ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.194.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55o anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
21.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 665/2012 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2012
che modifica il regolamento (UE) n. 454/2011 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema "applicazioni telematiche per i servizi passeggeri" del sistema ferroviario transeuropeo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema "applicazioni telematiche per i servizi passeggeri" del sistema ferroviario transeuropeo (2), l'Agenzia ferroviaria europea ha predisposto una procedura per la gestione delle modifiche dei documenti tecnici di cui all'allegato III del regolamento in questione. Il 20 dicembre 2011 l'Agenzia ferroviaria europea ha presentato una raccomandazione concernente l'aggiornamento dell'allegato III del regolamento (UE) n. 454/2011 per tenere conto dei documenti tecnici che sono stati modificati conformemente alla procedura di gestione delle modifiche. |
(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 454/2011. |
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 454/2011 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.
(2) GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11.
ALLEGATO
«ALLEGATO III
Elenco dei documenti cui si fa riferimento nella presente STI
Riferimenti |
Etichetta |
B.1. (V1.1.1) |
Generazione tramite calcolatore e scambio di dati sulle tariffe destinati alle vendite internazionali o effettuate all'estero – Biglietti senza prenotazione (NRT- Not Reservation Tickets) |
B.2. (V1.1) |
Generazione tramite calcolatore e scambio di dati sulle tariffe destinati alle vendite internazionali o effettuate all'estero – Biglietti con prenotazione integrata (IRT- Integrated Reservation Tickets) |
B.3. (V1.1) |
Generazione tramite calcolatore e scambio di dati destinati alle vendite internazionali o effettuate all'estero – Offerte speciali |
B.4. (V1.1.1) |
Guida per l’implementazione dei messaggi EDIFACT riguardante lo scambio di dati sull'orario |
B.5. (V1.1) |
Prenotazione elettronica di posti a sedere/posti letto e produzione elettronica di documenti di viaggio – Scambio di messaggi |
B.6. (V1.1) |
Prenotazione elettronica di posti a sedere/posti letto e produzione elettronica di documenti di trasporto (standard RCT2) |
B.7. (V1.1.1) |
Biglietto ferroviario internazionale da stampare a casa – International Rail ticket for Home Printing |
B.8. (V1.1) |
Codifica numerica standard per imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura e altre società attive nel settore del trasporto ferroviario |
B.9. (V1.1) |
Codifica numerica standard delle località |
B.10 (V1.1) |
Prenotazione elettronica di assistenza per le persone con mobilità ridotta – Scambio di messaggi |
B.30. (V1.1) |
Schema del catalogo di messaggi/dati necessari per la comunicazione Impresa ferroviaria/Gestore infrastruttura della STI TAP» |
21.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 666/2012 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2012
che modifica i regolamenti (CE) n. 2092/2004, (CE) n. 793/2006, (CE) n. 1914/2006, (CE) n. 1120/2009, (CE) n. 1121/2009, (CE) n. 1122/2009, (UE) n. 817/2010 e (UE) n. 1255/2009 per quanto riguarda gli obblighi di notifica nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli e dei regimi di sostegno diretto a favore degli agricoltori
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 4,
visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (2), in particolare l’articolo 142, lettera q),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell’ambito dell’attuazione dell’organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (3), stabilisce norme comuni per la notifica di informazioni e documenti alla Commissione da parte delle competenti autorità degli Stati membri. Tali norme contemplano in particolare l’obbligo per gli Stati membri di utilizzare i sistemi di informazione messi a loro disposizione dalla Commissione e la convalida dei diritti di accesso delle autorità e delle persone abilitate a effettuare comunicazioni. Il suddetto regolamento stabilisce inoltre principi comuni che si applicano ai sistemi di informazione affinché questi garantiscano l’autenticità, l’integrità e la leggibilità nel tempo dei documenti e disciplina la protezione dei dati personali. |
(2) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 792/2009, l’obbligo di utilizzare i sistemi di informazione in conformità allo stesso regolamento deve essere prescritto dai regolamenti che impongono un particolare obbligo di notifica. |
(3) |
Nell’ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle sue relazioni con le autorità che operano nel settore della politica agricola comune, la Commissione ha elaborato un sistema di informazione che consente la gestione elettronica di documenti e procedure. |
(4) |
Si ritiene che alcuni obblighi di notifica possano ormai essere assolti mediante il suddetto sistema conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009, in particolare quelli previsti dai regolamenti (CE) n. 2092/2004 della Commissione, dell’8 dicembre 2004, recante modalità di applicazione del contingente tariffario all’importazione di carni bovine disossate ed essiccate originarie della Svizzera (4), (CE) n. 793/2006 della Commissione, del 12 aprile 2006, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 247/2006 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (5), (CE) n. 1914/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (6), (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (7), (CE) n. 1121/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento (8), (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (9), (UE) n. 817/2010 della Commissione, del 16 settembre 2010, recante modalità d’applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all’esportazione (10), (UE) n. 1255/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2010, recante modalità di applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti “baby beef” originari della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro e della Serbia (11). |
(5) |
Ai fini dell’efficienza amministrativa e in base all’esperienza acquisita, è opportuno semplificare e specificare, oppure sopprimere, talune comunicazioni previste da tali regolamenti. |
(6) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 2092/2004, (CE) n. 793/2006, (CE) n. 1914/2006, (CE) n. 1120/2009, (CE) n. 1121/2009, (CE) n. 1122/2009, (UE) n. 817/2010 e (UE) n. 1255/2010. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti e del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2092/2004 è così modificato:
(1) |
all’articolo 7 bis, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: “2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006. 3. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (12) e utilizzando le categorie di prodotti figuranti nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008. |
(2) |
Gli allegati IV, V e VI sono soppressi. |
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 793/2006 è così modificato:
(1) |
All’articolo 47 è aggiunto il seguente paragrafo 3: “3. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (13). |
(2) |
All’articolo 48 è aggiunto il seguente paragrafo 3: “3. Le comunicazioni e le relazioni di cui all’articolo 28, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 247/2006 sono formulate e trasmesse a norma del regolamento (CE) n. 792/2009.”. |
Articolo 3
Il regolamento (CE) n. 1914/2006 è così modificato:
(1) |
All’articolo 32 è aggiunto il seguente paragrafo 3: “3. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (14). |
(2) |
All’articolo 33 è aggiunto il seguente paragrafo 3: “3. Le comunicazioni e le relazioni di cui all’articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006 sono formulate a norma del regolamento (CE) n. 792/2009.”. |
Articolo 4
Nel regolamento (CE) n. 1120/2009 è inserito il seguente articolo 51 bis:
“Articolo 51 bis
Le comunicazioni di cui al presente regolamento, tranne quelle di cui all’articolo 51, paragrafo 4, sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (15).
