ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.063.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 63

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
10 marzo 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 230/2011 della Commissione, del 9 marzo 2011, recante modifica al regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell’Unione per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia

2

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 231/2011 della Commissione, del 9 marzo 2011, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

13

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 232/2011 della Commissione, del 9 marzo 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

15

 

 

DECISIONI

 

 

2011/153/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2011, relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

17

 

 

2011/154/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 9 marzo 2011, che chiude un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell’India

21

 

 

2011/155/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 9 marzo 2011, riguardante la pubblicazione e la gestione del documento di riferimento di cui all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario [notificata con il numero C(2011) 1536]  ( 1 )

22

 

 

III   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del Comitato permanente degli Stati EFTA n. 3/2010/SC, del 1o luglio 2010, relativa al sistema interno di ripartizione dei costi

26

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

10.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/1


Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali

L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali entrerà in vigore il 1o aprile 2011, essendo stata espletata, in data 24 febbraio 2011, la procedura prevista all’articolo 8 dell’accordo.


REGOLAMENTI

10.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/2


REGOLAMENTO (UE) N. 230/2011 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2011

recante modifica al regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell’Unione per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

Nel 2009 si sono conclusi i negoziati per un protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell’Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il 2009-2014, in appresso «il protocollo aggiuntivo».

(2)

La firma, a nome dell’Unione europea, e l’applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo sono state autorizzate con decisione 2010/674/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un accordo tra l’Unione europea, l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014, di un accordo tra l’Unione europea e la Norvegia su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014, di un protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e l’Islanda riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell’Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014 e di un protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Norvegia riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell’Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014 (2).

(3)

Il protocollo aggiuntivo stabilisce nuovi contingenti tariffari annui in esenzione di dazio per l’importazione nell’Unione europea di alcuni pesci e prodotti della pesca originari della Norvegia.

(4)

In conformità del protocollo aggiuntivo, i livelli dei contingenti tariffari in esenzione di dazio che avrebbero dovuto essere aperti per la Norvegia a partire dal 1o maggio 2009 fino al 1o marzo 2011 sono divisi in parti uguali e assegnati su base annua alla rimanente parte del periodo di applicazione di detto protocollo.

(5)

Per dare attuazione ai nuovi contingenti tariffari previsti dal protocollo aggiuntivo è necessario modificare il regolamento (CE) n. 992/95.

(6)

È necessario sostituire l’attuale riferimento ai prezzi franco frontiera contenuto nel regolamento (CE) n. 992/95 con un riferimento al valore dichiarato in dogana ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (3), e prevedere che, per beneficiare delle preferenze di cui al protocollo aggiuntivo, tale valore debba essere almeno pari al prezzo di riferimento fissato o da fissare ai sensi dello stesso regolamento.

(7)

Il protocollo n. 3 dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, è stato modificato dalla decisione n. 1/2005 del comitato misto CE-Norvegia del 20 dicembre 2005 (4). È pertanto necessario prevedere espressamente che si applichi il protocollo 3, come modificato nel 2005.

(8)

Per motivi di chiarezza e per tenere conto delle modifiche dei codici della nomenclatura combinata stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (5), nonché delle suddivisioni TARIC, è opportuno sostituire gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 992/95.

(9)

Per motivi di chiarezza e per tenere conto del fatto che gli stessi prodotti, per lo stesso periodo, rientrano in più contingenti, è opportuno unificare detti contingenti.

(10)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 992/95.

(11)

In conformità della decisione 2010/674/UE, i nuovi contingenti tariffari devono essere applicati a partire dal 1o marzo 2011. Occorre pertanto che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 992/95 è così modificato:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   I prodotti originari della Norvegia elencati nell’allegato, quando sono immessi in libera pratica nell’Unione europea, possono beneficiare dell’esenzione dai dazi doganali entro i limiti dei contingenti tariffari, nei periodi stabiliti dal presente regolamento e in conformità alle disposizioni da esso previste.

2.   Le importazioni dei prodotti della pesca elencati nell’allegato beneficiano dei contingenti tariffari menzionati nel paragrafo 1 solo se il valore dichiarato in dogana è almeno pari al prezzo di riferimento fissato o da fissare, ai sensi dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (6).

3.   Si applicano le disposizioni del protocollo n. 3 dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, come modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2005 del comitato misto CE-Norvegia del 20 dicembre 2005 (7).

4.   Il beneficio dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0710 e 09.0712 non è concesso alle merci dichiarate per l’immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno. Inoltre il beneficio del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0714 non è concesso alle merci di cui al codice NC 0304 99 23 dichiarate per l’immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno.

2)

all’articolo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 non si applica ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0702, 09.0710, 09.0712, 09.0713, 09.0714, 09.0749 e 09.0750.»;

3)

il testo degli allegati I e II è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 101 del 4.5.1995, pag. 1.

(2)  GU L 291 del 9.11.2010, pag. 1.

(3)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(4)  GU L 117 del 2.5.2006, pag. 1.

(5)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(6)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(7)  GU L 117 del 2.5.2006, pag. 1.»;


ALLEGATO

«ALLEGATO

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale è determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

Numero d’ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)

Dazio contingentale (%)

09.0701

ex 1504 20 10

90

Grassi e oli di animali marini, diversi dall’olio di balena e dallo spermaceti, in imballaggi di contenuto netto superiore ad 1 kg

Dall’1.1 al 31.12

1 000

8,5

ex 1504 30 10

99

ex 1516 10 90

11

09.0702

0303 29 00

 

Altri Salmonidae congelati

Dall’1.3.2011 al 30.4.2011

526

0

Dall’1.5.2011 al 30.4.2012

3 158

Dall’1.5.2012 al 30.4.2013

3 158

Dall’1.5.2013 al 30.4.2014

3 158

09.0703

ex 0305 51 90

10

20

Merluzzi bianchi secchi, salati ma non affumicati, esclusi i merluzzi bianchi della specie Gadus macrocephalus

