ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.106.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 106

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
18 aprile 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 325/2012 del Consiglio, del 12 aprile 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Repubblica popolare cinese

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 326/2012 della Commissione, del 17 aprile 2012, sulla ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote latte nazionali fissate per il periodo 2011/2012 nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 327/2012 della Commissione, del 17 aprile 2012, recante modifica del regolamento (UE) n. 1291/2009 per quanto riguarda la soglia relativa alla dimensione economica e il numero di aziende contabili in Slovacchia

13

 

*

Regolamento (UE) n. 328/2012 della Commissione, del 17 aprile 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 62/2006 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale ( 1 )

14

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 329/2012 della Commissione, del 17 aprile 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

20

 

 

DECISIONI

 

 

2012/197/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 aprile 2012, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES [notificata con il numero C(2012) 2377]  ( 1 )

22

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2012/198/UE

 

*

Decisione n. 1/2012 del Consiglio di associazione UE-Tunisia, del 20 febbraio 2012, recante modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

28

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

18.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 325/2012 DEL CONSIGLIO

del 12 aprile 2012

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base») (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   MISURE PROVVISORIE

(1)

Con il regolamento (UE) n. 1043/2011 (2) («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Repubblica popolare cinese («RPC»). Le aliquote del dazio provvisorio variano dal 14,6 % al 52,2 %.

(2)

Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia presentata il 13 dicembre 2010 dal Consiglio europeo dell’industria chimica (CEFIC) per conto della Oxaquim SA («denunziante»), che rappresenta una quota rilevante, in questo caso superiore al 25 %, della produzione complessiva dell’Unione di acido ossalico.

(3)

Come indicato al considerando 9 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2007 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo considerato»).

1.2.   FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(4)

Dopo che sono stati resi noti i fatti e le considerazioni principali in base a cui è stata decisa l’istituzione delle misure antidumping provvisorie («comunicazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte sulle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. In particolare, a un produttore esportatore dell’India che ha chiesto di essere sentito è stata concessa un’audizione in presenza del consigliere-auditore della DG Commercio.

(5)

La Commissione ha continuato a cercare tutte le informazioni ritenute necessarie per giungere a conclusioni definitive.

(6)

Il considerando 150 del regolamento provvisorio ha invitato le società che non si erano ancora manifestate, ma che ritenevano che dovesse essere istituito per loro un dazio individuale, a manifestarsi entro dieci giorni dalla pubblicazione di detto regolamento. Non si è manifestata alcuna società cinese.

(7)

Successivamente, tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base a cui si intendeva raccomandare l’istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario dell’India e della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori («comunicazione delle conclusioni definitive»). Tutte le parti hanno inoltre avuto la possibilità di comunicare, entro il termine stabilito, le loro osservazioni sulle conclusioni definitive.

(8)

Le osservazioni orali e scritte trasmesse dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione se ritenute pertinenti.

1.3.   PARTI INTERESSATE DAL PROCEDIMENTO

(9)

In assenza di osservazioni delle parti interessate dal procedimento, si confermano i considerando da 3 a 8 del regolamento provvisorio.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   PRODOTTO IN ESAME

(10)

Il prodotto in esame è quello descritto ai considerando 10 e 11 del regolamento provvisorio, vale a dire l’acido ossalico, in forma diidrata (numero CUS 0028635-1 e numero CAS 6153-56-6) o anidra (numero CUS 0021238-4 e numero CAS 144-62-7) e in soluzione acquosa o meno, attualmente classificato al codice NC ex 2917 11 00 e originario dell’India e della RPC.

(11)

Esistono due tipi di acido ossalico: l’acido ossalico non raffinato e l’acido ossalico raffinato. L’acido ossalico raffinato, che è prodotto nella RPC ma non in India, è fabbricato grazie a un processo di purificazione dell’acido ossalico non raffinato, il cui scopo è rimuovere ferro, cloruri, tracce metalliche e altre impurità.

(12)

L’acido ossalico presenta una vasta gamma di impieghi, ad esempio è utilizzato come agente riducente e sbiancante, nella sintesi farmaceutica e nella fabbricazione di prodotti chimici.

2.2.   PRODOTTO SIMILE

(13)

L’inchiesta ha inoltre dimostrato che l’acido ossalico prodotto e venduto dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, quello fabbricato e venduto sul mercato interno dell’India e della RPC e quello importato sul mercato dell’Unione dall’India e dalla RPC presentano essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e sono destinati ai medesimi impieghi finali di base.

(14)

In assenza di osservazioni riguardo al prodotto in esame o al prodotto simile, si confermano i considerando da 10 a 13 del regolamento provvisorio.

3.   DUMPING

3.1.   INDIA

3.1.1.   OSSERVAZIONE PRELIMINARE

(15)

Al considerando 14 del regolamento provvisorio la Commissione ha constatato che un produttore esportatore indiano non poteva essere considerato una parte che ha collaborato all’inchiesta e, di conseguenza, le conclusioni relative a tale società si sono basate sui dati disponibili, in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base.

(16)

Dopo che le sono state comunicate le conclusioni provvisorie, la società Star Oxochem Pvt. Ltd. ha fornito ulteriori spiegazioni e chiarimenti per quanto riguarda le informazioni da essa precedentemente comunicate nel corso dell’inchiesta. Ha chiesto inoltre di essere sentita dalla Commissione e dal consigliere-auditore della DG Commercio. La società ha affermato che, dal momento che aveva risposto al questionario, fornendo successivamente ulteriori spiegazioni e chiarimenti, e che i servizi della Commissione avevano ispezionato la sua sede, non sarebbe corretto continuare a considerarla alla stregua dei produttori esportatori che non hanno collaborato in alcun modo all’inchiesta.

(17)

Alla luce di quanto sopra, in particolare delle ulteriori spiegazioni e chiarimenti, i servizi della Commissione ritengono di poter utilizzare parte delle informazioni originali, segnatamente i dati sui prezzi all’esportazione in quanto giudicati attendibili. Da quanto precede risulta che le conclusioni provvisorie di cui al considerando 14 del regolamento provvisorio, sono accolte solo in parte e che, conformemente all’articolo 18, paragrafi 1 e 3, del regolamento di base, le conclusioni relative a tale società sono basate in parte sui dati disponibili e in parte sui prezzi praticati all’esportazione.

3.1.2.   VALORE NORMALE

(18)

Non sono pervenute osservazioni riguardo al metodo di calcolo del valore normale per l’India. Di conseguenza, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 15 a 18 del regolamento provvisorio per quanto riguarda la società che ha collaborato.

(19)

Stanti le conclusioni di cui ai considerando 16 e 17, il valore normale per la Star Oxochem è stato stabilito in base ai dati disponibili conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Di conseguenza, il valore normale per questa società è stato determinato sulla base della media ponderata di una quantità rappresentativa di vendite realizzate sul mercato interno dall’altra società che ha collaborato, vale a dire Punjab Chemicals.

3.1.3.   PREZZO ALL’ESPORTAZIONE

(20)

In assenza di osservazioni in merito, si conferma la determinazione del prezzo all’esportazione per la società Punjab Chemicals quale descritta al considerando 19 del regolamento provvisorio.

(21)

Viste le conclusioni enunciate ai considerando 16 e 17, il prezzo all’esportazione per la società Star Oxochem è determinato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili dagli acquirenti indipendenti per il prodotto in esame esportato nell’Unione.

3.1.4.   CONFRONTO

(22)

In assenza di ulteriori osservazioni relative al confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, per quanto riguarda il produttore che ha collaborato, vale a dire la società Punjab Chemicals, si confermano i considerando 20 e 21 del regolamento provvisorio.

(23)

Per quanto concerne la società Star Oxochem sono stati effettuati adeguamenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, tenendo debitamente conto delle informazioni verificate fornite dalla società Punjab Chemicals.

3.1.5.   MARGINE DI DUMPING

(24)

Per quanto riguarda il produttore che ha collaborato non sono state formulate osservazioni sulle conclusioni provvisorie della Commissione. Pertanto, si conferma il margine di dumping di cui ai considerando 22 e 23 del regolamento provvisorio.

(25)

Tenuto conto di quanto sopra, il margine di dumping per la società Star Oxochem, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è pari al 31,5 %.

(26)

Data la scarsa collaborazione da parte dell’India (al di sotto dell’80 %), si è concluso, in via provvisoria, che il metodo più appropriato per calcolare il margine di dumping per l’intero paese consistesse nell’utilizzare l’operazione oggetto del dumping più elevato della parte che ha collaborato. Tale operazione non è eccezionale in termini né di volume, né di prezzo ed è pertanto considerata un campione rappresentativo che consente di ottenere un risultato ragionevole e proporzionato per quanto riguarda la determinazione del margine di dumping per il produttore che ha collaborato.

(27)

Stante quanto precede, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 24 e 25 del regolamento provvisorio.

(28)

Su tale base, i margini di dumping definitivi per l’India, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping definitivo

Punjab Chemicals e Crop Protection Limited

22,8 %

Star Oxochem Pvt. Ltd

31,5 %

Tutte le altre società

43,6 %

3.2.   REPUBBLICA POPOLARE CINESE

3.2.1.   TRATTAMENTO RISERVATO ALLE SOCIETÀ OPERANTI IN CONDIZIONI DI ECONOMIA DI MERCATO (TEM) E TRATTAMENTO INDIVIDUALE (TI)

(29)

Come previsto dal regolamento provvisorio, un gruppo di società cinesi ha richiesto il TEM o il TI qualora l’inchiesta avesse stabilito che i requisiti per ottenere il TEM non erano soddisfatti, mentre un altro gruppo di società cinesi ha richiesto solo quest’ultimo trattamento. Come enunciato ai considerando da 26 a 32 del regolamento provvisorio, la richiesta del TEM è stata respinta, ma a entrambi i gruppi di società è stato concesso in via provvisoria il TI.

(30)

Non sono pervenute osservazioni riguardo a queste conclusioni provvisorie; si confermano pertanto i considerando da 26 a 32 del regolamento provvisorio.

3.2.2.   PAESE DI RIFERIMENTO

(31)

Non sono pervenute osservazioni in merito alla scelta provvisoria del paese di riferimento. Sono pertanto confermati i considerando da 33 a 34 del regolamento provvisorio.

