ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.163.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 163

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
15 giugno 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell’energia elettrica e recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, relativo all’autorizzazione di un preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913 come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Biomin GmbH) ( 1 )

13

 

*

Regolamento (UE) n. 545/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sostanza aromatizzante 3-acetil-2,5-dimetiltiofene ( 1 )

15

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 546/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, che approva la sostanza attiva eugenolo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

17

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 547/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

21

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 548/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 giugno 2013

23

 

 

DECISIONI

 

 

2013/288/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 giugno 2013, che modifica la decisione 2011/30/UE relativa all’equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi e ad un periodo transitorio per le attività di revisione contabile dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi nell’Unione europea [notificata con il numero C(2013) 3491]  ( 1 )

26

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2013/289/UE

 

*

Decisione n. 2/2013 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 29 maggio 2013, relativa alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA)

30

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97 (GU L 248 del 22.9.2007)

31

 

 

 

*

Avviso ai lettori — Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/1


REGOLAMENTO (UE) N. 543/2013 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2013

sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell’energia elettrica e recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue

(1)

Il regolamento (CE) n. 714/2009, in particolare l’articolo 15 e il punto 5 degli orientamenti in materia di gestione e assegnazione della capacità disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali, di cui all’allegato I dello stesso regolamento, impone ai gestori dei sistemi di trasmissione l’obbligo di pubblicare dati sulla disponibilità delle reti, le capacità di interconnessione e di generazione transfrontaliere, il carico e le interruzioni di rete.

(2)

L’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (2), riconosce che la pubblicazione di informazioni privilegiate conformemente al regolamento (CE) n. 714/2009 o agli orientamenti adottati ai sensi dello stesso regolamento ottempera all’obbligo di comunicazione simultanea, completa ed efficace al pubblico.

(3)

La disponibilità di tali dati è indispensabile per consentire ai partecipanti al mercato di prendere decisioni efficienti in materia di produzione, consumo e scambio. La più profonda integrazione del mercato e il rapido sviluppo delle fonti di energia rinnovabili intermittenti, quali l’eolico e il solare, richiedono la diffusione di informazioni complete, tempestivamente disponibili, di elevata qualità e facilmente assimilabili sui fondamentali dell’offerta e della domanda.

(4)

La tempestiva disponibilità di serie complete di dati sui predetti fondamentali dovrebbe inoltre accrescere la sicurezza dell’approvvigionamento energetico. Essa dovrebbe consentire ai partecipanti al mercato di far coincidere esattamente offerta e domanda, riducendo i rischi di black-out. In tal modo i gestori dei sistemi di trasmissione potrebbero controllare meglio le loro reti e gestirle in condizioni di maggiore sicurezza e prevedibilità.

(5)

Le misure in materia di trasparenza attualmente in vigore non rispondono completamente ai predetti criteri. Inoltre, le pertinenti informazioni di mercato sono distribuite in modo diseguale tra i partecipanti al mercato, per cui i grandi operatori storici hanno accesso esclusivo alle informazioni relative alle loro infrastrutture, il che pone in situazione di svantaggio i nuovi operatori e gli operatori che non dispongono di infrastrutture proprie.

(6)

Occorre che i partecipanti al mercato dispongano di informazioni tempestive sul consumo atteso. È opportuno che tali informazioni siano regolarmente aggiornate e fornite per periodi di tempo diversi. È necessario che i dati sul consumo reale rispetto al consumo atteso siano messi a disposizione quasi in tempo reale.

(7)

I dati sulle indisponibilità programmate e impreviste delle unità di generazione e delle unità di consumo di energia rientrano tra le informazioni relative all’offerta e alla domanda che rivestono maggiore importanza per i partecipanti al mercato. Occorre che i partecipanti al mercato e i gestori dei sistemi di trasmissione dispongano di informazioni dettagliate in merito a dove, quando e perché le unità di generazione e di consumo non sono o non saranno disponibili e sui tempi previsti di ripristino dell’operatività. Questo tipo di informazioni consentirebbe tra l’altro ai gestori dei sistemi di trasmissione di riallocare meglio le riserve, riducendo in tal modo la probabilità di black-out.

(8)

È opportuno inoltre che i partecipanti al mercato e i gestori dei sistemi di trasmissione dispongano di informazioni dettagliate sulla capacità di generazione installata complessiva, stime sulla generazione programmata complessiva, compresi dati separati sulla generazione intermittente, e dati sulla generazione effettiva dei grandi impianti di produzione a livello delle singole unità.

(9)

Perché sia possibile trasportare l’energia elettrica dai luoghi in cui è disponibile verso i luoghi in cui è maggiormente necessaria e adeguare di conseguenza i portafogli, occorre che i partecipanti al mercato dispongano di informazioni sulle indisponibilità programmate e impreviste dell’attuale infrastruttura di trasmissione transfrontaliera e sui piani di sviluppo infrastrutturale. Occorre inoltre che i gestori dei sistemi di trasmissione forniscano e aggiornino regolarmente i dati sulle capacità di trasmissione transfrontaliera programmate e offerte per diversi periodi di tempo, nonché informazioni sull’allocazione e sull’utilizzo delle capacità.

(10)

A causa della rapida diffusione delle fonti di generazione intermittenti lontano dai centri di consumo, le infrastrutture di trasmissione risultano sempre più congestionate in ampie zone d’Europa. Per ridurre le congestioni i gestori dei sistemi di trasmissione intervengono sempre più spesso nelle operazioni di mercato, chiedendo ai partecipanti al mercato di modificare i loro impegni di generazione o di scambio. Per consentire ai partecipanti al mercato di capire dove e perché si sono rese necessarie misure di gestione delle congestioni, i gestori dei sistemi di trasmissione devono fornire tempestivamente informazioni dettagliate e motivate sulle loro azioni.

(11)

Anche dopo una pianificazione attenta i produttori, i fornitori e i grossisti possono trovarsi in situazione di squilibrio ed essere esposti ai regimi di bilanciamento e di regolamento dei gestori dei sistemi di trasmissione. Per limitare al minimo i rischi di sbilanciamento, i partecipanti al mercato devono disporre tempestivamente di informazioni chiare e accurate sui mercati di bilanciamento. Occorre che i gestori dei sistemi di trasmissione forniscano queste informazioni in un formato comparabile in tutti i paesi, ivi compresi dati sulle riserve oggetto di contratto, sui prezzi pagati e sui volumi attivati a fini di bilanciamento.

(12)

I gestori dei sistemi di trasmissione sono spesso la fonte primaria di informazioni fondamentali pertinenti. Sono essi inoltre che raccolgono e valutano grandi quantità di informazioni per la gestione del sistema. Per fornire un quadro generale delle informazioni pertinenti in tutta l’Unione, occorre che i gestori dei sistemi di trasmissione facilitino la raccolta, la verifica e l’elaborazione dei dati, e che la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica (European Network of Transmission System Operators for Electricity — ENTSO-E) renda pubblici tali dati mediante una piattaforma centrale per la trasparenza delle informazioni. Per utilizzare al meglio le fonti di trasparenza esistenti, occorre che la ENTSO-E possa ricevere le informazioni destinate alla pubblicazione da terze parti, quali le borse dell’energia elettrica e le piattaforme di trasparenza.

(13)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009.

(14)

Il presente regolamento, adottato sulla base del regolamento (CE) n. 714/2009, integra il regolamento stesso e ne costituisce parte integrante. I riferimenti al regolamento (CE) n. 714/2009 devono essere intesi anche come riferimenti al presente regolamento.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 714/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce la serie minima comune di dati sulla generazione, il trasporto e il consumo di energia elettrica da mettere a disposizione dei partecipanti al mercato. Esso contiene anche disposizioni sulla raccolta e la pubblicazione centralizzate dei dati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 714/2009. Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:

1)   «riserve per il bilanciamento»: tutte le risorse, acquisite ex ante o in tempo reale o in ottemperanza a obblighi di legge, di cui il gestore del sistema di trasmissione dispone a fini di bilanciamento;

2)   «periodo rilevante di bilanciamento»: il periodo di tempo per il quale è fissato il prezzo delle riserve per il bilanciamento;

3)   «zona di offerta»: la più grande area geografica nella quale i partecipanti al mercato sono in grado di scambiare energia senza allocazione di capacità;

4)   «allocazione di capacità»: l’attribuzione di capacità interzonale;

5)   «unità di consumo»: unità ricevente energia elettrica per proprio uso, esclusi i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione;

6)   «area di controllo»: parte coerente del sistema interconnesso, gestita da un gestore unico del sistema e che include carichi fisici collegati e/o unità di generazione, se esistenti;

7)   «capacità netta di trasmissione coordinata»: metodo di calcolo della capacità basato sul principio della valutazione e della definizione ex ante dello scambio massimo di energia tra zone di offerta limitrofe;

8)   «elemento critico di rete»: elemento di rete, all’interno di una zona di offerta o tra zone di offerta, preso in considerazione nel calcolo della capacità, che limita la quantità di energia elettrica che può essere scambiata;

