ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.311.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 311

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
10 novembre 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1052/2012 della Commissione, del 9 novembre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

DECISIONI

 

 

2012/696/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 6 novembre 2012, che modifica la decisione 2012/88/UE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo [notificata con il numero C(2012) 7325]  ( 1 )

3

 

 

2012/697/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, dell’8 novembre 2012, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del genere Pomacea (Perry) [notificata con il numero C(2012) 7803]

14

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

10.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 311/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1052/2012 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

43,1

MA

41,1

MK

30,8

TR

65,0

ZZ

45,0

0707 00 05

AL

37,9

EG

140,2

TR

129,4

ZZ

102,5

0709 93 10

TR

118,9

ZZ

118,9

0805 20 10

PE

72,2

ZA

162,0

ZZ

117,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

96,7

HR

44,2

PE

42,6

TR

64,9

UY

101,2

ZA

170,7

ZZ

86,7

0805 50 10

AR

60,7

TR

86,0

ZA

91,4

ZZ

79,4

0806 10 10

BR

273,9

LB

256,9

PE

287,4

TR

154,1

US

313,6

ZZ

257,2

0808 10 80

CA

157,0

CL

151,5

CN

89,5

MK

34,4

NZ

150,1

ZA

138,0

ZZ

120,1

0808 30 90

CN

50,5

TR

122,7

ZZ

86,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

10.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 311/3


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2012

che modifica la decisione 2012/88/UE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo

[notificata con il numero C(2012) 7325]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/696/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 aprile 2012 l’Agenzia ferroviaria europea ha emesso la raccomandazione ERA/REC/03-2012/ERTMS. La presente decisione si basa su tale raccomandazione.

(2)

Lo sviluppo di funzionalità aggiuntive per il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario/sistema europeo di controllo dei treni (European Rail Traffic Management System/European Train Control System, ERTMS/ETCS), in vista di favorire la rapida adozione dell’ETCS sulle linee convenzionali esistenti, era una richiesta del settore, definita nel memorandum d’intesa firmato nel luglio 2008 dalla Commissione europea e dalle associazioni settoriali. Occorre che la presente decisione incorpori tali funzionalità aggiuntive in una nuova base di riferimento delle specifiche, denominata «baseline 3» («base di riferimento 3»), che i richiedenti possano applicare integralmente in sostituzione delle specifiche ERTMS/ETCS di cui alla decisione 2012/88/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo (2) (ultima edizione della baseline 2, nota anche come 2.3.0d). Un elemento essenziale della baseline 3 è di consentire ai treni equipaggiati con ERTMS/ETCS di baseline 3 di circolare su linee dotate di ERTMS/ETCS di baseline 2 senza ulteriori restrizioni tecniche od operative dovute a ERTMS/ETCS. Occorre anche che la baseline 3 possa essere configurata su linee ferroviarie in modo da garantire la compatibilità con treni muniti di ERTMS/ETCS conforme alla baseline 2 (uso delle sole funzioni della versione 2.3.0d). Inoltre, la baseline 3 provvede anche a definire punti ERTMS/ETCS lasciati in sospeso quali le curve di frenatura e gli aspetti ergonomici della DMI (interfaccia macchinista/macchina).

(3)

Si riconosce che le specifiche della baseline 2 sono rimaste stabili sin dall’adozione della decisione 2008/386/CE della Commissione, del 23 aprile 2008, recante modifica dell’allegato A della decisione 2006/679/CE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, e dell’allegato A della decisione 2006/860/CE riguardante una specifica tecnica di interoperabilità relativa al sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (3). Dovrebbe quindi essere possibile continuare ad usare tale versione delle specifiche. Ciò nonostante, per l’ERTMS/ETCS di bordo è necessario applicare le specifiche rivedute in materia di prove (di cui ai riferimenti 37 b e 37 c della tabella A 2 dell’allegato A). Inoltre, poiché la baseline 3 risolve una serie di punti che precedentemente erano rimasti in sospeso, occorre che l’applicazione della baseline 2 per quanto attiene a detti punti si basi sulle pertinenti specifiche della baseline 3 di cui all’allegato A.

