ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.197.ita |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 197 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55° anno |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
DIRETTIVE
24.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 197/1 |
DIRETTIVA 2012/18/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 4 luglio 2012
sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (3), stabilisce norme per la prevenzione di incidenti rilevanti che potrebbero venire causati da determinate attività industriali, così come la limitazione delle loro conseguenze per la salute umana e per l'ambiente. |
(2) |
Gli incidenti rilevanti spesso hanno conseguenze gravi, come dimostrano gli eventi di Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, Enschede, Tolosa e Buncefield. Inoltre, l'impatto degli incidenti può estendersi oltre i confini nazionali. È quindi necessario assicurare che siano adottate appropriate misure precauzionali per garantire un elevato grado di protezione ai cittadini, alle comunità e all'ambiente in tutto il territorio dell'Unione. È pertanto necessario garantire che l'elevato livello di protezione esistente rimanga quantomeno immutato o aumenti. |
(3) |
La direttiva 96/82/CE ha consentito di ridurre la probabilità e le conseguenze di tali incidenti e ha permesso di garantire un maggiore livello di protezione in tutta l'Unione. Il riesame della suddetta direttiva ha confermato che il tasso di incidenti rilevanti si è mantenuto stabile. Se, nel complesso, le disposizioni esistenti sono adeguate, si rendono necessarie alcune modifiche volte a rafforzare ulteriormente il livello di protezione, in particolare per quanto riguarda la prevenzione degli incidenti rilevanti. Parallelamente, è opportuno adeguare il sistema istituito dalla direttiva 96/82/CE alle modifiche apportate al sistema unionale di classificazione delle sostanze e delle miscele cui detta direttiva fa riferimento. È inoltre opportuno chiarire e aggiornare un certo numero di altre disposizioni. |
(4) |
È quindi opportuno sostituire la direttiva 96/82/CE per far sì che il livello di protezione esistente sia mantenuto e ulteriormente rafforzato, rendendo più efficaci ed efficienti le disposizioni e, laddove possibile, riducendo gli oneri amministrativi superflui attraverso l'ottimizzazione o la semplificazione delle procedure, a condizione che la sicurezza e la protezione dell'ambiente e della salute umana non siano compromesse. Nel contempo le nuove disposizioni dovrebbero essere chiare, coerenti e di facile comprensione per contribuire a migliorare l'attuazione e il controllo dell'attuazione, mentre il livello di protezione della salute umana e dell'ambiente rimane quantomeno immutato o aumenta. La Commissione dovrebbe cooperare con gli Stati membri sull'attuazione concreta della presente direttiva. Detta cooperazione dovrebbe affrontare tra l'altro la questione dell'auto-classificazione di sostanze e miscele. Ove opportuno, occorrerebbe coinvolgere nell'attuazione della presente direttiva soggetti interessati quali i rappresentanti dell'industria, dei lavoratori e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente. |
(5) |
La convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali, approvata per conto dell'Unione con la decisione 98/685/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, relativa alla conclusione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali (4), prevede misure che consentono di prevenire, di essere pronti e di reagire a incidenti industriali che possono provocare effetti transfrontalieri e prevede la cooperazione internazionale in questo ambito. La direttiva 96/82/CE attua la Convenzione nel diritto dell'Unione. |
(6) |
Le conseguenze degli incidenti rilevanti superano le frontiere e i costi ecologici ed economici di un incidente gravano non solo sullo stabilimento in cui questo si verifica, ma anche sugli Stati membri interessati. Occorre pertanto stabilire e applicare misure di sicurezza e di riduzione dei rischi al fine di evitare eventuali incidenti, ridurre il rischio che si verifichino incidenti e attenuarne le eventuali conseguenze, rendendo così possibile garantire un elevato grado di protezione in tutta l'Unione. |
(7) |
Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi fatte salve le disposizioni del diritto dell'Unione relative alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro e all'ambiente di lavoro e, in particolare, fatta salva la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (5). |
(8) |
Talune attività industriali dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva, a condizione che siano disciplinate, a livello nazionale o di Unione, da altre norme che garantiscono un grado di sicurezza equivalente. La Commissione dovrebbe continuare a esaminare se esistono lacune significative nel quadro normativo vigente, in particolare per quanto riguarda i rischi nuovi ed emergenti dovuti ad altre attività come pure a sostanze pericolose specifiche, e presentare, se del caso, una proposta legislativa appropriata per colmare dette lacune. |
(9) |
L'allegato I della direttiva 96/82/CE elenca le sostanze pericolose che rientrano nel suo ambito di applicazione, facendo riferimento, tra l'altro, ad alcune disposizioni della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (6), e della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (7). Le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE sono state sostituite dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (8), che attua all'interno dell'Unione il sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) adottato a livello internazionale nell'ambito della struttura delle Nazioni Unite (ONU). Tale regolamento introduce nuove classi e categorie di pericoli che corrispondono solo parzialmente a quelle utilizzate ai sensi di dette direttive abrogate. Tuttavia, talune sostanze o miscele non sarebbero classificate nel contesto di tale sistema data l'assenza di criteri in detto quadro. Occorre pertanto modificare l'allegato I della direttiva 96/82/CE per renderlo conforme al regolamento, mantenendo o rafforzando ulteriormente, nel contempo, il livello esistente di protezione garantito dalla direttiva. |
(10) |
Ai fini della classificazione dei biogas potenziati è opportuno tener conto degli sviluppi in materia di standard in seno al Comitato europeo di normalizzazione (CEN). |
(11) |
Dall'adeguamento al regolamento (CE) n. 1272/2008 e ai successivi adattamenti a detto regolamento, che hanno ripercussioni sulla classificazione delle sostanze e delle miscele, possono verificarsi effetti indesiderati. Sulla base dei criteri di cui alla presente direttiva, la Commissione dovrebbe valutare se, indipendentemente dalla loro classificazione di pericolo, vi sono sostanze pericolose che non presentano pericoli di incidenti rilevanti e, se del caso, presentare una proposta legislativa per escludere tali sostanze pericolose dall'ambito di applicazione della presente direttiva. La valutazione dovrebbe avere inizio rapidamente, in particolare dopo il cambiamento di classificazione di una sostanza o miscela, al fine di evitare oneri inutili ai gestori e alle autorità competenti negli Stati membri. Le esclusioni dall'ambito di applicazione della presente direttiva non dovrebbero impedire agli Stati membri di mantenere o di introdurre misure protettive più rigorose. |
(12) |
I gestori dovrebbero essere tenuti all'obbligo generale di adottare tutte le misure necessarie per prevenire gli incidenti rilevanti, attenuarne le conseguenze e adottare misure di ripristino. Quando in uno stabilimento sono presenti sostanze pericolose al di sopra di determinate quantità, il gestore dovrebbe fornire all'autorità competente informazioni sufficienti per consentire di individuare lo stabilimento, le sostanze pericolose presenti e i pericoli potenziali. Il gestore dovrebbe inoltre definire e, nei casi previsti dal diritto nazionale, trasmettere all'autorità competente una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (major-accident prevention policy, MAPP), nella quale siano indicati l'approccio globale e le misure, compresi adeguati sistemi di gestione della sicurezza, attuate dal gestore per contenere il pericolo di incidenti rilevanti. Quando gli operatori identificano e valutano il pericolo di incidenti rilevanti, occorrerebbe esaminare altresì le sostanze pericolose che possono essere generate durante un grave incidente all'interno dello stabilimento. |
(13) |
La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (9), è generalmente l'atto pertinente per i danni all'ambiente provocati da un incidente rilevante. |
(14) |
Per ridurre il rischio di effetti domino, qualora l'ubicazione e la prossimità degli stabilimenti siano tali da poter aumentare la probabilità di incidenti rilevanti o da aggravarne le conseguenze, è opportuno che i gestori collaborino nello scambio delle informazioni appropriate e nell'informazione al pubblico, compresi gli stabilimenti adiacenti che potrebbero essere coinvolti nell'incidente. |
(15) |
Per dimostrare di aver fatto tutto il necessario per prevenire gli incidenti rilevanti, e per preparare i piani di emergenza e le misure di risposta, il gestore, per quegli stabilimenti in cui le sostanze pericolose sono presenti in quantità significative, dovrebbe fornire all'autorità competente informazioni sotto forma di un rapporto di sicurezza. Tale rapporto di sicurezza dovrebbe contenere informazioni dettagliate relative allo stabilimento, alle sostanze pericolose in esso presenti, all'impianto o alle strutture di stoccaggio, ai possibili incidenti rilevanti e alle analisi del rischio, alle misure di prevenzione e intervento e ai sistemi di gestione disponibili, al fine di prevenire e ridurre il rischio di incidenti rilevanti e di rendere possibile l'adozione delle misure necessarie per limitarne le conseguenze. Il rischio di incidente rilevante potrebbe essere maggiore a causa della probabilità di calamità naturali connesse con l'ubicazione dello stabilimento. Questo dovrebbe essere preso in considerazione nella preparazione degli scenari di incidenti rilevanti. |
(16) |
Per prepararsi a casi di emergenza è necessario approntare, per gli stabilimenti in cui sono presenti significative quantità di sostanze pericolose, piani di emergenza interni ed esterni e istituire procedure che garantiscano che tali piani saranno verificati, riveduti nei limiti del necessario e attuati in caso di accadimento o di possibile accadimento di un incidente rilevante. Il personale dello stabilimento dovrebbe essere consultato in merito al piano di emergenza interno e il pubblico interessato dovrebbe avere l'opportunità di esprimere il proprio parere in merito al piano di emergenza esterno. Il ricorso al subappalto può avere un'influenza sulla sicurezza di uno stabilimento. Gli Stati membri dovrebbero richiedere agli operatori di tenerne conto in sede di formulazione di una MAPP, di un rapporto di sicurezza o di un piano di emergenza interno. |
(17) |
Nel valutare la scelta dei metodi operativi appropriati, compresi quelli per il monitoraggio e il controllo, gli operatori dovrebbero tener conto delle informazioni disponibili sulle buone pratiche. |
(18) |
Per proteggere maggiormente le zone residenziali, le zone di consistente uso pubblico e l'ambiente, incluse le zone di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili, è necessario che le politiche in materia di pianificazione territoriale e/o altre politiche pertinenti applicate negli Stati membri, garantiscano opportune distanze tra dette zone e gli stabilimenti che presentano tali pericoli e, per gli stabilimenti esistenti, pongano in atto, se necessario, misure tecniche complementari per mantenere a un livello accettabile i rischi per le persone o per l'ambiente. Le decisioni dovrebbero essere adottate sulla base di adeguate informazioni relative ai rischi e relativi pareri tecnici. Quando possibile, al fine di ridurre gli oneri amministrativi, in particolare per le piccole e medie imprese, le procedure e le misure dovrebbero essere integrate con altre procedure previste da pertinenti disposizioni legislative dell'Unione. |
(19) |
Per favorire l'accesso alle informazioni ambientali previste dalla convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, relativa all'accesso alle informazioni sull'ambiente, la partecipazione ai processi decisionali in materia di ambiente e l'accesso alla giustizia (la convenzione di Aarhus) approvata per conto dell'Unione con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (10), è opportuno migliorare il livello e la qualità delle informazioni fornite al pubblico. In particolare, è opportuno fornire alle persone potenzialmente coinvolte in caso di incidente rilevante, informazioni adeguate sul comportamento corretto in tale eventualità. Gli Stati membri dovrebbero indicare dove si possono ottenere informazioni sui diritti delle persone coinvolte in un incidente rilevante. Le informazioni trasmesse al pubblico dovrebbero essere formulate in modo chiaro e comprensibile. Oltre a fornire informazioni in modo attivo, senza che il pubblico debba farne richiesta, e senza precludere altre forme di divulgazione, le informazioni dovrebbero essere messe a disposizione anche in modo permanente ed essere adeguatamente aggiornate per via elettronica. Nel contempo, è opportuno che siano introdotte adeguate misure di tutela della riservatezza per far fronte, tra le altre cose, alle preoccupazioni relative alla sicurezza. |
(20) |
È opportuno che le informazioni siano gestite in modo conforme al sistema per la condivisione delle informazioni in materia ambientale (SEIS), introdotto dalla comunicazione della Commissione, del 1o febbraio 2008, dal titolo «Verso un sistema comune di informazioni ambientali (SEIS)». È inoltre opportuno che siano rispettate la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (11), e le sue misure di esecuzione volte a permettere la condivisione di informazioni territoriali di carattere ambientale tra organismi del settore pubblico e a facilitare l'accesso del pubblico alle informazioni territoriali in tutto il territorio dell'Unione. Le informazioni dovrebbero essere conservate in una banca dati accessibile al pubblico a livello di Unione, anche per facilitare il monitoraggio e la comunicazione relativa all'attuazione. |
(21) |
In conformità alla convenzione di Aarhus, è necessario che il pubblico interessato possa partecipare effettivamente al processo decisionale, esprimendo in merito a esso pareri e preoccupazioni che possono essere rilevanti, dei quali i responsabili decisionali devono tenere conto. Ciò permetterà di rafforzare la responsabilizzazione delle istanze decisionali e aumenterà la trasparenza del processo decisionale, contribuendo in tal modo a sensibilizzare i cittadini ai problemi ambientali e a ottenere il loro sostegno alle decisioni adottate. |
(22) |
Per garantire l'adozione di misure adeguate in caso di incidente rilevante, il gestore dovrebbe informarne immediatamente l'autorità competente e comunicarle le informazioni necessarie per consentirle di valutarne gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente. |
(23) |
Le autorità locali hanno interesse nel prevenire gli incidenti rilevanti e nel mitigarne le conseguenze e possono svolgere un ruolo importante. Gli Stati membri dovrebbero tener conto di questo fatto nell'attuazione della presente direttiva. |
(24) |
Per agevolare lo scambio di informazioni e prevenire successivi incidenti analoghi, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione informazioni sugli incidenti rilevanti che si verificano sul loro territorio, in modo che la Commissione possa analizzare i pericoli a essi connessi e azionare un sistema di divulgazione delle informazioni riguardanti, in particolare, gli incidenti rilevanti e gli insegnamenti che ne sono stati tratti. Tale scambio di informazioni dovrebbe riguardare anche i «quasi incidenti» che gli Stati membri considerano particolarmente significativi dal punto di vista tecnico ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti e della limitazione delle loro conseguenze. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero sforzarsi per intensificare i loro sforzi affinché le informazioni contenute nei sistemi di informazione creati per condividere le informazioni sugli incidenti rilevanti siano complete. |
(25) |
È opportuno che gli Stati membri individuino le autorità competenti responsabili di garantire il rispetto degli obblighi da parte dei gestori. Le autorità competenti e la Commissione dovrebbero collaborare nelle attività a sostegno dell'attuazione, ad esempio mettendo a punto adeguati orientamenti e favorendo lo scambio di buone prassi. Al fine di evitare oneri amministrativi non necessari, gli obblighi di informazione dovrebbero essere integrati, se del caso, con quelli derivanti da altre disposizioni legislative pertinenti dell'Unione. |
(26) |
Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le autorità competenti adottino le misure necessarie in caso di inosservanza della presente direttiva. Al fine di garantire un'attuazione e un'applicazione efficaci della normativa, dovrebbe essere istituito un sistema di ispezioni che preveda sia un programma di ispezioni periodiche svolte a intervalli regolari, sia ispezioni non programmate. Ove possibile, è opportuno coordinare le ispezioni con quelle previste ai sensi di altre normative dell'Unione, tra cui, se del caso, la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (12). È opportuno che gli Stati membri garantiscano che il personale sia sufficiente e dotato delle competenze e delle qualifiche necessarie per lo svolgimento efficace delle ispezioni. Le autorità competenti dovrebbero fornire un sostegno adeguato utilizzando strumenti e meccanismi che consentano di scambiare esperienze e di consolidare le conoscenze, anche a livello di Unione. |
(27) |
Per tenere conto degli sviluppi tecnici è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la modifica degli allegati da II a VI al fine di adeguarli al progresso tecnico. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, è opportuno che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(28) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (13). |
(29) |
Gli Stati membri dovrebbero fissare norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e ne dovrebbero assicurare l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. |
(30) |
Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire garantire un grado elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(31) |
Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione, sui documenti esplicativi (14), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata. |
(32) |
È pertanto opportuno modificare e abrogare successivamente la direttiva 96/82/CE, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva stabilisce norme volte a prevenire gli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e a limitare le loro conseguenze per la salute umana e per l'ambiente, al fine di assicurare in modo coerente ed efficace un elevato livello di protezione in tutta l'Unione.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica agli impianti quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1.
2. La presente direttiva non si applica ai seguenti soggetti:
a) |
agli stabilimenti, agli impianti o ai depositi militari; |
b) |
ai pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti derivanti dalle sostanze; |
c) |
al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e al trasferimento da e verso un altro modo di trasporto alle banchine, ai moli o agli scali ferroviari di smistamento, al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva; |
d) |
al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva; |
e) |
allo sfruttamento, vale a dire l'esplorazione, l'estrazione e la preparazione di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione; |
f) |
all'esplorazione e allo sfruttamento offshore di minerali, compresi gli idrocarburi; |
g) |
allo stoccaggio di gas in siti sotterranei offshore, compresi i siti di stoccaggio dedicati e i siti in cui si effettuano anche l'esplorazione e lo sfruttamento di minerali, tra cui idrocarburi; |
h) |
alle discariche di rifiuti, compresi i siti di stoccaggio sotterraneo. |
In deroga ai punti e) e h) del primo comma, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di preparazione chimica o termica e il deposito a esse relativo, che comportano l'impiego di sostanze pericolose nonché gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1. |
«stabilimento», tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore; |
2. |
«stabilimento di soglia inferiore», uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato I, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato I, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato I; |
3. |
«stabilimento di soglia superiore», uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato I, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato I; |
4. |
«stabilimento adiacente», uno stabilimento ubicato in prossimità tale di un altro stabilimento da aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante; |
5. |
«nuovo stabilimento»:
|
6. |
«stabilimento preesistente», uno stabilimento che il 31 maggio 2015 rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 96/82/CE e che a decorrere dal 1o giugno 2015 rientra nell'ambito di applicazione della presenza direttiva, senza modifiche della sua classificazione come stabilimento di soglia inferiore o stabilimento di soglia superiore; |
7. |
«altro stabilimento», un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, il 1o giugno 2015 o successivamente a tale data, per motivi diversi da quelli di cui al punto 5; |
8. |
«impianto», un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento e che si trovi sia a livello suolo che a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie private, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento di tale impianto; |
9. |
«gestore», qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto oppure, ove la normativa nazionale lo preveda, a cui è stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l'esercizio tecnico dello stabilimento o dell'impianto stesso; |
10. |
«sostanze pericolose», le sostanze o miscele di cui alla parte 1 o elencate nella parte 2 dell'allegato I, sotto forma di materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi; |
11. |
«miscela», una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze; |
12. |
«presenza di sostanze pericolose», la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato I; |
13. |
«incidente rilevante», un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l'attività di uno stabilimento soggetto alla presente direttiva e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose; |
14. |
«pericolo», la proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica, esistente in uno stabilimento, di provocare danni per la salute umana e/o per l'ambiente; |
15. |
«rischio», la probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche; |
16. |
«deposito», la presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio; |
17. |
«pubblico», una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi del diritto o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone; |
18. |
«pubblico interessato»: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle decisioni adottate su questioni disciplinate dall'articolo 15, paragrafo 1, o che ha un interesse da far valere in tali decisioni; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti applicabili di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse; |
19. |
«ispezione», tutte le azioni di controllo, incluse le visite in situ, delle misure, dei sistemi, delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, nonché qualsiasi attività di follow-up eventualmente necessaria, compiute da o per conto dell'autorità competente al fine di controllare e promuovere il rispetto dei requisiti fissati dalla presente direttiva da parte degli stabilimenti. |
Articolo 4
Valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa
1. Ove necessario o in ogni caso sulla base di una comunicazione da parte di uno Stato membro, ai sensi del paragrafo 2, la Commissione valuta se è impossibile in pratica che una sostanza pericolosa di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'allegato I provochi un rilascio di materia o energia che possa dar luogo a un incidente rilevante, sia in condizioni normali che anormali, ragionevolmente prevedibili. Detta valutazione tiene conto delle informazioni di cui al paragrafo 3 e si basa su una o più delle seguenti caratteristiche:
a) |
la forma fisica della sostanza pericolosa in condizioni normali di lavorazione o manipolazione o in caso di perdita di contenimento non programmata; |
b) |
le proprietà intrinseche della sostanza o delle sostanze pericolose, in particolare quelle relative al comportamento dispersivo in uno scenario di incidente rilevante, quali la massa molecolare e la tensione di vapor saturo; |
c) |
la concentrazione massima della sostanza o delle sostanze pericolose nel caso di miscele. |
Ai fini del primo comma, occorrerebbe tener conto, ove appropriato, del contenimento e dell'imballaggio generico della sostanza pericolosa, in particolare anche se disciplinati da specifiche disposizioni legislative dell'Unione.
