ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.313.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 313

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
22 novembre 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2013/671/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 15 novembre 2013, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica francese che prevede l’applicazione, con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy, della legislazione dell’Unione sulla tassazione del risparmio e sulla cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità

1

 

 

2013/672/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 15 novembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di due anni

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1180/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico

4

 

*

Regolamento (UE) n. 1181/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, recante fissazione del tasso di adeguamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 per l’anno civile 2013 e abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2013 della Commissione

13

 

*

Regolamento (UE) n. 1182/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 754/2009, (UE) n. 1262/2012, (UE) n. 39/2013 e (UE) n. 40/2013 con riguardo a talune possibilità di pesca

15

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1183/2013 della Commissione, del 12 novembre 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Slovenski med (IGP)]

30

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1184/2013 della Commissione, del 12 novembre 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Prés-salés du Mont-Saint-Michel (DOP)]

32

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1185/2013 della Commissione, del 21 novembre 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pâté de Campagne Breton (IGP)]

34

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1186/2013 della Commissione, del 21 novembre 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Orkney Scottish Island Cheddar (IGP)]

40

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1187/2013 della Commissione, del 21 novembre 2013, che approva la sostanza attiva penthiopyrad, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

42

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1188/2013 della Commissione, del 21 novembre 2013, che prevede una riduzione del termine di notifica prima dell’arrivo in porto delle navi dell’Unione impegnate in attività di pesca di stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica che sbarcano in porti spagnoli

47

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2013 della Commissione, del 21 novembre 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

49

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1190/2013 della Commissione, del 21 novembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

51

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

22.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2013

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica francese che prevede l’applicazione, con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy, della legislazione dell’Unione sulla tassazione del risparmio e sulla cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità

(2013/671/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 113 e 115, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5 e l’articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2010/718/UE del Consiglio europeo (1), prevede che a decorrere dal 1o gennaio 2012 l’isola di Saint-Barthélemy cessi di essere una regione ultraperiferica dell’Unione europea per accedere, a partire da tale data, allo status di paese o territorio d’oltremare, previsto dalla parte quarta del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). La Repubblica francese si è impegnata a concludere gli accordi necessari affinché in occasione di tale evoluzione gli interessi dell’Unione siano preservati, in modo da garantire fra l’altro che i meccanismi della direttiva 2011/16/UE del Consiglio (2) e della direttiva 2003/48/CE del Consiglio (3) si applichino anche in relazione a Saint-Barthélemy a seguito del suo cambiamento di status.

(2)

A seguito dell’autorizzazione conferitale dal Consiglio il 20 ottobre 2011, la Commissione ha negoziato un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica francese, riguardo all’applicazione alla collettività di Saint-Barthélemy della legislazione dell’Unione sulla tassazione del risparmio e sulla cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità (nel prosieguo «accordo»).

(3)

L’accordo mira a garantire che i meccanismi delle direttive 2011/16/UE e 2003/48/CE, finalizzati in particolare alla lotta alla frode e all’evasione fiscali transfrontaliere, si applichino con riguardo a Saint-Barthélemy nonostante il suo cambiamento di status.

(4)

Occorre che l’accordo sia firmato a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica francese, che prevede l’applicazione, con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy, della legislazione dell’Unione sulla tassazione del risparmio e sulla cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità, è autorizzata con riserva della sua conclusione.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione (4).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmarel’accordo a nome dell’Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŠADŽIUS


(1)  Decisione 2010/718/UE del Consiglio europeo, del 29 ottobre 2010, che modifica lo status, nei confronti dell’Unione europea, dell’isola di Saint-Barthélemy (GU L 325 del 9.12.2010, pag. 4).

(2)  Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell’11.3.2011, pag. 1).

(3)  Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38).

(4)  Il testo dell’accordo sarà pubblicato insieme alla decisione relativa alla conclusione dell’accordo stesso.


22.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/3


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2013

relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di due anni

(2013/672/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 novembre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1801/2006 relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (1) («accordo di partenariato»).

(2)

L’Unione ha negoziato con la Repubblica islamica di Mauritania un nuovo protocollo («nuovo protocollo») che conferisce alle navi dell’UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Mauritania in materia di pesca.

(3)

Tale nuovo protocollo è stato firmato sulla base della decisione 2012/827/UE del Consiglio (2) ed è applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.

(4)

È opportuno approvare il nuovo protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di due anni («protocollo») (3) è approvato a nome dell’Unione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 11 del protocollo (4).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŠADŽIUS


(1)  GU L 343 dell’8.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 361 del 31.12.2012, pag. 43.

(3)  Il testo del protocollo è stato pubblicato nella GU L 361 del 31.12.2012, pag. 44 unitamente alla decisione relativa alla firma.

(4)  La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


REGOLAMENTI

22.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/4


REGOLAMENTO (UE) N. 1180/2013 DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2013

che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (1) prevede che le misure che disciplinano l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca siano stabilite tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e segnatamente delle relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) nonché alla luce di eventuali pareri dei consigli consultivi regionali.

(2)

Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca, comprese, se del caso, alcune condizioni a esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.

(3)

È opportuno che i totali ammissibili di catture (TAC) siano stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni con i consigli consultivi regionali interessati.

(4)

Le possibilità di pesca applicabili a stock soggetti a piani pluriennali specifici dovrebbero essere fissate conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Di conseguenza, i limiti delle catture e dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico dovrebbero essere stabiliti in conformità delle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (2) («piano per il merluzzo bianco del Mar Baltico»).

(5)

Alla luce dei pareri scientifici, la flessibilità nella gestione dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico può essere introdotta senza compromettere gli obiettivi del piano per il merluzzo bianco del Mar Baltico e senza causare un aumento della mortalità per pesca. Tale flessibilità consentirebbe una gestione più efficace dello sforzo di pesca nel caso in cui i contingenti non fossero ugualmente ripartiti tra la flotta di uno Stato membro e faciliterebbe reazioni rapide agli scambi di contingenti. Uno Stato membro dovrebbe pertanto avere la facoltà di assegnare a pescherecci battenti la sua bandiera dei giorni supplementari di assenza dal porto, se un uguale numero di giorni di assenza dal porto è ritirato ad altri pescherecci battenti la sua bandiera.

(6)

L’utilizzo delle possibilità di pesca, quali stabilite a norma del presente regolamento, dovrebbe essere soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (3), in particolare le disposizioni relative alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati sull’esaurimento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto specificare i codici relativi agli sbarchi di stock soggetti al presente regolamento, che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono tali dati alla Commissione.

(7)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (4), è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

(8)

Al fine di evitare un’interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell’Unione è importante che le attività di pesca contemplate dal presente regolamento siano aperte a decorrere dal 1o gennaio 2014. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2014.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle navi dell’Unione operanti nel Mar Baltico.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

a)   «zone del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM)»: zone geografiche specificate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (5);

b)   «Mar Baltico»: sottodivisioni CIEM da 22 a 32;

c)   «nave dell’Unione»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell’Unione;

d)   «totale ammissibile di catture» (TAC): il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock;

e)   «contingente»: la quota TAC assegnata all’Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

f)   «giorno di assenza dal porto»: qualsiasi periodo continuativo di ventiquattro ore, o parte di esso, durante il quale una nave non è presente in porto.

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 4

TAC e loro ripartizione

I TAC, i contingenti e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate sono stabiliti nell’allegato I.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione

1.   La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

a)

gli scambi a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b)

le attribuzioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c)

gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

d)

i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

e)

le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.   Salvo se diversamente specificato nell’allegato I del presente regolamento, l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a un TAC precauzionale e l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a un TAC analitico.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti limiti di cattura sono consentiti unicamente se le catture e le catture accessorie sono state effettuate da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.

Articolo 7

Limitazioni dello sforzo di pesca

1.   Le limitazioni dello sforzo di pesca figurano nell’allegato II.

2.   Le limitazioni di cui al paragrafo 1 si applicano altresì alle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 a meno che la Commissione non abbia deciso, in conformità dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1098/2007, di escludere tali sottodivisioni dalle restrizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 8, paragrafi 3, 4 e 5, nonché all’articolo 13 di detto regolamento.

3.   Le limitazioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alla sottodivisione CIEM 28.1 a meno che la Commissione non abbia deciso, in conformità dell’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1098/2007, che le restrizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 8, paragrafi 3, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1098/2007 si applicano a tale sottodivisione.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8

Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock, ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)  Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59).

(2)  Regolamento (CE) n. 1098/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

(5)  Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1).


ALLEGATO I

TAC APPLICABILI ALLE NAVI DELL’UNIONE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle che seguono sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) nonché le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.

Gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi latini delle specie.

Ai fini del presente regolamento, è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

Nome scientifico

Codice alfa a 3 lettere

Nome comune

Clupea harengus

HER

Aringa

Gadus morhua

COD

Merluzzo bianco

Pleuronectes platessa

PLE

Passera di mare

Salmo salar

SAL

Salmone atlantico

Sprattus sprattus

SPR

Spratto


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

sottodivisioni 30-31

HER/3D30.; HER/3D31.

