ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2011.285.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 285

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
1 novembre 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2011/712/UE

 

*

Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 10 giugno 2011, che autorizza la presidenza del Consiglio a negoziare, a nome degli Stati membri, le disposizioni di un accordo giuridicamente vincolante sulle foreste in Europa, che rientrano nelle competenze degli Stati membri

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1097/2011 della Commissione, del 25 ottobre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

2

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1098/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [金乡大蒜 (Jinxiang Da Suan) (IGP)]

6

 

*

Regolamento (UE) n. 1099/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011, recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIIf e VIIg per le navi battenti bandiera belga

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1100/2011 della Commissione, del 31 ottobre 2011, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive dicamba, difenoconazolo e imazaquin ( 1 )

10

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2011 della Commissione, del 31 ottobre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

15

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1102/2011 della Commissione, del 31 ottobre 2011, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o novembre 2011

17

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1103/2011 della Commissione, del 31 ottobre 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011, per la campagna 2011/12

20

 

 

DECISIONI

 

 

2011/713/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 10 ottobre 2011, di opposizione all’adozione da parte della Commissione europea del progetto di direttiva che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei prodotti per la difesa

22

 

 

2011/714/UE

 

*

Decisione del Consiglio, dell’11 ottobre 2011, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, relativamente ai revisori esterni del Banco de Portugal

23

 

 

2011/715/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 27 ottobre 2011, relativa all’avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Lettonia

24

 

 

2011/716/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 24 maggio 2011, sugli aiuti di Stato concessi dalla Grecia a favore di determinati casinò in Grecia [C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09)] [notificata con il numero C(2011) 3504]  ( 1 )

25

 

 

2011/717/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 ottobre 2011, che modifica la decisione 98/536/CE che stabilisce l’elenco dei laboratori nazionali di riferimento per la ricerca dei residui [notificata con il numero C(2011) 7610]  ( 1 )

46

 

 

2011/718/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 ottobre 2011, che modifica la decisione di esecuzione 2011/402/UE relativa a misure d’emergenza applicabili ai semi di fieno greco e a determinati semi e legumi importati dall’Egitto [notificata con il numero C(2011) 7744]  ( 1 )

53

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

1.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 285/1


DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 10 giugno 2011

che autorizza la presidenza del Consiglio a negoziare, a nome degli Stati membri, le disposizioni di un accordo giuridicamente vincolante sulle foreste in Europa, che rientrano nelle competenze degli Stati membri

(2011/712/UE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando quanto segue:

(1)

Una decisione di avviare i negoziati concernenti un accordo giuridicamente vincolante (AGV) sulle foreste in Europa può essere adottata nel corso della sesta conferenza ministeriale per la protezione delle foreste in Europa, che si terrà a Oslo, in Norvegia, dal 14 al 16 giugno 2011.

(2)

La presidenza del Consiglio dovrebbe essere autorizzata a negoziare, a nome degli Stati membri, le disposizioni dell’AGV sulle foreste in Europa che rientrano nelle competenze degli Stati membri,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   I rappresentanti dei governi degli Stati membri autorizzano la presidenza del Consiglio a negoziare, a nome degli Stati membri, per quanto concerne le materie che rientrano nelle loro competenze e sulla base delle loro posizioni, le disposizioni di un AGV sulle foreste in Europa, nel caso in cui sia adottata una decisione di avviare i negoziati relativi a tale AGV nel corso della sesta conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa che si terrà a Oslo, in Norvegia, dal 14 al 16 giugno 2011.

2.   Il paragrafo 1 fa salve le decisioni future degli Stati membri relative alla designazione del proprio rappresentante nei settori che rientrano nelle loro competenze.

Articolo 2

1.   I negoziati si svolgono in conformità alle direttive di negoziato riportate nell’addendum della presente decisione.

2.   I negoziati sono volti ad apportare un valore aggiunto dimostrabile agli accordi e agli strumenti non giuridicamente vincolanti di carattere multilaterale, esistenti in relazione alle foreste, assicurando nel contempo un’attuazione efficace sotto il profilo dei costi ed evitando ulteriori oneri amministrativi. Si svolgono in conformità alle posizioni negoziali definite dai rappresentanti dei governi degli Stati membri e in base a modalità pratiche, da concordare entrambe per consenso. I negoziati si svolgono in consultazione con i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di comitato speciale di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della decisione del Consiglio relativa alla partecipazione dell’Unione europea ai negoziati concernenti un accordo giuridicamente vincolante sulle foreste in Europa. La presidenza del Consiglio si adopera al massimo per affermare le posizioni così definite e riferisce ai rappresentanti dei governi degli Stati membri in merito ai progressi dei negoziati dopo ciascuna sessione del comitato intergovernativo di negoziazione.

3.   La presidenza, agendo a nome degli Stati membri, collabora strettamente con la Commissione nella fase negoziale affinché l’Unione e i suoi Stati membri siano rappresentati in maniera unitaria a livello internazionale.

Articolo 3

La presidenza del Consiglio è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 10 giugno 2011

Il presidente

FELLEGI T.


REGOLAMENTI

1.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 285/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1097/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 figura l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

L’8 luglio 2011 il comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato gli aggiornamenti dell’elenco delle persone e delle entità a cui si applica il congelamento dei beni. Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 è sostituito dal testo contenuto nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi o delle entità di cui all’articolo 2

A.   PERSONE FISICHE

1)

Frank Kakolele Bwambale [alias a) Frank Kakorere, b) Frank Kakorere Bwambale]. Nazionalità: congolese. Funzione: generale delle FARDC (senza comando dal giugno 2001). Altre informazioni: a) ha lasciato il CNDP nel gennaio 2008; b) dal giugno 2011 risiede a Kinshasa, RDC; c) dal 2010 è coinvolto in attività, apparentemente nell’ambito del Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés (STAREC) del governo dell’RDC, tra cui la partecipazione a una missione STAREC a Goma e a Beni nel marzo 2011; d) ex leader dell’RCD-ML. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 10.11.2005.

2)

Jérôme Kakwavu Bukande [alias a) Jérôme Kakwavu, b) Commandant Jérôme]. Titolo: generale. Nazionalità: congolese. Altre informazioni: a) ex presidente dell’UCD/FAPC; b) dal giugno 2011 è detenuto nel carcere di Makala a Kinshasa. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 10.11.2005.

3)

Gaston Iyamuremye [alias: a) Rumuli, b) Byiringiro Victor Rumuli, c) Victor Rumuri, d) Michel Byiringiro]. Data di nascita: 1948. Luogo di nascita: a) distretto di Musanze (provincia del Nord), Ruanda; b) Ruhengeri, Ruanda. Titolo: brigadiere generale. Funzione: a) presidente delle FDLR; b) secondo vicepresidente delle FDLR-FOCA. Nazionalità: ruandese. Altre informazioni: a) dal giugno 2011 è basato a Kalonge, nella provincia del Kivu settentrionale; b) secondo numerose fonti, tra cui il gruppo di esperti per l’RDC del comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Gaston Iyamuremye è il secondo vicepresidente delle FDLR e, al loro interno, è considerato uno dei membri principali della dirigenza militare e politica; c) Gaston Iyamuremye ha gestito l’ufficio di Ignace Murwanashyaka (presidente delle FDLR) a Kibua, RDC, fino al dicembre 2009. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 23.12.2010.

4)

Germain Katanga. Titolo: generale. Nazionalità: congolese. Altre informazioni: a) il 18.10.2007 è stato consegnato dal governo della RD del Congo alla Corte penale internazionale (CPI); b) capo dell’FRPI. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 10.11.2005.

5)

Thomas Lubanga. Luogo di nascita: Ituri, RDC. Altre informazioni: a) consegnato dalle autorità congolesi alla CPI il 17.3.2006; b) presidente dell’UPC/L. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 10.11.2005.

6)

Khawa Panga Mandro [alias a) Kawa Panga, b) Kawa Panga Mandro, c) Kawa Mandro, d) Yves Andoul Karim, e) Chief Kahwa, f) Kawa, g) Mandro Panga Kahwa, h) Yves Khawa Panga Mandro]. Data di nascita: 20.8.1973. Luogo di nascita: Bunia, RDC. Nazionalità: congolese. Altre informazioni: a) arrestato dalle autorità congolesi nell’ottobre 2005, assolto dalla Corte d’appello di Kisangani e successivamente consegnato alle autorità giudiziarie di Kinshasa sulla base di nuovi capi d’accusa; b) dal giugno 2011 è detenuto nel carcere centrale di Makala a Kinshasa; c) ex presidente del PUSIC. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 10.11.2005.

7)

Callixte Mbarushimana. Data di nascita: 24.7.1963. Luogo di nascita: Ndusu/Ruhengeri, provincia del Nord, Ruanda. Nazionalità: ruandese. Altre informazioni: a) arrestato a Parigi il 3 ottobre 2010 su mandato della CPI per crimini di guerra e crimini contro l’umanità commessi nei Kivu dalle truppe delle FDLR nel 2009 e trasferito all’Aia il 25 gennaio 2011; b) segretario esecutivo delle FDLR e, fino all’arresto, presidente dell’alto comando militare delle FDLR. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 21.3.2009.

8)

Iruta Douglas Mpamo [alias a) Mpano, b) Douglas Iruta Mpamo]. Data di nascita: a) 28.12.1965, b) 29.12.1965. Luogo di nascita: a) Bashali, Masisi, RDC (si riferisce alla data di nascita a)], b) Goma, RDC [si riferisce alla data di nascita b), c) Uvira]. Nazionalità: congolese. Altre informazioni: a) dal giugno 2011 risiede a Gisenyi, Ruanda; b) proprietario/dirigente della Compagnie Aerienne des Grands Lacs e della Great Lakes Business Company. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 10.11.2005.

9)

Sylvestre Mudacumura [alias a) Radja, b) Mupenzi Bernard, c) General Major Mupenzi, d) General Mudacumura]. Funzione: a) comandante militare delle FDLR-FOCA; b) primo vicepresidente dell’ala politica e capo dell’alto comando delle FOCA. Nazionalità: ruandese. Altre informazioni: dal giugno 2011 è basato nella foresta di Kikoma, vicino a Bogoyi, Walikale, nel Kivu settentrionale. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 10.11.2005.

10)

Leodomir Mugaragu [alias: a) Manzi Leon; b) Leo Manzi]. Data di nascita a) 1954, b) 1953. Luogo di nascita: a) Kigali, Ruanda, b) Rushashi (provincia del Nord), Ruanda. Funzione: capo di Stato maggiore delle FDLR-FOCA, responsabile dell’amministrazione. Altre informazioni: a) secondo fonti aperte e comunicazioni ufficiali, Leodomir Mugaragu è capo di Stato maggiore delle Forces Combattantes Abucunguzi/Combatant Force for the Liberation of Rwanda (FOCA), ala armata delle FDLR; b) secondo comunicazioni ufficiali Mugaragu è un ufficiale di alto livello incaricato della pianificazione per le operazioni militari delle FDLR nella provincia orientale dell’RDC; c) dal giugno 2011 è basato presso il quartier generale delle FDLR nella foresta di Kikoma, Bogoyi, Walikale, nel Kivu settentrionale. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 23.12.2010.

11)

Leopold Mujyambere [alias a) Musenyeri, b) Achille, c) Frere Petrus Ibrahim]. Data di nascita: a) 17.3.1962, b) 1966 (stimata). Luogo di nascita: Kigali, Ruanda. Nazionalità: ruandese. Altre informazioni: a) dal giugno 2011 è comandante del settore operativo Kivu meridionale, attualmente denominato “Amazon”, delle FDLR-FOCA; b) basato a Nyakaleke (Mwenga sud-orientale, Kivu meridionale). Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 21.3.2009.

12)

Ignace Murwanashyaka (alias Ignace). Titolo: Dr. Data di nascita: 14.5.1963. Luogo di nascita: a) Butera, Ruanda; b) Ngoma, Butare, Ruanda. Nazionalità: ruandese. Altre informazioni: a) presidente delle FDLR e comandante supremo delle forze armate FDLR; b) arrestato dalle autorità tedesche il 17 novembre 2009. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 10.11.2005.

13)

Straton Musoni (alias I.O. Musoni). Data di nascita: a) 6.4.1961, b) 4.6.1961. Luogo di nascita: Mugambazi, Kigali, Ruanda. Nazionalità: ruandese. Altre informazioni: b) arrestato dalle autorità tedesche il 17 novembre 2009. b) sostituito in qualità di primo vicepresidente delle FDLR. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 13.4.2007.

14)

Jules Mutebutsi [alias a) Jules Mutebusi, b) Jules Mutebuzi, c) Colonel Mutebutsi). Luogo di nascita: 1964 Minembwe Kivu meridionale, RDC. Nazionalità: congolese. Altre informazioni: a) ex vicecomandante militare regionale della decima regione militare delle FARDC; b) nel dicembre 2007 è stato arrestato dalle autorità ruandesi e da allora vive in regime di semilibertà a Kigali (non è autorizzato a lasciare il paese). Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 10.11.2005.

15)

Mathieu Chui Ngudjolo (alias Cui Ngudjolo). Altre informazioni: a) Arrestato dalla MONUC a Bunia nell’ottobre 2003; b) il 7 febbraio 2008 è stato consegnato dal governo della RD del Congo alla Corte penale internazionale. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 10.11.2005.

16)

Floribert Ngabu Njabu [alias a) Floribert Njabu, b) Floribert Ndjabu, c) Floribert Ngabu, d) Ndjabu]. Altre informazioni: a) presidente dell’FNI; b) agli arresti domiciliari a Kinshasa dal marzo 2005; b) trasferito all’Aia il 27 marzo 2011 per testimoniare ai processi della CPI. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 10.11.2005.

17)

Laurent Nkunda [alias a) Laurent Nkunda Bwatare, b) Laurent Nkundabatware, c) Laurent Nkunda Mahoro Batware, d) Laurent Nkunda Batware, e) General Nkunda, f) Nkunda Mihigo Laurent, g) Chairman, h) Papa Six]. Data di nascita: a) 6.2.1967, b) 2.2.1967. Luogo di nascita: Kivu settentrionale/Rutshuru, RDC (si riferisce alla data di nascita a)]. Nazionalità: congolese. Altre informazioni: a) ex generale dell’RCD-G; b) Fondatore del Congresso nazionale per la difesa del popolo, 2006; c) alto responsabile del Raggruppamento congolese per la democrazia-Goma), 1998-2006; d) ufficiale del Fronte patriottico ruandese (RPF), 1992-1998; e) arrestato dalle autorità ruandesi in Ruanda nel gennaio 2009 e sostituito come comandante del CNDP; f) agli arresti domiciliari a Kigali. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 10.11.2005.

18)

Félicien Nsanzubukire (alias Fred Irakeza). Funzione: primo capo di battaglione delle FDLR-FOCA (basato nella zona di Uvira-Sange, nel Kivu meridionale). Data di nascita: 1967. Luogo di nascita: Murama, Kinyinya, Rubungo, Kigali, Ruanda. Nazionalità: ruandese. Altre informazioni: a) membro delle FDLR almeno dal 1994 e opera nella provincia orientale dell’RDC dall’ottobre 1998; b) dal giugno 2011 è basato a Magunda, nel territorio di Mwenga, Kivu meridionale. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 23.12.2010.

19)

Pacifique Ntawunguka [alias a) Colonel Omega, b) Nzeri, c) Israel, d) Pacifique Ntawungula]. Funzione: comandante del settore operativo Kivu settentrionale (SONOKI) delle FDLR-FOCA. Data di nascita: a) 1.1.1964, b) 1964 (stimata). Luogo di nascita: Gaseke, provincia di Gisenyi, Ruanda. Nazionalità: ruandese. Altre informazioni: dal giugno 2011 è basato a Matembe, nel Kivu settentrionale. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 21.3.2009.

20)

James Nyakuni. Nazionalità: ugandese. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 10.11.2005.

21)

Stanislas Nzeyimana [alias a) Deogratias Bigaruka Izabayo, b) Bigaruka, c) Bigurura, d) Izabayo Deo e) Jules Mateso Mlamba]. Funzione: vice comandante delle FDLR-FOCA. Data di nascita: a) 1.1.1966, b) 1967 (stimata), c) 28.8.1966. Luogo di nascita: Mugusa (Butare), Ruanda. Nazionalità: ruandese. Altre informazioni: dal giugno 2011 è basato a Mukoberwa, nel Kivu settentrionale. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 21.3.2009.

22)

Dieudonné Ozia Mazio [alias a) Ozia Mazio, b) Omari, c) Mr Omari]. Funzione: presidente della FEC nel territorio di Aru. Data di nascita: 6.6.1949. Luogo di nascita: Ariwara, RDC. Nazionalità: congolese. Altre informazioni: si ritiene che sia deceduto a Ariwara il 23 settembre 2008. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 10.11.2005.

23)

Bosco Taganda [alias a) Bosco Ntaganda, b) Bosco Ntagenda, c) General Taganda, d) Lydia, e) Terminator, f) Tango, g) Tango Romeo, h) Major]. Titolo: brigadiere generale. Funzione: vice comandante de facto delle operazioni consecutive anti-FDLR “Umoja Wetu”, “ Kimia II” e “ Amani Leo” nel Kivu settentrionale e meridionale (dal gennaio 2009). Nazionalità: congolese. Data di nascita: a) 1973, b) 1974. Luogo di nascita: Bigogwe, Ruanda. Altre informazioni: a) durante l’infanzia si è trasferito a Nyamitaba, territorio di Masisi, Kivu settentrionale; b) dal giugno 2011 risiede a Goma e possiede grandi aziende agricole nella zona di Ngungu, territorio di Masisi, Kivu settentrionale; c) nominato brigadiere generale delle FARDC con decreto presidenziale l’11 dicembre 2004, dopo gli accordi di pace di Ituri; d) ex capo di Stato maggiore nel CNDP, di cui è diventato comandante dopo l’arresto di Laurent Nkunda nel gennaio 2009; e) comandante militare dell’UPC/L; f) capo di Stato maggiore del CNDP. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 10.11.2005.

24)

Innocent Zimurinda (alias Zimulinda). Titolo: tenente colonnello. Data di nascita: a) 1.9.1972, b) 1975. Luogo di nascita: Ngungu, territorio di Masisi, provincia del Kivu settentrionale, RDC. Titolo: colonnello. Nazionalità: congolese. Altre informazioni: a) integrato nelle FARDC nel 2009 con il grado di tenente colonnello, comandante di brigata delle operazioni Kimia II delle FARDC, basato nella zona di Ngungu; b) nel luglio 2009 è stato promosso colonnello e è diventato comandante di settore delle FARDC a Ngungu e, successivamente, a Kitchanga nell’ambito delle operazioni Kimia II e Amani Leo delle FARDC; c) pur non essendo citato nell’ordinanza del presidente dell’RDC del 31 dicembre 2010 che nomina gli alti ufficiali delle FARDC, ha mantenuto de facto la sua posizione di comando del 22o settore delle FARDC a Kitchanga e riveste il nuovo rango e la nuova uniforme delle FARDC. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 23.12.2010.

B.   PERSONE GIURIDICHE, ENTITÀ E ORGANISMI

1)

Butembo Airlines (alias BAL). Indirizzo: Butembo, RDC. Altre informazioni: dal dicembre 2008 BAL non è più titolare di una licenza di operatore aereo nell’RDC. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 13.4.2007.

2)

Congomet Trading House. Indirizzo: Butembo, Kivu settentrionale, RDC. Altre informazioni: a) non esiste più in quanto impresa addetta al commercio di oro a Butembo, nel Kivu settentrionale; b) precedentemente inserita nell’elenco come CONGOCOM. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 13.4.2007.

3)

Compagnie Aérienne des Grands Lacs (CAGL), [alias Great Lakes Business Company (GLBC)]. Indirizzo: a) CAGL: Avenue President Mobutu, Goma (CAGL ha anche un ufficio a Gisenyi, Ruanda); b) GLBC: PO Box 315, Goma, RDC (GLBC ha anche un ufficio a Gisenyi, Ruanda). Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 13.4.2007.

4)

Machanga Ltd. Indirizzo: Kampala, Uganda. Altre informazioni: a) società esportatrice di oro (direttori: Rajendra Kumar Vaya e Hirendra M. Vaya); b) nel 2010 gli attivi appartenenti a Machanga detenuti sul conto di Emirates Gold sono stati congelati da Bank of Nova Scotia Mocatta (UK). Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 13.4.2007.

5)

Tous Pour la Paix et le Développement (alias TPD). Indirizzo: Goma, Kivu settentrionale, RDC. Altre informazioni: a) TPD è un’organizzazione non governativa; b) Goma, con comitati provinciali nel Kivu meridionale, nel Kasai occidentale, nel Kasai orientale e nella provincia di Maniema; c) nel 2008 ha sospeso ufficialmente tutte le attività; d) in pratica, dal giugno 2011 gli uffici di TPD sono aperti e coinvolti in casi connessi al rientro degli sfollati interni, a iniziative di riconciliazione fra le diverse comunità, alla risoluzione di conflitti fondiari, ecc. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 10.11.2005.