Dall’1.4 al 31.12

13 250

0

ex 0305 59 10

90

Pesci secchi, salati ma non affumicati, della specie Boreogadus saida

09.0710

0303 51 00

 

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii) congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi (1)

Dall’1.5.2011 al 30.4.2012

76 333

0

Dall’1.5.2012 al 30.4.2013

76 333

Dall’1.5.2013 al 30.4.2014

76 334

09.0711

 

 

Preparazioni o conserve di pesci, compresi caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:

Dall’1.1 al 31.12

400

3

ex 1604 13 90

91

92

99

alacce o spratti, esclusi i filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell’olio, surgelati

1604 19 92

 

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

ex 1604 19 93

90

Merluzzi carbonari (Pollachius virens), esclusi i merluzzi carbonari affumicati

1604 19 94

 

Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

1604 19 95

 

Merluzzi dell’Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius)

1604 19 98

 

Altri pesci

ex 1604 20 90

30

35

50

60

90

Altre preparazioni o conserve di pesci, esclusi aringhe e sgombri

ex 1604 20 90

40

Altre preparazioni o conserve di sgombri

 

 

10

09.0712

0303 74 30

 

Sgombri (Scomber scombrus e Scomber japonicus), congelati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi (1)

Dall’1.5.2011 al 30.4.2012

66 333

0

Dall’1.5.2012 al 30.4.2013

66 333

Dall’1.5.2013 al 30.4.2014

66 334

09.0713

0303 79 98

 

Altri pesci, congelati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

Dall’1.3.2011 al 30.4.2011

578

0

Dall’1.5.2011 al 30.4.2012

3 474

Dall’1.5.2012 al 30.4.2013

3 474

Dall’1.5.2013 al 30.4.2014

3 474

09.0714

0304 29 75

 

Filetti di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelati

Dall’1.3.2011 al 30.4.2011

8 896

0

Dall’1.5.2011 al 30.4.2012

109 701

Dall’1.5.2012 al 30.4.2013

109 701

ex 0304 99 23

10

20

30

Lati di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelati

Dall’1.5.2013 al 30.4.2014

109 702

09.0715

0302 11

 

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), fresche o refrigerate

Dall’1.1 al 31.12

500

0

0303 21

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), congelate

09.0716

0302 12 00

 

Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), freschi o refrigerati

Dall’1.1 al 31.12

6 100

0

09.0717

0303 11 00

0303 19 00

 

Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytsha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), congelati

Dall’1.1 al 31.12

580

0

ex 0303 22 00

20

Salmoni dell’Atlantico (Salmo salar), congelati

09.0718

0304 19 13

0304 29 13

 

Filetti, refrigerati o congelati, di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

Dall’1.1 al 31.12

610

0

09.0719

0302 19 00

 

Altri Salmonidae, freschi o refrigerati

Dall’1.1 al 31.12

670

0

0303 29 00

Altri Salmonidae congelati

09.0720

0302 69 45

 

Molve (Molva spp.), fresche o refrigerate

Dall’1.1 al 31.12

370

0

09.0721

0302 22 00

 

Passere di mare (Pleuronectes platessa), fresche o refrigerate, esclusi i filetti e altra carne di pesci della voce 0304

Dall’1.1 al 31.12

250

0

0302 23 00

Sogliole (Solea spp.), fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesci e altra carne di pesci della voce 0304

0302 29

Rombi gialli (Lepidorhombus spp.) e altri pesci piatti, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesci e altra carne di pesci della voce 0304

0303 39

Passere (Platichtys flesus), rombi gialli (Lepidorhombus spp.), pesci del genere Rhombosolea e altri pesci piatti, congelati, esclusi i filetti di pesci e altra carne di pesci della voce 0304

ex 0302 69 82

20

Melù australi (Micromesistius australis), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesci e altra carne di pesci della voce 0304

0302 69 66

0302 69 67

0302 69 68

0302 69 69

Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesci e altra carne di pesci della voce 0304

0302 69 81

Rane pescatrici (Lophius spp.), fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesci e altra carne di pesci della voce 0304

0302 67 00

Pesci spada (Xiphias gladius), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesci e altra carne di pesci della voce 0304

0302 68 00

Austromerluzzi (Dissostichus spp.), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesci e altra carne di pesci della voce 0304

0302 69 91

Suri (Caranx trachurus, Trachurus trachurus), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesci e altra carne di pesci della voce 0304

0302 69 92

Abadeci (Genypterus blacodes), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesci e altra carne di pesci della voce 0304

0302 69 94

0302 69 95

0302 69 99

Spigole (Dicentrarchus labrax), orate e altri pesci, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesci e altra carne di pesci della voce 0304

09.0722

0304 91 00

 

Carne congelata di pesci spada (Xiphias gladius)

Dall’1.1 al 31.12

500

0

0304 99 31

0304 99 33

0304 99 39

 

Carne congelata di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida

0304 99 41

 

Carne congelata di merluzzi carbonari (Pollachius virens)

0304 99 45

 

Carne congelata di eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

0304 99 51

 

Carne congelata di naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

0304 99 71

 

Carne congelata di melù o potassoli (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

0304 99 75

 

Carne congelata di merluzzi dell’Alaska (Theragra chalcogramma)

ex 0304 99 99

20

25

30

40

50

60

65

69

70

81

89

90

Carne congelata di pesci di mare, esclusi gli sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

09.0723

0302 40 00

0303 51 00

 

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), fresche, refrigerate o congelate

Dal 16.6 al 14.2

800

0

09.0724

0302 64

 

Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), freschi o refrigerati

Dal 16.6 al 14.2

260

0

09.0725

0303 74 30

 

Sgombri (Scomber scombrus, Scomber japonicus), congelati

Dal 16.6 al 14.2

30 600

0

09.0726

0302 69 31

0302 69 33

0303 79 35

0303 79 37

 

