ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.181.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 181

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
29 giugno 2013


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 605/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, relativo all’asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci

1

 

*

Regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

4

 

*

Regolamento (UE) n. 607/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio che revoca temporaneamente l’accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania

13

 

*

Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio

15

 

*

Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione ( 1 )

35

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

DECISIONI

 

 

2013/312/UE

 

*

Decisione del Consiglio europeo, del 28 giugno 2013, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo

57

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

29.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/1


REGOLAMENTO (UE) N. 605/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 2013

recante modifica del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, relativo all’asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio (3) stabilisce un divieto generale della pratica dello «spinnamento degli squali» che consiste nell’asportare le pinne degli squali e nel rigettare poi i loro corpi in mare.

(2)

I pesci del taxon Elasmobranchii, che comprende gli squali e le razze, sono generalmente molto vulnerabili allo sfruttamento eccessivo a causa delle caratteristiche del loro ciclo biologico, quali crescita lenta, maturità tardiva e numero limitato di giovani esemplari, sebbene la produttività biologica non sia la stessa per tutte le specie. In generale, negli ultimi anni alcune popolazioni di squali sono state seriamente colpite, anche da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che operano in acque unionali e non unionali, e sono oggi gravemente minacciate a seguito di un forte aumento della domanda di prodotti derivati e, in particolare, delle pinne di squalo.

(3)

Sebbene le pinne di squalo non siano un ingrediente tradizionale della dieta europea, gli squali costituiscono un elemento necessario dell’ecosistema marino dell’Unione. È opportuno pertanto dare priorità alla gestione e alla conservazione degli stock di squali come anche, più in generale, alla promozione di un settore della pesca che sia gestito in modo sostenibile, a beneficio dell’ambiente e delle persone che operano nel settore.

(4)

Le attuali conoscenze scientifiche, basate sull’esame dei tassi di cattura degli squali, indicano in generale che numerosi stock di squali sono seriamente minacciati, sebbene la situazione non sia la stessa per tutte le specie o addirittura per la stessa specie in zone marittime diverse. Secondo l’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN), oltre il 25 % di tutte le specie di squali pelagici è a rischio e oltre il 50 % di tali squali è costituito da squali pelagici oceanici di grandi dimensioni. Negli ultimi anni la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di un numero crescente di specie di squali, compresi i capi le cui pinne hanno un elevato valore commerciale, è stato vietato dal diritto dell’Unione o nell’ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca.

(5)

La verdesca (Prionace glauca) e lo squalo mako (Isurus oxyrinchus), classificati dall’IUCN rispettivamente come specie «quasi minacciata» e «vulnerabile», sono attualmente le principali specie di squali catturate dalla flotta dell’Unione, con la verdesca che rappresenta il 70 % circa degli sbarchi complessivi di squali registrati. Tuttavia, anche altre specie, tra cui lo squalo martello e lo squalo seta, sono soggette alla cattura in acque unionali e non unionali e contribuiscono alla redditività economica delle attività di pesca.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1185/2003 consente attualmente agli Stati membri di rilasciare permessi di pesca speciali che permettono la lavorazione a bordo degli squali mediante l’asportazione delle pinne dai loro corpi. Al fine di garantire una correlazione tra il peso delle pinne degli squali e quello dei loro corpi è stato fissato un rapporto pinne/carcasse. L’utilizzo del rapporto pinne/carcasse comporta serie difficoltà operative e di controllo. L’utilizzo di tale rapporto non é sufficiente per eliminare la pratica del cosiddetto «rigetto selettivo» (high-grading) e, date le diverse tecniche di asportazione delle pinne e la variabilità della dimensione e del peso delle pinne delle varie specie di squali, il suo utilizzo potrebbe dare luogo all’asportazione delle pinne senza che tale pratica possa essere rilevata. Dopo la lavorazione, pinne e corpi possono essere sbarcati in porti diversi. In queste circostanze la raccolta dei dati, quali l’identificazione delle specie e la struttura delle popolazioni, che costituiscono la base dei pareri scientifici per l’introduzione di misure di conservazione e di gestione della pesca, è ostacolata.

(7)

Alla luce del piano d’azione internazionale per la conservazione e la gestione degli squali adottato nel 1999 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), l’Unione dovrebbe adottare tutte le misure necessarie per la conservazione degli squali e ridurre al minimo i residui e i rigetti in mare derivanti dalla cattura di squali. Nelle conclusioni del 23 aprile 2009 il Consiglio ha approvato l’approccio complessivo e gli obiettivi specifici dell’Unione indicati nella connessa comunicazione della Commissione, del 5 febbraio 2009, relativa a un piano d’azione comunitario per la conservazione e la gestione degli squali. Il Consiglio ha inoltre incoraggiato la Commissione a prestare un’attenzione particolare al problema dell’asportazione delle pinne degli squali e a presentare, il prima possibile, una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1185/2003, in particolare per quanto concerne le deroghe e le relative modalità ivi stabilite.

(8)

Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) riconosce il problema dello spinnamento degli squali, chiede la sua eliminazione senza eccezioni e raccomanda che tutte le specie di elasmobranchi siano sbarcate con le pinne/ali naturalmente attaccate al corpo.

(9)

Le organizzazioni regionali di gestione della pesca si occupano sempre più frequentemente del problema dello spinnamento degli squali. Inoltre i loro organismi scientifici mostrano una preferenza per lo sbarco degli squali con le pinne naturalmente attaccate al corpo, osservando che questo è il modo migliore per impedire lo spinnamento e che agevola la raccolta dei dati necessari per la valutazione degli stock. Le risoluzioni annuali sulla sostenibilità della pesca approvate dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite dal 2007 in poi, la strategia globale dell’IUCN contro lo spinnamento degli squali del 2008 e la conferenza del 2010 sulla revisione dell’accordo sugli stock ittici hanno invitato i paesi ad adottare misure che obblighino a sbarcare tutti gli squali con le pinne naturalmente attaccate al corpo.

(10)

Nel 2010 e nel 2011, nell’ambito della valutazione d’impatto richiesta, la Commissione ha organizzato una consultazione pubblica per raccogliere informazioni sul modo più appropriato di modificare il regolamento (CE) n. 1185/2003. Nella sua valutazione d’impatto la Commissione ha concluso che, per conseguire l’obiettivo base della conservazione degli stock di squali, detto regolamento dovrebbe disporre che tutti gli squali siano sbarcati con le pinne naturalmente attaccate al corpo.

(11)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1185/2003,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1185/2003 è così modificato:

1)

all’articolo 2, il punto 3 è soppresso;

2)

all’articolo 3, è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Fatto salvo il paragrafo 1, per facilitare il magazzinaggio a bordo, le pinne di squalo possono essere parzialmente tagliate e ripiegate contro la carcassa, ma non asportate dalla carcassa prima dello sbarco.»;

3)

gli articoli 4 e 5 sono soppressi;

4)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Relazioni

1.   Nei casi in cui i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro catturino, detengano a bordo, trasbordino o sbarchino squali, lo Stato membro di bandiera, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (4), e al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (5), trasmette alla Commissione su base annua, entro il 1o maggio, una relazione complessiva sull’attuazione del presente regolamento nell’anno precedente. La relazione illustra la verifica, da parte dello Stato membro di bandiera, dell’osservanza del presente regolamento da parte delle proprie navi, in acque unionali e non unionali, e le misure di esecuzione che esso adotta in caso di inadempienza. In particolare, lo Stato membro di bandiera fornisce tutte le seguenti informazioni:

il numero di sbarchi di squali,

il numero, la data e il luogo delle ispezioni effettuate,

il numero e la natura delle infrazioni riscontrate, compresa una completa identificazione della nave o delle navi coinvolte e la sanzione applicata per ciascun caso di infrazione, e

il numero totale di sbarchi per specie (peso/numero) e per porto.

2.   Successivamente alla trasmissione, da parte degli Stati membri, della loro seconda relazione annuale di cui al paragrafo 1, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1o gennaio 2016, in merito al funzionamento del presente regolamento e agli sviluppi internazionali nel settore.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 12 giugno 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. CREIGHTON


(1)  GU C 181 del 21.6.2012, pag. 195.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 22 novembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 giugno 2013.

(3)  GU L 167 del 4.7.2003, pag. 1.

(4)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(5)  GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1


29.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/4


REGOLAMENTO (UE) N. 606/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 2013

relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 2, lettere a), e) ed f),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

vista l’opinione del Comitato delle regioni (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione si è posta l’obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia garantita la libera circolazione delle persone e sia facilitato l’accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile. Al fine dell’istituzione graduale di tale spazio, l’Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno.

(2)

L’articolo 81, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede che la cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali sia fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali.

(3)

In uno spazio comune di giustizia senza frontiere interne sono assolutamente necessarie disposizioni atte a garantire che le misure di protezione disposte in uno Stato membro siano riconosciute e, se del caso, eseguite in modo rapido e semplice in un altro Stato membro per far sì che la protezione assicurata a una persona fisica in uno Stato membro sia mantenuta e continui a essere assicurata in qualsiasi altro Stato membro nel quale la persona si reca o si trasferisce. È necessario assicurare che l’esercizio legittimo da parte dei cittadini dell’Unione del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea (TUE) e dell’articolo 21 TFUE non si traduca in una perdita di tale protezione.

(4)

La fiducia reciproca nell’amministrazione della giustizia nell’Unione e la volontà di garantire un sistema di circolazione delle misure di protezione più rapido e meno oneroso all’interno dell’Unione giustificano il principio secondo cui le misure di protezione disposte in uno Stato membro sono riconosciute in tutti gli altri Stati membri senza che siano necessarie procedure speciali. Di conseguenza, una misura di protezione disposta in uno Stato membro («Stato membro d’origine») dovrebbe essere trattata come se fosse stata disposta nello Stato membro dove se ne richiede il riconoscimento («Stato membro richiesto»).

(5)

Al fine di conseguire l’obiettivo della libera circolazione delle misure di protezione, è necessario e opportuno che le norme che disciplinano il riconoscimento e, se del caso, l’esecuzione delle misure di protezione siano disciplinate da uno strumento giuridico dell’Unione vincolante e direttamente applicabile.

(6)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle misure di protezione disposte al fine di proteggere una persona ove sussistano gravi motivi per ritenere che la sua vita, la sua integrità fisica o psichica, la sua libertà personale, la sua sicurezza o la sua integrità sessuale siano in pericolo, ad esempio per prevenire qualsiasi forma di violenza di genere o di violenza nelle relazioni strette quali violenze fisiche, molestie, aggressioni sessuali, stalking, intimidazioni o altre forme indirette di coercizione. È importante sottolineare che il presente regolamento si applica a tutte le vittime, indipendentemente dal fatto che siano vittime di violenza di genere.

(7)

La direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (3), garantisce che le vittime di reato ricevano informazione e assistenza adeguate.

(8)

Il presente regolamento integra la direttiva 2012/29/UE. Il fatto che una persona sia oggetto di una misura di protezione disposta in materia civile non osta necessariamente a che essa sia definita «vittima» ai sensi di tale direttiva.

(9)

L’ambito di applicazione del presente regolamento rientra nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile ai sensi dell’articolo 81 TFUE. Il presente regolamento si applica solamente alle misure di protezione disposte in materia civile. Le misure di protezione adottate in materia penale sono disciplinate dalla direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull’ordine di protezione europeo (4).

(10)

La nozione di materia civile dovrebbe essere interpretata in modo autonomo, conformemente ai principi del diritto dell’Unione. La natura civile, amministrativa o penale dell’autorità che dispone una misura di protezione non dovrebbe essere determinante ai fini della valutazione del carattere civile di una misura di protezione.

(11)

Il presente regolamento non dovrebbe interferire con il funzionamento del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (5) («regolamento Bruxelles II bis»). Le decisioni adottate a norma del regolamento Bruxelles II bis dovrebbero continuare a essere riconosciute ed eseguite nel quadro dello stesso.

(12)

Il presente regolamento tiene conto delle differenti tradizioni giuridiche degli Stati membri e non interferisce con i sistemi nazionali per disporre misure di protezione. Il presente regolamento non obbliga gli Stati membri a modificare i loro sistemi nazionali in modo tale da consentire che siano disposte misure di protezione in materia civile, né a introdurre misure di protezione in materia civile per l’applicazione del presente regolamento.

(13)

Per tener conto dei vari tipi di autorità che dispongono misure di protezione in materia civile negli Stati membri, e diversamente da altri settori della cooperazione giudiziaria, il presente regolamento dovrebbe essere applicato alle decisioni sia delle autorità giurisdizionali sia delle autorità amministrative, a condizione che queste ultime offrano garanzie per quanto riguarda, in particolare, la loro imparzialità e il diritto delle parti al controllo giurisdizionale. In nessun caso le autorità di polizia dovrebbero essere considerate autorità emittenti ai sensi del presente regolamento.

(14)

Sulla base del principio di riconoscimento reciproco, le misure di protezione disposte in materia civile nello Stato membro d’origine dovrebbero essere riconosciute nello Stato membro richiesto come misure di protezione in materia civile ai sensi del presente regolamento.

(15)

Conformemente al principio di riconoscimento reciproco, il riconoscimento corrisponde alla durata della misura di protezione. Tuttavia, tenuto conto della diversità delle misure di protezione in base alle legislazioni degli Stati membri, in particolare riguardo alla loro durata, e considerato che il presente regolamento normalmente si applicherà in situazioni di emergenza, gli effetti del riconoscimento a norma del presente regolamento dovrebbero essere limitati, in via eccezionale, a un periodo di dodici mesi dal rilascio del certificato previsto dal presente regolamento, indipendentemente dall’eventuale maggiore durata della misura di protezione stessa (sia essa di natura provvisoria, limitata nel tempo o indefinita).

(16)

Nei casi in cui la durata di una misura di protezione supera i dodici mesi, tale limitazione degli effetti del riconoscimento a norma del presente regolamento dovrebbe far salvo il diritto della persona protetta di invocare la misura di protezione a titolo di qualsiasi altro atto giuridico dell’Unione disponibile che preveda il riconoscimento o di chiedere una misura di protezione nazionale nello Stato membro richiesto.

(17)

La limitazione degli effetti del riconoscimento è eccezionale a causa della natura particolare dell’oggetto del presente regolamento e non dovrebbe costituire un precedente per altri strumenti in materia civile e commerciale.

(18)

Il presente regolamento dovrebbe riguardare soltanto il riconoscimento dell’obbligo imposto dalla misura di protezione. Non dovrebbe regolamentare le procedure di attuazione o esecuzione della misura di protezione, né riguardare le potenziali sanzioni che potrebbero essere inflitte se l’obbligo disposto dalla misura di protezione fosse violato nello Stato membro richiesto. Tali materie sono lasciate al diritto di tale Stato membro. Tuttavia, conformemente ai principi generali del diritto dell’Unione, in particolare il principio di riconoscimento reciproco, gli Stati membri devono assicurare che le misure di protezione riconosciute a norma del presente regolamento possano essere applicate nello Stato membro richiesto.

(19)

Le misure di protezione rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero assicurare protezione alla persona protetta nel suo luogo di residenza o di lavoro o in un altro luogo da essa frequentato regolarmente, quale la residenza di parenti stretti o la scuola o un altro istituto d’istruzione frequentato da un figlio. Indipendentemente dal fatto che il luogo in questione o la zona oggetto della misura di protezione siano descritti nella misura stessa per mezzo di uno o più indirizzi specifici o in riferimento a un’area circoscritta cui la persona che determina il rischio non può, rispettivamente, avvicinarsi o accedere (o una combinazione di queste due ipotesi), il riconoscimento dell’obbligo imposto dalla misura di protezione si riferisce alla finalità svolta dal luogo per la persona protetta piuttosto che all’indirizzo specifico.

(20)

Alla luce di quanto precede e a condizione che la natura e gli elementi essenziali della misura di protezione siano mantenuti, l’autorità competente dello Stato membro richiesto dovrebbe essere autorizzata ad adeguare gli elementi fattuali della misura di protezione se tale adeguamento è necessario ai fini dell’efficacia concreta del riconoscimento della misura di protezione nello Stato membro richiesto. Gli elementi fattuali comprendono l’indirizzo, la localizzazione generale o la distanza minima che la persona che determina il rischio deve mantenere dalla persona protetta, dall’indirizzo o dalla localizzazione generale. Tuttavia, tale adeguamento non può pregiudicare il tipo e la natura civile della misura di protezione.

(21)

Al fine di facilitare l’eventuale adeguamento di una misura di protezione, il certificato dovrebbe indicare se l’indirizzo specificato nella misura di protezione corrisponde al luogo di residenza o al luogo di lavoro della persona protetta ovvero a un luogo che essa frequenta regolarmente. Inoltre, il certificato dovrebbe altresì indicare, se pertinente, l’area circoscritta (raggio approssimativo a partire dall’indirizzo specifico) a cui si applica l’obbligo imposto dalla misura di protezione alla persona che determina il rischio.

(22)

Al fine di facilitare la libera circolazione delle misure di protezione nell’Unione, è opportuno che il presente regolamento introduca un modello uniforme di certificato e preveda un modulo standard multilingue a tal fine. L’autorità emittente dovrebbe rilasciare il certificato su richiesta della persona protetta.

(23)

I campi di testo libero nel modulo standard multilingue per il certificato dovrebbero essere per quanto possibile limitati, in modo tale che la traduzione o la traslitterazione possano essere fornite nella maggior parte dei casi senza addebitare alcun costo alla persona protetta, utilizzando il modulo standard nella lingua pertinente. Gli eventuali costi sostenuti per la traduzione necessaria di un testo non compreso nel modulo standard multilingue devono essere addebitati secondo quanto previsto dal diritto dello Stato membro d’origine.

(24)

Qualora un certificato contenga testo libero, l’autorità competente dello Stato membro richiesto dovrebbe determinare se sia necessaria una traduzione o traslitterazione. Ciò non dovrebbe impedire alla persona protetta o all’autorità emittente dello Stato membro d’origine di fornire di sua iniziativa una traduzione o traslitterazione.

(25)

Per garantire il rispetto del diritto alla difesa della persona che determina il rischio, qualora la misura di protezione sia stata disposta in contumacia o in base a una procedura che non prevede la precedente comunicazione a tale persona («procedura in assenza di contraddittorio»), il rilascio del certificato dovrebbe essere possibile solo se tale persona abbia avuto la possibilità di difendersi contro la misura di protezione. Tuttavia, per evitare l’elusione e tenendo conto dell’urgenza che caratterizza i casi in cui sono necessarie misure di protezione, non si dovrebbe richiedere che il periodo per far valere i mezzi di difesa sia scaduto prima che possa essere rilasciato un certificato. Il certificato dovrebbe essere rilasciato non appena la misura di protezione è esecutiva nello Stato membro d’origine.

(26)

Tenuto conto degli obiettivi della semplicità e rapidità, il presente regolamento prevede metodi semplici e rapidi per portare gli atti procedurali all’attenzione della persona che determina il rischio. Tali metodi specifici di comunicazione dovrebbero essere applicati solo ai fini del presente regolamento a motivo della natura particolare del suo oggetto, non dovrebbero costituire un precedente per altri strumenti in materia civile e commerciale e non dovrebbero pregiudicare eventuali obblighi di uno Stato membro riguardanti la notifica e la comunicazione all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile derivanti da una convenzione bilaterale o multilaterale conclusa tra tale Stato membro e un paese terzo.

(27)

Nel portare il certificato all’attenzione della persona che determina il rischio come pure nell’apportare eventuali adeguamenti agli elementi fattuali di una misura di protezione nello Stato membro richiesto dovrebbe essere prestata debita attenzione all’interesse della persona protetta a che non siano resi noti il luogo in cui si trova o altri dati di contatto. Tali dati non dovrebbero essere resi noti alla persona che determina il rischio a meno che ciò non sia necessario per ottemperare o dare esecuzione alla misura di protezione.

(28)

Non dovrebbe essere possibile presentare ricorso contro il rilascio del certificato.

(29)

Il certificato dovrebbe essere rettificato qualora, a causa di errore o imprecisione palese, come un errore di battitura o un errore di trascrizione o copiatura, non rispecchi correttamente la misura di protezione, o dovrebbe essere revocato qualora risulti manifestamente concesso per errore, per esempio se utilizzato per una misura che esula dall’ambito di applicazione del presente regolamento o se rilasciato in violazione dei requisiti per il suo rilascio.

(30)

L’autorità di rilascio dello Stato membro d’origine dovrebbe, su richiesta, prestare assistenza alla persona protetta per l’ottenimento delle informazioni sulle autorità degli Stati membri richiesti dinanzi alle quali deve essere invocata la misura di protezione o deve essere chiesta l’esecuzione.

(31)

Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che non siano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. A tal fine, il presente regolamento dovrebbe prevedere un motivo di diniego del riconoscimento o dell’esecuzione della misura di protezione in caso di incompatibilità con un provvedimento emesso o riconosciuto nello Stato membro richiesto.

