ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.327.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 327

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
27 novembre 2012


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1099/2012 del Consiglio, del 26 novembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto

14

 

*

Regolamento (UE) n. 1100/2012 del Consiglio, del 26 novembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 101/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

16

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2012 della Commissione, del 26 novembre 2012, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ( 1 )

18

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1102/2012 della Commissione, del 26 novembre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

20

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1103/2012 della Commissione, del 26 novembre 2012, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 per la campagna 2012/13

22

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani ( 1 )

24

 

*

Direttiva 2012/40/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica l’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi ( 1 )

26

 

*

Direttiva 2012/41/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per estendere l’inclusione del principio attivo acido nonanoico nell’allegato I al tipo di prodotto 2 ( 1 )

28

 

*

Direttiva 2012/42/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere l’acido cianidrico come principio attivo nell’allegato I della direttiva ( 1 )

31

 

*

Direttiva 2012/43/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, recante modifica di talune rubriche dell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

34

 

*

Direttiva di esecuzione 2012/44/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE della Commissione che stabiliscono modalità di applicazione dell’articolo 7 delle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi ( 1 )

37

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2012/723/PESC del Consiglio, del 26 novembre 2012, che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto

44

 

*

Decisione 2012/724/PESC del Consiglio, del 26 novembre 2012, che modifica la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia

45

 

 

2012/725/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 22 novembre 2012, che autorizza l’immissione sul mercato della lattoferrina bovina in qualità di nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (Morinaga) [notificata con il numero C(2012) 8390]

46

 

 

2012/726/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 22 novembre 2012, che autorizza l’immissione sul mercato del diidrocapsiato in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2012) 8391]

49

 

 

2012/727/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 22 novembre 2012, che autorizza l’immissione sul mercato della lattoferrina bovina in qualità di nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (FrieslandCampina) [notificata con il numero C(2012) 8404]

52

 

 

2012/728/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 23 novembre 2012, concernente la non iscrizione del bifentrin per il tipo di prodotto 18 nell’allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi [notificata con il numero C(2012) 8442]  ( 1 )

55

 

 

2012/729/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 23 novembre 2012, che modifica la decisione 2008/866/CE, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano, per quanto riguarda il suo periodo di applicazione [notificata con il numero C(2012) 8459]  ( 1 )

56

 

 

Rettifiche

 

 

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1095/2012 della Commissione, del 22 novembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina (GU L 325 del 23.11.2012)

57

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

27.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/1


DIRETTIVA 2012/33/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2012

che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La politica ambientale dell’Unione, definita nei programmi di azione in materia ambientale e in particolare nel Sesto programma di azione per l’ambiente adottato con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), ha tra i suoi obiettivi il conseguimento di livelli di qualità dell’aria che non comportino gravi effetti negativi o rischi per la salute umana e per l’ambiente.

(2)

L’articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) dispone che la politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione.

(3)

La direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (4), stabilisce il tenore massimo di zolfo consentito per l’olio combustibile pesante, il gasolio, il gasolio marino e l’olio diesel marino utilizzati nell’Unione.

(4)

Le emissioni prodotte dal trasporto marittimo dovute all’utilizzo di combustibili per uso marittimo ad alto tenore di zolfo contribuiscono all’inquinamento atmosferico sotto forma di anidride solforosa e particolato, che nuocciono alla salute umana e all’ambiente e contribuiscono alla formazione di depositi acidi. Senza le misure previste nella presente direttiva, le emissioni prodotte dai trasporti marittimi supererebbero presto le emissioni prodotte da tutte le fonti terrestri.

(5)

L’inquinamento atmosferico provocato dalle navi all’ormeggio rappresenta uno dei maggiori problemi di molte città portuali relativamente ai loro sforzi per rispettare i valori limite dell’Unione sulla qualità dell’aria.

(6)

È opportuno che gli Stati membri sostengano l’utilizzo di un sistema elettrico lungo la costa, poiché attualmente l’alimentazione elettrica delle navi è di solito assicurata da motori ausiliari.

(7)

A norma della direttiva 1999/32/CE la Commissione deve riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’attuazione di detta direttiva e insieme alla relazione può presentare proposte di revisione della stessa, riguardanti in particolare la riduzione dei valori limite di zolfo per il combustibile per uso marittimo nelle zone di controllo delle emissioni di SOx (SECA), conformemente ai lavori dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO).

(8)

Nel 2008 l’IMO ha adottato una risoluzione di modifica dell’allegato VI del protocollo del 1997 che modifica la convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973, modificato dal protocollo del 1978 ad essa relativo («convenzione MARPOL»), che contiene una regolamentazione per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico causato dalle navi. L’allegato VI riveduto della convenzione MARPOL è entrato in vigore il 1o luglio 2010.

(9)

L’allegato VI riveduto della convenzione MARPOL introduce, tra l’altro, limiti al contenuto di zolfo più severi per il combustibile per uso marittino nelle SECA (1,00 % dal 1o luglio 2010 e 0,10 % dal 1o gennaio 2015) nonché nelle aree marittime al di fuori delle SECA (3,50 % dal 1o gennaio 2012 e, in linea di principio, 0,50 % dal 1o gennaio 2020). La maggior parte degli Stati membri è tenuta, conformemente ai propri obblighi internazionali, a imporre alle navi l’uso di combustibile con un tenore massimo di zolfo dell’1,00 % nelle SECA a partire dal 1o luglio 2010. Al fine di assicurare la coerenza con il diritto internazionale nonché la corretta applicazione nell’Unione delle nuove norme sullo zolfo stabilite a livello internazionale, è opportuno allineare la direttiva 1999/32/CE all’allegato VI riveduto della convenzione MARPOL. Al fine di assicurare un livello qualitativo minimo del combustibile utilizzato dalle navi ai fini della conformità alle norme in materia sia di combustibile che di tecnologie, non dovrebbe essere consentito l’uso nell’Unione di combustibile per uso marittimo il cui tenore di zolfo supera la norma generale del 3,50 % in massa, ad eccezione dei combustibili destinati all’approvvigionamento delle navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni con sistemi a circuito chiuso.

(10)

Le modifiche all’allegato VI della convenzione MARPOL per quanto riguarda le SECA sono possibili a norma delle procedure IMO. Qualora siano introdotte ulteriori modifiche, tra cui esenzioni, per quanto riguarda l’applicazione dei limiti in vigore per le SECA all’allegato VI della convenzione MARPOL, la Commissione dovrebbe esaminare tali modifiche e, se del caso, presentare senza indugio la necessaria proposta conformemente al TFUE, al fine di allineare completamente la direttiva 1999/32/CE con le norme IMO relative alle SECA.

(11)

L’introduzione di qualsiasi nuova zona di controllo delle emissioni dovrebbe essere subordinata alla procedura IMO di cui all’allegato VI della convenzione MARPOL ed essere avvalorata da argomenti fondati, basati su motivazioni ambientali ed economiche e suffragati da dati scientifici.

(12)

Conformemente alla regola 18 dell’allegato VI della convenzione MARPOL, gli Stati membri dovrebbero garantire la disponibilità di combustibili per uso marittimo conformi alla presente direttiva.

(13)

Alla luce della dimensione globale della politica ambientale e delle emissioni prodotte dal trasporto marittimo, si dovrebbero definire a livello globale norme ambiziose in materia di emissione.

(14)

Le navi passeggeri operano per la maggior parte nei porti o vicino alle aree costiere e il loro impatto sulla salute umana e sull’ambiente è rilevante. Al fine di migliorare la qualità dell’aria nelle aree portuali e costiere, tali navi sono tenute ad utilizzare combustibile per uso marittimo con un tenore massimo di zolfo dell’1,50 % fino a quando norme più severe sul tenore di zolfo si applicheranno a tutte le navi nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell’inquinamento degli Stati membri.

(15)

Conformemente all’articolo 193 TFUE, la presente direttiva non dovrebbe impedire ai singoli Stati membri di mantenere o di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore al fine di incoraggiare un’attuazione tempestiva per quanto riguarda il tenore massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo, per esempio utilizzando metodi di riduzione delle emissioni al di fuori delle SECA.

(16)

Per agevolare la transizione verso nuove tecnologie dei motori atte potenzialmente a ridurre ulteriormente, in modo significativo, le emissioni nel settore marittimo, è opportuno che la Commissione esamini ulteriori possibilità di consentire e incoraggiare l’installazione di motori a gas sulle navi.

(17)

La corretta applicazione degli obblighi in materia di tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo è necessaria per il conseguimento degli obiettivi della direttiva 1999/32/CE. L’esperienza derivata dall’attuazione della direttiva 1999/32/CE ha dimostrato che vi è la necessità di un regime di monitoraggio e applicazione più severo per garantire la corretta attuazione della direttiva. A tal fine è necessario che gli Stati membri assicurino un campionamento sufficientemente frequente e accurato del combustibile per uso marittimo immesso sul mercato o utilizzato dalle navi, nonché una verifica periodica dei giornali di bordo e dei bollettini di consegna del combustibile. È inoltre necessario che gli Stati membri stabiliscano un sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di non ottemperanza alle disposizioni della direttiva 1999/32/CE. Al fine di garantire una maggiore trasparenza delle informazioni, è inoltre opportuno che il registro dei fornitori locali di combustibile per uso marittimo sia messo a disposizione del pubblico.

(18)

La comunicazione da parte degli Stati membri a norma della direttiva 1999/32/CE si è rivelata insufficiente ai fini della verifica della conformità con detta direttiva a causa della mancanza di disposizioni armonizzate e sufficientemente precise sul contenuto e il formato delle relazioni degli Stati membri. Sono pertanto necessarie indicazioni più dettagliate per quanto riguarda il contenuto e il formato della relazione per garantire delle comunicazioni maggiormente armonizzate.

(19)

A seguito all’adozione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, sulle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (5), che rifonde la normativa dell’Unione sulle emissioni industriali, è necessario modificare di conseguenza le disposizioni della direttiva 1999/32/CE relative al tenore massimo di zolfo dell’olio combustibile pesante.

(20)

La conformità a bassi valori limite di zolfo nei combustibili per uso marittimo, in particolare nelle SECA, può portare ad un notevole aumento del prezzo di tali combustibili, almeno nel breve termine, e può avere un effetto negativo sulla competitività del trasporto marittimo a corto raggio rispetto ad altri modi di trasporto, nonché sulla competitività delle industrie dei paesi confinanti con le SECA. Sono necessarie soluzioni adeguate per ridurre i costi a carico delle industrie interessate derivanti dalla conformità alla normativa, come l’autorizzazione di metodi alternativi per la conformità alla normativa, economicamente più efficienti di quelli basati sui combustibili e la fornitura, ove necessario, di sostegno. La Commissione, sulla base tra l’altro delle relazioni degli Stati membri, sorveglierà attentamente l’impatto della conformità del settore del trasporto marittimo alle nuove norme di qualità in materia di combustibile, in particolare per quanto riguarda l’eventuale spostamento modale dal trasporto marittimo a quello terrestre e proporrà, se del caso, opportune misure per contrastare tale tendenza.

(21)

È importante limitare lo spostamento modale dal trasporto marittimo a quello terrestre, poiché un incremento della quota di merci trasportate su strada sarebbe in contrasto in vari casi con gli obiettivi dell’Unione in materia di cambiamenti climatici e aumenterebbe la congestione del traffico.

(22)

I costi associati ai nuovi obblighi di riduzione delle emissioni di anidride solforosa potrebbero determinare uno spostamento modale dal trasporto marittimo a quello terrestre ed avere effetti negativi sulla competitività delle industrie. La Commissione dovrebbe fare pieno uso degli strumenti già esistenti, come il programma Marco Polo e la rete transeuropea di trasporto, per fornire un’assistenza mirata in modo da ridurre al minimo il rischio di tale trasferimento modale. Gli Stati membri potrebbero ritenere necessario fornire un sostegno agli operatori interessati dalla presente direttiva conformemente alle norme in vigore in materia di aiuti di Stato.

(23)

Conformemente agli orientamenti vigenti in materia di aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente, e fatte salve le modifiche che possano esservi apportate in futuro, gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato a favore degli operatori interessati dalla presente direttiva, inclusi aiuti per operazioni di adeguamento delle navi esistenti, qualora si ritenga che tali misure di sostegno siano compatibili con il mercato interno conformemente agli articoli 107 e 108 TFUE, in particolare alla luce degli orientamenti applicabili in materia di aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente. In tale contesto, la Commissione può tenere conto del fatto che l’uso di alcuni metodi di riduzione delle emissioni va al di là dei requisiti previsti dalla presente direttiva, in quanto consente di ridurre non solo le emissioni di anidride solforosa, ma anche altre emissioni.