Scorfani (Sebastes spp.), freschi, refrigerati o congelati

Dall’1.1 al 31.12

130

0

09.0727

0304 19 01

0304 19 03

0304 19 18

0304 29 01

0304 29 03

0304 29 05

0304 29 18

 

Filetti di altri pesci di acqua dolce, freschi, refrigerati o congelati

Dall’1.1 al 31.12

110

0

09.0728

0304 19 33

0304 19 35

 

Filetti di merluzzi carbonari (Pollachius virens) e di scorfani (Sebastes spp.), freschi o refrigerati

Dall’1.1 al 31.12

180

0

0304 11 10

0304 12 10

Altri filetti, freschi o refrigerati

ex 0304 19 39

30

40

60

70

75

80

85

90

 

09.0729

0304 19 97

0304 19 99

 

Lati di aringhe e altra carne di pesci

Dall’1.1 al 31.12

130

0

09.0730

0304 21

0304 22

 

Filetti congelati di pesci spada (Xiphias gladius) e di austromerluzzi (Dissostichus spp.)

Dall’1.1 al 31.12

9 000

0

0304 29 21

0304 29 29

Filetti congelati di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida

0304 29 31

Filetti congelati di merluzzi carbonari (Pollachius virens)

0304 29 33

Filetti congelati di eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

0304 29 35

0304 29 39

Filetti congelati di scorfani (Sebastes spp.)

0304 29 55

0304 29 56

0304 29 58

0304 29 59

Filetti congelati di naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

0304 29 71

Filetti congelati di passere di mare (Pleuronectes platessa)

0304 29 83

Filetti congelati di rane pescatrici (Lophius spp.)

0304 29 85

Filetti congelati di merluzzi dell’Alaska (Theragra chalcogramma)

0304 29 91

Filetti congelati di merluzzi granatieri (Macruronus novaezelandiae)

ex 0304 29 99

10

20

41

49

50

60

81

89

91

92

93

99

Altri filetti congelati

09.0731

ex 0305 20 00

11

18

19

21

30

73

75

77

79

99

Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati

Dall’1.1 al 31.12

1 900

0

09.0732

0305 41 00

 

Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), affumicati

Dall’1.1 al 31.12

450

0

09.0733

0305 42 00

0305 49

 

Pesci affumicati diversi dai salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), dai salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e dai salmoni del Danubio (Hucho hucho)

Dall’1.1 al 31.12

140

0

09.0734

ex 0305 69 80

20

30

40

50

61

63

64

65

67

90

Altri pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia

Dall’1.1 al 31.12

250

0

09.0735

0305 61 00

 

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), salate ma non secche né affumicate, e aringhe in salamoia

Dall’1.1 al 31.12

1 440

0

09.0736

0306 13 10

 

Gamberetti rosa congelati

Dall’1.1 al 31.12

950

0

0306 19 30

Scampi (Nephrops norvegicus) congelati

09.0737

ex 0306 23 10

95

Gamberetti rosa, non congelati, cotti a bordo

Dall’1.1 al 31.12

800

0

09.0738

ex 0306 23 10

11

20

91

96

Gamberetti rosa, non congelati, destinati alla trasformazione (8)

Dall’1.1 al 31.12

900

0

0306 29 30

 

Scampi (Nephrops norvegicus), non congelati

09.0739

1604 11 00

 

Preparazioni o conserve di salmoni, interi o in pezzi

Dall’1.1 al 31.12

170

0

09.0740

1604 12 91

1604 12 99

 

Preparazioni o conserve di aringhe, intere o in pezzi, in recipienti ermeticamente chiusi; altre

Dall’1.1 al 31.12

3 000

0

09.0741

1604 13 90

 

Preparazioni o conserve di alacce e papaline o spratti, interi o in pezzi

Dall’1.1 al 31.12

180

0

09.0742

1604 15 11

1604 15 19

 

Preparazioni o conserve di sgombri (Scomber scombrus, Scomber japonicus), interi o in pezzi

Dall’1.1 al 31.12

130

0

09.0743

1604 19 92

 

Preparazioni o conserve di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), interi o in pezzi

Dall’1.1 al 31.12

5 500

0

1604 19 93

Preparazioni o conserve di merluzzi carbonari (Pollachius virens)

1604 19 94

Preparazioni o conserve di naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

1604 19 95

Preparazioni o conserve di merluzzi dell’Alaska (Theragra chalcogramma) e di merluzzi gialli (Pollachius pollachius)

1604 19 98

Altre preparazioni o conserve di pesci

1604 20 90

Preparazioni o conserve di carne di altri pesci

09.0744

1604 20 10

 

Preparazioni o conserve di carne di salmone

Dall’1.1 al 31.12

300

0

09.0745

ex 1605 20 10

20

40

91

Gamberetti, sgusciati e congelati

Dall’1.1 al 31.12

8 000

0

ex 1605 20 91

20

40

91

ex 1605 20 99

20

40

91

09.0746

ex 1605 20 10

30

96

99

Gamberetti, diversi dai gamberetti sgusciati e congelati

Dall’1.1 al 31.12

1 000

0

ex 1605 20 91

30

96

99

ex 1605 20 99

30

45

49

96

99

09.0747

2301 20 00

 

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di pesci o di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici

Dall’1.1 al 31.12

28 000

0

09.0748

1605 10 00

 