(32)

Ragioni di interesse pubblico potrebbero giustificare, in circostanze eccezionali, che il giudice dello Stato membro richiesto rifiuti di riconoscere o eseguire una misura di protezione qualora l’applicazione di tale misura risulti manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico di tale Stato membro. Tuttavia, al giudice non dovrebbe essere consentito di avvalersi dell’eccezione di ordine pubblico per negare il riconoscimento o l’esecuzione di una misura di protezione qualora ciò costituisca una violazione dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare l’articolo 21.

(33)

In caso di sospensione o revoca della misura di protezione o di revoca del certificato nello Stato membro d’origine, l’autorità competente dello Stato membro richiesto, previa presentazione del pertinente certificato, dovrebbe sospendere o revocare gli effetti del riconoscimento e, ove applicabile, l’esecuzione della misura di protezione.

(34)

A una persona protetta dovrebbe essere assicurato un accesso effettivo alla giustizia in altri Stati membri. Per assicurare tale accesso effettivo nei procedimenti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, dev’essere concesso il patrocinio a spese dello Stato in conformità della direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie (6).

(35)

Al fine di facilitare l’applicazione del presente regolamento, si dovrebbe richiedere agli Stati membri di fornire talune informazioni sulle regole e procedure nazionali relative alle misure di protezione in materia civile nell’ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio (7). L’accesso alle informazioni fornite dagli Stati membri dovrebbe essere possibile tramite il portale europeo della giustizia elettronica.

(36)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all’adozione dei moduli previsti dal presente regolamento e alle loro successive modifiche. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (8).

(37)

Per l’adozione di atti di esecuzione che istituiscano e successivamente modifichino i moduli di cui al presente regolamento si dovrebbe far ricorso alla procedura d’esame.

(38)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, mira a garantire i diritti della difesa e il diritto a un giudice imparziale, di cui agli articoli 47 e 48 della Carta. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato nel rispetto di tali diritti e principi.

(39)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire stabilire norme relative a un meccanismo semplice e rapido per il riconoscimento delle misure di protezione disposte in uno Stato membro in materia civile, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(40)

A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

(41)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(42)

Il garante europeo della protezione dei dati ha espresso un parere il 17 ottobre 2011 (9) basato sull’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (10),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme relative a un meccanismo semplice e rapido per il riconoscimento delle misure di protezione disposte in uno Stato membro in materia civile.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle misure di protezione in materia civile disposte da un’autorità emittente ai sensi dell’articolo 3, punto 4.

2.   Il presente regolamento si applica ai casi transfrontalieri. Ai fini del presente regolamento, un caso è ritenuto transfrontaliero qualora il riconoscimento della misura di protezione disposta in uno Stato membro sia chiesto in un altro Stato membro.

3.   Il presente regolamento non si applica alle misure di protezione che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)   «misura di protezione»: qualsiasi decisione, a prescindere dalla denominazione usata, emanata dall’autorità emittente dello Stato membro d’origine conformemente al diritto nazionale e che impone uno o più dei seguenti obblighi a una persona che determina il rischio, al fine di proteggere un’altra persona qualora l’integrità fisica o psichica di quest’ultima possa essere a rischio:

2)   «persona protetta»: la persona fisica oggetto della protezione assicurata da una misura di protezione;

3)   «persona che determina il rischio»: la persona fisica alla quale sono stati imposti uno o più degli obblighi di cui al punto 1;

4)   «autorità emittente»: l’autorità giurisdizionale, o un’altra autorità designata da uno Stato membro come competente per le materie rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, purché tale altra autorità offra alle parti garanzie circa l’imparzialità e le sue decisioni in relazione alla misura di protezione possano, a norma del diritto dello Stato membro in cui opera, formare oggetto di controllo da parte di un’autorità giurisdizionale e abbiano forza ed effetti equivalenti a quelli di una decisione dell’autorità giurisdizionale nella stessa materia;

5)   «Stato membro d’origine»: lo Stato membro in cui è disposta la misura di protezione;

6)   «Stato membro richiesto»: lo Stato membro in cui è chiesto il riconoscimento e, ove applicabile, l’esecuzione della misura di protezione.

CAPO II

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE

Articolo 4

Riconoscimento ed esecuzione

1.   La misura di protezione disposta in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare ed è esecutiva senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività.

2.   La persona protetta che desideri invocare nello Stato membro richiesto una misura di protezione disposta nello Stato membro d’origine presenta all’autorità competente dello Stato membro richiesto:

a)

una copia della misura di protezione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità;

b)

il certificato rilasciato nello Stato membro d’origine conformemente all’articolo 5; e

c)

se necessario, una traslitterazione e/o traduzione del certificato in conformità dell’articolo 16.

3.   Il certificato ha effetto soltanto nei limiti del carattere esecutivo della misura di protezione.

4.   Indipendentemente dall’eventuale maggiore durata della misura di protezione, gli effetti del riconoscimento a norma del paragrafo 1 sono limitati a un periodo di dodici mesi a partire dalla data di rilascio del certificato.

5.   Il procedimento d’esecuzione delle misure di protezione è disciplinato dal diritto dello Stato membro richiesto.

Articolo 5

Certificato

1.   L’autorità emittente dello Stato membro d’origine, su richiesta della persona protetta, rilascia il certificato, utilizzando il modulo standard multilingue stabilito conformemente all’articolo 19 e contenente le informazioni di cui all’articolo 7.

2.   Non è ammesso ricorso contro il rilascio del certificato.

3.   Su richiesta della persona protetta, l’autorità emittente dello Stato membro d’origine fornisce alla persona protetta una traslitterazione e/o traduzione del certificato avvalendosi del modulo standard multilingue stabilito in conformità dell’articolo 19.

Articolo 6

Requisiti per il rilascio del certificato

1.   Il certificato può essere rilasciato solo se la misura di protezione è stata notificata alla persona che determina il rischio conformemente al diritto dello Stato membro d’origine.

2.   Qualora la misura di protezione sia stata disposta in contumacia, il certificato può essere rilasciato solo se alla persona che determina il rischio sono stati comunicati o notificati la domanda giudiziale o un atto equivalente ovvero, ove pertinente, se tale persona è stata altrimenti informata dell’avvio del procedimento conformemente al diritto dello Stato membro d’origine in tempo utile e in modo tale da consentirle di presentare le proprie difese.

3.   Qualora la misura di protezione sia stata disposta in base a una procedura che non prevede la previa comunicazione alla persona che determina il rischio («procedura inaudita altera parte»), il certificato può essere rilasciato solo se questa ha avuto il diritto di contestare la misura di protezione ai sensi del diritto dello Stato membro d’origine.

Articolo 7

Contenuto del certificato

Il certificato contiene le seguenti informazioni:

a)

denominazione e indirizzo/dati di contatto dell’autorità emittente;

b)

numero di riferimento del fascicolo;

c)

data di rilascio del certificato;

d)

dati relativi alla persona protetta: nome, data e luogo di nascita, se disponibili, e un indirizzo per le notifiche, preceduto dall’avviso ben visibile che tale indirizzo può essere reso noto alla persona che determina il rischio;

e)

dati relativi alla persona che determina il rischio: nome, data e luogo di nascita, se disponibili, indirizzo per le notifiche;

f)

tutte le informazioni necessarie ai fini dell’esecuzione della misura di protezione, che comprendano, ove applicabile, il tipo di misura e l’obbligo da questa imposto alla persona che determina il rischio e specifichino la funzione del luogo e/o dell’area circoscritta ai quali è vietato a questa persona, rispettivamente, avvicinarsi o accedere;

g)

durata della misura di protezione;

h)

durata degli effetti del riconoscimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4;

i)

una dichiarazione secondo cui sono stati soddisfatti i requisiti stabiliti all’articolo 6;

j)

informazioni sui diritti conferiti ai sensi degli articoli 9 e 13;

k)

per comodità di riferimento, un rinvio al titolo completo del presente regolamento.

Articolo 8

Notifica del certificato alla persona che determina il rischio

1.   L’autorità emittente dello Stato membro d’origine notifica alla persona che determina il rischio il certificato, il fatto che il suo rilascio dà luogo al riconoscimento e, ove applicabile, all’esecutività della misura di protezione in tutti gli Stati membri a norma dell’articolo 4.

2.   Qualora la persona che determina il rischio risieda nello Stato membro d’origine, la notifica è effettuata conformemente al diritto di tale Stato membro. Qualora la persona che determina il rischio risieda in uno Stato membro diverso da quello d’origine o in un paese terzo, la notifica è effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente.

Nelle situazioni in cui non è noto l’indirizzo della persona che determina il rischio o in cui tale persona si rifiuta di accusare ricevuta della notifica si applica il diritto dello Stato membro d’origine.

3.   Il luogo in cui si trova o altri dati di contatto della persona protetta non sono resi noti alla persona che determina il rischio a meno che ciò non sia necessario per ottemperare o dare esecuzione alla misura di protezione.

Articolo 9

Rettifica o revoca del certificato

1.   Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 2, su richiesta della persona protetta o della persona che determina il rischio all’autorità emittente dello Stato membro d’origine o su iniziativa di tale autorità, il certificato è:

a)

rettificato qualora, a seguito di un errore materiale, vi sia una discrepanza tra la misura di protezione e il certificato stesso; o

b)

revocato qualora risulti manifestamente concesso per errore, tenuto conto dei requisiti stabiliti all’articolo 6 e dell’ambito di applicazione del presente regolamento.

2.   La procedura, compresi eventuali ricorsi, relativa alla rettifica o alla revoca del certificato é disciplinata dal diritto dello Stato membro d’origine.

Articolo 10

Assistenza alla persona protetta

Su richiesta della persona protetta, l’autorità emittente dello Stato membro d’origine le presta assistenza per l’ottenimento delle informazioni, rese disponibili in conformità degli articoli 17 e 18, in relazione alle autorità dello Stato membro richiesto dinanzi alle quali deve essere invocata la misura di protezione o deve essere chiesta l’esecuzione.

Articolo 11

Adeguamento della misura di protezione

1.   L’autorità competente dello Stato membro richiesto, ove e per quanto necessario, adegua gli elementi fattuali della misura di protezione al fine di dare applicazione alla misura di protezione in tale Stato membro.

2.   La procedura per l’adeguamento della misura di protezione è disciplinata dal diritto dello Stato membro richiesto.

3.   L’adeguamento della misura di protezione è portato all’attenzione della persona che determina il rischio.

4.   Qualora la persona che determina il rischio risieda nello Stato membro richiesto, la comunicazione è effettuata conformemente al diritto di tale Stato membro. Qualora la persona che determina il rischio risieda in uno Stato membro diverso da quello richiesto o in un paese terzo, la comunicazione è effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente.

Nelle situazioni in cui non è noto l’indirizzo della persona che determina il rischio o in cui tale persona si rifiuta di accusare ricevuta della comunicazione si applica il diritto dello Stato membro richiesto.

5.   Può essere presentato ricorso contro l’adeguamento della misura di protezione da parte della persona protetta o della persona che determina il rischio. La procedura di ricorso è disciplinata dal diritto dello Stato membro richiesto. Tuttavia, la presentazione del ricorso non ha effetto sospensivo.

Articolo 12

Divieto di riesame del merito

In nessun caso una misura di protezione disposta nello Stato membro d’origine può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro richiesto.

Articolo 13

Diniego del riconoscimento o dell’esecuzione

1.   Il riconoscimento e, ove applicabile, l’esecuzione della misura di protezione sono negati, su domanda della persona che determina il rischio, nella misura in cui tale riconoscimento è:

a)

manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto; o

b)

inconciliabile con un provvedimento emesso o riconosciuto nello Stato membro richiesto.

2.   La domanda di diniego del riconoscimento o dell’esecuzione è presentata al giudice dello Stato membro richiesto e comunicata da tale Stato membro alla Commissione conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), punto iv).

3.   Il riconoscimento della misura di protezione non può essere negato a motivo del fatto che il diritto dello Stato membro richiesto non prevede per i medesimi fatti un’analoga misura.

Articolo 14

Sospensione o revoca del riconoscimento o dell’esecuzione

1.   In caso di sospensione o revoca della misura di protezione nello Stato membro d’origine, di sospensione o limitazione della sua esecutività o di revoca del certificato a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), l’autorità emittente dello Stato membro d’origine rilascia, su richiesta della persona protetta o della persona che determina il rischio, un certificato che attesta tale sospensione, limitazione o revoca utilizzando il modulo standard multilingue stabilito conformemente all’articolo 19.

2.   Previa presentazione, da parte della persona protetta o della persona che determina il rischio, del certificato rilasciato in conformità del paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro richiesto sospende o revoca gli effetti del riconoscimento e, ove applicabile, l’esecuzione della misura di protezione.

CAPO III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 15

Legalizzazione e altre formalità analoghe

Per gli atti o documenti emessi in uno Stato membro non è richiesta alcuna legalizzazione o altra formalità analoga nel quadro del presente regolamento.

Articolo 16

Traslitterazione o traduzione

1.   Le eventuali traslitterazioni o traduzioni richieste ai sensi del presente regolamento sono effettuate nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro richiesto o in qualunque altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione che tale Stato membro abbia dichiarato di poter accettare.

2.   Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 3, qualsiasi traduzione ai sensi del presente regolamento è effettuata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

Articolo 17

Informazioni messe a disposizione dei cittadini

Gli Stati membri forniscono, nel quadro della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE e affinché le informazioni siano messe a disposizione dei cittadini, una descrizione delle norme e delle procedure nazionali relative alle misure di protezione in materia civile, comprese le informazioni sul tipo di autorità che sono competenti per le materie che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

Gli Stati membri tengono aggiornate tali informazioni.

Articolo 18

Comunicazione di informazioni a cura degli Stati membri

1.   Entro l’11 luglio 2014, gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni seguenti:

a)

il tipo di autorità competenti per le materie che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, specificando, ove applicabile:

i)

le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell’articolo 5;

ii)

le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura;

iii)

le autorità competenti a effettuare l’adeguamento di misure di protezione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1;

iv)

i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell’esecuzione deve essere presentata a norma dell’articolo 13;

b)

la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1.

2.   La Commissione mette le informazioni di cui al paragrafo 1 a disposizione dei cittadini con qualsiasi mezzo appropriato, in particolare tramite il sito web della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Articolo 19

Adozione e successive modifiche dei moduli

La Commissione adotta atti di esecuzione intesi a stabilire e successivamente modificare i moduli di cui agli articoli 5 e 14. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 20.

Articolo 20

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 21

Riesame

Entro l’11 gennaio 2020, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Se necessario, la relazione è corredata di proposte di modifica.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall’11 gennaio 2015.

Il presente regolamento si applica alle misure di protezione disposte l’11 gennaio 2015 o successivamente, indipendentemente da quando i procedimenti sono stati avviati.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 12 giugno 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. CREIGHTON


(1)  GU C 113 del 18.4.2012, pag. 56.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 22 maggio 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 giugno 2013.

(3)  GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.

(4)  GU L 338 del 21.12.2011, pag. 2.

(5)  GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.

(6)  GU L 26 del 31.1.2003, pag. 41.

(7)  GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

(8)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(9)  GU C 35 del 9.2.2012, pag. 10.

(10)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


29.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/13


REGOLAMENTO (UE) N. 607/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 2013

che abroga il regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio che revoca temporaneamente l’accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per il Myanmar/Birmania

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio, del 24 marzo 1997, che revoca temporaneamente l’accesso alle preferenze tariffarie generalizzate per l’Unione di Myanmar (2), quale modificato dall’articolo 28, paragrafo 1 del regolamento del Consiglio (CE) n. 732/2008, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate dal 1o gennaio 2009 (3), dispone la revoca temporanea per il Myanmar/Birmania dell’accesso alle preferenze tariffarie concesse dal regolamento (CE) n. 732/2008.

(2)

La lettera a) dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 732/2008 stabilisce che i regimi preferenziali concessi a norma di detto regolamento possono essere temporaneamente revocati nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, per la violazione grave e sistematica dei principi contenuti nelle convenzioni elencate nell’allegato III, parte A, di tale regolamento, risultante dalle conclusioni degli organismi di controllo competenti.

(3)

La convenzione (n. 29) del 1930 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente il lavoro forzato, figura nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 732/2008.

(4)

Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 552/97, è giustificato porre un termine all’applicazione di detto regolamento alla luce di una relazione della Commissione sul lavoro forzato nel Myanmar/Birmania, dalla quale risulta che le pratiche di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 732/2008 sono venute meno.

(5)

Il 13 giugno 2012 la Conferenza internazionale del lavoro (ILC) ha adottato una risoluzione «sulle misure relative al Myanmar adottate a norma dell’articolo 33 della costituzione OIL» («risoluzione ILC»). Prendendo atto delle conclusioni adottate in data 4 giugno 2012 dal comitato ILC per l’applicazione delle norme e considerando che il mantenimento delle misure esistenti non potrebbe più contribuire a conseguire il risultato auspicato, la ILC ha deciso di abolire le restrizioni che escludevano il governo del Myanmar/Birmania dalla cooperazione e dall’assistenza tecnica dell’OIL. La ILC ha inoltre sospeso per la durata di un anno la richiesta fatta dall’OIL ai suoi membri di rivedere le loro relazioni con il Myanmar/Birmania per garantire che il lavoro forzato non venga utilizzato in tali relazioni.

(6)

In data 17 settembre 2012 la Commissione ha pubblicato una relazione a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio sul lavoro forzato in Myanmar/Birmania, contenente le sue conclusioni («la relazione»). La relazione conclude che i progressi compiuti dal Myanmar/Birmania verso la conformità alle raccomandazioni dell’OIL, riconosciuti dagli organi di controllo competenti dell’OIL, consentono di non considerare più «gravi e sistematiche» le violazioni dei principi definiti nella convenzione OIL n. 29, raccomandando di ripristinare l’accesso alle preferenze tariffarie generalizzate del Myanmar/Birmania.

(7)

Alla luce della risoluzione dell’ILC e della relazione e a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 552/97, la revoca temporanea dell’accesso del Myanmar/Birmania alle preferenze tariffarie concesse dal regolamento (CE) n. 732/2008 dovrebbe essere abrogata a decorrere dalla data di adozione della risoluzione dell’ILC.

(8)

È opportuno che la Commissione continui a monitorare gli sviluppi in Myanmar/Birmania per quanto riguarda il lavoro forzato e ad agire di conseguenza conformemente alle procedure in vigore, comprese, se del caso, quelle per rinnovare la revoca,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 552/97 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 giugno 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 12 giugno 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. CREIGHTON


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzezza ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 giugno 2013.

(2)  GU L 85 del 27.3.1997, pag. 8.

(3)  GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.


29.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/15


REGOLAMENTO (UE) N. 608/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 2013

relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Nella risoluzione del 25 settembre 2008 su un piano europeo globale di lotta alla contraffazione e alla pirateria il Consiglio ha chiesto il riesame del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (2).

(2)

La commercializzazione di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale reca notevole pregiudizio ai titolari dei diritti, agli utilizzatori e alle associazioni di produttori nonché ai fabbricanti e ai commercianti che rispettano le leggi. Inoltre, tale commercializzazione può ingannare i consumatori e può talvolta comportare rischi per la loro salute e sicurezza. Occorre pertanto tenere tali merci per quanto possibile lontano dal mercato dell’Unione e adottare misure volte a contrastare tale commercializzazione illegale, pur senza ostacolare il commercio legittimo.

(3)

Il riesame del regolamento (CE) n. 1383/2003 ha mostrato che, alla luce delle evoluzioni economiche, commerciali e legali, era necessario apportare alcuni miglioramenti al quadro giuridico per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, nonché per garantire l’opportuna certezza del diritto.

(4)

Le autorità doganali dovrebbero essere competenti per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale in relazione alle merci soggette a vigilanza o controllo doganale in conformità della normativa doganale dell’Unione, e per effettuare adeguati controlli su tali merci al fine di prevenire operazioni non conformi alle leggi in materia di diritti di proprietà intellettuale. Far rispettare i diritti di proprietà intellettuale alle frontiere, dove le merci sono o avrebbero dovuto essere soggette a vigilanza o controllo doganale, rappresenta un modo efficace per garantire rapidamente ed efficientemente protezione giuridica al titolare del diritto nonché agli utilizzatori e alle associazioni di produttori. Se lo svincolo delle merci è sospeso o le merci sono bloccate dalle autorità doganali alla frontiera dovrebbe essere avviato un solo procedimento legale, mentre dovrebbero essere necessari diversi procedimenti distinti per ottenere lo stesso livello di tutela per merci immesse sul mercato che siano state ripartite e consegnate ai dettaglianti. Occorre fare un’eccezione per le merci immesse in libera pratica nell’ambito del regime della destinazione particolare, in quanto tali merci restano soggette a vigilanza doganale anche se sono state immesse in libera pratica. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle merci trasportate dai passeggeri nei loro bagagli personali purché tali merci siano destinate all’uso personale e non esistano indicazioni circa l’esistenza di un traffico commerciale.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1383/2003 non copre alcuni diritti di proprietà intellettuale e talune violazioni sono escluse dal suo ambito di applicazione. Per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale si dovrebbe estendere l’intervento doganale ad altri tipi di violazioni non coperte dal regolamento (CE) n. 1383/2003. È opportuno pertanto che il presente regolamento, oltre ai diritti già previsti dal regolamento (CE) n. 1383/2003, includa anche le denominazioni commerciali, nella misura in cui sono protette come diritti esclusivi di proprietà dal diritto nazionale, le topografie di prodotti a semiconduttori, nonché i modelli di utilità e i dispositivi principalmente progettati, prodotti o adattati con la finalità di rendere possibile o di facilitare l’elusione di misure tecnologiche.

