ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.265.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 265

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
29 settembre 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

 

*

Regolamento di procedura della Corte di giustizia

1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

29.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 265/1


REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Indice

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Definizioni

Articolo 2

Ambito di applicazione del presente regolamento

TITOLO PRIMO -

ORDINAMENTO DELLA CORTE

CAPO I -

GIUDICI E AVVOCATI GENERALI

Articolo 3

Data di decorrenza del mandato dei giudici e degli avvocati generali

Articolo 4

Prestazione del giuramento

Articolo 5

Impegno solenne

Articolo 6

Rimozione di un giudice o di un avvocato generale dalle funzioni

Articolo 7

Ordine di anzianità

CAPO II -

PRESIDENZA DELLA CORTE, COSTITUZIONE DELLE SEZIONI E DESIGNAZIONE DEL PRIMO AVVOCATO GENERALE

Articolo 8

Elezione del presidente e del vicepresidente della Corte

Articolo 9

Attribuzioni del presidente della Corte

Articolo 10

Attribuzioni del vicepresidente della Corte

Articolo 11

Costituzione delle sezioni

Articolo 12

Elezione dei presidenti di sezione

Articolo 13

Impedimento del presidente e del vicepresidente della Corte

Articolo 14

Designazione del primo avvocato generale

CAPO III -

ATTRIBUZIONE DELLE CAUSE AI GIUDICI RELATORI E AGLI AVVOCATI GENERALI

Articolo 15

Designazione del giudice relatore

Articolo 16

Designazione dell’avvocato generale

CAPO IV -

RELATORI AGGIUNTI

Articolo 17

Relatori aggiunti

CAPO V -

CANCELLERIA

Articolo 18

Nomina del cancelliere

Articolo 19

Cancelliere aggiunto

Articolo 20

Attribuzioni del cancelliere

Articolo 21

Tenuta del registro

Articolo 22

Consultazione del registro, delle sentenze e delle ordinanze

CAPO VI -

FUNZIONAMENTO DELLA CORTE

Articolo 23

Luogo delle riunioni della Corte

Articolo 24

Calendario dei lavori della Corte

Articolo 25

Riunione generale

Articolo 26

Redazione dei verbali

CAPO VII -

COLLEGI GIUDICANTI

Sezione 1.

Composizione dei collegi giudicanti

Articolo 27

Composizione della grande sezione

Articolo 28

Composizione delle sezioni di cinque e di tre giudici

Articolo 29

Composizione delle sezioni in caso di connessione o riattribuzione di cause

Articolo 30

Impedimento di un presidente di sezione

Articolo 31

Impedimento di un membro del collegio giudicante

Sezione 2.

Deliberazioni

Articolo 32

Modalità delle deliberazioni

Articolo 33

Numero di giudici partecipanti alle deliberazioni

Articolo 34

Quorum della grande sezione

Articolo 35

Quorum delle sezioni di cinque e di tre giudici

CAPO VIII -

REGIME LINGUISTICO

Articolo 36

Lingue processuali

Articolo 37

Determinazione della lingua processuale

Articolo 38

Uso della lingua processuale

Articolo 39

Responsabilità del cancelliere in materia linguistica

Articolo 40

Regime linguistico delle pubblicazioni della Corte

Articolo 41

Testi autentici

Articolo 42

Servizio linguistico della Corte

TITOLO SECONDO -

NORME DI PROCEDURA COMUNI

CAPO I -

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI AGENTI, CONSULENTI E AVVOCATI

Articolo 43

Privilegi, immunità e agevolazioni

Articolo 44

Qualità dei rappresentanti delle parti

Articolo 45

Revoca dell’immunità

Articolo 46

Esclusione dal procedimento

Articolo 47

Professori e parti del procedimento principale

CAPO II -

NOTIFICHE

Articolo 48

Modalità di notifica

CAPO III -

TERMINI

Articolo 49

Computo dei termini

Articolo 50

Ricorso contro un atto di un’istituzione

Articolo 51

Termini fissati in ragione della distanza

Articolo 52

Fissazione e proroga dei termini

CAPO IV -

DIVERSE MODALITÀ DI TRATTAMENTO DELLE CAUSE

Articolo 53

Modalità di trattamento delle cause

Articolo 54

Riunione

Articolo 55

Sospensione del procedimento

Articolo 56

Differimento della decisione di una causa

CAPO V -

FASE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO

Articolo 57

Deposito degli atti processuali

Articolo 58

Lunghezza degli atti processuali

CAPO VI -

RELAZIONE PRELIMINARE E ATTRIBUZIONE AI COLLEGI GIUDICANTI

Articolo 59

Relazione preliminare

Articolo 60

Attribuzione ai collegi giudicanti

CAPO VII -

MISURE DI ORGANIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO E MEZZI ISTRUTTORI

Sezione 1.

Misure di organizzazione del procedimento

Articolo 61

Misure di organizzazione disposte dalla Corte

Articolo 62

Misure di organizzazione disposte dal giudice relatore o dall’avvocato generale

Sezione 2.

Mezzi istruttori

Articolo 63

Decisione sui mezzi istruttori

Articolo 64

Determinazione dei mezzi istruttori

Articolo 65

Partecipazione all’assunzione dei mezzi istruttori

Articolo 66

Prova testimoniale

Articolo 67

Audizione dei testimoni

Articolo 68

Giuramento dei testimoni

Articolo 69

Sanzioni pecuniarie

Articolo 70

Perizia

Articolo 71

Giuramento del perito

Articolo 72

Ricusazione di un testimone o di un perito

Articolo 73

Spese dei testimoni e dei periti

Articolo 74

Verbale delle udienze istruttorie

Articolo 75

Inizio della fase orale del procedimento a chiusura dell’istruttoria

CAPO VIII -

FASE ORALE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 76

Udienza di discussione

Articolo 77

Udienza di discussione comune

Articolo 78

Conduzione della discussione

Articolo 79

Udienza a porte chiuse

Articolo 80

Domande

Articolo 81

Chiusura dell’udienza di discussione

Articolo 82

Presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale

Articolo 83

Apertura o riapertura della fase orale

Articolo 84

Verbale delle udienze

Articolo 85

Registrazione dell’udienza

CAPO IX -

SENTENZE E ORDINANZE

Articolo 86

Data di pronuncia della sentenza

Articolo 87

Contenuto della sentenza

Articolo 88

Pronuncia e notifica della sentenza

Articolo 89

Contenuto dell’ordinanza

Articolo 90

Firma e notifica dell’ordinanza

Articolo 91

Effetti vincolanti delle sentenze e delle ordinanze

Articolo 92

Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

TITOLO TERZO -

RINVIO PREGIUDIZIALE

CAPO I -

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 93

Ambito d’applicazione

Articolo 94

Contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale

Articolo 95

Anonimato

Articolo 96

Partecipazione al procedimento pregiudiziale

Articolo 97

Parti nel procedimento principale

Articolo 98

Traduzione e notifica della domanda di pronuncia pregiudiziale

Articolo 99

Risposta formulata con ordinanza motivata

Articolo 100

Effetti della domanda di pronuncia pregiudiziale

Articolo 101

Domanda di chiarimenti

Articolo 102

Spese del procedimento pregiudiziale

Articolo 103

Rettifica delle sentenze e delle ordinanze

Articolo 104

Interpretazione delle pronunce pregiudiziali

CAPO II -

PROCEDIMENTO PREGIUDIZIALE ACCELERATO

Articolo 105

Procedimento accelerato

Articolo 106

Trasmissione degli atti processuali

CAPO III -

PROCEDIMENTO PREGIUDIZIALE D’URGENZA

Articolo 107

Ambito di applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza

Articolo 108

Decisione in merito all’urgenza

Articolo 109

Fase scritta del procedimento d’urgenza

Articolo 110

Notifiche e comunicazioni successive alla chiusura della fase scritta del procedimento

Articolo 111

Omissione della fase scritta del procedimento

Articolo 112

Decisione nel merito

Articolo 113

Collegio giudicante

Articolo 114

Trasmissione degli atti processuali

CAPO IV -

GRATUITO PATROCINIO

Articolo 115

Domanda di gratuito patrocinio

Articolo 116

Decisione sull’ammissione al gratuito patrocinio

Articolo 117

Importi da corrispondere a titolo di gratuito patrocinio

Articolo 118

Revoca del beneficio del gratuito patrocinio

TITOLO QUARTO -

RICORSI DIRETTI

CAPO I -

RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

Articolo 119

Obbligo di rappresentanza

CAPO II -

FASE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO

Articolo 120

Contenuto del ricorso

Articolo 121

Informazioni relative alle notifiche

Articolo 122

Allegati al ricorso

Articolo 123

Notifica del ricorso

Articolo 124

Contenuto del controricorso

Articolo 125

Trasmissione di documenti

Articolo 126

Replica e controreplica

CAPO III -

MOTIVI E PROVE

Articolo 127

Motivi nuovi

Articolo 128

Prove e offerte di prova

CAPO IV -

INTERVENTO

Articolo 129

Oggetto ed effetti dell’intervento

Articolo 130

Istanza di intervento

Articolo 131

Decisione sull’istanza di intervento

Articolo 132

Presentazione di memorie

CAPO V -

PROCEDIMENTO ACCELERATO

Articolo 133

Decisione relativa al procedimento accelerato

Articolo 134

Fase scritta del procedimento

Articolo 135

Fase orale del procedimento

Articolo 136

Decisione nel merito

CAPO VI -

SPESE

Articolo 137

Decisione sulle spese

Articolo 138

Norme generali sulla ripartizione delle spese

Articolo 139

Spese superflue o defatigatorie

Articolo 140

Spese delle parti intervenienti

Articolo 141

Spese in caso di rinuncia agli atti

Articolo 142

Spese in caso di non luogo a statuire

Articolo 143

Spese processuali

Articolo 144

Spese ripetibili

Articolo 145

Contestazione sulle spese ripetibili

Articolo 146

Modalità di pagamento

CAPO VII -

TRANSAZIONE, RINUNCIA AGLI ATTI, NON LUOGO A STATUIRE E INCIDENTI PROCESSUALI

Articolo 147

Transazione

Articolo 148

Rinuncia agli atti

Articolo 149

Non luogo a statuire

Articolo 150

Motivi di irricevibilità di ordine pubblico

Articolo 151

Eccezioni e incidenti processuali

CAPO VIII -

SENTENZE IN CONTUMACIA

Articolo 152

Sentenze in contumacia

CAPO IX -

DOMANDE E RICORSI RELATIVI ALLE SENTENZE E ALLE ORDINANZE

Articolo 153

Collegio giudicante competente

Articolo 154

Rettifica

Articolo 155

Omessa pronuncia

Articolo 156

Opposizione

Articolo 157

Opposizione di terzo

Articolo 158

Interpretazione

Articolo 159

Revocazione

CAPO X -

SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE E ALTRI PROVVEDIMENTI PROVVISORI ADOTTATI CON PROCEDIMENTO SOMMARIO

Articolo 160

Domanda di sospensione dell’esecuzione o di provvedimenti provvisori

Articolo 161

Decisione sulla domanda

Articolo 162

Ordinanza di sospensione dell’esecuzione o di provvedimenti provvisori

Articolo 163

Mutamento di circostanze

Articolo 164

Nuova domanda

Articolo 165

Domanda proposta ai sensi degli articoli 280 e 299 TFUE e 164 TCEEA

Articolo 166

Domanda proposta ai sensi dell’articolo 81 TCEEA

TITOLO QUINTO -

IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI DEL TRIBUNALE

CAPO I -

FORMA, CONTENUTO E CONCLUSIONI DEL RICORSO DI IMPUGNAZIONE

Articolo 167

Deposito del ricorso di impugnazione

Articolo 168

Contenuto del ricorso di impugnazione

Articolo 169

Conclusioni, motivi e argomenti dell’impugnazione

Articolo 170

Conclusioni per il caso di accoglimento dell’impugnazione

CAPO II -

COMPARSE DI RISPOSTA, REPLICHE E CONTROREPLICHE

Articolo 171

Notifica dell’atto di impugnazione

Articolo 172

Parti autorizzate a presentare una comparsa di risposta

Articolo 173

Contenuto della comparsa di risposta

Articolo 174

Conclusioni della comparsa di risposta

Articolo 175

Replica e controreplica

CAPO III -

FORMA, CONTENUTO E CONCLUSIONI DELL’IMPUGNAZIONE INCIDENTALE

Articolo 176

Impugnazione incidentale

Articolo 177

Contenuto dell’impugnazione incidentale

Articolo 178

Conclusioni, motivi e argomenti dell’impugnazione incidentale

CAPO IV -

ATTI DI PARTE SUCCESSIVI ALL’IMPUGNAZIONE INCIDENTALE

Articolo 179

Risposta all’impugnazione incidentale

Articolo 180

Repliche e controrepliche relative a un’impugnazione incidentale

CAPO V -

IMPUGNAZIONI DECISE MEDIANTE ORDINANZA

Articolo 181

Impugnazione manifestamente irricevibile o manifestamente infondata

Articolo 182

Impugnazione manifestamente fondata

CAPO VI -

INEFFICACIA DELL’IMPUGNAZIONE INCIDENTALE

Articolo 183

Effetti, sull’impugnazione incidentale, di una rinuncia agli atti o della manifesta irricevibilità dell’impugnazione principale

CAPO VII -

SPESE E GRATUITO PATROCINIO NEI GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE

Articolo 184

Decisione sulle spese nei giudizi di impugnazione

Articolo 185

Gratuito patrocinio

Articolo 186

Domanda preventiva di ammissione al gratuito patrocinio

Articolo 187

Decisione sull’ammissione al gratuito patrocinio

Articolo 188

Somme da versare a titolo di gratuito patrocinio

Articolo 189

Revoca del beneficio del gratuito patrocinio

CAPO VIII -

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL PROCEDIMENTO DI IMPUGNAZIONE

Articolo 190

Altre disposizioni applicabili al procedimento di impugnazione

TITOLO SESTO -

RIESAME DELLE DECISIONI DEL TRIBUNALE

Articolo 191

Sezione del riesame

Articolo 192

Informazioni e comunicazioni relative alle decisioni suscettibili di riesame

Articolo 193

Riesame delle decisioni rese su impugnazione

Articolo 194

Riesame delle pronunce pregiudiziali

Articolo 195

Sentenza nel merito successiva a una decisione di riesame

TITOLO SETTIMO -

PARERI

Articolo 196

Fase scritta del procedimento

Articolo 197

Designazione del giudice relatore e dell’avvocato generale

Articolo 198

Udienza di discussione

Articolo 199

Termine per emettere il parere

Articolo 200

Pronuncia del parere

TITOLO OTTAVO -

PROCEDIMENTI PARTICOLARI

Articolo 201

Ricorsi contro le decisioni del collegio arbitrale

Articolo 202

Procedimento previsto dall’articolo 103 TCEEA

Articolo 203

Procedimenti previsti dagli articoli 104 e 105 TCEEA

Articolo 204

Procedimento previsto dall’articolo 111, paragrafo 3, dell’accordo SEE

Articolo 205

Soluzione delle controversie previste dall’articolo 35 TUE nella versione vigente prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona

Articolo 206

Domande previste dall’articolo 269 TFUE

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 207

Regolamento integrativo

Articolo 208

Norme di esecuzione

Articolo 209

Abrogazione

Articolo 210

Pubblicazione ed entrata in vigore del presente regolamento

REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

LA CORTE DI GIUSTIZIA

visto il trattato sull’Unione europea e, in particolare, l’articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, l'articolo 253, sesto comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica e, in particolare, l’articolo 106 bis, paragrafo 1,

visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e, in particolare, gli articoli 63 e 64, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Pur essendo stato modificato numerose volte nel corso degli anni, la struttura del regolamento di procedura della Corte di giustizia non è stata fondamentalmente modificata dal momento della sua adozione iniziale, il 4 marzo 1953. Il regolamento di procedura del 19 giugno 1991, attualmente in vigore, riflette tuttora l’iniziale preponderanza dei ricorsi diretti mentre, nei fatti, la maggior parte di questi ricorsi rientrano oggi nella competenza del Tribunale ed i rinvii proposti in via pregiudiziale dai giudici degli Stati membri rappresentano quantitativamente la prima categoria di cause sottoposte alla Corte. Occorre tener conto di questa realtà e adeguare di conseguenza la struttura e il contenuto del regolamento di procedura della Corte all’evoluzione del suo contenzioso.

(2)

Pur riconoscendo ai rinvii pregiudiziali il ruolo che loro spetta nel regolamento di procedura, occorre parimenti operare nell’ambito di quest’ultimo una distinzione più netta tra le norme applicabili a tutti i tipi di ricorso e le norme specifiche per ciascuno di essi, affrontate in titoli distinti. Per esigenze di chiarezza, occorre di conseguenza raccogliere in un titolo preliminare le norme di procedura comuni a tutte le cause di cui la Corte è investita.

(3)

Alla luce dell’esperienza acquisita in sede di attuazione dei vari procedimenti, appare peraltro necessario integrare o chiarire, a beneficio dei cittadini così come degli organi giurisdizionali nazionali, le norme applicabili a ciascuno di essi. Queste ultime riguardano, in particolare, la nozione di parte nel procedimento principale, di parte interveniente e di parte nel procedimento dinanzi al Tribunale oppure, in materia pregiudiziale, le norme relative alle modalità di rinvio alla Corte e al contenuto della decisione di rinvio. Per quanto concerne le impugnazioni proposte avverso le decisioni del Tribunale, dev’essere operata inoltre una distinzione più netta tra le impugnazioni proposte in via principale e le impugnazioni proposte in via incidentale, successivamente alla notifica al loro autore di un’impugnazione principale.

(4)

Viceversa, l’attuazione di determinati procedimenti, quali i procedimenti di riesame, ha evidenziato la loro eccessiva complessità. Occorre di conseguenza semplificarli prevedendo, in particolare, la designazione, per la durata di un anno, di una sezione di cinque giudici incaricata di decidere tanto sulla proposta di riesame formulata dal primo avvocato generale, quanto sulle questioni oggetto di riesame.

(5)

Nella stessa prospettiva, occorre semplificare le modalità procedurali di trattamento delle domande di parere, uniformandole a quelle applicabili alle altre cause e prevedendo, di conseguenza, la partecipazione di un solo avvocato generale al trattamento di una domanda di parere. Per ottenere una maggiore leggibilità, occorre anche raggruppare in un unico titolo tutti i procedimenti particolari, attualmente disseminati in diversi titoli e capi distinti del regolamento di procedura.

(6)

Al fine di preservare la capacità dell’organo giurisdizionale, a fronte di un contenzioso sempre più nutrito, di decidere le cause di cui è investito in tempi ragionevoli, è inoltre necessario proseguire gli sforzi avviati al fine di ridurre la durata dei procedimenti svolti dinanzi ad esso, in particolare ampliando le possibilità della Corte di statuire con ordinanza motivata, semplificando le norme in materia di intervento degli Stati e delle istituzioni indicati dall’articolo 40, primo e terzo comma, dello statuto e prevedendo la facoltà della Corte di statuire senza udienza di discussione quando si reputa sufficientemente edotta dal complesso delle osservazioni scritte presentate in una causa.

