ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.298.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 298

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
16 novembre 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1032/2010 del Consiglio, del 15 novembre 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 174/2005 che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d’Avorio

1

 

*

Regolamento (UE) n. 1033/2010 della Commissione, del 15 novembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1505/2006 concernente le relazioni annuali degli Stati membri sui risultati dei controlli effettuati riguardo all’identificazione e alla registrazione delle specie ovina e caprina ( 1 )

5

 

*

Regolamento (UE) n. 1034/2010 della Commissione, del 15 novembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2003 per quanto riguarda i controlli relativi alle prescrizioni per l’identificazione e la registrazione dei bovini ( 1 )

7

 

*

Regolamento (UE) n. 1035/2010 della Commissione, del 15 novembre 2010, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese

10

 

*

Regolamento (UE) n. 1036/2010 della Commissione, del 15 novembre 2010, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di polvere di zeolite A originaria della Bosnia-Erzegovina

27

 

 

Regolamento (UE) n. 1037/2010 della Commissione, del 15 novembre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

44

 

 

Regolamento (UE) n. 1038/2010 della Commissione, del 15 novembre 2010, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 novembre 2010

46

 

 

Regolamento (UE) n. 1039/2010 della Commissione, del 15 novembre 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

49

 

 

DECISIONI

 

 

2010/690/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 4 agosto 2010, relativa agli aiuti di stato C 40/08 (ex N 163/08) cui la Polonia ha dato esecuzione a favore di PZL Hydral S.A. [notificata con il numero C(2010) 5406]  ( 1 )

51

 

 

2010/691/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 15 novembre 2010, che concede alla Repubblica ceca una deroga all’applicazione della decisione 2006/679/CE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale sulla linea Strančice–České Budějovice [notificata con il numero C(2010) 7789]

85

 

 

Rettifiche

 

*

Regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico (GU L 293 dell’11.11.2010)

87

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

16.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1032/2010 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 174/2005 che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d’Avorio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2010/656/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2010, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio, del 31 gennaio 2005, che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d’Avorio (2), vieta l'esportazione di materiale che potrebbe essere usato per la repressione interna e la fornitura di alcuni tipi di assistenza tecnica, di finanziamenti e di assistenza finanziaria. Tali restrizioni sono state adottate conformemente alla posizione comune 2004/852/PESC del Consiglio, del 13 dicembre 2004, concernente misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (3).

(2)

Tenendo conto della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1946 (2010) del 15 ottobre 2010 e della decisione 2010/656/PESC, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 174/2005 per permettere l'esportazione di materiale non letale, nonché di materiale non letale che potrebbe essere usato per la repressione interna, destinato unicamente a permettere alle forze di sicurezza ivoriane di mantenere l'ordine pubblico limitandosi a un uso appropriato e proporzionato della forza, nonché la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria correlati.

(3)

L'elenco del materiale che potrebbe essere usato per la repressione interna dovrebbe essere aggiornato in base alle raccomandazioni degli esperti, tenendo conto del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (4).

(4)

È opportuno aggiornare l'articolo sulla competenza dell'Unione alla luce delle recenti prassi redazionali.

(5)

Occorre modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 174/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 174/2005 è così modificato:

1)

all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga all’articolo 2, i divieti ivi contemplati non si applicano:

a)

alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi ad armamenti e a materiale correlato, qualora tale assistenza o tali servizi siano destinati unicamente a sostenere l'operazione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio (UNOCI) e le forze francesi che l'appoggiano, oppure ad essere da queste utilizzati;

b)

alla fornitura di assistenza tecnica connessa a materiale militare non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, compreso il materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall'UE, dall'ONU, dall'Unione africana e dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), previa approvazione di tali attività anche da parte del comitato delle sanzioni;

c)

alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria connessi a materiale militare non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, compreso il materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall'UE, dall'ONU, dall'Unione africana e dall'ECOWAS;

d)

alla fornitura di assistenza tecnica connessa ad armamenti e a materiale correlato destinati unicamente a sostenere il processo di ristrutturazione delle forze di difesa e di sicurezza ai sensi del punto 3, lettera f), dell'accordo di Linas Marcoussis, ovvero a essere utilizzati nel corso di tale processo, previa approvazione di tali attività anche da parte del comitato delle sanzioni;

e)

alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ad armamenti e a materiale correlato destinati unicamente a sostenere il processo di ristrutturazione delle forze di difesa e di sicurezza ai sensi del punto 3, lettera f), dell'accordo di Linas Marcoussis, ovvero a essere utilizzati nel corso di tale processo;

f)

alle vendite o alle forniture, temporaneamente trasferite o esportate in Costa d'Avorio, alle forze di uno Stato che interviene, in conformità del diritto internazionale, unicamente e direttamente per agevolare l'evacuazione dei propri cittadini e delle persone sulle quali ha responsabilità consolare in Costa d'Avorio, previa notifica di tali attività anche al comitato delle sanzioni;

g)

alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi a materiale militare non letale destinato unicamente a permettere alle forze di sicurezza ivoriane di mantenere l'ordine pubblico limitandosi ad un uso appropriato e proporzionato della forza.»;

2)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 4 bis

1.   In deroga all'articolo 3, l'autorità competente, elencata nell'allegato II, dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore o il fornitore del servizio può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione del materiale non letale elencato nell'allegato I o la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria correlata a tale materiale, dopo aver accertato che il materiale non letale in questione è destinato unicamente a permettere alle forze di sicurezza ivoriane di mantenere l'ordine pubblico limitandosi ad un uso appropriato e proporzionato della forza.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione dell’eventuale autorizzazione concessa a norma del paragrafo 1.

3.   Non sono concesse autorizzazioni per le attività che hanno già avuto luogo.»;

3)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell'Unione;

d)

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e)

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno dell'Unione.»;

4)

l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento;

5)

il titolo dell'allegato II è sostituito dal seguente:

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 29 ottobre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 novembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

S. VANACKERE


(1)  GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28.

(2)  GU L 29 del 2.2.2005, pag. 5.

(3)  GU L 368 del 15.12.2004, pag. 50.

(4)  GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Elenco del materiale di cui agli articoli 3 e 4 bis che potrebbe essere usato per la repressione interna

1.

Armi da fuoco, munizioni e accessori connessi:

1.1

armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (1) (“elenco comune delle attrezzature militari dell'UE”);

1.2

munizioni specificamente progettate per le armi da fuoco elencate al punto 1.1 e loro componenti appositamente progettati;

1.3

congegni di mira non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

2.

Bombe e artifizi non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

3.

Veicoli:

3.1

veicoli equipaggiati con un cannone ad acqua, appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;

3.2

veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori;

3.3

veicoli specificamente progettati o modificati per rimuovere barricate, incluse apparecchiature da costruzione con protezione balistica;

3.4

veicoli specificamente progettati per il trasporto dei detenuti e/o degli imputati in custodia preventiva;

3.5

veicoli specificamente progettati per installare barriere mobili;

3.6

componenti per i veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5, specificamente progettati a fini antisommossa.

Nota 1

Questo punto non sottopone ad autorizzazione i veicoli specificamente progettati a fini antincendio.

Nota 2

Ai fini del punto 3.5 il termine “veicoli” include i rimorchi.

4.

Sostanze esplosive e attrezzature collegate:

4.1

apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le micce detonanti e loro componenti appositamente progettati, tranne quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l’attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l’innesco di un’esplosione (ad esempio gonfiatori degli air bag per autoveicoli, limitatori di tensione degli azionatori antincendio a sprinkler);

4.2

cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;

4.3

altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e sostanze collegate:

a)

amatolo;

b)

nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto);

c)

nitroglicole;

d)

tetranitrato di pentaeritrite (PETN);

e)

cloruro di picrile;

f)

2,4,6 trinitrotoluene (TNT).

5.

Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE:

5.1

giubbotto antiproiettile per la protezione da armi da fuoco e/o da taglio;

5.2

elmetti con protezione balistica e/o protezione da antiframmentazione, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.

Nota:

questo punto non sottopone ad autorizzazione:

apparecchiature specificamente progettate per attività sportive;

apparecchiature specificamente progettate per esigenze di sicurezza sul lavoro.

6.

Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, per la formazione nell'uso di armi da fuoco, e software appositamente progettato.

7.

Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d'immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

8.

Filo spinato tagliente.

9.

Coltelli militari, coltelli e baionette da combattimento con lama eccedente in lunghezza i 10 cm.

10.

Apparecchiature di fabbricazione specificamente progettate per gli articoli di cui al presente elenco.

11.

Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l'uso degli articoli di cui al presente elenco.».


(1)  GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.


16.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/5


REGOLAMENTO (UE) N. 1033/2010 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1505/2006 concernente le relazioni annuali degli Stati membri sui risultati dei controlli effettuati riguardo all’identificazione e alla registrazione delle specie ovina e caprina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1, primo e secondo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1505/2006 della Commissione, dell’11 ottobre 2006, che attua il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda i controlli minimi da effettuare per l’identificazione e la registrazione degli animali delle specie ovina e caprina (2) stabilisce che gli Stati membri debbano svolgere controlli per verificare la conformità dei detentori ai requisiti del regolamento (CE) n. 21/2004.

(2)

Inoltre, il regolamento (CE) n. 1505/2006 stabilisce che gli Stati membri presentino una relazione annuale alla Commissione, in conformità del modello previsto nell’allegato, sui risultati dei controlli effettuati nel precedente periodo di ispezione annuale.

(3)

La raccolta dei dati per la relazione annuale deve essere adeguata e proporzionata agli obiettivi perseguiti. Ai fini ai una relazione più mirata e più idonea allo scopo, taluni requisiti e il modello di relazione stabilito nell’allegato al regolamento (CE) n. 1505/2006 devono essere semplificati per un miglioramento delle informazioni relative all’esecuzione dei controlli e per evitare oneri amministrativi inutili.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1505/2006 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1505/2006 è così modificato:

1)

all’articolo 7, la lettera b) è sostituita dal seguente testo:

«b)

il numero di aziende controllate;»;

2)

l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.

(2)  GU L 280 del 12.10.2006, pag. 3.


ALLEGATO

Il testo dell’allegato al regolamento (CE) n. 1505/2006 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

Relazione sui risultati dei controlli effettuati nel settore ovino e caprino in relazione ai requisiti per l’identificazione e la registrazione di tali animali in conformità del regolamento (CE) n. 21/2004

1.   Informazioni generali sulle aziende, gli animali e i controlli

Numero totale di aziende nello Stato membro all’inizio del periodo oggetto della relazione (1)

 

Numero totale di aziende controllate nel corso del periodo oggetto della relazione

 

Numero totale di animali registrati nello Stato membro all’inizio del periodo oggetto della relazione (1)

 

Numero totale di animali controllati nelle aziende durante il periodo oggetto della relazione (1)

 

2.   Casi di inosservanza

Numero di aziende interessate da casi di inosservanza

 

3.   Sanzioni comminate

Numero di aziende con sanzioni comminate»

 


(1)  O altra data di riferimento nazionale per le statistiche dei prodotti animali.


16.11.2010   

IT

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L 298/7


REGOLAMENTO (UE) N. 1034/2010 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2003 per quanto riguarda i controlli relativi alle prescrizioni per l’identificazione e la registrazione dei bovini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, prima frase e lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini (2) stabilisce prescrizioni minime relative a tali controlli.

(2)

L’esperienza acquisita in seguito alla realizzazione delle ispezioni sul posto di cui al regolamento (CE) n. 1082/2003, come indicato nelle relazioni annuali, nonché in seguito alla realizzazione dei controlli in loco relativi agli animali delle specie ovina e caprina di cui al regolamento (CE) n. 1505/2006 (3) suggerisce di ridurre la percentuale di aziende da sottoporre a ispezione ogni anno e di animali da controllare. Come regola generale tutti gli animali di un’azienda devono essere controllati. Tuttavia, per quanto riguarda le aziende con più di venti capi, l’autorità competente dovrebbe avere la possibilità di limitare i controlli ad un campione rappresentativo di animali adeguato.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1082/2003 dispone inoltre che gli Stati membri debbano presentare alla Commissione una relazione annuale, conformemente al modello riportato nell’allegato I del medesimo regolamento, contenente informazioni dettagliate relative all’esecuzione dei controlli.

(4)

La raccolta dei dati per la relazione annuale dovrebbe essere adeguata e proporzionata agli obiettivi perseguiti. Affinché le relazioni risultino maggiormente mirate e proporzionate, è opportuno che alcune prescrizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1082/2003, come pure il modello di cui al suo allegato I, siano semplificati per migliorare la presentazione delle informazioni relative all’esecuzione dei controlli.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1082/2003 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1082/2003 è così modificato:

(1)

Nell’articolo 2, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   L’autorità competente esegue annualmente controlli su almeno il 3 % delle aziende.

2.   Nel caso in cui i controlli di cui al paragrafo 1 mettano in evidenza un livello significativo di mancata conformità al regolamento (CE) n. 1760/2000, la percentuale minima di controlli è aumentata nel periodo successivo d’ispezione annuale.»

(2)

L’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

L’autorità competente controlla l’identificazione di tutti gli animali dell’azienda.

Tuttavia, nel caso in cui l’azienda conti più di venti capi, l’autorità competente può decidere di controllare i mezzi di identificazione di un campione rappresentativo di tali animali in conformità con le norme riconosciute a livello internazionale, purché il numero di animali controllati sia sufficiente a determinare il 5 % di casi di mancata conformità al regolamento (CE) n. 1760/2000 da parte dei detentori di tali animali, con un livello di confidenza del 95 %.»

(3)

All’articolo 5, paragrafo 1), la lettera b) è sostituita dal seguente testo:

«b)

il numero di aziende controllate;»

(4)

L’allegato I è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1.

(2)  GU L 156 del 25.6.2003, pag. 9.

(3)  GU L 280 del 12.10.2006, pag. 3.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1082/2003 è sostituito dal seguente allegato:

«ALLEGATO I

Relazione sui risultati dei controlli effettuati conformemente al titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000

1.   Informazioni generali riguardanti le aziende e gli animali

Numero totale di aziende nello Stato membro all’inizio del periodo oggetto della relazione (1)

 

Numero totale di aziende controllate nel periodo oggetto della relazione

 

Numero totale di animali registrati nello Stato membro all’inizio del periodo oggetto della relazione (1)

 

Numero totale di animali controllati nelle aziende durante il periodo oggetto della relazione

 

2.   Mancata conformità al regolamento (CE) n. 1760/2000

Aziende che presentano casi di mancata conformità

 

Sanzioni comminate a norma del regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione (2)

 

Animali interessati

Aziende interessate

1.

Limitazione dei movimenti di singoli animali

 

 

2.

Limitazione dei movimenti di tutti gli animali presenti nell’azienda

 

 

3.

Abbattimento di animali

 

 

Totale

 

 


(1)  O altra data di riferimento nazionale per le statistiche sugli animali.

(2)  GU L 60 del 28.2.1998, pag. 78


16.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/10


REGOLAMENTO (UE) N. 1035/2010 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2010

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Apertura

(1)

Il 4 gennaio 2010 la Commissione ha ricevuto una denuncia riguardante le importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese presentata a norma dell'articolo 5 del regolamento di base da Borealis Agrolinz Melamine GmbH, DSM Melamine B.V. e Zakłady Azotowe Puławy («i denunzianti») che rappresentano una quota considerevole, in questo caso superiore al 50 %, della produzione totale dell'Unione di melamina.

(2)

La denuncia conteneva elementi di prova del dumping e del grave pregiudizio da esso derivante considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

(3)

Il 17 febbraio 2010, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2) («l'avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di melamina originaria della Repubblica popolare cinese («il paese interessato» o «la RPC»).

2.   Parti interessate dal procedimento

(4)

La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i denunzianti, i produttori esportatori della RPC, gli importatori, gli operatori commerciali, gli utilizzatori, i fornitori e le associazioni notoriamente interessati nonché i rappresentanti della RPC. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(5)

Considerato il numero apparentemente elevato di produttori esportatori nella RPC, nell'avviso di apertura era stato previsto un campionamento per la determinazione del dumping e del pregiudizio, in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori della RPC sono stati invitati a contattare la Commissione fornendo, secondo quanto indicato nell'avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta (1o gennaio 2009-31 dicembre 2009).

(6)

Sono state inviate sette risposte al questionario di campionamento da produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori della RPC. Tuttavia, due società hanno cessato di collaborare all'inchiesta nella fase iniziale. Non è stato quindi più necessario ricorrere al campionamento e tutte le parti sono state informate che non sarebbe stato selezionato un campione.

(7)

Per consentire ai produttori esportatori nella RPC di chiedere, eventualmente, il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o il trattamento individuale («TI»), la Commissione ha inviato i necessari moduli di richiesta ai produttori esportatori cinesi notoriamente interessati, alle autorità cinesi, nonché ad altri produttori esportatori cinesi che si sono manifestati entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Tre gruppi di produttori esportatori cinesi e una singola società hanno richiesto il TEM, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, o il TI nel caso in cui si fosse appurato che essi non soddisfacevano le condizioni per ottenere il TEM. Un altro gruppo ha richiesto unicamente il TI.

(8)

Sono stati inviati questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Hanno risposto al questionario cinque produttori esportatori e società collegate della RPC, un produttore degli Stati Uniti d'America, che costituivano il paese di riferimento proposto, come indicato nell'avviso di apertura, e un produttore di un altro possibile paese di riferimento, l'Indonesia. Hanno risposto al questionario anche tre produttori dell'Unione e sette utilizzatori hanno collaborato inviando la propria risposta. Nessun importatore ha fornito informazioni alla Commissione o si è manifestato nel corso dell'inchiesta.

(9)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione e ha effettuato verifiche presso le sedi delle seguenti società:

a)

Produttori dell'Unione

Borealis Agrolinz Melamine GmbH, Austria

DSM Melamine B.V. (attualmente OCI Melamine B.V.), Paesi Bassi

Zakłady Azotowe Puławy, Polonia

b)

Produttori esportatori della RPC

Gruppo Sichuan Chemical: Sichuan Chemical Co., Ltd, Sichuan Jinhua Chemical Co., Ltd, New Tianfu Chemicals Co., Ltd e M&A Chemicals Corporation

Gruppo Sichuan Golden Elephant: Sichuan Golden Elephant Chemical Industry Group Co., Ltd e Sichuan Jade Elephant Melamine S&T Co., Ltd

Gruppo Shandong Liaherd: Shandong Liaherd Chemical Industry Co., Ltd, Shandong Lianhe Fengyuan Chemical Industry Co., Ltd e Yiyuan Lianhe Fertilizer Co., Ltd

Tianjin Kaiwei Chemical Co., Ltd

Gruppo Henan Junhua: Henan Junhua Chemical Company Ltd e Haohua-Junhua Group Zhengyang Chemical Co., Ltd

(10)

Vista l'esigenza di stabilire un valore normale per il produttore esportatore che ha richiesto unicamente il TI e i produttori esportatori a cui potrebbe non essere concesso il TEM, è stato effettuato un accertamento per determinare il valore normale sulla base dei dati di un paese di riferimento, in questo caso l'Indonesia, presso la sede della seguente società:

c)

Produttore indonesiano

DSM Kaltim Melamine (DKM)

3.   Periodo dell'inchiesta

(11)

L'inchiesta sul dumping e sul pregiudizio ha preso in considerazione il periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2006 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(12)

Il prodotto in esame è la melamina attualmente classificata al codice NC 2933 61 00 e originaria della Repubblica popolare cinese.

(13)

La melamina è una polvere cristallina bianca ottenuta dall'urea. È principalmente utilizzata per laminati, polveri da stampaggio, pannelli a base di legno e resine per rivestimenti.

2.   Prodotto simile

(14)

L'inchiesta ha mostrato che la melamina prodotta e venduta dall'industria dell'Unione all'interno dell'Unione, la melamina prodotta e venduta nel mercato interno della RPC e la melamina importata nell'Unione dalla RPC e quella prodotta e venduta in Indonesia, il paese di riferimento, hanno essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e sono destinate alle stesse utilizzazioni finali fondamentali.

(15)

Pertanto, tali prodotti sono provvisoriamente considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   DUMPING

1.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato

(16)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC il valore normale è determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 6 del suddetto articolo per i produttori che risultano soddisfare i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), dello stesso regolamento. Per comodità di riferimento tali criteri sono riportati di seguito in forma sintetica:

le decisioni commerciali delle imprese devono essere prese in risposta a tendenze del mercato, senza significative interferenze statali, e i costi devono riflettere i valori di mercato,

le imprese devono disporre di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e applicabili in ogni caso, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità,

non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato,

le leggi in materia fallimentare e di proprietà devono garantire certezza del diritto e stabilità, e

le conversioni valutarie sono effettuate ai tassi di mercato.

(17)

Tre gruppi di produttori esportatori e un produttore esportatore della RPC hanno richiesto il TEM e hanno rispedito l'apposito modulo di richiesta entro i termini prescritti.

(18)

Relativamente a tutte le società della RPC che hanno collaborato, la Commissione ha cercato di ottenere tutte le informazioni che riteneva necessarie e ha verificato i dati riportati nel modulo di richiesta del TEM presso le sedi di tali società.

(19)

Si è riscontrato che tutti i produttori esportatori e i gruppi di produttori esportatori della RPC che hanno collaborato non rispondevano ai criteri per la concessione del TEM. Tutte le società attive nella produzione o nella commercializzazione di melamina situate nella RPC erano state invitate a richiedere il TEM. Qualora a una società appartenente a un gruppo sia negato il TEM, tale trattamento è negato anche all'intero gruppo.

(20)

Per le società che producono urea da gas naturale finalizzata alla produzione di melamina, tale rifiuto si è basato sul fatto che i costi del principale fattore di produzione, il gas naturale, non riflettevano in modo sostanziale i valori di mercato, come richiesto dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Dall'inchiesta per il TEM è risultato che ciò era dovuto all'interferenza statale nel mercato del gas naturale della RPC.

(21)

Il mercato del gas naturale nella RPC è dominato da tre società statali. Le società che producono urea, che poi è utilizzata per la fabbricazione di melamina, possono contare su un prezzo basso del gas fissato dal governo per la produzione di urea. Una società che produce urea, un fertilizzante importante per l'agricoltura e l'industria alimentare cinesi, acquista il gas a un prezzo significativamente più basso rispetto a quello pagato dalle società che ne hanno bisogno per altri usi industriali. Oltre a questo duplice meccanismo relativo ai prezzi, il prezzo del gas naturale per uso industriale è di per sé distorto dall'interferenza statale essendo notevolmente inferiore a quello applicato per il gas sui mercati mondiali.

(22)

Il basso prezzo del gas naturale, effetto di una distorsione di mercato, consente ai produttori di fabbricare la melamina a prezzi artificialmente ridotti. Dato che al gas naturale corrisponde una parte notevole del costo dell'urea (circa l'80 %) e che l'urea rappresenta tra il 50 % e il 60 % del costo di produzione della melamina, non si può ritenere che il primo criterio sia soddisfatto per quelle società della RPC che producono urea dal gas naturale.

(23)

Alcune società non producono urea internamente ma l'acquistano da fornitori indipendenti. Lo stesso mercato dell'urea è tuttavia distorto da tre principali tipi di interferenza statale. Innanzitutto, l'esistenza di contingenti di importazione rigorosi per l'urea e tasse sull'esportazione del 110 % durante la mezza stagione e del 10 % fuori stagione nel PI. In secondo luogo, a partire dal 1o luglio 2005 il governo cinese ha reso le vendite di urea sul mercato interno esenti da IVA. In terzo luogo, il governo cinese svolge un ruolo diretto sul mercato mediante il sistema statale dei fertilizzanti, avviato nel 2004, nell'ambito del quale lo Stato acquista urea direttamente dai produttori per conservare una riserva strategica e ha inoltre la possibilità di immettere urea sul mercato interno. I produttori di urea si avvalgono inoltre di tariffe preferenziali per elettricità e trasporto ferroviario di merci e di prezzi del gas naturale preferenziali, come indicato in precedenza.

(24)

Le restrizioni alle esportazioni, unitamente ai benefici nell'ambito delle vendite sul mercato interno, determinano una riduzione del volume delle esportazioni di urea, indirizzando in tal modo le forniture verso il mercato interno ed esercitando una pressione al ribasso sui prezzi di questo mercato. Il basso prezzo sul mercato interno è causato direttamente dalle interferenze statali sul mercato dell'urea della RPC. Non si può di conseguenza ritenere che il primo criterio sia soddisfatto dalle società della RPC che non producono urea ma l'acquistano da terzi.

(25)

Oltre alla situazione generale illustrata, un gruppo di società non soddisfaceva gli altri requisiti del primo criterio dato che la società madre è completamente di proprietà statale, mentre le singole società del gruppo sono a partecipazione statale maggioritaria. Questo gruppo è quindi soggetto a significative interferenze statali per quanto riguarda le decisioni commerciali importanti.

(26)

Due società non rispettavano il secondo criterio o il terzo criterio. Una di esse non disponeva di documenti contabili completi e beneficiava gratuitamente di locali uso ufficio di un ente pubblico. L'altra società non teneva la propria contabilità conformemente alle norme internazionali in merito e non aveva potuto provare che la sua acquisizione di una società statale fosse stata effettuata a un valore equo.

(27)

Una società non ha potuto provare di rispettare il terzo criterio dato che non sono stati pagati interessi sui debiti riguardanti la vendita delle proprie azioni derivanti dal processo di privatizzazione. In particolare, all'inizio del processo di privatizzazione a un azionista è stato prestato il capitale che aveva investito. Nei successivi trasferimenti delle azioni la voce passiva costituita dal debito è stata utilizzata come pagamento. Il prestito è stato ripagato solo 10 anni dopo dal detentore, ormai privatizzato, di tali azioni, senza che alcun interesse fosse mai stato addebitato o pagato sull'importo.

(28)

A una società è stato rifiutato il TEM dato che la società di vendita collegata, che si occupava anch'essa del prodotto in esame, non ha completato il modulo di richiesta del TEM.

(29)

La Commissione ha comunicato ufficialmente i risultati del TEM alle società interessate e alle autorità della RPC e ai denunzianti. Inoltre è stata data loro l'opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite in presenza di particolari motivi.

(30)

Sono state presentate numerose osservazioni scritte e con alcuni produttori esportatori si è tenuta un'audizione. I produttori esportatori hanno sostenuto che nella RPC circa il 70 % dell'urea è prodotta per lo più impiegando carbone come mezzo di produzione principale, mentre solo il 30 % è ricavato utilizzando gas naturale. Tuttavia, dato che vi è un'interferenza statale anche sul mercato dell'urea, come spiegato ai considerando 23 e 24, questo fatto non modifica la conclusione che i costi di produzione della melamina sono significativamente distorti. L'argomentazione è stata quindi respinta.

(31)

Le altre argomentazioni presentate nelle osservazioni scritte e nell'audizione in seguito alla divulgazione delle informazioni non erano tali da modificare la proposta di rifiutare il TEM a tutte le società che ne avevano fatto richiesta.

(32)

Da quanto precede risulta che nessuna delle società della RPC che hanno collaborato che avevano chiesto il TEM ha potuto dimostrare di soddisfare i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Si è pertanto deciso di non concedere il TEM a nessuna di queste società. Il comitato consultivo è stato sentito e non ha avanzato obiezioni in merito a tali conclusioni.

2.   Trattamento individuale

(33)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i paesi cui si applicano le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 7, del medesimo regolamento, viene calcolato, eventualmente, un dazio unico per l'intero paese, a meno che le società non possano dimostrare di rispondere ai criteri stabiliti dall'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

(34)

Tutte le società e i gruppi che hanno richiesto il TEM hanno richiesto anche il TI qualora fosse loro rifiutato il TEM. Un gruppo ha richiesto solo il TI. In base alle informazioni disponibili, è stato stabilito provvisoriamente che tre dei cinque produttori esportatori, società o gruppi, hanno soddisfatto tutte le condizioni per l'ottenimento del TI. A un gruppo di società della RPC è stato rifiutato il TI poiché la società madre è completamente di proprietà statale e le singole società del gruppo sono a partecipazione statale maggioritaria. A un'altra società è stato rifiutato il TI dato che una società di vendita collegata non ha completato il modulo di richiesta del TEM/TI. Non è stato dunque possibile valutare i criteri di concessione del TI.

3.   Valore normale

a)   Scelta del paese di riferimento

(35)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM deve essere stabilito in base ai prezzi sul mercato interno o al valore normale costruito in un paese di riferimento.

(36)

Nell'avviso di apertura, la Commissione aveva annunciato che intendeva utilizzare gli Stati Uniti come paese di riferimento adeguato per la determinazione del valore normale, invitando le parti interessate a pronunciarsi su tale scelta.

(37)

La Commissione ha quindi esaminato se la scelta di altri paesi come paese di riferimento fosse ragionevole inviando questionari ai produttori di melamina di India, Iran, Indonesia e Stati Uniti d'America. Solo i produttori di melamina di Stati Uniti e Indonesia hanno risposto al questionario.

(38)

In seguito all'esame delle risposte è stata scelta l'Indonesia come paese di riferimento in quanto risulta un mercato aperto, caratterizzato da un dazio all'importazione basso e da significative importazioni da diversi paesi terzi. Si è altresì constatato che la struttura dei costi di un produttore indonesiano era maggiormente confrontabile con quella di un produttore cinese che con quella di un fabbricante statunitense e che quindi optando per il primo il valore normale sarebbe stato più realistico. Dall'inchiesta non è emersa alcuna ragione che inducesse a ritenere l'Indonesia una scelta non adeguata ai fini della determinazione del valore normale.