(6)

Le violazioni risultanti dal cosiddetto commercio parallelo illegale e dai superamenti dei quantitativi sono escluse dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1383/2003. Le merci soggette a commercio parallelo illegale, vale a dire le merci che sono state fabbricate con l’accordo del titolare del diritto ma commercializzate per la prima volta nello spazio economico europeo senza la sua approvazione, e le merci oggetto di superamenti dei quantitativi, vale a dire le merci la cui fabbricazione è effettuata da una persona debitamente autorizzata dal titolare del diritto a produrre un certo quantitativo, ma che sono prodotte in quantità superiore a quella convenuta tra tale persona e il titolare del diritto, sono fabbricate come merci autentiche, e non è pertanto opportuno che le autorità doganali concentrino i loro sforzi su di esse. Il commercio parallelo illegale e i superamenti dei quantitativi dovrebbero pertanto essere esclusi dal campo di applicazione del regolamento.

(7)

È opportuno che gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, forniscano un’adeguata formazione ai funzionari doganali, al fine di garantire la corretta attuazione del presente regolamento.

(8)

Dopo la sua piena attuazione, il presente regolamento contribuirà ulteriormente alla creazione di un mercato interno che garantisca ai titolari dei diritti una protezione più efficace, stimoli la creatività e l’innovazione e fornisca ai consumatori prodotti affidabili e di alta qualità, che dovrebbero a loro volta rafforzare le transazioni transfrontaliere tra consumatori, imprese e commercianti.

(9)

Gli Stati membri dispongono di risorse sempre più limitate nel settore doganale. Inoltre dovrebbe essere sostenuta la promozione di tecnologie e strategie per la gestione del rischio al fine di ottimizzare le risorse a disposizione delle autorità doganali.

(10)

Il presente regolamento contiene soltanto norme procedurali per le autorità doganali. Di conseguenza esso non stabilisce criteri per accertare l’esistenza di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

(11)

In base alla «dichiarazione sull’accordo TRIPS e la salute pubblica» adottata alla conferenza ministeriale dell’OMC a Doha il 14 novembre 2001, l’accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (accordo TRIPS) può e deve essere interpretato e applicato in modo da favorire il diritto dei membri dell’OMC di proteggere la sanità pubblica e, in special modo, di promuovere l’accesso ai medicinali per tutti. Pertanto, in linea con gli impegni internazionali dell’Unione e con la sua politica di cooperazione allo sviluppo, per quanto riguarda i medicinali il cui passaggio nel territorio doganale dell’Unione, con o senza trasbordo, deposito, rottura di carico o cambiamento del modo di trasporto, rappresenta solo una parte di un tragitto completo che inizia e termina al di fuori del territorio dell’Unione, occorre che le autorità doganali, quando valutano un rischio di violazione di diritti di proprietà intellettuale, tengano conto di eventuali probabilità significative che tali medicinali siano dirottati sul mercato dell’Unione.

(12)

È opportuno che il presente regolamento non pregiudichi le disposizioni relative alla competenza dei tribunali, in particolare quelle stabilite dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (3).

(13)

Qualsiasi soggetto, utilizzatore, entità o associazione di produttori, che si trovi in condizione di avviare un procedimento giudiziario in loro nome con riguardo a una possibile violazione di un diritto di proprietà intellettuale, dovrebbe disporre della facoltà di presentare una domanda.

(14)

Per garantire che i diritti di proprietà intellettuale siano tutelati in tutta l’Unione occorre consentire alle persone o alle entità di richiedere l’applicazione dei diritti dell’Unione alle autorità doganali di ogni singolo Stato membro. Tali richiedenti devono potersi rivolgere alle autorità doganali affinché agiscano a tutela dei diritti di proprietà intellettuale sia nel loro Stato membro di appartenenza che in un altro Stato membro.

(15)

Al fine di garantire una rapida tutela dei diritti di proprietà intellettuale occorre prevedere che le autorità doganali, ove sospettino, sulla base di prove adeguate, che le merci soggette alla loro vigilanza violino diritti di proprietà intellettuale, possano sospendere lo svincolo o procedere al blocco di dette merci, di propria iniziativa o su richiesta, per consentire alle persone o alle entità aventi facoltà di presentare una domanda di avviare un procedimento inteso a determinare se sussiste una violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

(16)

Il regolamento (CE) n. 1383/2003 autorizzava gli Stati membri a prevedere una procedura che consente la distruzione di alcune merci senza l’obbligo di avviare un procedimento per stabilire se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato. Come ha riconosciuto la risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sull’impatto della contraffazione sul commercio internazionale (4), tale procedura si è rivelata particolarmente efficace negli Stati membri in cui è in vigore. Essa dovrebbe pertanto essere resa obbligatoria per tutte le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale ed essere applicata ove il dichiarante o il detentore delle merci non sollevino obiezioni alla distruzione. Inoltre, la procedura dovrebbe prevedere che le autorità doganali possano considerare che il dichiarante o il detentore delle merci abbiano prestato il consenso alla distruzione delle merci qualora essi non abbiano notificato la propria esplicita opposizione alla distruzione entro i termini prescritti.

(17)

Per ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi è opportuno introdurre una procedura specifica per le piccole spedizioni di merci contraffatte o usurpative, che dovrebbe consentire la distruzione di tali merci senza ottenere, in ciascun caso, l’esplicito consenso del richiedente. L’applicazione della procedura, tuttavia, dovrebbe essere subordinata a una richiesta generale fatta dal richiedente nella sua domanda. Pertanto, le autorità doganali dovrebbero avere la possibilità di imporre al richiedente il pagamento dei costi derivanti dall’applicazione da tale procedura.

(18)

Al fine di accrescere la certezza del diritto, è necessario modificare i termini per la sospensione dello svincolo o per il blocco delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale e le condizioni alle quali le autorità doganali devono trasmettere le informazioni sulle merci bloccate alle persone ed entità interessate, di cui al regolamento (CE) n. 1383/2003.

(19)

Tenuto conto della natura temporanea e preventiva delle misure adottate dalle autorità doganali in applicazione del presente regolamento e del conflitto di interessi delle parti interessate da tali misure, è necessario adeguare alcuni aspetti delle procedure per garantire l’applicazione armoniosa del regolamento, rispettando al tempo stesso i diritti delle parti interessate. Per quanto riguarda le diverse notifiche previste dal presente regolamento, occorre quindi che le autorità doganali informino la persona interessata sulla base dei documenti concernenti il regime doganale o della situazione in cui si trovano le merci. Inoltre, poiché la procedura per la distruzione delle merci implica che il dichiarante o il detentore delle merci e il destinatario della decisione debbano comunicare eventuali obiezioni alla distruzione in parallelo, occorre garantire che il destinatario della decisione abbia la possibilità di reagire all’eventuale obiezione alla distruzione sollevata dal dichiarante o dal detentore delle merci. Occorre pertanto assicurare che il destinatario della decisione riceva la notifica della sospensione dello svincolo ovvero del blocco delle merci prima, o lo stesso giorno, rispetto al destinatario della decisione.

(20)

La autorità doganali e la Commissione sono incoraggiate a cooperare con l’Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale nell’ambito delle rispettive competenze.

(21)

Al fine di eliminare il commercio internazionale di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale, l’accordo TRIPS prevede che i membri dell’OMC promuovano lo scambio di informazioni tra le autorità doganali sul commercio di tali merci. Pertanto, la Commissione e le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero poter procedere allo scambio di informazioni su presunte violazioni dei diritti di proprietà intellettuale con le pertinenti autorità dei paesi terzi, anche riguardo a merci in transito nel territorio dell’Unione e provenienti da tali paesi terzi.

(22)

Per motivi di efficienza occorre applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (5).

(23)

La responsabilità delle autorità doganali dovrebbe essere disciplinata dalla legislazione degli Stati membri, anche se il fatto che le autorità doganali abbiano accolto una domanda non deve implicare che il destinatario della decisione abbia diritto a un risarcimento qualora le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale sfuggano al controllo delle autorità doganali e siano svincolate o in assenza di un provvedimento di blocco delle stesse.

(24)

Poiché le autorità doganali intervengono a seguito di una domanda, è opportuno prevedere che il destinatario della decisione rimborsi tutti i costi sostenuti dalle stesse nel loro intervento per tutelare i suoi diritti di proprietà intellettuale. Questo non dovrebbe tuttavia impedire al destinatario della decisione di chiedere un risarcimento all’autore della violazione o ad altre persone che potrebbero essere considerate responsabili ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui la merce è stata rinvenuta. Tali persone possono comprendere, se del caso, gli intermediari. I costi sostenuti e i danni subiti da persone diverse dalle autorità doganali a seguito di un intervento doganale, qualora lo svincolo delle merci sia sospeso o le merci siano bloccate a causa della denuncia di un terzo per motivi inerenti alla proprietà intellettuale, devono essere disciplinati dalla legislazione specifica applicabile a ciascun caso particolare.

(25)

Il presente regolamento introduce la possibilità per le autorità doganali di consentire la circolazione, sotto vigilanza doganale, delle merci da distruggere a fini di distruzione tra luoghi diversi all’interno del territorio doganale dell’Unione. Le autorità doganali possono inoltre decidere di immettere tali merci in libera pratica in vista dell’ulteriore riciclaggio o smaltimento al di fuori dei circuiti commerciali, anche per fini di sensibilizzazione, formativi ed educativi.

(26)

La tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle dogane comporta lo scambio di dati sulle decisioni relative alle domande. Tale trattamento dei dati comprende anche i dati personali e deve essere effettuato in conformità al diritto dell’Unione quale stabilito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (6), e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7).

(27)

Lo scambio di informazioni riguardanti le decisioni relative alle domande dovrebbe realizzarsi tramite una banca dati elettronica centrale. È opportuno definire le entità che controlleranno e gestiranno tale banca dati e l’entità incaricata di garantire la sicurezza del trattamento dei dati in essa contenuti. L’introduzione di qualsiasi tipo di interoperabilità o scambio dovrebbe innanzitutto rispettare il principio di limitazione delle finalità, in base al quale i dati dovrebbero essere utilizzati allo scopo per cui è stata istituita la banca dati, al di là del quale non dovrebbero essere consentiti ulteriori scambi o interconnessioni.

(28)

Al fine di garantire che la definizione di piccole spedizioni possa essere adattata se non si rivela praticabile, tenuto conto della necessità di garantire l’efficace funzionamento della procedura o se necessario per evitarne l’elusione in relazione alla composizione delle spedizione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alla modifica di elementi non essenziali della definizione di piccole spedizioni, in particolare le quantità specifiche indicate in tale definizione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(29)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni relative alla definizione degli elementi delle modalità pratiche per lo scambio di dati con i paesi terzi e delle disposizioni relative ai formulari per la domanda di intervento e per la richiesta di proroga del periodo in cui le autorità doganali devono intervenire, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione, in particolare per definire tali elementi delle modalità pratiche e per stabilire i modelli dei formulari. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (8). Per stabilire i modelli dei formulari, benché l’oggetto delle disposizioni del presente regolamento cui dare esecuzione rientri nell’ambito di applicazione della politica commerciale comune, considerata la natura e le ripercussioni degli atti di esecuzione da adottare a tal fine, è opportuno ricorrere alla procedura di consultazione, in quanto tutti i dettagli relativi alle informazioni da includere nei formulari derivano direttamente dal testo del presente regolamento. Tali atti di esecuzione si limiteranno pertanto a stabilire il formato e la struttura del formulario e non avranno altre implicazioni per la politica commerciale comune dell’Unione.

(30)

È opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1383/2003.

(31)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 45/2001 ed ha espresso un parere il 12 ottobre 2011 (9),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le procedure per l’intervento delle autorità doganali quando merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale sono, o avrebbero dovuto essere, soggette a vigilanza o controllo doganale nel territorio doganale dell’Unione conformemente al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (10), in particolare quando le merci si trovano nelle situazioni seguenti:

a)

merci dichiarate per l’immissione in libera pratica, per l’esportazione o la riesportazione;

b)

merci in entrata o in uscita dal territorio doganale dell’Unione;

c)

merci vincolate a un regime sospensivo o poste in zona franca o in un deposito franco.

2.   Per quanto riguarda le merci soggette a vigilanza o controllo doganale, e fatti salvi gli articoli 17 e 18, le autorità doganali effettuano adeguati controlli doganali e adottano misure di identificazione proporzionate, come previsto all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 72 del regolamento (CEE) n. 2913/92, sulla base di criteri di analisi del rischio al fine di prevenire atti non conformi alla normativa in materia di diritti di proprietà intellettuale applicabile nel territorio dell’Unione e allo scopo di cooperare con i paesi terzi alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

3.   Il presente regolamento non si applica alle merci che sono state immesse in libera pratica nell’ambito del regime della destinazione particolare.

4.   Il presente regolamento non si applica alle merci prive di carattere commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori.

5.   Il presente regolamento non si applica alle merci fabbricate con il consenso del titolare del diritto né alle merci la cui fabbricazione è effettuata da una persona debitamente autorizzata da un titolare del diritto a produrre un certo quantitativo di merci, ma che sono prodotte in quantità superiore a quella convenuta tra tale persona e il titolare del diritto.

6.   Il presente regolamento non pregiudica il diritto nazionale o dell’Unione in materia di proprietà intellettuale, né le leggi degli Stati membri in materia di procedure penali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s’intende per:

1)   «droit de propriété intellectuelle»:

a)

un marchio;

b)

un disegno o modello;

c)

un diritto d’autore o qualsiasi altro diritto connesso ai sensi della normativa nazionale o dell’Unione;

d)

un’indicazione geografica;

e)

un brevetto ai sensi della normativa nazionale o dell’Unione;

f)

un certificato protettivo complementare per i medicinali ai sensi del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali (11);

g)

un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (12);

h)

una privativa comunitaria per ritrovati vegetali ai sensi del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (13);

i)

una privativa per ritrovati vegetali ai sensi della legislazione nazionale;

j)

una topografia di prodotto a semiconduttori ai sensi della normativa nazionale o dell’Unione;

k)

un modello di utilità, purché protetto come un diritto di proprietà intellettuale dalla normativa nazionale o dell’Unione;

l)

una denominazione commerciale, purché protetta come un diritto esclusivo di proprietà intellettuale ai sensi della normativa nazionale o dell’Unione;

2)   «marchio»:

a)

un marchio comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (14);

b)

un marchio registrato in uno Stato membro o, per il Belgio, il Lussemburgo o i Paesi Bassi, presso l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale;

c)

un marchio registrato in base ad accordi internazionali avente effetto in uno Stato membro o nell’Unione;

3)   «disegno» o «modello»:

a)

un disegno o modello comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (15);

b)

un disegno o modello registrato in uno Stato membro o, per il Belgio, il Lussemburgo o i Paesi Bassi, presso l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale;

c)

un disegno o modello registrato in base ad accordi internazionali avente effetto in uno Stato membro o nell’Unione;

4)   «indicazione geografica»:

a)

un’indicazione geografica o una designazione d’origine protette per i prodotti agricoli e alimentari ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (16);

b)

un’indicazione geografica o una designazione d’origine per il vino ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (17);

c)

una denominazione geografica per bevande aromatizzate a base di prodotti vitivinicoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (18);

d)

un’indicazione geografica per le bevande spiritose ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (19);

e)

un’indicazione geografica per i prodotti non rientranti nelle lettere da a) a d), purché stabilita come diritto esclusivo di proprietà intellettuale ai sensi della normativa nazionale o dell’Unione;

f)

un’indicazione geografica ai sensi degli accordi tra l’Unione e i paesi terzi e in quanto tale elencata in tali accordi;

5)   «merci contraffatte»:

a)

le merci oggetto di un atto che viola un marchio nello Stato membro in cui si trovano e cui sia stato apposto senza autorizzazione un segno che è identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio;

b)

le merci oggetto di un atto che viola un’indicazione geografica nello Stato membro in cui si trovano e su cui sia stato apposto un nome o un termine protetto rispetto a tale indicazione geografica o che sono descritte da tale nome o termine;

c)

l’imballaggio, l’etichetta, l’adesivo, il prospetto, il foglio informativo, il documento di garanzia e ogni altro elemento analogo, anche presentati in modo distinto, oggetto di un’azione che viola un marchio o un’indicazione geografica, che contiene un simbolo, un nome o un termine che è identico ad un marchio validamente registrato o a un’indicazione geografica protetta, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio o indicazione geografica, e che può essere usato per gli stessi tipi di merci per cui sono stati validamente registrati il marchio o l’indicazione geografica;

6)   «merci usurpative»: le merci oggetto di un’azione che viola un diritto di autore o un diritto connesso o un disegno o modello nello Stato membro in cui le merci sono state trovate e che costituiscono o contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d’autore o del diritto connesso o del disegno o modello, o di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione;

7)   «merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale»: merci per le quali vi sono ragionevoli motivi di ritenere che, nello Stato membro in cui sono state trovate, sono a prima vista:

a)

merci oggetto di un’azione che viola un diritto di proprietà intellettuale in tale Stato membro;

b)

dispositivi, prodotti o componenti principalmente progettati, prodotti o adattati con la finalità di rendere possibile o di facilitare l’elusione di qualsiasi tecnologia, dispositivo o componente che, durante il suo normale funzionamento, impedisce o limita gli atti relativi a opere non autorizzati dal titolare del diritto d’autore o di qualsiasi diritto connesso e che riguardano un’azione che viola detti diritti in tale Stato membro;

c)

qualsiasi stampo o matrice specificamente destinato o adattato alla fabbricazione di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale, se tali stampi o matrici riguardano un’azione che viola un diritto di proprietà intellettuale in tale Stato membro;

8)   «titolare del diritto»: il titolare di un diritto di proprietà intellettuale;

9)   «domanda»: una domanda presentata al servizio doganale competente affinché le autorità doganali intervengano nel rispetto delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale;

10)   «domanda nazionale»: una domanda in cui si chiede alle autorità doganali di uno Stato membro di intervenire in tale Stato membro;

11)   «domanda unionale»: una domanda presentata in uno Stato membro in cui si chiede alle autorità doganali di detto Stato membro e di uno o più altri Stati membri di intervenire nei rispettivi Stati membri;

12)   «richiedente»: persona o entità a nome della quale è presentata una domanda;

13)   «destinatario della decisione»: il destinatario di una decisione di accoglimento di una domanda;

14)   «detentore delle merci»: la persona che è proprietaria delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale o che ha un diritto analogo di disporne, o il controllo fisico su tali merci;

15)   «dichiarante»: il dichiarante quale definito all’articolo 4, punto 18, del regolamento (CEE) n. 2913/92;

16)   «distruzione»: la distruzione fisica, il riciclaggio o lo smaltimento di merci al di fuori dei circuiti commerciali in modo da non arrecare danni al destinatario della decisione;

17)   «territorio doganale unionale»: il territorio doganale della Comunità quale definito all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92;

18)   «svincolo della merce»: il rilascio della merce quale definito all’articolo 4, punto 20, del regolamento (CEE) n. 2913/92;

a)

comporta al massimo tre unità;

ovvero

b)

ha un peso lordo inferiore a 2 chilogrammi.

Ai fini della lettera a), per «unità», se disimballata, si intendono merci della nomenclatura combinata classificate secondo l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (20) o, se imballata, l’imballaggio di tali merci destinato ad essere venduto al dettaglio al consumatore finale.

Ai fini della presente definizione le singole merci dello stesso codice della nomenclatura combinata sono considerate unità diverse e le merci presentate come insiemi classificati in un unico codice della nomenclatura combinata sono considerate una sola unità;

20)   «merci deperibili»: le merci che secondo le autorità doganali si deteriorano se conservate fino a venti giorni dalla data di sospensione del loro svincolo o blocco;

21)   «licenza esclusiva»: una licenza (generale o limitata) che autorizza il licenziatario, ad esclusione di tutte le altre persone, compresa la persona che concede la licenza, a usare un diritto di proprietà intellettuale nel modo autorizzato dalla licenza.