(7)

Ai fini di una maggiore leggibilità delle norme applicate dalla Corte, è infine necessario abrogare alcune norme desuete o disapplicate, numerare tutti i commi degli articoli del presente regolamento, munire ciascun articolo di un titolo specifico, che descriva sinteticamente il suo contenuto, e armonizzarne i termini.

Con l’approvazione del Consiglio, in data 24 settembre 2012,

ADOTTA IL PRESENTE REGOLAMENTO:

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Definizioni

1.   Nel presente regolamento:

a)

le disposizioni del trattato sull’Unione europea sono designate con il numero dell’articolo cui si fa riferimento, seguito dalla sigla «TUE»,

b)

le disposizioni del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sono designate con il numero dell’articolo cui si fa riferimento, seguito dalla sigla «TFUE»,

c)

le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica sono designate con il numero dell’articolo cui si fa riferimento, seguito dalla sigla «TCEEA»,

d)

il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea è denominato «statuto»,

e)

l’accordo sullo Spazio economico europeo (1) è denominato «accordo SEE»,

f)

il regolamento del Consiglio 15 aprile 1958, n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (2) è denominato «regolamento del Consiglio n. 1/58».

2.   Ai fini dell’applicazione del presente regolamento:

a)

il termine «istituzione» designa le istituzioni dell’Unione previste dall’articolo 13, paragrafo 1, TUE, e gli organi o organismi creati dai trattati o da un atto emanato per la loro attuazione e che possono essere parti in giudizio dinanzi alla Corte,

b)

il termine «Autorità di vigilanza AELS» designa l’autorità di vigilanza prevista dall’accordo SEE,

c)

il termine «interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto» designa l’insieme delle parti, Stati, istituzioni, organi e organismi autorizzati, in forza di detto articolo, a presentare memorie od osservazioni nell’ambito di un rinvio pregiudiziale.

Articolo 2

Ambito di applicazione del presente regolamento

Le disposizioni del presente regolamento attuano e completano, in quanto necessario, le disposizioni in materia previste dal TUE, dal TFUE e dal TCEEA, nonché dallo statuto.

TITOLO PRIMO

ORDINAMENTO DELLA CORTE

Capo I

GIUDICI E AVVOCATI GENERALI

Articolo 3

Data di decorrenza del mandato dei giudici e degli avvocati generali

Il mandato di un giudice o di un avvocato generale inizia alla data stabilita a tal fine nell’atto di nomina. Qualora detto atto non precisi la data iniziale del mandato, quest’ultimo inizia alla data di pubblicazione dell’atto stesso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Prestazione del giuramento

Prima di assumere le loro funzioni, i giudici e gli avvocati generali, alla prima udienza pubblica della Corte cui partecipano dopo la loro nomina, prestano il seguente giuramento, previsto dall’articolo 2 dello statuto:

«Giuro di esercitare le mie funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni».

Articolo 5

Impegno solenne

Subito dopo aver prestato giuramento, i giudici e gli avvocati generali sottoscrivono una dichiarazione con la quale assumono l’impegno solenne previsto dall’articolo 4, terzo comma, dello statuto.

Articolo 6

Rimozione di un giudice o di un avvocato generale dalle funzioni

1.   Quando la Corte è chiamata a decidere, ai sensi dell’articolo 6 dello statuto, se un giudice o un avvocato generale non sia più in possesso dei requisiti prescritti ovvero non soddisfi più agli obblighi derivanti dalla sua carica, il presidente invita l’interessato a presentare le sue osservazioni.

2.   La Corte decide senza l’assistenza del cancelliere.

Articolo 7

Ordine di anzianità

1.   L’anzianità dei giudici e degli avvocati generali è calcolata, senza distinzioni, a decorrere dall’assunzione delle loro funzioni.

2.   Se l’anzianità è pari, si tiene conto dell’età.

3.   I giudici e gli avvocati generali il cui mandato venga rinnovato conservano la loro anzianità.

Capo II

PRESIDENZA DELLA CORTE, COSTITUZIONE DELLE SEZIONI E DESIGNAZIONE DEL PRIMO AVVOCATO GENERALE

Articolo 8

Elezione del presidente e del vicepresidente della Corte

1.   Subito dopo il rinnovo parziale previsto dall’articolo 253, secondo comma, TFUE, i giudici eleggono tra loro, per la durata di tre anni, il presidente della Corte.

2.   Se il presidente cessa dal mandato prima della scadenza normale, si procede alla sua sostituzione per il periodo restante.

3.   Le elezioni contemplate dal presente articolo si svolgono a scrutinio segreto. È eletto il giudice che ottiene i voti di oltre la metà dei giudici che compongono la Corte. Se nessun giudice ottiene tale maggioranza si procede ad altri scrutini fino a che essa sia raggiunta.

4.   Successivamente, i giudici eleggono tra loro, per la durata di tre anni, il vicepresidente della Corte, osservando le modalità previste dal paragrafo precedente. Qualora il vicepresidente cessi dal mandato prima della scadenza normale, si applica il paragrafo 2.

5.   I nomi del presidente e del vicepresidente eletti conformemente al presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 9

Attribuzioni del presidente della Corte

1.   Il presidente rappresenta la Corte.

2.   Il presidente dirige i lavori della Corte. Egli presiede le riunioni generali dei membri della Corte, nonché le udienze e le deliberazioni della seduta plenaria e della grande sezione.

3.   Il presidente vigila sul corretto funzionamento dei servizi dell’istituzione.

Articolo 10

Attribuzioni del vicepresidente della Corte

1.   Il vicepresidente assiste il presidente della Corte nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di impedimento.

2.   Egli lo sostituisce, a sua richiesta, nell’esercizio delle funzioni previste dall’articolo 9, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento.

3.   La Corte, mediante decisione, precisa le condizioni in presenza delle quali il vicepresidente sostituisce il presidente della Corte nell’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali. Questa decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 11

Costituzione delle sezioni

1.   La Corte costituisce al suo interno sezioni di cinque e di tre giudici, conformemente a quanto previsto dall’articolo 16 dello statuto, e decide dell’assegnazione ad esse dei giudici.

2.   La Corte designa le sezioni di cinque giudici che, per il periodo di un anno, sono incaricate delle cause previste dall’articolo 107 nonché dagli articoli 193 e 194.

3.   Per le cause attribuite a un collegio giudicante conformemente all’articolo 60, il termine «Corte» nel presente regolamento designa detto collegio.

4.   Per le cause attribuite a una sezione di cinque o di tre giudici, i poteri del presidente della Corte sono esercitati dal presidente della sezione.

5.   L’assegnazione dei giudici alle sezioni e la designazione delle sezioni incaricate delle cause previste dall’articolo 107 nonché dagli articoli 193 e 194 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 12

Elezione dei presidenti di sezione

1.   Subito dopo l’elezione del presidente e del vicepresidente della Corte, i giudici eleggono, per una durata di tre anni, i presidenti delle sezioni di cinque giudici.

2.   Successivamente, i giudici eleggono, per la durata di un anno, i presidenti delle sezioni di tre giudici.

3.   Si applica l’articolo 8, paragrafi 2 e 3.

4.   I nomi dei presidenti di sezione eletti conformemente al presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 13

Impedimento del presidente e del vicepresidente della Corte

In caso di impedimento del presidente e del vicepresidente della Corte, la presidenza viene assunta da uno dei presidenti delle sezioni di cinque giudici o, in mancanza, da uno dei presidenti delle sezioni di tre giudici o, in mancanza, da uno degli altri giudici, secondo l’ordine stabilito dall’articolo 7.

Articolo 14

Designazione del primo avvocato generale

1.   La Corte, sentiti gli avvocati generali, designa, per la durata di un anno, il primo avvocato generale.

2.   Se il primo avvocato generale cessa dal mandato prima della scadenza normale, si procede alla sua sostituzione per il periodo restante.

3.   Il nome del primo avvocato generale designato conformemente al presente articolo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Capo III

ATTRIBUZIONE DELLE CAUSE AI GIUDICI RELATORI E AGLI AVVOCATI GENERALI

Articolo 15

Designazione del giudice relatore

1.   Dopo il deposito dell’atto introduttivo del giudizio, il presidente della Corte designa, quanto prima, il giudice relatore incaricato della causa.

2.   Per le cause previste dall’articolo 107 nonché dagli articoli 193 e 194, il giudice relatore è scelto tra i giudici della sezione designata conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, su proposta del presidente di tale sezione. Qualora, ai sensi dell’articolo 109, la sezione decida di non sottoporre la causa al procedimento d’urgenza, il presidente della Corte può riattribuire la causa a un giudice relatore assegnato a un’altra sezione.

3.   Il presidente della Corte adotta le disposizioni necessarie in caso di impedimento di un giudice relatore.

Articolo 16

Designazione dell’avvocato generale

1.   Il primo avvocato generale decide in merito all’attribuzione delle cause agli avvocati generali.

2.   Il primo avvocato generale adotta le disposizioni necessarie in caso di impedimento di un avvocato generale.

Capo IV

RELATORI AGGIUNTI

Articolo 17

Relatori aggiunti

1.   Qualora lo ritenga necessario per lo studio e l’istruzione delle cause di cui è investita, la Corte propone, ai sensi dell’articolo 13 dello statuto, la nomina di relatori aggiunti.

2.   I relatori aggiunti sono segnatamente incaricati di:

a)

assistere il presidente della Corte nei procedimenti sommari;

b)

assistere i giudici relatori nell’espletamento dei loro compiti.

3.   Nell’esercizio delle loro funzioni, i relatori aggiunti rispondono, a seconda del caso, al presidente della Corte, al presidente di una delle sezioni o ad un giudice relatore.

4.   Prima di assumere le loro funzioni, i relatori aggiunti prestano, davanti alla Corte, il giuramento previsto dall’articolo 4 del presente regolamento.

Capo V

CANCELLERIA

Articolo 18

Nomina del cancelliere

1.   La Corte nomina il cancelliere.

2.   In caso di vacanza del posto di cancelliere, è pubblicato un annuncio nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli interessati sono invitati a presentare la loro candidatura, entro un termine non inferiore alle tre settimane, corredata di tutte le informazioni relative alla loro cittadinanza, ai loro titoli universitari, alle loro conoscenze linguistiche, ai loro incarichi attuali e precedenti, nonché all’eventuale esperienza giudiziaria ed internazionale in loro possesso.

3.   Si procede alla votazione con le modalità previste dall’articolo 8, paragrafo 3, del presente regolamento, con l’intervento dei giudici e degli avvocati generali.

4.   Il cancelliere è nominato per un periodo di sei anni. Il suo mandato è rinnovabile. La Corte può decidere di rinnovare il mandato del cancelliere in carica senza ricorrere alla procedura prevista dal paragrafo 2 del presente articolo.

5.   Il cancelliere presta il giuramento previsto dall’articolo 4 e sottoscrive la dichiarazione prevista dall’articolo 5.

6.   Il cancelliere può essere rimosso dalle funzioni soltanto se non sia più in possesso dei requisiti prescritti ovvero non soddisfi più agli obblighi derivanti dalla sua carica. La Corte decide, dopo aver posto il cancelliere in grado di presentare le proprie osservazioni.

7.   Se il cancelliere cessa dalle funzioni prima del termine del suo mandato, la Corte nomina un nuovo cancelliere per un periodo di sei anni.

8.   Il nome del cancelliere eletto conformemente al presente articolo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 19

Cancelliere aggiunto

La Corte può nominare, seguendo la procedura prevista per il cancelliere, un cancelliere aggiunto incaricato di assistere il cancelliere e di sostituirlo in caso di impedimento.

Articolo 20

Attribuzioni del cancelliere

1.   Sotto l’autorità del presidente della Corte, il cancelliere riceve, trasmette e conserva tutti i documenti e provvede alle notifiche previste dal presente regolamento.

2.   Il cancelliere assiste i membri della Corte in tutti gli atti del loro ufficio.

3.   Il cancelliere custodisce i sigilli ed è responsabile degli archivi. Egli provvede alle pubblicazioni della Corte e, in particolare, della raccolta della giurisprudenza.

4.   Sotto l’autorità del presidente della Corte, il cancelliere dirige i servizi dell’istituzione. Egli è responsabile della gestione del personale e dell’amministrazione, nonché della predisposizione ed esecuzione del bilancio.

Articolo 21

Tenuta del registro

1.   La cancelleria tiene, sotto la responsabilità del cancelliere, un registro in cui sono iscritti cronologicamente tutti gli atti processuali e l’intera documentazione depositati a loro sostegno, nell’ordine di produzione degli stessi.

2.   Il cancelliere annota l’avvenuta iscrizione nel registro sugli originali e, a richiesta delle parti, sulle copie che esse presentano a tal fine.

3.   Le iscrizioni nel registro e le annotazioni previste dal paragrafo precedente hanno valore di atti pubblici.

4.   Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è pubblicato un avviso indicante la data di iscrizione dell’atto introduttivo della causa, il nome delle parti, le conclusioni dell’atto introduttivo nonché i motivi e i principali argomenti dedotti oppure, secondo i casi, la data di deposito della domanda di pronuncia pregiudiziale nonché l’indicazione del giudice del rinvio, delle parti del procedimento principale e delle questioni proposte alla Corte.

Articolo 22

Consultazione del registro, delle sentenze e delle ordinanze

1.   Chiunque può consultare il registro presso la cancelleria e ottenerne copia o estratti in base al tariffario della cancelleria, fissato dalla Corte su proposta del cancelliere.

2.   Qualsiasi parte in causa può ottenere, in base al tariffario della cancelleria, copie conformi degli atti processuali.

3.   Chiunque può ottenere inoltre, in base al tariffario della cancelleria, copie conformi delle ordinanze e delle sentenze.

Capo VI

FUNZIONAMENTO DELLA CORTE

Articolo 23

Luogo delle riunioni della Corte

Per tenere una o più riunioni determinate, la Corte può scegliere un luogo diverso dalla propria sede.

Articolo 24

Calendario dei lavori della Corte

1.   L’anno giudiziario comincia il 7 ottobre di ogni anno e si conclude il 6 ottobre dell’anno successivo.

2.   Le ferie giudiziarie sono fissate dalla Corte.

3.   Durante le ferie giudiziarie, il presidente, in caso d’urgenza, può convocare i giudici e gli avvocati generali.

4.   La Corte osserva le festività legalmente riconosciute del luogo in cui ha sede.

5.   La Corte può accordare congedi ai giudici e agli avvocati generali per giustificati motivi.

6.   Le date delle ferie giudiziarie e l’elenco delle festività legalmente riconosciute sono pubblicati ogni anno nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 25

Riunione generale

Le decisioni vertenti su questioni di natura amministrativa o sui provvedimenti da prendere in merito alle proposte contenute nella relazione preliminare prevista dall’articolo 59 del presente regolamento sono adottate dalla Corte in sede di riunione generale alla quale tutti i giudici e gli avvocati generali prendono parte con voto deliberativo. Il cancelliere assiste all’adozione di tali decisioni, salvo che la Corte decida diversamente.

Articolo 26

Redazione dei verbali

Quando è riunita senza l’assistenza del cancelliere, la Corte incarica il giudice meno anziano ai sensi dell’articolo 7 del presente regolamento di redigere, se del caso, il verbale, che viene sottoscritto dal presidente e da tale giudice.

Capo VII

COLLEGI GIUDICANTI

Sezione 1.   Composizione dei collegi giudicanti

Articolo 27

Composizione della grande sezione

1.   La grande sezione è composta, per ciascuna causa, dal presidente e dal vicepresidente della Corte, da tre fra i presidenti delle sezioni di cinque giudici, dal giudice relatore e dal numero di giudici necessario per arrivare a quindici. Questi ultimi giudici e i tre presidenti delle sezioni di cinque giudici sono designati in base agli elenchi previsti dai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, seguendo l’ordine di questi ultimi. Il punto di inizio su ciascuno di tali elenchi è, per ogni causa attribuita alla grande sezione, il nome del giudice che segue immediatamente l’ultimo giudice designato a partire dall’elenco per la causa precedentemente attribuita a tale collegio giudicante.

2.   Dopo l’elezione del presidente e del vicepresidente della Corte, nonché dei presidenti delle sezioni di cinque giudici, sono redatti un elenco dei presidenti delle sezioni di cinque giudici e un elenco degli altri giudici ai fini della determinazione della composizione della grande sezione.

3.   L’elenco dei presidenti delle sezioni di cinque giudici è redatto seguendo l’ordine stabilito dall’articolo 7 del presente regolamento.

4.   L’elenco degli altri giudici è redatto seguendo, in modo alternato, l’ordine stabilito dall’articolo 7 del presente regolamento e l’ordine inverso: il primo giudice su questo elenco è il primo secondo l’ordine stabilito in detto articolo, il secondo giudice nell’elenco è l’ultimo secondo quest’ordine, il terzo giudice è il secondo secondo quest’ordine, il quarto giudice è il penultimo secondo quest’ordine, e così via.

5.   Gli elenchi previsti dai paragrafi 3 e 4 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

6.   Nelle cause che, dall’inizio di un anno di rinnovo parziale dei giudici e fino a quando tale rinnovo sia avvenuto, sono attribuite alla grande sezione, due giudici supplenti possono essere designati per integrare il collegio giudicante fintantoché sussistano incertezze sul raggiungimento del quorum previsto dall’articolo 17, terzo comma, dello statuto. Svolgono funzioni di giudici supplenti i due giudici che figurano sull’elenco previsto dal paragrafo 4 immediatamente dopo l’ultimo giudice designato per la composizione della grande sezione nella causa.

7.   I giudici supplenti sostituiscono, nell’ordine dell’elenco previsto dal paragrafo 4, i giudici eventualmente impossibilitati a partecipare alla decisione della causa.

Articolo 28

Composizione delle sezioni di cinque e di tre giudici

1.   Le sezioni di cinque giudici e di tre giudici sono composte, per ciascuna causa, dal presidente della sezione, dal giudice relatore e dal numero di giudici necessario per arrivare, rispettivamente, a cinque e a tre giudici. Questi ultimi giudici sono designati in base agli elenchi previsti dai paragrafi 2 e 3, seguendo l’ordine dei medesimi. Il punto d’inizio su tali elenchi, per ciascuna causa attribuita ad una sezione, è il nome del giudice che segue immediatamente l’ultimo giudice designato a partire dall’elenco per la causa precedentemente attribuita alla sezione in questione.

2.   Per la composizione delle sezioni di cinque giudici, dopo l’elezione dei presidenti di dette sezioni sono predisposti gli elenchi comprendenti i giudici assegnati alla sezione interessata, ad eccezione del presidente della medesima. Gli elenchi sono formati in modo identico all’elenco previsto dall’articolo 27, paragrafo 4.