Finlandia

112 977

TAC analitico

Svezia

24 823

Unione

137 800

TAC

137 800


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

sottodivisioni 22-24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Danimarca

2 769

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

10 900

Finlandia

1

Polonia

2 570

Svezia

3 514

Unione

19 754

TAC

19 754


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 (acque dell’Unione)

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.2; HER/3D29.; HER/3D32.

Danimarca

2 480

TAC analitico

Germania

658

Estonia

12 664

Finlandia

24 721

Lettonia

3 125

Lituania

3 291

Polonia

28 085

Svezia

37 701

Unione

112 725

TAC

Non pertinente


Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

sottodivisione 28.1

HER/03D.RG

Estonia

14 186

TAC analitico

Lettonia

16 534

Unione

30 720

TAC

30 720


Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

sottodivisioni 25-32 (acque dell’Unione)

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Danimarca

15 147

TAC analitico

Germania

6 025

Estonia

1 476

Finlandia

1 159

Lettonia

5 632

Lituania

3 710

Polonia

17 440

Svezia

15 345

Unione

65 934

TAC

Non pertinente


Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

sottodivisioni 22-24

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Danimarca

7 436

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

3 636

Estonia

165

Finlandia

146

Lettonia

615

Lituania

399

Polonia

1 990

Svezia

2 650

Unione

17 037

TAC

17 037


Specie

:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona

:

sottodivisioni 22-32 (acque dell’Unione)

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Danimarca

2 443

TAC precauzionale

Germania

271

Polonia

511

Svezia

184

Unione

3 409

TAC

3 409


Specie

:

Salmone atlantico

Salmo salar

Zona

:

sottodivisioni 22-31 (acque dell’Unione)

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Danimarca

22 087 (1)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

2 457 (1)

Estonia

2 245 (1)

Finlandia

27 541 (1)

Lettonia

14 049 (1)

Lituania

1 651 (1)

Polonia

6 700 (1)

Svezia

29 857 (1)

Unione

106 587 (1)

TAC

Non pertinente


Specie

:

Salmone atlantico

Salmo salar

Zona

:

sottodivisione 32 (acque dell’Unione)

SAL/3D32.

Estonia

1 344 (2)

TAC precauzionale

Finlandia

11 762 (2)

Unione

13 106 (2)

TAC

Non pertinente


Specie

:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona

:

sottodivisioni 22-32 (acque dell’Unione)

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Danimarca

23 672 (3)

TAC analitico

Germania

14 997 (3)

Estonia

27 489 (3)

Finlandia

12 392 (3)

Lettonia

33 200 (3)

Lituania

12 010 (3)

Polonia

70 456 (3)

Svezia

45 763 (3)

Unione

239 979

TAC

Non pertinente


(1)  Numero di individui.

(2)  Numero di individui.

(3)  Almeno il 92 % degli sbarchi imputati al contingente deve essere costituito da spratto. Le catture accessorie di aringa devono essere imputate al rimanente 8 % del contingente (HER/*3BCDC).


ALLEGATO II

LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA

1.

Gli Stati membri assegnano alle navi che battono le rispettive bandiere e che pescano con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari fissi, palangari, eccetto i palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura per la tecnica della «jigging» il diritto fino ad un massimo di:

a)

147 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni CIEM 22, 23 e 24, a eccezione del periodo dal 1o al 30 aprile, in cui si applica l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1098/2007; nonché

b)

146 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni CIEM 25, 26, 27 e 28, a eccezione del periodo dal 1o luglio al 31 agosto, durante il quale si applica l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1098/2007.

2.

Il numero massimo annuo di giorni di assenza dal porto durante i quali una nave può essere presente nelle due zone di cui al punto 1, lettera a) e al punto 1, lettera b), pescando con gli attrezzi specificati nel punto 1, non può superare il numero massimo di giorni di assenza dal porto assegnato per una delle due zone.

3.

In deroga ai punti 1 e 2, e ove richiesto da una gestione efficace delle possibilità di pesca, uno Stato membro può assegnare ai pescherecci battenti la sua bandiera il diritto a giorni supplementari di assenza dal porto se un uguale numero di giorni di assenza dal porto è ritirato ad altri pescherecci battenti la sua bandiera che sono soggetti a limitazione dello sforzo nella stessa zona e qualora la capacità, in termini di kW, di ciascun peschereccio cedente sia uguale o superiore a quella dei pescherecci riceventi. Il numero dei pescherecci riceventi non può superare il 15 % del numero totale di pescherecci dello Stato membro interessato, come indicato al punto 1.


22.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/13


REGOLAMENTO (UE) N. 1181/2013 DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2013

recante fissazione del tasso di adeguamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 per l’anno civile 2013 e abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2013 della Commissione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 marzo 2013 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adeguamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), per l’anno civile 2013. Poiché il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno stabilito tale adeguamento entro il 30 giugno, come previsto dall’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, la Commissione, conformemente all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (2), ha fissato essa stessa tale adeguamento nel regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2013 della Commissione (3).

(2)

Le previsioni per i pagamenti diretti e le spese di mercato, contenute nella lettera rettificativa della Commissione n. 2 al progetto di bilancio 2014, indicano che è necessario adeguare l’importo previsto di disciplina finanziaria che era stato preso in considerazione nel progetto di bilancio 2014. La lettera rettificativa è stata elaborata tenendo conto di un importo di disciplina finanziaria di 902,9 milioni di EUR, di cui una parte destinata alla riserva per le crisi nel settore agricolo.

(3)

Il 16 ottobre 2013 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio inteso a fissare un altro tasso di adeguamento dei pagamenti diretti, in relazione all’anno civile 2013, basato sull’articolo 18, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(4)

L’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1290/2005 autorizza la Commissione a fissare tali adeguamenti ed è stato usato da tale istituzione quale base per il regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2013.

(5)

L’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005 prevede che entro il 1o dicembre il Consiglio possa, in base ai nuovi elementi in suo possesso, adattare il tasso di adeguamento dei pagamenti diretti. Tuttavia, tenendo conto della sentenza della Corte di giustizia del 6 maggio 2008 nella causa C-133/06 (4), tale fondamento normativo derivato non può più essere legittimamente usato.

(6)

L’articolo 43, paragrafo 3, TFUE autorizza il Consiglio ad adottare le misure relative alla fissazione degli aiuti. Pertanto, nel quadro della disciplina finanziaria, il tasso di adeguamento dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore per una domanda di aiuto dovrebbe essere fissato su tale fondamento normativo.

(7)

Di norma, gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti per un dato anno civile (N) ricevono i pagamenti entro un determinato termine compreso nell’esercizio finanziario (N + 1). Gli Stati membri tuttavia, entro certi limiti, hanno facoltà di effettuare pagamenti tardivi agli agricoltori oltre il termine previsto, senza restrizioni di tempo. Tali pagamenti tardivi possono rientrare in un esercizio finanziario successivo. Quando la disciplina finanziaria viene applicata per un dato anno civile, il tasso di adeguamento non dovrebbe applicarsi ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate in anni civili diversi da quello a cui si applica la disciplina finanziaria. Al fine di garantire parità di trattamento a tutti gli agricoltori, è quindi opportuno disporre che il tasso di adeguamento sia applicato solo ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate nell’anno civile a cui si applica la disciplina finanziaria, a prescindere dal momento in cui i pagamenti saranno corrisposti agli agricoltori.

(8)

Nell’accordo politico sulla riforma della politica agricola comune del 26 giugno 2013 è stato deciso che la disciplina finanziaria debba applicarsi ai pagamenti diretti di importo superiore a 2 000 EUR. Si è concordato inoltre che il rimborso di (eventuali) stanziamenti non utilizzati al termine dell’esercizio finanziario sarà versato agli agricoltori l’anno successivo in base alla disciplina finanziaria. A fini di coerenza è opportuno fissare la stessa soglia per tutti gli anni. La disciplina finanziaria dovrebbe essere applicata secondo modalità analoghe per l’anno civile 2013, per congruenza con quanto è stato convenuto di applicare in futuro; pertanto, è opportuno disporre che il tasso di adeguamento si applichi solo agli importi superiori a 2 000 EUR.

(9)

Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, nell’ambito dell’applicazione dello schema degli incrementi di cui all’articolo 121 di detto regolamento, a tutti i pagamenti diretti concessi nei nuovi Stati membri ai sensi dell’articolo 2, lettera g), del regolamento, la disciplina finanziaria non si applica ai nuovi Stati membri fino all’inizio dell’anno civile in cui il livello dei pagamenti diretti ivi applicabile è almeno uguale al livello di tali pagamenti applicabile in quel momento negli altri Stati membri. Poiché in Bulgaria e in Romania i pagamenti diretti sono ancora soggetti, nell’anno civile 2013, all’applicazione dello schema degli incrementi, il tasso di adeguamento da fissare nel presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai pagamenti da erogare agli agricoltori in questi due Stati membri.

(10)

Il regolamento (CE) n. 73/2009 è stato modificato dall’atto di adesione della Croazia. Poiché nell’anno civile 2013 la Croazia è soggetta all’applicazione dello schema degli incrementi di cui all’articolo 121 del regolamento (CE) n. 73/2009, il tasso di adeguamento da fissare nel presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai pagamenti da erogare agli agricoltori della Croazia.

