ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2011.315.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 315

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
29 novembre 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1193/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011, che istituisce un registro dell’Unione per il periodo di scambio avente inizio il 1o gennaio 2013 e i periodi di scambio successivi, relativi al sistema di scambio delle quote di emissioni dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti della Commissione (CE) n. 2216/2004 e (UE) n. 920/2010 ( 1 )

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(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

29.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 315/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1193/2011 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2011

che istituisce un registro dell’Unione per il periodo di scambio avente inizio il 1o gennaio 2013 e i periodi di scambio successivi, relativi al sistema di scambio delle quote di emissioni dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti della Commissione (CE) n. 2216/2004 e (UE) n. 920/2010

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 19,

vista la decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, seconda frase,

sentito il Garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE stabilisce che le quote di emissioni rilasciate a decorrere dal 1o gennaio 2012 siano conservate in un registro dell’Unione su conti di deposito gestiti dagli Stati membri. Il regolamento (UE) n. 920/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) istituisce tale registro dell’Unione.

(2)

La direttiva 2003/87/CE è stata sostanzialmente modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), è quindi opportuno modificare in modo approfondito il sistema di registri. Le modifiche si applicano a partire dal periodo di scambio che avrà inizio nel 2013. Al momento non esiste alcun accordo internazionale destinato a sostituire il protocollo di Kyoto applicabile negli Stati membri dopo il 2012. Le quote assegnate al trasporto aereo saranno messe all’asta a partire dal 2012 sulla base del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione (5), con le stesse modalità delle quote generiche. A fini di chiarezza e di urgenza è pertanto opportuno adottare un nuovo regolamento applicabile, a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/87/CE, al periodo di scambio nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell’Unione che avrà inizio il 1o gennaio 2013 e ai periodi successivi, oltre che applicabile alle quote assegnate al trasporto aereo che saranno messe all’asta nel 2012.

(3)

In parallelo al periodo di scambio compreso fra il 2008 e il 2012 e agli obblighi derivati dal protocollo di Kyoto, è opportuno continuare ad applicare il regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), e il regolamento (UE) n. 920/2010. È opportuno modificare i regolamenti (CE) n. 2216/2004 e (UE) n. 920/2010 al fine di attuare con effetto immediato talune disposizioni urgenti in materia di sicurezza e altri miglioramenti.

(4)

Al fine di garantire che le unità di Kyoto e le quote possano essere conservate sugli stessi conti del registro dell’Unione, quest’ultimo deve essere conforme alle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, adottate con la decisione 12/CMP.1 della conferenza delle parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto.

(5)

L’articolo 20 della direttiva 2003/87/CE stabilisce l’istituzione di un catalogo indipendente (di seguito «catalogo delle operazioni dell’Unione europea» o EUTL, European Union Transaction Log) nel quale sono registrati gli atti di rilascio, trasferimento e cancellazione delle quote di emissioni. A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione n. 280/2004/CE, le informazioni riguardanti le quantità assegnate, le unità di assorbimento, le unità di riduzione delle emissioni e le riduzioni certificate delle emissioni rilasciate, detenute, cedute, acquistate, soppresse o ritirate e il riporto delle quantità assegnate, delle unità di riduzione delle emissioni e delle riduzioni certificate di emissioni devono essere messe a disposizione del catalogo delle operazioni.

(6)

Ai fini dell’istituzione e della gestione dei registri e dell’EUTL, l’articolo 6 della decisione n. 280/2004/CE impone all’Unione e ai suoi Stati membri di applicare le specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, adottate con decisione 12/CMP.1.

(7)

Il registro dell’Unione contiene i conti necessari ad attuare quanto prescritto dalla direttiva 2003/87/CE. Ciascuno dei suddetti conti deve essere creato secondo procedure standardizzate, al fine di assicurare l’integrità del sistema dei registri e l’accesso del pubblico alle informazioni contenute nel sistema. Le quote devono essere rilasciate nel registro dell’Unione.

(8)

Le operazioni riguardanti le quote che avvengono all’interno del registro dell’Unione devono essere effettuate attraverso un collegamento con l’EUTL, mentre le operazioni riguardanti le unità di Kyoto devono essere effettuate tramite un collegamento con l’EUTL e il catalogo internazionale delle operazioni dell’UNFCCC (di seguito «ITL», International Transaction Log).

(9)

L’EUTL deve svolgere controlli automatici su tutte le procedure del sistema dei registri riguardanti le quote di emissioni, le emissioni verificate, i conti e le unità di Kyoto, mentre l’ITL esegue controlli automatici sulle procedure relative alle unità di Kyoto, onde garantire che non siano viziate da irregolarità. Le procedure che non superano tali controlli devono essere interrotte, in modo da assicurare che le operazioni effettuate nel sistema dei registri dell’Unione soddisfino i requisiti stabiliti dalla direttiva 2003/87/CE e quelli elaborati in conformità della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto.

(10)

Per garantire la sicurezza delle informazioni contenute nel sistema integrato dei registri e onde evitare le frodi, occorre applicare requisiti adeguati e armonizzati in materia di apertura dei conti, autenticazione e diritti di accesso, prevedendo di rivederli negli anni a venire per assicurarne l’efficacia e la proporzionalità. È opportuno conservare i dati relativi a tutte le procedure, i gestori e le persone contenuti nel sistema dei registri.

(11)

L’amministratore centrale provvede affinché le interruzioni del funzionamento del sistema dei registri siano limitate al minimo, e a tal fine adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare la disponibilità del registro dell’Unione e dell’EUTL e prevede sistemi e procedure efficaci per la protezione di tutti i dati.

(12)

Le quote e le unità di Kyoto esistono solo in forma dematerializzata e sono fungibili; pertanto la titolarità di una quota o di un’unità Kyoto deve essere accertata attraverso la loro esistenza nei conti del registro dell’Unione nel quale sono conservate. Per ridurre inoltre i rischi connessi all’annullamento delle operazioni inserite nel registro e le conseguenti turbative del sistema e del mercato che tale annullamento potrebbe causare, è necessario garantire che le quote e le unità di Kyoto siano completamente fungibili. In particolare, le operazioni non possano essere annullate, revocate o ricalcolate, con modalità diverse da quelle definite del registro, dopo il momento definito dalle stesse. Considerando che il presente regolamento non dovrebbe impedire in alcun modo a un titolare di conto o a un terzo di far valere diritti o crediti risultanti dall’operazione in questione che la legge possa riconoscergli ai fini di ricupero o di restituzione in relazione a un’operazione immessa in un sistema, per esempio in caso di frode o di errore tecnico, purché ciò non porti al ricalcolo del netting, all’annullamento o alla revoca dell’ordine di trasferimento immesso nel sistema. Dovrebbe essere inoltre tutelato l’acquisto di una quota o un’unità Kyoto effettuato in buona fede.

(13)

Poiché può essere auspicabile prevedere tipi di conti supplementari o altri mezzi che possano agevolare la detenzione di quote o unità di Kyoto per conto di terzi, oppure la costituzione di un diritto reale di garanzia sulle stesse, occorre esaminare queste questioni nell’ambito di una futura revisione del presente regolamento.

(14)

In conformità della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (7) e della decisione 13/CMP.1, occorre pubblicare periodicamente rapporti specifici destinati ad assicurare l’accesso del pubblico alle informazioni contenute nel sistema integrato dei registri, nel rispetto di alcuni requisiti in materia di riservatezza.

(15)

Ove applicabile alle informazioni detenute e trattate in conformità del presente regolamento, occorre rispettare la legislazione unionale sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali e in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (8), la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (9) e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (10).

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni generali e i requisiti relativi alla gestione e alla tenuta del registro dell’Unione per il periodo di scambio che avrà inizio il 1o gennaio 2013 e per i periodi successivi, nonché relativi al catalogo indipendente delle operazioni («ITL») di cui all’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.

Esso istituisce altresì un sistema di comunicazione fra il registro dell’Unione e l’ITL.

Articolo 2

Campo d’applicazione

Il presente regolamento concerne le quote create per il periodo di scambio nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell’Unione che avrà inizio il 1o gennaio 2013 e per i periodi successivi.

Esso concerne altresì le quote del trasporto aereo destinate alla messa all’asta e create per il periodo di scambio compreso fra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.

Articolo 3

Definizioni

Salvo indicazioni contrarie, i termini impiegati nel presente regolamento hanno il medesimo significato di cui alla direttiva 2003/87/CE. Si applicano inoltre le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1031/2010 e all’articolo 3 della decisione 2011/278/UE della Commissione (11). Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1)

«titolare del conto», la persona fisica o giuridica che detiene un conto nel sistema dei registri;

2)

«amministratore centrale», la persona designata dalla Commissione a norma dell’articolo 20 della direttiva 2003/87/CE;

3)

«autorità competente», l’autorità o le autorità designate da uno Stato membro a norma dell’articolo 18 della direttiva 2003/87/CE;

4)

«piattaforma esterna», un sistema esterno connesso in modo sicuro al registro dell’Unione al fine di automatizzare le funzioni relative al registro dell’Unione;

5)

«responsabile della verifica», il responsabile della verifica di cui alle definizioni dell’allegato I, sezione 2, punto 5, lettera m), della decisione 2007/589/CE della Commissione (12);

6)

«unità di quantità assegnata» (AAU, Assigned Amount Unit), un’unità rilasciata a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, della decisione n. 280/2004/CE;

7)

«quote assegnate al trasporto aereo», quote create a norma dell’articolo 3 quater, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE;

8)

«quote generiche» o «quote UE», tutte le altre quote create a norma della direttiva 2003/87/CE;

9)

«CER a lungo termine» (lCER), unità rilasciata per un’attività di progetto di afforestazione o riforestazione nell’ambito del meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) che, con riserva della decisione 5/CMP.1 della conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto, scade al termine del periodo di accreditamento della riduzione delle emissioni dell’attività di progetto CDM di afforestazione o riforestazione per la quale è stata rilasciata;

10)

«unità di assorbimento» (RMU, Removal Unit), un’unità rilasciata ai sensi dell’articolo 3 del protocollo di Kyoto;

11)

«CER temporanea» (tCER), unità rilasciata per un’attività di progetto di afforestazione o riforestazione nell’ambito del meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) che, con riserva della decisione 5/CMP.1, scade al termine del periodo di impegno previsto dal protocollo di Kyoto successivo a quello nel quale è stata rilasciata;

12)

«unità di Kyoto», le unità di tipo AAU, ERU, CER, RMU, lCER e tCER;

13)

«procedura», mezzo tecnico automatizzato per svolgere un’azione relativa ad un conto o a un’unità conservata nel registro;

14)

«operazione», procedura interna al registro dell’Unione che comprende il trasferimento di una quota o di un’unità di Kyoto da un conto verso un altro conto;

15)

«restituzione», la contabilizzazione di una quota o di un’unità di Kyoto da parte di un gestore o di un operatore aereo a fronte delle emissioni verificate del proprio impianto o aeromobile;

16)

«cancellazione», l’eliminazione definitiva di un’unità di Kyoto da parte del titolare senza contabilizzarla a fronte delle emissioni verificate;

17)

«soppressione», l’eliminazione definitiva di una quota da parte del titolare senza contabilizzarla a fronte delle emissioni verificate;

18)

«ritiro», la contabilizzazione di un’unità di Kyoto da parte di una parte del protocollo di Kyoto a fronte delle emissioni comunicate dalla parte in questione;

19)

«riciclaggio», la definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13);

20)

«reato grave», la definizione di cui all’articolo 3, punto 5, della direttiva 2005/60/CE;

21)

«finanziamento del terrorismo», la definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2005/60/CE;

22)

«amministratore nazionale», il soggetto responsabile di gestire, per conto di uno Stato membro, una serie di conti degli utilizzatori che rientrano nella giurisdizione di uno Stato membro depositati nel registro dell’Unione, designato a norma dell’articolo 7;

23)

«direttori», le persone che di fatto dirigono le operazioni quotidiane di una persona giuridica;

24)

«ora dell’Europa centrale», corrisponde all’ora estiva dell’Europa centrale nel periodo dell’ora legale, come definita negli articoli 1, 2 e 3 della direttiva 2000/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

CAPO II

SISTEMA DEI REGISTRI

Articolo 4

Registro dell’Unione

1.   È istituito un registro dell’Unione per il periodo di scambio nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell’Unione che avrà inizio il 1o gennaio 2013 e per i periodi successivi.

2.   L’amministratore centrale gestisce e tiene il registro dell’Unione.

3.   Gli Stati membri si avvalgono del registro dell’Unione al fine di adempiere i loro obblighi derivanti dall’articolo 19 della direttiva 2003/87/CE e di garantire un’accurata contabilizzazione delle quote che rientrano nell’ambito d’applicazione del presente regolamento. Il registro dell’Unione fornisce agli amministratori nazionali e ai titolari del conto le procedure stabilite dal presente regolamento.

4.   Il registro dell’Unione è conforme alle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi dei registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 12/CMP.1, e ai requisiti in materia di hardware, reti, software e sicurezza indicati nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’articolo 79.

Articolo 5

Catalogo delle operazioni dell’Unione europea

1.   Ai sensi dell’articolo 20 della direttiva 2003/87/CE è istituito un EUTL sotto forma di una base di dati elettronica normalizzata, per le operazioni che rientrano nell’ambito d’applicazione del presente regolamento. L’EUTL serve altresì per registrare tutte le informazioni riguardanti i depositi e i trasferimenti di unità di Kyoto rese disponibili a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione n. 280/2004/CE.

2.   L’amministratore centrale provvede alla gestione e alla tenuta dell’EUTL in conformità al disposto del presente regolamento.

3.   L’EUTL è in grado di verificare e registrare tutte le procedure di cui al presente regolamento, ed è conforme alle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati per i sistemi dei registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 12/CMP.1 e ai requisiti in materia di hardware, reti e software indicati nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’articolo 79.

4.   L’EUTL è in grado di registrare tutte le procedure di cui ai capi da III a V.

Articolo 6

Collegamenti fra i registri, l’ITL e l’EUTL

1.   Il registro dell’Unione mantiene un collegamento con l’ITL ai fini della comunicazione delle operazioni che trasferiscono unità di Kyoto.

2.   L’EUTL mantiene inoltre un collegamento con l’ITL ai fini della registrazione e della verifica dei trasferimenti di cui al paragrafo 1.

3.   Il registro dell’Unione mantiene anche un collegamento diretto con l’EUTL al fine di verificare e registrare le operazioni per il trasferimento delle quote e le procedure di gestione dei conti di cui al capo III. Tutte le operazioni che interessano le quote avvengono nel registro dell’Unione e sono registrate e verificate dall’EUTL.

4.   L’amministratore centrale può istituire un collegamento riservato tra l’EUTL e il registro di un paese candidato all’adesione per consentire a tali registri di comunicare con l’ITL attraverso l’EUTL e di registrare nell’EUTL i dati sulle emissioni verificate dei gestori. Prima di istituire tale collegamento i registri devono aver completato con esito positivo tutte le procedure di prova e di inizializzazione necessarie per i registri.

Articolo 7

Amministratori

1.   Ciascuno Stato membro designa un amministratore nazionale. Attraverso l’amministratore nazionale lo Stato membro accede ai propri conti e ai conti nel registro dell’Unione che si trovano sotto la sua giurisdizione e li gestisce.

2.   Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché non ci siano conflitti d’interesse tra gli amministratori nazionali, l’amministratore centrale e i titolari dei conti.

3.   Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l’identità e i recapiti del proprio amministratore nazionale, compreso un numero di telefono di emergenza da utilizzare in caso di incidenti relativi alla sicurezza.

4.   La Commissione coordina l’attuazione del presente regolamento con gli amministratori nazionali di ciascuno Stato membro e con l’amministratore centrale. La Commissione consulta in particolare il gruppo di lavoro degli amministratori del comitato sui cambiamenti climatici per quanto riguarda gli aspetti e le procedure attinenti al funzionamento dei registri e all’attuazione del presente regolamento. Entro il 31 marzo 2012, il gruppo di lavoro degli amministratori concorda le modalità di cooperazione fra l’amministratore centrale e gli amministratori nazionali, comprese le procedure operative comuni per attuare il presente regolamento, le procedure relative alle modifiche e agli incidenti per il registro dell’Unione e le specifiche tecniche per il funzionamento e l’affidabilità del registro dell’Unione e dell’EUTL. Il comitato sui cambiamenti climatici adotta il regolamento interno del gruppo di lavoro degli amministratori dei registri.

5.   L’amministratore centrale, le autorità competenti e gli amministratori nazionali eseguono unicamente quanto necessario per l’adempimento delle rispettive funzioni.

CAPO III

CONTI

SEZIONE 1

Disposizioni applicabili a tutti i conti

Articolo 8

Conti

1.   Il registro dell’Unione contiene i conti di cui all’allegato I.

2.   Nell’allegato I figurano i tipi di unità che possono essere detenute in ciascun tipo di conto.

Articolo 9

Stato dei conti

1.   I conti si trovano in uno dei seguenti stati: aperto, bloccato, escluso o chiuso.

2.   Non è consentito avviare alcuna procedura da un conto bloccato, fatta eccezione per la restituzione delle unità, l’iscrizione delle emissioni verificate e l’aggiornamento dei dati relativi al conto.

3.   Non è consentito avviare alcuna procedura da un conto chiuso. Un conto chiuso non può essere riaperto e non può acquisire unità.

4.   In caso di esclusione di un impianto dal sistema unionale ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 2003/87/CE, l’amministratore nazionale converte allo stato «escluso» il corrispondente conto di deposito di gestore per tutta la durata dell’esclusione.

5.   L’amministratore nazionale, non appena è informato dall’autorità competente del fatto che i voli di un operatore aereo non sono più inclusi nel sistema unionale in conformità dell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, converte allo stato «escluso» il corrispondente conto di deposito di operatore aereo fino a quando l’autorità competente gli comunichi che i voli dell’operatore aereo sono di nuovo inclusi nel sistema unionale.

Articolo 10

Amministrazione dei conti

1.   Ogni conto dispone di un amministratore responsabile dell’amministrazione per conto dello Stato membro o dell’Unione.

2.   L’amministratore del conto è determinato per ciascun tipo di conto a norma dell’allegato I.

3.   All’amministratore del conto spetta aprire e chiudere un conto o sospenderne o limitarne l’accesso, approvare i rappresentanti autorizzati, consentire la modifica dei dati del conto che richiedono l’autorizzazione dell’amministratore e avviare operazioni su richiesta del titolare del conto a norma dell’articolo 21, paragrafo 5.

4.   L’amministratore può chiedere ai titolari dei conti e ai rispettivi rappresentanti di sottoscrivere congrue condizioni compatibili con il presente regolamento.

5.   I conti sono disciplinati dalla legislazione e rientrano nella giurisdizione dello Stato membro del corrispondente amministratore e le unità che vi sono conservate sono considerate situate nel territorio dello stesso Stato membro.

Articolo 11

Notifiche da parte dell’amministratore centrale

L’amministratore centrale comunica ai rappresentanti del conto e all’amministratore del conto l’avvio e il completamento o l’interruzione di qualsiasi procedura, nonché la modifica dello stato relativi al conto mediante un meccanismo automatizzato descritto nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’articolo 79.

SEZIONE 2

Apertura e gestione dei conti

Articolo 12

Apertura dei conti di gestione

L’amministratore centrale apre tutti i conti di gestione nel registro dell’Unione entro venti giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui all’allegato II.

Articolo 13

Apertura di un conto per la consegna d’asta nel registro dell’Unione

1.   Una casa d’asta o una piattaforma d’asta oppure un sistema di compensazione o di regolamento, quali definiti dal regolamento (UE) n. 1031/2010, possono presentare a un amministratore nazionale una domanda di conto per la consegna d’asta presso il registro dell’Unione. La persona che presenta la domanda di conto è tenuta a fornire le informazioni di cui all’allegato III.

2.   Entro venti giorni dal ricevimento delle informazioni complete di cui al paragrafo 1 e a norma dell’articolo 22, l’amministratore nazionale apre il conto per la consegna d’asta presso il registro dell’Unione o informa il richiedente del rifiuto di aprire il conto a norma dell’articolo 20.

Articolo 14

Apertura dei conti di deposito di gestore nel registro dell’Unione

1.   Entro venti giorni lavorativi dall’entrata in vigore di un’autorizzazione a emettere gas a effetto serra, l’autorità competente o il gestore comunica al corrispondente amministratore nazionale le informazioni di cui all’allegato V e chiede all’amministratore nazionale di aprire un conto di deposito di gestore presso il registro dell’Unione.

2.   Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete di cui al paragrafo 1 e a norma dell’articolo 22, l’amministratore nazionale apre un conto di deposito di gestore presso il registro dell’Unione per ciascun impianto o informa il richiedente del rifiuto di aprire il conto a norma dell’articolo 20.