Preparazioni o conserve di granchi

Dall’1.1 al 31.12

50

0

09.0749

ex 1605 20 10

20

40

91

Gamberetti, sgusciati e congelati, preparati o conservati

Dall’1.3.2011 al 30.4.2011

1 841

0

ex 1605 20 91

20

40

91

Dall’1.5.2011 al 30.4.2012

11 053

ex 1605 20 99

20

40

91

Dall’1.5.2012 al 30.4.2013

11 053

Dall’1.5.2013 al 30.4.2014

11 053

09.0750

ex 1604 12 91

10

Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia

Dall’1.3.2011 al 30.4.2011

1 000 tonnellate di peso netto sgocciolato

0

ex 1604 12 99

11

19

Dall’1.5.2011 al 30.4.2012

7 000 tonnellate di peso netto sgocciolato

Dall’1.5.2012 al 30.4.2013

8 000 tonnellate di peso netto sgocciolato

Dall’1.5.2013 al 30.4.2014

8 000 tonnellate di peso netto sgocciolato

09.0751

0704 10 00

 

Cavolfiori e cavoli broccoli

Dall’1.8 al 31.10

2 000

0

09.0752

0303 51 00

 

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelate (1)

Dall’1.1 al 31.12

44 000

0

09.0753

ex 0704 90 90

10

Broccoli, freschi o refrigerati

Dall’1.7 al 31.10

1 000

0

09.0755

ex 0704 90 90

20

Cavoli cinesi, freschi o refrigerati

Dall’1.7 al 28.2

3 000

0

09.0756

0304 29 75

 

Filetti di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelati

Dall’1.1 al 31.12

67 000

0

0304 99 23

10

20

30

Lati di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelati (2)

09.0757

0809 20 05

0809 20 95

 

Ciliege, fresche

Dal 16.7 al 31.8

900

0 (3)

09.0759

0809 40 05

0809 40 90

 

Prugne e prugnole, fresche

Dall’1.9 al 15.10

600

0 (3)

09.0761

0810 10 00

 

Fragole, fresche

Dal 9.6 al 31.7

900

0

09.0762

0810 10 00

 

Fragole, fresche

Dall’1.8 al 15.9

900

0

09.0775

1504 10 10

 

Oli di fegato di pesci e loro frazioni, aventi tenore di vitamina A non superiore a 2 500 unità internazionali per grammo

Dall’1.1 al 31.12

103

0

09.0776

1504 20 10

 

Frazioni solide di grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato

Dall’1.1 al 31.12

384

0

09.0777

ex 1516 10 90

11

19

Grassi e oli animali e loro frazioni, interamente di pesci o di mammiferi marini

Dall’1.1 al 31.12

5 141

0

09.0781

0204

 

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate (4)  (5)  (6)  (7)

Dall’1.1 al 31.12

300 tonnellate peso carcassa

0

09.0782

0210

 

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie

Dall’1.1 al 31.12

200

0

09.0783

0705 11 00

 

Lattughe a cappuccio

Dall’1.1 al 31.12

300

0

09.0784

0705 19 00

 

Altre lattughe

Dall’1.1 al 31.12

300

0

09.0785

ex 0602 90 50

10

Piante vivaci

Dall’1.1 al 31.12

136 212 EUR

0

09.0786

0602 90 70

 

Piante d’appartamento:

talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee

Dall’1.1 al 31.12

544 848 EUR

0

09.0787

1601

 

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

Dall’1.1 al 31.12

300

0


(1)  Poiché l’aliquota del dazio NPF è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio di questo contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l’immissione in libera pratica nel corso di detto periodo.

(2)  Poiché l’aliquota del dazio NPF per le merci di cui al codice NC 0304 99 23 è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio di questo contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l’immissione in libera pratica nel corso di detto periodo.

(3)  Si applica il dazio specifico addizionale.

(4)  Per le merci di cui al codice NC 0204 23 00 l’importo di una richiesta di prelievo è determinato moltiplicando il peso netto dei prodotti per il coefficiente 1,67 (carni di agnello) o 1,81 (carni di ovini diversi dagli agnelli).

(5)  Per le merci di cui al codice NC 0204 50 39 e 0204 50 79 l’importo di una richiesta di prelievo è determinato moltiplicando il peso netto dei prodotti per il coefficiente 1,67 (carni di capretto) o 1,81 (carni di caprini diversi dai capretti).

(6)  Per le merci di cui al codice NC 0204 43 10 l’importo di una richiesta di prelievo è determinato moltiplicando il peso netto dei prodotti per il coefficiente 1,67.

(7)  Per le merci di cui al codice NC 0204 43 90 l’importo di una richiesta di prelievo è determinato moltiplicando il peso netto dei prodotti per il coefficiente 1,81.

(8)  L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell’Unione in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1)].»


10.3.2011   

IT

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L 63/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 231/2011 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2011

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

122,2

MA

51,5

TN

115,9

TR

89,8

ZZ

94,9

0707 00 05

TR

166,1

ZZ

166,1

0709 90 70

MA

43,3

TR

102,7

ZZ

73,0

0805 10 20

EG

57,2

IL

64,5

MA

50,0

TN

55,5

TR

69,9

ZZ

59,4

0805 50 10

EG

42,1

MA

42,1

TR

52,4

ZZ

45,5

0808 10 80

AR

99,8

CA

101,6

CL

105,4

CN

84,8

MK

54,8

US

146,4

ZA

67,5

ZZ

94,3

0808 20 50

AR

85,2

CL

106,8

CN

81,8

US

79,9

ZA

103,8

ZZ

91,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


10.3.2011   

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L 63/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 232/2011 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 227/2011 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

(4)  GU L 61 dell'8.3.2011, pag. 7.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 10 marzo 2011

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

59,49

0,00

1701 11 90 (1)

59,49

0,00

1701 12 10 (1)

59,49

0,00

1701 12 90 (1)

59,49

0,00

1701 91 00 (2)

54,91

1,00

1701 99 10 (2)

54,91

0,00

1701 99 90 (2)

54,91

0,00

1702 90 95 (3)

0,55

0,19


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

10.3.2011   

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L 63/17


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2011

relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

(2011/153/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, e l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XX dell’accordo sullo Spazio economico europeo (l’«accordo SEE») contiene disposizioni e norme specifiche in materia di ambiente.

