ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.313.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 313

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
13 novembre 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1053/2012 della Commissione, del 7 novembre 2012, recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Provolone Valpadana (DOP)]

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2012 della Commissione, del 7 novembre 2012, recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Taureau de Camargue (DOP)]

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1055/2012 della Commissione, del 9 novembre 2012, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

8

 

*

Regolamento (UE) n. 1056/2012 della Commissione, del 12 novembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli enzimi alimentari per quanto riguarda le misure transitorie ( 1 )

9

 

*

Regolamento (UE) n. 1057/2012 della Commissione, del 12 novembre 2012, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso del dimetilpolisilossano (E 900) come agente antischiumogeno negli integratori alimentari ( 1 )

11

 

*

Regolamento (UE) n. 1058/2012 della Commissione, del 12 novembre 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di aflatossine nei fichi secchi ( 1 )

14

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1059/2012 della Commissione, del 12 novembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 412/2008 per quanto riguarda la divisione in sottoperiodi del periodo contingentale d’importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione

16

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1060/2012 della Commissione, del 12 novembre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

18

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 976/2012 della Commissione, del 23 ottobre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 165/2011 che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di sgombro assegnati alla Spagna per il 2011 e per gli anni successivi a seguito del superamento del contingente nel 2010 (GU L 294 del 24.10.2012)

20

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 836/2011 della Commissione, del 19 agosto 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 333/2007 relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari (GU L 215 del 20.8.2011)

20

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

13.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1053/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2012

recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Provolone Valpadana (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione delle modifiche di alcuni elementi del disciplinare della denominazione d’origine protetta «Provolone Valpadana» registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di modifiche minori ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3), in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relative alla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(3)  GU C 64 del 3.3.2012, pag. 21.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.3   Formaggi

ITALIA

Provolone Valpadana (DOP)


13.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1054/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2012

recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Taureau de Camargue (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica di alcuni elementi del disciplinare della denominazione d'origine protetta «Taureau de Camargue», registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 2036/2001 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CE) n. 1068/2008 (3).

(2)

La domanda è intesa a modificare il disciplinare precisando la descrizione del prodotto, la zona geografica, la prova dell'origine, il metodo di ottenimento, l'etichettatura, i requisiti nazionali e i dati relativi al servizio competente dello Stato membro, all'associazione e alle strutture di controllo.

(3)

La Commissione ha esaminato le modifiche e le ritiene giustificate. Poiché si tratta di modifiche minori ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione può approvarle senza seguire la procedura di cui agli articoli 5, 6 e 7 di detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare della denominazione d'origine protetta «Taureau de Camargue» è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il documento unico degli elementi principali del disciplinare figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 275 del 18.10.2001, pag. 9.

(3)  GU L 290 del 31.10.2008, pag. 8.


ALLEGATO I

Nel disciplinare della denominazione d'origine protetta «Taureau de Camargue» sono approvate le modifiche di seguito indicate.

È stato ultimato l'aggiornamento dei dati relativi al servizio competente dello Stato membro, all'associazione richiedente e alle strutture di controllo.

Descrizione del prodotto: la descrizione del prodotto è stata completata con l'età degli animali. La disposizione è immutata e figurava già alla rubrica «Metodo di ottenimento» del disciplinare.

Zona geografica: la zona geografica è immutata, ma l'elenco dei cantoni che figuravano nel disciplinare comunitario è stato sostituito da un elenco di comuni.

Prova dell'origine: la rubrica è stata completata con le disposizioni relative al controllo e alla garanzia dell'origine e della tracciabilità della denominazione, disposizioni modificate in seguito alla riforma del sistema di controlli delle DOC francesi.

Metodo di ottenimento: la rubrica è stata completata con le norme della legislazione nazionale che definiscono la DOC. Pertanto sono stati inseriti i criteri di selezione genetica delle razze, il carico massimo e le modalità di calcolo delle unità di bestiame adulto. Sono state altresì aggiunte precisazioni riguardanti il divieto di utilizzare i mangimi completi composti, nonché le terapie consentite.

Sono state introdotte le norme in materia di macellazione degli animali che figurano nella legislazione nazionale (raccolta degli animali, trasporto, abbattimento, trattamento della carcassa). È stata inoltre aggiunta la norma relativa al sezionamento nella zona geografica prevista nella stessa legislazione.