(11)

Al fine di garantire che il tasso adattato sia applicabile a decorrere dalla data prevista dal regolamento (CE) n. 73/2009, quando devono iniziare i pagamenti agli agricoltori, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o dicembre 2013.

(12)

Il nuovo tasso di adeguamento dovrebbe essere preso in considerazione ai fini del calcolo di tutti i pagamenti da concedere a un agricoltore per una domanda di aiuto presentata per l’anno civile 2013. Per motivi di chiarezza, è pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Gli importi dei pagamenti diretti ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009, superiori a 2 000 EUR, da erogare agli agricoltori per le domande di aiuto presentate relativamente all’anno civile 2013, sono ridotti del 2,453658 %.

2.   La riduzione di cui al paragrafo 1 non si applica in Bulgaria, Romania e Croazia.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2013 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)  Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

(2)  Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2013 della Commissione, del 9 ottobre 2013, recante fissazione del tasso di adeguamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009, per l’anno civile 2013 (GU L 268 del 10.10.2013, pag. 5).

(4)  Causa C-133/06, Parlamento/Consiglio, Racc. 2008, pag. I-3189.


22.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/15


REGOLAMENTO (UE) N. 1182/2013 DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2013

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 754/2009, (UE) n. 1262/2012, (UE) n. 39/2013 e (UE) n. 40/2013 con riguardo a talune possibilità di pesca

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (1) dispone che le misure dell’Unione che disciplinano l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca siano stabilite tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, in particolare, delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), nonché alla luce di pareri formulati dai consigli consultivi regionali.

(2)

Con il regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio (2) il Consiglio ha escluso alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (3). Lo sforzo di pesca delle navi disciplinate da tale regime è attualmente stabilito all’allegato IIA del regolamento (UE) n. 39/2013 del Consiglio (4) e all’allegato IIA del regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio (5).

(3)

Nel giugno 2013 il Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) ha pubblicato il suo parere riguardo allo stock di nasello settentrionale nel 2014. Nel parere del CIEM si afferma che la biomassa dello stock ha raggiunto nel 2013 un livello record e inoltre che la mortalità per pesca è diminuita drasticamente negli ultimi anni. Secondo il CIEM, nel 2014 il TAC può essere aumentato del 49 % portandolo a 81 846 tonnellate. L’Irlanda e la Spagna hanno chiesto, alla luce di tale parere, che il TAC in vigore per il suddetto stock sia portato in corso d’esercizio da 55 105 a 69 440 tonnellate per rispettare il livello di sbarchi che il CIEM stima corrispondente con gli attuali livelli di mortalità per pesca, a loro volta compatibili con il rendimento massimo sostenibile. La richiesta è ritenuta accettabile sulla base dell’impegno degli Stati membri interessati a garantire mediante rigorosi controlli delle attività di pesca che lo sforzo di pesca e quindi i tassi di mortalità per pesca restino costanti.

(4)

Attualmente è escluso dall’applicazione del regime di sforzo di pesca stabilito dal regolamento (CE) n. 1342/2008 un gruppo di navi battenti bandiera spagnola che pescano ad ovest della Scozia. Sulla scorta delle informazioni comunicate dalla Spagna nel 2013 lo CSTEP non era in grado di valutare se le condizioni stabilite dal suddetto regolamento fossero ancora soddisfatte nel periodo di gestione 2012. È pertanto opportuno reinserire tale gruppo di navi spagnole nel regime di sforzo di pesca in questione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 754/2009 e l’allegato IIA del regolamento (UE) n. 39/2013.

(5)

Attualmente è escluso dall’applicazione del regime di sforzo di pesca stabilito dal regolamento (CE) n. 1342/2008 un gruppo di navi battenti bandiera francese che pescano nel Mare del Nord. Sulla scorta delle informazioni comunicate dalla Francia nel 2013 lo CSTEP ha ritenuto che le catture assegnate a tali navi abbiano superato la soglia stabilita. È pertanto opportuno reinserire tale gruppo di navi francesi nel regime di sforzo di pesca in questione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 754/2009 e l’allegato IIA del regolamento (UE) n. 40/2013.

(6)

Un gruppo di navi battenti la bandiera del Regno Unito adibite alla cattura di canestrelli (Aequipecten opercularis) intorno all’Isola di Man nel Mare d’Irlanda è attualmente escluso dall’applicazione del regime di gestione dello sforzo di cui al regolamento (CE) n. 1342/2008. Tuttavia, a causa di un errore di calcolo, i massimali di sforzo di cui all’allegato IIA del regolamento (UE) n. 39/2013 non rispecchiano tale esclusione. È pertanto opportuno correggere in tal senso il regolamento (UE) n. 39/2013.

(7)

Il regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio (6) fissa limiti di cattura per il 2013 e il 2014 relativamente a un elenco di squali di profondità. La Commissione ha chiesto al CIEM di dare il proprio parere se sia opportuno rivedere tale elenco. Il CIEM ha concluso che sono disponibili sufficienti elementi scientifici a sostegno dell’esclusione del boccanera (Galeus melastomus) e dell’inclusione di tutte le specie del genere Centrophorus (Centrophorus spp.) nell’elenco degli squali di profondità. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1262/2012.

(8)

Conformemente all’esito delle consultazioni fra Stati costieri in merito alla gestione dello sgombro, del melù, dell’aringa atlantico-scandinava e dell’eglefino del mare del Nord, l’Unione può autorizzare le navi UE a prelevare fino al 10 % in più del contingente ad essa assegnato, purché tali quantitativi utilizzati in eccesso siano detratti dal contingente dell’Unione per il 2014. Per converso, l’Unione può prelevare nel 2014 quantitativi inutilizzati corrispondenti a un massimo del 10 % del contingente assegnatole per il 2013. È opportuno consentire tale flessibilità nella fissazione di tali possibilità di pesca allo scopo di assicurare condizioni di parità per le navi UE permettendo agli Stati membri interessati di optare per l’utilizzo di un contingente di flessibilità. Qualora uno Stato membro non abbia optato per l’utilizzo del contingente di flessibilità per uno stock particolare, è opportuno che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 restino d’applicazione conformemente all’articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 40/2013.

(9)

In occasione della riunione annuale del 2013, la Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC) ha adottato una risoluzione intesa a proteggere gli squali alalunga e applicabile ai pescherecci iscritti nel registro IOTC delle navi autorizzate mediante la seguente misura pilota: divieto di detenzione a bordo, trasbordo, sbarco o magazzinaggio di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga. La risoluzione stabilisce un’eccezione per la pesca artigianale, nella fattispecie per i pescherecci che esercitano la pesca all’interno della zona economica esclusiva (ZEE) del rispettivo Stato di bandiera. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 40/2013.

(10)

In occasione della riunione annuale del 2010, la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha adottato una raccomandazione volta a limitare il numero di navi che esercitano la pesca del tonno albacora del Pacifico meridionale nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20°S. È di conseguenza necessario garantire che le navi UE continuino a operare senza catturare tale specie bersaglio nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20°S. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 40/2013.

(11)

Le possibilità di pesca delle navi UE nelle acque norvegesi e delle navi norvegesi nelle acque UE sono stabilite annualmente sulla base delle consultazioni sui diritti di pesca tenute a norma dell’accordo bilaterale di pesca con la Norvegia (7). In attesa della conclusione delle consultazioni sugli accordi per il 2013, il regolamento (UE) n. 40/2013 ha fissato possibilità di pesca provvisorie per gli stock interessati. Il 18 gennaio 2013 si sono concluse le consultazioni con la Norvegia e il regolamento (UE) n. 297/2013 del Consiglio (8) ha modificato le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 40/2013. Tuttavia è stato erroneamente escluso dal regolamento (UE) n. 297/2013 lo stock di brosmio nelle acque norvegesi della zona IV. Inoltre il quantitativo di melù che la Norvegia può pescare nelle acque UE delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30′ N e VII a ovest di 12° O non rispecchia inoltre quanto convenuto nelle consultazioni con detto paese. È opportuno modificare di conseguenza l’allegato IA del regolamento (UE) n. 40/2013.

(12)

È stato individuato un errore nel numero di navi autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona della convenzione IOTC e nella capacità assegnata all’UE. È pertanto opportuno correggere di conseguenza l’allegato VI del regolamento (UE) n. 40/2013.

(13)

Conformemente all’atto di adesione del 2012 e all’adesione della Croazia in data 1o luglio 2013, le disposizioni in materia di ripartizione delle possibilità di pesca assegnate nel 2013 alla Croazia a livello di Unione dovrebbero essere inserite nei pertinenti strumenti dell’Unione. I dati riguardanti le capacità di pesca e allevamento del tonno rosso della Croazia, inseriti dal presente regolamento, rispecchiano le disposizioni del piano di ricostituzione del tonno rosso per la Croazia fino al 2013, elaborato della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT). Inoltre, conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (9), ciascuno Stato membro deve provvedere affinché la propria capacità di pesca sia commisurata al suo contingente.

