ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.254.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 254

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
30 settembre 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione 2011/640/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2011, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Mauritius sulle condizioni del trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria e dei relativi beni sequestrati da parte della forza navale diretta dall’Unione europea alla Repubblica di Mauritius e sulle condizioni delle persone sospettate di atti di pirateria dopo il trasferimento

1

Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Mauritius sulle condizioni del trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria e dei relativi beni sequestrati dalla forza navale diretta dall’Unione europea alla Repubblica di Mauritius e sulle condizioni delle persone sospettate di atti di pirateria dopo il trasferimento

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 969/2011 della Commissione, del 29 settembre 2011, che avvia un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 del Consiglio (che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1858/2005 sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea) allo scopo di determinare la possibilità di concedere l'esenzione da tali misure ad un esportatore coreano, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni in provenienza da detto esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni

7

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 970/2011 della Commissione, del 29 settembre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

10

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione, del 29 settembre 2011, recante fissazione dei prezzi rappresentativi e degli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero per la campagna 2010/2011

12

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 972/2011 della Commissione, del 29 settembre 2011, recante fissazione dei prezzi rappresentativi e degli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2011

14

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 973/2011 della Commissione, del 29 settembre 2011, relativo ai dazi doganali minimi da stabilirsi per la quinta gara parziale nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 634/2011

16

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2011/641/PESC del Consiglio, del 29 settembre 2011, che modifica la decisione 2010/573/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova

18

 

 

2011/642/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 29 settembre 2011, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese

20

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 2011/72/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011, che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda le disposizioni per i trattori immessi sul mercato in regime di flessibilità (GU L 246 del 23.9.2011)

22

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

30.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 254/1


DECISIONE 2011/640/PESC DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2011

relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Mauritius sulle condizioni del trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria e dei relativi beni sequestrati da parte della forza navale diretta dall’Unione europea alla Repubblica di Mauritius e sulle condizioni delle persone sospettate di atti di pirateria dopo il trasferimento

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 37, e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 218, paragrafi 5 e 6,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR»),

considerando quanto segue:

(1)

Il 2 giugno 2008 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione 1816 (2008) nella quale si chiede a tutti gli Stati di cooperare ai fini dell’individuazione della giurisdizione e ai fini delle indagini e dell’azione giudiziaria a carico delle persone responsabili di atti di pirateria e rapine a mano armata al largo delle coste somale. Tali disposizioni sono state ribadite nelle risoluzioni successive dell’UNSC.

(2)

Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/851/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1) (operazione «Atalanta»).

(3)

L’articolo 12 dell’azione comune 2008/851/PESC prevede che le persone sospettate di avere l’intenzione di commettere, di commettere o di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nelle acque territoriali della Somalia, che sono arrestate e fermate al fine dell’esercizio di azioni giudiziarie, nonché i beni che sono serviti a compiere tali atti, possano essere trasferiti ad uno Stato terzo che intende esercitare la propria giurisdizione nei confronti di tali persone e beni, a patto che le condizioni del trasferimento siano state stabilite con tale Stato terzo in conformità del diritto internazionale applicabile, compreso il diritto internazionale dei diritti umani, al fine di garantire, in particolare, che nessuno sia sottoposto alla pena di morte, alla tortura o a qualsiasi altro trattamento crudele, inumano o degradante.

(4)

A seguito dell’adozione da parte del Consiglio, il 22 marzo 2010, di una decisione che autorizza l’avvio di negoziati, l’AR ha negoziato, a norma dell’articolo 37 TUE, un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Mauritius sulle condizioni del trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria e dei relativi beni sequestrati da parte della forza navale diretta dall’Unione europea alla Repubblica di Mauritius e sulle condizioni delle persone sospettate di atti di pirateria dopo il trasferimento («l’accordo»).

(5)

È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Mauritius sulle condizioni del trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria e dei relativi beni sequestrati da parte della forza navale diretta dall’Unione europea alla Repubblica di Mauritius e sulle condizioni delle persone sospettate di atti di pirateria dopo il trasferimento («l’accordo») è approvato a nome dell’Unione.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 11, paragrafo 1, dell’accordo (2).