CAPO II

DOMANDE

SEZIONE 1

Presentazione delle domande

Articolo 3

Facoltà di presentare una domanda

Nella misura in cui sono legittimate ad avviare un procedimento al fine di determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato nello Stato membro o negli Stati membri in cui le autorità doganali sono invitate a intervenire, le seguenti persone ed entità hanno la facoltà di presentare:

1)

una domanda nazionale o unionale:

a)

i titolari dei diritti;

b)

gli organi di gestione dei diritti di proprietà intellettuale collettivi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (21);

c)

gli organi di difesa professionali di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2004/48/CE;

d)

i gruppi ai sensi dell’articolo 3, punto 2, e dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, le associazioni di produttori ai sensi dell’articolo 118 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 o analoghe associazioni di produttori previste dalla legislazione dell’Unione che disciplina le indicazioni geografiche rappresentanti i produttori di prodotti con indicazione geografica o i rappresentanti di tali associazioni, in particolare i regolamenti (CE) n. 1601/91 e (CE) n. 110/2008 e gli operatori autorizzati ad utilizzare un’indicazione geografica; e gli organismi o autorità di ispezione competenti per tale indicazione geografica;

2)

una domanda nazionale:

a)

le persone o entità autorizzate ad utilizzare diritti di proprietà intellettuale che sono state formalmente autorizzate dal titolare del diritto a proporre un’azione per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato;

b)

le associazioni di produttori previste nella legislazione degli Stati membri che disciplinano le indicazioni geografiche rappresentanti i produttori di prodotti con indicazioni geografiche o i rappresentanti di tali associazioni e gli operatori autorizzati ad utilizzare un’indicazione geografica, nonché gli organismi o autorità di ispezione competenti per tale indicazione geografica;

3)

una domanda unionale: i titolari di licenze esclusive che coprono l’intero territorio di due o più Stati membri, qualora tali titolari di licenze siano stati formalmente autorizzati in tali Stati membri dai titolari dei diritti a proporre un’azione per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato.

Articolo 4

Diritti di proprietà intellettuale coperti da domande unionali

Una domanda unionale può essere presentata solo per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale basati sulla legislazione unionale che producono effetti in tutta l’Unione.

Articolo 5

Presentazione delle domande

1.   Ciascuno Stato membro designa il servizio doganale competente a ricevere e a trattare le domande («servizio doganale competente»). Lo Stato membro informa di conseguenza la Commissione, che rende pubblico un elenco dei servizi doganali competenti designati dagli Stati membri.

2.   Le domande sono presentate al servizio doganale competente. Le domande devono essere compilate utilizzando il formulario di cui all’articolo 6 e devono contenere le informazioni ivi richieste.

3.   La domanda presentata dopo la notifica da parte delle autorità doganali della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci in conformità all’articolo 18, paragrafo 3, soddisfa i seguenti requisiti:

a)

è presentata al servizio doganale competente entro quattro giorni lavorativi dalla notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci;

b)

è nazionale;

c)

contiene le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3. Il richiedente, tuttavia, può omettere le informazioni di cui alle lettere g), h) o i) di tale articolo.

4.   Fatto salvo il caso di cui all’articolo 3, paragrafo 3, solo una domanda nazionale e una domanda unionale per Stato membro può essere presentata per lo stesso diritto di proprietà intellettuale tutelato in tale Stato membro. Nel caso previsto all’articolo 3, paragrafo 3, é concesso presentare più di una domanda unionale.

5.   Qualora una domanda unionale sia accolta per uno Stato membro già oggetto di un’altra domanda unionale accolta per lo stesso richiedente e per lo stesso diritto di proprietà intellettuale, le autorità doganali di tale Stato membro intervengono in base alla domanda unionale accolta per prima. Esse informano il servizio doganale competente dello Stato membro in cui è stata accolta la successiva domanda unionale, che modifica o revoca la decisione che accoglie tale successiva domanda unionale.

6.   Se sono disponibili sistemi informatizzati per il ricevimento e il trattamento delle domande, queste, come pure eventuali allegati, sono presentate utilizzando tecniche di trattamento elettronico dei dati. Gli Stati membri e la Commissione sviluppano, mantengono e utilizzano siffatti sistemi in base al piano strategico pluriennale di cui all’articolo 8, paragrafo 2 della decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (22).

Articolo 6

Formulario

1.   La Commissione stabilisce un formulario per la domanda mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di consultazione di cui all’articolo 34, paragrafo 2.

2.   Il formulario per la domanda specifica le informazioni che devono essere fornite all’interessato ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 e delle leggi nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE.

3.   La Commissione assicura che il richiedente fornisca le informazioni seguenti all’interno del formulario:

a)

dati riguardanti il richiedente;

b)

lo status del richiedente, ai sensi dell’articolo 3;

c)

documenti che forniscono le prove al servizio doganale competente che il richiedente ha facoltà di presentare la domanda;

d)

ove il richiedente presenti la domanda tramite un rappresentante, i dati delle persone che lo rappresentano e le prove dei poteri di rappresentanza di tale persona, in conformità alla legislazione dello Stato membro in cui la domanda è presentata;

e)

il diritto o i diritti di proprietà intellettuale da tutelare;

f)

nel caso di una domanda unionale, gli Stati membri in cui si chiede l’intervento delle autorità doganali;

g)

dati specifici e tecnici delle merci autentiche, comprese, se del caso, marcature quali codici a barre e immagini;

h)

le informazioni necessarie per consentire alle autorità doganali di individuare prontamente le merci in questione;

i)

informazioni pertinenti al fine di consentire alle autorità doganali di analizzare e valutare il rischio di violazione del o dei diritti di proprietà intellettuale interessati, quali i dati relativi ai distributori autorizzati;

j)

se le informazioni fornite in conformità delle lettere g), h) o i) del presente paragrafo devono essere contrassegnate dalla menzione «trattamento riservato» ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 5;

k)

le generalità di ogni rappresentante designato dal richiedente per assumere la responsabilità degli aspetti giuridici e tecnici;

l)

un impegno del richiedente a notificare al servizio doganale competente qualsiasi situazione di cui all’articolo 15;

m)

l’impegno del richiedente a trasmettere e aggiornare tutte le informazioni utili per consentire alle autorità doganali di analizzare e valutare il rischio di violazione del o dei diritti di proprietà intellettuale interessati;

n)

l’impegno del richiedente ad assumersi responsabilità alle condizioni stabilite all’articolo 28;

o)

l’impegno del richiedente a sostenere i costi di cui all’articolo 29 alle condizioni stabilite nello stesso articolo;

p)

l’accordo del richiedente sul fatto che i dati da lui forniti potranno essere trattati dalla Commissione e dagli Stati membri;

q)

se il richiedente chiede il ricorso alla procedura di cui all’articolo 26 e, ove richiesto dalle autorità doganali, se accetta di coprire le spese legate alla distruzione delle merci conformemente a tale procedura.

SEZIONE 2

Decisioni relative alle domande

Articolo 7

Trattamento delle domande incomplete

1.   Se, al ricevimento di una domanda, il servizio doganale competente ritiene che la domanda non contenga tutte le informazioni richieste all’articolo 6, paragrafo 3, esso sollecita il richiedente a trasmettere le informazioni mancanti entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della richiesta.

In tale caso il termine di cui all’articolo 9, paragrafo 1, è sospeso fino al ricevimento delle informazioni richieste.

2.   Se il richiedente non fornisce le informazioni mancanti entro il termine indicato al primo comma del paragrafo 1, il servizio doganale competente respinge la domanda.

Articolo 8

Tasse

Al richiedente non è chiesto alcun contributo per coprire le spese amministrative risultanti dal trattamento della domanda.

Articolo 9

Notifica di decisioni che accolgono o rigettano domande

1.   Il servizio doganale competente notifica al richiedente la decisione di accogliere o rigettare la domanda entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. In caso di rigetto il servizio doganale competente motiva la propria decisione e fornisce informazioni sulla procedura di ricorso.

2.   Se le autorità doganali hanno comunicato al richiedente lo svincolo o il blocco delle merci prima della presentazione di una domanda, il servizio doganale competente notifica al richiedente la decisione di accogliere o rigettare la domanda entro due giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

Articolo 10

Decisioni relative alle domande

1.   La decisione di accoglimento di una domanda nazionale e ogni decisione di revoca o di modifica di tale decisione ha effetto nello Stato membro in cui la domanda nazionale è stata presentata a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione.

La decisione di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire ha effetto nello Stato membro in cui la domanda nazionale è stata presentata a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione.

2.   La decisione di accoglimento di una domanda unionale e ogni decisione di revoca o di modifica di tale decisione produce effetti come segue:

a)

nello Stato membro in cui la domanda è stata presentata, il giorno successivo alla data di adozione;

b)

in tutti gli altri Stati membri in cui è chiesto l’intervento delle autorità doganali, il giorno successivo alla data della notifica alle autorità doganali ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, a condizione che il destinatario della decisione abbia assolto i propri obblighi a norma dell’articolo 29, paragrafo 3, per quanto riguarda i costi di traduzione.

La decisione di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire è efficace, nello Stato membro in cui la domanda unionale è stata presentata e in tutti gli altri Stati membri in cui è richiesto l’intervento delle autorità doganali, il giorno successivo alla data di scadenza del periodo da prorogare.

Articolo 11

Periodo durante il quale le autorità competenti devono intervenire

1.   In caso di accoglimento della domanda, il servizio doganale competente stabilisce il periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire.

Tale periodo inizia il giorno da cui decorre la decisione di accoglimento della domanda, a norma dell’articolo 10, e non deve protrarsi per oltre un anno dal giorno successivo alla data di adozione.

2.   Le domande presentate dopo la notifica da parte delle autorità doganali della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci in conformità all’articolo 18, paragrafo 3, che non contengono le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettere g), h) o i), sono accolte solo per la sospensione dello svincolo o del blocco di tali merci, a meno che tali informazioni siano fornite entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci.

3.   Se un diritto di proprietà intellettuale cessa di avere effetto o se il richiedente, per altri motivi, cessa di avere la facoltà di presentare una domanda, le autorità doganali non intervengono. La decisione di accoglimento della domanda è revocata o modificata di conseguenza da parte del servizio doganale competente che ha adottato la decisione.

Articolo 12

Proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire

1.   Alla scadenza del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire e previo pagamento, da parte del destinatario della decisione, di eventuali debiti a dette autorità in conformità al presente regolamento, il servizio doganale competente che ha adottato la decisione iniziale può prorogare tale periodo su richiesta del destinatario della decisione.

2.   Se la richiesta di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire è presentata al servizio doganale competente meno di 30 giorni lavorativi prima della scadenza del periodo da prorogare, questo può rifiutare tale richiesta.

3.   Il servizio doganale competente notifica la propria decisione in merito alla proroga al destinatario della decisione entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1. Il servizio doganale competente stabilisce il periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire.

4.   Il periodo prorogato durante il quale le autorità doganali devono intervenire decorre dal giorno successivo alla data di scadenza del periodo precedente e non è superiore a un anno.

5.   Se un diritto di proprietà intellettuale cessa di avere effetto o se il richiedente, per altri motivi, cessa di avere la facoltà di presentare una domanda, le autorità doganali non intervengono. La decisione di accoglimento della proroga è revocata o modificata di conseguenza da parte delle autorità doganali che hanno adottato la decisione.

6.   Al destinatario della decisione non è chiesto alcun contributo per coprire le spese amministrative risultanti dal trattamento della domanda di proroga.

7.   La Commissione stabilisce un formulario per la domanda di proroga mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di consultazione di cui all’articolo 34, paragrafo 2.

Articolo 13

Modifica della decisione con riguardo ai diritti di proprietà intellettuale

Il servizio doganale competente che ha adottato la decisione di accoglimento della domanda può modificare l’elenco dei diritti di proprietà intellettuale contenuto in detta decisione su richiesta del destinatario della stessa.

Se è aggiunto un nuovo diritto di proprietà intellettuale, la richiesta contiene le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettere c), e), g), h) e i).

Nel caso di una decisione di accoglimento di una domanda unionale, qualsiasi modifica consistente nell’aggiunta di diritti di proprietà intellettuale è limitata ai diritti di cui all’articolo 4.

Articolo 14

Obblighi di notifica del servizio doganale competente

1.   Il servizio doganale competente a cui è stata presentata una domanda nazionale trasmette, subito dopo la loro adozione, agli uffici doganali interessati del proprio Stato membro, le seguenti decisioni:

a)

le decisioni di accoglimento della domanda;

b)

le decisioni di revoca delle decisioni di accoglimento della domanda;

c)

le decisioni di modifica delle decisioni di accoglimento della domanda;

d)

le decisioni di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire.

2.   Il servizio doganale competente a cui è stata presentata la domanda unionale trasmette le decisioni seguenti al servizio doganale competente dello Stato membro o degli Stati membri indicati in tale domanda, subito dopo la loro adozione:

a)

le decisioni di accoglimento della domanda;

b)

le decisioni di revoca delle decisioni di accoglimento della domanda;

c)

le decisioni di modifica delle decisioni di accoglimento della domanda;

d)

le decisioni di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire.

Il servizio doganale competente dello Stato membro o degli Stati membri indicati nella domanda unionale trasmette immediatamente tali decisioni, dopo averle ricevute, ai propri uffici doganali.

3.   Il servizio doganale competente dello Stato membro o degli Stati membri indicati nella domanda unionale possono richiedere al servizio doganale competente che ha adottato la decisione di accoglimento della domanda di fornire loro ulteriori informazioni considerate necessarie ai fini dell’attuazione di tale decisione.

4.   Il servizio doganale competente trasmette la sua decisione di sospendere gli interventi delle autorità doganali ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), e articolo 16, paragrafo 2, agli uffici doganali del proprio Stato membro, subito dopo la sua adozione.

Articolo 15

Obblighi di notifica del destinatario della decisione

Il destinatario della decisione notifica immediatamente al servizio doganale competente che ha accolto la domanda le seguenti informazioni:

a)

un diritto di proprietà intellettuale contemplato nella domanda ha cessato di avere effetto;

b)

il destinatario della decisione cessa per altri motivi di avere la facoltà di presentare la domanda;

c)

sono state apportate modifiche alle informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 16

Inadempimento dei propri obblighi da parte del destinatario della decisione

1.   Se il destinatario della decisione utilizza le informazioni fornite dalle autorità doganali per fini diversi da quelli previsti all’articolo 21, il servizio doganale competente dello Stato membro in cui le informazioni sono state fornite o utilizzate scorrettamente può:

a)

revocare le decisioni da esso adottate accogliendo una domanda nazionale di tale destinatario della decisione e rifiutare di prorogare il periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire;

b)

sospendere sul suo territorio, durante il periodo in cui le autorità doganali devono intervenire, le decisioni di accoglimento di una domanda unionale di tale destinatario della decisione.

2.   Il servizio doganale competente può decidere di sospendere gli interventi delle autorità doganali fino allo scadere del periodo durante il quale dette autorità devono intervenire se il destinatario della decisione:

a)

non adempie agli obblighi di notifica di cui all’articolo 15;

b)

non adempie agli obblighi sulla restituzione dei campioni di cui all’articolo 19, paragrafo 3;

c)

non adempie agli obblighi sui costi e le traduzioni di cui all’articolo 29, paragrafi 1 e 3;

d)

senza una ragione valida, non avvia il procedimento previsto all’articolo 23, paragrafo 3, o all’articolo 26, paragrafo 9.

Nel caso di una domanda unionale, la decisione di sospendere l’intervento delle autorità doganali ha effetto solo nello Stato membro in cui è presa tale decisione.

CAPO III

INTERVENTO DELLE AUTORITÀ DOGANALI

SEZIONE 1

Sospensione dello svincolo o blocco delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale

Articolo 17

Sospensione dello svincolo o blocco delle merci a seguito dell’accoglimento di una domanda

1.   Se le autorità doganali individuano merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale coperto da una decisione di accoglimento di una domanda, esse sospendono lo svincolo o procedono al blocco delle merci.

2.   Prima di sospendere lo svincolo o di procedere al blocco delle merci, le autorità doganali possono chiedere al destinatario della decisione di trasmettere loro tutte le informazioni pertinenti per quanto riguarda le merci. Le autorità doganali possono anche fornire al destinatario della decisione informazioni sulla quantità effettiva o stimata di merci e sulla loro attuale o presunta natura nonché, se del caso, immagini degli stessi.

3.   Le autorità doganali notificano al dichiarante o al detentore delle merci la sospensione dello svincolo delle merci o il blocco delle merci entro un giorno lavorativo da tale sospensione o dal blocco.

Se le autorità doganali decidono di effettuare la notifica al detentore delle merci e due o più persone sono considerate detentrici delle merci, le autorità doganali non sono obbligate a notificare a più di una di tali persone.

Le autorità doganali informano il destinatario della decisione della sospensione dello svincolo delle merci o del loro blocco lo stesso giorno, o immediatamente dopo, rispetto al richiedente o al detentore delle merci.

Le notifiche contengono le informazioni sul procedimento di cui all’articolo 23.

4.   Le autorità doganali informano il destinatario della decisione e il dichiarante o il detentore delle merci in merito alla quantità effettiva o stimata e alla natura effettiva o presunta delle merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate, fornendo se del caso le immagini disponibili delle stesse. Le autorità doganali, su richiesta e se loro disponibili, informano altresì il destinatario della decisione del nome e dell’indirizzo del destinatario, del mittente e del dichiarante o del detentore delle merci nonché del regime doganale, dell’origine, della provenienza e della destinazione delle merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate.

Articolo 18

Sospensione dello svincolo o blocco delle merci prima dell’accoglimento di una domanda

1.   Se le autorità doganali individuano merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, che non sono oggetto di una decisone di accoglimento di una domanda possono, salvo in caso di merci deperibili, sospendere lo svincolo o bloccare tali merci.

2.   Prima di sospendere lo svincolo o di bloccare le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, le autorità doganali, senza divulgare alcuna informazione oltre alla quantità effettiva o stimata di merci, alla loro attuale o presunta natura e ad eventuali immagini degli stessi, possono chiedere a qualsiasi persona che potrebbe potenzialmente avere facoltà di presentare una domanda relativa alla presunta violazione dei diritti di proprietà intellettuale di fornire loro tutte le informazioni pertinenti.

3.   Le autorità doganali notificano al dichiarante o al detentore delle merci la sospensione dello svincolo o il blocco delle merci entro un giorno lavorativo da tale sospensione o dal blocco.

Se le autorità doganali decidono di effettuare la notifica al detentore delle merci e due o più persone sono considerate detentrici delle merci, le autorità doganali non sono obbligate a notificare a più di una di tali persone.

Le autorità doganali notificano alle persone o entità che hanno facoltà di presentare una domanda relativa alla presunta violazione dei diritti di proprietà intellettuale la sospensione dello svincolo o il blocco delle merci lo stesso giorno, o immediatamente dopo, rispetto al richiedente o al detentore delle merci.

Le autorità doganali possono consultare le autorità pubbliche competenti ai fini di identificare le persone o entità che hanno la facoltà di presentare una domanda.

La notifica contiene le informazioni sul procedimento di cui all’articolo 23.

4.   Le autorità doganali concedono lo svincolo delle merci o provvedono a sbloccarle subito dopo l’espletamento di tutte le formalità doganali nei seguenti casi:

a)

se non hanno identificato nessuna persona o entità avente facoltà di presentare una domanda relativa alla presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale entro un giorno lavorativo dalla sospensione dello svincolo o dal blocco delle merci;

b)

se non hanno ricevuto una domanda ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, o hanno respinto una tale domanda.

5.   Qualora una domanda sia stata accolta le autorità doganali, su richiesta e se loro disponibili, informano il destinatario della decisione del nome e dell’indirizzo del destinatario, dello speditore e del dichiarante o del detentore delle merci, nonché del regime doganale, dell’origine, della provenienza e della destinazione delle merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate.

Articolo 19

Ispezione e campionamento di merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate

1.   Le autorità doganali offrono al destinatario della decisione e al dichiarante o al detentore delle merci la possibilità di ispezionare le merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate.

2.   Le autorità doganali possono prelevare campioni rappresentativi delle merci. Esse possono fornire o inviare tali campioni al destinatario della decisione, su richiesta del detentore ed esclusivamente a fini di analisi e per agevolare il procedimento successivo inerente a merci contraffatte e usurpative. Tutte le analisi dei campioni sono effettuate sotto la responsabilità esclusiva del destinatario della decisione.

3.   Salvo che le circostanze non lo consentano, il destinatario della decisione restituisce i campioni di cui al paragrafo 2 alle autorità doganali una volta ultimata l’analisi, al più tardi prima che le merci siano svincolate o sbloccate.

Articolo 20

Condizioni di magazzinaggio

Le condizioni di magazzinaggio delle merci nel periodo di sospensione dello svincolo o di blocco sono decise dalle autorità doganali.

Articolo 21

Uso consentito di alcune informazioni da parte del destinatario della decisione

Il destinatario della decisione che ha ricevuto le informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 4, all’articolo 18, paragrafo 5, all’articolo 19 o all’articolo 26, paragrafo 8, può divulgare o utilizzare dette informazioni esclusivamente per i seguenti fini:

a)

avviare un procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato e utilizzarle nel corso di tale procedimento;

b)

in relazione a indagini penali connesse alla violazione di un diritto di proprietà intellettuale e avviate da autorità pubbliche nello Stato membro in cui si trovano le merci;

c)

avviare un procedimento penale e utilizzarle nel corso di tale procedimento;

d)

chiedere un risarcimento all’autore della violazione o ad altre persone;

e)

convenire con il dichiarante o il detentore delle merci la distruzione delle merci a norma dell’articolo 23, paragrafo 1;

f)

convenire con il dichiarante o il detentore delle merci l’ammontare della garanzia di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera a).

