ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.256.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 256

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
1 ottobre 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

 

2011/633/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 15 settembre 2011, concernente le specifiche comuni del registro delle infrastrutture ferroviarie [notificata con il numero C(2011) 6383]  ( 1 )

1

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

1.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/1


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 2011

concernente le specifiche comuni del registro delle infrastrutture ferroviarie

[notificata con il numero C(2011) 6383]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/633/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario, in particolare l’articolo 35, paragrafo 2 (1),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 35 della direttiva 2008/57/CE, ciascun Stato membro deve provvedere affinché sia pubblicato e aggiornato un registro dell’infrastruttura. La Commissione deve adottare specifiche concernenti il registro sulla base di un progetto elaborato dall’Agenzia ferroviaria europea (l’agenzia).

(2)

Sono necessarie specifiche complementari aggiuntive affinché i dati dei registri siano facilmente accessibili. Lo sviluppo e la diffusione di un’interfaccia informativa comune per gli utilizzatori che funga da registro virtuale dell’infrastruttura ferroviaria a livello europeo deve avvenire di pari passo con l’istituzione di registri nazionali dell’infrastruttura e la rilevazione di dati. Gli Stati membri, con l’aiuto dell’agenzia, devono cooperare al fine di garantire che i registri siano operativi, contengano tutti i dati, siano interconnessi e offrano un’interfaccia comune agli utenti.

(3)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della presente decisione contiene le specifiche comuni relative al registro dell’infrastruttura, menzionate all’articolo 35 della direttiva 2008/57/CE.

Articolo 2

1.   Ciascun Stato membro provvede affinché il proprio registro dell’infrastruttura sia informatizzato e soddisfi i requisiti delle specifiche comuni di cui all’articolo 1, entro tre anni dall’entrata in vigore della presente decisione.

2.   Gli Stati membri garantiscono che i registri siano intercollegati e connessi all’interfaccia utenti comune di cui all’articolo 4 entro sei mesi dalla data di entrata in servizio dell’interfaccia in questione.

Articolo 3

L’agenzia pubblica una guida per l’applicazione relativa alle specifiche di cui all’articolo 1, al massimo entro un anno dopo l’entrata in vigore della presente decisione e deve garantirne l’aggiornamento. Tale guida comprenderà un riferimento alle clausole pertinenti delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) per ciascun parametro.

Articolo 4

1.   L’Agenzia elabora le specifiche dettagliate, la governance e il piano di esecuzione a) per lo sviluppo, le prove, la diffusione e il funzionamento di un interfaccia utenti comune; e b) per l’interconnessione dei registri nazionali. L’Agenzia presenta la proposta alla Commissione entro un anno dall’entrata in vigore della presente decisione.

2.   L’interfaccia utenti comune di cui al paragrafo 1 è un’applicazione web che agevola l’accesso ai dati dei registri dell’infrastruttura a livello europeo. È operativa al massimo entro tre anni dall’entrata in vigore della presente decisione.

3.   Quando i progressi realizzati nello sviluppo delle STI lo esigono, l’Agenzia raccomanda l’aggiornamento delle specifiche di cui all’articolo 1, e delle specifiche dettagliate di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

1.   Gli Stati membri garantiscono che i dati siano rilevati e inseriti nel loro registro nazionale dell’infrastruttura conformemente ai paragrafi da 2 a 5. Garantiscono inoltre che questi dati sono affidabili e aggiornati.

2.   I dati relativi alle infrastrutture per i corridoi di trasporto merci di cui all’allegato del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), sono rilevati e inseriti nel registro nazionale dell’infrastruttura entro tre anni dall’entrata in vigore della presente decisione.

3.   I dati relativi alle infrastrutture poste in servizio dopo l’entrata in vigore della direttiva 2008/57/CE e prima dell’entrata in vigore della presente decisione, diversi dai dati di cui al paragrafo 2, sono rilevati e inseriti nel registro nazionale dell’infrastruttura entro tre anni dall’entrata in vigore della presente decisione.

4.   I dati relativi alle infrastrutture poste in servizio prima dell’entrata in vigore della direttiva 2008/57/CE diversi da quelli di cui al paragrafo 2, sono rilevati e inseriti nel registro nazionale dell’infrastruttura conformemente al piano nazionale di attuazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, ma entro al massimo cinque anni dall’entrata in vigore della presente decisione.

5.   I dati relativi ai binari di raccordo privati posti in servizio prima dell’entrata in vigore della direttiva 2008/57/CE sono rilevati e inseriti nel registro nazionale dell’infrastruttura conformemente al piano nazionale di attuazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, ma entro al massimo sette anni dall’entrata in vigore della presente decisione.

6.   I dati relativi alle infrastrutture messe in funzione dopo l’entrata in vigore della presente decisione sono inseriti nel registro nazionale dell’infrastruttura non appena le infrastrutture sono messe in funzione e non appena viene istituito il registro di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 6

1.   Ogni Stato membro elabora un piano di attuazione nazionale ai fini del rispetto degli obblighi di cui alla presente decisione corredandolo di un calendario. Il piano nazionale di attuazione è presentato alla Commissione entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente decisione.

2.   L’Agenzia coordina, controlla e sostiene la realizzazione dei registri nazionali di infrastruttura. In particolare istituisce e gestisce un gruppo composto da rappresentanti degli enti responsabili della creazione e della manutenzione dei registri nazionali. Ogni quattro mesi questi enti trasmettono all’Agenzia una relazione sui progressi dell’attuazione. L’Agenzia riferisce periodicamente alla Commissione sui progressi nell’attuazione della presente decisione.

Articolo 7

La presente decisione si applica a partire dal 16 marzo 2012.

Articolo 8

La presente decisione è destinata agli Stati membri e all’Agenzia ferroviaria europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2011

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)  GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

(2)  GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22.


ALLEGATO

1.   INTRODUZIONE

1.1.   Ambito di applicazione tecnico

1)

La presente specifica riguarda dati relativi ai sottosistemi seguenti del sistema ferroviario dell’Unione:

a)

il sottosistema strutturale «Infrastruttura»;

b)

il sottosistema strutturale «Energia»;

c)

e le installazioni fisse del sottosistema strutturale «Controllo-comando e segnalamento».

2)

Questi sottosistemi sono inclusi nell’elenco di sottosistemi di cui all’allegato II, punto 1, della direttiva 2008/57/CE.

1.2.   Ambito di applicazione geografico

L’ambito di applicazione geografico della presente specifica è il sistema ferroviario dell’Unione come stabilito dalla direttiva 2008/57/CE.

1.3.   Responsabilità

Gli Stati membri decideranno quali enti sono responsabili dell’istituzione e della manutenzione del registro di infrastruttura.

1.4.   Definizioni

Ai fini della presente specifica s’intende per:

a)

«macrolivello», la rete ferroviaria generale definita per sezioni di linea e punti operativi;

b)

«microlivello», la rete ferroviaria dettagliata definita per sezioni di linea in base a binari e per punti operativi in base a binari e binari di raccordo;

c)

«linea», una sequenza di una o più sezioni che possono comprendere vari binari;

d)

«sezione di linea», parte di linea situata tra punti operativi adiacenti che può essere composta da più binari;

e)

«punto operativo», qualsiasi sito per operazioni legate a servizi ferroviari, in cui i servizi ferroviari possono iniziare e terminare o cambiare itinerario, e dove sono forniti servizi passeggeri o di trasporto merci; «punto operativo» può essere qualsiasi luogo in cui la funzionalità dei parametri fondamentali di un sottosistema cambia o altrimenti un qualsiasi luogo alla frontiera tra Stati membri o tra gestori dell’infrastruttura;

f)

«binario», qualsiasi binario utilizzato per i movimenti dei servizi ferroviari; i binari di garage e i binari di incrocio sui binari di corsa o di collegamento unicamente per i servizi ferroviari non sono pubblicati;

g)

«binario di raccordo», qualsiasi binario non utilizzato per i movimenti dei servizi ferroviari.

2.   FINALITÀ

2.1.   Aspetti generali

Il registro dell’infrastruttura è utilizzato a fini di pianificazione in fase di progettazione di nuovi treni e dello sviluppo di nuovi itinerari prima dell’avvio delle operazioni. Il registro dell’infrastruttura sostiene pertanto i processi descritti qui di seguito.