3.   Per la composizione delle sezioni di tre giudici, dopo l’elezione dei presidenti di dette sezioni sono predisposti gli elenchi comprendenti i giudici assegnati alla sezione interessata, ad eccezione del presidente della medesima. Gli elenchi sono formati seguendo l’ordine stabilito dall’articolo 7.

4.   Gli elenchi previsti dai paragrafi 2 e 3 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 29

Composizione delle sezioni in caso di connessione o riattribuzione di cause

1.   Quando la Corte ritiene che più cause debbano essere decise congiuntamente dal medesimo collegio giudicante, la composizione di quest’ultimo è quella stabilita per la causa la cui relazione preliminare è stata esaminata per prima.

2.   Quando una sezione alla quale una causa è stata attribuita chiede alla Corte, ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 3, del presente regolamento, di riattribuire detta causa ad un collegio giudicante più ampio, tale collegio comprende i membri della sezione a cui la causa era stata inizialmente attribuita.

Articolo 30

Impedimento di un presidente di sezione

1.   In caso di impedimento del presidente di una sezione di cinque giudici, le funzioni di presidente della sezione vengono assunte dal presidente di una sezione di tre giudici, se del caso seguendo l’ordine stabilito dall’articolo 7 del presente regolamento, oppure, se nessun presidente di una sezione di tre giudici fa parte del collegio giudicante, da uno degli altri giudici seguendo l’ordine stabilito da detto articolo 7.

2.   In caso di impedimento del presidente di una sezione di tre giudici, le funzioni di presidente della sezione vengono assunte da un giudice del collegio giudicante seguendo l’ordine stabilito dall’articolo 7.

Articolo 31

Impedimento di un membro del collegio giudicante

1.   Un membro della grande sezione, in caso di impedimento, è sostituito da un altro giudice seguendo l’ordine dell’elenco previsto dall’articolo 27, paragrafo 4.

2.   Un membro di una sezione di cinque giudici, in caso di impedimento, è sostituito da un altro giudice della medesima sezione, seguendo l’ordine dell’elenco previsto dall’articolo 28, paragrafo 2. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione del giudice colpito da impedimento con un giudice della medesima sezione, il presidente di tale sezione ne informa il presidente della Corte che può designare un altro giudice per integrare la sezione.

3.   Un membro di una sezione di tre giudici, in caso di impedimento, è sostituito da un altro giudice della medesima sezione, seguendo l’ordine dell’elenco previsto dall’articolo 28, paragrafo 3. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione del giudice colpito da impedimento con un giudice della medesima sezione, il presidente di tale sezione ne informa il presidente della Corte che può designare un altro giudice per integrare la sezione.

Sezione 2.   Deliberazioni

Articolo 32

Modalità delle deliberazioni

1.   Le deliberazioni della Corte sono e restano segrete.

2.   Quando si è tenuta un’udienza di discussione, alle deliberazioni prendono parte soltanto i giudici che hanno assistito a tale udienza ed eventualmente il relatore aggiunto incaricato dello studio della causa.

3.   Ogni giudice che prende parte alle deliberazioni esprime il suo parere motivandolo.

4.   Le conclusioni adottate dalla maggioranza dei giudici in esito alla discussione finale determinano la decisione della Corte.

Articolo 33

Numero di giudici partecipanti alle deliberazioni

Se, a causa di un impedimento, i giudici sono in numero pari, il giudice meno anziano ai sensi dell’articolo 7 del presente regolamento si astiene dal partecipare alle deliberazioni, a meno che non sia il giudice relatore. In tal caso, il giudice che lo precede immediatamente per ordine di anzianità si astiene dal partecipare alle deliberazioni.

Articolo 34

Quorum della grande sezione

1.   Se, per una causa attribuita alla grande sezione, non è possibile raggiungere il quorum previsto dall’articolo 17, terzo comma, dello statuto, il presidente della Corte designa uno o più giudici ulteriori seguendo l’ordine dell’elenco previsto dall’articolo 27, paragrafo 4, del presente regolamento.

2.   Se prima di tale designazione si è tenuta un’udienza di discussione, le parti sono invitate a esporre nuovamente le loro difese orali e l’avvocato generale deve ripresentare le sue conclusioni.

Articolo 35

Quorum delle sezioni di cinque e di tre giudici

1.   Se, per una causa rinviata dinanzi a una sezione di cinque o di tre giudici, non è possibile raggiungere il quorum previsto dall’articolo 17, secondo comma, dello statuto, il presidente della Corte designa uno o più giudici ulteriori seguendo l’ordine dell’elenco previsto dall’articolo 28, paragrafi, rispettivamente, 2 e 3, del presente regolamento. Se non è possibile sostituire il giudice colpito da impedimento con un giudice che faccia parte della stessa sezione, il presidente di detta sezione ne informa immediatamente il presidente della Corte, il quale designa un altro giudice per integrare la sezione.

2.   L’articolo 34, paragrafo 2, si applica, mutatis mutandis, alle sezioni di cinque e di tre giudici.

Capo VIII

REGIME LINGUISTICO

Articolo 36

Lingue processuali

Le lingue processuali sono il bulgaro, il ceco, il danese, l’estone, il finlandese, il francese, il greco, l’inglese, l’irlandese, l’italiano, il lettone, il lituano, il maltese, l’olandese, il polacco, il portoghese, il romeno, lo slovacco, lo sloveno, lo spagnolo, lo svedese, il tedesco e l’ungherese.

Articolo 37

Determinazione della lingua processuale

1.   Nei ricorsi diretti, la lingua processuale è scelta dal ricorrente, salve le disposizioni che seguono:

a)

se il convenuto è uno Stato membro, la lingua processuale è quella ufficiale di tale Stato; in caso di pluralità di lingue ufficiali, il ricorrente ha facoltà di scegliere quella che preferisce;

b)

su richiesta congiunta delle parti, può essere autorizzato l’uso parziale o totale di un’altra delle lingue indicate nell’articolo 36;

c)

su richiesta di una parte, sentiti la controparte e l’avvocato generale, può essere autorizzato, in deroga a quanto disposto dalle lettere a) e b), l’uso parziale o totale di un’altra delle lingue indicate nell’articolo 36 quale lingua processuale; tale richiesta non può essere presentata dalle istituzioni dell’Unione europea.

2.   Salvo quanto disposto nel paragrafo precedente, lettere b) e c), nonché nell’articolo 38, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento,

a)

in caso di impugnazione delle decisioni del Tribunale, ai sensi degli articoli 56 e 57 dello statuto, la lingua processuale è quella della decisione del Tribunale impugnata;

b)

quando la Corte decide, conformemente all’articolo 62, secondo comma, dello statuto, di riesaminare una decisione del Tribunale, la lingua processuale è quella della decisione del Tribunale che è oggetto di riesame;

c)

nei casi di contestazioni sulle spese ripetibili, opposizione avverso una sentenza pronunciata in contumacia, opposizione di terzo nonché di domande di interpretazione, di revisione o per omessa pronuncia, la lingua processuale è quella della decisione alla quale dette domande o contestazioni fanno riferimento.

3.   Nei procedimenti pregiudiziali, la lingua processuale è quella del giudice del rinvio. Su richiesta adeguatamente giustificata di una delle parti nel procedimento principale, sentiti la controparte nel procedimento principale e l’avvocato generale, può essere autorizzato l’uso di un’altra delle lingue indicate nell’articolo 36 nel corso della fase orale del procedimento. Quando detta autorizzazione è concessa, essa è valida per tutti gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto.

4.   Il presidente può decidere in merito alle suddette richieste; egli può e, allorché vuole dare seguito alla richiesta senza l’accordo di tutte le parti, deve deferire la richiesta alla Corte.

Articolo 38

Uso della lingua processuale

1.   La lingua processuale è usata segnatamente nelle memorie e nelle difese orali delle parti, ivi compresi gli atti e documenti prodotti o allegati, ed altresì nei verbali e nelle decisioni della Corte.

2.   Ogni atto o documento prodotto o allegato che sia redatto in una lingua diversa da quella processuale è corredato di una traduzione nella lingua processuale.

3.   Tuttavia, quando trattasi di atti o documenti voluminosi, è ammessa la presentazione di traduzioni per estratto. La Corte può in qualunque momento ordinare, d’ufficio o su istanza di parte, una traduzione più completa o integrale.

4.   In deroga a quanto precede, gli Stati membri possono servirsi della propria lingua ufficiale quando partecipano ad un procedimento pregiudiziale, quando intervengono in una causa pendente dinanzi alla Corte o quando adiscono quest’ultima in forza dell’articolo 259 TFUE. Questa disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali. La traduzione nella lingua processuale è effettuata, in ciascun caso, a cura del cancelliere.

5.   Gli Stati parti contraenti dell’accordo SEE diversi dagli Stati membri nonché l’Autorità di vigilanza AELS possono servirsi di una delle lingue indicate nell’articolo 36, diversa dalla lingua processuale, quando partecipano ad un procedimento pregiudiziale o quando intervengono in una causa pendente dinanzi alla Corte. Questa disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali. La traduzione nella lingua processuale è effettuata, in ciascun caso, a cura del cancelliere.

6.   Gli Stati terzi che partecipano a un procedimento pregiudiziale conformemente all’articolo 23, quarto comma, dello statuto, possono essere autorizzati a servirsi di una delle lingue indicate nell’articolo 36, diversa dalla lingua processuale. Questa disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali. La traduzione nella lingua processuale è effettuata, in ciascun caso, a cura del cancelliere.

7.   Quando un testimone o un perito dichiara di non potersi correttamente esprimere in una delle lingue indicate nell’articolo 36, la Corte lo autorizza ad esprimersi in un’altra lingua. Il cancelliere provvede alla traduzione nella lingua processuale.

8.   Il presidente e il vicepresidente della Corte nonché i presidenti di sezione nella direzione delle discussioni, i giudici e gli avvocati generali quando formulano domande, e questi ultimi per le loro conclusioni, possono usare una delle lingue indicate nell’articolo 36, diversa da quella processuale. Il cancelliere provvede alla traduzione nella lingua processuale.

Articolo 39

Responsabilità del cancelliere in materia linguistica

Su richiesta di un giudice, dell’avvocato generale o di una parte, il cancelliere provvede alla traduzione, nelle lingue di loro scelta indicate nell’articolo 36, di tutto quanto è stato detto o scritto nel corso del procedimento dinanzi alla Corte.

Articolo 40

Regime linguistico delle pubblicazioni della Corte

Le pubblicazioni della Corte sono redatte nelle lingue indicate nell’articolo 1 del regolamento del Consiglio n. 1/58.

Articolo 41

Testi autentici

Sono autentici i testi redatti nella lingua processuale o, se del caso, in un’altra lingua autorizzata a norma degli articoli 37 o 38 del presente regolamento.

Articolo 42

Servizio linguistico della Corte

La Corte istituisce un servizio linguistico composto da esperti che dimostrino di possedere un’adeguata cultura giuridica ed un’ampia conoscenza di più lingue ufficiali dell’Unione.

TITOLO SECONDO

NORME DI PROCEDURA COMUNI

Capo I

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI AGENTI, CONSULENTI E AVVOCATI

Articolo 43

Privilegi, immunità e agevolazioni

1.   Gli agenti, i consulenti e gli avvocati, che intervengono dinanzi alla Corte ovvero dinanzi all’autorità giudiziaria da essa delegata mediante rogatoria, godono dell’immunità per le parole pronunciate e gli scritti prodotti relativi alla causa o alle parti.

2.   Gli agenti, i consulenti e gli avvocati fruiscono inoltre dei seguenti privilegi e agevolazioni:

a)

tutti gli atti e documenti relativi alla causa sono esenti da perquisizione e sequestro; in caso di contestazione, le autorità doganali e di polizia possono apporre i sigilli agli atti e ai documenti in questione, trasmettendoli senza ritardo alla Corte per la loro verifica in presenza del cancelliere e dell’interessato;

b)

gli agenti, i consulenti e gli avvocati fruiscono della libertà di spostamento nei limiti necessari all’espletamento del loro incarico.

Articolo 44

Qualità dei rappresentanti delle parti

1.   Per beneficiare dei privilegi, immunità e agevolazioni menzionati nell’articolo precedente, gli interessati devono previamente comprovare la loro qualità:

a)

gli agenti, mediante un documento ufficiale rilasciato dal loro mandante, che ne notifica immediatamente copia al cancelliere;

b)

gli avvocati, mediante un certificato da cui risulti che essi sono abilitati a patrocinare dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo SEE e, quando la parte che essi rappresentano è una persona giuridica di diritto privato, mediante una procura rilasciata da quest’ultima;

c)

i consulenti, mediante un mandato rilasciato dalla parte che essi assistono.

2.   In caso di necessità, il cancelliere della Corte rilascia loro un’attestazione. La validità di tale attestazione è limitata ad un termine prestabilito; essa può tuttavia essere prorogata o ridotta secondo la durata del procedimento.

Articolo 45

Revoca dell’immunità

1.   I privilegi, le immunità e le agevolazioni di cui è fatta menzione nell’articolo 43 del presente regolamento sono accordati esclusivamente nell’interesse della causa.

2.   La Corte può revocare l’immunità quando ritiene che ciò non sia contrario all’interesse della causa.

Articolo 46

Esclusione dal procedimento

1.   Se la Corte ritiene che il comportamento di un agente, di un consulente o di un avvocato dinanzi alla Corte sia incompatibile con il decoro della Corte o con quanto richiesto da una corretta amministrazione della giustizia, o che tale agente, consulente o avvocato faccia uso dei diritti inerenti alle sue funzioni per scopi diversi da quelli per i quali tali diritti gli sono stati riconosciuti, essa ne informa l’interessato. Se la Corte ne informa le autorità competenti da cui dipende l’interessato, copia della lettera inviata a tali autorità è trasmessa a quest’ultimo.

2.   Per gli stessi motivi, la Corte, in qualsiasi momento, sentiti l’interessato e l’avvocato generale, può escludere, mediante ordinanza motivata, un agente, un consulente o un avvocato dal procedimento. Detta ordinanza è immediatamente esecutiva.

3.   Quando un agente, un consulente o un avvocato è escluso dal procedimento, quest’ultimo è sospeso fino alla scadenza del termine assegnato dal presidente alla parte interessata per designare un altro agente, consulente o avvocato.

4.   Le decisioni adottate in esecuzione del presente articolo possono essere revocate.

Articolo 47

Professori e parti del procedimento principale

1.   Le disposizioni del presente capo si applicano ai professori autorizzati a patrocinare dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 19 dello statuto.

2.   Esse si applicano parimenti, nell’ambito dei rinvii pregiudiziali, alle parti del procedimento principale quando, ai sensi delle norme nazionali di procedura applicabili, dette parti sono autorizzate a stare in giudizio senza l’assistenza di un avvocato, nonché alle persone legittimate a rappresentarle ai sensi di queste stesse norme.

Capo II

NOTIFICHE

Articolo 48

Modalità di notifica

1.   Le notifiche previste dal presente regolamento sono fatte, a cura del cancelliere, al domicilio eletto dal destinatario o con invio, mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno, di una copia dell’atto da notificare, o rimettendone copia contro ricevuta. Le copie dell’atto da notificare sono estratte e autenticate dal cancelliere, salvo quando trattasi di atti provenienti dalle parti stesse in conformità all’articolo 57, paragrafo 2, del presente regolamento.

2.   Quando il destinatario ha prestato il proprio consenso all’invio di notifiche mediante telefax o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione, la notifica di tutti gli atti processuali, ivi comprese le sentenze e ordinanze della Corte, può essere effettuata trasmettendo una copia del documento con tale mezzo.

3.   Se, per ragioni di ordine tecnico o a causa della natura o del volume dell’atto, detta trasmissione non può aver luogo, l’atto è notificato, in mancanza di elezione di domicilio del destinatario, al recapito di quest’ultimo secondo le modalità prescritte nel paragrafo 1. Il destinatario ne è avvisato mediante telefax o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione. In tal caso una lettera raccomandata si considera consegnata al destinatario il decimo giorno successivo al suo deposito presso l’ufficio postale del luogo in cui ha sede la Corte, a meno che la ricevuta di ritorno non attesti che la ricezione è avvenuta in data diversa o a meno che il destinatario non comunichi al cancelliere, entro tre settimane dall’avviso mediante telefax o altro mezzo tecnico di comunicazione, che la notifica non gli è pervenuta.

4.   La Corte può stabilire, mediante decisione, le condizioni alle quali un atto processuale può essere notificato per via elettronica. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Capo III

TERMINI

Articolo 49

Computo dei termini

1.   I termini processuali previsti dai trattati, dallo statuto e dal presente regolamento si computano nel modo seguente:

a)

se un termine espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni è calcolato dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è incluso nel termine;

b)

un termine espresso in settimane, in mesi o in anni scade con lo spirare del giorno che, nell’ultima settimana, nell’ultimo mese o nell’ultimo anno, ha lo stesso nome o lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l’evento o è stato compiuto l’atto a partire dai quali il termine è calcolato. Se in un termine espresso in mesi o in anni il giorno determinato per la sua scadenza manca nell’ultimo mese, il termine scade con lo spirare dell’ultimo giorno di detto mese;

c)

quando un termine è espresso in mesi e in giorni, si tiene conto prima dei mesi interi e poi dei giorni;

d)

i termini comprendono i sabati, le domeniche e le festività legalmente riconosciute menzionate dall’articolo 24, paragrafo 6, del presente regolamento;

e)

i termini non sono sospesi durante le ferie giudiziarie.

2.   Se il giorno di scadenza del termine è un sabato, una domenica o una festività legalmente riconosciuta, la scadenza è prorogata sino alla fine del successivo giorno lavorativo.

Articolo 50

Ricorso contro un atto di un’istituzione

Quando un termine per il deposito di un ricorso contro un atto di un’istituzione decorre dalla pubblicazione dell’atto, tale termine deve essere calcolato, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, lettera a), a partire dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione dell’atto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 51

Termini fissati in ragione della distanza

I termini procedurali sono prorogati di un termine forfettario fissato in ragione della distanza, pari a dieci giorni.

Articolo 52

Fissazione e proroga dei termini

1.   I termini fissati dalla Corte in osservanza del presente regolamento possono essere prorogati.

2.   Il presidente e i presidenti di sezione possono conferire delega di firma al cancelliere per fissare taluni termini che essi sono competenti a stabilire ai sensi del presente regolamento o per accordarne la proroga.

Capo IV

DIVERSE MODALITÀ DI TRATTAMENTO DELLE CAUSE

Articolo 53

Modalità di trattamento delle cause

1   Salvo quanto disposto da norme specifiche contenute nello statuto o nel presente regolamento, la procedura dinanzi alla Corte implica una fase scritta e una fase orale..