2. Qualora uno Stato membro ritenga che una sostanza pericolosa non presenti un pericolo di incidente rilevante ai sensi del paragrafo 1, lo comunica alla Commissione unitamente a documenti giustificativi, comprese le informazione di cui al paragrafo 3.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le informazioni necessarie per valutare le proprietà della sostanza pericolosa in questione sotto il profilo dei pericoli per la salute, dei pericoli fisici e dei pericoli per l'ambiente comprendono:
a) |
un elenco dettagliato delle proprietà necessarie a valutare i rischi potenziali che presenta una sostanza pericolosa di provocare danni fisici o danni per la salute umana o per l'ambiente; |
b) |
proprietà fisiche e chimiche (ad esempio, massa molecolare, tensione di vapor saturo, tossicità intrinseca, punto di ebollizione, reattività, viscosità, solubilità e altre proprietà pertinenti); |
c) |
proprietà relative ai pericoli per la salute e ai pericoli fisici (ad esempio reattività, infiammabilità, tossicità, oltre a fattori aggiuntivi quali le modalità di aggressione sul corpo, il tasso di ferimento e mortalità, gli effetti a lungo termine e altre proprietà a seconda dei casi); |
d) |
proprietà relative ai pericoli per l'ambiente (ad esempio, ecotossicità, persistenza, bioaccumulazione, potenziale di propagazione a lunga distanza nell’ambiente e altre proprietà pertinenti); |
e) |
se disponibile, la classificazione a livello dell'Unione della sostanza o miscela; |
f) |
informazioni sulle specifiche condizioni operative per la sostanza (ad esempio, temperatura, pressione e altre condizioni a seconda dei casi) alle quali la sostanza pericolosa è immagazzinata, utilizzata e/o può essere presente nel caso di operazioni anormali prevedibili o di incidenti quali incendi. |
4. A seguito della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio per escludere la sostanza pericolosa interessata dall'ambito di applicazione della presente direttiva.
Articolo 5
Obblighi generali del gestore
1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore abbia l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per prevenire incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia tenuto a dimostrare in qualsiasi momento all'autorità competente di cui all'articolo 6, in particolare ai fini delle ispezioni e dei controlli di cui all'articolo 20, di aver adottato tutte le disposizioni necessarie previste dalla presente direttiva.
Articolo 6
Autorità competente
1. Fatte salve le responsabilità del gestore, gli Stati membri istituiscono o designano l'autorità o le autorità competenti incaricate di svolgere i compiti stabiliti dalla presente direttiva («l'autorità competente»), nonché, se del caso, gli organismi incaricati di assistere l'autorità competente sul piano tecnico. Gli Stati membri che istituiscono o designano più di un'autorità competente provvedono affinché le procedure relative allo svolgimento dei rispettivi compiti siano pienamente coordinate.
2. Le autorità competenti e la Commissione collaborano nell'ambito di attività di sostegno all'attuazione della presente direttiva coinvolgendo, ove opportuno, i soggetti interessati.
3. Ai fini della presente direttiva gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti accettino informazioni equivalenti presentate dai gestori, in conformità ad altre disposizioni legislative pertinenti dell'Unione e conformi alle disposizioni della presente direttiva. In tali casi le autorità competenti si accertano che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate.
Articolo 7
Notifica
1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia obbligato a trasmettere una notifica all'autorità competente contenente le seguenti informazioni:
a) |
il nome e/o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo dello stabilimento interessato; |
b) |
la sede legale del gestore, con l'indirizzo completo; |
c) |
il nome e la funzione della persona responsabile dello stabilimento, se diversa da quella di cui alla lettera a); |
d) |
le informazioni che consentano di individuare le sostanze pericolose e la categoria delle sostanze pericolose interessate o che possono essere presenti; |
e) |
la quantità e lo stato fisico della sostanza pericolosa o delle sostanze pericolose in questione; |
f) |
l'attività in corso, o prevista, dell'impianto o del deposito; |
g) |
l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e i fattori passibili di causare un incidente rilevante o di aggravarne le conseguenze, comprese informazioni, se disponibili, sugli stabilimenti adiacenti, su siti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, aree e sviluppi edilizi che potrebbero essere all'origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino. |
2. La notifica o il relativo aggiornamento è inviata all'autorità competente entro i termini indicati di seguito:
a) |
per gli stabilimenti nuovi, entro un termine ragionevole precedente l'inizio della costruzione o l'avvio dell'attività oppure prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose; |
b) |
per tutti gli altri casi, un anno dalla data a decorrere dalla quale la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato. |
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se, anteriormente al 1o giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all'autorità competente una comunicazione ai sensi della normativa nazionale e se le informazioni contenute in tale comunicazione soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 e sono rimaste invariate.
4. Il gestore informa anticipatamente l'autorità competente dei seguenti eventi:
a) |
aumento o decremento significativo della quantità, oppure modifica significativa della natura o dello stato fisico della sostanza pericolosa presente che figurano nella notifica inviata dal gestore ai sensi del paragrafo 1, o modifica significativa dei processi che la impiegano, |
b) |
modifica di uno stabilimento o di un impianto che potrebbe avere conseguenze significative sul pericolo di incidenti rilevanti, |
c) |
chiusura definitiva dello stabilimento o sua dismissione; o |
d) |
modifiche delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c). |
Articolo 8
Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti
1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia tenuto a redigere in forma scritta un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti («MAPP») e a farsi carico della sua corretta applicazione. La MAPP è definita in modo da garantire un livello di protezione elevato della salute umana e dell'ambiente. Essa è proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti, comprende gli obiettivi generali e i principi di azione del gestore, il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi, nonché l'impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, garantendo al contempo un elevato livello di protezione.
2. La MAPP è elaborata e, nei casi previsti dal diritto nazionale, inviata all'autorità competente entro i termini indicati di seguito:
a) |
per gli stabilimenti nuovi, un termine ragionevole precedente l'inizio della costruzione o l'avvio dell'attività oppure prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose; |
b) |
per tutti gli altri casi, un anno dalla data a decorrere dalla quale la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato. |
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se, anteriormente al 1o giugno 2015, il gestore ha già predisposto una MAPP e, se richiesto dal diritto nazionale, l'ha trasmessa all'autorità competente e se le informazioni contenute nella MAPP soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 e sono rimaste invariate.
4. Fatto salvo il paragrafo 11, il gestore rivede periodicamente la MAPP e, ove necessario, la aggiorna almeno ogni cinque anni. Nei casi previsti dal diritto nazionale, il gestore trasmette tempestivamente il documento che definisce la MAPP aggiornata all'autorità competente.
5. La MAPP è attuata tramite mezzi e strutture idonei nonché un sistema di gestione della sicurezza in conformità all'allegato III, e proporzionati ai pericoli di incidenti rilevanti nonché alla complessità dell'organizzazione o delle attività dello stabilimento. Per gli stabilimenti di soglia inferiore, l'obbligo di attuare la MAPP può essere adempiuto tramite altri mezzi, strutture e sistemi di gestione idonei e proporzionati ai pericoli di incidenti rilevanti, tenendo conto dei principi stabiliti all'allegato III.
Articolo 9
Effetto domino
1. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente, in base alle informazioni ricevute dal gestore, a norma degli articoli 7 e 10, o a seguito di una richiesta di informazioni aggiuntive presentata dall'autorità competente, o tramite le ispezioni svolte ai sensi dell'articolo 20, individuino gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore per i quali il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica e della vicinanza degli stabilimenti e dell'inventario di sostanze pericolose in essi presenti.
2. Se l'autorità competente dispone di informazioni supplementari a quelle fornite dall'operatore, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), le mette a disposizione di detto operatore qualora siano necessarie per l'applicazione del presente articolo.
3. Gli Stati membri assicurano che i gestori degli stabilimenti individuati ai sensi del paragrafo 1:
a) |
scambino le informazioni necessarie per consentire a tali stabilimenti di prendere in considerazione la natura e l'entità del pericolo globale di incidenti rilevanti nell'elaborare la MAPP, i sistemi di gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza e i piani d'emergenza interni, a seconda dei casi; |
b) |
collaborino nell'informare il pubblico e i siti adiacenti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e nel fornire informazioni all'autorità responsabile della preparazione dei piani di emergenza esterni. |
Articolo 10
Rapporto di sicurezza
1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di uno stabilimento di soglia superiore sia tenuto a presentare un rapporto di sicurezza al fine di:
a) |
dimostrare di aver messo in atto, secondo gli elementi dell'allegato III, una MAPP e un sistema di gestione della sicurezza per la sua applicazione; |
b) |
dimostrare che sono stati individuati i pericoli di incidenti rilevanti e i possibili scenari di incidenti rilevanti e che sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente; |
c) |
dimostrare che la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidenti rilevanti nello stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili; |
d) |
dimostrare l'avvenuta predisposizione dei piani di emergenza interni e fornire gli elementi che consentano l'elaborazione del piano di emergenza esterno; |
e) |
fornire all'autorità competente informazioni che le permettano di adottare decisioni in merito all'insediamento di nuove attività o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti. |
2. Il rapporto di sicurezza contiene almeno i dati di cui all'allegato II. Esso indica il nome dei pertinenti organismi partecipanti alla stesura del rapporto.
3. Il rapporto di sicurezza è inviato all'autorità competente entro i termini indicati di seguito:
a) |
per gli stabilimenti nuovi, entro un termine ragionevole precedente l'inizio della costruzione o l'avvio dell'attività oppure prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose; |
b) |
per gli stabilimenti preesistenti di soglia superiore, il 1o giugno 2016; |
c) |
per gli altri stabilimenti, due anni dalla data dalla quale la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato. |
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se, anteriormente al 1o giugno 2015, il gestore ha già trasmesso all'autorità competente il rapporto di sicurezza, ai sensi delle disposizioni del diritto nazionale e se le informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 e sono rimaste invariate. Per conformarsi ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il gestore presenta le parti modificate del rapporto di sicurezza nella forma concordata dall'autorità competente, fatti salvi i termini di cui al paragrafo 3.
5. Fatto salvo l'articolo 11, il gestore rivede periodicamente il rapporto di sicurezza e, ove necessario, lo aggiorna almeno ogni cinque anni.
Il gestore rivede inoltre il rapporto di sicurezza e, se necessario, lo aggiorna a seguito di un incidente rilevante nel proprio stabilimento e in qualsiasi altro momento, su iniziativa propria o su richiesta dell'autorità competente, qualora fatti nuovi lo giustifichino o in considerazione delle nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza derivanti, per esempio, dall'analisi degli incidenti o, nella misura del possibile, dei «quasi incidenti» e dei nuovi sviluppi delle conoscenze nel campo della valutazione dei pericoli.
Il gestore trasmette tempestivamente il rapporto di sicurezza aggiornato o le sue parti aggiornate all'autorità competente.
6. Prima che il gestore dia inizio alla costruzione o all'attività ovvero, nei casi previsti al paragrafo 3, lettere b) e c), e al paragrafo 5 del presente articolo, l'autorità competente, entro un termine ragionevole dal ricevimento del rapporto, comunica al gestore le proprie conclusioni per quanto riguarda il rapporto di sicurezza e, se del caso, ai sensi dell'articolo 19, vieta l'avvio o la prosecuzione dell'attività dello stabilimento in questione.
Articolo 11
Modifica di un impianto, di uno stabilimento o di un deposito
In caso di modifiche di un impianto, di uno stabilimento, di un deposito, di un processo o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero avere significative conseguenze per quanto riguarda il pericolo di incidenti rilevanti o potrebbero comportare la riclassificazione di uno stabilimento di soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, gli Stati membri provvedono affinché il gestore riesamini e, se necessario, aggiorni la notifica, la MAPP, il sistema di gestione della sicurezza e il rapporto di sicurezza e trasmetta all'autorità competente tutte le informazioni relative a tali aggiornamenti prima di procedere alle modifiche.
Articolo 12
Piani di emergenza
1. Gli Stati membri provvedono affinché, per tutti gli stabilimenti di soglia superiore:
a) |
il gestore predisponga un piano di emergenza interno da applicare all'interno dello stabilimento; |
b) |
il gestore trasmetta all'autorità competente informazioni che le consentano di elaborare il piano di emergenza esterno; |
c) |
le autorità designate a tal fine dallo Stato membro redigono un piano di emergenza esterno per le misure da adottare al di fuori dello stabilimento, entro due anni dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi della lettera b). |
2. I gestori rispettano gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), entro i seguenti termini:
a) |
per gli stabilimenti nuovi, un ragionevole periodo di tempo prima dell'avvio dell'attività oppure prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario di sostanze pericolose; |
b) |
per gli stabilimenti di soglia superiore preesistenti, entro il 1o giugno 2016, a meno che il piano di emergenza interno predisposto, anteriormente a tale data, nel rispetto delle prescrizioni del diritto nazionale e le informazioni che vi sono contenute nonché le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b) siano conformi al presente articolo e siano rimaste invariate; |
c) |
per gli altri stabilimenti, due anni dalla data dalla quale la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato. |
3. I piani d'emergenza sono elaborati allo scopo di:
a) |
controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, l'ambiente e i beni; |
b) |
mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze degli incidenti rilevanti; |
c) |
informare adeguatamente la popolazione e i servizi o le autorità locali competenti; |
d) |
provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante. |
I piani di emergenza contengono le informazioni di cui all'allegato IV.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i piani di emergenza interni previsti dalla presente direttiva siano elaborati in consultazione con il personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine.
5. Gli Stati membri provvedono affinché alla popolazione interessata siano offerte tempestive opportunità di esprimere il proprio parere sui piani di emergenza esterni, allorché sono elaborati o modificati in modo sostanziale.
6. Gli Stati membri istituiscono un sistema atto ad assicurare che i piani di emergenza interni ed esterni siano riesaminati, sperimentati e, se necessario, aggiornati dai gestori e dalle autorità designate, rispettivamente, a intervalli appropriati, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.
Per quanto riguarda i piani di emergenza esterni, gli Stati membri tengono conto della necessità di agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile in caso di emergenze gravi.
7. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora si verifichi un incidente rilevante o un evento non programmato che, data la sua natura, possa ragionevolmente dare luogo a un incidente rilevante, il gestore o l'autorità competente designata attuino tempestivamente i piani di emergenza.
8. In base alle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza, l'autorità competente può, motivando la propria decisione, decidere che non si applica il paragrafo 1 relativo all'obbligo di predisporre un piano di emergenza esterno.
Articolo 13
Controllo dell'urbanizzazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché nelle rispettive politiche in materia di controllo dell'urbanizzazione, destinazione e utilizzazione dei suoli o in altre politiche pertinenti si tenga conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze. Essi perseguono tali obiettivi mediante un controllo:
a) |
dell'insediamento degli stabilimenti nuovi; |
b) |
delle modifiche degli stabilimenti di cui all'articolo 11; |
c) |
dei nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti, quali vie di trasporto, luoghi di uso pubblico e zone residenziali, qualora l'ubicazione o gli insediamenti possano dare origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante. |
2. Gli Stati membri provvedono affinché la loro politica in materia di pianificazione territoriale o le altre politiche pertinenti, nonché le relative procedure di attuazione, tengano conto, a lungo termine, della necessità di:
a) |
mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti di cui alla presente direttiva e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentati dal pubblico, le aree ricreative e, per quanto possibile, le principali vie di trasporto; |
b) |
proteggere le zone di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili nelle vicinanze degli stabilimenti, se necessario, mediante opportune distanze di sicurezza o altre misure pertinenti; |
c) |
adottare, per gli stabilimenti preesistenti, misure tecniche complementari a norma dell'articolo 5 per non accrescere i rischi per la salute umana e l'ambiente. |
3. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le autorità competenti e tutti i servizi di pianificazione territoriale responsabili delle decisioni in materia, stabiliscano procedure di consultazione atte ad agevolare l'attuazione delle politiche adottate a norma del paragrafo 1. Tali procedure prevedono che, al momento in cui sono adottate le decisioni in materia, i gestori forniscano informazioni sufficienti sui rischi derivanti dallo stabilimento e che sia disponibile un parere tecnico su tali rischi, basato sullo studio del caso specifico o su criteri generali.
Gli Stati membri provvedono affinché i gestori degli stabilimenti di soglia inferiore forniscano, su richiesta dell'autorità competente, informazioni sufficienti sui rischi derivanti dallo stabilimento ai fini della pianificazione territoriale.
4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (15), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (16), e di altre disposizioni legislative pertinenti dell'Unione. Ove possibile e opportuno, gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate o congiunte per applicare le disposizioni del presente articolo e delle direttive delle normative in parola al fine, fra l'altro, di evitare la ripetizione di valutazioni o consultazioni.
Articolo 14
Informazioni al pubblico
1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui all'allegato V siano costantemente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico. Le informazioni sono tenute aggiornate, laddove necessario, anche nel caso di modifiche previste dall'articolo 11.
2. Per gli stabilimenti di soglia superiore gli Stati membri provvedono inoltre affinché:
a) |
tutte le persone che possono essere colpite da un incidente rilevante ricevano periodicamente e nella forma più appropriata, senza doverle richiedere, informazioni chiare e comprensibili sulle misure di sicurezza e sul comportamento da tenere in caso di incidente rilevante; |
b) |
il rapporto di sicurezza sia messo a disposizione del pubblico, su richiesta, a norma dell'articolo 22, paragrafo 3; ove si applichi detto articolo, è messa a disposizione una versione modificata del rapporto, ad esempio sotto forma di sintesi non tecnica, comprendente quantomeno informazioni generali sui pericoli di incidenti rilevanti e sui loro effetti potenziali sulla salute umana e sull'ambiente in caso di incidente rilevante; |
c) |
l'inventario delle sostanze pericolose sia messo a disposizione del pubblico, su richiesta, a norma dell'articolo 22, paragrafo 3. |
Le informazioni da fornire in conformità alla lettera a) del primo comma del presente paragrafo comprendono quantomeno quelle indicate nell'allegato V e sono fornite a qualsiasi edificio e area frequentati dal pubblico, compresi scuole e ospedali, e a tutti gli stabilimenti adiacenti nel caso degli stabilimenti di cui all'articolo 9. Gli Stati membri provvedono affinché tali informazioni siano fornite almeno ogni cinque anni e periodicamente rivedute e, se necessario, aggiornate, anche nel caso di modifiche previste dall'articolo 11.