2.2.   Progettazione di sottosistemi «Materiale rotabile»

Il rispetto delle STI e delle regole tecniche nazionali notificate è indispensabile sin dall’avvio della progettazione di nuovi sottosistemi o di una modifica completa di sottosistemi esistenti e lungo l’intero processo di fabbricazione. I parametri del registro dell’infrastruttura devono essere utilizzati per rispettare le caratteristiche di infrastruttura associate all’uso previsto del materiale rotabile.

2.3.   Garantire la compatibilità tecnica degli impianti fissi

1)

L’organismo notificato verifica la conformità dei sottosistemi alla o alle STI applicabili in base alle informazioni che figurano nelle STI pertinenti e nei registri. Questa operazione comprende anche la verifica delle interfacce con il sistema in cui il sottosistema è integrato. La verifica della compatibilità tecnica delle interfacce può essere effettuata consultando il registro dell’infrastruttura.

2)

L’organismo designato dagli Stati membri verifica la conformità dei sottosistemi quando le regole nazionali si applicano e il registro può essere consultato per verificare la compatibilità tecnica delle interfacce in questi casi.

2.4.   Monitoraggio dell’interoperabilità della rete ferroviaria dell’Unione

Sarà garantita la trasparenza in merito ai progressi dell’interoperabilità al fine di controllare periodicamente lo sviluppo di una rete interoperabile in seno all’Unione.

2.5.   Accertarsi della compatibilità degli itinerari dei treni programmati

1)

La compatibilità con l’itinerario del servizio ferroviario previsto è verificata dall’impresa ferroviaria avvalendosi del registro dell’infrastruttura prima che l’impresa ferroviaria ottenga l’accesso alla rete dal gestore dell’infrastruttura. L’impresa ferroviaria deve essere certa che il tragitto che prevede di seguire può effettivamente ricevere il suo treno.

2)

L’impresa ferroviaria sceglie i veicoli tenendo conto di eventuali limiti in materia di autorizzazione di messa in servizio, nonché di un itinerario possibile per il treno che deve circolare:

a)

tutti i veicoli in composizione al treno devono essere conformi alle prescrizioni applicabili alle linee da percorrere;

b)

il treno, in quanto combinazione di veicoli, dovrà rispettare i limiti tecnici dell’itinerario in questione.

3.   CARATTERISTICHE DEL REGISTRO DELL’INFRASTRUTTURA

3.1.   Struttura della rete ferroviaria ai fini del registro

1)

Ai fini del registro dell’infrastruttura ciascun Stato membro dovrà suddividere la propria rete ferroviaria in sezioni di linea e punti operativi. Questo livello del registro è definito «macrolivello».

2)

Le voci che devono essere pubblicate a titolo di «sezione di linea» in relazione ai sottosistemi «Infrastruttura», «Energia» e «Controllo-comando e segnalamento» saranno assegnate all’elemento di infrastruttura «binario» definito «microlivello».

3)

Le voci che devono essere pubblicate a titolo dei «punti operativi» in relazione al sottosistema «Infrastruttura», saranno assegnati agli elementi di infrastruttura «binario» e «binario di raccordo» definito «microlivello».

3.2.   Voci del registro di infrastruttura

1)

Le voci e il loro formato devono essere pubblicati conformemente a quanto indicato nella tabella 1.

2)

Le voci definite «obbligatorie» nella tabella 1 devono essere pubblicate in ogni caso. Le voci indicate come «altro» nella tabella 1 dipendono dal contesto e saranno pubblicate in funzione delle esigenze degli Stati membri.

3)

Nella tabella 1, il modo in cui le voci si applicano al tipo di rete è stabilito mediante le abbreviazioni elencate qui di seguito:

—   «STI»— linee verificate rispetto alla STI,

—   «esistenti»— linee messe in servizio prima dell’entrata in vigore della direttiva 2008/57/CE e non ancora verificate rispetto alle STI,

—   «TEN CR, TEN HS, al di fuori delle TEN»— linee appartenenti al tipo corrispondente di rete, verificate o no rispetto alle STI,

—   «tutte»— tutte le linee dell’Unione.

Tabella 1

Voci del registro dell’infrastruttura

Numero

Titolo

Formato

Definizioni

Obbligatorio [O]/Altro [A]

1

STATO MEMBRO

1.1

SEZIONE DI LINEA

1.1.1

BINARIO

1.1.1.0.0

Informazioni generali

1.1.1.0.0.1

Nome del GI

[stringa di caratteri]

Gestore dell’infrastruttura: qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della creazione e della manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria [articolo 21, lettera h) della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio].

O

1.1.1.0.0.2

Identificazione nazionale della linea

[stringa di caratteri]

Identificazione unica o numero unico attribuiti alla linea nello Stato membro.

A

1.1.1.0.0.3

Identificazione del binario

[stringa di caratteri]

Identificazione unica o numero unico attribuito al binario nella sezione

O

1.1.1.0.0.4

Inizio del binario

[WGS84 + NNN.NN + stringa di caratteri]

Coordinate geografiche conformemente al sistema geodesico mondiale (SGM) standard in km o miglia che definiscono l’inizio di una sezione di via nel senso normale di marcia. Qualora entrambe le direzioni siano possibili, entrambe le estremità possono corrispondere a «Inizio».

O

1.1.1.0.0.5

Punto operativo all’inizio del binario

[stringa di caratteri]

Nome del punto operativo situato all’inizio di una sezione di binario nel senso normale di marcia

A

1.1.1.0.0.6

Fine del binario

[WGS84 + NNN.NN + stringa di caratteri]

Coordinate geografiche conformemente al sistema geodesico mondiale (SGM) standard, espresse in km o miglia, che definiscono l’inizio di una sezione di via nel senso normale di marcia. Qualora entrambe le direzioni siano possibili, entrambe le estremità possono corrispondere a «Fine».

O

1.1.1.0.0.7

Punto operativo alla fine del binario

[stringa di caratteri]

Nome del punto operativo situato alla fine di una sezione di binario nel senso normale di marcia

A

1.1.1.1

Sottosistema «Infrastruttura»

1.1.1.1.1

Dichiarazioni di verifica dei binari

1.1.1.1.1.1

Dichiarazioni di verifica CE del binario (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Numero unico per le dichiarazioni CE secondo le prescrizioni in termini di formato del documento relativo alle modalità pratiche di trasmissione dei documenti di interoperabilità (ERA/INF/10-2009/INT).

O — STI

1.1.1.1.1.2

Dichiarazione di dimostrazione di conformità dell’IE per il binario (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Numero unico per le dichiarazioni relative all’IE secondo le prescrizioni in termini di formato del documento relativo alle modalità pratiche di trasmissione dei documenti di interoperabilità (ERA/INF/10-2009/INT).

A — esistente

1.1.1.1.2

Parametri di prestazione

1.1.1.1.2.1

Tipo di linea

[RN]

Scelta unica dall’elenco predefinito

I/II/III/IV/V/VI/VII

Importanza di una linea (fondamentale o di altro tipo) e modalità di realizzazione dei parametri richiesti per l’interoperabilità (nuova o ristrutturata) come indicato nella STI CR INF. Questo parametro si applica unicamente alle linee TEN

O — TEN HS

O — TEN CR

1.1.1.1.2.2

Tipo di traffico

[A]

scelta unica da un elenco predefinito:

P/F/M

Indica per una categoria di linea STI il traffico predominante per il sistema definitivo e i rispettivi parametri fondamentali (passeggeri, merci, misto) come stabilito nella STI CR INF. Questo parametro si applica unicamente alle linee TEN.

O

1.1.1.1.2.3

Capacità di carico

[stringa di caratteri]

Il risultato del processo di classificazione di cui alla norma EN 15528:2008 (allegato A) e citato nella norma in oggetto come «Categoria di linea». Rappresenta la capacità dell’infrastruttura di sopportare i carichi verticali imposti dai veicoli sulla linea o sulla sezione di linea nell’ambito di un servizio regolare, sotto forma di una combinazione che associa la categoria di linea EN e una velocità autorizzata ai sensi dell’allegato E o C della STI (categoria — velocità di linea, esempi: E5-100, D4xL-100).

O

1.1.1.1.2.4

Velocità massima consentita

[NNN]

Velocità operativa nominale massima sulla linea risultante dalle caratteristiche dei sottosistemi INF, ENE e CCS, espressa in km/ora, tranne che nel Regno Unito dove è espressa in miglia/ora.

