ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.060.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 60

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
1 marzo 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

 

2012/118/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 18 luglio 2011, relativa all’aiuto di Stato C 15/09 (ex N 196/09) a cui la Germania ha dato o intende dare esecuzione a favore di Hypo Real Estate [notificata con il numero C(2011) 5157]  ( 1 )

1

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

1.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/1


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2011

relativa all’aiuto di Stato C 15/09 (ex N 196/09) a cui la Germania ha dato o intende dare esecuzione a favore di Hypo Real Estate

[notificata con il numero C(2011) 5157]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/118/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma (1),

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente agli articoli summenzionati (2) e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 2 ottobre 2008 la Commissione europea ha autorizzato a titolo temporaneo, vale a dire per sei mesi o fino alla presentazione di un piano di ristrutturazione della banca solido e credibile, un aiuto di Stato a favore di Hypo Real Estate Holding AG sotto forma di una garanzia statale di oltre 35 miliardi di EUR (caso N 44/08) (3). La Germania ha notificato la misura il 30 settembre 2008.

(2)

Il 1o aprile 2009 la Germania ha notificato un piano di ristrutturazione per il gruppo Hypo Real Estate (di seguito «HRE») (caso N 196/09). Con lettera del 17 aprile 2009 la Germania ha completato la notifica del piano di ristrutturazione, informando la Commissione di un conferimento di capitale pari a 60 milioni di EUR e della proroga della garanzia statale di 52 miliardi di EUR, che era stata concessa sulla base del regime di salvataggio autorizzato per il settore bancario (4).

(3)

Con lettera del 7 maggio 2009 (5), la Commissione ha comunicato alla Germania di aver avviato il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Detta decisione («decisione di avvio del procedimento») è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (6) unitamente all’invito a presentare osservazioni.

(4)

Il 3 giugno 2009 la Germania ha notificato un conferimento di capitale pari a 2,96 miliardi di EUR (caso N 333/09).

(5)

Il 17 agosto 2009 la Germania ha comunicato alla Commissione l’intenzione di prorogare nuovamente le garanzie concesse a favore di HRE mediante il fondo straordinario per la stabilizzazione del mercato finanziario («Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung», di seguito «SoFFin») per un ammontare di 52 miliardi di EUR (caso C 15/09) (cfr. considerando 2).

(6)

Il 20 e 21 ottobre 2009 la Germania ha nuovamente presentato un aggiornamento del piano di ristrutturazione, e ha notificato alla Commissione altre misure di aiuto previste a favore di HRE (costituzione di un istituto di liquidazione, concessione di garanzie supplementari), informando la Commissione di un’ulteriore, terza proroga delle garanzie di SoFFin già accordate per un ammontare di 52 miliardi di EUR (caso N 557/09).

(7)

Il 26 ottobre 2009 la Germania ha notificato con il numero N 557/09 un ulteriore conferimento di capitale pari a 3 miliardi di EUR e garanzie di SoFFin per complessivi 18 miliardi di EUR a favore di HRE, nonché una garanzia di SoFFin di 2 miliardi di EUR a favore dell’istituto di liquidazione di HRE (7). La Commissione non ha autorizzato la garanzia di SoFFin pari a 2 miliardi di EUR.

(8)

Il 13 novembre 2009 la Commissione ha ampliato l’ambito del procedimento d’indagine formale autorizzando a titolo temporaneo, fino all’adozione di una decisione definitiva della Commissione circa il piano di ristrutturazione, conferimenti di capitale pari a 60 milioni di EUR, 2,96 miliardi di EUR e 3 miliardi di EUR (nei casi C 15/09, N 333/09 e N 557/09). Detta decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (8) unitamente all’invito a presentare osservazioni.

(9)

Il 15, 16 e 17 dicembre 2009 la Germania, a integrazione della notifica del 26 ottobre 2009, ha trasmesso ulteriori dati relativi alle garanzie di SoFFin pari a 18 miliardi di EUR (caso N 694/09).

(10)

Il 21 dicembre 2009 la Commissione ha autorizzato le garanzie di SoFFin pari a 18 miliardi di EUR a titolo temporaneo per un periodo massimo di un anno (caso N 694/09) (9).

(11)

Il 30 aprile 2010 la Germania ha notificato un conferimento di capitale di SoFFin pari a 1,85 miliardi di EUR (caso N 161/10).

(12)

Il 19 maggio 2010 la Commissione ha autorizzato il conferimento di capitale di 1,85 miliardi di EUR a titolo temporaneo, fino all’adozione di una decisione definitiva circa il piano di ristrutturazione (10).

(13)

Il 2 settembre 2010 le autorità tedesche hanno notificato una garanzia di liquidità di SoFFin pari a 20 miliardi di EUR (caso N 380/10).

(14)

Il 10 settembre 2010 le stesse autorità tedesche hanno altresì notificato una misura di sostegno a fronte delle attività deteriorate [ovvero l’intenzione di trasferire attività di HRE a FMS-Wertmanagement AöR (11) (di seguito «FMS-WM»)] e un conferimento di capitale per un importo massimo di circa 2,13 miliardi di EUR nonché un’ulteriore garanzia, vale a dire una garanzia di regolamento per un importo massimo di 20 miliardi di EUR (caso N 380/10).

(15)

Il 24 settembre 2010 la Commissione ha ampliato nuovamente l’ambito del procedimento d’indagine formale, autorizzando temporaneamente la misura di sostegno, la garanzia di liquidità di 20 miliardi di EUR e la garanzia di regolamento per un importo massimo di 20 miliardi di EUR. Detta decisione (12) è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea unitamente all’invito a presentare osservazioni. La decisione della Commissione del 24 settembre 2010 non riguardava il conferimento di capitale per un importo massimo di 2,13 miliardi di EUR che la Germania aveva notificato il 10 settembre 2010; detto conferimento, quindi, non è stato autorizzato dalla Commissione.

(16)

Il 14 giugno 2011 le autorità tedesche hanno presentato un aggiornamento definitivo del piano di ristrutturazione. Il 15 giugno 2011 le stesse autorità tedesche hanno trasmesso un catalogo degli impegni che è stato completato il 1o luglio 2011.

(17)

Il 14 giugno 2011 la Germania ha dichiarato che il prossimo conferimento di capitale non ammonterà, come specificato nella notifica del 10 settembre 2010, a 2,13 miliardi di EUR, bensì a soli 2,08 miliardi di EUR, e che l’importo ridotto sarà messo a disposizione di FMS-WM.

(18)

Nel corso del tempo hanno avuto luogo una serie di incontri e conferenze telefoniche nonché un ulteriore scambio di corrispondenza tra i servizi della Commissione, la Germania e HRE.

(19)

La Commissione ha trasmesso alla Germania le osservazioni di terzi a essa pervenute e ha ricevuto le osservazioni della Germania con lettera del 24 marzo 2010.

II.   LA BENEFICIARIA E LE MISURE DI AIUTO

II.1.   La beneficiaria

(20)

HRE è sorta nell’ottobre 2003 dalla scissione di parti dell’attività di finanziamento per immobili commerciali del gruppo HVB. Nel 2007 essa ha acquisito DEPFA Bank plc con sede a Dublino, estendendo la propria base di attività agli ambiti del finanziamento al settore pubblico (Public Sector Finance) e dei finanziamenti alle infrastrutture (Infrastructure Finance). Attualmente il gruppo HRE (13) è formato da Hypo Real Estate Holding AG («HRE Holding») e dalle tre controllate Deutsche Pfandbriefbank AG («PBB»), DEPFA Bank plc e Hypo Real Estate Finance B.V. i.L., quest’ultima in liquidazione («HRE Finance i.L.»). DEPFA Bank plc e PBB possiedono entrambe una serie di altre controllate e partecipazioni in società. PBB è la banca principale del gruppo, soggetta a una variazione della denominazione sociale, nonché la sola delle tre controllate di HRE Holding che continuerà a generare nuove attività. I suoi ambiti di attività sono il finanziamento immobiliare e il finanziamento degli investimenti pubblici. DEPFA Bank plc è in liquidazione, e dal giorno della notifica della presente decisione non eseguirà nuove operazioni. Tra le sue attività principali si annoveravano sostanzialmente finanziamenti al settore pubblico, finanziamenti di bilancio e finanziamenti di progetti infrastrutturali (per esempio, strade, ponti, gallerie ed edifici pubblici). HRE Finance i.L. è, come il nome stesso suggerisce, una società in liquidazione (14).

(21)

Nel 2010 è stato costituito l’istituto di liquidazione di HRE, denominato FMS-WM. Esso gestisce attività e derivati del gruppo HRE, che ha acquisito in quanto non strategici o perché connessi a rischi od oneri finanziari inaccettabili. Nel corso del tempo FMS-WM ha acquisito una gran parte delle attività di HRE. FMS-WM non è titolare di una licenza bancaria.

(22)

Nell’esercizio 2008 HRE ha registrato perdite pari a 5,5 miliardi di EUR, nel 2009 a 2,2 miliardi di EUR e nel 2010 a 0,9 miliardi di EUR.

(23)

Con il conferimento di capitale di 3,02 miliardi di EUR (60 milioni di EUR nel marzo 2009 e 2,96 miliardi di EUR nel giugno 2009) la Germania ha acquistato il 90 % delle quote societarie di HRE. Nell’autunno 2009 ha avuto luogo l’estromissione degli azionisti di minoranza (squeeze-out), nell’ambito della quale la Germania ha acquistato le restanti azioni a un prezzo di 1,30 EUR ciascuna. HRE è quindi interamente passata sotto la proprietà della Repubblica federale di Germania. Successivamente è stato dato avvio a un processo di ristrutturazione.

II.2.   Le difficoltà in cui versa HFE nel contesto della crisi finanziaria

(24)

A fine settembre 2008 HRE si è trovata in difficoltà per una carenza di liquidità che rischiava di causare lo stato di insolvenza della banca. Poiché la crisi sui mercati finanziari aveva comportato il tracollo di alcuni mercati monetari, HRE non era in grado di reperire capitali a breve termine sui mercati. Dopo che Lehman Brothers aveva presentato istanza di tutela dei creditori, a metà settembre 2008 il mercato interbancario, in particolare, si è praticamente prosciugato.

(25)

Il modello operativo di DEPFA Bank plc, una controllata al 100 % di HRE da ottobre 2007, basato soprattutto sul finanziamento tramite il mercato interbancario e altre fonti di finanziamento a breve termine non garantite, si è rivelato estremamente fragile durante la crisi di liquidità, sollevando problemi che minacciavano l’esistenza stessa della banca.

(26)

HRE doveva colmare il fabbisogno di liquidità a breve termine di DEFPA Bank plc. Il volume delle linee di credito con scadenza al 30 settembre 2008 era tuttavia troppo elevato per essere sostenuto da HRE. Anche la maggior parte delle società facenti parte del gruppo HRE si trovava nella stessa situazione a seguito di transazioni e operazioni all’interno del gruppo HRE (per esempio, crediti, garanzie e lettere di patrocinio). I problemi di liquidità avevano quindi messo seriamente a repentaglio l’esistenza del gruppo HRE.

(27)

Le difficoltà di HRE erano, tra l’altro, da ricondursi anche a oneri pregressi dovuti ad attività che, in considerazione del loro effettivo profilo di rischio, non avevano generato un rendimento adeguato. Inoltre, il gruppo HRE nasceva da un’operazione di concentrazione di vari istituti bancari più piccoli, che utilizzavano applicazioni informatiche diverse, […] (15).

II.3.   Gli aiuti di Stato

(28)

Complessivamente la Germania ha provveduto o provvederà a effettuare conferimenti di capitale a favore di HRE per un importo massimo di approssimativamente 9,95 miliardi di EUR (una parte del quale è destinata a FMS-WM) e fornire garanzie pari a 145 miliardi di EUR. Inoltre, a favore di HRE è stata attuata una misura di sostegno con un elemento di aiuto pari a circa 20 miliardi di EUR.

II.3.1.   Conferimenti di capitale

II.3.1.1.   Conferimento di capitale di 60 milioni di EUR

(29)

Dato che la Germania intendeva ottenere il controllo totale di HRE mediante l’acquisizione graduale di tutte le azioni del gruppo, il 30 marzo 2009 SoFFin ha acquistato 20 milioni di nuove azioni HRE al valore nominale di 3 EUR ciascuna; HRE ha così ottenuto un apporto di capitale pari a 60 milioni di EUR e SoFFin una quota pari all’8,65 % del capitale di HRE. Il conferimento è stato autorizzato a titolo temporaneo dalla Commissione il 13 novembre 2009.

II.3.1.2.   Conferimento di capitale di 2,96 miliardi di EUR

(30)

Il 2 giugno 2009 gli azionisti di HRE hanno deliberato un conferimento di capitale pari a 2,96 miliardi di EUR attraverso l’emissione di nuove azioni HRE, che sono state successivamente acquistate da SoFFin, la quale è così passata a detenere il 90 % delle quote sociali di HRE. Le nuove quote sono state iscritte al registro delle imprese l’8 giugno 2009. Il conferimento è stato autorizzato a titolo temporaneo dalla Commissione il 13 novembre 2009.

II.3.1.3.   Conferimento di capitale di 3 miliardi di EUR

(31)

Il conferimento di capitale notificato il 26 ottobre 2009 per complessivi 3 miliardi di EUR era strutturato nel modo seguente:

a)

2 miliardi di EUR versati nelle riserve libere di HRE Holding e di PBB. Dopo l’estromissione degli azionisti di minoranza (squeeze-out), HRE è divenuta interamente proprietà della Repubblica federale di Germania ovvero di SoFFin;

b)

1 miliardo di EUR conferito a favore di PBB sotto forma di partecipazione tacita con una cedola dipendente dagli utili di 10 % p.a.

(32)

I contratti relativi al conferimento di capitale di 3 miliardi di EUR sono stati sottoscritti il 16 novembre 2009. Il conferimento è stato autorizzato a titolo temporaneo dalla Commissione il 13 novembre 2009.

II.3.1.4.   Conferimento di capitale di 1,85 miliardi di EUR

(33)

Il conferimento di capitale per un importo massimo di 1,85 miliardi di EUR nelle riserve libere («freie Rücklagen») di HRE è stato suddiviso in due tranche:

a)

un conferimento di 1,4 miliardi di EUR (la tranche è stata autorizzata a titolo temporaneo dalla Commissione il 19 maggio 2010 e successivamente conferita);

b)

un conferimento per un importo massimo di 450 milioni di EUR [anche per questa tranche la Commissione ha concesso un’autorizzazione temporanea il 19 maggio 2010, che è tuttavia subordinata alla presenza di determinate circostanze (16). La tranche non è ancora stata conferita, non essendosi finora verificate tali circostanze].

(34)

L’apporto di capitale di 1,85 miliardi di EUR è compreso nel fabbisogno totale di capitale indicato nel piano di ristrutturazione di HRE; 1,4 miliardi di EUR di questo apporto di capitale sono stati conferiti per soddisfare i requisiti di capitale proprio previsti dalle disposizioni in materia di vigilanza e per coprire i rischi. Il contratto relativo al conferimento dei 1,4 miliardi di EUR è stato sottoscritto il 20 maggio 2010. Stando alle autorità tedesche, la parte rimanente dell’apporto di 1,85 miliardi di EUR, ovvero i rimanenti 450 milioni di EUR, sarà versata nel terzo trimestre del 2011.

II.3.1.5.   Conferimento di capitale di 2,08 miliardi di EUR

(35)

Il 10 settembre 2010 la Germania ha notificato un conferimento di capitale per un importo massimo di 2,13 miliardi di EUR a favore di HRE. Il 14 giugno 2011 la Germania ha dichiarato che tale conferimento non ammonterà a 2,13 miliardi di EUR, bensì a 2,08 miliardi di EUR, e che l’importo sarà messo a disposizione di FMS-WM. Stando alle autorità tedesche, il conferimento di capitale di 2,08 miliardi di EUR sarà effettuato nel terzo trimestre 2011. SoFFin ha versato il contributo di 2,08 miliardi di EUR, su riserva di approvazione da parte della Commissione europea, sotto forma di diritto al conferimento («Einlageanspruch») nella riserva di capitale («Kapitalrücklage») di HRE Holding. HRE Holding ha ceduto questo diritto al conferimento a FMS-WM con effetto dal 1o ottobre 2010.

II.3.2.   Garanzie

II.3.2.1.   Garanzie pari a 35 miliardi di EUR

(36)

Il 13 novembre 2008 la Germania ha fornito garanzie statali per un ammontare di 35 miliardi di EUR al fine di colmare il fabbisogno di rifinanziamento di HRE. Le garanzie sono state autorizzate a titolo temporaneo dalla Commissione il 2 ottobre 2008.

(37)

Si sono così garantiti un prestito di liquidità da parte di Deutsche Bundesbank pari a 20 miliardi di EUR nonché obbligazioni garantite per un ammontare di 15 miliardi di EUR, che sono state acquisite da un consorzio di istituti finanziari tedeschi.

(38)

Per le garanzie di 35 miliardi di EUR, HRE ha versato allo Stato una remunerazione composta da un premio di base e da un premio in funzione del risultato. Il primo ammontava all’1 % p.a. del cosiddetto «importo di garanzia di prima perdita (first-loss)» e allo 0,5 % p.a. del cosiddetto «importo di garanzia di seconda perdita (second-loss)». Il secondo era pari all’1,25 % p.a. dell’«importo di garanzia di prima perdita (first-loss)» e allo 0,25 % p.a. dell’«importo di garanzia di seconda perdita (second-loss)».

II.3.2.2.   Garanzie pari a 52 miliardi di EUR

(39)

Tra novembre 2008 e febbraio 2009 HRE ha ricevuto, sulla base del regime tedesco autorizzato per il salvataggio del settore bancario (17), garanzie SoFFin per complessivi 52 miliardi di EUR.

(40)

HRE ha versato una provvigione pari a 0,5 % p.a., per la parte di garanzia di cui si è avvalsa per garantire le obbligazioni, e una commissione d’impegno pari allo 0,1 % p.a. per la parte della garanzia di cui non si è avvalsa.

II.3.2.3.   Garanzia pari a 8 miliardi di EUR

(41)

SoFFin ha sostituito le obbligazioni bancarie garantite in scadenza al 23 dicembre 2009 con una garanzia di 8 miliardi di EUR. La garanzia è stata autorizzata a titolo temporaneo dalla Commissione il 21 dicembre 2009.

(42)

Per la garanzia, HRE ha versato a SoFFin un premio pari a 0,5 % p.a della somma garantita. Per la parte della garanzia di cui non si è avvalsa, ha dovuto corrispondere una commissione d’impegno pari a 0,1 % p.a.