Sono state soppresse le disposizioni che duplicano la normativa generale (controlli delle malattie contagiose, fase di attuazione della classificazione delle carcasse secondo la tabella Europ).

Etichettatura: l'associazione ha chiesto di rendere obbligatoria l'apposizione del simbolo DOP dell'Unione europea.

Requisiti nazionali: i requisiti nazionali sono completati dalla tabella dei principali elementi da controllare e dal relativo metodo di valutazione secondo la normativa francese.


ALLEGATO II

DOCUMENTO UNICO

Regolamento (CE) N. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

«TAUREAU DE CAMARGUE»

Numero CE: FR-PDO-0105-0314-17.10.2011

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denominazione

«Taureau de Camargue»

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1-1:

carni fresche (e frattaglie)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

La denominazione di origine «Taureau de Camargue» si applica a una carne fresca di animali di sesso maschile o femminile, appartenenti a razze locali - «raço di biou», «de combat» (nota anche come razza «brave») o un incrocio delle due razze — nati, allevati, abbattuti e sezionati nella zona geografica in questione.

Gli animali hanno almeno 18 mesi.

La maturazione delle carcasse nel macello deve durare da un minimo di 48 ore a un massimo di 5 giorni. Le carcasse non devono avere un peso fiscale inferiore ai 100 kg, fatta eccezione per le giovenche di età compresa fra i 18 e i 30 mesi, per le quali il peso è fissato a 85 kg.

Le carni di «Taureau de Camargue» sono caratterizzate dal colore rosso intenso; sono tenere e poco grasse.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

Il pascolo costituisce l'alimentazione essenziale, tranne nel periodo invernale, durante il quale è consentito introdurre un integratore alimentare esclusivamente a base di fieno e di cereali originari della zona geografica. In nessun caso è consentito l'impiego di mangimi completi composti o di farmaci.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono svolgersi nella zona geografica delimitata

Gli animali devono essere nati, allevati, abbattuti e sezionati nella zona geografica.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.

Le carcasse devono essere sezionate nella zona geografica: in effetti le carcasse degli animali abbattuti per il prodotto DOP «Taureau de Camargue» sono in media più piccole di quelle dei bovini da macello; è richiesta quindi una competenza professionale particolare per valorizzare al meglio tali carcasse. Tale competenza si è conservata unicamente in questa zona poiché le due razze della DOP «Taureau de Camargue» non si sono praticamente sviluppate altrove nel territorio francese.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

L'identificazione delle carni della denominazione d'origine protetta «Taureau de Camargue» avviene nella fase della carcassa intera tra la pesatura fiscale e l'uscita per il raffreddamento.

Consiste nell'apposizione immediata del timbro d'identificazione della DOP sui vari muscoli (otto punti). Il timbro è rilasciato dai servizi dell'Institut national de l'origine et de la qualité.

Fino all'arrivo presso il distributore finale, la carcassa e le relative parti sezionate sono munite di un'etichetta di identificazione su cui figura almeno quanto segue:

il nome della denominazione;

il numero di macellazione;

il nome per esteso dell'allevamento;

il nome e l'indirizzo del laboratorio di sezionamento o del macello;

il simbolo DOP dell'Unione europea.

4.   Descrizione concisa della delimitazione della zona geografica

Per avere diritto alla denominazione di origine, la carne deve provenire da manades (allevamenti di tori di razza «raço di biou») o da ganaderias (allevamenti di tori di razza «de combat») situati nella zona geografica in questione.

Gli animali devono essere nati, allevati, abbattuti e sezionati nella seguente zona geografica:

 

Dipartimento delle Bouches-du-Rhône:

cantone di Arles: tutti i comuni;

cantone di Châteaurenard: tutti i comuni;

cantone di Eyguières: Aureilles, Eyguières, Lamanon e Mouriès;

cantone d'Istres: Fos-sur-Mer, Istres;

cantone d'Orgon: tutti i comuni;

cantone di Port-Saint-Louis-du-Rhône: Port-Saint-Louis-du-Rhône;

cantone di Salon-de-Provence: Grans, Miramas, Salon-de-Provence;

cantone di Saintes-Maries-de-la-Mer: Saintes-Maries-de-la-Mer;

cantone di Saint-Rémy-de-Provence: tutti i comuni;

cantone di Tarascon-sur-Rhône: tutti i comuni.