O

1.1.1.1.2.5

Campo di temperatura

scelta unica dall’elenco predefinito:

 

T1 (– 25 a + 40)

 

T2 (– 40 a + 35)

 

T3 (– 25 a + 45)

 

Tx (– 40 a + 50)

Campo di temperatura secondo la norma EN 50125-1:1999, clausola 4.3, per accesso illimitato alla linea.

O

1.1.1.1.2.6

Altezza massima

[NNNN]

Punto più elevato al di sopra del livello del mare della sezione di linea in riferimento al NAP (livello normale di Amsterdam). Il NAP è un riferimento per l’altitudine in molti paesi europei espresso in metri.

O

1.1.1.1.2.7

Esistenza di condizioni climatiche estreme

[S/N]

Le condizioni climatiche sulla linea sono estreme o normali. Neve, ghiaccio e grandine [EN 50125-1:1999, clausola 4.6] ai sensi della clausola 4.2.6.1.5 della STI LOC e PAS.

O

1.1.1.1.3

Tracciato della linea

1.1.1.1.3.1

Scartamento interoperabile

[AA]

scelta unica da un elenco predefinito:

GA/GB/GC

Sagome GA, GB e GC conformemente alla definizione di cui alla norma EN 15273-3:2009, allegato C

O

1.1.1.1.3.2

Sagome multinazionali

[stringa di caratteri]

Sagoma multilaterale (sezioni da D.1 a D.3 dell’allegato D della norma EN 15273-3:2009) o sagoma internazionale (sezione C.2.1 dell’allegato C della norma EN 15273-3:2009) diversa dalle sagoma GA, GB e GC.

O

1.1.1.1.3.3

Sagome nazionali

[stringa di caratteri]

Sagoma nazionale secondo la definizione di cui alla norma EN 15273:3-2009 e un’altra sagoma locale.

A

1.1.1.1.3.4

Numero standard del profilo di trasporto combinato per le casse mobili

[A NN o A NNN]

scelta unica da un elenco predefinito:

 

C 22, C 32, C 45, C 70, C 80, altro

 

C 341, C 349, C 351,

 

C 364, C 400, C 410, altro

Codificazione del trasporto combinato con casse mobili come definito nel codice UIC 596-6. Il numero tecnico è costituito dal codice di compatibilità del carro (1 lettera) e dal numero standard del profilo di trasporto combinato (2 cifre, larghezza ≤ 2 550 mm o 3 cifre, larghezza > 2 550 ≤ 2 600 mm).

A

1.1.1.1.3.5

Numero standard del profilo di trasporto combinato per i semi rimorchi

[A NN o A NNN]

scelta unica da un elenco predefinito:

 

P 22, P 32, P 45, P 70, P 80, altro

 

P 339, P 341, P 349,

 

P 351, P 359, P 364,

 

P 400, P 410, altro

Codificazione del trasporto combinato con casse mobili come definito nel codice UIC 596-6. Il numero tecnico è costituito dal codice di compatibilità del carro (1 lettera) e dal numero standard del profilo di trasporto combinato (2 cifre, larghezza ≤ 2 550 mm o 3 cifre, larghezza > 2 550 ≤ 2 600 mm).

A

1.1.1.1.3.6

Profilo di gradiente

[NN.N]

[NNN.NN + stringa di caratteri]

Rampe e pendenze (espresse in millimetri per metro) e loro punti di variazione. Punto chilometrico, eventualmente espresso in miglia, associato all’identificazione della linea nel senso normale di marcia. I dati sono indicati sotto forma di una catena di informazioni: pendenza e rampa-punto di variazione-pendenza e rampa-punto di variazione-…-pendenza e rampa.

O

1.1.1.1.3.7

Raggio minimo di curvatura orizzontale

[NNNNN]

Raggio della curva orizzontale più piccola di una sezione

O

1.1.1.1.4

Parametri dei binari

1.1.1.1.4.1

Scartamento nominale

[NNNN]

scelta unica da un elenco predefinito:

1000, 1435, 1520, 1524, 1600, 1668

Valore unico espresso in millimetri che individua lo scartamento dei binari. In caso di binario a rotaie multiple, occorre pubblicare separatamente un insieme di dati per ogni coppia di rotaie progettata per essere utilizzata come binario separato.

O

1.1.1.1.4.2

Insufficienza di sopraelevazione

[NNN]

Insufficienza di sopraelevazione massima espressa in millimetri e definita come la differenza fra la sopraelevazione applicata e una sopraelevazione di equilibrio più elevata.

In caso di accelerazione laterale di 1,0 m/s2, ad esempio, può essere pubblicato il valore di 153 mm.

O

1.1.1.1.4.3

Esistenza di tolleranze di utilizzazione per conicità equivalente

[S + link/N]

La conicità equivalente è la tangente dell’angolo conico di un asse dotato di ruote a profilo conico il cui spostamento trasversale presenta la stessa lunghezza d’onda cinematica dell’asse in questione sui rettilinei e sulle curve ad ampio raggio. Le tolleranze di utilizzazione costituiscono una questione in sospeso, link alle norme nazionali se esistono.

O

1.1.1.1.4.4

Inclinazione della rotaia

[1:NN]

scelta unica da un elenco predefinito:

1:20/1:30/1:40

Un angolo che definisce l’inclinazione del fungo della rotaia posato nel binario rispetto al piano delle rotaie (superficie di rotolamento), uguale all’angolo fra l’asse della simmetria della rotaia (o di una rotaia simmetrica equivalente con lo stesso profilo del fungo della rotaia) e la perpendicolare al piano delle rotaie.

O

1.1.1.1.4.5

Esistenza di ballast

[S/S + link/N]

Fenomeno aerodinamico nel quale il ballast è lanciato in aria o proiettato (cfr. STI HS) ad una velocità di oltre 190 km orari. Il sollevamento di ballast è un punto sospeso nella STI INF HS. Se esistono norme nazionali, occorre inserire un link.

O — TEN HS

1.1.1.1.5

Dispositivi di armamento

1.1.1.1.5.1

Rispetto da parte dei dispositivi di armamento dei valori di utilizzazione previsti dalla STI

[S/N + link]

Le dimensioni dei dispositivi di armamento rimangono nei limiti di tolleranza di utilizzazione previsti dalla STI. Se per le linee esistenti si applicano valori meno restrittivi rispetto a quelli della STI, è opportuno sceglie l’opzione «no» con un link verso un documento che contiene una specifica dettagliata

O — esistente

1.1.1.1.5.2

Diametro minimo delle ruote per il deviatoio ad angolo ottuso

[NNN]

Lo spazio massimo non guidato del deviatoio ad angolo ottuso fisso si basa su un diametro minimo di ruota al momento dell’utilizzazione. Se il valore è inferiore a quello indicato nella STI, deve essere precisato per le linee non conformi alla STI. Diametro espresso in millimetri.

A — esistente

1.1.1.1.6

Resistenza del binario ai carichi applicati

1.1.1.1.6.1

Decelerazione massima del treno

[N.N]

Limite di resistenza longitudinale sulle linee esistenti non conforme alla STI, indicato come massima decelerazione del treno consentita ed espressa come metri per secondo al quadrato.

A — esistente

1.1.1.1.6.2

Utilizzo di freni a correnti parassite

[stringa di caratteri]

scelta unica dall’elenco predefinito:

autorizzato/autorizzato solo per la frenatura di emergenza/non autorizzato

Indicazione dei limiti relativi all’uso di freni a correnti parassite

O

1.1.1.1.6.3

Utilizzo di freni magnetici

[stringa di caratteri]

scelta unica dall’elenco predefinito:

autorizzato/autorizzato solo per la frenatura di emergenza/non autorizzato

Indicazione dei limiti relativi all’uso di freni magnetici

O

1.1.1.1.7

Salute, sicurezza e ambiente

1.1.1.1.7.1

Categoria di sicurezza antincendio richiesta per il materiale rotabile

[A]

scelta unica da un elenco predefinito:

N/A/B

Probabilità definita che un treno passeggeri con incendio a bordo prosegua la sua corsa per un periodo di tempo determinato, come stabilito nella STI SRT e nella STI CR LOC&PAS. Non applicabile (N) per le gallerie brevi o le sezioni di binari sopraelevate di meno di un 1 km.

O — STI

A — esistente

1.1.1.1.7.2

Categoria di sicurezza antincendio richiesta per il materiale rotabile

[stringa di caratteri]

Probabilità definita che un treno passeggeri con incendio a bordo prosegua la sua corsa per un periodo di tempo determinato, conformemente alle regole nazionali laddove esistono.

