ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.122.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 122

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
11 maggio 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2011 del Consiglio, del 5 maggio 2011, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America, e chiude l’inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2011 del Consiglio, del 5 maggio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America, e chiude l’inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore

12

 

*

Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, del 10 maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci e che modifica il regolamento (CE) n. 653/2007 ( 1 )

22

 

*

Regolamento (UE) n. 446/2011 della Commissione, del 10 maggo 2011, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati alcoli grassi e delle relative miscele originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia

47

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2011 della Commissione, del 6 maggio 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

63

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 448/2011 della Commissione, del 6 maggio 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Σταφίδα Ηλείας (Stafida Ilias) (IGP)]

65

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 449/2011 della Commissione, del 6 maggio 2011, recante iscrizione di talune denominazioni nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [陕西苹果 (Shaanxi ping guo) (DOP), 龙井茶 (Longjing Cha) (DOP), 琯溪蜜柚 (Guanxi Mi You) (DOP), 蠡县麻山药 (Lixian Ma Shan Yao) (IGP)]

67

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 450/2011 della Commissione, del 10 maggio 2011, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

69

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2011/58/UE della Commissione, del 10 maggio 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di rinnovare l’iscrizione della sostanza attiva carbendazim ( 1 )

71

 

 

DECISIONI

 

 

2011/276/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 26 maggio 2010, relativa all’aiuto di Stato sotto forma di un accordo fiscale transattivo cui il Belgio ha dato esecuzione a favore della società Umicore SA (ex Union Minière SA) [Aiuto di Stato C 76/03 (ex NN 69/03)] [notificata con il numero C(2010) 2538]  ( 1 )

76

 

 

2011/277/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 10 maggio 2011, che modifica l’allegato II della decisione 93/52/CEE riconoscendo come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) alcune regioni italiane e che modifica gli allegati della decisione 2003/467/CE riconoscendo come ufficialmente indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica alcune regioni di Italia, Polonia e Regno Unito [notificata con il numero C(2011) 3066]  ( 1 )

100

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

11.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 122/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 443/2011 DEL CONSIGLIO

del 5 maggio 2011

che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America, e chiude l’inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 23, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 194/2009 (2) la Commissione ha istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America («USA»).

(2)

Con il regolamento (CE) n. 598/2009 (3) («regolamento definitivo») il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo compreso tra 211,2 e 237 EUR la tonnellata sulle importazioni di biodiesel, definito dall’articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento («prodotto in esame»), originario degli USA. L’inchiesta che ha portato all’adozione del regolamento definitivo è nel prosieguo denominata «l’inchiesta iniziale».

(3)

Va inoltre osservato che, con il regolamento (CE) n. 599/2009 (4) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo compreso fra 0 e 198 EUR la tonnellata sulle importazioni del prodotto in esame.

1.2.   Richiesta

(4)

Il 30 giugno 2010 la Commissione ha ricevuto, a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento di base, una richiesta di apertura di un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure compensative istituite sulle importazioni del prodotto in esame. La richiesta è stata presentata dal European Biodiesel Board (EBB) per conto dei produttori di biodiesel dell’Unione.

(5)

Nella richiesta si sostiene che le misure compensative sulle importazioni del prodotto in esame sono state oggetto di elusione mediante il trasbordo attraverso il Canada e Singapore e mediante esportazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel.

(6)

Dalla richiesta risulta che, dopo l’istituzione di misure sul prodotto in esame, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dagli USA, dal Canada e da Singapore nell’Unione ha subito un notevole cambiamento, senza che vi fossero motivazioni o giustificazioni sufficienti a parte l’istituzione del dazio. Il cambiamento della configurazione degli scambi derivava presumibilmente dal trasbordo del prodotto in esame attraverso il Canada e Singapore.

(7)

Viene inoltre fatto osservare che il biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli USA aveva cominciato ad essere esportato nell’Unione in seguito all’istituzione delle misure, presumibilmente sfruttando la soglia di contenuto in biodiesel stabilita nella descrizione del prodotto in esame.

(8)

Nella richiesta si sostiene inoltre che gli effetti riparatori delle misure compensative in vigore sul prodotto in esame risultavano compromessi sia in termini di quantitativi che di prezzi. Si afferma che volumi significativi di biodiesel importato in forma pura o in miscela contenente in peso più del 20 % di biodiesel proveniente dal Canada o da Singapore e di biodiesel in miscela contenente il 20 % o meno di biodiesel risultano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame. Inoltre, vi sono sufficienti elementi di prova del fatto che questo incremento dei volumi delle importazioni avveniva a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure in vigore.

(9)

Nella richiesta si afferma infine che i prezzi del prodotto in esame continuano ad essere sovvenzionati come precedentemente stabilito.

1.3.   Apertura

(10)

Sentito il comitato consultivo e avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per avviare un’inchiesta ai sensi dell’articolo 23 del regolamento di base, la Commissione ha aperto un’inchiesta con il regolamento (CE) n. 721/2010 (5) («regolamento di apertura»). A norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione, con il regolamento di apertura, ha inoltre ordinato alle autorità doganali di registrare le importazioni spedite dal Canada e da Singapore nonché le importazioni dagli USA di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/i idrotrattamento, di origine non fossile.

(11)

Con il regolamento (UE) n. 720/2010 (6) la Commissione ha inoltre avviato un’inchiesta parallela riguardante la possibile elusione delle misure antidumping sulle importazioni di biodiesel originario degli USA mediante importazioni di biodiesel spedito dal Canada e da Singapore e mediante importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli USA.

1.4.   Inchiesta

(12)

La Commissione ha inviato una notifica ufficiale alle autorità degli USA, del Canada e di Singapore. Ai produttori/esportatori noti degli USA, del Canada e di Singapore sono stati inviati questionari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura.

(13)

La Commissione ha svolto visite di verifica nelle sedi delle seguenti società, che hanno risposto al questionario:

 

Produttori/esportatori in Canada:

BIOX Corporation,

Rothsay Biodiesel.

 

Operatori commerciali a Singapore:

Trafigura Pte Ltd.,

Wilmar Trading Pte Ltd.

 

Produttori/esportatori negli USA:

Archer Daniels Midland Company,

BP Products North America Inc,

Louis Dreyfus Corporation.

 

Importatori collegati:

BP Oil International Ltd.,

Cargill BV.

(14)

Sono stati inoltre effettuati sopralluoghi presso le pertinenti autorità competenti del governo del Canada e del governo di Singapore.

1.5.   Periodo dell’inchiesta

(15)

L’inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2009 e il 30 giugno 2010 (periodo dell’inchiesta, «PI»). Per verificare l’esistenza del presunto cambiamento della configurazione degli scambi, sono stati esaminati dati relativi al periodo compreso tra il 2008 e la fine del PI.

2.   PRODOTTO OGGETTO DELL’INCHIESTA SULL’ELUSIONE

(16)

Il prodotto al centro delle possibili pratiche di elusione, ovvero il prodotto oggetto dell’inchiesta iniziale, è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, di cui ai codici NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 41, 3824 90 91, ex 3824 90 97, originari degli USA.

(17)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta sull’elusione è duplice. Innanzitutto, per quanto riguarda il presunto trasbordo attraverso il Canada e Singapore, è identico al prodotto oggetto dell’inchiesta iniziale, come descritto nel considerando precedente. Per quanto concerne le spedizioni dirette dagli USA, il prodotto oggetto dell’inchiesta è biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti tramite sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originario degli USA.

3.   IMPORTAZIONI DI BIODIESEL VERSO L’UNIONE/ESPORTAZIONI DAGLI USA

(18)

In seguito all’istituzione delle misure compensative provvisorie, nel marzo 2009, le importazioni del prodotto in esame sono praticamente cessate. La seguente tabella riassume la situazione:

Importazioni di biodiesel e di determinate miscele di biodiesel verso l’Unione Europea

Voce 3824 90 91 (in tonnellate)

 

2008

quota

2009

quota

PI

quota

USA

1 487 790

83,62 %

381 227

22,29 %

24

0,00 %

Canada

1 725

0,10 %

140 043

8,19 %

197 772

9,28 %

Singapore

179

0,01 %

20 486

1,20 %

32 078

1,50 %

Fonte: Eurostat

(19)

I suddetti dati di Eurostat riguardano tutto il biodiesel contenente almeno il 96,5 % di esteri.

(20)

In confronto, gli USA registrano le esportazioni di biodiesel e delle miscele di biodiesel alla voce HTS 3824 90 40 00 (miscele di sostanze grasse di origine animale o vegetale) nel modo seguente:

Esportazioni dagli USA di biodiesel e miscele di biodiesel

Voce HTS 3824 90 40 00 (in tonnellate)

 

2008

2009

PI

Unione europea

2 241 473

335 577

358 291

Canada

967

128 233

161 841

Singapore

311

42 056

27 415

 

2 242 751

505 866

547 547

Fonte: ministero del Commercio degli USA

(21)

Confrontando le due tabelle di cui sopra si può concludere che le 358 291 tonnellate esportate verso l’Unione durante il PI sono miscele contenenti non oltre il 96,5 % di biodiesel.

4.   CANADA

4.1.   Considerazioni generali

(22)

I produttori/esportatori del Canada hanno manifestato un elevato livello di collaborazione. Due produttori, che rappresentano circa il 90 % della produzione canadese di biodiesel, hanno risposto al questionario e hanno pienamente collaborato all’inchiesta. Inoltre hanno collaborato all’inchiesta anche la Canadian Renewable Fuels Association e le pertinenti autorità del governo del Canada.

(23)

Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base, per valutare l’esistenza di pratiche di elusione si è proceduto ad esaminare se si fosse verificato un cambiamento della configurazione degli scambi tra gli USA, il Canada e l’Unione, imputabile a pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, se vi fossero prove dell’esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultassero indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile, e che il prodotto simile importato continui a beneficiare di sovvenzioni.

4.2.   Cambiamento della configurazione degli scambi

4.2.1.   Importazioni verso l’Unione

(24)

Le importazioni di biodiesel dagli USA sono diminuite da 1 487 790 tonnellate nel 2008 a 381 227 tonnellate nel 2009, per ridursi quasi a zero durante il PI.

(25)

Dall’altro lato, secondo i dati di Eurostat, le importazioni totali di biodiesel dal Canada verso l’Unione sono aumentate notevolmente tra il 2008 ed il PI, da 1 725 tonnellate nel 2008 a 140 043 tonnellate nel 2009 e a 197 772 tonnellate durante il PI.

4.2.2.   Esportazioni di biodiesel dagli USA al Canada

(26)

Non esistono dazi doganali applicabili alle vendite di biodiesel tra gli USA ed il Canada, né altri tipi di restrizione delle importazioni.

(27)

Secondo le statistiche statunitensi, le esportazioni di biodiesel dagli USA al Canada sono aumentate da 967 tonnellate nel 2008 a 128 233 tonnellate nel 2009 e a 161 841 tonnellate durante il PI.

(28)

Da un confronto tra le statistiche sulle esportazioni fornite dalle autorità statunitensi e le statistiche sulle importazioni fornite in loco dalle autorità canadesi sono emerse differenze significative su base mensile. Secondo le statistiche canadesi le importazioni di biodiesel dagli USA al Canada sono aumentate da 11 757 tonnellate nel 2008 a 18 673 tonnellate nel 2009 e a 174 574 tonnellate durante il PI.

(29)

Secondo le autorità canadesi, non esistono voci specifiche per dichiarare il biodiesel. Esse hanno osservato che il Canada e gli USA si scambiano i dati sulle importazioni per usarli quali rispettivi dati sulle esportazioni. Di conseguenza, al livello a sei cifre, i dati sulle importazioni canadesi e sulle esportazioni degli USA dovrebbero corrispondere, e in effetti essi corrispondono in modo piuttosto preciso per quanto concerne la voce HTS 382490. Tuttavia, quando si supera il livello a sei cifre, ognuno possiede il proprio sistema di classificazione. Va inoltre osservato che le statistiche canadesi riguardano solo le importazioni sdoganate in Canada e non le merci trasbordate.

(30)

Per concludere, malgrado le differenze riscontrate tra le due fonti di dati, è evidente che le esportazioni USA di biodiesel verso il Canada sono aumentate dal 2008 al PI, in particolare in seguito all’istituzione delle misure compensative. Il mercato canadese del biodiesel attualmente non è in grado di assorbire tali quantità di biodiesel. I produttori di biodiesel veramente canadese sono infatti orientati all’esportazione.

4.2.3.   Produzione in Canada e vendite di biodiesel veramente canadese all’Unione

(31)

I due produttori che hanno collaborato in Canada non hanno acquistato biodiesel dagli USA, né da altre fonti durante il PI.

(32)

La produzione di biodiesel in Canada è un’industria agli inizi. Durante il PI esistevano in Canada circa sei impianti di produzione, ma i due impianti siti nel Canada orientale, che appartengono ai due produttori che hanno collaborato e sono da essi gestiti, effettuano da soli quasi il 90 % della produzione totale.

(33)

Basandosi sui volumi di produzione venduti dai produttori che hanno collaborato, sono state determinate le vendite a clienti finali situati con certezza nel Nordamerica, ovvero negli USA o in Canada. Le vendite restanti sono state effettuate a clienti che hanno commercializzato i prodotti e/o che li hanno miscelati con altro biodiesel. Le due società non sapevano se i clienti avessero venduto i prodotti all’Unione dichiarandoli come biodiesel canadese, oppure se li avessero miscelati, oppure se il biodiesel fosse stato venduto a clienti finali negli USA o in Canada.

(34)

Anche se, in un caso estremo, si presumesse che tutto il biodiesel veramente canadese fosse finito nell’Unione, tale quantitativo corrisponderebbe solo al 20 % delle importazioni totali giunte nell’Unione dal Canada durante il PI.

4.3.   Conclusioni sul cambiamento della configurazione degli scambi

(35)

Dal confronto tra le statistiche e i dati ottenuti dai produttori che hanno collaborato è risultato che i produttori canadesi di biodiesel non potevano aver prodotto i volumi esportati dal Canada verso l’Unione. Di conseguenza si deve presumere che il massiccio afflusso di importazioni dal Canada verso l’Unione sia collegato ad esportazioni di biodiesel degli USA spedito dal Canada.

(36)

La generale diminuzione delle esportazioni dagli USA verso l’Unione a partire dal 2008 ed il contemporaneo aumento delle esportazioni dal Canada verso l’Unione, nonché delle esportazioni dagli USA verso il Canada dopo l’istituzione delle misure iniziali vanno quindi considerati come un cambiamento della configurazione degli scambi.

4.4.   Insufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio compensativo

(37)

Dall’inchiesta non emergono altre motivazioni o giustificazioni economiche per il trasbordo se non l’elusione del dazio compensativo in vigore sul biodiesel originario degli USA.

4.5.   Indebolimento degli effetti riparatori del dazio compensativo

(38)

I dati di Eurostat sono stati utilizzati per valutare se i prodotti importati avessero indebolito, in termini di quantitativi, gli effetti riparatori delle misure compensative in vigore sulle importazioni di biodiesel dagli USA. I quantitativi e i prezzi delle esportazioni dal Canada sono stati confrontati con il livello di eliminazione del pregiudizio stabilito dall’inchiesta iniziale.

(39)

Come già indicato, le importazioni dal Canada verso l’Unione sono aumentate da 1 725 tonnellate nel 2008 a 197 772 tonnellate durante il PI e quest’ultima cifra corrisponde ad una quota delle importazioni pari al 9,2 %. L’aumento delle importazioni dal Canada non poteva essere considerato privo di significato, tenendo presente le dimensioni del mercato dell’Unione, come stabilito dall’inchiesta iniziale. Tenendo in considerazione il livello di prezzo non pregiudizievole stabilito dall’inchiesta iniziale, le importazioni dal Canada verso l’Unione durante il PI sono state effettuate sottocosto del 50 % circa (underselling) e hanno costituito una sottoquotazione (undercutting) dei prezzi di vendita dei produttori dell’Unione del 40 % circa.

(40)

Si è potuto quindi concludere che l’efficacia delle misure viene compromessa in termini di quantità e di prezzo.

4.6.   Elementi di prova della sovvenzione

(41)

Per quanto riguarda la sovvenzione, va osservato che il credito d’imposta sul biodiesel degli USA, il principale sistema di sovvenzione individuato dall’inchiesta iniziale, è stato riattivato retroattivamente nel dicembre 2010. Su tale base si conclude che il prodotto simile importato ha continuato a beneficiare di sovvenzioni durante il PI.

4.7.   Conclusione

(42)

Dall’inchiesta è risultato che il dazio compensativo definitivo istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli USA è stato eluso mediante il trasbordo attraverso il Canada, come definito nell’articolo 23 del regolamento di base.

5.   SINGAPORE

(43)

Due operatori commerciali a Singapore hanno collaborato all’inchiesta. Inoltre hanno collaborato le autorità pertinenti del governo di Singapore.

(44)

I criteri di valutazione dell’esistenza di pratiche di elusione sono stati descritti dal precedente considerando 23.

(45)

Secondo le cifre di Eurostat le esportazioni totali di biodiesel da Singapore verso l’Unione sono aumentate da 179 tonnellate nel 2008 a 20 486 nel 2009 e 32 078 durante il PI. Anche le esportazioni dagli USA verso Singapore sono aumentate nello stesso periodo.

(46)

Secondo le autorità pertinenti del governo di Singapore il biodiesel di produzione locale viene venduto prevalentemente a Singapore per sopperire alla domanda interna. Tuttavia le autorità osservano che l’industria è in fase di ampliamento a Singapore, con la recente costruzione di nuovi impianti di produzione.

(47)

Le esportazioni da Singapore sono sempre state piuttosto limitate. Le importazioni di biodiesel verso l’Unione sono state esaminate dettagliatamente nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, e verificate con le autorità doganali nazionali pertinenti. Dall’esame risulta che le importazioni sono arrivate con pochi picchi. L’analisi ha dimostrato che la maggior parte di tali importazioni è veramente originaria di Singapore. Tuttavia, non è stato possibile rintracciare tutte le importazioni.

(48)

In confronto ai consumi dell’Unione, stabiliti nell’inchiesta iniziale, i volumi importati da Singapore verso l’Unione che non è stato possibile rintracciare erano di entità estremamente modesta. Inoltre la loro quota nei consumi dell’Unione, tenendo conto della stima dell’EBB riguardante il notevole aumento dei consumi dell’Unione a partire dall’inchiesta iniziale, sarebbe trascurabile.

(49)

In considerazione di quanto finora esposto, si può concludere che gli effetti riparatori delle misure compensative non sono stati compromessi in termini di quantitativi da Singapore.

(50)

Per quanto riguarda il trasbordo, tutti sanno che Singapore è un enorme nodo marittimo in Asia, nel quale le imbarcazioni regionali arrivano e scaricano merci che sono successivamente ricaricate su imbarcazioni dirette, tra l’altro, in Europa. Nella presente inchiesta, uno degli operatori commerciali che hanno collaborato ha trasbordato biodiesel originario della Malaysia o dell’Indonesia attraverso Singapore, con destinazione finale nell’Unione. Durante il PI il suddetto operatore commerciale ha esportato, da solo, una notevole quantità di biodiesel verso l’Unione mediante trasbordo a Singapore e ha sdoganato il biodiesel nell’Unione dichiarandolo originario della Malaysia o dell’Indonesia. Dalla verifica non sono emersi elementi atti a mettere in discussione l’origine dichiarata dall’Indonesia o dalla Malaysia.

(51)

In considerazione di quanto sopra esposto, si propone di chiudere l’inchiesta riguardante la possibile elusione delle misure compensative tramite importazioni di biodiesel spedite da Singapore.

6.   USA

6.1.   Osservazioni preliminari

(52)

Cinque produttori USA di biodiesel o miscele di biodiesel hanno collaborato all’inchiesta, tre dei quali erano stati inclusi nel campione dell’inchiesta iniziale. Il governo degli Stati Uniti ha collaborato fornendo statistiche sulle esportazioni e la sua interpretazione di dette statistiche.

(53)

I tre produttori che erano stati inclusi nel campione dell’inchiesta iniziale avevano cessato di esportare biodiesel dopo l’istituzione delle misure definitive.

(54)

Solo una delle cinque società che hanno collaborato, la BP North America, che non aveva collaborato all’inchiesta iniziale, ha esportato miscele di biodiesel contenenti, in peso, il 20 % o meno di biodiesel (B20 e inferiore) verso l’Unione durante il PI.

(55)

Il National Biodiesel Board (NBB), che rappresenta l’industria del biodiesel negli Stati Uniti, ha affermato che un prodotto che a suo avviso risultava esplicitamente esterno al campo d’applicazione delle misure in vigore non può diventare oggetto di misure compensative senza una nuova inchiesta. Secondo l’NBB il regolamento definitivo ha stabilito con termini espliciti che il «prodotto in esame» e il «prodotto simile» sono biodiesel o miscele di biodiesel in cui il contenuto di biodiesel è superiore al 20 %. L’NBB ritiene che questa percentuale non fosse una soglia artificiale, ma corrispondesse alla realtà del mercato constatata durante l’inchiesta iniziale. Si riteneva ad esempio che la soglia del 20 % fosse idonea per distinguere chiaramente tra i vari tipi di miscele disponibili sul mercato statunitense.

(56)

Secondo l’NBB ed altre parti interessate, un’inchiesta antielusione può solo estendere le misure compensative riguardanti un prodotto in esame ad un prodotto simile che sia solo lievemente modificato rispetto al prodotto in esame. L’NBB ha anche affermato che lo stesso Consiglio, nel regolamento definitivo, aveva stabilito che il biodiesel in miscele contenenti un volume di biodiesel del 20 % o inferiore non è un prodotto simile. Di conseguenza, secondo l’NBB, nella struttura delle prescrizioni del regolamento di base non vi sono altre opzioni se non aprire una nuova inchiesta al fine di stabilire se tali miscele debbano diventare oggetto di misure.

(57)

Per rispondere a tali affermazioni va innanzitutto osservato che l’obiettivo delle prescrizioni antielusione di cui all’articolo 23 del regolamento di base consiste nel contrastare qualsiasi presunto tentativo di eludere le misure in vigore. Se esistono sufficienti elementi di prova dell’esistenza di pratiche di elusione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione aprirà un’inchiesta al fine di stabilire se esistano tali pratiche di elusione. Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base, per valutare l’esistenza di pratiche di elusione si è proceduto ad esaminare se si fosse verificato un cambiamento della configurazione degli scambi tra gli USA e l’Unione, imputabile a pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, se vi fossero prove dell’esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultassero indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi.

(58)

È opportuno inoltre ricordare che l’inchiesta antielusione non è un riesame del campo d’applicazione del prodotto in base all’articolo 19 del regolamento di base e non modifica la definizione del prodotto in esame e del prodotto simile. Le prescrizioni di cui all’articolo 23 del regolamento di base forniscono la base giuridica pertinente per un’inchiesta volta a stabilire se vi sia elusione in relazione ad un prodotto oggetto di misure.

(59)

In tale contesto, nella richiesta ricevuta dalla Commissione a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento di base si afferma che il biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America aveva cominciato ad essere esportato nell’Unione in seguito all’imposizione delle misure, presumibilmente sfruttando la soglia di contenuto in biodiesel stabilita nella descrizione del prodotto in esame e del prodotto simile. Durante l’inchiesta si è esaminato se tale prassi possa essere ritenuta elusione secondo le prescrizioni dell’articolo 23 del regolamento di base. Va infine osservato che le presunte pratiche di elusione possono essere esaminate solo a norma dell’articolo 23 del regolamento di base.

6.2.   Esportazioni di B20 e inferiore dagli USA verso l’Unione

(60)

Come già indicato al considerando 20, la voce 3824 90 40 00 dell’HTS statunitense comprende miscele dal contenuto di biodiesel uguale o inferiore al 96,5 %. Secondo le statistiche sulle esportazioni degli USA, durante il PI sono state esportate verso l’Unione 358 291 tonnellate di tale tipo di miscela.

(61)

Durante il PI la BP Products North America (BPNA) ha esportato una notevole parte della suddetta quantità.

(62)

La BPNA non aveva partecipato all’inchiesta iniziale perché aveva avviato le attività relative al biodiesel solo all’inizio del 2009, anticipando la futura crescita del mercato del biodiesel, in risposta ad incarichi governativi negli USA e all’estero. La BPNA aveva iniziato ad esportare verso l’Unione nel dicembre 2009. Si ricorda, al riguardo, che le misure definitive sono state istituite nel luglio 2009.

(63)

Nell’Unione la BP ha venduto biodiesel originario degli USA contenente, in peso, il 15 % o meno di biodiesel (B15) al Regno Unito, alla Francia e ai Paesi Bassi. In tutti i casi il prodotto è stato ulteriormente miscelato per rispettare la legislazione applicabile in taluni Stati membri, volta a promuovere il consumo di biocarburanti in quanto attualmente considerati sostenibili dal punto di vista ambientale.

(64)

Secondo la BPNA le miscele contenenti meno del 15 % di biodiesel non sono un prodotto simile rispetto al prodotto in esame. Le caratteristiche e le situazioni sul mercato sono molto diverse. La logistica coinvolta (comprese le restrizioni di spedizione) nella produzione e nell’importazione di miscele inferiori è molto diversa rispetto a quella delle miscele contenenti più biodiesel. Secondo la BPNA, nel trasporto di miscele inferiori al B15, il prodotto viene classificato come prodotto petrolifero ai fini della spedizione, anziché come prodotto chimico, rendendo la spedizione meno costosa. La BPNA ha inoltre affermato che vi sono differenze di resa tra le miscele di biodiesel ad alto e a basso contenuto utilizzate nei motori diesel.

(65)

L’obiettivo dell’inchiesta sull’elusione consiste nello stabilire se il biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel ha eluso le misure in vigore. Può accadere che le miscele inferiori siano collegate a costi di spedizione inferiori. Tuttavia è opportuno osservare che una miscela come il B20 e inferiore è effettivamente solo una diversa composizione della miscela, rispetto al processo di produzione del biodiesel in una miscela superiore al B20. Si tratta di un semplice processo volto a modificare la composizione della miscela. La produzione del B20 e di miscele inferiori è invece considerata unicamente una lieve modifica del prodotto in esame, dato che l’unica differenza consiste nella quantità di biodiesel presente nella miscela. Va inoltre osservato che il prodotto in esame come pure il B20 e le miscele inferiori sono in fin dei conti destinati agli stessi usi nell’Unione. Inoltre il biodiesel in miscele come il B20 e inferiori nonché il biodiesel in miscele superiori al B20 hanno le stesse caratteristiche essenziali.

6.3.   Cambiamento della configurazione degli scambi

(66)

Le importazioni del prodotto in esame dagli USA sono diminuite da 1 487 790 tonnellate nel 2008 a 381 227 tonnellate nel 2009, per ridursi quasi a zero durante il PI.

(67)

Al riguardo bisogna osservare che, sebbene durante l’inchiesta iniziale nell’Unione vi fosse l’obbligo di miscelare ad esempio il B5, le esportazioni di B20 e inferiore dagli USA verso l’Unione sono iniziate solo dopo l’istituzione delle misure definitive. Durante l’inchiesta iniziale veniva esportato verso l’Unione prevalentemente il biodiesel B99,9, secondo i dati ottenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato e che hanno fatto parte del campione. Il motivo di tale scelta è che consentiva di massimizzare il sussidio sulle merci esportate (1 USD di credito d’imposta per gallone di biodiesel).

(68)

Di conseguenza è difficile individuare altre motivazioni economiche per l’avvio delle esportazioni di B20 e miscele inferiori se non la possibilità di eludere le misure compensative in vigore.

(69)

La quota di biodiesel nella miscela continua a ricevere sovvenzioni e l’importatore evita di pagare il dazio compensativo in vigore. In tale contesto va osservato che il dazio compensativo sulle miscele si applica in proporzione al biodiesel presente nella miscela, ovvero nel caso delle importazioni di B15, il dazio compensativo non corrisposto ammonta a circa 35 EUR la tonnellata.

6.4.   Insufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio compensativo

(70)

Secondo la BNPA, le miscele di biodiesel inferiori al B15 non sono state create specificamente per eludere i dazi. La società ha affermato di non aver partecipato all’inchiesta iniziale perché ha avviato le sue attività relative al biodiesel all’inizio del 2009, anticipando il futuro mercato attivo del biodiesel, in risposta ad incarichi governativi, sia negli USA che all’estero. Considerata la specifica struttura della società, la sua attività di società petrolifera e la sua presenza logistica negli Stati Uniti, la decisione di miscelare negli USA ed esportare verso l’Unione è logica dal punto di vista commerciale. La miscela esportata era sempre B15 e inferiore, dato che le misure di sicurezza sono meno severe: fino al B15 la miscela non è considerata prodotto chimico secondo i regolamenti marittimi.

(71)

Si osserva che tale attività della società è stata avviata solo dopo l’istituzione delle misure. Si ritiene dunque che non vi siano motivazioni sufficienti o giustificazioni economiche se non l’elusione del dazio antidumping in vigore sul biodiesel originario degli USA.

6.5.   Indebolimento degli effetti riparatori del dazio compensativo

(72)

Tenendo presente il livello di prezzo non pregiudizievole stabilito dall’inchiesta iniziale, le importazioni di B20 e miscele inferiori dagli USA verso l’Unione durante il PI sono avvenute sia con sottoquotazione (undercutting) che sottocosto (underselling). Le importazioni di B20 e miscele inferiori sono iniziate solo dopo l’istituzione delle misure definitive e le quantità in questione non sono irrisorie.

(73)

Si è potuto quindi concludere che l’efficacia delle misure viene compromessa in termini di quantità e di prezzo.

6.6.   Elementi di prova della sovvenzione

(74)

Per quanto riguarda la sovvenzione, va osservato che il credito d’imposta sul biodiesel degli USA, il principale sistema di sovvenzione individuato dall’inchiesta iniziale, è stato riattivato retroattivamente nel dicembre 2010. Su tale base si conclude che il prodotto simile importato ha continuato a beneficiare di sovvenzioni durante il PI.

6.7.   Conclusione

(75)

L’inchiesta ha consentito di concludere che i dazi compensativi definitivi istituiti sulle importazioni di biodiesel originario degli USA erano oggetto di elusione mediante importazioni nell’Unione di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel.

(76)

Si è concluso che l’unica giustificazione economica dell’esportazione di miscele B20 e inferiori era la sovvenzione negli USA da un lato e l’elusione dei dazi compensativi all’importazione nell’Unione dall’altro lato.

(77)

La BPNA ha chiesto di essere esonerata dall’eventuale estensione delle misure. Tuttavia, dato che l’inchiesta ha chiaramente dimostrato che le importazioni di B20 e miscele inferiori sono state effettuate unicamente al fine di eludere le misure in vigore, tale esonero non può essere concesso. A norma delle prescrizioni dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento di base, possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto in esame che dimostrino di non essere collegati ad alcun produttore interessato dalle misure e per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione. Nelle inchieste è stato stabilito che la BPNA è coinvolta in pratiche di elusione, dato che ha iniziato a esportare B20 e miscele inferiori dopo l’istituzione delle misure antidumping e compensative senza che vi fossero sufficienti cause o giustificazioni economiche diverse dall’istituzione delle misure. Inoltre esistono elementi di prova del fatto che gli effetti delle misure vengono indeboliti in termini di prezzi e quantità e i prodotti importati continuano ad essere sovvenzionati.

(78)

Taluni produttori di biodiesel che hanno collaborato all’inchiesta iniziale hanno chiesto di essere esonerati dall’eventuale estensione delle misure dovuta all’elusione. Si è potuto accertare che tali produttori statunitensi non avevano prodotto, né venduto biodiesel B20 e inferiore. A norma dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento di base, solo nel corso di un’inchiesta antielusione si possono prendere in considerazione richieste di esenzione dei produttori. Va tuttavia osservato che l’articolo 23 del regolamento di base contiene disposizioni relative ai nuovi produttori.

7.   MISURE

7.1.   Canada

(79)

Considerato quanto esposto finora, si è concluso che il dazio compensativo definitivo istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli USA era oggetto di elusione mediante il trasbordo attraverso il Canada, come definito nell’articolo 23 del regolamento di base.

(80)

A norma dell’articolo 23, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, le misure in vigore applicabili alle importazioni del prodotto in esame originario degli USA andrebbero pertanto estese alle importazioni dello stesso prodotto provenienti dal Canada, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia dichiarato come originario di tale paese o no.

(81)

Per evitare che il dazio venga eluso attraverso le presunzioni non verificabili che il prodotto trasbordato attraverso il Canada sia stato fabbricato da una società soggetta al dazio individuale nel regolamento definitivo, la misura da estendere deve essere quella istituita per «tutte le altre società» dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 598/2009, ovvero un dazio compensativo definitivo di 237 EUR la tonnellata.

(82)

Il dazio compensativo sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e di gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).

(83)

Conformemente all’articolo 23, paragrafo 4, e all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, che dispongono che le misure estese devono applicarsi alle importazioni entrate nell’Unione in regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura, devono essere prelevati dazi sulle importazioni registrate di biodiesel provenienti dal Canada.

7.2.   USA

(84)

Considerato quanto finora esposto, si è concluso che il dazio compensativo definitivo istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli USA era oggetto di elusione mediante importazioni nell’Unione di B20 e inferiore ai sensi dell’articolo 23 del regolamento di base.

(85)

A norma dell’articolo 23, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, le misure esistenti applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli USA dovrebbero essere estese alle importazioni di B20 e inferiore.

(86)

Le misure da estendere dovrebbero essere quelle istituite dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 598/2009.

(87)

Il dazio compensativo sulle miscele esteso si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e di gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).

(88)

Conformemente agli articoli 23, paragrafo 4, e 24, paragrafo 5, del regolamento di base, che dispone che le misure estese devono applicarsi alle importazioni entrate nell’Unione in regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura, devono essere prelevati dazi sulle importazioni registrate di B20 e inferiore provenienti dagli Stati Uniti.

8.   CHIUSURA DELL’INCHIESTA RELATIVA A SINGAPORE

(89)

In considerazione dei risultati relativi a Singapore, è opportuno chiudere l’inchiesta sull’eventuale elusione di misure compensative da parte di importazioni di biodiesel spedite da Singapore e sospendere la registrazione delle importazioni di biodiesel provenienti da Singapore avviata con il regolamento di apertura.

9.   RICHIESTA DI ESENZIONE

(90)

Le due società del Canada che hanno collaborato rispondendo al questionario hanno chiesto l’esenzione dall’eventuale estensione delle misure a norma dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento di base.

(91)

Dall’inchiesta è risultato che i due produttori canadesi che hanno collaborato non erano coinvolti nelle pratiche di elusione oggetto della presente inchiesta. Inoltre tali produttori hanno potuto dimostrare di non essere collegati a nessun produttore/esportatore statunitense di biodiesel. Di conseguenza le loro richieste di esenzione possono essere accolte.

(92)

In tal caso si ritengono necessarie misure speciali volte a garantire una corretta applicazione delle suddette esenzioni. Tali misure speciali consistono nella presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati nell’allegato del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura saranno soggette al dazio compensativo esteso.

(93)

Anche una società degli USA che ha collaborato rispondendo al questionario ha chiesto l’esenzione dall’eventuale estensione delle misure a norma dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento di base.

(94)

Come spiegato al considerando 77, l’inchiesta ha chiaramente dimostrato che tale parte era coinvolta in pratiche di elusione attraverso l’importazione di B20 e inferiori. Di conseguenza tale esenzione non può essere concessa.

(95)

Va tuttavia sottolineato che, qualora qualcuno tra i produttori esportatori in questione non usufruisse più di sovvenzioni, sarebbe possibile richiedere un riesame a norma dell’articolo 19 del regolamento di base.

10.   COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(96)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali che hanno portato alle conclusioni suesposte e sono state invitate a presentare le loro osservazioni. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti tramite sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in una miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti tramite sintesi o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d’America, è esteso alle importazioni nell’Unione di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti tramite sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in una miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti tramite sintesi o idrotrattamento, di origine non fossile, spedite dal Canada, a prescindere dal fatto che siano dichiarati originari del Canada o no, attualmente classificabili alle voci NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009921), ex 2710 19 41 (codice TARIC 2710194121), ex 3824 90 91 (codice TARIC 3824909110) ed ex 3824 90 97 (codice TARIC 3824909701), ad eccezione di quelli prodotti dalle società elencate qui di seguito:

Paese

Società

Codice addizionale TARIC

Canada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada

B107

Canada

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada

B108

Il dazio da estendere è quello stabilito per «tutte le altre società» all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 598/2009, che è un dazio compensativo definitivo di 237 EUR per tonnellata netta.

Il dazio compensativo sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e di gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).

2.   L’applicazione delle esenzioni concesse alle società menzionate al paragrafo 1 oppure autorizzate dalla Commissione in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, è soggetta alla condizione relativa alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni dell’allegato. Qualora la suddetta fattura non sia presentata, si applica il dazio compensativo di cui al paragrafo 1.

3.   Il dazio esteso in virtù del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni spedite dal Canada, a prescindere dal fatto che siano dichiarate originarie del Canada o no, registrate in conformità dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 721/2010 e degli articoli 23, paragrafo 4, e 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 597/2009, ad eccezione di quelle prodotte dalle società elencate al paragrafo 1.

4.   Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti tramite sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in una miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti tramite sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d’America, è esteso alle importazioni nell’Unione di biodiesel in una miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti tramite sintesi o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d’America, attualmente classificabili alle voci NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209830), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009130), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009930), ex 2710 19 41 (codice TARIC 2710194130), ed ex 3824 90 97 (codice TARIC 3824909704).

I dazi da estendere sono quelli istituiti dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 598/2009.

Il dazio compensativo sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e di gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).

2.   I dazi estesi a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono riscossi sulle importazioni originarie degli Stati Uniti d’America, registrate in conformità dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 721/2010 e degli articoli 23, paragrafo 4, e 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 597/2009.

3.   Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 3

È chiusa l’inchiesta avviata dal regolamento (UE) n. 721/2010 sulla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento (CE) n. 598/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America mediante importazioni di biodiesel spedito da Singapore, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di tale paese, e che dispone la registrazione di dette importazioni.

Articolo 4

1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 2, paragrafo 1, sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 04/92

1049 Bruxelles

BELGIO

Fax + 32 22956505

2.   A norma dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 597/2009, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può autorizzare mediante decisione l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 2, paragrafo 1, delle importazioni da parte di società che non eludono le misure compensative istituite dal regolamento (CE) n. 598/2009.

Articolo 5

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni definita a norma dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 721/2010.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addi 5 maggio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MARTONYI J.


(1)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(2)  GU L 67 del 12.3.2009, pag. 50.

(3)  GU L 179 del 10.7.2009, pag. 1.

(4)  GU L 179 del 10.7.2009, pag. 26.

(5)  GU L 211 del 12.8.2010, pag. 6.

(6)  GU L 211 del 12.8.2010, pag. 1.


ALLEGATO

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento. Essa deve recare:

1)

nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale;

2)

la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il “volume” di [prodotto in esame] venduto per l’esportazione nell’Unione europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice TARIC] in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»;

3)

data e firma.


11.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 122/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 444/2011 DEL CONSIGLIO

del 5 maggio 2011

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America, e chiude l’inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 193/2009 (2) la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario dagli Stati Uniti d’America (USA).

(2)

Con il regolamento (CE) n. 599/2009 (3) («regolamento definitivo») il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo compreso tra 0 e 198 EUR la tonnellata sulle importazioni di biodiesel definito dall’articolo 1, paragrafo 1, del già citato regolamento («prodotto in esame») originario degli USA («misure in vigore»). L’inchiesta che ha portato all’adozione del regolamento definitivo è nel prosieguo denominata «l’inchiesta iniziale».

(3)

Va anche osservato che, con il regolamento (CE) n. 598/2009 (4), il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo compreso tra 211,2 e 237 EUR la tonnellata sulle importazioni del prodotto in esame.

1.2.   Domanda

(4)

Il 30 giugno 2010 la Commissione ha ricevuto, a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, una domanda di apertura di un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni del prodotto in esame. La domanda è stata presentata dal European Biodiesel Board (EBB) per conto dei produttori di biodiesel dell’Unione.

(5)

Nella domanda si sostiene che le misure antidumping sulle importazioni del prodotto in esame erano oggetto di elusione mediante il trasbordo attraverso il Canada e Singapore e mediante esportazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel.

(6)

Dalla domanda risulta che, dopo l’istituzione di misure sul prodotto in esame, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dagli USA, dal Canada e da Singapore nell’Unione ha subito un notevole cambiamento, senza che vi fossero motivazioni o giustificazioni sufficienti a parte l’istituzione del dazio. Il cambiamento della configurazione degli scambi derivava presumibilmente dal trasbordo del prodotto in esame attraverso il Canada e Singapore.

(7)

Viene inoltre fatto osservare che il biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli USA aveva cominciato ad essere esportato nell’Unione in seguito all’imposizione delle misure, presumibilmente sfruttando la soglia di contenuto in biodiesel stabilita nella descrizione del prodotto in esame.

(8)

La domanda contiene inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sulle importazioni dei prodotti interessati risultavano compromessi sia in termini di quantitativi che di prezzi. Si afferma che volumi significativi di biodiesel importato in forma pura o in miscela contenente in peso più del 20 % di biodiesel proveniente dal Canada o da Singapore e di biodiesel in miscela contenente il 20 % o meno di biodiesel risultavano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame. Inoltre, vi sono sufficienti elementi di prova del fatto che questo incremento dei volumi delle importazioni avviene a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure in vigore.