9)   «bilanciamento tra aree di controllo»: sistema di bilanciamento in cui il gestore del sistema di trasmissione può ricevere offerte di attivazione provenienti dalle aree di controllo di altri gestori dei sistemi di trasmissione. Non comprende il ridispacciamento o la fornitura energetica di emergenza;

10)   «capacità interzonale»: la capacità del sistema interconnesso di consentire il trasferimento di energia tra zone di offerta;

11)   «moneta»: l’euro, se almeno una parte della/e zona/e di offerta in questione è/sono situate in un paese in cui l’euro ha corso legale. In tutti gli altri casi, la moneta locale;

12)   «tempo di chiusura»: il momento in cui i gestori dei sistemi di trasmissione devono confermare tutti gli scambi validati in esito sul mercato. Il tempo di chiusura non riguarda unicamente i mercati giornalieri o infragiornalieri ma anche i diversi mercati che coprono gli aggiustamenti dello sbilanciamento e l’allocazione di riserve;

13)   «scambio di controflusso»: scambio interzonale avviato dai gestori di sistema tra due zone di offerta per ridurre la congestione fisica;

14)   «fornitore dei dati»: il soggetto che invia i dati alla piattaforma centrale per la trasparenza delle informazioni;

15)   «allocazione esplicita»: unicamente l’allocazione di capacità interzonale, senza il trasferimento dell’energia;

16)   «parametri basati sul flusso»: i margini disponibili sugli elementi critici di rete ai quali sono associati fattori di distribuzione del trasferimento di energia (PTDF);

17)   «unità di generazione»: il singolo generatore di energia elettrica appartenente ad un’unità di produzione;

18)   «allocazione implicita»: metodo di gestione della congestione che prevede allo stesso tempo l’ottenimento dell’energia e la capacità interzonale;

19)   «periodo rilevante di mercato»: il periodo per il quale è stabilito il prezzo di mercato o il periodo di tempo comune più breve possibile per le due zone di offerta, se i loro periodi rilevanti di mercato sono diversi;

20)   «capacità offerta»: la capacità interzonale offerta al mercato dall’allocatore della capacità di trasmissione;

21)   «programmato»: evento noto ex ante al proprietario primario dei dati;

22)   «fattore di distribuzione del trasferimento di energia (PTDF)»: rappresentazione del flusso fisico su un elemento critico di rete indotta dalla variazione della posizione netta di una zona di offerta;

23)   «proprietario primario dei dati»: il soggetto che crea i dati;

24)   «unità di produzione»: impianto di produzione di energia elettrica costituito di un’unica unità di generazione o di un insieme di unità di generazione;

25)   «profilo»: confine geografico tra una zona di offerta e più zone di offerta limitrofe;

26)   «ridispacciamento»: misura attivata da uno o più gestori di sistema, consistente nella modifica del profilo di generazione e/o di carico, al fine di modificare i flussi fisici sul sistema di trasmissione e ridurre la congestione fisica;

27)   «carico totale», comprese le perdite al netto dell’energia elettrica utilizzata per lo stoccaggio dell’energia: carico pari alla generazione e alle importazioni, detratte le esportazioni e l’energia elettrica utilizzata per lo stoccaggio dell’energia;

28)   «allocatore della capacità di trasmissione»: il soggetto abilitato dai gestori dei sistemi di trasmissione a gestire l’allocazione della capacità interzonale;

29)   «carico verticale»: la quantità totale di energia elettrica in uscita dalla rete di trasmissione verso le reti di distribuzione, verso i consumatori finali direttamente collegati o verso la parte consumatrice della generazione;

30)   «margine di previsione ad un anno»: differenza tra la previsione annua della capacità di generazione disponibile e la previsione annua del carico totale massimo, tenendo conto delle previsioni della capacità di generazione complessiva, delle previsioni sulla disponibilità della generazione e delle previsioni sulle riserve oggetto di contratto per i servizi di sistema;

31)   «ora»: ora locale di Bruxelles.

Articolo 3

Creazione di una piattaforma centrale per la trasparenza delle informazioni

1.   La piattaforma centrale per la trasparenza delle informazioni è istituita e gestita in maniera efficace ed efficiente sotto il profilo dei costi nel quadro della rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica (di seguito «la ENTSO-E»). La ENTSO-E pubblica sulla piattaforma centrale per la trasparenza delle informazioni tutti i dati che i gestori dei sistemi di trasmissione sono tenuti a presentare alla ENTSO-E a norma del presente regolamento.

La piattaforma centrale per la trasparenza delle informazioni è messa gratuitamente a disposizione del pubblico tramite Internet almeno in inglese.

I dati sono aggiornati, facilmente accessibili, scaricabili e disponibili per un periodo di almeno 5 anni. Gli aggiornamenti dei dati sono orodatati, archiviati e messi a disposizione del pubblico.

2.   Quattro mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento la ENTSO-E presenta all’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (di seguito «l’Agenzia») una proposta relativa al funzionamento della piattaforma centrale per la trasparenza delle informazioni e ai relativi costi. L’Agenzia formula il suo parere entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta.

3.   La ENTSO-E assicura che la piattaforma centrale per la trasparenza delle informazioni sia operativa diciotto mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

Presentazione e pubblicazione dei dati

1.   I proprietari primari dei dati presentano i dati ai gestori dei sistemi di trasmissione conformemente agli articoli da 6 a 17. Essi assicurano che i dati da essi forniti ai gestori dei sistemi di trasmissione, o ai fornitori di dati nei casi previsti al paragrafo 2, siano completi, della qualità richiesta e forniti in modo da consentire ai gestori dei sistemi di trasmissione e ai fornitori di dati di elaborare e di fornire i dati alla ENTSO-E in tempo utile per consentire a quest’ultima di rispettare gli obblighi imposti dal presente regolamento in relazione ai termini di pubblicazione delle informazioni.

I gestori dei sistemi di trasmissione, e se del caso i fornitori di dati, elaborano i dati ricevuti e li forniscono alla ENTSO-E in tempo utile per la pubblicazione.

2.   I proprietari primari dei dati possono rispettare l’obbligo loro imposto dal paragrafo 1 trasmettendo i dati direttamente alla piattaforma centrale per la trasparenza delle informazioni, purché facciano ricorso ad un terzo che agisca per loro conto in quanto fornitore di dati. Questa modalità di presentazione dei dati è subordinata all’accordo preliminare del gestore del sistema di trasmissione nella cui area di controllo è ubicato il proprietario primario. Per dare il proprio accordo, il gestore del sistema di trasmissione valuta se il fornitore di dati soddisfa i requisiti di cui al primo comma dell’articolo 5, lettere b) e c).

3.   Salvo disposizione contraria, i gestori dei sistemi di trasmissione sono considerati proprietari primari dei dati ai fini degli articoli da 6 a 17.

4.   Se una zona di offerta è composta da varie aree di controllo situate in diversi Stati membri, la ENTSO-E pubblica i dati di cui al paragrafo 1 separatamente per gli Stati membri interessati.

5.   Fatti salvi gli obblighi a carico dei gestori dei sistemi di trasmissione e della ENTSO-E di cui al paragrafo 1 e all’articolo 3, i dati possono essere pubblicati anche sul sito web dei gestori dei sistemi di trasmissione o di altre parti.

6.   Le autorità di regolamentazione nazionali assicurano che i proprietari primari dei dati, i gestori dei sistemi di trasmissione e i fornitori di dati rispettino gli obblighi loro imposti dal presente regolamento.

Articolo 5

Manuale di procedure

1. La ENTSO-E elabora un manuale che specifica:

a)

i dati dettagliati e il formato per la presentazione dei dati di cui all’articolo 4, paragrafo 1;

b)

le modalità e i formati standardizzati per la comunicazione e lo scambio dei dati tra i proprietari primari dei dati, i gestori dei sistemi di trasmissione, i fornitori di dati e la ENTSO-E;

c)

i criteri tecnici e operativi che i fornitori di dati devono rispettare quando forniscono i dati alla piattaforma centrale per la trasparenza delle informazioni;

d)

la classificazione opportuna dei tipi di produzione di cui all’articolo 14, paragrafo 1, all’articolo 15, paragrafo 1, e all’articolo 16, paragrafo 1.

La ENTSO-E elabora il manuale dopo aver effettuato una consultazione aperta e trasparente dei portatori di interesse.

La ENTSO-E mette il manuale a disposizione del pubblico.

La ENTSO-E provvede, se necessario, all’aggiornamento del manuale. Prima di pubblicare o aggiornare il manuale, la ENTSO-E trasmette per parere il progetto all’Agenzia, la quale formula il suo parere entro due mesi. Il progetto della prima versione è presentato all’Agenzia entro quattro mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 6

Informazioni sul carico totale

1.   Per le rispettive aree di controllo, i gestori dei sistemi di trasmissione calcolano e presentano alla ENTSO-E i seguenti dati per ogni zona di offerta:

a)

il carico totale per periodo rilevante di mercato;

b)

la previsione ad un giorno del carico totale per periodo rilevante di mercato;

c)

la previsione ad una settimana del carico totale per ogni giorno della settimana successiva, comprensiva del valore di carico massimo e minimo per ogni giorno;

d)

la previsione ad un mese del carico totale per ogni settimana del mese successivo, comprensiva del valore di carico massimo e minimo per ogni data settimana;

e)

la previsione ad un anno del carico totale per tutte le settimane dell’anno successivo, comprensiva del valore di carico massimo e minimo per ogni data settimana.

