ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2011.264.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 264

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
8 ottobre 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2011/663/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma, a nome dell’Unione, e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica di Indonesia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

1

Accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica di Indonesia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

2

 

 

2011/664/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 12 settembre 2011, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dello statuto e del regolamento interno modificati del gruppo internazionale di studio sulla gomma

12

 

*

Statuto del gruppo internazionale di studio sulla gomma

14

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2011 della Commissione, del 7 ottobre 2011, che modifica i regolamenti (CE) n. 657/2008, (CE) n. 1276/2008 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda gli obblighi di modifica nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli

25

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 997/2011 della Commissione, del 7 ottobre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

28

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 998/2011 della Commissione, del 7 ottobre 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011, per la campagna 2011/12

30

 

 

DECISIONI

 

 

2011/665/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati [notificata con il numero C(2011) 6974]  ( 1 )

32

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione 2010/592/UE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 29 settembre 2010, relativa alla nomina di un giudice alla Corte di giustizia (GU L 261 del 5.10.2010)

55

 

*

Rettifica della decisione 2010/629/UE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 20 ottobre 2010, relativa alla nomina di un giudice del Tribunale (GU L 278 del 22.10.2010)

55

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

8.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 264/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2011

concernente la firma, a nome dell’Unione, e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica di Indonesia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2011/663/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione del 5 giugno 2003, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi finalizzati a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo a livello di Unione.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un accordo con il governo della Repubblica di Indonesia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (in prosieguo: «l’accordo») conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio del 5 giugno 2003.

(3)

È opportuno firmare e applicare a titolo provvisorio l’accordo, con riserva della sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica di Indonesia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (in prosieguo: «l’accordo») è approvata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato a titolo provvisorio dal primo giorno del primo mese successivo alla data alla quale le parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie (1).

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a procedere alla notifica prevista all’articolo 8, paragrafo 2, dell’accordo.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2011

Per il Consiglio

Il presidente

VÖLNER P.


(1)  La data a partire dalla quale l’accordo sarà applicato in via transitoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


ACCORDO

tra l’Unione europea e il governo della Repubblica di Indonesia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

L’UNIONE EUROPEA, in prosieguo denominata «Unione»

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA in prosieguo denominata «Indonesia»

dall’altra,

in prosieguo denominate «le parti»

CONSTATANDO che vari Stati membri dell’Unione e l’Indonesia hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto dell’Unione,

CONSTATANDO che l’Unione dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell’Unione e i paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione dell’Unione, i vettori di quest’ultima stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto a un accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri dell’Unione e i paesi terzi,

VISTI gli accordi fra l’Unione ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione dell’Unione,

RICONOSCENDO che talune disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell’Unione e l’Indonesia, che sono in contrasto con la legislazione dell’Unione, devono essere rese integralmente conformi a quest’ultima, in modo da istituire una solida base giuridica per la prestazione di servizi aerei tra l’Unione e l’Indonesia e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

CONSTATANDO che in virtù della legislazione dell’Unione i vettori aerei non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare gli scambi fra Stati membri dell’Unione e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri dell’Unione e l’Indonesia che i) comportano o favoriscono l’adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese,

CONSTATANDO che non è intenzione dell’Unione, nell’ambito del presente accordo, accrescere il volume totale del traffico aereo fra l’Unione e l’Indonesia, alterare l’equilibrio fra i vettori aerei dell’Unione e i vettori aerei dell’Indonesia, né negoziare emendamenti delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Ai fini del presente accordo per «Stati membri» si intendono gli Stati membri dell’Unione e per «trattati UE» si intendono il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

2.   In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono come riferimenti ai cittadini degli Stati membri dell’Unione.

3.   In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato 1, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono come riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato membro.

Articolo 2

Designazione da parte di uno Stato membro

1.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli elencati nell’allegato 2, lettere a) e b), rispettivamente, in relazione alla designazione di un vettore aereo da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e ai permessi ad esso rilasciati dall’Indonesia, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione, rispettivamente, delle autorizzazioni o dei permessi.

2.   Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, l’Indonesia rilascia le autorizzazioni e i permessi opportuni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

a)

il vettore sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma dei trattati UE e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida conformemente alla legislazione dell’Unione; e

b)

lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

c)

il vettore aereo appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati elencati nell’allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato.

3.   L’Indonesia può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora:

a)

il vettore aereo non sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma dei trattati UE o che non sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione dell’Unione; o

b)

lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo non eserciti e non mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo oppure l’autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o

c)

il vettore aereo non appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati elencati nell’allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato; o

d)

il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in virtù di un accordo bilaterale tra l’Indonesia ed un altro Stato membro e l’Indonesia sia in grado di dimostrare che, esercitando i diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprende uno scalo situato in quest’altro Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte da tale altro accordo; o

e)

il vettore aereo designato sia titolare di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro e che non esiste alcun accordo bilaterale relativo a servizi aerei tra l’Indonesia e tale Stato membro e che tale Stato membro abbia negato diritti di traffico al vettore aereo designato dall’Indonesia.

L’Indonesia esercita i diritti a norma del presente paragrafo senza discriminazioni tra i vettori aerei dell’Unione in base alla loro nazionalità.

Articolo 3

Sicurezza

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli elencati nell’allegato 2, lettera c).

2.   Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti all’Indonesia ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore aereo e l’Indonesia si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell’altro Stato membro e per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

Articolo 4

Tassazione del carburante per la navigazione aerea

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli elencati nell’allegato 2, lettera d).

2.   Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell’allegato 2, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato da un aeromobile di un vettore aereo designato dell’Indonesia che opera tra uno scalo situato nel territorio di tale Stato membro e un altro scalo situato nel territorio di tale Stato membro o nel territorio di un altro Stato membro.

Articolo 5

Compatibilità con le norme in materia di concorrenza

1.   Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati all’allegato 1 i) favorisce l’adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscano, falsino o limitino la concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscano, falsino o limitino la concorrenza.

2.   Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell’allegato 1 che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non vengono applicate.

Articolo 6

Allegati del presente accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 7

Revisione o modifica

Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2.   In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di applicare a titolo provvisorio il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

3.   Il presente accordo si applica a tutti gli accordi e altre intese elencati nell’allegato 1 inclusi quelli che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati a titolo provvisorio.

Articolo 9

Estinzione

1.   L’estinzione di uno degli accordi elencati nell’allegato 1 comporta la contemporanea inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.

2.   L’estinzione di tutti gli accordi elencati nell’allegato 1 comporta la contemporanea estinzione del presente accordo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles in duplice esemplare, il 29 giugno 2011, in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e indonesiana, tutti i testi facenti ugualmente fede.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Untuk Uni Eropa

Image

За правителството на Република Индонезия

Por el Gobierno de la República de Indonesia

Za vládu Indonéské republiky

For Republiken Indonesiens regeringen

Für die Regierung der Republik Indonesien

Indoneesia Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδονησίας

For the Government of the Republic of Indonesia

Pour le gouvernement de la République d'Indonésie

Per il governo della Repubblica di Indonesia

Indonēzijas Republikas valdības vārdā –

Indonezijos Respublikos vyriausybės vardu

Az Indonéz Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Indoneżja

Voor de regering van de Republiek Indonesië

W imieniu rządu Republiki Indonezji

Pelo Governo da República da Indonésia

Pentru Guvernul Republicii Indonezia

Za vládu Indonézskej republiky

Za vlado Republike Indonezije

Indonesian tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Indonesiens regeringen

Untuk Pemerintah Republik Indonesia

Image

ALLEGATO 1

Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 dell’accordo

Accordi in materia di servizi aerei o altre intese tra la Repubblica di Indonesia e gli Stati membri dell’Unione europea, come modificati o emendati che, alla data della firma dell’accordo, sono stati conclusi, firmati o siglati:

accordo sul trasporto aereo fra il governo federale austriaco e il governo della Repubblica di Indonesia relativo ai trasporti aerei di linea, firmato a Vienna il 19 marzo 1987, in prosieguo denominato «accordo Indonesia-Austria» nell’allegato 2,

accordo fra il governo del Regno del Belgio e il governo della Repubblica di Indonesia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, fatto a Giacarta il 12 marzo 1971, in prosieguo denominato «accordo Indonesia-Belgio» nell’allegato 2,

accordo sul trasporto aereo fra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica di Indonesia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, fatto a Giacarta, il 22 giugno 1992, in prosieguo denominato «accordo Indonesia-Bulgaria» nell’allegato 2,

accordo sul trasporto aereo fra il governo della Repubblica socialista cecoslovacca e il governo della Repubblica di Indonesia, firmato a Praga il 10 maggio 1972, in prosieguo denominato «accordo Indonesia-Repubblica ceca» nell’allegato 2 modificato da ultimo dallo scambio di lettere fatto a Giacarta il 18 gennaio 1986,

accordo fra il governo di Danimarca e il governo della Repubblica di Indonesia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Copenaghen il 23 giugno 1971, in prosieguo denominato «accordo Indonesia-Danimarca» nell’allegato 2,

accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica di Finlandia e il governo della Repubblica di Indonesia, firmato a Giacarta il 7 novembre 1997, in prosieguo denominato «accordo Indonesia-Finlandia» nell’allegato 2,

accordo fra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica di Indonesia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, fatto a Giacarta il 24 novembre 1967, in prosieguo denominato «accordo Indonesia-Francia» nell’allegato 2,

accordo fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Indonesia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Giacarta il 4 dicembre 1969, in prosieguo denominato «accordo Indonesia-Germania» nell’allegato 2,

accordo fra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica di Indonesia in materia di servizi aerei, fatto a Giacarta il 24 giugno 2008, in prosieguo denominato «accordo Indonesia-Grecia» nell’allegato 2,

accordo sul trasporto aereo fra il governo della Repubblica di Ungheria e il governo della Repubblica di Indonesia, firmato a Giacarta il 20 settembre 1994, in prosieguo denominato «accordo Indonesia-Ungheria» nell’allegato 2,

accordo fra il governo della Repubblica Italiana e il governo della Repubblica di Indonesia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Giacarta il 7 dicembre 1966, in prosieguo denominato «accordo Indonesia-Italia» nell’allegato 2,

progetto di accordo fra il governo del Granducato del Lussemburgo e il governo della Repubblica di Indonesia in materia di servizi aerei, siglato a Denpasar il 15 marzo 2005, in prosieguo denominato «accordo Indonesia-Lussemburgo» nell’allegato 2,

accordo sul trasporto aereo fra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Repubblica di Indonesia, firmato all’Aia il 23 novembre 1990, in prosieguo denominato «accordo Indonesia-Paesi Bassi» nell’allegato 2,

accordo sul trasporto aereo fra il governo della Repubblica di Polonia e il governo della Repubblica di Indonesia, relativo ai trasporti aerei di linea, firmato a Giacarta il 13 dicembre 1991, in prosieguo denominato «accordo Indonesia-Polonia» nell’allegato 2,

accordo sui servizi aerei fra il governo di Romania e il governo della Repubblica di Indonesia, firmato a Giacarta il 7 settembre 1993, in prosieguo denominato «accordo Indonesia-Romania» nell’allegato 2,

accordo sul trasporto aereo fra il governo della Repubblica slovacca e il governo della Repubblica di Indonesia, siglato a Giacarta il 28 marzo 1995, in prosieguo denominato «accordo Indonesia-Slovacchia» nell’allegato 2,

accordo sul trasporto aereo fra il governo del Regno di Spagna e il governo della Repubblica di Indonesia relativo ai servizi aerei di linea, fatto a Madrid il 5 ottobre 1993, in prosieguo denominato «accordo Indonesia-Spagna» nell’allegato 2,

accordo fra il governo di Svezia e il governo della Repubblica di Indonesia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Copenaghen il 23 giugno 1971, in prosieguo denominato «accordo Indonesia-Svezia» nell’allegato 2,

accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica di Indonesia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Giacarta il 28 giugno 1973, in prosieguo denominato «accordo Indonesia-Regno Unito» nell’allegato 2.

ALLEGATO 2

Elenco degli articoli degli accordi elencati nell’allegato 1 e di cui agli articoli da 2 a 4 dell’accordo

a)

Designazione da parte di uno Stato membro:

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Austria;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Belgio;

 

Articolo III dell’accordo Indonesia-Bulgaria;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Repubblica ceca;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Danimarca;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Finlandia;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Francia;

 

Articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Indonesia-Germania;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Ungheria;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Italia;

 

Articolo III dell’accordo Indonesia-Lussemburgo;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Paesi Bassi;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Polonia;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Romania;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Slovacchia;

 

Articolo III dell’accordo Indonesia-Spagna;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Svezia;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Regno Unito.

b)

Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi:

 

Articoli 3 e 4 dell’accordo Indonesia-Austria;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Belgio;

 

Articolo IV dell’accordo Indonesia-Bulgaria;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Repubblica ceca;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Danimarca;

 

Articoli 3 e 4 dell’accordo Indonesia-Finlandia;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Francia;

 

Articolo 3, paragrafo 6, dell’accordo Indonesia-Germania;

 

Articolo 4 dell’accordo Indonesia-Ungheria;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Italia;

 

Articolo IV dell’accordo Indonesia-Lussemburgo;

 

Articoli 3 e 4 dell’accordo Indonesia-Paesi Bassi;

 

Articoli 3 e 4 dell’accordo Indonesia-Polonia;

 

Articolo 4 dell’accordo Indonesia-Romania;

 

Articolo 4 dell’accordo Indonesia-Slovacchia;

 

Articoli III e IV dell’accordo Indonesia-Spagna;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Svezia;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Regno Unito.

c)

Sicurezza:

 

Articoli 3 e 6 dell’accordo Indonesia-Austria;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Belgio;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Repubblica ceca;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Danimarca;

 

Articolo 16 dell’accordo Indonesia-Finlandia;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Francia;

 

Allegato 4 del verbale convenuto a Bonn il 4 giugno 2003 dalle delegazioni in rappresentanza delle autorità aeronautiche della Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Indonesia;

 

Articolo 7 dell’accordo Indonesia-Grecia;

 

Articolo 16 dell’accordo Indonesia-Ungheria;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Italia;

 

Articolo VI dell’accordo Indonesia-Lussemburgo;

 

Allegato VI del memorandum d’intesa tra le autorità aeronautiche della Repubblica di Indonesia e il Regno dei Paesi Bassi, fatto a l’Aia il 19 agosto 2009;

 

Articolo 6 dell’accordo Indonesia-Slovacchia;

 

Articolo VI dell’accordo Indonesia-Spagna;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Svezia.

d)

Tassazione del carburante per la navigazione aerea:

 

Articolo 7 dell’accordo Indonesia-Austria;

 

Articolo 4 dell’accordo Indonesia-Belgio;

 

Articolo VI dell’accordo Indonesia-Bulgaria;

 

Articolo 5 dell’accordo Indonesia-Repubblica ceca;

 

Articolo 4 dell’accordo Indonesia-Danimarca;

 

Articolo 6 dell’accordo Indonesia-Finlandia;

 

Articolo 4 dell’accordo Indonesia-Francia;

 

Articolo 5 dell’accordo Indonesia-Germania;

 

Articolo 10 dell’accordo Indonesia-Grecia;

 

Articolo 6 dell’accordo Indonesia-Ungheria;

 

Articolo 4 dell’accordo Indonesia-Italia;

 

Articolo IX dell’accordo Indonesia-Lussemburgo;

 

Articolo 10 dell’accordo Indonesia-Paesi Bassi;

 

Articolo 6 dell’accordo Indonesia-Polonia;

 

Articolo 9 dell’accordo Indonesia-Romania;

 

Articolo 8 dell’accordo Indonesia-Slovacchia;

 

Articolo VIII dell’accordo Indonesia-Spagna;

 

Articolo 4 dell’accordo Indonesia-Svezia;

 

Articolo 4 dell’accordo Indonesia-Regno Unito.

