloggio temporaneo, vitto o trasporto all'interno del paese.

CAPO II

PREVENZIONE

Articolo 5

Azioni di prevenzione

1.   Per conseguire gli obiettivi e condurre le azioni di prevenzione, la Commissione:

a)

agisce per migliorare le conoscenze di base sui rischi di catastrofe e facilita la condivisione di conoscenze, migliori prassi e informazioni, anche tra gli Stati membri che condividono rischi comuni;

b)

sostiene e promuove l'attività di valutazione e mappatura del rischio da parte degli Stati membri attraverso la condivisione di migliori prassi, e facilita l'accesso alle conoscenze e competenze specifiche su questioni di comune interesse;

c)

elabora e aggiorna periodicamente una panoramica e una mappatura intersettoriali dei rischi di catastrofi naturali e antropiche cui l'Unione può essere esposta, assumendo un approccio coerente in diversi settori d'intervento che possono riguardare o influire sulla prevenzione delle catastrofi e tenendo debitamente conto delle probabili ripercussioni dei cambiamenti climatici;

d)

incoraggia uno scambio di buone prassi sulla preparazione dei sistemi nazionali di protezione civile a far fronte all'impatto dei cambiamenti climatici;

e)

promuove e sostiene lo sviluppo e l'attuazione dell'attività di gestione dei rischi da parte degli Stati membri attraverso la condivisione di buone prassi e facilita l'accesso alle conoscenze e competenze specifiche su questioni di comune interesse;

f)

raccoglie e diffonde le informazioni messe a disposizione dagli Stati membri; organizza uno scambio di esperienze sulla valutazione della capacità di gestione del rischio; elabora, di concerto con gli Stati membri ed entro 22 dicembre 2014, linee guida sul contenuto, sulla metodologia e sulla struttura di tali valutazioni; e facilita la condivisione di migliori prassi nella pianificazione della prevenzione e della preparazione, anche attraverso valutazioni inter pares volontarie;

g)

riferisce periodicamente, secondo le scadenze di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti nell'attuazione dell'articolo 6;

h)

promuove l'uso di vari fondi dell'Unione che possono sostenere la prevenzione sostenibile delle catastrofi e incoraggia gli Stati membri e le regioni a sfruttare tali possibilità di finanziamento;

i)

mette in luce l'importanza della prevenzione dei rischi e sostiene gli Stati membri nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica, nonché nelle campagne pubbliche di informazione e educazione;

j)

promuove misure di prevenzione negli Stati membri e nei paesi terzi di cui all'articolo 28 attraverso la condivisione di buone prassi, e facilita l'accesso alle conoscenze e competenze specifiche su questioni di interesse comune; e

k)

in stretta consultazione con gli Stati membri, intraprende altre necessarie azioni di prevenzione complementari e di supporto al fine di conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

2.   Su richiesta di uno Stato membro, di un paese terzo o delle Nazioni Unite o relative agenzie, la Commissione può inviare sul posto una squadra di esperti al fine di fornire consulenza in merito alle misure di prevenzione.

Articolo 6

Gestione dei rischi

Per favorire un approccio coerente ed efficace in materia di prevenzione e preparazione alle catastrofi mediante la condivisione di informazioni non sensibili, vale a dire informazioni la cui divulgazione non sarebbe contraria agli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, e di buone prassi nell'ambito del meccanismo unionale, gli Stati membri:

a)

effettuano valutazioni del rischio a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato e mettono a disposizione della Commissione una sintesi degli elementi di rilievo in esse contenuti entro 22 dicembre 2015 e successivamente ogni tre anni;

b)

elaborano e perfezionano le rispettive pianificazioni della gestione dei rischi di catastrofe a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato;

c)

mettono a disposizione della Commissione la valutazione delle rispettive capacità di gestione dei rischi a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato ogni tre anni dopo la messa a punto delle pertinenti linee guida di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), e ogni volta che vi siano modifiche di rilievo; e

d)

partecipano, su base volontaria, a un esame inter pares della valutazione della capacità di gestione dei rischi.

CAPO III

PREPARAZIONE

Articolo 7

Centro di coordinamento della risposta alle emergenze

È istituito il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC). L'ERCC garantisce la capacità operativa 24 ore su 24, sette giorni su sette ed è al servizio degli Stati membri e della Commissione nel perseguimento degli obiettivi del meccanismo unionale.

Articolo 8

Azioni di preparazione generali della Commissione

La Commissione svolge le seguenti azioni di preparazione:

a)

gestisce l'ERCC;

b)

gestisce un sistema comune di comunicazione e di informazione in caso di emergenza (CECIS) che assicura la comunicazione e lo scambio di informazioni tra l'ERCC e i punti di contatto degli Stati membri;

c)

contribuisce allo sviluppo e alla migliore integrazione di sistemi transnazionali di rilevamento, allerta rapida e allarme di interesse europeo per consentire una risposta rapida, nonché per promuovere l'interconnessione tra sistemi nazionali di allerta rapida e di allarme e il loro collegamento con l'ERCC e il CECIS. Tali sistemi tengono conto e si basano sulle fonti e sui sistemi di informazione, monitoraggio e rilevamento esistenti e futuri;

d)

predispone e gestisce la capacità di mobilitare e inviare squadre di esperti incaricate di:

i)

valutare le necessità che possono eventualmente essere soddisfatte nell'ambito del meccanismo unionale nello Stato che chiede assistenza;

ii)

facilitare, se necessario, il coordinamento sul posto dell'assistenza fornita in risposta alle catastrofi e relazionarsi con le competenti autorità dello Stato che chiede assistenza;

iii)

fornire consulenza allo Stato richiedente sulle azioni di prevenzione, preparazione o risposta;

e)

predispone e mantiene la capacità di fornire supporto logistico alle suddette squadre di esperti;

f)

sviluppa e mantiene una rete di esperti formati provenienti dagli Stati membri che, con breve preavviso, possano rendersi disponibili per assistere l'ERCC nel monitoraggio, nelle azioni di informazione e nella facilitazione del coordinamento;

g)

facilita il coordinamento del preposizionamento da parte degli Stati membri dei mezzi di risposta alle catastrofi all'interno dell'Unione;

h)

sostiene gli sforzi intesi a migliorare l'interoperabilità dei moduli e di altri mezzi di risposta, tenendo conto delle migliori prassi a livello degli Stati membri e a livello internazionale;

i)

adotta, nei limiti delle sue competenze, le misure necessarie per facilitare il supporto della nazione ospitante, anche tramite l'elaborazione e l'aggiornamento, in cooperazione con gli Stati membri, di linee guida sul supporto della nazione ospitante basati sull'esperienza operativa;

j)

sostiene l'istituzione di programmi di valutazione volontaria inter pares delle strategie di preparazione degli Stati membri, sulla base di criteri predefiniti che consentano di formulare raccomandazioni per rafforzare il livello di preparazione dell'Unione; e

k)

in stretta consultazione con gli Stati membri, intraprende altre necessarie azioni di preparazione complementari e di supporto al fine di conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 9

Azioni generali di preparazione degli Stati membri

1.   Gli Stati membri si adoperano, su base volontaria, per costituire moduli, in particolare al fine di rispondere alle necessità prioritarie di intervento o di supporto nell'ambito del meccanismo unionale.

Nell'ambito dei rispettivi servizi competenti e, in particolare, dei servizi di protezione civile o di altri servizi di emergenza, gli Stati membri individuano in anticipo i moduli, altri mezzi di risposta e esperti che potrebbero essere messi a disposizione per interventi su richiesta tramite il meccanismo unionale. Essi tengono conto del fatto che la composizione dei moduli o degli altri mezzi di risposta può dipendere dal tipo di catastrofe e dalle particolari necessità che derivano dalla catastrofe.

2.   I moduli sono costituiti dalle risorse di uno o più Stati membri e:

a)

sono in grado di svolgere compiti predefiniti nei settori d'intervento conformemente alle linee guida internazionalmente riconosciute e sono pertanto atti a:

i)

essere inviati in tempi molto brevi in seguito a una richiesta di assistenza inoltrata tramite l'ERCC; e

ii)

operare in modo autosufficiente e autonomo per un periodo di tempo determinato;

b)

sono interoperabili con altri moduli;

c)

svolgono formazioni e esercitazioni per garantire il requisito di interoperabilità;

d)

sono posti sotto l'autorità di una persona responsabile del funzionamento di moduli; e

e)

sono in grado di cooperare con altri organi dell'Unione e/o istituzioni internazionali, in particolare le Nazioni Unite, se del caso.

3.   Gli Stati membri individuano in anticipo, su base volontaria, gli esperti che potrebbero essere inviati quali membri delle squadre di esperti di cui all'articolo 8, lettera d).

4.   Gli Stati membri considerano la possibilità di fornire, se necessario, altri mezzi di risposta, che potrebbero essere messi a disposizione dai servizi competenti o che possono essere forniti da organizzazioni non governative e altri organismi competenti.

Altri mezzi di risposta possono includere risorse di uno o più Stati membri e, se del caso, sono in grado di:

a)

svolgere compiti predefiniti nel settore della risposta conformemente alle linee guida internazionalmente riconosciute e sono pertanto atti a:

i)

essere inviati in tempi molto brevi in seguito a una richiesta di assistenza inoltrata tramite l'ERCC; e

ii)

operare, se necessario, in modo autosufficiente e autonomo per un periodo di tempo determinato;

b)

cooperare, a seconda dei casi, con altri organi dell'Unione e/o istituzioni internazionali, in particolare le Nazioni Unite.

5.   Nel rispetto di adeguati vincoli di sicurezza, gli Stati membri possono fornire informazioni sulle capacità militari pertinenti da utilizzare in ultima istanza nel quadro dell'assistenza prestata tramite il meccanismo unionale, come il supporto sul piano dei trasporti, logistico e medico.

6.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni utili su esperti, moduli e altri mezzi di risposta che essi mettono a disposizione per l'assistenza tramite il meccanismo unionale a norma dei paragrafi da 1 a 5 e provvedono ad aggiornare queste informazioni se necessario.

7.   Gli Stati membri designano i punti di contatto di cui all'articolo 8, lettera b), e ne informano la Commissione.

8.   Gli Stati membri intraprendono le azioni di preparazione appropriate per facilitare il supporto della nazione ospitante.

9.   Gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, a norma dell'articolo 23, adottano le misure appropriate per assicurare il trasporto tempestivo dell'assistenza da essi offerta.

Articolo 10

Pianificazione delle operazioni

1.   La Commissione e gli Stati membri collaborano per migliorare la pianificazione delle operazioni di risposta alle catastrofi nell'ambito del meccanismo unionale, anche tramite l'elaborazione di scenari di risposta alle catastrofi, la mappatura delle risorse e l'elaborazione di piani per la mobilitazione dei mezzi di risposta.

2.   Nel pianificare le operazioni di risposta a crisi umanitarie al di fuori dell'Unione, la Commissione e gli Stati membri individuano e favoriscono le sinergie tra l'assistenza di protezione civile e i finanziamenti destinati agli aiuti umanitari erogati dall'Unione e dagli Stati membri.

Articolo 11

Capacità europea di risposta emergenziale

1.   È istituita una capacità europea di risposta emergenziale (EERC). È costituito da un pool volontario di mezzi di risposta preimpegnati degli Stati membri e comprende moduli, altri mezzi di risposta ed esperti.

2.   La Commissione definisce, sulla scorta dei rischi individuati, le tipologie e la quantità dei principali mezzi di risposta necessari per l'EERC ("obiettivi del dispositivo").

3.   La Commissione determina i requisiti di qualità dei mezzi di risposta che gli Stati membri impegnano nell'ambito dell'EERC. I requisiti di qualità si basano su criteri internazionali riconosciuti, laddove tali criteri già esistano. Gli Stati membri sono responsabili della qualità dei rispettivi mezzi di risposta.

4.   La Commissione definisce e gestisce un processo di certificazione e registrazione dei mezzi di risposta che gli Stati membri mettono a disposizione dell'EERC.

5.   Gli Stati membri identificano e registrano, su base volontaria, i mezzi di risposta che impegnano nell'ambito dell'EERC. I moduli multinazionali creati da due o più Stati membri sono registrati congiuntamente da tutti gli Stati membri interessati.

6.   I mezzi di risposta che gli Stati membri mettono a disposizione dell'EERC rimangono sempre a disposizione a fini nazionali.

7.   I mezzi di risposta che gli Stati membri mettono a disposizione dell'EERC sono a disposizione delle operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale previa richiesta di assistenza inoltrata tramite l'ERCC. La decisione finale sulla loro mobilitazione è presa dagli Stati membri che hanno registrato i mezzi di risposta interessati. Qualora emergenze nazionali, cause di forza maggiore o, in casi eccezionali, altri motivi gravi impediscano a uno Stato membro di mettere a disposizione tali mezzi di risposta per una specifica catastrofe, tale Stato membro ne informa quanto prima la Commissione con riferimento al presente articolo.

8.   Ove siano mobilitati, i mezzi di risposta degli Stati membri rimangono sotto il loro comando e il loro controllo e possono essere ritirati qualora emergenze nazionali, cause di forza maggiore o, in casi eccezionali, altri motivi gravi impediscano a uno Stato membro di mantenere a disposizione i propri mezzi di risposta, previa consultazione con la Commissione. La Commissione facilita, ove necessario, il coordinamento tra i diversi mezzi di risposta tramite l'ERCC a norma degli articoli 15 e 16.

9.   Gli Stati membri e la Commissione garantiscono una conoscenza pubblica adeguata agli interventi cui partecipa l'EERC.

Articolo 12

Colmare le carenze in termini di mezzi di risposta

1.   La Commissione segue i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi del dispositivo fissati a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, e individua carenze dell'EERC potenzialmente significative in termini di mezzi di risposta.

2.   Ove siano state individuate carenze potenzialmente significative, la Commissione esamina se gli Stati membri dispongano dei mezzi necessari al di fuori dell'EERC.

3.   La Commissione incoraggia gli Stati membri a colmare, a titolo individuale o tramite un consorzio di Stati membri che lavorino assieme su rischi comuni, le eventuali carenze strategiche in termini di mezzi individuate a norma del paragrafo 2. La Commissione può sostenere gli Stati membri in tali attività secondo quanto previsto dall'articolo 20, dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere i) e j), e dall'articolo 21, paragrafo 2.

4.   Ogni due anni la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio circa i progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi del dispositivo e circa le carenze dell'EERC ancora esistenti.

Articolo 13

Formazione, esercitazioni, lezioni apprese e divulgazione delle conoscenze

1.   Nell'ambito del meccanismo unionale la Commissione svolge le seguenti attività attinenti alla formazione, alle esercitazioni, alle lezioni apprese e alla divulgazione delle conoscenze:

a)

mette a punto e gestisce un programma di formazione in materia di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi per il personale della protezione civile e per gli addetti alla gestione delle emergenze. Il programma comprende corsi comuni e un sistema di scambio di esperti in virtù del quale singoli addetti possono essere distaccati presso altri Stati membri.

Il programma di formazione mira a potenziare il coordinamento, la compatibilità e la complementarietà tra i mezzi di cui agli articoli 9 e 11, e a migliorare le competenze degli esperti di cui all'articolo 8, lettere d) e f);

b)

istituisce e gestisce una rete di formazione in materia di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi aperta a centri di formazione per il personale della protezione civile e gli addetti alla gestione delle emergenze e ad altri attori e organizzazioni interessati.

La rete di formazione mira a:

i)

rinforzare tutte le fasi della gestione delle catastrofi, tenendo conto dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della mitigazione degli stessi;

ii)

creare sinergie fra i suoi membri attraverso lo scambio di esperienze e migliori prassi, pertinenti attività di ricerca, lezioni apprese, corsi e workshop, esercitazioni e progetti pilota; e

iii)

elaborare linee guida per le azioni di formazione a livello internazionale e dell'Unione in materia di protezione civile, anche su prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi;

c)

elabora un quadro strategico che definisce gli obiettivi e il ruolo delle esercitazioni, un piano di lavoro globale a lungo termine che delinea le priorità delle esercitazioni, nonché mette a punto e gestisce un programma di esercitazione;

d)

mette a punto e gestisce un programma dedicato alle lezioni apprese da azioni di protezione civile svolte nell'ambito del meccanismo unionale comprendente aspetti provenienti dall'intero ciclo di gestione delle catastrofi, al fine di fornire un'ampia base per i processi di apprendimento e lo sviluppo delle conoscenze. Il programma include:

i)

il monitoraggio, l'analisi e la valutazione di tutte le azioni di protezione civile pertinenti all'interno del meccanismo unionale;

ii)

la promozione dell'attuazione delle lezioni apprese al fine di ottenere una base fondata sulle esperienze per lo sviluppo di attività all'interno del ciclo di gestione delle catastrofi; e

iii)

lo sviluppo di metodi e di strumenti per la raccolta, l'analisi, la promozione e l'attuazione delle lezioni apprese.

Tale programma include inoltre, ove opportuno, le lezioni apprese dagli interventi realizzati al di fuori dell'Unione riguardo allo sfruttamento dei collegamenti e delle sinergie tra l'assistenza fornita nell'ambito del meccanismo unionale e la risposta umanitaria;

e)

elabora linee guida per la divulgazione delle conoscenze e l'attuazione delle diverse attività di cui alle lettere da a) a d) a livello di Stati membri; e

f)

promuove e incoraggia l'introduzione e l'impiego di nuove tecnologie pertinenti ai fini del meccanismo unionale.

2.   Nello svolgere le attività elencate nel paragrafo 1, la Commissione tiene conto, in particolare, delle esigenze e degli interessi degli Stati membri che sono esposti al rischio di catastrofi di natura simile.

3.   Su richiesta di uno Stato membro, di un paese terzo o delle Nazioni Unite o relative agenzie, la Commissione può garantire un'attività di consulenza in merito alle misure di preparazione inviando sul posto una squadra di esperti.

CAPO IV

RISPOSTA

Articolo 14

Notifica di una catastrofe all'interno dell'Unione

1.   In caso di una catastrofe in atto o di una imminente all'interno dell'Unione che provochi o rischi di provocare effetti transfrontalieri o che colpisca o sia in grado di colpire altri Stati membri, lo Stato membro in cui la catastrofe si verifica o può verificarsi ne dà immediatamente notifica agli Stati membri che rischiano di esserne colpiti e, qualora gli effetti siano potenzialmente significativi, alla Commissione.

Il primo comma non si applica se l'obbligo di notifica è già stato assolto ai sensi di un'altra normativa dell'Unione, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica o ai sensi di accordi internazionali esistenti.

2.   In caso di una catastrofe in atto o imminente all'interno dell'Unione che possa comportare una richiesta di assistenza da parte di uno o più Stati membri, lo Stato membro in cui la catastrofe si verifica o può verificarsi dà immediatamente notifica alla Commissione che è possibile attendersi un'eventuale richiesta di assistenza tramite l'ERCC, in modo che la Commissione possa, se del caso, informare gli altri Stati membri e attivare i servizi competenti.

3.   Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono effettuate, se opportuno, mediante il CECIS.

Articolo 15

Risposta a catastrofi all'interno dell'Unione

1.   Quando si verifica o è imminente una catastrofe all'interno dell'Unione, lo Stato membro colpito può chiedere assistenza tramite l'ERCC. La richiesta è quanto più specifica possibile.

2.   In situazioni eccezionali di maggiore rischio, gli Stati membri possono anche sollecitare assistenza chiedendo il preposizionamento temporaneo dei mezzi di risposta.

3.   Al ricevimento di una richiesta di assistenza, la Commissione ove opportuno e quanto prima:

a)

inoltra la richiesta ai punti di contatto degli altri Stati membri;

b)

raccoglie informazioni validate sulla situazione, in collaborazione con lo Stato membro colpito, e le comunica agli altri Stati membri;

c)

effettua raccomandazioni, previa consultazione dello Stato membro richiedente, per la prestazione di assistenza tramite il meccanismo unionale, in funzione delle necessità sul campo e di eventuali piani prestabiliti rilevanti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, invita gli Stati membri a inviare mezzi specifici e facilita il coordinamento dell'assistenza richiesta; e

d)

adotta altre misure al fine di facilitare il coordinamento della risposta.

4.   Lo Stato membro che ha ricevuto una richiesta di assistenza tramite il meccanismo unionale decide in tempi rapidi se è in grado di soddisfare la richiesta e informa lo Stato membro richiedente della sua decisione tramite il CECIS, precisando la portata, i termini e, se del caso, i costi dell'assistenza che potrebbe prestare. L'ERCC tiene informati gli Stati membri.

5.   La direzione degli interventi di assistenza è di competenza dello Stato membro richiedente. Le autorità dello Stato membro richiedente definiscono direttive e delimitano eventualmente i compiti affidati ai moduli o a altri mezzi di risposta. I dettagli dell'esecuzione di questi compiti sono lasciati al responsabile designato dallo Stato membro che presta assistenza. Lo Stato membro richiedente può sollecitare inoltre l'invio di una squadra di esperti che lo coadiuvi nelle operazioni di valutazione, che faciliti il coordinamento sul posto delle squadre inviate dagli Stati membri o che fornisca consulenza tecnica.

6.   Lo Stato membro richiedente adotta le misure appropriate per facilitare il supporto della nazione ospitante all'assistenza che sta per ricevere.

7.   Il ruolo della Commissione di cui al presente articolo non pregiudica le competenze e le responsabilità degli Stati membri riguardo alle loro squadre, moduli e altri tipi di supporto, comprese le capacità militari. In particolare, il supporto della Commissione non implica un comando e controllo delle squadre, dei moduli e di altri tipi di supporto degli Stati membri, che sono mobilitati su base volontaria mediante il coordinamento a livello centrale e sul posto.

Articolo 16

Promozione della coerenza nella risposta a catastrofi al di fuori dell'Unione

1.   Quando si verifica o è imminente una catastrofe al di fuori dell'Unione, il paese colpito può chiedere assistenza tramite l'ERCC. L'assistenza può altresì essere richiesta tramite le o dalle Nazioni Unite e relative agenzie o altre organizzazioni internazionali rilevanti.

2.   Gli interventi ai sensi del presente articolo possono essere condotti sotto forma di interventi di assistenza autonomi o di contributo a un intervento guidato da un'organizzazione internazionale. Il coordinamento dell'Unione è pienamente integrato nel coordinamento generale fornito dall'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (OCHA), e ne rispetta il ruolo di guida.

3.   La Commissione provvede a garantire che l'assistenza sia fornita in modo coerente:

a)

mantenendo un dialogo con i punti di contatto degli Stati membri al fine di assicurare un contributo efficace e coerente all'insieme delle operazioni di soccorso da parte della risposta dell'Unione alle catastrofi attraverso il meccanismo unionale, in particolare:

i)

informando senza indugio gli Stati membri circa l'insieme delle richieste di assistenza;

ii)

prestando sostegno a una valutazione comune della situazione e delle necessità, dispensando consulenza tecnica e/o facilitando il coordinamento in loco dell'assistenza con squadre di esperti della protezione civile inviate sul posto;

iii)

condividendo con tutti gli attori interessati le pertinenti valutazioni e analisi;

iv)

fornendo una panoramica dell'assistenza offerta dagli Stati membri e da altri attori;

v)

fornendo consulenza sul tipo di interventi necessari per garantire che l'assistenza fornita risponda alle necessità individuate;

vi)

aiutando a superare eventuali difficoltà pratiche nella distribuzione dell'assistenza sotto l'aspetto a esempio del transito e delle dogane;

b)

effettuando immediatamente raccomandazioni, se possibile in cooperazione con il paese colpito, in funzione delle necessità sul campo ed eventuali piani prestabiliti pertinenti, invitando gli Stati membri a inviare mezzi specifici e facilitando il coordinamento dell'assistenza richiesta;

c)

mantenendo i contatti con il paese colpito su dettagli tecnici quali le specifiche necessità di assistenza, l'accettazione di offerte e le modalità pratiche per il ricevimento e la distribuzione dell'assistenza a livello locale;

d)

mantenendo i contatti con l'OCHA o sostenendolo e collaborando con gli altri attori interessati che contribuiscono alle operazioni di soccorso generali, al fine di ottimizzare le sinergie, individuare le complementarità ed evitare duplicazioni e carenze;

e)

mantenendo i contatti con tutti gli attori interessati, in particolare nella fase finale dell'intervento di assistenza nell'ambito del meccanismo unionale, onde facilitare un ordinato passaggio delle consegne.

4.   Fatto salvo il ruolo della Commissione definito al paragrafo 3, e ferma restando la necessità imperativa di una risposta operativa immediata tramite il meccanismo unionale, la Commissione ad avvenuta attivazione dello stesso informa il Servizio europeo per l'azione esterna onde garantire coerenza tra le operazioni di protezione civile e l'insieme delle relazioni tra l'Unione e il paese colpito. La Commissione tiene gli Stati membri costantemente informati conformemente al paragrafo 3.

5.   Sul posto è opportunamente garantito il collegamento con la delegazione dell'Unione affinché questa possa facilitare i contatti con il governo del paese colpito. Se necessario, la delegazione dell'Unione presta supporto logistico alle squadre di esperti della protezione civile di cui al paragrafo 3, lettera a), punto ii).

6.   Lo Stato membro che ha ricevuto una richiesta di assistenza tramite il meccanismo unionale decide in tempi rapidi se è in grado di soddisfare la richiesta e informa della sua decisione l'ERCC tramite il CECIS, precisando la portata e i termini dell'assistenza che potrebbe prestare. L'ERCC tiene informati gli Stati membri.

7.   Si può altresì ricorrere al meccanismo unionale per fornire sostegno di protezione civile all'assistenza consolare ai cittadini dell'Unione che si trovano in paesi terzi colpiti da catastrofi se richiesto dalle autorità consolari degli Stati membri interessati.

8.   Conformemente a una richiesta di assistenza, la Commissione può intraprendere altre necessarie azioni complementari e di supporto per garantire la coerenza nell'invio dell'assistenza.

9.   Il coordinamento tramite il meccanismo unionale non incide né sui contatti bilaterali tra gli Stati membri e il paese colpito né sulla cooperazione tra gli Stati membri e le Nazioni Unite e altre rilevanti organizzazioni internazionali. Tali contatti bilaterali possono essere anche utilizzati per contribuire al coordinamento mediante il meccanismo unionale.

10.   Il ruolo della Commissione di cui al presente articolo non pregiudica le competenze e le responsabilità degli Stati membri riguardo alle loro squadre, moduli e altri tipi di supporto, comprese le capacità militari. In particolare, il supporto della Commissione non implica un comando e controllo delle squadre, dei moduli e di altri tipi di supporto degli Stati membri, che sono mobilitati su base volontaria mediante il coordinamento a livello centrale e sul posto.

11.   Sono perseguite sinergie con altri strumenti dell'Unione, in particolare con le azioni finanziate a norma del regolamento (CE) n. 1257/96. La Commissione assicura il coordinamento tra gli strumenti e, ove opportuno, assicura che le azioni di protezione civile degli Stati membri che concorrono a una più ampia risposta umanitaria siano per quanto possibile finanziate a norma della presente decisione.

12.   Ogniqualvolta sia attivato il meccanismo unionale, gli Stati membri che forniscono l'assistenza in caso di catastrofi tengono l'ERCC costantemente informato sulle attività da essi svolte.

13.   Le squadre e i moduli degli Stati membri che partecipano sul posto all'intervento tramite il meccanismo unionale rimangono in stretto contatto con l'ERCC e con le squadre di esperti sul posto di cui al paragrafo 3, lettera a), punto ii).

Articolo 17

Supporto sul posto

1.   La Commissione può selezionare, nominare e inviare una squadra di esperti provenienti dagli Stati membri:

a)

in caso di catastrofe al di fuori dell'Unione di cui all'articolo 16, paragrafo 3,

b)

in caso di catastrofe all'interno dell'Unione di cui all'articolo 15, paragrafo 5;

c)

in caso di richiesta di consulenza in materia di prevenzione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2; o

d)

in caso di richiesta di consulenza in materia di preparazione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3.

Esperti della Commissione e di altri servizi dell'Unione possono essere inseriti nella squadra per coadiuvarla e facilitarne i contatti con l'ERCC. Esperti inviati dall'OCHA o da altre organizzazioni internazionali possono essere inseriti nella squadra per rafforzare la cooperazione e facilitare le valutazioni comuni.

2.   Gli esperti sono selezionati e nominati secondo la seguente procedura:

a)

gli Stati membri nominano, sotto la propria responsabilità, gli esperti da mobilitare quali membri per le squadre di esperti;

b)

la Commissione seleziona gli esperti e il caposquadra sulla base di qualifiche e esperienze, tra cui il livello di formazione conseguito nell'ambito del meccanismo unionale, esperienze precedenti in missioni svoltesi nell'ambito del meccanismo unionale e altre operazioni di soccorso internazionali. La selezione si basa anche su altri criteri, tra cui la conoscenza delle lingue, in modo da assicurare che la squadra nel suo insieme possieda le competenze adeguate alla situazione specifica; e

c)

la Commissione designa gli esperti/i capisquadra per la missione, d'intesa con gli Stati membri che hanno proceduto alla loro nomina.

3.   Le squadre di esperti inviate facilitano il coordinamento fra le squadre di intervento degli Stati membri e provvedono a relazionarsi con le autorità competenti dello Stato richiedente come previsto all'articolo 8, lettera d). L'ERCC resta in stretto contatto con le squadre di esperti e fornisce loro guida e supporto logistico.

Articolo 18

Trasporto e attrezzature

1.   In caso di catastrofe all'interno o al di fuori dell'Unione la Commissione può supportare gli Stati membri ai fini dell'accesso alle attrezzature o alle risorse di trasporto:

a)

fornendo e scambiando informazioni sulle attrezzature e sulle risorse di trasporto che gli Stati membri possono mettere a disposizione, al fine di facilitarne la messa in comune;

b)

assistendo gli Stati membri nell'individuazione delle risorse di trasporto che possono essere messe a disposizione da altre fonti, compreso il mercato commerciale, facilitando il loro accesso a tali risorse; o

c)

assistendo gli Stati membri nell'individuazione delle attrezzature che possono essere messe a disposizione da altre fonti, compreso il mercato commerciale.

2.   La Commissione può integrare le risorse di trasporto fornite dagli Stati membri mettendo a disposizione ulteriori risorse di trasporto necessarie per garantire una risposta rapida alle catastrofi.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 19

Risorse di bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del meccanismo unionale nel periodo 2014-2020 è fissata a 368 428 000 EUR a prezzi correnti.

223 776 000 EUR a prezzi correnti sono attinti dalla rubrica 3 "Sicurezza e cittadinanza" del quadro finanziario pluriennale e 144 652 000 EUR a prezzi correnti dalla rubrica 4 "Europa globale".

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

2.   Le assegnazioni derivanti da rimborsi da parte dei beneficiari per le azioni di risposta alle catastrofi costituiscono entrate destinate a spese specifiche ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012.

3.   L'assegnazione finanziaria di cui al paragrafo 1 può coprire anche le spese di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per gestire il meccanismo unionale e realizzarne gli obiettivi.

Queste spese possono coprire in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, tra cui la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione, purché riguardino gli obiettivi generali del meccanismo unionale, le spese connesse alle reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio di informazioni e relativa interconnessione con i sistemi attuali e futuri intesi a promuovere lo scambio di dati intersettoriale e relative attrezzature, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.

4.   La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è assegnata, nel periodo 2014-2020, in base alle percentuali e ai principi di cui all'allegato I.

5.   La Commissione esamina la ripartizione di cui all'allegato I alla luce dei risultati della valutazione intermedia di cui all'articolo 34, paragrafo 2, lettera a). Alla Commissione è conferito il potere di adottare, ove necessario, alla luce degli esiti di tale valutazione, atti delegati conformemente all'articolo 30, per adeguare di oltre 8 punti percentuali e fino a un massimo di 16 ciascuna delle cifre riportate nell'allegato I. Tali atti delegati sono adottati entro il 30 giugno 2017.

6.   Qualora, in caso di una necessaria revisione delle risorse finanziarie disponibili per le azioni di risposta, imperativi motivi di urgenza lo richiedano, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per adeguare di oltre 8 punti percentuali e fino a un massimo di 16 ciascuna delle cifre riportate nell'allegato I, nell'ambito delle dotazioni di bilancio disponibili e secondo la procedura di cui all'articolo 31.

Articolo 20

Azioni generali ammissibili

Sono ammesse a beneficiare dell'assistenza finanziaria le seguenti azioni generali volte a potenziare la prevenzione, la preparazione e l'efficacia della risposta alle catastrofi:

a)

studi, indagini, modelli e sviluppo di scenari intesi a facilitare la condivisione di conoscenze, migliori prassi e informazioni;

b)

formazione, esercitazioni, workshop, scambio di personale ed esperti, creazione di reti, progetti di dimostrazione e trasferimento di tecnologie;

c)

attività di monitoraggio, stima e valutazione;

d)

informazione, educazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e connesse attività di divulgazione intese a coinvolgere i cittadini nella prevenzione e nella riduzione al minimo degli effetti delle catastrofi nell'Unione e mettere i cittadini dell'Unione in condizione di tutelarsi più efficacemente e in maniera sostenibile;

e)

elaborazione e svolgimento di un programma dedicato alle lezioni apprese da interventi ed esercitazioni nell'ambito del meccanismo unionale, anche in settori rilevanti per la prevenzione e la preparazione; e

f)

attività e misure di comunicazione volte ad accrescere la consapevolezza dell'operato della protezione civile degli Stati membri e dell'Unione in materia di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi.

Articolo 21

Azioni di prevenzione e preparazione ammissibili

1.   Sono ammesse a beneficiare dell'assistenza finanziaria le seguenti azioni di prevenzione e preparazione volte a:

a)

cofinanziare progetti, studi, workshop, sondaggi e azioni e attività analoghe di cui all'articolo 5;

b)

cofinanziare le valutazioni inter pares di cui all'articolo 6, lettera d), e all'articolo 8, lettera j);

c)

mantenere le funzioni dell'ERCC, conformemente all'articolo 8, lettera a);

d)

preparare la mobilitazione e l'invio di squadre di esperti di cui all'articolo 8, lettera d), e all'articolo 17 e sviluppare e mantenere una capacità di intervento tramite una rete di esperti formati a tale scopo provenienti dagli Stati membri di cui all'articolo 8, lettera f);

e)

creare e mantenere il CECIS e gli strumenti che consentono la comunicazione e lo scambio di informazioni tra l'ERCC e i punti di contatto degli Stati membri e di altri partecipanti nell'ambito del meccanismo unionale;

f)

contribuire allo sviluppo di sistemi transnazionalidi rilevamento, allerta rapida e allarme di interesse europeo per consentire una risposta rapida nonché promuovere l'interconnessione tra sistemi nazionali di allerta rapida e di allarme e la loro connessione con l'ERCC e il CECIS. Questi sistemi tengono conto di e si basano sulle fonti e sui sistemi di informazione, monitoraggio o rilevamento esistenti e futuri;

g)

pianificare operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale, a norma dell'articolo 10;

h)

supportare le attività di preparazione di cui all'articolo 13;

i)

sviluppare l'EERC di cui all'articolo 11, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

j)

individuare le carenze dell'EERC conformemente all'articolo 12 e sostenere gli Stati membri nel far fronte a tali carenze cofinanziando nuovi mezzi di risposta, fino a un massimo del 20 % dei costi ammissibili, a condizione che:

i)

la necessità di nuovi mezzi sia confermata da valutazioni dei rischi;

ii)

il processo di individuazione delle carenze di cui all'articolo 12 dimostri che gli Stati membri non dispongono di tali mezzi;

iii)

tali mezzi siano sviluppati dagli Stati membri o singolarmente o in consorzio;

iv)

tali mezzi siano impegnati nel pool volontario per un periodo minimo di due anni; e

v)

tale cofinanziamento di siffatti mezzi sia economicamente vantaggioso.

Ove opportuno, la preferenza è accordata ai consorzi di Stati membri che cooperano per un rischio comune;

k)

garantire la disponibilità del supporto logistico per le squadre di esperti di cui all'articolo 17, paragrafo 1;

l)

facilitare il coordinamento del preposizionamento, da parte degli Stati membri, dei mezzi di risposta alle catastrofi all'interno dell'Unione a norma dell'articolo 8, lettera g); e

m)

supportare la prestazione di consulenza su misure di prevenzione e preparazione attraverso l'invio di una squadra di esperti sul posto, su richiesta di uno Stato membro, di un paese terzo, delle Nazione Unite o relative agenzie, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 3.

2.   L'ammissibilità a beneficiare dell'assistenza finanziaria per l'azione di cui al paragrafo 1, lettera i), è limitata:

a)

ai costi a livello dell'Unione per l'istituzione e la gestione dell'EERC e i processi associati di cui all'articolo 11;

b)

ai costi relativi a corsi di formazione, esercitazioni e workshop obbligatori necessari alla certificazione dei mezzi di risposta degli Stati membri ai fini dell'EERC ("costi di certificazione"). I costi di certificazione possono comprendere costi unitari o importi forfettari determinati per tipo di mezzi e coprire fino al 100 % dei costi ammissibili;

c)

ai costi non ricorrenti necessari all'adeguamento dei mezzi di risposta degli Stati membri dal loro utilizzo meramente nazionale allo stato di prontezza e disponibilità che li rende atti a essere impiegati nell'ambito dell'EERC, conformemente ai requisiti di qualità del pool volontario e alle raccomandazioni formulate nel processo di certificazione ("costi di adattamento"). I costi di adattamento possono comprendere i costi collegati all'interoperabilità dei moduli e di altri mezzi di risposta, all'autonomia, autosufficienza e trasportabilità, i costi di imballaggio e costi analoghi, nonché i costi di formazione dei mezzi di risposta multinazionali (a esempio workshop, formazioni, sviluppo di metodologie comuni, norme, procedure e attività analoghe), a condizione che tali costi siano specificamente collegati alla partecipazione dei mezzi al pool volontario. Essi non coprono i costi legati alle attrezzature o alle risorse umane necessarie per la messa a punto iniziale dei mezzi di risposta o i costi correnti di manutenzione e funzionamento. I suddetti costi di adattamento possono comprendere costi unitari o importi forfettari determinati per tipo di mezzi e coprire fino al 100 % dei costi ammissibili, a condizione di non superare il 30 % del costo medio di sviluppo del mezzo;

d)

ai costi di elaborazione e gestione di contratti quadro, contratti quadro di partenariato o accordi simili intesi a far fronte a carenze temporanee di risorse in caso di catastrofi eccezionali, tenendo conto di un approccio multirischio.

I finanziamenti a titolo della lettera d) del presente paragrafo:

i)

possono coprire i costi o i contributi necessari a elaborare, preparare, negoziare, concludere e gestire i contratti o gli accordi, nonché i costi di sviluppo di procedure operative standard ed esercitazioni per garantire un uso efficace di risorse. Questi finanziamenti possono inoltre coprire il 40 % al massimo dei costi sostenuti per garantire un rapido accesso a dette risorse;

ii)

non coprono i costi collegati all'acquisto o allo sviluppo di nuovi mezzi di risposta, né quelli del funzionamento di tali mezzi supplementari in una situazione di catastrofe. I costi collegati al funzionamento di tali mezzi supplementari in una situazione di catastrofe sono a carico degli Stati membri che chiedono assistenza;

iii)

non superano il 10 % della dotazione finanziaria di cui all'articolo 19, paragrafo 1. Qualora il massimale del 10 % sia raggiunto prima della fine del periodo di programmazione, e se necessario ai fini del corretto funzionamento del meccanismo unionale, tale massimale del 10 % può, mediante atti di esecuzione, essere innalzato fino a ulteriori 5 punti percentuali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2;

Articolo 22

Azioni di risposta ammissibili

Sono ammesse a beneficiare dell'assistenza finanziaria le seguenti azioni di risposta:

a)

invio di squadre di esperti di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e supporto logistico e invio di esperti di cui all'articolo 8, lettere d) ed e);

b)

in caso di catastrofe, sostegno agli Stati membri per l'accesso alle attrezzature e alle risorse di trasporto, come previsto all'articolo 23; e

c)

in seguito a una richiesta di assistenza, adozione di altre necessarie azioni complementari e di supporto al fine di facilitare il coordinamento della risposta nel modo più efficace possibile.

Articolo 23

Azioni ammissibili connesse a attrezzature e risorse di trasporto

1.   Sono ammesse a beneficiare dell'assistenza finanziaria le seguenti azioni che consentono l'accesso ad attrezzature e risorse di trasporto nell'ambito del meccanismo unionale:

a)

fornire e scambiare informazioni sulle attrezzature e sulle risorse di trasporto che gli Stati membri decidono di mettere a disposizione, al fine di facilitarne la messa in comune;

b)

assistere gli Stati membri a individuare le risorse di trasporto che possono essere messe a disposizione da altre fonti, compreso il mercato commerciale, facilitandone loro l'accesso;

c)

assistere gli Stati membri per individuare le attrezzature che possono essere messe a disposizione da altre fonti, compreso il mercato commerciale; e

d)

finanziare le risorse di trasporto necessarie per assicurare una risposta rapida in caso di catastrofi. Queste azioni sono ammissibili al sostegno finanziario solo se sussistono i seguenti criteri:

i)

una richiesta di assistenza è stata inoltrata nell'ambito del meccanismo unionale conformemente agli articoli 15 e 16;

ii)

le risorse di trasporto supplementari sono necessarie per garantire l'efficacia della reazione alle catastrofi nell'ambito del meccanismo unionale;

iii)

l'assistenza corrisponde alle necessità individuate dall'ERCC ed è erogata conformemente alle sue raccomandazioni in termini di specifiche tecniche, qualità, tempistica e modalità di erogazione;

iv)

l'assistenza è stata accettata dal paese richiedente, direttamente o tramite le Nazioni Unite o relative agenzie, o da un'organizzazione internazionale competente, come previsto dal meccanismo unionale; e

v)

l'assistenza integra, per le catastrofi in paesi terzi, la risposta umanitaria globale dell'Unione.

2.   L'importo del sostegno finanziario dell'Unione per le risorse di trasporto non supera il 55 % dei costi ammissibili totali.

3.   Il sostegno finanziario dell'Unione per i trasporti può inoltre coprire l'85 % al massimo dei costi ammissibili totali nei seguenti casi:

a)

i costi sono connessi al trasporto dei mezzi preimpegnati nel pool volontario conformemente all'articolo 11; o

b)

l'assistenza è necessaria per far fronte a una criticità e non è disponibile, o non sufficientemente, nel pool volontario.

4.   Il sostegno finanziario dell'Unione per le risorse di trasporto può inoltre coprire un massimo del 100 % dei costi ammissibili totali di cui ai punti i), ii) e iii) se necessario al fine di rendere operativamente efficace la messa in comune dell'assistenza degli Stati membri e qualora i costi siano connessi:

i)

alla locazione a breve termine di capacità di deposito per conservare temporaneamente l'assistenza fornita dagli Stati membri al fine di facilitarne il trasporto coordinato;

ii)

al riconfezionamento dell'assistenza fornita dagli Stati membri per sfruttare al massimo le capacità di trasporto disponibili o per soddisfare particolari requisiti operativi; o

iii)

al trasporto locale dell'assistenza messa in comune al fine di garantire una distribuzione coordinata nel luogo di destinazione finale del paese richiedente.

Il sostegno finanziario dell'Unione a titolo del presente paragrafo non supera i 75 000 EUR a prezzi correnti per ciascuna attivazione del meccanismo unionale. In casi eccezionali tale massimale può, mediante atti di esecuzione, essere innalzato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

5.   Nel caso di operazioni congiunte di trasporto che vedano coinvolti più Stati membri, un unico Stato membro può proporsi come guida per richiedere il sostegno finanziario dell'Unione per l'intera operazione.

6.   Quando uno Stato membro chiede alla Commissione di stipulare contratti di servizi di trasporto, essa sollecita il rimborso parziale dei costi applicando i tassi di finanziamento di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

7.   I seguenti costi sono ammissibili al sostegno finanziario dell'Unione per le risorse di trasporto a norma del presente articolo: tutti i costi connessi allo spostamento di risorse di trasporto, compresi i costi di tutti i servizi, i compensi, i costi di logistica e movimentazione, i costi del carburante e l'eventuale alloggio nonché altri costi indiretti come imposte, diritti in generale e costi di transito.

Articolo 24

Beneficiari

Le sovvenzioni di cui alla presente decisione possono essere concesse a persone giuridiche, di diritto pubblico o privato.

Articolo 25

Tipologie di intervento finanziario e modalità di attuazione

1.   La Commissione eroga l'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2.   L'assistenza finanziaria di cui alla presente decisione può assumere le forme previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare sovvenzioni, rimborsi spese, contratti di appalto pubblico o contributi a fondi fiduciari.

3.   Ai fini dell'attuazione della presente decisione, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali mediante atti di esecuzione, tranne per le azioni di risposta alle catastrofi di cui al capo IV, che non è possibile prevedere in anticipo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2. I programmi di lavoro annuali definiscono gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, il metodo di attuazione e l'importo totale e forniscono una descrizione delle azioni da finanziare, indicando l'importo assegnato a ciascuna azione e uno scadenzario indicativo per la loro attuazione. Per quanto riguarda l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 28, paragrafo 2, i programmi di lavoro annuali descrivono le azioni previste per i paesi di cui sopra.

Articolo 26

Complementarità e coerenza dell'azione dell'Unione

1.   Le azioni finanziate a norma della presente decisione non ricevono assistenza da altri strumenti finanziari dell'Unione.

La Commissione assicura che i richiedenti l'assistenza finanziaria a norma della presente decisione e i beneficiari di tale assistenza le forniscano informazioni sui finanziamenti ottenuti da altre fonti, tra cui il bilancio generale dell'Unione, e sulle richieste di finanziamento in corso.

2.   Vanno cercate sinergie e complementarità con altri strumenti dell'Unione. Nel caso di risposta a crisi umanitarie in paesi terzi la Commissione garantisce complementarità e coerenza tra le azioni finanziate a norma della presente decisione e quelle finanziate a norma del regolamento (CE) n. 1257/96.

3.   Se l'assistenza nell'ambito del meccanismo unionale concorre a una risposta umanitaria da parte dell'Unione, in particolare in situazioni emergenziali complesse, le azioni finanziate a norma della presente decisione sono basate sul fabbisogno individuato e sono coerenti con i principi umanitari nonché con i principi che regolano il ricorso alla protezione civile e l'utilizzo delle risorse militari illustrati dal consenso europeo sull'aiuto umanitario.

Articolo 27

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi della presente decisione, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione a norma della presente decisione.

3.   L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, secondo le disposizioni e procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consigli (15) o e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (16), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati a norma della presente decisione.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni e le decisioni di sovvenzione, conclusi in applicazione della presente decisione, contengono disposizioni che abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni e indagini conformemente alle loro rispettive competenze.

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 28

Paesi terzi e organizzazioni internazionali

1.   Il meccanismo unionale è aperto alla partecipazione:

a)

dei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) membri dello Spazio economico europeo (SEE), nel rispetto delle condizioni di cui all'accordo SEE, e di altri paesi europei se previsto da accordi e procedure;

b)

dei paesi aderenti, dei paesi candidati e candidati potenziali conformemente ai principi, alle modalità e alle condizioni generali che regolano la partecipazione di questi paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle pertinenti decisioni dei consigli di associazione, o in accordi simili.

2.   Possono beneficiare dell'assistenza finanziaria di cui all'articolo 20 e all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a), b), f) e h) anche i paesi candidati e i candidati potenziali che non partecipano al meccanismo unionale, nonché i paesi che sono parte della PEV, nella misura in cui tale assistenza finanziaria è complementare ai finanziamenti disponibili conformemente a un futuro atto legislativo dell'Unione relativo all'istituzione dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) e conformemente a un futuro atto legislativo dell'Unione relativo all'istituzione di uno strumento europeo di vicinato.

3.   Le organizzazioni internazionali o regionali possono cooperare alle attività nell'ambito del meccanismo unionale se previsto da pertinenti accordi bilaterali o multilaterali sottoscritti con l'Unione.

Articolo 29

Autorità competenti

Ai fini dell'applicazione della presente decisione, gli Stati membri designano le autorità competenti e ne danno comunicazione alla Commissione.

Articolo 30

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 19, paragrafi 5 e 6, è conferito alla Commissione sino al 31 dicembre 2020.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 19, paragrafi 5 e 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 31

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 32

Atti di esecuzione

1.   La Commissione adotta atti di esecuzione sulle seguenti materie:

a)

l'interazione dell'ERCC con i punti di contatto degli Stati membri, prevista all'articolo 8, lettera b), all'articolo 15, paragrafo 3, e all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a), e le procedure operative per la risposta a catastrofi all'interno dell'Unione, di cui all'articolo 15, e al di fuori dell'Unione, di cui all'articolo 16, tra cui l'identificazione delle organizzazioni internazionali competenti;

b)

i componenti del CECIS nonché l'organizzazione dello scambio di informazioni tramite il CECIS di cui all'articolo 8, lettera b);

c)

il processo riguardante l'invio di squadre di esperti di cui all'articolo 17;

d)

l'individuazione dei moduli, degli altri mezzi di risposta e degli esperti di cui all'articolo 9, paragrafo 1;

e)

i requisiti operativi per il funzionamento e l'interoperabilità dei moduli di cui all'articolo 9, paragrafo 2, tra cui compiti, mezzi, componenti principali, autosufficienza e mobilitazione;

f)

gli obiettivi del dispositivo, i requisiti di qualità e di interoperabilità e la procedura di certificazione e registrazione necessari al funzionamento dell'EERC di cui all'articolo 11, nonché le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 21, paragrafo 2;

g)

individuare e colmare le carenze dell'EERC di cui all'articolo 12;

h)

l'organizzazione del programma di formazione, il quadro di esercitazioni e il programma dedicato alle lezioni apprese, di cui all'articolo 13; e

i)

l'organizzazione del sostegno al trasporto dell'assistenza di cui agli articoli 18 e 23.

2.   Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 33

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Quando il comitato non emette parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 34

Valutazione

1.   Le azioni che ricevono assistenza finanziaria sono oggetto di un monitoraggio periodico che ne segue l'attuazione.

2.   La Commissione valuta l'applicazione della presente decisione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

a)

una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione della presente decisione, entro il 30 giugno 2017;

b)

una comunicazione sul seguito dell'attuazione della presente decisione, entro il 31 dicembre 2018; e

c)

una relazione di valutazione ex post, entro il 31 dicembre 2021.

La relazione di valutazione intermedia e la comunicazione di cui rispettivamente alle lettere a) e b) sono corredate, ove opportuno, di proposte di modifica della presente decisione.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35

Disposizioni transitorie

1.   Le azioni avviate prima del 1o gennaio 2014 in base alla decisione 2007/162/CE, Euratom continuano a essere gestite, se del caso, conformemente a tale decisione.

2.   Gli Stati membri assicurano una transizione facile a livello nazionale tra le azioni svolte nel contesto dello strumento finanziario e quelle attuate in forza delle disposizioni di cui alla presente decisione.

Articolo 36

Abrogazione

La decisione 2007/162/CE, Euratom e la decisione 2007/779/CE, Euratom sono abrogate. I riferimenti alle decisioni abrogate si intendono fatti alla presente decisione e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II della presente decisione.

Articolo 37

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 38

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)  GU C 277 del 13.9.2012, pag. 164.

(2)  Decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile (GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7).

(3)  Decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio, dell'8 novembre 2007, che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile (GU L 314 del 1.12.2007, pag. 9).

(4)  Decisione 2007/162/CE, Euratom del Consiglio, del 5 marzo 2007, che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile (GU L 71 del 10.3.2007, pag. 9).

(5)  Decisione 1999/847/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1999, che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 53).

(6)  Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

(7)  Dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea (GU C 25 del 30.1.2008, pag. 1).

(8)  GU C 317 del 12.12.2008, pag. 6.

(9)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(10)  Decisione 2007/124/CE, Euratom del Consiglio, del 12 febbraio 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico "Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza", quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà (GU L 58 del 24.2.2007, pag. 1).

(11)  Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione eruopea e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(13)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1

(14)  Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5 novembre 2013, pag. 1).

(15)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(16)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).


ALLEGATO I

Percentuali di ripartizione della dotazione finanziaria per l'attuazione del meccanismo unionale di cui all'articolo 19, paragrafo 1

Prevenzione

:

20 % +/- 8 punti percentuali

Preparazione

:

50 % +/- 8 punti percentuali

Risposta

:

30 % +/- 8 punti percentuali

Principi

Nel dare attuazione alla presente decisione, la Commissione privilegia le azioni per cui la presente decisione fissa un termine entro il periodo di validità di tale termine, allo scopo di rispettare tale termine.


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Decisione 2007/162 CE, Euratom del Consiglio

Decisione 2007/779 CE, Euratom del Consiglio

Presente decisione

Articolo 1, paragrafo 1

 

Articolo 1, paragrafo 2

 

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 3

 

Articolo 1, paragrafo 4

 

Articolo 2, paragrafo 2

 

Articolo 1, paragrafo 1

 

Articolo 1, paragrafo 2, primo comma

Articolo 1, paragrafo 2

 

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 1

 

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 2

 

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 3

 

Articolo 1, paragrafo 6

 

Articolo 2, paragrafo 1

 

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 1, lettera a)

 

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 20, lettera c)

 

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 8, lettera d)

 

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 8, lettera a)

 

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 8, lettera b)

 

Articolo 2, paragrafo 7

Articolo 8, lettera c)

 

Articolo 2, paragrafo 8

Articolo 18, paragrafo 1

 

Articolo 2, paragrafo 9

Articolo 18, paragrafo 2

 

Articolo 2, paragrafo 10

Articolo 16, paragrafo 7

 

Articolo 2, paragrafo 11

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4, paragrafo 1

 

Articoli 20 e 21

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

 

Articolo 22, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera b)

 

Articolo 22, lettera b), e articolo 23, paragrafo 1, lettere a), b) e c)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera c)

 

Articolo 23, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 4, paragrafo 3

 

Articolo 23, paragrafi 2 e 4

Articolo 4, paragrafo 4

 

Articolo 32, paragrafo 1, punto i)

 

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

 

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3

 

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafi 1 e 2

 

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 4

 

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 9, paragrafo 5

 

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 9, paragrafo 6

 

Articolo 4, paragrafo 7

Articolo 9, paragrafo 9

 

Articolo 4, paragrafo 8

Articolo 9, paragrafo 7

Articolo 5

 

Articolo 24

 

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 8, lettera a)

 

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 8, lettera b)

 

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 8, lettera c)

 

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 8, lettera d)

 

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 13, paragrafo 1, lettera a)

 

Articolo 5, paragrafo 6

 

Articolo 5, paragrafo 7

Articolo 13, paragrafo 1, lettera d)

 

Articolo 5, paragrafo 8

Articolo 13, paragrafo 1, lettera f)

 

Articolo 5, paragrafo 9

Articolo 18

 

Articolo 5, paragrafo 10

Articolo 8, lettera e)

 

Articolo 5, paragrafo 11

Articolo 8, lettera g)

Articolo 6, paragrafo 1

 

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

 

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

 

Articolo 25, paragrafo 3, terza e quarta frase

Articolo 6, paragrafo 4

 

Articolo 6, paragrafo 5

 

Articolo 25, paragrafo 3, seconda e terza frase

Articolo 6, paragrafo 6

 

 

Articolo 6

Articolo 14

Articolo 7

 

Articolo 28, paragrafo 1

 

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 1

 

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 3

 

Articolo 7, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 15, paragrafo 3, lettera a)

 

Articolo 7, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 15, paragrafo 3, lettera b)

 

Articolo 7, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 15, paragrafo 3, lettere c) e d)

 

Articolo 7, paragrafo 3, prima e terza frase

Articolo 15, paragrafo 4, e articolo 16, paragrafo 6

 

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 15, paragrafo 5

 

Articolo 7, paragrafo 5

 

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 17, paragrafo 3, prima frase

Articolo 8

 

Articolo 26

 

Articolo 8, paragrafo 1, primo comma

Articolo 16, paragrafo 1

 

Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 16, paragrafo 2, prima frase

 

Articolo 8, paragrafo 1, terzo comma

 

Articolo 8, paragrafo 1, quarto comma

 

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 4

 

Articolo 8, paragrafo 3

 

Articolo 8, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 16, paragrafo 3, lettera a)

 

Articolo 8, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 16, paragrafo 3, lettera c)

 

Articolo 8, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 16, paragrafo 3, lettera d)

 

Articolo 8, paragrafo 4, lettera d)

Articolo 16, paragrafo 3, lettera e)

 

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 16, paragrafo 8

 

Articolo 8, paragrafo 6, primo comma

Articolo 17, paragrafi 1 e 2, lettera b)

 

Articolo 8, paragrafo 6, secondo comma

Articolo 17, paragrafo 3, seconda frase

 

Articolo 8, paragrafo 7, primo comma

 

Articolo 8, paragrafo 7, secondo comma

Articolo 16, paragrafo 2, seconda frase

 

Articolo 8, paragrafo 7, terzo comma

Articolo 16, paragrafo 9

 

Articolo 8, paragrafo 7, quarto comma

Articolo 16, paragrafo 11

 

Articolo 8, paragrafo 7, quinto comma

 

Articolo 8, paragrafo 8

Articolo 16, paragrafo 10

 

Articolo 8, paragrafo 9, lettera a)

Articolo 16, paragrafo 12

 

Articolo 8, paragrafo 9, lettera b)

Articolo 16, paragrafo 13

Articolo 9

 

Articolo 16, paragrafo 2

 

Articolo 9

Articolo 18

Articolo 10

 

Articolo 19, paragrafo 3

 

Articolo 10

Articolo 28

Articolo 11

 

 

Articolo 11

Articolo 29

Articolo 12, paragrafo 1

 

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2

 

Articolo 12, paragrafo 3

 

Articolo 12, paragrafo 4

 

Articolo 12, paragrafo 5

 

 

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 32, paragrafo 1, lettera e)

 

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 32, paragrafo 1, lettera a)

 

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 32, paragrafo 1, lettera b)

 

Articolo 12, paragrafo 4

Articolo 32, paragrafo 1, lettera c)

 

Articolo 12, paragrafo 5

Articolo 32, paragrafo 1, lettera h)

 

Articolo 12, paragrafo 6

Articolo 32, paragrafo 1, lettera d)

 

Articolo 12, paragrafo 7

 

Articolo 12, paragrafo 8

 

Articolo 12, paragrafo 9

Articolo 32, paragrafo 1, lettera a), prima frase

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 33

Articolo 14

 

Articolo 19

Articolo 15

Articolo 14

Articolo 34

 

Articolo 15

Articolo 36

Articolo 16

 

Articolo 37, seconda frase

Articolo 17

Articolo 16

Articolo 38


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/948


REGOLAMENTO (EURATOM) N. 1314/2013 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2013

sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020"

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Uno degli obiettivi della Comunità europea dell'energia atomica (la "Comunità") è quello di contribuire all'aumento del livello di vita negli Stati membri, anche attraverso la promozione e l'agevolazione della ricerca nucleare negli Stati membri e la sua integrazione attraverso un programma comunitario di ricerca e formazione.

(2)

La ricerca nucleare può contribuire alla prosperità economica e alla sostenibilità ambientale migliorando la sicurezza nucleare e la radioprotezione. Di pari importanza è il potenziale contributo della ricerca nucleare alla decarbonizzazione a lungo termine del sistema energetico, in modo sicuro ed efficiente.