(9)

Nella domanda si afferma infine che i prezzi del prodotto oggetto dell’inchiesta continuavano ad essere sovvenzionati come precedentemente stabilito.

1.3.   Apertura

(10)

Sentito il comitato consultivo e avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per avviare un’inchiesta ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base, la Commissione ha aperto un’inchiesta con il regolamento (UE) n. 720/2010 (5) (il «regolamento di apertura»). A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione, con il regolamento di apertura, ha inoltre ordinato alle autorità doganali di registrare le importazioni spedite dal Canada e da Singapore nonché le importazioni dagli USA di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/di gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/i idrotrattamento, di origine non fossile.

(11)

La Commissione ha inoltre avviato un’inchiesta parallela con il regolamento (UE) n. 721/2010 (6) riguardante la possibile elusione delle misure compensative sulle importazioni di biodiesel originario degli USA mediante importazioni di biodiesel spedito dal Canada e da Singapore e mediante importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli USA.

1.4.   Inchiesta

(12)

La Commissione ha inviato una notifica ufficiale alle autorità degli USA, del Canada e di Singapore. Ai produttori/esportatori noti degli USA, del Canada e di Singapore sono stati inviati questionari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura.

(13)

La Commissione ha svolto visite di verifica nelle sedi delle seguenti società, che hanno risposto al questionario:

 

Produttori/esportatori in Canada:

BIOX Corporation

Rothsay Biodiesel

 

Operatori commerciali a Singapore:

Trafigura Pte Ltd

Wilmar Trading Pte Ltd

 

Produttori/esportatori negli USA:

Archer Daniels Midland Company

BP Products North America Inc.

Louis Dreyfus Corporation

 

Importatori collegati

BP Oil International Limited

Cargill BV

(14)

Sono stati inoltre effettuati sopralluoghi presso le pertinenti autorità competenti del governo del Canada e del governo di Singapore.

1.5.   Periodo dell’inchiesta

(15)

L’inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2009 e il 30 giugno 2010 («PI»). Per verificare l’esistenza del presunto cambiamento della configurazione degli scambi, sono stati esaminati dati relativi al periodo compreso tra il 2008 e la fine del PI.

2.   PRODOTTO OGGETTO DELL’INCHIESTA SULL’ELUSIONE

(16)

Il prodotto al centro delle possibili pratiche di elusione è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, di cui ai codici NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 41, 3824 90 91, ex 3824 90 97, originari degli USA.

(17)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta sull’elusione è di due tipi. Innanzitutto, per quanto riguarda il presunto trasbordo attraverso il Canada e Singapore, è identico al prodotto oggetto dell’inchiesta iniziale, come descritto nel paragrafo precedente. Per quanto concerne la spedizione diretta dagli USA, il prodotto oggetto dell’inchiesta è biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originario degli USA.

3.   IMPORTAZIONI DI BIODIESEL VERSO L’UNIONE/ESPORTAZIONI DAGLI USA

(18)

In seguito all’istituzione delle misure antidumping provvisorie nel marzo 2009, le importazioni del prodotto in esame sono praticamente cessate. La seguente tabella riassume la situazione:

Importazioni di biodiesel e di determinate miscele di biodiesel verso l’Unione europea

Voce NC 3824 90 91 (in tonnellate)

 

2008

quota

2009

quota

PI

quota

USA

1 487 790

83,62 %

381 227

22,29 %

24

0,00 %

Canada

1 725

0,10 %

140 043

8,19 %

197 772

9,28 %

Singapore

179

0,01 %

20 486

1,20 %

32 078

1,50 %

Fonte: Eurostat.

(19)

I suddetti dati di Eurostat comprendono tutto il biodiesel contenente almeno il 96,5 % di esteri.

(20)

In confronto, gli USA registrano esportazioni di biodiesel e delle miscele di biodiesel di cui alla voce HTS 3824 90 40 00 (miscele di sostanze grasse di origine animale o vegetale) nel modo seguente:

Esportazioni dagli USA di biodiesel e miscele di biodiesel

Voce HTS 3824 90 40 00 (in tonnellate)

 

2008

2009

PI

Unione europea

2 241 473

335 577

358 291

Canada

967

128 233

161 841

Singapore

311

42 056

27 415

 

2 242 751

505 866

547 547

Fonte: ministero del Commercio degli USA.

(21)

Confrontando le due tabelle di cui sopra si può concludere che le 358 291 tonnellate esportate verso l’Unione durante il PI sono miscele contenenti non oltre il 96,5 % di biodiesel.

4.   CANADA

4.1.   Considerazioni generali

(22)

I produttori/esportatori in Canada hanno manifestato un elevato livello di collaborazione. Due produttori, che rappresentano circa il 90 % della produzione di biodiesel del Canada, hanno risposto al questionario ed hanno pienamente collaborato all’inchiesta. Inoltre, la Canadian Renewable Fuels Association e le autorità pertinenti del governo del Canada hanno collaborato all’inchiesta.

(23)

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per valutare l’esistenza di pratiche di elusione si è proceduto ad esaminare se si fosse verificato un cambiamento della configurazione degli scambi tra gli USA, il Canada e l’Unione, imputabile a pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, se vi fossero prove dell’esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultassero indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile, e se vi fossero prove dell’esistenza di pratiche di dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto simile.

4.2.   Modifica della configurazione degli scambi

4.2.1.   Importazioni nell’Unione

(24)

Le importazioni di biodiesel provenienti dagli USA sono diminuite da 1 487 790 tonnellate nel 2008 a 381 227 tonnellate nel 2009 e sono scese quasi fino a zero durante il PI.

(25)

Dall’altro lato, secondo i dati di Eurostat, le importazioni totali di biodiesel dal Canada verso l’Unione sono notevolmente aumentate tra il 2008 ed il PI, da 1 725 tonnellate nel 2008 a 140 043 tonnellate nel 2009 e a 197 772 tonnellate durante il PI.

4.2.2.   Esportazioni di biodiesel dagli USA verso il Canada

(26)

Non esistono dazi doganali applicabili alle vendite di biodiesel tra gli USA ed il Canada, né altre forme di restrizione delle importazioni.

(27)

Secondo le statistiche degli USA, le esportazioni di biodiesel dagli USA al Canada sono aumentate da 967 tonnellate nel 2008 a 128 233 tonnellate nel 2009 e a 161 841 tonnellate durante il PI.

(28)

Da un confronto tra le statistiche sulle esportazioni fornite dalle autorità statunitensi e le statistiche sulle importazioni fornite in loco dalle autorità canadesi sono emerse notevoli differenze su base mensile. Secondo le statistiche canadesi, le importazioni di biodiesel dagli USA sono aumentate da 11 757 tonnellate nel 2008 a 18 673 tonnellate nel 2009 e a 174 574 tonnellate durante il PI.

(29)

Secondo le autorità del Canada, non vi sono codici specifici per dichiarare il biodiesel. Esse hanno osservato che il Canada e gli USA si scambiano i dati sulle importazioni per utilizzarli come rispettivi dati sulle esportazioni. Di conseguenza al livello di sei cifre i dati sulle importazioni canadesi e i dati sulle esportazioni degli USA dovrebbero corrispondere, ed infatti essi corrispondono in modo piuttosto preciso nell’ambito della voce HTS 38.24.90. Tuttavia, se si supera il livello delle sei cifre, ogni paese possiede un sistema di classificazione diverso. Va inoltre osservato che le statistiche canadesi riguardano solo importazioni sdoganate in Canada e non merci trasbordate.

(30)

Per concludere, malgrado le differenze tra le due fonti di dati, è evidente che le esportazioni statunitensi di biodiesel verso il Canada sono aumentate dal 2008 al PI, in particolare in seguito all’istituzione delle misure antidumping. Il mercato canadese del biodiesel attualmente non è in grado di assorbire tali quantità di biodiesel. I veri produttori canadesi di biodiesel sono infatti orientati all’esportazione.

4.2.3.   Produzione in Canada e vendite all’Unione di biodiesel veramente canadese

(31)

I due produttori che hanno collaborato in Canada non avevano acquistato biodiesel dagli USA, né da altre fonti durante il PI.

(32)

La produzione di biodiesel in Canada è ancora agli inizi. Durante il PI in Canada si trovavano circa sei impianti di produzione, ma i due impianti siti nel Canada orientale, appartenenti ai due produttori che hanno collaborato e da essi gestiti, producono da soli circa il 90 % della produzione totale.

(33)

Basandosi sui volumi di produzione venduti dai produttori che hanno collaborato, sono state determinate le vendite a clienti finali situati con certezza nel Nordamerica, ovvero negli USA o in Canada. Le vendite restanti sono state effettuate a clienti che commerciano il prodotto e/o che lo miscelano con altro biodiesel. Le due società non sapevano se i clienti avessero venduto i prodotti all’Unione dichiarandoli come biodiesel canadese, o se li avessero miscelati, oppure se il biodiesel fosse venduto a clienti finali negli USA o in Canada.

(34)

Anche se, in un caso estremo, si presumesse che tutto il biodiesel veramente canadese finisse nell’Unione, il quantitativo corrisponderebbe solo al 20 % delle importazioni totali nell’Unione provenienti dal Canada durante il PI.

4.3.   Conclusioni sul cambiamento della configurazione degli scambi

(35)

Dal confronto tra le statistiche e i dati ottenuti dai produttori che hanno collaborato è risultato che i produttori canadesi di biodiesel non potevano aver prodotto il volume esportato dal Canada verso l’Unione. Questo lascia quindi presumere che il massiccio afflusso di importazioni dal Canada verso l’Unione sia connesso ad esportazioni di biodiesel statunitense spedito dal Canada.

(36)

La generale diminuzione delle esportazioni degli USA verso l’Unione a partire dal 2008 e il contemporaneo aumento delle esportazioni dal Canada verso l’Unione e delle esportazioni dagli USA verso il Canada dopo l’istituzione delle misure iniziali possono quindi essere considerati come un cambiamento della configurazione degli scambi.

4.4.   Insufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio antidumping

(37)

Dall’inchiesta non emergono altre motivazioni o giustificazioni economiche per il trasbordo se non l’elusione del dazio antidumping in vigore sul biodiesel originario degli USA.

4.5.   Indebolimento dell’effetto riparatore del dazio antidumping

(38)

I dati di Eurostat sono stati impiegati per valutare se i prodotti importati avessero indebolito, in termini di quantità, gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di biodiesel dagli USA. I quantitativi e i prezzi delle esportazioni dal Canada sono stati confrontati con il livello di eliminazione del pregiudizio stabilito nell’inchiesta iniziale.

(39)

Come già indicato, le importazioni dal Canada verso l’Unione sono aumentate da 1 725 tonnellate nel 2008 a 197 772 tonnellate durante il PI; quest’ultima cifra corrisponde ad una quota delle importazioni del 9,2 %. L’aumento delle importazioni dal Canada non può essere considerato privo di significato, tenendo presente la dimensione del mercato dell’Unione, come stabilito dall’inchiesta iniziale. Tenendo presente il livello di prezzo non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta iniziale, le importazioni canadesi verso l’Unione durante il PI sono state effettuate sottocosto (underselling) del 50 % circa, mentre la sottoquotazione (undercutting) nei confronti dei prezzi di vendita dei produttori dell’Unione ammontava al 40 % circa.

(40)

Si è potuto quindi concludere che l’efficacia delle misure viene compromessa in termini di quantità e di prezzo.

4.6.   Elementi di prova del dumping

(41)

In conformità all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, è stato esaminato se esistessero prove di dumping in relazione al valore normale nell’inchiesta iniziale.

(42)

Nell’inchiesta iniziale il valore normale era stato stabilito sulla base dei prezzi di vendita sul mercato nazionale nel corso di normali operazioni commerciali oppure costruito in base ai costi di produzione, ai quali era stato aggiunto un margine di profitto ragionevole, nei casi in cui non si registravano vendite sul mercato nazionale oppure se queste non venivano effettuate nel corso di normali operazioni commerciali.

(43)

I prezzi all’esportazione dal Canada sono stati stabiliti sulla base dei prezzi medi all’importazione del biodiesel durante il PI indicati da Eurostat.

(44)

Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, secondo quanto prescrive l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Di conseguenza, in mancanza di informazioni relative ad alcune voci di costo, sono stati dedotti dai prezzi cif di Eurostat solo i costi di trasporto e assicurazione basandosi sui costi medi osservati per il nolo marittimo per il biodiesel dagli USA verso l’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale, per giungere ai prezzi fob alla frontiera canadese.

(45)

Conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12 del regolamento di base, il dumping è stato calcolato mettendo a confronto la media ponderata del valore normale determinata nell’ambito dell’inchiesta iniziale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione nel corso del PI, espressa in percentuale del prezzo cif frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

(46)

Il confronto ha dimostrato l’esistenza del dumping.

4.7.   Conclusione

(47)

Dall’inchiesta è risultato che, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base, il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli USA è stato eluso tramite trasbordo attraverso il Canada.

5.   SINGAPORE

(48)

Due operatori commerciali aventi sede a Singapore hanno collaborato all’inchiesta. Inoltre hanno collaborato anche le autorità pertinenti del governo di Singapore.

(49)

I criteri di valutazione dell’esistenza di pratiche di elusione sono stati descritti nel precedente considerando 23.

(50)

Secondo le cifre di Eurostat le esportazioni totali di biodiesel da Singapore verso l’Unione sono aumentate da 179 tonnellate nel 2008 a 20 486 tonnellate nel 2009 e 32 078 tonnellate durante il PI. Nello stesso periodo sono aumentate anche le esportazioni dagli USA verso Singapore.

(51)

Secondo le autorità pertinenti del governo di Singapore il biodiesel prodotto in loco è venduto principalmente a Singapore, per sopperire alla domanda nazionale. Tuttavia le autorità osservano che l’industria del biodiesel di Singapore sta crescendo, con la recente costruzione di nuovi impianti di produzione.

(52)

Le esportazioni da Singapore sono sempre state di entità modesta. Le importazioni di biodiesel verso l’Unione sono state esaminate dettagliatamente nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, e verificate con le autorità doganali nazionali pertinenti. Dalle informazioni risulta che le importazioni sono arrivate con pochi picchi. L’analisi dimostra che la maggior parte di tali importazioni erano veramente originarie di Singapore. Tuttavia non è stato possibile rintracciare tutte le importazioni.

(53)

In confronto ai consumi dell’Unione stabiliti nell’inchiesta iniziale, i volumi importati da Singapore nell’Unione per i quali non è stato possibile rintracciare l’origine erano estremamente ridotti. Inoltre, la loro quota nei consumi dell’Unione, tenendo conto delle stime dell’EBB sul considerevole aumento dei consumi dell’Unione a partire dall’inchiesta iniziale, sarebbe trascurabile.

(54)

In considerazione di quanto finora esposto, si può concludere che gli effetti riparatori delle misure antidumping non sono stati compromessi in termini di quantitativi spediti da Singapore.

(55)

Per quanto riguarda il trasbordo, tutti sanno che Singapore è un enorme nodo marittimo in Asia, in cui le imbarcazioni regionali arrivano e scaricano merci che sono poi ricaricate su imbarcazioni dirette, tra l’altro, in Europa. Nella presente inchiesta uno degli operatori commerciali che hanno collaborato ha trasbordato biodiesel originario della Malaysia o dell’Indonesia e avente come destinazione finale un paese dell’Unione. Durante il PI, quest’operatore commerciale ha esportato una notevole quantità di biodiesel verso l’Unione mediante trasbordo a Singapore e lo ha sdoganato nell’Unione dichiarandolo come originario della Malaysia o dell’Indonesia. Dalla verifica non sono emerse indicazioni atte a mettere in discussione l’origine dichiarata del biodiesel dalla Malaysia o dall’Indonesia.

(56)

Alla luce di quanto appena affermato, l’inchiesta riguardante la possibile elusione delle misure antidumping mediante importazioni di biodiesel spedite da Singapore dovrebbe essere chiusa.

6.   USA

6.1.   Osservazioni preliminari

(57)

Cinque produttori degli USA di biodiesel o miscele di biodiesel hanno collaborato all’inchiesta e tre di loro erano stati inclusi nel campione dell’inchiesta iniziale. Il governo degli USA ha collaborato fornendo statistiche sulle esportazioni e la sua interpretazione di tali statistiche.

(58)

I tre produttori che erano stati inclusi nel campione durante l’inchiesta iniziale avevano cessato di esportare biodiesel dopo l’istituzione delle misure definitive.

(59)

Solo una delle cinque società che hanno collaborato, la BP North America, che non aveva collaborato all’inchiesta iniziale, ha esportato miscele di biodiesel contenenti in peso il 20 % o meno di biodiesel («B20 e inferiore») verso l’Unione durante il PI.

(60)

Il National Biodiesel Board (NBB), che rappresenta l’industria del biodiesel negli USA, ha affermato che un prodotto che a suo avviso risultava esplicitamente esterno al campo d’applicazione delle misure esistenti non può diventare oggetto di misure antidumping senza una nuova inchiesta antidumping. Secondo il NBB il regolamento definitivo ha stabilito in termini espliciti che il «prodotto in esame» e il «prodotto simile» sono biodiesel o biodiesel in miscele in cui il biodiesel è presente per più del 20 %. Secondo il NBB questa percentuale non rappresentava una soglia artificiale, ma corrispondeva alla realtà del mercato constatata durante l’inchiesta iniziale. Ad esempio si riteneva che questa soglia del 20 % fosse idonea per distinguere chiaramente tra i vari tipi di miscele disponibili sul mercato statunitense.

(61)

L’NBB e altre parti interessate ritengono che un’inchiesta antielusione possa unicamente estendere le misure antidumping riguardanti un prodotto in esame ad un prodotto simile che sia solo lievemente modificato rispetto al prodotto in esame. L’NBB ha sostenuto inoltre che lo stesso Consiglio, nel regolamento definitivo, aveva stabilito che il biodiesel in miscele contenenti un volume di biodiesel del 20 % o meno non è un prodotto simile. Di conseguenza, secondo l’NBB, nella struttura delle prescrizioni del regolamento di base non vi sono altre opzioni se non l’apertura di una nuova inchiesta volta a stabilire se tali miscele debbano essere oggetto di misure.

(62)

In risposta a tali affermazioni, va innanzitutto osservato che l’obiettivo delle prescrizioni antielusione di cui all’articolo 13 del regolamento di base consiste nel contrastare qualsiasi presunto tentativo di elusione delle misure in vigore. Se esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che si verifica un’elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione apre un’inchiesta volta a stabilire se vi sia effettivamente elusione. A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la valutazione dell’esistenza di elusione va effettuata ad esempio esaminando in successione se vi è stato un cambiamento della configurazione degli scambi tra gli USA e l’Unione, se tale cambiamento deriva da prassi, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio e se vi siano prove dell’esistenza di pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio vengono indeboliti in termini di prezzi e/o quantitativi.

(63)

È inoltre opportuno ricordare che un’inchiesta antielusione non è un riesame del campo d’applicazione del prodotto in base all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base e non modifica la definizione del prodotto in esame e del prodotto simile. Le prescrizioni di cui all’articolo 13 del regolamento di base forniscono la base giuridica pertinente per un’inchiesta volta a stabilire se vi sia elusione in relazione ad un prodotto oggetto di misure.

(64)

Al riguardo, nella domanda ricevuta dalla Commissione a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base si sostiene che il biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli USA aveva cominciato ad essere esportato nell’Unione in seguito all’istituzione delle misure, presumibilmente sfruttando la soglia di contenuto in biodiesel stabilita nella descrizione del prodotto in esame e del prodotto simile. L’inchiesta ha esaminato se tale prassi possa essere ritenuta elusione secondo le prescrizioni dell’articolo 13 del regolamento di base. Va infine osservato che le presunte pratiche di elusione possono essere esaminate solo a norma dell’articolo 13 del regolamento di base.

6.2.   Esportazioni di B20 e inferiore dagli USA verso l’Unione

(65)

Come già affermato al precedente considerando 20, la voce 3824 90 40 00 del HTS statunitense comprende solo miscele contenenti non oltre il 96,5 % di biodiesel. Secondo le statistiche delle esportazioni degli USA, durante il PI sono state esportate verso l’Unione in totale 358 291 tonnellate di tale tipo di miscela.

(66)

La BP Products North America («BPNA») ha esportato una notevole parte della suddetta quantità durante il PI.

(67)

La BPNA non aveva partecipato all’inchiesta iniziale perché aveva avviato le sue attività relative al biodiesel solo all’inizio del 2009, anticipando una futura crescita del mercato del biodiesel, in risposta ad incarichi governativi negli USA e all’estero. La BPNA ha iniziato ad esportare verso l’Unione nel dicembre 2009. Si rammenta in tale contesto che le misure definitive erano state istituite nel luglio 2009.

(68)

Nell’Unione, la BP ha venduto biodiesel originario degli USA in miscele contenenti in peso il 15 % o meno di biodiesel («B15») al Regno Unito, alla Francia e ai Paesi Bassi. In tutti i casi il prodotto è stato ulteriormente miscelato al fine di rispettare la legislazione pertinente in vigore in determinati Stati membri, volta a promuovere il consumo di biocombustibili ritenuti sostenibili dal punto di vista ambientale.

(69)

Secondo la BPNA le miscele contenenti meno del 15 % di biodiesel non sono un prodotto simile rispetto al prodotto in esame. Le caratteristiche e le situazioni sul mercato sono molto diverse. La logistica coinvolta (comprese le restrizioni di spedizione) nella produzione e nell’importazione di miscele inferiori è molto diversa rispetto a quella delle miscele contenenti più biodiesel. Secondo la BPNA, nel trasporto di miscele inferiori al B15, il prodotto viene classificato come prodotto petrolifero ai fini della spedizione, anziché come prodotto chimico, rendendo la spedizione meno costosa. La BPNA ha inoltre affermato che vi sono differenze di resa tra le miscele di biodiesel ad alto e a basso contenuto se utilizzate nei motori diesel.

(70)

L’obiettivo dell’inchiesta sull’elusione consiste nello stabilire se il biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % e meno di biodiesel abbia eluso le misure in vigore. Può accadere che le miscele inferiori siano collegate a costi di spedizione inferiori. Tuttavia va osservato che le miscele B20 e inferiori sono effettivamente solo una diversa composizione della miscela, rispetto al processo di produzione del biodiesel in miscele superiori alla B20. Si tratta di un semplice processo volto a modificare la composizione della miscela. La produzione di B20 e inferiori è considerata solo una lieve modifica del prodotto in esame, poiché l’unica differenza consiste nella quantità di biodiesel presente nella miscela. Va inoltre aggiunto che il prodotto in esame, nonché le miscele B20 e inferiori in fin dei conti sono destinati agli stessi usi nell’Unione. Inoltre il biodiesel in miscele B20 e inferiori nonché il biodiesel in miscele superiori alla B20 hanno le stesse caratteristiche essenziali.

6.3.   Modifica della configurazione degli scambi

(71)

Le importazioni del prodotto in esame provenienti dagli USA sono diminuite da 1 487 790 tonnellate nel 2008 a 381 227 tonnellate nel 2009 e sono scese quasi fino a zero durante il PI.

(72)

Al riguardo è opportuno osservare che sebbene durante l’inchiesta iniziale nell’Unione vi fosse l’obbligo di miscelare ad esempio il B5, le esportazioni di B20 e inferiori dagli USA verso l’Unione sono iniziate solo dopo l’istituzione delle misure definitive. Durante l’inchiesta iniziale le esportazioni verso l’Unione riguardavano prevalentemente biodiesel B99,9, secondo i dati ottenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato e che sono stati inseriti nel campione. Il motivo di tale scelta consisteva nel fatto che consentiva di massimizzare il sussidio per le merci esportate (1 USD di credito d’imposta per gallone di biodiesel).

(73)

Di conseguenza è difficile individuare motivazioni economiche per l’avvio delle esportazioni di B20 e inferiori diverse dalla possibilità di eludere le misure antidumping in vigore.

(74)

Il contenuto di biodiesel nella miscela continua ad essere sovvenzionato e l’importatore evita di pagare il dazio antidumping in vigore. In tale contesto va osservato che il dazio antidumping sulle miscele è applicabile in proporzione al contenuto di biodiesel della miscela, ad esempio nel caso del B15 il dazio antidumping non corrisposto ammonterebbe a circa 26 EUR la tonnellata.

6.4.   Insufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio antidumping

(75)

Secondo la BNPA, le miscele di biodiesel inferiori al B15 non sono state create specificamente per eludere i dazi. La società ha affermato di non aver partecipato all’inchiesta iniziale perché ha avviato le sue attività relative al biodiesel all’inizio del 2009, anticipando il futuro mercato attivo del biodiesel, in risposta ad incarichi governativi, sia negli USA che all’estero. Considerata la specifica struttura della società, la sua attività di società petrolifera e la sua presenza logistica negli USA, la decisione di miscelare negli USA ed esportare verso l’Unione è logica dal punto di vista commerciale. La miscela esportata era sempre B15 e inferiore, dato che le misure di sicurezza sono meno severe: fino al B15 la miscela non viene considerata prodotto chimico secondo i regolamenti marittimi.

(76)

Si osserva che tale attività della società è stata avviata solo dopo l’istituzione delle misure. Si ritiene dunque che non vi siano motivazioni sufficienti o giustificazioni economiche se non l’elusione del dazio antidumping in vigore sul biodiesel originario degli USA.

6.5.   Indebolimento dell’effetto riparatore del dazio antidumping

(77)

Tenendo presente il livello di prezzo non pregiudizievole stabilito dall’inchiesta iniziale, le importazioni dagli USA verso l’Unione di B20 e inferiori durante il PI sono state effettuate sottocosto (underselling) ed erano caratterizzate da sottoquotazione (undercutting). Le importazioni di B20 e inferiori sono cominciate sono dopo l’istituzione delle misure definitive e le quantità coinvolte non sono irrisorie.

(78)

Si è potuto quindi concludere che l’efficacia delle misure viene compromessa in termini di quantità e di prezzo.

6.6.   Elementi di prova del dumping

(79)

In conformità all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, è stato esaminato se esistessero prove di dumping in relazione al valore normale nell’inchiesta iniziale. Il confronto tra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi all’esportazione ha dimostrato l’esistenza del dumping.

6.7.   Conclusione

(80)

Dall’inchiesta è inoltre emerso che il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli USA è stato eluso mediante importazioni nell’Unione di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel.

(81)

L’inchiesta ha consentito di concludere che l’unica giustificazione economica per l’esportazione di miscele B20 e inferiori era la sovvenzione da parte degli USA, da un lato, e la possibilità di eludere i dazi antidumping all’importazione nell’Unione, dall’altro.

(82)

La BPNA ha chiesto l’esenzione dalla possibile estensione delle misure. Tuttavia, poiché dall’inchiesta risulta chiaramente che le importazioni di B20 e inferiori sono state effettuate unicamente per eludere le misure in vigore, tale esenzione non può essere concessa. A norma delle disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto in esame che dimostrino di non essere collegati ad alcun produttore interessato dalle misure e per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione. Nelle inchieste è stato stabilito che la BPNA è coinvolta in pratiche di elusione, dato che ha iniziato a esportare B20 e inferiori dopo l’istituzione delle misure antidumping e compensative senza che vi fossero sufficienti cause o giustificazioni economiche diverse dall’istituzione delle misure. Inoltre esistono elementi di prova del fatto che gli effetti delle misure vengono indeboliti in termini di prezzi e quantità e che sussiste il dumping rispetto ai valori normali precedentemente stabiliti.

(83)

Taluni produttori di biodiesel che hanno collaborato all’inchiesta iniziale hanno chiesto di essere esonerati dall’eventuale estensione delle misure dovuta all’elusione. Si è potuto accertare che tali produttori statunitensi non avevano prodotto, né venduto biodiesel B20 e inferiore. A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, solo nel corso di un’inchiesta antielusione si possono prendere in considerazione richieste di esenzione dei produttori. Va tuttavia osservato che l’articolo 13 del regolamento di base contiene disposizioni relative ai nuovi produttori.

7.   MISURE

7.1.   Canada

(84)

Dall’inchiesta è risultato che, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base, il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli USA è stato eluso tramite trasbordo attraverso il Canada.

(85)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, le misure in vigore applicabili alle importazioni del prodotto in questione originario degli USA andrebbero pertanto estese alle importazioni dello stesso prodotto provenienti dal Canada, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia dichiarato come originario di tale paese o no.

(86)

Per evitare che il dazio venga eluso attraverso le presunzioni non verificabili che il prodotto trasbordato attraverso il Canada sia stato fabbricato da una società soggetta al dazio individuale nel regolamento definitivo, la misura da estendere deve essere quella istituita per «tutte le altre società» dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 599/2009, ovvero un dazio antidumping definitivo di 172,2 EUR la tonnellata.

(87)

Il dazio antidumping sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).

(88)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che dispone che le misure estese devono applicarsi alle importazioni entrate nell’Unione in regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura, devono essere prelevati dazi sulle importazioni registrate di biodiesel provenienti dal Canada.

7.2.   USA

(89)

In considerazione di quanto finora esposto, si è concluso che il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli USA è stato eluso mediante importazioni nell’Unione di B20 e inferiore ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base.

(90)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, si propone pertanto di estendere le misure in vigore applicabili alle importazioni del prodotto in esame originario degli USA alle importazioni di B20 e inferiore.

(91)

Le misure da estendere sono quelle istituite dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 599/2009.

(92)

Il dazio antidumping esteso sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).

(93)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 3 e all’articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base, che dispone che le misure estese devono applicarsi alle importazioni entrate nell’Unione in regime di registrazione istituito dal regolamento di apertura, devono essere prelevati dazi sulle importazioni registrate di B20 e inferiore originario degli USA.

8.   CHIUSURA DELL’INCHIESTA RELATIVA A SINGAPORE

(94)

In considerazione dei risultati relativi a Singapore, è opportuno chiudere l’inchiesta sull’eventuale elusione di misure antidumping da parte di importazioni di biodiesel spedite da Singapore e sospendere la registrazione delle importazioni di biodiesel provenienti da Singapore avviata con il regolamento di apertura.

9.   RICHIESTA DI ESENZIONE

(95)

Le due società che hanno collaborato in Canada rispondendo al questionario hanno chiesto l’esenzione dall’eventuale estensione delle misure a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

(96)

Dall’inchiesta è risultato che i due produttori canadesi che hanno collaborato non erano coinvolti nelle pratiche di elusione oggetto della presente inchiesta. Inoltre tali produttori hanno potuto dimostrare di non essere collegati a nessun produttore/esportatore statunitense di biodiesel. Di conseguenza le loro richieste di esenzione possono essere accolte.

(97)

In tal caso si ritengono necessarie misure speciali volte a garantire una corretta applicazione delle suddette esenzioni. Queste misure speciali consistono nella presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati nell’allegato del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo sono assoggettate al dazio antidumping esteso.

(98)

Anche una società degli USA che ha collaborato rispondendo al questionario ha chiesto l’esenzione dall’eventuale estensione delle misure a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

(99)

Come spiegato nel precedente considerando 82, l’inchiesta ha chiaramente dimostrato che tale parte era coinvolta in pratiche di elusione attraverso l’importazione di B20 e inferiori. Di conseguenza tale esenzione non può essere concessa.

(100)

Va tuttavia sottolineato che, qualora qualcuno tra i produttori esportatori in questione non effettuasse più il dumping, sarebbe possibile richiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

10.   COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(101)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali che hanno portato alle conclusioni suesposte e sono state invitate a presentare le loro osservazioni. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti tramite sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in una miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti tramite sintesi o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d’America, è esteso alle importazioni nell’Unione di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti tramite sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in una miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti tramite sintesi o idrotrattamento, di origine non fossile, spediti dal Canada, a prescindere dal fatto che siano dichiarati originari del Canada o no, attualmente classificabili alle voci NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009921), ex 2710 19 41 (codice TARIC 2710194121), ex 3824 90 91 (codice TARIC 3824909110) ed ex 3824 90 97 (codice TARIC 3824909701), ad eccezione di quelli prodotti dalle società elencate qui di seguito:

Paese

Società

Codice addizionale TARIC

Canada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada

B107

Canada

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada

B108

Il dazio da estendere è quello stabilito per «tutte le altre società» all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 599/2009, che è un dazio antidumping definitivo di 172,2 EUR per tonnellata netta.

Il dazio antidumping sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).

2.   L’applicazione delle esenzioni concesse alle società menzionate al paragrafo 1 oppure autorizzate dalla Commissione in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, è soggetta alla condizione relativa alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni dell’allegato. Qualora la suddetta fattura non sia presentata, si applica il dazio antidumping di cui al paragrafo 1.

3.   Il dazio esteso in virtù del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni spedite dal Canada, a prescindere dal fatto che siano dichiarate originarie del Canada o no, registrate in conformità dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 720/2010 e dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, ad eccezione di quelle prodotte dalle società menzionate al paragrafo 1.

4.   Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti tramite sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in una miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti tramite sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d’America, è esteso alle importazioni nell’Unione di biodiesel in una miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti tramite sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d’America, attualmente classificabili alle voci NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209830), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009130), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009930), ex 2710 19 41 (codice TARIC 2710194130) ed ex 3824 90 97 (codice TARIC 3824909704).

I dazi da estendere sono quelli istituiti dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 599/2009.

Il dazio antidumping sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).

2.   Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni originarie degli Stati Uniti d’America, registrate in conformità dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 720/2010 e dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

3.   Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 3

È chiusa l’inchiesta avviata dal regolamento (UE) n. 720/2010 sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 599/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America mediante importazioni di biodiesel spedito da Singapore, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di tale paese, e che dispone la registrazione di dette importazioni.

Articolo 4

1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 2, paragrafo 1, sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 04/92

1049 Bruxelles

BELGIO

Fax: + 32 22956505

2.   A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può autorizzare mediante decisione l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 2, paragrafo 1, delle importazioni da parte di società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 599/2009.

Articolo 5

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni definita a norma dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 720/2010.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 5 maggio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MARTONYI J.


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 67 del 12.3.2009, pag. 22.

(3)  GU L 179 del 10.7.2009, pag. 26.

(4)  GU L 179 del 10.7.2009, pag. 1.

(5)  GU L 211 del 12.8.2010, pag. 1.

(6)  GU L 211 del 12.8.2010, pag. 6.


ALLEGATO

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento. Essa deve recare:

1)

nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale;

2)

la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il “volume” di [prodotto in esame] venduto per l’esportazione nell’Unione europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»;

3)

data e firma.


11.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 122/22


REGOLAMENTO (UE) N. 445/2011 DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 2011

relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci e che modifica il regolamento (CE) n. 653/2007

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza, in particolare l’articolo 14 bis  (1),

vista la raccomandazione dell’Agenzia ferroviaria europea dell’8 luglio 2010 relativa ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2004/49/CE è diretta a migliorare l’accesso al mercato dei servizi di trasporto ferroviario definendo principi comuni in materia di gestione, regolamentazione e supervisione della sicurezza ferroviaria. La direttiva 2004/49/CE prevede inoltre l’istituzione di un quadro normativo in grado di garantire pari condizioni per tutti i soggetti responsabili della manutenzione dei carri merci attraverso l’applicazione degli stessi requisiti di certificazione in tutta l’Unione.

(2)

Scopo del sistema di certificazione è fornire un quadro per l’armonizzazione di requisiti e metodi per valutare la capacità dei soggetti responsabili della manutenzione nell’Unione.

(3)

Fatta salva la responsabilità delle imprese ferroviarie e dei gestori dell’infrastruttura per quanto riguarda la sicurezza di funzionamento dei treni, il soggetto responsabile della manutenzione garantisce che i carri merci della cui manutenzione è responsabile siano in grado di circolare in condizioni di sicurezza mediante un sistema di manutenzione. Tenendo conto dell’ampia varietà di metodi di progettazione e manutenzione, tale sistema di manutenzione dovrebbe essere orientato alla procedura.

(4)

I gestori dell’infrastruttura hanno la necessità di utilizzare carri merci per il trasporto di materiali da costruzione o per le attività di manutenzione dell’infrastruttura. Quando utilizzano carri merci a questo fine, i gestori dell’infrastruttura lo fanno a titolo di impresa ferroviaria. La valutazione della capacità di un gestore dell’infrastruttura di utilizzare carri merci a questo scopo deve rientrare nella valutazione relativa all’autorizzazione di sicurezza a norma dell’articolo 11 della direttiva 2004/49/CE.

(5)

Le ispezioni e i controlli effettuati prima della partenza di un treno o durante il percorso vengono normalmente effettuati dal personale operativo delle imprese ferroviarie o dei gestori dell’infrastruttura, seguendo la procedura descritta nel proprio sistema di gestione della sicurezza, in conformità all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/49/CE.

(6)

Le imprese ferroviarie o i gestori dell’infrastruttura dovrebbero garantire, attraverso il proprio sistema di gestione della sicurezza, il controllo di tutti i rischi connessi alla loro attività, incluso il ricorso ad imprese appaltatrici. A questo fine, un’impresa ferroviaria dovrebbe basarsi su accordi contrattuali che coinvolgono soggetti responsabili della manutenzione di tutti i carri da essa utilizzati. Potrebbe trattarsi di un contratto tra l’impresa ferroviaria e il soggetto responsabile della manutenzione o una serie di contratti che coinvolgono altre parti, come il detentore. Tali contratti dovrebbero essere coerenti con le procedure delineate da un’impresa ferroviaria o un gestore dell’infrastruttura nel proprio sistema di gestione della sicurezza, anche per quanto riguarda lo scambio di informazioni.

(7)

In conformità alla direttiva 2004/49/CE, un certificato di soggetto responsabile della manutenzione (certificato SRM) è valido in tutta l’Unione. I certificati rilasciati da organismi di paesi terzi designati in base a criteri equivalenti e che soddisfano requisiti equivalenti a quelli contenuti nel presente regolamento dovrebbero normalmente essere considerati equivalenti ai certificati SRM rilasciati nell’Unione.

(8)

La valutazione di una domanda di certificato SRM da parte di un organismo di certificazione consiste in una valutazione della capacità del richiedente di svolgere le attività di manutenzione e le funzioni operative di manutenzione sia autonomamente che attraverso contratti stipulati con altri soggetti, come officine di manutenzione, responsabili dello svolgimento di tali funzioni o di parti di esse.

(9)

Un sistema di accreditamento dovrebbe costituire uno strumento idoneo a gestire i rischi garantendo che gli organismi accreditati abbiano la competenza per svolgere il lavoro intrapreso. Inoltre l’accreditamento viene considerato uno strumento per garantire il riconoscimento a livello nazionale e internazionale dei certificati SRM rilasciati da organismi accreditati.

(10)

Per ottenere un sistema che consenta agli organismi di certificazione di effettuare controlli sui soggetti responsabili della manutenzione certificati nell’Unione, è importante che tutti gli organismi in grado di rilasciare certificati a qualsiasi soggetto responsabile della manutenzione (gli «organismi di certificazione») cooperino tra loro allo scopo di armonizzare le modalità di certificazione. I requisiti specifici per ottenere l’accreditamento dovrebbero essere elaborati e approvati in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(11)

Al fine di valutare il processo di certificazione illustrato nel presente regolamento è importante che l’Agenzia ferroviaria europea (l’Agenzia) sovrintenda allo sviluppo del sistema di certificazione. Per poter svolgere questa funzione, l’Agenzia deve raccogliere informazioni sulla natura degli organismi di certificazione attivi in questo settore e sul numero di certificati rilasciati a soggetti responsabili della manutenzione. È importante inoltre che l’Agenzia agevoli il coordinamento degli organismi di certificazione.

(12)

Il regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione, del 13 giugno 2007, sull’uso di un formato europeo comune per i certificati di sicurezza e i relativi modelli di domanda conformemente all’articolo 10 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sulla validità dei certificati di sicurezza rilasciati a norma della direttiva 2001/14/CE (3) prevede un formato standard per i certificati di sicurezza. Tale formato deve essere aggiornato per includere ulteriori informazioni sui soggetti responsabili della manutenzione. Il regolamento (CE) n. 653/2007 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

(13)

In attesa della piena applicazione del sistema di certificazione del soggetto responsabile della manutenzione previsto dal presente regolamento, sarebbe necessario riconoscere per un periodo transitorio la validità delle prassi esistenti ai fini della certificazione di soggetti responsabili della manutenzione e delle officine di manutenzione al fine di garantire la continuazione delle forniture di servizi di trasporto di merci per ferrovia, in particolare a livello internazionale. Durante tale periodo le autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero rivolgere una particolare attenzione all’equivalenza e alla coerenza delle diverse pratiche di certificazione.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito in virtù dell’articolo 27 della direttiva 2004/49/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

1.   Il presente regolamento istituisce un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci di cui all’articolo 14 bis della direttiva 2004/49/CE.

2.   Lo scopo del sistema di certificazione consiste nel comprovare che un soggetto responsabile della manutenzione abbia istituito un proprio sistema di manutenzione e sia in grado di soddisfare i requisiti stabiliti nel presente regolamento per garantire che i carri merci della cui manutenzione è responsabile siano in grado di circolare in condizioni di sicurezza.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il sistema di certificazione si applica a qualsiasi soggetto responsabile della manutenzione di carri merci da utilizzare sulla rete ferroviaria all’interno dell’Unione.