Articolo 15

Apertura dei conti di deposito di operatore aereo nel registro dell’Unione

1.   Entro venti giorni lavorativi dall’approvazione del piano di monitoraggio di un operatore aereo, l’autorità competente o l’operatore aereo comunica al corrispondente amministratore nazionale le informazioni di cui all’allegato VI e chiede all’amministratore nazionale di aprire un conto di deposito di operatore aereo nel registro dell’Unione.

2.   Ogni operatore aereo dispone di un conto di deposito di operatore aereo.

3.   Entro quaranta giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete di cui al paragrafo 1 e a norma dell’articolo 22, l’amministratore nazionale apre un conto di deposito di operatore aereo nel registro dell’Unione per ciascun operatore aereo o informa il richiedente del rifiuto di aprire il conto a norma dell’articolo 20.

4.   I conti di deposito di operatore aereo passano dallo stato «bloccato» ad «aperto» dopo l’iscrizione delle emissioni verificate in conformità dell’articolo 32, paragrafi da 1 a 5, e di un valore relativo allo stato di adempimento superiore o pari a 0, calcolato secondo l’articolo 34, paragrafo 1. L’amministratore nazionale apre anche a una data precedente il conto, dopo aver ricevuto dal titolare del conto una domanda di attivazione del proprio conto ai fini dello scambio, purché tale domanda contenga almeno tutti gli elementi indicati nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’articolo 79.

Articolo 16

Apertura dei conti personali di deposito e di scambio nel registro dell’Unione

1.   Il richiedente presenta all’amministratore nazionale una domanda di conto di deposito personale o di scambio nel registro dell’Unione. Il futuro titolare del conto fornisce le informazioni richieste dall’amministratore nazionale, che comprendono almeno quelle indicate nell’allegato III.

2.   Lo Stato membro dell’amministratore nazionale può chiedere, come condizione previa all’apertura di un conto personale di deposito o di scambio, che il futuro titolare del conto abbia la residenza permanente o sia registrato nello Stato membro dell’amministratore nazionale che amministra il conto.

3.   Lo Stato membro dell’amministratore nazionale può chiedere, come condizione previa all’apertura di un conto personale di deposito o di scambio, che il futuro titolare del conto sia iscritto al registro dell’IVA nello Stato membro dell’amministratore nazionale che amministra il conto.

4.   Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete di cui al paragrafo 1 e a norma dell’articolo 22, l’amministratore nazionale apre il conto di deposito personale o di scambio nel registro dell’Unione o informa il richiedente del rifiuto di aprire il conto a norma dell’articolo 20.

Articolo 17

Apertura dei conti nazionali di deposito nel registro dell’Unione

L’autorità competente dello Stato membro ordina all’amministratore nazionale di aprire un conto di deposito nazionale nel registro dell’Unione entro venti giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui all’allegato II.

Articolo 18

Apertura dei conti di piattaforma esterna nel registro dell’Unione

1.   Le piattaforme esterne possono presentare domanda per un conto di piattaforma esterna nel registro dell’Unione. Tale domanda è presentata all’amministratore nazionale. La domanda è presentata all’amministratore nazionale. Tali informazioni contengono almeno le informazioni indicate nell’allegato III ed elementi comprovanti che la piattaforma esterna garantisce un livello di sicurezza equivalente o superiore a quello garantito dal registro dell’Unione in conformità del presente regolamento.

2.   Gli amministratori nazionali garantiscono che le piattaforme esterne di scambio soddisfino i requisiti tecnici e di sicurezza descritti nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’articolo 79.

3.   Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete di cui al paragrafo 1 e a norma dell’articolo 22, l’amministratore nazionale apre il conto della piattaforma esterna nel registro dell’Unione o informa l’amministratore centrale o il richiedente del rifiuto di aprire il conto a norma dell’articolo 20.

4.   Per avviare un’operazione non è richiesta l’approvazione di un rappresentante autorizzato supplementare in conformità dell’articolo 21, paragrafo 3, se ad avviarla è una piattaforma di scambio esente. Una piattaforma di scambio può essere esentata dall’amministratore nazionale su richiesta scritta, se dimostra di possedere dispositivi di sicurezza che assicurano un livello di sicurezza almeno pari a quello che garantiscono le disposizioni dell’articolo 21, paragrafo 3. I requisiti tecnici e di sicurezza sono definiti nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’articolo 79. L’amministratore nazionale interessato notifica tempestivamente tali richieste alla Commissione, la quale provvede a renderle pubbliche.

Articolo 19

Apertura dei conti di responsabile della verifica nel registro dell’Unione

1.   La domanda di apertura di un conto di responsabile della verifica nel registro dell’Unione è presentata all’amministratore nazionale. La persona che chiede l’apertura del conto fornisce le informazioni richieste dall’amministratore nazionale, comprensive di quelle indicate negli allegati II e IV.

2.   Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete di cui al paragrafo 1 del presente articolo e a norma dell’articolo 22, l’amministratore nazionale apre il conto del responsabile della verifica nel registro dell’Unione o informa il richiedente del rifiuto di aprire il conto a norma dell’articolo 20.

Articolo 20

Rifiuto di aprire un conto

1.   L’amministratore nazionale verifica che le informazioni e i documenti presentati ai fini dell’apertura del conto siano completi, aggiornati, accurati e veritieri.

2.   Un amministratore nazionale può rifiutare di aprire un conto nei seguenti casi:

a)

le informazioni e i documenti presentati sono incompleti, obsoleti, inaccurati o falsi;

b)

il futuro titolare del conto o, nel caso di un’entità giuridica, uno dei direttori, sia oggetto di indagine o nei cinque anni precedenti sia stato condannato per frode relativamente a quote di Kyoto, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi nell’ambito dei quali il conto può essere strumentale;

c)

l’amministratore nazionale ha motivi ragionevoli di ritenere che i conti possano essere usati per frodi riguardo a quote o unità di Kyoto, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi;

d)

per motivi previsti dal diritto nazionale.

3.   Se l’amministratore nazionale rifiuta di aprire un conto, la persona che ne chiede l’apertura può contestare tale rifiuto rivolgendosi all’autorità competente a norma del diritto nazionale, la quale ordina all’amministratore nazionale di aprire il conto oppure conferma il rifiuto emanando una decisione motivata, salvo disposizioni legislative nazionali volte a perseguire in modo proporzionato un obiettivo legittimo compatibile con il presente regolamento.

Articolo 21

Rappresentanti autorizzati

1.   Ogni conto, fatta eccezione del conto del responsabile della verifica, ha almeno due rappresentanti autorizzati. Per ogni conto del responsabile della verifica vi è almeno un rappresentante autorizzato. I rappresentanti autorizzati avviano le operazioni e le altre procedure per conto del titolare del conto.

2.   Oltre ai rappresentanti autorizzati di cui al paragrafo 1, i conti possono altresì avere rappresentanti autorizzati all’accesso al conto in sola visione.

3.   I conti possono avere uno o più rappresentanti autorizzati supplementari. Per avviare un’operazione è necessaria l’approvazione di un rappresentante autorizzato supplementare, oltre all’approvazione di un rappresentante autorizzato, tranne nei seguenti casi:

a)

per i trasferimenti verso un conto del titolare che figura nell’elenco dei conti di fiducia nel registro dell’Unione; e

b)

operazioni avviate da piattaforme esterne esenti a norma dell’articolo 18, paragrafo 4.

4.   I titolari del conto possono abilitare l’accesso ai loro conti attraverso una piattaforma esterna. Detti titolari di conto nominano in veste di rappresentante autorizzato una persona già rappresentante autorizzato di un conto della piattaforma esterna.

5.   Nel caso in cui un rappresentante autorizzato non possa accedere al registro dell’Unione per motivi tecnici o altri, su richiesta l’amministratore nazionale può avviare le operazioni per conto del rappresentante autorizzato, a condizione che l’amministratore nazionale autorizzi tali richieste e che l’accesso non sia stato sospeso a norma del presente regolamento.

6.   Le specifiche tecniche per lo scambio dei dati possono stabilire un numero massimo di rappresentanti autorizzati e di rappresentanti autorizzati supplementari per ciascun tipo di conto.

7.   I rappresentanti autorizzati e i rappresentanti autorizzati supplementari devono essere persone fisiche di età superiore a 18 anni. Tutti i rappresentanti autorizzati e i rappresentanti autorizzati supplementari di ogni conto devono essere persone diverse, ma una stessa persona può svolgere la funzione di rappresentante autorizzato o di rappresentante autorizzato supplementare per più di un conto. Lo Stato membro dell’amministratore nazionale può chiedere che almeno uno dei rappresentanti autorizzati di un conto abbia la residenza permanente nello Stato membro, tranne per i conti di responsabile della verifica.

Articolo 22

Nomina e approvazione dei rappresentanti autorizzati e dei rappresentanti autorizzati supplementari

1.   Quando richiede un conto, il futuro titolare del conto nomina un certo numero di rappresentanti autorizzati e di rappresentanti autorizzati supplementari a norma dell’articolo 21.

2.   Quando nomina un rappresentante autorizzato o un rappresentante autorizzato supplementare, il titolare del conto fornisce le informazioni richieste dall’amministratore. Tali informazioni comprendono almeno i dati indicati nell’allegato VII.

3.   Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete richieste a norma del paragrafo 2, l’amministratore nazionale approva un rappresentante autorizzato o un rappresentante autorizzato supplementare oppure informa il titolare del conto del proprio rifiuto ad approvarlo. Se la valutazione delle informazioni sulla persona proposta per la nomina richiede più tempo, l’amministratore può prorogare la procedura di valutazione al massimo di altri 20 giorni lavorativi e comunica la proroga al titolare del conto.

4.   L’amministratore nazionale verifica che le informazioni e i documenti presentati ai fini della nomina di un rappresentante autorizzato o di un rappresentante autorizzato supplementare siano completi, aggiornati, accurati e veritieri.

5.   Un amministratore nazionale può rifiutare di approvare un rappresentante autorizzato o un rappresentate autorizzato supplementare nel caso in cui:

a)

le informazioni e i documenti presentati sono incompleti, obsoleti, inaccurati o falsi;

b)

il richiedente sia oggetto di indagine o nei cinque anni procedenti sia stato condannato per frode relativamente a quote o unità di Kyoto, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi per i quali il conto può essere strumentale;

c)

per motivi previsti dal diritto nazionale.

6.   Se l’amministratore nazionale rifiuta di approvare un rappresentante autorizzato o un rappresentante autorizzato supplementare, il titolare del conto può contestare tale rifiuto rivolgendosi all’autorità competente a norma del diritto nazionale, la quale ordina all’amministratore nazionale di approvare il rappresentante oppure conferma il rifiuto emanando una decisione motivata, salvo disposizioni legislative nazionali volte a perseguire in modo proporzionato un obiettivo legittimo compatibile con il presente regolamento.

Articolo 23

Aggiornamento delle informazioni relative al conto e ai rappresentanti autorizzati

1.   Tutti i titolari del conto comunicano entro dieci giorni lavorativi all’amministratore nazionale le modifiche delle informazioni presentate ai fini dell’apertura del conto. Inoltre, essi confermano all’amministratore nazionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, che le informazioni relative al loro conto sono ancora complete, aggiornate e veritiere.

2.   Gli operatori aerei comunicano entro 10 giorni lavorativi all’amministratore del proprio conto l’avvenuta fusione tra due o più operatori aerei o l’avvenuta scissione in due o più operatori.

3.   La comunicazione delle modifiche è accompagnata dalle informazioni richieste dall’amministratore nazionale in conformità della presente sezione. Entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento di tale comunicazione e delle informazioni a sostegno, il competente amministratore nazionale approva l’aggiornamento delle informazioni. L’amministratore può rifiutare di aggiornare le informazioni a norma di quanto disposto dall’articolo 22, paragrafi 4 e 5. Il titolare del conto è informato di un eventuale rifiuto in merito. È possibile contestare il rifiuto presso l’autorità competente o l’autorità responsabile a norma del diritto nazionale, conformemente all’articolo 20.

4.   Almeno ogni tre anni l’amministratore esamina se le informazioni presentate per l’apertura del conto sono ancora complete, aggiornate, accurate e veritiere, e chiede al titolare del conto di comunicare le eventuali modifiche.

5.   Il titolare di un conto di deposito del gestore può vendere o cedere il proprio conto di deposito del gestore solo congiuntamente all’impianto connesso a tale conto di deposito del gestore.

6.   Fatto salvo il paragrafo 5, nessun titolare di conto può vendere o cedere la proprietà del proprio conto a un’altra persona.

7.   Un rappresentante autorizzato o un rappresentante autorizzato supplementare non può trasferire il proprio stato di rappresentante a un’altra persona.

8.   Un titolare del conto può richiedere la cancellazione di un rappresentate autorizzato da un conto. L’amministratore nazionale sospende l’accesso del rappresentante autorizzato o del rappresentate autorizzato supplementare nel momento in cui riceve la richiesta. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta richiesta l’amministratore responsabile cancella il rappresentante autorizzato.

9.   Il titolare di un conto può nominare nuovi rappresentanti autorizzati o rappresentanti autorizzati supplementari a norma dell’articolo 22.

10.   Se lo Stato membro di riferimento di un operatore aereo cambia secondo la procedura di cui all’articolo 18 bis della direttiva 2003/87/CE o a seguito di un allargamento dell’Unione europea, l’amministratore centrale aggiorna i dati relativi all’amministratore nazionale del corrispondente conto di deposito dell’operatore aereo. Quando cambia l’amministratore di un conto di deposito dell’operatore aereo, il nuovo amministratore può chiedere all’operatore aereo di presentare le informazioni relative all’apertura del conto e le informazioni in merito ai rappresentanti autorizzati, a norma, rispettivamente, dell’articolo 15 e dell’articolo 21.

11.   Subordinatamente al paragrafo 10, non cambia lo Stato membro di riferimento della gestione di un conto.

Articolo 24

Elenco dei conti di fiducia

1.   I conti per la consegna d’asta, i conti di deposito e i conti di scambio possono disporre di un elenco dei conti di fiducia nel registro dell’Unione.

2.   I conti detenuti dal medesimo titolare sono automaticamente inclusi nell’elenco dei conti di fiducia.

3.   La modifica dell’elenco dei conti di fiducia è effettuata mediante la procedura di cui all’articolo 36 per i trasferimenti indicati nel capo V, sezione 6. La modifica è confermata da un rappresentante autorizzato supplementare, oppure, qualora non ne sia stato nominato alcuno, da un altro rappresentante autorizzato. Il termine indicata nell’articolo 36, paragrafo 4, si applica per la soppressione dei conti dall’elenco dei conti di fiducia; per tutte le altre modifiche apportate all’elenco dei conti di fiducia il termine è di sette giorni.

SEZIONE 3

Chiusura dei conti

Articolo 25

Chiusura dei conti

Fatto salvo l’articolo 29, paragrafo 1, l’amministratore chiude il conto entro dieci giorni dal ricevimento della domanda del titolare di un conto diverso da quelli indicati agli articoli 26, 27 e 28.

Articolo 26

Chiusura dei conti di deposito del gestore

1.   Entro dieci giorni lavorativi l’autorità competente comunica all’amministratore nazionale la revoca o la sospensione di un’autorizzazione a emettere gas a effetto serra o la chiusura di un impianto. Entro dieci giorni lavorativi da tale comunicazione, l’amministratore nazionale inserisce la data in questione nel registro dell’Unione.

2.   L’amministratore nazionale può chiudere un conto di deposito del gestore entro il 30 giugno dell’anno successivo all’anno di chiusura dell’impianto, revoca o sospensione dell’autorizzazione se l’impianto in questione ha restituito una quantità di quote almeno pari alle sue emissioni verificate.

Articolo 27

Chiusura dei conti di deposito dell’operatore aereo

I conti di deposito dell’operatore aereo possono essere chiusi dall’amministratore nazionale solo su ordine dell’autorità competente, qualora questa sia venuta a conoscenza, tramite comunicazione del titolare del conto o in base ad altre prove, del fatto che l’operatore aereo si è fuso con un altro operatore aereo o che ha cessato definitivamente le attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE.

Articolo 28

Chiusura dei conti del responsabile della verifica

1.   L’amministratore nazionale chiude il conto del responsabile della verifica entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda del responsabile medesimo.

2.   L’autorità competente può inoltre ordinare all’amministratore nazionale di chiudere un conto del responsabile della verifica se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

l’accreditamento del responsabile della verifica è scaduto o è stato ritirato;

b)

il responsabile della verifica ha cessato l’attività.

Articolo 29

Saldo positivo sui conti in fase di chiusura

1.   Se un conto che l’amministratore deve chiudere a norma degli articoli 25, 26 e 27 presenta un saldo positivo in termini di quote o di unità di Kyoto, l’amministratore chiede dapprima al titolare del conto di indicare un altro conto verso il quale trasferire tali quote o unità di Kyoto. Se il titolare del conto non risponde entro 40 giorni lavorativi alla richiesta dell’amministratore, quest’ultimo trasferisce le quote e le unità di Kyoto sul proprio conto di deposito nazionale.

2.   Se il conto al quale è stato sospeso l’accesso ai sensi dell’articolo 31 presenta un saldo positivo in termini di quote o di unità di Kyoto, l’autorità competente può disporre che le quote e le unità di Kyoto siano trasferite immediatamente sul corrispondente conto nazionale.

Articolo 30

Chiusura dei conti e cancellazione del rappresentante autorizzato su iniziativa dell’amministratore

1.   Se la situazione che ha dato origine alla sospensione dell’accesso ai conti a norma dell’articolo 31 non si risolve entro un lasso di tempo ragionevole nonostante ripetute comunicazioni, l’autorità competente può ordinare all’amministratore nazionale di chiudere oppure, nel caso dei conti di deposito di gestori o operatori aerei, di bloccare i conti il cui accesso è sospeso, finché l’autorità competente abbia stabilito che la situazione che ha dato luogo alla sospensione non sussiste più.

2.   Se un conto di deposito personale o di scambio presenta un saldo pari a zero e non sono state registrate operazioni per un anno, l’amministratore nazionale può comunicare al titolare del conto che il conto di deposito personale o di scambio sarà chiuso entro 40 giorni lavorativi, a meno che il titolare del conto non faccia pervenire all’amministratore nazionale una domanda finalizzata a mantenere il conto. Se all’amministratore nazionale non perviene una richiesta in tal senso da parte del titolare del conto, l’amministratore nazionale può procedere alla chiusura.

3.   L’amministratore nazionale chiude un conto di deposito del gestore su richiesta dell’autorità competente qualora non esista alcuna prospettiva ragionevole di restituzione di ulteriori quote.

4.   L’amministratore nazionale può cancellare un rappresentante autorizzato o un rappresentante autorizzato supplementare se ritiene che l’approvazione dei predetti rappresentanti avrebbe dovuto essere respinta a norma dell’articolo 22, paragrafo 3, e in particolare se scopre che i documenti e le informazioni relative all’identità dei rappresentanti forniti in fase di nomina erano incompleti, obsoleti, inaccurati o falsi.

5.   Il titolare del conto può contestare, entro 30 giorni di calendario, la modifica di stato del proprio conto a norma del paragrafo 1, o la cancellazione del rappresentante autorizzato o del rappresentante autorizzato supplementare a norma del paragrafo 4, presso l’autorità competente a norma della legislazione nazionale, la quale ordina all’amministratore nazionale di ripristinare il conto o il rappresentante autorizzato o il rappresentante autorizzato supplementare, oppure conferma la modifica di stato del conto o la cancellazione del rappresentante emanando una decisione motivata, fatte salve le disposizioni legislative nazionali che perseguono un obiettivo compatibile con il presente regolamento e siano ad esso commisurate.

SEZIONE 4

Sospensione dell’accesso ai conti

Articolo 31

Sospensione dell’accesso ai conti

1.   Un amministratore può sospendere l’accesso di un rappresentante autorizzato o di un rappresentante autorizzato supplementare a qualsiasi conto del registro o alle procedure alle quali il rappresentante autorizzato avrebbe accesso, se ha ragionevoli motivi per ritenere che il rappresentante autorizzato abbia:

a)

tentato di accedere a procedure o a conti ai quali non è autorizzato ad accedere;

b)

ripetutamente tentato di accedere a un conto o a una procedura utilizzando un nome utente e una password errati; o

c)

tentato di compromettere la sicurezza, la disponibilità, l’integrità o la riservatezza del registro dell’Unione o dell’EUTL, o dei dati ivi elaborati e conservati.