ALLEGATO 3

Elenco degli altri Stati di cui all’articolo 2 dell’accordo

a)

La Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo)

b)

Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo)

c)

Il Regno di Norvegia (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo)

d)

La Confederazione svizzera (ai sensi dell’accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera)


8.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 264/12


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 settembre 2011

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dello statuto e del regolamento interno modificati del gruppo internazionale di studio sulla gomma

(2011/664/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafi 3 e 4, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Dopo numerose tornate di negoziati, il 14 luglio 2011 i capi delegazione del gruppo internazionale di studio sulla gomma («il gruppo») hanno concordato il testo delle modifiche dello statuto e del regolamento interno del gruppo.

(2)

L’Unione è membro del gruppo.

(3)

Gli Stati membri dell’Unione che erano membri del gruppo hanno presentato formali notifiche di recesso e hanno receduto dal gruppo a decorrere dal 1o luglio 2011.

(4)

L’adozione dello statuto e del regolamento interno modificati del gruppo è indispensabile al fine di confermare la nuova sede del gruppo e di stabilire disposizioni esplicite in merito allo status dell’Unione in seno al gruppo, nonché allo scopo di ridefinire la struttura organizzativa, i contributi al bilancio e le procedure decisionali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dello statuto e del regolamento interno modificati del gruppo internazionale di studio sulla gomma («il gruppo»), come concordati dai capi delegazione nella riunione del 14 luglio 2011 a Singapore, è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della loro conclusione.

Articolo 2

Lo statuto e il regolamento interno modificati sono applicati su base provvisoria (1), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 3

La presente decisione è attuata dalla Commissione mediante l’invio al gruppo di una lettera che conferma l’accordo dell’Unione sui testi dello statuto e del regolamento interno modificati e indica l’applicazione provvisoria dello statuto e del regolamento interno modificati da parte dell’Unione, in attesa che siano espletate le procedure per la loro conclusione.

La Commissione è abilitata anche a depositare la dichiarazione sulle competenze acclusa alla presente decisione presso il segretario generale del gruppo conformemente all’articolo XVI, paragrafo 2, dello statuto modificato.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  La data a decorrere dalla quale lo statuto e il regolamento interno modificati saranno applicati su base provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


Dichiarazione dell’Unione europea conformemente all’articolo XVI, paragrafo 2, dello statuto

Conformemente all’articolo XVI, paragrafo 2, dello statuto del gruppo internazionale di studio sulla gomma, la presente dichiarazione specifica le competenze trasferite all’Unione europea dai suoi Stati membri nelle materie disciplinate dallo statuto.

L’Unione europea dichiara che, conformemente al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’Unione europea dispone di competenza esclusiva in merito alle questioni relative al commercio internazionale nel quadro della sua politica commerciale comune, compresa la produzione di statistiche.

La portata e l’esercizio delle competenze dell’Unione europea sono soggetti, per loro stessa natura, ad una continua evoluzione e, all’occorrenza, l’Unione europea completerà o modificherà la presente dichiarazione, se necessario, conformemente all’articolo XVI, paragrafo 2, dello statuto.


8.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 264/14


STATUTO DEL GRUPPO INTERNAZIONALE DI STUDIO SULLA GOMMA

INTRODUZIONE

Il gruppo internazionale di studio sulla gomma (in appresso «il gruppo») è stato istituito nel 1944 nel Regno Unito con lo status di organizzazione internazionale riconosciuta. Dal 1o luglio 2008 il gruppo, riconosciuto come organizzazione internazionale, ha sede a Singapore.

I   Obiettivi

1.

Il gruppo offre un forum di discussione delle problematiche relative alla produzione, al consumo e agli scambi di gomma naturale e sintetica. L’obiettivo del gruppo è di raccogliere e diffondere informazioni statistiche esaustive sull’industria mondiale della gomma, migliorando in tal modo la trasparenza dei mercati della gomma e delle tendenze di tale mercato.

2.

Il gruppo può collaborare con altre organizzazioni internazionali in vista del conseguimento dei suoi obiettivi.

II   Funzioni

1.

Il gruppo si riunisce periodicamente, in date e sedi convenienti per i membri, al fine di esaminare la situazione statistica nonché di dibattere i problemi di interesse comune dell’industria della gomma.

2.

Il gruppo conduce o incarica terzi di svolgere analisi e studi in merito alla situazione mondiale nel settore della gomma che ritenga opportuni, in particolare riguardo alla disponibilità di informazioni esaustive sull’offerta e sulla domanda e sulla loro probabile evoluzione.

III   Definizioni

1.

Per «gruppo» si intende il gruppo internazionale di studio sulla gomma (IRSG).

2.

Per «capi delegazione» si intende la più alta autorità del gruppo, composta dai rappresentanti dei membri.

3.

Per «paese ospitante» si intende il membro con il quale il gruppo ha stipulato l’accordo relativo alla sede.

4.

Qualsiasi riferimento nel presente statuto a un «membro» o a un «paese» si intende riferito anche all’Unione europea e a tutte le organizzazioni intergovernative dotate di competenza esclusiva su questioni oggetto del presente statuto e di poteri in merito alla negoziazione, alla conclusione e all’applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi sui prodotti di base.

5.

Per «vertice mondiale sulla gomma» si intende una conferenza pubblica organizzata dall’IRSG per l’industria e i governi.

6.

Per «produttore di gomma naturale» si intende qualsiasi membro la cui produzione di gomma naturale supera i suoi consumi di gomma naturale.

7.

Per «consumatore di gomma» si intende qualsiasi membro diverso da un produttore di gomma naturale.

8.

Per «gomma naturale» si intende il prodotto ricavato dalla linfa dell’albero della gomma (Hevea brasiliensis).

9.

La «gomma sintetica» comprende gli elastomeri termoindurenti basati sul processo di polimerizzazione, ossia di formazione chimica di polimeri a partire da monomeri.

10.

Per «gomma» si intende la gomma naturale o la gomma sintetica, escluse tutte le forme di gomma riciclata.

11.

Per «maggioranza semplice» si intende la maggioranza dei voti.

IV   Sede

Il gruppo ha sede nel territorio di un membro e in tale sede il gruppo dispone di un segretariato per svolgere i suoi lavori.

V   Membri

1.

Al gruppo possono aderire i paesi interessati alla produzione, al consumo o agli scambi di gomma naturale o sintetica.

2.

I membri del gruppo sono suddivisi in due categorie, segnatamente i produttori di gomma naturale e i consumatori di gomma.

VI   Obblighi dei membri

1.

I membri si adoperano il più possibile per fornire al segretariato statistiche accurate in merito alla produzione, al consumo e agli scambi nel settore della gomma nei loro territori rispettivi, nonché qualsiasi altra informazione di interesse per le stime attuali e le tendenze future.

2.

Se per due anni consecutivi un membro non ha trasmesso le statistiche accurate e le informazioni richieste senza addurre spiegazioni plausibili, i capi delegazione adottano le misure che ritengono più appropriate.

VII   Diritti di voto e procedure di voto

1.   I membri dispongono congiuntamente di un numero totale di 100 voti.

2.   I voti sono ripartiti tra i membri in funzione della rispettiva quota annuale di contributi.

3.   In caso di cambiamento dei membri o in caso di sospensione o di ripristino del diritto di voto di uno qualsiasi dei membri per qualunque motivo, i voti sono ricalcolati e ridistribuiti ai membri prima del voto successivo.

4.   Ciascun membro dispone per la votazione del numero di voti che detiene e non è autorizzato a frazionarli.

5.   Mediante lettera scritta al presidente dei capi delegazione, al comitato statistico ed economico o ad altri comitati, qualsiasi produttore di gomma naturale può autorizzare un altro produttore di gomma naturale e qualsiasi consumatore di gomma può delegare un altro consumatore di gomma a rappresentare i suoi interessi e a votare in sua vece in qualunque riunione.

6.   In qualsiasi riunione del gruppo il quorum è raggiunto se è presente la maggioranza semplice dei membri, ivi compresi almeno due produttori di gomma naturale e due consumatori di gomma.

7.   Procedure di voto

7.1.

In tutte le riunioni le decisioni sono adottate, nel limite del possibile, per consenso, senza voti contrari, obiezioni formali o riserve. I presidenti delle riunioni si adoperano affinché si pervenga sempre al consenso per tutte le decisioni e in caso siano espresse riserve è concesso, ove possibile, il tempo sufficiente per raggiungere un compromesso o pervenire al consenso.

7.2.

Se ad avviso del presidente della riunione è impossibile pervenire al consenso su una questione, si procede alla votazione.

7.3.

La votazione è normalmente organizzata in modo da garantire la massima trasparenza del processo decisionale e può essere per alzata di mano o per appello nominale alla sola discrezione del presidente della riunione. In casi eccezionali il presidente può decidere che è necessaria la votazione a scrutinio segreto o per posta dei membri in questione. Su richiesta di uno o più membri, il presidente indice una votazione a scrutinio segreto.

7.4.

Fatte salve le disposizioni di cui ai successivi punti 7.5 e 7.6, le decisioni prese tramite votazione sono normalmente adottate a maggioranza semplice dei membri presenti e votanti, a condizione che ottengano il voto favorevole di almeno due produttori di gomma naturale e di due consumatori di gomma. I voti del membro che si astiene sono da considerarsi non espressi.

Quando un membro si avvale delle disposizioni di cui al punto 5 del presente articolo e i suoi voti sono espressi in una riunione, tale membro è considerato come presente e votante ai sensi dei paragrafi 7.4, 7.5 e 7.6 del presente articolo.

7.5.

Le decisioni prese tramite votazione concernenti:

a)

l’elezione del segretario generale;

b)

l’approvazione del bilancio; e

c)

la sospensione dei diritti di un membro ai sensi dell’articolo XIV, paragrafo 4,

richiedono la maggioranza semplice in seno al gruppo dei produttori di gomma naturale nonché in seno al gruppo dei consumatori di gomma presenti e votanti; inoltre, tali voti combinati comprendono almeno la maggioranza dei due terzi dei presenti e votanti.

7.6.

Le decisioni riguardanti:

a)

la revisione o la revoca dell’accordo relativo alla sede;

b)

la modifica o la revoca dello statuto;

c)

l’ubicazione della sede; e

d)

l’approvazione del bilancio provvisorio certificato,

sono adottate per consenso.

VIII   Vertice mondiale sulla gomma

Il gruppo si riunisce annualmente nel territorio di un membro. Tuttavia, allorché il vertice mondiale sulla gomma è organizzato nel territorio di un non membro, le riunioni del gruppo possono svolgersi in tale paese. Se non è pervenuto né è stato accettato nessun invito, il vertice mondiale sulla gomma è organizzato nel paese ospitante. Al vertice mondiale sulla gomma possono essere invitati a partecipare non membri, consulenti dell’industria e altri esperti.

IX   Capi delegazione

1.

I membri che costituiscono il gruppo designano ciascuno un rappresentante, che a ogni riunione dei capi delegazione può essere accompagnato da consulenti.

2.

Il presidente e il vicepresidente sono eletti dai capi delegazione e restano in carica per due esercizi finanziari del gruppo; essi sono rieleggibili per un solo ulteriore mandato.

3.

I capi delegazione si riuniscono nella sede o in qualsiasi altro luogo essi ritengano opportuno.

4.

I capi delegazione si riuniscono almeno una volta nel primo semestre di ciascun anno civile e ogni altra volta che lo ritengano opportuno.

5.

Se un rappresentante non è in grado di presenziare ad una riunione del gruppo, qualsiasi membro può essere rappresentato da un supplente. A tale supplente sono riconosciute tutte le prerogative di un rappresentante, compresi i diritti di voto.

6.

Quando lo ritengano necessario, i capi delegazione possono nominare comitati o gruppi consultivi e definirne la composizione e le funzioni.

7.

I capi delegazione nominano revisori indipendenti con il compito di verificare i conti del gruppo.

8.

I capi delegazione autorizzano lo svolgimento e la pubblicazione degli studi che ritengano opportuni circa la situazione mondiale nel settore della gomma e altre tematiche.

9.

I capi delegazione adottano il regolamento interno del gruppo.

X   Segretariato e segretario generale

1.

Il segretariato è istituito al fine di consentire il corretto svolgimento dei lavori del gruppo.

2.

