ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2011.063.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 63 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
54o anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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2011/153/UE |
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2011/154/UE |
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2011/155/UE |
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Decisione della Commissione, del 9 marzo 2011, riguardante la pubblicazione e la gestione del documento di riferimento di cui all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario [notificata con il numero C(2011) 1536] ( 1 ) |
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III Altri atti |
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SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
10.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 63/1 |
Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali
L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali entrerà in vigore il 1o aprile 2011, essendo stata espletata, in data 24 febbraio 2011, la procedura prevista all’articolo 8 dell’accordo.
REGOLAMENTI
10.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 63/2 |
REGOLAMENTO (UE) N. 230/2011 DELLA COMMISSIONE
del 9 marzo 2011
recante modifica al regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell’Unione per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
(1) |
Nel 2009 si sono conclusi i negoziati per un protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell’Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il 2009-2014, in appresso «il protocollo aggiuntivo». |
(2) |
La firma, a nome dell’Unione europea, e l’applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo sono state autorizzate con decisione 2010/674/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un accordo tra l’Unione europea, l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014, di un accordo tra l’Unione europea e la Norvegia su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014, di un protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e l’Islanda riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell’Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014 e di un protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Norvegia riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell’Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014 (2). |
(3) |
Il protocollo aggiuntivo stabilisce nuovi contingenti tariffari annui in esenzione di dazio per l’importazione nell’Unione europea di alcuni pesci e prodotti della pesca originari della Norvegia. |
(4) |
In conformità del protocollo aggiuntivo, i livelli dei contingenti tariffari in esenzione di dazio che avrebbero dovuto essere aperti per la Norvegia a partire dal 1o maggio 2009 fino al 1o marzo 2011 sono divisi in parti uguali e assegnati su base annua alla rimanente parte del periodo di applicazione di detto protocollo. |
(5) |
Per dare attuazione ai nuovi contingenti tariffari previsti dal protocollo aggiuntivo è necessario modificare il regolamento (CE) n. 992/95. |
(6) |
È necessario sostituire l’attuale riferimento ai prezzi franco frontiera contenuto nel regolamento (CE) n. 992/95 con un riferimento al valore dichiarato in dogana ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (3), e prevedere che, per beneficiare delle preferenze di cui al protocollo aggiuntivo, tale valore debba essere almeno pari al prezzo di riferimento fissato o da fissare ai sensi dello stesso regolamento. |
(7) |
Il protocollo n. 3 dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, è stato modificato dalla decisione n. 1/2005 del comitato misto CE-Norvegia del 20 dicembre 2005 (4). È pertanto necessario prevedere espressamente che si applichi il protocollo 3, come modificato nel 2005. |
(8) |
Per motivi di chiarezza e per tenere conto delle modifiche dei codici della nomenclatura combinata stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (5), nonché delle suddivisioni TARIC, è opportuno sostituire gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 992/95. |
(9) |
Per motivi di chiarezza e per tenere conto del fatto che gli stessi prodotti, per lo stesso periodo, rientrano in più contingenti, è opportuno unificare detti contingenti. |
(10) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 992/95. |
(11) |
In conformità della decisione 2010/674/UE, i nuovi contingenti tariffari devono essere applicati a partire dal 1o marzo 2011. Occorre pertanto che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 992/95 è così modificato:
1) |
l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 1. I prodotti originari della Norvegia elencati nell’allegato, quando sono immessi in libera pratica nell’Unione europea, possono beneficiare dell’esenzione dai dazi doganali entro i limiti dei contingenti tariffari, nei periodi stabiliti dal presente regolamento e in conformità alle disposizioni da esso previste. 2. Le importazioni dei prodotti della pesca elencati nell’allegato beneficiano dei contingenti tariffari menzionati nel paragrafo 1 solo se il valore dichiarato in dogana è almeno pari al prezzo di riferimento fissato o da fissare, ai sensi dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (6). 3. Si applicano le disposizioni del protocollo n. 3 dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, come modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2005 del comitato misto CE-Norvegia del 20 dicembre 2005 (7). 4. Il beneficio dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0710 e 09.0712 non è concesso alle merci dichiarate per l’immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno. Inoltre il beneficio del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0714 non è concesso alle merci di cui al codice NC 0304 99 23 dichiarate per l’immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno. |
2) |
all’articolo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia, l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 non si applica ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.0702, 09.0710, 09.0712, 09.0713, 09.0714, 09.0749 e 09.0750.»; |
3) |
il testo degli allegati I e II è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 101 del 4.5.1995, pag. 1.
(2) GU L 291 del 9.11.2010, pag. 1.
(3) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.
(4) GU L 117 del 2.5.2006, pag. 1.
(5) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(6) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.
(7) GU L 117 del 2.5.2006, pag. 1.»;
ALLEGATO
«ALLEGATO
Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale è determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.