II.3.2.4.   Garanzia pari a 10 miliardi di EUR

(43)

La garanzia SoFFin di 10 miliardi di EUR, autorizzata in via temporanea dalla Commissione il 21 dicembre 2009 e limitata a un periodo massimo di un anno, era necessaria per coprire il fabbisogno di liquidità di HRE.

(44)

Per la garanzia, HRE ha versato a SoFFin un premio pari allo 0,5 % p.a della somma garantita. Per la parte della garanzia di cui non si è avvalsa, ha dovuto corrispondere una commissione d’impegno pari a 0,1 % p.a.

II.3.2.5.   Garanzia pari a 20 miliardi di EUR

(45)

Considerati gli sviluppi sfavorevoli sui mercati dei capitali e dei futures dei tassi di interesse cui HRE ha dovuto far fronte fino al momento del trasferimento delle attività all’istituto di liquidazione FMS-WM, HRE necessitava di un’ulteriore garanzia di liquidità pari a 20 miliardi di EUR. La garanzia è stata autorizzata a titolo temporaneo dalla Commissione il 24 settembre 2010.

(46)

Per la garanzia HRE ha versato un premio pari a 0,8 % p.a. Per la parte di garanzia di cui non si è avvalsa, ha dovuto corrispondere una commissione d’impegno pari a 0,1 % p.a.

II.3.2.6.   Garanzia pari a 20 miliardi di EUR

(47)

Considerate le restanti incertezze circa il complesso procedimento tecnico per il trasferimento di attività all’istituto di liquidazione, era necessaria una garanzia di regolamento fino a 20 miliardi di EUR. La garanzia è stata autorizzata a titolo temporaneo dalla Commissione il 24 settembre 2010.

(48)

Per la garanzia HRE ha versato a SoFFin un premio pari a 0,8 % p.a. Per la parte di garanzia di cui non si è avvalsa, ha dovuto corrispondere una commissione d’impegno di 0,1 % p.a.

II.3.3.   Trasferimento di attività a un istituto di liquidazione

(49)

Il 10 settembre 2010 la Germania ha notificato il trasferimento di un importo nominale di attività pari a circa 210 miliardi di EUR e di derivati per un ammontare di circa 280 miliardi di EUR all’istituto di liquidazione FMS-WM. FMS-WM è stato costituito con delibera del consiglio di amministrazione dell’8 luglio 2010 sulla base della legge tedesca sul fondo per la stabilizzazione del mercato finanziario [articolo 8a, Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz (FMStFG)]. L’istituto gestisce attività e derivati del gruppo HRE, che ha acquisito in quanto non strategici o perché celavano rischi inaccettabili o oneri finanziari irragionevoli. FMS-WM opera in modo indipendente da HRE ed è tutelato da un obbligo di compensazione delle perdite, che SoFFin si è assunto nei suoi confronti. Tuttavia, FMS-WM non è titolare di una licenza bancaria. Pertanto, molte attività di HRE hanno potuto essere trasferite solo in forma sintetica. A seconda delle circostanze specifiche, sono stati sviluppati diversi meccanismi di trasferimento finalizzati all’ottenimento di un analogo effetto regolamentare di salvataggio di attivi a favore di PBB o del gruppo HRE.

(50)

Il trasferimento è stato autorizzato a titolo temporaneo dalla Commissione in data 24 settembre 2010. Nell’ambito di questa misura, all’istituto pubblico sono state trasferite attività sofferenti e non strategiche, quali titoli di Stato o crediti immobiliari in sofferenza (oppure, come illustrato al punto 49, soltanto il fabbisogno regolamentare di capitale proprio), al fine di provvedere alla relativa liquidazione nel corso degli anni. Tra le attività non strategiche trasferite si annoveravano anche quelle che non potevano essere utilizzate a copertura di obbligazioni garantite.

(51)

Il trasferimento ha avuto effettivamente luogo il 30 settembre 2010. A quella data, il portafoglio destinato al trasferimento aveva un valore contabile, tenuto conto degli ammortamenti, pari a 173 miliardi di EUR. In linea con la comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (di seguito la «comunicazione sulle attività deteriorate» o «IAC») (18) la Commissione ha nominato esperti esterni per coadiuvarla nel valutare il portafoglio, determinare l’elemento di aiuto e risolvere la questione se e in quale misura all’atto del trasferimento si fosse assunto un valore superiore al valore economico reale. Come previsto nella IAC, anche la Germania ha incaricato un esperto esterno di predisporre una valutazione indipendente.

(52)

Il portafoglio comprendeva crediti immobiliari commerciali diversificati per area geografica per un ammontare di circa 30 miliardi di EUR, che sostanzialmente servivano al finanziamento di edifici a uso ufficio e centri commerciali, avevano una scadenza relativamente breve (di 3 anni), ma erano crediti di qualità inferiore.

(53)

L’attività immobiliare non commerciale del portafoglio comprendeva finanziamenti statali ovvero obbligazioni e prestiti a favore di enti e servizi pubblici. La gran parte di quest’attività si componeva di prestiti standard (prestiti plain vanilla), ma comprendeva anche «strumenti di credito strutturato» (31 miliardi di EUR) e prestiti pubblici (30 miliardi di EUR). La qualità delle attività provenienti da questa parte del portafoglio era nettamente più elevata rispetto a quella dei crediti immobiliari commerciali. Poiché si trattava di titoli a lunga scadenza e lo spread di credito quotato sul mercato era aumentato dopo il loro acquisto, anche in questo caso si sono registrate perdite notevoli rispetto al prezzo di mercato.

(54)

Gli esperti della Commissione sono giunti alla conclusione che, rispetto ad altri casi di aiuto di Stato, i complessi crediti immobiliari commerciali e gli strumenti di credito strutturato (sostanzialmente cartolarizzazioni di prestiti a studenti, cartolarizzazioni di prestiti concessi dallo Stato e 5 miliardi di EUR provenienti da un total return swap) erano complessivamente sicuri. Hanno previsto solo perdite contenute per queste categorie, anche se superiori alle stime dagli esperti tedeschi, essenzialmente a causa della valutazione dei prestiti in contanti (cash bond) nei portafogli Halcyon/Pegasus nonché della base negativa e dei costi di finanziamento impliciti del total return swap. I prestiti plain vanilla, invece, sono stati trasferiti a un valore di swap prossimo alla parità e pertanto ben oltre il valore economico reale. Inoltre essi sono stati negoziati su mercati non particolarmente colpiti da riduzioni di valore, sì che il loro valore economico reale avrebbe dovuto corrispondere al loro valore di mercato. Pertanto, gli esperti della Commissione hanno concluso che il valore economico reale (real economic value — REV) di questa parte del portafoglio è nettamente inferiore al valore al quale è stato trasferito da HRE a FMW-WM.

(55)

Per quanto riguarda il portafoglio dei derivati, gli esperti della Commissione condividevano sostanzialmente le conclusioni degli esperti nominati dalle autorità tedesche. I primi hanno calcolato un controvalore del rischio di credito leggermente superiore a quello degli esperti tedeschi e hanno tenuto conto di alcuni risultati di una loro analisi a campione nonché di un onere generale per «rischi operativi» basandosi su ipotesi prudenti circa le carenze sotto il profilo dell’efficacia generale delle operazioni di copertura.

(56)

La tabella seguente riassume i risultati degli esperti della Commissione.

(in miliardi di EUR)

Portafoglio

Valore nominale

Valore di trasferimento (VT)

Δ REV-VT

(cifre della Germania)

Δ REV-VT

(cifre degli esperti della Commissione)

Differenza

(Commissione/Germania)

Obbligazioni

83,444

93,960

–0,902

–7,590

–6,688

Crediti strutturati

31,199

30,111

–0,765

–1,981

–1,216

Crediti immobiliari commerciali

26,312

23,874

–1,211

–2,800

–1,589

Crediti immobiliari non commerciali

29,834

31,115

–0,222

–1,084

–0,862

Derivati

280,255

–13,106

–2,149/

–2,531

–2,786

–0,255

Totale

451,044

165,954

–5,249/

–5,631

–16,241

–10,610

(57)

Conseguentemente, l’importo di aiuto, definito come la differenza tra il valore economico reale e il valore di trasferimento, che secondo la IAC non è compatibile a priori con il mercato interno, viene fissato dagli esperti in circa 16,2 miliardi di EUR. L’importo complessivo di aiuto, vale a dire la differenza tra il valore di trasferimento e il valore di mercato, è difficile da quantificare, data la carenza di prezzi di mercato facilmente accessibili per la parte di portafoglio relativa ai prestiti. Ipotizzando per estremo che il valore di mercato del libro prestiti si attesti sullo zero, risulterebbe un aiuto complessivo pari a 90 miliardi di EUR. Qualora i prestiti fossero negoziati sotto forma di prestiti liquidi con scadenza e qualità del credito simili, l’aiuto complessivo ammonterebbe a circa 20 miliardi di EUR.

II.4.   Ragioni dell’avvio e dell’ampliamento dell’indagine approfondita

(58)

Il 7 maggio 2009 la Commissione ha avviato un’indagine approfondita sugli aiuti di Stato accordati a HRE, sostanzialmente perché, sussistevano dubbi circa la redditività di HRE, in particolare alla luce della sua strategia e della necessità di un rifinanziamento. Il piano di ristrutturazione iniziale presentato alla Commissione il 1o aprile 2009 attribuiva la responsabilità delle difficoltà finanziarie di HRE solo a fattori esterni, e aveva per obiettivo una riduzione del totale di bilancio di appena il 25 %, il che significava che il volume di rifinanziamento sarebbe rimasto elevato. HRE prevedeva di conseguire tale riduzione del totale di bilancio consolidato mediante la cessione di attività sul mercato e non attraverso il loro trasferimento a un istituto di liquidazione. Il piano di ristrutturazione indicava, tra l’altro, nel finanziamento statale, caratterizzato da margini bassi, un’attività centrale di HRE e non conteneva praticamente informazioni su aspetti essenziali del processo di ristrutturazione, come la conversione e l’integrazione dei sistemi informatici. In quel momento, la Commissione nutriva altresì dubbi circa il fatto che le misure previste per la limitazione di eventuali distorsioni della concorrenza fossero sufficienti e che fosse garantita un’adeguata condivisione degli oneri.

(59)

L’indagine approfondita è stata ampliata il 13 novembre 2009 per i motivi seguenti:

a)

si dovevano esaminare le misure supplementari concesse dallo Stato a favore di HRE sotto forma di un conferimento di capitale di 2,96 miliardi di EUR (cfr. punto 30), un conferimento di capitale di 3 miliardi di EUR (cfr. i punti 31 e 32), una garanzia di 8 miliardi di EUR (cfr. punti 41 e 42), una garanzia di 10 miliardi di EUR (cfr. punti 43 e 44), e una garanzia di 2 miliardi di EUR (19) destinate al rifinanziamento di una possibile soluzione di liquidazione nonché apporti di capitale per un importo complessivo di 4 miliardi di EUR (nella ripartizione seguente: il conferimento di capitale illustrato ai punti 33 e 34 pari a 1,85 miliardi di EUR e il conferimento di capitale riportato al punto 35 pari 2,08 miliardi di EUR); e

b)

la Commissione dubitava che le misure di ristrutturazione fossero compatibili con la comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (20) (comunicazione sulle misure di ristrutturazione del settore finanziario).

(60)

Il 24 settembre 2010 l’indagine approfondita è stata ulteriormente ampliata per i motivi seguenti:

a)

si dovevano esaminare le misure supplementari concesse dallo Stato a favore di HRE consistenti in una garanzia di 20 miliardi di EUR (cfr. considerando 45 e 46), un’ulteriore garanzia fino a 20 miliardi di EUR (cfr. considerando 47 e 48) e nel trasferimento di attività a un istituto di liquidazione (cfr. considerando 49-57); e

b)

la Commissione nutriva dubbi circa la compatibilità della misura di sostegno con la IAC con particolare riferimento a trasparenza, valutazione, condivisione degli oneri e remunerazione; inoltre, secondo il parere della Commissione non era stata sufficientemente dimostrata l’idoneità del piano di ristrutturazione a garantire il ripristino della redditività, una condivisione degli oneri adeguata e una congrua limitazione di eventuali distorsioni della concorrenza.

II.5.   Aspetti fondamentali del piano di ristrutturazione

(61)

Il 1o aprile 2009 la Germania ha notificato la prima bozza del piano di ristrutturazione per HRE e il 14 giugno 2011 ha presentato alla Commissione, dopo avervi apportato diverse modifiche, l’aggiornamento definitivo del piano. Se non diversamente specificato da ora in avanti la presente decisione fa riferimento alla versione definitiva del 14 giugno 2011.

(62)

Stando al piano di ristrutturazione, HRE, una volta liberatasi delle proprie attività deteriorate per un valore nominale di 210 miliardi di EUR mediante il loro trasferimento all’istituto di liquidazione FMS-WM, strutturerà la propria attività commerciale in modo tale che la sua banca principale PBB possa operare sulla base di un solido concetto di finanziamento e di controlli interni migliorati. Le sue attività future saranno di gran lunga ridotte rispetto a quelle di HRE prima della crisi; ciò vale tanto per il totale di bilancio, il volume delle nuove attività, il personale, la rete di filiali quanto per la presenza sul territorio.

(63)

Rispetto al periodo precedente la crisi, il totale di bilancio strategico di PBB, depurato delle voci trasferite in maniera sintetica a FMS-WM e di quelle in liquidazione, ammonterà a fine 2011 a circa il 15 % del totale di bilancio consolidato di HRE a fine 2008. Le nuove attività nel settore dei finanziamenti per beni immobili saranno ridotte al 30 % del livello precedente la crisi (nel 2007, le nuove attività di HRE nel settore dei finanziamenti per beni immobili commerciali ammontavano a 32,1 miliardi di EUR). Sono stati effettuati tagli del personale nella misura del 30 % circa, e l’intero consiglio di amministrazione di HRE in carica prima della crisi è stato sostituito. Oltre trenta partecipazioni, di cui un terzo in paesi extraeuropei, sono state cedute, liquidate o sono in liquidazione. 26 su 32 filiali sono state chiuse. Inoltre è stato avviato «New Evolution», il progetto pluriennale destinato alla conversione del sistema informatico dell’intero gruppo, con una dotazione di risorse pari a circa 180 milioni di EUR.

(64)

PBB porterà avanti due rami di attività strategici, cioè i finanziamenti per i beni immobili e i finanziamenti degli investimenti pubblici. I due settori si limitano ad attività che costituiscono oggetto di obbligazioni garantite tedesche (obbligazioni ipotecarie od obbligazioni garantite pubbliche, i cosiddetti Pfandbriefe). Tutte le altre attività, in particolare il finanziamento statale, il finanziamento delle infrastrutture, le operazioni sui mercati dei capitali e la gestione degli attivi, saranno sospese.

(65)

Per le altre due controllate di HRE Holding è previsto quanto segue: DEPFA Bank plc sarà in liquidazione dal giorno della notifica della presente decisione e non genererà più nuove attività. Lo stesso vale anche per le sue controllate. Nemmeno HRE Finance i.L., anch’essa in liquidazione, genererà nuove attività.

(66)

Secondo le autorità tedesche, la decisione di fondo di perseguire una strategia commerciale più conservativa e di concentrarsi sulle obbligazioni garantite tedesche come fonti di rifinanziamento prioritarie rappresenta un miglioramento qualitativo dell’attività di prestito, considerato che tali titoli sono soggetti alla legge tedesca sulle obbligazioni garantite (Pfandbriefgesetz) la quale pone requisiti particolari quanto alla gestione, al controllo e al monitoraggio dei rischi e prevede misure di protezione come la limitazione dell’indice di copertura del finanziamento. Questa strategia di finanziamento riduce in modo considerevole la precedente dipendenza di HRE dal mercato monetario interbancario, dipendenza che in futuro interesserà essenzialmente solo la fase di warehousing antecedente l’emissione delle obbligazioni garantite.

III.   OSSERVAZIONI DI TERZI INTERESSATI

(67)

Alla Commissione sono pervenute le osservazioni di terzi interessati riportate di seguito riportate in forma sintetica.

a)

Sintesi delle osservazioni di Verband deutscher Pfandbriefbanken («vdp») (novembre 2009):

il vdp è convinto che un modello aziendale concentrato su attività che consentono l’emissione di obbligazioni garantite sia promettente e possa garantire la capacità di sopravvivenza nel lungo periodo e la redditività di una banca senza garanzie statali.

b)

Sintesi delle osservazioni di Heisse Kursawe Eversheds (novembre 2009):

Heisse Kursawe Eversheds ritiene che la concessione dell’aiuto violi i diritti di determinati azionisti, che la prevista acquisizione di tutte le azioni di HRE da parte di SoFFin previa estromissione degli azionisti di minoranza (squeeze-out) costituisca un ulteriore aiuto di Stato, che l’estromissione non sia una misura adeguata e violi il principio della libera circolazione dei capitali.

c)

Sintesi delle osservazioni di Heisse Kursawe Eversheds (febbraio 2010):

Heisse Kursawe Eversheds sostiene altresì che l’estromissione degli azionisti di minoranza (squeeze-out) costituisca una aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 e seguenti, TFUE, che un siffatto aiuto violi la libera circolazione dei capitali e che gli aiuti di Stato a favore di HRE dovrebbero essere autorizzati solo qualora la prosecuzione dell’attività di HRE si basi su un piano di ristrutturazione realizzabile.

d)

Sintesi delle osservazioni del signor Bohdan Kalwarowskyj (febbraio 2010):

il signor Kalwarowskyj ritiene che dal parere di valutazione di HRE presentato il 5 ottobre 2009 nell’ambito dello squeeze-out si possa chiaramente desumere la capacità di sopravvivenza e la redditività di HRE, e che SoFFin cerchi di concerto con HRE di manipolare il valore dell’azienda verso il basso.

IV.   OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA RIGUARDO ALLE OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI

(68)

Il 24 marzo 2010 la Commissione ha ricevuto le osservazioni della Germania relative alle osservazioni dei terzi interessati riportate di seguito:

a)

sintesi delle osservazioni relative a Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp):

secondo le autorità tedesche, le osservazioni di vdp confermano che le pianificazioni del modello aziendale di HRE si fondano su ipotesi plausibili;

b)

sintesi delle osservazioni riguardanti Heisse Kursawe Eversheds:

la Germania ritiene che lo squeeze-out non costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Non rappresentando lo squeeze-out un aiuto di Stato, anche la questione circa la sussistenza di una violazione del principio della libera circolazione dei capitali (il che, stando a quanto sostenuto dalle autorità tedesche, non è nel caso di specie) non sarebbe pertinente per l’indagine approfondita in questione;

c)

sintesi delle osservazioni riguardanti Bohdan Kalwarowskyj:

la Germania condivide l’opinione del signor Kalwarowskyj secondo cui le previste misure di ristrutturazione garantirebbero la sopravvivenza a lungo termine di HRE.