Le comunicazioni di cui all’articolo 51, paragrafo 3, sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 solo a partire dal 1o gennaio 2013.
Articolo 5
Il regolamento (CE) n. 1121/2009 è così modificato:
(1) |
l’articolo 4, paragrafo 1, è così modificato:
|
(2) |
È inserito il seguente articolo 94 bis: “Articolo 94 bis Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (16). |
Articolo 6
All’articolo 84 del regolamento (CE) n. 1122/2009, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
“6. Le comunicazioni di cui all’articolo 40 e ai paragrafi 2 e 5 del presente articolo sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (17).
Articolo 7
All’articolo 8 del regolamento (UE) n. 817/2010 è aggiunto il paragrafo seguente:
“Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (18).
Articolo 8
Il regolamento (UE) n. 1255/2010 è così modificato:
(1) |
all’articolo 8, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: “2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006. 3. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 (19), della Commissione e utilizzando le categorie di prodotti figuranti nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008. |
(2) |
Gli allegati VIII, IX e X sono soppressi. |
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 16 agosto 2012. Tuttavia, gli articoli 1 e 8 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.
(3) GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.
(4) GU L 362 del 9.12.2004, pag. 4.
(5) GU L 145 del 31.5.2006, pag. 1.
(6) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 64.
(7) GU L 316 del 2.12.2009, pag. 1.
(8) GU L 316 del 2.12.2009, pag. 27.
(9) GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.
(10) GU L 245 del 17.9.2010, pag. 16.
(11) GU L 342 del 28.12.2010, pag. 1.
(12) GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.”.
(13) GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.”.
(14) GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.”.
(15) GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.”.
(16) GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.”.
(17) GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.”
(18) GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.”.
(19) GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.”.
21.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 667/2012 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2012
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0707 00 05 |
TR |
95,4 |
ZZ |
95,4 |
|
0709 93 10 |
TR |
99,0 |
ZZ |
99,0 |
|
0805 50 10 |
AR |
95,5 |
BO |
97,8 |
|
TR |
52,0 |
|
UY |
104,0 |
|
ZA |
91,1 |
|
ZZ |
88,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
127,6 |
BR |
94,1 |
|
CL |
116,7 |
|
CN |
126,4 |
|
NZ |
130,5 |
|
US |
146,3 |
|
UY |
52,1 |
|
ZA |
101,9 |
|
ZZ |
112,0 |
|
0808 30 90 |
AR |
129,7 |
CL |
120,2 |
|
ZA |
107,0 |
|
ZZ |
119,0 |
|
0809 10 00 |
TR |
169,0 |
ZZ |
169,0 |
|
0809 29 00 |
TR |
360,4 |
ZZ |
360,4 |
|
0809 30 |
TR |
178,7 |
ZZ |
178,7 |
|
0809 40 05 |
BA |
74,7 |
ZZ |
74,7 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
21.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 668/2012 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2012
relativo al rilascio di titoli di importazione e all'attribuzione dei diritti di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di luglio 2012 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per il pollame
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (3) ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore del pollame originari del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi. |
(2) |
Le domande di titoli di importazione relative ai gruppi 1, 2, 4, 6, 7 e 8, presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di luglio 2012 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2012 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande. |
(3) |
Le domande di diritti di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di luglio 2012 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2012 per quanto concerne il gruppo 5 riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere all'attribuzione dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2012 relativamente ai gruppi 1, 2, 4, 6, 7 e 8, si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.
2. Alle domande dei diritti di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2012, per quanto concerne il gruppo 5, si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
(3) GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3.
ALLEGATO
Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo 1.10.2012-31.12.2012 (in %) |
1 |
09.4211 |
0,573392 |
6 |
09.4216 |
1,345898 |
Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di diritti di importazione presentate per il sottoperiodo 1.10.2012-31.12.2012 (in %) |
5 |
09.4215 |
0,958773 |
21.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 669/2012 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2012
che fissa i coefficienti di attribuzione per il rilascio di titoli d’importazione richiesti dal 1o al 7 luglio 2012 per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e sospende la presentazione di domande per tali titoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), e in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I quantitativi oggetto di domande di titoli d’importazione presentate alle autorità competenti dal 1o al 7 luglio 2012 ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 superano la quantità disponibile con il numero d’ordine 09.4321. |
(2) |
In tale contesto occorre fissare un coefficiente di attribuzione per il rilascio dei titoli relativi al numero d’ordine 09.4321, in applicazione del regolamento (CE) n. 1301/2006. Conformemente al regolamento (CE) n. 891/2009, occorre sospendere sino alla fine della campagna di commercializzazione la presentazione di ulteriori domande di titoli per il suddetto numero d’ordine, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli d’importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 dal 1o al 7 luglio 2012 sono moltiplicati per i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.
2. È sospesa sino alla fine della campagna di commercializzazione 2011/2012 la presentazione di ulteriori domande di titoli corrispondenti ai numeri d’ordine indicati nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.
(3) GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82.
ALLEGATO
«Zucchero concessioni CXL»
Campagna di commercializzazione 2011/2012
Domande presentate dall’1.7.2012 al 7.7.2012
Numero d’ordine |
Paese |
Coefficiente di attribuzione (in %) |
Ulteriori domande |
||
09.4317 |
Australia |
— |
Sospese |
||
09.4318 |
Brasile |
— |
Sospese |
||
09.4319 |
Cuba |
— |
Sospese |
||
09.4320 |
Altri paesi terzi |
— |
Sospese |
||
09.4321 |
India |
9,090909 |
Sospese |
||
|
«Zucchero Balcani»
Campagna di commercializzazione 2011/2012
Domande presentate dall’1.7.2012 al 7.7.2012
Numero d’ordine |
Paese |
Coefficiente di attribuzione(in %) |
Ulteriori domande |
||
09.4324 |
Albania |
— |
|
||
09.4325 |
Bosnia-Erzegovina |
|
|||
09.4326 |
Serbia |
|
|||
09.4327 |
ex Repubblica iugoslava di Macedonia |
— |
|
||
09.4328 |
Croazia |
— |
|
||
|
«Zucchero di importazione eccezionale e industriale»
Campagna di commercializzazione 2011/2012
Domande presentate dall’1.7.2012 al 7.7.2012
Numero d’ordine |
Tipo |
Coefficiente di attribuzione (in %) |
Ulteriori domande |
||
09.4380 |
Eccezionale |
— |
|
||
09.4390 |
Industriale |
— |
|
||
|
(1) Non pertinente: le domande non superano i quantitativi disponibili e sono interamente accolte.