6)

Uganda Commercial Impex (UCI) Ltd. Indirizzo: a) Kajoka Street, Kisemente, Kampala, Uganda, b) PO Box 22709, Kampala, Uganda. Altre informazioni: a) società esportatrice di oro (ex direttori: Kunal Lodhia e J.V. Lodhia); b) nel gennaio 2011 le autorità ugandesi hanno notificato al comitato che, in seguito a una deroga riguardante le sue attività finanziarie, Emirates Gold aveva rimborsato il debito di UCI nei confronti della Crane Bank di Kampala, con conseguente chiusura definitiva dei suoi conti. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 13.4.2007.»


1.11.2011   

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L 285/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1098/2011 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Image (Jinxiang Da Suan) (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «

Image

(Jinxiang Da Suan)», presentata dalla Repubblica popolare cinese, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 37 del 5.2.2011, pag. 20.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Image (Jinxiang Da Suan) (IGP)


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L 285/8


REGOLAMENTO (UE) N. 1099/2011 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2011

recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIIf e VIIg per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in determinate acque non UE (2), fissa i contingenti per il 2011.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2011.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.


ALLEGATO

N.

59/T&Q

Stato membro

Belgio

Stock

PLE/7FG.

Specie

Passera di mare (Pleuronectes platessa)

Zona

VIIf e VIIg

Data

1.10.2011


1.11.2011   

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L 285/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1100/2011 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2011

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive dicamba, difenoconazolo e imazaquin

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Le sostanze attive dicamba, difenoconazolo e imazaquin sono state iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) dalla direttiva 2008/69/CE della Commissione (3) conformemente alla procedura prevista dall’articolo 11 ter del regolamento (CE) n. 1490/2002 della Commissione, del 14 agosto 2002, che stabilisce le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 451/2000 (4). Dopo la sostituzione della direttiva 91/414/CEE con il regolamento (CE) n. 1107/2009, dette sostanze sono considerate approvate in base a tale regolamento e sono elencate nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (5).

(2)

In conformità all’articolo 12 bis del regolamento (CE) n. 1490/2002, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito denominata «l’Autorità», ha presentato alla Commissione il 17 dicembre 2010 le conclusioni sulla valutazione inter pares delle sostanze difenoconazolo (6), dicamba (7) e imazaquin (8). Tali conclusioni sono state riesaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed approvate il 27 settembre 2011 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione relativi alle sostanze difenoconazolo, dicamba e imazaquin.

(3)

A norma dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione ha invitato i notificanti a presentare osservazioni in merito alle conclusioni dell’Autorità. Inoltre, in conformità all’articolo 13, paragrafo 1, di detto regolamento, la Commissione ha invitato i notificanti a presentare osservazioni sui progetti dei rapporti di riesame relativi alle sostanze dicamba, difenoconazolo e imazaquin. I notificanti hanno presentato osservazioni che sono state esaminate attentamente.

(4)

È confermato che le sostanze attive dicamba, difenoconazolo e imazaquin sono da considerarsi approvate in base al regolamento (CE) n. 1107/2009.

(5)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, occorre modificare le condizioni di approvazione delle sostanze dicamba, difenoconazolo e imazaquin. In particolare, è necessario chiedere ulteriori informazioni confermative.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(7)

È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole prima dell’applicazione del presente regolamento, al fine di permettere agli Stati membri, ai notificanti e ai titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di ottemperare alle prescrizioni risultanti dalla modifica delle condizioni di approvazione.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)  GU L 172 del 2.7.2008, pag. 9.

(4)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(5)  GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.

(6)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance difenoconazole. The EFSA Journal 2011; 9(1):1967. [71 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.1967. Disponibile on line sul sito (www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm).

(7)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dicamba. The EFSA Journal 2011; 9(1):1965. [52 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2011.1965. Disponibile on line sul sito (www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm).

(8)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance imazaquin. The EFSA Journal 2011; 9(1):1968. [57 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.1968. Disponibile on line sul sito (www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm).


ALLEGATO

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificata:

1)

Numero 172 relativo alla sostanza attiva dicamba è sostituito dal seguente:

Numero

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«172

Dicamba

Numero CAS 1918-00-9

Numero CIPAC 85

3,6-dicloro-2-acido metossibenzoico

≥ 850 g/kg

1o gennaio 2009

31 dicembre 2018

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come erbicida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul dicamba, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione finale approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 settembre 2011.

In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione delle piante non bersaglio.

Le condizioni d'impiego comprendono adeguate misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Il notificante presenta informazioni confermative concernenti:

a)

l'identificazione e la quantificazione di un gruppo di prodotti di trasformazione del suolo ottenuti in uno studio sull'incubazione nel suolo;

b)

il rischio di propagazione atmosferica a lunga distanza.

Il notificante presenta tali informazioni agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità entro il 30 novembre 2013.»

2)

Numero 173 relativo alla sostanza attiva difenoconazolo è sostituito dal seguente:

Numero

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«173

Difenoconazolo

Numero CAS 119446-68-3

Numero CIPAC 687

3-cloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-metil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-diossolan-2-il]fenil 4-clorofenil etere

≥ 940g/kg

Tenore massimo di toluene: 5 g/kg

1o gennaio 2009

31 dicembre 2018

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come fungicida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delleconclusioni del rapporto di riesame sul difenoconazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 settembre 2011.

In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici.

Le condizioni d'impiego comprendono adeguate misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Il notificante presenta informazioni confermative concernenti:

a)

altri dati sulle specifiche del materiale tecnico;

b)

i residui dei derivati metabolici del triazolo (TDM -triazole derivative metabolites) in colture primarie, colture a rotazione, prodotti trasformati e prodotti di origine animale;

c)

il rischio di alterazioni del sistema endocrino nei pesci (studio sull'intero ciclo di vita dei pesci) e il rischio cronico per i lombrichi derivante dalla sostanza attiva e dal metabolita CGA 205375 (1);

d)

i possibili effetti del rapporto variabile tra gli isomeri nel materiale tecnico e del degrado preferenziale e/o della conversione della miscela di isomeri sulla valutazione dei rischi per i lavoratori, i consumatori e l'ambiente.

Il notificante presenta agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità le informazioni di cui alla lettera a) entro il 31 maggio 2012, le informazioni di cui alle lettere b) e c) entro il 30 novembre 2013 e le informazioni di cui alla lettera d) entro due anni dall'adozione delle disposizioni specifiche.»

3)

Numero 175 relativo alla sostanza attiva imazaquin è sostituito dal seguente:

Numero

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«175

Imazaquin

Numero CAS 81335-37-7

Numero CIPAC 699

2-[(RS)-4-isopropil-4-metil-5-osso-2-imidazolin-2-il]chinolin-3-acido carbossilico

≥ 960 g/kg (miscela racemica)

1o gennaio 2009

31 dicembre 2018

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come fitoregolatore.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delleconclusioni del rapporto di riesame sull'imazaquin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 settembre 2011.

Il notificante presenta informazioni confermative concernenti:

a)

altri dati sulla specifica del materiale tecnico;

b)

i possibili effetti del rapporto variabile tra gli isomeri nel materiale tecnico e del degrado preferenziale e/o della conversione della miscela di isomeri sulla valutazione dei rischi per i lavoratori, i consumatori e l'ambiente.

Il richiedente presenta agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità le informazioni di cui alla lettera a) entro il 31 maggio 2012 e le informazioni di cui alla lettera b) entro due anni dall'adozione delle disposizioni specifiche.»


(1)  1-[2-[2-cloro-4-(4-cloro-fenossi)-fenil]-2-1H-[1,2,4]triazolo-il]-etanolo.


1.11.2011   

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L 285/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1101/2011 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

82,9

MA

44,5

MK

60,2

TR

67,1

ZZ

63,7

0707 00 05

EG

151,1

JO

191,6

TR

150,5

ZZ

164,4

0709 90 70

TR

129,6

ZZ

129,6

0805 50 10

AR

55,2

CL

76,1

TR

59,0

ZA

84,2

ZZ

68,6

0806 10 10

BR

231,1

CL

71,4

TR

132,1

US

252,5

ZA

67,9

ZZ

151,0

0808 10 80

AR

48,0

BR

86,4

CA

92,8

NZ

118,9

US

86,2

ZA

121,2

ZZ

92,3

0808 20 50

CN

70,6

TR

130,3

ZZ

100,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


1.11.2011   

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L 285/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1102/2011 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2011

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o novembre 2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 5 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 1o novembre 2011, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1o novembre 2011, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1o novembre 2011

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  Per le merci che arrivano nell’Unione attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo oppure nel Mar Nero,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

17.10.2011-28.10.2011

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

255,94

183,46

Prezzo FOB USA

351,22

341,22

321,22

Premio sul Golfo

17,04

Premio sui Grandi laghi

20,99

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

19,60 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

52,90 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].


1.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 285/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1103/2011 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011, per la campagna 2011/12

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1092/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 254 del 30.9.2011, pag. 12.

(4)  GU L 281 del 28.10.2011, pag. 25.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 1o novembre 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

46,76

0,00

1701 11 90 (1)

46,76

0,88

1701 12 10 (1)

46,76

0,00

1701 12 90 (1)

46,76

0,58

1701 91 00 (2)

49,57

2,60

1701 99 10 (2)

49,57

0,00

1701 99 90 (2)

49,57

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

1.11.2011   

IT

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L 285/22


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 2011

di opposizione all’adozione da parte della Commissione europea del progetto di direttiva che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei prodotti per la difesa

(2011/713/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1), in particolare l’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera b),

vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa (2),

visto il progetto di direttiva della Commissione che modifica la direttiva 2009/43/CE, che la Commissione ha sottoposto il 15 luglio 2011 al Consiglio per controllo a norma dell’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera a), della decisione 1999/468/CE,

considerando quanto segue:

Il progetto di direttiva sottoposto dalla Commissione va oltre le competenze di esecuzione previste nell’atto di base, dal momento che impone agli Stati membri obblighi di comunicazione delle loro misure di attuazione sotto forma di tavole di concordanza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A norma dell’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera b), della decisione 1999/468/CE il Consiglio si oppone all’adozione da parte della Commissione del progetto di direttiva che modifica la direttiva 2009/43/CE, che la Commissione ha sottoposto al Consiglio per controllo a norma dell’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera a), della decisione 1999/468/CE.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

A. KRASZEWSKI


(1)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(2)  GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1.


1.11.2011   

IT

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L 285/23


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell’11 ottobre 2011

che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, relativamente ai revisori esterni del Banco de Portugal

(2011/714/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 27.1,

vista la raccomandazione BCE/2011/11 della Banca centrale europea, del 25 agosto 2011, al Consiglio dell’Unione europea relativa ai revisori esterni del Banco de Portugal (1),

considerando quanto segue:

(1)

La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali dell’Eurosistema deve essere verificata da revisori esterni indipendenti la cui nomina è raccomandata dal consiglio direttivo della BCE ed approvata dal Consiglio dell’Unione europea.

(2)

Il mandato degli attuali revisori esterni del Banco de Portugal si è concluso al termine dell’attività di revisione per l’esercizio finanziario 2010. Risulta pertanto necessario nominare nuovi revisori esterni a partire dall’esercizio finanziario 2011.

(3)

Il Banco de Portugal ha selezionato PricewaterhouseCoopers & Associados — Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. quali propri revisori esterni per gli esercizi finanziari compresi tra il 2011 e il 2016.

(4)

Il Consiglio direttivo della BCE ha raccomandato che PricewaterhouseCoopers & Associados — Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. siano nominati revisori esterni del Banco de Portugal per gli esercizi finanziari compresi tra il 2011 e il 2016.

(5)

È opportuno seguire la raccomandazione del consiglio direttivo della BCE e modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 1, paragrafo 10, della decisione 1999/70/CE è sostituito dal seguente:

«10.   PricewaterhouseCoopers & Associados — Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. sono accettati come revisori esterni del Banco de Portugal per gli esercizi finanziari compresi tra il 2011 e il 2016.»

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

Articolo 3

La Banca centrale europea è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, l’11 ottobre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  GU C 258 del 2.9.2011, pag. 1.

(2)  GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69.


1.11.2011   

IT

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L 285/24


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 2011

relativa all’avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Lettonia

(2011/715/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3, e l’articolo 25,

vista la decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI (2), in particolare l’articolo 20 e il capo 4 dell’allegato,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del protocollo sulle disposizioni transitorie accluso al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione adottati prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati.

(2)

L’articolo 25 della decisione 2008/615/GAI è pertanto applicabile e il Consiglio deve decidere all’unanimità se gli Stati membri hanno attuato le disposizioni del capo 6 di tale decisione.

(3)

L’articolo 20 della decisione 2008/616/GAI dispone che le decisioni di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI devono essere adottate sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario. Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI, la relazione di valutazione deve basarsi su una visita di valutazione e un’esperienza pilota.

(4)

La Lettonia ha informato il segretariato generale del Consiglio in merito agli schedari nazionali di analisi del DNA cui si applicano gli articoli da 2 a 6 della decisione 2008/615/GAI ed alle condizioni relative alla consultazione automatizzata di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di detta decisione conformemente all’articolo 36, paragrafo 2, di tale decisione.

(5)

A norma del capo 4, punto 1.1, dell’allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.

(6)

La Lettonia ha completato il questionario sulla protezione dei dati e il questionario sullo scambio di dati sul DNA.

(7)

La Lettonia ha effettuato con successo un’esperienza pilota con la Germania.

(8)

Una visita di valutazione ha avuto luogo in Lettonia e il gruppo di valutazione tedesco ne ha redatto una relazione che è stata trasmessa al gruppo di lavoro competente del Consiglio.

(9)

È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, la visita di valutazione e l’esperienza pilota in materia di scambio di dati sul DNA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata e della comparazione di dati sul DNA, la Lettonia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e può ricevere e trasmettere dati personali a norma degli articoli 3 e 4 di tale decisione a decorrere dal giorno dell’entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 27 ottobre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

J. MILLER


(1)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.


1.11.2011   

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L 285/25


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2011

sugli aiuti di Stato concessi dalla Grecia a favore di determinati casinò in Grecia [C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09)]

[notificata con il numero C(2011) 3504]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/716/UE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni ai sensi delle disposizioni succitate (1) e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

In data 8 luglio 2009, il consorzio DAET Loutraki AE — Club Hotel Loutraki AE (2) (in prosieguo «il denunciante» o «Loutraki») presentava una denuncia alla Commissione contro la normativa greca che stabilisce un regime di prelievi sui diritti d’ingresso ai casinò, asserendo che tale regime aveva fornito aiuti di Stato a tre operatori, segnatamente il casinò Regency di Mont Parnés, il casinò di Corfù e il casinò Regency di Salonicco (3). Con messaggio di posta elettronica del 7 ottobre 2009, il denunciante indicava di non opporsi alla divulgazione della sua identità. Il 14 ottobre 2009 i servizi della Commissione hanno incontrato i rappresentanti del denunciante. Con lettera del 26 ottobre 2009, il denunciante forniva ulteriori dettagli a sostegno della denuncia.

(2)

Il 21 ottobre 2009 la Commissione trasmetteva la denuncia alla Grecia, invitandola a chiarire le questioni sollevate. Con lettera del 17 novembre 2009, la Grecia ha chiesto una proroga dei termini di risposta, accordata dalla Commissione con messaggio di posta elettronica del 18 novembre 2009. Il 27 novembre la Grecia ha trasmesso la sua risposta alla Commissione.

(3)

Il 15 dicembre 2009 la Commissione ha trasmesso la risposta delle autorità elleniche al denunciante, il quale ha presentato le proprie controdeduzioni al riguardo in data 29 dicembre 2009.

(4)

Il 25 febbraio, il 4 e il 23 marzo e il 13 aprile 2010 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alla Grecia, cui essa ha dato riscontro in data 10 marzo e 1o e 21 aprile 2010.

(5)

Con decisione del 6 luglio 2010 («la decisione di avvio»), la Commissione ha informato le autorità elleniche dell’avvio della procedura d’indagine formale a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativamente a una misura varata dalla Grecia, e segnatamente l’imposizione di un tributo inferiore sui diritti d’ingresso a taluni casinò. La decisione di avvio è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni (4).

(6)

Con lettera del 9 agosto 2010, la Grecia ha chiesto una proroga dei termini di risposta, che la Commissione le ha accordato con lettera del 18 agosto 2010. La Commissione ha ricevuto le osservazioni della Grecia sulla decisione di avvio in data 6 ottobre 2010. Le autorità elleniche hanno trasmesso ulteriori informazioni concernenti la misura contestata in data 12 ottobre 2010.

(7)

A seguito dell’avvio dell’indagine la Commissione ha ricevuto le osservazioni di due parti interessate: quelle dei rappresentanti del casinò di Mont Parnés, uno dei beneficiari della misura, con lettera del 4 agosto 2010 e quelle dei rappresentanti del casinò privato di Loutraki, con lettere dell’8 e del 25 ottobre 2010.

(8)

Con lettera del 29 ottobre 2010, la Commissione ha trasmesso dette osservazioni alle autorità elleniche, per dare loro la possibilità di rispondere. Con missiva del 6 dicembre 2010, le autorità elleniche hanno presentato commenti alle osservazioni presentate dagli interessati, fornendo tra l’altro chiarimenti su taluni aspetti dell’applicazione del regime contestato e sull’interpretazione della normativa greca pertinente per l’analisi del caso.

II.   LA MISURA OGGETTO DI VALUTAZIONE

II.1.   La misura

(9)

La misura oggetto di valutazione consiste in una discriminazione fiscale a favore di determinati casinò, cui la Grecia ha dato esecuzione applicando simultaneamente una serie di disposizioni, parzialmente cogenti (5), le quali:

fissavano un prelievo uniforme dell’80 % sul prezzo dei biglietti d’ingresso, e

stabilivano prezzi d’ingresso imposti differenziati per i casinò pubblici e per quelli privati, segnatamente 6 EUR per i casinò pubblici e 15 EUR per i casinò privati,

così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza.

(10)

La misura favorisce i casinò pubblici e un casinò privato, quello di Salonicco, che in via eccezionale ha ottenuto lo stesso trattamento accordato ai casinò pubblici, come illustrato in maggior dettaglio di seguito.

II.2.   I beneficiari

(11)

I beneficiari della misura oggetto d’esame sono i seguenti casinò greci: Mont Parnés (6), Salonicco (7), Corfù (8) e Rodi (9).

(12)

All’epoca della decisione di avvio, il prezzo imposto di ingresso inferiore, di 6 EUR, veniva praticato solo da tre casinò greci: quello di Mont Parnés, che per il 49 % era stato ceduto a investitori privati, mentre il 51 % era ancora sotto il controllo statale; quello di Salonicco, che pur essendo un casinò privato riceveva un trattamento analogo a quello dei casinò statali, e quello di Corfù, di proprietà dello Stato. I casinò di Rodi e di Corfù non beneficiano più della misura dall’aprile 1999 (10) e dall’agosto 2010 (11) rispettivamente, in quanto dal momento della completa privatizzazione non hanno più praticato il prezzo d’ingresso inferiore.

II.3.   Le disposizioni pertinenti della legge ellenica

(13)

Prima della liberalizzazione del mercato, avvenuta nel 1994, erano solo tre i casinò operanti in Grecia, a Mont Parnés, Corfù e Rodi. All’epoca i casinò erano aziende di Stato, gestite come circoli statali dall’Ente nazionale ellenico del turismo (EOT) (12). Il prezzo d’ingresso a tali casinò era fissato con decisione adottata dal segretario generale dell’EOT come segue (13):

Mont Parnés: nel 1991 l’EOT aveva fissato il prezzo d’ingresso a 2 000 GRD (circa 6 EUR) (14),

Corfù: nel 1992 l’EOT aveva fissato il prezzo d’ingresso a 1 500 GRD e nel 1997 lo ha adeguato portandolo a 2 000 GRD,

Rodi: nel 1992 l’EOT aveva fissato il prezzo d’ingresso a 1 500 GRD.

(14)

Il mercato è stato liberalizzato nel 1994 con la legge 2206/1994, quando ai casinò statali esistenti sono stati affiancati sei casinò privati di nuova costituzione (15). La legge del 1994 sanciva la concessione di 14 licenze in totale, tre per i casinò statali esistenti di Rodi, Mont Parnés e Corfù e 11 per i casinò privati da istituire (16). Degli 11 nuovi casinò privati previsti, tuttavia, solo sei hanno ottenuto la licenza e hanno avviato l’attività, segnatamente i casinò di Chalkidiki, Loutraki, Salonicco, Rio (Achaia), Xanthi (Tracia) e Syros (nel 1995 e 1996), mentre le cinque licenze rimanenti sono state annullate.

