ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.215.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 215

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
11 agosto 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2012/471/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell’accordo tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sull’uso e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna

1

 

 

2012/472/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 26 aprile 2012, relativa alla conclusione dell’accordo tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sull’uso e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna

4

Accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sull’uso e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna

5

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 731/2012 della Commissione, del 10 agosto 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

15

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 732/2012 della Commissione, del 10 agosto 2012, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12

17

 

 

ORIENTAMENTI

 

 

2012/473/UE

 

*

Indirizzo della Banca centrale europea, del 18 luglio 2012, relativo a TARGET2-Securities (BCE/2012/13)

19

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, che stabilisce regole per la gestione di un contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità (GU L 148 dell'8.6.2012)

30

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

11.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 215/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2011

relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell’accordo tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sull’uso e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna

(2012/471/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 2 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato una decisione, unitamente a direttive di negoziato, che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati tra l’Unione e gli Stati Uniti d’America sul trasferimento e l’uso delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri (Passenger Name Record — PNR) per prevenire e combattere il terrorismo e altri reati gravi di natura transnazionale.

(2)

I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sull’uso e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna («l'accordo»).

(3)

L’accordo rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all'articolo 7, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8 e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47 della Carta. È opportuno applicare l’accordo in conformità di tali diritti e principi.

(4)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

(5)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è vincolata dall'accordo, né è soggetta alla sua applicazione.

(6)

È opportuno firmare l'accordo, con riserva della conclusione di tale accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell’accordo tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sull’uso e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a procedere alla firma dell’accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

È approvata la dichiarazione dell'Unione relativa all'accordo rispetto ai suoi obblighi ai sensi degli articoli 17 e 23 dell'accordo.

Il testo della dichiarazione è allegato alla presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. CICHOCKI


ALLEGATO

Dichiarazione dell'Unione relativa all'accordo sull’uso e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna («l'accordo») rispetto ai suoi obblighi ai sensi degli articoli 17 e 23 dell'accordo

1.

Nell'ambito del meccanismo congiunto di revisione e valutazione di cui all'articolo 23 dell'accordo, e fatte salve altre questioni che potrebbero porsi nell'ambito di tale meccanismo, l'Unione chiederà agli Stati Uniti, se del caso, informazioni sullo scambio di informazioni relative ai trasferimenti di dati PNR di cittadini e residenti dell'Unione europea alle autorità di paesi terzi come previsto all'articolo 17 dell'accordo.

2.

Nell'ambito del meccanismo congiunto di revisione e valutazione di cui al punto 1 della presente dichiarazione, l'Unione chiederà agli Stati Uniti tutte le informazioni opportune sull'attuazione delle condizioni che regolano tali trasferimenti conformemente all'articolo 17 dell'accordo.

3.

Nell'ambito del meccanismo congiunto di revisione e valutazione di cui al punto 1 della presente dichiarazione, l'Unione presterà particolare attenzione al rispetto di tutte le salvaguardie relative all'attuazione dell'articolo 17, paragrafo 2, dell'accordo, onde assicurarsi che i paesi terzi che ricevono tali dati si siano impegnati a riconoscere agli stessi una protezione, in termini di rispetto della vita privata, comparabile a quella riconosciuta dal DHS ai PNR ai sensi del presente accordo.


11.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 215/4


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2012

relativa alla conclusione dell’accordo tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sull’uso e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna

(2012/472/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 2 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato una decisione, unitamente a direttive di negoziato, che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati tra l’Unione e gli Stati Uniti d’America sul trasferimento e l’uso delle registrazioni dei nominativi dei paasseggeri (Passenger Name Record — PNR) per prevenire e combattere il terrorismo e altri reati gravi di natura transnazionale.

(2)

Conformemente alla decisione 2012/471/UE del Consiglio (2), l’accordo tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sull’uso e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna («l'accordo»), è stato firmato in data 14 dicembre 2011, con riserva della sua conclusione.

(3)

L’accordo rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all'articolo 7, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8 e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47 della Carta. È opportuno applicare l’accordo in conformità di tali diritti e principi.

(4)

A norma dell'articolo 3 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(5)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(6)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è vincolata dall'accordo, né è soggetta alla sua applicazione.

(7)

È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sull’uso e il trasferimento delle regsitrazioni dei nominativi dei passeggeri al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, allo scambio delle notifiche previste all'articolo 27 dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dall'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 26 aprile 2012

Per il Consiglio

Il presidente

M. BØDSKOV


(1)  Approvazione del 19 aprile 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.


TRADUZIONE

ACCORDO

tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sull’uso e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna

GLI STATI UNITI D'AMERICA

in seguito parimenti denominati gli «Stati Uniti», e

L'UNIONE EUROPEA

in seguito parimenti denominata «UE»,

in seguito denominati le «parti»,

DESIDEROSI di prevenire e combattere efficacemente il terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale al fine di proteggere le rispettive società democratiche e i valori comuni;

NEL TENTATIVO di rafforzare e incoraggiare la cooperazione tra le parti nello spirito del partenariato transatlantico;

RICONOSCENDO il diritto e la responsabilità degli Stati di garantire la sicurezza dei propri cittadini e di proteggere le proprie frontiere e tenendo presente la responsabilità che incombe a tutte le nazioni di proteggere la vita e l’incolumità delle persone, anche di quelle che usano sistemi di trasporto internazionale;

CONVINTI che lo scambio delle informazioni è una componente fondamentale della lotta al terrorismo e ai reati gravi di natura transnazionale e che, in tale contesto, il trattamento e l'uso delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri (Passenger Name Record — PNR) costituiscono uno strumento necessario che fornisce informazioni non ottenibili con altri mezzi;

RISOLUTI a prevenire e combattere i reati di terrorismo e la criminalità transnazionale nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e riconoscendo l’importanza della vita privata, della protezione dei dati personali e dell’informazione;

VISTI gli strumenti internazionali, le leggi e i regolamenti degli Stati Uniti che impongono a ciascun vettore aereo che effettua voli passeggeri nel trasporto aereo estero da o per gli Stati Uniti di mettere a disposizione del dipartimento degli Stati uniti per la sicurezza interna (Department of Homeland Security — DHS) i PNR nella misura in cui questi sono raccolti e conservati nei sistemi automatizzati di prenotazione/controllo delle partenze del vettore aereo, nonché i requisiti analoghi che sono o possono essere applicati nell'UE;

CONSTATANDO che il DHS tratta e usa i PNR per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e la criminalità transnazionale nel rispetto delle salvaguardie per la vita privata, la protezione dei dati personali e le informazioni previste dal presente accordo;

SOTTOLINEANDO l’importanza che gli Stati Uniti scambino i PNR e le informazioni analitiche pertinenti e appropriate da questi ottenute con le competenti autorità di polizia e giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea («Stati membri dell'UE») ed Europol o Eurojust, quale strumento per promuovere la cooperazione di polizia e giudiziaria internazionale;

RICONOSCENDO le tradizioni di lunga data per il rispetto della vita privata di entrambe le parti, come risulta dalle loro leggi e atti fondativi;

TENENDO PRESENTE gli impegni dell’UE ai sensi dell’articolo 6 del trattato sull’Unione europea relativo al rispetto dei diritti fondamentali, il diritto al rispetto della vita privata con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale ai sensi dell'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i principi di proporzionalità e necessità concernenti il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il rispetto della riservatezza e la protezione dei dati di carattere personale ai sensi dell’articolo 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la convenzione n. 108 del Consiglio d’Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale e relativo protocollo addizionale n. 181, nonché gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

TENENDO PRESENTE che il DHS attualmente applica procedure rigorose per proteggere la vita privata e per garantire l’integrità dei dati, compresa la sicurezza fisica, il controllo degli accessi, la separazione e la cifratura dei dati, le capacità di audit e misure di responsabilità efficaci;

RICONOSCENDO l’importanza di assicurare la qualità, l’esattezza, l’integrità e la sicurezza dei dati e di istituire misure di responsabilità appropriate per garantire il rispetto di tali principi;

PRESO ATTO in particolare del principio della trasparenza e dei vari mezzi con cui gli Stati Uniti assicurano che i passeggeri il cui PNR è raccolto dal DHS siano informati della necessità e dell’uso dei loro PNR;

RICONOSCENDO inoltre che la raccolta e l’analisi dei PNR sono necessarie al DHS per assolvere la missione di sicurezza delle frontiere, garantendo nel contempo che la raccolta e l'uso dei PNR rimangano pertinenti e necessari ai fini per i quali sono raccolti;

RICONOSCENDO che, in virtù del presente accordo e della sua attuazione, il DHS risulta assicurare un livello adeguato di protezione dei dati in relazione al trattamento e all’uso dei PNR che gli sono stati trasferiti;

TENENDO PRESENTE che gli Stati Uniti e l’Unione europea sono impegnati a garantire, nella lotta alla criminalità e al terrorismo, un livello elevato di protezione dei dati personali e sono determinati a raggiungere, senza indugio, un accordo per proteggere globalmente i dati personali scambiati nell'ambito della lotta alla criminalità e al terrorismo in modo da favorire gli obiettivi reciproci;

PRENDENDO ATTO dell’esito positivo delle revisioni congiunte del 2005 e del 2010 degli accordi tra le parti sul trasferimento dei PNR del 2004 e del 2007;

PRESO ATTO dell'interesse delle parti, nonché degli Stati membri dell'UE, allo scambio di informazioni relative al metodo di trasmissione dei PNR nonché al loro trasferimento successivo come previsto dal pertinente articolo del presente accordo, e preso altresì atto dell'interesse dell'UE a che tale aspetto sia affrontato nell'ambito del processo di consultazione e verifica previsto dal presente accordo;

AFFERMANDO che il presente accordo non costituisce un precedente per eventuali disposizioni future tra le parti o tra una delle due parti e un’altra parte in materia di trattamento, uso o trasferimento di PNR o di altri tipi di dati, ovvero in materia di protezione dei dati;

RICONOSCENDO i principi correlati di proporzionalità nonché di pertinenza e necessità che presiedono al presente accordo e alla sua attuazione da parte dell’Unione europea e degli Stati Uniti; e

VISTA la possibilità per le parti di discutere ulteriormente il trasferimento dei dati PNR nel trasporto marittimo,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo

1.   Scopo del presente accordo è garantire la sicurezza e proteggere la vita e l’incolumità delle persone.

2.   A tal fine, il presente accordo prevede le responsabilità delle parti in relazione alle condizioni in cui i PNR possono essere trasferiti, trattati e usati e protetti.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.   Per «PNR», secondo le linee guida dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale, si intende la registrazione creata dai vettori aerei, o da loro agenti autorizzati, per ogni viaggio prenotato da un passeggero o per suo conto, e registrato in sistemi di prenotazione dei vettori, in sistemi di controllo delle partenze o in sistemi equivalenti aventi le stesse funzionalità (denominati collettivamente nel presente accordo «sistemi di prenotazione»). In particolare, ai sensi del presente accordo, il PNR comprende i tipi di dati previsti in allegato («allegato»).

2.   Il presente accordo si applica ai vettori che effettuano voli passeggeri tra l’Unione europea e gli Stati Uniti.

3.   Il presente accordo si applica inoltre ai vettori che sono registrati nell’Unione europea o che conservano dati nell’Unione europea e che effettuano voli passeggeri da o per gli Stati Uniti.

Articolo 3

Trasmissione dei PNR

Le parti concordano che i vettori trasmettano al DHS i PNR contenuti nei loro sistemi di prenotazione, come richiesto dal DHS e conformemente alle norme del DHS e in linea con il presente accordo. Qualora nei PNR trasferiti dai vettori siano compresi altri dati oltre a quelli elencati in allegato, il DHS li cancella non appena li riceve.