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2011

Per il Consiglio

Il presidente

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

(2)  La data dell’entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


TRADUZIONE

ACCORDO

tra l’Unione europea e la Repubblica di Mauritius sulle condizioni del trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria e dei relativi beni sequestrati dalla forza navale diretta dall’Unione europea alla Repubblica di Mauritius e sulle condizioni delle persone sospettate di atti di pirateria dopo il trasferimento

L’UNIONE EUROPEA (UE),

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI MAURITIUS,

in appresso «Mauritius»,

dall’altra,

in seguito insieme denominate «le parti»,

TENUTO CONTO:

delle risoluzioni 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) e successive del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR),

della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) del 1982, in particolare gli articoli da 100 a 107 e l’articolo 110,

dell’azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell’UE, del 10 novembre 2008, relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1) (operazione EUNAVFOR Atalanta), modificata dalla decisione 2009/907/PESC del Consiglio dell’8 dicembre 2009 (2),

del diritto internazionale in materia di diritti umani, inclusi il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 e la convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1984,

che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da accordi e da altri strumenti internazionali che istituiscono tribunali internazionali, compreso lo statuto della Corte penale internazionale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo

Il presente accordo definisce le condizioni e le modalità

a)

del trasferimento delle persone fermate dall’EUNAVFOR che sono sospettate di tentare di commettere, di commettere o di aver commesso atti di pirateria nel teatro di operazione dall’EUNAVFOR, in alto mare al largo delle acque territoriali di Mauritius, del Madagascar, delle Isole Comore, delle Seychelles e dell’Isola della Riunione;

b)

del trasferimento dei relativi beni sequestrati dall’EUNAVFOR, da quest’ultima a Mauritius, e

c)

del trattamento delle persone trasferite.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

a)

«forza navale diretta dall’Unione europea (EUNAVFOR)», i comandi militari dell’UE e i contingenti nazionali che contribuiscono all’operazione dell’UE «Atalanta», i loro mezzi navali, aeromobili e le loro risorse;

b)

«operazione», la preparazione, la costituzione, l’esecuzione e il supporto della missione militare istituita dall’azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell’UE e/o successive;

c)

«contingenti nazionali», le unità e i mezzi navali che appartengono agli Stati membri dell’Unione europea e, come indicato dall’UE, agli altri Stati che partecipano all’operazione;

d)

«Stato d’origine», lo Stato che mette a disposizione dell’EUNAVFOR un contingente nazionale;

e)

«pirateria», la pirateria quale definita all’articolo 101 dell’UNCLOS;

f)

«persona trasferita», qualsiasi persona sospettata di tentare di commettere, di commettere o di aver commesso atti di pirateria e trasferita dall’EUNAVFOR a Mauritius in virtù del presente accordo.

Articolo 3

Principi generali

1.   Mauritius può accettare, su richiesta dell’EUNAVFOR, il trasferimento delle persone fermate dall’EUNAVFOR in connessione con atti di pirateria e dei relativi beni sequestrati da quest’ultima e sottoporre tali persone e beni alle proprie autorità competenti ai fini delle indagini e dell’azione giudiziaria. Il consenso sull’accettazione di una consegna proposta sarà deciso caso per caso da Mauritius, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, compreso il luogo dell’incidente.

2.   L’EUNAVFOR trasferisce le persone unicamente alle competenti autorità di Mauritius preposte all’applicazione della legge.

3.   Il trasferimento viene effettuato solo previa decisione delle competenti autorità di Mauritius preposte all’applicazione della legge adottata, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle prove trasmesse dall’EUNAVFOR, la quale mostri che vi sono prospettive ragionevoli di ottenere la condanna delle persone fermate dall’EUNAVFOR.

4.   La decisione sulle prospettive ragionevoli di ottenere una condanna viene adottata dalle competenti autorità di Mauritius preposte all’applicazione della legge in base alle prove trasmesse dall’EUNAVFOR attraverso i pertinenti canali di comunicazione.

5.   La persona trasferita è trattata in modo umano e nel rispetto degli obblighi internazionali in materia di diritti umani che figurano nella costituzione di Mauritius, incluso il divieto della tortura e di qualsiasi altro trattamento o pena crudele, disumana o degradante e il divieto della detenzione arbitraria, ed in conformità al requisito del diritto a un processo equo.

Articolo 4

Trattamento, azione giudiziaria e processo delle persone trasferite

1.   In conformità agli obblighi internazionali in materia di diritti umani che figurano nella costituzione di Mauritius, la persona trasferita è trattata in modo umano e non è oggetto di tortura o di trattamento o pena crudele, disumana o degradante, è detenuta in locali adeguati, riceve un vitto sufficiente, ha accesso alle cure mediche e può praticare la propria religione.

2.   La persona trasferita è prontamente tradotta dinanzi a un giudice o ad altro funzionario autorizzato dalla legge ad esercitare il potere giudiziario, che decide senza indugio sulla legittimità del fermo ed ordina il rilascio se il fermo non è giustificato.