(39)

Nessuna delle parti interessate, compresi i denunzianti, ha infine sostenuto che il paese di riferimento adeguato per la presente inchiesta dovessero essere gli Stati Uniti.

(40)

I dati forniti nella sua risposta al questionario dal produttore indonesiano che ha collaborato sono stati verificati in loco ed è stato accertato che si trattava di informazioni attendibili su cui ci si poteva basare per calcolare un valore normale.

(41)

Si conclude pertanto in via provvisoria che la scelta dell'Indonesia come paese di riferimento è appropriata e ragionevole, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

b)   Determinazione del valore normale

(42)

In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base alle informazioni, sottoposte a verifica, fornite dal produttore nel paese di riferimento.

(43)

Il prodotto in esame era venduto in quantità rappresentative sul mercato interno indonesiano.

(44)

Dato che le vendite effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti non erano redditizie durante il periodo dell'inchiesta, il valore normale è stato determinato aggiungendo ai costi di produzione del produttore indonesiano un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e per i profitti sul mercato interno.

(45)

Le SGAV e i profitti sono stati fissati conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del suddetto regolamento in base a un altro metodo appropriato, ovvero confrontando le SGAV e i profitti del produttore indonesiano con quelli dell'industria dell'Unione. L'importo delle SGAV è stato ritenuto appropriato in quanto in linea con le SGAV dell'industria dell'Unione. L'importo stabilito per i profitti si avvicinava a quello registrato dall'industria dell'Unione negli anni in attivo. Non sono stati presentati dati che indichino che questo profitto superi quello normalmente realizzato da altri esportatori o produttori sulle vendite di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale sul mercato interno del paese d'origine.

c)   Prezzi all'esportazione per i produttori esportatori cui è stato concesso il TI

(46)

Dato che tutti i produttori esportatori che hanno collaborato ai quali è stato concesso il TI hanno effettuato vendite all'esportazione nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti dell'Unione, i prezzi all'esportazione si sono basati sui prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

d)   Confronto

(47)

Il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati confrontati allo stadio franco fabbrica. Al fine di garantire un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, secondo quanto prescrive l'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati effettuati opportuni adeguamenti per costi di trasporto, assicurazione e movimentazione, costi accessori, spese relative all'imballaggio, spese di credito e bancarie e commissioni ogniqualvolta sono risultati ragionevoli, precisi e giustificati da elementi di prova verificati.

(48)

Va notato che il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati confrontati allo stesso livello di imposte indirette, cioè IVA inclusa.

4.   Margini di dumping

a)   Per i produttori esportatori ai quali è stato concesso il TI

(49)

In conformità dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta ai quali è stato concesso il TI i margini di dumping sono stati calcolati in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali fissati per il paese di riferimento e la media ponderata dei prezzi praticati da ogni società per le esportazioni verso l'Unione del prodotto in esame, come indicato sopra.

(50)

Alla luce di quanto precede, i margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono risultati i seguenti:

Società

Margine di dumping provvisorio

Sichuan Golden Elephant Chemical Industry Group Co., Ltd e la sua società collegata Sichuan Jade Elephant Melamine S&T Co., Ltd

44,9 %

Shandong Liaherd Chemical Industry Co., Ltd e le sue società collegate Shandong Lianhe Fengyuan Chemical Industry Co., Ltd e Yiyuan Lianhe Fertilizer Co., Ltd

47,6 %

Henan Junhua Chemical Company Ltd e la sua società collegata Haohua-Junhua Group Zhengyang Chemical Co., Ltd

49,0 %

b)   Per tutti gli altri produttori esportatori

(51)

Per calcolare il margine di dumping per l'intero paese applicabile a tutti gli altri produttori esportatori della RPC, il livello di collaborazione è stato inizialmente stabilito confrontando il volume di esportazioni verso l'Unione indicato dai produttori esportatori che hanno collaborato con le corrispondenti statistiche Eurostat.

(52)

Dato che il livello di collaborazione da parte della RPC è stato basso, del 30 %, il margine di dumping per l'intero paese applicabile a tutti gli altri esportatori della RPC è stato fissato confrontando il valore normale determinato per l'Indonesia con i dati relativi ai prezzi all'esportazione dei produttori esportatori che hanno collaborato a cui non è stato concesso né il TEM né il TI.

(53)

Su questa base, il margine di dumping per l'intero paese è stato provvisoriamente stabilito al 65,6 % del prezzo CIF frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.

D.   PREGIUDIZIO

1.   Produzione dell'Unione e industria dell'Unione

(54)

La denuncia è stata presentata dai tre principali produttori di melamina dell'Unione con impianti produttivi in Austria, Germania e Italia (Borealis), nei Paesi Bassi (DSM) e in Polonia (Pulawy), che complessivamente corrispondono al 90 % della produzione totale dell'UE durante il PI. Altri due fabbricanti con livelli di produzione ridotti non hanno obiettato all'apertura dell'inchiesta.

(55)

Al fine di stabilire la produzione totale dell'Unione sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili riguardanti i produttori dell'Unione, comprese quelle fornite nella denuncia e i dati raccolti presso i produttori dell'Unione prima e dopo l'apertura dell'inchiesta.

(56)

Su tale base la produzione totale dell'Unione durante il PI è stata stimata in circa 340 000 tonnellate. Questa quantità comprende la produzione di tutti i produttori dell'Unione che si sono manifestati e la produzione stimata dei produttori che non si sono espressi durante il procedimento («produttori silenziosi»). In assenza di altre informazioni, i dati indicati nella denuncia riguardanti i produttori silenziosi sono stati utilizzati per stabilire il totale della produzione e del consumo dell'Unione.

2.   Consumo dell'Unione

(57)

Il consumo è stato calcolato in base alle importazioni totali, secondo i dati di Eurostat, e alle vendite totali dell'industria dell'Unione sul mercato UE, compresa una stima delle vendite dei produttori che non si sono espressi. La stima si è basata sui dati forniti nella denuncia.

Tabella 1

 

2006

2007

2008

PI

Volume (t)

367 476

388 567

323 638

266 178

Indice

100

105

88

72

Fonte: Eurostat e risposte al questionario.

(58)

Il consumo è aumentato del 5 % tra il 2006 e il 2007, diminuendo quindi del 17 % tra il 2007 e il 2008 e del 16 % durante il PI. Complessivamente, il consumo è calato del 28 % durante il periodo in esame.

(59)

La diminuzione del consumo di melanina può essere attribuita alla congiuntura economica e in particolare alla contrazione temporanea dei mercati immobiliare ed edile che rappresentano i mercati principali per gli impieghi della melamina. La melamina è un importante materiale di produzione in questo settore e non se ne prevede la sostituzione con altri materiali. Si stima dunque che la domanda di melamina ripartirà al momento della ripresa economica complessiva.

3.   Importazioni nell'Unione dal paese interessato

a)   Volume, prezzo e quota di mercato delle importazioni dalla RPC

(60)

L'inchiesta ha evidenziato che le importazioni di melamina dalla RPC hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Importazioni provenienti dalla RPC

2006

2007

2008

PI

Volume (t)

26 565

42 750

34 595

17 434

Indice

100

161

130

66

Fonte: Eurostat.

(61)

Le importazioni cinesi nel mercato dell'Unione sono aumentate tra il 2006 e il 2008. Mentre nello stesso periodo il consumo totale sul mercato UE è calato del 12 %, gli esportatori cinesi hanno aumentato del 30 % il volume delle loro vendite sul mercato dell'Unione. Come evidenziato dalla seguente tabella nel medesimo lasso di tempo vi è stato anche un aumento della quota di mercato.

(62)

La situazione si è rovesciata durante il PI: mentre il consumo è diminuito del 18 %, il volume di esportazioni dei produttori cinesi è calato in misura ancor più significativa. Per quanto riguarda il volume delle esportazioni, le importazioni cinesi hanno visto diminuire la loro quota di mercato durante il PI.

Tabella 3

Quota di mercato delle importazioni provenienti dalla RPC

2006

2007

2008

PI

Quota di mercato

7,2 %

11,0 %

10,7 %

6,5 %

Indice

100

153

148

91

In base ai dati di Eurostat, risulta che il prezzo delle importazioni dalla Cina è aumentato complessivamente del 10 % durante il periodo in esame.

Tabella 4

 

2006

2007

2008

PI

Prezzo medio/tonnellata

814 EUR

802 EUR

1 149 EUR

896 EUR

Indice

100

99

141

110

Fonte: Eurostat.

(63)

Il livello di collaborazione degli esportatori cinesi è stato tuttavia molto basso e dall'inchiesta è emerso che il prezzo medio all'importazione degli esportatori cinesi che hanno collaborato, corrispondente a circa il 30 % del totale delle esportazioni cinesi, era di gran lunga inferiore al prezzo indicato da Eurostat e al prezzo dell'industria dell'Unione. Durante il PI è stato in media pari a 806 EUR/t.

(64)

Si ritiene quindi che in questa fase dell'inchiesta il prezzo verificato presso le sedi dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato deve essere tenuto in considerazione nell'analisi del pregiudizio e del nesso di causalità.

(65)

Durante l'inchiesta alcune parti hanno sostenuto che la melamina importata dalla Cina è di qualità inferiore a quella prodotta dall'industria dell'Unione e che non può essere utilizzata per determinati impieghi, ad esempio per le superfici. Dato che questa argomentazione non ha potuto essere suffragata da prove, non è stata presa in considerazione durante questa fase dell'inchiesta.

b)   Sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

(66)

Ai fini dell'analisi della sottoquotazione dei prezzi, la media ponderata dei prezzi di vendita praticati sul mercato UE dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati, in particolare per i costi di trasporto e movimentazione, al livello franco fabbrica, è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi praticati dagli esportatori della RPC che hanno collaborato sul mercato dell'Unione al primo acquirente indipendente, stabiliti su una base CIF.

(67)

Dal confronto è emerso che durante il PI il prezzo di vendita sul mercato UE del prodotto in esame originario della RPC ed oggetto di pratiche di dumping era del 10,3 % inferiore a quello dell'industria dell'Unione.

4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

a)   Osservazioni preliminari

(68)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'impatto delle importazioni in dumping sull'industria dell'Unione ha comportato un'analisi di tutti gli indicatori economici per valutare la situazione di quest'industria tra il 2006 e la fine del PI.

b)   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

Tabella 5

 

2006

2007

2008

PI

Produzione (t)

378 961

371 564

358 794

304 028

Indice

100

98

95

80

Capacità (t)

442 000

442 000

396 200

396 200

Indice

100

100

90

90

Utilizzo degli impianti

86 %

84 %

91 %

77 %

Indice

100

98

106

90

Fonte: Risposte al questionario.

(69)

Come risulta dalla tabella, la produzione dell'industria dell'Unione è diminuita del 20 % durante il periodo in esame. La capacità produttiva dell'industria dell'Unione è calata del 10 % durante il periodo in esame.

(70)

L'industria dell'Unione ha ridotto la sua capacità produttiva a circa 396 200 tonnellate. A causa della stagnazione delle vendite e della riduzione dei volumi di produzione, l'utilizzo degli impianti disponibili è tuttavia passato dall'86 % nel 2006 al 77 % durante il PI. Il calo più significativo si è registrato tra il 2008 e il PI.

c)   Volume delle vendite e quota di mercato

(71)

Le cifre relative alle vendite riportate nella seguente tabella si riferiscono al volume venduto al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione.

Tabella 6

 

2006

2007

2008

PI

Volume (t)

254 707

274 211

241 867

215 469

Indice

100

108

95

85

Quota di mercato

74 %

75 %

80 %

86 %

Indice

100

107

107

116

Fonte: Risposte al questionario.

(72)

Mentre il consumo dell'Unione è diminuito del 28 % tra il 2006 e il PI, il volume delle vendite del prodotto simile effettuate dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti è sceso del 15 %. Di conseguenza, l'industria dell'Unione è riuscita a incrementare la propria quota di mercato dal 74 % nel 2006 all'86 % durante il PI.

d)   Prezzi medi unitari dell'industria dell'Unione e costi di produzione

(73)

I prezzi di vendita medi franco fabbrica dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione sono diminuiti del 5 % nel periodo in esame. Si è verificato un calo significativo, pari al 26 %, del prezzo di vendita tra il 2008 e il PI.

Tabella 7a

 

2006

2007

2008

PI

Prezzo medio/tonnellata

949 EUR

998 EUR

1 217 EUR

898 EUR

Indice

100

105

128

95

Fonte: Risposte al questionario.

(74)

Si è rilevato che i costi medi di produzione dell'industria dell'Unione sono scesi del 2 % tra il 2006 e il PI. Durante il medesimo periodo, tuttavia, l'industria dell'Unione è stata obbligata a tenere bassi i prezzi di vendita per poter competere con le importazioni in dumping a prezzo basso. Di conseguenza, durante il PI i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sono stati nettamente inferiori ai costi di produzione.

(75)

Durante il periodo in esame l'andamento dei costi di produzione (CdP) dell'industria dell'Unione è stato il seguente:

Tabella 7b

 

2006

2007

2008

PI

CdP medio/tonnellata

1 076 EUR

1 054 EUR

1 229 EUR

1 060 EUR

Indice

100

98

114

98

Fonte: Risposte al questionario.

e)   Scorte

(76)

Durante il PI le scorte hanno rappresentato circa il 5 % del volume di produzione. L'industria dell'Unione ha diminuito i livelli delle scorte del 68 % durante il periodo in esame, in particolare tra il 2008 e il PI. Tale riduzione delle scorte deve tuttavia essere considerata alla luce del calo delle attività dovuto al ridimensionamento dell'industria dell'Unione.

Tabella 8

 

2006

2007

2008

PI

Scorte (t)

51 650

31 019

48 732

16 611

Indice

100

60

94

32

Fonte: Risposte al questionario.

f)   Occupazione, salari e produttività

Tabella 9

 

2006

2007

2008

PI

Occupazione — equivalente a tempo pieno (ETP)

706

688

613

606

Indice

100

97

87

86

Costo della manodopera (EUR/ETP)

57 736

57 248

63 273

61 025

Indice

100

99

110

106

Produttività (unità/ETP)

537

540

585

502

Indice

100

101

109

94

Fonte: Risposte al questionario.

(77)

A causa della riduzione delle attività dell'industria dell'Unione, il numero di dipendenti è diminuito del 13 % nel 2008 e di un ulteriore 1 % nel corso del PI. Il calo della produttività deve essere considerato nel contesto della natura generale della diminuzione delle attività, in cui il calo della produzione è seguito dalla riduzione del numero di dipendenti solo dopo un certo periodo di tempo. Per quanto riguarda i costi della manodopera, nel periodo in esame è stato registrato un leggero aumento del 6 %.

g)   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di raccogliere capitali

Tabella 10

 

2006

2007

2008

PI

Redditività

–9,9 %

–2,4 %

–1,3 %

–18,0 %

Anno/anno

 

–7,5 %

+1,1 %

–16,7 %

Flusso di cassa (in migliaia di EUR)

–5 091

36 162

19 682

–20 847

Anno/anno

 

41 253

–18 480

–40 529

Investimenti (in migliaia di EUR)

29 070

14 630

32 540

21 465

Indice

100

50,3

112

74

Utile sul capitale investito

–10 %

–3 %

–2 %

–25 %

Anno/anno

 

+7 %

+1 %

–23 %

Fonte: Risposte al questionario.

(78)

La redditività dell'industria dell'Unione è stata calcolata esprimendo l'utile netto al lordo delle imposte derivante dalle vendite del prodotto simile in percentuale sul fatturato delle stesse vendite. Durante il periodo in esame la redditività dell'industria dell'Unione è diminuita drasticamente passando da una perdita del 9,9 % nel 2006 a una del 18 % durante il PI. Questa situazione si è verificata nonostante una diminuzione del 14 % dei costi di produzione dell'industria UE tra il 2008 e il PI, come illustrato nella tabella 7b.

(79)

L'andamento del flusso di cassa, che rappresenta la capacità dell'industria di autofinanziare le proprie attività, riflette in larga misura l'evoluzione della redditività. Il flusso di cassa ha avuto perciò un calo considerevole durante il periodo in esame. Le stesse osservazioni valgono per l'utile sul capitale investito, che nel periodo in esame ha registrato un'evoluzione negativa simile, corrispondente ai risultati negativi ottenuti dall'industria dell'Unione.

(80)

Di conseguenza la capacità di investire dell'industria dell'Unione è stata limitata dal notevole deterioramento del flusso di cassa durante il periodo in esame. Gli investimenti sono perciò diminuiti del 26,2 % in tale periodo.

h)   Crescita

(81)

Mentre il consumo dell'Unione si è ridotto del 28 % tra il 2006 e il PI, l'industria dell'Unione ha diminuito il proprio volume di vendita sul mercato dell'Unione del 15 %. Esaminando l'evoluzione nel periodo in esame, si nota che il calo del 15 % del volume delle vendite dell'industria dell'Unione è stato meno pronunciato della riduzione del 28 % del consumo dell'Unione. Di conseguenza, anche la quota di mercato dell'industria dell'Unione è aumentata di 12 punti percentuali durante lo stesso periodo.

i)   Entità del margine di dumping effettivo

(82)

I margini di dumping per la RPC, indicati sopra nella parte relativa al dumping, sono al di sopra del livello minimo. Visti i volumi e i prezzi delle importazioni in dumping, l'impatto del margine di dumping effettivo non può essere considerato trascurabile.

5.   Conclusioni relative al pregiudizio

(83)

L'inchiesta ha evidenziato un significativo deterioramento di un certo numero di indicatori relativi alla situazione economica dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame.

(84)

Il volume delle vendite è diminuito del 15 %, quello della produzione del 20 %, l'utilizzazione degli impianti produttivi è scesa dall'86 al 77 % e si è dovuto ridurre il numero degli occupati del 14 %. Nello stesso periodo i prezzi sono diminuiti del 5 %. Un calo del prezzo di vendita del 26 % si è verificato tra il 2008 e il PI; di conseguenza la redditività è stata estremamente bassa con conseguenze negative per investimenti e indicatori finanziari quali il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito.

(85)

Anche se, nel contesto della diminuzione dei consumi, l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare la propria quota di mercato di 12 punti percentuali nel mercato dell'UE, il basso livello dei prezzi su questo stesso mercato, in particolare durante il PI, ha portato, specialmente nel corso del PI, a un significativo deterioramento della situazione finanziaria dell'industria UE. In realtà i prezzi non hanno consentito di coprire i costi di produzione e le perdite registrate sono state pari al 18 % del fatturato.

(86)

Alla luce di quanto precede, si ritiene che l'industria dell'Unione abbia subito un grave pregiudizio durante il PI.

E.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   Introduzione

(87)

In conformità dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, si è esaminato se il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione fosse stato causato dalle importazioni in dumping provenienti dal paese interessato. Sono stati inoltre analizzati anche quei fattori noti, diversi dalle importazioni in dumping, che potrebbero aver arrecato pregiudizio all'industria dell'Unione per evitare che l'eventuale pregiudizio causato da questi altri fattori fosse attribuito alle suddette importazioni in dumping.

2.   Effetto delle importazioni in dumping

(88)

È opportuno ribadire che il livello di collaborazione dei produttori esportatori cinesi è stato molto basso nella presente inchiesta. I produttori esportatori che hanno collaborato corrispondono a circa il 29 % delle importazioni totali di melamina nel PI.

(89)

Le statistiche relative all'importazione di Eurostat dimostrano che complessivamente il volume di importazioni dalla Cina ha conosciuto una significativa diminuzione, del 34 %, nel periodo in esame. In altre parole, tali importazioni sono diminuite a un ritmo relativamente più elevato del consumo (- 28 %) durante il medesimo periodo.

(90)

Eurostat indica che il prezzo all'importazione della melamina cinese è aumentato del 10 % durante il periodo in esame. Ha conosciuto un significativo ribasso del 31 % nel periodo dal 2008 al PI. Le informazioni verificate fornite dagli esportatori cinesi che hanno collaborato e che rappresentano il 30 % circa delle importazioni totali dalla Cina, mostrano tuttavia che il prezzo medio delle importazioni cinesi era molto più basso di quanto indicato da Eurostat. Si è rilevato che durante il PI il prezzo praticato dai produttori che hanno collaborato era in media inferiore del 10,3 % a quello dell'industria dell'Unione.

(91)

Considerando l'alto livello di non collaborazione da parte della RPC, si ritiene che il prezzo verificato presso le sedi dei produttori che hanno collaborato dovrebbe prevalere sui dati Eurostat.

(92)

Da un'analisi su base mensile del volume delle importazioni di melamina emerge che le importazioni cinesi erano massicciamente presenti sul mercato dell'Unione nel corso del primo semestre del PI, il momento più intenso della crisi, e hanno mantenuto una quota del 15 % sul mercato dell'Unione durante il primo semestre del PI. Considerando la struttura e i processi produttivi dell'industria dell'Unione, essa non ha potuto far altro che abbassare il proprio prezzo di vendita per conservare la propria quota di mercato. Nonostante i produttori cinesi abbiano diminuito significativamente le proprie esportazioni verso l'UE durante il secondo semestre del PI, gli effetti negativi della loro massiccia presenza all'inizio del PI e delle loro vendite a basso prezzo hanno continuato a incidere sul mercato e sull'industria dell'Unione durante il resto del PI.

(93)

L'inchiesta ha sottolineato che nel periodo in esame l'industria UE ha sofferto a causa di forti tagli alla produzione, di una diminuzione del tasso di utilizzo degli impianti e di un calo nel volume delle vendite e nel livello di occupazione durante il periodo in esame. La struttura dell'industria dell'Unione e lo sviluppo dei fattori di pregiudizio illustrati in precedenza suggeriscono che il deterioramento della sua situazione economica è legato in una certa misura al contesto di crisi e alla bassa domanda del mercato, come descritto ai considerando da 97 a 100. Esso è però dovuto anche al basso livello dei prezzi e alla pressione esercitata dalle esportazioni cinesi in particolare tra il 2008 e il PI, che non hanno consentito di coprire i costi. Di conseguenza le perdite accumulate durante il PI hanno portato a una perdita del 18 % sul fatturato.

(94)

Tenendo conto delle distorsioni riscontrate durante l'inchiesta nella RPC per la concessione del TEM, dell'elevato livello di dumping constatato e alla luce dei risultati esposti in particolare al considerando 92, si ritiene che nonostante la diminuzione della quota di mercato, la presenza di importazioni in dumping a basso prezzo, inferiore di oltre il 10 % a quello del mercato dell'Unione, ha contribuito ad aggravare ulteriormente la tendenza negativa dei prezzi di vendita sul mercato dell'UE durante tutto il PI.

(95)

Alla luce di quanto esposto, è possibile stabilire un nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

3.   Effetto di altri fattori

(96)

Gli altri fattori che sono stati esaminati per valutare il nesso di causalità sono l'andamento della domanda sul mercato dell'Unione, la crisi economica, i costi di produzione e l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione e le importazioni di melamina da paesi terzi.

a)   Andamento della domanda sul mercato dell'Unione e crisi economica

(97)

È opportuno ribadire che i principali impieghi della melamina riguardano il mercato immobiliare ed edilizio. In seguito alla crisi economica questi due mercati hanno subito una contrazione che ha portato a sua volta a una contrazione dei consumi non solo sul mercato dell'Unione ma anche su scala globale. Considerando che l'UE è di gran lunga il più grande mercato mondiale per la melamina, la crisi ha avuto un impatto negativo su questo mercato, come dimostrano il calo del 28 % del consumo, interruzioni della produzione all'interno dell'industria UE e un abbassamento dei prezzi di vendita.

(98)

I fatti e le osservazioni sopra riportati suggeriscono quindi che parte del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione può essere attribuito alla crisi economica.

(99)

Tuttavia come spiegato nei considerando da 88 a 95, si deve tenere conto delle forti distorsioni del mercato cinese della melamina. Le importazioni in dumping dalla RPC inoltre erano in media inferiori del 10 % al prezzo dell'industria dell'Unione durante il PI, aggravando in tal modo gli effetti negativi sui livelli dei prezzi, in particolare durante il PI.

(100)

A causa della forte sottoquotazione dei prezzi praticata dagli esportatori cinesi e dell'aumento selettivo della loro presenza durante il PI, come descritto al considerando 92, anche se si ritiene che parte del grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione sia attribuibile alla crisi economica, esso non è tale da rompere il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

b)   Costi di produzione dell'industria dell'Unione

(101)

L'inchiesta ha evidenziato che la produzione di melamina è caratterizzata da un'alta intensità di capitale e da una percentuale elevata di costi fissi. I costi di produzione dell'industria dell'Unione per la produzione di melamina sono rimasti stabili nel periodo in esame ma sono diminuiti del 14 % tra il 2008 e il PI, come illustrato dalla tabella 7b. Ciò avrebbe dovuto consentire una certa ripresa della redditività dell'industria dell'Unione, ma il basso livello dei prezzi sul mercato dell'Unione e l'undercutting risultante dalle importazioni in dumping a basso prezzo dalla RPC non hanno consentito tale miglioramento.

(102)

Si conclude, di conseguenza, che i costi di produzione non sono una causa del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

c)   Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

(103)

Anche se l'analisi del pregiudizio e del nesso di causalità si è concentrata sulla situazione dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, è stato esaminato anche l'andamento delle esportazioni come un altro potenziale fattore in grado di spiegare il pregiudizio constatato.

Tabella 11

 

2006

2007

2008

PI

Esportazioni (in migliaia di t)

84 103

78 956

68 560

85 146

Indice

100

94

82

101

Fonte: Risposte al questionario da parte dell'industria dell'Unione.

(104)

Dall'analisi è emerso che le vendite all'esportazione effettuate dall'industria dell'Unione a parti indipendenti sono rimaste stabili a circa 85 000 tonnellate, pari al 28 % della produzione, durante il periodo in esame. L'andamento delle esportazioni dei denunzianti è stato quindi molto positivo persino durante la crisi. La situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione non può essere quindi spiegata dalle esportazioni o attribuita a esse.

d)   Importazioni da altri paesi terzi

(105)

Tra il 2006 e il PI i prezzi e i volumi delle importazioni da altri paesi terzi hanno conosciuto la seguente evoluzione:

Tabella 12

Altri paesi terzi

2006

2007

2008

PI

Importazioni (t)

45 480

41 060

24 835

16 473

Indice

100

90

55

36

Quota di mercato

12,3 %

10,6 %

7,7 %

6,2 %

Indice

100

86

62

50

Prezzo (EUR/t)

820

941

1 094

895

Indice

100

115

133

109

Fonte: Eurostat.

(106)

Ad eccezione di quelle dall'Iran e dall'Arabia Saudita, le importazioni da singoli paesi terzi sono state inferiori alla soglia dell'1 % del mercato dell'Unione durante il PI. L'inchiesta ha rivelato che il volume delle importazioni da paesi terzi è diminuito nel periodo in esame. Per quanto riguarda l'Iran e l'Arabia Saudita, che corrispondevano rispettivamente al 4,4 e all'1,4 % del consumo UE durante il PI, si è rilevato che i prezzi praticati da questi paesi erano superiori a quelli degli esportatori cinesi che hanno collaborato. Si ritiene di conseguenza che tali quantità e prezzi avrebbero eventualmente prodotto solo un impatto limitato sul mercato UE.

(107)

In base a quanto precede, si è concluso provvisoriamente che le importazioni da questi paesi terzi non hanno contribuito significativamente al grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

4.   Conclusioni sul nesso di causalità

(108)

L'analisi di cui sopra dimostra che nel periodo in esame vi è stata una sostanziale diminuzione del volume delle importazioni e della quota di mercato delle importazioni a basso prezzo in dumping originarie della RPC. Tuttavia, tali importazioni sono state effettuate a prezzi di forte dumping, inferiori del 10 % ai prezzi praticati dall'industria dell'Unione sul mercato UE durante il PI. Gli effetti negativi sui prezzi di vendita dominanti sul mercato dell'Unione si sono protratti per tutto il PI. In base alla totalità dei fatti e delle osservazioni, si è ritenuto che esistesse un nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione durante il PI.

(109)

L'esame degli altri fattori noti che potrebbero aver arrecato pregiudizio all'industria dell'Unione ha rivelato che essi non sembrano essere tali da rompere il nesso di causalità stabilito tra le importazioni in dumping dalla RPC e il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(110)

In base all'analisi di cui sopra, che ha opportunamente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping, si è concluso provvisoriamente che le importazioni in dumping dalla RPC hanno causato un grave pregiudizio all'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

F.   INTERESSE DELL'UNIONE

1.   Osservazione preliminare

(111)

In conformità all'articolo 21 del regolamento di base, è stato valutato se, nonostante le conclusioni provvisorie relative al dumping pregiudizievole, esistessero ragioni valide per concludere che l'adozione di misure antidumping provvisorie non sarebbe nell'interesse dell'Unione in questo specifico caso. L'analisi dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i vari interessi in gioco, quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori del prodotto in esame.

2.   Interesse dell'industria dell'Unione

(112)

L'industria dell'Unione è costituita da tre produttori con stabilimenti in diversi Stati membri dell'Unione e impiega direttamente oltre 600 dipendenti nel settore del prodotto simile.