2.   Quando la Corte è manifestamente incompetente a conoscere di una causa o quando una domanda o un atto introduttivo è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

3.   Il presidente, a motivo di circostanze particolari, può disporre che una causa venga decisa in via prioritaria.

4.   Una causa può essere trattata con procedimento accelerato alle condizioni previste dal presente regolamento.

5.   Un rinvio pregiudiziale può essere trattato con procedimento d’urgenza alle condizioni previste dal presente regolamento.

Articolo 54

Riunione

1.   In qualsiasi momento, più cause della medesima natura aventi lo stesso oggetto possono essere riunite, per ragioni di connessione, ai fini della fase scritta od orale del procedimento o ai fini della sentenza definitiva.

2.   La riunione è disposta dal presidente, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, se le cause sono già state attribuite, e, fatta eccezione per i rinvii pregiudiziali, dopo aver sentito anche le parti. Il presidente può deferire la decisione su tale questione alla Corte.

3.   Le cause riunite possono essere nuovamente separate, alle condizioni previste dal paragrafo 2.

Articolo 55

Sospensione del procedimento

1.   Il procedimento può essere sospeso:

a)

nei casi previsti dall’articolo 54, terzo comma, dello statuto, con ordinanza emessa dalla Corte, sentito l’avvocato generale;

b)

in tutti gli altri casi, con decisione del presidente, adottata dopo aver sentito il giudice relatore e l’avvocato generale e, tranne che nei procedimenti pregiudiziali, le parti.

2.   La prosecuzione del procedimento può essere ordinata o decisa secondo le stesse modalità.

3.   Le ordinanze e le decisioni previste dai paragrafi precedenti sono notificate alle parti o agli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto.

4.   La sospensione del procedimento decorre dalla data indicata nell’ordinanza o nella decisione di sospensione o, in mancanza di tale indicazione, dalla data dell’ordinanza o della decisione.

5.   Durante il periodo di sospensione i termine processuali sono interrotti nei confronti delle parti o degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto.

6.   Quando l’ordinanza o la decisione di sospensione non ne ha fissato il termine, la sospensione cessa alla data indicata nell’ordinanza o nella decisione di prosecuzione del procedimento o, in mancanza di tale indicazione, alla data di questa ordinanza o decisione.

7.   A partire dalla data di prosecuzione del procedimento dopo una sospensione, i termini processuali interrotti sono sostituiti da nuovi termini, che cominciano a decorrere dalla data di detta prosecuzione.

Articolo 56

Differimento della decisione di una causa

Il presidente, sentiti il giudice relatore, l’avvocato generale e le parti, può disporre, a motivo di circostanze particolari, d’ufficio o su domanda di una parte, che la decisione di una causa sia differita a data ulteriore.

Capo V

FASE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO

Articolo 57

Deposito degli atti processuali

1.   L’originale di ogni atto processuale deve essere sottoscritto dall’agente o dall’avvocato della parte oppure, nel caso di osservazioni presentate nell’ambito di un procedimento pregiudiziale, dalla parte nel procedimento principale o dal suo rappresentante, quando ciò sia consentito dalle norme nazionali di procedura applicabili a tale controversia.

2.   L’atto, corredato di tutti gli allegati in esso menzionati, è depositato con cinque copie per la Corte e, nel caso di procedimenti diversi dai procedimenti pregiudiziali, con tante copie in più quante sono le parti in causa. Le copie devono essere autenticate dalla parte che le deposita.

3.   Le istituzioni devono inoltre produrre, nei termini fissati dalla Corte, la traduzione, nelle altre lingue indicate nell’articolo 1 del regolamento del Consiglio n. 1/58, di ogni loro atto processuale. Si applica il paragrafo precedente.

4.   Ad ogni atto processuale è allegato un fascicolo degli atti o documenti invocati a sostegno, corredato di un indice di tali atti e documenti.

5.   Qualora, a causa della mole di un atto o di un documento, ne siano allegati soltanto degli estratti, l’intero atto o documento, o copia completa di esso, è depositato in cancelleria.

6.   Tutti gli atti processuali sono datati. Ai fini dell’osservanza dei termini processuali, si terrà conto soltanto della data e dell’ora di deposito dell’originale in cancelleria.

7.   Salve restando le disposizioni dei paragrafi da 1 a 6, la data e l’ora in cui una copia dell’originale firmato di un atto processuale, compreso l’indice degli atti e documenti menzionato dal paragrafo 4, perviene alla cancelleria, mediante telefax o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone la Corte, sono prese in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali, purché l’originale firmato dell’atto, corredato degli allegati e delle copie menzionati nel paragrafo 2, sia depositato in cancelleria entro i dieci giorni successivi.

8.   Salve restando le disposizioni dei paragrafi da 3 a 6, la Corte, mediante decisione, può stabilire a quali condizioni un atto processuale trasmesso alla cancelleria per via elettronica è considerato l’originale di tale atto. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 58

Lunghezza degli atti processuali

Salvo quanto disposto da norme specifiche del presente regolamento, la Corte, mediante decisione, può stabilire la lunghezza massima delle memorie o delle osservazioni depositate dinanzi ad essa. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Capo VI

RELAZIONE PRELIMINARE E ATTRIBUZIONE AI COLLEGI GIUDICANTI

Articolo 59

Relazione preliminare

1.   Una volta chiusa la fase scritta del procedimento, il presidente fissa la data per la presentazione, alla riunione generale della Corte, della relazione preliminare del giudice relatore.

2.   La relazione preliminare contiene proposte sull’opportunità di disporre misure particolari di organizzazione del procedimento o mezzi istruttori o, se del caso, di rivolgere domande di chiarimenti al giudice del rinvio, nonché sul collegio giudicante al quale sia opportuno attribuire la causa. La relazione contiene del pari la proposta del giudice relatore sull’eventuale omissione dell’udienza di discussione nonché sull’eventuale omissione delle conclusioni dell’avvocato generale, in osservanza dell’articolo 20, quinto comma, dello statuto.

3.   La Corte, sentito l’avvocato generale, decide in merito alle proposte del giudice relatore.

Articolo 60

Attribuzione ai collegi giudicanti

1.   La Corte attribuisce alle sezioni di cinque o di tre giudici ogni causa di cui è investita nella misura in cui la difficoltà o l’importanza della causa o particolari circostanze non richiedano l’attribuzione alla grande sezione, salvo che tale attribuzione non sia stata chiesta, ai sensi dell’articolo 16, terzo comma, dello statuto, da uno Stato membro o da una istituzione dell’Unione che abbia preso parte al procedimento.

2.   La Corte si riunisce in seduta plenaria quando è adita ai sensi delle disposizioni previste dall’articolo 16, quarto comma, dello statuto. Qualora reputi che un giudizio rivesta un’importanza eccezionale, essa può attribuire la causa alla seduta plenaria, conformemente all’articolo 16, quinto comma, dello statuto.

3.   Il collegio giudicante al quale è stata attribuita la causa può chiedere alla Corte, in qualunque fase del procedimento, di riattribuire detta causa a un collegio più ampio.

4.   Se si inizia la fase orale senza istruzione, il presidente del collegio giudicante ne fissa la data.

Capo VII

MISURE DI ORGANIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO E MEZZI ISTRUTTORI

Sezione 1.   Misure di organizzazione del procedimento

Articolo 61

Misure di organizzazione disposte dalla Corte

1.   Oltre alle misure che possono essere disposte conformemente all’articolo 24 dello statuto, la Corte può invitare le parti o gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto a rispondere per iscritto a taluni quesiti, entro un termine da essa stabilito, o in occasione dell’udienza di discussione. Le risposte scritte sono comunicate alle altre parti o agli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto.

2.   Quando è organizzata un’udienza di discussione, la Corte, nei limiti del possibile, invita i partecipanti a detta udienza a incentrare le loro osservazioni su uno o più aspetti specifici.

Articolo 62

Misure di organizzazione disposte dal giudice relatore o dall’avvocato generale

1.   Il giudice relatore o l’avvocato generale possono chiedere alle parti o agli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto di fornire, entro un termine prestabilito, qualsiasi informazione relativa ai fatti, qualsiasi documento o qualsiasi elemento che essi giudichino rilevanti. Le risposte e i documenti ottenuti sono comunicati alle altre parti o agli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto.

2.   Il giudice relatore o l’avvocato generale possono parimenti porre quesiti alle parti o agli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto, invitando a dare risposta ai medesimi in udienza.

Sezione 2.   Mezzi istruttori

Articolo 63

Decisione sui mezzi istruttori

1.   La Corte, in sede di riunione generale, decide se occorra disporre mezzi istruttori.

2.   Se la causa è stata già attribuita a un collegio giudicante, la decisione è adottata da quest’ultimo.

Articolo 64

Determinazione dei mezzi istruttori

1.   La Corte, sentito l’avvocato generale, dispone i mezzi istruttori che esso ritiene opportuni mediante ordinanza che specifica i fatti da provare.

2.   Salvo quanto disposto dagli articoli 24 e 25 dello statuto, i mezzi istruttori comprendono:

a)

la comparizione personale delle parti;

b)

la richiesta di informazioni e di produzione di documenti;

c)

la prova testimoniale;

d)

la perizia;

e)

il sopralluogo.

3.   Restano ammissibili la prova contraria e l’ampliamento delle offerte di prova.

Articolo 65

Partecipazione all’assunzione dei mezzi istruttori

1.   Se il collegio giudicante non provvede esso stesso all’istruttoria, ne incarica il giudice relatore.

2.   L’avvocato generale partecipa all’assunzione dei mezzi istruttori.

3.   Le parti possono assistere all’assunzione dei mezzi istruttori.

Articolo 66

Prova testimoniale

1.   La Corte, d’ufficio o su istanza di parte, sentito l’avvocato generale, ordina l’accertamento di determinati fatti per mezzo di testimoni.

2.   L’istanza di una parte per l’audizione di un testimone deve precisare i fatti sui quali esso deve essere sentito e le ragioni che ne giustificano l’audizione.

3.   La Corte statuisce mediante ordinanza motivata sull’istanza menzionata nel paragrafo precedente. Qualora detta istanza sia accolta, l’ordinanza precisa i fatti da accertare e indica i testimoni che devono essere sentiti in relazione a ciascuno di tali fatti.

4.   I testimoni sono citati dalla Corte, se del caso dopo il deposito della provvisionale prevista dall’articolo 73, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 67

Audizione dei testimoni

1.   Accertata l’identità dei testimoni, il presidente li informa che dovranno confermare le loro dichiarazioni nel modo stabilito dal presente regolamento.

2.   I testimoni depongono dinanzi alla Corte, previa convocazione delle parti. Dopo la deposizione, il presidente, su richiesta di una delle parti o d’ufficio, può porre domande ai testimoni.

3.   La stessa facoltà spetta a ciascun giudice e all’avvocato generale.

4.   Sotto l’autorità del presidente, i rappresentanti delle parti possono porre domande ai testimoni.

Articolo 68

Giuramento dei testimoni

1.   Dopo aver reso la deposizione, il testimone presta il seguente giuramento:

«Giuro di aver detto la verità, tutta la verità, nient’altro che la verità».

2.   La Corte, sentite le parti, può dispensare il testimone dal prestare giuramento.

Articolo 69

Sanzioni pecuniarie

1.   I testimoni regolarmente citati sono tenuti a ottemperare alla citazione e a presentarsi all’udienza.

2.   Quando, senza un legittimo motivo, un testimone regolarmente citato non si presenta dinanzi alla Corte, questa può infliggergli una sanzione pecuniaria non superiore, al massimo, a 5 000 euro e ordinare una nuova citazione del testimone a spese di quest’ultimo.

3.   La stessa sanzione può essere inflitta a un testimone che, senza un legittimo motivo, si rifiuti di deporre o di prestare giuramento.

Articolo 70

Perizia

1.   La Corte può disporre perizie. L’ordinanza con la quale si nomina il perito ne precisa l’incarico e fissa il termine per la presentazione della sua relazione.

2.   Dopo il deposito della relazione e la sua notifica alle parti, la Corte può ordinare che il perito venga sentito, previa convocazione delle parti. Su domanda di una parte oppure d’ufficio, il presidente può rivolgere quesiti al perito.

3.   La stessa facoltà spetta a ciascun giudice e all’avvocato generale.

4.   Sotto l’autorità del presidente, i rappresentanti delle parti possono porre domande al perito.

Articolo 71

Giuramento del perito

1.   Dopo il deposito della relazione, il perito presta il seguente giuramento:

«Giuro di aver eseguito il mio incarico con coscienza e assoluta imparzialità».

2.   La Corte, sentite le parti, può dispensare il perito dal prestare giuramento.

Articolo 72

Ricusazione di un testimone o di un perito

1.   Se una parte ricusa un testimone o un perito per incapacità, indegnità o per ogni altro motivo, o se un testimone o un perito si rifiuta di deporre o di prestare giuramento, la Corte statuisce.

2.   La ricusazione di un testimone o di un perito deve essere effettuata nel termine di due settimane decorrenti dalla notifica dell’ordinanza che cita il testimone o che nomina il perito, mediante un atto indicante i motivi della ricusazione e le offerte di prova.

Articolo 73

Spese dei testimoni e dei periti

1.   Quando la Corte dispone l’audizione dei testimoni o una perizia, essa può chiedere alle parti o a una di esse il versamento di una provvisionale che garantisca il rimborso delle spese dei testimoni o dei periti.

2.   I testimoni e i periti hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Può essere loro concesso un anticipo su queste spese dalle casse della Corte.

3.   I testimoni hanno diritto a un’indennità compensativa di mancato guadagno e i periti a un onorario per le loro prestazioni. Detti importi sono pagati dalle casse della Corte ai testimoni e ai periti dopo che essi hanno adempiuto i loro doveri o il loro incarico.

Articolo 74

Verbale delle udienze istruttorie

1.   Il cancelliere redige verbale di ogni udienza istruttoria. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal cancelliere ed ha valore di atto pubblico.

2.   Nell’ipotesi di un’udienza disposta per l’audizione di testimoni o di periti, il verbale è sottoscritto dal presidente o dal giudice relatore incaricato di procedere all’audizione, nonché dal cancelliere. Prima di queste firme, il testimone o il perito deve poter verificare il contenuto del verbale e firmarlo.

3.   Il verbale è notificato alle parti.

Articolo 75

Inizio della fase orale del procedimento a chiusura dell’istruttoria

1.   Dopo l’espletamento dell’istruttoria, il presidente fissa la data d’inizio della fase orale del procedimento, a meno che la Corte non decida di assegnare alle parti un termine per presentare osservazioni scritte.

2.   Se è stato fissato un termine per la presentazione di osservazioni scritte, il presidente fissa la data d’inizio della fase orale del procedimento alla scadenza di tale termine.

Capo VIII

FASE ORALE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 76

Udienza di discussione

1.   Eventuali domande motivate di udienza di discussione devono essere presentate entro tre settimane dalla notifica alle parti o agli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto della chiusura della fase scritta del procedimento. Questo termine può essere prorogato dal presidente.

2.   Su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, la Corte può decidere di non tenere un’udienza di discussione qualora essa giudichi, a seguito della lettura delle memorie o delle osservazioni depositate durante la fase scritta del procedimento, di essere sufficientemente edotta per statuire.

3.   La facoltà prevista dal paragrafo precedente è esclusa quando una domanda di udienza di discussione è stata presentata, in modo motivato, da uno degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto che non ha partecipato alla fase scritta del procedimento.

Articolo 77

Udienza di discussione comune

Qualora lo consentano le somiglianze esistenti tra più cause della stessa natura, la Corte può decidere di organizzare un’udienza di discussione comune a tali cause.

Articolo 78

Conduzione della discussione

Il presidente apre e dirige la discussione ed esercita la polizia dell’udienza.

Articolo 79

Udienza a porte chiuse

1.   Per gravi motivi relativi, segnatamente, alla sicurezza degli Stati membri o alla tutela di minori, la Corte può decidere che l’udienza si tenga a porte chiuse.

2.   La decisione di procedere a porte chiuse comporta il divieto di pubblicazione della discussione.

Articolo 80

Domande

Durante l’udienza di discussione, i membri del collegio giudicante nonché l’avvocato generale possono porre domande agli agenti, ai consulenti o agli avvocati delle parti e, nei casi previsti dall’articolo 47, paragrafo 2, del presente regolamento, alle parti del procedimento principale o ai loro rappresentanti.

Articolo 81

Chiusura dell’udienza di discussione

Dopo aver sentito le difese orali delle parti o degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto, il presidente dichiara chiusa l’udienza di discussione.

Articolo 82

Presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale

1.   In caso di svolgimento di un’udienza di discussione, le conclusioni dell’avvocato generale sono presentate dopo la chiusura di quest’ultima.

2.   Dopo la presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale, il presidente dichiara chiusa la fase orale del procedimento.

Articolo 83

Apertura o riapertura della fase orale

La Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre l’apertura o la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti o gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto.

Articolo 84

Verbale delle udienze

1.   Il cancelliere redige verbale di ogni udienza. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal cancelliere ed ha valore di atto pubblico.

2.   Le parti e gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto possono prendere visione in cancelleria di ogni verbale e ottenerne copia.

Articolo 85

Registrazione dell’udienza

Il presidente, su domanda debitamente motivata, può autorizzare una parte o uno degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto, che abbia partecipato alla fase scritta o orale del procedimento, ad ascoltare, nei locali della Corte, la registrazione sonora dell’udienza di discussione nella lingua utilizzata dall’oratore nel corso della medesima.

Capo IX

SENTENZE E ORDINANZE

Articolo 86

Data di pronuncia della sentenza

Le parti o gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto sono informati della data di pronuncia della sentenza.

Articolo 87

Contenuto della sentenza

La sentenza contiene:

a)

l’indicazione che essa è pronunciata dalla Corte;

b)

l’indicazione del collegio giudicante;

c)

la data in cui è pronunciata;

d)

il nome del presidente e dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione, con indicazione del giudice relatore;

e)

il nome dell’avvocato generale;

f)

il nome del cancelliere;

g)

l’indicazione delle parti o degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto che abbiano partecipato al procedimento;

h)

il nome dei loro rappresentanti;

i)

nei ricorsi diretti e nelle impugnazioni, le conclusioni delle parti;

j)

la data dell’eventuale udienza di discussione;

k)

la menzione che l’avvocato generale è stato sentito e, eventualmente, la data delle sue conclusioni;

l)

l’esposizione sommaria dei fatti;

m)

la motivazione;

n)

il dispositivo, ivi compresa, se del caso, la decisione relativa alle spese.

Articolo 88

Pronuncia e notifica della sentenza

1.   La sentenza è pronunciata in udienza pubblica.

2.   L’originale della sentenza, sottoscritto dal presidente, dai giudici che hanno partecipato alla deliberazione e dal cancelliere, è munito del sigillo della Corte e depositato in cancelleria; la sentenza è notificata in copia autentica a ciascuna delle parti e, se del caso, al giudice del rinvio, agli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto e al Tribunale.