3. Gli Stati membri mettono a disposizione degli Stati membri che possono subire gli effetti transfrontalieri di un incidente rilevante, verificatosi in uno degli stabilimenti di soglia superiore, informazioni sufficienti affinché gli Stati membri interessati possano applicare, se del caso, tutte le pertinenti disposizioni degli articoli 12 e 13 nonché del presente articolo.
4. Qualora uno Stato membro abbia determinato che uno stabilimento situato vicino al territorio di un altro Stato membro non può generare alcun pericolo di incidente rilevante al di fuori del confine dello stabilimento ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 8, e non richiede pertanto l'elaborazione di un piano di emergenza esterno ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, il primo Stato membro è tenuto a informare il secondo della sua decisione motivata.
Articolo 15
Consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionale
1. Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico interessato sia offerta una tempestiva opportunità di esprimere il suo parere su singoli progetti specifici concernenti:
a) |
l'elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti di cui all'articolo 13; |
b) |
modifiche significative, ai sensi dell'articolo 11, di stabilimenti, qualora tali modifiche siano soggette agli obblighi previsti dall'articolo 13; |
c) |
nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti qualora l'ubicazione o gli insediamenti possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante ai sensi dell'articolo 13. |
2. Per quanto riguarda i singoli progetti specifici di cui al paragrafo 1, il pubblico è informato, attraverso pubblici avvisi o in altra forma adeguata, compresi i mezzi di comunicazione elettronici se disponibili, all'inizio della procedura di adozione di una decisione o, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:
a) |
l'oggetto del progetto specifico; |
b) |
se del caso, il fatto che il progetto è soggetto a una procedura di valutazione dell’impatto ambientale nazionale o transfrontaliera o alle consultazioni tra Stati membri ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3; |
c) |
i dati delle autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione, da cui possono essere ottenute informazioni in merito e a cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti; |
d) |
la natura delle possibili decisioni o, se esiste, il progetto di decisione; |
e) |
l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni e le modalità alle quali esse sono rese disponibili; |
f) |
dettagli sulle modalità di partecipazione e consultazione del pubblico ai sensi del paragrafo 7 del presente articolo; |
3. Per quanto riguarda i singoli progetti specifici di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:
a) |
conformemente alla normativa nazionale, ai principali rapporti e consulenze pervenuti all'autorità competente nel momento in cui il pubblico interessato è informato ai sensi del paragrafo 2; |
b) |
conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (17), alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 2 del presente articolo che sono pertinenti ai fini della decisione in questione e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al suddetto paragrafo. |
4. Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico interessato possa esprimere osservazioni e pareri all'autorità competente prima che una decisione sia adottata in merito a un singolo progetto specifico di cui al paragrafo 1 e gli esiti delle consultazioni svoltesi ai sensi del paragrafo 1 siano tenuti nel debito conto ai fini dell'adozione della decisione.
5. Gli Stati provvedono affinché, una volta adottate le decisioni pertinenti, l'autorità competente metta a disposizione del pubblico:
a) |
il contenuto della decisione e le motivazioni su cui è fondata, compresi eventuali aggiornamenti successivi; |
b) |
gli esiti delle consultazioni tenute prima dell’adozione della decisione e una spiegazione delle modalità con cui se ne è tenuto conto nella decisione. |
6. Laddove siano stabiliti piani o programmi generali relativi alle questioni di cui al paragrafo 1, lettere a) o c), gli Stati membri provvedono affinché siano offerte al pubblico opportunità tempestive ed efficaci di partecipare alla loro preparazione, modifica o revisione avvalendosi delle procedure previste all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale (18).
Gli Stati membri definiscono il pubblico ammesso alla partecipazione ai fini del presente paragrafo, includendo le organizzazioni non governative interessate che soddisfano i requisiti pertinenti imposti dal diritto nazionale, quali quelle che promuovono la protezione dell'ambiente.
Il presente paragrafo non si applica a piani e programmi per i quali è attuata una procedura di partecipazione del pubblico ai sensi della direttiva 2001/42/CE.
7. Gli Stati membri determinano le modalità precise dell'informazione e della consultazione del pubblico interessato.
Ai sensi del presente articolo sono fissate scadenze adeguate per le varie fasi, affinché sia disponibile un tempo sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire al pubblico interessato di prepararsi e partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale.
Articolo 16
Informazioni che il gestore deve comunicare e azioni da intraprendere a seguito di un incidente rilevante
Gli Stati membri provvedono affinché, non appena possibile dopo che si è verificato un incidente rilevante, il gestore, utilizzando i mezzi più adeguati, sia tenuto a:
a) |
informare l'autorità competente; |
b) |
comunicare all'autorità competente, non appena ne venga a conoscenza:
|
c) |
informare l'autorità competente sulle misure previste per:
|
d) |
aggiornare le informazioni fornite, qualora da indagini più approfondite emergano nuovi elementi che modificano le precedenti informazioni o le conclusioni tratte. |
Articolo 17
Azioni che l'autorità competente deve intraprendere a seguito di un incidente rilevante
A seguito di un incidente rilevante, gli Stati membri incaricano l'autorità competente di:
a) |
assicurare che siano adottate le misure di emergenza e le misure a medio e a lungo termine che possono rivelarsi necessarie; |
b) |
raccogliere, mediante ispezioni, indagini o altri mezzi appropriati, le informazioni necessarie per effettuare un'analisi completa degli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali dell'incidente; |
c) |
adottare misure atte a garantire che il gestore attui le misure correttive del caso; |
d) |
formulare raccomandazioni sulle misure preventive per il futuro; nonché |
e) |
informare le persone potenzialmente colpite dall'incidente rilevante avvenuto e, se del caso, delle misure intraprese per attenuarne le conseguenze. |
Articolo 18
Informazioni che gli Stati membri devono fornire a seguito di un incidente rilevante
1. Ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti e della limitazione delle loro conseguenze, gli Stati membri informano la Commissione degli incidenti rilevanti che si sono verificati all'interno del loro territorio e che rispondono ai criteri dell'allegato VI. Essi forniscono i seguenti dati:
a) |
Stato membro interessato, denominazione e indirizzo dell'autorità incaricata del rapporto; |
b) |
data, ora e luogo dell'incidente, nome completo del gestore e indirizzo dello stabilimento interessato; |
c) |
breve descrizione delle circostanze dell'incidente, indicazione delle sostanze pericolose e degli effetti immediati per la salute umana e per l'ambiente; |
d) |
breve descrizione delle misure di emergenza adottate e delle precauzioni immediatamente necessarie per prevenire il ripetersi dell'incidente; |
e) |
l'esito delle proprie analisi e le proprie raccomandazioni. |
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fornite non appena possibile, e al più tardi entro un anno dalla data dell'incidente, utilizzando la banca dati di cui all'articolo 21, paragrafo 4. Laddove, entro detto termine per l'inserimento nella banca dati, è possibile fornire soltanto le informazioni preliminari di cui al paragrafo 1, lettera e), le informazioni sono aggiornate quando si rendono disponibili i risultati di ulteriori analisi e raccomandazioni.
Gli Stati membri possono rinviare la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera e), per consentire la conclusione di procedimenti giudiziari che possono essere pregiudicati dalla comunicazione stessa.
3. Ai fini della trasmissione da parte degli Stati membri delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è definito un modulo sotto forma di atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo degli organismi che potrebbero disporre di informazioni sugli incidenti rilevanti e che potrebbero consigliare le autorità competenti di altri Stati membri che devono intervenire quando si verificano tali incidenti.
Articolo 19
Divieto di esercitare l’attività
1. Gli Stati membri vietano l'attività o l'avvio dell'attività di qualsiasi stabilimento, impianto, deposito o parte di essi, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti. A tal fine, gli Stati membri tengono conto, tra l'altro, delle gravi inadempienze nel porre in essere le necessarie azioni individuate dal rapporto d'ispezione.
Gli Stati membri possono vietare l'attività o l'avvio dell'attività di qualsiasi stabilimento, impianto, deposito o parte di essi, qualora il gestore non abbia presentato, entro il termine stabilito, la notifica, i rapporti o le altre informazioni di cui alla presente direttiva.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori abbiano la possibilità di ricorrere contro il divieto stabilito dall'autorità competente, ai sensi del paragrafo 1, presso un organo competente, determinato dal diritto e dalle procedure nazionali.
Articolo 20
Ispezioni
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti organizzino un sistema di ispezioni.
2. Le ispezioni sono adeguate per il tipo di stabilimento in questione e sono effettuate indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti. Sono concepite in modo da consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi o di gestione applicati nello stabilimento in questione per garantire, in particolare, che:
a) |
il gestore possa comprovare di aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle diverse attività dello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante; |
b) |
il gestore possa comprovare di disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno e all'esterno del sito; |
c) |
i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza o in un altro rapporto presentato descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento; |
d) |
le informazioni di cui all'articolo 14 siano rese pubbliche. |
3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli stabilimenti siano oggetto di un piano d'ispezione a livello nazionale, regionale o locale e garantiscono che tale piano sia periodicamente riveduto e, se del caso, aggiornato.
Ogni piano d’ispezione contiene i seguenti elementi:
a) |
una valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza; |
b) |
la zona geografica coperta dal piano d’ispezione; |
c) |
un elenco degli stabilimenti contemplati nel piano; |
d) |
un elenco dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino ai sensi dell'articolo 9; |
e) |
un elenco degli stabilimenti in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante; |
f) |
le procedure per le ispezioni ordinarie, compresi i programmi per tali ispezioni conformemente al paragrafo 4; |
g) |
le procedure per le ispezioni straordinarie conformemente al paragrafo 6; |
h) |
le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d’ispezione. |
4. Sulla base dei piani d'ispezione di cui al paragrafo 3, l'autorità competente redige periodicamente i programmi delle ispezioni ordinarie per tutti gli stabilimenti, comprendenti la frequenza delle visite in loco per i vari tipi di stabilimenti.
L'intervallo fra due visite consecutive in loco non è superiore a un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore, a meno che l'autorità competente non abbia elaborato un programma di ispezioni basato su una valutazione sistematica dei pericoli di incidenti rilevanti relativi agli stabilimenti interessati.
5. La valutazione sistematica dei pericoli degli stabilimenti interessati è basata almeno sui criteri seguenti:
a) |
gli impatti potenziali sulla salute umana e sull'ambiente degli stabilimenti interessati; |
b) |
una comprovata osservanza delle disposizioni della presente direttiva. |
Se opportuno, si tiene conto anche dei risultati pertinenti di ispezioni condotte in conformità ad altra normativa dell'Unione.
6. Ispezioni straordinarie sono effettuate per indagare con la massima tempestività in caso di reclami gravi, incidenti gravi e «quasi incidenti» nonché in casi di non conformità.
7. Entro quattro mesi da ciascuna ispezione l'autorità competente comunica al gestore le conclusioni dell'ispezione e tutte le misure da attuare. L'autorità competente si accerta che il gestore adotti dette misure necessarie entro un lasso di tempo ragionevole dal ricevimento della comunicazione.
8. Se nel corso di un'ispezione è stato individuato un caso grave di non conformità alla presente direttiva, un'ispezione supplementare è effettuata entro sei mesi.
9. Ove possibile, le ispezioni sono coordinate con ispezioni effettuate ai sensi di altre disposizioni legislative dell'Unione e, ove appropriato, con esse combinate.
10. Gli Stati membri incoraggiano le autorità competenti a fornire meccanismi e strumenti per lo scambio di esperienze e il consolidamento delle conoscenze e, ove appropriato, a partecipare a tali meccanismi a livello dell'Unione.
11. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori forniscano alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per consentire a dette autorità di effettuare ispezioni e di raccogliere le informazioni necessarie allo svolgimento dei loro compiti ai fini della presente direttiva, in particolare per permettere alle autorità di effettuare un'adeguata valutazione della possibilità di incidenti rilevanti, di stabilire in che misura possano aumentare le probabilità o aggravarsi le conseguenze degli incidenti rilevanti, di predisporre un piano di emergenza esterno e di tenere conto delle sostanze che, per lo stato fisico, le particolari condizioni o il luogo in cui si trovano, possono necessitare di particolare attenzione.
Articolo 21
Scambi di informazioni e sistema informativo
1. Gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni sull'esperienza acquisita in materia di prevenzione di incidenti rilevanti e di limitazione delle loro conseguenze; tali informazioni riguardano in particolare il funzionamento delle misure previste nella presente direttiva.
2. Entro il 30 settembre 2019 e successivamente ogni quattro anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione quadriennale sull'attuazione della presente direttiva.
3. Per gli stabilimenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione almeno le seguenti informazioni:
a) |
il nome e la ragione sociale del gestore e l'indirizzo dello stabilimento interessato; |
b) |
l'attività o le attività dello stabilimento. |
La Commissione predispone e tiene aggiornata una banca dati contenente le informazioni fornite dagli Stati membri. L'accesso alla banca dati è ristretto alle persone autorizzate dalla Commissione o dalle autorità competenti degli Stati membri.
4. La Commissione predispone e tiene a disposizione degli Stati membri una banca dati contenente fra l'altro i dati sugli incidenti rilevanti verificatisi nel territorio degli Stati membri, allo scopo di:
a) |
provvedere a una rapida diffusione, a tutte le autorità competenti, delle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2; |
b) |
trasmettere alle autorità competenti un'analisi delle cause degli incidenti rilevanti e gli insegnamenti tratti; |
c) |
informare le autorità competenti in merito alle misure preventive adottate; |
d) |
indicare le organizzazioni in grado di fornire supporto o informazioni in relazione al verificarsi di incidenti rilevanti, alla loro prevenzione e alla limitazione delle loro conseguenze. |
5. Entro il 1o gennaio 2015 la Commissione adotta atti di esecuzione atti a definire i formati per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo da parte degli Stati membri e per le pertinenti banche dati di cui ai paragrafi 3 e 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.
6. La banca dati di cui al paragrafo 4 contiene almeno:
a) |
le informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2; |
b) |
l'analisi delle cause degli incidenti; |
c) |
gli insegnamenti tratti dagli incidenti; |
d) |
le misure preventive necessarie per evitare il ripetersi degli incidenti. |
7. La Commissione rende pubblica la parte non riservata dei dati.
Articolo 22
Accesso alle informazioni e riservatezza
1. Gli Stati membri provvedono affinché, a fini di trasparenza, l'autorità competente sia tenuta a mettere a disposizione di qualsiasi persona fisica o giuridica che ne faccia richiesta, conformemente alla direttiva 2003/4/CE, le informazioni conservate in applicazione della presente direttiva.
2. La divulgazione di informazioni richieste a titolo della presente direttiva, comprese quelle di cui all'articolo 14, può essere rifiutata o limitata dall'autorità competente se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE.
3. La divulgazione delle informazioni complete di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettere b) e c), conservate dall'autorità competente può essere rifiutata da detta autorità competente fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, se il gestore ha chiesto che non siano divulgate alcune parti del rapporto di sicurezza o dell'inventario delle sostanze pericolose per i motivi previsti all'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE.
L'autorità competente può anche decidere, per gli stessi motivi, di non divulgare alcune parti del rapporto di sicurezza o dell'inventario. In tali casi e previa approvazione di detta autorità, il gestore presenta all'autorità competente una versione modificata del rapporto di sicurezza o dell'inventario, da cui siano escluse le parti in questione.
Articolo 23
Accesso alla giustizia
Gli Stati membri provvedono affinché:
a) |
i richiedenti che presentano richieste di informazioni a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, lettere b) o c), o dell'articolo 22, paragrafo 1, della presente direttiva possano chiedere, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2003/4/CE, un riesame degli atti o delle omissioni di un'autorità competente con riguardo a tali richieste di informazioni; |
b) |
nei loro rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, il pubblico interessato abbia accesso alle procedure di riesame stabilite dall'articolo 11 della direttiva 2011/92/UE per i casi previsti all'articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva. |
Articolo 24
Linee guida
La Commissione può sviluppare linee guida sulla distanza di sicurezza e l'effetto domino.
Articolo 25
Modifica degli allegati
La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 al fine di adeguare gli allegati da II a VI al progresso tecnico. Tali adeguamenti non comportano modifiche sostanziali degli obblighi degli Stati membri e dei gestori di cui alla presente direttiva.
Articolo 26
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 25 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 13 agosto 2012. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi quattro mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 25 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 25 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 27
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dalla direttiva 96/82/CE. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 28
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 1o giugno 2015 e provvedono a dare immediata notifica delle modifiche successive.
Articolo 29
Clausola d'informazione e di revisione
1. Entro il 30 settembre 2020, e in seguito ogni quattro anni, la Commissione, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 18 e dell'articolo 21, paragrafo 2, e delle informazioni contenute nelle banche dati di cui all'articolo 21, paragrafi 3 e 4, e tenuto conto dell'attuazione dell'articolo 4, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e sul buon funzionamento della presente direttiva, comprese informazioni sugli incidenti rilevanti verificatisi nell'Unione e sul loro potenziale impatto sull'attuazione della presente direttiva. La Commissione, nella prima di tali relazioni, include una valutazione della necessità di modificare l'ambito di applicazione della presente direttiva. Ciascuna relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.
2. Nell'ambito delle pertinenti disposizioni legislative dell'Unione, la Commissione può esaminare la necessità di affrontare la questione delle responsabilità finanziarie del gestore in relazione a incidenti rilevanti, comprese questioni in materia di assicurazione.
Articolo 30
Modifica della direttiva 96/82/CE del Consiglio
Nella direttiva 96/82/CE del Consiglio, i termini «d) oli combustibili densi» sono aggiunti alla sezione «Prodotti petroliferi» della parte 1 dell'allegato I.
Articolo 31
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 maggio 2015. Essi applicano tali misure a decorrere dal 1o giugno 2015.
In deroga al primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 30 della presente direttiva entro il 14 febbraio 2014. Essi applicano tali misure a decorrere dal 15 febbraio 2014.
Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 32
Abrogazione
1. La direttiva 96/82/CE è abrogata con effetto dal 1o giugno 2015.
2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.
Articolo 33
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 34
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, il 4 luglio 2012
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
A. D. MAVROYIANNIS
(1) GU C 248 del 25.8.2011, pag. 138.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 14 giugno 2012 e decisione del Consiglio del 26 giugno 2012.
(3) GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.
(4) GU L 326 del 3.12.1998, pag. 1.
(5) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
(6) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.
(7) GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.
(8) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.
(9) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.
(10) GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1.
(11) GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.
(12) GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.
(13) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(14) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(15) GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1.
(16) GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.
INDICE DEGLI ALLEGATI
Allegato I |
— |
Sostanze pericolose |
Allegato II |
— |
Dati e informazioni minimi che devono figurare nel rapporto di sicurezza di cui all'articolo 10 |
Allegato III |
— |
Informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5, e all'articolo 10 relative al sistema di gestione della sicurezza e all'organizzazione dello stabilimento ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti |
Allegato IV |
— |
Dati e informazioni che devono figurare nei piani di emergenza di cui all’articolo 12 |
Allegato V |
— |
Informazioni da comunicare al pubblico ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, e dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a) |
Allegato VI |
— |
Criteri per la notifica di un incidente rilevante alla Commissione di cui all'articolo 18, paragrafo 1 |
Allegato VII |
— |
Tavola di concordanza. |
ALLEGATO I
SOSTANZE PERICOLOSE
Le sostanze pericolose comprese nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1 della parte 1 del presente allegato sono soggette alle quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 1.
Qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 del presente allegato e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.
PARTE 1
Categorie delle sostanze pericolose
La presente parte comprende tutte le sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1:
Colonna 1 |
Colonna 2 |
Colonna 3 |
||||||
Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 |
Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose di cui all'articolo 3, paragrafo 10, per l'applicazione di |
|||||||
Requisiti di soglia inferiore |
Requisiti di soglia superiore |
|||||||
Sezione «H» — PERICOLI PER LA SALUTE |
||||||||
H1 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione |
5 |
20 |
||||||
H2 TOSSICITÀ ACUTA
|
50 |
200 |
||||||
H3 TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) — ESPOSIZIONE SINGOLA STOT SE Categoria 1 |
50 |
200 |
||||||
Sezione «P» — PERICOLI FISICI |
||||||||
P1a ESPLOSIVI (cfr. nota 8)
|
10 |
50 |
||||||
P1b ESPLOSIVI (cfr. nota 8) Esplosivi, divisione 1.4 (cfr. nota 10) |
50 |
200 |
||||||
P2 GAS INFIAMMABILI Gas infiammabili, categoria 1 o 2 |
10 |
50 |
||||||
P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1) Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1 |
150 (peso netto) |
500 (peso netto) |
||||||
P3b AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1) Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, non contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili di categoria 1 (cfr. nota 11.2) |
5 000 (peso netto) |
50 000 (peso netto) |
||||||
P4 GAS COMBURENTI Gas comburenti, categoria 1 |
50 |
200 |
||||||
P5a LIQUIDI INFIAMMABILI
|
10 |
50 |
||||||
P5b LIQUIDI INFIAMMABILI
|
50 |
200 |
||||||
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b |
5 000 |
50 000 |
||||||
P6a SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo A o B, oppure Perossidi organici, tipo A o B |
10 |
50 |
||||||
P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure Perossidi organici, tipo C, D, E o F |
50 |
200 |
||||||
P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI
|
50 |
200 |
||||||
P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI
|
50 |
200 |
||||||
Sezione «E» — PERICOLI PER L'AMBIENTE |
||||||||
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 |
100 |
200 |
||||||
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 |
200 |
500 |
||||||
Sezione «O» — ALTRI PERICOLI |
||||||||
O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014 |
100 |
500 |
||||||
O2 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categoria 1 |
100 |
500 |
||||||
O3 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH029 |
50 |
200 |
PARTE 2
Sostanze pericolose specificate
Colonna 1 |
Numero CAS (1) |
Colonna 2 |
Colonna 3 |
||||||||||||
|
Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei |
||||||||||||||
Sostanze pericolose |
|||||||||||||||
|
|
Requisiti di soglia inferiore |
Requisiti di soglia superiore |
||||||||||||
|
— |
5 000 |
10 000 |
||||||||||||
|
— |
1 250 |
5 000 |
||||||||||||
|
— |
350 |
2 500 |
||||||||||||
|
— |
10 |
50 |
||||||||||||
|
— |
5 000 |
10 000 |
||||||||||||
|
— |
1 250 |
5 000 |
||||||||||||
|
1303-28-2 |
1 |
2 |
||||||||||||
|
1327-53-3 |
|
0,1 |
||||||||||||
|
7726-95-6 |
20 |
100 |
||||||||||||
|
7782-50-5 |
10 |
25 |
||||||||||||
|
— |
|
1 |
||||||||||||
|
151-56-4 |
10 |
20 |
||||||||||||
|
7782-41-4 |
10 |
20 |
||||||||||||
|
50-00-0 |
5 |
50 |
||||||||||||
|
1333-74-0 |
5 |
50 |
||||||||||||
|
7647-01-0 |
25 |
250 |
||||||||||||
|
— |
5 |
50 |
||||||||||||
|
— |
50 |
200 |
||||||||||||
|
74-86-2 |
5 |
50 |
||||||||||||
|
75-21-8 |
5 |
50 |
||||||||||||
|
75-56-9 |
5 |
50 |
||||||||||||
|
67-56-1 |
500 |
5 000 |
||||||||||||
|
101-14-4 |
|
0,01 |
||||||||||||
|
624-83-9 |
|
0,15 |
||||||||||||
|
7782-44-7 |
200 |
2 000 |
||||||||||||
|
584-84-9 |
10 |
100 |
||||||||||||
2,6-Diisocianato di toluene |
91-08-7 |
||||||||||||||
|
75-44-5 |
0,3 |
0,75 |
||||||||||||
|
7784-42-1 |
0,2 |
1 |
||||||||||||
|
7803-51-2 |
0,2 |
1 |
||||||||||||
|
10545-99-0 |
|
1 |
||||||||||||
|
7446-11-9 |
15 |
75 |
||||||||||||
|
— |
|
0,001 |
||||||||||||
|
— |
0,5 |
2 |
||||||||||||
|
— |
2 500 |
25 000 |
||||||||||||
|
7664-41-7 |
50 |
200 |
||||||||||||
|
7637-07-2 |
5 |
20 |
||||||||||||
|
7783-06-4 |
5 |
20 |
||||||||||||
|
110-89-4 |
50 |
200 |
||||||||||||
|
3030-47-5 |
50 |
200 |
||||||||||||
|
5397-31-9 |
50 |
200 |
||||||||||||
|
|
200 |
500 |
||||||||||||
|
107-10-8 |
500 |
2 000 |
||||||||||||
|
1663-39-4 |
200 |
500 |
||||||||||||
|
16529-56-9 |
500 |
2 000 |
||||||||||||
|
533-74-4 |
100 |
200 |
||||||||||||
|
96-33-3 |
500 |
2 000 |
||||||||||||
|
108-99-6 |
500 |
2 000 |
||||||||||||
|
109-70-6 |
500 |
2 000 |
NOTE ALL'ALLEGATO I
1. |
Le sostanze e le miscele sono classificate ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. |
2. |
Le miscele sono assimilate alle sostanze pure, purché rientrino nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle loro proprietà nel regolamento (CE) n. 1272/2008 nella nota 1, o nel suo ultimo adeguamento al progresso tecnico, a meno che non sia specificata la composizione in percentuale o non sia fornita un'altra descrizione. |
3. |
Le quantità limite summenzionate si intendono per ciascuno stabilimento.
Le quantità da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli articoli sono le quantità massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento. Ai fini del calcolo della quantità totale presente non vengono prese in considerazione le sostanze pericolose presenti in uno stabilimento unicamente in quantità uguale o inferiore al 2 % della quantità limite corrispondente se il luogo in cui si trovano all'interno dello stabilimento non può innescare un incidente rilevante in nessuna altra parte di detto stabilimento. |
4. |
Se del caso, si applicano le regole seguenti, che disciplinano la somma di sostanze pericolose o di categorie di sostanze pericolose.
Nel caso di uno stabilimento in cui non sono presenti singole sostanze pericolose in quantità pari o superiore alle quantità limite corrispondenti, si applica la seguente regola per determinare se lo stabilimento sia o no soggetto alle pertinenti prescrizioni della presente direttiva. La presente direttiva si applica agli stabilimenti di soglia superiore se il valore ottenuto dalla somma: q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 + … è maggiore o uguale a 1, dove qx è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato, e QUX è la quantità limite corrispondente per la sostanza pericolosa o categoria x indicata nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 del presente allegato. La presente direttiva si applica agli stabilimenti di soglia inferiore se il valore ottenuto dalla somma: q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 + … è maggiore o uguale a 1, dove qx è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato, e QLX è la quantità limite corrispondente per la sostanza pericolosa o categoria x indicata nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 del presente allegato. Questa regola va utilizzata per valutare i pericoli per la salute, i pericoli fisici e i pericoli per l'ambiente. Di conseguenza, deve essere applicata tre volte:
Le disposizioni pertinenti della presente direttiva si applicano se uno qualsiasi dei valori ottenuti dalle somme a), b) o c) è maggiore o uguale a 1. |
5. |
Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell'ambito di applicazione della presente direttiva. |
6. |
Per quanto riguarda le sostanze pericolose che, a causa delle loro proprietà, rientrano in più classificazioni, ai fini della presente direttiva si applicano le quantità limite più basse. Tuttavia, ai fini dell'applicazione della regola di cui alla nota 4, è usata la quantità limite inferiore per ciascun gruppo di categorie di cui alla nota 4, lettera a), 4, lettera b) e 4, lettera c) corrispondente alla classificazione pertinente. |
7. |
Le sostanze pericolose con tossicità acuta che ricadono nella categoria 3, per via orale (H 301) rientrano nella voce H2 TOSSICITÀ ACUTA nei casi in cui non sia ricavabile una classificazione di tossicità acuta per inalazione, né una classificazione di tossicità acuta per via cutanea, ad esempio per la mancanza di dati conclusivi sulla tossicità per inalazione e per via cutanea. |
8. |
La classe di pericolo «Esplosivi» comprende articoli esplosivi [cfr. l'allegato I, sezione 2.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008]. Se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell'articolo è nota, tale quantità è considerata ai fini della presente direttiva. Se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell'articolo non è nota, l'intero articolo è considerato esplosivo ai fini della presente direttiva. |
9. |
È necessario effettuare prove delle proprietà esplosive delle sostanze e miscele solo se la procedura di screening di cui all'appendice 6, parte 3, delle raccomandazioni delle Nazioni Unite sui trasporti di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri (Manuale delle prove e dei criteri delle Nazioni Unite) (2) stabilisce che la sostanza o miscela può avere proprietà esplosive. |
10. |
Gli esplosivi della divisione 1.4 non imballati o reimballati sono assegnati alla categoria P1a, tranne ove sia dimostrato che il pericolo corrisponde sempre alla divisione 1.4 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. |
11.1. |
Gli aerosol infiammabili sono classificati ai sensi della direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol (3) (direttiva sui generatori aerosol). Gli aerosol «estremamente infiammabili» e «infiammabili» di cui alla direttiva 75/324/CEE corrispondono agli aerosol infiammabili, rispettivamente, della categoria 1 o 2 del regolamento (CE) n. 1272/2008. |
11.2. |
Per poter rientrare in questa categoria occorre documentare che il generatore aerosol non contiene né gas infiammabili della categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili della categoria 1. |
12. |
Secondo l'allegato I, paragrafo 2.6.4.5, del regolamento (CE) n. 1272/2008, non è necessario classificare nella categoria 3 i liquidi con un punto di infiammabilità superiore a 35 °C se sono stati ottenuti risultati negativi nel test di mantenimento della combustione L.2, parte III, sezione 32 del Manuale delle prove e dei criteri delle Nazioni Unite. Questo criterio non vale però in condizioni di temperatura o pressione elevate e pertanto tali liquidi sono classificati in questa categoria. |
13. |
Nitrato di ammonio (5 000/10 000): fertilizzanti in grado di autodecomporsi
Include miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio (una miscela o un fertilizzante composto contiene nitrato d'ammonio combinato con fosfato e/o potassa) in grado di autodecomporsi conformemente al «trough test» delle Nazioni Unite (cfr. Manuale delle prove e dei criteri delle Nazioni Unite, parte III, sottosezione 38.2), il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è:
|
14. |
Nitrato di ammonio (1 250/5 000): formula del fertilizzante
Include fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio che soddisfano le prescrizioni dell'allegato III-2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 e il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è:
|
15. |
Nitrato di ammonio (350/2 500): tecnico
Include nitrato di ammonio e miscele di nitrato di ammonio il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è:
Comprende inoltre soluzioni acquose di nitrato di ammonio la cui concentrazione di nitrato di ammonio è superiore all'80 % in peso. |
16. |
Nitrato di ammonio (10/50): materiale e fertilizzanti senza specifiche («off-specs») che non hanno superato la prova di detonabilità
Include:
|
17. Nitrato di potassio (5 000 / 10 000)
Include i fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio (in forma prilled/granulare) che presentano le stesse proprietà pericolose del nitrato di potassio puro.
18. Nitrato di potassio (1 250 / 5 000)
Include i fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio (in forma cristallina) che presentano le stesse proprietà pericolose del nitrato di potassio puro.
19. Biogas potenziato
Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, il biogas potenziato può essere classificato nella categoria 18 dell'allegato I, parte 2, se è stato trattato conformemente agli standard applicabili al biogas purificato e potenziato che assicurano una qualità equivalente a quella del gas naturale, compreso il tenore di metano, e che ha un tenore massimo di ossigeno dell'1 %.
20. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine
Le quantità di poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine si calcolano con i seguenti fattori di ponderazione:
Fattori di tossicità equivalente (TEF) — OMS 2005 |
|||
2,3,7,8-TCDD |
1 |
2,3,7,8-TCDF |
0,1 |
1,2,3,7,8-PeCDD |
1 |
2,3,4,7,8-PeCDF |
0,3 |
|
|
1,2,3,7,8-PeCDF |
0,03 |
|
|
|
|
1,2,3,4,7,8-HxCDD |
0,1 |
|
|
1,2,3,6,7,8-HxCDD |
0,1 |
1,2,3,4,7,8-HxCDF |
0,1 |
1,2,3,7,8,9-HxCDD |
0,1 |
1,2,3,7,8,9-HxCDF |
0,1 |
|
|
1,2,3,6,7,8-HxCDF |
0,1 |
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD |
0,01 |
2,3,4,6,7,8-HxCDF |
0,1 |
|
|
|
|
OCDD |
0,0003 |
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF |
0,01 |
|
|
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF |
0,01 |
|
|
|
|
|
|
OCDF |
0,0003 |
(T = tetra, Pe = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa) |
|||
Riferimento: Van den Berg et al: The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds |
21. |
Nei casi in cui tale sostanza pericolosa ricade nella categoria liquidi infiammabili P5a o liquidi infiammabili P5b, ai fini della presente direttiva si applicano le quantità limite più basse. |
(1) Il numero CAS è fornito solo a titolo indicativo.
(*1) A condizione che la miscela non sia classificata come pericolosa per l'ambiente acquatico per tossicità acuta di categoria 1 [H400] in assenza di ipoclorito di sodio.
(2) Maggiori orientamenti sulla dispensa dalle prove si possono trovare nella descrizione del metodo A.14, cfr. regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1).
(3) GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40.
(4) Il tenore di azoto del 15,75 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 45 % di nitrato di ammonio.
(5) Il tenore di azoto del 24,5 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 70 % di nitrato di ammonio.
(6) GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.
(7) Il tenore di azoto del 28 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde all'80 % di nitrato di ammonio.
ALLEGATO II
Dati e informazioni minimi che devono figurare nel rapporto di sicurezza di cui all'Articolo 10
1. |
Informazioni sul sistema di gestione e sull'organizzazione dello stabilimento in relazione alla prevenzione degli incidenti rilevanti
Queste informazioni devono tener conto degli elementi di cui all'allegato III. |
2. |
Descrizione dell'ambiente circostante lo stabilimento:
|
3. |
Descrizione dell'impianto:
|
4. |
Identificazione e analisi dei rischi di incidenti e metodi di prevenzione:
|
5. |
Misure di protezione e di intervento per limitare le conseguenze di un incidente rilevante:
|
ALLEGATO III
Informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5 e all'articolo 10 relative al sistema di gestione della sicurezza e all'organizzazione dello stabilimento ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti
Ai fini dell'attuazione del sistema di gestione della sicurezza elaborato dal gestore si tiene conto dei seguenti elementi:
a) |
il sistema di gestione della sicurezza è proporzionato ai pericoli, alle attività industriali e alla complessità dell'organizzazione nello stabilimento ed è basato sulla valutazione dei rischi. Esso dovrebbe integrare la parte del sistema di gestione generale che comprende struttura organizzativa, responsabilità, prassi, procedure, procedimenti e risorse per la determinazione e l'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (MAPP); |
b) |
i seguenti aspetti sono trattati nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza:
|
ALLEGATO IV
Dati e informazioni che devono figurare nei piani di emergenza di cui all'articolo 12
1. |
Piani di emergenza interni:
|
2. |
Piani di emergenza esterni:
|
ALLEGATO V
Informazioni da comunicare al pubblico ai sensi dell'Articolo 14, paragrafo 1, e dell'Articolo 14, paragrafo 2, lettera a)
PARTE 1
Per tutti gli stabilimenti compresi nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
1. |
Nome o ragione sociale del gestore e indirizzo completo dello stabilimento. |
2. |
Conferma che lo stabilimento è soggetto alle disposizioni regolamentari e/o amministrative di attuazione della presente direttiva e che la notifica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, o il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 10, paragrafo 1, è stata presentata all'autorità competente. |
3. |
Spiegazione, in termini semplici, della o delle attività svolte nello stabilimento. |
4. |
Denominazione comune o, nel caso di sostanze pericolose comprese nella parte 1 dell'allegato I, denominazione generica e categoria di pericolo delle pertinenti sostanze pericolose presenti nello stabilimento che potrebbero dare luogo a un incidente rilevante, con indicazione, in termini semplici, delle principali caratteristiche pericolose. |
5. |
Informazioni generali su come sarà allertata, ove necessario, la popolazione interessata; informazioni adeguate sul comportamento corretto in caso di incidente rilevante o l'indicazione di dove si possono ottenere tali informazioni in forma elettronica. |
6. |
La data dell'ultima visita in loco conformemente all'articolo 20, paragrafo 4, o l'indicazione di dove tali informazioni sono accessibili in forma elettronica; informazioni su dove si possono ottenere, su richiesta, informazioni più dettagliate relative all'ispezione e il relativo piano di ispezione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 22. |
7. |
Precisazioni relative alle modalità per ottenere tutte le informazioni richieste, fatte salve le disposizioni dell'articolo 22. |
PARTE 2
Per gli stabilimenti di soglia superiore, oltre alle informazioni di cui alla parte 1 del presente allegato.
1. |
Informazioni generali relative alla natura dei pericoli di incidente rilevante, compresi i loro effetti potenziali sulla salute umana e sull'ambiente e sintesi dei tipi principali di scenari di incidenti rilevanti e delle misure di controllo per affrontarli. |
2. |
Conferma che il gestore è tenuto ad adottare opportune misure in loco e a mettersi in contatto con i servizi di emergenza per far fronte agli incidenti rilevanti e ridurne al minimo gli effetti. |
3. |
Informazioni adeguate sul piano di emergenza esterno elaborato per affrontare eventuali ripercussioni dell'incidente al di fuori del sito; tali informazioni dovrebbero includere l'invito a seguire tutte le istruzioni o le richieste dei servizi di emergenza al momento dell'incidente. |
4. |
Ove pertinente, informazioni indicanti se lo stabilimento è situato in prossimità del territorio di un altro Stato membro che potrebbe subire gli effetti transfrontalieri di un incidente rilevante in conformità alla convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali. |
ALLEGATO VI
Criteri per la notifica di un incidente rilevante alla commissione di cui all'Articolo 18, paragrafo 1
I. Ogni incidente rilevante di cui al punto 1 o avente almeno una delle conseguenze descritte ai punti 2, 3, 4 e 5 deve essere notificato alla Commissione.
1. Sostanze pericolose coinvolte
Ogni incendio o esplosione o emissione accidentale di sostanza pericolosa implicante un quantitativo almeno pari al 5 % della quantità limite prevista alla colonna 3 della parte 1 o alla colonna 3 della parte 2 dell'allegato I.