(113)

L'industria dell'Unione ha subito un grave pregiudizio a causa delle importazioni in dumping originarie della RPC. Si ricorda che la maggioranza degli indicatori di pregiudizio pertinenti hanno registrato un andamento negativo durante il periodo in esame. In particolare, gli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dell'industria dell'Unione, quali la redditività, il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito sono stati fortemente colpiti. Si ritiene che senza l'adozione di misure la ripresa del settore della melamina non sarà sufficiente a consentire la ripresa della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione.

(114)

Si prevede che l'istituzione di dazi antidumping provvisori ristabilirà condizioni commerciali di effettiva concorrenza sul mercato dell'Unione e che il prezzo della melamina rifletterà i costi delle varie componenti e le condizioni di mercato. Si ritiene che l'istituzione di misure provvisorie e la ripresa del settore consentirebbero all'industria dell'Unione di mantenere la propria quota di mercato grazie alle economie di scala; si produrrebbe così un impatto positivo per la situazione economica e la redditività dell'industria stessa.

(115)

Si è quindi concluso che sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di melamina originaria della RPC.

3.   Interesse degli utilizzatori

(116)

La collaborazione degli utilizzatori è stata relativamente bassa in questo caso. Sono stati inviati 44 questionari agli utilizzatori noti sul mercato dell'Unione ma solo sette risposte sono state ritenute sufficientemente significative da consentire la valutazione della loro situazione economica e il possibile impatto di misure antidumping sulla loro attività. Gli utilizzatori che hanno collaborato rappresentavano il 10 % del consumo UE.

(117)

Secondo l'industria dell'Unione la melamina corrisponderebbe al massimo al 3 % e in media al 2 % dei costi di produzione del settore degli utilizzatori. Se questi dati saranno confermati dalle ulteriori visite di verifica presso le sedi degli utilizzatori che si terranno nelle successive fasi dell'inchiesta, l'impatto delle misure antidumping proposte sull'industria degli utilizzatori sarebbe limitato.

(118)

In base alle poche risposte significative ricevute dagli utilizzatori, risulterebbe che la melamina corrisponde al 10 % circa dei loro costi di produzione. Il possibile impatto delle misure potrebbe essere quindi negativo a seconda del livello di redditività che non è stato comunicato in modo chiaro dagli utilizzatori. Come indicato, visite di verifica saranno effettuate presso le sedi principali degli utilizzatori durante le successive fasi dell'inchiesta. La Commissione ricercherà inoltre ulteriore collaborazione da parte dell'industria degli utilizzatori.

(119)

Alcune parti hanno inoltre suggerito che, dato che la quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione è molto elevata, un aumento dei prezzi introdotto da questa industria per la melamina una volta istituite le misure potrebbe costituire in questo caso la principale conseguenza dell'istituzione di misure antidumping.

(120)

Ciononostante, si ritiene che una mancata istituzione di misure sulle importazioni cinesi oggetto di dumping potrebbe portare a ulteriori tagli alla produzione da parte di alcuni produttori UE e quindi a possibili problemi quali una penuria nell'approvvigionamento sul mercato dell'Unione, il maggiore mercato mondiale per la melamina.

(121)

In base a tali fatti e osservazioni, si considera che in questa fase non vi siano elementi di prova che dimostrino che l'impatto dell'istituzione di misure provvisorie sarebbe sproporzionato per quanto riguarda l'attività dell'industria degli utilizzatori. Si ritiene di conseguenza che non vi siano validi e fondati motivi per non istituire misure provvisorie.

4.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(122)

Alla luce di quanto precede, si è concluso provvisoriamente che complessivamente, sulla base delle informazioni disponibili relative all'interesse dell'Unione, non esistono motivi validi e fondati contrari all'istituzione di misure provvisorie nei confronti delle importazioni di melamina originaria della RPC.

G.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(123)

Alla luce delle conclusioni raggiunte riguardo al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno adottare misure antidumping provvisorie per impedire che le importazioni in dumping continuino ad arrecare un pregiudizio all'industria dell'Unione.

(124)

Allo scopo di stabilire il livello delle misure, si è tenuto conto dei margini di dumping rilevati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(125)

Nel calcolo dell'importo del dazio necessario per eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole è stato considerato che le misure dovrebbero consentire all'industria dell'Unione di coprire i costi di produzione e di realizzare un profitto al lordo delle imposte pari a quello che una società dello stesso tipo potrebbe ragionevolmente realizzare in questo settore in condizioni di concorrenza normali, cioè in assenza di importazioni in dumping sulle vendite del prodotto simile nell'Unione. Si ritiene che il profitto realizzabile in assenza di importazioni in dumping debba essere basato sul 2003, l'unico anno in cui l'industria dell'Unione ha realizzato profitti e in cui le importazioni cinesi erano meno presenti sul mercato UE. Un margine di profitto del 5 % del fatturato è stato perciò considerato come il minimo che l'industria dell'Unione avrebbe potuto ottenere senza un dumping pregiudizievole.

(126)

Su tale base è stato calcolato un prezzo del prodotto simile non pregiudizievole per l'industria dell'Unione. Esso è stato ottenuto aggiungendo il margine di profitto del 5 % sopra menzionato ai costi di produzione.

(127)

L'aumento del prezzo necessario è stato quindi determinato confrontando il prezzo medio ponderato all'importazione dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, debitamente adeguato in considerazione dei costi di importazione e dei dazi doganali, con il prezzo non pregiudizievole applicato dall'industria dell'Unione sul mercato UE durante il PI. Le differenze risultanti da tale confronto sono state quindi espresse in percentuale del valore medio CIF all'importazione dei tipi confrontati.

2.   Misure provvisorie

(128)

In considerazione di quanto precede, si ritiene che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, debbano essere adottate misure antidumping provvisorie sulle importazioni originarie della RPC al livello corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio, secondo il principio del dazio inferiore.

(129)

Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano perciò la situazione constatata durante l'inchiesta per le società interessate. Queste aliquote del dazio (contrariamente al dazio unico per l'intero paese applicabile a «tutte le altre società») sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari della Repubblica popolare cinese fabbricati dalle società, ossia dalle persone giuridiche specificamente menzionate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società non espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(130)

Eventuali richieste di applicazione di queste aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio, in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o all'istituzione di nuove entità produttive o di vendita) vanno inviate immediatamente alla Commissione (3), complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione di eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione e alle vendite sul mercato interno e all'esportazione, connesse ad esempio al cambiamento della ragione sociale o all'istituzione di entità produttive o di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato con l'aggiornamento dell'elenco delle società che beneficiano delle aliquote di dazio individuali.

(131)

Per garantire una corretta applicazione del dazio antidumping, il livello del dazio residuo dovrà essere applicato non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno esportato verso l'Unione durante il PI.

(132)

I margini di dumping e di pregiudizio fissati sono i seguenti:

Società

Margine di dumping

Margine di pregiudizio

Sichuan Golden Elephant

44,9 %

46,5 %

Shandong Liaherd

47,6 %

47,8 %

Henan Junhua

49,0 %

53,9 %

Tutte le altre società

65,6 %

65,2 %

H.   COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(133)

Le conclusioni provvisorie di cui sopra saranno comunicate a tutte le parti interessate, che sono invitate a presentare le loro osservazioni per iscritto e a richiedere un'audizione. Le osservazioni saranno esaminate e prese in considerazione, nei casi giustificati, prima di adottare decisioni definitive. Va inoltre precisato che le conclusioni relative all'istituzione dei dazi antidumping esposte ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate in vista di stabilire conclusioni definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di melamina, di cui al codice NC 2933 61 00, originaria della Repubblica popolare cinese.

2.   L'aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate, è la seguente:

Società

Dazio (%)

Codice addizionale TARIC

Sichuan Golden Elephant

44,9

A986

Shandong Liaherd

47,6

A987

Henan Junhua

49,0

A988

Tutte le altre società

65,2

A999

3.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Come previsto dall'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU C 40 del 17.2.2010, pag. 10.

(3)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, 1049 Bruxelles/Brussels, BELGIO.


16.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/27


REGOLAMENTO (UE) N. 1036/2010 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2010

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di polvere di zeolite A originaria della Bosnia-Erzegovina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il Trattato del funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Apertura

(1)

In data 17 febbraio 2010 la Commissione (la «Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2) («avviso di apertura»), l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nel territorio dell’Unione di polvere di zeolite A originaria della Bosnia-Erzegovina («BiH»).

(2)

Il procedimento è stato aperto in seguito a una denuncia presentata in data 4 gennaio 2010 da Industrias Quimicas del Ebro SA, MAL Magyar Aluminium, PQ Silicas BV, Silkem d.o.o. e Zeolite Mira Srl Unipersonale («i denunzianti»), che rappresentano una parte notevole, in questo caso oltre il 25 %, della produzione totale dell’Unione di polvere di zeolite A. La denuncia conteneva prove prima facie del dumping praticato per il suddetto prodotto e del grave pregiudizio che ne è derivato, ritenuto sufficiente per giustificare l’apertura di un’inchiesta.

1.2.   Parti interessate dal procedimento

(3)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento i denuncianti, altri produttori noti dell’Unione, il gruppo di produttori esportatori della BiH, importatori, utenti e altre parti note interessate nonché i rappresentanti della BiH. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(4)

I denunzianti, i produttori dell’Unione, il gruppo dei produttori esportatori in BiH, importatori e utenti hanno comunicato le loro osservazioni. Tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta, dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione, sono state sentite.

(5)

Considerato l’elevato numero di produttori e importatori dell’Unione, nell’avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere al campionamento, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti i produttori e gli importatori noti dell’Unione sono stati invitati a manifestarsi presso la Commissione e a fornire, come specificato nell’avviso di apertura, informazioni generali sulle loro attività in relazione al prodotto in esame durante il periodo che va dall’1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

(6)

Come spiegato oltre nel considerando 16, 11 produttori dell’Unione hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito a essere inclusi nel campione. In base alle informazioni ricevute dai produttori dell’Unione che hanno collaborato, la Commissione ha scelto un campione di 4 produttori dell’Unione che rappresentavano il maggior volume di produzione/vendite nell’Unione.

(7)

Come spiegato oltre nel considerando 20, solo 3 importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito a essere inclusi nel campione. Tuttavia uno di questi importatori non ha importato/acquistato il prodotto in esame. Considerato pertanto il numero limitato degli importatori, non è stato ritenuto necessario procedere al campionamento.

(8)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti note interessate e a tutte le altre imprese che si sono manifestate entro i termini indicati nell’avviso di apertura, cioè al gruppo di produttori esportatori della BiH, ai 4 produttori dell’Unione nel campione e a 3 importatori/utenti indipendenti.

(9)

Sono state ottenute risposte dal gruppo di produttori esportatori della BiH, comprese le società ad esso collegate, dai 4 produttori dell'Unione presenti nel campione e dai 3 importatori/utenti indipendenti.

(10)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti imprese:

 

Produttori in seno all’Unione

Industrias Quimicas del Ebro SA, Zaragoza, Spagna

MAL Magyar Aluminium, Ajke, Ungheria

PQ Silicas BV, Eijsden, Paesi Bassi

Zeolite Mira Srl Unipersonale, Mira, Italia

 

Importatori/utenti in seno all’Unione

Reckitt Benckiser Group, Slough, UK e Mira, Italy

Henkel AG, Düsseldorf, Germania

Chemiewerk Bad Kostritz GmbH, Bad Kostritz, Germania

 

Produttori esportatori in BiH

Fabrika Glinice Birac AD, Zvornik

Alumina d.o.o., Zvornik (collegato al suddetto produttore esportatore)

 

Importatori collegati in seno all’Unione

Kauno Tiekimas AB, Kaunas, Lituania

1.3.   Periodo dell’inchiesta

(11)

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra l’1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009 («investigation period» - IP). L’analisi delle tendenze pertinenti per la determinazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il gennaio 2005 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(12)

Il prodotto in esame è la polvere di zeolite A, detta anche polvere di zeolite NaA o polvere di zeolite 4o (il «prodotto in esame»), attualmente classificata dal codice NC ex 2842 10 00.

(13)

Il prodotto in esame è destinato ad applicazioni finali come componente nella produzione di detersivi in polvere e di addolcitori d’acqua.

2.2.   Prodotto simile

(14)

Il prodotto in esame, il prodotto venduto all’interno della BiH e quello fabbricato e venduto nell’Unione da produttori dell’Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base, sono destinati agli stessi usi di base e sono perciò considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

(15)

Il gruppo dei produttori esportatori bosniaco ha rilevato che il prodotto in esame esportato da Fabrika Glinice Birac AD e dall’impresa ad essa collegata Alumina d.o.o. («Il gruppo Birac»), ha costi e processi di produzione nonché qualità diversi rispetto al prodotto simile fabbricato da produttori dell’Unione. È stato anche argomentato che il processo di produzione del gruppo di Birac si fonda sul liquor d’allumina proveniente dalla fabbricazione dell’allumina e non sull’idrossido di alluminio, mentre la produzione dell’Unione si basa in genere su cristalli di idrato che, riscaldati e mescolati a soda caustica, sono portati allo stato liquido (gel) per produrre «slurry» di zeolite. Riguardo a quanto suesposto, si noti che le informazioni presentate dal gruppo Birac non mettono in discussione il fatto che, indipendentemente da qualsiasi presunta differenza nel processo di produzione, nei costi o nella qualità, il prodotto in esame ha le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base ed è usato per gli stessi scopi del prodotto simile.

3.   CAMPIONAMENTO

3.1.   Campionamento dei produttori dell’Unione

(16)

Alla richiesta, contenuta nell’avviso di apertura, di dati di campionamento hanno risposto 8 produttori dell’Unione che rappresentano il 50 % circa delle vendite dei produttori dell’Unione sul mercato. Inizialmente, erano stati inseriti nel campione i 5 maggiori produttori dell’Unione. In seguito, una società ha deciso di porre fine alla propria cooperazione. In questa inchiesta, perciò, il campione è formato dai 4 produttori restanti dell’Unione.

(17)

Questi 4 produttori rappresentano il 37 % circa della vendite totali dei produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione durante l’IP e più del 75 % delle vendite degli 8 produttori che hanno fornito dati per effettuare il campionamento. I 4 produttori inseriti nel campione sono stati considerati rappresentativi dell’insieme dei produttori dell’Unione.

(18)

Il gruppo dei produttori esportatori bosniaco ha sostenuto che 3 produttori dell’Unione (MAL Magyar Aluminium, Silkem d.o.o. e Industrias Quimicas del Ebro SA) andavano considerati come non collaboranti all’inchiesta. Il gruppo ritiene che queste imprese abbiano presentato risposte non riservate alle lettere di richiamo alcuni giorni ultimi dopo la scadenza fissata. Riguardo a questo punto di vista, si noti che le informazioni fornite dalle parti suddette sono state presentate in tempo e non hanno ostacolato in alcun modo il procedere dell’inchiesta o i diritti di difesa delle parti.

(19)

È stato anche affermato che un produttore dell’Unione (MAL Magyar Aluminium) non ha menzionato nella sua risposta sul campionamento di essere collegato a un altro produttore dell’Unione (Silkem d.o.o.). Quest’ultima azienda non rientrava nel campione e non è stata inclusa nella risposta al questionario di MAL Magyar Aluminium. È stato perciò argomentato che i 2 produttori dell’Unione dovessero essere considerati come non collaboranti all’inchiesta attuale. Su questo punto, si noti che i rapporti tra queste 2 parti erano noti ai servizi della Commissione già al momento della denuncia e che tali rapporti erano stati descritti da una di esse nella risposta sul campionamento. Tali rapporti, inoltre, erano stati descritti nella risposta al questionario di MAL Magyar Aluminium. Va infine chiarito che Silkem d.o.o. e MAL Magyar Aluminium hanno pienamente collaborato all’inchiesta. Silkem d.o.o. ha presentato dati al tempo del campionamento; non è stata scelta, e quindi non è stata invitata a completare la risposta al questionario. Né era necessario che MAL Magyar Aluminium desse una risposta consolidata, comprendente Silkem d.o.o. poiché Silkem d.o.o. è persona giuridica indipendente.

3.2.   Campionamento degli importatori non collegati

(20)

Alla richiesta di informazioni per il campionamento, contenuta nell’avviso di apertura, hanno risposto solo 3 importatori non collegati. Si è poi scoperto che una di queste aziende non importava o non acquistava il prodotto in esame e veniva per ciò deciso che per gli importatori non collegati il campionamento non fosse necessario.

4.   DUMPING

4.1.   Valore normale

(21)

In conformità all’articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato innanzitutto se le vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno da ciascuno dei 2 produttori esportatori del gruppo Birac ad acquirenti indipendenti fossero rappresentative, se cioè il loro volume totale fosse pari o superiore al 5 % del volume totale delle corrispondenti vendite all’esportazione verso l’Unione. È emerso che le vendite sul mercato interno non erano rappresentative.

(22)

La Commissione ha poi esaminato se le vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore si potessero considerare effettuate nell’ambito di normali operazioni commerciali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base. A tal fine si è calcolata la proporzione di vendite interne remunerative ad acquirenti indipendenti.

(23)

Le transazioni di vendita sul mercato interno si considerano remunerative se il prezzo unitario è pari o superiore al costo di produzione. Si è perciò determinato il costo di produzione sul mercato interno durante l’IP.

(24)

Si è dimostrato che tutte le vendite sul mercato interno di entrambi i produttori esportatori erano remunerative, poiché il prezzo netto unitario di vendita superava i costi di produzione unitari calcolati.

(25)

Poiché le vendite sul mercato interno non sono avvenute in quantità rappresentativa, il valore normale ha dovuto essere costruito ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base.

(26)

Per costruire il valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, le spese generali, amministrative e di vendita (SG&A) sostenute e la media ponderata dei profitti di ciascuno dei produttori esportatori che hanno collaborato, realizzati sulle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante l’IP, sono stati sommati alla media dei rispettivi costi di produzione durante tale periodo. Se necessario, i costi di produzione e le spese SG&A sono stati adeguati prima di essere usati per verificare l’esistenza di normali operazioni commerciali e per la costruzione dei valori normali.

4.2.   Prezzo all’esportazione

(27)

Poiché tutte le esportazioni verso l’Unione avvenivano attraverso un importatore collegato, il prezzo all’esportazione è stato costruito in base al prezzo di rivendita ad acquirenti indipendenti, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base. Sono stati apportati aggiustamenti al prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente nell’Unione per tener conto di dazi e tasse, sostenuti tra importazione e rivendita, nonché di un margine ragionevole per spese SG&A e di profitto. Per le spese SG&A, si sono usate le pertinenti spese SG&A proprie dell’importatore. Poiché non hanno partecipato all’inchiesta importatori non collegati, si è usato un margine di profitto ragionevole del 5 %, in base a informazioni di utenti che avevano importato il prodotto in esame durante l’IP.

(28)

Il gruppo Birac ha sostenuto che le funzioni del suo importatore collegato erano simili a quelle di un ufficio esportazione piuttosto che quelle di un importatore e che perciò il prezzo d’esportazione non doveva essere costruito ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base, ma ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base, in base ai prezzi d’esportazione effettivamente pagati o pagabili. Si noti in proposito che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base, il prezzo d’esportazione è stabilito in base al prezzo di rivendita a clienti indipendenti quando il prodotto interessato è rivenduto a clienti indipendenti da imprese collegate all’esportatore nel paese esportatore. L’inchiesta ha dimostrato che l’impresa collegata si trova sul territorio dell’Unione. Essa tratta, tra l’altro, gli ordini dei clienti e la fatturazione del prodotto in esame fabbricato dal gruppo Birac. È anche emerso che il gruppo Birac vende il prodotto in esame all’impresa collegata nell’Unione perché lo rivenda a clienti indipendenti nella UE. L’argomentazione deve pertanto essere respinta. Si noti che il fatto che talune attività siano eseguite dall’impresa collegata prima dell’importazione non significa che il prezzo d’esportazione non possa essere ricostruito in base al prezzo di rivendita al primo cliente indipendente con gli aggiustamenti necessari fatti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9.

4.3.   Confronto

(29)

Il confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione è stato effettuato franco fabbrica. Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto nel debito conto, mediante aggiustamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base. Sono stati ammessi aggiustamenti per costi di trasporto, nolo e assicurazione, per commissioni bancarie, spese d’imballaggio e crediti tutte le volte che sono sembrati ragionevoli, precisi e fondatamente motivati.

4.4.   Margine di dumping

(30)

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base, il margine di dumping per entrambi i produttori esportatori è stato stabilito in base al confronto tra il valore normale medio ponderato e il prezzo d’esportazione medio ponderato.

(31)

I singoli margini di dumping di entrambi i produttori esportatori sono stati ponderati in base alle quantità esportate verso l’Unione: per il gruppo Birac, ciò dà luogo a un margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo CIF al confine dell’Unione, dazio escluso, del 28,1 %.

(32)

Secondo le informazioni della denuncia e del gruppo di produttori esportatori bella BiH che ha collaborato, non esistono altri produttori noti del prodotto in esame in BiH. Il margine di dumping per l’intero paese da calcolare per la BiH sarà pertanto uguale al margine di dumping stabilito per il solo gruppo di produttori esportatori della BiH che ha collaborato.

5.   PREGIUDIZIO

5.1.   Osservazioni preliminari

(33)

Innanzitutto, in questo caso, esiste un solo produttore esportatore bosniaco (il gruppo Birac). A tutela delle informazioni riservate delle imprese, non può perciò essere data alcuna cifra precisa riguardo ai volumi d’importazione, ai prezzi d’importazione, alle quote di mercato, alla produzione UE e ai volumi di vendita. In queste circostanze gli indicatori figurano sotto forma di indici o serie di valori.

(34)

In conformità alla precedente sezione 3.1, i 4 produttori dell’UE presenti nel campione costituiscono l’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1 e dell’articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base; ad essi si farà riferimento come all’«industria dell’Unione».

5.2.   Consumo dell’Unione

(35)

Durante la fase provvisoria dell’inchiesta il consumo dell’Unione è stato calcolato in base a cifre contenute nella denuncia e completate da cifre - verificate – provenienti da produttori e importatore/utenti, coinvolti nell’inchiesta. Questi dati sono stati trasmessi a tutte le parti interessate perché formulassero le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni che contestassero i dati sul consumo dell’Unione.

(36)

Per calcolare il consumo UE si è sommato il volume delle vendite in seno all’Unione del prodotto simile fabbricato dall’industria dell’Unione, il volume delle vendite in seno all’Unione del prodotto simile fabbricato da altri produttori noti dell’Unione e il volume delle importazioni del prodotto in esame provenienti da paesi terzi.

(37)

In base a tali dati, il consumo ha presentato il seguente andamento:

 

2005

2006

2007

2008

2009 (IP)

Tonnellate

324 395

347 183

371 567

315 642

300 491

Fonte: Denuncia e risposte al questionario.

(38)

Il consumo del prodotto interessato e del prodotto simile in seno all’Unione è sceso del 7 % durante il periodo considerato. Ciò rispecchia la graduale riduzione della quantità di prodotto in esame che viene incorporato dagli utenti in prodotti chiave, come i detersivi per bucato. Ciò rispecchia anche il fatto che i prodotti di tale industria utilizzano sempre meno la zeolite.

5.3.   Importazioni dal paese interessato

5.3.1.   Volume, prezzo e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese in esame.

(39)

Il volume delle importazioni del prodotto in esame è aumentato in misura superiore al 359 % nel periodo considerato.

 

2005

2006

2007

2008

2009 (IP)

Volume delle importazioni

100

73

68

252

459

Indice: 2005 = 100.

Fonte: Rispose verificate al questionario.

(40)

Dal 2005 al 2008, il prezzo medio all’importazione è rimasto stabile; è aumentato del 10 % circa durante l’IP, grazie soprattutto al miglioramento del mercato nella UE che ha permesso a tutti i fabbricanti del prodotto in esame di aumentare i prezzi.

 

2005

2006

2007

2008

2009 (IP)

Prezzo medio d’importazione (CIF)

100

100

102

99

109

Indice: 2005 = 100.

Fonte: Rispose verificate al questionario.

(41)

La quota di mercato delle importazioni provenienti dal paese in esame è quasi quadruplicata nel periodo considerato e rappresentava una quota del 10-15 % durante l’IP

 

2005

2006

2007

2008

2009 (IP)

Quota di mercato di BiH

0-5 %

0-5 %

0-5 %

5-10 %

10-15 %

Indice: 2005 = 100

100

68

59

259

495

Fonte: Rispose verificate al questionario.

5.3.2.   Effetto sui prezzi delle importazioni oggetto di dumping

(42)

Per analizzare la sottoquotazione dei prezzi, sono stati comparati i prezzi medi d’importazione del produttore esportatore bosniaco con i prezzi medi dell’industria UE durante l’IP. I prezzi dell’industria UE - netti e franco fabbrica - sono stati comparati ai prezzi d’importazione CIF. Non è stato considerato alcun dazio doganale perché durante l’IP il produttore esportatore bosniaco era soggetto a un tasso preferenziale dello 0 %.

(43)

È risultato un margine di sottoquotazione medio ponderato, espresso in percentuale dei prezzi dell’industria UE, compreso tra il 20 % e il 25 %.

5.4.   Situazione dell’industria dell’Unione

5.4.1.   Osservazioni preliminari

(44)

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indici economici che potevano incidere sulla situazione dell’industria dell’Unione.

(45)

Gli indicatori riferiti a elementi macroeconomici (produzione, capacità, volume delle vendite, quote di mercato, ecc.), si basano su dati dei servizi della Commissione, inviati alle parti interessate perché li analizzino, come detto al precedente punto 35. I dati relativi a questi indicatori rappresentano tutti i produttori dell’Unione. Ogni volta che si usano dati relativi a produttori dell’Unione nel loro insieme, le tabelle che seguono danno come fonte i macrodati. Altri indicatori si basano su dati verificati dei produttori inseriti nel campione. Tali indicatori sono detti «microdati». Riguardo ai macrodati, il produttore esportatore bosniaco sostiene che a causa della controversia sull’uso del codice NC corretto per classificare il prodotto, è improbabile che tali dati siano affidabili. In proposito, si noti che la presunta controversia sui codici NC non incide comunque sugli indicatori del pregiudizio. La definizione del prodotto in esame era stata data infatti già all’atto della pubblicazione dell’avviso di apertura. Si tratta di un definizione precisa che non dà adito a interpretazioni errate. Le parti interessate sono state invitate a fornire informazioni in base a una definizione del prodotto indipendente dai codici NC perché l’avviso di apertura afferma che il codice NC viene citato a solo titolo informativo. Si ricorda inoltre che il produttore esportatore bosniaco non ha contestato le informazioni concernenti il consumo dell’Unione. La maggior parte delle informazioni sulle importazioni proviene direttamente dai dati dei produttori esportatori bosniaci mentre il resto si riferisce a piccoli volumi di importazioni provenienti da altri paesi. Tenuto conto di quanto precede e del fatto che non è stata presentata alcuna prova concreta dell’inattendibilità dei dati, l’argomento ha dovuto essere respinto.

5.4.2.   Indicatori di pregiudizio

Produzione, capacità e utilizzazione degli impianti

 

2005

2006

2007

2008

2009 (IP)

Produzione

100

108

114

90

86

Capacità

100

99

104

100

100

Utilizzazione degli impianti

72 %

79 %

78 %

65 %

62 %

Indice: 2005 = 100.

Fonte: Macrodati.

(46)

Nel periodo considerato, il volume della produzione dell’industria UE è aumentato del 14 %. Nel periodo 2008-2009, un produttore dell’Unione (Sasol Italy SpA), ha cessato del tutto la produzione. Anche Henkel AG ha cessato la produzione di «slurry» di zeolite (che non è il prodotto in esame ma una versione liquida, impiegata come sostituto). In qualche misura, questi sviluppi hanno aiutato la situazione dei produttori restanti.

(47)

Ciò nonostante, attenendosi ai metodi di calcolo normalmente usati dall’industria, la capacità è rimasta relativamente stabile nel periodo considerato. Di fatto, la verifica effettuata sui fabbricanti presenti nel campione dimostra che il calcolo delle capacità di questa industria può variare a seconda dell’andamento relativo del mercato per il prodotto in esame e di quello per altri prodotti che utilizzano gli stessi impianti.

(48)

Le cifre relative all’utilizzazione degli impianti mostrano una diminuzione del 14 %. Inoltre, non è stata mai raggiunta la quota dell’80 % il che dimostra una certa sovraccapacità. La questione viene ulteriormente discussa nell’ambito delle cause.

Scorte

 

2005

2006

2007

2008

2009 (IP)

Scorte di fine anno

meno del 2 %

meno del 2 %

meno del 2 %

meno del 2 %

meno del 2 %

Indice: 2005 = 100.

Fonte: Macrodati.

(49)

Durante il periodo considerato, il livello delle scorte nell’industria dell’Unione è rimasto basso e stabile. La produzione del prodotto simile è avvenuta per soddisfare degli ordini e le scorte si sono sempre mantenute ai più bassi livelli possibili. Questo non è stato perciò un elemento importante in questa inchiesta.

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2005

2006

2007

2008

2009 (IP)

Volume delle vendite nell’UE

100

108

116

93

82

Quota di mercato

95-100 %

95-100 %

95-100 %

90-95 %

85-90 %

Quota di mercato indicizzata

100

101

101

96

89

Indice: 2005 = 100.

Fonte: Macrodati.

(50)

Durante il periodo considerato, il volume delle vendite dell’industria UE è diminuita del 18 %.

(51)

Durante il periodo considerato, la quota di mercato dell’industria UE è diminuita del 11 %.

Prezzi di vendita

 

2005

2006

2007

2008

2009 (IP)

Prezzo di vendita medio (euro/t.)