2.   L’amministratore può sospendere l’accesso di tutti i rappresentanti autorizzati o i rappresentanti autorizzati supplementari a un determinato conto quando sussiste una delle seguenti condizioni:

a)

il titolare del conto è deceduto senza che sia stato nominato un successore legale oppure ha cessato di esistere come persona giuridica;

b)

il titolare del conto non ha corrisposto le tariffe;

c)

il titolare del conto ha violato i termini e le condizioni applicabili al conto;

d)

il titolare del conto non ha accettato le modifiche alle condizioni e ai termini fissati dall’amministratore nazionale o dall’amministratore centrale;

e)

il titolare del conto non ha comunicato le modifiche apportate alle informazioni sul conto né fornito giustificativi riguardanti le modifiche alle informazioni sul conto o riguardanti nuovi obblighi relativi alle informazioni sul conto;

f)

il titolare del conto non ha mantenuto il numero minimo richiesto di rappresentanti autorizzati per il conto;

g)

il titolare del conto non ha garantito la conformità all’obbligo, fissato dallo Stato membro, di residenza permanente di un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell’amministratore nazionale;

h)

il titolare del conto non ha garantito la conformità all’obbligo, fissato dallo Stato membro, di residenza permanente o di registrazione del titolare del conto nello Stato membro dell’amministratore del conto.

3.   L’amministratore può sospendere l’accesso a tutti i rappresentanti autorizzati o ai rappresentanti autorizzati supplementari a un determinato conto e la possibilità di avviare procedure da tale conto:

a)

per un periodo massimo di due settimane se ha ragionevoli motivi di ritenere che il conto è stato o sarà usato a fini di frode, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi; oppure

b)

sulla base e in conformità di disposizioni legislative nazionali che perseguano un obiettivo legittimo.

4.   L’amministratore nazionale può sospendere l’accesso a un conto se ritiene che l’apertura di detto conto avrebbe dovuto essere respinta a norma dell’articolo 20 oppure che il titolare del conto non soddisfi più le condizioni per l’apertura del conto.

5.   L’amministratore del conto revoca immediatamente la sospensione non appena si risolve la situazione che ha dato origine alla sospensione.

6.   Entro 30 giorni di calendario, il titolare del conto può contestare la sospensione dell’accesso di cui ai paragrafi 1 e 3, presso l’autorità competente o l’autorità responsabile a norma del diritto nazionale, la quale ordina all’amministratore nazionale di ripristinare l’accesso o conferma la sospensione emanando una decisione motivata, fatte salve le disposizioni legislative nazionali che perseguono un obiettivo compatibile con il presente regolamento e siano ad esso commisurate.

7.   L’autorità competente o la Commissione può anche ordinare all’amministratore centrale o a un amministratore nazionale di procedere a una sospensione.

8.   Un’autorità dello Stato membro dell’amministratore competente per l’applicazione della legge nazionale può altresì richiedere all’amministratore di procedere a una sospensione sulla base e a norma della legge nazionale.

9.   In caso di sospensione dell’accesso a un conto della piattaforma esterna, l’amministratore sospende anche l’abilitazione dell’accesso ai conti degli utilizzatori accessibili dalla piattaforma esterna a norma dell’articolo 21, paragrafo 4. In caso di sospensione dell’accesso dei rappresentanti autorizzati e dei rappresentanti autorizzati supplementari a un conto della piattaforma esterna, l’amministratore sospende anche l’accesso dalla piattaforma esterna dei rappresentanti abilitati da un titolare di conto a norma dell’articolo 21, paragrafo 4.

10.   Quando il titolare di un conto di deposito del gestore o di un conto di deposito dell’operatore aereo è impossibilitato a restituire le quote nei 10 giorni lavorativi precedenti la scadenza prevista per la restituzione di cui all’articolo 12, paragrafi 2 bis e 3, della direttiva 2003/87/CE a causa di una sospensione a norma del presente articolo, l’amministratore nazionale restituisce, su richiesta del titolare del conto, il numero di quote indicato dal titolare del conto.

CAPO IV

EMISSIONI VERIFICATE E CONFORMITÀ

Articolo 32

Dati sulle emissioni verificate di un impianto o un operatore aereo

1.   Ciascun gestore e operatore aereo scelgono un responsabile della verifica tra quelli registrati presso l’amministratore nazionale che amministra il proprio conto. Se un gestore o un operatore aereo è anche responsabile della verifica, non può scegliere se stesso come responsabile della verifica.

2.   L’amministratore nazionale, l’autorità competente o, su decisione dell’autorità competente, il titolare del conto o il responsabile della verifica inserisce i dati annui sulle emissioni per l’anno precedente entro il 31 marzo.

3.   I dati annui sulle emissioni devono essere presentati nel formato prescritto dall’allegato VIII.

4.   Il responsabile della verifica o l’autorità competente approva le emissioni annuali verificate previa verifica a norma dell’articolo 15, primo comma, della direttiva 2003/87/CE, della relazione del gestore sulle emissioni prodotte da un impianto nel corso di un anno precedente o della relazione dell’operatore aereo sulle emissioni prodotte da tutte le attività di trasporto aereo svolte in un anno precedente.

5.   L’amministratore nazionale o l’autorità competente indica come verificate, nel registro dell’Unione, le emissioni approvate ai sensi del paragrafo 4. L’autorità competente può stabilire che il responsabile della verifica sia incaricato di indicare come verificate le emissioni nel registro dell’Unione al posto dell’amministratore nazionale.

6.   L’autorità competente può ordinare all’amministratore nazionale di correggere le emissioni annue verificate di un impianto o di un operatore aereo al fine di garantire la conformità con i requisiti di cui agli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE, inserendo nel registro dell’Unione i dati sulle emissioni verificate corrette o stimate per l’impianto o l’operatore aereo interessato per quell’anno.

7.   Se al 1o maggio di ogni anno nel registro dell’Unione non sono stati iscritti valori sulle emissioni verificate di un impianto o di un operatore aereo per un anno precedente o se tali valori sono risultati errati, l’eventuale stima sostitutiva del valore riguardante le emissioni iscritta nel registro dell’Unione è calcolata con la massima precisione possibile in base agli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE.

Articolo 33

Blocco dei conti per la mancata comunicazione delle emissioni verificate

1.   Se, al 1o aprile di ogni anno, nel registro dell’Unione non sono state iscritte le emissioni annue verificate di un impianto o di un operatore aereo per l’anno precedente, il registro dell’Unione pone il corrispondente conto di deposito del gestore o conto di deposito dell’operatore aereo in stato di blocco.

2.   Quando tutte le emissioni verificate mancanti di un impianto o di un operatore aereo per l’anno interessato sono state iscritte nel registro dell’Unione, quest’ultimo modifica lo stato del conto in «aperto».

Articolo 34

Calcolo del valore relativo allo stato di adempimento

1.   Il 1o maggio di ogni anno il registro dell’Unione determina per l’anno precedente il valore relativo allo stato di adempimento di ogni impianto e operatore aereo che dispone di un conto di deposito di gestore o di operatore aereo aperto o bloccato, calcolando la somma di tutte le quote restituite per il periodo in corso meno la somma di tutte le emissioni verificate nel periodo in corso fino all’anno in corso compreso, più un fattore di correzione.

2.   Il fattore di correzione di cui al paragrafo 1 è pari a zero se il valore relativo allo stato di adempimento dell’ultimo anno del periodo precedente era superiore a zero, mentre è uguale al valore relativo allo stato di adempimento dell’ultimo anno del periodo precedente se quest’ultimo è inferiore o uguale a zero.

3.   Per ciascun anno il registro dell’Unione iscrive il valore relativo allo stato di adempimento di ogni impianto e ogni operatore aereo.

CAPO V

OPERAZIONI

Articolo 35

Per ciascun tipo di conto sono avviate solo le operazioni espressamente disciplinate dal presente regolamento per detto tipo di conto.

Articolo 36

Esecuzione dei trasferimenti

1.   Prima di avviare l’operazione, il registro dell’Unione richiede una conferma fuori banda per tutte le operazioni di cui al capo V che non sono avviate da una piattaforma esterna. Un’operazione può essere avviata solo se un rappresentante autorizzato supplementare di cui è richiesta l’approvazione a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, ha confermato l’operazione fuori banda.

2.   Per tutti i trasferimenti di cui all’articolo 59 e al capo V, sezione 6, il trasferimento può essere avviato immediatamente se è confermato fra le ore 10 e le ore 16, ora dell’Europa centrale (CET), da lunedì a venerdì compreso, ad eccezione dei giorni festivi legali negli Stati membri che decidono di sospendere il termine a titolo del paragrafo 3. Un trasferimento confermato in un momento diverso sarà avviato il giorno successivo alle ore 10 (CET), dal lunedì al venerdì.

3.   Per tutti i trasferimenti di quote e di unità di Kyoto di cui agli articoli 59 e 60 e per tutti i trasferimenti di cui all’articolo 61 verso conti che non figurano nell’elenco dei conti di fiducia del titolare del conto di scambio, si applica una differita di 26 ore fra l’avvio e la comunicazione dell’avvenuto trasferimento ai sensi dell’articolo 78. Questo termine è sospeso tra le ore 0 e le ore 24 (CET) di sabato e domenica. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere di sospenderlo anche tra le ore 0 e le ore 24 (CET) dei giorni festivi legali di un determinato anno, purché tale decisione sia pubblicata entro il 1o dicembre dell’anno precedente.

4.   Se il rappresentante di un conto sospetta che il trasferimento sia stato avviato in modo fraudolento, può chiedere all’amministratore nazionale, almeno due ore prima del termine di cui al paragrafo 3, di annullare il trasferimento per conto del rappresentante del conto stesso, prima che si comunichi l’avvenuto trasferimento. Il titolare del conto notifica, subito dopo detta richiesta, la frode sospetta all’autorità competente per l’applicazione della legge nazionale. Tale notifica è trasmessa all’amministratore nazionale entro sette giorni.

5.   All’avvio del trasferimento ai sensi dei paragrafi 1 e 2, a tutti i rappresentanti del conto è trasmessa una comunicazione che indica la proposta di avvio del trasferimento.

Articolo 37

Natura delle quote e carattere definitivo delle operazioni

1.   Una quota o un’unità di Kyoto è uno strumento fungibile e dematerializzato negoziabile sul mercato.

2.   Data la natura dematerializzata delle quote e delle unità di Kyoto, l’iscrizione nel registro dell’Unione vale presunzione semplice e sufficiente della titolarità di una quota o un’unità di Kyoto e di qualsiasi altro elemento la cui iscrizione in detto registro è disciplinata o autorizzata dal presente regolamento.

3.   Data la fungibilità delle quote e delle unità di Kyoto, qualsiasi obbligo di recupero o restituzione che possa essere imposto in virtù della legislazione nazionale si applica solo alla quota o all’unità di Kyoto in natura. In particolare:

a)

fatte salve le disposizioni dell’articolo 64 e della verifica della concordanza di cui all’articolo 77 del presente regolamento, un’operazione diventa definitiva e irrevocabile al momento del suo completamento a norma dell’articolo 78. Salvo eventuali disposizioni della legislazione nazionale o un eventuale ricorso di diritto interno che possono determinare l’obbligo o l’ordine di esecuzione di una nuova operazione nel registro, nessuna legge, regolamentazione, prassi o norma relativa allo scioglimento dei contratti o delle operazioni può condurre all’annullamento nel registro di un’operazione divenuta definitiva e irrevocabile ai sensi del presente regolamento;

b)

il presente articolo non dovrebbe impedire in alcun modo a un titolare di conto o a un terzo di far valere qualsiasi diritto o credito risultante dall’operazione in questione che la legge possa riconoscergli ai fini di recupero o di restituzione in relazione a un’operazione divenuta definitiva nel registro, ad esempio nel caso di frode o di errore tecnico, purché ciò non porti al ricalcolo del netting, alla revoca o all’annullamento dell’operazione nel registro.

4.   Chiunque acquisisca e detenga in buona fede una quota o un’unità di Kyoto acquisisce la titolarità della quota o dell’unità di Kyoto indipendentemente dagli eventuali vizi di titolarità del cedente.

SEZIONE 1

Creazione di quote

Articolo 38

Creazione di quote

1.   Se del caso, l’amministratore centrale può creare un conto totale unionale, un conto totale unionale per il trasporto aereo, un conto d’asta unionale e/o un conto d’asta unionale per il trasporto aereo, nonché creare o chiudere conti o quote secondo quanto può essere necessario secondo gli atti della legislazione unionale, comprese le disposizioni dell’articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010, dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 920/2010 o di atti adottati ai sensi dell’articolo 3 sexies, paragrafo 3, e degli articoli 9 e 9 bis, della direttiva 2003/87/CE.

2.   A tempo debito la Commissione ordina all’amministratore centrale di creare un numero di quote generiche complessivamente equivalenti al numero determinato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2010/670/UE della Commissione (15) («conto NER300»), oppure destinate al trasferimento verso tali conti.

3.   All’atto della creazione il registro dell’Unione assegna a ciascuna quota un codice identificativo unico.

SEZIONE 2

Trasferimento tra conti prima delle aste e dell’assegnazione

Articolo 39

Trasferimento di quote generiche destinate alla messa all’asta

1.   L’amministratore centrale trasferisce tempestivamente per conto della pertinente casa d’aste, designata ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, le quote generiche provenienti dal conto totale unionale verso il conto d’asta unionale in quantità corrispondente ai volumi annui determinati dall’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1031/2010.

2.   In caso di adeguamento dei volumi annui secondo quanto disposto dall’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1031/2010, l’amministratore centrale trasferisce un quantitativo corrispondente di quote generiche dal conto totale unionale verso il conto d’asta unionale o dal conto d’asta unionale verso il conto totale unionale, secondo il caso.

Articolo 40

Trasferimento di quote generiche destinate all’assegnazione a titolo gratuito

L’amministratore centrale trasferisce tempestivamente le quote generiche provenienti dal conto totale unionale verso il conto unionale di assegnazione in quantità corrispondente alla somma delle quote assegnate a titolo gratuito secondo le tabelle nazionali di assegnazione di ciascuno Stato membro.

Articolo 41

Trasferimento di quote generiche alla riserva per i nuovi entranti

1.   L’amministratore centrale trasferisce tempestivamente le quote generiche dal conto totale unionale verso il conto di riserva unionale per i nuovi entranti in un quantitativo corrispondente al 5 % del quantitativo complessivo unionale delle quote determinate mediante decisioni adottate ai sensi degli articoli 9 e 9 bis della direttiva 2003/87/CE, cui è sottratto il quantitativo da creare ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 2.

2.   Se il quantitativo unionale di quote è aumentato mediante una decisione adottata ai sensi degli articoli 9 e 9 bis della direttiva 2003/87/CE, l’amministratore centrale trasferisce quote generiche supplementari dal conto totale unionale verso il conto di riserva unionale per i nuovi entranti in un quantitativo corrispondente al 5 % dell’aumento del quantitativo complessivo unionale delle quote.

3.   Se il quantitativo unionale di quote è diminuito mediante una decisione adottata ai sensi degli articoli 9 e 9 bis della direttiva 2003/87/CE, l’amministratore centrale sopprime le quote generiche dal conto di riserva unionale per i nuovi entranti in un quantitativo corrispondente al 5 % della diminuzione del quantitativo unionale delle quote.

4.   In caso di assegnazione ai nuovi entranti o di assegnazione ai nuovi entranti a seguito di un significativo aumento della capacità ai sensi degli articoli 19 e 20 della decisione 2011/278/UE, il quantitativo finale di quote assegnate al gestore a titolo gratuito per l’intero periodo di scambio inserito nell’EUTL a norma dell’articolo 49, paragrafo 2, è trasferito dall’amministratore centrale dal conto di riserva unionale per i nuovi entranti verso il conto unionale di assegnazione.

Articolo 42

Trasferimento di quote del trasporto aereo destinate alla messa all’asta

1.   L’amministratore centrale trasferisce tempestivamente per conto della pertinente casa d’aste, designata ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, le quote assegnate al trasporto aereo provenienti dal conto totale unionale per il trasporto aereo verso il conto d’asta unionale per il trasporto aereo in un quantitativo corrispondente ai volumi annui determinati a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010.

2.   In caso di adeguamento dei volumi annui secondo quanto disposto dall’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1031/2010, l’amministratore centrale trasferisce un quantitativo corrispondente di quote assegnate al trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo verso il conto d’asta unionale per il trasporto aereo o dal conto d’asta unionale per il trasporto aereo verso il conto totale unionale per il trasporto aereo, secondo il caso.

Articolo 43

Trasferimento di quote assegnate al trasporto aereo destinate all’assegnazione a titolo gratuito

1.   L’amministratore centrale trasferisce tempestivamente le quote assegnate al trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo verso il conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo in quantità corrispondente alla quantità di quote assegnate a titolo gratuito al trasporto aereo determinata dalla decisione della Commissione adottata sulla base dell’articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

2.   Se la quantità di quote assegnate a titolo gratuito al trasporto aereo è aumentata in virtù di una decisione adottata a norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, l’amministratore centrale trasferisce quote supplementari assegnate al trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo verso il conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo in un quantitativo corrispondente all’aumento del numero di quote assegnate al trasporto aereo gratuitamente.

3.   Se la quantità di quote assegnate a titolo gratuito al trasporto aereo è diminuita in virtù di una decisione adottata norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, l’amministratore centrale sopprime le quote supplementari assegnate al trasporto aereo dal conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo in un quantitativo corrispondente alla diminuzione del numero di quote assegnate al trasporto aereo gratuitamente.

Articolo 44

Trasferimento alla riserva speciale di quote assegnate al trasporto aereo

1.   L’amministratore centrale trasferisce tempestivamente le quote assegnate al trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo verso il conto unionale di riserva speciale in un quantitativo corrispondente alla quantità di quote assegnate al trasporto aereo nella riserva speciale determinate dalla decisione adottata a norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

2.   Se il quantitativo di quote assegnate al trasporto aereo nella riserva speciale è aumentato in virtù di una decisione adottata a norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, l’amministratore centrale trasferisce quote supplementari assegnate al trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo verso il conto unionale di riserva speciale in un quantitativo corrispondente all’aumento del numero di quote assegnate al trasporto aereo nella riserva speciale.

3.   Se il quantitativo di quote assegnate al trasporto aereo nella riserva speciale è diminuito in virtù di una decisione adottata a norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, l’amministratore centrale sopprime le quote assegnate al trasporto aereo dal conto unionale di riserva speciale in un quantitativo corrispondente alla diminuzione del numero di quote assegnate alla riserva speciale.

4.   In caso di assegnazione dalla riserva speciale a norma dell’articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE, il quantitativo finale di quote assegnate al trasporto aereo a titolo gratuito all’operatore aereo per l’intero periodo di scambio, inserito nell’EUTL ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del presente regolamento, è trasferito automaticamente dal conto unionale di riserva speciale verso il conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo.

Articolo 45

Trasferimento di quote generiche verso il conto totale unionale

Alla fine di ciascun periodo di scambio tutte le quote presenti sul conto unionale di assegnazione e sul conto di riserva unionale per i nuovi entranti sono trasferite verso il conto totale unionale.

Articolo 46

Trasferimento di quote assegnate al trasporto aereo verso il conto totale unionale per il trasporto aereo

Alla fine di ciascun periodo di scambio tutte le quote rimanenti sul conto unionale di riserva speciale sono trasferite verso il conto totale unionale per il trasporto aereo.

Articolo 47

Soppressione delle quote del trasporto aereo

L’amministratore generale garantisce che, alla fine di ciascun periodo di scambio, tutte le quote rimaste sul conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo siano trasferite verso il conto di soppressione delle quote dell’Unione.

SEZIONE 3

Assegnazione a impianti fissi

Articolo 48

Tabelle nazionali di assegnazione

L’EUTL contiene una tabella nazionale di assegnazione per ciascuno Stato membro per ciascun periodo di scambio. Le tabelle nazionali di assegnazione comprendono le informazioni di cui all’allegato IX.

Articolo 49

Iscrizione delle tabelle nazionali di assegnazione nell’EUTL

1.   Entro il 30 settembre 2012, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione la propria tabella nazionale di assegnazione.

2.   La Commissione ordina all’amministratore centrale di inserire le tabelle nazionali di assegnazione nell’EUTL se ritiene che tali tabelle siano conformi alla direttiva 2003/87/CE e alla decisione 2011/278/UE. In caso contrario respinge la tabella nazionale di assegnazione entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente lo Stato membro, motivando le proprie ragioni e delineando i criteri cui conformarsi al fine dell’accettazione di una nuova comunicazione. Entro tre mesi lo Stato membro presenta alla Commissione una tabella nazionale di assegnazione riveduta.

Articolo 50

Modifiche delle tabelle nazionali di assegnazione

1.   L’amministratore nazionale apporta le modifiche alle tabelle nazionali di assegnazione nell’EUTL nei casi in cui:

a)

l’autorizzazione di un impianto sia stata revocata o sia scaduta;

b)

un impianto cessi anche parzialmente le sue attività;

c)

un impianto abbia subito una significativa riduzione di capacità;

d)

un impianto si sia scisso in due o più impianti;

e)

due o più impianti si siano fusi in un unico impianto.