A — esistente

1.1.1.1.7.3

Utilizzo della lubrificazione della flangia

[A]

scelta unica da un elenco predefinito:

richiesto/consentito/vietato

L’utilizzo di un dispositivo di bordo per la lubrificazione delle flange è obbligatorio/consentito/vietato.

O — TEN CR

O — Al di fuori delle TEN

1.1.1.1.7.4

Passaggi a livello

[S/N]

Esistenza di passaggi a livello sulla sezione di linea

A — TEN CR

O — Al di fuori delle TEN

1.1.1.1.7.5

Accelerazione consentita a livello dei passaggi a livello

[N.N]

Limite imposto in materia di accelerazione del treno se si ferma in prossimità di un passaggio a livello espresso in metri per secondo al quadrato, se esiste in virtù delle norme nazionali

A — TEN CR

A — Al di fuori delle TEN

1.1.1.1.8

Galleria

1.1.1.1.8.1

Nome del GI

[stringa di caratteri]

Gestore dell’infrastruttura: qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della creazione e della manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria [articolo 2, lettera h) della direttiva 2001/14/CE].

O

1.1.1.1.8.2

Identificazione della galleria

[stringa di caratteri]

Identificazione unica o numero unico attribuiti alla linea nello Stato membro

A

1.1.1.1.8.3

Inizio della galleria

[WGS84 + NNN.NN + stringa di caratteri]

Coordinate geografiche conformemente al sistema geodesico mondiale (SGM) standard, espresse in km o miglia, associate all’individuazione della linea all’inizio di una galleria.

O

1.1.1.1.8.4

Fine della galleria

[WGS84 + NNN.NN + stringa di caratteri]

Coordinate geografiche conformemente al sistema geodesico mondiale (SGM) standard, espresse in km o miglia, associate all’individuazione della linea alla fine di una galleria.

O

1.1.1.1.8.5

Dichiarazioni di verifica CE della galleria (SRT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Numero unico per le dichiarazioni CE secondo le prescrizioni in termini di formato del documento relativo alle modalità pratiche di trasmissione dei documenti di interoperabilità (ERA/INF/10-2009/INT).

O — STI

1.1.1.1.8.6

Dichiarazione di dimostrazione di conformità dell’IE per la galleria (SRT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Numero unico per le dichiarazioni relative all’IE secondo le prescrizioni in termini di formato del documento relativo alle modalità pratiche di trasmissione dei documenti di interoperabilità (ERA/INF/10-2009/INT).

A — esistente

1.1.1.1.8.7

Lunghezza della galleria

[NNNNN]

Lunghezza effettiva di una galleria (espressa in metri) da un estremo all’altro, a livello della parte superiore del binario. Richiesta unicamente per una galleria di lunghezza superiore o pari a 100 metri.

O

1.1.1.1.8.8

Area di sezione trasversale

[NNN]

Area di sezione trasversale più piccola (espressa in metri quadrati) della galleria

O

1.1.1.1.8.9

Piano di emergenza

[S/N]

Piano stabilito sotto la direzione del GI, in cooperazione, se del caso, con le IF, i servizi di soccorso e le autorità competenti per ogni galleria. Deve essere conforme con i dispositivi di autosoccorso, evacuazione e soccorso previsti (STI SRT, decisione 2008/163/CE della Commissione).

O — STI

A — esistente

1.1.1.2

Sottosistema Energia

1.1.1.2.1

Dichiarazioni di verifica dei binari

1.1.1.2.1.1

Dichiarazioni di verifica CE del binario (ENE)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Numero unico per le dichiarazioni CE secondo le prescrizioni in termini di formato del documento relativo alle modalità pratiche di trasmissione dei documenti di interoperabilità (ERA/INF/10-2009/INT).

O — STI

1.1.1.2.1.2

Dichiarazione di dimostrazione di conformità dell’IE per il binario (ENE)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Numero unico per le dichiarazioni relative all’IE secondo le prescrizioni in termini di formato del documento relativo alle modalità pratiche di trasmissione dei documenti di interoperabilità (ERA/INF/10-2009/INT).

A — esistente

1.1.1.2.2

Catenaria

1.1.1.2.2.1

Sistema di alimentazione elettrica (voltaggio e frequenza)

[stringa di caratteri]

scelta unica dall’elenco predefinito:

non elettrificato/ CA 25 kV-50 Hz/ CA 15 kV-16,7 Hz/CC 3 kV/CC 1,5 kV/CC (caso specifico FR)CC 750 V/altro (precisare il voltaggio nominale, la frequenza e gli intervalli)

Voltaggio nominale e frequenza se conforme alla norma EN 50163:2004. Se l’intervallo dell’EN è superato, il valore massimo per il voltaggio permanente deve essere pubblicato (valore massimo indicato tra parentesi)

O

1.1.1.2.2.2

Corrente massima del treno

[NNNN]

Corrente massima autorizzata per il treno espressa in ampere (A)

O

1.1.1.2.2.3

Corrente massima a treno fermo per pantografo

[NNN]

Corrente massima autorizzata a treno fermo per sistemi CC, espressa in ampere (A)

O

1.1.1.2.2.4

Autorizzazione all’utilizzo delle frenatura a recupero

[S/N]

Frenatura a recupero autorizzata o no.

O

1.1.1.2.2.5

Altezza nominale del filo di contatto

[N.NN]

Valore nominale dell’altezza del filo di contatto a livello di un supporto e in condizioni normali, espresso in metri.

O — STI

1.1.1.2.2.6

Altezza massima del filo di contatto

[N.NN]

Valore massimo dell’altezza del filo di contatto a livello di supporto e in condizioni normali, espresso in metri.

O — TEN HS

O — TEN CR

O — Al di fuori delle TEN

1.1.1.2.2.7

Altezza minima del filo di contatto

[N.NN]

Valore minimo dell’altezza del filo di contatto a livello di un supporto e in condizioni normali, espresso in metri.

O — TEN HS

O — TEN CR

O — Al di fuori delle TEN

1.1.1.2.3

Pantografo

1.1.1.2.3.1

Archetti del pantografo accettati

[stringa di caratteri]

scelta multipla dall’elenco predefinito:

1 950 mm(Tipo1)/1 950 mm(Tipo2)1 950 mm(PL)/1 800 mm(NO, SE)/1 600 mm(EP)/1 600 mm(GB, CTRL)/1 600 mm(GB)/1 450/altri (specificare)

Uno o più archetti accettati conformemente alla STI RST o alla norma EN 50367:2006

O

1.1.1.2.3.2

Requisiti in materia di numero di pantografi alzati e distanza tra loro

[stringa di caratteri]

Numero massimo di pantografi alzati autorizzato sulla linea. Distanza minima tra gli archetti, da asse mediano ad asse mediano, qualora almeno due pantografi siano alzati, espressa in metri. I valori sono definiti per la «velocità massima autorizzata» sulla sezione

O

1.1.1.2.3.3

Materiali degli striscianti autorizzati

[stringa di caratteri]

scelta multipla dall’elenco predefinito:

Rame/carbonio solo/carbonio con additivo/carbonio con placcatura di rame/altri

Sulla linea si possono utilizzare uno o più tipi di materiali per gli striscianti

O

1.1.1.2.4

Tratti a separazione della linea aerea di contatto

1.1.1.2.4.1

Esistenza di separazione di fase

[S + link/N]

Qualora esista una separazione di fase sulla sezione di linea, occorre riportare un link verso una descrizione dettagliata.

O

1.1.1.2.4.2

Esistenza di separazione di sistema

[S + link/N]

Qualora esista una separazione di sistema sulla sezione di linea, occorre riportare un link verso una descrizione dettagliata.

O

1.1.1.2.5

Prescrizioni per il materiale rotabile

1.1.1.2.5.1

Limitazione di corrente a bordo richiesta

[S/N]

Presenza a bordo richiesta di un dispositivo che consenta di regolare la corrente massima di alimentazione del treno

O — TEN CR

O — Al di fuori delle TEN

1.1.1.2.5.2

Forza media di contatto autorizzata

[stringa di caratteri]

o

[NNN]

Forza media di contatto autorizzata sulla linea. Tale forza è indicata sotto forma di una curva predefinita o un valore espresso in newton.