(14)

È opportuno che le disposizioni del presente regolamento relative alle limitazioni dello sforzo di pesca si applichino a decorrere dal 1o febbraio 2013. È opportuno che le disposizioni relative alle limitazioni e alle ripartizioni delle catture si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2013, fatta eccezione per le nuove disposizioni relative alla WCPFC e alla IOTC, applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le disposizioni incluse quale risultato dell’adesione della Croazia all’Unione europea dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di tale adesione. Tale applicazione retroattiva lascia impregiudicato il principio della certezza del diritto in quanto le possibilità di pesca in oggetto non sono ancora esaurite. Poiché le modifiche dei regimi di sforzo hanno un’influenza diretta sulle attività economiche delle flotte interessate, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente all’atto della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 754/2009

All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 754/2009, le lettere b) e j) sono soppresse.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 1262/2012

L’allegato del regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

Modifiche del regolamento (UE) n. 39/2013

1.   L’allegato I del regolamento (UE) n. 39/2013 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

2.   L’allegato IIA del regolamento (UE) n. 39/2013 è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Modifiche del regolamento (UE) n. 40/2013

Il regolamento (UE) n. 40/2013 è così modificato:

1)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 6 bis

Flessibilità nella fissazione delle possibilità di pesca per taluni stock

1.   Il presente articolo si applica ai seguenti stock:

a)

eglefino nella zona IV e nelle acque UE della zona IIa;

b)

melù nelle acque UE e in quelle internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV;

c)

sgombro nelle zone IIIa e IV e nelle acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId;

d)

sgombro nelle zone VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, nelle acque UE e in quelle internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV;

e)

sgombro nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1.;

f)

sgombro nelle acque norvegesi delle zone IIa e IVa;

g)

aringa nelle acque UE, norvegesi e internazionali delle zone I e II.

2.   Per qualsiasi stock di cui al paragrafo 1 uno Stato membro può optare per un aumento del 10 % al massimo del contingente inizialmente assegnatogli nell’allegato I. Lo Stato membro interessato notifica per iscritto alla Commissione la sua decisione. All’atto di tale notifica il contingente aumentato è considerato il contingente assegnato allo Stato membro in questione per il 2013.

3.   I quantitativi utilizzati nel 2013 nell’ambito di siffatto contingente aumentato che eccedono il contingente iniziale sono detratti, tonnellata per tonnellata, nel calcolo del contingente assegnato per il pertinente stock nel 2014 allo Stato membro in questione.

4.   I quantitativi non utilizzati nell’ambito del contingente iniziale, fino a un massimo del 10 % di esso, sono aggiunti nel calcolo del contingente assegnato per il pertinente stock nel 2014 allo Stato membro in questione.

5.   I quantitativi scambiati con altri Stati membri conformemente all’articolo 20, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 nonché i quantitativi detratti conformemente agli articoli 37, 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono presi in considerazione al fine di stabilire i quantitativi utilizzati e quelli non utilizzati ai sensi dei paragrafi 3 e 4.

6.   Qualora uno Stato membro si sia avvalso dell’opzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo per un particolare stock, gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano a tale stock per il suddetto Stato membro.»;

2)

all’articolo 10, paragrafo 2, sono soppressi i termini «allegato I del»;

3)

l’articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Articolo 23

Squali

1.   Nell’ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia Alopiidae.

2.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) catturati nell’ambito di qualsiasi attività di pesca, fatta eccezione per le navi di lunghezza fuoritutto inferiore a 24 metri che esercitano attività di pesca esclusivamente nella zona economica esclusiva (ZEE) del rispettivo stato di bandiera e a condizione che tali catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.

3.   Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.»;

4)

l’articolo 29 è sostituito dal seguente:

«Articolo 29

Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno albacora del Pacifico meridionale

1.   Gli Stati membri garantiscono che non sia aumentato il numero di giorni di pesca assegnati a navi con reti da circuizione per la pesca del tonno obeso (Thunnus obesus), del tonno albacora (Thunnus albacares) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa fra 20° N e 20° S.

2.   Le navi UE non esercitano la pesca diretta del tonno albacora del Pacifico meridionale (Thunnus alalunga) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC.»;

5)

l’allegato IA è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento;

6)

l’allegato ID è modificato conformemente all’allegato V del presente regolamento;

7)

l’allegato IIA è modificato conformemente all’allegato VI del presente regolamento;

8)

l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato VII del presente regolamento;

9)

l’allegato VI è modificato conformemente all’allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia, l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 4, paragrafi 1, 2, 5 e 9 si applicano dal 1o gennaio 2013; l’articolo 1, l’articolo 3, paragrafo 2, nonché l’articolo 4, paragrafo 7, si applicano dal 1o febbraio 2013, mentre l’articolo 4, paragrafi 6 e 8, si applica dal 1o luglio 2013.

Il presente regolamento è direttamente è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)  Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59).

(2)  Regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 (GU L 214 del 19.8.2009, pag. 16).

(3)  Regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20).

(4)  Regolamento (UE) n. 39/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (GU L 23 del 25.1.2013, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (GU L 23 del 25.1.2013, pag. 54).

(6)  Regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che stabilisce, per il 2013 e il 2014, le possibilità di pesca delle navi UE per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 356 del 22.12.2012, pag. 22).

(7)  Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).

(8)  Regolamento (UE) n. 297/2013 del Consiglio, del 27 marzo 2013, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 44/2012, (UE) n. 39/2013 e (UE) n. 40/2013 con riguardo a talune possibilità di pesca (GU L 90 del 28.3.2013, pag. 10).

(9)  Regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 (GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1).


ALLEGATO I

Nella parte 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1262/2012, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Ai fini del presente regolamento, per “squali di profondità” si intendono gli squali che figurano nel seguente elenco di specie.

Nome comune

Codice alfa a 3 lettere

Nome scientifico

Gattucci oceanici

API

Apristurus spp.

Squalo serpente

HXC

Chlamydoselachus anguineus

Sagrì

CWO

Centrophorus spp.

Squalo portoghese

CYO

Centroscymnus coelolepis

Squalo musolungo

CYP

Centroscymnus crepidater

Pescecane nero

CFB

Centroscyllium fabricii

Squalo becco d’uccello

DCA

Deania calcea

Zigrino

SCK

Dalatias licha

Pesce diavolo maggiore

ETR

Etmopterus princeps

Sagrì nero

ETX

Etmopterus spinax

Gattuccio islandese

GAM

Galeus murinus

Squalo capopiatto

SBL

Hexanchus griseus

Pesce porco atlantico

OXN

Oxynotus paradoxus

Cagnolo atlantico

SYR

Scymnodon ringens

Squalo di Groenlandia

GSK

Somniosus microcephalus»


ALLEGATO II

All’allegato I, parte B del regolamento (UE) n. 39/2013, le quattro voci della componente settentrionale dello stock di nasello sono sostituite dalle seguenti:

«Specie

:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona

:

IIIa; acque UE delle sottodivisioni 22-32

(HKE/3 A/BCD)

Danimarca

1 929 (2)

TAC analitico

Svezia

164 (2)

Unione

2 093

TAC

2 093 (1)


Specie

:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona

:

Acque UE delle zone IIa e IV

(HKE/2AC4-C)

Belgio

35

TAC analitico

Danimarca

1 409

Germania

162

Francia

312

Paesi Bassi

81

Regno Unito

439

Unione

2 438

TAC

2 438 (3)


Specie

:

Nasello

acque internazionali delle zone XII e XIV

Zona

:

VI e VII; acque UE e acque internazionali della zona Vb;

Merluccius merluccius

(HKE/571214)

Belgio

358 (4)  (6)

TAC analitico

Si applica l’articolo 11 del presente regolamento

Spagna

11 478 (6)

Francia

17 726 (4)  (6)

Irlanda

2 148 (6)

Paesi Bassi

231 (4)  (6)

Regno Unito

6 998 (4)  (6)

Unione

38 939

TAC

38 939 (5)

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (HKE/*8ABDE)

Belgio

46

Spagna

1 852

Francia

1 852

Irlanda

231

Paesi Bassi

23

Regno Unito

1 042

Unione

5 046


Specie

:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona

:

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

(HKE/8ABDE.)

Belgio

12 (7)

TAC analitico

Spagna

7 991

Francia

17 944

Paesi Bassi

23 (7)

Unione

25 970

TAC

25 970 (8)

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

VI e VII; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (HKE/*57-14)

Belgio

2

Spagna

2 315

Francia

4 166

Paesi Bassi

7

Unione

6 490»


(1)  Nei limiti di del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello:

69 440

(2)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque UE delle zone IIa e IV; tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(3)  Nei limiti di del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello:

69 440

(4)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque UE delle zone IIa e IV; tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(5)  Nei limiti di del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello:

69 440

(6)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell’1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II del presente regolamento.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (HKE/*8ABDE)

Belgio

46

Spagna

1 852

Francia

1 852

Irlanda

231

Paesi Bassi

23

Regno Unito

1 042

Unione

5 046

(7)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque UE delle zone IIa e IV; tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(8)  Nei limiti di del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello:

69 440

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

VI e VII; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (HKE/*57-14)

Belgio

2

Spagna

2 315

Francia

4 166

Paesi Bassi

7

Unione

6 490»


ALLEGATO III

L’allegato IIA del regolamento (UE) n. 39/2013 è così modificato:

a)

la colonna relativa al Regno Unito (UK) nella tabella c) dell’appendice 1 è sostituita dalla seguente:

«Attrezzo regolamentato

UK

TR1

339 592

TR2

1 086 399

TR3

0

BT1

0

BT2

111 693

GN

5 970

GT

158

LL

70 614»

b)

la colonna relativa alla Spagna (ES) nella tabella d) dell’appendice 1 è sostituita dalla seguente:

«Attrezzo regolamentato

ES

TR1

249 152

TR2

0

TR3

0

BT1

0

BT2

0

GN

13 836

GT

0

LL

1 402 142»


ALLEGATO IV

L’allegato IA del regolamento (UE) n. 40/2013 è così modificato:

a)

la voce relativa al brosmio nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Brosmio

Brosme brosme

Zona

:

Acque norvegesi della zona IV

(USK/04-N.)