2.   Uno Stato membro comunica alla Commissione le modifiche della tabella nazionale di assegnazione diverse da quelle di cui al paragrafo 1, comprese le assegnazioni ai nuovi entranti o le assegnazioni a un nuovo entrante in seguito a un significativo aumento di capacità. La Commissione ordina all’amministratore centrale di inserire le pertinenti modifiche delle tabelle nazionali di assegnazione nell’EUTL se ritiene che le modifiche a dette tabelle nazionali di assegnazione siano conformi alla direttiva 2003/87/CE e alla decisione 2011/278/UE. In caso contrario respinge le modifiche entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente lo Stato membro, motivando le proprie ragioni e delineando i criteri cui conformarsi al fine dell’accettazione di una nuova comunicazione.

Articolo 51

Assegnazione a titolo gratuito di quote generiche

1.   L’amministratore nazionale indica nella tabella nazionale di assegnazione per ciascun gestore, per ciascun anno e per ciascuna base giuridica di cui all’allegato IX, se un impianto possa o no ricevere un’assegnazione nell’anno in questione.

2.   A partire dal 1o febbraio 2013, a norma del paragrafo 1, le quote generiche sono automaticamente trasferite con cadenza quotidiana dal conto unionale di assegnazione, conformemente alla pertinente tabella nazionale di assegnazione, al pertinente conto di deposito aperto o bloccato del gestore.

SEZIONE 4

Assegnazione agli operatori aerei

Articolo 52

Tabelle di assegnazione nazionale per il trasporto aereo

L’EUTL contiene una tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo per ciascuno Stato membro per ciascun periodo di scambio. Le tabelle di assegnazione del trasporto aereo comprendono le informazioni di cui all’allegato X.

Articolo 53

Iscrizione nell’EUTL delle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo

1.   Entro il 30 settembre 2012, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione la propria tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo.

2.   La Commissione ordina all’amministratore centrale di inserire la tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo nell’EUTL se ritiene che la tabella nazionale di assegnazione è conforme alla direttiva 2003/87/CE, in particolare per quanto attiene alle assegnazioni calcolate e pubblicate dagli Stati membri a norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE. In caso contrario respinge le tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente lo Stato membro, motivando le proprie ragioni e delineando i criteri cui conformarsi al fine dell’accettazione di una nuova comunicazione. Entro tre mesi lo Stato membro presenta alla Commissione una tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo riveduta.

Articolo 54

Modifiche delle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo

1.   L’amministratore nazionale apporta le modifiche alle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo nell’EUTL nei casi in cui:

a)

un operatore aereo cessi le sue attività;

b)

un operatore aereo si sia scisso in due o più operatori aerei;

c)

due o più operatori aerei si siano fusi in un unico operatore aereo.

2.   Uno Stato membro comunica alla Commissione le modifiche alla tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo diverse da quelle di cui al paragrafo 1, comprese le assegnazioni provenienti dalla riserva speciale a norma dell’articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE.

3.   La Commissione ordina all’amministratore centrale di inserire le modifiche pertinenti delle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo nell’EUTL se ritiene che le modifiche alle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo siano conformi alla direttiva 2003/87/CE, in particolare per quanto attiene alle assegnazioni calcolate e pubblicate a norma dell’articolo 3 septies, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE nel caso delle assegnazioni provenienti dalla riserva speciale. In caso contrario respinge le modifiche entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente lo Stato membro, motivando le proprie ragioni e delineando i criteri cui conformarsi al fine dell’accettazione di una nuova comunicazione.

4.   Se la fusione tra operatori aerei interessa operatori aerei che fanno capo a Stati membri diversi, la modifica di cui al paragrafo 1, lettera c), è avviata dall’amministratore nazionale cui fa capo l’operatore aereo le cui quote assegnate devono confluire nelle quote assegnate a un altro operatore aereo. Prima di apportare la modifica occorre l’autorizzazione dell’amministratore nazionale cui fa capo l’operatore aereo le cui quote assegnate assorbiranno le quote assegnate all’operatore aereo oggetto della fusione.

Articolo 55

Assegnazione a titolo gratuito di quote del trasporto aereo

1.   L’amministratore nazionale indica per ciascun operatore aereo e per ciascun anno se l’operatore aereo possa ricevere un’assegnazione per detto anno nella tabella nazionale per il trasporto aereo.

2.   A partire dal 1o febbraio 2013, a norma del paragrafo 1, le quote del trasporto aereo sono automaticamente trasferite con cadenza quotidiana dal conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo al pertinente conto di deposito aperto o bloccato dell’operatore aereo, conformemente alla pertinente tabella nazionale di assegnazione.

SEZIONE 5

Asta

Articolo 56

Tabelle d’asta

L’EUTL contiene due tabelle d’asta per ciascuna piattaforma d’asta per ciascun anno solare a partire dal 2012, una destinata alla messa all’asta delle quote generiche e una per la messa all’asta delle quote del trasporto aereo. Le tabelle d’asta comprendono i dati indicati nell’allegato XI.

Articolo 57

Iscrizione delle tabelle d’asta nell’EUTL

1.   Entro un mese dalla determinazione e dalla pubblicazione di un calendario d’asta a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2 o dell’articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1031/2010, la piattaforma d’asta in questione comunica alla Commissione la corrispondente tabella d’asta a norma dell’articolo 56.

2.   La Commissione ordina all’amministratore centrale di inserire la tabella d’asta nell’EUTL se ritiene che tale tabella sia conforme al regolamento (UE) n. 1031/2010. In caso contrario respinge la tabella d’asta entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente la piattaforma d’asta, motivando le proprie ragioni e delineando i criteri cui conformarsi al fine dell’accettazione di una nuova comunicazione. Entro tre mesi la piattaforma d’asta presenta alla Commissione una tabella d’asta riveduta.

Articolo 58

Modifiche delle tabelle d’asta

1.   La piattaforma d’asta interessata comunica immediatamente alla Commissione tutte le modifiche necessarie della tabella d’asta.

2.   La Commissione ordina all’amministratore centrale di inserire la tabella d’asta riveduta nell’EUTL se ritiene che questa sia conforme al regolamento (UE) n. 1031/2010. In caso contrario respinge le modifiche entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente la piattaforma d’asta, motivando le proprie ragioni e delineando i criteri cui conformarsi al fine dell’accettazione di una nuova comunicazione.

3.   La Commissione può ordinare all’amministratore centrale di sospendere il trasferimento delle quote indicato in una tabella d’asta se osserva una modifica necessaria della tabella d’asta non comunicata dalla piattaforma d’asta.

Articolo 59

Messa all’asta delle quote

1.   La Commissione ordina all’amministratore centrale di trasferire tempestivamente su richiesta della pertinente casa d’aste, designata a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010, le quote generiche dal conto d’asta unionale e/o le quote del trasporto aereo dal conto d’asta unionale per il trasporto aereo verso il corrispondente conto d’asta a norma delle tabelle d’asta. Per quanto attiene alle quote create ai fini delle aste ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010, la Commissione ordina all’amministratore centrale di trasferire tempestivamente le quote, su richiesta della casa d’asta in questione, dal conto nel quale sono state create le quote verso il conto aperto per l’asta quale indicato nella corrispondente tabella d’asta. La trasmissione della tabella d’asta in conformità dell’articolo 57 costituisce la suddetta richiesta.

2.   Il titolare del conto d’asta in questione garantisce il trasferimento agli aggiudicatari o ai rispettivi aventi diritto delle quote messe all’asta a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010.

3.   Conformemente al regolamento (UE) n. 1031/2010 il rappresentante autorizzato di un conto d’asta può dover trasferire le quote non consegnate dal conto per la consegna d’asta verso il conto d’asta unionale.

SEZIONE 6

Scambio

Articolo 60

Trasferimento di quote o di unità di Kyoto avviato da un conto di deposito

Su richiesta del titolare di un conto di deposito, il registro dell’Unione effettua un trasferimento di quote o di unità di Kyoto verso un conto dell’elenco dei conti di fiducia del titolare del conto, sempre che tale trasferimento non sia ostacolato dallo stato del conto di avvio o di ricevimento.

Articolo 61

Trasferimento di quote o di unità di Kyoto avviato da un conto di scambio

Su richiesta del titolare di un conto di scambio, il registro dell’Unione effettua un trasferimento di quote o di unità di Kyoto verso un conto di deposito o di scambio del registro dell’Unione, sempre che tale trasferimento non sia ostacolato dallo stato del conto di avvio.

SEZIONE 7

Restituzione di quote

Articolo 62

Restituzione di quote

1.   Ai fini della restituzione delle quote, il gestore o l’operatore aereo chiede all’amministratore del registro dell’Unione:

a)

di trasferire un determinato numero di quote relative allo stesso periodo di scambio dal conto di deposito del gestore o dell’operatore aereo al conto di soppressione delle quote dell’Unione;

b)

di registrare il numero e il tipo di quote trasferite come quote restituite per il periodo in corso per le emissioni dell’impianto del gestore o per le emissioni dell’operatore aereo.

2.   Le quote del trasporto aereo possono essere restituite solo dagli operatori aerei.

3.   Una quota già restituita non può essere restituita una seconda volta.

SEZIONE 8

Soppressione di quote

Articolo 63

Soppressione di quote

1.   Su richiesta del titolare di un conto, il registro dell’Unione procede alla soppressione delle quote detenute in uno dei conti del titolare conformemente all’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE:

a)

trasferendo il numero di quote specificato dal conto interessato al conto di soppressione delle quote dell’Unione; e

b)

registrando il numero di quote trasferite come quote soppresse per l’anno in corso.

2.   Le quote soppresse non sono registrate come quote restituite per le emissioni.

SEZIONE 9

Annullamento dell’operazione

Articolo 64

Annullamento delle operazioni avviate per errore e completate

1.   Se il titolare di un conto o l’amministratore nazionale che opera per conto del titolare del conto avvia erroneamente o involontariamente un’operazione di cui al paragrafo 2, il titolare del conto può proporre all’amministratore del proprio conto di procedere all’annullamento dell’operazione presentando una domanda scritta. La domanda è debitamente firmata dal rappresentante o dai rappresentanti autorizzati del titolare del conto ai quali è consentito avviare il tipo di operazione da annullare e inviata entro cinque giorni lavorativi dal completamento dell’operazione. La richiesta contiene una dichiarazione attestante che l’operazione è stata avviata erroneamente o involontariamente.

2.   I titolari dei conti possono proporre l’annullamento delle seguenti operazioni:

a)

restituzione di quote;

b)

soppressione di quote.

3.   Se l’amministratore del conto stabilisce che la richiesta soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 e accoglie la richiesta, può proporre l’annullamento dell’operazione nel registro dell’Unione.

4.   Se l’amministratore nazionale avvia erroneamente o involontariamente un’operazione di cui al paragrafo 5, può proporre all’amministratore centrale di procedere all’annullamento dell’operazione completata presentando una richiesta scritta. La richiesta contiene una dichiarazione attestante che l’operazione è stata avviata erroneamente o involontariamente.

5.   Gli amministratori nazionali possono proporre l’annullamento delle operazioni seguenti:

a)

assegnazione di quote generiche;

b)

assegnazione di quote del trasporto aereo.

6.   L’amministratore centrale garantisce che il registro dell’Unione accolga la proposta di annullamento presentata a titolo dei paragrafi 1 e 4, blocchi le unità da trasferire con l’annullamento e inoltri la proposta all’amministratore centrale se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

l’operazione di restituzione o di soppressione di quote da annullare non deve essere stata completata più di 30 giorni lavorativi prima della proposta dell’amministratore del conto a norma del paragrafo 3;

b)

nessun gestore risulterebbe non conforme per un anno precedente a causa dell’annullamento dell’operazione;

c)

il conto di destinazione dell’operazione da annullare detiene ancora la quantità di unità del tipo interessato dall’operazione da annullare;

d)

l’assegnazione delle quote generiche da annullare è stata effettuata dopo la data di scadenza dell’autorizzazione dell’impianto.

7.   L’amministratore centrale garantisce che il registro dell’Unione completi l’annullamento con diverse unità dello stesso tipo detenute nel conto di destinazione dell’operazione annullata.

CAPO VI

REQUISITI TECNICI DEL SISTEMA DEI REGISTRI

SEZIONE 1

Disponibilità

Articolo 65

Disponibilità e affidabilità del registro dell’Unione e dell’EUTL

1.   L’amministratore centrale prende tutte le misure opportune affinché:

a)

il registro dell’Unione sia accessibile ai rappresentanti dei conti e agli amministratori nazionali 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana;

b)

i collegamenti di cui all’articolo 6 tra il registro dell’Unione, l’EUTL e l’ITL siano in funzione 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana;

c)

siano forniti hardware e software di back-up da utilizzare in caso di guasto dell’hardware e del software principali;

d)

il registro dell’Unione e l’EUTL rispondano tempestivamente alle richieste dei rappresentanti dei conti.

2.   L’amministratore centrale provvede inoltre affinché il registro dell’Unione e l’EUTL siano dotati di sistemi e procedure efficaci che consentano, in caso di gravi incidenti, di proteggere tutti i dati di rilievo e di recuperare rapidamente tutti i dati e le operazioni effettuate.

3.   L’amministratore centrale limita al minimo le interruzioni del funzionamento del registro dell’Unione e dell’EUTL.

Articolo 66

Assistenza

1.   Gli amministratori nazionali forniscono assistenza e supporto ai titolari dei conti e ai rappresentanti dei conti del registro dell’Unione che amministrano attraverso servizi di assistenza (helpdesk) nazionali.

2.   L’amministratore centrale fornisce sostegno agli amministratori nazionali attraverso un servizio di assistenza centrale per aiutarli a garantire l’assistenza in conformità del paragrafo 1.

SEZIONE 2

Sicurezza e autenticazione

Articolo 67

Autenticazione del registro dell’Unione

L’identità del registro dell’Unione è autenticata dall’EUTL come indicato nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’articolo 79.

Articolo 68

Accesso ai conti nel registro dell’Unione

1.   I rappresentanti dei conti possono accedere ai propri conti nel registro dell’Unione attraverso l’area riservata del registro dell’Unione. L’amministratore centrale provvede affinché l’area riservata del registro dell’Unione sia accessibile via internet. Il sito web del registro dell’Unione è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea.

2.   L’amministratore centrale provvede affinché i conti nel registro dell’Unione ai quali è consentito l’accesso attraverso piattaforme esterne a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, e per i quali un rappresentante autorizzato è anche il rappresentante autorizzato di un conto di deposito della piattaforma esterna, siano accessibili alla piattaforma esterna gestita dal titolare del conto della piattaforma esterna in questione.

3.   Le comunicazioni tra i rappresentanti autorizzati o le piattaforme esterne e l’area riservata del registro dell’Unione sono criptate secondo le norme di sicurezza specificate nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’articolo 79.

4.   L’amministratore centrale adotta tutte le misure necessarie per impedire l’accesso non autorizzato all’area riservata del sito web del registro dell’Unione.

5.   Se la sicurezza delle credenziali di un rappresentante autorizzato o di un rappresentante autorizzato supplementare è stata violata, il rappresentante autorizzato o il rappresentante autorizzato supplementare sospende immediatamente l’accesso al conto pertinente, ne informa l’amministratore del conto e ne chiede la sostituzione.

Articolo 69

Autenticazione e autorizzazione dei rappresentanti autorizzati nel registro dell’Unione

1.   Il registro dell’Unione rilascia a ciascun rappresentante autorizzato e rappresentante autorizzato supplementare un nome utente e una password per l’autenticazione al fine di accedere al registro.

2.   I rappresentanti autorizzati o i rappresentanti autorizzati supplementari possono accedere unicamente ai conti del registro dell’Unione per i quali dispongono dell’apposita autorizzazione e possono chiedere l’avvio delle sole procedure che sono abilitati a chiedere a norma dell’articolo 21. L’accesso o la richiesta si effettua in un’area riservata del sito web del registro dell’Unione.

3.   Oltre al nome utente e alla password di cui al paragrafo 1, è fornita un’autenticazione secondaria ai fini dell’accesso al registro dell’Unione. I tipi di meccanismi di autenticazione secondaria utilizzabili per accedere al registro dell’Unione sono indicati nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’articolo 79.

4.   L’amministratore di un conto può presumere che un utente che sia stato identificato correttamente dal registro dell’Unione sia il rappresentante autorizzato o il rappresentante autorizzato supplementare registrato con le credenziali di autenticazione fornite, a meno che tale rappresentante non lo informi che la sicurezza delle sue credenziali è stata violata e ne chieda la sostituzione.

5.   Il rappresentante autorizzato adotta tutte le misure necessarie per prevenire la perdita, il furto o la compromissione delle proprie credenziali. Il rappresentante autorizzato comunica immediatamente all’amministratore centrale la perdita, il furto o la compromissione delle proprie credenziali.

Articolo 70

Sospensione di ogni accesso a causa di una violazione della sicurezza o di un rischio per la sicurezza

1.   La Commissione può ordinare all’amministratore centrale di sospendere l’accesso al registro dell’Unione o all’EUTL o a loro parti, qualora vi sia un ragionevole dubbio di violazione della sicurezza del registro dell’Unione o dell’EUTL o esista un grave rischio per la sicurezza del registro dell’Unione o dell’EUTL suscettibile di minacciare l’integrità del sistema, compresi gli strumenti di back-up di cui all’articolo 65.

2.   In caso di violazione della sicurezza o di rischio per la sicurezza che possa comportare la sospensione dell’accesso, l’amministratore che osserva la violazione o il rischio informa tempestivamente l’amministratore centrale degli eventuali rischi ai quali sono esposte altre parti del sistema dei registri. L’amministratore centrale informa tutti gli altri amministratori.

3.   Qualora osservi una situazione che richiede la sospensione dell’accesso ai conti che gestisce a norma del presente regolamento, per quanto ragionevolmente possibile, l’amministratore informa preventivamente della sospensione l’amministratore centrale e i titolari dei conti interessati. L’amministratore centrale informa quanto prima tutti gli altri amministratori.

4.   La comunicazione di cui al paragrafo 3 comprende la durata prevedibile della sospensione e deve essere chiaramente visibile nell’area pubblica del sito dell’EUTL.

Articolo 71

Sospensione dell’accesso alle quote o alle unità di Kyoto in caso di sospetta transazione fraudolenta

1.   Un amministratore o un amministratore che agisce su richiesta dell’autorità competente può sospendere l’accesso alle quote o alle unità di Kyoto nella parte del registro dell’Unione che amministra:

a)

per un periodo non superiore a due settimane se sospetta che tali quote o unità di Kyoto siano state oggetto di un’operazione costitutiva di frode, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi; oppure

b)

sulla base e in conformità di disposizioni legislative nazionali che perseguano un obiettivo legittimo.

2.   La Commissione può ordinare all’amministratore di sospendere l’accesso alle quote o alle unità di Kyoto nel registro dell’Unione o nell’EUTL per un periodo non superiore a due settimane se sospetta che tali quote o unità di Kyoto siano state oggetto di un’operazione costitutiva di frode, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi.

3.   L’amministratore o la Commissione informano immediatamente della sospensione l’autorità competente per l’applicazione della legge.

4.   Anche un’autorità nazionale competente per l’applicazione della legge nazionale può inoltre ordinare all’amministratore di procedere a una sospensione sulla base e in conformità della legge nazionale.

Articolo 72

Cooperazione con le autorità competenti e comunicazione di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altre attività criminose

1.   L’amministratore nazionale, i relativi direttori e dipendenti cooperano interamente con le pertinenti autorità competenti al fine di stabilire procedure adeguate e idonee per anticipare e prevenire le operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

2.   L’amministratore nazionale, i relativi direttori e dipendenti cooperano interamente con le UIF di cui all’articolo 21 della direttiva 2005/60/CE provvedendo tempestivamente a:

a)

informare le UIF, di propria iniziativa, qualora abbiano conoscenza, sospettino o abbiano fondati motivi per sospettare che si svolgano, si siano svolte o si siano tentate attività di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o attività criminose;

b)

fornire alle UIF, su richiesta, tutte le informazioni necessarie secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono trasmesse alle UIF dello Stato membro dell’amministratore nazionale. Le disposizioni nazionali adottate in attuazione delle politiche e delle procedure in materia di obblighi di garanzia dell’osservanza delle pertinenti disposizioni e di comunicazione, di cui all’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE, designano i soggetti incaricati di trasmettere le informazioni di cui al presente articolo.

4.   Lo Stato membro dell’amministratore nazionale garantisce che le misure nazionali di recepimento degli articoli da 26 a 29, dell’articolo 32 e dell’articolo 35 della direttiva 2005/60/CE siano applicabili all’amministratore nazionale.

Articolo 73

Sospensione delle procedure

1.   La Commissione può ordinare all’amministratore centrale di sospendere temporaneamente l’accettazione, da parte dell’EUTL, della totalità o di una parte delle procedure in partenza dal registro dell’Unione, se il registro non è gestito e tenuto in conformità del disposto del presente regolamento. Ne informa immediatamente gli amministratori nazionali interessati.