Numero d’ordine |
Codice NC |
Suddivisione TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) |
Dazio contingentale (%) |
09.0701 |
ex 1504 20 10 |
90 |
Grassi e oli di animali marini, diversi dall’olio di balena e dallo spermaceti, in imballaggi di contenuto netto superiore ad 1 kg |
Dall’1.1 al 31.12 |
1 000 |
8,5 |
ex 1504 30 10 |
99 |
|||||
ex 1516 10 90 |
11 |
|||||
09.0702 |
0303 29 00 |
|
Altri Salmonidae congelati |
Dall’1.3.2011 al 30.4.2011 |
526 |
0 |
Dall’1.5.2011 al 30.4.2012 |
3 158 |
|||||
Dall’1.5.2012 al 30.4.2013 |
3 158 |
|||||
Dall’1.5.2013 al 30.4.2014 |
3 158 |
|||||
09.0703 |
ex 0305 51 90 |
10 20 |
Merluzzi bianchi secchi, salati ma non affumicati, esclusi i merluzzi bianchi della specie Gadus macrocephalus |
Dall’1.4 al 31.12 |
13 250 |
0 |
ex 0305 59 10 |
90 |
Pesci secchi, salati ma non affumicati, della specie Boreogadus saida |
||||
09.0710 |
0303 51 00 |
|
Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii) congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi (1) |
Dall’1.5.2011 al 30.4.2012 |
76 333 |
0 |
Dall’1.5.2012 al 30.4.2013 |
76 333 |
|||||
Dall’1.5.2013 al 30.4.2014 |
76 334 |
|||||
09.0711 |
|
|
Preparazioni o conserve di pesci, compresi caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce: |
Dall’1.1 al 31.12 |
400 |
3 |
ex 1604 13 90 |
91 92 99 |
alacce o spratti, esclusi i filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell’olio, surgelati |
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1604 19 92 |
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Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |
||||
ex 1604 19 93 |
90 |
Merluzzi carbonari (Pollachius virens), esclusi i merluzzi carbonari affumicati |
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1604 19 94 |
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Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.) |
||||
1604 19 95 |
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Merluzzi dell’Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius) |
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1604 19 98 |
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Altri pesci |
||||
ex 1604 20 90 |
30 35 50 60 90 |
Altre preparazioni o conserve di pesci, esclusi aringhe e sgombri |
||||
ex 1604 20 90 |
40 |
Altre preparazioni o conserve di sgombri |
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10 |
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09.0712 |
0303 74 30 |
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Sgombri (Scomber scombrus e Scomber japonicus), congelati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi (1) |
Dall’1.5.2011 al 30.4.2012 |
66 333 |
0 |
Dall’1.5.2012 al 30.4.2013 |
66 333 |
|||||
Dall’1.5.2013 al 30.4.2014 |
66 334 |
|||||
09.0713 |
0303 79 98 |
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Altri pesci, congelati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi |
Dall’1.3.2011 al 30.4.2011 |
578 |
0 |
Dall’1.5.2011 al 30.4.2012 |
3 474 |
|||||
Dall’1.5.2012 al 30.4.2013 |
3 474 |
|||||
Dall’1.5.2013 al 30.4.2014 |
3 474 |
|||||
09.0714 |
0304 29 75 |
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Filetti di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelati |
Dall’1.3.2011 al 30.4.2011 |
8 896 |
0 |
Dall’1.5.2011 al 30.4.2012 |
109 701 |
|||||
Dall’1.5.2012 al 30.4.2013 |
109 701 |
|||||
ex 0304 99 23 |
10 20 30 |
Lati di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelati |
Dall’1.5.2013 al 30.4.2014 |
109 702 |
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09.0715 |
0302 11 |
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Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), fresche o refrigerate |
Dall’1.1 al 31.12 |
500 |
0 |
0303 21 |
Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), congelate |
|||||
09.0716 |
0302 12 00 |
|
Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), freschi o refrigerati |
Dall’1.1 al 31.12 |
6 100 |
0 |
09.0717 |
0303 11 00 0303 19 00 |
|
Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytsha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), congelati |
Dall’1.1 al 31.12 |
580 |
0 |
ex 0303 22 00 |
20 |
Salmoni dell’Atlantico (Salmo salar), congelati |
||||
09.0718 |
0304 19 13 0304 29 13 |
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Filetti, refrigerati o congelati, di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho) |
Dall’1.1 al 31.12 |
610 |
0 |
09.0719 |
0302 19 00 |
|
Altri Salmonidae, freschi o refrigerati |
Dall’1.1 al 31.12 |
670 |
0 |
0303 29 00 |
Altri Salmonidae congelati |
|||||
09.0720 |
0302 69 45 |
|
Molve (Molva spp.), fresche o refrigerate |
Dall’1.1 al 31.12 |
370 |
0 |
09.0721 |
0302 22 00 |
|
Passere di mare (Pleuronectes platessa), fresche o refrigerate, esclusi i filetti e altra carne di pesci della voce 0304 |
Dall’1.1 al 31.12 |
250 |
0 |
0302 23 00 |
Sogliole (Solea spp.), fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesci e altra carne di pesci della voce 0304 |
|||||
0302 29 |
Rombi gialli (Lepidorhombus spp.) e altri pesci piatti, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesci e altra carne di pesci della voce 0304 |
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0303 39 |
Passere (Platichtys flesus), rombi gialli (Lepidorhombus spp.), pesci del genere Rhombosolea e altri pesci piatti, congelati, esclusi i filetti di pesci e altra carne di pesci della voce 0304 |
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ex 0302 69 82 |
20 |