Belgio

0

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Danimarca

165

Germania

1

Francia

0

Paesi Bassi

0

Regno Unito

4

Unione

170

TAC

Non pertinente»

b)

la voce relativa al melù nelle acque UE delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30′N e VII a ovest di 12° O è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona

:

Acque UE delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30′N e VII a ovest di 12° O

(WHB/24A567)

Norvegia

99 408 (1)  (2)

TAC analitico

TAC

643 000


(1)  Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell’ambito dell’accordo tra gli Stati costieri.

(2)  Condizione speciale: le catture nella zona IV non devono superare 24 852 t, vale a dire il 25 % del contingente di accesso della Norvegia.»


ALLEGATO V

Nell’allegato ID del regolamento (UE) n. 40/2013, la voce relativa al tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e nel Mar Mediterraneo è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Tonno rosso

Thunnus thynnus

Zona

:

Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo

(BFT/AE45WM)

Cipro

69,44 (4)  (7)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Grecia

129,07 (7)

Spagna

2 504,45 (2)  (4)  (7)

Francia

2 471,23 (2)  (3)  (4)  (7)

Italia

1 950,42 (4)  (5)  (7)

Croazia:

390,59 (6)  (7)

Malta

160,02 (4)  (7)

Portogallo

235,50 (7)

Altri Stati membri

27,93 (1)  (7)

Unione

7 938,65 (2)  (3)  (4)  (5)  (7)

TAC

13 400


(1)  Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria

(2)  Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all’allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8301):

Spagna

364,09

Francia

164,27

Unione

528,36

(3)  Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all’allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*641):

Francia

100

Unione

100

(4)  Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all’allegato IV, punto 2, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna

50,09

Francia

49,42

Italia

39,01

Cipro

3,20

Malta

4,71

Unione

146,43

(5)  Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all’allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia

39,01

Unione

39,01

(6)  Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all’allegato IV, punto 3, a fini di allevamento si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8303F):

Croazià

351,53

Unione

351,53

(7)  In deroga all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 302/2009, la pesca del tonno rosso con reti da circuizione è autorizzata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo dal 26 maggio al 24 giugno 2013 incluso.»


ALLEGATO VI

Nell’allegato IIA del regolamento (UE) n. 40/2013 la colonna relativa alla Francia (FR) nell’appendice 1 è sostituita dalla seguente:

«Attrezzo regolamentato

FR

TR1

1 505 354

TR2

6 496 811

TR3

101 316

BT1

0

BT2

1 202 818

GN

342 579

GT

4 338 315

LL

125 141»


ALLEGATO VII

L’allegato IV del regolamento (UE) n. 40/2013 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT  (1)

1.

Numero massimo di tonniere con lenze e canne e di imbarcazioni con lenze trainate dell’UE autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell’Atlantico orientale

Spagna

60

Francia

8

Unione

68

2.

Numero massimo di navi per la pesca costiera artigianale dell’UE autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

Spagna

119

Francia

87

Italia

30

Cipro

7

Malta

28

Unione

316

3.

Numero massimo di navi UE autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell’Adriatico a fini di allevamento

Croazia

9

Italia

12

Unione

21

4.

Numero massimo e capacità totale espressa in stazza lorda delle navi da pesca di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Numero di navi da pesca

 

Cipro

Croazia

Grecia

Italia

Francia

Spagna

Malta (2)

Pescherecci con reti da circuizione

1

9

1

12

17

6

1

Pescherecci con palangari

4

0

0

30

8

12

20

Pescherecci con lenze a canna

0

0

0

0

8

60

0

Pescherecci con lenze a mano

0

12

0

0

29

2

0

Pescherecci da traino

0

0

0

0

57

0

0

Altre navi per la pesca artigianale (3)

0

0

16

0

87

32

0

Tabella B

Capacità totale espressa in stazza lorda

 

Cipro

Croazia

Grecia

Italia

Francia

Spagna

Malta

Pescherecci con reti da circuizione

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Pescherecci con palangari

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Tonniere con lenze e canne

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Pescherecci con lenze a mano

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Pescherecci da traino

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Altre navi per la pesca artigianale

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

Da fissare

5.

Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro

 

Numero di tonnare

Spagna

5

Italia

6

Portogallo

1 (4)

6.

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

 

Numero di allevamenti

Capacità (in t)

Spagna

17

11 852

Italia

15

13 000

Grecia

2

2 100

Cipro

3

3 000

Croazia

7

7 880

Malta

8

12 300

Tabella B

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in t)

Spagna

5 855

Italia

3 000

Grecia

785

Cipro

2 195

Croazia

2 947

Malta

8 768»


(1)  I numeri indicati nelle sezioni 1, 2 e 3 possono diminuire al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell’Unione.

(2)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

(3)  Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

(4)  Questo numero può essere aumentato ulteriormente, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell’Unione.


ALLEGATO VIII

Nell’allegato VI del regolamento (UE) n. 40/2013, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona della convenzione IOTC

Stato membro

Numero massimo di navi

Capacità (stazza lorda)

Spagna

27

11 590

Francia

41

5 382

Portogallo

15

6 925

Regno Unito

4

1 400

Unione

87

25 297»


22.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/30


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1183/2013 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2013

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Slovenski med (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Slovenski med» presentata dalla Slovenia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 157 del 4.6.2013, pag. 12.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.4.   Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

SLOVENIA

Slovenski med (IGP)


22.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/32


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1184/2013 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2013

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Prés-salés du Mont-Saint-Michel (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Prés-salés du Mont-Saint-Michel», presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Prés-salés du Mont-Saint-Michel» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 57 del 27.2.2013, pag. 19.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.1.   Carni fresche (e frattaglie)

FRANCIA

Prés-salés du Mont-Saint-Michel (DOP)


22.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1185/2013 DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2013

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pâté de Campagne Breton (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «pâté de campagne breton», presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3).

(3)

I Paesi Bassi hanno presentato opposizione a tale registrazione in virtù dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006. Tale opposizione è stata considerata ricevibile in base all’articolo 7, paragrafo 3, del suddetto regolamento.

(4)

La dichiarazione di opposizione verteva essenzialmente sul non rispetto delle condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 510/2006, e concretamente sul fatto che la materia prima, ovvero la carne suina, deve provenire da razze suine riconosciute in Francia e non è soggetta a criteri obiettivi di qualità.

(5)

Con lettera del 24 ottobre 2012, la Commissione ha invitato le parti interessate a procedere alle consultazioni del caso.

(6)

La Francia e i Paesi Bassi sono giunti ad un accordo entro il termine richiesto di sei mesi. In virtù di tale accordo, sono state apportate modifiche minori al disciplinare ed al documento unico, mediante la soppressione dei paragrafi relativi alla genetica dei suini e la loro sostituzione con criteri obiettivi che generano un nesso di causalità fra la qualità della carne suina e quella del prodotto finale.

(7)

La denominazione «pâté de campagne breton» merita quindi di essere iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette; occorre adeguare il documento unico e pubblicarne la versione modificata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il documento unico consolidato, contenente gli elementi principali del disciplinare, figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)  GU C 91 del 28.3.2012, pag. 4.


ALLEGATO I

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.2.   Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

FRANCIA

Pâté de Campagne Breton (IGP)


ALLEGATO II

Documento unico consolidato

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1)

«PÂTÉ DE CAMPAGNE BRETON»

No CE: FR-PGI-0005-0879-23.5.2011

IGP (X) DOP ( )

1.   Denominazione

«Pâté de Campagne Breton»

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.2.

Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il «pâté de campagne breton» è un paté di puro suino preparato con carni e frattaglie di suino. Esso è costituito obbligatoriamente dai seguenti ingredienti: gole scotennate (≥ 25 %), fegato (≥ 20 %), cotenne cotte (≥ 5 %) e cipolle fresche (≥ 5 %). Sia le carni che le cipolle devono essere fresche.

La struttura del «pâté de campagne breton» presenta pezzi grossi e numerosi a causa della tritatura grossolana, suddivisi uniformemente nella fetta. Il colore è piuttosto scuro, la consistenza soda e sa di carne, di fegato e di cipolla.