2.   Le informazioni di cui

a)

al paragrafo 1, lettera a), sono pubblicate entro un’ora dopo il periodo delle operazioni;

b)

al paragrafo 1, lettera b), sono pubblicate entro due ore prima della chiusura del mercato ad un giorno nella zona di offerta e sono aggiornate in caso di variazioni significative;

c)

al paragrafo 1, lettera c), sono pubblicate ogni venerdì, entro due ore prima della chiusura del mercato ad un giorno nella zona di offerta e sono aggiornate in caso di variazioni significative;

d)

al paragrafo 1, lettera d), sono pubblicate entro una settimana prima del mese di consegna e sono aggiornate in caso di variazioni significative;

e)

al paragrafo 1, lettera e), sono pubblicate entro il quindicesimo giorno di calendario del mese precedente l’anno a cui i dati si riferiscono.

3.   Le unità di generazione ubicate nell’area di controllo del gestore del sistema di trasmissione forniscono a quest’ultimo tutte le informazioni pertinenti necessarie per calcolare i dati di cui al paragrafo 1, lettera a).

Le unità di generazione sono considerate proprietari primari delle pertinenti informazioni da esse fornite.

4.   I gestori dei sistemi di distribuzione ubicati nell’area di controllo del gestore del sistema di trasmissione forniscono a quest’ultimo tutte le informazioni pertinenti necessarie per calcolare i dati di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e).

I gestori dei sistemi di distribuzione sono considerati proprietari primari delle pertinenti informazioni da essi fornite.

Articolo 7

Informazioni sull’indisponibilità delle unità di consumo

1.   Per le rispettive aree di controllo, i gestori dei sistemi di trasmissione forniscono le seguenti informazioni alla ENTSO-E:

a)

l’indisponibilità programmata pari o superiore a 100 MW di un’unità di consumo, comprese le variazioni pari o superiori a 100 MW dell’indisponibilità programmata dell’unità di consumo, che duri almeno un periodo rilevante di mercato, specificando:

la zona di offerta,

la capacità disponibile per periodo rilevante di mercato nel corso dell’evento,

il motivo dell’indisponibilità,

la data prevista di inizio e di fine (giorno, ora) della variazione della disponibilità,

b)

le variazioni della disponibilità effettiva dell’unità di consumo di potenza nominale pari o superiore a 100 MW, specificando:

la zona di offerta,

la capacità disponibile per periodo rilevante di mercato nel corso dell’evento,

il motivo dell’indisponibilità,

la data di inizio e la data prevista di fine (giorno, ora) della variazione della disponibilità.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), sono pubblicate in forma aggregata per zona di offerta, indicando la somma delle capacità di consumo non disponibili per periodo rilevante di mercato per un dato periodo di tempo, appena possibile e comunque entro un’ora dopo l’adozione della decisione riguardante l’indisponibilità programmata.

Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), sono pubblicate in forma aggregata per zona di offerta, indicando la somma delle capacità di consumo non disponibili per periodo rilevante di mercato per un dato periodo di tempo, appena possibile e comunque entro un’ora dopo la variazione della disponibilità effettiva.

3.   Le unità di consumo ubicate nell’area di controllo del gestore del sistema di trasmissione calcolano e presentano a quest’ultimo i dati di cui al paragrafo 1.

Le unità di consumo sono considerate proprietario primario dei dati da esse presentati.

Articolo 8

Margine di previsione ad un anno

1.   Per le rispettive aree di controllo, i gestori dei sistemi di trasmissione calcolano e forniscono alla ENTSO-E per ogni zona di offerta il margine di previsione ad un anno valutato al periodo rilevante di mercato locale.

Le informazioni sono pubblicate una settimana prima dell’allocazione annua di capacità e comunque entro il quindicesimo giorno di calendario del mese precedente l’anno a cui i dati si riferiscono.

2.   Le unità di generazione e i gestori dei sistemi di distribuzione ubicati nell’area di controllo del gestore del sistema di trasmissione forniscono a quest’ultimo tutte le informazioni pertinenti necessarie per calcolare i dati di cui al paragrafo 1.

Le unità di generazione e i gestori dei sistemi di distribuzione sono considerati proprietari primari dei dati da esse presentati.

Articolo 9

Infrastrutture di trasmissione

1. I gestori dei sistemi di trasmissione stabiliscono e forniscono alla ENTSO-E informazioni sulle modifiche future degli elementi di rete e dei progetti relativi agli interconnettori, tra cui le espansioni o gli smantellamenti nelle loro reti di trasmissione entro i successivi tre anni. Queste informazioni sono fornite solo relativamente a misure ritenute tali da avere un impatto pari ad almeno 100 MW di capacità interzonale tra zone di offerta o sui profili almeno durante un periodo rilevante di mercato. Le informazioni comprendono:

a)

l’indicazione delle infrastrutture in questione;

b)

l’ubicazione;

c)

il tipo di infrastrutture;

d)

l’impatto sulla capacità di interconnessione per direzione tra zone di offerta;

e)

la data prevista di completamento.

Le informazioni sono pubblicate una settimana prima dell’allocazione annua di capacità e comunque entro il quindicesimo giorno di calendario del mese precedente l’anno a cui i dati si riferiscono. Le informazioni sono aggiornate in caso di variazioni significative prima della fine di marzo, la fine di giugno e la fine di settembre dell’anno a cui l’allocazione si riferisce.

Articolo 10

Informazioni sull’indisponibilità dell’infrastruttura di trasmissione

1.   Per le rispettive aree di controllo, i gestori dei sistemi di trasmissione calcolano e forniscono alla ENTSO-E le seguenti informazioni:

a)

l’indisponibilità programmata, incluse le variazioni dell’indisponibilità programmata delle interconnessioni e della rete di trasmissione che riducono la capacità interzonale tra zone di offerta in misura pari o superiore a 100 MW per almeno un periodo rilevante di mercato, specificando:

l’indicazione delle infrastrutture in questione,

l’ubicazione,

il tipo di infrastrutture,

l’impatto stimato sulla capacità interzonale per direzione tra zone di offerta,

il motivo dell’indisponibilità,

la data prevista di inizio e di fine (giorno, ora) della variazione della disponibilità;

b)

le variazioni della disponibilità effettiva delle interconnessioni e della rete di trasmissione che riducono la capacità interzonale tra zone di offerta in misura pari o superiore a 100 MW per almeno un periodo rilevante di mercato, specificando:

l’indicazione delle infrastrutture in questione,

l’ubicazione,

il tipo di infrastrutture,

l’impatto stimato sulla capacità interzonale per direzione tra zone di offerta,

il motivo dell’indisponibilità,

la data di inizio e la data prevista di fine (giorno, ora) della variazione della disponibilità.

c)

le variazioni della disponibilità effettiva di infrastrutture di rete off-shore che riducono l’immissione in rete di energia eolica in misura pari o superiore a 100 MW per almeno un periodo rilevante di mercato, specificando:

l’indicazione delle infrastrutture in questione,

l’ubicazione,

il tipo di infrastrutture,

la capacità installata di generazione di energia eolica (MW) collegata all’infrastruttura,

l’energia eolica immessa (MW) in rete al momento della variazione della disponibilità,

il motivo dell’indisponibilità,

la data di inizio e la data prevista di fine (giorno, ora) della variazione della disponibilità.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), sono pubblicate appena possibile e comunque entro un’ora dopo l’adozione della decisione sull’indisponibilità programmata.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono pubblicate appena possibile e comunque entro un’ora dopo la variazione della disponibilità effettiva.

4.   Per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), i gestori dei sistemi di trasmissione possono scegliere di non indicare l’infrastruttura in questione né di precisarne l’ubicazione, se dette informazioni sono classificate come informazioni sensibili relative alla protezione delle infrastrutture critiche nei rispettivi Stati membri, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 2008/114/CE del Consiglio (3). Sono fatti salvi gli obblighi loro imposti dal paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 11

Informazioni relative alla stima e all’offerta di capacità di trasmissione

1.   Per le rispettive aree di controllo, i gestori dei sistemi di trasmissione o, laddove applicabile, gli allocatori della capacità di trasmissione calcolano e forniscono alla ENTSO-E le informazioni seguenti, con sufficiente anticipo rispetto alla procedura di allocazione:

a)

la capacità prevista e offerta (MW) per direzione tra zone di offerta, in caso di allocazione coordinata di capacità sulla base della capacità netta di trasmissione; oppure

b)

i pertinenti parametri basati sul flusso, in caso di allocazione di capacità sulla base del flusso.