(15)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, della legge 2206/1994, il prezzo d’ingresso ai casinò in talune zone sarebbe stato fissato con decisione ministeriale; la stessa decisione avrebbe anche determinato la percentuale di prelievo che sarebbe stata incamerata dallo Stato. Il 16 novembre 1995 con decisione del ministero delle Finanze (17) è stato stabilito che a far data dal 15 dicembre 1995 tutti gli operatori dei casinò regolamentati dalla legge 2206/1994 (18) avrebbero dovuto praticare un prezzo d’ingresso pari a 5 000 GRD (19) (15 EUR circa) (20). La decisione prevede che i gestori dei casinò versino all’erario un prelievo pari all’80 % del valore impresso su ciascun biglietto, mentre il 20 %, compresa la relativa IVA, rappresenta un’entrata per il casinò (21). La decisione contempla la possibilità che i casinò concedano l’ingresso gratuito (22), ma a prescindere dal prezzo realmente praticato ai clienti, essi sono tenuti a versare all’erario l’80 % del prezzo imposto (23). La decisione prevede che i casinò versino il prelievo operato a cadenza mensile (24). Essa prevede altresì la possibilità di praticare sconti specifici sui biglietti validi per 15 o 30 giorni (25).

(16)

A partire dal 1995, a norma della legge 2206/1994, tutti i casinò privati di nuova costituzione applicano la decisione ministeriale del 1995 e praticano il prezzo d’ingresso di 15 EUR a biglietto come regola generale, come spiegato nel paragrafo precedente, con la sola eccezione di Salonicco, come precisato di seguito.

(17)

Tuttavia, i casinò statali di Mont Parnés, Corfù e Rodi hanno continuato ad operare come circoli dell’EOT (26) e non hanno applicato la normativa del 1994 e del 1995 fino alla concessione delle licenze di cui alla legge 2206/1994.

(18)

Sulla base delle osservazioni e delle spiegazioni sulla normativa nazionale presentate dalle autorità elleniche, la Commissione desume che, in concreto, il regime funzionasse come segue.

(19)

Le autorità elleniche hanno spiegato che, in linea generale, la gestione dei casinò in Grecia è disciplinata dalla legge 2206/1994. Le disposizioni speciali applicabili ai casinò pubblici in vigore prima della legge 2206/1994 si considerano in deroga all’applicazione delle disposizioni generali della legge (e della decisione ministeriale di attuazione del 1995), in attesa della privatizzazione di quei casinò e del rilascio delle licenze, come previsto dalla legge.

(20)

Pertanto, fino alla data in cui hanno ottenuto le licenze a norma della legge 2206/1994, si è ritenuto che la decisione ministeriale del 1995 non si applicasse ai casinò pubblici relativamente al prezzo comune d’ingresso di 15 EUR o all’obbligo di versare all’erario l’80 % di tale somma. I casinò pubblici hanno cominciato a versare il prelievo dell’80 % solo successivamente all’ottenimento delle licenze di cui alla legge 2206/1994 (cfr. i considerando 23 e sgg. di seguito). Anche allora, tuttavia, poiché le deliberazioni precedenti dell’EOT che fissavano il prezzo d’ingresso a 6 EUR erano state ritenute un’eccezione specifica (una lex specialis pregressa) non modificata dalle disposizioni generali della legge 2206/1994 e dalla decisione ministeriale del 1995, il prezzo d’ingresso ai casinò pubblici è eccezionalmente rimasto di 6 EUR, e tali casinò hanno pertanto versato l’80 % di tale importo. Le decisioni dell’EOT sono state considerate inapplicabili solo dopo la privatizzazione, quando i casinò non erano più interamente di proprietà statale. Solo allora i casinò hanno iniziato ad applicare il normale prezzo d’ingresso di 15 EUR, e hanno iniziato a dover corrispondere l’80 % dei 15 EUR quale prelievo statale.

(21)

Per quanto possa sembrare che questa avrebbe dovuto essere la norma, vi è stata un’eccezione nella privatizzazione parziale del casinò di Mont Parnés, confermata dalla legge 3139/2003 (che decretava anche la privatizzazione del casinò di Corfù in una data successiva): detta legge prevedeva espressamente che il prezzo d’ingresso al casinò di Mont Parnés restasse di 6 EUR.

(22)

Nel 2000 l’EOT è stato sostituito nella gestione dei casinò di Corfù e Mont Parnés da Elliniki Etaireia Touristikis Anaptyxis (Ente per lo sviluppo del turismo greco, «ETA»), organismo interamente detenuto dallo Stato, e dalla fine del 2000 fino al 2003, quando i casinò hanno ottenuto la licenza ai sensi della legge 2206/1994, l’ETA ha cominciato, prima su base volontaria e in seguito conformemente all’articolo 24 della legge 2919/2001, ad adeguarsi gradualmente alle disposizioni previste per i casinò dalla legge 2206/1994, al fine di completare il passaggio dei due casinò dallo status di circoli di proprietà statale al regime di concessione e privatizzazione (27). Durante questo periodo di transizione, l’ETA versava allo Stato l’80 % dei 6 EUR del biglietto d’ingresso ai casinò di Mont Parnés e Corfù.

(23)

Nel 2003, il casinò di proprietà statale di Mont Parnés è stato convertito in una società a responsabilità limitata e il 49 % del suo capitale è stato ceduto a privati (28). La licenza per il casinò di Mont Parnés di cui alla legge 2206/1994 è stata infine concessa nel 2003 con la legge 3139/2003 (articolo 1, paragrafo 1), che ha inoltre mantenuto il prezzo d’ingresso al casinò di Mont Parnés a 6 EUR [articolo 1, paragrafo 1, punto vii)].

(24)

Nel caso del casinò di Corfù, la licenza di cui alla legge 2206/1994 è stata inizialmente concessa all’ETA nel 2003 a norma della legge 3139/2003 (articolo 1, paragrafo 3) in modo che l’ETA potesse includerla in una successiva privatizzazione. La stessa disposizione prevedeva che il prezzo d’ingresso al casinò di Corfù sarebbe stato fissato da una nuova decisione ministeriale, presupponendo pertanto la non applicabilità della decisione ministeriale del 1995. Tuttavia, secondo le informazioni in possesso della Commissione, tale nuova decisione ministeriale non è stata mai emanata e il casinò di Corfù ha continuato ad applicare la tariffa di 6 EUR fino alla privatizzazione, avvenuta nell’agosto 2010, quando ha cominciato ad applicare il prezzo di 15 EUR (29).

(25)

Per quanto concerne il casinò di Rodi, la licenza di cui alla legge 2206/1994 è stata concessa nel 1996 con decisione ministeriale Τ/633 del 29 maggio 1996, ma il casinò ha continuato ad applicare il prezzo d’ingresso ridotto e lo ha portato a 15 EUR solo dopo la privatizzazione, avvenuta nell’aprile 1999: fino ad allora, infatti esso era gestito dall’EOT e di conseguenza applicava la decisione dell’EOT del 1992 (30) che fissava il prezzo d’ingresso al casinò di Rodi a 1 500 GRD.

(26)

Il casinò di Salonicco, di proprietà privata, è stato costituito e ha ottenuto la licenza di cui alla legge 2206/1994 nel 1995 (31). Esso ha sempre praticato il prezzo d’ingresso ridotto di 6 EUR applicato dai casinò pubblici (Mont Parnés e Corfù) a norma del decreto legislativo 2687/1953 (32), che prevede che le imprese costituite con investimenti esteri possano godere di un trattamento perlomeno altrettanto favorevole di quello applicato ad altre imprese analoghe nel paese (33). Nel momento in cui è stata sollevata la questione, l’amministrazione del casinò (cioè Hyatt Regency) ha fatto richiesta di equiparare il prezzo del biglietto d’ingresso al casinò di Salonicco a quello di Mont Parnés, e segnatamente a 6 EUR. Sentito il parere dell’Avvocatura dello Stato (parere 631/1997), la richiesta è stata accolta. Dalla concessione della licenza nel 1995, il casinò di Salonicco è tenuto a versare all’erario l’80 % del valore impresso sui biglietti d’ingresso (34).

III.   MOTIVI DI AVVIO DELL’INDAGINE

(27)

La Commissione ha avviato un’indagine formale a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE in quanto nutriva seri sospetti di discriminazione fiscale a favore di alcuni specifici casinò greci, che godevano di un regime fiscale più favorevole rispetto ad altri casinò nel paese.

(28)

La Commissione riteneva che la misura contestata si discostasse dalle norme giuridiche generali che stabiliscono il livello normale dei prelievi sugli ingressi ai casinò, migliorando di conseguenza la posizione concorrenziale dei beneficiari.

(29)

La misura oggetto di contestazione sembrava costituire una perdita di gettito per lo Stato greco e conferiva un vantaggio ai casinò che applicavano i prezzi più bassi. All’argomentazione avanzata dalle autorità elleniche, che il prezzo d’ingresso inferiore andava a diretto vantaggio del cliente, la Commissione ha risposto che un sussidio ai consumatori poteva configurarsi come aiuto di Stato alle imprese se la sovvenzione fosse subordinata all’utilizzo di un determinato bene o servizio fornito da una determinata impresa (35).

(30)

La Commissione osservava inoltre che il livello d’imposizione non sembrava essere stato fissato secondo le circostanze del singolo casinò (36); la Commissione concludeva in via provvisoria che la misura era selettiva (37).

(31)

La Commissione ha ritenuto che la misura contestata era atta a falsare la concorrenza fra i casinò in Grecia, e nel mercato europeo di acquisizione di imprese. La Commissione ha affermato di rispettare pienamente il diritto degli Stati membri di regolamentare, conformemente al diritto dell’Unione, il gioco d’azzardo sul loro territorio, ma non riteneva che tali argomenti dimostrassero che la misura in oggetto non avesse effetti di distorsione della concorrenza o non incidesse sugli scambi tra gli Stati membri. Gli operatori del settore erano spesso catene alberghiere internazionali la cui strategia di investimento potrebbe essere influenzata dalla misura e i casinò potrebbero rappresentare un’attrattiva per i turisti che intendano visitare la Grecia. A parere della Commissione, pertanto, la misura poteva falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri (38).

(32)

La Commissione ha ritenuto provvisoriamente che la misura costituisse un aiuto illegale, in quanto applicato dalle autorità elleniche senza la previa autorizzazione della Commissione, e che l’aiuto potesse essere soggetto a recupero, a norma dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE («il regolamento di procedura») (39).

(33)

La Commissione non aveva individuato motivi per considerare la misura contestata compatibile con il mercato interno; essa sembrava configurarsi come un aiuto ingiustificato al funzionamento dei casinò che ne beneficiavano (40).

(34)

Nel caso in cui fossero confermate le sue perplessità in merito al carattere di aiuto di Stato incompatibile della misura in questione, la Commissione osservava che, a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di procedura, avrebbe dovuto ingiungere alla Grecia di recuperare l’aiuto presso i beneficiari, salvo i casi in cui si ritenesse che tale recupero fosse contrario ai principi generali del diritto (41).

IV.   OSSERVAZIONI RICEVUTE DALLE AUTORITÀ ELLENICHE E DALLE PARTI INTERESSATE

(35)

Nel corso dell’indagine formale, la Commissione ha ricevuto le osservazioni della Grecia, dei rappresentanti di Elliniko Kazino Parnithas AE («Mont Parnés») e dei rappresentanti del casinò privato di Loutraki («Loutraki»).

IV.1.   Osservazioni della Grecia e di Mont Parnés

(36)

Le osservazioni presentate dai rappresentanti del casinò beneficiario di Mont Parnés e quelle ricevute dalle autorità elleniche sono essenzialmente identiche e verranno riassunte congiuntamente nella presente sezione.

IV.1.1   Presenza di aiuto

(37)

Sia le autorità elleniche, sia Mont Parnés negano che vi sia stato alcun aiuto di Stato. Essi sostengono che lo Stato non rinuncia ad alcun gettito o, se lo fa, i casinò non ne traggono alcun vantaggio.

(38)

Le autorità elleniche sostengono che la differenziazione dei prezzi attiene esclusivamente alla regolamentazione degli stessi, giacché la percentuale dell’imposta prelevata sul prezzo dei biglietti d’ingresso staccati è identica.

(39)

Stando alle autorità elleniche, l’obiettivo perseguito nella fissazione di un prezzo d’ingresso e nel richiedere il versamento di una quota dello stesso all’erario non è di produrre gettito per lo Stato, ma di scoraggiare il gioco d’azzardo fra le persone con reddito basso. Il fatto che il prezzo d’ingresso produca anche un gettito per lo Stato non ne altera la natura di misura di contenimento. Le autorità elleniche sostengono pertanto che l’obbligo di emettere un biglietto d’ingresso a un determinato prezzo per i clienti che accedono alle zone di gioco nei casinò costituisce una misura di controllo amministrativo che impone un onere ma non ha natura di imposta e non può essere considerata come un onere fiscale, come sancito dalla sentenza n. 4027/1998 del Consiglio di Stato, la suprema corte amministrativa della Grecia (42).

(40)

Per quanto concerne le differenze fra i prezzi praticati dai diversi casinò, la Grecia sostiene che le circostanze economiche e sociali dei vari casinò sono diverse e non comparabili. Le autorità elleniche affermano che la distinzione fra gli oneri è giustificata da motivi di politica pubblica: esse sostengono, in particolare che le circostanze dei vari casinò giustificano e sono pienamente coerenti con la pratica di fissare prezzi d’ingresso diversi per i casinò situati in prossimità di grandi centri urbani rispetto ai casinò ubicati nelle aree rurali, dove la maggioranza della popolazione ha livelli di reddito e di istruzione più bassi e va maggiormente scoraggiata dal gioco d’azzardo rispetto agli abitanti delle zone urbane.

(41)

Il denunciante, Loutraki, ha osservato che nel 2010, quando è stato privatizzato il casinò di Corfù, il biglietto d’ingresso è passato da 6 EUR a 15 EUR, fatto che a suo parere Loutraki è in contrasto con le motivazioni di politica pubblica; le autorità elleniche hanno risposto che in virtù della posizione geografica remota dell’isola di Corfù il casinò non è in concorrenza con nessun altro dei casinò greci, per cui non vi può essere distorsione della concorrenza. Esse aggiungono che l’imposizione di un prezzo d’ingresso con efficacia deterrente è essenziale per tutelare gli abitanti di Corfù, giacché le mutate condizioni di gestione del casinò dopo la privatizzazione porteranno inevitabilmente a un deciso aumento delle ore di apertura, del livello generale di attività e della sua capacità di attrarre i clienti.

(42)

Secondo le autorità elleniche e Mont Parnés, se i casinò che praticano prezzi più bassi sono avvantaggiati in quanto attirano un numero maggiore di clienti, non si ha necessariamente una perdita di gettito pubblico. Né si può asserire con certezza che se il prezzo d’ingresso fosse maggiore questi presunti beneficiari produrrebbero maggiori entrate per l’erario; pertanto, l’asserita perdita di entrate è solo ipotetica. Le autorità elleniche e Mont Parnés sostengono che il prezzo d’ingresso inferiore va a favore del cliente e che la quota trattenuta dal casinò sul prezzo è maggiore per i casinò in cui l’ingresso costa 15 EUR, a vantaggio dei casinò che praticano prezzi più elevati.

(43)

Le autorità elleniche e Mont Parnés sostengono che non vi sono effetti sulla concorrenza o sugli scambi, in quanto ogni casinò serve un mercato locale. Esse contestano l’asserita possibilità di concorrenza con altre forme di gioco d’azzardo menzionata nella decisione di avvio, e precisano che attualmente in Grecia il gioco d’azzardo su Internet è illegale.

(44)

Le autorità elleniche e Mont Parnés sostengono inoltre che, anche se si ammettesse che il prezzo d’ingresso ridotto di 6 EUR possa aver influenzato o possa tuttora influenzare la decisione di una società straniera di investire in un casinò in Grecia, detta società potrebbe sempre avvalersi del decreto legislativo 2687/1953, come ha fatto Hyatt Regency Xenodocheiaki kai Touristiki (Salonicco) AE nel caso del casinò di Salonicco.

(45)

Il denunciante sostiene che i beneficiari hanno la possibilità di far entrare i clienti gratuitamente, a patto che l’80 % sia versato, il che, a suo parere, dimostra chiaramente che la misura costituisce un aiuto di Stato; le autorità elleniche rispondono che questa prassi è eccezionale, in quanto i casinò vi ricorrono principalmente per offrire l’ingresso gratuito a VIP o clienti famosi, ed è in contrasto con la normativa fiscale (legge 2238/1994), in quanto il versamento dell’80 % del prezzo del biglietto allo Stato attingendo alle risorse proprie dell’impresa non costituisce una spesa produttiva e non può essere dedotto dalle entrate della società, per cui una società che attui tale prassi incorre in un onere fiscale notevole.

(46)

Le autorità elleniche e Mont Parnés richiamano inoltre l’attenzione della Commissione su altre differenze fra casinò in base a varie misure fiscali e regolamentari. Essi affermano che tali differenze favoriscono il denunciante, Loutraki, e compensano i vantaggi di cui godono i beneficiari in ragione del prezzo d’ingresso inferiore. In particolare, ciascun casinò versa una percentuale dell’utile lordo annuo allo Stato, ma per legge Loutraki versa una percentuale minore rispetto ad altri. Al riguardo, la Commissione osserva, in primo luogo, che tali eventuali altre misure citate dalle autorità elleniche e da Mont Parnés, se effettivamente sussistenti, possono costituire un aiuto separato a beneficio di Loutraki, ove siano soddisfatte tutte le disposizioni della normativa dell’UE applicabile in materia di aiuti di Stato. Tuttavia, dette misure sono distinte dalla misura oggetto d’esame, e non rientrano nel campo di applicazione della presente decisione.

(47)

Infine, la Grecia ha affermato che sta considerando la possibilità di modificare la propria politica di determinazione dei prezzi dei casinò, al fine di eliminare le discriminazioni. Tuttavia, non ha ancora comunicato alla Commissione l’attuazione di nessuna modifica di questo tipo.

(48)

Le autorità elleniche e Mont Parnés non hanno presentato alcuna osservazione sulla compatibilità e sulla legalità dell’aiuto.

IV.1.2.   Quantificazione e recupero dell’aiuto

(49)

In subordine, le autorità elleniche e Mont Parnés asseriscono che anche se si dovesse accertare che la misura in esame costituisce un aiuto di stato illegittimo e incompatibile, il suo recupero sarebbe in contrasto con due principi:

il principio del legittimo affidamento. La questione del prezzo d’ingresso ai casinò, e nello specifico di in che misura il prezzo d’ingresso costituisca un onere finanziario per i casinò, è stata sottoposta al Consiglio di Stato circa 15 anni fa (43). Il Consiglio di Stato ha statuito, ai sensi della legge greca, che il prezzo d’ingresso non ha carattere d’imposta, con ciò dimostrando indirettamente che esso non costituisce un onere economico per i casinò. I casinò beneficiari potevano quindi ragionevolmente fare affidamento sul fatto che le differenze tra tali prezzi, che non costituivano un onere economico ai sensi della normativa nazionale, non avrebbero comportato l’esistenza di aiuti di Stato;

il principio che vieta l’esercizio abusivo di un diritto. Le autorità greche e Mont Parnés affermano che poiché Loutraki ha presentato denuncia alla Commissione solo quindici anni dopo l’adozione della misura contestata (nel 1995), esso ha abusato del diritto di ricorso alla Commissione in difesa dei propri interessi e diritti ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato contenute nel TFUE.

(50)

In merito al calcolo dell’importo da recuperare, le autorità elleniche e Mont Parnés contestano il calcolo proposto da Loutraki, consistente nel moltiplicare la differenza dell’ammontare della tassa tra il singolo biglietto a prezzo superiore e quello a prezzo inferiore per il numero di ingressi nei casinò beneficiari. A loro parere, tale calcolo è inesatto e arbitrario, in quanto non è certo che applicando un prezzo d’ingresso più alto i casinò presunti beneficiari di Mont Parnés, Salonicco e Corfù (44) avrebbero la stessa clientela.

IV.2.   Osservazioni presentate da Loutraki

(51)

Loutraki afferma che le disposizioni normative nazionali costituiscono una discriminazione fiscale a favore di taluni casinò, in quanto il prelievo uniforme dell’80 % da corrispondere allo Stato sugli ingressi si applica a diverse basi imponibili, e segnatamente ai due diversi prezzi d’ingresso stabiliti dallo Stato. Il fatto che il prezzo d’ingresso ai casinò beneficiari è significativamente inferiore al prezzo in vigore negli altri casinò (6 EUR rispetto a 15 EUR) rappresenta una perdita di entrate per lo Stato e, in ragione della distorsione della concorrenza che causa, costituisce aiuto di Stato.

(52)

Loutraki aggiunge che la misura non è oggettivamente giustificata, in quanto l’applicazione di un prezzo inferiore per l’ingresso nei casinò beneficiari si pone in realtà in contrasto con lo scopo sociale, la motivazione e le caratteristiche della fissazione di un prezzo d’ingresso ai casinò, come definiti nella sentenza n. 4027/1998 del Consiglio di Stato. Loutraki afferma che non si può ragionevolmente sostenere che sia possibile conseguire scopi di tutela sociale e controllo amministrativo praticando prezzi d’ingresso diversi – giacché ad esempio nel casinò di Mont Parnés, che dista appena 20 km dal centro di Atene, il costo del biglietto d’ingresso è di 6 EUR mentre a Loutraki, a circa 85 km dal centro di Atene, il costo è di 15 EUR; al casinò di Salonicco, che si trova a circa 8 km dal centro di Salonicco, il costo del biglietto d’ingresso è di 6 EUR, mentre l’ingresso al casinò di Chalkidiki, a circa 120 km dal centro di Salonicco, costa 15 EUR.