Oltre agli ingredienti obbligatoriamente presenti nel «pâté de campagne breton», gli ingredienti non carnei - tranne le cipolle - rappresentano il 15 % al massimo del composto: acqua (in tutte le sue forme), brodo ≤ 5 %, zuccheri (saccarosio, destrosio, lattosio) ≤ 1 %, uova fresche intere, albumi freschi ≤ 2 % in materia secca/composto, farina, fecole, amidi ≤ 3 %, acido ascorbico e ascorbato di sodio (0,03 % del composto al massimo), gelée e gelatina G di suino, sale ≤ 2 %, pepe ≤ 0,3 %, altre spezie (noce moscata, aglio, scalogno, prezzemolo, timo, alloro), sidro ed acquavite di mele (acquavite di vino, lambig ecc. …), chouchen, nitrito di sodio o di potassio, semplice caramello per la doratura.

L’insieme dei seguenti ingredienti non deve superare l’1,7 % del composto: gelée e gelatina G di suino, noce moscata, aglio, scalogno, prezzemolo, timo, alloro, sidro ed acquavite di mele (acquavite di vino, lambig ecc. …), chouchen, nitrito di sodio o di potassio.

Al momento della fabbricazione, la grana dei pezzi di carne è adattata al formato del paté in modo da conferire al prodotto finale un aspetto soddisfacente, indipendentemente dalle dimensioni della fetta.

Per le confezioni ≥ 200 g => diametro dei pezzi ≥ 8 mm,

per le confezioni ≤ 200 g => diametro dei pezzi ≥ 6 mm.

I pezzi grossolani vengono poi mescolati al ripieno fino ottenuto tritando gli ingredienti a base di carne e gli altri ingredienti. I grassi possono essere riscaldati e mescolati all’impasto a caldo. Il composto così ottenuto viene quindi confezionato in modo da poter essere cotto al forno o appertizzato (confezione in contenitore metallico, in vetro o terracotta).

Per i prodotti presentati freschi, il preparato viene ricoperto con una rete fresca di suino, quindi cotto al forno, il che comporta la formazione di una crosta caratteristica. I paté in conserva, invece, vengono dorati al forno in modo da ottenere una crosta marrone, quindi confezionati e sterilizzati.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Al fine di ridurre la presenza di animali portatori di caratteristiche geneticamente sfavorevoli i suini devono essere indenni dall’allele RN.

Le carni adoperate nella fabbricazione del «pâté de campagne breton» devono provenire da carcasse di suini il cui peso è superiore a 80 kg. Le carcasse troppo leggere, di scarso livello nutritivo e tecnologico, sono escluse.

Al fine di ridurre le fonti di stress che nuocciono alla qualità delle carni e dei grassi, gli animali devono essere indenni dall’allele di sensibilità all’alotano e si deve rispettare un tempo d’attesa minimo di due ore tra lo scarico dell’animale al macello e la macellazione vera e propria.

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

Il disciplinare non cita alcun requisito specifico.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La fabbricazione del «pâté de campagne breton» avviene nella zona geografica delimitata.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

Il «pâté de campagne breton» si presenta:

sia fresco e confezionato in terrina sia avvolto in apposita pellicola o in atmosfera modificata oppure sotto vuoto,

sia fresco e al taglio nello stesso luogo della fabbricazione,

sia fresco e tagliato, confezionato in apposita pellicola o in atmosfera modificata oppure sottovuoto per essere commercializzato nei punti vendita self-service,

sia appertizzato e confezionato in contenitori di vetro o scatola metallica o terracotta.

Il peso varia tra 40 g e 10 kg.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

L’etichettatura deve comportare i seguenti elementi: la denominazione dell’IGP «pâté de campagne breton», il nome e l’indirizzo dell’organismo certificatore ed eventualmente il marchio collettivo di certificazione, conforme alle norme d’uso definite nonché il logo IGP dell’Unione europea.

4.   Descrizione concisa della zona geografica

La zona geografica è la zona tradizionale di fabbricazione del prodotto. Essa include i seguenti dipartimenti nella loro integralità: Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique e Morbihan.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

La Bretagna storica corrisponde alla zona tradizionale di fabbricazione del «pâté de campagne breton». La tradizione salumiera della Bretagna esiste da secoli. All’epoca della Bretagna Ducale, nel secolo XVI, le famiglie bretoni uccidevano i maiali e fabbricavano i propri salumi e insaccati.

I bretoni hanno tratto vantaggio da questa peculiarità mediante la fabbricazione di numerose varietà di prodotti della salumeria, segnatamente il «pâté de campagne breton», la cui preparazione consentiva di recuperare le frattaglie e i resti di carne che avanzavano dopo aver sezionato il maiale.

5.2.   Specificità del prodotto

La specificità del «Paté de Campagne Breton» poggia sulla sua qualità, sulle competenze del tutto particolari dei salumai nonché sulla solida reputazione di cui gode.

A)   La qualità determinata

Il fegato, la gola, la cotenna ed eventualmente le parti commestibili della testa o il cuore fanno parte della composizione del «pâté de campagne breton». Considerato una parte nobile, il fegato conferisce al paté il suo sapore, il suo colore, la sua cremosità ed il suo gusto del tutto particolare. Le gole, le cotenne cotte e le cipolle sono altri tre ingredienti tradizionali indispensabili alla preparazione del «pâté de campagne breton» ed anch’esse contribuiscono a conferire al prodotto le sue caratteristiche organolettiche specifiche. Le cipolle che si ritrovano nella maggior parte delle ricette tradizionali bretoni servono a conferire aromaticità al prodotto.

Il fegato, la carne magra e il grasso vanno tritati grossolanamente. La presenza di qualche pezzo di carne più grosso è dovuta ai metodi di fabbricazione di una volta. Per mantenere intatta questa peculiarità, i fabbricanti di paté di oggigiorno devono essere assolutamente padroni della tecnica di tritatura in modo da ottenere dei pezzi a grana grossa.

La presenza di una retina sulla parte superiore del paté, inizialmente adoperata per tenere in forma l’impasto e proteggere il prodotto, è oramai obbligatoria sul «pâté de campagne breton» venduto fresco, che riesce così a mantenere l’aspetto che aveva nei tempi antichi.

In tal modo è possibile ottenere caratteristiche organolettiche specifiche: una consistenza soda e croccante, uno spiccato gusto di carne cotta di maiale, di fegato e di cipolle.

B)   Un’altra caratteristica: competenze e tecniche particolari

Le pratiche antiche consistevano nel lavorare le carni subito dopo il sezionamento del maiale. Anticamente gli strumenti meccanici (asce, coltelli) adoperati per sezionare il maiale e le carni facevano sì che si ottenessero pezzi grossi: da ciò deriva la tradizionale preparazione di un «pâté de campagne breton» tritato grossolanamente.

Una volta il «pâté de campagne breton» veniva cotto nei forni dei panettieri o in quelli dei villaggi in tipici vassoi aperti denominati «plats sabots» o «casse à pâté», oppure in apposite vaschette. La cottura in forno secco (camera riscaldata) su vassoi aperti dà inizio alla caramellizzazione degli zuccheri e provoca reazioni che, a loro volta, conferiscono alla crosta del prodotto il suo caratteristico colore marrone. Prima della cottura, il paté veniva anche ricoperto da una retina di maiale la cui funzione era quella di levigare, mettere in forma e proteggere il preparato, evitando così la fuoriuscita del composto e l’essiccazione del prodotto finale. Perpetuata dagli operatori del settore, la lavorazione tipica del «pâté de campagne breton», che conferisce a quest’ultimo le sue caratteristiche precipue, viene riconosciuta poiché, nel «Code des usages de la Charcuterie, de la Salaison et des Conserves de Viandes», al capitolo dedicato al «pâté de campagne supérieur», figura una definizione specifica del prodotto.

C)   La reputazione

Riprendendo la tradizione della lavorazione familiare, la fabbricazione artigianale del «pâté de campagne breton» si è mantenuta intatta nel corso degli anni. Una volta, questa pietanza casereccia veniva preparata dopo la «fest an oc’h», festa celebrata quando si uccideva il maiale.

Fedele alla propria reputazione, il «pâté de campagne breton» occupa una buona posizione nel patrimonio culinario della Francia.

Da oltre trent’anni, gli operatori bretoni del settore si sono riuniti per perpetuare e tramandare intatte la tradizione e la specificità del «pâté de campagne breton» fino ai giorni nostri. Si tratta di un prodotto di salumeria apprezzato sia dai commercianti che dai consumatori.

Alla fine del XIX secolo si registra in Bretagna un sensibile incremento dell’industria conserviera di pesce. Rapidamente, le imprese del settore iniziarono a mettere in conserva anche altri prodotti alimentari (conserve alimentari appertizzate). In tal modo, le prime fabbricazioni di «pâté de campagne breton» appertizzato risalgono a diversi decenni orsono. Ai giorni nostri, i consumatori apprezzano indifferentemente il «pâté de campagne breton» tanto fresco come appertizzato.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP), o une qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Il «pâté de campagne breton» è il frutto della lunga tradizione di allevamento del maiale e della sua trasformazione nel luogo stesso dell’allevamento. I sistemi agricoli bretoni si sono rapidamente orientati verso l’allevamento, segnatamente quello dei suini in tutte le aziende.

Così, i produttori hanno appreso a trasformare tutti i pezzi di carne che avevano a disposizione. La lavorazione della carne immediatamente dopo il sezionamento garantiva l’assoluta freschezza del prodotto in un’epoca in cui i metodi di conservazione della carne erano limitati.