(24)

È opportuno facilitare l’accesso ai metodi di riduzione delle emissioni. Tali metodi possono comportare riduzioni delle emissioni almeno equivalenti, o addirittura superiori, a quelle ottenute utilizzando combustibili a basso tenore di zolfo, purché non abbiano effetti negativi significativi sull’ambiente, come gli ecosistemi marini, e siano sviluppati in conformità di meccanismi appropriati di approvazione e controllo. L’Unione dovrebbe riconoscere i metodi alternativi già noti, come l’uso di sistemi di depurazione dei gas di scarico a bordo, il mix di combustibile e gas naturale liquefatto (LNG) o l’uso di biocarburanti. È importante promuovere la sperimentazione e lo sviluppo di nuovi metodi di riduzione delle emissioni al fine, tra l’altro, di limitare lo spostamento modale dal trasporto marittimo a quello terrestre.

(25)

I metodi di riduzione delle emissioni possono comportare riduzioni significative delle emissioni. La Commissione dovrebbe pertanto promuovere la sperimentazione e lo sviluppo di tali tecnologie, tra l’altro valutando l’istituzione di un programma comune cofinanziato con l’industria, fondato sui principi alla base di programmi simili, quali il programma Clean Sky.

(26)

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e le parti interessate, dovrebbe sviluppare ulteriormente le misure individuate nel documento di lavoro dei servizi della Commissione del 16 settembre 2011, dal titolo «Pollutant emission reduction from maritime transport and the sustainable waterborne transport toolbox».

(27)

I metodi alternativi di riduzione delle emissioni, come alcuni tipi di torri di lavaggio, potrebbero generare rifiuti che dovrebbero essere trattati correttamente e non essere scaricati in mare. In attesa della revisione della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (6), gli Stati membri dovrebbero assicurare, conformemente ai loro obblighi internazionali, la disponibilità di impianti portuali di raccolta adeguati, onde rispondere alle esigenze delle navi che usano sistemi di depurazione dei gas di scarico. Nel quadro della revisione della direttiva 2000/59/CE, la Commissione dovrebbe valutare l’applicazione ai rifiuti provenienti dai sistemi di depurazione dei gas di scarico del principio secondo cui non si applicano tariffe speciali oltre alle tariffe portuali per i rifiuti prodotti dalle navi previste da tale direttiva.

(28)

La Commissione, nel quadro della revisione della sua politica in materia di qualità dell’aria nel 2013, dovrebbe valutare la possibilità di ridurre l’inquinamento atmosferico anche nelle acque territoriali degli Stati membri.

(29)

Sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive sono importanti ai fini dell’attuazione della direttiva 1999/32/CE. Gli Stati membri dovrebbero includere in tali sanzioni delle multe calcolate in modo tale da garantire che i responsabili siano privati almeno dei benefici economici derivanti dalla loro infrazione e che tali multe aumentino gradualmente per le infrazioni ripetute. Gli Stati membri dovrebbero notificare le disposizioni in materia di sanzioni alla Commissione.

(30)

Il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE dovrebbe essere delegato alla Commissione, con riguardo alla modifica dei valori equivalenti di emissione e dei criteri per l’utilizzazione di metodi di riduzione delle emissioni al fine di adattare le disposizioni della direttiva 1999/32/CE al progresso scientifico e tecnico e in modo da garantire una piena coerenza con i pertinenti strumenti dell’IMO, e con riguardo alla modifica dell’articolo 2, punti 1, 2, 3, 3 bis, 3 ter e 4, dell’articolo 6, paragrafo 1 bis, lettera b), o dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 1999/32/CE al fine di adattare le disposizioni di tale direttiva al progresso scientifico e tecnico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(31)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 1999/32/CE, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (7).

(32)

È opportuno che il comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi, istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (8), assista la Commissione nell’approvazione dei metodi di riduzione delle emissioni che non sono contemplati dalla direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull’equipaggiamento marittimo (9).

(33)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (10), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(34)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 1999/32/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 1999/32/CE

La direttiva 1999/32/CE è così modificata:

1)

all’articolo 1, paragrafo 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

fatto salvo l’articolo 3 bis, ai combustibili utilizzati a bordo di navi che impiegano metodi di riduzione delle emissioni conformemente agli articoli 4 quater e 4 quinquies.»;

2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1)

Olio combustibile pesante,

qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, che rientra nei codici NC da 2710 19 51 a 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39, o

qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, diverso dal gasolio di cui ai punti 2 e 3, che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria di oli pesanti destinati ad essere usati come combustibile e di cui meno del 65 % in volume, comprese le perdite, si distilla a 250 °C con il metodo ASTM D86. Se la distillazione non può essere determinata con il metodo ASTM D86, il prodotto petrolifero rientra ugualmente nella categoria degli oli combustibili pesanti;

2)

Gasolio,

qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, che rientra nei codici NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 o 2710 20 19, oppure

qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, di cui meno del 65 % in volume (comprese le perdite) distilla a 250 °C e del quale almeno l’85 % in volume (comprese le perdite) distilla a 350 °C secondo il metodo ASTM D86.

I combustibili diesel quali definiti all’articolo 2, punto 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (11), sono esclusi da tale definizione. I combustibili utilizzati dalle macchine mobili non stradali e dai trattori agricoli sono anch’essi esclusi da tale definizione;

b)

i punti 3 bis e 3 ter sono sostituiti dai seguenti:

«3 bis)

Olio diesel marino, qualsiasi combustibile per uso marittimo definito per la qualità DMB nella tabella I della norma ISO 8217 con l’eccezione del riferimento al tenore di zolfo;

3 ter)

Gasolio marino, qualsiasi combustibile per uso marittimo definito per le qualità DMX, DMA e DMZ nella tabella I della norma ISO 8217 con l’eccezione del riferimento al tenore di zolfo;»;

c)

il punto 3 quaterdecies è sostituito dal seguente:

«3 quaterdecies)

Metodo di riduzione delle emissioni, qualsiasi apparecchiatura, materiale, strumento o dispositivo da installare su una nave o qualsiasi altra procedura, combustibile alternativo o metodo per conformarsi alla normativa, utilizzati come alternativa al combustibile per uso marittimo a basso tenore di zolfo conforme ai requisiti fissati nella presente direttiva e che sia verificabile, quantificabile e applicabile;»;

3)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché non siano utilizzati nel loro territorio oli combustibili pesanti con un tenore di zolfo superiore all’1 % in massa.

2.   Fino al 31 dicembre 2015, fatto salvo l’adeguato controllo delle emissioni da parte delle autorità competenti, il paragrafo 1 non si applica agli oli combustibili pesanti usati:

a)

negli impianti di combustione che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (12), che sono soggetti all’articolo 4, paragrafo 1 o 2 o all’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva e che rispettano i limiti di emissione di anidride solforosa per tali impianti di cui a tale direttiva;

b)

negli impianti di combustione che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/80/CE, che sono soggetti all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b) e all’articolo 4, paragrafo 6, di tale direttiva e la cui media mensile di emissioni di anidride solforosa non supera 1 700 mg/Nm3, con riferimento ad un tenore di ossigeno nell’emissione di fumo del 3 % in volume, misurato a secco;

c)

negli impianti di combustione non compresi nelle lettere a) o b), e per i quali la media mensile delle emissioni di anidride solforosa non supera 1 700 mg/Nm3, con riferimento ad un tenore di ossigeno nell’emissione di fumo pari al 3 % in volume, misurato a secco;

d)

per la combustione nelle raffinerie, se la media mensile delle emissioni di anidride solforosa di tutti gli impianti della raffineria, indipendentemente dal tipo di combustibile e dalle combinazioni di combustibili utilizzati, ma escludendo gli impianti che rientrano nelle lettere a) e b), le turbine a gas e i motori a gas, non supera 1 700 mg/Nm3, con riferimento ad un tenore di ossigeno nell’emissione di fumo pari al 3 % in volume, misurato a secco.

3.   A decorrere dal 1o gennaio 2016, fatto salvo l’adeguato controllo delle emissioni da parte delle autorità competenti, il paragrafo 1 non si applica agli oli combustibili pesanti usati:

a)

negli impianti di combustione che rientrano nell’ambito di applicazione del capo III della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13), e che sono conformi ai limiti di emissione per l’anidride solforosa previsti per tali impianti nell’allegato V della suddetta direttiva o, quando tali valori limite delle emissioni non sono applicabili conformemente alla direttiva, per i quali la media mensile delle emissioni di anidride solforosa non supera 1 700 mg/Nm3, con riferimento ad un tenore di ossigeno nell’emissione di fumo del 3 % in volume, misurato a secco;

b)

negli impianti di combustione che non rientrano nella lettera a), e la cui media mensile delle emissioni di anidride solforosa non supera 1 700 mg/Nm3, con riferimento ad un tenore di ossigeno nell’emissione di fumo pari al 3 % in volume, misurato a secco;

c)

per la combustione nelle raffinerie, quando la media mensile delle emissioni di anidride solforosa di tutti gli impianti della raffineria, indipendentemente dal tipo di combustibile e dalle combinazioni di combustibili utilizzati, ma escludendo gli impianti che rientrano nella lettera a), le turbine a gas e i motori a gas, non supera 1 700 mg/Nm3, con riferimento ad un tenore di ossigeno nell’emissione di fumo pari al 3 % in volume, misurato a secco.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché nessun impianto di combustione che utilizza oli combustibili pesanti con una concentrazione di zolfo superiore a quella di cui al paragrafo 1 operi senza l’autorizzazione di un’autorità competente nella quale siano specificati i limiti di emissione.

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

4)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 3 bis

Tenore massimo di zolfo del combustibile per uso marittimo

Gli Stati membri provvedono affinché non siano utilizzati nel loro territorio combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore al 3,50 % in massa, ad eccezione dei combustibili destinati all’approvvigionamento delle navi che utilizzano i metodi di riduzione delle emissioni di cui all’articolo 4 quater con sistemi a circuito chiuso.»;

5)

all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché non siano utilizzati nel loro territorio gasoli con un tenore di zolfo superiore allo 0,10 % in massa.»;

6)

l’articolo 4 bis è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Tenore massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell’inquinamento degli Stati membri, incluse le aree di controllo delle emissioni di SOx e dalle navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso porti dell’Unione»;

b)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, nelle rispettive acque territoriali, zone economiche esclusive e zone di controllo dell’inquinamento che rientrano nelle aree di controllo delle emissioni di SOx, non siano utilizzati combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore in massa a:

a)

1,00 % fino al 31 dicembre 2014;

b)

0,10 % a partire dal 1o gennaio 2015;

Il presente paragrafo si applica alle navi battenti qualsiasi bandiera, comprese le navi provenienti dall’esterno dell’Unione. La Commissione tiene nel debito conto qualsiasi eventuale futura modifica degli obblighi ai sensi dell’allegato VI della convenzione MARPOL applicabili entro le aree di controllo delle emissioni di SOx e, se del caso, presenta senza indugio proposte pertinenti al fine di modificare la presente direttiva di conseguenza.»;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, nelle rispettive acque territoriali, zone economiche esclusive e zone di controllo dell’inquinamento, non siano utilizzati combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore in massa a:

a)

3,50 % a partire dal 18 giugno 2014;

b)

0,50 % a partire dal 1o gennaio 2020.

Il presente paragrafo si applica alle navi battenti qualsiasi bandiera, comprese le navi provenienti dall’esterno dell’Unione, fatti salvi i paragrafi 1 e 4 del presente articolo e l’articolo 4 ter.»;

d)

i paragrafi 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, nelle rispettive acque territoriali, zone economiche esclusive e zone di controllo dell’inquinamento non comprese nelle aree di controllo delle emissioni di SOx e dalle navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso porti dell’Unione, non siano utilizzati combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all’1,50 % in massa fino al 1o gennaio 2020.

Gli Stati membri sono responsabili dell’applicazione di tale prescrizione almeno per quanto riguarda le navi battenti la loro bandiera e le navi battenti qualsiasi bandiera mentre si trovano nei loro porti.

5.   Gli Stati membri impongono la corretta tenuta dei giornali di bordo, comprese le indicazioni relative alle operazioni di cambio del combustibile.

5 bis.   Gli Stati membri si impegnano a garantire la disponibilità di combustibile per uso marittimo che sia conforme alla presente direttiva ed informano la Commissione in merito alla disponibilità di tale combustibile per uso marittimo nei propri porti e terminali.

5 ter.   Se uno Stato membro riscontra che una nave non rispetta le norme in materia di combustibile per uso marittimo conformi alla presente direttiva, l’autorità competente dello Stato membro può chiedere alla nave di:

a)

presentare un rendiconto delle misure adottate al fine di rispettare le norme; e

b)

fornire la prova che ha tentato di acquistare combustibile per uso marittimo conforme alla presente direttiva nell’ambito del proprio piano di viaggio e che, nei casi in cui non era disponibile nel luogo previsto, ha tentato di individuare fonti alternative ove reperire detto combustibile per uso marittimo e che, nonostante si sia adoperata al massimo per ottenere combustibile per uso marittimo conforme alla presente direttiva, questo non era disponibile per l’acquisto.