3.2.3.   VALORE NORMALE

(32)

Nel regolamento provvisorio è specificato che la Commissione ha stabilito valori normali distinti per l’acido ossalico non raffinato e l’acido ossalico raffinato. Mentre il valore normale per l’acido ossalico non raffinato è stato determinato sulla base del valore normale stabilito per l’India, il valore normale per l’acido ossalico raffinato, che non viene prodotto in India, è stato costruito sulla base dei costi di fabbricazione dell’acido ossalico non raffinato indiano, maggiorati del 12 % per tener conto dei costi di produzione aggiuntivi e delle spese di vendita, generali e amministrative, nonché degli utili.

(33)

I due produttori cinesi che hanno collaborato hanno contestato la maggiorazione del 12 % per i costi di produzione aggiuntivi, sostenendo che tali costi non sono mai stati verificati dalla Commissione e che la stima non era che una stima approssimativa basata su un metodo di calcolo di cui non erano stati informati al momento della comunicazione delle conclusioni provvisorie. Uno dei produttori esportatori ha sostenuto che la sua stima dei costi di produzione aggiuntivi era inferiore al 5 %, ma non ha fornito tuttavia alcun elemento di prova a sostegno della sua tesi.

(34)

Va notato che la maggiorazione del 12 % è stata determinata sulla base delle informazioni fornite dagli stessi produttori esportatori cinesi che hanno collaborato. In primo luogo, la stessa società che ora sostiene che i costi di produzione aggiuntivi non superano il 5 %, nel modulo di richiesta di TEM e/o di trattamento individuale aveva inizialmente esplicitamente indicato costi aggiuntivi del 10-15 %. In secondo luogo, durante le visite di verifica presso le loro sedi, entrambi i produttori che hanno collaborato hanno confermato che i costi supplementari per la produzione di acido ossalico raffinato rispetto a quelli della produzione di acido ossalico non raffinato sono stimati tra il 10 e il 12 %. Infine, quest’ultimo dato percentuale è stato confermato anche dai calcoli dell’industria dell’Unione. Sulla base delle informazioni fornite dai produttori che hanno collaborato, una maggiorazione del 12 % poteva considerarsi appropriata.

(35)

Pertanto, in assenza di informazioni circostanziate o di elementi di prova che giustifichino un aggiustamento minore, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 35 a 37 del regolamento provvisorio.

3.2.4.   PREZZO ALL’ESPORTAZIONE

(36)

I due produttori esportatori della RPC hanno ottenuto il beneficio del trattamento individuale; pertanto, i loro prezzi all’esportazione sono stati determinati sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili dal primo acquirente indipendente dell’Unione, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(37)

In assenza di osservazioni riguardanti il prezzo all’esportazione, si conferma il considerando 38 del regolamento provvisorio.

3.2.5.   CONFRONTO

(38)

Uno dei produttori che hanno collaborato ha sostenuto che i costi di vendita, generali e amministrativi dell’operatore commerciale collegato e le commissioni non vanno detratti dal prezzo all’esportazione a titolo di adeguamento, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. Tale produttore ha dichiarato che i costi di vendita diretti del loro operatore commerciale collegato erano già stati dedotti dal prezzo all’esportazione al fine di ottenere un prezzo franco fabbrica da confrontare sulla stessa base con il valore normale.

(39)

Il produttore ha precisato che l’operatore commerciale collegato è una società controllata al 100 % che, nell’ottica della strategia di distribuzione degli utili delle esportazioni all’interno del gruppo, non applica commissioni. Inoltre, le restanti SGAV rappresenterebbero i costi combinati di esercizio della società, non spese direttamente collegate alle vendite; pertanto, non andavano eliminate dal prezzo all’esportazione.

(40)

L’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, precisa che nel termine «commissione» si intende incluso il rialzo ricevuto da un commerciante, se le funzioni di tale commerciante sono analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. È pertanto irrilevante che una commissione sia stata effettivamente pagata o meno. Ciò che conta è stabilire se il commerciante ha rivenduto le merci a un prezzo maggiorato e se le sue funzioni sono analoghe a quelle di un agente.

(41)

Dagli elementi di prova disponibili, ottenuti prima e durante la visita di controllo della società commerciale, risulta che durante il PI il commerciante ha venduto a un cliente dell’UE l’acido ossalico del produttore collegato. Contemporaneamente anche il produttore vendeva direttamente a questo stesso cliente. L’operatore collegato operava pertanto sullo stesso piano del produttore, ma con personale diverso in altri uffici in un’altra città, sostenendo così spese proprie con conseguente ricaduta sul prezzo d’esportazione.

(42)

È inoltre dimostrato dagli elementi disponibili che la società commerciale ha acquistato la merce esportata dal produttore esportatore collegato e l’ha rivenduta, con un ricarico a proprio vantaggio, dopo aver contrattato il prezzo con l’acquirente indipendente finale.

(43)

Sono state inoltre raccolte prove riguardo alla società commerciale che esercitava le funzioni di agente. Tali prove indicano in primo luogo che il produttore ha venduto all’UE quantitativi considerevoli del prodotto in esame, direttamente o esportandolo all’UE tramite la sua società commerciale collegata. Solo un terzo circa delle vendite nell’UE sono state effettuate attraverso tale società collegata. Il commerciante ha inoltre rivenduto acido ossalico di altri produttori non collegati. Dagli atti risulta che oltre la metà degli acquisti del commerciante di acido ossalico proveniva da fornitori non collegati e meno della metà dal produttore collegato.

(44)

Di conseguenza, l’operatore commerciale non ha potuto essere considerato il servizio interno di vendita all’esportazione del produttore esportatore nonostante le sue relazioni con quest’ultimo.

(45)

Dai documenti giustificativi presentati e verificati emerge inoltre chiaramente che l’operatore paga la merce fornita dal produttore esportatore collegato solo quando l’acquirente nell’UE ha pagato l’operatore. Il rischio finanziario è, pertanto, del produttore, non dell’operatore.

(46)

Si è ritenuto quindi che l’operatore svolgeva funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. Di conseguenza, è respinta l’argomentazione secondo cui non va applicato alcun adeguamento per commissioni conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base.

(47)

L’argomentazione secondo cui le SGAV non vanno prese in considerazione in quanto non includono le spese di vendita dirette non può essere accolta. Simili spese hanno un impatto sulla struttura dei costi della società e pertanto influiscono sul suo prezzo all’esportazione. Ne consegue che una parte di tali costi è stata eliminata dal prezzo all’esportazione per consentire un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione franco fabbrica. Tale argomentazione è respinta.

(48)

La commissione è stata stabilita sulla base del margine di profitto di un importatore indipendente dell’UE, non dell’effettivo ricarico applicato dal commerciante, nettamente più elevato. Questo metodo è stato ritenuto più appropriato in quanto il margine reale si sarebbe basato sui valori di scambi interni che non riflettono le reali condizioni di mercato.

(49)

In assenza di osservazioni riguardanti il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, si confermano i considerando da 39 a 44 del regolamento provvisorio.

3.2.6.   MARGINI DI DUMPING

(50)

Un gruppo di produttori esportatori ha sostenuto che occorre determinare separatamente margini di dumping individuali per l’acido ossalico non raffinato e per quello raffinato. Essi hanno fatto notare che, anche se i margini di dumping sono stati stabiliti in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione di ciascun tipo di prodotto in esame, è stato stabilito un margine di dumping comune per entrambi i tipi di acido ossalico. Inoltre, hanno affermato che sarebbe più opportuno determinare un margine di dumping per ciascun tipo di acido ossalico in quanto tale gruppo consta di due società, una delle quali produce acido ossalico raffinato e l’altra acido ossalico non raffinato.

(51)

L’acido ossalico non raffinato può essere sostituito dall’acido ossalico raffinato. Entrambi i tipi di acido ossalico figurano allo stesso codice NC e non sono facilmente distinguibili. Il grado di purezza dell’acido ossalico è lo stesso; la differenza sta nelle concentrazioni di altre sostanze presenti nel prodotto di scarto. Dato che entrambi rientrano nella stessa definizione di prodotto in esame, secondo la pratica abituale è stato determinato un margine di dumping unico. Considerata la sostanziale differenza di prezzo tra i due tipi e la difficoltà di distinguerli l’uno dall’altro, la determinazione di margini di dumping individuali per l’acido ossalico raffinato e quello non raffinato aumenterebbe il rischio di elusione. La richiesta di assegnare margini di dumping individuali a ciascun tipo di acido ossalico è respinta e sono confermati i margini di dumping stabiliti nei considerando 45 e 46 del regolamento provvisorio.

(52)

Infine, tenuto conto delle differenze tra i margini di dumping dei due gruppi di esportatori, lo stesso gruppo di produttori esportatori ha contestato i diversi margini di dumping stabiliti per i due gruppi di produttori esportatori della RPC e ha chiesto un chiarimento della metodologia di calcolo e della classificazione dell’acido ossalico raffinato e non raffinato.

(53)

A entrambi i gruppi di produttori esportatori della RPC è stata applicata la stessa metodologia e il prezzo medio ponderato d’esportazione del prodotto in esame si riferisce sia all’acido ossalico raffinato che a quello non raffinato. Le differenze dei margini di dumping sono dovute pertanto semplicemente al peso relativo delle esportazioni dei rispettivi tipi, tenuto conto del fatto che l’acido ossalico raffinato è normalmente venduto a un prezzo più elevato rispetto dell’acido ossalico non raffinato.

(54)

I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping definitivo

Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd e Shandong Fengyuan Uranus Advanced material Co., Ltd

37,7 %

Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd

14,6 %

(55)

In assenza di osservazioni in merito ai margini di dumping, si confermano i considerando 47 e 48 del regolamento provvisorio.

(56)

In base a quanto precede, il margine di dumping per l’intero paese è definitivamente stabilito al 52,2 % del prezzo cif frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto; si conferma quindi il considerando 49 del regolamento provvisorio.