(3)

Sostenendo la ricerca nucleare, il programma di ricerca e formazione della Comunità per il periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2018 (il "programma Euratom") contribuirà al raggiungimento degli obiettivi del programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020" (il 'programma quadro Orizzonte 2020") istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e faciliterà l'attuazione della strategia Europa 2020 e la realizzazione e il funzionamento dello Spazio europeo della ricerca.

(4)

Nonostante l'impatto potenziale dell'energia nucleare sulla produzione di energia e sullo sviluppo economico, incidenti nucleari gravi possono rappresentare un pericolo per la salute umana. Ne consegue che nel programma Euratom è opportuno dare la massima importanza alla sicurezza nucleare e, ove appropriato, agli aspetti di sicurezza di cui si occupa il Centro comune di ricerca ("JRC").

(5)

Il piano strategico europeo per le tecnologie energetiche ("piano SET"), riportato nelle conclusioni della riunione del Consiglio del 28 febbraio 2008 a Bruxelles, contribuisce ad accelerare lo sviluppo di una gamma di tecnologie a bassa intensità di carbonio. Nella riunione del 4 febbraio 2011, il Consiglio europeo ha convenuto che l'Unione e i suoi Stati membri promuoveranno gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili e delle tecnologie a basse emissioni di CO2 sicure e sostenibili e si concentreranno sull'attuazione delle priorità tecnologiche stabilite nel piano SET. Ogni Stato membro resta libero di scegliere il tipo di tecnologie da sostenere.

(6)

Poiché tutti gli Stati membri hanno impianti nucleari o fanno uso di materiali radioattivi, in particolare nella medicina, il Consiglio, nelle conclusioni della riunione tenutasi a Bruxelles l'1 e il 2 dicembre 2008, ha riconosciuto la necessità di continuare a disporre di competenze nel settore nucleare, in particolare attraverso azioni adeguate di istruzione e formazione collegate alla ricerca e coordinate a livello della Comunità.

(7)

Sebbene spetti a ciascuno Stato membro decidere se fare uso o meno dell'energia nucleare, è anche riconosciuto che l'energia nucleare svolge ruoli diversi nei vari Stati membri.

(8)

Con la firma dell'accordo sull'istituzione dell'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER (3), la Comunità si è impegnata a partecipare alla costruzione del progetto ITER (ITER) e al suo futuro funzionamento. Il contributo della Comunità è gestito attraverso l'"Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione ("Fusion for Energy")", istituita dalla decisione 2007/198/Euratom del Consiglio (4). Le attività di tale impresa comune, fra cui ITER, devono essere disciplinate da un atto legislativo distinto.

(9)

Affinché la fusione diventi un'alternativa credibile per la produzione commerciale di energia, occorre in primo luogo completare in modo efficace e tempestivo la costruzione di ITER e iniziarne le attività. In secondo luogo, è necessario definire una tabella di marcia ambiziosa ma realistica per arrivare alla produzione di elettricità entro il 2050. Per raggiungere tali obiettivi occorre riorientare il programma europeo di fusione verso un programma congiunto di attività destinate ad attuare la suddetta tabella di marcia. Per assicurare i risultati delle attività in corso nell'ambito della ricerca sulla fusione, nonché l'impegno a lungo termine delle parti interessate e la collaborazione tra di loro, andrebbe garantita la continuità del sostegno della Comunità. Maggiore attenzione dovrebbe essere dedicata anzitutto alle attività a sostegno di ITER, come pure agli sviluppi verso il reattore dimostrativo, rafforzando, ove opportuno, la partecipazione del settore privato. È opportuno operare tale razionalizzazione e tale riorientamento senza mettere in pericolo il ruolo guida dell'Europa nella comunità scientifica della fusione.

(10)

È opportuno che il JRC continui a fornire un sostegno scientifico e tecnologico, indipendente e funzionale ai destinatari, per formulare, sviluppare, attuare e monitorare le politiche comunitarie, in particolare nel settore della ricerca e della formazione nella sicurezza nucleare. Al fine di garantire un'utilizzazione ottimale delle risorse umane ed evitare doppioni nel settore della ricerca nell'Unione, è opportuno analizzare qualunque nuova attività svolta dal JRC per verificarne la coerenza con le attività già esistenti negli Stati membri. Gli aspetti relativi alla sicurezza del programma quadro Orizzonte 2020 dovrebbero limitarsi alle azioni dirette del JRC.

(11)

È opportuno che il Centro comune di ricerca continui a generare risorse aggiuntive mediante attività competitive, fra cui la partecipazione alle azioni indirette del programma Euratom, attività per conto di terzi e, in misura minore, lo sfruttamento della proprietà intellettuale.

(12)

Nell'interesse di tutti gli Stati membri, all'Unione incombe il ruolo di sviluppare un quadro per sostenere la ricerca congiunta di avanguardia, la creazione di conoscenze e la manutenzione delle conoscenze sulle tecnologie di fissione nucleare, con un accento particolare sulla sicurezza, sulla radioprotezione e sulla non proliferazione. Ciò richiede dati scientifici indipendenti, a cui il JRC può dare un contributo essenziale. Queste premesse sono state riconosciute nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, in data 6 ottobre 2010, dal titolo "Iniziativa faro Europa 2020 – L'Unione dell'innovazione", in cui essa ha dichiarato l'intenzione di rafforzare la base scientifica della programmazione attraverso il JRC. Il JRC propone di raccogliere tale sfida indirizzando la propria ricerca in materia di sicurezza nucleare verso le priorità politiche dell'Unione.

(13)

Al fine di approfondire il rapporto fra la scienza e la società e rafforzare la fiducia del pubblico nella scienza, è auspicabile che il programma Euratom stimoli un impegno informato dei cittadini e della società civile nelle questioni della ricerca e dell'innovazione, promuovendo l'istruzione scientifica, migliorando l'accessibilità del sapere scientifico, elaborando programmi di ricerca e innovazione responsabili che affrontino le preoccupazioni e le aspettative dei cittadini e della società civile, nonché agevolando la partecipazione di questi ultimi alle attività del programma Euratom.

(14)

È opportuno che l'esecuzione del programma Euratom risponda all'evolversi delle opportunità e dei bisogni relativi alla scienza e alla tecnologia, all'industria, alle politiche pubbliche e alla società. Pertanto, è opportuno definire i programmi in stretto collegamento con le parti interessate di tutti i settori coinvolti, prevedendo una flessibilità sufficiente per tenere conto di nuovi sviluppi. È possibile fare ricorso a consulenze esterne durante l'esecuzione del programma Euratom, avvalendosi altresì di strutture rilevanti quali le piattaforme tecnologiche europee.

(15)

I risultati dei dibattiti svoltisi durante il simposio sui vantaggi e i limiti della ricerca sulla fissione nucleare per un'economia a basse emissioni di carbonio, preparato mediante uno studio interdisciplinare cui hanno partecipato, tra l'altro, esperti dei settori dell'energia, dell'economia e delle scienze sociali e organizzato congiuntamente dalla Commissione e dal Comitato economico e sociale europeo a Bruxelles il 26 e il 27 febbraio 2013, hanno riconosciuto la necessità di continuare la ricerca nucleare a livello europeo.

(16)

È opportuno che il programma Euratom contribuisca all'attrattiva della professione di ricercatore nell'Unione. Occorre dedicare un'attenzione adeguata alla Carta europea dei ricercatori e al Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori (5), nonché ad altri quadri di riferimento pertinenti definiti nel contesto dello Spazio europeo della ricerca, pur rispettandone il carattere volontario.

(17)

È opportuno che le attività sviluppate nell'ambito del programma Euratom mirino a promuovere l'uguaglianza fra donne e uomini nella ricerca e nell'innovazione, in particolare affrontando le cause soggiacenti agli squilibri di genere, sfruttando il pieno potenziale dei ricercatori di sesso femminile e maschile e integrando la dimensione di genere nei contenuti dei progetti, al fine di migliorare la qualità della ricerca e stimolare l'innovazione. È altresì opportuno che le attività mirino ad attuare i principi relativi all'uguaglianza fra donne e uomini di cui agli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(18)

È opportuno che le attività di ricerca e innovazione sostenute dal programma Euratom rispettino i principi etici fondamentali. Occorre tenere conto, ove opportuno, dei pareri espressi dal Gruppo europeo di etica delle scienze e delle nuove tecnologie in materia di energia. È opportuno che le attività di ricerca tengano conto altresì dell'articolo 13 del TFUE e riducano l'impiego di animali nella ricerca e nelle prove, con l'obiettivo a termine di eliminare l'uso degli animali. È opportuno che tutte le attività siano eseguite garantendo un elevato livello di protezione della salute umana.

(19)

È opportuno che si ottenga un impatto maggiore combinando i finanziamenti del programma Euratom e del settore privato nell'ambito di partenariati pubblico-privato in settori chiave in cui la ricerca e l'innovazione potrebbero contribuire agli obiettivi più ampi di competitività dell'Unione. È opportuno dedicare un'attenzione particolare alla partecipazione delle piccole e medie imprese.

(20)

È opportuno che il programma Euratom incentivi la cooperazione con i paesi terzi, in particolare nel settore della sicurezza, sulla base di interessi comuni e vantaggi reciproci, segnatamente al fine di promuovere un costante miglioramento della sicurezza nucleare.

(21)

Al fine di mantenere la parità di condizioni per tutti i soggetti attivi nel mercato interno, è opportuno che i finanziamenti erogati dal programma Euratom siano concepiti in conformità alle regole sugli aiuti di Stato, in modo da garantire l'efficacia della spesa pubblica e prevenire distorsioni del mercato quali il soffocamento dei finanziamenti privati, la creazione di strutture di mercato inefficaci o la preservazione di aziende inefficienti.

(22)

Il Consiglio europeo nelle conclusioni del 4 febbraio 2011, riconoscendo l'esigenza di un nuovo approccio ai controlli e alla gestione dei rischi nel finanziamento unionale della ricerca, ha auspicato un nuovo equilibrio fra fiducia e controllo e fra assunzione e limitazione dei rischi. Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione dell'11 novembre 2010 sulla semplificazione dell'attuazione dei programmi quadro di ricerca (6), ha invocato un cambiamento pragmatico verso la semplificazione amministrativa e finanziaria, auspicando che la gestione del finanziamento unionale della ricerca sia maggiormente basata sulla fiducia e più tollerante dei rischi nei confronti dei partecipanti.

(23)

È opportuno tutelare gli interessi finanziari dell'Unione mediante misure proporzionate durante il ciclo di spesa, fra cui la prevenzione, il rilevamento e l'investigazione delle irregolarità, il recupero di importi persi, indebitamente pagati o non correttamente utilizzati e, ove appropriato, l'imposizione di penali. Occorre che una strategia di controllo riveduta, più incentrata sul controllo basato sui rischi e sul rilevamento delle frodi che sulla minimizzazione dei tassi di errore, riduca l'onere dei controlli per i partecipanti.

(24)

È importante garantire la sana gestione finanziaria del programma Euratom e la sua attuazione nel modo più efficiente e semplice possibile, assicurando nel contempo la certezza giuridica e l'accessibilità del programma Euratom per tutti i partecipanti. È necessario garantire la conformità alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (il "regolamento finanziario") (7) e ai requisiti di semplificazione e di migliore regolamentazione.

(25)

Per garantire l'attuazione più efficiente possibile e un facile accesso di tutti i partecipanti mediante procedure semplificate, nonché ai fini della realizzazione di un quadro coerente, completo e trasparente per i partecipanti, è opportuno che la partecipazione al programma Euratom e la diffusione dei risultati delle ricerche sia disciplinata dalle regole del programma quadro "Orizzonte 2020", a norma del regolamento (UE) n.../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, con taluni adattamenti o eccezioni.1291

(26)

È importante continuare a facilitare l'usufrutto della proprietà intellettuale sviluppata dai partecipanti tutelando al tempo stesso i legittimi interessi degli altri partecipanti e della Comunità, conformemente al capo 2 del trattato.

(27)

I fondi di garanzia per i partecipanti, gestiti dalla Commissione e istituiti a norma del regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio (8) e del regolamento (Euratom) n. 139/2012 del Consiglio (9), si sono rivelati un importante meccanismo di salvaguardia che riduce i rischi connessi agli importi dovuti e non rimborsati da partecipanti inadempienti. È auspicabile che il fondo di garanzia per i partecipanti istituito a norma del regolamento (UE) n1290/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) riguardi anche le azioni disciplinate dal regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio, dal regolamento (Euratom) n. 139/2012 del Consiglio e dal presente regolamento.

(28)

Per garantire condizioni uniformi di attuazione delle azioni indirette nell'ambito del programma Euratom, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione dei programmi di lavoro annuali e della decisione relativa all'approvazione del finanziamento delle azioni indirette. Tali competenze di esecuzione dovrebbero essere esercitate ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(29)

Il raggiungimento degli obiettivi del programma Euratom nei settori pertinenti richiede un sostegno alle attività trasversali sia nell'ambito del programma Euratom che congiuntamente con le attività del programma quadro "Orizzonte 2020".

(30)

La gestione efficace delle prestazioni, che comprende la valutazione e il monitoraggio, richiede lo sviluppo di indicatori specifici di prestazioni misurabili nel tempo, realistici e tali da rispecchiare al tempo stesso la logica dell'intervento e pertinenti alla gerarchia appropriata di obiettivi e attività. È opportuno istituire meccanismi appropriati di coordinamento fra l'attuazione e il monitoraggio del programma Euratom, da un lato, e il monitoraggio dei progressi, delle realizzazioni e del funzionamento dello Spazio europeo della ricerca, dall'altro.

(31)

Il consiglio di amministrazione del JRC, istituito dalla decisione della Commissione 96/282/Euratom (12), è stato consultato sui contenuti scientifici e tecnologici delle azioni dirette del JRC.

(32)

Ai fini della certezza del diritto, è opportuno abrogare la decisione del Consiglio, del 16 dicembre 1980, che istituisce il comitato consultivo per il programma fusione (13), la decisione 84/338/Euratom, CECA, CEE del Consiglio (14), la decisione del Consiglio 2006/970/Euratom (15), la decisione del Consiglio 2006/976/Euratom (16), la decisione del Consiglio 2006/977/Euratom (17), il regolamento (Euratom) n. 1908/2006, la decisione del Consiglio 2012/93/Euratom (18), il regolamento (Euratom) n. 139/2012, la decisione del Consiglio 2012/94/Euratom (19) e la decisione del Consiglio 2012/95/Euratom (20).

(33)

La Commissione ha consultato il comitato scientifico e tecnico dell'Euratom,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

ISTITUZIONE

Articolo 1

Istituzione

Il presente regolamento istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2018 (il "programma Euratom"), e ne stabilisce le regole di partecipazione, compresa la partecipazione ai programmi degli organismi di finanziamento che gestiscono i finanziamenti concessi a norma del presente regolamento e alle attività svolte congiuntamente a norma del presente regolamento e del programma quadro per la ricerca e l'innovazione "Orizzonte 2020" (il "programma quadro Orizzonte 2020") istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a)

"attività di ricerca e innovazione", l'intero spettro delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico, dimostrazione e innovazione, fra cui la promozione della cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, la diffusione e ottimizzazione dei risultati e lo stimolo alla formazione e alla mobilità dei ricercatori nella Comunità europea dell'energia atomica (la "Comunità");

b)

"azioni dirette", attività di ricerca e innovazione svolte dalla Commissione tramite il proprio Centro comune di ricerca ("JCR");

c)

"azioni indirette", attività di ricerca e innovazione a cui l'Unione o la Comunità (l'"Unione") fornisce un sostegno finanziario e che sono svolte da partecipanti;

d)

"partenariato pubblico-privato", un partenariato nel quale i partner del settore privato, la Comunità e, se del caso, altri partner quali organismi del settore pubblico si impegnano a sostenere congiuntamente lo sviluppo e l'attuazione di un programma o di attività di ricerca e innovazione;

e)

"partenariato pubblico-pubblico", un partenariato in cui organismi del settore pubblico od organismi aventi una missione di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale si impegnano con la Comunità a sostenere congiuntamente lo sviluppo e l'attuazione di un programma o di attività di ricerca e innovazione.

Articolo 3

Obiettivi

1.   L'obiettivo generale del programma Euratom è lo svolgimento di attività di ricerca e formazione nel settore nucleare, con particolare attenzione al costante miglioramento della sicurezza nucleare e della radioprotezione, segnatamente per contribuire potenzialmente alla decarbonizzazione a lungo termine del sistema dell'energia in modo sicuro ed efficiente. Tale obiettivo generale è realizzato attraverso le attività specificate nell'allegato I in forma di azioni dirette e indirette che perseguono gli obiettivi specifici di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2.   Le azioni indirette del programma Euratom hanno i seguenti obiettivi specifici:

a)

sostenere la sicurezza dei sistemi nucleari;

b)

contribuire allo sviluppo di soluzioni sicure a lungo termine per la gestione dei rifiuti nucleari finali, inclusi lo smaltimento geologico finale nonché la suddivisione e trasmutazione;

c)

favorire lo sviluppo e la sostenibilità delle conoscenze specialistiche e dell'eccellenza in campo nucleare a livello dell'Unione europea;

d)

sostenere la radioprotezione e lo sviluppo di applicazioni mediche delle radiazioni, inclusi tra l'altro la fornitura e l'utilizzo sicuri e protetti dei radioisotopi;

e)

avanzare verso la dimostrazione di fattibilità della fusione quale fonte di energia sfruttando impianti di fusione esistenti e futuri;

f)

porre le basi per future centrali elettriche a fusione sviluppando i materiali, le tecnologie e la progettazione;

g)

promuovere l'innovazione e la competitività industriale;

h)

garantire la disponibilità e l'uso delle infrastrutture di ricerca di rilevanza paneuropea.

3.   Le azioni dirette del programma Euratom hanno i seguenti obiettivi specifici:

a)

migliorare la sicurezza (safety) nucleare, che comprende la sicurezza dei reattori e dei combustibili nucleari, la gestione dei rifiuti, inclusi lo smaltimento geologico finale, nonché la suddivisione e trasmutazione, la disattivazione degli impianti e la capacità di gestione delle emergenze;

b)

migliorare la sicurezza (security) nucleare, che comprende i controlli di sicurezza nucleare, la non proliferazione, la lotta contro il traffico illecito e la scienza forense in campo nucleare;

c)

aumentare l'eccellenza della base scientifica nucleare per la standardizzazione;

d)

promuovere la gestione delle conoscenze, l'istruzione e la formazione;

e)

sostenere la politica dell'Unione in materia di sicurezza nucleare.

Il consiglio di amministrazione del JRC analizza qualunque nuova attribuzione di attività al JRC al fine di verificarne la coerenza con le attività esistenti negli Stati membri.

4.   Il programma Euratom è attuato in modo da assicurare che le priorità e le attività sostenute accompagnino l'evoluzione dei bisogni e tengano conto della natura evolutiva della scienza, della tecnologia, dell'innovazione, della programmazione, dei mercati e della società, al fine di garantire un'utilizzazione ottimale delle risorse umane e finanziarie ed evitare doppioni nel settore della ricerca e dello sviluppo nucleare nell'Unione.

5.   Nell'ambito degli obiettivi specifici di cui ai paragrafi 2 e 3, si può tenere conto di bisogni nuovi e imprevisti sorti durante il periodo di attuazione del programma Euratom. Ciò può includere, se debitamente giustificato, risposte a nuove opportunità, crisi e minacce, a bisogni connessi all'elaborazione di nuove politiche dell'Unione e allo svolgimento di azioni che si prevede di sostenere nell'ambito di programmi futuri.

Articolo 4

Dotazione finanziaria

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma Euratom è di 1 603 329 000 EUR. Tale importo è ripartito come segue:

a)

azioni indirette per il programma di ricerca e sviluppo della fusione, 728 232 000 EUR;

b)

azioni indirette per la fissione nucleare, la sicurezza e la radioprotezione, 315 535 000 EUR;

c)

azioni dirette, 559 562 000 EUR.

Per l'attuazione di azioni indirette del programma Euratom, la spesa amministrativa della Commissione può raggiungere il 7 % in media durante la durata del programma Euratom e non supera il 6 % nel 2018.

2.   La dotazione finanziaria del programma Euratom può coprire le spese relative alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, verifica e valutazione necessarie ai fini della gestione di tale programma e del raggiungimento dei suoi obiettivi, fra cui in particolare studi e riunioni di esperti, purché collegate agli obiettivi generali del presente regolamento, e le spese relative a reti informatiche per il trattamento e lo scambio di informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa incorse dalla Commissione per la gestione del programma Euratom. Le spese per azioni continue e ripetitive come il controllo, l'audit e le reti informatiche saranno finanziate entro i limiti delle spese amministrative della Commissione di cui al paragrafo 1.

3.   Se necessario e debitamente giustificato, alcuni stanziamenti potranno essere iscritti nel bilancio dopo il 2018 per coprire spese per assistenza tecnica e amministrativa, onde consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2018.

4.   Laddove le azioni dirette contribuiscano ad iniziative istituite da soggetti cui la Commissione ha affidato la realizzazione di compiti a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 15, tale contributo non è considerato come facente parte del contributo finanziario assegnato a dette iniziative.

5.   Gli impegni di bilancio possono essere frazionati in rate annuali. Ogni anno la Commissione impegna le rate annuali tenendo conto dell'avanzamento delle azioni che beneficiano di un sostegno finanziario, delle esigenze stimate e delle disponibilità di bilancio.

Articolo 5

Associazione di paesi terzi

1.   Il programma Euratom è aperto all'associazione:

a)

dei paesi in via di adesione, paesi candidati e potenziali paesi candidati, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi;

b)

dei membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) o dei paesi o territori contemplati dallo strumento europeo di vicinato, che soddisfino i seguenti criteri:

i)

possesso di una buona capacità in campo scientifico, tecnologico e di innovazione;

ii)

possesso di un'esperienza positiva di partecipazione ai programmi di ricerca e innovazione dell'Unione;

iii)

assicurazione di un trattamento giusto ed equo dei diritti di proprietà intellettuale.

c)

di paesi e territori associati al settimo programma quadro Euratom.

2.   I termini e le condizioni specifiche della partecipazione dei paesi associati al programma Euratom, fra cui il contributo finanziario calcolato in base al prodotto interno lordo del paese associato, sono determinati da accordi internazionali fra l'Unione e i paesi associati.

TITOLO II

ATTUAZIONE

CAPO I

Attuazione, gestione e forme di sostegno

Articolo 6

Gestione e forme di sostegno della Comunità

1.   Il programma Euratom è attuato mediante azioni indirette con l'impiego di una o più forme di finanziamento di cui al regolamento finanziario, in particolare sovvenzioni, premi, appalti e strumenti finanziari. Il sostegno della Comunità consiste anche in azioni dirette in forma di attività di ricerca e innovazione svolte dal JRC.

2.   Fatto salvo l'articolo 10 del trattato, la Commissione può affidare parte dell'esecuzione del programma Euratom agli organismi di finanziamento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c) del regolamento finanziario.

La Commissione può anche affidare l'esecuzione di azioni indirette del programma Euratom a organismi creati nell'ambito del programma quadro Orizzonte 2020 o in esso menzionati.

3.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 3, la decisione di approvazione del finanziamento di azioni indirette.

Articolo 7

Regole relative alla partecipazione e alla diffusione dei risultati della ricerca

1.   Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, la partecipazione di un soggetto giuridico ad azioni indirette svolte nell'ambito del programma Euratom è disciplinata dalle regole stabilite nel regolamento (UE) n1290/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2.   Ai fini del programma Euratom, le "norme di sicurezza" di cui all'articolo 43, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1290/2013 includono gli interessi della difesa degli Stati membri ai sensi dell'articolo 24 del trattato Euratom.

In deroga all'articolo 41, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1290/2013, la Commissione o l'organismo di finanziamento può, relativamente ai risultati generati da partecipanti che hanno beneficiato di finanziamenti della Comunità, opporsi ai trasferimenti di proprietà o alla concessione di licenze esclusive o non esclusive a terzi stabiliti in un paese terzo non associato al programma Euratom, qualora ritenga che la concessione o il trasferimento non corrisponda all'interesse di sviluppare la competitività dell'economia dell'Unione o non sia coerente con i principi etici o le considerazioni di sicurezza. Le "considerazioni di sicurezza" includono gli interessi della difesa degli Stati membri ai sensi dell'articolo 24 del trattato.

In deroga all'articolo 46, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1290/2013, la Comunità e le sue imprese comuni, ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche e dei programmi della Comunità o di obblighi assunti nell'ambito della cooperazione internazionale con paesi terzi e organizzazioni internazionali, godono dei diritti di accesso ai risultati di un partecipante che ha beneficiato del finanziamento della Comunità. Tali diritti di accesso, che comprendono il diritto di autorizzare terzi ad avvalersi dei risultati in appalti pubblici e il diritto di concedere sublicenze, sono limitati all'utilizzazione non commerciale e non competitiva e sono concessi a titolo gratuito.

3.   Il fondo di garanzia per i partecipanti istituito a norma del regolamento (UE) n. 1290/2013 sostituisce e succede ai fondi di garanzia per i partecipanti istituiti a norma del regolamento (Euratom) n. 1908/2006 e del regolamento (Euratom) n. 139/2012

Tutti gli importi provenienti dai fondi di garanzia per i partecipanti istituiti a norma del regolamento (Euratom) n. 1908/2006 e del regolamento (Euratom) n. 139/2012 sono trasferiti, a decorrere dal 31 dicembre 2013, al fondo di garanzia per i partecipanti istituito a norma del regolamento (UE) n1290/2013. I partecipanti ad azioni a norma della decisione 2012/93/Euratom che sottoscrivono convenzioni di sovvenzione dopo il 31 dicembre 2013 versano il loro contributo al fondo di garanzia per i partecipanti.

Articolo 8

Attività trasversali

1.   Per raggiungere gli obiettivi del programma Euratom e affrontare sfide comuni a quest'ultimo programma e al programma quadro Orizzonte 2020, attività trasversali rispetto alle azioni indirette di cui all'allegato I e/o a quelle che attuano il programma specifico del programma quadro "Orizzonte 2020", istituito dalla decisione 2013/743/UE del Consiglio (21), possono beneficiare del contributo finanziario dell'Unione.

2.   Il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere una combinazione dei contributi finanziari per azioni indirette a norma dell'articolo 4 del presente regolamento e dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1291/2013 ed essere attuato mediante un singolo regime di finanziamento.

Articolo 9

Parità di genere

Il programma Euratom garantisce l'effettiva promozione della parità di genere e della dimensione del genere nei contenuti della ricerca e dell'innovazione.

Articolo 10

Principi etici

1.   Tutte le attività di ricerca e innovazione svolte nell'ambito del programma Euratom rispettano i principi etici e la pertinente normativa nazionale, unionale e internazionale, fra cui la carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e relativi protocolli aggiuntivi.

Si presta particolare attenzione al principio di proporzionalità, al diritto alla vita privata, al diritto alla protezione dei dati personali, al diritto all'integrità fisica e mentale della persona umana, al diritto a non subire discriminazioni e all'esigenza di garantire elevati livelli di protezione della salute umana.

2.   Le attività di ricerca e innovazione svolte nell'ambito del programma Euratom si incentrano esclusivamente sulle applicazioni civili.

Articolo 11

Programmi di lavoro

1.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 3, programmi di lavoro per l'attuazione delle azioni indirette. Tali programmi di lavoro consentono approcci dal basso verso l'alto che affrontano gli obiettivi con modalità innovative.

I programmi di lavoro stabiliscono gli elementi essenziali di attuazione delle azioni a norma del regolamento finanziario, fra cui gli obiettivi dettagliati, i finanziamenti associati e il calendario, nonché un approccio pluriennale e gli orientamenti strategici per i successivi anni di attuazione.

2.   Per le azioni dirette, la Commissione elabora, conformemente alla decisione 96/282/Euratom, un programma di lavoro pluriennale che specifica in maniera più dettagliata gli obiettivi e le priorità scientifiche e tecnologiche riportate nell'allegato I, nonché il calendario di attuazione.

Tale programma di lavoro pluriennale tiene anche conto delle attività di ricerca pertinenti svolte dagli Stati membri, dai paesi associati e dalle organizzazioni europee e internazionali. Ove e quando necessario, tale programma di lavoro viene aggiornato.

3.   I programmi di lavoro tengono conto dello stato attuale della scienza, della tecnologia e dell'innovazione a livello nazionale, unionale e internazionale e dei pertinenti sviluppi programmatici, commerciali e sociali. Ove e quando necessario, tali programmi di lavoro vengono aggiornati.

4.   I programmi di lavoro di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono una parte che identifica le attività trasversali di cui all'articolo 8.

Articolo 12

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Il comitato (22) si riunisce in due distinte formazioni che si occupano rispettivamente degli aspetti del programma Euratom relativi alla fissione e alla fusione.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

Articolo 13

La Commissione riferisce periodicamente a comitato di cui al paragrafo 12 dei progressi generali compiuti nell'attuazione del programma Euratom e lo informa tempestivamente su tutte le azioni indirette proposte o finanziate nell'ambito di tale programma.

Articolo 14

Consulenze esterne e partecipazione della società

1.   L'attuazione del programma Euratom tiene conto dei pareri e dei contributi provenienti, ove appropriato:

a)

dal comitato scientifico e tecnico Euratom di cui all'articolo 134 del trattato;

b)

da gruppi consultivi indipendenti di esperti di alto livello istituiti dalla Commissione;

c)

dalle strutture di dialogo istituite nell'ambito di accordi internazionali di scienza e tecnologia;

d)

da attività di pianificazione;

e)

da consultazioni pubbliche mirate (anche con le autorità e i soggetti interessati a livello regionale e nazionale, ove appropriato); e

f)

da processi trasparenti e interattivi che garantiscono il sostegno alla ricerca e all'innovazione responsabili.

2.   Si tiene inoltre pienamente conto dei programmi di ricerca e innovazione stilati, tra gli altri, dalle piattaforme tecnologiche europee, dalle iniziative di programmazione congiunta e dai partenariati europei per l'innovazione.

CAPO II

Ambiti di azione specifici

Articolo 15

Piccole e medie imprese

Si rivolge un'attenzione particolare alla garanzia di un'adeguata partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) e del settore privato in generale al programma Euratom e di un adeguato impatto su di essi dell'innovazione generata dal programma. Si svolgono valutazioni quantitative e qualitative della partecipazione delle PMI nell'ambito dei dispositivi di valutazione e controllo.

Articolo 16

Partenariati pubblico-privato e pubblico-pubblico

Per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3, si possono attuare attività specifiche del programma Euratom mediante:

a)

imprese comuni istituite sulla base del capo 5 del trattato;

b)

partenariati pubblico-pubblico sulla base del regime di finanziamento "azioni di cofinanziamento di programma";

c)

partenariati contrattuali pubblico-privato di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1291/2013.

Articolo 17

Cooperazione internazionale con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali

1.   I soggetti aventi sede in paesi terzi e le organizzazioni internazionali sono ammessi a partecipare alle azioni indirette del programma Euratom alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) 1290/2013. L'articolo 7 dispone le eccezioni a tale principio generale. Il programma Euratom promuove la cooperazione internazionale con i paesi terzi e le organizzazioni internazionale al fine di:

a)

rafforzare l'eccellenza e l'attrattiva dell'Unione nel campo della ricerca e dell'innovazione, nonché la sua competitività economica e industriale;

b)

affrontare efficacemente le sfide sociali comuni;

c)

sostenere gli obiettivi dell'Unione strategici esterni e di sviluppo a complemento dei programmi esterni e di sviluppo. Sono ricercate sinergie con altre politiche dell'Unione.

2.   Si attuano azioni mirate volte a promuovere la cooperazione con specifici paesi terzi o gruppi di paesi terzi, sulla base di un approccio strategico, degli interessi e delle priorità comuni, nonché dei vantaggi reciproci, tenendo conto delle capacità scientifiche e tecnologiche di tali paesi e delle opportunità commerciali, come pure dell'impatto previsto.

È opportuno incoraggiare l'accesso reciproco a programmi di paesi terzi. Per ottenere il massimo impatto, si promuovono il coordinamento e le sinergie con iniziative degli Stati membri e dei paesi associati. Il carattere della cooperazione può variare a seconda dei paesi partner specifici.

Le priorità di cooperazione tengono conto degli sviluppi delle politiche dell'Unione, delle opportunità di cooperazione con paesi terzi e del trattamento giusto ed equo dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 18

Informazione, comunicazione, sfruttamento e diffusione

1.   Nell'attuazione del programma Euratom, le attività di diffusione e comunicazione sono considerate parte integrante delle azioni sostenute dal programma stesso.

2.   Le attività di comunicazione possono comprendere:

a)

iniziative volte a divulgare la conoscenza dei finanziamenti nell'ambito del programma Euratom e ad agevolare l'accesso agli stessi, in particolare per le regioni o i tipi di partecipanti relativamente sottorappresentati;

b)

assistenza mirata ai progetti e ai consorzi per fornire loro l'accesso alle competenze necessarie per ottimizzare la comunicazione, lo sfruttamento e la diffusione dei risultati;

c)

iniziative volte a stimolare il dialogo e il dibattito con il pubblico su temi scientifici, tecnologici e connessi all'innovazione, avvalendosi anche dei media sociali e di altre tecnologie e metodologie innovative;

d)

la comunicazione delle priorità politiche dell'Unione, purché connesse agli scopi del presente regolamento. In particolare, la Commissione fornisce informazioni tempestive e particolareggiate agli Stati membri.

3.   Nel rispetto del trattato e della normativa dell'Unione pertinente, le attività di diffusione possono comprendere:

a)

azioni che riuniscono i risultati provenienti da una serie di progetti, compresi quelli suscettibili di essere finanziati da altre fonti, al fine di fornire banche dati di agile consultazione e relazioni di sintesi sui principali risultati;

b)

la diffusione dei risultati indirizzata ai responsabili politici, fra cui gli organismi di normazione, per promuovere l'impiego di risultati significativi sotto il profilo delle politiche da parte degli organismi appropriati a livello internazionale, unionale, nazionale e regionale.

CAPO III

Controllo

Articolo 19

Controllo e audit

1.   Il sistema di controllo istituito per l'esecuzione del presente regolamento è concepito per fornire un'assicurazione ragionevole dell'effettiva adeguatezza della gestione dei rischi relativi all'efficacia e all'efficienza delle operazioni, nonché della legalità e regolarità delle transazioni connesse, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi e della natura dei pagamenti interessati.

2.   Il sistema di controllo garantisce un equilibrio appropriato fra fiducia e controllo, tenendo conto dei costi amministrativi e di altri costi dei controlli a tutti i livelli, in particolare per i partecipanti, al fine di conseguire gli obiettivi del programma Euratom e di attrarre i migliori ricercatori e le imprese più innovative.

3.   Nell'ambito del sistema di controllo, la strategia di audit delle spese delle azioni indirette del programma Euratom si basa sull'audit finanziario di un campione rappresentativo di spese sostenute in tutta la sfera di attuazione del programma. Tale campione rappresentativo è integrato da una selezione basata su una valutazione dei rischi connessi alle spese.

Gli audit delle spese delle azioni indirette nell'ambito del programma Euratom sono eseguiti con coerenza nel rispetto dei principi di economia, efficienza ed efficacia, onde minimizzarne l'onere per i partecipanti.

Articolo 20

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e di controlli sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione a norma del presente regolamento.

Fatto salvo il paragrafo 3, gli audit della Commissione si possono svolgere fino a due anni dopo l'effettuazione dell'ultimo pagamento.

3.   L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e ispezioni sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 833/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999 (23) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (24) per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o contratti finanziati nel quadro del programma Euratom.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali audit e indagini conformemente alle loro rispettive competenze.

CAPO IV

Controllo e valutazione

Articolo 21

Controllo

1.   La Commissione controlla con periodicità annuale l'esecuzione del programma Euratom, compresi i progressi e le realizzazioni. La Commissione fornisce al comitato di cui all'articolo 12 informazioni al riguardo.

2.   La Commissione riferisce e pubblica i risultati del controllo di cui al paragrafo 1.

Articolo 22

Valutazione

1.   Le valutazioni si svolgono con tempestività sufficiente per alimentare il processo decisionale.

Entro il 31 maggio 2017, e tenendo conto della valutazione ex post del settimo programma quadro Euratom istituito dalla decisione 2006/970/Euratom e del programma quadro Euratom 2012-2013 istituito dalla decisione 2012/93/Euratom e destinato a concludersi entro fine 2015, la Commissione, assistita da esperti indipendenti, selezionati sulla base di un processo trasparente, esegue una valutazione intermedia del programma Euratom sulla scorta del raggiungimento degli obiettivi, a livello dei risultati ottenuti e dei progressi compiuti verso le incidenze, e del permanere della pertinenza di tutte le misure, dell'efficienza e dell'uso delle risorse, del potenziale di ulteriore semplificazione e del valore aggiunto europeo. Tale valutazione tiene anche conto anche del contributo delle misure alle priorità dell'Unione in termini di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, dei risultati sull'impatto a lungo termine delle misure che le hanno precedute, nonché del grado di sinergia e interazione con altri programmi unionali di finanziamento, compresi i Fondi strutturali.

Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione, assistita da esperti indipendenti, selezionati sulla base di un processo trasparente, esegue una valutazione ex post del programma Euratom, che riguarda le motivazioni, l'attuazione e i risultati, nonché gli impatti a lungo termine e la sostenibilità delle misure, per elaborare una decisione in merito a un eventuale rinnovamento, modifica o sospensione di un'ulteriore misura.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, le azioni dirette e indirette del programma Euratom formano oggetto di valutazioni separate.

3.   Le valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 hanno per oggetto i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 3, tenendo conto dei pertinenti indicatori di prestazioni definiti nell'allegato II.

4.   Se del caso e qualora siano disponibili, gli Stati membri forniscono alla Commissione i dati e le informazioni necessari per il controllo e la valutazione delle misure interessate.

5.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23

Abrogazione e disposizioni transitorie

1.   La decisione del 16 dicembre 1980 che istituisce il comitato consultivo per il programma fusione, la decisione 84/338/Euratom, CECA, CEE, la decisione 2006/970/Euratom, la decisione 2006/976/Euratom, la decisione 2006/977/Euratom, il regolamento (Euratom) n. 1908/2006, la decisione 2012/93/Euratom,, il regolamento (Euratom) n. 139/2012, la decisione 2012/94 /Euratom e la decisione 2012/95/Euratom sono abrogati a decorrere dal 1o gennaio 2014.

2.   Le attività beneficiarie dei contributi finanziari della Comunità nell'ambito di programmi istituiti dalle decisioni di cui al paragrafo 1 e i relativi obblighi finanziari continuano ad essere disciplinati dalle norme di applicazione per detti programmi fino alla loro conclusione.

3.   La dotazione finanziaria di cui all'articolo 4 può anche coprire le spese di assistenza tecnica ed amministrativa necessarie per assicurare la transizione fra il programma Euratom e le misure adottate a norma della decisione 2012/93/Euratom, della decisione 2012/94/Euratom e della decisione 2012/95/Euratom.

4.   Per garantire la continuità del sostegno della Comunità alla ricerca sulla fusione, le spese sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2014 dai beneficiari dell'azione di cofinanziamento del programma di cui all'allegato I, lettera i) sono ammesse a beneficiare del contributo comunitario.

Articolo 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

V. JUKNA


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 111.

(2)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (Cfr. la pagina 104 della presente Gazzetta ufficiale.)

(3)  GU L 358 del 16.12.2006, pag. 62.

(4)  Decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58).

(5)  Raccomandazione della Commissione dell’11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori (GU L 75 del 22.3.2005, pag. 67).

(6)  GU C 74E del 13.3.2012, pag. 34.

(7)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(8)  Regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 1).

(9)  Regolamento (Euratom) n. 139/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (Cfr. la pagina 81 della presente Gazzetta ufficiale)

(11)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(12)  Decisione 96/282/Euratom della Commissione, del 10 aprile 1996, che riorganizza il Centro comune di ricerca (CCR) (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 12).

(13)  Documento del Consiglio 4151/81 (ATO 103) dell'8.1.1981, non pubblicato nella Gazzetta ufficiale)

(14)  Decisione 84/338/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, del 29 giugno 1984, relativa alle strutture e alle procedure di gestione e di coordinamento delle attività di ricerca, di sviluppo e di dimostrazione comunitarie (GU L 177del 4.7.1984, pag. 25).

(15)  Decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60).

(16)  Decisione 2006/976/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico recante attuazione del settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 404).

(17)  Decisione 2006/977/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca nell’ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 434).

(18)  Decisione 2012/93/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 25).

(19)  Decisione 2012/94/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni indirette e recante attuazione del programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 33).

(20)  Decisione 2012/95/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca e recante attuazione del programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.12.2012, pag. 40).

(21)  Decisione 2013/743/UE del 3 dicembre 2013 che istituisce uno specifico programma di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020. (Cfr. la pagina 965 della presente Gazzetta ufficiale).

(22)  Per facilitare l'esecuzione del programma, per ciascuna riunione del comitato del programma Euratom stabilito nell'ordine del giorno, la Commissione rimborsa, conformemente a quanto da essa stabilito, le spese di un rappresentante per Stato membro nonché di un esperto/consulente per Stato membro per i punti dell'ordine del giorno per i quali uno Stato membro richiede una competenza specifica.

(23)  Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 September 2013 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) and repealing Regulation (EC) No 1073/1999 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (Euratom) No 1074/1999 (OJ L 248, 18.9.2013, pag. 1).

(24)  Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 of 11 November 1996 concerning on-the-spot checks and inspections carried out by the Commission in order to protect the European Communities' financial interests against fraud and other irregularities (OJ L 292, 15.11.1996, pag. 2).


ALLEGATO I

ATTIVITÀ

Motivazioni del programma Euratom – preparare il terreno per il 2020

Realizzando gli obiettivi stabiliti all'articolo 3, il programma Euratom amplierà i risultati ottenuti in base alle tre priorità del programma quadro "Orizzonte 2020", ossia eccellenza scientifica, leadership industriale e sfide della società.

L'energia nucleare rappresenta un elemento nel dibattito su come affrontare i cambiamenti climatici e ridurre la dipendenza dell'Europa dalle importazioni di energia. Nel più ampio contesto della ricerca di un mix energetico sostenibile per il futuro, il programma Euratom contribuirà altresì attraverso le sue attività di ricerca al dibattito sui vantaggi e sui limiti dell'energia da fissione nucleare per un'economia a basse emissioni di carbonio. Assicurando un continuo miglioramento della sicurezza nucleare, tecnologie nucleari più avanzate potrebbero altresì offrire la prospettiva di un miglioramento significativo dell'efficienza e dell'utilizzo delle risorse, e di una produzione di rifiuti inferiore rispetto a quella delle installazioni odierne. Sarà riservata la massima attenzione possibile agli aspetti di sicurezza nucleare.

Il programma Euratom rafforzerà il quadro di ricerca e di innovazione nel settore nucleare e coordinerà le attività di ricerca degli Stati membri, evitando i doppioni, mantenendo un livello di massa critica in settori essenziali e garantendo un utilizzo ottimale dei finanziamenti pubblici. Il coordinamento non impedirà tuttavia agli Stati membri di prevedere programmi che rispondano a esigenze nazionali.

La strategia di sviluppare la fusione quale alternativa credibile per la produzione commerciale di energia a emissioni zero di carbonio seguirà una tabella di marcia con tappe che porteranno all'obiettivo di produrre elettricità entro il 2050. Per attuare tale strategia, si dovrà effettuare una ristrutturazione dei lavori collegati alla fusione nell'Unione, che comprenderà la governance, il finanziamento e la gestione, per garantire un avvicendamento delle priorità dalla ricerca pura alla concezione, costruzione e operazione di futuri impianti, mediante ITER, DEMO e ulteriori iniziative. Ciò richiederà una stretta cooperazione fra tutta la comunità della fusione dell'Unione, la Commissione e le agenzie di finanziamento nazionali.

Per mantenere le competenze dell'Unione necessarie per raggiungere tali obiettivi, il programma Euratom deve ampliare ulteriormente la propria attività di formazione istituendo meccanismi di formazione di interesse paneuropeo che genereranno programmi specifici. In tal modo, si continuerà a promuovere lo Spazio europeo della ricerca e l'ulteriore integrazione dei nuovi Stati membri e dei paesi associati.

Attività necessarie per raggiungere gli obiettivi del programma

Azioni indirette

Per garantire che le azioni indirette del programma Euratom potenzino in modo reciproco le attività di ricerca degli Stati membri e del settore privato, le priorità dei programmi di lavoro devono essere stabilite sulla base di contributi appropriati delle autorità pubbliche nazionali e delle parti interessate della ricerca nucleare riunite in organismi o quadri, quali le piattaforme tecnologiche e i forum tecnici per i sistemi nucleari e la sicurezza, la gestione dei rifiuti finali e la radioprotezione /i rischi legati a dosi ridotte, la ricerca sulla fusione e qualsiasi organizzazione o forum pertinente di parti interessate del settore nucleare.

a)   Sostegno alla sicurezza dei sistemi nucleari (sfide della società, eccellenza scientifica, leadership industriale)

In sintonia con l'obiettivo generale, sostegno ad attività congiunte di ricerca relative al funzionamento e alla disattivazione sicuri delle filiere di reattori (compresi gli impianti del ciclo del combustibile) in funzionamento nell'Unione o, nella misura in cui ciò sia necessario per mantenere un'ampia competenza di sicurezza nucleare nell'Unione, dei tipi di reattori che potranno essere usati in futuro, incentrandosi esclusivamente sugli aspetti di sicurezza (safety), compresi tutti gli aspetti del ciclo del combustibile, quali la suddivisione e la trasmutazione.

b)   Contributo allo sviluppo di soluzioni sicure, a lungo termine per la gestione dei rifiuti nucleari finali, inclusi lo smaltimento geologico finale nonché la suddivisione e trasmutazione (eccellenza scientifica; sfide della società)

Attività di ricerca congiunte e/o coordinate sui rimanenti aspetti essenziali dello smaltimento geologico del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi a lunga vita, con l'eventuale dimostrazione di tecnologie e sicurezza. Tali attività devono promuovere l'instaurarsi di un punto di vista comune in seno all'Unione sulle principali questioni relative alla gestione dei rifiuti, dallo scarico del combustibile allo smaltimento.

Attività di ricerca relative alla gestione di altri flussi di rifiuti radioattivi per i quali non esistono attualmente processi industrialmente maturi.

c)   Sostegno allo sviluppo e alla sostenibilità delle conoscenze specialistiche e dell'eccellenza in campo nucleare a livello dell'Unione europea (eccellenza scientifica)

Promozione di attività congiunte di formazione e mobilità fra centri di ricerca e industrie e fra diversi Stati membri e paesi associati e sostegno al mantenimento di competenze nucleari pluridisciplinari per garantire la disponibilità di ricercatori, ingegneri e altri addetti dotati delle qualifiche necessarie nel settore nucleare dell'Unione a lungo termine.

d)   Sostegno alla radioprotezione e allo sviluppo di applicazioni mediche delle radiazioni, inclusi tra l'altro la fornitura e l'utilizzo sicuri e protetti dei radioisotopi (eccellenza scientifica; sfide della società)

Attività di ricerca congiunte e/o coordinate, in particolare quelle relative sui rischi derivanti da basse dosi di esposizione industriale, medica o ambientale e sulla gestione delle emergenze relativamente a incidenti che implicano radiazioni, nonché sulla radioecologia, per fornire una base scientifica e tecnologica paneuropea per un sistema di protezione solido, equo e socialmente accettabile.

Attività di ricerca sulle applicazioni mediche che utilizzano radiazioni ionizzanti e trattamento degli aspetti relativi alla sicurezza operativa della radioprotezione e relativa utilizzazione.

e)   Avanzamento verso la dimostrazione di fattibilità della fusione quale fonte di energia sfruttando impianti di fusione esistenti e futuri (leadership industriale; sfide della società)

Sostegno ad attività comuni di ricerca svolte da membri dell'accordo europeo per lo sviluppo della fusione o da entità di cui alla lettera i), per garantire il rapido avvio del pieno ed efficace funzionamento di ITER, compreso l'uso degli impianti pertinenti (fra cui JET, il toroide europeo comune), della modellazione integrata mediante, tra l'altro, computer ad alte prestazioni e di attività di formazione per preparare la prossima generazione di ricercatori e ingegneri.

f)   Posizionamento delle basi per future centrali elettriche a fusione sviluppando i materiali, le tecnologie e la progettazione (leadership industriale; sfide della società)

Sostegno ad attività congiunte svolte da membri dell'accordo europeo per lo sviluppo della fusione o da entità di cui alla lettera i) per sviluppare e qualificare materiali per una centrale elettrica di dimostrazione che richiede, fra l'altro, lavori propedeutici per un impianto adatto di prova dei materiali e negoziati per la partecipazione dell'Unione a un quadro internazionale appropriato per tale impianto. Tale sviluppo e tali qualificazioni devono fare uso di tutti i possibili livelli di capacità sperimentali, computazionali e teoriche disponibili.

Sostegno ad attività congiunte di ricerca svolte da membri dell'accordo europeo per lo sviluppo della fusione o da entità di cui alla lettera i) per affrontare questioni relative al funzionamento dei reattori e sviluppare e dimostrare tutte le tecnologie pertinenti per una centrale elettrica di fusione di dimostrazione. Tali attività comprenderanno la preparazione di una centrale elettrica a dimostrazione completa, i progetti preliminari e l'esplorazione del potenziale degli stellarator quale tecnologia per le centrali elettriche.

g)   Promozione dell'innovazione e della competitività dell'industria (leadership industriale)

Attuare o sostenere la gestione delle conoscenze e il trasferimento delle tecnologie dalla ricerca cofinanziata dal programma Euratom alle industrie che ne sfruttano tutti gli aspetti innovativi.

Promuovere l'innovazione mediante, fra l'altro, il libero accesso alle pubblicazioni scientifiche, una banca dati per la gestione e la diffusione delle conoscenze e la promozione di temi tecnologici nei programmi di istruzione.

A lungo termine, il programma Euratom deve sostenere la preparazione e lo sviluppo di un settore industriale competitivo della fusione nucleare che agevoli ove opportuno la partecipazione del settore privato e delle PMI, in particolare attraverso l'attuazione di una tabella di marcia tecnologica per la realizzazione di una centrale elettrica a fusione, con la partecipazione attiva dell'industria nella progettazione e nei progetti di sviluppo.

h)   Garanzia della disponibilità e dell'uso delle infrastrutture di ricerca di rilevanza paneuropea (eccellenza scientifica)

Attività a sostegno della costruzione, della ristrutturazione, dell'uso e del mantenimento della disponibilità di infrastrutture di ricerca essenziali nell'ambito del programma Euratom, nonché dell'accesso appropriato a tali infrastrutture e della cooperazione fra di loro.

i)   Programma europeo di fusione

Si deve concedere una sovvenzione (azione di cofinanziamento del programma) ai soggetti giuridici istituiti o designati dagli Stati membri e da qualunque paese terzo associato al programma Euratom che svilupperanno un programma congiunto di attività per l'attuazione della tabella di marcia verso l'obiettivo di produrre elettricità entro il 2050. Tale sovvenzione potrà includere risorse in natura della Comunità, quali lo sfruttamento scientifico e tecnico dell'impianto JET a norma dell'articolo 10 del trattato o il distacco di personale della Commissione.

Azioni dirette del JRC

Le priorità delle azioni dirette devono essere definite previa consultazione delle direzioni generali strategiche della Commissione e del consiglio d'amministrazione del JRC.

Le attività nucleari del JRC devono mirare a sostenere l'attuazione delle direttive del Consiglio 2009/71/Euratom (1) e 2009/70/Euratom (2), nonché le conclusioni del Consiglio che privilegiano gli standard più rigorosi per la sicurezza nucleare nell'Unione e nel mondo.

Il JRC deve contribuire segnatamente alla ricerca in materia di sicurezza nucleare necessaria per l'uso sicuro e pacifico dell'energia nucleare e di altre applicazioni non di fissione. Il JRC fornirà una base scientifica per le pertinenti politiche dell'Unione e, ove necessario, risponderà entro i limiti della sua missione e competenza ad eventi, guasti e incidenti nucleari. A tal fine, il JRC svolgerà ricerche e valutazioni, fornirà riferimenti e standard e impartirà formazioni teoriche e pratiche specifiche. Si cercheranno sinergie con pertinenti iniziative trasversali, ove appropriato, al fine di garantire un'utilizzazione ottimale delle risorse umane e finanziarie ed evitare doppioni nel settore della ricerca e dello sviluppo nucleare nell'Unione europea. Le attività del CCR in tali settori saranno svolte tenendo conto delle pertinenti iniziative a livello di regioni, di Stati membri o dell'Unione europea, nella prospettiva di dare forma allo Spazio europeo della ricerca.

a)   Miglioramento della sicurezza (safety) nucleare, che comprende la sicurezza dei reattori e dei combustibili nucleari, la gestione dei rifiuti, inclusi lo smaltimento geologico finale nonché la suddivisione e trasmutazione, la disattivazione degli impianti e la capacità di gestione delle emergenze

Il JRC contribuirà allo sviluppo di strumenti e metodi per realizzare elevati standard di sicurezza per gli impianti nucleari e i cicli del combustibile che hanno rilevanza per l'Europa. Tali strumenti e metodi comprendono:

(1)

modellizzazione e metodi per l'analisi degli incidenti gravi, in vista della valutazione dei margini di sicurezza operativa degli impianti nucleari; il sostegno all'adozione di un approccio comune europeo alla valutazione dei cicli avanzati del combustibile e dei progetti; l'investigazione e la diffusione degli insegnamenti tratti dall'esperienza operativa. Il JRC proseguirà ulteriormente la propria "European Clearinghouse on NPP Operational Experience Feedback" per concentrare le proprie attività sulle sfide alla sicurezza nucleare del dopo Fukushima, ricorrendo alle competenze degli Stati membri in questo settore.

(2)

la riduzione al minimo delle incertezze scientifiche nella predizione del comportamento a lungo termine dei rifiuti nucleari e della dispersione di radionuclidi nell'ambiente e aspetti essenziali della ricerca sulla disattivazione degli impianti nucleari.

(3)

scambi con i pertinenti soggetti interessati ai fini del potenziamento della capacità dell'Unione di rispondere a guasti e incidenti nucleari mediante la ricerca sui sistemi di allarme e i modelli di dispersione radiologica nell'atmosfera e mobilitando risorse e competenze per l'analisi e la modellazione di incidenti nucleari.

b)   Miglioramento della sicurezza (security) nucleare, che comprende i controlli di sicurezza nucleare, la non proliferazione, la lotta contro il traffico illecito nonché la scienza forense in campo nucleare

Si deve dedicare la massima attenzione al settore della non proliferazione. Il JRC:

(1)

svilupperà metodologie perfezionate e metodi e tecnologie di rilevamento/verifica a sostegno delle salvaguardie comunitarie e per rafforzare le salvaguardie internazionali;

(2)

svilupperà e applicherà metodi e tecnologie perfezionati per prevenire e rilevare gli incidenti nucleari e radioattivi e rispondervi, compresa la qualifica della tecnologia di rilevamento e lo sviluppo di metodi e tecniche di scienza forense in campo nucleare per lottare contro il traffico illecito, in sinergia con il quadro globale CBRN (armi chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari);

(3)

sosterrà l'applicazione del trattato di non proliferazione delle armi nucleari e le relative strategie dell'Unione attraverso analisi, studi e l'osservazione dell'evoluzione tecnica dei regimi di controllo all'esportazione per dare supporto ai competenti servizi della Commissione e dell'Unione.

c)   Aumento dell'eccellenza della base scientifica nucleare per la standardizzazione

Il JRC svilupperà ulteriormente la base scientifica relativa alla sicurezza nucleare. Si porrà l'accento sulla ricerca sulle proprietà fondamentali e sul comportamento degli attinoidi e materiali strutturali e nucleari. A sostegno della standardizzazione dell'Unione, il JRC fornirà standard nucleari di ultima generazione, dati di riferimento e misure, compresi lo sviluppo e la realizzazione di pertinenti banche dati e strumenti di valutazione. Il JRC sosterrà l'ulteriore sviluppo delle applicazioni mediche, in particolare di nuove terapie contro il cancro basate sull'irradiazione alfa.

d)   Promozione della gestione delle conoscenze, dell'istruzione e della formazione

Il JRC si deve mantenere aggiornato sui nuovi sviluppi della scienza e della strumentazione e della normativa in materia di sicurezza e ambiente. A tal fine, deve essere attuato un piano di investimenti per le infrastrutture scientifiche.

Per mantenere l'Unione all'avanguardia della sicurezza nucleare, il JRC deve sviluppare strumenti di gestione delle conoscenze, seguirà le tendenze delle risorse umane nell'Unione attraverso il proprio osservatorio sulle risorse umane per il nucleare e impartirà programmi specifici di formazione e istruzione che copriranno anche aspetti della disattivazione.

e)   Sostegno della politica dell'Unione in materia di sicurezza nucleare

Il JRC deve sviluppare le proprie conoscenze specialistiche e la propria eccellenza per fornire dati scientifici e tecnici indipendenti che possano risultare necessari per supportare la politica dell'Unione in materia di sicurezza nucleare.

Quale agente esecutivo Euratom per il Forum internazionale Generazione IV (GIF), il JRC continuerà a coordinare il contributo della Comunità al GIF. Il JRC perseguirà e svilupperà ulteriormente la cooperazione internazionale della ricerca con paesi partner importanti e organizzazioni internazionali (AIEA, OCSE/AEN) onde promuovere le politiche dell'Unione in materia di sicurezza nucleare.

Attività trasversali nell'ambito del programma Euratom

Ai fini del raggiungimento dei propri obiettivi generali, il programma Euratom sosterrà attività complementari (dirette e indirette, coordinamento e stimolo alla programmazione congiunta) che garantiscono sinergie delle attività di ricerca volte alla risoluzione di sfide comuni (come materiali, tecnologia dei fluidi di raffreddamento, dati nucleari di riferimento, modellazione e simulazione, manipolazione a distanza, gestione dei rifiuti, radioprotezione).

Attività trasversali e interfacce con il programma quadro "Orizzonte 2020"

Per raggiungere gli obiettivi del programma Euratom, si garantiranno appropriati collegamenti e interfacce, quali inviti congiunti a presentare proposte, con il programma specifico del programma quadro "Orizzonte 2020".

Il programma Euratom potrà contribuire alla Debt Facility (dispositivo per la concessione di crediti) e alla Equity Facility (dispositivo per l'acquisizione di equity) sviluppate nell'ambito del programma quadro "Orizzonte 2020" e allargate per coprire gli obiettivi di cui all'articolo 3.

Cooperazione internazionale con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali

Deve proseguire la cooperazione internazionale in ricerca e innovazione nel settore nucleare, basata su obiettivi condivisi e fiducia reciproca, onde recare vantaggi chiari e significativi all'Unione e ai paesi vicini. Quale contributo al raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, la Comunità cercherà di rafforzare le competenze scientifiche e tecniche dell'Unione mediante accordi internazionali di cooperazione e di promuovere l'accesso dell'industria nucleare dell'Unione a nuovi mercati emergenti.

Le attività internazionali di cooperazione saranno promosse mediante quadri multilaterali (quali AIEA, OCSE, ITER, GIF) e nell'ambito della cooperazione bilaterale esistente o di nuova istituzione con paesi che possiedono forti basi di R&S e di capacità industriale e impianti di ricerca in funzionamento, in costruzione o in progetto.