V.   POSIZIONE DELLA GERMANIA

(69)

La Germania accetta che le misure costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

(70)

Il 15 giugno 2011 la Germania ha presentato un catalogo degli impegni, integrato il 1o luglio 2011 (21), finalizzato a garantire che il modello aziendale illustrato nel piano di ristrutturazione sia messo in atto, gli oneri siano adeguatamente condivisi e le distorsioni della concorrenza siano ridotte al minimo necessario. Il catalogo degli impegni si può riassumere come segue:

a)   attuazione del piano di ristrutturazione e adempimento degli impegni: la Germania assicura che gli impegni e il piano di ristrutturazione nella sua versione definitiva sono attuati integralmente;

b)   durata degli obblighi: in linea di principio, gli impegni valgono fino al termine del periodo di ristrutturazione, vale a dire fino al 31 dicembre 2015. Tuttavia, gli obblighi relativi a DEPFA Bank plc e alle sue controllate in linea di principio decadono non appena DEPFA Bank plc sia riprivatizzata, se ciò si verifica prima della data suddetta. In un siffatto caso, la Germania notifica con anticipo la vendita alla Commissione e vi procede solo previa autorizzazione della Commissione, se ciò avviene prima del 31 dicembre 2013. Gli obblighi relativi a PBB vengono meno non appena PBB viene riprivatizzata, ma in nessun caso prima del 31 dicembre 2013;

c)   rami di attività: la Germania assicura che solo PBB genererà nuove attività, limitate ai due rami dei finanziamenti per beni immobili e dei finanziamenti agli investimenti pubblici, mentre tutte le altre attività saranno sospese (il portafoglio dei finanziamenti al settore pubblico rimane iscritto nel bilancio di PBB, ma come portafoglio di liquidazione) e tutte le altre società di HRE interromperanno le loro attività;

d)   riprivatizzazione di PBB: la Germania procederà alla riprivatizzazione di PBB il prima possibile, al più tardi il 31 dicembre 2015;

e)   limitazione della crescita di PBB: la Germania assicura che i tassi di crescita di PBB rimarranno entro determinati limiti, in termini sia di dimensioni del totale di bilancio sia di volume delle nuove attività;

f)   istituto di liquidazione: la Germania assicura che dopo il 30 settembre 2013 PBB non svolgerà più alcun servizio di gestione delle attività e di rifinanziamento per l’istituto di liquidazione FMS-WM, e che dal punto di vista organizzativo è garantito che questi servizi potranno essere acquisiti da terzi;

g)   presenza sul mercato: la Germania assicura che PBB eserciterà nuove attività solo sui seguenti mercati geografici:

i)nell’ambito del finanziamento immobiliare:

mercati centrali (22): Germania, Regno Unito, Francia e Spagna,

altri mercati: Svezia, Polonia, Repubblica ceca, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Austria, Svizzera, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Slovacchia e Ungheria;

ii)nell’ambito del finanziamento degli investimenti pubblici:

mercati centrali: Germania, Francia, Spagna e Italia,

altri mercati: Svizzera, Austria, Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Slovacchia, Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo e Regno Unito;

h)   controprestazione per il ricorso all’istituto di liquidazione: la Germania assicura che HRE, nell’ambito delle proprie capacità, provvederà a versare un’adeguata remunerazione a titolo di controprestazione per il ricorso all’istituto di liquidazione FMS-WM. In particolare, la Germania assicura che l’istituto federale per la stabilizzazione del mercato finanziario («FMSA») imporrà a HRE di versare a FMS-WM, direttamente o per il tramite delle sue controllate, un importo pari a 1,59 miliardi di EUR. Il pagamento dovrà essere effettuato da società di HRE che abbiano trasferito attività all’istituto di liquidazione e il cui coefficiente di fondi propri di base superi il 15 %. PBB tratterrà gli utili per rimborsare la partecipazione tacita;

i)   limitazione di pagamenti di interessi e di distribuzioni degli utili di partecipazione: la Germania assicura che HRE e le sue società derogheranno dal pagamento di interessi e utili di partecipazione entro i limiti previsti per legge;

j)   limitazione di rimborsi: la Germania assicura che HRE e le sue società non rimborseranno eventuali strumenti finanziari esistenti;

k)   nessuna acquisizione di società: la Germania assicura che HRE e le sue società non acquisiranno altre società durante l’attuazione del piano di ristrutturazione;

l)   impegni relativi alla tecnologia informatica di HRE/PBB: la Germania assicura che sarà data completa esecuzione al progetto relativo al miglioramento dei sistemi informatici della banca;

m)   impegni relativi agli obiettivi di rendimento minimo delle nuove attività (RAROC): la Germania assicura che PBB, nell’esercizio della sua nuova attività strategica, non concederà prestiti che presentino un RAROC (risk-adjusted return on capital) inferiore a 10 % per singola operazione;

n)   fiduciario di controllo: la Germania assicura che il piano di ristrutturazione e tutti gli impegni di cui al relativo catalogo saranno attuati in modo corretto sotto la costante vigilanza di un fiduciario di controllo che sia sufficientemente qualificato.

VI.   VALUTAZIONE DEGLI AIUTI

VI.1.   Sussistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e beneficiari potenziali

(71)

Le diverse misure in questione sono state accordate direttamente dalla Germania o da SoFFin, fondo istituito e controllato dal governo federale, e sono quindi da ascriversi a risorse statali. Le misure conferiscono a HRE un vantaggio selettivo consentendo all’istituto finanziario di reperire nuovo capitale a condizioni più vantaggiose di quelle normalmente praticate sul mercato, e di avvalersi della copertura di garanzie e di misure di sostegno. HRE opera a livello internazionale ed è in concorrenza con altre banche sia in Germania che in altri paesi. Per questi stessi motivi, le misure costituiscono, come già esposto in precedenti decisioni della Commissione relative ad HRE (23), un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

(72)

All’interno del gruppo HRE, solo PBB (assieme alle sue controllate) esegue nuove operazioni ed è pertanto attiva sui mercati. PBB costituisce quindi l’unità aziendale che prosegue le attività di HRE (anche se in misura limitata, come illustrato al considerando 63). Tutte le altre unità facenti parte del gruppo HRE (ovvero DEPFA Bank plc e le sue controllate nonché HRE Finance i.L.) sono in liquidazione, le loro attività sono limitate al minimo necessario per una regolare liquidazione e non eseguono nuove operazioni.

(73)

Obiettivo e fine ultimo di tutte le misure di aiuto (a prescindere dal fatto che esse siano state ufficialmente concesse a favore di HRE, HRE Holding, PBB o DEPFA Bank plc) è assicurare che PBB possa continuare a operare sui mercati. Di conseguenza, il motivo all’origine della distorsione della concorrenza in questione è la presenza prolungata sul mercato di PBB. DEPFA Bank plc può essere considerata (analogamente a FMS-WM) un mero istituto di liquidazione per le attività che non sono state trasferite a FMS-WM (la «bad bank») per i motivi più disparati. Essa si occuperà di rivalutare le attività alla loro scadenza o di venderle sul mercato, senza però generare nuove attività dalla data di notifica della presente decisione (24).

(74)

In quanto entità che prosegue l’attività economica di HRE, PBB conformemente alla prassi decisionale della Commissione (25) è considerata la beneficiaria dell’aiuto e pertanto la valutazione della compatibilità che segue si concentra su PBB.

(75)

In merito alle affermazioni di Heisse Kursawe Eversheds secondo cui lo squeeze-out rappresenta un aiuto di Stato, la Commissione osserva che, sebbene i conferimenti di capitale a favore di HRE costituiscano aiuti di Stato, lo squeeze-out degli azionisti di minoranza in quanto tale (vale a dire l’acquisizione delle loro quote in cambio del versamento di un corrispettivo agli stessi azionisti) non contiene elementi di aiuto, in quanto non ha apportato alla banca vantaggi provenienti da risorse pubbliche. Nell’ambito dello squeeze-out, lo Stato ha effettuato versamenti agli azionisti di minoranza, che non hanno tuttavia prodotto alcuna conseguenza economica su HRE. L’unico cambiamento relativo a HRE riguarda l’assetto proprietario. Pertanto, la questione se lo squeeze-out violi le disposizioni del trattato relative alla libera circolazione dei capitali non necessita di valutazione nell’ambito della presente decisione.

VI.2.   Compatibilità dell’aiuto con il mercato interno

VI.2.1.   Applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE

(76)

Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro. Poiché il fallimento di una banca di importanza sistemica si ripercuote direttamente sui mercati finanziari e indirettamente sull’intera economia nazionale di uno Stato membro e in considerazione della persistente situazione di fragilità dei mercati finanziari, la Commissione fonda attualmente la propria valutazione delle misure di aiuto nel settore bancario sulla suddetta disposizione.

(77)

Alla luce della posizione precedentemente occupata da HRE sul mercato tedesco delle obbligazioni statali (Pfandbriefe), del suo totale di bilancio e dell’entità dei derivati precedentemente in essere presso HRE, la Commissione non ha motivo di mettere in dubbio la classificazione, effettuata dalla Germania, di HRE come banca di importanza sistemica.

(78)

La Commissione osserva che HRE si sia avvalsa di aiuti di salvataggio classificati dalla Commissione come compatibili con il mercato interno; tuttavia questi aiuti devono ancora essere valutati, in modo da determinare se essi possano essere considerati aiuti alla ristrutturazione compatibili con il mercato interno. Pertanto, sulla base della IAC e della comunicazione sulle misure di ristrutturazione del settore finanziario, la Commissione deve ora procedere a verificare la compatibilità di queste misure nonché di tutte le altre misure di ristrutturazione, vale a dire, delle garanzie di 52 miliardi di EUR e del conferimento di capitale per un ammontare di 2,08 miliardi di EUR.

VI.2.2.   Valutazione sulla base della comunicazione sulle attività deteriorate (IAC)

(79)

Ogni trasferimento di attività a un istituto di liquidazione deve avvenire in linea con la IAC. Inoltre, secondo la comunicazione sulle misure di ristrutturazione del settore finanziario, una remunerazione adeguata degli interventi di sostegno statali costituisce una dei mezzi più appropriati per limitare le distorsioni della concorrenza, in quanto limita l’importo d’aiuto. Potrebbe altresì essere necessario limitare le possibilità d’espansione della banca in determinati settori geografici o di attività, per esempio attraverso misure correttive orientate al mercato, come requisiti patrimoniali specifici, qualora la concorrenza sul mercato sia indebolita da restrizioni dirette all’espansione o per limitare il rischio morale.

(80)

Quando si esamina l’ammissibilità all’aiuto delle attività oggetto di un trasferimento, secondo il punto 34 della IAC è d’obbligo applicare un approccio pragmatico e flessibile per individuare le singole categorie di attività ammissibili al sostegno. La Commissione ha applicato questo approccio flessibile in altri casi e ha accettato il trasferimento di attività che a rigore non erano attività soggette a perdita, ma che, alla luce della radicale modifica del modello operativo della banca in questione, non rivestivano importanza strategica.

(81)

Per garantire che la banca si concentri prevalentemente sul ripristino della redditività, ed evitare eventuali conflitti di interessi, è necessaria, come illustrato al punto 46 della IAC, una chiara separazione funzionale e organizzativa tra la banca beneficiaria e le sue attività deteriorate. La Commissione è consapevole del fatto che al momento della costituzione dell’istituto di liquidazione non è stato possibile, specie per motivi tecnici, effettuare un’immediata separazione tra PBB e FMS-WM. A ciò si deve tuttavia provvedere quanto prima. Pertanto, la Germania ha assicurato che PBB garantirà la piena indipendenza organizzativa dei servizi interessati, e che non li fornirà più per FMS-WM dopo il 30 settembre 2013.

(82)

Con riferimento alla valutazione e alla condivisione degli oneri, il punto 21 della IAC prevede che una remunerazione adeguata costituisca parte della necessaria condivisione degli oneri. La Commissione verifica se, in conformità all’allegato IV della IAC, la fissazione del prezzo per il sostegno delle attività comprenda una remunerazione per lo Stato che tenga debitamente conto del rischio di future perdite superiori al rischio espresso nel valore economico reale. In linea con la prassi decisionale della Commissione in materia di misure di aiuto (26), la valutazione della remunerazione necessaria per un intervento di sostegno sul capitale proprio si basa su un trasferimento al valore economico reale, anche se esso è inferiore al valore di trasferimento.

(83)

Secondo il punto 41 della IAC, il valore di trasferimento dovrebbe corrispondere al valore economico reale. Laddove gli Stati membri ritengano necessario — segnatamente per evitare un’insolvenza tecnica — utilizzare un valore di trasferimento delle attività superiore al loro valore economico reale, questo può essere accettato solo se accompagnato da una ristrutturazione approfondita e dall’introduzione di condizioni che consentano il recupero di questo aiuto supplementare in una fase successiva, per esempio mediante meccanismi di recupero.

(84)

Su queste basi, la Commissione giunge alla conclusione che la differenza da recuperare in una fase successiva tra il valore economico reale e il valore di trasferimento, determinato con il supporto di esperti indipendenti, ammonta a 16,2 miliardi di EUR, e comporta la necessità di una ristrutturazione particolarmente incisiva e il ridimensionamento della banca. Ai sensi del punto 21 della IAC non è necessario versare corrispettivi aggiuntivi in quanto, dopo una deduzione di capitale a priori per un importo di 16,2 miliardi di EUR, la misura non prevede nessun altro aiuto al capitale proprio (27).

(85)

La Commissione osserva che la Germania non ha espressamente previsto il recupero di detto importo. Tuttavia, la Germania ha adottato clausole atte a consentire un recupero per quanto possibile, e che dispongono quanto segue:

a)

un ordine di pagamento condizionato imposto al gruppo HRE nei confronti dell’istituto di liquidazione per un ammontare di 1,59 miliardi di EUR;

b)

l’utilizzo, da parte di PBB, degli utili non distribuiti per rimborsare il conferimento tacito della Repubblica federale di Germania;

c)

una volta interamente versato l’importo di 1,59 miliardi di EUR, il sottogruppo DEPFA Bank plc (costituito dalla controllante e da tutte le controllate) paga alla Germania una remunerazione adeguata per l’aiuto statale;

d)

benché HRE sia stata nazionalizzata, la Germania intende riprivatizzare PBB in modo tale da poter fruire dei proventi derivanti da un’eventuale riprivatizzazione. Poiché la banca è passata sotto la proprietà dello Stato il quale ha ora in programma di riprivatizzarla, si può ritenere che lo Stato tenterà di recuperare quanto più possibile dal suo investimento, e che i precedenti azionisti hanno versato un contributo adeguato.

La prevista ristrutturazione è inoltre di portata molto ampia, e prevede un ridimensionamento radicale della banca principale «buona», che sarà portata a circa il 15 % delle dimensioni di HRE a fine 2008. In connessione con gli impegni relativi alla limitazione della crescita, alle limitazioni dell’offerta di prodotti, alla corporate governance e alla riprivatizzazione a seguito di un pubblico invito a presentare offerte, il pacchetto completo per la ristrutturazione può essere definito di portata sufficientemente ampia ai sensi della IAC.

(86)

La Commissione ritiene altresì che le perplessità da essa avanzate circa la volontà e la capacità della Germania e di HRE di garantire piena trasparenza e informativa completa sulle attività deteriorate ex ante siano state eliminate dai dati esaustivi trasmessi da un team impegnato di collaboratori della banca. Inoltre, HRE, anche su richiesta della Commissione, ha acconsentito al controllo della qualità e coerenza delle proprie registrazioni di dati, agevolando così l’esame definitivo da parte degli esperti della Commissione. La Germania e PBB si sono infine impegnate a migliorare sostanzialmente i sistemi di gestione del rischio e della rendicontazione, al fine di eliminare le perplessità della Commissione circa possibili carenze del futuro sistema informatico di gestione.

VI.2.3.   Compatibilità con la comunicazione sulle misure di ristrutturazione del settore finanziario

(87)

La comunicazione sulle misure di ristrutturazione del settore finanziario illustra le norme di aiuto da applicarsi per la ristrutturazione di istituti finanziari nel contesto dell’attuale crisi. Secondo questa comunicazione, per poter essere compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, la ristrutturazione di un istituto finanziario prevista nel contesto dell’attuale crisi deve garantire il ripristino della redditività a lungo termine, prevedere un contributo proprio adeguato della banca beneficiaria (condivisione degli oneri) e contenere congrue misure volte a limitare le distorsioni della concorrenza (28).

(88)

I conferimenti di capitale già concessi e quelli ancora programmati nonché l’ammontare dell’aiuto di Stato derivante dal trasferimento di attività costituiscono assieme oltre il 20 % degli attivi ponderati in base al rischio in essere presso HRE prima della crisi.

VI.2.3.1.   Ripristino della redditività a lungo termine di PBB

(89)

In linea con la sezione 2 della comunicazione sulle misure di ristrutturazione del settore finanziario, la Germania ha presentato un piano di ristrutturazione completo e dettagliato, in cui sono stati illustrati i motivi delle difficoltà finanziarie in cui versa HRE ed è stato presentato il modello aziendale in modo esaustivo.

(90)

Dal piano di ristrutturazione e dalle considerazioni integrative della Germania si desume che le difficoltà di HRE sono da ricondursi sostanzialmente ai fattori seguenti:

a)

HRE e in particolare la sua società DEPFA Bank plc, in quanto banche che si finanziavano esclusivamente sul mercato monetario e dei capitali senza fruire di un finanziamento di franchising, dipendevano in grande misura da un sano mercato interbancario dei capitali, che è temporaneamente collassato a seguito del fallimento di Lehman Brothers;

b)

oneri pregressi a fronte di attività che, in considerazione del loro profilo di rischio effettivo, non hanno generato un rendimento adeguato;

c)

il gruppo HRE è nato da un’operazione di concentrazione di vari istituti bancari più piccoli, che utilizzavano applicazioni informatiche diverse, le quali non erano integrate in un sistema globale e concertato di gestione del rischio.