 

Dipartimento del Gard:

cantone di Aigues-Mortes: tutti i comuni;

cantone di Aramon: tutti i comuni, tranne quelli di Estézargues e Domazan;

cantone di Beaucaire: tutti i comuni;

cantone di Lédignan: Mauressargues;

cantone di Marguerittes: tutti i comuni;

cantone di Nîmes: tutti i comuni;

cantone di Quissac: tutti i comuni, tranne quello di Quissac;

cantone di Remoulins: Argilliers, Collias, Remoulins, Vers-Pont-du-Gard;

cantone di Rhony-Vidourle: tutti i comuni;

 

cantone di Saint-Chaptes: tutti i comuni, tranne quelli di Aubussargues, Collorgues, Baron, Foissac, Saint-Dézéry;

cantone di Saint-Gilles: tutti i comuni;

cantone di Saint-Mamert: tutti i comuni;

cantone di Sommières: tutti i comuni;

cantone di Uzès: Arpaillargues-et-Aureillac, Blauzac, Sanilhac-Sagriès, Saint-Maximin, Uzès;

cantone di Vauvert: tutti i comuni;

cantone di Vistrenque (La): tutti i comuni.

 

Dipartimento dell'Hérault:

cantone di Castries: tutti i comuni;

cantone di Claret: Campagne, Fontanès, Garrigues, Sauteyrargues, Vacquières;

cantone di Lunel: tutti i comuni;

cantone di Matelles: Prades-le-Lez, Saint-Bauzille-de-Montmel, Sainte-Croix-de-Quintillargues, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues;

cantone di Mauguio: tutti i comuni;

 

cantone di Montpellier: Castelnau-le-Lez, Clapiers, Le Crès, Lattes, Montpellier, Pérols.

Nell'ambito di questa zona geografica è stata delimitata una zona detta «zona umida».

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

La zona geografica della DOP corrisponde all'area di pascolo invernale del «Taureau de Camargue», ossia ai comuni in cui gli animali trascorrono tradizionalmente l'inverno, nelle grandi distese di macchia mediterranea e di prateria. All'interno di tale zona si trova la cosiddetta zona «umida», che corrisponde ai limiti della Camargue, nella quale gli animali soggiornano almeno sei mesi nel periodo estivo.

Queste vaste distese di pascoli, composti di piante alofile per la Camargue e di praterie asciutte per la zona invernale, influenzano lo sviluppo psicofisico degli animali. Questo genere di allevamento svolge anche di per sé un ruolo determinante sotto il profilo ambientale poiché influisce sull'evoluzione della dinamica vegetale dei siti naturali (composti di praterie inondabili, prati salmastri, paludi e terreni erbosi): i tori limitano l'incremento di talune specie vegetali e utilizzano dei vasti insiemi di vegetazione composti da un mosaico di habitat giustapposti e interconnessi.

5.2.   Specificità del prodotto

Numerose opere hanno attestato la grande originalità del «Taureau de Camargue» dovuta in parte all'isolamento in cui è stata mantenuta la razza a causa della configurazione particolare della Camargue e in parte al metodo di allevamento sviluppato dall'uomo per adeguarsi alle limitazioni imposte dall'ambiente.

Questi animali sono semi-selvatici, non addomesticati, rustici e resistenti, hanno un comportamento diffidente nei confronti dell'uomo e possono quindi essere aggressivi.

Pertanto la carne ottenuta da tali animali presenta caratteristiche specifiche descritte in uno studio dell'INRA (5 dicembre 2007 — Congresso «Incontri nell'ambito delle ricerche sui ruminanti»), i cui principali risultati indicano che i muscoli di questi animali sono di colore rosso intenso e che la carne è poco grassa.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

La particolarità della carne del «Taureau de Camargue» è strettamente correlata all'ambiente da cui proviene, nonché alla finalità dell'allevamento, ossia la tauromachia, che richiede animali semi-selvatici allevati in un ambiente naturale preservato e protetto.

Il carattere nervoso e aggressivo degli animali risponde inoltre perfettamente alla loro destinazione e conferisce alle carni le tipiche caratteristiche.

Il «Taureau de Camargue» ottenuto dalle razze locali tradizionali, «camarguaise» e «brave», è particolarmente ben adattato all'habitat della Camargue.