2.   L’officina di manutenzione o qualsiasi organizzazione che assume una parte delle funzioni specificate all’articolo 4 può applicare il sistema di certificazione su base volontaria, sulla base dei principi specificati all’articolo 8 e all’allegato I.

3.   I riferimenti al gestore dell’infrastruttura contenuti negli articoli 5, 7 e 12 si intendono in relazione alle operazioni effettuate con carri merci per il trasporto di materiali da costruzione o per le attività di manutenzione dell’infrastruttura. Quando utilizza carri merci a questo fine, si ritiene che un gestore dell’infrastruttura operi a titolo di impresa ferroviaria.

Articolo 3

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 della direttiva 2004/49/CE.

2.   Inoltre, valgono le seguenti definizioni:

a)

«accreditamento», l’accreditamento definito all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;

b)

«certificato SRM», certificato rilasciato ad un soggetto responsabile della manutenzione ai fini dell’articolo 14 bis, paragrafo 4, della direttiva 2004/49/CE;

c)

«organismo di certificazione», un organismo, designato a norma dell’articolo 10, competente ai fini della certificazione di soggetti responsabili della manutenzione, sulla base dei criteri di cui all’allegato II;

d)

«carro merci»: veicolo non semovente progettato per il trasporto di merci o altro materiale da utilizzare per attività di costruzione o manutenzione di infrastrutture;

e)

«officina di manutenzione», organizzazione mobile o fissa composta da personale, incluso quello con responsabilità direttive, strumenti e impianti finalizzata a effettuare la manutenzione di veicoli, parti, componenti o subassemblaggi di veicoli;

f)

«reimmissione in servizio», l’assicurazione fornita al gestore per la manutenzione della flotta dal soggetto che effettua la manutenzione che quest’ultima è stata effettuata secondo gli ordini di manutenzione;

g)

«ritorno in esercizio», assicurazione, sulla base della reimmissione in servizio, fornita all’utente, vale a dire un’impresa ferroviaria o un detentore, da parte del soggetto responsabile della manutenzione, che sono state completate tutte le necessarie operazioni di manutenzione e che il carro, precedentemente rimosso dall’attività, può essere ora utilizzato in piena sicurezza, eventualmente nel rispetto di temporanee restrizioni di uso.

Articolo 4

Sistema di manutenzione

1.   Il sistema di manutenzione è composto dalle funzioni seguenti:

a)

la funzione di gestione, che consiste nel sovrintendere e coordinare le funzioni di manutenzione di cui alle lettere da b) a d) e garantisce le condizioni di sicurezza dei carri merci nel sistema ferroviario;

b)

la funzione di sviluppo della manutenzione, che è responsabile della gestione del diario di manutenzione, inclusa la gestione della configurazione, sulla base dei dati di progetto e operativi nonché del funzionamento e dell’esperienza maturata;

c)

la funzione di gestione della manutenzione della flotta, che gestisce la rimozione dall’attività del carro merci per essere sottoposto a manutenzione e il suo successivo ritorno in esercizio; nonché,

d)

la funzione di esecuzione della manutenzione, che consiste nell’eseguire la necessaria manutenzione tecnica di un carro merci o di sue parti, inclusa la documentazione per la reimmissione in servizio.

2.   Il soggetto responsabile della manutenzione provvede affinché le funzioni di cui al paragrafo 1 siano conformi ai requisiti e ai criteri di valutazione illustrati all’allegato III.

3.   Il soggetto responsabile della manutenzione svolge esso stesso la funzione di gestione, ma può esternalizzare le funzioni di manutenzione di cui alle lettere da b) a d) del paragrafo 1, o loro parti, ad altre parti appaltatrici, fatto salvo il disposto dell’articolo 8. Quando fa ricorso all’esternalizzazione, il soggetto responsabile della manutenzione garantisce il rispetto dei principi che figurano all’allegato I.

4.   Indipendentemente dalle modalità di esternalizzazione adottate, il soggetto responsabile della manutenzione è responsabile dei risultati delle attività di manutenzione che gestisce e istituisce un sistema di monitoraggio delle prestazioni di tali attività.

Articolo 5

Relazioni tra i soggetti che partecipano alla procedura di manutenzione

1.   Le imprese ferroviarie o i gestori dell’infrastruttura provvedono affinché, prima della partenza, i carri merci che essi utilizzano dispongano di un soggetto responsabile della manutenzione certificato e che l’utilizzo di tali carri merci corrisponda all’ambito del certificato.

2.   Tutti i soggetti che partecipano alla procedura di manutenzione si scambiano le informazioni pertinenti conformemente ai criteri di cui ai punti I.7 e I.8 dell’allegato III.

3.   Sulla base di accordi contrattuali, un’impresa ferroviaria può chiedere informazioni a fini operativi sulla manutenzione di un carro merci. Il soggetto responsabile della manutenzione del carro merci risponde a tale richiesta sia direttamente che attraverso altre parti appaltatrici.

4.   Sulla base di accordi contrattuali, un soggetto responsabile della manutenzione può chiedere informazioni sul funzionamento di un carro merci. L’impresa ferroviaria o il gestore dell’infrastruttura risponde a tale richiesta sia direttamente che attraverso altre parti appaltatrici.

5.   Tutte le parti appaltatrici si scambiano informazioni su malfunzionamenti, incidenti, inconvenienti, semi incidenti e altri eventi pericolosi connessi alla sicurezza, nonché su tutte le eventuali restrizioni all’uso di carri merci.

6.   I certificati di soggetti responsabili della manutenzione vengono accettati come prova della capacità di un’impresa ferroviaria o di un gestore dell’infrastruttura di rispondere ai requisiti che disciplinano la manutenzione e il controllo di appaltatori e fornitori specificato all’allegato II, punti B.1, B.2, B.3 e C.1, ai regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010, del 9 dicembre 2010, relativo a un metodo di sicurezza comune per valutare la conformità ai requisiti di ottenimento di certificati di sicurezza della rete ferroviaria (4) e (UE) n. 1169/2010, del 10 dicembre 2010, concernente un metodo di sicurezza comune per la valutazione della conformità ai requisiti per ottenere un’autorizzazione di sicurezza per l’infrastruttura ferroviaria (5), a meno che l’autorità preposta alla sicurezza sia in grado di dimostrare l’esistenza di un rischio notevole per la sicurezza.

7.   Se una parte appaltatrice, in particolare un’impresa ferroviaria, ha un valido motivo per ritenere che un particolare soggetto responsabile della manutenzione non soddisfi i requisiti di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 3, della direttiva 2004/49/CE o i requisiti di certificazione del presente regolamento, ne informa immediatamente l’organismo di certificazione. L’organismo di certificazione adotta le misure opportune per verificare la veridicità dell’asserita non conformità e informa dei risultati della sua indagine le parti interessate (tra cui la competente autorità nazionale preposta alla sicurezza se del caso).

8.   In caso di cambiamento del soggetto responsabile della manutenzione, il titolare dell’immatricolazione, come prevede l’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), informa nei tempi prescritti l’organismo di immatricolazione, definito all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2007/756/CE della Commissione (7), in modo che quest’ultimo possa aggiornare il Registro di immatricolazione nazionale.

Il soggetto responsabile della manutenzione precedente trasmette il diario di manutenzione al titolare dell’immatricolazione o al nuovo soggetto responsabile della manutenzione.

Il precedente soggetto responsabile della manutenzione è sollevato dalle sue responsabilità quando è cancellato dal Registro di immatricolazione nazionale. Se alla data della cancellazione del precedente soggetto responsabile della manutenzione nessun nuovo soggetto ha manifestato la propria accettazione della condizione di soggetto responsabile della manutenzione, l’immatricolazione del veicolo viene sospesa.

Articolo 6

Organismi di certificazione

1.   I certificati SRM vengono rilasciati da qualsiasi organismo di certificazione competente, scelto dal soggetto responsabile della manutenzione richiedente.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di certificazione siano conformi ai criteri e ai principi generali di cui all’allegato II e a qualsiasi successivo sistema di accreditamento settoriale.

3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le decisioni adottate dagli organismi di certificazione siano soggette a controllo giurisdizionale.

4.   Al fine di armonizzare le impostazioni nella valutazione delle domande, gli organismi di certificazione cooperano tra loro sia all’interno degli Stati membri che in tutta l’Unione.

5.   L’Agenzia organizza e facilita la cooperazione tra gli organismi di certificazione.

Articolo 7

Sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione

1.   La certificazione si basa su una valutazione della capacità del soggetto responsabile della manutenzione di soddisfare i pertinenti requisiti dell’allegato III e di applicarli in modo coerente. Deve inoltre comprendere un sistema di supervisione per garantire l’ininterrotta conformità ai requisiti applicabili dopo il rilascio del certificato SRM.

2.   I soggetti responsabili della manutenzione chiedono la certificazione utilizzando il pertinente modulo dell’allegato IV e fornendo le prove documentali delle procedure precisate all’allegato III. Essi presentano prontamente tutte le informazioni supplementari richieste dall’organismo di certificazione. Nel valutare le domande gli organismi di certificazione applicano i requisiti e i criteri di valutazione di cui all’allegato III.

3.   L’organismo di certificazione decide non oltre quattro mesi dopo che gli siano state trasmesse tutte le informazioni necessarie, oltre alle eventuali informazioni supplementari, dal soggetto responsabile della manutenzione che chiede il certificato. L’organismo di certificazione effettua la necessaria valutazione sul sito o sui siti del soggetto responsabile della manutenzione prima di procedere al rilascio del certificato. La decisione relativa al rilascio del certificato viene comunicata al soggetto responsabile della manutenzione utilizzando il modulo pertinente che figura all’allegato V.

4.   Un certificato SRM è valido per un periodo non superiore a cinque anni. Il titolare del certificato informa immediatamente l’organismo di certificazione in merito a tutti i cambiamenti significativi delle circostanze esistenti al momento in cui il certificato originale è stato rilasciato per permettere al suddetto organismo di decidere se modificarlo, rinnovarlo o revocarlo.

5.   L’organismo di certificazione espone nei dettagli le motivazioni sulle quali si basano le sue decisioni. L’organismo di certificazione notifica la propria decisione e le relative motivazioni al soggetto responsabile della manutenzione, assieme alle indicazioni relative alla procedura, al termine entro il quale presentare ricorso e ai recapiti dell’organismo di appello.

6.   L’organismo di certificazione effettua un’attività di supervisione almeno una volta all’anno su dei siti selezionati, rappresentativi sotto il profilo geografico e funzionale di tutte le attività dei soggetti responsabili della manutenzione da esso certificati, per verificare che tali soggetti soddisfino i criteri di cui all’allegato III.

7.   Se l’organismo di certificazione ritiene che un soggetto responsabile della manutenzione non soddisfi più i requisiti sulla cui base è stato rilasciato il certificato SRM, concorda un piano di miglioramento con il soggetto in questione, limita l’ambito di applicazione del certificato o lo sospende, a seconda del grado di non conformità.

In caso di persistenza della non conformità ai requisiti di certificazione o all’eventuale piano di miglioramento, l’organismo di certificazione limita l’ambito di applicazione o revoca il certificato SRM, motivando la propria decisione, fornendo al contempo delle indicazioni relative alla procedura, al termine per presentare ricorso e ai recapiti dell’organismo di appello.

8.   Quando un’impresa ferroviaria o un gestore dell’infrastruttura chiede un certificato o un’autorizzazione di sicurezza, si applica quanto segue per quanto riguarda i carri merci utilizzati:

a)

se è il richiedente che effettua la manutenzione dei carri merci, acclude nell’ambito della sua domanda un certificato SRM valido, se è disponibile, oppure la sua capacità in quanto soggetto responsabile della manutenzione viene valutata nell’ambito della sua domanda di un certificato o di un’autorizzazione di sicurezza;

b)

se la manutenzione dei carri merci viene effettuata da altri soggetti diversi dal richiedente, quest’ultimo garantisce, attraverso il suo sistema di gestione della sicurezza, il controllo di tutti i rischi connessi alla sua attività, incluso l’utilizzo di tali carri, ove si applica, in particolare, il disposto dell’articolo 5 del presente regolamento.

Gli organismi di certificazione e le autorità nazionali preposte alla sicurezza procedono ad un ampio scambio di vedute, in tutte le circostanze, allo scopo di evitare qualsiasi duplicazione delle valutazioni.

Articolo 8

Sistema di certificazione per funzioni di manutenzione esternalizzate

1.   Qualora un soggetto responsabile della manutenzione decida di esternalizzare una o più delle funzioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c) e d), o parte di esse, la certificazione volontaria dell’impresa appaltatrice nell’ambito del sistema di certificazione del presente regolamento stabilisce per il soggetto responsabile della manutenzione una presunzione di conformità ai pertinenti requisiti di cui all’allegato III, nella misura in cui tali requisiti sono coperti dalla certificazione volontaria dell’impresa appaltatrice. In assenza di tale certificazione, il soggetto responsabile della manutenzione dimostra all’organismo di certificazione la propria conformità a tutti i requisiti di cui all’allegato III per quanto riguarda le funzioni che decide di esternalizzare.

2.   La certificazione relativa alle funzioni di manutenzione esternalizzate, o parte di esse, viene rilasciata dagli organismi di certificazione, seguendo le stesse procedure indicate agli articoli 6, 7 e 10, paragrafo 3, adattate al caso specifico del richiedente. Esse sono valide in tutto il territorio dell’Unione.

Nel valutare le domande di certificati relativi alle funzioni di manutenzione esternalizzate, o parte di esse, gli organismi di certificazione seguono i principi illustrati nell’allegato I.

Articolo 9

Ruolo del regime di supervisione

Se un’autorità nazionale preposta alla sicurezza, ha un valido motivo per ritenere che un particolare soggetto responsabile della manutenzione non soddisfi i requisiti di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 3, della direttiva 2004/49/CE o i requisiti di certificazione del presente regolamento, adotta immediatamente le necessarie decisioni e ne informa la Commissione, l’Agenzia, le altre autorità competenti, l’organismo di certificazione e le altre parti interessate.

Articolo 10

Trasmissione delle informazioni alla Commissione e all’Agenzia

1.   Entro il 30 novembre 2011, gli Stati membri comunicano alla Commissione se gli organismi di certificazione sono organismi accreditati, organismi riconosciuti o autorità nazionali preposte alla sicurezza. Eventuali modifiche della suddetta situazione vengono inoltre comunicate alla Commissione entro un mese dal loro verificarsi.

2.   Entro il 31 maggio 2012, gli Stati membri comunicano alla Agenzia gli organismi di certificazione riconosciuti. Gli organismi di accreditamento definiti nel regolamento (CE) n. 765/2008 informano l’Agenzia in merito agli organismi di certificazione accreditati. Eventuali modifiche vengono inoltre comunicate all’Agenzia entro un mese dal loro verificarsi.

3.   Gli organismi di certificazione comunicano all’Agenzia tutti i certificati SRM o certificati per funzioni specifiche a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, rilasciati, modificati, rinnovati o revocati, entro una settimana dalla relativa decisione, utilizzando i moduli di cui all’allegato V.

4.   L’Agenzia conserva le registrazioni di tutte le informazioni trasmesse a norma dei paragrafi 2 e 3 e le mette a disposizione del pubblico.

Articolo 11

Modifica del regolamento (CE) n. 653/2007

L’allegato I del regolamento (CE) n. 653/2007 è sostituito dal testo di cui all’allegato VI del presente regolamento.

Articolo 12

Disposizioni transitorie

1.   Le seguenti disposizioni transitorie si applicano fatto salvo l’articolo 9.

2.   A decorrere dal 31 maggio 2012, tutti i certificati SRM vengono rilasciati in conformità al presente regolamento ai soggetti responsabili della manutenzione di carri merci, fatto salvo l’articolo 14 bis, paragrafo 8, della direttiva 2004/49/CE.

3.   I certificati rilasciati da un organismo di certificazione entro e non oltre il 31 maggio 2012 sulla base di principi e criteri equivalenti a quelli del Protocollo di intesa che stabilisce i principi fondamentali di un sistema comune di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci, firmato dagli Stati membri il 14 maggio 2009, sono riconosciuti equivalenti ai certificati SRM rilasciati a norma del presente regolamento per il loro periodo di validità originale sino e non oltre al 31 maggio 2015.

4.   I certificati rilasciati da un organismo di certificazione a soggetti responsabili della manutenzione entro e non oltre il 31 maggio 2012 sulla base della legislazione nazionale vigente prima dell’entrata in vigore del presente regolamento ed equivalente al presente regolamento, in particolare gli articoli 6 e 7 e gli allegati I e III, sono riconosciuti equivalenti ai certificati SRM rilasciati a norma del regolamento per il loro periodo originale di validità fino e non oltre al 31 maggio 2015.

5.   I certificati rilasciati alle officine di manutenzione entro e non oltre il 31 maggio 2014 sulla base della legislazione nazionale vigente prima dell’entrata in vigore del presente regolamento ed equivalente al presente regolamento, sono riconosciuti equivalenti ai certificati per officine di manutenzione che assumono la funzione di esecuzione della manutenzione rilasciati a norma del presente regolamento per il loro periodo originale di validità fino e non oltre al 31 maggio 2017.

6.   Fatti salvi i paragrafi da 3 a 5, i soggetti responsabili della manutenzione per carri merci che sono stati iscritti nel registro di immatricolazione nazionale entro e non oltre il 31 maggio 2012 vengono certificati in conformità al presente regolamento entro e non oltre il 31 maggio 2013. Durante questo periodo, le auto dichiarazioni di conformità di soggetti responsabili della manutenzione ai pertinenti requisiti del presente regolamento o del protocollo di intesa che istituisce i principi fondamentali di un sistema comune di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci, firmato dagli Stati membri il 14 maggio 2009, vengono riconosciuti equivalenti a certificati SRM rilasciati a norma del presente regolamento.

7.   Le imprese ferroviarie e i gestori dell’infrastruttura che hanno già ottenuto la certificazione in conformità agli articoli 10 e 11 della direttiva 2004/49/CE entro e non oltre il 31 maggio 2012 non devono chiedere un certificato SRM per il periodo originale di validità dei loro certificati per la manutenzione dei carri di cui sono responsabili in quanto soggetto responsabile della manutenzione.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44.

(2)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

(3)  GU L 153 del 14.6.2007, pag. 9.

(4)  GU L 326 del 10.12.2010, pag. 11.

(5)  GU L 327 dell’11.12.2010, pag. 13.

(6)  GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

(7)  GU L 305 del 23.11.2007, pag. 30.


ALLEGATO I

Principi applicabili alle organizzazioni che chiedono un certificato relativo a funzioni di manutenzione esternalizzate da un soggetto responsabile della manutenzione

1.

Per la certificazione di un soggetto o di un’organizzazione che assume una o più funzioni di manutenzione di un soggetto responsabile della manutenzione (sviluppo della manutenzione, gestione della manutenzione della flotta, esecuzione della manutenzione) o parti di esse, si applicano i seguenti requisiti e criteri di valutazione di cui all’allegato III:

a)

requisiti e criteri di valutazione elencati al titolo I dell’allegato III, adattati al tipo di organizzazione e alle dimensioni del servizio;

b)

requisiti e criteri di valutazione che descrivono la funzione o le funzioni di manutenzione specifiche.

2.

Per la certificazione di un’officina di manutenzione che assume la funzione di esecuzione della manutenzione, si applicano i seguenti requisiti e criteri di valutazione di cui all’allegato III:

a)

i requisiti e i criteri di valutazione elencati al titolo I dell’allegato III, che devono essere adattati all’attività specifica dell’officina di manutenzione che svolge la funzione di esecuzione della manutenzione;

b)

le procedure che descrivono la funzione di esecuzione della manutenzione.


ALLEGATO II

Criteri per l’accreditamento o il riconoscimento di organismi di certificazione che partecipano alla valutazione e al rilascio di certificati SRM

1.   ORGANIZZAZIONE

L’organismo di certificazione deve documentare la propria struttura organizzativa, indicando le mansioni, le responsabilità e le autorità di gestione, nonché il personale di certificazione e gli eventuali comitati. Se l’organismo di certificazione è una parte determinata di un soggetto giuridico, la struttura deve evidenziare la linea gerarchica e i rapporti con le altre parti all’interno dello stesso soggetto giuridico.

2.   INDIPENDENZA

L’organismo di certificazione nei propri processi decisionali deve essere indipendente, sotto il profilo organizzativo e funzionale, da imprese ferroviarie, gestori dell’infrastruttura, detentori, costruttori e soggetti responsabili della manutenzione e non deve prestare servizi analoghi.

Deve essere garantita l’indipendenza del personale preposto ai controlli per la certificazione. La retribuzione di ogni agente non deve essere in funzione né del numero di controlli effettuati né dei risultati di questi ultimi.

3.   COMPETENZA

L’organismo di certificazione e il personale impiegato devono possedere la necessaria competenza professionale, in particolare per quanto riguarda l’organizzazione della manutenzione di carri merci e del sistema di manutenzione appropriato.

L’organismo di certificazione deve dimostrare:

a)

di possedere una solida esperienza nella valutazione dei sistemi di gestione;

b)

di conoscere i requisiti legislativi da applicare.

Il gruppo di esperti istituito per effettuare la vigilanza sui soggetti responsabili della manutenzione deve avere un’esperienza nei settori pertinenti, in particolare deve dimostrare di avere:

a)

una conoscenza e comprensione adeguate della legislazione europea applicabile;

b)

un’adeguata competenza tecnica;

c)

un minimo di tre anni di esperienza pertinente nell’attività di manutenzione in generale;

d)

un’esperienza sufficiente nella manutenzione di carri merci o almeno nella attività di manutenzione in settori industriali equivalenti.

4.   IMPARZIALITÀ

Le decisioni dell’organismo di certificazione devono essere basate su prove oggettive di conformità o non conformità da esso ottenute e le sue decisioni non devono essere influenzate da altri interessi o da altre parti.

5.   RESPONSABILITÀ

All’organismo di certificazione non incombe la responsabilità di garantire la costante conformità ai requisiti relativi alla certificazione.

L’organismo di certificazione è responsabile della valutazione di sufficienti prove oggettive sulle quali basare la decisione relativa alla certificazione.

6.   TRASPARENZA

Un organismo di certificazione deve permettere l’accesso o la comunicazione al pubblico di informazioni appropriate e tempestive in merito alla procedura di verifica e alla procedura di certificazione. Esso deve inoltre fornire informazioni in merito alla situazione relativa alla certificazione (tra cui la concessione, la proroga, il mantenimento, il rinnovo, la sospensione, la limitazione dell’ambito di applicazione o il ritiro della certificazione) di qualsiasi organizzazione, allo scopo di rafforzare la fiducia nell’integrità e credibilità della certificazione. La trasparenza è un principio di accesso o di comunicazione di informazioni adeguate.

7.   RISERVATEZZA

Per poter ottenere un accesso privilegiato alle informazioni necessarie per valutare adeguatamente la conformità ai requisiti per la certificazione, un organismo di certificazione deve mantenere la riservatezza delle eventuali informazioni commerciali relative ad un cliente.

8.   RISPOSTA ALLE DENUNCE

L’organismo di certificazione deve istituire una procedura per gestire le denunce relative a decisioni e ad altre attività attinenti alla certificazione.

9.   RESPONSABILITÀ E FINANZIAMENTO

L’organismo di certificazione deve essere in grado di dimostrare di aver valutato i rischi derivanti dalle proprie attività di certificazione e aver preso disposizioni adeguate (tra cui iniziative assicurative o di accantonamento di riserve) a copertura delle responsabilità derivanti dalle proprie operazioni in ogni campo di attività e nelle aree geografiche nelle quali opera.


ALLEGATO III

Requisiti e criteri di valutazione per le organizzazioni che chiedono un certificato SRM o un certificato relativo a funzioni di manutenzione esternalizzate da un soggetto responsabile della manutenzione

I.   Requisiti della funzione di gestione e criteri di valutazione

1.   Leadership — impegno allo sviluppo e all’attuazione del sistema di manutenzione dell’organizzazione e al continuo miglioramento della sua efficienza

L’organizzazione deve predisporre procedure per:

a)

istituire una politica di manutenzione appropriata al tipo di organizzazione e alle dimensioni del servizio e approvata dall’amministratore delegato dell’organizzazione o dal suo rappresentante;

b)

garantire l’istituzione di obiettivi di sicurezza, in linea con il quadro giuridico e coerentemente con il tipo di organizzazione, le dimensioni e i rischi pertinenti;

c)

valutare le prestazioni di sicurezza complessive in relazione ai propri obiettivi di sicurezza d’impresa;

d)

sviluppare piani e procedure per raggiungere i propri obiettivi di sicurezza;

e)

assicurare la disponibilità delle risorse necessarie per espletare tutte le procedure necessarie per conformarsi ai requisiti del presente allegato;

f)

identificare e gestire l’impatto di altre attività di gestione sul sistema di manutenzione;

g)

assicurare che il «senior management» sia a conoscenza dei risultati del monitoraggio delle prestazioni e degli audit e assuma la responsabilità complessiva per l’introduzione di modifiche al sistema di manutenzione;

h)

garantire che il personale e i rappresentanti del personale siano adeguatamente rappresentati e consultati nel definire, sviluppare, monitorare e rivedere gli aspetti di sicurezza di tutte le procedure connesse che possono riguardare il personale.

2.   Valutazione del rischio — un’impostazione strutturata per valutare i rischi associati alla manutenzione di carri merci, inclusi quelli derivanti direttamente da procedure operative e dalle attività di altre organizzazioni o persone e per individuare le appropriate misure di controllo del rischio

2.1.

L’organizzazione deve predisporre procedure per:

a)

analizzare i rischi rilevanti per le dimensioni delle operazioni effettuate dall’organizzazione, inclusi i rischi derivanti da difetti e non conformità di costruzione o malfunzionamenti in tutto il ciclo di vita;

b)

valutare i rischi di cui alla lettera a);

c)

sviluppare e mettere in atto misure di controllo del rischio.

2.2.

L’organizzazione deve predisporre procedure e disposizioni per riconoscere la necessità e l’impegno a collaborare con detentori, imprese ferroviarie, gestori di infrastrutture o altre parti interessate.

2.3.

L’organizzazione deve disporre di procedure di valutazione del rischio per gestire i cambiamenti a livello di impianti, procedure, organizzazione, personale o interfacce e applicare il regolamento (CE) n. 352/2009 della Commissione (1).

2.4.

Nella valutazione del rischio, un’organizzazione deve disporre di procedure per tener conto della necessità di stabilire, offrire e sostenere un ambiente di lavoro adeguato e che sia conforme alla legislazione nazionale e dell’Unione, in particolare alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio (2).

3.   Monitoraggio — un’impostazione strutturata per garantire che siano state adottate misure di controllo del rischio, che il lavoro sia effettuato correttamente e che siano raggiunti gli obiettivi dell’organizzazione

3.1.

L’organizzazione deve disporre di una procedura per la raccolta, il monitoraggio e l’analisi periodici dei dati rilevanti in materia di sicurezza, tra cui:

a)

il risultato delle procedure pertinenti;

b)

i risultati di procedure (tra cui tutti i servizi e prodotti oggetto di appalto);

c)

l’efficacia delle modalità di controllo del rischio;

d)

informazioni su esperienze, malfunzionamenti, difetti e riparazioni nell’ambito di esercizio e manutenzione giornalieri.

3.2.

L’organizzazione deve disporre di procedure per garantire che gli incidenti, gli inconvenienti, i semi incidenti e altri eventi pericolosi vengano comunicati, registrati, investigati e analizzati.

3.3.

Per una revisione periodica di tutte le procedure, l’organizzazione deve disporre di un sistema interno di audit che sia indipendente, imparziale e operi in modo trasparente. L’organizzazione deve predisporre procedure per:

a)

elaborare un programma interno di audit, che possa essere riveduto a seconda dei risultati delle revisioni precedenti e del monitoraggio delle prestazioni;

b)

analizzare e valutare i risultati degli audit;

c)

proporre e attuare misure o iniziative correttive specifiche;

d)

verificare l’efficacia di precedenti misure o iniziative.

4.   Miglioramento continuo — un’impostazione strutturata per analizzare le informazioni raccolte attraverso un regolare monitoraggio, un’attività di audit o altre fonti pertinenti e utilizzare i risultati per acquisire conoscenze e adottare misure preventive o correttive per mantenere o migliorare il livello di sicurezza

L’organizzazione deve predisporre procedure per garantire che:

a)

le carenze identificate siano corrette;

b)

vengano attuate nuove misure in materia di sicurezza;

c)

ci si avvalga dei risultati dell’audit interno per apportare nuovi miglioramenti al sistema;

d)

vengano effettuate azioni preventive o correttive, quando ciò si renda necessario, per garantire la conformità del sistema ferroviario agli standard e agli altri requisiti per tutto il ciclo di vita degli impianti e dell’attività;

e)

vengano utilizzate a fini conoscitivi le informazioni pertinenti relative alle indagini e alle cause di incidenti, inconvenienti, semi incidenti e altri eventi pericolosi e, quando ciò sia necessario, vengano adottate misure per migliorare il livello di sicurezza;

f)

vengano valutate e, se opportuno, attuate le pertinenti raccomandazioni provenienti dall’autorità nazionale preposta alla sicurezza, dall’organismo nazionale di indagine e dalle indagini interne o effettuate dal settore;

g)

vengano prese in considerazione e si tenga conto delle pertinenti relazioni e informazioni provenienti dalle imprese ferroviarie, dai gestori dell’infrastruttura e dai detentori o altre fonti pertinenti.

5.   Struttura e responsabilità — un’impostazione strutturata per definire le responsabilità di individui e gruppi di esperti per garantire la realizzazione degli obiettivi dell’organizzazione in materia di sicurezza

5.1.

L’organizzazione deve disporre di procedure per la ripartizione delle responsabilità per tutte le procedure pertinenti al suo interno.

5.2.

L’organizzazione deve disporre di procedure per definire chiaramente le aree di responsabilità connesse alla sicurezza e la distribuzione delle responsabilità per funzioni specifiche ad esse associate nonché le loro interfacce. Esse includono le procedure sopra indicate fra l’organizzazione e i detentori e, ove opportuno, le imprese ferroviarie e i gestori dell’infrastruttura.

5.3.

L’organizzazione deve disporre di procedure per garantire che il personale cui sono delegate responsabilità al suo interno abbia l’autorità, la competenza e le risorse adeguate per svolgere le proprie funzioni. Le responsabilità e le competenze devono essere coerenti e compatibili con il ruolo attribuito e la delega deve essere stabilita per iscritto.

5.4.

L’organizzazione deve disporre di procedure per garantire il coordinamento delle attività connesse alle procedure pertinenti al suo interno.

5.5.

L’organizzazione deve disporre di procedure che rendano responsabili delle loro prestazioni quanti hanno un ruolo nella gestione della sicurezza.

6.   Gestione della competenza — un’impostazione strutturata per garantire che il personale abbia le competenze necessarie per conseguire gli obiettivi dell’organizzazione in modo sicuro, efficiente ed efficace in tutte le circostanze

6.1.

L’organizzazione deve istituire un sistema di gestione delle competenze che preveda:

a)

l’identificazione di posti con responsabilità per l’esecuzione, all’interno del sistema, di tutte le procedure necessarie ai fini della conformità ai requisiti del presente allegato;

b)

l’identificazione di posti che comportano compiti in materia di sicurezza;

c)

l’assegnazione di personale con la competenza adeguata alle pertinenti mansioni.

6.2.

Nell’ambito del sistema di gestione delle competenze dell’organizzazione devono essere previste delle procedure per gestire la competenza del personale, che comprendano almeno:

a)

l’identificazione di conoscenze, capacità ed esperienza necessarie per le mansioni connesse alla sicurezza appropriate secondo le responsabilità;

b)

i principi di selezione che comprendano il livello di istruzione di base, l’attitudine mentale e l’idoneità fisica;

c)

la formazione iniziale e le qualifiche o la certificazione di competenze e capacità acquisite;

d)

l’assicurazione che tutto il personale sia consapevole della rilevanza e dell’importanza delle proprie attività e della misura con cui contribuisce al conseguimento degli obiettivi in materia di sicurezza;

e)

formazione continua e aggiornamento periodico delle attuali conoscenze e capacità;

f)

controlli regolari della competenza, dell’attitudine mentale e dell’idoneità fisica ove opportuno;

g)

adozione di misure speciali in caso di incidenti o inconvenienti o di assenze prolungate dal lavoro.

7.   Informazioni — un’impostazione strutturata per garantire che le informazioni importanti siano a disposizione di quanti devono esprimere giudizi e prendere decisioni a tutti i livelli dell’organizzazione

7.1.

L’organizzazione deve disporre di procedure per definire i canali di comunicazione affinché all’interno della stessa organizzazione e nei suoi contatti con altri attori, tra cui i gestori dell’infrastruttura, le imprese ferroviarie e i detentori, le informazioni su tutte le procedure pertinenti siano debitamente scambiate e trasmesse alla persona che ricopre l’incarico adeguato sia all’interno della propria organizzazione che in altre organizzazioni, in modo rapido e chiaro.

7.2.

Per garantire uno scambio adeguato di informazioni, l’organizzazione deve disporre di procedure:

a)

per la ricezione e l’elaborazione di informazioni specifiche;

b)

per l’identificazione, l’elaborazione e la diffusione di informazioni specifiche;

c)

per mettere a disposizione informazioni affidabili e aggiornate.

7.3.

L’organizzazione deve disporre di procedure per garantire che le informazioni operative essenziali siano:

a)

valide e pertinenti;

b)

accurate;

c)

complete;

d)

opportunamente aggiornate;

e)

verificate;

f)

coerenti e facilmente comprensibili (anche dal punto di vista linguistico);

g)

comunicate al personale prima di venir applicate;

h)

facilmente accessibili al personale al quale vengono fornite delle copie, se necessario.

7.4.

I requisiti di cui ai punti 7.1, 7.2 e 7.3 si applicano in particolare alle seguenti informazioni operative:

a)

controlli dell’accuratezza e della completezza dei registri di immatricolazione nazionali per quanto riguarda l’identificazione (inclusi gli strumenti) e l’immatricolazione dei carri merci dei quali l’organizzazione cura la manutenzione;

b)

diario di manutenzione;

c)

informazioni a sostegno fornite a detentori e, se opportuno, ad altre parti, tra cui le imprese ferroviarie o i gestori dell’infrastruttura;

d)

informazioni sulle qualifiche del personale e successive verifiche effettuate durante lo svolgimento della manutenzione;

e)

informazioni sulle attività (inclusi chilometri percorsi, tipo e dimensioni delle attività, incidenti o inconvenienti) e richieste di imprese ferroviarie, detentori e gestori dell’infrastruttura;

f)

registrazioni delle operazioni di manutenzione effettuate incluse le informazioni sulle carenze individuate nel corso delle ispezioni e le azioni correttive intraprese dalle imprese ferroviarie o dai gestori dell’infrastruttura come ispezioni e monitoraggio effettuati prima della partenza del treno o durante il percorso;

g)

riammissione in servizio e ritorno in esercizio;

h)

ordini di manutenzione;

i)

informazioni tecniche da trasmettere alle imprese ferroviarie o ai gestori dell’infrastruttura e detentori per le istruzioni di manutenzione;

j)

informazioni di emergenza connesse a situazioni nelle quali sono pregiudicate le condizioni di sicurezza di esercizio, che possono consistere in:

i)

imposizione di restrizioni d’uso o di condizioni operative specifiche per i carri merci manutenzionati dall’organizzazione o per altri veicoli della stessa serie anche se manutenzionati da altri soggetti responsabili della manutenzione, nel qual caso tale informazione dovrebbe essere condivisa con tutte le parti interessate;

ii)

informazioni urgenti su questioni connesse alla sicurezza individuate durante la manutenzione come carenze riscontrate su un componente comune a diversi tipi o serie di veicoli;

k)

tutte le informazioni o dati pertinenti necessari ai fini della trasmissione della relazione di manutenzione annuale all’organismo di certificazione e ai clienti pertinenti (inclusi i detentori), nel qual caso tale relazione deve inoltre essere disponibile, su richiesta, delle autorità nazionali preposte alla sicurezza.

8.   Documentazione — un’impostazione strutturata per garantire la tracciabilità di tutte le informazioni pertinenti

8.1.

L’organizzazione deve disporre di procedure adeguate per garantire che vengano debitamente documentate tutte le procedure pertinenti.

8.2.

L’organizzazione deve disporre di procedure adeguate per:

a)

monitorare e aggiornare periodicamente tutta la documentazione pertinente;

b)

formattare, produrre, distribuire e gestire il controllo delle modifiche a tutta la documentazione pertinente;

c)

ricevere, raccogliere e archiviare tutta la documentazione pertinente.

9.   Attività di imprese appaltatrici — un’impostazione strutturata per garantire che le attività date in subappalto siano gestite in modo appropriato allo scopo di conseguire gli obiettivi dell’organizzazione

9.1.

L’organizzazione deve disporre di procedure per garantire che vengano identificati prodotti e servizi connessi alla sicurezza.

9.2.

Quando ci si avvale di imprese appaltatrici e/o fornitori per prodotti e servizi connessi alla sicurezza, l’organizzazione deve disporre di procedure per verificare al momento della selezione:

a)

la competenza di imprese appaltatrici, subappaltatrici e fornitrici;

b)

che imprese appaltatrici, subappaltatrici e fornitrici abbiano un sistema di manutenzione e gestione che sia adeguato e documentato.

9.3.

L’organizzazione deve disporre di una procedura per definire i requisiti che le imprese appaltatrici e fornitrici devono soddisfare.

9.4.

L’organizzazione deve disporre di procedure per monitorare la consapevolezza di imprese fornitrici e/o appaltatrici dei rischi presenti per il funzionamento dell’organizzazione.

9.5.

Quando è certificato il sistema di manutenzione o di gestione di un’impresa appaltatrice o fornitrice, la procedura di monitoraggio descritta al punto 3 può essere limitata ai risultati delle procedure operative di cui al punto 3.1.b).

9.6.

Almeno i principi di base per le seguenti procedure devono essere chiaramente definiti, conosciuti e ripartiti nel contratto di appalto tra le parti:

a)

responsabilità e mansioni, relative a questioni di sicurezza ferroviaria;

b)

obblighi connessi alla trasmissione di informazioni pertinenti tra le parti;

c)

la tracciabilità di documenti connessi alla sicurezza.

II.   Requisiti e criteri di valutazione per la funzione di sviluppo della manutenzione

1.   L’organizzazione deve disporre di una procedura per identificare e gestire tutte le attività di manutenzione che attengono alla sicurezza e i componenti critici sotto il profilo della sicurezza.

2.   L’organizzazione deve disporre di procedure per garantire la conformità ai requisiti essenziali per l’interoperabilità, tra cui aggiornamenti per tutta la durata di vita, come:

a)

garantire la conformità alle specifiche connesse ai parametri di base per l’interoperabilità indicati nelle pertinenti specifiche tecniche di interoperabilità (STI);

b)

verificare in tutte le circostanze la coerenza del diario di manutenzione con l’autorizzazione di messa in servizio (inclusi gli eventuali requisiti dell’autorità nazionale preposta alla sicurezza), le dichiarazioni di conformità alle STI, le dichiarazioni di verifica e la documentazione tecnica;

c)

gestire eventuali sostituzioni nel quadro della manutenzione in conformità ai requisiti della direttiva 2008/57/CE e le pertinenti STI;

d)

identificare la necessità di valutazione del rischio, per quanto riguarda il potenziale impatto della sostituzione in questione sulla sicurezza del sistema ferroviario;

e)

gestire la configurazione di tutte le modifiche tecniche che incidono sull’integrità di sistema del veicolo.

3.   L’organizzazione deve disporre di una procedura per progettare e sostenere la realizzazione di impianti, attrezzature e strumenti specificamente sviluppati e necessari per effettuare la manutenzione. L’organizzazione deve disporre di una procedura per controllare che tali impianti, attrezzature e strumenti siano utilizzati, immagazzinati e manutenzionati secondo il loro piano di manutenzione e in conformità ai rispettivi requisiti di manutenzione.

4.   Quando i carri merci iniziano a circolare, l’organizzazione deve disporre di procedure per:

a)

ottenere la documentazione iniziale e raccogliere informazioni sufficienti sulle attività programmate;

b)

analizzare la documentazione iniziale e trasmettere il primo diario di manutenzione anche tenendo conto degli obblighi contenuti in eventuali garanzie associate;

c)

verificare che l’esecuzione prevista dal primo diario di manutenzione sia effettuata correttamente.

5.   Per mantenere aggiornato il diario di manutenzione per tutta la durata di vita di un carro merci, l’organizzazione deve disporre di procedure per:

a)

raccogliere almeno le informazioni pertinenti relative a:

i)

il tipo e la portata delle attività effettivamente eseguite includendo, ma non limitandosi ad essi, gli incidenti di esercizio che potrebbero avere conseguenze sotto il profilo della sicurezza sull’integrità del carro merci;

ii)

il tipo e la portata delle attività programmate;

iii)

la manutenzione effettiva eseguita;

b)

definire la necessità di aggiornamenti, tenendo conto dei valori limite per l’interoperabilità;

c)

presentare proposte e approvare modifiche e la loro attuazione, per giungere ad una decisione basata su criteri chiari, tenendo conto dei risultati della valutazione di rischio;

d)

verificare che l’esecuzione delle modifiche sia effettuata correttamente.