DECISIONI
21.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194/12 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 2012
che modifica gli allegati da I a IV della decisione 2006/168/CE per quanto riguarda alcune disposizioni per la certificazione veterinaria relative alle importazioni di embrioni di bovini nell’Unione
[notificata con il numero C(2012) 4816]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2012/414/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all’importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE (2) stabilisce, nell’allegato I, l’elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di embrioni di animali domestici della specie bovina («gli embrioni»). Essa fissa anche le garanzie complementari che alcuni paesi terzi elencati in detto allegato devono fornire riguardo a specifiche malattie degli animali. |
(2) |
La decisione 2006/168/CE stabilisce inoltre che gli Stati membri devono autorizzare le importazioni di embrioni conformi alle prescrizioni zoosanitarie specificate nei modelli di certificati veterinari riportati negli allegati II, III e IV della stessa decisione. |
(3) |
Le prescrizioni zoosanitarie per la febbre catarrale figuranti nei modelli di certificati sanitari degli allegati II, III e IV della decisione 2006/168/CE sono basate sulle raccomandazioni del capitolo 8.3 sulla febbre catarrale del Codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE). Tale capitolo raccomanda una serie di misure di riduzione dei rischi miranti a proteggere il mammifero ospite dall’esposizione al vettore infettivo o a inattivare il virus mediante anticorpi. |
(4) |
L’OIE ha inserito nel Codice sanitario per gli animali terrestri un capitolo sulla sorveglianza degli artropodi vettori delle zoonosi. Queste raccomandazioni non comprendono la sorveglianza dei ruminanti per accertare la presenza di anticorpi ai virus Simbu, come i virus Akabane e Aino della famiglia Bunyaviridae, in passato considerata, prima che si disponesse di maggiori informazioni sulla diffusione di queste malattie, un metodo economico per determinare la distribuzione dei vettori competenti della febbre catarrale. |
(5) |
Nel Codice sanitario per gli animali terrestri dell’OIE non figurano le malattie di Akabane e di Aino. È quindi opportuno che la prescrizione di un test annuale per accertare l’assenza del vettore di tali malattie sia soppressa dall’allegato I della decisione 2006/168/CE e dai modelli di certificati sanitari degli allegati II, III e IV. |
(6) |
Tra l’Unione e alcuni paesi terzi sono stati inoltre conclusi accordi bilaterali contenenti condizioni specifiche per l’importazione di embrioni nell’Unione. Pertanto, per motivi di coerenza, nei casi in cui tali accordi bilaterali prevedono condizioni specifiche e modelli di certificati sanitari per le importazioni, si applicano tali condizioni e modelli invece di quelli stabiliti dalla decisione 2006/168/CE. |
(7) |
La situazione zoosanitaria della Svizzera è equivalente a quella degli Stati membri. È quindi opportuno che gli embrioni concepiti in vivo e prodotti in vitro importati nell’Unione da tale paese terzo siano accompagnati da un certificato veterinario redatto in conformità al modello di certificato utilizzato all’interno dell’UE per gli scambi di embrioni di animali domestici della specie bovina riportato nell’allegato C della direttiva 89/556/CEE. Tale certificato dovrebbe tenere conto degli adeguamenti previsti dall’allegato 11, appendice 2, capitolo VI, parte B, punto 2, dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato dalla decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativo alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (3). |
(8) |
A norma della direttiva 89/556/CEE, anche la Nuova Zelanda è stata riconosciuta come paese terzo con una situazione zoosanitaria equivalente a quella degli Stati membri per le importazioni di embrioni concepiti in vivo. |
(9) |
È quindi opportuno che gli embrioni concepiti in vivo prelevati in Nuova Zelanda e importati nell’Unione da tale paese terzo siano accompagnati da un certificato semplificato redatto conformemente al certificato zoosanitario appropriato figurante nell’allegato IV della decisione 2003/56/CE della Commissione, del 24 gennaio 2003, relativa ai certificati sanitari per l’importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda (4) adottato in conformità all’accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (5), approvata dalla decisione 97/132/CE del Consiglio (6). |
(10) |
La decisione 2007/240/CE della Commissione (7) stabilisce che i vari certificati veterinari, sanitari e zoosanitari richiesti per l’importazione nell’Unione di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti di origine animale siano basati sui modelli standard di certificato veterinario figuranti nell’allegato I. Per motivi di coerenza e semplificazione della normativa dell’Unione, è necessario che i modelli di certificati veterinari figuranti negli allegati II, III e IV della decisione 2006/168/CE tengano conto della decisione 2007/240/CE. |
(11) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati da I a IV della decisione 2006/168/CE. |
(12) |
Al fine di evitare perturbazioni degli scambi è necessario autorizzare, per un periodo transitorio soggetto a determinate condizioni, l’utilizzo dei certificati sanitari rilasciati in conformità alla decisione 2006/168/CE, nella versione precedente le modifiche introdotte dalla presente decisione. |
(13) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati da I a IV della decisione 2006/168/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Per un periodo transitorio che va fino al 30 giugno 2013, gli Stati membri continuano ad autorizzare l’importazione dai paesi terzi di partite di embrioni di animali domestici della specie bovina accompagnate da un certificato veterinario rilasciato entro il 31 maggio 2013 conforme ai modelli figuranti negli allegati II, III e IV della decisione 2006/168/CE, nella versione precedente le modifiche introdotte dalla presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2012
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.
(2) GU L 57 del 28.2.2006, pag. 19.
(3) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.
(4) GU L 22 del 25.1.2003, pag. 38.
(5) GU L 57 del 26.2.1997, pag. 5.
(6) GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4.
(7) GU L 104 del 21.4.2007, pag. 37.