Allevato in libertà, il «Taureau de Camargue» si nutre nei pascoli della zona e trascorre almeno sei mesi nella zona umida. Tale zona è caratterizzata dall'assenza di rilievi e da una composizione geologica e pedologica particolare dovuta alla presenza, più o meno accentuata, di sale. Nei terreni della zona, poveri da un punto di vista agronomico, si sviluppano ecosistemi molto specifici (salicornia, obione, agretti).

Le qualità organolettiche e il carattere peculiare della carne si possono spiegare con la diversità delle varietà di piante presenti sui terreni da pascolo:

piante alofile (salicornie, agretti, obione …) in ambienti salati,

canne palustri e festuche in ambienti non salati,

vegetazione spontanea della macchia mediterranea in inverno.

Il colore rosso intenso della carne dipende dal pH di quest'ultima, che può essere indotto dall'alimentazione alcalina delle piante alofile. La finezza della grana è dovuta alla qualità delle fibre muscolari che vengono sviluppate grazie ai movimenti regolari degli animali nei pascoli in regime estensivo (percorsi). Gli spostamenti volontari e frequenti degli animali fanno sì che i muscoli attingano ai grassi «per alimentarsi», producendo quindi una carne povera di grassi.

Il «Taureau de Camargue» presenta una grande specificità legata all'azione combinata del terreno, dell'ambiente e delle condizioni di vita.

Forgiato dall'habitat in cui vive e allevato fin dall'antichità in regime estensivo, il «Taureau de Camargue» è diventato un partner fondamentale ai fini del mantenimento della biodiversità nella Camargue.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCTaureauDeCamargue.pdf


13.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1055/2012 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2012

che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, denominata in appresso “nomenclatura combinata”, che figura nell’allegato I di tale regolamento.

(2)

Ai fini della certezza del diritto è necessario chiarire che il capitolo 20 della nomenclatura combinata comprende le alghe che sono preparate o conservate mediante processi quali la cottura, la tostatura, l’aggiunta di condimenti e l’aggiunta di zucchero, e che sono quindi escluse dalla voce 1212 (“alghe fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate”). Le alghe sono considerate “altre piante” ai sensi della nomenclatura combinata.

(3)

Occorre quindi inserire una nuova nota complementare nel capitolo 20 della nomenclatura combinata per garantire un’interpretazione uniforme in tutto il territorio dell’Unione.

(4)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 2658/87.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al capitolo 20 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è inserita la seguente nota complementare 9:

“9.

Le alghe preparate o conservate mediante processi non previsti al capitolo 12, quali la cottura, la tostatura, l’aggiunta di condimenti o l’aggiunta di zucchero, sono comprese nel capitolo 20 come preparazioni di altre parti di piante. Le alghe fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate, devono essere classificate alla voce 1212.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.


13.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/9


REGOLAMENTO (UE) N. 1056/2012 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli enzimi alimentari per quanto riguarda le misure transitorie

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1332/2008 il termine per la presentazione delle domande relative agli enzimi è di ventiquattro mesi dalla data di applicazione delle misure di attuazione che devono essere adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2).

(2)

Il regolamento (UE) n. 234/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1331/2008 (3) è applicabile dall'11 settembre 2011.

(3)

L'istituzione dell'elenco degli enzimi alimentari dell'Unione dovrebbe avvenire gradualmente e senza perturbare il mercato degli enzimi alimentari esistente, in particolare le piccole e medie imprese. Se necessario, misure transitorie appropriate ai fini dell'istituzione di tale elenco possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1332/2008.

(4)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 234/2011, i richiedenti devono tenere conto degli ultimi orientamenti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("l'Autorità"), disponibili al momento della presentazione della domanda, riguardanti i dati necessari per la valutazione dei rischi. In data 23 luglio 2009 l'Autorità ha adottato un parere scientifico che fornisce orientamenti sui dati necessari per la valutazione delle domande relative agli enzimi alimentari (4) e in data 8 luglio 2011 ha pubblicato una nota esplicativa contenente orientamenti per la presentazione di un fascicolo sugli enzimi alimentari (5). In data 25 maggio 2011 l'Agenzia ha inoltre adottato un parere scientifico che aggiorna gli orientamenti per la valutazione dei rischi dei microorganismi geneticamente modificati e dei loro prodotti destinati all'alimentazione umana e animale (6).