O

1.1.1.2.5.3

Dispositivo di distacco automatico (DDA) richiesto

[S/N]

Dispositivo di distacco automatico (DDA) richiesto sul veicolo, conformemente alla EN 50206-1.

O

1.1.1.3

Sottosistema «Controllo-comando e segnalamento»

1.1.1.3.1

Dichiarazioni di verifica per i binari

1.1.1.3.1.1

Dichiarazioni di verifica CE del binario (CCS)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Numero unico per le dichiarazioni CE secondo le prescrizioni in termini di formato del documento relativo alle modalità pratiche di trasmissione dei documenti di interoperabilità (ERA/INF/10-2009/INT).

O — STI

1.1.1.3.1.2

Dichiarazione di dimostrazione di conformità dell’IE per il binario (CCS)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Numero unico per le dichiarazioni relative all’IE secondo le prescrizioni in termini di formato del documento relativo alle modalità pratiche di trasmissione dei documenti di interoperabilità (ERA/INF/10-2009/INT).

A — esistente

1.1.1.3.2

Classe A — Sistema di protezione dei treni (ETCS)

1.1.1.3.2.1

Livello ETCS

[stringa di caratteri]

scelta unica dall’elenco predefinito:

no/1/2/3

I diversi livelli di applicazione ERTMS/ETCS costituiscono un modo per esprimere l’eventuale relazione operativa tra il binario e il treno. La definizione dei livelli è associata soprattutto alle apparecchiature di terra utilizzate, al modo in cui le informazioni sono trasmesse alle unità a bordo e al modo in cui le funzioni sono trattate a livello rispettivamente delle apparecchiature a terra e a bordo.

O

1.1.1.3.2.2

Versione di base dell’ETCS (x.y)

[N.N.N]

scelta unica dall’elenco predefinito:

(2.2.2)/2.3.0/2.3.0.d/3.0.0

Versione di base dell’ETCS a terra (la versione riportata tra parentesi non è interamente compatibile)

O

1.1.1.3.2.3

Funzione infill dell’ETCS necessaria per accedere alla linea

[S/N]

La funzione infill costituisce il criterio di accesso alla rete

A

1.1.1.3.2.4

Funzione infill dell’ETCS installata a terra

[stringa di caratteri]

scelta unica dall’elenco predefinito:

 

Nessuno

 

Anello (loop)

 

GSM-R

 

Loop & GSM-R

Informazioni relative agli impianti fissi e alle apparecchiature di terra in grado di trasmettere informazioni relative alla funzione infill mediante loop o GSM-R per gli impianti di livello 1.

A

1.1.1.3.2.5

Applicazione nazionale dell’ETCS

cifra proveniente da un elenco predefinito

Il dispositivo 44 costituisce il mezzo di trasmettere dati, per le applicazioni nazionali, tra il treno e il binario e viceversa, utilizzando gli impianti di trasmissione dei dati presenti nell’ETCS. I valori NID_XUSER gestiti dall’AFE figurano in un documento relativo alle variabili dell’ETCS disponibile sul sito web dell’AFE.

Le applicazioni nazionali sono integrate agli impianti di terra.

A

1.1.1.3.2.6

Restrizioni o condizioni operative

[S + link/N]

Restrizioni o condizioni associate ad un rispetto parziale della STI CCS.

A

1.1.1.3.2.7

Funzioni facoltative dell’ETCS

[stringa di caratteri]

L’utilizzo di queste funzioni facoltative dell’ETCS può migliorare la circolazione sulla linea. Sono menzionate a titolo informativo e non costituiscono criteri per l’accesso alla rete.

A

1.1.1.3.3

Classe A — Radio (GSM-R)

1.1.1.3.3.1

Versione GSM-R

[stringa di caratteri]

Scelta multipla dall’elenco predefinito:

 

no/1/2/3

 

nessuno, 6/14, 7/15

Il numero della versione del GSM-R FRS e SRS installata a terra

O

1.1.1.3.3.2

Numero minimo di dispositivi mobili GSM-R attivi a bordo per la trasmissione di dati

[stringa di caratteri]

Scelta multipla dall’elenco predefinito:

no/1/2/3

Numero di dispositivi mobili per la trasmissione di dati necessario per l’adeguata circolazione del treno. Non critico dal punto di vista della sicurezza e non soggetto ad interoperabilità.

O

1.1.1.3.3.3

Funzioni GSM-R facoltative

[stringa di caratteri]

Scelta multipla dall’elenco predefinito:

Manuale di attraversamento delle frontiere/balise di attraversamento delle frontiere/radio di attraversamento delle frontiere/…

L’utilizzo di queste funzioni GSM-R facoltative può migliorare la circolazione sulla linea. Sono menzionate a titolo informativo e non costituiscono criteri per l’accesso alla rete.

A

1.1.1.3.4

Classe A — Sistema di localizzazione dei treni

1.1.1.3.4.1

Esistenza di un sistema di localizzazione dei treni Classe A

[S + link/N]

Punto sospeso con un link alle norme nazionali laddove esistono.

A

1.1.1.3.5

Classe B — Sistemi di protezione dei treni

1.1.1.3.5.1

Sistemi ferroviari di protezione, di controllo e di allarme di classe B e/o di altro tipo (sistema e, se del caso, versione)

[stringa di caratteri]

Scelta multipla dall’elenco predefinito:

LZB DE/LZB Spagna/LZB AT/TVM430/PZB 90/altri (specificare)

Sistemi di protezione, di controllo e di allarme di classe B presenti negli impianti di terra in condizioni normali di funzionamento

O

1.1.1.3.5.2

Necessità di disporre a bordo di più sistemi ferroviari di protezione, controllo e allarme di classe B e/o di altro tipo

[stringa di caratteri]

Scelta multipla dall’elenco predefinito:

KVB/altri (specificare)

Necessità di disporre a bordo di più sistemi ferroviari di protezione, controllo e allarme di classe B e/o di altro tipo attivi contemporaneamente.

O

1.1.1.3.6

Classe B — Radio

1.1.1.3.6.1

Sistemi radio di classe B o di altro tipo (sistema e, se del caso, versione)

[stringa di caratteri]

Scelta multipla dall’elenco predefinito:

Radio UIC Capitolo 1-4/BR 1845/radio ferroviaria VR/altri (specificare)

Sistemi radio di classe B o di altro tipo installati a terra in condizioni normali di funzionamento

O

1.1.1.3.7

Transizioni tra sistemi

1.1.1.3.7.1

Commutazione tra diversi sistemi di allarme, controllo e protezione

[S + link/N]

Commutazione tra sistemi ETCS/classe B e classe B/classe B quando il treno è in movimento. L’installazione dipende dalle condizioni locali.

A — esistente

1.1.1.3.7.2

Commutazione tra sistemi radio diversi

[S + link/N]

Commutazione tra sistemi radio GSM-R/Classe B, Classe B/Classe B e nessun sistema di comunicazione quando il treno è in movimento. L’installazione dipende dalle condizioni locali.

A — esistente

1.1.1.3.8

Classe B — Sistemi di localizzazione dei treni

1.1.1.3.8.1

Tipi di sistemi di localizzazione dei treni

[stringa di caratteri]

scelta unica dall’elenco predefinito:

circuito di binario/rilevatore di ruota/loop

Tipi di sistema di localizzazione dei treni installati. Aiuta a determinare rapidamente quali sono i parametri associati alla localizzazione dei treni applicabili su una determinata sezione di linea ferroviaria (non tutti i parametri sono applicabili a tutti i tipi di sistemi di localizzazione dei treni)

O

1.1.1.3.8.2

Distanza massima autorizzata tra due assi consecutivi

[NNNNN]

Distanza espressa in millimetri

legata alla lunghezza minima della sezione di localizzazione dei treni. Questa prescrizione è legata alla lunghezza minima di una sezione di segnalamento, in modo che un veicolo o un convoglio non la mascheri occupandola interamente, inducendo il treno a segnalare che è «non occupata»

O

1.1.1.3.8.3

Distanza minima autorizzata tra due assi consecutivi

[NNNN]

Distanza espressa in millimetri.

Legata ad un conta-assi o ad un rilevatore di ruota o ad un caso specifico. I sistemi di conta-assi devono poter distinguere la rilevazione di un asse da 2 contatori successivi con una risoluzione sufficientemente elevata, altrimenti ne risulterà un errore di conteggio.

O

1.1.1.3.8.4

Distanza minima consentita tra il primo e l’ultimo asse

[NNNN]

Distanza espressa in millimetri.