I gestori dei sistemi di trasmissione o, laddove applicabile, gli allocatori della capacità di trasmissione sono considerati proprietari primari delle informazioni da essi calcolate e fornite.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), sono pubblicate come indicato nell’allegato.

3.   In relazione ai collegamenti in corrente continua, i gestori dei sistemi di trasmissione forniscono alla ENTSO-E entro un’ora dopo che le informazioni sono note informazioni aggiornate su eventuali restrizioni all’uso delle capacità transfrontaliere disponibili, anche mediante l’applicazione di limiti di rampa e di limiti agli scambi infragiornalieri.

I gestori di collegamenti in corrente continua sono considerati proprietari primari delle informazioni aggiornate da essi fornite.

4.   I gestori dei sistemi di trasmissione o, laddove applicabile, gli allocatori della capacità di trasmissione presentano una relazione annuale alla ENTSO-E, indicando:

a)

i principali elementi critici di rete che limitano la capacità offerta;

b)

le aree di controllo a cui appartengono i principali elementi critici di rete;

c)

in che misura l’alleggerimento degli elementi critici di rete consentirebbe di aumentare la capacità offerta;

d)

tutte le misure possibili che potrebbero essere adottate per aumentare la capacità offerta, assieme alla relativa stima dei costi.

Nel preparare la relazione i gestori dei sistemi di trasmissione possono scegliere di non indicare le infrastrutture in questione né di precisarne l’ubicazione, se dette informazioni sono classificate come informazioni sensibili relative alla protezione delle infrastrutture critiche nei rispettivi Stati membri, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 2008/114/CE.

I gestori dei sistemi di trasmissione o, laddove applicabile, gli allocatori della capacità di trasmissione sono considerati proprietari primari della relazione da essi trasmessa.

Articolo 12

Informazioni relative all’uso della capacità interzonale

1.   Per le rispettive aree di controllo, i gestori dei sistemi di trasmissione calcolano e forniscono le seguenti informazioni alla ENTSO-E:

a)

in caso di allocazione esplicita, per ciascun periodo rilevante di mercato e per ogni direzione tra zone di offerta:

la capacità (MW) richiesta dal mercato,

la capacità (MW) allocata al mercato,

il prezzo della capacità (moneta/MW),

i proventi dell’asta (in moneta) per confine tra zone di offerta;

b)

per ogni periodo rilevante di mercato e per direzione tra zone di offerta, la capacità totale oggetto di scambi validati;

c)

prima di ogni allocazione di capacità la capacità totale già allocata nel quadro di precedenti procedure di allocazione per periodo rilevante di mercato e per direzione;

d)

per ogni periodo rilevante di mercato il prezzo ad un giorno in ogni zona di offerta (moneta/MWh);

e)

in caso di allocazione implicita, per ogni periodo rilevante di mercato le posizioni nette di ciascuna zona di offerta (MW) e i proventi delle congestioni (in moneta) per confine tra zone di offerta;

f)

gli scambi commerciali programmati ad un giorno in forma aggregata tra zone di offerta per direzione e periodo rilevante di mercato;

g)

i flussi fisici tra zone di offerta per periodo rilevante di mercato;

h)

la capacità interzonale allocata tra zone di offerta degli Stati membri e di paesi terzi per direzione, per prodotto allocato e per periodo.

2.   Le indicazioni prescritte

a)

al paragrafo 1, lettere a) ed e), sono pubblicate entro un’ora dopo ogni allocazione di capacità;

b)

al paragrafo 1, lettera b), sono pubblicate entro un’ora dopo ogni procedura di validazione degli scambi;

c)

al paragrafo 1, lettera c), sono pubblicate entro la data obbligatoria di pubblicazione dei dati sulla capacità offerta come previsto nell’allegato;

d)

al paragrafo 1, lettera d), sono pubblicate entro un’ora dopo la chiusura del mercato;

e)

al paragrafo 1, lettera f), sono pubblicate ogni giorno entro un’ora dopo l’ultimo tempo di chiusura e, laddove applicabile, aggiornate entro due ore dopo ogni procedura infragiornaliera di validazione degli scambi;

f)

al paragrafo 1, lettera g), sono pubblicate per ogni periodo rilevante di mercato quanto più vicino possibile al tempo reale e comunque entro un’ora dopo il periodo delle operazioni;

g)

al paragrafo 1, lettera h), sono pubblicate entro un’ora dopo l’allocazione.

3.   Gli allocatori della capacità di trasmissione, o laddove applicabile le borse dell’energia elettrica, forniscono ai gestori dei sistemi di trasmissione tutte le informazioni necessarie per calcolare i dati di cui al paragrafo 1.

Gli allocatori della capacità di trasmissione sono considerati proprietari primari delle informazioni da essi fornite.

Le borse dell’energia elettrica sono considerate proprietari primari delle informazioni da esse fornite.

Articolo 13

Informazioni sulle misure di gestione della congestione

1.   Per le rispettive aree di controllo, i gestori dei sistemi di trasmissione forniscono le seguenti informazioni alla ENTSO-E:

a)

informazioni riguardanti il ridispacciamento per periodo rilevante di mercato, specificando:

l’azione adottata (ossia aumento o diminuzione della produzione; aumento o diminuzione del carico),

l’indicazione, l’ubicazione e il tipo degli elementi di rete oggetto dell’azione,

il motivo dell’azione,

la capacità oggetto dell’azione adottata (MW);

b)

informazioni riguardanti gli scambi di controflusso per periodo rilevante di mercato, specificando:

l’azione adottata (ossia aumento o diminuzione dello scambio interzonale),

le zone di offerta interessate,

il motivo dell’azione,

la variazione dello scambio interzonale (MW);

c)

costi sostenuti in un dato mese per le azioni di cui alle lettere a) e b), e ogni altra azione correttiva.

2.   Le indicazioni prescritte

a)

al paragrafo 1, lettere a) e b), sono pubblicate appena possibile e comunque entro un’ora dopo il periodo delle operazioni, tranne per le ragioni da pubblicarsi appena possibile e comunque entro un giorno dopo il periodo delle operazioni;

b)

al paragrafo 1, lettera c), sono pubblicate entro un mese dopo la fine del mese di riferimento.

Articolo 14

Generazione prevista

1.   Per le rispettive aree di controllo, i gestori dei sistemi di trasmissione calcolano e forniscono le seguenti informazioni alla ENTSO-E:

a)

la somma delle capacità di generazione installate (MW) per tutte le unità di produzione esistenti di capacità di generazione installata pari o superiore a 1 MW, per tipo di produzione;

b)

informazioni sulle unità di produzione (esistenti e programmate) con una capacità di generazione installata pari o superiore a 100 MW. Le informazioni comprendono:

la denominazione dell’unità,

la capacità di generazione installata (MW),

l’ubicazione,

il livello di tensione della connessione,

la zona di offerta,

il tipo di produzione;

c)

la stima del totale della generazione programmata (MW) per zona di offerta, per ogni periodo rilevante di mercato del giorno successivo;

d)

la previsione sulla generazione di energia eolica e solare (MW) per zona di offerta, per ogni periodo rilevante di mercato del giorno successivo.

2.   Le indicazioni prescritte

a)

al paragrafo 1, lettera a), sono pubblicate annualmente entro una settimana prima della fine dell’anno;

b)

al paragrafo 1, lettera b), sono pubblicate annualmente per i tre anni successivi entro una settimana prima dell’inizio del primo anno al quale i dati si riferiscono;

c)

al paragrafo 1, lettera c), sono pubblicate entro le ore 18:00 (ora di Bruxelles) del giorno precedente la consegna effettiva;

d)

al paragrafo 1, lettera d), sono pubblicate entro le ore 18:00 (ora di Bruxelles) del giorno precedente la consegna effettiva. Le informazioni sono aggiornate regolarmente e pubblicate nel corso dello scambio infragiornaliero; almeno un aggiornamento deve essere pubblicato alle ore 08:00 (ora di Bruxelles) del giorno della consegna effettiva. Le informazioni sono fornite per tutte le zone di offerta soltanto negli Stati membri con immissione annua in rete di generazione di energia eolica o solare superiore all’1 % o per zone di offerta con immissione annua in rete di generazione di energia eolica o solare superiore al 5 %.

3.   Le unità di produzione ubicate nell’area di controllo del gestore del sistema di trasmissione forniscono a quest’ultimo tutte le informazioni pertinenti necessarie per calcolare i dati di cui al paragrafo 1.

Le unità di produzione sono considerate proprietari primari delle pertinenti informazioni da essi fornite.