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   PRODUZIONE E INDUSTRIA DELL’UNIONE

(57)

Un produttore esportatore ha osservato che il riferimento, ai considerando 50 e 51 del regolamento provvisorio, ai due produttori dell’Unione che rappresentano l’industria dell’Unione (il denunziante e un altro produttore che non ha collaborato) non rispecchiava adeguatamente la situazione in termini di indicatori macroeconomici. Egli ha sostenuto inoltre che i dati relativi al produttore che non ha collaborato e i dati relativi a un terzo produttore dell’Unione che ha cessato la produzione di acido ossalico non dovrebbero essere considerati, né inclusi in alcuni macroindicatori (cfr. considerando 72, 74 e 78 del regolamento provvisorio). In primo luogo è confermato che, contrariamente a quanto affermato ai considerando 50 e 51 del regolamento provvisorio, nel periodo considerato il prodotto in esame era fabbricato da tre produttori nell’Unione che costituivano l’industria dell’UE ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, e rappresentavano quindi la produzione totale dell’Unione. In secondo luogo, l’argomentazione secondo la quale le cifre relative al produttore che non ha collaborato e al terzo produttore dell’Unione che ha cessato l’attività nel 2008 dovrebbero essere ignorate è respinta, in quanto ai fini dell’analisi del pregiudizio è corretto invece includere tutte le cifre relative al periodo considerato per ottenere una rappresentazione quanto più fedele possibile della situazione economica dell’industria europea conformemente al disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(58)

Lo stesso produttore esportatore ha inoltre affermato che le ragioni per le quali il terzo produttore ha cessato di fabbricare il prodotto simile non sono state debitamente esaminate durante l’inchiesta. Tuttavia, questo aspetto è stato esaminato nel corso dell’inchiesta e la società ha motivato la cessazione della sua attività semplicemente con «ragioni interne» senza fornire ulteriori spiegazioni. Inoltre, un produttore esportatore ha condiviso tale motivazione e ha sostenuto che la decisione di sospendere la produzione non era dovuta a presunte pratiche di dumping da parte dei produttori esportatori cinesi, il che sarebbe in contraddizione con le informazioni fornite dal denunziante nella versione non riservata della denuncia, in cui si precisa che «[la società] ha cessato la produzione definitivamente, chiudendo lo stabilimento a causa delle pratiche aggressive di dumping da parte di Cina e India». Tuttavia, il produttore esportatore non ha fornito altre informazioni in merito alle presunte cifre di produzione di questo terzo produttore dell’Unione. Pertanto, questo non preclude la possibilità di utilizzare i dati relativi a questo terzo produttore dell’UE nella presente inchiesta.

(59)

Un altro produttore esportatore ha sostenuto che la quota minima per la rappresentatività all’apertura della procedura non è stata indicata correttamente e non è stata di fatto rispettata. Come indicato al considerando 2 del regolamento provvisorio, il denunziante rappresentava più del 25 % della produzione totale dell’Unione di acido ossalico e nessun produttore si è manifestato prima dell’apertura dell’inchiesta per esprimere la sua opposizione. Nel fascicolo non riservato contenente una sintesi dei risultati della verifica della rappresentatività al momento dell’apertura della procedura è stata inserita una nota informativa. Inoltre, l’analisi del pregiudizio effettuata conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, ha coperto una parte rilevante dell’industria dell’Unione.

(60)

In assenza di ulteriori osservazioni relative alla definizione dell’industria e della produzione dell’Unione, si confermano i considerando 50 e 51 del regolamento provvisorio, con riserva della precisazione di cui al considerando 57.

4.2.   DETERMINAZIONE DEL PERTINENTE MERCATO DELL’UNIONE

(61)

Un produttore esportatore ha osservato che l’uso vincolato di acido ossalico non andrebbe considerato nella determinazione di alcuni indicatori del pregiudizio e che, in ogni caso, per tutti andrebbe applicato lo stesso metodo coerente. Tuttavia, la distinzione tra mercato libero e mercato vincolato è stata spiegata conformemente al regolamento di base, ai considerando 52, 53 e 55 del regolamento provvisorio; l’analisi ha riguardato principalmente il mercato libero, anche se nella determinazione di alcuni indicatori del pregiudizio si è tenuto conto dell’acido ossalico sia destinato a un uso vincolato sia al mercato libero, come risulta dal considerando 55. Infatti, alcuni indicatori del pregiudizio possono essere esaminati solo per quanto riguarda l’uso del prodotto simile sul mercato libero, in quanto, data la natura stessa delle vendite vincolate, tali indicatori rischiano di essere distorti a causa della relazione venditore-acquirente. L’obiezione è quindi respinta.

(62)

In mancanza di altre osservazioni riguardo alla determinazione del pertinente mercato dell’Unione, si confermano i considerando da 52 a 55 del regolamento provvisorio.

4.3.   CONSUMO DELL’UNIONE

(63)

In assenza di osservazioni sul consumo dell’Unione, si confermano i considerando da 56 a 58 del regolamento provvisorio.

5.   IMPORTAZIONI DAI PAESI INTERESSATI

5.1.   VALUTAZIONE CUMULATIVA DEGLI EFFETTI DELLE IMPORTAZIONI IN ESAME

(64)

In assenza di osservazioni relative alla valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame, si confermano i considerando da 59 a 62 del regolamento provvisorio.

5.2.   VOLUME E QUOTA DI MERCATO DELLE IMPORTAZIONI OGGETTO DI DUMPING PROVENIENTI DAI PAESI INTERESSATI

(65)

In assenza di osservazioni sul volume e sulla quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati, si confermano i considerando 63 e 64 del regolamento provvisorio.

5.3.   PREZZO DELLE IMPORTAZIONI OGGETTO DI DUMPING E SOTTOQUOTAZIONE DEL PREZZO (PRICE UNDERCUTTING)

(66)

Come indicato nel considerando 144 del regolamento provvisorio, nel calcolo del margine di pregiudizio i prezzi medi all’importazione dei produttori esportatori della RPC e dell’India che hanno collaborato sono stati debitamente adeguati per tener conto dei costi di importazione e dei dazi doganali. Un produttore esportatore ha sostenuto tuttavia che nel calcolo del margine di pregiudizio la Commissione ha omesso di inserire l’intero adeguamento del 6,5 % corrispondente al normale dazio doganale. Questa argomentazione è stata giudicata fondata e i margini di pregiudizio sono stati ricalcolati di conseguenza per questo produttore esportatore e per gli altri produttori esportatori che hanno collaborato. Ciò non ha tuttavia inciso sulle proposte misure definitive, come risulta dal considerando 87.

(67)

In assenza di altre osservazioni sui prezzi delle importazioni in dumping e sulla sottoquotazione dei prezzi, si confermano i considerando da 65 a 68 del regolamento provvisorio.

6.   SITUAZIONE ECONOMICA DELL’INDUSTRIA DELL’UNIONE

(68)

Come indicato nel considerando 57, un produttore esportatore ha osservato che le cifre relative a un terzo produttore dell’Unione che ha cessato la produzione di acido ossalico nel 2008 non avrebbero dovuto essere incluse in alcuni macroindicatori (cfr. considerando 72, 74 e 78 del regolamento provvisorio). Tuttavia, sono di fatto tre i produttori di prodotto simile nell’Unione che costituivano l’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, e che rappresentavano la produzione totale dell’Unione durante l’intero periodo considerato, anche se uno di loro ha cessato di produrre acido ossalico prima del PI. L’argomentazione secondo la quale non si dovrebbe tener conto delle cifre riguardanti il terzo produttore dell’Unione che ha cessato l’attività nel 2008 è respinta, in quanto ai fini della determinazione della situazione dell’industria dell’Unione è corretto invece includere tutte le cifre relative al periodo considerato.

(69)

Lo stesso produttore esportatore ha dichiarato che, nonostante la pretesa inesattezza di cui al considerando 66, i dati relativi al numero di dipendenti, ai salari annui totali e al costo medio del lavoro per dipendente che figurano nella tabella 6 del regolamento provvisorio non corrispondono. Tuttavia, il produttore esportatore non ha indicato una cifra corretta affermando che i salari medi sono aumentati del 21 %; infatti, la cifra esatta è 19 %.

(70)

Per quanto riguarda la crisi economica, i considerando 95, 96 e 97 del regolamento provvisorio dimostrano chiaramente che la quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati ha continuato ad aumentare nonostante il calo del consumo e ha avuto un impatto negativo sui vari indicatori di pregiudizio, quali il volume delle vendite, l’occupazione, la capacità di produzione e la quota di mercato.

(71)

In assenza di osservazioni in merito ai considerando da 69 a 94 del regolamento provvisorio, tali considerando sono confermati.

7.   CONCLUSIONI RELATIVE AL PREGIUDIZIO

(72)

Un produttore esportatore ha affermato che, contrariamente alle conclusioni provvisorie, l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole. Nel complesso, l’andamento negativo dell’industria dell’Unione sarebbe imputabile agli effetti della crisi economica del 2008 e al fatto che sia stata presa in considerazione l’informazione inesatta riguardante il terzo produttore dell’Unione che ha cessato l’attività nel 2008. Tutto ciò avrebbe contribuito a dare una rappresentazione scorretta della situazione del pregiudizio. Tuttavia, come si è detto, la presa in considerazione dei dati relativi al terzo produttore è stata considerata legittima e le quote di mercato dei paesi interessati hanno continuato a crescere nonostante la crisi.

(73)

Pertanto si confermano i considerando da 94 a 98 del regolamento provvisorio in cui si è concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

8.   NESSO DI CAUSALITÀ

(74)

Secondo un produttore esportatore l’inserimento dei dati relativi a un terzo produttore dell’Unione che ha cessato la produzione di acido ossalico nel 2008 avrebbe distorto le conclusioni provvisorie relative all’analisi del nesso di causalità, che dovrebbe basarsi esclusivamente sulle attività di produzione in corso. Come per l’analisi del pregiudizio, si è accertato che, per contro, non includere questo terzo produttore significherebbe falsare le conclusioni relative al prodotto simile. Tuttavia, come indicato nel considerando 57, nell’analisi della situazione dell’industria dell’Unione occorre tener conto anche dei dati relativi a questa società; tale argomentazione è pertanto respinta.

(75)

Un produttore esportatore ha sostenuto che, dato che il volume delle importazioni oggetto di dumping è aumentato contestualmente al miglioramento della redditività dell’industria dell’Unione, le importazioni in dumping non potevano essere la principale causa di pregiudizio. Tuttavia, questa leggera progressione della redditività non smentirebbe la conclusione secondo cui la redditività globale si è attestata a livelli molto bassi, al di sotto del normale profitto dell’8 %. Inoltre, nonostante il sostanziale aumento del consumo nel 2008 e, di nuovo, nel corso del PI, l’industria dell’Unione ha subito una perdita della quota di mercato del 9 % rispetto alle importazioni dalla Cina durante il periodo considerato.