2.   L’amministratore centrale può chiedere di sospendere temporaneamente l’avvio o l’accettazione della totalità o di una parte delle procedure nel registro dell’Unione, al fine di procedere alla manutenzione ordinaria o straordinaria del registro dell’Unione.

3.   L’amministratore nazionale può chiedere alla Commissione di ripristinare le procedure sospese a norma del paragrafo 1 se ritiene di aver risolto i punti irrisolti che avevano causato la sospensione. In caso affermativo la Commissione ordina all’amministratore centrale di ripristinare tali processi. In caso contrario respinge la richiesta entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente l’amministratore nazionale, motivando le proprie ragioni e delineando i criteri cui conformarsi al fine dell’accettazione di una nuova richiesta.

SEZIONE 3

Controllo automatico, registrazione e completamento delle procedure

Articolo 74

Controllo automatico delle procedure

1.   Tutte le procedure devono essere conformi ai requisiti generali in materia di tecnologie informatiche di messaggeria elettronica che garantiscono la correttezza della lettura, del controllo e della registrazione di una procedura da parte del registro dell’Unione. Tutte le procedure devono essere conformi ai requisiti in materia di procedure stabiliti dal presente regolamento.

2.   L’EUTL effettua i controlli automatici di tutte le procedure indicati nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’articolo 79 al fine di individuare irregolarità o difformità, consistenti nel fatto che la procedura proposta non è conforme ai requisiti stabiliti dalla direttiva 2003/87/CE e dal presente regolamento.

Articolo 75

Rilevazione di difformità

1.   Per le procedure completate attraverso il collegamento diretto tra il registro dell’Unione e l’EUTL di cui all’articolo 6, paragrafo 3, l’EUTL interrompe la procedura se, nel corso dei controlli automatici di cui all’articolo 76, paragrafo 2, rileva difformità in una procedura e ne informa il registro dell’Unione e l’amministratore dei conti interessati dall’operazione interrotta mediante l’invio di un codice di risposta di controllo automatico. Il registro dell’Unione informa immediatamente i titolari dei conti interessati dell’interruzione della procedura.

2.   Per le procedure completate attraverso l’ITL di cui all’articolo 6, paragrafo 1, l’ITL interrompe la procedura se, nel corso dei controlli automatici di cui all’articolo 76, paragrafo 2, l’ITL medesimo o l’EUTL rileva una difformità in una procedura. Se l’ITL interrompe un’operazione, anche l’EUTL deve interromperla. L’ITL informa gli amministratori dei registri interessati dall’interruzione dell’operazione mediante l’invio di un codice di risposta di controllo automatico. Se tra i registri interessati vi è il registro dell’Unione, quest’ultimo informa anche l’amministratore dei conti del registro dell’Unione interessati dall’interruzione dell’operazione mediante l’invio di un codice di risposta di controllo automatico. Il registro dell’Unione informa immediatamente i titolari dei conti interessati dell’interruzione della procedura.

Articolo 76

Rilevazione di difformità nel registro dell’Unione

1.   Al fine di assicurare la corretta interpretazione delle informazioni scambiate durante ciascuna procedura, il registro dell’Unione contiene codici di ingresso e codici di risposta di controllo. I codici di controllo corrispondono a quelli contenuti nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’articolo 79.

2.   Prima e durante l’esecuzione di tutte le procedure, il registro dell’Unione esegue gli opportuni controlli automatici per garantire la rilevazione di eventuali difformità e l’interruzione delle procedure prima dell’esecuzione dei controlli automatici dell’EUTL.

Articolo 77

Verifica della concordanza — Rilevazione di incongruenze da parte dell’EUTL

1.   L’EUTL avvia periodicamente la procedura di verifica della concordanza dei dati per garantire che i dati dei conti dell’EUTL, le quote di emissioni e le unità di Kyoto detenute nei conti corrispondano ai dati contenuti nel registro dell’Unione. A tal fine l’EUTL registra tutte le procedure.

2.   Se, durante la procedura di verifica della concordanza dei dati di cui al paragrafo 1, l’EUTL rileva un’incongruenza, consistente nel fatto che le informazioni riguardanti i conti, le quote e le unità di Kyoto detenute fornite dal registro dell’Unione nell’ambito della periodica procedura di verifica della concordanza dei dati differiscono dalle informazioni contenute nell’EUTL, quest’ultimo provvede affinché non sia consentita la prosecuzione di ogni altra procedura in relazione ai conti, alle quote o alle unità di Kyoto per i quali è stata rilevata l’incongruenza. L’EUTL informa immediatamente l’amministratore centrale e gli amministratori dei conti interessati di qualsiasi incongruenza.

Articolo 78

Completamento delle procedure

1.   Tutte le operazioni comunicate all’ITL a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, si considerano completate quando l’ITL informa l’EUTL di aver portato a termine la procedura.

2.   Tutte le operazioni e le altre procedure comunicate all’EUTL a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, si considerano completate quando l’EUTL informa il registro dell’Unione di aver portato a termine la procedura. L’EUTL interrompe automaticamente l’esecuzione di un’operazione o di una procedura che non abbia potuto essere completata entro 24 ore dalla sua comunicazione.

3.   La procedura di verifica della concordanza dei dati di cui all’articolo 77, paragrafo 1, si considera completata quando tutte le incongruenze tra le informazioni contenute nel registro dell’Unione e le informazioni contenute nell’EUTL per un’ora e per una data specifiche sono state risolte e la procedura di verifica della concordanza è stata riavviata e portata correttamente a termine.

SEZIONE 4

Specifiche e gestione delle modifiche

Articolo 79

Specifiche tecniche per lo scambio dei dati

1.   La Commissione rende accessibile agli amministratori nazionali le specifiche tecniche per lo scambio dei dati fra i registri e i cataloghi delle operazioni, compresi i codici identificativi, i controlli automatici e i codici di risposta, nonché le procedure di prova e i requisiti di sicurezza necessari per l’avvio dello scambio di dati.

2.   Le suddette specifiche sono stilate in consultazione con il gruppo di lavoro degli amministratori del comitato sui cambiamenti climatici e sono conformi alle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati fra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate a norma della decisione 12/CMP.1.

Articolo 80

Gestione delle modifiche e delle versioni

Se è necessaria una nuova versione intermedia o ufficiale del software del registro dell’Unione, l’amministratore centrale garantisce che le procedure di prova descritte nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’articolo 79 siano completate prima dell’istituzione e dell’attivazione di un collegamento tra la nuova versione intermedia o ufficiale del registro e l’EUTL o l’ITL.

CAPO VII

ARCHIVIAZIONE DEI DATI, RELAZIONI, RISERVATEZZA E TARIFFE

Articolo 81

Archiviazione dei dati

1.   Il registro dell’Unione e ogni altro registro del protocollo di Kyoto (registro PK) conservano i dati relativi a tutte le procedure, ai cataloghi delle operazioni e ai titolari dei conti per 15 anni o, se posteriore, fino alla data in cui siano state risolte eventuali questioni relative all’applicazione di tali dati.

2.   Gli amministratori nazionali possono accedere, consultare ed esportare tutti i dati contenuti nel registro dell’Unione in relazione ai conti che amministrano o hanno amministrato.

3.   I dati sono archiviati nel rispetto delle norme relative alla registrazione dei dati descritte nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’articolo 79.

Articolo 82

Relazione

1.   L’amministratore centrale rende accessibili in modo trasparente e organizzato, tramite il sito web dell’EUTL, le informazioni di cui all’allegato XII ai destinatari e con la frequenza ivi indicati. L’amministratore centrale non può rendere pubbliche le altre informazioni contenute nell’EUTL o nel registro dell’Unione a meno che non sia autorizzato a tal fine a norma dell’articolo 83.

2.   Gli amministratori nazionali possono inoltre rendere accessibili ai destinatari in modo trasparente e organizzato, tramite un sito internet pubblico, le informazioni di cui all’allegato XII a cui hanno accesso a norma dell’articolo 83, e con la frequenza ivi indicati. Gli amministratori nazionali non possono rendere pubbliche le altre informazioni contenute nel registro dell’Unione a meno che non siano autorizzati a tal fine a norma dell’articolo 83.

Articolo 83

Trattamento riservato

1.   Le informazioni, compresa la titolarità di tutti i conti, tutte le operazioni effettuate, il codice identificativo unico delle quote e il valore numerico unico corrispondente al numero di serie delle unità di Kyoto detenute o interessate da un’operazione, conservate nell’EUTL e nel registro dell’Unione sono considerate riservate, salvo disposizioni contrarie della legislazione unionale o nazionale volte a perseguire in modo proporzionato un obiettivo legittimo compatibile con il presente regolamento.

2.   I seguenti soggetti possono ottenere i dati archiviati nel registro dell’Unione e nell’EUTL:

a)

le autorità incaricate dell’applicazione della legge e le autorità tributarie degli Stati membri;

b)

l’Ufficio europeo per la lotta antifrode della Commissione europea;

c)

la Corte dei conti europea;

d)

Eurojust;

e)

le autorità competenti di cui all’articolo 11 della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16). e all’articolo 37, paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE;

f)

le competenti autorità nazionali di vigilanza;

g)

gli amministratori del registro degli Stati membri e le autorità competenti di cui all’articolo 18 della direttiva 2003/87/CE.

3.   I dati possono essere forniti ai soggetti di cui sopra a norma del paragrafo 2 previa richiesta all’amministratore centrale e o un amministratore nazionale, qualora tale richiesta sia necessaria per l’esecuzione delle rispettive mansioni.

4.   Il soggetto che riceve i dati a norma del paragrafo 3 provvede affinché i dati pervenutigli siano utilizzati unicamente ai fini dichiarati nella richiesta di cui al paragrafo 3 e che non siano resi disponibili, deliberatamente o accidentalmente, a persone che non sono coinvolte nella finalità prevista dall’utilizzo dei dati. La presente disposizione non impedisce ai suddetti soggetti di mettere i dati a disposizione di altri soggetti elencati al paragrafo 2, qualora ciò sia necessario ai fini dichiarati nella richiesta di cui al paragrafo 3.

5.   Su richiesta dei soggetti di cui al paragrafo 2, l’amministratore centrale può fornire loro l’accesso ai dati delle operazioni dopo averli resi anonimi, affinché tali soggetti possano rintracciare modalità sospette riguardanti le operazioni. I soggetti che accedono ai dati possono comunicare tali modalità sospette ad altri soggetti di cui al paragrafo 2.

6.   Europol ottiene un accesso permanente in sola lettura ai dati registrati nel registro dell’Unione e nell’EUTL, ai fini di svolgere le proprie mansioni a norma della decisione 2009/371/JHA del Consiglio (17) Europol informa la Commissione in merito all’uso di tali dati.

7.   Gli amministratori nazionali mettono a disposizione di tutti gli altri amministratori nazionali e dell’amministratore centrale, ricorrendo a mezzi sicuri, il nome e l’identità delle persone alle quali è stata rifiutata l’apertura di un conto a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, lettere da a) a c), o alle quali hanno rifiutato la nomina di rappresentante autorizzato o rappresentante autorizzato supplementare a norma dell’articolo 22, paragrafo 5, lettere da a) e b), nonché il nome e l’identità del titolare del conto, del rappresentante autorizzato o del rappresentante autorizzato supplementare dei conti il cui accesso è stato sospeso ai sensi dell’articolo 31 o dei conti chiusi ai sensi dell’articolo 30.

8.   Gli amministratori nazionali possono decidere di comunicare alle autorità nazionali incaricate dell’applicazione della legge e alle autorità tributarie tutte le operazioni che interessano un quantitativo di unità superiore al quantitativo da essi determinato e di comunicare tutti i conti interessati da un numero di operazioni eseguite nell’arco di un dato periodo che è superiore al numero da essi determinato.

9.   I titolari dei conti possono chiedere per iscritto all’amministratore nazionale di non rendere disponibili nell’area pubblica del sito web del registro dell’Unione una parte o tutti gli elementi di dati contenuti nella tabella V-II dell’allegato V.

10.   I titolari dei conti possono chiedere per iscritto all’amministratore nazionale di rendere disponibili nell’area pubblica del sito web del registro dell’Unione una parte o tutti gli elementi dei dati contenuti nelle righe da 3 a 14 della tabella VII-I dell’allegato VII.

11.   L’EUTL e il registro dell’Unione non possono imporre ai titolari dei conti di fornire informazioni sui prezzi relativi alle quote o alle unità di Kyoto.

12.   Il sorvegliante d’asta designato a norma dell’articolo 24 del regolamento (UE) n. 1031/2010 ha accesso a tutte le informazioni relative al conto per la consegna d’asta iscritto nel registro dell’Unione.

Articolo 84

Tariffe

1.   L’amministratore centrale non può imporre tariffe ai titolari dei conti contenuti nel registro dell’Unione.

2.   Gli amministratori nazionali possono imporre tariffe ragionevoli ai titolari dei conti che essi amministrano.

3.   Gli amministratori nazionali comunicano all’amministratore centrale le tariffe applicate e lo informano di eventuali modifiche di tali tariffe entro 10 giorni lavorativi. L’amministratore centrale pubblica le tariffe in un sito web pubblico.

Articolo 85

Interruzione del funzionamento

L’amministratore centrale provvede affinché le interruzioni del funzionamento del sistema del registro dell’Unione siano limitate al minimo, e a tal fine adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare la disponibilità e la sicurezza del registro dell’Unione e dell’EUTL e prevedere sistemi e procedure efficaci per la protezione di tutti i dati.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 86

Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per attuare il presente regolamento, in particolare affinché gli amministratori nazionali si conformino agli obblighi che ad essi incombono di verificare e rivedere le informazioni presentate a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, dell’articolo 22, paragrafo 4 e dell’articolo 23, paragrafo 4.

Articolo 87

Ulteriore uso dei conti

I conti di cui al capo III del presente regolamento, aperti o usati ai sensi del regolamento (UE) n. 920/2010 restano attivi ai fini del presente regolamento. I conti di scambio delle piattaforme aperti a norma del regolamento (UE) n. 920/2010 restano attivi come conti di piattaforme esterne ai fini del presente regolamento.

Articolo 88

Modifiche del regolamento (CE) n. 2216/2004

Il regolamento (CE) n. 2216/2004 è così modificato:

1)

nell’articolo 10, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente:

«1.   Le informazioni contenute nei registri e nel catalogo comunitario indipendente delle operazioni (CITL), comprese le informazioni riguardanti la titolarità di tutti i conti, tutte le operazioni effettuate, il codice identificativo unico delle quote e il valore numerico unico corrispondente al numero di serie unico delle unità di Kyoto detenute o interessate da un’operazione, sono considerate riservate, salvo disposizioni contrarie della legislazione unionale o nazionale volte a perseguire in modo proporzionato un obiettivo legittimo compatibile con il presente regolamento.

2.   I seguenti soggetti possono ottenere i dati archiviati nei registri e nel CITL:

a)

le autorità incaricate dell’applicazione della legge e le autorità tributarie degli Stati membri;

b)

l’Ufficio europeo per la lotta antifrode della Commissione europea;

c)

dalla Corte dei conti europea;

d)

Eurojust;

e)

le autorità competenti di cui all’articolo 11 della direttiva 2003/6/CE e all’articolo 37, paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE;

f)

le competenti autorità nazionali di vigilanza;

g)

gli amministratori del registro degli Stati membri e le autorità competenti di cui all’articolo 18 della direttiva 2003/87/CE.»;

2)

all’articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo 2 septies:

«2 septies.   Europol ottiene un accesso permanente in sola lettura ai dati registrati nel registro dell’Unione e nel CITL ai fini di svolgere le proprie mansioni a norma della decisione 2009/371/GAI del Consiglio. Europol informa la Commissione in merito all’uso di tali dati.»;

3)

nell’articolo 21 bis, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Se il conto che l’amministratore del registro è in procinto di chiudere dopo una sospensione a norma dell’articolo 67 presenta un saldo positivo in termini di quote, l’amministratore del registro chiede dapprima al titolare del conto di indicare un altro conto amministrato dallo stesso amministratore verso cui trasferire le quote o le unità di Kyoto in questione. Se il titolare del conto non risponde alla richiesta dell’amministratore entro 40 giorni lavorativi, l’amministratore può trasferire le quote o le unità di Kyoto nel proprio conto nazionale di deposito delle quote.»;

4)

l’articolo 69 è sostituito dal seguente:

«Articolo 69

La Commissione può ordinare all’amministratore centrale di sospendere l’accesso al CITL e un amministratore del registro può sospendere l’accesso al registro di cui è responsabile qualora sussista il ragionevole sospetto dell’esistenza di una violazione della sicurezza o di un grave rischio per il CITL o per un registro, suscettibile di minacciare l’integrità del CITL o di un registro o l’integrità del sistema dei registri, compresi gli strumenti di back-up di cui all’articolo 68.»;

5)

all’articolo 70, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   In caso di violazione della sicurezza o di rischio per la sicurezza del CITL che possa comportare la sospensione dell’accesso, l’amministratore centrale informa tempestivamente gli amministratori dei registri degli eventuali rischi ai quali i registri sono esposti.

2.   In caso di violazione della sicurezza di un registro che possa comportare la sospensione dell’accesso, l’amministratore del registro interessato informa tempestivamente l’amministratore centrale che, a sua volta, informa tempestivamente gli altri amministratori dei registri degli eventuali rischi ai quali i registri sono esposti.»;

6)

è aggiunto il seguente articolo 70 bis:

«Articolo 70 bis

Sospensione dell’accesso alle quote o alle unità di Kyoto in caso di sospetta operazione fraudolenta

1.   Un amministratore o un amministratore che agisce su richiesta dell’autorità competente può sospendere l’accesso alle quote o alle unità di Kyoto nel registro che amministra:

a)

per un periodo non superiore a due settimane se sospetta che tali quote o unità di Kyoto siano state oggetto di un’operazione costitutiva di frode, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi; oppure b)

b)

sulla base e in conformità di disposizioni legislative nazionali che perseguano un obiettivo legittimo.

2.   L’amministratore informa immediatamente della sospensione l’autorità competente per l’applicazione della legge.

3.   Un’autorità nazionale competente per l’applicazione della legge dello Stato membro dell’amministratore può altresì ordinare all’amministratore di procedere a una sospensione sulla base e a norma della legge nazionale.»;

7)

i punti 3-7 dell’allegato IV sono sostituiti dai seguenti:

«3.

Prova dell’identità della persona fisica che chiede l’apertura del conto, che può essere la copia di uno dei seguenti documenti:

a)

carta d’identità di un paese membro dello Spazio economico europeo o dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;

b)

passaporto.

4.

Prova dell’indirizzo di residenza permanente del titolare del conto personale (persona fisica), che può essere la copia di uno dei seguenti documenti:

a)

documento d’identità presentato a norma del punto 3 se contiene l’indirizzo di residenza permanente;

b)

qualsiasi altro documento d’identità rilasciato da uno Stato contenente l’indirizzo di residenza permanente;

c)

se il paese di residenza permanente non rilascia documenti d’identità contenenti l’indirizzo di residenza permanente, una dichiarazione delle autorità locali che confermi la residenza permanente della persona da nominare;

d)

ogni altro documento abitualmente accettato nello Stato membro dell’amministratore del conto come prova della residenza permanente della persona da nominare.

5.

Qualora il conto sia aperto da una persona giuridica, sono richiesti i seguenti documenti:

a)

copia degli strumenti che istituiscono il soggetto giuridico e copia di un documento comprovante la registrazione del soggetto;

b)

coordinate bancarie;

c)

prova dell’iscrizione IVA;

d)

informazioni relative al titolare effettivo dell’entità giuridica quale definito dalla direttiva 2005/60/CE;

e)

elenco dei direttori;

f)

copia della relazione annuale o dei più recenti rendiconti finanziari certificati oppure, se questi non sono disponibili, copia dei rendiconti finanziari vidimati dall’ufficio tributario o dal direttore finanziario.

6.

Prova dell’indirizzo registrato del titolare del conto (persona giuridica), se non risulta chiaro dal documento presentato a norma del punto 5.

7.

Fedina penale della persona fisica che chiede l’apertura del conto o, nel caso di una persona giuridica, di uno dei suoi direttori.

8.

Tutte le copie di documenti presentati come prova a norma del presente allegato devono essere certificate come autentiche da un notaio o da persona analoga indicata dall’amministratore nazionale. Per quanto attiene ai documenti rilasciati al di fuori dello Stato membro che richiede una copia, essa deve essere autenticata. La data della certificazione o dell’autenticazione non può essere anteriore di oltre tre mesi alla data di domanda.

9.

L’amministratore del conto può chiedere che i documenti presentati siano corredati di una traduzione autenticata in una lingua indicata dall’amministratore medesimo. Per verificare le prove trasmesse a norma del presente allegato, l’amministratore del conto può utilizzare meccanismi elettronici invece di richiedere documenti cartacei.»;

8)

i punti da 3 a 7 dell’allegato IV bis sono sostituiti dal testo seguente:

«3.