(91)

Come già si è detto, la ristrutturazione e le misure previste, che riguardano soprattutto la capitalizzazione della banca e sistemi di controllo interni, mirano a escludere una ripetizione dei problemi di liquidità che avevano quasi portato la banca al fallimento. Il piano di ristrutturazione, costruito su un concetto di finanziamento più stabile e basato sui Pfandbriefe, destinato all’abbattimento della precedente dipendenza dal mercato monetario interbancario, al miglioramento e all’integrazione del sistema informatico, a una più puntuale definizione della concentrazione territoriale, al ridimensionamento della rete di filiali e alla riduzione della dimensione assoluta dell’attività, affronta in modo del tutto concreto i principali ambiti problematici. L’interruzione di altre attività aziendali e la relativa iscrizione come portafoglio di liquidazione nel bilancio di PBB costituiscono la logica integrazione di questo concetto.

(92)

Conseguentemente, i due rimanenti rami di attività di PBB si limitano ad attività che costituiscono oggetto di obbligazioni garantite tedesche (obbligazioni ipotecarie o Pfandbriefe pubblici). Il ragionamento secondo cui tale strategia aziendale più conservativa comporterebbe un miglioramento qualitativo della concessione del credito risulta congruo, soprattutto tenuto conto delle disposizioni della legge tedesca sulle obbligazioni garantite con riferimento alla gestione, al monitoraggio e al controllo del rischio e delle previsioni ivi contenute riguardanti l’indice di copertura del finanziamento (per esempio, limiti di copertura del finanziamento).

(93)

Al considerando 92 della decisione relativa all’estensione del procedimento del 24 settembre 2010 (cfr. il considerando 15 della presente decisione), la Commissione ha espresso dubbi circa il fatto che la banca, con le sue future attività aziendali, possa generare margini sufficienti in particolare nel settore dei finanziamenti al settore pubblico, caratterizzato da margini bassi. Una parte delle precedenti attività di finanziamento al settore pubblico, nello specifico, il finanziamento degli investimenti pubblici, sarà conservata. Tuttavia, l’attività di finanziamento degli investimenti pubblici comprende solo il finanziamento di prodotti connessi ad investimenti statali, e si distingue pertanto dal finanziamento statale, ovvero dal finanziamento non vincolato di enti statali, caratterizzato da margini particolarmente bassi. Dato che nel modello aziendale adattato le attività di finanziamento statale caratterizzate da margini bassi, che rappresentavano circa il 75 % delle precedenti attività di finanziamento al settore pubblico, sono sospese per venire iscritte nel bilancio di PBB sotto forma di portafoglio di liquidazione, si sono attenuate le preoccupazioni avanzate in merito dalla Commissione. Anche l’impegno della Germania secondo cui PBB, nell’esercizio della sua nuova attività strategica, non concederà nuovi prestiti che presentino un RAROC inferiore a 10 % per singola operazione, contribuisce a ridurre le preoccupazioni avanzate in merito dalla Commissione.

(94)

La Commissione ritiene altresì che il principio di conservare l’attività di finanziamento degli investimenti pubblici come secondo ramo di attività di PBB, attenui le preoccupazioni degli operatori del mercato e delle agenzie di rating circa la carenza di diversificazione di alcune banche che limitano le loro attività a un solo ramo (le cosiddette «monoline banks») e che sono quindi eccessivamente dipendenti da un unico settore di mercato. Con due rami di attività, non soggetti necessariamente allo stesso ciclo economico, PBB potrebbe essere in grado di garantire entrate più stabili e meglio programmabili, e conseguire la visibilità necessaria presso gli investitori istituzionali.

(95)

Il piano di ristrutturazione delinea una struttura organizzativa più chiara, in quanto saranno abbandonati settori appartenenti all’attività principale, come per esempio mercati dei capitali e gestione degli attivi (Capital Markets & Asset Management), e la rete di filiali sarà significativamente ridimensionata. Si è già provveduto alla chiusura di un notevole numero di filiali. Secondo il modello aziendale più capillare e regionale si riapriranno quattro delle precedenti filiali (Berlino, Amburgo, regione Reno/Ruhr e Stoccolma).

(96)

Il piano di ristrutturazione garantisce che PBB non aumenterà indebitamente la propria presenza sul mercato. L’erogazione di nuovi crediti sarà soggetta a soglie massime per entrambi i settori di attività. Per i suoi mercati principali, PBB punta, con le sue attività di FIP, a una quota di mercato pari a 1-2 % e, con l’attività di finanziamento immobiliare, a una quota di mercato compresa tra il 2 e il 6 %.

(97)

La Commissione prende atto del fatto che la banca ha incominciato a eliminare i punti deboli del proprio sistema informatico; all’inizio la rete informatica era molto eterogenea e presentava carenze notevoli, in particolare per quanto riguarda le funzionalità e le applicazioni della gestione del rischio. Pertanto, nel 2009 HRE ha avviato «New Evolution», il progetto pluriennale volto alla conversione del panorama informatico dell’intero gruppo, con una dotazione di risorse pari a circa 180 milioni di EUR. In sei release consecutivi saranno apportati diversi miglioramenti al sistema. Il progetto comprende, tra l’altro, miglioramenti operativi, come il consolidamento dei sistemi di gestione del credito, miglioramenti dei sistemi informatici nella gestione del rischio con riferimento ai rischi di credito, mercato e liquidità, una standardizzazione dei sistemi di front office e miglioramenti sotto il profilo della precisione, della granularità e della qualità delle informazioni e dei dati. Dalle indicazioni relative al contenuto e allo sviluppo della conversione informatica si evince che i problemi iniziali sono stati affrontati in modo adeguato, e possono essere risolti per quanto necessario nel corso della ristrutturazione di PBB. La Commissione ritiene che il futuro sistema informatico costituisca una piattaforma funzionale ed efficiente per una gestione del rischio tempestiva e prudente che ben si adegua ai processi aziendali. L’attuazione completa dei piani relativi alla conversione del panorama informatico riveste pertanto un’importanza fondamentale.

(98)

La liquidità, la solvibilità e la capacità di generare reddito di PBB (29) costituiscono gli indicatori più importanti per la redditività della banca, e devono essere sottoposti sia a uno scenario di base sia a uno scenario di crisi (30).

(99)

Secondo il piano di ristrutturazione, PBB non ricorrerà più a garanzie statali per la copertura dei propri rifinanziamenti. PBB rimarrà però un istituto finanziario che si rifinanzia sul mercato monetario e dei capitali senza finanziamento di franchising, perseguendo allo stesso tempo la strategia di ridurre notevolmente il volume di rifinanziamenti non garantiti ed emettendo Pfandbriefe, ritenuti una fonte di finanziamento più stabile.

(100)

Dato che un’acuta sofferenza di liquidità ha costituito una delle cause principali dei problemi di HRE rendendo infine necessario il sostegno statale, secondo il piano di ristrutturazione vi sarà una sufficiente riserva di contanti e di liquidità, tenendo conto anche delle eventuali conseguenze derivanti dai requisiti di Basilea III. La riserva sarà più alta all’inizio della fase di ristrutturazione per poi ridursi gradualmente. Nello scenario di base a fine 2011 la riserva di contanti e liquidità si attesterebbe circa sul [12-17] % del totale di bilancio di PBB e a fine 2015 sul [7-17] %. Nello scenario di base la riserva di contanti e liquidità si attesterebbe a fine 2011 su oltre il [7-10] % del totale di bilancio e a fine 2015 su circa il [7-10] %. Secondo la Commissione, la situazione di liquidità è adeguata sia nello scenario di base che nello scenario di crisi.

(101)

Con un coefficiente di fondi propri di base (calcolato secondo il principio interno basato sul rating previsto da Basilea II), il quale viene stimato a fine 2011, a 12,9 % per lo scenario di base e a 10,5 % per lo scenario di crisi, PBB sarà sufficientemente dotata di capitale proprio e soddisferà i requisiti patrimoniali minimi durante la fase di ristrutturazione. Secondo le ipotesi del piano di ristrutturazione, il coefficiente di fondi propri di base ammonterà a fine 2015, nello scenario di base, a 12,4 % e, nello scenario di crisi, a 11,3 %. Il calo del coefficiente di fondi propri di base nello scenario di base non è da ricondursi a perdite, bensì soprattutto al previsto aumento delle attività ponderate in base al rischio, il quale dipende a sua volta dalle previsioni di crescita (nello scenario di base, nel periodo 2011-2015 PBB presenterà un risultato positivo al netto delle imposte; solo nello scenario di crisi nel periodo 2011-2012 PBB presenterà un risultato negativo al netto delle imposte).

(102)

Si prevede che la redditività di PBB migliorerà nella fase di ristrutturazione. Secondo il piano di ristrutturazione, nel 2011 gli utili al netto delle imposte si attesteranno nello scenario di base su [110-150] milioni di EUR e nel 2015 su [280-320] milioni di EUR. Ciò corrisponderebbe nel 2011 a un rendimento dei fondi propri (al netto delle imposte) pari a [3-6] %; al termine della fase di ristrutturazione (2015) a [8-11] % (al netto delle imposte). Per una banca con l’attività prevista dal piano di ristrutturazione, nello scenario di base il rendimento perseguito dei fondi propri può essere considerato soddisfacente sotto il profilo sia della capacità di sopravvivenza sia della programmata riprivatizzazione di PBB. Secondo le autorità tedesche, gli utili al netto delle imposte saranno azzerati dalle perdite degli anni precedenti, e ciò, tenuto conto del riporto delle perdite, significa che fino al 201[…] PBB registrerà perdite di bilancio; ciò non si verificherà più nel 201[…], grazie al rimborso dei conferimenti taciti.

(103)

Tabella 1: Pianificazione di utili e perdite di PBB, IFRS (scenario di base), secondo il piano di ristrutturazione

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

Margine di interesse e proventi assimilati

milioni di EUR

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Margine di intermediazione

milioni di EUR

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Proventi di gestione

milioni di EUR

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Accantonamenti per rischio di credito

milioni di EUR

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Spese amministrative

milioni di EUR

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Saldo di proventi e oneri rimanenti

milioni di EUR

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Risultato ante imposte

milioni di EUR

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Imposte sul reddito

milioni di EUR

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Risultato post imposte

milioni di EUR

[110-150]

[140-160]

[170-220]

[240-270]

[280-320]

(104)

Come principali fattori di crescita della redditività di PBB si individuano due fonti: da un lato, l’aumento dei proventi di PFF derivanti dalle sue attività commerciali e, dall’altro, la riduzione dei costi operativi.

(105)

Per quanto attiene alla generazione di maggiori profitti, il piano di ristrutturazione contempla un miglioramento del margine medio sui crediti, in particolare mediante la sottoscrizione di attività nuove e più redditizie. Con riferimento al settore del finanziamento immobiliare, sulla base del portafoglio attuale si prevede un miglioramento dei margini netti da [85-100] bps a [105-120] bps (2011), [105-110] bps (2012) e da ultimo [95-100] bps. Per il settore del FIP, per l’intera fase di ristrutturazione viene applicato un margine netto di [27-35] bps, il che, per i finanziamenti al settore pubblico, implica un netto miglioramento rispetto al margine netto calcolato per l’esistente portafoglio di [27-35] bps (31). Questo miglioramento è sostanzialmente da ricondursi al fatto che non vengono conservate le attività di finanziamento statale caratterizzate da margini bassi.

(106)

Poiché deve essere garantito il conseguimento di margini sufficientemente elevati, l’impegno della Germania secondo cui PBB, nella sua nuova attività strategica, non concederà nuovi prestiti che presentino un RAROC inferiore a 10 % per singola operazione, è adeguato e necessario.

(107)

Nel 2011 e 2012 le remunerazioni che PBB riceverà a fronte della fornitura di servizi di gestione degli attivi per conto di FMS-WM («bad bank» di HRE) rappresenteranno un’importante fonte di reddito per PBB. Per garantire che la banca si concentri prevalentemente sul ripristino della sua redditività ed evitare eventuali conflitti di interessi, è necessaria, come illustrato nella IAC, una chiara separazione funzionale e organizzativa tra la banca beneficiaria e le sue attività deteriorate. La Commissione è consapevole del fatto che al momento della costituzione dell’istituto di liquidazione non è stato possibile, specie per motivi tecnici, effettuare un’immediata separazione tra PBB e FMS-WM. Nondimeno a ciò si deve provvedere quanto prima possibile. Su queste basi, la Germania si impegna ad assicurare che PBB garantirà la piena indipendenza organizzativa delle funzioni operative connesse, e non le assumerà più per FMS-WM dopo il 30 settembre 2013. Lo stesso vale per il rifinanziamento di FMS-WM. Con questo impegno contribuisce a garantire anche che la redditività di PBB sia autonoma nel medio periodo, cessando di dipendere da remunerazioni connesse al trasferimento di attività deteriorate.

(108)

La Commissione prende atto dell’intenzione di PBB di ridurre significativamente i costi operativi. Durante la fase di ristrutturazione il rapporto costi/ricavi migliorerà nettamente, passando nello scenario di base da [64-79] % (2011) a [32-42] % (2015).

(109)

PBB ha avviato alcune drastiche misure di ristrutturazione che hanno un impatto sui suoi costi. Per esempio, ha chiuso numerose filiali e ridotto il personale di circa il 30 % (1 366 dipendenti a fine 2010 rispetto ai 2 000 a fine 2007) (32). Mentre queste misure possono spiegare effetti positivi sui costi operativi nel medio e lungo termine, nell’ambito della ristrutturazione crescono nel breve termine i costi straordinari, in particolare i versamenti per prepensionamenti e trattamenti di fine rapporto nonché spese legali e di consulenza. Secondo la Commissione, l’ipotesi secondo cui al termine della ristrutturazione i costi operativi si stabilizzeranno su un livello nettamente più basso è fondata.

(110)

A seguito del trasferimento delle attività deteriorate a FMS-WM, che ha implicato una netta diminuzione del totale di bilancio, nello scenario di base l’accantonamento per il rischio di credito di PBB appare stabile nella fase di ristrutturazione.

(111)

Nelle ipotesi su cui si fonda lo scenario di crisi, il previsto rendimento dei fondi propri di base appare alla Commissione sufficientemente solido, in quanto non risulterebbero compromesse né la redditività della banca né le prospettive di una riprivatizzazione di PBB. Secondo il piano di ristrutturazione, nel 2011 PBB iscriverebbe, nello scenario di crisi, perdite pari a [100-125] milioni di EUR; al termine del piano di ristrutturazione nel 2015 si attendono utili per [270-310] milioni di EUR. Il rendimento dei fondi propri di base (al netto delle imposte) sarebbe negativo nel 2011 (– [2,8-3,8] %) e nel 2012; in questo scenario, tuttavia, nel 2015 esso sfiorerebbe il [9-12] %.

(112)

Tabella 2: Pianificazione di utili e perdite per PBB, IFRS (scenario di crisi), secondo il piano di ristrutturazione

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

Margine di interesse e proventi assimilati

milioni di EUR

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Margine di intermediazione

milioni di EUR

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Proventi di gestione

milioni di EUR

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Accantonamenti per rischio di credito

milioni di EUR

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Spese amministrative

milioni di EUR

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Saldo di proventi e oneri rimanenti

milioni di EUR

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Risultato ante imposte

milioni di EUR

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Imposte sul reddito

milioni di EUR

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Risultato post imposte

milioni di EUR

– [100-125]

– [75-90]

[230-290]

[250-290]

[270-310]

(113)

In considerazione dei miglioramenti apportati al modello aziendale, alle infrastrutture tecniche e alla struttura organizzativa e delle ripercussioni di tali miglioramenti sulla liquidità attesa, sulla solvibilità e sulla redditività di PBB, la Commissione ritiene che il piano di ristrutturazione soddisfi i criteri della comunicazione sulle misure di ristrutturazione del settore finanziario con riferimento al ripristino della redditività a lungo termine.

VI.2.3.2.   Contributo proprio/condivisione degli oneri

(114)

Secondo la comunicazione sulle misure di ristrutturazione del settore finanziario, il beneficiario è tenuto a fornire un adeguato contributo proprio ai costi di ristrutturazione. Nella sezione 3 della comunicazione, al proposito sono formulati i seguenti principi:

a)

gli aiuti alla ristrutturazione dovrebbero limitarsi alla copertura dei costi necessari al ripristino della redditività;

b)

onde limitare l’importo degli aiuti al minimo necessario, la banca beneficiaria dovrebbe innanzitutto utilizzare le proprie risorse per finanziare la ristrutturazione. Questo può comportare, per esempio, la vendita di attività;

c)

i costi connessi alla ristrutturazione non sono soltanto a carico dallo Stato, ma anche di coloro che hanno investito nella banca, assorbendo le perdite con il capitale disponibile ed erogando una remunerazione adeguata per gli interventi statali. Con la richiesta di una condivisione degli utili vengono perseguiti due obiettivi: limitare eventuali distorsioni della concorrenza e ovviare al rischio morale (33).

(115)

È stato possibile fugare le preoccupazioni della Commissione secondo cui gli aiuti non sarebbero limitati al minimo necessario per il ripristino della redditività a lungo termine. Complessivamente la Germania investirà in HRE quasi 10 miliardi di EUR. Una parte di questi conferimenti di capitale, vale a dire 2,08 miliardi di EUR, serviranno alla ricapitalizzazione dell’istituto di liquidazione FMS-WM, ulteriori 1,59 miliardi di EUR saranno trasferiti durante la ristrutturazione a FMS-WM. Circa il 63 % della somma di quasi 10 miliardi di EUR rimarrà all’interno del gruppo HRE.

(116)

PBB è l’unica entità del gruppo HRE a esercitare nuove attività in futuro e pertanto l’unica attiva nell’ambito della concorrenza. Nello scenario di base, per fine 2011 è applicato un coefficiente di fondi propri di base (secondo l’approccio IRB di Basilea II) pari a 12,9 %, destinato a scendere leggermente durante la fase di ristrutturazione a 12,4 % a fine 2015. Il piano di ristrutturazione non solleva dubbi circa il fatto che la banca soddisfi i requisiti patrimoniali minimi anche durante la fase di ristrutturazione. Il previsto coefficiente di fondi propri di base è elevato, ma corrisponde pienamente alle quote di capitale dei concorrenti. Attualmente, a causa della crisi finanziaria si attendono in generale dalle banche quote di capitale più elevate rispetto al periodo precedente la crisi. Inoltre, va osservato che PBB, dati i problemi incontrati durante la crisi, necessita di una solida copertura di capitale per potersi affermare come un partner commerciale affidabile presso gli operatori di mercato. Ad avviso della Commissione, l’ammontare del capitale messo a disposizione e le quote di capitale da ciò risultanti sono pertanto adeguati e limitati al minimo necessario.