Articolo 4

Uso dei PNR

1.   Gli Stati Uniti raccolgono, usano e trattano i PNR al fine di prevenire, accertare, indagare e perseguire:

a)

i reati di terrorismo e i reati connessi, comprendenti:

i)

la condotta che:

1)

comporti un atto violento o un atto pericoloso per la vita umana, la proprietà o le infrastrutture; e che

2)

abbia in apparenza lo scopo di:

a)

intimidire o sopraffare la popolazione civile;

b)

influenzare la politica di un governo con l'intimidazione o la coercizione; o

c)

colpire l'azione di un governo con la distruzione di massa, l'assassinio, il rapimento o la presa di ostaggi;

ii)

le attività che configurano reato ai sensi e secondo le definizioni delle convenzioni e dei protocolli internazionali applicabili relativi al terrorismo;

iii)

la fornitura o raccolta di fondi, in qualunque modo, direttamente o indirettamente, con l'intenzione di utilizzarli o sapendo che devono essere utilizzati, in tutto o in parte, per compiere uno degli atti di cui ai punti i) o ii), o sapendo che saranno utilizzati a tal fine;

iv)

il tentativo di commettere uno degli atti di cui ai punti i), ii) o iii);

v)

la partecipazione come complice nella commissione di uno degli atti di cui ai punti i), ii) o iii);

vi)

l'organizzazione o l'esecuzione, tramite altre persone, di uno degli atti di cui ai punti i), ii) o iii);

vii)

qualunque altro contributo alla commissione di uno degli atti di cui ai punti i), ii) o iii);

viii)

la minaccia di commettere uno degli atti di cui al punto i) in circostanze che indicano che la minaccia è credibile;

b)

altri reati punibili con una pena detentiva non inferiore a tre anni e aventi natura transnazionale.

Un reato è considerato di natura transnazionale in particolare se:

i)

è commesso in più di uno Stato;

ii)

è commesso in uno Stato ma preparato, pianificato, diretto o controllato in misura sostanziale in un altro Stato;

iii)

è commesso in uno Stato ma vi è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

iv)

è commesso in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato; o

v)

è commesso in uno Stato e l’autore del reato si trova oppure intende recarsi in un altro Stato.

2.   I PNR possono essere usati e trattati caso per caso se necessario in vista di una minaccia grave e per salvaguardare gli interessi vitali di ciascun individuo o se disposto dall’autorità giudiziaria.

3.   Il DHS può usare e trattare i PNR per individuare i soggetti che potrebbero essere sottoposti a interrogatorio o esame approfondito al momento dell’arrivo o della partenza dagli Stati Uniti oppure richiedere un ulteriore esame.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano le competenze delle autorità di pubblica sicurezza e giudiziarie nazionali, o i procedimenti, qualora siano individuate altre violazioni del diritto o indizi di violazione durante l'uso e il trattamento dei PNR.

CAPO II

SALVAGUARDIE APPLICABILI ALL’USO DEI PNR

Articolo 5

Sicurezza dei dati

1.   Il DHS provvede affinché siano attuate appropriate misure tecniche e modalità organizzative per proteggere i dati e le informazioni personali contenuti nel PNR dalla distruzione, perdita, comunicazione, alterazione o dall’accesso, trattamento o uso accidentali, illeciti o non autorizzati.

2.   Il DHS ricorre alle tecnologie appropriate per garantire la protezione, la sicurezza, la riservatezza e l’integrità dei dati. In particolare, il DHS provvede affinché:

a)

siano applicate le procedure di cifratura, autorizzazione e documentazione riconosciute dalle autorità competenti. In particolare, l’accesso ai PNR è sicuro e limitato a funzionari specificatamente autorizzati;

b)

i PNR siano conservati in ambiente fisico sicuro e protetti con funzioni di controllo delle intrusioni; e

c)

sussista un meccanismo per garantire che le interrogazioni dei PNR siano condotte in conformità dell’articolo 4.

3.   In caso di incidente a danno della vita privata (compresi l’accesso o la comunicazione non autorizzati), il DHS prende misure ragionevoli per informare opportunamente gli interessati, mitigare il rischio di danno da comunicazione non autorizzata di dati e informazioni personali e, ove tecnicamente realizzabile, disporre misure correttive.

4.   Nell'ambito del presente accordo, il DHS comunica senza indebito ritardo alle autorità europee competenti gli incidenti gravi a danno della vita privata riguardanti il PNR di cittadini dell’UE o di persone residenti nell’UE causati da distruzione accidentale o illecita o perdita accidentale, da alterazione, divulgazione o accesso non autorizzati, o da qualunque forma illecita di trattamento o uso.

5.   Gli Stati Uniti confermano che efficaci misure di esecuzione a livello amministrativo, civile e penale sono disponibili ai sensi della normativa degli Stati Uniti, in caso di incidenti a danno della vita privata. Il DHS può prendere provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili di tali incidenti a danno della vita privata, quali, a seconda del caso, il diniego di accesso al sistema, censure formali, la sospensione, la retrocessione di grado o la rimozione dall’incarico.

6.   Tutti gli accessi ai PNR, nonché il loro trattamento e uso sono registrati o documentati presso il DHS. I registri o la documentazione sono usati esclusivamente a fini di controllo, audit e manutenzione del sistema o negli altri casi previsti dalla legge.

Articolo 6

Dati sensibili

1.   Qualora nel PNR di un passeggero siano compresi dati sensibili (ossia dati e informazioni personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, o dati relativi alla salute e alla vita sessuale della persona), il DHS si serve di sistemi automatizzati per filtrarli e mascherarli dal PNR. In aggiunta, il DHS si astiene dal loro trattamento o uso ulteriore, salvo se in conformità dei paragrafi 3 e 4.

2.   Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente accordo il DHS trasmette alla Commissione europea un elenco dei codici e dei termini che identificano i dati sensibili da filtrare.

3.   L’accesso ai dati sensibili nonché il loro trattamento e uso sono consentiti in casi eccezionali di pericolo o seria minaccia per la vita di una persona. Tali dati sono accessibili esclusivamente caso per caso, mediante procedure restrittive, previa approvazione di un alto funzionario del DHS.

4.   I dati sensibili sono cancellati definitivamente entro trenta giorni dacché il DHS ha ricevuto per l'ultima volta i PNR contenenti tali dati. Tuttavia, i dati sensibili possono essere conservati per il periodo prescritto dalla normativa degli Stati Uniti ai fini di un'indagine, azione penale o esecuzione specifica.

Articolo 7

Decisioni individuali automatizzate

Gli Stati Uniti non prendono decisioni che comportino azioni significativamente negative per gli interessi giuridici degli interessati, basate soltanto sul trattamento e uso automatizzato del PNR.

Articolo 8

Conservazione dei dati

1.   Il DHS conserva i PNR in una banca dati attiva per un periodo massimo di cinque anni. Dopo i primi sei mesi, i PNR sono spersonalizzati e mascherati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. L’accesso a detta banca dati attiva è limitato a un numero ristretto di funzionari specificamente autorizzati, salvo altrimenti disposto dal presente accordo.

2.   Al fine di spersonalizzare i dati, sono mascherate le informazioni ricollegabili a un soggetto specifico contenute nei seguenti tipi di dati PNR:

a)

il nome o i nomi;

b)

altri nomi figuranti nel PNR;

c)

tutte le informazioni di contatto disponibili (incluse le informazioni sull’originatore);

d)

osservazioni generali, comprese le altre informazioni supplementari (OSI), le informazioni di servizi speciali (SSI) e le richieste di servizi speciali (SSR); e

e)

i dati del sistema di trasmissione anticipata dei dati relativi alle persone trasportate (APIS) eventualmente raccolti.

3.   A seguito di detto periodo attivo i PNR sono trasferiti in una banca dati inattiva per un periodo massimo di dieci anni. Tale banca dati inattiva è soggetta a controlli supplementari, tra cui un numero più ristretto di personale abilitato nonché un livello di approvazione da parte delle autorità di vigilanza più elevato per accedervi. I PNR contenuti nella banca dati inattiva non sono ripersonalizzati, salvo per operazioni di pubblica sicurezza e in tal caso solo in relazione a un caso, una minaccia o un rischio identificabili. Per quanto riguarda i fini di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), i PNR contenuti nella banca dati inattiva possono essere ripersonalizzati solo per un periodo massimo di cinque anni.

4.   A seguito del periodo di inattività, i dati conservati devono essere resi completamente anonimi cancellando tutti i tipi di dati che potrebbero servire per individuare il passeggero cui si riferisce il PNR, senza possibilità di ripersonalizzarli.

5.   I dati connessi a un caso o a un’indagine specifici possono essere conservati in una banca dati PNR attiva fino a quando il caso o l’indagine sono archiviati. Il presente paragrafo non pregiudica i requisiti di conservazione dei dati previsti per gli archivi di singole indagini o azioni penali.

6.   Le parti convengono di esaminare, nel quadro della valutazione di cui all’articolo 23, paragrafo 1, l'opportunità di conservazione per un periodo di inattività di dieci anni.

Articolo 9

Non discriminazione

Gli Stati Uniti provvedono affinché le salvaguardie applicabili al trattamento e all’uso dei PNR ai sensi del presente accordo si applichino a tutti i passeggeri su base paritaria senza discriminazioni illegittime.

Articolo 10

Trasparenza

1.   Il DHS informa i viaggiatori dell’uso e trattamento del PNR mediante:

a)

pubblicazioni nel registro federale;

b)

pubblicazioni sul suo sito web;

c)

avvisi che i vettori possono inserire nei contratti di trasporto;

d)

relazioni al Congresso obbligatorie per legge; e

e)

altre misure appropriate eventualmente predisposte.

2.   Il DHS pubblica e trasmette all’UE per eventuale pubblicazione le proprie procedure e modalità di accesso, correzione o rettifica e le procedure di ricorso.

3.   Le parti collaborano con l’industria dell'aviazione al fine di incoraggiare una maggiore visibilità per i viaggiatori, al momento della prenotazione, della finalità della raccolta, del trattamento e dell’uso dei PNR da parte del DHS e le modalità per richiedere l’accesso e la correzione e presentare ricorso.

Articolo 11

Accesso degli individui

1.   Conformemente alle disposizioni della legge sulla libertà di informazione (Freedom of Information Act), ogni individuo, indipendentemente dalla cittadinanza, dal paese di origine o dal luogo di residenza, ha il diritto di chiedere al DHS il proprio PNR. Il DHS fornisce detti PNR tempestivamente, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2.   La comunicazione delle informazioni contenute nel PNR può essere soggetta a ragionevoli limitazioni giuridiche applicabili in forza della normativa degli Stati Uniti, incluse limitazioni eventualmente necessarie per salvaguardare informazioni sensibili protette dalla normativa sulla vita privata o relative alla sicurezza nazionale e all'applicazione della legge.

3.   Qualsiasi rifiuto o restrizione dell’accesso è motivato per iscritto e comunicato al richiedente tempestivamente. Detta comunicazione precisa la base giuridica secondo cui l'informazione è stata trattenuta e informa l'interessato dei mezzi di ricorso contemplati dalla normativa degli Stati Uniti.

4.   Il DHS non rivela i PNR al pubblico, fuorché ai soggetti i cui PNR sono stati trattati e usati o ai loro rappresentanti, o nei casi prescritti dalla normativa degli Stati Uniti.

Articolo 12

Correzione o rettifica richiesta dagli individui

1.   Ogni individuo, indipendentemente dalla cittadinanza, dal paese di origine o dal luogo di residenza, ha il diritto di chiedere al DHS la correzione o la rettifica, compresa la possibilità di cancellazione o il blocco, del proprio PNR secondo le modalità descritte nel presente accordo.

2.   Senza indebito ritardo, il DHS informa per iscritto il richiedente della decisione di correggere o rettificare il PNR in questione.

3.   Qualsiasi rifiuto o restrizione della correzione o della rettifica è motivato per iscritto e comunicato al richiedente tempestivamente. Detta comunicazione precisa la base giuridica su cui si fonda il rifiuto o la restrizione e informa l'interessato dei mezzi di ricorso contemplati dalla normativa degli Stati Uniti.