3.   La persona trasferita ha diritto al processo entro un ragionevole periodo di tempo o al rilascio.

4.   Nell’accertamento di un’accusa penale formulata a suo carico, la persona trasferita ha diritto ad un’udienza equa e pubblica da parte di un organo giurisdizionale competente, indipendente ed imparziale, costituito per legge.

5.   La persona trasferita accusata di un reato penale è presunta innocente fino a quando non ne sia legalmente accertata la colpevolezza.

6.   Nell’accertamento di un’accusa penale formulata a suo carico, la persona trasferita ha diritto alle seguenti garanzie minime, in condizioni di completa parità:

a)

essere informata, nel più breve tempo possibile, in una lingua ad essa comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico;

b)

disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la difesa e comunicare con un avvocato di sua scelta;

c)

essere giudicata senza indebito ritardo;

d)

essere presente al processo e difendersi di persona o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvista di un difensore, essere informata del suo diritto ad essere assistita da un legale e, ogni qualvolta l’interesse della giustizia lo esiga, vedersi assegnato un difensore d’ufficio, a titolo gratuito se la persona non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo;

e)

esaminare, o far esaminare, tutte le prove a suo carico, incluse le dichiarazioni giurate dei testimoni a carico, ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico alle stesse condizioni dei testimoni a carico;

f)

farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza;

g)

non essere costretta a testimoniare contro sé stessa o a confessare la propria colpevolezza.

7.   La persona trasferita condannata per un reato ha il diritto di chiedere il riesame della sua dichiarazione di colpevolezza e condanna o di appellarsi ad un organo giurisdizionale superiore in conformità alla legislazione di Mauritius.

8.   Dopo essersi consultata con l’UE, Mauritius può trasferire tali persone, che sono state condannate e scontano la pena a Mauritius, ad un altro Stato che garantisca il rispetto delle norme in materia di diritti umani summenzionate, affinché scontino il resto della pena in tale altro Stato. Nel caso in cui vi siano serie preoccupazioni riguardo alla situazione dei diritti umani in tale altro Stato, il trasferimento non avrà luogo fino a che nell’ambito di consultazioni tra le parti non sia sta trovata una soluzione soddisfacente per risolvere i problemi sollevati.

Articolo 5

Pena di morte

Nessuna persona trasferita, conformemente alla legge di Mauritius sull’abolizione della pena di morte, è accusata di un reato che comporta la pena di morte, è condannata a morte o è sottoposta all’applicazione di tale pena.

Articolo 6

Documentazione e notifiche

1.   Il trasferimento è oggetto di un documento appropriato firmato da un rappresentante dell’EUNAVFOR e da un rappresentante delle competenti autorità di Mauritius preposte all’applicazione della legge.

2.   L’EUNAVFOR fornisce a Mauritius la documentazione sul fermo delle persone trasferite. Detta documentazione include, per quanto possibile, indicazioni concernenti lo stato di salute della persona trasferita durante il fermo, il momento del trasferimento alle autorità di Mauritius, la ragione del fermo, l’ora ed il luogo in cui è cominciato e tutte le decisioni prese riguardo al fermo.

3.   Mauritius è responsabile di tenere una rilevazione precisa di tutte le persone trasferite e, segnatamente ma non esclusivamente, una documentazione di tutti i beni sequestrati, dello stato di salute delle persone, dei luoghi del fermo, delle accuse a loro carico e di tutte le decisioni significative prese nel corso dell’azione giudiziaria avviata nei loro confronti e del processo.

4.   Questa documentazione è a disposizione dei rappresentanti dell’UE e dell’EUNAVFOR su richiesta scritta al ministero degli Affari esteri di Mauritius.

5.   Inoltre, Mauritius notifica all’UE e all’EUNAVFOR il luogo del fermo delle persone trasferite in virtù del presente accordo, l’eventuale deterioramento del loro stato di salute e le indicazioni di presunto trattamento inadeguato. I rappresentanti dell’UE e dell’EUNAVFOR hanno accesso alle persone trasferite in virtù del presente accordo finché tali persone sono sottoposte a detenzione e possono interrogarle.

6.   Le agenzie umanitarie nazionali ed internazionali possono, a loro richiesta, visitare le persone trasferite in virtù del presente accordo.

7.   Allo scopo di assicurare che l’EUNAVFOR possa fornire assistenza tempestiva a Mauritius con la convocazione dei testimoni dell’EUNAVFOR e la produzione delle relative prove, Mauritius notifica all’EUNAVFOR l’intenzione di avviare un procedimento penale a carico della persona trasferita e il calendario per la produzione delle prove e l’audizione dei testimoni.