Il segretario generale è il responsabile esecutivo del segretariato e risponde del suo operato ai capi delegazione.

3.

Il segretario generale è nominato dai capi delegazione per un mandato di quattro anni, rinnovabile per un altro periodo di quattro anni. Le norme per la selezione del segretario generale sono decise dai capi delegazione.

4.

I capi delegazione decidono in merito alle responsabilità del segretario generale.

5.

Il segretariato espleta le seguenti funzioni:

a)

fornisce le migliori informazioni possibili sulle statistiche e su questioni economiche più generali in relazione alla gomma;

b)

elabora e attua il programma di lavoro;

c)

funge da anello di congiunzione tra i membri sulle questioni connesse alla gomma tra una riunione e l’altra;

d)

predispone i necessari preparativi per le riunioni; e

e)

mantiene i contatti con le altre organizzazioni internazionali e con i settori le cui attività presentano attinenza o interesse per i lavori del gruppo.

XI   Comitato statistico ed economico

1.

Il comitato statistico ed economico è composto da tutti i membri che desiderano farne parte.

2.

Il comitato si avvale dell’esperienza acquisita dal gruppo consultivo di settore.

3.

I membri del comitato eleggono il presidente e il vicepresidente tra di loro o tra i membri del gruppo consultivo di settore. Il presidente e il vicepresidente restano in carica per due esercizi finanziari e sono rieleggibili per un ulteriore mandato.

4.

Il comitato si riunisce una volta ogni anno civile, nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

5.

Il comitato:

a)

sottopone ad analisi e a revisione i dati statistici forniti dal segretariato in merito alla situazione della domanda e dell’offerta di gomma;

b)

approva, controlla e rivede il programma di lavoro del segretariato, tenendo conto di ogni osservazione e raccomandazione ad esso sottoposta dal gruppo consultivo di settore; e

c)

rivolge raccomandazioni ai capi delegazione in merito all’avvio, la continuazione e la pubblicazione dei documenti redatti nel quadro del programma di lavoro, compresa la presentazione della pertinente relazione ai capi delegazione per approvazione.

XII   Gruppo consultivo di settore

1.

I capi delegazione istituiscono un gruppo consultivo del settore al fine di creare un canale di comunicazione che raccolga i contributi di tutti gli attori del settore della gomma, ivi compresi industria, distributori, mondo universitario, settori della ricerca e della tecnologia. I capi delegazione istituiscono una procedura trasparente di selezione dei membri del gruppo consultivo di settore.

2.

Il gruppo consultivo di settore elegge il proprio presidente e vicepresidente. Essi ricoprono tale carica per due esercizi finanziari e sono rieleggibili per un ulteriore mandato.

3.

Il gruppo consultivo di settore:

a)

formula osservazioni e raccomandazioni nel quadro all’elaborazione del programma di lavoro del segretariato;

b)

assiste il comitato statistico ed economico in sede di monitoraggio e di revisione del programma di lavoro del segretariato;

c)

assiste il comitato statistico ed economico in sede di valutazione delle proposte di progetti finanziati da altri organismi; e

d)

presenta ai capi delegazione le relazioni e le raccomandazioni che ritiene opportune.

4.

Il gruppo consultivo di settore si riunisce almeno una volta l’anno, nonché ogni altra volta lo ritenga opportuno. Se del caso, i membri possono partecipare alle riunioni del gruppo consultivo di settore con lo status di osservatori.

5.

Il gruppo consultivo di settore rappresentato dal proprio presidente o vicepresidente interviene, se del caso, in qualità di osservatore a tutte le riunioni dei capi delegazione.

XIII   Status

1.

Il gruppo è dotato di personalità giuridica. In particolare, esso ha la capacità di concludere contratti, di acquistare e alienare beni mobili e immobili e di stare in giudizio, come stabilito dall’accordo relativo alla sede stipulato tra il paese ospitante e il gruppo.

2.

Lo status, le prerogative e le immunità del gruppo, del suo segretario generale, del suo personale e dei suoi esperti, nonché dei rappresentanti dei membri allorché si trovano nel territorio del paese ospitante al fine di esercitare le loro funzioni, sono disciplinati dall’accordo relativo alla sede stipulato tra il paese ospitante e il gruppo.

XIV   Bilancio e norme finanziarie

1.

I membri contribuiscono alle entrate necessarie per le attività del gruppo secondo modalità concordate. Tutti gli importi dovuti dai membri sono espressi nella valuta del paese ospitante.

2.

Il bilancio annuale approvato è finanziato per il 60 % da contributi di base, di uguale ammontare, versati da tutti i membri. Il rimanente 40 % del bilancio approvato è finanziato dai membri in proporzione al dato medio della loro produzione o (se è più elevato) del loro consumo di gomma nei tre anni civili precedenti l’esercizio in questione. In mancanza delle necessarie statistiche, il segretario generale determina il contributo da versare sulla base delle migliori informazioni disponibili e invita i membri in questione ad approvare tale valutazione.

3.

I nuovi membri che aderiscono al gruppo nel corso di un esercizio versano un contributo proporzionale (calcolato su base mensile) per la parte restante dell’esercizio. I contributi versati dai nuovi membri non incidono sui contributi dei membri esistenti nell’esercizio in questione, ma sono presi in considerazione ai fini della determinazione dei contributi per l’esercizio successivo.

4.

Salvo che il gruppo non decida diversamente, i diritti dei membri in ritardo di due anni sul versamento dei loro contributi sono sospesi fino al pagamento degli arretrati di tutti gli anni precedenti e dei contributi dell’anno in corso.

XV   Modifiche

1.

I capi di delegazione, conformemente all’articolo VII, paragrafo 7.6, possono adottare per consenso modifiche dello statuto. Il segretariato notifica le modifiche ai membri.

2.

I capi delegazione specificano la data e le procedure di applicazione delle modifiche.

XVI   Adesione, recesso ed esclusione dal gruppo

1.

L’adesione al gruppo avviene tramite notifica al segretario generale.

2.

Al momento dell’adesione, l’Unione europea o qualsiasi organizzazione intergovernativa di cui all’articolo III, paragrafo 4, depositano presso il segretariato una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità dell’organizzazione, in cui sono specificate la natura e la portata delle loro competenze con riferimento alle materie disciplinate dal presente statuto e informano il segretariato di ogni eventuale successivo cambiamento significativo di dette competenze. Se l’Unione europea o qualsiasi organizzazione intergovernativa dichiarano di disporre di competenza esclusiva su tutte le materie disciplinate dal presente statuto, gli Stati membri di tali organizzazioni non sono ammessi a divenire membri del gruppo e quelli già membri recedono dal gruppo.

3.

La notifica di recesso di un membro è trasmessa per iscritto al segretario generale entro il 1o novembre per essere effettiva il 30 giugno dell’anno civile successivo. Se il recesso è notificato dopo il 1o novembre, il membro è tenuto a versare il suo contributo per l’esercizio successivo.

4.

Se decidono che un membro ha violato i suoi obblighi ai sensi del presente statuto, i capi delegazione possono escludere per consenso tale membro dal gruppo. Il membro che viene meno ai suoi obblighi non partecipa alle votazioni che lo riguardano.

5.

Gli obblighi finanziari nei confronti del gruppo contratti da un membro in forza del presente statuto prima del suo recesso o della sua esclusione non si estinguono con il suo recesso o la sua esclusione.

6.

I membri receduti o esclusi dal gruppo non hanno alcun diritto su una quota dei proventi della liquidazione o di altre attività del gruppo, né sono tenuti a coprire una parte di eventuali disavanzi del gruppo al momento della revoca del presente statuto.

XVII   Cessazione degli effetti

1.

Il presente statuto resta in vigore finché i capi delegazione non ne decidono per consenso di porre termine ai suoi effetti.

2.

Nonostante la cessazione degli effetti del presente statuto, i capi delegazione proseguono per un periodo non superiore a 18 mesi le attività di liquidazione del gruppo, compresa la liquidazione dei conti e, fatte salve le pertinenti decisioni da prendere per consenso conformemente all’articolo VII, paragrafo 7.6, conservano durante detto periodo i poteri e le funzioni necessari a tale scopo.


REGOLAMENTO INTERNO DEL GRUPPO INTERNAZIONALE DI STUDIO SULLA GOMMA

INTRODUZIONE

Il regolamento interno del gruppo internazionale di studio sulla gomma è redatto come stabilito all’articolo IX, paragrafo 9, dello statuto del gruppo internazionale di studio sulla gomma. Il presente regolamento interno è stato adottato dal gruppo nella riunione dei capi delegazione tenutasi a … il …

1.   Regolamento finanziario interno

L’esercizio ha inizio il 1o luglio e termina il 30 giugno.

1.1.   Contributi dei membri

1.1.1.

I contributi dei membri sono dovuti il 1o luglio di ogni anno, previo ricevimento della fattura ufficiale dal segretariato.

1.1.2.

Se entro il 1o dicembre un membro non ha versato integralmente i propri contributi, il segretario generale trasmette una richiesta urgente di pagamento immediato.

1.1.3.

Se i contributi non sono versati integralmente entro il 1o febbraio, il segretario generale ne informa i capi delegazione. I capi delegazione valutano se procedere alla sospensione di tutti i diritti di voto del membro, salvo nel caso di votazione su questioni risultanti direttamente dalla decisione di sciogliere il gruppo.

1.1.4.

Se i contributi non sono versati integralmente entro il 1o aprile, i capi delegazione sospendono tutti i servizi di segreteria a favore del membro, salvo che in circostanze particolari non decidano altrimenti.

1.1.5.

Se entro la fine dell’esercizio un membro non ha versato integralmente i propri contributi, l’importo dovuto è maggiorato con riferimento al tasso annuo di inflazione del paese ospitante utilizzato nel calcolo del bilancio per ogni anno in cui il pagamento resta in arretrato, salvo che i capi delegazione non decidano altrimenti.

1.1.6.

L’importo riveduto dei contributi è calcolato e notificato al membro dal segretario generale alla fine di ciascun trimestre dell’esercizio.

1.1.7.

Nessuna decisione adottata né azione intrapresa in virtù delle disposizioni della presente clausola pregiudica i diritti del membro.

1.2.   Conto bancario

1.2.1.

Nel paese ospitante è aperto un conto bancario intestato al gruppo internazionale di studio sulla gomma.

1.2.2.

Il conto bancario è movimentato mediante assegni o operazioni di banca elettronica autorizzati:

a)

dal segretario generale;

b)

in sua assenza, dal responsabile del servizio economico e statistico; o

c)

in loro assenza, dal rappresentante designato del paese ospitante presso i capi delegazione.

1.2.3.

Oltre il limite di 15 000 SGD, gli assegni o le operazioni di banca elettronica richiederanno due firme, una del segretariato e una del rappresentante designato del paese ospitante presso i capi delegazione.

1.2.4.

I conti del segretariato sono tenuti dal capo della gestione e dell’amministrazione.

1.2.5.

Il segretariato controlla tutti i pertinenti conti bancari gestiti nel paese ospitante.

1.2.6.

Tutti gli importi ricevuti sono immediatamente depositati in banca. Il segretario generale gestisce una cassa anticipi per spese ed entrate di piccola entità fino ad un importo di 1 000 SGD.

1.3.   Norme in materia di appalti

Il segretariato concede in appalto i servizi applicando uno dei seguenti metodi, sulla base del valore stimato di acquisizione determinato. Il segretariato non fraziona tale valore per eludere il rispetto delle procedure in materia di appalti.

1.3.1.

Acquisti di entità limitata con valore stimato non superiore a 3 000 SGD — GST (imposta sui beni e sui servizi) esclusa. Gli acquisti possono essere effettuati direttamente presso il fornitore se a) il prezzo dei prodotti (beni o servizi) è noto a seguito di acquisti effettuati in precedenza o b) i prezzi sono resi noti dai fornitori, sui media o su altre fonti di informazione affidabili, ad esempio volantini, Internet. Il prezzo dei prodotti deve essere anche equo.

1.3.2.

Aggiudicazione di appalti sulla base di offerte con valore stimato non superiore a 70 000 SGD — GST (imposta sui beni e sui servizi) esclusa. Il segretariato deve richiedere un’offerta ad almeno tre fornitori idonei, scegliendo se possibile l’offerta più bassa. Se per un appalto non venga selezionata l’offerta più bassa, vanno opportunamente documentati i motivi di tale decisione. Ogni decisione di aggiudicazione va approvata dal segretario generale.

1.3.3.

Aggiudicazione di appalti sulla base di gare con valore stimato superiore a 70 000 SGD — GST (imposta sui beni e sui servizi) esclusa. Il segretariato deve invitare a presentare offerte almeno tre fornitori idonei. Il segretariato deve trasmettere ai capi delegazione una relazione di valutazione delle offerte ricevute, corredata delle necessarie raccomandazioni e osservazioni. Ogni decisione di aggiudicazione va approvata dai capi delegazione.

1.4.   Nomina dei revisori

1.4.1.

La nomina dei revisori conformemente all’articolo IX, paragrafo 7, dello statuto avviene su raccomandazione del segretario generale che è responsabile del controllo delle attività dei revisori. Ogni quattro anni il segretario generale invita almeno tre società di revisione giuridicamente qualificate a presentare la propria offerta.

1.4.2.

Il bilancio certificato da revisori indipendenti è messo a disposizione dei membri quanto prima dopo la fine di ciascun esercizio, e comunque entro sei mesi da tale data, e, se del caso, è sottoposto all’approvazione dei capi delegazione nella riunione successiva. Una sintesi dei conti certificati e del bilancio è in seguito pubblicata sul sito dell’IRSG.

1.5.   Bilancio

1.5.1.

Il segretario generale è responsabile dell’elaborazione e della presentazione per approvazione ai capi delegazione, entro il 31 marzo di ogni anno, di un progetto di bilancio per l’esercizio successivo.

1.5.2.

Il segretario generale è responsabile della trasmissione ai membri del bilancio approvato.

1.5.3.

Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri che partecipano alle riunioni del gruppo sono a carico dei membri interessati.

1.6.   Bilancio di esercizio

1.6.1.