(5)

Le prescrizioni dettagliate contenute nel regolamento (UE) n. 234/2011, nei documenti di orientamento e nella nota esplicativa dell'Autorità sono state adottate successivamente al regolamento (CE) n. 1332/2008.

(6)

Sulla base dell'esperienza acquisita nel frattempo, il termine inizialmente stabilito per la presentazione delle domande risulta insufficiente affinché le parti interessate, in particolare le piccole e medie imprese, siano in grado di produrre tutti i dati necessari. Al fine di agevolare il passaggio graduale dalla situazione giuridica attuale al sistema stabilito dal regolamento (CE) n. 1332/2008, occorre accordare più tempo per la presentazione delle domande di quanto inizialmente previsto È quindi opportuno prorogare il termine di ventiquattro mesi fissato dal regolamento (CE) n. 1332/2008 per la presentazione delle domande relative agli enzimi.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1332/2008, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il termine per la presentazione di tali domande è di quarantadue mesi dalla data di applicazione delle misure di attuazione che devono essere adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 15.

(4)  The EFSA Journal (2009) 1305, pag. 1. http://www.efsa.europa.eu/en/scdoc/doc/1305.pdf

(5)  Pubblicazione di supporto 2011:177. http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/doc/177e.pdf

(6)  EFSA Journal 2011;9(6):2193. http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2193.pdf


13.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/11


REGOLAMENTO (UE) N. 1057/2012 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2012

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso del dimetilpolisilossano (E 900) come agente antischiumogeno negli integratori alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3 e l’articolo 30, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 istituisce un elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d’uso.

(2)

Tale elenco può essere modificato conformemente alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2).

(3)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, l’aggiornamento dell’elenco UE degli additivi alimentari può avvenire o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(4)

È stata presentata e notificata agli Stati membri una domanda di autorizzazione all’uso del dimetilpolisilossano (E 900) come agente antischiumogeno negli integratori alimentari.

(5)

Gli integratori alimentari in forma di compresse effervescenti contengono solitamente acidi (come l’acido citrico) e sali di idrocarbonato o di carbonato. Le compresse vengono aggiunte all’acqua e durante il processo di dissoluzione si produce gas di anidride carbonica. Questo gas genera di norma una schiuma ascendente che trabocca dal bicchiere. Occorre quindi eliminare tale schiuma, in tutto o in parte, grazie all’aggiunta di un agente antischiumogeno alla compressa effervescente. Il dimetilpolisilossano (E 900) può essere utilizzato come un’alternativa più efficace rispetto ai polisorbati e agli esteri di saccarosio degli acidi grassi attualmente autorizzati.

(6)

La relazione della Commissione sui livelli di assunzione degli additivi alimentari nell’Unione europea ha concluso che il dimetilpolisilossano (E 900) non necessita di ulteriori esami (3), dal momento che l’assunzione teorica basata su ipotesi prudenti in merito al consumo di alimenti e all’uso di additivi non eccedeva la dose giornaliera ammissibile (DGA). Il 18 maggio 1990 il comitato scientifico dell’alimentazione umana ha stabilito un valore di DGA pari a 1,5 mg/kg di peso corporeo (4). Si calcola che l’assunzione supplementare basata sul nuovo uso come agente antischiumogeno negli integratori alimentari in forma di compresse effervescenti sia inferiore al 10 % della DGA. È pertanto opportuno autorizzare l’uso del dimetilpolisilossano (E 900) come agente antischiumogeno negli integratori alimentari sotto forma di compresse effervescenti.

(7)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare quando gli aggiornamenti in questione non hanno un potenziale effetto sulla salute umana. Dal momento che l’autorizzazione all’uso del dimetilpolisilossano (E 900) come agente antischiumogeno negli integratori alimentari in forma di compresse effervescenti costituisce un aggiornamento di tale elenco che non comporta effetti sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(8)

In applicazione delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione (5), l’elenco di additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 si applica, in linea di principio, a decorrere dal 1o giugno 2013. Al fine di autorizzare l’uso del dimetilpolisilossano (E 900) negli integratori alimentari prima di tale data, è necessario fissare per l’uso specifico di tale additivo alimentare una data di applicazione anteriore.

(9)

Pertanto, occorre modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  COM(2001) 542 definitivo.