Articolo 15

Informazioni sull’indisponibilità delle unità di generazione e di produzione

1.   Per le rispettive aree di controllo, i gestori dei sistemi di trasmissione forniscono le seguenti informazioni alla ENTSO-E:

a)

l’indisponibilità programmata pari o superiore a 100 MW di un’unità di generazione fino a tre anni prima, comprese le variazioni pari o superiori a 100 MW della indisponibilità programmata dell’unità di generazione, la cui durata prevista coincida almeno con un periodo rilevante di mercato, specificando:

la denominazione dell’unità di produzione;

la denominazione dell’unità di generazione;

l’ubicazione,

la zona di offerta;

la capacità di generazione installata (MW),

il tipo di produzione,

la capacità disponibile nel corso dell’evento,

il motivo dell’indisponibilità,

la data di inizio e la data prevista di fine (giorno, ora) della variazione della disponibilità;

b)

le variazioni pari o superiori a 100 MW della disponibilità effettiva dell’unità di generazione la cui durata prevista coincida almeno con un periodo rilevante di mercato, specificando:

la denominazione dell’unità di produzione,

la denominazione dell’unità di generazione,

l’ubicazione,

la zona di offerta,

la capacità di generazione installata (MW),

il tipo di produzione,

la capacità disponibile nel corso dell’evento,

il motivo dell’indisponibilità,

la data di inizio e la data prevista di fine (giorno, ora) della variazione della disponibilità;

c)

l’indisponibilità programmata fino a tre anni prima di un’unità di produzione di capacità pari o superiore a 200 MW, comprese le variazioni pari o superiori a 100 MW dell’indisponibilità programmata dell’unità di produzione, non pubblicata ai sensi della lettera a), la cui durata prevista coincida almeno con un periodo rilevante di mercato, specificando:

la denominazione dell’unità di produzione,

l’ubicazione,

la zona di offerta,

la capacità di generazione installata (MW),

il tipo di produzione,

la capacità disponibile nel corso dell’evento,

il motivo dell’indisponibilità,

la data di inizio e la data prevista di fine (giorno, ora) della variazione della disponibilità;

d)

le variazioni pari o superiori a 100 MW della disponibilità effettiva di un’unità di produzione con una capacità di generazione installata pari o superiore a 200 MW, ma non pubblicata ai sensi della lettera a), la cui durata prevista coincida almeno con un periodo rilevante di mercato, specificando:

la denominazione dell’unità di produzione,

l’ubicazione,

la zona di offerta,

la capacità di generazione installata (MW),

il tipo di produzione,

la capacità disponibile nel corso dell’evento,

il motivo dell’indisponibilità,

la data di inizio e la data prevista di fine (giorno, ora) della variazione della disponibilità.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), sono pubblicate appena possibile e comunque entro un’ora dopo l’adozione della decisione sull’indisponibilità programmata.

Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), sono pubblicate appena possibile e comunque entro un’ora dopo la variazione della disponibilità effettiva.

3.   Le unità di generazione ubicate nell’area di controllo del gestore del sistema di trasmissione forniscono a quest’ultimo i dati di cui al paragrafo 1.

Le unità di generazione sono considerate proprietari primari dei dati da esse forniti.

Articolo 16

Generazione effettiva

1.   Per le rispettive aree di controllo, i gestori dei sistemi di trasmissione calcolano e forniscono le seguenti informazioni alla ENTSO-E:

a)

la generazione effettiva (MW) per periodo rilevante di mercato e per unità di generazione con capacità di generazione installata pari o superiore a 100 MW;

b)

la generazione aggregata per periodo rilevante di mercato e per tipo di produzione;

c)

la generazione effettiva o stimata di energia eolica e solare (MW) in ogni zona di offerta per periodo rilevante di mercato;

d)

il tasso medio settimanale aggregato di riempimento di tutti gli impianti a serbatoio idrico e a stoccaggio idrico (MWh) per zona di offerta, compresi i dati relativi alla stessa settimana dell’anno precedente.

2.   Le indicazioni prescritte

a)

al paragrafo 1, lettera a), sono pubblicate cinque giorni dopo il periodo delle operazioni;

b)

al paragrafo 1, lettera b), sono pubblicate entro un’ora dopo il periodo delle operazioni;

c)

al paragrafo 1, lettera c), sono pubblicate entro un’ora dopo il periodo delle operazioni e sono aggiornate sulla base di valori misurati appena si rendono disponibili. Le informazioni sono fornite per tutte le zone di offerta soltanto negli Stati membri con immissione annua in rete di generazione di energia eolica o solare superiore all’1 % o per zone di offerta con immissione annua in rete di generazione di energia eolica o solare superiore al 5 %;

d)

al paragrafo 1, lettera d), sono pubblicate il terzo giorno lavorativo successivo alla settimana alla quale le informazioni si riferiscono. Le informazioni sono fornite per tutte le zone di offerta soltanto negli Stati membri con immissione annua in rete di questo tipo di generazione superiore al 10 % o per zone di offerta con immissione annua in rete di questo tipo di generazione superiore al 30 %.

3.   Le unità di generazione e le unità di produzione ubicate nell’area di controllo del gestore del sistema di trasmissione forniscono a quest’ultimo tutte le informazioni pertinenti necessarie per calcolare i dati di cui al paragrafo 1.

Le unità di generazione e le unità di produzione sono considerate proprietari primari delle pertinenti informazioni da esse fornite.

Articolo 17

Bilanciamento

1.   Per le rispettive aree di controllo, i gestori dei sistemi di trasmissione o, laddove applicabile, i gestori del mercato di bilanciamento, nei casi in cui tale mercato esista, forniscono le seguenti informazioni alla ENTSO-E:

a)

le regole di bilanciamento, tra cui:

le procedure per l’acquisizione di tipi diversi di riserve per il bilanciamento e di energia di bilanciamento,

la metodologia di remunerazione sia della fornitura delle riserve che dell’energia attivata per il bilanciamento,

il metodo di calcolo dei costi di sbilanciamento,

laddove applicabile, la descrizione delle modalità di effettuazione del bilanciamento transfrontaliero tra due o più aree di controllo e le condizioni di partecipazione dei generatori e del carico;

b)

l’importo delle riserve per il bilanciamento (MW) che il gestore del sistema di trasmissione ha sotto contratto, specificando:

la fonte della riserva (generazione o carico),

il tipo di riserva (ad esempio riserva di contenimento della frequenza, riserva di ripristino della frequenza, riserva di sostituzione),

il periodo di tempo delle riserve oggetto di contratto (ad esempio, ora, giorno, settimana, mese, anno ecc.);

c)

i prezzi pagati dal gestore del sistema di trasmissione per tipo di riserva per il bilanciamento acquisita e per periodo di acquisizione (moneta/MW/periodo);

d)

le offerte accettate aggregate per periodo rilevante di bilanciamento, separatamente per ogni tipo di riserva per il bilanciamento;

e)

la quantità di energia di bilanciamento attivata (MW) per periodo rilevante di bilanciamento e per tipo di riserva;

f)

i prezzi pagati dal gestore del sistema di trasmissione per l’energia di bilanciamento attivata per periodo rilevante di bilanciamento e per tipo di riserva. Le informazioni sui prezzi sono fornite separatamente per il regolamento ascendente e discendente;

g)

i prezzi di sbilanciamento per periodo rilevante di bilanciamento;

h)

il volume totale di sbilanciamento per periodo rilevante di bilanciamento;

i)

il saldo finanziario mensile dell’area di controllo, specificando:

le spese sostenute dal gestore del sistema di trasmissione per l’acquisizione di riserve e per l’attivazione dell’energia di bilanciamento,

i proventi netti del gestore del sistema di trasmissione dopo il regolamento dei conti di sbilanciamento con i soggetti responsabili del bilanciamento;

j)

laddove applicabile, informazioni sul bilanciamento tra aree di controllo per periodo rilevante di bilanciamento, specificando:

i volumi delle offerte di acquisto e di vendita scambiate per unità di tempo di acquisizione,

i prezzi minimi e massimi delle offerte di acquisto e di vendita scambiate per unità di tempo di acquisizione,

il volume dell’energia di bilanciamento nelle aree di controllo interessate.

I gestori del mercato di bilanciamento sono considerati proprietari primari delle informazioni da essi fornite.

2.   Le indicazioni prescritte

a)

al paragrafo 1, lettera b), sono pubblicate appena possibile e comunque entro due ore prima dell’esecuzione della successiva procedura di acquisizione;

b)

al paragrafo 1, lettera c), sono pubblicate appena possibile e comunque entro un’ora dopo la fine della procedura di acquisizione;

c)

al paragrafo 1, lettera d), sono pubblicate appena possibile e comunque entro un’ora dopo il periodo delle operazioni;

d)

al paragrafo 1, lettera e), sono pubblicate appena possibile e comunque entro trenta minuti dopo il periodo delle operazioni; In caso di dati preliminari, le cifre sono aggiornate dopo che i dati diventano disponibili;

e)

al paragrafo 1, lettera f), sono pubblicate appena possibile e comunque entro un’ora dopo il periodo delle operazioni;

f)

al paragrafo 1, lettera g), sono pubblicate appena possibile;

g)

al paragrafo 1, lettera h), sono pubblicate appena possibile e comunque entro trenta minuti dopo il periodo delle operazioni; In caso di dati preliminari, le cifre sono aggiornate dopo che i dati diventano disponibili;

h)

al paragrafo 1, lettera i), sono pubblicate entro tre mesi dopo il mese delle operazioni. In caso di regolamento preliminare, i dati sono aggiornati dopo il regolamento definitivo;

i)

al paragrafo 1, lettera j), sono pubblicate entro un’ora dopo il periodo delle operazioni.