(53)

Loutraki fa osservare che la Grecia aveva precedentemente sostenuto che il prezzo d’ingresso ridotto di 6 EUR era giustificato dalle circostanze particolari di ciascun casinò beneficiario, relative soprattutto alla posizione geografica (che determinava talune caratteristiche economiche, sociali, demografiche e altre specificità); eppure, quando il casinò di Corfù è stato privatizzato, nell’agosto del 2010, esso ha cominciato ad applicare il prezzo di 15 EUR senza che fosse fornita alcuna spiegazione delle ragioni per cui non erano più d’applicazione tali circostanze speciali.

(54)

In merito alla quantificazione dell’importo da recuperare, Loutraki sostiene che tale somma è data dalla differenza nel prelievo fiscale per cliente moltiplicata per il numero di ingressi nei casinò beneficiari.

(55)

Per quanto concerne le misure distinte citate dalle autorità elleniche e Mont Parnés che andrebbero a favore di Loutraki (principalmente quella che consentirebbe a Loutraki di versare all’erario una minor percentuale di utile lordo annuo rispetto agli altri casinò), Loutraki ribatte che all’atto pratico ha versato lo stesso importo dei suoi concorrenti, sulla base di un accordo separato con le autorità.

V.   VALUTAZIONE

(56)

La misura da valutare consiste in una discriminazione fiscale a favore di determinati casinò, messa in atto dalle autorità elleniche tramite l’applicazione contemporanea di una serie di disposizioni (45) che prevedevano un prelievo uniforme dell’80 % sui diritti d’ingresso ai casinò e fissavano prezzi imposti differenziati per i casinò pubblici e per quelli privati, segnatamente 6 EUR per i casinò pubblici e 15 EUR per quelli privati, così da determinare per i casinò privati uno svantaggio nella concorrenza (46).

V.1.   Esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

(57)

Per poter stabilire se la misura costituisca aiuti di Stato a norma del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Commissione deve valutare se essa è conforme alle condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, dello stesso trattato. A norma dell’articolo 107, paragrafo 1, «salvo deroghe contemplate dal trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(58)

Pertanto, la Commissione valuterà se la misura controversa soddisfa tutte e quattro le condizioni richieste e se si configura come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1.

V.1.1.   Vantaggio conferito

(59)

Per costituire aiuto di Stato, una misura deve conferire ai beneficiari un vantaggio che li sollevi da oneri che sarebbero normalmente a carico del loro bilancio.

(60)

Le autorità elleniche hanno affermato, in primo luogo, che la misura non rientra nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, in quanto il livello del contributo che tutti i casinò operanti in Grecia devono corrispondere allo Stato è uniforme, pari all’80 % del valore di ciascun biglietto d’ingresso, mentre l’elemento di differenza nel trattamento viene dalla politica di determinazione dei prezzi stabilita dalle norme del 1994 e del 1995, che fissano il prezzo d’ingresso ai casinò concessionari ai sensi della legge 2206/1994 a 15 EUR.

(61)

Le autorità elleniche sostengono inoltre che il prezzo d’ingresso è solo una misura di controllo amministrativo ma che non è, per sua stessa natura, un’imposta, in quanto secondo la sentenza n. 4025/1998 pronunciata dal Consiglio di Stato la determinazione del prezzo d’ingresso ai casinò ha carattere sociale e non è una misura fiscale.

(62)

Si fa presente, anzitutto, che la fissazione dei prezzi con la legge 2206/1994 non si presenta come una tipica misura di determinazione dei prezzi, in quanto sembra che tutti i casinò abbiano la facoltà di praticare ai propri clienti un prezzo d’ingresso inferiore, se non addirittura concedere l’ingresso libero, fermo restando l’obbligo in tutti i casi di corrispondere allo Stato l’80 % del valore del biglietto d’ingresso staccato, a prescindere da quanto effettivamente richiesto al cliente.

(63)

Ad ogni buon conto, ai fini dell’applicazione della normativa dell’UE in materia di aiuti di Stato, è irrilevante se la misura oggetto di esame sia un’imposta o una misura di fissazione dei prezzi, poiché l’articolo 107 è d’applicazione in caso di aiuti sotto qualsiasi forma che conferiscano un vantaggio. Il fatto che la misura non sia principalmente intesa a produrre gettito fiscale non è di per sé sufficiente a sottrarla alla qualifica di aiuto di Stato.

(64)

Anche ammettendo che la fissazione di un prezzo d’ingresso ai casinò possa avere un fine sociale, per valutare se detta misura dà luogo a un vantaggio che costituisce aiuto di Stato è necessario considerarne gli effetti sulle singole imprese, al fine di determinare se alcune imprese contribuiscano in misura minore al gettito dello Stato. Poiché alcuni casinò hanno ottenuto individualmente l’esenzione dall’applicazione del prezzo generale d’ingresso di 15 EUR, e poiché in particolare il prelievo dell’80 % viene corrisposto allo Stato sul prezzo inferiore che tali casinò sono tenuti a praticare (in linea di principio, cfr. supra), tali casinò godono effettivamente di un vantaggio.

(65)

La Commissione riconosce il diritto degli Stati membri di definire una misura come avente natura fiscale o di altro tipo ai sensi dell’ordinamento giuridico nazionale. La valutazione della Commissione non intende in alcun modo interpretare l’ordinamento giuridico nazionale. Tuttavia, la misura in questione ha l’effetto di consentire il regolare versamento all’erario dell’80 % del prezzo di ogni biglietto di ingresso emesso da ciascun casinò. Inoltre, la Commissione fa osservare che ai sensi della legge nazionale (in particolare la legge 2206/1994 e la decisione ministeriale del 1995), gli importi dovuti devono essere versati presso il competente ufficio delle entrate (47). Ferma restando la classificazione della misura ai sensi della legge nazionale, pertanto, la Commissione osserva che la misura produce effetti simili a quelli di una misura fiscale. Di conseguenza, soltanto ai fini della presente decisione e della valutazione alla luce del diritto dell’UE sugli aiuti di Stato, la Commissione farà qui riferimento alla misura utilizzando i termini «misura fiscale», «imposta» o «imposizione».

(66)

La misura in oggetto, e segnatamente la discriminazione fiscale prodotta dall’effetto congiunto di un’imposta uniforme sui diritti d’ingresso applicata a prezzi d’ingresso imposti differenziati, pone i casinò di proprietà statale in Grecia in una posizione di vantaggio rispetto a quelli privati. L’effetto di questi due aspetti dell’intervento statale è che mentre i casinò privati sono tenuti a versare allo Stato un’imposta sugli ingressi pari a 12 EUR a persona (l’80 % di 15 EUR) i casinò statali versano solo 4,80 EUR (l’80 % di 6 EUR) (48).

(67)

Con tale misura, lo Stato greco solleva i casinò pubblici da un onere che essi avrebbero dovuto altrimenti sostenere, se l’imposizione fosse stata non discriminatoria e la concorrenza neutrale. Il principio di un’imposizione fiscale non discriminatoria e neutrale sotto il profilo della concorrenza è stato sancito in linea di principio dalla Grecia con la legge 2206/1994 sulla costituzione, l’organizzazione, l’esercizio e la sorveglianza dei casinò, che fissava il prezzo degli ingressi a 15 EUR e l’imposta da versare allo Stato nella misura dell’80 % di tale importo. Tuttavia, lo Stato greco non ha applicato tale regime d’imposizione non discriminatorio e neutrale sotto il profilo della concorrenza ai casinò pubblici (o a quello privato di Salonicco, che riceve il medesimo trattamento) in quanto ha consentito loro di versare soltanto un’imposta di 4,80 EUR sul prezzo del biglietto d’ingresso, favorendo con ciò tali imprese. Detti casinò hanno dovuto sostenere un onere fiscale minore a persona sul totale delle loro entrate. Il totale di tali entrate comprende non solo i proventi degli ingressi al casinò (derivanti esclusivamente dal prezzo dei biglietti d’ingresso) ma anche quelli provenienti da altre fonti di reddito, come le scommesse, le strutture ricettive, i servizi di ristorazione e i bar, gli spettacoli ecc.

(68)

Secondo una costante giurisprudenza, il concetto di aiuto vale a designare non soltanto prestazioni positive, ma anche interventi quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti (49). Tale vantaggio può essere concesso tramite vari tipi di riduzione dell’onere fiscale delle imprese, inclusa una riduzione dell’imponibile.

(69)

Nel caso in esame, i casinò di Corfù, Mont Parnés e Salonicco (e fino al 1999 anche quello di Rodi) (50) hanno ricevuto un vantaggio simile a una riduzione della base imponibile in quanto, come in precedenza illustrato, sono soggetti a disposizioni specifiche che fissano l’importo dell’imposta che tali casinò sono tenuti a corrispondere allo Stato per ciascun ingresso a un livello inferiore di quello imposto ad altri casinò.

(70)

Le autorità greche hanno sottolineato che il beneficiario diretto di una minore imposizione fiscale è il cliente. Tuttavia, per quanto si possa sostenere che anche i clienti traggono un beneficio dal minore onere fiscale sugli ingressi, giacché pagano un prezzo complessivo inferiore, ciò non toglie il fatto che la misura conferisca un vantaggio alle imprese in questione, cioè i casinò beneficiari, che versano un minor ammontare di oneri fiscali per ciascun cliente ammesso al casinò.

(71)

È stato dimostrato nei casi di natura fiscale che le esenzioni dalle imposte versate nominalmente dal consumatore ma percepite dal fornitore possono costituire aiuti di Stato, così come altri incentivi ai consumatori per l’acquisto di particolari beni e servizi (51).

(72)

In sintonia con le precedenti prassi (52), la Commissione ritiene che le riduzioni delle tasse imposte ai consumatori possano configurarsi come aiuto di Stato alle imprese se la riduzione è subordinata all’utilizzo di un determinato bene o servizio fornito da una determinata impresa. Pertanto, la tesi secondo cui il diretto beneficiario è il cliente non osta alla conclusione che si tratta di un aiuto di Stato.

(73)

Inoltre, poiché la prassi commerciale corrente seguita dai casinò in Grecia è quella di rinunciare a riscuotere il prezzo d’ingresso, pur corrispondendo i diritti d’ingresso allo Stato (nella misura dell’80 % del valore impresso sul biglietto), il vantaggio conferito ai casinò pubblici dalla discriminazione fiscale è ancora maggiore, in quanto il costo sostenuto per l’ingresso di ciascun cliente è considerevolmente maggiore per i casinò privati, per i quali l’imposta dovuta su ciascun biglietto è di 12 EUR, rispetto ai casinò pubblici, che devono versare solo 4,80 EUR a biglietto rispetto ai loro proventi complessivi.

(74)

Le autorità elleniche sostengono che la prassi di concedere l’ingresso gratuito ai casinò beneficiari in taluni giorni della settimana è eccezionale. Eppure, il caso è specificamente previsto dalla legislazione nazionale (la decisione ministeriale del 1995). La Grecia sostiene che tale prassi è riservata ai VIP o alle celebrità, ma la Commissione è in possesso di prove (sotto forma di informazioni pubblicate, come i pieghevoli distribuiti con le riviste, che offrono ingressi gratuiti, e su Internet) che dimostrano come sia consuetudine offrire l’ingresso gratuito a tutti i clienti in determinati giorni della settimana, tutte le settimane (il casinò di Salonicco, ad esempio, pubblicizza sulla sua pagina web che l’ingresso è gratuito continuativamente da domenica a giovedì) (53): fra i casinò beneficiari, quindi, la prassi degli ingressi gratuiti non sembra essere un’eccezione.

(75)

La Grecia ha sostenuto che la prassi è in contrasto con la normativa fiscale nazionale; la Commissione rileva che la possibilità di concedere l’ingresso gratuito è espressamente prevista dalla normativa nazionale sui casinò e i casinò beneficiari vi fanno manifestamente ricorso.

(76)

La Grecia ha affermato che l’80 % del prezzo del biglietto versato all’erario e rinveniente dalle risorse proprie dei casinò non è riconosciuto come spesa produttiva e che ai sensi della normativa fiscale greca non può essere dedotto dalle entrate della società, per cui una società che attui tale prassi incorre in un onere fiscale notevole. La Commissione osserva che, in effetti, questo ragionamento va a sostegno di quanto affermato dal denunciante, che proprio per il notevole onere fiscale sostenuto da un casinò privato che deve attingere dalle proprie entrate quanto dovuto all’erario, è impossibile nella realtà che esso si possa permettere di concedere l’ingresso gratuito al cliente, il che va a rafforzare la tesi dell’esistenza di un vantaggio per i casinò che praticano prezzi inferiori.

(77)

La Grecia ha inoltre affermato che poiché i casinò trattengono il 20 % del prezzo d’ingresso differenziato, ciò va a vantaggio dei casinò che applicano un prezzo d’ingresso superiore, che assicura loro un reddito netto di 3 EUR, a fronte del margine di 1,20 EUR ottenuto dai casinò statali. Questa argomentazione è fuorviante, poiché non tiene conto di due elementi cruciali per comprendere adeguatamente i reali effetti anticoncorrenziali della misura. Da un lato, il fatto che le autorità abbiano fissato per determinati casinò un prezzo di ingresso inferiore, inclusi i diritti d’ingresso, rende tali casinò più allettanti per i clienti e ciò i) dirotta la domanda dall’andamento che sarebbe prevalente se i casinò dovessero competere solo sulla base dei propri meriti, secondo la gamma e la qualità dei servizi offerti da ciascuno, e ii) a parità di condizioni, produce un aumento artificioso del numero di ingressi. Dall’altra, come illustrato in precedenza, i proventi dei biglietti di ingresso costituiscono solo una percentuale limitata dei proventi complessivi che un cliente attratto da un determinato casinò può generare per l’impresa, e rispetto ai quali i casinò sono tenuti a corrispondere l’imposta sugli ingressi.

(78)

Infine, il fatto che la discriminazione fiscale conferisca un vantaggio è riconosciuto dalle stesse disposizioni nazionali pertinenti. Come riferito dalle autorità elleniche, il casinò di Salonicco può praticare il prezzo d’ingresso più basso, e corrispondere un’imposta inferiore, a norma del decreto legislativo del 1953 che prevede che le imprese costituite con capitali esteri possono ottenere il trattamento più favorevole accordato alle imprese nazionali. Pur sostenendo che il regime contestato non è vantaggioso, infatti, le autorità elleniche lo applicano al casinò di Salonicco in quanto esso rappresenta il trattamento migliore concesso alle imprese nazionali, a fronte di quello più oneroso applicato ad altri casinò privati.

(79)

In subordine, le autorità elleniche e Mont Parnés citano altre differenze fra i casinò in termini di misure fiscali o regolamentari che, essendo a favore del denunciante (Loutraki) compenserebbero i vantaggi di cui godono i casinò che praticano il prezzo d’ingresso inferiore (54); la Commissione osserva che l’argomentazione secondo cui una misura (una differenza nell’imposizione generale) sarebbe compensata da un’altra (la differenza nei prezzi d’ingresso e nei relativi prelievi specifici) non vale a dimostrare che la misura oggetto d’esame non costituisce aiuti di Stato. Ad ogni buon conto, come già osservato, questi aspetti sono distinti dalla misura oggetto di valutazione, e non rientrano nel campo di applicazione della presente decisione (cfr. punto 46).

(80)

La Commissione conclude che la misura in esame, segnatamente la discriminazione fiscale prodotta dall’effetto congiunto di un’imposta uniforme sugli ingressi applicata a prezzi imposti diversificati conferisce un vantaggio ai casinò che praticano i prezzi più bassi.

V.1.2   Risorse statali e imputabilità allo Stato

(81)

Il vantaggio di cui trattasi è imputabile allo Stato ed è finanziato da risorse statali.

(82)

Come illustrato in precedenza, la discriminazione fiscale è il risultato di una serie di atti amministrativi, decreti e regolamenti adottati dallo Stato greco, comprendente nello specifico: la legge 2206/1994; la decisione ministeriale del 1995; la legge 3139 del 30 aprile 2003; il decreto legislativo 2687/1953; le decisioni del segretario generale dell’EOT (ente di gestione dei casinò pubblici) emesse ai sensi della legge 1624/1951 e il decreto 4109/1960, segnatamente la decisione dell’EOT 535633 del 21 novembre 1991, che fissa il prezzo d’ingresso al casinò di Mont Parnés a 2 000 GRD, e la decisione dell’EOT 508049 del 24 marzo 1992, che fissa il prezzo d’ingresso ai casinò di Corfù e Rodi a 1 500 GRD (nel caso di Corfù, adeguato in seguito a 2 000 GRD con decisione 532691 del 24 novembre 1997); nonché le licenze concesse a ciascun casinò ai sensi della normativa nazionale, che confermano il prezzo d’ingresso e l’obbligo di versare l’80 % di tale prezzo all’erario.

(83)

Inoltre, la discriminazione fiscale è finanziata tramite risorse statali. Se lo Stato rinuncia ad entrate che un’impresa verserebbe altrimenti nelle sue casse in circostanze normali, la relativa misura è finanziata tramite risorse statali.

(84)

In termini fiscali, il vantaggio conferito ai casinò pubblici in questo caso deriva dalla riduzione artificiosa della base imponibile su cui si effettua il prelievo dell’80 %, dal prezzo d’ingresso generale di 15 EUR al prezzo di 6 EUR applicato nei casinò statali.

(85)

La Corte di giustizia ha sancito che una riduzione discriminatoria della base imponibile di questo tipo porta a una perdita di gettito fiscale per lo Stato, che è equivalente al consumo di risorse statali a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (55). In termini generali, nel caso oggetto di valutazione lo Stato greco rinuncia al gettito fiscale dei casinò pubblici per un importo pari a 7,20 EUR a persona, che è la differenza fra l’imposta di 12 EUR a persona versata allo Stato dai casinò privati, e l’imposta di 4,80 EUR a persona versata dai casinò statali. In sede di valutazione del vantaggio ricevuto da ciascun casinò beneficiario, tuttavia, si può tener conto di taluni aggiustamenti (illustrati più dettagliatamente nella sezione V.4, «Quantificazione e recupero»: in particolare, pare che fino al 2000 i casinò di Mont Parnés e Corfù non abbiano versato all’erario alcuna imposta sugli ingressi, per cui in quel caso il vantaggio è corrispondente all’imposta di 12 EUR per ingresso versata allo Stato dai casinò privati).

(86)

La Grecia ha sostenuto che poiché i casinò che praticano un prezzo inferiore possono attirare un numero maggiore di clienti, non vi è certezza del fatto che lo Stato stia rinunciando al proprio gettito. La Grecia afferma che la misura, di conseguenza, non costituisce un aiuto di Stato.

(87)

Come già indicato nella decisione di avvio, la Commissione non condivide questa argomentazione, in quanto, secondo la sua prassi abituale, ritiene che il fatto che una riduzione fiscale nei confronti di taluni contribuenti possa generare un aumento nel livello generale del gettito di una determinata imposta non significa necessariamente che la misura non sia finanziata da risorse statali (56).

(88)

La tesi delle autorità elleniche è erronea, in quanto il parametro sulla base del quale esse misurano gli effetti della discriminazione fiscale sul bilancio dello Stato è falsato dal vantaggio insito nella misura. Nel loro ragionamento, le autorità greche hanno tenuto conto dell’effetto dinamico di una riduzione del prezzo, che potrebbe aumentare la domanda e, di conseguenza, l’imposta riscossa, poiché quest’ultima è proporzionale al numero di ingressi. Ma questo raffronto è scorretto, poiché è proprio la disparità creata dal vantaggio, e segnatamente l’esistenza di un prezzo inferiore e quindi di un onere fiscale inferiore per ingresso, a far crescere la domanda.

(89)

In ogni caso, le autorità elleniche non hanno fornito alcuna prova a sostegno del fatto che il gettito fiscale totale degli ingressi ai casinò sia ottimizzato da questo regime di prezzi differenziati. Se la Commissione dovesse seguire il ragionamento per cui una diminuzione del prezzo d’ingresso a 6 EUR produce un aumento dell’imposta percepita, il gettito fiscale sarebbe ottimizzato se tutti i biglietti d’ingresso costassero 6 EUR in tutti i casinò, sia pubblici che privati, contrariamente a quanto affermato dalle autorità greche, secondo le quali questa condizione ottimale è ottenuta in virtù della discriminazione fiscale derivante dai prezzi differenziati.

(90)

Di conseguenza il vantaggio contestato è finanziato tramite risorse statali.

V.1.3   Selettività

(91)

A norma dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, per costituire aiuti di Stato una misura deve essere specifica o selettiva, favorendo talune «imprese o talune produzioni».