2. Conseguenze per le persone o i beni:
a) |
un decesso; |
b) |
sei persone ferite all'interno dello stabilimento e ricoverate in ospedale per almeno 24 ore; |
c) |
una persona all'esterno dello stabilimento ricoverata in ospedale per almeno 24 ore; |
d) |
abitazione/i all'esterno dello stabilimento danneggiata/e e inagibile/i a causa dell'incidente; |
e) |
l'evacuazione o il confinamento di persone per oltre 2 ore (persone moltiplicate per le ore): il risultato è almeno pari a 500; |
f) |
l'interruzione dei servizi di acqua potabile, elettricità, gas o telefono per oltre 2 ore (persone moltiplicate per le ore): il risultato è almeno pari a 1 000. |
3. Conseguenze immediate per l'ambiente:
a) |
danni permanenti o a lungo termine causati agli habitat terrestri:
|
b) |
danni rilevanti o a lungo termine causati a habitat di acqua superficiale o marini:
|
c) |
danni rilevanti causati a una falda acquifera o ad acque sotterranee: 1 ha o più. |
4. Danni materiali:
a) |
danni materiali nello stabilimento: a partire da 2 000 000 di EUR; |
b) |
danni materiali all'esterno dello stabilimento: a partire da 500 000 EUR. |
5. Danni transfrontalieri
Ogni incidente rilevante connesso direttamente con una sostanza pericolosa che determini effetti all'esterno del territorio dello Stato membro interessato.
II. Dovrebbero essere notificati alla Commissione gli incidenti e i «quasi incidenti» che, a parere degli Stati membri, presentano un interesse tecnico particolare per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze, ma che non rispondono ai criteri quantitativi sopra menzionati.
ALLEGATO VII
TAVOLA DI CONCORDANZA
Direttiva 96/82/CE |
Presente direttiva |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 3, paragrafo 12 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
— |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 8 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 9 |
Articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 3, paragrafo 10 |
Articolo 3, paragrafo 5 |
Articolo 3, paragrafo 13 |
Articolo 3, paragrafo 6 |
Articolo 3, paragrafo 14 |
Articolo 3, paragrafo 7 |
Articolo 3, paragrafo 15 |
Articolo 3, paragrafo 8 |
Articolo 3, paragrafo 16 |
— |
Articolo 3, paragrafi da 2 a 7, 11 e 12 e da 17 a 19 |
Articolo 4 |
Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a f) e h) |
— |
Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera g), e articolo 2, paragrafo 2, secondo comma |
— |
Articolo 4 |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 2, lettere da a) a g) |
Articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a g) |
Articolo 6, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 6, paragrafo 4 |
Articolo 7, paragrafo 4, lettere da a) a c) |
— |
Articolo 7, paragrafo 4, lettera d) |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
— |
Articolo 8 paragrafo 2, lettere a) e b) |
Articolo 7, paragrafo 1 bis |
Articolo 8, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafo 5 |
Articolo 7, paragrafo 3 |
— |
— |
Articolo 8, paragrafo 3 |
— |
Articolo 8, paragrafo 4 |
— |
Articolo 8, paragrafo 5 |
Articolo 8, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 9, paragrafi 1 e 2 |
— |
Articolo 9, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma |
— |
Articolo 9, paragrafo 3 |
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 9, paragrafo 4 |
Articolo 10, paragrafo 6 |
Articolo 9, paragrafo 5 |
Articolo 10, paragrafo 5 |
Articolo 9, paragrafo 6 |
— |
— |
Articolo 10, paragrafo 4 |
Articolo 10 |
Articolo 11 |
Articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b) |
Articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), e articolo 12, paragrafo 2) |
Articolo 11, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 12, paragrafo 3 |
Articolo 11, paragrafo 3 |
Articolo 12, paragrafi 4 e 5 |
Articolo 11, paragrafo 4 |
Articolo 12, paragrafo 6, primo comma |
Articolo 11, paragrafo 4 bis |
Articolo 12, paragrafo 6, secondo comma |
Articolo 11, paragrafo 5 |
Articolo 12, paragrafo 7 |
Articolo 11, paragrafo 6 |
Articolo 12, paragrafo 8 |
Articolo 12, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 13, paragrafo 1 |
Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 12, paragrafo 1 bis |
— |
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 13, paragrafo 3 |
— |
Articolo 13, paragrafo 4 |
Articolo 13, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 14, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e secondo comma, seconda frase |
Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, prima e terza frase |
Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, ultima frase |
Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase |
Articolo 14, paragrafo 1 |
Articolo 13, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, prima frase |
— |
Articolo 14, paragrafo 1, seconda frase |
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 14, paragrafo 3 |
Articolo 13, paragrafo 3 |
Articolo 14, paragrafo 4 |
Articolo 13, paragrafo 4, prima frase |
Articolo 14, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 13, paragrafo 4, seconda e terza frase |
articolo 22, paragrafo 3, primo e secondo comma |
Articolo 13, paragrafo 5 |
Articolo 15, paragrafo 1 |
Articolo 13, paragrafo 6 |
Articolo 14, paragrafo 2, lettera c) |
— |
Articolo 15, paragrafi da 2 a 7 |
Articolo 14, paragrafo 1 |
Articolo 16 |
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 17 |
Articolo 15, paragrafo 1, lettere da a) a d) |
Articolo 18, paragrafo 1, lettere da a) a d) e articolo 18, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 15, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 18, paragrafo 1, lettera e) e articolo 18, paragrafo 3 |
Articolo 15, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 18, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 15, paragrafo 3 |
Articolo 18, paragrafo 4 |
Articolo 16 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
— |
Articolo 6, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 17 |
Articolo 19 |
Articolo 18, paragrafo 1 |
Articolo 20, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 18, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 20, paragrafo 4 |
Articolo 18, paragrafo 2, lettere b) e c) |
Articolo 20, paragrafo 7 |
Articolo 18, paragrafo 3 |
Articolo 20, paragrafo 11 |
— |
Articolo 20, paragrafi 3, 5, 6, 8, 9 e 10 |
Articolo 19, paragrafo 1 |
Articolo 21, paragrafo 1 |
Articolo 19, paragrafo 1 bis, primo comma |
Articolo 21, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 19, paragrafo 1 bis, secondo comma |
Articolo 21, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 19, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 21, paragrafo 4 |
Articolo 19, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 21, paragrafo 6 |
Articolo 19, paragrafo 3 |
Articolo 21, paragrafo 7 |
— |
Articolo 21, paragrafo 5 |
Articolo 19, paragrafo 4 |
Articolo 21, paragrafo 2 |
Articolo 20, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 22, paragrafo 1 |
Articolo 20, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 22, paragrafo 2 |
Articolo 20, paragrafo 2 |
— |
— |
Articolo 23 |
— |
Articolo 24 |
Articolo 21, paragrafo 1 |
Articolo 25 |
Articolo 21, paragrafo 2 |
Articolo 21, paragrafo 5 |
Articolo 22 |
Articolo 27 |
Articolo 23 |
Articolo 32 |
Articolo 24 |
Articolo 31 |
Articolo 25 |
Articolo 33 |
Articolo 26 |
Articolo 34 |
— |
Articolo 26 e articoli da 28 a 30 |
— |
Allegato I, paragrafi introduttivi |
Allegato I, introduzione, punti da 1 a 5 |
Allegato I, note all'allegato I, note da 1 a 3 |
Allegato I, introduzione, punti 6 e 7 |
— |
Allegato I, parte 1 |
Allegato I, parte 2 |
Allegato I, parte 1, note alla parte 1, note da 1 a 6 |
Allegato I, note all'allegato I, note da 13 a 18 |
Allegato I, parte 1, note alla parte 1, nota 7 |
Allegato I, note all'allegato I, nota 20 |
— |
Allegato I, note all'allegato I, nota 7 |
Allegato I, parte 2 |
Allegato I, parte 1 |
Allegato I, parte 2, note alla parte 2, nota 1 |
Allegato I, note all'allegato I, note 1, 5 e 6 |
Allegato I, parte 2, note alla parte 2, nota 2 |
Allegato I, note all'allegato I, note da 8 a 10 |
Allegato I, parte 2, note alla parte 2, nota 3 |
Allegato I, note all'allegato I, note 11.1, 11.2 e 12 |
Allegato I, parte 2, note alla parte 2, nota 4 |
Allegato I, note all'allegato I, nota 4 |
Allegato II, parti da I a III |
Allegato II, punti da 1 a 3 |
Allegato II, parte IV, lettera A |
Allegato II, punto 4, lettera a) |
— |
Allegato II, punto 4, lettera a), trattini da i) a iii) |
Allegato II, parte IV, lettera B |
Allegato II, punto 4, lettera b) |
— |
Allegato II, punto 4, lettera c) |
Allegato II, parte IV, lettera C |
Allegato II, punto 4, lettera d) |
Allegato II, parte V, lettere da A a C |
Allegato II, punto 5, lettere da a) a c) |
Allegato II, parte V, lettera D |
— |
— |
Allegato II, punto 5, lettera d) |
Allegato III, paragrafo introduttivo e lettere a) e b) |
Allegato III, paragrafo introduttivo e lettera a) Articolo 8, paragrafi 1 e 5 |
Allegato III, lettera c), punti da i) a iv) |
Allegato III, lettera b), punti da i) a iv) |
Allegato III, lettera c), punti da v) a vii) |
Allegato III, lettera b), punti da v) a vii) |
Allegato IV |
Allegato IV |
Allegato V, punto 1 |
Allegato V, parte 1, punto 1 |
Allegato V, punto 2 |
— |
Allegato V, punti da 3 a 5 |
Allegato V, parte 1, punti da 2 a 4 |
Allegato V, punto 6 |
Allegato V, parte 2, punto 1 |
Allegato V, punti da 7 a 8 |
Allegato V, parte 1, punto 5 |
— |
Allegato V, parte 1, punto 6 |
Allegato V, punti da 9 a 10 |
Allegato V, parte 2, punti da 2 a 3 |
Allegato V, punto 11 |
Allegato V, parte 1, punto 7 |
— |
Allegato V, parte 2, punto 4 |
Allegato VI, parte I |
Allegato VI, parte I |
Allegato VI, parte II |
Allegato VI, parte II |
— |
Allegato VII |
24.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 197/38 |
DIRETTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 4 luglio 2012
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
(rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Alla direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (4), devono essere apportate diverse modifiche sostanziali. È opportuno, per motivi di chiarezza, provvedere alla rifusione di detta direttiva. |
(2) |
Gli obiettivi della politica ambientale dell'Unione sono, in particolare, la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana e l'uso accorto e razionale delle risorse naturali. Questa politica è basata sul principio di precauzione, sul principio dell'azione preventiva, e su quello della correzione del danno ambientale, in via prioritaria alla fonte, e sul principio «chi inquina paga». |
(3) |
Secondo il programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (Quinto programma di azione a favore dell'ambiente) (5), il conseguimento dello sviluppo sostenibile comporta cambiamenti significativi nell'attuale andamento di sviluppo, produzione, consumo e comportamento. Inoltre, il programma auspica, fra l'altro, di ridurre lo spreco di risorse naturali e di prevenire l'inquinamento. Esso menzionava i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) come uno dei settori da regolare in relazione ai principi di prevenzione, recupero e smaltimento sicuro dei rifiuti. |
(4) |
La presente direttiva integra la normativa dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti, come la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti (6). Essa fa riferimento alle definizioni utilizzate in detta direttiva, comprese le definizioni di rifiuto e di operazioni generali di gestione dei rifiuti. La definizione di raccolta di cui alla direttiva 2008/98/CE comprende la cernita preliminare e il deposito preliminare dei rifiuti ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento dei rifiuti. La direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) istituisce un quadro per l'elaborazione di requisiti per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia e consente l'adozione di requisiti specifici per la progettazione ecocompatibile di prodotti che consumano energia e che potrebbero rientrare anche nell'ambito di applicazione della presente direttiva. La direttiva 2009/125/CE e le relative misure di attuazione adottate fanno salva la normativa dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti. Ai sensi della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (8), le sostanze vietate necessitano di essere sostituite in tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) che rientrano nel suo ambito di applicazione. |
(5) |
Con la continua espansione del mercato e l'accorciarsi dei cicli di innovazione, le apparecchiature vengono sostituite sempre più rapidamente contribuendo ad accrescere sempre di più il flusso dei rifiuti di AEE. Sebbene la direttiva 2002/95/CE abbia contribuito in modo efficace a ridurre la presenza di sostanze pericolose contenute nelle nuove AEE, sostanze pericolose quali il mercurio, il cadmio, il piombo, il cromo esavalente, i difenili policlorurati (PCB) e le sostanze che riducono lo strato di ozono saranno presenti nei RAEE ancora per molti anni. La presenza di componenti pericolose nelle AEE solleva seri problemi nella fase di gestione dei rifiuti e i RAEE non sono sufficientemente riciclati. Il mancato riciclaggio causa la perdita di risorse preziose. |
(6) |
La presente direttiva è intesa a contribuire alla produzione e al consumo sostenibili tramite, in via prioritaria, la prevenzione della produzione di RAEE e, inoltre, attraverso il loro riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e contribuire all'uso efficiente delle risorse e al recupero di materie prime secondarie di valore. Essa mira inoltre a migliorare le prestazioni ambientali di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente impegnati nella raccolta e nel trattamento dei RAEE. In particolare, le diverse applicazioni nazionali del principio della responsabilità del produttore possono provocare notevoli disparità tra gli oneri finanziari a carico degli operatori economici. La presenza di politiche nazionali diverse in materia di gestione dei RAEE ostacola l'efficacia delle politiche di riciclaggio, pertanto i criteri essenziali dovrebbero essere stabiliti a livello di Unione e dovrebbero essere elaborate norme minime per il trattamento dei RAEE. |
(7) |
Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi ai prodotti e ai produttori a prescindere dalle tecniche di vendita, comprese televendite e vendite elettroniche. In tale contesto, gli obblighi dei produttori e dei distributori che utilizzano canali di televendita e vendita elettronica dovrebbero, per quanto possibile, avere la stessa forma e dovrebbero essere attuati nello stesso modo degli altri canali di distribuzione, onde evitare che tali altri canali di distribuzione debbano sostenere i costi risultanti dalla presente direttiva derivanti dai RAEE di attrezzature vendute mediante vendita a distanza o vendita elettronica. |
(8) |
Per adempiere agli obblighi a norma della presente direttiva in un determinato Stato membro, un produttore dovrebbe essere stabilito in detto Stato membro. Al fine di ridurre le barriere esistenti al corretto funzionamento del mercato interno e gli oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero, in via di eccezione, consentire ai produttori che non sono stabiliti nel proprio territorio, ma che sono stabiliti in un altro Stato membro, di designare un rappresentante autorizzato responsabile per l'adempimento degli obblighi di tale produttore a norma della presente direttiva. Inoltre, è opportuno ridurre gli oneri amministrativi semplificando le procedure in materia di registrazione e di comunicazione e garantendo che non si verifichi una doppia imposizione della tassa per le registrazioni nei singoli Stati membri. |
(9) |
L'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe includere tutte le AEE usate dai consumatori e le AEE ad uso professionale. La presente direttiva si dovrebbe applicare ferma restando la normativa dell'Unione in materia di requisiti di sicurezza e di salute che proteggono chiunque entri in contatto con i RAEE e la normativa specifica dell'Unione sulla gestione dei rifiuti, in particolare la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori (9), e la normativa dell'Unione in materia di progettazione dei prodotti, in particolare la direttiva 2009/125/CE. La preparazione per il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio di apparecchiature destinate alla refrigerazione e delle relative sostanze, miscele o componenti dovrebbe essere conforme alla pertinente normativa dell'Unione, in particolare al regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (10), e al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra (11). Gli obiettivi della presente direttiva possono essere raggiunti senza includere nel suo ambito d'applicazione gli impianti fissi di grandi dimensioni, quali piattaforme petrolifere, sistemi di trasporto bagagli negli aeroporti o ascensori. Tuttavia, le apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di detti impianti, e che sono idonee a svolgere la propria funzione anche ove non siano parti di detti impianti, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Ciò riguarda, ad esempio, le attrezzature di illuminazione o i pannelli fotovoltaici. |
(10) |
È opportuno includere nella presente direttiva alcune definizioni intese a precisarne l'ambito d'applicazione. Tuttavia, nel quadro di una revisione dell'ambito d'applicazione, la definizione di AEE dovrebbe essere ulteriormente chiarita onde ravvicinare le pertinenti misure degli Stati membri nonché le esistenti prassi applicate e consolidate. |
(11) |
Le specifiche per la progettazione ecocompatibile volte ad agevolare il riutilizzo, la soppressione e il recupero dei RAEE dovrebbero essere definite nel quadro delle misure di attuazione della direttiva 2009/125/CE. Al fine di ottimizzare il riutilizzo e il recupero attraverso la progettazione dei prodotti, si dovrebbe tenere conto dell'intero ciclo di vita degli stessi. |
(12) |
L'introduzione, da parte della presente direttiva, della responsabilità del produttore è uno degli strumenti per incoraggiare la progettazione e la produzione di AEE che tengano pienamente in considerazione e ne facilitino la riparazione, l'eventuale adeguamento al progresso tecnico, il riutilizzo, lo smontaggio e il riciclaggio. |
(13) |
Al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale del distributore incaricato del ritiro e della gestione dei RAEE, gli Stati membri, in conformità con le norme nazionali e dell'Unione sui requisiti in materia di salute e sicurezza, dovrebbero definire le condizioni in cui i distributori possono rifiutare il ritiro. |
(14) |
La raccolta differenziata è una condizione preliminare per garantire il trattamento specifico e il riciclaggio dei RAEE ed è necessaria per raggiungere il livello stabilito di protezione della salute umana e dell'ambiente nell'Unione. I consumatori devono contribuire attivamente al successo di questa raccolta e dovrebbero essere incoraggiati a rendere i RAEE. A tal fine è opportuno creare idonee strutture per la restituzione dei RAEE, compresi punti pubblici di raccolta, dove i nuclei domestici possano restituire almeno gratuitamente i loro rifiuti. I distributori svolgono un ruolo fondamentale nel contribuire al successo della raccolta dei RAEE. Pertanto, i punti di raccolta per RAEE di piccolissimo volume predisposti nei negozi al dettaglio non dovrebbero essere subordinati ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui alla direttiva 2008/98/CE. |
(15) |
Al fine di raggiungere il livello stabilito di protezione e gli obiettivi ambientali armonizzati nell'Unione, gli Stati membri dovrebbero adottare misure appropriate al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti urbani misti e raggiungere un elevato livello di raccolta differenziata dei RAEE. Al fine di garantire che gli Stati membri si adoperino per istituire regimi efficienti di raccolta, essi dovrebbero essere tenuti a raggiungere un elevato livello di raccolta di RAEE, in particolare per le apparecchiature destinate alla refrigerazione e al congelamento che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, visto l'elevato impatto ambientale di queste sostanze e alla luce degli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 842/2006 e dal regolamento (CE) n. 1005/2009. I dati contenuti nella valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione nel 2008 indicano che il 65 % delle AEE immesse sul mercato allora era già raccolto separatamente, ma oltre la metà rischiava di essere trattata in maniera impropria e di essere esportata illegalmente e, anche se raccolta correttamente, ciò non era comunicato. Questo comporta la perdita di materie prime secondarie di valore, situazioni di degrado ambientale e la fornitura di dati incoerenti. Per evitare tali situazioni è necessario fissare un tasso di raccolta ambizioso e assicurare che i RAEE raccolti siano trattati in modo ecocompatibile e comunicati correttamente. È opportuno stabilire requisiti minimi per le spedizioni di AEE usate sospettate di essere RAEE. Nell'applicare detti requisiti gli Stati membri possono tenere conto di qualsiasi pertinente orientamento dei corrispondenti, elaborato nel contesto dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (12). Tali requisiti minimi dovrebbero in ogni caso avere lo scopo precipuo di evitare spedizioni indesiderate di AEE non funzionanti nei paesi in via di sviluppo. |
(16) |
La definizione di ambiziosi tassi di raccolta dovrebbe basarsi sul volume di RAEE prodotto, tenendo in debita considerazione i differenti cicli di vita dei prodotti negli Stati membri, dei mercati non ancora saturi e delle AEE con lunghi cicli di utilizzazione. Pertanto, nel prossimo futuro dovrebbe essere elaborata una metodologia per calcolare i tassi di raccolta dei RAEE prodotti. Secondo le attuali stime un tasso di raccolta di RAEE prodotti dell'85 % è globalmente equivalente a un tasso di raccolta del 65 % del peso medio di AEE immesse nel mercato nei tre anni precedenti. |
(17) |