(1)  Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).

(2)  Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48).


ALLEGATO II

INDICATORI DI EFFICACIA

Il presente allegato espone, per ciascun obiettivo specifico del programma Euratom, una serie di indicatori chiave di prestazioni per valutare i risultati e l'incidenza, passibili di perfezionamento nel corso dell'attuazione del programma Euratom.

1.   Indicatori per le azioni indirette

a)

Sostegno alla sicurezza dei sistemi nucleari

Il numero di progetti (ricerca congiunta e/o azioni coordinate) che porteranno probabilmente a un miglioramento dimostrabile delle pratiche di sicurezza nucleare in Europa.

b)

Contributo allo sviluppo di soluzioni sicure a lungo termine per la gestione dei rifiuti nucleari finali, inclusi lo smaltimento geologico finale nonché la suddivisione e trasmutazione

Numero di progetti che contribuiscono allo sviluppo di soluzioni sicure a lungo termine per la gestione dei rifiuti nucleari finali.

c)

Sostegno allo sviluppo e ala sostenibilità delle conoscenze specialistiche e dell'eccellenza in campo nucleare a livello dell'Unione

Formazione attraverso la ricerca - il numero di studenti di dottorato e ricercatori post-dottorato sostenuti tramite progetti Euratom di fissione.

Il numero di borsisti e tirocinanti nel programma di fusione Euratom.

d)

Sostegno alla radioprotezione e allo sviluppo di applicazioni mediche delle radiazioni, inclusi tra l'altro la fornitura e l'utilizzo sicuri e protetti dei radioisotopi

Il numero di progetti che avranno probabilmente un'incidenza dimostrabile sull'esercizio della regolamentazione in materia di radioprotezione e sullo sviluppo di applicazioni mediche che utilizzano radiazioni.

e)

Avanzamento verso la dimostrazione di fattibilità della fusione quale fonte di energia sfruttando impianti di fusione esistenti e futuri

Il numero di articoli pubblicati su riviste a forte diffusione sottoposte a un esame inter pares.

f)

Posizionamento delle basi per future centrali elettriche di fusione sviluppando i materiali, le tecnologie e la progettazione

La percentuale di traguardi delle tappe della fusione stabiliti per il periodo 2014-2018, raggiunti dal programma Euratom.

g)

Promozione dell'innovazione e della competitività industriale

Il numero di spin-off dalla ricerca di fusione svolta nell'ambito del programma Euratom.

Le domande di brevetto generate e brevetti rilasciati sulla base di attività di ricerca sostenute dal programma Euratom.

h)

Garanzia della disponibilità e dell'uso delle infrastrutture di ricerca di rilevanza paneuropea

Il numero di ricercatori che hanno accesso alle infrastrutture di ricerca grazie al sostegno del programma Euratom.

2.   Indicatori per le azioni dirette

a)

Indicatore di incidenza per il sostegno del JRC all'azione politica

Il numero di casi in cui il sostegno tecnico e scientifico del JRC all'azione politica ha avuto incidenze specifiche tangibili sulle politiche dell'Unione.

b)

Indicatore della produttività scientifica del JRC

Il numero di pubblicazioni accademiche autorevoli.

Gli indicatori di cui ai punti a) e b) possono essere rappresentati in funzione dei seguenti obiettivi comunitari per le azioni dirette:

miglioramento della sicurezza (safety) nucleare, che comprende la sicurezza dei reattori e dei combustibili nucleari, la gestione dei rifiuti, inclusi lo smaltimento geologico finale nonché la suddivisione e trasmutazione, la disattivazione e la capacità di gestione delle emergenze;

miglioramento della sicurezza (security) nucleare, che comprende i controlli di sicurezza nucleare, la non proliferazione, la lotta contro il traffico illecito e la scienza forense in campo nucleare;

aumento dell'eccellenza della base scientifica nucleare per la standardizzazione;

promozione della gestione delle conoscenze, dell'istruzione e della formazione;

sostegno alla politica dell'Unione in materia di sicurezza nucleare.


DECISIONI

20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/965


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 2013

che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/743/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 182, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 182, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il programma quadro di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020 - ("Orizzonte 2020"), istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, (3), deve essere attuato mediante un programma specifico che determina gli obiettivi specifici e le regole per la loro attuazione, fissa la durata e prevede i mezzi ritenuti necessari.

(2)

L'obiettivo generale di Orizzonte 2020 dovrebbe essere perseguito per mezzo di tre priorità, dedicate a generare l'eccellenza scientifica ("Eccellenza scientifica"), creare una leadership industriale ("Leadership industriale") e affrontare i problemi della società ("Sfide per la società"). L'obiettivo generale dovrebbe essere perseguito altresì mediante gli obiettivi specifici "Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione" e "Scienza con e per la società". È opportuno attuare tali priorità e obiettivi specifici tramite un programma specifico che comprenda una parte per ciascuna delle tre priorità: una parte per l'obiettivo specifico "Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione", una parte per l'obiettivo specifico "Scienza con e per la società" e una parte per le azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (JRC).

(3)

Tutte le priorità e gli obiettivi specifici di Orizzonte 2020 dovrebbero comprendere una dimensione internazionale. È opportuno mantenere le attività di cooperazione internazionale almeno al livello del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) ("settimo programma quadro") adottato con decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4)).

(4)

Se il regolamento (UE) n. 1291/2013 definisce l'obiettivo generale di Orizzonte 2020, le priorità e le grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività da eseguire, è opportuno che il programma specifico definisca gli obiettivi specifici e le grandi linee delle attività specifiche di ciascuna delle parti. Le disposizioni relative all'attuazione contenute nel regolamento (UE) n. 1291/2013 si applicano pienamente al presente programma specifico, comprese quelle relative ai principi etici.

(5)

Ogni parte dovrebbe essere complementare e attuata in modo coerente con le altre parti del programma specifico.

(6)

È indispensabile estendere, ampliare e rafforzare l'eccellenza della base scientifica dell'Unione e garantire un flusso di ricerca e di talenti di livello mondiale per garantire la competitività e il benessere a lungo termine dell'Europa. La priorità "Eccellenza scientifica" dovrebbe sostenere le attività del Consiglio europeo della ricerca (CER) in materia di ricerca di frontiera, tecnologie future ed emergenti, azioni Marie Skłodowska-Curie e infrastrutture di ricerca europee. Queste attività dovrebbe mirare a sviluppare competenze a lungo termine, incentrandosi fortemente sulla scienza, i sistemi e i ricercatori delle prossima generazione, e sostenendo i talenti emergenti in tutta l'Unione e nei paesi associati. Le attività dell'Unione per sostenere l'eccellenza scientifica dovrebbero contribuire a consolidare lo Spazio europeo della ricerca (SER) e a rafforzare la competitività e l'attrattività del sistema scientifico dell'Unione a livello mondiale.

(7)

Le azioni di ricerca svolte nell'ambito della priorità "Eccellenza scientifica" dovrebbero essere stabilite in base alle esigenze e alle opportunità scientifiche. Il programma di ricerca dovrebbe essere messo a punto in stretta collaborazione con la comunità scientifica. È opportuno che la ricerca sia finanziata sulla base dell'eccellenza.

(8)

Il CER dovrebbe sostituire e subentrare al CER istituito dalla decisione 2007/134/CE della Commissione (5). Dovrebbe inoltre operare secondo i principi riconosciuti di eccellenza scientifica, autonomia, efficienza e trasparenza.

(9)

Per mantenere e rafforzare la leadership industriale dell'Unione occorre incentivare rapidamente gli investimenti del settore privato nella ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, promuovere la ricerca e l'innovazione secondo un programma determinato dalle imprese e accelerare lo sviluppo di nuove tecnologie che favoriscano la nascita di imprese e la crescita economica. La priorità "Leadership industriale" dovrebbe sostenere gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione di punta a favore di tecnologie abilitanti fondamentali e di altre tecnologie industriali, agevolare l'accesso al capitale di rischio per le imprese e i progetti innovativi, e garantire in tutta l'Unione un sostegno all'innovazione nelle microimprese e nelle piccole e medie imprese (PMI).

(10)

La ricerca e l'innovazione nel settore dello spazio, che costituisce una competenza condivisa dell'Unione, dovrebbero essere integrate come elemento coerente nella priorità "Leadership industriale", in modo da ottimizzarne l'impatto scientifico, economico e sociale e da garantire un'attuazione efficiente ed efficace rispetto ai costi.

(11)

Per affrontare le principali sfide per la società individuate nella strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ("Europa 2020"), occorrono ingenti investimenti nella ricerca e nell'innovazione per sviluppare e applicare soluzioni innovative e rivoluzionarie caratterizzate da una portata e un raggio di azione di dimensioni sufficienti. Queste sfide costituiscono inoltre opportunità economiche importanti per le imprese innovative e contribuiscono alla competitività e all'occupazione dell'Unione.

(12)

La priorità "Sfide per la società" dovrebbe rafforzare l'efficacia della ricerca e dell'innovazione nel far fronte alle sfide per la società fondamentali, sostenendo attività di ricerca e di innovazione eccellenti. Queste attività dovrebbero essere attuate seguendo un approccio incentrato sulle sfide da raccogliere che riunisca le risorse e le conoscenze relative a vari settori, tecnologie e discipline. La ricerca nel campo delle scienze sociali e umane costituisce un elemento fondamentale per affrontare tutte queste sfide. Le attività dovrebbero coprire tutti i settori di ricerca e innovazione, comprese le attività legate all'innovazione, ossia i progetti pilota, i progetti dimostrativi, i banchi di prova, il sostegno agli appalti pubblici, la ricerca prenormativa, la definizione di norme e la valorizzazione commerciale delle innovazioni. Le attività dovrebbero sostenere direttamente le competenze politiche settoriali corrispondenti a livello dell'Unione, ove opportuno. Tutte le sfide dovrebbero contribuire all'obiettivo generale dello sviluppo sostenibile.

(13)

Vi dovrebbe essere un equilibrio adeguato tra progetti di piccole e grandi dimensioni nell'ambito della priorità "Sfide per la società" e dell'obiettivo specifico "Leadership nel settore delle tecnologie abilitanti e industriali".

(14)

L'obiettivo specifico "Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione" dovrebbe sfruttare appieno il potenziale di talenti esistenti in Europa e assicurare che i benefici di un'economia basata sull'innovazione siano massimizzati e distribuiti ampiamente attraverso l'Unione secondo il principio dell'eccellenza.

(15)

L'obiettivo specifico "Scienza con e per la società" dovrebbe costruire una cooperazione efficace tra scienza e società, promuovere l'assunzione di nuovi talenti per la scienza e associare l'eccellenza scientifica alla sensibilizzazione e alla responsabilità sociale.

(16)

In quanto parte integrante di Orizzonte 2020, è opportuno che il JRC continui a fornire un sostegno scientifico e tecnico indipendente orientato ai clienti per l'elaborazione, lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio delle politiche dell'Unione. A tal fine il JRC dovrebbe svolgere attività di ricerca di altissima qualità. Nell'esecuzione delle azioni dirette in conformità della sua missione, il JRC dovrebbe dare particolare rilievo alle tematiche fondamentali per l'Unione, ossia la crescita intelligente, inclusiva e sostenibile, e alle voci "Sicurezza e cittadinanza" e "Europa globale" del quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

(17)

Le azioni dirette del JRC dovrebbero essere attuate in maniera flessibile, efficiente e trasparente, tenendo conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori del JRC e delle esigenze delle politiche dell'Unione e rispettando l'obiettivo della tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Queste azioni di ricerca dovrebbero essere adattate, laddove opportuno, in funzione di queste esigenze e degli sviluppi scientifici e tecnologici e dovrebbero mirare all'eccellenza scientifica.

(18)

Il JRC dovrebbe continuare a generare risorse supplementari tramite attività concorrenziali, in particolare la partecipazione alle azioni indirette di Orizzonte 2020, i lavori per conto terzi e, in misura minore, la valorizzazione della proprietà intellettuale.

(19)

Il programma specifico dovrebbe integrare le attività svolte negli Stati membri e altre azioni dell'Unione necessarie per lo sforzo strategico complessivo ai fini dell'attuazione della strategia Europa 2020.

(20)

In virtù della decisione 2001/822/CE del Consiglio (6), i soggetti giuridici dei paesi e territori d'oltremare possono partecipare a Orizzonte 2020 alle specifiche condizioni in questo stabilite.

(21)

Al fine di garantire che le condizioni specifiche per l'uso dei meccanismi finanziari riflettano le condizioni del mercato, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE affinché possa adeguare o definire ulteriormente le condizioni specifiche per l'uso dei meccanismi finanziari. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Consiglio.

(22)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del programma specifico, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione ai fini dell'adozione dei programmi di lavoro per l'esecuzione del programma specifico.

(23)

Le competenze di esecuzione relative ai programmi di lavoro per le priorità "Eccellenza scientifica", "Leadership industriale" e "Sfide per la società" e per gli obiettivi specifici "Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione" e "Scienza con e per la società" dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(24)

Il consiglio di amministrazione del JRC, istituito con decisione 96/282/Euratom della Commissione (8), è stato consultato sul contenuto scientifico e tecnologico del programma specifico per le azioni dirette non nucleari del JRC.

(25)

Per motivi di certezza e chiarezza del diritto, è opportuno abrogare la decisione 2006/971/CE del Consiglio (9), la decisione 2006/972/CE del Consiglio (10), la decisione 2006/973/CE del Consiglio (11), la decisione 2006/974/CE del Consiglio (12) e la decisione 2006/975/CE del Consiglio (13),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione istituisce il programma specifico che attua il regolamento (UE) n. 1291/2013 e definisce gli obiettivi specifici per il sostegno dell'Unione alle attività di ricerca e di innovazione di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento e le relative modalità di esecuzione.

Articolo 2

Istituzione del programma specifico

1.   Il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 ("programma specifico") è istituito per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

2.   Conformemente all'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1291/2013, il programma specifico è costituito dalle parti seguenti:

a)

Parte I "Eccellenza scientifica";

b)

Parte II "Leadership industriale";

c)

Parte III "Sfide per la società";

d)

Parte IV "Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione";

e)

Parte V "Scienza con e per la società";

f)

Parte VI "Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (JRC)".

Articolo 3

Obiettivi specifici

1.   La parte I "Eccellenza scientifica" mira a rafforzare l'eccellenza della ricerca europea, conformemente alla priorità "Eccellenza scientifica" di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1291/2013 perseguendo gli obiettivi specifici seguenti:

a)

rafforzare la ricerca di frontiera mediante le attività del Consiglio europeo della ricerca ("Consiglio europeo della ricerca (CER)");

b)

potenziare la ricerca nel settore delle tecnologie future ed emergenti ("tecnologie future ed emergenti (TEF)");

c)

rafforzare le competenze, la formazione e lo sviluppo della carriera mediante le azioni Marie Skłodowska-Curie ("azioni Marie Skłodowska-Curie");

d)

rafforzare le infrastrutture di ricerca europee, comprese le infrastrutture elettroniche elettroniche ("infrastrutture di ricerca").

Le grandi linee delle azioni relative a tali obiettivi specifici figurano nella parte I dell'allegato I.

2.   La parte II "Leadership industriale" mira a rafforzare la leadership industriale e la competitività, conformemente alla priorità "Leadership industriale" di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1291/2013 perseguendo i seguenti obiettivi specifici:

a)

rafforzare la leadership industriale dell'Europa mediante la ricerca, lo sviluppo tecnologico, la dimostrazione e l'innovazione nel settore delle tecnologie abilitanti e industriali seguenti ("Leadership nel settore delle tecnologie abilitanti e industriali"):

i)

tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);

ii)

nanotecnologie;

iii)

materiali avanzati;

iv)

biotecnologie;

v)

fabbricazione e trasformazione avanzate;

vi)

spazio;

b)

migliorare l'accesso al capitale di rischio per investire nella ricerca e nell'innovazione ("Accesso al capitale di rischio");

c)

rafforzare l'innovazione nelle PMI ("Innovazione nelle PMI").

Le grandi linee delle attività per questi obiettivi specifici sono stabilite nella parte II dell'allegato I.

Sono previste condizioni specifiche per l'uso dei meccanismi finanziari nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui al primo comma, lettera b). Queste condizioni sono definite nell'allegato I, parte II, sezione 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 relativamente alle modifiche della percentuale di investimento dal meccanismo di capitale di Orizzonte 2020 dell'investimento totale dell'Unione in investimenti nella fase di espansione e sviluppo per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'allegato I, parte II, sezione 2.

3.   La parte III "Sfide per la società" mira a contribuire alla priorità "Sfide per la società" di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1291/2013 realizzando azioni di ricerca, sviluppo tecnologico, dimostrazione e innovazione che contribuiscono agli obiettivi specifici seguenti:

a)

migliorare la salute lungo tutto l'arco della vita e il benessere di tutti ("Salute, evoluzione demografica e benessere");

b)

garantire approvvigionamenti sufficienti di prodotti alimentari sicuri, sani e di elevata qualità e altri bioprodotti, sviluppando sistemi di produzione primaria produttivi, sostenibili ed efficienti sul piano delle risorse, incentivando i servizi ecosistemici associati e il ripristino della diversità biologica, parallelamente a catene di approvvigionamento, trattamento e commercializzazione competitive a basse emissioni di carbonio ("Sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibili, ricerca marina, marittima e sulle acque interne e bioeconomia");

c)

compiere la transizione verso un sistema energetico affidabile, economicamente accessibile, accettato dal pubblico, sostenibile e competitivo, mirante a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili di fronte alla penuria crescente di risorse, al fabbisogno crescente di energia e ai cambiamenti climatici ("Energia sicura, pulita ed efficiente");

d)

realizzare un sistema di trasporto europeo efficiente sotto il profilo delle risorse, rispettoso dell'ambiente e del clima, sicuro e continuo a favore di tutti i cittadini, dell'economia e della società ("Trasporti intelligenti, ecologici e integrati");

e)

conseguire un'economia e una società efficienti sotto il profilo delle risorse - e dell'acqua - e resilienti ai cambiamenti climatici, la protezione e la gestione sostenibile delle risorse naturali e degli ecosistemi e un approvvigionamento e un uso sostenibili di materie prime, al fine di rispondere alle esigenze di una popolazione mondiale in crescita entro i limiti sostenibili delle risorse naturali e degli ecosistemi del pianeta ("Azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime");

f)

promuovere una maggiore comprensione dell'Europa, fornire soluzioni e sostenere società europee inclusive, innovative e riflessive in un contesto di trasformazioni senza precedenti e interdipendenze crescenti di portata mondiale ("L'Europa in un mondo che cambia - società inclusive, innovative e riflessive");

g)

promuovere società europee sicure in un contesto di trasformazioni senza precedenti e interdipendenze e minacce crescenti di portata mondiale, rafforzando nel contempo la cultura europea della libertà e della giustizia ("Società sicure - proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini").

Le grandi linee delle attività per questi obiettivi specifici figurano nella parte III dell'allegato I.

4.   La parte IV "Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione" contribuisce all'obiettivo specifico "Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione" di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1291/2013 sfruttando appieno il potenziale di talenti esistenti in Europa e assicurare che i benefici di un'economia basata sull'innovazione siano massimizzati e distribuiti ampiamente attraverso l'Unione secondo il principio dell'eccellenza.

Le grandi linee delle attività per questo obiettivo specifico figurano nella parte IV dell'allegato I.

5.   La parte III ter "Scienza con e per la società" contribuisce all'obiettivo specifico "Scienza con e per la società" di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1291/2013 costruendo una cooperazione efficace tra scienza e società, assumendo nuovi talenti per la scienza e associando l'eccellenza scientifica alla sensibilizzazione e alla responsabilità sociali.

Le grandi linee delle attività per questo obiettivo specifico figurano nella parte V dell'allegato I.

6.   La parte VI concernente le "Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (JRC)" contribuisce alla realizzazione di tutte le priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1291/2013 con l'obiettivo specifico di apportare alle politiche dell'Unione un sostegno scientifico e tecnico orientato ai clienti.

Le grandi linee delle attività per questo obiettivo specifico figurano nella parte VI dell'allegato I.

7.   Il programma specifico è valutato in funzione dei risultati e dell'impatto misurati sulla base degli indicatori di prestazione.

Ulteriori dettagli sui principali indicatori di prestazione sono illustrati nell'allegato II.

Articolo 4

Stanziamento di bilancio

1.   Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1291/2013, la dotazione finanziaria per l'attuazione del programma specifico è pari a 74 316,9 milioni di EUR.

2.   L'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è ripartito tra le sei parti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della presente decisione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1291/2013. La ripartizione di bilancio indicativa per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 della presente decisione e l'importo globale massimo del contributo alle azioni del JRC sono definiti nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1291/2013.

3.   Alle spese amministrative della Commissione è destinato un massimo del 5 % degli importi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1291/2013 per le parti da I a V del programma specifico. La Commissione provvede affinché le sue spese amministrative diminuiscano durante il programma e si adopererà per raggiungere un obiettivo pari o inferiore al 4,6 % nel 2020. Queste cifre sono sottoposte a un riesame nell'ambito della valutazione intermedia di Orizzonte 2020 di cui all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1291/2013.

4.   Se del caso, alcuni stanziamenti possono essere iscritti a bilancio dopo il 2020 per coprire spese amministrative e tecniche e consentire la gestione di attività non completate entro il 31 dicembre 2020.

TITOLO II

ATTUAZIONE

Articolo 5

Programmi di lavoro

1.   Il programma specifico è attuato mediante programmi di lavoro.

2.   La Commissione adotta programmi di lavoro comuni o separati per l'attuazione delle parti da I a V del programma specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a e), fatta eccezione per la realizzazione delle azioni nell'ambito dell'obiettivo specifico "Consiglio europeo della ricerca (CER)" di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a). Questi atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 4.

3.   I programmi di lavoro per l'attuazione delle azioni previste nell'ambito dell'obiettivo specifico "Consiglio europeo della ricerca (CER)" di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), stabiliti dal consiglio scientifico di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), sono adottati dalla Commissione mediante un atto di esecuzione, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 10, paragrafo 3. La Commissione si discosta dal programma di lavoro stabilito dal consiglio scientifico solo se ritiene che non sia conforme alle disposizioni della presente decisione. In tal caso, la Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 4. La Commissione motiva debitamente la misura in questione.

4.   La Commissione mediante un atto di esecuzione adotta un programma di lavoro pluriennale separato, per la parte VI del programma specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f).

Il presente programma di lavoro tiene conto del parere del consiglio di amministrazione del JRC di cui alla decisione 96/282/Euratom.

5.   I programmi di lavoro tengono conto della situazione della scienza, della tecnologia e dell'innovazione a livello nazionale, dell'Unione e internazionale e dei pertinenti sviluppi politici, del mercato e sociali. Contengono, se del caso, informazioni sul coordinamento con le attività di ricerca e innovazione svolte dagli Stati membri (comprese le loro regioni), in particolare nei settori in cui esistono iniziative di programmazione congiunta. Se del caso i programmi di lavoro sono aggiornati.

6.   I programmi di lavoro per l'attuazione delle parti da I a V di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a e), della presente decisione definiscono gli obiettivi perseguiti, i risultati previsti, le modalità di attuazione e il loro importo complessivo, comprese le informazioni indicative sull'importo delle spese connesse al clima, se del caso. Contengono inoltre una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione degli importi stanziati per ciascuna azione, un calendario indicativo di attuazione, nonché un approccio pluriennale e orientamenti strategici per gli anni successivi di attuazione. Per le sovvenzioni comprendono le priorità, i criteri di selezione e di concessione e il relativo peso dei diversi criteri di concessione, nonché la percentuale massima di finanziamento dei costi complessivi ammissibili. Comprendono inoltre ogni ulteriore obbligo di sfruttamento e diffusione dei partecipanti, ai sensi dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14). I programmi di lavoro consentono, a seconda dei casi, approcci strategici "dall'alto verso il basso" e "dal basso verso l'alto" che perseguono gli obiettivi in maniera innovativa.

Inoltre, questi programmi di lavoro contengono una sezione che individua le questioni trasversali di cui all'articolo 14 e con il sottotitolo "questioni trasversali e misure di sostegno in Orizzonte 2020" nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1291/2013, che interessano due o più obiettivi specifici nell'ambito della stessa priorità o nell'ambito di due o più priorità diverse. Queste azioni sono attuate in modo integrato.

7.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 4, le seguenti misure:

a)

la decisione sull'approvazione delle azioni indirette da finanziare quando l'importo stimato del contributo dell'Unione previsto nell'ambito del programma specifico è pari o superiore a 2,5 milioni di EUR, ad eccezione delle azioni nell'ambito dell'obiettivo specifico "Consiglio europeo della ricerca (CER)" di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della presente decisione e ad eccezione delle azioni finanziate nell'ambito della forma pilota della "corsia veloce per l'innovazione" di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1291/2013;

b)

la decisione sull'approvazione delle azioni da finanziare che comportano l'uso di embrioni umani e di cellule staminali embrionali umane e delle azioni nell'ambito dell'obiettivo specifico "Società sicure - proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini" di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera g);

c)

la decisione sull'approvazione delle azioni da finanziare quando l'importo stimato del contributo dell'Unione previsto nell'ambito del programma specifico è pari o superiore a 0,6 milioni di EUR per le azioni nell'ambito dell'obiettivo specifico "L'Europa in un mondo che cambia - società inclusive, innovative e riflessive" di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), e per le azioni nell'ambito degli obiettivi specifici "Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione" e "Scienza con e per la società" di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, rispettivamente;

d)

l'elaborazione dei parametri di valutazione di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1291/2013.

Articolo 6

Consiglio europeo della ricerca

1.   La Commissione istituisce un Consiglio europeo della ricerca ("CER") che costituisce lo strumento di attuazione delle azioni nell'ambito della parte I "Eccellenza scientifica" concernente l'obiettivo specifico "Consiglio europeo della ricerca (CER)". Il CER succede al CER istituito con la decisione 2007/134/CE.

2.   Il CER è composto da un consiglio scientifico indipendente di cui all'articolo 7 e dalla struttura esecutiva specifica di cui all'articolo 8.

3.   Il CER ha un presidente, scelto tra gli scienziati più esperti e riconosciuti a livello internazionale.

Il presidente è nominato dalla Commissione, a seguito di una procedura di selezione trasparente cui partecipa un apposito comitato di ricerca indipendente, per un mandato limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. Il processo di assunzione e il candidato selezionato devono ottenere l'approvazione del consiglio scientifico.

Il presidente presiede il consiglio scientifico e ne assicura la guida e il collegamento con la struttura esecutiva specifica, e lo rappresenta nel mondo della scienza.

4.   Il CER opera in conformità dei principi di eccellenza scientifica, autonomia, efficienza, efficacia, trasparenza e responsabilità. Garantisce la continuità con le azioni del CER svolte ai sensi della decisione 2006/972/CE.

5.   Le attività del CER sostengono la ricerca svolta in tutti i settori da équipe individuali e transnazionali in concorrenza a livello europeo. Le sovvenzioni di ricerca del CER a favore della ricerca di frontiera sono concesse unicamente in base al criterio dell'eccellenza.

6.   La Commissione agisce come garante dell'autonomia e dell'integrità del CER e assicura la corretta attuazione dei compiti a esso affidati.

La Commissione garantisce che l'attuazione delle azioni del CER avvenga conformemente ai principi di cui al paragrafo 4 del presente articolo e alla strategia globale del CER di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), stabilito dal consiglio scientifico.

Articolo 7

Consiglio scientifico

1.   Il consiglio scientifico è composto da scienziati, ingegneri e studiosi di chiara fama e dotati delle competenze necessarie, uomini e donne di diversi gruppi d'età, che assicurano la copertura delle diverse aree di ricerca e operano a titolo personale e in totale indipendenza.

I membri del consiglio scientifico sono nominati dalla Commissione, a seguito di una procedura di designazione indipendente e trasparente, concordata con il consiglio scientifico, che prevede tra l'altro la consultazione della comunità scientifica e la trasmissione di una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

La durata del loro mandato è limitata a quattro anni, rinnovabile una volta, in base a un sistema di rotazione che assicura la continuità dei lavori del consiglio scientifico.

2.   Il consiglio scientifico stabilisce:

a)

la strategia globale per il CER;

b)

il programma di lavoro per l'attuazione delle attività del CER;

c)

i metodi e le procedure per le valutazioni inter pares e la valutazione delle proposte, in base ai quali si selezionano le proposte che saranno finanziate;

d)

la propria posizione su qualsiasi aspetto che, da un punto di vista scientifico, possa rafforzare i risultati e l'impatto del CER e la qualità delle ricerche svolte;

e)

un codice di condotta che, tra l'altro, riguarda le pratiche atte ad evitare il possibile insorgere di conflitti di interesse.

La Commissione si discosta dalle posizioni assunte dal consiglio scientifico conformemente al primo comma, lettere a), c), d), ed e), soltanto qualora ritenga che le disposizioni della presente decisione non siano state rispettate. In tal caso, la Commissione adotta misure destinate a garantire la continuità dell'attuazione del programma specifico e delle realizzazioni dei suoi obiettivi, evidenziando i punti di divergenza dalle posizioni del consiglio scientifico e motivandoli adeguatamente.

3.   Il consiglio scientifico delibera conformemente al mandato di cui all'allegato I, parte I, sezione 1.1.

4.   Il consiglio scientifico agisce esclusivamente ai fini del conseguimento dell'obiettivo specifico "Consiglio europeo della ricerca (CER)" di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), secondo i principi di cui all'articolo 6, paragrafo 4. Agisce con integrità e probità, e assolve le proprie funzioni con efficienza e nella più grande trasparenza.

Articolo 8

Struttura esecutiva specifica

1.   La struttura esecutiva specifica è responsabile della gestione amministrativa e dell'esecuzione del programma, come illustrato all'allegato I, parte I, sezione 1.2, e sostiene il consiglio scientifico nell'esercizio di tutte le sue funzioni.

2.   La Commissione si assicura che la struttura esecutiva specifica persegua in modo rigoroso, efficiente e con la necessaria flessibilità esclusivamente gli obiettivi e le prescrizioni del CER.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Monitoraggio e informazione in materia di attuazione

1.   La Commissione esegue un monitoraggio annuale dell'attuazione di Orizzonte 2020, e comunica in merito, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1291/2013 e dell'allegato III della presente decisione.

2.   La Commissione informa periodicamente il comitato di cui all'articolo 9 sui progressi generali dell'attuazione delle azioni indirette del programma specifico per consentire al comitato di fornire contributi appropriati e tempestivi sull'elaborazione dei programmi di lavoro, in particolare l'approccio pluriennale e gli orientamenti strategici e lo informa tempestivamente su tutte le azioni proposte o finanziate nell'ambito di Orizzonte 2020, come specificato nell'allegato IV.

Articolo 10

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato ("comitato di programma"). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Il comitato si riunisce nelle varie formazioni di cui all'allegato V, in funzione della tematica da discutere.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

5.   Quando il parere del comitato deve essere ottenuto mediante procedura scritta, tale procedura si conclude senza esito se, entro il termine fissato per la trasmissione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

Articolo 11

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per la durata di Orizzonte 2020.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 2, può essere revocata dal Consiglio in qualunque momento. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà notifica al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di un mese su iniziativa del Consiglio.

6.   Il Parlamento europeo è informato dell'adozione degli atti delegati da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione mossa agli stessi o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio.

Articolo 12

Abrogazione e disposizioni transitorie

1.   Le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE sono abrogate a decorrere dal 1o gennaio 2014.

2.   Le azioni avviate nell'ambito delle decisioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli obblighi finanziari connessi ad azioni svolte nell'ambito di queste decisioni continuano tuttavia ad essere disciplinati da tali decisioni fino al loro completamento. Se necessario, eventuali compiti rimanenti dei comitati istituiti dalle decisioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono eseguiti dal comitato di cui all'articolo 10.

3.   La dotazione finanziaria del programma specifico può anche coprire le spese di assistenza tecnica ed amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma specifico e le misure contemplate dalle decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GUSTAS


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 111.

(2)  GU C 277 del 13.9.2012, pag. 143.

(3)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013., che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (Cfr. pag. 104 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

(5)  Decisione della Commissione 2007/134/CE, del 2 febbraio 2007, che istituisce il Consiglio europeo della ricerca (GU L 57 del 24.2.2007, pag. 14).

(6)  Decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea ("decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(8)  Decisione 96/282/Euratom della Commissione, del 10 aprile 1996, che riorganizza il Centro comune di ricerca (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 12).

(9)  Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico "Cooperazione" che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

(10)  Decisione 2006/972/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico "Idee" che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 242).

(11)  Decisione 2006/973/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico "Persone" che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 269).

(12)  Decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico "Capacità" che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 298).

(13)  Decisione 2006/975/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette dal Centro comune di ricerca nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 367).

(14)  Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (Cfr. pag. 81 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO I

GRANDI LINEE DELLE ATTIVITÀ

Elementi comuni per le azioni indirette

1.   PROGRAMMAZIONE

1.1.   Considerazioni generali

Il regolamento (UE) n. 1291/2013 definisce una serie di principi al fine di promuovere un approccio programmatico in cui le attività contribuiscono in modo strategico e integrato alla realizzazione dei suoi obiettivi e al fine di garantire una forte complementarità con altre politiche e programmi correlati in tutta l'Unione.

Le azioni indirette di Orizzonte 2020 saranno attuate mediante le forme di finanziamento previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare le sovvenzioni, i premi, gli appalti e gli strumenti finanziari. Tutte le forme di finanziamento saranno utilizzate in modo flessibile per tutti gli obiettivi sia generali sia specifici di Orizzonte 2020, e la loro utilizzazione sarà stabilita in base alle esigenze e alle specificità di ciascun obiettivo specifico.

Particolare attenzione sarà prestata all'esigenza di garantire un approccio equilibrato alla ricerca e all'innovazione, che non si limiti allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi sulla scorta di scoperte scientifiche e tecnologiche, ma includa anche aspetti quali l'uso di tecnologie esistenti in applicazioni innovative, il miglioramento continuo, l'innovazione non-tecnologica e sociale. Solo un approccio olistico all'innovazione può nel contempo affrontare le sfide per la società e dare origine a nuove imprese e industrie competitive.

In particolare, per la priorità "Sfide per la società" e l'obiettivo specifico "Leadership nel settore delle tecnologie abilitanti e industriali", si presterà particolare attenzione alle attività di ricerca e innovazione integrate da attività vicine agli utilizzatori finali e al mercato, come le attività di dimostrazione, sperimentazione o di verifica teorica (proof-of-concept). Ciò comprenderà anche, se del caso, attività a sostegno dell'innovazione sociale e delle strategie sul fronte della domanda, come la prestandardizzazione o gli appalti precommerciali, gli appalti per soluzioni innovative, la normalizzazione e altre misure incentrate sugli utilizzatori per contribuire ad accelerare l'introduzione e la diffusione di prodotti e servizi innovativi sul mercato. Inoltre, sarà lasciato un margine sufficiente agli approcci "dal basso verso l'alto" per gli inviti a presentare proposte e le attività dei programmi di lavoro saranno definite in termini generici. Vi saranno meccanismi aperti, semplici e rapidi per ciascuna delle sfide e delle tecnologie per offrire ai ricercatori, agli imprenditori e alle imprese migliori in Europa la possibilità di proporre soluzioni rivoluzionarie di loro scelta.

La definizione dettagliata delle priorità in fase di attuazione del programma Orizzonte 2020 comporterà un approccio strategico alla programmazione della ricerca, avvalendosi di metodi di governanza strettamente allineati con gli sviluppi delle politiche, pur superando i confini delle politiche settoriali tradizionali. Questo approccio si baserà su prove, analisi e prospettive affidabili, in cui i progressi vengono misurati sulla base di una serie di indicatori di prestazione affidabili. Questo approccio trasversale alla programmazione e alla governanza garantirà un coordinamento efficace tra tutti gli obiettivi specifici di Orizzonte 2020 e consentirà di affrontare le sfide intersettoriali, tra cui la sostenibilità, i cambiamenti climatici, le scienze sociali e umane o le scienze e le tecnologie marine.

La definizione delle priorità si baserà anche su un'ampia serie di apporti e consulenze. Si ricorrerà, se del caso, a gruppi di esperti indipendenti costituiti appositamente per fornire consulenze sull'attuazione di Orizzonte 2020 o di uno qualsiasi dei suoi obiettivi specifici. Questi gruppi di esperti garantiranno un adeguato livello di competenze e di conoscenze nei settori contemplati e una varietà di profili professionali, anche nel mondo accademico, nell'industria e nella partecipazione della società civile. Sono altresì presi in considerazione, se del caso, i pareri sull'individuazione e formulazione delle priorità strategiche emessi dal Comitato per lo Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione (CSER), da altri gruppi connessi al SER e dal Gruppo politica delle imprese (GPI).

Nella fissazione delle priorità si potrà tenere conto anche dei programmi strategici di ricerca delle piattaforme tecnologiche europee, delle iniziative di programmazione congiunta o dei contributi provenienti dai partenariati europei per l'innovazione. Se del caso, i partenariati pubblico-pubblico e pubblico-privato sostenuti nell'ambito di Orizzonte 2020 contribuiranno altresì a promuovere il processo di fissazione delle priorità e l'attuazione, in linea con il regolamento (UE) n. 1291/2013. Un elemento fondamentale del processo di fissazione delle priorità saranno anche le interazioni regolari con gli utilizzatori finali, i cittadini e le organizzazioni della società civile, che si avvalgono di metodologie adeguate, quali le conferenze di consenso, le valutazioni partecipative o il coinvolgimento diretto nei processi di ricerca e innovazione.

Dato che Orizzonte 2020 è un programma che dura sette anni, il contesto economico, sociale e politico in cui opererà può cambiare in modo significativo nel corso della sua durata. Orizzonte 2020 dovrebbe essere in grado di adattarsi a questi cambiamenti. Nell'ambito di ognuno degli obiettivi specifici, quindi, vi sarà la possibilità di includere il sostegno a favore di attività non riprese nelle descrizioni qui di seguito, ove ciò sia debitamente giustificato per far fronte ad importanti sviluppi, esigenze politiche o eventi imprevisti.

Le attività sostenute nell'ambito delle varie Parti e i relativi obiettivi specifici dovrebbero essere attuati in modo tale da assicurare la complementarità e la coerenza tra di essi, a seconda dei casi.

1.2.   Accesso al capitale di rischio

Orizzonte 2020 aiuterà le imprese e altri tipi di enti ad accedere a prestiti, garanzie e capitali propri mediante due strumenti.

Il meccanismo di concessione di prestiti (debt facility) fornirà prestiti a singoli beneficiari per investimenti nel campo della ricerca e dell'innovazione; garanzie a intermediari finanziari che effettuano prestiti a beneficiari; combinazioni di prestiti e garanzie, e garanzie o controgaranzie per meccanismi nazionali, regionali e locali di finanziamento del debito. Comprenderà una sezione PMI destinata alle PMI particolarmente attive sul fronte della ricerca e innovazione (R&I) con prestiti che integrano il sostegno finanziario alle PMI che deriva dal meccanismo di garanzia dei prestiti del programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014-2020).

Il meccanismo di capitale (equity facility) fornirà capitale di rischio e/o capitale mezzanino a singole imprese in fase di avviamento. Con questo strumento si potranno altresì effettuare investimenti nella fase di espansione e sviluppo in combinazione con il meccanismo di capitale per la crescita nell'ambito di COSME, anche in fondi di fondi.

Questi strumenti saranno fondamentali per l'obiettivo specifico "Accesso al capitale di rischio", ma potranno, se del caso, essere utilizzati anche in tutti gli altri obiettivi specifici di Orizzonte 2020.

Il meccanismo di capitale e la sezione PMI del meccanismo di concessione di prestiti saranno attuati come elementi dei due strumenti finanziari dell'Unione che forniscono capitale e prestiti a favore della R&I e della crescita delle PMI, insieme ai meccanismi di concessione di prestiti e di capitale nell'ambito di COSME.

1.3.   Comunicazione, sfruttamento e diffusione

Un importante valore aggiunto della ricerca e dell'innovazione finanziate a livello di Unione è la possibilità di diffondere, sfruttare e comunicare i risultati su scala continentale per aumentarne l'incidenza. Orizzonte 2020 prevede pertanto, nell'ambito di tutti i suoi obiettivi specifici, un apposito aiuto alle azioni di diffusione (anche attraverso il libero accesso alle pubblicazioni scientifiche), di comunicazione e di dialogo, con un forte accento sulla comunicazione dei risultati agli utilizzatori finali, ai cittadini, al mondo accademico, alle organizzazioni della società civile, all'industria e ai responsabili politici. A tal fine, Orizzonte 2020 può utilizzare le reti esistenti per il trasferimento di informazioni. Le attività di comunicazione intraprese nell'ambito di Orizzonte 2020 pubblicizzeranno il fatto che i risultati sono stati ottenuti con il sostegno dei finanziamenti dell'Unione e mireranno inoltre a sensibilizzare i cittadini sull'importanza della ricerca e dell'innovazione tramite pubblicazioni, eventi, risorse di conoscenza esistenti, banche dati, siti Internet o un utilizzo mirato dei media sociali.

2.   COMPLEMENTARITÀ, QUESTIONI TRASVERSALI E MISURE DI SOSTEGNO

Orizzonte 2020 è strutturato intorno agli obiettivi definiti per le sue tre priorità: "Eccellenza scientifica", "Leadership industriale" e "Sfide per la società". Particolare attenzione sarà prestata all'esigenza di garantire un adeguato coordinamento tra queste priorità e di valorizzare appieno le sinergie tra tutti gli obiettivi specifici per massimizzarne l'impatto combinato sugli obiettivi politici generali dell'Unione. Gli obiettivi di Orizzonte 2020 saranno pertanto affrontati ponendo un forte accento sulla ricerca di soluzioni efficienti che vadano ben al di là di un approccio tradizionale basato unicamente sulle discipline scientifiche e tecnologiche e i settori economici tradizionali.

Saranno promosse azioni trasversali tra la parte I "Eccellenza scientifica", la parte II "Leadership industriale", la parte III "Sfide per la società", la parte IV "Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione" e la parte V "Scienza con e per la società" per lo sviluppo congiunto di conoscenze nuove, tecnologie future ed emergenti, infrastrutture di ricerca e competenze chiave. Si incentiverà inoltre un uso più diffuso delle infrastrutture di ricerca nella società, ad esempio nei servizi pubblici, nella promozione della scienza, nella sicurezza civile e la cultura. Inoltre, la fissazione delle priorità nel corso dell'attuazione delle azioni dirette del JRC e delle attività dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) sarà adeguatamente coordinata con le altre parti di Orizzonte 2020.

Inoltre, in molti casi, contribuire efficacemente alla realizzazione degli obiettivi di Europa 2020 e l'iniziativa rappresentativa "L'Unione dell'innovazione" richiederà soluzioni di natura interdisciplinare e che pertanto sono comuni a vari obiettivi specifici di Orizzonte 2020. Orizzonte 2020 contiene disposizioni specifiche volte a incentivare queste azioni trasversali, anche mediante un raggruppamento efficiente degli stanziamenti di bilancio. Ciò comporta anche, ad esempio, la possibilità, per la priorità "Sfide per la società" e l'obiettivo specifico "Leadership nel settore delle tecnologie abilitanti e industriali", di avvalersi delle disposizioni sugli strumenti finanziari e dello strumento destinato alle PMI.

Le azioni trasversali saranno inoltre indispensabili per incentivare le interazioni tra la priorità "Sfide per la società" e l'obiettivo specifico "Leadership nel settore delle tecnologie abilitanti e industriali" necessarie per conseguire progressi tecnologici eccezionali. Queste interazioni possono essere sviluppate nei settori seguenti: sanità on line, reti intelligenti, sistemi di trasporto intelligenti, razionalizzazione delle azioni per il clima, nanomedicina, materiali avanzati per veicoli leggeri o lo sviluppo di processi e prodotti industriali di tipo biologico. Saranno pertanto incentivate forti sinergie tra la priorità "Sfide per la società" e lo sviluppo di tecnologie abilitanti e industriali generiche. Ciò sarà esplicitamente preso in considerazione nell'elaborazione delle strategie pluriennali e nella definizione di priorità per ciascuno di questi obiettivi specifici. Le parti interessate che rappresentano le diverse prospettive dovranno essere strettamente coinvolte nell'attuazione e, in molti casi, saranno necessarie azioni destinate a raggruppare i finanziamenti provenienti dall'obiettivo specifico "Leadership nel settore delle tecnologie abilitanti e industriali" e i pertinenti obiettivi specifici della priorità "Sfide per la società".

Particolare attenzione sarà inoltre rivolta al coordinamento delle attività finanziate tramite Orizzonte 2020 con quelle finanziate nel quadro di altri programmi di finanziamento dell'Unione, come la politica agricola comune, la politica comune della pesca, il programma Life+ o il programma Erasmus+ o il programma "Salute per la crescita" e i programmi di finanziamento esterni e di sviluppo dell'Unione. Ciò presuppone un'appropriata articolazione con la politica di coesione nell'ambito di strategie nazionali e regionali di ricerca e innovazione ai fini di una specializzazione intelligente, in cui il sostegno allo sviluppo di capacità per la ricerca e l'innovazione a livello regionale può fungere da "scala di eccellenza", la creazione di centri regionali di eccellenza può contribuire a colmare il divario dell'innovazione in Europa o il sostegno a progetti di dimostrazione e progetti pilota su grande scala può contribuire a realizzare l'obiettivo di acquisire la leadership industriale in Europa.

A.   Scienze sociali e umane

La ricerca nel settore delle scienze sociali e umane sarà pienamente integrata in tutti gli obiettivi specifici di Orizzonte 2020, offrendo in tal modo numerose opportunità per sostenere questo tipo di ricerca attraverso gli obiettivi specifici "Consiglio europeo della ricerca (CER)", "azioni Marie Skłodowska-Curie" o "Infrastrutture di ricerca".

A tal fine, le scienze sociali e umane saranno inoltre integrate come elemento essenziale delle attività necessarie per rafforzare la leadership industriale e affrontare le sfide per la società. Quest'ultimo obiettivo comprende: comprensione dei determinanti della salute e ottimizzazione dell'efficacia delle disposizioni concernenti l'assistenza sanitaria, sostegno alle politiche di emancipazione delle zone rurali, ricerca e conservazione del patrimonio culturale e della ricchezza dell'Europa, promozione delle scelte informate dei cittadini, creazione di un ecosistema digitale inclusivo basato sulla conoscenza e sull'informazione, processo decisionale affidabile in materia di politica energetica e per garantire une rete elettrica europea che soddisfi le esigenze dei consumatori e la transizione verso un sistema energetico sostenibile, appoggio ad una politica dei trasporti fondata su elementi di prova, sostegno alle strategie di mitigazione delle conseguenze dei cambiamenti climatici e alle strategie di adattamento, iniziative e misure all'insegna dell'efficienza delle risorse a favore di un'economia "verde" e sostenibile, nonché comprensione degli aspetti culturali e socioeconomici relativi a questioni di sicurezza, rischio e gestione (compresi gli aspetti giuridici e relativi ai diritti umani).

Inoltre, l'obiettivo specifico "L'Europa in un mondo che cambia: società inclusive, innovative e riflessive" sosterrà la ricerca nel settore delle scienze sociali e umane su questioni di natura orizzontale, come la crescita intelligente e sostenibile, le trasformazioni sociali, culturali e del comportamento nelle società europee, l'innovazione sociale, l'innovazione nel settore pubblico o la posizione dell'Europa come protagonista mondiale.

B.   Scienza e società

Le attività di Orizzonte 2020 approfondiranno la relazione e l'interazione tra scienza e società nonché la promozione della ricerca e dell'innovazione responsabili, dell'educazione scientifica e della comunicazione e cultura scientifica e rafforzeranno la fiducia del pubblico nella scienza e nell'innovazione favorendo l'impegno informato dei cittadini e della società civile, e un dialogo con gli stessi, in materia di ricerca e innovazione.

C.   Genere

Promuovere la parità di genere nell'ambito della scienza e dell'innovazione è un impegno dell'Unione. La questione di genere verrà affrontata in modo trasversale nell'ambito di Orizzonte 2020 per correggere gli squilibri tra donne e uomini e integrare una dimensione di genere nella programmazione e nei contenuti della ricerca e dell'innovazione.

D.   PMI

Orizzonte 2020 incoraggia e favorisce una maggiore partecipazione, in modo integrato, delle PMI a tutti gli obiettivi specifici.

Oltre alla creazione di migliori condizioni per la partecipazione delle PMI a Orizzonte 2020, conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1291/2013, le misure specifiche definite nell'ambito dell'obiettivo specifico "Innovazione nelle PMI" (strumento riservato alle PMI) saranno applicate nel quadro dell'obiettivo specifico "Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali" e della priorità "Sfide per la società". Questo approccio integrato dovrebbe portare a destinare alle PMI almeno il 20 % del totale degli stanziamenti combinati.

È dedicata particolare attenzione all'adeguata rappresentazione delle PMI nei partenariati pubblico-privato di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1291/2013.

E.   Corsia veloce per l'innovazione (CVI)

La CVI ridurrà notevolmente il tempo che intercorre tra l'ideazione e l'immissione sul mercato e dovrebbe aumentare la partecipazione dell'industria e di nuovi richiedenti a Orizzonte 2020.

Conformemente all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1291/2013, la "Corsia veloce per l'innovazione" sosterrà le azioni di innovazione nell'ambito dell'obiettivo specifico "Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali" e nell'ambito della priorità "Sfide per la società", con una logica ascendente basata su un invito aperto in modo continuativo e tempi per la concessione delle sovvenzioni non superiori a sei mesi. La CVI contribuirà all'innovazione in Europa, sostenendo la competitività dell'Unione.

F.   Ampliare la partecipazione

Nonostante alcune recenti convergenze, il potenziale di ricerca e innovazione degli Stati membri resta molto disomogeneo, con ampi divari fra i leader dell'innovazione e gli innovatori "modesti". Le attività contribuiscono a colmare il divario in materia di ricerca e innovazione in Europa mediante la promozione di sinergie con i Fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi ESI), nonché attraverso misure ad hoc volte a sbloccare l'eccellenza nelle regioni con prestazioni meno soddisfacenti dal punto di vista della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione (RSI), ampliando in tal modo la partecipazione a Orizzonte 2020 e contribuendo altresì alla realizzazione del SER.

G.   Cooperazione internazionale

La cooperazione internazionale con partner di paesi terzi è necessaria per affrontare efficacemente numerosi obiettivi specifici definiti nel programma Orizzonte 2020, in particolare quelli relativi alle politiche esterne e di sviluppo e agli impegni internazionali dell'Unione. Ciò vale per tutte le sfide per la società affrontate da Orizzonte 2020, che sono di natura comune. La cooperazione internazionale è inoltre essenziale per la ricerca di base e di frontiera al fine di cogliere i vantaggi derivanti dai nuovi orizzonti scientifici e tecnologici. La promozione della mobilità a livello internazionale di ricercatori e personale R&I è pertanto fondamentale per rafforzare questa cooperazione globale. Le attività a livello internazionale sono altrettanto importanti per rafforzare la competitività dell'industria europea promuovendo l'adozione e lo scambio di tecnologie innovative, anche attraverso lo sviluppo di norme e orientamenti sull'interoperabilità a livello mondiale e promuovendo l'accettazione e la diffusione di soluzioni europee al di fuori dell'Europa. Tutte le attività internazionali dovrebbero essere sostenute da un quadro per il trasferimento delle conoscenze equo ed efficace, essenziale per l'innovazione e la crescita.

Le attività di cooperazione internazionale di Orizzonte 2020 si incentreranno sulla cooperazione con tre grandi gruppi di paesi:

1)

le economie industrializzate e emergenti;

2)

i paesi candidati e i paesi vicini; e

3)

i paesi in via di sviluppo.

Se del caso, Orizzonte 2020 promuoverà la cooperazione a livello biregionale o multilaterale. La cooperazione internazionale nella ricerca e l'innovazione è un aspetto fondamentale degli impegni dell'Unione sul piano mondiale e ha un importante ruolo da svolgere nel partenariato dell'Unione con i paesi in via di sviluppo, in particolare per progredire verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.

L'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1291/2013 definisce i principi generali della partecipazione di soggetti giuridici di paesi terzi e delle organizzazioni internazionali. Dato che in genere l'apertura ai paesi terzi è ampiamente positiva per la ricerca e l'innovazione, Orizzonte 2020 continuerà ad applicare il principio di apertura generale, incoraggiando l'accesso reciproco a programmi dei paesi terzi. Se del caso, in particolare per salvaguardare gli interessi europei in materia di proprietà intellettuale, può essere adottato un approccio più cauto.

Inoltre, verranno attuate una serie di azioni mirate secondo un approccio strategico alla cooperazione internazionale fondato sull'interesse comune, le priorità e il reciproco beneficio e promuovendo il coordinamento e le sinergie con le attività degli Stati membri. Tra queste si annovera un meccanismo di sostegno a favore degli inviti congiunti e la possibilità di cofinanziamento di programmi eseguiti insieme a paesi terzi o organizzazioni internazionali. Saranno ricercate sinergie con altre politiche dell'Unione.

Si continuerà a ricercare la consulenza strategica del Forum strategico per la cooperazione scientifica e tecnologica internazionale (SFIC).

Esempi di settori in cui questa cooperazione internazionale strategica può svilupparsi, fatte salve le altre opportunità di collaborazione:

a)

il proseguimento del partenariato Europa-paesi in via di sviluppo per gli studi clinici (EDCTP2) concernente studi clinici su interventi medici contro l'HIV, la malaria, la tubercolosi e le malattie dimenticate;

b)

sostegno sotto forma di un abbonamento annuale al programma scientifico Frontiera umana (Human Frontier Science Programme - HFSP) per consentire agli Stati membri che non fanno parte del G7 di beneficiare pienamente dei finanziamenti concessi da tale programma;

c)

il consorzio internazionale sulle malattie rare, di cui fanno parte numerosi Stati membri e paesi terzi; l'obiettivo di questa iniziativa è mettere a punto, entro il 2020, test diagnostici per la maggior parte della malattie rare e 200 nuove terapie per malattie rare;

d)

il sostegno alle attività del forum internazionale per la bioeconomia fondata sulla conoscenza e della task-force Unione europea/Stati Uniti per la ricerca nel settore delle biotecnologie, nonché rapporti di collaborazione con organizzazioni internazionali e iniziative pertinenti (come le alleanze mondiali di ricerca in materia di emissioni di gas a effetto serra e sulla salute degli animali);

e)

contributo ai processi e alle iniziative multilaterali, quali il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC), la piattaforma intergovernativa sulla biodiversità e i servizi ecosistemici (Platform on Biodiversity and Ecosystem Services - IPBES), e il gruppo di osservazione della Terra (Group on Earth Observations - GEO);

f)

i dialoghi sullo spazio tra l'Unione e gli Stati Uniti e la Russia, le due principali potenze spaziali, sono estremamente utili e costituiscono la base per l'istituzione di una cooperazione strategica sotto forma di partenariati in ambito spaziale;

g)

l'accordo di attuazione fra l'Unione e gli Stati Uniti per attività di cooperazione nel campo della sicurezza interna, della sicurezza civile e della ricerca, firmato il 18 novembre 2010;

h)

la cooperazione con i paesi in via di sviluppo, compresa l'Africa subsahariana, nel campo della produzione decentrata di energia ai fini della riduzione della povertà;

i)

la prosecuzione della collaborazione con il Brasile nella ricerca sui biocombustibili di nuova generazione e su altri usi della biomassa.

Saranno inoltre sostenute attività orizzontali specifiche al fine di garantire lo sviluppo coerente ed efficace della cooperazione internazionale nel quadro di Orizzonte 2020.

H.   Sviluppo sostenibile e cambiamento climatico

Orizzonte 2020 incoraggerà e sosterrà le attività volte a sfruttare la leadership dell'Europa nella corsa per sviluppare nuovi processi e tecnologie per promuovere lo sviluppo sostenibile in senso lato e far fronte al cambiamento climatico. Tale approccio orizzontale, pienamente integrato in tutte le priorità di Orizzonte 2020, favorirà la prosperità dell'Unione in un mondo a basse emissioni di carbonio e con risorse vincolate, costruendo nel contempo un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse, sostenibile e competitiva.

I.   Ciclo scoperta-commercializzazione

Le azioni ponte nell'ambito di Orizzonte 2020 sono finalizzate a passare dalla scoperta all'applicazione di mercato, per consentire lo sfruttamento e la commercializzazione delle idee ovunque ciò sia appropriato. Le azioni dovrebbero basarsi su un ampio concetto di innovazione e stimolare l'innovazione intersettoriale.

J.   Misure di sostegno trasversali

Per quanto riguarda le questioni trasversali, saranno adottate varie misure di sostegno orizzontali fra cui il sostegno al rafforzamento dell'attrattività della professione di ricercatore, compresi i principi generali della Carta europea dei ricercatori di cui alla raccomandazione della Commissione dell’11 marzo 2005 (2), al rafforzamento della base di conoscenze nonché dello sviluppo e sostegno a favore del SER (comprese le cinque iniziative SER) e dell'iniziativa rappresentativa "Unione dell'innovazione", al riconoscimento dei migliori beneficiari di Orizzonte 2020 e dei progetti che hanno conseguito i migliori risultati nei suoi diversi settori attraverso premi simbolici, al miglioramento delle condizioni generali a sostegno dell'iniziativa rappresentativa "Unione dell'innovazione", compresi i principi della raccomandazione della Commissione sulla gestione della proprietà intellettuale (3), e all'esame della possibilità di istituire uno strumento europeo per la valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale, alla gestione e al coordinamento delle reti internazionali per ricercatori e innovatori eccellenti, come la Cooperazione europea in campo scientifico e tecnologico (COST).

3.   PARTENARIATI

Per conseguire una crescita sostenibile in Europa, occorre ottimizzare il contributo dei soggetti pubblici e privati. Ciò è essenziale per il consolidamento del SER e per portare avanti l'"Unione dell'innovazione", l'"Agenda digitale per l'Europa" e altre iniziative rappresentative di Europa 2020. Inoltre, una ricerca e un'innovazione responsabili presuppongono che si ottengano le migliori soluzioni dalle interazioni tra partner con prospettive diverse ma interessi comuni.

Orizzonte 2020 prevede una portata e una serie di criteri precisi per la costituzione di partenariati pubblico-pubblico e pubblico-privato. I partenariati pubblico-privato possono basarsi su un accordo contrattuale tra operatori pubblici e privati e possono essere, in un numero limitato di casi, partenariati pubblico-privato istituzionalizzati, come le iniziative tecnologiche congiunte e altre imprese comuni.

I partenariati pubblico-pubblico e pubblico-privato esistenti possono beneficiare del sostegno di Orizzonte 2020, purché mirino ad obiettivi previsti da tale programma, contribuiscano a realizzare il SER, soddisfino i criteri stabiliti nel programma e abbiano dimostrato di compiere progressi significativi nell'ambito del Settimo programma quadro.