292

306

315

332

354

Fonte: Microdati.

(52)

Durante il periodo considerato, il prezzo medio delle vendite dell’industria UE a parti non collegate in seno all’Unione è aumentato del 21 % e rispecchia piuttosto l’aumento del prezzo delle materie prime e dell’energia; preso isolatamente, esso non è perciò considerato un indicatore significativo.

Redditività

 

2005

2006

2007

2008

2009 (IP)

Margine di profitto al lordo delle imposte

3,2 %

0,8 %

1,4 %

–1,8 %

4,3 %

Fonte: Microdati

(53)

Durante il periodo considerato, la redditività dell’industria dell’Unione è stata bassa. Ciò è dovuto all’incapacità dell’industria di aumentare i prezzi per ragioni discusse alla sezione «Cause» e soprattutto per la presenza di volumi crescenti di importazioni oggetto di dumping. Ciò è inoltre dovuto alla scarsa utilizzazione degli impianti spiegata al punto 47.

(54)

Dal 2005 al 2008, la redditività dell’industria UE è crollata; nel 2008 è divenuta deficitaria. Durante l’IP ha recuperato, raggiungendo il livello più alto del periodo esaminato, ma è ancora al di sotto del margine di profitto del 5,9 % che avrebbe potuto raggiungere senza la presenza di importazioni oggetto di dumping (v. punto 67).

(55)

Il produttore esportatore ha sostenuto che la redditività dei produttori UE era buona nel 2009; una supposizione non sostenuta da alcuna prova positiva e che si richiama piuttosto a generiche «informazioni pubblicamente disponibili». I produttori del campione hanno sostenuto che la redditività raggiunta nel 2009 era di natura eccezionale e non ripetibile data l’irruzione sul mercato, con grandi volumi e prezzi in dumping, dei produttori esportatori bosniaci. I produttori del campione sostengono che è probabile che nel 2010 la redditività cali ai livelli del 2008.

(56)

Le affermazioni che precedono sono state esaminate dai servizi della Commissione. L’esame ha riguardato in particolare l’andamento dei prezzi delle materie prime e delle vendite, come emerge dai pertinenti contratti. è risultato che nel 2009 l’industria dell’Unione ha tratto giovamento da alcuni fattori temporanei che ne hanno aumentato la redditività nonostante l’esistenza di volumi significativi di importazioni oggetto di dumping:

i)

I produttori del campione hanno in qualche modo beneficiato di un aumento della produzione e dei volumi di vendita dopo che 2 fabbricanti dell’Unione hanno cessato di produrre (v. punto 46).

ii)

Nonostante un aumento generale dei prezzi delle materie prime a partire dal 2008, alcuni produttori del campione hanno approfittato di contratti annuali per le materie prime che hanno limitato l’impatto di tali aumenti.

iii)

Un produttore del campione ha approfittato di costi finanziari significativamente più bassi nel 2009 dovuti a una ristrutturazione in seno al suo gruppo.

(57)

In base a quanto precede, l’andamento del margine di guadagno indica sempre l’esistenza di un pregiudizio perché il profitto sarebbe stato molto più elevato senza le importazioni oggetto di dumping.

Investimenti, utile sul capitale investito, flusso di cassa e capacità di raccogliere capitali

 

2005

2006

2007

2008

2009 (IP)

Investimenti (in euro)

577 448

337 865

324 636

1 012 717

366 235

Rendimento delle attività nette

17 %

6 %

11 %

–10 %

26 %

Flusso di cassa (in euro)

1 013 223

744 905

905 792

– 930 920

1 638 112

Fonte: Microdati.

(58)

Secondo il produttore esportatore bosniaco nel periodo considerato gli investimenti erano bassi; per l’industria dell’Unione, il rendimento del capitale investito era troppo basso per giustificare investimenti consistenti nel prodotto interessato.

(59)

L’utile sul capitale investito, espresso in termini di profitti netti dell’industria UE, e il valore contabile netto dei suoi investimenti seguono la suesposta tendenza della redditività. Si noti che gli attivi netti in causa erano già stati in gran parte svalutati.

(60)

Anche la situazione del flusso di cassa dell’industria UE segue la suesposta tendenza della redditività. Nel 2008, la situazione del flusso di cassa era seria perché le perdite nei volumi di vendita che si sono aggravate dato che i produttori hanno dovuto continuare a onorare i propri obblighi contrattuali di acquistare le materie prime.

(61)

L’industria UE non ha sollevato la questione della capacità di raccogliere capitali.

Occupazione, produttività e salari

 

2005

2006

2007

2008

2009 (IP)

Occupazione (ETP)

241

241

253

244

221

Costo medio del lavoro per lavoratore (euro)

36 574

39 644

40 207

39 130

40 225

Produttività per dipendente

1 423

1 529

1 535

1 296

1 223

Fonte: Microdati, tranne che per l’occupazione che sono macrodati.

(62)

Nel periodo considerato, il numero di dipendenti di tutti i produttori dell’Unione addetti alla fabbricazione del prodotto simile è diminuito, analogamente alla diminuzione della produzione e delle vendite. Il costo medio della manodopera per lavoratore è aumentato e riflette l’aumento dell’inflazione.

(63)

Nel periodo considerato, la produttività, in termini di produzione per lavoratore, è diminuita del 14 % poiché le vendite sono diminuite in misura superiore dell’occupazione. È probabile che questo andamento negativo porti in futuro a ulteriori perdite in termini di occupazione.

5.4.3.   Entità del dumping

(64)

Dati il volume e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese in esame, l’incidenza sul mercato comunitario dei margini di dumping effettivi non può essere considerata trascurabile.

5.5.   Conclusioni relative al pregiudizio

(65)

Durante il periodo considerato, i produttori dell’Unione hanno subito un pregiudizio sostanziale in termini di volume, chiaramente evidenziato dall’analisi che precede riguardante la produzione, l’utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, le quote di mercato, l’occupazione e la produttività.

(66)

Anche in termini di prezzi e di redditività si delinea un quadro pregiudizievole. L’analisi è inoltre complicata dall’aumento dei prezzi delle materie prime e dell’energia che hanno avuto effetti negativi sui prezzi del prodotto in esame. Durante il periodo 2005-2008, tutti gli aspetti relativi alla redditività, al flusso di cassa e all’utile sul capitale investito si sono deteriorati. Il 2008 è stato un anno particolarmente negativo per l’industria, soprattutto perché le imprese, prigioniere dei contratti sulle materie prime, hanno perso più del 20 % dei loro volumi di vendita.

(67)

Nel 2009, la situazione di mercato è migliorata e l’aumento dei prezzi ha permesso una miglior redditività ma, come spiegato al punto 56, si tratta di un’evidente tregua temporanea che è improbabile che si ripeta nella situazione di mercato del 2009. Va detto però che anche nel 2009 il tasso di redditività non ha raggiunto quel 5,9 % considerato un profitto normale per questa industria.

(68)

Il pregiudizio è stata valutato per l’intera industria dell’Unione (indicatori macroeconomici) sebbene per alcuni indicatori fossero valutati solo i produttori presenti nel campione (indicatori microeconomici). Non si sono riscontrate differenze di rilievo tra indicatori micro e macro.

(69)

Alla luce delle considerazioni che precedono, si stabilisce in via provvisoria che gran parte dell’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base.

6.   NESSO DI CAUSALITÀ

6.1.   Introduzione

(70)

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 6 e 7 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese in esame hanno causato all’industria dell’Unione un pregiudizio che possa essere definito significativo. Sono stati altresì esaminati fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che avrebbero potuto danneggiare l’industria dell’Unione nello stesso periodo, in modo da non attribuire alle importazioni oggetto di dumping l’eventuale pregiudizio causato da tali fattori.

6.2.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(71)

Durante il periodo considerato, le importazioni provenienti dal paese in esame sono aumentate di quasi il 400 % e hanno guadagnato un mercato assai ampio, cioè sono passate da meno del 5 % a una quota compresa tra il 10 % e il 15 %. Parallelamente, si assiste a un deterioramento diretto e comparabile della situazione economica dell’industria dell’Unione, unico soggetto significativo sul mercato UE, dato che le importazioni da altre fonti sono trascurabili.

(72)

Durante il periodo considerato, l’aumento delle quote di mercato delle importazioni oggetto di dumping è avvenuto nel contesto di una caduta dei consumi UE del 7 %.

(73)

Durante l’IP, il volume crescente delle importazioni oggetto di dumping ha causato sottoquotazioni dei prezzi dell’industria dell’Unione pari al 20-25 %. È ragionevole concludere che importazioni crescenti di questo tipo su un mercato che si contrae siano state responsabili della depressione dei prezzi nel 2008 e nel 2009. Questo effetto sui prezzi delle importazioni oggetto di dumping è stato amplificato dal fatto che la maggior parte delle vendite è avvenuta in base a contratti annuali. Le importazioni oggetto di dumping dalla Bosnia hanno potuto essere usate per deprimere l’aumento dei prezzi su grandi volumi di vendita nonostante l’aumento dei prezzi della materia prima. Nel 2009, si è assistito a un miglioramento di questo effetto ma non sufficiente per consentire all’industria nel suo complesso di raggiungere il normale livello di profitto del 5,9 %.

(74)

Poiché è chiaramente dimostrato che l’afflusso di prodotti importati in dumping, venduti a prezzi inferiori a quelli dell’industria UE è coinciso temporalmente con la crisi dell’industria comunitaria, caratterizzata da calo delle vendite e della produzione, diminuzione delle quote di mercato e contenimento dei prezzi, si conclude provvisoriamente che tali importazioni oggetto di dumping hanno avuto un ruolo determinante nel pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

6.3.   Effetti di altri fattori

6.3.1.   Risultati all’esportazione dei fabbricanti dell’Unione

 

2005

2006

2007

2008

2009 (IP)

Vendite all’esportazione della produzione dell’Unione

100

108

90

57

121

Indice: 2005 = 100.

Fonte: Macrodati.

(75)

Durante il periodo considerato, il volume delle esportazioni di tutti i fabbricanti dell’Unione è aumentato ma ha rappresentato in media solo il 10 % circa della produzione. Le esportazioni dei fabbricanti presenti nel campione sono aumentate e hanno parzialmente compensato i volumi di vendite della UE andati persi.

(76)

Per questo, i risultati all’esportazione dell’industria dell'Unione hanno contribuito a mantenere l’attività e non ha contribuito al pregiudizio subito.

6.3.2.   Importazioni da paesi terzi

(77)

Durante il periodo considerato, le importazioni dai paesi terzi sono state trascurabili e non possono avere contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Il produttore esportatore bosniaco ha sostenuto che la quota di mercato dei produttori dell'Unione è stata a causa di importazioni provenienti dalla Cina e dalla Corea: una affermazione non sostenuta da fatti reali dato che le importazioni da questi paesi sono marginali.

6.3.3.   Impatto di una caduta dei consumi

 

2005

2006

2007

2008

2009 (IP)

Consumo UE in tonnellate

324 395

347 183

371 567

315 642

300 491

Fonte: Macrodati.

(78)

Durante il periodo considerato, il consumo è sceso di 24 000 t. circa (7 %); ciò rispecchia il fatto che l’industria dei detersivi da bucato si è rivolta progressivamente verso prodotti alternativi nelle loro formule e ha sostituito il prodotto in esame. Il produttore esportatore sostiene che questo ha condotto a «scorte imponenti, annullamento di ordini e diminuzione dei bassi»

(79)

Va detto che 2 produttori nel mercato UE hanno cessato la produzione verso la fine del periodo considerato ed è dunque avvenuto un adeguamento delle capacità per compensare la diminuzione del consumo. Inoltre, come spiegato al punto 49 I livelli delle scorte sono rimasti bassi e stabili, il che significa che la produzione si è adeguata alla diminuzione del consumo.

(80)

Anche se quindi non si può escludere che la caduta dei consumi abbia contribuito al pregiudizio subito dai produttori dell’Unione, l’impatto non sembra però importante.

6.3.4.   Impatto degli investimenti

(81)

Il produttore esportatore ha sostenuto che il pregiudizio è dovuto alla necessità di conformarsi alla legislazione REACH. Ma, come spiegato al punto 58, il livello degli investimenti nel prodotto in esame durante il periodo considerato non ha potuto contribuire in misura sensibile al pregiudizio subito. Inoltre, i costi connessi a REACH sono stati moderati.

6.3.5.   Impatto degli aumenti dei costi della materia prima ed energetici

(82)

Talune parti hanno sostenuto che ha contribuito al pregiudizio l’aumento dei costi della materia prima e dei costi energetici. Gli aumenti di questi costi sono stati effettivamente significativi ed hanno avuto luogo soprattutto nel 2008. Ciò ha avuto senza dubbio un certo impatto sulla redditività in tale anno perché sono avvenuti in un momento di calo dei volumi di vendita. Ma gli aumenti dei costi energetici si sono in certa misura riflessi negli aumenti dei prezzi di vendita come dimostrato al punto 52 sebbene la depressione esercitata sui prezzi dalle importazioni oggetto di dumping abbia impedito un incremento adeguato.

(83)

Riteniamo perciò che l’aumento dei costi della materia prima e di quelli energetici non abbia contribuito al pregiudizio subito.

6.3.6.   Impatto dei problemi legati alle capacità

(84)

Le questioni di sovraccapacità e di basso utilizzo degli impianti sono state discusse al punto 46. L’effetto delle capacità sulla redditività va esaminato sia considerando le caratteristiche strutturali di questa industria che l’esistenza di importazioni in dumping. L’effetto sulla redditività esiste a causa di elevati costi fissi che sarebbero recuperati se i tassi di utilizzo fossero maggiori.

(85)

Ma sovraccapacità e bassa utilizzazione degli impianti spiegano parzialmente solo alcuni indicatori negativi del pregiudizio sofferto dai produttori dell’UE ma non la forte contrazione della produzione, delle vendite e delle quote di mercato nel 2009. È chiaro dunque che esse non rompono il nesso causale tra forte aumento delle importazioni a prezzo di dumping e pregiudizio subito dai produttori dell’Unione.

6.3.7.   Impatto della crisi finanziaria globale/crisi economica generale

(86)

Alcune parti interessate sostengono che hanno contribuito al pregiudizio la crisi finanziaria globale e la crisi economica generale. In effetti, il consumo del prodotto in esame è sceso nel 2008/2009 quando si sono verificate queste crisi.

(87)

Ciò non può tuttavia spiegare perché la quota di mercato dei produttori dell’Unione sia scesa sensibilmente nel 2009 mentre la quota di mercato delle importazioni dalla Bosnia è aumentata, con una sottoquotazione dei prezzi UE superiore al 20 %. Perciò, se è vero che la diminuzione del consumo nel 2008/2009 ha effettivamente influito sull’industria dell’Unione, il significativo aumento delle importazioni provenienti dalla BiH ha avuto un impatto ben più significativo sui volumi di vendita dell’industria dell’Unione e, vista la sottoquotazione, sui prezzi. È chiaro dunque che le crisi non rompono il nesso causale tra forte aumento delle importazioni a prezzo di dumping e pregiudizio subito dai produttori dell’Unione.

6.3.8.   Impatto dell’industria utilizzatrice consolidata

(88)

Sebbene durante l’IP più di 10 imprese fabbricassero il prodotto in esame, la principale industria utilizzatrice (fabbricanti di detersivi da bucato e di addolcitori d’acqua) è costituita essenzialmente da 4 grandi gruppi (Reckitt Benckiser, Henkel, Procter & Gamble, Unilever). In effetti i 2 principali utenti che hanno collaborato rappresentano quasi il 40 % degli acquisti del prodotto in esame nella UE. Effettuando acquisti centralizzati, questi 4 gruppi possono effettivamente mantenere basso il prezzo del prodotto in esame.

(89)

Si tratta di un fenomeno non nuovo, esistito per molti anni. Di nuovo, pertanto, ciò non può spiegare la forte diminuzione della produzione, delle vendite e delle quote di mercato nel 2009. È chiaro dunque che ciò non rompe il nesso causale tra forte aumento delle importazioni a prezzo di dumping e pregiudizio subito dai produttori dell’Unione.

6.4.   Conclusione in merito al nesso di causalità

(90)

Da quanto precede, si conclude provvisoriamente che il pregiudizio materiale subito dall’industria dell’Unione è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping in esame.

(91)

Sono stati esaminati anche vari fattori diversi delle importazioni in dumping ma nessuno di questi è in grado di spiegare le forti perdite di quote di mercato, produzione e vendite avvenute nel 2008 e nel 2009 che hanno coinciso con l’aumento del volume delle importazioni in dumping.

(92)

In base all’analisi fin qui condotta, che ha chiaramente distinto e separato gli effetti, sulla situazione dell’industria dell’UE, di tutti i fattori noti da quelli pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, si è concluso provvisoriamente che le importazioni oggetto di dumping dalla BiH hanno causato un pregiudizio materiale all’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6 del regolamento di base.

7.   INTERESSE DELL’UNIONE

7.1.   Osservazioni generali

(93)

La Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni provvisorie sull’esistenza di pratiche di dumping pregiudizievoli, esistessero validi motivi per ritenere che, nella fattispecie, l’adozione di misure fosse contrario all’interesse della Comunità. A tal fine, conformemente all’articolo 21, paragrafo 1 del regolamento di base, sono stati considerati, tenendo conto di tutti gli elementi di prova presentati, tanto l’impatto delle eventuali misure su tutte le parti interessate dal presente procedimento quanto le conseguenze della decisione di non adottare misure.

7.2.   Interesse dell’industria dell’Unione

(94)

L’analisi del pregiudizio ha chiaramente dimostrato che l’industria dell’Unione è stata danneggiata dalle importazioni oggetto di dumping. L’aumento delle importazioni oggetto di dumping negli ultimi anni ha causato una depressione delle vendite sul mercato dell'Unione e una perdita di quote di mercato per l’industria dell’Unione. Ciò ha impedito all’industria dell’Unione di raggiungere livelli di redditività simili a quelli raggiunti per altri prodotti.

(95)

L’inchiesta ha dimostrato che ogni aumento della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dal paese in esame avviene direttamente a spese dell’industria della UE. Nonostante la ristrutturazione effettuata dai produttori dell’Unione (2 aziende hanno cessato la produzione) la situazione non è migliorata. Si noti in proposito che la polvere di zeolite A ha una forte incidenza in termini di volume d’affari per le imprese del campione e rappresenta fino al 30 % del loro fatturato. È chiaro che senza l’imposizione di misure la situazione dell’industria dell’Unione si deteriorerebbe ulteriormente. L’imposizione di misure ristabilirà il prezzo d’importazione a livelli non pregiudizievoli, tali da permettere all’industria dell’Unione di competere in condizioni di lealtà.

(96)

Si conclude pertanto in via provvisoria che l’adozione di misure antidumping è chiaramente nell’interesse dell'industria dell’Unione.

7.3.   Interesse degli importatori

(97)

Il probabile impatto delle misure sugli importatori è stato considerato ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2 del regolamento di base. Si noti in proposito che gli importatori non collegati che si sono manifestati erano anche utenti. L’analisi che ad essi si riferisce viene dunque presentata nell’ambito della pertinente sezione sull’interesse degli utilizzatori.

7.4.   Interesse degli utilizzatori e dei consumatori

(98)

In seguito alla pubblicazione dell’avviso di apertura del presente procedimento non sono state ricevute osservazioni da parte di organizzazioni dei consumatori. L’analisi si è perciò limitata all’effetto delle misure sugli utilizzatori.

(99)

È stato inviato un questionario a 8 utilizzatori. Tuttavia, sono state ricevute osservazioni significative solo da 2 di essi. L’analisi dell’interesse dell’Unione si fonda perciò sulle risposte di 2 utilizzatori piuttosto grandi, che insieme rappresentano quasi il 40 % del consumo dell’Unione.

(100)

I 2 utilizzatori dell’Unione che hanno collaborato sono importanti protagonisti nell’industria UE dei detersivi da bucato e dell’addolcimento dell’acqua. Entrambi hanno espresso obiezioni contro l’istituzione di misure.

(101)

L’inchiesta ha accertato che meno di 1/3 del consumo degli utilizzatori dell’Unione che hanno collaborato era importato dal produttore esportatore bosniaco. IL resto è coperto da acquisti effettuati presso produttori dell’Unione che restano la principale fonte di fornitura degli utilizzatori che hanno collaborato. Tenuto conto del basso tasso di utilizzazione degli impianti dei produttori dell’Unione (v. punti 47 e 48), è chiaro che l’imposizione di misure non porterà a fornitura scarse o a conseguenti aumenti di prezzo.

(102)

Sembra, inoltre, che l’industria utilizzatrice dell’Unione abbia già iniziato a esplorare possibilità di importazioni dalla Cina. Il fatto che una tale opzione esista e sia considerata affidabile dimostra che l’imposizione di misure non condurrà in alcun modo a una penuria del prodotto in esame.

(103)

È stata anche esaminata la percentuale sul fatturato dei prodotti finali che incorporano il prodotto in esame. Si noti in proposito che in entrambi i casi i prodotti pertinenti rappresentano meno del 10 % dei rispettivi fatturati.

(104)

Sono state allora studiate le percentuali del prodotto in esame incorporate nei prodotti finali. L’inchiesta ha accertato che tali percentuali sono in genere estremamente piccole (in media meno del 5 % del costo complessivo) e che quindi il prodotto in esame non rappresenta un elemento molto significativo del costo dei prodotti finiti

(105)

La Commissione ha anche esaminato se l’imposizione di misure potesse avere un forte impatto finanziario negativo sulla situazione di questi 2 utilizzatori. La Commissione ha simulato 2 scenari: uno per il caso peggiore, l’altro per il caso più realistico.

(106)

Lo scenario peggiore suppone che sia i prezzi all’importazione che quelli dell’Unione aumentino del livello del dazio: l’aumento dei costi per gli utilizzatori sarebbe inferiore al 2 %.

(107)

La situazione sopradescritta va comparata ai tassi di redditività degli utenti dell'Unione che hanno collaborato. La redditività degli utenti sui prodotti che incorporano il prodotto in esame è pari all’11 % circa e, per tutti i loro prodotti, superiore al 20 %. Tenuto conto di tali tassi di redditività, anche un pacchetto di misure completo sia per i prezzi all’importazione che per quelli dell’Unione non avrebbe effetto sproporzionati sulla situazione finanziaria delle parti in questione.

(108)

Ma è molto più realistico pensare a uno scenario in cui l’imposizione di misure conduce a una situazione in cui aumentano solo i prezzi d’importazione dalla BiH mentre l’industria dell’Unione beneficia delle economie di scala più estese. Di fatto, come spiegato sopra, l’ampiezza della fornitura del prodotto in esame in seno alla UE è del tutto sufficiente perché la maggior parte dei produttori dell’Unione è ben lungi dall’utilizzare completamente gli impianti.

(109)

Si noti anche che l’inchiesta ha accertato l’esistenza di prodotti che potrebbero sostituirsi al prodotto in esame. Sia gli utenti che hanno collaborato che quelli che non hanno collaborato producono infatti anche detersivi per bucato privi del prodotto in esame. Nello scenario più realistico, i costi degli utenti che hanno collaborato aumentano solo di una frazione dell’1 %. In altre parole, alla luce delle cifre relative alla redditività, l’imposizione di misure avrà conseguenze del tutto trascurabili per gli utenti.

(110)

Tenuto conto di quanto sopra, è chiaro che l’imposizione di misure non avrà effetti significativi per gli utenti ed è anche molto improbabile che causi un aumento del prezzo per i consumatori.

7.5.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(111)

In generale, è prevedibile che l’industria dell’Unione tragga beneficio dalle misure. Essa potrà anzitutto beneficiare di più ampie economie di scala grazie a una più ampia utilizzazione degli impianti dovuta all’aumento della produzione e delle vendite.

(112)

Tenuto conto di quanto sopra, si conclude provvisoriamente che l’imposizione di misure sulle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame dalla Bosnia-Erzegovina non avrà effetti significativi sugli utenti dell'Unione e che essa in generale è nell’interesse dell’Unione.

8.   PROPOSTA DI MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

(113)

Viste le conclusioni di cui sopra relative al dumping, al pregiudizio che ne è derivato e all’interesse dell’unione, è opportuno istituire misure provvisorie sulle importazioni del prodotto in esame originarie della Bosnia-Erzegovina per evitare che le importazioni oggetto di dumping danneggino ulteriormente l’industria dell’Unione.

8.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(114)

Il livello delle misure antidumping provvisorie deve essere sufficiente a eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping e non deve essere superiore ai margini di dumping rilevati.

(115)

Nel calcolare il dazio necessario per eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, si è ritenuto che le misure dovessero essere tali da consentire all’industria comunitaria di coprire i propri costi e di ottenere un profitto al lordo delle imposte pari a quello che sarebbe ragionevole attendersi in condizioni di concorrenza normali, vale a dire in assenza di importazioni oggetto di dumping. Il margine di utile al lordo delle imposte usato in questo calcolo è pari al 5,9 % del fatturato. Si tratta del livello di profitto raggiunto dall’industria dell’Unione durante l’IP per tutti i suoi prodotti compreso il prodotto in esame. Considerando che la redditività per il prodotto in esame ha subito gli effetti negativi delle importazioni in dumping è chiaro che tale livello di profitto è prudente e non eccessivo. È stato inoltre esaminato se si dovessero usare i tassi di profitto raggiunti dall’industria dell’Unione nel 2005-2007 ma essi erano bassi in termini di redditività raggiunta dalle imprese per prodotti simili e si è rinunciato a considerarli rappresentativi di un’industria vitale. Ciò è dovuto al fatto che le importazioni dalla Bosnia hanno causato una sottoquotazione dell’industria dell'Unione del 10-20 % circa in questi 3 anni e tali differenze hanno svolto un ruolo significativo nei negoziati annuali per i contratti. Tali margini di guadagno non possono dunque essere considerati rappresentativi di una situazione normale del mercato della UE. In base a quanto precede, è stato calcolato un prezzo non pregiudizievole per l’industria dell’Unione del prodotto simile. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto sommando ai costi di produzione il summenzionato margine di utile.

(116)

Il necessario aumento di prezzo è stato quindi determinato in base al confronto tra la media ponderata dei prezzi all’importazione, usata per calcolare la sottoquotazione, e la media dei prezzi non pregiudizievoli dei prodotti venduti dall’industria dell’UE nel mercato dell’Unione. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse come percentuale del valore medio CIF all’importazione. Il margine di sottoquotazione così calcolato è stato del 31,5 %.

8.2.   Misure provvisorie

(117)

Alla luce delle conclusioni di cui sopra e in conformità all’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento di base si ritiene che debbano essere istituite misure antidumping provvisorie sulle importazioni originarie della Bosnia-Erzegovina, al livello del margine di dumping riscontrato.

(118)

Ne consegue che l’aliquota del dazio antidumping provvisorio per la Bosnia-Erzegovina è fissata al 28,1 %.

9.   COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(119)

Ai fini di una sana gestione occorre fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell’avviso di apertura possano presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Va inoltre precisato che tutte le risultanze riguardanti l’istituzione dei dazi ed elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell’adozione di eventuali dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Viene istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di polvere di zeolite A, definita anche zeolite NaA o polvere della zeolite 4A, che rientra attualmente nel codice NC ex 2842 10 00 (codice TARIC 2842100030) e provenienti dalla Bosnia-Erzegovina.

2.   L’aliquota del dazio antidumping provvisorio, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1, è pari al 28,1 %.

3.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   A norma dell’articolo 21, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull’applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di 6 mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU C 40 del 17.2.2010, pag. 5.


16.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/44


REGOLAMENTO (UE) N. 1037/2010 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

39,6

MA

72,3

MK

61,3

ZZ

57,7

0707 00 05

AL

68,6

EG

161,4

TR

136,0

ZZ

122,0

0709 90 70

MA

87,2

TR

137,5

ZZ

112,4

0805 20 10

MA

62,2

ZA

145,6

ZZ

103,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

45,5

TR

59,9

UY

55,0

ZZ

53,5

0805 50 10

AR

42,7

TR

67,8

UY

57,1

ZA

109,5

ZZ

69,3

0806 10 10

BR

258,3

TR

146,2

US

260,4

ZA

79,2

ZZ

186,0

0808 10 80

AR

75,7

CL

84,2

MK

27,2

NZ

75,7

US

96,5

ZA

96,2

ZZ

75,9

0808 20 50

CN

54,9

ZZ

54,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


16.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/46


REGOLAMENTO (UE) N. 1038/2010 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2010

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 novembre 2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 5 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 16 novembre 2010, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 16 novembre 2010, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 16 novembre 2010

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  Per le merci che arrivano nell’Unione attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo oppure nel Mar Nero,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

2.11.2010-12.11.2010

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

219,39

161,99

Prezzo FOB USA

208,44

198,44

178,44

123,34

Premio sul Golfo

17,04

Premio sui Grandi laghi

20,14

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

18,20 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

46,32 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].


16.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/49


REGOLAMENTO (UE) N. 1039/2010 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2010

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 1029/2010 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 259 dell’1.10.2010, pag. 3.

(4)  GU L 296 del 13.11.2010, pag. 17.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 16 novembre 2010

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

55,54

0,00

1701 11 90 (1)

55,54

0,00

1701 12 10 (1)

55,54

0,00

1701 12 90 (1)

55,54

0,00

1701 91 00 (2)

51,75

1,94

1701 99 10 (2)

51,75

0,00

1701 99 90 (2)

51,75

0,00

1702 90 95 (3)

0,52

0,21


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

16.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/51


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2010

relativa agli aiuti di stato C 40/08 (ex N 163/08) cui la Polonia ha dato esecuzione a favore di PZL Hydral S.A.