Il segretario generale trasmette a tutti i membri il bilancio di esercizio appena possibile dopo la fine dell’esercizio. Dopo l’approvazione dei capi delegazione, il bilancio di esercizio è certificato dal presidente o dal vicepresidente, dal segretario generale e dai revisori dei conti.

1.6.2.

Il bilancio debitamente firmato e certificato è conservato presso il segretariato.

2.   Riunioni dei capi delegazione

2.1.

I capi delegazione possono riunirsi in sessioni speciali ogni qualvolta richiesto a maggioranza semplice dai membri o dal segretario generale con il consenso del presidente.

2.2.

L’avviso di convocazione della riunione, corredato dell’ordine del giorno provvisorio e delle note esplicative, è trasmesso ai membri dal segretario generale in consultazione con il presidente con almeno trenta giorni di anticipo, salvo in caso di urgenza in cui l’avviso deve essere trasmesso con almeno quindici giorni di anticipo. Nei casi di urgenza l’avviso specifica la natura dell’urgenza.

2.3.

L’ordine del giorno provvisorio di ogni riunione è stabilito dal segretario generale in consultazione con il presidente. Se desidera che una particolare questione sia dibattuta nel corso di una riunione, un membro ne informa, se possibile, il segretario generale sessanta giorni prima dell’inizio della riunione, allegando alla richiesta una nota esplicativa.

2.4.

Ciascun membro si impegna a notificare al segretario generale non meno di cinque giorni prima dell’inizio della riunione i nomi dei delegati, dei supplenti e dei consulenti designati a rappresentarlo nella riunione.

3.   Nomina del segretario generale

3.1.

Il segretario generale è nominato dai capi delegazione a norma dell’articolo X, paragrafo 3, dello statuto sulla base di una raccomandazione formulata da un comitato di selezione costituito a tale scopo.

3.2.

Il comitato di selezione è istituito dai capi delegazione, in genere almeno dodici mesi prima della scadenza del mandato del segretario generale in carica.

3.3.

Il comitato di selezione è composto dal presidente e dal vicepresidente dei capi delegazione, che fungono, rispettivamente, da presidente e vicepresidente del comitato, e da ogni altro membro che desideri farvi parte.

3.4.

Il segretario generale in carica partecipa alle riunioni del comitato di selezione in qualità di consulente senza diritto di voto.

3.5.

Tutte le spese sostenute dai rappresentanti dei membri per assistere alle riunioni del comitato di selezione e partecipare alla procedura di selezione sono a carico dei membri.

3.6.

Il comitato di selezione stabilisce i criteri di selezione e redige l’avviso di posto vacante per la funzione di segretario generale. L’avviso è reso pubblico tramite opportuni media internazionali, nonché attraverso i canali dell’IRSG. L’avviso è messo a disposizione di tutti i membri che ne assicurano la diffusione nei loro paesi.

3.7.

Le candidature sono trasmesse al segretario generale, cui compete la responsabilità della gestione degli aspetti amministrativi della procedura di assunzione.

3.8.

Il comitato di selezione si riunisce in funzione delle necessità per selezionare una rosa di non oltre sei candidati da invitare a un colloquio. I candidati sono cittadini dei membri.

3.9.

I colloqui con i candidati selezionati sono diretti a scegliere all’unanimità o per consenso un candidato che dimostri di possedere i necessari requisiti di esperienza, personalità, imparzialità e capacità di lavorare efficacemente con funzionari di alto grado dei membri e di altri governi, nonché di organizzazioni internazionali e private, da raccomandare ai capi delegazione per la nomina a segretario generale. Un candidato supplente viene indicato in sostituzione del candidato selezionato qualora questi non possa assumere la carica per motivi di salute o di altra natura. Qualora non fosse possibile accordarsi sulla scelta di un solo candidato, due candidati scelti per consenso possono essere indicati ai capi delegazione.

3.10.

I termini e le condizioni della nomina e del contratto sono stabiliti dai capi delegazione.

3.11.

La risoluzione anticipata del contratto per giusta causa richiede la maggioranza semplice in seno al gruppo dei produttori di gomma naturale, nonché in seno al gruppo dei consumatori di gomma presenti e votanti; inoltre, tali voti combinati rappresentano almeno la maggioranza dei due terzi dei presenti e votanti.

4.   Attività del segretariato

4.1.

Nell’espletare i suoi compiti il segretariato non intraprende attività che possano sollevare conflitti di interesse.

4.2.

Il segretariato non richiede né riceve istruzioni da un singolo membro o da un’autorità esterna al gruppo. Il segretario generale e il personale si astengono da qualsiasi iniziativa che possa avere un’incidenza negativa sul loro status di funzionari internazionali che rispondono unicamente ai capi delegazione.

4.3.

Ciascun membro rispetta le responsabilità del segretario generale e del personale e non cerca di influenzarli nell’adempimento delle loro funzioni.

4.4.

Il segretariato si adopera per garantire che nessuna delle informazioni pubblicate pregiudichi la riservatezza delle attività di persone o imprese che producono, trasformano, commercializzano o consumano gomma.

4.5.

Il segretariato pubblica regolarmente un bollettino statistico sulla gomma e una relazione sull’industria della gomma, nonché relazioni su progetti e studi.

5.   Gruppo consultivo di settore

5.1.

Il gruppo consultivo di settore è costituito da non più di trenta persone, nominate dai capi delegazione in considerazione delle loro specifiche competenze per un periodo non superiore a tre anni. Il mandato può essere rinnovato per un ulteriore periodo di tre anni.

5.2.

Successivamente alla decisione dei capi delegazione di rinnovare la composizione del gruppo consultivo di settore, il segretariato invita i membri, il gruppo consultivo di settore e i membri associati a proporre candidati per il gruppo consultivo di settore.

5.3.

Il segretariato formula una raccomandazione relativa a tali candidati ai capi delegazione, per valutazione e nomina.

5.4.

Le nuove nomine entrano in vigore con decisione dei capi delegazione.

5.5.

Il segretario generale provvede all’organizzazione delle riunioni del gruppo consultivo di settore.

5.6.

Il gruppo consultivo di settore stabilisce il proprio regolamento interno in linea con le disposizioni dello statuto del gruppo internazionale di studio sulla gomma e del presente regolamento interno.

5.7.

Con riferimento allo statuto, lo status di osservatore in tutte le riunioni del gruppo esclude la partecipazione a discussioni su questioni riservate, finanziarie e di bilancio.

5.8.

Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri del gruppo consultivo di settore che partecipano alle riunioni sono a carico degli stessi.

6.   Membri associati

6.1.

Qualsiasi impresa od organizzazione interessata al settore della gomma può divenire membro associato mediante il versamento della quota contributiva annuale prevista.

6.2.

La quota contributiva annuale ammonta a 3 000 SGD per le organizzazioni aventi sede nel territorio dei membri o le persone fisiche ivi residenti e a 6 000 SGD per quelle aventi sede o residenti nel territorio di non membri.

6.3.

I membri associati hanno accesso gratuito a tutte le informazioni disponibili sul sito per i membri associati. Ogni ulteriore richiesta è a pagamento.

7.   Vertice mondiale sulla gomma

Se il gruppo riceve da un non membro o da un membro l’invito ad ospitare il vertice mondiale sulla gomma, il gruppo prende in considerazione tale invito e lo accetta solo se sono disponibili fondi sufficienti.

8.   Modifiche e revisioni

I capi delegazione possono in qualsiasi momento modificare o rivedere il presente regolamento interno esclusivamente per consenso.


REGOLAMENTI

8.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 264/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 996/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2011

che modifica i regolamenti (CE) n. 657/2008, (CE) n. 1276/2008 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda gli obblighi di modifica nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 102, l’articolo 103 nonies, l’articolo 170, lettera c), e l’articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell’ambito dell’attuazione dell’organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (2) fissa norme comuni per la comunicazione alla Commissione di informazioni e documenti da parte delle autorità competenti degli Stati membri. Tali norme comprendono, in particolare, l’obbligo per gli Stati membri di utilizzare i sistemi informatici messi a disposizione dalla Commissione e la convalida dei diritti di accesso delle autorità o delle persone abilitate a inviare notifiche. Il succitato regolamento sancisce inoltre principi comuni applicabili ai sistemi di informazione affinché questi garantiscano l’autenticità, l’integrità e la leggibilità nel tempo dei documenti e disciplina la protezione dei dati personali.

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 792/2009, l’obbligo di utilizzare i sistemi di informazione in conformità del medesimo regolamento deve essere prescritto dai regolamenti che impongono un particolare obbligo di notifica.

(3)

Nell’ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle sue relazioni con le autorità che operano nel settore della politica agricola comune, la Commissione ha elaborato un sistema informatico che consente la gestione elettronica di documenti e procedure.

(4)

Si ritiene che alcuni obblighi di notifica possano ormai essere assolti mediante il suddetto sistema conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009, in particolare quelli previsti dai regolamenti (CE) n. 657/2008 della Commissione, del 10 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole (3), (CE) n. 1276/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, relativo al controllo mediante controlli fisici delle esportazioni di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi (4) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (5).

(5)

Ai fini dell’efficienza amministrativa e in base all’esperienza acquisita, è opportuno semplificare e specificare le notifiche in tali regolamenti.

(6)

Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 657/2008, (CE) n. 1276/2008 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 657/2008, l’articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Comunicazioni

1.   Entro il 31 gennaio successivo al termine del precedente periodo dal 1o agosto al 31 luglio gli Stati membri trasmettono alla Commissione i seguenti dati ripartiti per richiedente ai sensi dell’articolo 6 del presente regolamento:

a)

numero di richiedenti;

b)

numero di richiedenti sottoposti a controllo;

c)

numero totale di istituti scolastici ai quali i richiedenti sottoposti a controllo hanno fornito i prodotti sovvenzionabili e numero degli istituti scolastici sottoposti a controllo in loco;

d)

numero di controlli sulla composizione dei prodotti;

e)

importo dell’aiuto richiesto, pagato e sottoposto a controllo in loco (in euro);

f)

riduzione degli aiuti in seguito a verifiche amministrative (in euro);

g)

riduzione degli aiuti in seguito a ritardi nella presentazione della domanda conformemente all’articolo 11, paragrafo 3 (in euro);

h)

aiuti recuperati in seguito ai controlli in loco conformemente all’articolo 15, paragrafo 9 (in euro);

i)

riduzione degli aiuti in seguito a ritardi nella presentazione della domanda conformemente all’articolo 15, paragrafo 10 (in euro);

j)

numero di richiedenti il cui riconoscimento è stato ritirato o sospeso conformemente all’articolo 10.

2.   Anteriormente al 31 gennaio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione almeno i seguenti dati relativi al precedente periodo dal 1o agosto al 31 luglio:

a)

i quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari, ripartiti per categorie e sottocategorie, per i quali è stato versato l’aiuto;

b)

la quantità massima ammissibile;

c)

le spese dell’Unione Europea;

d)

il numero approssimativo di allievi che partecipano al regime di distribuzione di latte nelle scuole;

e)

il contributo nazionale.

3.   Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (6).

Articolo 2

All’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1276/2008, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le comunicazioni di cui al primo paragrafo sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (7).

Articolo 3

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è modificato come segue:

1)

all’articolo 97, lettera b), il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:

«La relazione annuale contiene in particolare le informazioni riportate nell’allegato XIV e la sua notifica è effettuata conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (8);

2)

nell’allegato XIV, parte A, il punto 1, lettera b) è soppresso.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.

(3)  GU L 183 dell’11.7.2008, pag.17.

(4)  GU L 339 del 18.12.2008, pag. 53.

(5)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

(6)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3

(7)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3

(8)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.»;


8.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 264/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 997/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 ottobre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

61,3

MK

47,9

ZZ

54,6

0707 00 05

EG

98,1

MK

64,0

TR

126,8

ZZ

96,3

0709 90 70

TR

119,4

ZZ

119,4

0805 50 10

AR

68,2

BR

41,3

CL

60,5

TR

62,7

UY

56,8

ZA

75,6

ZZ

60,9

0806 10 10

BR

238,8

CL

79,6

MK

50,0

PE

228,3

TR

112,3

US

275,5

ZA

65,0

ZZ

149,9

0808 10 80

CL

69,1

CN

86,4

NZ

117,1

US

114,5

ZA

79,8

ZZ

93,4

0808 20 50

CN

53,8

TR

107,9

ZA

60,3

ZZ

74,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


8.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 264/30


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 998/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011, per la campagna 2011/12

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 995/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 ottobre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 254 del 30.9.2011, pag. 12.

(4)  GU L 263 del 7.10.2011, pag. 7.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dall'8 ottobre 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

46,32

0,00

1701 11 90 (1)

46,32

1,01

1701 12 10 (1)

46,32

0,00

1701 12 90 (1)

46,32

0,71

1701 91 00 (2)

49,18

2,72

1701 99 10 (2)

49,18

0,00

1701 99 90 (2)

49,18

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

8.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 264/32


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2011

relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati

[notificata con il numero C(2011) 6974]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/665/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l’articolo 34, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE, l’Agenzia ferroviaria europea (l’Agenzia) istituisce e tiene un registro dei tipi di veicoli ferroviari cui gli Stati membri hanno rilasciato l’autorizzazione di messa in servizio sulla rete ferroviaria dell’Unione.

(2)

Per alcuni veicoli esistenti non è possibile stabilire una corrispondenza con un tipo di veicolo autorizzato a norma dell’articolo 26 della direttiva 2008/57/CE, tuttavia la possibilità di inserire le caratteristiche tecniche di tutti i veicoli in servizio in un unico registro potrebbe essere utile al settore ferroviario.

(3)

Le eventuali restrizioni relative al regime di esercizio del veicolo menzionate all’articolo 33, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2008/57/CE nella maggior parte dei casi sono soggette ad un codice specifico. È necessario armonizzare tali codici delle restrizioni. L’uso dei codici nazionali delle restrizioni dovrebbe limitarsi a quelle restrizioni che riflettono le caratteristiche particolari del sistema ferroviario esistente in uno Stato membro e per le quali non avrebbe quindi senso l’applicazione in altri Stati membri. È necessario quindi che l’Agenzia aggiorni regolarmente l’elenco dei codici armonizzati delle restrizioni e dei codici nazionali e lo pubblichi sul proprio sito web.