(4)

L’Agenzia ferroviaria europea ha riveduto le specifiche ERTMS per il sistema globale di comunicazione mobile ferroviario (GSM-R) (di cui ai riferimenti 32, 33, 34 e 65 della tabella A 2 dell’allegato A). Le specifiche rivedute non modificano i requisiti ma forniscono una classificazione chiara e univoca dei requisiti obbligatori esistenti nei documenti della rete EIRENE (European Integrated Radio Enhanced Network), agevolando così i processi di certificazione, conformità e verifica.

(5)

Per quanto riguarda le specifiche cui è associata la dicitura «riservato» nella tabella A 2 dell’allegato A, il memorandum d’intesa tra la Commissione europea, l’Agenzia ferroviaria europea e le associazioni europee del settore ferroviario relativo all’intensificazione della cooperazione per la gestione dell’ERTMS, firmato il 16 aprile 2012, contiene disposizioni, fra cui la definizione di un calendario da parte dell’Agenzia ferroviaria europea, per garantire la convalida delle specifiche di prova e l’adozione in tempo debito di quelle «riservate».

(6)

Occorre quindi modificare di conseguenza la decisione 2012/88/UE.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2012/88/UE è modificata come segue:

1)

l’articolo 6 è soppresso;

2)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 6 bis

Nell’applicare la STI di cui all’allegato III della presente decisione, si applica uno dei due gruppi di specifiche elencati nella tabella A 2 dell’allegato A. Le specifiche della baseline 3 sono mantenute per consentire ai treni equipaggiati con ERTMS/ETCS conforme alla baseline 3 di circolare su linee dotate di ERTMS/ETCS di baseline 2 senza ulteriori restrizioni tecniche od operative.»;

3)

l’allegato A è sostituito dall’allegato I della presente decisione;

4)

l’allegato G è sostituito dall’allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2012

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)  GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

(2)  GU L 51 del 23.2.2012, pag. 1.

(3)  GU L 136 del 24.5.2008, pag. 11.


ALLEGATO I

«ALLEGATO A

Riferimenti

Per ogni rimando contenuto nei parametri di base (capitolo 4 della presente STI), la tabella seguente indica le specifiche obbligatorie corrispondenti, richiamate attraverso i numeri di riferimento della tabella A 2.

Tabella A 1

Rimando nel capitolo 4

N. riferimento (cfr. tabella A 2)

4.1

4.1.a

1, 4

4.1.b

32

4.1.c

3

 

 

4.2.1

4.2.1.a

27, 78

4.2.1.b

28

 

 

4.2.2

4.2.2.a

14

4.2.2.b

1, 4, 13, 15, 60

4.2.2.c

31, 37 b, c, d

4.2.2.d

18, 20

4.2.2.e

6

4.2.2.f

7

 

 

4.2.3

4.2.3.a

14

4.2.3.b

1, 4, 13, 15, 60

4.2.3.c

31, 37 b, c, d

4.2.3.d

18, 21

 

 

4.2.4

4.2.4.a

64, 65

4.2.4.b

66

4.2.4.c

67

4.2.4.d

68

4.2.4.e

73, 74

4.2.4.f

32, 33

4.2.4.g

48

4.2.4.h

69, 70

4.2.4.j

71, 72

4.2.4.k

75, 76

 

 

4.2.5

4.2.5.a

64, 65

4.2.5.b

10, 39, 40

4.2.5.c

19, 20

4.2.5.d

9, 43

4.2.5.e

16, 50

 

 

4.2.6

4.2.6.a

8, 25, 26, 36 c, 49, 52

4.2.6.b

29, 45

4.2.6.c

46

4.2.6.d

34

4.2.6.e

20

4.2.6.f

44

 

 

4.2.7

4.2.7.a

12

4.2.7.b

62, 63

4.2.7.c

34

4.2.7.d

9

4.2.7.e

16

 

 

4.2.8

4.2.8.a

11, 79

 

 

4.2.9

4.2.9.a

23

 

 

4.2.10

4.2.10.a

77 (punto 3.1)

 

 

4.2.11

4.2.11.a

77 (punto 3.2)

 

 

4.2.12

4.2.12.a

6, 51

 

 

4.2.13

4.2.13.a

32, 33, 51, 80

 

 

4.2.14

4.2.14.a

5

 

 

4.2.15

4.2.15.a

38

Specifiche

Si applica uno dei due gruppi di specifiche di cui alla tabella A 2 del presente allegato.