[notificata con il numero C(2010) 5406]

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/690/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

vista la decisione C(2008) 4753 definitiva (1) con la quale la Commissione ha avviato il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la decisione C(2008) 6371 definitiva (2) che estende il campo di applicazione del procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti C 40/08 (ex N 163/08),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma delle disposizioni succitate,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 27 marzo 2008, le autorità polacche hanno notificato un piano di ristrutturazione per PZL Hydral S.A. (in appresso «PZL Hydral»). Con lettera del 6 maggio 2008, la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni. Con lettera del 4 giugno 2008, le autorità polacche hanno richiesto la proroga del termine per fornire una risposta fino al 27 giugno 2008; la Commissione ha accolto la richiesta con lettera del 10 giugno 2008. Le autorità polacche hanno fornito ulteriori informazioni sul piano di ristrutturazione con lettera del 7 luglio 2008.

(2)

Il 10 settembre 2008 è stato avviato il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il procedimento di indagine formale). Il campo di applicazione del procedimento di indagine formale è stato successivamente esteso con una decisione adottata il 12 novembre 2008.

(3)

La Polonia ha presentato le sue osservazioni il 14 ottobre e il 22 dicembre 2008 e ulteriori informazioni il 7 aprile 2009. La Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte di terzi.

(4)

Il 27 aprile e il 14 ottobre 2009 e il 12 febbraio 2010 si sono tenute riunioni con le autorità polacche. Il 18 dicembre 2009 la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni. Si sono svolti vari scambi di e-mail tra la Commissione e le autorità polacche e queste ultime hanno fornito ulteriori informazioni tramite e-mail alle seguenti date: 20 ottobre 2009, 23 novembre 2009, 15 dicembre 2009, 13 gennaio 2010, 16 gennaio 2010, 9 febbraio 2010, 10 febbraio 2010, 26 febbraio 2010, 1o marzo 2010, 3 marzo 2010, 4 marzo 2010, 19 marzo 2010, 5 maggio 2010, 12 maggio 2010, 20 maggio 2010, 28 maggio 2010, 3 giugno 2010, 4 giugno 2010, 7 giugno 2010, 8 giugno 2010, 9 giugno 2010, 17 giugno 2010, 23 giugno 2010, 24 giugno 2010, 28 giugno 2010, 7 luglio 2010, 8 luglio 2010, 9 luglio 2010, 12 luglio 2010 e 13 luglio 2010.

II.   DESCRIZIONE

II.1.   I beneficiari: PZL Hydral e PZL Wrocław

(5)

PZL Hydral è stata costituita nel 1946 come impresa di Stato. Attualmente è una grande impresa che fino al 2008 era specializzata nella produzione di sistemi idraulici industriali per usi civili e militari, nella progettazione, fabbricazione e manutenzione di dispositivi idromeccanici elettronici di regolazione del carburante per motori aeronautici di tutti i tipi, di sistemi di controllo idraulici per aerei e di sistemi di propulsione idraulica per elicotteri. Dal 2008 PZL Hydral opera come società madre di un gruppo e non svolge più attività industriali proprie.

(6)

Nel 2003 l'agenzia per lo sviluppo industriale (in appresso «ARP») ha acquisito l'80,94 % delle azioni di PZL Hydral (1 284 686 azioni) dal Tesoro. Ulteriori cessioni di azioni dal Tesoro all'ARP hanno avuto luogo nel 2005 (499 103 azioni), - e ciò ha comportato un aumento della quota di partecipazione dell'ARP fino all'87,39 % - nel 2007 (64 374 azioni), con un aumento della quota di partecipazione fino al 90,54 %, e il 12 gennaio 2010 (38 399 azioni), con un aumento della quota di partecipazione fino al 92,42 %. Ognuna di tali operazioni è stata effettuata al prezzo simbolico di 1 zloty polacco (PLN). Dal 12 gennaio 2010 l'ARP detiene 18 886 562 azioni con un valore nominale di 18 865 620 PLN. Il resto delle azioni (7,58 %), con un valore nominale di 1 547 210 PLN, è attualmente di proprietà dei dipendenti.

(7)

Nel 2007 PZL Hydral controllava le seguenti filiali: Zakład Odlewniczy «Hydral» Sp. z o.o., la cui principale attività consiste in stampaggio, fusione, lavorazione e trattamento di parti in acciaio; Zakład Cieplowniczy Term «Hydral» Sp. z o.o., che produce e vende energia termica; Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Zakład Produkcji Hydrauliki «Hydral» Sp. z o.o., che produce valvole e distributori idraulici, lavora materiale metallico e fornisce servizi di riparazione per impianti e macchinari idraulici, e PZL Wrocław Sp. z o.o. (in appresso «PZL Wrocław»). PZL Hydral controllava inoltre altre due imprese, attualmente in fase di liquidazione. Alla fine del 2006 il gruppo nel complesso aveva 795 dipendenti.

(8)

PZL Wrocław è stata costituita nel 2004 come filiale interamente controllata da PZL Hydral per creare una società operativa che avrebbe acquisito il ramo operativo di PZL Hydral, consentendo quindi a quest'ultima di agire come holding e di gestire il processo di ristrutturazione del gruppo PZL Hydral.

(9)

Una parte delle attività di PZL Wrocław è stata trasferita da PZL Hydral a PZL Wrocław mediante un conferimento in natura al capitale di PZL Wrocław o una vendita al valore contabile risultante dalle scritture contabili di PZL Hydral nel 2004, come riportato nella tabella 1.

Tabella 1

Trasferimento di attività mediante conferimento in natura o vendita (in PLN)

Data del trasferimento

Tipo di attività

Metodo di trasferimento (vendita/conferimento in natura)

Valore contabile delle attività

30.12.2004

attività fisse - mobili

conferimento in natura

3 917 321,0

30.12.2004

attività immateriali

conferimento in natura

801 332,0

30.12.2004

lavori in corso

conferimento in natura

1 251 352,0

30.12.2004

materiali

conferimento in natura

251 719,0

30.11.2006

attività fisse - mobili

conferimento in natura

138 516,44

30.11.2006

materiali

conferimento in natura

679 915,73

30.11.2006

attività fisse - mobili

conferimento in natura

1 186 803,54

30.11.2006

attività immateriali

conferimento in natura

290 268,95

20.6.2007

attività fisse - mobili

vendita

1 250 000,0

30.12.2007

attività fisse - mobili

conferimento in natura

1 293 600,0

21/23.12.2008

lavori in corso

vendita

5 230 644,91

27.3.2008

materiali

vendita

2 985 631,15

10.3.2009

materiali

vendita

304 294,33

(10)

Le attività materiali che PZL Wrocław ha acquisito da PZL Hydral sono state trasferite come conferimento in natura al capitale di PZL Wrocław o mediante una vendita, come indicato nella tabella 2. In entrambi i casi, il valore dell'operazione si è basato sulla valutazione di un esperto indipendente. Quando sono state trasferite, le attività fisse menzionate erano già gravate da ipoteche su immobili a favore dei seguenti creditori pubblici: l'ente di previdenza sociale, l'ufficio delle imposte regionale della Bassa Slesia e il consiglio comunale di Breslavia per un importo di 142,558 milioni di PLN.

Tabella 2

Trasferimento di immobili (in PLN)

Data del trasferimento

Tipo di attività

Metodo di trasferimento (vendita/conferimento in natura)

Valore contabile delle attività

30.12.2007

attività fisse – immobili

conferimento in natura

8 337 000,0

30.12.2007

attività fisse – immobili

vendita

10 309 508,56

(11)

Il 31 dicembre 2007 PZL Hydral ha trasferito a PZL Wrocław fondi con un valore nominale di 918 900 PLN mediante un conferimento al capitale di PZL Wrocław.

(12)

Il resto delle attività trasferite da PZL Hydral a PZL Wrocław tra il 17 gennaio 2006 e il 27 aprile 2010 è stato venduto al valore contabile e consisteva in beni in fase di costruzione privi di ipoteche di qualsiasi tipo che sono stati oggetto di numerosi trasferimenti.

(13)

Il valore complessivo delle attività trasferite da PZL Hydral a PZL Wrocław tra il 2004 e il 2010 è pari a 44 708 791,02 PLN.

(14)

Nel 2008 sono stati trasferiti 559 dipendenti da PZL Hydral a PZL Wrocław e nel 2009 ne sono stati trasferiti 37.

(15)

PZL Wrocław produce componenti per aerei utilizzati dalle forze armate polacche (fino alla fine del 2007 questa produzione era effettuata da PZL Hydral) e fornisce servizi che comprendono la manutenzione e la riparazione di apparecchiature utilizzate dall'esercito polacco. I prodotti militari sono sottoposti a una certificazione specifica per il tipo di prodotto conformemente ai requisiti tecnici delle forze armate polacche. In ogni fase della produzione vengono forniti singoli documenti e tali prodotti (e i servizi di manutenzione ad essi associati) vengono controllati da un rappresentante militare che lavora presso l'impresa.

(16)

Attualmente PZL Wrocław opera sulla base dell'autorizzazione n. B-007/2007 concessa dal ministero dell'Interno e dell'Amministrazione il 17 gennaio 2007 per lo svolgimento di attività economiche nei seguenti settori:

produzione e commercializzazione di dispositivi per il lancio di munizioni per allarme, di segnalazione o a gas, secondo quanto definito al paragrafo 8 (tipi di armi e munizioni), dell'appendice n. 1, del regolamento del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2001 sui tipi di armi e munizioni e nell'elenco dei prodotti e delle tecnologie destinati ai militari e alla polizia per la cui produzione e commercializzazione è necessaria un'autorizzazione (3);

produzione e commercializzazione di prodotti per le forze militari e di polizia secondo quanto definito alla voce «WT V» e di parti e componenti di prodotti secondo quanto definito alle voci «WT II», «WT III» e «WT XIV» (paragrafi 1-4 e 7-10), dell'appendice n. 2 (elenco di prodotti e tecnologie per le forze militari e di polizia per la cui produzione e commercializzazione è necessaria un'autorizzazione), del regolamento del Consiglio dei ministri menzionato in precedenza;

produzione e commercializzazione di apparecchiature per la fabbricazione di prodotti per le forze militari o di polizia e commercializzazione di tecnologia per la fabbricazione di prodotti intesi per tale scopo secondo quanto definito alla voce «WT XIII», dell'appendice n. 2 (elenco di prodotti e tecnologie per le forze militari e di polizia per la cui produzione e commercializzazione è necessaria un'autorizzazione), del regolamento del Consiglio dei ministri menzionato in precedenza.

(17)

PZL Wrocław è in possesso dei seguenti certificati:

certificato di conformità ai requisiti di ISO 9001:2000 rilasciato da Bureau Veritas certification;

certificato di conformità ai requisiti di AS9100-B rilasciato da Bureau Veritas certification;

certificato PART 21 che autorizza la produzione di accessori aeronautici in conformità ai requisiti della parte 21 delle disposizioni in vigore nel settore dell'aviazione rilasciato dall'ufficio polacco per l'aviazione civile;

certificato PART 145 per l'esecuzione della manutenzione tecnica di prodotti in conformità ai requisiti della parte 145 delle disposizioni in vigore nel settore dell'aviazione rilasciato dall'ufficio polacco per l'aviazione civile;

certificato NADCAP rilasciato dal Performance Review Institute per taluni processi particolari: trattamento termico (HT) controlli non distruttivi (NDT), processi chimici (CHP) e lavorazione mediante elettroerosione (EDM).

(18)

Le autorità polacche hanno informato la Commissione che la linea di produzione di PZL Hydral (e ora di PZL Wrocław) costituisce una parte importante del piano di sviluppo economico avviato dal governo polacco nel 1995 per il periodo 1996-2000 e nel 2000 per il periodo 2001-2006.

(19)

Inoltre, si fa esplicito riferimento a PZL Hydral o alle sue attività economiche in varie misure di attuazione e orientamenti del governo per il piano di sviluppo economico, come ad esempio:

orientamenti del ministro/responsabile dell'ufficio centrale di pianificazione del 30 gennaio 1995 relativi al piano di sviluppo economico per il periodo 1996-2000;

orientamenti del ministro dell'Economia del luglio 2000 relativi al piano di sviluppo economico centrale per il periodo 2001-2006;

legge del 23 agosto 2001 (4) relativa all'organizzazione delle attività a favore della difesa nazionale nelle imprese;

regolamento del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2003 sulle infrastrutture di particolare rilevanza per la sicurezza e la difesa dello Stato e la loro protezione specifica (5);

regolamento del Consiglio dei ministri del 20 agosto 2004 che elenca le imprese di particolare rilevanza per l'economia e la difesa (6);

regolamento del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2007 che elenca le imprese di particolare rilevanza per l'economia e la difesa (7).

(20)

Le imprese inserite in elenchi di questo tipo sono tenute a fornire dettagliate relazioni annuali sulla loro capacità di produzione per la difesa (quantità, profilo, valori) per consentire al ministero di garantire lo svolgimento dei compiti militari.

(21)

Le autorità polacche hanno informato la Commissione che le autorizzazioni e i certificati pertinenti (punti 16 e 17) consentono di fornire beni e servizi di specifica qualità a clienti particolari (imprese di particolare rilevanza per la difesa dello Stato e il ministero della Difesa). PZL Wrocław (PZL Hydral in passato) non fornisce soltanto componenti di sistemi idraulici, sistemi per carburante e sistemi di comando; le riparazioni dei sottogruppi installati sono determinanti per il funzionamento degli aerei in dotazione alle forze armate polacche (W-3, Mi-2, M28 Bryza e PZL 130 Orlik); le autorità polacche hanno anche sottolineato che W-3 e Mi-2 sono i principali elicotteri utilizzati dall'esercito polacco.

(22)

Gli articoli prodotti da PZL Hydral per l'uso da parte delle forze armate hanno il corrispondente codice NATO in base all'accordo di standardizzazione della NATO e la stessa impresa ha un codice NATO.

(23)

Come spiegato al punto 9 e seguenti, nel dicembre 2004 PZL Hydral ha trasferito attività a PZL Wrocław. Soltanto le attività trasferite il 30 dicembre 2007 (immobili) erano gravate da ipoteche a favore di creditori pubblici.

(24)

Le autorità polacche hanno confermato che da quando ha iniziato l'attività PZL Wrocław ha estinto tutti i suoi debiti nei confronti dei creditori pubblici entro i termini prescritti, compresi i contributi previdenziali e le imposte per i propri dipendenti.

II.2.   Difficoltà finanziarie di PZL Hydral

(25)

PZL Hydral ha iniziato ad avere difficoltà a rimborsare i debiti ai propri creditori pubblici e privati nel 1998.

(26)

Alla fine del 1998, i debiti di PZL Hydral nei confronti di banche e fornitori privati erano pari a 90,4 milioni di PLN. La maggior parte di tali debiti era dovuta a due banche: Banca […] (8) e Banca […].

(27)

PZL Hydral doveva alla Banca […] 54 milioni di PLN alla fine del 1998 e nel novembre 2006 data in cui è stato concluso un accordo di ripianamento dei debiti, 86,4 milioni di PLN. Nel 2007 è stata finalmente soddisfatta la richiesta di rimborso. PZL Hydral doveva alla Banca […] 23 milioni di PLN alla fine del 1998. Tale debito aveva raggiunto i e 55,6 milioni di PLN nell'ottobre 2003 e nel 2004 è stata finalmente soddisfatta la richiesta di rimborso.

Tabella 3

Variazioni dell'importo totale dovuto da PZL Hydral a […] (migliaia di PLN)

 

31.12.1998

31.12.1999

31.12.2000

31.12.2001

31.12.2002

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2005

31.12.2006

Capitale

44 447

48 424

51 605

49 628

37 416

39 041

38 741

38 291

35 377

Interesse

9 583

17 683

26 194

34 449

29 157

38 184

40 920

43 776

51 018

Totale

54 030

66 107

77 798

84 077

66 573

77 225

79 721

82 067

86 395

Tabella 4

Variazioni dell'importo totale dovuto da PZL Hydral a […] (migliaia di PLN)

 

31.12.1998

31.12.1999

31.12.2000

31.12.2001

31.12.2002

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2005

31.12.2006

Capitale

18 571

21 986

21 959

21 127

20 741

19 825

4 000

0

0

Interesse

4 572

5 983

10 842

16 759

23 975

35 773

0

0

0

Totale

23 143

27 969

32 801

37 886

44 716

55 598

4 000

0

0

(28)

Queste banche private avevano una garanzia di primo grado (cfr. descrizione dettagliata ai seguenti punti 32 e 34) e avrebbero potuto facilmente recuperare i loro crediti sulla base di titoli esecutivi bancari. Il diritto bancario polacco (legge sul diritto bancario) del 1997 (9) prevede che le banche possono emettere titoli esecutivi sulla base dei propri dati o di altri documenti relativi a operazioni bancarie. Un titolo esecutivo bancario può servire come base per il recupero dopo l'imposizione da parte di un tribunale di una clausola di esecutività. Si tratta di una procedura molto più rapida rispetto a quella seguita nel caso di altri creditori, che devono rivolgersi al tribunale competente prima dell'esecuzione affinché venga emessa una decisione. Ciononostante, i creditori privati non hanno intrapreso alcuna azione di recupero coattivo; in altre parole, non hanno richiesto l'avvio di una procedura fallimentare contro PZL Hydral e non hanno intrapreso altre azioni per far valere i loro crediti sulle attività.

(29)

Quando PZL Hydral ha avuto difficoltà a rimborsare i propri prestiti nel periodo 1998-2006, in base al Codice civile le banche avrebbero potuto imporle un interesse legale a un tasso determinato dal Consiglio dei ministri, come indicato nella tabella 7. Tuttavia, anziché applicare tale interesse sistematicamente, talvolta hanno semplicemente imposto un interesse ai tassi indicati nella tabella 5 e nella tabella 6.

Tabella 5

Tassi di interesse applicati dalla Banca […] (prestiti in USD basati su LIBOR)

Anno

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

%

8,53

8,71

9,87

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

8,50

Tabella 6

Tassi di interesse applicati da […] (prestiti in USD basati su LIBOR)

Anno

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

%

7,8

7,96

9,12

6,08

4,45

3,62

4,37

6,26

7,63

7,37

Tabella 7

Tassi di interesse legale

Anno

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

%

34

23

23

30

18

13

12

13

11,5

11,5

(30)

Le autorità polacche sostengono che le banche in questione ritenevano di poter ottenere una remunerazione maggiore se avessero contribuito al processo di ristrutturazione di PZL Hydral. Hanno seguito con estrema attenzione i negoziati con la prima impresa che ha manifestato interesse ad acquisire PZL Wrocław, vale a dire […] (cfr. punto 57 e seguenti). Le banche hanno controllato regolarmente la situazione economica di PZL Hydral sulla base delle sue relazioni finanziarie, di visite presso la sua sede e di analisi di mercato.

(31)

La Banca […] alla fine ha recuperato i crediti attraverso un accordo di ripianamento concluso nell'aprile 2003. Ha cancellato 51,6 milioni di PLN e ha accettato il rimborso di soli 4 milioni di PNL (7 %). Le cancellazioni di debiti derivanti dall'accordo di ripianamento sono state inserite nelle scritture contabili di PZL Hydral per l'esercizio finanziario 2004.

(32)

La Banca […] ha accettato tale regolarizzazione sulla base di una sua valutazione economica, nonostante le ipoteche di primo grado da essa detenute. In particolare, la banca ha assicurato il proprio credito stabilendo una garanzia di 13,7 milioni di PLN su immobili, acquisendo tutti i diritti di licenza e commerciali in base all'accordo di licenza concluso con […] riguardo alla produzione di impianti di condizionamento dell'aria per un valore di 1,2 milioni di USD (3 968 000 PLN circa) (10), trasferendo impianti e apparecchi forniti da […] in base all'accordo di licenza per un valore di 2,4 milioni di USD (7 938 000 PLN circa) e acquisendo i crediti derivanti dalla vendita di impianti di condizionamento dell'aria per un valore annuale minimo di 8 milioni di USD (26,5 milioni di PLN circa) (11).

(33)

Nel novembre 2006 la Banca […] ha concluso un accordo di ripianamento dei debiti per cancellare 86,4 milioni di PNL, accettando il rimborso di soli 11,5 milioni di PLN. Pertanto, PZL Hydral ha rimborsato in definitiva soltanto il 13 % del debito. Il resto, ossia 74,9 milioni di PLN, è stato cancellato.

(34)

La Banca […] ha accettato questo importo ridotto nonostante il fatto di avere una garanzia di primo grado sugli immobili più rilevanti dai quali dipendeva la maggior parte della produzione e nei quali erano ubicate le strutture amministrative. La garanzia era costituita in particolare da due ipoteche di primo grado sue due proprietà immobiliari per un importo totale di 19,75 milioni di PLN, un'ipoteca di primo grado su una linea tecnologica per la produzione di compressori per un importo di 20 milioni di PLN, un'acquisizione di crediti di primo grado nell'ambito di accordi di vendita di compressori per un valore di 20 milioni di PNL, un pegno registrato di primo grado su impianti e apparecchi con un valore totale di 2,8 milioni di PLN e accordi di trasferimento di primo grado per beni mobili per un valore pari rispettivamente a 2,65 milioni di PNL, 2,4 milioni di PLN, 0,56 milioni di PLN e 1,1 milioni di PLN. Inoltre, la garanzia era di natura tale da consentire a qualsiasi acquirente potenziale di continuare la produzione dopo l'acquisto; sarebbe anche stato possibile trasportare gli impianti complessivamente o come sottogruppi senza smontarli, qualora un acquirente potenziale avesse deciso di spostarli.

(35)

Dopo gli accordi con le banche, la garanzia sulle attività fisse è stata revocata. Ne è conseguito un miglioramento della posizione dei creditori pubblici rispetto a questa garanzia, dal momento che hanno ottenuto un grado più alto per quanto riguarda la priorità dei diritti registrati nei registri fondiari (12).

(36)

Nel 1998 i debiti dell'impresa nei confronti di creditori pubblici sulla base dei crediti di diritto pubblico (ossia i crediti dell'ente di previdenza sociale, dell'ufficio delle imposte regionale della Bassa Slesia, l'ufficio delle imposte di Breslavia Psie Pole, l'ufficio regionale della Bassa Slesia, il consiglio comunale di Breslavia, il fondo statale per la riabilitazione dei disabili) erano pari a 29 milioni di PLN. Inoltre, il ministero delle Finanze vantava crediti di diritto privato per un importo di 9,4 milioni di PLN. Nelle tabelle 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 è riportato l'andamento dei debiti nei confronti dei singoli creditori pubblici.

Tabella 8

Debiti di PLZ Hydral nei confronti dell'ente di previdenza sociale (migliaia di PLN)

 

31.12.1998

31.12.1999

31.12.2000

31.12.2001

31.12.2002

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2007

Capitale

20 028

27 477

35 107

42 963

47 695

55 935

62 395

69 296

74 187

74 903

Interesse

9 219

20 000

32 651

46 100

60 810

68 421

76 653

84 040

88 835

102 223

Totale

29 247

47 477

67 758

89 063

108 505

124 356

139 048

153 336

163 022

177 126

Tabella 9

Debiti di PLZ Hydral nei confronti dell'ufficio delle imposte regionale della Bassa Slesia (migliaia di PLN)

 

31.12.1998

31.12.1999

31.12.2000

31.12.2001

31.12.2002

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2007

Capitale

1 700

2 700

3 656

4 750

6 198

10 928

12 471

18 655

20 769

38 946

Interesse

750

1 100

1 500

1 950

2 900

3 200

3 800

5 347

8 450

10 553

Totale

2 450

3 800

5 156

6 700

9 098

14 128

16 271

24 002

29 219

49 499

Tabella 10

Debiti di PLZ Hydral nei confronti dell'ufficio delle imposte di Breslavia Psie Pole (migliaia di PLN)

 

31.12.1998

31.12.1999

31.12.2000

31.12.2001

31.12.2002

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2007

Capitale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Interesse (13)

0

0

0

0

0

0

532

532

532

532

Totale

0

0

0

0

0

0

532

532

532

532

Tabella 11

Debiti di PLZ Hydral nei confronti del consiglio comunale di Breslavia (migliaia di PLN)

 

31.12.1998

31.12.1999

31.12.2000

31.12.2001

31.12.2002

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2007

Capitale

1 682

3 058

4 510

5 972

7 556

9 404

11 299

13 180

14 465

16 389

Interesse

1 800

2 200

3 500

5 500

7 100

7 950

8 500

9 065

9 951

10 698

Totale

3 482

5 258

8 010

11 472

14 656

17 354

19 799

22 245

24 416

27 087

Tabella 12

Debiti di PLZ Hydral nei confronti dell'ufficio regionale della Bassa Slesia (migliaia di PLN)

 

31.12.1998

31.12.1999

31.12.2000

31.12.2001

31.12.2002

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2007

Capitale

0

15

37

57

76

90

90

90

567

935

Interesse

0

2

8

14

21

29

35

40

75

136

Totale

0

17

45

71

97

119

125

130

642

1 071

Tabella 13

Debiti di PLZ Hydral nei confronti del fondo statale per la riabilitazione dei disabili (migliaia di PLN)

 

31.12.1998

31.12.1999

31.12.2000

31.12.2001

31.12.2002

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2007

Capitale

2 446

2 937

3 457

3 394

4 313

4 771

4 927

5 510

5 577

5 639

Interesse

3 550

3 900

4 100

4 308

4 807

5 080

5 518

6 040

6 898

7 245

Totale

5 996

6 837

7 557

7 702

9 120

9 851

10 445

11 550

12 476

12 884

Tabella 14

Debiti di PLZ Hydral nei confronti del ministero delle Finanze (migliaia di PLN)

 

31.12.1998

31.12.1999

31.12.2000

31.12.2001

31.12.2002

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2007

Capitale

8 018,8

14 395,5

64 717,1

64 717,1

19 687,7

19 646,5

19 422,5

18 773,1

18 260,3

18 260,3

Interesse

1 372,9

2 639,2

9 627,6

28 741,3

0

0

0

0

193,7

1 117,1

Totale

9 391,7

17 034,7

74 344,7

93 458,4

19 687,7

19 646,5

19 422,5

18 773,1

18 454,0

19 377,4

(37)

I creditori pubblici hanno applicato i tassi di interesse di mora indicati nella tabella 15. È importante tenere presente che le tabelle da 8 a 14 tengono conto dei rimborsi parziali di importi e indicano il livello alla fine dell'anno; pertanto, l'interesse dovuto in un determinato anno non è direttamente legato al capitale, che può variare.

Tabella 15

Interesse sugli arretrati d'imposta  (14)

Anno

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

%

50

35

44

40

23

15

15

14

11

12

14

11

10

(38)

Oltre a calcolare gli interessi corrispondenti agli arretrati d'imposta, l'ente di previdenza sociale, l'ufficio delle imposte regionale della Bassa Slesia, l'ufficio delle imposte di Breslavia Psie Pole, il consiglio comunale di Breslavia e l'ufficio regionale della Bassa Slesia hanno assicurato i propri crediti nei confronti di PZL Hydral registrando ipoteche sui suoi beni immobili. Le tabelle 16, 17, 18, 19 e 20 indicano le variazioni delle ipoteche sui beni di PZL Hydral detenute da tali creditori pubblici.