(4)

A norma dell’articolo 34, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE, in caso di concessione, modifica, sospensione o revoca di un’autorizzazione del tipo in uno Stato membro, l’autorità nazionale di sicurezza dello stesso ne informa l’Agenzia affinché questa possa aggiornare il registro. Il registro dovrebbe includere tipi di veicoli autorizzati a norma dell’articolo 26 della direttiva 2008/57/CE. Pertanto, quando informano l’Agenzia, le autorità nazionali di sicurezza dovrebbero indicare quali parametri del tipo in questione sono stati controllati sulla base delle norme nazionali notificate. Tale indicazione dovrebbe avvenire a norma del documento di riferimento di cui all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE.

(5)

L’Agenzia ferroviaria europea ha presentato la propria raccomandazione ERA/REC/07-2010/INT alla Commissione il 20 dicembre 2010.

(6)

Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 29 della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce le specifiche del registro europeo dei tipi autorizzati di veicoli di cui all’articolo 34 della direttiva 2008/57/CE.

Articolo 2

Specifiche del registro europeo dei tipi di veicolo autorizzati

1.   L’Agenzia sviluppa, gestisce e conserva il registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati sulla base delle specifiche indicate agli allegati I e II.

2.   Il registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati (ERATV) contiene i dati relativi ai tipi di veicoli autorizzati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 26 della direttiva 2008/57/CE.

3.   Si considera che i tipi di veicoli autorizzati da uno Stato membro prima del 19 luglio 2010, per i quali uno o più veicoli sono stati autorizzati in uno o più Stati membri ai sensi degli articoli 22 o 24 della direttiva 2008/57/CE dopo il 19 luglio 2010, ricadano nel disposto dell’articolo 26 della direttiva 2008/57/CE e debbano essere registrati nell’ERATV. In questo caso i dati da registrare possono limitarsi ai parametri che sono stati verificati durante la procedura di autorizzazione del tipo.

4.   I tipi di veicoli che possono essere registrati su base volontaria sono quelli indicati alla sezione 1 dell’allegato I.

5.   La struttura del numero che ogni tipo di veicolo riceve è quella indicata all’allegato III.

6.   Il registro è operativo entro il 31 dicembre 2012. Nel frattempo l’Agenzia pubblica le informazioni relative ai tipi autorizzati di veicoli sul proprio sito Internet.

Articolo 3

Informazioni che le autorità nazionali di sicurezza devono trasmettere

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di sicurezza trasmettano le informazioni sulle autorizzazioni del tipo da essi rilasciate, come indicato all’allegato II.

2.   Le autorità nazionali di sicurezza trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo a norma di quanto dispone la sezione 5.2 dell’allegato I.

3.   Le autorità nazionali di sicurezza trasmettono le informazioni per mezzo del formulario elettronico standard reperibile su Internet e compilando i campi pertinenti.

4.   Le autorità nazionali di sicurezza trasmettono le informazioni relative alle autorizzazioni dei tipi di veicoli da esse rilasciate dopo il 19 luglio 2010 e prima dell’entrata in vigore della presente decisione, non oltre quattro mesi dopo l’entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 4

Codici delle restrizioni

1.   I codici armonizzati delle restrizioni sono applicabili in tutti gli Stati membri.

L’elenco dei codici armonizzati delle restrizioni per l’intero sistema ferroviario dell’Unione è aggiornato dall’Agenzia e pubblicato sul suo sito Internet.

Se un’autorità nazionale di sicurezza ritiene che sia necessario aggiungere un nuovo codice all’elenco dei codici armonizzati delle restrizioni, chiede all’Agenzia di esaminare l’inserimento di questo nuovo codice.

L’Agenzia esamina la richiesta consultandosi con le altre autorità nazionali di sicurezza. Se lo giudica opportuno, l’Agenzia inserisce un nuovo codice di restrizione nell’elenco. Prima della pubblicazione dell’elenco modificato, l’Agenzia lo comunica alla Commissione assieme alla richiesta di modifica e alla sua valutazione.

La Commissione informa gli Stati membri attraverso il comitato istituito a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE.

2.   L’Agenzia mantiene aggiornato l’elenco dei codici delle restrizioni nazionali. L’uso dei codici nazionali delle restrizioni sarà limitato a quelle restrizioni che riflettono le caratteristiche particolari del sistema ferroviario esistente in uno Stato membro e per le quali non avrebbe quindi senso l’applicazione in altri Stati membri.

Per i tipi di restrizioni non indicati nell’elenco di cui al paragrafo 1, l’autorità nazionale di sicurezza chiede all’Agenzia l’inserimento di un nuovo codice nell’elenco dei codici delle restrizioni nazionali. L’Agenzia esamina la richiesta consultandosi con le altre autorità nazionali di sicurezza. Se lo giudica opportuno l’Agenzia inserisce un nuovo codice di restrizione nell’elenco. Prima della pubblicazione dell’elenco modificato, l’Agenzia lo comunica alla Commissione assieme alla richiesta di modifica e alla sua valutazione.

La Commissione informa gli Stati membri attraverso il comitato istituito a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE.

3.   Il codice di restrizioni per autorità di sicurezza multinazionali viene considerato come i codici delle restrizioni nazionali.

4.   L’uso di restrizioni prive di codice è limitato a quelle restrizioni che a causa del loro carattere particolare non possono probabilmente essere applicate a diversi tipi di veicoli.

Articolo 5

Disposizioni finali

1.   L’Agenzia pubblica e aggiorna una guida per l’applicazione per il registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati. Tra le altre informazioni, tale guida comprende per ogni parametro un riferimento alle clausole delle specifiche tecniche per l’interoperabilità che fissano i requisiti per tale parametro.

2.   L’Agenzia presenta una raccomandazione alla Commissione sull’eventuale inserimento nel registro di tipi di veicoli che sono stati autorizzati prima del 19 luglio 2010 e sul possibile emendamento della presente decisione, sulla base dell’esperienza acquisita entro non oltre diciotto mesi dalla sua entrata in vigore.

Articolo 6

Data della domanda

La presente decisione entra in vigore il 15 aprile 2012.

Articolo 7

Destinatari

L’Agenzia ferroviaria europea e gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2011

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)  GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.


ALLEGATO I

SPECIFICHE DEL REGISTRO EUROPEO DEI TIPI DI VEICOLI AUTORIZZATI

1.   TIPI DI VEICOLI DA REGISTRARE SU BASE VOLONTARIA

I tipi di veicoli autorizzati prima del 19 luglio 2010 per i quali non sono stati autorizzati nuovi veicoli dopo il 19 luglio 2010 possono essere registrati nell’ERATV su base volontaria.

Inoltre possono essere registrati sempre su base volontaria i seguenti tipi di veicolo:

veicoli autorizzati per la messa in servizio prima del 19 luglio 2010 per i quali è stata rilasciata un’ulteriore autorizzazione per la messa in servizio ai sensi dell’articolo 23 o 25 della direttiva 2008/57/CE,

veicoli autorizzati per la messa in servizio prima del 19 luglio 2010 per i quali è stata rilasciata un’ulteriore autorizzazione per la messa in servizio a seguito di aggiornamento o rinnovo,

veicoli provenienti da paesi terzi e autorizzati sul territorio UE in conformità al Protocollo del 1999 della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e in particolare le sue appendici F e G, oppure

veicoli provenienti da paesi terzi e autorizzati a norma dell’articolo 21, paragrafo 11, della direttiva 2008/57/CE.

In questi quattro casi di registrazione volontaria, i dati da registrare possono limitarsi ai parametri che sono stati verificati durante la procedura di autorizzazione.

I permessi temporanei, come i permessi per percorsi di prova e collaudo, non vengono registrati nell’ERATV.

2.   ARCHITETTURA FUNZIONALE

2.1.   Gestione dell’ERATV

L’Agenzia conserva e gestisce l’ERATV. L’Agenzia crea gli account per gli utenti e per la concessione di diritti di accesso su richiesta delle autorità nazionali di sicurezza in conformità alla presente specifica.

2.2.   Indirizzo dell’ERATV

ERATV è un’applicazione che si trova in Internet. L’indirizzo dell’ERATV è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia.

2.3.   Utilizzatori e diritti di accesso dell’utilizzatore

Gli utilizzatori dell’ERATV sono i seguenti:

Utilizzatore

Diritti di accesso

Log in, account degli utenti

Autorità nazionale di sicurezza dello Stato membro

Presentazione di dati relativi a tale Stato membro che l’Agenzia deve convalidare

Consultazione senza limitazioni di tutti i dati, inclusi quelli per i quali è pendente la convalida

Logging con nome dell’utilizzatore e password

Non vengono messi a disposizione account funzionali o anonimi. Se l’autorità di sicurezza lo richiede vengono creati più account.

Agenzia

Convalida concernente la conformità alla presente specifica e pubblicazione dei dati presentati da un’autorità nazionale di sicurezza

Consultazione senza limitazioni di tutti i dati, inclusi quelli per i quali è pendente la convalida

Logging in con nome dell’utilizzatore e password

Pubblico

Consultazione dei dati convalidati

Non pertinente

2.4.   Interfaccia con sistemi esterni

Ogni tipo di veicolo registrato (vale a dire convalidato e reso pubblico) nell’ERATV sarà accessibile attraverso un hyperlink. Questi hyperlinks possono essere utilizzati da applicazioni esterne.

Viene prestata attenzione a eventuali link tra l’ERATV e il registro europeo centralizzato virtuale dei veicoli (ECVVR) (1).

2.5.   Collegamenti con altri registri e banche dati

Al momento di sviluppare l’ERATV l’Agenzia tiene pienamente conto delle interfacce, inclusi i periodi di transizione coordinati, con i seguenti registri e banche dati:

registri di immatricolazione nazionali (2) (NVR) e ECVVR: il formato dei dati sul tipo di veicolo nell’ECVVR deve presentare una corrispondenza di uno a uno con la designazione dei tipi e, ove possibile, con le versioni di tipo nell’ERATV,

registro delle infrastrutture (RINF) (3): gli elenchi di parametri e il formato dei dati del RINF e dell’ERATV corrispondono reciprocamente, compresi gli eventuali aggiornamenti o modifiche delle specifiche RINF e ERATV,

documento di riferimento delle norme nazionali (articolo 27 della direttiva 2008/57/CE): una volta che il documento di riferimento è disponibile, l’elenco di parametri per i quali la valutazione di conformità viene fatta rispetto alle norme nazionali indicate nell’ERATV deve avere una corrispondenza di uno a uno con l’elenco dei parametri indicati nel documento di riferimento. L’ERATV non deve permettere un riferimento ad un parametro che non sia incluso nel documento di riferimento.

2.6.   Disponibilità

Di norma, l’ERATV deve essere disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 365 giorni all’anno con una disponibilità del sistema obiettivo del 98 %. Tuttavia in caso di guasto intervenuto al di fuori del normale orario di lavoro dell’Agenzia, il ripristino del servizio viene gestito il giorno lavorativo dell’Agenzia successivo a quello in cui si è verificato il guasto. L’indisponibilità del sistema deve essere ridotta al minimo durante la manutenzione.

2.7.   Sicurezza

Gli account e le password degli utilizzatori creati dall’Agenzia non devono essere comunicati a terzi e devono essere utilizzati unicamente in conformità alla presente specifica.

3.   ARCHITETTURA TECNICA

3.1.   Architettura di sistema

L’ERATV è un’applicazione che si trova su Internet conservata e gestita dall’Agenzia.

L’ERATV è in grado di contenere informazioni complete relative a 35 000 tipi di veicoli.

Gli utilizzatori hanno la possibilità di connettersi all’ERATV attraverso un collegamento Internet standard.

L’architettura dell’ERATV è illustrata nella seguente immagine:

Image

3.2.   Requisiti del sistema

Per collegarsi all’ERATV è necessario disporre di un navigatore e di un accesso a Internet.

4.   MODI DI FUNZIONAMENTO

I modi di funzionamento dell’ERATV sono i seguenti:

modo normale. Durante il modo di funzionamento normale sono disponibili tutte le funzionalità,

modo di manutenzione. Durante il modo di manutenzione l’ERATV può non essere accessibile agli utilizzatori.

5.   REGOLE RELATIVE ALL’INSERIMENTO E ALLA CONSULTAZIONE DI DATI

5.1.   Principi generali

Ogni autorità nazionale di sicurezza presenta informazioni relative alle autorizzazioni dei tipi di veicoli da essa rilasciate.

L’ERATV comprende uno strumento situato su Internet per lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali di sicurezza e l’Agenzia. Questo strumento permette i seguenti scambi di informazioni:

1)

presentazione di dati per il registro da parte di un’autorità nazionale di sicurezza all’Agenzia tra cui:

a)

i dati relativi al rilascio di un’autorizzazione per un nuovo tipo di veicolo (in questo caso l’autorità nazionale di sicurezza trasmette l’intera serie di dati indicata all’allegato II);

b)

i dati relativi al rilascio di un’autorizzazione per un tipo di veicolo precedentemente registrato nell’ERATV (in questo caso l’autorità nazionale di sicurezza trasmette solo i dati relativi all’autorizzazione, vale a dire i campi della Sezione 3 dell’elenco di cui all’allegato II);

c)

i dati relativi alla modifica di un’autorizzazione esistente (in questo caso l’autorità nazionale di sicurezza trasmette solo i dati relativi ai campi che devono essere modificati; ciò può non comprendere la modifica dei dati relativi alle caratteristiche del veicolo);

d)

i dati relativi alla sospensione di un’autorizzazione esistente (in questo caso l’autorità nazionale di sicurezza trasmette solo la data di sospensione);

e)

i dati relativi alla riattivazione di un’autorizzazione esistente (in questo caso l’autorità nazionale di sicurezza trasmette solo i dati relativi ai campi che devono essere modificati), distinguendo tra:

riattivazione senza modifica di dati,

riattivazione con modifica di dati (questi dati possono non riguardare le caratteristiche del veicolo);

f)

dati relativi alla revoca di un’autorizzazione;

g)

dati relativi alla correzione di un errore;

2)

invio di richieste per chiarimento e/o correzione di dati da parte dell’Agenzia ad un’autorità nazionale di sicurezza;

3)

invio di risposte da parte di un’autorità nazionale di sicurezza alle richieste di chiarimento e/o correzione provenienti dall’Agenzia.