6.   Quando si applica la procedura di gestione della competenza alla funzione di sviluppo della manutenzione, è necessario tener conto almeno delle seguenti attività che incidono sulla sicurezza:

a)

valutazione dell’importanza delle modifiche per il diario di manutenzione e delle sostituzioni proposte nel quadro della manutenzione;

b)

discipline ingegneristiche necessarie per gestire l’istituzione e le modifiche del diario di manutenzione e lo sviluppo, la valutazione, la convalida e l’approvazione delle sostituzioni nel corso della manutenzione;

c)

tecniche di giuntura (inclusa saldatura e incollatura), sistemi frenanti, sale montate e dispositivi di trazione, tecniche di collaudo non distruttive e attività di manutenzione su componenti specifici di carri merci per il trasporto di merci pericolose come cisterne e valvole.

7.   Quando si applica la procedura per la documentazione alla funzione di sviluppo della manutenzione, deve essere garantita almeno la tracciabilità dei seguenti elementi:

a)

la documentazione relativa a sviluppo, valutazione, convalida e approvazione di una sostituzione nel quadro della manutenzione;

b)

la configurazione dei veicoli, includendo ma non limitandosi ai componenti relativi alla sicurezza;

c)

le registrazioni delle operazioni di manutenzione eseguite;

d)

i risultati di studi sull’esperienza acquisita;

e)

tutte le versioni successive del diario di manutenzione inclusa la valutazione del rischio;

f)

le relazioni sulla competenza e la supervisione dello svolgimento della manutenzione e sulla gestione della manutenzione della flotta;

g)

le informazioni tecniche da trasmettere in appoggio ai detentori, alle imprese ferroviarie e ai gestori dell’infrastruttura.

III.   Requisiti e criteri di valutazione per la funzione di gestione della manutenzione della flotta

1.   L’organizzazione deve disporre di una procedura per controllare la competenza, la disponibilità e la capacità del soggetto responsabile della manutenzione prima di inviare ordini di manutenzione. Ciò significa che le officine di manutenzione devono essere debitamente qualificate per decidere in merito ai requisiti relativi alle competenze tecniche necessarie nella funzione di esecuzione della manutenzione.

2.   L’organizzazione deve disporre di una procedura per la composizione del pacchetto di lavoro e per l’emissione e il rilascio dell’ordine di manutenzione.

3.   L’organizzazione deve disporre di una procedura per inviare a tempo debito i carri merci alla manutenzione.

4.   L’organizzazione deve disporre di una procedura per gestire la rimozione di carri merci dall’esercizio per effettuare la manutenzione o quando vengono riscontrati dei difetti.

5.   L’organizzazione deve disporre di una procedura per definire le necessarie misure di controllo applicate alla manutenzione effettuata e alla riammissione in servizio dei carri merci.

6.   L’organizzazione deve disporre di una procedura per pubblicare l’avviso di ritorno in esercizio, tenendo conto della documentazione di riammissione in servizio.

7.   Quando viene applicata la procedura di gestione della competenza alla funzione di gestione della manutenzione della flotta, è necessario tener conto almeno del ritorno in esercizio.

8.   Quando viene applicata la procedura di informazione alla funzione di gestione della manutenzione della flotta, è necessario trasmettere almeno i seguenti elementi alla funzione di esecuzione della manutenzione:

a)

norme applicabili e specifiche tecniche;

b)

il piano di manutenzione per ogni carro merci;

c)

un elenco di parti di ricambio, inclusa una descrizione tecnica sufficientemente dettagliata di ogni parte per permettere una sostituzione simile con le stesse garanzie;

d)

un elenco di materiali includendo una descrizione del loro uso sufficientemente dettagliata e le necessarie informazioni in materia di salute e sicurezza;

e)

un fascicolo che definisce le specifiche per le attività che incidono sulla sicurezza e che contiene restrizioni di intervento e di uso per i componenti;

f)

un elenco di componenti o sistemi soggetti a requisiti legali e un elenco di tali requisiti (inclusi serbatoi dei freni e cisterne per il trasporto di merci pericolose);

g)

tutte le pertinenti informazioni supplementari in materia di sicurezza secondo la valutazione di rischio effettuata dall’organizzazione.

9.   Quando si applica la procedura di informazione alla funzione di gestione della manutenzione della flotta, alle parti interessate deve essere comunicato almeno il ritorno in esercizio, incluse le restrizioni di uso rilevanti per gli utilizzatori (imprese ferroviarie e gestori dell’infrastruttura).

10.   Quando si applica la procedura di documentazione alla funzione di gestione della manutenzione della flotta, è necessario registrare almeno i seguenti elementi:

a)

ordini di manutenzione;

b)

ritorno in esercizio, incluse le restrizioni di uso rilevanti per le imprese ferroviarie e i gestori dell’infrastruttura.

IV.   Requisiti e criteri di valutazione per la funzione di esecuzione della manutenzione

1.   L’organizzazione deve disporre di procedure per:

a)

controllare la completezza e l’adeguatezza delle informazioni trasmesse dalla funzione di gestione di manutenzione della flotta in relazione alle attività ordinate;

b)

controllare l’uso dei necessari documenti di manutenzione pertinenti e di altre norme applicabili all’esecuzione di servizi di manutenzione in conformità agli ordini di manutenzione;

c)

garantire che tutte le pertinenti specifiche di manutenzione negli ordini di manutenzione siano a disposizione di tutto il personale interessato (ad esempio siano contenute nelle istruzioni di lavoro interne);

d)

garantire che tutte le pertinenti specifiche di manutenzione, definite nei regolamenti applicabili e nelle norme specifiche contenute negli ordini di manutenzione, siano a disposizione di tutto il personale interessato (ad esempio siano contenute nelle istruzioni di lavoro interne).

2.   L’organizzazione deve disporre di procedure per garantire che:

a)

i componenti (incluse le parti di ricambio) e i materiali siano utilizzati come viene specificato negli ordini di manutenzione e nella documentazione del fornitore;

b)

i componenti e i materiali siano immagazzinati, movimentati e trasportati in modo da impedire che vengano usurati e danneggiati e come specificato negli ordini di manutenzione e nella documentazione del fornitore;

c)

tutti i componenti e materiali, inclusi quelli forniti dal cliente, siano conformi alle pertinenti norme nazionali e internazionali nonché ai requisiti dei relativi ordini di manutenzione.

3.   L’organizzazione deve disporre di procedure per determinare, identificare, fornire, registrare e tenere a disposizione impianti, attrezzature e strumenti adeguati e idonei a consentire di effettuare i servizi di manutenzione secondo ordini di manutenzione e altre specifiche applicabili, garantendo:

a)

lo svolgimento in sicurezza della manutenzione, tutelando la salute e la sicurezza del personale addetto alla manutenzione;

b)

l’ergonomia e la protezione della salute, includendo anche le interfacce tra utilizzatori e sistemi di tecnologia dell’informazione o attrezzature diagnostiche.

4.   Ove necessario per garantire risultati validi, l’organizzazione deve disporre di procedure per garantire che le proprie apparecchiature di misurazione siano:

a)

calibrate o verificate a intervalli specifici, o prima dell’uso, rispetto a norme di misurazione industriali, nazionali o internazionali, e dove tali norme non esistono, deve essere registrata la base utilizzata per la calibratura o la verifica;

b)

corrette o ricorrette se necessario;

c)

individuate al fine di determinare la situazione di calibratura;

d)

protette da modifiche che invaliderebbero il risultato della misurazione;

e)

protette da danni e deterioramenti durante la movimentazione, la manutenzione e l’immagazzinamento.

5.   L’organizzazione deve disporre di procedure per garantire che tutti gli impianti, le attrezzature e gli strumenti siano correttamente utilizzati, calibrati, conservati e manutenzionati in conformità alle procedure documentate.

6.   L’organizzazione deve disporre di procedure per controllare che le funzioni di manutenzione siano eseguite in conformità agli ordini di manutenzione e per pubblicare l’avviso di riammissione in servizio che comprende eventuali restrizioni d’uso.

7.   Quando si applica la procedura di valutazione del rischio (in particolare il punto 2.4 del titolo I) alla funzione di esecuzione della manutenzione, l’ambiente di lavoro include non solo le officine dove viene effettuata la manutenzione ma anche i binari esterni all’edificio dove si trova l’officina e tutti i luoghi dove vengono effettuate le attività di manutenzione.

8.   Quando si applica la procedura di gestione della competenza alla funzione di esecuzione della manutenzione, si deve tener conto almeno delle seguenti attività che incidono sulla sicurezza:

a)

tecniche di giuntura (incluse la saldatura e l’incollatura);

b)

collaudo non distruttivo;

c)

collaudo finale del veicolo e reimmissione in servizio;

d)

attività di manutenzione su sistemi frenanti, sale montate e dispositivi di trazione, nonché attività di manutenzione su componenti specifici di carri merci per il trasporto di merci pericolose, come cisterne e valvole;

e)

altre aree specialistiche identificate che incidono sulla sicurezza.

9.   Quando viene applicata la procedura di informazione sulla funzione di esecuzione della manutenzione, è necessario trasmettere almeno i seguenti elementi alle funzioni di sviluppo della manutenzione e di gestione di manutenzione della flotta:

a)

lavori eseguiti in conformità agli ordini di manutenzione;

b)

eventuali errori o difetti in materia di sicurezza che siano stati individuati dall’organizzazione;

c)

la reimmissione in servizio.

10.   Quando viene applicata la procedura di documentazione alla funzione di esecuzione della manutenzione, è necessario registrare almeno i seguenti elementi:

a)

una chiara identificazione di tutti gli impianti, attrezzature e strumenti connessi alle attività che incidono sulla sicurezza;

b)

tutti i lavori di manutenzione eseguiti, includendo personale, strumenti, attrezzature, parti di ricambio e materiali utilizzati e tenendo conto:

i)

delle pertinenti norme nazionali vigenti dove l’organizzazione è stabilita;

ii)

dei requisiti stabiliti negli ordini di manutenzione, inclusi i requisiti relativi alle registrazioni;

iii)

del collaudo finale e della decisione concernente la reimmissione in servizio;

c)

delle misure di controllo previste dagli ordini di manutenzione e della reimmissione in servizio;

d)

dei risultati della calibratura e verifica, ove, per quanto riguarda il software utilizzato nel monitoraggio e nella misurazione di requisiti specifici, la capacità del software di eseguire la funzione desiderata deve essere confermata prima dell’uso iniziale e riconfermata se necessario;

e)

della validità dei risultati delle misurazioni precedenti quando viene riscontrata la non conformità ai requisiti di uno strumento di misurazione.


(1)  GU L 108 del 29.4.2009, pag. 4.

(2)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.


ALLEGATO IV

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ALLEGATO V

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ALLEGATO VI

«ALLEGATO I

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11.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 122/47


REGOLAMENTO (UE) N. 446/2011 DELLA COMMISSIONE

del 10 maggo 2011

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati alcoli grassi e delle relative miscele originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 13 agosto 2010 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2) («avviso di apertura»), l’apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni nell’Unione di determinati alcoli grassi e delle relative miscele («prodotto in esame») originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia («paesi interessati»).

(2)

Il procedimento antidumping è stato avviato in seguito a una denuncia presentata il 30 giugno 2010 da due produttori dell’Unione, Cognis GmbH e Sasol Olefins & Surfactants GmbH («i denunzianti»). Entrambe le società sono riconosciute secondo il diritto tedesco, con siti di produzione in Germania, Francia e Italia. Queste due società rappresentano una percentuale considerevole, in questo caso oltre il 25 %, della produzione totale dell’Unione del prodotto in esame. La denuncia conteneva elementi di prova relativi al dumping di tale prodotto originario dei paesi interessati e del grave pregiudizio che ne deriva, sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento.

1.2.   Parti interessate al procedimento

(3)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento i denunzianti, gli altri produttori noti dell’Unione, gli importatori/operatori commerciali e gli utilizzatori notoriamente interessati, i produttori esportatori noti e i rappresentanti dei paesi esportatori interessati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(4)

Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta, dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

(5)

Dato l’elevato numero di importatori individuato dalla denuncia, nell’avviso di apertura è stata prevista la possibilità di ricorrere al campionamento, in conformità all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. Quattro importatori hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione entro il termine indicato nell’avviso di apertura. Dato il basso numero di importatori che si sono manifestati, è stato deciso di non ricorrere al campionamento.

(6)

La Commissione ha inviato questionari ai produttori esportatori, ai produttori dell’Unione, agli importatori e a tutti gli utilizzatori e ai fornitori notoriamente interessati nonché a tutte le altre parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(7)

Hanno risposto al questionario cinque produttori dell’Unione, due importatori, 21 utilizzatori dell’Unione, due produttori esportatori dell’India, due produttori esportatori dell’Indonesia e i loro operatori commerciali collegati nonché tre produttori esportatori della Malaysia e i loro operatori commerciali collegati.

(8)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione preliminare del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate verifiche presso le sedi delle seguenti società:

a)

produttori dell’Unione

Cognis GmbH, Germania

Cognis France SAS, Francia

Sasol Olefins & Surfactants GmbH, Germania

b)

Importatori dell’Unione:

Oleo solutions Ltd, Regno Unito

c)

Utilizzatori dell’Unione:

Henkel AG & Co., Germania

PCC Rokita SA, Polonia

Procter & Gamble International Operations SA, Svizzera

Unilever, Paesi Bassi

Zshimmer & Schwarz italiana SpA, Italia

d)

Produttori esportatori dell’India:

Godrej Industries Limited, Mumbai e Taluka Valia

VVF Limited, Mumbai

e)

Produttori esportatori dell’Indonesia:

P.T. Ecogreen Oleochemicals e le sue società collegate, Batam, Singapore, Dessau

P.T. Musim Mas e le sue società collegate, Medan, Singapore, Amburgo

f)

Produttori esportatori della Malaysia:

Fatty Chemical Malaysia Sdn. Bhd. e le sue società collegate, Prai, Emmerich

KL-Kepong Oleomas Sdn. Bhd. e le sue società collegate, Petaling Jaya, Amburgo

Emery Oleochemicals Sdn. Bhd., Telok Panglima Garang

1.3.   Periodo dell’inchiesta

(9)

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o luglio 2009 e il 30 giugno 2010 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’esame delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2007 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo considerato»).

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(10)

Il prodotto in esame è costituito da alcoli grassi saturi con una catena di atomi di carbonio C8, C10, C12, C14, C16 o C18 (esclusi gli isomeri ramificati), compresi gli alcoli grassi saturi puri, detti anche «frazioni pure» (single cuts), e le miscele contenenti prevalentemente una combinazione di catene di atomi di carbonio C6-C8, C6-C10, C8-C10, C10-C12 (generalmente classificate come C8-C10), le miscele contenenti prevalentemente una combinazione di catene di atomi di carbonio C12-C14, C12-C16, C12-C18, C14-C16 (generalmente classificate come C12-C14) e le miscele contenenti prevalentemente una combinazione di catene di atomi di carbonio di lunghezza C16-C18, originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia («il prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC ex 2905 16 85, 2905 17 00, ex 2905 19 00 ed ex 3823 70 00.

(11)

Il prodotto in esame è un prodotto intermedio di origine naturale (oleo-chimica) o sintetica (petrolchimica), come gli oli e i grassi naturali, il petrolio greggio, il gas naturale, il gas naturale liquido e il carbone. È utilizzato soprattutto come materiale per la produzione di solfati di alcoli grassi, etossilati di alcoli grassi ed etersolfati di alcoli grassi (i cosiddetti tensioattivi). I tensioattivi sono utilizzati per produrre detergenti e prodotti per la pulizia domestica e l’igiene personale.

2.2.   Prodotto simile

(12)

Il prodotto esportato nell’Unione dall’India, dall’Indonesia e dalla Malaysia e il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno in questi paesi e quello fabbricato e venduto nell’Unione dai produttori dell’Unione risultano avere le stesse caratteristiche fondamentali fisiche e tecniche e gli stessi utilizzatori. Essi sono pertanto provvisoriamente considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

(13)

Nel corso dell’inchiesta alcune parti hanno sostenuto che uno dei denunzianti ha prodotto, in uno dei suoi stabilimenti di produzione, un prodotto comprendente molecole di isomeri ramificati, che non rientrano nella definizione del prodotto, e che quindi tale produzione non può essere considerata come un prodotto simile. Si conclude provvisoriamente che questa argomentazione è giustificata e quindi i dati relativi a questo produttore non sono stati utilizzati nell’analisi del pregiudizio. Va notato che per lo stesso motivo sono state escluse dalla definizione dell’Unione altre due società, una delle quali ha collaborato all’inchiesta.

3.   DUMPING

3.1.   India

3.1.1.   Valore normale

(14)

Per determinare il valore normale, si è dapprima stabilito per ciascun produttore esportatore se il volume totale delle sue vendite sul mercato interno del prodotto simile ad acquirenti indipendenti fosse rappresentativo rispetto al volume totale delle sue vendite all’esportazione verso l’Unione. In conformità all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite interne sono considerate rappresentative quando il loro volume totale corrisponde ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite del prodotto in esame nell’Unione. Le vendite complessive del prodotto simile da parte di ciascun produttore esportatore sul mercato intero sono risultate rappresentative.

(15)

Per ciascun tipo di prodotto venduto da un produttore esportatore sul suo mercato interno e ritenuto direttamente comparabile al tipo di prodotto esportato nell’Unione, si è stabilito se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un particolare tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative se il volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto effettuate dal produttore esportatore interessato ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il PI corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite del tipo di prodotto comparabile esportato nell’Unione.

(16)

Si è inoltre esaminato se le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di prodotto potessero essere considerate come effettuate nell’ambito di normali operazioni commerciali, conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tale scopo è stata calcolata, per ciascun tipo di prodotto in esame esportato, la percentuale delle vendite effettuate con un margine di profitto ad acquirenti indipendenti sul mercato interno nel PI.

(17)

Per i tipi di prodotto per i quali oltre l’80 % delle vendite sul mercato interno (in volume) era effettuato a un prezzo superiore al costo di produzione e la media ponderata del prezzo di vendita era pari o superiore al costo unitario di produzione, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi effettivi di tutte le vendite, remunerative o meno, del tipo in questione sul mercato interno.

(18)

Se il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava l’80 % o meno del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto, o se il prezzo medio ponderato di quel tipo di prodotto era inferiore al costo unitario di produzione, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivo del mercato interno, calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative di quel tipo di prodotto effettuate durante il PI.

3.1.2.   Prezzo all’esportazione

(19)

I due produttori esportatori indiani hanno esportato il prodotto in esame vendendolo direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione. I prezzi all’esportazione sono stati perciò determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili da questi acquirenti indipendenti per il prodotto in esame, in conformità all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3.1.3.   Confronto

(20)

Il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori sono stati confrontati a livello franco fabbrica.

(21)

Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, si è tenuto debitamente conto, applicando gli opportuni adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Di conseguenza sono stati applicati adeguamenti, se opportuno e giustificato, per le differenze tra le imposte indirette, le spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e accessorie, i costi di imballaggio, i costi del credito e le commissioni.

(22)

I due produttori esportatori hanno chiesto che le vendite da loro effettuate nel PI a uno dei denunzianti dell’Unione non vengano prese in considerazione nel calcolo del margine di dumping, essendo state effettuate in quantità ingenti e a prezzi fortemente negoziati. Non esiste tuttavia alcun motivo giuridico per cui queste esportazioni del prodotto in esame debbano essere ignorate nel calcolo del dumping. Le richieste dei due produttori esportatori sono pertanto respinte.

(23)

I due produttori esportatori hanno chiesto un adeguamento per la conversione valutaria, sostenendo che dal novembre 2009 la rupia indiana (INR) ha avuto rispetto all’euro (EUR) un apprezzamento costante con un effetto di distorsione sui calcoli del dumping. La richiesta riguardava le vendite effettuate in EUR a partire da gennaio 2010 e precisava che, ai fini della conversione in INR del valore di tali vendite, il tasso di cambio del mese in cui sono state effettuate le vendite doveva essere sostituito con quello di due mesi prima. L’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), prevede infatti un adeguamento per la conversione valutaria in determinate circostanze. Va notato tuttavia che l’apprezzamento dell’INR è avvenuto solo durante la seconda metà del PI. Inoltre, va segnalato che le due società indiane hanno aumentato frequentemente i prezzi per i loro principali clienti dell’Unione durante tale periodo, seguendo un andamento piuttosto regolare, e che anche i prezzi praticati nell’Unione dai denunzianti hanno subito un aumento costante durante la seconda metà del PI. Non vi sono quindi prove evidenti che l’apprezzamento dell’INR non si sia riflesso in modo tempestivo sui prezzi praticati dai produttori esportatori indiani ai loro clienti dell’UE o che abbia avuto un effetto indebitamente penalizzante sui calcoli del dumping. Le richieste delle due società sono state pertanto respinte.

3.1.4.   Margine di dumping

(24)

Conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, i margini di dumping per i produttori esportatori indiani che hanno collaborato sono stati calcolati in base a un confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione.

(25)

In base alle informazioni fornite nella denuncia e dai produttori esportatori indiani che hanno collaborato, e in considerazione delle informazioni statistiche disponibili, in India non vi sono altri produttori del prodotto in esame. Pertanto, il margine di dumping nazionale per l’India è stato fissato al livello del margine più elevato stabilito per un produttore esportatore che ha collaborato.

(26)

Di conseguenza, i margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping provvisorio

Godrej Industries Limited

9,3 %

VVF Limited

4,8 %

Tutte le altre società

9,3 %

3.2.   Indonesia

3.2.1.   Valore normale

(27)

Per determinare il valore normale, si è dapprima stabilito per ciascun produttore esportatore se il volume totale delle sue vendite sul mercato interno del prodotto simile ad acquirenti indipendenti fosse rappresentativo rispetto al volume totale delle sue vendite all’esportazione verso l’Unione. In conformità all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite interne sono considerate rappresentative quando il loro volume totale corrisponde ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite del prodotto in esame nell’Unione. Le vendite complessive del prodotto simile da parte di ciascun produttore esportatore sul mercato intero sono risultate rappresentative.

(28)

Per ciascun tipo di prodotto venduto da un produttore esportatore sul suo mercato interno e ritenuto direttamente comparabile al tipo di prodotto esportato nell’Unione, si è stabilito se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un particolare tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative se il volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto effettuate dal produttore esportatore interessato ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il PI corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite del tipo di prodotto comparabile esportato nell’Unione.

(29)

Si è inoltre esaminato se le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di prodotto potessero essere considerate come effettuate nell’ambito di normali operazioni commerciali, conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tale scopo è stata calcolata, per ciascun tipo di prodotto in esame esportato, la percentuale delle vendite effettuate con un margine di profitto ad acquirenti indipendenti sul mercato interno nel PI.

(30)

Per i tipi di prodotto per i quali oltre l’80 % delle vendite sul mercato interno (in volume) era effettuato a un prezzo superiore al costo di produzione e la media ponderata del prezzo di vendita era pari o superiore al costo unitario di produzione, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi effettivi di tutte le vendite, remunerative o meno, del tipo in questione sul mercato interno.

(31)

Se il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava l’80 % o meno del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto, o se il prezzo medio ponderato di quel tipo di prodotto era inferiore al costo unitario di produzione, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivo del mercato interno, calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative di quel tipo di prodotto effettuate durante il PI.

(32)

Nei casi in cui un produttore esportatore non ha effettuato vendite di un particolare tipo di prodotto sul mercato interno, il valore normale è stato calcolato conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

(33)

Per calcolare il valore normale in conformità all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, gli importi corrispondenti alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti sono stati stabiliti, secondo l’articolo 2, paragrafo 6, parte introduttiva, del regolamento di base, sulla base dei dati reali riguardanti la produzione e le vendite del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte del produttore esportatore.

3.2.2.   Prezzo all’esportazione

(34)

I produttori esportatori hanno esportato verso l’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società commerciali collegate situate a Singapore e nell’Unione.

(35)

Se le vendite all’esportazione verso l’Unione sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti dell’Unione o tramite società commerciali collegate situate a Singapore, i prezzi all’esportazione sono stati calcolati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto in esame, in conformità all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(36)

Se le esportazioni verso l’Unione sono state effettuate tramite società commerciali collegate situate nell’Unione, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto è stato rivenduto per la prima volta agli acquirenti indipendenti nell’Unione dagli operatori commerciali collegati, a norma dell’articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base.

3.2.3.   Confronto

(37)

Il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori sono stati confrontati a livello franco fabbrica.

(38)

Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, si è tenuto debitamente conto, applicando gli opportuni adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Di conseguenza sono stati applicati adeguamenti, se opportuno e giustificato, per le differenze tra le imposte indirette, le spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e accessorie, i costi di imballaggio, i costi del credito e le commissioni.

(39)

Una società ha chiesto un adeguamento per le diverse caratteristiche fisiche, dato che essa esporta il prodotto in esame verso l’UE in forma liquida e solida, mentre lo vende sul mercato interno solo in forma solida e i prezzi per la forma liquida sono inferiori a quelli per la forma solida del prodotto in esame. La società non ha però fornito una quantificazione di tale adeguamento. Un semplice confronto dei prezzi delle esportazioni del prodotto in esame in forma solida e in forma liquida non è sufficiente come base per la concessione di un adeguamento per le diverse caratteristiche fisiche. Inoltre, il sistema di contabilità della società non consente di differenziare i costi del prodotto solido e di quello liquido. In mancanza di un modo affidabile per calcolare un possibile adeguamento, la richiesta ha dovuto essere respinta.

(40)

I denunzianti hanno sostenuto che in Indonesia il costo dell’energia è distorto a causa dei prezzi energetici molto bassi e sovvenzionati. Tuttavia, non hanno fornito alcuna informazione sostanziale su come tale distorsione del costo dell’energia utilizzata per la produzione destinata al mercato interno e all’esportazione influisca sui calcoli del dumping. L’argomentazione è stata quindi respinta.

3.2.4.   Margine di dumping

(41)

Conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, i margini di dumping per i produttori esportatori indonesiani che hanno collaborato sono stati calcolati in base a un confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione.

(42)

In base alle informazioni fornite nella denuncia e dai produttori esportatori indonesiani che hanno collaborato, e in considerazione delle informazioni statistiche disponibili, in Indonesia non vi sono altri produttori del prodotto in esame. Pertanto, il margine di dumping nazionale per l’Indonesia è stato fissato al livello del margine più elevato stabilito per un produttore esportatore che ha collaborato.

(43)

Sulla base di quanto precede, i margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping provvisorio

P.T. Ecogreen Oleochemicals

6,3 %

P.T. Musim Mas

7,6 %

Tutte le altre società

7,6 %

3.3.   Malaysia

3.3.1.   Valore normale

(44)

Per determinare il valore normale, si è dapprima stabilito per ciascun produttore esportatore se il volume totale delle sue vendite sul mercato interno del prodotto simile ad acquirenti indipendenti fosse rappresentativo rispetto al volume totale delle sue vendite all’esportazione verso l’Unione. In conformità all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite interne sono considerate rappresentative quando il loro volume totale corrisponde ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite del prodotto in esame nell’Unione. Per due dei produttori esportatori che hanno collaborato, le vendite complessive del prodotto simile da parte dei produttori esportatori del prodotto simile sul mercato intero sono risultate rappresentative. Per l’altro produttore esportatore che ha collaborato, non sono state constatate vendite sul mercato interno nel PI.

(45)

Per ciascun tipo di prodotto venduto da un produttore esportatore sul suo mercato interno e ritenuto direttamente comparabile al tipo di prodotto esportato nell’Unione, si è stabilito se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un particolare tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative se il volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto effettuate dal produttore esportatore interessato ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il PI corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite del tipo di prodotto comparabile esportato nell’Unione.

(46)

Si è inoltre esaminato se le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di prodotto potessero essere considerate come effettuate nell’ambito di normali operazioni commerciali, conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tale scopo è stata calcolata, per ciascun tipo di prodotto in esame esportato, la percentuale delle vendite effettuate con un margine di profitto ad acquirenti indipendenti sul mercato interno nel PI.

(47)

Per i tipi di prodotto per i quali oltre l’80 % delle vendite sul mercato interno (in volume) era effettuato a un prezzo superiore al costo di produzione e la media ponderata del prezzo di vendita era pari o superiore al costo unitario di produzione, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi effettivi di tutte le vendite, remunerative o meno, del tipo in questione sul mercato interno.

(48)

Se il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava l’80 % o meno del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto, o se il prezzo medio ponderato di quel tipo di prodotto era inferiore al costo unitario di produzione, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivo del mercato interno, calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative di quel tipo di prodotto effettuate durante il PI.

(49)

Nei casi in cui un produttore esportatore non ha effettuato vendite di un particolare tipo di prodotto sul mercato interno, il valore normale è stato calcolato conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

(50)

Per calcolare il valore normale in conformità all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, gli importi corrispondenti alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti sono stati stabiliti, secondo l’articolo 2, paragrafo 6, parte introduttiva, del regolamento di base, sulla base dei dati reali riguardanti la produzione e le vendite del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte del produttore esportatore.

(51)

Per il produttore esportatore che non ha effettuato vendite sul mercato interno nel PI, gli importi corrispondenti alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti sono stati calcolati, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base, sulla base della media ponderata degli importi effettivi stabiliti per gli altri due produttori esportatori soggetti all’inchiesta sulla produzione e sulle vendite del prodotto simile sul mercato della Malaysia.

3.3.2.   Prezzo all’esportazione

(52)

I produttori esportatori hanno esportato verso l’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società collegate situate nell’Unione.

(53)

Per quanto riguarda le esportazioni nell’Unione effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti, il prezzo all’esportazione è stato calcolato in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame, in conformità all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(54)

Se le esportazioni verso l’Unione sono state effettuate tramite società collegate situate nell’Unione, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto è stato rivenduto per la prima volta agli acquirenti indipendenti nell’Unione dalle società collegate, a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

3.3.3.   Confronto

(55)

Il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori sono stati confrontati a livello franco fabbrica.

(56)

Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, si è tenuto debitamente conto, applicando gli opportuni adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Di conseguenza sono stati applicati adeguamenti, se opportuno e giustificato, per le spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e accessorie, i costi di imballaggio e i costi del credito.

(57)

Un produttore esportatore malese ha affermato che la sua società collegata dell’Unione è in effetti il settore esportazione del fabbricante. Di conseguenza, la società ha sostenuto che se si applicassero gli adeguamenti completi per i costi generali, amministrativi e di vendita e i profitti, conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, le detrazioni nel calcolo del prezzo franco fabbrica sarebbero eccessive. A tale riguardo è stato constatato che la società collegata ha emesso fatture per i clienti dell’Unione e che da questi ha ricevuto pagamenti. Va notato inoltre che le vendite effettuate dalla società collegata comprendevano un ricarico. Dai conti finanziari dell’operatore commerciale risulta anche che ha sostenuto i normali costi amministrativi, generali e di vendita tra l’importazione e la rivendita. Sembra quindi che la società collegata abbia svolto effettivamente le tipiche funzioni di un importatore. Per questi motivi l’argomentazione della società è stata respinta.

(58)

I denunzianti hanno presentato per la Malaysia la stessa richiesta concernente i costi energetici menzionati al considerando 40 per l’Indonesia. Anche questa richiesta è stata respinta per gli stessi motivi.

3.3.4.   Margine di dumping

(59)

Conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, i margini di dumping per i produttori esportatori malesi che hanno collaborato sono stati calcolati in base a un confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione.

(60)

In base alle informazioni fornite nella denuncia e dai produttori esportatori malesi che hanno collaborato, e in considerazione delle informazioni statistiche disponibili, in Malaysia non vi sono altri produttori del prodotto in esame. Pertanto, il margine di dumping nazionale per la Malaysia è stato fissato al livello del margine più elevato stabilito per un produttore esportatore che ha collaborato.

(61)

Sulla base di quanto precede, i margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping provvisorio

Fatty Chemical Malaysia Sdn. Bhd

13,8 %

KL-Kepong Oleomas Sdn. Bhd.

5,0 %

Emery Oleochemicals Sdn. Bhd

5,3 %

Tutte le altre società

13,8 %

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

(62)

Durante il PI il prodotto simile è stato fabbricato nell’Unione da due produttori noti e da alcuni altri piccoli produttori. Al fine di stabilire la produzione totale dell’Unione sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili riguardanti i produttori dell’Unione, comprese quelle fornite nella denuncia e i dati raccolti presso i produttori dell’Unione prima e dopo l’apertura dell’inchiesta. Secondo le stime, la produzione totale dell’Unione è quindi compresa tra 400 000 e 500 000 tonnellate. I produttori dell’Unione che rappresentano la produzione totale UE costituiscono l’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(63)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che uno dei denunzianti non può essere considerato parte dell’industria dell’Unione perché ha importato il prodotto in esame durante il PI. È stato tuttavia constatato che la percentuale del prodotto importato da questa società dai paesi interessati durante il PI era relativamente bassa e quindi trascurabile rispetto alla sua produzione del prodotto simile. Inoltre, queste importazioni erano soprattutto di natura temporanea. È quindi confermato che l’attività principale di questa società è la produzione e la vendita del prodotto in esame nell’UE e che il suo maggiore interesse è quello di un produttore dell’Unione. Di conseguenza, si stabilisce in via provvisoria che quest’argomentazione non è giustificata.

4.2.   Consumo dell’Unione

(64)

Il consumo è stato calcolato in base alle vendite totali dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, all’uso vincolato e alle importazioni totali, secondo i dati di Eurostat. Poiché i dati di Eurostat comprendono anche alcuni prodotti diversi dal prodotto in esame, sono stati applicati gli opportuni adeguamenti. Le informazioni sono fornite in numeri indice (2007 = 100) per motivi di riservatezza.

Consumo dell’Unione

2007

2008

2009

PI

Tonnellate

100

102

97

102

Δ % annuale

 

2,2 %

–4,8 %

4,6 %

Fonte: Eurostat, dati della denuncia e risposte al questionario

(65)

Durante il periodo considerato il consumo dell’Unione è aumentato leggermente del 2 %. Dapprima, dal 2007 al 2008, il consumo è aumentato del 2,2 % e in seguito è calato del 4,8 % tra il 2008 e 2009. Dal 2009 alla fine del PI il consumo è ripreso, con un incremento del 4,6 %.

(66)

La crisi economica ha contribuito al calo dei consumi dal 2008, quando gli utilizzatori del prodotto in esame hanno conosciuto un calo della domanda dei loro prodotti. All’inizio del PI la situazione del mercato ha cominciato a migliorare leggermente, con un aumento della domanda del prodotto in esame rispetto al primo semestre del 2009.

4.3.   Importazioni nell’Unione dai paesi interessati

4.3.1.   Cumulo

(67)

La Commissione ha esaminato la possibilità di valutare cumulativamente gli effetti delle importazioni in dumping dai paesi interessati, sulla base dei criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. Tale articolo prevede che gli effetti delle importazioni da due o più paesi simultaneamente oggetto di inchieste antidumping possono essere valutati cumulativamente solo se è accertato che a) il margine di dumping stabilito per le importazioni da ciascun paese è superiore a quello minimo definito all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base e il volume delle importazioni da ciascun paese non è trascurabile, e b) una valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni è opportuna alla luce delle condizioni della concorrenza tra i prodotti importati e tra questi e il prodotto comunitario simile.

(68)

I margini di dumping stabiliti per le importazioni da ciascun paese interessato sono superiori a quello minimo definito all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, pari al 2 % dei prezzi all’esportazione, e il volume delle importazioni da ciascun paese interessato è superiore alla soglia dell’1 % della quota di mercato fissata dall’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base.

(69)

L’inchiesta ha inoltre permesso di stabilire che le condizioni di concorrenza tra le importazioni in dumping e tra queste e il prodotto simile erano analoghe. È risultato che i prezzi medi delle importazioni da tutti i paesi interessati sono calati nel periodo considerato ed hanno seguito la stessa tendenza. Inoltre, i prodotti in esame importati dai paesi interessati erano simili sotto ogni aspetto, intercambiabili e commercializzati nell’Unione attraverso canali commerciali comparabili e a condizioni commerciali simili, e quindi erano in concorrenza tra loro e con i prodotti in esame fabbricati nell’Unione.

(70)

Pertanto, si conclude provvisoriamente che tutte le condizioni per il cumulo sono soddisfatte e che di conseguenza gli effetti delle importazioni in dumping dai paesi interessati debbono essere valutati congiuntamente ai fini dell’analisi del pregiudizio.

4.3.2.   Volume, prezzo e quota di mercato delle importazioni in dumping dai paesi interessati

Importazioni dai paesi interessati

2007

2008

2009

PI

Tonnellate

112 523

177 286

165 386

176 279

Indice: 2007 = 100

100

158

147

157

Δ % annuale

 

57,6 %

–6,7 %

6,6 %

Quota di mercato

2007

2008

2009

PI

Indice: 2007 = 100

100

154

151

154

Δ % annuale

 

54,2 %

–2,0 %

1,9 %

Prezzo medio in EUR/t

942

1 017

837

882

Indice: 2007 = 100

100

108

89

94

Δ % annuale

 

8 %

–18 %

5 %

Fonte: Eurostat e risposte al questionario

(71)

Il volume delle importazioni dai paesi interessati è fortemente aumentato (+ 57 %) nel periodo considerato. L’aumento maggiore è stato registrato tra il 2007 e il 2008, quando le importazioni sono aumentate del 58 %. Le importazioni sono poi diminuite leggermente nel 2009 e aumentate nuovamente al livello del 2008 durante il PI.

(72)

I prezzi medi delle importazioni dai paesi interessati hanno subito forti fluttuazioni durante il periodo considerato, riflettendo un calo generale del 6 %. Nel corso di tutto il periodo considerato i prezzi medi delle importazioni dai paesi interessati sono sempre stati inferiori a quelli fissati nel resto del mondo e dall’industria dell’Unione e quindi hanno portato a un aumento della quota di mercato dei paesi interessati.

(73)

La quota di mercato dei paesi interessati è aumentata in modo considerevole (+ 54 %) durante il periodo considerato. L’aumento maggiore è stato registrato tra il 2007 e il 2008. Durante la crisi economica è stato constatato un leggero calo delle importazioni, che tra il 2008 e il 2009 ha ridotto del 2 % la quota di mercato dei paesi interessati, i quali hanno però recuperato nuovamente la loro quota di mercato alla fine del periodo considerato.

4.3.2.1.   Undercutting dei prezzi

(74)

Per analizzare l’undercutting dei prezzi, la media ponderata dei prezzi di vendita, per tipo di prodotto, praticati sul mercato dell’Unione dall’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a livello franco fabbrica, è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi corrispondenti delle importazioni dai paesi interessati, praticati sul mercato dell’Unione al primo acquirente indipendente, stabiliti su una base CIF e opportunamente adeguati per tenere conto dei dazi doganali esistenti e dei costi sostenuti dopo l’importazione. Il confronto dei prezzi è stato effettuato per transazioni allo stesso stadio commerciale, dopo i dovuti adeguamenti, se necessario, e la detrazione di riduzioni e sconti. I risultati del confronto, espressi in percentuale dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, mostrano margini considerevoli di undercutting (sino al 16 %), che indicano una pressione sui prezzi esercitata sul mercato dell’Unione dalle importazioni provenienti dai paesi interessati.

(75)

I margini di undercutting dei prezzi per paese interessato sono i seguenti:

Paese

Margine di undercutting

India

da – 0,5 % a 16 %

Indonesia

da – 12,1 % a – 3,2 %

Malaysia

da – 10,4 % a 15,1 %

4.4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione  (3)

4.4.1.   Osservazioni preliminari

(76)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’impatto delle importazioni in dumping sull’industria dell’Unione ha comportato un’analisi di tutti gli indicatori economici per valutare la situazione di quest’industria tra il 2007 e la fine del PI.

4.4.2.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

Produzione dell’industria dell’Unione

2007

2008

2009

PI

Indice: 2007 = 100

100

90

77

83

Capacità dell’industria dell’Unione

2007

2008

2009

PI

Indice: 2007 = 100

100

109

103

98

Utilizzo degli impianti

2007

2008

2009

PI

Indice: 2007 = 100

100

83

75

85

Fonte: risposte al questionario.

(77)

Dal 2007 al 2009 la produzione dell’Unione ha subito un calo considerevole del 23 % e in seguito ha avuto un leggero incremento tra il 2009 e la fine del PI, registrando un calo globale del 17 % nel periodo considerato. Anche se il consumo dell’Unione è diminuito del 5 % circa tra il 2008 e il 2009, la produzione dell’industria dell’Unione ha subito un calo molto più forte, pari al 15 %, e non ha beneficiato della ripresa del consumo dell’Unione avvenuta nel PI.

(78)

La capacità produttiva dell’industria dell’Unione è calata del 2 % circa durante il periodo considerato. Dopo essere aumentata del 9 % circa nel 2008, la capacità è diminuita negli anni seguenti, registrando un calo globale del 2 % nel periodo considerato.

(79)

Tuttavia, in linea con il calo dei volumi di produzione, l’utilizzo degli impianti disponibili è diminuito del 15 % nel corso del periodo considerato. Il calo maggiore è avvenuto nel 2009, durante la crisi economica mondiale, ed è migliorato leggermente nel PI.

4.4.3.   Vendite e quote di mercato

(80)

Le cifre relative alle vendite indicate nella tabella seguente si riferiscono al volume e al valore delle vendite al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione.