Tabella 16

Garanzie sui beni di PZL Hydral detenute dall'ente di previdenza sociale

 

Anno

Importo

Note

1

1998

21 996 411,92 PLN

importo totale delle ipoteche

2

1999

21 996 411,92 PLN

importo totale delle ipoteche

3

2000

21 996 411,92 PLN

importo totale delle ipoteche

4

2001

28 660 990,95 PLN

importo totale delle ipoteche

è stata aggiunta un'ipoteca di 6 664 579,03 PLN

5

2002

29 602 956,0 PLN

importo totale delle ipoteche

è stata aggiunta un'ipoteca di 941 965,12 PLN

6

2003

37 315 430,58 PLN

importo totale delle ipoteche

è stata aggiunta un'ipoteca di 7 712 474,51 PLN

7

2004

68 984 278,13 PLN

importo totale delle ipoteche

è stata aggiunta un'ipoteca di 31 668 847,55 PLN

8

2005

82 625 551,83 PLN

importo totale delle ipoteche

è stata aggiunta un'ipoteca di 1 364 127,70 PLN

9

2006

91 511 663,94 PLN

importo totale delle ipoteche

è stata aggiunta un'ipoteca di 8 886 112,11 PLN

10

2007

96 153 021,00 PLN

importo totale delle ipoteche

è stata aggiunta un'ipoteca di 4 641 357,06 PLN

Tabella 17

Garanzie sui beni di PZL Hydral detenute dall'ufficio delle imposte regionale della Bassa Slesia

 

Anno

Importo

Note

1

1998

2

1999

3

2000

4

2001

5

2002

6

2003

7

2004

8

2005

5 692 649,25 PLN

importo totale delle ipoteche

9

2006

5 692 649,25 PLN

importo totale delle ipoteche

10

2007

5 692 649,25 PLN

importo totale delle ipoteche

Tabella 18

Garanzie sui beni di PZL Hydral detenute dall'ufficio delle imposte di Breslavia Psie Pole

 

Anno

Importo

Note

1

1998

2

1999

3

2000

112 759,61 PLN

importo totale delle ipoteche

4

2001

212 138,61 PLN

importo totale delle ipoteche

è stata aggiunta un'ipoteca di 99 379,00 PLN

5

2002

212 138,61 PLN

importo totale delle ipoteche

6

2003

212 138,61 PLN

importo totale delle ipoteche

7

2004

212 138,61 PLN

importo totale delle ipoteche

8

2005

212 138,61 PLN

importo totale delle ipoteche

9

2006

212 138,61 PLN

importo totale delle ipoteche

10

2007

212 138,61 PLN

importo totale delle ipoteche

Tabella 19

Garanzie sui beni di PZL Hydral detenute dal consiglio comunale di Breslavia

 

Anno

Importo

Note

1

1998

710 074,30 PLN

importo totale delle ipoteche

2

1999

710 074,30 PLN

importo totale delle ipoteche

3

2000

710 074,30 PLN

importo totale delle ipoteche

4

2001

945 962,80 PLN

importo totale delle ipoteche

è stata aggiunta un'ipoteca di 235 888,50 PLN

5

2002

2 119 622,40 PLN

importo totale delle ipoteche

è stata aggiunta un'ipoteca di 1 173 659,60 PLN

6

2003

2 119 622,40 PLN

importo totale delle ipoteche

7

2004

11 217 294,85 PLN

importo totale delle ipoteche

è stata aggiunta un'ipoteca di 9 097 672,45 PLN

8

2005

11 217 294,85 PLN

importo totale delle ipoteche

9

2006

12 589 452,85 PLN

importo totale delle ipoteche

è stata aggiunta un'ipoteca di 3 538 324,00 PLN

10

2007

15 379 758,25 PLN

importo totale delle ipoteche

è stata aggiunta un'ipoteca di 2 790 305,40 PLN

Tabella 20

Garanzie sui beni di PZL Hydral detenute dall'ufficio regionale della Bassa Slesia

 

Anno

Importo

Note

1

1998

2

1999

3

2000

4

2001

5

2002

634 594,10 PLN

importo totale delle ipoteche

6

2003

634 594,10 PLN

importo totale delle ipoteche

7

2004

634 594,10 PLN

importo totale delle ipoteche

8

2005

634 594,10 PLN

importo totale delle ipoteche

9

2006

634 594,10 PLN

importo totale delle ipoteche

10

2007

634 594,10 PLN

importo totale delle ipoteche

(39)

Le autorità polacche hanno anche sottolineato che i creditori pubblici avevano preso in considerazione il notevole aumento del valore degli immobili industriali a Breslavia dal 2003 al 2008. I prezzi degli immobili erano aumentati del 100 % nel complesso e il valore degli immobili di PZL Hydral era cresciuto del 300 %. I creditori pubblici con ipoteche sulle attività di PZL Hydral hanno pertanto registrato di fatto un aumento del valore della loro garanzia.

(40)

Le autorità polacche hanno informato la Commissione che il fondo statale per la riabilitazione dei disabili e il ministero delle Finanze non detenevano garanzie (ipoteche) sui beni di PZL Hydral. Il ministero delle Finanze ha tuttavia recuperato una parte dei suoi crediti mediante un accordo con PZL Hydral concluso il 20 maggio 2002, in base al quale PZL Hydral ha rimborsato una parte sostanziale dei suoi debiti entro la fine del 2002, come indicato nella tabella 14.

(41)

Secondo le autorità polacche, i creditori pubblici, a differenza dei creditori privati, hanno intrapreso un'azione di recupero coattivo attraverso un ufficiale giudiziario. Tra il 1998 e il 2007, sono stati emessi titoli esecutivi dall'ente di previdenza sociale per un importo di 119,95 milioni di PNL, dall'ufficio delle imposte regionale della Bassa Slesia per un importo di 43,8 milioni di PLN e dal fondo statale per la riabilitazione dei disabili per un importo di 2,1 milioni di PLN. Tuttavia, l'importo effettivamente ottenuto con l'azione di recupero non ha raggiunto il livello dei debiti indicati nei titoli esecutivi. Le autorità polacche hanno sottolineato che opzioni alternative, come ad esempio l'acquisizione dei beni, non erano state ritenute ragionevoli da attuare da parte dell'ufficiale giudiziario ed erano antieconomiche. Altri creditori pubblici non avevano avviato alcuna azione di recupero, tuttavia hanno tenuto sotto osservazione il processo di privatizzazione e ristrutturazione che, secondo loro, avrebbe garantito una remunerazione maggiore del recupero diretto dei loro crediti.

Tabella 21

Sintesi delle azioni di recupero dei creditori pubblici nei confronti di PZL Hydral (1997-2009)

 

Anno

Debiti pubblici rimborsati

1

1998

206 349,90 PLN

2

1999

0,00 PLN

3

2000

674 100,75 PLN

4

2001

4 922 525,14 PLN

5

2002

3 209 042,05 PLN

6

2003

223 928,70 PLN

7

2004

1 960 765,69 PLN

8

2005

3 641 223,35 PLN

9

2006

4 472 476,92 PLN

10

2007

9 455 133,89 PLN

11

2008

54 590 790,45 PLN

12

2009

4 500 000 PLN

Totale

 

87 846 336,84 PLN

(42)

Tra il 1998 e il 2009 sono stati rimborsati debiti pubblici per un importo di 87,846 milioni di PLN (26 %).

(43)

Dal 2003 è stato registrato un considerevole aumento del rimborso dei debiti pubblici di PZL Hydral.

II.3.   PZL Hydral come impresa in difficoltà

(44)

La tabella 22 riporta i dati finanziari di PZL Hydral relativi al periodo 1998-2009.

Tabella 22

Dati tratti dalle relazioni finanziarie di PZL Hydral (migliaia di PLN)

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Ricavi delle vendite nette

44 088

46 403

45 691

37 933

35 500

37 111

34 651

47 560

48 618

55 741

32 757

11 870

Utile (perdita) sulle vendite

(10 839)

(1 546)

2 004

(8 772)

(10 005)

(9 420)

(6 857)

972

49

3 641

(6 454)

(165 020)

Utile netto (perdita) (15)

(13 661)

(13 354)

217

18,473

49,346

(177 982)

(48 151)

(14 927)

(1 076)

61 578

23 902

46

Attività totali

203 936

212 834

228 344

250 115

192 013

113 255

86 966

92 011

76 986

111 051

35 661

30 617

Capitale azionario (negativo)

9 707

3 078

268

18 440

15 074

(166 664)

(214 815)

(229 743)

(250 500)

(188 922)

(165 020)

(164 974)

Passività e riserve a lungo termine

194 231

209 756

228 075

231 675

176 939

279 920

301 781

321 753

327 486

299 973

200 681

195 592

(45)

Dal 1998 al 2000 PZL Hydral aveva un capitale positivo. Nel 2003 aveva un capitale negativo e ha registrato perdite nette sistematiche fino al 2007. Dal 2007 al 2009, PZL Hydral ha realizzato utili. Il valore delle attività di PZL Hydral è diminuito da 203,936 milioni di PLN nel 1998 a 76,986 milioni di PLN nel 2006. Le passività a lungo termine sono diminuite in maniera costante dal 1998 al 2001 e dal 2003 al 2006, quando hanno raggiunto l'importo di 327,486 milioni di PLN.

(46)

Come spiegato in precedenza, dal 2008 PZL Hydral ha ricavato le proprie entrate in misura predominante dalla vendita di servizi e scorte prodotte in anni precedenti e, in misura limitata, dalle sue filiali.

II.4.   PZL Wrocław come impresa in difficoltà

(47)

Per quanto riguarda la situazione finanziaria di PZL Wrocław, nel 2007, nel 2008 o nel 2009 PZL Wrocław non ha perso più del 50 % del proprio capitale e non ha soddisfatto i requisiti di ammissibilità alla procedura di insolvibilità prevista dalla legge polacca. Il fatturato di PZL Wrocław è stato pari a 5,3 milioni di PLN nel 2006,23 milioni di PLN nel 2007 e 60 milioni di PLN nel 2008. La perdita netta nel 2006 è stata pari a 1 milione di PLN, mentre nel 2007 l'utile netto è stato di 0,04 milioni di PLN, con un aumento netto a 8,7 milioni di PLN nel 2008.

(48)

In base alle relazioni finanziarie di PZL Wrocław, il valore delle sue attività non correnti è aumentato da 4,8 milioni di PLN nel 2006 a 25,7 milioni di PLN nel 2007,27 milioni di PLN nel 2008 e 29 milioni di PLN nel 2009. In base alla legge polacca sui bilanci, le risorse finanziarie per gli acquisti militari sono assegnate ogni anno dal ministero della Difesa. Nel 2008 PZL Wrocław ha ricevuto contratti per prodotti militari e ha venduto tali prodotti (ad esempio, sistemi idraulici, componenti pneumatici per sistemi di controllo del carburante) per un importo di […] e ha fornito al ministero della Difesa servizi di manutenzione per un valore di […], ossia un importo complessivo di […].

(49)

Le autorità polacche sostengono inoltre che, fino alla fine del 2008, il mercato sui cui PZL Wrocław era attiva, ossia quello dell'aviazione e della difesa, non manifestava segni di recessione.

(50)

Nel 2009 PZL Wrocław si è tuttavia trovata in una situazione di difficoltà finanziarie a seguito di un crollo degli ordini da parte del ministero della Difesa dovuto alla crisi economica. Nel 2009 il valore dei prodotti militari ordinati e venduti (ad esempio, sistemi idraulici, componenti pneumatici per sistemi di controllo del carburante) è diminuito a […], e il valore dei servizi di manutenzione forniti è sceso a […]. Ne è conseguito che le vendite di prodotti militari sono diminuite del […] % rispetto al 2008. PZL Wrocław ha pertanto registrato nel 2009 una perdita netta di 8,3 milioni di PLN. Il suo fatturato è diminuito da 60 milioni di PLN nel 2008 a 41 milioni di PLN nel 2009.

(51)

Le passività dell'impresa sono aumentate da 31 milioni di PLN nel 2008 a 35 milioni di PLN nel 2009. Le passività erano pari a 7 milioni di PLN nel 2006 e a 18,4 milioni di PLN nel 2007.

(52)

Le autorità polacche hanno informato la Commissione che, in base alla legge polacca (16), PZL Wrocław non era ancora ammissibile alla procedura fallimentare. Tuttavia, in caso di insuccesso del processo di ristrutturazione in corso del gruppo Hydral,che si basa sui presupposti sui quali è fondato il piano di ristrutturazione per i debiti di diritto pubblico e l'accordo quadro con l'investitore, PZL Wrocław dovrà presentare una richiesta di apertura della procedura fallimentare.

II.5.   Il piano di ristrutturazione e il processo di privatizzazione

(53)

Il piano di ristrutturazione per PZL Hydral e PZL Wrocław (in appresso «il piano») deve essere visto nel contesto dei tentativi della Polonia di privatizzare le parti redditizie dell'impresa, in particolare nel settore dell'aviazione e della difesa.

(54)

Nel 1998 un gruppo di consulenza privato, Business Management Finance S.A, ha elaborato una strategia per la ristrutturazione di PZL Hydral. La strategia prevedeva una diagnosi della situazione finanziaria attuale di PZL Hydral e un'analisi dei costi e delle attività di ristrutturazione. Secondo tale gruppo, sarebbe stato ragionevole isolare alcune delle attività di PZL Hydral e venderle a un investitore privato per ristrutturare i debiti di PZL Hydral.

(55)

Gli azionisti di PZL Hydral e, a seguito della sua costituzione nel 2004, di PZL Wrocław, hanno tenuto riunioni periodiche per valutare la possibilità di privatizzare il gruppo o sue parti (PZL Wrocław) e hanno negoziato i termini per l'operazione con le parti interessate.

(56)

Le autorità polacche hanno pertanto avviato negoziati con gli investitori potenziali, che sono stati seguiti con estrema attenzione dai creditori pubblici e privati (questi ultimi soltanto per il primo tentativo di privatizzazione con […]). Si sono svolti negoziati! con le seguenti imprese: […] (2002-2006), […] (2007-2008), […] (2008) e, nel 2009, con l'attuale investitore, […] («[…]» o in appresso «l'investitore»).

(57)

Nel 2002, a seguito di una cooperazione industriale, sono stati avviati i negoziati sulla vendita di PZL Hydral con la società […], un produttore mondiale di componenti aeronautici con un fatturato annuale nel 2009 di […]. Il 25 novembre 2002 […] e PZL Hydral avevano concluso un accordo riguardo alla non divulgazione di informazioni. Il 22 aprile 2003 […] aveva inviato una lettera di intenti a PZL Hydral in cui esprimeva il suo interesse al possibile acquisto di azioni di PZL Hydral e la sua disponibilità a effettuare uno studio preventivo. Lo studio è stato eseguito nel maggio 2003. Nell'aprile 2005 […] aveva esteso l'ambito dello studio preventivo ai fini del possibile acquisto di PZL Wrocław, che era stata costituita nel 2004. Nel giugno 2005 era stata fornita la documentazione a […]. Nella seconda metà del 2005 e nella prima metà del 2006, si erano svolte numerose riunioni con i rappresentanti di […]. Tuttavia, dal novembre 2006 […] non ha intrapreso alcuna azione per portare a termine l'operazione.

(58)

Secondo le autorità polacche, […] ha abbandonato i negoziati in quanto non era stata trovata alcuna soluzione riguardo al debito dell'impresa.

(59)

Durante i negoziati, i creditori pubblici e privati sono stati regolarmente aggiornati, talvolta persino ogni settimana, sul loro avanzamento.

(60)

Le autorità polacche hanno deciso di adottare una nuova strategia di privatizzazione incentrata sull'obiettivo di rendere PZL Wrocław un'impresa redditizia da vendere e di liquidare PZL Hydral successivamente con i ricavi della vendita di PZL Wrocław, delle altre sue filiali e attività. La strategia è stata concordata dall'ARP, da PZL Hydral e dai creditori pubblici di PZL Hydral e si è concretizzata nel piano di ristrutturazione per il periodo 2007-2010 (in appresso «il piano») nel quarto trimestre del 2007.

(61)

In base al piano, i creditori pubblici avrebbero dovuto essere rimborsati con i ricavi della vendita delle attività di PZL Hydral, nel modo di seguito indicato: Zakład Ciepłowniczy «Term-Hydral» Sp. z o.o. - 1 milione di PLN, Zakład Produkcji Hydrauliki «Hydral» Sp. z o.o. - 3 milioni di PLN. La vendita di PZL Wrocław avrebbe dovuto fruttare un importo di 65,9 milioni di PLN (compreso l'impianto di stampaggio). La vendita delle altre attività finanziarie avrebbe dovuto fruttare 0,5 milioni di PLN, un immobile denominato BBCenter 47,5 milioni di PLN, un parcheggio 2 milioni di PLN e una centrale elettrica (GSZ) 0,9 milioni di PLN. Il piano era pertanto basato sul presupposto che la vendita delle attività avrebbe consentito di ricavare un importo totale minimo di 120,8 milioni di PLN.

(62)

Il piano prevedeva inoltre un conferimento di capitale di 36 milioni di PLN per garantire il rimborso di 156,8 milioni di PLN ai creditori pubblici, oltre alla possibilità della concessione da parte dell'ARP di un ulteriore conferimento di capitale di 77,4 milioni di PLN per rimborsare i debiti per il periodo 1996-1998 nei confronti dell'ente di previdenza sociale.

(63)

Successivamente, nel gennaio 2007, PZL Wrocław ha ottenuto certificati e autorizzazioni militari per commerciare armi (cfr. punto 16). Nel corso del 2007 ha acquisito altre attività, impianti, apparecchi e know-how. Tale acquisizione è stata finanziata con un prestito di 12,5 milioni di PLN, concesso dall'ARP a PZL Wrocław il 24 maggio 2007 (in appresso «il prestito del 2007») e tramite un conferimento in natura al capitale di PZL Wrocław da parte della società madre, PZL Hydral, sotto forma di un trasferimento di attività nel dicembre 2007.

(64)

Le autorità polacche hanno anche sottolineato che il prestito del 2007 era stato concesso affinché l'ARP ottenesse una quota di circa […] % di PZL Wrocław (sulla base della conversione del debito risultava dal prestito in quote del capitale sociale) e una congrua remunerazione del capitale investito dopo la vendita delle sue azioni di PZL Wrocław, mentre PZL Hydral avrebbe utilizzato la propria quota di partecipazione per soddisfare i creditori pubblici.

(65)

Il prestito del 2007 era stato concesso a un tasso di interesse WIBOR 3M variabile più 200 punti base, (che all'epoca corrispondeva al 6,45 %) per una durata iniziale fino al 2007 ed era basato sull'intesa che sarebbe stato prorogato fino al momento dell'effettuazione della conversione del debito in quote del capitale sociale prima della vendita di PZL Wrocław. Il prestito è stato assicurato con le seguenti garanzie:

un pegno registrato (17) sulle attività fisse di PZL Wrocław (impianti) di 5,5 milioni di PLN iscritto nel registro dei pegni;

un pegno ordinario (18) su 66 850 azioni, che rappresentavano il 100 % dell'impresa all'epoca dell'operazione nel maggio 2007 e il […] % alla fine del 2007.

(66)

Le autorità polacche hanno informato la Commissione che il valore di PZL Wrocław era stato stimato su richiesta dell'ARP nel marzo 2007 dai consulenti Realizacja Inwestycji Techniczno-Ekonomicznych, che agivano in qualità di esperti indipendenti. Sono stati utilizzati tre metodi di valutazione: il metodo dei ricavi basato sull'utile netto attualizzato (metodo 1), il metodo dei ricavi basato sull'utile netto attualizzato più l'ammortamento (metodo 2) e il metodo del flusso di cassa attualizzato (metodo 3) (19), comprendenti un'analisi di sensibilità (ipotesi moderata, ottimistica e pessimistica).

(67)

Utilizzando questi tre metodi, il valore di PZL Wrocław è stato stimato nel modo di seguito indicato.

 

Metodo 1:

a)

in base all'ipotesi moderata il valore è stimato a […];

b)

in base all'ipotesi ottimistica il valore è stimato a […];

c)

in base all'ipotesi pessimistica il valore è stimato a […].

 

Metodo 2:

a)

in base all'ipotesi moderata il valore è stimato a […];

b)

in base all'ipotesi ottimistica il valore è stimato a […];

c)

in base all'ipotesi pessimistica il valore è stimato a […].

 

Metodo 3:

a)

in base all'ipotesi moderata il valore è stimato a […];

b)

in base all'ipotesi ottimistica il valore è stimato a […];

c)

in base all'ipotesi pessimistica il valore è stimato a […].

(68)

Per la valutazione di PZL Wrocław sono stati utilizzati i tre elementi di seguito indicati:

le previsioni finanziarie dell'impresa per quanto riguarda il flusso di cassa, l'utile netto e l'ammortamento per il periodo 2007-2011 e un'analisi di sensibilità (ipotesi moderata, ottimistica e pessimistica); cfr. la tabella 23 di seguito riportata;

il tasso di attualizzazione basato sul costo medio ponderato del capitale (Weighted Average Cost Of Capital, WACC) pari a 10,25 %;

l'ipotesi secondo cui il flusso di cassa si stabilizzerà dopo il periodo 2007-2011.

Tabella 23

Le varie ipotesi inserite nello studio del 2007 (migliaia di PLN)

Anno

2007

2008

2009

2010

2011

Ipotesi moderata

Flusso di cassa

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Utile netto

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Ammortamento

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Utile netto + ammortamento

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Ipotesi ottimistica

Flusso di cassa

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Utile netto

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Ammortamento

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Utile netto + ammortamento

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Ipotesi pessimistica

Flusso di cassa

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Utile netto

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Ammortamento

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Utile netto + ammortamento

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(69)

Il tasso di attualizzazione per tutti e tre i metodi di valutazione è calcolato su un costo medio ponderato del capitale pari a 10,25 % (20). Le previsioni finanziarie dell'impresa per quanto riguarda il flusso di cassa, l'utile netto e l'ammortamento per il periodo 2007-2011 e un'analisi di sensibilità (ipotesi moderata, ottimistica e pessimistica per il periodo 2007-2011), sono basate sui dati forniti da PZL Wrocław. Secondo lo studio, tali dati sono in larga misura basati sugli ordini che si prevede di ricevere dal ministero della Difesa.

(70)

Sulla base di tale valutazione, quando hanno determinato il valore delle azioni dell'impresa, le autorità polacche hanno preso in considerazione l'ipotesi pessimistica, che ha dato il risultato più basso. Su questa base hanno presupposto che la garanzia sotto forma di pegno ordinario sulle azioni di PZL Wrocław avesse un valore di mercato minimo di 20,3 milioni di PLN (21). Pertanto, se considerata insieme al pegno sugli impianti, che all'epoca aveva un valore di 5,5 milioni di PLN, le autorità polacche ritengono che il valore della garanzia all'epoca fosse superiore al valore del prestito.

(71)

Inoltre, sulla base dello studio di esperti, nel 2007 l'ARP ha osservato che sarebbe stato ragionevole attenersi a un valore di PZL Wrocław alla fine del 2007 di […] e prendere in considerazione l'ipotesi moderata. L'ARP ha anche ritenuto che avrebbe realizzato un rendimento dal suo investimento. Il rendimento diretto che l'ARP avrebbe potuto ottenere, sulla base del fatto che avrebbe effettuato una conversione del debito derivante dal prestito in quote del capitale sociale prima della vendita e che avrebbe detenuto […] % delle azioni (che è una percentuale approssimativa ed era l'ipotesi di lavoro dell'ARP), sarebbe stato almeno pari a 48,5 milioni di PLN.

(72)

Le autorità polacche hanno pertanto sostenuto che, per quanto riguarda il prestito del 2007, l'ARP aveva agito come un investitore nel quadro della vendita di PZL Wrocław. Le autorità polacche hanno anche sottolineato che il prestito del 2007 non era stato quindi concesso a PZL Hydral come dichiarato nella decisione di avvio del procedimento.

(73)

Sulla base della nuova strategia di privatizzazione e del piano di ristrutturazione per il periodo 2007-2010, l'impresa […], uno […] dei maggiori fornitori mondiali di sistemi e servizi per le industrie aeronautica, aerospaziale e della difesa il cui reddito nel 2009 è stato pari a […], nel primo trimestre del 2007 ha partecipato ai negoziati per la vendita di PZL Wrocław e nei mesi di luglio/agosto 2007 e di febbraio 2008 ha effettuato uno studio preventivo. I negoziati erano il risultato di una cooperazione industriale esistente.

(74)

Il 31 gennaio 2008, […] ha presentato un'offerta per le azioni di PZL Wrocław, che è stata integrata una prima volta il 14 febbraio 2008. Il 17—18 marzo 2008 alcuni rappresentanti di […] hanno tenuto una riunione con l'ARP. Il 2 aprile 2008 […] ha integrato la propria offerta una seconda volta. Il prezzo offerto per le azioni il 2 aprile 2008 era […] (che rifletteva il valore di PZL Wrocław al 31 dicembre 2007), oltre alle variazioni delle attività correnti calcolate in base a una formula specifica. Le autorità polacche hanno informato la Commissione che l'applicazione della formula per tenere conto della crescita dell'utile avrebbe comportato un aumento del prezzo di […].

(75)

Questa offerta era in linea con la valutazione di un esperto indipendente richiesta dall'ARP. La valutazione, effettuata da Doradztwo Ekonomiczne Dariusz Zarzecki, concludeva che il valore di PZL Wrocław nel marzo 2008 era […] sulla base del metodo del valore patrimoniale netto (in appresso «il metodo NAV»). Secondo questo metodo, la valutazione è incentrata sul patrimonio e tiene conto del valore delle attività e dei crediti e dei debiti in bilancio e fuori bilancio. Al contempo, il valore di PZL Hydral era pari a […] sulla base del metodo del flusso di cassa attualizzato (in appresso «il metodo DCF»), che tiene conto dei futuri ricavi derivanti non soltanto dalle attività materiali, ma anche da quelle immateriali possedute da PZL Wrocław. Lo studio non contiene alcuna analisi di sensibilità (ossia non descrive varie ipotesi).

(76)

Secondo il metodo DCF, le previsioni del flusso di cassa dal 2008 in poi sono basate sul piano finanziario di PZL Wrocław per il periodo 2007-2013, che parte dal presupposto che l'inflazione sarà pari a quella prevista dalla Banca nazionale polacca nel febbraio 2008 per il periodo in questione. Il costo del capitale è valutato a 16,65 %, includendo il rendimento a rischio zero (4,70 %), il premio di rischio del mercato (7,17 %), il premio di rischio del settore (1,78 %) e il premio di dimensione del mercato (3 %) e consentendo di tenere conto delle dimensioni di PZL Wrocław rispetto ai suoi concorrenti (come […] o […]). Dal 2014 i poi lo studio presuppone che il flusso di cassa aumenti del 3 % all'anno (sulla base di un'inflazione del 2 %).

Tabella 24

Stime del flusso di cassa futuro di PZL Wrocław (migliaia di PLN)

Anno

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Costo del capitale proprio ( %)

16,65

16,65

16,65

16,65

16,65

16,65

Stime del flusso di cassa futuro

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Stime del flusso di cassa attualizzato futuro

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(77)

Il metodo del valore patrimoniale netto rettificato è un modo per valutare «un'impresa avviata» adeguando il valore di tutte le attività e passività al valore equo di mercato (22). L'adeguamento delle passività con un valore contabile di 18,35 milioni di PLN a un valore patrimoniale netto di […] è stato realizzato sulla base della prevista conversione del debito in quote del capitale sociale del 2007. L'ultimo adeguamento teneva conto delle attività fuori bilancio.

Tabella 25

PZL Wrocław – metodo del valore del patrimonio netto rettificato (migliaia di PLN)  (23)

 

Valore contabile

Valore patrimoniale netto

Attività fisse

25 710

[…]

Attività correnti

9 945

[…]

Passività

18 350

[…]

Attività fuori bilancio

0

[…]

Totale

17 305

[…]

(78)

Il valore netto rettificato delle attività fisse è […], mentre il valore contabile è pari a 25,710 milioni di PLN. La rettifica si ottiene essenzialmente calcolando il valore equo di mercato di tutte le attività sulla base di uno studio preparato il 29 marzo 2007 e presentato alla Commissione da un esperto indipendente, Realizacja Inwestycji Techniczno-ekonomicznych. Lo studio valuta sostanzialmente il valore di beni immobili quali edifici e terreni. Il valore degli edifici è stato valutato sulla base della seguente formula:

V = Cn(1-Lu/100) × R

«Cn» è il costo della costruzione di un nuovo edificio; «Lu» è il livello di utilizzo dell'edificio e «R» è un coefficiente che tiene conto delle differenze di prezzo tra le varie regioni. Il valore dei terreni è determinato sulla base di un approccio comparativo che considera il prezzo dei terreni uguale al prezzo ottenuto per un appezzamento di terreno simile, adeguato per tenere conto dei differenziali di inflazione.

(79)

L'adeguamento delle passività, il cui valore contabile era pari a 18,350 milioni di PLN, a un valore patrimoniale netto di […] è stato realizzato sulla base della prevista conversione del debito in quote del capitale sociale del 2007.

(80)

L'ultimo adeguamento teneva conto delle attività fuori bilancio. Secondo gli autori dello studio, le voci che non compaiono nel bilancio, ma che dovrebbero essere presenti nella valutazione sono: «organizzazione delle risorse umane» e «organizzazione del processo di produzione», tenendo conto degli aspetti non quantificabili della valutazione legati al valore della gestione dell'impresa.

(81)

A seguito dell'offerta di […], nel marzo 2008 le autorità polacche hanno notificato alla Commissione i piano di cui sopra come aiuto alla ristrutturazione a favore di PZL Hydral, presupponendo che PZL Wrocław sarebbe stata venduta per […]. Hanno anche incluso informazioni sul prestito del 2007 e su un prestito aggiuntivo di 4 milioni di PLN che avrebbe dovuto essere concesso a PZL Wrocław nell'ambito delle misure adottate per portare a termine i negoziati con […].

(82)

Il prestito aggiuntivo (in appresso «il prestito del 2008») è stato concesso il 2 aprile 2008, il giorno in cui l'ARP aveva ricevuto informazioni sul secondo aumento dell'offerta. L'ARP ha concesso questo prestito come credito ponte fino al momento della conclusione di un accordo con […]. PZL Wrocław aveva bisogno del prestito per gestire l'aumento degli ordini del ministero della Difesa.

(83)

Il prestito è stato concesso per un periodo di cinque anni a un tasso di interesse variabile basato sul tasso di riferimento della Commissione per la Polonia (6,42 % al momento della concessione) ed è stato coperto dalle seguenti garanzie:

un pegno registrato sulle attività fisse di PZL Wrocław (quattro impianti e alcuni macchinari) di 2,8 milioni di PLN che era stato iscritto nel registro dei pegni;

una cessione di crediti nell'ambito di un contratto commerciale per un importo di 5,2 milioni di PLN.

(84)

Le autorità polacche ritengono pertanto che il valore dei pegni fosse superiore al valore del prestito.

(85)

Il prestito è stato concesso per consentire a PZL Wrocław di acquistare i macchinari necessari per il processo di produzione. L'ARP ha concesso il prestito del 2008 in una fase avanzata dei negoziati con […] sulla base del presupposto che sarebbe stato rimborsato da PZL Wrocław con fondi propri o dall'investitore.

(86)

Su tale base, le autorità polacche hanno sostenuto che l'ARP aveva agito non solo in maniera paragonabile a un investitore privato, ma come il soggetto che vendeva PZL Wrocław.