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (2).

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La posizione che l’Unione deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito ad una modifica prevista dell’allegato XX dell’accordo SEE è stabilita nell’allegato della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addi 28 febbraio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

FELLEGI T.


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3.


ALLEGATO

Progetto

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2011

del

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (l’«accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XX dell’accordo SEE è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 146/2007 del 26 ottobre 2007 (1) al fine di integrare in tale accordo, in particolare, la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (2).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (3).

(3)

Il processo decisionale volto all’attuazione della direttiva sarà frutto di una stretta collaborazione tra la Commissione europea, l’Autorità di vigilanza EFTA e gli Stati EFTA.

(4)

In una dichiarazione comune le parti contraenti hanno tra l’altro sottolineato che si adopereranno per una rapida adozione ed entrata in vigore di qualsiasi decisione del Comitato misto SEE necessaria per estendere agli Stati EFTA le pertinenti decisioni di attuazione che la Commissione europea deve adottare e in particolare le decisioni ai sensi dell’articolo 3 sexies, paragrafo 3, e dell’articolo 3 septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE quale modificata dalla direttiva 2008/101/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 21al dell’allegato XX dell’accordo SEE è così modificato:

1)

è aggiunto il trattino seguente:

«—

32008 L 0101: direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 (GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3).»;

2)

dopo l’adattamento b) sono inseriti gli adattamenti seguenti:

«ba)

al momento dell’integrazione della direttiva nel territorio del Liechtenstein non si svolgono attività di trasporto aereo quali definite nella direttiva. Il Liechtenstein si conformerà alla direttiva quando attività pertinenti di trasporto aereo avranno luogo sul suo territorio;

bb)

all’articolo 3 quater, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

“Il Comitato misto SEE, conformemente alle procedure stabilite nell’accordo e sulla base delle cifre presentate dall’Autorità di vigilanza EFTA in collaborazione con Eurocontrol, decide in merito alle emissioni storiche del trasporto aereo nel SEE aggiungendo i dati relativi ai voli effettuati all’interno del territorio e tra i territori degli Stati EFTA e ai voli effettuati tra gli Stati EFTA e i paesi terzi alla decisione della Commissione quando quest’ultima sarà integrata nell’accordo SEE.”;

bc)

all’articolo 3 quinquies, paragrafo 4, è soppresso il secondo comma;

bd)

all’articolo 3 sexies, paragrafo 2, e all’articolo 3 septies, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

“Entro la stessa data, gli Stati EFTA presentano le domande ricevute all’Autorità di vigilanza EFTA, che le trasmette immediatamente alla Commissione.”;

be)

all’articolo 3 sexies, paragrafo 3, sono aggiunti i commi seguenti:

“Il Comitato misto SEE, conformemente alle procedure stabilite nell’accordo e sulla base delle cifre presentate dall’Autorità di vigilanza EFTA in collaborazione con Eurocontrol, decide per quanto riguarda il SEE in merito al numero complessivo di quote, al numero di quote da mettere all’asta, al numero di quote da porre nella riserva speciale e al numero di quote a titolo gratuito aggiungendo i dati relativi ai voli effettuati all’interno e tra i territori degli Stati EFTA e ai voli effettuati tra gli Stati EFTA e i paesi terzi alla decisione della Commissione quando quest’ultima sarà integrata nell’accordo SEE.

La Commissione decide in merito ai parametri validi per l’intero SEE. Durante il processo decisionale la Commissione collabora strettamente con l’Autorità di vigilanza EFTA. Il calcolo e la pubblicazione delle quote da parte degli Stati EFTA ai sensi dell’articolo 3 sexies, paragrafo 4, seguono la decisione del Comitato misto SEE che integra la decisione adottata dalla Commissione nell’accordo SEE.”;

bf)

all’articolo 3 septies, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:

“La Commissione decide in merito ai parametri validi per l’intero SEE. Durante il processo decisionale la Commissione collabora strettamente con l’Autorità di vigilanza EFTA. Il calcolo e la pubblicazione delle quote da parte degli Stati EFTA ai sensi dell’articolo 3 septies, paragrafo 7, seguono la decisione del Comitato misto SEE che integra la decisione adottata dalla Commissione nell’accordo SEE.” »;

3)

dopo l’adattamento i) sono inseriti gli adattamenti seguenti:

«ia)

dopo l’articolo 16, paragrafo 12, è inserito il paragrafo seguente:

“13.   Gli Stati EFTA presentano tutte le domande formulate ai sensi dell’articolo 16, paragrafi 5 e 10, all’Autorità di vigilanza EFTA, che le trasmette immediatamente alla Commissione.”;

ib)

all’articolo 18 bis, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

“La riassegnazione degli operatori aerei agli Stati EFTA deve avere luogo nel 2011, dopo che l’operatore avrà rispettato gli obblighi per il 2010. Per la riassegnazione degli operatori aerei inizialmente assegnati ad uno Stato membro sulla base dei criteri menzionati alla lettera b) può essere accordata una diversa scadenza dallo Stato membro di riferimento iniziale, se l’operatore lo richiede esplicitamente entro sei mesi dall’adozione da parte della Commissione dell’elenco di operatori SEE di cui all’articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b). In questo caso, la riassegnazione ha luogo entro il 2020 per quanto riguarda il periodo di scambio che decorre dal 2021.”;

ic)

all’articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b), dopo le parole “operatori aerei” sono inserite le parole “per l’intero SEE”;

id)

all’articolo 18 ter è aggiunto il comma seguente:

“Ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti dalla direttiva, gli Stati EFTA e l’Autorità di vigilanza EFTA possono chiedere l’assistenza di Eurocontrol o di un’altra organizzazione competente e, a tal fine, possono concludere opportuni accordi con tali organizzazioni.” »

Articolo 2

I testi della direttiva 2008/101/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a …, il… .