La nave non è tenuta a deviare dalla rotta prevista o a ritardare indebitamente il viaggio per conseguire il rispetto delle norme.

Se una nave fornisce le informazioni di cui al primo comma, lo Stato membro interessato tiene conto di tutte le circostanze pertinenti e delle prove addotte, per determinare le azioni appropriate da intraprendere, compresa la rinuncia all’adozione di misure di controllo.

Una nave notifica al proprio Stato di bandiera e all’autorità competente del porto di destinazione interessato quando non le è possibile acquistare combustibile per uso marittimo conforme alla presente direttiva.

Lo Stato di approdo informa la Commissione quando una nave ha addotto la prova della mancata disponibilità di combustibile per uso marittimo conforme alla presente direttiva.

6.   Gli Stati membri, conformemente alla regola 18 dell’allegato VI della convenzione MARPOL:

a)

tengono un registro, a disposizione del pubblico, dei fornitori locali di combustibile per uso marittimo;

b)

provvedono affinché il tenore di zolfo di tutti i combustibili per uso marittimo venduti sul loro territorio sia indicato dal fornitore sul bollettino di consegna del combustibile, accompagnato da un campione sigillato firmato dal rappresentante della nave destinataria;

c)

adottano misure nei confronti dei fornitori di combustibile per uso marittimo che hanno fornito combustibile risultato non conforme a quanto indicato sul bollettino di consegna;

d)

provvedono affinché siano adottate misure idonee per garantire la conformità del combustibile per uso marittimo risultato non conforme.

7.   Gli Stati membri garantiscono che oli diesel marini non siano immessi sul mercato nel loro territorio se il tenore di zolfo degli stessi è superiore all’1,50 % in massa.»;

e)

il paragrafo 8 è soppresso;

7)

gli articoli 4 ter e 4 quater sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 4 ter

Tenore massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati dalle navi all’ormeggio nei porti dell’Unione

1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che le navi all’ormeggio nei porti dell’Unione non utilizzino combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo superiore allo 0,10 % in massa, accordando all’equipaggio tempo sufficiente per completare le necessarie operazioni per il cambio del combustibile il più presto possibile dopo l’arrivo all’ormeggio e il più tardi possibile prima della partenza.

Gli Stati membri prescrivono che siano iscritti nei giornali di bordo i tempi delle operazioni di cambio del combustibile.

2.   Il paragrafo 1 non si applica:

a)

quando, in base agli orari pubblicati, è previsto che le navi restino ormeggiate per meno di due ore;

b)

alle navi all’ormeggio nei porti con i motori spenti e collegate a un sistema elettrico lungo la costa.

3.   Gli Stati membri garantiscono che i gasoli per uso marittimo non siano immessi sul mercato nel loro territorio se il tenore di zolfo degli stessi è superiore allo 0,10 % in massa.

Articolo 4 quater

Metodi di riduzione delle emissioni

1.   Gli Stati membri autorizzano l’uso di metodi di riduzione delle emissioni da parte di navi battenti qualsiasi bandiera nei rispettivi porti, nelle rispettive acque territoriali, zone economiche esclusive e zone di controllo dell’inquinamento, in alternativa all’utilizzo di combustibili per uso marittimo conformi ai requisiti di cui agli articoli 4 bis e 4 ter, fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2.   Le navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni di cui al paragrafo 1 ottengono costantemente riduzioni delle emissioni di anidride solforosa che siano almeno equivalenti alle riduzioni che si sarebbero ottenute utilizzando combustibili per uso marittimo conformi ai requisiti di cui agli articoli 4 bis e 4 ter. Valori di emissione equivalenti sono stabiliti conformemente all’allegato I.

2 bis.   Come soluzione alternativa per ridurre le emissioni, gli Stati membri incoraggiano l’utilizzo di energia elettrica prodotta a terra da parte delle navi ormeggiate in porto.

3.   I metodi di riduzione delle emissioni di cui al paragrafo 1 sono conformi ai criteri specificati negli strumenti di cui all’allegato II.

4.   Se giustificato alla luce dei progressi scientifici e tecnici relativi ai metodi alternativi di riduzione delle emissioni ed in modo da garantire la piena coerenza con gli strumenti e le norme pertinenti adottate dall’IMO:

a)

alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 bis che modifica gli allegati I e II;

b)

la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti dettagliati ai fini del monitoraggio delle emissioni, ove opportuno. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 9, paragrafo 2.»;

8)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 4 quinquies

Approvazione di metodi di riduzione delle emissioni a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro

1.   I metodi di riduzione delle emissioni che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 96/98/CE del Consiglio (14) sono approvati in conformità di suddetta direttiva.

2.   I metodi di riduzione delle emissioni che non rientrano nel paragrafo 1 del presente articolo sono approvati secondo la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (15), tenendo conto:

a)

delle linee guida elaborate dall’IMO;

b)

dei risultati delle sperimentazioni effettuate ai sensi dell’articolo 4 sexies;

c)

degli effetti sull’ambiente, incluse le riduzioni delle emissioni realizzabili, e degli impatti sugli ecosistemi in baie, porti ed estuari; nonché

d)

della realizzabilità del monitoraggio e della verifica.

Articolo 4 sexies

Sperimentazioni di nuovi metodi di riduzione delle emissioni

Gli Stati membri possono, in cooperazione con altri Stati membri, ove opportuno, approvare sperimentazioni di metodi di riduzione delle emissioni prodotte dalle navi sulle navi battenti la loro bandiera o in zone marittime sotto la loro giurisdizione. Nel corso di tali sperimentazioni, non è obbligatorio l’uso di combustibili per uso marittimo conformi ai requisiti di cui agli articoli 4 bis e 4 ter, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

la Commissione e lo Stato di approdo interessato sono informati per iscritto almeno sei mesi prima dell’inizio delle sperimentazioni;

b)

la durata delle autorizzazioni relative alle sperimentazioni non è superiore a diciotto mesi;

c)

tutte le navi partecipanti installano apparecchiature a prova di manomissione per il monitoraggio continuo dei gas emessi dai fumaioli e le utilizzano per tutta la durata delle sperimentazioni;

d)

tutte le navi partecipanti ottengono riduzioni delle emissioni almeno equivalenti a quelle che si otterrebbero applicando i valori limite di zolfo dei combustibili specificati nella presente direttiva;

e)

per tutta la durata delle sperimentazioni sono disponibili adeguati sistemi di gestione dei rifiuti prodotti dai metodi di riduzione delle emissioni;

f)

è valutato l’impatto sull’ambiente marino, in particolare sugli ecosistemi in baie, porti ed estuari, per tutta la durata delle sperimentazioni; e

g)

i risultati completi sono comunicati alla Commissione e messi a disposizione del pubblico entro sei mesi dalla conclusione delle sperimentazioni.

Articolo 4 septies

Misure finanziarie

Gli Stati membri possono adottare misure finanziarie a favore degli operatori interessati dalla presente direttiva,qualora tali misure finanziarie siano conformi con le norme in materia di aiuti di Stato e debbano essere adottate in tale settore.

9)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Campionamento e analisi

1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per verificare mediante campionamento che il tenore di zolfo dei combustibili usati sia conforme agli articoli 3, 3 bis, 4, 4 bis e 4 ter. Il campionamento ha inizio alla data di entrata in vigore del valore limite relativo al tenore massimo di zolfo del combustibile in questione. Esso è effettuato periodicamente con frequenza e quantità sufficienti e secondo modalità che assicurino la rappresentatività dei campioni rispetto al combustibile esaminato e, nel caso del combustibile per uso marittimo, rispetto al combustibile utilizzato dalle navi che si trovano nelle zone marittime e nei porti pertinenti. I campioni sono analizzati senza indebito ritardo.

1 bis.   Sono utilizzate le seguenti modalità di campionamento, analisi e ispezione del combustibile per uso marittimo:

a)

ispezione dei giornali di bordo e dei bollettini di consegna del combustibile;

e, ove appropriato, le seguenti modalità di campionamento e analisi:

b)

campionamento del combustibile marittimo destinato alla combustione a bordo al momento della consegna alle navi, secondo le linee guida per il campionamento di olio combustibile per determinare la conformità all’allegato VI riveduto della convenzione MARPOL, adottate il 17 luglio 2009 mediante la risoluzione 182(59) del comitato per la protezione dell’ambiente marino (MEPC) dell'IMO, e analisi del suo tenore di zolfo; o

c)

campionamento e analisi del tenore di zolfo del combustibile per uso marittimo destinato alla combustione a bordo contenuto nei serbatoi, ove fattibile sul piano tecnico ed economico, e nei campioni sigillati a bordo delle navi.

1 ter.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per quanto riguarda:

a)

la frequenza dei campionamenti;

b)

i metodi di campionamento;

c)

la definizione di un campione rappresentativo del combustibile esaminato.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 9, paragrafo 2.

2.   Il metodo di riferimento adottato per determinare il tenore di zolfo è il metodo ISO 8754 (2003) o PrEN ISO 14596 (2007).

Al fine di stabilire se il combustibile per uso marittimo consegnato e utilizzato a bordo delle navi sia conforme ai valori limite di zolfo previsti dagli articoli 3 bis, 4, 4 bis e 4 ter, si ricorre alla procedura di verifica del combustibile stabilita nell’appendice VI dell’allegato VI della convenzione MARPOL.»;

10)

l’articolo 7 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base dei risultati del campionamento, dell’analisi e delle ispezioni effettuati conformemente all’articolo 6, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sulla conformità alle norme relative al tenore di zolfo stabilite nella presente direttiva per l’anno civile precedente.

Sulla base delle relazioni ricevute conformemente al primo comma del presente paragrafo e delle notifiche concernenti la non disponibilità di combustibile per uso marittimo conforme alla presente direttiva trasmesse dagli Stati membri conformemente all’articolo 4 bis, paragrafo 5 ter, quinto comma, la Commissione, entro dodici mesi dalla data di cui al primo comma del presente paragrafo, elabora e pubblica una relazione sull’attuazione della presente direttiva. La Commissione valuta la necessità di un ulteriore rafforzamento delle pertinenti disposizioni della presente direttiva e presenta eventuali proposte legislative a tal fine.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo alle informazioni da inserire nella relazione e al formato della relazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 9, paragrafo 2.»;

c)

i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Entro il 31 dicembre 2013 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, corredata se del caso di proposte legislative. Nella sua relazione la Commissione valuta la possibilità di ridurre l’inquinamento atmosferico tenendo conto, tra l’altro: delle relazioni annuali presentate conformemente ai paragrafi 1 e 1 bis; della qualità dell’aria e dell’acidificazione rilevate; dei costi del combustibile; dell’impatto economico potenziale e rilevato del trasferimento modale; e dei progressi conseguiti nella riduzione delle emissioni prodotte dalle navi.

3.   La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e le parti interessate, elabora, entro il 31 dicembre 2012, misure adeguate, incluse quelle identificate nel documento di lavoro dei servizi della Commissione del 16 settembre 2011, dal titolo “Pollutant emission reduction from maritime transport and the sustainable waterborne transport toolbox”, al fine di promuovere la conformità con le norme ambientali della presente direttiva e ridurre al minimo eventuali effetti negativi.»;

d)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 bis riguardo agli adeguamenti al progresso tecnico e scientifico dell’articolo 2, punti 1, 2, 3, 3 bis, 3 ter e 4, dell’articolo 6, paragrafo 1 bis, lettera b) e dell’articolo 6, paragrafo 2,. Tali adeguamenti non comportano alcuna modifica diretta dell’ambito di applicazione della presente direttiva o dei valori limite di zolfo dei combustibili specificati nella presente direttiva.»;

11)

l’articolo 8 è soppresso;

12)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (16).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

13)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 9 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 4 quater, paragrafo 4, e all’articolo 7, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 17 dicembre 2012. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 4 quater, paragrafo 4 e all’articolo 7, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 4 quater, paragrafo 4, e dell’articolo 7, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

14)

l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Sanzioni

1.   Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva.

2.   Le sanzioni stabilite devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere multe calcolate in modo tale da garantire che i responsabili siano privati almeno dei benefici economici derivanti dalla loro infrazione e che tali multe aumentino gradualmente per le infrazioni ripetute.»;

15)

l’allegato della direttiva 1999/32/CE è sostituito dall’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 giugno 2014. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 21 novembre 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU C 68 del 6.3.2012, pag. 70.

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell’ 11 settembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 ottobre 2012.