Un trattamento specifico dei RAEE è indispensabile per evitare la dispersione degli inquinanti nel materiale riciclato o nel flusso di rifiuti. Esso costituisce il metodo più efficace per garantire l'osservanza del livello stabilito di protezione dell'ambiente dell'Unione. Gli enti o le imprese che effettuano operazioni di raccolta, riciclaggio e di trattamento dovrebbero essere conformi a talune norme minime per evitare gli impatti ambientali negativi legati al trattamento dei RAEE. Si dovrebbe ricorrere alle migliori tecniche di trattamento, recupero e riciclaggio disponibili, purché assicurino il rispetto della salute umana e un elevato livello di protezione dell'ambiente. Le migliori tecniche di trattamento, recupero e riciclaggio disponibili possono essere ulteriormente definite secondo le procedure della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (13). |
(18) |
Nel suo parere sulla «valutazione del rischio dei prodotti della nanotecnologia» del 19 gennaio 2009, il comitato scientifico sui rischi sanitari emergenti e recentemente identificati ha affermato che l'esposizione ai nanomateriali che sono stabilmente integrati in grandi strutture, ad esempio nei circuiti elettronici, può avvenire durante le fasi di smaltimento e di riciclaggio dei rifiuti. Al fine di controllare eventuali rischi per la salute umana e l'ambiente derivanti dal trattamento dei RAEE che contengono nanomateriali, risulta opportuno che la Commissione valuti se sia necessario un trattamento specifico. |
(19) |
La raccolta, lo stoccaggio, il trasporto, il trattamento e il riciclaggio dei RAEE, nonché la loro preparazione per il riutilizzo sono effettuati secondo un approccio basato sulla protezione dell'ambiente e della salute umana nonché sulla preservazione delle materie prime e sono mirati a riciclare risorse di valore contenute nelle AEE al fine di assicurare un migliore approvvigionamento di materie prime nell'Unione. |
(20) |
Ove opportuno, dovrebbe essere attribuita priorità alla preparazione per il riutilizzo dei RAEE e dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo. Laddove ciò non sia preferibile, tutti i RAEE raccolti separatamente dovrebbero essere inviati al recupero, permettendo in tal modo di raggiungere un elevato livello di riciclaggio e di recupero. Occorrerebbe inoltre incoraggiare i produttori a integrare materiale riciclato nelle nuove apparecchiature. |
(21) |
Il recupero, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei RAEE dovrebbero essere inclusi nella realizzazione degli obiettivi di cui alla presente direttiva solo qualora detto recupero, preparazione per il riutilizzo o riciclaggio non contravvengano ad altre normative dell'Unione o nazionali applicabili alle apparecchiature. Garantire una preparazione per il riutilizzo, un riciclaggio e un recupero dei RAEE in maniera corretta è importante per assicurare un impiego accorto delle risorse e l'ottimizzazione dell'approvvigionamento delle stesse. |
(22) |
A livello di Unione devono essere definiti i principi di base concernenti il finanziamento della gestione dei RAEE, e i regimi di finanziamento devono contribuire a livelli elevati di raccolta, nonché all'attuazione del principio della responsabilità del produttore. |
(23) |
I nuclei domestici che usano le AEE dovrebbero poter rendere almeno gratuitamente i RAEE. I produttori dovrebbero finanziare almeno la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i produttori ad assumersi la piena responsabilità per la raccolta dei RAEE, in particolare finanziandone la raccolta, anche nel caso di RAEE prodotti dai nuclei domestici, lungo tutta la catena dei rifiuti, per evitare che i RAEE raccolti separatamente diventino oggetto di trattamenti non ottimali e siano esportati illegalmente, per creare condizioni eque, armonizzando il finanziamento del produttore in tutta l'Unione, e per trasferire il costo della raccolta di tali rifiuti dai contribuenti ai consumatori di AEE, conformemente al principio «chi inquina paga». Per ottimizzare l'efficacia del concetto di responsabilità del produttore, ciascun produttore dovrebbe essere responsabile del finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore dovrebbe poter scegliere di adempiere tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime collettivo. Ciascun produttore, allorché immette un prodotto sul mercato, dovrebbe fornire una garanzia finanziaria per evitare che i costi della gestione dei RAEE derivanti da prodotti orfani ricadano sulla società o sugli altri produttori. Tutti i produttori esistenti dovrebbero condividere la responsabilità del finanziamento della gestione dei rifiuti storici nell'ambito di regimi di finanziamento collettivi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i costi. I regimi di finanziamento collettivi non dovrebbero avere l'effetto di escludere i produttori di nicchie di mercato e con ridotti volumi di produzione, gli importatori e i nuovi arrivati. I regimi collettivi potrebbero prevedere oneri differenziati a seconda della facilità con cui è possibile riciclare i prodotti e le materie prime secondarie di valore in essi contenute. Per i prodotti con un ciclo di vita lungo che rientrano ora nella presente direttiva, come ad esempio i pannelli fotovoltaici, dovrebbero poter essere utilizzate al meglio le strutture esistenti per la raccolta e il recupero, a condizione che rispettino i requisiti di cui alla presente direttiva. |
(24) |
I produttori potrebbero avere la possibilità di indicare agli acquirenti, su base volontaria, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento dei RAEE ecocompatibili. Questa pratica è conforme alla comunicazione della Commissione sul piano d'azione «Produzione e consumo sostenibili» e «Politica industriale sostenibile», in particolare per quanto riguarda consumi più intelligenti e l'attenzione agli aspetti ambientali negli appalti pubblici. |
(25) |
L'informazione agli utilizzatori sull'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani solidi misti e di raccogliere tali RAEE separatamente, nonché sui sistemi di raccolta e sul loro ruolo nella gestione dei RAEE, è indispensabile per il successo della raccolta dei RAEE. Tale informazione rende necessaria la marcatura appropriata delle AEE che potrebbero finire nei contenitori della spazzatura o in simili canali di raccolta dei rifiuti urbani. |
(26) |
L'informazione sull'identificazione dei componenti e dei materiali fornita dai produttori è importante per facilitare la gestione e, in particolare, il trattamento e il recupero o riciclaggio dei RAEE. |
(27) |
Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le infrastrutture d'ispezione e monitoraggio permettano di verificare la corretta attuazione della presente direttiva, tenendo conto, fra l'altro, della raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri (14). |
(28) |
Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive da irrogare alle persone fisiche o giuridiche responsabili della gestione dei rifiuti, laddove violino le disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero altresì poter disporre il recupero dei costi derivanti dall'inosservanza e dalle misure di riparazione, fatta salva la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (15). |
(29) |
L'informazione sul peso delle AEE immesse sul mercato nell'Unione e sui tassi di raccolta, sulla preparazione per il riutilizzo, compresa per quanto possibile la preparazione per il riutilizzo di interi apparecchi, sul recupero o il riciclaggio e sull'esportazione dei RAEE raccolti a norma della presente direttiva, è necessaria per monitorare il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva. Allo scopo di calcolare i tassi di raccolta si dovrebbe elaborare una metodologia comune per il calcolo del peso delle AEE al fine di chiarire, tra l'altro, se tale termine comprende il peso effettivo dell'intera apparecchiatura nella forma in cui viene commercializzata, compresi tutti i componenti, i sottoinsiemi, gli accessori e i materiali di consumo, ma esclusi l'imballaggio, le batterie, le istruzioni per l'uso e i manuali. |
(30) |
È opportuno consentire agli Stati membri di decidere di attuare alcune disposizioni della presente direttiva mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati, purché siano soddisfatti particolari requisiti. |
(31) |
Al fine di affrontare le difficoltà incontrate dagli Stati membri nel raggiungimento dei tassi di raccolta, al fine di adeguare al progresso tecnico e scientifico e di integrare le disposizioni in materia di realizzazione degli obiettivi di recupero, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo ad adeguamenti transitori per taluni Stati membri, all'adattamento al progresso tecnico e scientifico e all'adozione di norme dettagliate in materia di RAEE esportati al di fuori dell'Unione, che sono presi in considerazione per la realizzazione degli obiettivi di recupero. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(32) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze di esecuzione dovrebbero essere esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (16). |
(33) |
L'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che rappresentano modifiche sostanziali delle direttive precedenti. L'obbligo di recepire le disposizioni rimaste immutate deriva dalle direttive precedenti. |
(34) |
Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (17), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata. |
(35) |
La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione delle direttive indicati nell'allegato XI, parte B. |
(36) |
Poiché l'obiettivo della presente direttiva non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può, a motivo dell'entità dell'intervento, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché riducendo gli impatti negativi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia, conformemente agli articoli 1 e 4 della direttiva 2008/98/CE, contribuendo pertanto allo sviluppo sostenibile.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) nel modo seguente:
a) |
dal 13 agosto 2012 al 14 agosto 2018 (periodo transitorio), alle condizioni di cui al paragrafo 3, alle AEE che rientrano nelle categorie dell'allegato I. L'allegato II contiene un elenco indicativo di AEE che rientrano nelle categorie dell'allegato I; |
b) |
dal 15 agosto 2018, alle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4, a tutte le AEE. Tutte le AEE sono classificate nelle categorie dell'allegato III. L'allegato IV contiene un elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie dell'allegato III (ambito di applicazione aperto). |
2. La presente direttiva si applica ferme restando le disposizioni della normativa dell'Unione in materia di sicurezza e di salute, di sostanze chimiche, in particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche (18), e di quella specifica dell'Unione sulla gestione dei rifiuti o sulla progettazione dei prodotti.
3. La presente direttiva non si applica alle AEE seguenti:
a) |
apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico, destinate a fini specificamente militari; |
b) |
apparecchiature progettate e installate specificamente come parti di un'altra apparecchiatura, che è esclusa o non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura; |
c) |
lampade a incandescenza. |
4. In aggiunta alle apparecchiature di cui al paragrafo 3, dal 15 agosto 2018, la presente direttiva non si applica alle seguenti AEE:
a) |
apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio; |
b) |
utensili industriali fissi di grandi dimensioni; |
c) |
impianti fissi di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di detti impianti; |
d) |
mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati; |
e) |
macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale; |
f) |
apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese; |
g) |
dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro, qualora si sospetti che tali dispositivi siano infetti prima della fine del ciclo di vita, e dispositivi medici impiantabili attivi. |
5. Entro il 14 agosto 2015, la Commissione riesamina l'ambito di applicazione della presente direttiva, quale stabilito al paragrafo 1, lettera b), compresi i parametri per distinguere tra apparecchiature di grandi e piccole dimensioni nell'allegato III, e presenta una relazione in materia al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
Articolo 3
Definizioni
1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) «apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE»: le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua;
b) «utensili industriali fissi di grandi dimensioni»: un insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e/o componenti, che funzionano congiuntamente per un'applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo;
c) «impianti fissi di grandi dimensioni»: una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed, eventualmente, di altri dispositivi, che:
i) |
sono assemblati, installati e disinstallati da professionisti; |
ii) |
sono destinati ad essere utilizzati in modo permanente come parti di un edificio o di una struttura in un luogo prestabilito e apposito; e |
iii) |
possono essere sostituiti unicamente con le stesse apparecchiature appositamente progettate; |
d) «macchine mobili non stradali»: le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo, il cui funzionamento richiede mobilità o movimento continuo o semicontinuo durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse;
e) «rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «RAEE»: le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui si decide di eliminarlo;
f) «produttore»: la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza, ai sensi della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (19):
i) |
è stabilita in uno Stato membro e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica o che commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica, nel territorio di detto Stato membro; |
ii) |
è stabilita in uno Stato membro e rivende nel territorio di tale Stato membro, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato «produttore», se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto i); |
iii) |
è stabilita in uno Stato membro e immette sul mercato di tale Stato membro, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un paese terzo o di un altro Stato membro; o |
iv) |
vende AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici, in uno Stato membro, ed è stabilita in un altro Stato membro o in un paese terzo. |
Chiunque fornisca finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario non è considerato essere «produttore» a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti da i) a iv);
g) «distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, che rende disponibile sul mercato un'AEE. Tale definizione non osta a che un distributore sia al tempo stesso un produttore ai sensi della lettera f);
h) «RAEE provenienti dai nuclei domestici»: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati essere dei RAEE provenienti dai nuclei domestici;
i) «accordo finanziario»: qualsiasi contratto o accordo di prestito, noleggio, affitto o vendita dilazionata relativo a qualsiasi apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano il trasferimento o la possibilità del trasferimento della proprietà di tale apparecchiatura;
j) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato di uno Stato membro nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
k) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato nel territorio di uno Stato membro nell'ambito di un'attività professionale;
l) «rimozione»: l'operazione manuale, meccanica, chimica o metallurgica in seguito alla quale le sostanze, le miscele e le componenti pericolose sono contenute in un flusso identificabile o sono una parte identificabile di un flusso nel processo di trattamento. Una sostanza, una miscela o una componente è identificabile se può essere monitorata per verificare che il trattamento è sicuro per l'ambiente;
m) «dispositivo medico»: un dispositivo medico o un accessorio ai sensi, rispettivamente, delle lettere a) o b) dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (20), che costituisca un'AEE;
n) «dispositivo medico-diagnostico in vitro»: un dispositivo diagnostico in vitro o un accessorio ai sensi, rispettivamente, delle lettere b) o c) dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (21), che costituisca un'AEE;
o) «dispositivo medico impiantabile attivo»: un dispositivo medico impiantabile attivo ai sensi della lettera c) dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (22), che costituisca un'AEE.
2. Inoltre, si applicano le definizioni di «rifiuto pericoloso», «raccolta», «raccolta differenziata», «prevenzione», «riutilizzo», «trattamento», «recupero», «preparazione per il riutilizzo», «riciclaggio» e «smaltimento» di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE.
Articolo 4
Progettazione dei prodotti
Gli Stati membri, fatte salve le prescrizioni della legislazione dell'Unione sul funzionamento corretto del mercato interno e sulla progettazione dei prodotti, compresa la direttiva 2009/125/CE, incoraggiano la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di riciclaggio nonché misure volte a favorire la progettazione e la produzione di AEE, soprattutto al fine di agevolare il riutilizzo, lo smaltimento e il recupero dei RAEE, dei loro componenti e materiali. In tale contesto, gli Stati membri adottano misure adeguate affinché siano applicati i requisiti di progettazione ecologica intesi a facilitare il riutilizzo e il trattamento di RAEE di cui alla direttiva 2009/125/CE e i produttori non impediscano, mediante specifiche della progettazione o dei processi di fabbricazione, il riutilizzo dei RAEE, a meno che tali caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione presentino vantaggi di primaria importanza, ad esempio in relazione alla protezione dell'ambiente e/o ai requisiti di sicurezza.
Articolo 5
Raccolta differenziata
1. Gli Stati membri adottano le misure adeguate a ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE sotto forma di rifiuti urbani misti, ad assicurare il trattamento corretto di tutti i RAEE raccolti e a raggiungere un elevato livello di raccolta differenziata dei RAEE, in particolare e in via prioritaria per le apparecchiature per lo scambio di temperatura contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, lampade fluorescenti contenenti mercurio, pannelli fotovoltaici e apparecchiature di piccole dimensioni di cui alle categorie 5 e 6 dell'allegato III.
2. Per quanto riguarda i RAEE provenienti dai nuclei domestici, gli Stati membri provvedono affinché:
a) |
siano istituiti sistemi che consentano ai detentori finali e ai distributori di rendere almeno gratuitamente tali rifiuti. Gli Stati membri assicurano la disponibilità e l'accessibilità dei centri di raccolta necessari, tenendo conto soprattutto della densità della popolazione; |
b) |
quando forniscono un nuovo prodotto, i distributori si assumano la responsabilità di assicurare che tali rifiuti possano essere resi almeno gratuitamente al distributore, in ragione di uno per uno, a condizione che le apparecchiature siano di tipo equivalente e abbiano svolto le stesse funzioni dell'apparecchiatura fornita. Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione purché garantiscano che la resa dei RAEE non diventi in tal modo più difficile per il detentore finale e che sia gratuita per il detentore finale. Gli Stati membri che si avvalgono di questa deroga ne informano la Commissione; |
c) |
i distributori effettuano la raccolta nei negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400 m2 o in prossimità immediata di RAEE di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm) gratuitamente per gli utilizzatori finali e senza obbligo di acquistare AEE di tipo equivalente, salvo ove una valutazione dimostri che regimi di raccolta alternativa esistenti non siano almeno altrettanto efficaci. Tali valutazioni sono rese pubbliche. I RAEE raccolti sono sottoposti a corretto trattamento conformemente all'articolo 8; |
d) |
fatte salve le lettere a), b) e c), i produttori siano autorizzati ad organizzare e a gestire sistemi, individuali e/o collettivi, di resa dei RAEE provenienti da nuclei domestici, a condizione che siano conformi agli obiettivi della presente direttiva; |
e) |
tenendo conto delle norme nazionali e dell'Unione in materia di salute e sicurezza, possa essere rifiutata la resa ai sensi delle lettere a), b) e c) dei RAEE che presentano un rischio per la salute e la sicurezza del personale per motivi di contaminazione. Gli Stati membri concludono accordi specifici in relazione a tali RAEE. |
Gli Stati membri possono prevedere regimi specifici di resa dei RAEE di cui alle lettere a), b) e c), per i casi in cui l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o se contiene rifiuti diversi dai RAEE.
3. Gli Stati membri possono designare gli operatori autorizzati a raccogliere i RAEE provenienti dai nuclei domestici di cui al paragrafo 2.
4. Gli Stati membri possono richiedere che i RAEE depositati nei centri raccolta di cui ai paragrafi 2 e 3 siano consegnati gratuitamente ai produttori, o ai terzi che agiscono a loro nome, ovvero a enti o imprese designati, ai fini della preparazione per il riutilizzo.
5. Per quanto riguarda i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici, gli Stati membri assicurano, fatto salvo l'articolo 13, che i produttori o i terzi che agiscono a loro nome provvedano alla raccolta di tali rifiuti.
Articolo 6
Smaltimento e trasporto dei RAEE raccolti
1. Gli Stati membri vietano lo smaltimento di RAEE raccolti separatamente che non sono ancora stati sottoposti al trattamento di cui all'articolo 8.
2. Gli Stati membri assicurano che la raccolta e il trasporto dei RAEE raccolti separatamente siano eseguiti in maniera da consentire condizioni ottimali per la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o il confinamento delle sostanze pericolose.
Al fine di ottimizzare la preparazione per il riutilizzo, gli Stati membri incoraggiano gli impianti o i centri di raccolta a prevedere, prima di ogni ulteriore trasferimento, a seconda dei casi, la separazione nei punti di raccolta dei RAEE da preparare per il riutilizzo da altri RAEE raccolti separatamente, in particolare concedendo l'accesso al personale dei centri di riutilizzo.