L’autorità nazionale di sicurezza trasmette i dati per l’aggiornamento elettronico del registro attraverso un’applicazione Internet e utilizzando il formulario elettronico che figura su Internet compilando i campi pertinenti come indicato nell’allegato II.

L’Agenzia controlla i dati trasmessi dall’autorità nazionale di sicurezza sotto il profilo della conformità alla presente specifica e li convalida oppure chiede un chiarimento.

Se l’Agenzia ritiene che i dati trasmessi dall’autorità nazionale di sicurezza non siano conformi alla presente specifica, invia all’autorità nazionale di sicurezza una richiesta di correzione o di chiarimento dei dati trasmessi.

Per ogni aggiornamento di dati concernente un tipo di veicolo il sistema genera un messaggio di conferma, che verrà inviato per posta elettronica agli utilizzatori dell’autorità nazionale di sicurezza che ha trasmesso i dati, all’autorità nazionale di sicurezza di tutti gli altri Stati membri quando il tipo è autorizzato e all’Agenzia.

5.2.   Trasmissione di dati da parte dell’autorità nazionale di sicurezza

5.2.1.   Rilascio di un’autorizzazione di un nuovo tipo di veicolo

L’autorità nazionale di sicurezza informa l’Agenzia su eventuali autorizzazioni di un nuovo tipo di veicolo entro venti (20) giorni lavorativi successivi al rilascio dell’autorizzazione.

L’Agenzia controlla l’informazione trasmessa dall’autorità nazionale di sicurezza ed entro venti (20) giorni lavorativi successivi alla ricezione di questa informazione la convalida e assegna al tipo di veicolo un numero come indicato nell’allegato III o chiede una correzione o un chiarimento. In particolare, al fine di impedire duplicazioni involontarie di tipi nell’ERATV, l’Agenzia verifica, nella misura in cui i dati disponibili nell’ERATV lo consentono, che il tipo in questione non sia già stato registrato da un altro Stato membro.

Dopo la convalida delle informazioni trasmesse dall’autorità nazionale di sicurezza, l’Agenzia assegna al nuovo tipo di veicolo il suo numero. Le regole relative all’assegnazione del numero al tipo di veicolo figurano nell’allegato III.

5.2.2.   Rilascio di un’autorizzazione ad un nuovo tipo di veicolo registrato in precedenza nell’ERATV.

L’autorità nazionale di sicurezza informa l’Agenzia su eventuali autorizzazioni di un tipo di veicolo già registrato nell’ERATV (come un tipo autorizzato da un altro Stato membro) entro i (20) giorni lavorativi successivi al rilascio dell’autorizzazione.

L’Agenzia controlla l’informazione trasmessa dall’autorità nazionale di sicurezza ed entro dieci (10) giorni lavorativi successivi alla ricezione di questa informazione la convalida o chiede una correzione o un chiarimento.

Dopo la convalida dell’informazione presentata dall’autorità di sicurezza nazionale, l’Agenzia integra i dati relativi a questo tipo di veicolo con i dati relativi all’autorizzazione nello Stato membro dell’autorità nazionale di sicurezza che ha rilasciato l’autorizzazione.

5.2.3.   Modifica apportata ad un’autorizzazione esistente

L’autorità nazionale di sicurezza informa l’Agenzia di eventuali modifiche ad un’autorizzazione esistente per un tipo di veicolo entro venti (20) giorni lavorativi successivi al rilascio dell’autorizzazione.

L’Agenzia controlla l’informazione trasmessa dall’autorità nazionale di sicurezza ed entro dieci (10) giorni lavorativi successivi alla ricezione di questa informazione la convalida o chiede una correzione o un chiarimento. In particolare l’Agenzia verifica che i cambiamenti richiesti consistano effettivamente in una modifica ad un’autorizzazione di un tipo esistente (ad esempio modifica delle condizioni dell’autorizzazione, modifiche dell’attestato di esame del tipo) e non costituiscono un nuovo tipo di veicolo.

Dopo la convalida dell’informazione presentata dall’autorità nazionale di sicurezza, l’Agenzia pubblica l’informazione.

5.2.4.   Sospensione

L’autorità nazionale di sicurezza informa l’Agenzia dell’eventuale sospensione di un’autorizzazione esistente per un tipo di veicolo entro (5) giorni lavorativi successivi alla dichiarazione di sospensione dell’autorizzazione.

L’Agenzia controlla l’informazione trasmessa dall’autorità nazionale di sicurezza ed entro cinque (5) giorni lavorativi successivi alla ricezione di questa informazione la convalida o chiede una correzione o un chiarimento.

5.2.5.   Riattivazione senza modifica

L’autorità nazionale di sicurezza informa l’Agenzia della riattivazione di un’autorizzazione per un tipo di veicolo precedentemente sospeso entro venti (20) giorni lavorativi successivi alla dichiarazione della riattivazione dell’autorizzazione. L’autorità nazionale di sicurezza conferma che l’autorizzazione originale è riattivata senza modifiche.

L’Agenzia controlla l’informazione trasmessa dall’autorità nazionale di sicurezza ed entro dieci (10) giorni lavorativi successivi alla ricezione di questa informazione la convalida o chiede una correzione o un chiarimento.

5.2.6.   Riattivazione con modifica

L’autorità nazionale di sicurezza informa l’Agenzia della riattivazione di un’autorizzazione per un tipo di veicolo precedentemente sospeso entro venti (20) giorni lavorativi successivi alla dichiarazione della riattivazione dell’autorizzazione. L’autorità nazionale di sicurezza indica che la riattivazione è accompagnata da una modifica dell’autorizzazione originale. L’autorità nazionale di sicurezza trasmette l’informazione relativa a tale modifica.

Si applica la procedura menzionata al punto 5.2.3 supra per la modifica di un’autorizzazione.

5.2.7.   Revoca

L’autorità nazionale di sicurezza informa l’Agenzia dell’eventuale revoca di un’autorizzazione esistente per un tipo di veicolo entro (5) giorni lavorativi successivi alla stessa.

L’Agenzia controlla l’informazione trasmessa dall’autorità nazionale di sicurezza ed entro cinque (5) giorni lavorativi successivi alla ricezione di questa informazione la convalida o chiede una correzione o un chiarimento.

Nei casi in cui un’autorizzazione ha un termine di validità, il sistema IT modifica automaticamente lo status dell’autorizzazione in «scaduta» in base al termine di validità indicato dalla pertinente autorità di sicurezza nazionale.

5.2.8.   Modifica di un’autorizzazione che può portare ad una modifica di un tipo di veicolo registrato

Prima di chiedere una modifica di un’autorizzazione che può portare ad una modifica di un tipo di veicolo registrato, l’autorità nazionale di sicurezza si coordina con le autorità nazionali di sicurezza che hanno rilasciato l’autorizzazione per questo tipo registrato e in particolare l’autorità che ha registrato il tipo nell’ERATV.

5.3.   Inserimento o modifica di dati da parte dell’Agenzia

Normalmente l’Agenzia non introduce dati nel registro. I dati vengono trasmessi dall’autorità nazionale di sicurezza e il ruolo dell’Agenzia consiste solo nella loro convalida e pubblicazione.

In circostanze eccezionali, come l’impossibilità tecnica di seguire la procedura normale, l’Agenzia può, dietro richiesta di un’autorità di sicurezza nazionale, inserire o modificare dati nell’ERATV. In questo caso, l’autorità nazionale di sicurezza che ha chiesto l’inserimento o la modifica di dati conferma i dati inseriti o modificati dall’Agenzia e quest’ultima documenta nelle forme dovute la procedura. Si applicano i termini per l’inserimento di dati nell’ERATV indicati nella sezione 5.2.

5.4.   Pubblicazione di dati da parte dell’Agenzia

L’Agenzia rende pubblici i dati che sono stati convalidati.

5.5.   Gestione di errori nei dati trasmessi

L’ERATV consente di correggere errori presenti nei dati registrati. Nei casi in cui si è proceduto a correggere un errore, l’ERATV indica la data di correzione.

5.6.   Eventuali ricerche e relazioni

L’ERATV permette le seguenti comunicazioni:

1)

per una autorità nazionale di sicurezza e l’Agenzia

informazione indicata all’allegato II trasmessa da un’autorità nazionale di sicurezza e non convalidata dall’Agenzia per qualsiasi tipo di veicolo per il quale l’autorizzazione è attiva, sospesa o revocata (incluse le autorizzazioni scadute) fin tanto che tale informazione è conservata nei registri,

relazioni a disposizione del pubblico;

2)

per il pubblico

informazione indicata all’allegato II trasmessa da un’autorità nazionale di sicurezza e convalidata dall’Agenzia per qualsiasi tipo di veicolo per il quale l’autorizzazione è attiva, sospesa o revocata (incluse le autorizzazioni scadute) fin tanto che tale informazione è conservata nei registri.

L’ERATV consente al pubblico di effettuare ricerche almeno secondo i seguenti criteri o una loro combinazione:

per codice di tipo,

per nome del tipo o parte di esso,

per nome del costruttore o parte di esso,

per categoria/sottocategoria del veicolo,

per STI alla quale il tipo è conforme

per Stato membro o combinazione di Stati membri dove il tipo di veicolo è autorizzato,

per status dell’autorizzazione,

per una delle caratteristiche tecniche.

Se opportuno i criteri di ricerca consentono di indicare una gamma di caratteristiche tecniche.

5.7.   Registrazioni storiche

L’ERATV conserva tutte le registrazioni storiche di tutte le modifiche, tra cui correzione di errori, richieste di chiarimenti e risposte, relative ad un tipo di veicolo registrato per 10 anni dalla data di revoca dell’autorizzazione in tutti gli Stati membri e per 10 anni dalla data di ritiro della registrazione da un registro nazionale dell’ultimo veicolo di questo tipo, indipendentemente dai successivi sviluppi.

5.8.   Notifica automatica di modifiche

In seguito a modifica, sospensione, riattivazione o revoca di un’autorizzazione di un tipo di veicolo, il sistema IT invia all’autorità nazionale di sicurezza dello Stato membro dove il tipo di veicolo è autorizzato un messaggio di posta elettronica automatico relativo alla modifica.

Nei casi in cui una autorizzazione ha un termine di validità, il sistema IT invia all’autorità nazionale di sicurezza un messaggio automatico di posta elettronica informandola in merito alla prossima data di scadenza tre (3) mesi prima di tale data.

6.   GLOSSARIO

Termine o abbreviazione

Definizione

Veicolo

Veicolo ferroviario definito all’articolo 2, lettera c), della direttiva 2008/57/CE.

Tipo

Tipo di veicolo definito all’articolo 2, lettera w), della direttiva 2008/57/CE Il tipo deve riflettere l’unità che è stata sottoposta alla valutazione di conformità e all’autorizzazione. Tale unità può essere un singolo veicolo, una colonna di veicoli o un convoglio.

Versione

Versione di un tipo oggetto dell’attestato di esame del tipo.

Fabbricante

Persona fisica o giuridica che fabbrica un veicolo oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio. L’indicazione del fabbricante nell’ERATV serve solo come riferimento, non pregiudica i diritti di proprietà intellettuale, le responsabilità contrattuali o la responsabilità civile.

Titolare dell’autorizzazione

Soggetto che ha chiesto e ottenuto l’autorizzazione del tipo di veicolo.

Restrizione

Condizione o limitazione indicata nell’autorizzazione del tipo di veicolo che si applica alla messa in servizio o all’uso di un veicolo in conformità a questo tipo. Le restrizioni non comprendono le caratteristiche tecniche che sono incluse nella sezione 4 dell’allegato II (Elenco e formato di parametri).

Modifica di autorizzazione

Decisione presa da un’autorità nazionale di sicurezza in base alla quale determinate condizioni di un’autorizzazione per un tipo di veicolo rilasciata in precedenza da tale autorità devono essere modificate. La modifica di un’autorizzazione può includere, ma non si limita a, restrizioni, modifica della data di validità, rinnovo dell’autorizzazione dopo un cambio delle regole.

Sospensione dell’autorizzazione

Decisione presa da un’autorità nazionale di sicurezza in base alla quale un’autorizzazione per un tipo di veicolo viene dichiarata temporaneamente non valida e nessun veicolo può essere autorizzato a essere messo in servizio sulla base della sua conformità al tipo in questione, fino a quando le cause che hanno motivato la sospensione non siano state analizzate. La sospensione dell’autorizzazione per un tipo di veicolo non si applica ai veicoli già in servizio.

Riattivazione dell’autorizzazione

Decisione presa da un’autorità nazionale di sicurezza in base alla quale una sospensione di autorizzazione da essa precedentemente dichiarata non è più di applicazione.

Revoca dell’autorizzazione

Decisione presa da un’autorità nazionale di sicurezza in base alla quale un’autorizzazione per un tipo di veicolo non è più valida e nessun veicolo può essere autorizzato alla messa in servizio sulla base della sua conformità al tipo in questione. La revoca dell’autorizzazione per un tipo di veicolo non si applica ai veicoli già in servizio.

Errore

Dati trasmessi o pubblicati che non corrispondono all’autorizzazione in questione per il tipo di veicolo. La modifica dell’autorizzazione non ricade in questa definizione.


(1)  Come prevede la decisione 2007/756/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all’articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE (GU L 305 del 23.11.2007, pag. 30).

(2)  Come prevede la decisione 2007/756/CE.

(3)  Come prevede la decisione di esecuzione 2011/633/UE della Commissione, del 15 settembre 2001, concernente le specifiche comuni del registro delle infrastrutture ferroviarie (GU L 256 dell'1.10.2011, pag. 1).