Melù australi (Micromesistius australis), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesci e altra carne di pesci della voce 0304 |
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0302 69 66 0302 69 67 0302 69 68 0302 69 69 |
Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesci e altra carne di pesci della voce 0304 |
|||||
0302 69 81 |
Rane pescatrici (Lophius spp.), fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesci e altra carne di pesci della voce 0304 |
|||||
0302 67 00 |
Pesci spada (Xiphias gladius), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesci e altra carne di pesci della voce 0304 |
|||||
0302 68 00 |
Austromerluzzi (Dissostichus spp.), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesci e altra carne di pesci della voce 0304 |
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0302 69 91 |
Suri (Caranx trachurus, Trachurus trachurus), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesci e altra carne di pesci della voce 0304 |
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0302 69 92 |
Abadeci (Genypterus blacodes), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesci e altra carne di pesci della voce 0304 |
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0302 69 94 0302 69 95 0302 69 99 |
Spigole (Dicentrarchus labrax), orate e altri pesci, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesci e altra carne di pesci della voce 0304 |
|||||
09.0722 |
0304 91 00 |
|
Carne congelata di pesci spada (Xiphias gladius) |
Dall’1.1 al 31.12 |
500 |
0 |
0304 99 31 0304 99 33 0304 99 39 |
|
Carne congelata di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida |
||||
0304 99 41 |
|
Carne congelata di merluzzi carbonari (Pollachius virens) |
||||
0304 99 45 |
|
Carne congelata di eglefini (Melanogrammus aeglefinus) |
||||
0304 99 51 |
|
Carne congelata di naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.) |
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0304 99 71 |
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Carne congelata di melù o potassoli (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou) |
||||
0304 99 75 |
|
Carne congelata di merluzzi dell’Alaska (Theragra chalcogramma) |
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ex 0304 99 99 |
20 25 30 40 50 60 65 69 70 81 89 90 |
Carne congelata di pesci di mare, esclusi gli sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) |
||||
09.0723 |
0302 40 00 0303 51 00 |
|
Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), fresche, refrigerate o congelate |
Dal 16.6 al 14.2 |
800 |
0 |
09.0724 |
0302 64 |
|
Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), freschi o refrigerati |
Dal 16.6 al 14.2 |
260 |
0 |
09.0725 |
0303 74 30 |
|
Sgombri (Scomber scombrus, Scomber japonicus), congelati |
Dal 16.6 al 14.2 |
30 600 |
0 |
09.0726 |
0302 69 31 0302 69 33 0303 79 35 0303 79 37 |
|
Scorfani (Sebastes spp.), freschi, refrigerati o congelati |
Dall’1.1 al 31.12 |
130 |
0 |
09.0727 |
0304 19 01 0304 19 03 0304 19 18 0304 29 01 0304 29 03 0304 29 05 0304 29 18 |
|
Filetti di altri pesci di acqua dolce, freschi, refrigerati o congelati |
Dall’1.1 al 31.12 |
110 |
0 |
09.0728 |
0304 19 33 0304 19 35 |
|
Filetti di merluzzi carbonari (Pollachius virens) e di scorfani (Sebastes spp.), freschi o refrigerati |
Dall’1.1 al 31.12 |
180 |
0 |
0304 11 10 0304 12 10 |
Altri filetti, freschi o refrigerati |
|||||
ex 0304 19 39 |
30 40 60 70 75 80 85 90 |
|
||||
09.0729 |
0304 19 97 0304 19 99 |
|
Lati di aringhe e altra carne di pesci |
Dall’1.1 al 31.12 |
130 |
0 |
09.0730 |
0304 21 0304 22 |
|
Filetti congelati di pesci spada (Xiphias gladius) e di austromerluzzi (Dissostichus spp.) |
Dall’1.1 al 31.12 |
9 000 |
0 |
0304 29 21 0304 29 29 |
Filetti congelati di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida |
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0304 29 31 |
Filetti congelati di merluzzi carbonari (Pollachius virens) |
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0304 29 33 |
Filetti congelati di eglefini (Melanogrammus aeglefinus) |
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0304 29 35 0304 29 39 |
Filetti congelati di scorfani (Sebastes spp.) |
|||||
0304 29 55 0304 29 56 0304 29 58 0304 29 59 |
Filetti congelati di naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.) |
|||||
0304 29 71 |
Filetti congelati di passere di mare (Pleuronectes platessa) |
|||||
0304 29 83 |
Filetti congelati di rane pescatrici (Lophius spp.) |
|||||
0304 29 85 |
Filetti congelati di merluzzi dell’Alaska (Theragra chalcogramma) |
|||||
0304 29 91 |
Filetti congelati di merluzzi granatieri (Macruronus novaezelandiae) |
|||||
ex 0304 29 99 |
10 20 41 49 50 60 81 89 91 92 93 99 |
Altri filetti congelati |
||||
09.0731 |
ex 0305 20 00 |
11 18 19 21 30 73 75 77 79 99 |
Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati |
Dall’1.1 al 31.12 |
1 900 |
0 |
09.0732 |
0305 41 00 |
|
Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), affumicati |
Dall’1.1 al 31.12 |
450 |
0 |
09.0733 |
0305 42 00 0305 49 |
|
Pesci affumicati diversi dai salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), dai salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e dai salmoni del Danubio (Hucho hucho) |
Dall’1.1 al 31.12 |
140 |
0 |
09.0734 |
ex 0305 69 80 |
20 30 40 50 61 63 64 65 67 90 |
Altri pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia |
Dall’1.1 al 31.12 |
250 |
0 |
09.0735 |
0305 61 00 |
|
Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), salate ma non secche né affumicate, e aringhe in salamoia |
Dall’1.1 al 31.12 |