Prova dell’identità della persona da nominare, che può essere la copia di uno dei seguenti documenti:

a)

carta d’identità di un paese membro dello Spazio economico europeo o dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;

b)

passaporto.

4.

Prova dell’indirizzo di residenza permanente della persona da nominare, che può essere la copia di uno dei seguenti documenti:

a)

documento d’identità presentato a norma del punto 3 se contiene l’indirizzo di residenza permanente;

b)

qualsiasi altro documento d’identità rilasciato da uno Stato contenente l’indirizzo di residenza permanente;

c)

se il paese di residenza permanente non rilascia documenti d’identità contenenti l’indirizzo di residenza permanente, una dichiarazione delle autorità locali che confermi la residenza permanente della persona da nominare;

d)

ogni altro documento abitualmente accettato nello Stato membro dell’amministratore del conto come prova della residenza permanente della persona da nominare.

5.

Tutte le copie di documenti presentati come prova a norma del presente allegato devono essere certificate come autentiche da un notaio o da persona analoga indicata dall’amministratore nazionale. Per quanto attiene ai documenti rilasciati al di fuori dello Stato membro che richiede una copia, essa deve essere autenticata. La data della certificazione o dell’autenticazione non può essere anteriore di oltre tre mesi alla data di domanda.

6.

L’amministratore del conto può chiedere che i documenti presentati siano corredati di una traduzione autenticata in una lingua indicata dall’amministratore medesimo.

7.

Per verificare le prove trasmesse a norma del presente allegato, l’amministratore del conto può utilizzare meccanismi elettronici invece di richiedere documenti cartacei.»

Articolo 89

Modifiche del regolamento (UE) n. 920/2010

Il regolamento (UE) n. 920/2010 è modificato come segue:

1)

il regolamento (UE) n. 920/2010 è così rinominato:

2)

all’articolo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Il presente regolamento stabilisce le disposizioni generali e i requisiti relativi alla gestione e alla tenuta del sistema standardizzato e sicuro di registri, composto di registri, e del catalogo indipendente delle operazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE e all’articolo 6 della decisione n. 280/2004/CE per i periodi che si concludono il 31 dicembre 2012.»;

3)

è aggiunto l’articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

Campo d’applicazione

Il presente regolamento concerne le quote create nel sistema unionale per lo scambio di quote di emissioni per i periodi che si concludono il 31 dicembre 2012 e le unità di Kyoto.»;

4)

all’articolo 2, si aggiungono i seguenti punti 25 e 26:

«25)

“direttore”, comprende le persone che di fatto dirigono le operazioni quotidiane di una persona giuridica;

26)

“ora dell’Europa centrale”, corrisponde all’ora estiva dell’Europa centrale nel periodo dell’ora legale, come definita negli articoli 1, 2 e 3 della direttiva 2000/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18).

5)

all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per i periodi che si concludono il 31 dicembre 2012 è istituito un registro dell’Unione del sistema unionale per lo scambio di quote di emissioni. Al fine di adempiere agli obblighi che incombono loro a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/87/CE, per garantire un’accurata contabilizzazione delle quote, a partire dal 1o gennaio 2012 gli Stati membri utilizzano il registro dell’Unione, che funge anche da registro PK per la Comunità europea in quanto parte a sé stante di Kyoto. Il registro unionale fornisce agli amministratori nazionali e ai titolari dei conti tutte le procedure di cui ai capi da IV a VI.»;

6)

all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   A norma dell’articolo 20 della direttiva 2003/87/CE è istituito un EUTL avente forma di una base di dati elettronica normalizzata, per le operazioni che rientrano nell’ambito d’applicazione del presente regolamento. L’EUTL serve altresì per registrare tutte le informazioni riguardanti i depositi e i trasferimenti di unità di Kyoto conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della decisione n. 280/2004/CE.»;

7)

all’articolo 13 è soppresso il paragrafo 4;

8)

è aggiunto il seguente articolo 13 bis:

«Articolo 13 bis

Apertura dei conti di scambio nel registro dell’Unione

A partire dal 30 giugno 2012 è possibile chiedere l’apertura dei conti di scambio nel registro dell’Unione. Subordinatamente agli articoli 43 e 44, si applicano in quanto compatibili le disposizioni stabilite nel presente regolamento per i titolari del conto.»;

9)

all’articolo 14, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Le piattaforme di scambio possono presentare domanda per un conto di deposito della piattaforma di scambio nel registro dell’Unione. Tale domanda è presentata all’amministratore nazionale. La domanda è presentata all’amministratore nazionale. La persona che chiede l’apertura del conto fornisce le informazioni richieste dall’amministratore nazionale, che comprendono almeno quelle indicate nell’allegato III e la prova che la piattaforma di scambio garantisce un livello di sicurezza equivalente o superiore a quello garantito dal registro dell’Unione in conformità del presente regolamento.

2.   Gli amministratori nazionali assicurano che le piattaforme esterne soddisfino i requisiti tecnici e di sicurezza descritti nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’articolo 71.»;

10)

all’articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Per le operazioni avviate da una piattaforma di scambio esente non è richiesta l’approvazione di un rappresentante autorizzato supplementare in conformità dell’articolo 19, paragrafo 2. Una piattaforma di scambio può essere esentata dall’amministratore nazionale su richiesta scritta, se la piattaforma di scambio esterna dimostra di possedere dispositivi di sicurezza che assicurano almeno un livello di sicurezza pari a quello che garantiscono le disposizioni dell’articolo 19, paragrafo 2. I requisiti tecnici e di sicurezza sono definiti nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’articolo 71. L’amministratore nazionale interessato notifica tempestivamente tali richieste alla Commissione, la quale provvede a renderle pubbliche.»;

11)

all’articolo 16, è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   I conti di deposito di operatore aereo passano dallo stato “bloccato” ad “aperto” dopo l’iscrizione delle emissioni verificate in conformità dell’articolo 29, e di un valore relativo allo stato di adempimento superiore o pari a 0, calcolato secondo l’articolo 31, paragrafo 1. L’amministratore nazionale apre anche prima il conto, dopo aver ricevuto dal titolare del conto una domanda di attivazione del proprio conto ai fini dello scambio, purché tale domanda contenga almeno tutti gli elementi indicati nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’articolo 71.»;

12)

l’articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Rifiuto di aprire un conto

1.   L’amministratore nazionale verifica che le informazioni e i documenti presentati ai fini dell’apertura del conto siano completi, aggiornati, accurati e veritieri.

2.   Un amministratore nazionale può rifiutare di aprire un conto nei seguenti casi:

a)

le informazioni e i documenti presentati sono incompleti, obsoleti, inaccurati o falsi;

b)

il futuro titolare del conto o, nel caso di un’entità giuridica, uno dei direttori, sia oggetto di indagine o nei cinque anni precedenti sia stato condannato per frode relativamente a quote di Kyoto, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi nell’ambito dei quali il conto può essere strumentale;

c)

l’amministratore nazionale ha motivi ragionevoli di ritenere che i conti possano essere usati per frodi riguardo a quote o unità di Kyoto, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi;

d)

per motivi previsti dal diritto nazionale.

3.   Se l’amministratore nazionale rifiuta di aprire un conto, la persona che ne chiede l’apertura può contestare tale rifiuto rivolgendosi all’autorità competente a norma del diritto nazionale, la quale ordina all’amministratore nazionale di aprire il conto oppure conferma il rifiuto emanando una decisione motivata, salvo disposizioni legislative nazionali volte a perseguire in modo proporzionato un obiettivo legittimo compatibile con il presente regolamento.»;

13)

all’articolo 19, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Ogni conto, fatta eccezione del conto del responsabile della verifica, ha almeno due rappresentanti autorizzati. Per ogni conto del responsabile della verifica vi è almeno un rappresentante autorizzato. I rappresentanti autorizzati avviano le operazioni e le altre procedure per conto del titolare del conto.

2.   I conti possono avere uno o più rappresentanti autorizzati supplementari. Per avviare un’operazione è necessaria l’approvazione di un rappresentante autorizzato supplementare, oltre all’approvazione di un rappresentante autorizzato, tranne nei seguenti casi:

a)

i trasferimenti verso un conto appartenente all’elenco dei conti di fiducia nel registro dell’Unione del titolare del conto;

b)

operazioni avviate da piattaforme di scambio esenti a norma dell’articolo 14, paragrafo 4; e

c)

restituzione di quote, ERU e CER a norma del capo VI, sezione 3.»;

14)

all’articolo 19 è aggiunto il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis.   Oltre ai rappresentanti autorizzati di cui al paragrafo 1, i conti possono altresì avere rappresentanti autorizzati all’accesso al conto in sola visione.»;

15)

all’articolo 20 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 bis e 3 ter:

«3 bis.   L’amministratore nazionale verifica che le informazioni e i documenti presentati ai fini della nomina di un rappresentante autorizzato o di un rappresentante autorizzato supplementare siano completi, aggiornati, accurati e veritieri.

3 ter.   Un amministratore nazionale può rifiutare di approvare un rappresentante autorizzato o un rappresentate autorizzato supplementare nel caso in cui:

a)

le informazioni e i documenti presentati sono incompleti, obsoleti, inaccurati o falsi;

b)

il richiedente sia oggetto di indagine o nei cinque anni procedenti sia stato condannato per frode relativamente a quote o unità di Kyoto, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi per i quali il conto può essere strumentale;

c)

per motivi previsti dal diritto nazionale.»;

16)

è aggiunto il seguente articolo 21 bis:

«Articolo 21 bis

Elenco dei conti di fiducia

1.   A partire dal 30 giugno 2012 i conti di deposito di gestore, i conti di deposito di operatore aereo, i conti personali di deposito e i conti di scambio possono disporre di un elenco dei conti di fiducia nel registro dell’Unione.

2.   I conti detenuti dal medesimo titolare sono automaticamente inclusi nell’elenco dei conti di fiducia.

3.   Le modifiche dell’elenco di fiducia sono avviate e completate seguendo la procedura di cui all’articolo 32 bis per le operazioni che figurano nel capo VI. La modifica è confermata da un rappresentante autorizzato supplementare, oppure, qualora non ne sia stato nominato alcuno, da un altro rappresentante autorizzato. Il termine indicato nell’articolo 32 bis, paragrafo 4, non si applica alla soppressione di conti dall’elenco dei conti di fiducia; per tutte le altre modifiche apportate all’elenco dei conti di fiducia il termine è di sette giorni.»;

17)

all’articolo 27 è aggiunto il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis.   L’amministratore può sospendere l’accesso a tutti i rappresentanti autorizzati o ai rappresentanti autorizzati supplementari a un determinato conto e la possibilità di avviare procedure da tale conto:

a)

per un periodo massimo di due settimane se ha ragionevoli motivi di ritenere che il conto è stato o sarà usato a fini di frode, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi; oppure

b)

sulla base e in conformità di disposizioni legislative nazionali che perseguano un obiettivo legittimo.»;

18)

all’articolo 29, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   Il responsabile della verifica o l’autorità competente approva le emissioni annuali verificate previa verifica a norma dell’articolo 15, primo paragrafo, della direttiva 2003/87/CE, della relazione del gestore sulle emissioni prodotte da un impianto nel corso di un anno precedente o della relazione dell’operatore aereo sulle emissioni prodotte da tutte le attività di trasporto aereo svolte in un anno precedente.

5.   L’amministratore nazionale o l’autorità competente indica come verificate, nel registro dell’Unione, le emissioni approvate ai sensi del paragrafo 4. L’autorità competente può stabilire che il responsabile della verifica sia incaricato di indicare come verificate le emissioni nel registro dell’Unione al posto dell’amministratore nazionale.»;

19)

i seguenti articoli 32 bis e 32 ter sono aggiunti al «Capo VI OPERAZIONI»:

«Articolo 32 bis

Esecuzione dei trasferimenti

1.   Prima di avviare l’operazione, il registro dell’Unione richiede una conferma fuori banda per tutte le operazioni di cui al capo VI che non sono avviate da una piattaforma di scambio. Un’operazione può essere avviata solo se un rappresentante autorizzato supplementare di cui è richiesta l’approvazione a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, ha confermato l’operazione fuori banda.

2.   Per tutti i trasferimenti di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento può essere avviato immediatamente se è confermato fra le ore 10 e le ore 16, ora dell’Europa centrale (CET), da lunedì a venerdì compreso, ad eccezione dei giorni festivi legali negli Stati membri che decidono di sospendere il termine a titolo del paragrafo 3. Un trasferimento confermato in un momento diverso sarà avviato il giorno successivo alle ore 10 (CET), dal lunedì al venerdì.

3.   Per tutti i trasferimenti di quote e di unità di Kyoto di cui agli articoli 43 e 44, ad eccezione di quelli da un conto di scambio verso un conto che figura nell’elenco dei conti di fiducia del titolare del conto di scambio, si applica una differita di 26 ore fra l’avvio e la comunicazione dell’avvenuto trasferimento ai sensi dell’articolo 70. Questo termine è sospeso tra le ore 0 e le ore 24 (CET) di sabato e domenica. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere di sospenderlo anche tra le ore 0 e le ore 24 (CET) dei giorni festivi legali di un determinato anno, purché tale decisione sia pubblicata entro il 1o dicembre dell’anno precedente.

4.   Se il rappresentante di un conto sospetta che il trasferimento sia stato avviato in modo fraudolento, può chiedere all’amministratore nazionale, almeno due ore prima del termine di cui al paragrafo 3, di annullare il trasferimento per suo conto prima che si comunichi l’avvenuto trasferimento. Il titolare del conto notifica, subito dopo detta richiesta, la frode sospetta all’autorità competente per l’applicazione della legge nazionale. Tale notifica è trasmessa all’amministratore nazionale entro sette giorni.

5.   All’avvio del trasferimento ai sensi dei paragrafi 1 e 2, a tutti i rappresentanti del conto è trasmessa una comunicazione che indica la proposta di avvio del trasferimento.

Articolo 32 ter

Natura delle quote e carattere definitivo delle operazioni

1.   Una quota o un’unità di Kyoto è uno strumento fungibile e dematerializzato negoziabile sul mercato.

2.   Data la natura dematerializzata delle quote e delle unità di Kyoto, l’iscrizione nel registro dell’Unione vale presunzione semplice e sufficiente della titolarità di una quota o un’unità di Kyoto e di qualsiasi altro elemento la cui iscrizione in detto registro è disciplinata o autorizzata dal presente regolamento.

3.   Data la fungibilità delle quote e delle unità di Kyoto, qualsiasi obbligo di recupero o restituzione che possa essere imposto in virtù della legislazione nazionale si applica solo alla quota o all’unità di Kyoto in natura. In particolare:

a)

fatte salve le disposizioni dell’articolo 51 e della verifica della concordanza di cui all’articolo 69 del presente regolamento, un’operazione diventa definitiva e irrevocabile al momento del suo completamento a norma dell’articolo 70. Salvo eventuali disposizioni della legislazione nazionale o un eventuale ricorso di diritto interno che possono determinare l’obbligo o l’ordine di esecuzione di una nuova operazione nel registro, nessuna legge, regolamentazione, prassi o norma relativa allo scioglimento dei contratti o delle operazioni può condurre all’annullamento nel registro di un’operazione divenuta definitiva e irrevocabile ai sensi del presente regolamento;

b)

il presente articolo non impedisce in alcun modo a un titolare di conto o a un terzo di far valere qualsiasi diritto o credito risultante dall’operazione in questione che la legge possa riconoscergli ai fini di recupero, di restituzione o danno in relazione a un’operazione divenuta definitiva nel registro, ad esempio nel caso di frode o di errore tecnico, purché ciò non porti al ricalcolo del netting, alla revoca o all’annullamento dell’operazione nel registro.

4.   Chiunque acquisisca e detenga in buona fede una quota o un’unità di Kyoto acquisisce la titolarità della quota o dell’unità di Kyoto indipendentemente dagli eventuali vizi di titolarità del cedente.»;

20)

all’articolo 34, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

l’identità dei beneficiari delle quote [nel caso delle quote assegnate tramite asta, il beneficiario è il conto istituito a tal fine dal regolamento (UE) n. 1193/2011 (19)].

21)

gli articoli 43 e 44 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 43

Trasferimento di quote da parte dei titolari dei conti

1.   Subordinatamente al paragrafo 2, su richiesta del titolare di un conto il registro dell’Unione effettua i trasferimenti delle quote depositate nel conto del registro dell’Unione verso qualsiasi altro conto contenuto nel registro dell’Unione, a meno che il trasferimento non sia vietato dallo stato del conto di partenza o dal tipo di quote che possono essere depositate nel conto di arrivo a norma dell’articolo 8, paragrafo 3.

2.   A partire dal 30 giugno 2012, i conti di deposito del gestore, i conti di deposito dell’operatore aereo, i conti personali di deposito e le piattaforme di scambio possono solo trasferire quote verso un conto dell’elenco dei conti di fiducia stilato a norma dell’articolo 21 bis.

Articolo 44

Trasferimento di unità di Kyoto da parte dei titolari dei conti

1.   Subordinatamente al paragrafo 2, su richiesta del titolare di un conto il registro dell’Unione effettua i trasferimenti delle unità di Kyoto depositate nel conto del registro dell’Unione verso qualsiasi altro conto contenuto nel registro dell’Unione o in un registro PK, a meno che il trasferimento non sia vietato dallo stato del conto di partenza o dal tipo di unità di Kyoto che possono essere depositate nel conto di arrivo a norma dell’articolo 8, paragrafo 3.

2.   A partire dal 30 giugno 2012, i conti di deposito del gestore, i conti di deposito dell’operatore aereo, i conti personali di deposito e le piattaforme di scambio possono solo trasferire unità di Kyoto verso un conto dell’elenco dei conti di fiducia stilato a norma dell’articolo 21 bis.»;

22)

l’articolo 50 è sostituito dal seguente:

«Articolo 50

Cancellazione di unità di Kyoto

Su richiesta del titolare di un conto, il registro dell’Unione procede alla cancellazione delle unità di Kyoto detenute nei suoi conti in conformità dell’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, trasferendo il numero e il tipo di unità di Kyoto specificate dal conto interessato verso il conto delle cancellazioni del registro PK dell’amministratore del conto o verso il conto delle cancellazioni del registro dell’Unione.»;

23)

l’articolo 51, paragrafo 4, lettera a), è sostituito dal seguente:

«a)

l’operazione di annullamento non è stata completata più di 30 giorni lavorativi prima della proposta dell’amministratore del conto a norma del paragrafo 3, tranne per l’assegnazione di quote del capo III e del capo II;»

24)

all’articolo 63 è aggiunto il paragrafo 4 bis:

«4 bis.   Il rappresentante autorizzato adotta tutte le misure necessarie per prevenire la perdita, il furto o la compromissione delle proprie credenziali. Il rappresentante autorizzato comunica immediatamente all’amministratore nazionale la perdita, il furto o la compromissione delle proprie credenziali.»;

25)

l’articolo 64 è sostituito dal seguente:

«Articolo 64

Sospensione di ogni accesso a causa di una violazione della sicurezza o di un rischio per la sicurezza

1.   La Commissione può ordinare all’amministratore centrale di sospendere l’accesso al registro dell’Unione o all’EUTL o a sue parti, qualora vi sia un ragionevole sospetto di violazione della sicurezza del registro dell’Unione o dell’EUTL o esista un grave rischio per la sicurezza del registro dell’Unione o dell’EUTL suscettibile di minacciare l’integrità del sistema, compresi gli strumenti di back-up di cui all’articolo 59.

2.   In caso di violazione della sicurezza o di rischio per la sicurezza suscettibile di comportare la sospensione dell’accesso, l’amministratore che constata la violazione informa tempestivamente l’amministratore centrale degli eventuali rischi ai quali sono esposte altre parti del sistema dei registri. L’amministratore centrale informa tutti gli altri amministratori.

3.   Qualora constati una situazione che richiede la sospensione di tutti gli accessi al proprio sistema, l’amministratore informa preventivamente della sospensione, per quanto ragionevolmente possibile, l’amministratore centrale e i titolari dei conti interessati. In seguito l’amministratore centrale informa quanto prima tutti gli altri amministratori.

4.   La comunicazione di cui al paragrafo 3 indica la durata prevedibile della sospensione e deve essere chiaramente visibile nell’area pubblica del sito dell’EUTL.»;

26)

è aggiunto il seguente articolo 64 bis:

«Articolo 64 bis

Sospensione dell’accesso alle quote o alle unità di Kyoto in caso di sospetta operazione fraudolenta

1.   Un amministratore o un amministratore che agisce su richiesta dell’autorità competente può sospendere l’accesso alle quote o alle unità di Kyoto nel registro che amministra

a)

per un periodo non superiore a due settimane se sospetta che tali quote o unità di Kyoto siano state oggetto di un’operazione costitutiva di frode, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi; oppure

b)

sulla base e in conformità di disposizioni legislative nazionali che perseguano un obiettivo legittimo.