I documenti richiamati nelle specifiche elencate nella tabella A 2 sono considerati puramente informativi, se non diversamente indicato nella stessa tabella A 2.

Nota:

le specifiche a cui è associata la dicitura “riservato” nella tabella A 2 sono anche elencate come punti in sospeso nell’allegato G nei casi in cui è necessario notificare le regole nazionali per risolvere i punti in sospeso corrispondenti. I documenti riservati che non sono elencati come punti in sospeso vanno intesi come miglioramenti al sistema.

Tabella A 2

Elenco delle specifiche obbligatorie

N. riferimento

Gruppo di specifiche 1

(ETCS baseline 2 e GSM-R baseline 0)

Gruppo di specifiche 2

(ETCS baseline 3 e GSM-R baseline 0)

Riferimento

Nome della specifica

Versione

Note

Riferimento

Nome della specifica

Versione

Note

1

ERA/ERTMS/003204

ERTMS/ETCS Functional requirement specification

5.0

 

Deliberatamente eliminato

 

 

 

2

Deliberatamente eliminato

 

 

 

Deliberatamente eliminato

 

 

 

3

UNISIG SUBSET-023

Glossary of Terms and Abbreviations

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-023

Glossary of Terms and Abbreviations

3.0.0

 

4

UNISIG SUBSET-026

System Requirements Specification

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-026

System Requirements Specification

3.3.0

 

5

UNISIG SUBSET-027

FFFIS Juridical recorder-downloading tool

2.3.0

Nota 1

UNISIG SUBSET-027

FIS Juridical Recording

3.0.0

 

6

UNISIG SUBSET-033

FIS for man-machine interface

2.0.0

 

ERA_ERTMS_015560

ETCS Driver Machine interface

3.3.0

 

7

UNISIG SUBSET-034

FIS for the train interface

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-034

Train Interface FIS

3.0.0

 

8

UNISIG SUBSET-035

Specific Transmission Module FFFIS

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-035

Specific Transmission Module FFFIS

3.0.0

 

9

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

2.4.1

 

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

3.0.0

 

10

UNISIG SUBSET-037

EuroRadio FIS

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-037

EuroRadio FIS

3.0.0

 

11

UNISIG SUBSET-038

Offline key management FIS

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-038

Offline key management FIS

3.0.0

 

12

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC handover

2.3.0

 

Reserved

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC handover

 

 

13

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and Engineering rules

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and Engineering rules

3.2.0

 

14

UNISIG SUBSET-041

Performance Requirements for Interoperability

2.1.0

 

UNISIG SUBSET-041

Performance Requirements for Interoperability

3.1.0

 

15

ERA SUBSET-108

Interoperability related consolidation on TSI Annex A documents

1.2.0

 

Deliberatamente eliminato

 

 

 

16

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop

2.4.0

 

17

Deliberatamente eliminato

 

 

 

Deliberatamente eliminato

 

 

 

18

UNISIG SUBSET-046

Radio infill FFFS

2.0.0

 

Deliberatamente eliminato

 

 

 

19

UNISIG SUBSET-047

Trackside-Trainborne FIS for Radio infill

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-047

Trackside-Trainborne FIS for Radio infill

3.0.0

 

20

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for Radio infill

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for Radio infill

3.0.0

 

21

UNISIG SUBSET-049

Radio infill FIS with LEU/interlocking

2.0.0

 

Deliberatamente eliminato

 

 

 

22

Deliberatamente eliminato

 

 

 

Deliberatamente eliminato

 

 

 

23

UNISIG SUBSET-054

Responsibilities and rules for the assignment of values to ETCS variables

2.1.0

 

UNISIG SUBSET-054

Responsibilities and rules for the assignment of values to ETCS variables

3.0.0

 