1 440 |
0 |
09.0736 |
0306 13 10 |
|
Gamberetti rosa congelati |
Dall’1.1 al 31.12 |
950 |
0 |
0306 19 30 |
Scampi (Nephrops norvegicus) congelati |
|||||
09.0737 |
ex 0306 23 10 |
95 |
Gamberetti rosa, non congelati, cotti a bordo |
Dall’1.1 al 31.12 |
800 |
0 |
09.0738 |
ex 0306 23 10 |
11 20 91 96 |
Gamberetti rosa, non congelati, destinati alla trasformazione (8) |
Dall’1.1 al 31.12 |
900 |
0 |
0306 29 30 |
|
Scampi (Nephrops norvegicus), non congelati |
||||
09.0739 |
1604 11 00 |
|
Preparazioni o conserve di salmoni, interi o in pezzi |
Dall’1.1 al 31.12 |
170 |
0 |
09.0740 |
1604 12 91 1604 12 99 |
|
Preparazioni o conserve di aringhe, intere o in pezzi, in recipienti ermeticamente chiusi; altre |
Dall’1.1 al 31.12 |
3 000 |
0 |
09.0741 |
1604 13 90 |
|
Preparazioni o conserve di alacce e papaline o spratti, interi o in pezzi |
Dall’1.1 al 31.12 |
180 |
0 |
09.0742 |
1604 15 11 1604 15 19 |
|
Preparazioni o conserve di sgombri (Scomber scombrus, Scomber japonicus), interi o in pezzi |
Dall’1.1 al 31.12 |
130 |
0 |
09.0743 |
1604 19 92 |
|
Preparazioni o conserve di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), interi o in pezzi |
Dall’1.1 al 31.12 |
5 500 |
0 |
1604 19 93 |
Preparazioni o conserve di merluzzi carbonari (Pollachius virens) |
|||||
1604 19 94 |
Preparazioni o conserve di naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.) |
|||||
1604 19 95 |
Preparazioni o conserve di merluzzi dell’Alaska (Theragra chalcogramma) e di merluzzi gialli (Pollachius pollachius) |
|||||
1604 19 98 |
Altre preparazioni o conserve di pesci |
|||||
1604 20 90 |
Preparazioni o conserve di carne di altri pesci |
|||||
09.0744 |
1604 20 10 |
|
Preparazioni o conserve di carne di salmone |
Dall’1.1 al 31.12 |
300 |
0 |
09.0745 |
ex 1605 20 10 |
20 40 91 |
Gamberetti, sgusciati e congelati |
Dall’1.1 al 31.12 |
8 000 |
0 |
ex 1605 20 91 |
20 40 91 |
|||||
ex 1605 20 99 |
20 40 91 |
|||||
09.0746 |
ex 1605 20 10 |
30 96 99 |
Gamberetti, diversi dai gamberetti sgusciati e congelati |
Dall’1.1 al 31.12 |
1 000 |
0 |
ex 1605 20 91 |
30 96 99 |
|||||
ex 1605 20 99 |
30 45 49 96 99 |
|||||
09.0747 |
2301 20 00 |
|
Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di pesci o di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici |
Dall’1.1 al 31.12 |
28 000 |
0 |
09.0748 |
1605 10 00 |
|
Preparazioni o conserve di granchi |
Dall’1.1 al 31.12 |
50 |
0 |
09.0749 |
ex 1605 20 10 |
20 40 91 |
Gamberetti, sgusciati e congelati, preparati o conservati |
Dall’1.3.2011 al 30.4.2011 |
1 841 |
0 |
ex 1605 20 91 |
20 40 91 |
Dall’1.5.2011 al 30.4.2012 |
11 053 |
|||
ex 1605 20 99 |
20 40 91 |
Dall’1.5.2012 al 30.4.2013 |
11 053 |
|||
Dall’1.5.2013 al 30.4.2014 |
11 053 |
|||||
09.0750 |
ex 1604 12 91 |
10 |
Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia |
Dall’1.3.2011 al 30.4.2011 |
1 000 tonnellate di peso netto sgocciolato |
0 |
ex 1604 12 99 |
11 19 |
Dall’1.5.2011 al 30.4.2012 |
7 000 tonnellate di peso netto sgocciolato |
|||
Dall’1.5.2012 al 30.4.2013 |
8 000 tonnellate di peso netto sgocciolato |
|||||
Dall’1.5.2013 al 30.4.2014 |
8 000 tonnellate di peso netto sgocciolato |
|||||
09.0751 |
0704 10 00 |
|
Cavolfiori e cavoli broccoli |
Dall’1.8 al 31.10 |
2 000 |
0 |
09.0752 |
0303 51 00 |
|
Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelate (1) |
Dall’1.1 al 31.12 |
44 000 |
0 |
09.0753 |
ex 0704 90 90 |
10 |
Broccoli, freschi o refrigerati |
Dall’1.7 al 31.10 |
1 000 |
0 |
09.0755 |
ex 0704 90 90 |
20 |
Cavoli cinesi, freschi o refrigerati |
Dall’1.7 al 28.2 |
3 000 |
0 |
09.0756 |
0304 29 75 |
|
Filetti di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelati |
Dall’1.1 al 31.12 |
67 000 |
0 |
0304 99 23 |
10 20 30 |
Lati di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelati (2) |
||||
09.0757 |
0809 20 05 0809 20 95 |
|
Ciliege, fresche |
Dal 16.7 al 31.8 |
900 |
0 (3) |
09.0759 |
0809 40 05 0809 40 90 |
|
Prugne e prugnole, fresche |
Dall’1.9 al 15.10 |
600 |
0 (3) |
09.0761 |
0810 10 00 |
|
Fragole, fresche |
Dal 9.6 al 31.7 |
900 |
0 |
09.0762 |
0810 10 00 |
|
Fragole, fresche |
Dall’1.8 al 15.9 |
900 |
0 |
09.0775 |
1504 10 10 |
|
Oli di fegato di pesci e loro frazioni, aventi tenore di vitamina A non superiore a 2 500 unità internazionali per grammo |
Dall’1.1 al 31.12 |
103 |
0 |
09.0776 |
1504 20 10 |
|
Frazioni solide di grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato |
Dall’1.1 al 31.12 |
384 |
0 |
09.0777 |
ex 1516 10 90 |
11 19 |
Grassi e oli animali e loro frazioni, interamente di pesci o di mammiferi marini |
Dall’1.1 al 31.12 |
5 141 |
0 |
09.0781 |
0204 |
|
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate (4) (5) (6) (7) |
Dall’1.1 al 31.12 |
300 tonnellate peso carcassa |
0 |
09.0782 |
0210 |
|
Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie |
Dall’1.1 al 31.12 |
200 |
0 |
09.0783 |
0705 11 00 |
|
Lattughe a cappuccio |
Dall’1.1 al 31.12 |
300 |
0 |
09.0784 |
0705 19 00 |
|
Altre lattughe |
Dall’1.1 al 31.12 |
300 |
0 |
09.0785 |
ex 0602 90 50 |
10 |
Piante vivaci |
Dall’1.1 al 31.12 |
136 212 EUR |
0 |
09.0786 |
0602 90 70 |
|
Piante d’appartamento: talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee |
Dall’1.1 al 31.12 |
544 848 EUR |
0 |
09.0787 |
1601 |
|
Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti |
Dall’1.1 al 31.12 |
300 |
0 |
(1) Poiché l’aliquota del dazio NPF è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio di questo contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l’immissione in libera pratica nel corso di detto periodo.