Articolo 22

Condivisione di informazioni e dati tra le autorità doganali

1.   Fatte salve le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati nell’Unione e al fine di contribuire all’eliminazione del commercio internazionale di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale, la Commissione e le autorità doganali degli Stati membri possono condividere taluni dati e informazioni a loro disposizione con le autorità competenti dei paesi terzi secondo le modalità pratiche di cui al paragrafo 3.

2.   I dati e le informazioni di cui al paragrafo 1 sono scambiati per consentire che sia posta celermente in essere un’effettiva tutela da spedizioni che violano i diritti di proprietà intellettuale. Possono riguardare i sequestri, le tendenze e i rischi in generale, anche in relazione alle merci in transito nel territorio dell’Unione e che sono originarie del territorio di paesi terzi o ad esso destinate. Possono includere, se del caso, i seguenti dati:

a)

la natura e la quantità delle merci;

b)

il diritto di proprietà intellettuale di cui si sospetta la violazione;

c)

l’origine, la provenienza e la destinazione delle merci;

d)

informazioni sugli spostamenti dei mezzi di trasporto, in particolare:

i)

la denominazione dell’imbarcazione o il numero d’immatricolazione del mezzo di trasporto;

ii)

i riferimenti della lettera di vettura o di altro documento di trasporto;

iii)

il numero dei container;

iv)

il peso del carico;

v)

la descrizione e/o codificazione delle merci;

vi)

il numero di prenotazione;

vii)

il numero del sigillo;

viii)

la località della prima operazione di carico;

ix)

la località finale di scarico;

x)

le località di trasbordo;

xi)

la data presunta di arrivo alla località finale di scarico;

e)

informazioni sui movimenti dei container, in particolare:

i)

il numero distintivo del container;

ii)

la situazione di carico del container;

iii)

la data della movimentazione;

iv)

il tipo di movimentazione (carico, scarico, trasbordo, entrata, uscita ecc.);

v)

la denominazione dell’imbarcazione o il numero d’immatricolazione del mezzo di trasporto;

vi)

il numero del viaggio;

vii)

la località;

viii)

la lettera di vettura o altro documento di trasporto.

3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono gli elementi delle modalità pratiche necessarie per quanto concerne lo scambio dei dati e delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 34, paragrafo 3.

SEZIONE 2

Distruzione delle merci, avvio del procedimento e svincolo anticipato delle merci

Articolo 23

Distruzione delle merci e avvio del procedimento

1.   Le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale possono essere distrutte sotto controllo doganale senza che sia necessario determinare se un diritto di proprietà intellettuale sia stato violato a norma del diritto dello Stato membro in cui si trovano le merci, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

il destinatario della decisione ha confermato per iscritto alle autorità doganali, entro dieci giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dalla notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci, di essere convinto che un diritto di proprietà intellettuale è stato violato;

b)

il destinatario della decisione ha confermato per iscritto alle autorità doganali il proprio accordo alla distruzione delle merci, entro dieci giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dalla notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci;

c)

il dichiarante o il detentore delle merci hanno confermato per iscritto alle autorità doganali il proprio accordo alla distruzione delle merci, entro dieci giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dalla notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci. Se il dichiarante o il detentore delle merci non hanno confermato il proprio accordo alla distruzione delle merci né hanno notificato la propria opposizione a tale distruzione alle autorità doganali entro i suddetti termini, le autorità doganali possono ritenere che il dichiarante o il detentore delle merci abbiano confermato il proprio accordo alla distruzione di tali merci.

Le autorità doganali concedono lo svincolo delle merci o pongono fine al loro blocco subito dopo l’espletamento di tutte le formalità doganali, se entro i termini di cui al primo comma, lettere a) e b), il destinatario della decisione non ha confermato loro per iscritto di essere convinto che un diritto di proprietà intellettuale è stato violato né ha dato loro il proprio accordo alla distruzione, a meno che le stesse autorità siano state debitamente informate dell’avvio di un procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato.

2.   La distruzione delle merci si svolge sotto controllo doganale e sotto la responsabilità del destinatario della decisione, salvo diversamente specificato dal diritto nazionale dello Stato membro in cui le merci sono distrutte. Prima della distruzione delle merci possono essere prelevati dei campioni dalle autorità competenti. I campioni prelevati prima della distruzione possono essere usati per fini educativi.

3.   Se il dichiarante o il detentore delle merci non hanno confermato per iscritto il proprio accordo alla distruzione e se le autorità doganali non ritengono che il dichiarante o il detentore delle merci abbiano confermato il proprio accordo alla distruzione a norma del paragrafo 1, primo comma, lettera c), entro i termini ivi menzionati, dette autorità ne danno immediata notifica al destinatario della decisione. Entro dieci giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dalla notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci, il destinatario della decisione avvia un procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato.

4.   Salvo in caso di merci deperibili, le autorità doganali possono, in casi appropriati, prorogare i termini di cui al paragrafo 3 fino a un massimo di dieci giorni lavorativi su richiesta debitamente giustificata del destinatario della decisione.

5.   Le autorità doganali concedono lo svincolo delle merci o pongono fine al loro blocco subito dopo l’espletamento di tutte le formalità doganali se, entro i termini di cui ai paragrafi 3 e 4, non sono state debitamente informate, in conformità del paragrafo 3, dell’avvio di un procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato.

Articolo 24

Svincolo anticipato delle merci

1.   Se le autorità doganali sono state informate dell’avvio di un procedimento per determinare se un modello o disegno, un brevetto, un modello di utilità, una topografia di prodotto a semiconduttori o una privativa per ritrovati vegetali sono stati violati, il dichiarante o il detentore delle merci possono chiedere a dette autorità di svincolare le merci o di porre fine al loro blocco, prima della conclusione di tale procedimento.

2.   Le autorità doganali svincolano le merci o pongono fine al loro blocco solo se tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:

a)

il dichiarante o il detentore delle merci hanno fornito una garanzia di un importo sufficiente da proteggere gli interessi del destinatario della decisione;

b)

l’autorità competente per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato non ha autorizzato misure precauzionali;

c)

tutte le formalità doganali sono state espletate.

3.   La fornitura della garanzia di cui al paragrafo 2, lettera a), non pregiudica le altre vie di ricorso a disposizione del destinatario della decisione.

Articolo 25

Merci destinate alla distruzione

1.   Le merci da distruggere di cui agli articoli 23 o 26 non sono:

a)

immesse in libera pratica, a meno che le autorità doganali, con l’accordo del destinatario della decisione, decidano che ciò è necessario, nel caso in cui le merci debbano essere riciclate o sottoposte a smaltimento al di fuori dei circuiti commerciali, anche per fini di sensibilizzazione, formativi ed educativi. Le condizioni per l’immissione in libera pratica delle merci sono determinate dalle autorità doganali;

b)

portate fuori dal territorio doganale dell’Unione;

c)

esportate;

d)

riesportate;

e)

vincolate a un regime sospensivo;

f)

collocate in una zona franca o in un deposito franco.

2.   Le autorità doganali possono consentire la circolazione delle merci di cui al paragrafo 1 sotto vigilanza doganale tra luoghi diversi all’interno del territorio doganale dell’Unione a fini di distruzione sotto controllo doganale.

Articolo 26

Procedura per la distruzione di merci oggetto di piccole spedizioni

1.   Il presente articolo si applica alle merci che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a)

le merci sono sospettate di essere contraffatte o usurpative;

b)

le merci non sono deperibili;

c)

le merci sono coperte da una decisione di accoglimento di una domanda;

d)

il destinatario della decisione ha chiesto nella sua domanda il ricorso alla procedura di cui al presente articolo;

e)

le merci sono trasportate in piccole spedizioni.

2.   Qualora si applichi la procedura descritta al presente articolo, non si applicano né l’articolo 17, paragrafi 3 e 4, né l’articolo 19, paragrafi 2 e 3.

3.   Le autorità doganali notificano al dichiarante o al detentore delle merci la sospensione dello svincolo o il blocco delle merci entro un giorno lavorativo dalla sospensione dello svincolo o dal blocco delle merci. La notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci include le seguenti informazioni:

a)

che le autorità doganali intendono distruggere le merci;

b)

i diritti del dichiarante o del detentore delle merci di cui ai paragrafi 4, 5 e 6.

4.   Il dichiarante o il detentore delle merci hanno la possibilità di esprimere il proprio parere entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci.

5.   Le merci interessate possono essere distrutte se, entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci, il dichiarante o il detentore delle merci hanno confermato alle autorità doganali il proprio accordo alla loro distruzione.

6.   Se il dichiarante o il detentore delle merci non hanno confermato il proprio accordo alla distruzione delle merci né hanno notificato la propria opposizione a tale distruzione alle autorità doganali entro il termine di cui al paragrafo 5, le autorità doganali possono ritenere che il dichiarante o il detentore delle merci abbiano confermato il proprio accordo alla distruzione delle merci.

7.   La distruzione è effettuata sotto controllo doganale. Le autorità doganali forniscono, su richiesta e se del caso, al destinatario della decisione informazioni sulla quantità effettiva o stimata di merci distrutte e sulla loro natura.

8.   Se il dichiarante o il detentore delle merci non hanno confermato il proprio accordo alla distruzione delle merci e se le autorità doganali non ritengono che il dichiarante o il detentore delle merci abbiano confermato tale accordo a norma del paragrafo 6, dette autorità ne danno immediata notifica al destinatario della decisione e lo informano della quantità e della natura delle merci, includendo se del caso delle loro immagini. Le autorità doganali, su richiesta e se loro disponibili, informano altresì il destinatario della decisione del nome e dell’indirizzo del destinatario, dello speditore e del dichiarante o del detentore delle merci nonché del regime doganale, dell’origine, della provenienza e della destinazione delle merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate.

9.   Le autorità doganali concedono lo svincolo delle merci o pongono fine al loro blocco subito dopo l’espletamento di tutte le formalità doganali se, entro dieci giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 8, il destinatario della decisione non ha trasmesso loro informazioni sull’avvio di un procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato.

10.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all’articolo 35, per quanto concerne la modifica delle quantità indicate nella definizione di piccole spedizioni, qualora tale definizione non si riveli praticabile tenuto conto della necessità di garantire l’efficace funzionamento della procedura di cui al presente articolo o se necessario per evitarne l’elusione in relazione alla composizione delle spedizioni.

CAPO IV

RESPONSABILITÀ, COSTI E SANZIONI

Articolo 27

Responsabilità delle autorità doganali

Fatto salvo il diritto nazionale, la decisione di accoglimento di una domanda non conferisce al destinatario di detta decisione un diritto al risarcimento qualora le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale sfuggano al controllo di un ufficio doganale e siano svincolate o in assenza di un provvedimento di blocco delle stesse.

Articolo 28

Responsabilità del destinatario della decisione

Se un procedimento debitamente avviato a norma del presente regolamento è interrotto a seguito di un atto o di un’omissione del destinatario della decisione, se i campioni prelevati a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, non sono restituiti o sono danneggiati e resi inutilizzabili a seguito di un atto o di un’omissione del destinatario della decisione, o se emerge in seguito che le merci in questione non violano un diritto di proprietà intellettuale, il destinatario della decisione è responsabile nei confronti di ogni detentore delle merci o dichiarante che abbiano subito un danno a tal riguardo, in conformità alla legislazione specifica applicabile.

Articolo 29

Costi

1.   Se richiesto dalle autorità doganali, il destinatario della decisione rimborsa i costi sostenuti da dette autorità, o da altri soggetti che agiscono per conto di esse, dal momento del blocco o della sospensione dello svincolo delle merci, magazzinaggio e manipolazione inclusi, in conformità all’articolo 17, paragrafo 1, all’articolo 18, paragrafo 1, e all’articolo 19, paragrafi 2 e 3, e quando ricorrono a misure correttive quali la distruzione delle merci in conformità agli articoli 23 e 26.

Il destinatario di una decisione al quale sono stati notificati la sospensione dello svincolo o il blocco delle merci riceve, su richiesta, dalle autorità doganali informazioni riguardanti il luogo e le modalità di magazzinaggio di tali merci e i costi stimati di magazzinaggio di cui al presente paragrafo. Le informazioni sui costi stimati possono essere espresse in termini di tempo, prodotto, volume, peso o servizio, a seconda delle condizioni di magazzinaggio e della natura delle merci.

2.   Il presente articolo non pregiudica il diritto del destinatario della decisione di chiedere un risarcimento all’autore della violazione o ad altre persone in conformità alla legislazione applicabile.

3.   Il destinatario di una decisione di accoglimento di una domanda unionale fornisce a proprie spese le eventuali traduzioni chieste dal servizio doganale competente o dalle autorità doganali che devono intervenire con riguardo alle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale.

Articolo 30

Sanzioni

Gli Stati membri provvedono affinché i destinatari delle decisioni assolvano agli obblighi previsti dal presente regolamento, stabilendo anche opportune disposizioni sanzionatorie. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione tali disposizioni e ogni loro modifica successiva.

CAPO V

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Articolo 31

Scambio di dati tra gli Stati membri e la Commissione sulle decisioni riguardanti le domande e il blocco

1.   I servizi doganali competenti comunicano immediatamente alla Commissione i seguenti dati:

a)

le decisioni di accoglimento delle domande, corredate delle domande stesse e dei relativi allegati;

b)

le decisioni che prorogano il periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire o le decisioni che revocano o modificano la decisione di accoglimento di una domanda;

c)

la sospensione di una decisone di accoglimento di una domanda.

2.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 24, lettera g), del regolamento (CE) n. 515/97, se lo svincolo delle merci è sospeso o le merci sono bloccate, le autorità doganali trasmettono alla Commissione le informazioni pertinenti, eccetto dati personali, fra cui informazioni concernenti quantità e tipo delle merci, valore, diritti di proprietà intellettuale, regimi doganali, paesi di provenienza, di origine e di destinazione nonché rotte e mezzi di trasporto.

3.   La trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e tutti gli scambi di dati sulle decisioni riguardanti le domande di cui all’articolo 14 tra le autorità doganali degli Stati membri sono effettuati tramite la banca dati centrale della Commissione. Le informazioni e i dati sono conservati in tale banca dati.

4.   Al fine di garantire il trattamento delle informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, la banca dati centrale di cui al paragrafo 3 è istituita in formato elettronico. La banca dati centrale contiene le informazioni, compresi i dati personali, di cui all’articolo 6, paragrafo 3, all’articolo 14 e al presente articolo.

5.   Le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione hanno accesso alle informazioni contenute nella banca dati centrale, secondo necessità, per l’adempimento delle responsabilità giuridiche che incombono loro nell’applicazione del presente regolamento. L’accesso alle informazioni contrassegnate dalla menzione «trattamento riservato» a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, è riservato alle autorità doganali degli Stati membri in cui è richiesto l’intervento. Su richiesta motivata della Commissione, le autorità doganali degli Stati membri possono consentire alla Commissione di accedere a tali informazioni se strettamente necessario per l’applicazione del presente regolamento.

6.   Le autorità doganali inseriscono nella banca dati centrale le informazioni relative alle domande presentate al servizio doganale competente. Le autorità doganali che hanno inserito le informazioni nella banca dati centrale modificano, integrano, correggono o cancellano, se occorre, tali informazioni. Ciascuna autorità doganale che ha inserito informazioni nella banca dati centrale è responsabile dell’esattezza, dell’adeguatezza e della pertinenza di tali informazioni.

7.   La Commissione stabilisce e mantiene adeguate disposizioni tecniche e organizzative per il funzionamento affidabile e sicuro della banca dati centrale. Le autorità doganali dei singoli Stati membri stabiliscono e mantengono adeguate disposizioni tecniche e organizzative per garantire la riservatezza e la sicurezza del trattamento relativamente alle operazioni di trattamento svolte da dette autorità e ai terminali della banca dati centrale situati nel territorio dei singoli Stati membri.

Articolo 32

Istituzione di una banca dati centrale

La Commissione istituisce una banca dati centrale di cui all’articolo 31. La banca dati diventa operativa al più presto e non oltre il 1o gennaio 2015.

Articolo 33

Disposizioni sulla protezione dei dati

1.   Il trattamento dei dati personali nella banca dati centrale della Commissione è effettuato in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 e sotto la sorveglianza del Garante europeo della protezione dei dati.

2.   Il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti negli Stati membri è effettuato in conformità alla direttiva 95/46/CE e sotto la sorveglianza dell’autorità pubblica indipendente dello Stato membro di cui all’articolo 28 di tale direttiva.

3.   Sono raccolti e utilizzati dati personali unicamente ai fini del presente regolamento. I dati personali raccolti devono essere accurati e aggiornati.

4.   Ciascuna autorità doganale che ha inserito dati personali nella banca dati centrale è responsabile del trattamento di tali dati.

5.   L’interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano e che sono trattati attraverso la banca dati centrale e, se del caso, ha il diritto di rettificare, cancellare o bloccare i dati personali conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 o alle norme nazionali di esecuzione della direttiva 95/46/CE.

6.   Tutte le richieste per l’esercizio del diritto di accesso, rettifica, cancellazione o blocco sono presentate alle autorità doganali, che provvedono al loro trattamento. Se l’interessato ha trasmesso una richiesta per l’esercizio di tale diritto alla Commissione, questa la trasmette alle autorità doganali interessate.

7.   I dati personali non sono conservati oltre sei mesi dalla data in cui è stata revocata la pertinente decisione di accoglimento della domanda o oltre la scadenza del periodo stabilito durante il quale le autorità doganali devono intervenire.

8.   Se il destinatario della decisione ha avviato un procedimento a norma dell’articolo23, paragrafo 3, o dell’articolo 26, paragrafo 9, e ha notificato alle autorità doganali l’avvio di tale procedimento, i dati personali sono conservati per sei mesi dal momento in cui il procedimento ha accertato in modo definitivo la violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

CAPO VI

COMITATO, DELEGA E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal Comitato del codice doganale istituito agli articoli 247 bis e 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 35

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 26, paragrafo 10, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 19 luglio 2013.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 26, paragrafo 10, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 10, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 36

Mutua assistenza amministrativa

Si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97.

Articolo 37

Presentazione di relazioni

Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione del presente regolamento. Se necessario, la relazione è corredata di adeguate raccomandazioni.

Tale relazione indica ogni incidente rilevante concernente medicinali in transito nel territorio doganale dell’Unione che potrebbe avere luogo nell’ambito del presente regolamento, come pure una valutazione del potenziale impatto sugli impegni assunti dall’Unione in relazione all’accesso ai medicinali a titolo della dichiarazione sull’accordo TRIPS e la salute pubblica, adottata alla conferenza ministeriale dell’OMC a Doha il 14 novembre 2001, e le misure adottate per porre rimedio alle situazioni che creano effetti pregiudizievoli a tale riguardo.

Articolo 38

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1383/2003 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2014.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato.

Articolo 39

Disposizioni transitorie

Le domande accolte in conformità al regolamento (CE) n. 1383/2003 restano valide per il periodo di tempo specificato nella decisione che accoglie la domanda durante il quale le autorità doganali devono intervenire, e non devono essere prorogate.

Articolo 40

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014, ad eccezione:

a)

dell’articolo 6, dell’articolo 12, paragrafo 7, e dell’articolo 22, paragrafo 3, i quali si applicano a decorrere dal 19 luglio 2013;

b)

dell’articolo 31, paragrafo 1 e paragrafi da 3 a 7, e dell’articolo 33, i quali si applicano dalla data in cui è istituita la banca dati centrale di cui all’articolo 32. La Commissione rende pubblica tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 12 giugno 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. CREIGHTON


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 3 luglio 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 16 maggio 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo dell’11 giugno 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 196 del 2.8.2003, pag. 7.

(3)  GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1.

(4)  GU C 45 E del 23.2.2010, pag. 47.

(5)  GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.

(6)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(7)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(8)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(9)  GU C 363 del 13.12.2011, pag. 3.

(10)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(11)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 1.

(12)  GU L 198 dell’8.8.1996, pag. 30.

(13)  GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1.

(14)  GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1.

(15)  GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1.

(16)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(17)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(18)  GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1.

(19)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

(20)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(21)  GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45.

(22)  GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21.


ALLEGATO

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1383/2003

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 1

Articolo 4

Articolo 18

Articolo 5

Articoli da 3 a 9

Articolo 6

Articoli 6 e 29

Articolo 7

Articolo 12

Articolo 8

Articoli 10, 11, 12, 14 e 15

Articolo 9

Articoli 17 e 19

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 23

Articolo 12

Articoli 16 e 21

Articolo 13

Articolo 23

Articolo 14

Articolo 24

Articolo 15

Articolo 20

Articolo 16

Articolo 25

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 30

Articolo 19

Articoli 27 e 28

Articolo 20

Articoli 6, 12, 22 e 26

Articolo 21

Articolo 34

Articolo 22

Articoli 31 e 36

Articolo 23

Articolo 24

Articolo 38

Articolo 25

Articolo 40


29.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/35


REGOLAMENTO (UE) N. 609/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 2013

relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) stabilisce che, per le misure aventi a oggetto l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno in materia, tra l’altro, di sanità, sicurezza e protezione dei consumatori, la Commissione deve basarsi su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici.