(4)  http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_32.pdf

(5)  GU L 295 del 12.11.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Nell’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 nella categoria di alimenti 17.1 «Integratori alimentari in forma solida, comprese capsule, compresse e simili, tranne le pastiglie da masticare», dopo la voce E 551-559 è aggiunta la seguente voce:

 

«E 900

Dimetilpolisilossano

10

 

Solo integratori alimentari sotto forma di compresse effervescenti

Periodo di applicazione:

a decorrere dal 3 dicembre 2012

 

 

(79):

Il livello massimo si applica all’integratore alimentare disciolto e pronto all’uso, diluito in 200 ml di acqua»


13.11.2012   

IT

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L 313/14


REGOLAMENTO (UE) N. 1058/2012 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2012

recante modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di aflatossine nei fichi secchi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell' 8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, (2) precisa i tenori massimi di aflatossina B1 e di aflatossine totali (aflatossina B1 + G1 + B2 + G2) in una serie di prodotti alimentari.

(2)

È necessario modificare i tenori massimi di aflatossine nei fichi secchi per tenere conto degli sviluppi del Codex Alimentarius, di nuove informazioni sulla misura in cui è possibile impedire la presenza di aflatossine applicando buone prassi e di nuove informazioni scientifiche sulla differenza in termini di rischi per la salute tra vari tenori massimi ipotetici di aflatossina B1 e di aflatossine totali nei diversi prodotti alimentari.

(3)

Nel Codex Alimentarius è stato fissato un tenore di 10 μg/kg di aflatossine totali nei fichi secchi "pronti per il consumo" (3). Il suddetto tenore massimo si basa sulla valutazione del Comitato misto di esperti sugli additivi alimentari e sui contaminanti FAO/OMS (JECFA) effettuata alla sessantottesima riunione sull'impatto dell'esposizione e sul rischio per la salute di vari tenori massimi ipotetici di aflatossine nelle mandorle, nelle noci del Brasile, nelle nocciole, nei pistacchi e nei fichi secchi (4). Per quanto concerne i fichi secchi il Comitato ha concluso che, a prescindere dal tenore massimo ipotetico considerato, non vi sarebbero impatti significativi sull'esposizione alimentare totale alle aflatossine. È stato dimostrato che, applicando buone pratiche, è possibile ottenere un tenore massimo di aflatossine pari a 10 μg/kg.

(4)

Nel Codex Alimentarius è fissato solo un tenore massimo per le aflatossine totali, viste le notevoli variazioni osservate nel rapporto tra aflatossina B1 e aflatossine totali, causate da numerosi fattori (anno del raccolto, varietà, fenomeni atmosferici). Tuttavia, visto che l'aflatossina B1 è il cancerogeno più potente, la legislazione UE contempla un tenore massimo distinto per questa aflatossina, oltre al tenore relativo alle aflatossine totali. Le aflatossine totali sono costituite dalla somma di aflatossina B1, B2, G1 e G2. Il tenore massimo fissato per l'aflatossina B1 deve pertanto corrispondere al tenore stabilito per le aflatossine totali. Il tenore di aflatossina B1 è stato determinato servendosi dei dati sulla presenza di aflatossine nei fichi secchi rilevati dal 2005. Dal suddetto calcolo risulta chiaramente che il rapporto tra il contenuto di aflatossina B1 e di aflatossine totali è in media 0,6 e che l'ipotesi presa finora in considerazione, secondo la quale il tenore di aflatossina B1 sarebbe in media pari al 50% circa delle aflatossine totali, risulta quindi errata.

(5)

L'esito della suddetta valutazione JECFA sull'effetto dell'esposizione tra vari tenori massimi nei fichi secchi è stato confermato da una nuova valutazione dell'esposizione (5) effettuata dall'unità dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) responsabile del monitoraggio degli alimenti e delle sostanze chimiche, secondo la quale, per i diversi scenari di esposizione, l'aumento dell'esposizione alimentare alle aflatossine si situa tra 0,15 e 0,26% per un tenore massimo di aflatossine totali nei fichi secchi pari a 10 μg/kg anziché 4 μg/kg. Dalla precedente valutazione dell'EFSA su tale questione (6), si può concludere che tale aumento non produce effetti avversi per la salute pubblica. Risulta quindi opportuno sostituire i tenori massimi attualmente applicabili nell'Unione con il tenore massimo del Codex per le aflatossine totali nei fichi secchi e con il corrispondente tenore massimo per l'aflatossina B1 e modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1881/2006.