Articolo 18

Responsabilità

La responsabilità del proprietario dei dati, del fornitore dei dati e della ENTSO-E ai sensi dal presente regolamento è limitata ai soli casi di dolo e/o colpa grave. In ogni caso i predetti soggetti non sono tenuti a risarcire l’utilizzatore dei dati per mancato guadagno, perdita di attività o ogni altro danno indiretto, incidentale, speciale o consequenziale di qualsiasi tipo derivante dalla violazione dei loro obblighi ai sensi del presente regolamento.

Articolo 19

Modifica del regolamento (CE) n. 714/2009

I punti da 5.5 a 5.9 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 sono abrogati a decorrere dal 5 gennaio 2015.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 4, paragrafo 1, si applica diciotto mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15.

(2)  GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1.

(3)  GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75.


ALLEGATO

Pubblicazione delle informazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 2

Periodo di allocazione delle capacità

Data di pubblicazione della capacità interzonale prevista

Data di pubblicazione della capacità offerta

Annuo

Una settimana prima della procedura di allocazione annua e comunque entro il 15 dicembre, per tutti i mesi dell’anno successivo.

Una settimana prima della procedura di allocazione annua e comunque entro il 15 dicembre.

Mensile

Due giorni lavorativi prima della procedura di allocazione mensile per tutti i giorni del mese successivo.

Due giorni lavorativi prima della procedura di allocazione mensile.

Settimanale

Ogni venerdì per tutti i giorni della settimana successiva

Un giorno prima della procedura di allocazione settimanale

Ad un giorno

 

1 ora prima della chiusura del mercato a pronti, per ciascun periodo rilevante di mercato.

Infragiornaliero

 

1 ora prima della prima allocazione infragiornaliera e successivamente in tempo reale per ciascun periodo rilevante di mercato.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 544/2013 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2013

relativo all’autorizzazione di un preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913 come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Biomin GmbH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti a un’autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

In conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione di un preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

Nel suo parere del 14 novembre 2012 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, nelle condizioni d’impiego proposte, il preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913 non ha effetti dannosi per la salute animale o umana o per l’ambiente e che può migliorare le prestazioni dei polli da ingrasso. L’Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l’impiego di tale preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria degli «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  EFSA Journal 2012; 10(12):2965.


ALLEGATO

Numero d’identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU (1)/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale

4b1890

Biomin GmbH

Bifidobacterium animalis ssp. animalis

DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913

 

Composizione dell’additivo

Preparato sotto forma di miscela di:

 

Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284 contenente almeno 3 × 109 CFU/g di additivo

 

Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 contenente almeno 1 × 109 CFU/g di additivo

 

Enterococcus faecium DSM 21913 contenente almeno 6 × 109 CFU/g di additivo

Preparato solido (rapporto 3:1:6)

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

Cellule vitali di Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 ed Enterococcus faecium DSM 21913

 

Metodi di analisi  (2)

Per il conteggio di:

 

Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284: metodo di diffusione su piastra EN 15785

 

Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351: metodo di diffusione su piastra EN 15787

 

Enterococcus faecium DSM 21913: metodo di diffusione su piastra EN 15788

Ai fini dell’identificazione:

elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE)

Polli da ingrasso

1 × 108

1 × 109

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

È consentito l’impiego in mangimi contenenti i seguenti coccidiostatici: maduramicina ammonio, diclazuril o cloridrato di robenidina.

3.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

5 luglio 2023


(1)  Come tenore totale della miscela.

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/15


REGOLAMENTO (UE) N. 545/2013 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2013

che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sostanza aromatizzante 3-acetil-2,5-dimetiltiofene

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3) adotta un elenco di sostanze aromatizzanti e lo inserisce nell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(2)

Tale elenco può essere aggiornato a norma della procedura uniforme di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008, sia per iniziativa della Commissione sia su richiesta di uno Stato membro o di una parte interessata.

(3)

La sostanza aromatizzante 3-acetil-2,5-dimetiltiofene (numero FL 15.024) figura nell’elenco quale sostanza aromatizzante in esame per la quale occorre trasmettere dati scientifici supplementari. Tali dati sono stati trasmessi dal richiedente.

(4)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha analizzato i dati ricevuti e il 15 maggio 2013 è giunta alla conclusione che il 3-acetil-2,5-dimetiltiofene è mutageno sia in vitro sia in vivo e presenta quindi un rischio per la sicurezza (4) se impiegato come sostanza aromatizzante.

(5)

Di conseguenza l’uso del 3-acetil-2,5-dimetiltiofene non soddisfa le condizioni generali per l’impiego degli aromatizzanti di cui all’articolo 4, lettera a) del regolamento (CE) n. 1334/2008. Di conseguenza, al fine di tutelare la salute umana occorre rimuovere immediatamente tale sostanza dall’elenco.

(6)

È opportuno che la Commissione ricorra alla procedura di urgenza per il ritiro dall’elenco dell’Unione di una sostanza che presenta un rischio per la sicurezza.

(7)

A norma dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1334/2008 le sostanze aromatizzanti non incluse nell’elenco dell’Unione possono essere messe in commercio in quanto tali e utilizzate negli e sugli alimenti fino al 22 ottobre 2014. Tale periodo di transizione non va applicato al 3-acetil-2,5-dimetiltiofene.

(8)

Dati i livelli d’uso minimi e la quantità scarsa di 3-acetil-2,5-dimetiltiofene aggiunta agli alimenti nell’Unione europea ogni anno, la presenza di tale sostanza negli alimenti non presenta rischi immediati per la sicurezza. Anche per motivi tecnici ed economici è dunque opportuno fissare periodi di transizione per gli alimenti contenenti la sostanza aromatizzante 3-acetil-2,5-dimetiltiofene immessi sul mercato o spediti da paesi terzi nell’Unione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

(9)

Il regolamento (CE) n. 1334/2008 va modificato di conseguenza.

(10)

I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte A dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificata in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1.   L’immissione sul mercato del 3-acetil-2,5-dimetiltiofene in qualità di sostanza aromatizzante e l’impiego di tale sostanza negli o sugli alimenti è vietata.

2.   L’immissione sul mercato di alimenti contenenti la sostanza aromatizzante 3-acetil-2,5-dimetiltiofene è vietata.

3.   L’importazione del 3-acetil-2,5-dimetiltiofene quale sostanza aromatizzante e degli alimenti contenenti tale sostanza è vietata.

Articolo 3

1.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 2, gli alimenti contenenti la sostanza aromatizzante 3-acetil-2,5-dimetiltiofene che sono stati immessi sul mercato legalmente prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere venduti fino alla data di scadenza o fino al termine minimo di conservazione.

2.   L’articolo 2 non si applica alle partite di alimenti contenenti la sostanza aromatizzante 3-acetil-2,5-dimetiltiofene, se l’importatore di tali prodotti alimentari può dimostrare che erano stati spediti dal paese terzo interessato ed erano in viaggio verso l’Unione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1.

(4)  EFSA Journal 2013; 11(5):3227.


ALLEGATO

Nella parte A dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 la seguente voce relativa a FL 15.024 è soppressa:

«15.024

3-acetil-2,5-dimetiltiofene

2530-10-1

1051

11603

 

 

2

EFSA»


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 546/2013 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2013

che approva la sostanza attiva eugenolo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 dispone che la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) si applica, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione in conformità all’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. Per l’eugenolo le condizioni dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono rispettate dalla decisione di esecuzione 2011/266/UE della Commissione (3).

(2)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 7 marzo 2008 il Regno Unito ha ricevuto dalla Eden Research PLC la richiesta d’iscrizione della sostanza attiva eugenolo nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione di esecuzione 2011/266/UE ha confermato la completezza del fascicolo, nel senso che poteva essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti stabiliti per i dati e le informazioni dagli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute umana e animale e sull’ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda gli impieghi proposti dal richiedente. Lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di relazione di valutazione il 30 giugno 2011.

(4)

Il progetto di relazione di valutazione è stato riesaminato dagli Stati membri e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità»), che ha presentato alla Commissione il 15 ottobre 2012 le sue conclusioni sul riesame della valutazione dei rischi dell’impiego della sostanza attiva eugenolo come antiparassitario (4). Il progetto di relazione di valutazione e le conclusioni dell’Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e il progetto di relazione di valutazione è stato approvato il 17 maggio 2013 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per l’eugenolo.

(5)

Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti eugenolo possono essere considerati conformi, in generale, alle prescrizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda l’impiego esaminato e specificato nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno autorizzare la sostanza eugenolo.

(6)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario introdurre alcune condizioni e restrizioni. In particolare occorre chiedere ulteriori informazioni di conferma.

(7)

Prima dell’approvazione è opportuno far trascorrere un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni derivanti dall’approvazione.