(117)

Inoltre, sono state erogate a favore di HRE garanzie per complessivi 145 miliardi di EUR di cui la banca si è avvalsa per 124 miliardi di EUR. Queste garanzie erano necessarie per consentire la prosecuzione delle attività della banca quando questa era ancora minacciata dall’insolvenza, e almeno fino a quando HRE è riuscita a trasferire le sue attività deteriorate a FMS-WM. Tutte le garanzie di cui il gruppo HRE si è avvalso, per complessivi 124 miliardi di EUR, sono state trasferite a far data dal 1o ottobre 2010 a FMS-WM. Conseguentemente, PBB non ricorre più a garanzie statali per le sue attività. Detto trasferimento ha contribuito a limitare il sostegno sotto forma di garanzie al minimo necessario.

(118)

Secondo la comunicazione sulle misure di ristrutturazione del settore finanziario, le banche beneficiarie devono utilizzare innanzitutto le proprie risorse per finanziare la ristrutturazione, il che solitamente avviene attraverso la vendita di attività. Con il trasferimento di attività per un valore nominale di circa 210 miliardi di EUR e di derivati pari a circa 280 miliardi di EUR a favore dell’istituto di liquidazione FMS-WM, HRE si è separata da una parte considerevole delle sue attività, dimezzando così il totale di bilancio. L’operazione non ha però prodotto utile contabile che avrebbe potuto essere utilizzato per finanziare i costi di ristrutturazione. Il trasferimento si configura piuttosto come un aiuto di Stato, in quanto il prezzo versato a HRE per le attività in questione ha superato di circa 16,2 miliardi di EUR il valore economico reale delle attività stesse. Nondimeno il gruppo cede o ha già ceduto partecipazioni societarie (per esempio, le partecipazioni nelle seguenti società: Arsago ACM GmbH (Francoforte), Arsago Holding AG (Svizzera), DEPFA First Albany Securities LLC (New York) e Collineo Asset Management GmbH).

(119)

Per tutte le garanzie fornite dalla Germania, HRE ha versato a SoFFin interessi compresi tra 0,5 % e 0,8 % p.a. Pertanto, conformemente alla comunicazione della Commissione sull’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria mondiale («comunicazione sul settore bancario») (34) HRE ha versato per questa parte dell’aiuto di Stato una remunerazione adeguata. Per contro, la banca non ha finora versato né una compensazione per il capitale conferito né per l’aumento di capitale proprio derivante dalla misura di sostegno e non è nemmeno in grado di prevedere un adeguato meccanismo di claw back per l’aiuto di Stato, ovvero per la rilevazione del valore di trasferimento delle attività a un livello superiore al loro valore economico reale.

(120)

Considerata la situazione economica generale di HRE, si può concludere che la banca non era semplicemente in grado di fornire un ulteriore significativo contributo proprio ai costi di ristrutturazione (35). È quindi necessario tener conto di questo contributo proprio insufficiente prevedendo importanti misure strutturali da integrare nel piano di ristrutturazione al fine di garantire un’adeguata condivisione, tra banca e azionisti, degli oneri connessi al salvataggio della banca. Tenuto conto delle circostanze specifiche del presente caso, la Commissione ritiene che il ridimensionamento previsto dal piano di ristrutturazione per quanto riguarda le dimensioni del gruppo, la sua presenza sul mercato, l’entità delle attività e il totale di bilancio costituisca una compensazione adeguata per l’insufficiente contributo proprio della banca.

(121)

Si deve inoltre tener conto del fatto che la banca è stata nazionalizzata, e che i suoi ex azionisti sono stati indennizzati sulla base del valore del gruppo e senza il sostegno dello Stato (36). Sotto il profilo del diritto in materia di aiuti, si tratta di un aspetto positivo, e significa che i precedenti azionisti hanno perso tutte le quote; pertanto si presuppone che essi abbiano adeguatamente contribuito ai costi della ristrutturazione di HRE.

(122)

Per quanto riguarda i titolari di titoli di debito subordinato di HRE, la Germania si è impegnata affinché HRE non distribuisca a terzi utili su strumenti di finanziamento dipendenti dagli utili, garantendo in questo modo che i detentori di capitale Tier 2 non ricevano (o ricevano solo in misura ridotta) una compensazione per il loro investimento, sostenendo in tal modo una parte degli oneri, come fanno i detentori di capitale Tier 1.

(123)

La Commissione giunge quindi alla conclusione che gli azionisti di HRE hanno contribuito in modo adeguato ai costi di ristrutturazione e che, di conseguenza, si è tenuto adeguatamente conto anche del pericolo del rischio morale.

VI.2.3.3.   Misure atte alla limitazione delle distorsioni della concorrenza

(124)

Secondo la comunicazione sulle misure di ristrutturazione del settore finanziario, nella valutazione delle misure volte a limitare la distorsione della concorrenza la Commissione deve considerare l’importo dell’aiuto, l’entità della condivisione degli oneri e la futura posizione di mercato che l’istituto finanziario occuperà dopo la ristrutturazione. Sulla base di questa valutazione devono essere adottate misure corrispondenti.

(125)

HRE ha causato notevoli distorsioni della concorrenza. Complessivamente, la Germania conferirà a favore di HRE capitale fino a circa 9,95 miliardi di EUR (una parte del quale è destinato FMS-WM) e fornirà garanzie pari a 145 miliardi di EUR. Inoltre, HRE si è avvalsa di una misura di sostegno con un elemento di aiuto pari a circa 20 miliardi di EUR. In considerazione di questo forte sostegno statale, è necessaria una profonda ristrutturazione di HRE.

(126)

PBB, la banca erede di HRE, godrà di una buona dotazione finanziaria, e sarà alleggerita dalle precedenti operazioni di credito rischiose di HRE. Per mantenere la capacità negoziale di PBB e agevolare il processo di separazione, si è reso necessario un livello elevato di sostegno. PBB è però una banca di dimensioni molto più ridotte, e la Germania ha altresì adottato adeguate misure volte alla limitazione di eventuali distorsioni della concorrenza.

(127)

In primo luogo PBB, in quanto singola entità aziendale, si distinguerà nettamente dalla precedente HRE. Essa è stata nazionalizzata e sta attualmente attraversando una fase di profonda ristrutturazione; pertanto, PBB è una banca di proporzioni notevolmente inferiori rispetto alla precedente banca HRE. Dopo i trasferimenti di una serie di attività a FMS-WM, il totale di bilancio strategico di PPB, nel quale non si tiene conto delle voci di bilancio iscritte come portafoglio di liquidazione nel bilancio di PBB o trasferite a FMS-WM in forma sintetica, ammonterà al 15 % circa del totale di bilancio consolidato di HRE.

(128)

In secondo luogo le autorità tedesche hanno sottoposto alla Commissione una serie di impegni volti a limitare la presenza di PBB sul mercato (maggiori dettagli si trovano nella sezione V). PBB eserciterà nuove attività solo in due settori: finanziamenti per beni immobili e finanziamenti degli investimenti pubblici. Nel corso della fase di ristrutturazione, questi due rami di attività cresceranno solo in modo limitato, in quanto sono stati fissati massimali per quanto riguarda sia il totale di bilancio, sia l’entità del portafoglio in modo tale che le possibilità di PBB di espandersi sul mercato e di distorcere la concorrenza siano ridotte. Questa limitazione della crescita è valida perlomeno fino al 31 dicembre 2013 e potenzialmente anche in seguito, se PBB non è stata riprivatizzata a quella data. Tutte le altre unità del gruppo HRE devono sospendere le loro attività e liquidare i loro portafogli, in particolare per i settori del finanziamento alle infrastrutture, dei mercati di capitali e della gestione degli attivi e del finanziamento statale.

(129)

In terzo luogo, la Germania si è impegnata affinché PBB, nell’esercizio della sua nuova attività strategica, non conceda nuovi prestiti che presentino un RAROC inferiore al 10 % per singola transazione al fine di fugare le perplessità della Commissione secondo cui PBB potrebbe provocare distorsione alla concorrenza e danneggiare i concorrenti con una politica dei prezzi eccessivamente aggressiva. Secondo la Commissione, questo impegno costituisce un’ulteriore efficace misura per evitare indebite distorsioni della concorrenza.

(130)

In quarto luogo, PBB, nell’esercizio della sua attività, sarà limitata da regole di condotta che comprendono il divieto di acquisizione e il divieto di menzionare l’aiuto di Stato nella propria pubblicità.

(131)

Infine, la Germania si è impegnata a riprivatizzare PBB il prima possibile, al più tardi il 31 dicembre 2015. La cessione di PBB consentirà alla Repubblica federale di Germania di recuperare (parzialmente) il capitale investito in HRE. Inoltre, la Commissione ritiene che mediante una riprivatizzazione il più possibile tempestiva si possa garantire a terzi la possibilità di acquistare PBB.

VII.   MONITORAGGIO

(132)

La Germania ha assicurato che l’attuazione del piano di ristrutturazione di HRE e del catalogo degli impegni sarà monitorata da un fiduciario di controllo. Questi trasmetterà alla Commissione relazioni trimestrali.

VIII.   CONCLUSIONE

(133)

La Commissione conclude che le misure innanzi esaminate costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

(134)

La Commissione perviene altresì alla conclusione che ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE l’aiuto alla ristrutturazione è compatibile con il mercato interno subordinatamente all’attuazione del piano di ristrutturazione, definitivamente aggiornato il 14 giugno 2011, e all’adempimento degli impegni di cui al catalogo allegato alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato al quale la Germania ha dato o intende dare esecuzione a favore del gruppo Hypo Real Estate, consistente in:

un conferimento di capitale di 60 milioni di EUR (notificato il 17 aprile 2009),

un conferimento di capitale di 2,96 miliardi di EUR (notificato il 3 giugno 2009),

un conferimento di capitale di 3 miliardi di EUR (notificato il 26 ottobre 2009),

un conferimento di capitale di 1,85 miliardi di EUR (notificato il 30 aprile 2010), di cui 450 milioni di EUR sono versati solo in presenza di determinate circostanze,

un conferimento di capitale di 2,08 miliardi di EUR (notificato il 10 settembre 2010),

garanzie pari a 35 miliardi di EUR (notificate il 30 settembre 2008),

garanzie pari a 52 miliardi di EUR (notificate il 17 aprile 2009),

una garanzia pari a 8 miliardi di EUR (notificata il 26 ottobre 2009),

una garanzia pari a 10 miliardi di EUR (notificata il 26 ottobre 2009),

una garanzia di liquidità pari a 20 miliardi di EUR (notificata il 2 settembre 2010),

una garanzia di regolamento pari a 20 miliardi di EUR (notificata il 10 settembre 2010), e

un trasferimento di attività all’istituto di liquidazione FMS Wertmanagement AöR (notificato il 10 settembre 2010),

in considerazione del catalogo degli impegni allegato in appresso, è compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 2

La Germania garantisce che, a partire dalla notifica della presente decisione, alla Commissione saranno trasmesse relazioni trimestrali dettagliate sulle misure adottate per conformarsi alla presente decisione secondo il calendario di cui al catalogo degli impegni allegato di seguito.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto in Bruxelles, il 18 luglio 2011

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  A partire dal 1o dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono divenuti rispettivamente gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE vanno intesi, se del caso, rispettivamente agli articoli 87 e 88 del trattato CE.

(2)  GU C 240 del 7.10.2009, pag. 11; GU C 13 del 20.1.2010, pag. 58; GU C 300 del 6.11.2010, pag. 6.

(3)  Decisione della Commissione del 2 ottobre 2008 (GU C 293 del 15.11.2008, pag. 1).

(4)  Decisione della Commissione del 12 dicembre 2008 nel caso N 625/08 (GU C 143 del 24.6.2009, pag. 1).

(5)  Decisione della Commissione del 7 maggio 2009, sostituita dalla decisione del 24 luglio 2009 nel caso C 15/09 (ex N 196/09) (GU C 240 del 7.10.2009, pag. 11).

(6)  Cfr. la nota 5.

(7)  Secondo le autorità tedesche, per quanto attiene la garanzia SoFFin di 2 miliardi di EUR a favore dell’istituto di liquidazione non è mai stata presentata una richiesta formale da parte di HRE né è stato assunto alcun impegno da parte di SoFFin.

(8)  Decisione della Commissione del 13 novembre 2009 nei casi C 15/09 (ex N 196/09), N 333/09 e N 557/09) (GU C 13 del 20.1.2010, pag. 58).

(9)  Decisione della Commissione del 21 dicembre 2009 nel caso N 694/09 (GU C 25 del 2.2.2010, pag. 14).

(10)  Decisione della Commissione del 19 maggio 2010 nel caso N 161/10 (GU C 190 del 14.7.2010, pag. 7).

(11)  Istituto di liquidazione di HRE.

(12)  Decisione della Commissione del 24 settembre 2010 nei casi C 15/09 (ex N 196/09) e N 380/10 (GU C 300 del 6.11.2010, pag. 6).

(13)  Per ulteriori informazioni sul gruppo HRE e sui problemi cui deve far fronte si rimanda alla decisione di avvio e alle decisioni di estensione del procedimento.

(14)  HRE Finance i.L. è stata costituita nel 2007 allo scopo di effettuare una specifica operazione in titoli, e dal 2008 è in liquidazione. Non ha dipendenti e il suo totale di bilancio a fine 2010 ammontava a soli 275 000 EUR.

(15)  Informazioni riservate.

(16)  Cfr. la nota 10.

(17)  Decisione della Commissione del 27 ottobre 2008 nel caso N 512/08, Rettungspaket für Kreditinstitute in Deutschland (pacchetto di misure di salvataggio per gli istituti di credito in Germania), sostituito dalla decisione della Commissione del 12 dicembre 2008 nel caso N 625/08, Rettungspaket für Finanzinstitute in Deutschland (pacchetto di misure di salvataggio per gli istituti finanziari in Germania) (GU C 143 del 24.6.2009, pag. 1).

(18)  GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1.

(19)  Stando le autorità tedesche, per quanto attiene alla garanzia di 2 miliardi di EUR a favore dell’istituto di liquidazione non è mai stata presentata una richiesta formale da parte di HRE né è stato assunto alcun impegno da parte di SoFFin. La Commissione non ha autorizzato tale garanzia.

(20)  GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9.

(21)  La versione integrale del catalogo degli impegni è allegata alla presente decisione.

(22)  Sui mercati centrali PBB dispone di filiali, non, invece, sugli altri mercati.

(23)  Decisione della Commissione del 2 ottobre 2008 (GU C 293 del 15.11.2008, pag. 1); decisione della Commissione del 7 maggio 2009, sostituita dalla decisione del 24 luglio 2009 nel caso C 15/09 (ex N 196/09) (GU C 240 del 7.10.2009, pag. 11); decisione della Commissione del 13 novembre 2009 nei casi C 15/09 (ex N 196/09), N 333/09 e N 557/09 (GU C 13 del 20.1.2010, pag. 58); decisione della Commissione del 21 dicembre 2009 nel caso N 694/09 (GU C 25 2.2.2010, pag. 14); decisione della Commissione del 19 maggio 2010 nel caso N 161/10 (GU C 190 del 14.7.2010, pag. 7); decisione della Commissione del 24 settembre 2010 nei casi C 15/09 (ex N 196/09) e N 380/10 (GU C 300 del 6.11.2010, pag. 6).

(24)  Quest’impegno relativo alla liquidazione non pregiudica di per sé la possibilità per la Germania di vendere in un momento successivo parti di DEPFA Bank plc, l’intera DEPFA Bank plc o qualsiasi delle sue controllate. Qualora dette vendite dovessero avere luogo prima della fine di dicembre 2013, esse sarebbero notificate alla Commissione e non verrebbero concluse prima dell’autorizzazione della Commissione. In uno scenario in cui il gruppo DEPFA Bank plc o una qualsiasi delle sue parti iniziasse di nuovo a operare sui mercati, l’impegno consente alla Commissione di verificare se un aiuto di Stato atto a favorire DEPFA Bank plc distorca la concorrenza, mettendola in condizione di adottare eventuali misure volte a ridurre tali distorsioni.

(25)  Cfr. per esempio, la decisione della Commissione del 31 marzo 2011 nel caso SA.32745 (2011/NN — Kommunalkredit, non ancora pubblicato).

(26)  Cfr. la decisione della 2010/395/UE Commissione nel caso C 17/09 — LBBW (GU L 188 del 21.7.2010, pag. 1) e decisione della Commissione 2010/608/CE nel caso C 10/09 — ING (GU L 274 del 19.10.2010, pag. 139).

(27)  Cfr. la decisione della Commissione 2010/395/UE.

(28)  A questo proposito la Commissione concorda con le affermazioni di Heisse Kursawe Eversheds secondo cui l’aiuto a favore di HRE può essere accordato solo a condizione che quest’ultima presenti un piano di ristrutturazione realizzabile.

(29)  Conformemente alla prassi, non viene valutata la redditività delle entità in liquidazione (per esempio, DEPFA Bank plc).

(30)  Nello scenario di crisi, l’ipotesi di fondo consiste in uno shock sovrano come nella prova di stress svolta da CEBS nel 2010 e in una doppia recessione (double dip) con ripercussioni sugli accantonamenti per rischi su crediti, sugli attivi ponderati in base al rischio e sulle quote di proroga.

(31)  Questo portafoglio non comprende le attività che sono state trasferite all’istituto di liquidazione FMS-WM.

(32)  Determinati soggetti (per esempio, i membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di vigilanza) non sono presi in considerazione in queste cifre.

(33)  Cfr. il punto 22 della comunicazione sulle misure di ristrutturazione del settore finanziario.

(34)  GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8.

(35)  La situazione economica di estrema gravità sofferta in passato dalla banca può essere considerata anche come uno dei motivi per cui la Germania ha deciso di procedere alla nazionalizzazione della banca.

(36)  In generale, la Commissione parte dal presupposto che l’acquisizione di quote esistenti e la rilevazione di attivi non avvantaggiano un’impresa finché si tratta di un semplice cambiamento di proprietario. La compensazione versata agli azionisti minoritari non costituisce dunque aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE a favore di HRE, dato che l’impresa non ha tratto vantaggio dai crediti concessi dallo Stato. Al riguardo si rimanda alla decisione della Commissione del 16 febbraio 2009 nel caso N 61/09 — Change of ownership of Anglo Irish Bank Corporation plc (GU C 177 del 30.7.2009, pag. 2) e alla decisione della Commissione del 2 aprile 2008 nel caso C 14/08 — Northern Rock (GU C 135 del 3.6.2008, pag. 21).