24

Deliberatamente eliminato

 

 

 

Deliberatamente eliminato

 

 

 

25

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Safe time layer

2.2.0

 

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Safe time layer

3.0.0

 

26

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Safe link layer

2.2.0

 

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Safe link layer

3.0.0

 

27

UNISIG SUBSET-091

Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 and 2

2.5.0

 

UNISIG SUBSET-091

Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 and 2

3.2.0

 

28

Riservato

Reliability – availability requirements

 

 

Riservato

Reliability – availability requirements

 

 

29

UNISIG SUBSET-102

Test specification for interface “K”

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-102

Test specification for interface “K”

2.0.0

 

30

Deliberatamente eliminato

 

 

 

Deliberatamente eliminato

 

 

 

31

UNISIG SUBSET-094

Functional requirements for an onboard reference test facility

2.0.2

 

Riservato

UNISIG SUBSET-094

Functional requirements for an onboard reference test facility

 

 

32

EIRENE FRS

GSM-R Functional requirements specification

7.3.0

 

EIRENE FRS

GSM-R Functional requirements specification

7.3.0

 

33

EIRENE SRS

GSM-R System requirements specification

15.3.0

 

EIRENE SRS

GSM-R System requirements specification

15.3.0

 

34

A11T6001

(MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio

12.4

 

A11T6001

(MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio

12.4

 

35

Deliberatamente eliminato

 

 

 

Deliberatamente eliminato

 

 

 

36 a

Deliberatamente eliminato

 

 

 

Deliberatamente eliminato

 

 

 

36 b

Deliberatamente eliminato

 

 

 

Deliberatamente eliminato

 

 

 

36 c

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

1.0.0

 

Riservato

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

 

 

37 a

Deliberatamente eliminato

 

 

 

Deliberatamente eliminato

 

 

 

37 b

UNISIG SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

2.3.3

 

Riservato

UNISIG SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

 

 

37 c

UNISIG SUBSET-076-6-3

Test sequences

2.3.3

 

Riservato

UNISIG SUBSET-076-6-3

Test sequences

 

 

37 d

UNISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

1.0.2

 

Riservato

UNISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

 

 

37 e

Deliberatamente eliminato

 

 

 

Deliberatamente eliminato

 

 

 

38

06E068

ETCS Marker-board definition

2.0

 

06E068

ETCS Marker-board definition

2.0

 

39

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio Conformance Requirements

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio Conformance Requirements

3.0.0

 

40

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio test cases safety layer

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio test cases safety layer

3.0.0

 

41

Deliberatamente eliminato

 

 

 

Deliberatamente eliminato

 

 

 

42

Deliberatamente eliminato

 

 

 

Deliberatamente eliminato

 

 

 

43

UNISIG SUBSET 085

Test specification for Eurobalise FFFIS

2.2.2

 

UNISIG SUBSET 085

Test specification for Eurobalise FFFIS

3.0.0

 

44

Riservato

Odometry FIS

 

 

Riservato

Odometry FIS

 

 

45

UNISIG SUBSET-101

Interface “K” Specification

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-101

Interface “K” Specification

2.0.0

 

46

UNISIG SUBSET-100

Interface “G” Specification

1.0.1

 

UNISIG SUBSET-100

Interface “G” Specification

2.0.0

 

47

Deliberatamente eliminato

 

 

 

Deliberatamente eliminato

 

 

 

48

Riservato

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

 

Riservato

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

 

49

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM

3.0.0.

 

50

UNISIG SUBSET-103

Test specification for Euroloop

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-103

Test specification for Euroloop

1.1.0

 

51

Riservato

Ergonomic aspects of the DMI

 

 

Deliberatamente eliminato

 

 

 

52

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application layer

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application layer

3.0.0

 

53

Deliberatamente eliminato

 

 

 

Deliberatamente eliminato

 

 

 

54

Deliberatamente eliminato

 

 

 

Deliberatamente eliminato

 

 

 

55

Deliberatamente eliminato

 

 

 

Deliberatamente eliminato

 

 

 

56

Deliberatamente eliminato

 

 

 

Deliberatamente eliminato

 