Tradizionalmente, tutte le parti commestibili venivano utilizzate, il che conferiva al prodotto una consistenza ed un sapore veramente unici. La presenza del fegato, considerato una parte nobile del maiale all’inizio del XX secolo, si rivelò in breve una delle principali caratteristiche del «pâté de campagne breton», che lo contraddistingue grazie al suo colore roseo e al suo gusto davvero particolare.

I produttori approfittarono dell’abbondanza delle locali coltivazioni di verdure per introdurre le cipolle nel «pâté de campagne breton». La presenza delle cipolle contribuisce a conferire al prodotto il sapore caratteristico dato che, dopo la cottura, tutto il sapore fruttato delle cipolle esplode, combinandosi perfettamente con il gusto della carne.

Il «pâté de campagne breton» è indubbiamente il frutto delle competenze dei produttori che hanno saputo conferire al prodotto le sue caratteristiche precipue. Oltre agli ingredienti, è la tritatura grossolana dei pezzi di carne che consente di riconoscere facilmente il prodotto al taglio. La crosta di color marrone è definitivamente associata al prodotto in quanto è il risultato della cottura tradizionale del paté nei forni comunali.

Quanto alla reputazione, numerose opere classificano il «pâté de campagne breton» fra i prodotti tradizionali bretoni oppure offrono la ricetta di fabbricazione di questo paté. Numerose guide della regione, fra cui Le Finistère gourmand 1997/1998, fanno riferimento alle svariate specialità bretoni e vantano, in particolare, il «pâté de campagne breton». Analogamente, la guida Terroir de Bretagne tesse gli elogi della tradizione salumiera bretone. «[…] Ogni settimana nelle aziende di campagna si fabbricano dai quaranta ai cinquanta chili di pâtés de campagne bretons. Ciascuna azienda custodisce gelosamente la propria ricetta ma le proporzioni di base sono rispettate da tutti: 1/3 di frattaglie e 2/3 di gola […]». Numerosi sono i libri di ricette, antichi e moderni, che citano il «pâté de campagne breton»:

Gastronomie bretonne d’hier et d’aujourd’hui (S. Morand, 1965),

Les cuisines de France — Bretagne (M.Raffael et D. Lozambard, 1990),

Tout est bon dans le cochon (J. C. Frentz, C. Vence, 1988),

L’inventaire du patrimoine culinaire de la France, Bretagne — Produits du terroir et recettes traditionnelles (CNAC, 1994),

Le bottin gourmand 1996,

La France des saveurs, Gallimard 1997,

Vivre ici, hors Bretagne 1994.

La reputazione è, pertanto, inscindibilmente legata alla denominazione ed attribuibile alla zona geografica.

L’insieme di questi elementi consente di distinguere molto facilmente il «pâté de campagne breton» dagli altri tipi di paté e garantisce una produzione tipica, radicata nella sua regione d’origine.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCIGPPateDeCampagneBretonV2.pdf


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).


22.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/40


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1186/2013 DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2013

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Orkney Scottish Island Cheddar (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Orkney Scottish Island Cheddar», presentata dal Regno Unito, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3).

(3)

Le associazioni Dairy Australia, Dairy Companies Association of New Zealand e il Consortium for Common Food Names hanno dichiarato la loro opposizione a tale registrazione in conformità all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 510/2006. Tali opposizioni sono state ritenute ricevibili ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del detto regolamento.

(4)

Nell’ambito delle opposizioni di cui sopra è in particolare sottolineato che la registrazione della denominazione in questione comprometterebbe l’esistenza di denominazioni, marchi commerciali o prodotti legalmente commercializzati da almeno cinque anni alla data di pubblicazione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, e che la denominazione proposta per la registrazione sarebbe generica.

(5)

Con lettera del 20 marzo 2013 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni.

(6)

Tra il Regno Unito e le associazioni che hanno espresso la loro opposizione è stato raggiunto un accordo entro il termine previsto di tre mesi; tale accordo è stato notificato alla Commissione l’8 luglio 2013.

(7)

Dalle consultazioni precitate è emerso che la preoccupazione principale degli oppositori riguarda unicamente il termine «Cheddar» contenuto nella denominazione composta «Orkney Scottish Island Cheddar». La protezione chiesta dal produttore, tuttavia, riguarda soltanto la denominazione composta nel suo insieme. Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Cheddar» può continuare ad essere utilizzata sul territorio dell’Unione a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nell’ordinamento giuridico di quest’ultima.

(8)

La denominazione «Orkney Scottish Island Cheddar» può pertanto essere iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

In deroga al primo comma, la denominazione «Cheddar» può continuare ad essere utilizzata nel territorio dell’Unione, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nell’ordinamento giuridico di quest’ultima.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)  GU C 239 del 9.8.2012, pag. 5.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.3.   Formaggi

REGNO UNITO

Orkney Scottish Island Cheddar (IGP)


22.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/42


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1187/2013 DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2013

che approva la sostanza attiva penthiopyrad, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 dispone che la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) si applichi, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. Per quanto riguarda il penthiopyrad, le condizioni di cui all’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono rispettate dalla decisione 2010/466/UE della Commissione (3).

(2)

In conformità all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 10 dicembre 2009 il Regno Unito ha ricevuto dalla LKC UK Ltd una domanda d’iscrizione della sostanza attiva penthiopyrad nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2010/466/UE ha riconosciuto la completezza del fascicolo, ritenendolo in linea di massima conforme ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute umana e animale e sull’ambiente sono stati valutati per gli impieghi proposti dal richiedente in conformità alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE. Lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di relazione di valutazione il 31 gennaio 2012.

(4)

Tale progetto è stato riesaminato dagli Stati membri e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità»). Il 7 febbraio 2013 quest’ultima ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sulla valutazione dei rischi della sostanza attiva penthiopyrad come antiparassitario (4). Il progetto di relazione di valutazione e le conclusioni dell’Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvati il 3 ottobre 2013 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sul penthiopyrad.

(5)

Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti penthiopyrad possono essere considerati conformi, in generale, alle prescrizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell’articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare il penthiopyrad.

(6)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario introdurre alcune condizioni e restrizioni. Occorre in particolare chiedere ulteriori informazioni di conferma.

(7)

È opportuno lasciar trascorrere un periodo di tempo ragionevole prima dell’approvazione, per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni derivanti dall’approvazione.

(8)

Fermi restando gli obblighi conseguenti all’approvazione, stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009, e tenuto conto della particolare situazione dovuta alla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno tuttavia applicate le seguenti disposizioni. Agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall’approvazione affinché possano riesaminare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti penthiopyrad. Gli Stati membri sono tenuti a modificare, sostituire o revocare, secondo i casi, le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine sopraindicato, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE, per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni suo impiego previsto, in conformità ai principi uniformi.

(9)

L’esperienza acquisita con le iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione (5) ha dimostrato che possono emergere difficoltà d’interpretazione degli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all’accesso ai dati. Al fine di evitare ulteriori difficoltà risulta quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, specialmente quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni alcun nuovo obbligo oltre a quelli previsti dalle direttive finora adottate, che modificano l’allegato I di detta direttiva, o dai regolamenti di approvazione delle sostanze attive.

(10)

In conformità all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (6).

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva penthiopyrad, specificata all’allegato I, è approvata purché si rispettino le condizioni previste da detto allegato.

Articolo 2

Riesame dei prodotti fitosanitari

1.   A norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri modificano o revocano, se del caso, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti, come sostanza attiva, il penthiopyrad entro il 31 ottobre 2014

Entro tale data essi verificano in particolare che siano rispettate le condizioni di cui all’allegato I del presente regolamento, ad eccezione di quelle indicate nella colonna di detto allegato relativa alle disposizioni specifiche, e che il titolare dell’autorizzazione possegga o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 91/414/CEE, secondo le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente penthiopyrad come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte tutte entro il 30 aprile 2014 nell’elenco dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri, in conformità ai principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenuto conto della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell’allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente penthiopyrad come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 ottobre 2015; oppure

b)

nel caso di un prodotto contenente penthiopyrad come una di più sostanze attive, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 ottobre 2015 o entro il termine, se successivo, fissato per tale modifica o revoca dall’atto o dagli atti con cui la sostanza o le sostanze in questione sono state approvate o iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(3)  Decisione 2010/466/UE della Commissione, del 24 agosto 2010, che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del penthiopyrad nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 224 del 26.8.2010, pag. 6).

(4)  EFSA Journal 2013; 11(2):3111. Disponibile online all’indirizzo: www.efsa.europa.eu

(5)  Regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.)

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

Penthiopyrad

N. CAS 183675-82-3

N. CIPAC 824

(RS)-N-[2-(1,3-dimethylbutyl)-3-thienyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxamide

≥ 980 g/kg

(50:50 miscela racemica)

1° maggio 2014

30 aprile 2024

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul penthiopyrad, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 ottobre 2013.

In tale valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

a)

la protezione degli operatori e dei lavoratori;

b)

il rischio per gli organismi acquatici;

c)

la protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è applicata in regioni vulnerabili per le condizione climatiche e del suolo;

d)

il livello dei residui nelle colture a rotazione in seguito all’applicazione della sostanza attiva per alcuni anni consecutivi.