(2)

La libera circolazione di alimenti sani e sicuri costituisce un aspetto essenziale del mercato interno e contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei cittadini, oltre a promuovere i loro interessi sociali ed economici.

(3)

Il diritto dell’Unione applicabile ai prodotti alimentari è volto, inter alia, ad assicurare che siano immessi sul mercato solo alimenti sicuri. Pertanto è opportuno escludere dalla composizione delle categorie di alimenti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento le sostanze ritenute nocive per la salute delle fasce di popolazione interessate o non idonee all’alimentazione umana.

(4)

La direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare (3), stabilisce disposizioni generali in materia di composizione ed elaborazione di alimenti specificamente formulati per soddisfare le esigenze nutrizionali particolari delle persone alle quali detti prodotti sono destinati. La maggior parte delle disposizioni di tale direttiva risale al 1977 e necessita pertanto di essere sottoposta a revisione.

(5)

La direttiva 2009/39/CE contiene una definizione comune per i «prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare» e disposizioni generali in materia di etichettatura, specificando tra l’altro che tali alimenti dovrebbero menzionare la loro idoneità all’obiettivo nutrizionale indicato.

(6)

Le prescrizioni generali in materia di composizione e di etichettatura stabilite dalla direttiva 2009/39/CE sono integrate da una serie di atti non legislativi dell’Unione applicabili a categorie specifiche di prodotti alimentari. A questo riguardo, norme armonizzate sono stabilite dalla direttiva 96/8/CE della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso (4), e dalla direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali (5). Analogamente, la direttiva 2006/125/CE della Commissione (6) stabilisce talune norme armonizzate riguardo agli alimenti a base di cereali e altri alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia. La direttiva 2006/141/CE della Commissione (7) stabilisce norme armonizzate in merito alle formule per lattanti e alle formule di proseguimento e il regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione (8) stabilisce norme armonizzate relativamente alla composizione e all’etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine.

(7)

Inoltre, norme armonizzate sono stabilite nella direttiva 92/52/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all’esportazione verso paesi terzi (9), e nel regolamento (CE) n. 953/2009 della Commissione, del 13 ottobre 2009, relativo alle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare (10).

(8)

La direttiva 2009/39/CE prevede una procedura generale di notifica a livello nazionale per gli alimenti presentati dagli operatori del settore alimentare che rientrano nella definizione di «prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare» e per i quali il diritto dell’Unione non ha stabilito disposizioni specifiche, da esperire antecedentemente alla loro immissione sul mercato dell’Unione, allo scopo di facilitare un efficace monitoraggio di tali prodotti da parte degli Stati membri.

(9)

Una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 27 giugno 2008, sull’applicazione di tale procedura di notifica ha messo in evidenza come possano insorgere difficoltà a causa della definizione di «prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare», che sembra prestarsi a interpretazioni diverse da parte delle autorità nazionali. La relazione ha concluso pertanto che una revisione della direttiva 2009/39/CE fosse necessaria al fine di garantire un’attuazione più efficace e armonizzata degli atti giuridici dell’Unione.

(10)

Uno studio di Agra CEAS Consulting, del 29 aprile 2009, relativo alla revisione della direttiva 2009/39/CE, ha confermato le conclusioni della relazione della Commissione del 27 giugno 2008 sull’applicazione della procedura di notifica e ha evidenziato un aumento del numero di prodotti alimentari che sono attualmente commercializzati ed etichettati come alimenti adatti per un’alimentazione particolare a causa dell’ampiezza della definizione contenuta in tale direttiva. Lo studio ha inoltre rilevato che i prodotti alimentari disciplinati da tale direttiva differiscono in maniera significativa da uno Stato membro all’altro: alimenti simili potrebbero essere contemporaneamente commercializzati in diversi Stati membri come prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare e/o prodotti alimentari di consumo corrente, inclusi gli integratori alimentari, destinati alla popolazione generale o a taluni sottogruppi della popolazione quali gestanti, donne in post-menopausa, anziani, bambini nell’età della crescita, adolescenti, persone con differenti livelli di attività e altre persone. Tale situazione compromette il funzionamento del mercato interno, genera incertezza giuridica per le autorità competenti, gli operatori nel settore alimentare, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), e i consumatori, senza che si possano escludere rischi di abusi e di distorsione della concorrenza. È pertanto necessario eliminare le differenze di interpretazione semplificando il contesto normativo.

(11)

Altri atti giuridici dell’Unione recentemente adottati appaiono più adeguati a un mercato dei prodotti alimentari innovativo e in evoluzione di quanto lo sia la direttiva 2009/39/CE. Particolarmente pertinenti e importanti sono a tale riguardo la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (11), il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (12), e il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (13). Inoltre, le prescrizioni di tali atti giuridici dell’Unione disciplinerebbero adeguatamente diverse delle categorie di prodotti alimentari oggetto della direttiva 2009/39/CE, comportando minori oneri amministrativi e assicurando maggiore chiarezza quanto all’ambito di applicazione e agli obiettivi.

(12)

L’esperienza dimostra, inoltre, che talune norme incluse nella direttiva 2009/39/CE o adottate nell’ambito di questa non sono più efficaci per garantire il funzionamento del mercato interno.

(13)

Occorre pertanto abolire il concetto di «prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare» e sostituire la direttiva 2009/39/CE con il presente atto. È opportuno altresì che il presente atto assuma la forma di un regolamento, al fine di semplificarne l’applicazione e di garantire la coerenza di tale applicazione in tutti gli Stati membri.

(14)

Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (14), stabilisce definizioni e principi comuni per la legislazione alimentare dell’Unione. Talune definizioni contenute in tale regolamento dovrebbero applicarsi anche nell’ambito del presente regolamento.

(15)

Un numero limitato di categorie di prodotti alimentari costituisce una fonte parziale o l’unica fonte di nutrimento per taluni gruppi della popolazione. Tali categorie di prodotti sono fondamentali per la gestione di talune condizioni e/o sono indispensabili per soddisfare le esigenze nutrizionali di alcuni gruppi vulnerabili della popolazione ben identificati. In tali categorie di alimenti rientrano le formule per lattanti e le formule di proseguimento, gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti per la prima infanzia, nonché gli alimenti a fini medici speciali. L’esperienza ha dimostrato che le disposizioni contenute nelle direttive 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE garantiscono la libera circolazione di tali categorie di prodotti alimentari in maniera soddisfacente, pur garantendo un elevato livello di protezione della sanità pubblica. È pertanto opportuno che il presente regolamento sia incentrato sulle prescrizioni generali in materia di composizione e di informazione per tali categorie di prodotti alimentari, tenendo conto delle direttive 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE.

(16)

Inoltre, in considerazione del tasso in aumento di persone con problemi legati al sovrappeso o all’obesità, sempre più prodotti alimentari sono immessi sul mercato come sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso. Attualmente, per tali prodotti alimentari presenti sul mercato si può operare una distinzione tra prodotti destinati a diete a basso contenuto calorico, che contengono tra 3 360 kJ (800 kcal) e 5 040 kJ (1 200 kcal), e prodotti destinati a diete a contenuto calorico molto basso, che normalmente contengono meno di 3 360 kJ (800 kcal). Data la natura dei prodotti alimentari in questione, è opportuno prevedere per gli stessi talune disposizioni specifiche. L’esperienza ha dimostrato che le pertinenti disposizioni contenute nella direttiva 96/8/CE garantiscono la libera circolazione dei prodotti alimentari presentati come sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso in maniera soddisfacente, pur garantendo un elevato livello di protezione della sanità pubblica. È pertanto opportuno che il presente regolamento sia incentrato sulle prescrizioni generali in materia di composizione e di informazione, in relazione con i prodotti alimentari intesi a sostituire l’intera razione alimentare giornaliera, inclusi i prodotti alimentari dal contenuto energetico molto basso, tenendo conto delle pertinenti disposizioni della direttiva 96/8/CE.

(17)

Il presente regolamento dovrebbe prevedere, tra l’altro, le definizioni di formula per lattanti e formula di proseguimento, di alimento a base di cereali e di altro alimento per la prima infanzia, di alimento a fini medici speciali e di sostituto dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, tenendo conto delle pertinenti disposizioni delle direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE.

(18)

Il regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce i principi di analisi del rischio in relazione ai prodotti alimentari e definisce le strutture e i meccanismi per le valutazioni scientifiche e tecniche operate dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»). Ai fini del presente regolamento l’Autorità dovrebbe essere consultata in tutte le materie suscettibili di influire sulla sanità pubblica.

(19)

È importante che gli ingredienti utilizzati nel processo di produzione degli alimenti oggetto del presente regolamento siano idonei a soddisfare le esigenze nutrizionali oltre che a essere adatti per le persone a cui tali alimenti sono destinati e che la loro adeguatezza nutrizionale sia stata accertata sulla base di dati scientifici generalmente accettati. Tale adeguatezza dovrebbe essere dimostrata attraverso una revisione sistematica dei dati scientifici disponibili.

(20)

Si dovrebbero applicare i livelli massimi di residui di antiparassitari stabiliti nella pertinente normativa dell’Unione, in particolare nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale (15), fatte salve specifiche disposizioni stabilite nel presente regolamento e negli atti delegati adottati conformemente al presente regolamento.

(21)

L’utilizzo di antiparassitari può comportare la presenza di residui di antiparassitari negli alimenti che sono disciplinati dal presente regolamento. Tale uso dovrebbe pertanto essere il più possibile limitato, tenuto conto delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (16). Tuttavia, una restrizione o un divieto dell’uso non garantirebbero necessariamente l’assenza di antiparassitari negli alimenti disciplinati dal presente regolamento, compresi gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, in quanto alcuni antiparassitari contaminano l’ambiente, per cui si possono trovare i loro residui in tali prodotti. Pertanto i livelli massimi di residui in tali prodotti dovrebbero essere fissati al livello più basso ottenibile per proteggere i gruppi vulnerabili della popolazione, tenuto conto delle buone prassi agricole nonché di altre fonti di esposizione, quali la contaminazione ambientale.

(22)

Le restrizioni e i divieti di alcuni antiparassitari equivalenti a quelli attualmente stabiliti negli allegati delle direttive 2006/125/CE e 2006/141/CE dovrebbero essere presi in considerazione negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento. Tali restrizioni e divieti dovrebbero essere aggiornati periodicamente, prestando particolare attenzione agli antiparassitari contenenti sostanze attive, fitoprotettori o sinergizzanti classificati dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (17), come mutageni di categoria 1A o 1B, cancerogeni di categoria 1A o 1B, tossici per la riproduzione di categoria 1A o 1B o considerati come sostanze dalle proprietà di interferenza endocrina che possono avere effetti nocivi per le persone.

(23)

Le sostanze che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (18), non dovrebbero essere aggiunte ai prodotti alimentari disciplinati dal presente regolamento a meno che tali sostanze soddisfino le condizioni per l’immissione sul mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 oltre alle condizioni stabilite nel presente regolamento e negli atti delegati adottati a norma del presente regolamento. Nel caso in cui vi sia un cambiamento significativo del metodo di produzione di una sostanza già usata in conformità del presente regolamento o un cambio nella dimensione delle particelle di tale sostanza, ad esempio attraverso le nanotecnologie, tale sostanza dovrebbe essere considerata differente da quella usata in conformità del presente regolamento ed essere rivalutata ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 e successivamente ai sensi del presente regolamento.

(24)

Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (19), stabilisce requisiti generali in materia di etichettatura. Tali requisiti dovrebbero, di norma, applicarsi alle categorie di alimenti oggetto del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe tuttavia contenere, se necessario, disposizioni aggiuntive rispetto al regolamento (UE) n. 1169/2011 o deroghe a tali prescrizioni, al fine di permettere il conseguimento degli obiettivi specifici del presente regolamento.

(25)

L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari disciplinati dal presente regolamento non dovrebbero attribuire a tali prodotti alimentari la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né sottintendere tali proprietà. Gli alimenti a fini medici speciali, tuttavia, sono destinati alla gestione dietetica di pazienti con capacità limitata, disturbata o alterata, ad esempio, di assumere alimenti comuni a causa di una specifica malattia, un disturbo o una condizione medica. Il riferimento alla gestione dietetica per malattie, disturbi o stati patologici a cui sono destinati gli alimenti non dovrebbe essere considerato un’attribuzione di proprietà relativa alla prevenzione, al trattamento o alla cura di una malattia umana.

(26)

Nell’interesse della protezione dei consumatori vulnerabili, le disposizioni in materia di etichettatura dovrebbero assicurare un’identificazione precisa del prodotto da parte dei consumatori. Nel caso delle formule per lattanti e delle formule di proseguimento, tutte le indicazioni scritte e in forma di immagini dovrebbero permettere di distinguere chiaramente tra i diversi tipi di formule. La difficoltà nell’individuare l’età precisa di un lattante raffigurato sull’etichetta potrebbe confondere i consumatori e impedire l’identificazione del prodotto. Occorre evitare tale rischio mediante adeguate limitazioni in materia di etichettatura. Inoltre, tenendo conto del fatto che la formula per lattanti è un alimento che da solo soddisfa le esigenze nutrizionali dei lattanti dalla nascita fino all’introduzione di un’adeguata alimentazione complementare, una corretta identificazione del prodotto è essenziale per la protezione dei consumatori. È pertanto opportuno introdurre adeguate limitazioni alla presentazione e alla pubblicità delle formule per lattanti.

(27)

Il presente regolamento dovrebbe definire i criteri per la determinazione delle prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione in relazione alle formule per lattanti, alle formule di proseguimento, agli alimenti a base di cereali e agli altri alimenti per la prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, tenendo conto delle direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE.

(28)

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce le norme e le condizioni per l’utilizzo delle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Tali norme dovrebbero applicarsi di norma alle categorie di prodotti alimentari oggetto del presente regolamento, salvo che il presente regolamento o gli atti delegati adottati a norma del presente regolamento non dispongano diversamente.

(29)

Secondo le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), i lattanti con basso peso alla nascita dovrebbero essere nutriti con il latte materno. Tuttavia, i lattanti con basso peso alla nascita e i lattanti pretermine possono avere esigenze nutrizionali particolari che non possono essere soddisfatte dal latte materno o dagli alimenti standard per lattanti. In effetti, le esigenze nutrizionali di un lattante con basso peso alla nascita e di un lattante pretermine possono dipendere dalla condizione clinica di quel lattante, in particolare dal suo peso rispetto a quello di un lattante in buona salute, e dal numero di settimane di anticipo che presenta il lattante pretermine. Deve essere deciso caso per caso se la condizione del lattante richieda il consumo, sotto il controllo medico, di un alimento a fini medici speciali formulato per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti (formula) e adattato per la gestione dietetica della condizione specifica di quel lattante.

(30)

La direttiva 1999/21/CE richiede che talune prescrizioni in materia di composizione per le formule per lattanti e per le formule di proseguimento stabilite nella direttiva 2006/141/CE si applichino agli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti a seconda dell’età. Tuttavia, talune disposizioni, comprese quelle relative all’etichettatura, alla presentazione, alla pubblicità e alle prassi promozionali e commerciali, stabilite nella direttiva 2006/141/CE, non si applicano attualmente a tali alimenti. L’evoluzione del mercato, accompagnata da un significativo aumento di tali alimenti, rende necessaria la revisione delle prescrizioni relative alle formule destinate ai lattanti quali quelle in materia di utilizzo di antiparassitari nei prodotti destinati alla produzione di tali alimenti, residui di antiparassitari, etichettatura, presentazione, pubblicità e prassi promozionali e commerciali che dovrebbero applicarsi anche, se del caso, agli alimenti a fini medici speciali creati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti.

(31)

Nel mercato dell’Unione si registra un numero crescente di bevande a base di latte e prodotti analoghi promossi come prodotti particolarmente adatti ai bambini nella prima infanzia. Tali prodotti, che possono essere ottenuti da proteine di origine animale o vegetale quali latte vaccino, latte di capra, soia o riso sono spesso commercializzati come «latte di crescita» o «latte per la prima infanzia» o con una terminologia simile. Sebbene siano attualmente disciplinati da diversi atti giuridici dell’Unione, quali i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 e la direttiva 2009/39/CE, questi prodotti non sono contemplati dalle misure specifiche in vigore applicabili agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. Esistono opinioni diverse sul fatto che tali prodotti rispondano alle esigenze nutrizionali specifiche della popolazione a cui sono destinati. La Commissione dovrebbe pertanto presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, previa consultazione dell’Autorità, una relazione sull’eventuale necessità di disposizioni specifiche per quanto riguarda la composizione, l’etichettatura e, se del caso, altri tipi di prescrizioni di tali prodotti. La relazione dovrebbe prendere in considerazione, tra l’altro, le esigenze nutrizionali dei bambini nella prima infanzia e il ruolo di tali prodotti nella loro dieta, tenendo conto delle abitudini di consumo, dell’apporto nutrizionale e dei livelli di esposizione dei bambini nella prima infanzia ai contaminanti e agli antiparassitari. Dovrebbe inoltre considerare la composizione di tali prodotti e se essi abbiano benefici nutrizionali rispetto alla dieta ordinaria per un bambino nel periodo di svezzamento. La Commissione potrebbe corredare tale relazione di una proposta legislativa.

(32)

La direttiva 2009/39/CE stabilisce che possono essere adottate disposizioni specifiche in merito alle seguenti due categorie specifiche di alimenti che rientrano nella definizione di prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare: «alimenti adattati a un intenso sforzo muscolare, soprattutto per gli sportivi» e «alimenti destinati a persone che soffrono di un metabolismo glucidico perturbato (diabete)». Per quanto concerne le disposizioni specifiche per gli alimenti destinati a persone che soffrono di un metabolismo glucidico perturbato (diabete), una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 26 giugno 2008, sugli alimenti destinati alle persone che soffrono di metabolismo glucidico perturbato (diabete) ha concluso che mancano riscontri scientifici per definire criteri specifici di composizione di tali alimenti. Per quanto concerne gli alimenti adattati a un intenso sforzo muscolare, soprattutto per gli sportivi, non è stato possibile sviluppare disposizioni specifiche a causa delle opinioni notevolmente divergenti tra gli Stati membri e le parti interessate circa l’ambito di applicazione della legislazione specifica, il numero di sottocategorie di prodotti alimentari da includere, i criteri per la definizione delle prescrizioni in materia di composizione e i potenziali effetti sull’innovazione nello sviluppo dei prodotti. Pertanto in questa fase non dovrebbero essere sviluppate disposizioni specifiche. Nel frattempo, sulla base delle richieste presentate da parte degli operatori del settore alimentare, le pertinenti indicazioni sono state considerate per l’autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006.

(33)

Esistono tuttavia opinioni diverse sulla necessità di norme aggiuntive per assicurare una protezione adeguata dei consumatori di prodotti alimentari destinati agli sportivi, i cosiddetti alimenti adattati a un intenso sforzo muscolare. La Commissione dovrebbe pertanto essere invitata, previa consultazione dell’Autorità, a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’eventuale necessità di disposizioni in materia di alimenti destinati agli sportivi. La consultazione dell’Autorità dovrebbe tener conto della relazione del 28 febbraio 2001 del Comitato scientifico per l’alimentazione sulla composizione e le caratteristiche degli alimenti adattati a un intenso sforzo muscolare, soprattutto per gli sportivi. Nella sua relazione, la Commissione dovrebbe in particolare valutare se siano necessarie disposizioni per garantire la protezione dei consumatori.

(34)

La Commissione dovrebbe poter adottare linee guida tecniche intese a facilitare il rispetto del presente regolamento da parte degli operatori del settore alimentare, in particolare le PMI.

(35)

Tenendo conto della situazione esistente sul mercato e delle direttive 2006/125/CE e 2006/141/CE e del regolamento (CE) n. 953/2009, è appropriato stabilire e inserire nell’allegato del presente regolamento un elenco dell’Unione di sostanze appartenenti alle seguenti categorie: vitamine, minerali, amminoacidi, carnitina e taurina, nucleotidi, colina e inositolo. Tra le sostanze appartenenti a queste categorie, soltanto quelle incluse nell’elenco dell’Unione dovrebbero poter essere aggiunte alle categorie di alimenti di cui al presente regolamento. Quando le sostanze sono incluse nell’elenco dell’Unione, si dovrebbe specificare a quale categoria di alimenti contemplata dal presente regolamento esse possano essere aggiunte.

(36)

L’inclusione di sostanze nell’elenco dell’Unione non dovrebbe indicare che la loro aggiunta a una o più categorie di alimenti contemplate dal presente regolamento sia necessaria o auspicabile. L’elenco dell’Unione è volto semplicemente a indicare quali sostanze appartenenti a determinate categorie di sostanze siano autorizzate a essere aggiunte a una o più categorie di alimenti contemplate dal presente regolamento, mentre i criteri specifici di composizione sono volti a stabilire la composizione di ciascuna categoria di alimenti contemplata dal presente regolamento.