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del Comitato misto SEE

Dichiarazione comune delle parti contraenti in merito alla decisione n. …/2011 che integra nell’accordo SEE la direttiva 2008/101/CE

«Conformemente alla direttiva 2008/101/CE, i proventi derivanti dalla vendita all’asta delle quote per il settore del trasporto aereo dovrebbero essere utilizzati per lottare contro i cambiamenti climatici. L’applicazione di tale disposizione da parte degli Stati EFTA lascia impregiudicato l’ambito d’applicazione dell’accordo SEE.

Per quanto riguarda le decisioni sui parametri ai sensi degli articoli 3 sexies, paragrafo 3, e 3 septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, modificata dalla direttiva 2008/101/CE, le parti contraenti si adopereranno per una rapida adozione ed entrata in vigore di qualsiasi decisione del Comitato misto SEE che integri ciascuna decisione della Commissione europea. Per garantire l’omogeneità del SEE e del suo sistema ETS comune, le decisioni della Commissione europea che saranno integrate nell’accordo SEE saranno precedute da un processo comune e parallelo delle parti contraenti, se necessario mediante procedura scritta.

Per garantire nel SEE un sistema ETS trasparente a tutti gli operatori aerei interessati, la Commissione europea includerà nelle sue decisioni di attuazione della direttiva 2008/101/CE clausole speciali che faranno riferimento all’estensione delle decisioni agli Stati EFTA-SEE mediante decisioni del Comitato misto SEE.»


(1)  GU L 100 del 10.4.2008, pag. 92.

(2)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(3)  GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3.

(4)  [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]


10.3.2011   

IT

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L 63/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2011

che chiude un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell’India

(2011/154/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 15 febbraio 2010 la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia secondo la quale le importazioni di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell’India sono oggetto di pratiche di dumping pregiudizievoli.

(2)

La denuncia è stata presentata dall’Associazione siderurgica europea (Eurofer) a nome di produttori che rappresentano una percentuale considerevole, in questo caso più del 25 %, della produzione totale dell’Unione di determinate barre di acciaio inossidabile, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

(3)

La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell’esistenza di pratiche di dumping e del grave pregiudizio da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento antidumping.

(4)

Dopo aver sentito il comitato consultivo, la Commissione ha aperto, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2), un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell’India, attualmente classificate ai codici NC 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 e 7222 20 89.

(5)

Lo stesso giorno la Commissione ha aperto un procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni nell’Unione di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell’India (3).

(6)

La Commissione ha inviato questionari all’industria dell’Unione e a tutte le associazioni note di produttori dell’Unione, ai produttori esportatori del paese interessato, a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori e a tutte le associazioni note di importatori, nonché alle autorità del paese interessato. La parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

B.   RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(7)

Con lettera del 23 novembre 2010 inviata alla Commissione, l’Eurofer ha formalmente ritirato la sua denuncia concernente il procedimento antidumping.

(8)

Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, a meno che tale chiusura sia contraria all’interesse dell’Unione.

(9)

La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso, poiché dall’inchiesta non erano emerse considerazioni indicanti che tale chiusura era contraria all’interesse dell’Unione. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni indicanti che la chiusura non sarebbe nell’interesse dell’Unione.

(10)

La Commissione è quindi giunta alla conclusione che il procedimento antidumping riguardante le importazioni nell’Unione di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell’India deve essere chiuso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento antidumping riguardante le importazioni di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell’India, attualmente classificate ai codici 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 e 7222 20 89, è chiuso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU C 87 A dell’1.4.2010, pag. 1.

(3)  GU C 87 dell’1.4.2010, pag. 17.


10.3.2011   

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L 63/22


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2011

riguardante la pubblicazione e la gestione del documento di riferimento di cui all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario

[notificata con il numero C(2011) 1536]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/155/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 4,

vista la raccomandazione dell’Agenzia ferroviaria europea del 15 aprile 2010 relativa al documento di riferimento di cui all’articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/965/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, riguardante il documento di riferimento di cui all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE (2), elenca nell’allegato i parametri da utilizzare ai fini della classificazione delle norme nazionali nel documento di riferimento di cui all’articolo 27 della direttiva 2008/57/CE.

(2)

È importante che le norme nazionali da inserire nel documento di riferimento siano chiaramente definite per determinare in che misura possano essere dichiarate equivalenti e inserire un numero il più elevato possibile di norme nel gruppo A dell’allegato VII, punto 2, della direttiva 2008/57/CE.

(3)

Gli Stati membri sono responsabili dell’aggiornamento delle normative nazionali. Gli aggiornamenti delle normative nazionali possono incidere sulla loro classificazione in relazione alle norme di altri Stati membri per quanto riguarda i parametri specifici di cui all’allegato VII, punto 1, della direttiva 2008/57/CE.

(4)

È necessario mantenere aggiornata la banca dati con i riferimenti incrociati alle norme nazionali e la classificazione della loro equivalenza.

(5)

L’Agenzia ferroviaria europea (nel prosieguo «agenzia») dovrebbe essere responsabile, in relazione a ciascun Stato membro, della compilazione, pubblicazione e mantenimento dell’elenco di norme nazionali di autorizzazione dei veicoli, in cui sono repertoriate le norme nazionali per ciascun parametro e la classificazione delle norme di altri Stati membri in relazione allo stesso parametro. Gli elenchi in parola dovrebbero essere parte integrante del documento di riferimento.

(6)

È necessario che gli Stati membri assicurino la coerenza tra le norme elencate nel documento di riferimento e quelle notificate a norma dell’articolo 17 della direttiva 2008/57/CE. A tal fine è opportuno che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per aggiornare il documento di riferimento o per notificare/modificare/revocare le norme secondo la procedura di cui all’articolo 17. Fino a quando le due serie di norme non siano allineate e non sia disponibile uno «sportello unico» per la notifica delle norme nazionali, in caso di discrepanza tra le due serie di norme le autorità nazionali competenti in materia di sicurezza possono utilizzare le norme indicate nel documento di riferimento per concedere l’autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli.