(92)

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (57), «in merito alla valutazione del requisito della selettività, che è un elemento costitutivo della nozione di aiuto di Stato, da una giurisprudenza costante risulta che l’articolo 87, paragrafo 1, CE richiede di stabilire se, nell’ambito di un dato regime giuridico, un provvedimento statale sia tale da favorire “talune imprese o talune produzioni” rispetto ad altre imprese che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dal detto regime» (58). La Corte ha inoltre ribadito in svariate occasioni che l’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE non distingue gli interventi statali a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti (59). Sulla base della prassi della Commissione e della giurisprudenza dell’UE nelle cause in materia fiscale, il vantaggio selettivo di cui trattasi può derivare da un’eccezione alle disposizioni fiscali di natura legislativa, regolamentare o amministrativa o da una pratica discrezionale da parte delle autorità fiscali. Tuttavia, la natura selettiva di una misura può essere giustificata dalla «natura o dalla struttura di tale sistema», nel qual caso si può concludere che la misura non costituisce aiuto di Stato (60).

(93)

In primo luogo, la Commissione osserva che nel caso in esame il sistema fiscale generale è il sistema applicato, in linea generale, a tutti i casinò, istituito dalla legge 2206/1994 e dalla decisione ministeriale di attuazione del 1995 (punto confermato dalle autorità elleniche, cfr. punto 19).

(94)

In secondo luogo, la Commissione osserva che la misura in questione costituisce una deviazione dal regime fiscale generale. Come confermato dalle autorità elleniche, le disposizioni speciali applicabili ai casinò statali (e al casinò privato di Salonicco) sono considerate eccezioni alle disposizioni generali della legge 2206/1994 e della decisione ministeriale di attuazione del 1995 (cfr. punti 19 e sgg. di cui sopra).

(95)

La Commissione precisa che l’obbligo di versare l’80 % del prezzo d’ingresso non ha riguardato i casinò di Mont Parnés e Corfù fino al 2003. Come osservato in precedenza, si è cominciato ad applicare tale disposizione ai casinò di Salonicco e Rodi quando questi hanno ottenuto la licenza ai sensi della legge 2206/1994, Salonicco nel 1995 e Rodi nel 1996. Il prezzo d’ingresso ad oggi è rimasto di 6 EUR per Mont Parnés e Salonicco, ed è rimasto sempre di 6 EUR fino alla privatizzazione, avvenuta nell’agosto 2010 per il casinò di Corfù e nel 1999 per quello di Rodi. Tuttavia, sia l’obbligo di versare l’80 % che il prezzo d’ingresso di 15 EUR sono vincolanti per gli altri casinò fin dal 1995 e come tali sono applicati da allora.

(96)

La Commissione giunge pertanto alla conclusione che la misura in esame è selettiva.

(97)

Terzo, la Commissione fa osservare che il carattere selettivo di una misura può essere giustificato dalla «natura o dalla struttura di tale sistema», vale a dire dalla misura in cui le eccezioni del regime fiscale o le differenziazioni all’interno dello stesso derivano direttamente dai principi basilari o di riferimento del sistema dello Stato membro interessato (terza fase dell’analisi di selettività). La Commissione, in sintonia con la giurisprudenza consolidata della Corte, ritiene che la nozione di aiuto di Stato non riguardi tuttavia i provvedimenti statali che stabiliscono una differenziazione tra imprese qualora tale differenziazione risulti dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale in cui tali provvedimenti si inseriscono (61). Tale giustificazione sulla base della natura o della struttura del sistema fiscale riflette la coerenza di una misura fiscale specifica con la logica interna del sistema fiscale nel suo complesso. Tuttavia, la prassi della Commissione e la giurisprudenza della Corte hanno adottato un approccio molto restrittivo rispetto a giustificazioni di questo tipo. I motivi dedotti devono essere inerenti al regime fiscale.

(98)

Le autorità elleniche hanno dichiarato che le circostanze in cui ciascun casinò opera sono diverse e che i prezzi d’ingresso sono stabiliti alla luce di tali circostanze, tenuto conto dell’obiettivo di fissare un prezzo tale da scoraggiare il gioco d’azzardo fra le persone con reddito basso.

(99)

Tali argomentazioni non possono essere condivise dalla Commissione. La tesi secondo cui il livello di prezzo è determinato e giustificato alla luce delle circostanze di ogni singolo casinò, tenendo presente che l’obiettivo è quello di scoraggiare il gioco d’azzardo fra le persone con reddito basso non è compatibile con il fatto che i casinò di Mont Parnés e Salonicco, che applicano il prezzo di 6 EUR, sono entrambi vicini alle aree più popolate in Grecia, né è compatibile con la possibilità, esplicitamente contemplata, di far entrare i clienti gratuitamente a patto che l’80 % dei diritti d’ingresso sia comunque versato allo Stato.

(100)

La Commissione osserva altresì che non è evidente la ragione per cui il prezzo più basso è specificamente necessario nel caso di questi casinò e non nel caso degli altri. Le autorità elleniche non hanno spiegato i calcoli economici effettuati per definire il prezzo d’ingresso più basso a 6 EUR invece che ad un qualsivoglia altro livello intermedio, ovvero, nell’ipotesi che sussistano effettivamente delle circostanze specifiche (che stando alle autorità elleniche consistono principalmente nella posizione geografica dei singoli casinò), la ragione per la quale tutti i casinò beneficiari devono praticare lo stesso prezzo d’ingresso (come regola generale, cfr. supra) piuttosto che un prezzo adeguato alla propria situazione particolare. Ad esempio, se si sostiene che il minor prezzo d’ingresso è giustificato da fattori specifici legati alla posizione geografica di ciascun casinò, tale ragionamento non potrebbe comunque applicarsi al casinò di Salonicco, che pare goda di tale trattamento non in considerazione della sua posizione geografica, quanto piuttosto in virtù di una disposizione nazionale che consente alle imprese costituite con capitali stranieri di godere del miglior trattamento applicabile alle imprese nazionali. Pertanto, nella fissazione del prezzo d’ingresso al casinò di Salonicco, non sembra sia stata mai presa in considerazione la sua posizione geografica. A titolo di ulteriore esempio, il casinò di Corfù ha cominciato a praticare il prezzo d’ingresso di 15 EUR dopo la privatizzazione, avvenuta nell’agosto 2010. Le autorità elleniche non hanno spiegato in modo soddisfacente le ragioni per cui le circostanze speciali citate in precedenza non fossero valide in questo caso, né le ragioni per cui non fosse più necessario praticare il prezzo più basso nella vendita dei biglietti d’ingresso.

(101)

La Commissione conclude che il carattere selettivo della misura in esame non è giustificato dalla natura o dalla struttura generale del sistema. La Commissione ritiene che la misura contestata include un elemento di discriminazione sotto forma di riduzione della base imponibile, risultante in un vantaggio fiscale a favore di ciascun singolo casinò, e che tale discriminazione non è giustificata dalla logica del regime fiscale generale pertinente in Grecia.

(102)

La Commissione conclude che il criterio di selettività ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE è soddisfatto.

V.1.4   Distorsione della concorrenza ed effetto sugli scambi

(103)

Per costituire aiuto di Stato, una misura deve falsare la concorrenza e incidere sugli scambi. A prescindere dallo status giuridico del beneficiario o dalle fonti di finanziamento, questo criterio presuppone che il beneficiario della misura eserciti un’attività economica.

(104)

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, «per qualificare una misura nazionale come aiuto di Stato vietato non è necessario dimostrare un’incidenza effettiva di tale aiuto sugli scambi tra gli Stati membri e un’effettiva distorsione della concorrenza, ma basta esaminare se l’aiuto sia idoneo a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza. In particolare, quando l’aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un’impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nell’ambito degli scambi intracomunitari, questi ultimi devono ritenersi influenzati dall’aiuto […]. Non è peraltro necessario che l’impresa beneficiaria partecipi essa stessa agli scambi intracomunitari. Infatti, quando uno Stato membro concede un aiuto ad un’impresa, l’attività sul mercato nazionale può essere mantenuta o incrementata, con la conseguente diminuzione delle possibilità per le imprese con sede in altri Stati membri di penetrare nel mercato di tale Stato membro (62). Inoltre, secondo la giurisprudenza consolidata (63), per concludere che una misura falsa la concorrenza e incide sugli scambi fra gli Stati membri è sufficiente che il beneficiario sia in concorrenza con altre imprese su mercati aperti alla concorrenza nel mercato interno (64). La Commissione ritiene che le condizioni previste nella giurisprudenza siano soddisfatte nel caso in esame, per le seguenti ragioni.

(105)

La misura contestata alleggerisce la pressione fiscale sui beneficiari rispetto agli altri casinò in Grecia, rafforzando così la loro posizione finanziaria comparativa e aumentando la redditività dei loro investimenti rispetto ai risultati che essi avrebbero conseguito facendo affidamento solo sulle proprie forze.

(106)

Come già indicato, la giurisprudenza costante afferma che il criterio che l’aiuto deve essere atto a pregiudicare gli scambi è soddisfatto, se l’impresa beneficiaria svolge un’attività economica che comporta scambi fra gli Stati membri. Per poter trarre la conclusione che gli scambi all’interno dell’UE sono pregiudicati, è sufficiente che l’aiuto sia atto a rafforzare la posizione dell’impresa rispetto a quella di imprese concorrenti negli scambi all’interno dell’UE. Né l’importo relativamente esiguo di un aiuto, né le dimensioni modeste dell’impresa beneficiaria o della sua quota sul mercato comunitario, né il fatto che l’impresa beneficiaria non svolga attività di esportazione o che esporti quasi tutta la sua produzione al di fuori della Comunità modificano in alcun modo tale conclusione (65).

(107)

La Grecia ha sostenuto che la posizione dei casinò e le distanze fra di loro fanno sì che ciascuno si rivolga a un mercato locale e che, pertanto, la misura non può falsare la concorrenza o incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Tuttavia, secondo la giurisprudenza (66), non esiste una soglia che determini l’effetto reale o potenziale sulla concorrenza e sugli scambi fra gli Stati membri e la condizione per l’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, di conseguenza può ricorrere indipendentemente dal carattere locale o regionale dei servizi forniti o dall’importanza del settore di attività interessato.

(108)

La Grecia sostiene altresì che il settore del gioco d’azzardo non è armonizzato fra gli Stati membri, che hanno pertanto la facoltà di disciplinarlo a livello nazionale. La Grecia cita la giurisprudenza della Corte di giustizia, che ammette la restrizione del mercato unico nei confronti dei servizi nel settore del gioco d’azzardo, volta a tutelare i consumatori contro le frodi e i reati (67).

(109)

La Commissione rispetta appieno il diritto degli Stati membri di determinare gli obiettivi della propria politica nel settore del gioco d’azzardo, a condizione che le eventuali restrizioni alla libera prestazione dei servizi siano idonee al conseguimento degli obiettivi perseguiti, non vadano oltre quanto necessario per raggiungere tali obiettivi e siano applicate in modo non discriminatorio. Tuttavia, la Commissione non ritiene che si possa su questa base concludere che la misura in esame non è atta a falsare la concorrenza e a influenzare gli scambi fra gli Stati membri.

(110)

Gli operatori del settore sono spesso catene alberghiere internazionali (68), in concorrenza fra loro, le cui decisioni di investire nei casinò o in altre strutture alberghiere possono essere influenzate dalla misura, poiché questa ha un impatto sulla redditività comparativa dei gruppi e sui loro investimenti. Sovente i casinò si trovano in località turistiche, il che fa ritenere che la presenza di un casinò possa essere un’attrattiva per i turisti che intendano visitare la Grecia. Il ministero greco competente per i casinò è il ministero del Turismo. La Commissione osserva inoltre che vi è anche una certa mobilità transfrontaliera dei clienti. Inoltre, i servizi del casinò sono spesso forniti in un contesto transfrontaliero: ad esempio, i casinò operano anche sulle navi da crociera che collegano la Grecia con l’Italia e altre destinazioni. Più generalmente, coloro che vogliono giocare d’azzardo possono scegliere se farlo in un casinò oppure on line. Il gioco d’azzardo on line è un’attività economica internazionale e i giocatori d’azzardo in Grecia possono accedere ai servizi di questo tipo forniti da operatori di altri Stati membri. Infatti, il gioco d’azzardo on line è stato oggetto della sentenza cui fa riferimento la Grecia (cfr. considerando 108). Le autorità elleniche negano che vi possa essere concorrenza con altre forme di gioco d’azzardo, come osservato nella decisione di avvio, e precisano che il gioco d’azzardo su internet attualmente in Grecia è illegale. Tuttavia, malgrado l’attuale quadro normativo nazionale, le autorità elleniche stesse hanno ammesso che il gioco d’azzardo su internet ha raggiunto «dimensioni incontrollabili» (69). Al riguardo, va inoltre ricordata la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-65/05 Commissione v Grecia, che ha sancito che la legge 3037/2002, che vieta la pratica del gioco d’azzardo via Internet in Grecia, rappresenta un ostacolo ingiustificato alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi (70).

(111)

Inoltre, la crisi economica generale incide sulle abitudini dei consumatori e sul reddito disponibile per le attività ricreative come i servizi offerti dal casinò. Contesto pertanto, nel quadro attuale, la differenziazione dei prezzi di ingresso può avere effetti distorsivi ancora maggiori sulle scelte dei consumatori e pertanto è atta a falsare la concorrenza sul mercato dei casinò in misura perfino maggiore.

(112)

Le autorità elleniche e Mont Parnés sostengono che pur ammettendo che il prezzo d’ingresso ridotto di 6 EUR potrebbe aver influito (o potrebbe ancora influire) sulla decisione di investire in un casinò in Grecia da parte di una società straniera, quest’ultima potrebbe sempre avvalersi del decreto legislativo 2687/1953; la Commissione osserva che l’applicazione del decreto non è automatica, e in effetti consentirebbe di concedere anche ad altre imprese il trattamento più vantaggioso accordato ai casinò beneficiari (vale a dire il prezzo d’ingresso inferiore, di 6 EUR). Questa misura è pertanto passibile di propagare ulteriormente la discriminazione fiscale in esame. Inoltre, la Commissione osserva che per quanto altri casinò avrebbero potuto evocare il decreto legislativo 2687/1953 se avessero apportato capitali esteri e presentato la domanda a tempo debito, l’applicazione di tale normativa è soggetta a norme arbitrarie specifiche che ne fanno una misura selettiva. L’altro unico esempio di eventuale applicazione della legge sottoposto all’attenzione della Commissione concerneva il casinò di Syros, che si è visto respingere la propria domanda perché presentata dopo l’importazione del capitale straniero, e non prima.

(113)

Successivamente, al momento della privatizzazione del casinò di Mont Parnés, il contratto di vendita prevedeva specificamente l’eventualità che fosse concessa una licenza per un secondo casinò nella stessa regione. Chiaramente, la possibilità di investimento in questa operazione sarebbe dipesa dalla situazione concorrenziale con l’operatore esistente. Poiché non si può escludere che i casinò possano trovarsi in una situazione di concorrenza con società simili in altri Stati membri, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE questa disposizione deve considerarsi soddisfatta.

(114)

La Commissione conclude che la misura contestata può falsare la concorrenza e incidere sugli scambi fra gli Stati membri migliorando potenzialmente le condizioni d’esercizio dei beneficiari, che sono direttamente impegnati in attività economiche e tenuti al pagamento dell’imposta sugli ingressi dei casinò in Grecia.

V.1.5.   Conclusioni

(115)

La Commissione conclude constatando che sono soddisfatti i criteri attestanti l’esistenza di un aiuto ai sensi dell’articolo 107 del TFUE e che la misura si configura come aiuto di Stato a beneficio dei casinò con diritti d’ingresso inferiori. Si tratta dei casinò di Mont Parnes, Corfù, Salonicco e Rodi. La Commissione è a conoscenza del fatto che il casinò di Rodi non è più un beneficiario, in quanto ha cessato di praticare il prezzo inferiore al momento della sua privatizzazione, avvenuta nell’aprile 1999. La Commissione ritiene che né le autorità elleniche, né Mont Parnés hanno formulato una tesi sufficiente a modificare tale conclusione.

V.2.   Compatibilità dell’aiuto

(116)

Come indicato nella decisione di avvio, la Commissione è dell’avviso che per la misura non ricorre la possibilità di alcuna delle esenzioni di cui agli articoli 106 o 107 del TFUE.

(117)

Finora la Grecia ha sostenuto che la misura non comporta aiuti di Stato e non ha presentato alcuna argomentazione a sostegno dell’eventuale possibile compatibilità dell’aiuto.

(118)

Come illustrato in precedenza, la Commissione riconosce il diritto degli Stati membri di regolamentare il gioco d’azzardo sul loro territorio soggetto al diritto dell’UE e accetta che una regolamentazione di tal sorta, intesa a controllare e scoraggiare il gioco d’azzardo, sia un obiettivo legittimo delle misure di politica pubblica. Tuttavia, anche se questo fosse effettivamente lo scopo dell’aiuto, la Commissione non ritiene che ciò lo possa far rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE. Tuttavia, come già precisato, la tesi che vuole che la misura abbia l’obiettivo di scoraggiare il gioco d’azzardo non è compatibile con il fatto che si annoverino fra i casinò che applicano il prezzo di 6 EUR per l’ingresso anche quelli in prossimità delle aree più popolate della Grecia. Né è compatibile con la possibilità, esplicitamente contemplata, di far entrare i clienti gratuitamente a patto che l’80 % dei diritti d’ingresso sia comunque versato allo Stato.

(119)

Le esenzioni di cui all’articolo 107, paragrafo 2, del TFUE, per gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali e gli aiuti concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania non sono d’applicazione nel caso in esame.

(120)

L’esenzione di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), che ammette gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico di regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione non è egualmente d’applicazione, in quanto la misura oggetto d’esame non condiziona i beneficiari a svolgere qualsivoglia attività in talune regioni che si trovano in circostanze particolari (71).

(121)

Allo stesso modo, la misura contestata non può considerarsi come volta a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia della Grecia, a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), né ha come obiettivo di promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio come previsto dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera d).

(122)

La misura contestata, in definitiva, deve essere esaminata alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), che prevede che siano concessi aiuti destinati a favorire lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, si fa osservare che la misura contestata non rientra in nessuno dei casi per cui la Commissione ammette che tale punto sia d’applicazione, o in nessuno degli orientamenti o dei quadri di riferimento che definiscono le circostanze in cui è ammissibile che taluni tipi di aiuto siano considerati compatibili con il mercato interno.

(123)

La misura contestata costituisce un aiuto al funzionamento che rafforza artificiosamente la posizione concorrenziale di talune imprese rispetto a imprese analoghe, il quale non è condizionato alla prestazione da parte dei beneficiari di alcuna azione specifica rivolta al raggiungimento di obiettivi di natura politica di interesse comune.

(124)

In particolare, il vantaggio concesso dalla misura contestata non è collegato a investimenti, alla creazione di posti di lavoro o a progetti specifici. Semplicemente solleva le imprese interessate da oneri che sarebbero normalmente a carico di imprese analoghe e deve pertanto essere considerato come aiuto al funzionamento. Come regola generale, gli aiuti al funzionamento non rispondono alle condizioni previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), in quanto falsano la concorrenza nel settore in cui sono concessi e non possono, per loro stessa natura, operare il raggiungimento di nessuno degli obiettivi di cui alla suddetta disposizione (72). Per quanto tali aiuti possano essere concessi in via eccezionale nelle regioni ammissibili all’esenzione ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE e benché determinate regioni della Grecia rientrino in tale categoria, la Commissione nutre forti perplessità che essi possano rispondere alle condizioni che ammettono la concessione di tali aiuti al funzionamento nel caso in esame. Nella prassi corrente della Commissione tali aiuti non possono considerarsi compatibili con il mercato interno, in quanto non facilitano lo sviluppo di alcune attività o settori economici, non sono limitati nel tempo, non è prevista nessuna riduzione graduale e non sono proporzionati a ciò che è necessario per porre rimedio a uno svantaggio economico specifico dei territori interessati.

(125)

Si deve pertanto concludere che la misura in esame è incompatibile con il mercato interno.

V.3   Legalità dell’aiuto

(126)

Come indicato nella decisione di avvio, i primi atti che danno origine alla discriminazione fiscale per i casinò risalgono agli anni 1994-1995; la Commissione ha considerato di conseguenza la possibilità che la misura nel suo complesso rappresenti «un aiuto esistente» ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 1, del TFUE.