ALLEGATO
Gli allegati da I a IV della decisione 2006/168/CE sono sostituiti dal testo seguente:
ALLEGATO I
Codice ISO |
Paese terzo |
Certificato veterinario applicabile |
||
AR |
Argentina |
ALLEGATO II |
ALLEGATO III |
ALLEGATO IV |
AU |
Australia |
ALLEGATO II |
ALLEGATO III |
ALLEGATO IV |
CA |
Canada |
ALLEGATO II |
ALLEGATO III |
ALLEGATO IV |
CH |
Svizzera (1) |
ALLEGATO II |
ALLEGATO III |
ALLEGATO IV |
HR |
Croazia |
ALLEGATO II |
ALLEGATO III |
ALLEGATO IV |
IL |
Israele |
ALLEGATO II |
ALLEGATO III |
ALLEGATO IV |
MK |
ex Repubblica iugoslava di Macedonia (2) |
ALLEGATO II |
ALLEGATO III |
ALLEGATO IV |
NZ |
Nuova Zelanda (3) |
ALLEGATO II |
ALLEGATO III |
ALLEGATO IV |
US |
Stati Uniti |
ALLEGATO II |
ALLEGATO III |
ALLEGATO IV |
ALLEGATO II
Modello di certificato sanitario per le importazioni di embrioni concepiti in vivo di animali domestici della specie bovina, prelevati conformemente alla direttiva 89/556/CEE del consiglio
ALLEGATO III
Modello di certificato veterinario per le importazioni di embrioni prodotti in vitro di animali domestici della specie bovina, concepiti con sperma conforme alla direttiva 88/407/CEE del consiglio
ALLEGATO IV
Modello di certificato veterinario per le importazioni di embrioni prodotti in vitro di animali domestici della specie bovina, concepiti con sperma proveniente da un centro di raccolta o di conservazione dello sperma riconosciuto dall’autorità competente del paese di esportazione
(1) Per gli embrioni concepiti in vivo e prodotti in vitro, i certificati da utilizzare per le importazioni dalla Svizzera sono riportati nell’allegato C della direttiva 89/556/CEE, con gli adeguamenti stabiliti dall’allegato 11, appendice 2, capitolo VI, parte B, punto 2, dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato dalla decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera.
(2) Codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.
(3) Per gli embrioni concepiti in vivo, il certificato da utilizzare per le importazioni dalla Nuova Zelanda è quello figurante nell’allegato IV della decisione 2003/56/CE della Commissione, del 24 gennaio 2003, relativa ai certificati sanitari per l’importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda (solo per gli embrioni prelevati in Nuova Zelanda), adottata conformemente all’accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale approvato dalla decisione 97/132/CE del Consiglio.
21.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194/26 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 luglio 2012
che modifica la decisione di esecuzione 2011/630/UE per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria relative alla febbre catarrale e ai virus Simbu
[notificata con il numero C(2012) 4882]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2012/415/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, primo comma, e l’articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione, del 20 settembre 2011, relativa alle importazioni nell’Unione di sperma di animali della specie bovina (2) stabilisce l’elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di sperma di animali della specie bovina e le garanzie supplementari che devono essere fornite riguardo a specifiche malattie animali da determinati paesi terzi elencati nel suo allegato I. Essa stabilisce inoltre i requisiti di certificazione per le importazioni di tale sperma nell’Unione. |
(2) |
Il modello di certificato sanitario figurante nell’allegato II, parte 1, sezione A, della decisione di esecuzione 2011/630/UE contiene le prescrizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell’Unione di sperma di animali della specie bovina raccolto, trattato e immagazzinato in conformità alla direttiva 88/407/CEE, quale modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio (3). |
(3) |
Secondo le attuali prescrizioni di polizia sanitaria per la febbre catarrale figuranti nel modello di certificato sanitario dell’allegato II, parte 1, sezione A, della decisione 2011/630/UE, gli animali donatori devono soddisfare le condizioni per l’importazione di sperma bovino stabilite nel capitolo sulla febbre catarrale del Codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE). Tale capitolo raccomanda una serie di misure di riduzione dei rischi miranti a proteggere il mammifero ospite dall’esposizione al vettore infettivo o a inattivare il virus mediante anticorpi. Ai fini della certezza del diritto, è necessario che il modello di certificato sanitario stabilisca chiaramente le prescrizioni pertinenti e le garanzie che devono essere fornite dal paese terzo esportatore a seconda della situazione epidemiologica. |
(4) |
L’OIE ha inserito nel Codice sanitario per gli animali terrestri un capitolo sulla sorveglianza degli artropodi vettori delle zoonosi. Queste raccomandazioni non comprendono la sorveglianza dei ruminanti per accertare la presenza di anticorpi dei virus Simbu, come i virus Akabane e Aino della famiglia Bunyaviridae, in passato considerata, prima che si disponesse di maggiori informazioni sulla diffusione di queste malattie, un metodo economico per determinare la distribuzione dei vettori competenti della febbre catarrale. |
(5) |
Nel Codice sanitario per gli animali terrestri dell’OIE non figurano le malattie di Akabane e di Aino. È quindi opportuno che la prescrizione di un test annuale per accertare l’assenza del vettore di tali malattie sia soppressa dall’allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE e dal modello di certificato sanitario del suo allegato II, parte 1, sezione A. |
(6) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2011/630/UE. |
(7) |
Per evitare perturbazioni degli scambi è necessario autorizzare, per un periodo transitorio soggetto a determinate condizioni, l’utilizzo dei certificati sanitari rilasciati in conformità alla decisione di esecuzione 2011/630/UE, nella versione precedente le modifiche introdotte dalla presente decisione. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati della decisione di esecuzione 2011/630/UE sono modificati in conformità all’allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Per un periodo transitorio che va fino al 30 giugno 2013, gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma e di riserve di sperma dai paesi terzi che sono accompagnate da un certificato sanitario rilasciato entro il 31 maggio 2013 conforme al modello figurante nell’allegato II, parte 1, sezione A, della decisione di esecuzione 2011/630/UE prima delle modifiche introdotte dalla presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2012
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.
(2) GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32.
(3) GU L 143 dell’11.6.2003, pag. 23.
ALLEGATO
1) |
L’allegato I è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I Elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma di animali della specie bovina
|
2) |
Nella parte 1 dell’allegato II, la sezione A è sostituita dalla seguente: «SEZIONE A Modello 1 — Certificato sanitario valido per l’importazione e il transito di sperma di animali della specie bovina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, quale modificata dalla direttiva 2003/43/CE, spedito da un centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto
|
(1) Il certificato da utilizzare per le importazioni dal Canada figura nella decisione 2005/290/CE della Commissione, del 4 aprile 2005, che stabilisce certificati semplificati per l’importazione di sperma della specie bovina e di carni fresche della specie porcina provenienti dal Canada e recante modifica della decisione 2004/639/CE, (unicamente per lo sperma originario del Canada) adottata in conformità all’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e della salute animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, approvato con la decisione 1999/201/CE del Consiglio.