Articolo 13

Ricorso degli individui

1.   Ogni individuo, indipendentemente dalla cittadinanza, dal paese di origine o dal luogo di residenza, i cui dati e informazioni personali sono stati trattati e usati in modo non conforme al presente accordo, ha il diritto a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria, conformemente alla normativa degli Stati Uniti.

2.   Ogni individuo ha il diritto di contestare in sede amministrativa le decisioni del DHS relative all’uso e al trattamento dei PNR.

3.   Ai sensi della legge sulle procedure amministrative (Administrative Procedure Act) e altre leggi applicabili, ogni individuo ha il diritto di chiedere il controllo giurisdizionale, presso una corte federale degli Stati Uniti, di una decisione definitiva del DHS. Inoltre, a ogni individuo è dato il diritto di chiedere il controllo giurisdizionale conformemente alla normativa applicabile e alle disposizioni pertinenti:

a)

della legge sulla libertà di informazione;

b)

della legge sulle frodi e sugli abusi informatici (Computer Fraud and Abuse Act);

c)

della legge sulla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (Electronic Communications Privacy Act); e

d)

di altra normativa degli Stati Uniti applicabile.

4.   In particolare, il DHS mette a disposizione di tutti gli individui uno strumento amministrativo (attualmente il programma Traveler Redress Inquiry Program — TRIP del DHS) per rispondere alle contestazioni connesse ai viaggi, incluse quelle relative all’uso dei PNR. Il TRIP del DHS costituisce un mezzo di ricorso per quanti affermano di aver subito ritardi nell'imbarco o di non essere stati imbarcati su un aeromobile civile perché erroneamente considerati una minaccia. Ai sensi della legge sulle procedure amministrative e del titolo 49 del codice degli Stati Uniti (United States Code), sezione 46110, un soggetto così leso ha il diritto di chiedere un controllo giurisdizionale, presso una corte federale degli Stati Uniti, di una decisione definitiva del DHS relativa a tali questioni.

Articolo 14

Supervisione

1.   Il rispetto delle salvaguardie per la protezione della vita privata previste dal presente accordo è soggetto alla verifica e alla supervisione indipendenti dei funzionari di dipartimento preposti alla protezione della vita privata (Department Privacy Officers), quale il responsabile della protezione della vita privata (Chief Privacy Officer) del DHS, che:

a)

abbiano una comprovata autonomia;

b)

esercitino effettivi poteri di supervisione, indagine, intervento e verifica; e

c)

abbiano il potere di segnalare le violazioni di legge connesse al presente accordo ai fini di un’azione giudiziaria o disciplinare, a seconda dei casi.

In particolare, garantiscono che siano ricevuti i reclami relativi all’inosservanza del presente accordo, siano fatte le debite indagini, sia data una risposta e previsto un rimedio adeguato. Chiunque può proporre tale reclamo, indipendentemente dalla cittadinanza, dal paese di origine o dal luogo di residenza.

2.   In aggiunta, l’applicazione del presente accordo da parte degli Stati Uniti è soggetta alla verifica e alla supervisione indipendenti di uno o più dei seguenti enti:

a)

l'ufficio dell’ispettorato generale del DHS;

b)

l’ufficio per la responsabilità governativa (Government Accountability Office) istituito dal Congresso; e

c)

il Congresso degli Stati Uniti.

Detta supervisione può rispecchiarsi nei risultati e nelle raccomandazioni di relazioni pubbliche, audizioni pubbliche e analisi.

CAPO III

MODALITÀ DEI TRASFERIMENTI

Articolo 15

Metodo di trasmissione dei PNR

1.   Ai fini del presente accordo, i vettori sono tenuti a trasferire i PNR al DHS con il metodo «push», in risposta all'esigenza di esattezza, tempestività e completezza dei dati.

2.   I vettori sono tenuti a trasferire i PNR al DHS con mezzi elettronici sicuri conformemente ai requisiti tecnici del DHS.

3.   I vettori sono tenuti a trasferire i PNR al DHS conformemente ai paragrafi 1 e 2, la prima volta novantasei ore prima della partenza prevista del volo e in aggiunta in tempo reale o per un numero fisso di trasferimenti di routine prestabiliti, come specificato dal DHS.

4.   In ogni caso, le parti convengono che tutti i vettori sono tenuti ad acquisire la capacità tecnica di usare il metodo «push» entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente accordo.

5.   Ove necessario il DHS può esigere, caso per caso, che il vettore trasferisca il PNR tra due trasferimenti o in seguito ai trasferimenti regolari di cui al paragrafo 3. Qualora, per motivi tecnici, i vettori non siano in grado di rispondere tempestivamente alle richieste di cui al presente articolo conformemente alle norme del DHS, oppure, in circostanze eccezionali, al fine di rispondere a una minaccia specifica, urgente e grave, il DHS può esigere che i vettori forniscano l’accesso in altro modo.

Articolo 16

Scambio interno di dati

1.   Il DHS può scambiare i PNR solo previo attento accertamento del rispetto delle seguenti salvaguardie:

a)

esclusivamente in conformità dell’articolo 4;

b)

solo con autorità governative statunitensi che agiscono per uno degli usi di cui all’articolo 4;

c)

se le autorità riceventi riconoscono ai PNR salvaguardie equivalenti o comparabili a quelle previste dal presente accordo; e

d)

solo a sostegno dei casi oggetto di esame o di indagine e conformemente alle intese scritte e alla normativa degli Stati Uniti sullo scambio d'informazioni tra autorità governative nazionali.

2.   Nel trasferire informazioni analitiche ottenute dal PNR ai sensi del presente accordo sono rispettate le salvaguardie previste al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 17

Trasferimento successivo

1.   Gli Stati Uniti possono trasferire i PNR alle autorità governative competenti di paesi terzi solo ai sensi di disposizioni conformi al presente accordo e solo previo accertamento che l’uso previsto dal destinatario è in linea con tali disposizioni.

2.   Salvo in casi di emergenza, i trasferimenti successivi sono effettuati in conformità di intese esplicite che contemplano disposizioni a tutela dei dati personali analoghe a quelle applicate dal DHS ai PNR, secondo il presente accordo.

3.   I PNR sono scambiati solo a sostegno dei casi oggetto di esame o di indagine.

4.   Qualora il DHS sia a conoscenza del trasferimento del PNR di un cittadino o un residente di uno Stato membro dell’UE, le autorità competenti dello Stato membro interessato ne sono informate quanto prima della questione.

5.   Nel trasferire informazioni analitiche ottenute dal PNR ai sensi del presente accordo sono rispettate le salvaguardie previste ai paragrafi da 1 a 4.

Articolo 18

Cooperazione di polizia, di pubblica sicurezza e giudiziaria

1.   In linea con gli accordi o intese vigenti in materia di pubblica sicurezza o scambio delle informazioni tra gli Stati Uniti e qualunque Stato membro dell’UE, Europol o Eurojust, il DHS provvede affinché, non appena possibile, siano messe a disposizione delle competenti autorità di polizia, di altre autorità specializzate di pubblica sicurezza o giudiziarie degli Stati membri dell'UE e di Europol e di Eurojust, nell’ambito delle rispettive competenze, le informazioni analitiche pertinenti e appropriate ottenute dal PNR nei casi oggetto di esame o di indagine, al fine di prevenire, accertare, indagare e perseguire nell’UE reati di terrorismo e reati connessi o reati aventi natura transnazionale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b).

2.   Un'autorità di polizia o giudiziaria di uno Stato membro dell’UE, o Europol o Eurojust, nell’ambito delle rispettive competenze, possono chiedere l’accesso ai PNR o alle informazioni analitiche pertinenti da questi ottenute, che sono necessarie in casi specifici per prevenire, accertare, indagare e perseguire nell’Unione europea reati di terrorismo e reati connessi o reati aventi natura transnazionale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b). Il DHS, nel rispetto degli accordi o intese di cui al paragrafo 1 del presente articolo, mette a disposizione tali informazioni.

3.   Ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il DHS scambia i PNR solo previo accertamento del rispetto delle seguenti salvaguardie:

a)

esclusivamente in conformità dell’articolo 4;

b)

solo quando agisce a sostegno degli usi di cui all’articolo 4; e

c)

se le autorità riceventi riconoscono ai PNR salvaguardie equivalenti o comparabili a quelle previste dal presente accordo.

4.   Nel trasferire informazioni analitiche ottenute dal PNR ai sensi del presente accordo sono rispettate le salvaguardie previste ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI ESECUTIVE E FINALI

Articolo 19

Adeguatezza

Ai fini del presente accordo e della sua attuazione, si presume che il DHS assicuri, ai sensi della pertinente legislazione dell’UE in materia di protezione dei dati, un livello adeguato di protezione in relazione al trattamento e all’uso dei PNR. Al riguardo, si presume che i vettori che hanno trasferito i PNR al DHS in conformità del presente accordo abbiano rispettato i requisiti giuridici applicabili nell’UE relativi al trasferimento di tali dati dall’UE agli Stati Uniti.

Articolo 20

Reciprocità

1.   Le parti promuovono attivamente, nel rispettivo ordinamento giuridico, la cooperazione dei vettori con qualunque sistema PNR operativo o che potrebbe essere adottato nell’ordinamento giuridico dell’altra parte, in linea con il presente accordo.

2.   Poiché l’istituzione di un sistema PNR dell’UE potrebbe avere ripercussioni concrete sugli obblighi incombenti alle parti ai sensi del presente accordo, nell’ipotesi che sia istituito un tale sistema le parti si consultano per stabilire se il presente accordo debba essere adeguato di conseguenza per garantire la piena reciprocità. Tali consultazioni esamineranno in particolare se l’eventuale sistema PNR dell’UE applichi norme di protezione dei dati meno rigorose di quelle previste nel presente accordo e se, di conseguenza, il presente accordo debba essere modificato.

Articolo 21

Attuazione e inderogabilità

1.   Il presente accordo non crea né conferisce, ai sensi della normativa degli Stati Uniti, diritti o benefici a persone o enti, pubblici o privati. Ciascuna parte garantisce che le disposizioni del presente accordo siano attuate correttamente.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo deroga agli obblighi incombenti agli Stati Uniti e agli Stati membri dell'UE, inclusi quelli ai sensi dell’accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America, del 25 giugno 2003, e dei connessi strumenti bilaterali di assistenza giuridica tra gli Stati Uniti e gli Stati membri dell'UE.

Articolo 22

Comunicazione di modifiche nel diritto interno

Le parti si informano reciprocamente in merito all’adozione di qualunque normativa che possa avere ripercussioni concrete sull’attuazione del presente accordo.

Articolo 23

Verifica e valutazione

1.   Un anno dopo l’entrata in vigore del presente accodo e in seguito periodicamente secondo quanto concordato, le parti procedono a una verifica congiunta dell’attuazione del presente accordo. Inoltre, quattro anni dopo la sua entrata in vigore le parti procedono a una sua valutazione congiunta.

2.   Le parti convengono in anticipo le modalità e i termini della verifica congiunta e si comunicano la composizione dei rispettivi gruppi. Ai fini della verifica congiunta, l’Unione europea è rappresentata dalla Commissione europea e gli Stati Uniti sono rappresentati dal DHS. I gruppi possono comprendere esperti di protezione dei dati e pubblica sicurezza. Fatta salva la normativa applicabile, i partecipanti alla verifica congiunta devono avere le idonee autorizzazioni di sicurezza e rispettare la riservatezza delle discussioni. Ai fini della verifica congiunta, il DHS assicura un accesso adeguato alla documentazione, ai sistemi pertinenti e al personale competente.

3.   In seguito alla verifica congiunta, la Commissione europea presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea. Gli Stati Uniti possono formulare osservazioni scritte da accludere alla relazione.