(76)

Un altro produttore esportatore ha sostenuto che, sulla base delle informazioni disponibili, l’industria dell’Unione ha raggiunto nel corso del PI un profitto molto vicino al margine dell’8 % di utile perseguito. Considerato che le informazioni sui profitti riguardano un solo produttore dell’Unione, non è possibile divulgare i livelli di profitto esatti. Tuttavia, come affermato nel considerando 88 del regolamento provvisorio, il denunziante ha realizzato un modesto utile nel PI, dopo aver subito perdite nel 2009. Le argomentazioni in base alle quali il produttore esportatore ha concluso che gli utili realizzati nel PI avrebbero quasi raggiunto il margine di utile perseguito erano di fatto scorrette in quanto non includevano i dati finanziari e i dati di produzione del denunziante, che, per ragioni di riservatezza, non potevano essere resi noti. Il livello di utile del denunziante è stato verificato attentamente, tra l’altro nel corso di una visita in loco; le conclusioni riguardo al margine di utile sono state pertanto giudicate inesatte.

(77)

In mancanza di ulteriori osservazioni relative al nesso di causalità, si confermano i considerando da 99 a 122 del regolamento provvisorio.

9.   INTERESSE DELL’UNIONE

(78)

Due importatori hanno sostenuto che le misure potrebbero determinare una penuria di acido ossalico nell’UE. L’industria dell’Unione non sarebbe infatti in grado di soddisfare la domanda interna di acido ossalico.

(79)

L’inchiesta ha rivelato che, nel periodo dell’inchiesta, il denunziante disponeva di capacità inutilizzate. Inoltre, quest’ultimo ha dichiarato che stava aumentando la produzione, ma che, basandosi la fabbricazione del prodotto in esame su reazioni chimiche, l’incremento dell’utilizzo degli impianti richiede un certo tempo. Tuttavia, sulla base dei dati sul consumo dell’UE e della capacità di produzione totale dell’UE, si può ritenere che il denunziante sarebbe in grado di soddisfare la domanda totale dell’Unione di acido ossalico non raffinato se operasse al massimo della sua capacità produttiva. Per quanto riguarda l’acido ossalico raffinato, si ricorda che è usato principalmente per la fabbricazione di prodotti da esportazione e che gli utilizzatori possono operare nel quadro del regime di perfezionamento attivo. Inoltre, il principale esportatore cinese di acido ossalico è quello che beneficia dell’aliquota più bassa del dazio proposto (14,6 %).

(80)

L’autore della denuncia ha inoltre sostenuto che il mercato mondiale di acido ossalico (non raffinato) è dominato dai produttori cinesi che ne stabiliscono i prezzi. Attualmente i produttori cinesi sono più preoccupati per il loro mercato interno e non è da escludere che, in assenza di misure e con la probabile scomparsa dell’ultimo produttore UE di acido ossalico non raffinato, gli utilizzatori europei saranno confrontati con problemi di sicurezza d’approvvigionamento caratterizzati potenzialmente da carenze croniche e prezzi oligopolistici.

(81)

Un altro importatore/utilizzatore che opera su un segmento di mercato a valle diverso da quello dell’importatore/utilizzatore precedente ha sostenuto che l’esistenza di misure provvisorie ha avuto un impatto negativo sulla redditività dei propri prodotti per i quali l’acido ossalico costituisce la principale materia prima, senza però fornire informazioni più dettagliate. La società è stata invitata a partecipare a un’audizione per approfondire tali argomentazioni e circostanziarle, ma non ha risposto a tale invito. Pertanto, non è stato possibile verificare tali affermazioni.

(82)

In mancanza di altre osservazioni relative all’interesse dell’Unione, si confermano i considerando da 123 a 139 del regolamento provvisorio.

10.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

10.1.   LIVELLO DI ELIMINAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(83)

Come si è detto al considerando 66, un produttore esportatore ha sostenuto che la Commissione ha omesso di includere nel calcolo del margine di pregiudizio un adeguamento del 6,5 %, corrispondente al normale dazio doganale. Questa argomentazione è stata ritenuta in parte esatta in quanto per alcune importazioni pagate dagli acquirenti dell’UE al netto del dazio, il dazio era stato sottostimato. Pertanto, i margini di pregiudizio sono stati opportunamente corretti, senza che ciò abbia tuttavia inciso in modo significativo sulle misure definitive proposte (cfr. considerando 87).

(84)

Tenuto conto delle conclusioni relative alla società Star Oxochem, anche per tale produttore esportatore è stato stabilito un margine di pregiudizio in base alla stessa metodologia di calcolo conformemente ai considerando da 142 a 144 del regolamento provvisorio.

(85)

In mancanza di osservazioni relative al livello di eliminazione del pregiudizio, si confermano i considerando da 145 a 148 del regolamento provvisorio.

10.2.   FORMA E LIVELLO DEI DAZI

(86)

Alla luce delle conclusioni di cui sopra e in conformità dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire un dazio antidumping definitivo al livello dei margini di dumping constatati, dal momento che per tutti i produttori esportatori interessati il livello necessario per eliminare il pregiudizio è risultato più elevato dei margini di dumping.

(87)

Stante quanto sopra, sono stabiliti i margini di dumping e di pregiudizio seguenti:

Nome della società/del gruppo

Margine di pregiudizio (%)

Margine di dumping (%)

Dazio provvisorio (%)

Dazio proposto (%)

India

Punjab Chemicals e Crop Protection Limited (PCCPL)

38,9

22,8

22,8

22,8

Star Oxochem Pvt. Ltd

32,3

31,5

43,6

31,5

Tutte le altre società

47,9

43,6

43,6

43,6

RPC

Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd e Shandong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd

53,3

37,7

37,7

37,7

Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd

18,7

14,6

14,6

14,6

Tutte le altre società

63,5

52,2

52,2

52,2

(88)

Le aliquote individuali del dazio antidumping indicate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l’inchiesta per le società interessate. Tali aliquote del dazio (a differenza del dazio a livello nazionale, applicabile a «tutte le altre società») si applicano perciò esclusivamente alle importazioni di prodotti originari dell’India e della RPC, fabbricati dalle società in questione, ovvero dalle specifiche persone giuridiche delle quali viene fatta menzione. I prodotti importati fabbricati da altre società il cui nome e indirizzo non siano specificamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate alle società specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(89)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio, in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) dovrebbero essere inoltrate senza indugio alla Commissione (3), complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione di eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all’esportazione, collegati ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato di conseguenza, aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali.

(90)

Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario della RPC e dell’India. È stato inoltre concesso loro un termine entro il quale potevano presentare osservazioni in seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive.

(91)

Le osservazioni comunicate dalle parti sono state debitamente esaminate. Nessuna delle osservazioni è di natura tale da comportare una modifica delle conclusioni dell’inchiesta.

(92)

Per garantire una corretta applicazione del dazio antidumping, il livello del dazio residuo dovrebbe essere applicato non soltanto agli esportatori che non hanno collaborato all’inchiesta, ma anche alle società che non hanno esportato verso la Comunità durante il PI. Tuttavia, queste ultime società, se soddisfano le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base, sono invitate a presentare una richiesta di riesame ai sensi di tale articolo affinché la loro situazione possa essere esaminata individualmente.

10.3.   RISCOSSIONE DEFINITIVA DEI DAZI PROVVISORI

(93)

In considerazione dell’entità dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio siano definitivamente riscossi sino a concorrenza dei dazi istituiti in via definitiva. Se il dazio definitivo è inferiore a quello provvisorio, gli importi depositati in via provvisoria sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota dei dazi antidumping definitivi.

11.   IMPEGNI

(94)

Un produttore esportatore indiano e due produttori esportatori cinesi hanno presentato offerte di impegno relativamente ai prezzi a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.

(95)

Negli ultimi anni il prezzo del prodotto in esame è stato caratterizzato da una notevole instabilità, il che lo rende inadatto a impegni su prezzi fissi. Per ovviare a questo problema il produttore esportatore indiano ha proposto una clausola di indicizzazione senza peraltro determinare il rispettivo prezzo d’importazione minimo. A tale proposito si osserva che non si è potuto stabilire un nesso diretto tra la fluttuazione dei prezzi del prodotto in esame e quelli della materia prima principale; pertanto, non si è ritenuta opportuna l’indicizzazione. Inoltre, la collaborazione di tale società nel corso dell’inchiesta e l’esattezza delle informazioni da essa fornite non sono risultate soddisfacenti. La Commissione non ritiene, pertanto, di poter esercitare un controllo efficace sull’impegno di questa società.

(96)

Inoltre, per quanto riguarda i produttori esportatori cinesi, l’inchiesta ha stabilito che esistono diversi tipi di prodotto in esame difficilmente distinguibili e a prezzi notevolmente diversi. Il prezzo minimo d’importazione unico offerto da uno dei produttori esportatori cinesi non sarebbe sufficiente a eliminare quindi l’effetto pregiudizievole del dumping. A ciò si aggiunge che i due produttori esportatori cinesi interessati fabbricano vari tipi di altri prodotti chimici che possono vendere ad acquirenti comuni nell’Unione europea tramite operatori commerciali collegati. Ciò comporterebbe il grave rischio di compensazione incrociata e di rendere estremamente difficile controllare efficacemente il rispetto dell’impegno. I diversi prezzi minimi d’importazione proposti dall’altro produttore esportatore cinese renderebbero impossibile il controllo a causa della complessità di una distinzione tra i diversi tipi di prodotto. Stante quanto precede, si è concluso che le offerte di impegno non possono essere accettate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico, in forma diidrata (numero CUS 0028635-1 e numero CAS 6153-56-6) o anidra (numero CUS 0021238-4 e numero CAS 144-62-7) e in soluzione acquosa o meno, attualmente classificato al codice NC ex 2917 11 00 (codice TARIC 2917110091) e originario dell’India e della Repubblica popolare cinese.

2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società in appresso elencate è la seguente:

Paese

Società

Aliquota del dazio antidumping %

Codice addizionale TARIC

India

Punjab Chemicals e Crop Protection Limited

22,8

B230

Star Oxochem Pvt. Ltd

31,5

B270

Tutte le altre società

43,6

B999

RPC

Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd; Shandong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd.