ALLEGATO

CATALOGO DEGLI IMPEGNI NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL’AIUTO DI STATO SA.28264 (C 15/09) HYPO REAL ESTATE — GERMANIA

INDICE

1.

Considerazioni generali

2.

Limitazione delle nuove attività al sottogruppo pbb

3.

Riprivatizzazione del sottogruppo pbb

4.

Limitazione della crescita del sottogruppo pbb

5.

Riduzione attiva delle attività del sottogruppo DEPFA plc

6.

Istituto di liquidazione

7.

Riduzione attiva e liquidazione di settori di attività

8.

Riduzione della presenza sul mercato

9.

Contributo proprio

10.

Altri impegni

11.

Condizioni di cessione

12.

Fiduciario incaricato del controllo

Allegato — Il fiduciario

A.

Nomina

B.

Compiti e doveri dei fiduciari

C.

Compiti e doveri di HRE

D.

Sostituzione, esonero dagli incarichi e nuova nomina del fiduciario

1.   Considerazioni generali

i)

La Repubblica federale di Germania («Germania») garantisce che il piano di ristrutturazione per il gruppo Hypo Real Estate («HRE»), presentato il 1o aprile 2009 e aggiornato il 14 giugno 2011 («piano di ristrutturazione»), comprensivo degli impegni di seguito riportati («impegni»), sarà attuato in forma integrale entro i termini di volta in volta indicati («termini»).

ii)

Scopo del presente catalogo degli impegni è consentire alla Commissione europea, nell’ambito del procedimento SA.28264 (C 15/09), di adottare una decisione che autorizzi gli aiuti di Stato notificati dalla Germania, in particolare la concessione di misure di ricapitalizzazione e garanzie nonché tutte le misure connesse alla costituzione, al rifornimento e al servicing dell’istituto di liquidazione «FMS-Wertmanagement» («istituto di liquidazione») da parte delle società di HRE.

iii)

Con la riprivatizzazione di Deutsche Pfandbriefbank AG («pbb»), di DEPFA BANK plc («DEPFA plc») nonché delle partecipazioni detenute da DEPFA plc in Hypo Public Finance Bank plc («HPFB»), Hypo Pfandbrief Bank International SA («HPBI») e DEPFA ACS Bank plc («ACS»), verranno meno tutti gli obblighi di cui al presente catalogo in capo alla società riprivatizzata. Solo per il sottogruppo pbb ciò avverrà non prima del 31 dicembre 2013. Una riprivatizzazione si considera avvenuta nel momento in cui la Germania non può esercitare, direttamente o indirettamente, sulla società in questione il controllo esclusivo o congiunto di cui all’articolo 3 del regolamento sulle concentrazioni (CE) n. 139/2004 («riprivatizzazione»).

2.   Limitazione delle nuove attività al sottogruppo pbb

La Germania garantisce che HRE limiterà le sue nuove attività al sottogruppo pbb. al più tardi dal momento della notifica della decisione definitiva della Commissione relativa alla compatibilità degli aiuti accordati a favore di HRE con il mercato comune («decisione»), Le autorità tedesche garantiscono che tutte le altre società di HRE non generano nuove attività, e che si limitano a portare a scadenza le attività esistenti. Il sottogruppo pbb opera come banca specializzata nei settori del finanziamento immobiliare e del finanziamento di investimenti pubblici, attività che consentono entrambe l’emissione di obbligazioni garantite tedesche (Pfandbriefe), nei paesi di cui al punto 8.4:

i)

il settore del finanziamento immobiliare comprende tutte le attività del sottogruppo pbb nel ramo del finanziamento per immobili commerciali con clienti immobiliari professionisti;

ii)

il settore del finanziamento di investimenti pubblici comprende esclusivamente i finanziamenti a medio e lungo termine, inclusi i servizi a ciò strettamente connessi, di progetti pubblici che offrono servizi di interesse generale o che fungono da garanzia del potenziale di produttività.

a)

Il catalogo dei prodotti del sottogruppo pbb nel settore del finanziamento d’investimento è limitato alle attività seguenti:

I)

enti pubblici (enti amministrativi e specifici, istituti d’insegnamento, istituti culturali e impianti sportivi);

II)

edilizia residenziale comunale (edilizia residenziale sociale, imprese di costruzioni operanti nel ramo dell’edilizia residenziale, case dello studente);

III)

approvvigionamento e trattamento di rifiuti (produzione di energia, produzione ed erogazione di acqua, smaltimento e depurazione di acque reflue, smaltimento e riciclo dei rifiuti);

IV)

infrastrutture essenziali (reti e strutture per il traffico stradale, ferroviario, aereo e di navigazione, parco macchine e veicoli per il trasporto a breve e a lunga distanza nonché impianti e strutture di intelligence e difesa);

V)

salute e anzianità (strutture assistenziali e sanitarie nonché enti amministrativi e assicurativi).

b)

Con riferimento ai clienti del settore pubblico, il sottogruppo pbb si limita a:

I)

contratti di finanziamento direttamente stipulati con un debitore di diritto pubblico, riconosciuto come solvente secondo la legge tedesca sulle obbligazioni garantite (Pfandbriefgesetz), sulla base di un impegno d’utilizzo concreto di cui al menzionato catalogo dei prodotti;

II)

finanziamenti stanziati a favore di imprese pubbliche o private, assicurati da una garanzia pubblica ai sensi della legge tedesca sulle obbligazioni garantite (imprese di trasporto e approvvigionamento, aziende di servizi pubblici, consorzi, società di gestione, imprese non profit, associazioni);

III)

finanziamenti stanziati a favore di società costituite a scopo speciale, assicurati da una garanzia pubblica ai sensi della legge tedesca sulle obbligazioni garantite (società costituite a scopo speciale per progetti PPP/PFI, società di investimento per edifici e impianti, mediante una garanzia di credito all’esportazione o coperture fornite da agenzie di credito all’esportazione).

c)

Per quanto riguarda le strutture di finanziamento, le attività terranno conto del flusso di cassa conseguito dal progetto/dall’oggetto e/o di una garanzia pubblica o altra concessione pubblica ai sensi della legge tedesca sulle obbligazioni garantite. È presentato un giustificativo per ciascun utilizzo dei fondi per nuovi finanziamenti d’investimento pubblico. I puri finanziamenti di bilancio, i prestiti ponte, i prestiti a breve e gli scoperti bancari per l’esercizio corrente non costituiscono oggetto del finanziamento di investimenti pubblici del sottogruppo pbb.

iii)

Il sottogruppo pbb può effettuare ristrutturazioni e proroghe di attività esistenti, a condizione che esse risultino necessarie per il mantenimento del valore e la gestione efficace dei pool di attivi.

iv)

A condizione che ciò risulti necessario per motivi prudenziali o altri motivi di legge (per esempio, requisiti stabiliti da Basilea III, MaRisk, dall’autorità bancaria europea/dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria o dalla legge tedesca sulle obbligazioni garantite, che prevedono concessioni solo mediante obbligazioni statali fungibili e necessarie da un punto di vista normativo), il sottogruppo pbb, indipendentemente dall’interruzione dell’attività di finanziamento al settore pubblico, può continuare ad acquisire, detenere e cedere titoli ammessi per la gestione dei pool di attivi nonché per la gestione di liquidità del sottogruppo pbb. Ciò non comprende alcuna operazione di finanziamento al settore pubblico in quanto attività strategica.

3.   Riprivatizzazione del sottogruppo pbb

i)

La Germania garantisce che il sottogruppo pbb sarà riprivatizzato tempestivamente, al più tardi entro il 31 dicembre 2014, conformemente alle condizioni di cessione di cui al punto 11, a condizioni economicamente accettabili e mediante cessione a uno o più acquirenti indipendenti dalla Germania e da HRE, se del caso nell’ambito di una quotazione sul mercato. Un acquirente è considerato indipendente dalla Germania quando quest’ultima, al momento della riprivatizzazione, non può esercitare direttamente o indirettamente sull’acquirente il controllo esclusivo o congiunto di cui all’articolo 3 del regolamento sulle concentrazioni (CE) n. 139/2004. Un acquirente è considerato indipendente da HRE quando HRE, al momento della riprivatizzazione, non detiene quote dirette o indirette dell’acquirente né possiede eventuali altri legami societari con l’acquirente. L’acquirente deve essere approvato dalla Commissione.

ii)

Si è in presenza di condizioni economicamente accettabili per una riprivatizzazione quando il ricavo derivante dalla riprivatizzazione:

a)

non è inferiore a [80-100] % entro il 31 dicembre 2013; o

b)

non è inferiore a [80-100] % entro il 31 dicembre 2014,

del totale di tutti i versamenti a concorrenza di un massimale di 10,23 miliardi di EUR che il fondo tedesco per la stabilizzazione del mercato finanziario («SoFFin») ha effettuato o provvederà a effettuare in linea con la decisione della Commissione europea

a)

a favore di terzi per l’acquisto di azioni societarie di HRE;

b)

a favore di HRE nell’ambito dell’attuazione delle misure di ricapitalizzazione.

Se entro il 31 dicembre 2014 non avverrà alcuna riprivatizzazione, vi verrà data esecuzione entro il 31 dicembre 2015 a prescindere dal ricavo conseguibile. Qualora la riprivatizzazione non sia avvenuta neppure entro il 31 dicembre 2015, sarà nominato un fiduciario di cessione, incaricato di effettuare la riprivatizzazione a prescindere dal ricavo conseguibile. La nomina, i compiti, gli obblighi e l’esonero dalle responsabilità del fiduciario di cessione sono stabiliti in base alla procedura descritta nell’allegato intitolato «Il fiduciario».

4.   Limitazione della crescita del sottogruppo pbb

i)

La Germania garantisce che i valori contabili cumulati delle attività fruttifere di interessi («attività fruttifere di interessi») nei settori strategici del finanziamento immobiliare e del finanziamento degli investimenti pubblici del sottogruppo pbb, che al 31 dicembre 2010 ammontavano congiuntamente a 34,3 miliardi di EUR, non supereranno al 31 dicembre 2011 un importo di [30-50] miliardi di EUR, al 31 dicembre 2012 un importo di [40-60] miliardi di EUR, al 31 dicembre 2013 un importo di [40-60] miliardi di EUR, al 31 dicembre 2014 un importo di [40-60] miliardi di EUR e al 31 dicembre 2015 un importo di [60-90] miliardi di EUR. Le attività fruttifere di interessi nei due settori strategici si suddividono come di seguito:

a)

ramo del finanziamento immobiliare, al 31 dicembre 2011 [20-40] miliardi di EUR, al 31 dicembre 2012 [20-40] miliardi di EUR, al 31 dicembre 2013 [20-40] miliardi di EUR, al 31 dicembre 2014 [30-50] miliardi di EUR, e al 31 dicembre 2015 [30-50] miliardi di EUR;

b)

ramo del finanziamento degli investimenti pubblici, al 31 dicembre 2011 [10-25] miliardi di EUR, al 31 dicembre 2012 [10-25] miliardi di EUR, al 31 dicembre 2013 [10-25] miliardi di EUR, al 31 dicembre 2014 [10-25] miliardi di EUR, e al 31 dicembre 2015 [10-25] miliardi di EUR.

ii)

I valori contabili cumulati delle attività fruttifere di interessi nei rami strategici del finanziamento immobiliare e del finanziamento degli investimenti pubblici del sottogruppo pbb sono definiti in base ai volumi delle nuove attività seguenti:

a)

nel ramo del finanziamento immobiliare, il volume annuale delle nuove attività è limitato nel 2011 a [9-15] miliardi di EUR, nel 2012 a [9-15] miliardi di EUR, nel 2013 a [7-16] miliardi di EUR, nel 2014 a [5-16] miliardi di EUR e nel 2015 a [5-16] miliardi di EUR;

b)

nel ramo del finanziamento degli investimenti pubblici il volume annuale delle nuove attività è limitate nel 2011 a [1-5] miliardi di EUR, nel 2012 a [1-5] miliardi di EUR, nel 2013 a [1-6] miliardi di EUR, nel 2014 a [1-7] miliardi di EUR e nel 2015 a [1-7] miliardi di EUR.

Se i massimali relativi al volume delle nuove attività menzionati ai punti 4ii)a) e 4ii)b) non sono raggiunti, tali nuove attività potranno essere riportate agli anni successivi.

iii)

In linea di principio si devono rispettare i massimali indicati ai punti 4i) e 4ii). Eventuali difformità sono ammesse nei termini seguenti:

a)

entro i limiti riguardanti il totale delle attività fruttifere di interessi nei due rami strategici del sottogruppo pbb di cui al punto 4i) e le nuove attività di cui al punto 4ii), pbb potrà compensare la crescita non realizzata di un ramo con la crescita in surplus dell’altro ramo. Il requisito per poter fruire di questa possibilità è che nel ramo del finanziamento degli investimenti pubblici siano concluse nuove attività annuali per un importo minimo di [1-4] miliardi e massimo di [1-4] miliardi di EUR negli anni 2011-2013 e un importo minimo di [1-4] miliardi di EUR e massimo di [1-4] miliardi di EUR nel 2014 e 2015;

b)

qualora in uno dei settori di attività i portafogli esistenti vengano ridotti in misura maggiore rispetto a quanto inizialmente previsto, la differenza potrà essere compensata in questa misura mediante nuove attività, a condizione che si continuino a rispettare i valori contabili cumulati delle attività fruttifere di interessi nel rispettivo ramo di cui al punto 4i), e che i valori relativi alle nuove attività di cui al punto 4ii) non vengano superati di oltre il [7-11] % all’anno.

iv)

La Germania garantisce che il totale di bilancio consolidato secondo le norme IFRS e depurato del sottogruppo pbb («totale di bilancio consolidato secondo IFRS e depurato»), che al 31 dicembre 2010 ammontava a 112,6 miliardi di EUR, non supererà al 31 dicembre 2011 un importo di 107 miliardi di EUR, al 31 dicembre 2012 un importo di 105 miliardi di EUR, al 31 dicembre 2013 un importo di 105 miliardi di EUR, al 31 dicembre 2014 un importo di 103 miliardi di EUR e al 31 dicembre 2015 un importo di 107 miliardi di EUR.

v)

La Germania garantisce che il totale di bilancio consolidato secondo le norme IFRS depurato e strategico del sottogruppo pbb («totale di bilancio consolidato secondo IFRS depurato e strategico»), che al 31 dicembre 2010 ammontava a 64,7 miliardi di EUR, non supererà al 31 dicembre 2011 un importo di 67 miliardi di EUR, al 31 dicembre 2012 un importo di 71 miliardi di EUR, al 31 dicembre 2013 un importo di 75 miliardi di EUR, al 31 dicembre 2014 un importo di 79 miliardi di EUR e al 31 dicembre 2015 un importo di 86 miliardi di EUR.

vi)

Le nuove attività del sottogruppo pbb comprendono tutti i volumi nominali da ultimo conclusi (senza proroghe e ristrutturazioni) in attività fruttifere di interessi dei rami strategici del finanziamento immobiliare e del finanziamento in investimenti pubblici. Gli affidamenti consortili, che di norma devono essere creati o trasmessi entro 6 mesi, devono riguardare solo la parte che rimane in essere presso pbb.

vii)

Il totale di bilancio consolidato secondo IFRS e depurato corrisponde al totale di bilancio consolidato secondo IFRS del sottogruppo pbb, depurato degli effetti una tantum e degli effetti di trasferimento infragruppo derivanti dal passaggio di attività non strategiche all’istituto di liquidazione FMS-WM. Ciò riguarda, per esempio, il finanziamento BCE dell’istituto di liquidazione o gli upgrade ancora non eseguiti delle modalità di trasferimento, per esempio back-to-back anziché novazione di derivati. Il totale di bilancio consolidato secondo IFRS e depurato del sottogruppo pbb contiene, accanto ai beni patrimoniali necessari per il regolare esercizio bancario:

a)

le attività fruttifere di interessi del portafoglio strategicamente rilevante (finanziamento immobiliare, finanziamento degli investimenti pubblici) [punto 4i)];

b)

le attività fruttifere di interessi del portafoglio, non strategico e iscritto nel bilancio come in liquidazione, di finanziamenti al settore pubblico; nonché

c)

le attività trasferite in forma sintetica, ma senza trasferimento della proprietà economica e pertanto senza scorporo dal bilancio di pbb a favore dell’istituto di liquidazione e contabilizzate nel pool di attivi ipotecari di pbb.

viii)

Il totale di bilancio consolidato secondo IFRS e depurato corrisponde al totale di bilancio secondo IFRS e depurato [punto 4vii)], detratte:

a)

le attività fruttifere di interessi del portafoglio non strategico e iscritto nel bilancio di pbb come in liquidazione, di finanziamenti al settore pubblico [punto 4vii)b)]; nonché

b)

le attività trasferite in forma sintetica, ma senza trasferimento della proprietà economica e pertanto senza scorporo dal bilancio di pbb a favore dell’istituto di liquidazione e contabilizzate nel pool di attivi ipotecari di pbb [punto 4vii)c)].

ix)

La Germania garantisce che il sistema contabile o le strutture di rendicontazione del sottogruppo pbb sono idonei al controllo dell’adempimento a questi impegni.

x)

Le cifre di cui ai punti 4i), 4iv) e 4v) possono essere depurate degli effetti non imponibili, quali modifiche agli standard di valutazione. Le cifre riportate a bilancio possono essere adeguate anche in funzione degli effetti delle variazioni dei cambi valutari nonché del trend dei valori di mercato dei derivati, a condizione che questo trend differisca da quello descritto nel piano di ristrutturazione e tale difformità non sia da ricondursi a un aumento dei valori nominali dei derivati.