(2) Poiché l’aliquota del dazio NPF per le merci di cui al codice NC 0304 99 23 è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio di questo contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l’immissione in libera pratica nel corso di detto periodo.
(3) Si applica il dazio specifico addizionale.
(4) Per le merci di cui al codice NC 0204 23 00 l’importo di una richiesta di prelievo è determinato moltiplicando il peso netto dei prodotti per il coefficiente 1,67 (carni di agnello) o 1,81 (carni di ovini diversi dagli agnelli).
(5) Per le merci di cui al codice NC 0204 50 39 e 0204 50 79 l’importo di una richiesta di prelievo è determinato moltiplicando il peso netto dei prodotti per il coefficiente 1,67 (carni di capretto) o 1,81 (carni di caprini diversi dai capretti).
(6) Per le merci di cui al codice NC 0204 43 10 l’importo di una richiesta di prelievo è determinato moltiplicando il peso netto dei prodotti per il coefficiente 1,67.
(7) Per le merci di cui al codice NC 0204 43 90 l’importo di una richiesta di prelievo è determinato moltiplicando il peso netto dei prodotti per il coefficiente 1,81.
(8) L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell’Unione in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1)].»
10.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 63/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 231/2011 DELLA COMMISSIONE
del 9 marzo 2011
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 marzo 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
122,2 |
MA |
51,5 |
|
TN |
115,9 |
|
TR |
89,8 |
|
ZZ |
94,9 |
|
0707 00 05 |
TR |
166,1 |
ZZ |
166,1 |
|
0709 90 70 |
MA |
43,3 |
TR |
102,7 |
|
ZZ |
73,0 |
|
0805 10 20 |
EG |
57,2 |
IL |
64,5 |
|
MA |
50,0 |
|
TN |
55,5 |
|
TR |
69,9 |
|
ZZ |
59,4 |
|
0805 50 10 |
EG |
42,1 |
MA |
42,1 |
|
TR |
52,4 |
|
ZZ |
45,5 |
|
0808 10 80 |
AR |
99,8 |
CA |
101,6 |
|
CL |
105,4 |
|
CN |
84,8 |
|
MK |
54,8 |
|
US |
146,4 |
|
ZA |
67,5 |
|
ZZ |
94,3 |
|
0808 20 50 |
AR |
85,2 |
CL |
106,8 |
|
CN |
81,8 |
|
US |
79,9 |
|
ZA |
103,8 |
|
ZZ |
91,5 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
10.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 63/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 232/2011 DELLA COMMISSIONE
del 9 marzo 2011
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 227/2011 della Commissione (4). |
(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 marzo 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.
(4) GU L 61 dell'8.3.2011, pag. 7.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 10 marzo 2011
(EUR) |
||
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
59,49 |
0,00 |
1701 11 90 (1) |
59,49 |
0,00 |
1701 12 10 (1) |
59,49 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
59,49 |
0,00 |
1701 91 00 (2) |
54,91 |
1,00 |
1701 99 10 (2) |
54,91 |
0,00 |
1701 99 90 (2) |
54,91 |
0,00 |
1702 90 95 (3) |
0,55 |
0,19 |
(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
DECISIONI
10.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 63/17 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 28 febbraio 2011
relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE
(2011/153/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, e l’articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato XX dell’accordo sullo Spazio economico europeo (l’«accordo SEE») contiene disposizioni e norme specifiche in materia di ambiente. |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (2). |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
La posizione che l’Unione deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito ad una modifica prevista dell’allegato XX dell’accordo SEE è stabilita nell’allegato della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addi 28 febbraio 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
FELLEGI T.
(1) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(2) GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3.
ALLEGATO
Progetto
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2011
del
che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (l’«accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato XX dell’accordo SEE è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 146/2007 del 26 ottobre 2007 (1) al fine di integrare in tale accordo, in particolare, la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (2). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (3). |
(3) |
Il processo decisionale volto all’attuazione della direttiva sarà frutto di una stretta collaborazione tra la Commissione europea, l’Autorità di vigilanza EFTA e gli Stati EFTA. |
(4) |
In una dichiarazione comune le parti contraenti hanno tra l’altro sottolineato che si adopereranno per una rapida adozione ed entrata in vigore di qualsiasi decisione del Comitato misto SEE necessaria per estendere agli Stati EFTA le pertinenti decisioni di attuazione che la Commissione europea deve adottare e in particolare le decisioni ai sensi dell’articolo 3 sexies, paragrafo 3, e dell’articolo 3 septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE quale modificata dalla direttiva 2008/101/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il punto 21al dell’allegato XX dell’accordo SEE è così modificato:
1) |
è aggiunto il trattino seguente:
|
2) |
dopo l’adattamento b) sono inseriti gli adattamenti seguenti:
|
3) |
dopo l’adattamento i) sono inseriti gli adattamenti seguenti:
|
Articolo 2
I testi della direttiva 2008/101/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (4).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a …, il… .
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
I segretari
del Comitato misto SEE
Dichiarazione comune delle parti contraenti in merito alla decisione n. …/2011 che integra nell’accordo SEE la direttiva 2008/101/CE
«Conformemente alla direttiva 2008/101/CE, i proventi derivanti dalla vendita all’asta delle quote per il settore del trasporto aereo dovrebbero essere utilizzati per lottare contro i cambiamenti climatici. L’applicazione di tale disposizione da parte degli Stati EFTA lascia impregiudicato l’ambito d’applicazione dell’accordo SEE.