(7)

Inoltre, le norme nazionali di sicurezza, da notificare conformemente all’articolo 8 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), non sono pertinenti ai fini del documento di riferimento. La direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che ha modificato la direttiva sopracitata, ha infatti soppresso dall’allegato II della direttiva 2004/49/CE le norme nazionali di sicurezza relative ai requisiti di autorizzazione alla messa in servizio e alla manutenzione dei veicoli.

(8)

Nel compilare i documenti nazionali di riferimento, le autorità nazionali competenti in materia di sicurezza (ANS) dovrebbero determinare le priorità conformemente agli obiettivi della direttiva 2008/57/CE, tenendo conto delle risorse a loro disposizione a seguito delle discussioni nei pertinenti gruppi di lavoro.

(9)

Conformemente all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE, la Commissione dovrebbe poter adottare in qualsiasi momento una misura indirizzata all’agenzia al fine di modificare il documento di riferimento.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il contenuto del documento di riferimento di cui all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE è specificato nell’allegato della presente decisione.

2.   L’agenzia pubblica e tiene aggiornato l’elenco di riferimento e, tramite il proprio sito web, ne garantisce il libero accesso al pubblico. L’agenzia pubblica la prima versione del documento di riferimento entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente decisione.

3.   Con cadenza almeno annuale l’agenzia presenta alla Commissione e al comitato di cui all’articolo 29 della direttiva 2008/57/CE una relazione di avanzamento sulla pubblicazione e la gestione del documento di riferimento.

4.   In ogni momento, su richiesta dell’agenzia, di uno Stato membro o di sua propria iniziativa, la Commissione può adottare una decisione di modifica del documento di riferimento pubblicato dall’agenzia, conformemente alla procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE.

Articolo 2

Ai fini del documento di riferimento si intende per:

a)

«norma», un requisito applicabile in uno Stato membro che deve essere rispettato dai richiedenti la messa in servizio dei veicoli quando fa riferimento:

a un parametro dell’elenco di cui all’allegato della decisione 2009/965/CE, e/o

a requisiti in materia di verifica e prova, e/o

a un processo da utilizzare per ottenere l’autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli;

b)

«classificazione», l’attribuzione data da uno Stato membro alla norma nazionale di un altro Stato membro relativa a un parametro particolare conforme a uno dei tre gruppi A, B o C, di cui all’allegato VII, punto 2, della direttiva 2008/57/CE.

Articolo 3

1.   Il documento nazionale di riferimento degli Stati membri contiene per ciascun parametro dell’elenco di cui all’allegato della decisione 2009/965/CE:

a)

un riferimento alle pertinenti normative nazionali applicate, nello Stato membro interessato, all’autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli o una dichiarazione secondo cui non sussistono requisiti in relazione a tale parametro;

b)

la classificazione delle norme applicate in altri Stati membri in relazione all’allegato VII, punto 2, della direttiva 2008/57/CE.

2.   L’agenzia contribuisce a facilitare la classificazione delle norme di autorizzazione dei veicoli da parte delle autorità nazionali competenti in materia di sicurezza (ANS), organizzando, se del caso, apposite riunioni.

Articolo 4

1.   Ciascuna ANS trasmette all’agenzia le informazioni necessarie per compilare il documento nazionale di riferimento. In particolare, le ANS:

a)

forniscono all’agenzia i riferimenti alle norme nazionali per ciascun parametro e la rispettiva classificazione;

b)

comunicano all’agenzia le modifiche apportate alle norme al momento della pubblicazione di tali modifiche;

c)

designano una persona o un dipartimento responsabile di trasmettere tali informazioni all’agenzia;

d)

praticano attivamente lo scambio di vedute e esperienze con le altre ANS al fine di poter classificare le norme conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b); le ANS cooperano altresì al fine di eliminare i requisiti non necessari e le verifiche superflue.

2.   Ciascuno Stato membro approva il proprio documento di riferimento.

3.   Entro un anno dalla pubblicazione del pertinente documento nazionale di riferimento gli Stati membri garantiscono la coerenza tra i requisiti contenuti nel documento di riferimento e i requisiti contenuti nelle norme notificate ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2008/57/CE. Non appena sia disponibile uno sportello unico per la notifica delle norme nazionali e del documento di riferimento, il termine entro il quale deve essere garantita la loro coerenza è fissato in sei mesi. La Commissione comunica agli Stati membri la data entro la quale sarà disponibile lo sportello unico per la notifica delle norme nazionali. Trascorso questo periodo, se l’agenzia rileva casi di incoerenza ne informa gli Stati membri interessati. Se una norma contenuta nel documento di riferimento non è stata ancora notificata, è necessario effettuare la modifica o l’aggiornamento del documento di riferimento.

4.   Entro due mesi dall’entrata in vigore della presente decisione gli Stati membri comunicano alla Commissione qual è il dipartimento competente ai fini della convalida e dell’approvazione del documento nazionale di riferimento e delle modifiche apportate allo stesso.

Articolo 5

1.   In applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), se la modifica di una norma può incidere sulla sua classificazione in un altro Stato membro, l’agenzia informa le ANS degli Stati membri interessati in modo che possano rivedere la classificazione.

2.   Qualora l’agenzia ritenga che una norma, che lo Stato membro ha proposto di classificare nel gruppo B o C, vada in realtà classificata nel gruppo A, solleva e discute la questione con la ANS interessata al fine di raggiungere un accordo sulla corretta classificazione della norma.

3.   Se, dopo essersi consultata con le pertinenti ANS, l’agenzia ritiene che la classificazione nei gruppi B o C operata da una ANS non sia giustificata alla luce delle disposizioni della direttiva 2008/57/CE e che la classificazione nei gruppi B o C costituisca un requisito o una verifica non necessari con un impatto sproporzionato sui costi o i tempi per l’autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli, essa ne informa la Commissione e invia un parere tecnico alla Commissione e allo Stato membro interessato.