Articolo 7
Tasso di raccolta
1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, ogni Stato membro provvede all'applicazione del principio della responsabilità del produttore e, sulla base di detto principio, a che ogni anno sia conseguito un tasso minimo di raccolta. Dal 2016 il tasso minimo di raccolta è pari al 45 % calcolato sulla base del peso totale di RAEE raccolti conformemente agli articoli 5 e 6 in un dato anno dallo Stato membro interessato ed espresso come percentuale del peso medio delle AEE immesse sul mercato in detto Stato membro nei tre anni precedenti. Gli Stati membri provvedono a che il volume di RAEE raccolti aumenti gradualmente nel periodo dal 2016 al 2019, fino al raggiungimento del tasso di raccolta di cui al secondo comma.
Dal 2019 il tasso minimo di raccolta da conseguire ogni anno è pari al 65 % del peso medio delle AEE immesse sul mercato nello Stato membro interessato nei tre anni precedenti o, in alternativa, all'85 % del peso dei RAEE prodotti nel territorio di tale Stato membro.
Fino al 31 dicembre 2015, si continua ad applicare un tasso medio di raccolta differenziata di almeno 4 kg l'anno per abitante di RAEE provenienti dai nuclei domestici oppure lo stesso volume di peso di RAEE quale raccolto in media nello Stato membro in questione nei tre anni precedenti considerando il valore più alto.
Gli Stati membri possono stabilire tassi di raccolta più ambiziosi per la raccolta separata di RAEE e ne danno in tal caso comunicazione alla Commissione.
2. Al fine di stabilire se il tasso minimo di raccolta sia stato raggiunto, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sui RAEE raccolti separatamente conformemente all'articolo 5 siano trasmesse agli Stati membri gratuitamente e che siano almeno comprensive di informazioni sui RAEE che sono stati:
a) |
ricevuti presso impianti di raccolta e di trattamento, |
b) |
ricevuti presso i distributori, |
c) |
oggetto di raccolta differenziata da parte dei produttori o di terzi che agiscono a loro nome. |
3. In deroga al paragrafo 1, la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia possono, data l'insufficienza delle infrastrutture necessarie e in considerazione dello scarso livello di consumo di AEE, decidere di:
a) |
raggiungere, dal 14 agosto 2016, un tasso di raccolta che sia inferiore al 45 % ma superiore al 40 % del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti; e |
b) |
posticipare il raggiungimento del tasso di raccolta di cui al paragrafo 1, secondo comma, a una data di loro scelta che non sia posteriore al 14 agosto 2021. |
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 per stabilire gli adeguamenti transitori necessari al fine di affrontare le difficoltà incontrate dagli Stati membri nel rispettare i requisiti di cui al paragrafo 1.
5. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione, entro il 14 agosto 2015, adotta atti di esecuzione per la definizione di una metodologia comune per calcolare il peso totale delle AEE sul mercato nazionale nonché una metodologia comune per il calcolo del volume misurato in base al peso dei RAEE prodotti in ogni Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.
6. Entro il 14 agosto 2015 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui riesamina i termini relativi ai tassi di raccolta di cui al paragrafo 1 ed eventualmente stabilisce tassi di raccolta individuali per una o più delle categorie definite nell'allegato III, in particolare per le apparecchiature per lo scambio di temperatura, i pannelli fotovoltaici, le apparecchiature di piccole dimensioni, le apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni e le lampade contenenti mercurio. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.
7. Qualora la Commissione ritenga, sulla base di uno studio d'impatto, che il tasso di raccolta sulla base dei RAEE prodotti necessiti di una revisione, presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 8
Trattamento adeguato
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i RAEE raccolti separatamente vengano sottoposti a un trattamento adeguato.
2. I trattamenti adeguati, diversi dalla preparazione per il riutilizzo, e le operazioni di recupero e di riciclaggio includono almeno l'eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo ai sensi dell'allegato VII.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a loro nome istituiscano sistemi per il recupero dei RAEE ricorrendo alle migliori tecniche disponibili. I produttori possono istituire tali sistemi a titolo individuale o collettivo. Gli Stati membri provvedono a che gli enti o le imprese che effettuano operazioni di raccolta o trattamento effettuino lo stoccaggio e il trattamento dei RAEE conformemente ai requisiti tecnici indicati nell'allegato VIII.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 relativo alla modifica dell'allegato VII, al fine di introdurvi altre tecnologie di trattamento che garantiscano almeno lo stesso livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.
La Commissione valuta in via prioritaria se le indicazioni concernenti i circuiti stampati dei telefoni mobili e gli schermi a cristalli liquidi debbano essere modificate. La Commissione è invitata a valutare la necessità di apportare modifiche all'allegato VII per trattare i nanomateriali contenuti nelle AEE.
5. Ai fini della protezione ambientale, gli Stati membri possono stabilire norme minime di qualità per il trattamento dei RAEE raccolti.
Gli Stati membri che optano per tali norme di qualità ne informano la Commissione, che provvede alla loro pubblicazione.
La Commissione, entro il 14 febbraio 2013, chiede alle organizzazioni di normazione europee di elaborare norme minime europee per il trattamento, compresi il recupero, il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, dei RAEE. Tali norme sono espressione del progresso tecnico raggiunto.
Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione, per stabilire norme minime di qualità, basate in particolare sulle norme elaborate dalle organizzazioni di normazione europee. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.
Il riferimento alle norme adottate dalla Commissione è pubblicato.
6. Gli Stati membri incoraggiano gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento ad introdurre sistemi certificati di gestione dell'ambiente ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (23).
Articolo 9
Autorizzazioni
1. Gli Stati membri garantiscono che gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento ottengano un'autorizzazione dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2008/98/CE.
2. Le deroghe all'obbligo di autorizzazione, le condizioni delle deroghe e la registrazione sono conformi, rispettivamente, agli articoli 24, 25 e 26 della direttiva 2008/98/CE.
3. Gli Stati membri provvedono a che l'autorizzazione o la registrazione di cui ai paragrafi 1 e 2 includa tutte le condizioni che sono necessarie ai fini dell'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 2, 3 e 5, e del conseguimento degli obiettivi di recupero di cui all'articolo 11.
Articolo 10
Spedizione di RAEE
1. L'operazione di trattamento può anche essere effettuata al di fuori dello Stato membro in questione o dell'Unione, a condizione che la spedizione di RAEE sia conforme al regolamento (CE) n. 1013/2006 e al regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (24).
2. I RAEE esportati fuori dell'Unione sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 11 della presente direttiva solo se l'esportatore, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1013/2006 e (CE) n. 1418/2007, può dimostrare che il trattamento ha avuto luogo in condizioni che siano equivalenti ai requisiti della presente direttiva.
3. La Commissione, entro il 14 febbraio 2014, adotta atti delegati, conformemente all'articolo 20, per stabilire modalità dettagliate che integrano quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in particolare i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti.
Articolo 11
Obiettivi di recupero
1. Riguardo a tutti i RAEE raccolti separatamente a norma dell'articolo 5 e inviati per il trattamento a norma degli articoli 8, 9 e 10 gli Stati membri provvedono affinché i produttori raggiungano gli obiettivi minimi indicati nell'allegato V.
2. Il raggiungimento degli obiettivi è calcolato, per ciascuna categoria, dividendo il peso dei RAEE che entrano nell'impianto di recupero o riciclaggio/preparazione per il riutilizzo, dopo il trattamento appropriato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, con riguardo al recupero o al riciclaggio, per il peso di tutti i RAEE raccolti separatamente per ciascuna categoria, espresso come percentuale.
Attività preliminari tra cui la cernita e il deposito che precedono il recupero non sono presi in conto per il raggiungimento di tali obiettivi.
3. Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire ulteriori norme sui metodi di calcolo per l'applicazione degli obiettivi minimi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini del calcolo di tali obiettivi, i produttori o i terzi che agiscono a loro nome detengano la documentazione relativa al peso dei RAEE, ai loro componenti, materiali o sostanze in uscita dagli impianti di raccolta (output), in entrata (input) e in uscita (output) dagli impianti di trattamento e in entrata (input) negli impianti per il recupero o il riciclaggio/la preparazione per il riutilizzo.
Gli Stati membri provvedono anche a che, ai fini di cui al paragrafo 6, siano conservati i dati relativi al peso dei prodotti e dei materiali in uscita (output) dagli impianti di recupero o riciclaggio/preparazione per il riutilizzo.
5. Gli Stati membri promuovono lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento.
6. Sulla base di una relazione della Commissione, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano, entro il 14 agosto 2016, gli obiettivi di recupero di cui all'allegato V, parte 3, valutano la possibilità di fissare obiettivi distinti per i RAEE da preparare per il riutilizzo e riesaminano il metodo di calcolo di cui al paragrafo 2 al fine di analizzare la fattibilità degli obiettivi sulla base dei prodotti e dei materiali in uscita (output) dai processi di recupero, riciclaggio e preparazione per il riutilizzo.
Articolo 12
Finanziamento relativo ai RAEE provenienti dai nuclei domestici
1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori prevedano almeno il finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecocompatibile dei RAEE provenienti dai nuclei domestici depositati nei centri di raccolta istituiti a norma dell'articolo 5, paragrafo 2.
2. Se del caso, gli Stati membri possono incoraggiare i produttori a finanziare anche i costi legati alla raccolta dei RAEE dai nuclei domestici agli impianti di raccolta.
3. Per quanto riguarda i prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 ciascun produttore è responsabile del finanziamento delle operazioni di cui al paragrafo 1 relative ai rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore può scegliere di adempiere a tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime collettivo.
Gli Stati membri provvedono affinché ciascun produttore, allorché immette un prodotto sul mercato, fornisca una garanzia che dimostri che la gestione di tutti i RAEE sarà finanziata e affinché i produttori marchino chiaramente i loro prodotti a norma dell'articolo 15, paragrafo 2. Detta garanzia assicura che le operazioni di cui al paragrafo 1 relative a tale prodotto saranno finanziate. La garanzia può assumere la forma di una partecipazione del produttore a regimi adeguati per il finanziamento della gestione dei RAEE, di un'assicurazione di riciclaggio o di un conto bancario vincolato.
4. Il finanziamento dei costi della gestione dei RAEE originati da prodotti immessi sul mercato il 13 agosto 2005 o anteriormente a tale data («rifiuti storici») è sopportato da uno o più sistemi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i rispettivi costi, ad esempio in proporzione della rispettiva quota di mercato per tipo di apparecchiatura.
5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che siano elaborati appropriati meccanismi o procedure di rimborso per la restituzione dei contributi ai produttori qualora le AEE siano trasferite per l'immissione sul mercato al di fuori del territorio dello Stato membro interessato. Detti meccanismi o procedure possono essere elaborati dai produttori o da terzi che agiscono a loro nome.
6. La Commissione è invitata a riferire, entro il 14 agosto 2015, in merito alla possibilità di elaborare criteri per integrare nel finanziamento dei RAEE da parte dei produttori i costi reali a fine ciclo e, se del caso, a presentare una risposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 13
Finanziamento relativo ai RAEE provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici
1. Gli Stati membri provvedono affinché il finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecocompatibile dei RAEE provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici e originati da prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 sia sostenuto dai produttori.
Per i rifiuti storici sostituiti da nuovi prodotti equivalenti o da nuovi prodotti adibiti alla medesima funzione, il finanziamento dei costi incombe sui produttori di detti prodotti all'atto della fornitura. Gli Stati membri possono, in alternativa, disporre che gli utilizzatori diversi dai nuclei domestici siano anch'essi resi parzialmente o totalmente responsabili di tale finanziamento.
Per gli altri rifiuti storici, il finanziamento dei costi incombe sugli utilizzatori diversi dai nuclei domestici.
2. I produttori e gli utilizzatori diversi dai nuclei domestici possono, fatta salva la presente direttiva, concludere accordi che stabiliscano altre modalità di finanziamento.
Articolo 14
Informazione agli utilizzatori
1. Gli Stati membri possono esigere che i produttori siano tenuti ad indicare agli acquirenti, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento ecocompatibile. I costi indicati non superano la migliore stima delle spese effettivamente sostenute.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli utilizzatori di AEE nei nuclei domestici ottengano le necessarie informazioni concernenti:
a) |
l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti e di effettuare una raccolta differenziata di tali RAEE; |
b) |
i sistemi di ritiro e raccolta disponibili per tali utilizzatori, incoraggiando il coordinamento delle informazioni sui punti di raccolta disponibili, indipendentemente dal produttori o da altro operatore che li ha istituiti; |
c) |
il proprio ruolo nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei RAEE; |
d) |
gli effetti potenziali sull'ambiente e la salute umana come risultato della presenza di sostanze pericolose nelle AEE; |
e) |
il significato del simbolo indicato nell'allegato IX. |
3. Gli Stati membri adottano misure appropriate affinché i consumatori contribuiscano alla raccolta dei RAEE e per indurli a favorire il processo di riutilizzo, trattamento e recupero.
4. Al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti urbani misti e di facilitarne la raccolta differenziata, gli Stati membri provvedono affinché i produttori marchino adeguatamente, preferibilmente in conformità alla norma europea EN 50419 (25), con il simbolo indicato nell'allegato IX le AEE immesse sul mercato. In casi eccezionali, ove sia necessario a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, il simbolo è stampato sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia dell'AEE.
5. Gli Stati membri possono esigere che i produttori e/o distributori forniscano, integralmente o parzialmente, ad esempio nelle istruzioni per l'uso, presso i punti di vendita o tramite campagne di sensibilizzazione, le informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 4.
Articolo 15
Informazione degli impianti di trattamento
1. Al fine di agevolare la preparazione per il riutilizzo e il trattamento corretto ed ecocompatibile dei RAEE, compresi la manutenzione, l'ammodernamento, la riparazione e il riciclaggio, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i produttori forniscano informazioni gratuitamente in materia di preparazione per il riutilizzo e il trattamento per ogni tipo di nuove AEE immesso per la prima volta sul mercato dell'Unione entro un anno dalla data di immissione sul mercato dell'apparecchiatura. Le informazioni segnalano, nella misura in cui ciò è necessario per i centri di preparazione per il riutilizzo e gli impianti di trattamento e riciclaggio al fine di uniformarsi alle disposizioni della presente direttiva, le diverse componenti e i diversi materiali delle AEE, nonché il punto in cui le sostanze e le miscele pericolose si trovano nelle AEE. Vengono messe a disposizione dei centri di preparazione per il riutilizzo e degli impianti di trattamento e riciclaggio da parte dei produttori di AEE in forma di manuali o attraverso gli strumenti elettronici (ad esempio CD-Rom e servizi on line).
2. Inoltre, al fine di consentire che la data in cui l'AEE è stata immessa sul mercato sia determinata in modo inequivocabile, gli Stati membri provvedono a che il marchio apposto sull'AEE specifichi che quest'ultima è stata immessa sul mercato successivamente al 13 agosto 2005. La norma europea EN 50419 è preferibilmente applicata a tal fine.
Articolo 16
Registrazione, informazione e comunicazioni
1. Gli Stati membri, ai sensi del paragrafo 2, stilano un registro dei produttori, compresi i produttori che forniscono AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza. Tale registro ha lo scopo di verificare l'osservanza delle prescrizioni della presente direttiva.
I produttori che forniscono AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), punto iv), sono registrati nello Stato membro in cui effettuano la vendita. Ove tali produttori non siano registrati nello Stato membro in cui effettuano la vendita, essi sono registrati attraverso i loro rappresentanti autorizzati di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri garantiscono che:
a) |
ogni produttore o ogni rappresentante autorizzato, se designato a norma dell'articolo 17, sia registrato come richiesto e possa inserire, on line, nel loro registro nazionale tutte le informazioni pertinenti, rendendo conto delle attività del produttore in tale Stato membro; |
b) |
all'atto della registrazione, ogni produttore o ogni rappresentante autorizzato, se designato a norma dell'articolo 17, fornisca le informazioni previste dall'allegato X, parte A, impegnandosi ad aggiornarle opportunamente; |
c) |
ogni produttore o ogni rappresentante autorizzato, se designato a norma dell'articolo 17, fornisca le informazioni previste dall'allegato X, parte B; |
d) |
i registri nazionali forniscano nel proprio sito internet rimandi (link) agli altri registri nazionali per facilitare in tutti gli Stati membri la registrazione dei produttori o, se designati a norma dell'articolo 17, dei rappresentanti autorizzati. |
3. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione, per stabilire il formato della registrazione e delle comunicazioni e la frequenza delle comunicazioni al registro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.
4. Gli Stati membri raccolgono informazioni, su base annua, comprese stime circostanziate, sulle quantità e sulle categorie di AEE immesse sui loro mercati, raccolte attraverso tutti i canali, preparate per il riutilizzo, riciclate e recuperate nello Stato membro, nonché sui RAEE raccolti separatamente esportati, per peso.
5. Gli Stati membri inviano ogni tre anni alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva e sulle informazioni di cui al paragrafo 4. La relazione sull'attuazione è redatta sulla base di un questionario di cui alle decisioni della Commissione 2004/249/CE (26) e 2005/369/CE (27). La relazione è messa a disposizione della Commissione entro nove mesi a decorrere dalla fine del periodo di tre anni in essa esaminato.
La prima relazione verte sul periodo dal 14 febbraio 2014 al 31 dicembre 2015.
La Commissione pubblica una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.
Articolo 17
Rappresentante autorizzato
1. Ogni Stato membro provvede affinché un produttore quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), punti da i) a iii), che è stabilito in un altro Stato membro, possa, in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), punti da i) a iii), designare una persona giuridica o fisica stabilita nel proprio territorio, quale rappresentante autorizzato responsabile di adempiere gli obblighi incombenti su tale produttore, ai sensi della presente direttiva, nel proprio territorio.
2. Ogni Stato membro provvede affinché un produttore, quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), punto iv), stabilito nel proprio territorio, che venda AEE in un altro Stato membro nel quale non è stabilito, designi un rappresentante autorizzato quale persona responsabile per l'adempimento degli obblighi di tale produttore, ai sensi della presente direttiva, nel territorio di detto Stato membro.
3. La designazione di un rappresentante autorizzato avviene mediante mandato scritto.
Articolo 18
Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità responsabili dell'attuazione della presente direttiva collaborino tra loro, in particolare per stabilire un adeguato flusso di informazioni volto ad assicurare che i produttori rispettino le disposizioni della presente direttiva e, se del caso, si scambino e forniscano alla Commissione informazioni atte ad agevolare la corretta attuazione della presente direttiva. La collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni, in particolare tra i registri nazionali, comprendono il ricorso ai mezzi di comunicazione elettronici.
La cooperazione comprende, tra l'altro, il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni pertinenti, tra cui l'esito di ispezioni, subordinato alle disposizioni legislative in materia di protezione dei dati personali in vigore nello Stato membro dell'autorità cui si chiede la cooperazione.
Articolo 19
Adeguamento al progresso scientifico e tecnico
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 concernente le modifiche necessarie ad adeguare al progresso scientifico e tecnico l'articolo 16, paragrafo 5, e gli allegati IV, VII, VIII e IX. Nel modificare l'allegato VII, si tiene conto delle deroghe concesse ai sensi della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (28).
Prima della modifica degli allegati la Commissione consulta, fra l'altro, i produttori di AEE, gli operatori che si occupano del riciclaggio e del trattamento, le organizzazioni ambientalistiche e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori.
Articolo 20
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 19 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 13 agosto 2012. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 19 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'articolo 10, paragrafo 3, e dell'articolo 19 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 21
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 22
Sanzioni
Gli Stati membri determinano il regime di sanzioni da comminare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per la loro attuazione. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 14 febbraio 2014 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive.