Volume delle vendite ad acquirenti indipendenti nell’UE

2007

2008

2009

PI

Indice: 2007 = 100

100

85

79

82

Δ % annuale

 

–15,4 %

–6,5 %

4,3 %

Valore delle vendite ad acquirenti indipendenti nell’UE (in EUR)

2007

2008

2009

PI

Indice: 2007 = 100

100

102

85

88

Δ % annuale

 

1,6 %

–16,6 %

3,9 %

Quota di mercato dell’industria dell’Unione

2007

2008

2009

PI

Indice: 2007 = 100

100

88

87

88

Fonte: Eurostat e risposte al questionario

(81)

I volumi delle vendite e la quota di mercato sono diminuiti rispettivamente del 18 % e del 12 % tra il 2007 e il PI. All’inizio del periodo considerato, dal 2007 al 2008, nonostante un aumento del consumo dell’Unione, il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è diminuito del 15 %, con una perdita del 12 % della quota di mercato. Nel 2009 il consumo dell’Unione è diminuito, causando un’ulteriore perdita di volume delle vendite del 6,5 % per l’industria dell’Unione. Nel corso del PI, in linea con il maggiore consumo, le vendite dell’Unione sono aumentate leggermente. La quota di mercato è però rimasta stabile dal 2008 alla fine del PI.

4.4.4.   Prezzi medi unitari dell’industria dell’Unione

Prezzo unitario e vendite ad acquirenti indipendenti nell’UE

2007

2008

2009

PI

Indice: 2007 = 100

100

120

107

107

Δ % annuale

 

20,1 %

–10,8 %

–0,4 %

Fonte: risposte al questionario.

(82)

Dal 2007 al 2008 i prezzi hanno avuto un notevole aumento del 20 %. Va notato che durante questo periodo anche i produttori esportatori hanno aumentato i loro prezzi, sebbene in misura molto minore rispetto all’industria dell’Unione.

(83)

Nel 2009 l’industria dell’Unione ha dovuto ridurre i prezzi per rispondere alla pressione delle maggiori importazioni dai paesi interessati. Nel 2008 le importazioni da questi paesi sono aumentate del 57 % e i loro prezzi sono stati notevolmente più bassi di quelli dell’industria dell’Unione. Tuttavia, l’industria dell’Unione non è riuscita a ridurre i suoi prezzi allo stesso livello di quelli dei produttori esportatori.

(84)

Durante il PI l’industria dell’Unione ha mantenuto il livello dei prezzi del 2009; l’aumento dei prezzi complessivo nel corso del periodo considerato è stato del 7 %.

4.4.5.   Scorte

(85)

Il livello delle scorte dell’industria dell’Unione è diminuito del 33 % durante il periodo considerato e in particolare tra il 2008 e il PI ha registrato un notevole calo del 51 %.

Scorte finali dell’industria dell’Unione

2007

2008

2009

PI

Indice: 2007 = 100

100

128

86

67

Δ % annuale

 

27,7 %

–33,0 %

–21,1 %

Scorte in relazione alla produzione

5,0 %

7,1 %

5,6 %

4,1 %

Fonte: risposte al questionario.

4.4.6.   Occupazione, salari e produttività

Dipendenti dell’industria dell’Unione

2007

2008

2009

PI

Totale dipendenti per il prodotto in esame (con produttori che non si sono espressi)

Indice: 2007 = 100

100

97

91

87

Salario medio per dipendente (in EUR)

Indice: 2007 = 100

100

102

101

106

Produttività (unità/dipendente)

Indice: 2007 = 100

100

93

85

96

Fonte: risposte al questionario.

(86)

In conseguenza della riduzione delle attività dell’industria dell’Unione, durante il periodo considerato il numero di dipendenti è diminuito del 13 %. I costi salariali per dipendente sono aumentati leggermente (del 6 %) nel corso del periodo considerato. Questo può essere considerato un incremento naturale, inferiore al tasso di inflazione registrato nel periodo considerato.

4.4.7.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di raccogliere capitali

Redditività delle vendite UE ad acquirenti indipendenti

2007

2008

2009

PI

% perdita netta/fatturato

Indice: 2007 = 100

100

76

408

236

Flusso di cassa negativo dell’industria dell’Unione (in EUR)

Indice: 2007 = 100

100

– 249

1 178

439

Flusso di cassa in % delle vendite UE ad acquirenti indipendenti

–1,3 %

3,7 %

–24,5 %

–7,9 %

Indice: 2007 = 100

100

– 285

1 899

609

Investimenti dell’industria dell’Unione (in EUR)

Indice: 2007 = 100

100

56

68

65

Δ % annuale

 

–43,8 %

20,6 %

–4,2 %

Rendimento negativo degli investimenti dell’industria

dell’Unione 2007 = 100

100

136

510

320

Fonte: risposte al questionario.

(87)

La redditività dell’industria dell’Unione è stata calcolata esprimendo l’utile netto al lordo delle imposte (in questo caso la perdita) risultante dalle vendite del prodotto simile come percentuale del fatturato di queste vendite. È stato constatato che la redditività dell’industria dell’Unione è stata negativa dall’inizio del periodo considerato (2007) e che nel periodo considerato le perdite sono aumentate notevolmente. Dopo una riduzione nel 2008, le perdite sono aumentate di nuovo considerevolmente nel 2009, al momento della crisi economica mondiale. Grazie alla ripresa economica avvenuta nel PI, l’industria dell’Unione ha potuto ridurre le perdite rispetto al fatturato, ma è rimasta lontana dai livelli di profitto positivi.

(88)

La tendenza del flusso di cassa, che rappresenta la capacità dell’industria di autofinanziare le proprie attività, riflette in larga misura la tendenza della redditività. Il flusso di cassa è stato negativo nel 2007 ed è diminuito notevolmente durante il periodo considerato. Le stesse osservazioni valgono per l’utile sul capitale investito, che ha registrato un’evoluzione negativa simile, corrispondente ai risultati negativi ottenuti dall’industria dell’Unione nel corso del periodo considerato.

(89)

Di conseguenza la capacità di investire dell’industria dell’Unione è stata limitata dal notevole deterioramento del flusso di cassa durante il periodo considerato. Gli investimenti sono perciò diminuiti all’incirca del 35 % in tale periodo.

4.4.8.   Crescita

(90)

Il consumo dell’Unione è rimasto piuttosto stabile durante il periodo considerato. Il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione sono però calati rispettivamente del 18 % e del 12 % in tale periodo.

4.4.9.   Entità del margine di dumping effettivo

(91)

Tenuto conto del volume, della quota di mercato e dei prezzi delle importazioni in dumping provenienti dai paesi interessati, l’impatto dei margini di dumping effettivi sull’industria dell’Unione non può essere considerato trascurabile.

4.5.   Conclusioni relative al pregiudizio

(92)

L’inchiesta ha rilevato un deterioramento, nel periodo considerato, della maggior parte degli indicatori di pregiudizio, come la produzione (– 17 %), l’utilizzo degli impianti (– 13 %), il volume delle vendite (– 18 %), la quota di mercato (– 12 %) e l’occupazione (– 14 %). Inoltre, gli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dell’industria dell’Unione, come il flusso di cassa e la redditività, sono stati gravemente danneggiati. Ciò significa che la capacità dell’industria dell’Unione di raccogliere capitali è stata compromessa, in particolare durante il PI.

(93)

In base a quanto precede, si è concluso che l’industria dell’Unione ha subito un grave pregiudizio si sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

5.1.   Introduzione

(94)

Conformemente all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, è stato esaminato se le importazioni in dumping del prodotto in esame dai paesi interessati abbiano causato all’industria dell’Unione un pregiudizio tale da poter essere considerato grave. Sono stati esaminati anche fattori noti diversi dalle importazioni in dumping che avrebbero potuto arrecare pregiudizio all’industria dell’Unione nello stesso periodo, al fine di evitare che il pregiudizio causato eventualmente da tali altri fattori fosse attribuito alle importazioni in dumping.

5.2.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(95)

Dall’inchiesta è emerso che il consumo dell’Unione è rimasto piuttosto stabile durante il periodo considerato, mentre il volume delle importazioni in dumping dai paesi interessati ha avuto un forte incremento, del 57 %.

(96)

Le importazioni in dumping dai paesi interessati hanno esercitato una pressione sull’industria dell’Unione, in particolare nel 2008, quando sono aumentate del 58 %. In quell’anno i prezzi dei paesi interessati, secondo i dati di Eurostat, erano molto inferiori a quelli dell’industria dell’Unione. Ciò ha portato a una perdita della quota di mercato dell’industria dell’Unione del 12 % circa, mentre i paesi interessati hanno aumentato la loro quota di mercato del 54 %.

(97)

Per rispondere a questa pressione, l’industria dell’Unione ha ridotto i suoi prezzi nel 2009. Anche se il volume delle importazioni dai paesi interessati è calato del 6,7 %, in concomitanza della crisi economica e della contrazione del mercato dell’UE, il prezzo delle importazioni è diminuito più del prezzo dell’industria dell’Unione e ciò ha impedito all’industria dell’Unione di recuperare la quota di mercato perduta.

(98)

Durante il PI l’industria dell’Unione ha dovuto ridurre ulteriormente i suoi prezzi, mentre l’undercutting praticato dai paesi interessati, in base ai dati verificati, era del 3 %. Le vendite dell’industria dell’Unione si sono riprese leggermente in termini di volume (+ 4,3 %) e di valore (+ 3,9 %), ma anche se la differenza di prezzo rispetto al prezzo delle importazioni dai paesi interessati si è ridotta, l’industria dell’Unione non è stata in grado di beneficiare della ripresa del consumo e la sua quota di mercato è rimasta invariata. Nel frattempo le importazioni dai paesi interessati hanno registrato un ulteriore aumento del volume (6,6 %) e della quota di mercato (2 %) nel PI.

5.3.   Effetto di altri fattori

(99)

Gli altri fattori esaminati nel contesto della causalità sono le importazioni dagli altri paesi, l’evoluzione delle esportazioni dell’industria dell’Unione e l’effetto della crisi economica.

5.3.1.   Importazioni da altri paesi (resto del mondo — RM)

Volume delle importazioni da RM (Eurostat)

2007

2008

2009

PI

Tonnellate

32 874

31 446

38 295

30 495

Indice: 2007 = 100

100

96

116

93

Δ % annuale

 

–4,3 %

21,8 %

–20,4 %

Quota di mercato RM

2007

2008

2009

PI

Indice: 2007 = 100

100

94

120

91

Δ % annuale

 

–6,4 %

27,9 %

–23,9 %

Prezzo medio in EUR/t RM (Eurostat)

1 217

1 358

1 129

1 122

Indice: 2007 = 100

100

112

93

92

Δ % annuale

 

12 %

–17 %

–1 %

Fonte: Eurostat

(100)

In base ai dati Eurostat, il volume delle importazioni nell’Unione del prodotto in esame da paesi terzi non oggetto della presente inchiesta è diminuito del 7 % nel periodo considerato. La corrispondente quota di mercato di questi paesi è anch’essa diminuita del 9 %.

(101)

I prezzi medi di queste importazioni sono stati superiori a quelli praticati dai produttori esportatori dei paesi interessati e a quelli dell’industria dell’Unione.

(102)

In base a quanto precede, si è concluso provvisoriamente che le importazioni da questi paesi terzi non hanno contribuito al grave pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

5.3.2.   Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione

Volume delle vendite all’esportazione ad acquirenti indipendenti

2007

2008

2009

PI

Indice: 2007 = 100

100

38

52

45

Δ % annuale

 

–62,4 %

38,0 %

–14,0 %

Valore delle vendite all’esportazione ad acquirenti indipendenti

2007

2008

2009

PI

Indice: 2007 = 100

100

78

74

76

Δ % annuale

 

–21,6 %

–5,9 %

3,5 %

Prezzo unitario, vendite all’esportazione ad acquirenti indipendenti

2007

2008

2009

PI

Indice: 2007 = 100

100

208

142

171

Δ % annuale

 

108,4 %

–31,9 %

20,3 %

(103)

Durante il periodo considerato il volume delle vendite all’esportazione dell’industria dell’Unione è diminuito del 55 %. L’impatto di questa riduzione è stato compensato parzialmente da un aumento del 71 % del prezzo di vendita medio unitario nel corso dello stesso periodo, che ha limitato il calo del valore delle vendite all’esportazione al 24 %. Ciò, unitamente al fatto che le vendite all’esportazione hanno rappresentato solo il 5 % delle sue vendite totali durante il PI, ha condotto alla conclusione provvisoria che l’evoluzione delle esportazioni non costituisce un fattore che spezzi il nesso causale tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni dai paesi interessati.

5.3.3.   Incidenza della crisi economica

(104)

La crisi economica ha contribuito alla contrazione del consumo nell’Unione e alla pressione sui prezzi. Il livello ridotto della domanda del prodotto in esame ha determinato un calo della produzione dell’industria dell’Unione ed ha contribuito in parte al ribasso dei prezzi di vendita.

(105)

In condizioni economiche normali e senza la forte pressione sui prezzi e l’aumento delle importazioni causati dalle importazioni in dumping, l’industria dell’Unione avrebbe probabilmente incontrato difficoltà nell’affrontare il calo dei consumi e l’aumento dei costi fissi unitari dovuto al basso utilizzo delle capacità tra il 2007 e il PI. Le importazioni in dumping hanno però intensificato l’effetto della crisi economica ed hanno reso impossibili le vendite a un prezzo superiore al prezzo di costo.

(106)

In base a quanto esposto, il calo della domanda dell’Unione dovuto alla crisi economica sembra aver contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Si ritiene tuttavia che ciò non spezzi il nesso di causalità stabilito in relazione alle importazioni in dumping a basso prezzo dai paesi interessati.

5.4.   Conclusioni sul nesso di causalità

(107)

L’analisi di cui sopra ha dimostrato che nel periodo considerato vi è stato un notevole aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni in dumping a basso prezzo originarie dei paesi interessati. È stato inoltre rilevato che queste importazioni sono state effettuate a prezzi di dumping inferiori a quelli praticati dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione per tipi di prodotti simili.

(108)

Quest’aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni in dumping a basso prezzo dai paesi interessati è coinciso con un calo generale e costante dei consumi nell’Unione nel periodo considerato, ma anche con l’evoluzione negativa della quota di mercato dell’industria dell’Unione durante lo stesso periodo. Inoltre, a partire dal 2008, con la crisi economica mondiale e il calo dei consumi nell’Unione, gli esportatori dei paesi interessati sono riusciti a mantenere la loro quota di mercato abbassando i prezzi, ancora inferiori a quelli dell’Unione. Allo stesso tempo è stata osservata un’altra evoluzione negativa della quota di mercato dell’industria dell’Unione e dei principali indicatori della sua situazione economica. Infatti, nel periodo considerato l’ondata di importazioni in dumping a basso prezzo dall’India, dall’Indonesia e dalla Malaysia, i cui prezzi erano sistematicamente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, ha fatto calare la redditività dell’industria dell’Unione, causando gravi perdite nel PI.

(109)

L’esame degli altri fattori noti che potrebbero aver causato un pregiudizio all’industria dell’Unione ha rivelato che essi non sembrano essere tali da rompere il nesso di causalità stabilito tra le importazioni in dumping dai paesi interessati e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(110)

Sulla base dell’analisi di cui sopra, che ha chiaramente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping, si è concluso provvisoriamente che le importazioni in dumping dall’India, dall’Indonesia e dalla Malaysia hanno causato un grave pregiudizio all’industria dell’Unione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

6.   INTERESSE DELL’UNIONE

6.1.   Osservazione preliminare

(111)

In conformità all’articolo 21 del regolamento di base, è stato valutato se, nonostante le conclusioni provvisorie relative al dumping pregiudizievole, esistano ragioni valide per concludere che l’adozione di misure antidumping provvisorie non è nell’interesse dell’Unione in questo specifico caso. L’analisi dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i vari interessi in gioco, quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori del prodotto in esame.

6.2.   Industria dell’Unione

(112)

L’industria dell’Unione ha subito un grave pregiudizio causato dalle importazioni in dumping dall’India, dall’Indonesia e dalla Malaysia. Si ricorda che la maggior parte degli indicatori di pregiudizio ha avuto un’evoluzione negativa durante il periodo considerato. Un grave effetto negativo è stato risentito in particolare dagli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dell’industria dell’Unione, come il flusso di cassa, gli utili sul capitale investito e la redditività. In assenza di misure, è molto probabile un ulteriore peggioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione.

(113)

Si prevede che l’istituzione di dazi antidumping provvisori ristabilisca effettive condizioni commerciali sul mercato dell’Unione e permetta all’industria dell’Unione di allineare i prezzi del prodotto in esame in modo da riflettere i costi delle varie componenti e le condizioni di mercato. È probabile che l’istituzione di misure provvisorie consenta all’industria dell’Unione di riacquistare almeno in parte le quote di mercato perse nel periodo considerato, con un ulteriore impatto positivo sulla sua situazione finanziaria e redditività.

(114)

Si è quindi concluso che sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni del prodotto in esame dall’India, dall’Indonesia e dalla Malaysia.

6.3.   Importatori

(115)

Sono stati inviati questionari a 21 importatori dell’Unione. All’inchiesta hanno collaborato solo due importatori, entrambi situati nel Regno Unito, che insieme rappresentano lo 0,3 % del totale delle importazioni dai paesi interessati durante il PI. È stata visitata solo la sede del maggiore dei due importatori. Sul posto, quest’importatore ha però rifiutato l’accesso alla sua contabilità e quindi le informazioni pertinenti non hanno potuto essere verificate. È evidente comunque che anche se l’istituzione di misure antidumping comporterebbe costi più elevati per questa società, non causerebbe problemi molto gravi alla sua attività, anche con gli stessi clienti o, se necessario, cambiando zona di attività.

(116)

Sulla base delle informazioni disponibili, è stato concluso che, anche se l’istituzione di misure antidumping provvisorie potrebbe avere ripercussioni negative, l’importatore sopra menzionato dovrebbe essere in grado di trasferire almeno in parte i maggiori costi ai suoi clienti e/o ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento. Pertanto, l’istituzione di misure provvisorie non dovrebbe avere un impatto negativo significativo sugli importatori.

6.4.   Utilizzatori

(117)

Gli utilizzatori del prodotto in esame si sono dimostrati fortemente interessati al caso in questione. Dei 97 utilizzatori contattati, 21 hanno collaborato all’inchiesta. Gli utilizzatori che hanno collaborato rappresentano circa il 25 % delle importazioni nell’Unione del prodotto in esame durante il PI. Queste società sono situate in tutta l’Unione e sono presenti in settori riguardanti i prodotti per l’igiene personale e la pulizia domestica e i detergenti industriali.

(118)

Delle 21 società ne sono state visitate 5, che rappresentano il 18 % del totale delle importazioni del prodotto in esame nell’UE dai paesi interessati nel periodo dell’inchiesta. In base alle informazioni verificate, la quota del prodotto in esame nella struttura dei costi di produzione di queste società è significativa e varia tra il 10 % e il 20 %, a seconda del prodotto finale.

(119)

Per 3 delle 5 società visitate, circa il 15 % del totale dei dipendenti lavora in settori in cui si utilizza il prodotto in esame; in una società la percentuale è all’incirca del 70 %, mentre per l’altra non è stato possibile ottenere questa informazione, a causa della struttura complessa della società e della varietà dei prodotti.

(120)

Per il periodo dell’inchiesta, la parte delle attività in cui è stato utilizzato il prodotto in esame era in media il 22 % delle attività totali delle società visitate, mentre il margine di profitto medio realizzato in queste attività è stato all’incirca del 6 %. In base a ciò e dato il livello relativamente basso delle misure proposte, si stima che l’impatto dei dazi antidumping provvisori sulle importazioni dai paesi interessati sia in generale abbastanza limitato. Alcuni utilizzatori hanno sostenuto che l’istituzione di misure antidumping potrebbe creare problemi di disponibilità del prodotto in esame nell’Unione, considerando che esistono solo due grandi produttori nell’Unione e che la domanda del prodotto in esame è in continua crescita. Va notato tuttavia che il livello relativamente basso delle misure proposte non dovrebbe precludere la possibilità di importare il prodotto in esame dai paesi interessati. Inoltre, i due produttori dell’Unione non hanno utilizzato appieno le loro capacità produttive durante il periodo considerato. È sempre possibile importare anche da altri paesi terzi, che non sono soggetti a misure. Quest’argomentazione è stata quindi respinta.

(121)

In considerazione di quanto precede, anche se le misure istituite per le importazioni dai paesi interessati rischiano di avere ripercussioni negative sulla maggior parte degli utilizzatori, l’impatto generale sembra essere limitato. Di conseguenza si è concluso provvisoriamente che, in base alle informazioni disponibili, le misure antidumping contro le importazioni del prodotto in esame dai paesi interessati non avranno un impatto negativo significativo sugli utilizzatori del prodotto in esame.

6.5.   Conclusioni sull’interesse dell’Unione

(122)

Visto quanto precede, si è concluso provvisoriamente che nell’insieme, sulla base delle informazioni disponibili relative all’interesse dell’Unione, non esistono ragioni valide contrarie all’istituzione di misure provvisorie nei confronti delle importazioni del prodotto in esame dai paesi interessati.

7.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

(123)

Viste le conclusioni raggiunte riguardo al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure antidumping provvisorie per impedire che le importazioni oggetto di dumping continuino ad arrecare pregiudizio all’industria dell’Unione.

7.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(124)

Allo scopo di stabilire il livello delle misure, si è tenuto conto dei margini di dumping rilevati e dell’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(125)

Nel calcolo dell’importo del dazio necessario per eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole è stato considerato che le misure dovrebbero consentire all’industria dell’Unione di coprire i costi di produzione e di realizzare un profitto al lordo delle imposte pari a quello che una società dello stesso tipo potrebbe ragionevolmente realizzare in questo settore in condizioni di concorrenza normali, cioè in assenza di importazioni in dumping, sulle vendite del prodotto simile nell’Unione.

(126)

Pertanto, il livello di eliminazione del pregiudizio è stato calcolato confrontando il prezzo medio delle importazioni oggetto di dumping e il prezzo obiettivo dell’industria dell’Unione. Il prezzo obiettivo è stato ottenuto calcolando il prezzo di vendita di pareggio dell’industria dell’Unione (poiché essa ha subito perdite nel PI) e sommando a tale prezzo di vendita un margine di profitto obiettivo. L’industria dell’Unione ha sostenuto che il 15 % sarebbe stato appropriato come margine di profitto obiettivo, ma che non era in grado di realizzarlo. Per questo motivo il margine di profitto obiettivo è stato fissato provvisoriamente al 7,7 %, che corrisponde all’ultimo margine di profitto realizzato da uno dei denunzianti nell’ultimo anno redditizio prima del periodo considerato.

(127)

Il margine medio di underselling è stato fissato al 24,2 % per l’India, al 9,1 % per l’Indonesia e al 25,7 % per la Malaysia.

7.2.   Misure provvisorie

(128)

Alla luce di quanto precede e in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si ritiene che sia opportuno istituire un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni del prodotto in esame dall’India, dall’Indonesia e dalla Malaysia al livello corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio, conformemente al principio del dazio inferiore. Fuorché in un caso, le aliquote del dazio antidumping sono sempre basate sul margine di dumping.

(129)

Sulla base di quanto precede, si propongono provvisoriamente le seguenti aliquote del dazio antidumping, espresse in percentuale sul prezzo CIF alla frontiera dell’Unione, dazio doganale non corrisposto:

Paese

Società

Dazio antidumping provvisorio %

India

VVF Limited

4,8

Tutte le altre società

9,3

Indonesia

P.T. Ecogreen Oleochemicals

6,3

P.T. Musim Mas

4,3

Tutte le altre società

7,6

Malaysia

KL-Kepong Oleomas (KLK)

5,0

Emery

5,3

Tutte le altre società

13,8

(130)

Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l’inchiesta per le imprese interessate. Queste aliquote del dazio (diversamente dal dazio nazionale applicabile a «tutte le altre società») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni dei prodotti originari dei paesi interessati e fabbricati dalle società, ossia dalle specifiche persone giuridiche che sono menzionate. I prodotti importati fabbricati da altre società, il cui nome e indirizzo non siano specificamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate alle società specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(131)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio, in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o all’istituzione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate alla Commissione (4), complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione di eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all’esportazione, collegati ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato aggiornando l’elenco delle imprese che beneficiano di aliquote del dazio individuali.

(132)

Per garantire la corretta applicazione del dazio antidumping, il livello del dazio residuo dovrà essere applicato non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno esportato verso l’Unione durante il PI.

(133)

Ai fini di una corretta gestione, occorre fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell’avviso di apertura possano presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere un’audizione. È inoltre opportuno precisare che le conclusioni relative all’istituzione dei dazi esposte ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate in vista dell’adozione di eventuali misure definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcoli grassi saturi con una catena di atomi di carbonio di lunghezza C8, C10, C12, C14, C16 o C18 (esclusi gli isomeri ramificati), compresi gli alcoli grassi saturi puri, detti anche «frazioni pure» (single cuts), e le miscele contenenti prevalentemente una combinazione di catene di atomi di carbonio di lunghezza C6-C8, C6-C10, C8-C10, C10-C12 (generalmente classificate come C8-C10), le miscele contenenti prevalentemente una combinazione di catene di atomi di carbonio di lunghezza C12-C14, C12-C16, C12-C18, C14-C16 (generalmente classificate come C12-C14) e le miscele contenenti prevalentemente una combinazione di catene di atomi di carbonio di lunghezza C16-C18, attualmente classificati ai codici NC ex 2905 16 85, 2905 17 00, ex 2905 19 00 ed ex 3823 70 00 (codici TARIC 2905168510, 2905190060, 3823700011 e 3823700091) e originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia.

2.   L’aliquota del dazio antidumping provvisorio, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoindicate, è la seguente:

Paese

Società

Dazio antidumping provvisorio %

Codice addizionale TARIC

India

VVF Limited, Sion (East), Mumbai

4,8

B110

Tutte le altre società

9,3

B999

Indonesia

PT. Ecogreen Oleochemicals, Kabil, Batam

6,3

B111

P.T. Musim Mas, Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara

4,3

B112

Tutte le altre società

7,6

B999

Malaysia

KL-Kepong Oleomas Sdn Bhd, Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan

5,0

B113

Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd., Kuala Langat, Selangor

5,3

B114

Tutte le altre società

13,8

B999

3.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

4.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e delle considerazioni in base a cui è stato adottato il presente regolamento, presentare osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

A norma dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, le parti interessate possono presentare osservazioni sull’applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU C 219 del 13.8.2010, pag. 12.

(3)  Le informazioni si basano sui dati verificati forniti dall’industria dell’Unione nelle risposte al questionario e sono indicizzate (2007 = 100) o fornite in una forcella, se necessario, per motivi di riservatezza.

(4)  Commissione europea, direzione generale Commercio, Direzione H, Ufficio Nerv-105, 1049 Bruxelles.


11.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 122/63


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 447/2011 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2011

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(Codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Foglie di vite in conserva farcite pronte per il consumo. Il prodotto è ottenuto con una miscela di riso, cipolla, olio di soia, sale, acido citrico, pepe nero, menta e aneto, avvolta in foglie di vite.

La composizione (percentuale in peso):

riso: circa 50,

foglie di vite: circa 15,

cipolla: circa 9,

altri ingredienti: olio, sale, spezie e acqua.

1904 90 10

Classificazione a norma delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6 e del testo dei codici NC 1904, 1904 90 e 1904 90 10.

Il carattere essenziale di questo prodotto è costituito dal riso.

Viste le sue caratteristiche, il prodotto deve pertanto essere classificato ai sensi della regola generale 3 b) alla voce 1904.


11.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 122/65


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 448/2011 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Σταφίδα Ηλείας (Stafida Ilias) (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Σταφίδα Ηλείας (Stafida Ilias)», presentata dalla Grecia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 233 del 28.8.2010, pag. 20.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

GRECIA

Σταφίδα Ηλείας (Stafida Ilias) (IGP)


11.5.2011   

IT

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L 122/67


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 449/2011 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2011

recante iscrizione di talune denominazioni nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Image (Shaanxi ping guo) (DOP), Image (Longjing Cha) (DOP), Image (Guanxi Mi You) (DOP), Image (Lixian Ma Shan Yao) (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, le domande presentate dalla Repubblica popolare cinese per la registrazione delle denominazioni «

Image

(Shaanxi ping guo)», «

Image

(Longjing Cha)», «

Image

(Guanxi Mi You)» e «

Image

(Lixian Ma Shan Yao)», sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione delle suddette denominazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le denominazioni figuranti nell’allegato del presente regolamento sono registrate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 252 del 18.9.2010, pag. 16; GU C 254 del 22.9.2010, pag. 6; GU C 257 del 24.9.2010, pag. 3; GU C 257 del 24.9.2010, pag. 7.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

REPUBBLICA POPOLARE CINESE

 

Image (Guanxi Mi You) (DOP)

 

Image (Lixian Ma Shan Yao) (IGP)

 

Image (Shaanxi ping guo) (DOP)

Classe 1.8.   Altri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie ecc.)

REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Image (Longjing Cha) (DOP)


11.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 122/69


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 450/2011 DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 2011

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l’11 maggio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

78,3

MA

46,2

TN

107,9

TR

82,0

ZZ

78,6

0707 00 05

TR

76,8

ZZ

76,8

0709 90 70

MA

86,8

TR

123,0

ZZ

104,9

0709 90 80

EC

27,0

ZZ

27,0

0805 10 20

EG

51,1

IL

59,9

MA

47,9

TN

54,9

TR

72,0

ZZ

57,2

0805 50 10

TR

49,8

ZZ

49,8

0808 10 80

AR

68,7

BR

72,9

CA

107,1

CL

82,9

CN

102,2

NZ

116,8

US

143,8

UY

71,0

ZA

76,2

ZZ

93,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


DIRETTIVE

11.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 122/71


DIRETTIVA 2011/58/UE DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 2011

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di rinnovare l’iscrizione della sostanza attiva carbendazim

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’iscrizione del carbendazim nell’allegato I della direttiva 91/414/EEC scade il 13 giugno 2011.

(2)

Su richiesta, l’iscrizione di una sostanza attiva può essere rinnovata per un periodo non superiore a dieci anni. Il 6 agosto 2007 la Commissione ha ricevuto dal richiedente una domanda di rinnovo dell’iscrizione di tale sostanza.

(3)

Il 10 gennaio 2008 il richiedente ha sottoposto allo Stato relatore, in questo caso la Germania, informazioni a sostegno della sua richiesta di rinnovo dell’iscrizione del carbendazim.

(4)

Lo Stato membro relatore ha elaborato un progetto di relazione di nuova valutazione sul quale il richiedente ha formulato le sue osservazioni il 13 maggio 2009. La relazione è stata successivamente presentata nella sua forma definitiva ed è stata quindi inviata al richiedente e alla Commissione il 24 luglio 2009. Come complemento della valutazione della sostanza, la relazione comprende l’elenco degli studi sui quali si è basato lo Stato membro relatore per la sua valutazione.

(5)

La Commissione ha comunicato il progetto di relazione di nuova valutazione all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») e agli Stati membri il 28 luglio 2009 per commenti.

(6)

Su richiesta della Commissione, il progetto di relazione di nuova valutazione è stato sottoposto ad una revisione paritetica da parte degli Stati membri e dell’Autorità ed è stato oggetto di osservazioni da parte del richiedente il 14 dicembre 2009. L’Autorità ha presentato le sue conclusioni sulla revisione paritetica della valutazione dei rischi del carbendazim (2) alla Commissione il 30 aprile 2010. Il richiedente ha avuto la possibilità di formulare le proprie osservazioni, che ha comunicato il 31 maggio 2010. Dopo aver preso in considerazione tali commenti, il progetto di relazione di nuova valutazione e le conclusioni dell’Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e sono stati presentati il 23 novembre 2010 nella loro forma definitiva di relazione di riesame della Commissione per il carbendazim.

(7)

In base ai vari esami effettuati si può prevedere che i prodotti fitosanitari contenenti il carbendazim continueranno a soddisfare i requisiti enunciati all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE, per quanto riguarda le utilizzazioni esaminate e descritte nella relazione di riesame della Commissione. È quindi opportuno rinnovare l’iscrizione del carbendazim nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE al fine di garantire che i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano continuare ad essere autorizzati nella misura in cui essi siano conformi ai requisiti posti da tale direttiva. Oltre alle utilizzazioni raccomandate al momento della prima iscrizione, il richiedente auspica nel suo dossier di rinnovo l’utilizzazione sulle barbabietole da foraggio. Prendendo in considerazione le informazioni supplementari fornite dal richiedente è opportuno aggiungere l’utilizzazione sulle barbabietole da foraggio all’elenco delle utilizzazioni che possono essere autorizzate.

(8)

L’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE prevede che l’iscrizione di una sostanza nell’allegato I può essere soggetta a restrizioni. Al fine di riflettere correttamente la volontà di garantire l’elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente che l’Unione si sforza di perseguire, è opportuno limitare le utilizzazioni del carbendazim a quelle che sono state effettivamente valutate e che si ritiene rispettino le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE. Ne deriva che le utilizzazioni che non sono menzionate nell’elenco che figura all’allegato I di tale direttiva non possono essere autorizzate, a meno che non siano previamente aggiunte a tale elenco. È opportuno fissare tenori massimi per quanto riguarda due impurità caratteristiche, 2-ammino-3-idrossifenazina (AHP) e 2,3-diamminofenazina (DAP), contenute nel carbendazim fabbricato per il commercio.

(9)

Fatte salve le conclusioni enunciate nel considerando 8, è opportuno ottenere informazioni complementari su alcuni punti specifici. La direttiva 91/414/CE stabilisce all’articolo 6, paragrafo 1, che l’iscrizione di una sostanza nell’allegato I può essere soggetta a talune condizioni. È importante quindi pretendere che il richiedente presenti ulteriori informazioni concernenti la degradazione aerobica nel suolo, il rischio a lungo termine per gli uccelli e le caratteristiche di una terza impurezza denominata AEF037197 per motivi di confidenzialità. È inoltre opportuno invitare il richiedente ad esaminare gli studi inseriti nell’elenco che figura nel progetto di relazione di nuova valutazione del 16 luglio 2009 (volume 1, livello 4 «Further information», pagg. da 155 a 157).

(10)

Alcuni Stati membri hanno espresso preoccupazioni per quanto riguarda il profilo di rischio di questa sostanza. Preoccupazioni dello stesso tipo erano state espresse al momento della prima iscrizione. Il dossier di rinnovo si basa in parte sui dati relativi alla tossicità che erano stati utilizzati durante l’esame del dossier inviato per la prima iscrizione della sostanza. Questa prima iscrizione era limitata a tre anni (3). È inoltre opportuno tenere conto della progressiva presa di coscienza della necessità di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente. È quindi opportuno limitare il periodo di rinnovo dell’iscrizione a tre anni e mezzo.

(11)

Come per tutte le sostanze iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, lo status del carbendazim può essere riesaminato in virtù dell’articolo 5, paragrafo 5, di questa direttiva, alla luce di qualunque nuova informazione disponibile, come la valutazione attualmente realizzata nel quadro della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (4), e sulla base delle pubblicazioni scientifiche in questo settore.

(12)

È opportuno prevedere un termine ragionevole prima del rinnovo dell’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ai nuovi requisiti che ne deriveranno.

(13)

Fatti salvi gli obblighi previsti dalla direttiva 91/414/CEE in caso di rinnovo dell’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, gli Stati membri devono disporre di un termine di sei mesi dopo il rinnovo per riesaminare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti il carbendazim, al fine di garantire che le disposizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare l’articolo 13 e le condizioni applicabili stabilite nell’allegato I sono ancora soddisfatte. Secondo quanto opportuno, gli Stati membri devono rinnovare, se necessario con modifiche, o rifiutare di rinnovare le autorizzazioni. È opportuno derogare al termine sopra indicato e prevedere un termine più lungo per la presentazione e la valutazione dell’aggiornamento del dossier completo, di cui all’allegato III, di ciascun prodotto fitosanitario, per ciascuna utilizzazione prevista, conformemente ai principi uniformi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE.

(14)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(15)

Poiché il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta relativa a tali misure. Poiché allo scadere del termine di cui all’articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE il Consiglio non ha adottato le misure proposte né ha manifestato la sua opposizione ad esse, la Commissione deve adottare le misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 novembre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o dicembre 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1.   Se necessario, gli Stati membri modificano o ritirano, conformemente alla direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti il carbendazim quale sostanza attiva entro il 1o dicembre 2011.

Entro tale data essi verificano in particolare se sono rispettate le condizioni poste dall’allegato I di tale direttiva per quanto riguarda il carbendazim, ad eccezione di quelle menzionate nella parte B della rubrica concernente questa sostanza attiva, e se il titolare dell’autorizzazione possiede un dossier, o ha accesso a un dossier, che soddisfa i requisiti posti dall’allegato II di tale direttiva conformemente alle condizioni enunciate all’articolo 13.

2.   In deroga al paragrafo 1, qualunque prodotto fitosanitario autorizzato contenente carbendazim in quanto sostanza attiva unica o associata ad altre sostanze attive, tutte iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 1o giugno 2011, è oggetto di una nuova valutazione da parte degli Stati membri, ove opportuno, al fine di tenere conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e conformemente ai principi uniformi previsti dall’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un dossier conforme ai requisiti posti dall’allegato III di tale direttiva e tenendo conto della parte B della rubrica concernente il carbendazim che figura nell’allegato I di tale direttiva. In funzione di questa valutazione, gli Stati membri determinano se il prodotto è ancora conforme alle condizioni enunciate nell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Dopo aver verificato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri, ove necessario, modificano o ritirano l’autorizzazione entro il 1o dicembre 2013.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1o giugno 2011.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  Autorità europea per la sicurezza alimentare: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance carbendazim EFSA Journal 2010; 8(5):1598.

(3)  Direttiva 2006/135/CE della Commissione, dell’11 dicembre 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva carbendazim (GU L 349 del 12.12.2006, pag. 37).

(4)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.


ALLEGATO

Nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE la riga 149 è sostituita dalla seguente:

N.

Nome comune, Numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell’iscrizione

Disposizioni specifiche

«149

Carbendazim

N. CAS 10605-21-7

N. CIPAC: 263

Metil benzimidazol-2-il-carbammato

≥ 980 g/kg

Impurezze rilevanti

 

2-ammino-3-idrossifenazina (AHP): non più di 0,0005 g/kg

 

2,3-diamminofenazina (DAP): non più di 0,003 g/kg

1o giugno 2011

30 novembre 2014

PARTE A

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida nelle seguenti colture:

cereali,

semi di colza,

barbabietola da zucchero e da foraggio,

granturco,

in dosaggi non superiori a

0,25 kg di sostanza attiva per ettaro, per ciascuna applicazione nel caso delle colture di cereali e semi di colza,

0,075 kg di sostanza attiva per ettaro, per ciascuna applicazione nel caso nel caso delle colture di barbabietola da zucchero e da foraggio,

0,1 kg di sostanza attiva per ettaro, per ciascuna applicazione nel caso delle colture di granturco.

Non devono essere autorizzate le seguenti utilizzazioni:

trattamento aereo,

applicazioni con attrezzatura a spalla e a mano tanto per uso amatoriale quanto per quello professionale,

giardinaggio domestico.

Gli Stati membri devono garantire l’applicazione di tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi. Occorre prestare particolare attenzione alla protezione:

degli organismi acquatici. Occorre mantenere una distanza adeguata tra le superfici trattate e i corpi idrici superficiali. La distanza può dipendere dall’impiego o dal mancato impiego di tecniche o attrezzature per la riduzione dell’effetto deriva,

dei lombrichi e degli altri macrorganismi terricoli. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, quali la scelta della combinazione più idonea del numero e dei tempi delle applicazioni, le dosi d’impiego e, ove necessario, il valore di concentrazione della sostanza attiva,

degli uccelli (rischio a lungo termine). A seconda dei risultati della valutazione dei rischi per utilizzazioni specifiche, possono essere necessarie misure di attuazione dei rischi al fine di ridurre al minimo l’esposizione delle specie interessate,

degli operatori, che devono indossare indumenti protettivi adatti, in particolare guanti, tute, stivali di gomma, schermi per il viso o occhiali di protezione durante la miscelazione, il carico, l’applicazione e la pulizia dell’attrezzatura, salvo nel caso in cui la progettazione e la costruzione dell’attrezzatura in sé o il montaggio di dispositivi di protezione specifici su tale attrezzatura sia tale da impedire adeguatamente l’esposizione alla sostanza.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, occorre tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul carbendazim, e in particolare delle relative appendici I e II.

Gli Stati membri interessati devono pretendere che il richiedente fornisca quanto segue alla Commissione:

entro il 1o dicembre 2011, informazioni relative alla rilevanza tossicologica ed ecotossicologica dell’impurità AEF037197,

entro il 1o giugno 2012 l’esame degli studi allegati all’elenco che figura nel progetto di relazione di nuova valutazione del 16 luglio 2009 (volume 1, livello 4 “Further information”, pagg. da 155 a 157),

entro il 1o giugno 2013, informazioni sul destino e sul comportamento di questa sostanza (vie di degradazione aerobica nel suolo) nonché sui rischi a lungo termine per gli uccelli.»


(1)  Ulteriori informazioni sull’identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono riportati nel rapporto di riesame.