4.   Se del caso, la Commissione adotta una decisione conformemente alla procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE, indirizzata all’agenzia, affinché essa aggiorni il documento di riferimento, e allo Stato membro perché approvi il documento nazionale di riferimento come stabilito dall’articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 6

La presente decisione non si applica alla Repubblica di Cipro e a Malta fintantoché non sarà creato un sistema ferroviario nel loro territorio.

Articolo 7

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o aprile 2011.

Articolo 8

Gli Stati membri e all’Agenzia ferroviaria europea sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2011.

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)  GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

(2)  GU L 341 del 22.12.2009, pag. 1.

(3)  GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44.

(4)  GU L 345 del 23.12.2008, pag. 62.


ALLEGATO

DOCUMENTO DI RIFERIMENTO

1.   Obiettivo del documento di riferimento

Il documento di riferimento ha l’obiettivo di facilitare la procedura di messa in servizio dei veicoli:

a)

elencando tutti i parametri da verificare ai fini dell’autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli;

b)

individuando tutte le norme applicate dagli Stati membri ai fini dell’autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli;

c)

collegando ciascuna norma a uno dei parametri da verificare ai fini dell’autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli;

d)

classificando tutte le norme nei gruppi A, B o C conformemente all’allegato VII, punto 2, della direttiva 2008/57/CE;

e)

illustrando i quadri giuridici nazionali applicabili all’autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli conformemente all’articolo 1 della decisione 2009/965/CE.

2.   Struttura e contenuto

Il documento di riferimento deve essere strutturato come segue:

Parte 1

:

Guida operativa: questa parte fa riferimento agli elementi contemplati dalla presente decisione e a tutte le altre informazioni pertinenti ai fini della gestione, comprensione e utilizzo del documento di riferimento.

Parte 2

:

Documenti nazionali di riferimento: il documento di riferimento comprende tutti i documenti nazionali di riferimento che elencano e classificano le norme nazionali, uno per Stato membro, come indicato all’articolo 3.

Parte 3

:

Informazioni sui quadri giuridici nazionali: conformemente all’articolo 1 della decisione 2009/965/CE, il documento di riferimento deve contenere informazioni sui quadri giuridici nazionali applicabili all’autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli. Tale parte deve essere compilata non appena gli Stati membri notificano le misure nazionali di recepimento della direttiva 2008/57/CE.

3.   Ambito di applicazione del documento di riferimento

Il documento di riferimento riguarda tutte le autorizzazioni alla messa in servizio di veicoli ferroviari soggetti alle disposizioni della direttiva 2008/57/CE e laddove è richiesta la conformità con le norme nazionali.

Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2008/57/CE sono interessati i veicoli destinati ad essere impiegati sia nella rete TEN sia al di fuori della stessa.

Per quanto riguarda i veicoli conformi alle STI, il documento di riferimento consente il confronto e il riferimento incrociato, in relazione a un dato parametro, tra le norme applicate in Stati membri differenti al fine di verificarne la compatibilità tecnica con l’infrastruttura, la conformità con i casi specifici, la chiusura dei punti in sospeso e la conformità con le norme nazionali in caso di deroghe.

Il documento di riferimento deve inoltre consentire il confronto e il riferimento incrociato delle norme nazionali relative all’elenco di parametri da verificare all’atto della messa in servizio di veicoli non conformi alle STI.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

10.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/26


DECISIONE DEL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA

N. 3/2010/SC

del 1o luglio 2010

relativa al sistema interno di ripartizione dei costi

IL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA

DECIDE:

Articolo 1

I contributi di Islanda, Liechtenstein e Norvegia (in appresso «Stati EFTA») al meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009–2014 devono essere ripartiti in cinque quote annue e determinati secondo quanto disposto all’articolo 2.

Articolo 2

1.   I contributi degli Stati EFTA al meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009–2014 sono definiti sulla base del loro prodotto interno lordo (PIL).

2.   Il contributo di ciascuno Stato EFTA per un determinato esercizio finanziario t deve basarsi sui dati del PIL disponibili per l’esercizio t-2 e deve corrispondere alla quota di PIL di quello Stato (t-2) nel PIL complessivo (t-2) degli Stati EFTA.

3.   Il contributo dell’Islanda a ciascuna delle cinque quote annue non può superare l’importo di 6,795 milioni di EUR.

Qualora il contributo dell’Islanda per un determinato esercizio finanziario t, calcolato sulla base della sua quota di PIL (t-2) nel PIL complessivo (t-2) degli Stati EFTA, superi l’importo di 6,795 milioni di EUR, il Liechtenstein e la Norvegia sono tenuti a coprire la somma in eccesso, proporzionalmente alle rispettive quote di PIL (t-2).

4.   Entro il 1o marzo di ogni anno, ciascuno Stato EFTA presenta i propri dati relativi al PIL, sulla cui base saranno calcolati i contributi per un determinato esercizio t. I dati si riferiscono all’esercizio t-2.

5.   I contributi sono espressi in euro.

Articolo 3

L’adesione di uno Stato EFTA all’Unione europea non dispensa lo stesso dall’obbligo di contribuire al meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009–2014, conformemente alla presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione prende effetto alla data di entrata in vigore o alla data di applicazione provvisoria dell’atto giuridico che istituisce il meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2010.

Per il comitato permanente

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON

Il segretario generale

Kåre BRYN


ALLEGATO

Il comitato permanente conviene sulla necessità, prima di concludere eventuali negoziati sui contributi finanziari post 2014 intesi a ridurre le disparità economiche e sociali nel SEE, di rivedere il meccanismo di ripartizione dei costi in vista del passaggio dal PIL al RNL come base per il calcolo.