Per quanto riguarda le decisioni sui parametri ai sensi degli articoli 3 sexies, paragrafo 3, e 3 septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, modificata dalla direttiva 2008/101/CE, le parti contraenti si adopereranno per una rapida adozione ed entrata in vigore di qualsiasi decisione del Comitato misto SEE che integri ciascuna decisione della Commissione europea. Per garantire l’omogeneità del SEE e del suo sistema ETS comune, le decisioni della Commissione europea che saranno integrate nell’accordo SEE saranno precedute da un processo comune e parallelo delle parti contraenti, se necessario mediante procedura scritta.
Per garantire nel SEE un sistema ETS trasparente a tutti gli operatori aerei interessati, la Commissione europea includerà nelle sue decisioni di attuazione della direttiva 2008/101/CE clausole speciali che faranno riferimento all’estensione delle decisioni agli Stati EFTA-SEE mediante decisioni del Comitato misto SEE.»
(1) GU L 100 del 10.4.2008, pag. 92.
(2) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
(3) GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3.
(4) [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]
10.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 63/21 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 marzo 2011
che chiude un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell’India
(2011/154/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDIMENTO
(1) |
Il 15 febbraio 2010 la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia secondo la quale le importazioni di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell’India sono oggetto di pratiche di dumping pregiudizievoli. |
(2) |
La denuncia è stata presentata dall’Associazione siderurgica europea (Eurofer) a nome di produttori che rappresentano una percentuale considerevole, in questo caso più del 25 %, della produzione totale dell’Unione di determinate barre di acciaio inossidabile, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. |
(3) |
La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell’esistenza di pratiche di dumping e del grave pregiudizio da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento antidumping. |
(4) |
Dopo aver sentito il comitato consultivo, la Commissione ha aperto, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2), un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell’India, attualmente classificate ai codici NC 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 e 7222 20 89. |
(5) |
Lo stesso giorno la Commissione ha aperto un procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni nell’Unione di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell’India (3). |
(6) |
La Commissione ha inviato questionari all’industria dell’Unione e a tutte le associazioni note di produttori dell’Unione, ai produttori esportatori del paese interessato, a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori e a tutte le associazioni note di importatori, nonché alle autorità del paese interessato. La parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. |
B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
(7) |
Con lettera del 23 novembre 2010 inviata alla Commissione, l’Eurofer ha formalmente ritirato la sua denuncia concernente il procedimento antidumping. |
(8) |
Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, a meno che tale chiusura sia contraria all’interesse dell’Unione. |
(9) |
La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso, poiché dall’inchiesta non erano emerse considerazioni indicanti che tale chiusura era contraria all’interesse dell’Unione. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni indicanti che la chiusura non sarebbe nell’interesse dell’Unione. |
(10) |
La Commissione è quindi giunta alla conclusione che il procedimento antidumping riguardante le importazioni nell’Unione di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell’India deve essere chiuso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il procedimento antidumping riguardante le importazioni di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell’India, attualmente classificate ai codici 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 e 7222 20 89, è chiuso.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU C 87 A dell’1.4.2010, pag. 1.
(3) GU C 87 dell’1.4.2010, pag. 17.
10.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 63/22 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 marzo 2011
riguardante la pubblicazione e la gestione del documento di riferimento di cui all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario
[notificata con il numero C(2011) 1536]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/155/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 4,
vista la raccomandazione dell’Agenzia ferroviaria europea del 15 aprile 2010 relativa al documento di riferimento di cui all’articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2009/965/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, riguardante il documento di riferimento di cui all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE (2), elenca nell’allegato i parametri da utilizzare ai fini della classificazione delle norme nazionali nel documento di riferimento di cui all’articolo 27 della direttiva 2008/57/CE. |
(2) |
È importante che le norme nazionali da inserire nel documento di riferimento siano chiaramente definite per determinare in che misura possano essere dichiarate equivalenti e inserire un numero il più elevato possibile di norme nel gruppo A dell’allegato VII, punto 2, della direttiva 2008/57/CE. |
(3) |
Gli Stati membri sono responsabili dell’aggiornamento delle normative nazionali. Gli aggiornamenti delle normative nazionali possono incidere sulla loro classificazione in relazione alle norme di altri Stati membri per quanto riguarda i parametri specifici di cui all’allegato VII, punto 1, della direttiva 2008/57/CE. |
(4) |
È necessario mantenere aggiornata la banca dati con i riferimenti incrociati alle norme nazionali e la classificazione della loro equivalenza. |
(5) |
L’Agenzia ferroviaria europea (nel prosieguo «agenzia») dovrebbe essere responsabile, in relazione a ciascun Stato membro, della compilazione, pubblicazione e mantenimento dell’elenco di norme nazionali di autorizzazione dei veicoli, in cui sono repertoriate le norme nazionali per ciascun parametro e la classificazione delle norme di altri Stati membri in relazione allo stesso parametro. Gli elenchi in parola dovrebbero essere parte integrante del documento di riferimento. |
(6) |
È necessario che gli Stati membri assicurino la coerenza tra le norme elencate nel documento di riferimento e quelle notificate a norma dell’articolo 17 della direttiva 2008/57/CE. A tal fine è opportuno che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per aggiornare il documento di riferimento o per notificare/modificare/revocare le norme secondo la procedura di cui all’articolo 17. Fino a quando le due serie di norme non siano allineate e non sia disponibile uno «sportello unico» per la notifica delle norme nazionali, in caso di discrepanza tra le due serie di norme le autorità nazionali competenti in materia di sicurezza possono utilizzare le norme indicate nel documento di riferimento per concedere l’autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli. |
(7) |
Inoltre, le norme nazionali di sicurezza, da notificare conformemente all’articolo 8 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), non sono pertinenti ai fini del documento di riferimento. La direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che ha modificato la direttiva sopracitata, ha infatti soppresso dall’allegato II della direttiva 2004/49/CE le norme nazionali di sicurezza relative ai requisiti di autorizzazione alla messa in servizio e alla manutenzione dei veicoli. |
(8) |
Nel compilare i documenti nazionali di riferimento, le autorità nazionali competenti in materia di sicurezza (ANS) dovrebbero determinare le priorità conformemente agli obiettivi della direttiva 2008/57/CE, tenendo conto delle risorse a loro disposizione a seguito delle discussioni nei pertinenti gruppi di lavoro. |
(9) |
Conformemente all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE, la Commissione dovrebbe poter adottare in qualsiasi momento una misura indirizzata all’agenzia al fine di modificare il documento di riferimento. |
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Il contenuto del documento di riferimento di cui all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE è specificato nell’allegato della presente decisione.