(2) I certificati da utilizzare per le importazioni dalla Svizzera figurano nell’allegato D della direttiva 88/407/CEE, con gli adeguamenti stabiliti all’allegato 11, appendice 2, capitolo VII(B), punto 4, dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con la decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e, per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera.»
21.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194/33 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2012
recante autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Belgio
[notificata con il numero C(2012) 4933]
(I testi in lingua neerlandese e francese sono i soli facenti fede)
(2012/416/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettera m), in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’allegato V, lettera B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le carcasse di suino sono classificate stimando il tenore di carne magra con metodi di stima autorizzati dalla Commissione, che possono essere esclusivamente metodi statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L’autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale margine è definito all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (2). |
(2) |
Con la decisione 97/107/CE (3), la Commissione ha autorizzato cinque metodi di classificazione delle carcasse di suino in Belgio. |
(3) |
A causa di variazioni nella composizione del patrimonio suino, il tenore di carne magra risulta attualmente sottostimato dalle formule applicate con questi metodi. Occorre pertanto aggiornare le formule previste dai metodi autorizzati, nonché introdurre l’uso di tre nuovi metodi di classificazione. |
(4) |
Il Belgio ha chiesto alla Commissione di autorizzare otto metodi di classificazione delle carcasse di suino sul proprio territorio e ha presentato una descrizione dettagliata della prova di sezionamento, indicando nel protocollo di cui all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008 i principi su cui si basano tali metodi, i risultati della prova di sezionamento e le equazioni utilizzate per la stima del tenore di carne magra. |
(5) |
Dall’esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione dei suddetti metodi di classificazione. È pertanto opportuno autorizzare tali metodi di classificazione in Belgio. |
(6) |
Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione sono consentite solo se esplicitamente autorizzate con decisione di esecuzione della Commissione. |
(7) |
Per motivi di chiarezza e certezza del diritto occorre abrogare la decisione 97/107/CE. |
(8) |
In considerazione delle esigenze tecniche inerenti all’introduzione di nuovi dispositivi e di nuove equazioni, è opportuno che i metodi di classificazione delle carcasse di suino autorizzati dalla decisione 97/107/CE continuino ad applicarsi fino al 30 settembre 2012. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per la classificazione delle carcasse di suino ai sensi dell’allegato V, lettera B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, in Belgio è autorizzato l’uso dei seguenti metodi:
a) |
l’apparecchio denominato «Capteur Gras/Maigre — Sydel (CGM)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 1 dell’allegato; |
b) |
l’apparecchio denominato «Giralda Choirometer Pork Grader (PG 200)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 2 dell’allegato; |
c) |
l’apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe (HGP 4)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 3 dell’allegato; |
d) |
l’apparecchio denominato «Fat-O-Meat’er (FOM II)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 4 dell’allegato; |
e) |
l’apparecchio denominato «OptiScan TP» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 5 dell’allegato; |
f) |
l’apparecchio denominato «CSB Image-Meater» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 6 dell’allegato; |
g) |
l’apparecchio denominato «VCS 2000» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 7 dell’allegato; |
h) |
l’apparecchio denominato «AutoFOM III» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 8 dell’allegato. |
Articolo 2
Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di stima autorizzati sono consentite solo se esplicitamente autorizzate con decisione di esecuzione della Commissione.
Articolo 3
La decisione 97/107/CE è abrogata.
Tuttavia, il Belgio può continuare ad applicare fino al 30 settembre 2012 i metodi di classificazione delle carcasse di suino autorizzati dalla decisione 97/107/CE.
Articolo 4
Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2012
Per la Commissione
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3.
(3) GU L 39 dell’8.2.1997, pag. 17.
ALLEGATO
METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN BELGIO
PARTE 1
Capteur gras/maigre — sydel (CGM)
1. |
Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’apparecchio denominato «Capteur Gras/Maigre — Sydel (CGM)». |
2. |
L’apparecchio è munito di una sonda Sydel ad alta definizione, del diametro di 8 mm, di un fotodiodo emettitore di luce infrarossa (Honeywell) e di due fotorecettori (Honeywell). La distanza operativa è compresa tra 0 e 105 mm. I valori misurati sono convertiti in tenore stimato di carne magra dallo stesso apparecchio CGM. |
3. |
Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula: Ŷ = 66,09149 – 0,82047 × X1 + 0,10762 × X2 in cui:
La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 130 kg. |
PARTE 2
Giralda choirometer pork grader (PG 200)
1. |
Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’apparecchio denominato «Giralda Choirometer Pork Grader (PG 200)». |
2. |
L’apparecchio PG 200 è munito di una sonda (Siemens KOM 2110) del diametro di 6 mm, di un fotodiodo (LED Siemens F 28) e di un fotorecettore (Siemens F 232). La distanza operativa è compresa tra 0 e 125 mm. I valori misurati sono convertiti in tenore stimato di carne magra dallo stesso apparecchio PG 200. |
3. |
Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula: Ŷ = 70,09860 – 0,84616 × X1 + 0,091860 × X2 in cui:
La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 130 kg. |
PARTE 3
Hennessy grading probe (HGP4)
1. |
Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe (HGP4)». |
2. |
L’apparecchio HGP4 è dotato di una sonda del diametro di 5,95 mm (6,3 mm sulla lama all’estremità della sonda) contenente un fotodiodo e un fotodetettore e avente una distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm. I valori misurati sono convertiti in tenore stimato di carne magra per mezzo dello stesso apparecchio HGP4 o di un computer ad esso collegato. |
3. |
Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula: Ŷ = 70,37871 – 0,86986 × X1 + 0,080138 × X2 in cui:
La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 130 kg. |
PARTE 4
Fat-o-meat’er (FOM II)
1. |
Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’apparecchio denominato «Fat-O-Meat’er (FOM II)». |
2. |
L’apparecchio è una nuova versione del sistema di misurazione Fat-O-Meat’er. Il FOM II è costituito da una sonda ottica con un coltello, un dispositivo di misurazione della profondità avente una distanza operativa compresa tra 0 e 125 mm e una scheda di acquisizione e analisi dei dati — computer Carometec Touch Panel i-15 (protezione d’ingresso IP69K). I valori misurati sono convertiti in tenore stimato di carne magra dallo stesso apparecchio FOM II. |
3. |
Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula: Ŷ = 68,85997 – 0,94985 × X1 + 0,088314 × X2 in cui:
La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 130 kg. |
PARTE 5
OptiScan TP
1. |
Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’apparecchio denominato «OptiScan TP». |
2. |
L’apparecchio OptiScan TP è dotato di un imager digitale che scatta foto con flash dei due punti di misurazione sulla carcassa. Le immagini sono la base per il calcolo dello spessore del grasso e del muscolo secondo il metodo dei due punti «Zwei-Punkte Messverfahren (ZP)». I valori misurati sono convertiti in tenore stimato di carne magra dallo stesso apparecchio Optiscan TP. Le foto vengono conservate e possono essere oggetto di un controllo successivo. L’interfaccia integrata Bluetooth® permette un agevole trasferimento dei dati. |
3. |
Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula: Ŷ = 58,81491 – 0,64150 × X1 + 0,16873 × X2 in cui:
La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 130 kg. |
PARTE 6
CSB Image-Meater (CSB)
1. |
Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’apparecchio denominato «CSB Image-Meater». |
2. |
L’apparecchio CSB Image-Meater è un sistema online di elaborazione dell’immagine: le mezzene vengono automaticamente filmate da un sistema di videocamera; i dati relativi all’immagine sono quindi elaborati in un computer mediante uno speciale programma di elaborazione dell’immagine. Le variabili del CSB Image-Meater sono misurate sulla linea mediana del prosciutto (intorno al M. gluteus medius). I valori misurati sono convertiti in percentuale stimata di carne magra. |
3. |
Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula: Ŷ = 71,65733 – (0,22223 × S) + (0,032383 × F) – (0,20522 × MS) + (0,053050 × MF) – (0,13195 × WL) – (0,16384 × WaS) in cui:
|
4. |
La descrizione dei punti di misurazione è riportata nella parte II del protocollo presentato dal Belgio alla Commissione a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008. La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 130 kg. |
PARTE 7
VCS 2000
1. |
Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’apparecchio denominato «VCS 2000». |
2. |
L’apparecchio VCS 2000 è un sistema online di elaborazione dell’immagine: le mezzene vengono automaticamente filmate da un sistema di videocamera; i dati relativi all’immagine sono quindi elaborati in un computer mediante uno speciale programma di elaborazione dell’immagine. I valori misurati sono convertiti in tenore stimato di carne magra. |
3. |
Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula: Ŷ = 51,85549 + (0,013351 × TL1) + (0,020216 × TL4) + (0,012917 × TL6) – (0,0061754 × TL7) + (0,014479 × TL8) – (0,000020016 × HF13) – (0,0067020 × HL7) – (0,015821 × HL8) + (10,97550 × HV1) – (0,000010969 × HF26) – (0,00043912 × HF28) – (0,000021232 × HF31) – (0,000019406 × HF34) – (0,024227 × HL15) – (0,0099866 × HL17) – (0,0085447 × HL18) – (0,020238 × HL20) – (0,0086577 × HL21) – (0,0076468 × HL23) – (0,0074809 × HL24) + (0,074204 × HV19) – (0,0058634 × HL31) – (0,015560 × SBAR1) – (0,015265 × SBAR2) – (0,019170 × SBAM2) + (0,043510 × VBAM2) – (0,026957 × FBAR4) – (0,010999 × KBAR4) – (0,018434 × FBAM4) – (0,017239 × SBAR5) + (0,072272 × VBAR5) – (0,0071030 × SBAM5) + (0,068737 × VBM5) – (3,68219 × TL2/TL8) – (1,17220 × TL5/TL8) – (3,19090 × TL7/TL8) + (4,49917 × TL1/TL5) + (9,13323 × TL4/TL5) + (4,82528 × TL6/TL5) – (6,62198 × HL15/HL7) – (2,36961 × HL17/HL7) – (1,75295 × HL18/HL7) – (5,58346 × HL20/HL7) – (1,66395 × HL23/HL7) + (2,85610 × HL30/HL7) + (0,0034487 × HL1/HL18) + (0,0036430 × HL4/HL18) + (0,0046569 × HL9/HL18) + (0,096880 × HL10/HL18) + (0,0051002 × HL12/HL18) + (0,076501 × HL13/HL18) + (0,0054646 × HL14/HL18) – (1,49515 × HL15/HL18) – (1,18547 × HL20/HL18) + (0,082962 × HL27/HL18) + (0,071890 × HL30/HL18) + (0,086655 × HL32/HL18) + (44,62296 × HF2/HF1) – (44,62325 × HF3/HF1) + (26,92160 × HF4/HF1) – (2,60469 × HF26/HF1) – (138,22300 × HF28/HF1) – (5,26517 × HF31/HF1) – (4,09877 × HF34/HF1) + (108,30840 × HF37/HF1) + (8,05099 × HF40/HF1) + (0,30959 × HF4/HF26) + (1,21963 × HF20/HF26) – (20,88758 × HF28/HF26) + (1,67606 × HF37/HF26) + (0,15193 × HF40/HF26) in cui:
TL1, TL4, TL6 … HF40/HF26 sono le variabili misurate dal VCS 2000. |
4. |
La descrizione dei punti di misurazione è riportata nella parte II del protocollo presentato dal Belgio alla Commissione a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008. La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 130 kg. |
PARTE 8
AutoFOM III
1. |
Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’apparecchio denominato «AutoFOM III». |
2. |
L’apparecchio è munito di 16 trasduttori a ultrasuoni da 2 MHz (Carometec A/S), con una distanza operativa di 25 mm fra i singoli trasduttori. I dati ultrasonici comprendono misurazioni dello spessore del lardo dorsale e dello spessore del muscolo e i relativi parametri. I valori misurati sono convertiti da un computer in percentuale stimata di carne magra. |
3. |
Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula: Ŷ = 72,82182 – (0,055746 × R2P2) – (0,056757 × R2P3) – (0,054895 × R2P4) – (0,055823 × R2P6) – (0,056800 × R2P7) – (0,054876 × R2P8) – (0,056419 × R2P10) – (0,055541 × R2P11) – (0,022251 × R2P13) – (0,022702 × R2P14) – (0,051975 × R2P15) – (0,030301 × R2P16) + (0,011064 × R3P1) + (0,011312 × R3P3) + (0,011353 × R3P5) + (0,011789 × R3P6) + (0,012286 × R3P7) + (0,010915 × R3P9) – (0,033450 × R4P7) – (0,020275 × R4P8) – (0,032423 × R4P9) – (0,038300 × R4P10) – (0,062709 × R4P11) – (0,027456 × R4P12) – (0,052494 × R4P13) – (0,064748 × R4P15) – (0,076343 × R4P16) in cui:
R2P2, R2P3, R2P4 … R4P16 sono le variabili misurate dall’AutoFOM III. |
4. |
La descrizione dei punti di misurazione è riportata nella parte II del protocollo presentato dal Belgio alla Commissione a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008. La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 130 kg. |