Le iniziative ai sensi dell'articolo 185 TFUE che hanno beneficiato di sostegno nell'ambito del sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione ("sesto programma quadro"), adottato con decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e/o nell'ambito del settimo programma quadro e possono fruire di un ulteriore sostegno a tali condizioni comprendono: il partenariato Europa-paesi in via di sviluppo per gli studi clinici (EDCTP), il programma congiunto Domotica per categorie deboli (Ambient Assisted Living - AAL), il programma comune di ricerca e sviluppo nel Mar Baltico (BONUS), il programma Eurostars e il programma europeo di ricerca metrologica (EMRP). Un ulteriore sostegno può essere fornito anche all'Alleanza europea per la ricerca nel settore dell'energia (EERA), istituita nell'ambito del piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano SET). Le iniziative di programmazione congiunta possono essere sostenute da Orizzonte 2020 mediante gli strumenti di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1291/2013, anche attraverso le iniziative ai sensi dell'articolo 185 TFUE.

Le imprese comuni istituite nell'ambito del settimo programma quadro, a norma dell'articolo 187 TFUE, che possono beneficiare di un ulteriore sostegno alle suddette condizioni sono: iniziativa sui medicinali innovativi (IMI), Clean Sky, ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR), impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» (FCH) e iniziativa tecnologica congiunta "Componenti e sistemi elettronici per la leadership europea" (ECSEL).

Altri partenariati pubblico-privato sovvenzionati nell'ambito del settimo programma quadro che possono beneficiare di un sostegno ulteriore alle suddette condizioni sono: Fabbriche del futuro, Edifici efficienti sul piano energetico, Iniziativa europea per le auto "verdi" e Internet del futuro. Un sostegno ulteriore può essere concesso anche a tutte le iniziative industriali europee (IIE), istituite nell'ambito del piano SET.

Nell'ambito di Orizzonte 2020 si potranno varare altri partenariati pubblico-pubblico e pubblico-privato, a condizione che soddisfino i criteri stabiliti.

PARTE I

ECCELLENZA SCIENTIFICA

1.   CONSIGLIO EUROPEO DELLA RICERCA (CER)

Il CER promuoverà la ricerca di frontiera di livello mondiale. La ricerca alla frontiera e oltre la frontiera delle conoscenze attuali è di fondamentale importanza per il benessere economico e sociale; si tratta di un'attività intrinsecamente rischiosa poiché esplora settori di ricerca nuovi e estremamente impegnativi ed è caratterizzata dall'assenza di barriere disciplinari.

Al fine di incentivare progressi significativi alle frontiere della conoscenza, il CER sosterrà équipe individuali affinché svolgano ricerche in qualsiasi settore della ricerca scientifica e tecnologica di base che rientri nell'ambito di Orizzonte 2020, comprese l'ingegneria e le scienze sociali e umane. Se del caso, si potranno prendere in considerazione specifici gruppi di ricercatori (ad esempio, ricercatori all'inizio della carriera/équipe emergenti), in funzione degli obiettivi del CER e delle esigenze ai fini di un'adeguata attuazione. Particolare importanza sarà attribuita alle aree di ricerca emergenti e in rapida crescita alla frontiera delle conoscenze e all'interfaccia tra discipline diverse.

Ricercatori indipendenti di ogni età e sesso, compresi i ricercatori all'inizio della loro carriera che passano alla direzione indipendente di attività di ricerca, e di tutti i paesi del mondo potranno beneficiare di un sostegno per svolgere le loro ricerche in Europa.

Il CER attribuisce una priorità speciale all'assistenza dei migliori ricercatori all'inizio della carriera con idee d'eccellenza per agevolarne la transizione verso l'indipendenza fornendo un sostegno adeguato nella fase cruciale di avviamento o di consolidamento della loro équipe o del loro programma. Il CER continuerà inoltre a fornire livelli adeguati di sostegno ai ricercatori confermati.

L'approccio adottato sarà "investigator-driven", ovvero ricerca avviata su iniziativa dei ricercatori. Ciò significa che il CER finanzierà progetti realizzati dai ricercatori su temi di loro scelta nel campo di applicazione degli inviti a presentare proposte. Le proposte saranno valutate sulla base del solo criterio dell'eccellenza accertata dalle "valutazioni inter pares", tenendo conto dell'eccellenza delle nuove équipe di ricercatori, dei ricercatori all'inizio della carriera e delle équipe consolidate e tributando una particolare attenzione alle proposte estremamente pionieristiche e che comportano rischi scientifici considerevoli.

Il CER fungerà da organismo di finanziamento autonomo basato sulla scienza composto da un consiglio scientifico indipendente assistito da una speciale struttura esecutiva snella ed economica.

Il consiglio scientifico definirà una strategia scientifica globale e avrà pieno potere sulle decisioni relative alle tipologie di ricerca da finanziare.

Il consiglio scientifico stabilirà il programma di lavoro per raggiungere gli obiettivi del CER in base alla sua strategia scientifica, come indicato di seguito. Adotterà le iniziative di cooperazione internazionale necessarie in linea con la propria strategia scientifica, tra cui attività di sensibilizzazione per accrescere la visibilità del CER per i migliori ricercatori provenienti dal resto del mondo.

Il consiglio scientifico monitorerà costantemente il funzionamento e le procedure di valutazione del CER e rifletterà sul modo migliore di conseguire i suoi obiettivi generali. Metterà a punto la combinazione di misure di sostegno del CER necessarie per soddisfare le esigenze emergenti.

Il CER mirerà all'eccellenza nelle sue attività. Le spese amministrative e per il personale del CER (relative al consiglio scientifico e alla struttura esecutiva specifica) corrisponderanno ad una gestione snella ed efficace rispetto ai costi. Le spese amministrative saranno mantenute al minimo, compatibilmente con l'obiettivo di assicurare le risorse necessarie per un'attuazione di livello mondiale, al fine di massimizzare i finanziamenti per la ricerca di frontiera.

I premi del CER saranno attribuiti e le sovvenzioni gestite secondo procedure semplici e trasparenti incentrate sull'eccellenza che incoraggino le iniziative e associno flessibilità e responsabilità. Il CER vaglierà costantemente nuove modalità per semplificare e migliorare le sue procedure al fine di garantire che tali principi siano rispettati.

Data la particolare struttura e il ruolo del CER in qualità di organismo di finanziamento fondato sulla scienza, l'attuazione e la gestione delle attività del CER saranno oggetto di verifica e valutazione permanenti con la piena partecipazione del consiglio scientifico che ne verificherà le realizzazioni e adeguerà e perfezionerà le procedure e le strutture in base all'esperienza maturata.

1.1.   Il consiglio scientifico

Per svolgere i propri compiti, di cui all'articolo 7, il consiglio scientifico sarà tenuto a:

1)

Strategia scientifica:

definire una strategia globale per il CER, alla luce delle opportunità scientifiche e delle esigenze della scienza europea;

garantire, su base permanente e conformemente alla strategia scientifica, l'elaborazione del programma di lavoro e delle necessarie modifiche, ivi compresi gli inviti a presentare proposte e i criteri e, se necessario, la definizione di beneficiari specifici (ad esempio, équipe giovani/emergenti);

2)

Gestione scientifica, controllo e controllo di qualità:

se del caso, da un punto di vista scientifico, stabilire le posizioni sull'attuazione e la gestione degli inviti a presentare proposte, i criteri di valutazione, le procedure di valutazione inter pares, compresa la selezione di esperti, i metodi per le valutazioni inter pares e la valutazione delle proposte, le modalità di attuazione e gli orientamenti necessari, in base ai quali le proposte da finanziare saranno selezionate sotto la supervisione del consiglio scientifico, e stabilire le posizioni su tutti gli aspetti che possono incidere sui risultati e l'impatto delle attività del CER e la qualità delle ricerche effettuate, ivi comprese le principali disposizioni della convenzione di sovvenzione tipo del CER;

monitorare la qualità delle operazioni, valutare l'attuazione e i risultati ottenuti e formulare raccomandazioni per azioni future o correttive.

3)

Comunicazione e diffusione:

assicurare la trasparenza nella comunicazione con la comunità scientifica, le principali parti interessate e il grande pubblico per le attività e le realizzazioni del CER;

riferire regolarmente alla Commissione sulle sue attività.

Il consiglio scientifico ha pieno potere sulle decisioni relative alle tipologie di ricerca da finanziare ed è il garante della qualità delle attività sotto il profilo scientifico.

Ove opportuno, il consiglio scientifico consulta la comunità scientifica, tecnica e accademica, le agenzie di finanziamento regionali e nazionali e le altre parti interessate.

I membri del consiglio scientifico ricevono per i compiti svolti un compenso sotto forma di un onorario e, se del caso, di un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

Il presidente del CER risiederà a Bruxelles per la durata dell'incarico e dedicherà la maggior parte del suo tempo lavorativo (5) al CER. Sarà remunerato a un livello commisurato al personale direttivo della Commissione.

Il consiglio scientifico elegge tra i suoi membri tre vicepresidenti che assistono il presidente nei suoi compiti di rappresentanza e nell'organizzazione del suo lavoro. Questi possono inoltre detenere il titolo di vicepresidente del CER.

Ai tre vicepresidenti sarà fornito un sostegno per garantire un'adeguata assistenza amministrativa locale presso il proprio istituto.

1.2.   Struttura esecutiva specifica

La struttura esecutiva specifica sarà responsabile di tutti gli aspetti dell'attuazione amministrativa e dell'esecuzione del programma, come indicato nel programma di lavoro. In particolare, sarà suo compito applicare le procedure di valutazione, le procedure di valutazione inter pares e di selezione, conformemente alla strategia stabilita dal consiglio scientifico e provvedere alla gestione finanziaria e scientifica delle sovvenzioni.

La struttura esecutiva specifica sosterrà il consiglio scientifico nell'esercizio di tutte delle sue funzioni come indicato sopra, garantirà l'accesso ai documenti e dati necessari in suo possesso, e terrà il consiglio scientifico informato delle sue attività.

Al fine di assicurare un effettivo collegamento con la struttura esecutiva specifica sulla strategia e le questioni operative, la direzione del consiglio scientifico e il direttore della struttura esecutiva specifica organizzeranno periodicamente delle riunioni di coordinamento.

La gestione del CER sarà assicurata da personale assunto a tal fine, inclusi, se necessario, funzionari delle istituzioni dell'Unione, e coprirà solo le esigenze amministrative effettive, onde assicurare la stabilità e la continuità necessarie per una amministrazione efficace.

1.3.   Ruolo della Commissione

Nel quadro delle sue responsabilità, di cui agli articoli 6, 7 e 8, la Commissione:

garantirà la continuità e il rinnovo del consiglio scientifico e il supporto ad un comitato permanente di identificazione incaricato di individuare i futuri membri del consiglio scientifico;

garantirà la continuità della struttura esecutiva specifica e la delega a quest'ultima di compiti e responsabilità, tenendo conto del parere del consiglio scientifico;

designerà il direttore e il personale dirigente della struttura esecutiva specifica, tenendo conto del parere del consiglio scientifico;

garantirà l'adozione in tempo utile del programma di lavoro, delle posizioni sulla metodologia di attuazione e le necessarie norme di attuazione come previsto dalle regole di presentazione del CER e dalla convenzione di sovvenzione tipo del CER, tenendo conto delle posizioni del consiglio scientifico;

informerà regolarmente e consulterà il comitato di programma sull'attuazione delle attività del CER.

2.   TECNOLOGIE FUTURE ED EMERGENTI

Le attività concernenti le tecnologie future ed emergenti (TEF) concretizzeranno varie logiche di intervento, dall'apertura totale a diversi gradi di strutturazione di temi, comunità e finanziamenti; tali attività si articoleranno in tre filoni: TEF aperte, TEF proattive e iniziative rappresentative TEF.

2.1.   TEF aperte: promuovere idee innovative

Il finanziamento di un'ampia gamma di progetti di ricerca in collaborazione su scienze e tecnologie in fase iniziale, visionarie e ad alto rischio è indispensabile per sondare nuove fondamenta per conoscenze scientifiche e tecnologie future totalmente nuove. Adottando un approccio chiaramente non tematico e non prescrittivo, questa attività consente di lavorare su idee nuove, quando e ovunque emergano, all'interno di un'amplissima gamma di temi e discipline e di incentivare le riflessioni creative e non convenzionali. Per far progredire queste idee così fragili, occorre una strategia di ricerca agile, audace e fortemente interdisciplinare, che vada al di là della tecnologia in senso stretto. Attrarre e incentivare la partecipazione di nuovi soggetti ad elevato potenziale nel campo della ricerca e dell'innovazione, come i giovani ricercatori e le PMI high-tech, è fondamentale anche per la nascita dei leader scientifici e industriali del futuro.

2.2.   TEF proattive: contribuire allo sviluppo di temi e di comunità emergenti

Occorre lasciar maturare i settori e le tematiche innovative, lavorando alla strutturazione delle comunità emergenti e sostenendo la concezione e lo sviluppo di temi di ricerca trasformativa. I principali vantaggi di questo approccio, nel contempo strutturante e esplorativo, sono i settori innovativi emergenti che non possono ancora essere inseriti nei programmi della ricerca industriale, e la creazione e la strutturazione delle comunità di ricerca corrispondenti. Questo approccio consente di passare dalle collaborazioni tra un numero ristretto di ricercatori ad un insieme coerente di progetti che affrontano ciascuno aspetti diversi di un tema di ricerca e si scambiano i risultati. Ciò avverrà in stretta associazione con le priorità "Leadership industriale" e "Sfide per la società".

2.3.   Iniziative faro TEF: perseguire grandi sfide interdisciplinari nel settore scientifico e tecnologico

Le iniziative di ricerca all'interno di quest'ambito sono basate sulla scienza e sulla tecnologia, su ampia scala e multidisciplinari e costruite attorno ad un obiettivo lungimirante unificatore. Riguardano grandi sfide scientifiche e tecnologiche che richiedono una cooperazione tra un'ampia gamma di discipline, comunità e programmi. I progressi scientifici e tecnologici realizzati dovrebbero fornire una base solida e ampia per l'innovazione e la valorizzazione economica future, nonché nuovi benefici per la società di impatto potenzialmente elevato. La natura e entità globale fanno sì che esse possono essere realizzate solo nell'ambito di uno sforzo collaborativo sostenuto e a lungo termine.

2.4.   Aspetti specifici legati all'attuazione

Un comitato consultivo TEF, che annovera scienziati e ingegneri di chiara fama e competenza, apporterà i contributi delle parti interessate sulla strategia scientifica e tecnologica globale, compresa la consulenza sulla definizione del programma di lavoro.

Le TEF continueranno a essere "science-and-technology-led" e fondate su una struttura esecutiva leggera ed efficiente. Saranno adottate procedure amministrative semplificate per mantenere l'attenzione sull'eccellenza nell'innovazione tecnologica trainata dalla scienza, incoraggiare le iniziative e associare la rapidità del processo decisionale e flessibilità alla responsabilità. Si ricorrerà alle strategie più appropriate per analizzare il paesaggio della ricerca delle TEF (ad esempio, per l'analisi del portafoglio) e coinvolgere delle comunità di soggetti interessati (ad esempio, per le consultazioni). L'obiettivo sarà il miglioramento continuo e la ricerca di nuove vie di semplificazione e miglioramento delle procedure al fine di garantire il rispetto di questi principi. Saranno effettuate delle valutazioni dell'efficacia e dell'impatto delle attività relative alle TEF, ad integrazione di quelle realizzate a livello di programma.

Data la sua missione di promozione della ricerca science-driven nell'ambito delle tecnologie future, l'attività TEF si prefigge di raggruppare operatori dei settori della scienza, della tecnologia e dell'innovazione, se del caso compresi gli utenti, e per quanto possibile sia del settore pubblico che di quello privato. Le TEF dovrebbero pertanto svolgere un ruolo attivo e catalizzatore per incentivare nuove riflessioni, nuove pratiche e nuove collaborazioni.

Le TEF aperte raggruppano le attività per una ricerca "dal basso verso l'alto" di idee nuove e promettenti. L'elevato rischio associato a ciascuna di queste idee è bilanciato dall'esplorazione di un gran numero di esse. Le principali caratteristiche di tali attività sono: l'efficienza in termini di tempo e di risorse, il basso costo di opportunità per i proponenti e la chiara apertura alle idee interdisciplinari e non convenzionali. Dei meccanismi di presentazione agevoli, rapidi e sempre aperti cercheranno di attirare idee di ricerca nuove e promettenti ad alto rischio e comprenderanno formule per nuovi attori dell'innovazione a forte potenziale, come i giovani ricercatori e le PMI high tech. Per complementare le attività delle TEF aperte, le attività nell'ambito delle priorità "Leadership industriale" e "Sfide per la società" possono promuovere l'uso totalmente nuovo di conoscenze e tecnologie.

Le TEF proattive daranno luogo regolarmente a inviti su varie tematiche innovative ad alto rischio ed elevato potenziale, finanziate ad un livello che consente di selezionare vari progetti. Questi progetti saranno finanziati mediante azioni miranti a costituire delle comunità che promuovono attività quali eventi congiunti, sviluppo di nuovi programmi didattici e programmi di ricerca. La selezione delle tematiche prenderà in considerazione l'eccellenza nella ricerca science-driven a favore di tecnologie future, le potenzialità per la costituzione di una massa critica e l'impatto sulla scienza e la tecnologia.

Potrebbe essere attuata una serie di iniziative specifiche su larga scala (iniziative rappresentative TEF), subordinatamente all'esito positivo dei progetti preparatori delle TEF. Esse dovrebbero basarsi su partenariati aperti che permettono la combinazione volontaria di contributi dell'Unione, nazionali e privati, con una governanza equilibrata che consente ai responsabili dei programmi di esercitare un'adeguata influenza e di godere di un elevato grado di autonomia e di flessibilità nell'attuazione; ciò permetterà all'iniziativa rappresentativa di seguire da vicino un programma di ricerca che ha ottenuto un ampio sostegno. La selezione dei temi da attuare come iniziative rappresentative si baserà sull'eccellenza scientifica e tecnologica e terrà conto dell'obiettivo unificatore, dell'impatto potenziale, dell'integrazione dei soggetti interessati e delle risorse nell'ambito di un programma di ricerca coerente e, ove opportuno, del sostegno delle parti interessate e dei programmi di ricerca nazionali e regionali. Queste attività saranno realizzate ricorrendo agli strumenti di finanziamento esistenti.

Le attività nell'ambito dei tre filoni TEF sono integrate da attività di rete e basate sulle comunità destinate a creare una base europea dinamica e fertile per la ricerca science-driven a favore delle tecnologie future. Esse sosteranno i futuri sviluppi delle attività TEF, incentiveranno il dibattito sulle implicazioni delle nuove tecnologie e accelereranno gli impatti.

3.   AZIONI MARIE SKŁODOWSKA-CURIE

3.1.   Promuovere nuove competenze grazie ad un'eccezionale formazione iniziale dei ricercatori

L'Europa ha bisogno di una base di risorse umane forte e creativa, mobile tra paesi e settori, con la giusta combinazione di capacità di innovare e di trasformare le conoscenze e le idee in prodotti e servizi a vantaggio dell'economia e della società.

Questo obiettivo sarà conseguito in particolare strutturando e rafforzando l'eccellenza in una parte importante della formazione iniziale di elevata qualità dei ricercatori all'inizio della carriera e dei dottorandi in tutti gli Stati membri e nei paesi associati, compresa, ove opportuno, la partecipazione dei paesi terzi. Dotando i ricercatori all'inizio della carriera di una varietà di competenze che consentirà loro di affrontare le sfide attuali e future, la futura generazione di ricercatori beneficerà di prospettive di carriera migliori, sia nel settore privato che pubblico; nel contempo ne risulterà rafforzata anche l'attrattiva di queste carriere presso i giovani.

L'azione sarà attuata sostenendo dei programmi di formazione alla ricerca selezionati in modo concorrenziale nell'Unione e attuati da partenariati di università, istituti di ricerca, infrastrutture di ricerca, imprese, PMI e altri soggetti socioeconomici di diversi paesi europei ed extraeuropei. Saranno finanziati anche alcuni singoli istituti in grado di offrire lo stesso ambiente stimolante. Per soddisfare le diverse esigenze dovrà essere garantita una certa flessibilità nell'attuazione degli obiettivi. Normalmente i partenariati migliori assumeranno la forma di reti di formazione alla ricerca che possano offrire tipi di formazione innovativi, come i dottorati comuni o multipli o i dottorati industriali, mentre i singoli istituti parteciperanno a programmi di dottorato innovativi. I dottorati industriali sono un elemento importante per favorire uno spirito innovativo tra i ricercatori e creare legami più stretti tra l'industria e il mondo accademico. In questo contesto, è previsto un sostegno per i migliori ricercatori all'inizio della carriera di qualsiasi paese affinché partecipino a questi programmi di eccellenza che possono comprendere, fra l'altro, il tutoraggio volto al trasferimento di conoscenze ed esperienze.

Questi programmi di formazione riguarderanno lo sviluppo e l'ampliamento di competenze di base, dotando nel contempo i ricercatori di creatività, di una prospettiva imprenditoriale e di capacità di innovazione che soddisferanno le future esigenze del mercato del lavoro. I programmi offriranno inoltre una formazione per le competenze trasferibili come il lavoro di équipe, l'assunzione di rischi, la gestione del progetto, la standardizzazione, l'imprenditorialità, l'etica, i diritti di proprietà intellettuale, la comunicazione e la divulgazione che sono essenziali per la produzione, lo sviluppo, la commercializzazione e la diffusione dell'innovazione.

3.2.   Sviluppare l'eccellenza attraverso la mobilità transfrontaliera e intersettoriale

L'Europa dovrebbe essere interessante per i migliori ricercatori, europei ed extraeuropei. A tal fine occorrerà in particolare finanziare opportunità professionali interessanti per ricercatori esperti nel settore pubblico e privato, incoraggiandoli a muoversi tra paesi, settori e discipline al fine di rafforzare il loro potenziale creativo e di innovazione.

Si finanzieranno i ricercatori esperti migliori o più promettenti, indipendentemente dalla loro nazionalità, che desiderino sviluppare le loro competenze grazie ad un'esperienza di mobilità transnazionale o internazionale. I ricercatori possono beneficiare di un sostegno in tutte le varie fasi della loro carriera, anche le fasi iniziali, subito dopo il loro diploma di dottorato o un'esperienza equivalente. Questi ricercatori beneficeranno di finanziamenti a condizione che si trasferiscano da un paese all'altro per ampliare o approfondire le loro competenze presso università, istituti di ricerca, infrastrutture di ricerca, imprese, PMI e altri soggetti socioeconomici di loro scelta (quali organizzazioni della società civile), lavorando a progetti di ricerca e innovazione adatti alle loro esigenze e ai loro interessi personali. Essi saranno incoraggiati a passare dal settore pubblico a quello privato o viceversa grazie al finanziamento di distacchi temporanei. Ciò dovrebbe rafforzare la capacità innovativa del settore privato e promuovere la mobilità intersettoriale. Per migliorare il trasferimento di conoscenze tra i settori e incoraggiare la creazione di nuove imprese saranno finanziati anche posti di lavori a tempo parziale che consentiranno di detenere posizioni "miste" nel settore pubblico e privato. Queste opportunità "su misura" aiuteranno i ricercatori promettenti a diventare completamente indipendenti e agevoleranno il loro passaggio tra il settore pubblico e quello privato.

Per sfruttare pienamente il potenziale esistente di ricercatori, sarà inoltre previsto il sostegno alle possibilità di ricevere formazione e acquisire nuove conoscenze in un istituto di ricerca di alto livello di un paese terzo, di riprendere la carriera di ricerca in seguito a un'interruzione e di (re)integrare i ricercatori in un posto di ricerca a lungo termine in Europa, anche nel loro paese di origine, dopo un'esperienza di mobilità transnazionale/internazionale che contempli gli aspetti relativi al rientro e alla reintegrazione.

3.3.   Promuovere l'innovazione attraverso l'arricchimento reciproco delle conoscenze

Le sfide per la società stanno diventando sempre più globali e le collaborazioni transfrontaliere e intersettoriali sono indispensabili per affrontarle adeguatamente. La condivisione di conoscenze e di idee dalla ricerca al mercato (e viceversa) è pertanto essenziale e può essere realizzata solo mettendo in contatto le persone. Questa condivisione sarà favorita dal sostegno destinato a scambi flessibili tra settori, paesi e discipline di personale altamente qualificato del settore R&I.

I finanziamenti europei sosterranno gli scambi di personale del settore R&I nell'ambito di partenariati di università, istituti di ricerca, infrastrutture di ricerca, imprese, PMI e altri soggetti socioeconomici in Europa, nonché tra Europa e i paesi terzi, per rafforzare la cooperazione internazionale. Potrà beneficiare di questi aiuti tutto il personale del settore R&I di qualsiasi livello, dai più giovani (post-laurea) ai più esperti (direttori di ricerca), compreso il personale amministrativo e tecnico.

3.4.   Rafforzare l'impatto strutturale mediante il cofinanziamento di attività

L'impatto numerico e strutturale delle azioni Marie Skłodowska-Curie aumenterà con la promozione di programmi regionali, nazionali o internazionali per favorire l'eccellenza e diffondere le migliori pratiche delle azioni Marie Skłodowska-Curie in termini di possibilità di mobilità a livello europeo per la formazione di ricercatori, lo sviluppo delle carriere e lo scambio di personale. Ciò rafforzerà anche l'attrattività dei centri di eccellenza in tutta Europa.

Questo obiettivo sarà realizzato mediante il cofinanziamento di programmi nuovi o esistenti a livello regionale, nazionale e internazionale, nel settore sia pubblico che privato, per dare accesso alla formazione internazionale, intersettoriale e interdisciplinare alla ricerca, e grazie alla mobilità transfrontaliera e intersettoriale del personale R&I in tutte le fasi della carriera.

Ciò consentirà di sfruttare le sinergie tra le azioni dell'Unione e quelle a livello regionale e nazionale, lottando contro la frammentazione in termini di obiettivi, metodi di valutazione e condizioni di lavoro dei ricercatori. Nel quadro delle attività di cofinanziamento, sarà fortemente promosso l'utilizzo di contratti di lavoro.

3.5.   Sostegno specifico e azioni strategiche

Per rispondere adeguatamente a questa sfida sarà essenziale monitorare i progressi compiuti. Le azioni Marie Skłodowska-Curie sosterranno lo sviluppo di indicatori e l'analisi di dati relativi alla mobilità, alle competenze, alle carriere e alla parità di genere dei ricercatori, al fine di individuare le lacune e gli ostacoli esistenti in tali azioni e accrescerne l'impatto. Queste attività saranno svolte privilegiando le sinergie e uno stretto coordinamento con azioni a sostegno della politica riguardanti i ricercatori, i loro datori di lavoro e finanziatori, realizzate nell'ambito dell'obiettivo specifico "L'Europa in un mondo che cambia - Società inclusive, innovative e riflessive". Saranno finanziate azioni specifiche per sostenere le iniziative di sensibilizzazione sull'importanza della carriera di ricercatore e per diffondere i risultati della ricerca e dell'innovazione risultanti dai lavori finanziati dalle azioni Marie Skłodowska-Curie.

Per aumentare ulteriormente l'impatto delle azioni Marie Skłodowska-Curie, le attività di rete tra ricercatori Marie Skłodowska-Curie (attuali e passati) saranno rafforzate dalla predisposizione di servizi per i vecchi beneficiari di queste azioni. Questi spazieranno dal sostegno ad un forum per contatti e scambi tra ricercatori, che consentirà loro di esaminare le possibilità di collaborazione e di lavoro, all'organizzazione di eventi congiunti e al coinvolgimento dei borsisti in attività divulgative come ambasciatori per le azioni Marie Skłodowska-Curie e per il SER.

3.6.   Aspetti specifici legati all'attuazione

Le azioni Marie Skłodowska-Curie saranno aperte alle attività di formazione e sviluppo della carriera in tutti i settori della ricerca e dell'innovazione cui fa riferimento il TFUE, dalla ricerca di base fino ai servizi relativi alla penetrazione nel mercato e all'innovazione. I settori di ricerca e innovazione e le tematiche saranno scelti liberamente dai candidati.

Per beneficiare della base di conoscenze a livello mondiale, le azioni "Marie Skłodowska-Curie" saranno aperte al personale R&I, nonché a università, istituti di ricerca, infrastrutture di ricerca, imprese ed altri soggetti socioeconomici da tutti i paesi, compresi i paesi terzi alle condizioni definite nelle modalità di partecipazione di cui al regolamento (UE) n. 1290/2013.

In tutte le attività descritte sopra, si presterà particolare attenzione a promuovere una forte partecipazione delle imprese, in particolare le PMI, nonché di altri attori socioeconomici per garantire un'attuazione e un impatto appropriati delle azioni "Marie Skłodowska-Curie". In tutte le azioni Marie Skłodowska-Curie viene promossa una collaborazione a lungo termine tra il settore dell'istruzione superiore, le organizzazioni di ricerca e il settore privato, tenendo conto della protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Le azioni Marie Skłodowska-Curie saranno sviluppate in stretta sinergia con altri programmi che sostengono tali obiettivi, compresi il programma Erasmus + e le comunità della conoscenza e dell'innovazione dell'EIT.

In caso di esigenze specifiche è prevista la possibilità di focalizzare l'attenzione su talune attività nell'ambito delle azioni Marie Skłodowska-Curie riguardanti specifiche sfide per la società, tipologie di istituti di ricerca e innovazione, o località geografiche in modo da tenere conto dell'evoluzione delle esigenze europee in termini di qualifiche, formazione alla ricerca, sviluppo delle carriere e condivisione delle conoscenze.

Per garantire l'apertura a tutte le fonti di talento, saranno applicate misure generali destinate a superare eventuali distorsioni nell'accesso alle sovvenzioni, tra cui la promozione di pari opportunità per ricercatori e ricercatrici in tutte le azioni Marie Skłodowska-Curie e le valutazioni comparative della partecipazione per genere. Inoltre, le azioni Marie Skłodowska-Curie aiuteranno i ricercatori a costruirsi una carriera più stabile, a trovare un equilibrio adeguato tra vita professionale e vita privata, in funzione della loro situazione familiare, e agevoleranno il riavvio della carriera di ricercatore dopo un periodo di interruzione. Si raccomanda che i principi della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori che promuovono procedure di assunzione aperte e condizioni di lavoro attraenti siano approvati e applicati da tutti i partecipanti che beneficiano di un finanziamento.

Per rafforzare ulteriormente la diffusione e l'impegno del pubblico, ai beneficiari delle azioni Marie Skłodowska-Curie potrà essere richiesto di pianificare adeguate attività di sensibilizzazione del pubblico. Tale piano sarà esaminato nel corso del processo di valutazione nonché durante il follow-up dei progetti.

4.   INFRASTRUTTURE DI RICERCA

Le attività mireranno a sviluppare l'eccellenza delle infrastrutture di ricerca europee per il 2020 e oltre, a favorire il loro potenziale d'innovazione e il loro capitale umano e a rafforzare la politica europea. Si perseguirà il coordinamento con le fonti di finanziamento ai fini della coesione per assicurare le sinergie e un approccio coerente per lo sviluppo delle infrastrutture di ricerca. Saranno incoraggiate le sinergie con le azioni Marie Skłodowska-Curie.

4.1.   Sviluppare le infrastrutture di ricerca europee per il 2020 e oltre

4.1.1.   Lo sviluppo di infrastrutture di ricerca di livello mondiale

Lo scopo è facilitare e sostenere la preparazione, l'attuazione, la sostenibilità a lungo termine e l'utilizzo efficiente delle infrastrutture di ricerca individuate dal Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI) e di altre infrastrutture di ricerca di livello mondiale, che aiuteranno l'Europa a rispondere alle grandi sfide nel campo della scienza, dell'industria e della società. Questo obiettivo riguarderà specificamente le infrastrutture che prevedono di mettere a punto, stanno mettendo a punto o hanno già messo a punto la loro governanza, ad esempio sulla base del consorzio europeo delle infrastrutture di ricerca (ERIC) o di una struttura equivalente a livello europeo o internazionale.

Il finanziamento dell'Unione contribuirà, a seconda dei casi:

a)

alla fase preparatoria delle future infrastrutture (ad esempio piani di costruzione dettagliati, dispositivi giuridici, programmazione pluriennale, tempestivo coinvolgimento dell'industria);

b)

alla fase di attuazione (ad esempio lavori di ricerca e sviluppo (R&S) e di ingegneria in collaborazione con l'industria e gli utenti, lo sviluppo di strutture partner regionali (6) destinate a garantire un maggiore equilibrio nello sviluppo del SER); e/o

c)

alla fase operativa (ad esempio, accesso, trattamento di dati, divulgazione, formazione e attività di cooperazione internazionale).

Questa attività sosterrà inoltre studi progettuali di nuove infrastrutture di ricerca con un approccio ascendente.

4.1.2.   Integrazione e apertura delle infrastrutture di ricerca nazionali e regionali esistenti di interesse europeo

L'obiettivo è aprire, ove appropriato, le principali infrastrutture nazionali e regionali di ricerca a tutti i ricercatori europei, sia del mondo accademico che dell'industria, e di garantirne l'uso ottimale e lo sviluppo congiunto di tali infrastrutture.

L'Unione sosterrà le reti e i poli che riuniscono ed integrano, a livello europeo, le principali infrastrutture di ricerca nazionali. Verranno concessi finanziamenti per sostenere, in particolare, l'accesso virtuale transnazionale di ricercatori e l'armonizzazione e il miglioramento dei servizi forniti dalle infrastrutture.

4.1.3.   Sviluppo, diffusione e funzionamento delle infrastrutture elettroniche basate sulle TIC (7)

L'obiettivo è conseguire entro il 2020 una capacità d'importanza mondiale nell'ambito delle strutture di rete, dell'elaborazione e dei dati scientifici in uno spazio europeo unico e aperto per la ricerca on line in cui i ricercatori beneficino di servizi di rete e informatici all'avanguardia, "ubiquitari" e affidabili, e un accesso aperto e senza soluzione di continuità agli ambienti scientifici on line e alle risorse di dati mondiali.

Per conseguire questo obiettivo, beneficeranno di un sostegno: le reti mondiali di ricerca e istruzione che offrono, su richiesta, servizi avanzati, standardizzati e scalabili plurisettoriali; infrastrutture di rete e infrastrutture "cloud" con capacità virtualmente illimitata per il calcolo e l'elaborazione dei dati; un ecosistema di strutture di supercalcolo, nell'intento di arrivare alla scala exa; una infrastruttura software e di servizi, ad esempio per la simulazione e la visualizzazione; strumenti di collaborazione in tempo reale; un'infrastruttura di dati scientifici interoperabile, aperta e di fiducia.

4.2.   Promuovere il potenziale di innovazione e il capitale umano delle infrastrutture di ricerca

4.2.1.   Sfruttare il potenziale di innovazione delle infrastrutture di ricerca

L'obiettivo è incentivare l'innovazione sia nelle infrastrutture stesse che nelle industrie, per esempio presso i fornitori e gli utilizzatori.

A tal fine, si sosterranno:

a)

i partenariati R&S con l'industria per sviluppare le capacità dell'Unione e l'approvvigionamento industriale nei settori high-tech quali la strumentazione scientifica o le TIC;

b)

gli appalti precommerciali da parte degli operatori di infrastrutture di ricerca al fine di promuovere l'innovazione e fungere da pionieri o sviluppatori nell'uso delle tecnologie di punta;

c)

la promozione dell'utilizzo di infrastrutture di ricerca da parte dell'industria, per esempio impianti di prova sperimentali o centri di conoscenza; e

d)

l'incentivazione dell'integrazione delle infrastrutture di ricerca in ecosistemi dell'innovazione locali, regionali e mondiali.

Le azioni dell'Unione eserciteranno un effetto leva anche sull'utilizzo delle infrastrutture di ricerca, in particolare le infrastrutture elettroniche, quelle destinate ai servizi pubblici, all'innovazione sociale, alla cultura, all'istruzione e alla formazione.

4.2.2.   Rafforzare il capitale umano delle infrastrutture di ricerca

La complessità delle infrastrutture di ricerca e la piena valorizzazione del loro potenziale presuppongono che i loro gestori, tecnici e ingegneri, nonché i loro utilizzatori, possiedano competenze adeguate.

L'Unione sosterrà la formazione del personale che gestisce e utilizza le infrastrutture di ricerca di interesse paneuropeo, lo scambio di personale e di migliori pratiche tra gli impianti e l'adeguata presenza di risorse umane in discipline fondamentali, favorendo tra l'altro la definizione di programmi di studi specifici. Saranno incoraggiate le sinergie con le azioni Marie Skłodowska-Curie.

4.3.   Rafforzamento della politica europea in materia di infrastrutture di ricerca e della cooperazione internazionale

4.3.1.   Rafforzare la politica europea per le infrastrutture di ricerca

Si mira a valorizzare le sinergie tra le iniziative nazionali e dell'Unione, istituendo partenariati tra i responsabili delle politiche, gli organismi di finanziamento o i gruppi di consulenza (ad esempio, l'ESFRI, il gruppo di riflessione sulle infrastrutture elettroniche (e-IRG), gli organismi dell'EIROforum e le autorità pubbliche nazionali), a sviluppare complementarità e cooperazione tra le infrastrutture di ricerca e le attività che attuano altre politiche dell'Unione (ad esempio le politiche regionale, di coesione, industriale, sanitaria, ambientale, sull'occupazione e di sviluppo), e ad assicurare il coordinamento tra le diverse fonti di finanziamento dell'Unione. Le azioni dell'Unione sosterranno inoltre il censimento, il monitoraggio e la valutazione delle infrastrutture di ricerca a livello dell'Unione, nonché gli studi strategici pertinenti e le attività di comunicazione.

Orizzonte 2020 faciliterà gli sforzi degli Stati membri intesi a ottimizzare le loro strutture di ricerca sostenendo una banca dati aggiornata a livello di Unione sulle infrastrutture di ricerca liberamente accessibili in Europa.

4.3.2.   Facilitare la cooperazione internazionale strategica

L'obiettivo è agevolare lo sviluppo di infrastrutture di ricerca di livello mondiale, ossia infrastrutture che richiedono finanziamenti e accordi di livello mondiale. Si intende altresì facilitare la cooperazione delle infrastrutture di ricerca europee con le rispettive controparti non europee, garantendone l'interoperabilità e la portata mondiali, e favorire accordi internazionali sull'uso reciproco, l'apertura o il cofinanziamento di infrastrutture. Al riguardo si terranno in debito conto le raccomandazioni del gruppo Carnegie di alti funzionari sulle infrastrutture di ricerca mondiali. Si farà in modo inoltre di assicurare l'adeguata partecipazione dell'Unione al coordinamento con organismi internazionali quali le Nazioni Unite (ONU) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).

4.4.   Aspetti specifici legati all'attuazione

Nel corso dell'attuazione, saranno consultati gruppi di esperti indipendenti, nonché vari soggetti interessati e organi consultivi, come l'ESFRI e l'e-IRG.

L'attuazione seguirà una strategia che si articola su tre livelli: dal basso verso l'alto quando il contenuto esatto e la tipologia del partenariato dei progetti non sono noti; mirata quando le infrastrutture di ricerca specifiche e/o le comunità destinatarie sono ben definite; destinata a beneficiari specifici, per esempio quando un contributo ai costi operativi è concesso a (un consorzio di) gestori di infrastrutture.

Gli obiettivi delle linee di attività di cui alle sezioni 4.2 e 4.3 sono perseguiti mediante azioni ad hoc e all'interno delle azioni sviluppate alla sezione 4.1, ove opportuno.

PARTE II

LEADERSHIP INDUSTRIALE

1.   LEADERSHIP NELLE TECNOLOGIE ABILITANTI E INDUSTRIALI

Considerazioni generali

La padronanza, l'integrazione e la diffusione adeguate delle tecnologie abilitanti da parte delle imprese europee sono fondamentali per rafforzare la produttività e la capacità di innovazione europee, per fare dell'Europa un'economia avanzata, competitiva e sostenibile, leader a livello mondiale nei settori high tech e per dotarla della capacità di sviluppare soluzioni efficaci e sostenibili per far fronte alle sfide per la società, tenendo conto tra l'altro delle esigenze degli utenti. Le attività di innovazione saranno associate alla R&S, e faranno parte integrante del finanziamento.

Un approccio integrato per le tecnologie abilitanti fondamentali

Una componente importante dell'obiettivo specifico "Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali" sono le tecnologie abilitanti fondamentali (KET - Key Enabling Technologies), tra cui la micro e la nanoelettronica, la fotonica, le nanotecnologie, le biotecnologie, i materiali avanzati e i sistemi di fabbricazione avanzata. Molti prodotti innovativi integrano varie di queste tecnologie contemporaneamente, in un elemento unico o in più elementi. Ogni singola tecnologia offre innovazione tecnologica, ma il beneficio cumulativo delle numerose interazioni tra le KET e altre tecnologie abilitanti industriali, e le loro combinazioni, possono determinare anche veri e propri progressi tecnologici. Lo sfruttamento di tecnologie abilitanti fondamentali trasversali rafforzerà la competitività e l'impatto dei prodotti e stimolerà la crescita e l'occupazione fornendo nuove opportunità di affrontare le sfide per la società. Saranno pertanto sfruttate le innumerevoli interazioni di queste tecnologie. Si garantirà un sostegno specifico a linee pilota su ampia scala e a progetti di dimostrazione da attuare in differenti contesti e in varie condizioni.

Ciò comprenderà KET e attività trasversali nel settore delle tecnologie abilitanti fondamentali ("multi KET") che riuniscono ed integrano varie singole tecnologie per giungere alla convalida di tecnologie in un ambiente industriale in un sistema completo e certificato, pronto o prossimo a entrare nel mercato. Una forte partecipazione del settore privato a tali attività, e la dimostrazione di come i risultati dei progetti contribuiranno al valore di mercato nell'Unione, saranno un prerequisito e l'attuazione potrebbe avvenire sotto forma di partenariati pubblico-privato. Mediante la struttura esecutiva di Orizzonte 2020 sarà messo a punto un programma di lavoro comune concernente attività trasversali nel settore delle attività abilitanti fondamentali. Visti le esigenze del mercato e gli imperativi legati alle sfide per la società, mirerà a fornire elementi di base per le KET generiche e per le multi KET, destinati a vari settori di applicazione, anche in relazione alle sfide per la società. Saranno inoltre cercate, se del caso, sinergie tra le attività KET e le attività di cui al quadro della politica di coesione nell'ambito di strategie nazionali e regionali di ricerca e innovazione ai fini di una specializzazione intelligente, nonché con l'EIT, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e, se del caso, con le attività guidate dagli Stati membri nell'ambito delle iniziative di programmazione congiunta.

Aspetti specifici legati all'attuazione

Le attività di innovazione comprenderanno l'integrazione di singole tecnologie; dimostrazioni delle capacità di fabbricare e fornire prodotti, sistemi, processi e servizi innovativi; progetti pilota utilizzatore/cliente volti a dimostrare la fattibilità e il valore aggiunto; e progetti di dimostrazione su larga scala per facilitare l'adozione da parte del mercato dei risultati della ricerca. Verrà dato adeguato rilievo ai progetti su piccola e media scala. Inoltre, l'attuazione nell'ambito di questa Parte incoraggerà la partecipazione di gruppi di ricerca piccola e media grandezza, contribuendo anche a una partecipazione più attiva delle PMI.

Varie singole tecnologie saranno integrate, sfociando in una convalida tecnologica, in ambiente industriale, per giungere ad un sistema completo e certificato pronto per l'immissione sul mercato. Una forte partecipazione del settore privato a tali attività è un prerequisito, anche nell'ambito di partenariati pubblico-privato.

Le azioni sul fronte della domanda rafforzeranno la spinta tecnologica delle iniziative di ricerca e innovazione. Si tratterà di utilizzare in modo ottimale gli appalti pubblici di prodotti innovativi, di elaborare adeguate norme tecniche ed attività tecniche a sostegno della standardizzazione e della regolamentazione; di suscitare la domanda del settore privato e incoraggiare gli utilizzatori a creare mercati più propizi all'innovazione.

Per le nanotecnologie e le biotecnologie in particolare, le azioni presso le parti interessate e il grande pubblico mireranno a sensibilizzarli sui vantaggi e i rischi. Si affronteranno sistematicamente le questioni legate all'analisi di sicurezza e alla gestione dei rischi complessivi associati all'introduzione di tali tecnologie. Se del caso, le scienze sociali e umane contribuiranno a tenere conto delle esigenze, delle preferenze e dell'accettazione degli utenti, oltre ad assicurare l'impegno della società e le scelte consapevoli dei consumatori.

Le attività sostenute nell'ambito del presente obiettivo specifico integreranno il sostegno a favore della ricerca e dell'innovazione nel settore delle tecnologie abilitanti che può essere apportato da autorità nazionali o regionali nell'ambito dei fondi della politica di coesione, nel quadro di strategie di specializzazione intelligente.

Il presente obiettivo specifico, quale parte delle azioni da finanziare, sosterrà inoltre le attività di trasferimento tecnologico (sia a livello nazionale che regionale), compreso lo sviluppo di poli di innovazione internazionali e regionali, al fine di promuovere collegamenti più efficaci tra le università e l'industria.

Saranno intraprese iniziative di cooperazione internazionale in settori di interesse e vantaggio reciproci con i principali paesi partner. Gli aspetti elencati qui di seguito sono particolarmente interessanti per le tecnologie abilitanti e industriali, anche se l'elenco non è esaustivo:

accesso alle competenze scientifiche e tecnologiche di primo piano su scala mondiale;

l'elaborazione di norme mondiali;

l'eliminazione delle strozzature nella valorizzazione industriale, la collaborazione R&S e le condizioni commerciali;

la sicurezza dei prodotti basati sulle nanotecnologie e le biotecnologie e l'impatto di lungo termine del loro utilizzo;

lo sviluppo di materiali e metodi per ridurre il consumo di energia e di risorse;

le iniziative internazionali in collaborazione guidate dall'industria nel settore manifatturiero e

l'interoperabilità dei sistemi.

1.1.   Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

Una serie di linee di attività si incentreranno sulle sfide legate alla leadership industriale e tecnologica nel settore delle TIC lungo l'intera catena di valore e riguarderanno programmi generici di ricerca e innovazione nelle TIC, tra cui in particolare:

1.1.1.   Una nuova generazione di componenti e sistemi: ingegneria di componenti e sistemi integrati avanzati ed efficienti sul piano delle risorse e delle energie

L'obiettivo è mantenere e rafforzare la leadership europea nelle tecnologie legate ai sistemi e componenti integrati avanzati ed efficienti e solidi sul piano delle risorse e delle energie. Queste tecnologie comprendono anche i sistemi micro-nano-bio, l'elettronica organica, l'integrazione su ampie superfici (large area integration), le tecnologie di base per l'internet degli oggetti (8), in particolare le piattaforme a sostegno della predisposizione di servizi avanzati, i sensori, i sistemi intelligenti integrati, i sistemi integrati e distribuiti, i sistemi di sistemi e l'ingegneria dei sistemi complessi.

1.1.2.   Calcolo di prossima generazione: tecnologie e sistemi informatici avanzati e sicuri, compreso il cloud computing

L'obiettivo è incentivare la creazione di attivi europei nell'architettura dei processori e dei sistemi, le tecnologie di interconnessione e di localizzazione dei dati, il cloud computing, il calcolo parallelo (parallel computing) e i software di simulazione e modellizzazione per tutti i segmenti di mercato, comprese le applicazioni nel settore dell'ingegneria (quali la quantificazione dell'incertezza, l'analisi dei rischi e la decisione nelle attività ingegneristiche).

1.1.3.   Internet del futuro: software, hardware, infrastrutture, tecnologie e servizi

L'obiettivo è rafforzare la competitività dell'industria europea nello sviluppo, la conoscenza e l'orientamento di internet della prossima generazione, che sostituirà e sopravanzerà progressivamente la rete attuale, le reti fisse e mobili e le infrastrutture di servizio, e consentire l'interconnessione di miliardi di dispositivi (Internet degli oggetti) mediante molteplici operatori e attraverso molti settori; ciò modificherà il nostro modo di comunicare, di accedere alle conoscenze e utilizzarle. Ciò comporta lavori di R&I sulle reti, i software, i processi e i servizi, la sicurezza informatica, la privacy, l'affidabilità e la fiducia, le comunicazioni senza fili (9) e tutte le reti ottiche, i servizi multimediali interattivi a immersione e le imprese collegate del futuro.

1.1.4.   Tecnologie di contenuto e gestione dell'informazione: le TIC a servizio dei contenuti digitali e delle industrie culturali e creative

L'obiettivo è rafforzare la posizione dell'Europa quale fornitore di prodotti e servizi basati sulla creatività individuale e aziendale. Ciò sarà possibile fornendo ai professionisti e ai cittadini nuovi strumenti per creare, accedervi, sfruttare, conservare e riutilizzare tutte le forme di contenuti digitali in qualsiasi lingua e per modellizzare, analizzare e visualizzare ingenti quantità di dati (megadati), compresi i dati collegati. Si tratta di nuove tecnologie per le arti, le lingue, l'apprendimento, l'interazione, la conservazione digitale, la progettazione web, l'accesso ai contenuti, le tecniche di analisi e i media; sistemi intelligenti e adattativi di gestione dell'informazione basati sull'estrazione avanzata di dati, l'apprendimento automatico, le analisi statistiche e le tecnologie informatiche visive.

1.1.5.   Interfacce avanzate e robot: robotica e spazi intelligenti

L'obiettivo è rafforzare la leadership scientifica e industriale europea nella robotica industriale e di servizio, i sistemi cognitivi e comunicativi, le interfacce avanzate, gli spazi intelligenti e le macchine sensibili, fondandosi sul miglioramento delle prestazioni di calcolo e delle reti e sui progressi nella capacità di progettare e creare sistemi in grado di apprendere, autoassemblarsi, adeguarsi e reagire ovvero di ottimizzare le interazioni uomo-macchina. Ove opportuno, i sistemi sviluppati e i progressi nello stato dell'arte dovrebbero essere convalidati in condizioni reali.

1.1.6.   Micro e nanoelettronica e fotonica: tecnologie abilitanti fondamentali relative alla micro e nanoelettronica e alla fotonica, comprese le tecnologie quantistiche

L'obiettivo è sfruttare l'eccellenza dell'Europa in queste tecnologie abilitanti fondamentali e sostenere la competitività e la leadership commerciale della sua industria, rafforzandola ulteriormente. Le attività comprenderanno anche la ricerca e l'innovazione in materia di progettazione, i processi avanzati, le linee pilota di fabbricazione, le tecnologie di produzione collegate e le azioni di dimostrazione destinate a convalidare gli sviluppi tecnologici e i modelli aziendali innovativi, nonché le tecnologie di base di prossima generazione che si avvalgono dei progressi in materia di fisica quantistica.

Queste sei grandi linee di attività dovrebbero coprire l'insieme delle esigenze, tenendo conto della competitività dell'industria dell'Unione a livello mondiale. Fra esse si annoverano la leadership industriale nel settore delle soluzioni, dei prodotti e dei servizi generici basati sulle TIC necessari per affrontare le principali sfide per la società, nonché i programmi di ricerca e innovazione nel campo delle TIC orientati sulle applicazioni che saranno sostenuti congiuntamente alla sfida per la società pertinente. In considerazione dei progressi sempre maggiori della tecnologia in tutti i settori della vita, sarà importante sotto questo profilo l'interazione tra esseri umani e tecnologia e costituirà parte delle ricerche delle TIC orientate sulle applicazioni di cui sopra. La ricerca che adotta un'ottica incentrata sul consumatore contribuirà a sviluppare soluzioni competitive.

Ciascuna di tali sei grandi linee di attività comprende inoltre infrastrutture di ricerca specifica sulle TIC, come i "Living Labs" per la sperimentazione e le infrastrutture di base per le tecnologie abilitanti fondamentali e la loro integrazione in prodotti avanzati e in sistemi intelligenti avanzati, che comprendono apparecchiature, strumenti, servizi di sostegno, clean room e accesso a fonderie per la messa a punto di prototipi.

Ciò andrebbe attuato in modo tale da assicurare la complementarità e la coerenza con l'obiettivo specifico "infrastrutture di ricerca" nell'ambito della priorità "Eccellenza scientifica".

Le attività sosterranno la ricerca e lo sviluppo di sistemi TIC nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e in particolare del diritto alla vita privata.

1.2.   Nanotecnologie

1.2.1.   Sviluppo di nanomateriali, nanodispositivi e nanosistemi della prossima generazione

Sviluppo e integrazione di conoscenze dei fenomeni su scala nanometrica alla frontiera tra discipline scientifiche diverse, destinati a prodotti e sistemi radicalmente nuovi che aprono la strada a soluzioni sostenibili in un'ampia gamma di settori.

1.2.2.   Garantire lo sviluppo e l'applicazione sicuri e sostenibili delle nanotecnologie

Migliorare le conoscenze scientifiche sui potenziali impatti sanitari e ambientali delle nanotecnologie, in vista di una governanza proattiva e scientificamente fondata delle nanotecnologie e mettere a disposizione strumenti, metodi e piattaforme scientifici convalidati per la valutazione e la gestione dei pericoli, delle esposizioni e dei rischi lungo tutto il ciclo di vita dei nanomateriali e nanosistemi, ivi comprese le questioni relative alla standardizzazione.

1.2.3.   Promuovere la dimensione sociale delle nanotecnologie

Valutare le esigenze umane e fisiche per la diffusione delle nanotecnologie, incentrandosi sulla governanza delle nanotecnologie a beneficio della società e dell'ambiente, comprese le strategie di comunicazione volte a garantire l'impegno sociale.

1.2.4.   Sintesi e fabbricazione efficaci e sostenibili dei nanomateriali, dei loro componenti e dei loro sistemi

Incentrarsi su nuove operazioni unitarie flessibili, scalabili e ripetibili, l'integrazione intelligente dei processi nuovi e esistenti, compresa la convergenza di tecnologie quali la nanobiotecnologia, nonché l'ampliamento di scala per consentire la produzione di alta precisione su vasta scala sostenibile di prodotti e impianti flessibili e polivalenti, al fine di garantire l'adeguata conversione delle conoscenze in innovazione industriale.

1.2.5.   Mettere a punto e standardizzare tecniche che consentano di rafforzare le capacità, metodi di misurazione e apparecchiature

Concentrandosi sulle tecnologie di supporto, sostenere lo sviluppo e l'immissione sul mercato di nanomateriali e nanosistemi complessi sicuri, ivi comprese la nanometrologia, la caratterizzazione e la manipolazione della materia su scala nanometrica, la modellizzazione, la progettazione su computer e l'ingegneria avanzata a livello atomico.

1.3.   Materiali avanzati

1.3.1.   Tecnologie trasversali e abilitanti in materia di materiali

Ricerca sui materiali in base alla progettazione, sui materiali funzionali e multifunzionali a più elevata intensità di conoscenze, dotati di nuove funzionalità e migliori prestazioni, come i materiali autoriparibili o i materiali biocompatibili, i materiali autoassemblanti, i nuovi materiali magnetici e i materiali strutturali, per l'innovazione in tutti i settori industriali, in particolare i mercati di elevato valore, comprese le industrie creative.

1.3.2.   Sviluppo e trasformazione di materiali

Ricerca e sviluppo per uno sviluppo e un ampliamento di scala efficienti, sicuri e sostenibili al fine di consentire la fabbricazione industriale di futuri prodotti basati sulla progettazione verso una gestione a bassa produzione di rifiuti dei materiali in Europa, ad esempio nell'industria chimica, biotecnologica o dei metalli e migliorare la comprensione dei meccanismi di degradazione dei materiali (usura, corruzione e affidabilità meccanica).

1.3.3.   Gestione dei componenti dei materiali

Ricerca e sviluppo di tecniche nuove e innovative per materiali, componenti e sistemi, nonché nel settore del montaggio, dell'adesione, della separazione, dell'assemblaggio, dell'autoassemblaggio e del disassemblaggio, della decomposizione e dello smantellamento dei componenti dei materiali, e gestione dei costi del ciclo di vita e degli impatti ambientali attraverso l'uso innovativo della tecnologia dei materiali avanzati.

1.3.4.   Materiali per un'industria sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni

Sviluppo di prodotti e applicazioni nuovi, di modelli aziendali e di comportamenti responsabili dei consumatori che aumentino l'utilizzo delle risorse rinnovabili per applicazioni sostenibili, che riducano la domanda di energia nell'intero ciclo di vita del prodotto e facilitino la produzione a basse emissioni, nonché l'intensificazione dei processi, il riciclaggio, il disinquinamento, i materiali per l'accumulo dell'energia e i materiali con un potenziale di elevato valore aggiunto proveniente dai residui e dalla ricostruzione.

1.3.5.   Materiali per le industrie creative, comprese quelle relative al patrimonio

Applicazione, progettazione e sviluppo di tecnologie convergenti per creare nuove opportunità commerciali, tra cui la conservazione e il ripristino del patrimonio e dei materiali europei con valore storico o culturale nonché i nuovi materiali.

1.3.6.   Metrologia, caratterizzazione, normalizzazione e controllo di qualità

Promozione delle tecnologie quali la caratterizzazione, la valutazione non distruttiva, l'esame e il monitoraggio continui e la modellizzazione di tipo predittivo delle prestazioni per consentire progressi e un impatto nella scienza e nell'ingegneria dei materiali.

1.3.7.   Ottimizzazione dell'impiego di materiali

Ricerca e sviluppo per lo studio di surrogati e soluzioni alternative all'utilizzo di alcuni materiali, anche affrontando il problema delle materie prime attraverso materiali su misura o la sostituzione dei materiali rari, critici o pericolosi e lo studio di approcci innovativi in materia di modelli aziendali e individuazione delle risorse essenziali.

1.4.   Biotecnologie

1.4.1.   Promuovere le biotecnologie di punta come futuro motore di innovazione

L'obiettivo è creare le condizioni che consentano all'industria europea di restare in prima linea nell'innovazione, anche a medio e lungo termine. Queste attività comprendono lo sviluppo di settori tecnologici emergenti come la biologia sintetica, la bioinformatica e la biologia dei sistemi nonché la valorizzazione della convergenza con altre tecnologie abilitanti, come le nanotecnologie (ad es. le bionanotecnologie), le TIC (ad es. la bioelettronica) e le tecnologie ingegneristiche. Questi temi e altri settori di punta richiedono misure appropriate in termini di ricerca e sviluppo per incentivare il trasferimento e l'attuazione adeguati in nuove applicazioni.

1.4.2.   Prodotti e processi industriali basati sulla biotecnologia

L'obiettivo è duplice: da un lato, consentire all'industria europea (ad esempio chimica, sanità, industria mineraria, energia, cellulosa e carta, legna e prodotti a base di fibre, tessile, amido e industrie di trasformazione dei prodotti alimentari) di mettere a punto nuovi prodotti e processi che soddisfino nel contempo esigenze industriali e della società utilizzando preferibilmente metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e sostenibili; alternative competitive e perfezionate basate sulle biotecnologie per sostituire prodotti esistenti; dall'altro, sfruttare il potenziale delle biotecnologie per individuare, monitorare, prevenire e eliminare l'inquinamento. Comprende attività di R&I sui nuovi enzimi con funzioni biocatalizzatrici ottimizzate, sulle vie enzimatiche e metaboliche, la concezione di bioprocessi su scala industriale, l'integrazione di bioprocessi nei processi di produzione industriale, la fermentazione avanzata, la trasformazione a monte e a valle, nonché una migliore conoscenza della dinamica delle comunità microbiche. Comprenderà altresì lo sviluppo di prototipi per valutare la fattibilità a livello tecnoeconomico nonché la sostenibilità dei prodotti e processi sviluppati.