(6)

Poiché la commissione del Codex Alimentarius non ha fissato un tenore massimo per le aflatossine totali nei fichi diversi dai fichi "pronti per il consumo", è opportuno mantenere il tenore massimo in vigore a livello dell'Unione per le aflatossine totali nei suddetti fichi e adeguare unicamente il tenore per l'aflatossina B1 nei suddetti fichi, al fine di tenere conto dei dati più recenti sul rapporto tra la concentrazione di aflatossina B1 e di aflatossine totali nei fichi secchi.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

(2)  GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.

(3)  Norma generale Codex per i contaminanti e le tossine nei prodotti destinati al consumo umano e animale (CODEX STAN 193-1995) http://www.codexalimentarius.net/download/standards/17/CXS_193e.pdf

(4)  OMS, Serie relativa agli additivi alimentari: 59. Valutazione della sicurezza di determinati additivi e contaminanti alimentari. http://www.who.int/foodsafety/chem/jecfa/publications/monographs/en/index.html

(5)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Effetti sull'esposizione alimentare di un aumento dei tenori di aflatossine totali da 4 μg/kg a 10 μg/kg per i fichi secchi. Supporting Publications 2012:EN-311. [6 pp.]. Disponibile on line all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/publications

(6)  Parere del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM) in merito al potenziale aumento dei rischi per la salute dei consumatori a seguito di un eventuale innalzamento degli attuali tenori massimi delle aflatossine contenute nelle mandorle, nelle nocciole e nei pistacchi, nonché in prodotti derivati. http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/446.pdf

Effetti sulla salute pubblica di un aumento dei tenori di aflatossine totali da 4 μg/kg a 10 μg/kg per frutta a guscio diversa dalle mandorle, dalle nocciole e dai pistacchi – Dichiarazione del gruppo di esperti sui contaminanti nella catena alimentare http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1168.pdf


ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è così modificato:

1)

Nella sezione 2, i punti 2.1.9 e 2.1.10 sono sostituiti dai punti seguenti:

"2.1.9

Frutta secca, diversa dai fichi secchi, da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell'impiego quale ingrediente di prodotti alimentari

5,0

10,0

2.1.10

Frutta secca, diversa dai fichi secchi, e relativi prodotti di trasformazione, destinati al consumo umano diretto o all'impiego quali ingredienti di prodotti alimentari

2,0

4,0

—"

2)

Nella sezione 2 è aggiunto il seguente punto 2.1.18:

"2.1.18

Fichi secchi

6,0

10,0

—"


13.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1059/2012 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 412/2008 per quanto riguarda la divisione in sottoperiodi del periodo contingentale d’importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento della Commissione (CE) n. 412/2008 (2) ha aperto un contingente tariffario annuo per l’importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione per il periodo dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno successivo.

(2)

Recenti sviluppi sul mercato mondiale delle carni bovine, in particolare una considerevole impennata dei prezzi a livello mondiale e una maggiore volatilità dovute all’aumento della domanda globale di carni bovine, hanno dimostrato che la possibilità di presentare domanda per i diritti di importazione solo una volta all’anno può essere d’ostacolo all’attività commerciale dei trasformatori. Questi ultimi non possono adeguare le loro esigenze di importazione ai cambiamenti della situazione di mercato se devono presentare domanda di diritti di importazione all’inizio del periodo contingentale annuale. Di conseguenza, alcuni di loro perdono la cauzione costituita al momento della presentazione della domanda di diritti d’importazione.

(3)

Consentendo ai trasformatori di presentare domanda di diritti di importazione su base trimestrale anziché annuale, essi sarebbero agevolati nella pianificazione delle loro importazioni a più breve termine e sarebbero in una posizione migliore per far fronte alla rapida evoluzione del mercato mondiale delle carni bovine.

(4)

È pertanto necessario modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 412/2008.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 412/2008 è così modificato:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   Alle condizioni stabilite dal presente regolamento è aperto ogni anno, nel periodo dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno successivo (di seguito “periodo contingentale”), un contingente tariffario per l’importazione di 63 703 tonnellate, in equivalente carni non disossate, di carni bovine congelate dei codici NC 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 o 0206 29 91 destinate alla trasformazione nell’Unione (di seguito “il contingente”).