Articolo 7

Assistenza dell’UE e dell’EUNAVFOR

1.   L’EUNAVFOR, nei limiti dei mezzi e delle capacità di cui dispone, fornisce tutta l’assistenza a Mauritius in vista delle indagini e dell’azione giudiziaria riguardo alle persone trasferite.

2.   In particolare l’EUNAVFOR:

a)

consegna la documentazione sul fermo redatta ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del presente accordo;

b)

tratta tutte le prove secondo le esigenze delle autorità competenti di Mauritius, come convenuto nelle disposizioni di attuazione di cui all’articolo 10;

c)

produce le deposizioni o le dichiarazioni sotto giuramento dei testimoni appartenenti al personale dell’EUNAVFOR coinvolti negli incidenti in relazione ai quali le persone sono state trasferite in virtù del presente accordo;

d)

si sforza di produrre le deposizioni di testimoni o le dichiarazioni sotto giuramento di altri testimoni che non si trovano a Mauritius;

e)

conserva o consegna tutti i pertinenti beni sequestrati in suo possesso, i reperti, le fotografie e qualsiasi altro articolo avente valore probatorio in possesso dell’EUNAVFOR;

f)

assicura la convocazione dei testimoni appartenenti al personale dell’EUNAVFOR, ove necessario, allo scopo di deporre in udienza (o in videoconferenza o con qualsiasi altro mezzo tecnologico approvato) durante il processo;

g)

agevolare la convocazione di altri testimoni, ove necessario, allo scopo di deporre in udienza (o in videoconferenza o con qualsiasi altro mezzo tecnologico approvato) durante il processo;

h)

agevolare la convocazione degli interpreti che si rendano necessari alle competenti autorità di Mauritius allo scopo di assisterle nelle indagini e nei processi che riguardano le persone trasferite.

3.   Nella misura in cui tali risorse non siano fornite attraverso altri donatori finanziari, le parti elaborano, fatte salve le procedure applicabili, disposizioni di attuazione sull’assistenza finanziaria, tecnica e di altro genere per consentire il trasferimento, il fermo, le indagini, l’azione giudiziaria e la celebrazione del processo delle persone trasferite. Tali disposizioni di attuazione mirano inoltre a prevedere l’assistenza tecnica e logistica a Mauritius nei settori della revisione della legislazione, della formazione degli inquirenti e dei pubblici ministeri, delle procedure investigative e giudiziarie e, in particolare, le disposizioni per la conservazione e la consegna delle prove e la procedura d’appello. Tali disposizioni di attuazione mirano inoltre a prevedere il rimpatrio delle persone trasferite in caso di assoluzione o di mancato esercizio dell’azione penale, il loro trasferimento per finire di scontare la pena in un altro Stato o il loro rimpatrio dopo aver scontato la pena a Mauritius.

Articolo 8

Relazione con gli altri diritti delle persone trasferite

Nessuna disposizione del presente accordo è intesa o può essere interpretata come deroga ai diritti di cui può godere una persona trasferita ai sensi della legislazione internazionale o interna applicabile.

Articolo 9

Collegamenti e controversie

1.   Tutte le questioni relative all’applicazione del presente accordo sono esaminate congiuntamente dalle competenti autorità di Mauritius e dell’UE.

2.   Se non si giunge ad una composizione, le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte tra i rappresentanti di Mauritius e i rappresentanti dell’UE esclusivamente per via diplomatica.

Articolo 10

Disposizioni di attuazione

1.   Ai fini dell’attuazione del presente accordo, le questioni operative, amministrative e tecniche possono essere oggetto di disposizioni di attuazione che devono essere concluse tra le competenti autorità di Mauritius, da una parte, e le competenti autorità dell’UE e degli Stati d’origine, dall’altra.

2.   Le disposizioni di attuazione possono riguardare tra l’altro:

a)

l’individuazione delle competenti autorità di Mauritius preposte all’applicazione della legge a cui l’EUNAVFOR può trasferire le persone;

b)

i luoghi di fermo in cui le persone trasferite saranno trattenute;

c)

il trattamento dei documenti, inclusi quelli relativi alla raccolta delle prove, che saranno consegnati alle competenti autorità di Mauritius preposte all’applicazione della legge al momento del trasferimento di una persona;

d)

i punti di contatto per le notifiche;

e)

i formulari da utilizzare per i trasferimenti;

f)

la fornitura di supporto tecnico, competenze specialistiche, formazione e assistenza di altro genere di cui all’articolo 7 su richiesta di Mauritius ai fini del raggiungimento degli obiettivi del presente accordo.