Le condizioni d’impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

1)

la non rilevanza del metabolita M11 (3-metil-1-{3-[(1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-4-carbonil)amino]tiofen-2-yl}acido pentanoico) per le acque sotterranee, ad eccezione delle prove relative al rischio cancerogeno, che dipende dalla classificazione della sostanza parente ed è specificato separatamente al punto 3 seguente;

2)

il profilo tossicologico e i valori di riferimento del metabolita PAM;

3)

la rilevanza dei metaboliti M11 (3-metil-1-{3-[(1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-4-carbonil)amino]tiofen-2-yl}acido pentanoico), DM-PCA (3-trifluorometil-1H-pirazol-4-acido carbossilico), PAM (1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-4-carbossammide) e PCA (1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-4-acido carbossilico) e il loro rischio di contaminazione delle acque sotterranee, se il penthiopyrad è classificato come cancerogeno di cat. 2 in base al regolamento (CE) n. 1272/2008.

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità le informazioni indicate ai punti 1 e 2 entro il 30 aprile 2016 e le informazioni indicate al punto 3 entro sei mesi dalla notifica della decisione di classificazione sul penthiopyrad.


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono riportati nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

Nella parte B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

Numero

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«57

Penthiopyrad

N. CAS 183675-82-3

N. CIPAC 824

(RS)-N-[2-(1,3-dimethylbutyl)-3-thienyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxamide

≥ 980 g/kg

(50:50 miscela racemica)

1o maggio 2014

30 aprile 2024

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul penthiopyrad, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 ottobre 2013.

In tale valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti:

a)

la protezione degli operatori e dei lavoratori;

b)

il rischio per gli organismi acquatici;

c)

la protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è applicata in regioni vulnerabili per le condizione climatiche e del suolo;

d)

il livello dei residui nelle colture a rotazione in seguito all’applicazione della sostanza attiva per alcuni anni consecutivi.

Le condizioni d’impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Il richiedente presenta informazioni di conferma riguardanti:

1)

la non rilevanza del metabolita M11 (3-metil-1-{3-[(1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-4-carbonil)amino]tiofen-2-yl}acido pentanoico) per le acque sotterranee, ad eccezione delle prove relative al rischio cancerogeno, che dipende dalla classificazione della sostanza parente ed è specificato separatamente al punto 3 seguente;

2)

il profilo tossicologico e i valori di riferimento del metabolita PAM;

3)

la rilevanza dei metaboliti M11 (3-metil-1-{3-[(1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-4-carbonil)amino]tiofen-2-yl}acido pentanoico), DM-PCA (3-trifluorometil-1H-pirazol-4-acido carbossilico), PAM (1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-4-carbossammide) e PCA (1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-4-acido carbossilico) e il loro rischio di contaminazione delle acque sotterranee, se il penthiopyrad è classificato come cancerogeno di cat. 2 in base al regolamento (CE) n. 1272/2008.

Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità le informazioni indicate ai punti 1 e 2 entro il 30 aprile 2016 e le informazioni indicate al punto 3 entro sei mesi dalla notifica della decisione di classificazione sul penthiopyrad.»


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono riportati nel rapporto di riesame.


22.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/47


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1188/2013 DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2013

che prevede una riduzione del termine di notifica prima dell’arrivo in porto delle navi dell’Unione impegnate in attività di pesca di stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica che sbarcano in porti spagnoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti dei pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri impegnati in attività di pesca di stock oggetto di un piano pluriennale e soggetti all’obbligo di registrazione elettronica dei dati del giornale di pesca, hanno l’obbligo di comunicare alle autorità competenti del loro Stato membro di bandiera la propria intenzione di sbarcare almeno quattro ore prima dell’ora di arrivo prevista nel porto.

(2)

Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, quando i pescherecci dell’Unione intendono entrare in un porto di uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di bandiera, le autorità competenti del loro Stato membro di bandiera sono tenute a trasmettere, non appena la ricevono, la notifica preventiva elettronica alle autorità competenti dello Stato membro costiero.

(3)

Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, la Commissione può disporre un altro termine di notifica, tenuto conto, tra l’altro, del tipo di prodotto della pesca, della distanza tra le zone di pesca, dei luoghi di sbarco e dei porti nei quali i pescherecci sono registrati.

(4)

Il 28 settembre 2012 la Spagna ha chiesto che il termine di notifica di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 fosse ridotto ad almeno due ore e mezzo per le navi battenti bandiera della Spagna impegnate in attività di pesca di stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica. Delle diverse flotte che operano nell’ambito del piano, la richiesta riguarda i pescherecci con reti a strascico, i pescherecci a reti e i pescherecci con palangari di fondo per la pesca effettuata nel mare Cantabrico e a nord-ovest della penisola iberica, e i pescherecci con reti a strascico per la pesca effettuata nelle acque portoghesi.

(5)

Gli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica sono soggetti al piano pluriennale di cui al regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica e modifica il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (2).

(6)

I dati spaziali forniti dalla Spagna mostrano che le flotte specifiche battenti bandiera della Spagna di cui al considerando 4 operano, di norma, in zone di pesca che si trovano a meno di quattro ore di distanza dai loro porti di sbarco. D’altro canto, tali porti di sbarco si trovano sempre a una distanza inferiore a due ore e mezzo dagli uffici delle autorità di controllo spagnole. Pertanto, qualora le navi in questione siano selezionate ai fini di ispezione, un termine di notifica preventiva di almeno due ore e mezzo consentirebbe alle autorità di controllo interessate di svolgere la relativa ispezione. Di conseguenza, si ritiene opportuno ridurre il termine di notifica preventiva ad almeno due ore e mezzo.

(7)

Per motivi di parità di trattamento, la stessa riduzione del termine di notifica preventiva dovrebbe applicarsi alle navi di altri Stati membri che intendono sbarcare in porti spagnoli.

(8)

È opportuno che la Spagna valuti l’incidenza della riduzione del termine di notifica sul controllo degli sbarchi delle navi interessate un anno dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e presenti una relazione alla Commissione. La Commissione provvederà a monitorare l’applicazione della riduzione del termine di notifica preventiva con riferimento all’efficacia delle ispezioni delle navi interessate da parte delle autorità nazionali di controllo. Se, sulla base dei risultati della relazione presentata dalla Spagna o sulla base delle verifiche, delle ispezioni e degli audit svolti dalla Commissione nel quadro del titolo X del regolamento (CE) n. 1224/2009, la riduzione del termine di notifica risulti insufficiente a garantire il controllo adeguato degli sbarchi da parte della Spagna, la Commissione riesaminerà tale termine di conseguenza.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per la pesca e l’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per i pescherecci dell’Unione che praticano attività di pesca oggetto del piano pluriennale istituito dal regolamento (CE) n. 2166/2005, che sbarcano le loro catture in Spagna e che appartengono alle flotte elencate nel paragrafo 2, il termine minimo di notifica di quattro ore di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, è ridotto a due ore e mezzo.

2.   Il paragrafo 1 si applica esclusivamente ai seguenti pescherecci:

a)

pescherecci con reti a strascico (TR), pescherecci a reti (GN) e pescherecci con palangari di fondo (LL) impegnati in attività di pesca di stock di nasello e di scampo, oggetto del piano pluriennale istituito dal regolamento (CE) n. 2166/2005, nel mare Cantabrico e a nord-ovest della penisola iberica (divisioni CIEM VIIIc e IXa);

b)

pescherecci con reti a strascico (TR) impegnati in attività di pesca di stock di nasello e di scampo, oggetto del piano pluriennale istituito dal regolamento (CE) n. 2166/2005, in acque portoghesi (divisione CIEM IXa).

Articolo 2

Un anno dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, la Spagna presenta alla Commissione una relazione riguardante l’incidenza della riduzione del termine di notifica sul controllo degli sbarchi delle navi di cui all’articolo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5.


22.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/49


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1189/2013 DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

46,6

MA

41,5

MK

36,9

TR

116,2

ZZ

60,3

0707 00 05

AL

32,3

MK

57,9

TR

96,7

ZZ

62,3

0709 93 10

MA

114,0

TR

105,7

ZZ

109,9

0805 20 10

MA

73,6

TR

76,1

ZA

87,1

ZZ

78,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

78,7

TR

80,1

UY

56,3

ZA

155,9

ZZ

92,8

0805 50 10

TR

71,2

ZZ

71,2

0808 10 80

BA

54,0

BR

93,9

CL

102,3

MK

47,7

NZ

93,9

US

113,5

ZA

204,1

ZZ

101,3

0808 30 90

CN

57,5

TR

116,3

ZZ

86,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


22.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/51


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1190/2013 DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 143, in combinato disposto con l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.

(3)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

128,4

0

AR

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

130,3

0

AR

157,2

0

BR

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

299,9

0

AR

228,9

21

BR

319,9

0

CL

253,8

14

TH

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

298,5

0

BR

312,6

0

CL

0408 91 80

Uova sgusciate essiccate

488,5

0

AR

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli o di galline

251,3

11

BR

312,2

0

CL


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»