Articolo 24

Risoluzione delle controversie e sospensione dell’accordo

1.   In caso di controversia sull’attuazione del presente accordo e per qualunque aspetto connesso, le parti si consultano al fine di giungere a una soluzione reciprocamente accettabile, che preveda la possibilità per ciascuna parte di porre rimedio entro un termine ragionevole.

2.   Qualora le consultazioni non portino alla risoluzione della controversia, ciascuna parte può sospendere l'applicazione del presente accordo mediante notifica scritta per via diplomatica, con effetto decorsi novanta giorni dalla data della notifica, salvo diversa data altrimenti convenuta dalle parti.

3.   Nonostante la sospensione del presente accordo, tutti i PNR ottenuti dal DHS ai sensi del presente accordo prima della sua sospensione continuano ad essere trattati e usati nel rispetto delle salvaguardie disposte da detto accordo.

Articolo 25

Denuncia

1.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento, mediante notifica scritta per via diplomatica.

2.   La denuncia ha effetto decorsi centoventi giorni dalla data della notifica, salvo diversa data altrimenti convenuta dalle parti.

3.   Prima dell’eventuale denuncia del presente accordo, le parti si consultano in modo da disporre di tempo sufficiente per giungere a una soluzione reciprocamente accettabile.

4.   Nonostante la denuncia del presente accordo, tutti i PNR ottenuti dal DHS ai sensi del presente accordo prima della sua denuncia continuano ad essere trattati e usati nel rispetto delle salvaguardie disposte da detto accordo.

Articolo 26

Durata

1.   Fatto salvo l'articolo 25, il presente accordo resta in vigore per un periodo di sette anni decorrente dalla data della sua entrata in vigore.

2.   Allo scadere del periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché di ogni eventuale rinnovo ai sensi del presente paragrafo, l’accordo si rinnova per un periodo successivo di sette anni salvo che una parte notifichi all'altra per iscritto per via diplomatica, con preavviso di almeno dodici mesi, l’intenzione di non rinnovare l'accordo.

3.   Nonostante la scadenza del presente accordo, tutti i PNR ottenuti dal DHS ai sensi del presente accordo continuano ad essere trattati e usati conformemente alle salvaguardie disposte da detto accordo. Analogamente, tutti i PNR ottenuti dal DHS ai sensi dell’accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sul trattamento e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri (PNR) da parte dei vettori aerei al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna (DHS), firmato a Bruxelles e a Washington, il 23 e il 26 luglio 2007, continuano ad essere trattati e usati conformemente alle salvaguardie previste da tale accordo.

Articolo 27

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate le notifiche di avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine necessarie.

2.   A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce l’accordo del 23 e 26 luglio 2007.

3.   Il presente accordo si applica ai territori di Danimarca, Regno Unito o Irlanda solo se la Commissione europea notifica per iscritto agli Stati Uniti che la Danimarca, il Regno Unito o l'Irlanda hanno scelto di vincolarsi al presente accordo.

4.   Se prima dell'entrata in vigore del presente accordo la Commissione europea notifica agli Stati Uniti che esso si applicherà ai territori di Danimarca, Regno Unito o Irlanda, il presente accordo si applica al territorio dello Stato in questione a decorrere dalla data fissata per gli altri Stati membri dell'UE obbligati dal presente accordo.

5.   Se dopo l'entrata in vigore del presente accordo la Commissione europea notifica agli Stati Uniti che esso si applica ai territori di Danimarca, Regno Unito o Irlanda, il presente accordo si applica al territorio dello Stato in questione a decorrere dal primo giorno successivo al ricevimento della notifica da parte degli Stati Uniti.

Fatto a Bruxelles, addì quattordici dicembre duemilaundici, in due originali.

Ai sensi del diritto dell’UE, il presente accordo è redatto dall’UE in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese.

Per l’Unione europea

Per gli Stati Uniti d’America

ALLEGATO

TIPI DI DATI PNR

1.

Codice PNR di identificazione della pratica

2.

Data di prenotazione/emissione del biglietto

3.

Data o date previste di viaggio

4.

Nome o nomi

5.

Informazioni sui viaggiatori abituali e benefici vari (biglietti gratuiti, passaggi di classe ecc.)

6.

Altri nomi che compaiono nel PNR, incluso il numero di viaggiatori ivi inseriti

7.

Tutte le informazioni di contatto disponibili (incluse le informazioni sull’originatore)

8.

Tutte le informazioni disponibili su pagamento/fatturazione (esclusi altri dettagli relativi alla transazione connessi a una carta di credito o a un conto e non riconducibili alla transazione stessa)

9.

Itinerario per specifico PNR

10.

Agenzia/agente di viaggio

11.

Informazioni sulla condivisione di codici

12.

Informazioni separate/divise

13.

Status di viaggio del passeggero (incluse conferme e check-in)

14.

Dati sull’emissione del biglietto, compresi numero, biglietti di sola andata e dati ATFQ

15.

Tutte le informazioni relative al bagaglio

16.

Informazioni sul posto, compreso il numero di posto assegnato

17.

Osservazioni generali comprese le informazioni OSI, SSI e SSR

18.

Informazioni APIS eventualmente assunte

19.

Cronistoria delle modifiche del PNR di cui ai punti da 1 a 18.


REGOLAMENTI

11.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 215/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 731/2012 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

45,6

TR

55,3

ZZ

50,5

0707 00 05

TR

100,7

ZZ

100,7

0709 93 10

TR

107,9

ZZ

107,9

0805 50 10

AR

95,1

TR

92,0

UY

83,5

ZA

101,6

ZZ

93,1

0806 10 10

EG

202,6

MA

168,7

MK

50,2

MX

186,3

TN

203,8

TR

142,8

ZZ

159,1

0808 10 80

AR

82,0

BR

97,8

CL

112,3

NZ

115,9

US

188,2

ZA

99,9

ZZ

116,0

0808 30 90

AR

129,0

CL

165,2

CN

91,7

NZ

165,5

TR

172,4

ZA

106,8

ZZ

138,4

0809 30

TR

158,1

ZZ

158,1

0809 40 05

BA

66,5

IL

69,8

ZZ

68,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


11.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 215/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 732/2012 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2012

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione (3). I prezzi e i dazi suddetti sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2012 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, conformemente all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006.

(3)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 254 del 30.9.2011, pag. 12.

(4)  GU L 212 del 9.8.2012, pag. 17.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dall'11 agosto 2012

(in EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 12 10 (1)

39,31

0,00

1701 12 90 (1)

39,31

2,81

1701 13 10 (1)

39,31

0,00

1701 13 90 (1)

39,31

3,11

1701 14 10 (1)

39,31

0,00

1701 14 90 (1)

39,31

3,11

1701 91 00 (2)

48,19

3,01

1701 99 10 (2)

48,19

0,00

1701 99 90 (2)

48,19

0,00

1702 90 95 (3)

0,48

0,22


(1)  Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


ORIENTAMENTI

11.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 215/19


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 luglio 2012

relativo a TARGET2-Securities

(rifusione)

(BCE/2012/13)

(2012/473/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 3.1, 12.1, 17, 18 e 22,

Considerando quanto segue:

(1)

Sono state apportate una serie di modifiche all’indirizzo BCE/2010/2 del 21 aprile 2010 relativo a TARGET2-Securities (1). È pertanto opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tale indirizzo.

(2)

Il 6 luglio 2006, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha deciso di valutare, in cooperazione con i depositari centrali di titoli (CSD) e altri operatori di mercato, la possibilità di istituire un nuovo servizio dell’Eurosistema per il regolamento di titoli in moneta di banca centrale, da denominarsi TARGET2-Securities (T2S). In quanto rientrante tra i compiti dell’Eurosistema ai sensi degli articoli 17, 18 e 22 dello statuto del SEBC, T2S è volto ad agevolare l’integrazione post-negoziazione offrendo un servizio fondamentale, neutrale e transfrontaliero a livello paneuropeo di regolamento in moneta di banca centrale di contanti e titoli, cosicché sia possibile per i CSD fornire ai propri clienti servizi di regolamento con consegna contro pagamento armonizzati e standardizzati, nell’ambito di un ambiente tecnico integrato capace di operare in modo transfrontaliero. Poiché fornire moneta di banca centrale è un compito fondamentale dell’Eurosistema, T2S ha natura di servizio pubblico. Le banche centrali nazionali (BCN) dell’area dell’euro offriranno servizi di gestione delle garanzie e di regolamento in moneta di banca centrale in T2S.

(3)

L’articolo 22 dello statuto del SEBC dà mandato all’Eurosistema di «assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all’interno dell’Unione». Inoltre, il regolamento in moneta di banca centrale evita rischi di liquidità ed è pertanto essenziale ai fini di un’attività di post-negoziazione dei titoli solida e del mercato finanziario in generale.

(4)

Il 17 luglio 2008 il Consiglio direttivo ha deciso di dare avvio al progetto T2S e di mettere a disposizione le risorse necessarie fino al suo completamento. In virtù di un’offerta presentata da Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France e Banca d’Italia (di seguito «4BC»), il Consiglio direttivo ha altresì deciso che T2S sarebbe stato sviluppato e gestito dalle 4BC.

(5)

Il Consiglio direttivo ha adottato la Decisione BCE/2012/6 del 29 marzo 2012 relativa all’istituzione di un Comitato per TARGET2-Securities e che abroga la decisione BCE/2009/6 (2). Il Comitato per T2S è uno snello organismo direzionale dell’Eurosistema che presenterà proposte al Consiglio direttivo su questioni di importanza strategica ed eseguirà compiti di natura meramente tecnica. Il mandato del Comitato per T2S, contenuto nell’allegato I alla Decisione BCE/2012/6, rappresenta una pietra miliare della governance di T2S. Al Comitato per T2S sono state conferite simultaneamente dalle banche centrali dell’Eurosistema alcune funzioni di tipo esecutivo cosicché esso possa essere pienamente operativo e agire per conto dell’intero Eurosistema.

(6)

Il presente indirizzo stabilisce, in particolare, le fondamenta del programma T2S nelle fasi di definizione delle specifiche, di sviluppo e operativa. Esso è integrato da ulteriori atti giuridici e accordi contrattuali sotto la responsabilità ultima del Consiglio direttivo nel corso dell’ulteriore sviluppo di T2S.

La governance interna di T2S si basa su tre livelli. Al primo livello di governance, il potere decisionale ultimo in relazione a T2S risiede in capo al Consiglio direttivo che assume la responsabilità complessiva di T2S ed è, in virtù dell’articolo 8 dello statuto del SEBC, l’organo decisionale dell’intero Eurosistema. Al secondo livello di governance è stato istituito il Comitato per T2S, per coadiuvare gli organi decisionali della BCE nel garantire l’effettivo e tempestivo completamento del programma T2S. Infine, il terzo livello di governance è assicurato dalle 4BC.

(7)

Dato che T2S offre servizi ai CSD, alle BCN non appartenenti all’area dell’euro e ad altre banche centrali in base ad accordi di natura contrattuale, è importante impostare il rapporto con questi soggetti durante lo sviluppo, la migrazione e il successivo funzionamento di T2S. A tale scopo sono stati istituiti un gruppo di direzione dei CSD e un gruppo di direzione delle valute diverse dall’euro. I gruppi nazionali utenti costituiscono lo spazio di comunicazione e interazione con fornitori e utenti di servizi di regolamento titoli nell’ambito del rispettivo mercato nazionale. Il gruppo consultivo T2S costituisce lo spazio per la comunicazione e l’interazione tra l’Eurosistema e le parti interessate di T2S esterne.

(8)

T2S non è un’impresa commerciale e non intende competere con i CSD o con qualunque altro operatore di mercato. Pertanto, mentre il regime finanziario di T2S mira al recupero integrale dei costi sostenuti, i servizi di T2S non sono erogati con finalità di lucro. È stata adottata internamente una decisione in merito all’investimento totale dell’Eurosistema in T2S, mentre la decisione relativa alla tariffazione dei servizi T2S mira all’integrale recupero dei costi sostenuti. Inoltre, l’Eurosistema applicherà rigorosamente il principio di non discriminazione nei confronti dei CSD e mirerà a garantire la parità di trattamento tra i CSD che esternalizzano a T2S la propria piattaforma di regolamento.