1.4.3.   Tecnologie di piattaforma innovative e competitive

L'obiettivo è sviluppare tecnologie di piattaforma (per esempio genomica, metagenomica, proteomica, metabolomica, strumenti molecolari, sistemi di espressione, piattaforme di fenotipizzazione e piattaforme basate sulle cellule) che consentano di acquisire la leadership e vantaggi competitivi in numerosi settori con un impatto economico. Comporta aspetti, come il sostegno allo sviluppo di biorisorse con proprietà e applicazioni ottimizzate al di là dei prodotti di sostituzione alternativi, i mezzi per l'esplorazione, la comprensione e lo sfruttamento in modo sostenibile della biodiversità terrestre e marina ai fini di applicazioni innovative, prodotti e processi biologici e il sostegno allo sviluppo di soluzioni basate sulle biotecnologie nel campo delle cure sanitarie (ad es. dispositivi diagnostici, biologici e biomedici).

1.5.   Fabbricazione e trasformazione avanzate

1.5.1.   Tecnologie per le fabbriche del futuro

Promuovere una crescita industriale sostenibile, agevolando un passaggio strategico, in Europa, dalla produzione basata sui costi ad un approccio basato sulla creazione di prodotti ad elevato valore aggiunto e a una produzione intelligente e ad alte prestazione basata sulle TIC in un sistema integrato. A tal fine occorre affrontare la sfida di produrre di più consumando meno materiali, meno energia, generando meno rifiuti e meno inquinamento, mirando ad un'alta efficienza ecologica. L'accento sarà posto sullo sviluppo e l'integrazione dei sistemi di produzione adattativi del futuro, con un'attenzione particolare alle esigenze delle PMI europee, al fine di istituire sistemi e processi di fabbricazione avanzati e sostenibili. Si porrà l'accento anche sulle metodologie atte a incentivare una produzione flessibile, sicura e intelligente in cui adeguati livelli di automazione vengono applicati in un contesto attento ai lavoratori.

1.5.2.   Tecnologie per sistemi ed edifici efficienti sul piano energetico e con un basso impatto ambientale

Ridurre il consumo di energia e le emissioni di CO2 mediante lo sviluppo e la diffusione di tecnologie e sistemi di costruzione sostenibili e mediante l'attuazione e la ripetizione di misure a favore di un maggior utilizzo di sistemi e materiali efficienti sotto il profilo energetico negli edifici nuovi, rinnovati e ristrutturati. Le considerazioni sul ciclo di vita e la crescente importanza dei concetti del tipo design-build-operate (progettazione-costruzione-gestione) saranno fattori fondamentali per affrontare la sfida di una transizione verso edifici a consumo energetico prossimo allo zero in Europa entro il 2020 e la creazione di quartieri efficienti sotto il profilo energetico grazie al coinvolgimento di tutte le parti interessate.

1.5.3.   Tecnologie sostenibili, efficienti sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio nelle industrie di trasformazione a elevata intensità energetica

Aumentare la competitività delle industrie di trasformazione, come quella chimica, del cemento, della cellulosa e della carta, del vetro, dei minerali, dei metalli non ferrosi e dell'acciaio migliorando radicalmente l'efficienza delle risorse e l'efficienza energetica e riducendo l'impatto ambientale di queste attività industriali. L'accento sarà posto sullo sviluppo e la convalida di tecnologie abilitanti per sostanze, materiali e soluzioni tecnologiche innovative per prodotti a basse emissioni di carbonio e processi e servizi a minore intensità di energia lungo la catena di valore, nonché sull'adozione di tecnologie e tecniche di produzione a bassissime emissioni di carbonio per conseguire determinate riduzioni dell'intensità delle emissioni di gas serra.

1.5.4.   Modelli aziendali nuovi e sostenibili

La cooperazione intersettoriale su concetti e metodologie per la produzione specializzata "basata sulle conoscenze", può stimolare l'apprendimento nelle organizzazioni, la creatività e l'innovazione con particolare accento su modelli aziendali nell'ambito di approcci personalizzati, in grado di adattarsi alle esigenze delle catene del valore e delle reti globalizzate, della continua evoluzione dei mercati e delle industrie emergenti e future. In tale contesto occorre prendere in considerazione modelli aziendali sostenibili che coprano l'intero ciclo di vita dei prodotti e dei processi.

1.6.   Spazio

Nell'ambito della ricerca spaziale, le azioni a livello di Unione saranno attuate in congiunzione con le attività di ricerca spaziale degli Stati membri e dell'Agenzia spaziale europea (ESA), mirando a creare complementarità tra i diversi attori.

1.6.1.   Favorire la competitività europea, la non dipendenza e l'innovazione del settore spaziale europeo

L'obiettivo è mantenere un ruolo guida a livello mondiale nel settore dello spazio, salvaguardando e sviluppando ulteriormente un'industria (comprese le PMI) e una comunità di ricerca spaziale efficienti in termini di costi, competitive e innovative e promuovendo l'innovazione in questo settore.

1.6.1.1.   Preservare e sviluppare ulteriormente un'industria e una comunità di ricerca competitive, sostenibili e imprenditoriali nel settore dello spazio e aumentare l'indipendenza europea nei sistemi spaziali

L'Europa svolge un ruolo guida nella ricerca spaziale e nello sviluppo delle tecnologie spaziali, e sviluppa costantemente le proprie infrastrutture spaziali operative (ad es. il programma Galileo e il programma Copernicus). L'industria europea è diventata di fatto un esportatore di satelliti e di altre tecnologie spaziali di elevata qualità. Tuttavia, questa posizione è messa in pericolo dalla concorrenza delle altre grandi potenze spaziali. L'obiettivo di tale misura è lo sviluppo di una base di ricerca garantendo la continuità dei programmi di ricerca spaziale e innovazione, per esempio mediante una serie di progetti di dimostrazione nello spazio di dimensioni più ridotte e più frequenti. Ciò consentirà all'Europa di sviluppare la sua base industriale e la comunità di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) spaziale, contribuendo in tal modo ad andare oltre l'attuale stato dell'arte e ad affermare la sua autonomia dalle importazioni di tecnologie essenziali.

Si dovrebbe sostenere la standardizzazione per ottimizzare gli investimenti e migliorare l'accesso al mercato.

1.6.1.2.   Catalizzare l'innovazione tra il settore spaziale e quello non spaziale

Nelle tecnologie spaziali emerge una serie di sfide parallelamente alle sfide "terrestri", per esempio nei settori dell'aeronautica, dell'energia, dell'ambiente, delle telecomunicazioni e delle TIC, dell'esplorazione delle risorse naturali, dei sensori, della robotica, dei materiali avanzati, della sicurezza e della sanità. Questi aspetti comuni offrono opportunità per il rapido co-sviluppo, in particolare da parte delle PMI, di tecnologie utili per la comunità spaziale e non spaziale, comprese le industrie non spaziali, che potrebbero concretizzarsi in innovazioni di punta più rapidamente di quanto avverrebbe nell'ambito di spin-off in una fase successiva. Lo sfruttamento delle infrastrutture spaziali europee esistenti dovrebbe essere incentivato promuovendo lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi basati sul telerilevamento, la geolocalizzazione o altri tipi di dati via satellite. L'Europa dovrebbe inoltre rafforzare lo sviluppo di un settore imprenditoriale spaziale nascente, se del caso, mediante misure adeguatamente mirate, compreso un sostegno alle iniziative in materia di trasferimento di tecnologie spaziali.

1.6.2.   Consentire progressi nell'ambito delle tecnologie spaziali

L'obiettivo è sviluppare tecnologie spaziali avanzate e abilitanti e concetti operativi dall'idea alla dimostrazione nello spazio.

La capacità di avere accesso allo spazio e di sviluppare, mantenere e far funzionare i sistemi spaziali in orbita terrestre e al di là, è fondamentale per il futuro della società europea. Le capacità necessarie richiedono investimenti in ricerca e innovazione in numerose tecnologie spaziali (ad esempio per i dispositivi di lancio e altri veicoli, satelliti, robotica, strumenti e sensori) e in concetti operativi dalle idee iniziali alla dimostrazione nello spazio. L'Europa è attualmente una delle tre grandi potenze spaziali principalmente grazie agli investimenti degli Stati membri attraverso l'ESA e i programmi nazionali, ma rispetto al livello degli investimenti nella R&S spaziale degli Stati Uniti (ad esempio, circa il 20 % del bilancio totale della NASA), l'attenzione europea alle tecnologie ed applicazioni spaziali future deve essere rafforzato lungo l'intera catena:

a)

ricerca a basso livello di maturità tecnologica (TRL), che spesso si fonda in larga misura sulle tecnologie abilitanti fondamentali, con un potenziale di generare tecnologie di punta con applicazioni terrestri;

b)

miglioramento delle tecnologie esistenti, ad esempio attraverso la miniaturizzazione, una maggiore efficienza energetica e una maggiore sensibilità dei sensori;

c)

dimostrazione e convalida di tecnologie e concetti nuovi nello spazio e in ambienti terrestri analoghi;

d)

contesto della missione, ad esempio, l'analisi dell'ambiente spaziale, le stazioni terrestri, la protezione dei sistemi e delle infrastrutture spaziali dal danneggiamento o dalla distruzione causati dai frammenti di collisione o da altri oggetti spaziali, nonché dagli effetti di eventi metereologici spaziali quali le eruzioni solari (conoscenza della situazione in ambito spaziale - SSA), la promozione di un'infrastruttura innovativa per la raccolta e la trasmissione di dati nonché l'archiviazione di campioni;

e)

comunicazioni via satellite, tecnologie avanzate di navigazione e telerilevamento, per la ricerca sui sistemi spaziali dell'Unione indispensabile per le future generazioni (ad es. Galileo e Copernicus).

1.6.3.   Permettere la valorizzazione dei dati spaziali

L'obiettivo è garantire una maggiore utilizzazione dei dati spaziali provenienti da missioni in corso, passate o future nei settori scientifico, pubblico e commerciale.

I sistemi spaziali producono informazioni che spesso non possono essere acquisite in nessun altro modo. Nonostante l'ottimo livello delle missioni europee, le cifre relative alle pubblicazioni dimostrano che i dati provenienti dalle missioni europee vengono utilizzati meno dei dati ottenuti nel corso delle missioni americane. La valorizzazione dei dati provenienti dai satelliti europei (scientifici, pubblici o commerciali) potrebbe essere considerevolmente rafforzata con un'ulteriore azione per il trattamento, l'archiviazione, la convalida, la standardizzazione e la disponibilità sostenibile dei dati spaziali rilevati da missioni europee, nonché per sostenere lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi di informazione derivanti da tali dati e, se del caso, in combinazione con i dati delle osservazioni terrestri. Le innovazioni in materia di acquisizione e trattamento, fusione, diffusione e interoperabilità dei dati, segnatamente la promozione dell'accesso a dati e metadati delle scienze della Terra e dello scambio di questi ultimi, e di utilizzo di forme di collaborazione fondate sulle TIC possono garantire un utile più elevato sul capitale investito nell'infrastruttura spaziale e contribuire ad affrontare le sfide per la società. La calibrazione e la convalida di dati spaziali (per singoli strumenti, tra strumenti e missioni e per oggetti in situ) sono fattori essenziali per l'uso adeguato dei dati spaziali in tutti i settori ed è necessario aumentare la standardizzazione dei dati e dei quadri di riferimento di origine spaziale.

L'accesso ai dati e la valorizzazione delle missioni spaziali è una questione che richiede un coordinamento a livello mondiale. Per i dati dell'osservazione terrestre, approcci armonizzati e buone pratiche sono stati in parte realizzati in coordinamento con il gruppo sull'osservazione della Terra (GEO), organizzazione intergovernativa), destinato a sostenere una rete mondiale dei sistemi di osservazione della Terra (GEOSS), di cui l'Unione fa parte, in particolare sfruttando appieno il programma Copernicus. Sarà dato sostegno a una rapida introduzione di tali innovazioni nei pertinenti processi di applicazione e decisionale. Ciò comprende altresì l'utilizzo dei dati per ulteriori indagini scientifiche.

1.6.4.   Promuovere la ricerca europea per sostenere partenariati internazionali nel settore dello spazio

L'obiettivo è sostenere il contributo della ricerca e dell'innovazione europee a lungo termine a favore di partenariati internazionali a lungo termine nel settore dello spazio.

Anche se le informazioni spaziali apportano considerevoli vantaggi a livello locale, le imprese spaziali sono di natura essenzialmente globale. Ciò è particolarmente evidente nel caso delle minacce cosmiche per i sistemi terrestri e spaziali. Si stima che la perdita di satelliti dovuta alle condizioni climatiche e ai detriti spaziali costa circa 100 milioni di EUR l'anno. Rivestono carattere mondiale anche molti progetti concernenti la scienza e l'esplorazione spaziale. Lo sviluppo di tecnologie spaziali di punta avviene sempre più nell'ambito di partenariati internazionali, rendendo l'accesso a questi progetti internazionali un importante fattore di successo per i ricercatori e l'industria europei. Il contributo dell'Unione a tali attività spaziali a livello mondiale deve essere definito in tabelle di marcia strategiche a lungo termine (10 anni o più), in linea con le priorità della politica spaziale dell'Unione, e in coordinamento con gli Stati membri e i partner europei come l'ESA e le agenzie spaziali nazionali e, ove opportuno, con i partner internazionali e con le agenzie spaziali di paesi con tecnologia spaziale.

1.6.5.   Aspetti specifici legati all'attuazione

Le priorità di attuazione della ricerca e dell'innovazione spaziali all'Orizzonte 2020 sono in linea con le priorità della politica spaziale dell'Unione, definite dai Consigli sullo spazio e dalla comunicazione della Commissione del 10 aprile 2011 intitolata "Verso una strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini". Le modalità di esecuzione saranno basate, se del caso, su programmi strategici di ricerca definiti in consultazione con gli Stati membri e le agenzie spaziali nazionali, l'ESA, le parti interessate dell'industria spaziale europea, (comprese le PMI), le università, gli istituti tecnologici e il gruppo consultivo per il settore spaziale. Per quanto riguarda la partecipazione ad imprese internazionali, il programma di ricerca e innovazione sarà definito in collaborazione con le parti interessate europee e i partner internazionali (ad esempio NASA, ROSCOSMOS e JAXA).

L'applicazione delle tecnologie spaziali è sostenuta, se del caso, mediante i rispettivi obiettivi specifici della priorità "Sfide per la società".

2.   ACCESSO AL CAPITALE DI RISCHIO

Nell'ambito di Orizzonte 2020 saranno istituiti due strumenti ("Equity facility" o "meccanismo di capitale" e "Debt facility" o "meccanismo di concessione dei prestiti") composti da varie sezioni. Il meccanismo di capitale e la sezione PMI del meccanismo di concessione dei prestiti saranno attuate in interdipendenza con COSME in quanto parte di due strumenti finanziari dell'Unione miranti a fornire capitale proprio e credito a sostegno della crescita e delle attività di R&I delle PMI.

Questi due meccanismi possono, se del caso, consentire la condivisione delle risorse finanziarie con gli Stati membri o le regioni che intendono dedicare parte dei Fondi ESI a loro assegnati, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

Invece di fornire, ad esempio, prestiti, garanzie o partecipazioni direttamente ai beneficiari finali, la Commissione incaricherà delle istituzioni finanziarie a fornire un sostegno attraverso, in particolare, la ripartizione dei rischi, i sistemi di garanzia e investimenti equity e quasi-equity.

2.1.   Meccanismo di concessione dei prestiti

Questo meccanismo concederà prestiti a singoli beneficiari per investimenti nella R&I; (contro) garanzie a intermediari finanziari che concedono prestiti a beneficiari; combinazioni di prestiti e (contro) garanzie; e garanzie e/o controgaranzie per sistemi di credito-finanziamento nazionali o regionali. Il meccanismo avvierà attività di rafforzamento della maturità e sosterrà lo strumento destinato alle PMI subordinatamente al livello della domanda (vedi sezione 3 "Innovazione nelle PMI" della parte II). Gli apporti dal meccanismo di concessione dei prestiti possono essere combinati, con l'eventuale aggiunta di sovvenzioni (anche forfettarie), con apporti del meccanismo di capitale in uno o più meccanismi integrati. È possibile ricorrere anche a prestiti a tasso agevolato, a prestiti convertibili, a prestiti subordinati, a prestiti partecipativi, a prestiti di leasing e alla cartolarizzazione.

Oltre a fornire prestiti e garanzie sulla base del principio del mercato e del "primo arrivato, primo servito", il meccanismo di concessione dei prestiti mirerà, in una serie di compartimenti, a politiche e settori specifici. I contributi di bilancio riservati a questo scopo possono provenire, se del caso, da:

a)

altre parti di Orizzonte 2020, segnatamente la parte intitolata "Sfide per la società";

b)

altri quadri, programmi e linee di bilancio generale dell'Unione;

c)

regioni specifiche e Stati membri che desiderano contribuire con risorse provenienti dai fondi della politica di coesione; e

d)

organismi o iniziative specifici (ad esempio, Iniziative tecnologiche congiunte).

Questi contributi possono essere apportati o integrati in qualsiasi momento durante il corso di Orizzonte 2020.

La condivisione del rischio e altri parametri possono variare nei compartimenti politici o settoriali, purché i loro valori o stati siano conformi alle regole comuni applicabili agli strumenti di debito. I compartimenti possono avere inoltre strategie specifiche di comunicazione nell'ambito della campagna promozionale globale per il meccanismo di concessione dei prestiti. Inoltre, qualora siano necessarie competenze specifiche per valutare eventuali prestiti in un determinato compartimento, ci si può avvalere di intermediari specializzati a livello nazionale.

La sezione PMI del meccanismo di concessione dei prestiti è destinata alle PMI orientate alla R&I e alle imprese di dimensioni medie con prestiti di un importo superiore a 150 000 EUR, ad integrazione del sostegno finanziario alle PMI derivante dal meccanismo di garanzia dei prestiti di COSME. La sezione PMI del meccanismo di concessione dei prestiti si applica inoltre ai prestiti di importo inferiore a 150 000 EUR per le PMI orientate alla R&I e le imprese di dimensioni medie.

L'effetto leva del meccanismo di concessione dei prestiti — definito come il finanziamento totale (ossia il finanziamento dell'Unione più il contributo delle altre istituzioni finanziarie) diviso per il contributo finanziario dell'Unione — dovrebbe situarsi in media tra 1,5 e 6,5, a seconda del tipo di operazioni interessate (livello di rischio, beneficiari finali, e il meccanismo di concessione dei prestiti di cui trattasi). L'effetto moltiplicatore — definito come il totale degli investimenti effettuati dai beneficiari del sostegno diviso per il contributo finanziario dell'Unione, dovrebbe situarsi tra 5 e 20, anche in questo caso a seconda del tipo di operazioni interessate.

2.2.   Meccanismo di capitale

Il meccanismo di capitale riguarda in particolare i capitali di rischio nella fase iniziale e fondi di fondi pubblici e privati e fornisce capitale di rischio e/o capitale mezzanino a singole imprese. Queste imprese possono, inoltre, ottenere finanziamenti sotto forma di cessione di crediti da parte di intermediari finanziari che attuano il meccanismo di concessione dei prestiti. Il meccanismo di capitale esplorerà inoltre le possibilità di sostenere business angel e altre potenziali fonti di finanziamento con capitali di rischio. Ciò potrebbe includere altresì il sostegno alla fase 3 dello strumento per le PMI subordinatamente al livello della domanda, nonché il trasferimento di tecnologie (compreso il trasferimento di risultati di ricerca e invenzioni derivanti dalla sfera della ricerca pubblica per il settore produttivo, ad esempio mediante prova di concetto).

Questo meccanismo potrà inoltre permettere degli investimenti nella fase di espansione e di crescita, insieme al meccanismo di capitale per la crescita nell'ambito di COSME (anche in fondi di fondi con un'ampia base di investitori tra cui investitori istituzionali e strategici nonché istituzioni finanziarie nazionali pubbliche e semipubbliche). In tal caso, l'investimento dal meccanismo di capitale di Orizzonte 2020 non può superare il 20 % dell'investimento totale dell'UE, se non nel caso di fondi in più fasi in cui il finanziamento dal meccanismo di capitale per la crescita e dal meccanismo di capitale di Orizzonte 2020 sarà concesso su una base proporzionale, in funzione della politica di investimento dei fondi in questione. Come il meccanismo di capitale per la crescita, il meccanismo di capitale eviterà il capitale di sostituzione destinato allo smantellamento di un impresa acquisita. La Commissione può decidere di modificare la soglia del 20 % in funzione dell'evoluzione delle condizioni di mercato.

Il meccanismo di capitale dell'Unione a sostegno della crescita e delle attività di R&I delle PMI, di cui al primo paragrafo della sezione 2, dovrebbe essere di entità e portata adeguata per sostenere le imprese innovative dalle primissime fasi fino alla crescita e all'espansione, in un approccio integrato.

I parametri di investimento saranno fissati in modo che gli obiettivi strategici specifici, ivi compreso l'orientamento su particolari gruppi di beneficiari potenziali, possano essere conseguiti continuando a garantire l'orientamento al mercato e l'approccio basato sulla domanda di questo strumento.

Il meccanismo di capitale può beneficiare di contributi di bilancio da:

a)

altre parti di Orizzonte 2020;

b)

altri quadri, programmi e linee del bilancio generale dell'Unione,;

c)

regioni specifiche e Stati membri; e

d)

organismi o iniziative specifici.

L'effetto leva del meccanismo di capitale — definito come il finanziamento totale (ossia il finanziamento dell'Unione più il contributo delle altre istituzioni finanziarie) diviso per il contributo finanziario dell'Unione — dovrebbe situarsi attorno a 6, in funzione delle specificità del mercato, con un effetto moltiplicatore previsto (definito come il totale degli investimenti realizzati dai beneficiari diviso per il contributo finanziario dell'Unione) pari in media a 18.

2.3.   Aspetti specifici legati all'attuazione

L'attuazione dei due meccanismi sarà delegata al gruppo bancario europeo per gli investimenti (BEI e Fondo europeo per gli investimenti (FEI)) e/o ad altre istituzioni finanziarie cui potrebbe essere affidata l'attuazione di strumenti finanziari, in conformità con il regolamento finanziario. La loro concezione e attuazione saranno conformi alle disposizioni generali per gli strumenti finanziari stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e ai requisiti operativi più specifici che dovranno essere fissati negli orientamenti della Commissione. L'uso di strumenti finanziari deve avere un chiaro valore aggiunto europeo e dovrebbe esercitare un effetto leva e fungere da integrazione agli strumenti nazionali.

Gli intermediari finanziari, scelti dalle entità delegate per l'attuazione di strumenti finanziari a norma dell'articolo 139, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, possono comprendere istituzioni finanziarie private nonché istituzioni finanziarie governative e semigovernative, banche pubbliche nazionali e regionali nonché banche di investimento nazionali e regionali.

I loro elementi possono essere combinati, con l'eventuale aggiunta di sovvenzioni (comprese somme forfettarie), in uno o più meccanismi integrati a sostegno di determinate categorie di beneficiari o di progetti ad hoc, come le PMI o le imprese di dimensione intermedia con potenziale di crescita, o ai fini della dimostrazione su larga scala di tecnologie innovative.

La loro attuazione sarà coadiuvata da una serie di misure di accompagnamento, tra cui assistenza tecnica per gli intermediari finanziari coinvolti nella valutazione dell'ammissibilità delle domande di prestito o del valore del capitale di conoscenze; meccanismi di preparazione agli investimenti che comprendono azioni di incubazione, tutorato e mentoring di PMI, promuovendo la loro interazione con i potenziali investitori; misure di sensibilizzazione delle imprese di capitale di rischio e dei business angel circa il potenziale di crescita delle PMI innovative coinvolte in programmi di finanziamento dell'Unione; meccanismi per incentivare gli investitori privati a sostenere la crescita di PMI innovative e di medie dimensioni (mid-caps); azioni volte a migliorare i finanziamenti con capitali di rischio e di prestito transfrontalieri e plurinazionali; meccanismi per incoraggiare le fondazioni filantropiche e gli individui a sostenere le attività di R&I; e meccanismi per promuovere gli investimenti delle imprese nel capitale di rischio e incoraggiare le attività di gruppi di famiglia (family offices) e di business angel.

Organismi quali le autorità regionali, le associazioni delle PMI, le camere di commercio e i pertinenti intermediari finanziari possono essere consultati, secondo necessità, in relazione alla preparazione e all'attuazione di tali attività.

La complementarità sarà garantita dai meccanismi di COSME.

3.   INNOVAZIONE NELLE PMI

3.1.   Razionalizzazione del sostegno alle PMI, in particolare attraverso un apposito strumento

Nell'ambito di Orizzonte 2020 le PMI beneficeranno di sostegno. A tal fine saranno create migliori condizioni per la partecipazione delle PMI a Orizzonte 2020. Inoltre, uno strumento riservato alle PMI è destinato a tutti i tipi di PMI innovative intenzionate a svilupparsi, crescere e internazionalizzarsi. Lo strumento sarà disponibile per tutti i tipi di innovazione, compresa quella non tecnologica, sociale e di servizio e non tecnologica, posto che ciascuna attività abbia un chiaro valore aggiunto europeo. L'obiettivo è contribuire a colmare le lacune del finanziamento nelle fasi iniziali di ricerca e innovazione ad alto rischio, stimolare innovazioni rivoluzionarie e incrementare la commercializzazione da parte del settore privato dei risultati della ricerca.

Lo strumento riservato alle PMI servirà per tutti gli obiettivi specifici della priorità "Sfide per la società" e "Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali fondamentali"; sistematicamente si destinerà una somma appropriata a tal fine, per conseguire l'obiettivo di attribuire alle PMI almeno il 20 % degli stanziamenti complessivi combinati per tutti gli obiettivi specifici della priorità "Sfide per la società" e dell'obiettivo specifico "Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali fondamentali".

Solo le PMI saranno autorizzate a presentare domanda di finanziamento e di sostegno nell'ambito di questo strumento. Potranno istituire delle collaborazioni in funzione delle loro esigenze, anche per subappaltare lavori di ricerca e di sviluppo. I progetti dovrebbero presentare un chiaro interesse e vantaggio potenziale per le PMI e una chiara dimensione europea.

Lo strumento per le PMI riguarderà tutti i settori della scienza, della tecnologia e dell'innovazione, nell'ambito di un approccio ascendente per ogni sfida della società o tecnologia abilitante, in modo da lasciare un margine sufficiente a tutti i tipi di idee promettenti, in particolare progetti intersettoriali e interdisciplinari, da finanziare.

Lo strumento per le PMI sarà gestito nell'ambito di un unico sistema di gestione centralizzato, caratterizzato da un regime amministrativo snello e con un unico punto di contatto. Esso viene attuato principalmente con un approccio ascendente attraverso un invito aperto in modo continuativo.

Lo strumento per le PMI fornirà un sostegno semplificato e per fasi. Le tra fasi previste copriranno l'intero ciclo di innovazione: La transizione da una fase all'altra avverrà senza interruzioni purché il progetto delle PMI giustifichi il proseguimento del finanziamento nella fase successiva. Non v'è alcun obbligo per i richiedenti di coprire sequenzialmente tutte le tre fasi. Nel contempo ogni fase sarà aperta a tutte le PMI:

Fase 1: valutazione della concezione e della fattibilità:

Le PMI beneficeranno di finanziamenti per esaminare la fattibilità scientifica o tecnica e il potenziale commerciale di una idea nuova (proof of concept) al fine di sviluppare un progetto di innovazione. In caso di esito positivo di tale valutazione, ai fini della quale è importante il collegamento tra tema del progetto ed esigenze potenziali dell'utente/acquirente, il finanziamento proseguirà anche nella o nelle fasi successive.

Fase 2: R&S, dimostrazione, prima applicazione commerciale:

Prestando debita attenzione al concetto di "buono per l'innovazione", la ricerca e lo sviluppo beneficeranno di un sostegno incentrato in particolare sulle attività di dimostrazione (prove, prototipi, studi di ampliamento di scala, progetti pilota di processi, prodotti e servizi innovativi, convalida, verifica delle prestazioni ecc.) e la prima applicazione commerciale, incoraggiando la partecipazione degli utenti finali o dei potenziali clienti. I "buoni per l'innovazione" promuoveranno la partecipazione dei giovani imprenditori.

Fase 3: commercializzazione:

Questa fase non prevede finanziamenti diretti diversi dalle attività di sostegno, ma mira a facilitare l'accesso al capitale privato e ad ambienti propizi all'innovazione. Sono previsti collegamenti con gli strumenti finanziari (cfr. sezione 2 "Accesso al capitale di rischio" della parte II) ad esempio accordando alle PMI che hanno superato le fasi 1 e/o 2 priorità nell'ambito di una dotazione finanziaria riservata. Le PMI beneficeranno inoltre di misure di sostegno come messa in rete, formazione, tutorato e consulenza. Inoltre questa fase può comportare misure di incentivazione degli appalti precommerciali e degli appalti per soluzioni innovative.

La promozione, l'attuazione e il controllo uniformi dello strumento per le PMI, nell'insieme del programma Orizzonte 2020, garantiranno un agevole accesso per le PMI. Basandosi sulle attuali reti di sostegno alle PMI, quali la rete Enterprise Europe e altri fornitori di servizi di innovazione, sarà istituito un meccanismo di tutorato delle PMI per accelerare l'impatto del sostegno fornito. Inoltre, verranno considerati collegamenti con intermediari pertinenti nazionali e/o regionali per garantire un'efficace attuazione del meccanismo di tutorato.

Per promuovere e accompagnare i provvedimenti destinati alle PMI di Orizzonte 2020 sarà istituito un gruppo specifico di parti interessate e di esperti in materia di ricerca e innovazione nelle PMI.

3.2.   Sostegno specifico

3.2.1.   Sostegno per le PMI ad elevata intensità di ricerca

Un'azione specifica promuoverà l'innovazione transnazionale orientata al mercato da parte di PMI che effettuano attività di R&S. L'azione è destinata alle PMI ad alta intensità di ricerca in qualsiasi settore che devono dimostrare la loro capacità di valorizzare commercialmente i risultati dei progetti.

L'azione riguarderà tutti gli aspetti della scienza e della tecnologia con un approccio ascendente per rispondere alle esigenze delle PMI che effettuano attività di R&S.

L'azione sarà attuata da un'iniziativa articolo 185 TFUE sulla base del programma Eurostars, riorientandolo in funzione della valutazione intermedia.

3.2.2.   Rafforzare la capacità di innovazione delle PMI

Beneficeranno di finanziamenti le attività transnazionali a sostegno dell'attuazione e dell'integrazione delle misure specifiche a favore delle PMI nel programma Orizzonte 2020, in particolare per migliorare la capacità di innovazione delle PMI. Queste attività possono comprendere azioni di sensibilizzazione, informazione e diffusione, attività di formazione e mobilità, attività di rete e scambio di migliori pratiche, messa a punto di meccanismi di sostegno all'innovazione di elevata qualità e servizi a forte valore aggiunto europeo per le PMI (ad esempio proprietà intellettuale e gestione dell'innovazione, trasferimento di conoscenze, utilizzo innovativo delle TIC e competenze informatiche nelle PMI), oltre ad attività di assistenza per aiutare le PMI a mettersi in contatto con partner di ricerca e innovazione in tutta l'Unione, consentendo loro di trarre vantaggi dalle tecnologie e di sviluppare la loro capacità di innovazione. Le organizzazioni intermedie che rappresentano gruppi di PMI innovative saranno invitate a realizzare attività di innovazione intersettoriali e transregionali con PMI che possiedono competenze complementari, al fine di sviluppare nuove catene di valore industriali.

Tali attività sono coordinate, se del caso, con misure nazionali analoghe. È prevista la stretta collaborazione con la rete dei punti di contatto nazionali. Si cercheranno le sinergie con la politica di coesione dell'Unione nell'ambito di strategie nazionali e regionali d'innovazione, ai fini di una specializzazione intelligente.

È previsto un rafforzamento del nesso con la rete Enterprise Europe (nell'ambito di COSME), assicurandone il coordinamento con i punti di contatto nazionali. Il sostegno potrebbe spaziare da servizi perfezionati di informazione e consulenza mediante attività di tutorato, coaching e attività di ricerca di partner per le PMI che intendono sviluppare progetti di innovazione transfrontalieri, a servizi di sostegno all'innovazione. Così si consoliderà l'approccio dello "sportello unico" della rete Enterprise Europe per sostenere le PMI, insieme ad una forte presenza regionale e locale della rete.

3.2.3.   Sostegno all'innovazione orientata al mercato

Queste attività sosterranno l'innovazione transnazionale orientata al mercato al fine di rafforzare la capacità di innovazione delle PMI, migliorando le condizioni quadro dell'innovazione e affrontando gli ostacoli specifici che impediscono la crescita di PMI innovative con potenziale di crescita rapida. Beneficeranno di finanziamenti anche il sostegno specializzato a favore dell'innovazione (ad es. valorizzazione della proprietà intellettuale, reti di committenti, sostegno alle agenzie di trasferimento tecnologico e concezione strategica) e lo studio delle politiche pubbliche in relazione all'innovazione.

PARTE III

SFIDE PER LA SOCIETÀ

1.   SALUTE, EVOLUZIONE DEMOGRAFICA E BENESSERE

La promozione efficace della salute, fondata su una base solida di elementi fattuali, consente di prevenire le malattie e migliorare il benessere ed è efficace sotto il profilo dei costi. La promozione della salute, l'invecchiamento attivo, il benessere e la prevenzione delle malattie dipendono anche da una comprensione dei determinanti della salute, da strumenti efficaci di prevenzione, come i vaccini, da una sorveglianza e una preparazione effettive in materia di salute e malattie e da adeguati programmi di screening.

Il successo degli sforzi volti a prevenire, diagnosticare tempestivamente, gestire, curare e guarire le malattie, le disabilità, le fragilità e le perdite di funzionalità presuppone una comprensione generale delle cause, dei processi e degli impatti in gioco, nonché dei fattori alla base delle buone condizioni di salute e del benessere. Per comprendere meglio la salute e le malattie occorre una stretta connessione tra le ricerche fondamentali, cliniche, epidemiologiche e socioeconomiche. Un'adeguata condivisione dei dati e il collegamento di questi dati con studi di coorte reali su larga scala sono fondamentali, così come l'attuazione in campo clinico dei risultati della ricerca, in particolare attraverso le sperimentazioni cliniche.

Una sfida per la società consiste nell'adeguarsi alle ulteriori necessità relative ai settori sanitari e assistenziali causate dall'invecchiamento della popolazione. Per garantire assistenza e cure sanitarie efficaci per la popolazione di tutte le fasce di età, occorrono sforzi per migliorare e accelerare il processo decisionale in materia di prevenzione e terapia, reperire le migliori pratiche nel settore sanitario e promuoverne la diffusione, effettuare un lavoro di sensibilizzazione e sostenere l'integrazione delle cure. Affinché i cittadini europei possano restare sani e attivi per tutto il corso della vita è fondamentale comprendere meglio i processi di invecchiamento e prevenire le patologie connesse all'età. Di analoga importanza è l'ampia diffusione di innovazioni tecnologiche, organizzative e sociali che consentano di coinvolgere gli anziani, le persone con malattie croniche e le persone con disabilità affinché restino attivi e indipendenti. In questo modo si contribuirà ad aumentare il loro benessere fisico, sociale e mentale e a prolungarne la durata.

Il presente obiettivo specifico dovrebbe affrontare nelle attività pertinenti le condizioni e le malattie croniche che comprendono, segnatamente ma non esclusivamente, malattie cardiovascolari, cancro, malattie del metabolismo e fattori di rischio tra cui il diabete, dolore cronico, disturbi neurologici, neurodegenerativi, connessi alla salute mentale e all'uso di sostanze, malattie rare, sovrappeso e obesità, malattie autoimmuni, disturbi reumatici e muscolo-scheletrici e varie malattie che colpiscono diversi organi nonché disturbi acuti e vari limiti funzionali. Occorre inoltre affrontare le malattie infettive che comprendono, segnatamente ma non esclusivamente, l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria, le malattie dimenticate e legate alla povertà e le patologie veterinarie, le nuove epidemie, le malattie infettive riemergenti (comprese le malattie legate all'acqua) e la minaccia di un aumento della resistenza antimicrobica, nonché le malattie professionali e i disturbi legati al lavoro.

Occorre sviluppare la medicina personalizzata, che dovrebbe essere sostenuta dal rilevamento precoce della malattia, al fine di adattare gli approcci preventivi e terapeutici alle necessità del paziente.

Tutte queste attività saranno svolte in modo da fornire un sostegno lungo l'intero ciclo della ricerca e dell'innovazione, da rafforzare la competitività delle industrie europee e da creare nuove opportunità di mercato. Verranno sostenute strategie traslazionali che integrano varie fasi del processo innovativo nel settore dell'assistenza sanitaria.

Le attività specifiche sono descritte qui di seguito.

1.1.   Comprendere la salute, il benessere e le malattie

1.1.1.   Comprendere i determinanti della salute, migliorare la promozione della salute e la prevenzione delle malattie

Una conoscenza più approfondita dei determinanti della salute è necessaria per ricavare elementi fattuali per promuovere la salute e prevenire le malattie in modo efficace, e consentirà altresì di sviluppare indicatori completi per la salute e il benessere nell'Unione sulla base delle fonti di dati esistenti e sistemi di indicatori. Saranno studiati i fattori ambientali, comportamentali (compreso lo stile di vita), psicologici, organizzativi, culturali, socioeconomici, biologici e genetici, nella loro più ampia accezione. Le strategie comprenderanno studi di coorte a lungo termine e il loro collegamento con i dati ricavati dalla ricerca "-omica", la biomedicina dei sistemi comprese le applicazioni pertinenti della biologia dei sistemi e altri metodi.

In particolare, una conoscenza più approfondita dell'ambiente in quanto determinante della salute richiederà un approccio interdisciplinare che integri, tra l'altro, approcci di biologia molecolare, epidemiologici e tossicologici applicabili all'uomo e i dati ottenuti per studiare le modalità di azione delle varie sostanze chimiche, le esposizioni combinate agli inquinanti e ad altri fattori di stress ambientali e climatici, nonché per eseguire test tossicologici integrati e cercare metodi alternativi alla sperimentazione animale. Sono necessari approcci innovativi alla valutazione dell'esposizione basati sull'utilizzazione della nuova generazione di biomarcatori fondati sulle scienze "-omiche", l'epigenetica, il biomonitoraggio umano, la valutazione delle esposizioni personali e la modellizzazione per comprendere le esposizioni combinate, cumulative ed emergenti, integrando i fattori socioeconomici, culturali, professionali, psicologici e comportamentali. Si incentiverà il miglioramento dei collegamenti con i dati ambientali attraverso sistemi di informazione avanzata.

In questo modo si potranno valutare le politiche e i programmi esistenti e previsti, fornendo loro un sostegno politico. Analogamente, si potranno mettere a punto interventi sui comportamenti e programmi di prevenzione e educazione più adeguati, anche per informare meglio in materia di alimentazione, di attività fisica, di vaccinazione e di altri interventi di assistenza primaria.

1.1.2.   Comprendere le malattie

Occorre comprendere meglio la salute e le malattie in tutto il ciclo della vita umana, in modo da mettere a punto misure di prevenzione, diagnosi, trattamento e riabilitazione nuove e migliori. La ricerca interdisciplinare, di base e traslazionale sulla fisiopatologia delle malattie è fondamentale per migliorare la comprensione di tutti gli aspetti del processo della malattia, compresa una riclassificazione delle variazioni normali e della malattia, sulla base di dati molecolari, nonché per convalidare ed utilizzare i risultati della ricerca in applicazioni cliniche.

Il sostegno alla ricerca comprende e incentiva lo sviluppo e l'impiego di strumenti e approcci nuovi per la generazione di dati biomedici e include l'immaginografia biomedica, le scienze "-omiche", le strategie mediche "sistemiche" e i metodi di "high throughput" (ad elevata capacità di trattamento). Queste attività richiederanno uno stretto collegamento tra la ricerca di base e la ricerca clinica e gli studi di coorte a lungo termine (e i rispettivi settori di ricerca) già menzionati. Saranno indispensabili anche legami stretti con le infrastrutture di ricerca e mediche (basi di dati, biobanche, ecc.) per la standardizzazione, l'immagazzinamento, la condivisione e l'accesso ai dati, indispensabili per massimizzare l'utilità dei dati e per incoraggiare modalità più innovative ed efficaci di analisi e di combinazione di serie di dati.

1.1.3.   Migliorare la sorveglianza e la preparazione

Le popolazioni umane sono minacciate da infezioni nuove ed emergenti, anche di origine zoonotica, nonché da quelle derivanti dalla resistenza ai farmaci contro agenti patogeni esistenti e da altre conseguenze dirette e indirette dei cambiamenti climatici sulla salute e della circolazione internazionale delle persone. Per la modellizzazione delle epidemie e per un'efficace risposta contro le pandemie, occorrono metodi nuovi o migliori per la sorveglianza, la diagnosi, le reti di allarme rapido, l'organizzazione dei servizi sanitari e le campagne di preparazione. Occorre inoltre impegnarsi per mantenere e rafforzare le capacità di combattere le malattie infettive resistenti ai farmaci.

1.2.   Prevenire le malattie

1.2.1.   Sviluppare efficaci programmi di screening e prevenzione e migliorare la valutazione della predisposizione alle malattie

Lo sviluppo di programmi di screening e prevenzione dipende dall'identificazione di biomarcatori precoci (anche funzionali e comportamentali) del rischio e dell'insorgenza della malattia e occorre che tali programmi siano progettati secondo criteri accettati a livello internazionale. Il loro impiego dipende dalla sperimentazione e dalla convalida di metodi e programmi di screening. Occorre generare conoscenze e sviluppare metodi per l'individuazione di individui e di popolazioni a maggior rischio di malattie di rilevanza clinica. L'individuazione di individui e di popolazioni ad alto rischio di malattie consentirà di elaborare strategie personalizzate, "a strati" e collettive per lo sviluppo di strategie di prevenzione efficaci ed efficienti in termini di costi.

1.2.2.   Migliorare la diagnosi e la prognosi

Per mettere a punto metodi diagnostici e teranostici nuovi e più efficaci occorre comprendere meglio la salute, le malattie e i processi patologici in tutto il ciclo di vita. Si svilupperanno metodi, tecnologie e strumenti innovativi e si metteranno a punto quelli esistenti al fine di migliorare sensibilmente il decorso delle malattie grazie a diagnosi e prognosi più precoci e precise consentendo nel contempo trattamenti accessibili e più mirati.

1.2.3.   Sviluppare migliori vaccini preventivi e terapeutici

Si avverte l'esigenza di interventi e vaccini preventivi e terapeutici più efficaci e di meccanismi di vaccinazione basati su elementi concreti per una gamma più ampia di malattie, comprese le malattie legate alla povertà come l'HIV/AIDS, la tubercolosi, la malaria e le malattie infettive dimenticate nonché per altre malattie gravi. Ciò presuppone una migliore comprensione della malattia, dei processi patologici e delle epidemie, sulla base di prove cliniche e degli studi associati.

1.3.   Trattare e gestire la malattia

1.3.1.   Trattare la malattia, compreso lo sviluppo della medicina rigenerativa

Occorre sostenere il perfezionamento delle tecnologie di sostegno trasversali per i medicinali, le bioterapie, i vaccini e altri approcci terapeutici, in particolare i trapianti, la chirurgia, le terapie geniche e cellulari e la medicina nucleare; rafforzare i risultati positivi dei processi di sviluppo di medicinali e vaccini (ivi compresi i metodi alternativi di sostituzione delle prove di sicurezza e di efficacia classiche, con lo sviluppo, ad esempio, di nuovi metodi); sviluppare approcci fondati sulla medicina rigenerativa, ivi compresi gli approcci fondati sulle cellule staminali; sviluppare nuove terapie biofarmaceutiche, compresi i vaccini terapeutici; mettere a punto sistemi e dispositivi medici e di assistenza perfezionati; migliorare le cure palliative; mantenere e rafforzare la nostra capacità di combattere le malattie e realizzare interventi medici basati sulla disponibilità di farmaci antimicrobici efficaci e sicuri. Questi miglioramenti agevoleranno lo sviluppo di cure nuove, più efficienti, efficaci, sostenibili e personalizzate per le malattie e la gestione delle disabilità e delle fragilità, comprese terapie avanzate e terapie cellulari per il trattamento delle malattie croniche.

1.3.2.   Trasferimento delle conoscenze nella pratica clinica e azioni di innovazione evolutive

Sarà fornito sostegno alle sperimentazioni cliniche, un importante strumento che consente di trasferire le conoscenze biomediche in applicazioni per i pazienti, così come al miglioramento della loro pratica. Citiamo ad esempio lo sviluppo di metodologie perfezionate che consentano di orientare le sperimentazioni su gruppi di popolazione pertinenti, ivi compresi quelli che soffrono di altre malattie concomitanti e/o sono già sottoposti a trattamento, la determinazione dell'efficacia comparativa degli interventi e delle soluzioni, il maggior ricorso alle basi dati e alle cartelle cliniche elettroniche come fonti di dati per le sperimentazioni e il trasferimento delle conoscenze. Sarà sostenuto lo sviluppo preclinico e/o clinico di determinati medicinali orfani. Analogamente saranno forniti finanziamenti per il trasferimento di altri tipi di interventi come quelli legati alla vita autonoma in ambienti reali.

1.4.   Invecchiamento attivo e autogestione della salute

1.4.1.   Invecchiamento attivo, vita indipendente e assistita

Sono necessari lavori avanzati e applicati di ricerca e di innovazione multidisciplinari in collaborazione con le scienze socioeconomiche, comportamentali, gerontologiche, digitali e di altro tipo, in vista di soluzioni di facile uso ed efficienti sotto il profilo dei costi per garantire agli anziani o alle persone disabili, tenendo conto delle differenze di genere, una vita quotidiana attiva, indipendente e assistita (a casa, sul posto di lavoro, negli spazi pubblici ecc.). Ciò vale in una varietà di contesti e riguarda tecnologie, sistemi e servizi che migliorano la qualità della vita e la funzionalità umana, compresa la mobilità, le tecnologie assistive personalizzate e intelligenti, la robotica di servizio e sociale, gli ambienti assistivi. Saranno finanziate azioni pilota di ricerca e innovazione per valutare l'attuazione e l'ampia diffusione di soluzioni. Sarà dato particolare rilievo al coinvolgimento degli utenti finali, delle comunità di utenti e degli operatori dell'assistenza formali e informali.

1.4.2.   Partecipazione attiva e consapevolezza dei singoli nell'autogestione della salute

Fornire ai singoli individui i mezzi per migliorare e gestire la loro salute nell'intero arco della vita darà luogo a sistemi sanitari più efficienti in termini di costi in quanto consentirà la gestione delle malattie croniche fuori dalle istituzioni e migliorerà i risultati sanitari. Ciò richiede ricerche sui fattori socioeconomici e i valori culturali, i modelli comportamentali e sociali, gli atteggiamenti e le aspirazioni in relazione alle tecnologie sanitarie personalizzate, gli strumenti mobili e/o portatili, i nuovi sistemi diagnostici, i sensori e i dispositivi di monitoraggio e i servizi personalizzati, compresi, ma non solo, gli strumenti fondati sulla nanomedicina, che promuovono uno stile di vita sano, il benessere, la salute mentale, l'autogestione delle cure sanitarie, il miglioramento dell'interazione cittadini/operatori sanitari, programmi personalizzati per la gestione di malattie e disabilità al fine, fra l'altro, di migliorare l'autonomia dei pazienti, nonché il sostegno alle infrastrutture del sapere. Le soluzioni saranno sviluppate e sperimentate con l'utilizzo di piattaforme d'innovazione aperte quali le dimostrazioni su ampia scala per l'innovazione sociale e nei servizi.

1.5.   Metodi e dati

1.5.1.   Migliorare l'informazione in materia di salute e l'uso dei dati sanitari.

L'integrazione di infrastrutture e di strutture e fonti di dati (ivi comprese quelle derivanti da studi di coorte, da protocolli, dalla raccolta di dati, da indicatori, da indagini sugli esami sanitari, ecc.) e la standardizzazione, l'interoperabilità, l'immagazzinamento, la condivisione e l'accessibilità dei dati beneficeranno di un sostegno per consentire la sostenibilità a lungo termine e l'adeguata valorizzazione di questi dati. Occorre prestare attenzione al trattamento dei dati, alla gestione delle conoscenze, alla modelizzazione, alla visualizzazione e alle questioni connesse alla sicurezza telematica e alla privacy. In particolare occorre migliorare la disponibilità di informazioni e dati relativi ai risultati negativi e agli effetti negativi dei trattamenti.

1.5.2.   Migliorare gli strumenti e i metodi scientifici a sostegno dell'elaborazione delle politiche e della regolamentazione

Occorre sostenere la ricerca, lo sviluppo, l'integrazione e l'utilizzo di strumenti, statistiche e metodi scientifici che permettano una valutazione rapida, accurata e predittiva della sicurezza, dell'efficacia e della qualità degli interventi in materia di sanità e delle tecnologie sanitarie, tra cui nuovi farmaci, prodotto biologici, terapie avanzate e dispositivi medici. Ciò è particolarmente importante per i nuovi sviluppi in settori concernenti le terapie biofarmaceutiche, i vaccini, gli antimicrobici, le terapie cellulari/tissutali e geniche, i trapianti, la produzione specialistica, le biobanche, i nuovi dispositivi medici, i prodotti combinati, le procedure diagnostiche/di trattamento, i test genetici, l'interoperabilità e la sanità elettronica, ivi compresi gli aspetti relativi alla privacy. Analogamente, è necessario un sostegno a favore di metodologie perfezionate di valutazione dei rischi, quadri di riferimento in materia di conformità, strategie di sperimentazione e strategie legate all'ambiente e alla sanità. Occorre inoltre sostenere lo sviluppo di metodi pertinenti per agevolare la valutazione degli aspetti etici di suddetti settori.

1.5.3.   Utilizzo della medicina in silico per migliorare la gestione e la previsione delle malattie

Sistemi medici basati sulla simulazione su computer, con l'impiego di dati specifici relativi al paziente e sulla base di approcci di medicina sistemica e di modellizzazione fisiologica possono essere utilizzati per prevedere la predisposizione alle malattie, l'evoluzione delle malattie e le possibilità di successo delle cure mediche. La simulazione basata su modelli può essere utilizzata per le prove cliniche, la prevedibilità della reazione al trattamento e la personalizzazione e l'ottimizzazione del trattamento.

1.6.   Assistenza sanitaria e cure integrate

1.6.1.   Promozione delle cure integrate

Il sostegno alla gestione delle malattie croniche, anche in relazione ai pazienti con disabilità, al di fuori delle istituzioni dipende anche dal miglioramento della cooperazione tra i fornitori di servizi sanitari e sociali o di cure informali. La ricerca e le applicazioni innovative saranno sostenute a favore di un processo decisionale fondato sull'informazione distribuita che affronti la salute sia fisica sia mentale, compresi gli aspetti psicosociali, e al fine di fornire elementi a favore dell'ampia diffusione e della valorizzazione commerciale di soluzioni innovative, tra cui servizi sanitari e di cura a distanza interoperabili. In particolare nel contesto dell'evoluzione demografica, beneficeranno di sostegno anche la ricerca e l'innovazione miranti al miglioramento dell'organizzazione delle cure di lunga durata, nonché l'innovazione politica e di gestione. L'attuazione di soluzioni nuove e integrate di assistenza mira all'acquisizione di autonomia personale e al rafforzamento delle capacità esistenti e si concentra sulla compensazione dei deficit.

1.6.2.   Ottimizzare l'efficienza e l'efficacia dell'assistenza sanitaria e ridurre le disparità grazie a processi decisionali basati su elementi fattuali e alla diffusione delle migliori pratiche e di tecnologie e approcci innovativi.

Vi è la necessità di sostenere lo sviluppo di un approccio sistemico alla valutazione delle tecnologie sanitarie e all'economia della salute, nonché la raccolta di prove e la diffusione di buone pratiche e di approcci e tecnologie innovativi nel settore dell'assistenza sanitaria, comprese le TIC e le applicazioni di sanità elettronica. Beneficeranno di un sostegno anche le analisi comparative della riforma dei sistemi di sanità pubblica in Europa e nei paesi terzi e la valutazione del loro impatto economico e sociale a medio e a lungo termine. Saranno sostenute anche le analisi delle future esigenze in materia di personale sanitario, sia in termini di organico che di competenze richieste in relazione ai nuovi schemi di cura. Beneficerà di sostegno anche la ricerca sull'evoluzione delle disuguaglianze in materia sanitaria, della loro interazione con altre ineguaglianze economiche e sociali e sull'efficacia delle politiche volte a ridurle in Europa e altrove. Occorre infine sostenere la valutazione delle soluzioni relative alla sicurezza dei pazienti e dei sistemi di garanzia della qualità, analizzando anche il ruolo dei pazienti.

1.7.   Aspetti specifici legati all'attuazione

L'attuazione del presente obiettivo specifico comprenderà il sostegno al trasferimento di conoscenze e tecnologie e altre forme di diffusione, ad azioni pilota e di dimostrazione su vasta scala e alla standardizzazione. In tal modo si accelererà la diffusione sul mercato di prodotti e servizi e saranno convalidate soluzioni scalabili in Europa e altrove. Tali azioni non solo sosterranno la competitività industriale europea e il coinvolgimento delle PMI innovative, ma richiederanno la partecipazione attiva di tutti i soggetti interessati. Si cercheranno sinergie con altri programmi e attività pertinenti, sia pubblici sia privati, a livello di Unione, nazionale e internazionale. In particolare saranno ricercate sinergie con attività sviluppate nel contesto del programma "Salute per la crescita".

Il comitato scientifico per la sanità sarà una piattaforma di soggetti interessati a guida scientifica che elaborerà il contributo scientifico riguardante tale sfida per la società. Fornirà un'analisi coerente incentrata sulla scienza delle strozzature e delle opportunità in materia di ricerca e innovazione relative a tale sfida per la società, contribuirà alla definizione delle sue priorità di ricerca e innovazione e incoraggerà la partecipazione scientifica a livello di Unione. Attraverso la cooperazione attiva con le parti interessate, contribuirà allo sviluppo di capacità e a sostenere la condivisione delle conoscenze e il rafforzamento della collaborazione nel settore in tutta l'Unione.

Si può valutare la possibilità di fornire sostegno alle iniziative di programmazione congiunta (IPC) pertinenti e ai pertinenti partenariati pubblico-pubblico e pubblico-privato.

Si stabiliranno inoltre i nessi appropriati con le azioni dei partenariati europei per l'innovazione pertinenti e con gli aspetti pertinenti contenuti nei programmi di ricerca e innovazione delle piattaforme tecnologiche europee.

2.   SICUREZZA ALIMENTARE, AGRICOLTURA E SILVICOLTURA SOSTENIBILI, RICERCA MARINA, MARITTIMA E SULLE ACQUE INTERNE E BIOECONOMIA

2.1.   Agricoltura e silvicoltura sostenibili

Conoscenze, strumenti, servizi e innovazioni adeguati sono necessari per sostenere un'agricoltura e una silvicoltura più produttive, rispettose dell'ambiente, efficienti sotto il profilo delle risorse e resilienti, che forniscano prodotti alimentari, mangimi, biomassa e altre materie prime in quantità sufficienti, nonché servizi ecosistemici, e allo stesso tempo tutelino la biodiversità e sostengano lo sviluppo di mezzi di sussistenza rurali prosperi. La ricerca e l'innovazione offriranno la possibilità di integrare gli obiettivi agronomici e ambientali nella produzione sostenibile, ossia: aumentare la produttività e l'efficienza sotto il profilo delle risorse, compresa l'efficienza dell'uso dell'acqua, dell'agricoltura; aumentare la sicurezza della produzione animale e vegetale; ridurre le emissioni di gas ad effetto serra dell'agricoltura; ridurre la produzione di rifiuti; ridurre la lisciviazione degli elementi nutritivi e di altre sostanze chimiche utilizzate da terreni coltivati in ambienti terrestri e acquatici; diminuire la dipendenza dalle importazioni internazionali di proteine di origine vegetale in Europa; aumentare il livello di diversità nei sistemi di produzione primaria e promuovere il ripristino della diversità biologica.

2.1.1.   Potenziare il rendimento produttivo e affrontare la questione dei cambiamenti climatici, garantendo allo stesso tempo la sostenibilità e la resilienza

Queste attività aumenteranno la produttività e la capacità di adattamento delle piante, degli animali e dei sistemi di produzione per far fronte alle condizioni climatiche/ambientali in rapida evoluzione e alle risorse naturali sempre più limitate. Le innovazioni che ne risultano contribuiranno all'evoluzione verso un'economia a basso consumo energetico e a basso livello di emissioni e di rifiuti e a una riduzione della domanda di risorse naturali lungo l'intera catena di approvvigionamento alimentare. Oltre a contribuire alla sicurezza alimentare, la biomassa e i sottoprodotti dell'agricoltura troveranno nuove opportunità di impiego in un'ampia serie di applicazioni non alimentari.

Si farà ricorso ad approcci multidisciplinari per migliorare il rendimento delle piante, degli animali e dei microrganismi, garantendo nel contempo un uso efficiente delle risorse (acqua, terra, suolo, elementi nutritivi, energia e altri fattori di produzione) e l'integrità ecologica delle zone rurali. L'accento sarà posto su sistemi produttivi e pratiche agronomiche diversi ed integrati, ivi compreso l'uso di tecnologie di precisione e di metodi di intensificazione ecologica a vantaggio dell'agricoltura tradizionale e biologica. Sarà inoltre promosso il rinverdimento urbano con nuove forme di agricoltura, silvicoltura e orticoltura nelle zone urbane e periurbane. Queste saranno prese in considerazione indicando nuovi requisiti relativi a caratteristiche vegetali, metodi di coltivazione, tecnologie, commercializzazione e progettazione urbana, in relazione alla salute umana e al benessere, all'ambiente e al cambiamento climatico. Il miglioramento genetico delle piante e degli animali ai fini dell'adattamento, della salute e della produttività si avvarrà di tutti i metodi di riproduzione convenzionali e moderni adeguati per la conservazione e per un uso migliore delle risorse genetiche.

Sarà prestata la dovuta attenzione alla gestione del suolo per aumentare la produttività delle colture. Tenendo presente l'obiettivo generale di assicurare una produzione alimentare sicura e di elevata qualità, sarà promossa la salute delle piante e degli animali. Le attività nel settore della salute e della protezione delle piante rafforzeranno le conoscenze e sosterranno lo sviluppo di strategie, prodotti e strumenti integrati e rispettosi dell'ambiente per la gestione dei parassiti, al fine di evitare l'introduzione di agenti patogeni, controllare i parassiti e le malattie e ridurre le perdite di rendimento sia precedenti che successive al raccolto. Nel settore della salute degli animali, saranno promosse le strategie per l'eradicazione o la gestione efficace delle malattie (comprese le zoonosi) e le ricerche sulla resistenza antimicrobica. Saranno rafforzate le misure integrate di controllo delle malattie, dei parassiti e degli insetti nocivi a partire da una migliore comprensione delle interazioni tra gli agenti patogeni e i loro ospiti fino alla sorveglianza, alle diagnosi e ai trattamenti. Lo studio degli effetti delle pratiche sul benessere degli animali contribuirà a rispondere alle preoccupazioni della società. I settori sopra elencati saranno sostenuti da una ricerca più fondamentale per affrontare questioni biologiche pertinenti nonché sostenere lo sviluppo e l'attuazione delle politiche dell'Unione e saranno supportati da un'adeguata valutazione del loro potenziale economico e commerciale.