(37)

Alcune delle sostanze che possono essere aggiunte ai prodotti alimentari di cui al presente regolamento potrebbero essere aggiunte a fini tecnologici come additivi alimentari, coloranti o aromi o per altri scopi, tra cui le prassi e procedure enologiche, previsti dai pertinenti atti giuridici dell’Unione applicabili ai prodotti alimentari. In tale contesto si procede all’adozione a livello di Unione di specifiche per tali sostanze. È opportuno che tali specifiche si applichino alle sostanze indipendentemente dallo scopo del loro impiego negli alimenti salvo disposizione contraria nel presente regolamento.

(38)

Per le sostanze incluse nell’elenco dell’Unione i cui criteri di purezza non sono ancora stati adottati a livello di Unione e al fine di garantire un elevato livello di tutela della sanità pubblica, dovrebbero essere applicati i criteri di purezza generalmente accettati e raccomandati da organismi o agenzie internazionali come ad esempio il comitato congiunto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari (JECFA) e la Farmacopea europea. Fermo restando il rispetto del TFUE, è opportuno consentire agli Stati membri di mantenere in vigore le normative nazionali che prevedono criteri di purezza più rigorosi.

(39)

Al fine di specificare prescrizioni per le categorie di alimenti disciplinate dal presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla fissazione di prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione in relazione alle categorie di alimenti oggetto del presente regolamento, comprese le prescrizioni supplementari in materia di etichettatura rispetto al regolamento (UE) n. 1169/2011, o in deroga a tali disposizioni, e in relazione all’autorizzazione delle indicazioni nutrizionali e sulla salute. Inoltre, per consentire ai consumatori di beneficiare rapidamente dei progressi tecnici e scientifici, soprattutto in relazione a prodotti innovativi, e stimolare pertanto l’innovazione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE anche riguardo al regolare aggiornamento di tali prescrizioni specifiche, tenendo conto di tutti i dati rilevanti, incluso quelli forniti dalle parti interessate. Inoltre, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, agli sviluppi scientifici o per tener conto della salute dei consumatori, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’aggiunta di altre categorie di sostanze che hanno un effetto nutrizionale o fisiologico all’elenco dell’Unione, o riguardo alla soppressione di tali categorie dalle categorie di sostanze riportate nell’elenco dell’Unione. Allo stesso scopo e fatte salve le disposizioni aggiuntive riportate nel presente regolamento, dovrebbe altresì essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell’elenco dell’Unione mediante l’aggiunta di una nuova sostanza, all’eliminazione di una sostanza o all’aggiunta, all’eliminazione o alla modifica di elementi dell’elenco dell’Unione riguardanti una sostanza. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(40)

Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per decidere se un determinato prodotto alimentare rientri nell’ambito di applicazione del presente regolamento e a quale categoria di prodotti alimentari appartenga. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (20).

(41)

Attualmente le norme sull’uso delle diciture «senza glutine» e «con contenuto di glutine molto basso» sono specificate nel regolamento (CE) n. 41/2009. Detto regolamento armonizza le informazioni fornite ai consumatori sull’assenza o sulla presenza ridotta di glutine nei prodotti alimentari e fissa norme specifiche per gli alimenti espressamente prodotti, preparati e/o trasformati al fine di ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti contenenti glutine o per sostituire tali ingredienti contenenti glutine e altri prodotti alimentari ottenuti esclusivamente da ingredienti che sono naturalmente privi di glutine. Il regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce norme sulle informazioni da fornire per tutti i prodotti alimentari, inclusi gli alimenti non preimballati, sulla presenza di ingredienti, quali gli ingredienti contenenti glutine, con effetti allergenici o di intolleranza scientificamente dimostrati, in modo da consentire ai consumatori, in particolare a quelli che soffrono di allergie o intolleranze alimentari come le persone intolleranti al glutine, di effettuare scelte consapevoli per la loro sicurezza. Per motivi di chiarezza e coerenza, anche le norme sull’uso delle diciture «senza glutine» e «con contenuto di glutine molto basso» dovrebbero essere disciplinate a norma del regolamento (UE) n. 1169/2011. Gli atti giuridici che devono essere adottati a norma del regolamento (UE) n. 1169/2011, al fine di trasferire le norme sull’uso delle diciture «senza glutine» e «con contenuto di glutine molto basso» quali contenute nel regolamento (CE) n. 41/2009, dovrebbero assicurare almeno lo stesso livello di protezione per le persone intolleranti al glutine attualmente previsto a norma del regolamento (CE) n. 41/2009. Il trasferimento delle norme dovrebbe essere completato prima che entri in applicazione il presente regolamento. La Commissione dovrebbe inoltre valutare come garantire che le persone intolleranti al glutine siano adeguatamente informate della differenza tra un alimento espressamente prodotto, preparato o trasformato al fine di ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti contenenti glutine e gli altri prodotti alimentari ottenuti esclusivamente da ingredienti naturalmente privi di glutine.

(42)

Le norme in materia di etichettatura e di composizione che indicano l’assenza o la presenza ridotta di lattosio nei prodotti alimentari non sono attualmente armonizzate a livello di Unione. Tali indicazioni sono tuttavia importanti per le persone intolleranti al lattosio. Il regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce norme sulle informazioni da fornire sulle sostanze con effetti allergenici o di intolleranza scientificamente dimostrati, in modo da consentire ai consumatori, quali le persone intolleranti al lattosio, di effettuare scelte consapevoli per la loro sicurezza. Per motivi di chiarezza e coerenza, anche l’introduzione di norme sull’uso delle diciture che indicano l’assenza o la presenza ridotta di lattosio nei prodotti alimentari dovrebbe essere disciplinata a norma del regolamento (UE) n. 1169/2011, tenendo conto del parere scientifico dell’Autorità del 10 settembre 2010 sulle soglie relative al lattosio nell’intolleranza al lattosio e nella galattosemia.

(43)

I «sostituti di un pasto per il controllo del peso» intesi a sostituire in parte la razione alimentare giornaliera sono considerati prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare e sono attualmente disciplinati da norme specifiche ai sensi della direttiva 96/8/CE. Sempre più frequentemente, tuttavia, sono comparsi sul mercato prodotti alimentari destinati alla popolazione in generale, recanti diciture simili che sono presentate come indicazioni sulla salute per il controllo del peso. Al fine di evitare ogni possibile confusione all’interno di questo gruppo di prodotti alimentari commercializzati per il controllo del peso e nell’interesse della certezza del diritto e della coerenza degli atti giuridici dell’Unione, è opportuno che tali diciture siano disciplinate esclusivamente ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006 e rispettino le prescrizioni ivi contenute. È necessario che gli adeguamenti tecnici apportati a norma del regolamento (CE) n. 1924/2006, concernenti le indicazioni nutrizionali relative al controllo del peso per i prodotti alimentari presentati come «sostituti di un pasto per il controllo del peso» e le condizioni d’impiego di tali indicazioni, quali disciplinate dalla direttiva 96/8/CE, siano completati precedentemente alla data di applicazione del presente regolamento.

(44)

Il presente regolamento non pregiudica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali, tra cui la libertà di espressione, sanciti dall’articolo 11, in combinato disposto con l’articolo 52, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e da altre pertinenti disposizioni.

(45)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la definizione di prescrizioni in materia di composizione e di informazione per talune categorie di prodotti alimentari, la fissazione di un elenco dell’Unione di sostanze che possono essere aggiunte a talune categorie di prodotti alimentari e la fissazione delle disposizioni in merito all’aggiornamento dell’elenco dell’Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata dell’azione proposta, essere conseguiti meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(46)

La direttiva 92/52/CEE stabilisce che le formule per lattanti e le formule di proseguimento esportate o riesportate dall’Unione debbano essere conformi al diritto dell’Unione, salvo diversamente richiesto o previsto da disposizioni del paese importatore. Tale principio è già stato sancito per gli alimenti nel regolamento (CE) n. 178/2002. Per motivi di semplificazione e nell’interesse della certezza del diritto è pertanto opportuno abrogare la direttiva 92/52/CEE.

(47)

È opportuno abrogare anche le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE, 2006/141/CE, 2009/39/CE e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009.

(48)

Sono necessarie adeguate misure transitorie per consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle prescrizioni del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento definisce le prescrizioni in materia di composizione e di informazione per le seguenti categorie di prodotti alimentari:

a)

formula per lattanti e formula di proseguimento;

b)

alimento a base di cereali e altro alimento per la prima infanzia;

c)

alimento a fini medici speciali;

d)

sostituto dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso.

2.   Il presente regolamento stabilisce un elenco dell’Unione di sostanze che possono essere aggiunte a una o più delle categorie di prodotti alimentari di cui al paragrafo 1 e fissa le norme applicabili per l’aggiornamento di tale elenco.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

le definizioni di «alimento», «operatore del settore alimentare», «commercio al dettaglio» e «immissione sul mercato» di cui rispettivamente all’articolo 2 e all’articolo 3, punti 3, 7 e 8, del regolamento (CE) n. 178/2002;

b)

le definizioni di «alimento preimballato», «etichettatura» e «nanomateriale ingegnerizzato» di cui rispettivamente all’articolo 2, paragrafo 2, lettere e), j) e t), del regolamento (UE) n. 1169/2011;

c)

le definizioni di «indicazione nutrizionale» e di «indicazione sulla salute» di cui rispettivamente all’articolo 2, paragrafo 2, punti 4) e 5), del regolamento (CE) n. 1924/2006.

2.   Si intende, inoltre, per:

a)   «lattante»: un bambino di età inferiore a dodici mesi;

b)   «bambino nella prima infanzia»: un bambino di età compresa tra uno e tre anni;

c)   «formula per lattanti»: un prodotto alimentare destinato all’alimentazione dei lattanti nei primi mesi di vita, in grado di soddisfare da solo le esigenze nutrizionali dei lattanti fino all’introduzione di un’adeguata alimentazione complementare;

d)   «formula di proseguimento»: un prodotto alimentare destinato all’alimentazione dei lattanti nel momento in cui viene introdotta un’adeguata alimentazione complementare e che costituisce il principale elemento liquido nell’ambito di un’alimentazione progressivamente diversificata di tali lattanti;

e)   «alimento a base di cereali»: un prodotto alimentare:

cereali semplici ricostituiti o da ricostituire con latte o con altro liquido nutritivo appropriato,

cereali con l’aggiunta di un alimento ricco di proteine, ricostituiti o da ricostituire con acqua o con altri liquidi non contenenti proteine,

pastina da utilizzarsi dopo cottura in acqua bollente o in altri liquidi adatti,

biscotti e fette biscottate da utilizzarsi tali e quali o dopo essere stati sbriciolati e uniti ad acqua, latte o altri liquidi adatti;

f)   «alimento per la prima infanzia»: un prodotto alimentare destinato a soddisfare le esigenze specifiche dei lattanti in buona salute nel periodo di svezzamento e dei bambini nella prima infanzia in buona salute per integrarne la dieta e/o per abituarli gradualmente a un’alimentazione ordinaria, a esclusione di:

g)   «alimento a fini medici speciali»: un prodotto alimentare espressamente elaborato o formulato e destinato alla gestione dietetica di pazienti, compresi i lattanti, da utilizzare sotto controllo medico; è destinato all’alimentazione completa o parziale di pazienti con capacità limitata, disturbata o alterata di assumere, digerire, assorbire, metabolizzare o eliminare alimenti comuni o determinate sostanze nutrienti in essi contenute o metaboliti, oppure con altre esigenze nutrizionali determinate da condizioni cliniche e la cui gestione dietetica non può essere effettuata esclusivamente con la modifica della normale dieta;

h)   «sostituto dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso»: un prodotto alimentare espressamente formulato per essere utilizzato nell’ambito di diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso che, se utilizzato secondo le istruzioni dell’operatore del settore alimentare, sostituisce l’intera razione alimentare giornaliera.

Articolo 3

Decisioni di interpretazione

Al fine di assicurare l’esecuzione uniforme del presente regolamento, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione:

a)

se un determinato prodotto alimentare rientri nell’ambito di applicazione del presente regolamento;

b)

a quale categoria specifica di prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 1, appartenga un determinato prodotto alimentare.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 4

Immissione sul mercato

1.   I prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 1, possono essere immessi sul mercato soltanto a condizione che siano conformi al presente regolamento.

2.   I prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 1, sono immessi sul mercato al dettaglio esclusivamente nella forma di alimenti preimballati.

3.   Gli Stati membri non possono limitare o vietare l’immissione sul mercato di un prodotto alimentare conforme al presente regolamento per motivi legati alla sua composizione, fabbricazione, presentazione o etichettatura.

Articolo 5

Principio di precauzione

Per garantire un elevato livello di protezione della salute in relazione alle persone alle quali sono destinati i prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, si applica il principio di precauzione di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002.

CAPO II

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE E DI INFORMAZIONE

SEZIONE 1

Prescrizioni generali

Articolo 6

Disposizioni introduttive

1.   I prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 1, soddisfano tutte le prescrizioni del diritto dell’Unione applicabili ai prodotti alimentari.

2.   Le prescrizioni stabilite nel presente regolamento prevalgono su qualsiasi disposizione contrastante del diritto dell’Unione applicabile ai prodotti alimentari.

Articolo 7

Pareri dell’Autorità

L’Autorità esprime pareri scientifici conformemente agli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 178/2002 ai fini dell’applicazione del presente regolamento. Tali pareri costituiscono la base scientifica per ogni misura adottata dall’Unione in virtù del presente regolamento che può avere ripercussioni sulla salute pubblica.

Articolo 8

Accesso ai documenti

La Commissione applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (21), alle domande di accesso ai documenti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

Articolo 9

Prescrizioni generali in materia di composizione e di informazione

1.   La composizione dei prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 1, è tale da risultare idonea a soddisfare le esigenze nutrizionali delle persone cui gli alimenti sono destinati ed è adatta per tali persone, conformemente ai dati scientifici generalmente accettati.

2.   I prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 1, non contengono sostanze in quantità tali da mettere in pericolo la salute delle persone cui sono destinati.

Per le sostanze che sono nanomateriali ingegnerizzati, il rispetto della prescrizione di cui al primo comma è dimostrato sulla base di metodi di prova adeguati, ove appropriato.

3.   In base a dati scientifici generalmente accettati, le sostanze aggiunte ai prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 1, ai fini delle prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono biodisponibili per l’uso dall’organismo umano, hanno un effetto nutritivo o fisiologico e sono adatti alle persone cui sono destinati.

4.   Fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, i prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento possono contenere le sostanze contemplate dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 258/97, a condizione che dette sostanze rispettino le condizioni previste da tale regolamento per l’immissione sul mercato.

5.   L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 1, forniscono informazioni per un uso appropriato di tali prodotti alimentari e non sono fuorvianti né attribuiscono a tali prodotti alimentari la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né sottintendono proprietà di questo tipo.

6.   Il paragrafo 5 non osta alla diffusione di qualsiasi informazione utile o di raccomandazioni destinate esclusivamente a persone qualificate nel campo della medicina, della nutrizione, della farmacia o ad altre figure professionali nel campo dell’assistenza alla maternità e dell’assistenza all’infanzia.

Articolo 10

Prescrizioni aggiuntive per le formule per lattanti e le formule di proseguimento

1.   L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità delle formule per lattanti e delle formule di proseguimento sono concepite in modo da non scoraggiare l’allattamento al seno.

2.   L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità delle formule per lattanti e l’etichettatura delle formule di proseguimento non contengono illustrazioni di lattanti né altre illustrazioni o diciture che inducano a idealizzare l’uso di tali formule.

Fatto salvo il primo comma, sono ammesse illustrazioni grafiche che facilitino l’identificazione delle formule per lattanti e delle formule di proseguimento e ne spieghino i metodi di preparazione.

SEZIONE 2

Prescrizioni specifiche

Articolo 11

Prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione

1.   Fatte salve le prescrizioni generali di cui agli articoli 6 e 9 nonché le prescrizioni aggiuntive di cui all’articolo 10 e tenuto conto dei pertinenti progressi tecnici e scientifici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 18, riguardo a:

a)

prescrizioni specifiche in materia di composizione applicabili ai prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 1, ad eccezione delle prescrizioni fissate nell’allegato;

b)

prescrizioni specifiche in merito all’utilizzo di pesticidi nei prodotti destinati alla produzione dei prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e ai residui di pesticidi in tali prodotti alimentari. Le prescrizioni specifiche per le categorie di prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), e per gli alimenti a fini medici speciali creati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia sono aggiornate periodicamente e includono, tra l’altro, disposizioni intese a limitare il più possibile l’utilizzo di antiparassitari;

c)

prescrizioni specifiche in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 1, compresa l’autorizzazione delle relative indicazioni nutrizionali e sulla salute;

d)

prescrizioni di notifica per l’immissione sul mercato dei prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 1, al fine di facilitare l’efficace monitoraggio ufficiale di tali prodotti, sulla cui base gli operatori del settore alimentare notificano alle autorità competenti degli Stati membri il luogo in cui tali prodotti sono commercializzati;

e)

prescrizioni in materia di prassi promozionali e commerciali relative alle formule per lattanti;

f)

prescrizioni sulle informazioni da fornire in merito all’alimentazione dei lattanti e dei bambini al fine di assicurare un’adeguata informazione sulle appropriate prassi di alimentazione;

g)

le prescrizioni specifiche per gli alimenti a fini medici speciali creati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti, comprese le prescrizioni in materia di composizione e le prescrizioni riguardanti l’utilizzo di pesticidi nei prodotti destinati alla produzione di siffatti alimenti, i residui di pesticidi, l’etichettatura, la presentazione, la pubblicità nonché le prassi promozionali e commerciali, ove opportuno.

Tali atti delegati sono adottati entro il 20 luglio 2015.

2.   Fatte salve le prescrizioni generali di cui agli articoli 6 e 9 nonché le prescrizioni aggiuntive di cui all’articolo 10 e tenuto conto dei rilevanti progressi tecnici e scientifici, tra cui i dati forniti dalle parti interessate in merito a prodotti innovativi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 18 per aggiornare gli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

In caso di rischi sanitari emergenti, se lo impongono imperativi motivi di urgenza, agli atti delegati adottati in virtù del presente paragrafo si applica la procedura di cui all’articolo 19.

Articolo 12

Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia

Entro il 20 luglio 2015 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, previa consultazione dell’Autorità, una relazione sull’eventuale necessità di disposizioni specifiche in relazione alle prescrizioni in materia di composizione ed etichettatura e, se del caso, altri tipi di prescrizioni per le bevande a base di latte e altri prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia. La Commissione considera nella relazione, tra l’altro, le esigenze nutrizionali dei bambini nella prima infanzia, il ruolo di tali prodotti nella dieta dei bambini nella prima infanzia e se tali prodotti abbiano benefici nutrizionali rispetto a un normale regime dietetico per un bambino nel periodo di svezzamento. Tale relazione è corredata, se necessario, di un’adeguata proposta legislativa.

Articolo 13

Alimenti destinati agli sportivi

Entro il 20 luglio 2015 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, previa consultazione dell’Autorità, una relazione sull’eventuale necessità di disposizioni per gli alimenti destinati agli sportivi. Tale relazione è corredata, se necessario, di un’adeguata proposta legislativa.

Articolo 14

Linee guida tecniche

La Commissione può adottare linee guida tecniche per facilitare il rispetto del presente capo e del capo III da parte degli operatori del settore alimentare, in particolare le PMI.

CAPO III

ELENCO DELL’UNIONE

Articolo 15

Elenco dell’Unione

1.   Le sostanze appartenenti alle seguenti categorie di sostanze possono essere aggiunte a una o più delle categorie di prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 1, a condizione che tali sostanze siano incluse nell’elenco dell’Unione che figura nell’allegato e siano conformi agli elementi riportati nell’elenco dell’Unione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo:

a)

vitamine;

b)

minerali;

c)

amminoacidi;

d)

carnitina e taurina;

e)

nucleotidi;

f)

colina e inositolo.

2.   Le sostanze che sono incluse nell’elenco dell’Unione devono soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli 6 e 9 e, se del caso, le prescrizioni specifiche fissate conformemente all’articolo 11.

3.   L’elenco dell’Unione contiene i seguenti elementi:

a)

la categoria di prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 1, alla quale possono essere aggiunte sostanze appartenenti alle categorie di sostanze elencate nel paragrafo 1 del presente articolo;

b)

la designazione, la descrizione della sostanza e, se del caso, l’indicazione della sua forma;

c)

se del caso, le condizioni di utilizzo della sostanza;

d)

se del caso, i criteri di purezza applicabili alla sostanza.

4.   I criteri di purezza previsti dal diritto dell’Unione in materia di prodotti alimentari che si applicano alle sostanze incluse nell’elenco dell’Unione quando sono utilizzate nella fabbricazione di prodotti alimentari destinati a scopi diversi da quelli contemplati dal presente regolamento si applicano a tali sostanze anche quando sono utilizzate per gli scopi di cui al presente regolamento, a meno che il presente regolamento non disponga diversamente.