2.   La Commissione può ordinare all’amministratore di sospendere l’accesso alle quote o alle unità di Kyoto nel registro dell’Unione o nell’EUTL per un periodo non superiore a due settimane se sospetta che tali quote o unità di Kyoto siano state oggetto di un’operazione costitutiva di frode, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi.

3.   L’amministratore o la Commissione informano immediatamente della sospensione l’autorità competente per l’applicazione della legge.

4.   Un’autorità nazionale competente per l’applicazione della legge dello Stato membro dell’amministratore può altresì ordinare all’amministratore di procedere a una sospensione sulla base e a norma della legge nazionale.»;

27)

l’articolo 71 è sostituito dal seguente:

«Articolo 71

Specifiche tecniche per lo scambio dei dati

1.   La Commissione rende accessibili agli amministratori le specifiche tecniche per lo scambio dei dati necessarie per lo scambio dei dati tra i registri e i cataloghi delle operazioni, compresi i codici identificativi, i controlli automatici e i codici di risposta, nonché le procedure di prova e i requisiti di sicurezza necessari per l’avvio dello scambio di dati.

2.   Le suddette specifiche sono stilate in consultazione con il gruppo di lavoro degli amministratori del comitato sui cambiamenti climatici e sono conformi alle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati fra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate a norma della decisione 12/CMP.1.»;

28)

l’articolo 75 è così modificato:

a)

I paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Le informazioni, compresa la titolarità di tutti i conti, tutte le operazioni effettuate, il codice identificativo unico delle quote e il valore numerico unico corrispondente al numero di serie delle unità di Kyoto detenute o interessate da un’operazione, conservate nell’EUTL e nel registro dell’Unione sono considerate riservate, salvo disposizioni contrarie della legislazione unionale o nazionale volte a perseguire in modo proporzionato un obiettivo legittimo compatibile con il presente regolamento.

2.   I seguenti soggetti possono ottenere i dati archiviati nel registro dell’Unione e nell’EUTL:

a)

le autorità incaricate dell’applicazione della legge e le autorità tributarie degli Stati membri;

b)

l’Ufficio europeo per la lotta antifrode della Commissione europea;

c)

la Corte dei conti europea;

d)

Eurojust;

e)

le autorità competenti di cui all’articolo 11 della direttiva 2003/6/CE e all’articolo 37, paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE;

f)

le competenti autorità nazionali di vigilanza;

g)

gli amministratori del registro degli Stati membri e le autorità competenti di cui all’articolo 18 della direttiva 2003/87/CE.

3.   I dati possono essere forniti ai soggetti di cui sopra a norma del paragrafo 2 previa richiesta all’amministratore centrale o a un amministratore nazionale, qualora tale richiesta sia necessaria per l’esecuzione delle rispettive mansioni.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 5 bis:

«5 bis.   Europol ottiene un accesso permanente in sola lettura ai dati registrati nel registro dell’Unione e nell’EUTL ai fini di eseguire le proprie mansioni a norma della decisione 2009/371/GAI del Consiglio. Europol informa la Commissione in merito all’uso di tali dati.»;

c)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Gli amministratori nazionali mettono a disposizione di tutti gli altri amministratori nazionali e dell’amministratore centrale, ricorrendo a mezzi sicuri, il nome e l’identità delle persone alle quali hanno rifiutato l’apertura di un conto a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, o dell’articolo 14, paragrafo 3, o delle quali hanno rifiutato la nomina di rappresentante autorizzato o rappresentante autorizzato supplementare a norma dell’articolo 20, paragrafo 3, nonché il nome e l’identità del titolare del conto, del rappresentante autorizzato o del rappresentante autorizzato supplementare dei conti il cui accesso è stato sospeso a norma degli articoli 64 e 64 bis o dei conti chiusi a norma dell’articolo 28.»;

29)

all’articolo 77 è aggiunto il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis.   I conti personali di deposito sono controllati dagli amministratori nazionali prima della migrazione per accertare che le informazioni presentate ai fini dell’apertura dei conti siano complete, aggiornate, accurate e veritiere.»;

30)

l’allegato IV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

Informazioni relative ai conti personali di deposito e ai conti di deposito della piattaforma di scambio da trasmettere all’amministratore nazionale

1.

Le informazioni di cui alla tabella III-I (il codice identificativo del conto e l’identificatore alfanumerico devono essere unici all’interno del registro).

2.

Fatta eccezione per gli operatori del trasporto aereo, prova del fatto che la persona che chiede l’apertura del conto ha un conto bancario aperto in uno Stato membro dello Spazio economico europeo.

3.

Prova dell’identità della persona fisica che chiede l’apertura del conto, che può essere la copia di uno dei seguenti documenti:

a)

carta d’identità di un paese membro dello Spazio economico europeo o dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;

b)

passaporto.

4.

Prova dell’indirizzo di residenza permanente del titolare del conto personale (persona fisica), che può essere la copia di uno dei seguenti documenti:

a)

documento d’identità presentato a norma del punto 3 se contiene l’indirizzo di residenza permanente;

b)

qualsiasi altro documento d’identità rilasciato da uno Stato contenente l’indirizzo di residenza permanente;

c)

se il paese di residenza permanente non rilascia documenti d’identità contenenti l’indirizzo di residenza permanente, una dichiarazione delle autorità locali che confermi la residenza permanente della persona da nominare;

d)

ogni altro documento abitualmente accettato nello Stato membro dell’amministratore del conto come prova della residenza permanente della persona da nominare.

5.

Qualora il conto sia aperto da una persona giuridica, sono richiesti i seguenti documenti:

a)

copia degli strumenti che istituiscono il soggetto giuridico e copia di un documento comprovante la registrazione del soggetto;

b)

coordinate bancarie;

c)

prova dell’iscrizione IVA;

d)

informazioni relative al titolare effettivo dell’entità giuridica quale definito dalla direttiva 2005/60/CE;

e)

elenco dei direttori;

f)

copia della relazione annuale o dei più recenti rendiconti finanziari certificati oppure, se questi non sono disponibili, copia dei rendiconti finanziari vidimati dall’ufficio tributario o dal direttore finanziario.

6.

Prova dell’indirizzo registrato del titolare del conto (persona giuridica), se non risulta chiaro dal documento presentato a norma del punto 5.

7.

Fedina penale della persona fisica che chiede l’apertura del conto o, nel caso di una persona giuridica, di uno dei suoi direttori.

8.

Tutte le copie di documenti presentati come prova a norma del presente allegato devono essere certificate come autentiche da un notaio o da persona analoga indicata dall’amministratore nazionale. Per quanto attiene ai documenti rilasciati al di fuori dello Stato membro che richiede una copia, essa deve essere autenticata. La data della certificazione o dell’autenticazione non può essere anteriore di oltre tre mesi alla data di domanda.

9.

L’amministratore del conto può chiedere che i documenti presentati siano corredati di una traduzione autenticata in una lingua indicata dall’amministratore medesimo.

10.

Per verificare le prove trasmesse a norma del presente allegato, l’amministratore del conto può utilizzare meccanismi elettronici invece di richiedere documenti cartacei.»;

31)

l’allegato IX è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IX

Informazioni relative ai rappresentanti autorizzati e ai rappresentanti autorizzati supplementari da trasmettere all’amministratore del conto

1.

Informazioni di cui alla tabella IX-I.

Tabella IX-I:   informazioni sul rappresentante autorizzato

 

A

B

C

D

E

F

Punto n.

Elemento di informazione sul conto

Obbligatorio o facoltativo?

Tipo

Aggiorna-mento possibile?

Occorre l’approvazione dell’AN per l’aggiornamento?

Pubblicate nell’area pubblica del sito web del registro dell’UE?

1

Codice identificativo della persona

O

Libero

No

n.p.

No

2

Tipo di rappresentante autorizzato

O

A scelta

No

3

Nome

O

Libero

No (20)

4

Cognome

O

Libero

No (20)

5

Titolo

F

Libero

No

No (20)

6

Denominazione della funzione

F

Libero

No

No (20)

 

Denominazione dell’impresa

F

Libero

No

No (20)

 

Dipartimento dell’impresa

F

Libero

No

No (20)

7

Paese

O

Predefinito

No

n.p.

No (20)

8

Regione o Stato

F

Libero

No (20)

9

Città

O

Libero

No (20)

10

Codice postale

O

Libero

No (20)

11

Indirizzo — riga 1

O

Libero

No (20)

12

Indirizzo — riga 2

F

Libero

No (20)

13

Telefono 1

O

Libero

No

No (20)

14

Telefono cellulare

O

Libero

No (20)

15

Indirizzo di posta elettronica

O

Libero

No

16

Data di nascita

O

Libero

No

n.p.

No

17

Luogo di nascita — località

O

Libero

No

n.p.

No

18

Luogo di nascita — paese

O

 

 

 

 

18

Lingua preferita

F

A scelta

No

No

19

Livello di riservatezza

O

A scelta

No

No

20

Diritti dei rappresentanti autorizzati supplementari

O

Scelta multipla

No

No

2.

Dichiarazione firmata del titolare del conto indicante l’intenzione di nominare una determinata persona come rappresentante autorizzato o rappresentante autorizzato supplementare, nella quale si conferma che il rappresentante autorizzato ha il diritto di avviare, o che il rappresentante autorizzato supplementare ha il diritto di approvare, operazioni per conto del titolare del conto e si indicano le eventuali limitazioni a tale diritto.

3.

Prova dell’identità della persona da nominare, che può essere la copia di uno dei seguenti documenti:

a)

carta d’identità di un paese membro dello Spazio economico europeo o dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;

b)

passaporto.

4.

Prova dell’indirizzo di residenza permanente della persona da nominare, che può essere la copia di uno dei seguenti documenti:

a)

documento d’identità presentato a norma del punto 3 se contiene l’indirizzo di residenza permanente;

b)

qualsiasi altro documento d’identità rilasciato da uno Stato contenente l’indirizzo di residenza permanente;

c)

se il paese di residenza permanente non rilascia documenti d’identità contenenti l’indirizzo di residenza permanente, una dichiarazione delle autorità locali che confermi la residenza permanente della persona da nominare;

d)

ogni altro documento abitualmente accettato nello Stato membro dell’amministratore del conto come prova della residenza permanente della persona da nominare.

5.

Fedina penale della persona designata.

6.

Tutte le copie di documenti presentati come prova a norma del presente allegato devono essere certificate come autentiche da un notaio o da persona analoga indicata dall’amministratore nazionale. Per quanto attiene ai documenti rilasciati al di fuori dello Stato membro che richiede una copia, essa deve essere autenticata. La data della certificazione o dell’autenticazione non può essere anteriore di oltre tre mesi alla data di domanda.

7.

L’amministratore del conto può chiedere che i documenti presentati siano corredati di una traduzione autenticata in una lingua indicata dall’amministratore nazionale.

8.

Per verificare le prove trasmesse a norma del presente allegato, l’amministratore del conto può utilizzare meccanismi elettronici invece di richiedere documenti cartacei.»;

32)

l’allegato XIII è così modificato:

a)

il punto 4, lettera c) è sostituito dal seguente:

«c)

quote o unità di Kyoto interessate dall’operazione senza indicazione del codice identificativo unico delle quote e del valore numerico unico corrispondente al numero di serie delle unità di Kyoto;»

b)

il punto 5, lettera a) è sostituito dal seguente:

«a)

quote e unità di Kyoto attualmente detenute, senza indicazione del codice identificativo unico delle quote e del valore numerico unico corrispondente al numero di serie delle unità di Kyoto;».

Articolo 90

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(2)  GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.

(3)  GU L 270 del 14.10.2010, pag. 1.

(4)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63.

(5)  GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1.

(6)  GU L 386 del 29.12.2004, pag. 1.

(7)  GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

(8)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(9)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(10)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(11)  GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1.

(12)  GU L 229 del 31.8.2007, pag. 1.

(13)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

(14)  GU L 31 del 2.2.2001, pag. 21.

(15)  GU L 290 del 6.11.2010, pag. 39.

(16)  GU L 96 del 12.4.2003, p. 16

(17)  GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

(18)  GU L 31 del 2.2.2001, pag. 21.»;

(19)  GU L 315 del 29.11.2011, pag. 1.»;

(20)  Questi elementi sono pubblicati soltanto se il titolare del conto chiede che siano resi pubblici a norma dell’articolo 75.


ALLEGATO I

Tabella I-I:   tipi di conto e tipi di unità che possono essere detenute in ciascun tipo di conto

Tipo di conto

Titolare del conto

Amministratore del conto

N. di conti di questo tipo

Quote (unità non Kyoto)

Unità di Kyoto

quote generiche

quote del trasporto aereo

AAU

CER

ERU

lCER/tCER/RMU

I.   

Conti di gestione nel registro dell’Unione

Conto totale UE

UE

Amministratore centrale

1

No

No

No

No

No

Conto totale UE per il trasporto aereo

UE

Amministratore centrale

1

No

No

No

No

No

Conto d’asta UE

UE

Amministratore centrale

1

No

No

No

No

No

Conto di assegnazione UE

UE

Amministratore centrale

1

No

No

No

No

No

Conto di riserva UE per i nuovi entranti

UE

Amministratore centrale

1

No

No

No

No

No

Conto d’asta UE per il trasporto aereo

UE

Amministratore centrale

1

No

No

No

No

No

Conto UE di riserva speciale

UE

Amministratore centrale

1

No

No

No

No

No

Conto UE di assegnazione per il trasporto aereo

UE

Amministratore centrale

1

No

No

No

No

No

Conto UE di soppressione

UE

Amministratore centrale

1

No

No

No

No

Conto per la consegna d’asta

Casa d’aste, piattaforma d’asta, sistema di compensazione o sistema di regolamento

Amministratore nazionale che ha aperto il conto

Uno o più per ogni piattaforma d’asta

No

No

No

No

II.   

Conti di deposito nel registro dell’Unione

Conto di deposito del gestore

Gestore

Amministratore nazionale dello Stato membro in cui si trova l’impianto

Uno per ogni impianto

No

Per Stato membro (1)

Per Stato membro (1)

Conto di deposito dell’operatore aereo

Operatore aereo

Amministratore nazionale dello Stato membro che gestisce l’operatore aereo

Uno per ogni operatore del trasporto aereo

Per Stato membro (1)

Per Stato membro (1)

Conto di deposito personale

Persona

Amministratore naz. o centr. che ha aperto il conto

Come approvato

Per Stato membro (1)

Per Stato membro (1)

Conto di deposito nazionale

Stato membro

Amministratore nazionale dello Stato membro che detiene il conto

Almeno 1 per ogni Stato membro

III.   

Conti di scambio nel registro dell’Unione

Conto di scambio

Persona

Amministratore nazionale o centrale che ha aperto il conto

Come approvato

Per Stato membro (1)

Per Stato membro (1)

IV.   

Altri conti nel registro dell’Unione

Conto della piattaforma esterna

Piattaforma esterna

Amministratore nazionale che ha aperto il conto

Uno per SM per ogni piattaforma esterna

Per Stato membro (1)

Per Stato membro (1)

Conto del responsabile della verifica

Responsa-bile della verifica

Amministratore nazionale che ha aperto il conto

Uno per SM per ogni responsabile della verifica

No

No

No

No

No

No


(1)  L’amministratore nazionale dello Stato membro può decidere se il conto (o il tipo di conto) può detenere questo tipo di unità.


ALLEGATO II

Informazioni da presentare con le domande per tutti i conti

1.

Informazioni di cui alla tabella II-I.

Tabella II-I:   informazioni sul conto per tutti i conti

 

A

B

C

D

E

F

Pun-to n.

Elemento di informazione sul conto

Obbligatorio o facoltativo?

Tipo

Aggiornamento possibile?

Occorre l’approvazione dell’AN per l’aggiorna-mento?

Pubblicato nell’area pubblica del sito web del registro dell’UE?

1

Codice identificativo del conto (fornito dal registro dell’Unione)

O

Predefinito

No

n.p.

No

2

Tipo di conto

O

A scelta

No

n.p.

3

Periodo d’impegno

O

A scelta

No

n.p.

4

Codice identificativo del titolare del conto (fornito dal registro dell’Unione)

O

Libero

5

Nome del titolare del conto

O

Libero

6

Identificativo del conto (fornito dal titolare del conto)

O

Libero

No

No

7

Indirizzo del titolare del conto — paese

O

A scelta

8

Indirizzo del titolare del conto — regione o Stato

F

Libero

9

Indirizzo del titolare del conto — città

O

Libero

10

Indirizzo del titolare del conto — codice postale

O

Libero

11

Indirizzo del titolare del conto — riga 1

O

Libero

12

Indirizzo del titolare del conto — riga 2

F

Libero

13

Numero di registrazione o numero di identificazione dell’impresa del titolare del conto

O

Libero

14

Telefono 1 del titolare del conto

O

Libero

No

No

15

Telefono 2 del titolare del conto

O

Libero

No

No

16

Indirizzo di posta elettronica del titolare del conto

O

Libero

No

No

17

Data di nascita (per le persone fisiche)

O per le persone fisiche

Libero

No

n.p.

No

18

Luogo di nascita (per le persone fisiche)

O per le persone fisiche

Libero

No

n.p.

No

19

Luogo di nascita - paese

F

Libero

No

n.p.

No

20

Numero di partita IVA con codice paese

O se assegnato

Libero

No

21

Data di apertura del conto

O

Predefinito

No

n.p.

22

Data di chiusura del conto

F

Predefinito

2.

Il codice identificativo del conto deve essere unico all’interno del sistema dei registri.


ALLEGATO III

Informazioni relative ai conti per la consegna d’asta, ai conti personali di deposito, ai conti di scambio e ai conti della piattaforma esterna da comunicare

1.

Le informazioni di cui alla tabella II-I (il codice identificativo del conto e l’identificatore alfanumerico devono essere unici all’interno del registro).

2.

Fatta eccezione per gli operatori del trasporto aereo, prova del fatto che la persona che chiede l’apertura del conto ha un conto bancario aperto in uno Stato membro dello Spazio economico europeo.

3.

Prova dell’identità della persona fisica che chiede l’apertura del conto, che può essere la copia di uno dei seguenti documenti:

a)

carta d’identità di un paese membro dello Spazio economico europeo o dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;

b)

passaporto.

4.

Prova dell’indirizzo di residenza permanente del titolare del conto personale (persona fisica), che può essere la copia di uno dei seguenti documenti:

a)

documento d’identità presentato a norma del punto 3 se contiene l’indirizzo di residenza permanente;

b)

qualsiasi altro documento d’identità rilasciato da uno Stato contenente l’indirizzo di residenza permanente;

c)

se il paese di residenza permanente non rilascia documenti d’identità contenenti l’indirizzo di residenza permanente, una dichiarazione delle autorità locali che confermi la residenza permanente della persona da nominare;

d)

ogni altro documento abitualmente accettato nello Stato membro dell’amministratore del conto come prova della residenza permanente della persona da nominare.

5.

Qualora il conto sia aperto da una persona giuridica, sono richiesti i seguenti documenti:

a)

copia degli strumenti che istituiscono il soggetto giuridico e copia di un documento comprovante la registrazione del soggetto;

b)

coordinate bancarie;

c)

prova dell’iscrizione IVA;

d)

informazioni relative al titolare effettivo dell’entità giuridica quale definito dalla direttiva 2005/60/CE;

e)

elenco dei direttori;

f)

copia della relazione annuale o dei più recenti rendiconti finanziari certificati oppure, se questi non sono disponibili, copia dei rendiconti finanziari vidimati dall’ufficio tributario o dal direttore finanziario.

6.

Prova dell’indirizzo registrato del titolare del conto (persona giuridica), se non risulta chiaro dal documento presentato a norma del punto 5.

7.

Fedina penale della persona fisica che chiede l’apertura del conto o, nel caso di una persona giuridica, di uno dei suoi direttori.

8.

Tutte le copie di documenti presentati come prova a norma del presente allegato devono essere certificate come autentiche da un notaio o da persona analoga indicata dall’amministratore nazionale. Per quanto attiene ai documenti rilasciati al di fuori dello Stato membro che richiede una copia, essa deve essere autenticata. La data della certificazione o dell’autenticazione non può essere anteriore di oltre tre mesi alla data di domanda.

9.

L’amministratore del conto può chiedere che i documenti presentati siano corredati di una traduzione autenticata in una lingua indicata dall’amministratore medesimo.

10.

Per verificare le prove trasmesse a norma del presente allegato, l’amministratore del conto può utilizzare meccanismi elettronici invece di richiedere documenti cartacei.


ALLEGATO IV

Informazioni supplementari relative ai conti del responsabile della verifica da trasmettere all’amministratore nazionale

1.