(127)

La discriminazione fiscale è stata introdotta illecitamente - ai sensi del diritto dell’UE sugli aiuti di Stato - nel 1995, anno in cui le autorità elleniche hanno deciso di concedere ai casinò talune deroghe dalla regola generale espressa con la legge 2206/1994 e la decisione ministeriale del 1995. Le autorità elleniche, nello specifico, hanno concesso ai casinò di Mont Parnés, Corfù e Rodi la possibilità di continuare ad applicare un prezzo d’ingresso inferiore (pari a 6 EUR) invece del prezzo fisso di 15 EUR; in particolare, nel 1995 tale trattamento più vantaggioso è stato concesso al casinò di Salonicco ai sensi del decreto legislativo sui capitali esteri del 1953. Il prezzo fisso di 15 EUR è stato imposto (ed effettivamente rispettato) agli altri cinque casinò privati che sono stati costituiti e dotati di licenza ai sensi della legge 2206/1994 dal 1995. Inoltre, a norma della legge 3139/2003 il prezzo d’ingresso più basso di 6 EUR è stato specificatamente mantenuto per i casinò di Mont Parnés e Corfù, con l’effetto di prorogare e confermare illegalmente la discriminazione fiscale. Il casinò di Salonicco, pertanto, beneficia della discriminazione, in quanto gode dello stesso trattamento accordato a Mont Parnés e Corfù, che è stato confermato dal decreto presidenziale 290/1995, emesso a norma della legge del 1953, come indicato in precedenza. Le disposizioni applicate al casinò di Salonicco sono strettamente collegate a quelle applicate a Mont Parnés e Corfù. Le autorità elleniche hanno riferito (73) che dopo il 1995 è stata sollevata la questione del prezzo del biglietto d’ingresso, a seguito della richiesta presentata dal direttore del casinò di Salonicco di equiparare il prezzo del biglietto d’ingresso al casinò allo stesso livello di quello di Mont Parnés, e segnatamente 6 EUR; dopo la formulazione di un parere da parte dell’Avvocatura dello Stato (parere 631/1997) la richiesta è stata accolta. Si può ipotizzare, pertanto, che così come il trattamento riservato ai casinò di Mont Parnés e Corfù era cambiato nel 2003, tanto che essi avevano dovuto applicare il prezzo di 15 EUR, avrebbe dovuto cambiare anche il trattamento riservato al casinò di Salonicco. Ma questo non è successo e conformemente alle disposizioni nazionali la discriminazione fiscale è stata mantenuta.

(128)

Nessuna delle misure a beneficio di determinati casinò come sopra illustrate è stata mai notificata né approvata dalla Commissione, certamente non ai sensi delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato.

(129)

L’articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (74) prevede che i poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di 10 anni. Il periodo limite inizia il giorno in cui l’aiuto illegale viene concesso al beneficiario come aiuto individuale o come aiuto rientrante in un regime di aiuti. Il periodo limite è interrotto da qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro che agisca su richiesta della Commissione nei confronti dell’aiuto illegale. Ogni interruzione fa ripartire il periodo da zero. Il periodo limite viene sospeso per il tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia. Ogni aiuto per il quale è scaduto il periodo limite è considerato un «aiuto esistente». Tuttavia, a norma dell’articolo 1, lettera c) del medesimo regolamento, si intende per «nuovi aiuti»«le modifiche degli aiuti esistenti».

(130)

La Commissione fa osservare che secondo la giurisprudenza dei tribunali dell’UE, «il periodo limite di cui all’articolo 15 del regolamento di procedura in materia di aiuti di Stato […] non esprime in alcun modo un principio generale secondo cui un nuovo aiuto viene trasformato in aiuto esistente, ma preclude meramente il recupero degli aiuti concessi più di dieci anni prima del primo intervento della Commissione» (75).

(131)

Nel presente caso, la Commissione non è intervenuta, né lo ha fatto la Grecia su richiesta della Commissione, fino al 2009. La Commissione è intervenuta il 21 ottobre 2009, quando ha trasmesso la denuncia alla Grecia, invitandola a fare chiarezza sulle questioni sollevate.

(132)

Di conseguenza, qualsivoglia aiuto concesso nell’ambito della misura in esame alla data del 21 ottobre 1999 o successivamente ad essa (vale a dire dieci anni prima del giorno in cui la Commissione ha trasmesso la denuncia allo Stato greco chiedendo informazioni) costituisce un aiuto nuovo e illecito, cui è stata data applicazione senza previa notifica o decisione della Commissione, soggetto all’applicazione dell’articolo 15 del regolamento di procedura per quanto concerne il recupero, come illustrato in maggior dettaglio di seguito.

V.4   Quantifica e recupero

(133)

La misura contestata è stata attuata senza previa notifica alla Commissione, come previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Pertanto, la misura costituisce un aiuto illegale.

(134)

A norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali incompatibili con il mercato interno, l’aiuto deve essere recuperato dal beneficiario, a meno che ciò non sia in contrasto con un principio generale del diritto. Il recupero dell’aiuto si propone di ripristinare la posizione concorrenziale esistente prima della concessione dell’aiuto, nella misura del possibile. Nessuna delle argomentazioni addotte dalle autorità elleniche o da Mont Parnés sono state tali da giustificare un discostamento generale da questo principio di base.

(135)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, «la Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario». La giurisprudenza della Corte di giustizia e la prassi decisionale della Commissione hanno stabilito, in particolare, che un ordine di recupero di un aiuto comporta una violazione di un principio generale del diritto dell’UE qualora, per effetto dell’azione della Commissione, sia sorto nel beneficiario il legittimo affidamento che l’aiuto è stato accordato conformemente alla legislazione dell’UE (76).

(136)

Nella sua sentenza nella causa Forum 187  (77), la Corte ha affermato che «il diritto di avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento si estende a tutti i soggetti nei confronti dei quali un’istituzione comunitaria abbia fatto sorgere fondate aspettative. Tuttavia, nessuno può invocare una violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise da parte dell’amministrazione […] Allo stesso modo, qualora un operatore economico prudente ed accorto sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento comunitario idoneo a ledere i suoi interessi, egli non può invocare il beneficio di tale principio nel caso in cui detto provvedimento venga adottato».

(137)

Le autorità elleniche e il casinò di Mont Parnés sostengono che qualsivoglia recupero dell’aiuto nel caso in questione sarebbe contrario al principio del ragionevole affidamento del cittadino, alla luce della sentenza pronunciata secondo il diritto nazionale dal Consiglio di Stato greco; la Commissione osserva che si tratta di una decisione nazionale adottata da un’autorità nazionale, e non di una decisione adottata da un’autorità dell’UE nell’ambito di applicazione della giurisprudenza succitata. Inoltre, la sentenza del Consiglio di Stato si è basata esclusivamente sul diritto nazionale e non ha messo in discussione alcuna questione di aiuti di Stato o la classificazione di qualsivoglia misura in quanto aiuto di Stato. La Commissione, di conseguenza, non può dispensare dal recupero sulla base di tali argomentazioni.

(138)

La Grecia e Mont Parnés sostengono che Loutraki ha tardato nello sporgere denuncia alla Commissione, violando in tal modo il principio secondo cui un diritto non deve essere esercitato abusivamente; la Commissione fa osservare che il ritardo da parte di un denunciante non può, in nessun caso, ostare al recupero di un aiuto illegittimo, rammentando il limite del periodo di dieci anni previsto dall’articolo 15 del regolamento di procedura.

(139)

La Commissione pertanto non può accettare l’argomentazione addotta dalle autorità elleniche e da Mont Parnés affinché, in via straordinaria, non si proceda al recupero.

(140)

Come illustrato nella presente decisione, le misure nazionali del 1994-1995 prevedevano sia l’obbligo di corrispondere l’80 % del prezzo d’ingresso sia il prezzo fisso di 15 EUR per l’ingresso a tutti i casinò. Tuttavia, né l’obbligo di versare l’80 %, né il prezzo fisso di 15 EUR sono stati applicati ai casinò beneficiari, per quanto entrambi siano stati imposti ad altri casinò a partire dal 1995, e lo sono stati in pratica fin da allora (tutti i casinò privati hanno avuto la concessione delle licenze nel 1995 o nel 1996 e hanno cominciato ad applicare la misura all’epoca, con la sola eccezione del casinò di Salonicco). Poiché la discriminazione fiscale risultante dalla differenziazione dei prezzi dei biglietti d’ingresso e i relativi versamenti dell’80 % all’erario sono effettivamente cominciati nel 1995, si può considerare il 1995 la data d’inizio del periodo di concessione dell’aiuto.

(141)

In sintonia con le conclusioni cui è giunta alla sezione V.3, «Legalità degli aiuti», la Commissione ritiene che sulla base del periodo limite di dieci anni di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999, è prescritto il recupero di qualsivoglia aiuto concesso prima del 21 ottobre 1999.

(142)

Il calcolo dell’importo da recuperare si deve basare sul fatto che, come illustrato nella presente decisione (cfr. anche il considerando 85) lo Stato greco rinuncia al gettito fiscale che gli deriva dal prelievo sui casinò pubblici per un importo pari a 7,20 EUR a persona, che è la differenza fra i diritti di 12 EUR a persona pagati allo Stato dai casinò privati e i diritti di 4,80 EUR a persona versati allo Stato dai casinò statali.

(143)

Nel calcolo dell’importo da recuperare presso ciascun casinò, tuttavia, occorre tener conto di taluni aspetti concernenti la situazione dei singoli casinò, come illustrato di seguito.

Come indica la presente decisione, l’obbligo di versare l’80 % del prezzo dei biglietti d’ingresso all’erario, imposto dalla decisione ministeriale del 1995, è stato applicato ai casinò di Corfù e di Mont Parnés a partire dal giorno in cui hanno ottenuto la licenza ai sensi della legge 2206/1994, vale a dire nel 2003 a norma della legge 3139/2003. Tuttavia, dalla fine del 2000 e fino al momento della concessione della licenza, nel 2003, l’ETA ha cominciato di propria iniziativa a versare allo Stato l’80 % del prezzo del biglietto d’ingresso (pari a 6 EUR) (78). Da tale informazione, fornita dalle autorità elleniche e soggetta a ulteriori osservazioni che le autorità elleniche volessero eventualmente presentare (a conferma o smentita di quanto sopra) si può dedurre che non sono state versate imposte sui diritti d’ingresso fino al 2000, nemmeno sulla base della tariffa più bassa (l’80 % di 6 EUR). Nel corso del primo periodo, pertanto (dal 21 ottobre 1999 alla fine del 2000), la somma da recuperare deve essere calcolata sulla base dell’importo di 12 EUR, che rappresenta la totalità dell’imposta versata dai casinò privati al momento in cui i casinò statali non stavano versando alcuna imposta, moltiplicata per il numero di biglietti staccati durante lo stesso periodo.

Il casinò di Salonicco ha ottenuto la licenza ai sensi della legge 2206/1994 nel 1995 (79). L’obbligo di versare all’erario l’80 % del prezzo dei biglietti d’ingresso viene applicato al casinò di Salonicco dal momento in cui gli è stata concessa la licenza, nel 1995. Salonicco applica il prezzo d’ingresso ridotto di 6 EUR praticato dai casinò di Mont Parnés e Corfù. L’importo da recuperare dal casinò di Salonicco pertanto andrà calcolato moltiplicando il numero di biglietti emessi dal 21 ottobre in poi per 7,20 EUR.

Il casinò di Rodi ha ottenuto la licenza ai sensi della legge 2206/1994 nel 1996, quando ha cominciato ad applicare il prezzo d’ingresso di 6 EUR, ma è passato al prezzo di 15 EUR al momento della privatizzazione, avvenuta nell’aprile 1999. Dalle osservazioni presentate nel corso dell’indagine formale, alla Commissione risulta che il casinò di Rodi non è più stato un beneficiario dal momento della privatizzazione, nell’aprile 1999, per cui il recupero presso questo casinò è caduto in prescrizione, in virtù del periodo limite sancito dall’articolo 15 del regolamento di procedura.

(144)

La Commissione non possiede dati sufficienti per poter determinare una stima accurata degli importi da recuperare da ciascun casinò beneficiario. Tuttavia, nessuna norma del diritto dell’UE impone che la Commissione, all’atto di ordinare la restituzione di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune, determini l’importo esatto dell’aiuto da restituire. È infatti sufficiente che la decisione della Commissione contenga elementi che permettano allo Stato membro e al destinatario della decisione stessa di determinare senza difficoltà eccessive tale importo. La Commissione può dunque validamente limitarsi a constatare l’obbligo di restituzione dell’aiuto in questione e lasciare alle autorità nazionali il compito di calcolare l’ammontare preciso dell’aiuto da restituire sulla base degli orientamenti forniti dalla Commissione nella presente decisione.

(145)

Sulla base delle informazioni presentate dagli Stati membri, la Commissione fornisce i necessari orientamenti per il recupero come di seguito.

(146)

La tabella indicata di seguito presenta un panorama generale del numero di biglietti emessi ogni anno da ciascun casinò (come indicato nella tabella, le informazioni presentate non sono complete) e una stima preliminare degli importi da recuperare presso ciascun casinò, passibili di ulteriori osservazioni che la Grecia volesse eventualmente sottoporre dopo aver effettuato i calcoli relativi al recupero.

Stima del numero di biglietti emessi da ciascun casinò

ANNO

CASINÒ

Mont Parnés

Corfù

Salonicco

Rodi

1999

(dal 22.10.1999 al 31.12.1999)

Informazioni non disponibili

[…] (80)

[…]

[…] (81)

2000

Informazioni non disponibili

[…]

[…]

[…]

2001

Informazioni non disponibili

[…]

[…]

[…]

2002

Informazioni non disponibili

[…]

[…]

[…]

2003

Informazioni non disponibili fino al 1o maggio 2003

Al 1o maggio 2003:

[…]

[…]

[…]

[…]

2004

[…]

[…]

[…]

[…]

2005

[…]

[…]

[…]

[…]

2006

[…]

[…]

[…]

[…]

2007

[…]

[…]

[…]

[…]

2008

[…]

[…]

[…]

[…]

2009 (fino al 22.10.2009)

[…]

[…]

[…]

[…]

Totale al 22.10.2009

[…]

[…]

[…]

[…]

Biglietti emessi dopo il 22.10.2009

Informazioni non disponibili

Informazioni non disponibili

Informazioni non disponibili

Informazioni non disponibili

Stime preliminari sull’importo da recuperare presso ciascun casinò

(Milioni di EUR, importi arrotondati)

 

Mont Parnés

Corfù

Salonicco

Rodi

Algoritmo e calcolo

Per il periodo dal 22.10.1999 al 2000 (82):

numero di biglietti

(x1) × 12 = A1

Per il periodo dal 22.10.1999 al 2000:

numero di biglietti

([…] biglietti) × 12 = A2 (EUR[…])

Per il periodo dal 22.10.1999 al 22.10.2009:

numero di biglietti

([…] biglietti) × 7,20= AB3 (EUR[…])

Non applicabile

Per il periodo dal 2000 al 22.10.2009:

numero di biglietti

(y1) × 7,20 = B1

Per il periodo dal 2000 al 22.10.2009:

numero di biglietti

([…] biglietti) × 7,20 = B2 (EUR[…])

Per il periodo dal 22.10.2009 ad oggi:

numero di biglietti

(z1) × 7,20 = C1

Per il periodo dal 22.10.2009 ad oggi:

numero di biglietti

(z2) × 7,20 = C2

Per il periodo dal 22.10.2009 al 30.8.2010 (83):

numero di biglietti

(z3) × 7,20 = C3

Importo totale da recuperare

A1 + B1 + C1

Da calcolare

A2 + B2 + C2

Da calcolare

AB3 + C3

Da calcolare

non applicabile

Importo totale da recuperare

Da calcolare

(147)

La Commissione osserva altresì che l’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE ha effetto sospensivo. La Commissione non ha ricevuto alcuna informazione relativamente alla sospensione della misura contestata a partire dalla decisione di avvio. Presumibilmente, pertanto, la misura è stata attuata continuativamente dalle autorità elleniche fino ad oggi. Qualsivoglia aiuto concesso fino all’adozione della presente decisione deve essere recuperato dalla Grecia presso il beneficiario. La Commissione fa osservare che il casinò di Corfù ha cessato di praticare il prezzo di 6 EUR per il biglietto d’ingresso per passare a 15 EUR al momento della sua privatizzazione, nell’agosto 2010, per cui nel calcolo della somma da recuperare si terrà conto soltanto del periodo fino all’agosto 2010.

(148)

Alla luce delle argomentazioni di cui sopra, la Commissione dovrebbe ordinare alla Grecia il recupero dell’aiuto di Stato incompatibile illegalmente concesso ai beneficiari. La Commissione precisa che la Grecia è tenuta a cancellare tutti i vantaggi fiscali ancora in essere generati dalla misura oggetto di valutazione, con effetto a far data dall’adozione della presente decisione.

(149)

Per quanto concerne il futuro, la Grecia ha indicato che sta esaminando l’eventualità di una modifica alla politica di determinazione dei prezzi d’ingresso ai casinò, al fine di eliminare la discriminazione fra le case da gioco. Secondo la Grecia, questa nuova normativa porrà fine alla misura in esame. Tuttavia, la Grecia non ha comunicato alla Commissione gli eventuali progressi compiuti in tal senso, né le eventuali modifiche già effettivamente poste in essere. La Commissione è dell’avviso che l’adozione di una nuova normativa di tal sorta sia cruciale per la risoluzione della discriminazione fra i casinò in Grecia, e invita le autorità elleniche ad adottare senza indugio le misure necessarie.

VI.   CONCLUSIONI

(150)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, della giurisprudenza pertinente e delle caratteristiche specifiche del caso in esame, la Commissione ritiene che la misura contestata, concernente una discriminazione fiscale a favore di determinati casinò cui le autorità elleniche hanno dato esecuzione applicando una serie di disposizioni, le quali:

fissavano un prelievo uniforme dell’80 % sul prezzo dei biglietti d’ingresso, e

stabilivano prezzi d’ingresso imposti differenziati per i casinò pubblici e per quelli privati, segnatamente 6 EUR per i casinò pubblici e 15 EUR per i casinò privati;

costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. La Commissione è inoltre del parere che la misura contestata è stata applicata in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE e di conseguenza costituisce un aiuto illegale.

(151)

La Commissione fa altresì osservare che ai sensi dell’articolo 14 del regolamento di procedura, tutti gli aiuti illegali devono essere recuperati presso il beneficiario e che ordinerà alla Grecia il recupero dell’aiuto illegale ricevuto da ciascuno dei casinò beneficiari. La Commissione fa osservare che conformemente al periodo limite di dieci anni, di cui all’articolo 15 del regolamento di procedura, è prescritto il recupero di tutti gli aiuti concessi prima del 21 ottobre 1999, e intima alla Grecia di annullare tutti i vantaggi fiscali ancora in essere conferiti nel quadro della misura oggetto della presente decisione, con effetto a partire dalla data di adozione della stessa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato consistente in una discriminazione fiscale a favore di determinati casinò cui la Grecia ha dato esecuzione applicando simultaneamente una serie di disposizioni, parzialmente vincolanti, le quali:

fissavano un prelievo uniforme dell’80 % sul prezzo dei biglietti d’ingresso, e

fissavano prezzi imposti differenziati per i casinò statali e per quelli privati, rispettivamente a 6 EUR e a 15 EUR,

è stato applicato illegalmente, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ed è incompatibile con il mercato interno, avendo conferito ai casinò beneficiari Regency Casino Mont Parnés, Regency Casino Salonicco e al casinò di Corfù (fermo restando che il casinò di Corfù ha cessato di essere un beneficiario nell’aprile del 1999) un indebito vantaggio sotto il profilo della concorrenza.

Articolo 2

1.   La Grecia deve recuperare dai casinò beneficiari l’aiuto incompatibile di cui all’articolo 1, concesso dal 21 ottobre 1999.

2.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.

3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (84).

4.   La Grecia annulla tutte le discriminazioni fiscali in essere generate dall’aiuto di cui all’articolo 1 con effetto a partire dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 3

1.   Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1 è immediato ed effettivo.

2.   La Grecia attua la decisione entro quattro mesi dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 4

1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Grecia trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:

a)

l’elenco dei beneficiari che hanno ricevuto l’aiuto nel quadro della misura di cui all’articolo 1 e la somma totale dell’aiuto ricevuto da ciascuno di essi nel quadro della misura contestata, calcolato conformemente agli orientamenti contenuti nella presente decisione;

b)

l’importo complessivo (capitale e interessi di recupero) che deve essere recuperato presso ciascun beneficiario;

c)

una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;

d)

i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l’aiuto.

2.   La Grecia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1. La Grecia trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.

Articolo 5

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2011

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  GU C 235 del 31.8.2010, pag.3.

(2)  Voukourestiou 11, Aktí Poseidonos 48, Loutraki, Atene 10671, Grecia.

(3)  Il casinò di Rodi, cui è stata concessa una licenza ai sensi della decisione ministeriale T/633 del 29 maggio 1996, non è stato citato nella denuncia in quanto dopo la sua privatizzazione, nell’aprile1999, non ha più beneficiato della misura in questione.

(4)  Cfr. nota 1.

(5)  In particolare, la legge 2206/1994; la decisione ministeriale (YA) 1128269/1226/0015/POL.1292 del 16 novembre 1995 (rif. di pubblicazione FEK 982/B'/1995); la legge 3139 del 30 aprile 2003; le decisioni del segretario generale dell’EOT (l’ente di vigilanza dei casinò statali) emesse ai sensi della legge 1624/1951 e il decreto 4109/1960, segnatamente la decisione dell’EOT 535633 del 21 novembre 1991, la decisione dell’EOT 508049 del 24 marzo 1992 e la decisione dell’EOT 532691 del 24 novembre 1997; nonché le licenze concesse ai casinò ai sensi della legge nazionale che conferma i prezzi dei biglietti d’ingresso e l’obbligo applicabile a tutti i casinò di versare l’80 % dell’importo riscosso.