Articolo 89

Contenuto dell’ordinanza

1.   L’ordinanza contiene:

a)

l’indicazione che essa è pronunciata dalla Corte;

b)

l’indicazione del collegio giudicante;

c)

la data in cui è emessa;

d)

l’indicazione della base giuridica su cui essa si fonda;

e)

il nome del presidente e, se del caso, dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione, con indicazione del giudice relatore;

f)

il nome dell’avvocato generale;

g)

il nome del cancelliere;

h)

l’indicazione delle parti o delle parti del procedimento principale;

i)

il nome dei loro rappresentanti;

j)

la menzione che l’avvocato generale è stato sentito;

k)

il dispositivo, ivi compresa, se del caso, la decisione relativa alle spese.

2.   Quando il presente regolamento prevede che un’ordinanza dev’essere motivata, essa contiene inoltre:

a)

in caso di ricorsi diretti e di impugnazioni, le conclusioni delle parti;

b)

l’esposizione sommaria dei fatti;

c)

la motivazione.

Articolo 90

Firma e notifica dell’ordinanza

L’originale dell’ordinanza, sottoscritto dal presidente e dal cancelliere, è munito del sigillo della Corte e depositato in cancelleria; l’ordinanza è notificata in copia autentica a ciascuna delle parti e, se del caso, al giudice del rinvio, agli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto e al Tribunale.

Articolo 91

Effetti vincolanti delle sentenze e delle ordinanze

1.   La sentenza produce effetti vincolanti dal giorno in cui è pronunciata.

2.   L’ordinanza produce effetti vincolanti dal giorno in cui è notificata.

Articolo 92

Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Una comunicazione contenente la data e il dispositivo delle sentenze e delle ordinanze definitive della Corte è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

TITOLO TERZO

RINVIO PREGIUDIZIALE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 93

Ambito d’applicazione

Il procedimento è disciplinato dalle disposizioni del presente titolo:

a)

nelle ipotesi previste dall’articolo 23 dello statuto;

b)

nelle ipotesi di rinvii pregiudiziali previsti da accordi ai quali abbiano aderito l’Unione oppure uno o più Stati membri.

Articolo 94

Contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale

Oltre al testo delle questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene:

a)

un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni;

b)

il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia;

c)

l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale.

Articolo 95

Anonimato

1.   Quando l’anonimato è stato concesso dal giudice del rinvio, la Corte rispetta detto anonimato nell’ambito del procedimento dinanzi ad essa pendente.

2.   Su domanda del giudice del rinvio, su domanda debitamente motivata di una parte nel procedimento principale o d’ufficio, la Corte, qualora lo reputi necessario, può inoltre procedere a coprire con l’anonimato una o più persone o enti interessati dalla controversia.

Articolo 96

Partecipazione al procedimento pregiudiziale

1.   Conformemente all’articolo 23 dello statuto, possono presentare osservazioni dinanzi alla Corte:

a)

le parti nel procedimento principale;

b)

gli Stati membri;

c)

la Commissione europea;

d)

l’istituzione che ha adottato l’atto sulla cui validità o interpretazione si controverte;

e)

gli Stati aderenti all’accordo SEE, diversi dagli Stati membri, nonché l’Autorità di vigilanza AELS, quando alla Corte è posta una questione pregiudiziale concernente uno degli ambiti di applicazione di detto accordo;

f)

gli Stati terzi aderenti a un accordo concluso dal Consiglio in un determinato settore, quando l’accordo lo prevede ed un organo giurisdizionale di uno Stato membro pone alla Corte una questione pregiudiziale concernente l’ambito di applicazione di detto accordo.

2.   La mancata partecipazione alla fase scritta del procedimento non pregiudica la partecipazione alla fase orale del medesimo.

Articolo 97

Parti nel procedimento principale

1.   Le parti nel procedimento principale sono quelle individuate come tali dal giudice del rinvio, in osservanza delle norme di procedura nazionali.

2.   Quando il giudice del rinvio comunica alla Corte l’intervento di una parte nuova nel procedimento principale, e la causa è già pendente dinanzi alla Corte, la nuova parte accetta di assumere la causa nello stato in cui essa si trova all’atto di tale informazione. Detta parte riceve comunicazione di tutti gli atti processuali già notificati agli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto.

3.   Per quanto riguarda la rappresentanza e la comparizione delle parti nel procedimento principale, la Corte tiene conto delle norme di procedura vigenti dinanzi al giudice che ha effettuato il rinvio. In caso di dubbi relativi alla facoltà di una persona di rappresentare una parte nel procedimento principale in base all’ordinamento nazionale, la Corte può chiedere informazioni al giudice del rinvio in merito alle norme di procedura applicabili.

Articolo 98

Traduzione e notifica della domanda di pronuncia pregiudiziale

1.   Le domande di pronuncia pregiudiziale previste dal presente titolo sono notificate agli Stati membri nella versione originale, accompagnata da una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato destinatario. Se ciò è opportuno a causa dell’ampiezza della domanda, tale traduzione è sostituita dalla traduzione nella lingua ufficiale dello Stato destinatario di una sintesi di detta domanda, che servirà da base alla presa di posizione di tale Stato. La sintesi include il testo integrale della o delle questioni proposte in via pregiudiziale. Tale sintesi comprende, in particolare, per quanto ricavabile dagli elementi contenuti nella domanda di pronuncia pregiudiziale, l’oggetto del procedimento principale, gli argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale, una presentazione succinta della motivazione del rinvio, nonché la giurisprudenza e le disposizioni di diritto nazionale e di diritto dell’Unione fatte valere.

2.   Nei casi previsti dall’articolo 23, terzo comma, dello statuto, le domande di pronuncia pregiudiziale sono notificate agli Stati aderenti all’accordo SEE, diversi dagli Stati membri, nonché all’Autorità di vigilanza AELS nella versione originale, accompagnate da una traduzione della domanda, se del caso da un sintesi, in una delle lingue indicate dall’articolo 36, scelta dal destinatario.

3.   Quando uno Stato terzo ha il diritto di partecipare a un procedimento pregiudiziale conformemente all’articolo 23, quarto comma, dello statuto, la domanda di pronuncia pregiudiziale gli è notificata nella versione originale, accompagnata da una traduzione della domanda, se del caso da una sintesi, in una delle lingue indicate dall’articolo 36, scelta dallo Stato terzo interessato.

Articolo 99

Risposta formulata con ordinanza motivata

Quando una questione pregiudiziale è identica a una questione sulla quale la Corte ha già statuito, quando la risposta a tale questione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta alla questione pregiudiziale non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

Articolo 100

Effetti della domanda di pronuncia pregiudiziale

1.   La Corte resta investita della domanda di pronuncia pregiudiziale fintantoché il giudice che ha adito la Corte non abbia ritirato la sua domanda. Il ritiro di una domanda può essere preso in considerazione sino alla notifica della data di pronuncia della sentenza agli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto.

2.   Tuttavia la Corte, in qualsiasi momento, può constatare la sopravvenuta mancanza dei presupposti della sua competenza.

Articolo 101

Domanda di chiarimenti

1.   Salvi restando le misure di organizzazione del procedimento e i mezzi istruttori previsti dal presente regolamento, la Corte, sentito l’avvocato generale, può chiedere chiarimenti al giudice del rinvio entro un termine da essa stabilito.

2.   La risposta del giudice del rinvio a questa domanda è notificata agli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto.

Articolo 102

Spese del procedimento pregiudiziale

Spetta al giudice del rinvio statuire sulle spese del procedimento pregiudiziale.

Articolo 103

Rettifica delle sentenze e delle ordinanze

1.   Gli errori materiali o di calcolo o le evidenti inesattezze presenti nelle sentenze o nelle ordinanze possono essere rettificati dalla Corte, o d’ufficio, o su domanda di uno degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto, purché detta domanda sia presentata entro un termine di due settimane decorrenti dalla pronuncia della sentenza o dalla notifica dell’ordinanza.

2.   La Corte decide, sentito l’avvocato generale.

3.   L’originale dell’ordinanza che dispone la rettifica è allegato all’originale della decisione rettificata. A margine di quest’ultima si fa menzione dell’ordinanza di rettifica.

Articolo 104

Interpretazione delle pronunce pregiudiziali

1.   L’articolo 158 del presente regolamento, che disciplina l’interpretazione delle sentenze e delle ordinanze, non è applicabile alle decisioni prese in risposta a una domanda di pronuncia pregiudiziale.

2.   Spetta ai giudici nazionali valutare se essi abbiano ricevuto sufficienti chiarimenti mediante una pronuncia pregiudiziale, o se appaia necessario adire nuovamente la Corte.

Capo II

PROCEDIMENTO PREGIUDIZIALE ACCELERATO

Articolo 105

Procedimento accelerato

1.   Su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, può decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni del presente regolamento.

2.   In questo caso il presidente fissa immediatamente la data dell’udienza, che sarà comunicata agli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto, contestualmente alla notifica della domanda di pronuncia pregiudiziale.

3.   Gli interessati menzionati nel paragrafo precedente possono depositare, entro un termine fissato dal presidente e che non può essere inferiore a 15 giorni, memorie od osservazioni scritte. Il presidente può invitare detti interessati a limitare le loro memorie od osservazioni scritte ai punti di diritto essenziali sollevati dalla domanda di pronuncia pregiudiziale.

4.   Le eventuali memorie od osservazioni scritte sono comunicate anteriormente all’udienza a tutti gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto.

5.   La Corte statuisce, sentito l’avvocato generale.

Articolo 106

Trasmissione degli atti processuali

1.   Gli atti processuali previsti dall’articolo precedente si considerano depositati con la trasmissione alla cancelleria, mediante telefax o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione di cui disponga la Corte, di una copia dell’originale firmato nonché degli atti e documenti invocati a sostegno, con l’indice previsto dall’articolo 57, paragrafo 4. L’originale dell’atto e gli allegati citati sopra sono trasmessi senza indugio alla cancelleria.

2.   Le notifiche e le comunicazioni previste dall’articolo precedente possono essere effettuate trasmettendo una copia del documento mediante telefax o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione di cui dispongano la Corte e il destinatario.

Capo III

PROCEDIMENTO PREGIUDIZIALE D’URGENZA

Articolo 107

Ambito di applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza

1.   Un rinvio pregiudiziale che sollevi una o più questioni relative ai settori previsti dal titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell’Unione europea può essere trattato, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, con procedimento d’urgenza in deroga alle disposizioni del presente regolamento.

2.   Il giudice del rinvio espone le circostanze di diritto e di fatto che comprovano l’urgenza e giustificano l’applicazione di tale procedimento derogatorio e indica, per quanto possibile, la risposta che esso propone alle questioni pregiudiziali.

3.   Se il giudice del rinvio non ha chiesto l’applicazione del procedimento d’urgenza, il presidente della Corte, qualora il ricorso a tale procedimento sembri imporsi prima facie, può chiedere alla sezione indicata dall’articolo 108 di verificare la necessità di trattare il rinvio secondo detto procedimento.

Articolo 108

Decisione in merito all’urgenza

1.   La decisione di trattare un rinvio con procedimento d’urgenza è adottata dalla sezione designata, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale. La composizione della sezione è determinata conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, il giorno dell’attribuzione della causa al giudice relatore qualora l’applicazione del procedimento d’urgenza sia richiesta dal giudice del rinvio o, se l’applicazione di tale procedimento è esaminata su domanda del presidente della Corte, il giorno in cui tale domanda è presentata.

2.   Se la causa è connessa con una causa pendente attribuita a un giudice relatore non appartenente alla sezione designata, quest’ultima può proporre al presidente della Corte di attribuire la causa a detto giudice relatore. Nel caso di una riattribuzione della causa a quest’ultimo, la sezione di cinque giudici di cui egli fa parte svolgerà, per questa causa, le funzioni della sezione designata. Si applica l’articolo 29, paragrafo 1.

Articolo 109

Fase scritta del procedimento d’urgenza

1.   Quando il giudice del rinvio ha chiesto l’applicazione del procedimento d’urgenza o quando il presidente ha chiesto alla sezione designata di esaminare la necessità di trattare il rinvio con tale procedimento, la domanda di pronuncia pregiudiziale è immediatamente notificata, a cura del cancelliere, alle parti nel procedimento principale, allo Stato membro a cui appartiene il giudice del rinvio, alla Commissione europea nonché all’istituzione che ha adottato l’atto sulla cui validità o interpretazione si controverte.

2.   La decisione di trattare o di non trattare il rinvio pregiudiziale con procedimento d’urgenza è immediatamente notificata al giudice del rinvio nonché alle parti, allo Stato membro e alle istituzioni menzionate dal paragrafo precedente. La decisione di trattare il rinvio con procedimento d’urgenza fissa il termine entro il quale questi ultimi possono depositare memorie od osservazioni scritte. La decisione può precisare i punti di diritto sui quali devono vertere tali memorie od osservazioni scritte e può fissare la lunghezza massima di tali atti.

3.   Quando una domanda di pronuncia pregiudiziale fa riferimento a un procedimento amministrativo o giudiziario svoltosi in uno Stato membro diverso da quello cui appartiene il giudice del rinvio, la Corte può invitare detto Stato membro a fornire per iscritto o in occasione dell’udienza di discussione qualsiasi precisazione ritenuta utile.

4.   Non appena avvenuta la notifica di cui al paragrafo 1, la domanda di pronuncia pregiudiziale è inoltre comunicata agli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto diversi dai destinatari della notifica, e la decisione di trattare o di non trattare il rinvio con procedimento d’urgenza è comunicata ai medesimi non appena avvenuta la notifica di cui al paragrafo 2.

5.   Gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto sono informati non appena possibile della data prevedibile dell’udienza.

6.   Quando il rinvio non è trattato con procedimento d’urgenza, il procedimento prosegue conformemente alle disposizioni dell’articolo 23 dello statuto e alle disposizioni applicabili del presente regolamento.

Articolo 110

Notifiche e comunicazioni successive alla chiusura della fase scritta del procedimento

1.   Quando un rinvio pregiudiziale è trattato con procedimento d’urgenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale nonché le memorie od osservazioni scritte depositate sono notificate agli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto, diversi dalle parti e dagli interessati menzionati dall’articolo 109, paragrafo 1. La domanda di pronuncia pregiudiziale è accompagnata da una traduzione, se del caso da una sintesi, alle condizioni fissate dall’articolo 98.

2.   Le memorie o le osservazioni scritte depositate sono notificate inoltre alle parti e agli altri interessati menzionati dall’articolo 109, paragrafo 1.

3.   La data dell’udienza è comunicata agli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto con le notifiche previste dai paragrafi precedenti.

Articolo 111

Omissione della fase scritta del procedimento

La sezione designata può decidere, in casi di estrema urgenza, di omettere la fase scritta del procedimento prevista dall’articolo 109, paragrafo 2.

Articolo 112

Decisione nel merito

La sezione designata statuisce, sentito l’avvocato generale.

Articolo 113

Collegio giudicante

1.   La sezione designata può decidere di riunirsi in collegio di tre giudici. In tal caso, essa è composta dal presidente della sezione designata, dal giudice relatore e dal primo o, se del caso, dai primi due giudici designati in base all’elenco previsto dall’articolo 28, paragrafo 2, al momento della determinazione della composizione della sezione designata, conformemente all’articolo 108, paragrafo 1.

2.   La sezione designata può anche chiedere alla Corte di attribuire la causa a un collegio giudicante più ampio. Il procedimento d’urgenza prosegue dinanzi al nuovo collegio, se del caso dopo la riapertura della fase orale del procedimento.

Articolo 114

Trasmissione degli atti processuali

Gli atti processuali sono trasmessi conformemente all’articolo 106.

Capo IV

GRATUITO PATROCINIO

Articolo 115

Domanda di gratuito patrocinio

1.   Se una parte nel procedimento principale si trova nell’impossibilità di affrontare, in tutto o in parte, le spese di causa, può chiedere in qualsiasi momento l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.

2.   La domanda è corredata di tutte le informazioni e di tutti i giustificativi che consentano di valutare le condizioni economiche del richiedente, come un certificato di un’autorità nazionale competente che attesti dette condizioni economiche.

3.   Se ha già ottenuto l’ammissione al gratuito patrocinio dinanzi al giudice del rinvio, il richiedente produce la decisione di detto giudice e specifica quali spese siano coperte dagli importi già concessi.

Articolo 116

Decisione sull’ammissione al gratuito patrocinio

1.   Non appena depositata, la domanda di ammissione al gratuito patrocinio è attribuita dal presidente al giudice relatore incaricato della causa nell’ambito della quale detta domanda è stata presentata.

2.   La decisione di ammissione, totale o parziale, al beneficio del gratuito patrocinio o di rifiuto di quest’ultimo è presa, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, dalla sezione di tre giudici alla quale è assegnato il giudice relatore. Il collegio giudicante è composto, in questa ipotesi, dal presidente di detta sezione, dal giudice relatore e dal primo o, se del caso, dai primi due giudici designati in base all’elenco previsto dall’articolo 28, paragrafo 3, nel giorno in cui la sezione è investita, dal giudice relatore, della domanda di ammissione al gratuito patrocinio.

3.   Se il giudice relatore non fa parte di una sezione di tre giudici, la decisione è presa, nel rispetto delle stesse condizioni, dalla sezione di cinque giudici alla quale egli è assegnato. Oltre al giudice relatore, il collegio giudicante è composto da quattro giudici designati in base all’elenco previsto dall’articolo 28, paragrafo 2, nel giorno in cui la sezione è investita, dal giudice relatore, della domanda di ammissione al gratuito patrocinio.

4.   Il collegio giudicante provvede mediante ordinanza. In caso di rifiuto totale o parziale del beneficio del gratuito patrocinio, l’ordinanza motiva il rifiuto.

Articolo 117

Importi da corrispondere a titolo di gratuito patrocinio

In caso di ammissione al gratuito patrocinio, le casse della Corte si fanno carico, eventualmente nei limiti stabiliti dal collegio giudicante, delle spese collegate all’assistenza e alla rappresentanza del richiedente dinanzi alla Corte. Su domanda di quest’ultimo o del suo rappresentante, può essere concesso il versamento di un anticipo per dette spese.

Articolo 118

Revoca del beneficio del gratuito patrocinio

Il collegio giudicante che ha deciso in merito alla domanda di ammissione al gratuito patrocinio può revocare in qualsiasi momento, d’ufficio o su richiesta, il beneficio del gratuito patrocinio se nel corso del procedimento mutano i presupposti in considerazione dei quali esso era stato concesso.

TITOLO QUARTO

RICORSI DIRETTI

Capo I

RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

Articolo 119

Obbligo di rappresentanza

1.   Le parti possono essere rappresentate solo dai loro agenti o avvocati.

2.   Gli agenti e gli avvocati sono tenuti a depositare in cancelleria un atto ufficiale oppure una procura rilasciata dalla parte che essi rappresentano.