(9)

T2S è uno strumento tecnico che non solo sarà disponibile per il regolamento in euro, ma sarà aperto anche a BCN non appartenenti all’area dell’euro così come ad altre banche centrali che vogliano parteciparvi, mettendo la propria valuta a disposizione per regolamenti in moneta di banca centrale in T2S, come previsto dal presente indirizzo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo d’applicazione

1.   T2S è basato su una piattaforma tecnica unica integrata con i sistemi di regolamento lordo in tempo reale delle banche centrali. È un servizio fornito dall’Eurosistema ai CSD che rende possibile l’attività fondamentale, neutrale e transfrontaliera di regolamento delle operazioni in titoli con consegna contro pagamento in moneta di banca centrale.

2.   Il presente indirizzo detta le norme per la governance interna di T2S. Stabilisce altresì le caratteristiche principali di T2S definendo i rispettivi ruoli e responsabilità del Comitato per T2S e delle 4BC, nonché i rapporti tra tali soggetti durante la fase di definizione delle specifiche, di sviluppo e operativa. Esso specifica inoltre le principali decisioni che il Consiglio direttivo adotta in relazione a T2S. Ancora, il presente indirizzo stabilisce i principi fondamentali in relazione a T2S su tutti i seguenti aspetti: a) il regime finanziario, i diritti e le garanzie; b) le modalità di accesso a T2S per i CSD e la determinazione dei rapporti contrattuali con questi ultimi; c) le modalità attraverso cui le valute diverse dall’euro sono rese idonee a essere utilizzate in T2S; e d) lo sviluppo di T2S.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo:

1)

per «depositario centrale di titoli» (central securities depository, CSD) s’intende un soggetto che: a) consente alle operazioni in titoli di essere elaborate e regolate mediante scrittura contabile e/o mantiene e amministra titoli per conto di altri attraverso la fornitura o il mantenimento di conti titoli; b) gestisce o fornisce un sistema di regolamento titoli ai sensi dell’articolo 2, lettera a) della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (3) o, per enti non situati nello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi della relativa legislazione nazionale equivalente alla direttiva 98/26/CE e/o regolamentata da una banca centrale; e c) è riconosciuto come CSD dai regolamenti e/o dalla legislazione nazionali e/o è autorizzato o disciplinato come tale da un’autorità competente;

2)

per «consegna contro pagamento» s’intende un meccanismo di regolamento titoli che lega un trasferimento di titoli a un trasferimento del controvalore in modo tale da assicurare che la consegna dei titoli avvenga solo se ha luogo il pagamento del controvalore corrispondente;

3)

per «BCN dell’area dell’euro» s’intende la BCN di uno Stato membro la cui moneta è l’euro;

4)

per «banca centrale dell’Eurosistema» s’intende una BCN dell’area dell’euro o la BCE, a seconda del caso;

5)

per «contratto quadro» s’intende il quadro contrattuale che un CSD e l’Eurosistema stipulano per lo sviluppo e la fase operativa;

6)

per «specifiche funzionali generali» (general functional specifications, GFS) s’intende una descrizione funzionale generale del software applicativo di T2S che deve essere sviluppata per essere conforme ai requisiti utente di T2S. Essa comprenderà elementi quali l’architettura funzionale (domini, moduli e interazioni), i modelli concettuali, il modello di dati o il processo di flusso di dati;

7)

per «contratto tra banche centrali utenti, Level 2, e banche centrali fornitrici. Level 3 (contratto L2/L3)» s’intende l’accordo per la fornitura e la gestione negoziato tra il Comitato per T2S e le 4BC, approvato dal Consiglio direttivo e successivamente sottoscritto dalle banche centrali dell’Eurosistema e dalle 4BC, come modificato ove necessario. Esso contiene dettagli aggiuntivi relativi ai compiti e alle responsabilità delle 4BC, del Comitato per T2S e delle banche centrali dell’Eurosistema;

8)

per «BCN non appartenente all’area dell’euro» s’intende la BCN di uno Stato membro la cui moneta non è l’euro;

9)

per «fase operativa» s’intende il periodo che ha inizio una volta che il primo CSD è migrato a T2S;

10)

per «altra banca centrale» s’intende la banca centrale di un paese non appartenente all’Unione;

11)

per «piano di rimborso» s’intende il piano che indica la tempistica del rimborso alle 4BC;

12)

per «accordo sui livelli di servizio» s’intende sia l’accordo che definisce il livello di servizi che le 4BC devono fornire all’Eurosistema, sia l’accordo che definisce il livello di servizi che l’Eurosistema deve fornire ai CSD, in relazione a T2S;

13)

per «fase di definizione delle specifiche e di sviluppo» s’intende l’arco di tempo che ha inizio con l’approvazione dell’URD da parte del Consiglio direttivo e termina con l’avvio della fase operativa;

14)

per «software applicativo T2S» s’intende il software sviluppato e gestito dalle 4BC per conto dell’Eurosistema al fine di consentire allo stesso di fornire i sevizi di T2S sulla piattaforma T2S;

15)

per «Procedura per la gestione delle modifiche e degli aggiornamenti a T2S» s’intende un insieme di regole e procedure che si applica ogniqualvolta prende corpo una modifica ai servizi di T2S;

16)

per «piattaforma T2S», s’intende l’hardware e tutti i componenti del software, vale a dire tutto il software utilizzato, escluso il software applicativo, necessari per far funzionare e gestire il software applicativo T2S;

17)

per «programma T2S» s’intende l’insieme delle attività collegate e gli adempimenti necessari per sviluppare T2S fino alla completa migrazione di tutti i CSD che hanno sottoscritto il Contratto quadro e di tutte le banche centrali dell’Eurosistema, le BCN non appartenenti all’area dell’euro e le altre banche centrali;

18)

per «Comitato per T2S» s’intende l’organismo direzionale dell’Eurosistema istituito ai sensi della Decisione BCE/2012/6 avente il compito di presentare proposte al Consiglio direttivo su questioni di importanza strategica e con compiti esecutivi di natura meramente tecnica in relazione a T2S;

19)

per «conto di bilancio T2S» s’intende il conto T2S utilizzato per raccogliere e distribuire rate, rimborsi e tariffe. Il conto di bilancio può avere sotto-conti per separare i diversi tipi di flussi di cassa. Esso non ha carattere di bilancio;

20)

per «servizi di T2S» s’intendono i servizi che l’Eurosistema fornisce ai CSD e alle banche centrali in base agli accordi contrattuali stipulati tra l’Eurosistema e i CSD, le BCN non appartenenti all’area dell’euro o altre banche centrali;

21)

per «utenti di T2S» s’intendono i CSD partecipanti, le persone giuridiche e le persone fisiche che hanno un rapporto contrattuale con i CSD per l’espletamento delle loro attività relative al regolamento titoli in T2S, o i membri appartenenti a una banca centrale la cui valuta sia disponibile per il trattamento relativo al regolamento in T2S, che abbiano un rapporto contrattuale con la banca centrale per il trattamento delle loro attività di gestione in contanti relative ai titoli in T2S;

22)

per «specifiche funzionali di dettaglio per gli utenti (User detailed functional specifications, UDFS)» s’intende una descrizione dettagliata delle funzioni che gestiscono i flussi di dati esterni di T2S da applicazione a applicazione. In tale voce saranno incluse le informazioni necessarie affinché gli utenti possano adattare o sviluppare il proprio sistema informativo interno al fine di collegarlo a T2S;

23)

per «manuale dell’utente» s’intende il documento che descrive in che modo gli utenti possono utilizzare talune funzioni del software T2S disponibili nella modalità da utente a applicazione (su schermo);

24)

per «documento dei requisiti utente (User requirements document, URD)» s’intende il documento che stabilisce i requisiti utente per T2S, pubblicato dalla BCE il 3 luglio 2008 e successivamente modificato mediante la Procedura per la gestione delle modifiche e degli aggiornamenti a T2S.

SEZIONE II

GOVERNANCE DI T2S

Articolo 3

Livelli di governance interna

La governance interna di T2S è basata su tre livelli. Il Level 1 è costituito dal Consiglio direttivo, il Level 2 è costituito dal Comitato per T2S e il Level 3 è costituito dalle 4BC.

Articolo 4

Il Consiglio direttivo

1.   Il Consiglio direttivo è responsabile della direzione, della gestione complessiva e del controllo di T2S. È altresì responsabile di assumere le decisioni definitive in relazione al programma T2S e decide sull’attribuzione dei compiti non specificamente assegnati ai Level 2 e 3.

2.   In particolare, il Consiglio direttivo ha le seguenti competenze:

a)

è responsabile della governance di T2S attraverso tutte le attività di seguito elencate:

i)

decide su qualsiasi attività riguardante la governance di T2S; assume la responsabilità di T2S nel suo complesso e ha pertanto il potere ultimo decisionale in caso di controversie;

ii)

assume, caso per caso, decisioni in merito ai compiti assegnati al Comitato per T2S e alle 4BC;

iii)

assegna al Comitato per T2S e/o alle 4BC l’esecuzione di compiti specifici conseguenti o ulteriori riguardanti T2S, determinando al contempo quali decisioni in merito riserva a sé stesso;

iv)

adotta qualsiasi decisione riguardante l’organizzazione del Comitato per T2S;

b)

gestisce le richieste dei membri del gruppo consultivo T2S, del gruppo di direzione delle valute diverse dall’euro (Non-euro Currencies Steering Group, NECSG) e del gruppo di direzione dei CSD (CSG) presentate in conformità del regolamento del rispettivo gruppo consultivo;

c)

decide in merito al regime finanziario di base per T2S, in particolare su:

i)

la politica di determinazione delle tariffe per i servizi di T2S;

ii)

la metodologia dei costi per T2S;

iii)

gli accordi finanziari si sensi dell’articolo 12;

d)

decide sui criteri di accesso dei CSD;

e)

ratifica e accetta la Sintesi del piano T2S; controlla l’avanzamento del programma T2S e decide sulle misure atte a ridurre ogni ritardo nella realizzazione di T2S;

f)

decide in merito agli aspetti operativi essenziali di T2S, in particolare in merito:

i)

al quadro operativo di T2S, ivi inclusa la strategia di gestione di incidenti e crisi;

ii)

al quadro per la sicurezza delle informazioni di T2S;

iii)

alla Procedura per la gestione delle modifiche e degli aggiornamenti a T2S;

iv)

alla strategia per il collaudo di T2S;

v)

alla strategia di migrazione a T2S;

vi)

al quadro per la gestione dei rischi in T2S;

g)

approva il quadro contrattuale fondamentale, in particolare:

i)

gli accordi tra i Level 2 e 3;

ii)

gli accordi sui livelli di servizio che sono negoziati dal Comitato per T2S con i CSD, le banche centrali dell’Eurosistema, nonché con le 4BC;

iii)

i contratti con i CSD che sono negoziati dal Comitato per T2S insieme alle banche centrali dell’Eurosistema e con i CSD;

iv)

i contratti con le BCN non appartenenti all’area dell’euro, le altre banche centrali o le altre autorità monetarie competenti, compresi i rispettivi accordi sui livelli di servizio;

h)

è responsabile dell’adozione di misure idonee ad assicurare l’esecuzione delle norme e dei principi di sorveglianza;

i)

decide in merito alla data di inizio della prima migrazione dei CSD a T2S.

Articolo 5

Il Comitato per T2S

La composizione e il mandato del Comitato per T2S sono stabiliti nella decisione BCE/2012/6. Il Comitato per T2S è responsabile dei compiti assegnati al Level 2 nell’ambito del quadro generale definito dal Consiglio direttivo.