RACCOMANDAZIONI
21.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194/39 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 2012
sull’accesso all’informazione scientifica e sulla sua conservazione
(2012/417/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,
considerando quanto segue:
(1) |
La comunicazione «Europa 2020» (1) della Commissione indica che lo sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione rappresenta una priorità. |
(2) |
Gli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020 sono ripresi in maniera più dettagliata in particolare nelle iniziative faro «Un’agenda digitale europea» (2) e «L’Unione dell’innovazione» (3). Tra le azioni da avviare nell’ambito della «Agenda digitale», è opportuno dare ampia diffusione alla ricerca finanziata con fondi pubblici mediante la pubblicazione di dati e studi scientifici ad accesso aperto. Nell’iniziativa «L’Unione dell’innovazione» si invoca l’istituzione di uno Spazio europeo della ricerca (SER) al fine di eliminare gli ostacoli alla mobilità e alla cooperazione transfrontaliera; inoltre, si afferma che l’accesso aperto alle pubblicazioni e ai dati provenienti dalla ricerca finanziata con fondi pubblici dovrebbe essere promosso e che l’accesso alle pubblicazioni dovrebbe diventare il principio generale per i progetti finanziati nell’ambito dei programmi quadro di ricerca dell’UE. |
(3) |
Il 14 febbraio 2007, la Commissione ha adottato una «comunicazione sull’informazione scientifica nell’era digitale: accesso, diffusione e conservazione» (4), accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione. Tale comunicazione presentava la situazione in Europa nell’area dell’editoria scientifica e della conservazione dei risultati di ricerca ed esaminava le problematiche organizzative, giuridiche, tecniche e finanziarie connesse. |
(4) |
Tale comunicazione è stata seguita, nel novembre 2007, dalle conclusioni del Consiglio sulla «informazione scientifica nell’era digitale: accesso, diffusione e conservazione», in cui il Consiglio invitava la Commissione a sperimentare l’accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche prodotte nell’ambito di progetti finanziati da programmi quadro di ricerca dell’UE e indicava una serie di azioni che devono essere attuate dagli Stati membri. In alcune delle aree esaminate nelle conclusioni si sono registrati miglioramenti, ma non tutti gli obiettivi sono stati conseguiti e i progressi registrati negli Stati membri non sono omogenei. Per sfruttare al massimo il potenziale di ricerca dell’Europa, sono necessarie azioni a livello di Unione europea. |
(5) |
Le politiche di accesso aperto sono volte ad assicurare l’accesso gratuito ai dati di ricerca e alle pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazioni inter pares quanto prima possibile nel processo di diffusione, nonché a consentire l’utilizzo e il riutilizzo dei risultati della ricerca scientifica. Tali politiche dovrebbero essere attuate tenendo conto degli aspetti legati ai diritti di proprietà intellettuale. |
(6) |
Le politiche di accesso aperto ai risultati della ricerca scientifica dovrebbero applicarsi a tutte le ricerche che beneficiano di finanziamenti pubblici. Da tali politiche ci si attende un miglioramento delle condizioni in cui si effettua la ricerca; tale miglioramento, che si otterrebbe riducendo la duplicazione degli sforzi e il tempo dedicato alla ricerca delle informazioni e all’accesso alle stesse, permetterà di imprimere un’accelerazione al progresso scientifico e di agevolare la cooperazione entro e oltre i confini dell’UE. Le politiche di accesso aperto risponderanno anche agli appelli formulati nella comunità scientifica affinché vi sia un maggiore accesso all’informazione scientifica. |
(7) |
Dando modo agli attori sociali di interagire nel ciclo di ricerca si migliorano la qualità, la pertinenza, l’accettabilità e la sostenibilità dei risultati dell’innovazione grazie all’integrazione delle attese, delle necessità, degli interessi e dei valori della società. L’accesso aperto è un elemento fondamentale delle politiche degli Stati membri che si prefiggono di assicurare una ricerca e un’innovazione responsabili mettendo i risultati della ricerca a disposizione di tutti e favorendo la partecipazione della società. |
(8) |
I benefici derivanti da un accesso più ampio ai risultati della ricerca scientifica saranno avvertiti anche dalle imprese. Le piccole e medie imprese, in particolare, miglioreranno la propria capacità di innovazione. Le politiche riguardanti l’accesso all’informazione scientifica, quindi, dovrebbero anche agevolare l’accesso all’informazione scientifica per le imprese private. |
(9) |
Internet ha modificato in profondità il mondo della scienza e della ricerca. Ad esempio, le comunità di ricerca hanno sperimentato nuove modalità di registrazione, certificazione, diffusione e conservazione delle pubblicazioni scientifiche. È necessario che le politiche di ricerca e di finanziamento si adattino a questo nuovo contesto. È opportuno raccomandare agli Stati membri di adeguare ed elaborare le proprie politiche in materia di accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche. |
(10) |
L’accesso aperto ai dati della ricerca scientifica migliora la qualità dei dati, riduce le necessità di duplicazione delle attività di ricerca, accelera il progresso scientifico e contribuisce alla lotta contro le frodi scientifiche. Nella sua relazione finale «Cavalcare l’onda: in che modo l’Europa può trarre vantaggio dal flusso crescente di dati scientifici» (5) dell’ottobre 2010, il gruppo di esperti di alto livello sui dati scientifici ha posto l’accento sull’importanza cruciale che rivestono la condivisione e la conservazione dei dati attendibili generati nel processo scientifico. Pertanto, urge l’adozione di interventi politici sull’accesso ai dati ed è opportuno raccomandarla agli Stati membri. |
(11) |
La conservazione dei risultati della ricerca scientifica risponde all’interesse pubblico. Questo compito è affidato in genere alle biblioteche, in particolare alle biblioteche nazionali di deposito legale. Il volume di risultati di ricerca sta crescendo in maniera esponenziale. Per consentire la conservazione a lungo termine dei risultati di ricerca in formato digitale, occorrono meccanismi, infrastrutture e soluzioni software. Il finanziamento sostenibile della conservazione riveste un’importanza cruciale, perché i costi legati alla cosiddetta curation (raccolta, ordinamento e condivisione) dei contenuti digitalizzati sono ancora relativamente elevati. Vista l’importanza della conservazione per l’uso futuro dei risultati di ricerca, è opportuno raccomandare agli Stati membri l’elaborazione o il rafforzamento di politiche in quest’area. |