Documento comprovante che la persona che chiede l’apertura del conto è accreditata come responsabile della verifica in conformità dell’articolo 15 della direttiva 2003/87/CE.


ALLEGATO V

Informazioni relative a tutti i conti di deposito del gestore da trasmettere all’amministratore nazionale

1.

Informazioni di cui alla tabella II-I.

2.

Nell’ambito dei dati forniti ai sensi della tabella II-I, il gestore dell’impianto è indicato come titolare del conto. Il nome fornito per il titolare del conto deve corrispondere al nome della persona fisica o giuridica titolare della relativa autorizzazione a emettere gas a effetto serra.

3.

Informazioni di cui alle tabelle V-I e V-II.

Tabella V-I:   informazioni sul conto per i conti di deposito del gestore

 

A

B

C

D

E

F

Punto n.

Elemento di informazione sul conto

Obbligatorio o facoltativo?

Tipo

Aggiornamento possibile?

Occorre l’approvazione dell’AN per l’aggiornamento?

Pubblicato nell’area pubblica del sito web del registro dell’UE?

1

Codice identificativo dell’impianto

O

Predefinito

No

2

Codice identificativo dell’autorizzazione

O

Libero

3

Data di entrata in vigore dell’autorizzazione

O

Libero

No

4

Data di scadenza dell’autorizzazione

F

Libero

5

Nome dell’impianto

O

Libero

6

Tipo di attività dell’impianto

O

A scelta

7

Indirizzo dell’impianto — paese

O

Predefinito

8

Indirizzo dell’impianto — regione o Stato

F

Libero

9

Indirizzo dell’impianto — città

O

Libero

10

Indirizzo dell’impianto — codice postale

O

Libero

11

Indirizzo dell’impianto — riga 1

O

Libero

12

Indirizzo dell’impianto — riga 2

F

Libero

13

Telefono 1 dell’impianto

O

Libero

No

No

14

Telefono 2 dell’impianto

O

Libero

No

No

15

Indirizzo di posta elettronica dell’impianto

O

Libero

No

No

16

Impresa madre

F

Libero

No

17

Impresa figlia

F

Libero

No

18

Numero di identificazione PRTR europeo

O se assegnato

Libero

No

19

Latitudine

F

Libero

No

20

Longitudine

F

Libero

No

Tabella V-II:   recapiti dei referenti dell’impianto

 

A

B

C

D

E

F

Punto n.

Elemento di informazione sul conto

Obbligatorio o facoltativo?

Tipo

Aggiornamento possibile?

Occorre l’approvazione dell’AN per l’aggiorna-mento?

Pubblicato nell’area pubblica del sito web del registro dell’UE?

1

Responsabile della verifica

F

A scelta

No

 

Denominazione dell’impresa

F

Libero

No

 (1)

 

Dipartimento dell’impresa

F

Libero

No

 (1)

2

Nome del referente nello Stato membro

F

Libero

No

No (1)

3

Cognome del referente nello Stato membro

F

Libero

No

No (1)

4

Indirizzo del referente — paese

F

Predefi-nito

No

 (1)

5

Indirizzo del referente — regione o Stato

F

Libero

No

 (1)

6

Indirizzo del referente — città

F

Libero

No

 (1)

7

Indirizzo del referente — codice postale

F

Libero

No

 (1)

8

Indirizzo del referente — riga 1

F

Libero

No

 (1)

9

Indirizzo del referente — riga 2

F

Libero

No

 (1)

10

Telefono 1 del referente

F

Libero

No

No (1)

11

Telefono 2 del referente

F

Libero

No

No (1)

12

Indirizzo di posta elettronica del referente

F

Libero

No

No (1)


(1)  Questi elementi non sono visualizzati su richiesta del titolare del conto a norma dell’articolo 83.


ALLEGATO VI

Informazioni relative a tutti i conti di deposito dell’operatore aereo da trasmettere all’amministratore nazionale

1.

Informazioni di cui alle tabelle II-I e VI-I.

2.

Nell’ambito dei dati forniti ai sensi della tabella II-I, l’operatore aereo è indicato come titolare del conto. Il nome fornito per il titolare del conto deve corrispondere al nome indicato nel piano di monitoraggio. Se il nome indicato nel piano di monitoraggio non è più valido, si utilizza il nome indicato nel registro degli scambi o il nome utilizzato da Eurocontrol.

Tabella VI-I:   informazioni sul conto per i conti di deposito dell’operatore aereo

 

A

B

C

D

E

F

Punto n.

Elemento di informazione sul conto

Obbligatorio o facoltativo?

Tipo

Aggior-namento possibile?

Occorre l’approvazione dell’AN per l’aggiornamento?

Pubblicato nell’area pubblica del sito web del registro dell’UE?

1

Codice identificativo dell’operatore aereo (attribuito dal registro del’Unione)

O

Libero

No

2

Codice unico di cui al regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione

O

Libero

3

Nominativo radio (call sign) (designatore ICAO)

F

Libero

4

Codice identificativo del piano di monitoraggio

O

Libero

5

Piano di monitoraggio — primo anno di applicabilità

O

Libero

No

6

Piano di monitoraggio — anno di scadenza

F

Libero

3.

Il nominativo radio è il codice designatore ICAO nel riquadro 7 del piano di volo o, in mancanza di questo, il marchio di registrazione dell’aeromobile.


ALLEGATO VII

Informazioni relative ai rappresentanti autorizzati e ai rappresentanti autorizzati supplementari da trasmettere all’amministratore del conto

1.

Informazioni di cui alla tabella VII-I.

Tabella VII-I:   informazioni sul rappresentante autorizzato

 

A

B

C

D

E

F

Punto n.

Elemento di informazione sul conto

Obbligatorio o facoltativo?

Tipo

Aggiornamento possibile?

Occorre l’approvazione dell’AN per l’aggiornamento?

Pubblicato nell’area pubblica del sito web del registro dell’UE?

1

Codice identificativo della persona

O

Libero

No

n.p.

No

2

Tipo di rappresentante autorizzato

O

A scelta

No

3

Nome

O

Libero

No (1)

4

Cognome

O

Libero

No (1)

5

Titolo

F

Libero

No

No (1)

6

Denominazione della funzione

F

Libero

No

No (1)

 

Denominazione dell’impresa

F

Libero

No

No (1)

 

Dipartimento dell’impresa

F

Libero

No

No (1)

7

Paese

O

Predefinito

No

n.p.

No (1)

8

Regione o Stato

F

Libero

No (1)

9

Città

O

Libero

No (1)

10

Codice postale

O

Libero

No (1)

11

Indirizzo — riga 1

O

Libero

No (1)

12

Indirizzo — riga 2

F

Libero

No (1)

13

Telefono 1

O

Libero

No

No (1)

14

Telefono cellulare

O

Libero

No (1)

15

Indirizzo di posta elettronica

O

Libero

No

16

Data di nascita

O

Libero

No

n.p.

No

17

Luogo di nascita — città

O

Libero

No

n.p.

No

18

Luogo di nascita — paese

O

 

 

 

 

19

Lingua preferita

F

A scelta

No

No

20

Livello di riservatezza

F

A scelta

No

No

21

Diritti dei rappresentanti autorizzati supplementari

O

Scelta multipla

No

No

2.

Dichiarazione firmata del titolare del conto indicante l’intenzione di nominare una determinata persona come rappresentante autorizzato o rappresentante autorizzato supplementare, nella quale si conferma che il rappresentante autorizzato ha il diritto di avviare, o che il rappresentante autorizzato supplementare ha il diritto di approvare, operazioni per conto del titolare del conto e si indicano le limitazioni a tale diritto.

3.

Prova dell’identità della persona da nominare, che può essere la copia di uno dei seguenti documenti:

a)

carta d’identità di un paese membro dello Spazio economico europeo o dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;

b)

passaporto.

4.

Prova dell’indirizzo di residenza permanente della persona da nominare, che può essere la copia di uno dei seguenti documenti:

a)

documento d’identità presentato a norma del punto 3 se contiene l’indirizzo di residenza permanente;

b)

qualsiasi altro documento d’identità rilasciato da uno Stato contenente l’indirizzo di residenza permanente;

c)

se il paese di residenza permanente non rilascia documenti d’identità contenenti l’indirizzo di residenza permanente, una dichiarazione delle autorità locali che confermi la residenza permanente della persona da nominare;

d)

ogni altro documento abitualmente accettato nello Stato membro dell’amministratore del conto come prova della residenza permanente della persona da nominare.

5.

Fedina penale della persona designata.

6.

Tutte le copie di documenti presentati come prova a norma del presente allegato devono essere certificate come autentiche da un notaio o da persona analoga indicata dall’amministratore nazionale. Per quanto attiene ai documenti rilasciati al di fuori dello Stato membro che richiede una copia, essa deve essere autenticata. La data della certificazione o dell’autenticazione non può essere anteriore di oltre tre mesi alla data di domanda.

7.

L’amministratore del conto può chiedere che i documenti presentati siano corredati di una traduzione autenticata in una lingua indicata dall’amministratore nazionale.

8.

Per verificare le prove trasmesse a norma del presente allegato, l’amministratore del conto può utilizzare meccanismi elettronici invece di richiedere documenti cartacei.


(1)  Questi elementi sono pubblicati soltanto se il titolare del conto chiede che siano resi pubblici a norma dell’articolo 83.


ALLEGATO VIII

Formati per la presentazione dei dati annuali sulle emissioni

1.

I dati sulle emissioni per i gestori devono contenere le informazioni di cui alla tabella VIII-I.

Tabella VIII-I:   dati sulle emissioni per i gestori

 

A

B

C

1

Codice identificativo dell’impianto

 

2

Anno di riferimento

 

Emissioni di gas a effetto serra

 

in tonnellate

in tonnellate di CO2 eq.

3

Emissioni di CO2

 

 

4

Emissioni di NO2

 

 

5

Emissioni di PFC

 

 

6

Emissioni totali

Σ (C2 + C3 + C4)

2.

Il formato elettronico per la presentazione dei dati sulle emissioni è descritto nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’articolo 79.


ALLEGATO IX

Tabella nazionale di assegnazione per il periodo 2013-2020

 

Nome

Quantitativo di quote generiche assegnate a titolo gratuito

 

A norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE

A norma dell’articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE (trasferibile)

A norma dell’articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE (non trasferibile)

A norma di altre disposizioni della direttiva 2003/87/CE

Totale

 

 

Codice paese dello Stato membro

 

 

 

 

 

Inserimento manuale

3

 

Codice identificativo del conto dell’impian-to A

 

 

 

 

 

Inserimento manuale

4

 

Quantità da assegnare all’impianto A:

 

 

 

 

 

 

5

 

 

nel 2013

 

 

 

 

 

Inserimento manuale

6

 

 

nel 2014

 

 

 

 

 

Inserimento manuale

7

 

 

nel 2015

 

 

 

 

 

Inserimento manuale

8

 

 

nel 2016

 

 

 

 

 

Inserimento manuale

9

 

 

 

 

 

 

 

Inserimento manuale

10

 

Codice identificativo del conto dell’impianto B

 

 

 

 

 

Inserimento manuale

11

 

Quantità da assegnare all’impianto B:

 

 

 

 

 

 

12

 

 

nel 2013

 

 

 

 

 

Inserimento manuale

13

 

 

nel 2014

 

 

 

 

 

Inserimento manuale

14

 

 

nel 2015

 

 

 

 

 

Inserimento manuale

15

 

 

nel 2016

 

 

 

 

 

Inserimento manuale


ALLEGATO X

Tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo per il periodo 2013-2020

Riga n.

Nome

Quantitativo di quote del trasporto aereo assegnate a titolo gratuito

 

A norma dell’articolo 3 sexies della direttiva 2003/87/CE

A norma dell’articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE

Totale

 

 

Codice paese dello Stato membro

 

 

 

Inserimento manuale

3

 

Codice identificativo del conto dell’operatore aereo A

 

 

 

Inserimento manuale

4

 

Quantità da assegnare all’operatore aereo A:

 

 

 

 

5

 

 

nel 2013

 

 

 

Inserimento manuale

6

 

 

nel 2014

 

 

 

Inserimento manuale

7

 

 

nel 2015

 

 

 

Inserimento manuale

8

 

 

nel 2016

 

 

 

Inserimento manuale

9

 

 

 

 

 

Inserimento manuale

10

 

Codice identificativo del conto dell’operatore aereo B

 

 

 

Inserimento manuale

11

 

Quantità da assegnare all’operatore aereo B:

 

 

 

 

12

 

 

nel 2013

 

 

 

Inserimento manuale

13

 

 

nel 2014

 

 

 

Inserimento manuale

14

 

 

nel 2015

 

 

 

Inserimento manuale

15

 

 

nel 2016

 

 

 

Inserimento manuale

16

 

 

nel 2017

 

 

 

Inserimento manuale


ALLEGATO XI

Tabella d’asta

Riga n.

Informazioni relative alla piattaforma d’asta

 

 

Codice identificativo della piattaforma d’asta

 

 

 

Identità del sorvegliante d’asta

 

 

 

Numero del conto per la consegna d’asta

 

 

Informazioni relative alle singole aste di [quote generiche/quote per il trasporto aereo]

 

Volume di ciascuna asta

Data e ora di consegna sul conto per la consegna d’asta

Identità delle case d’asta collegate a ciascuna asta

Inserimento manuale

 

 

 

 

Inserimento manuale

 

 

Inserimento manuale

 

 

Inserimento manuale

 

 

Inserimento manuale

 

 

Inserimento manuale

 

 

Inserimento manuale

 

 

Inserimento manuale

 

 

 

 

Inserimento manuale

 

 

Inserimento manuale

 

 

Inserimento manuale

 

 

Inserimento manuale

 

 

Inserimento manuale

 

 

Inserimento manuale

 

 

Inserimento manuale


ALLEGATO XII

Obblighi di comunicazione dell’amministratore centrale

Informazioni disponibili al pubblico

1.

Per ciascun conto l’EUTL pubblica, nell’area pubblica del sito web, le seguenti informazioni:

a)

tutte le informazioni indicate come «pubblicate nell’area pubblica del sito web del registro dell’Unione» nelle tabelle II-I, V-I, V-II, VI-I, VII-I. Tali informazioni devono essere aggiornate ogni 24 ore;

b)

le quote assegnate ai singoli titolari dei conti a norma degli articoli 40 e 41. Tali informazioni devono essere aggiornate ogni 24 ore;

c)

lo stato del conto conformemente all’articolo 9, paragrafo 1. Tali informazioni devono essere aggiornate ogni 24 ore;

d)

il numero di quote restituite conformemente all’articolo 62;

e)

il valore relativo alle emissioni verificate e le eventuali correzioni per l’impianto associato al conto di deposito del gestore per l’anno X devono essere pubblicati a partire dal 1o aprile dell’anno (X + 1);

f)

un simbolo o una dichiarazione indicanti se l’impianto o l’operatore aereo associato al conto di deposito del gestore/operatore aereo ha restituito entro il 30 aprile un numero di quote almeno pari a tutte le emissioni prodotte in tutti gli anni precedenti. I simboli e le dichiarazioni da visualizzare sono fissati alla tabella XIII-I. Il simbolo deve essere aggiornato il 1o maggio e, ad esclusione dell’aggiunta di un asterisco * nei casi descritti alla riga 5 della tabella XIII-I, non può essere modificato fino al 1o maggio dell’anno successivo.

Tabella XIII-I:   dichiarazioni di adempimento

Riga

Valore dello stato di adempimento a norma dell’articolo 34

Sono registrate le emissioni verificate per l’ultimo anno completo?

Simbolo

Dichiarazione

da pubblicare nell’area pubblica del sito web dell’EUTL

1

0 o un numero positivo

A

«Il numero di quote restituite entro il 30 aprile è uguale o superiore alle emissioni verificate»

2

Numero negativo

B

«Il numero di quote restituite entro il 30 aprile è inferiore alle emissioni verificate»

3

Qualsiasi numero

No

C

«Le emissioni verificate per l’anno precedente non sono state inserite fino al 30 aprile»

4

Qualsiasi numero

No (la procedura di restituzione delle quote e/o la procedura di aggiornamento delle emissioni verificate sono sospese per il registro dello Stato membro)

X

«Fino al 30 aprile era impossibile inserire le emissioni verificate e/o le restituzioni per via della sospensione della procedura di restituzione delle quote e/o della procedura di aggiornamento delle emissioni verificate per il registro dello Stato membro»

5

Qualsiasi numero

Sì o No (successivamente aggiornate dall’autorità competente)

*[aggiunto al simbolo iniziale]

«Le emissioni verificate sono state stimate o corrette dall’autorità competente»

2.

L’EUTL pubblica, nell’area pubblica del suo sito web, le seguenti informazioni generali e le aggiorna ogni 24 ore:

a)

tabella nazionale di assegnazione di ciascuno Stato membro, compresa l’indicazione delle eventuali modifiche a essa apportate conformemente all’articolo 50;

b)

tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo di ciascuno Stato membro, compresa l’indicazione delle eventuali modifiche a essa apportate conformemente all’articolo 54;

c)

tabelle d’asta di ciascuna piattaforma d’asta, compresa l’indicazione delle eventuali modifiche a essa apportate conformemente all’articolo 58;

d)

numero totale di quote, di ERU e di CER detenute in tutti i conti degli utilizzatori presso il registro dell’Unione il giorno precedente;

e)

elenco dei codici identificativi di unità di tutte le quote sostituite, contrassegnando le unità trasferite dal conto al quale sono state restituite e che sono ora contenute nei conti personali di deposito o nei conti di deposito del gestore;

f)

elenco del tipo di unità di Kyoto diverse dalle CER e dalle ERU che possono essere detenute nei conti degli utilizzatori amministrati da un determinato amministratore nazionale ai sensi dell’allegato I;

g)

tariffe applicate dagli amministratori nazionali conformemente all’articolo 84.

3.

Il 30 aprile di ogni anno l’EUTL mette a disposizione, nell’area pubblica del suo sito web, le seguenti informazioni:

a)

percentuale di quote restituite in ogni Stato membro nell’anno solare precedente a partire dal conto al quale erano state assegnate;

b)

somma di tutte le emissioni verificate per Stato membro iscritte per l’anno solare precedente come percentuale della somma delle emissioni verificate dell’anno precedente all’anno considerato;

c)

percentuale (in numero e volume) appartenente ai conti amministrati da un determinato Stato membro delle operazioni di trasferimento di tutte le quote e le unità di Kyoto effettuate nell’anno solare precedente;

d)

percentuale (in numero e volume) appartenente ai conti amministrati da un determinato Stato membro delle operazioni di trasferimento di tutte le quote e le unità di Kyoto effettuate tra conti amministrati da Stati membri diversi nell’anno solare precedente.

4.

Il 1o gennaio del quinto anno successivo all’anno di registrazione delle informazioni, l’EUTL pubblica, nell’area pubblica del suo sito web, le seguenti informazioni generali su ogni operazione completata che ha registrato.

a)

nome del titolare del conto e codice identificativo del titolare del conto di partenza;

b)

nome del titolare del conto e codice identificativo del titolare del conto di arrivo;

c)

quantitativo di quote o unità di Kyoto interessate dall’operazione senza indicazione del codice identificativo unico delle quote e del valore numerico unico corrispondente al numero di serie delle unità di Kyoto;

d)

codice identificativo dell’operazione;

e)

data e ora del completamento dell’operazione (ora dell’Europa centrale o CET);

f)

tipo di operazione.

Informazioni disponibili ai titolari dei conti

5.

Il registro dell’Unione pubblica, nella parte del suo sito web accessibile unicamente al titolare del conto, le informazioni seguenti e le aggiorna in tempo reale:

a)

quote e unità di Kyoto attualmente detenute, senza indicazione del codice identificativo unico delle quote e del valore numerico unico corrispondente al numero di serie delle unità di Kyoto;

b)

elenco delle operazioni proposte avviate dal titolare del conto con l’indicazione, per ognuna di:

i)

elementi di cui al punto 4;

ii)

data e ora alla quale è stata proposta l’operazione (ora dell’Europa centrale o CET);

iii)

stato attuale dell’operazione proposta;

iv)

qualsiasi codice di risposta inviato dopo i controlli effettuati dal registro e dall’EUTL;

c)

elenco delle quote o delle unità di Kyoto acquisite dal conto a seguito delle operazioni completate, con l’indicazione, per ciascuna di esse, degli elementi di cui al punto 4;

d)

elenco delle quote o delle unità di Kyoto trasferite dal conto a seguito delle operazioni completate, con l’indicazione, per ciascuna di esse, degli elementi di cui al punto 4.

Informazioni disponibili per gli amministratori nazionali

6.

Il registro dell’Unione pubblica, nella parte del suo sito web accessibile unicamente agli amministratori nazionali: i titolari dei conti e i rappresentanti autorizzati ai quali un amministratore nazionale ha sospeso l’accesso a tutti i conti del registro dell’Unione conformemente all’articolo 31.