Articolo 6

Le 4CB

1.   Le 4BC sviluppano e gestiscono T2S e informano il Comitato per T2S circa la propria organizzazione interna e la distribuzione delle attività.

Le 4BC, in particolare, svolgono tutti i seguenti compiti:

a)

predispongono, sulla base dell’URD e secondo gli indirizzi del Comitato per T2S, le GFS, le UDFS e i manuali dell’utente secondo la Sintesi del piano T2S;

b)

sviluppano e istituiscono T2S per conto dell’Eurosistema e forniscono le componenti tecniche di T2S conformemente alla Sintesi del piano T2S e all’URD, alle GFS, alle UDFS e alle altre specifiche e ai livelli di servizio;

c)

mettono T2S a disposizione del Comitato per T2S secondo la tempistica, le specifiche e i livelli di servizio approvati;

d)

presentano quanto segue al Comitato per T2S ai fini degli accordi finanziari di T2S, ai sensi dell’articolo 12:

i)

una stima dei costi che verranno sostenuti per lo sviluppo e l’operatività di T2S, in una forma tale che possa essere valutata e/o sottoposta a revisione da parte del comitato competente del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) o dell’Eurosistema e/o di revisori esterni;

ii)

un’offerta finanziaria, che include il tipo, il piano di rimborso così come il periodo coperto;

e)

ottengono tutte le licenze necessarie per la creazione e la gestione di T2S e per porre l’Eurosistema in condizioni di fornire i servizi di T2S ai CSD;

f)

eseguono le modifiche di T2S secondo la Procedura per la gestione delle modifiche e degli aggiornamenti a T2S;

g)

danno risposta, nel rispettivo settore di competenza, alle richieste formulate dal Consiglio direttivo o dal Comitato per T2S;

h)

erogano formazione, assistenza tecnica e gestionale per i collaudi e per la migrazione, con il coordinamento del Comitato per T2S;

i)

negoziano ogni modifica del contratto L2/L3 con il Comitato per T2S.

2.   Le 4BC sono responsabili in solido nei confronti dell’Eurosistema dell’adempimento dei loro compiti. La responsabilità si estende a frode, condotta dolosa e colpa grave. Il regime di responsabilità è specificato ulteriormente nel contratto L2/L3.

3.   L’esternalizzazione o il subappalto dei compiti suindicati da parte delle 4BC a fornitori esterni non pregiudica la responsabilità delle 4BC nei confronti dell’Eurosistema e di altre parti interessate e sono improntati a criteri di trasparenza nei confronti del Comitato per T2S.

Articolo 7

Rapporti con le parti interessate esterne

1.   Il gruppo consultivo T2S costituisce lo spazio per la comunicazione e l’interazione tra l’Eurosistema e le parti interessate di T2S esterne. Il gruppo consultivo T2S presta consulenza al Comitato per T2S e, in casi eccezionali, può sottoporre questioni all’attenzione del Consiglio direttivo.

2.   Il gruppo consultivo T2S è presieduto dal presidente del Comitato per T2S. La composizione e il mandato del gruppo consultivo T2S sono stabiliti nell’allegato del presente indirizzo.

3.   Il gruppo consultivo svolge la sua funzione secondo il proprio regolamento interno predisposto dallo stesso gruppo consultivo T2S e approvato dal Comitato per T2S.

4.   Il CSG è l’organo di governance di T2S che, rispetto ad un insieme di questioni disciplinate dal contratto quadro, adotta risoluzioni e emette pareri per conto dei CSD che hanno sottoscritto il contratto quadro. Il mandato del CSG è allegato al contratto quadro.

5.   Il NECSG è l’organo di governance di T2S che, rispetto ad un insieme di questioni disciplinate dal contratto quadro, adotta risoluzioni e emette pareri per conto delle BCN non appartenenti all’area dell’euro e di altre banche centrali che hanno sottoscritto l’accordo di partecipazione di valuta. Il mandato del NECSG è allegato all’accordo di partecipazione di valuta.

6.   I gruppi nazionali utenti costituiscono lo spazio per la comunicazione e l’interazione con i fornitori e gli utenti dei servizi di regolamento titoli all’interno dei rispettivi mercati nazionali, al fine di supportare lo sviluppo e la realizzazione di T2S e valutare l’impatto di T2S sui mercati nazionali. Di regola, i gruppi nazionali utenti sono presieduti dalle rispettive BCN. La composizione e il mandato dei gruppi nazionali utenti sono stabiliti nell’allegato.

Articolo 8

Buona governance

1.   Al fine di evitare conflitti di interesse tra la fornitura dei servizi di T2S da parte dell’Eurosistema e le funzioni di regolamentazione dell’Eurosistema, le banche centrali dell’Eurosistema assicurano che:

a)

i membri del Comitato per T2S non siano coinvolti direttamente in attività di sorveglianza di T2S o CSD che affidano a T2S lo svolgimento di operazioni di regolamento. Essi non possono essere membri di un comitato dell’Eurosistema avente alcuno di tali compiti di sorveglianza. Non sono membri né del Comitato per le tecnologie informatiche (ITC) né del comitato direttivo per le tecnologie informatiche nell’Eurosistema (EISC) né del comitato di revisione interna (IAC); e

b)

le funzioni di sorveglianza di T2S e le attività operative di T2S siano adeguatamente separate.

2.   Il Comitato per T2S è soggetto a obblighi di segnalazione, controllo e revisione dei conti, come stabilito nel presente indirizzo. Le revisioni dei conti relative allo sviluppo, alla gestione e al costo di T2S sono avviate e condotte sulla base dei principi e delle misure stabiliti dal Consiglio direttivo nell’ambito della politica del SEBC in materia di revisione dei conti, in vigore al momento in cui la revisione in questione ha luogo.

Articolo 9

Cooperazione e scambio di informazioni

1.   Le 4BC e il Comitato per T2S cooperano tra loro, si scambiano informazioni e forniscono reciprocamente assistenza tecnica e di altra natura durante lo sviluppo e il funzionamento di T2S.

2.   Le 4BC, le altre banche centrali dell’Eurosistema e il Comitato per T2S si informano reciprocamente senza indugio su ogni questione che possa influire materialmente sullo sviluppo o la creazione e il funzionamento di T2S e si adoperano per attenuare ogni rischio correlato.

3.   Il Comitato per T2S riferisce regolarmente al Consiglio direttivo in merito allo sviluppo del programma T2S e al funzionamento di T2S. Tali relazioni sono trasmesse all’EISC che può prestare consulenza agli organi decisionali della BCE. Le relazioni sono trasmesse al Comitato per i sistemi di pagamento e regolamento (PSSC) a scopo informativo.

4.   Il Comitato per T2S condivide gli ordini del giorno, i resoconti e la documentazione pertinente delle proprie riunioni con i membri del PSSC per consentire loro di fornire un contributo in caso di necessità.

5.   Il Comitato per T2S può consultare e può essere consultato da qualsiasi comitato del SEBC competente, laddove necessario.

6.   Le 4BC presentano regolarmente al comitato per T2S relazioni in merito al programma T2S e al funzionamento di T2S.

7.   Il contenuto e la procedura dettagliata per gli obblighi di segnalazione del Comitato per T2S e delle 4BC sono descritti in dettaglio nel contratto L2/L3.

SEZIONE III

REGIME FINANZIARIO

Articolo 10

Politica di determinazione delle tariffe

La politica di determinazione delle tariffe per T2S è improntata ai principi fondamentali della finalità non lucrativa, dell’integrale recupero dei costi sostenuti e della non-discriminazione nei confronti dei CSD.

Articolo 11

Metodologia dei costi e contabilità

1.   T2S è soggetto alla metodologia dei costi comune all’Eurosistema e all’indirizzo BCE/2010/20 dell’11 novembre 2010 relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile e finanziaria nel Sistema europeo di banche centrali (4), a meno che il Consiglio direttivo non decida altrimenti.

2.   Il Comitato per T2S, in una fase molto iniziale, coinvolge i comitati competenti del SEBC/Eurosistema nella valutazione della corretta attuazione:

a)

della metodologia dei costi comune dell’Eurosistema nel contesto delle stime dei costi di T2S e del calcolo dei costi annuali di T2S; e

b)

dell’indirizzo BCE/2010/20 da parte della BCE e delle 4BC nel contesto della rilevazione delle voci di costo e di patrimonio di T2S.

Articolo 12

Accordi finanziari

1.   Il Comitato per T2S presenta al Consiglio direttivo proposte in merito all’adeguamento del regime finanziario di T2S, che comprende i costi di T2S, vale a dire i costi delle 4BC e della BCE per lo sviluppo, mantenimento e operatività di T2S.

2.   La proposta include altresì:

a)

tipo di offerta;

b)

piano di rimborso;

c)

arco di tempo coperto;

d)

meccanismo di ripartizione dei costi;

e)

costo del capitale.

3.   Il Consiglio direttivo decide in merito al regime finanziario di T2S.

Articolo 13

Pagamenti

1.   La BCE detiene un conto di bilancio T2S per conto dell’Eurosistema. Il conto di bilancio T2S non ha carattere di bilancio ma è utilizzato per raccogliere e distribuire tutti i pagamenti preliminari connessi ai costi di T2S, le rate e i rimborsi, nonché le tariffe per l’utilizzo di T2S.

2.   Il Comitato per T2S gestisce il conto di bilancio T2S per conto dell’Eurosistema. Subordinatamente alla ratifica e all’accettazione degli adempimenti delle 4BC, il comitato per T2S approva il pagamento delle rate alle 4BC secondo un piano di rimborso approvato dal Consiglio direttivo e messo a punto nel contratto L2/L3.

Articolo 14

I diritti dell’Eurosistema su T2S

1.   Il software applicativo di T2S è interamente di proprietà dell’Eurosistema.

2.   A tale fine, le 4BC garantiscono all’Eurosistema le licenze relative ai diritti di proprietà intellettuale necessari per consentire all’Eurosistema di fornire l’intera gamma dei servizi di T2S ai CSD, in virtù delle norme applicabili e dei comuni livelli di servizio e su base paritaria. Le 4BC indennizzano l’Eurosistema per qualsiasi azione intentata da terzi in relazione a infrazioni di tali diritti di proprietà intellettuale.

3.   I dettagli riguardanti i diritti dell’Eurosistema su T2S sono concordati tra le 4BC e il Comitato per T2S nel contratto L2/L3. I diritti delle autorità che hanno sottoscritto un accordo di partecipazione di valuta come definito nell’articolo 18 saranno disciplinati in tale accordo.

SEZIONE IV

DEPOSITARI CENTRALI DI TITOLI

Articolo 15

Criteri di accesso per i CSD

1.   I CSD sono considerati idonei ad accedere ai servizi di T2S a condizione che:

a)

siano stati notificati conformemente all’articolo 10 della Direttiva 98/26/CE o, nel caso si tratti di CSD di un ordinamento giuridico non appartenente al SEE, operino secondo un quadro giuridico e regolamentare equivalente a quello in vigore nell’Unione;

b)

siano stati valutati positivamente dalle autorità competenti rispetto alle raccomandazioni del CESR/SEBC per i sistemi di regolamento titoli;

c)

rendano disponibili agli altri CSD in T2S, su richiesta, ogni codice ISIN per il quale essi siano un CSD emittente (o emittente tecnico CSD);

d)

s’impegnino ad offrire ad altri CSD in T2S servizi basilari di custodia su base non discriminatoria;

e)

s’impegnino nei confronti di altri CSD in T2S ad effettuare per loro regolamenti in moneta di banca centrale in T2S, se la valuta è disponibile in T2S.

2.   Le norme relative ai criteri di accesso per i CSD sono stabilite nella decisione BCE/2011/20 del 16 novembre 2011 recante disposizioni e procedure dettagliate per l’applicazione dei criteri di idoneità dei depositari centrali di titoli all’accesso ai servizi di TARGET2-Securities (5), e ad esse è data attuazione negli accordi contrattuali tra le banche centrali dell’Eurosistema e i CSD.