Legata ai circuiti di binario o casi specifici corrispondenti. I contatti elettrici tra circuiti di binario adiacenti possono comportare una superficie a livello nella quale la rilevazione di un asse di veicolo non è garantita.

O

1.1.1.3.8.5

Lunghezza massima consentita della punta del veicolo

[NNNN]

Lunghezza espressa in millimetri.

Legata ai circuiti di binari o ai conta-assi. Un sistema di localizzazione dei treni dovrà essere in grado di individuare il primo asse prima che la punta del treno raggiunga un punto pericoloso davanti a sé, ma anche l’ultimo asse fino a quando la coda del treno non si è allontanata dal punto pericoloso. Il termine «punta» si applica alle due estremità (parte anteriore e posteriore) di un veicolo o di un treno.

O

1.1.1.3.8.6

Larghezza minima consentita della corona

[NNN]

Larghezza espressa in millimetri.

Legata ai conta-assi e ai vari tipi di pedale. Il campo di rilevazione del conta-assi risente del passaggio della ruota. La larghezza della corona deve essere sufficientemente ampia da avere un impatto sul campo e consentire l’adeguata rilevazione.

O

1.1.1.3.8.7

Diametro minimo consentito della ruota

[NNN]

Diametro espresso in millimetri.

Compatibilità con i conta-assi. La zona di influenza (sulla superficie della flangia di una ruota) del campo di rilevazione del conta-assi è correlata al diametro della ruota.

O

1.1.1.3.8.8

Spessore minimo consentito della flangia

[NN.N]

Spessore espresso in millimetri.

Compatibilità con i conta-assi e i vari tipi di pedale. Il campo di rilevazione del conta-assi risente del passaggio della ruota. Lo spessore della flangia deve essere sufficientemente ampio da avere un impatto sul campo e consentire l’adeguata rilevazione.

O

1.1.1.3.8.9

Altezza minima consentita della flangia

[NN.N]

Altezza espressa in millimetri.

Compatibilità con i conta-assi e i vari tipi di pedale. Il campo di rilevazione del conta-assi risente del passaggio della ruota. L’altezza della flangia deve essere sufficiente per avere un impatto sul campo e consentire l’adeguata rilevazione.

O

1.1.1.3.8.10

Altezza massima consentita della flangia

[NN.N]

Altezza espressa in millimetri.

Compatibilità con i conta-assi e i vari tipi di pedale. Il campo di rilevazione del conta-assi risente del passaggio della ruota. Occorre definire l’intervallo di dimensioni Sh(min) — Sh(max) per l’altezza della flangia.

O

1.1.1.3.8.11

Carico minimo consentito dell’asse

[N.N]

Carico espresso in tonnellate.

Compatibilità con i circuiti di binario e i vari tipi di pedale. Un carico dell’asse minimo attiva i vari tipi di pedale. Inoltre, un carico dell’asse minimo ha un effetto positivo sulla resistenza tra la ruota e il binario, importante per il funzionamento dei circuiti di binario.

O

1.1.1.3.8.12

Esistenza di norme per uno spazio privo di metallo attorno alle ruote

[S + link/N]

Compatibilità con i sensori delle ruote per i conta-assi. Il principio dei conta-assi è basato sulla distorsione di un campo elettromagnetico. La distorsione dovrebbe verificarsi solo al passaggio della ruota e non delle parti circostanti del materiale rotabile. Punto sospeso con un link alle norme nazionali laddove esistono.

O

1.1.1.3.8.13

Esistenza di norme relative alla massa metallica di un veicolo

[S + link/N]

Compatibilità con i circuiti di induzione. La massa metallica influenza i sistemi di rilevazione basati su circuiti a induzione. Punto sospeso con un link alle norme nazionali laddove esistono.

O

1.1.1.3.8.14

Caratteristiche ferromagnetiche richieste per il materiale costitutivo delle ruote

[S/N]

Compatibilità con i sensori delle ruote per i conta-assi. Questa caratteristica è necessaria per generare la distorsione del campo elettromagnetico dei conta-assi per consentire l’adeguata rilevazione.

I requisiti che figurano nella STI CCS non sono precisi.

O

1.1.1.3.8.15

Massima impedenza autorizzata tra ruote opposte di una sala

[N.NN]

Impedenza espressa in ohm.

Compatibilità con i circuiti di binario. Un circuito di binario è in grado di rilevare materiale rotabile solo se l’impedenza tra le rotaie non supera un dato valore. Tale valore è dato dal valore dell’impedenza tra ruote opposte delle sale e la resistenza di contatto all’interfaccia ruota-rotaia. Il requisito relativo all’interfaccia indicato qui è relativo unicamente alla resistenza elettrica tra le superfici di rotolamento delle ruote opposte di una sala.

O

1.1.1.3.8.16

Impedenza minima consentita tra pantografo e ruote

[N.NN]

Impedenza espressa in ohm.

Compatibilità con i circuiti di binario. Nei sistemi di rilevazione dei circuiti di binario, le armoniche generate dal sistema di alimentazione possono dare interferenze e causare un effetto di crossover attraverso la catenaria da un binario all’altro. Un’impedenza del veicolo sufficientemente elevata impedisce questo effetto.

O

1.1.1.3.8.17

Potenza massima di sabbiatura

[stringa di caratteri]

Scelta unica dall’elenco predefinito:

500 g/800 g/altro (specificare)

Potenza massima per 30 secondi. Compatibilità con i circuiti di binario. Troppa sabbia comporta il rischio di mancato rilevamento dei treni su binari dotati di circuiti di binario.

O

1.1.1.3.8.18

Disattivazione del dispositivo di sabbiatura ad opera del conduttore richiesta

[S/N]

Compatibilità con i circuiti di binario nei luoghi in cui non è permessa la sabbiatura.

O

1.1.1.3.9

Parametri relativi alle interferenze elettromagnetiche

1.1.1.3.9.1

Esistenza di norme relative alla corrente di ritorno nelle rotaie

[S + link/N]

Compatibilità con i circuiti di binario e i rivelatori di ruota dei conta-assi. Le armoniche nella corrente di trazione nelle rotaie possono interferire con il funzionamento dei circuiti di binario. La corrente CC nelle rotaie potrebbe saturare i rivelatori dei conta-assi impedendone il funzionamento. Punto sospeso con un link alle norme nazionali laddove esistono.

O

1.1.1.3.9.2

Esistenza di norme relative ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

[S + link/N]

Compatibilità con i rivelatori di ruota. I campi elettromagnetici generati dal materiale rotabile possono interferire con il funzionamento dei conta-assi e dei rivelatori di ruota. Punto sospeso con un link alle norme nazionali laddove esistono.

O

1.1.1.3.10

Sistema di terra per situazioni degradate

1.1.1.3.10.1

Livello ETCS per situazioni degradate

[stringa di caratteri]

scelta unica dall’elenco predefinito:

no/1/2/3

Sistema per situazioni degradate. In caso di malfunzionamento del livello ETCS associato al funzionamento normale, il movimento del treno può essere supervisionato in un altro livello ETCS. Ad esempio: il livello 1 come modalità «degradata» del livello 2.

O

1.1.1.3.10.2

Sistema ferroviario di protezione, controllo e allerta di classe B in caso di situazioni degradate

[stringa di caratteri]

Scelta multipla dall’elenco predefinito:

LZB DE/LZB Spagna/LZB AT/TVM430/PZB 90/altri (specificare)

Sistema per situazioni degradate. In caso di guasto dell’ETCS associato al funzionamento normale, il movimento del treno può essere supervisionato in un altro modo. Ad esempio: la circolazione dei treni è protetta dal sistema di classe B e/o dalla segnaletica di terra.