Articolo 11

Entrata in vigore e estinzione

1.   Il presente accordo è applicato in via provvisoria dalla data della sua firma ed entra in vigore quando entrambe le parti si sono notificate la conclusione delle proprie procedure interne di ratifica dell’accordo.

2.   Il presente accordo resta in vigore fino al termine dell’operazione notificato dall’EUNAVFOR. Tuttavia, ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo previa notifica scritta. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data alla quale ne è stata ricevuta notifica. Nel caso in cui l’UE ritenga che la denuncia immediata del presente accordo sia giustificata a causa della modifica della legislazione penale di Mauritius quale menzionata nel presente accordo, l’UE può denunciare l’accordo con effetto dalla data di trasmissione della notifica. Qualsiasi modifica della legislazione di Mauritius non pregiudica negativamente le persone già trasferite in virtù del presente accordo.

3.   Il presente accordo può essere modificato con un accordo scritto tra le parti.

4.   La cessazione del presente accordo non pregiudica i diritti o gli obblighi derivanti dall’esecuzione dell’accordo stesso prima della cessazione, inclusi i diritti per le persone trasferite, finché sono sottoposte a detenzione o ad un’azione giudiziaria da parte di Mauritius.

5.   Dopo la fine dell’operazione, tutti i diritti dell’EUNAVFOR in virtù del presente accordo possono essere esercitati dalla persona o entità designata dall’alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza. La persona o entità designata può essere, tra l’altro, il capo o un membro della delegazione dell’UE a Mauritius o un agente diplomatico o un funzionario consolare di uno Stato membro dell’UE accreditato a Mauritius. Dopo la fine dell’operazione, tutte le notifiche che dovevano essere fatte all’EUNAVFOR in virtù del presente accordo sono fatte all’alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Fatto a Port Louis, addì quattordici luglio 2011 in due originali, ciascuno in lingua inglese.

Per l’Unione europea

Per Mauritius


(1)  GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33. Rettifica nella GU L 253 del 25.9.2009, pag. 18 (che non riguarda l’edizione italiana).

(2)  GU L 322 del 9.12.2009, pag. 27.


REGOLAMENTI

30.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 254/7


REGOLAMENTO (UE) N. 969/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2011

che avvia un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 del Consiglio (che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1858/2005 sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea) allo scopo di determinare la possibilità di concedere l'esenzione da tali misure ad un esportatore coreano, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni in provenienza da detto esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) ("il regolamento antidumping di base"), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 13, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1858/2005 (2) il Consiglio ha istituito misure antidumping sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese ("le misure iniziali"). Con il regolamento (CE) n. 400/2010 (3) il Consiglio ha esteso tali misure ai cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea ("le misure estese"), fatta eccezione per le importazioni spedite da talune società specificamente menzionate.

(2)

Nel novembre 2010 la Commissione ha pubblicato l'avviso di apertura (4) di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese. In attesa che sia completata l'inchiesta ai fini del riesame in previsione della scadenza, le misure restano in vigore.

B.   DOMANDA DI RIESAME

(3)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, la Commissione ha ricevuto una richiesta di esenzione dalle misure antidumping estese alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea. La domanda è stata presentata da SEIL Wire and Cable ("il richiedente"), un produttore della Repubblica di Corea ("il paese interessato").

C.   PRODOTTO

(4)

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito dai cavi d'acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi d'acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, spediti dalla Repubblica di Corea ("il prodotto in esame"), attualmente classificabili ai codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98.

D.   MOTIVAZIONE DEL RIESAME

(5)

Il richiedente sostiene di non avere esportato il prodotto in esame nell'Unione europea durante il periodo considerato dall'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure estese, vale a dire dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2009.

(6)

Inoltre, il richiedente sostiene di non essere collegato ai produttori esportatori soggetti alle misure, né di aver eluso le misure applicabili ai cavi d'acciaio di origine cinese.

(7)

Il richiedente sostiene inoltre di avere iniziato ad esportare il prodotto in esame nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure estese.

E.   PROCEDURA

(8)

I produttori dell'Unione notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame di cui sopra e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.

(9)

Dopo aver esaminato le prove disponibili, la Commissione conclude che vi sono elementi di prova sufficienti a motivare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, allo scopo di determinare la possibilità di concedere al richiedente l'esenzione dalle misure estese.

a)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà al richiedente un questionario.

b)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova pertinenti. La Commissione potrà inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

F.   ABROGAZIONE DEL DAZIO ANTIDUMPING IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

(10)

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, occorre abrogare il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame fabbricato e venduto per l'esportazione nell'Unione europea dal richiedente.