37,7

B231

Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd

14,6

B232

Tutte le altre società

52,2

B999

3.   L’applicazione dell’aliquota di dazio individuale indicata per le società menzionate al paragrafo 2 del presente articolo è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell’allegato. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità del regolamento (UE) n. 1043/2011 della Commissione sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente il dazio antidumping definitivo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2012

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 275 del 20.10.2011, pag. 1.

(3)  

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H, Ufficio N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel,

BELGIQUE/BELGIË


ALLEGATO

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, formulata secondo il seguente modello, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 3.

1)

Nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale.

2)

La seguente dichiarazione:

«Il sottoscritto certifica che [il quantitativo] di acido ossalico venduto per l’esportazione nell’Unione europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da [nome della società e indirizzo] [codice addizionale TARIC] in [paese]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte.»

Data e firma


18.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 326/2012 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 2012

sulla ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote latte nazionali fissate per il periodo 2011/2012 nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 69, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che i produttori possano disporre di una o due quote individuali, rispettivamente per le consegne e per le vendite dirette. La conversione da una quota all’altra può essere effettuata soltanto dall’autorità competente dello Stato membro, su richiesta debitamente giustificata del produttore.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2011 della Commissione, del 16 maggio 2011, sulla ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote latte nazionali fissate per il periodo 2010/2011 nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2) stabilisce una ripartizione tra consegne e vendite dirette per il periodo dal 1o aprile 2010 al 31 marzo 2011 per tutti gli Stati membri.

(3)

A norma dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi definitivamente convertiti su richiesta dei singoli produttori fra le quote individuali per le consegne e per le vendite dirette.

(4)

Le quote nazionali totali fissate per tutti gli Stati membri nell’allegato IX, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, modificato dal regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio (4), sono state aumentate dell’1 % a decorrere dal 1o aprile 2011, tranne per l’Italia, la cui quota era già stata aumentata del 5 % dal 1o aprile 2009. Tutti gli Stati membri, tranne l’Italia, hanno comunicato alla Commissione la ripartizione della loro quota supplementare tra consegne e vendite dirette.

(5)

È pertanto opportuno stabilire la ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote nazionali fissate nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007, applicabile per il periodo dal 1o aprile 2011 al 31 marzo 2012.

(6)

Poiché la ripartizione tra consegne e vendite dirette è utilizzata come base di riferimento per i controlli eseguiti a norma degli articoli 19-21 del regolamento (CE) n. 595/2004 e per la stesura del questionario annuo figurante nell’allegato I dello stesso regolamento, è necessario fissare, per il presente regolamento, una data di scadenza posteriore all’ultima data possibile per tali controlli.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato al presente regolamento è fissata, per il periodo che va dal 1o aprile 2011 al 31 marzo 2012, la ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote latte nazionali fissate nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso scade il 30 settembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 129 del 17.5.2011, pag. 7.

(3)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22.

(4)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 1.


ALLEGATO

Stati membri

Consegne (t)

Vendite dirette (t)

Belgio

3 490 842,018

40 296,998

Bulgaria

957 790,177

71 047,796

Repubblica ceca

2 861 138,931

16 171,977

Danimarca

4 752 211,900

174,604

Germania

29 630 671,304

90 854,772

Estonia

672 069,563

7 203,106

Irlanda

5 668 140,684

2 305,582

Grecia

861 075,872

1 207,000

Spagna

6 362 294,270

66 051,426

Francia

25 496 618,465

354 995,374

Italia

10 967 026,636

321 516,230

Cipro

151 790,553

801,146

Lettonia

747 127,365

18 613,933

Lituania

1 716 083,974

75 543,299

Lussemburgo

286 485,893

500,000

Ungheria

1 947 083,970

144 284,054

Malta

51 177,070

0,000

Paesi Bassi

11 737 724,915

75 325,428

Austria

2 846 561,156

87 198,758

Polonia

9 702 182,671

155 475,456

Portogallo (1)

2 039 660,805

8 084,069

Romania

1 515 028,445

1 697 594,315

Slovenia

585 410,695

20 582,227

Slovacchia

1 055 742,726

38 028,690

Finlandia (2)

2 563 117,735

5 105,650

Svezia

3 518 813,075

4 400,000

Regno Unito

15 436 313,929

147 162,755


(1)  Esclusa Madera.

(2)  La quota nazionale finlandese di cui all’allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 e la quantità totale della quota nazionale finlandese indicata nell’allegato del presente regolamento sono diverse a causa dell’aumento della quota di 784 683 tonnellate per compensare i produttori SLOM finlandesi ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007.


18.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 327/2012 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 2012

recante modifica del regolamento (UE) n. 1291/2009 per quanto riguarda la soglia relativa alla dimensione economica e il numero di aziende contabili in Slovacchia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella Comunità europea (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1291/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole (2), fissa i limiti di dimensione economica delle aziende agricole per l’esercizio contabile 2010 e per gli esercizi successivi.

(2)

I mutamenti strutturali in atto ed una migliore comprensione della struttura agricola in Slovacchia hanno portato alla conclusione che sia necessario apportare taluni adeguamenti al programma di selezione della Slovacchia onde includere nel campo di osservazione la parte più importante dell’attività agricola. A tal scopo, occorre aumentare i limiti di dimensione economica delle aziende agricole in Slovacchia da 15 000 EUR a 25 000 EUR.

(3)

Nell’allegato del regolamento (UE) n. 1291/2009 il numero complessivo di aziende contabili per la Slovacchia è stato fissato a 523. Onde garantire una migliore rappresentatività del campione slovacco, è opportuno aumentare il numero di aziende contabili per la Slovacchia di 39 unità portando a 562 il numero complessivo delle medesime.

(4)

Occorre pertanto modificare il regolamento (UE) n. 1291/2009.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1291/2009 è così modificato:

1)

all’articolo 2, il trattino relativo alla Slovacchia è sostituito dal trattino seguente:

«—   Slovacchia: 25 000 EUR»;

2)

l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall’esercizio contabile 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27.

(2)  GU L 347 del 24.12.2009, pag. 14.


ALLEGATO

La riga relativa alla Slovacchia nell’allegato del regolamento (UE) n. 1291/2009 è sostituita dalla seguente:

«810

SLOVACCHIA

562»


18.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/14


REGOLAMENTO (UE) N. 328/2012 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 2012

recante modifica del regolamento (CE) n. 62/2006 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha ricevuto la raccomandazione dell’Agenzia ferroviaria europea ERA/REC/06-2011/INT del 12 maggio 2011.

(2)

Ciascuna specifica tecnica di interoperabilità («STI») deve indicare la strategia di attuazione della STI, precisando le tappe da percorrere per passare gradualmente dalla situazione attuale alla situazione finale di conformità alla STI. È opportuno che la strategia per attuare la STI relativa alle Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario (di seguito le «ATTM») non si basi soltanto sulla conformità dei sottosistemi alla STI, ma poggi anche su un’attuazione coordinata.

(3)

Il regolamento (CE) n. 62/2006 della Commissione, del 23 dicembre 2005, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (2) deve essere allineato, laddove opportuno, al capitolo 7 del regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (3).

(4)

In applicazione dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 62/2006, gli organismi rappresentativi del settore ferroviario europeo hanno inviato alla Commissione europea un piano strategico europeo di attuazione (in appresso «PSEA») per l’attuazione delle applicazioni telematiche del trasporto merci. Occorre tenere conto di tale piano e a tal fine modificare l’allegato A dell’allegato al suddetto regolamento che riporta le specifiche dettagliate su cui si basa l’elaborazione del sistema ATTM. Occorre sottoporre tali documenti a una procedura di gestione delle modifiche, mediante la quale l’Agenzia aggiorna i documenti al fine di chiarire quale base documentale (baseline) utilizzare per l’attuazione.

(5)

Tutti i piani individuali di attuazione di cui al PSEA presentato nel 2007 sono obsoleti. Le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura e i proprietari dei carri devono pertanto presentare alla Commissione, mediante il comitato direttivo, i loro piani di attuazione dettagliati in cui sono indicate le fasi intermedie, la documentazione da fornire e le date per l’attuazione di ciascuna funzione della STI ATTM. Ogni eventuale discrepanza rispetto ai piani individuali di cui al PSEA deve essere debitamente giustificata e accompagnata dall’indicazione delle misure di mitigazione adottate per contenere ulteriori ritardi. Questo lavoro deve fondarsi sul presupposto che le richieste di modifica trattate in conformità al paragrafo 7.2.2 dell’allegato saranno convalidate.

(6)

Occorre informare tutti i destinatari circa gli obblighi che il presente regolamento impone loro, in particolare le piccole imprese ferroviarie che non sono membri degli organismi rappresentativi del settore ferroviario europeo.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 62/2006.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I seguenti articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater sono inseriti nel regolamento (CE) n. 62/2006.

«Articolo 4 bis

1.   Le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura e i proprietari dei carri sviluppano e attuano il sistema informatico conformemente alle disposizioni contenute nel capitolo 7 dell’allegato del presente regolamento, in particolare in conformità delle specifiche relative ai requisiti funzionali e del piano generale di cui al paragrafo 7.1.2.

2.   Le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura e i proprietari dei carri presentano alla Commissione, mediante il comitato direttivo di cui al paragrafo 7.1.4 dell’allegato ed entro il 13 maggio 2012, il piano generale di cui al paragrafo 7.1.2 basato sui loro calendari dettagliati in cui sono indicate le fasi intermedie, la documentazione da fornire e le date per l’attuazione di ciascuna funzione della STI ATTM.

3.   Riferiscono i progressi compiuti alla Commissione, tramite il comitato direttivo di cui al paragrafo 7.1.4 dell’allegato e secondo le disposizioni del capitolo 7 dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 4 ter

1.   L’Agenzia ferroviaria europea pubblica il piano generale di cui al paragrafo 7.1.2 e lo tiene aggiornato.

2.   L’Agenzia ferroviaria europea aggiorna i documenti di cui all’allegato A in base alle richieste di modifica convalidate prima del 13 maggio 2012 in conformità della procedura di gestione delle modifiche di cui al paragrafo 7.2.2. Entro il 13 ottobre 2012 l’Agenzia presenta una raccomandazione alla Commissione sull’aggiornamento dell’allegato A che definisce la base documentale (baseline) per l’attuazione.