O

1.1.1.3.11

Parametri relativi ai freni

1.1.1.3.11.1

Prestazione di frenatura minima richiesta

[S + link/N]

Per il calcolo delle curve di frenatura per il controllo della velocità

Le prescrizioni in materia di prestazioni di frenatura possono dipendere da:

Distanza tra due segnali consecutivi (lunghezza della sezione di binario)

Velocità del treno

Massa del treno

Pendenza

A

1.1.1.3.12

Altri parametri associati al CCS

1.1.1.3.12.1

Assetto variabile supportato

[S + link/N]

Il supporto della tecnologia di assetto variabile consente al treno di viaggiare a una velocità maggiore nei tracciati curvilinei e permette di accorciare i tempi di percorrenza su linee dotate di ETCS (utilizzando la categoria speciale «treno ad assetto variabile» per i treni dotati di ETCS); se questa funzione non è supportata, anche i treni ad assetto variabile dotati di ETCS circolano come treni normali con limiti di velocità più rigorosi nelle curve

A

1.2

PUNTO OPERATIVO

1.2.0.0.0

Informazioni generali

1.2.0.0.0.1

Nome del punto operativo

[stringa di caratteri]

Nome di norma legato alla città o paese o utilizzato a fini di controllo del traffico

A

1.2.0.0.0.2

Codice di identificazione del PO

[AANNNNNNNNNNNNNN]

Codice elaborato per la STI TAF da SEDP come indicato nel documento CEN CWA15541:maggio2006. È composto da due lettere per il codice paese e quattordici cifre corrispondenti al codice di localizzazione.

O

1.2.0.0.0.3

Codice nazionale di identificazione del punto operativo

[stringa di caratteri]

Identificazione PO unica o numero unico PO nello Stato membro

A

1.2.0.0.0.4

Tipo di punto operativo

[stringa di caratteri]

scelta multipla dall’elenco predefinito:

stazione/fermata passeggeri/terminal merci/ nodo/stazione di manovra/altro (specificare)

Tipo di struttura in funzione della o delle funzioni operative dominanti

A

1.2.0.0.0.5

Localizzazione del punto operativo

[WGS84 + NNN.NN + stringa di caratteri]

Coordinate geografiche conformemente al sistema geodesico mondiale (SGM) standard, espresse in km o miglia, associate all’identificazione della linea che definisce la localizzazione del PO. Di norma si situa al centro del PO.

O

1.2.1

BINARI

1.2.1.0.0

Informazioni generali

1.2.1.0.0.1

Nome del GI

[stringa di caratteri]

Gestore dell’infrastruttura: qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della creazione e della manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria [articolo 2, lettera h), della direttiva 2001/14/CE].

O

1.2.1.0.0.2

Identificazione del binario

[stringa di caratteri]

Identificazione di binario unica o numero unico attribuito al binario nell’ambito del PO.

O

1.2.1.0.1

Dichiarazioni di verifica per i binari

1.2.1.0.1.1

Dichiarazioni di verifica CE del binario (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Numero unico per le dichiarazioni CE secondo le prescrizioni in termini di formato del documento relativo alle modalità pratiche di trasmissione dei documenti di interoperabilità (ERA/INF/10-2009/INT).

O — STI

1.2.1.0.1.2

Dichiarazione di dimostrazione di conformità dell’IE per il binario (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Numero unico per le dichiarazioni relative all’IE secondo le prescrizioni in termini di formato del documento relativo alle modalità pratiche di trasmissione dei documenti di interoperabilità (ERA/INF/10-2009/INT).

A — esistente

1.2.1.0.2

Parametri di prestazioni

1.2.1.0.2.1

Tipo di linea

[RN]

scelta unica dall’elenco predefinito:

I/II/III/IV/V/VI/VII

Importanza di una linea (fondamentale o di altro tipo) e delle modalità di realizzazione dei parametri richiesti per l’interoperabilità (nuova o ristrutturata), come indicato nella STI CR INF. Questo parametro si applica unicamente ai PO sulle linee TEN

O — TEN HS

O — TEN CR

1.2.1.0.2.2

Tipo di traffico

[A]

scelta unica da un elenco predefinito:

P/F/M

Indica per una categoria di linea STI il traffico predominante per il sistema definitivo e i rispettivi parametri fondamentali (passeggeri, merci, misto) come stabilito nella STI CR INF. Questo parametro si applica anche ai PO sulle linee non TEN.

O

1.2.1.0.3

Tracciato della linea

1.2.1.0.3.1

Scartamento interoperabile

[AA]

scelta unica da un elenco predefinito:

GA/GB/GC

Sagome GA, GB e GC conformemente alla definizione di cui alla norma EN 15273-3:2009, allegato C.

O

1.2.1.0.3.2

Sagome multinazionali

[stringa di caratteri]

Sagoma multilaterale (sezioni da D.1 a D.3 dell’allegato D della norma EN 15273-3:2009) o sagoma internazionale (sezione C.2.1 dell’allegato C della norma EN 15273-3:2009) diversa dalle sagoma GA, GB e GC.

O

1.2.1.0.3.3

Sagome nazionali

[stringa di caratteri]

Sagoma nazionale secondo la definizione di cui alla norma EN 15273:3-2009 o un’altra sagoma locale.

A

1.2.1.0.4

Parametri dei binari

1.2.1.0.4.1

Scartamento nominale

[NNNN]

scelta unica da un elenco predefinito:

1000, 1435, 1520, 1524, 1600, 1668

Valore unico espresso in millimetri che individua lo scartamento dei binari. In caso di binario a rotaie multiple, occorre pubblicare separatamente un insieme di dati per ogni coppia di rotaie progettata per essere utilizzata come binario separato.

O

1.2.1.0.5

Galleria

1.2.1.0.5.1

Nome del GI

[stringa di caratteri]

Gestore dell’infrastruttura: qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della creazione e della manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria [articolo 2, lettera h), della direttiva 2001/14/CE].

O

1.2.1.0.5.2

Identificazione della galleria

[stringa di caratteri]

Identificazione o numero unico attribuito alla galleria nello Stato membro.

A

1.2.1.0.5.3

Dichiarazioni di verifica CE della galleria (SRT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Numero unico per le dichiarazioni CE secondo le prescrizioni in termini di formato del documento relativo alle modalità pratiche di trasmissione dei documenti di interoperabilità (ERA/INF/10-2009/INT).

O — STI

1.2.1.0.5.4

Dichiarazione di dimostrazione di conformità dell’IE per la galleria (SRT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Numero unico per le dichiarazioni relative all’IE secondo le prescrizioni in termini di formato del documento relativo alle modalità pratiche di trasmissione dei documenti di interoperabilità (ERA/INF/10-2009/INT).

A — esistente

1.2.1.0.5.5

Lunghezza della galleria

[NNNNN]

Lunghezza effettiva di una galleria (espressa in metri) da un estremo all’altro, a livello della parte superiore del binario. Richiesta unicamente per una galleria di lunghezza superiore o pari a 100 metri.

A

1.2.1.0.5.6

Piano di emergenza

[S/N]

Piano stabilito sotto la direzione del GI, in cooperazione, se del caso, con le IF, i servizi di soccorso e le autorità competenti per ogni galleria. Deve essere conforme con i dispositivi di autosoccorso, evacuazione e soccorso previsti (STI SRT, decisione 2008/163/CE).

O — STI

A — esistente

1.2.1.0.6

Marciapiedi

1.2.1.0.6.1

Nome del GI

[stringa di caratteri]

Gestore dell’infrastruttura: qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della creazione e della manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria [articolo 2, lettera h), della direttiva 2001/14/CE].

O

1.2.1.0.6.2

Identificazione del marciapiede

[stringa di caratteri]

Identificazione unica del marciapiede o numero unico attribuito al marciapiede nell’ambito del PO.

O

1.2.1.0.6.3

Classificazione del marciapiede

[stringa di caratteri]

scelta unica da un elenco predefinito:

HS TEN/CR TEN/Off TEN

Il marciapiede è gestito nell’ambito della TEN HS, alla TEN CR e al di fuori delle TEN

O

1.2.1.0.6.4

Applicazione STI PMR

[S/N]

Informazioni per indicare se il marciapiede è conforme alla STI PMR.

O

1.2.1.0.6.5

Dichiarazioni di verifica CE del marciapiede (INF/PRM)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Numero unico per le dichiarazioni CE secondo le prescrizioni in termini di formato del documento relativo alle modalità pratiche di trasmissione dei documenti di interoperabilità (ERA/INF/10-2009/INT).

O — STI

1.2.1.0.6.6

Dichiarazione di dimostrazione dell’IE per il marciapiede (INF/PRM)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Numero unico per le dichiarazioni relative all’IE secondo le prescrizioni in termini di formato del documento relativo alle modalità pratiche di trasmissione dei documenti di interoperabilità (ERA/INF/10-2009/INT).

A — esistente

1.2.1.0.6.7

Lunghezza utile dei marciapiedi

[NNNN]

La lunghezza massima continua (espressa in metri) della parte del marciapiede di fronte alla quale il treno deve restare in sosta in normali condizioni di esercizio per consentire ai passeggeri di salire e scendere, prevedendo le opportune tolleranze per la sosta (STI INF CR).