Articolo 23
Ispezione e monitoraggio
1. Gli Stati membri svolgono adeguate ispezioni e monitoraggi per verificare la corretta attuazione della presente direttiva.
Tali ispezioni comprendono almeno:
a) |
le informazioni comunicate nel quadro del registro dei produttori; |
b) |
le spedizioni, in particolare le esportazioni di RAEE al di fuori dell'Unione, conformemente al regolamento (CE) n. 1013/2006 e al regolamento (CE) n. 1418/2007; e |
c) |
le operazioni svolte presso gli impianti di trattamento, come previsto dalla direttiva 2008/98/CE e dall'allegato VII della presente direttiva. |
2. Gli Stati membri assicurano che le spedizioni di AEE usate sospettate di essere RAEE siano effettuate in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato VI e monitorano tali spedizioni di conseguenza.
3. Le spese per analisi e ispezioni appropriate, comprese le spese di deposito, di AEE usate sospettate di essere RAEE, possono essere poste a carico dei produttori, dei terzi che agiscono a loro nome o di altre persone che organizzano la spedizione di AEE usate sospettate di essere RAEE.
4. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo e dell'allegato VI, la Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire norme ulteriori in materia di ispezioni e monitoraggio e, in particolare, condizioni uniformi di attuazione dell'allegato VI, punto 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.
Articolo 24
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 14 febbraio 2014. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento nonché la forma redazionale di tale indicazione sono determinate dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. Purché gli obiettivi di cui alla presente direttiva siano raggiunti, gli Stati membri possono recepire le disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 6, all’articolo 14, paragrafo 2, e all’articolo 15 mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati. Tali accordi soddisfano i seguenti requisiti:
a) |
gli accordi hanno forza vincolante; |
b) |
gli accordi specificano gli obiettivi e le corrispondenti scadenze; |
c) |
gli accordi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale nazionale o in un documento ufficiale parimenti accessibile al pubblico e comunicati alla Commissione; |
d) |
i risultati conseguiti sono periodicamente controllati, comunicati alle competenti autorità e alla Commissione e resi accessibili al pubblico alle condizioni stabilite dagli accordi; |
e) |
le autorità competenti provvedono affinché siano esaminati i progressi compiuti nel quadro degli accordi; |
f) |
in caso di inosservanza degli accordi, gli Stati membri devono applicare le pertinenti disposizioni della presente direttiva attraverso misure legislative, regolamentari o amministrative. |
Articolo 25
Abrogazione
La direttiva 2002/96/CE, modificata dalle direttive elencate nell'allegato XI, parte A, è abrogata con effetto dal 15 febbraio 2014, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione della direttiva di cui all'allegato XI, parte B.
I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XII.
Articolo 26
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 27
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, il 4 luglio 2012
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
A. D. MAVROYIANNIS
(1) GU C 306 del 16.12.2009, pag. 39.
(2) GU C 141 del 29.5.2010, pag. 55.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 19 luglio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 giugno 2012.
(4) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.
(5) GU C 138 del 17.5.1993, pag. 5.
(6) GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.
(7) GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.
(8) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.
(9) GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1.
(10) GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1.
(11) GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1.
(12) GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.
(13) GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.
(14) GU L 118 del 27.4.2001, pag. 41.
(15) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.
(16) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(17) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(18) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(19) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.
(20) GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.
(21) GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1.
(22) GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17.
(23) GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1.
(24) GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6.
(25) Adottata da Cenelec nel marzo 2006.
(26) GU L 78 del 16.3.2004, pag. 56.
ALLEGATO I
Categorie di AEE oggetto della presente direttiva durante il periodo transitorio di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a)
1. |
Grandi elettrodomestici |
2. |
Piccoli elettrodomestici |
3. |
Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni |
4. |
Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici |
5. |
Apparecchiature di illuminazione |
6. |
Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni) |
7. |
Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport |
8. |
Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati) |
9. |
Strumenti di monitoraggio e di controllo |
10. |
Distributori automatici |
ALLEGATO II
Elenco indicativo di AEE che rientrano nelle categorie dell'allegato I
1. GRANDI ELETTRODOMESTICI
|
Grandi apparecchi di refrigerazione |
|
Frigoriferi |
|
Congelatori |
|
Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti |
|
Lavatrici |
|
Asciugatrici |
|
Lavastoviglie |
|
Apparecchi di cottura |
|
Stufe elettriche |
|
Piastre riscaldanti elettriche |
|
Forni a microonde |
|
Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti |
|
Apparecchi elettrici di riscaldamento |
|
Radiatori elettrici |
|
Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi |
|
Ventilatori elettrici |
|
Apparecchi per il condizionamento |
|
Altre apparecchiature per la ventilazione, l'estrazione d'aria e il condizionamento |
2. PICCOLI ELETTRODOMESTICI
|
Aspirapolvere |
|
Scope meccaniche |
|
Altre apparecchiature per la pulizia |
|
Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili |
|
Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti |
|
Tostapane |
|
Friggitrici |
|
Macinini elettrici, macina caffè elettrici e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti |
|
Coltelli elettrici |
|
Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo |
|
Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo |
|
Bilance |
3. APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER TELECOMUNICAZIONI
|
Trattamento dati centralizzato:
|
|
Informatica individuale:
|
4. APPARECCHIATURE DI CONSUMO E PANNELLI FOTOVOLTAICI
|
Apparecchi radio |
|
Apparecchi televisivi |
|
Videocamere |
|
Videoregistratori |
|
Registratori hi-fi |
|
Amplificatori audio |
|
Strumenti musicali e altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione |
|
Pannelli fotovoltaici |
5. APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE
|
Lampadari per lampade fluorescenti ad eccezione dei lampadari delle abitazioni |
|
Tubi fluorescenti |
|
Lampade fluorescenti compatte |
|
Lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico |
|
Lampade a vapori di sodio a bassa pressione |
|
Altre apparecchiature di illuminazione per diffondere o controllare la luce ad eccezione delle lampade a incandescenza |
6. STRUMENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI (AD ECCEZIONE DEGLI UTENSILI INDUSTRIALI FISSI DI GRANDI DIMENSIONI)
|
Trapani |
|
Seghe |
|
Macchine per cucire |
|
Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali |
|
Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo |
|
Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo |
|
Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo |
|
Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio |
7. GIOCATTOLI E APPARECCHIATURE PER IL TEMPO LIBERO E LO SPORT
|
Treni elettrici o automobiline da corsa |
|
Console di videogiochi portatili |
|
Videogiochi |
|
Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc. |
|
Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici |
|
Macchine a gettoni |
8. DISPOSITIVI MEDICI (AD ECCEZIONE DI TUTTI I PRODOTTI IMPIANTATI E INFETTATI)
|
Apparecchi di radioterapia |
|
Apparecchi di cardiologia |
|
Apparecchi di dialisi |
|
Ventilatori polmonari |
|
Apparecchi di medicina nucleare |
|
Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro |
|
Analizzatori |
|
Congelatori |
|
Test di fecondazione |
|
Altri apparecchi per depistare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità |
9. STRUMENTI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO
|
Rivelatori di fumo |
|
Regolatori di calore |
|
Termostati |
|
Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio |
|
Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali (ad esempio in pannelli di controllo) |
10. DISTRIBUTORI AUTOMATICI
|
Distributori automatici di bevande calde |
|
Distributori automatici di bevande calde/fredde, bottiglie/lattine |
|
Distributori automatici di prodotti solidi |
|
Distributori automatici di denaro contante |
|
Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto |
ALLEGATO III
CATEGORIE DI AEE OGGETTO DELLA PRESENTE DIRETTIVA
1. |
Apparecchiature per lo scambio di temperatura |
2. |
Schermi monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm2 |
3. |
Lampade |
4. |
Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi ma non solo:
elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3. |
5. |
Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi ma non solo:
elettrodomestici; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6. |
6. |
Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm) |
ALLEGATO IV
Elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie di cui all'allegato III
1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura
Frigoriferi, congelatori, apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi, condizionatori, deumidificatori, pompe di calore, radiatori a olio e altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall'acqua.
2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm2
Schermi, televisori, cornici digitali LCD, monitor, laptop, notebook.
3. Lampade
Tubi fluorescenti, lampade fluorescenti compatte, lampade fluorescenti, lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione, LED.
4. Apparecchiature di grandi dimensioni
Lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, lampadari, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne installati nelle chiese), macchine per cucire, macchine per maglieria, mainframe, grandi stampanti, grandi copiatrici, grandi macchine a gettoni, grandi dispositivi medici, grandi strumenti di monitoraggio e di controllo, grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti e denaro, pannelli fotovoltaici.
5. Apparecchiature di piccole dimensioni
Aspirapolvere, scope meccaniche, macchine per cucire, lampadari, forni a microonde, ventilatori elettrici, ferri da stiro, tostapane, coltelli elettrici, bollitori elettrici, sveglie e orologi, rasoi elettrici, bilance, apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del corpo, calcolatrici, apparecchi radio, videocamere, videoregistratori, apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, giocattoli elettrici ed elettronici, apparecchiature sportive, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc., rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo, piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti, piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati.
6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
Telefoni cellulari, navigatori satellitari (GPS), calcolatrici tascabili, router, PC, stampanti, telefoni.
ALLEGATO V
OBIETTIVI DI RECUPERO MINIMI DI CUI ALL'ARTICOLO 11
Parte 1: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal 13 agosto 2012 fino al 14 agosto 2015 con riferimento alle categorie elencate nell'allegato I:
a) |
per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 o 10 dell'allegato I,
|
b) |
per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 o 4 dell'allegato I,
|
c) |
per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7, 8 o 9 dell'allegato I,
|
d) |
per le lampade a scarica, il riciclaggio dell'80 %. |
Parte 2: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal 15 agosto 2015 fino al 14 agosto 2018 con riferimento alle categorie elencate nell'allegato I:
a) |
per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 o 10 dell'allegato I,
|
b) |
per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 o 4 dell'allegato I,
|
c) |
per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7, 8 o 9 dell'allegato I,
|
d) |
per le lampade a scarica, il riciclaggio dell'80 %. |
Parte 3: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal 15 agosto 2018 con riferimento alle categorie elencate nell'allegato III:
a) |
per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 o 4 dell'allegato III,
|
b) |
per i RAEE che rientrano nella categoria 2 dell'allegato III,
|
c) |
per i RAEE che rientrano nell'allegato III, categorie 5 o 6,
|
d) |
per i RAEE che rientrano nella categoria 3 dell'allegato III, riciclaggio dell'80 %. |
ALLEGATO VI
REQUISITI MINIMI PER LE SPEDIZIONI
1. |
Al fine di distinguere le AEE dai RAEE, qualora il detentore dell'articolo dichiari di voler spedire, o di spedire, AEE usate e non RAEE, gli Stati membri esigono che il detentore abbia a disposizione a sostegno della dichiarazione i documenti seguenti:
|
2. |
In via di deroga, il punto 1, lettere a) e b), e il punto 3 non si applicano qualora sia documentato da prove concludenti che la spedizione avviene nel contesto di un accordo di trasferimento tra imprese e che:
|
3. |
Per dimostrare che gli articoli spediti costituiscono AEE usate, e non RAEE, gli Stati membri chiedono che siano compiute le seguenti azioni per sottoporre a prova le AEE e redigere la documentazione:
|
4. |
In aggiunta alla documentazione richiesta ai punti 1, 2 e 3, ogni carico (ad esempio ogni container o autocarro) di AEE usate deve essere accompagnato da:
|
5. |
In mancanza della prova che un oggetto sia un'AEE usata e non un RAEE mediante l'appropriata documentazione di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 e di un'adeguata protezione contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un idoneo imballaggio e un adeguato accatastamento del carico, che costituiscono obblighi a carico del detentore che organizza il trasporto, le autorità dello Stato membro considerano l'articolo un RAEE e presumono che il carico contenga una spedizione illecita. In tali circostanze vengono informate le autorità competenti e il carico viene trattato come previsto dagli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1013/2006. |
ALLEGATO VII
Trattamento selettivo per materiali e componenti di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 8, paragrafo 2
1. |
Come minimo si devono rimuovere da tutti i RAEE raccolti separatamente le sostanze, le miscele e i componenti seguenti:
Queste sostanze, miscele e componenti sono eliminati o recuperati a norma della direttiva 2008/98/CE. |
2. |
I seguenti componenti dei RAEE raccolti separatamente devono essere trattati come segue:
|
3. |
Tenuto conto di considerazioni di ordine ambientale e dell'opportunità della preparazione per il riutilizzo e del riciclaggio, i punti 1 e 2 sono applicati in modo da non impedire la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio ecocompatibile dei componenti o degli interi apparecchi. |
(1) GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31.
ALLEGATO VIII
REQUISITI TECNICI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3
1. |
Siti di stoccaggio anche temporaneo dei RAEE prima del trattamento (fatti salvi i requisiti della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (1)):
|
2. |
Siti di trattamento dei RAEE:
|
ALLEGATO IX
SIMBOLO PER LA MARCATURA DELLE AEE
Il simbolo che indica la raccolta differenziata delle AEE è un contenitore di spazzatura mobile barrato come indicato sotto. Il simbolo è stampato in modo visibile, leggibile e indelebile.
ALLEGATO X
INFORMAZIONI PER LA REGISTRAZIONE E LE COMUNICAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 16
A. Informazioni da fornire all'atto della registrazione:
1. |
Nome e indirizzo del produttore o del rappresentante autorizzato, se designato a norma dell'articolo 17 (codice postale e località, via e numero civico, paese, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica nonché una persona di contatto). Nel caso di un rappresentante autorizzato quale definito all'articolo 17, anche i dati relativi al produttore che viene rappresentato. |
2. |
Codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di codice fiscale europeo o nazionale del produttore. |
3. |
Categoria di AEE di cui all'allegato I o all'allegato III, se del caso. |
4. |
Tipo di AEE (apparecchiatura per uso domestico o per altri usi). |
5. |
Marchio commerciale dell'AEE. |
6. |
Informazioni su come il produttore adempie alle proprie responsabilità: individualmente o mediante un regime collettivo, comprese informazioni sulla garanzia finanziaria. |
7. |
Tecnica di vendita utilizzata (ad esempio vendita a distanza). |
8. |
Dichiarazione attestante che le informazioni fornite sono veritiere. |
B. Informazioni da fornire per le comunicazioni:
1. |
Codice di identificazione nazionale del produttore. |
2. |
Periodo di riferimento. |
3. |
Categoria di AEE di cui all'allegato I o all'allegato III, se del caso. |
4. |
Quantità di AEE immesse nel mercato nazionale, in peso. |
5. |
Quantità, in peso, di rifiuti di AEE raccolti separatamente, riciclati (anche preparati per il riutilizzo), recuperati ed eliminati all'interno dello Stato membro o spediti all'interno o al di fuori dell'Unione. |
Nota: le informazioni di cui ai punti 4 e 5 devono essere fornite per categoria.
ALLEGATO XI
PARTE A
Direttiva abrogata e sue modifiche successive
(di cui all'articolo 25)
Direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) |
|
Direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |
|
Direttiva 2008/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |
PARTE B
Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale
(di cui all'articolo 25)
Direttiva |
Termine di recepimento |
2002/96/CE |
13 agosto 2004 |
2003/108/CE |
13 agosto 2004 |
2008/34/CE |
— |
ALLEGATO XII
TAVOLA DI CONCORDANZA
Direttiva 2002/96/CE |
Presente direttiva |
Articolo 1 |
— |
— |
Articolo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 2, paragrafo 3, lettera a) |
Articolo 2, paragrafo 1, in parte |
Articolo 2, paragrafo 3, lettera b) |
Allegato I B, punto 5, ultima voce |
Articolo 2, paragrafo 3, lettera c) |
Allegato I B, punto 8 |
Articolo 2, paragrafo 4, lettera g) |
— |
Articolo 2, paragrafo 4, lettere da a) a f), e articolo 2, paragrafo 5 |
Articolo 3, lettera a) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) |
— |
Articolo 3, paragrafo 1, lettere da b) a d) |
Articolo 3, lettera b) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera e) |
Articolo 3, lettere da c) ad h) |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 3, lettera i) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera f) |
Articolo 3, lettera j) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera g) |
Articolo 3, lettera k) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera h) |
Articolo 3, lettera l) |
— |
Articolo 3, lettera m) |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera i) |
— |
Articolo 3, paragrafo 1, lettere da j) a o) |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 5, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 5, paragrafi 1 e 2 |
— |
Articolo 5, paragrafi 3 e 4 |
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 5, paragrafo 5 |
— |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 4 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 5 |
Articolo 7, paragrafi 1 e 2 |
— |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 1, primo e secondo comma, e articolo 6, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4 |
Allegato II, punto 4 |
Articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, prima frase |
Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 8, paragrafo 5 |
Articolo 6, paragrafo 6 |
Articolo 8, paragrafo 6 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 6, paragrafo 4 |
Articolo 9, paragrafo 3 |
Articolo 6, paragrafo 5 |
Articolo 10, paragrafi 1 e 2 |
— |
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
— |
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 11, paragrafo 1 e allegato V |
— |
Articolo 11, paragrafo 2 |
— |
Articolo 11, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 11, paragrafo 4 |
Articolo 7, paragrafo 3, secondo comma |
— |
Articolo 7, paragrafo 4 |
— |
Articolo 7, paragrafo 5 |
Articolo 11, paragrafo 5 |
— |
Articolo 11, paragrafo 6 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
— |
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafo 2, primo e secondo comma |
Articolo 12, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 14, paragrafo 1, in parte |
Articolo 8, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 12, paragrafo 4 |
— |
Articolo 12, paragrafo 5 |
Articolo 8, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 14, paragrafo 1, in parte |
Articolo 8, paragrafo 4 |
— |
Articolo 9, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 13, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma |
— |
Articolo 9, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 9, paragrafo 1, quarto comma |
Articolo 13, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 9, paragrafo 2 |
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 14, paragrafo 3 |
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 14, paragrafo 4 |
Articolo 10, paragrafo 4 |
Articolo 14, paragrafo 5 |
Articolo 11 |
Articolo 15 |
Articolo 12, paragrafo 1, in parte |
Articolo 16, paragrafi da 1 a 3 |
Articolo 12, paragrafo 1, primo comma, in parte |
Articolo 16, paragrafo 4 |
Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 16, paragrafi 1 e 2, e articolo 17, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 12, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 16, paragrafi 3 e 5 |
— |
Articolo 17, paragrafo 1 |
Articolo 12, paragrafo 1, quarto comma |
Articolo 18 |
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 16, paragrafo 5 |
Articolo 13 |
Articolo 19 |
— |
Articolo 20 |
Articolo 14 |
Articolo 21 |
Articolo 15 |
Articolo 22 |
Articolo 16 |
Articolo 23, paragrafo 1 |
— |
Articolo 23, paragrafi da 2 a 4 |
Articolo 17, paragrafi da 1 a 3 |
Articolo 24, paragrafi da 1 a 3 |
Articolo 17, paragrafo 4 |
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 17, paragrafo 5 |
Articolo 7, paragrafi da 4 a 7, articolo 11, paragrafo 6 e articolo 12, paragrafo 6 |
— |
Articolo 25 |
Articolo 18 |
Articolo 26 |
Articolo 19 |
Articolo 27 |
Allegato IA |
Allegato I |
Allegato IB |
Allegato II |
— |
Allegati III, IV e VI |
Allegati da II a IV |
Allegati da VII a IX |
— |
Allegati X e XI |
— |
Allegato XII |