2.   Il contingente tariffario di importazione di cui al paragrafo 1 è suddiviso in quattro sottoperiodi:

a)

dal 1o luglio al 30 settembre;

b)

dal 1o ottobre al 31 dicembre;

c)

dal 1o gennaio al 31 marzo;

d)

dal 1o aprile al 30 giugno.»

2)

L’articolo 6 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le domande di diritti di importazione per la produzione di prodotti A o di prodotti B sono presentate nei primi sette giorni del mese precedente ciascuno dei sottoperiodi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e in ogni caso entro e non oltre le ore 13.00, ora di Bruxelles, del settimo giorno.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Entro e non oltre le ore 13.00, ora di Bruxelles, il quattordicesimo giorno del mese in cui le domande sono presentate conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali oggetto di domande per ognuna delle due categorie di prodotti, espressi in chilogrammi equivalente di carni non disossate, per il sottoperiodo in questione.»

3)

L’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1.   I diritti di importazione sono attribuiti a partire dal giorno 23 del mese nel quale le domande sono presentate, in conformità con l’articolo 6, paragrafo 1, e al più tardi entro l’ultimo giorno di tale mese. I diritti di importazione sono validi a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale la domanda è stata presentata fino al 30 giugno dello stesso periodo contingentale.

2.   Se con l’applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 si ottiene un numero di diritti di importazione inferiore a quelli oggetto di domande, la cauzione costituita a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento è immediatamente svincolata, in proporzione.

3.   La Commissione sospende la presentazione delle domande dei diritti di importazione fino al termine del periodo contingentale per i numeri d’ordine in relazione ai quali i quantitativi disponibili sono esauriti.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 125 del 9.5.2008, pag. 7.


13.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1060/2012 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

37,4

MA

43,2

MK

30,8

TR

50,7

ZZ

40,5

0707 00 05

AL

37,9

EG

140,2

TR

104,3

ZZ

94,1

0709 93 10

TR

121,5

ZZ

121,5

0805 20 10

PE

72,2

ZA

190,9

ZZ

131,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

96,7

HR

42,8

PE

42,6

TR

77,5

ZA

34,7

ZZ

58,9

0805 50 10

TR

75,0

ZA

91,4

ZZ

83,2

0806 10 10

BR

269,5

LB

256,9

PE

313,2

TR

164,0

US

306,6

ZZ

262,0

0808 10 80

CA

157,0

CL

151,5

CN

83,7

MK

25,2

NZ

150,4

ZA

143,2

ZZ

118,5

0808 30 90

CN

89,9

TR

113,3

ZZ

101,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


Rettifiche

13.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/20


Rettifica del regolamento (UE) n. 976/2012 della Commissione del 23 ottobre 2012 che modifica il regolamento (UE) n. 165/2011 che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di sgombro assegnati alla Spagna per il 2011 e per gli anni successivi a seguito del superamento del contingente nel 2010

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 294 del 24 ottobre 2012 )

Nell’allegato, a pagina 4, nel titolo della tabella dell’allegato modificato, sesta colonna:

anziché:

«Fattore moltiplicatore di cui all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (superamento(*) 2)»,

leggi:

«Fattore moltiplicatore di cui all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (superamento× 2)».


13.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/20


Rettifica del regolamento (UE) n. 836/2011 della Commissione del 19 agosto 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 333/2007 relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 215 del 20 agosto 2011 )

A pagina 12, punto 4,

anziché:

«Esistono numerose procedure specifiche di preparazione dei campioni che risultano adeguate e sono utilizzabili per i prodotti considerati. Per gli aspetti non specificamente disciplinati dal presente regolamento risultano adeguate le disposizioni descritte nella norma CEN “Prodotti alimentari — Determinazione di elementi in tracce — Criteri di prestazione, considerazioni generali e preparazione del campione”, ma altre possono essere altrettanto valide.»

leggi:

«Esistono numerose procedure specifiche di preparazione dei campioni che risultano adeguate e sono utilizzabili per i prodotti considerati. Per gli aspetti non specificamente disciplinati dal presente regolamento risultano adeguate le disposizioni descritte nella norma CEN “Prodotti alimentari — Determinazione di elementi in tracce — Criteri di prestazione, considerazioni generali e preparazione del campione”(1), ma altre possono essere altrettanto valide.»