ALLEGATO II

DATI DA REGISTRARE E FORMATO

Per ogni tipo di veicolo autorizzato l’ERATV include i seguenti dati:

identificazione del tipo,

fabbricante,

conformità alle STI,

autorizzazioni concesse in diversi Stati membri, incluse le informazioni generali relative a tali autorizzazioni, il loro status (valida, sospesa o revocata), elenco di parametri per i quali è stata verificata la conformità alle norme nazionali,

caratteristiche tecniche.

I dati da registrare nell’ERATV per ogni tipo di veicolo e il loro formato sono indicati infra. I dati da registrare dipendono dalla categoria del veicolo come indicato infra.

I valori indicati per i parametri collegati alle caratteristiche tecniche sono quelli registrati nella documentazione tecnica che accompagna l’attestato di esame del tipo.

Nei casi in cui i possibili valori di un parametro si limitano ad un elenco predefinito, tali elenchi vengono conservati e aggiornati dall’Agenzia.

Per i tipi di veicolo che non sono conformi a tutte le pertinenti STI in vigore, l’autorità nazionale di sicurezza che ha rilasciato l’autorizzazione del tipo può limitare l’informazione da trasmettere sulle caratteristiche tecniche indicate alla sezione 4 infra ai parametri che sono stati verificati in conformità alle norme applicabili.

Parametro

Formato dei dati

Categorie di applicabilità al veicolo (Sì, no, facoltativo, punto in sospeso)

1.

Veicoli trainanti

2.

Veicoli viaggiatori rimorchiati

3.

Carri merci

4.

Veicoli speciali

0

Identificazione del tipo

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

0.1

ID TIPO

[numero] XX-XXX-XXXX-X (in conformità all’allegato III)

0.2

Versioni comprese in questo tipo

[numero] XXX + [stringa di caratteri] (in conformità all’allegato III)

0.3

Data della registrazione nell’ERATV

[data] GG-MM-AAAA

1

Informazioni generali

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

1.1

Nome del tipo

[stringa di caratteri] (non più di 256 caratteri)

F

F

F

F

1.2

Nome alternativo del tipo

[stringa di caratteri] (non più di 256 caratteri)

F

F

F

F

1.3

Nome del fabbricante

[stringa di caratteri] (non più di 256 caratteri) Selezione da un elenco predefinito, possibilità di aggiungere nuovi fabbricanti

1.4

Categoria

[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito (in conformità all’allegato III)

1.5

Sottocategoria

[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito (in conformità all’allegato III)

2

Conformità alle STI

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

2.1

Conformità alle STI

Per ogni STI:

[stringa di caratteri] Sì/No/Parziale/Non applicabile Selezione da un elenco predefinito di STI collegate ai veicoli (sia quelle in vigore che quelle precedentemente in vigore) (possibile selezione multipla)

2.2

Riferimento a «Certificati di esame del tipo CE» (se si applica il modulo SB) e/o a «Certificati di esame del progetto CE» (se si applica il modulo SH1)

[stringa di caratteri] (possibilità di indicare diversi certificati, ad esempio certificato per sottosistema materiale rotabile, certificato per CCS, ecc.)

2.3

Casi specifici applicabili (conformità di casi specifici con cui è stata valutata)

[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito (possibile selezione multipla) basato su STI (per ogni STI contrassegnata Sì o Ps)

2.4

Sezioni di STI non ottemperate

[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito (possibile selezione multipla) basato su STI (per ogni STI contrassegnata Ps)

3

Autorizzazioni

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

3.1

Autorizzazione in

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

3.1.1

Stato membro di autorizzazione

[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito I codici sono quelli ufficialmente pubblicati e aggiornati sul sito Internet europeo nella guida di stile interistituzionale

3.1.2

Situazione attuale

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

3.1.2.1

Qualifica

[stringa di caratteri] + [data]Campo compilato automaticamente dal sistema. Soluzioni possibili: ValidaSospesa GG-MM-AAAA, Revocata GG-MM-AAAA, Scaduta GG-MM-AAAA

3.1.2.2

Validità dell’autorizzazione (se definita)

[data] GG-MM-AAAA

3.1.2.3

Codici identificativi delle restrizioni

[stringa di caratteri] Codice assegnato dall’Agenzia

3.1.2.4

Restrizioni non codificate

[stringa di caratteri]

3.1.3

Dati precedenti

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

3.1.3.1

Autorizzazione originale

Voce (dati mancanti)

3.1.3.1.1

Data

[data] GG-MM-AAAA

3.1.3.1.2

Titolare dell’autorizzazione

[stringa di caratteri] (non più di 256 caratteri) Selezione da un elenco predefinito, possibilità di aggiungere nuove organizzazioni

3.1.3.1.3

Riferimento del documento di autorizzazione

[stringa di caratteri] (EIN)

3.1.3.1.4

Riferimenti del certificato nazionale (se applicabile)

[stringa di caratteri]

3.1.3.1.5

Parametri per i quali è stata valutata la conformità alle norme nazionali in vigore

[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito (possibile selezione multipla) basato sulla decisione della Commissione 2009/965/CE

3.1.3.1.6

Osservazioni

[stringa di caratteri] (non più di 1 024 caratteri)

F

F

F

F

3.1.3.X

Modifica di autorizzazione

Voce (dati mancanti) (X aumentato progressivamente da 2 in poi, tante volte quante sono le modifiche dell’autorizzazione del tipo che sono state pubblicate)

3.1.3.X.1

Tipo di modifica

[stringa di caratteri] Testo da un elenco predefinito (modifica, sospensione, riattivazione, revoca)

3.1.3.X.2

Data

[data] GG-MM-AAAA

3.1.3.X.3

Titolare dell’autorizzazione (se applicabile)

[stringa di caratteri] (non più di 256 caratteri) Selezione da un elenco predefinito, possibilità di aggiungere nuove organizzazioni

3.1.3.X.4

Riferimento del documento di modifica dell’autorizzazione

[stringa di caratteri]

3.1.3.X.5

Riferimenti del certificato nazionale (se applicabile)

[stringa di caratteri]

3.1.3.X.6

Norme nazionali applicabili (se del caso)

[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito (possibile selezione multipla) basato sulla decisione della Commissione 2009/965/CE

3.1.3.X.7

Osservazioni

[stringa di caratteri] (non più di 1 024 caratteri)

F

F

F

F

3.X

Autorizzazione in

Voce (dati mancanti) [X è progressivamente aumentato di un’unità a partire da 2 ogni volta che viene rilasciata un’autorizzazione per questo tipo (comprese quelle sospese e revocate)]. Questa sezione contiene gli stessi campi di 3.1

4

Caratteristiche tecniche del veicolo

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.1

Caratteristiche tecniche generali

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.1.1

Numero di cabine di guida

[Numero] 0/1/2

4.1.2

Velocità

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.1.2.1

Velocità massima per progetto

[Numero] km/ora

4.1.2.2

Velocità massima (a vuoto)

[Numero] km/ora

No

No

No

4.1.3

Scartamento di sala montata

[stringa di caratteri] Selezione da elenco predefinito

4.1.4

Condizioni di uso relative alla formazione del treno

[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito

No

4.1.5

Numero massimo di convogli o locomotive accoppiati in funzionamento multiplo

[numero]

No

No

No

4.1.6

Numero di elementi nella colonna di carri merci (solo per sottocategoria «colonna di carri merci»)

[numero]

No

No

No

4.1.7

Marcatura letterale

[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito (in conformità all’allegato P della STI OPE)

No

No

No

4.1.8

Il tipo soddisfa i requisiti necessari per la validità dell’autorizzazione del veicolo rilasciata da uno Stato membro in un altro Stato membro

[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito

4.1.9

Merci pericolose per le quali il veicolo è adeguato (codice cisterna)

[stringa di caratteri] Codice cisterna

No

No

No

4.1.10

Categoria strutturale

[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito

4.2

Sagoma cinematica del veicolo

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.2.1

Sagoma cinematica del veicolo (sagoma interoperabile)

[stringa di caratteri] Selezione da elenco predefinito (possibile più di uno) (l’elenco sarà diverso per diverse categorie a seconda della STI applicabile)

4.2.2

Sagoma cinematica del veicolo (altre sagome esaminate utilizzando il metodo cinematico)

[stringa di caratteri] Selezione da elenco predefinito (possibile più di uno)

F

F

F

F

4.3

Condizioni ambientali

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.3.1

Campo di temperatura

[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito (possibile più di uno)

4.3.2

Escursione altimetrica

[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito

No

4.3.3

Condizioni di neve, ghiaccio e grandine

[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito

No

4.3.4

Spostamento ballast (Ballast pick up) (solo per veicoli v ≥ 190 km/h)

Punto in sospeso

PS

PS

No

No

4.4

Sicurezza antincendio

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.4.1

Categoria sicurezza antincendio

[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito

No

4.5

Massa del progetto e carichi

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.5.1

Carico utile consentito per diverse categorie di linea

[numero] t per categoria di linea [stringa di caratteri]

PS

PS

PS

4.5.2

Massa del progetto

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.5.2.1

Massa del progetto in funzione operativa

[numero] kg

F

4.5.2.2

Massa del progetto in condizioni di carico utile normale

[numero] kg

F

4.5.2.3

Massa del progetto in condizioni di carico utile eccezionale

[numero] kg

No

4.5.3

Carico statico per asse

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.5.3.1

Carico statico per asse in funzione operativa

[numero] kg

F

4.5.3.2

Carico statico per asse in condizioni di carico utile normale/carico utile massimo per carri merci

[numero] kg

F

4.5.3.3

Carico statico per asse in condizioni di carico utile eccezionale

[numero] kg

No

4.5.4

Forza guida quasi statica (se supera il limite definito nella STI o non definito nella STI)

[numero] kN

No

4.6

Comportamento dinamico del materiale rotabile

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.6.1

Insufficienza di sopraelevazione (accelerazione laterale massima non compensata) per la quale il veicolo è stato esaminato

[numero] mm

Nel caso dei veicoli a doppio scartamento, vengono indicati i valori per ogni scartamento

F

4.6.2

Veicolo equipaggiato di un sistema di compensazione dell’insufficienza di sopraelevazione («veicolo ad assetto variabile»)

[Operatore booleano] Sì/No

4.6.3

Nei limiti di servizio di conicità equivalente (o profilo di ruota usurata) per cui il veicolo è stato testato

Punto in sospeso

PS

PS

PS

PS

4.7

Impianti frenanti

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.7.1

Decelerazione massima del treno

[numero] m/s2

No

No

4.7.2

Freno di servizio

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.7.2.1

Prestazione dell’impianto frenante su forti pendenze con carico utile normale

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.7.2.1.1

Caso di riferimento della STI

[stringa di caratteri] da un elenco predefinito

4.7.2.1.2

Velocità (se non è indicato un caso di riferimento)

[Numero] km/ora

4.7.2.1.3

Pendenza (se non è indicato un caso di riferimento)

[numero] ‰ (mm/m)

4.7.2.1.4

Distanza (se non è indicato un caso di riferimento)

[numero] km

4.7.2.1.5

Tempo (se la distanza non è indicata) (se non è indicato un caso di riferimento)

[numero] min

4.7.3

Freno di stazionamento

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.7.3.1

Tutti i veicoli di questo tipo devono essere equipaggiati con un freno di stazionamento (freno di stazionamento obbligatorio per veicoli di questo tipo)

[Operatore booleano] Sì/No

No

No

4.7.3.2

Tipo di freno di stazionamento (se il veicolo ne è provvisto)

[stringa di caratteri] da un elenco predefinito

4.7.3.3

Pendenza massima sulla quale l’unità è immobilizzata dal solo freno di stazionamento (se il veicolo ne è provvisto)

[numero] ‰ (mm/m)

4.7.4

Sistema di frenatura installato sul veicolo

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.7.4.1

Freno a correnti parassite

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.7.4.1.1

Freno a correnti parassite installato

[Operatore booleano] Sì/No

No

4.7.4.1.2

Possibilità di impedire l’uso del freno a correnti parassite (solo se provvisto di freno a correnti parassite)

[Operatore booleano] Sì/No

No

4.7.4.2

Freno magnetico

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.7.4.2.1

Provvisto di freno magnetico

[Operatore booleano] Sì/No

No

4.7.4.2.2

Possibilità di impedire l’uso del freno magnetico (solo se provvisto di freno magnetico)

[Operatore booleano] Sì/No

No

4.7.4.3

Freno a recupero (solo per veicolo a trazione elettrica)

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.7.4.3.1

Provvisto di freno a recupero

[Operatore booleano] Sì/No

No

No

4.7.4.3.2

Possibilità di impedire l’uso del freno a recupero (solo se provvisto di freno a recupero)

[Operatore booleano] Sì/No

No

No

4.8

Caratteristiche geometriche

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.8.1

Lunghezza del veicolo

[numero] m

4.8.2

Diametro minimo della ruota in servizio

[numero] mm

4.8.3

Limiti di manovrabilità

[Operatore booleano] Sì/No

No

No

No

4.8.4

Capacità minima di raggio di curva orizzontale

[numero] m

4.8.5

Capacità minima di raggio di curva convesso verticale

[numero] m

F

F

F

F

4.8.6

Capacità minima di raggio di curva concavo verticale

[numero] m

F

F

F

F

4.8.7

Altezza della piattaforma di caricamento (per carri pianale e trasporto combinato)

[numero] mm

No

No

No

4.8.8

Idoneità al trasporto su traghetti

[Operatore booleano] Sì/No

4.9

Attrezzature

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.9.1

Tipo di accoppiamento finale (indicando le forze di compressione e di trazione)

[stringa di caratteri] da un elenco predefinito (possibile selezione multipla)

4.9.2

Monitoraggio delle condizioni delle boccole a cuscinetti (rilevamento di boccole surriscaldate)

[stringa di caratteri] da un elenco predefinito (possibile selezione multipla)

4.9.3

Lubrificazione del bordino

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.9.3.1

Provvisto di lubrificazione del bordino

[Operatore booleano] Sì/No

No

4.9.3.2

Possibilità di impedire l’uso del dispositivo di lubrificazione (solo se provvisto di dispositivo di lubrificazione)

[Operatore booleano] Sì/No

No

No

4.10

Sistema di fornitura di energia

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.10.1

Alimentatore di energia

[stringa di caratteri] da un elenco predefinito (possibile selezione multipla)