(3)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(4)  GU L 121 dell’11.5.1999, pag. 13.

(5)  GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

(6)  GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81.

(7)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(8)  GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.

(9)  GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25.

(10)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(11)  GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.»;

(12)  GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1.

(13)  GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.»;

(14)  GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25.

(15)  GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.»;

(16)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»;


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

VALORI DI EMISSIONE EQUIVALENTI PER I METODI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 4 QUATER, PARAGRAFO 2

Valori limite di zolfo del combustibile per uso marittimo di cui agli articoli 4 bis e 4 ter e alle r 14.1 e 14.4 dell’allegato VI della convenzione MARPOL e valori di emissione corrispondenti di cui all’articolo 4 quater, paragrafo 2

Tenore di zolfo del combustibile per uso marittimo (% m/m)

Rapporto emissione SO2 (ppm)/CO2 (% v/v)

3,50

151,7

1,50

65,0

1,00

43,3

0,50

21,7

0,10

4,3

Nota:

L’uso del rapporto sui limiti di emissione si applica solo se si utilizza distillato a base di petrolio o oli combustibili residui.

In casi giustificati in cui la concentrazione di CO2 è ridotta dall’unità di depurazione dei gas di scarico (EGC), la concentrazione di CO2 può essere misurata nell’ingresso dell’unità EGC, a condizione che l’esattezza di tale metodologia possa essere chiaramente dimostrata.

ALLEGATO II

CRITERI D’USO DEI METODI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 4 QUATER, PARAGRAFO 3

I metodi di riduzione delle emissioni di cui all’articolo 4 quater sono conformi almeno ai criteri specificati nei seguenti strumenti, secondo il caso:

Metodo di riduzione delle emissioni

Criteri d’uso

Mix di combustibile per uso marittimo e gas di evaporazione

Decisione 2010/769/UE della Commissione, del 13 dicembre 2010, relativa alla definizione dei criteri per l’uso da parte delle navi da trasporto di gas naturale liquefatto di metodi tecnologici alternativi all’utilizzo di combustibili per uso marittimo a basso tenore di zolfo conformi all’articolo 4 ter della direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi, modificata dalla direttiva 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (1).

Sistemi di depurazione dei gas di scarico

Risoluzione MEPC.184(59) adottata il 17 luglio 2009

“Le acque di lavaggio risultanti dai sistemi di depurazione dei gas di scarico che fanno uso di prodotti chimici, additivi e dei prodotti chimici creati in loco” di cui al punto 10.1.6.1 della risoluzione MEPC.184(59) non sono scaricate in mare, ivi inclusi baie, porti ed estuari, a meno che non sia dimostrato dall’operatore della nave che gli scarichi di tali acque di lavaggio non hanno impatti negativi rilevanti e non presentano rischi per la salute umana e per l’ambiente. Se il prodotto chimico utilizzato è la soda caustica è sufficiente che le acque di lavaggio rispettino i criteri stabiliti nella risoluzione MEPC.184(59) e che il suo pH non sia superiore a 8,0.

Biocarburanti

Uso di biocarburanti quali definiti nella direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, (2) che rispettano le pertinenti norme CEN e ISO.

Le miscele di biocarburanti e combustibili per uso marittimo rispettano le norme relativa al tenore di zolfo di cui all’articolo 3 bis, all’articolo 4 bis, paragrafi 1, 1 bis e 4, e all’articolo 4 ter della presente direttiva.

»

(1)  GU L 328 del 14.12.2010, pag.15.

(2)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

27.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/14


REGOLAMENTO (UE) N. 1099/2012 DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 2012

che modifica il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 2,

vista la decisione 2011/172/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione 2011/172/PESC.

(2)

La decisione 2012/723/PESC del Consiglio (3) dispone una modifica della decisione 2011/172/PESC per consentire di sbloccare taluni fondi o risorse economiche congelati quando ciò è necessario ai fini di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva in uno Stato membro.

(3)

L’articolo 9 del regolamento (UE) n. 270/2011 riguarda le informazioni che le persone, le entità e gli organismi devono fornire alle autorità competenti degli Stati membri e trasmettere alla Commissione per facilitare il rispetto di detto regolamento. A norma dell’articolo 9, paragrafo 2, qualsiasi informazione fornita o ricevuta deve essere utilizzata unicamente per gli scopi per i quali è stata fornita o ricevuta. Tuttavia, questo non dovrebbe impedire agli Stati membri di comunicare dette informazioni, a norma del proprio diritto nazionale, alle competenti autorità egiziane e agli altri Stati membri, quando ciò è necessario allo scopo di facilitare il recupero di beni acquisiti indebitamente.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 270/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 270/2011 è così modificato:

1)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1.   In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui all’articolo 2 nell’elenco figurante nell’allegato I, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o siano riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c)

la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencata/o nell’allegato I; e

d)

il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle le autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo.»;

2)

all’articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti relativi a detti conti; o

b)

pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 sono stati inseriti nell’elenco dell’allegato I; o

c)

pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell’Unione o esecutive nello Stato membro interessato,

a condizione che tali interessi, altri profitti e pagamenti saranno congelati a norma dell’articolo 2, paragrafo 1.»;

3)

all’articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Il paragrafo 2 non impedisce agli Stati membri di comunicare dette informazioni, a norma del proprio diritto nazionale, alle competenti autorità egiziane e agli altri Stati membri quando ciò è necessario allo scopo di facilitare il recupero di beni acquisiti indebitamente.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

G. DEMOSTHENOUS


(1)  GU L 76 del 22.3.2011, pag. 63.

(2)  GU L 76 del 22.3.2011, pag. 4.

(3)  Cfr. pag. 44 della presente Gazzetta ufficiale.


27.11.2012   

IT

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L 327/16


REGOLAMENTO (UE) N. 1100/2012 DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 2012

che modifica il regolamento (UE) n. 101/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 2,

vista la decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione 2011/72/PESC.

(2)

La decisione 2012/724/PESC del Consiglio (3) dispone una modifica della decisione 2011/72/PESC del Consiglio per consentire di sbloccare taluni fondi o risorse economiche congelati quando ciò è necessario ai fini di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva in uno Stato membro.

(3)

L’articolo 9 del regolamento (UE) n. 101/2011 riguarda le informazioni che le persone, le entità e gli organismi devono fornire alle autorità competenti degli Stati membri e trasmettere alla Commissione per facilitare il rispetto di detto regolamento. A norma dell’articolo 9, paragrafo 2, qualsiasi informazione fornita o ricevuta deve essere utilizzata unicamente per gli scopi per i quali essa è stata fornita o ricevuta. Tuttavia, questo non dovrebbe impedire agli Stati membri di comunicare dette informazioni, a norma del proprio diritto nazionale, alle competenti autorità tunisine e agli altri Stati membr, quando ciò è necessario allo scopo di facilitare il recupero di beni acquisiti indebitamente.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 101/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 101/2011 è così modificato:

1)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1.   In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui all’articolo 2 nell’elenco figurante nell’allegato I, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o siano riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c)

la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencata/o nell’allegato I; e

d)

il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo.»;

2)

all’articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti relativi a detti conti; o

b)

pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 sono stati inseriti nell’elenco dell’allegato I; o

c)

pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell’Unione o esecutive nello Stato membro interessato,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell’articolo 2, paragrafo 1.»;

3)

all’articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Il paragrafo 2 non impedisce agli Stati membri di comunicare dette informazioni, a norma del proprio diritto nazionale, alle competenti autorità tunisine e agli altri Stati membri, quando ciò è necessario allo scopo di facilitare il recupero di beni acquisiti indebitamente.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

G. DEMOSTHENOUS


(1)  GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62.

(2)  GU L 31 del 5.2.2011, pag. 1.

(3)  Cfr. pag. 45 della presente Gazzetta ufficiale.


27.11.2012   

IT

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L 327/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1101/2012 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2012

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un Codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,

considerando quanto segue:

(1)

Con l’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (2), si applicano nuovi codici NC agli oli da gas e agli oli combustibili contenenti biodiesel. Le modifiche possono ripercuotersi sul settore degli oli minerali poiché alcune operazioni di miscelatura secondo il regime di deposito doganale e nelle zone franche non sono più permesse come «manipolazioni usuali» in quanto danno luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre.

(2)

Occorre trovare una soluzione in modo che sia possibile continuare a miscelare oli da gas o oli combustibili non contenenti biodiesel con oli da gas o oli combustibili contenenti biodiesel, classificati nel capitolo 27 della NC, secondo il regime di deposito doganale e nelle zone franche come prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1006/2011 il 1o gennaio 2012.

(3)

La miscela di oli da gas o oli combustibili con il biodiesel dovrebbe essere permessa in modo che non sia necessario il magazzinaggio separato delle due merci. Tuttavia, tenendo conto della nota complementare 2 del capitolo 27 della nomenclatura combinata, la miscela ottenuta dovrebbe contenere meno dello 0,5 % in volume rispettivamente di biodiesel o oli da gas o oli combustibili.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3).

(5)

La modifica dovrebbe entrare in vigore con effetto retroattivo per permettere di estinguere le obbligazioni doganali contratte dal 1o gennaio 2012 a causa dell’introduzione dei nuovi codici NC.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2)  GU L 282 del 28.10.2011, pag. 1.

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO

Nell’allegato 72, secondo capoverso, dopo il punto 14 sono inseriti i seguenti punti 14 bis e 14 ter:

«14 bis.

Mescolatura di oli da gas o oli combustibili non contenenti biodiesel con oli da gas o oli combustibili contenenti biodiesel, classificati nel capitolo 27 della NC, mirante a ottenere una qualità costante o una qualità richiesta dal cliente, senza alterare la natura delle merci anche se ciò dà luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre.

14 ter.

Mescolatura di oli da gas o oli combustibili con biodiesel in modo che la miscela ottenuta contenga meno dello 0,5 % di biodiesel in volume, e mescolatura di biodiesel con oli da gas o oli combustibili in modo che la miscela ottenuta contenga meno dello 0,5 % di oli da gas o oli combustibili in volume.»


27.11.2012   

IT

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L 327/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1102/2012 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

44,1

MA

45,9

MK

37,4

TN

73,5

TR

80,9

ZZ

56,4

0707 00 05

AL

64,5

MA

141,4

MK

58,4

TR

117,0

ZZ

95,3

0709 93 10

MA

88,1

TR

111,2

ZZ

99,7

0805 20 10

MA

138,7

ZZ

138,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

65,5

HR

35,6

TR

85,9

ZZ

62,3

0805 50 10

AR

68,7

TR

85,4

ZA

49,1

ZZ

67,7

0808 10 80

CN

79,8

MK

33,9

NZ

138,3

US

125,6

ZA

137,2

ZZ

103,0

0808 30 90

CN

56,6

TR

116,3

US

136,8

ZZ

103,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


27.11.2012   

IT

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L 327/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1103/2012 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2012

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 per la campagna 2012/13

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2012/13 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 della Commissione (3). I prezzi e i dazi suddetti sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1092/2012 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, conformemente all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006.

(3)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 per la campagna 2012/13, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 263 del 28.9.2012, pag. 37.

(4)  GU L 323 del 22.11.2012, pag. 15.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 27 novembre 2012

(in EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 12 10 (1)

34,63

0,76

1701 12 90 (1)

34,63

4,22

1701 13 10 (1)

34,63

0,90

1701 13 90 (1)

34,63

4,52

1701 14 10 (1)

34,63

0,90

1701 14 90 (1)

34,63

4,52

1701 91 00 (2)

39,67

5,57

1701 99 10 (2)

39,67

2,44

1701 99 90 (2)

39,67

2,44

1702 90 95 (3)

0,40

0,28


(1)  Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DIRETTIVE

27.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/24


DIRETTIVA 2012/39/UE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2012

che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (1), in particolare l’articolo 28, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/17/CE della Commissione, dell’8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani (2) prevede che l’esame degli anticorpi HTLV-I vada effettuato sui donatori che vivono in aree ad alta incidenza o ne sono originari o i cui partner sessuali provengono da tali aree, ovvero qualora i genitori del donatore siano originari di tali aree. Tale esame è richiesto sia per i donatori di cellule riproduttive, a norma dell’allegato III della direttiva 2006/17/CE, che per gli altri donatori, conformemente all’allegato II della medesima direttiva.

(2)

Recenti dati scientifici forniti dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM) e l’esperienza sul campo hanno dimostrato che è molto difficile, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, determinare che cos’è un’area ad alta incidenza di HTLV-I. La prescrizione relativa a questo esame non è quindi applicata in maniera uniforme.