2. L’agenzia pubblica e tiene aggiornato l’elenco di riferimento e, tramite il proprio sito web, ne garantisce il libero accesso al pubblico. L’agenzia pubblica la prima versione del documento di riferimento entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente decisione.
3. Con cadenza almeno annuale l’agenzia presenta alla Commissione e al comitato di cui all’articolo 29 della direttiva 2008/57/CE una relazione di avanzamento sulla pubblicazione e la gestione del documento di riferimento.
4. In ogni momento, su richiesta dell’agenzia, di uno Stato membro o di sua propria iniziativa, la Commissione può adottare una decisione di modifica del documento di riferimento pubblicato dall’agenzia, conformemente alla procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE.
Articolo 2
Ai fini del documento di riferimento si intende per:
a) |
«norma», un requisito applicabile in uno Stato membro che deve essere rispettato dai richiedenti la messa in servizio dei veicoli quando fa riferimento:
|
b) |
«classificazione», l’attribuzione data da uno Stato membro alla norma nazionale di un altro Stato membro relativa a un parametro particolare conforme a uno dei tre gruppi A, B o C, di cui all’allegato VII, punto 2, della direttiva 2008/57/CE. |
Articolo 3
1. Il documento nazionale di riferimento degli Stati membri contiene per ciascun parametro dell’elenco di cui all’allegato della decisione 2009/965/CE:
a) |
un riferimento alle pertinenti normative nazionali applicate, nello Stato membro interessato, all’autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli o una dichiarazione secondo cui non sussistono requisiti in relazione a tale parametro; |
b) |
la classificazione delle norme applicate in altri Stati membri in relazione all’allegato VII, punto 2, della direttiva 2008/57/CE. |
2. L’agenzia contribuisce a facilitare la classificazione delle norme di autorizzazione dei veicoli da parte delle autorità nazionali competenti in materia di sicurezza (ANS), organizzando, se del caso, apposite riunioni.
Articolo 4
1. Ciascuna ANS trasmette all’agenzia le informazioni necessarie per compilare il documento nazionale di riferimento. In particolare, le ANS:
a) |
forniscono all’agenzia i riferimenti alle norme nazionali per ciascun parametro e la rispettiva classificazione; |
b) |
comunicano all’agenzia le modifiche apportate alle norme al momento della pubblicazione di tali modifiche; |
c) |
designano una persona o un dipartimento responsabile di trasmettere tali informazioni all’agenzia; |
d) |
praticano attivamente lo scambio di vedute e esperienze con le altre ANS al fine di poter classificare le norme conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b); le ANS cooperano altresì al fine di eliminare i requisiti non necessari e le verifiche superflue. |
2. Ciascuno Stato membro approva il proprio documento di riferimento.
3. Entro un anno dalla pubblicazione del pertinente documento nazionale di riferimento gli Stati membri garantiscono la coerenza tra i requisiti contenuti nel documento di riferimento e i requisiti contenuti nelle norme notificate ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2008/57/CE. Non appena sia disponibile uno sportello unico per la notifica delle norme nazionali e del documento di riferimento, il termine entro il quale deve essere garantita la loro coerenza è fissato in sei mesi. La Commissione comunica agli Stati membri la data entro la quale sarà disponibile lo sportello unico per la notifica delle norme nazionali. Trascorso questo periodo, se l’agenzia rileva casi di incoerenza ne informa gli Stati membri interessati. Se una norma contenuta nel documento di riferimento non è stata ancora notificata, è necessario effettuare la modifica o l’aggiornamento del documento di riferimento.
4. Entro due mesi dall’entrata in vigore della presente decisione gli Stati membri comunicano alla Commissione qual è il dipartimento competente ai fini della convalida e dell’approvazione del documento nazionale di riferimento e delle modifiche apportate allo stesso.
Articolo 5
1. In applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), se la modifica di una norma può incidere sulla sua classificazione in un altro Stato membro, l’agenzia informa le ANS degli Stati membri interessati in modo che possano rivedere la classificazione.
2. Qualora l’agenzia ritenga che una norma, che lo Stato membro ha proposto di classificare nel gruppo B o C, vada in realtà classificata nel gruppo A, solleva e discute la questione con la ANS interessata al fine di raggiungere un accordo sulla corretta classificazione della norma.
3. Se, dopo essersi consultata con le pertinenti ANS, l’agenzia ritiene che la classificazione nei gruppi B o C operata da una ANS non sia giustificata alla luce delle disposizioni della direttiva 2008/57/CE e che la classificazione nei gruppi B o C costituisca un requisito o una verifica non necessari con un impatto sproporzionato sui costi o i tempi per l’autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli, essa ne informa la Commissione e invia un parere tecnico alla Commissione e allo Stato membro interessato.