(8)

Fatti salvi gli obblighi conseguenti all’approvazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e tenuto conto della particolare situazione dovuta alla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno tuttavia applicate le seguenti disposizioni. Occorre accordare agli Stati membri un periodo di sei mesi a partire dall’approvazione per rivedere le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti eugenolo. Gli Stati membri dovranno eventualmente modificare, sostituire o revocare le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine di cui sopra, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione dell’aggiornamento del fascicolo completo di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE, per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni impiego cui è destinato, in conformità ai principi uniformi.

(9)

L’esperienza acquisita con precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (5), ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà d’interpretazione degli obblighi dei titolari di autorizzazioni esistenti in relazione all’accesso ai dati. Al fine di evitare ulteriori difficoltà, risulta quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme ai requisiti stabiliti dall’allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni alcun nuovo obbligo oltre a quelli previsti dalle direttive finora adottate che modificano l’allegato I di detta direttiva o dai regolamenti che approvano le sostanze attive.

(10)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (6).

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva eugenolo, specificata nell’allegato I, è approvata alle condizioni ivi stabilite.

Articolo 2

Nuova valutazione dei prodotti fitosanitari

1.   In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti eugenolo come sostanza attiva entro il 31 maggio 2014.

Entro tale data essi verificano, in particolare, che siano rispettate le condizioni previste dall’allegato I del presente regolamento, escluse quelle riportate nella colonna di detto allegato relativa alle disposizioni specifiche, e che il titolare dell’autorizzazione sia in possesso di o abbia accesso a un fascicolo conforme ai requisiti stabiliti dall’allegato II della direttiva 91/414/CEE, conformemente alle condizioni specificate all’articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente eugenolo come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte tutte entro il 30 novembre 2013 nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è oggetto di una nuova valutazione da parte degli Stati membri, secondo i principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti previsti dall’allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenuto conto della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell’allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni previste dall’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente eugenolo come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 maggio 2015; oppure

b)

nel caso di un prodotto contenente eugenolo come una di più sostanze attive, modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 maggio 2015 o entro il termine, se successivo, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dall’atto o dagli atti che hanno approvato o inserito la/e sostanza/e in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)  GU L 114 del 4.5.2011, pag. 3.

(4)  EFSA Journal (2012); 10(11):2914. Disponibile online all’indirizzo: www.efsa.europa.eu.

(5)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

(6)  GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

Eugenolo N. CAS 97-53-0

N. CIPAS 967

4-allyl-2-methoxyphenol

≥ 990 g/kg

Impurezza rilevante: metileugenolo massimo 0,1 % del materiale tecnico

1o dicembre 2013

30 novembre 2023

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’eugenolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 maggio 2013.

In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

alla protezione degli operatori, dei lavoratori, degli astanti e dei residenti e vigilare affinché le condizioni d’impiego prevedano l’utilizzo di adeguati dispositivi di protezione personale, se del caso,

alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

al rischio per gli organismi acquatici,

al rischio per gli uccelli insettivori.

Le condizioni d’impiego comprendono all’occorrenza misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente è tenuto a presentare informazioni di conferma riguardanti:

a)

la stabilità di magazzinaggio (2 anni) a temperatura ambiente sul prodotto formulato;

b)

dati comparativi tra le situazioni di esposizione al fondo naturale di eugenolo e metileugenolo e l’esposizione dovuta all’impiego dell’eugenolo come prodotto fitosanitario. Tali dati devono comprendere l’esposizione umana e quella degli uccelli e degli organismi acquatici;

c)

la valutazione dell’esposizione delle acque sotterranee ai potenziali metaboliti dell’eugenolo, in particolare al metileugenolo.

Il richiedente fornisce tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 30 novembre 2015.


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e le specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

Nell’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

Numero

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«45

Eugenolo N. CAS 97-53-0

N. CIPAS 967

4-allyl-2-methoxyphenol

≥ 990 g/kg

Impurezza rilevante: metileugenolo massimo 0,1 % del materiale tecnico

1o dicembre 2013

30 novembre 2023

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’eugenolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 maggio 2013.

In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

alla protezione degli operatori, dei lavoratori, degli astanti e dei residenti e vigilare affinché le condizioni d’impiego prevedano l’utilizzo di adeguati dispositivi di protezione personale, se del caso,

alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

al rischio per gli organismi acquatici,

al rischio per gli uccelli insettivori.

Le condizioni d’impiego comprendono all’occorrenza misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente è tenuto a presentare informazioni di conferma riguardanti:

a)

la stabilità di magazzinaggio (2 anni) a temperatura ambiente sul prodotto formulato;

b)

dati comparativi tra le situazioni di esposizione al fondo naturale di eugenolo e metileugenolo e l’esposizione dovuta all’impiego dell’eugenolo come prodotto fitosanitario. Tali dati devono comprendere l’esposizione umana e quella degli uccelli e degli organismi acquatici;

c)

la valutazione dell’esposizione delle acque sotterranee ai potenziali metaboliti dell’eugenolo, in particolare al metileugenolo.

Il richiedente fornisce tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 30 novembre 2015.»


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 547/2013 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

49,2

TR

65,0

ZZ

57,1

0707 00 05

MK

27,2

TR

138,6

ZZ

82,9

0709 93 10

TR

142,0

ZZ

142,0

0805 50 10

AR

103,4

TR

115,2

ZA

108,6

ZZ

109,1

0808 10 80

AR

170,9

BR

107,2

CL

132,8

CN

96,1

NZ

134,3

US

145,7

ZA

116,9

ZZ

129,1

0809 10 00

IL

342,4

TR

201,2

ZZ

271,8

0809 29 00

TR

419,5

US

793,4

ZZ

606,5

0809 30

IL

214,0

MA

207,9

TR

174,9

ZZ

198,9

0809 40 05

CL

151,2

IL

308,9

ZA

104,8

ZZ

188,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


15.6.2013   

IT

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L 163/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 548/2013 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2013

recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 giugno 2013

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

(3)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 corrisponde al prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 16 giugno 2013, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.

(5)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 16 giugno 2013, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, dal paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 16 giugno 2013

Codice NC

Designazione delle merci

Dazio all'importazione (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

ex 1001 91 20

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 99 00

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o nel Mar Nero e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della Penisola iberica e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

31.5.2013-13.6.2013

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

241,96

196,60

Prezzo fob USA

258,01

248,01

228,01

Premio sul Golfo

28,60

Premio sui Grandi Laghi

32,01

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico — Rotterdam:

16,03 EUR/t

Spese di nolo: Grandi Laghi — Rotterdam:

49,48 EUR/t


(1)  Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(2)  Premio negativo di 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(3)  Premio negativo di 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].


DECISIONI

15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/26


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2013

che modifica la decisione 2011/30/UE relativa all’equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi e ad un periodo transitorio per le attività di revisione contabile dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi nell’Unione europea

[notificata con il numero C(2013) 3491]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/288/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 2, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2011/30/UE (2) della Commissione ha consentito ai revisori e agli enti di revisione contabile dei paesi terzi e territori elencati nell’allegato di tale decisione di continuare la loro attività nell’Unione europea per quanto riguarda le relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati degli esercizi finanziari aventi inizio tra il 2 luglio 2010 e il 31 luglio 2012.

(2)

La Commissione ha svolto valutazioni dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile dei paesi terzi e territori elencati nell’allegato della decisione 2011/30/UE. Le valutazioni sono state realizzate con l’assistenza del gruppo europeo degli organismi di controllo dei revisori dei conti. I sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile dei suddetti paesi terzi e territori sono stati valutati alla luce dei criteri stabiliti agli articoli 29, 30 e 32 della direttiva 2006/43/CE, che disciplinano i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile degli Stati membri. Occorre che lo scopo ultimo della cooperazione tra i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile degli Stati membri e dei paesi terzi sia il conseguimento di un quadro di reciproca fiducia nei rispettivi sistemi di controllo sulla base della loro equivalenza.

(3)

Dalle suddette valutazioni risulta che i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di cui dispongono Abu Dhabi, Brasile, Dubai International Financial Centre, Guernsey, Indonesia, Isola di Man, Jersey, Malaysia, Taiwan e Thailandia operano in base a regole simili a quelle stabilite agli articoli 29, 30 e 32 della direttiva 2006/43/CE. È pertanto opportuno considerare i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di tali paesi terzi equivalenti ai sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile degli Stati membri.

(4)

Bermuda, Isole Cayman, Egitto, Maurizio, Nuova Zelanda, Russia e Turchia hanno istituito o stanno istituendo sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione. Tuttavia, sul funzionamento di tali sistemi e sulle regole ad essi applicabili non esistono informazioni sufficienti per poter compiere una valutazione dell’equivalenza. Per procedere a un’ulteriore valutazione ai fini dell’adozione di una decisione finale riguardo all’equivalenza di tali sistemi, è necessario ottenere informazioni supplementari da tali paesi terzi e territori per comprenderne meglio il sistema. È pertanto opportuno prorogare il periodo transitorio accordato dalla decisione 2011/30/UE ai revisori dei conti e agli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede in tali paesi terzi e territori.