(6)  Elliniko Kazino Parnithas AE, Agiou Konstantinou 49, 15124 Marousi Attikis, Grecia.

(7)  Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki AE, Agiou Konstantinou 49, 15124 Marousi Attikis, Grecia, e 13o km odou Thessalonikis-Polygyrou, 55103 Salonicco, Grecia.

(8)  Elliniko Kazino Kerkyras AE, Etaireia touristikis anaptyxis, Voulis 7, 10562 Atene, Grecia.

(9)  Casinò Rodos Grande Albergo Delle Rose Boutique Hotel, 4 odos Georgiou Papanikolaou, Rodi, 85100 Grecia.

(10)  Il casinò di Rodi, cui è stata concessa una licenza ai sensi della decisione ministeriale T/633 del 29 maggio 1996, non è stato citato nella denuncia ricevuta dalla Commissione, in quanto dalla sua privatizzazione, nell’aprile1999, applica un prezzo d’ingresso di 15 EUR.

(11)  Nel corso dell’indagine formale, la Commissione ha appreso che il casinò di Corfù era stato privatizzato il 30 agosto 2010 quando, a seguito di una gara d’appalto internazionale tutto il capitale azionario di Elliniko Kazino Kerkyras AE era stato ceduto a V&T Corfu Ependyseis Kazino AE. Dopo la privatizzazione, il prezzo d’ingresso è stato allineato alla tariffa generale di 15 EUR, a norma della decisione ministeriale 9206 che definiva i termini della licenza d’esercizio del casinò di Corfù (articolo 4, paragrafo 4, comma 1, lettera d), punto iii) (FEK Β'1178/5.8.2010).

(12)  Essi erano gestiti come imprese dell’EOT ai sensi della legge 1624/1951, del decreto 4109/1960 e della legge 2160/1993.

L’EOT è stato successivamente sostituito nella gestione dei casinò di Corfù e Mont Parnés da Elliniki Etaireia Touristikis Anaptyxis (Ente di sviluppo del turismo greco, ETA), organismo detenuto al 100 % dallo Stato greco, a norma delle leggi 2636/1998 e 2837/2000. L’ETA ha gestito questi due casinò fino al momento in cui essi hanno ottenuto la licenza a norma della legge 3139/2003. Il casinò di Rodi è stato gestito dall’EOT fino alla concessione della licenza, avvenuta nel 1996.

(13)  Le decisioni del segretario generale dell’EOT, emesse a norma della legge 1624/1951 e del decreto 4109/1960, erano le seguenti: decisione dell’EOT 535633 del 21 novembre 1991, che fissa il prezzo d’ingresso al casinò di Mont Parnés a 2 000 GRD; decisione dell’EOT 508049 del 24 marzo 1992, che fissa il prezzo d’ingresso ai casinò di Corfù e di Rodi a 1 500 GRD e la decisione dell’EOT 532691 del 24 novembre 1997, che adegua il prezzo di ingresso al casinò di Corfù a 2 000 GRD.

(14)  Il prezzo regolamentato d’ingresso ai casinò statali è passato a 6 EUR quando la Grecia ha adottato l’euro, nel 2002.

(15)  Legge 2206/1994 sulla costituzione, l’organizzazione, l’esercizio e la supervisione dei casinò (FEK A'62/1994).

(16)  Era previsto che la licenza fosse concessa ai casinò con decisione del ministero del Turismo, a seguito di una gara d’appalto internazionale indetta da una commissione composta da sette membri (articolo 1, paragrafo 7, della legge del 1994, denominata «Concessione delle licenze per i casinò»).

(17)  Decisione ministeriale 1128269/1226/0015/POL. 1292 del 16 novembre 1995 (FEK 982/B'/1995).

(18)  Paragrafo 1 della decisione ministeriale del 1995: «a far data dal 15 dicembre 1995, i gestori dei casinò (legge 2206/1994) hanno l’obbligo di emettere un biglietto d’ingresso a persona, conformemente alle disposizioni specifiche contenute nei paragrafi che seguono.»

(19)  Paragrafo 5 della decisione ministeriale del 1995: «il prezzo unico del biglietto per l’accesso alle zone delle slot-machines e dei giochi da tavolo è di 5 000 GRD.»

(20)  Nel 2022, quando la Grecia ha adottato l’euro, il prezzo comune regolamentato è stato fissato a 15 EUR.

(21)  Paragrafo 7.1 della decisione ministeriale del 1995: «Sull’importo totale del biglietto, una percentuale del 20 % è trattenuta dal casinò in quanto diritto di emissione del biglietto e a copertura delle spese, inclusa l’IVA dovuta, mentre il resto della somma costituisce un prelievo dello Stato.»

(22)  Paragrafo 6 della decisione ministeriale del 1995: «Qualora per ragioni promozionali o di obblighi sociali il casinò non intenda far pagare al cliente il prezzo del biglietto d’ingresso, il casinò produce un biglietto recante l’indicazione “gratuito” staccato da una serie speciale o emesso da un totalizzatore speciale del registratore fiscale di cassa omologato».

(23)  Paragrafo 7.2 della decisione ministeriale del 1995: «Per quanto concerne i biglietti gratuiti, il prelievo pubblico è corrisposto sulla base del prezzo dei biglietti per il giorno pertinente come stabilito al paragrafo 5 della presente decisione.»

(24)  Paragrafo 10.1 della decisione ministeriale del 1995: «Il prelievo statale deve essere versato presso l’ufficio dell’erario competente entro il decimo giorno di ciascun mese, accompagnato da una dichiarazione sui prelievi totalizzati nel corso del mese precedente.»

(25)  Paragrafo 8.1 della decisione ministeriale del 1995: «Conformemente ai paragrafi da 2 a 7, mutatis mutandis, è ammesso [che i gestori dei casinò] emettano biglietti a lunga scadenza validi per 15 o 30 giorni consecutivi o un mese solare, se del caso. È prevista la possibilità di concedere uno sconto sul valore di ciascun biglietto a lunga-scadenza, come segue:

a)

sui biglietti validi per 15 giorni, il 40 % del valore totale di 15 biglietti giornalieri; se tali biglietti vengono emessi per 15 giorni solari, l’ultima quindicina solare del mese copre il periodo a partire dal sedicesimo giorno fino alla fine del mese;

b)

per i biglietti validi per 30 giorni o per un mese, il 50 % del valore totale di 30 biglietti giornalieri.»

(26)  Nel 1993, la legge 2160/1993 stabiliva che i casinò di Rodi, Mont Parnés e Corfù continuassero ad operare come circoli gestiti dall’EOT sulla base della legislazione di regolamentazione dell’EOT e segnatamente la legge 1624/1951, il decreto 4109/1960 e la legge 2160/1993, fino a quando non avessero ottenuto le licenze dalla commissione dei casinò.

(27)  Nel caso di Mont Parnés, all’ ETA è subentrata Elliniko Kazino Parnithas AE, un’affiliata dell’ETA costituita nel 2001.

(28)  Il casinò di Mont Parnés è stato parzialmente privatizzato il 10 maggio 2003 con la cessione del 49 % del capitale azionario di Elliniko Kazino Parnithas AE, a seguito di una gara d’appalto internazionale, a Athens Resort Casinò Anonymi Etaireia Symmetochon AE, società costituita dall’aggiudicatario, il consorzio Hyatt Regency. Elliniki Technodomiki. Elliniko Kazino Parnithas era stata costituita nel 2001 come controllata dell’ETA. L’ETA era stato fondato nel 1998, e nel 2000 ha sostituito l’EOT nella gestione dei casinò di Mont Parnés e di Corfù (cfr. anche nota 12).

(29)  Secondo le informazioni ricevute dalle autorità elleniche nel corso dell’indagine formale, il casinò di Corfu è stato privatizzato il 30 agosto 2010, con la cessione di tutto il capitale azionario di Elliniki Kazino Kerkyras AE, a seguito di una gara d’appalto internazionale, a V&T Corfu Ependyseis Casinò AE, società costituita dall’aggiudicatario, il consorzio Vivere Entertainment Emporiki & Symmetochon AE; Theros International Gaming Inc. Elliniki Kazino Kerkyras AE era stata costituita nel 2001 come controllata dell’ETA.

(30)  Cfr. la nota a piè di pagina 13.

(31)  Riferimento di pubblicazione FEK 904 del 6.12.1994.

(32)  Decreto legislativo 2687/1953 concernente gli investimenti e la protezione dei finanziamenti esteri.

(33)  Il casinò di Salonicco è stato riportato nell’ambito di quanto disposto dal decreto legislativo 2687/1953 tramite il decreto presidenziale (DP) 290/1995, che prevedeva che gli venisse accordato il medesimo trattamento dei casinò di Mont Parnés e di Corfu.

(34)  Considerando 16-18 della decisione di avvio.

(35)  Considerando 19-23 della decisione di avvio.

(36)  Considerando 26-28 e 37 della decisione di avvio.

(37)  Cfr. anche considerando 24-29 della decisione di avvio.

(38)  Cfr. anche considerando 30-32 della decisione di avvio.

(39)  Cfr. anche considerando 34-35 della decisione di avvio.

(40)  Cfr. anche considerando 36-38 della decisione di avvio.

(41)  Cfr. anche considerando 39-40 della decisione di avvio.

(42)  Il Consiglio di Stato ha motivato tale conclusione come segue: a) il legislatore, conformemente agli obiettivi della legge, impone l’acquisto del biglietto solo a coloro che accedono alle zone di gioco e non agli utenti degli altri servizi forniti dalla struttura (hotel, ristorante, ecc.); b) il prezzo dei biglietti d’ingresso non è compreso nell’elenco delle entrate dello Stato di cui all’articolo 2, paragrafo 6, della legge 2206/1994; e c) il legislatore ha previsto la possibilità di fissare un trattamento uniforme per tutti i casinò soggetti alla legge 2206/1994 o, in alternativa, fissare norme particolari per i singoli casinò, ove vi siano motivi particolari per fare ciò.

(43)  Consiglio di Stato, sentenza n. 4027/1998. Cfr. anche la precedente nota 39.

(44)  Rodi non viene qui menzionato perché applica il prezzo di 15 EUR a biglietto fin dal 1999, e pertanto non sarebbe interessato da nessun provvedimento di recupero, tenuto conto del periodo limite di dieci anni previsto dall’articolo 15 del regolamento di procedura.

(45)  In particolare, il decreto legislativo 2687/1953; la legge 2206/1994; la decisione ministeriale 1128269/1226/0015/POL.1292 del 16 novembre 1995 (FEK 982/B'/1995) e la legge 3139 del 30 aprile 2003.

(46)  La misura oggetto di valutazione concerne i casinò pubblici e un casinò privato, quello di Salonicco, che in via eccezionale ha ottenuto lo stesso trattamento dei casinò pubblici, come viene illustrato in maggior dettaglio altrove nella presente decisione.

(47)  Paragrafo 10.1 della decisione ministeriale del 1995, citato in precedenza: «I prelievi erariali sono depositati presso l’ufficio delle entrate competente in materia di imposta sui redditi d’impresa entro il decimo giorno di ciascun mese, accompagnati da una dichiarazione sui prelievi totalizzati nel corso del mese precedente».

(48)  Fermo restando il riferimento ai casinò pubblici di cui sopra, la Commissione intende precisare che in via eccezionale il minor prezzo d’ingresso praticato nei casinò pubblici è d’applicazione anche in un casinò privato, quello di Salonicco, come indicato altrove nella presente decisione.

(49)  Corte di giustizia nella causa C-143/99 Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, Racc. [2001] I-8365.

(50)  Il casinò di Rodi ha iniziato a praticare il prezzo di 15 EUR dopo la sua privatizzazione, avvenuta nel 1999, e da allora versa l’80 % del prezzo corrispondente.

(51)  Cfr. ad esempio, la decisione della Commissione 2011/276/UE del 26 maggio 2010 relativa all’aiuto di Stato sotto forma di un accordo fiscale transattivo cui il Belgio ha dato esecuzione a favore della società Umicore SA (già Union Minière SA) (GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 76).

(52)  Decisione della Commissione 98/476/CE del 21 gennaio 1998 relativa agli sgravi fiscali previsti dall’articolo 52, paragrafo 8, della legge tedesca relativa all’imposta sul reddito (GU L 212 del 30.7.1998, pag. 50).

(53)  Il casinò di Salonicco offre l’ingresso gratuito fra le 07:00 e le 20:00, da domenica a giovedì (dal 10 gennaio): http://www.regencycasinos.gr/en-GB/Promotion/Kliroseis/Kliroseis.aspx

(54)  Ogni casinò versa una parte dell’utile lordo d’esercizio allo Stato; la misura richiamata è in particolare la legge che stabilisce che il casinò di Loutraki versi una percentuale inferiore rispetto agli altri. Tuttavia, nel corso dell’indagine formale, Loutraki ha protestato di aver in pratica versato lo stesso importo dei suoi concorrenti, sulla base di un accordo separato stipulato con le autorità.

(55)  Causa C-222/04 Cassa di Risparmio di Firenze et al., Racc. [2006] I-289. Cfr. anche la decisione della Commissione del 22 settembre 2004 nel caso N 354/04 Irish Holding Company Regime, GU C 131 del 28.5.2005, pag. 10. Cfr. a tal proposito la comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3).

(56)  Decisione della Commissione 2003/515/CE del 17 febbraio 2003 relativa alla misura d’aiuto alla quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore di attività finanziarie internazionali (misura di aiuto N. C 51/01) (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 52, punto 84).

(57)  Cfr. a tal proposito la Corte di giustizia nella causa C-308/01 GIL Insurance, Racc. [2004] I-4777, punto 68; causa C-172/03 Heiser, Racc. [2005] I-1627, punto 40; e causa C-88/03 Portogallo v Commissione, Racc. [2006] I-7115, punto 54.

(58)  Corte di giustizia nella causa C-88/03 Portogallo v Commissione, Racc. [2006] I-7115, punto 54.

(59)  Cfr. a tal proposito il Tribunale di primo grado nella causa T-93/2002 Confédération nationale du Crédit mutuel v Commissione, Racc. [2005] II-143.

Cfr. anche, ad esempio, la Corte di giustizia nella causa C-56/93 Belgio v Commissione, Racc. [1996] I-723, punto 79; causa C-241/94 Francia v Commissione, Racc. [1996] I-4551, punto 20; causa C-75/97 Belgio v Commissione, Racc. [1999] I-3671, punto 25 e causa C-409/00 Spagna v Commissione, Racc. [2003] I-10901, punto 46.

(60)  Corte di giustizia nella causa 173/73 Italia v Commissione, Racc. [1974] 709.

(61)  Corte di giustizia nella causa C-88/03 Portogallo v Commissione, nota a piè di pagina 49 supra, punto 81. Cfr. anche Tribunale di primo grado nella causa T-227/01 Territorio Histórico de Álava et al.,9 settembre 2009, non ancora pubblicata, punto 179, e nella causa T-230/01 Territorio Histórico de Álava et al.,9 settembre 2009, non ancora pubblicata, punto 190.

(62)  Cfr. Corte di giustizia nella causa C-372/97 Italia v Commissione, Racc. [2004] I-3679, punto 44; la causa C-66/02 Italia v Commissione, Racc. [2005] I-10901, punto 111; e la causa C-222/04 Cassa di Risparmio di Firenze, Racc. [2006] I-289, punto 140.

(63)  Tribunale di primo grado nella causa T 214/95 Het Vlaamse Gewest v Commissione, Racc. [1998] II-717.

(64)  Corte di giustizia nella causa 730/79 Philip Morris v Commissione, Racc. [1980] 2671, punti 11 e 12, e Tribunale di primo grado nella causa T-214/95 Het Vlaamse Gewest v Commissione, Racc. [1998] II-717, punti 48-50.

(65)  Tribunale di primo grado nella causa Het Vlaamse Gewest v Commissione, cfr. supra; Corte di giustizia nella causa C-280/00 Altmark Trans and Regierungspräsidium Magdeburg, Racc. [2003] I-7747, punti 81-82 e causa C-172/03 Heiser, Racc. [2005] I-1627, punti 32-33.

(66)  Cfr. in particolare, la Corte di giustizia nella causa C-172/03 Heiser e la causa C-280/00 Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg.

(67)  Cfr. in particolare la causa C-42/07 Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International v Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Racc. [2009] I-7633.

(68)  Ad esempio, il casinò di Mont Parnés è gestito dalla società privata Athens Resort Casino Anonymi Etaireia Symmetochon, concessionario autorizzato. Athens Resort Casino ha acquistato il 49 % del capitale azionario del casinò ed ha assunto la gestione dello stesso dopo la parziale privatizzazione della casa da gioco, avvenuta nel 2003 (l’ente statale ETA ha mantenuto il 51 %). Il 70 % di Athens Resort Casino è detenuto da Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki AE (già Hyatt Regency Xenodocheiaki kai Touristiki Thessaloniki AE), mentre il restante 30 % da Ellaktor AE (già Elliniki Technodomiki AE). In Grecia, Hyatt Regency gestisce e controlla anche il Regency Casinò a Salonicco. La società multinazionale Hyatt Hotels, con sede a Chicago, Illinois, USA, si occupa di gestire, dare in concessione, acquisire e costruire hotel, resort e proprietà immobiliari residenziali e turistiche per il marchio della catena Hyatt in tutto il mondo. Al 31 dicembre 2010, il portafoglio mondiale della società contava 453 proprietà: hotel-ristoranti che operano col marchio Hyatt®, Park Hyatt®, Andaz™, Grand Hyatt®, e Hyatt Regency®; due marche «select-service» (servizi di fascia alta), Hyatt Place® e Hyatt Summerfield Suites™, mentre le multiproprietà turistiche sono sviluppate con il marchio Hyatt Vacation Club®. Fanno capo al solo marchio Hyatt Regency nove hotel/resort in Francia, Regno Unito, Germania, Grecia e Polonia. Hyatt gestisce quattro casinò col marchio Hyatt Regency, incluso quello di Salonicco e l’hotel e casinò Hyatt Regency Warsaw di Varsavia, Polonia (gli altri due si trovano in Corea del sud e nel Wisconsin, USA). Queste informazioni sono disponibili sul sito web www.hyatt.com.

Un altro esempio viene da Loutraki: il Club Hotel Casino Loutraki è un’impresa comune del comune di Loutraki (mediante DAET Loutraki AE) e della società finanziaria multinazionale Club Hotel Loutraki AE, che gestisce il casinò di Loutraki ed è l’azionista principale. Sulla base delle informazioni disponibili sul sito web http://www.clubhotelloutraki.gr, fra gli azionisti del Club Hotel Loutraki si annoverano nomi importanti dell’ambiente economico greco e internazionale, come Casinos Austria International (uno dei maggiori investitori nel settore dei casinò a livello internazionale, con 67 casinò in 15 paesi), Trapeza Peiraios (Banca del Pireo), EFG Eurobank Ergasias e società israeliane proprietarie, fra l’altro, di altri sei casinò e catene alberghiere di lusso. Queste informazioni sono disponibili al sito web http://www.clubhotelloutraki.gr/.

La società multinazionale Queenco Leisure International è l’amministratore unico del casinò di Rodi, oltre a detenere una quota del capitale azionario e partecipare alla gestione dei seguenti casinò: Club Hotel Casino Loutraki, Loutraki, Grecia (azionista e coamministratore); Casino Palace, Bucarest, Romania (principale azionista e amministratore unico); e Sasazu, Praga, Repubblica ceca (azionista e amministratore unico). Queste informazioni sono disponibili al sito web http://www.casinorodos.gr/.

(69)  Consultazione governativa sull’iniziativa legislativa relativa alla regolamentazione del mercato del gioco d’azzardo, estate 2010.

(70)  Racc. [2006] I-10341. Cfr. anche la Corte di giustizia nella causa C-109/08 Commissione v Grecia, Racc. [2009] I-4657.

(71)  Fra altri esempi della prassi precedente della Commissione, cfr. la decisione 2004/76/CE della Commissione, del 13 maggio 2003 relativa al regime di aiuto di Stato applicato dalla Francia a favore dei centri di coordinamento e centri logistici (GU L 23 del 28.1.2004, pag. 1, punto 73). Per un ragionamento simile, cfr. la decisione 2003/515/CE della Commissione, del 17 febbraio 2003, concernente il regime di aiuti attuato dai Paesi Bassi per le attività di finanziamento internazionale (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 52, punto 105), e la decisione 2004/77/CE della Commissione, del 24 giugno 2003, sul regime di aiuti al quale il Belgio ha dato esecuzione, in forma di regime fiscale di «ruling» applicabile alle «US Foreign Sales Corporations» (GU L 23 del 28.1.2004, pag. 14, punto 70).