(3)

L’«incidenza» misura la frequenza di insorgenza di nuovi casi di una malattia o condizione, mentre la «prevalenza» misura la quota di una popolazione che è affetta da una determinata malattia in un dato momento. Nella pratica, la disponibilità di dati relativi alla prevalenza è maggiore della disponibilità di dati riguardanti l’incidenza. La prevalenza è inoltre un parametro più pertinente, rispetto all’incidenza, per la valutazione dell’impatto di una malattia cronica all’interno di una comunità e delle conseguenti necessità. È pertanto opportuno sostituire i riferimenti all’alta incidenza con riferimenti all’alta prevalenza, al fine di ottenere un’applicazione più coerente delle prescrizioni relative agli esami HTLV-I negli Stati membri.

(4)

L’allegato III, punto 4.2, della direttiva 2006/17/CE prevede che i campioni di sangue siano prelevati al momento della donazione; ciò riguarda le donazioni di cellule riproduttive sia da parte del partner (casi diversi dall’impiego diretto) che da parte di persone diverse dal partner.

(5)

Per quanto concerne la donazione di cellule riproduttive da parte del partner, recenti prove scientifiche hanno dimostrato che esami effettuati a intervalli fissi non superiori a 24 mesi non comportano una diminuzione del livello di sicurezza delle cellule, purché negli istituti di tessuti che utilizzano tecnologie di riproduzione assistita siano applicati sistemi di sicurezza e qualità, conformemente all’articolo 16 della direttiva 2004/23/CE. Durante questi intervalli possono essere considerati validi i risultati del precedente esame effettuato sullo stesso donatore.

(6)

Mentre l’effettuazione di esami al momento di ciascuna donazione non migliora la sicurezza delle cellule riproduttive donate fra partner, l’esperienza sul campo dimostra che tale prescrizione è costosa e gravosa sia per i pazienti che per i sistemi di assistenza sanitaria. Per agire in un modo più adeguato all’obiettivo di sicurezza perseguito è pertanto opportuno autorizzare gli Stati membri a prescrivere l’effettuazione di esami con periodicità fissa (invece che al momento di ciascuna donazione), che essi stessi possono stabilire ma che non sia superiore a 24 mesi.

(7)

Le disposizioni di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 29 della direttiva 2004/23/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati II e III della direttiva 2006/17/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 17 giugno 2014. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 102 del 7.4.2004, pag. 48.

(2)  GU L 38 del 9.2.2006, pag. 40.


ALLEGATO

Gli allegati II e III della direttiva 2006/17/CE sono così modificati:

1)

Nell’allegato II, il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2.

L’esame degli anticorpi HTLV-I va effettuato sui donatori che vivono in aree ad alta prevalenza o ne sono originari o i cui partner sessuali provengono da tali aree, ovvero qualora i genitori del donatore siano originari di tali aree.»

2)

L’allegato III è così modificato:

a)

il punto 2.4 è sostituito dal seguente:

«2.4.

L’esame degli anticorpi HTLV-I va effettuato sui donatori che vivono in aree ad alta prevalenza o ne sono originari o i cui partner sessuali provengono da tali aree, ovvero qualora i genitori del donatore siano originari di tali aree.»;

b)

il punto 3.3 è sostituito dal seguente:

«3.3.

L’esame degli anticorpi HTLV-I va effettuato sui donatori che vivono in aree ad alta prevalenza o ne sono originari o i cui partner sessuali provengono da tali aree, ovvero qualora i genitori del donatore siano originari di tali aree.»;

c)

il punto 4.2 è sostituito dal seguente:

«4.2.

Nel caso delle donazioni di persone diverse dal partner, i campioni di sangue vanno prelevati al momento di ogni singola donazione.

Nel caso delle donazioni del partner (casi diversi dall’impiego diretto), i campioni di sangue vanno prelevati nel corso dei tre mesi precedenti la prima donazione. Per le successive donazioni dello stesso partner, gli altri campioni di sangue devono essere prelevati in conformità alla legislazione nazionale, ma entro 24 mesi dal prelievo precedente.»


27.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/26


DIRETTIVA 2012/40/UE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2012

che modifica l’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2009/91/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il tetraborato di disodio come principio attivo nell’allegato I della direttiva (2), definisce il tetraborato di disodio attraverso tre numeri CAS relativi a tre diverse forme della sostanza. I numeri CAS risultano da una relazione presentata alla Commissione dai Paesi Bassi il 7 luglio 2006 e sono stati approvati dal comitato permanente sui biocidi il 20 febbraio 2009.

(2)

I Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione che, nella relazione di cui sopra, il numero CAS pertinente alla sostanza sotto forma di pentaidrato era errato e hanno inviato una nuova relazione alla Commissione in base alla quale il numero CAS corretto per questa forma è 12179-04-3. La nuova relazione è stata approvata il 25 maggio 2012 dal comitato permanente sui biocidi.

(3)

L’allegato I della direttiva 98/8/CE deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(4)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(2)  GU L 201 dell’1.8.2009, pag. 39.


ALLEGATO

Nell’allegato I della direttiva 98/8/CE, la terza colonna della voce n. 24 è sostituita dal testo seguente:

Denominazione IUPAC

numeri d’identificazione

«tetraborato di disodio

Numero CE: 215-540-4

Numero CAS (anidro): 1330-43-4

Numero CAS (pentaidrato): 12179-04-3

Numero CAS (decaidrato): 1303-96-4»


27.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/28


DIRETTIVA 2012/41/UE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2012

recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per estendere l’inclusione del principio attivo acido nonanoico nell’allegato I al tipo di prodotto 2

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende l’acido nonanoico.

(2)

La direttiva 2011/13/UE della Commissione, dell’8 febbraio 2011, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere l’acido nonanoico come principio attivo nell’allegato I della direttiva (3), ha incluso l’acido nonanoico come principio attivo nell’allegato I della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 19, repellenti e attrattivi, come definito all’allegato V della direttiva 98/8/CE.

(3)

A norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, l’acido nonanoico è stato esaminato in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE, ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 2, disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche e altri biocidi, come definito all’allegato V della medesima direttiva.

(4)

Il 6 agosto 2010 l’Austria, che è stata designata Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità all’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(5)

La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007, il 25 maggio 2012 il risultato della valutazione è stato incorporato nella relazione di valutazione del comitato permanente sui biocidi.

(6)

Dalla valutazione risulta che i biocidi utilizzati come disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche e altri biocidi come definiti nell’allegato V della direttiva 98/8/CE e contenenti acido nonanoico possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È pertanto opportuno estendere l’iscrizione dell’acido nonanoico nell’allegato I della medesima direttiva al tipo di prodotto 2.

(7)

A livello unionale non sono stati valutati tutti i possibili utilizzi. Pertanto è opportuno disporre che gli Stati membri valutino gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi in questione per la popolazione e i comparti ambientali che non sono stati esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello unionale e, nel rilasciare le autorizzazioni per i prodotti, assicurino che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche al fine di ridurre a livelli accettabili i rischi rilevati.

(8)

Alla luce delle proprietà irritanti della sostanza, è opportuno esigere che l’esposizione in usi non professionali sia ridotta grazie alla configurazione dell’imballaggio, a meno che nella richiesta di autorizzazione non venga dimostrato che i rischi per la salute umana possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi.

(9)

È opportuno che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da garantire sul mercato dell’Unione parità di trattamento dei biocidi del tipo di prodotto 2 contenenti il principio attivo acido nonanoico, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.

(10)

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell’iscrizione di un principio attivo nell’allegato I della direttiva 98/8/CE, al fine di permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi obblighi che ne derivano e per garantire che i richiedenti che hanno predisposto un fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.

(11)

Dopo l’iscrizione, agli Stati membri deve essere concesso un congruo periodo di tempo per applicare l’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

(12)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 98/8/CE.

(13)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (4), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

(14)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 settembre 2013, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o ottobre 2014.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(2)  GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3.

(3)  GU L 34 del 9.2.2011, pag. 52.

(4)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


ALLEGATO

Il testo seguente è inserito nella voce «n. 41» dell’allegato I della direttiva 98/8/CE:

N.

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato

Data di iscrizione

Termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nell’ultima decisione di iscrizione relativa ai loro principi attivi)

Scadenza dell’iscrizione

Tipo di prodotto

Disposizioni specifiche (1)

 

 

 

 

«1o ottobre 2014

30 settembre 2016

30 settembre 2024

2

Nell’esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell’articolo 5 e dell’allegato VI, gli Stati membri valutano, se pertinente per quel particolare prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per la popolazione e i comparti ambientali che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello unionale.

Gli Stati membri garantiscono che le autorizzazioni dei prodotti per uso non professionale sono imballate in maniera tale da ridurre l’esposizione da parte dell’utilizzatore, a meno che nella richiesta di autorizzazione non venga dimostrato che i rischi per la salute umana possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi.»


(1)  Per l’attuazione dei principi comuni dell’allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


27.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/31


DIRETTIVA 2012/42/UE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2012

recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere l’acido cianidrico come principio attivo nell’allegato I della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende l’acido cianidrico.

(2)

A norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, l’acido cianidrico è stato oggetto di una valutazione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE, ai fini dell’uso nei tipi di prodotti seguenti, definiti nell’allegato V di detta direttiva: tipo di prodotto 8, preservanti del legno, tipo di prodotto 14, rodenticidi, e tipo di prodotto 18, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi.

(3)

Il 24 gennaio 2008 la Repubblica ceca, designata Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione tre relazioni dell’autorità competente corredate di raccomandazioni, in conformità all’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(4)

La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 25 maggio 2012, nell’ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in tre relazioni di valutazione, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(5)

Dalle valutazioni effettuate si può supporre che i biocidi utilizzati come preservanti del legno, rodenticidi, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi e contenenti acido cianidrico soddisfino le condizioni di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È quindi opportuno iscrivere l’acido cianidrico nell’allegato I di detta direttiva.

(6)

A livello unionale non sono stati valutati tutti i possibili utilizzi. Pertanto è opportuno disporre che gli Stati membri valutino gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per la popolazione e i comparti ambientali che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello unionale e, nel rilasciare le autorizzazioni per i prodotti, assicurino che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche al fine di ridurre i rischi rilevati a livelli accettabili.

(7)

In considerazione delle proprietà altamente tossiche e infiammabili del principio attivo e delle ipotesi formulate durante la valutazione del rischio, è opportuno esigere che i prodotti siano autorizzati solo per essere usati da professionisti appositamente formati e che siano stabilite procedure operative sicure per gli operatori e per le persone presenti nelle vicinanze durante la fumigazione e l’aerazione, compresi i requisiti seguenti: i prodotti devono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, compresi, ove opportuno, apparecchi autorespiratori e indumenti a tenuta stagna ai gas; è vietato il rientro nei locali sottoposti a fumigazione finché la concentrazione atmosferica non abbia raggiunto livelli sicuri per gli operatori e per le persone presenti nelle vicinanze tramite la ventilazione; si evita, mediante una zona di esclusione, che l’esposizione durante e dopo la ventilazione superi i livelli di sicurezza per gli operatori e per le persone presenti nelle vicinanze; prima della fumigazione, gli alimenti e gli elementi porosi che presentano un potenziale di assorbimento del principio attivo, salvo il legno da trattare, devono essere rimossi dai locali da sottoporre a fumigazione o protetti dall’assorbimento con mezzi adeguati; i suddetti locali sono protetti contro l’accensione accidentale.

(8)

È opportuno che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da garantire sul mercato dell’Unione parità di trattamento dei biocidi dei tipi di prodotto 8, 14 e 18 contenenti il principio attivo acido cianidrico, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.

(9)

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell’iscrizione di un principio attivo nell’allegato I della direttiva 98/8/CE, al fine di permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi obblighi che ne derivano e per garantire che i richiedenti che hanno predisposto un fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.

(10)

Dopo l’iscrizione, agli Stati membri deve essere concesso un congruo periodo di tempo per applicare l’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

(11)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 98/8/CE.

(12)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (3), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi.

(13)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 settembre 2013, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o ottobre 2014.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 123 dell’24.4.1998, pag. 1.

(2)  GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3.

(3)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


ALLEGATO

Nell’allegato I della direttiva 98/8/CE è aggiunta la seguente voce:

N.

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato

Data di iscrizione

Termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)

Scadenza dell’iscrizione

Tipo di prodotto

Disposizioni specifiche (1)

«60

cianuro di idrogeno

cianuro di idrogeno

Numero CE: 200-821-6

Numero CAS: 74-90-8

976 g/kg

1o ottobre 2014

30 settembre 2016

30 settembre 2024

8, 14 e 18

Nell’esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell’articolo 5 e dell’allegato VI, gli Stati membri valutano, se pertinente per quel particolare prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per la popolazione e i comparti ambientali che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello unionale.