3.   L’avvocato che assiste o rappresenta una parte deve depositare inoltre in cancelleria un certificato da cui risulti che egli è abilitato a patrocinare dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato aderente all’accordo SEE.

4.   Se questi documenti non sono depositati, il cancelliere assegna alla parte interessata un termine adeguato per produrli. In mancanza di detta produzione nei termini stabiliti, la Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, decide se l’inosservanza di questa formalità comporti l’irricevibilità del ricorso o della memoria per vizio di forma.

Capo II

FASE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO

Articolo 120

Contenuto del ricorso

Il ricorso previsto dall’articolo 21 dello statuto contiene:

a)

il nome e il domicilio del ricorrente;

b)

la designazione della parte contro cui il ricorso è proposto;

c)

l’oggetto della controversia, i motivi e argomenti dedotti nonché un’esposizione sommaria di detti motivi;

d)

le conclusioni del ricorrente;

e)

se del caso, le prove e le offerte di prova.

Articolo 121

Informazioni relative alle notifiche

1.   Ai fini del procedimento, il ricorso contiene l’elezione di domicilio. In esso è indicato il nome della persona autorizzata a ricevere tutte le notifiche, che ha prestato il relativo consenso.

2.   Oltre o in alternativa all’elezione di domicilio prevista dal paragrafo 1, il ricorso può contenere l’accordo dell’avvocato o dell’agente all’invio delle notifiche mediante telefax o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione.

3.   Se il ricorso non è conforme a quanto prescritto dai paragrafi 1 o 2, tutte le notifiche alla parte interessata relative al procedimento sono effettuate, fintantoché tale difetto non sia stato sanato, mediante lettera raccomandata indirizzata all’agente o all’avvocato della parte. In tal caso, in deroga all’articolo 48, la notifica si considera avvenuta regolarmente col deposito della lettera raccomandata presso l’ufficio postale del luogo in cui ha sede la Corte.

Articolo 122

Allegati al ricorso

1.   Al ricorso sono allegati, ove occorra, i documenti indicati dall’articolo 21, secondo comma, dello statuto.

2.   Il ricorso proposto ai sensi dell’articolo 273 TFUE è corredato di una copia della clausola compromissoria stipulata tra gli Stati membri interessati.

3.   Se il ricorso non è conforme a quanto prescritto dai paragrafi 1 o 2 del presente articolo, il cancelliere assegna al ricorrente un termine adeguato per produrre i documenti prima menzionati. In mancanza di detta regolarizzazione, la Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, decide se l’inosservanza delle summenzionate prescrizioni comporti l’irricevibilità del ricorso per vizio di forma.

Articolo 123

Notifica del ricorso

Il ricorso è notificato al convenuto. Nelle ipotesi previste dagli articoli 119, paragrafo 4, e 122, paragrafo 3, la notifica è effettuata dopo la regolarizzazione del ricorso o dopo che la Corte ne abbia riconosciuta la ricevibilità nel rispetto delle condizioni enunciate nei due articoli summenzionati.

Articolo 124

Contenuto del controricorso

1.   Nel termine di due mesi dalla notifica del ricorso, il convenuto presenta un controricorso contenente:

a)

il nome e il domicilio del convenuto;

b)

i motivi e gli argomenti dedotti;

c)

le conclusioni del convenuto;

d)

eventualmente, le prove e le offerte di prova.

2.   Al controricorso si applica l’articolo 121.

3.   In via eccezionale, il termine previsto dal paragrafo 1 può essere prorogato dal presidente su domanda del convenuto debitamente motivata.

Articolo 125

Trasmissione di documenti

La Corte trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione europea, quando non sono parti in causa, copia del ricorso e del controricorso, esclusi i relativi allegati, affinché essi possano accertare se sia invocata l’inapplicabilità di un loro atto ai sensi dell’articolo 277 TFUE.

Articolo 126

Replica e controreplica

1.   Il ricorso e il controricorso possono essere integrati da una replica del ricorrente e da una controreplica del convenuto.

2.   Il presidente stabilisce i termini entro i quali questi atti processuali sono depositati. Egli può precisare i punti sui quali dovrebbe vertere la replica o la controreplica.

Capo III

MOTIVI E PROVE

Articolo 127

Motivi nuovi

1.   È vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

2.   Il presidente, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può fissare alla controparte un termine per controdedurre su tali motivi, senza che ciò influenzi la futura decisione sulla ricevibilità dei medesimi.

Articolo 128

Prove e offerte di prova

1.   Le parti possono produrre prove o offerte di prova a sostegno delle loro argomentazioni anche in sede di replica e di controreplica, motivando il ritardo nella presentazione dei suddetti elementi.

2.   In via eccezionale, le parti possono produrre prove o offerte di prova anche dopo la chiusura della fase scritta del procedimento, motivando il ritardo nella presentazione dei suddetti elementi. Il presidente, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può assegnare alla controparte un termine per controdedurre su tali elementi di prova.

Capo IV

INTERVENTO

Articolo 129

Oggetto ed effetti dell’intervento

1.   L’intervento può avere come oggetto soltanto l’adesione, totale o parziale, alle conclusioni di una delle parti. Esso non attribuisce gli stessi diritti processuali riconosciuti alle parti; in particolare, quello di chiedere lo svolgimento di un’udienza.

2.   L’intervento è accessorio alla causa principale. Esso rimane privo di oggetto quando la causa è cancellata dal ruolo della Corte, in seguito a una rinuncia agli atti o a una transazione tra le parti, o quando il ricorso è dichiarato irricevibile.

3.   L’interveniente accetta di assumere la causa nello stato in cui essa si trova all’atto del suo intervento.

4.   Può essere presa in considerazione un’istanza di intervento proposta dopo la scadenza del termine stabilito dall’articolo 130 ma prima della decisione di aprire la fase orale del procedimento, prevista dall’articolo 60, paragrafo 4. In tal caso, se il presidente autorizza l’intervento, l’interveniente può presentare le sue osservazioni durante l’udienza di discussione, qualora se ne tenga una.

Articolo 130

Istanza di intervento

1.   L’istanza di intervento è proposta entro sei settimane dalla pubblicazione dell’avviso prevista dall’articolo 21, paragrafo 4.

2.   L’istanza di intervento contiene:

a)

l’indicazione della causa;

b)

l’indicazione delle parti in causa;

c)

il nome e il domicilio dell’interveniente;

d)

le conclusioni a sostegno delle quali l’interveniente chiede di intervenire;

e)

l’esposizione delle circostanze che fondano il diritto di intervenire quando l’istanza è presentata ai sensi dell’articolo 40, secondo o terzo comma, dello statuto.

3.   L’interveniente è rappresentato a norma dell’articolo 19 dello statuto.

4.   Si applicano gli articoli 119, 121 e 122 del presente regolamento.

Articolo 131

Decisione sull’istanza di intervento

1.   L’istanza di intervento è notificata alle parti al fine di ricevere le loro eventuali osservazioni scritte o orali su detta istanza.

2.   Quando l’istanza è presentata ai sensi dell’articolo 40, primo o secondo comma, dello statuto, l’intervento è autorizzato con decisione del presidente e l’interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti processuali notificati alle parti, se queste ultime non hanno formulato osservazioni in merito all’istanza di intervento entro i 10 giorni successivi alla notifica prevista dal paragrafo 1 oppure non hanno indicato, entro lo stesso termine, atti o documenti segreti o riservati la cui comunicazione all’interveniente potrebbe danneggiarli.

3.   Negli altri casi, il presidente statuisce sull’istanza di intervento con ordinanza o deferisce l’esame dell’istanza alla Corte.

4.   Se l’istanza di intervento è accolta, l’interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti processuali notificati alle parti fatta eccezione, eventualmente, per gli atti o i documenti segreti o riservati esclusi da detta comunicazione in applicazione del paragrafo 3.

Articolo 132

Presentazione di memorie

1.   L’interveniente può presentare una memoria di intervento nel termine di un mese decorrente dalla comunicazione degli atti processuali menzionati nel precedente articolo. Detto termine può essere prorogato dal presidente su domanda debitamente motivata dell’interveniente.

2.   La memoria di intervento contiene:

a)

le conclusioni dell’interveniente dirette al sostegno, totale o parziale, delle conclusioni di una delle parti;

b)

i motivi e gli argomenti dedotti dall’interveniente;

c)

eventualmente, le prove e le offerte di prova.

3.   Dopo il deposito della memoria di intervento, il presidente fissa, se del caso, un termine entro il quale le parti possono rispondere a detta memoria.

Capo V

PROCEDIMENTO ACCELERATO

Articolo 133

Decisione relativa al procedimento accelerato

1.   Su istanza del ricorrente o del convenuto, quando la natura della controversia impone un suo rapido trattamento, il presidente della Corte può decidere, sentiti la controparte, il giudice relatore e l’avvocato generale, di trattare una causa con procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni del presente regolamento.

2.   L’istanza diretta a sottoporre una causa a procedimento accelerato deve essere proposta con atto separato al momento del deposito, rispettivamente, del ricorso o del controricorso.

3.   In via eccezionale, il presidente può decidere in tal senso anche d’ufficio, sentiti le parti, il giudice relatore e l’avvocato generale.

Articolo 134

Fase scritta del procedimento

1.   Qualora si applichi il procedimento accelerato, il ricorso e il controricorso possono essere integrati da una replica e da una controreplica soltanto se il presidente lo ritiene necessario, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale.

2.   L’interveniente può presentare una memoria di intervento soltanto se il presidente lo ritiene necessario, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale.

Articolo 135

Fase orale del procedimento

1.   Non appena depositato il controricorso o, se la decisione di sottoporre la causa a procedimento accelerato viene adottata solo dopo il deposito di detto atto, non appena adottata tale decisione, il presidente fissa la data dell’udienza, che è immediatamente comunicata alle parti. Egli può rinviare la data dell’udienza quando occorre procedere all’assunzione di mezzi istruttori o ciò è imposto da misure di organizzazione del procedimento.

2.   Salvo quanto disposto dagli articoli 127 e 128, le parti possono integrare la loro argomentazione e produrre prove o offerte di prova durante la fase orale del procedimento, motivando il ritardo nella presentazione dei suddetti elementi.

Articolo 136

Decisione nel merito

La Corte statuisce, sentito l’avvocato generale.

Capo VI

SPESE

Articolo 137

Decisione sulle spese

Si provvede sulle spese con la sentenza o con l’ordinanza che definisce la causa.

Articolo 138

Norme generali sulla ripartizione delle spese

1.   La parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

2.   Quando vi siano più parti soccombenti, la Corte decide sulla ripartizione delle spese.

3.   Se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, qualora ciò appaia giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, la Corte può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese della controparte.

Articolo 139

Spese superflue o defatigatorie

La Corte può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare alla controparte le spese che le ha causato e che la Corte riconosce come superflue o defatigatorie.

Articolo 140

Spese delle parti intervenienti

1.   Le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico.

2.   Gli Stati aderenti all’accordo SEE, diversi dagli Stati membri, nonché l’Autorità di vigilanza AELS, se intervenuti nella causa, si fanno carico delle proprie spese.

3.   La Corte può decidere che una parte interveniente, diversa da quelle indicate nei paragrafi precedenti, si faccia carico delle proprie spese.

Articolo 141

Spese in caso di rinuncia agli atti

1.   La parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se la controparte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti.

2.   Tuttavia, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico della controparte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest’ultima.

3.   In caso di accordo tra le parti sulle spese, si provvede secondo l’accordo.

4.   In mancanza di conclusioni sulle spese, si dispone la compensazione delle medesime.

Articolo 142

Spese in caso di non luogo a statuire

In caso di non luogo a statuire, la Corte decide liberamente sulle spese.

Articolo 143

Spese processuali

Il procedimento dinanzi alla Corte è gratuito, fatte salve le disposizioni seguenti:

a)

se la Corte ha dovuto sostenere spese che sarebbe stato possibile evitare, essa, sentito l’avvocato generale, può condannare al rimborso la parte che le ha provocate;

b)

le spese di copie e traduzioni effettuate su richiesta di una parte, e che il cancelliere considera come straordinarie, devono essere rimborsate dalla parte in base al tariffario della cancelleria previsto dall’articolo 22.

Articolo 144

Spese ripetibili

Salvo quanto disposto dall’articolo precedente, sono considerate spese ripetibili:

a)

le somme dovute ai testimoni e ai periti ai sensi dell’articolo 73 del presente regolamento;

b)

le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno, e il compenso dell’agente, consulente o avvocato.

Articolo 145

Contestazione sulle spese ripetibili

1.   Se vi è contestazione sulle spese ripetibili, la sezione di tre giudici alla quale è stato assegnato il giudice relatore della causa statuisce mediante ordinanza su domanda della parte interessata, sentite le osservazioni della controparte e l’avvocato generale. Il collegio giudicante è composto, in questa ipotesi, dal presidente di detta sezione, dal giudice relatore e dal primo o, se del caso, dai primi due giudici designati in base all’elenco previsto dall’articolo 28, paragrafo 3, nel giorno in cui la sezione è investita della questione dal giudice relatore.

2.   Se il giudice relatore non fa parte di una sezione di tre giudici, la decisione è presa, nel rispetto delle stesse condizioni, dalla sezione di cinque giudici cui egli è assegnato. Oltre al giudice relatore, il collegio giudicante è composto da quattro giudici designati in base all’elenco previsto dall’articolo 28, paragrafo 2, il giorno in cui la sezione è investita della questione dal giudice relatore.

3.   Le parti possono richiedere, ai fini dell’esecuzione, una copia conforme dell’ordinanza.

Articolo 146

Modalità di pagamento

1.   Le casse della Corte e i suoi debitori effettuano i loro pagamenti in euro.

2.   Quando le spese ripetibili sono state sostenute in una valuta diversa dall’euro o gli atti che danno luogo a rifusione sono stati compiuti in un paese la cui valuta non è l’euro, la conversione viene effettuata al tasso di cambio di riferimento fissato dalla Banca centrale europea per il giorno del pagamento.

Capo VII

TRANSAZIONE, RINUNCIA AGLI ATTI, NON LUOGO A STATUIRE E INCIDENTI PROCESSUALI

Articolo 147

Transazione

1.   Se, prima che la Corte abbia statuito, le parti si accordano per risolvere la controversia e informano la Corte che rinunciano ad ogni pretesa, il presidente ordina la cancellazione della causa dal ruolo e provvede sulle spese conformemente all’articolo 141, considerate, se del caso, le proposte formulate in tal senso dalle parti.

2.   Questa disposizione non si applica ai ricorsi previsti dagli articoli 263 e 265 TFUE.

Articolo 148

Rinuncia agli atti

Se il ricorrente comunica alla Corte, per iscritto o in udienza, che intende rinunciare agli atti, il presidente ordina la cancellazione della causa dal ruolo e provvede sulle spese, conformemente all’articolo 141.

Articolo 149

Non luogo a statuire

Quando constata che è venuto meno l’oggetto del ricorso e che non vi è più luogo a statuire, la Corte, in qualsiasi momento, può decidere di statuire d’ufficio con ordinanza motivata, su proposta del giudice relatore, sentite le parti e l’avvocato generale. Essa provvede sulle spese.

Articolo 150

Motivi di irricevibilità di ordine pubblico

Su proposta del giudice relatore, sentiti le parti e l’avvocato generale, la Corte può decidere d’ufficio, in qualsiasi momento, di statuire sui motivi di irricevibilità di ordine pubblico con ordinanza motivata.

Articolo 151

Eccezioni e incidenti processuali

1.   Se una parte chiede alla Corte di statuire su un’eccezione o su un incidente senza avviare la discussione nel merito, essa propone la sua domanda con separata istanza.

2.   L’istanza espone i motivi e argomenti su cui è basata, enuncia le conclusioni ed è corredata degli atti e documenti richiamati a sostegno.

3.   Depositata l’istanza, il presidente assegna alla controparte un termine per presentare per iscritto i suoi mezzi difensivi e le sue conclusioni.

4.   Salvo contraria decisione della Corte, il trattamento della domanda incidentale prosegue oralmente.

5.   La Corte, sentito l’avvocato generale, provvede sulla domanda incidentale nel più breve termine possibile o, qualora ciò sia giustificato da circostanze particolari, rinvia l’esame della medesima al giudizio di merito.

6.   Se la Corte respinge la domanda incidentale o ne rinvia l’esame al giudizio di merito, il presidente fissa un nuovo termine per la prosecuzione della causa.

Capo VIII

SENTENZE IN CONTUMACIA

Articolo 152

Sentenze in contumacia

1.   Se il convenuto, regolarmente citato in giudizio, non risponde all’atto introduttivo nelle forme e nei termini prescritti, il ricorrente può chiedere alla Corte di accogliere le sue conclusioni.

2.   Detta domanda è notificata al convenuto. La Corte può decidere di aprire la fase orale del procedimento sulla domanda.

3.   Prima di pronunciare la sentenza in contumacia, la Corte, sentito l’avvocato generale, accerta se il ricorso è ricevibile, se sono state adempiute le formalità prescritte e se le conclusioni del ricorrente appaiono fondate. Essa può adottare misure di organizzazione del procedimento o disporre l’assunzione di mezzi istruttori.

4.   La sentenza in contumacia è esecutiva. Tuttavia la Corte può sospenderne l’esecuzione fino a che essa abbia statuito sull’opposizione proposta ai sensi dell’articolo 156, o subordinarne l’esecuzione alla prestazione di una cauzione, il cui ammontare e la cui modalità sono determinati tenuto conto delle circostanze; tale cauzione è svincolata in mancanza di opposizione o in caso di rigetto di quest’ultima.

Capo IX

DOMANDE E RICORSI RELATIVI ALLE SENTENZE E ALLE ORDINANZE

Articolo 153

Collegio giudicante competente

1.   Le domande e i ricorsi previsti dal presente capo, ad eccezione delle domande previste dall’articolo 159, sono attribuiti al giudice relatore responsabile della causa alla quale la domanda o il ricorso fanno riferimento e sono rinviate dinanzi al collegio giudicante che si è pronunciato su detta causa.

2.   In caso di impedimento del giudice relatore, il presidente della Corte attribuisce la domanda o il ricorso previsti dal presente capo a un giudice del collegio giudicante che si è pronunciato sulla causa cui fa riferimento detta domanda o detto ricorso.

3.   Se non è più possibile raggiungere il quorum previsto dall’articolo 17 dello statuto, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, la Corte rinvia la domanda o il ricorso a un nuovo collegio giudicante.

Articolo 154

Rettifica

1.   Salvo quanto disposto dalle norme relative all’interpretazione delle sentenze e delle ordinanze, gli errori materiali o di calcolo e le altre evidenti inesattezze possono essere rettificate dalla Corte, d’ufficio o su domanda di parte, purché tale domanda sia proposta nel termine di due settimane dalla pronuncia della sentenza o dalla notifica dell’ordinanza.