(87)

Allo stesso modo, la Commissione è stata informata dalle autorità polacche che l'attività di PZL Wrocław nel 2008 era stata parzialmente finanziata mediante un leasing operativo. Nel giugno 2008 sono stati conclusi due accordi di leasing operativo, […] e […] con una società privata […]. Il valore netto dei leasing in base a tali accordi era pari a 271 002 EUR e 401 263,20 EUR (0,82 milioni di PLN, IVA compresa) (24). Il costo del leasing sostenuto da PZL Wrocław in base agli accordi in questione era 88 762,30 EUR, che è la differenza tra il valore netto dei macchinari e il valore netto del leasing. Gli accordi funzionano in maniera analoga ai prestiti con l'oggetto del leasing che serve da garanzia. Dopo la scadenza del leasing, PZL Wrocław acquisirà il diritto di acquistare i macchinari per un importo di 5 835 EUR. Prima di concludere i due accordi di leasing con PZL Wrocław, […] ha effettuato un'approfondita analisi della situazione economica e finanziaria dell'impresa, anche per quanto riguarda la sua capacità di produrre un flusso di cassa sufficiente per il rimborso delle rate.

(88)

Le autorità polacche hanno anche dichiarato, nella notifica iniziale la conversione prevista dal piano, dei crediti derivanti dal prestito in quote del capitale sociale previsto nel piano di 13,5 milioni di PLN (oltre agli interessi).

(89)

Nei mesi di marzo e aprile 2008 si sono conclusi i negoziati sui termini e le disposizioni dell'accordo di trasferimento di azioni. Il 14 aprile 2008 […] ha tuttavia ritirato la propria offerta. Secondo le autorità polacche, il probabile motivo del ritiro sono stati i considerevoli cambiamenti che si erano verificati sul mercato mondiale a seguito della crisi economica.

(90)

A seguito del ritiro di […] dai negoziati, è stato riavviato il processo di vendita. La vendita era stata pubblicizzata negli organi di stampa nazionali e internazionali sotto forma di invito a partecipare ai negoziati per l'acquisto del 100 % delle azioni di PZL Wrocław. Il 19 maggio 2008 l'invito è stato pubblicato su Puls Biznesu, ossia la maggiore pubblicazione specializzata in Polonia, e su Rzeczpospolita, il più importante quotidiano polacco. Dal 20 al 26 maggio 2008 è stato anche pubblicizzato su Flight International, la rivista internazionale specializzata sull'aviazione. Nel novembre 2008 sono state pubblicate informazioni dettagliate della vendita prevista su RAPORT Wojsko Technika Obronność, una rivista sull'aviazione in polacco con lettori in tutto il mondo. Non vi è stata alcuna offerta di acquisto delle azioni.

(91)

Sono stati pertanto compiuti ulteriori sforzi e le informazioni menzionate in precedenza sono state trasmesse e presentate direttamente da PZL Hydral a imprese potenzialmente interessate all'acquisto di PZL Wrocław. Le autorità polacche hanno sottolineato che la vendita era stata pubblicizzata nel corso di fiere e manifestazioni industriali, segnatamente i saloni aeronautici, (25) nonché tramite lettere inviate a più di 80 imprese. Le autorità polacche hanno anche precisato che le informazioni sulla vendita erano sempre disponibili sul sito Internet di PZL Hydral, che registra 500 000 visite ogni anno. Tenendo conto del carattere specifico della produzione di PZL Wrocław (quale fornitore di prodotti e servizi per le forze armate polacche, PZL Wrocław riveste particolare importanza per la sicurezza nazionale) e del livello molto elevato di concentrazione dell'industria aeronautica in tutto il mondo, con la conseguenza di un numero relativamente basso di investitori potenziali, le autorità polacche hanno sostenuto che tutti gli investitori potenziali avevano avuto l'opportunità di ottenere informazioni sulla vendita di PZL Wrocław e di partecipare al processo di privatizzazione. Secondo le autorità polacche, tutto il settore era pertanto a conoscenza della vendita.

(92)

La comunicazione di vendita era soltanto un invito a partecipare ai negoziati e non conteneva condizioni specifiche.

(93)

A seguito degli ulteriori sforzi compiuti dalle autorità polacche, nella seconda metà del 2008 l'ARP ha ricevuto una prima dichiarazione di interesse, e successivamente un'offerta, da […]. Nella seconda metà del 2008, l'ARP ha ricevuto una seconda dichiarazione di interesse, questa volta da […].

(94)

Il 30 settembre 2008 l'impresa […] ha presentato un'offerta preliminare non vincolante per l'acquisto del 100 % delle azioni di PZL Wrocław (in appresso «l'offerta del 30 settembre 2008») per un importo di […]. […] è un fondo d'investimento che investe nel mercato delle partecipazioni azionarie e il cui proprietario (una persona privata) ha anche una partecipazione del 100 % in […] (26). L'offerta del 30 settembre 2008 era stata presentata per un'impresa priva di debiti ed era subordinata al fatto che i risultati finanziari relativi al 2009 (in particolare, l'utile netto e il risultato EBITDA) fossero analoghi a quelli relativi al 2008. In particolare, doveva essere raggiunto un risultato EBITDA pari ad almeno […] e l'utile netto nel 2009 doveva essere come minimo pari a […]; inoltre, era richiesto un aumento delle vendite del 5 %. A seguito della crisi finanziaria, il reddito di PZL Wrocław è tuttavia diminuito di circa il 35 % e i parametri stabiliti nell'offerta non sono stati soddisfatti. Già nel primo trimestre del 2009 PZL Hydral era pienamente consapevole del fatto che il risultato finanziario non avrebbe raggiunto la soglia minima stabilita nell'offerta di […]. Inoltre, la diminuzione degli ordini del ministero della Difesa era stata confermata agli inizi del 2009, con considerevoli implicazioni per la redditività dell'impresa in tale anno. Non vi sono stati contatti successivi con […].

(95)

[…], un'impresa […] che è tra i principali fornitori mondiali di prodotti aeronautici tecnologicamente avanzati (per aerei commerciali, regionali, aziendali e militari) e di prodotti industriali, e il cui fatturato nel 2009 è stato pari a […], ha avviato negoziati allo scopo di acquistare azioni di PZL Wrocław nel primo trimestre del 2009.

(96)

La società ha effettuato uno studio preventivo tra il 20 aprile 2009 e il 12 maggio 2009. Sulla base dello studio, il 20 agosto 2009, ha concluso un memorandum d'intesa (che indicava gli elementi generali dell'operazione prevista) con l'ARP per l'acquisto di azioni di PZL Wrocław per un importo di […]. L'ARP si è impegnata a garantire che tutte le attività di PZL Wrocław non fossero gravate da pretese da parte dei creditori pubblici di PZL Hydral. Il memorandum d'intesa prevedeva che la stessa ARP avrebbe acquistato il 100 % delle azioni di PZL Wrocław vendendole successivamente all'investitore. L'investitore si impegnava ad attuare il proprio piano di investimento dettagliato, del valore aggiuntivo di […], dopo la vendita. Il 18 dicembre 2009 l'ARP, PZL Hydral e […] hanno concluso un accordo quadro. Il 12 marzo 2010 è stato aggiunto un 'allegato 2 all'accordo, che stabilisce disposizioni che disciplinano la parziale conversione del debito in quote del capitale sociale, la cancellazione parziale e il rimborso parziale dei prestiti del 2007 e del 2008.

(97)

Le autorità polacche hanno confermato che la vendita non era subordinata a condizioni, in particolare al mantenimento dei posti di lavoro. Le autorità polacche hanno anche informato la Commissione che l'investitore era libero di instaurare propri rapporti commerciali con il ministero della Difesa.

(98)

Al punto VI è riportata una descrizione dettagliata dei negoziati con […].

II.6.   Valutazione giuridica del piano da parte delle autorità polacche

(99)

Le autorità polacche hanno comunicato che i costi complessivi della ristrutturazione sarebbero stati pari a 262,2 milioni di PLN, suddivisi nel seguente modo: ristrutturazione del debito pubblico per un importo di 234 milioni di PLN, altre ristrutturazioni finanziarie per un importo di 11,5 milioni di PLN, investimenti per 11 milioni di PLN, ristrutturazione delle attività per 5,6 milioni di PLN e ristrutturazione dell'organico per 0,3 milioni di PLN.

(100)

Secondo le autorità polacche, i costi complessivi della ristrutturazione di PZL Hydral dovevano essere finanziati con aiuti di Stato per un importo di 130,5 milioni di PNL e con un contributo proprio di 132 milioni di PLN. In base al piano, il contributo proprio rappresenta il 50,3 % dei costi di ristrutturazione. Il contributo proprio comprende i ricavi della vendita di attività fisse e di azioni e fondi che saranno forniti dal futuro investitore in PZL Wrocław.

(101)

Per quanto riguarda le misure compensative, il piano proponeva la vendita di alcuni beni di produzione, che era stata parzialmente eseguita tra il 2004 e il 2006, con una conseguente riduzione della capacità. In base al piano, la vendita di impianti e macchinari avrebbe ridotto la capacità dell'impresa di 380 000 ore-macchina in totale, vale a dire del 42 %. La maggior parte della riduzione prevista (315 000 ore-macchina) è già stata attuata. Le autorità polacche sostenevano che un terzo della riduzione non era necessario per ripristinare la redditività, ma era inteso a ridurre la produzione nel campo dei sistemi idraulici industriali, un segmento con ridotto margine di utile in cui l'impresa aveva deciso di limitare il proprio coinvolgimento.

(102)

Inoltre, il piano indicava che il previsto ritiro da alcune attività (a quanto pare redditizie) e la vendita di beni non legati alla produzione dovevano essere considerate misure compensative ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (27) (in appresso «gli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione»). Infine, le autorità polacche sostenevano che anche la privatizzazione di PZL Wrocław, che consentirà ai concorrenti dell'impresa di acquisire la capacità di produzione, il know-how e la quota di mercato di PZL Hydral, doveva essere considerata una misura compensativa.

III.   DUBBI ESPRESSI DALLA COMMISSIONE AL MOMENTO DELL'AVVIO E DELL'ESTENSIONE DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

(103)

Il piano è stato notificato come ipotesi di ristrutturazione a norma degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. La Commissione ha pertanto basato la sua valutazione preliminare sulle informazioni di cui disponeva in tale momento. Sulla base delle informazioni menzionate, la Commissione ha espresso le seguenti preoccupazioni.

(104)

Per quanto riguarda l'ammissibilità dell'impresa all'aiuto alla ristrutturazione a norma degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, la Commissione nutriva dubbi sul fatto che PZL Hydral non avesse usufruito di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione nei dieci anni precedenti.

(105)

In particolare, la Commissione si chiedeva se i debiti pubblici non recuperati o recuperati in ritardo non dovessero essere trattati come un aiuto di Stato. La Commissione ha sottolineato che qualora un ente pubblico competente per la riscossione dei contributi previdenziali tolleri che detti contributi non siano pagati o siano pagati in ritardo per un lungo periodo di tempo, è indubbio che conferisce al soggetto che se ne giova un vantaggio in quanto allevia nei suoi confronti l'onere risultante dalla normale applicazione del regime previdenziale (28). La Commissione, pur riconoscendo che i creditori pubblici avevano adottato alcune misure di recupero, nutriva dubbi sul fatto che tali misure fossero sufficienti o, quando sono state adottate tardivamente, efficaci, soprattutto nel caso di garanzie costituite a favore di creditori pubblici che avrebbero potuto farle valere. In tale fase del procedimento, la Commissione dubitava pertanto che il comportamento dei creditori pubblici fosse in linea con il modo in cui i creditori privati si sarebbero comportati in tali circostanze.

(106)

La Commissione ha anche espresso dubbi riguardo ad altre misure che secondo le autorità polacche erano esenti da aiuti di Stato.

(107)

La Commissione nutriva dubbi sul fatto che il rimborso parziale e la cancellazione parziale dei debiti pubblici, che secondo le autorità polacche erano esenti da aiuti di Stato, fossero conformi al criterio del creditore privato.

(108)

La Commissione ha anche espresso dubbi riguardo alla compatibilità del piano con il mercato interno alla luce del punto 31 e seguenti degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.

(109)

La Commissione nutriva dubbi sul fatto che il conferimento proposto fosse reale ed effettivo e pertanto che il piano fosse conforme ai punti 43-45 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. La Commissione nutriva dubbi sul fatto che gli utili che si prevedeva di ricavare dalla vendita di PZL Wrocław, anche se fossero stati conseguiti, potessero essere considerati un contributo proprio alla ristrutturazione. Come menzionato in precedenza, PZL Wrocław era stata costituita alla fine del 2004. In base al piano, i beni di produzione avrebbero dovuto essere trasferiti e il processo di privatizzazione avrebbe dovuto essere avviato già nel 2007. Le offerte iniziali degli investitori potenziali avrebbero dovuto essere presentate entro il quarto trimestre del 2007 e, a seguito di negoziati, nella prima metà del 2008 avrebbero dovuto essere conclusi accordi di vendita preliminare. Tuttavia, al momento dell'adozione della decisione di avvio del procedimento, la Commissione non era stata informata dell'esistenza di un interesse da parte di investitori potenziali ad acquistare PZL Wrocław.

(110)

La Commissione ha anche espresso dubbi sul fatto che il piano avrebbe garantito il ripristino della redditività a lungo termine come previsto ai punti 34-37 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. La Commissione ha osservato che la ristrutturazione prevista si concentrava sulla ristrutturazione finanziaria, vale a dire circa il 90 % di tutti i costi di ristrutturazione era stato destinato al rimborso dei debiti pubblici arretrati. Ne consegue che le restanti misure di ristrutturazione erano piuttosto limitate. La Commissione ha anche sottolineato che, come già spiegato, fino al momento dell'adozione della decisione di avvio del procedimento, non era stata informata dell'esistenza di un interesse da parte di investitori potenziali. La Polonia ha anche precisato che potevano essere necessarie altre misure di ristrutturazione dopo la privatizzazione dell'impresa, sollevando ulteriori dubbi riguardo alla solidità del piano.

(111)

La Commissione ha anche affermato che aveva bisogno di ulteriori chiarimenti riguardo alla compatibilità delle misure compensative proposte con i punti 38-42 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. Le autorità polacche hanno sostenuto nella notifica che almeno un terzo della riduzione della capacità era intesa a diminuire la capacità nel segmento con ridotto margine di utile degli impianti idraulici industriali. Sulla base delle informazioni di cui disponeva, la Commissione nutriva dubbi sul fatto che la riduzione della capacità produttiva attuata o prevista dall'impresa fosse sufficiente. La Commissione ha anche sottolineato che almeno alcune delle misure proposte sembravano essere necessarie per conseguire la redditività a lungo termine. In particolare, la Commissione ha sottolineato che la vendita di alcuni beni di produzione in passato sembrava essere specificamente intesa a ripristinare la redditività. Analogamente, la prevista vendita di immobili sarebbe servita quale fonte di finanziamenti anziché quale compensazione per una distorsione della concorrenza.

IV.   OSSERVAZIONI DELLA POLONIA SULL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

(112)

Le autorità polacche hanno presentato le loro osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento facendo riferimento alla possibilità di applicare il criterio del creditore privato nell'ipotesi indicata, ossia congiuntamente ai conferimenti di capitale.

(113)

Le autorità polacche hanno affermato che le cancellazioni proposte erano in linea con il criterio del creditore privato tenuto conto del fatto che i creditori pubblici avrebbero ottenuto di più in caso di vendita delle attività di PZL Hydral anziché in caso di dichiarazione di fallimento dell'impresa. Le autorità polacche hanno anche dichiarato che questo punto di vista era basato su analisi economiche e finanziarie ed era condiviso dai creditori pubblici interessati.

(114)

Le autorità polacche hanno sostenuto che i due conferimenti di capitale che l'ARP avrebbe dovuto concedere a PZL Hydral e che, secondo la notifica, avrebbero dovuto essere destinati al rimborso dei creditori pubblici, non precludevano l'applicazione del criterio del creditore privato.

(115)

Le autorità polacche hanno inoltre affermato che il valore di mercato di PZL Wrocław era strettamente legato al fatto che l'impresa possedesse certificati aeronautici e autorizzazioni a commerciare armi e che la sua forza lavoro disponesse di competenze e qualifiche particolari. In caso di fallimento, sarebbe stato impossibile creare un'organizzazione di livello accettabile per i servizi di supervisione nel settore dell'aviazione.

(116)

Le autorità polacche hanno valutato che il contributo proprio fosse pari a 130 milioni di PNL, che corrisponderebbe al 50 % dei costi di ristrutturazione anche se il mancato recupero dei debiti pubblici dovesse essere trattato come un aiuto di Stato. Inoltre, le autorità polacche hanno sottolineato che la vendita delle attività era in corso e pertanto tutte le attività previste nel piano sarebbero state vendute nel quadro della ristrutturazione.

(117)

Per quanto riguarda la redditività a lungo termine del piano, le autorità polacche hanno affermato che gli obiettivi della ristrutturazione venivano attuati correttamente. In particolare, il processo di concentrazione della produzione nella parte orientale della sede di PZL Hydral aveva comportato una riduzione dei costi fissi, miglioramenti operativi della produzione e entrate aggiuntive derivanti dall'affitto dello spazio lasciato libero. Inoltre, la produzione e la vendita (compresi 570 dipendenti) erano state trasferite a PZL Wrocław, che all'epoca era economicamente redditizia (stando ai dati relativi ai primi dieci mesi del 2008). L'utile netto di PZL Wrocław alla fine del 2008 era stimato a circa 6 milioni di PLN, con vendite pari a 50 milioni di PLN. Le autorità polacche hanno aggiunto che dal raggiungimento dell'accordo sull'ipotesi dei creditori privati nel quarto trimestre del 2007, PZL Hydral e PZL Wrocław avevano pagato i debiti correnti ai creditori pubblici entro i termini prescritti.

V.   OSSERVAZIONI DA PARTE DI TERZI

(118)

La Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte di terzi.

VI.   EVENTI SUCCESSIVI ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE – IL PIANO RIVEDUTO

(119)

Le autorità polacche ritengono che il prezzo di vendita per le azioni di PZL Wrocław offerto dall'investitore […] corrisponda al valore di mercato dell'impresa. Secondo le autorità polacche, il prezzo offerto rifletteva la situazione finanziaria dell'impresa, che è peggiorata nel 2009 a seguito della crisi finanziaria e della contrazione degli ordini da parte delle forze armate polacche.

(120)

Le autorità polacche hanno anche precisato che tale prezzo rifletteva le condizioni macroeconomiche. Nella sola borsa valori di Varsavia l'indice di riferimento (WIG) è sceso del 36 %. Tra aprile 2008 (ritiro di […] dai negoziati) e giugno 2009, la posizione sul mercato delle imprese del settore dell'aviazione quotate in borsa con un profilo di produzione simile a quello di PZL Wrocław ha subito un netto peggioramento. Le azioni di […], alla quale […] appartiene, sono scese del […] %, le azioni di […] del […] % e le azioni di […] del […] %.

(121)

[…] ha effettuato uno studio preventivo (cfr. punto 96). Lo studio confrontava i dati relativi a […] di 32 imprese del settore dell'aviazione. Lo studio calcolava quindi i coefficienti medi che determinavano in quale modo tali […]. I coefficienti venivano quindi applicati a […]. Il risultato era […].

(122)

Tuttavia, nei colloqui con l'ARP sulla valutazione, l'investitore sottolinea che in tale fase […] dipende in larga misura da un cliente, le forze armate polacche, dalle quali dovrebbe ottenere […] % del reddito previsto nel periodo 2010-2013 nel quadro del programma di modernizzazione, il cui esito è incerto, e che potrebbe essere avviata la procedura di fallimento se la situazione finanziaria di PZL Wrocław non migliorerà nel 2010.

(123)

Su tale base, l'investitore sostiene che offrendo […] per le azioni di PZL Wrocław, le comprerà di fatto pagandole più del loro valore nominale.

(124)

Una volta reso noto il prezzo offerto dall'investitore, l'ARP ha avviato negoziati con i creditori pubblici su un rimborso parziale e una cancellazione parziale dei debiti conformemente alle ipotesi del piano, sulla base dei ricavi della vendita delle attività di PZL Hydral senza ulteriori conferimenti di capitale.

(125)

A tale scopo, il 15 gennaio 2010 l'ARP ha incaricato Ernst&Young di eseguire uno studio. A Ernst&Young è stato richiesto, in qualità di esperti indipendenti, di effettuare un confronto tra le due ipotesi di seguito indicate:

procedura di fallimento per PZL Hydral, compresa la sua filiale PZL Wrocław;

rimborso dei debiti sulla base dei ricavi della vendita di PZL Wrocław a […] per […] e dei ricavi della vendita di altre attività di PZL Hydral.

(126)

Ernst&Young ha valutato la situazione per ogni singolo creditore pubblico: l'ente di previdenza sociale, l'ufficio delle imposte regionale della Bassa Slesia, l'ufficio delle imposte di Breslavia Psie Pole, il consiglio comunale di Breslavia, il fondo statale per la riabilitazione dei disabili, l'ufficio regionale della Bassa Slesia e il ministero delle Finanze. L'analisi non include l'ARP in quanto non era un creditore di PZL Hydral, ma soltanto un azionista.

(127)

Lo studio di Ernst&Young è stato completato il 24 febbraio 2010. Lo studio ha adottato un approccio prudente e ha tenuto conto soltanto degli importi il cui recupero, in ciascuna ipotesi, era immediatamente possibile. L'analisi non ha pertanto tenuto conto di costi alternativi (29), di previsioni di redditività a lungo termine e inflazione.

(128)

L'ipotesi di un fallimento con conseguente liquidazione è stata analizzata partendo dal presupposto che la liquidazione sarebbe stata ragionevolmente efficace. Si fa riferimento, come base per la metodologia, al criterio del creditore privato secondo la giurisprudenza (Spagna/Commissione e Hamsa/Commissione) che analizza il comportamento di un ente pubblico dal punto di vista di un creditore privato che cerca di ottenere il pagamento da parte di un debitore in difficoltà finanziarie (30). Lo studio è basato su un'analisi di ogni singolo creditore, tenendo conto, in particolare, delle garanzie di cui il creditore dispone sulle attività del debitore e della misura in cui le richieste di rimborso possono essere soddisfatte in caso di fallimento del debitore (31).

(129)

Per stabilire il valore delle attività in caso di fallimento, lo studio di Ernst&Young ha presupposto che il valore di svendita del patrimonio immobiliare fosse pari al 50 % del relativo valore equo. Per stabilire il valore equo, Ernst&Young ha fatto ricorso ai metodi definiti nel principio contabile internazionale n. 16 relativo a immobili, impianti e macchinari e ha utilizzato tutte le valutazioni disponibili di esperti indipendenti. La riduzione del 50 % è giustificata dalla ridotta efficacia della procedura di fallimento in Polonia, dove i ricavi delle vendite di attività costituiscono in media il 26,86 % del relativo valore equo.

(130)

Lo studio di Ernst&Young sottolinea inoltre che i ricavi che i creditori pubblici possono aspettarsi nell'ipotesi di fallimento dipendono dalla rispettiva classificazione della loro garanzia sulle attività sulle quali gravano le ipoteche. Lo studio di Ernst&Young fornisce a tale scopo un quadro generale delle ipoteche che gravano su ciascuna componente delle attività di PZL Hydral, il valore delle rispettive ipoteche e la classificazione dei creditori.

(131)

Sulla base dei presupposti indicati nei due precedenti paragrafi, Ernst&Young ritiene che l'importo totale recuperabile in caso di fallimento dalle attività garantite da ipoteche è 52,4 milioni di PLN; tre creditori pubblici (il fondo statale per la riabilitazione dei disabili, l'ufficio regionale della Bassa Slesia e il ministero delle Finanze) non potranno recuperare nulla e i restanti creditori riusciranno a recuperare i seguenti importi: l'ente di previdenza sociale – 44,8 milioni di PNL, l'ufficio delle imposte regionale della Bassa Slesia – 2,3 milioni di PLN, l'ufficio delle imposte di Breslavia Psie Pole – 0,457 milioni di PLN e il consiglio comunale di Breslavia – 4,9 milioni di PLN.

(132)

L'importo effettivo dei ricavi nell'ipotesi di fallimento dovrebbe quindi essere rettificato aggiungendo l'importo recuperato dalle altre attività di PZL Hydral, vale a dire 13,5 milioni di PLN (32). Ne consegue che l'importo risultante dalla procedura di fallimento è pari a 66 milioni di PLN, come indicato nella tabella 26.

(133)

L'ipotesi di vendita delle attività prevede la vendita di tutte le attività di PZL Hydral cui si fa riferimento nel piano per un importo di 122 323 202,31 PNL: Zakład Produkcji Hydrauliki «Hydral» Sp. z o.o. per […], l'immobile BBCenter per […], il parcheggio per […], Zakład Cieplowniczy «Term-Hydral» Sp. z o.o. per […], la centrale elettrica (GSZ) per […], PZL Wrocław per […], l'impianto di stampaggio per […] PLN, le partecipazioni di minoranza per […] e il rimborso dei crediti di PZL Hydral per un importo di […].

Tabella 26

Confronto tra l'ipotesi di vendita e l'ipotesi di fallimento per PZL Hydral nel 2010 (in PLN) secondo lo studio di Ernst&Young

Creditore pubblico

Importo totale delle passività (33)

Ricavi nell'ipotesi di fallimento

Ricavi nell'ipotesi di vendita delle attività

Ente di previdenza sociale

192 427 569,63

58 326 475,00

91 857 554,58

Ufficio delle imposte regionale della Bassa Slesia

59 579 407,58

2 294 047,11

18 250 999,45

Ufficio delle imposte di Breslavia Psie Pole

532 432,60

456 768,68

456 800,00

Consiglio comunale di Breslavia

27 087 078,25

4 928 184,34

4 930 000,00

Fondo statale per la riabilitazione dei disabili

12 884 457,46

5 007 169,46

Ufficio regionale della Bassa Slesia

1 320 678,82

1 320 678,82

Ministero delle Finanze

24 050 232,71

500 000,00

Totale

317 881 857,5

66 005 475,13

122 323 202,31

(134)

La tabella 26 indica che in base allo studio di Ernst&Young l'ente di previdenza sociale recupererebbe il 47,7 % dei suoi crediti, l'ufficio delle imposte regionale della Bassa Slesia il 30,6 %, l'ufficio delle imposte di Breslavia Psie Pole l'85,8 %, il consiglio comunale di Breslavia il 18,2 %, l'ufficio regionale della Bassa Slesia tutti i suoi crediti, il fondo statale per la riabilitazione dei disabili il 38,9 % e il ministero delle Finanze il 2,1 %.

(135)

Secondo il diritto polacco, qualora i creditori pubblici accettino una cancellazione parziale dei debiti, cessano di maturare gli interessi su tali crediti ed essi vengono percepiti soltanto se non vengono rispettati gli accordi conclusi, come nel caso dell'ipotesi di fallimento. Le passività indicate nella tabella 26 includono pertanto per tutti i creditori pubblici, i rispettivi interessi calcolati con effetto retroattivo a partire dalla data dell'accordo del 2007 ad eccezione dell'ufficio delle imposte regionale della Bassa Slesia (per il quale l'interesse continua ad essere applicato su alcuni debiti fiscali) e l'ufficio regionale della Bassa Slesia (per il quale gli interessi di una parte dei debiti fiscali sono calcolati continuativamente) tenuto conto della speciale natura giuridica del loro credito.

(136)

Va sottolineato che per quanto riguarda il consiglio comunale di Breslavia, il fondo statale per la riabilitazione dei disabili e l'ufficio delle imposte regionale della Bassa Slesia, il piano riveduto prevedeva una proroga parziale del rimborso ai creditori pubblici e il parziale rimborso rateale di parte dei debiti fino alla vendita delle attività di PZL Hydral; quindi i debiti sarebbero stati rimborsati parzialmente. In particolare, l'accordo prevede quanto segue:

una proroga del rimborso dell'importo di 4,9 milioni di PLN dovuto al consiglio comunale di Breslavia;

una proroga del rimborso dell'importo di 5 milioni di PLN dovuto al fondo statale per la riabilitazione dei disabili;

l'utilizzo di 18,25 milioni di PNL per il rimborso parziale dell'importo dovuto all'ufficio delle imposte regionale della Bassa Slesia; tale rimborso sarà in parte prorogato, in parte effettuato a rate (34) e in parte pagato con l'interesse calcolato alla data del versamento.

(137)

Su tale base, secondo lo studio di Ernst&Young (cfr. tabella 26) i creditori dovrebbero ottenere 122 milioni di PLN in totale in caso di vendita di PZL Wrocław e delle altre attività di PZL Hydral, mentre, in caso di fallimento con conseguente liquidazione di PZL Hydral, i creditori riceverebbero soltanto 66 milioni di PLN, e tre di loro (il ministero delle Finanze, l'ufficio regionale della Bassa Slesia e il fondo statale per la riabilitazione dei disabili) non riceverebbero nulla.

(138)

Nell'ipotesi della vendita, i creditori pubblici cancelleranno in totale 195 milioni di PNL di debiti pubblici. Ciononostante, ogni creditore pubblico trarrebbe maggiore beneficio in caso di vendita anziché in caso di fallimento. In totale, i creditori pubblici recupererebbero il 38,5 % dell'importo ad essi dovuto.

(139)

Le autorità polacche hanno informato la Commissione che, sulla base dei risultati dello studio di Ernst&Young, i creditori pubblici hanno accettato il rimborso parziale dei loro crediti nel 2010.