5.   Riduzione attiva delle attività del sottogruppo DEPFA plc

5.1.   Attività del sottogruppo DEPFA plc

La Germania garantisce che, al più tardi a partire dal giorno della notifica della presente decisione, HRE abbandonerà completamente le attività del sottogruppo DEPFA plc:

i)

mediante rinuncia alle nuove attività del sottogruppo DEPFA plc (totale di bilancio di 248 miliardi di EUR al 31 dicembre 2008). Non sono da intendersi come «nuove attività» di cui al presente catalogo degli impegni:

a)

le ristrutturazioni di crediti esistenti volte al mantenimento del valore, a condizione che si trovino nell’assistenza al credito in sofferenza;

b)

le attività che risultano necessarie nell’ambito della gestione di liquidità del sottogruppo DEPFA plc o dell’istituto di liquidazione, per esempio operazioni della banca centrale;

c)

la gestione del pool di attivi di HPBI e ACS;

d)

le proroghe necessarie per evitare perdite, nella misura in cui esse offrano prospettive considerevolmente migliori di un realizzo definitivo;

e)

le operazioni in derivati che risultano necessarie per la gestione dei rischi di interesse, valuta e credito del portafoglio esistente, per esempio asset swap, nella misura in cui esse comportino una riduzione della posizione di rischio del sottogruppo DEPFA plc sul mercato globale;

f)

le attività che erano già pienamente consolidate nel bilancio di DEPFA plc ovvero i cui rischi e le cui possibilità economiche erano già in essere in misura maggioritaria presso il sottogruppo DEPFA;

g)

tutte le attività che risultano necessarie per motivi prudenziali o altri motivi di legge, compresi l’acquisto, la detenzione e la cessione di titoli ammessi per la gestione del pool di attivi nonché per la gestione di liquidità del sottogruppo DEPFA plc [cfr. il punto 2iv)]; la presente disposizione non comprende le attività di finanziamento al settore pubblico come attività strategica;

h)

tutte le attività concluse da DEPFA plc e le sue controllate per il rifinanziamento, comprese nuove emissioni e riacquisto di titoli di debito,

nella misura in cui tali attività sono necessarie conformemente ai punti 5.1i)b), 5.1i)d), 5.1i)e) e 5.1i)g), purché la misura adottata sia idonea a conseguire l’obiettivo da essa perseguito a condizioni economicamente opportune e accettabili;

ii)

nonché mediante:

a)

la riprivatizzazione di DEPFA plc e delle partecipazioni detenute da DEPFA plc in HPFB, HPBI e ACS, conformemente alle disposizioni del punto 5.2; o

b)

la cessione di eventuali portafogli di credito e altri attivi conformemente alle disposizioni del punto 5.3; o

c)

il ricorso, già avvenuto, a un istituto di liquidazione conformemente alle disposizioni del punto 6.

5.2.   Cessione di DEPFA plc e delle partecipazioni detenute da DEPFA plc in HPFB, HPBI e ACS

i)

Se e a condizione che una cessione di voci dell’attivo di HPFB, HPBI, ACS o DEPFA plc non assuma la forma più economica della riduzione attiva (punto 5.3), la Germania garantisce che HRE procederà tempestivamente, al più tardi entro il 31 dicembre 2014, alla riprivatizzazione di HPFB, HPBI, ACS o DEPFA plc come sottogruppo secondo le condizioni di cessione di cui al punto 11. Al contempo, la Germania garantisce che le procedure di vendita necessarie saranno avviate nei termini sufficienti a consentire una riprivatizzazione di HPFB, HPBI, ACS o DEPFA plc come sottogruppo entro il 31 dicembre 2014.

ii)

Una riprivatizzazione di HPFB, HPBI, ACS o di DEPFA plc come sottogruppo deve avvenire solo se e a condizione che, con riferimento alla società in questione:

a)

nel rispetto di tutti gli obblighi contrattuali, con condizioni quadro di bilancio e condizioni quadro normative relative al totale di bilancio sostanzialmente immutate, venga conseguito un ricavo che […]; e

b)

l’acquirente si impegni a estinguere tutti gli obblighi di rifinanziamento di HPFB, HPBI, ACS o DEPFA plc nei confronti di HRE o delle sue controllate nonché dell’istituto di liquidazione, e possa così avere luogo in particolare un rifinanziamento indipendente da HRE e dall’istituto di liquidazione.

iii)

Se il sottogruppo DEPFA plc è in liquidazione ed esca quindi dal mercato, non vi sono problemi significativi sotto il profilo del diritto in materia di aiuti fintanto che il sottogruppo DEPFA plc non esercita nuove attività. La Germania garantisce che una cessione di DEPFA plc o di società di DEPFA plc a terzi sarà notificata preventivamente e a tempo debito alla Commissione europea, e una cessione prima del 31 dicembre 2013 avverrà solo nel caso in cui questa sia stata preventivamente autorizzata dalla Commissione europea. La Commissione provvederà a concludere il più rapidamente possibile la relativa valutazione. Detto impegno non vale in caso di sole vendite di attività di DEPFA e/o delle sue società.

5.3.   Vendita di portafogli di credito

i)

La Germania garantisce che gli eventuali portafogli di credito di DEPFA plc, a condizione che non rientrino nel campo di applicazione del punto 5.2, saranno ceduti a uno o più acquirenti idonei e indipendenti entro il 31 dicembre 2014.

ii)

In questo contesto, una cessione può avvenire solo nel rispetto di tutti gli obblighi contrattuali, con condizioni quadro di bilancio e condizioni quadro normative relative al totale di bilancio sostanzialmente immutate, essa permetta almeno di conseguire un ricavo che […].

6.   Istituto di liquidazione

i)

La Germania garantisce che dopo il 30 settembre 2013 il sottogruppo pbb non svolgerà più alcun servizio nell’ambito del servicing per l’istituto di liquidazione FMS-WM. La presente disposizione non riguarda successivi interventi a breve termine nonché l’assistenza nel processo di trasferimento a un nuovo prestatore di servizi indipendente dal gruppo HRE.

ii)

La Germania garantisce che dopo il 30 settembre 2013 HRE non eseguirà più alcun servizio di rifinanziamento a favore dell’istituto di liquidazione.

iii)

La Germania garantisce — fatto salvo il punto 6i) — la presenza di una chiara separazione organizzativa tra l’istituto di liquidazione e HRE/pbb.

7.   Riduzione attiva e liquidazione di settori di attività

i)

La Germania garantisce che HRE provvederà alla riduzione attiva di attività nei settori di finanziamento alle infrastrutture e mercati di capitali/gestione degli attivi. In questo modo la Germania garantisce in particolare che, al più tardi a partire dalla data di notifica della decisione, HRE non svolgerà più nuove attività nei settori suddetti. Il punto 5.1i) si applica di conseguenza.

ii)

La Germania garantisce che il sottogruppo pbb farà giungere a scadenza l’attività di finanziamento statale iscritta nel proprio bilancio e, al più tardi a partire dalla data di notifica della decisione, non concluderà più nuove operazioni in questo settore. Tra i finanziamenti al settore pubblico figurano i finanziamenti al bilancio a favore di enti pubblici, come per esempio Stati federali e centrali, comuni e governi regionali, che sono finalizzati al finanziamento generale e svincolato del bilancio, e non sono quindi soggetti a un vincolo specifico in relazione ad attività o investimenti.

8.   Riduzione della presenza sul mercato

8.1.   Riduzione della presenza sul mercato nei settori del finanziamento agli investimenti pubblici e al settore pubblico

Al 31 dicembre 2010 HRE ha chiuso le seguenti 15 sedi operative nei settori dei finanziamenti agli investimenti pubblici e al settore pubblico:

i)

Amsterdam;

ii)

Atene;

iii)

Bucarest;

iv)

Chicago;

v)

Francoforte sul Meno;

vi)

Hong Kong;

vii)

Istanbul;

viii)

Copenhagen;

ix)

Milano (parte commerciale della filiale);

x)

Città di Messico;

xi)

Mumbai;

xii)

Nicosia;

xiii)

San Paolo;

xiv)

Sacramento; e

xv)

Varsavia.

8.2.   Riduzione della presenza sul mercato nel settore del finanziamento immobiliare

Al 31 dicembre 2010 HRE ha chiuso le seguenti 12 sedi operative nel settore del finanziamento immobiliare:

i)

Berlino (parte commerciale della filiale);

ii)

Dortmund;

iii)

Amburgo;

iv)

Hong Kong;

v)

Copenhagen;

vi)

Lisbona;

vii)

Milano (parte commerciale della filiale);

viii)

Manchester;

ix)

Mumbai;

x)

Singapore;

xi)

Stoccolma; e

xii)

Tel Aviv.

8.3.   Riattivazione di filiali o rappresentanze commerciali

Al sottogruppo pbb spetta la facoltà di riaprire tre filiali o rappresentanze commerciali in Germania (Berlino, Amburgo, regione del Reno e della Ruhr) e una filiale a Stoccolma. La Germania garantisce che HRE/pbb non apriranno altre filiali, rappresentanze commerciali e sedi.

8.4.   Limitazione dei paesi che svolgono nuove attività

La Germania garantisce che il sottogruppo pbb concluderà nuove operazioni solo nei seguenti paesi:

i)

nell’ambito del finanziamento immobiliare:

a)

mercati centrali: Germania, Regno Unito, Francia e Spagna;

b)

altri mercati: Svezia, Polonia, Repubblica ceca, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Austria, Svizzera, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Slovacchia e Ungheria;

ii)

nell’ambito del finanziamento degli investimenti pubblici:

a)

mercati centrali: Germania, Francia, Spagna e Italia;

b)

altri mercati: Svizzera, Austria, Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Slovacchia, Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo e Regno Unito.

9.   Contributo proprio

9.1.   Controprestazione per il ricorso all’istituto di liquidazione

i)

La Germania garantisce che HRE, nell’ambito delle proprie possibilità, provvederà a versare un’adeguata remunerazione a titolo di controprestazione per il ricorso all’istituto di liquidazione. Al proposito la Germania garantisce che l’istituto federale per la stabilizzazione del mercato finanziario («FMSA») fissa l’importo totale del pagamento ai sensi all’articolo 8a, paragrafo 4, quarto comma, FMStFG a un livello massimo di 1,59 miliardi di EUR («obbligo di pagamento»), e che detto importo sarà versato interamente, eventualmente in modo scaglionato nel tempo, da parte delle società di HRE, destinatarie dell’obbligo di pagamento, conformemente alle condizioni contrattuali stabilite nell’obbligo stesso. Il pagamento sarà effettuato a favore di FMS-EM in modo tale che il capitale proprio di FMS-WM aumenti in misura corrispondente al momento del pagamento. I versamenti saranno effettuati in base all’obbligo di pagamento dalle società di HRE che hanno trasferito attività all’istituto di liquidazione, a condizione che superino un coefficiente di fondi propri di base pari a 15 % e inoltre osservino determinate prescrizioni prudenziali e di altra natura. Sulla base dei dati rilevati al 31 marzo 2011, questa disposizione riguarderebbe unicamente le società del sottogruppo DEPFA; a seconda degli ulteriori sviluppi, potrebbero essere chiesti pagamenti anche alle società del sottogruppo pbb.

ii)

La Germania garantisce che pbb le versi una remunerazione adeguata secondo le sue possibilità per gli interventi di sostegno statali. Ciò avverrà attingendo agli utili di Deutsche Pfandbriefbank AG (bilancio separato secondo il codice commerciale tedesco). Si attingerà agli utili mediante le misure seguenti:

a)

l’eventuale utile di esercizio al netto dalle imposte è interamente destinato alla compensazione della perdita di bilancio esistente;

b)

fino al momento della riprivatizzazione di pbb non sarà adottata alcuna delibera che preveda una compensazione della perdita di bilancio con le riserve libere al fine di ripristinare la capacità di distribuzione dei dividendi;

c)

la distribuzione dei dividendi sarà ripristinata solo nell’ambito della riprivatizzazione in modo che gli utili tesorizzati confluiscano nel conferimento tacito della Germania e siano quindi utilizzati per rimborsare tale conferimento;

d)

fino alla completa restituzione del conferimento tacito non sono effettuati distribuzioni dei dividendi pagamenti di cedole che non siano obbligatori per legge.

iii)

A partire dal momento in cui l’obbligo di pagamento delineato al punto 9.1i) sarà interamente adempiuto, la Germania garantisce che il sottogruppo DEPFA plc (vale a dire la controllante e tutte le controllate) verserà alla Germania una remunerazione adeguata per gli interventi di supporto statali, secondo le sue possibilità. Questa remunerazione rappresenta una spesa nel conto profitti e perdite, e il suo ammontare annuo corrisponde all’importo che il sottogruppo è in grado di versare senza registrare perdite e senza essere giuridicamente costretto a ricorrere agli investitori di capitale ibrido. La remunerazione deve essere definita mediante contratto tra, da un lato, la Repubblica federale di Germania e SoFFin e, dall’altro DEPFA plc, in modo tale da non dipendere dagli utili, e configurarsi come controprestazione per gli aiuti concessi (indirettamente) dalla Repubblica federale di Germania e autorizzati dall’Unione europea per la stabilizzazione del sottogruppo DEPFA plc.

9.2.   Limitazione di pagamenti di interessi e di distribuzioni degli utili da partecipazione

La Germania garantisce che durante l’attuazione del piano di ristrutturazione, al più tardi entro il 31 dicembre 2015, HRE e le sue società saranno obbligate a versare a terzi esterni al gruppo, entro la fine dell’esercizio e relativamente all’esercizio precedente, interessi e utili da partecipazione sugli strumenti di capitale di base in essere presso HRE al 30 settembre 2010, riserve libere, diritti di godimento che partecipano alla perdita e certificati di partecipazione agli utili di cui all’articolo 10, paragrafo 5, della legge tedesca sul sistema creditizio (Kreditwesengesetz) nonché strumenti di capitale proprio dipendenti dagli utili (come per esempio, strumenti di capitale ibrido, certificati di partecipazione agli utili (escluse azioni) a condizione che non siano stati concessi da SoFFin («altri strumenti di capitale proprio»), solo nella misura in cui HRE e le sue controllate siano giuridicamente obbligate a farlo anche senza mobilitare riserve e fondi speciali in virtù dell’articolo 340 g del codice commerciale tedesco.

9.3.   Limitazione di restituzioni

i)

La Germania garantisce che durante l’attuazione del piano di ristrutturazione, al più tardi entro il 31 dicembre 2015, HRE e le sue società si impegnano a non effettuare restituzioni di altri strumenti di capitale proprio (per esempio, strumenti di capitale ibrido, certificati di partecipazione agli utili), se non imposti per legge, finché gli apporti taciti conferite o eventualmente ancora da conferire di SoFFin o altri strumenti di capitale proprio di SoFFin non siano stati interamente restituiti e il valore contabile degli strumenti di capitale proprio di SoFFin sia diminuito, e/o eventuali distribuzioni di utili o interessi pagabili sugli strumenti di capitale proprio di SoFFin non siano stati interamente versati.

ii)

Sono considerate restituzioni anche l’estinzione o l’acquisizione di strumenti che sono stati specificamente emessi per il finanziamento di altri strumenti di capitale proprio, e la cui estinzione o acquisizione comporti economicamente una restituzione, un riacquisto o un’altra riduzione di altri strumenti di capitale proprio.

iii)

Con il consenso di SoFFin e della Commissione e previa consultazione di quest’ultima, non sono esclusi:

a)

l’esercizio di diritti di revoca o un’altra restituzione o cessazione di altri strumenti di capitale proprio a seguito del venir meno del riconoscimento dello strumento in questione come parte integrante della categoria di fondi propri di HRE o di un’entità soggetta all’obbligo di notifica per cui era stato creato;

b)

lo scambio di un altro strumento di capitale proprio esistente con un nuovo strumento appartenente almeno alla stessa categoria di fondi propri, di pari importo e con la stessa scadenza; non è consentito lo scambio di un altro strumento di capitale proprio con gli strumenti di capitale proprio di SoFFin; nonché

c)

riacquisti di altri strumenti di capitale proprio nettamente al di sotto del prezzo di emissione.

La Germania garantisce che HRE Holding non versa dividendi per l’esercizio 2010 e 2011.

10.   Altri impegni

10.1.   Politica aziendale solida e prudente; considerazione del fabbisogno di credito dell’economia dell’UE

Durante l’attuazione del piano di ristrutturazione, al più tardi entro il 31 dicembre 2015, la Germania garantisce che il sottogruppo pbb:

i)

seguirà una politica aziendale prudente, solida e orientata al principio della sostenibilità; e

ii)

verificherà l’adeguatezza dei suoi sistemi interni d’incentivazione nell’ambito delle prescrizioni normative e di legge e farà in modo che essi non incoraggino irragionevoli assunzioni di rischi, siano trasparenti e siano incentrati su obiettivi sostenibili a lungo termine; e

iii)

terrà conto dei bisogni di finanziamento dell’economia nazionale e dell’UE, applicando condizioni conformi a quelle del mercato e adeguate dal punto di vista economico.

10.2.   Nessuna pubblicità finanziata con gli aiuti di Stato

La Germania garantisce che HRE non utilizzerà le misure di sostegno statali accordate né i vantaggi concorrenziali derivanti da dette misure di sostegno per farsi pubblicità. Tale disposizione non si applica alle informazioni sulle sovvenzioni statali obbligatorie per legge e a quelle conformi alla prassi corrente per esempio nel contesto della pubblicazione del bilancio annuale o trimestrale, le dichiarazioni obbligatorie previste nel mercato dei capitali, i prospetti relativi ai titoli o i memoranda informativi.

10.3.   Nessuna acquisizione di società

i)

La Germania garantisce che durante l’attuazione del piano di ristrutturazione, al più tardi entro la riprivatizzazione ma non prima del 31 dicembre 2013, HRE non acquisterà partecipazioni in società, salvo previo consenso da parte della Commissione, ad esempio perché tale acquisizione è necessaria per garantire la stabilità del mercato finanziario.

ii)

L’acquisizione di società ai sensi del presente impegno comprende sia l’acquisizione parziale o totale di società attraverso il trasferimento di quote sociali e attività sia la conclusione di altre operazioni finalizzate all’acquisizione, per esempio la conclusione di operazioni a termine o di opzione.

iii)

Restano impregiudicate dal presente impegno le ristrutturazioni di HRE interne al gruppo.

iv)

Vengono altresì fatte salve, a condizione che entro il 31 dicembre 2015 il prezzo complessivo per l’acquisto delle acquisizioni non superi [10-80] milioni di EUR, l’acquisizione di società nel caso delle cosiddette «acquisizioni di salvataggio» nel quadro delle ristrutturazioni di crediti e le acquisizioni di società di progetto o acquisizioni per altri motivi risultanti dall’attività operativa conformemente al modello aziendale della banca.

10.4.   Impegni di HRE/pbb relativi alle tecnologia dell’informazione

La Germania garantisce che HRE porterà a termine le fasi incomplete del progetto di tecnologia informatica «New Evolution» conformemente alla pianificazione di progetto e tenendo conto delle incertezze di attuazione tipiche di progetti di siffatte dimensioni, Le fasi ancora incomplete riguardano i lotti N3-N4/5. La pianificazione di progetto è allegata al catalogo degli impegni.