Gli Stati membri garantiscono che le autorizzazioni dei prodotti che devono essere utilizzati come fumiganti siano subordinate alle seguenti condizioni:

1)

i prodotti sono forniti unicamente a professionisti appositamente formati e possono essere utilizzati solo da questi ultimi;

2)

sono definite procedure operative sicure per gli operatori e per le persone presenti nelle vicinanze durante la fumigazione e l’aerazione;

3)

i prodotti devono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, compresi ove opportuno, apparecchi autorespiratori e indumenti a tenuta stagna ai gas;

4)

è vietato il rientro nei locali sottoposti a fumigazione finché la concentrazione atmosferica non abbia raggiunto livelli sicuri per gli operatori e per le persone presenti nelle vicinanze tramite la ventilazione;

5)

occorre evitare, mediante una zona di esclusione, che l’esposizione durante e dopo la ventilazione superi i livelli di sicurezza per gli operatori e per le persone presenti nelle vicinanze;

6)

prima della fumigazione, gli alimenti e gli elementi porosi che presentano un potenziale di assorbimento del principio attivo, salvo il legno da trattare, devono essere rimossi dai locali da sottoporre a fumigazione o protetti dall’assorbimento con mezzi adeguati; i suddetti locali devono essere protetti contro l’accensione accidentale.»


(1)  Per l’attuazione dei principi comuni dell’allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


27.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/34


DIRETTIVA 2012/43/UE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2012

recante modifica di talune rubriche dell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare gli articoli 11, paragrafo 4, e 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2), stabilisce norme dettagliate in materia di valutazione dei principi attivi esistenti. L’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento prevede verifiche inter pares da parte di esperti degli Stati membri prima che la Commissione decida l’iscrizione nell’allegato I.

(2)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera i), della direttiva 98/8/CE l’iscrizione di un principio attivo nell’allegato I è eventualmente subordinata a requisiti concernenti il livello minimo di purezza nonché la natura e il tenore massimo di talune impurità.

(3)

La prima iscrizione nell’allegato I è stata decisa con la direttiva 2006/140/CE della Commissione, del 20 dicembre 2006, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il fluoruro di solforile come principio attivo nell’allegato I della direttiva (3). Detta direttiva ha definito le rubriche dell’allegato I della direttiva 98/8/CE, tra le quali figura la «Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato».

(4)

Nell’ambito delle verifiche inter pares di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1451/2007, gli Stati membri hanno messo a punto un metodo per determinare la somiglianza in termini di composizione chimica e profilo di pericolosità, nota come «equivalenza tecnica», di principi che rientrano nella stessa definizione ma che sono prodotti da fonti o processi di fabbricazione diversi. A tal fine, il grado di purezza è solo uno dei fattori che possono essere decisivi. Inoltre, il grado inferiore di purezza di un principio attivo non altera necessariamente il suo profilo di pericolosità.

(5)

È pertanto opportuno sostituire gli attuali riferimenti alla purezza minima, nelle rubriche dell’allegato I della direttiva 98/8/CE, con un riferimento al grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per effettuare la valutazione a norma dell’articolo 11 della direttiva, e indicare che nel prodotto immesso sul mercato il principio attivo può avere purezza diversa se ne è provata l’equivalenza tecnica con il principio valutato.

(6)

La prima riga dell’allegato I della direttiva 98/8/CE, stabilito dalla direttiva 2006/140/CE contiene anche la rubrica «Termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)».

(7)

In conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE, uno Stato membro che riceve una domanda di riconoscimento reciproco di un’autorizzazione esistente dispone di un periodo di 120 giorni per autorizzare il prodotto mediante il riconoscimento reciproco. Tuttavia, se la prima autorizzazione di un prodotto è concessa meno di 120 giorni prima della scadenza del termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva per tale prodotto, uno Stato membro che riceve una domanda completa di riconoscimento reciproco di detta autorizzazione non può rispettare detto termine se utilizza il periodo di 120 giorni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, anche nel caso la domanda completa di riconoscimento reciproco sia stata presentata immediatamente dopo la concessione della prima autorizzazione.

(8)

Per i prodotti per i quali la concessione della prima autorizzazione ha avuto luogo oltre 120 giorni prima del termine iniziale per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE, è pertanto opportuno portare a 120 giorni dalla presentazione della domanda completa di riconoscimento reciproco il termine entro il quale gli Stati membri devono conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva attraverso il riconoscimento reciproco della prima autorizzazione, a condizione che la domanda completa di riconoscimento reciproco sia stata presentata entro 60 giorni dalla concessione della prima autorizzazione.

(9)

Inoltre, qualora uno Stato membro proponga, entro il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE, di derogare a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva al riconoscimento reciproco di un’autorizzazione, può risultare impossibile per detto Stato membro conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva entro il termine in questione in quanto ciò dipende dalla data in cui la decisione della Commissione in materia è adottata a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva. In questi casi il termine dovrebbe pertanto essere sospeso per un periodo ragionevole a decorrere dalla data di adozione della decisione della Commissione.

(10)

Per i prodotti per i quali uno o più Stati membri hanno proposto di derogare al reciproco riconoscimento a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 98/8/CE, è pertanto opportuno portare a 30 giorni dall’adozione della decisione della Commissione il termine entro il quale gli Stati membri devono conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva attraverso il riconoscimento reciproco della prima autorizzazione.

(11)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità dell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(2)  GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3.

(3)  GU L 414 del 30.12.2006, pag. 78.


ALLEGATO

La prima riga dell’allegato I della direttiva 98/8/CE, in cui sono riportate le rubriche relative a tutte le voci, è sostituita dal testo seguente:

«N.

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di iscrizione

Termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, tranne qualora si applichi una delle eccezioni indicate nella nota alla presente voce (2)

Scadenza dell’iscrizione

Tipo di prodotto

Disposizioni specifiche (3)


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione in conformità dell’articolo 11. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio valutato.

(2)  Per i prodotti contenenti più di un principio attivo cui si applica l’articolo 16, paragrafo 2, il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è quello che si applica all’ultimo dei suoi principi attivi iscritto nel presente allegato. Per i prodotti per i quali la prima autorizzazione è stata concessa oltre 120 giorni prima della scadenza del termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, ed è stata presentata una domanda completa di riconoscimento reciproco in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, entro 60 giorni dalla concessione della prima autorizzazione, il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, in relazione a detta domanda è portato a 120 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la domanda completa di riconoscimento reciproco. Per i prodotti per i quali uno Stato membro ha proposto di derogare al reciproco riconoscimento in conformità dell’articolo 4, paragrafo 4, il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è portato a 30 giorni dalla data di adozione della decisione della Commissione a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma.

(3)  Per l’attuazione dei principi comuni dell’allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm»


27.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/37


DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2012/44/UE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2012

che modifica le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE della Commissione che stabiliscono modalità di applicazione dell’articolo 7 delle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive della Commissione 2003/90/CE (3) e 2003/91/CE (4) sono state adottate per garantire che le varietà che gli Stati membri inseriscono nei rispettivi cataloghi nazionali siano conformi alle linee direttrici emanate dall’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame delle varietà, nella misura in cui tali linee direttrici esistono. Per le altre varietà le direttive prevedono che si applichino le linee direttrici dell’Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV).

(2)

L’UCVV e l’UPOV hanno nel frattempo stabilito ulteriori linee direttrici per un’altra specie e hanno aggiornato quelle esistenti.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE.

(4)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE sono sostituiti dal testo che figura nella parte A dell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli allegati della direttiva 2003/91/CE sono sostituiti dal testo che figura nella parte B dell’allegato della presente direttiva.

Articolo 3

Per gli esami iniziati prima del 1o gennaio 2014 gli Stati membri possono applicare le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione in vigore prima della modifica apportata dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2013, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

(2)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

(3)  GU L 254 dell’8.10.2003, pag. 7.

(4)  GU L 254 dell’8.10.2003, pag. 11.


ALLEGATO

PARTE A

«

ALLEGATO I

Elenco delle specie di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che devono conformarsi ai protocolli dei test dell’UCVV

Nome scientifico

Nome comune

Protocollo UCVV

Festuca filiformis Pourr.

Festuca a foglie capillari

TP 67/1 del 23.6.2011.

Festuca ovina L.

Festuca ovina

TP 67/1 del 23.6.2011.

Festuca rubra L.

Festuca rossa

TP 67/1 del 23.6.2011.

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Festuca indurita

TP 67/1 del 23.6.2011.

Lolium multiflorum Lam.

Loglio d’Italia

TP 4/1 del 23.6.2011.

Lolium perenne L.

Loglio perenne o loietto inglese

TP 4/1 del 23.6.2011.

Lolium x boucheanum Kunth

Loglio ibrido

TP 4/1 del 23.6.2011.

Pisum sativum L.

Pisello da foraggio

TP 7/2 dell’11.3.2010.

Brassica napus L.

Colza

TP 36/2 del 16.11.2011.

Helianthus annuus L.

Girasole

TP 81/1 del 31.10.2002.

Linum usitatissimum L.

Lino

TP 57/1 del 21.3.2007.

Avena nuda L.

Avena nuda

TP 20/1 del 6.11.2003.

Avena sativa L. (compresa A. byzantina K. Koch)

Avena comune e avena bizantina

TP 20/1 del 6.11.2003.

Hordeum vulgare L.

Orzo

TP 19/3 del 21.3.2012.

Oryza sativa L.

Riso

TP 16/2 del 21.3.2012.

Secale cereale L.

Segale

TP 58/1 del 31.10.2002.

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Ibridi risultanti dall’incrocio di una specie del genere Triticum e una specie del genere Secale

TP 121/2 rev. 1 del 16.2.2011.

Triticum aestivum L.

Frumento tenero

TP 3/4 rev. 2 del 16.2.2011.

Triticum durum Desf.

Frumento duro

TP 120/2 del 6.11.2003.

Zea mays L.

Granturco

TP 2/3 dell’11.3.2010.

Solanum tuberosum L.

Patata

TP 23/2 dell’1.12.2005.

Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito Internet dell’UCVV (www.cpvo.europa.eu).

ALLEGATO II

Elenco delle specie di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che devono conformarsi alle linee direttrici dell’UPOV per gli esami

Nome scientifico

Nome comune

Linee direttrici dell’UPOV

Beta vulgaris L.

Barbabietola da foraggio

TG/150/3 del 4.11.1994.

Agrostis canina L.

Agrostide canina

TG/30/6 del 12.10.1990.

Agrostis gigantea Roth.

Agrostide gigantea

TG/30/6 del 12.10.1990.

Agrostis stolonifera L.

Agrostide stolonifera

TG/30/6 del 12.10.1990.

Agrostis capillaris L.

Agrostide tenue

TG/30/6 del 12.10.1990.

Bromus catharticus Vahl

Bromo

TG/180/3 del 4.4.2001.

Bromus sitchensis Trin.

Bromo dell’Alaska

TG/180/3 del 4.4.2001.

Dactylis glomerata L.

Dactylis (Pannocchina)

TG/31/8 del 17.4.2002.

Festuca arundinacea Schreber

Festuca arundinacea

TG/39/8 del 17.4.2002.

Festuca pratensis Huds.

Festuca dei prati

TG/39/8 del 17.4.2002.

xFestulolium Asch. et Graebn

Ibridi risultanti dall’incrocio di una specie del genere Festuca e una specie del genere Lolium

TG/243/1 del 9.4.2008.

Phleum nodosum L.

Fleolo bulboso (codolina comune)

TG/34/6 del 7.11.1984.

Phleum pratense L.

Fleolo (coda di topo)

TG/34/6 del 7.11.1984.

Poa pratensis L.

Fienarola dei prati

TG/33/6 del 12.10.1990.

Lupinus albus L.

Lupino bianco

TG/66/4 del 31.3.2004.

Lupinus angustifolius L.

Lupino selvatico

TG/66/4 del 31.3.2004.

Lupinus luteus L.

Lupino giallo

TG/66/4 del 31.3.2004.

Medicago sativa L.

Erba medica

TG/6/5 del 6.4.2005.

Medicago x varia T. Martyn

Medica varia

TG/6/5 del 6.4.2005.

Trifolium pratense L.

Trifoglio violetto

TG/5/7 del 4.4.2001.

Trifolium repens L.

Trifoglio bianco

TG/38/7 del 9.4.2003.

Vicia faba L.

Favino

TG/8/6 del 17.4.2002.

Vicia sativa L.

Veccia comune

TG/32/6 del 21.10.1988.

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Navone

TG/89/6rev. del 4.4.2001 + 1.4.2009

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Rafano oleifero

TG/178/3 del 4.4.2001.

Arachis hypogea L.

Arachide

TG/93/3 del 13.11.1985.

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Ravizzone

TG/185/3 del 17.4.2002.

Cannabis sativa L.

Canapa

TG/276/1 del 28.3.2012.