 

 

57

Deliberatamente eliminato

 

 

 

Deliberatamente eliminato

 

 

 

58

Deliberatamente eliminato

 

 

 

Deliberatamente eliminato

 

 

 

59

Deliberatamente eliminato

 

 

 

Deliberatamente eliminato

 

 

 

60

Deliberatamente eliminato

 

 

 

UNISIG SUBSET-104

ETCS System Version Management

3.1.0

 

61

Deliberatamente eliminato

 

 

 

Deliberatamente eliminato

 

 

 

62

Riservato

RBC-RBC Test specification for safe communication interface

 

 

Deliberatamente eliminato

 

 

 

63

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC Safe Communication Interface

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC Safe Communication Interface

3.0.0

 

64

EN 301 515

Global System for Mobile Communication (GSM);

Requirements for GSM operation on railways

2.3.0

Nota 2

EN 301 515

Global System for Mobile Communication (GSM);

Requirements for GSM operation on railways

2.3.0

Note 2

65

TS 102 281

Detailed requirements for GSM operation on railways

2.2.0

Nota 3

TS 102 281

Detailed requirements for GSM operation on railways

2.2.0

Note 3

66

(MORANE) A 01 T 0004 1

ASCI Options for Interoperability

1

 

(MORANE) A 01 T 0004 1

ASCI Options for Interoperability

1

 

67

(MORANE) P 38 T 9001

FFFIS for GSM-R SIM Cards

4.1

 

(MORANE) P 38 T 9001

FFFIS for GSM-R SIM Cards

4.1

 

68

ETSI TS 102 610

Railway Telecommunication; GSM;

Usage of the UUIE for GSM operation on railways

1.1.0

 

ETSI TS 102 610

Railway Telecommunication; GSM;

Usage of the UUIE for GSM operation on railways

1.1.0

 

69

(MORANE) F 10 T 6002

FFFS for Confirmation of High Priority Calls’

4

 

(MORANE) F 10 T 6002

FFFS for Confirmation of High Priority Calls’

4

 

70

(MORANE) F 12 T 6002

FIS for Confirmation of High Priority Calls

4

 

(MORANE) F 12 T 6002

FIS for Confirmation of High Priority Calls

4

 

71

(MORANE) E 10 T 6001

FFFS for Functional Addressing

4

 

(MORANE) E 10 T 6001

FFFS for Functional Addressing

4

 

72

(MORANE) E 12 T 6001

FIS for Functional Addressing

5.1

 

(MORANE) E 12 T 6001

FIS for Functional Addressing

5.1

 

73

(MORANE) F 10 T6001

FFFS for Location Dependent Addressing

4

 

(MORANE) F 10 T6001

FFFS for Location Dependent Addressing

4

 

74

(MORANE) F 12 T6001

FIS for Location Dependent Addressing

3

 

(MORANE) F 12 T6001

FIS for Location Dependent Addressing

3

 

75

(MORANE) F 10 T 6003

FFFS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

(MORANE) F 10 T 6003

FFFS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

76

(MORANE) F 12 T 6003

FIS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

(MORANE) F 12 T 6003

FIS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

77

ERA/ERTMS/033281

Interfaces between CCS track-side and other subsystems

1.0

 

ERA/ERTMS/033281

Interfaces between CCS track-side and other subsystems

1.0

 

78

Riservato

Safety requirements for ETCS DMI functions

 

 

Riservato

Safety requirements for ETCS DMI functions

 

 

79

Non pertinente

Non pertinente

 

 

UNISIG SUBSET-114

KMC-ETCS Entity Off-line KM FIS

1.0.0

 

80

Non pertinente

Non pertinente

 

 

Riservato

GSM-R Driver Machine Interface

 

 

Nota 1:

soltanto la descrizione funzionale delle informazioni da registrare è obbligatoria; le caratteristiche tecniche dell’interfaccia non sono obbligatorie.

Nota 2:

le specifiche elencate nel punto 2.1 della norma EN 301 515 sono obbligatorie.

Nota 3:

le richieste di modifica (CR) elencate nelle tabelle 1 e 2 della specifica TR 102 281 sono obbligatorie.