DECISIONI

11.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 122/76


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 2010

relativa all’aiuto di Stato sotto forma di un accordo fiscale transattivo cui il Belgio ha dato esecuzione a favore della società Umicore SA (ex «Union Minière SA») [Aiuto di Stato C 76/03 (ex NN 69/03)]

[notificata con il numero C(2010) 2538]

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/276/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, e in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni (1) conformemente a detti articoli, e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera dell’11 febbraio 2002, la Commissione ha comunicato alle autorità belghe di essere in possesso di informazioni in merito a un accordo concluso tra l’Inspection Spéciale des Impôts («ISI») dell’amministrazione fiscale belga e la società Umicore SA («Umicore»), ex «Union Minière SA», relativo alla riduzione di un debito fiscale, più esattamente di un debito IVA. Nella lettera la Commissione ha chiesto alle autorità belghe di fornirle tutte le informazioni utili per permetterle di valutare l’accordo in base agli articoli 107 e 108 del trattato (2).

(2)

La risposta del governo belga è pervenuta con lettera del 7 maggio 2002.

(3)

Con lettera del 9 agosto 2002, la Commissione ha chiesto informazioni più esaustive per poter valutare in maniera più completa la misura in questione. Il governo belga ha fornito tali informazioni con lettera del 18 settembre 2002.

(4)

Con lettera del 21 ottobre 2003, la Commissione ha chiesto alle autorità belghe di fornire documenti supplementari per chiarire la posizione dell’amministrazione fiscale belga in merito all’accordo con Umicore.

(5)

Con lettera del 31 ottobre 2003, le autorità belghe hanno informato la Commissione del fatto che la pratica fiscale di Umicore, nonché tutti i documenti relativi all’accordo in questione, erano stati acquisiti dal giudice istruttore di Bruxelles Lugentz, incaricato di un procedimento penale contro X sulle circostanze in cui si era concluso l’accordo tra l’ISI e Umicore.

(6)

Con lettera del 10 dicembre 2003, la Commissione ha informato il Belgio della propria decisione di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, del trattato nei confronti di tale aiuto.

(7)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3) il 7 settembre 2004. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sull’aiuto in questione.

(8)

In seguito a un errore contenuto nel testo pubblicato il 7 settembre 2004, la decisione è stata nuovamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 17 novembre 2004 (4).

(9)

La Commissione ha ricevuto alcune osservazioni in merito da parte di Umicore con lettere del 7 ottobre e 13 dicembre 2004, e di un terzo anonimo con lettera ricevuta il 4 ottobre 2004.

(10)

In seguito alla nuova pubblicazione della decisione, il Belgio ha trasmesso le proprie osservazioni con lettera del 15 dicembre 2004.

(11)

Il 13 maggio 2005, la Commissione ha trasmesso le osservazioni dei terzi al Belgio, che ha risposto con osservazioni in merito il 13 giugno 2005.

(12)

Con lettera del 12 dicembre 2005, la Commissione ha informato il Belgio della propria decisione di sospendere l’esame della misura fino alla decisione delle autorità giudiziarie sulla causa pendente.

(13)

Nella sua risposta del 19 gennaio 2006, il Belgio ha dichiarato che i locali dell’amministrazione erano stati effettivamente perquisiti, la pratica fiscale era stata acquisita integralmente e che inoltre esso non avrebbe mancato di informare la Commissione in merito alle decisioni comunicate dalle autorità giudiziarie all’amministrazione interessata.

(14)

Con lettera del 31 marzo 2008, la Commissione ha chiesto di essere informata sullo stato di avanzamento del procedimento giudiziario e sull’eventuale recupero dei documenti acquisiti.

(15)

Il Belgio ha risposto alla Commissione con lettera del 16 giugno 2008 specificando che il procedimento giudiziario era stato chiuso in data 13 novembre 2007.

(16)

Il 28 luglio 2008 si è tenuta una riunione tra i rappresentanti dell’ISI e quelli della Commissione, a conclusione della quale è stato stilato un elenco di domande che riprendevano i punti sollevati dai rappresentanti della Commissione durante la riunione; tale elenco è stato inviato per posta elettronica alle autorità belghe. Le autorità belghe hanno risposto con lettera del 9 settembre 2008.

(17)

Con lettera del 17 ottobre 2008, la Commissione ha ricordato al Belgio che avrebbe dovuto intraprendere tutte le iniziative necessarie, tra cui il recupero dei documenti acquisiti, per rispondere alle domande poste dalla Commissione. Nella stessa lettera, la Commissione ha altresì menzionato la possibilità di ingiungere formalmente al Belgio di fornirle le informazioni richieste, dal momento che il Belgio avrebbe già dovuto fornire tali informazioni alla Commissione in seguito alle precedenti richieste di informazioni.

(18)

Con messaggio di posta elettronica del 21 gennaio 2009, la Commissione ha chiesto alle autorità belghe di tenerla informata in merito al seguito dato alla propria lettera del 17 ottobre 2008. Le autorità belghe hanno risposto, con lettera del 29 gennaio 2009, che l’ISI aveva avviato le necessarie iniziative per rispondere alle domande poste dalla Commissione.

(19)

Con lettera del 7 maggio 2009, il Belgio ha informato la Commissione che i documenti acquisiti erano finalmente stati restituiti all’ISI e che erano in corso d’esame al fine di poter fornire una risposta alle domande della Commissione.

(20)

Con lettera del 6 agosto 2009, il Belgio ha inviato alla Commissione la risposta alle domande poste dalla Commissione nella sua lettera del 17 ottobre 2008.

(21)

Su richiesta della Commissione, il Belgio ha inviato, con messaggio di posta elettronica del 22 settembre 2009, informazioni supplementari su alcune disposizioni amministrative applicabili.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’AIUTO

II.1.   Contesto generale dell’accordo raggiunto tra l’ISI e Umicore il 21 dicembre 2000

(22)

Nell’ambito delle inchieste svolte dalle autorità fiscali di diversi Stati membri in merito a transazioni concernenti metalli preziosi, la Direzione regionale di Bruxelles dell’ISI ha svolto alcune verifiche presso Umicore SA per il periodo 1995-1999. Alla fine di tali verifiche, l’ISI ha notificato a Umicore, rispettivamente il 30 novembre 1998 e il 30 aprile 1999, due accertamenti riguardanti l’applicazione irregolare dell’esenzione dall’IVA alla vendita di argento in grani a società aventi sede in Italia, Svizzera e Spagna.

(23)

In particolare, i due accertamenti riguardavano la determinazione provvisoria dell’importo dell’IVA dovuto da Umicore in seguito alle esenzioni applicate in maniera irregolare, l’importo dell’ammenda fiscale da pagare nonché gli interessi esigibili di diritto a decorrere dalla data in cui era sorto il debito IVA. I due accertamenti invitavano il soggetto passivo a comunicare per iscritto all’ISI l’approvazione degli importi così determinati, o a far valere le proprie obiezioni debitamente motivate entro un termine di 20 giorni.

(24)

Adottando quest’ultima opzione, nel giugno 1999 Umicore ha inviato all’ISI due lettere nelle quali faceva valere le proprie obiezioni alle constatazioni dell’ISI, sostenendo la regolarità dell’esenzione dell’IVA applicata. Il 23 dicembre 1999, l’ISI ha comunicato a Umicore le proprie osservazioni in risposta alle due lettere del soggetto passivo, riaffermando la validità delle constatazioni fatte nei due accertamenti. L’ISI ha quindi invitato Umicore a trasmettere il proprio accordo sull’imposizione fissata oppure a trasmettere nuovi elementi che potessero ridurre o annullare tale imposizione ed eventualmente a dichiarare di rinunciare ad avvalersi del periodo di prescrizione trascorso, al fine di interrompere la prescrizione per il recupero dell’imposta, degli interessi e delle ammende fiscali. Il 30 marzo 2000, Umicore ha concluso la propria argomentazione, respingendo nuovamente le conclusioni dell’ISI.

(25)

Il 21 dicembre 2000, l’ISI ha accettato una proposta di accordo presentata da Umicore («accordo transattivo») in relazione ai due accertamenti, concernente l’applicazione dell’IVA per l’intero periodo controllato dall’ISI. L’accordo in questione prevede il pagamento, da parte di Umicore, di un importo considerevolmente ridotto rispetto agli importi elencati negli accertamenti summenzionati.

II.2.   Regime fiscale applicabile alle cessioni intracomunitarie e alle esportazioni di beni

(26)

Le regole in materia di IVA applicabile alle cessioni intracomunitarie e alle esportazioni dei beni oggetto dell’accordo transattivo concernente il periodo 1995-1998 hanno origine nel recepimento della direttiva 91/680/CEE del Consiglio (5) nel codice dell’IVA belga. Tale direttiva conteneva il regime transitorio dell’IVA in vista della soppressione delle frontiere fiscali nell’ambito dell’Unione europea e modificava la sesta direttiva IVA (6).

1.   Tassazione delle cessioni di beni

(27)

Ai sensi dell’articolo 2, primo comma, del Code de la taxe sur la valeur ajoutée (codice dell’imposta sul valore aggiunto; in prosieguo: il «CTVA») «sono soggette all’imposta, qualora si svolgano in Belgio, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo che agisce in quanto tale».

(28)

Ai sensi dell’articolo 10 del CTVA inoltre:

«Si considera cessione di un bene il trasferimento del potere di disporre di un bene come proprietario. Si tratta in particolare della messa a disposizione dell’acquirente o del cessionario di un bene in esecuzione di un contratto traslativo o dichiarativo».

(29)

Infine, ai sensi dell’articolo 15 del CTVA:

«1.   Una cessione di beni avviene in Belgio qualora il luogo in cui essa si considera effettuata, ai sensi dei paragrafi 2-6, si trovi in Belgio.

2.   Si considera luogo di una cessione di beni il luogo in cui il bene è messo a disposizione dell’acquirente o del cessionario.

Tuttavia, si considera luogo di una cessione:

1o

il luogo in cui hanno inizio la spedizione o il trasporto a destinazione dell’acquirente, se il bene viene spedito o trasportato dal fornitore, dall’acquirente o da un terzo;

[…]

7.   Salvo prova contraria, la cessione di un bene mobile si presume abbia luogo in Belgio se, al momento della cessione, una delle parti dell’operazione vi ha fissato la sede della propria attività economica o ha costituito un centro di attività stabile o, in mancanza di tale sede o di tale centro di attività stabile, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale».

(30)

In linea di principio perciò una cessione di beni (il cui trasporto abbia inizio in Belgio) è tassabile in Belgio. Se una delle parti della transazione ha sede in Belgio, la legge introduce una presunzione giuridica secondo la quale si presume che la cessione abbia luogo in Belgio.

2.   Contribuente IVA

(31)

Sulla base dell’articolo 51, paragrafo 1, del CTVA, l’imposta è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile che abbia luogo in Belgio.

3.   Esportazioni

(32)

L’articolo 39, paragrafo 1, del CTVA prevede un regime di esenzione dall’IVA applicabile alle esportazioni di beni, nel disporre che «Sono esentati dal pagamento dell’imposta: 1o le cessioni di beni spediti o trasportati dal venditore o per suo conto al di fuori della Comunità; 2o le cessioni di beni spediti o trasportati dall’acquirente che non abbia sede in Belgio o per suo conto al di fuori della Comunità […]».

(33)

Ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 3, del CTVA, nel diritto belga il regio decreto n. 18 del 29 dicembre 1992 («AR n. 18») ha fissato le condizioni relative all’esenzione concernente l’esportazione di beni dal Belgio al di fuori della Comunità (7).

4.   Cessioni intracomunitarie

(34)

L’articolo 39 bis del CTVA prevede a partire dal 1o gennaio 1993 quanto segue: «Sono esenti dall’imposta: 1o le cessioni di beni spediti o trasportati dal venditore […], dall’acquirente o per loro conto al di fuori del Belgio ma all’interno della Comunità, effettuate da un altro soggetto passivo o da una persona giuridica esente dall’imposta, che agiscono in quanto tali in un altro Stato membro e che sono tenuti a sottoporre a tassazione le proprie acquisizioni intracomunitarie di beni […]».

(35)

Il diritto fiscale belga impone numerose condizioni in relazione alla prova che dev’essere prodotta ai fini di una corretta applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 39 bis del CTVA. L’articolo 1 del regio decreto n. 52 del 29 dicembre 1992 («AR n. 52»), dispone che «Le esenzioni dall’imposta di cui all’articolo 39 bis del Codice sono subordinate alla prova che i beni siano stati spediti o trasportati al di fuori del Belgio ma all’interno della Comunità». L’articolo 2 dell’AR n. 52 specifica che tale esenzione «è inoltre subordinata alla prova che la cessione sia effettuata da un soggetto passivo […] registrato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in un altro Stato membro». L’articolo 3, primo comma, dell’AR n. 52 dispone d’altronde che «Il venditore deve disporre in ogni momento di tutti i documenti giustificativi della realtà della spedizione o del trasporto dei beni […]». A riguardo, l’estratto del comunicato stampa pubblicato nel Moniteur belge n. 36 del 20 febbraio 1993 attira l’attenzione dei contribuenti sul fatto che «il trasporto dev’essere effettuato dal venditore, dall’acquirente o per loro conto. Di conseguenza un trasporto effettuato da un cliente successivo o per suo conto (per esempio nel caso di vendite a catena per cui il trasporto viene effettuato dal cliente finale) non consentirà di esentare le cessioni che precedono la cessione a quest’ultimo cliente».

(36)

Per beneficiare dell’esenzione nell’ambito di una cessione intracomunitaria, spetta quindi al soggetto passivo dimostrare, tra l’altro, che il trasporto è stato effettuato dal venditore, dall’acquirente o per loro conto (8).

(37)

Qualora non vengano rispettate le condizioni previste per l’applicazione delle esenzioni sancite dagli articoli 39 e 39 bis del CTVA, la cessione dei beni diventa imponibile in Belgio e il debito nasce dalla sola insorgenza dell’operazione (9). Applicando un principio di fair play nei confronti del soggetto passivo, l’amministrazione fiscale belga accetta tuttavia di applicare l’esenzione a norma di tali articoli se il soggetto passivo non è in grado di fornire tutte le prove necessarie a dimostrare il rispetto delle condizioni di esenzione, purché l’amministrazione disponga essa stessa di tali prove, per esempio nel quadro dell’assistenza reciproca di altri Stati membri o paesi terzi.

5.   Tassazione basata sulla realtà dei fatti

(38)

Secondo una giurisprudenza costante della Corte di cassazione belga, un’imposta (IVA compresa) dev’essere fissata in funzione della realtà dei fatti (10). Applicando tale principio, l’amministrazione è perciò tenuta a fondare l’imposta non sul negozio apparente così come viene presentato dal contribuente bensì sul negozio effettivo (così come risulta dall’intenzione effettiva delle parti in causa).

6.   Procedimento

(39)

Nel caso in cui l’amministrazione contesti le esenzioni IVA applicate alle cessioni di beni in questione, essa invia al soggetto passivo un accertamento (11) che generalmente è accompagnato da un’ammenda.

7.   Transazione con il soggetto passivo

(40)

L’articolo 84, secondo comma, del CTVA prevede che il ministro delle Finanze concluda transazioni con i contribuenti, purché queste non implichino esenzione o moderazione dell’imposta. Tali transazioni quindi possono vertere soltanto su questioni di fatto e non su questioni di diritto. Le transazioni generalmente sono ipotizzabili soltanto se si fanno concessioni (non sull’importo dell’imposta che può derivare dai fatti stabiliti, ma su questioni di fatto, fissazione delle ammende ecc.) da entrambe le parti (12).

(41)

La competenza del ministro delle Finanze è oggetto di una delega alle direzioni regionali dell’amministrazione dell’IVA e dell’ISI.

8.   Applicazione di ammende amministrative

(42)

Per quanto riguarda l’applicazione di ammende in caso di assenza di prova del diritto all’esenzione, l’articolo 70, paragrafo 1, del CTVA prevede per ogni infrazione all’obbligo di versamento dell’IVA un’ammenda proporzionale pari al doppio dell’imposta elusa. Il regio decreto n. 41 del 30 gennaio 1987 («AR n. 41») prevede tuttavia una scala di riduzione delle ammende fiscali proporzionali. L’articolo 1, paragrafo 1, dell’AR n. 41 prevede che tale ammenda sia ridotta al 10 % dell’importo dell’imposta dovuta (tabella G dell’allegato) nel caso di infrazioni commesse nell’applicazione dell’articolo 39 bis del CTVA (esenzione applicata a torto o in mancanza di prove del diritto all’esenzione). La stessa ammenda proporzionale si eleva per le infrazioni della stessa natura in applicazione dell’articolo 39 del CTVA.

(43)

L’articolo 70, paragrafo 2, del CTVA prevede, dal canto suo, l’applicazione di un’ammenda uguale al doppio dell’imposta dovuta sull’operazione allorché non si emetta fattura o qualora questa contenga informazioni inesatte, per esempio in merito all’identità, il nome o l’indirizzo delle parti interessate all’operazione. A norma dell’articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, del CTVA, tale ammenda tuttavia non è applicabile se le irregolarità possono essere considerate puramente accidentali (13), o qualora il fornitore non abbia motivo di dubitare della qualità di soggetto non imponibile della controparte (14).

(44)

L’AR n. 41 (15) porta l’ammontare dell’ammenda al 100 % dell’imposta dovuta sulle operazioni nel caso di inesattezza nell’indicazione delle menzioni da riportare sulle fatture. L’articolo 3 dello stesso regio decreto prevede che venga accordato il condono delle ammende se un contribuente regolarizza spontaneamente la propria situazione prima di qualsiasi intervento da parte di un’amministrazione fiscale.

9.   Proporzionalità delle ammende

(45)

Con decreto del 24 febbraio 1999 (16), la Corte di arbitrato belga (17) ha deciso che il giudice deve poter verificare se «la decisione a carattere repressivo viene giustificata, di fatto e di diritto, e se essa rispetta l’insieme delle disposizioni legislative e dei principi generali che si impongono all’amministrazione, tra cui il principio di proporzionalità». In tale occasione, la Corte di arbitrato ha ugualmente stimato che le ammende amministrative in materia di IVA hanno un carattere repressivo.

(46)

Una giurisprudenza recente della Corte di cassazione belga (18) ha d’altronde confermato l’obbligo sia per l’amministrazione fiscale competente che per il giudice di applicare il principio di proporzionalità agli importi delle ammende amministrative, anche se questo comporta deroghe a tabelle fisse.

10.   Possibilità per l’amministrazione di ridurre o condonare le ammende

(47)

In seguito all’entrata in vigore della legge 15 marzo 1999 concernente il contenzioso in materia fiscale, le disposizioni del CTVA (19) che accordavano al ministro delle Finanze il potere di concedere il condono dell’ammenda sono state soppresse. Tuttavia, sulla base dell’articolo 9 del decreto del Reggente del 18 marzo 1831 (20), il ministro delle Finanze o il funzionario da lui delegato a tale scopo conserva la competenza a ridurre o condonare le ammende. Il ministro ha delegato tale competenza al direttore generale e ai direttori regionali (21) dell’amministrazione IVA (22).

(48)

Grazie a tale disposizione, in linea di principio, l’amministrazione ha la facoltà, qualora applichi un’ammenda in materia di IVA, di divergere dalle tabelle legali di cui all’articolo 70, paragrafo 2, del CTVA nonché all’AR n. 41, in particolare qualora la rigorosa applicazione di tali tabelle possa contravvenire al principio di proporzionalità.

(49)

Se è possibile una riduzione di ammenda, sarebbe quindi normale, nel caso di composizione amichevole tra l’amministrazione fiscale e il contribuente, che tale accordo riguardi anche l’ammenda e che si possa condurre un negoziato in proposito.

11.   Interessi di mora

(50)

Per quanto riguarda gli interessi di mora, l’articolo 91, paragrafo 1, del CTVA prevede che essi vengano calcolati al tasso dello 0,8 % dell’imposta dovuta per ogni mese di ritardo. L’articolo 84 bis del CTVA specifica che, in casi particolari, il direttore regionale competente può accordare, alle condizioni che egli stesso decide, l’esenzione totale o parziale degli interessi di cui all’articolo 91 del CTVA.

(51)

Risulta tuttavia dai commenti amministrativi in materia di IVA (23) che tale condono parziale o totale degli interessi di mora può essere concesso soltanto nel caso in cui il soggetto passivo si trovi in una situazione finanziaria difficile per cause indipendenti dalla propria volontà. Tale posizione è confermata dal Belgio in una lettera del 13 giugno 2005 in risposta a osservazioni di terzi, nella quale esso specifica che «i direttori regionali dell’ISI non hanno mai concesso, in nessun caso, il condono parziale o totale degli interessi di mora. Inoltre, tale condono viene concesso soltanto ai contribuenti che si trovino in una difficile situazione finanziaria […]».

12.   Rimborso

(52)

L’articolo 77, paragrafo 1, 7o, del CTVA prevede che l’imposta che abbia gravato sulla cessione di beni (o sulla prestazione di servizi) venga rimborsata fino all’ammontare del relativo importo allorché il credito del prezzo sia andato interamente o parzialmente perduto.

(53)

La circolare n. 78 sui rimborsi in materia di IVA (24) specifica che il rimborso è previsto non solo nel caso di perdita del credito del prezzo in seguito a fallimento o concordato, ma anche in tutti i casi in cui il fornitore dichiari che la fattura sia rimasta non pagata, in tutto o in parte, e di aver esperito tutti i mezzi di ricorso. La possibilità di stabilire in che momento la perdita possa essere considerata certa dipende dalle circostanze di fatto caratteristiche di ogni caso (25).

(54)

Se soltanto una parte della fattura è stata pagata, per esempio perché l’importo della fattura IVA esclusa è stato pagato dall’acquirente, mentre un importo corrispondente all’IVA non è stato pagato, soltanto la parte dell’IVA relativa alla proporzione della quota non pagata (26) potrà beneficiare del rimborso (27).

13.   Deducibilità dell’IVA dall’imposta sulle società

(55)

L’articolo 53 del Codice delle imposte sui redditi («CIR92») prevede che alcune imposte non siano deducibili per il calcolo della base imponibile soggetta all’imposta sui redditi (compresa l’imposta sulle società). Tuttavia, l’IVA non compare tra le imposte considerate.

(56)

Le istruzioni amministrative in materia di imposta sui redditi (28) dispongono inoltre che l’IVA pagata o dovuta al Tesoro da un contribuente e non coperta da un’IVA applicata al cliente, rientra fra le spese professionali.

14.   Deducibilità delle ammende IVA dall’imposta sulle società

(57)

In conformità della giurisprudenza della Corte di cassazione, confermata dai commenti amministrativi (29), le ammende proporzionali in materia di IVA sono deducibili dall’imposta sulle società.

15.   Potere dell’ISI

(58)

Ai sensi dell’articolo 87 della legge dell’8 agosto 1980, l’ISI e i suoi direttori regionali dispongono degli stessi poteri dell’amministrazione dell’IVA.

II.3.   Il beneficiario

(59)

La società Umicore SA è una società anonima di diritto belga che produce e commercializza materiali speciali e metalli preziosi nel mercato dell’Unione e in quello internazionale, operando tra l’altro nel settore della produzione e della vendita di argento in grani. In particolare si ritiene che Umicore disponga di una delle maggiori capacità di raffinazione dell’argento a livello mondiale.

(60)

L’argento prodotto da Umicore viene estratto da altri materiali, nella maggioranza dei casi rifiuti industriali che essa ottiene nell’ambito di contratti di lavoro per il recupero di metalli preziosi e no (argento, oro, platino, palladio, rodio, iridio, cobalto, rame, piombo ecc.). Umicore produce in particolare argento in grani che generalmente viene venduto a imprese commerciali all’ingrosso del settore della bigiotteria o all’industria.

(61)

Nell’ambito delle sue attività di commercializzazione di argento in grani, Umicore effettua soprattutto cessioni destinate ad altri Stati membri. Secondo le informazioni fornite da Umicore all’amministrazione fiscale belga, al momento dei fatti il consumo mondiale di argento ammontava a circa 26 000 tonnellate all’anno; l’Italia era il mercato più importante in Europa e tra i principali mercati geografici, con circa 2 000 tonnellate all’anno.

II.4.   Controlli effettuati e accertamenti inviati dall’ISI

(62)

In seguito ai controlli effettuati dall’ISI in merito all’attività di commercializzazione di metalli preziosi svolta da Umicore nel periodo 1995-1999, la Direzione regionale di Bruxelles dell’ISI ha notificato a Umicore, il 30 novembre 1998 e il 30 aprile 1999, due accertamenti riguardanti l’applicazione irregolare dell’esenzione ai sensi dell’articolo 39 bis del CTVA (e, in alcuni casi, ai sensi dell’articolo 39 del codice concernente l’esenzione per le esportazioni di beni al di fuori dell’Unione) in merito a varie cessioni di argento in grani effettuate per clienti italiani, spagnoli e svizzeri e destinate all’Italia. In particolare, in seguito ad alcune indagini svolte dai servizi competenti degli Stati membri interessati era stato possibile accertare che alcuni clienti stranieri di Umicore erano fittizi e legati a meccanismi fraudolenti noti come «carosello» messi in atto per eludere il pagamento dell’IVA.

(63)

Le irregolarità constatate dall’ISI riguardano soprattutto le infrazioni agli articoli 39 e 39 bis del CTVA e gli articoli 1-3 dell’AR n. 52 concernenti le esenzioni applicate da Umicore ad alcune cessioni intracomunitarie ed esportazioni. In particolare l’amministrazione ha stimato che il soggetto passivo non era in grado di dimostrare che tali cessioni soddisfacessero le condizioni per l’applicazione dell’esenzione ai sensi degli articoli 39 e 39 bis del CTVA. L’ISI ha quindi stimato, a titolo preliminare, che Umicore avesse applicato a torto l’esenzione IVA ad alcune cessioni intracomunitarie o ad alcune esportazioni.

(64)

Per quanto riguarda, più in particolare, alcune vendite a diversi soggetti passivi italiani e spagnoli (periodo 1995-1996), l’ISI ha stimato (a titolo preliminare) che il trasporto della merce non era stato effettuato né da Umicore, né dall’acquirente indicato sulla fattura, né per loro conto, ma da un cliente successivo nella filiera di vendita in Italia. Secondo l’ISI, le cessioni in questione non soddisfacevano quindi le condizioni di cui all’articolo 39 bis del CTVA concernente le esenzioni relative alle cessioni intracomunitarie di beni.

(65)

Per quanto riguarda alcune vendite a società con sede in Svizzera, l’ISI ha ugualmente stimato che neanche l’esenzione di cui all’articolo 39 del CTVA per le esportazioni di beni al di fuori dell’Unione era applicabile, tenuto conto del fatto che i beni ceduti erano destinati all’Italia, e non avevano quindi lasciato il territorio dell’Unione.

(66)

Di conseguenza, l’ISI ha temporaneamente concluso, nel suo accertamento del 30 novembre 1998, che Umicore era debitrice nei confronti dello Stato belga, per gli anni 1995 e 1996, dei seguenti importi:

a titolo di IVA: 708 211 924 BEF, ossia circa 17 556 115 EUR,

a titolo di ammenda fiscale ridotta (tabella G allegata all’AR n. 41): 70 820 000 BEF, ossia circa 1 755 582 EUR,

a titolo di interessi di mora: 0,8 % per ogni mese di ritardo, a partire dal 21 gennaio 1997, da calcolare sull’importo dell’IVA dovuto.

(67)

Nell’accertamento del 30 aprile 1999, l’ISI ha concluso temporaneamente che Umicore era debitrice nei confronti dello Stato belga, per gli anni 1997 e 1998, dei seguenti importi:

a titolo di IVA: 274 966 597 BEF, ossia circa 6 816 243 EUR,

a titolo di ammenda fiscale ridotta (tabella G allegata all’AR n. 41): 27 496 000 BEF, ossia circa 681 608 EUR;

a titolo degli interessi esigibili, nella misura dello 0,8 % per ogni mese di ritardo, a partire dal 21 gennaio 1999, da calcolare sull’importo dell’IVA dovuto.

(68)

In totale, l’importo dell’IVA chiesto a Umicore in seguito alle richieste di regolarizzazione era pari a 24 372 358 EUR, e l’ammenda fiscale calcolata nel corso di tali accertamenti corrispondeva a 2 437 235 EUR.

(69)

Con lettere dell’11 e del 18 giugno 1999 e del 31 marzo 2000, Umicore ha espresso il proprio disaccordo con i due accertamenti. In particolare, Umicore ha dichiarato di essere estranea alle irregolarità constatate per i suoi clienti e si è difesa ricordando che, in qualità di grossista sul mercato dell’argento in grani, si presume che essa non conosca l’identità dei clienti dei suoi acquirenti, tenuto conto del fatto che le vendite di argento erano effettuate «franco fabbrica» per evitare i rischi dei trasporti. Inoltre, Umicore si è appellata al fatto che tutti i clienti dell’impresa erano identificati ai fini dell’IVA in altri Stati membri durante il periodo delle transazioni effettuate, i rilievi delle cessioni intracomunitarie trimestrali di Umicore avevano sempre ripreso tutte le cessioni in questione come previsto dal codice dell’IVA belga, le fatture di Umicore erano state emesse a nome dei destinatari identificati ai fini dell’IVA, secondo gli accordi presi al momento degli ordini, i trasporti erano stati effettivamente eseguiti da società di trasporto specializzate e la merce aveva effettivamente lasciato il territorio del Belgio ed era effettivamente arrivata in Italia. Pertanto, Umicore riteneva di aver applicato legittimamente l’esenzione dell’IVA di cui all’articolo 39 bis del CTVA alle operazioni in questione.

(70)

Umicore ha altresì ricordato che alcuni Stati si limitano a esigere la prova del trasporto dei beni in uno Stato membro diverso da quello della partenza del trasporto, mentre il Belgio impone la prova che il trasporto sia stato effettuato dal venditore, o per suo conto o per conto dell’acquirente dei beni in questione, il che sarebbe contrario al diritto dell’Unione e comporterebbe gravi distorsioni della concorrenza a danno di Umicore e delle altre imprese belghe che effettuano questo tipo di cessioni intracomunitarie. Umicore ritiene perciò di aver agito in buona fede, astenendosi dal trattenere l’IVA sulle operazioni controverse.

II.5.   Fondamento dell’accordo transattivo del 21 dicembre 2000

(71)

Il 21 dicembre 2000 l’ISI ha accettato una proposta di accordo presentata da Umicore in merito alla sua situazione IVA per gli anni dal 1995 al 1998. La proposta di accordo specifica che Umicore contesta la fondatezza delle regolarizzazioni richieste dall’ISI ma accetta di effettuare il pagamento proposto per giungere ad una conciliazione.

(72)

L’accordo in questione prevede il pagamento, da parte di Umicore, dell’importo di 423 000 000 di BEF, ossia circa 10 485 896 EUR, a titolo di «pagamento definitivo e a saldo della situazione IVA di Umicore per gli anni dal 1995 fino al 1999 inclusi». L’accordo specifica inoltre che tale importo non sarà deducibile dall’imposta sulle società.

(73)

Come è già stato specificato dal Belgio nella fase d’inchiesta preliminare che ha preceduto l’avvio del procedimento, l’amministrazione fiscale ritiene che l’importo della transazione corrisponda a un’ammenda fissata ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 2, del CTVA e ridotta sulla base dell’articolo 84 del CTVA. In particolare l’articolo 70, paragrafo 2, prevede che l’indicazione inesatta sulla fattura emessa dal soggetto passivo «in relazione al numero di identificazione, al nome o all’indirizzo delle parti interessate all’operazione, alla natura o alla quantità dei beni ceduti o dei servizi erogati, al prezzo o ai suoi accessori» genera l’applicazione di un’ammenda uguale al doppio dell’imposta dovuta sull’operazione. Tuttavia, l’ammenda si riduce al 100 % dell’imposta dovuta ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, dell’AR n. 41 (tabella C allegata all’AR n. 41).

(74)

Il Belgio afferma altresì che l’importo della transazione fissato da Umicore e dall’ISI sarebbe del tutto legittimo e giustificato in conformità del diritto belga. In particolare, esso risulterebbe dal calcolo seguente:

imposta dovuta in linea di principio (calcolo teorico) sulle transazioni in questione: 708 milioni di BEF,

ammenda legale: 708 milioni di BEF × 200 % = 1,416 miliardi di BEF (applicazione dell’articolo 70, paragrafo 2, del CTVA),

riduzione al 100 %, in conformità dell’AR n. 41 (tabella C) che fissa l’importo delle ammende in materia di IVA qualora le infrazioni non siano state commesse con l’intento di eludere o di consentire di eludere l’imposta: 708 milioni di BEF,

presa in considerazione della non deducibilità dell’ammenda a titolo di spese professionali (708 – 40,17 % di 708): 423 milioni di BEF, ossia circa 10 485 896 EUR.

(75)

Secondo il Belgio, tale accordo si giustifica perché gli accertamenti in questione costituiscono soltanto la prima fase di un procedimento amministrativo complesso volto a stabilire un debito d’imposta da pagare da parte di una società debitrice dell’IVA. L’esame approfondito delle informazioni e degli argomenti invocati da Umicore, che ha sempre negato di aver commesso una frode, avrebbe persuaso l’ISI dell’inopportunità di richiedere alcuna imposta nel caso in oggetto. L’ISI ritiene che grazie all’insieme degli elementi, soprattutto dei documenti trasmessi da Umicore e dalla amministrazione italiana, si è potuto concludere che le condizioni per l’esenzione dall’IVA erano state soddisfatte nonostante ciò che era stato formalizzato negli accertamenti. Dal momento che non era stato fissato alcun importo dell’imposta, non è stata consentita alcuna riduzione del debito IVA.

III.   MOTIVI CHE HANNO INDOTTO ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(76)

Nella decisione di avviare il procedimento, la Commissione ha ritenuto che esistessero dubbi sull’applicazione dell’esenzione dell’IVA alle cessioni di beni oggetto degli accertamenti disposti dall’ISI. Essa ha valutato che un’esenzione dall’IVA applicata indebitamente potesse avere come conseguenza l’aumento dell’utile del fornitore sulle vendite in questione.

(77)

La Commissione ha ricordato che una cessione intracomunitaria di beni, in linea di principio imponibile in Belgio, è idonea a beneficiare di un’esenzione se ricorrono le due seguenti condizioni:

i beni vengono spediti o trasportati dal venditore o dall’acquirente o per loro conto, al di fuori del territorio dello Stato membro di partenza ma all’interno dell’Unione, e

la cessione di beni viene effettuata da un altro soggetto passivo che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello della partenza della spedizione o del trasporto.

(78)

Sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione, Umicore non sembrava in grado di dimostrare, al momento dei controlli dell’ISI, che le condizioni di esenzione fossero state soddisfatte. Di conseguenza, e in conformità delle norme concernenti l’applicazione dell’IVA a cessioni di beni che abbiano luogo in Belgio, era sorto un debito fiscale per effetto della sopravvenienza di tali transazioni imponibili.

(79)

La Commissione quindi aveva ritenuto che l’accordo in questione sembrava concedere a Umicore un vantaggio giacché riduceva l’onere fiscale che normalmente essa avrebbe dovuto sostenere.

(80)

La Commissione ha altresì rilevato che sarebbe contraddittorio e ingiustificato applicare un’ammenda proporzionale all’IVA elusa senza richiedere il pagamento della stessa IVA.

(81)

Secondo la Commissione, l’assenza presunta di intento fraudolento da parte di Umicore non giustificava l’applicazione di un’ammenda proporzionale in sostituzione dell’imposta stessa.

(82)

La Commissione ha altresì rilevato che l’importo dell’IVA preso in considerazione nella base di calcolo dell’ammenda proporzionale (708 milioni di BEF) costituiva soltanto una parte del debito inizialmente fissato dai rilievi dell’ISI (983 milioni di BEF). Gli elementi comunicati dal Belgio in merito al calcolo concernente la transazione realizzata non sembravano considerare l’importo del debito IVA di Umicore concernente il periodo 1997-1998 a titolo dell’accertamento del 30 aprile 1999.

(83)

Inoltre, la Commissione ha espresso dubbi sulla legittimità dell’ulteriore riduzione dell’importo in questione, applicata a titolo della non deducibilità dell’ammenda dall’imposta sulle società a titolo di spese professionali.

(84)

D’altro canto, la Commissione ha espresso dubbi sulle modalità con le quali è stato concluso l’accordo. In particolare, il fatto che in tale accordo non fosse specificata la base giuridica e la giustificazione formale dal punto di vista giuridico rappresenterebbe una deviazione dal normale svolgimento della procedura di determinazione e liquidazione di un debito IVA generalmente applicabile in Belgio. In linea di principio, nel caso in cui l’amministrazione contesti il diritto di un soggetto passivo all’esenzione, essa gli invia un accertamento, generalmente accompagnato da un’ammenda. Qualora l’interessato si opponga alla tassazione richiesta dall’amministrazione e le sue obiezioni non riescano a convincere il servizio competente, l’amministrazione dovrebbe in linea di principio inviare un’ingiunzione di pagamento accompagnata da un aumento dell’ammenda pari al 50 %.

(85)

Per quanto riguarda il carattere selettivo della misura, la Commissione ha ricordato che le prassi discrezionali delle amministrazioni fiscali potrebbero dar luogo a vantaggi che rientrano nell’ambito dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato (30).

(86)

La Commissione ha quindi ritenuto che una transazione amichevole come quella di cui aveva beneficiato Umicore, che ha comportato la riduzione di un debito IVA, delle ammende e degli interessi, non fosse generalmente accessibile a tutti i contribuenti, anche qualora essi avessero contestato la fondatezza delle infrazioni loro imputate e di conseguenza nella fattispecie fosse stato soddisfatto il criterio della selettività.

(87)

Secondo la Commissione, l’aiuto in questione non sembra poter beneficiare di alcuna delle deroghe di cui all’articolo 107 del trattato.

IV.   OSSERVAZIONI DEL BELGIO

(88)

Il Belgio sottolinea che il codice dell’IVA non sancisce alcun procedimento formale preciso per procedere alle rettifiche a carico dei debitori dell’imposta. A riguardo è stata tuttavia istituita una prassi, tesa a informare il contribuente della rettifica prevista dall’amministrazione chiedendogli di far valere gli elementi che potrebbero opporsi a tale tassazione. Tale prassi dipende dall’applicazione dei principi di buona amministrazione e del diritto della difesa. In tale contesto, l’accertamento non sarà altro che una proposta dell’amministrazione tesa ad aprire la discussione con il soggetto passivo, senza produrre alcun effetto giuridico per quest’ultimo né alcun credito a favore dello Stato. L’accertamento quindi consente essenzialmente al contribuente di opporsi alla presa di posizione preliminare dell’amministrazione e di far valere gli elementi a sostegno della sua posizione.

(89)

Secondo il Belgio, è possibile che, dopo aver esaminato le argomentazioni esposte dal contribuente in risposta all’accertamento, si renda necessario modificare la rettifica prevista o rinunciare del tutto alla tassazione.

(90)

Il Belgio specifica altresì che l’effetto dell’accertamento non è quello di creare un debito. Soltanto l’ingiunzione di pagamento, resa esecutiva, costituirebbe il titolo con il quale lo Stato istituisce il proprio credito fiscale in materia di IVA (31). Dal momento che, nella causa in oggetto, non è mai stata notificata alcuna ingiunzione di pagamento a Umicore, il Belgio ritiene che l’espressione «riduzione del debito IVA» sarebbe inesatta.

(91)

Per dimostrare che il procedimento seguito nel trattamento del dossier Umicore è stato seguito anche per il trattamento di casi relativi ad altri contribuenti, il Belgio trasmette copia di un accordo concluso nel 2000 con un soggetto passivo per un importo di 6 milioni di BEF, mentre un processo verbale redatto nel 1995 per le stesse transazioni comunicava al medesimo soggetto passivo che esso era debitore per un importo di 14 milioni di BEF.

(92)

Per quanto riguarda lo svolgimento del procedimento con il soggetto passivo, il Belgio aggiunge che gli accordi fiscali sono strumenti di base in materia di IVA, cui ricorrono frequentemente sia la dottrina che la giurisprudenza e che sono esplicitamente previsti dall’articolo 84 del CTVA. La transazione è quindi parte intrinseca del procedimento stesso ed è accessibile a tutti i contribuenti senza alcuna eccezione.

(93)

Quanto al fatto che l’accordo non specifichi la propria base giuridica, il Belgio ricorda che l’articolo 84 del CTVA non prescrive alcuna forma o contenuto obbligatorio per gli accordi fiscali in materia di IVA. Di conseguenza, non vi era alcun obbligo di menzionare una qualsivoglia base giuridica o una giustificazione formale nell’accordo.

(94)

Il Belgio ricorda che la Commissione ha interpellato lo Stato belga nel 1999 in merito alla severità con cui l’amministrazione belga avrebbe valutato gli elementi probatori apportati dai contribuenti per giustificare la realtà delle loro cessioni intracomunitarie. A tale proposito, si fa riferimento a uno scambio di lettere tra la Commissione e il ministro delle Finanze belga in merito al livello di prova richiesto per ottenere l’esenzione nel caso di cessione intracomunitaria (32).

(95)

Il Belgio ricorda altresì che non esiste un modo particolare, formalmente sancito dalla legislazione dell’Unione o dal diritto belga, secondo il quale i contribuenti potrebbero e dovrebbero in qualsiasi circostanza provare il proprio diritto all’esenzione. Al contrario, spetta innanzi tutto all’amministrazione ed eventualmente, in un momento successivo, al giudice valutare, caso per caso, se gli elementi che tendono ad accertare la presenza delle condizioni necessarie all’esenzione siano sufficientemente probanti. Anche a tal proposito, il Belgio trasmette copia di numerose sentenze e decreti che hanno deciso in senso contrario in merito a tale questione.