(5)

I revisori dei conti e gli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede a Hong Kong, in India e in Israele hanno beneficiato del periodo transitorio accordato dalla decisione 2011/30/UE. Da allora tali paesi terzi o territori non hanno istituito un sistema indipendente di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni, né hanno trasmesso informazioni sui rispettivi sistemi di regolamentazione e di controllo della revisione contabile. Ciò induce a ritenere che tali paesi terzi o territori non abbiano adottato le misure necessarie affinché la loro regolamentazione in materia di revisione contabile sia riconosciuta dalla Commissione equivalente ai sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione degli Stati membri. Pertanto non è opportuno prorogare il periodo transitorio accordato dalla decisione 2011/30/UE ai revisori dei conti e agli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede in tali paesi terzi.

(6)

Al fine di tutelare gli investitori, è opportuno che i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede nei paesi terzi elencati nell’allegato II della presente decisione possano proseguire le loro attività di revisione contabile nell’Unione europea durante il periodo transitorio senza essere iscritti all’albo in applicazione dell’articolo 45 della direttiva 2006/43/CE solo se forniscono le informazioni prescritte. Se forniscono le informazioni, i suddetti revisori dei conti ed enti di revisione contabile devono poter proseguire le proprie attività attinenti alle relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati degli esercizi finanziari aventi inizio tra il 1o agosto 2012 e il 31 luglio 2015. È indispensabile che la presente decisione lasci impregiudicato il diritto degli Stati membri di applicare i loro sistemi di indagine e di sanzioni nei confronti dei suddetti revisori dei conti ed enti di revisione contabile.

(7)

Occorre quindi modificare di conseguenza la decisione 2011/30/UE.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/30/UE è modificata come segue:

1)

all’articolo 1 è aggiunto il seguente secondo comma:

«Ai fini dell’articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile dei paesi terzi e territori sottoelencati sono considerati equivalenti ai sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile degli Stati membri in relazione alle attività di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati degli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1o agosto 2012:

1)

Abu Dhabi;

2)

Brasile;

3)

Centro finanziario internazionale di Dubai;

4)

Guernsey;

5)

Indonesia;

6)

Isola di Man;

7)

Jersey;

8)

Malaysia;

9)

Taiwan;

10)

Thailandia.»;

2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

nella frase introduttiva del paragrafo 1 la parola «allegato» è sostituita da «allegato I»;

b)

i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Gli Stati membri non applicano l’articolo 45 della direttiva 2006/43/CE per quanto concerne i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede nei paesi terzi e territori elencati nell’allegato II della presente decisione, ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, della predetta direttiva, per gli esercizi finanziari aventi inizio tra il 2 luglio 2010 e il 31 luglio 2015, qualora il revisore dei conti o l’ente di revisione contabile in questione fornisca alle autorità competenti dello Stato membro tutte le informazioni seguenti:

a)

il proprio nominativo e indirizzo ed informazioni sulla propria forma giuridica;

b)

una descrizione dell’eventuale rete cui il revisore dei conti o l’ente di revisione appartiene;

c)

i principi di revisione contabile e le regole di indipendenza applicati alla revisione dei conti in questione;

d)

una descrizione del sistema interno di controllo della qualità dell’ente di revisione contabile;

e)

l’indicazione di se e quando è stato realizzato l’ultimo controllo della qualità del revisore o dell’ente di revisione contabile e le informazioni necessarie in merito al risultato di tale controllo, a meno che tali informazioni vengano fornite dall’autorità competente del paese terzo. Se le informazioni necessarie in merito al risultato dell’ultimo controllo della qualità non sono pubbliche, le autorità competenti degli Stati membri trattano tali informazioni in modo riservato.

3.   Gli Stati membri assicurano che il pubblico sia informato in merito al nominativo e all’indirizzo dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede nei paesi terzi elencati nell’allegato II della presente decisione e al fatto che i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni di tali paesi e territori non sono ancora riconosciuti equivalenti ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE. A tal fine le autorità competenti degli Stati membri di cui all’articolo 45 della direttiva 2006/43/CE possono altresì iscrivere all’albo i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile che effettuano revisioni dei conti annuali o consolidati di società aventi sede nei paesi terzi elencati nell’allegato II della presente decisione.

4.   In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono applicare i loro sistemi di indagini e sanzioni ai revisori dei conti e agli enti di revisione contabile che effettuano revisioni dei conti annuali o consolidati di società aventi sede nei paesi terzi elencati nell’allegato II.»;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5.   Il paragrafo 2 non pregiudica gli accordi di cooperazione in materia di controlli di qualità tra le autorità competenti di uno Stato membro e le autorità competenti di un paese terzo elencato nell’allegato II, purché tali accordi rispettino tutte le condizioni seguenti:

a)

devono includere l’esecuzione di controlli di qualità sulla base di un trattamento paritario;

b)

devono essere stati comunicati in precedenza alla Commissione;

c)

non devono pregiudicare eventuali decisioni della Commissione ai sensi dell’articolo 47 della direttiva 2006/43/CE.»;

3)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Il punto 10 dell’articolo 1, primo comma cessa di applicarsi il 31 luglio 2013.»;

4)

l’allegato è sostituito dall’allegato I della presente decisione;

5)

è aggiunto l’allegato II, quale riportato nell’allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2013

Per la Commissione

Michel BARNIER

Membro della Commissione


(1)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.

(2)  GU L 15 del 20.1.2011, pag. 12.


ALLEGATO I

ELENCO DEI PAESI TERZI E TERRITORI

 

Abu Dhabi

 

Brasile

 

Dubai International Financial Centre

 

Guernsey

 

Hong Kong

 

India

 

Indonesia

 

Isola di Man

 

Israele

 

Jersey

 

Malaysia

 

Taiwan

 

Thailandia


ALLEGATO II

ELENCO DEI PAESI TERZI

 

Bermuda

 

Isole Cayman

 

Egitto

 

Maurizio

 

Nuova Zelanda

 

Russia

 

Turchia


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/30


DECISIONE N. 2/2013 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE

del 29 maggio 2013

relativa alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA)

(2013/289/UE)

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2) e modificato per la seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (3), in particolare l’articolo 3, paragrafo 5 dell'allegato III,

vista la decisione n. 4/2006 del Comitato degli ambasciatori ACP-CE, del 27 settembre 2006, relativa allo statuto e al regolamento interno del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA) (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il mandato degli attuali membri del consiglio di amministrazione del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale, la cui composizione è stata modificata dalla decisione n. 2/2011 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE (5), giunge a scadenza il 21 maggio 2013.

(2)

È pertanto necessario adottare una nuova decisione,

DECIDE:

Articolo 1

Il mandato degli attuali membri del consiglio di amministrazione del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale è prorogato per un periodo di 3 mesi, fino al 21 agosto 2013.

Il consiglio di amministrazione del CTA è composto come segue:

dott. Daoussa BICHARA CHERIF (Ciad),

sig. Kahijoro KAHUURE (Namibia),

dott. Faletoi Suavi TUILAEPA (Samoa),

prof. Raul BRUNO DE SOUSA (Portogallo),

prof. Eric TOLLENS (Belgio),

sig. Edwin Anthony VOS (Paesi Bassi).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2013

Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE

Il presidente

S. O. OUTLULE


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  Accordo che modifica l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27).

(3)  Accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 e modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

(4)  GU L 350 del 12.12.2006, pag. 10.

(5)  GU L 110 del 29.4.2011, pag. 35.


Rettifiche

15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/31


Rettifica del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 248 del 22 settembre 2007 )

A pagina 10, allegato II — Contenuto dei programmi nazionali di controllo, punto 2:

anziché:

«Descrizione dei sistemi applicati per garantire l’osservanza di quanto disposto agli articoli 13, 14, 15 e 18.»

leggi:

«Descrizione dei sistemi applicati per garantire l’osservanza di quanto disposto agli articoli 12, 13, 14 e 17.»;

a pagina 10, allegato II — Contenuto dei programmi nazionali di controllo, punto 3:

anziché:

«Se necessario, un elenco dei porti designati per gli sbarchi di merluzzo bianco a norma dell’articolo 19.»

leggi:

«Se necessario, un elenco dei porti designati per gli sbarchi di merluzzo bianco a norma dell’articolo 18.»;

a pagina 10, allegato II — Contenuto dei programmi nazionali di controllo, punto 4:

anziché:

«Descrizione dei sistemi applicati per garantire l’osservanza di quanto disposto all’articolo 17.»

leggi:

«Descrizione dei sistemi applicati per garantire l’osservanza di quanto disposto all’articolo 16.»;

a pagina 10, allegato II — Contenuto dei programmi nazionali di controllo, punto 5:

anziché:

«Descrizione delle strutture e/o dei sistemi impiegati per garantire l’osservanza di quanto disposto agli articoli 12, 16, 20, 22 e 23.»

leggi:

«Descrizione delle strutture e/o dei sistemi impiegati per garantire l’osservanza di quanto disposto agli articoli 11, 15, 19, 21 e 22.»


15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/s3


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