(11)

Parallelamente, tali importazioni devono essere sottoposte a registrazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, affinché, qualora il riesame si concluda con l'accertamento dell'elusione dal dazio da parte del richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data d'inizio del riesame. In questa fase del procedimento non è possibile stimare l'ammontare dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere.

G.   TERMINI

(12)

Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere stabiliti i termini entro i quali:

le parti interessate possono manifestarsi contattando la Commissione, comunicare le loro osservazioni per iscritto, rispondere al questionario di cui al considerando 9, lettera a), del presente regolamento o fornire qualsiasi altra informazione di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta,

le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

H.   OMESSA COLLABORAZIONE

(13)

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, potranno essere elaborate conclusioni affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento antidumping di base.

(14)

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento antidumping di base. Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento antidumping di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

I.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(15)

Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).

J.   CONSIGLIERE-AUDITORE

(16)

Le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione offrendo, se necessario, la sua mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela dei loro interessi nel presente procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla pratica, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale.

(17)

Per ulteriori informazioni e le modalità di contatto, le parti interessate sono invitate a visitare le pagine dedicate al consigliere-auditore nel sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È avviato un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 del Consiglio a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, per stabilire se alle importazioni di cavi d'acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi di acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, attualmente classificabili ai codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 (codici TARIC 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 e 7312109813) spediti dalla Repubblica di Corea e prodotti da SEIL Wire and Cable (codice addizionale TARIC A994), debba essere applicato il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 del Consiglio.

Articolo 2

È abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 sulle importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, si invitano le autorità doganali degli Stati membri a prendere gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento. La registrazione scade nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

1.   Salvo diversa disposizione, affinché durante l'inchiesta si tenga conto delle loro osservazioni, le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario di cui al considerando 9, lettera a), del presente regolamento nonché eventuali altre informazioni entro 37 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento (CE) n. 1225/2009.

Entro lo stesso termine di 37 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

2.   Devono essere contrassegnate dalla dicitura "Diffusione limitata" (6) tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza, per cui venga richiesto il trattamento riservato.

Le parti interessate che comunichino informazioni recanti tale dicitura sono invitate a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato contrassegnato dalla dicitura "Consultabile da tutte le parti interessate". Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Se una parte interessata che comunica informazioni riservate non presenta un riassunto non riservato del formato e della qualità richiesti, tali informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione.

Per la presente inchiesta la Commissione si avvarrà di un sistema di gestione elettronica dei documenti. Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate via e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono e di fax. Le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono essere tuttavia presentati in formato cartaceo, per posta o a mano, all'indirizzo indicato di seguito. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, se una parte interessata non è in grado per motivi tecnici di trasmettere le comunicazioni e le richieste in formato elettronico, ne informa immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni concernenti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate sul sito Internet della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/.

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 04/092

1049 Bruxelles

BELGIO

Fax (+32 2) 295 65 05

E-mail: TRADE-STEEL-ROPE-DUMPING@EC.EUROPA.EU

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 299 del 16.11.2005, pag. 1.

(3)  GU L 117 dell'11.05.2010, pag. 1.

(4)  GU C 309 del 13.11.2010, pag. 6.

(5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(6)  Un documento a "diffusione limitata" è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale documento è inoltre protetto in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).


30.9.2011   

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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 970/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AR

25,3

BR

31,9

MK

26,7

ZZ

28,0

0707 00 05

MK

44,0

TR

111,6

ZZ

77,8

0709 90 70

TR

107,9

ZZ

107,9

0805 50 10

AR

65,8

BR

41,3

CL

65,2

TR

71,3

UY

61,2

ZA

72,4

ZZ

62,9

0806 10 10

CL

71,0

MK

82,2

TR

106,4

ZA

58,9

ZZ

79,6

0808 10 80

CL

73,3

CN

82,6

NZ

98,4

US

83,3

ZA

92,6

ZZ

86,0

0808 20 50

CN

88,7

TR

120,5

ZZ

104,6

0809 30

TR

167,9

ZZ

167,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


30.9.2011   

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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 971/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2011

recante fissazione dei prezzi rappresentativi e degli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero per la campagna 2010/2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 143 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), per «prezzi rappresentativi» dello zucchero bianco e dello zucchero greggio si intendono i prezzi cif all'importazione. Detti prezzi rappresentativi si intendono fissati per le qualità tipo definite rispettivamente nell'allegato IV, punti II e III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)

Per la fissazione dei prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni previste all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 951/2006, salvo nei casi di cui all'articolo 24 dello stesso regolamento.