2.1.2.   Fornire beni pubblici e servizi ecosistemici

L'agricoltura e la silvicoltura sono sistemi unici che forniscono prodotti commerciali ma anche beni pubblici sociali più ampi (con valore culturale e ricreativo) e importanti servizi ecologici, come la biodiversità funzionale e in situ, l'impollinazione, lo stoccaggio e la regolazione delle acque, le funzioni del suolo, il paesaggio, la riduzione dell'erosione, la resilienza a inondazioni e siccità nonché il sequestro del carbonio/attenuazione degli effetti dei gas serra. Le attività di ricerca contribuiranno a una migliore comprensione delle interazioni complesse tra i sistemi di produzione primaria e i servizi ecosistemici e sosterranno la messa a disposizione di questi beni e servizi pubblici, grazie alla fornitura di soluzioni di gestione e di strumenti a sostegno delle decisioni, nonché alla valutazione del loro valore commerciale e non commerciale. Specifiche questioni da trattare comprendono l'identificazione di sistemi di gestione agricola/forestale rurale e (peri)urbana e di modelli paesaggistici in grado di raggiungere tali obiettivi. Il passaggio ad una gestione attiva dei sistemi agricoli (tra cui l'impiego di tecnologie e l'evoluzione delle pratiche) consentirà di ridurre ulteriormente le emissioni di gas serra e di aumentare la capacità di adeguamento del settore agricolo agli effetti negativi dei cambiamenti climatici.

2.1.3.   Acquisizione dell'autonomia delle zone rurali, sostegno alle politiche e all'innovazione rurale

Saranno messe in moto le possibilità di sviluppo per le comunità rurali rafforzando la loro capacità di produzione primaria e di fornitura di servizi ecosistemici e aprendo la strada alla produzione di prodotti nuovi e diversificati (compresi prodotti alimentari, mangimi, materiali ed energia) che soddisfano la domanda crescente di sistemi di consegna a basse emissioni di carbonio a filiera corta. La scienza e la ricerca socioeconomiche, gli studi sociali e lo sviluppo di nuovi concetti e innovazioni istituzionali sono indispensabili per garantire la coesione delle zone rurali e prevenire l'emarginazione economica e sociale, promuovere la diversificazione delle attività economiche (anche nel settore dei servizi), garantire adeguate relazioni tra le zone rurali e quelle urbane, nonché agevolare lo scambio di conoscenze, la dimostrazione, l'innovazione e la diffusione e favorire la gestione partecipativa delle risorse. Inoltre, è necessario studiare in che modo i beni pubblici nelle zone rurali possano essere trasformati in benefici socioeconomici locali/regionali. Le esigenze di innovazione definite a livello regionale e locale saranno integrate da azioni di ricerca intersettoriale a livello internazionale, interregionale ed europeo. Fornendo i necessari strumenti analitici, gli indicatori, i modelli integrati e le attività di previsione, i progetti di ricerca aiuteranno i responsabili politici e altri operatori ad attuare, monitorare e valutare le strategie, le politiche e la legislazione pertinenti, non solo per le zone rurali, ma per l'intera bioeconomia. Una corretta valutazione dei potenziali vantaggi e inconvenienti dei diversi tipi di impiego delle risorse (terra, acqua, suolo, elementi nutritivi, energia e altri fattori di produzione) e dei prodotti della bioeconomia richiede anche strumenti e dati. Si effettuerà inoltre la valutazione socioeconomica e comparativa dei sistemi agricoli e forestali e delle loro prestazioni in termini di sostenibilità.

2.1.4.   Silvicoltura sostenibile

L'obiettivo è quello di produrre in modo sostenibile prodotti biologici, servizi ecosistemici, compresi servizi relativi all'acqua e alla mitigazione dei cambiamenti climatici, e una biomassa sufficiente, tenendo nella dovuta considerazione gli aspetti economici, ecologici e sociali della silvicoltura nonché le differenze regionali. Nel complesso, le attività nel settore della silvicoltura avranno l'obiettivo di promuovere foreste multifunzionali che offrano una varietà di benefici sotto il profilo ecologico, economico e sociale. Le attività saranno incentrate sull'ulteriore sviluppo di sistemi di silvicoltura sostenibili che possano contribuire ad affrontare le sfide e le richieste della società, comprese le esigenze dei proprietari forestali, mettendo in atto approcci multifunzionali per riconciliare l'esigenza di realizzare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva tenendo conto dei cambiamenti climatici. Tali sistemi di silvicoltura sostenibili sono funzionali al rafforzamento della resilienza delle foreste e della protezione della biodiversità e possono soddisfare la crescente domanda di biomassa. Ciò dovrà essere fondato su ricerche relative alla salute degli alberi nonché sulla protezione delle foreste e il rimboschimento a seguito degli incendi.

2.2.   Un settore agroalimentare sostenibile e competitivo per un'alimentazione sicura e sana

Occorre rispondere alle esigenze dei consumatori in termini di prodotti alimentari sicuri, sani, di alta qualità e a prezzi accessibili, tenendo conto nel contempo dell'impatto dei comportamenti di consumo alimentare e della produzione di alimenti e mangimi sulla salute umana, l'ambiente e l'ecosistema globale. Saranno prese in considerazione la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, la competitività dell'industria agroalimentare europea e la sostenibilità della produzione, dell'approvvigionamento e del consumo di prodotti alimentari nell'intera catena alimentare e nei relativi servizi, convenzionali o biologici, dalla produzione primaria al consumo. Questo approccio contribuirà a conseguire la sicurezza alimentare per tutti i cittadini europei e l'eliminazione della fame nel mondo, ridurre l'onere delle malattie legate ai prodotti e alle abitudini alimentari, favorendo la transizione verso regimi alimentari sani e sostenibili, attraverso l'educazione dei consumatori e le innovazioni nei settori agricolo e alimentare, ridurre il consumo di acqua ed energia nei processi di fabbricazione, trasporto e distribuzione dei prodotti alimentari, ridurre gli sprechi alimentari del 50 % da qui al 2030 ed conseguire un'ampia varietà di prodotti alimentari sani, di elevata qualità e sicuri per tutti.

2.2.1.   Scelte consapevoli dei consumatori

Saranno studiati i comportamenti, le preferenze, i bisogni, gli stili di vita, gli atteggiamenti e l'educazione dei consumatori e la componente culturale della qualità alimentare e saranno intensificate le comunicazioni tra i consumatori e la comunità di ricerca nel settore della catena alimentare e i suoi soggetti interessati per migliorare la comprensione da parte del pubblico della produzione alimentare in generale, consentire scelte consapevoli, un consumo sano e sostenibile e rafforzare il loro impatto sulla produzione, favorire una crescita inclusiva e migliorare la qualità della vita soprattutto dei gruppi vulnerabili. L'innovazione sociale risponderà alle sfide per la società, mentre metodi e modelli di previsione innovativi nell'ambito della scienza dei consumi forniranno dati comparabili, consentendo di prepararsi a soddisfare le esigenze delle politiche dell'Unione.

2.2.2.   Prodotti alimentari e regimi alimentari sani e sicuri per tutti

Si esamineranno le esigenze nutrizionali, un'alimentazione equilibrata e l'impatto dell'alimentazione sulle funzioni fisiologiche e le prestazioni fisiche e mentali, nonché i rapporti tra alimentazione, tendenze demografiche quali l'invecchiamento e malattie e disturbi cronici. Si individueranno soluzioni e innovazioni in questo campo in grado di apportare miglioramenti in termini di salute e benessere. La contaminazione chimica e microbica degli alimenti e dei mangimi, i rischi e le esposizioni nonché gli allergeni saranno analizzati, valutati, monitorati, controllati e tracciati lungo l'intera catena di approvvigionamento alimentare, di mangimi e di acqua potabile, dalla produzione e l'immagazzinamento alla trasformazione, l'imballaggio, la distribuzione, la ristorazione e la preparazione domestica. Le innovazioni in materia di sicurezza alimentare, il miglioramento degli strumenti di valutazione del rischio e del rapporto rischi-benefici e della comunicazione in materia di rischi e il rafforzamento delle norme in materia di sicurezza alimentare da attuare in tutta la catena alimentare consentiranno di rafforzare la fiducia e la protezione dei consumatori in Europa. La competitività dell'industria alimentare europea sarà potenziata altresì dal rafforzamento delle norme di sicurezza alimentare a livello mondiale.

2.2.3.   Un'industria agroalimentare sostenibile e competitiva

L'industria alimentare e dei mangimi dovrebbe far fronte ai cambiamenti sociali, ambientali, climatici e, sul piano economico, dovrebbe passare dalla scala locale alla scala mondiale; questi cambiamenti saranno analizzati in tutte le fasi della catena di produzione alimentare e dei mangimi, in particolare la progettazione, la lavorazione, l'imballaggio, il controllo dei processi, la riduzione dei rifiuti, la valorizzazione dei sottoprodotti e l'impiego o lo smaltimento sicuri dei sottoprodotti di origine animale. Si metteranno a punto, sulla base di prove scientifiche, tecnologie e processi innovativi, sostenibili ed efficienti sul piano delle risorse e prodotti diversificati, sicuri, sani, a prezzi contenuti e di elevata qualità. Ciò rafforzerà il potenziale di innovazione della catena di approvvigionamento alimentare europea, ne aumenterà la competitività, genererà crescita economica e occupazione e consentirà all'industria alimentare europea di adeguarsi ai cambiamenti. Altri aspetti da affrontare sono la tracciabilità, la logistica e i servizi, i fattori socioeconomici e culturali, il benessere degli animali e altri aspetti etici, la resilienza della catena alimentare rispetto ai rischi ambientali e climatici e la limitazione dell'impatto negativo sull'ambiente delle attività legate alla catena alimentare e dell'evoluzione dei regimi alimentari e dei sistemi produttivi.

2.3.   Liberare il potenziale delle risorse biologiche acquatiche

Una delle principali caratteristiche delle risorse biologiche acquatiche è che esse sono rinnovabili e il loro sfruttamento sostenibile si basa su una conoscenza approfondita e una qualità e una produttività elevate degli ecosistemi acquatici. L'obiettivo globale è quello di gestire le risorse biologiche acquatiche per massimizzare le ricadute e i vantaggi sociali ed economici derivanti dagli oceani, dai mari e dalle acque interne d'Europa.

A tal fine occorre ottimizzare il contributo sostenibile della pesca e dell'acquacoltura alla sicurezza alimentare nel contesto dell'economia globale e ridurre la forte dipendenza dell'Unione dalle importazioni di prodotti del mare (circa il 60 % del consumo totale europeo di prodotti del mare è tributario delle importazioni e l'Unione europea è il principale importatore al mondo di prodotti della pesca) e potenziare l'innovazione marina e marittima attraverso le biotecnologie per stimolare la crescita "blu" intelligente. In conformità dei quadri strategici attuali, in particolare la politica marittima integrata e la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (11), le attività di ricerca sosterranno l'approccio ecosistemico della gestione e dello sfruttamento delle risorse naturali, consentendo nel contempo l'uso sostenibile dei beni e dei servizi marini, e l'ecologizzazione dei settori interessati.

2.3.1.   Sviluppare una pesca sostenibile e rispettosa dell'ambiente

La nuova politica comune della pesca, la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino e la strategia 2020 per la biodiversità dell'Unione auspicano una pesca più sostenibile, competitiva e rispettosa dell'ambiente in Europa. L'evoluzione verso un approccio ecosistemico della gestione alieutica presuppone una conoscenza approfondita degli ecosistemi marini. Si metteranno a punto conoscenze, strumenti e modelli nuovi per comprendere meglio ciò che determina la buona salute e la produttività degli ecosistemi marini e per valutare e mitigare l'impatto della pesca sugli ecosistemi marini (anche in alto mare). Si elaboreranno nuove tecnologie e strategie di cattura affinché la pesca continui a offrire servizi alla società, pur preservando la salute degli ecosistemi marini. Si misureranno gli effetti socioeconomici delle opzioni di gestione. Gli effetti e l'adattamento ai cambiamenti ambientali, compresi i cambiamenti climatici, sarà analizzato insieme a nuovi strumenti di gestione e valutazione che tengano conto di rischi e incertezze. Le attività sosterranno la ricerca sulla biologia, la genetica e la dinamica delle popolazioni ittiche, sul ruolo delle principali specie negli ecosistemi, sulle attività di pesca e il relativo controllo, sui comportamenti nel settore della pesca e sull'adeguamento ai nuovi mercati (ad esempio il marchio di qualità ecologica) e sulla partecipazione del settore nel processo decisionale. Si esamineranno anche l'uso condiviso dello spazio marittimo con altre attività, in particolare nella zona costiera, e il relativo impatto socioeconomico.

2.3.2.   Per un'acquacoltura europea competitiva e rispettosa dell'ambiente

L'acquacoltura sostenibile offre un grande potenziale per lo sviluppo di prodotti sani, sicuri e competitivi adeguati alle esigenze e alle preferenze dei consumatori, nonché di servizi ambientali (biorisanamento, gestione dei suoli e delle acque, ecc.) e la produzione di energia, ma in Europa occorre sfruttare adeguatamente queste potenzialità. Le conoscenze e le tecnologie saranno potenziate in tutti gli aspetti dell'addomesticamento delle specie utilizzate e della diversificazione a favore di nuove specie, tenendo conto delle interazioni tra acquacoltura ed ecosistemi acquatici, al fine di ridurre l'impatto dell'acquacoltura sull'ambiente, degli effetti dei cambiamenti climatici e di come il settore possa adattarvisi. È necessario in particolare portare avanti gli sforzi di ricerca per quanto riguarda la salute e le malattie degli organismi acquatici di allevamento (compresi gli strumenti e i metodi di prevenzione e mitigazione), gli aspetti nutrizionali (compreso lo sviluppo di ingredienti e mangimi su misura alternativi per l'acquacoltura) e la riproduzione, tra i principali ostacoli allo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura in Europa. L'innovazione sarà promossa anche per i sistemi produttivi sostenibili nelle acque interne, nelle zone costiere e in mare aperto. Si terrà conto anche delle specificità dell'ultraperiferia europea. Sarà inoltre dedicata particolare attenzione alla comprensione della dimensione economica e sociale del settore, a sostegno di una produzione efficace sul piano dei costi e del consumo energetico adeguata alle esigenze del mercato e dei consumatori, garantendo nel contempo la competitività e l'attrattività per gli investitori e i produttori.

2.3.3.   Accelerare l'innovazione marina e marittima mediante le biotecnologie

Più del 90 % della biodiversità marina è ancora inesplorata e offre un enorme potenziale per la scoperta di nuove specie e applicazioni nel campo delle biotecnologie marine, che dovrebbe generare una crescita annua del 10 % per questo settore. Si sosterrà l'esplorazione e la valorizzazione ulteriori delle ampie potenzialità offerte dalla biodiversità marina e dalla biomassa acquatica per creare processi, prodotti e servizi nuovi, innovativi e sostenibili sui mercati con potenziali applicazioni in settori come l'industria chimica e dei materiali, la pesca e l'acquacoltura, e le industrie farmaceutiche, di approvvigionamento energetico e di cosmetici.

2.4.   Bioindustrie sostenibili e competitive e sostegno allo sviluppo di una bioeconomia europea

L'obiettivo generale è accelerare la conversione delle industrie europee alimentate con combustibili fossili in industrie a basse emissioni di carbonio, efficienti sul piano delle risorse e sostenibili. La ricerca e l'innovazione forniranno gli strumenti per ridurre la dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili e contribuiranno a conseguire gli obiettivi della politica in materia di energia e cambiamenti climatici per il 2020 (10 % dei carburanti del settore dei trasporti da fonti rinnovabili e una riduzione del 20 % delle emissioni di gas a effetto serra). Secondo le stime il passaggio a materie prime biologiche e a metodi di trasformazione biologici potrebbe permettere di risparmiare fino a 2,5 miliardi di tonnellate di CO2 equivalente l'anno entro il 2030, con una crescita sostanziale dei mercati delle materie prime e dei nuovi prodotti di consumo biologici. Per sfruttare queste potenzialità è necessario creare una vasta base di conoscenze e sviluppare le (bio)tecnologie pertinenti, incentrandosi principalmente su tre elementi essenziali: a) sostituzione dei processi di trasformazione attuali, a base fossile, con processi basati sulle biotecnologie efficienti sul piano delle risorse e delle energie; b) creazione di catene di approvvigionamento affidabili, sostenibili e adeguate di biomassa, sottoprodotti, flussi di rifiuti e una vasta rete di bioraffinerie in tutta Europa; e c), incentivazione dello sviluppo del mercato per i prodotti e i processi biologici, tenendo conto dei relativi rischi e vantaggi. Si cercheranno sinergie con l'obiettivo specifico "Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali".

2.4.1.   Promuovere la bioeconomia per le bioindustrie

La scoperta e lo sfruttamento di risorse biologiche terrestri e acquatiche consentiranno di realizzare notevoli progressi nelle industrie a basse emissioni di carbonio, efficienti sul piano delle risorse e sostenibili, minimizzando nel contempo gli effetti ambientali negativi e l'impronta idrica, ad esempio attraverso la creazione di circuiti chiusi di elementi nutritivi, anche tra zone rurali e urbane. Occorre considerare i potenziali compromessi tra i diversi usi della biomassa. Le attività dovrebbero incentrarsi sulla biomassa che non è in concorrenza con l'alimentazione e prendere altresì in esame la sostenibilità dei correlati sistemi di utilizzazione del suolo. Le attività punteranno allo sviluppo di prodotti biologici e di composti biologicamente attivi per le industrie e i consumatori con qualità e funzionalità innovative e maggiore sostenibilità. Il valore economico delle risorse rinnovabili, dei rifiuti organici e dei sottoprodotti verrà massimizzato grazie a processi nuovi e efficienti sotto il profilo delle risorse, compresa la trasformazione di rifiuti organici urbani in mezzi di produzione agricoli.

2.4.2.   Sviluppo di bioraffinerie integrate

Saranno sostenute attività destinate alla promozione dei prodotti biologici sostenibili, dei prodotti intermedi e delle bioenergie/biocarburanti, concentrandosi prevalentemente su un approccio a cascata e dando la priorità alla produzione di prodotti ad elevato valore aggiunto. Si metteranno a punto tecnologie e strategie per garantire l'approvvigionamento di materie prime. Ampliando la gamma di tipologie di biomassa destinate ad essere utilizzate nelle bioraffinerie di seconda e terza generazione, ivi comprese quelle provenienti dalla silvicoltura, dai rifiuti organici e dai sottoprodotti industriali, sarà possibile evitare i conflitti tra prodotti alimentari e combustibili e sostenere uno sviluppo economico e rispettoso dell'ambiente nelle aree rurali e costiere dell'Unione.

2.4.3.   Sostenere lo sviluppo del mercato per i prodotti e i processi biologici

Le misure sul lato della domanda apriranno nuovi mercati all'innovazione biotecnologica. Anche ai fini della determinazione del contenuto biologico, delle funzionalità e della biodegradabilità dei prodotti, Occorrono una standardizzazione e una certificazione a livello sia dell'Unione sia internazionale. Occorre sviluppare ulteriormente le metodologie e le strategie relative all'analisi del ciclo di vita e adeguarle costantemente ai progressi scientifici e industriali. Le attività di ricerca a sostegno della standardizzazione dei prodotti e dei processi (compresa l'armonizzazione delle norme internazionali) e delle attività di regolamentazione nel settore della biotecnologia sono considerate essenziali per sostenere la creazione di nuovi mercati e per la concretizzazione di sbocchi commerciali.

2.5.   Ricerca marina e marittima trasversale

L'obiettivo è quello di aumentare l'impatto dei mari e degli oceani dell'Unione sulla società e sulla crescita economica attraverso lo sfruttamento delle risorse marine, l'uso delle varie fonti di energia marina e la grande varietà di utilizzazioni differenti del mare. Le attività sono incentrate su sfide scientifiche e tecnologiche trasversali nei settori marino e marittimo allo scopo di liberare il potenziale dei mari e degli oceani in tutto l'insieme delle industrie marine e marittime, proteggendo nel contempo l'ambiente e operando un adeguamento al cambiamento climatico. Un approccio strategico coordinato alla ricerca marina e marittima nell'ambito dell'insieme delle sfide e delle priorità di Orizzonte 2020 sosterrà inoltre l'attuazione delle pertinenti politiche dell'Unione al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi chiave per la "crescita blu".

Data la natura pluridisciplinare della ricerca marina e marittima, si punterà a uno stretto coordinamento e ad attività congiunte con altre parti di Orizzonte 2020, in particolare l'obiettivo specifico ("Azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime") della priorità "sfida per la società".

2.5.1.   Impatto del cambiamento climatico sugli ecosistemi marini e sull'economia marittima

Saranno sostenute attività intese a migliorare l'attuale comprensione del funzionamento degli ecosistemi marini e delle interazioni tra oceani e atmosfera. In questo modo sarà possibile rafforzare la capacità di valutare il ruolo svolto dagli oceani in relazione al clima nonché l'impatto del cambiamento climatico e dell'acidificazione degli oceani sugli ecosistemi marini e sulle aree costiere.

2.5.2.   Sviluppare il potenziale delle risorse marine adottando un approccio integrato

La promozione di una crescita marittima sostenibile e a lungo termine nonché la creazione di sinergie tra tutti i settori marittimi richiedono l'adozione di un approccio integrato. Le attività di ricerca si concentreranno sulla salvaguardia dell'ambiente marino e sull'impatto delle attività e dei prodotti marittimi sui settori non marittimi. In tal modo sarà possibile realizzare progressi nel campo dell'ecoinnovazione, ad esempio sviluppando nuovi prodotti e processi nonché applicando concetti, strumenti e misure di gestione che consentano di valutare e mitigare l'impatto delle pressioni esercitate dall'uomo sull'ambiente marino in un'ottica di gestione sostenibile delle attività marittime.

2.5.3.   Concetti e tecnologie trasversali che consentono la crescita nel settore marittimo

I progressi nelle tecnologie abilitanti trasversali (ad es. TIC, elettronica, nanomateriali, leghe, biotecnologie, ecc.) e i nuovi sviluppi e concetti nel settore dell'ingegneria continueranno a rendere possibile la crescita. Le attività consentiranno di realizzare importanti progressi nella ricerca marina e marittima e nell'osservazione oceanografica (ad es. ricerca in alto mare, sistemi di osservazione, sensori, sistemi automatici per il monitoraggio delle attività e la sorveglianza, screening della biodiversità marina e dei rischi marini a livello geologico e veicoli telecomandati). L'obiettivo è ridurre l'impatto sull'ambiente marino (ad es. in termini di rumore sottomarino e introduzione di specie invasive e di inquinanti di origine marina e terrestre) e di minimizzare l'impronta di carbonio delle attività dell'uomo. Le tecnologie abilitanti trasversali sosterranno l'attuazione delle politiche marine e marittime dell'Unione.

2.6.   Aspetti specifici legati all'attuazione

Oltre alla fonti generali di consulenze esterne, saranno chieste consultazioni specifiche al comitato permanente della ricerca agricola (CPRA) su una serie di aspetti, compresi quelli strategici mediante le attività di previsione, e sul coordinamento della ricerca agricola tra il livello nazionale e unionale. Si stabiliranno inoltre i nessi appropriati con le azioni dei partenariati europei per l'innovazione pertinenti e con gli aspetti pertinenti contenuti nei programmi di ricerca e innovazione delle piattaforme tecnologiche europee.

L'impatto e la diffusione dei risultati della ricerca saranno attivamente sostenuti mediante specifiche azioni di comunicazione, di condivisione delle conoscenze e con il coinvolgimento di vari operatori nel corso dell'esecuzione dei progetti. Ai fini dell'attuazione ci si avvarrà di un'ampia gamma di attività, tra cui attività pilota e di dimostrazione significative. Si promuoverà un accesso aperto e agevole ai risultati e alle migliori pratiche della ricerca.

Il sostegno specifico alle PMI consentirà una maggiore partecipazione delle aziende agricole, dei pescatori e di altri tipi di PMI alle attività di ricerca e di dimostrazione. Si terrà conto delle esigenze specifiche del settore della produzione primaria in termini di servizi di sostegno all'innovazione e di strutture destinate alla comunicazione con il pubblico. Ai fini dell'attuazione si utilizzerà un'ampia gamma di attività, comprese azioni di scambio delle conoscenze alle quali si cercherà di garantire la partecipazione di agricoltori e di altri produttori primari e intermediari in modo da riassumere le esigenze di ricerca degli utenti finali. Si promuoverà un accesso aperto e agevole ai risultati e alle migliori pratiche della ricerca.

Il sostegno alla standardizzazione e agli aspetti normativi servirà ad accelerare la diffusione sul mercato dei nuovi beni e servizi biologici.

Si può valutare la possibilità di fornire sostegno alle iniziative di programmazione congiunta (IPC) pertinenti e ai pertinenti partenariati pubblico-pubblico e pubblico-privato.

Si cercheranno sinergie con altri fondi dell'Unione in relazione a questa sfida per la società, come il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), perseguendo nel contempo l'obiettivo di ulteriori sviluppi da parte di detti fondi.

Si realizzeranno attività di prospettiva nei settori della bioeconomia, compreso lo sviluppo di basi di dati, indicatori e modelli relativi alla dimensione mondiale, europea, nazionale e regionale. Si istituirà un osservatorio della bioeconomia europea incaricato di cartografare e monitorare le attività di ricerca e di innovazione dell'Unione e a livello mondiale, compresa la valutazione delle tecnologie, sviluppare indicatori di prestazioni fondamentali e monitorare le politiche di innovazione in ambito bioeconomico.

3.   ENERGIA SICURA, PULITA ED EFFICIENTE

3.1.   Ridurre il consumo energetico e l'impronta carbonica grazie all'uso intelligente e sostenibile

Le fonti energetiche e i modelli di consumo dell'industria, dei sistemi di trasporto, dell'edilizia e delle città d'Europa sono per la maggior parte insostenibili e suscettibili di generare impatti climatici e ambientali di rilievo. La gestione energetica in tempo reale di edifici nuovi ed esistenti con emissioni prossime allo zero, a consumi energetici praticamente nulli e a energia positiva, edifici ristrutturati nonché edifici attivi, industrie altamente efficienti e una diffusione massiccia di approcci efficienti in termini energetici da parte di imprese, cittadini, città, isolati e comunità richiederanno non solo progressi tecnologici bensì anche soluzioni non tecnologiche, quali nuovi servizi di consulenza, finanziamento e gestione della domanda e contributi da parte delle scienze comportamentali e sociali, tenendo conto nel contempo delle questioni relative all'accettazione da parte del pubblico. In tal modo una migliore efficienza energetica è in grado di proporre una delle modalità più efficaci sotto il profilo dei costi per ridurre la domanda di energia, in modo da rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, ridurre l'impatto ambientale e climatico e promuovere la competitività. Per affrontare queste sfide è importante sviluppare ulteriormente le energie rinnovabili e sfruttare il potenziale dell'efficienza energetica.

3.1.1.   Commercializzazione di massa delle tecnologie e dei servizi per un uso efficiente e intelligente dell'energia

La riduzione del consumo energetico e l'eliminazione degli sprechi energetici, congiuntamente all'erogazione dei servizi necessari alla società e all'economia, richiedono la commercializzazione di massa di un numero maggiore di attrezzature, prodotti e servizi efficienti, competitivi sotto il profilo dei costi, rispettosi dell'ambiente e più intelligenti, oltre all'integrazione dei componenti e dei dispositivi in modo tale da generare una sinergia volta a ottimizzare l'uso complessivo dell'energia negli edifici, nei servizi e nell'industria.

Al fine di garantire una piena adozione e di realizzare tutti i vantaggi per i consumatori, compresa la possibilità che questi ultimi possano monitorare il proprio consumo, è necessario che le prestazioni energetiche di tali tecnologie e servizi siano personalizzate e ottimizzate per le rispettive applicazioni ambientali. È pertanto necessario svolgere ricerca, sviluppo e prove delle TIC innovative e dotarsi di tecniche di monitoraggio e controllo, così come condurre progetti dimostrativi e attività di diffusione precommerciale al fine di garantire l'interoperabilità e la scalabilità. L'intento di tali progetti è quello di contribuire a ridurre in modo significativo o a ottimizzare i consumi e i costi energetici complessivi mediante lo sviluppo di procedure comuni per raccogliere, collazionare e analizzare i dati relativi al consumo energetico e alle emissioni, al fine di migliorare la misurabilità, la trasparenza, l'accettabilità pubblica, la pianificazione e la visibilità dell'uso dell'energia e del relativo impatto ambientale. In tali processi occorre salvaguardare fin dalla progettazione la sicurezza e la privacy per proteggere le tecniche di controllo e monitoraggio. Lo sviluppo di piattaforme e la loro applicazione ai fini della verifica della stabilità di tali sistemi contribuiranno ad assicurarne l'affidabilità.

3.1.2.   Sbloccare il potenziale dei sistemi efficienti e rinnovabili di riscaldamento-raffreddamento

Un quantitativo ingente di energia è consumato a fini di riscaldamento e di raffreddamento in tutta l'Unione, laddove lo sviluppo di tecnologie efficienti anche in termini di costi e di tecniche di integrazione sistemiche, come la connettività di rete con linguaggi e servizi standardizzati in questo settore, sarebbe in grado di esercitare un impatto significativo sulla riduzione della domanda energetica. A tal fine è necessario svolgere ricerca e dimostrazione di nuovi sistemi e tecniche di progettazione e di componenti per applicazioni industriali, commerciali e residenziali, per esempio nell'erogazione decentralizzata e a livello di isolati di acqua calda, riscaldamento e raffreddamento degli ambienti. Queste applicazioni dovrebbero interessare diverse tecnologie, quali energia termosolare, geotermica, biomassa, pompe di calore, generazione combinata di calore ed elettricità e recupero dell'energia di scartoe e soddisfare i requisiti relativi a edifici e isolati a consumi energetici praticamente nulli e sosterrebbero l'edilizia intelligente. Sono necessari nuovi progressi, in particolare nel settore dello stoccaggio di energia termica da fonti energetiche rinnovabili, e per promuovere lo sviluppo e la diffusione di combinazioni efficienti di sistemi ibridi di riscaldamento e raffreddamento per applicazioni centralizzate e decentralizzate.

3.1.3.   Promuovere l'iniziativa europea "Città intelligenti e comunità intelligenti"

Le zone urbane costituiscono uno dei maggiori consumatori di energia nell'Unione ed emettono una quota proporzionalmente elevata di gas a effetto serra, generando nel contempo un quantitativo notevole di inquinanti atmosferici. Nello stesso tempo queste zone ne subiscono gli effetti, ossia una peggiore qualità dell'aria e cambiamenti climatici: hanno quindi il dovere di sviluppare le proprie strategie di mitigazione e adattamento. È pertanto fondamentale, ai fini della transizione verso una società a basse emissioni di carbonio, trovare soluzioni energetiche innovative (ad es. efficienza energetica, elettricità e impianti di riscaldamento e raffreddamento e integrazione di energie rinnovabili nell'ambiente edificato), integrate con i sistemi di trasporto, soluzioni di edilizia e urbanistica intelligenti, soluzioni relative al trattamento delle acque e dei rifiuti, nonché soluzioni TIC per l'ambiente urbano. È opportuno prevedere il sostegno a iniziative mirate alla convergenza delle catene del valore industriali del settore dell'energia, dei trasporti e delle TIC per applicazioni urbane intelligenti. Allo stesso tempo è necessario sviluppare e sperimentare estensivamente nuovi modelli tecnologici, organizzativi, aziendali e di pianificazione elaborati in base alle esigenze e ai mezzi delle città e delle collettività e dei loro cittadini. La ricerca è inoltre necessaria per comprendere le questioni sociali, ambientali, economiche e culturali che partecipano a tale trasformazione.

3.2.   Fornitura di energia elettrica a basso costo e a basse emissioni

L'elettricità svolgerà un ruolo centrale nella creazione di un'economia sostenibile dal punto di vista ambientale e a basse emissioni di carbonio. Le fonti energetiche rinnovabili sono al centro di tale sviluppo. L'incremento della generazione di elettricità a basse emissioni di carbonio è eccessivamente lento a causa dei costi elevati che comporta. Vi è l'urgente necessità di trovare soluzioni maggiormente sostenibili in grado di ridurre i costi in misura significativa, con migliori prestazioni e che godano di maggiore accettazione da parte del pubblico, al fine di accelerare la diffusione sul mercato della generazione di elettricità a basso costo, affidabile e a basse emissioni di carbonio. Le attività si concentrano sulla ricerca, lo sviluppo e la dimostrazione su scala reale di fonti energetiche rinnovabili innovative, compresi i sistemi energetici su piccola e piccolissima scala, centrali elettriche a combustibili fossili efficienti, flessibili e a basse emissioni di carbonio e tecnologie per la cattura e lo stoccaggio del carbonio o la riutilizzazione del CO2.

3.2.1.   Sviluppare il pieno potenziale dell'energia eolica

L'obiettivo relativo all'energia eolica è ridurre il costo della produzione di elettricità di origine eolica sulla terraferma e in mare fino al 20 % circa entro il 2020 rispetto al 2010, per trasferirne quote sempre maggiori in mare aperto e consentirne una corretta integrazione nella rete elettrica. L'accento sarà posto su sviluppo, prova e dimostrazione di sistemi di conversione dell'energia eolica di prossima generazione su scala più ampia (compresi sistemi di accumulo dell'energia innovativi), con un'efficienza di conversione e disponibilità maggiori sia sulla terraferma, sia in mare (compresi i luoghi isolati e gli ambienti caratterizzati da condizioni meteorologiche ostili), nonché di nuovi processi di fabbricazione in serie. Verranno presi in considerazione gli aspetti del rispetto ambientali e della biodiversità connessi allo sviluppo dell'energia eolica.

3.2.2.   Sviluppare sistemi a energia solare efficienti, affidabili e concorrenziali sul piano dei costi

È necessario dimezzare il costo dell'energia solare, comprensivo del fotovoltaico (FV) e dell'energia solare a concentrazione (CPS), entro il 2020 rispetto al 2010, se si intende aumentare in modo sostanziale le sue quote del mercato dell'energia elettrica.

Per quanto riguarda il fotovoltaico, sono necessarie ulteriori ricerche, tra l'altro, su nuovi concetti e sistemi, nonché dimostrazioni e sperimentazioni relative alla produzione di massa finalizzata a una diffusione su vasta scala e all'integrazione nell'edilizia del fotovoltaico.

Per quanto riguarda il solare a concentrazione, si porrà l'accento sullo sviluppo dei modi per aumentarne l'efficienza, riducendo nel contempo i costi e l'impatto ambientale e consentendo lo sviluppo industriale delle tecnologie dimostrate mediante la costruzione di centrali elettriche innovative. Saranno sottoposte a prova soluzioni volte a conciliare efficacemente la produzione di energia solare e la dissalazione dell'acqua.

3.2.3.   Sviluppare tecnologie competitive e sicure dal punto di vista ambientale per la cattura, il trasporto, lo stoccaggio e il riutilizzo del CO2

La cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS) sono un'opzione chiave da mettere in opera su vasta scala a livello mondiale per far fronte alla sfida di una produzione di elettricità decarbonizzata e di un'industria a basse emissioni di carbonio entro il 2050. L'obiettivo è ridurre al minimo i costi extra di CCS nel settore energetico per centrali elettriche a carbone, a gas e a scisto bituminoso, rispetto a impianti equivalenti privi di CCS e a impianti industriali ad alta intensità di energia.

Sarà fornito un sostegno, in particolare, al fine di dimostrare tutta la catena di CCS per un campione rappresentativo di diverse soluzioni tecnologiche in materia di cattura, trasporto, stoccaggio e riutilizzo. Questo dovrà essere accompagnato dalla ricerca finalizzata a sviluppare ulteriormente tali tecnologie e a fornire tecnologie di cattura più competitive, componenti perfezionati, sistemi e processi integrati, uno stoccaggio geologico sicuro, nonché per sostenere soluzioni razionali e l'accettazione da parte del pubblico in relazione al riutilizzo del CO2 catturato, al fine di consentire la diffusione commerciale delle tecnologie di CCS per le centrali elettriche a combustibile fossile e le altre industrie ad alta intensità di carbonio che diventeranno operative dopo il 2020. Saranno sostenute anche le tecnologie del carbone pulito quali tecnologie complementari alle CCS.

3.2.4.   Sviluppare l'energia idroelettrica, geotermica, marina e altre opzioni nell'ambito delle energie rinnovabili

L'energia idroelettrica, geotermica e marina nonché le altre energie rinnovabili possono contribuire alla decarbonizzazione dell'approvvigionamento energetico europeo rafforzandone nel contempo la flessibilità alla produzione e all'utilizzo variabili di energia. L'obiettivo è quello di sviluppare ulteriormente e di portare a una maturazione commerciale tecnologie sostenibili ed efficienti in termini di costi, per consentire un'applicazione su vasta scala e su scala industriale, comprensiva dell'integrazione della rete. I sistemi geotermici rafforzati sono una tecnologia su cui occorre approfondire le ricerche, lo sviluppo e le prove in particolare nei settori dell'esplorazione, della trivellazione e della produzione di calore. Le energie oceaniche come l'energia meccanica delle maree, del moto ondoso o delle correnti marine e dell'energia da osmosi forniscono emissioni zero ed energia prevedibile e possono altresì contribuire a sviluppare il pieno potenziale dell'energia eolica off-shore (combinazione di energie marine). È opportuno che le attività di ricerca includano una ricerca di laboratorio innovativa sui componenti e sui materiali affidabili a basso costo in un ambiente a elevata corrosione e a incrostazioni biologiche nonché dimostrazioni alle varie condizioni riscontrate nelle acque europee.

3.3.   Combustibili alternativi e fonti energetiche mobili

Per soddisfare gli obiettivi europei in materia di energia e di riduzione di CO2 è necessario altresì lo sviluppo di nuovi combustibili e di fonti energetiche mobili. Questo è particolarmente importante per far fronte alla sfida dei trasporti intelligenti, ecosostenibili e integrati. Le catene del valore di tali tecnologie e carburanti alternativi non sono sufficientemente sviluppate e occorre accelerarne lo sviluppo per giungere alla scala dimostrativa.

3.3.1.   Rendere la bioenergia più competitiva e sostenibile

L'obiettivo per quanto concerne la bioenergia è far sì che le tecnologie più promettenti giungano a maturità commerciale per consentire una produzione sostenibile e su vasta scala di biocarburanti avanzati delle varie catene del valore in un approccio orientato alle bioraffinerie per i trasporti di superficie, marittimi e aerei, e un sistema altamente efficiente di generazione combinata di calore ed elettricità e gas verde da biomassa e rifiuti, compreso il processo di CCS. L'obiettivo è sviluppare e dimostrare la tecnologia alla base dei diversi percorsi delle bioenergie su scale diverse, tenendo conto delle varie condizioni geoclimatiche e dei vincoli logistici, minimizzando nel contempo gli effetti sociali e ambientali negativi legati all'uso dei terreni. Un'attività di ricerca a più lungo termine mirerà a sostenere lo sviluppo di un'industria bioenergetica sostenibile per il periodo successivo al 2020. Tali attività completeranno a monte (ad es. materie prime, biorisorse) e a valle (ad es. integrazione in parchi veicoli) le attività di ricerca svolte nell'ambito dell'obiettivo specifico "Sfide per la società".

3.3.2.   Ridurre i tempi di commercializzazione delle tecnologie per l'idrogeno e le celle a combustibile

Le celle a combustibile e l'idrogeno sono dotati un notevole potenziale per contribuire ad affrontare le sfide energetiche cui dovrebbe far fronte l'Europa. È necessaria una notevole diminuzione dei costi per rendere queste tecnologie competitive sul mercato. A titolo di esempio, il costo dei sistemi di celle a combustibile per i trasporti dovrebbe essere ridotto a un decimo nel corso dei prossimi dieci anni. A tal fine si sosterranno le dimostrazioni e le attività di diffusione precommerciale di applicazioni portatili, fisse, micro fisse e di trasporto e dei servizi correlati, nonché di ricerca a lungo termine e di sviluppo di tecnologia, al fine di costruire una catena di celle a combustibile competitiva nonché una produzione e infrastrutture per l'idrogeno sostenibili in tutta l'Unione. È necessaria una forte cooperazione nazionale e internazionale per consentire progressi di mercato a un livello sufficiente, compresa l'elaborazione di standard adeguati.

3.3.3.   Nuovi carburanti alternativi

Esiste una serie di nuove opzioni dotate di un potenziale a lungo termine, come il combustibile metallico in polvere, il carburante da microrganismi fotosintetici (in ambienti acquatici e terrestri) e da fotosintesi mimetica artificiale, nonché i combustibili solari. Questi nuovi percorsi possono offrire le possibilità di una conversione energetica più efficace, oltre a tecnologie sostenibili e più competitive sotto il profilo dei costi. Sarà fornito un sostegno particolare al fine di portare tali nuove tecnologie e le altre potenziali tecnologie dalla dimensione di laboratorio a una dimensione di scala dimostrativa, in vista di una dimostrazione precommerciale entro il 2020.

3.4.   Un'unica rete elettrica europea intelligente

Le reti elettriche dovrebbero rispondere a tre sfide correlate per consentire un sistema elettrico orientato al consumatore e sempre più decarbonizzato: creare un mercato paneuropeo, integrare un aumento massiccio delle fonti di energia rinnovabili e gestire le interazioni fra milioni di fornitori e clienti, dove sempre più nuclei familiari svolgeranno entrambi i ruoli, compresi i proprietari di veicoli elettrici. Le future reti elettriche sono chiamate a svolgere un ruolo chiave nella transizione verso un sistema energetico decarbonizzato, offrendo allo stesso tempo una ulteriore flessibilità e vantaggi in termini di costi per i consumatori. L'obiettivo primario entro il 2020 è trasmettere e distribuire circa il 35 % (12) dell'elettricità da fonti energetiche rinnovabili concentrate e disperse.

Un'attività di ricerca e di dimostrazione fortemente integrata mirerà a sostenere lo sviluppo di nuove componenti, tecnologie e procedure in grado di rispondere alle peculiarità della trasmissione e della distribuzione della rete nonché dello stoccaggio flessibile dell'energia.

È necessario tenere conto di tutte le opzioni per equilibrare con successo la domanda e l'offerta di energia al fine di ridurre al minimo le emissioni e i costi. Occorre sviluppare nuove tecnologie per le reti energetiche intelligenti, tecnologie di bilanciamento e back-up che consentano una maggiore flessibilità ed efficienza, tra cui centrali tradizionali, nuove componenti di rete per migliorare la capacità e la qualità delle trasmissioni nonché l'affidabilità delle reti. È opportuno studiare e integrare nella rete elettrica le nuove tecnologie per i sistemi energetici e le infrastrutture bidirezionali di comunicazione digitale, nonché utilizzarle per stabilire interazioni intelligenti con altre reti energetiche. Quest'azione contribuirà a migliorare la programmazione, il monitoraggio, il controllo e la gestione delle reti in modo sicuro, comprese le questioni relative alla standardizzazione, in condizioni normali e di emergenza, come pure a gestire le interazioni tra fornitori e clienti e a trasportare, gestire e scambiare i flussi di energia. Per realizzare le future infrastrutture, è necessario che gli indicatori e le analisi costi-benefici prendano in considerazione il sistema energetico nel suo insieme. Inoltre, le sinergie tra le reti di telecomunicazione e le reti intelligenti saranno massimizzate per evitare una duplicazione degli investimenti, rafforzare la sicurezza e accelerare l'adozione di servizi energetici intelligenti.

I nuovi sistemi di accumulo dell'energia (sia sistemi di accumulo per mezzo di batterie, sia di grandi dimensioni come quelli utilizzati per ottenere gas dall'elettricità) e i sistemi di veicolo mireranno a fornire la flessibilità richiesta tra la produzione e la domanda. Le tecnologie TIC perfezionate consentiranno di accrescere ulteriormente la flessibilità della domanda elettrica fornendo ai clienti industriali, commerciali e residenziali i necessari strumenti di automazione. Anche in questo settore la sicurezza, l'affidabilità e la privacy sono questioni importanti.

È necessario che i nuovi progetti in materia di programmazione, mercato e normazione determinino il livello generale di efficienza e di efficacia sotto il profilo dei costi della catena di fornitura di energia elettrica e l'interoperabilità delle infrastrutture nonché l'emergenza di un mercato aperto e concorrenziale delle tecnologie, dei prodotti e dei servizi per le reti energetiche intelligenti. Sono necessari progetti dimostrativi su vasta scala al fine di provare e convalidare le soluzioni e valutarne i benefici per il sistema e per le singole parti interessate, prima della diffusione a livello europeo. A questo è opportuno abbinare una ricerca mirata a comprendere come i consumatori e le imprese reagiscano agli incentivi economici, alle modifiche del comportamento, ai servizi d'informazione e alle altre opportunità innovative offerte dalle reti intelligenti.

3.5.   Nuove conoscenze e tecnologie

A lungo termine saranno necessarie tecnologie energetiche nuove, più efficienti e concorrenziali in termini di costi, nonché pulite, sicure e sostenibili. È necessario accelerare i progressi mediante una ricerca multidisciplinare e l'attuazione congiunta di programmi di ricerca paneuropei e strutture di livello mondiale al fine di conseguire progressi scientifici nel settore dei concetti energetici e delle tecnologie applicative (come le nanoscienze, la scienza dei materiali, la fisica dello stato solido, le TIC, le bioscienze, le geoscienze, le scienze computazionali, lo spazio). SAranno sostenute, se del caso, parimenti l'esplorazione e la produzione di risorse di gas e di petrolio non convenzionali sicure e rispettose dell'ambiente nonché lo sviluppo di innovazioni nelle tecnologie future ed emergenti.

Sarà inoltre necessario svolgere attività di ricerca avanzata per fornire soluzioni volte ad adeguare i sistemi energetici ai cambiamenti climatici. È possibile adeguare le priorità alle nuove esigenze e opportunità scientifiche e tecnologiche o ai fenomeni di recente osservazione che possono indicare sviluppi promettenti o rischi per la società suscettibili di emergere nel corso dell'attuazione di Orizzonte 2020.

3.6.   Processo decisionale e impegno pubblico di rilievo

È necessario che la ricerca in ambito energetico sostenga e sia strettamente allineata con la politica energetica. Sono fondamentali una conoscenza e una ricerca approfondite dell'uso e della diffusione delle tecnologie e dei servizi, delle infrastrutture, dei mercati (compresi i quadri normativi) e del comportamento dei consumatori al fine di fornire robuste analisi ai responsabili politici. È previsto il sostegno, in particolare nel quadro del sistema informatico del piano SET (SETIS) della Commissione europea, allo sviluppo di teorie, strumenti, metodi e modelli solidi e trasparenti e scenari futuri e lungimiranti per valutare le principali problematiche economiche e sociali connesse all'energia, elaborare banche dati e scenari per un'Unione allargata e la valutazione dell'impatto delle politiche energetiche e affini sulla sicurezza dell'approvvigionamento, i consumi, l'ambiente, le risorse naturali, il cambiamento climatico, la società e la competitività dell'industria energetica nonché per svolgere attività di ricerca socioeconomica e di studi sociali.

Sfruttando le possibilità offerte dalle tecnologie web e sociali, si esamineranno su piattaforme d'innovazione aperte, quali i laboratori viventi e le dimostrazioni su ampia scala per l'innovazione nei servizi, nonché mediante indagini a panel, il comportamento dei consumatori anche vulnerabili, come le persone con disabilità, e i mutamenti comportamentali, garantendo nel contempo la privacy.

3.7.   Assorbimento di mercato dell'innovazione energetica - Iniziative fondate sul programma "Energia intelligente - Europa" (EIE)

Le soluzioni innovative di diffusione sul mercato e di replicazione sono essenziali per introdurre le nuove tecnologie energetiche tempestivamente e attraverso un'attuazione efficiente sotto il profilo dei costi. Oltre alle attività di ricerca e di dimostrazione a orientamento tecnologico, sono necessarie azioni dal chiaro valore aggiunto europeo finalizzate a sviluppare, applicare, condividere e replicare le innovazioni non tecnologiche con un forte effetto di leva nei mercati unionali dell'energia sostenibile in tutte le discipline e i livelli di governanza.

Tali innovazioni si concentreranno sulla creazione di condizioni di mercato favorevoli a livello normativo, amministrativo e finanziario per tecnologie e soluzioni rinnovabili, efficienti dal punto di vista energetico e a basse emissioni di carbonio. Saranno sostenute misure atte ad agevolare l'attuazione delle politiche energetiche, che preparino il terreno alla realizzazione degli investimenti e sostengano la creazione di capacità e l'accettazione da parte dei cittadini. Sarà anche prestata attenzione all'innovazione per l'uso intelligente e sostenibile delle tecnologie esistenti.

La ricerca e l'analisi confermano ripetutamente il ruolo cruciale del fattore umano nel successo e nel fallimento di politiche energetiche sostenibili. Saranno incoraggiate le strutture organizzative innovative, la diffusione e lo scambio di buone pratiche nonché le azioni mirate a una formazione specifica e al potenziamento delle capacità.

3.8.   Aspetti specifici legati all'attuazione

La definizione delle priorità per l'attuazione delle attività nell'ambito di questa sfida della società è guidata dalla necessità di rafforzare la ricerca e l'innovazione in ambito energetico a livello europeo. Un obiettivo fondamentale sarà quello di sostenere l'attuazione del programma di ricerca e innovazione del piano strategico per le tecnologie energetiche (piano SET) (13) al fine di attuare gli obiettivi della politica unionale in materia di politica energetica e di cambiamento climatico. Le tabelle di marcia e i piani di attuazione del piano SET apporteranno quindi un contributo prezioso per l'elaborazione dei programmi di lavoro. La struttura di governanza del piano SET sarà utilizzata come principio di base per la fissazione delle priorità strategiche e per il coordinamento della ricerca e dell'innovazione nel settore dell'energia in tutta l'Unione.

Il programma non tecnologico dipenderà dalla politica e dalla legislazione energetica dell'Unione. Verrà prestato sostegno a un clima propizio per la diffusione di massa delle soluzioni tecnologiche e di servizio dimostrate, dei processi e delle iniziative politiche per tecnologie a basse emissioni di carbonio e per l'efficienza energetica. A tal fine può essere necessario il sostegno all'assistenza tecnica per lo sviluppo e la diffusione dell'efficienza energetica e degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili.

Nel settore dell'adozione da parte del mercato, le attività sono basate su quelle intraprese nel quadro del programma "Energia intelligente - Europa" e le rafforzano ulteriormente.

I partenariati con i soggetti interessati europei saranno determinanti per condividere risorse e per un'attuazione di attività congiunte. Può essere previsto, caso per caso, che le iniziative industriali europee (IIE) esistenti del piano SET si trasformino in partenariati pubblico-privato formalizzati, se ciò viene ritenuto appropriato, al fine di accrescere il livello e la coerenza tra i finanziamenti e stimolare le azioni comuni per la ricerca e l'innovazione fra i soggetti interessati pubblici e privati. Si presterà attenzione a fornire sostegno, compresi gli Stati membri, alle alleanze fra attori della ricerca pubblica, in particolare l'Alleanza europea per la ricerca energetica (AERE), stabilite nel quadro del piano SET al fine di mettere in comune le risorse e le infrastrutture della ricerca pubblica per affrontare le aree di ricerca cruciali per l'interesse europeo. Le azioni di coordinamento internazionale sostengono le priorità del piano SET secondo il principio della geometria variabile, tenendo conto delle capacità e delle specificità di ciascun paese. Si stabiliranno inoltre i nessi appropriati con le azioni dei partenariati europei per l'innovazione pertinenti e con gli aspetti pertinenti contenuti nei programmi di ricerca e innovazione delle piattaforme tecnologiche europee.

Si può valutare la possibilità di fornire sostegno alle iniziative di programmazione congiunta (IPC) pertinenti e ai pertinenti partenariati pubblico-pubblico e pubblico-privato. Le attività si concentreranno altresì sull'aumento del sostegno alle PMI e sulla promozione del loro coinvolgimento.

Il sistema informatico del piano SET della Commissione (SETIS) sarà mobilitato per sviluppare, in collaborazione con le parti interessate, i principali indicatori di prestazione, volti a controllare i progressi dell'attuazione. I principali indicatori di prestazione saranno riesaminati a scadenze regolari per tener conto degli ultimi sviluppi. Più in generale, l'attuazione nel quadro di questa sfida per la società migliorerà il coordinamento dei pertinenti programmi, iniziative e politiche dell'Unione, come per esempio la politica di coesione, in particolare tramite le strategie nazionali e regionali per la specializzazione intelligente nonché il sistema di scambio di quote di emissioni (ETS), per quanto attiene ad esempio al sostegno ai progetti dimostrativi.

4.   TRASPORTI INTELLIGENTI, ECOLOGICI E INTEGRATI

4.1.   Trasporti efficienti dal punto di vista delle risorse che rispettino l'ambiente

L'Europa ha stabilito l'obiettivo politico di conseguire una riduzione del 60 % di CO2, rispetto ai livelli del 1990, entro il 2050. La finalità è di ridurre della metà l'uso nelle città di autovetture "a carburanti tradizionali" e di realizzare nei principali centri urbani un sistema logistico virtualmente a zero emissioni di CO2 entro il 2030. I combustibili a basse emissioni di carbonio dovrebbero costituire il 40 % del totale nel settore dell'aviazione entro il 2050 e per lo stesso anno anche le emissioni di CO2 dei combustibili "bunker" utilizzati nel trasporto marittimo dovrebbero essere ridotte del 40 % (14) rispetto ai livelli del 2005.

È essenziale ridurre questo impatto ambientale attraverso un miglioramento tecnologico mirato, tenendo presente che ciascun modo di trasporto ha di fronte sfide variabili ed è caratterizzato da cicli specifici di integrazione tecnologica.

La ricerca e l'innovazione daranno un notevole contributo allo sviluppo e all'adozione delle soluzioni necessarie per tutti i modi di trasporto, il che porterà a una notevole riduzione delle emissioni del comparto che sono nocive per l'ambiente (come CO2, NOx, SOx e di inquinamento acustico), limiterà la dipendenza dei trasporti dai combustibili fossili e, di conseguenza, diminuirà l'impatto dei trasporti sulla biodiversità e il cambiamento climatico oltre a tutelare le risorse naturali.

A tal fine è necessario agire attuando le seguenti attività specifiche.

4.1.1.   Rendere aeromobili, veicoli e navi più ecologici e silenziosi per migliorare le prestazioni ambientali e ridurre i livelli di rumore e di vibrazioni percepiti

Le attività in questo settore riguarderanno essenzialmente i prodotti finiti, ma anche progettazione e processi di fabbricazione basati sull'economia e sull'ecologia, che nella fase di progettazione includono criteri di riciclabilità, in un'ottica comprendente l'intero ciclo di vita. Le attività copriranno anche il potenziamento dei prodotti e dei servizi esistenti mediante l'integrazione di nuove tecnologie.

a)

Sviluppare tecnologie di propulsione più pulite e silenziose e adottarle rapidamente è importante per ridurre o eliminare le cause d'impatto sul clima e sulla salute dei cittadini europei come le emissioni di CO2, l'inquinamento acustico e l'inquinamento causati dai trasporti. Occorre trovare soluzioni nuove e innovative, basate su batterie e motori elettrici, celle a idrogeno e a combustibile, motori a gas, architetture e tecnologie avanzate nei motori o propulsione ibrida. I progressi tecnologici contribuiranno altresì a migliorare la prestazione ambientale dei sistemi di propulsione tradizionali e nuovi.

b)

Per ridurre il consumo di combustibili fossili è necessario esplorare i possibili usi di energie alternative a basse emissioni. Tra questi figurano l'utilizzazione di combustibili e di elettricità sostenibili, ottenuti da fonti energetiche rinnovabili, per tutti i modi di trasporto e anche nel settore dell'aviazione, la riduzione del consumo di carburante mediante il recupero dell'energia o la diversificazione degli approvvigionamenti e altre soluzioni innovative. Verranno ricercati nuovi approcci globali, che comprendano veicoli, infrastrutture di stoccaggio e di approvvigionamento energetico, di alimentazione e caricamento, incluse interfacce tra veicoli e rete elettrica e soluzioni innovative per l'uso di carburanti alternativi.

c)

Il miglioramento delle prestazioni complessive di aerei, navi e veicoli mediante la riduzione del loro peso e della loro resistenza idrodinamica, aerodinamica o al rotolamento, grazie a materiali più leggeri, a strutture più sottili e a una progettazione innovativa, concorrerà a diminuire il consumo di combustibili.

4.1.2.   Sviluppare attrezzature, infrastrutture e servizi intelligenti

Tale sviluppo contribuirà a ottimizzare il funzionamento dei trasporti e a ridurre il consumo di risorse. L'accento verrà posto sulle soluzioni per la pianificazione, la progettazione, l'utilizzazione e la gestione efficienti di aeroporti, porti, piattaforme logistiche e infrastrutture per i trasporti di superficie nonché su sistemi di ispezione, monitoraggio e manutenzione autonomi ed efficienti. Occorre adottare politiche, modelli aziendali, concetti, tecnologie e soluzioni IT nuovi al fine di aumentare la capacità. Una particolare attenzione sarà prestata alla resilienza delle apparecchiature e delle infrastrutture agli effetti del clima, a soluzioni efficienti in termini di costi fondate sul ciclo di vita e alla maggiore utilizzazione di nuovi materiali e tecnologie che permettano una manutenzione più efficace ed economica. Verranno tenute presenti anche l'accessibilità, la facilità d'uso e l'inclusione sociale.

4.1.3.   Migliorare i trasporti e la mobilità nelle aree urbane

Ciò comporterà benefici per un'importante e sempre maggiore percentuale della popolazione che vive e lavora nelle città o che utilizza i trasporti per servizi e tempo libero. Per ridurre il livello di congestione, inquinamento atmosferico e acustico e migliorare l'efficienza dei trasporti urbani occorre sviluppare e sperimentare concetti di mobilità, organizzazione dei trasporti, modelli di accessibilità multimodali, soluzioni logistiche, messa a disposizione di veicoli innovativi, servizi pubblici urbani e soluzioni di pianificazione nuovi. Trasporti pubblici e non motorizzati, come anche altre soluzioni di trasporto di passeggeri e merci basate su un uso efficiente delle risorse, andrebbero sviluppati come vera alternativa all'impiego degli autoveicoli per uso privato, con il supporto di un maggior uso di sistemi di trasporto intelligenti e di una gestione innovativa della domanda e dell'offerta. Sarà prestata particolare attenzione all'interazione tra il sistema dei trasporti e altri sistemi urbani.

4.2.   Migliorare la mobilità, diminuire il traffico e aumentare la sicurezza

Gli obiettivi pertinenti perseguiti dalla politica europea nel settore dei trasporti mirano a ottimizzare prestazioni ed efficacia a fronte della crescente domanda di mobilità, a rendere l'Europa la regione più sicura per il trasporto aereo, ferroviario e su vie navigabili e a progredire verso l'obiettivo di azzerare entro il 2050 il numero delle vittime nel trasporto su strada e di dimezzare il numero dei feriti entro il 2020. Entro il 2030, il 30 % del trasporto di merci su strada su oltre 300 chilometri dovrebbe passare al trasporto ferroviario e su vie navigabili. Il trasporto continuo, accessibile, a costi sostenibili, orientato alle esigenze dell'utente ed efficiente di persone e merci nell'intera Europa, anche mediante l'internalizzazione dei costi esterni, richiede un nuovo sistema europeo di gestione, informazione e pagamento nel settore dei trasporti multimodali e interfacce efficienti tra le reti di mobilità urbana e a lunga distanza.