(72)  Tribunale di primo grado nella causa T-211/05 Italia v Commissione, Racc. [2009] II-2777, punto 173; cfr. anche Tribunale di primo grado nella causa T-459/93 Siemens v Commissione, Racc. [1995] II-1675, punto 48.

(73)  Comunicazione della Grecia del 6 ottobre 2010.

(74)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(75)  Cfr. ad esempio, il Tribunale di primo grado nelle cause riunite T-195/01 e T-207/01 Gibilterra v Commissione (GU C 169 del 13.7.2002, pag. 30), Racc. [2002] II-2309, punto 130.

(76)  Decisione 2003/515/CE della Commissione, del 17 febbraio 2003, relativa alla misura d’aiuto alla quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore di attività finanziarie internazionali (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 52), e decisione 2004/76/CE della Commissione, del 13 maggio 2003, relativa al regime di aiuto di Stato applicato dalla Francia a favore dei centri di coordinamento e centri logistici (GU L 23 del 28.1.2004, pag. 1).

(77)  Corte di giustizia nelle cause riunite C-182/03 e C-217/03 Forum 187, Racc. [2006] I-5479, punto 147. Cfr. anche la Corte di giustizia nella causa C-506/03 Germania v Commissione, del 26 novembre 2005, non ancora pubblicata, punto 58, e la causa C-265/85 Van den Bergh en Jurgens v Commissione, Racc. [1987] 1155, punto 44.

(78)  Cfr. anche il considerando 21.

(79)  Riferimento di pubblicazione FEK 904 del 6.12.1994.

(80)  Segreto aziendale.

(81)  Il casinò di Rodi è stato privatizzato nell’aprile del 1999 e da allora non applica più il prezzo ridotto d’ingresso. Gli aiuti ricevuti da Rodi prima del 21 ottobre 2009 sono soggetti a limitazione.

(82)  Data precisa nel 2000 in cui l’ETA ha iniziato a versare l’80 % dei diritti sul prezzo ridotto di 6 EUR da confermare da parte delle autorità elleniche.

(83)  Sulla base della risultanza che il casinò di Corfù non è più stato un beneficiario dal momento della privatizzazione, avvenuta nell’agosto 2010, quando ha cominciato a praticare il prezzo d’ingresso di 15 EUR.

(84)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


1.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 285/46


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2011

che modifica la decisione 98/536/CE che stabilisce l’elenco dei laboratori nazionali di riferimento per la ricerca dei residui

[notificata con il numero C(2011) 7610]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/717/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 96/23/CE stabilisce le azioni di controllo relative alle sostanze e alle categorie di residui di cui al suo allegato I. Essa prevede che ogni Stato membro designi almeno un laboratorio nazionale di riferimento, che sarà responsabile di alcuni compiti di cui alla suddetta direttiva. Quest’ultima prevede altresì che la Commissione elabori un elenco di tali laboratori designati.

(2)

L’elenco dei laboratori nazionali di riferimento per la ricerca dei residui figura attualmente nell’allegato della decisione 98/536/CE della Commissione (2).

(3)

Alcuni Stati membri hanno designato altri laboratori nazionali di riferimento o sostituito i laboratori designati con altri. Inoltre, sono stati modificati i contatti e i gruppi di residui controllati da alcuni laboratori attualmente figuranti nell’allegato della decisione 98/536/CE. Per motivi di chiarezza e di coerenza del diritto dell’Unione occorre quindi aggiornare l’elenco dei laboratori nazionali di riferimento di cui all’allegato della summenzionata decisione.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 98/536/CE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 98/536/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

(2)  GU L 251 dell’11.9.1998, pag. 39.


ALLEGATO

«ALLEGATO

LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO

Stato membro

Laboratori di riferimento

Gruppi di residui

Belgio

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid/Institut scientifique de la santé publique

J. Wytsmanstraat 14/Rue J. Wytsman

1050 Brussel/Bruxelles

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B2f, B3a, B3b, B3e, B3f

Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA)/Centre d’étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA)

Leuvensesteenweg 17

3080 Tervuren

B3c, B3d

Bulgaria

Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология

ул. „Искърско шосе“ № 5

1528 София

(Central Laboratory of Veterinary Control and Ecology, 5 Iskarsko shousse Str., 1528 Sofia)

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B3a, B3b, B3c, B3e, B3f

per i prodotti di origine animale, tranne i mangimi

Repubblica ceca

Národní referenční laboratoř pro sledování reziduí veterinárních léčiv

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Brno

Hudcova 56 A

621 00 Brno

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B2d

Národní referenční laboratoř pro rezidua pesticidů a PCB

Státní veterinární ústav Praha

Sídlištní 136/24

165 03 Praha 6

B3a, B3b

Národní referenční laboratoř pro chemické prvky

Státní veterinární ústav Olomouc, laboratoř

Kroměříž

Hulínská 2286

767 60 Kroměříž

B3c

Národní referenční laboratoř pro mykotoxiny a další přírodní toxiny, barviva, antibakteriální inhibiční látky a rezidua veterinárních léčiv

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93

586 05 Jihlava

B1, B2 (tranne B2d), B3d, B3e

Danimarca

DTU Fødevareinstituttet

Mørkhøj Bygade 19

DK-2860 Søborg

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B3

Laboratorium, mikrobiologi/kemi (Ringsted)

Søndervang 4

4100 Ringsted

B1, B2

Germania

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Postfach 1564

38005 Braunschweig

Tutti i gruppi

Estonia

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30

51006 Tartu

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f, B3c

Terviseameti Tartu labor

Põllu 1A

50303 Tartu

B2c, B3a, B3b

Põllumajandusuuringute Keskus

Teaduse 4/6

Saku

75501 Harjumaa

B3d

Irlanda

State Laboratory

Young’s Cross

Celbridge

Co. Kildare

A1, A3, A4, A6 (soltanto nitromidazoli), B2b (soltanto nitromidazoli), B2e, B2f (corticosteroidi), B3d

Veterinary Public Health Regulatory Laboratory

Young’s Cross

Celbridge

Co. Kildare

A2, A5, A6, (tranne nitrofurani e nitromidazoli), B1, B2d, B2f (soltanto carbadox), B3c

Ashtown Food Research Centre, Teagasc

Ashtown

Dublin 15

A6 (nitrofurani), B2a (antielmintici, tranne emamectina), B2b (coccidiostatici), B2c

Marine Institute

Rinville

Oranmore

Galway

B2a (emamectina), B2f (teflubenzuron e diflubenzuron), B3e (MG & LMG)

Pesticide Control Laboratory

Young’s Cross

Celbridge

Co. Kildare

B3a (pesticidi organoclorurati & 7 PCB), B3b, B3f

Grecia

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Σερρών

Τέρμα Ομονοίας

621 10 Σέρρες

(Veterinary Diagnostic Laboratory Serres, Terma Omonias, 621 10 Serres)

A1, A3, A4, A6 (dapsone), B2f (carbadox, olaquindox, corticosteroidi), B3a

Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίμων Αθηνών

Νεαπόλεως 25

153 10, Αγ. Παρασκευή

Αθήνα

(Institute of Food Hygiene of Athens, Neapoleos 25, 153 10, Aghia Paraskevi, Athens, Greece)

A2, A5, A6, (clorpromazina, nitromidazoli), B1, B2d, B3b, B3c, B3e

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τρίπολης

Πέλαγος Αρκαδίας

22100 Τρίπολη

(Veterinary Laboratory of Tripolis, Pelagos Arkadias, 22100 Tripolis, Greece)

A6 (cloramfenicolo e nitrofurani), B2c

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χανίων

Μ. Μπότσαρη 66

73100 Χανιά

(Veterinary Laboratory of Chania, Μ. Botsari 66, 73100 Chania, Greece)

B1 nel miele

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας

7ο χλμ. Εθνικής οδού Λαρίσης-Τρικάλων

411 10 Λάρισα

(Veterinary Laboratory of Larissa, 7th km National Road Larissa-Trikala, 411 10, Larissa, Greece)

B2a, B2b

Ινστιτούτο Βιοχημείας, Τοξικολογίας και Διατροφής των Ζώων

Νεαπόλεως 25

153 10, Αγ. Παρασκευή

Αθήνα

(Institute of Biochemistry, Toxicology and Feed of Athens, Neapoleos 25, 153 10, Aghia Paraskevi, Athens, Greece)

B3d

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Θεσσαλονίκης

Λήμνου 3A

54627 Θεσσαλονίκη

(Veterinary Laboratory of Thessalonica, Lemnou 3A, 54627, Thessalonica, Greece)

B2e

Spagna

Centro Nacional de Alimentación (Agencia Española de Seguridad Alimentaría y Nutrición)

Carretera Pozuelo-Majadahonda, Km. 5,1

28220 Majadahonda (Madrid)

A1, A3, A4, A5, A6 (cloramfenicolo, nitrofurani), B1, B2f (corticosteroidi, carbadox, olaquindox), B3a, B3b, B3d, B3e, B3f

Laboratorio Central de Sanidad Animal (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino)

Camino del Jau s/n

18320 Santa Fe (Granada)

A2, A6 (nitroimidazoli), B2a B2b, B2c, B2d, B2e, B2f (tranne corticosteroidi), B3f

Laboratorio Arbitral Agroalimentario (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino)

Carretera de La Coruña, Km 10,700

28071 Madrid

B3c, B3f

Francia

Laberca – Oniris

Atlanpôle, site de la Chantrerie, BP 50707

44307 Nantes Cedex 3

A1, A2, A3, A4, A5, B2f (glucocorticoidi), B3a (PCB e diossine), B3f

ANSES, Laboratoire de Fougères

La Haute Marche, Javené

BP 90203

35302 Fougères

A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f (tranne glucocorticoidi), B3e

ANSES, Laboratoire de sécurité des aliments de Maisons-Alfort

23 avenue du Général de Gaulle

94706 Maisons-Alfort Cedex

B2c, B3a (tranne PCB e diossine), B3b, B3c, B3d

Italia

Istituto superiore di sanità

Dipartimento di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Viale Regina Elena, 299

00161 Roma

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3a (tranne diossine e PCB), B3b, B3c, B3d, B3e, B2f

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”

Via Campo Boario

64100 TERAMO

B3a (PCB, diossine e DL-PCB)

Cipro

Γενικό Χημείο του Κράτους

Υπουργείο Υγείας

Οδός Κίμωνος 44,

1451, Λευκωσία, Κύπρος

(General State Laboratory, Ministry of Health, Kimonos Street 44, 1451 Nicosia)

Tutti i gruppi

Lettonia

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts

Lejupes iela 3

Rīga, LV-1076

(Institute of Food Safety, Animal Health and Environment, Lejupes Street 3, LV-1076 Riga)

Tutti i gruppi (tranne B3d acquacoltura)

Lituania

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas

J. Kairiūkščio g. 10

LT-08409 Vilnius

Tutti i gruppi

Lussemburgo

Institut scientifique de la santé publique

Rue J. Wytsman 14

1050 Bruxelles

Tutti i gruppi

Ungheria

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

Élelmiszer Toxikológiai Nemzeti Referencia Laboratórium

Mester u. 81.

Hungary

H-1095

Budapest 94

POB 1740

H-1465

(Central Agricultural Office, Food and Feed Safety Directorate, Food Toxicological NRL, Mester u. 81., Hungary, H-1095, Budapest 94, POB 1740, H-1465)

Tutti i gruppi

Malta

Laboratorju Veterinarju Nazzjonali.

Dipartiment għar-Regolazzjoni tal-Biedja u s-Sajd.

Ministeru għar-Rizorsi u l-Affarijiet Rurali. Albertown, Marsa.

(National Veterinary Laboratory

Agriculture and Fisheries Regulation Division

Ministry for Resources and Rural Affairs

Albertown, Marsa)

Tutti i gruppi

Paesi Bassi

Wageningen UR

RIKILT — Instituut voor Voedselveiligheid

Akkermaalsbos 2

6708 WB Wageningen

Tutti i gruppi

Austria

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

CC Tierarzneimittel und Hormone, Wien

Spargelfeldstraße 191

1226 Wien

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f (corticoidi)

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

CC Rückstandsanalytik, Wien

Spargelfeldstraße 191

1226 Wien

B2c, B2f (amitraz), B3a (tranne diossine e PCB), B3b, B3f (neonicotinoidi)

Umweltbundesamt GmbH

Spittelauer Lände 5

1090 Wien

B3a (diossine e PCB)

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

CC Strahlenschutz und Radiochemie Wien

Spargelfeldstraße 191

1226 Wien

B3c

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

CC Cluster Chemie

Wieningerstraße 8

4021 Linz

B3d

Lebensmitteluntersuchungsanstalt der Stadt Wien

Henneberggasse 3

1030 Wien

B3e

Polonia

Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy

Instytut Badawczy w Puławach

Al. Partyzantów 57

24-100 Puławy

Tutti i gruppi

Portogallo

Instituto Nacional de Recursos Biológicos/Laboratório Nacional de Investigação Veterinária

Estrada de Benfica 701

1549-011 Lisboa

Tutti i gruppi (tranne B3a diossine e dl-PCB e B3c acquacoltura)

Instituto Nacional de Recursos Biológicos/Instituto de Investigação das Pescas e do Mar

Av. de Brasília

1449-006 Lisboa

B3c (acquacoltura)

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica Laboratório de Segurança Alimentar/Laboratório de Análises Tecnológicas e de Controlo

Estrada do Paço do Lumiar, 22

1649-038 Lisboa

B3a (diossine e dl-PCB)

Romania

Institute for Hygiene and Veterinary Public Health

Str. Câmpul Moșilor nr. 5, sectorul 2

021201 București

A1, A4, A6 (nitromidazoli, nitrofurani), B1 (antibiotici), B2a, B2b, B2c, B2e, B2f, B3a (pesticidi organoalogenati e ndl-PCB), B3b, B3c, B3d, B3e

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate

Str. Surorile Martir Caceu nr. 4

300858 Timișoara

A2, A5, B2d

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate

Șos. Mangaliei nr. 78

900111 Constanța

A3, A6 (cloramfenicolo)

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate

Str. Piața Mărăști nr. 1

400609 Cluj-Napoca

A6 (dapsone), B1 (sulfonamidi)

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate

Str. Ilioarei nr. 16E, sectorul 3

032125 București

B3a (diossine)

Slovenia

Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60

1000 Ljubljana

A1, A3, A4, A5, A6 (tranne cloramfenicolo nell’urina e cloroformio nell’urina), B1, B2a (avermectina), B2b, B2d, B2e, B2f, B3c (tranne mercurio nell’acquacoltura), B3d, B3e

Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

Prvomajska 1

2000 Maribor

A2, A6 (cloramfenicolo nell’urina e cloroformio nell’urina), B2a (benzimidazoli), B2c, B3a, B3b (tranne nel miele)

Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica

Vipavska cesta 13

Rožna Dolina

5000 Nova Gorica

B3b (nel miele)

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije

Trubarjeva 2

1000 Ljubljana

B3c (mercurio nell’acquacoltura)

Slovacchia

Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava

Botanická 15

842 13 Bratislava

A1, A3, A4, A5, A6 (nitromidazoli), B2c, B2e, B3a, B3b

Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice

Hlinkova 1B

040 01 Košice

A2, B2a, B2b, B2d, B3c, B3d

Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín

Jánoskova 1611/58

026 01 Dolný Kubín

A6 (cloramfenicolo, nitrofurani), B1, B2f, B3e

Finlandia

Finnish Food Safety Authority Evira

Mustialankatu 3

00790 Helsinki

Tutti i gruppi

Svezia

Statens livsmedelsverk

Box 622

751 26 Uppsala

Tutti i gruppi

Regno Unito

Agri-Food and Biosciences Institute

Veterinary Sciences Division

Stoney Road

Stormont

Belfast BT4 3SD

Northern Ireland

A1, A2, A3, A4, A5, A6 (nitrofurani tranne nel miele, nitromidazoli), B2b, (nicarbazina), B2f

Food and Environment Research Agency (FERA)

Sand Hutton

York

YO41 1LZ

A6 (cloramfenicolo, nitrofurani nel miele, dapsone). B1, B2a, B2b (ionofori)

LGC Ltd

Queens Road

Teddington

Middlesex TW11 OLY

A6 (clorpromazina), B2c, B2d, B2e, B3a, B3b, B3c, B3d, B3e»


1.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 285/53


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2011

che modifica la decisione di esecuzione 2011/402/UE relativa a misure d’emergenza applicabili ai semi di fieno greco e a determinati semi e legumi importati dall’Egitto

[notificata con il numero C(2011) 7744]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/718/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto i), e lettera b), punto iii),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce i principi generali da applicare nell’Unione e a livello nazionale in tema di alimenti e mangimi in generale e di sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare. Esso prevede l’adozione di misure urgenti quando risulti manifesto che alimenti o mangimi importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati.

(2)

Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (2), stabilisce norme generali in materia di igiene degli alimenti. Tali norme includono le prescrizioni in fatto d’igiene cui gli operatori del settore alimentare devono attenersi nella produzione di semi e legumi destinati al consumo umano diretto.

(3)

Alcuni lotti di semi di finocchio greco importati dall’Egitto sono stati identificati essere all’origine di un focolaio nell’Unione del batterio Escherichia coli produttore della tossina Shiga (STEC), sierotipo O104:H4. La decisione di esecuzione 2011/402/UE della Commissione (3) ha pertanto introdotto il divieto di immissione in libera pratica nell’Unione di semi e legumi provenienti dall’Egitto classificati ai codici NC riportati nell’allegato. Tale divieto scade il 31 ottobre 2011.

(4)

Dal 21 al 25 agosto 2011 l’Ufficio alimentare e veterinario della Commissione ha effettuato un’ispezione in Egitto al fine di rintracciare la possibile fonte di infezione dei recenti focolai di E. coli (sierotipo O104:H4) verificatisi nella Germania settentrionale e a Bordeaux, in Francia, nonché valutare le condizioni di produzione e trattamento dei semi in questione in tale paese terzo.

(5)

Sono stati esaminati i risultati dell’ispezione e delle misure prese dall’Egitto in merito alle carenze nel processo di produzione dei semi destinati al consumo umano che potrebbero essere utilizzati per la germinazione. Da tale ispezione risulta che le misure prese dalle autorità egiziane non sono sufficienti per affrontare i rischi individuati.

(6)

L’articolo 10 del regolamento (CE) n. 852/2004 stabilisce che in fatto d’igiene i prodotti alimentari importati posseggano, tra gli altri, i requisiti definiti nell’allegato I di tale regolamento. Le misure indicate dalle autorità egiziane non forniscono tuttavia sufficienti garanzie di un impegno attivo nel rendere la produzione conforme ai requisiti definiti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 852/2004. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) adotterà entro fine ottobre 2011 un parere scientifico relativo ai rischi legati al batterio Escherichia coli produttore della tossina Shiga (STEC) e ad altri batteri patogeni presenti in semi, semi germogliati e germogli, oltre che nel crescione venduto con il seme.

(7)

Nell’attesa dell’eventuale introduzione di misure di controllo aggiuntive basate sull’opinione dell’EFSA e allo scopo di dare alle autorità egiziane competenti il tempo necessario per fornire alla Commissione ulteriori informazioni e garanzie effettive in merito a misure supplementari di gestione dei rischi, occorre prolungare fino al 31 marzo 2012 il divieto temporaneo di immissione in libera pratica nell’Unione di semi e legumi provenienti dall’Egitto fissato nella decisione di esecuzione 2011/402/UE.

(8)

Al fine garantire l’efficacia della presente decisione nell’impedire l’importazione delle merci elencate nell’allegato, la presente decisione si applica a decorrere dal 1o novembre 2011 poiché la decisione di esecuzione 2011/402/UE stabilisce che l’immissione nell’Unione dei semi provenienti dall’Egitto riportati nell’allegato sia vietata fino al 31 ottobre 2011.

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione n. 2011/402/CE.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2011/402/UE è così modificata:

1)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

L’immissione in libera pratica nell’Unione dei semi e dei legumi provenienti dall’Egitto riportati nell’allegato è vietata fino al 31 marzo 2012.»;

2)

l’allegato è sostituito dal testo riportato in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o novembre 2011.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  GU L 179 del 7.7.2011, pag. 10.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Semi e legumi provenienti dall’Egitto per i quali è vietata l’immissione in libera pratica nell’Unione fino al 31 marzo 2012:

Codice NC (1)

Descrizione

ex 0704 90 90

Germogli di rucola

ex 0706 90 90

Germogli di barbabietola, germogli di ravanello

ex 0708

Germogli di legumi da granella, freschi o refrigerati

ex 0709 90 90

Germogli di soia

0713

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati

0910 99 10

Semi di fieno greco

1201 00

Fave di soia, anche frantumate

1207 50

Semi di senape

1207 99 97

Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati

1209 10 00

Semi di barbabietola da zucchero

1209 21 00

Semi di erba medica

1209 91

Semi di ortaggi

ex 1214 90 90

Germogli di erba medica


(1)  I “codici NC” menzionati nella presente decisione si riferiscono ai codici specificati nella parte due dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).»