2.   Quando la domanda di rettifica concerne il dispositivo o un passo della motivazione che costituisce un supporto indispensabile del dispositivo, le parti, debitamente informate dal cancelliere, possono presentare osservazioni scritte entro un termine stabilito dal presidente.

3.   La Corte decide, sentito l’avvocato generale.

4.   L’originale dell’ordinanza che prescrive la rettifica è allegato all’originale della decisione rettificata. A margine dell’originale della decisione rettificata è fatta annotazione della suddetta ordinanza.

Articolo 155

Omessa pronuncia

1.   Se la Corte ha omesso di pronunciarsi su un capo specifico delle conclusioni o sulle spese, la parte che intende dolersene adisce la Corte con ricorso nel termine di un mese dalla notifica della decisione.

2.   Il ricorso è notificato alla controparte, cui il presidente assegna un termine per la presentazione di osservazioni scritte.

3.   Dopo la presentazione delle suddette osservazioni, la Corte, sentito l’avvocato generale, statuisce contemporaneamente sulla ricevibilità e sul merito della domanda.

Articolo 156

Opposizione

1.   Conformemente all’articolo 41 dello statuto, avverso la sentenza pronunciata in contumacia è ammessa opposizione.

2.   L’opposizione è proposta nel termine di un mese dalla notifica della sentenza; essa va presentata nelle forme prescritte dagli articoli da 120 a 122 del presente regolamento.

3.   Avvenuta la notifica dell’opposizione, il presidente assegna alla controparte un termine per la presentazione di osservazioni scritte.

4.   Il procedimento prosegue conformemente agli articoli da 59 a 92 del presente regolamento.

5.   La Corte statuisce con sentenza avverso la quale non è ammessa opposizione.

6.   L’originale della sentenza è allegato a quello della sentenza pronunciata in contumacia. A margine di quest’ultima è fatta annotazione della sentenza pronunciata sull’opposizione.

Articolo 157

Opposizione di terzo

1.   Gli articoli da 120 a 122 del presente regolamento si applicano all’opposizione di terzo, proposta ai sensi dell’articolo 42 dello statuto. L’atto di opposizione deve inoltre:

a)

specificare la sentenza o l’ordinanza oggetto di opposizione;

b)

indicare per quali motivi la decisione oggetto di opposizione lede i diritti del terzo opponente;

c)

indicare per quali motivi il terzo opponente non ha potuto partecipare alla causa.

2.   L’opposizione è proposta contro tutte le parti in causa.

3.   L’opposizione va proposta nel termine di due mesi dalla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

4.   Su domanda del terzo opponente, può essere disposta la sospensione dell’esecuzione della decisione oggetto di opposizione. Si applicano le disposizioni del capo X del presente titolo.

5.   La decisione opposta è modificata in base all’esito dell’opposizione promossa dal terzo.

6.   L’originale della sentenza pronunciata sull’opposizione di terzo è allegato a quello della decisione opposta. A margine di quest’ultima è fatta annotazione della sentenza pronunciata sull’opposizione.

Articolo 158

Interpretazione

1.   Conformemente all’articolo 43 dello statuto, in caso di difficoltà sul senso e la portata di una sentenza o di un’ordinanza, spetta alla Corte interpretarla, su richiesta di una parte o di un’istituzione dell’Unione che dimostri di avere a ciò interesse.

2.   La domanda di interpretazione è proposta entro due anni dalla data di pronuncia della sentenza o di notifica dell’ordinanza.

3.   L’istanza di interpretazione è proposta conformemente agli articoli da 120 a 122 del presente regolamento. Essa precisa inoltre:

a)

la decisione in questione;

b)

i passi di cui si chiede l’interpretazione.

4.   La domanda è proposta contro tutte le parti nei confronti delle quali fu presa la decisione di cui si chiede l’interpretazione.

5.   La Corte statuisce, dopo aver posto le parti in grado di presentare le loro osservazioni, sentito l’avvocato generale.

6.   L’originale della decisione interpretativa è allegato a quello della decisione interpretata. A margine di quest’ultima è fatta annotazione della sentenza interpretativa.

Articolo 159

Revocazione

1.   Conformemente all’articolo 44 dello statuto, la revocazione di una decisione della Corte può essere chiesta solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un’influenza decisiva e che, prima della pronuncia della sentenza o della notifica dell’ordinanza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revocazione.

2.   Fermo restando il termine decennale previsto dall’articolo 44, terzo comma, dello statuto, la revocazione va proposta entro il termine di tre mesi dal giorno in cui il proponente ha avuto notizia del fatto su cui la domanda di revocazione si basa.

3.   Alla domanda di revocazione si applicano gli articoli da 120 a 122 del presente regolamento. Essa deve inoltre:

a)

specificare la sentenza o l’ordinanza di cui si chiede la revocazione;

b)

indicare i punti della decisione oggetto di revocazione;

c)

specificare i fatti su cui si basa la domanda;

d)

indicare i mezzi di prova tendenti a dimostrare l’esistenza dei fatti legittimanti la revocazione e l’osservanza del termine previsto dal paragrafo 2.

4.   L’istanza di revocazione va proposta contro tutte le parti nei confronti delle quali fu presa la decisione impugnata.

5.   Lasciando impregiudicata la decisione nel merito, la Corte, sentito l’avvocato generale e viste le osservazioni scritte delle parti, statuisce con ordinanza sulla ricevibilità della domanda.

6.   Se la Corte dichiara ricevibile l’istanza, essa procede all’esame nel merito e statuisce con sentenza, in conformità alle norme del presente regolamento.

7.   L’originale della sentenza di revocazione è allegato a quello della decisione revocata. A margine di quest’ultima è fatta annotazione della sentenza di revocazione.

Capo X

SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE E ALTRI PROVVEDIMENTI PROVVISORI ADOTTATI CON PROCEDIMENTO SOMMARIO

Articolo 160

Domanda di sospensione dell’esecuzione o di provvedimenti provvisori

1.   La domanda di sospensione dell’esecuzione di un atto di un’istituzione ai sensi degli articoli 278 TFUE e 157 TCEEA è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi alla Corte.

2.   La domanda relativa agli altri provvedimenti provvisori previsti dall’articolo 279 TFUE è ricevibile solo se è proposta da chi è parte in una causa pendente dinanzi alla Corte e se fa riferimento alla causa stessa.

3.   Le domande previste dai paragrafi precedenti debbono precisare l’oggetto della causa, i motivi che provino l’urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto.

4.   La domanda è presentata con separata istanza e nei modi previsti dagli articoli da 120 a 122 del presente regolamento.

5.   La domanda è notificata alla controparte, cui il presidente assegna un breve termine per presentare osservazioni scritte od orali.

6.   Il presidente decide se sia il caso di disporre un’istruttoria.

7.   Il presidente può accogliere la domanda anche prima che la controparte abbia presentato le sue osservazioni. Tale provvedimento può essere successivamente modificato o revocato, anche d’ufficio.

Articolo 161

Decisione sulla domanda

1.   Il presidente provvede personalmente o deferisce senza indugio l’esame della domanda alla Corte.

2.   In caso di impedimento del presidente, si applicano gli articoli 10 e 13 del presente regolamento.

3.   Se l’esame della domanda è stato deferito alla Corte, questa provvede senza indugio, sentito l’avvocato generale.

Articolo 162

Ordinanza di sospensione dell’esecuzione o di provvedimenti provvisori

1.   Sulla domanda si decide con ordinanza motivata non impugnabile, che è immediatamente notificata alle parti.

2.   L’esecuzione dell’ordinanza può essere subordinata alla prestazione, da parte del richiedente, di una cauzione, il cui ammontare e le cui modalità sono determinate tenuto conto delle circostanze.

3.   L’ordinanza può fissare la data di cessazione di efficacia del provvedimento. In mancanza di tale indicazione, il provvedimento cessa di produrre effetti dalla pronuncia della sentenza definitiva.

4.   L’ordinanza ha carattere provvisorio e lascia impregiudicata la decisione della Corte nel merito.

Articolo 163

Mutamento di circostanze

Su richiesta di una parte, l’ordinanza può essere modificata o revocata in qualsiasi momento, in seguito a un mutamento di circostanze.

Articolo 164

Nuova domanda

Il rigetto della domanda relativa a un provvedimento provvisorio non osta a che la parte richiedente presenti un’ulteriore domanda basata su fatti nuovi.

Articolo 165

Domanda proposta ai sensi degli articoli 280 e 299 TFUE e 164 TCEEA

1.   Le disposizioni del presente capo si applicano alla domanda di sospensione dell’esecuzione forzata di una decisione della Corte o di un atto del Consiglio, della Commissione europea o della Banca centrale europea, proposta ai sensi degli articoli 280 e 299 TFUE e 164 TCEEA.

2.   L’ordinanza che accoglie la domanda fissa, se del caso, la data in cui il provvedimento provvisorio cessa di produrre effetti.

Articolo 166

Domanda proposta ai sensi dell’articolo 81 TCEEA

1.   La domanda prevista dall’articolo 81, terzo e quarto comma, TCEEA indica:

a)

il nome e il domicilio delle persone o imprese sottoposte al controllo;

b)

l’oggetto e lo scopo del controllo.

2.   Il presidente provvede mediante ordinanza. Si applica l’articolo 162 del presente regolamento.

3.   In caso di impedimento del presidente, si applicano gli articoli 10 e 13 del presente regolamento.

TITOLO QUINTO

IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI DEL TRIBUNALE

Capo I

FORMA, CONTENUTO E CONCLUSIONI DEL RICORSO DI IMPUGNAZIONE

Articolo 167

Deposito del ricorso di impugnazione

1.   L’impugnazione è proposta con il deposito di un ricorso presso la cancelleria della Corte o del Tribunale.

2.   La cancelleria del Tribunale trasmette immediatamente il fascicolo del giudizio di primo grado e, se del caso, l’atto di impugnazione alla cancelleria della Corte.

Articolo 168

Contenuto del ricorso di impugnazione

1.   L’atto di impugnazione contiene:

a)

il nome e il domicilio della parte che propone l’impugnazione, detta ricorrente;

b)

l’indicazione della decisione del Tribunale impugnata;

c)

l’indicazione delle altre parti nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale;

d)

i motivi e gli argomenti di diritto dedotti, nonché un’esposizione sommaria di detti motivi;

e)

le conclusioni del ricorrente.

2.   Si applicano all’impugnazione gli articoli 119, 121 e 122, paragrafo 1, del presente regolamento.

3.   È fatta menzione della data in cui la decisione impugnata è stata notificata al ricorrente.

4.   Se l’atto di impugnazione non è conforme ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, il cancelliere impartisce al ricorrente un termine adeguato per regolarizzare il ricorso. In mancanza di tale regolarizzazione, alla scadenza del termine suddetto la Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, decide se l’inosservanza di tali formalità comporti l’irricevibilità del ricorso per vizio di forma.

Articolo 169

Conclusioni, motivi e argomenti dell’impugnazione

1.   Le conclusioni dell’impugnazione tendono all’annullamento, totale o parziale, della decisione del Tribunale quale contenuta nel dispositivo della decisione stessa.

2.   I motivi e argomenti di diritto dedotti individuano con precisione le parti della motivazione della decisione del Tribunale oggetto di contestazione.

Articolo 170

Conclusioni per il caso di accoglimento dell’impugnazione

1.   Le conclusioni dell’impugnazione devono tendere, nell’ipotesi in cui questa sia dichiarata fondata, all’accoglimento, totale o parziale, delle conclusioni presentate in primo grado, esclusa ogni nuova conclusione. L’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale.

2.   Quando il ricorrente chiede che, in caso di annullamento della decisione impugnata, la causa sia rinviata dinanzi al Tribunale, egli espone le ragioni per le quali lo stato degli atti non consente alla Corte di decidere.

Capo II

COMPARSE DI RISPOSTA, REPLICHE E CONTROREPLICHE

Articolo 171

Notifica dell’atto di impugnazione

1.   L’atto di impugnazione è notificato alle altre parti nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale.

2.   Nell’ipotesi prevista dall’articolo 168, paragrafo 4, del presente regolamento, la notifica dell’atto di impugnazione è effettuata dopo la sua regolarizzazione o dopo che la Corte ne abbia riconosciuta la ricevibilità in osservanza delle condizioni di forma enunciate da detto articolo.

Articolo 172

Parti autorizzate a presentare una comparsa di risposta

1. Le parti nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale che abbiano interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione possono presentare una comparsa di risposta nel termine di due mesi dalla notifica dell’atto di impugnazione. Questo termine non può essere prorogato.

Articolo 173

Contenuto della comparsa di risposta

1.   La comparsa di risposta contiene:

a)

il nome e il domicilio della parte che la presenta;

b)

la data in cui è stato notificato a tale parte l’atto di impugnazione;

c)

i motivi e gli argomenti di diritto dedotti;

d)

le conclusioni.

2.   Si applicano alla comparsa di risposta gli articoli 119 e 121 del presente regolamento.

Articolo 174

Conclusioni della comparsa di risposta

Le conclusioni della comparsa di risposta tendono all’accoglimento o al rigetto, totale o parziale, dell’impugnazione.

Articolo 175

Replica e controreplica

1.   L’atto di impugnazione e la comparsa di risposta possono essere integrati con una replica e una controreplica solo quando, a seguito di domanda debitamente motivata proposta dal ricorrente nel termine di sette giorni dalla notifica della comparsa di risposta, il presidente lo ritenga necessario, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, segnatamente al fine di consentire al ricorrente di esporre la sua posizione in merito a un’eccezione di irricevibilità o ad elementi nuovi indicati nella comparsa di risposta.

2.   Il presidente fissa la data in cui la replica è presentata e, all’atto della notifica di tale memoria, la data in cui è presentata la controreplica. Egli può fissare un limite al numero di pagine e al contenuto di dette memorie.

Capo III

FORMA, CONTENUTO E CONCLUSIONI DELL’IMPUGNAZIONE INCIDENTALE

Articolo 176

Impugnazione incidentale

1.   Le parti menzionate dall’articolo 172 del presente regolamento possono presentare un’impugnazione incidentale nello stesso termine previsto per la presentazione della comparsa di risposta.

2.   L’impugnazione incidentale è proposta con atto separato, distinto dalla comparsa di risposta.

Articolo 177

Contenuto dell’impugnazione incidentale

1.   L’impugnazione incidentale contiene:

a)

il nome e il domicilio della parte che propone l’impugnazione incidentale;

b)

la data in cui è stato notificato a tale parte l’atto di impugnazione;

c)

i motivi e gli argomenti di diritto dedotti;

d)

le conclusioni.

2.   Si applicano all’impugnazione incidentale gli articoli 119, 121 e 122, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento.

Articolo 178

Conclusioni, motivi e argomenti dell’impugnazione incidentale

1.   Le conclusioni dell’impugnazione incidentale tendono all’annullamento, totale o parziale, della decisione del Tribunale.

2.   Esse possono tendere parimenti all’annullamento di una decisione, espressa o tacita, relativa alla ricevibilità del ricorso proposto dinanzi al Tribunale.

3.   I motivi e gli argomenti di diritto dedotti individuano con precisione le parti della motivazione della decisione del Tribunale oggetto di contestazione. Essi devono essere distinti dai motivi e argomenti dedotti nella comparsa di risposta.

Capo IV

ATTI DI PARTE SUCCESSIVI ALL’IMPUGNAZIONE INCIDENTALE

Articolo 179

Risposta all’impugnazione incidentale

1. Quando viene proposta un’impugnazione incidentale, il ricorrente o le altre parti nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale che abbiano interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione incidentale possono presentare, entro un termine di due mesi dalla sua notifica, una comparsa di risposta avente ad oggetto solo i motivi dedotti nell’impugnazione incidentale. Il termine di due mesi non è prorogabile.

Articolo 180

Repliche e controrepliche relative a un’impugnazione incidentale

1.   L’impugnazione incidentale e la relativa comparsa di risposta possono essere integrate con una replica e una controreplica solo quando, a seguito di domanda debitamente motivata proposta dal ricorrente in via incidentale nel termine di sette giorni dalla notifica della comparsa di risposta all’impugnazione incidentale, il presidente lo ritenga necessario, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, segnatamente al fine di consentire al ricorrente in via incidentale di esporre la sua posizione in merito a un’eccezione di irricevibilità o ad elementi nuovi indicati nella comparsa di risposta all’impugnazione incidentale.

2.   Il presidente fissa la data in cui la replica è presentata e, all’atto della notifica di tale memoria, la data in cui è presentata la controreplica. Egli può fissare un limite al numero di pagine e al contenuto di dette memorie.

Capo V

IMPUGNAZIONI DECISE MEDIANTE ORDINANZA

Articolo 181

Impugnazione manifestamente irricevibile o manifestamente infondata

Quando l’impugnazione, principale o incidentale, è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata.

Articolo 182

Impugnazione manifestamente fondata

Quando la Corte ha già statuito su una o su diverse questioni di diritto identiche a quelle sollevate con i motivi dell’impugnazione, principale o incidentale, ed essa ritiene l’impugnazione manifestamente fondata, su proposta del giudice relatore, sentite le parti e l’avvocato generale, essa può decidere di dichiarare l’impugnazione manifestamente fondata con un’ordinanza motivata, contenente i rinvii alla pertinente giurisprudenza.

Capo VI

INEFFICACIA DELL’IMPUGNAZIONE INCIDENTALE

Articolo 183

Effetti, sull’impugnazione incidentale, di una rinuncia agli atti o della manifesta irricevibilità dell’impugnazione principale

L’impugnazione incidentale diventa inefficace:

a)

quando il ricorrente che ha proposto l’impugnazione principale rinuncia agli atti;

b)

quando l’impugnazione principale è dichiarata manifestamente irricevibile per inosservanza del termine di impugnazione;

c)

quando l’impugnazione principale è dichiarata manifestamente irricevibile per il solo motivo che non è diretta contro una decisione definitiva del Tribunale o contro una pronuncia che decide parzialmente la controversia nel merito o che pone termine a un incidente di procedura relativo a un’eccezione di incompetenza o di irricevibilità, ai sensi dell’articolo 56, primo comma, dello statuto.

Capo VII

SPESE E GRATUITO PATROCINIO NEI GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE

Articolo 184

Decisione sulle spese nei giudizi di impugnazione

1.   Fatte salve le disposizioni che seguono, gli articoli da 137 a 146 del presente regolamento si applicano, mutatis mutandis, al procedimento dinanzi alla Corte avente ad oggetto un’impugnazione contro una decisione del Tribunale.

2.   Quando l’impugnazione è respinta o quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese.

3.   Quando è accolta l’impugnazione proposta da uno Stato membro o da un’istituzione dell’Unione non intervenuti nella controversia dinanzi al Tribunale, la Corte può disporre che le spese vengano ripartite fra le parti o che la parte ricorrente vincitrice rimborsi a una parte soccombente le spese che la sua impugnazione le ha provocato.