(96)

Per quanto riguarda il primo accertamento relativo agli anni 1995 e 1996, il Belgio ha sottolineato che i seguenti elementi sono stati presi in considerazione per rinunciare all’imposta prevista inizialmente:

assenza di complicità da parte di Umicore nel sistema di frode,

le merci venivano pagate prima di essere esportate da trasportatori professionisti incaricati dagli acquirenti,

la prova del trasporto di merci in Italia è stata fornita, benché essa non provenga in primo luogo da Umicore ma dalle stesse autorità italiane (33).

(97)

Il Belgio sottolinea tuttavia che avendo dovuto constatare inadempienze da parte di Umicore in relazione all’identità dei veri clienti, l’ISI ha ritenuto necessario imporre un’ammenda considerevole al soggetto passivo. In tale contesto, l’amministrazione ha raggiunto un accordo soltanto sull’importo dell’ammenda, come dimostra la registrazione del pagamento del contribuente come ammenda proporzionale nella contabilità dello Stato.

(98)

Quanto al secondo accertamento relativo agli anni 1997 e 1998, il Belgio constata che la rinuncia alla tassazione prevista è giustificato avendo constatato che ricorrevano effettivamente le condizioni di esenzione. In effetti, le merci erano spedite verso un altro Stato membro (Italia) e la cessione era effettuata per un soggetto passivo identificato ai fini dell’IVA in un altro Stato membro (Regno Unito) (34).

(99)

Il Belgio dichiara inoltre che la nuova valutazione deriva dal fatto che l’insieme dei documenti pertinenti non era ancora disponibile nel 1998 né nel 1999. D’altro canto, allorché tali documenti sono stati disponibili, spettava all’amministrazione decidere, sulla base di tutti gli elementi di cui disponeva, se era possibile rifiutare l’esenzione e se essa era in grado di sostenere tale rifiuto con buone possibilità di successo davanti alle autorità giudiziarie. Il Belgio aggiunge che, sulla base di una valutazione dei rischi simile a quella che avrebbe effettuato qualsiasi creditore privato, l’ISI avrebbe preferito un risultato immediato, reale e incontestato a una controversia lunga e costosa con un risultato più che incerto.

(100)

Il Belgio osserva che al momento di redigere gli accertamenti, i funzionari avrebbero proceduto a un’applicazione automatica delle disposizioni legali relative alla tassazione prevista. Nel caso di esenzione invocata o applicata a torto senza intento fraudolento, l’articolo 70, paragrafo 1, del CTVA nonché la tabella G (punto VII, 2, A) dell’АR n. 41 prevedono l’applicazione di un’ammenda pari al 10 % dell’imposta dovuta. Il Belgio sottolinea, a tale proposito, che in tal modo i funzionari dell’amministrazione avevano ritenuto, necessariamente, di non poter stabilire un qualsivoglia intento fraudolento da parte di Umicore.

(101)

Secondo il Belgio, il fondamento dell’ammenda accettata nell’accordo del 21 dicembre 2000 è radicalmente diverso da quello dell’ammenda prevista dagli accertamenti. Dal momento che la realtà delle cessioni intracomunitarie è stata adeguatamente stabilita, il Belgio sottolinea che sarebbe stato del tutto contraddittorio applicare un’ammenda fondata sull’articolo 70, paragrafo 1, del CTVA per il motivo che l’esenzione sancita dall’articolo 39 bis del CTVA sarebbe stata invocata a torto.

(102)

Il Belgio continua sottolineando che, benché sia stata stabilita la realtà delle cessioni intracomunitarie, è comunque vero che le fatture emesse da Umicore rivelavano gravi negligenze quanto all’identità dei veri acquirenti italiani dell’argento ceduto. La gravità di tale negligenza sarebbe stata valutata tenendo conto del fatto che Umicore è un operatore economico importante, presente soprattutto e costantemente sul mercato internazionale e di conseguenza europeo. Si è quindi presupposto che i responsabili della società non potessero ignorare che la loro fatturazione presentava alcune lacune quanto all’identità dei clienti e non era perciò del tutto conforme alle prescrizioni regolamentari belghe. In mancanza di altri elementi, tale presunzione era tuttavia insufficiente per stabilire l’intento fraudolento da parte di Umicore.

(103)

Il Belgio ricorda il modo in cui è stato definito l’importo transattivo dell’ammenda e specifica che applicare un’ammenda proporzionale laddove non sia stato richiesto il pagamento di alcuna IVA non è contrario alla legislazione applicabile. Se un’operazione è imponibile originariamente (35), il codice esenta successivamente — ma soltanto successivamente — alcune operazioni quali le cessioni intracomunitarie, dall’imposta in Belgio. Ne consegue che un’ammenda proporzionale può essere applicata sull’importo dell’imposta dovuta originariamente sulle operazioni in questione, anche se queste ultime vengono successivamente esentate (36).

(104)

Il Belgio conclude che l’ammenda di cui all’articolo 70, paragrafo 2, del CTVA sanziona l’indicazione delle menzioni inesatte sulle fatture, indipendentemente dal regime dell’IVA da applicare alle operazioni in questione. Quindi soltanto nel caso in cui un’operazione non sia imponibile ai sensi dell’articolo 2 del CTVA tale ammenda non potrebbe essere applicata. L’ammenda di cui all’articolo 70, paragrafo 2, del CTVA non sanzionerebbe d’altronde il mancato pagamento dell’imposta – sanzionato dall’articolo 70, paragrafo 1, del CTVA – ma il fatto di consentire l’elusione dell’imposta dovuta nelle fasi successive della commercializzazione dei beni. Se la reale identità del destinatario delle merci viene nascosta, lo Stato ne perderà le tracce e non potrà prelevare né l’IVA né le imposte dirette che sarebbero dovute in seguito alle operazioni successive effettuate con le merci cedute. Il commento amministrativo del codice IVA sarebbe esplicito a riguardo (37).

(105)

Per quanto riguarda la fissazione dell’ammenda proporzionale, il Belgio specifica che una riduzione dal 200 % — di cui all’articolo 70, paragrafo 2, del CTVA — al 100 % è del tutto legale dal momento che tale riduzione è conforme all’importo delle ammende previste dall’AR n. 41, tabella C, nel caso di assenza di intento fraudolento.

(106)

Infine, il Belgio sottolinea che, secondo una giurisprudenza costante della Corte di cassazione, le ammende proporzionali in materia di IVA sono deducibili dalla base imponibile dell’imposta sulle società (38). Tenuto conto del fatto che la società Umicore auspicava in qualche modo l’anticipo di tale deduzione per chiudere del tutto il contenzioso con l’ISI prima della fine dell’esercizio contabile 2000, l’amministrazione avrebbe quindi accettato di tener conto di tale anticipo nella transazione del 21 dicembre 2000. Il Belgio continua specificando che il fatto di tener conto di tale richiesta costituisce parte integrante della competenza ministeriale di riduzione o condono delle ammende. Esso sottolinea altresì che Umicore ha effettivamente pagato l’importo di 423 milioni di BEF prima del 31 dicembre 2000 come si era impegnata a fare.

(107)

Il Belgio contesta di aver mai concesso un aiuto a Umicore. Esso sottolinea altresì che la transazione in esame non presentava alcuna specificità né vantaggio per Umicore e che non ha in alcun modo rafforzato la posizione dell’impresa rispetto ad altri concorrenti negli scambi tra Stati membri. Il Belgio ritiene che Umicore non abbia beneficiato di alcun trattamento specifico ma dell’applicazione concreta a un caso particolare di uno strumento di base d’altronde ampiamente utilizzato.

(108)

Secondo il Belgio, tali accordi transattivi sono comuni non solo in Belgio ma per motivi evidenti (ossia per prevenire controversie lunghe, costose e dall’esito incerto) anche presso le amministrazioni di numerosi Stati membri. A tale proposito il Belgio nota che la Commissione sarebbe a sua volta ricorsa a un accordo transattivo con Philip Morris International in un caso di perdita di dazi doganali e di IVA che avrebbero dovuto essere versati nel caso di importazione legale (39).

(109)

Il Belgio aggiunge che nell’ipotesi in cui l’IVA fosse stata applicata alle operazioni controverse, quest’IVA avrebbe dovuto essere restituita dall’amministrazione fiscale ai clienti di Umicore, dal momento che questi ultimi potevano esercitare il proprio diritto alla deduzione dell’IVA in quanto soggetti passivi di IVA. Il risultato sarebbe stato un’operazione «neutra» da parte del Tesoro pubblico belga, senza alcun trasferimento di risorse dello Stato.

(110)

Per quanto riguarda il criterio della specificità, il Belgio precisa che contrariamente a ciò che afferma la Commissione nella sua decisione di avvio del procedimento, il semplice fatto che l’accordo riguardi esclusivamente Umicore non consente di affermare che il criterio di selettività sia soddisfatto (40). Per determinare se esista un vantaggio specifico, sarebbe necessario valutare la misura rispetto al trattamento applicato alle imprese che si trovano nella stessa situazione fattuale e giuridica della società assertivamente favorita (41).

(111)

Secondo il Belgio, se, come nel caso in esame, qualunque soggetto passivo di IVA ha la possibilità di contestare un accertamento, di far valere i propri argomenti presso le autorità e di concludere un accordo sul proprio caso specifico con l’amministrazione, e tale accordo non comporta alcuna deroga alla legge, e si limita — sulla base delle prove fornite — ad accettare la fondatezza dei fatti stabiliti dal soggetto passivo, la misura sarebbe generale e non costituirebbe un aiuto ai sensi dell’articolo 107 del trattato. Ora, secondo il Belgio, il procedimento applicabile a Umicore è aperto alle altre imprese ed è applicato in maniera simile a tutti i casi controversi.

(112)

A tale proposito, il Belgio sottolinea che l’amministrazione non ha disposto né è ricorsa, nel caso in questione, a un qualsivoglia potere discrezionale o arbitrario nell’applicazione della legge fiscale concernente l’IVA.

(113)

Secondo il Belgio, la misura in esame sarebbe inoltre giustificata dalla natura e dall’economia del sistema fiscale belga. In effetti, rientrerebbe nella logica di qualsiasi procedura amministrativa ottenere al più presto un risultato corretto che favorisca la sicurezza giuridica nel rigoroso rispetto dell’economia di procedura, garantendo in modo efficace il recupero dell’imposta. Gli accordi conclusi con i contribuenti come Umicore servono in fin dei conti a evitare i rischi di contenziosi giudiziari prolungati e dall’esito incerto.

(114)

Il Belgio osserva che, sulla base dei dati in suo possesso, alcuni concorrenti europei di Umicore avrebbero ceduto argento fino agli stessi clienti italiani di Umicore e alle stesse condizioni, e che la situazione fiscale in materia di IVA di tali produttori non sarebbe stata oggetto di alcuna rettifica da parte delle loro autorità nazionali in quanto la frode avrebbe avuto luogo in Italia e non presso i fabbricanti. Accettando di pagare un’ammenda d’importo significativo, mentre i concorrenti non pagavano né l’IVA né un’ammenda amministrativa, Umicore, invece di ricevere un aiuto, sarebbe stata oggetto di una misura nociva per la sua posizione concorrenziale sul mercato, e se vi è stata incidenza sugli scambi, essa ha giocato a suo sfavore.

(115)

Il Belgio ritiene quindi che la misura non soddisfi alcuna delle condizioni richieste per stabilire l’esistenza di un aiuto di Stato ai sensi del trattato. In effetti, non vi sarebbe nel caso in questione né trasferimento di risorse, né vantaggio, né selettività, né pericolo per la concorrenza, né pericolo per gli scambi tra Stati membri.

(116)

Infine, il Belgio conclude che se la Commissione d’ora in avanti intende combattere il meccanismo stesso delle transazioni fiscali, pur ampiamente diffuso, ed essenziale al buon funzionamento della percezione dell’imposta da parte di qualsiasi amministrazione fiscale, essa dovrà, per giudicare l’applicazione materiale del diritto, sostituirsi per ciascuna causa al giudice nazionale che agisce in qualche modo quale «giudice d’appello» sulle decisioni dell’amministrazione nazionale.

V.   OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

V.1.   Umicore

(117)

Umicore ricorda innanzi tutto che secondo la prassi corrente, sviluppata nel settore del commercio internazionale dei metalli preziosi, la cessione ha luogo in fabbrica («ex works»), ossia l’acquirente si fa carico del trasporto delle merci. Questo tipo di vendita si rivela molto pericoloso nel nuovo sistema dell’IVA per le cessioni intracomunitarie. In effetti, è il venditore che deve provare la realtà del trasporto, mentre è l’acquirente, in questo caso, a disporre dei documenti che attestano il trasporto (fermo restando che, dal 1993, la prova per eccellenza del trasporto — ossia il timbro della dogana sul documento d’esportazione — non esiste più per le cessioni intracomunitarie).

(118)

Per quanto riguarda, più in particolare, la prova del trasporto delle merci, Umicore fa notare di aver consegnato all’ISI una documentazione molto dettagliata a comprova di tale trasporto.

(119)

Umicore d’altronde, per quanto riguarda le transazioni controverse, fa appello alla sua buona fede che sarebbe dimostrata dalla menzione di un’ammenda del 10 % negli accertamenti, ammenda riservata ai casi in cui il soggetto passivo è in buona fede. In tale contesto, Umicore dichiara altresì di aver collaborato spontaneamente con la giustizia italiana la quale, convinta della sua buona fede, non l’avrebbe perseguita.

(120)

Umicore sottolinea altresì che, a suo parere, l’Italia sarebbe responsabile nella misura in cui non ha ritirato il numero IVA delle società fittizie italiane non appena erano state individuate alcune gravi irregolarità da parte delle sue autorità fiscali.

(121)

Umicore afferma altresì che altri produttori di argento concorrenti, con sede in altri Stati membri, hanno effettuato cessioni agli stessi intermediari svizzeri e italiani, in circostanze e condizioni identiche a quelle delle cessioni da essa effettuate, senza che tali cessioni venissero messe in discussione dalle rispettive amministrazioni fiscali. Sarebbe quindi inaccettabile ritenere che Umicore, pur avendo versato una cifra di 423 milioni di BEF (10 485 896 EUR), abbia ricevuto un aiuto di Stato, mentre le altre società concorrenti sfuggirebbero a qualsiasi azione giudiziaria.

(122)

Infine, Umicore aderisce alle osservazioni del Belgio secondo le quali l’accertamento — al contrario dell’ingiunzione di pagamento — non crea alcun debito IVA nel diritto belga.

(123)

Le argomentazioni avanzate da Umicore sono simili a quelle invocate dal Belgio per quanto riguarda la legalità e la validità degli accordi conclusi tra l’amministrazione e i soggetti passivi in materia di IVA. L’interessata ricorda che tali accordi possono vertere esclusivamente su questioni fattuali come la prova del trasporto in materia di cessioni intracomunitarie (e la base imponibile che ne deriva). In tale contesto, Umicore specifica che la conclusione di tali accordi è assai diffusa, anche a livello dei servizi dell’ISI (42).

(124)

L’interessata specifica altresì che la validità e la legalità delle riduzioni delle ammende amministrative, in cambio di un accordo del contribuente sull’importo, sarebbe confermato dalla giurisprudenza (43).

(125)

Infine, per quanto riguarda l’opportunità di tener conto della deducibilità fiscale dell’importo da pagare, Umicore sottolinea che:

l’ISI non ha soltanto una competenza in materia di IVA ma anche in materia di imposte sui redditi,

invece di esigere il pagamento, da parte di Umicore, di un importo al lordo delle imposte sui redditi, che sarebbe fiscalmente deducibile, l’ISI ha accettato il pagamento di un importo al netto delle imposte, evidentemente a condizione — secondo quanto stabilito nell’accordo — che tale importo (netto) non sia esso stesso fiscalmente deducibile. In compenso, Umicore ha accettato di pagare l’importo (netto) entro un termine molto breve (nel corso della settimana) e ciò non violerebbe alcuna disposizione giuridica applicabile alla materia.

(126)

Umicore ritiene che l’importo di 423 milioni di BEF costituisca l’importo dell’IVA dovuto per gli anni 1995-1996 e che l’ISI abbia esentato Umicore dal pagamento degli interessi di mora ai sensi dell’articolo 84 bis del CTVA e dell’ammenda proporzionale (10 %) ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Reggente.

(127)

Per quanto riguarda la riduzione dell’importo dell’IVA dovuto, da 708 milioni di BEF a 423 milioni di BEF, Umicore sottolinea che tale deduzione si giustificherebbe con il fatto che il credito IVA risultante da una fatturazione dell’IVA da parte di Umicore agli acquirenti italiani e svizzeri rimarrebbe non pagato e sarebbe quindi fiscalmente deducibile.

(128)

Per quanto riguarda gli anni 1997-1998, Umicore specifica che l’accertamento del 30 aprile 1999 non ha avuto alcun seguito perché il soggetto passivo aveva debitamente dimostrato che le vendite in questione potevano essere esentate dall’IVA ai sensi dell’articolo 39 bis del CTVA.

(129)

Umicore ritiene che un accordo fiscale come quello in questione non rappresenti un vantaggio ai sensi del TFUE e di conseguenza non rientri nel campo degli aiuti di Stato. Più in particolare, Umicore contesta l’affermazione della Commissione, secondo la quale l’accordo fiscale in questione l’avrebbe posta in una situazione finanziaria più favorevole rispetto agli altri contribuenti.

(130)

In primo luogo, Umicore specifica che, in realtà, è proprio l’ISI ad aver valutato che l’accordo fiscale era più vantaggioso per il Tesoro rispetto a un procedimento il cui esito finale rischiava di essere in definitiva meno favorevole.

(131)

In secondo luogo, la possibilità di concludere un accordo fiscale e di raggiungere un compromesso non rappresenta, di per sé, un vantaggio specifico per Umicore, giacché tali accordi sono generalmente accessibili a tutti i soggetti passivi e rappresentano una prassi corrente e normale in materia di IVA.

(132)

In terzo luogo, un accordo transattivo, per sua stessa natura, non conferisce alcun vantaggio ai sensi delle norme relative agli aiuti di Stato. Per definizione, qualsiasi decisione tesa a raggiungere un compromesso renderebbe necessaria una valutazione dei rischi che, per ciascuna delle parti in causa, comporterebbe la necessità di scegliere tra un pagamento certo e immediato da un lato, e il risultato ipotizzato o possibile alla fine di un contenzioso, dall’altro.

(133)

Sarebbe quindi fallace, secondo Umicore, definire le condizioni di una transazione come un «vantaggio», salvo nei casi di situazioni eccezionali in cui una parte otterrebbe dalla transazione un risultato evidentemente migliore rispetto a tutto ciò che avrebbe potuto pretendere di ottenere alla fine di un contenzioso.

(134)

Secondo Umicore, la Commissione presuppone che se fosse stato necessario portare la controversia fiscale dinanzi ai tribunali belgi, ricorrendo contro la decisione amministrativa, il giudice adito avrebbe necessariamente condannato Umicore al pagamento di un importo maggiore di quello derivante dall’accordo raggiunto tra l’ISI e Umicore. Ora, per raggiungere tale conclusione, la Commissione dovrebbe sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione nazionale o addirittura, se del caso, a quella del giudice nazionale.

(135)

In quarto luogo, Umicore fa riferimento alla causa Déménagements-Manutention Transport SA (44) («DMT»), nella quale la Corte di giustizia avrebbe ritenuto che, concedendo facilitazioni di pagamento all’impresa interessata, l’ONSS (45) si fosse comportato come un creditore pubblico che, alla stregua di un creditore privato, cerca di ottenere il pagamento degli importi che gli sono ancora dovuti da un debitore che stia attraversando un periodo di difficoltà finanziarie. La Corte avrebbe deciso successivamente che spettava al giudice nazionale decidere se tali facilitazioni di pagamento fossero manifestamente più importanti di quelle che un creditore privato avrebbe accordato a tale società.

(136)

Seguendo lo stesso ragionamento della Corte, Umicore ritiene che nella fattispecie l’ISI, alla stregua di un creditore pubblico che cerchi, come un creditore privato, di ottenere il pagamento di importi che gli sono dovuti, abbia optato per il pagamento immediato di un importo netto invece di un importo lordo, il che le avrebbe consentito di procedere a un recupero sicuro ed estremamente rapido. Tale comportamento sarebbe quindi economicamente razionale e prudente, paragonabile a quello che avrebbe adottato un ipotetico creditore privato che si trovasse nella stessa situazione.

(137)

Nel caso specifico, Umicore ritiene che il criterio della selettività sia carente, nella misura in cui l’accordo fiscale in questione rappresenta soltanto un’applicazione particolare al soggetto passivo di un regime generale accessibile a tutti i contribuenti nella stessa situazione, e che l’ISI, allorché raggiunge un compromesso, non eserciti alcun potere discrezionale.

(138)

Anche supponendo che la misura in questione sia considerata selettiva, essa sarebbe comunque giustificata dalla natura e dall’economia del sistema. In effetti, secondo Umicore, anche una misura fiscale selettiva dev’essere considerata come una misura che non conferisce alcun vantaggio dal momento che è stato dimostrato che essa contribuisce a un efficace recupero dell’imposta (46). Nella fattispecie, Umicore ritiene che la misura sarebbe giustificata dalla natura e dall’economia del sistema nella misura in cui l’accordo raggiunto ha contribuito a un efficace recupero dell’imposta (47).

(139)

Umicore dichiara che un’interpretazione del concetto di aiuto di Stato tale da includervi un accordo fiscale come quello raggiunto con l’ISI condurrebbe inevitabilmente la Commissione a esorbitare dalle proprie competenze per arrogarsi una facoltà in materia di recupero di imposte indirette di cui essa non dispone, sconfinando nelle prerogative dei giudici nazionali, i soli competenti a dirimere una controversia fiscale.

(140)

Umicore dichiara di aver versato un importo considerevole all’ISI mentre altri produttori di argento concorrenti, con sede in altri Stati membri, non hanno pagato IVA, né ammende o interessi su cessioni effettuate in circostanze e condizioni identiche.

(141)

In tale contesto, Umicore ritiene che la misura in questione non abbia, a quanto risulta, potuto rafforzare la sua posizione concorrenziale sul mercato in questione, ossia quello del commercio di argento in grani. Di conseguenza, Umicore conclude che l’accordo raggiunto con l’ISI non incide né sulla concorrenza né sugli scambi tra gli Stati membri e quindi l’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato è esclusa dal caso in oggetto.

V.2.   Terzo anonimo

(142)

Un terzo anonimo ha trasmesso alla Commissione copia di una lettera indirizzata al ministro delle Finanze belga in data 15 febbraio 2002, che cita l’analisi giuridica dell’accordo raggiunto con Umicore nonché le relative transazioni.

(143)

Nella sua lettera, il terzo anonimo ha dichiarato che a) l’accordo tra l’ISI e Umicore avrebbe avuto l’effetto di riqualificare un importo dell’IVA dovuta in ammenda, in violazione degli articoli 10 e 172 della Costituzione belga e dell’articolo 84 del CTVA; b) tener conto dell’impatto dell’imposta sulle società per determinare l’importo dell’IVA dovuta o dell’ammenda sarebbe illegale; e c) l’applicazione di un’ammenda proporzionale (all’importo dell’IVA) senza richiedere il pagamento dell’IVA stessa sarebbe illogica.

VI.   REAZIONE DEL BELGIO ALLE OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(144)

Il Belgio ritiene che la posizione di Umicore confermi generalmente la posizione del Belgio sul procedimento in questione, in particolare per quanto riguarda la mancanza di un procedimento formale di rettifica in materia di IVA, l’assenza di valore giuridico di un accertamento non firmato per accordo dal soggetto passivo, la legittimità degli accordi fiscali e la loro accessibilità da parte di tutti i contribuenti, e più in generale la mancanza degli elementi costitutivi di un aiuto di Stato.

(145)

Per quanto riguarda la lettera anonima del 1o ottobre 2004, il Belgio ritiene che tale lettera non contenga alcuna osservazione specifica in merito al procedimento di aiuti di Stato e quindi sarebbe irrilevante.

VII.   INFORMAZIONI COMPLEMENTARI TRASMESSE DAL BELGIO

(146)

In seguito alla restituzione dei documenti acquisiti dalle autorità giudiziarie, il Belgio ha trasmesso alla Commissione una serie di informazioni e documenti concernenti le transazioni all’origine della presente procedura.

(147)

Per quanto riguarda le vendite a clienti con sede in Italia, il Belgio ha trasmesso alcuni documenti sulla base dei quali sarebbe stato deciso di concedere l’esenzione di cui all’articolo 39 bis del CTVA. I documenti in questione comprendono in particolare le fatture emesse da Umicore, fatture di trasporto e diversi documenti relativi ai trasporti.

(148)

Per ciò che riguarda le cessioni a clienti con sede in Svizzera, il Belgio ha ugualmente trasmesso una serie di documenti tesi a dimostrare il trasporto diretto delle merci verso l’Italia. Secondo il Belgio, il ruolo delle società svizzere si sarebbe limitato a un intervento finanziario negli acquisti e nei trasporti.

(149)

Quanto alle cessioni effettuate nel periodo 1997-1998, il Belgio ha dichiarato che, in un primo momento, la regolarizzazione prevista per gli anni 1995-1996 è stata riprodotta per gli anni successivi. Aggiunge inoltre che gli stessi ispettori dell’ISI avevano rinunciato molto rapidamente alla rettifica per quel periodo. A tal fine, il Belgio ha anche trasmesso copia delle note interne a dimostrazione del fatto che gli ispettori interessati avevano effettivamente rinunciato alla tassazione prevista.

VIII.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

(150)

In applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, sono «incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(151)

La qualifica di una misura quale aiuto di Stato presuppone che le seguenti condizioni cumulative vengano soddisfatte, ossia che: 1) la misura in questione conferisca un vantaggio mediante risorse statali; 2) tale vantaggio sia selettivo; e 3) la misura in questione falsi o minacci di falsare la concorrenza e possa incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

(152)

È ugualmente opportuno ricordare che, sulla base di una giurisprudenza costante, il concetto di aiuto comprende non solo prestazioni positive come le sovvenzioni, ma anche interventi che, in forma diversa, contribuiscono a ridurre gli oneri che gravano di norma sul bilancio di un’impresa, come le esenzioni e le riduzioni delle imposte (48).

VIII.1.   Osservazioni preliminari

(153)

È opportuno innanzi tutto constatare che gli accordi transattivi con i contribuenti rappresentano una prassi abituale per l’amministrazione fiscale belga, e per quanto riguarda l’IVA, essi sono esplicitamente previsti dall’articolo 84 del CTVA. D’altronde l’utilità di tali accordi, grazie ai quali è possibile evitare numerose controversie, non viene messa in dubbio dalla presente decisione.

(154)

Si ricorda che le istruzioni amministrative belghe in materia prevedono che la conclusione di una transazione con il soggetto passivo implichi in generale l’esistenza di concessioni da entrambe le parti. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 84 del CTVA, tali transazioni sono possibili soltanto nella misura in cui non implicano esenzione né riduzione dell’imposta. In applicazione di tale principio, una transazione non può quindi vertere sull’importo dell’imposta derivante da constatazioni effettuate, ma piuttosto su questioni di fatto.

(155)

In tale contesto, la Commissione ritiene che un accordo transattivo tra un soggetto passivo dell’IVA e l’amministrazione fiscale belga potrà condurre all’esistenza di un vantaggio economico, soltanto alle seguenti condizioni:

se le concessioni fatte dall’amministrazione sono manifestamente sproporzionate rispetto alle concessioni fatte dal soggetto passivo date le circostanze della causa, e se risulta palese che l’amministrazione non applica lo stesso trattamento favorevole agli altri contribuenti che si trovano in una situazione simile,

se la legittimità dell’accordo dev’essere rimessa in questione, per esempio se l’importo dell’imposta fosse stato ridotto in violazione dell’articolo 84 del CTVA (esenzione o riduzione dell’imposta in relazione a una questione di diritto).

(156)

È quindi opportuno accertare se la transazione conclusa tra l’ISI e Umicore soddisfi le condizioni summenzionate.

VIII.2.   Riguardo all’esistenza di un vantaggio

(157)

Innanzi tutto occorre verificare se la misura conferisca al beneficiario un vantaggio che alleggerisca gli oneri normalmente gravanti sul bilancio (49). Nel caso specifico, ciò equivale ad accertare se la transazione controversa sia stata conclusa in maniera illegittima o sulla base di concessioni sproporzionate da parte dell’amministrazione fiscale.

VIII.2.1.   Riguardo alla regolarità del procedimento

(158)

Con la decisione di avviare il procedimento, la Commissione ha ritenuto che la procedura seguita dalle autorità fiscali avrebbe potuto costituire una deviazione dal normale svolgimento della procedura tesa a determinare e liquidare un debito IVA in quanto l’accordo non menziona la base giuridica e, in mancanza dell’accordo del soggetto passivo, l’amministrazione avrebbe dovuto inviare un’ingiunzione di pagamento accompagnata da un aumento dell’ammenda pari al 50 %.

(159)

Come si è già indicato al considerando 39, l’invio di un accertamento costituisce la prassi abituale delle autorità fiscali belghe in materia di IVA per garantire il rispetto dei principi fondamentali quali il diritto alla difesa. Di conseguenza, i due accertamenti inviati dall’ISI alla società Umicore devono effettivamente essere considerati avvisi preliminari delle autorità fiscali e non come il fatto generatore dell’esigibilità dell’IVA.

(160)

D’altro canto, la possibilità di concludere accordi transattivi con i soggetti passivi è espressamente prevista nel CTVA belga e dev’essere considerata una prassi normale delle autorità fiscali belghe. Queste ultime devono tuttavia rispettare il principio secondo il quale tali transazioni non possono causare né l’esenzione né la riduzione dell’imposta dovuta. Tali transazioni intervengono quindi in linea di principio nelle situazioni in cui le autorità fiscali vogliono evitare una controversia con il soggetto passivo per fatti che non siano chiaramente stabiliti.

(161)

D’altronde è necessario constatare che non vi è obbligo alcuno per le autorità fiscali di inviare un’ingiunzione di pagamento nel caso in cui l’amministrazione non sia riuscita a ottenere l’accordo del soggetto passivo sulla tassazione proposta nell’accertamento. Al contrario, nel caso in cui sussistano dubbi sui fatti in questione, le autorità competenti possono sempre tentare di raggiungere un accordo con il soggetto passivo.

(162)

Infine, dall’analisi dei testi giuridici risulta che nessuna disposizione prevede l’obbligo per le autorità fiscali belghe di menzionare un’esplicita base giuridica negli accordi in questione.

(163)

La Commissione deve quindi concludere, sulla base del contesto giuridico descritto nell’attuale decisione, che il procedimento applicato dalle autorità fiscali nei confronti di Umicore si è svolto conformemente alle regole e alle prassi in vigore e non rappresenta una deviazione dal normale svolgimento della procedura.

(164)

È quindi opportuno analizzare le transazioni in questione tenendo conto delle osservazioni preliminari che sono state fatte, per determinare l’eventuale esistenza di un vantaggio. Il ragionamento che segue si fonda sull’analisi di due periodi distinti; il primo si riferisce agli anni 1995 e 1996 sui quali verte la regolarizzazione effettuata dalle autorità fiscali, e il secondo si riferisce agli anni 1997 e 1998 per i quali si è rinunciato del tutto alla tassazione.

VIII.2.2.   Anni 1995-1996

(165)

Per quanto riguarda il periodo 1995-1996, è opportuno analizzare i tre tipi diversi di transazione, interessati dal progetto di rettifica comunicato a Umicore il 30 novembre 1998, per determinare l’eventuale esistenza di un vantaggio. Per ogni tipo di transazione, la presente analisi mira a identificare importi minimi dell’IVA, ammende e interessi di mora che le autorità fiscali belghe avrebbero dovuto imporre sulla base di un’interpretazione ragionevole dei fatti, senza concessioni eccessive di queste ultime né applicazione irregolare delle norme in materia di IVA.

1.   Cessioni di beni a clienti con sede in Italia

(166)

Nel primo scenario, le transazioni riguardavano cessioni di argento puro «franco fabbrica» effettuate tra febbraio 1995 e febbraio 1996 secondo lo schema seguente:

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(167)

Umicore ha fatturato le merci a una società «B» (50) con sede in Italia e provvista di numero di registrazione IVA in tale Stato membro. Quest’ultima società ha fatturato nuovamente le merci a un cliente «C» soggetto passivo di IVA, anch’esso con sede in Italia. Il trasporto delle merci è stato effettuato, su ordine del soggetto passivo C, direttamente dal luogo di produzione in Belgio verso l’Italia. La maggior parte delle fatture emesse da Umicore al cliente B sono state pagate dal soggetto passivo C.

(168)

Le fatture sono state emesse da Umicore a «B» nell’ambito dell’esenzione ai sensi dell’articolo 39 bis del CTVA. L’esame delle fatture pro forma, ottenute nel quadro della cooperazione amministrativa con le autorità fiscali italiane, indicano che il soggetto passivo C era il destinatario delle merci.

(169)

Nell’accertamento del 30 novembre 1998, l’ISI aveva inizialmente stimato che il criterio di esenzione delle cessioni intracomunitarie concernente il trasporto non era soddisfatto nella misura in cui il trasporto era stato effettuato per conto di un cliente successivo (e non dal venditore, per suo conto o per conto dell’acquirente come prescritto dall’articolo 39 bis del CTVA). Di conseguenza, l’amministrazione aveva concluso che la transazione tra Umicore e il cliente B costituiva una cessione di beni senza trasporto e non poteva quindi beneficiare dell’esenzione dell’articolo 39 bis del CTVA.

(170)

Le informazioni trasmesse dal Belgio e da Umicore alla Commissione sembrano tuttavia dimostrare che la realtà della transazione tra Umicore e la società B poteva ragionevolmente essere messa in discussione dalle autorità fiscali belghe. Si osserva in effetti che:

le informazioni trasmesse dalle autorità fiscali italiane tendevano a dimostrare che la società B si poteva considerare un operatore fittizio (o «missing trader») il cui ruolo si limitava a produrre fatture con applicazione dell’IVA e in seguito a sparire senza adempiere i propri obblighi fiscali, tra cui il pagamento dell’IVA all’autorità fiscale italiana,

a giudicare dalle informazioni trasmesse dalle stesse autorità fiscali italiane, sembra che l’amministratore unico della società B non comparisse sui registri della polizia,

due richieste di informazioni rivolte dalle autorità fiscali belghe alle controparti italiane rispettivamente il 26 agosto 1998 e il 1o aprile 1999 dimostrano altresì che l’amministrazione fiscale belga nutriva seri dubbi sulla reale esistenza della società B prima della conclusione dell’accordo,

il trasporto delle merci verso l’Italia veniva effettuato per conto del soggetto passivo C,

le merci venivano trasportate direttamente dal sito di produzione in Belgio verso un deposito in Italia dove venivano messe a disposizione di C,

la stragrande maggioranza delle fatture emesse da Umicore alla società B veniva pagata dalla società C,

sulla base delle dichiarazioni dei responsabili di Umicore riprese in un processo verbale, e di cui è stato ritrascritto un estratto nell’accertamento, sembra d’altro canto che non esistesse alcun contratto quadro tra Umicore e la società B,

in compenso, sembra che la reale esistenza della società C non fosse affatto rimessa in discussione dalle autorità fiscali italiane che, nel quadro di un’ispezione, avevano ottenuto accesso illimitato alla contabilità di tale società.

(171)

Presa individualmente, ciascuna di queste constatazioni non è probabilmente sufficiente a dimostrare il carattere fittizio della vendita tra Umicore e la società B. Tuttavia, le stesse constatazioni prese nel loro insieme possono indurre un fondato dubbio in merito alla realtà della vendita tra Umicore e la società B. Le autorità fiscali belghe che erano informate dei sospetti sull’esistenza reale dell’attività dell’operatore B prima della conclusione della transazione con la società Umicore il 21 dicembre 2000, disponevano quindi di un margine di valutazione molto ampio sulla realtà delle transazioni e di un’eventuale riqualificazione.

(172)

A questo proposito è opportuno ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte di cassazione belga, l’imposta dev’essere basata sulla realtà dei fatti (51). L’amministrazione fiscale belga quindi, in linea di principio, è tenuta a fondare la propria imposizione non sulle transazioni apparenti presentate dal soggetto passivo per giustificare un’eventuale esenzione, ma sulle transazioni reali risultanti dall’intenzione reale delle parti.

(173)

Se, dalle informazioni a disposizione delle autorità fiscali belghe, risultasse che la vendita tra A e B è una vendita fittizia e che la vendita reale (che implica il trasferimento del potere di disporre di un bene) è in realtà intervenuta nella relazione tra A e C, tali autorità sarebbero in diritto di riqualificare la cessione del bene tra A e B in cessione del bene tra A e C e di applicare le regole in materia di IVA a tale transazione riqualificata.

(174)

La circostanza che una frode sia intervenuta in Italia per interposizione di un operatore fittizio non consente di rimettere in discussione il diritto all’esenzione di cui poteva beneficiare Umicore nella misura in cui la buona fede di quest’ultima non è stata rimessa in discussione dall’amministrazione belga.

(175)

Da quanto precede risulta quindi che le autorità fiscali belghe potevano legittimamente riqualificare le transazioni interessate in cessioni intracomunitarie tra Umicore e la società C, senza che tale riqualificazione costituisse una concessione sproporzionata dell’amministrazione o un’applicazione irregolare delle norme sull’IVA. Esse potevano inoltre concedere l’esenzione dell’IVA sulle transazioni così riqualificate dal momento che l’insieme delle condizioni di esenzione era soddisfatto (compreso il trasporto da parte o per conto dell’acquirente).

(176)

È però opportuno accertare i) se le autorità fiscali belghe avevano il diritto di applicare un’ammenda sulla base dell’articolo 70, paragrafo 2, del CTVA, a causa delle indicazioni inesatte riportate sulle fatture e, in caso affermativo; ii) quale importo si sarebbe dovuto fissare per tale ammenda; e iii) se Umicore ha beneficiato di concessioni sproporzionate o di un’applicazione irregolare della legge da parte dell’amministrazione fiscale.

(177)

È necessario ricordare innanzi tutto che, nel caso di inesattezze nell’indicazione delle menzioni da riportare su una fattura relativa a una cessione intracomunitaria, l’AR n. 41 prevede un’ammenda che arriva al 100 % dell’imposta dovuta sulle operazioni in questione. Tuttavia, come si è spiegato in precedenza ai considerando 45 e 46, l’applicazione di un’ammenda amministrativa è sottoposta al principio di proporzionalità e l’amministrazione dispone, ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Reggente del 18 marzo 1831, del potere di scostarsi dalle scale delle ammende previste nell’AR n. 41.

(178)

Nella fattispecie, non è escluso che un’ammenda pari al 100 % fosse sproporzionata, tenuto conto della buona fede del soggetto passivo che non è stata rimessa in discussione dall’amministrazione. Non è neanche escluso che, nell’ambito della controversia con Umicore, l’amministrazione fiscale belga abbia tentato di massimizzare i propri introiti, così come un creditore cerca di ottimizzare il recupero del proprio credito. A tale proposito bisogna ricordare che una simile prassi non può rientrare nella sfera di applicazione dell’articolo 107 del trattato nella misura in cui essa non comporta concessioni sproporzionate o illegittime da parte dell’amministrazione.

(179)

Tenuto conto del margine di valutazione di cui dispone l’amministrazione in tale contesto, si può ragionevolmente ritenere che, nell’ambito di un accordo transattivo, l’amministrazione avrebbe dovuto fissare l’importo dell’ammenda a una percentuale compresa tra il 10 % e il 50 %. Da un lato, il tasso del 10 % può essere considerato accettabile se si fa riferimento al tasso del 10 % previsto alla tabella G dell’allegato all’AR n. 41 per le infrazioni di cui all’articolo 70, paragrafo 1, del CTVA, o all’ammenda del 10 % menzionata nell’accertamento del 30 novembre 1998. Dall’altro, il tasso del 50 % potrebbe essere considerato come il tasso più alto applicabile tenendo conto del principio di proporzionalità e del contesto di un accordo transattivo. L’applicazione di un tasso del 50 % sembra d’altronde confortata da una giurisprudenza recente della Corte di cassazione belga (52). Tenuto conto del fatto che quest’ultima sentenza riguarda una causa penale, si può ritenere che, nel caso di specie in cui si stabilisce l’intenzione fraudolenta di Umicore, il tasso del 50 % costituisca un tetto massimo.

(180)

Si può quindi concludere che, in considerazione delle circostanze del caso specifico, l’ammenda poteva ragionevolmente essere fissata a un importo compreso tra 33 238 698 BEF (10 % × 332 386 976) e 166 193 488 BEF (50 % × 332 386 976).

(181)

Nella misura in cui un vantaggio selettivo sarebbe potuto derivare esclusivamente da concessioni sproporzionate da parte dell’amministrazione fiscale, soltanto l’importo minore, ossia 33 238 698 BEF, dev’essere preso in considerazione per determinare un eventuale vantaggio. Tale importo, in linea di principio, è deducibile dalla base imponibile dell’imposta sulle società (53).