(12) |
Le politiche che devono essere sviluppate dagli Stati membri dovrebbero essere definite a livello nazionale o subnazionale, in funzione della situazione costituzionale e della distribuzione delle responsabilità di elaborazione delle politiche sulla ricerca. |
(13) |
L’esistenza di infrastrutture elettroniche solide alla base del sistema di informazione scientifica permetterà di migliorare l’accesso all’informazione scientifica e la sua conservazione a lungo termine, che a loro volta potranno dare impulso alla ricerca collaborativa. Conformemente alla comunicazione della Commissione «Le infrastrutture TIC per la e-scienza» (6), per infrastruttura elettronica si intende «un ambiente in cui le risorse di ricerca (hardware, software e contenuti) sono agevolmente condivisibili e accessibili ogniqualvolta ciò sia necessario ai fini di una maggiore efficacia della ricerca». È quindi opportuno raccomandare l’ulteriore sviluppo di queste infrastrutture e la loro interconnessione a livello europeo. |
(14) |
L’impegno per la progressiva introduzione dell’accesso aperto è di portata mondiale, come dimostrano la «Strategia riveduta sul contributo dell’UNESCO alla promozione dell’accesso aperto all’informazione scientifica e alla ricerca» (7) e la «Dichiarazione OCSE sull’accesso ai dati della ricerca finanziata con fondi pubblici» (8). Gli Stati membri dovrebbero partecipare a questo sforzo mondiale e dare l’esempio rafforzando un ambiente di ricerca internazionale aperto e collaborativo, basato sulla reciprocità. |
(15) |
Stante la fase di transizione che vive il settore editoriale, le parti interessate devono lavorare insieme per accompagnare il processo di transizione e cercare soluzioni sostenibili per il processo editoriale delle pubblicazioni scientifiche. |
(16) |
Il 12 dicembre 2011, la Commissione ha adottato un pacchetto comprendente una comunicazione sui dati aperti, una proposta di direttiva che modifica la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (9) e nuove regole della Commissione sui documenti da essa detenuti. Il pacchetto presenta la strategia della Commissione in materia di dati aperti in un unico quadro coerente in cui rientrano azioni tra cui la presente raccomandazione. |
(17) |
La presente raccomandazione è accompagnata da una comunicazione in cui la Commissione definisce la propria politica e la propria concezione in materia di accesso aperto ai risultati di ricerca. Vi sono indicate schematicamente le azioni che la Commissione attuerà nella sua veste di organismo che finanzia la ricerca scientifica con risorse tratte dal bilancio dell’Unione europea. |
(18) |
Insieme alla presente raccomandazione e alla comunicazione che la accompagna, la Commissione sta adottando una comunicazione relativa a un partenariato rafforzato nello Spazio europeo della ricerca per l’eccellenza e la crescita, in cui sono definite le priorità fondamentali per il completamento dello Spazio europeo della ricerca; una di tali priorità è costituita dalla circolazione, dall’accesso e dal trasferimento ottimali del sapere scientifico, |
RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:
Accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche
1. |
Definire politiche chiare per la diffusione delle pubblicazioni scientifiche prodotte nell’ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici e l’accesso aperto alle stesse. Tali politiche dovrebbero prevedere:
Provvedere affinché, in esito a tali politiche:
|
2. |
Provvedere affinché gli organismi di finanziamento della ricerca responsabili della gestione dei finanziamenti pubblici alla ricerca e le istituzioni accademiche che ricevono finanziamenti pubblici attuino le politiche:
|
Accesso aperto ai dati di ricerca
3. |
Definire, per la diffusione dei dati di ricerca prodotti nell’ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici e l’accesso aperto agli stessi, politiche chiare che prevedano:
Assicurare che, in esito a tali politiche:
|
Conservazione e riutilizzo dell’informazione scientifica
4. |
Rafforzare la conservazione dell’informazione scientifica:
|
Infrastrutture elettroniche
5. |
Sviluppare ulteriormente infrastrutture elettroniche su cui poggi il sistema di diffusione dell’informazione scientifica:
|
6. |
Assicurare sinergie tra le infrastrutture elettroniche a livello europeo e mondiale:
|
Dialogo tra le varie parti interessate a livello nazionale, europeo e internazionale
7. |
Partecipare al dialogo tra le varie parti interessate a livello nazionale, europeo e/o internazionale sui modi per promuovere l’accesso aperto all’informazione scientifica e la sua conservazione, concentrando l’attenzione in particolare sugli aspetti seguenti:
|
Coordinamento strutturato degli Stati membri a livello dell’UE e seguito dato alla raccomandazione
8. |
Designare entro la fine dell’anno un punto di riferimento nazionale incaricato di:
|
Valutazione e relazioni
9. |
Informare la Commissione, diciotto mesi dopo la data di pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e successivamente ogni due anni, in merito ai provvedimenti presi in risposta ai diversi elementi della presente raccomandazione, nelle forme che saranno definite e decise. Sulla base delle informazioni trasmesse, la Commissione valuterà i progressi compiuti nell’UE per stabilire se siano necessarie ulteriori azioni atte a conseguire gli obiettivi fissati nella presente raccomandazione. |
Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2012
Per la Commissione
Neelie KROES
Vicepresidente
(1) COM(2010) 2020 definitivo del 3.3.2010, disponibile all’indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:IT:PDF
(2) COM(2010) 245 definitivo/2 del 26.8.2010, disponibile all’indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:IT:PDF
(3) COM(2010) 546 definitivo del 6.10.2010, disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/innovation-union-communication_en.pdf#view=fit&pagemode=none
(4) COM(2007) 56 definitivo del 14.2.2007; disponibile all’indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0056:IT:NOT
(5) http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure/docs/hlg-sdi-report.pdf
(6) COM(2009) 108 definitivo.
(7) http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/images/GOAP/OAF2011/213342e.pdf
(8) http://www.oecd.org/dataoecd/9/61/38500813.pdf
(9) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90.