Tabella A 3

Elenco di norme obbligatorie

Le norme elencate in questa tabella si applicano nel processo di certificazione, fatti salvi il capitolo 4 e il capitolo 6 della presente STI.

N.

Riferimento

Nome del documento e commenti

Versione

A1

EN 50126

Railway applications — The specification and demonstration of reliability, availability, maintainability and safety (RAMS)

1999

A2

EN 50128

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — Software for railway control and protection systems

2001

A3

EN 50129

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — Safety related electronic systems for signalling

2003

A4

EN 50159-1

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — Part 1: Safety related communication in closed transmission systems

2001

A5

EN 50159-2

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — Part 2: Safety related communication in open transmission systems

2001»


ALLEGATO II

«ALLEGATO G

PUNTI IN SOSPESO

Punto in sospeso

Note

Aspetti relativi alla frenatura

Si applica solo all’ERTMS/ETCS Baseline 2 (cfr. allegato A, tabella A 2, riferimento 15).

Risolto per l’ERTMS/ETCS Baseline 3 (cfr. allegato A, tabella A 2, riferimenti 4 e 13).

Riferimento 28: requisiti di affidabilità/disponibilità

Il frequente verificarsi di situazioni degradate causate da malfunzionamenti delle apparecchiature di controllo-comando e segnalamento diminuisce la sicurezza del sistema.

Diametro minimo delle ruote per velocità superiori a 350 km/h

Cfr. allegato A, tabella A 2, riferimento 77

Distanza minima tra gli assi per velocità superiori a 350 km/h

Cfr. allegato A, tabella A 2, riferimento 77

Spazio tra le ruote libero da componenti metallici e induttivi

Cfr. allegato A, tabella A 2, riferimento 77

Questo punto in sospeso non si applica ai carri merci

Caratteristiche della sabbia lanciata sui binari

Cfr. allegato A, tabella A 2, riferimento 77

Massa metallica del veicolo

Cfr. allegato A, tabella A 2, riferimento 77

Combinazione di caratteristiche del materiale rotabile che influenzano l’impedenza di cortocircuitazione del binario

Cfr. allegato A, tabella A 2, riferimento 77

Interferenze elettromagnetiche (corrente di trazione)

Cfr. allegato A, tabella A 2, riferimento 77

Interferenze elettromagnetiche (campi elettromagnetici)

Cfr. allegato A, tabella A 2, riferimento 77

Questo punto in sospeso non si applica ai sistemi di alimentazione diversi da CC

Impedenza del veicolo

Cfr. allegato A, tabella A 2, riferimento 77

Componenti CC e a bassa frequenza della corrente di trazione

Cfr. allegato A, tabella A 2, riferimento 77

Uso di freni magnetici a pattino/a correnti parassite (di Foucault)

Cfr. allegato A, tabella A 2, riferimento 77

Riferimento 78: requisiti di sicurezza per le funzioni della DMI dell’ETCS

Questo punto in sospeso riguarda l’interfaccia tra ETCS di bordo e macchinista, vale a dire errori nella visualizzazione delle informazioni e nell’inserimento di dati e comandi.»


10.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 311/14


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 novembre 2012

relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del genere Pomacea (Perry)

[notificata con il numero C(2012) 7803]

(2012/697/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, terza frase,

considerando quanto segue:

(1)

La Spagna ha informato la Commissione che la Pomacea insularum è presente in una delle sue regioni.

(2)

Da una valutazione effettuata dalla Commissione in base a un’analisi del rischio fitosanitario realizzata dalla Spagna e a un parere scientifico (2) e a una dichiarazione (3) dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare risulta che il genere Pomacea (Perry) provoca effetti nocivi per le piante acquatiche. La difficoltà nell’identificazione tassonomica delle diverse specie e il fatto che non si può escludere che tutte le specie siano nocive rendono necessario regolamentare il genere Pomacea (Perry). Tale genere non è menzionato né nell’allegato I né nell’allegato II della direttiva 2000/29/CE.