4.   Una parte interveniente in primo grado, che non abbia proposto essa stessa l’impugnazione, può essere condannata alle spese del procedimento di impugnazione solo se ha partecipato alla fase scritta od orale del procedimento dinanzi alla Corte. In tal caso, la Corte può decidere che le spese da essa sostenute restino a suo carico.

Articolo 185

Gratuito patrocinio

1.   Se una parte si trova nell’impossibilità di affrontare, in tutto o in parte, le spese di causa, essa può chiedere in qualsiasi momento l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.

2.   La domanda è corredata di tutte le informazioni e di tutti i giustificativi che consentano di valutare le condizioni economiche del richiedente, come un certificato di una autorità nazionale competente che attesti dette condizioni economiche.

Articolo 186

Domanda preventiva di ammissione al gratuito patrocinio

1.   Se la domanda è presentata prima dell’impugnazione che il richiedente intende proporre, in essa deve esserne sommariamente esposto l’oggetto.

2.   Per la presentazione della domanda non è necessaria l’assistenza di un avvocato.

3.   La presentazione di una domanda di ammissione al gratuito patrocinio sospende, per la parte che l’ha proposta, il termine per la presentazione del ricorso di impugnazione fino alla data di notifica dell’ordinanza che decide su detta domanda.

4.   Non appena depositata la domanda, il presidente la attribuisce a un giudice relatore il quale formula, in tempi brevi, una proposta in merito al seguito da riservare alla medesima.

Articolo 187

Decisione sull’ammissione al gratuito patrocinio

1.   La decisione di ammissione, totale o parziale, al beneficio del gratuito patrocinio o di rifiuto di quest’ultimo è adottata, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, dalla sezione di tre giudici cui il giudice relatore è assegnato. Il collegio giudicante è composto, in questa ipotesi, dal presidente di detta sezione, dal giudice relatore e dal primo o, se del caso, dai primi due giudici designati in base all’elenco previsto dall’articolo 28, paragrafo 3, nel giorno in cui la sezione è investita, dal giudice relatore, della domanda di ammissione al gratuito patrocinio. Essa valuta, se del caso, se l’impugnazione non sia manifestamente infondata.

2.   Se il giudice relatore non fa parte di una sezione di tre giudici, la decisione è adottata, nel rispetto delle stesse condizioni, dalla sezione di cinque giudici cui egli è assegnato. Oltre al giudice relatore, il collegio giudicante è composto da quattro giudici designati in base all’elenco previsto dall’articolo 28, paragrafo 2, nel giorno in cui la sezione è investita, dal giudice relatore, della domanda di ammissione al gratuito patrocinio.

3.   Il collegio giudicante provvede mediante ordinanza. In caso di rifiuto totale o parziale dell’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, l’ordinanza motiva il rifiuto.

Articolo 188

Somme da versare a titolo di gratuito patrocinio

1.   In caso di ammissione al gratuito patrocinio, le casse della Corte si fanno carico, eventualmente nei limiti stabiliti dal collegio giudicante, delle spese collegate all’assistenza e alla rappresentanza del richiedente dinanzi alla Corte. Su domanda di quest’ultimo o del suo rappresentante, può essere concesso il versamento di un anticipo per dette spese.

2.   La decisione che provvede sulle spese può disporre la distrazione, a favore delle casse della Corte, di somme anticipate a titolo di gratuito patrocinio.

3.   Il cancelliere effettua il recupero di tali somme nei confronti della parte condannata a pagarle.

Articolo 189

Revoca del beneficio del gratuito patrocinio

Il collegio giudicante che ha deciso in merito alla domanda di ammissione al gratuito patrocinio può revocare in qualsiasi momento, d’ufficio o su richiesta, il beneficio del gratuito patrocinio se nel corso del procedimento mutano i presupposti in considerazione dei quali esso era stato concesso.

Capo VIII

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL PROCEDIMENTO DI IMPUGNAZIONE

Articolo 190

Altre disposizioni applicabili al procedimento di impugnazione

1.   Al procedimento dinanzi alla Corte avente ad oggetto un’impugnazione di una decisione del Tribunale si applicano gli articoli 127, da 129 a 136, da 147 a 150, da 153 a 155 e da 157 a 166 del presente regolamento.

2.   Tuttavia, in deroga all’articolo 130, paragrafo 1, l’istanza di intervento è proposta entro un mese dalla pubblicazione dell’avviso prevista dall’articolo 21, paragrafo 4.

3.   Al procedimento dinanzi alla Corte avente ad oggetto un’impugnazione di una decisione del Tribunale si applica, mutatis mutandis, l’articolo 95.

TITOLO SESTO

RIESAME DELLE DECISIONI DEL TRIBUNALE

Articolo 191

Sezione del riesame

È designata, per il periodo di un anno, una sezione di cinque giudici al fine di decidere, alle condizioni fissate dagli articoli 193 e 194 del presente regolamento, se occorra riesaminare una decisione del Tribunale conformemente all’articolo 62 dello statuto.

Articolo 192

Informazioni e comunicazioni relative alle decisioni suscettibili di riesame

1.   Non appena fissata la data per la pronuncia o la firma di una decisione da adottare ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 2 o 3, TFUE, la cancelleria del Tribunale ne informa la cancelleria della Corte.

2.   Essa comunica a quest’ultima tale decisione fin dal momento della sua pronuncia o della sua firma, così come il fascicolo processuale, che è messo immediatamente a disposizione del primo avvocato generale.

Articolo 193

Riesame delle decisioni rese su impugnazione

1.   La proposta del primo avvocato generale di riesaminare una decisione del Tribunale adottata ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 2, TFUE è trasmessa al presidente della Corte e al presidente della sezione del riesame. Contemporaneamente, il cancelliere è informato di tale trasmissione.

2.   Non appena è informato dell’esistenza di una proposta di riesame, il cancelliere trasmette il fascicolo del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale ai membri della sezione del riesame.

3.   Non appena ricevuta una proposta di riesame, il presidente della Corte designa il giudice relatore tra i giudici della sezione del riesame, su proposta del presidente di questa sezione. La composizione del collegio giudicante è determinata, conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, del presente regolamento, il giorno dell’attribuzione della causa al giudice relatore.

4.   Tale sezione decide, su proposta del giudice relatore, se occorra riesaminare la decisione del Tribunale. Nella decisione di riesaminare la decisione del Tribunale sono indicate solo le questioni oggetto del riesame.

5.   Il Tribunale, le parti nel procedimento svoltosi dinanzi a quest’ultimo nonché gli altri interessati menzionati dall’articolo 62 bis, secondo comma, dello statuto, sono subito avvisati dal cancelliere della decisione della Corte di riesaminare la decisione del Tribunale.

6.   Un avviso contenente la data della decisione di riesaminare la decisione del Tribunale e le questioni oggetto di riesame è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 194

Riesame delle pronunce pregiudiziali

1.   La proposta del primo avvocato generale di riesaminare una decisione del Tribunale adottata ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 3, TFUE è trasmessa al presidente della Corte e al presidente della sezione del riesame. Contemporaneamente, il cancelliere è informato di tale trasmissione.

2.   Non appena viene informato dell’esistenza di una proposta di riesame, il cancelliere trasmette il fascicolo del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale ai membri della sezione del riesame.

3.   Il cancelliere informa parimenti il Tribunale, il giudice del rinvio, le parti nel procedimento principale, nonché gli altri interessati menzionati dall’articolo 62 bis, secondo comma, dello statuto, dell’esistenza di una proposta di riesame.

4.   Non appena ricevuta la proposta di riesame, il presidente della Corte designa il giudice relatore tra i giudici della sezione del riesame, su proposta del presidente di questa sezione. La composizione del collegio giudicante è determinata, conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, del presente regolamento, il giorno dell’attribuzione della causa al giudice relatore.

5.   Tale sezione decide, su proposta del giudice relatore, se occorra riesaminare la decisione del Tribunale. Nella decisione di riesaminare la decisione del Tribunale sono indicate solo le questioni oggetto del riesame.

6.   Il Tribunale e il giudice del rinvio, le parti nel procedimento principale nonché gli altri interessati menzionati dall’articolo 62 bis, secondo comma, dello statuto, sono subito avvisati dal cancelliere della decisione della Corte di riesaminare o di non riesaminare la decisione del Tribunale.

7.   Un avviso contenente la data della decisione di riesaminare la decisione del Tribunale e le questioni oggetto di riesame è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 195

Sentenza nel merito successiva a una decisione di riesame

1.   La decisione di riesaminare una decisione del Tribunale è notificata alle parti e agli altri interessati menzionati dall’articolo 62 bis, secondo comma, dello statuto. La notifica agli Stati membri e agli Stati parti contraenti dell’accordo SEE diversi dagli Stati membri, nonché all’Autorità di vigilanza AELS, è accompagnata da una traduzione della decisione della Corte alle condizioni previste dall’articolo 98 del presente regolamento. La decisione della Corte viene inoltre comunicata al Tribunale e, se del caso, al giudice del rinvio.

2.   Entro il termine di un mese dalla notifica prevista dal paragrafo 1, le parti e gli altri interessati ai quali la decisione della Corte è stata notificata possono depositare memorie od osservazioni scritte sulle questioni oggetto di riesame.

3.   Non appena adottata la decisione di riesaminare una decisione del Tribunale, il primo avvocato generale attribuisce il riesame a un avvocato generale.

4.   La sezione del riesame decide nel merito, sentito l’avvocato generale.

5.   Essa può chiedere tuttavia alla Corte di rinviare la causa dinanzi a un collegio giudicante più ampio.

6.   Quando la decisione del Tribunale oggetto di riesame è stata adottata ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 2, TFUE, la Corte statuisce sulle spese.

TITOLO SETTIMO

PARERI

Articolo 196

Fase scritta del procedimento

1.   Conformemente all’articolo 218, paragrafo 11, TFUE, uno Stato membro, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione europea possono presentare una domanda di parere.

2.   La domanda di parere può riguardare tanto la compatibilità con le disposizioni dei trattati di un accordo progettato quanto la competenza dell’Unione o di una sua istituzione a concludere tale accordo.

3.   Essa è notificata agli Stati membri e alle istituzioni previste dal paragrafo 1, ai quali il presidente impartisce un termine per la presentazione di osservazioni scritte.

Articolo 197

Designazione del giudice relatore e dell’avvocato generale

Non appena è presentata la domanda di parere, il presidente designa il giudice relatore e il primo avvocato generale attribuisce la causa a un avvocato generale.

Articolo 198

Udienza di discussione

La Corte può decidere che il procedimento dinanzi ad essa comporti un’udienza di discussione.

Articolo 199

Termine per emettere il parere

La Corte emette il suo parere nel più breve tempo possibile, sentito l’avvocato generale.

Articolo 200

Pronuncia del parere

Il parere, sottoscritto dal presidente, dai giudici che hanno preso parte alla deliberazione e dal cancelliere, è emesso in udienza pubblica ed è notificato a tutti gli Stati membri nonché alle istituzioni menzionate dall’articolo 196, paragrafo 1.

TITOLO OTTAVO

PROCEDIMENTI PARTICOLARI

Articolo 201

Ricorsi contro le decisioni del collegio arbitrale

1.   Il ricorso previsto dall’articolo 18, secondo comma, TCEEA contiene:

a)

il nome e il domicilio del ricorrente;

b)

la qualità del firmatario;

c)

l’indicazione della decisione del collegio arbitrale impugnata;

d)

l’indicazione delle parti avverse;

e)

l’esposizione sommaria dei fatti;

f)

i motivi e gli argomenti dedotti, nonché un’esposizione sommaria di detti motivi;

g)

le conclusioni del ricorrente.

2.   Si applicano al ricorso le disposizioni degli articoli 119 e 121 del presente regolamento.

3.   Inoltre al ricorso è allegata una copia autentica della decisione impugnata.

4.   Non appena depositato il ricorso, il cancelliere della Corte invita il cancelliere del collegio arbitrale a trasmettere alla Corte il fascicolo della controversia.

5.   Il procedimento prosegue in applicazione degli articoli 123 e 124 del presente regolamento. La Corte può decidere che il procedimento dinanzi ad essa comporti un’udienza di discussione.

6.   La Corte statuisce con sentenza. In caso di annullamento della decisione del collegio, la Corte, ove occorra, rinvia la controversia al collegio stesso.

Articolo 202

Procedimento previsto dall’articolo 103 TCEEA

1.   Nell’ipotesi prevista dall’articolo 103, terzo comma, TCEEA, il ricorso è presentato in quattro copie autentiche. Esso è corredato del progetto di accordo o di convenzione di cui trattasi, delle osservazioni rivolte dalla Commissione europea allo Stato interessato, nonché di tutti gli altri documenti a sostegno.

2.   Il ricorso e i suoi allegati sono notificati alla Commissione europea, la quale dispone di un termine di dieci giorni da detta notifica per presentare osservazioni scritte. Questo termine può essere prorogato dal presidente, sentito lo Stato interessato.

3.   Depositate queste osservazioni, che devono essere notificate allo Stato interessato, la Corte statuisce rapidamente, dopo aver sentito l’avvocato generale e, qualora ne abbiano fatto domanda, lo Stato interessato e la Commissione europea.

Articolo 203

Procedimenti previsti dagli articoli 104 e 105 TCEEA

I ricorsi previsti dagli articoli 104, terzo comma, e 105, secondo comma, TCEEA sono disciplinati dalle disposizioni dei titoli II e IV del presente regolamento. Essi sono notificati anche allo Stato cui appartiene la persona o l’impresa contro la quale il ricorso è diretto.

Articolo 204

Procedimento previsto dall’articolo 111, paragrafo 3, dell’accordo SEE

1.   Nell’ipotesi prevista dall’articolo 111, paragrafo 3, dell’accordo SEE, la Corte è adita con una domanda proposta dalle parti contraenti parti nella controversia. La domanda è notificata alle altre parti contraenti, alla Commissione, all’Autorità di vigilanza AELS e, eventualmente, agli altri interessati ai quali sarebbe notificata una domanda pregiudiziale che sollevasse la stessa questione di interpretazione della normativa dell’Unione.

2.   Il presidente impartisce alle parti contraenti e agli altri interessati ai quali la domanda è notificata un termine per la presentazione di osservazioni scritte.

3.   La domanda è proposta in una delle lingue indicate dall’articolo 36 del presente regolamento. Si applica l’articolo 38. Si applica, mutatis mutandis, l’articolo 98.

4.   Non appena è presentata la domanda prevista dal paragrafo 1, il presidente designa il giudice relatore. Subito dopo, il primo avvocato generale attribuisce la domanda a un avvocato generale.

5.   La Corte adotta una decisione motivata sulla domanda, sentito l’avvocato generale.

6.   La decisione della Corte, sottoscritta dal presidente, dai giudici che hanno preso parte alle deliberazioni e dal cancelliere, è notificata alle parti contraenti e agli altri interessati menzionati dai paragrafi 1 e 2.

Articolo 205

Soluzione delle controversie previste dall’articolo 35 TUE nella versione vigente prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona

1.   Nel caso di controversie fra Stati membri, previste dall’articolo 35, paragrafo 7, TUE nella versione vigente prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, nel testo mantenuto in vigore in forza del protocollo n. 36 allegato ai trattati, la Corte è adita con la domanda di una delle parti nella controversia. La domanda viene notificata agli altri Stati membri nonché alla Commissione europea.

2.   Nel caso di controversie fra Stati membri e la Commissione europea, previste dall’articolo 35, paragrafo 7, TUE nella versione vigente prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, nel testo mantenuto in vigore in forza del protocollo n. 36 allegato ai trattati, la Corte è adita con la domanda di una delle parti nella controversia. La domanda viene notificata agli altri Stati membri, al Consiglio e alla Commissione europea qualora sia stata proposta da uno Stato membro. La domanda è notificata agli Stati membri e al Consiglio qualora sia stata proposta dalla Commissione europea.

3.   Il presidente impartisce un termine alle istituzioni e agli Stati membri cui la domanda è notificata, per la presentazione di osservazioni scritte.

4.   Non appena è presentata la domanda prevista dai paragrafi 1 e 2, il presidente designa il giudice relatore. Subito dopo, il primo avvocato generale attribuisce la domanda a un avvocato generale.

5.   La Corte può decidere che il procedimento dinanzi ad essa comporti un’udienza di discussione.

6.   La Corte statuisce sulla controversia con sentenza, dopo la presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale.

7.   Lo stesso procedimento previsto dai paragrafi precedenti si applica quando un accordo stipulato fra gli Stati membri conferisce alla Corte la competenza a statuire su una controversia fra Stati membri o fra Stati membri e un’istituzione.

Articolo 206

Domande previste dall’articolo 269 TFUE

1.   Nei casi previsti dall’articolo 269 TFUE, la domanda è presentata in quattro copie autentiche. Essa è corredata di tutti i documenti rilevanti e, segnatamente, se del caso, delle osservazioni e raccomandazioni formulate in osservanza dell’articolo 7 TUE.

2   La domanda e i suoi allegati sono notificati, secondo i casi, al Consiglio europeo o al Consiglio, il quale dispone di un termine di dieci giorni da detta notifica per presentare osservazioni scritte. Non è ammessa nessuna proroga di detto termine.

3.   La domanda e i suoi allegati sono comunicati anche agli Stati membri diversi dallo Stato interessato, nonché al Parlamento europeo e alla Commissione europea.

4.   Dopo il deposito delle osservazioni previste dal paragrafo 2, che devono essere notificate allo Stato membro interessato nonché agli Stati e alle istituzioni previsti dal paragrafo 3, la Corte statuisce entro un mese dal deposito della domanda, sentito l’avvocato generale. A seguito di domanda dello Stato membro interessato, del Consiglio europeo o del Consiglio, o d’ufficio, la Corte può decidere che il procedimento dinanzi ad essa comporti anche un’udienza di discussione alla quale sono convocati tutti gli Stati e le istituzioni menzionati nel presente articolo.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 207

Regolamento integrativo

Salva l’osservanza dell’articolo 253 TFUE, la Corte, sentiti i governi interessati, adotta, per quanto la concerne, un regolamento integrativo che stabilisce le norme relative:

a)

alle rogatorie;

b)

alle domande di gratuito patrocinio;

c)

alle denunce da parte della Corte per falsa testimonianza o falsa perizia, ai sensi dell’articolo 30 dello statuto.

Articolo 208

Norme di esecuzione

La Corte può adottare, con atto separato, norme pratiche di esecuzione del presente regolamento.

Articolo 209

Abrogazione

Il presente regolamento sostituisce il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1991, da ultimo modificato il 24 maggio 2011 ( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 162 del 22 giugno 2011, pag. 17).

Articolo 210

Pubblicazione ed entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento, autentico nelle lingue indicate dall’articolo 36 dello stesso, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla sua pubblicazione.

Adottato a Lussemburgo, il 25 settembre 2012.

 


(1)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 27.

(2)  GU n. 17 del 6.10.1958, pag. 385.