5.   Alle sostanze incluse nell’elenco dell’Unione per le quali il diritto dell’Unione applicabile ai prodotti alimentari non ha specificato criteri di purezza si applicano i criteri di purezza generalmente accettabili e raccomandati da organismi internazionali fino alla fissazione di tali criteri.

Gli Stati membri possono lasciare in vigore le normative nazionali che prevedono criteri di purezza più rigorosi.

6.   Ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e agli sviluppi scientifici o per tutelare la salute dei consumatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare, in relazione alle categorie di sostanze elencate nel paragrafo 1 del presente articolo e conformemente all’articolo 18, atti delegati riguardo:

a)

all’eliminazione di una categoria di sostanze;

b)

all’aggiunta di una categoria di sostanze che ha un effetto nutrizionale o fisiologico.

7.   Le sostanze appartenenti alle categorie non elencate al paragrafo 1 del presente articolo possono essere aggiunte ai prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 1, a condizione che soddisfino le prescrizioni generali di cui agli articoli 6 e 9 e, se del caso, le prescrizioni specifiche fissate in conformità dell’articolo 11.

Articolo 16

Aggiornamento dell’elenco dell’Unione

1.   Fatte salve le prescrizioni generali di cui agli articoli 6 e 9 e, se del caso, le prescrizioni specifiche stabilite conformemente all’articolo 11, e ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e agli sviluppi scientifici o per tutelare la salute dei consumatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all’articolo 18, atti delegati intesi a modificare l’allegato riguardo:

a)

all’aggiunta di una sostanza all’elenco dell’Unione;

b)

all’eliminazione di una sostanza dall’elenco dell’Unione;

c)

all’aggiunta, all’eliminazione o alla modifica degli elementi di cui all’articolo 15, paragrafo 3.

2.   In caso di rischi sanitari emergenti, se lo impongono imperativi motivi di urgenza, agli atti delegati adottati in virtù del presente articolo si applica la procedura di cui all’articolo 19.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 17

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Allorché il parere del comitato deve essere ottenuto mediante procedura scritta, la procedura viene chiusa senza esito, entro la scadenza prevista per la trasmissione di un parere, allorché lo decida la presidenza del comitato o lo richieda la maggioranza semplice dei membri del comitato.

Articolo 18

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 11, all’articolo 15, paragrafo 6, e all’articolo 16, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 19 luglio 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 11, all’articolo 15, paragrafo 6, e all’articolo 16, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificato. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 11, dell’articolo 15, paragrafo 6, e dell’articolo 16, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 19

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Abrogazione

1.   La direttiva 2009/39/CE è abrogata a decorrere dal 20 luglio 2016. I riferimenti all’atto abrogato s’intendono fatti al presente regolamento.

2.   La direttiva 92/52/CEE e il regolamento (CE) n. 41/2009 sono abrogati a decorrere dal 20 luglio 2016.

3.   Fatto salvo il paragrafo 4, primo comma, a decorrere dal 20 luglio 2016 la direttiva 96/8/CE non si applica ai prodotti alimentari presentati come sostituti di uno o più pasti costituenti la razione alimentare giornaliera.

4.   Il regolamento (CE) n. 953/2009 e le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE sono abrogati a decorrere dalla data di applicazione degli atti delegati di cui all’articolo 11, paragrafo 1.

In caso di conflitto tra il regolamento (CE) n. 953/2009, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE e il presente regolamento, prevale il presente regolamento.

Articolo 21

Misure transitorie

1.   I prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento non conformi al presente regolamento ma conformi alla direttiva 2009/39/CE e, se del caso, al regolamento (CE) n. 953/2009 e alle direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE che sono stati immessi sul mercato o etichettati prima del 20 luglio 2016 possono continuare a essere commercializzati dopo tale data fino all’esaurimento delle scorte di tali prodotti.

Se la data di applicazione degli atti delegati di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento è successiva al 20 luglio 2016, i prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 1, conformi al presente regolamento e, se del caso, al regolamento (CE) n. 953/2009 e alle direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE ma non conformi a detti atti delegati che sono stati immessi sul mercato o etichettati prima della data di applicazione di detti atti delegati possono continuare a essere commercializzati dopo tale data fino all’esaurimento delle scorte di tali prodotti.

2.   I prodotti alimentari non contemplati all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento immessi sul mercato o etichettati in conformità della direttiva 2009/39/CE e del regolamento (CE) n. 953/2009 e, se del caso, della direttiva 96/8/CE e del regolamento (CE) n. 41/2009, prima del 20 luglio 2016 possono continuare a essere commercializzati dopo tale data fino all’esaurimento delle scorte di tali prodotti.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 20 luglio 2016, eccetto:

gli articoli 11, 16, 18 e 19, che si applicano a decorrere dal 19 luglio 2013,

l’articolo 15 e l’allegato del presente regolamento, che si applicano dalla data di applicazione degli atti delegati di cui all’articolo 11, paragrafo 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 12 giugno 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. CREIGHTON


(1)  GU C 24 del 28.1.2012, pag. 119.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 14 giugno 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 22 aprile 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo dell’11 giugno 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 124 del 20.5.2009, pag. 21.

(4)  GU L 55 del 6.3.1996, pag. 22.

(5)  GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29.

(6)  GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16.

(7)  GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1.

(8)  GU L 16 del 21.1.2009, pag. 3.

(9)  GU L 179 dell’1.7.1992, pag. 129.

(10)  GU L 269 del 14.10.2009, pag. 9.

(11)  GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.

(12)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

(13)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

(14)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(15)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(16)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(17)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(18)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(19)  GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

(20)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(21)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.


ALLEGATO

Elenco dell’Unione di cui all’articolo 15, paragrafo 1

Sostanza

Categoria di alimenti

Formule per lattanti e formule di proseguimento

Alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia

Alimenti a fini medici speciali

Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso

Vitamine

 

 

 

 

 

 

Vitamina A

 

 

 

 

 

retinolo

X

X

X

X

acetato di retinile

X

X

X

X

palmitato di retinile

X

X

X

X

beta-carotene

 

X

X

X

Vitamina D

 

 

 

 

 

ergocalciferolo

X

X

X

X

colecalciferolo

X

X

X

X

Vitamina E

 

 

 

 

 

D-alfa-tocoferolo

X

X

X

X

DL-alfa-tocoferolo

X

X

X

X

acetato di D-alfa-tocoferile

X

X

X

X

acetato di DL-alfa-tocoferile

X

X

X

X

succinato acido di D-alfa-tocoferile

 

 

X

X

succinato D-alfa-tocoferile polietilenglicole 1000 (TPGS)

 

 

X

 

Vitamina K

 

 

 

 

 

fillochinone (fitomenadione)

X

X

X

X

menachinone (1)

 

 

X

X

Vitamina C

 

 

 

 

 

acido L-Ascorbico

X

X

X

X

L-ascorbato di sodio

X

X

X

X

L-ascorbato di calcio

X

X

X

X

L-ascorbato di potassio

X

X

X

X

6-palmitato di L-ascorbile

X

X

X

X

Tiamina

 

 

 

 

 

cloridrato di tiamina

X

X

X

X

mononitrato di tiamina

X

X

X

X

Riboflavina

 

 

 

 

 

riboflavina

X

X

X

X

riboflavina-5’-fosfato, sodio

X

X

X

X

Niacina

 

 

 

 

 

acido nicotinico

X

X

X

X

nicotinamide

X

X

X

X

Vitamina B6

 

 

 

 

 

cloridrato di piridossina

X

X

X

X

piridossina-5’-fosfato

X

X

X

X

dipalmitato di piridossina

 

X

X

X

Folato

 

 

 

 

 

acido folico(acido pteroil-monoglutammico)

X

X

X

X

L-metilfolato di calcio

 

 

X

X

Vitamina B12

 

 

 

 

 

cianocobalamina

X

X

X

X

idrossocobalamina

X

X

X

X

Biotina

 

 

 

 

 

D-biotina

X

X

X

X

Acido pantotenico

 

 

 

 

 

D-pantotenato, calcio

X

X

X

X

D-pantotenato, sodio

X

X

X

X

dexpantenolo

X

X

X

X

Minerali

 

 

 

 

 

 

Potassio

 

 

 

 

 

bicarbonato di potassio

X

 

X

X

carbonato di potassio

X

 

X

X

cloruro di potassio

X

X

X

X

citrato di potassio

X

X

X

X

gluconato di potassio

X

X

X

X

glicerofosfato di potassio

 

X

X

X

lattato di potassio

X

X

X

X

idrossido di potassio

X

 

X

X

sali di potassio dell’acido ortofosforico

X

 

X

X

citrato di potassio e magnesio

 

 

X

X

Calcio

 

 

 

 

 

carbonato di calcio

X

X

X

X

cloruro di calcio

X

X

X

X

sali di calcio dell’acido citrico

X

X

X

X

gluconato di calcio

X

X

X

X

glicerofosfato di calcio

X

X

X

X

lattato di calcio

X

X

X

X

sali di calcio dell’acido ortofosforico

X

X

X

X

idrossido di calcio

X

X

X

X

ossido di calcio

 

X

X

X

solfato di calcio

 

 

X

X

bisglicinato di calcio

 

 

X

X

citrato-malato di calcio

 

 

X

X

malato di calcio

 

 

X

X

L-pidolato di calcio

 

 

X

X

Magnesio

 

 

 

 

 

acetato di magnesio

 

 

X

X

carbonato di magnesio

X

X

X

X

cloruro di magnesio

X

X

X

X

sali di magnesio dell’acido citrico

X

X

X

X

gluconato di magnesio

X

X

X

X

glicerofosfato di magnesio

 

X

X

X

sali di magnesio dell’acido ortofosforico

X

X

X

X

lattato di magnesio

 

X

X

X

idrossido di magnesio

X

X

X

X

ossido di magnesio

X

X

X

X

solfato di magnesio

X

X

X

X

L-aspartato di magnesio

 

 

X

 

bisglicinato di magnesio

 

 

X

X

L-pidolato di magnesio

 

 

X

X

citrato di potassio e magnesio

 

 

X

X

Ferro

 

 

 

 

 

carbonato ferroso

 

X

X

X

citrato ferroso

X

X

X

X

citrato ferrico di ammonio

X

X

X

X

gluconato ferroso

X

X

X

X

fumarato ferroso

X

X

X

X

difosfato ferrico di sodio

 

X

X

X

lattato ferroso

X

X

X

X

solfato ferroso

X

X

X

X

fosfato ferroso di ammonio

 

 

X

X

EDTA ferrico sodico

 

 

X

X

difosfato ferrico (pirofosfato ferrico)

X

X

X

X

saccarato ferrico

 

X

X

X

ferro elementare (carbonile + elettrolitico + riduzione con idrogeno)

 

X

X

X

bisglicinato ferroso

X

 

X

X

L-pidolato ferroso

 

 

X

X

Zinco

 

 

 

 

 

acetato di zinco

X

X

X

X

cloruro di zinco

X

X

X

X

citrato di zinco

X

X

X

X

gluconato di zinco

X

X

X

X

lattato di zinco

X

X

X

X

ossido di zinco

X

X

X

X

carbonato di zinco

 

 

X

X

solfato di zinco

X

X

X

X

bisglicinato di zinco

 

 

X

X

Rame

 

 

 

 

 

carbonato rameico

X

X

X

X

citrato rameico

X

X

X

X

gluconato rameico

X

X

X

X

solfato rameico

X

X

X

X

complesso rame-lisina

X

X

X

X

Manganese

 

 

 

 

 

carbonato di manganese

X

X

X

X

cloruro di manganese

X

X

X

X

citrato di manganese

X

X

X

X

gluconato di manganese

X

X

X

X

glicerofosfato di manganese

 

X

X

X

solfato di manganese

X

X

X

X

Fluoruro

 

 

 

 

 

fluoruro di potassio

 

 

X

X

fluoruro di sodio

 

 

X

X

Selenio

 

 

 

 

 

selenato di sodio

X

 

X

X

selenito acido di sodio

 

 

X

X

selenito di sodio

X

 

X

X

lievito arricchito in selenio (2)

 

 

X

X

Cromo

 

 

 

 

 

cloruro di cromo (III) e il suo esaidrato

 

 

X

X

solfato di cromo (III) e il suo esaidrato

 

 

X

X

picolinato di cromo

 

 

X

X

Molibdeno

 

 

 

 

 

molibdato di ammonio

 

 

X

X

molibdato di sodio

 

 

X

X

Iodio

 

 

 

 

 

ioduro di sodio

X

X

X

X

iodato di sodio

X

X

X

X

ioduro di potassio

X

X

X

X

iodato di potassio

 

X

X

X

Sodio

 

 

 

 

 

bicarbonato di sodio

X

 

X

X

carbonato di sodio

X

 

X

X

cloruro di sodio

X

 

X

X

citrato di sodio

X

 

X

X

gluconato di sodio

X

 

X

X

lattato di sodio

X

 

X

X

idrossido di sodio

X

 

X

X

sali di sodio dell’acido ortofosforico

X

 

X

X

Boro

 

 

 

 

 

borato di sodio

 

 

X

X

acido borico

 

 

X

X

Amminoacidi (3)

 

 

 

 

 

 

L-alanina

 

X

X

L-arginina

X

e suo cloridrato

X

e suo cloridrato

X

X

acido L-aspartico

 

 

X

 

L-citrulina

 

 

X

 

L-cisteina

X

e suo cloridrato

X

e suo cloridrato

X

X

cistina (4)

X

e suo cloridrato

X

e suo cloridrato

X

X

L-istidina

X

e suo cloridrato

X

e suo cloridrato

X

X

acido L-glutammico

 

 

X

X

L-glutamina

 

 

X

X

glicina

 

 

X

 

L-isoleucina

X

e suo cloridrato

X

e suo cloridrato

X

X

L-leucina

X

e suo cloridrato

X

e suo cloridrato

X

X

L-lisina

X

e suo cloridrato

X

e suo cloridrato

X

X

acetato di L-lisina

 

 

X

X

L-metionina

X

X

X

X

L-ornitina

 

 

X

X

L-fenilalanina

X

X

X

X

L-prolina

 

 

X

 

L-treonina

X

X

X

X

L-triptofano

X

X

X

X

L-tirosina

X

X

X

X

L-valina

X

X

X

X

L-serina

 

 

X

 

L-arginina-L-aspartato

 

 

X

 

L-lisina-L-aspartato

 

 

X

 

L-lisina-L-glutammato

 

 

X

 

N-acetil-L-cisteina

 

 

X

 

N-acetil-L-metionina

 

 

X (in prodotti destinati a persone di età superiore a 1 anno)

 

Carnitina e taurina

 

 

 

 

 

 

L-carnitina

X

X

X

X

cloridrato di L-carnitina

X

X

X

X

taurina

X

 

X

X

L-carnitina-L-tartrato

X

 

X

X

Nucleotidi

 

 

 

 

 

 

acido adenosin-5’-fosforico (AMP)

X

 

X

X

sali sodici dell’AMP

X

 

X

X

acido citidin-5’-monofosforico (CMP)

X

 

X

X

sali sodici del CMP

X

 

X

X

acido guanosin-5’-fosforico (GMP)

X

 

X

X

sali sodici del GMP

X

 

X

X

acido inosin-5’-fosforico (IMP)

X

 

X

X

sali sodici dell’IMP

X

 

X

X

acido uridin-5’-fosforico (UMP)

X

 

X

X

sali sodici dell’UMP

X

 

X

X

Colina e inositolo

 

 

 

 

 

 

colina

X

X

X

X

cloruro di colina

X

X

X

X

bitartrato di colina

X

X

X

X

citrato di colina

X

X

X

X

inositolo

X

X

X

X


(1)  Menachinone principalmente sotto forma di menachinone-7 e, in minor misura, di menachinone-6.

(2)  Lieviti arricchiti in selenio prodotti in coltura in presenza di selenito di sodio quale fonte di selenio e contenenti, nella forma disidratata commercializzata, non oltre 2,5 mg di selenio/g. La specie di selenio organico predominante presente nel lievito è la selenometionina, che costituisce tra il 60 % e l’85 % del selenio totale estratto nel prodotto. Il contenuto di altri composti organici del selenio, compresa la selenocisteina, non deve superare il 10 % del selenio totale estratto. I livelli di selenio inorganico presenti non devono superare normalmente l’1 % del selenio totale estratto.

(3)  Per gli amminoacidi usati nelle formule per lattanti, nelle formule di proseguimento, negli alimenti a base di cereali e negli altri alimenti per la prima infanzia può essere utilizzato solo il cloroidrato specificamente menzionato. Per gli amminoacidi usati negli alimenti a fini medici speciali e nei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso possono essere utilizzati, nella misura del possibile, anche i sali di sodio, potassio, calcio e magnesio come pure i loro cloridrati.

(4)  In caso di utilizzo nelle formule per lattanti, nelle formule di proseguimento, negli alimenti a base di cereali e negli altri alimenti per la prima infanzia, può essere utilizzata solo la forma L-cistina.


II Atti non legislativi

DECISIONI

29.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/57


DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO

del 28 giugno 2013

che stabilisce la composizione del Parlamento europeo

(2013/312/UE)

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, paragrafo 2,

visto l’articolo 2, paragrafo 3, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie,

vista l’iniziativa del Parlamento europeo (1),

vista l’approvazione del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie cesserà di produrre effetti alla scadenza della legislatura 2009-2014.

(2)

L’articolo 19, paragrafo 1, dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica cesserà di produrre effetti alla scadenza della legislatura 2009-2014.

(3)

È necessario conformarsi immediatamente alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 3, del protocollo n. 36 e adottare quindi la decisione di cui all’articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, del trattato sull’Unione europea, onde consentire agli Stati membri di porre in atto in tempo utile le misure interne necessarie per l’organizzazione delle elezioni del Parlamento europeo per la legislatura 2014-2019.

(4)

L’articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del trattato sull’Unione europea stabilisce i criteri della composizione del Parlamento europeo, vale a dire che il numero dei rappresentanti dei cittadini dell’Unione non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente, che la rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro, e che a nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi.

(5)

L’articolo 10 del trattato sull’Unione europea stabilisce, tra l’altro, che il funzionamento dell’Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa in cui i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell’Unione, nel Parlamento europeo e gli Stati membri sono rappresentati dai rispettivi governi, che a loro volta sono democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini, nel Consiglio. L’articolo 14, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea sulla composizione del Parlamento europeo trova pertanto applicazione nel contesto delle più ampie disposizioni istituzionali enunciate nei trattati, tra cui le disposizioni sul processo decisionale all’interno del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In applicazione del principio della proporzionalità degressiva di cui all’articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del trattato sull’Unione europea, si applicano i seguenti principi:

l’assegnazione dei seggi del Parlamento europeo utilizza pienamente le soglie minime e massime fissate dal trattato sull’Unione europea onde rispecchiare il più possibile le dimensioni delle rispettive popolazioni degli Stati membri,

il rapporto tra la popolazione e il numero dei seggi di ciascuno Stato membro, prima dell’arrotondamento ai numeri interi, varia in funzione della rispettiva popolazione, di modo che ciascun deputato al Parlamento europeo di uno Stato membro più popolato rappresenti più cittadini di ciascun deputato di uno Stato membro meno popolato ma, al contempo, più uno Stato membro è popolato, più abbia diritto a un numero di seggi elevato.

Articolo 2

La popolazione complessiva degli Stati membri è calcolata dalla Commissione (Eurostat) sulla base di dati forniti dagli Stati membri stessi, conformemente a un metodo istituito con un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 3

A norma dell’articolo 1, il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro è fissato come segue per la legislatura 2014-2019:

Belgio

21

Bulgaria

17

Repubblica ceca

21

Danimarca

13

Germania

96

Estonia

6

Irlanda

11

Grecia

21

Spagna

54

Francia

74

Croazia

11

Italia

73

Cipro

6

Lettonia

8

Lituania

11

Lussemburgo

6

Ungheria

21

Malta

6

Paesi Bassi

26

Austria

18

Polonia

51

Portogallo

21

Romania

32

Slovenia

8

Slovacchia

13

Finlandia

13

Svezia

20

Regno Unito

73

Articolo 4

La presente decisione è rivista con sufficiente anticipo prima dell’inizio della legislatura 2019-2024 sulla base di un’iniziativa del Parlamento europeo presentata prima della fine del 2016 al fine di istituire un sistema che consenta, in futuro, prima di ogni nuova elezione del Parlamento europeo, di assegnare i seggi agli Stati membri in modo obiettivo, equo, duraturo e trasparente, che traduca il principio della proporzionalità degressiva di cui all’articolo 1, tenendo conto dell’eventuale cambiamento del loro numero e dell’evoluzione demografica della loro popolazione quale debitamente accertata, rispettando così l’equilibrio globale del sistema istituzionale stabilito dai trattati.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2013

Per il Consiglio europeo

Il presidente

H. VAN ROMPUY


(1)  Iniziativa adottata il 13 marzo 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Approvazione del 12 giugno 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).