Carthamus tinctorius L.

Cartamo

TG/134/3 del 12.10.1990.

Gossypium spp.

Cotone

TG/88/6 del 4.4.2001.

Papaver somniferum L.

Papavero

TG/166/3 del 24.3.1999.

Sinapis alba L.

Senape bianca

TG/179/3 del 4.4.2001.

Glycine max (L.) Merril

Soia

TG/80/6 dell’1.4.1998.

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorgo

TG/122/3 del 6.10.1989.

Il testo delle linee direttrici può essere consultato sul sito Internet dell’UPOV (www.upov.int).

»

PARTE B

«

ALLEGATO I

Elenco delle specie di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che devono conformarsi ai protocolli dei test dell’UCVV

Nome scientifico

Nome comune

Protocollo UCVV

Allium cepa L. (varietà Cepa)

Cipolla, anche di tipo lungo (echalion)

TP 46/2 dell’1.4.2009.

Allium cepa L. (varietà Aggregatum)

Scalogno

TP 46/2 dell’1.4.2009.

Allium fistulosum L.

Cipolletta

TP 161/1 dell’11.3.2010.

Allium porrum L.

Porro

TP 85/2 dell’1.4.2009.

Allium sativum L.

Aglio

TP 162/1 del 25.3.2004.

Allium schoenoprasum L.

Erba cipollina

TP 198/1 dell’1.4.2009.

Apium graveolens L.

Sedano

TP 82/1 del 13.3.2008.

Apium graveolens L.

Sedano rapa

TP 74/1 del 13.3.2008.

Asparagus officinalis L.

Asparago

TP 130/2 del 16.2.2011.

Beta vulgaris L.

Barbabietola rossa, compresa la barbabietola di Cheltenham

TP 60/1 dell’1.4.2009.

Brassica oleracea L.

Cavolo laciniato

TP 90/1 del 16.2.2011.

Brassica oleracea L.

Cavolfiore

TP 45/2 dell’11.3.2010.

Brassica oleracea L.

Cavolo asparago

TP 151/2 del 21.3.2007.

Brassica oleracea L.

Cavolo di Bruxelles

TP 54/2 dell’1.12.2005.

Brassica oleracea L.

Cavolo rapa

TP 65/1 del 25.3.2004.

Brassica oleracea L.

Cavolo verza, cavolo cappuccio bianco e cavolo cappuccio rosso

TP 48/3 del 16.2.2011.

Brassica rapa L.

Cavolo cinese

TP 105/1 del 13.3.2008.

Capsicum annuum L.

Peperoncino e peperone

TP 76/2 del 21.3.2007.

Cichorium endivia L.

Indivia riccia e indivia scarola

TP 118/2 dell’1.12.2005.

Cichorium intybus L.

Cicoria industriale

TP 172/2 dell’1.12.2005.

Cichorium intybus L.

Cicoria Witloof

TP 173/1 del 25.3.2004.

Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. et Nakai

Anguria o cocomero

TP 142/1 del 21.3.2007.

Cucumis melo L.

Melone

TP 104/2 del 21.3.2007.

Cucumis sativus L.

Cetriolo e cetriolino

TP 61/2 del 13.3.2008.

Cucurbita pepo L.

Zucchino

TP 119/1 del 25.3.2004.

Cynara cardunculus L.

Carciofo e cardo

TP 184/1 del 25.3.2004.

Daucus carota L.

Carota commestibile e carota da foraggio

TP 49/3 del 13.3.2008.

Foeniculum vulgare Mill.

Finocchio

TP 183/1 del 25.3.2004.

Lactuca sativa L.

Lattuga

TP 13/5 del 16.2.2011.

Lycopersicon esculentum Mill.

Pomodoro

TP 44/4 del 21.3.2012.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Prezzemolo

TP 136/1 del 21.3.2007.

Phaseolus coccineus L.

Fagiolo di Spagna

TP 9/1 del 21.3.2007.

Phaseolus vulgaris L.

Fagiolo nano e fagiolo rampicante

TP 12/3 dell’1.4.2009.

Pisum sativum L. (partim)

Pisello a grano rugoso, pisello rotondo e pisello dolce

TP 7/2 dell’11.3.2010.

Raphanus sativus L.

Ravanello

TP 64/1 del 27.3.2002.

Solanum melongena L.

Melanzana

TP 117/1 del 13.3.2008.

Spinacia oleracea L.

Spinacio

TP 55/4 del 21.3.2012.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Valerianella o lattughella

TP 75/2 del 21.3.2007.

Vicia faba L. (partim)

Fava

TP Broadbean/1 del 25.3.2004.

Zea mays L. (partim)

Granturco dolce e pop corn

TP 2/3 dell’11.3.2010.

Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito Internet dell’UCVV (www.cpvo.europa.eu).

ALLEGATO II

Elenco delle specie di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che devono conformarsi alle linee direttrici dell’UPOV per gli esami

Nome scientifico

Nome comune

Linee direttrici dell’UPOV

Beta vulgaris L.

Bietola da costa

TG/106/4 del 31.3.2004.

Brassica rapa L.

Rapa

TG/37/10 del 4.4.2001.

Cichorium intybus L.

Cicoria a foglia larga o cicoria italiana

TG/154/3 del 18.10.1996.

Cucurbita maxima Duchesne

Zucca

TG/155/4rev. del 28.3.2007 + 1.4.2009

Raphanus sativus L.

Ramolaccio

TG/63/7 del 28.3.2012.

Rheum rhabarbarum L.

Rabarbaro

TG/62/6 del 24.3.1999.

Scorzonera hispanica L.

Scorzonera

TG/116/4 del 24.3.2010.

Il testo delle linee direttrici può essere consultato sul sito Internet dell’UPOV (www.upov.int).

»

DECISIONI

27.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/44


DECISIONE 2012/723/PESC DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 2012

che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 marzo 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/172/PESC (1).

(2)

Per facilitare la restituzione dei fondi distratti allo Stato egiziano è opportuno modificare le deroghe di cui alla decisione 2011/172/PESC al fine di consentire lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati laddove siano necessari per ottemperare a una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o a una decisione giudiziaria esecutiva in uno Stato membro, prima o dopo la data di designazione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi interessati.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/172/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/172/PESC è così modificata:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

i fondi o le risorse economiche siano l’oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui al paragrafo 1 nell’elenco figurante nell’allegato, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c)

la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo figurante nell’allegato; e

d)

il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico nello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.»;

2)

all’articolo 1, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti relativi a detti conti; o

b)

pagamenti dovuti nell’ambito di contratti, accordi od obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure previste dai paragrafi 1 e 2; o

c)

pagamenti dovuti nell’ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell’Unione o esecutive nello Stato membro interessato,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure previste dal paragrafo 1.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

G. DEMOSTHENOUS


(1)  GU L 76 del 22.3.2011, pag. 63.


27.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/45


DECISIONE 2012/724/PESC DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 2012

che modifica la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 gennaio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/72/PESC (1).

(2)

Per facilitare la restituzione dei fondi distratti allo Stato tunisino è opportuno modificare le deroghe di cui alla decisione 2011/72/PESC al fine di consentire lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati laddove siano necessari per ottemperare a una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o a una decisione giudiziaria esecutiva in uno Stato membro, prima o dopo la data di designazione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi interessati.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/72/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/72/PESC è così modificata:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

i fondi o le risorse economiche siano l’oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui al paragrafo 1 nell’elenco figurante nell’allegato, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c)

la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo figurante nell’allegato; e

d)

il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.»;

2)

all’articolo 1, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti relativi a detti conti; o

b)

pagamenti dovuti nell’ambito di contratti, accordi od obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alla presente decisione; o

c)

pagamenti dovuti nell’ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell’Unione o esecutive nello Stato membro interessato,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure previste dal paragrafo 1.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

G. DEMOSTHENOUS


(1)  GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62.


27.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/46


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2012

che autorizza l’immissione sul mercato della lattoferrina bovina in qualità di nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (Morinaga)

[notificata con il numero C(2012) 8390]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2012/725/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il 2 marzo 2011 la società Morinaga Milk Industry Co., Ltd ha presentato alle autorità competenti dell’Irlanda la richiesta di immettere sul mercato la lattoferrina bovina in qualità di nuovo ingrediente alimentare. La lattoferrina bovina è una proteina del latte in grado di legare il ferro che può essere aggiunta agli alimenti.

(2)

Il 22 giugno 2011 l’organismo irlandese competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato la relazione di valutazione iniziale. In tale relazione si precisa che andava effettuata una valutazione aggiuntiva invece che una valutazione iniziale perché un’altra domanda concernente la lattoferrina bovina era già stata sottoposta all’EFSA.

(3)

Il 20 luglio 2011 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale a tutti gli Stati membri.

(4)

Il 22 agosto 2011 è stata consultata l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

(5)

Il 28 giugno 2012 nel parere scientifico sulla lattoferrina bovina (2) l’EFSA ha concluso che la lattoferrina bovina è sicura per gli usi e i livelli di uso proposti.

(6)

Il 27 aprile 2012 in un altro parere scientifico sulla lattoferrina bovina (3) l’EFSA aveva già concluso che la lattoferrina bovina è sicura per gli usi e i livelli di uso proposti. Vanno pertanto autorizzati gli stessi usi per entrambe le domande.

(7)

La lattoferrina bovina soddisfa i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La lattoferrina bovina di cui all’allegato I può essere immessa sul mercato in qualità di nuovo ingrediente alimentare per gli usi e ai livelli massimi di cui all’allegato II, fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e della direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

Articolo 2

La denominazione della lattoferrina bovina autorizzata dalla presente decisione, sull’etichetta dei prodotti alimentari che la contengono è «lattoferrina da latte vaccino».

Articolo 3

Morinaga Milk Industry Co., Ltd, 33-1, Shiba 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8384, Giappone è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2012

Per la Commissione

Maroš ŠEFČOVIČ

Vicepresidente


(1)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(2)  EFSA Journal 2012; 10(7): 2811.

(3)  EFSA Journal 2012; 10(5): 2701.

(4)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

(5)  GU L 124 del 20.5.2009, pag. 21.


ALLEGATO I

SPECIFICHE DELLA LATTOFERRINA BOVINA

Definizione

La lattoferrina bovina (bLF) è una proteina naturalmente presente nel latte vaccino. Si tratta di una glicoproteina in grado di legare il ferro di circa 77 kDa formata da una catena polipeptidica singola di 689 amminoacidi.

La bLF è isolata dal latte scremato tramite scambio ionico e successive fasi di ultrafiltrazione. Infine viene essiccata mediante nebulizzazione e le particelle più grandi vengono scartate.

Descrizione: Polvere virtualmente inodore, di colore rosato chiaro.

Proprietà fisico-chimiche della lattoferrina bovina

Umidità

inferiore al 4,5 %

Ceneri

inferiori all’1,5 %

Arsenico

inferiore a 2 mg/kg

Ferro

inferiore a 350 mg/kg

Proteine

superiori al 93,0 %

di cui lattoferrina bovina

superiore al 95,0 %

di cui altre proteine

inferiori al 5,0 %

pH (soluzione al 2 %, 20 °C)

da 5,2 a 7,2

Solubilità (soluzione al 2 %, 20 °C)

completa


ALLEGATO II

USI DELLA LATTOFERRINA BOVINA (bLF)

Categoria di alimenti

Massimi livelli di uso della bLF

Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (pronti da bere)

100 mg/100 ml

Alimenti a base di latte per bambini piccoli (pronti da mangiare/bere)

200 mg/100 g

Alimenti trasformati a base di cereali (solidi)

670 mg/100 g

Alimenti destinati a fini medici speciali

secondo le esigenze dei singoli fino a un massimo di 3 g/giorno

Bevande a base di latte

200 mg/100 g

Miscele in polvere per bevande a base di latte (pronte da bere)

330 mg/100 g

Bevande a base di latte fermentato (comprese le bevande allo yogurt)

50 mg/100 g

Bevande analcoliche

120 mg/100 g

Prodotti a base di yogurt

80 mg/100 g

Prodotti a base di formaggio

2 000 mg/100 g

Gelati

130 mg/100 g

Prodotti di pasticceria

1 000 mg/100 g

Caramelle

750 mg/100 g

Gomme da masticare

3 000 mg/100 g


27.11.2012   

IT

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L 327/49


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2012

che autorizza l’immissione sul mercato del diidrocapsiato in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2012) 8391]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2012/726/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il 6 agosto 2010 la società Ajinomoto Co., Inc. Giappone ha chiesto alle competenti autorità del Regno Unito di poter immettere sul mercato il diidrocapsiato in qualità di nuovo ingrediente alimentare.

(2)

Il 10 marzo 2011 l’autorità del Regno Unito competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione esso ha concluso che il diidrocapsiato non costituisce un rischio per la salute dei consumatori.