3.   La BCE tiene aggiornato sul proprio sito Internet un elenco di CSD ammessi al regolamento nell’ambito di T2S.

Articolo 16

Rapporti contrattuali con i CSD

1.   I contratti tra le banche centrali dell’Eurosistema e i CSD, compresi gli accordi sui livelli di servizio, sono interamente armonizzati.

2.   Il Comitato per T2S, congiuntamente alle banche centrali dell’Eurosistema, negozia gli emendamenti ai contratti con i CSD.

3.   I contratti con i CSD e i relativi emendamenti sono approvati dal Consiglio direttivo e successivamente sottoscritti dalla banca centrale dell’Eurosistema del paese in cui è situata la sede del CSD, o dalla BCE per i CSD situati al di fuori dell’area dell’euro, in ogni caso agendo in nome e per conto di tutte le banche centrali dell’Eurosistema. Per quanto attiene all’Irlanda, il contratto è sottoscritto dalla banca centrale dell’Eurosistema dello Stato membro che ha notificato il sistema di regolamento delle operazioni in titoli conformemente all’articolo 10 della direttiva 98/26/CE.

Articolo 17

Rispetto dei requisiti regolamentari

1.   Il Comitato per T2S tende a supportare i CSD affinché si conformino costantemente ai relativi requisiti giuridici, regolamentari e di sorveglianza.

2.   Il Comitato per T2S considera se la BCE debba emanare raccomandazioni al fine di incoraggiare adeguamenti legislativi per assicurare pari diritti di accesso ai servizi di T2S da parte dei CSD e presenta al Consiglio direttivo proposte in materia.

SEZIONE V

VALUTE DIVERSE DALL’EURO

Articolo 18

Condizioni di idoneità per l’inserimento in T2S

1.   Una valuta appartenente al SEE diversa dall’euro è idonea a essere utilizzata in T2S a condizione che la BCN non appartenente all’area dell’euro, un’altra banca centrale o un’altra autorità responsabile di tale valuta, stipuli con l’Eurosistema un accordo di partecipazione di valuta e che il Consiglio direttivo abbia approvato l’idoneità di tale valuta.

2.   Una valuta diversa dalle valute appartenenti al SEE è idonea a essere utilizzata in T2S, a condizione che il Consiglio direttivo abbia approvato l’idoneità di tale valuta, qualora:

a)

il quadro giuridico, regolamentare e di sorveglianza applicabile al regolamento in tale valuta offra un livello di certezza del diritto sostanzialmente pari o superiore rispetto a quello in vigore nell’Unione;

b)

l’inserimento di tale valuta in T2S abbia un impatto positivo sul contributo che T2S dà al mercato del regolamento titoli dell’Unione;

c)

l’altra banca centrale o altra autorità responsabile di tale valuta stipuli con l’Eurosistema un accordo di partecipazione di valuta che sia soddisfacente per entrambe le parti.

3.   In conformità del mandato del Comitato per T2S, le BCN non appartenenti all’area dell’euro e altre banche centrali possono essere rappresentate nel Comitato per T2S.

SEZIONE VI

SVILUPPO DEL PROGRAMMA T2S

Articolo 19

Sintesi del piano T2S

1.   Sulla base delle proposte formulate dal Comitato per T2S, il Consiglio direttivo valuta, ratifica e approva la Sintesi del piano T2S.

2.   Il Comitato per T2S stabilisce un piano operativo sulla base della Sintesi del piano T2S. Il piano operativo con i relativi aggiornamenti è pubblicato e comunicato alle pertinenti parti interessate di T2S.

3.   Se si profila un serio rischio che un elemento fondamentale della Sintesi del piano T2S possa non realizzarsi, il Comitato per T2S ne informa prontamente il Consiglio direttivo e propone le misure necessarie per ridurre ogni ritardo nella realizzazione di T2S.

SEZIONE VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Contratto L2/L3

1.   Fatte salve le disposizioni di cui al presente indirizzo, un contratto L2/L3 stabilisce gli ulteriori dettagli relativi ai compiti e alle responsabilità delle 4BC, del Comitato per T2S e delle banche centrali dell’Eurosistema.

2.   Il contratto L2/L3 e la versione preliminare dei suoi emendamenti sono sottoposti per l’approvazione al Consiglio direttivo e successivamente sottoscritti dall’Eurosistema e dalle 4BC.

Articolo 21

Risoluzione delle controversie

1.   Qualora una controversia relativa a una questione disciplinata dal presente indirizzo non possa essere composta attraverso un accordo tra le parti interessate, ciascuna parte interessata può sottoporre la questione al Consiglio direttivo per ottenere una decisione in merito.

2.   Il contratto L2/L3 dispone che il Comitato per T2S o le 4BC possano sottoporre all’attenzione del Consiglio direttivo ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al contratto L2/L3 stesso.

Articolo 22

Abrogazione

1.   L’indirizzo BCE/2010/2 è abrogato.

2.   I riferimenti all’indirizzo abrogato sono da interpretarsi come riferimenti al presente indirizzo.

Articolo 23

Entrata in vigore

Il presente indirizzo entra in vigore due giorni dopo l’adozione.

Articolo 24

Destinatari e misure di attuazione

Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 luglio 2012

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 118 del 12.5.2010, pag. 65.

(2)  GU L 117 dell’1.5.2012, pag. 13.

(3)  GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45.

(4)  GU L 35 del 9.2.2011, pag. 31.

(5)  GU L 319 del 2.12.2011, pag. 117.


ALLEGATO

GRUPPO CONSULTIVO T2S

MANDATO

1.   Preambolo e obiettivi

In linea con il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e con lo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, l’Eurosistema intende offrire i servizi di TARGET2-Securities (T2S) ai depositari centrali di titoli (CSD) e alle banche centrali in Europa. I servizi di T2S rendono possibile l’attività fondamentale, neutrale e transfrontaliera di regolamento delle operazioni in titoli con consegna contro pagamento in moneta di banca centrale. Ciò si realizza attraverso una piattaforma tecnica unica integrata con i sistemi di regolamento lordo in tempo reale delle banche centrali, per tutte le valute partecipanti.

Al fine di fornire i servizi di T2S, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), quale organo decisionale in ultima istanza dell’Eurosistema, ha istituito il gruppo consultivo (AG) di T2S per garantire che T2S continui a soddisfare le esigenze del mercato. L’AG conserva il proprio ruolo di organo consultivo dell’Eurosistema per tutte le questioni relative a T2S. Può anche prestare consulenza al gruppo di direzione dei CSD e al gruppo di direzione delle valute diverse dall’euro.

2.   Responsabilità e compiti

L’AG è responsabile di:

supportare la coerenza dell’insieme di documenti che definiscono l’estensione di T2S in particolare la loro piena conformità al documento dei requisiti utente,

assistere la revisione e fissazione dell’ordine di priorità da parte dell’Eurosistema delle richieste di modifica relative all’insieme di documenti che definiscono l’estensione di T2S, in linea con le procedure applicabili specificate negli allegati al contratto quadro (FA) su «Governance» e «Gestione delle modifiche e degli aggiornamenti a T2S»,

assistere l’Eurosistema in ogni adeguamento del quadro di riferimento per le tariffe,

continuare a promuovere l’attività di armonizzazione nel campo del regolamento titoli in connessione a T2S e offrire supporto agli sforzi sul piano attuativo nel mercato,

prestare consulenza in merito alle decisioni che devono essere adottate dal Consiglio direttivo, dal Comitato per T2S, dal gruppo di direzione dei CSD e dal gruppo di direzione delle valute diverse dall’euro che, a parere del comitato per T2S, comportano implicazioni per gli utenti di T2S,

prestare consulenza in relazione alle pratiche e alle politiche che contribuiscono a rendere l’implementazione di T2S nella fase post-negoziazione effettiva ed efficiente sul piano dei costi,

prestare consulenza sulle questioni operative;

prestare consulenza in caso insorgano controversie tra l’Eurosistema e uno o più CSD e/o tra l’Eurosistema e una o più banche centrali nazionali (BCN) non appartenenti all’area dell’euro, in linea con la procedura per la composizione delle controversie prevista nel contratto quadro (FA) e nell’accordo di partecipazione di valuta (CPA).

Ogni singolo membro dell’AG può:

proporre consulenza sulle questioni relative a T2S,

avviare una richiesta di modifica in linea con la procedura contenuta nell’allegato dell’FA relativa alla «Gestione delle modifiche e degli aggiornamenti».

3.   Composizione e durata

L’AG è composto da presidente, segretario, membri a pieno titolo e osservatori.

L’AG è presieduto dal presidente del Comitato per T2S. Il segretario dell’AG è un membro del personale della BCE con elevata esperienza ed è nominato dal presidente dell’AG. Il segretario è assistito dalla BCE dal punto di vista operativo e di segretariato. Il presidente dell’AG può designare un supplente che sostituisca il segretario dell’AG in circostanze eccezionali.

Un rappresentante di uno qualunque dei gruppi seguenti è idoneo ad essere membro a pieno titolo dell’AG:

a)

Banche centrali:

la BCE e BCN degli Stati membri la cui moneta è l’euro sono rappresentate da un membro a pieno titolo. Al momento dell’adozione dell’euro da parte di uno Stato membro, la sua BCN partecipa altresì come membro a pieno titolo nell’AG a partire dalla data di adozione dell’euro. Una banca centrale al di fuori dell’area dell’euro che abbia sottoscritto l’accordo di partecipazione di valuta e partecipi con effetto immediato a T2S è altresì rappresentata da un membro a pieno titolo a partire dal momento della sottoscrizione. Un rappresentante di una banca centrale sarà nominato dal governatore o dal presidente della banca centrale in questione, conformemente allo statuto della banca centrale applicabile;

b)

CSD:

tutti i membri a pieno titolo del gruppo di direzione CSD sono membri a pieno titolo dell’AG. Eccezionalmente e in base alla quota di volume di operazioni di regolamento, il gruppo Euroclear ha quattro membri, così come il gruppo Clearstream mentre Monte Titoli ne ha due (1). Tale composizione resta invariata per un anno dall’inizio dell’operatività di T2S, in seguito il Consiglio direttivo procederà alla revisione dei membri aggiuntivi per riflettere l’effettivo volume delle operazioni di regolamento in T2S;

c)

Utilizzatori:

il gruppo degli utilizzatori interessati e il gruppo dei CSD hanno lo stesso numero di membri nell’AG, in modo che i gruppi di soggetti del mercato interessati a T2S siano equamente rappresentati. Il Consiglio direttivo nomina i rappresentanti degli utilizzatori in base a una proposta del Comitato per T2S. La proposta del Comitato per T2S si basa sulle candidature presentate dalla Federazione bancaria europea, dall’Unione europea delle Casse di risparmio, dall’Associazione europea delle banche cooperative, dall’Associazione per i mercati finanziari in Europa e dalla European Association of Clearing Houses, al fine di bilanciare nell’ambito di T2S i diversi interessi degli utilizzatori, tra cui istituzioni e mercati di piccole e grandi dimensioni, attori a livello nazionale e internazionale, nonché i diversi ambiti di servizi forniti dagli utilizzatori, concentrandosi sugli utilizzatori che hanno un’attività commerciale relativa ai titoli in T2S significativa, in euro o in altre valute ammissibili a T2S, a prescindere dal luogo in cui sono costituiti. Ognuna di tali istituzioni vedrà selezionato almeno uno dei propri candidati. Inoltre, trovano applicazione i seguenti parametri:

i)

almeno undici membri a pieno titolo rappresentano le principali banche commerciali;

ii)

almeno due membri a pieno titolo rappresentano le principali banche d’investimento internazionali;

iii)

almeno due membri a pieno titolo rappresentano banche attive nell’industria del regolamento titoli a servizio dei propri clienti locali;

iv)

almeno un membro a pieno titolo rappresenta una controparte centrale.