4. Se del caso, la Commissione adotta una decisione conformemente alla procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE, indirizzata all’agenzia, affinché essa aggiorni il documento di riferimento, e allo Stato membro perché approvi il documento nazionale di riferimento come stabilito dall’articolo 4, paragrafo 2.
Articolo 6
La presente decisione non si applica alla Repubblica di Cipro e a Malta fintantoché non sarà creato un sistema ferroviario nel loro territorio.
Articolo 7
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o aprile 2011.
Articolo 8
Gli Stati membri e all’Agenzia ferroviaria europea sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2011.
Per la Commissione
Siim KALLAS
Vicepresidente
(1) GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.
(2) GU L 341 del 22.12.2009, pag. 1.
(3) GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44.
(4) GU L 345 del 23.12.2008, pag. 62.
ALLEGATO
DOCUMENTO DI RIFERIMENTO
1. Obiettivo del documento di riferimento
Il documento di riferimento ha l’obiettivo di facilitare la procedura di messa in servizio dei veicoli:
a) |
elencando tutti i parametri da verificare ai fini dell’autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli; |
b) |
individuando tutte le norme applicate dagli Stati membri ai fini dell’autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli; |
c) |
collegando ciascuna norma a uno dei parametri da verificare ai fini dell’autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli; |
d) |
classificando tutte le norme nei gruppi A, B o C conformemente all’allegato VII, punto 2, della direttiva 2008/57/CE; |
e) |
illustrando i quadri giuridici nazionali applicabili all’autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli conformemente all’articolo 1 della decisione 2009/965/CE. |
2. Struttura e contenuto
Il documento di riferimento deve essere strutturato come segue:
Parte 1 |
: |
Guida operativa: questa parte fa riferimento agli elementi contemplati dalla presente decisione e a tutte le altre informazioni pertinenti ai fini della gestione, comprensione e utilizzo del documento di riferimento. |
Parte 2 |
: |
Documenti nazionali di riferimento: il documento di riferimento comprende tutti i documenti nazionali di riferimento che elencano e classificano le norme nazionali, uno per Stato membro, come indicato all’articolo 3. |
Parte 3 |
: |
Informazioni sui quadri giuridici nazionali: conformemente all’articolo 1 della decisione 2009/965/CE, il documento di riferimento deve contenere informazioni sui quadri giuridici nazionali applicabili all’autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli. Tale parte deve essere compilata non appena gli Stati membri notificano le misure nazionali di recepimento della direttiva 2008/57/CE. |
3. Ambito di applicazione del documento di riferimento
Il documento di riferimento riguarda tutte le autorizzazioni alla messa in servizio di veicoli ferroviari soggetti alle disposizioni della direttiva 2008/57/CE e laddove è richiesta la conformità con le norme nazionali.
Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2008/57/CE sono interessati i veicoli destinati ad essere impiegati sia nella rete TEN sia al di fuori della stessa.
Per quanto riguarda i veicoli conformi alle STI, il documento di riferimento consente il confronto e il riferimento incrociato, in relazione a un dato parametro, tra le norme applicate in Stati membri differenti al fine di verificarne la compatibilità tecnica con l’infrastruttura, la conformità con i casi specifici, la chiusura dei punti in sospeso e la conformità con le norme nazionali in caso di deroghe.
Il documento di riferimento deve inoltre consentire il confronto e il riferimento incrociato delle norme nazionali relative all’elenco di parametri da verificare all’atto della messa in servizio di veicoli non conformi alle STI.
III Altri atti
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
10.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 63/26 |
DECISIONE DEL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA
N. 3/2010/SC
del 1o luglio 2010
relativa al sistema interno di ripartizione dei costi
IL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA
DECIDE:
Articolo 1
I contributi di Islanda, Liechtenstein e Norvegia (in appresso «Stati EFTA») al meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009–2014 devono essere ripartiti in cinque quote annue e determinati secondo quanto disposto all’articolo 2.
Articolo 2
1. I contributi degli Stati EFTA al meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009–2014 sono definiti sulla base del loro prodotto interno lordo (PIL).
2. Il contributo di ciascuno Stato EFTA per un determinato esercizio finanziario t deve basarsi sui dati del PIL disponibili per l’esercizio t-2 e deve corrispondere alla quota di PIL di quello Stato (t-2) nel PIL complessivo (t-2) degli Stati EFTA.
3. Il contributo dell’Islanda a ciascuna delle cinque quote annue non può superare l’importo di 6,795 milioni di EUR.
Qualora il contributo dell’Islanda per un determinato esercizio finanziario t, calcolato sulla base della sua quota di PIL (t-2) nel PIL complessivo (t-2) degli Stati EFTA, superi l’importo di 6,795 milioni di EUR, il Liechtenstein e la Norvegia sono tenuti a coprire la somma in eccesso, proporzionalmente alle rispettive quote di PIL (t-2).
4. Entro il 1o marzo di ogni anno, ciascuno Stato EFTA presenta i propri dati relativi al PIL, sulla cui base saranno calcolati i contributi per un determinato esercizio t. I dati si riferiscono all’esercizio t-2.
5. I contributi sono espressi in euro.
Articolo 3
L’adesione di uno Stato EFTA all’Unione europea non dispensa lo stesso dall’obbligo di contribuire al meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009–2014, conformemente alla presente decisione.
Articolo 4
La presente decisione prende effetto alla data di entrata in vigore o alla data di applicazione provvisoria dell’atto giuridico che istituisce il meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014.
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2010.
Per il comitato permanente
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
Il segretario generale
Kåre BRYN
ALLEGATO
Il comitato permanente conviene sulla necessità, prima di concludere eventuali negoziati sui contributi finanziari post 2014 intesi a ridurre le disparità economiche e sociali nel SEE, di rivedere il meccanismo di ripartizione dei costi in vista del passaggio dal PIL al RNL come base per il calcolo.