(3)

Ai fini dell'adeguamento dei prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo, per lo zucchero bianco occorre applicare alle offerte accolte le maggiorazioni o le riduzioni stabilite ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 951/2006. Per lo zucchero greggio, occorre invece applicare il metodo dei coefficienti correttori definito alla lettera b) del medesimo paragrafo.

(4)

Qualora esista una differenza tra il prezzo limite del prodotto considerato e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 951/2006.

(5)

Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione, in conformità dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006 sono indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.


ALLEGATO

Prezzi rappresentativi e dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 1o ottobre 2011

(in EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

44,74

0,00

1701 11 90 (1)

44,74

1,48

1701 12 10 (1)

44,74

0,00

1701 12 90 (1)

44,74

1,19

1701 91 00 (2)

47,22

3,30

1701 99 10 (2)

47,22

0,17

1701 99 90 (2)

47,22

0,17

1702 90 95 (3)

0,47

0,23


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


30.9.2011   

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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 972/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2011

recante fissazione dei prezzi rappresentativi e degli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 143 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), per «prezzo rappresentativo» dei melassi si intende il prezzo cif all'importazione. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 951/2006.

(2)

Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 951/2006, tranne nei casi previsti all'articolo 30 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 33 del medesimo regolamento.

(3)

Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità del melasso offerta, maggiorare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 951/2006.

(4)

Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in questione e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste dall'articolo 39 del regolamento (CE) n. 951/2006. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006, occorre fissare importi specifici per i dazi suddetti.

(5)

Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione, in conformità all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 951/2006.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 951/2006 sono indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.


ALLEGATO

Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2011

(in EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato

Importo del dazio all'importazione applicabile a causa della sospensione di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006 per 100 kg netti del prodotto considerato (1)

1703 10 00 (2)

12,44

0

1703 90 00 (2)

11,97

0


(1)  Detto importo sostituisce, a norma dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006, il tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 951/2006.


30.9.2011   

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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 973/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2011

relativo ai dazi doganali minimi da stabilirsi per la quinta gara parziale nell’ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 634/2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 187 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 634/2011 della Commissione (2) ha indetto una gara permanente per la campagna 2010/11 relativa alle importazioni di zucchero di cui al codice NC 1701 a dazio doganale ridotto.

(2)

Conformemente all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 634/2011, la Commissione deve decidere, alla luce delle offerte ricevute nell’ambito di una gara parziale, se fissare un dazio doganale minimo per codice NC a otto cifre.

(3)

In base alle offerte ricevute nell’ambito della quinta gara parziale, occorre fissare un dazio doganale minimo per alcuni dei codici a otto cifre dello zucchero di cui al codice NC 1701, ma non per i restanti codici a otto cifre.

(4)

Per lanciare un segnale tempestivo al mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(5)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quinta gara parziale prevista nell’ambito della procedura di gara permanente indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 634/2011, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 28 settembre 2011, per ogni codice a otto cifre dello zucchero di cui al codice NC 1701 è fissato, o non è fissato, un dazio doganale minimo, come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 170 del 30.6.2011, pag. 21.


ALLEGATO

Dazi doganali minimi

(EUR/t)

Codice NC a otto cifre

Dazio doganale minimo

1

2

1701 11 10

227

1701 11 90

300

1701 12 10

X

1701 12 90

1701 91 00

X

1701 99 10

308,80

1701 99 90

X

(—)

non è fissato alcun dazio doganale minimo (tutte le offerte sono rifiutate).

(X)

nessuna offerta.


DECISIONI

30.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 254/18


DECISIONE 2011/641/PESC DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 2011

che modifica la decisione 2010/573/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/573/PESC (1).

(2)

In base ad un riesame della decisione 2010/573/PESC è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 30 settembre 2012.

(3)

Tuttavia, per incoraggiare i progressi verso una soluzione politica del conflitto transdnestriano, affrontando i problemi ancora esistenti con riguardo alle scuole che insegnano in caratteri latini e ripristinando la libera circolazione delle persone, tali misure restrittive dovrebbero essere sospese fino al 31 marzo 2012. Alla fine di tale periodo, il Consiglio riesaminerà le misure restrittive alla luce degli sviluppi, in particolare nei settori sopra menzionati. Il Consiglio può decidere di ripristinare o di sospendere le restrizioni ai viaggi in qualsiasi momento.

(4)

È opportuno aggiornare le informazioni concernenti determinate persone inserite negli elenchi di cui agli allegati I e II della decisione 2010/573/PESC.