Un migliore sistema dei trasporti europeo contribuirà a un uso dei trasporti più efficiente, migliorerà la qualità della vita dei cittadini e renderà l'ambiente più sano.

La ricerca e l'innovazione daranno un contributo importante al conseguimento di questi ambiziosi obiettivi politici, grazie ad attività condotte nei seguenti ambiti specifici:

4.2.1.   Ridurre drasticamente la congestione del traffico

Questo obiettivo può essere conseguito attuando un sistema di trasporto "porta a porta" intelligente, multimodale e pienamente intermodale ed evitando di utilizzare inutilmente i mezzi di trasporto. Ciò significa promuovere una maggiore integrazione tra i modi di trasporto, ottimizzare le catene di trasporto e rendere le operazioni e i servizi di trasporto più integrati. Queste soluzioni innovative faciliteranno altresì l'accessibilità e le scelte dei passeggeri, anche per le persone anziane e per gli utenti vulnerabili, e forniranno opportunità per ridurre la congestione mediante un miglioramento della gestione degli incidenti e lo sviluppo di sistemi per ottimizzare il traffico.

4.2.2.   Migliorare sensibilmente la mobilità di persone e merci

Questo obiettivo può essere raggiunto grazie allo sviluppo, alla dimostrazione e all'impiego generalizzato di applicazioni e sistemi di gestione intelligenti nel settore dei trasporti, il che presuppone la pianificazione di sistemi di analisi e gestione della domanda, di informazioni e di pagamento interoperabili a livello europeo e la piena integrazione dei flussi di informazioni, dei sistemi di gestione, delle reti infrastrutturali e dei servizi di mobilità in un nuovo quadro comune multimodale basato su piattaforme aperte. Ciò garantirà inoltre flessibilità e risposte rapide in caso di crisi e di condizioni meteorologiche estreme, riconfigurando il tragitto tra i vari modi di trasporto. Le nuove applicazioni in materia di localizzazione, navigazione e sincronizzazione, rese possibili da Galileo e dal Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS), risulteranno essenziali per il raggiungimento di tale obiettivo.

a)

Grazie a tecnologie innovative di gestione del traffico aereo sarà possibile migliorare notevolmente sicurezza e efficacia in un contesto di rapido aumento della domanda, al fine di conseguire una maggiore puntualità, ridurre il tempo dedicato alle procedure di viaggio negli aeroporti e raggiungere la resilienza nel sistema di trasporto aereo. L'attuazione e l'ulteriore sviluppo del "Cielo unico europeo" saranno sostenuti da attività di ricerca e innovazione che forniranno soluzioni intese ad aumentare l'automazione e l'autonomia nella gestione del traffico aereo e nel funzionamento e controllo degli aeromobili, dall'ulteriore integrazione delle componenti aeree e terrestri e da nuove soluzioni per gestire in modo efficiente e continuo il flusso di passeggeri e di merci lungo tutto il sistema di trasporto.

b)

Quanto al trasporto per vie navigabili, il miglioramento e l'integrazione delle tecnologie di gestione e di pianificazione contribuiranno a creare una "cintura blu" sui mari che circondano l'Europa, migliorando così le operazioni portuali, e un quadro adeguato per le vie navigabili interne.

c)

Nel trasporto su strada e su rotaia, l'ottimizzazione della gestione della rete e l'interoperabilità consentiranno un uso più efficiente delle infrastrutture e semplificherà le operazioni transfrontaliere. Saranno sviluppati sistemi globali e cooperativi di gestione e di informazione per il traffico stradale, basati sulla comunicazione tra veicoli e tra veicolo e infrastruttura.

4.2.3.   Sviluppare nuovi concetti di trasporto merci e di logistica

Queste attività consentono di ridurre la pressione sul sistema di trasporto e sull'ambiente e di migliorare la sicurezza e la capacità di trasporto delle merci. Le attività, ad esempio possono combinare veicoli con elevate prestazioni e impatto ridotto sull'ambiente con sistemi di bordo e basati su infrastrutture intelligenti e sicuri. Ciò dovrebbe basarsi su un approccio integrato alla logistica nel settore dei trasporti. Le attività favoriranno inoltre lo sviluppo del progetto e-Freight per procedure di trasporto di merci prive di supporti cartacei, in cui i flussi di informazioni, i servizi e i pagamenti elettronici sono collegati al flusso materiale delle merci nei diversi modi di trasporto.

4.2.4.   Ridurre il numero di incidenti, di decessi e feriti e migliorare la sicurezza

Questo obiettivo sarà conseguito affrontando aspetti inerenti all'organizzazione, alla gestione e al controllo delle prestazioni e dei rischio nei sistemi di trasporto, nonché concentrandosi sulla progettazione, sulla fabbricazione e sul funzionamento di aeromobili, veicoli, navi, infrastrutture e terminali. L'accento sarà posto sulla sicurezza attiva e passiva, sulla sicurezza preventiva, su una maggiore automazione e sui processi di formazione, allo scopo di limitare i rischi e le conseguenze di errori umani. Saranno elaborati strumenti e tecniche specifici allo scopo di anticipare, valutare e mitigare in maggior misura l'impatto delle condizioni meteorologiche, dei rischi naturali e di altre situazioni di crisi. Le attività saranno inoltre incentrate sull'integrazione degli aspetti relativi alla sicurezza nella pianificazione e nella gestione dei flussi di passeggeri e di merci, sulla progettazione di aeromobili, veicoli e navi, sulla gestione del traffico e dei sistemi nonché sulla progettazione delle infrastrutture per i trasporti e di terminali per passeggeri e merci. I trasporti intelligenti e le applicazioni di connettività possono inoltre fornire strumenti utili per una sicurezza rafforzata. Le attività si concentreranno altresì sul miglioramento della sicurezza di tutti gli utenti della strada, specialmente quelli a maggior rischio, in particolare nelle zone urbane.

4.3.   Leadership mondiale dell'industria europea dei trasporti

In un contesto di crescente concorrenza, la ricerca e l'innovazione contribuiranno alla crescita e alla creazione di posti di lavoro altamente qualificati nel settore europeo dei trasporti, grazie alla conservazione del vantaggio nello sviluppo tecnologico e al rafforzamento della competitività degli attuali processi di produzione. È in gioco l'ulteriore sviluppo della competitività europea in un importante settore economico che rappresenta direttamente il 6,3 % del prodotto interno lordo (PIL) dell'Unione e dà lavoro a quasi 13 milioni di persone in Europa. Tra gli obiettivi specifici figurano lo sviluppo della prossima generazione di mezzi di trasporto per acqua, terrestre e aereo innovativi e rispettosi dell'ambiente, garantendo una produzione sostenibile di sistemi e apparecchiature innovativi e preparando il terreno per i mezzi di trasporto futuri, mediante il lavoro su concetti, tecnologie e progetti innovativi, sistemi di controllo intelligenti, processi di sviluppo e produzione efficaci, servizi innovativi e procedure di certificazione. L'Europa intende diventare il leader mondiale in materia di efficacia, prestazione ambientale e sicurezza nei diversi modi di trasporto e rafforzare la sua leadership sui mercati mondiali sia di prodotti finiti sia di sottosistemi.

La ricerca e l'innovazione saranno incentrate in particolare sulle seguenti attività specifiche.

4.3.1.   Sviluppare la prossima generazione di mezzi di trasporto per mantenere in futuro la quota di mercato

Si contribuirà così a rafforzare la posizione dominante dell'Europa in materia di aerei, treni ad alta velocità, trasporto ferroviario convenzionale e (sub)urbano, veicoli stradali, elettromobilità, navi da crociera, traghetti, navi specializzate ad alto contenuto tecnologico e piattaforme marittime. Ciò stimolerà inoltre la competitività delle industrie europee in tecnologie e sistemi emergenti e favorirà la loro diversificazione verso nuovi mercati, anche in settori diversi dai trasporti. Vi rientra lo sviluppo di aeromobili, veicoli e navi innovativi, sicuri e rispettosi dell'ambiente con sistemi di propulsione efficienti e sistemi di funzionamento e di controllo intelligenti e ad alte prestazioni.

4.3.2.   Inserire a bordo sistemi di controllo intelligenti

Questi sistemi sono necessari per conseguire una maggiore integrazione tra prestazioni e sistema nel settore dei trasporti. Verranno messe a punto adeguate interfacce per le comunicazioni tra aeromobili, veicoli, navi e infrastrutture, in tutte le opportune combinazioni, tenendo conto degli impatti dei campi elettromagnetici, con l'obiettivo di definire norme operative comuni. Possono comprendere la gestione del traffico e la comunicazione agli utenti direttamente a dispositivi di bordo, coadiuvate dalla raccolta da parte dei medesimi dispositivi di dati affidabili sul traffico in tempo reale in relazione alle condizioni della strada e a congestioni.

4.3.3.   Processi di produzione avanzati

L'obiettivo è di consentire la personalizzazione, ridurre i costi nel ciclo di vita, limitare i tempi di sviluppo e favorire la standardizzazione e la certificazione di aeromobili, veicoli e navi, delle loro componenti, delle apparecchiature e delle relative infrastrutture. Le attività in questo settore svilupperanno tecniche di progettazione e di produzione rapide e efficienti in termini di costi, comprese tecniche di assemblaggio, costruzione, manutenzione e riciclaggio, grazie a strumenti digitali e all'automazione, nonché la capacità di integrare sistemi complessi. Ciò consentirà di rafforzare la competitività delle catene di approvvigionamento, che saranno in grado di commercializzare i prodotti in tempi più brevi e a costi ridotti, senza compromettere la sicurezza operativa. Anche le applicazioni nel settore dei trasporti di materiali innovativi sono una priorità, a fini ambientali e di competitività, nonché per rafforzare la sicurezza.

4.3.4.   Ricercare forme del tutto nuove di trasporto

Queste contribuiranno a rafforzare la competitività dell'Europa sul lungo periodo. Le attività di ricerca strategica multidisciplinare e di verifica concettuale riguardano soluzioni innovative relative ai sistemi di trasporto. Ciò comprenderà aeromobili, veicoli e navi interamente automatizzati e di altri nuovi tipi, con potenziale a lungo termine ed elevate prestazioni ambientali, nonché nuovi servizi.

4.4.   Ricerca socioeconomica e comportamentale e attività orientate al futuro per l'elaborazione delle strategie politiche

Le iniziative di supporto all'analisi e allo sviluppo della politica dei trasporti, compresa la raccolta di documentazione per comprendere il comportamento in relazione agli aspetti territoriali, socioeconomici e ai più ampi aspetti sociali dei trasporti, sono necessarie per promuovere l'innovazione e creare una base di conoscenze condivisa per affrontare le sfide in questo settore. Queste attività saranno intese a sviluppare e attuare le politiche europee per la ricerca e l'innovazione nei trasporti e nella mobilità, gli studi previsionali e le prospettive tecnologiche nonché il rafforzamento del SER.

Per l'evoluzione del sistema europeo dei trasporti, è fondamentale capire le specificità locali e regionali, il comportamento e le percezioni degli utenti, l'accettazione sociale, l'impatto delle misure politiche, la mobilità, i cambiamenti delle esigenze e dei modelli, l'evoluzione futura della domanda, i modelli commerciali e le relative implicazioni. Gli scenari saranno sviluppati tenendo conto delle tendenze sociali, della documentazione sui nessi di causalità, degli obiettivi politici e delle previsioni relative all'evoluzione tecnologica nel 2050. Per meglio comprendere i collegamenti tra lo sviluppo territoriale, la coesione sociale e il sistema europeo dei trasporti, occorrono modelli solidi sulla cui base adottare adeguate decisioni politiche.

La ricerca verterà sul modo di ridurre le disuguaglianze sociali e territoriali nell'accesso alla mobilità e su come migliorare la situazione degli utenti vulnerabili dei trasporti. Occorre inoltre affrontare questioni economiche, concentrandosi su come internalizzare le esternalità dei trasporti per tutti i modi e definire modelli di tassazione e di prezzi. La ricerca prospettica è necessaria per valutare i futuri requisiti a livello di competenze e di posti di lavoro, di sviluppo e diffusione della ricerca e dell'innovazione nonché della cooperazione transnazionale.

4.5.   Aspetti specifici legati all'attuazione

Le attività saranno organizzate, se del caso, in maniera da permettere un approccio integrato e specifico per i singoli modi. Sarà necessaria una visibilità e continuità pluriennale per tener conto delle peculiarità di ciascun modo di trasporto e della natura olistica delle sfide, nonché dei pertinenti aspetti dei programmi strategici di ricerca e di innovazione delle piattaforme tecnologiche europee in materia di trasporti.

Si può valutare la possibilità di fornire sostegno alle iniziative di programmazione congiunta (IPC) pertinenti e ai pertinenti partenariati pubblico-pubblico e pubblico-privato. Si stabiliranno inoltre i nessi adeguati con le azioni del partenariato europeo per l'innovazione pertinente. Le attività si concentreranno altresì sull'aumento del sostegno alle PMI e sulla promozione del loro coinvolgimento.

5.   AZIONE PER IL CLIMA, AMBIENTE, EFFICIENZA DELLE RISORSE E MATERIE PRIME

5.1.   Lotta e adattamento ai cambiamenti climatici

Le attuali concentrazioni di CO2 nell'atmosfera sono del 40 % circa superiori a quelle dell'inizio della rivoluzione industriale e ai livelli più elevati degli ultimi 2 milioni di anni. Anche i gas a effetto serra diversi dal CO2 contribuiscono al cambiamento climatico e stanno svolgendo un ruolo sempre più importante. Senza iniziative risolute, i cambiamenti climatici potrebbero costare al pianeta almeno il 5 % del PIL ogni anno e fino al 20 % in alcuni casi. Invece, iniziative efficaci e tempestive potrebbero limitare il costo netto per anno all'1 % circa del PIL. Per raggiungere l'obiettivo "2°C" ed evitare le peggiori conseguenze del cambiamento climatico, i paesi sviluppati dovrebbero ridurre le loro emissioni di gas serra dell'80-95 % entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990.

L'obiettivo di questa iniziativa è pertanto di definire e valutare misure e strategie di adattamento e di attenuazione innovative, efficienti sotto il profilo dei costi e sostenibili che riguardino i gas ad effetto serra (CO2 e diversi dal CO2) e gli aerosol, e delineino soluzioni rispettose dell'ambiente, tecnologiche e di altro tipo, grazie alla produzione di dati utili per adottare misure informate, tempestive ed efficaci e alla messa in rete delle competenze necessarie.

A tal fine la ricerca e l'innovazione saranno incentrate in particolare sulle seguenti attività.

5.1.1.   Migliorare la comprensione dei cambiamenti climatici e l'elaborazione di previsioni affidabili in questo ambito

Per tutelare la vita umana, i beni e le infrastrutture e assicurare l'adozione di decisioni efficaci e opzioni appropriate in materia di mitigazione e adeguamento, sono essenziali una migliore comprensione delle cause e dell'evoluzione dei cambiamenti climatici e proiezioni climatiche più accurate. È di fondamentale importanza continuare a migliorare le conoscenze scientifiche sui fattori del cambiamento climatico e su processi, meccanismi, informazioni e soglie associati al funzionamento degli ecosistemi terrestri, marini e polari e dell'atmosfera. Una migliore comprensione consentirà inoltre una indagine più accurata sui cambiamenti climatici e una più precisa individuazione dei fattori causali naturali e antropogenici. Un contributo per aumentare l'affidabilità delle previsioni e proiezioni climatiche su scale temporali e spaziali pertinenti verrà dal miglioramento delle rilevazioni e dallo sviluppo di scenari e modelli più accurati, compresi i modelli di completo accoppiamento Terra-sistema, tenendo conto della storia paleoclimatica.

5.1.2.   Valutare gli impatti e le vulnerabilità e sviluppare misure di adeguamento, prevenzione dei rischi e gestione innovative ed efficaci sotto il profilo dei costi

Le conoscenze sulla capacità della società, dell'economia e degli ecosistemi di adattarsi ai cambiamenti climatici sono incomplete. Misure efficaci, eque e socialmente accettabili per un ambiente, un'economia e una società resilienti ai cambiamenti climatici richiedono un'analisi integrata di impatti, vulnerabilità, esposizione delle popolazioni, rischi e relativa gestione, effetti secondari quali migrazione e conflitti, costi e opportunità attuali e futuri associati ai cambiamenti climatici e alla variabilità, tenendo conto di eventi eccezionali, dei relativi rischi indotti al clima e del loro ricorrere. Questa analisi riguarderà anche gli effetti negativi dei cambiamenti climatici su biodiversità, ecosistemi e servizi ecosistemici, risorse idriche, infrastrutture e beni economici e naturali. L'accento sarà posto sugli ecosistemi naturali e sugli ambienti edificati di maggior valore nonché sui settori chiave a livello sociale, culturale ed economico dell'intera Europa. Le iniziative esamineranno le conseguenze e i rischi crescenti per la salute umana causati dai cambiamenti climatici, dai rischi indotti al clima e dalla maggiore concentrazione di gas a effetto serra nell'atmosfera. La ricerca valuterà risposte di adeguamento al cambiamento climatico che siano innovative, equamente distribuite e efficienti sotto il profilo dei costi, tra cui la protezione e l'adattamento delle risorse naturali e degli ecosistemi e i relativi effetti, per informare e sostenere il loro sviluppo e la loro attuazione a tutti i livelli. La valutazione includerà anche potenziali effetti, costi, rischi e vantaggi delle opzioni geo-ingegneristiche. Saranno presi in esame i conflitti, le sinergie e le interconnessioni complesse tra le scelte politiche in materia di adeguamento e di prevenzione dei rischi e altre politiche climatiche e settoriali, comprese le implicazioni a livello di occupazione e condizioni di vita dei gruppi vulnerabili.

5.1.3.   Sostenere le politiche di mitigazione, compresi gli studi incentrati sull'impatto di altre politiche settoriali

La transizione dell'Unione europea verso un'economia e una società concorrenziali, efficienti in termini di risorse e resilienti ai cambiamenti climatici entro il 2050 richiede la definizione di strategie efficaci per la riduzione delle emissioni sul lungo periodo e notevoli progressi nella capacità di innovare. La ricerca valuterà i rischi ambientali e socioeconomici, le opportunità e gli effetti delle opzioni in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici. Valuterà altresì gli impatti delle altre politiche settoriali. Essa dovrà contribuire allo sviluppo e alla convalida di nuovi modelli clima-energia-economia, tenendo conto degli strumenti economici e delle pertinenti esternalità, al fine di verificare le opzioni politiche in materia di mitigazione e i percorsi tecnologici a basse emissioni di carbonio a diversi livelli e nei principali settori economici e sociali a livello sia di Unione sia mondiale. Verranno intraprese azioni per facilitare l'innovazione tecnologica, istituzionale e socioeconomica, rafforzando i legami tra ricerca e applicazione nonché tra imprenditori, utenti finali, ricercatori, responsabili politici e istituzioni della conoscenza.

5.2.   Tutelare l'ambiente, gestire in maniera sostenibile risorse naturali, acqua, biodiversità ed ecosistemi

Le società dovrebbero affrontare la grave sfida di trovare un equilibrio sostenibile tra le esigenze umane e l'ambiente. Le risorse ambientali, tra cui acqua, aria, biomasse, terreni fertili, biodiversità ed ecosistemi, e relativi servizi, costituiscono la base dell'economia e della qualità della vita in Europa e nel mondo. A livello mondiale, si calcola che entro il 2050 le opportunità commerciali legate alle risorse naturali dovrebbero superare i 2 000 miliardi di EUR (15). Nonostante ciò, gli ecosistemi in Europa e nell'intero pianeta si stanno deteriorando in misura superiore alla capacità della natura di rigenerarli e le risorse ambientali sono oggetto di uno sfruttamento eccessivo e perfino di distruzione. Ad esempio, nell'Unione ogni anno si perdono 1 000 km2 di alcuni dei suoli più fertili e degli ecosistemi più preziosi, mentre un quarto delle risorse di acqua dolce viene sprecato. Non è possibile continuare in questo modo. La ricerca dovrebbe contribuire a invertire queste tendenze che sono dannose per l'ambiente e a garantire che gli ecosistemi possano continuare a fornire risorse, beni e servizi essenziali per il benessere, la prosperità economica e lo sviluppo sostenibile.

Pertanto, l'obiettivo di questa attività è di fornire le conoscenze e gli strumenti necessari per gestire e tutelare le risorse naturali, conseguendo un equilibrio sostenibile tra le risorse limitate e le esigenze attuali e future della società e dell'economia.

A tal fine la ricerca e l'innovazione saranno incentrate in particolare sulle seguenti attività.

5.2.1.   Acquisire una maggiore comprensione della biodiversità e del funzionamento degli ecosistemi, delle loro interazioni con i sistemi sociali e del ruolo che essi svolgono nel sostenere l'economia e il benessere degli esseri umani.

Le azioni dell'uomo possono innescare cambiamenti ambientali irreversibili e alterare gli ecosistemi e la relativa biodiversità. È di fondamentale importanza anticipare questi rischi, valutando, monitorando e prevedendo l'impatto che le attività umane hanno sull'ambiente, compreso il cambiamento di destinazione dei suoli, e le conseguenze dei mutamenti ambientali sul benessere degli uomini. La ricerca sugli ecosistemi marini (dalle zone costiere fino al mare aperto compresa la sostenibilità delle risorse marine), polari, d'acqua dolce, terrestri e urbani, compresi gli ecosistemi dipendenti dalle acque sotterranee, aiuterà a comprendere meglio le complesse interazioni tra risorse naturali e sistemi sociali, economici ed ecologici, inclusi i punti critici ambientali e la resistenza - o la fragilità - dei sistemi umani e biologici. Essa valuterà in che modo la biodiversità e gli ecosistemi funzionino e reagiscano agli impatti antropogenici, come possano essere ripristinati e come questo inciderà sulle economie e sul benessere degli esseri umani, anche ricercando soluzioni per affrontare le sfide a livello di risorse nel contesto europeo e internazionale. La ricerca contribuirà a sviluppare misure e pratiche atte a garantire lo svolgimento delle attività economiche e sociali entro i limiti della sostenibilità e della capacità di adattamento degli ecosistemi e della biodiversità.

5.2.2.   Sviluppare approcci integrati per affrontare le sfide connesse all'acqua e la transizione verso una gestione e un uso sostenibili delle risorse e dei servizi idrici

La disponibilità e la qualità dell'acqua dolce sono divenute questioni globali con implicazioni economiche e sociali di vasta portata. A fronte di una domanda sempre crescente per usi diversi e spesso in conflitto tra essi (ad esempio, agricoltura, industria, attività ricreative, servizi pubblici, conservazione del paesaggio e degli ecosistemi, recupero e riqualificazione ambientale), di una maggiore vulnerabilità della risorsa aggravata dal cambiamento climatico e globale, dell'urbanizzazione, dell'inquinamento e dello sfruttamento eccessivo delle risorse di acqua dolce, è divenuto una sfida essenziale per gli utilizzatori di acqua in vari settori e per gli ecosistemi acquatici mantenere e migliorare la qualità e la disponibilità dell'acqua e mitigare l'impatto delle attività umane sugli ecosistemi di acqua dolce.

La ricerca e l'innovazione affronteranno queste sfide e forniranno strategie integrate, strumenti, tecnologie e soluzioni innovative per soddisfare necessità attuali e future mirando ad elaborare idonee strategie di gestione delle risorse idriche, a migliorare la qualità dell'acqua, a far fronte agli squilibri tra la domanda di acqua e la disponibilità o l'approvvigionamento a vari livelli e su scale diverse, a chiudere il ciclo dell'acqua, a promuovere presso gli utilizzatori finali comportamenti sostenibili e ad affrontare i rischi connessi alle risorse idriche sostenendo nel contempo l'integrità, la struttura e il funzionamento degli ecosistemi acquatici in linea con le politiche prevalenti dell'Unione.

5.2.3.   Fornire conoscenze e strumenti che consentano un processo decisionale efficace e il coinvolgimento del pubblico

I sistemi di governanza, economici e sociali dovrebbero ancora affrontare i problemi dell'esaurimento delle risorse e del degrado degli ecosistemi. Ricerca e innovazione saranno alla base delle decisioni politiche necessarie per gestire le risorse naturali e gli ecosistemi in modo da evitare - o adattarsi a - cambiamenti climatici e ambientali distruttivi e per promuovere cambiamenti a livello istituzionale, economico, comportamentale e tecnologico che garantiscano la sostenibilità. La ricerca sarà dunque alla base dello sviluppo di sistemi per valutare la biodiversità e i servizi ecosistemici, anche al fine di comprendere lo stock di capitale naturale e i flussi dei servizi ecosistemici. L'accento verrà posto sugli ecosistemi e i servizi ecosistemici essenziali di rilevanza politica, come acqua dolce, mari e oceani (comprese le aree costiere), foreste, regioni polari, qualità dell'aria, biodiversità, uso del suolo e del territorio. La resilienza delle società e degli ecosistemi agli agenti inquinanti e patogeni e a eventi catastrofici, inclusi le calamità naturali (quali i rischi sismici e vulcanici, le inondazioni e la siccità) e gli incendi boschivi, sarà rafforzata migliorando le capacità di previsione e di allarme tempestivo e valutando punti deboli e impatti, anche in un approccio multirischio. La ricerca e l'innovazione forniranno quindi un sostegno alle politiche in materia di ambiente e di efficienza delle risorse e opzioni per una governanza efficace, basata su dati concreti, che agisca in un ambito di sicurezza. Saranno sviluppate modalità innovative per migliorare la coerenza delle politiche, per trovare compromessi e gestire i conflitti di interesse, per sensibilizzare l'opinione pubblica sui risultati della ricerca e stimolare la partecipazione dei cittadini al processo decisionale.

5.3.   Garantire un approvvigionamento sostenibile di materie prime non energetiche e non agricole

Settori come quelli edile, chimico, automobilistico, aerospaziale, dei macchinari e degli impianti, che rappresentano un valore aggiunto complessivo di 1 000 miliardi di EUR e impiegano circa 30 milioni di persone, dipendono tutti dall'accesso alle materie prime. L'Unione è autosufficiente per quanto riguarda i minerali da costruzione. Tuttavia rimane un importatore netto della maggior parte dei minerali industriali, pur essendo uno dei maggiori produttori mondiali di alcuni di questi. Inoltre, l'Unione è fortemente dipendente dalle importazioni di minerali metallici ed è totalmente dipendente dalle importazioni per alcune materie prime essenziali.

Le recenti tendenze indicano che la domanda di materie prime sarà influenzata dal futuro sviluppo delle economie emergenti e dalla rapida diffusione delle principali tecnologie abilitanti. L'Europa dovrebbe garantire una gestione sostenibile e assicurare un approvvigionamento sostenibile di materie prime all'interno e all'esterno delle sue frontiere per tutti i settori che dipendono dall'accesso a dette materie. Gli obiettivi politici per le materie prime essenziali sono illustrati nell'iniziativa "Materie prime" della Commissione (16).

Questa attività è pertanto intesa a migliorare le conoscenze di base sulle materie prime e a sviluppare soluzioni innovative per l'esplorazione, l'estrazione, la trasformazione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero efficaci sotto il profilo dei costi e rispettosi dell'ambiente delle materie prime e la loro sostituzione con alternative a minor impatto ambientale, interessanti sotto il profilo economico e sostenibili sotto quello ambientale.

A tal fine la ricerca e l'innovazione saranno incentrate in particolare sulle seguenti attività.

5.3.1.   Migliorare la base di conoscenze sulla disponibilità di materie prime

Ciò consentirà di valutare la disponibilità a lungo termine delle risorse a livello mondiale e dell'Unione, compreso l'accesso alle "miniere delle città" (discariche e rifiuti minerari), le risorse in alto mare e nelle zone costiere (come l'estrazione di terre rare dai fondali marini) e i relativi elementi di incertezza. Queste conoscenze permetteranno alla società di usare, riciclare e riutilizzare in modo più efficace le materie prime rare o che comportano un impatto negativo sull'ambiente. Sarà inoltre possibile sviluppare norme, prassi e standard globali che disciplinino l'esplorazione, l'estrazione e la trasformazione economicamente sostenibili, ecologicamente razionali e socialmente accettabili di risorse, comprese le pratiche per l'utilizzo del territorio e la pianificazione dello spazio marittimo in base a un approccio ecosistemico.

5.3.2.   Promuovere l'approvvigionamento e l'uso sostenibili delle materie prime, comprese le risorse minerali, a terra e in mare, a livello di esplorazione, estrazione, trasformazione, riutilizzo, riciclaggio e recupero

La ricerca e l'innovazione sono necessarie per l'intero ciclo di vita dei materiali, al fine di garantire un approvvigionamento e una gestione accessibili, affidabili e sostenibili di materie prime essenziali per le industrie europee. Lo sviluppo e la diffusione di tecnologie di esplorazione, estrazione e trasformazione economicamente sostenibili, socialmente accettabili ed ecocompatibili permetteranno di accrescere l'uso efficiente delle risorse. Ciò comprenderà le risorse minerarie, a terra e in mare, e sfrutterà altresì il potenziale delle "miniere delle città". Contribuiranno a ridurre la dipendenza dell'Unione in materia di approvvigionamento di materie prime anche tecnologie nuove, economicamente redditizie ed efficienti sotto il profilo delle risorse di riciclaggio e di recupero dei materiali nonché modelli e processi economici, compresi processi e sistemi a ciclo chiuso. Ciò rende necessario usare più a lungo, prevedere forme di riciclaggio e di recupero di elevata qualità e ridurre drasticamente gli sprechi di risorse. Sarà adottato un approccio "dell'intero ciclo di vita", dall'approvvigionamento di materie prime disponibili alla fine di detto ciclo, che richieda un utilizzo minimo di energia e risorse.

5.3.3.   Trovare alternative per le materie prime essenziali

In previsione di una possibile ridotta disponibilità mondiale di alcune materie, causata ad esempio da restrizioni commerciali, occorre ricercare e sviluppare sostituti o alternative sostenibili per le materie prime essenziali, che abbiano prestazioni funzionali simili. Ciò ridurrà la dipendenza dell'Unione dalle materie prime essenziali e migliorerà l'impatto sull'ambiente.

5.3.4.   Migliorare la consapevolezza e le competenze sociali riguardo alle materie prime

Il necessario passaggio a un'economia più indipendente e che faccia un uso efficiente delle risorse richiede cambiamenti culturali, comportamentali, socioeconomici, sistemici e istituzionali. Al fine di risolvere il crescente problema della carenza di manodopera qualificata nel settore delle materie prime nell'Unione, e anche nell'industria mineraria europea, saranno incoraggiati partenariati più efficaci tra le università, gli istituti di studi geologici, le imprese e altri soggetti interessati. Sarà inoltre essenziale sostenere lo sviluppo di competenze "verdi" innovative. Inoltre, il pubblico non è ancora sufficientemente sensibilizzato all'importanza delle materie prime interne per l'economia europea. Per facilitare i necessari cambiamenti strutturali, la ricerca e l'innovazione cercheranno di coinvolgere i cittadini, i responsabili politici, gli operatori e le istituzioni.

5.4.   Consentire la transizione verso un'economia e una società verdi grazie all'innovazione ecocompatibile

L'Unione non può prosperare in un mondo in cui aumentano costantemente consumo di risorse, degrado ambientale e perdita di biodiversità. Per dissociare la crescita dall'uso delle risorse naturali occorrono cambiamenti strutturali nel modo di utilizzare, riutilizzare e gestire queste risorse, tutelando nel contempo l'ambiente. Le innovazioni ecocompatibili consentiranno di ridurre la pressione sull'ambiente, di aumentare l'efficienza sotto il profilo delle risorse e di indirizzare l'Unione verso un'economia efficiente nell'uso delle risorse e dell'energia. Le innovazioni ecocompatibili offrono inoltre notevoli opportunità di crescita e di occupazione e aumentano la competitività europea nel mercato globale, che secondo le stime a partire dal 2015 dovrebbe raggiungere un valore dell'ordine di 1 000 miliardi di EUR (17). Ad oggi il 45 % delle imprese ha introdotto un qualche tipo di innovazione ecocompatibile. Dalle stime risulta che il 4 % circa delle innovazioni ecocompatibili ha consentito di ridurre di più del 40 % l'uso delle materie prime per unità di prodotto (18), mettendo in rilevo le grandi potenzialità per il futuro. Tuttavia, non è infrequente che tecnologie, processi, servizi e prodotti eco-innovativi molto promettenti e tecnologicamente avanzati non raggiungano il mercato a causa di difficoltà di precommercializzazione e non realizzino appieno il proprio potenziale sotto il profilo ambientale ed economico, in quanto il loro accrescimento di scala e la loro immissione sul mercato sono avvertiti come eccessivamente rischiosi dagli investitori privati.

Questa attività è pertanto intesa a promuovere tutte le forme di ecoinnovazione che consentono la transizione verso un'economia verde.

A tal fine la ricerca e l'innovazione saranno incentrate in particolare sulle seguenti attività.

5.4.1.   Rafforzare tecnologie, processi, servizi e prodotti ecoinnovativi, anche attraverso l'esplorazione di modalità per ridurre la quantità di materie prime nella produzione e nel consumo, superare le barriere in tale contesto e potenziare la loro diffusione sul mercato.

Verranno sostenute tutte le forme di innovazione ecocompatibile, graduali e radicali, che combinano innovazione tecnologica, organizzativa, sociale, comportamentale, economica e politica e che rafforzano la partecipazione della società civile. Ciò costituirà il supporto per un'economia più circolare, pur riducendo gli impatti ambientali, aumentando la resilienza ambientale e tenendo conto delle ripercussioni sull'ambiente e potenzialmente su altri settori. L'attività riguarderà l'innovazione orientata all'utente, i modelli commerciali, le simbiosi industriali, i sistemi prodotto-servizio, la concezione di prodotti e approcci basati sull'intero ciclo di vita o rigenerativi ("cradle-to-cradle"), nonché l'esplorazione di modalità per ridurre la quantità di materie prime nella produzione e nel consumo e superare le barriere in tale contesto. Sarà affrontata la possibilità di progredire verso modelli di consumo più sostenibili. L'obiettivo sarà quello di rendere più efficiente l'utilizzazione delle risorse, riducendo, in termini assoluti, fattori di produzione, rifiuti e rilascio di sostanze nocive (ad esempio quelle indicate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (19)) lungo la catena del valore, e di incoraggiare il riutilizzo, il riciclaggio e la sostituzione delle risorse.

Si presterà particolare attenzione ad azioni volte ad agevolare la transizione dalla ricerca al mercato coinvolgendo l'industria, e in particolare le nuove imprese e le PMI innovative, le organizzazioni della società civile e gli utilizzatori finali, nello sviluppo di prototipi e nella dimostrazione di risultati tecnici, sociali e ambientali, fino alle prime applicazioni e repliche commerciali di tecniche, prodotti, servizi o prassi ecoinnovativi di importanza europea. Gli interventi contribuiranno a rimuovere gli ostacoli allo sviluppo e all'applicazione su larga scala dell'eco-innovazione, a creare o ampliare i mercati per le soluzioni in questione e a migliorare la competitività delle imprese europee, in particolare le PMI, sui mercati mondiali. Tramite la creazione di reti tra ecoinnovatori si cercherà inoltre di favorire la diffusione e lo sfruttamento delle conoscenze e un migliore collegamento tra offerta e domanda.

5.4.2.   Sostenere politiche innovative e trasformazioni sociali

Il passaggio verso un'economia e una società verdi richiede trasformazioni strutturali e istituzionali. La ricerca e l'innovazione affronteranno i principali ostacoli ai cambiamenti sociali e all'evoluzione del mercato, cercando di mettere consumatori, imprenditori e responsabili politici in grado di adottare comportamenti innovativi e sostenibili, con contributi da parte delle scienze sociali e umane. Saranno sviluppati strumenti, metodi e modelli solidi e trasparenti intesi a valutare e consentire le principali trasformazioni economiche, sociali, culturali e istituzionali necessarie per effettuare una svolta decisa verso un'economia e una società verdi. La ricerca valuterà in qual modo si possano promuovere stili di vita e modelli di consumo sostenibili, che riuniscano ricerca socioeconomica, scienza del comportamento, impegno degli utenti e adesione del pubblico alle innovazioni, nonché attività per migliorare la comunicazione e la consapevolezza del pubblico. Verranno sfruttate al massimo le azioni dimostrative.

5.4.3.   Misurare e valutare i progressi compiuti verso un'economia verde

Dovrebbero essere sviluppati validi indicatori applicabili a tutte le opportune scale spaziali complementari al PIL, metodi e sistemi intesi a sostenere e valutare la transizione verso un'economia verde nonché l'efficacia delle opzioni politiche in materia. Seguendo un approccio basato sul ciclo di vita, la ricerca e l'innovazione miglioreranno la qualità e la disponibilità di dati, metodi di misurazione e sistemi attinenti all'efficienza delle risorse e all'ecoinnovazione e agevoleranno lo sviluppo di programmi di compensazione innovativi. La ricerca socioeconomica aiuterà a comprendere meglio le cause profonde del comportamento di produttori e consumatori e contribuirà quindi allo sviluppo di strumenti politici più efficaci per agevolare la transizione verso un'economia basata sull'uso efficiente delle risorse e in grado di adattarsi ai cambiamenti climatici. Inoltre saranno sviluppati metodi di valutazione delle tecnologie e la modellizzazione integrata al fine di sostenere le politiche in materia di efficienza delle risorse e di ecoinnovazione a tutti i livelli, migliorando al tempo stesso la coerenza delle politiche e raggiungendo compromessi. I risultati serviranno a monitorare, valutare e ridurre i flussi di materiale e di energia coinvolti nella produzione e nel consumo e permetteranno ai responsabili politici e alle imprese di tener presenti, nelle loro iniziative e decisioni, costi ed esternalità ambientali.

5.4.4.   Promuovere l'efficienza delle risorse attraverso i sistemi digitali

Le innovazioni nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione possono rivelarsi uno strumento fondamentale a sostegno dell'uso efficace delle risorse. Al fine di conseguire tale obiettivo, TIC moderne e innovative permetteranno di incrementare notevolmente l'efficienza della produttività, in particolare mediante procedure automatizzate, monitoraggio in tempo reale e sistemi di supporto decisionale. In futuro, le TIC saranno utilizzate per accelerare una progressiva dematerializzazione dell'economia e la transizione verso servizi digitali nonché per facilitare un mutamento delle abitudini di consumo e dei modelli imprenditoriali.

5.5.   Sviluppare sistemi completi e stabili di informazione e osservazione ambientali a livello mondiale

Sistemi completi di osservazione e informazione in materia di ambiente risultano essenziali per la produzione di dati e informazioni a lungo termine necessari per far fronte a questa sfida della società. Questi sistemi saranno utilizzati per monitorare, analizzare e prevedere situazione e tendenze in materia di clima, di risorse naturali, comprese le materie prime, di ecosistemi terrestri e marini (dalle zone costiere fino al mare aperto) e di servizi ecosistemici, nonché per valutare politiche e misure intese a ridurre le emissioni di CO2, di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici in tutti i settori dell'economia. Le informazioni e le conoscenze ottenute mediante questi sistemi saranno utilizzate per incoraggiare un uso oculato delle risorse strategiche, per sostenere lo sviluppo di politiche basate su dati comprovati, per promuovere nuovi servizi in materia di ambiente e di clima, nonché per creare nuovi sbocchi sui mercati mondiali.

Le capacità, le tecnologie e le infrastrutture di dati per l'osservazione e la sorveglianza del pianeta dovranno essere basate sui progressi conseguiti a livello di TIC, tecnologia spaziale e reti intelligenti, osservazioni da telerilevamento, nuovi sensori in loco, servizi mobili, reti di comunicazione, portali web partecipativi nonché infrastrutture informatiche e di modellizzazione, in modo da fornire con continuità informazioni, stime e proiezioni tempestive e accurate. Verrà incoraggiato l'accesso libero, aperto e illimitato a sistemi interoperabili di dati e di informazioni nonché lo stoccaggio, la gestione e la divulgazione efficaci e se necessario sicuri dei risultati della ricerca. Le attività contribuiscono a definire le future attività operative del programma Copernicus e a potenziare l'uso dei dati Copernicus per le attività di ricerca.

5.6.   Patrimonio culturale

Il patrimonio culturale è unico e insostituibile tanto nella sua forma materiale quanto in quella immateriale, nella portata e nel significato culturali. Contribuisce notevolmente alla coesione sociale, all'identità e al benessere e rappresenta un motore significativo nella crescita sostenibile e nella creazione di posti di lavoro. Tuttavia il patrimonio culturale europeo è soggetto a deterioramenti e danneggiamenti, ulteriormente aggravati dalla crescente esposizione alle attività umane (ad esempio il turismo) e ad eventi meteorologici estremi derivanti dal cambiamento climatico e dovuti ad altre catastrofi e calamità naturali.

L'obiettivo di questa attività è fornire conoscenze e soluzioni innovative, mediante strategie di adeguamento e mitigazione, metodi, tecnologie, prodotti e servizi per la conservazione e la gestione del patrimonio culturale europeo a rischio a causa del cambiamento climatico.

A tal fine la ricerca multidisciplinare e l'innovazione saranno incentrate in particolare sulle seguenti attività:

5.6.1.   Individuazione di livelli di resilienza mediante osservazioni, monitoraggio e modellazione

Saranno messe a punto tecniche nuove e migliorate per la valutazione del danno, il monitoraggio e la modellizzazione, al fine di migliorare le conoscenze scientifiche relative all'impatto sul patrimonio culturale del cambiamento climatico e di altri fattori di rischio umani e ambientali. La conoscenza e la comprensione ottenute grazie all'ausilio di scenari, modelli e strumenti, compresa l'analisi della percezione del valore, contribuiranno a fornire una solida base scientifica per lo sviluppo di strategie, politiche e norme di resilienza nell'ambito di un quadro coerente per la valutazione del rischio e la gestione dei beni del patrimonio culturale.

5.6.2   Permettere una migliore comprensione del modo in cui le comunità percepiscono il cambiamento climatico e reagiscono a esso e ai rischi sismici e vulcanici.

La ricerca e l'innovazione permetteranno di sviluppare, mediante approcci integrati, soluzioni efficienti sotto il profilo delle risorse per la prevenzione, l'adeguamento e la mitigazione, con il coinvolgimento di metodi, tecnologie, prodotti e servizi innovativi per la conservazione dei beni del patrimonio culturale, del paesaggio culturale e degli insediamenti storici.

5.7.   Aspetti specifici legati all'attuazione

Le attività rafforzeranno la partecipazione dell'Unione e il contributo da essa dato ai processi e alle iniziative multilaterali, come il gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPPC), la piattaforma intergovernativa scientifico-politica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (Inter-Governmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services – IPBES), e il gruppo d'osservazione della Terra (Group on Earth Observations - GEO). La collaborazione con altri importanti finanziatori della ricerca, pubblici e privati, e con importanti reti di ricerca renderà la ricerca più efficace a livello mondiale e europeo e contribuirà alla governanza globale.

La cooperazione scientifica e tecnologica contribuirà al meccanismo tecnologico mondiale nel quadro della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e faciliterà lo sviluppo, l'innovazione e il trasferimento delle tecnologie a sostegno dell'adattamento ai cambiamenti climatici e del contenimento dei gas a effetto serra.

Sulla base dei risultati della Conferenza di Rio+ 20 delle Nazioni Unite, sarà studiato un meccanismo che consenta di raccogliere, confrontare e analizzare sistematicamente le conoscenze scientifiche e tecnologiche su temi di fondamentale importanza per lo sviluppo sostenibile e l'economia verde, che includerà un quadro di riferimento per misurare i progressi. Costituirà un'integrazione degli attuali gruppi di esperti e organismi scientifici, con cui cercherà di stabilire sinergie.

Le azioni di ricerca nell'ambito di questa sfida per la società contribuiranno il servizi operativi di Copernicus, apportando una base di conoscenze utile per lo sviluppo di Copernicus.

Si può valutare la possibilità di fornire sostegno alle iniziative di programmazione congiunta (IPC) pertinenti e ai pertinenti partenariati pubblico-pubblico e pubblico-privato.

Si stabiliranno inoltre i nessi appropriati con le azioni dei partenariati europei per l'innovazione pertinenti e con gli aspetti pertinenti contenuti nei programmi di ricerca e innovazione dalle piattaforme tecnologiche europee.

Le misure specifiche dovranno garantire che i risultati della ricerca e dell'innovazione ottenuti dall'Unione nel settore dei cambiamenti climatici, dell'uso efficiente delle risorse e delle materie prime sono messi a disposizione di altri programmi dell'Unione, come il programma LIFE +, i fondi ESI e i programmi di cooperazione esterna.

Le attività, tra l'altro, si baseranno anche su quelle intraprese nel quadro del programma per l'ecoinnovazione e le rafforzeranno.

Le azioni saranno inoltre intese a fornire un'analisi costante del progresso scientifico e tecnologico nell'Unione e nei principali paesi e regioni partner, una tempestiva indagine sulle possibilità offerte dal mercato per nuove tecnologie e prassi ambientali nonché previsioni per le scelte strategiche concernenti ricerca e innovazione.

6.   L'EUROPA IN UN MONDO CHE CAMBIA - SOCIETÀ INCLUSIVE, INNOVATIVE E RIFLESSIVE

La presente sezione comprende attività di ricerca e innovazione che contribuiscono a rendere le società più inclusive, innovative e riflessive, nonché misure specifiche volte a fornire sostegno riguardo a particolari questioni trasversali menzionate nell'ambito di questa sfida per la società (20).

6.1.   Società inclusive

Le tendenze che si delineano attualmente nelle società europee recano opportunità per un'Europa più unita, ma comportano anche rischi e sfide. Tali opportunità, rischi e sfide dovrebbero essere compresi e anticipati affinché lo sviluppo dell'Europa sia accompagnato da un adeguato grado di solidarietà e di collaborazione a livello sociale, economico, politico, educativo e culturale, in un mondo sempre più interconnesso e interdipendente.

In questo contesto, l'obiettivo è di comprendere, analizzare e sviluppare l'inclusione sociale, economica e politica, nonché mercati del lavoro inclusivi, combattere la povertà e l'emarginazione, rafforzare i diritti umani, l'integrazione digitale, l'uguaglianza, la solidarietà e la dinamica interculturale sostenendo la scienza di punta, la ricerca interdisciplinare, la messa a punto di indicatori, i progressi tecnologici, le innovazioni organizzative, lo sviluppo di poli di innovazione regionali e nuove forme di collaborazione e di creazione condivisa. La ricerca e altre attività, sostengono l'attuazione della strategia Europa 2020 e di altre pertinenti politiche dell'Unione. La ricerca nel settore delle scienze umane e sociali può svolgere un ruolo guida in questo contesto. La definizione, il monitoraggio, la valutazione e il perseguimento degli obiettivi di strategie e politiche europee implica una focalizzazione della ricerca che consenta ai responsabili politici di analizzare e valutare l'impatto e l'efficacia delle misure proposte, in particolare di quelle a favore dell'inclusione sociale. A tal fine, una inclusione e una partecipazione sociale autentiche dovrebbero comprendere tutti i settori della vita e tutte le fasce d'età.

Le attività si concentreranno sulla comprensione e l'incentivazione o sull'attuazione dei seguenti obiettivi specifici.

6.1.1.   I meccanismi per promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva

L'Europa ha sviluppato una combinazione specifica e piuttosto unica di progresso economico, politiche sociali miranti a un elevato livello di coesione sociale, valori culturali umanistici condivisi che includono democrazia e Stato di diritto, diritti umani, rispetto e salvaguardia della diversità, nonché promozione di istruzione e scienza, arti e discipline umanistiche quali motori fondamentali del progresso e del benessere sociale ed economico. La costante ricerca della crescita economica si accompagna ad alcuni costi importanti a livello umano, sociale, ambientale ed economico. Una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in Europa implica sostanziali cambiamenti nel modo in cui crescita e benessere sociale sono definiti, misurati (anche valutando i progressi mediante indicatori diversi dal tradizione PIL), generati e mantenuti nel tempo.

La ricerca analizzerà lo sviluppo della partecipazione dei cittadini, di stili di vita sostenibili, la comprensione culturale, i comportamenti e i valori socioeconomici e il loro collegamento con i paradigmi, le politiche e il funzionamento delle istituzioni, le comunità, i mercati, le imprese, i sistemi di governo e di credenze in Europa e le loro relazioni con altre regioni ed economie. Essa svilupperà strumenti che consentiranno una migliore valutazione dell'impatto contestuale e reciproco di dette evoluzioni, comparerà le politiche pubbliche rispetto alle diverse sfide in tutta Europa e analizzerà le opzioni politiche e meccanismi decisionali in settori quali l'occupazione, la fiscalità, le disuguaglianze, la povertà, l'inclusione sociale, l'istruzione e le competenze, lo sviluppo comunitario, la competitività e il mercato interno al fine di capire le nuove condizioni e opportunità per una maggiore integrazione europea e il ruolo delle sue componenti e sinergie sociali, culturali, scientifiche ed economiche quali fonti di vantaggi comparativi per l'Unione a livello mondiale.

L'evoluzione demografica dovuta all'invecchiamento della società e ai movimenti migratori saranno analizzate in termini di implicazioni per la crescita, mercato del lavoro e benessere. In tale contesto, per essere in grado di affrontare la sfida della crescita futura, è importante tenere conto delle diverse componenti della conoscenza, concentrando la ricerca sulle questione relative ad apprendimento, istruzione e formazione o sul ruolo e sul posto del giovani nella società. Attraverso la ricerca, inoltre, saranno messi a punto migliori strumenti per valutare l'impatto, sotto il profilo della sostenibilità, di diverse politiche economiche. Si analizzerà inoltre l'evoluzione delle economie nazionali e quali forme di governanza a livello europeo e internazionale potrebbero permettere di prevenire gli squilibri macroeconomici, le difficoltà monetarie, la concorrenza fiscale, la disoccupazione e i problemi occupazionali, nonché altre forme di perturbazione sociale, economica e finanziaria. Verrà tenuto conto della crescente interdipendenza tra le economie dell'Unione e mondiali, i mercati e i sistemi finanziari e le sfide che ne derivano per lo sviluppo istituzionale e la pubblica amministrazione. Nel contesto della crisi del debito pubblico in Europa, sarà dedicata particolare attenzione anche alla ricerca per definire le condizioni quadro per sistemi economici e finanziari europei stabili.

6.1.2.   Organizzazioni, pratiche, politiche e servizi di fiducia necessari per la costruzione di società adattabili, inclusive, partecipative, aperte e creative in Europa, tenendo conto in particolare della migrazione, dell'integrazione e del cambiamento demografico

Per comprendere le trasformazioni sociali, culturali e politiche in Europa occorre analizzare l'evoluzione di pratiche e aspettative in materia di democrazia, nonché l'evoluzione storica di identità, diversità, territori, religioni, culture, lingue e valori. Ciò richiede anche una buona comprensione della storia dell'integrazione europea. La ricerca sarà intesa a individuare i modi per adattare e migliorare i regimi previdenziali europei, i servizi pubblici e, più in generale, la dimensione "Sicurezza sociale" delle politiche per conseguire la coesione e la parità di genere, favorire società partecipative, aperte e creative e promuovere l'uguaglianza sociale ed economica e la solidarietà tra generazioni. La ricerca valuterà come le società e la politica si "europeizzano", in senso lato, attraverso lo sviluppo di identità, culture e valori, la circolazione di conoscenze, idee e credenze, e la combinazione di principi e pratiche in materia di reciprocità, condivisione e uguaglianza, con particolare attenzione alla migrazione, all'integrazione e all'evoluzione demografica. Essa esaminerà in qual modo le popolazioni vulnerabili (ad es. i Rom) possano partecipare pienamente alla società e alla democrazia, in particolare grazie all'acquisizione di diverse competenze e alla tutela dei diritti umani. Sarà pertanto fondamentale valutare le modalità seguite dai sistemi politici per progredire essi stessi ed anche rispondere a tale evoluzione sociale.

La ricerca riguarderà inoltre l'evoluzione dei principali sistemi che costituiscono la base dei vincoli umani e sociali, come la famiglia, il lavoro, l'istruzione e l'occupazione, e contribuiscono a combattere le ineguaglianze e l'esclusione sociali nonché la povertà. Coesione sociale e giustizia equa e affidabile, istruzione, democrazia, tolleranza e diversità sono fattori che vanno considerati con attenzione al fine di identificare e sfruttare meglio i vantaggi comparativi europei a livello mondiale e fornire un maggior sostegno documentato alle politiche. La ricerca terrà conto dell'importanza della mobilità e dei flussi migratori, compresi i flussi intraeuropei, e della demografia verrà tenuta presente nel futuro sviluppo delle politiche europee.

Oltre a ciò, è importante comprendere difficoltà e opportunità derivanti dall'adozione delle TIC, a livello individuale e collettivo, per aprire nuovi percorsi di innovazione inclusiva. Data la crescente importanza socioeconomica dell'inclusione digitale, iniziative di ricerca e di innovazione promuoveranno soluzioni TIC inclusive e l'effettiva acquisizione di competenze digitali che renderanno i cittadini autonomi e la forza lavoro competitiva. Verrà prestata una particolare attenzione ai nuovi progressi tecnologici che permetteranno un netto miglioramento a livello di personalizzazione, facilità d'uso e accessibilità grazie ad una migliore comprensione dei comportamenti e dei valori di cittadini, consumatori e utenti, inclusi i disabili. Ciò richiederà un approccio inclusivo fin dalla progettazione di ricerca e innovazione.

6.1.3.   Ruolo dell'Europa sulla scena mondiale, segnatamente per quanto riguarda i diritti umani e la giustizia nel mondo

La specificità storica, politica, sociale e culturale dell'Europa dovrebbe far fronte in misura sempre maggiore alle conseguenze dei cambiamenti globali. Per sviluppare ulteriormente la sua azione esterna nei paesi vicini e oltre, nonché il suo ruolo sulla scena mondiale, l'Europa dovrebbe migliorare la sua capacità di definire, ordinare secondo le priorità, spiegare, valutare e promuovere i suoi obiettivi politici nell'interazione con altre regioni e società del mondo, per approfondire la cooperazione e prevenire o risolvere i conflitti. A tal fine occorre anche migliorare la capacità di anticipare e rispondere all'evoluzione e agli effetti della globalizzazione. Ciò richiede una migliore comprensione e una maggiore capacità di trarre insegnamenti dalla storia, dalle culture e dai sistemi politici ed economici di altre regioni del mondo, come anche una maggiore cognizione del ruolo e dell'influenza degli attori transnazionali. Infine, l'Europa dovrebbe anche contribuire efficacemente alla governanza mondiale e alla giustizia nel mondo in settori fondamentali, come il commercio, lo sviluppo, il lavoro, la cooperazione economica, l'ambiente, l'istruzione, la parità di genere, i diritti umani, la difesa e la sicurezza. A tal fine essa dovrebbe disporre del potenziale per creare nuove capacità in termini di mezzi, servizi, sistemi e strumenti di analisi o in termini di diplomazia a livello formale e informale in ambito internazionale con gli attori governativi e non governativi.

6.1.4.   Promozione degli ambienti sostenibili e inclusivi mediante pianificazione e progettazione territoriali e urbane innovative

L'80 % dei cittadini dell'Unione vive oggi nelle città e attorno ad esse; pertanto una pianificazione e progettazione urbana inadeguata può avere conseguenze drammatiche sulle loro vite. Comprendere come esse funzionano per tutti i cittadini e comprendere la loro progettazione, la vivibilità e la loro capacità, tra l'altro, di attrarre investimenti e competenze professionali sono elementi cruciali per il successo dell'Europa nella creazione di crescita, occupazione ed un futuro sostenibile.

La ricerca e l'innovazione europee dovrebbero fornire strumenti e metodi per una pianificazione e progettazione urbana e peri-urbana più sostenibile, aperta, innovativa e inclusiva; una migliore comprensione delle dinamiche delle società urbane e del cambiamenti sociali, nonché dei collegamenti tra energia, ambiente e uso dei terreni, compresa l'interazione con le circostanti aree rurali; una comprensione rafforzata dell'impiego degli spazi pubblici nelle città, anche nel contesto della migrazione, per migliorare l'inclusione e lo sviluppo sociali e ridurre i rischi e la criminalità in relazione alle città; nuovi metodi per ridurre la pressione sulle risorse naturali e stimolare una crescita economica sostenibile migliorando nel contempo la qualità della vita dei cittadini che vivono nelle aree urbane d'Europa, e una visione a lungo termine della transizione socioecologica verso un nuovo modello di sviluppo urbano che rafforzi le città dell'Unione come poli di innovazione e centri per la creazione di posti di lavoro e la coesione sociale.

6.2.   Società innovative

La quota europea di produzione mondiale di conoscenze è tuttora considerevole, per quanto occorra massimizzare il suo impatto socioeconomico. Ci si adopererà per rafforzare l'efficacia della ricerca e delle politiche in materia di innovazione e le relative sinergie nonché la loro coerenza nelle politiche transnazionali. Il tema dell'innovazione sarà affrontato in un'ampia prospettiva e includerà l'innovazione su vasta scala, incentrata sulle politiche, la società, gli utenti e il mercato. Si terrà conto delle esperienze e del potere innovativo delle industrie creative e culturali. Tali attività sosterranno lo sviluppo e il funzionamento del SER e in particolare le iniziative rappresentative della strategia Europa 2020 per "L'Unione dell'innovazione" e "Un'agenda europea del digitale".

Saranno perseguiti i seguenti obiettivi specifici.

6.2.1.   Rafforzare la base di conoscenze e le misure a sostegno dell'Unione dell'innovazione e del SER

Al fine di valutare e stabilire le priorità degli investimenti, nonché di consolidare l'Unione dell'innovazione e il SER, si prevede di sostenere l'analisi delle politiche, dei sistemi e degli operatori nel settore della ricerca, dell'istruzione e dell'innovazione in Europa e nei paesi terzi e anche la messa a punto di indicatori, dati e infrastrutture di informazione. Sarà inoltre necessario prevedere attività di pianificazione e iniziative pilota, l'analisi economica e di genere, il monitoraggio delle politiche, l'apprendimento reciproco, gli strumenti e le attività di coordinamento nonché lo sviluppo di metodologie per la valutazione dell'impatto, da sviluppare sulla base delle informazioni ricevute direttamente dai soggetti interessati, dalle imprese, dalle autorità pubbliche, dalle organizzazioni della società civile e dai cittadini. Tale analisi dovrebbe essere svolta in linea con gli studi sui sistemi di istruzione superiore in Europa e nei paesi terzi nell'ambito del programma "Erasmus+".