A prescindere da ciò, la Germania garantisce in particolare che entro la fine del 4 ° trimestre del 2012 sarà completata l’integrazione metodologica delle funzionalità di rendicontazione e gestione del rischio di mercato. Ciò riguarda un consolidamento delle metodologie relative al rischio di mercato e di sistemi di front office del sottogruppo pbb e […].

10.5.   Impegno relativo agli obiettivi di rendimento minimo delle nuove attività (RAROC)

La Germania garantisce che pbb, nell’esercizio della sua nuova attività strategica, non concederà prestiti che presentino un RAROC (risk adjusted return on capital) inferiore a 10 % per singola operazione.

Il RAROC deve essere calcolato come il rapporto tra il margine netto al netto delle imposte teoriche e il capitale economico. Questo impegno vale per le nuove attività senza considerare proroghe e ristrutturazioni.

Nel quadro del presente catalogo degli impegni vale quanto segue:

i)

il margine lordo è la differenza tra il margine calcolato ai clienti (espresso in punti base sopra il tasso di riferimento IBOR) e i costi di rifinanziamento di pbb (espressi in punti base sopra il tasso di riferimento IBOR), rappresentato dal prezzo interno di trasferimento, oltre alle provvigioni annuali;

ii)

il prezzo interno di trasferimento rifletterà i costi stimati del nuovo rifinanziamento con capitale proprio e di debito di pbb, e terrà conto delle caratteristiche (scadenza, valuta ecc.) dei prestiti ai clienti;

iii)

il margine netto corrisponde al margine lordo detratti:

a)

i costi aggiuntivi di qualunque tipo (costi generali, spese per il personale, costi operativi, ammortamenti, ecc.) che vengono stimati sulla base dell’osservazione di tutti i costi effettivi del prestito ai clienti;

b)

i costi del rischio medio, calcolati per ciascuna operazione conformemente alla metodologia di Basilea II (o qualsiasi regolamentazione bancaria che trova conseguente applicazione) e tenendo conto di un onere fiscale teorico;

iv)

il capitale economico (requisiti patrimoniali stabiliti dal comitato di Basilea in tema di vigilanza bancaria, primo pilastro) viene calcolato in linea con la pertinente metodologia di Basilea II (o qualsiasi altra regolamentazione bancaria che trova successiva applicazione).

11.   Condizioni di cessione

i)

La Germania garantisce che le procedure di vendita necessarie saranno avviate nei tempi utili a rispettare i termini in vigore per la riprivatizzazione/cessione.

ii)

La riprivatizzazione avviene, a condizione che sia ammessa per legge e sia possibile senza alcuna violazione di segreti aziendali, nell’ambito di una gara aperta, trasparente e non discriminatoria. Ciò non esclude che prima o durante un siffatto procedimento abbiano luogo trattative con i soggetti interessati appositamente contattati. Se pertinente, la procedura di vendita sarà resa nota mediante la pubblicazione in almeno un organo di stampa internazionale. Le condizioni di vendita non possono contenere clausole che limitino in modo inappropriato il numero dei potenziali interessati o siano specificamente adattate a determinati interessati. Le condizioni di vendita possono contenere un rinvio all’obbligo di estinzione di cui al punto 5.2ii)b). Se pertinente e ammesso per legge, e tramite conclusione di accordi di riservatezza conformi alla prassi corrente, un accesso diretto a tutte le informazioni necessarie per esercitare la dovuta diligenza sarà concesso ai potenziali acquirenti.

12.   Fiduciario incaricato del controllo

i)

La Germania garantisce che saranno costantemente monitorati l’integrale e corretta attuazione del piano di ristrutturazione di HRE del 14 giugno 2011 nonché l’integrale e corretto adempimento di tutti gli impegni di cui al presente catalogo da parte di un fiduciario incaricato del controllo sufficientemente qualificato e che sottostà all’obbligo di riservatezza.

ii)

La nomina, i compiti, gli obblighi e l’esonero dalle responsabilità del fiduciario sono definiti in conformità alla procedura descritta all’allegato «Fiduciario».

iii)

La Germania garantisce che la Commissione, durante l’attuazione della decisione, avrà accesso illimitato a tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio dell’attuazione della decisione. La Commissione può richiedere a HRE chiarimenti e spiegazioni. La Germania e HRE collaboreranno pienamente con la Commissione e con il fiduciario incaricato del controllo per conto della Commissione in merito a tutte le questioni inerenti al monitoraggio dell’attuazione della presente decisione.

ALLEGATO

IL FIDUCIARIO

A.   Nomina

i)

La Germania si impegna a garantire che HRE:

a)

nomini un fiduciario incaricato del controllo, che è tenuto ad adempiere agli incarichi stabiliti al punto Bii) del presente allegato; e

b)

qualora la riprivatizzazione di pbb non abbia avuto luogo entro il 31 dicembre 2015, designi un fiduciario incaricato della cessione, che è tenuto ad adempiere agli incarichi spettanti a un fiduciario di cessione, stabiliti al punto Biii) del presente allegato.

ii)

Il fiduciario di controllo e il fiduciario di cessione («fiduciario») devono essere indipendenti da HRE. Il fiduciario deve, per esempio in quanto banca di investimenti, consulente o revisore contabile, disporre delle conoscenze specialistiche necessarie per l’espletamento del mandato, e non essere mai oggetto di un conflitto di interessi. Il fiduciario riceve da HRE una remunerazione che non può ostacolare l’espletamento effettivo e indipendente del suo mandato. I costi del fiduciario devono essere sostenuti, ove consentito per legge, da HRE e altrimenti dalla Germania.

iii)

La Germania si impegna a garantire che HRE:

a)

al più tardi quattro settimane dalla notifica della decisione della Commissione, proponga il nominativo di due o più persone come fiduciario di controllo; e

b)

non appena risulti evidente che la riprivatizzazione di pbb non possa essere eseguita entro il 31 dicembre 2015, al più tardi entro il 30 settembre 2015 proponga alla Commissione per l’approvazione il nominativo di una o più persone come fiduciario di cessione.

iv)

Le proposte devono contenere informazioni sufficienti sulle persone in modo tale che la Commissione possa verificare se il fiduciario proposto soddisfi i requisiti stabiliti al punto Aiii); in particolare esse comprendono:

a)

le condizioni complete del mandato proposto con tutte le disposizioni necessarie affinché il fiduciario possa adempiere ai suoi incarichi;

b)

la bozza del piano di lavoro in cui viene descritto il modo in cui il fiduciario dovrebbe adempiere agli incarichi affidatigli.

v)

La Commissione ha la facoltà di accettare o respingere a sua discrezione i fiduciari proposti o approvare il mandato proposto con le modifiche che ritiene necessarie affinché il fiduciario possa adempiere ai suoi obblighi. Qualora venga accettato solo un nome, HRE designerà o provvederà a designare la persona o l’istituzione in questione quale fiduciario, in linea con il mandato approvato dalla Commissione. Qualora venga accettato più di un nome, HRE sarà libera di scegliere il fiduciario tra le persone accettate. Il fiduciario viene nominato entro una settimana dall’approvazione della Commissione in linea con il mandato approvato dalla Commissione stessa.

vi)

Se tutti i fiduciari proposti sono respinti, la Germania si impegna a garantire che, in presenza dei requisiti e secondo il procedimento di cui ai punti Ai) e Aiv), HRE proponga il nominativo di almeno altre due persone o istituzioni entro due settimane dalla data in cui è stata informata del rigetto.

vii)

Se tutti gli ulteriori fiduciari proposti sono parimenti respinti dalla Commissione, la Commissione indica un fiduciario che HRE designerà o provvederà a designare in linea con il mandato del fiduciario approvato dalla Commissione.

B.   Compiti e doveri dei fiduciari

i)

Compito del fiduciario è garantire l’integrale e corretto adempimento degli obblighi di cui agli impegni nonché l’integrale e corretta attuazione del piano di ristrutturazione di HRE del 14 giugno 2011. La Commissione può impartire al fiduciario, di propria iniziativa o su richiesta del fiduciario o di HRE, ordini o istruzioni al fine di garantire che questi adempia agli impegni allegati alla decisione.

ii)

Il fiduciario di controllo:

a)

propone alla Commissione nella sua prima relazione un piano di lavoro dettagliato in cui descrive il modo in cui egli intende adempiere agli impegni allegati alla decisione;

b)

vigila sulla gestione delle attività correnti di pbb, in modo tale che continui a essere garantita la sua redditività, vendibilità e concorrenzialità, e monitora l’adempimento delle condizioni e dei requisiti allegati alla decisione da parte di HRE. A tal scopo, il fiduciario di controllo ha il compito di:

I)

vigilare che la redditività, la vendibilità e la concorrenzialità di pbb siano conservate, e che pbb venga gestita separatamente da un punto di vista organizzativo dalle attività rimaste in capo a HRE;

II)

controllare che pbb sia gestita come un’azienda vendibile e a se stante da un punto di vista organizzativo;

III)

previo accordo con HRE, definire tutte le misure necessarie affinché HRE, a partire dal giorno della notifica della decisione, non venga a conoscenza di segreti aziendali, know-how, informazioni aziendali e altre informazioni confidenziali e protette dal diritto di proprietà industriale sul conto di pbb, se e a condizione che dette informazioni non siano necessarie per l’esecuzione della cessione o per la gestione del gruppo da parte di HRE, oppure una disposizione di legge ne imponga la divulgazione a HRE; al riguardo occorre prestare particolare attenzione affinché l’allacciamento di pbb alla rete informatica centrale sia sospeso, per quanto possibile ed economicamente sostenibile, senza compromettere la redditività di pbb, e occorre inoltre decidere se tali informazioni debbano essere comunicate a HRE, perché la loro divulgazione risulta ragionevolmente necessaria ai fini dell’esecuzione della cessione o del controllo del gruppo da parte di HRE o perché lo impone una disposizione di legge;

IV)

monitorare la suddivisione delle attività e del personale tra pbb e HRE e le imprese associate; i doppi mandati e i distacchi rimangono consentiti;

c)

sorveglia l’adempimento dei rimanenti impegni assunti;

d)

assume le restanti funzioni che sono trasferite al fiduciario incaricato del controllo negli impegni allegati alla decisione;

e)

sorveglia l’integrale e corretta attuazione del piano di ristrutturazione di HRE del 14 giugno 2011;

f)

propone a HRE le misure da lui ritenute necessarie affinché HRE garantisca l’adempimento degli impegni allegati alla decisione, in particolare il mantenimento della piena redditività, vendibilità e concorrenzialità di pbb, la prosecuzione della gestione di pbb in forma separata e la segretezza delle informazioni rilevanti sotto il profilo della concorrenza;

g)

verifica l’andamento della procedura di riprivatizzazione, valuta i potenziali acquirenti e si accerta, in funzione dell’avanzamento della procedura di riprivatizzazione:

I)

che i potenziali acquirenti ricevano informazioni adeguate sull’attività da cedere e sul personale, in particolare mediante la verifica (se presente) della documentazione della sala dati (data room), del prospetto informativo e della procedura di due diligence; e

II)

che ai potenziali acquirenti venga concesso un adeguato accesso al personale;

h)

entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre presenta alla Commissione, alle autorità tedesche e a HRE la bozza di una relazione scritta. La Commissione, le autorità tedesche e HRE possono formulare le loro osservazioni entro cinque giorni lavorativi. Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento delle osservazioni, il fiduciario predispone la relazione finale, in cui tiene conto, a sua discrezione e nei limiti del possibile, delle osservazioni, e la presenta alla Commissione. Il fiduciario trasmette alla Germania e a HRE una copia della relazione finale. Qualora la bozza di relazione o la relazione finale contenga informazioni che non possono essere divulgate a HRE, quest’ultima riceve solo una versione non confidenziale della bozza o della relazione finale stessa. In alcun caso il fiduciario presenta alle autorità tedesche e/o a HRE una versione della relazione senza averla prima esibita alla Commissione. Costituisce oggetto della relazione l’assolvimento degli obblighi di cui al mandato da parte del fiduciario di controllo e l’adempimento degli obblighi da parte di HRE affinché la Commissione possa valutare se HRE viene gestita in conformità agli impegni e si possa formare un’idea sullo stato del processo di riprivatizzazione e sui potenziali acquirenti. La portata della relazione può essere definita, se necessario, dalla Commissione. Oltre a queste relazioni, il fiduciario di controllo informa la Commissione prontamente e per iscritto se ha motivi di ritenere che HRE non adempia a questi obblighi, trasmettendo al contempo a HRE una versione non confidenziale.

iii)

Qualora la riprivatizzazione di pbb non abbia avuto luogo entro il 31 dicembre 2015, il fiduciario incaricato della cessione provvede alla vendita di pbb a un acquirente senza indicazione di un prezzo minimo, a condizione che la Commissione abbia approvato l’acquirente e il contratto di compravendita definitivo e vincolante. Il fiduciario incaricato della cessione inserisce nel contratto di compravendita le condizioni che ritiene necessarie per garantire una rapida vendita. Il fiduciario incaricato della cessione può altresì inserire nel contratto di compravendita le clausole usuali relative alla rappresentanza, alla garanzia e all’indennizzo che ragionevolmente siano necessarie per l’espletamento della vendita. Il fiduciario incaricato della cessione tutela gli interessi finanziari legittimi della Germania e di HRE.

iv)

Il fiduciario incaricato della cessione presenta mensilmente alla Commissione fino alla conclusione della riprivatizzazione relazioni esaustive in lingua tedesca circa l’andamento della procedura di cessione. Dette relazioni devono essere presentate entro 15 giorni dalla fine di ogni mese; al contempo deve essere trasmessa una copia al fiduciario incaricato del controllo e una versione non riservata a HRE.

C.   Compiti e doveri di HRE

i)

La Germania si impegna a vegliare affinché HRE fornisca al fiduciario la collaborazione il sostegno e le informazioni di cui questi ragionevolmente necessita per l’espletamento dei suoi compiti; lo stesso esige dai suoi consulenti. Il fiduciario ha accesso illimitato a libri, registrazioni, documenti, quadri dirigenti e altri membri del personale, impianti, stabilimenti e informazioni tecniche di HRE, necessari per l’adempimento dei compiti secondo gli obblighi. Su richiesta, HRE mette a disposizione del fiduciario copie dei documenti. HRE assegna al fiduciario uno o più uffici nei suoi locali aziendali, ed è a sua disposizione per eventuali colloqui affinché il fiduciario riceva tutte le informazioni necessarie per l’adempimento dei suoi compiti.

ii)

Su richiesta, HRE mette a disposizione del fiduciario incaricato del controllo le informazioni trasmesse ai potenziali acquirenti e gli garantisce in particolare lo stesso accesso alla documentazione della sala dati (data room) e a tutte le altre informazioni trasmesse ai potenziali acquirenti nell’ambito della procedura di due diligence ed esige lo stesso dai suoi consulenti. HRE informa il fiduciario incaricato del controllo sui possibili acquirenti, gli trasmette un elenco degli stessi e lo tiene aggiornato su tutti gli sviluppi della procedura di riprivatizzazione.

iii)

La Germania si impegna a garantire che HRE conferisca al fiduciario incaricato della cessione un’ampia procura debitamente predisposta — fatto salvo quanto consentito per legge, in particolare dal diritto societario e in materia di vigilanza — per lo svolgimento della riprivatizzazione, il trasferimento e tutte le operazioni e dichiarazioni che il fiduciario incaricato della cessione ritiene necessarie od opportune per la riprivatizzazione o il trasferimento, compresa la nomina di consulenti che gli forniscano sostegno nella procedura di riprivatizzazione; lo stesso esige anche dalle imprese associate. Su richiesta del fiduciario di cessione, HRE provvede affinché vengano debitamente predisposti i documenti necessari per lo svolgimento della riprivatizzazione e il trasferimento. La Germania si impegna a garantire che HRE indennizzi il fiduciario e i suoi collaboratori e rappresentanti («soggetti indennizzati»), li manlevi, e che i soggetti indennizzati non rispondano nei confronti di HRE degli obblighi derivanti dall’adempimento degli incarichi del fiduciario in base agli obblighi, salvo questi ultimi siano da ricondursi a mancato adempimento intenzionale, temerarietà, negligenza grave o cattiva fede del fiduciario o dei suoi collaboratori, rappresentanti o consulenti.

iv)

Con riserva di approvazione da parte di HRE (la quale non può essere rifiutata o ritardata senza motivo), il fiduciario può, a spese di HRE, designare consulenti (in particolare per il finanziamento all’impresa e questioni giuridiche) qualora il fiduciario ritenga che la nomina di questi consulenti sia necessaria od opportuna per l’adempimento dei suoi incarichi e obblighi in conformità al mandato, a condizione che i costi connessi al fiduciario e gli eventuali esborsi risultino adeguati. Qualora HRE non dia la propria approvazione ai consulenti proposti dal fiduciario, la Commissione ha facoltà di nominare detti consulenti in vece di HRE e dopo averla sentita. Solo il fiduciario è autorizzato a impartire istruzioni ai consulenti. Il punto Ciii) trova corrispondente applicazione. Il fiduciario incaricato della cessione può fare ricorso ai consulenti che hanno fornito supporto a HRE durante il periodo di cessione se ritiene che ciò sia il modo migliore per concludere la vendita in tempi brevi.

D.   Sostituzione, esonero dagli incarichi e nuova nomina del fiduciario

i)

Qualora il fiduciario venga meno all’adempimento dei suoi incarichi secondo gli obblighi, o sussista un altro valido motivo, come per esempio un conflitto di interessi del fiduciario,

a)

la Commissione ha facoltà, dopo aver sentito il fiduciario, di esigere da HRE che provveda alla sostituzione di quest’ultimo; o

b)

HRE ha la facoltà di sostituire il fiduciario previa approvazione da parte della Commissione.

ii)

Qualora il fiduciario venga revocato conformemente al punto Di), gli si può imporre di proseguire la sua attività fintanto che non gli subentri un nuovo fiduciario al quale il fiduciario abbia trasmesso tutte le informazioni pertinenti. Il nuovo fiduciario viene designato secondo la procedura di cui ai punti da Ai) a Avi).

iii)

A prescindere dalla revoca di cui al punto Di), l’attività del fiduciario termina solo nel momento in cui la Commissione lo esonera dalle sue funzioni. Tale esonero viene impartito quando è stata data attuazione a tutti gli obblighi affidati al fiduciario. Tuttavia, la Commissione può esigere in qualsiasi momento che sia rinnovata la nomina del fiduciario incaricato del controllo qualora risulti in un momento successivo che le misure correttive non siano state attuate in modo completo e regolare.