No

4.10.2

Potenza massima (da indicare per ogni sistema di fornitura di energia per il quale il veicolo è attrezzato)

[Numero] kw per [sistema di fornitura di energia automaticamente preinserito]

F

F

No

F

4.10.3

Corrente massima nominale (da indicare per ogni sistema di fornitura di energia per il quale il veicolo è attrezzato)

[Numero] A per [Voltaggio automaticamente preinserito]

No

4.10.4

Corrente massima a treno fermo per pantografo (da indicare per ogni sistema a corrente continua per il quale il veicolo è attrezzato)

[Numero] A per [Voltaggio automaticamente preinserito]

No

4.10.5

Altezza dell’interazione del pantografo con i fili di contatto (sul piano del ferro) (da indicare per ogni sistema di fornitura di energia per il quale il veicolo è attrezzato)

[Numero] Da [m] a [m] (con due decimali)

No

4.10.6

Archetto del pantografo (da indicare per ogni sistema di fornitura di energia per il quale il veicolo è attrezzato)

[Stringa di caratteri] per [sistema di fornitura di energia automaticamente preinserito]

Da un elenco predefinito (possibile selezione multipla)

No

4.10.7

Numero di pantografi a contatto con la catenaria (da indicare per ogni sistema di fornitura di energia per il quale il veicolo è attrezzato)

[Numero]

No

4.10.8

Distanza più breve tra due pantografi a contatto con la catenaria (da indicare per ogni sistema di fornitura di energia per il quale il veicolo è attrezzato; da indicare per funzionamento singolo e, se applicabile, multiplo) (solo se il numero di pantografi alzati è più di 1)

[Numero] [m]

No

4.10.9

Tipo di catenaria utilizzato per la prova di prestazione della captazione di corrente (da indicare per ogni sistema di fornitura di energia per il quale il veicolo è attrezzato) (solo se il numero di pantografi alzati è più di 1)

[Stringa di caratteri] per [sistema di fornitura di energia automaticamente preinserito]

Da un elenco predefinito (possibile selezione multipla)

No

No

4.10.10

Materiale dello strisciante del pantografo con il quale il veicolo può essere attrezzato (da indicare per ogni sistema di fornitura di energia per il quale il veicolo è attrezzato)

[Stringa di caratteri] per [sistema di fornitura di energia automaticamente preinserito]

Da un elenco predefinito (possibile selezione multipla)

No

4.10.11

Dispositivo di distacco automatico installato (da indicare per ogni sistema di fornitura di energia per il quale il veicolo è attrezzato)

[Operatore booleano] Sì/No

No

4.10.12

Contatore di energia elettrica conforme alla STI a fini di fatturazione installato a bordo

[Operatore booleano] Sì/No

No

4.11

Caratteristiche relative al rumore

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.11.1

Livello di rumore in fase di transito (dB(A)]

[Numero] (dB(A)]

F

F

F

F

4.11.2

Il livello di rumore in fase di transito è stato misurato nelle condizioni di riferimento

[Operatore booleano] Sì/No

4.11.3

Livello di rumore in stazionamento (dB(A)]

[Numero] (dB(A)]

F

F

F

F

4.11.4

Livello di rumore in avviamento (dB(A)]

[Numero] (dB(A)]

F

No

No

F

4.12

Caratteristiche relative ai passeggeri

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.12.1

Caratteristiche relative ai passeggeri in generale

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.12.1.1

Numero di sedili fissi

Da [numero] a [numero]

F

F

No

No

4.12.1.2

Numero di toelette

[Numero]

F

F

No

No

4.12.1.3

Numero di cuccette

Da [numero] a [numero]

F

F

No

No

4.12.2

Caratteristiche relative alle persone a mobilità ridotta (PMR)

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.12.2.1

Numero di priorità

Da [numero] a [numero]

No

No

4.12.2.2

Numero di spazi per sedia a rotelle

Da [numero] a [numero]

No

No

4.12.2.3

Numero di toelette accessibili a PMR

[Numero]

No

No

4.12.2.4

Numero di cuccette accessibili a PMR

Da [numero] a [numero]

No

No

4.12.3

Ingressi e uscite dei passeggeri

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.12.3.1

Altezza del marciapiede per il quale il veicolo è progettato

[Numero] da un elenco predefinito (possibile selezione multipla)

No

No

4.12.3.2

Descrizione di eventuali dispositivi di salita e discesa integrati (se forniti)

[Stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito (possibile selezione multipla)

No

No

4.12.3.3

Descrizione di eventuali dispositivi di salita e discesa trasportabili se presi in considerazione nel progetto del veicolo per soddisfare i requisiti della STI per le PMR

[Stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito (possibile selezione multipla)

No

No

4.13

Attrezzature CCS a bordo (solo per veicoli con cabina di guida)

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.13.1

Segnaletica

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.13.1.1

Apparecchiatura ETCS a bordo e suo livello

[Stringa di caratteri] da un elenco predefinito

4.13.1.2

Base ETCS, versione (x.y). Se la versione non è pienamente compatibile viene indicata tra parentesi

[Stringa di caratteri] da un elenco predefinito

4.13.1.3

Apparecchiatura ETCS a bordo per ricezione di informazioni con funzione «infill» via loop o GSM-R

[Stringa di caratteri] da un elenco predefinito (possibile più di una opzione)

4.13.1.4

Applicazioni nazionali ETCS realizzate (NID_XUSER of Packet 44)

[Numero] da un elenco predefinito secondo l’elenco delle variabili ETCS (possibile più di una opzione)

4.13.1.5

Sistemi di indicatori di allerta, controllo e protezione del treno di classe B o altro installati (sistema e, se applicabile, versione)

[Stringa di caratteri] da un elenco predefinito (possibile più di una opzione)

4.13.1.6

Condizioni speciali messe in atto a bordo per la commutazione tra i diversi sistemi di protezione, controllo e indicazione di allerta.

[Stringa di caratteri] da combinazione di sistemi installati a bordo («Sistema XX»/«Sistema YY») (possibile più di una opzione)

4.13.2

Radio

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.13.2.1

Apparecchiatura GSM-R a bordo e sua versione (FRS and SRS)

[Stringa di caratteri] da un elenco predefinito

4.13.2.2

Numero di apparecchi mobili GSM-R nella cabina di guida per la trasmissione di dati

[Numero]: 0, 1, 2 o 3

4.13.2.3

Sistemi radio di classe B o altro installati (sistema e, se applicabile, versione)

[Stringa di caratteri] da un elenco predefinito (possibile più di una opzione)

4.13.2.4

Condizioni specifiche messe in atto a bordo per la commutazione tra sistemi radio diversi.

[Stringa di caratteri] da combinazione di sistemi installati a bordo («Sistema XX»/«Sistema YY») (possibile più di una opzione)

4.14

Compatibilità con i sistemi di localizzazione dei treni

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.14.1

Tipo di sistema di localizzazione dei treni per il quale il veicolo è stato progettato e valutato

[Stringa di caratteri] da un elenco predefinito (possibile più di una opzione)

4.14.2

Caratteristiche dettagliate del veicolo in relazione alla compatibilità con i sistemi di localizzazione dei treni

Voce (dati mancanti)

4.14.2.1

Distanza massima tra assi consecutivi

[Numero] mm

4.14.2.2

Distanza minima tra assi consecutivi

[Numero] mm

4.14.2.3

Distanza tra il primo e il secondo asse

[Numero] mm

4.14.2.4

Lunghezza massima della punta del veicolo

[Numero] mm

4.14.2.5

Larghezza minima del cerchio della ruota

[Numero] mm

4.14.2.6

Diametro minimo della ruota

[Numero] mm

4.14.2.7

Spessore minimo del bordino

[Numero] mm

4.14.2.8

Altezza minima del bordino

[Numero] mm

4.14.2.9

Altezza massima del bordino

[Numero] mm

4.14.2.10

Carico minimo per asse

[Numero] t

4.14.2.11

Spazio libero da componenti induttive e metalliche tra le ruote

Punto in sospeso

PS

PS

PS

PS

4.14.2.12

Il materiale della ruota è ferromagnetico

[Operatore booleano] Sì/No

4.14.2.13

Potenza massima di sabbiatura

[Numero] g per [numero] s

No

No

4.14.2.14

Possibilità di impedire l’uso di sabbiatura

Sì/No

No

No

4.14.2.15

Massa metallica del veicolo

Punto in sospeso

PS

PS

PS

PS

4.14.2.16

Impedenza massima tra ruote opposte di una sala

[Numero] Ω

4.14.2.17

Impedenza minima del veicolo (tra ruote e pantografo) (solo per veicolo attrezzati per 1 500 V o 3 000 V CC)

[Numero] Ω per [numero] Hz (è possibile più di una linea)

No

No

4.14.2.18

Interferenze elettromagnetiche provocate da ritorno della corrente nei binari

Punto in sospeso

PS

PS

PS

PS

4.14.2.19

Emissione elettromagnetica del treno rispetto alla compatibilità con i sistemi di localizzazione del treno

Punto in sospeso

PS

PS

PS

PS

Note:

1)

Quando un parametro viene definito nella STI applicabile, il valore indicato per il parametro è quello esaminato nella procedura di verifica.

2)

Gli elenchi predefiniti vengono conservati e aggiornati dall’Agenzia in conformità alla STI in vigore, includendo le STI che possono essere applicate durante un periodo transitorio.

3)

Per i parametri indicati come «punto in sospeso» non vengono introdotti dati fino a quando il «punto in sospeso» non è stato risolto nella STI pertinente.

4)

Per i parametri indicati come «facoltativi», l’indicazione dei dati è soggetta alla decisione del richiedente l’autorizzazione del tipo.

5)

I campi 0.1-0.3 vengono compilati dall’Agenzia.


ALLEGATO III

STRUTTURA DEL NUMERO DEL TIPO

Ad ogni tipo di veicolo viene assegnato un numero composto da 10 cifre con la seguente struttura:

XX

XXX

XXXX

X

Categoria

Impresa familiare

(Marciapiedi)

Numero seriale

Cifra di controllo

Sottocategoria

 

 

 

Campo 1

Campo 2

Campo 3

Campo 4

dove:

Il campo 1 (cifre 1 e 2) viene assegnato secondo la categoria e sottocategoria del tipo di veicolo in conformità alla tabella seguente:

Codice

Categoria

Sottocategoria

11

Veicoli trainanti

Locomotiva

12

Riservato

13

Convoglio passeggeri semovente (compresi railbuses)

14

Riservato

15

Convoglio merci semovente

16

Riservato

17

Unità di trazione per manovra (Shunter)

18

Riservato

19

Altro (tramvie, ferrovie leggere, ecc.)

31

Veicoli viaggiatori rimorchiati

Carrozza passeggeri (tra cui vagoni letto, vagoni ristorante, ecc.)

32

Riservato

33

Furgone

34

Riservato

35

Carro per trasporto auto

36

Riservato

37

Veicolo per servizi (ad esempio cucina)

38

Riservato

39

Colonna bloccata di carrozze

40

Riservato

41

Altro

42-49

Riservato

51

Carri merci (rimorchiati)

Carro merci

52

Riservato

53

Colonna bloccata di carri merci

54-59

Riservato

71

Veicoli speciali

Veicolo speciale semovente

72

Riservato

73

Veicoli speciale rimorchiato

74-79

Riservato

Il campo 2 (cifre da 3 a 5) è assegnato in base alla famiglia a cui appartiene il tipo di veicolo. Per le nuove famiglie (cioè famiglie non ancora registrate nell’ERATV) le cifre sono aumentate progressivamente di un’unità ogni volta che l’Agenzia riceve una domanda di registrazione di un tipo di veicolo appartenente ad una nuova famiglia.

Il campo 3 (cifre da 6 a 9) è un numero progressivo aumentato di un’unità ogni volta che l’Agenzia riceve una domanda di registrazione di un tipo di veicolo appartenente ad una determinata famiglia.

Il campo 4 (cifra 10) è una cifra di controllo determinata come segue (algoritmo di Luhn o modulus 10):

si lasciano inalterate le cifre del numero di base in posizione pari (campi da 1 a 9 partendo da destra),

si moltiplicano per 2 le cifre del numero di base in posizione dispari (partendo da destra),

si calcola quindi la somma delle cifre in posizione pari e dei prodotti parziali ottenuti moltiplicando per 2 le cifre in posizione dispari,

si considera la cifra delle unità della somma così ottenuta,

la cifra di controllo è data dalle unità che mancano per arrivare a 10; se la cifra dell’unità è zero, anche la cifra di controllo è zero.

Esempi per determinare la cifra di controllo

1 -

Numero di base

3

3

8

4

4

7

9

6

1

Fattore di moltiplicazione

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

Somma: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 = 52

La cifra delle unità della somma è 2.

La cifra di controllo è 8 e il numero di base diventa quindi il numero di immatricolazione 33 844 7961 – 8.

2 -

Numero di base

3

1

5

1

3

3

2

0

4

Fattore di moltiplicazione

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

8

Somma: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 8 = 30

La cifra delle unità della somma è 0.

La cifra di controllo è 0 e il numero di base diventa quindi il numero di immatricolazione 31 513 3204 – 0.

Se l’attestato di esame del tipo o l’attestato di esame del progetto riguarda più di una versione del tipo di veicolo, ognuna di queste versioni viene identificata con un numero a tre cifre progressivo.


Rettifiche

8.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 264/55


Rettifica della decisione 2010/592/UE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 29 settembre 2010, relativa alla nomina di un giudice alla Corte di giustizia

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 261 del 5 ottobre 2010 )

A pagina 5, nella firma:

anziché:

«Per il Consiglio

Il presidente

J. DE RUYT»

leggi:

«Il presidente

J. DE RUYT»


8.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 264/55


Rettifica della decisione 2010/629/UE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 20 ottobre 2010, relativa alla nomina di un giudice del Tribunale

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 278 del 22 ottobre 2010 )

A pagina 29, nella firma:

anziché:

«Per il Consiglio

Il presidente

J. De RUYT»

leggi:

«Il presidente

J. DE RUYT»