Per assicurare l'esistenza di un mercato unico per la ricerca e l'innovazione, verranno attuate misure intese a incentivare comportamenti compatibili con il SER. Saranno sostenute le attività a sostegno di politiche in materia di qualità della formazione nel settore della ricerca, della mobilità e dell'evoluzione delle carriere dei ricercatori, incluse le iniziative a favore dei servizi di mobilità, delle procedure di assunzioni aperte, della partecipazione delle donne nelle scienze, dei diritti dei ricercatori e dei collegamenti con la comunità scientifica mondiale. Tali attività saranno attuate ricercando sinergie e uno stretto coordinamento con le azioni Marie Skłodowska-Curie nell'ambito della priorità "Eccellenza scientifica". Verranno sostenuti gli istituti che presentano concetti innovativi per accelerare l'applicazione dei principi del SER, come la "Carta europea dei ricercatori" e il "Codice di condotta per l'assunzione di ricercatori", la raccomandazione della Commissione sulla gestione della proprietà intellettuale nelle attività di trasferimento delle conoscenze e il codice di buone pratiche per le università e le altre organizzazioni pubbliche di ricerca (21).

Quanto al coordinamento delle politiche, verrà istituito un meccanismo affinché le autorità nazionali possano ricorrere alla consulenza di esperti in dette politiche per l'elaborazione dei rispettivi programmi nazionali di riforma e strategie in materia di ricerca e innovazione.

Per attuare l'iniziativa rappresentativa "L'Unione dell'innovazione", sarà inoltre necessario sostenere l'innovazione orientata al mercato, l'innovazione aperta, l'innovazione sociale e del settore pubblico, allo scopo di rafforzare la capacità di innovazione delle imprese e la competitività dell'Europa. Sarà così possibile migliorare il quadro generale dell'innovazione e affrontare le difficoltà specifiche che ostacolano la crescita di imprese innovative. Verranno sostenuti potenti meccanismi di supporto dell'innovazione (come migliore gestione dei cluster, partenariati pubblico-privato e cooperazione in rete), servizi di sostegno all'innovazione altamente specializzati (ad esempio, gestione/sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale, attività di rete di titolari e utenti di DPI, gestione dell'innovazione, competenze imprenditoriali, reti di committenti) e riesame delle politiche pubbliche concernenti l'innovazione. Per gli aspetti specifici riguardanti le PMI è previsto un sostegno nel quadro dell'obiettivo specifico "Innovazione nelle PMI".

6.2.2.   Esplorare nuove forme di innovazione, con particolare attenzione all'innovazione sociale e alla creatività, e dall'analisi delle modalità di sviluppo, riuscita o insuccesso di tutte le forme di innovazione

L'innovazione sociale genera beni, servizi, processi e modelli nuovi che rispondono alle esigenze della società e creano nuovi rapporti sociali. Dato che i mezzi di innovazione cambiano costantemente, sono necessarie ulteriori ricerche riguardo allo sviluppo di innovazioni di ogni tipo e al modo in cui l'innovazione va incontro alle esigenze della società. È importante comprendere come l'innovazione sociale e la creatività possano comportare modifiche nelle strutture, nelle pratiche e nelle politiche in vigore e in qual modo possano essere incoraggiate e rafforzate. È importante valutare l'impatto delle piattaforme on-line che creano reti di cittadini. Un sostegno è previsto anche per il ricorso alla progettazione nelle società, la creazione di reti e l'uso sperimentale delle TIC al fine di migliorare i processi di apprendimento nonché per le reti di innovatori e di imprenditori del settore sociale. La ricerca sarà inoltre incentrata sui processi di innovazione e sulle loro modalità di sviluppo, riuscita o insuccesso (comprendendo l'assunzione di rischi e il ruolo di contesti normativi diversi).

È essenziale promuovere l'innovazione se si vuole incoraggiare la creazione di servizi pubblici efficaci, aperti e incentrati sui cittadini (ad es. l'e-government). Ciò richiederà una ricerca multidisciplinare sulle nuove tecnologie e un'innovazione su vasta scala, in materia segnatamente di protezione della vita privata nell'ambiente digitale, interoperabilità, identificazione elettronica personalizzata, dati aperti, interfacce utente dinamiche, piattaforme per l'apprendimento permanente e l'e-learning, sistemi distribuiti d'apprendimento, configurazione e integrazione di servizi pubblici incentrati sui cittadini e innovazione indotta dagli utenti, anche nel settore delle scienze umane e sociali. Tali azioni saranno rivolte anche ai meccanismi di social-network, di crowd-sourcing e smart-sourcing per la ricerca in comune di soluzioni ai problemi sociali, basati ad esempio su raccolte di dati aperti. Esse consentiranno di gestire complessi processi decisionali, in particolare il trattamento e l'analisi di grandi quantità di dati per la modellizzazione di politiche in collaborazione, la simulazione di processi decisionali, le tecniche di visualizzazione, la modellizzazione dei processi e i sistemi partecipativi, e di analizzare l'evoluzione dei rapporti tra i cittadini e il settore pubblico.

Sono messe a punto misure specifiche per coinvolgere il settore pubblico quale agente dell'innovazione e del cambiamento, a livello nazionale e dell'Unione, in particolare mediante sostegno alle politiche e misure di innovazione transfrontaliere aventi la portata geografica più ampia possibile che consentano l'uso intelligente delle TIC all'interno delle pubbliche amministrazioni e da parte delle stesse per la prestazione continua di servizi pubblici ai cittadini e alle imprese.

6.2.3.   Sfruttare il potenziale innovativo, creativo e produttivo di tutte le generazioni

Le attività contribuiranno a esplorare le opportunità dell'Europa per quanto riguarda l'innovazione in termini di nuovi prodotti e tecnologie, servizi migliorati e nuovi modelli commerciali e sociali adeguati ai cambiamenti della struttura demografica della società. Le attività permetteranno di sfruttare maggiormente il potenziale di tutte le generazioni, promuovendo lo sviluppo di politiche intelligenti volte a rendere l'invecchiamento attivo una realtà in un contesto intergenerazionale e sostenendo l'integrazione delle generazioni dei giovani europei in tutti i settori della vita sociale, politica, culturale ed economica, tenendo conto, tra l'altro, della percezione delle opportunità per l'innovazione in un contesto caratterizzato da un tasso elevato di disoccupazione in molte regioni dell'Unione.

6.2.4.   Promuovere una collaborazione coerente ed efficace con i paesi terzi

Le attività orizzontali garantiranno uno sviluppo strategico della cooperazione internazionale mediante l'iniziativa Orizzonte 2020 e risponderanno a obiettivi politici trasversali. Le attività intese a favorire il dialogo bilaterale, multilaterale e biregionale in materia di ricerca e innovazione con i paesi terzi, le regioni, i consessi internazionali e le organizzazioni faciliteranno lo scambio delle politiche, l'apprendimento reciproco e la definizione delle priorità, la promozione dell'accesso reciproco ai programmi e la valutazione dell'impatto della cooperazione. La creazione di reti e le attività di gemellaggio faciliteranno la creazione di partenariati ottimali tra soggetti attivi nella ricerca e nell'innovazione delle due parti e aumenteranno competenze e capacità di collaborazione nei paesi terzi meno avanzati. Le attività promuoveranno il coordinamento tra le politiche e i programmi di cooperazione dell'Unione e nazionali nonché le iniziative comuni di Stati membri e paesi associati con i paesi terzi, al fine di migliorare il loro impatto complessivo. Infine, la presenza della ricerca e dell'innovazione "europea" nei paesi terzi sarà consolidata e rafforzata, in particolare esaminando la possibilità di creare "case europee della scienza e dell'innovazione virtuali", la prestazione di servizi alle organizzazioni europee attive nei paesi terzi e l'apertura di centri di ricerca istituiti con il concorso dei paesi terzi a organizzazioni o ricercatori di altri Stati membri e paesi associati.

6.3.   Società riflessive - patrimonio culturale e identità europea

L'obiettivo è quello di contribuire alla comprensione del fondamento intellettuale dell'Europa: la sua storia e le numerose influenze europee ed extraeuropee, che costituiscono una fonte di ispirazione per le nostre vite oggi. L'Europa è caratterizzata da una varietà di diversi popoli (compresi minoranze e popoli indigeni), tradizioni e identità regionali e nazionali nonché da livelli diversi di sviluppo economico e sociale. La migrazione e la mobilità, i mezzi di comunicazione, l'industria e i trasporti contribuiscono alla diversità di prospettive e stili di vita. Occorre riconoscere e tenere in conto tale diversità e le opportunità che ne derivano.

Le collezioni europee conservate in biblioteche, anche digitali, archivi, musei, gallerie e altre istituzioni pubbliche detengono un patrimonio ricco e ancora inesplorato di documenti e oggetti di studio. Tali risorse d'archivio rappresentano, assieme al patrimonio intangibile, la storia dei singoli Stati membri ma anche il patrimonio collettivo di un'Unione emersa nel corso del tempo. Tali materiali dovrebbero essere resi accessibili a ricercatori e cittadini, anche mediante le nuove tecnologie, per consentire di guardare al futuro attraverso l'archivio del passato. L'accessibilità e la conservazione del patrimonio culturale nelle forme suddette sono necessarie per la vitalità dei rapporti esistenti tra le diverse culture e all'interno delle stesse nell'Europa di oggi e contribuiscono alla crescita economica sostenibile.

Il centro delle attività comprende:

6.3.1.   Lo studio del patrimonio culturale, della memoria, dell'identità, dell'integrazione e delle interazioni e traduzioni culturali in Europa, compreso il modo in cui tali elementi sono rappresentati nelle collezioni a carattere culturale e scientifico, negli archivi e nei musei, allo scopo di informare e comprendere meglio il presente mediante interpretazioni più approfondite del passato

Le attività contribuiranno a un'analisi critica delle modalità in cui il patrimonio culturale europeo - sia materiale che immateriale - si è sviluppato nel corso del tempo, compreso il linguaggio, la memoria, le pratiche, le istituzioni e le identità. Comprenderanno lo studio delle interpretazioni e delle pratiche delle interazioni culturali, dell'integrazione e dell'esclusione.

Un processo intensificato di integrazione europea ha evidenziato che esiste una più ampia sfera di identità europea, che integra altri tipi di identità in Europa. È possibile reperire un ampio spettro di prove e testimonianze delle sfere di identità europea nelle collezioni scientifiche, negli archivi, nei musei, nelle biblioteche, nonché nei siti appartenenti al patrimonio culturale in Europa e al di fuori dell'Europa. Questi offrono materiali e documenti che consentono una maggiore comprensione dei processi di costruzione dell'identità che permettono di riflettere sui processi sociali, culturali e perfino economici che contribuiscono alle forme passate, attuali e future dell'identità europea. L'obiettivo è sviluppare innovazioni nonché utilizzare e analizzare gli oggetti e o i documenti contenuti nelle collezioni culturali e scientifiche, negli archivi e nei musei per migliorare la nostra comprensione di come l'identità europea possa essere tracciata, costruita o discussa.

Saranno esplorate le questioni del multilinguismo, della traduzione e della circolazione delle idee in tutta l'Europa, a partire dall'Europa o verso l'Europa e di come esse facciano parte di un patrimonio culturale comune europeo.

6.3.2.   La ricerca sulla storia, la letteratura, l'arte, la filosofia e le religioni dei paesi e delle regioni d'Europa e sul modo in cui queste hanno dato forma alla diversità europea contemporanea

La diversità culturale è un aspetto importante che costituisce la singolarità dell'Europa e rappresenta una fonte di forza, dinamismo e creatività. Le attività affronteranno la diversità contemporanea europea e il modo in cui la storia ha dato forma a tale diversità, contribuendo nel contempo ad analizzare le modalità in cui tale diversità sia un fattore di nuovi sviluppi internazionali o anche di tensioni e conflitti. Il ruolo delle arti, dei media, dei paesaggi, della letteratura, delle lingue, della filosofia e delle religioni in relazione a tali diversità sarà centrale, in quanto offrono varie interpretazioni nelle realtà sociali, politiche e culturali e influenzano le visioni e le pratiche dei singoli e degli attori sociali.

6.3.3.   La ricerca sul ruolo dell'Europa nel mondo, sulle influenze e i legami reciproci tra le regioni del mondo e sulle culture europee viste dall'esterno

Le attività affronteranno la complessità dei legami socioeconomici e culturali tra l'Europa e altre regioni del mondo e valuteranno il potenziale per dialoghi e scambi interculturali rafforzati, tenendo conto dei più ampi sviluppi sociali, politici ed economici. Contribuiranno ad analizzare lo sviluppo di diverse visioni di altre regioni del mondo in Europa e viceversa.

6.4.   Aspetti specifici legati all'attuazione

Al fine di promuovere una combinazione ottimale degli approcci è stabilita una cooperazione tra la presente sfida per la società e la priorità "Leadership industriale", sotto forma di azioni trasversali che abbiano come obiettivo il settore nell'interazione tra uomini e tecnologia. L'innovazione tecnologica fondata sulle TIC svolgerà un ruolo importante nel rafforzamento della produttività e nel coinvolgimento della creatività dei cittadini di tutte le generazioni in una società innovativa.

L'attuazione nell'ambito di questa sfida per la società godrà inoltre del sostegno dell'amministrazione e del coordinamento di reti internazionali per ricercatori e innovatori eccellenti quali COST e EURAXESS e pertanto contribuirà altresì al SER.

Si può valutare la possibilità di fornire sostegno alle iniziative di programmazione congiunta (IPC) pertinenti e ai pertinenti partenariati pubblico-pubblico e pubblico-privato.

Si stabiliranno inoltre i nessi appropriati con le azioni dei partenariati europei per l'innovazione pertinenti e con gli aspetti pertinenti contenuti nei programmi di ricerca e innovazione delle piattaforme tecnologiche europee.

Le azioni in materia di ricerca e innovazione nell'ambito di questa sfida per la società contribuiranno all'attuazione delle attività di cooperazione internazionale dell'Unione per la ricerca e l'innovazione, mediante un impegno più strategico nella cooperazione in materia di scienza, ricerca e innovazione con i principali partner nei paesi terzi. A tale proposito, il Forum strategico per la cooperazione scientifica e tecnologica (SFIC) continuerà a fornire consulenze strategiche al Consiglio e alla Commissione sulla dimensione internazionale del SER.

7.   SOCIETÀ SICURE - PROTEGGERE LA LIBERTÀ E LA SICUREZZA DELL'EUROPA E DEI SUOI CITTADINI

L'Unione, i suoi cittadini e i suoi partner internazionali dovrebbero far fronte a una serie di minacce e sfide a livello di sicurezza, come la criminalità, il terrorismo e le situazioni di emergenza di grande portata dovute a calamità naturali o causate dall'uomo, che possono attraversare le frontiere e sono rivolte a obiettivi materiali o al ciberspazio. Gli attacchi condotti contro infrastrutture critiche, reti e siti internet di autorità pubbliche e di enti privati non solo compromettono la fiducia dei cittadini ma possono anche colpire in modo grave settori essenziali, come l'energia, i trasporti, la sanità, le finanze o le telecomunicazioni.

Al fine di anticipare, prevenire e gestire tali minacce, è necessario sviluppare e applicare tecnologie innovative, soluzioni, strumenti di previsione e conoscenze innovative, stimolare la collaborazione tra fornitori e utenti, trovare soluzioni in materia di sicurezza civile, migliorare la competitività della sicurezza, dell'industria e dei servizi europei, comprese le TIC, nonché prevenire e combattere le violazioni della vita privata e dei diritti dell'uomo su Internet e altrove, garantendo nel contempo i diritti e le libertà individuali dei cittadini europei.

Il coordinamento e il miglioramento del settore della ricerca e dell'innovazione in materia di sicurezza rappresenterà pertanto un elemento essenziale ed anche un contributo per repertoriare le attuali attività di ricerca, comprese le previsioni, e per migliorare le condizioni giuridiche applicabili e le procedure di coordinamento, incluse le attività prenormative.

Le attività nell'ambito di questa sfida per la società saranno mirate esclusivamente alle applicazioni civili e saranno basate su una strategia mirata, promuoveranno una cooperazione efficace tra utilizzatori finali, industria e ricercatori e ingloberanno le pertinenti dimensioni sociali, nel rispetto dei principi etici. Esse sosterranno le politiche dell'Unione per la sicurezza interna ed esterna, comprese la politica estera e di sicurezza comune e la sua politica di sicurezza e di difesa comune, e miglioreranno la sicurezza informatica, la fiducia e la tutela della vita privata nel mercato unico digitale. Le attività saranno incentrate sulla ricerca e lo sviluppo per quanto riguarda la prossima generazione di soluzioni innovative, lavorando su nuovi concetti e progetti e norme interoperabili. Questo può essere effettuato per mezzo dello sviluppo di tecnologie e soluzioni innovative mirate a colmare le lacune di sicurezza e a ridurre i rischi derivanti dalle minacce alla sicurezza.

Saranno perseguiti i seguenti obiettivi specifici.

7.1.   Lotta alla criminalità, ai traffici illeciti e al terrorismo, anche comprendendo e affrontando le idee e le credenze dei terroristi

L'obiettivo è duplice: evitare gli attacchi e attenuarne le potenziali conseguenze. Per conseguire tale obiettivo sono necessarie nuove tecnologie e capacità per la lotta e la prevenzione della criminalità (compresa quella informatica), dei traffici illeciti e del terrorismo (compreso il terrorismo informatico), anche comprendendo le cause e gli effetti della radicalizzazione e dell'estremismo violento e affrontando le idee e le credenze dei terroristi anche per evitare minacce relative al trasporto aereo.

7.2.   Protezione e potenziamento della resilienza delle infrastrutture essenziali, delle catene di approvvigionamento e dei modi di trasporto

Nuove tecnologie, processi, metodi e capacità specifiche contribuiranno a tutelare le infrastrutture (anche in aree urbane), i sistemi e i servizi critici, essenziali per il buon funzionamento della società e dell'economia (come le comunicazioni, i trasporti, la finanza, la salute, l'alimentazione, l'acqua, l'energia, le catene logistiche e di approvvigionamento e l'ambiente). Ne faranno parte l'analisi e la messa in sicurezza di infrastrutture e servizi critici in rete, pubblici e privati, rispetto a qualsiasi tipo di minaccia, comprese le minacce connesse all'aviazione. In ciò rientrerà anche la protezione delle rotte dei trasporti marittimi.

7.3.   Potenziare la sicurezza mediante la gestione delle frontiere

Occorrono tecnologie e capacità anche per migliorare i sistemi, le attrezzature, gli strumenti, i processi e i metodi per una rapida identificazione, al fine di migliorare la sicurezza e la gestione delle frontiere terrestri, marine e costiere, che include controllo e sorveglianza, sfruttando nel contempo pienamente il potenziale del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR). Queste saranno sviluppate e sperimentate valutandone l'efficacia, la conformità ai principi giuridici ed etici, la proporzionalità, l'accettabilità sociale e il rispetto dei diritti fondamentali. La ricerca sosterrà anche il miglioramento della gestione integrata delle frontiere europee, anche tramite una maggiore cooperazione con i paesi candidati, i potenziali paesi candidati e i paesi interessati dalla politica europea di vicinato.

7.4.   Migliorare la sicurezza informatica

La sicurezza informatica è una conditio sine qua non affinché i cittadini, le imprese e gli enti pubblici possano beneficiare delle opportunità offerte da Internet o da qualunque altra rete di dati o infrastruttura di comunicazione aggiuntiva. Ciò richiede che siano resi maggiormente sicuri i sistemi, le reti, i dispositivi, il software e i servizi d'accesso, compreso il cloud computing, tenendo conto nel contempo dell'interoperabilità delle diverse tecnologie. La ricerca e l'innovazione saranno sostenute al fine di contribuire alla prevenzione, individuazione e gestione in tempo reale degli attacchi informatici portati a molteplici settori e territori e protezione delle infrastrutture TIC critiche. La società digitale è in pieno sviluppo e gli usi e abusi di Internet sono in costante evoluzione, mentre sorgono nuovi modelli d'interazione sociale nonché nuovi servizi mobili e basati sulla localizzazione e si sviluppa una nuova forma di internet, "Internet degli oggetti". Ciò richiede un nuovo tipo di ricerca, che dovrebbe essere guidata dalle applicazioni, dagli usi e dalle tendenze sociali emergenti. Saranno avviate iniziative dinamiche di ricerca, come le azioni di R&S proattive per reagire rapidamente agli elementi nuovi dell'attualità in materia di fiducia e sicurezza. Occorre dedicare particolare attenzione alla protezione dei bambini, in quanto si trovano in una situazione di elevata vulnerabilità rispetto alle forme emergenti di criminalità e abuso informatici.

Le attività dovrebbero essere condotte in stretta collaborazione con il capitolo TIC della priorità "Leadership industriale".

7.5.   Migliorare la capacità di reazione dell'Europa di fronte alle crisi e alle calamità

Ciò richiede lo sviluppo di tecnologie e capacità specifiche a sostegno dei diversi tipi di iniziative per la gestione delle emergenze in situazioni di crisi e calamità (come la protezione civile, la lotta antincendio, contro la contaminazione ambientale e contro l'inquinamento marino, la difesa civile, lo sviluppo di infrastrutture di informazioni sanitarie, le missioni di soccorso e i processi di ripristino in caso di calamità) e anche dell'ordine pubblico. La ricerca riguarderà l'intera catena di gestione delle crisi e di ripresa della società e sosterrà la creazione di una capacità europea di risposta alle emergenze.

7.6.   Garantire la privacy e la libertà, anche su internet, e rafforzare la comprensione, da un punto di vista sociale, giuridico ed etico, di tutti i settori della sicurezza, del rischio e della relativa gestione

Al fine di salvaguardare il diritto fondamentale alla protezione della vita privata anche nella società digitale è necessario sviluppare strategie e tecnologie basate sul principio "privacy-by-design", ossia rispetto della vita privata insito nella concezione stessa alla base di nuovi prodotti e servizi. Saranno elaborate tecnologie che consentano agli utenti di controllare i loro dati personali e l'uso che ne viene fatto da parte di terzi ed anche strumenti per individuare e bloccare i contenuti illegali e le violazioni dei dati in modo da proteggere i diritti umani on-line, evitare che i comportamenti individuali o collettivi siano limitati da attività illecite di ricerca o definizione di profili.

Qualsiasi nuova soluzione e tecnologia in materia di sicurezza dovrebbe essere accettabile per la società, conforme al diritto dell'Unione e internazionale, efficace e proporzionata nell'individuare e affrontare le minacce alla sicurezza. È pertanto essenziale una migliore comprensione degli aspetti socioeconomici, culturali e antropologici della sicurezza, delle cause dell'insicurezza, del ruolo dei media e della comunicazione e della percezione che ne hanno i cittadini. Saranno esaminati aspetti etici e giuridici, nonché aspetti concernenti la tutela dei valori umani e dei diritti fondamentali e questioni relative ai rischi e alla relativa gestione.

7.7.   Migliorare la standardizzazione e interoperabilità dei sistemi, anche per fini di emergenza

Le attività prenormative e di standardizzazione saranno sostenute in tutti i settori di intervento. Si dedicherà attenzione ai divari in materia di standardizzazione e agli strumenti e alle tecnologie di prossima generazione. Attività concernenti tutti i settori d'intervento riguarderanno anche l'integrazione e l'interoperabilità dei sistemi e dei servizi, compresi aspetti come la comunicazione, le architetture distribuite e i fattori umani, anche per fini di emergenza.

7.8.   Sostenere le politiche di sicurezza esterne dell'Unione anche mediante la prevenzione dei conflitti e il consolidamento della pace

Occorrono nuove tecnologie, capacità e soluzioni per sostenere le politiche dell'Unione per la sicurezza esterna in una serie di compiti civili che vanno dalla protezione civile agli aiuti umanitari, alla gestione delle frontiere o al mantenimento della pace e alla stabilizzazione post-crisi, includendo la prevenzione dei conflitti, il consolidamento della pace e la mediazione. Saranno quindi necessarie ricerche inerenti alla risoluzione dei conflitti e al ripristino della pace e della giustizia, alla tempestiva individuazione di fattori causa di conflitto e agli effetti dei processi di giustizia riparatoria.

Ciò presuppone anche la promozione dell'interoperabilità tra capacità civili e militari in una serie di compiti civili che vanno dalla protezione civile agli aiuti umanitari, dalla gestione delle frontiere al mantenimento della pace. Ne faranno parte lo sviluppo tecnologico nel settore sensibile delle tecnologie a duplice uso, per rafforzare l'interoperabilità tra le forze della protezione civile e quelle militari nonché tra forze di protezione civile a livello mondiale, come pure l'affidabilità, gli aspetti organizzativi, giuridici ed etici, le questioni commerciali, la tutela della riservatezza e l'integrità delle informazioni nonché la tracciabilità di tutte le operazioni e trattamenti.

7.9.   Aspetti specifici legati all'attuazione

Dato che le attività di ricerca e innovazione si concentreranno esclusivamente sulle applicazioni civili, verrà attivamente ricercato un coordinamento con le attività dell'Agenzia europea per la difesa (AED), allo scopo di rafforzare la cooperazione con questa agenzia, in particolare nel già istituito quadro di cooperazione europeo (QCE), in considerazione del fatto che vi sono settori di tecnologia a duplice uso. I meccanismi di coordinamento con le agenzie dell'Unione, come l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX), l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e l'Ufficio europeo di polizia (Europol), saranno ulteriormente rafforzati al fine di migliorare il coordinamento dei programmi e delle politiche dell'Unione in materia di sicurezza a livello interno ed esterno, e di altre iniziative dell'Unione.

In considerazione del particolare carattere della sicurezza, saranno adottate disposizioni specifiche in materia di programmazione e di governanza, in particolare con il comitato di cui all'articolo 10. Le informazioni classificate, o considerate sensibili, concernenti la sicurezza saranno protette e nei programmi di lavoro possono essere stabiliti requisiti e criteri specifici applicabili alla cooperazione internazionale. Di questi aspetti si terrà conto anche nelle disposizioni adottate in materia di programmazione e di governanza per l'obiettivo specifico "Società sicure - proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini" (anche per le questioni di comitatologia).

PARTE IV

DIFFONDERE L'ECCELLENZA E AMPLIARE LA PARTECIPAZIONE

L'obiettivo è sfruttare appieno il potenziale di talenti esistenti in Europa e assicurare che i benefici di un'economia basata sull'innovazione siano massimizzati e ampiamente distribuiti in tutta l'Unione secondo il principio dell'eccellenza.

In Europa esistono notevoli disparità nei risultati di ricerca e innovazione, che occorre affrontare con misure specifiche. Tali misure sono intese a liberare l'eccellenza e l'innovazione e saranno distinte e, se del caso, complementari e in sinergia con le politiche e le azioni dei fondi ESI, includendo quanto segue.

a)

La costituzione di gruppi tra istituti di ricerca eccellenti e regioni con prestazioni meno soddisfacenti dal punto di vista dell'RSI. La costituzione di gruppi mira a creare nuovi centri di eccellenza (o a migliorare in modo significativo quelli esistenti) in Stati membri e regioni con prestazioni meno soddisfacenti dal punto di vista dell'RSI. Sarà incentrata sulla fase preparatoria per l'istituzione, l'adeguamento o l'ammodernamento di una siffatta istituzione facilitata dal processo di costituzione di un gruppo con un omologo in Europa, compreso il sostengo all'elaborazione di un piano di attività. È previsto un impegno da parte della regione o dello Stato membro beneficiario (per es. sostegno attraverso i fondi ESI). In funzione della qualità del piano di attività, la Commissione può fornire ulteriore sostegno finanziario per le prime fasi dell'istituzione del centro.

Verrà valutata la possibilità di stabilire collegamenti con poli d'innovazione e di riconoscere l'eccellenza nelle regioni e negli Stati membri con prestazioni meno soddisfacenti dal punto di vista dell'RSI, anche attraverso verifiche inter pares e l'attribuzione di riconoscimenti dell'eccellenza agli istituti che soddisfano le norme internazionali.

b)

Gemellaggio di istituti di ricerca. Il gemellaggio mira a rafforzare in modo decisivo un determinato settore di ricerca in un istituto emergente attraverso collegamenti con almeno due istituti che svolgono un ruolo guida a livello internazionale in un settore specifico. Verrebbe sostenuta un'ampia gamma di misure di appoggio a questo collegamento (per es. scambi di personale, visite di esperti, formazioni di breve termine in loco o virtuali, workshop, partecipazione a conferenze, organizzazione di attività comuni nell'ambito di corsi estivi, attività di diffusione e sensibilizzazione).

c)

Cattedre "SER". Istituire cattedre "SER" per attirare accademici di alto livello negli istituti con un chiaro potenziale di eccellenza scientifica, per aiutare tali istituti a realizzare pienamente il loro potenziale e creare così condizioni eque per la ricerca e l'innovazione nel SER. Ne faranno parte forme di sostegno istituzionale per creare un ambiente di ricerca competitivo e le condizioni necessarie per attirare, trattenere e permettere lo sviluppo di eccezionali talenti nel settore della ricerca nell'ambito di questi istituti. Occorre esplorare possibili sinergie con le attività del CER.

d)

Meccanismo di sostegno delle politiche. Sarà inteso a migliorare la concezione, attuazione e valutazione delle politiche nazionali/regionali di ricerca e innovazione. Fornirà alle autorità pubbliche a livello nazionale o regionale consulenza di esperti su base facoltativa per quanto riguarda la necessità di accedere al pertinente insieme di conoscenze, di beneficiare delle conoscenze di esperti internazionali, di ricorrere a metodologie e strumenti aggiornati e di ricevere consulenza adeguata.

e)

Favorire l'accesso alle reti internazionali di eccellenti ricercatori e innovatori che non sono presenti in misura sufficiente nelle reti europee e internazionali. Il sostegno verrà dato in particolare mediante le azioni COST.

f)

Rafforzare la capacità amministrativa e operativa delle reti transnazionali di punti di contatto nazionali (PCN), anche mediante la formazione, il sostegno finanziario e tecnico, migliorando nel contempo il contesto per il funzionamento dei PCN e il flusso di informazioni tra loro e gli organismi incaricati dell'attuazione di Orizzonte 2020, di modo che i PCN possano fornire ai possibili partecipanti un migliore appoggio.

PARTE V

SCIENZA CON E PER LA SOCIETÀ

L'obiettivo consiste nel costruire una cooperazione efficace tra scienza e società, assumere nuovi talenti per la scienza e associare l'eccellenza scientifica alla sensibilizzazione e alla responsabilità sociali.

La forza del sistema scientifico e tecnologico europeo dipende dalla sua capacità di sfruttare i talenti e le idee ovunque si trovino. Ciò può essere raggiunto solo se saranno sviluppati un dialogo ricco e proficuo e una cooperazione attiva tra scienza e società, al fine di garantire una scienza più responsabile e permettere lo sviluppo di politiche più pertinenti per i cittadini. Rapidi progressi nella ricerca e innovazione scientifica contemporanea hanno sollevato importanti questioni etiche, giuridiche e sociali che influiscono sul rapporto tra la scienza e la società.

Il miglioramento della cooperazione tra la scienza e la società per consentire un ampliamento del sostegno sociale e politico per la scienza e la tecnologia in tutti gli Stati membri è una questione sempre più importante che l'attuale crisi economica ha fortemente acuito. Gli investimenti pubblici per la scienza richiedono un ampio gruppo sociale e politico che condivida i valori della scienza, che ne conosca i processi e partecipi agli stessi e sia in grado di apprezzarne il contributo alla conoscenza, alla società e al progresso economico.

Il centro delle attività comprende:

a)

rendere le carriere scientifiche e tecnologiche attraenti per i giovani studenti e favorire un dialogo duraturo tra le scuole, gli istituti di ricerca, l'industria e le organizzazioni della società civile;

b)

promuovere la parità di genere, in particolare favorendo cambiamenti strutturali a livello di organizzazione degli istituti di ricerca e di contenuto e progettazione delle attività di ricerca;

c)

integrare la società nelle tematiche, nelle politiche e nelle attività della scienza e dell'innovazione al fine di integrare gli interessi e i valori dei cittadini e aumentare la qualità, la pertinenza, l'accettabilità sociale e la sostenibilità dei risultati della ricerca e dell'innovazione in vari settori di attività, dall'innovazione sociale a settori quali le biotecnologie e le nanotecnologie;

d)

incoraggiare i cittadini a impegnarsi nella scienza attraverso un'istruzione scientifica, sia formale che informale, e promuovere la diffusione di attività basate sulla scienza, in particolare nei centri scientifici e mediante altri canali appropriati;

e)

sviluppare l'accessibilità e l'uso dei risultati della ricerca finanziata con risorse pubbliche;

f)

definire una governanza per il progresso della ricerca e dell'innovazione responsabili da parte di tutte le parti interessate (ricercatori, autorità pubbliche, settore industriale e organizzazioni della società civile), che sia sensibile alle esigenze e alle richieste della società, e promuovere un quadro deontologico per la ricerca e l'innovazione;

g)

osservare debite e proporzionate cautele nelle attività di ricerca e innovazione prevedendo e valutando i possibili impatti ambientali, sulla salute e sulla sicurezza;

h)

migliorare la conoscenza in materia di comunicazione scientifica al fine di migliorare la qualità e l'efficacia delle interazioni tra scienziati, media generalisti e pubblico.

PARTE VI

AZIONI DIRETTE NON NUCLEARI DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA (JRC)

Il JRC contribuisce all'obiettivo generale e alle priorità di Orizzonte 2020 fornendo sostegno scientifico e tecnico alle politiche dell'Unione, ove appropriato in collaborazione con i pertinenti attori della ricerca nazionali e regionali. Le attività del JRC saranno svolte tenendo conto delle pertinenti iniziative a livello di regioni, di Stati membri o dell'Unione, nella prospettiva di dare forma al SER.

1.   ECCELLENZA SCIENTIFICA

Il JRC condurrà ricerche per potenziare la base di conoscenze scientifiche utili al processo di elaborazione delle politiche e per condurre analisi nei settori emergenti della scienza e della tecnologia, anche attraverso un programma di ricerca esplorativa.

2.   LEADERSHIP INDUSTRIALE

Il JRC contribuirà all'innovazione e alla competitività:

a)

continuando a supportare l'orientamento strategico e la programmazione scientifica dei pertinenti strumenti di ricerca indiretta, come i partenariati europei per l'innovazione, i partenariati pubblico-privato e i partenariati pubblico-pubblico;

b)

sostenendo il trasferimento di conoscenze e tecnologie tramite la definizione di quadri adeguati in materia di diritti di proprietà intellettuale per i diversi strumenti di ricerca e innovazione e promuovendo la cooperazione ai fini del trasferimento di conoscenze e di tecnologie tra i maggiori enti pubblici di ricerca;

c)

contribuendo ad agevolare l'utilizzo, la standardizzazione e la convalida di tecnologie e dati spaziali, in particolare per far fronte alle sfide per la società.

3.   SFIDE PER LA SOCIETÀ

3.1.   Salute, evoluzione demografica e benessere

Il JRC contribuirà all'armonizzazione dei metodi, degli standard e delle pratiche a sostegno della normativa dell'Unione in materia di salute e tutela dei consumatori tramite:

a)

la valutazione dei rischi e delle opportunità delle nuove tecnologie e sostanze chimiche (compresi i nano materiali) negli alimenti, nei mangimi e nei prodotti di consumo; lo sviluppo e la convalida di metodi di misurazione, di identificazione e di quantificazione armonizzati, di strategie di sperimentazione integrate e di strumenti all'avanguardia per la valutazione dei rischi tossicologici, compresi metodi alternativi alla sperimentazione animale; la valutazione degli effetti dell'inquinamento ambientale sulla salute;

b)

la messa a punto di test sanitari e di metodi di screening, compresi test genetici e screening anticancro, e garanzia della qualità di tali strumenti.

3.2.   Sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibili, ricerca marina, marittima e sulle acque interne e bioeconomia

Il JRC sosterrà lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio delle politiche europee in materia di agricoltura e pesca, compresa la sicurezza alimentare e lo sviluppo della bioeconomia:

a)

istituendo un sistema globale e strumenti per la previsione dei raccolti e il monitoraggio della produttività delle colture; contribuendo a migliorare le prospettive a breve e a medio termine per la produzione agricola, compresi i probabili effetti dei cambiamenti climatici;

b)

contribuendo a portare avanti l'innovazione nel settore delle biotecnologie e ad aumentare l'efficienza delle risorse per produrre "di più con meno", tramite analisi e modelli tecnico-economici;

c)

elaborando modelli di scenari utili alla definizione delle politiche agricole e analizzando l'impatto delle politiche a livello macro- e microregionale; esaminando l'impatto della strategia "La PAC verso il 2020" (22) sulle economie in via di sviluppo/emergenti;

d)

sviluppando ulteriormente i metodi di controllo e di attuazione delle norme in materia di pesca e tracciabilità del pesce e dei prodotti a base di pesce; sviluppando indicatori affidabili dello stato di salute degli ecosistemi e modelli bioeconomici per comprendere meglio gli effetti diretti (ad esempio sulla pesca) e indiretti (i cambiamenti climatici) delle attività umane sulle dinamiche degli stock ittici e sull'ambiente marino, nonché il loro impatto socioeconomico.

3.3.   Energia sicura, pulita ed efficiente

Il JRC si concentrerà sugli obiettivi "20-20-20" in materia di clima ed energia e sulla transizione dell'Unione europea verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio entro il 2050, svolgendo ricerche sugli aspetti tecnologici e socioeconomici dei seguenti elementi:

a)

sicurezza dell'approvvigionamento energetico, in particolare per quanto riguarda i collegamenti e l'interdipendenza con i sistemi extraeuropei di approvvigionamento e distribuzione dell'energia; mappatura delle fonti di energia primarie locali ed esterne e delle infrastrutture dalle quali l'Europa dipende;

b)

reti di distribuzione dell'energia/elettricità, in particolare modellizzazione e simulazione delle reti transeuropee dell'energia, analisi delle reti intelligenti ("smart grid") e delle super reti ("super grid") e simulazione in tempo reale dei sistemi energetici;

c)

efficienza energetica, in particolare metodologie per il monitoraggio e la valutazione dei risultati ottenuti tramite gli strumenti strategici in questo settore, analisi tecnico-economica dell'impiego di tecnologie e strumenti efficienti in campo energetico e di reti intelligenti;

d)

tecnologie a basse emissioni di carbonio (compresa la sicurezza dell'energia nucleare nel programma Euratom), in particolare valutazione delle prestazioni e ricerca prenormativa di future tecnologie a basse emissioni di carbonio; analisi e modellizzazione dei fattori che favoriscono o che ostacolano lo sviluppo e la diffusione di tali tecnologie; valutazione delle risorse rinnovabili e delle strozzature (come le materie prime critiche) nella catena di approvvigionamento delle tecnologie a basse emissioni di carbonio; sviluppo costante del Sistema informatico del piano SET (SETIS) e delle attività correlate.

3.4.   Trasporti intelligenti, ecologici e integrati

Il JRC sosterrà gli obiettivi 2050 per un sistema di trasporti competitivo, intelligente, efficiente sotto il profilo delle risorse e integrato, che garantisca la sicurezza del trasporto di persone e merci, attraverso studi di laboratorio, modellizzazione e monitoraggio in merito a:

a)

tecnologie strategiche a basse emissioni di carbonio per tutti i modi di trasporto, compresa l'elettrificazione dei trasporti su gomma e l'alimentazione di aeromobili/navi/veicoli con carburanti alternativi, nonché lo sviluppo di un centro di raccolta interno alla Commissione per la raccolta e la diffusione di informazioni in merito alle tecnologie pertinenti; disponibilità e costi dei combustibili e delle fonti di energia non fossili, compreso l'impatto dell'elettrificazione del trasporto su gomma sulle reti elettriche e sulla produzione di elettricità;

b)

veicoli puliti ed efficienti, in particolare mettendo a punto tecniche di prova armonizzate e valutando le tecnologie innovative in termini di emissioni, nonché l'efficienza e la sicurezza dei carburanti convenzionali e di quelli alternativi; perfezionamento dei metodi di calcolo delle emissioni e delle pressioni ambientali; coordinamento e armonizzazione delle attività di monitoraggio e inventario delle emissioni a livello europeo;

c)

sistemi avanzati per ottenere una mobilità sicura, intelligente e integrata, compresa anche una valutazione tecnico-economica dei nuovi sistemi di trasporto e dei relativi componenti, applicazioni per migliorare la gestione del traffico e contributo alla definizione di un approccio integrato alla domanda e alla gestione dei trasporti;

d)

sicurezza integrata dei trasporti, in particolare fornitura di strumenti e servizi per la raccolta, la condivisione e l'analisi di informazioni relative a infortuni e incidenti nei settori del trasporto aereo, marittimo e su strada; contributo alla prevenzione degli incidenti mediante analisi e insegnamenti sulla sicurezza intermodale, contribuendo nel contempo a una riduzione dei costi e a migliorare l'efficienza.

3.5.   Azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime

Il JRC contribuirà a rendere l'Europa più ecologica, a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento delle risorse e a gestire le risorse naturali in modo sostenibile a livello mondiale:

a)

consentendo l'accesso a dati e informazioni ambientali interoperabili attraverso l'ulteriore elaborazione di norme e accordi in materia di interoperabilità, strumenti geo-spaziali e infrastrutture di tecnologie dell'informazione e della comunicazione innovative quali l'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea (INSPIRE) e altre iniziative a livello di Unione e mondiale;

b)

misurando e monitorando le principali variabili ambientali e valutando lo stato e i cambiamenti delle risorse naturali sviluppando ulteriori indicatori e sistemi informatici che contribuiscono alle infrastrutture ambientali; analizzando i servizi ecosistemici, valutandoli e stimandone gli effetti in termini di cambiamenti climatici;

c)

sviluppando un quadro di modellizzazione integrato per la valutazione della sostenibilità basato su modelli tematici quali suolo, uso dei terreni, acqua, qualità dell'aria, biodiversità, emissioni di gas a effetto serra, foreste, agricoltura, energia e trasporti, anche valutando gli effetti dei cambiamenti climatici e le possibilità di reazione a questi;

d)

sostenendo gli obiettivi strategici dell'Unione in termini di sviluppo, promuovendo il trasferimento di tecnologie, il monitoraggio delle risorse essenziali (come foreste, suoli, alimenti) e la ricerca per contenere gli impatti dei cambiamenti climatici e le ripercussioni dell'uso delle risorse sull'ambiente, nonché per risolvere i compromessi nella concorrenza per l'uso dei terreni tra la produzione alimentare o energetica e la biodiversità;

e)

mediante una valutazione integrata correlata alle politiche per una produzione e un consumo sostenibili, inclusi sicurezza di approvvigionamento delle materie prime strategiche, efficienza delle risorse, processi e tecnologie di produzione puliti e a basse emissioni di carbonio, sviluppo di prodotti e servizi, modelli di consumo e scambi commerciali, e attraverso un ulteriore sviluppo e integrazione della valutazione del ciclo di vita nelle analisi strategiche;

f)

grazie ad analisi d'impatto integrate relative alle opzioni disponibili per la mitigazione dei cambiamenti climatici e/o l'adattamento agli stessi basate sullo sviluppo di un set di strumenti quantitativi per realizzare modelli su scala regionale e mondiale, dal livello settoriale al livello macroeconomico.

3.6.   L'Europa in un mondo che cambia - società inclusive, innovative e riflessive

Il JRC contribuirà agli obiettivi dell'iniziativa rappresentativa "Unione dell'innovazione" e la voce "Europa globale" del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 per mezzo delle attività seguenti:

a)

analisi approfondita dei fattori che favoriscono o che ostacolano la ricerca e l'innovazione e sviluppo di una piattaforma di modellizzazione per la valutazione degli impatti micro- e macroeconomici di tali fattori;

b)

contributo al monitoraggio dell'attuazione dell'iniziativa rappresentativa "Unione dell'innovazione" ad esempio tramite quadri sintetici e l'elaborazione di indicatori; impiego di un sistema pubblico di informazioni e intelligence nel quale memorizzare dati e informazioni;

c)

gestione di una piattaforma pubblica di informazioni e intelligence per fornire supporto alle autorità nazionali e regionali grazie alla "specializzazione intelligente"; analisi economica quantitativa delle connotazioni geografiche delle attività economiche, in particolare per valutare le disuguaglianze economiche, sociali e territoriali conseguenti agli sviluppi tecnologici;

d)

analisi econometriche e macroeconomiche della riforma del sistema finanziario per contribuire a mantenere un quadro UE efficiente per la gestione della crisi finanziaria; continuare a fornire supporto metodologico per il monitoraggio delle posizioni di bilancio degli Stati membri in relazione al Patto di stabilità e di crescita;

e)

monitoraggio del funzionamento del SER e analisi dei fattori che favoriscono o che ostacolano alcuni dei suoi elementi principali (mobilità dei ricercatori, apertura dei programmi di ricerca nazionali e così via) e presentazione di opzioni strategiche pertinenti; il JRC intende continuare a rivestire un ruolo determinante nell'ambito del SER creando reti di contatti, offrendo formazione e aprendo le proprie strutture e le basi di dati a utenti degli Stati membri e dei paesi candidati e associati;

f)

analisi economica quantitativa dell'economia digitale; ricerche sull'impatto delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sugli obiettivi della società digitale; studio dell'impatto delle questioni di sicurezza sensibili sulla vita dei singoli individui ("vita digitale").

3.7.   Società sicure - proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini

Il JRC contribuirà agli obiettivi della voce "Sicurezza e cittadinanza" del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 per mezzo delle attività seguenti:

a)

identificazione e valutazione delle vulnerabilità delle infrastrutture critiche (compresi i sistemi globali di navigazione e i mercati finanziari); miglioramento degli strumenti per la lotta contro le frodi ai danni del bilancio generale dell'Unione e per la sorveglianza marittima; valutazione del rendimento operativo delle tecnologie relative all'identità personale ("identità digitale");

b)

potenziamento della capacità dell'Unione di ridurre i rischi di calamità e di gestire le catastrofi naturali e imputabili all'uomo, soprattutto con la messa in atto di sistemi informatici globali di allerta precoce per rischi multipli e di gestione dei rischi tramite l'utilizzo di tecnologie di osservazione della Terra;

c)

offerta continuata di strumenti per la valutazione e la gestione delle sfide alla sicurezza globale come il terrorismo e la non proliferazione (chimica, biologica, radiologica e nucleare – nel programma Euratom) e le minacce poste dall'instabilità sociale e politica e dalle malattie trasmissibili. Tra i nuovi ambiti da affrontare figurano la vulnerabilità e la resilienza alle minacce emergenti o ibride, ossia l'accessibilità delle materie prime, la pirateria, la scarsità delle risorse e la concorrenza per utilizzarle, così come gli effetti dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle catastrofi naturali.

4.   ASPETTI SPECIFICI LEGATI ALL'ATTUAZIONE

Come previsto dalle priorità della voce "Europa globale" del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, il JRC rafforzerà la cooperazione scientifica con importanti organizzazioni internazionali e paesi terzi (organizzazioni dell'ONU, OCSE, Stati Uniti, Giappone, Russia, Cina, Brasile e India) in settori caratterizzati da una forte connotazione globale, come i cambiamenti climatici, la sicurezza degli alimenti o le nanotecnologie. Tale cooperazione sarà strettamente coordinata con le attività di cooperazione internazionale dell'Unione e degli Stati membri.

Per offrire un supporto migliore all'elaborazione delle politiche, il JRC svilupperà ulteriormente la propria capacità di svolgere analisi e di proporre opzioni strategiche multisettoriali nonché di condurre le relative valutazioni di impatto. Tale capacità sarà sostenuta in particolare rafforzando:

a)

la modellizzazione nei settori chiave (come energia e trasporti, agricoltura, clima, ambiente, economia); l'accento sarà posto su modelli settoriali e integrati (per valutazioni della sostenibilità) e comprenderà aspetti tecnico-scientifici ed economici;

b)

studi di anticipazione che forniranno analisi delle tendenze e degli eventi in ambito scientifico, tecnologico e sociale e di come questi elementi possano ripercuotersi sulle politiche pubbliche, influenzare l'innovazione e rafforzare la competitività e la crescita sostenibile. Ciò consentirebbe al JRC di richiamare l'attenzione su questioni che possono richiedere interventi futuri a livello di politiche e anticipare le esigenze dei clienti.

Il JRC rafforzerà il suo sostegno al processo di normalizzazione e di promozione degli standard in quanto componente orizzontale a sostegno della competitività europea. Saranno comprese attività di ricerca prenormativa, sviluppo dei materiali e delle misure di riferimento e armonizzazione delle metodologie. Sono stati individuati cinque settori centrali (energia, trasporti, l'iniziativa rappresnetativa "agenda digitale", sicurezza e protezione (anche in ambito nucleare nel programma Euratom) e protezione dei consumatori). Il JRC continuerà inoltre a promuovere la diffusione dei risultati conseguiti e a fornire sostegno in materia di gestione dei diritti di proprietà intellettuale alle istituzioni e agli organi dell'Unione.

Il JRC creerà competenze nel settore delle scienze comportamentali per migliorare l'efficacia della regolamentazione, a sostegno delle sue attività in ambiti specifici come la nutrizione, l'efficienza energetica e le politiche di prodotto.

La ricerca socioeconomica sarà integrata in settori pertinenti come l'iniziativa rappresentativa "agenda digitale", la produzione e il consumo sostenibili e la sanità pubblica.

Al fine di adempiere alla propria missione in quanto centro di riferimento per l'Unione e per continuare a svolgere un ruolo fondamentale nel SER, nonché per entrare in nuovi campi di ricerca, è fondamentale che il JRC disponga di infrastrutture all'avanguardia. Il JRC porterà avanti il programma di rinnovo e ristrutturazione per garantire il rispetto delle norme applicabili in materia di ambiente e di sicurezza e protezione e investirà in infrastrutture scientifiche, compreso lo sviluppo di piattaforme di modellizzazione, strutture destinate a nuovi ambiti come i test genetici e così via. Tali investimenti saranno realizzati in stretto coordinamento con la tabella di marcia del ESFRI e tenendo conto delle strutture esistenti negli Stati membri.


(1)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(2)  GU L 75 del 22.3.2005, pag. 67.

(3)  Raccomandazione della Commissione sulla gestione della proprietà intellettuale nelle attività di trasferimento delle conoscenze e Codice di buone pratiche per le università e le altre organizzazioni pubbliche di ricerca (C(2008)1329 del 10.4.2008).

(4)  Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1).

(5)  In linea di massima almeno l'80 %.

(6)  Una struttura partner regionale è un'infrastruttura di ricerca di importanza nazionale o regionale in termini di effetti socioeconomici, formazione e attrazione di ricercatori e tecnici, che è riconosciuta come partner di un ESFRI paneuropeo o di un'altra infrastruttura di ricerca di livello mondiale. La qualità della struttura partner regionale, compreso il livello del suo servizio scientifico, della sua gestione e della sua politica di accesso, deve rispettare gli stessi standard richiesti per le infrastrutture di ricerca paneuropee.

(7)  Dato che tutte le ricerche sono ormai ad alta intensità di calcolo e di dati, l'accesso a infrastrutture elettroniche di punta è essenziale per tutti i ricercatori. Ad esempio, GÉANT collega 40 milioni di utenti in oltre 8 000 istituzioni di 40 paesi, mentre l'infrastruttura di rete europea è l'infrastruttura informatica distribuita più grande del mondo con oltre 290 siti in 50 paesi. I rapidi progressi nelle TIC e il crescente fabbisogno della scienza in termini di calcolo e trattamento di ingenti quantità di dati pone una serie di problemi sul piano organizzativo e dei finanziamenti per garantire servizi senza soluzione di continuità per i ricercatori.

(8)  L'internet degli oggetti sarà coordinato come una questione trasversale.

(9)  Comprese le reti basate sulle tecnologie spaziali.

(10)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (Cfr. pag. 320 della presente Gazzetta ufficiale).

(11)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

(12)  Documento dei servizi della Commissione SEC(2009) 1295 che accompagna la comunicazione "Investire nello sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio (Piano SET)" COM(2009) 519 defin.

(13)  COM(2007) 723 definitivo.

(14)  Libro bianco della Commissione sulla "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile" COM(2011) 144 definitivo.

(15)  Stime elaborate da PriceWaterhouseCoopers per le opportunità commerciali legate alla sostenibilità offerte dalle risorse naturali a livello mondiale (compresi i settori energetico, silvicolo, agroalimentare, idrico e dei metalli) e WBCSD (World Business Council for Sustainable Development - Consiglio mondiale delle imprese per lo sviluppo sostenibile) - 2010 - "Vision 2050: The New Agenda for Business", Ginevra, URL: http://www.wbcsd.org/web/projects/BZrole/Vision2050-FullReport_Final.pdf

(16)  COM(2008) 699 definitivo.

(17)  Unità "Politica economica e scientifica" del Parlamento europeo, Innovazioni ecocompatibili – Indirizzare l'Unione verso un'economia basata su un uso efficiente di risorse e di energia, Studio e note informative, marzo 2009.

(18)  La sfida dell'ecoinnovazione – Verso un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse - Relazione annuale 2010, maggio 2011

(19)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(20)  Fatto salvo il bilancio destinato a questa Sfida per la società.

(21)  COM(2008) 1329 definitivo del 10.4.2008.

(22)  COM(2010) 672 final.


ALLEGATO II

INDICATORI DI PRESTAZIONE

La seguente tabella specifica alcuni indicatori chiave per valutare i risultati e gli impatti degli obiettivi specifici di Orizzonte 2020. Questi indicatori chiave sono passibili di perfezionamento nel corso dell'attuazione di Orizzonte 2020,

1.   PARTE I. PRIORITÀ "ECCELLENZA SCIENTIFICA"

Indicatori per gli obiettivi specifici:

Consiglio europeo della ricerca (CER)

Quota di pubblicazioni derivanti da progetti finanziati dal CER che rientrano tra l'1 % più frequentemente citato per settore scientifico

Tecnologie future ed emergenti (TEF)

Pubblicazioni su riviste oggetto di valutazione inter pares e ad elevato impatto

Domande di brevetto e brevetti rilasciati nel settore delle tecnologie future ed emergenti

Azioni Marie Skłodowska-Curie

Circolazione intersettoriale e transnazionale di ricercatori, ivi compresi i dottorandi

Infrastrutture di ricerca (comprese le infrastrutture elettroniche)

Numero di ricercatori che hanno accesso alle infrastrutture di ricerca grazie al sostegno dell'Unione

2.   PARTE II. PRIORITÀ "LEADERSHIP INDUSTRIALE"

Indicatori per gli obiettivi specifici:

Leadership nel settore delle tecnologie abilitanti e industriali

Domande di brevetto e brevetti rilasciati nelle varie tecnologie abilitanti e industriali

Quota di imprese partecipanti che introducono innovazioni che costituiscono novità per l'impresa o il mercato (periodo del progetto più tre anni)

Numero di pubblicazioni congiunte pubblico-privato

Accesso al capitale di rischio

Investimenti complessivi mobilitati sotto forma di finanziamenti mediante cessione di crediti e investimenti in capitale di rischio

Numero delle organizzazioni finanziate e importo dei finanziamenti privati incentivati

Innovazione nelle PMI

Quota di PMI partecipanti che introducono innovazioni che costituiscono novità per l'impresa o il mercato (periodo del progetto più tre anni)

Crescita e creazione di posti di lavoro nelle PMI partecipanti

3.   PARTE III. PRIORITÀ "SFIDE PER LA SOCIETÀ"

Indicatori per gli obiettivi specifici:

Per tutte le sfide per la società:

Pubblicazioni su riviste ad elevato impatto oggetto di valutazione inter pares nel settore delle varie "Sfide per la società"

Domande di brevetto e brevetti rilasciati nel settore delle varie "Sfide per la società"

Numero di prototipi e attività di prova

Numero di pubblicazioni congiunte pubblico-privato

Inoltre, per ciascuna delle sfide, i progressi sono valutati tenendo presente il contributo agli obiettivi specifici illustrati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 104/2013

4.   PARTE IV. AZIONI DIRETTE NON NUCLEARI DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA (JRC)

Indicatori per l'obiettivo specifico:

Numero di occorrenze di impatti specifici concreti sulle politiche europee derivanti dall'assistenza scientifica e tecnica fornita dal JRC

Numero di pubblicazioni oggetto di valutazione inter pares su riviste a elevato impatto


ALLEGATO III

CONTROLLO

La Commissione controllerà l'attuazione di Orizzonte 2020 e in particolare quanto segue:

1.

Contributo alla realizzazione del SER

2.

Ampliare la partecipazione

3.

Partecipazione delle PMI

4.

Scienze sociali e umane

5.

Scienza e società

6.

Genere

7.

Cooperazione internazionale

8.

Sviluppo sostenibile e cambiamento climatico, comprese informazioni riguardanti le spese connesse al cambiamento climatico

9.

Ciclo scoperta-commercializzazione

10.

Agenda digitale

11.

Partecipazione del settore privato

12.

Finanziamento di partenariati pubblico-pubblico e pubblico-privato

13.

Comunicazione e diffusione

14.

Caratteristiche della partecipazione di esperti indipendenti


ALLEGATO IV

Informazioni che la Commissione è tenuta a fornire a norma dell'articolo 9, paragrafo 2

1.

Informazioni su singoli progetti, che consentano il monitoraggio dell'intero iter di ciascuna proposta, riguardanti in particolare:

le proposte presentate,

i risultati della valutazione di ciascuna proposta,

convenzioni di sovvenzione,

progetti completati.

2.

Informazioni sull'esito di ciascun bando e di ciascuna attuazione dei progetti, riguardanti in particolare:

i risultati di ciascun bando,

i risultati dei negoziati sulle convenzioni di sovvenzione,

l'attuazione dei progetti, compresi dati sui pagamenti e sui risultati dei progetti.

3.

Informazioni sull'attuazione del programma, comprese informazioni pertinenti relative al programma quadro, al programma specifico, a ciascun obiettivo specifico e ai temi correlati e al JRC, nonché alle sinergie con altri pertinenti programmi dell'Unione.

4.

Informazioni sull'esecuzione del bilancio Orizzonte 2020, comprese informazioni su impegni e pagamenti per iniziative ai sensi degli articoli 185 e 187 TFUE.

ALLEGATO V

Formazioni del comitato di programma

Elenco delle formazioni (1) del comitato di programma conformemente all'articolo 9, paragrafo 10, paragrafo 2:

1.

Formazione strategica: Visione strategica d'insieme della realizzazione dell'intero programma, coerenza tra le diverse parti del programma e le questioni trasversali tra cui gli obiettivi specifici "Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione" e "Scienza con e per la società".

Parte I —   "Eccellenza scientifica":

2.

Consiglio europeo della ricerca (CER), tecnologie future ed emergenti (TEF) e azioni Marie Skłodowska-Curie

3.

Infrastrutture di ricerca

Part II —   "Leadership industriale":

4.

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

5.

Nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie, fabbricazione e trasformazione avanzate

6.

Spazio

7.

PMI e accesso al capitale di rischio

Parte III —   "Sfide per la società":

8.

Salute, evoluzione demografica e benessere

9.

Sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibili, ricerca marina, marittima e sulle acque interne, e bioeconomia

10.

Energia sicura, pulita ed efficiente

11.

Trasporti intelligenti, ecologici e integrati

12.

Azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime

13.

L'Europa in un mondo che cambia - società inclusive, innovative e riflessive

14.

Società sicure - proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini


(1)  Al fine di agevolare l'attuazione del programma, per ogni riunione del comitato di programma, quale definita nell'ordine del giorno, la Commissione rimborserà, in conformità degli orientamenti definiti, le spese di un rappresentante per Stato membro, nonché di un esperto/consulente per Stato membro per quei punti dell'ordine del giorno per i quali uno Stato membro richiede competenze specifiche.