3.   L’Agenzia ferroviaria europea valuta l’attuazione delle applicazioni telematiche per il trasporto merci al fine di determinare se gli obiettivi perseguiti sono stati raggiunti e le scadenze rispettate.

Articolo 4 quater

Gli Stati membri provvedono a che tutte le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura e i proprietari dei carri presenti sul loro territorio siano informati del presente regolamento e designano un punto di contatto nazionale per il seguito dell’attuazione.»

Articolo 2

L’allegato del regolamento (CE) n. 62/2006 è così modificato:

1)

i paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3 sono sostituiti dal testo di cui all’allegato I del presente regolamento;

2)

l’allegato A è sostituito dal testo di cui all’allegato II del presente regolamento;

3)

nel paragrafo 2.3.1, nel comma che inizia con «Per alcuni soggetti erogatori di servizi specifici…», è soppresso il testo «(cfr. anche allegato A, documento 6)»;

4)

nei paragrafi 4.2, 4.2.3.1, 4.2.4.1, 4.2.8.1, il riferimento al «documento 1» è sostituito da un riferimento a «appendice F»;

5)

nel paragrafo 4.2.1.1, il testo

«Le informazioni di partenza e i dati aggiunti dall’IFR sono indicati nel documento 3 di cui all’allegato A (a cui si rimanda anche per la descrizione del contenuto); nella riga “Dati della lettera di vettura” si precisa se si tratta di dati obbligatori o facoltativi e se devono essere forniti dal mittente o aggiunti dall’IFR.»

è sostituito da

«Questi dati, inclusi quelli addizionali, sono indicati nella tabella dell’allegato A, appendice B, allegato 1 (per la descrizione del contenuto si rimanda all’allegato A, appendici A, B, F e appendice B, allegato 1), con le indicazioni nella riga “Dati della lettera di vettura” si precisa se si tratta di dati obbligatori o facoltativi e se devono essere forniti dal mittente o aggiunti dall’IFR.»;

6)

nel paragrafo 4.2.1.2, il testo

«I dati da inserire nella richiesta di carri a seconda della funzione svolta dall’IF sono indicati in maniera particolareggiata nel documento 3 di cui all’allegato A, in cui è precisata anche la natura obbligatoria o facoltativa di ciascuno di essi. Il formato dettagliato dei messaggi è definito nel documento 1 di cui all’allegato A.»

è sostituito da

«I dati da inserire nella richiesta di carri a seconda della funzione svolta dall’IF sono indicati in maniera particolareggiata nell’allegato A, appendici A e B, e nell’appendice B, allegato 1, in cui è precisata anche la natura obbligatoria o facoltativa di ciascuno di essi. Il formato dettagliato dei messaggi è definito nell’allegato A, appendice F.»;

7)

nel paragrafo 4.2.2.1, il termine «documento 4» è sostituito da «appendice F» e il termine «documento 1» è sostituito da «appendice F»;

8)

nel paragrafo 4.2.11.2, il termine «documento 2» è sostituito da «appendici D e F»;

9)

nel paragrafo 4.2.11.3, il termine «documento 2» è sostituito da «appendici A, B e F e appendice B, allegato 1»;

10)

nel paragrafo 6.2, il termine «documento 1» è sostituito da «appendici E e F».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

(2)  GU L 13 del 18.1.2006, pag. 1.

(3)  GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11.


ALLEGATO I

7.1.   Modalità di applicazione della presente STI

7.1.1.   Introduzione

La presente STI riguarda il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci. Tale sottosistema è operativo ai sensi dell’allegato II della direttiva 2008/57/CE. Pertanto, l’attuazione della presente STI non si basa sulla nozione di sottosistema nuovo, rinnovato o aggiornato, come avviene abitualmente nel caso di specifiche tecniche correlate a sottosistemi strutturali, tranne ove specificato nella STI.

L’applicazione della STI avviene per fasi:

—   fase uno: specifiche tecniche dettagliate e piano generale,

—   fase due: sviluppo,

—   fase tre: attuazione.

7.1.2.   Fase uno — Specifiche tecniche dettagliate e piano generale

Le specifiche relative ai requisiti funzionali da utilizzarsi come base per la suddetta architettura tecnica nelle fasi di sviluppo e attuazione del sistema informatico figurano nella appendici da A a F dell’allegato A.

Il piano generale obbligatorio, dalla definizione concettuale alla consegna del sistema informatico, che si fonda sul piano strategico europeo di attuazione (PSEA) elaborato dal settore ferroviario, include gli elementi basilari dell’architettura del sistema e individua le principali attività da svolgere.

7.1.3.   Fasi 2 e 3 — Sviluppo e attuazione

Le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura e i titolari dei carri sviluppano e diffondono il sistema informatico ATTM in conformità delle disposizioni di cui al capitolo 7.

7.1.4.   Governance, funzioni e responsabilità

Lo sviluppo e l’attuazione avvengono nell’ambito di una struttura di governance in cui intervengono i soggetti indicati qui di seguito.

Comitato direttivo

Il comitato direttivo ha le seguenti funzioni e responsabilità:

1.

istituisce la struttura strategica necessaria per gestire e coordinare con efficacia i lavori per l’attuazione della STI ATTM. Si occupa di definire la politica, la direzione strategica e le priorità. Nel far ciò tiene conto anche degli interessi delle piccole imprese, dei nuovi concorrenti sul mercato e delle imprese ferroviarie che forniscono servizi specifici;

2.

controlla lo stato d’avanzamento dell’attuazione. Riferisce regolarmente, almeno quattro volte all’anno, alla Commissione europea lo stato d’avanzamento dei lavori rispetto al piano generale. Nel caso riscontri che essi si discostano dal piano generale, il comitato direttivo adotta i dovuti provvedimenti per ricondurli entro il piano tracciato.

3.

Il comitato direttivo è composto da:

gli organismi rappresentativi del settore ferroviario che agiscono a livello europeo, definiti all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 881/2004 («organismi rappresentativi del settore ferroviario»),

l’Agenzia ferroviaria europea, e

la Commissione.

4.

Il comitato direttivo è copresieduto a) dalla Commissione e b) da una persona nominata dagli organismi rappresentativi del settore ferroviario. La Commissione, assistita dai membri del comitato direttivo, redige il progetto di regolamento interno del comitato direttivo, che è approvato da quest’ultimo.

5.

I membri del comitato direttivo possono proporre al comitato di includere altre organizzazioni in qualità di osservatori laddove sussistano valide ragioni tecniche e organizzative.

Parti interessate

Le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura e i proprietari dei carri istituiscono una struttura efficiente di governance del progetto per far sì che il sistema ATTM sia sviluppato e diffuso in modo efficiente.

Le suddette parti interessate hanno le seguenti funzioni:

fanno il necessario e forniscono le dovute risorse per attuare il presente regolamento,

rispettano i principi di accesso ai componenti comuni della STI ATTM, che sono messi a disposizione di tutti gli operatori del mercato attraverso ad una struttura unificata, trasparente e al minor costo del servizio possibile,

garantiscono che tutti gli operatori di mercato abbiano accesso a tutti i dati scambiati necessari per ottemperare ai propri obblighi di legge e svolgere le proprie funzioni in conformità dei requisiti funzionali della STI ATTM,

proteggono la riservatezza delle relazioni con i clienti,

istituiscono un meccanismo che consentirà ai «nuovi arrivati» di partecipare allo sviluppo delle ATTM e beneficiare dei risultati già ottenuti sul versante dei componenti comuni in un modo che sia soddisfacente sia per le suddette parti interessate, sia per i «nuovi arrivati», puntando in particolare a una condivisione equa dei costi,

riferiscono al comitato direttivo della STI ATTM lo stato d’avanzamento dei lavori rispetto ai piani d’attuazione, indicando se eventualmente si discostano dal piano generale.

Organismi rappresentativi

Gli organismi rappresentativi del settore ferroviario che agiscono a livello europeo, definiti nell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 881/2004 hanno le seguenti funzioni e responsabilità:

rappresentano le singole parti interessate nel comitato direttivo della STI ATTM,

sensibilizzano i propri membri sugli obblighi a cui sono sottoposti in virtù del presente regolamento,

assicurano a tutte le suddette parti interessate l’accesso costante e completo alle informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori del comitato direttivo e di eventuali altri gruppi con l’obiettivo di salvaguardare in modo tempestivo gli interessi di ogni rappresentante nell’attuazione della STI ATTM,

assicurano che le informazioni riguardanti le singole parti interessate siano trasmesse in modo efficace al comitato direttivo, affinché gli interessi delle parti interessate siano presi in debita considerazione all’atto di decidere in merito allo sviluppo e alla diffusione delle ATTM,

assicurano che le informazioni riguardanti il comitato direttivo siano trasmesse in modo efficace alle singole parti interessate, affinché queste ultime siano debitamente informate circa le decisioni in merito allo sviluppo e alla diffusione delle ATTM.

7.2.   Gestione delle modifiche

7.2.1.   Procedura di gestione delle modifiche

Le procedure di gestione delle modifiche sono definite in modo da assicurare un’analisi adeguata dei costi e dei benefici e permettere di attuare le modifiche in condizioni controllate. Tali procedure, definite, adottate, sostenute e gestite dall’Agenzia ferroviaria europea, includono i seguenti aspetti:

individuazione dei vincoli tecnici sottesi alle modifiche,

indicazione del soggetto su cui ricade la responsabilità delle procedure di attuazione delle modifiche,

procedura di convalida delle modifiche da applicare,

politica relativa alla gestione delle modifiche, al rilascio, alla migrazione e l’abbandono della soluzione precedente,

definizione delle responsabilità relative alla gestione delle specifiche dettagliate sia sotto il profilo dell’assicurazione di qualità sia per quanto riguarda la gestione della configurazione.

Il comitato per il controllo delle modifiche è composto dall’Agenzia ferroviaria europea, dagli organismi rappresentativi del settore ferroviario e dalle autorità nazionali di sicurezza. La partecipazione delle parti assicura una visione generale delle modifiche da introdurre e una valutazione globale delle loro implicazioni. La Commissione può far partecipare altre parti al comitato per il controllo delle modifiche se la loro partecipazione è ritenuta necessaria. Il comitato di controllo farà capo all’Agenzia ferroviaria europea.