I vertici delle seguenti istituzioni e organizzazioni hanno diritto di nominare un osservatore dell’AG:

Associazione per i mercati finanziari in Europa,

Associazione europea delle banche cooperative,

Federazione bancaria europea,

European Association of Clearing Houses,

Unione europea delle Casse di risparmio,

Federation of European Securities Exchanges,

Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM),

Commissione europea,

la funzione di sorveglianza dell’Eurosistema,

un rappresentante di ciascuna delle 4BC (tali rappresentanti esprimono il proprio parere all’AG in maniera uniforme).

Inoltre, i membri del Comitato per T2S sono invitati alle riunioni dell’AG in qualità di osservatori.

Ciascuno dei nominati possiede l’adeguato livello di anzianità e le competenze tecniche pertinenti. I soggetti che effettuano le nomine assicurano che la persona nominata abbia a disposizione il tempo sufficiente per partecipare attivamente all’attività dell’AG.

Per contenere le dimensioni dell’AG, non è consentita la partecipazione contemporanea all’AG di più di due membri a pieno titolo o osservatori provenienti dalla stessa banca centrale. Il presidente dell’AG è esentato da tale regola al fine di consentire sufficiente neutralità.

I membri a pieno titolo e gli osservatori sono nominati per un mandato della durata di due anni rinnovabile. Il Comitato per T2S può nominare dei sostituti dei membri utilizzatori che si dimettano durante il loro mandato in base alle candidature ricevute da parte della rispettiva organizzazione. Il mandato dell’AG ha inizio a luglio 2012 e sostituisce il mandato e il regolamento interno dell’AG inizialmente redatti per la fase delle specifiche ed è prorogato fino all’entrata in vigore del contratto quadro (FA). Il nuovo mandato scade con la sostituzione dell’FA e dell’accordo di partecipazione di valuta (CPA) e/o con la risoluzione dell’FA e del CPA da parte dei sottoscrittori.

4.   Relazioni

L’AG presta consulenza al Comitato per T2S. Su richiesta, l’AG può altresì prestare consulenza al gruppo di direzione dei CSD o al gruppo di direzione delle valute diverse dall’euro. Eccezionalmente, l’AG può anche prestare consulenza direttamente al Consiglio direttivo se l’AG ritiene che siano in pericolo i principi generali di T2S o altri elementi fondamentali di T2S.

Il Consiglio direttivo e il Comitato per T2S (per le questioni delegate dal Consiglio direttivo al Comitato per T2S) possono fornire linee guida generali all’AG, di propria iniziativa o su richiesta.

5.   Metodo di lavoro

I membri a pieno titolo hanno diritto a partecipare alle decisioni dell’AG. Gli osservatori hanno diritto a partecipare alle riunioni ma non partecipano al processo decisionale.

Le decisioni dell’AG sono adottate nella forma di pareri o di risoluzioni riguardanti l’organizzazione dell’attività dell’AG o dei sottogruppi. I pareri dell’AG sono inviati direttamente al Comitato per T2S, al Consiglio direttivo, al gruppo di direzione dei CSD o al gruppo di direzione delle valute diverse dall’euro, secondo i casi. I pareri e le risoluzioni dell’AG sono adottati per consenso. Laddove il consenso non possa essere raggiunto, il presidente dell’AG può decidere di valutare il grado di sostegno rispetto a decisioni specifiche, e in tal caso i pareri o le risoluzioni sono adottati a maggioranza semplice dei membri a pieno titolo dell’AG. Il presidente e il segretario dell’AG non hanno diritto a partecipare all’adozione di pareri o risoluzioni.

L’AG può stabilire sottostrutture a supporto delle proprie attività, se lo ritiene necessario. Si coordina con il Comitato per T2S che organizza l’attività in modo tale che siano coinvolti tutti gli organi della governance pertinenti evitando di duplicare sottostrutture su argomenti simili.

Di regola, l’AG si riunisce due volte l’anno. Ulteriori riunioni possono essere convocate dal presidente dell’AG, le cui date saranno comunicate con sufficiente anticipo all’AG. In linea di principio, le riunioni hanno luogo nella sede della BCE. Inoltre, il presidente dell’AG può invitare l’AG a prestare la propria consulenza tramite altri mezzi, quali le procedure scritte.

L’AG svolge le proprie attività in maniera aperta e trasparente e la documentazione dell’AG è pubblicata nel sito Internet di T2S. Il metodo di lavoro dettagliato deve essere specificato nel «Regolamento interno» predisposto dall’AG e approvato dal Comitato per T2S.

GRUPPO NAZIONALE UTENTI

MANDATO

1.   Obiettivi

I gruppi nazionali utenti (NUG) riuniscono i fornitori e gli utenti dei servizi di regolamento titoli all’interno dei loro mercati nazionali al fine di supportare lo sviluppo, la realizzazione e il funzionamento di TARGET2-Securities (T2S). Essi costituiscono lo spazio in cui coinvolgere gli operatori dei mercati nazionali nei lavori del gruppo consultivo T2S (AG) e stabiliscono un legame formale tra l’AG e i mercati nazionali. Operano sia come cassa di risonanza dell’ufficio per il programma T2S sia come soggetti che offrono un apporto all’AG in relazione a tutti gli argomenti affrontati dall’AG. In tale veste, possono anche suggerire all’AG di prendere in considerazione alcune questioni.

I NUG possono essere coinvolti nel procedimento di gestione delle modifiche e degli aggiornamenti e possono svolgere un ruolo importante nella valutazione di tali richieste nel contesto dell’operatività sui mercati nazionali. I NUG dovrebbero fare proprio il principio di T2S di tentare di evitare l’inserimento di specificità nazionali in T2S e dovrebbero promuovere attivamente l’armonizzazione.

2.   Responsabilità e compiti

I NUG nei mercati partecipanti a T2S sono responsabili di:

valutare l’impatto sul proprio mercato nazionale della funzionalità di T2S e in particolare di qualunque modifica dei requisiti utente di T2S; nel fare ciò occorre che prendano in debita considerazione il concetto di un «T2S snello» che mira a evitare specificità nazionali e a promuovere l’armonizzazione,

contribuire ai compiti di monitoraggio e attuazione collegati alle attività di armonizzazione di T2S supportati dall’AG,

sottoporre all’attenzione dell’AG preoccupazioni concrete sollevate dal mercato nazionale,

accrescere la consapevolezza di T2S in tutti i segmenti della comunità nazionale dei titoli,

coadiuvare i membri dell’AG che rappresentano la comunità nazionale.

Nell’assolvere le proprie responsabilità, i NUG rispettano gli standard elevati di trasparenza che sono elementi essenziali di T2S.

Sebbene il punto centrale del mandato siano i mercati nazionali partecipanti a T2S, è vista con favore anche la creazione di NUG in mercati che ancora non partecipano a T2S. Se in tali mercati si decide di creare dei NUG questi si conformano a un mandato analogo, al fine di preparare i rispettivi mercati alla partecipazione a T2S.

3.   Composizione e durata

I NUG sono composti dal presidente, dal segretario e dai membri.

Il presidente di un NUG dovrebbe essere preferibilmente membro a pieno titolo dell’AG o osservatore nell’ambito dello stesso. Tale ruolo sarà svolto normalmente da un alto funzionario della banca centrale interessata. Nel caso in cui la banca centrale interessata non invii né designi il presidente del NUG, tale figura sarà nominata dal presidente dell’AG, il quale cercherà di ottenere il consenso tra i principali operatori del mercato interessato. Qualora il presidente non sia membro dell’AG, un membro dell’AG dovrebbe effettuare un coordinamento tra l’AG e il presidente del NUG, per assicurare uno stretto legame tra l’AG e il NUG. Se nessun membro del NUG è rappresentato nell’AG, il NUG instaurerà una stretta collaborazione con il segretario dell’AG al fine di essere informato sugli sviluppi di T2S.

Nei paesi dell’area dell’euro, il segretario dei NUG è inviato dalla banca centrale nazionale interessata; negli altri paesi, il segretario del NUG è nominato dal presidente del NUG e dovrebbe preferibilmente essere inviato dalla rispettiva banca centrale nazionale. È previsto che il segretario partecipi agli incontri regolarmente organizzati dall’Ufficio per il programma T2S per i segretari dei NUG attraverso la rete degli esperti dei NUG. I segretari dei NUG di mercati che non partecipano a T2S possono partecipare in qualità di ospiti alla rete di esperti dei NUG.

I membri dei NUG comprendono i relativi membri dell’AG e gli osservatori (o i soggetti nominati loro alti rappresentanti, ritenuti ammissibili dal presidente del NUG), e altre persone con le conoscenze e una posizione tali da renderle ampiamente rappresentative di tutte le categorie di utenti e fornitori nel mercato nazionale, tra cui esperti su questioni di contante. I membri del NUG possono pertanto comprendere i CSD, i mediatori, le banche, le banche d’investimento, i depositari, gli emittenti e/o i loro agenti, le controparti centrali, le borse e i sistemi multilaterali di negoziazione, la banca centrale nazionale interessata, le autorità di regolamentazione e le associazioni bancarie pertinenti.

Il mandato dei NUG scade nello stesso momento del mandato dell’AG, vale a dire con la sostituzione dell’accordo quadro e dell’accordo di partecipazione di valuta con un nuovo contratto e/o con la risoluzione dell’accordo quadro e dell’accordo di partecipazione di valuta con tutti i CSD e le banche centrali non appartenenti all’area dell’euro che li sottoscrivono.

4.   Metodo di lavoro

I NUG si occupano solo di questioni relative a T2S. Sono invitati a ricercare attivamente consultazioni con l’Ufficio per il programma T2S in relazione alle questioni correnti e a fornire in modo tempestivo il punto di vista nazionale su argomenti oggetto di richiesta da parte del segretario dell’AG o sollevati dal NUG. L’Ufficio per il programma T2S fornisce regolarmente informazioni ai NUG dei mercati partecipanti a T2S e organizza riunioni con i segretari dei NUG per promuovere l’interazione tra il NUG e l’Ufficio per il programma T2S.

I NUG si adoperano per tenere riunioni regolari in linea con il calendario delle riunioni dell’AG, in modo da poter offrire consulenza ai membri nazionali dell’AG. Tuttavia nessun membro dell’AG è vincolato da tale tipo di consulenza. I NUG possono anche sottoporre questioni per iscritto all’AG tramite il segretario dell’AG e invitare un membro dell’AG ad esporre la propria opinione.

Il segretario del NUG si adopera per far circolare un ordine del giorno e la relativa documentazione da discutere alla riunione del NUG almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione stessa. Un resoconto della riunione del NUG sarà pubblicato sul sito Internet di T2S e, se lo si ritiene opportuno, sul sito Internet della rispettiva BCN. La pubblicazione dovrebbe essere preferibilmente in inglese e, se richiesto, nella relativa lingua nazionale, entro tre settimane successive ad ogni riunione del NUG.

I nomi dei membri dei NUG saranno resi pubblici sul sito Internet di T2S. I NUG pubblicheranno anche un indirizzo di posta elettronica di contatto del NUG sul sito Internet di T2S, in modo tale che gli operatori del mercato nazionale sappiano a chi rivolgersi per esprimere le proprie opinioni.


(1)  Tale composizione è determinata in base al presupposto che il gruppo Euroclear partecipi a T2S con Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France e Euroclear Nederland e che il gruppo Clearstream partecipi a T2S con Clearstream Banking Frankfurt e LuxCSD.


Rettifiche

11.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 215/30


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, che stabilisce regole per la gestione di un contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 148 dell'8 giugno 2012 )

A pagina 10, articolo 2, paragrafo 3:

anziché:

«I saldi inutilizzati alla fine di un anno contingentale sono trasferiti a un altro anno contingentale.»

leggi:

«I saldi inutilizzati alla fine di un anno contingentale non sono trasferiti a un altro anno contingentale.»