(5)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/573/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/573/PESC è così modificata:

1)

all’articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La presente decisione si applica fino al 30 settembre 2012. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, può essere rinnovata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;

2)

all’articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le misure restrittive di cui alla presente decisione sono sospese fino al 31 marzo 2012. Alla fine di tale periodo, il Consiglio riesamina le misure restrittive.»

Articolo 2

1.   Nell’allegato I della decisione 2010/573/PESC, le voci per le seguenti persone:

1)

Oleg Igorevich SMIRNOV;

2)

Oleg Andreyevich GUDYMO;

sono sostituite dalle voci di cui all’allegato I della presente decisione.

2.   Nell’allegato II della decisione 2010/573/PESC, la voce per la seguente persona:

1)

Alla Viktorovna CHERBULENKO;

è sostituita dalla voce di cui all’allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. KOROLEC


(1)  GU L 253 del 28.9.2010, pag. 54.


ALLEGATO I

Voci di cui all’articolo 2, paragrafo 1

«3.

SMIRNOV, Oleg Igorevich, figlio del “presidente” ed ex “consulente del Comitato doganale statale”, ex “membro del Soviet supremo”, nato l’8 agosto 1967 a Novaya Kakhovka, Khersonskaya Oblast, Ucraina. Passaporto russo n. 60 No1907537.

9.

GUDYMO, Oleg Andreyevich, ex “membro del Soviet supremo”, ex “presidente del Comitato per la sicurezza, la difesa e il mantenimento della pace del Soviet supremo”, ex “viceministro della sicurezza”, nato l’11 settembre 1944 ad Alma-Ata, Kazakhstan. Passaporto russo n. 51 No0592094.»


ALLEGATO II

Voce di cui all’articolo 2, paragrafo 2

«3.

CHERBULENKO, Alla Viktorovna, ex “capo aggiunto dell’amministrazione di Rybnitsa”, responsabile per le questioni relative all’educazione.»


30.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 254/20


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2011

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese

(2011/642/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 5 novembre 2010 la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia riguardante il presunto pregiudizio causato dalle importazioni in dumping di alcuni sistemi di elettrodi di grafite («elettrodi di grafite») originari della Repubblica popolare cinese («Cina»), presentata in conformità all’articolo 5 del regolamento di base dalla European Carbon and Graphite Association («il denunziante»), per conto di produttori che rappresentano una percentuale considerevole, in questo caso superiore al 50 %, della produzione totale dell’Unione di alcuni sistemi di elettrodi di grafite.

(2)

La denuncia conteneva elementi di prova diretti dell’esistenza di pratiche di dumping e del conseguente grave pregiudizio, che sono stati considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento antidumping.

(3)

Dopo aver sentito il comitato consultivo, la Commissione ha avviato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2), un procedimento antidumping riguardante le importazioni nell’Unione di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari della Cina.

(4)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento i produttori esportatori cinesi, gli importatori, gli operatori commerciali, gli utilizzatori e le associazioni notoriamente interessati, le autorità cinesi e tutti i produttori noti dell’Unione. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine stabilito nell’avviso di apertura.

(5)

Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

B.   RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(6)

Con lettera dell’8 luglio 2011 indirizzata alla Commissione, il denunziante ha formalmente ritirato la sua denuncia.

(7)

Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando la denuncia viene ritirata, a meno che tale chiusura sia contraria all’interesse dell’Unione.

(8)

A tale riguardo va notato che nessun motivo per il quale la chiusura sarebbe contraria all’interesse dell’Unione è stato rilevato dalla Commissione o addotto dalle parti interessate. La Commissione ha quindi ritenuto che il presente procedimento dovesse essere chiuso. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni indicanti che tale chiusura non sarebbe nell’interesse dell’Unione.

(9)

La Commissione conclude pertanto che occorre chiudere il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione europea di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni elettrodi di grafite di un tipo utilizzato nei forni elettrici, con densità apparente di 1,5 g/cm3 o superiore e resistenza elettrica di 7 μΩ.m o inferiore, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati al codice NC ex 8545 11 00 e i raccordi utilizzati per tali elettrodi attualmente classificati al codice NC ex 8545 90 90.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU C 343 del 17.12.2010, pag. 24.


Rettifiche

30.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 254/22


Rettifica della direttiva 2011/72/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011, che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda le disposizioni per i trattori immessi sul mercato in regime di flessibilità

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 246 del 23 settembre 2011 )

A pagina 2, articolo 2, paragrafo 1, prima frase:

anziché:

«1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 24 settembre 2011 […]»,

leggi:

«1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 24 settembre 2012 […]».