O

1.2.1.0.6.8

Altezza dei marciapiedi

[NNNN]

scelta unica da un elenco predefinito:

550/760/altri (specificare)

Distanza tra la superficie superiore del marciapiede e la superficie di rotolamento del binario adiacente. Si tratta del valor nominale, espresso in millimetri.

O

1.2.1.0.6.9

Impianti fissi che consentono la partenza dei treni dal marciapiede

[stringa di caratteri]

Apparecchiature fisse come specchi e telecamere facenti parte dell’apparecchiatura di segnalamento, che consentono al personale di terra di indicare al personale di bordo quando devono chiudere le porte e, successivamente, far partire il treno.

A

1.2.1.0.6.10

Esistenza di un dispositivo di ausilio per l’accesso a bordo

[S/N]

Informazioni che indicano la presenza sul marciapiede di un ausilio per l’accesso a bordo.

O

1.2.2

BINARIO DI RACCORDO

1.2.2.0.0

Informazioni generali

1.2.2.0.0.1

Nome del GI

[stringa di caratteri]

Gestore dell’infrastruttura: qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della creazione e della manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria [articolo 2, lettera h), della direttiva 2001/14/CE].

O

1.2.2.0.0.2

Identificazione dei binari di servizio

[stringa di caratteri]

Identificazione unica dei binari di servizio o numero unico attribuito al binario di servizio nell’ambito del PO.

O

1.2.2.0.0.3

Classificazione dei binari di servizio

[stringa di caratteri]

scelta unica da un elenco predefinito:

HS TEN/CR TEN/Off TEN

Il binario di servizio è gestito nell’ambito della TEN HS, alla TEN CR o al di fuori delle TEN.

O

1.2.2.0.1

Dichiarazioni di verifica per binari di raccordo

1.2.2.0.1.1

Dichiarazioni di verifica CE del binario di servizio (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Numero unico per le dichiarazioni CE secondo le prescrizioni in termini di formato del documento relativo alle modalità pratiche di trasmissione dei documenti di interoperabilità (ERA/INF/10-2009/INT).

O — STI

1.2.2.0.1.2

Dichiarazione di dimostrazione di conformità dell’IE per il binario di servizio (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Numero unico per le dichiarazioni relative all’IE secondo le prescrizioni in termini di formato del documento relativo alle modalità pratiche di trasmissione dei documenti di interoperabilità (ERA/INF/10-2009/INT).

A — esistente

1.2.2.0.2

Parametro di prestazione

1.2.2.0.2.1

Lunghezza utile del binario di servizio

[NNNN]

Lunghezza totale del binario di servizio/di deposito, espressa in metri dove i treni possono essere adeguatamente parcheggiati

O

1.2.2.0.3

Tracciato della linea

1.2.2.0.3.1

Pendenza massima per i binari di servizio

[N.N]

Valore della pendenza che supera il valore fissato dalla STI di 2,5 mm per metro.

A — esistente

1.2.2.0.3.2

Raggio minimo di curvatura orizzontale

[NNN]

Valore del raggio (espresso in metri) se inferiore al limite minimo stabilito nella STI INF CR per le linee non conformi alla STI

A — esistente

1.2.2.0.3.3

Raggio minimo della curva verticale

[NNN]

Valore del raggio (espresso in metri) se inferiore al limite minimo stabilito nella STI INF CR per le linee non conformi alla STI

A — esistente

1.2.2.0.4

Impianti fissi per la manutenzione dei treni

1.2.2.0.4.1

Esistenza di sistemi di scarico dei servizi igienici

[S + link/N]

Tipo di sistema di scarico dei servizi igienici (installazione fissa per la manutenzione dei treni), come stabilito nella STI INF. In caso affermativo, inserire un link al documento esterno.

O

1.2.2.0.4.2

Impianti di pulizia esterna

[S + link/N]

Tipo di impianto di pulizia esterna (installazione fissa per la manutenzione dei treni), come stabilito nella STI INF. In caso affermativo, inserire un link al documento esterno.

O

1.2.2.0.4.3

Impianto di rifornimento idrico

[S + link/N]

Tipo di impianto di rifornimento idrico (installazione fissa per la manutenzione dei treni), come stabilito nella STI INF. In caso affermativo, inserire un link al documento esterno.

O

1.2.2.0.4.4

Riapprovvigionamento di carburante

[S + link/N]

Tipo di sistema di riapprovvigionamento (installazione fissa per la manutenzione dei treni), come stabilito nella STI INF. In caso affermativo, inserire un link al documento esterno.

O

1.2.2.0.4.5

Impianto di rifornimento di sabbia

[S + link/N]

Tipo di impianto per il rifornimento di sabbia (installazione fissa per la manutenzione dei treni). In caso affermativo, inserire un link al documento esterno.

O

1.2.2.0.4.6

Alimentazione elettrica a terra

[S + link/N]

Tipo di alimentazione elettrica a terra (installazione fissa per la manutenzione dei treni), come stabilito nella STI INF. In caso affermativo, inserire un link al documento esterno.

O

1.2.2.0.5

Galleria

1.2.2.0.5.1

Nome del GI

[stringa di caratteri]

Gestore dell’infrastruttura: qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della creazione e della manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria [articolo 2, lettera h), della direttiva 2001/14/CE].

O

1.2.2.0.5.2

Identificazione della galleria

[stringa di caratteri]

Identificazione o numero unico attribuito alla galleria nello Stato membro.

A

1.2.2.0.5.3

Dichiarazioni di verifica CE della galleria (SRT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Numero unico per le dichiarazioni CE secondo le prescrizioni in termini di formato del documento relativo alle modalità pratiche di trasmissione dei documenti di interoperabilità (ERA/INF/10-2009/INT).

O — STI

1.2.2.0.5.4

Dichiarazione di dimostrazione di conformità dell’IE per la galleria (SRT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Numero unico per le dichiarazioni relative all’IE secondo le prescrizioni in termini di formato del documento relativo alle modalità pratiche di trasmissione dei documenti di interoperabilità (ERA/INF/10-2009/INT).

A — esistente

1.2.2.0.5.5

Lunghezza della galleria

[NNNNN]

Lunghezza effettiva di una galleria (espressa in metri) da un estremo all’altro, a livello della parte superiore del binario. Richiesta unicamente per una galleria di lunghezza superiore o pari a 100 metri.

A

1.2.2.0.5.6

Piano di emergenza

[S/N]

Piano stabilito sotto la direzione del GI, in cooperazione, se del caso, con le IF, i servizi di soccorso e le autorità competenti per ogni galleria. Deve essere conforme con i dispositivi di autosoccorso, evacuazione e soccorso previsti (STI SRT, decisione 2008/163/CE).

O — STI

A — esistente

4.   ISTRUZIONI PER L’USO

4.1.   Procedure

Per soddisfare le richieste di dati, il registro deve consentire di espletare le procedure di cui alla tabella 2.

Tabella 2

Elenco di procedure

Ottenere elementi che consentano di accertarsi della compatibilità dell’itinerario per il treno programmato

Recupero delle caratteristiche tecniche di un itinerario specifico ai fini della verifica della compatibilità tecnica tra impianto di terra e il materiale rotabile, conformemente all’interfaccia con il registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati.

Ottenere elementi che consentano di accertarsi della compatibilità tecnica degli impianti di terra

Recupero delle caratteristiche tecniche di una sezione particolare di un itinerario ai fini della verifica delle interfacce con il sistema alle frontiere del quale è integrata.

Ottenere elementi per la progettazione dei sottosistemi «materiale rotabile»

Recupero delle caratteristiche tecniche di una determinata parte della rete al fine di conformarvisi al momento della progettazione e dell’autorizzazione di veicoli per la messa in servizio al livello di «tipo»

Ottenere elementi che consentano di monitorare l’interoperabilità della rete ferroviaria dell’UE

Recupero delle caratteristiche tecniche di determinate parti delle reti per un monitoraggio periodico dei progressi realizzati a favore dell’interoperabilità dell’UE in termini di indicatori chiave di prestazione

4.2.   Ciclo di revisione

Gli Stati membri effettueranno aggiornamenti periodici (quantomeno trimestrali) delle voci del registro. Un aggiornamento dovrà coincidere con la pubblicazione annuale del documento di riferimento della rete.