2.   Cessioni di beni a clienti con sede in Svizzera

(182)

Nel secondo scenario, la sequenza delle transazioni controverse con i clienti svizzeri era solitamente la seguente:

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(183)

Tra il febbraio 1996 e l’ottobre 1996, Umicore ha fatturato le merci a una società B (54) con sede in Svizzera che non disponeva di un numero di registrazione IVA in nessuno Stato membro. La società svizzera, in seguito, fatturava nuovamente le merci a un cliente C soggetto all’IVA e con sede in Italia. Il trasporto di merci veniva effettuato direttamente dal luogo di produzione in Belgio verso l’Italia. Sulla base dei documenti trasmessi dal Belgio, sembra che il trasporto sia stato disposto dalla società C. A quanto pare inoltre, in alcuni casi, il prezzo delle merci è stato pagato direttamente da C a Umicore mentre in altri casi, è stata la società B a effettuare il pagamento. Bisogna inoltre osservare che C si riferisce in realtà a società considerate fittizie dalle autorità fiscali italiane e spagnole (55).

(184)

Le fatture emesse da Umicore alla società svizzera B tra il febbraio 1996 e l’ottobre 1996 riguardano vendite di argento puro «ex fabbrica Hoboken» e riprendono le seguenti menzioni: «Esportazione — Esenzione dell’IVA ai sensi dell’articolo 39 del codice».

(185)

Benché le cessioni in questione siano state effettuate da UMICORE in esenzione d’IVA nell’ambito dell’articolo 39 del CTVA, le informazioni che l’ISI ha ottenuto dal soggetto passivo nonché dall’amministrazione belga delle dogane e delle accise dimostrano che il trasporto delle merci è stato effettuato a destinazione dell’Italia senza che vi sia stata esportazione.

(186)

Data l’assenza di esportazione e quindi del diritto all’esenzione sulla base dell’articolo 39 del CTVA, si tratta nuovamente di capire se le autorità fiscali belghe avrebbero potuto concludere che le transazioni tra Umicore e la società svizzera avevano un carattere fittizio, che le vere transazioni erano intervenute nella relazione tra Umicore e C e che queste ultime transazioni potevano beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 39 bis del CTVA.

(187)

Nell’accertamento del 30 novembre 1998, l’ISI aveva stimato che i criteri di esenzione ai sensi dell’articolo 39 del CTVA (esportazioni) non erano soddisfatti dal momento che non era stato possibile presentare alcuno dei documenti a giustificazione della realtà delle esportazioni, e in particolare alcuna dichiarazione d’esportazione.

(188)

Su questa base, l’amministrazione aveva quindi concluso che le transazioni tra Umicore e le società svizzere non potevano essere esentate sulla base dell’articolo 39 del CTVA; si riteneva che avessero avuto luogo in Belgio, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 7, del CTVA ed erano quindi soggette all’IVA belga in conformità dell’articolo 2 del CTVA. L’amministrazione concludeva quindi che Umicore era debitrice di un importo d’IVA pari a 312 608 393 BEF (56) (7 749 359 EUR) nonché di un’ammenda pari al 10 % di tale importo.

(189)

In una risposta complementare del 30 marzo 2000 agli accertamenti, Umicore afferma che «è ormai stabilito che il meccanismo realizzato aveva un carattere fittizio, del quale il servizio commerciale di Umicore non poteva essere a conoscenza. Le importazioni in Svizzera non hanno mai avuto luogo, ed è perciò essenziale sottolineare che, in questi dossier come negli altri, la realtà delle cessioni in Italia non viene messa in dubbio.»

(190)

D’altronde risulta che, su alcune fatture pro forma emesse da Umicore ai clienti svizzeri, il nome del soggetto passivo italiano destinatario delle merci è menzionato esplicitamente e l’identità di tale destinatario è confermata dalle lettere di trasporto redatte dal trasportatore.

(191)

Per i motivi che seguono, una riqualificazione delle transazioni concernenti le cessioni intracomunitarie tra Umicore e l’entità C non è concepibile:

al momento della conclusione dell’accordo, l’amministrazione belga era già informata che C si riferiva in realtà a entità che erano considerate società fittizie dalle autorità fiscali italiane e spagnole,

la reale esistenza delle società svizzere non è mai stata rimessa in discussione, né dalle autorità fiscali belghe, né da quelle italiane, né da Umidore,

la società Umicore non poteva ignorare di non avere il diritto di applicare l’esenzione di cui all’articolo 39 del CTVA (esenzione d’IVA per le esportazioni) in assenza di esportazione di merci.

(192)

Ne consegue che le transazioni in questione non potevano beneficiare dell’esenzione di IVA ai sensi dell’articolo 39 del CTVA (data l’assenza di esportazione), né dell’esenzione dell’IVA in applicazione dell’articolo 39 bis del CTVA. Le transazioni in questione, in questo caso, dovevano essere analizzate come cessioni di beni senza trasporto che non possono beneficiare di un’esenzione IVA. Dall’applicazione dell’articolo 15, paragrafi 2 e 7, del CTVA, e dell’articolo 2 del CTVA risulta quindi che Umicore era debitrice di un importo d’IVA pari a 312 608 393 BEF (7 749 359 EUR). Inoltre, era necessario applicare un’ammenda del 10 %, ossia 31 260 839 BEF, su tale importo in applicazione dell’articolo 70, paragrafo 1, del CTVA e dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’AR n. 41. Nessun elemento del dossier consente alla commissione di pensare che il tasso del 10 % darebbe luogo a un problema di applicazione del principio di proporzionalità (57).

(193)

In conformità delle norme fiscali applicabili, l’importo dell’IVA supplementare dovuto dal soggetto passivo e non fatturato al cliente dev’essere considerato una spesa deducibile per la determinazione della base imponibile dell’imposta sulle società. L’importo dell’ammenda amministrativa è ugualmente deducibile dall’imposta sulle società.

3.   Cessione di beni a clienti con sede in Italia e in Spagna

(194)

Tra ottobre e dicembre 1996, la sequenza delle transazioni controverse con questi clienti è stata la seguente:

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(195)

Umicore fatturava le merci ad alcune società «B» con sede in Italia o in Spagna e lì provviste di un numero di registrazione IVA. Le fatture in questione riguardavano vendite di argento puro «franco fabbrica» ed erano emesse sia nell’ambito dell’esenzione di cui all’articolo 39 del CTVA (esportazioni) sia nell’ambito dell’esenzione di cui all’articolo 39 bis del CTVA (cessioni intracomunitarie). Il trasporto delle merci veniva effettuato direttamente dal luogo di produzione in Belgio verso l’Italia. Nella maggioranza dei casi, il pagamento delle fatture veniva effettuato dalla società svizzera C (58) che figura altresì come il soggetto che ha effettivamente disposto il trasporto (59).

(196)

Infine, le informazioni fornite dalle autorità fiscali italiane e spagnole all’amministrazione belga prima della conclusione dell’accordo transattivo tendono a dimostrare che le società B avevano un’esistenza fittizia.

(197)

Nell’accertamento del 30 novembre 1998, l’amministrazione fiscale belga ipotizzava che l’indicazione degli acquirenti sulle fatture di vendita fosse scorretta e che le società svizzere C fossero i veri acquirenti delle merci. In assenza di qualsiasi esportazione al di fuori del territorio dell’Unione, l’amministrazione belga specificava nel suo accertamento che l’esenzione dell’articolo 39 del CTVA non era applicabile e che le vendite in questione dovevano essere riqualificate in cessioni di beni soggette all’IVA belga in applicazione dell’articolo 15, paragrafi 2 e 7, del CTVA e dell’articolo 2 del CTVA. L’amministrazione concludeva quindi che Umicore era debitrice di un importo pari a 63 216 555 BEF (60) (1 567 097,46 EUR) a titolo dell’IVA nonché di un’ammenda amministrativa pari al 10 % di tale importo.

(198)

Nell’ambito di uno scambio di lettere con l’ISI, Umicore indicava che le società svizzere avevano ricevuto conferimento di rappresentanza dalle società B per organizzare il trasporto delle merci e agivano inoltre come agente finanziario delle stesse società.

(199)

A tale proposito, bisogna osservare che non ci sono elementi nel dossier che consentano di dimostrare che le società svizzere avrebbero agito come mandatari del trasporto per conto delle società italiane e spagnole. Al contrario, l’insieme dei documenti trasmessi alla Commissione tendono a dimostrare che il trasporto delle merci era stato effettuato per conto delle società svizzere e che queste ultime erano le beneficiarie e proprietarie effettive delle merci in questione.

(200)

Di conseguenza, la Commissione ritiene che nel loro accertamento, le autorità fiscali belghe avessero legittimamente riqualificato le transazioni controverse in cessioni di beni alle società svizzere. Tali cessioni dovevano essere quindi soggette all’IVA belga in applicazione dell’articolo 15, paragrafi 2 e 7, del CTVA e dell’articolo 2 del CTVA senza possibilità di esenzione sulla base dell’articolo 39 o 39 bis del CTVA.

(201)

Anche nel caso in cui le autorità fiscali avessero potuto legittimamente riconoscere la realtà delle transazioni con le società italiane e spagnole, si sarebbe dovuta rifiutare l’esenzione sulla base dell’articolo 39 bis del CTVA a causa dell’assenza del trasporto effettuato dal venditore (Umicore), per suo conto o per conto dell’acquirente (B).

(202)

Si deve quindi concludere che Umicore era debitrice di un importo pari a 63 216 555 BEF (1 567 097,46 EUR) a titolo dell’IVA nonché di un’ammenda amministrativa di 6 321 655 BEF (10 % dell’IVA dovuta) in applicazione dell’articolo 70, paragrafo 1, del CTVA e dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’AR n. 41.

(203)

L’importo di 63 216 555 BEF nonché l’importo dell’ammenda amministrativa sono in linea di principio deducibili dall’imposta sulle società.

4.   Presa in considerazione della non deducibilità dell’importo della transazione

(204)

La prassi tesa a considerare un’ammenda amministrativa che in linea di principio è deducibile (dalla base imponibile) dell’imposta sulle società come non deducibile e a ridurre successivamente l’importo di tale ammenda per prendere in considerazione la sua non deducibilità (compensazione o «netting») non è conforme alla regolamentazione né alla prassi amministrativa in questo settore (61). Di conseguenza è opportuno prendere in considerazione il vantaggio e lo svantaggio derivante da tale prassi rispetto a una situazione in cui tale compensazione non sarebbe stata applicata dall’amministrazione.

(205)

Lo stesso ragionamento si può applicare agli importi dell’IVA che in linea di principio sono deducibili dall’imposta sulle società e che avrebbero beneficiato da questa spessa compensazione.

(206)

Tra gli importi determinati nelle sezioni precedenti, gli importi seguenti devono essere considerati deducibili:

33 238 698 + 312 608 393 + 31 260 839 + 63 216 555 + 6 321 655 = 446 646 140 BEF.

(207)

L’impatto negativo della non deducibilità di tali importi per Umicore si può stimare in linea di principio nel modo seguente:

446 646 140 × 40,17 % (62) = 179 417 754 BEF.

(208)

Tuttavia, tenuto conto del fatto che Umicore presentava una perdita fiscale per i redditi imponibili dell’anno 2000, la non deducibilità degli importi in questione comportava in realtà un impatto negativo soltanto per il periodo imponibile successivo (redditi del 2001) durante il quale Umicore aveva effettivamente imputato l’intera perdita fiscale trasferibile. Di conseguenza, il meccanismo di compensazione applicato dall’amministrazione belga ha avuto l’effetto di differire il pagamento dell’imposta o dell’ammenda al periodo imponibile successivo.

(209)

D’altro canto, nella misura in cui l’imposta sulle società belga, in linea di principio, viene riscossa mediante versamenti anticipati effettuati dal contribuente nel corso dell’anno imponibile per evitare maggiorazioni d’imposta (63), si può ragionevolmente ritenere che in assenza di compensazione Umicore sarebbe stata indotta a effettuare i versamenti in questione a metà dell’anno 2001, il che significa in pratica che Umicore ha beneficiato di pagamenti differiti di 6 mesi dell’importo di 179 417 754 BEF.

(210)

L’impatto positivo della non deducibilità per Umicore può essere quindi stimato all’importo seguente:

179 417 754 BEF × 0,8 % (64) × 6 mesi = 8 612 052 BEF.

5.   Interessi di mora

(211)

Gli interessi di mora dovuti in linea di principio sugli importi dell’IVA calcolati più sopra devono essere calcolati sulla base di un tasso mensile dello 0,8 % a partire dal 21 gennaio 1997 (65) e fino al pagamento effettivo intervenuto alla fine del mese di dicembre 2000:

37,6 % (66) × (312 608 393 + 63 216 555) = 141 310 180 BEF.

6.   Sintesi degli importi dovuti per il periodo1995-1996

(212)

Gli importi minimi dovuti da Umicore per il periodo 1995-1996 sono riportati nella tabella seguente:

(in BEF)

DESCRIZIONE

IMPORTI DOVUTI

1)

Primo tipo di transazioni

 

Ammenda amministrativa

33 238 698

2)

Secondo tipo di transazioni

 

IVA dovuta

312 608 393

Ammenda amministrativa (10 %)

31 260 839

3)

Terzo tipo di transazioni

 

IVA dovuta

63 216 555

Ammenda amministrativa (10 %)

6 321 655

Totale parziale

446 646 140

4)

Interessi di mora

141 310 180

Totale dovuto in linea di principio (IVA + interessi)

587 956 320

5)

Impatto della non deducibilità:

 

– impatto negativo della non deducibilità

– 179 417 754

+ impatto positivo del pagamento differito

8 612 052

TOTALE

417 150 618

(213)

Sulla base del calcolo che precede, è opportuno considerare che l’importo minimo dovuto da Umicore per gli anni 1995 e 1996 nell’ambito della conclusione di un accordo transattivo con l’amministrazione fiscale è pari a 587 956 320 BEF (14 575 056,46 EUR). Tuttavia, prima di confrontare tale importo con l’importo dell’accordo, è opportuno tener conto dell’impatto della non deducibilità, il che riduce l’importo determinato a 417 150 618 BEF (10 340 893,71 EUR).

VIII.2.3.   Anni 1997-1998

(214)

Per quanto riguarda il periodo 1997-1998, le transazioni messe in discussione nell’accertamento del 30 aprile 1999 seguivano il seguente schema:

Image

(215)

In quest’ultimo scenario, il cliente di Umicore è una succursale B con sede nel Regno Unito di una società svizzera provvista di un numero IVA nel Regno Unito. Il cliente successivo è un soggetto passivo C con sede in Italia. Le merci erano trasportate direttamente dal luogo di produzione in Belgio verso l’Italia. Infine, il pagamento delle fatture di vendita emesse da Umicore era effettuato dal soggetto passivo B.

(216)

Nell’accertamento del 30 aprile 1999, l’amministrazione fiscale ha giudicato che il soggetto passivo B non avesse il diritto di rivendicare l’esenzione dell’IVA di cui all’articolo 39 bis del CTVA giacché non disponeva di un numero IVA valido in Italia. Secondariamente essa ha ritenuto che, pur ammettendo che il soggetto passivo B avesse un’attività economica reale che gli conferisse la qualità di assoggettato all’IVA, le vendite in questione dovrebbero essere analizzate come operazioni triangolari intracomunitarie. In tale scenario, la prima vendita tra Umicore e il soggetto passivo B dovrebbe essere analizzata come una vendita nazionale senza trasporto soggetta all’IVA belga senza possibilità d’esenzione dal momento che il trasporto sarebbe stato effettuato per conto dei clienti italiani.

(217)

A titolo preliminare, è opportuno notare innanzi tutto che, contrariamente al periodo 1995-1996, gli stessi ispettori dell’ISI hanno ritenuto successivamente che non vi fossero elementi sufficienti per rifiutare l’esenzione. Tale situazione risulta chiaramente dalle note interne inviate dagli ispettori al loro direttore prima e dopo la conclusione dell’accordo.

(218)

In secondo luogo, dai documenti trasmessi alla Commissione dal Belgio, con lettera del 6 agosto 2009, sembra che il trasporto fosse stato realmente effettuato per conto del soggetto passivo B (e non per conto di un eventuale cliente successivo). Questo inoltre sembra confermato sulla base delle copie dei documenti inviati da Umicore all’ISI nella lettera dell’11 giugno 1999, nei quali si dimostra che, per ogni vendita, il soggetto passivo B aveva inviato un fax a Umicore per informarlo dell’identità della società di trasporto, del nome del conducente e del numero di targa del camion.

(219)

Inoltre, il fatto che il soggetto passivo B non avesse un numero IVA valido in Italia, come affermato dall’amministrazione belga nell’accertamento del 30 aprile 1999, non sembra pertinente in mancanza di un qualsiasi obbligo per un soggetto passivo di essere titolare di partita IVA nello Stato membro in cui le merci vengono spedite. Occorre constatare che l’amministrazione fiscale britannica, che ha trasmesso informazioni all’amministrazione belga su richiesta di quest’ultima, non ha affatto rimesso in discussione la reale esistenza delle attività del soggetto passivo B nel Regno Unito.

(220)

Infine, bisogna constatare che l’amministrazione fiscale belga non ha rimesso in discussione il fatto che le merci abbiano effettivamente lasciato il territorio belga e siano state trasportate verso un altro Stato membro.

(221)

Tali considerazioni sembrano dimostrare a sufficienza che l’ISI non disponeva di elementi che le consentissero di respingere l’esenzione dell’IVA applicata da Umicore. Si deve quindi concludere che Umicore non era debitrice di alcun supplemento di IVA, ammenda o interesse per il periodo 1997-1998.

VIII.2.4.   Conclusioni sull’esistenza di un vantaggio economico

(222)

Sulla base della valutazione precedente, è necessario considerare che l’importo minimo di cui Umicore era debitrice per gli anni dal 1995 al 1998 nell’ambito della conclusione di un accordo transattivo con l’amministrazione fiscale era pari complessivamente a 417 150 618 BEF (10 340 893,71 EUR).

(223)

Nella misura in cui tale importo è inferiore all’importo pagato da Umicore sulla base dell’accordo del 21 dicembre 2000, non si può giungere alla conclusione che ci siano state concessioni sproporzionate da parte delle autorità fiscali belghe. Il solo aspetto dell’accordo che deroghi alla regolamentazione nonché alla prassi amministrativa riguarda il meccanismo di compensazione mediante il quale l’importo dovuto è stato ridotto per tener conto della non deducibilità dell’imposta sulle società. Tuttavia, l’impatto economico generato da tale prassi è stato debitamente considerato nella valutazione in questione.

(224)

La Commissione ritiene di conseguenza che le autorità fiscali belghe non abbiano concesso vantaggi economici o finanziari alla società Umicore nell’ambito della conclusione dell’accordo transattivo del 21 dicembre 2000.

IX.   CONCLUSIONE

(225)

La Commissione constata che l’accordo transattivo concluso il 21 dicembre 2000 tra le autorità fiscali belghe e la società Umicore non ha procurato alcun vantaggio a quest’ultima e non costituisce quindi un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo fiscale transattivo concluso il 21 dicembre 2000 tra lo Stato belga e la società Umicore SA (ex Union Minière SA), concernente un importo di 423 milioni di BEF, non costituisce un aiuto a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2010.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  GU C 280 del 17.11.2004, pag. 10.

(2)  A decorrere dal 1o dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ma non cambiano nella sostanza. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE vanno intesi, ove necessario, agli articoli 87 e 88 del trattato CE. Il TFUE ha introdotto altresì alcuni cambiamenti terminologici, come il cambiamento da «Comunità» a «Unione» e da «mercato comune» a «mercato interno».

(3)  GU C 223 del 7.9.2004, pag. 2.

(4)  Cfr. nota 1.

(5)  GU L 376 del 31.12.1991, pag. 1.

(6)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme («Sesta direttiva IVA») (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1).

(7)  L’articolo 5, paragrafo 2, dell’AR n. 18, dispone che «l’acquirente che non abbia sede in Belgio, e che prenda possesso di beni in Belgio, nel momento in cui ne prende possesso, deve rilasciare ricevuta al venditore che abbia sede in Belgio. La ricevuta da rilasciare al venditore deve indicare la data della consegna dei beni, la descrizione di questi ultimi e il paese di destinazione. Lo stesso documento dev’essere rilasciato al venditore allorché a prendere possesso dei beni in Belgio sia un terzo, che agisce per conto di un acquirente che non abbia sede in Belgio. In tal caso il documento dev’essere rilasciato dal terzo, che dichiara con il documento in oggetto di agire per conto del mandante». L’articolo 6 dell’AR n. 18 specifica che «La prova dell’esportazione dev’essere prodotta dal venditore […] a prescindere dal documento di cui all’articolo 5, paragrafo 2«. L’articolo 3 dell’AR n. 18, dispone inoltre che «Il venditore deve disporre in ogni momento di tutti i documenti giustificativi dell’esportazione per esibirli su richiesta degli agenti incaricati del controllo. Tali documenti comprendono in particolare i buoni d’ordine, i documenti di trasporto, i documenti relativi al pagamento, nonché la dichiarazione di esportazione di cui all’articolo 2« che dispone «Una copia della fattura di vendita o, in mancanza di quest’ultima, una nota di spedizione contenente tutte le indicazioni che deve riportare una fattura di vendita, dev’essere consegnata all’ufficio doganale oppure, conformemente al regolamento doganale in materia di esportazione, è necessario depositare una dichiarazione di esportazione».

(8)  Un estratto della risposta del ministro delle Finanze belga all’interrogazione parlamentare n. 248 del 23 gennaio 1996 (Boll. Q.R., Ch. Repr. S.O. 1995-1996, n. 26 del 18/3/1996) specifica che «Una cessione intracomunitaria in partenza dal Belgio costituisce quindi un’operazione che in linea di principio rende l’IVA esigibile in Belgio se essa è effettuata da un soggetto passivo che agisce in quanto tale. Il diritto al beneficio di tale esenzione dev’essere ovviamente dimostrato dal fornitore che lo fa valere. Spetta quindi a lui l’onere della prova, per dimostrare che le condizioni per applicare l’esenzione sono state soddisfatte».

(9)  L’articolo 16 specifica che la cessione si effettua nel momento in cui il bene viene messo a disposizione dell’acquirente, e l’articolo 17 specifica che il fatto generatore dell’imposta interviene e l’imposta diventa esigibile nel momento in cui si effettua la cessione del bene.

(10)  Cfr. sentenza della Corte di cassazione del 21.5.1982, Pas. I, 1982, pag. 1106.

(11)  Benché tale procedimento non sia espressamente previsto dal codice dell’IVA, esso costituisce la prassi abituale dell’amministrazione tesa a rispettare numerosi principi fondamentali fra cui il diritto alla difesa e il principio di buona amministrazione.

(12)  Commento amministrativo del codice dell’IVA n. 84/91.

(13)  In particolare considerato il numero e l’importanza delle operazioni non comprovate da documenti regolari, rispetto al numero e all’importanza delle operazioni che sono state oggetto di documenti regolari.

(14)  Il commento amministrativo n. 70/67 prevede che tale disposizione si applichi allorché il soggetto passivo venda senza fattura a un cliente che si presenta come un privato, a condizione che il soggetto passivo non abbia motivi seri per dubitare della non imponibilità delle controparti.

(15)  Cfr. tabella C.

(16)  Sentenza della Corte di arbitrato del 24 febbraio 1999 nella causa n. 22/99.

(17)  Divenuta nel frattempo la Corte costituzionale.

(18)  Cassazione, 12 febbraio 2009, RG C.07.0507.N, non pubblicato; Cassazione, 13 febbraio 2009, RG F.06.0107.N, non pubblicato e Cassazione, 12 febbraio 2009, RG F.06.0108.N.

(19)  Cfr. ex articolo 84, CTVA.

(20)  L’articolo 9 del decreto del Reggente prevede che il ministro delle Finanze deliberi sui reclami aventi per oggetto il condono delle ammende e l’aumento di diritti a titolo di ammende, diversi da quelli su cui si sia già pronunciato il giudice.

(21)  I direttori regionali dell’ISI dispongono degli stessi poteri ai sensi dell’articolo 95 della legge del 15 marzo 1999, che sostituisce l’articolo 87 della legge dell’8 agosto 1980.

(22)  Cfr. Commento IVA n. 84/59.

(23)  Cfr. Commento IVA n. 84 bis/4 e seguenti.

(24)  Circolare IVA n. 78 del 15 dicembre 1970, paragrafo 9.

(25)  Cfr. Manuale IVA pubblicato dall’amministrazione competente per l’IVA, pag. 1116, paragrafo 530.

(26)  Se un soggetto passivo fattura inizialmente un importo pari a 100, a cui si aggiunge un’IVA di 21, per un importo totale pari a 121 e l’acquirente paga soltanto 100, l’eventuale rimborso non riguarderà l’importo di 21 ma un importo di 21 × (21/121) = 3,64.

(27)  Non ci sono istruzioni precise sul modo di calcolare il rimborso nel caso di perdita parziale sul prezzo. Tuttavia, niente impedisce che tale rimborso possa essere applicato nel caso in cui l’importo dell’IVA venga fatturato successivamente dal soggetto passivo (anche molti anni dopo il fatto generatore dell’imposta).

(28)  Cfr. Com.I.R. n. 53/88.

(29)  Cfr. Com.I.R. n. 53/97 e n. 53/97.1.

(30)  Cfr. in particolare la sentenza della Corte del 26 settembre 1996 nella causa C-241/94, Francia/Commissione, Raccolta 1996, pag. I-4551; la sentenza del Tribunale del 6 marzo 2002 nelle cause riunite T-127/99, Diputación Foral de Álava, T-129/99, Comunidad Autónoma del País Vasco et Gasteizko Industria Lurra e T-148/99, Daewoo Electronics Manufacturing España, Raccolta 2002 pag. II-1275, punti 151 e 154.

(31)  Articolo 85, CTVA.

(32)  Nella lettera [SG(99) 3364] del 10.5.1999, la Commissione ha dichiarato che, benché le disposizioni belghe sembrino ragionevoli e proporzionate, la Commissione ha ricevuto numerose denunce da cui risulta che, soprattutto qualora l’acquirente trasporti esso stesso il bene acquistato, l’amministrazione esige documenti che il venditore non può produrre, soprattutto i documenti di trasporto.

(33)  A tale proposito, il Belgio ricorda la giurisprudenza belga secondo la quale l’imposta dev’essere fondata sulla realtà dei fatti nonché sul principio di buona amministrazione. Sulla base di tali principi, l’amministrazione ritiene di dover tener conto degli elementi probatori forniti dalle autorità di un altro paese per l’eventuale concessione dell’esenzione dell’IVA alle cessioni intracomunitarie.

(34)  Nella fattispecie, la società svizzera acquirente dei beni aveva fatto autorizzare un rappresentante responsabile per il Regno Unito, anch’egli identificato ai fini dell’IVA; questi aveva adempiuto i propri obblighi fiscali in tale paese.

(35)  Ai sensi dell’articolo 2 del CTVA, una cessione di beni o una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso è soggetta all’imposta se ha luogo in Belgio. Ora, l’articolo 53, 2o, del CTVA impone l’emissione di una fattura per qualsiasi cessione o prestazione di servizio, indipendentemente dal fatto che esse vengano effettivamente tassate in Belgio.

(36)  L’articolo 70, paragrafo 2, del CTVA verrebbe d’altronde applicato qualora le fatture, la cui emissione è sancita dagli articoli 53, 53-octies e 54, del CTVA, non siano state emesse o la loro emissione non sia corretta.

(37)  Cfr. commento IVA dal n. 70/60 al 70/62.

(38)  Cfr. Com.I.R, n. 53/97 e 53/97.1.

(39)  Cfr. comunicato stampa del 9 luglio 2004, IP/04/882.

(40)  Cfr. considerando 55 della decisione di avvio del procedimento.

(41)  Cfr. le conclusioni dell’avvocato generale presentate nella causa C-353/95 P, Schimd, Raccolta 1997, pag. I-7007, punto 30.

(42)  Umicore cita le statistiche dell’ISI secondo le quali il 22 % dei supplementi in materia di IVA dovuti a un aumento di fatturato sul periodo 2000-2002 sono stati fissati in seguito a un accordo con il contribuente.

(43)  Tribunale Namur, 10 gennaio 1991, FJ.F, 91/204: «L’amministrazione fiscale e il contribuente possono validamente raggiungere un compromesso in materia di IVA. Le disposizioni giuridiche e normative applicabili prevedono che manifestando il proprio accordo sulla transazione relativa alla base imponibile, il contribuente chiede di beneficiare della riduzione delle ammende. L’operazione risponde così, per sua stessa natura, alla definizione della transazione la cui caratteristica essenziale è l’esistenza di concessioni reciproche tra le parti. La concessione del contribuente consiste, nella fattispecie, nell’accordo da lui manifestato sulla base imponibile derivante dall’accertamento seguito al controllo. La concessione dell’amministrazione fiscale consiste nella riduzione delle ammende legali connesse all’accordo relativo alla determinazione della base imponibile».

(44)  Sentenza del 29 giugno 1999, DM Transport, C-256/97, Raccolta1999, pag. I - 3913. DM Transport era debitore di 18,1 milioni di BEF nei confronti dell’Office national de sécurité sociale belge (lo «ONSS»), a titolo di ritenute sui salari e di contributi a carico del datore di lavoro. In conformità del diritto belga, il datore di lavoro che non versi i contributi entro i termini all’uopo prescritti è passibile di maggiorazioni e sanzioni penali. E' tuttavia riconosciuta all’ONSS la facoltà di concedere termini di pagamento. In considerazione del fatto che tali facilitazioni di pagamento avevano consentito all’impresa in stato di insolvenza di sussistere in modo artificiale, il Tribunal de commerce di Bruxelles ha sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale, per determinare se tali facilitazioni di pagamento dovessero essere considerate aiuti di Stato.

(45)  Ufficio nazionale di previdenza e assistenza sociale belga.

(46)  Sentenza del 6 marzo 2002, Diputación Forai de Álava e.a., T-127/99, Raccolta 2002, pag. II-1275, punti 164-166.

(47)  A tale proposito, Umicore si riferisce al punto 26 della comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU C 384 del 10.12.1998 , pag. 3), secondo il quale la ragion d’essere del sistema tributario sarebbe «la riscossione di entrate per finanziare la spesa statale».

(48)  Cfr. in particolare le sentenze della Corte del 15 marzo 1994 nella causa C-387/92, Banco Exterior de España, Raccolta 1994 pag. I-877, punto 13; dell’8 novembre 2001 nella causa C-143/99, Adria Wien Pipeline GmbH, Raccolta 2001, pag. I-8365, punto 38; del 22 novembre 2001 nella causa C-53/00, Ferring, Raccolta 2001, pag. I-9067, punto 15; del 3 marzo 2005 nella causa C-172/03, Heiser, Raccolta 2005, pag. I-1627, punto 36; del 22 giugno 2006 nelle cause riunite C-182/03 e C-217/03, Forum 187 ASBL, Raccolta 2003, pag. I-6887, punto 86.

(49)  Cfr. punto 9 della comunicazione del 1998 citata nella nota 46.

(50)  «B» si riferisce in realtà a due società italiane distinte.

(51)  Cfr. sezione II.2 su questo tema.

(52)  Cassazione, sentenze del 12/9/2009, citate in precedenza. La Corte ha confermato che un’ammenda del 200 % era sproporzionata in considerazione delle circostanze della causa, e che la Corte d’appello aveva a giusto titolo ridotto l’importo dell’ammenda al 50 %.

(53)  Cfr. sezione II.2 su questo tema.

(54)  «B» si riferisce in realtà a due società con sede in Svizzera.

(55)  «C» si riferisce in realtà alle stesse società di «B» nel terzo scenario descritto al punto successivo.

(56)  1 488 611 396 BEF × 21 % = 312 608 393 BEF.

(57)  Nei casi in cui si applica l’articolo 70 paragrafo 1, il tasso del 10 % costituirebbe il minimo applicato dalle autorità fiscali.

(58)  C si riferisce in realtà alle stesse società svizzere che erano coinvolte nel secondo scenario.

(59)  Le fatture pro forma emesse da Umicore menzionano nella descrizione delle merci il nome della società C quale «proprietario». Quanto ai documenti di trasporto, questi sono inviati inizialmente alla società svizzera C e segnalano generalmente che le merci sono destinate all’Italia per conto della società svizzera C.

(60)  Il 21 % degli importi fatturati: (29 595 944 + 34 744 972 + 32 355 113 + 73 803 950 + 130 531 237) × 21 % = 63 216 555 BEF.

(61)  Cfr. sezione II.2

(62)  Tasso dell’imposta sulle società applicabile al momento della conclusione dell’accordo.

(63)  Cfr. articolo 218 CIR92 in relazione agli articoli da 157 a 168 CIR92.

(64)  Tasso applicato dall’amministrazione fiscale belga per calcolare gli interessi di mora.

(65)  Data determinata nell’accertamento sulla base della prassi abituale dell’amministrazione fiscale.

(66)  (3 × 12 mesi) + 11 mesi = 47 mesi × 0,8 % = 37,6 %.


11.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 122/100


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 2011

che modifica l’allegato II della decisione 93/52/CEE riconoscendo come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) alcune regioni italiane e che modifica gli allegati della decisione 2003/467/CE riconoscendo come ufficialmente indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica alcune regioni di Italia, Polonia e Regno Unito

[notificata con il numero C(2011) 3066]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/277/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l’allegato A, parte I, punto 4, l’allegato A, parte II, punto 7 e l’allegato D, parte I, punto E,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (2), in particolare l’allegato A, capitolo 1, rubrica II,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/68/CEE definisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi di ovini e caprini nell’Unione e stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri o loro regioni possono essere riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi.

(2)

La decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B. melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (3) elenca, nel suo allegato II, le regioni degli Stati membri riconosciute ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) ai sensi della direttiva 91/68/CEE.

(3)

L’Italia ha presentato alla Commissione documenti attestanti che le regioni Emilia-Romagna e Valle d’Aosta soddisfano le condizioni per il riconoscimento come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) di cui alla direttiva 91/68/CEE.

(4)

In base alla valutazione della documentazione presentata dall’Italia, le regioni Emilia-Romagna e Valle d’Aosta devono essere riconosciute ufficialmente indenni da tale malattia. La voce relativa all’Italia dell’allegato II della decisione 93/52/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(5)

La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi all’interno dell’Unione di animali delle specie bovina e suina. Essa stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro o una sua regione possono essere dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(6)

L’Isola di Man, in quanto dipendenza della Corona britannica dotata di autonomia interna, non fa parte dell’Unione europea, ma ha con essa una relazione speciale limitata. Il regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all’Isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli (4) dispone che, per l’applicazione della regolamentazione concernente, tra l’altro, la legislazione zootecnica, il Regno Unito e l’Isola di Man devono essere considerati come un solo Stato membro.

(7)

Gli allegati della decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (5) elenca gli Stati membri e le loro regioni che sono dichiarati ufficialmente indenni, rispettivamente, da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi bovina enzootica.

(8)

L’Italia ha presentato alla Commissione documenti attestanti che le province di Rieti e di Viterbo nella regione Lazio soddisfano le condizioni per il riconoscimento come ufficialmente indenni da tubercolosi di cui alla direttiva 64/432/CEE.

(9)

In base alla valutazione della documentazione presentata dall’Italia, le province di Rieti e di Viterbo nella regione Lazio devono essere dichiarate ufficialmente indenni da tubercolosi.

(10)

L’Italia e il Regno Unito hanno inoltre presentato alla Commissione documenti attestanti rispettivamente che le province di Frosinone, Latina e Viterbo nella regione Lazio e l’Isola di Man soddisfano le condizioni per il riconoscimento come ufficialmente indenni da brucellosi di cui alla direttiva 64/432/CEE.

(11)

In base alla valutazione della documentazione presentata dall’Italia e dal Regno Unito, le province di Frosinone, Latina e Viterbo nella regione Lazio e l’Isola di Man devono essere dichiarate rispettivamente regioni d’Italia e del Regno Unito ufficialmente indenni da brucellosi.

(12)

L’Italia, la Polonia e il Regno Unito hanno presentato alla Commissione documenti attestanti rispettivamente che la provincia di Viterbo nella regione Lazio, quarantaquattro circoscrizioni amministrative (powiaty) nei voivodati di Lubusz, Cuiavia-Pomerania, Masovia, Podlachia, Varmia-Masuria e Grande Polonia e l’Isola di Man soddisfano le condizioni per il riconoscimento come ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica di cui alla direttiva 64/432/CEE.

(13)

In base alla valutazione della documentazione presentata dall’Italia, dalla Polonia e dal Regno Unito, le regioni in questione devono essere dichiarate rispettivamente regioni d’Italia, Polonia e Regno Unito ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.

(14)

Gli allegati della decisione 2003/467/CE devono quindi essere modificati di conseguenza.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato II della decisione 93/52/CEE è modificato come indicato nell’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Gli allegati della decisione 2003/467/CE sono modificati come indicato nell’allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

(3)  GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14.

(4)  GU L 68 del 15.3.1973, pag. 1.

(5)  GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74.


ALLEGATO I

Nell’allegato II della decisione 93/52/CEE la voce relativa all’Italia è sostituita dalla seguente:

«In Italia:

Regione Abruzzo: provincia di Pescara

Provincia di Bolzano

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Lazio: province di Latina, Rieti, Roma, Viterbo

Regione Liguria: provincia di Savona

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Sardegna

Regione Toscana

Provincia di Trento

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto.»


ALLEGATO II

Gli allegati I, II e III della decisione 2003/467/CE sono così modificati:

1)

nell’allegato I, capitolo 2, la voce relativa all’Italia è sostituita dalla seguente:

«In Italia:

Regione Abruzzo: provincia di Pescara

Provincia di Bolzano

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Lazio: province di Rieti, Viterbo

Regione Lombardia

Regione Marche: provincia di Ascoli Piceno

Regione Piemonte: province di Novara, Verbania, Vercelli

Regione Sardegna: province di Cagliari, Medio Campidano, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano

Regione Toscana

Provincia di Trento

Regione Veneto.»;

2)

nell’allegato II, capitolo 2:

a)

la voce relativa all’Italia è sostituita dalla seguente:

«In Italia:

Regione Abruzzo: provincia di Pescara

Provincia di Bolzano

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Lazio: province di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo

Regione Liguria: province di Imperia, Savona

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise: provincia di Campobasso

Regione Piemonte

Regione Puglia: provincia di Brindisi

Regione Sardegna

Regione Toscana

Provincia di Trento

Regione Umbria

Regione Veneto.»;

b)

la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

«Nel Regno Unito:

Gran Bretagna: Inghilterra, Scozia, Galles

Isola di Man.»;

3)

nell’allegato III il capitolo 2 è così modificato:

a)

la voce relativa all’Italia è sostituita dalla seguente:

«In Italia:

Regione Abruzzo: provincia di Pescara

Provincia di Bolzano

Regione Campania: provincia di Napoli

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Lazio: province di Frosinone, Rieti, Viterbo

Regione Liguria: province di Imperia, Savona

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Puglia: provincia di Brindisi

Regione Sardegna

Regione Sicilia: province di Agrigento, Caltanissetta, Siracusa, Trapani

Regione Toscana

Provincia di Trento

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto.»;

b)

la voce relativa alla Polonia è sostituita dalla seguente:

«In Polonia:

Voivodato della Bassa Slesia

Powiaty:

bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, Jelenia Góra, kamiennogórski, kłodzki, legnicki, Legnica, lubański, lubiński, lwówecki, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, Wałbrzych, wołowski, wrocławski, Wrocław, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski.

Voivodato di Lublino

Powiaty:

bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, chełmski, Chełm, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Zamość.

Voivodato di Lubusz

Powiaty:

gorzowski, Gorzów Wielkopolski, krośnieńsko-odrzański, międzyrzecki, nowosolski, słubicki, strzelecko—drezdenecki, sulęciński, świebodziński, Zielona Góra, zielonogórski, żagański, żarski, wschowski.

Voivodato di Cuiavia-Pomerania

Powiaty:

aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, Grudziądz, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, toruński, Toruń, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski.

Voivodato di Łódź

Powiaty:

bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki, Łódź, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, Skierniewice, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski.

Voivodato della Piccola Polonia

Powiaty:

brzeski, bocheński, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, olkuski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki.

Voivodato di Masovia

Powiaty:

białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, grójecki, gostyniński, grodziski, kozienicki, legionowski, lipski, łosicki, makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, otwocki, piaseczyński, Płock, płocki, płoński, pruszkowski, przasnyski, przysuski, pułtuski, Radom, radomski, Siedlce, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, Warszawa, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, zwoleński, żuromiński, żyrardowski.

Voivodato di Opole

Powiaty:

brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, Opole, prudnicki, strzelecki.

Voivodato dei Precarpazi

Powiaty:

bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, Krosno, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski.

Voivodato di Podlachia

Powiaty:

augustowski, białostocki, Białystok, bielski, grajewski, hajnowski, kolneński, łomżyński, Łomża, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, Suwałki, wysokomazowiecki, zambrowski.

Voivodato di Pomerania

Powiaty:

Gdańsk, gdański, Gdynia, lęborski, Sopot, wejherowski.

Voivodato di Slesia

Powiaty:

będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, cieszyński, częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, Mysłowice, myszkowski, Piekary Śląskie, pszczyński, raciborski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, tarnogórski, Tychy, wodzisławski, Zabrze, zawierciański, Żory, żywiecki.

Voivodato di Santacroce

Powiaty:

buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, Kielce, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski.

Voivodato di Varmia-Masuria

Powiaty:

Elbląg, elbląski, ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, lidzbarski, olecki, piski, szczycieński, węgorzewski.

Voivodato della Grande Polonia

Powiaty:

jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, koniński, Konin, krotoszyński, międzychodzki, nowotomyski, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, słupecki, średzki, śremski, turecki, wolsztyński, wrzesiński.»;

c)

è aggiunta la seguente voce relativa al Regno Unito:

«Nel Regno Unito:

Isola di Man.»