(3)

Dato il rischio di diffusione del suddetto organismo in campi e in corsi d’acqua e la mancanza di provvedimenti meno restrittivi che possano efficacemente combattere la minaccia che esso costituisce, occorre vietare l’introduzione e la diffusione di tale genere all’interno dell’Unione.

(4)

Vanno inoltre previste misure relative all’introduzione e agli spostamenti nell’Unione di vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi, che possono crescere solo in acqua o in terreni permanentemente saturi di acqua.

(5)

Vanno effettuate ispezioni per individuare la presenza del genere Pomacea (Perry) nelle zone in cui è probabile rinvenire l’organismo specificato, e vanno notificati i risultati di tali ispezioni.

(6)

Nei casi in cui è riscontrata la presenza del genere Pomacea (Perry) in campi e in corsi d’acqua gli Stati membri devono istituire zone delimitate al fine di eradicare tali organismi e di garantire un monitoraggio intensivo per verificare la loro presenza.

(7)

Gli Stati membri devono, all’occorrenza, adeguare la loro legislazione per conformarsi alla presente decisione.

(8)

La presente decisione va riesaminata entro il 28 febbraio 2015.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Proibizioni relative al genere Pomacea (Perry)

Il genere Pomacea (Perry), in seguito «l’organismo specificato», non deve essere introdotto o diffuso all’interno dell’Unione.

Articolo 2

Introduzione di vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi, che possono crescere solo in acqua o in terreni permanentemente saturi di acqua

I vegetali destinati alla piantagione, escluse le sementi, che possono crescere solo in acqua o in terreni permanentemente saturi di acqua, in seguito «i vegetali specificati», originari di paesi terzi possono essere introdotti nell’Unione se soddisfano i requisiti di cui all’allegato I, sezione 1, punto 1.

Al loro ingresso nell’Unione i vegetali specificati sono ispezionati dall’organismo ufficiale responsabile, conformemente all’allegato I, sezione 1, punto 2.

Articolo 3

Spostamenti dei vegetali specificati all’interno dell’Unione

I vegetali specificati originari di zone delimitate costituite a norma dell’articolo 5 possono essere spostati all’interno dell’Unione purché soddisfino le condizioni di cui all’allegato I, sezione 2.

Articolo 4

Ispezioni e notifiche dell’organismo specificato

1.   Gli Stati membri effettuano ispezioni annuali per riscontrare la presenza dell’organismo specificato sulle piante di riso e, se del caso, su altri vegetali specificati in campi e in corsi d’acqua.

Gli Stati membri notificano i risultati di tali ispezioni alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 31 dicembre di ogni anno.

2.   Se l’organismo specificato è rinvenuto o si sospetta che sia presente in campi e in corsi d’acqua, esso va immediatamente notificato agli enti ufficiali competenti.

Articolo 5

Zone delimitate, misure da attuare in tali zone, programmi di sensibilizzazione e notifica

1.   Se sulla base dei risultati delle ispezioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, o di altre prove, uno Stato membro constata che l’organismo specificato è presente nel suo territorio in un campo o in un corso d’acqua in cui non ne era stata ancora riscontrata la presenza, tale Stato membro stabilisce immediatamente, o se necessario, modifica, una zona delimitata consistente in una zona infestata e una zona cuscinetto, come indicato nell’allegato II, sezione 1.

All’interno della zona delimitata adotta tutte le misure necessarie per eradicare l’organismo specificato. Tali misure comprendono le misure di cui all’allegato II, sezione 2.

2.   Se una zona delimitata è stabilita o modificata conformemente al paragrafo 1, lo Stato membro interessato, se necessario, istituisce o modifica un programma di sensibilizzazione.

3.   Qualora in base alle ispezioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, l’organismo specificato non venga rilevato per un periodo di quattro anni consecutivi in una zona delimitata, lo Stato membro interessato conferma che tale organismo non è più presente nella zona suddetta e che la stessa non è più una zona delimitata.

4.   Qualora uno Stato membro adotti misure in conformità ai paragrafi 1, 2 e 3, esso notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri l’elenco delle zone delimitate, le informazioni sulla loro delimitazione, comprese le mappe che indicano la loro ubicazione, nonché una descrizione delle misure applicate in tali zone delimitate.