(3)

Il 13 aprile 2011 la Commissione ha trasmesso a tutti gli Stati membri la relazione di valutazione iniziale.

(4)

Entro il termine di 60 giorni di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97, sono state presentate obiezioni motivate in conformità di detta disposizione.

(5)

Il 9 novembre 2011 è stata quindi consultata l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

(6)

Il 28 giugno 2012 nel parere scientifico sul diidrocapsiato (2) l’EFSA è giunta alla conclusione che il diidrocapsiato è sicuro per gli usi e i livelli di uso proposti.

(7)

Il diidrocapsiato soddisfa i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il diidrocapsiato di cui all’allegato I può essere immesso sul mercato in qualità di nuovo ingrediente alimentare per gli usi e ai livelli massimi di uso di cui all’allegato II, fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), della direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e della direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

Article 2

La denominazione del diidrocapsiato autorizzata dalla presente decisione sull’etichetta dei prodotti alimentari che la contengono è «diidrocapsiato».

Articolo 3

Ajinomoto Co., Inc. 15-1, Kyobashi, Chuo-ku, 1-choume, 104-8315, Tokyo, Giappone è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2012

Per la Commissione

Maroš ŠEFČOVIČ

Vicepresidente


(1)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(2)  EFSA Journal 2012;10(7):2812.

(3)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

(4)  GU L 124 del 20.5.2009, pag. 21.

(5)  GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45.


ALLEGATO I

SPECIFICHE DEL DIIDROCAPSIATO

Definizione

Il diidrocapsiato è sintetizzato mediante esterificazione, catalizzata da enzima, dell’alcol vanillico e dell’acido 8-metilnonanoico. Dopo l’esterificazione il diidrocapsiato è estratto con n-esano.

L’enzima Lipozyme 435 è stato approvato dalla Veterinary and Food Administration danese.

Descrizione: Liquido viscoso da incolore a giallo.

Formula chimica: C18H28O4

Formula di struttura:

Image

Numero CAS: 205687-03-2

Proprietà fisico-chimiche del diidrocapsiato

Diidrocapsiato

superiore al 94 %

Acido 8-metilnonanoico

inferiore al 6 %

Alcol vanillico

inferiore all’1 %

Sostanze collegate alle sintesi

inferiori al 2 %


ALLEGATO II

USI DEL DIIDROCAPSIATO

Categoria di alimenti

Massimi livelli di uso

Barrette di cereali

9 mg/100 g

Biscotti e cracker

9 mg/100 g

Spuntini a base di riso

12 mg/100 g

Bevande gassose, bevande diluibili, bevande a base di succo di frutta

1,5 mg/100 ml

Bevande a base di verdure

2 mg/100 ml

Bevande a base di caffè e di tè

1,5 mg/100 ml

Acqua aromatizzata — non frizzante

1 mg/100 ml

Cereali precotti a base di avena

2,5 mg/100 g

Altri cereali

4,5 mg/100 g

Gelati e dessert a base di latte

4 mg/100 g

Miscele pronte per budino

2 mg/100 g

Prodotti a base di yogurt

2 mg/100 g

Prodotti a base di cioccolato

7,5 mg/100 g

Caramelle dure

27 mg/100 g

Gomme da masticare senza zucchero

115 mg/100 g

Prodotti a base di latte da aggiungere al caffè

40 mg/100 g

Edulcoranti

200 mg/100 g

Zuppe pronte

1,1 mg/100 g

Condimenti per insalata

16 mg/100 g

Proteine vegetali

5 mg/100 g

Pasti pronti

Pasti sostitutivi

3 mg/meal

Bevande sostitutive dei pasti

1 mg/100 ml


27.11.2012   

IT

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L 327/52


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2012

che autorizza l’immissione sul mercato della lattoferrina bovina in qualità di nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (FrieslandCampina)

[notificata con il numero C(2012) 8404]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(2012/727/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il 2 marzo 2009 la società FrieslandCampina (in precedenza DMV International) ha presentato alle autorità competenti dei Paesi Bassi la richiesta di immettere sul mercato la lattoferrina in qualità di nuovo ingrediente alimentare. La lattoferrina bovina è una proteina del latte in grado di legare il ferro che può essere aggiunta agli alimenti.

(2)

Il 31 marzo 2010 l’organismo dei Paesi Bassi competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione esso ha concluso che la lattoferrina non desta motivi di preoccupazione e può pertanto essere immessa sul mercato in qualità di nuovo ingrediente alimentare.

(3)

Il 13 aprile 2010 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale a tutti gli Stati membri.

(4)

Entro il termine di 60 giorni di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97, sono state presentate obiezioni motivate in conformità di detta disposizione.

(5)

Il 9 novembre 2010 è stata quindi consultata l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

(6)

Il 27 aprile 2012 nel parere scientifico sulla lattoferrina bovina (2) l’EFSA ha concluso che la lattoferrina bovina è sicura per gli usi e i livelli di uso proposti.

(7)

Anche in un altro parere scientifico sulla lattoferrina bovina (3) del 28 giugno 2012 l’EFSA ha concluso che la lattoferrina bovina è sicura per gli usi e i livelli di uso proposti. Vanno pertanto autorizzati gli stessi usi per entrambe le domande.

(8)

La lattoferrina soddisfa i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La lattoferrina bovina di cui all’allegato I può essere immessa sul mercato in qualità di nuovo ingrediente alimentare per gli usi e ai livelli massimi di cui all’allegato II, fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e della direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

Articolo 2

La denominazione della lattoferrina bovina autorizzata dalla presente decisione sull’etichetta dei prodotti alimentari che la contengono è «lattoferrina da latte vaccino».

Articolo 3

FrieslandCampina, Nieuwe Kanaal 7R, 6709 PA Wageningen, Paesi Bassi è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2012

Per la Commissione

Maroš ŠEFČOVIČ

Vicepresidente


(1)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(2)  EFSA Journal 2012; 10(5):2701.

(3)  EFSA Journal 2012; 10(7): 2811.

(4)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

(5)  GU L 124 del 20.5.2009, pag. 21.


ALLEGATO I

SPECIFICHE DELLA LATTOFERRINA BOVINA

Definizione

La lattoferrina bovina (bLF) è una proteina naturalmente presente nel latte vaccino. Si tratta di una glicoproteina in grado di legare il ferro di circa 77 kDa formata da una catena polipeptidica singola di 689 amminoacidi.

La bLF è isolata dal latte scremato tramite scambio ionico e successive fasi di ultrafiltrazione. Infine viene essiccata mediante nebulizzazione e le particelle più grandi vengono scartate.

Descrizione: Polvere virtualmente inodore, di colore rosato chiaro.

Proprietà fisico-chimiche della lattoferrina bovina

Umidità

inferiore al 4,5 %

Ceneri

inferiori all’1,5 %

Arsenico

inferiore a 2 mg/kg

Ferro

inferiore a 350 mg/kg

Proteine

superiori al 93 %

di cui lattoferrina bovina

superiore al 95 %

di cui altre proteine

inferiori al 5 %

pH (soluzione al 2 %, 20 °C)

da 5,2 a 7,2

Solubilità (soluzione al 2 %, 20 °C)

completa


ALLEGATO II

USI DELLA LATTOFERRINA BOVINA (bLF)

Categoria di alimenti

Massimi livelli di uso della bLF

Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (pronti da bere)

100 mg/100 ml

Alimenti a base di latte per bambini piccoli (pronti da mangiare/bere)

200 mg/100 g

Alimenti trasformati a base di cereali (solidi)

670 mg/100 g

Alimenti destinati a fini medici speciali

secondo le esigenze dei singoli fino a un massimo di 3 g/giorno

Bevande a base di latte

200 mg/100 g

Miscele in polvere per bevande a base di latte (pronte da bere)

330 mg/100 g

Bevande a base di latte fermentato (comprese le bevande allo yogurt)

50 mg/100 g

Bevande analcoliche

120 mg/100 g

Prodotti a base di yogurt

80 mg/100 g

Prodotti a base di formaggio

2 000 mg/100 g

Gelati

130 mg/100 g

Prodotti di pasticceria

1 000 mg/100 g

Caramelle

750 mg/100 g

Gomme da masticare

3 000 mg/100 g


27.11.2012   

IT

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L 327/55


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2012

concernente la non iscrizione del bifentrin per il tipo di prodotto 18 nell’allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi

[notificata con il numero C(2012) 8442]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/728/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende il bifentrin.

(2)

A norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, il bifentrin è stato esaminato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE, ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 18, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo di altri artropodi, come definito all’allegato V della medesima direttiva.

(3)

Il 2 novembre 2009 la Francia, che è stata designata Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità dell’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(4)

La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007, il 25 maggio 2012 il risultato della valutazione è stato incorporato nella relazione di valutazione del comitato permanente sui biocidi.

(5)

La valutazione ha dimostrato che i biocidi utilizzati come insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi e contenenti bifentrin non possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. Gli scenari valutati nella valutazione del rischio ambientale hanno evidenziato un rischio inaccettabile per il comparto acquatico. Non è pertanto opportuno iscrivere il bifentrin, per il suo utilizzo nel tipo di prodotto 18, negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE.

(6)

Nell’interesse della certezza del diritto occorre indicare la data a decorrere dalla quale i biocidi del tipo di prodotto 18 contenenti bifentrin non dovrebbero più essere immessi sul mercato, tenendo conto sia degli effetti inaccettabili di tali prodotti sia delle aspettative legittime dei produttori degli stessi.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il bifentrin (numero CAS 82657-04-3) non viene incluso nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE per il tipo di prodotto 18.

Articolo 2

Ai fini dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1451/2007, i biocidi del tipo di prodotto 18 che contengono bifentrin (numero CAS 82657-04-3) non sono più immessi sul mercato a decorrere dal 1o maggio 2013.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2012

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(2)  GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3.


27.11.2012   

IT

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L 327/56


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2012

che modifica la decisione 2008/866/CE, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano, per quanto riguarda il suo periodo di applicazione

[notificata con il numero C(2012) 8459]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto i),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce i principi generali da applicare nell’Unione e a livello nazionale in tema di alimenti e mangimi in generale e di sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare. Esso stabilisce misure urgenti da adottare quando sia provato che alimenti o mangimi importati da un paese terzo possono costituire un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente e che tale rischio non può essere adeguatamente limitato per mezzo di misure prese dagli Stati membri interessati.

(2)

La decisione 2008/866/CE della Commissione, del 12 novembre 2008, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano (2), è stata adottata in seguito alla comparsa di un focolaio di epatite A negli esseri umani legato al consumo di molluschi bivalvi importati dal Perù contaminati con il virus dell’epatite A. La decisione è stata inizialmente applicata fino al 31 marzo 2009, ma il periodo di applicazione è stato prorogato fino al 30 novembre 2012 con decisione di esecuzione 2011/723/UE della Commissione (3).

(3)

Nel giugno 2011 la Commissione ha proceduto a una visita di controllo. Gli ispettori hanno concluso che fossero intervenuti miglioramenti rispetto all’ispezione precedente, condotta nel 2009, e che vi fossero un sistema di controllo e un piano di monitoraggio ben avviati.

(4)

Le autorità peruviane competenti hanno presentato un piano d’azione in risposta alle raccomandazioni contenute nella relazione finale sulla visita di controllo. Il sistema di monitoraggio per l’individuazione del virus nei molluschi bivalvi vivi tuttavia non è ancora applicato appieno e di conseguenza non può essere esclusa la possibilità di contaminazione dei molluschi bivalvi vivi con il virus dell’epatite A. Il metodo di prova per l’individuazione dell’HAV è inoltre ancora in corso di convalida.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza i limiti temporali di applicazione della decisione 2008/866/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 5 della decisione 2008/866/CE la data «30 novembre 2012» è sostituita dalla data «30 novembre 2013».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2012

Per la Commissione

Maroš ŠEFČOVIČ

Vicepresidente


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 307 del 18.11.2008, pag. 9.

(3)  GU L 288 del 5.11.2011, pag. 26.


Rettifiche

27.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/57


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1095/2012 della Commissione, del 22 novembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 325 del 23 novembre 2012 )

A pagina 12, l'allegato è sostituito dal seguente:

«

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

126,4

0

AR

119,7

0

BR

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

123,7

0

AR

130,4

0

BR

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

259,0

12

AR

211,0

27

BR

335,9

0

CL

223,2

23

TH

0207 25 10

Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate

193,1

0

BR

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

307,8

0

BR

302,7

0

CL

0408 91 80

Uova sgusciate essiccate

468,8

0

AR

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli o di galline

262,5

7

BR

312,6

0

CL

3502 11 90

Ovoalbumina essiccata

594,9

0

AR

»

(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.».