7.2.2.   Procedura specifica di gestione delle modifiche per i documenti di cui all’allegato A del presente regolamento

La gestione del controllo delle modifiche dei documenti di cui all’allegato A del presente regolamento è stabilita dall’Agenzia ferroviaria europea conformemente ai criteri riportati di seguito:

1.

le richieste di modifica riguardanti i documenti sono trasmesse attraverso le Autorità di sicurezza nazionali (NSA — National safety authorities), gli organismi rappresentativi del settore ferroviario che agiscono a livello europeo, definiti nell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 881/2004, oppure il comitato direttivo della STI ATTM. La Commissione consente che anche altre parti fungano da canale di inoltro delle richieste se il loro contributo è ritenuto necessario.

2.

L’Agenzia ferroviaria europea raccoglie e archivia le richieste di modifica.

3.

L’Agenzia ferroviaria europea presenta le richieste di modifica all’apposito gruppo di lavoro dell’Agenzia, che le esamina e prepara una proposta accompagnata da una valutazione economica, ove opportuno.

4.

L’Agenzia ferroviaria europea presenta in seguito la richiesta di modifica e la relativa proposta al comitato per il controllo delle modifiche che convalida, non convalida o posticipa la richiesta.

5.

Se la richiesta di modifica non è convalidata, l’Agenzia ferroviaria europea trasmette al richiedente il motivo del rifiuto o una richiesta di informazioni aggiuntive in merito alla bozza di richiesta.

6.

Il documento è modificato in base alle richieste di modifica convalidate.

7.

L’Agenzia ferroviaria europea presenta alla Commissione una raccomandazione sull’aggiornamento dell’allegato A, insieme alla bozza della nuova versione del documento, le richieste di modifica e la relativa valutazione economica.

8.

L’Agenzia ferroviaria europea pubblica sul proprio sito web la bozza della nuova versione del documento e le richieste di modifica convalidate.

9.

Non appena l’aggiornamento dell’allegato A è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, l’Agenzia ferroviaria europea pubblica sul proprio sito web la nuova versione del documento.

Qualora la gestione del controllo delle modifiche influisca sugli elementi utilizzati in comune nell’ambito della STI Applicazioni telematiche per i passeggeri, le modifiche sono apportate in modo da rimanere il più vicino possibile alla STI in questione attuata per ottenere sinergie ottimali.


ALLEGATO II

«ALLEGATO A

ELENCO DEI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO

Elenco delle specifiche obbligatorie

Documento n.

Riferimento

Titolo del documento

Versione

5

ERA_FRS_TAF_A_Index_5.doc

TAF TSI - ANNEX A.5: Figures and Sequence Diagrams of the TAF TSI Messages

1.0


Appendice

Riferimento

Titolo del documento

Versione

A

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_A.doc

TAF TSI - ANNEX D.2: APPENDIX A (WAGON/ILU TRIP PLANNING)

1.0

B

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_B.doc

TAF TSI - ANNEX D.2: APPENDIX B - WAGON AND INTERMODAL UNIT OPERATING DATABASE (WIMO)

1.0

B - Allegato 1

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_B_Annex_1.doc

TAF TSI - ANNEX D.2: APPENDIX B - WAGON AND INTERMODAL UNIT OPERATING DATABASE (WIMO) - ANNEX 1: WIMO DATA

1.0

C

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_C.doc

TAF TSI - ANNEX D.2: APPENDIX C - REFERENCE FILES

1.0

D

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_D.doc

TAF TSI - ANNEX D.2: APPENDIX D - INFRASTRUCTURE RESTRICTION NOTICE DATA

1.0

E

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_E.doc

TAF TSI - ANNEX D.2: APPENDIX E - COMMON INTERFACE

1.0

F

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_F.doc

TAF TSI - ANNEX D.2: APPENDIX F - TAF TSI DATA AND MESSAGE MODEL

1.0»


18.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 329/2012 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

45,5

TN

105,7

TR

108,2

ZZ

86,5

0707 00 05

TR

130,0

ZZ

130,0

0709 93 10

MA

91,2

TR

149,7

ZZ

120,5

0805 10 20

EG

54,3

IL

71,0

MA

49,9

TN

54,8

TR

61,6

ZA

34,5

ZZ

54,4

0805 50 10

EG

34,3

TR

45,5

ZZ

39,9

0808 10 80

AR

76,6

BR

84,7

CA

128,3

CL

97,3

CN

107,9

MK

31,8

NZ

137,2

US

167,2

UY

72,9

ZA

101,2

ZZ

100,5

0808 30 90

AR

104,0

CL

118,2

CN

88,4

US

107,0

ZA

115,5

ZZ

106,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

18.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/22


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2012

che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES

[notificata con il numero C(2012) 2377]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/197/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (4), istituisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco si trova nell’allegato I di tale decisione.

(2)

La nota (15) delle note particolari dell’allegato I della decisione 2009/821/CE si riferisce alla validità dell’autorizzazione provvisoria per quanto riguarda il posto di ispezione frontaliero presso il porto di Marsiglia fino al termine dei lavori finalizzati a potenziare le strutture in questione per renderle pienamente conformi alle prescrizioni della normativa dell’Unione. L’autorizzazione provvisoria era valida fino al 31 luglio 2011. La Francia ha informato la Commissione che a causa di una serie di ritardi il completamento dei lavori di potenziamento delle strutture è previsto solo per il 1o luglio 2012. È pertanto opportuno prolungare fino a quella data l’autorizzazione provvisoria relativa al posto d’ispezione frontaliero presso il porto di Marsiglia. La nota (15) delle note particolari dell’allegato I della decisione 2009/821/CE va pertanto modificata di conseguenza. Ai fini della certezza giuridica, la modifica deve essere applicata in maniera retroattiva.

(3)

In seguito alla notifica del Belgio, il centro d’ispezione «Kaai 650» presso il posto d’ispezione frontaliero del porto di Anversa deve essere soppresso dall’elenco delle voci relative a tale Stato membro di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(4)

Dopo aver effettuato un’ispezione in Bulgaria, il servizio ispettivo della Commissione (Ufficio alimentare e veterinario, UAV) ha rivolto una serie di raccomandazioni a tale Stato membro. La Bulgaria ha comunicato che l’autorizzazione del posto di ispezione frontaliero stradale di Kapitan Andreevo va modificata per tenere conto di dette raccomandazioni. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la voce relativa a tale posto d’ispezione frontaliero per tale Stato membro nell’elenco di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(5)

Dopo aver effettuato un’ispezione in Grecia, l’UAV ha rivolto una serie di raccomandazioni a tale Stato membro. La Grecia ha comunicato che l’autorizzazione per la categoria «equidi» per il posto di ispezione frontaliero stradale di Peplos va temporaneamente sospesa per tenere conto di dette raccomandazioni. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la voce relativa a tale posto d’ispezione frontaliero per tale Stato membro nell’elenco di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(6)

In seguito alla notifica della Spagna, occorre cancellare l’autorizzazione per le categorie «equidi» e «ungulati» presso il centro di ispezione «Flightcare» nel posto di ispezione frontaliero dell’aeroporto di Madrid. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la voce relativa a tale posto d’ispezione frontaliero per tale Stato membro nell’elenco di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(7)

L’Italia ha comunicato che il posto d’ispezione frontaliero dell’aeroporto di Brescia Montichiari deve essere soppresso dall’elenco delle voci per tale Stato membro e che occorre modificare il nome di uno dei centri d’ispezione presso il posto d’ispezione frontaliero dell’aeroporto di Roma-Fiumicino. L’Italia ha richiesto inoltre la sospensione temporanea di sei posti di ispezione frontalieri nonché la sospensione temporanea dell’autorizzazione per le categorie «equidi» e «ungulati» presso il posto di ispezione frontaliero del porto di La Spezia. L’Italia ha richiesto anche la sospensione temporanea dell’autorizzazione per tutti i prodotti di origine animale destinati al consumo umano, imballati, e per tutti i prodotti di origine animale non destinati al consumo umano, imballati, congelati e refrigerati, nonché la soppressione dell’autorizzazione per la categoria «Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici)» presso il posto d’ispezione frontaliero dell’aeroporto di Milano-Linate. Occorre quindi modificare di conseguenza l’elenco delle voci relative a tale Stato membro di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(8)

I Paesi Bassi hanno comunicato che il nome di uno dei centri di ispezione presso il posto d’ispezione frontaliero di Rotterdam è stato modificato. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la voce relativa a tale posto d’ispezione frontaliero per tale Stato membro nell’elenco di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(9)

In seguito alla notifica della Romania, occorre sospendere temporaneamente l’autorizzazione per la categoria «Animali vivi» presso uno dei centri di ispezione al posto d’ispezione frontaliero dell’aeroporto di Bucarest Henri Coandã. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la voce relativa a tale posto d’ispezione frontaliero per tale Stato membro nell’elenco di cui all’allegato I della decisione 2009/821/CE.

(10)

L’allegato II della decisione 2009/821/CE contiene l’elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato TRACES.

(11)

In seguito alle notifiche di Germania, Estonia, Irlanda, Ungheria e Austria, occorre apportare per questi Stati membri alcune modifiche all’elenco di unità centrali, regionali e locali del sistema TRACES figurante nell’allegato II della decisione 2009/821/CE.

(12)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Le modifiche di cui al punto 1, lettera a), dell’allegato si applicano a decorrere dal 1o agosto 2011.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(3)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(4)  GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.


ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono così modificati:

1)

l’allegato I è così modificato:

a)

la nota (15) delle note particolari è sostituita dalla seguente:

«(15)

=

Това одобрение важи единствено до 1 юли 2012 г. – Toto schválení platí pouze do 1.7.2012. – Denne godkendelse gælder kun indtil den 1. juli 2012. – Diese Genehmigung gilt nur bis zum 1. Juli 2012. – See heakskiit kehtib ainult 1. juulini 2012. – Η έγκριση αυτή ισχύει μόνο μέχρι την 1η Ιουλίου 2012. – This approval is valid only until 1.7.2012. – Esta autorización únicamente es válida hasta el 1/7/2012. – Cette autorisation n’est valable que jusqu’au 1er juillet 2012. – La presente autorizzazione è valida soltanto fino al 1.7.2012. – Šis apstiprinājums ir spēkā tikai līdz 2012. gada 1. jūlijam. – Šis patvirtinimas galioja tik iki 2012 m. liepos 1 d. – A jóváhagyás 2012. július 1-ig érvényes. – Din l-approvazzjoni hija valida biss sal-1/7/2012. – Deze goedkeuring is slechts geldig tot en met 1 juli 2012. – Niniejsze zatwierdzenie jest ważne do 1/7/2012. – Esta aprovação só é válida até 1 de julho de 2012. – Această aprobare este valabilă numai până la 1 iulie 2012. – Ta odobritev velja samo do 1. julija 2012. – Toto schválenie je platné len do 1. júla 2012. – Tämä hyväksyntä on voimassa ainoastaan 1.7.2012 saakka. – Detta godkännande är bara giltigt till den 1 juli 2012.»

b)

nella parte relativa al Belgio, la voce riguardante il porto di Anversa è sostituita dalla seguente:

«Antwerpen

Anvers

BE ANR 1

P

GIP LO

HC(2), NHC

 

 

Afrulog

HC(2), NHC»;

 

c)

nella parte relativa alla Bulgaria, la voce riguardante il posto stradale di Kapitan Andreevo è sostituita dalla seguente:

«Kapitan Andreevo

BG KAN 3

R

 

HC(2), NHC-NT

U, E, O»;

d)

nella parte relativa alla Grecia, la voce riguardante il posto stradale di Peplos è sostituita dalla seguente:

«Peplos

GR PEP 3

R

 

HC(2), NHC-NT

E(*)»;

e)

nella parte relativa alla Spagna, la voce riguardante l’aeroporto di Madrid è sostituita dalla seguente:

«Madrid

ES MAD 4

A

Iberia

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Flightcare

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

PER4

HC-T(CH)(2)

 

WFS: World Wide Flight Services

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT

O»;

f)

la parte relativa all’Italia è così modificata:

i)

la voce relativa all’aeroporto di Ancona è sostituita dalla seguente:

«Ancona(*)

IT AOI 4

A

 

HC(*), NHC(*)»;

 

ii)

la voce relativa all’aeroporto di Brescia Montichiari è soppressa;

iii)

la voce relativa al porto di Brindisi è sostituita dalla seguente:

«Brindisi(*)

IT BDS 1

P

 

HC(*)»;

 

iv)

la voce relativa all’aeroporto di Genova è sostituita dalla seguente:

«Genova(*)

IT GOA 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)

O(*)»;

v)

la voce relativa al porto di La Spezia è sostituita dalla seguente:

«La Spezia

IT SPE 1

P

 

HC, NHC

U(*), E(*)»;

vi)

la voce relativa all’aeroporto di Milano-Linate è sostituita dalla seguente:

«Milano–Linate

IT LIN 4

A

 

HC(2)(*), NHC-T(2)(*), NHC-NT»;

 

vii)

la voce relativa all’aeroporto di Napoli è sostituita dalla seguente:

«Napoli(*)

IT NAP 4

A

 

HC(*), NHC-NT(*)»;

 

viii)

la voce relativa all’aeroporto di Roma-Fiumicino è sostituita dalla seguente:

«Roma-Fiumicino

IT FCO 4

A

Nuova Alitalia

HC(2), NHC-NT(2)

O(14)

FLE

HC, NHC

 

Isola Veterinaria ADR

 

U, E, O»;

ix)

la voce relativa all’aeroporto di Torino-Caselle è sostituita dalla seguente:

«Torino-Caselle(*)

IT CTI 4

A

 

HC(2)(*), NHC-NT(2)(*)»;

 

x)

la voce relativa all’aeroporto di Verona è sostituita dalla seguente:

«Verona(*)

IT VRN 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)»;

 

g)

nella parte relativa ai Paesi Bassi, la voce riguardante il porto di Rotterdam è sostituita dalla seguente:

«Rotterdam

NL RTM 1

P

Eurofrigo Karimatastraat

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat

HC

 

Frigocare Rotterdam B.V.

HC-T(2)

 

Coldstore Wibaco B.V.

HC-T(FR)(2), HC-NT(2)»;

 

h)

nella parte relativa alla Romania, la voce riguardante l’aeroporto di Bucarest Henri Coandã è sostituita dalla seguente:

«Bucharest Henri Coandã

RO OTP 4

A

IC 1

HC-NT(2), HC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

IC 2(*)

 

E(*), O(*)»;

(2)

l’allegato II è così modificato:

a)

la parte relativa alla Germania è così modificata:

i)

le voci relative alle unità locali «DE03013 BAD DOBERAN» e «DE09413 DEMMIN» sono sostituite dalle seguenti:

«DE17413

ROSTOCK

DE29213

MECKLENBURGISCHE SEENPLATTE»;

ii)

la voce relativa all’unità locale «DE25713 LUDWIGSLUST» è sostituita dalla seguente:

«DE33113

LUDWIGSLUST-PARCHIM»;

iii)

la voce relativa all’unità locale «DE16913 NORDVORPOMMERN» è sostituita dalla seguente:

«DE42513

VORPOMMERN-RÜGEN»;

iv)

la voce relativa all’unità locale «DE01513 OSTVORPOMMERN UND HANSESTADT GREIFSWALD» è sostituita dalla seguente:

«DE01513

VORPOMMERN-GREIFSWALD»;

v)

le voci seguenti relative all’unità regionale «DE00013 MECKLENBURG-VORPOMMERN» sono soppresse:

«DE17413

GÜSTROW»

«DE30213

MECKLENBURG STRELITZ»

«DE44913

MÜRITZ»

«DE29213

NEUBRANDENBURG STADT»

«DE33113

PARCHIM»

«DE04913

RÜGEN»

«DE42513

STRALSUND HANSESTADT»

«DE33213

UECKER-RANDOW»;

vi)

la voce relativa all’unità locale «DE40903 SOLTAU FALLINGBOSTEL, LANDKREIS» è sostituita dalla seguente:

«DE40903

HEIDEKREIS, LANDKREIS»;

vii)

le voci relative all’unità regionale «DE00014 SACHSEN» sono sostituite dalle seguenti:

«DE02514

ERZGEBIRGSKREIS

DE04414

BAUTZEN, LANDKREIS

DE07814

CHEMNITZ STADT

DE15814

ZWICKAU, LANDKREIS

DE09214

NORDSACHSEN, LANDKREIS

DE10514

DRESDEN LANDESHAUPTSTADT

DE24314

LEIPZIG STADT

DE24414

LEIPZIG LANDKREIS

DE48414

GÖRLITZ, LANDKREIS

DE27414

MEISSEN, LANDKREIS

DE17714

MITTELSACHSEN, LANDKREIS

DE02614

VOGTLANDKREIS

DE10014

SÄCHSISCHE SCHWEIZ-OSTERZGEBIRGE, LANDKREIS»;

b)

nella parte relativa all’Estonia, la voce riguardante l’unità locale «EE00300 EDISE» è sostituita dalla seguente:

«EE00300

IDA-VIRUMAA»;

c)

nella parte relativa all’Irlanda, tutte le unità locali sono sostituite dalle seguenti:

«IE00200

CAVAN TOWN

IE00400

CORK CITY

IE10400

CLONAKILTY

IE00500

RAPHOE

IE00700

GALWAY CITY

IE00800

TRALEE

IE00900

NAAS

IE11200

DRUMSHANBO

IE01300

LIMERICK CITY

IE01600

CASTLEBAR

IE01700

NAVAN

IE01900

TULLAMORE

IE02000

ROSCOMMON TOWN

IE12100

TIPPERARY TOWN

IE02300

WATERFORD CITY

IE02500

ENNISCORTHY

IE10900

ROSSLARE»;

d)

la parte relativa all’Ungheria è così modificata:

i)

la voce relativa all’unità centrale «HU00000 MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT ANIMAL HEALTH AND FOOD CONTROL DEPARTMENT» è sostituita dalla seguente:

«HU00000

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT»;

ii)

la voce relativa all’unità locale «HU00100 BUDAPEST» è sostituita dalla seguente:

«HU00100

PEST»;

iii)

la voce relativa alla seguente unità locale è soppressa:

«HU01400

GÖDÖLLŐ»;

e)

la parte relativa all’Austria è così modificata:

i)

la voce relativa all’unità locale «AT00609 JUDENBURG» è sostituita dalla seguente:

«AT00609

MURTAL»;

ii)

la voce relativa alla seguente unità locale è soppressa:

«AT00610

KNITTELFELD».


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

18.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/28


DECISIONE N. 1/2012 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TUNISIA

del 20 febbraio 2012

recante modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

(2012/198/UE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, in particolare l'articolo 39 del protocollo n. 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4 (1) dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra (2) (in prosieguo «l'accordo»), consente a determinate condizioni la restituzione dei dazi doganali o degli oneri di effetto equivalente o l'esenzione dagli stessi fino al 31 dicembre 2009.

(2)

Per garantire agli operatori economici la chiarezza, la prevedibilità economica a lungo termine e la certezza del diritto, le parti dell'accordo hanno convenuto di prorogare di tre anni l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4 dell'accordo, a decorrere dal 1o gennaio 2010.

(3)

È opportuno inoltre adeguare le aliquote dei dazi doganali attualmente applicabili in Tunisia per uniformarle a quelle in vigore nell'Unione europea.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo n. 4 dell'accordo.

(5)

Poiché l'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4 dell'accordo ha cessato di essere applicato il 31 dicembre 2009, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal seguente:

«7.   In deroga al paragrafo 1, la Tunisia può applicare, eccetto che per i prodotti che rientrano nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato, la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per gli oneri di effetto equivalente applicabili ai materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari, in conformità delle seguenti disposizioni:

a)

ai prodotti dei capitoli da 25 a 49 e da 64 a 97 del sistema armonizzato viene prelevato un dazio doganale del 4 % oppure, se inferiore, il dazio in vigore in Tunisia;

b)

ai prodotti dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato viene prelevato un dazio doganale dell'8 % oppure, se inferiore, il dazio in vigore in Tunisia.

Il presente paragrafo si applica fino al 31 dicembre 2012 e può essere riveduto di comune accordo.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2012

Per il Consiglio di associazione UE-Tunisia

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 260 del 21.9.2006, pag. 3.

(2)  GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.