Articolo 6

Conformità

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle misure adottate per conformarsi alla presente direttiva.

Articolo 7

Riesame

La presente decisione sarà riesaminata entro il 28 febbraio 2015.

Articolo 8

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2012

Per la Commissione

Maroš ŠEFČOVIČ

Vicepresidente


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  EFSA Journal 2012; 10(1):2552.

(3)  EFSA Journal 2012; 10(4):2645.


ALLEGATO I

INTRODUZIONE E SPOSTAMENTI DEI VEGETALI SPECIFICATI

Sezione 1

Prescrizioni specifiche relative all’introduzione nell’Unione

1)

Fatte salve le disposizioni di cui alla direttiva 2000/29/CE, i vegetali specificati originari di un paese terzo sono accompagnati da un certificato fitosanitario, di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), primo comma, di tale direttiva, che includa alla voce «Dichiarazione supplementare» l’informazione che i vegetali specificati sono stati riconosciuti indenni dall’organismo specificato immediatamente prima di lasciare il paese terzo interessato;

2)

I vegetali specificati introdotti nell’Unione in conformità al punto 1) sono ispezionati al punto di entrata o presso il luogo di destinazione stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE (1) della Commissione al fine di confermare la loro conformità alle prescrizioni di cui al punto 1).

Sezione 2

Condizioni per gli spostamenti

I vegetali specificati originari di zone delimitate all’interno dell’Unione possono circolare tra queste zone e le zone non delimitate all’interno dell’Unione se accompagnati da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE (2).


(1)  GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16.

(2)  GU L 4 dell’8.1.1993, pag. 22.


ALLEGATO II

ZONE DELIMITATE E MISURE DI CUI ALL’ARTICOLO 5

Sezione 1

Istituzione e modifica delle zone delimitate

1)

Le zone delimitate di cui all’articolo 5 sono conformi ai punti 2) e 3);

2)

La zona infestata comprende i luoghi in cui è stata accertata la presenza dell’organismo specificato;

Se la zona infestata comprende parte di un campo coltivato, il resto del campo è incluso nella zona infestata;

3)

È stabilita una zona cuscinetto di larghezza di almeno 500 m intorno alla zona infestata. Tuttavia, tale zona cuscinetto comprende solo i corsi d’acqua e le zone sature di acqua dolce.

Se la zona infestata comprende parte di un corso d’acqua, il corso d’acqua è incluso nella zona cuscinetto per una lunghezza di almeno 1 000 m a valle e 500 m a monte del luogo in cui è stata riscontrata la presenza dell’organismo specificato;

4)

Nei casi in cui diverse zone cuscinetto si sovrappongano occorre definire una zona delimitata che includa la superficie delle zone delimitate in questione e le aree comprese tra di esse. In altri casi, ove necessario, gli Stati membri definiscono una zona delimitata che comprenda varie zone delimitate e le zone tra di esse;

5)

Per definire le zone infestate e le zone cuscinetto gli Stati membri considerano, sulla base di fondati principi scientifici, i seguenti elementi: la biologia dell’organismo specificato, il livello di infestazione, la distribuzione dei vegetali specificati, le prove di insediamento degli organismi specificati, la capacità di diffusione spontanea degli organismi specificati;

6)

Se viene rilevata la presenza dell’organismo specificato nella zona cuscinetto la delimitazione della zona infestata e della zona cuscinetto è modificata di conseguenza.

Sezione 2

Misure nelle zone delimitate di cui all’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma

Le misure di eradicazione adottate dagli Stati membri nelle zone delimitate comprendono i seguenti elementi:

a)

la rimozione e l’eliminazione dell’organismo specificato;

b)

il monitoraggio intensivo per verificare la presenza dell’organismo specificato tramite ispezioni due volte l’anno con una particolare attenzione alle zone cuscinetto;

c)

gli Stati membri prevedono un protocollo d’igiene per tutti i macchinari utilizzati in agricoltura e acquacoltura che possano venire in contatto con l’organismo specificato ed essere in grado di diffonderlo.