(140)

Nel quadro dei negoziati con la società […], l'ARP ha accettato una conversione parziale, un rimborso parziale e una rinuncia parziale dei propri crediti. In base all'allegato 2 dell'accordo quadro, l'ARP avrebbe dovuto convertire parte del capitale del prestito del 2007 e parte del capitale del prestito del 2008 per un totale di […] in capitale azionario e liquidità di PZL Wrocław e rinunciare agli interessi sul prestito del 2007 per un importo di […]. A seguito di tale conversione è opportuno ridurre il capitale azionario di PZL Wrocław è stato ridotto presentando una richiesta in tal senso al tribunale competente.

(141)

Le autorità polacche hanno sottolineato che il deterioramento della situazione finanziaria di PZL Wrocław si è verificato soltanto nel 2009 ed è stato determinato dalla recessione economica, che non avrebbe potuto essere prevista e che ha comportato una flessione degli ordini da parte delle forze armate polacche di quasi […] %. La situazione dell'ARP quale creditore è pertanto peggiorata in misura considerevole, e lo stesso vale per le prospettive di recupero di tutti i suoi crediti.

(142)

Le disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo quadro sono state negoziate in stretta correlazione con le risultanze del supplemento allo studio di Ernst&Young. Il supplemento è stato preparato il 24 febbraio 2010 e analizza due ipotesi, ossia il fallimento con la conseguente liquidazione di PZL Wrocław e la vendita dell'impresa ad un investitore. In particolare, è incentrato su ciò che l'ARP otterrebbe dalla sua garanzia nell'ipotesi del fallimento e lo confronta con gli importi prevedibili in caso di vendita di PZL Wrocław ad un investitore.

(143)

Il supplemento allo studio di Ernst&Young sottolinea che le attività di PZL Wrocław erano gravate da pegni e ipoteche. Il valore contabile di tutte le attività di PZL Wrocław al 31 dicembre 2009 era di 52,5 milioni di PLN, di cui le attività garantite corrispondevano a 21,3 milioni di PLN e quelle non garantite/non gravate a 31,2 milioni di PLN.

(144)

Le attività non garantite/non gravate rappresentavano […] % del valore delle attività di PZL Wrocław ma se la vendita di PZL Wrocław non avesse luogo, le autorità fiscali emetterebbero una decisione fiscale ai sensi degli articoli 112 e 118 del codice delle imposte (35) dichiarando che PZL Wrocław era tenuta a rispondere dei debiti di PZL Hydral per il periodo 2006-2007 per ottenere il pagamento dei loro crediti. Ciò è confermato da una lettera dell'ufficio delle imposte regionale della Bassa Slesia del 23 novembre 2007, in cui si afferma che in caso di mancata riuscita della ristrutturazione, verrebbero intraprese azioni di recupero ai sensi dell'articolo 112 del codice delle imposte.

(145)

Poiché PZL Wrocław possiede i beni di produzione di PZL Hydral (che ha acquistato tra il 2004 e il 2007), questa decisione influirebbe su alcuni dei debiti pubblici di PZL Hydral. Il valore dei crediti che sarebbero interessati da tale procedimento corrisponderebbe ai debiti pubblici di PZL Hydral contratti nel periodo 2006-2007 e sarebbe pari a un minimo di 64,4 milioni di PLN (36). Secondo il supplemento allo studio di Ernst&Young, il valore di tali crediti sarebbe superiore al valore contabile delle attività non garantite/non gravate. Al contempo, il valore contabile di tali attività dovrebbe essere considerato alla luce del relativo valore di mercato in quanto si tratta di crediti, liquidità e attività monetarie.

(146)

In caso di dichiarazione di fallimento di PZL Wrocław, soltanto le garanzie sugli attivi sotto forma di ipoteche e pegni registrati sarebbero state eseguite in via prioritaria rispetto ai crediti delle autorità fiscali. I creditori privati di PZL Wrocław privi di garanzia non avrebbero potuto ottenere la soddisfazione dei loro crediti sulla base delle attività di PZL Wrocław. Alla luce del fatto che non tutti i creditori potrebbero essere soddisfatti con la procedura fallimentare, le azioni di PZL Wrocław avrebbero un valore pari a zero in caso di fallimento. Analogamente, poiché sarebbero soddisfatti soltanto i titolari di pegni registrati e ipoteche, i pegni ordinari sono privi di qualsiasi valore.

(147)

Su tale base, il supplemento allo studio di Ernst&Young analizza il valore del pegno registrato dell'ARP sulle attività di PZL Wrocław. Il valore della garanzia sotto forma di pegni registrati sui macchinari è determinato partendo dal presupposto che il valore delle attività gravate da pegni in caso di fallimento sarebbe pari al 50 % del relativo valore contabile netto, in quanto il valore equo non era disponibile e il valore delle attività mobili è effettivamente soggetto a variazione in linea con il tasso di ammortamento applicabile. Secondo lo studio, in caso di esecuzione forzata, il loro valore era effettivo in funzione di quanto segue: la possibilità di utilizzare le attività valutate per taluni scopi e nell'ambito di determinati processi di produzione; la possibilità di utilizzarle per scopi alternativi e la natura degli accordi ai quali erano associate. Lo studio di Ernst&Young sottolinea che quando le attività da vendere sono molto specifiche e sono utilizzate per rispondere alle esigenze di un acquirente in particolare, il loro valore in caso di liquidazione può essere molto basso e può essere pari al 30 % del loro valore contabile netto. A titolo di esempio, Autoglass Group SA, che aveva un valore di bilancio di 19,8 milioni di PLN, è stato venduto in una procedura di fallimento per 6 milioni di PLN. Inoltre, le attività di PZL Wrocław in questione che sono servite quale pegno registrato includono molte voci con un valore ridotto. In particolare, il prestito del 2007 è stato garantito con un elenco di 1 709 oggetti che hanno subito un ammortamento nel corso degli anni e circa 1 400 elementi con un valore inferiore a 3 500 PLN; è stato pertanto effettuato un ammortamento una tantum.

(148)

Come nel caso della relazione principale, il supplemento allo studio di Ernst&Young ha ignorato l'effetto dell'inflazione, cioè l'eventualità di una procedura di fallimento lunga, nella valutazione dell'ipotesi di fallimento dal punto di vista dei creditori di PZL Wrocław.

(149)

Secondo lo studio, il valore contabile netto delle attività che servivano come pegno registrato sui macchinari era di 2 106 392,71 PLN al 31 gennaio 2010. Se si applica questa formula al valore contabile netto delle attività, il loro valore (nella procedura di fallimento) in caso di svendita è stimato a 1 053 196,36 PLN.

(150)

Il supplemento allo studio di Ernst&Young conclude che l'ARP ottiene 1 053 196,36 PLN nell'ipotesi di fallimento e [>1 053 196,36 PLN] nell'ipotesi di vendita (come specificato nell'allegato 2 dell'accordo quadro).

(151)

Le autorità polacche hanno informato la Commissione che il valore contabile netto delle attività che costituivano la garanzia del prestito del 2007 sotto forma di pegno registrato era pari a 5 480 861,37 PLN nelle relazioni finanziarie sottoposte a revisione del 2007 e a 818 967,55 PLN nelle relazioni finanziarie sottoposte a revisione al 31 gennaio 2010.

(152)

Le autorità polacche hanno informato la Commissione che il valore contabile netto delle attività che costituivano la garanzia del prestito del 2008 sotto forma di pegno registrato era pari a 2 763 000 PLN secondo la relazione dell'esperto indipendente del 1o febbraio 2008. Il valore contabile di tali attività secondo le relazioni finanziarie sottoposte a revisione era pari a 1 883 098,97 PLN al 1o febbraio 2008 e il valore contabile netto di tali attività secondo le relazioni finanziarie sottoposte a revisione era di 1 287 425,16 PLN al 31 gennaio 2010.

(153)

Le autorità polacche si sono pertanto ritirate dai due conferimenti di capitale a favore di PZL Hydral, sostenendo che le cancellazioni parziali e i rimborsi parziali dei debiti pubblici erano esenti da aiuti di Stato alla luce del criterio del creditore privato. Hanno anche sostenuto che il comportamento dei creditori pubblici in passato (1998-2007) era in linea con il criterio del creditore privato. Hanno anche affermato che la vendita di PZL Wrocław era stata aperta, trasparente e non subordinata a condizioni e che il prezzo offerto dall'investitore poteva essere considerato un prezzo di mercato. Secondo le autorità polacche, i prestiti del 2007 e del 2008 erano stati concessi a condizioni di mercato. Le autorità polacche hanno inoltre desistito dallo scambio dei debiti derivanti dal prestito del 2007 con quote del capitale sociale ma hanno proposto una parziale conversione del debito derivante dai prestiti del 2007 e del 2008 prima della vendita, sostenendo che ciò era conforme al criterio del creditore privato.

VII.   COMPETENZA DELLA COMMISSIONE

(154)

L'inizio dell'applicazione di talune misure, vale a dire la mancata riscossione dei debiti di PZL Hydral nei confronti di enti pubblici, è stata attuata nel 1998, ossia prima dell'adesione della Polonia all'UE il 1o maggio 2004.

(155)

In base al trattato di adesione, le misure di aiuto istituite nei nuovi Stati membri prima dell'adesione e ancora applicabili dopo l'adesione che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e che non sono aiuti esistenti devono essere trattate come nuovi aiuti dopo l'adesione in applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

(156)

Il punto 3, dell'allegato IV, del trattato di adesione stabilisce la procedura del meccanismo provvisorio che costituisce un quadro giuridico per la valutazione dei regimi di aiuto e di singole misure di aiuto a cui ha dato esecuzione un nuovo Stato membro prima della data della sua adesione all'Unione europea e che sono applicabili dopo l'adesione.

(157)

Le misure di aiuto che sono state istituite prima dell'adesione e non sono applicabili dopo l'adesione non possono essere esaminate dalla Commissione né nell'ambito della procedura del meccanismo provvisorio né in quello della procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE. D'altro canto, le misure a cui non è stata data esecuzione prima dell'adesione saranno esaminate dalla Commissione come aiuti notificati o come aiuti illegittimi ai sensi della procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE.

(158)

Le misure di aiuto sono applicabili dopo l'adesione se sono state istituite prima dell'adesione, ma possono dare origine, anche dopo l'adesione, alla concessione di aiuti aggiuntivi o a un aumento dell'importo degli aiuti già concessi, vale a dire se non è nota con precisione l'esposizione economica dello Stato membro alla data in cui la misura è stata istituita e non è ancora nota alla data di adesione.

(159)

Nel caso in esame, la Commissione sottolinea che la mancata riscossione dei debiti nei confronti dei creditori pubblici era iniziata nel 1998 e continuava alla data di adesione. La Commissione ritiene che la mancata riscossione di tutti i debiti in essere al 1o maggio 2004 rientra nell'ambito della propria competenza a partire da tale data.

(160)

Alla luce di quanto precede, la mancata riscossione dei debiti nei confronti di enti pubblici in essere al 1o maggio 2004 costituisce una misura applicabile dopo l'adesione e rientra nell'ambito di competenza della Commissione ai sensi dell'articolo 108 del TFUE.

VIII.   VALUTAZIONE

(161)

In base all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, sono aiuti di Stato gli aiuti concessi da uno Stato membro, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri.

(162)

Le condizioni stabilite dall'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono cumulative e pertanto per poter qualificare una misura come aiuto di Stato devono essere soddisfatte contemporaneamente tutte le condizioni.

(163)

Nelle sezioni che seguono, la Commissione valuta gli eventuali aiuti di Stato a favore di PZL Hydral e PZL Wrocław separatamente.

(164)

La Commissione individua le seguenti misure riguardo a PZL Hydral:

i conferimenti di capitale, previsti e ritirati, a favore di PZL Hydral;

l'esecuzione dei debiti di PZL Hydral nei confronti di enti pubblici (1998-2007);

l'accordo concluso con i creditori pubblici di PZL Hydral (2007-2010).

(165)

La Commissione individua le seguenti misure riguardo a PZL Wrocław:

il prestito del 2007;

il prestito del 2008;

la conversione del debito derivante dai prestiti del 2007 e 2008 in quote del capitale sociale.

(166)

La Commissione rileva che le autorità polacche hanno contestato la classificazione delle misure menzionate in precedenza come aiuti di Stato, sostenendo che le misure soddisfacevano il criterio del creditore privato (nel caso delle misure a favore di PZL Hydral e della conversione del debito in quote del capitale sociale del 2010 per PZL Wrocław) e il criterio dell'investitore operante in normali condizioni di un'economia di mercato (nel caso dei prestiti del 2007 e del 2008 a favore di PZL Wrocław).

VIII.1.   Il ritiro dei conferimenti di capitale a favore di PZL Hydral

(167)

In virtù dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (37) (in appresso «il regolamento procedurale»), uno Stato membro può, dopo l'avvio del procedimento di indagine formale, ritirare la notifica prima che la Commissione abbia adottato una decisione per stabilire se la misura notificata costituisca o meno un aiuto. In tali casi, la Commissione dichiara chiuso il procedimento con la motivazione che non ha più ragione di essere.

(168)

Le autorità polacche hanno ritirato i due conferimenti di capitale notificati (113 milioni di PLN). L'indagine della Commissione su tali misure non ha pertanto più ragione di essere.

VIII.2.   Mancata riscossione dei debiti di PZL Hydral nei confronti di enti pubblici (1998-2007)

(169)

Possono essere stati concessi a PZL Hydral aiuti di Stato sotto forma di mancata riscossione continuativa dei debiti dell'impresa nei confronti di enti pubblici da parte di vari creditori pubblici.

(170)

La Commissione sottolinea che l'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE riguarda gli interventi che sotto varie forme alleviano gli oneri che normalmente gravano su un'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono effetti identici. È universalmente accettato nella giurisprudenza che il comportamento di un ente pubblico competente per la riscossione dei contributi previdenziali che tolleri che detti contributi siano pagati in ritardo, conferisce a un'impresa in difficoltà finanziarie che se ne giova un vantaggio commerciale apprezzabile, in quanto allevia nei suoi confronti l'onere risultante dalla normale applicazione del regime previdenziale, vantaggio che non viene compensato del tutto dagli interessi e diritti di mora che le vengono imposti (38). Questo ragionamento si applica mutatis mutandis ad altri diritti, oneri e imposte riscossi da autorità pubbliche.

(171)

Nel caso in esame, gli enti pubblici di riscossione non avevano recuperato pienamente i crediti vantati nei confronti di PZL Hydral nel periodo 1998-2007 quando i creditori pubblici hanno adottato il piano (cfr. punto 60 e seguenti).

(172)

Dalla giurisprudenza consegue che, per determinare se un aiuto di Stato è stato concesso dalle autorità pubbliche mediante la mancata riscossione di debiti nei confronti di enti pubblici, deve essere accertato se l'impresa interessata non avrebbe, con ogni evidenza, potuto ottenere analoghe agevolazioni da un creditore privato che si fosse trovato nei suoi confronti nella medesima situazione dell'ente pubblico di riscossione (39).

(173)

La Commissione sottolinea che, per garantire la redditività economica a lungo termine di PZL Hydral, il suo proprietario all'epoca dei fatti, il Tesoro polacco, e successivamente l'ARP, aveva definito una strategia di privatizzazione sulla base di uno studio del 1998 effettuato da consulenti privati, e aveva iniziato a cercare investitori (cfr. punto 54). I creditori pubblici e privati si sono espressi a favore di tale strategia e ne sono stati strettamente coinvolti.

(174)

Nel 2002 le autorità polacche, sempre con il sostegno dei creditori pubblici e privati, hanno avviato negoziati con la società […]. A tali creditori sono stati forniti regolari aggiornamenti sui progressi compiuti (cfr. punti 30 e 56).

(175)

La Commissione osserva che i creditori pubblici e privati erano del parere che il valore di PZL Hydral, e in particolare delle sue attività quale impresa avviata nei settori dell'aviazione e della difesa superava in larga misura il valore delle sue attività, in particolare tenuto conto dei certificati militari e delle autorizzazioni a commerciare armi, nonché del suo capitale umano, e che per tale motivo avevano deciso di non richiedere l'avvio della procedura di fallimento contro PZL Hydral.

(176)

La Commissione rileva in particolare che i principali creditori privati, ossia la Banca […] e la Banca […], non hanno intrapreso un'azione di recupero coattivo dei loro crediti nonostante il fatto che possedessero garanzie di primo grado (cfr. punti 32 e 34), che potevano essere fatte valere direttamente sulla base di titoli esecutivi bancari e di cui si poteva disporre con relativa facilità (cfr. punto 28).

(177)

I creditori pubblici, d'altro canto, hanno intrapreso azioni di recupero tramite un ufficiale giudiziario, e alla fine del 2007 avevano recuperato un importo totale di 28,76 milioni di PLN (cfr. punto 41).

(178)

La Commissione conclude pertanto che tra il 1998 e il 2007 PZL Hydral era riuscita a ottenere agevolazioni analoghe da due creditori privati, ossia la Banca […] e la Banca […], che non erano soltanto nella stessa situazione, ma in una situazione migliore nei confronti dell'impresa rispetto agli enti pubblici di riscossione.

(179)

La Commissione conclude inoltre che la decisione dei creditori pubblici e privati di rinunciare all'avvio della procedura di fallimento contro PZL Hydral era giustificata dalle buone prospettive di ripristinare la redditività per le attività nei settori dell'aviazione e della difesa una volta rimborsati i debiti arretrati, come indicato nella strategia definita nel 1998 (cfr. punto 54).

(180)

Pertanto, il mancato recupero da parte degli enti pubblici di riscossione degli importi ad essi dovuti nel periodo 1998-2007 non conferisce un vantaggio a favore di PZL Hydral in quanto le autorità pubbliche hanno agito nello stesso modo di un creditore privato. Non si tratta pertanto di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

VIII.3.   Rimborso dei debiti di PZL Hydral nei confronti di enti pubblici (2007-2010)

(181)

Dopo l'insuccesso dei negoziati sulla privatizzazione con […], i principali creditori privati di PZL Hydral, ossia la Banca […] e la Banca […], hanno recuperato i crediti vantati nei confronti di PZL Hydral.

(182)

I creditori privati sono stati rimborsati rispettivamente nell'aprile 2003 (Banca […]) e nel novembre 2006 (Banca […]). Nonostante la buona qualità della sua garanzia, la Banca […] ha accettato il saldo dei debiti di PZL Hydral di 51,6 milioni di PLN con un pagamento di 4 milioni di PLN e la Banca […] ha accettato il saldo dei debiti di PZL Hydral di 86,4 milioni di PLN con un pagamento di 11,5 milioni di PLN rispettivamente (cfr. punti 31 e 33).

(183)

Nel 2007 gli enti pubblici di riscossione hanno raggiunto un accordo per il ripianamento dei debiti con l'ARP e PZL Hydral, che è stato inserito nel piano nel novembre 2007. L'accordo conteneva quattro elementi essenziali:

PLZ Hydral avrebbe pagato tutte le nuove imposte, oneri e contributi entro i termini prescritti;

PZL Hydral avrebbe rimborsato parte dei debiti in essere a rate; il pagamento dei debiti restanti sarebbe stato prorogato fino alla vendita da parte di PZL Hydral delle sue filiali e attività;

PLZ Hydral avrebbe venduto tutte le sue filiali e attività e utilizzato i ricavi per pagare i debiti arretrati;

le attività di PZL Hydral nel settore dell'aviazione e della difesa sarebbero state cedute alla filiale PZL Wrocław, che in seguito sarebbe stata privatizzata, rimborsando i creditori pubblici con i relativi ricavi. In questo modo PZL Hydral sarebbe diventata un guscio vuoto e sarebbe stata liquidata.

(184)

Conformemente ai ricavi stimati delle vendite nel periodo 2007-2010, il piano prevedeva un recupero da parte degli enti pubblici di riscossione di 120,8 milioni di PLN (cfr. punto 61). A posteriori, questa si è rivelata una stima adeguata, in quanto l'importo stabilito nel 2010 è 122,3 milioni di PLN (cfr. punto 133).

(185)

La Commissione rileva che il piano prevedeva inoltre due conferimenti di capitale a favore di PZL Hydral, che avrebbero dovuto aumentare le risorse finanziarie disponibili per saldare i debiti passati. L'inclusione di tali conferimenti di capitale nel piano avrebbe dovuto essere sottoposta alla previa autorizzazione della Commissione; quando era stato raggiunto l'accordo sul piano, era pertanto chiaro ai creditori pubblici che non potevano considerare l'inclusione di tali importi aggiuntivi nel piano acquisita e certa.

(186)

La Commissione sottolinea inoltre che il piano non include una decisione finale sul modo in cui i ricavi saranno suddivisi tra i vari creditori pubblici. Tale suddivisione avrebbe dovuto essere effettuata al termine del processo di vendita di filiali e attività sulla base dei ricavi effettivi della vendita, tenendo conto della garanzia dei vari creditori pubblici sulle attività in questione.

(187)

Per quanto riguarda la valutazione del comportamento dei creditori pubblici dal 2007 al 2010, la Commissione ritiene che sia necessario valutare due diverse decisioni da parte dei creditori pubblici: la decisione del 2007 di approvare il piano e la decisione del 2010 di accettare il rimborso finale come indicato in dettaglio nella tabella 26 della presente decisione.

(188)

In base alla giurisprudenza della Corte, in tali situazioni la Commissione deve applicare il criterio del creditore privato, ossia per determinare se la riduzione di una parte dei debiti dovuti da un'impresa in difficoltà a un ente di diritto pubblico abbia le caratteristiche di un aiuto di Stato, deve equiparare tale ente a un creditore privato che cerchi di recuperare gli importi dovutigli da un debitore in difficoltà finanziarie (40).

(189)

Tuttavia, secondo la giurisprudenza, quando un'impresa, a fronte di un significativo peggioramento della sua situazione finanziaria, propone ai suoi creditori un accordo, o una serie di accordi, per la ristrutturazione del suo debito, al fine di risanare la propria situazione e di evitare la messa in liquidazione, ciascun creditore è indotto a operare una scelta tenendo conto, da una parte, dell'importo offertogli nell'ambito dell'accordo proposto, e, dall'altra, dell'importo che ritiene di poter recuperare al termine dell'eventuale liquidazione dell'impresa. La sua scelta è influenzata da una serie di fattori, come ad esempio la sua qualità di creditore ipotecario, privilegiato o ordinario, la natura e la portata delle eventuali garanzie che detiene, la sua valutazione delle possibilità di risanamento dell'impresa e del rischio di un aumento delle sue perdite in caso contrario nonché l'importo che riceverebbe in caso di liquidazione. Se, ad esempio, succedesse che, nell'ipotesi della liquidazione di un'impresa, il valore di realizzo delle attività permettesse di rimborsare solamente i crediti ipotecari e privilegiati, i crediti ordinari non avrebbero alcun valore. In simili circostanze, il fatto che un creditore ordinario accetti di rinunciare al rimborso di una parte importante del suo credito non costituirebbe un sacrificio significativo (41).

(190)

La Commissione rileva che i termini dell'accordo concluso con gli enti pubblici di riscossione sono diversi dai termini stabiliti nell'accordo con le banche private.

(191)

Innanzitutto, le banche private hanno optato per un rimborso immediato, mentre gli enti pubblici di riscossione hanno accettato di attendere i risultati della vendita delle attività e delle filiali di PLZ Hydral.

(192)

In secondo luogo, il tasso di recupero previsto degli enti pubblici di riscossione supera in larga misura il tasso di recupero delle banche private: la Banca […] ha recuperato il 7 %, la Banca […] il 13 %, mentre gli enti pubblici di riscossione potevano aspettarsi di recuperare il 38,5 % sulla base dei ricavi della vendita di 122,3 milioni di PLN.

(193)

La Commissione deve valutare se la decisione dei creditori pubblici di accettare nel 2007 il piano, che è di natura diversa dal rimborso dei debiti ottenuto dai creditori privati, sarebbe stata presa da un creditore privato al loro posto, applicando i principi di cui ai precedenti punti 188 e 189.

(194)

Innanzitutto, la Commissione rileva che i creditori pubblici avevano soltanto garanzie limitate e che le loro garanzie erano di qualità inferiore rispetto a quella delle banche private (cfr. precedenti tabelle da 16 a 20). Si trovavano pertanto in una posizione negoziale più debole. Al contempo, a seguito dell'accordo con i creditori privati, la qualità della loro garanzia è aumentata in misura significativa, offrendo loro l'ulteriore certezza che, anche nel caso in cui il piano non avesse funzionato come previsto, avrebbero comunque ottenuto un tasso di recupero accettabile dalle attività.

(195)

In secondo luogo, la Commissione constata che i creditori pubblici potevano aspettarsi, sulla base delle ipotesi del piano, un tasso di recupero molto più elevato di quello dei creditori privati, che avevano optato per una soluzione più rapida.

(196)

In terzo luogo, la Commissione fa presente che, i creditori privati avevano ottenuto assicurazioni da PZL Hydral e PZL Wrocław che tutti i nuovi debiti sarebbero stati pagati entro i termini prescritti.

(197)

In quarto luogo, la Commissione osserva che per quanto riguarda i debiti in essere, PZL Hydral aveva accettato un programma di pagamento che prevedeva il rimborso rateale di parte del debito e il pagamento della parte restante dopo aver saputo quali sarebbero stati i ricavi della vendita delle attività e delle filiali. Tali pagamenti costituivano un miglioramento sostanziale rispetto al recupero negli anni precedenti prima dell'approvazione del piano: nel 2008, il primo anno del piano, PZL Hydral ha rimborsato 54,6 milioni di PLN, contro appena 9,5 milioni di PLN nel 2007 (cfr. tabella 21).

(198)

La Commissione conclude che, sulla base di tali garanzie e delle assicurazioni ricevute da PZL Hydral, i creditori pubblici hanno agito come un creditore privato che si trovi in una situazione analoga.

(199)

La Commissione osserva inoltre che, a seguito dell'insuccesso dei negoziati con […] e […] (cfr. punto 94), l'effettiva realizzazione del piano ha richiesto più tempo di quello inizialmente previsto. La Commissione ritiene che si trattasse di un rischio insito nell'approvazione del piano da parte degli enti pubblici di riscossione.

(200)

Il rimborso finale tra PZL Hydral e i suoi creditori pubblici è descritto nella tabella 26. Una volta stabilito il prezzo di vendita per PZL Wrocław a seguito di un'offerta presentata da […], i creditori pubblici hanno accettato di ottenere il rimborso dalla vendita delle attività di PZL Hydral, senza alcun conferimento di capitale, conformemente al criterio del creditore privato, tenendo conto del valore dei loro crediti e della qualità delle loro garanzie (cfr. punto 96).

(201)

La Commissione deve pertanto determinare se, in caso di vendita senza conferimenti di capitale, qualsiasi creditore pubblico sarebbe avvantaggiato rispetto al caso di fallimento, e se una vendita a […] sia l'ipotesi di vendita migliore che i creditori pubblici possano aspettarsi.

(202)

Tutti i creditori pubblici recupereranno più dei creditori privati (cfr. punto 134), tranne il ministero delle Finanze, che, tuttavia, non deteneva alcuna garanzia e pertanto non può essere paragonato ai creditori privati detentori di una garanzia di primo grado (cfr. punti 32 e 34).

(203)

Va sottolineato che lo studio di Ernst&Young richiesto dall'ARP confrontava gli importi che ciascun creditore pubblico poteva aspettarsi di recuperare in caso di fallimento e in caso di vendita, che ha avuto luogo nel 2010 (cfr. punto 137). Lo studio conclude che ciascun creditore pubblico sarebbe avvantaggiato in caso di vendita.

(204)

La Commissione ha valutato criticamente lo studio di Ernst&Young per determinare l'attendibilità dei suoi risultati e verificare se esso effettivamente dimostri che, accettando l'accordo ciascun creditore pubblico si è comportato come un creditore privato che si trovi in una situazione analoga, basandosi sulla giurisprudenza menzionata ai precedenti punti 188 e 189.

(205)

Innanzitutto, la Commissione rileva che lo studio di Ernst&Young ha utilizzato come metodologia la giurisprudenza pertinente dei tribunali europei per valutare il criterio del creditore privato e ha preso in considerazione la situazione di ciascun creditore pubblico, la garanzia detenuta, la sua classificazione e l'importo che sarebbe stato recuperato in caso di liquidazione.

(206)

La tabella 26 della presente decisione indica che, sulla base di tale valutazione, ciascun creditore pubblico (l'ente di previdenza sociale, l'ufficio delle imposte regionale della Bassa Slesia, l'ufficio delle imposte di Breslavia Psie Pole, il consiglio comunale di Breslavia, il fondo statale per la riabilitazione dei disabili, l'ufficio regionale della Bassa Slesia e il ministero delle Finanze) sarebbe avvantaggiato in caso di vendita di tutte le attività di PZL Hydral, dal momento che ciascuno recupererebbe una percentuale più elevata della propria parte dei debiti in essere rispetto all'ipotesi di fallimento con conseguente liquidazione, tenendo conto della classificazione dei debiti e delle garanzie possedute dai creditori pubblici (cfr. punto 134).

(207)

La Commissione ha quindi verificato la plausibilità dell'ipotesi di fallimento elaborata da Ernst&Young. Il punto di partenza della valutazione è che il valore di PZL Hydral è pari a zero, in quanto le sue passività superano di gran lunga il valore delle sue attività e filiali. Ciascun creditore, in un'ipotesi di fallimento, potrebbe quindi recuperare soltanto la parte dei debiti in essere coperta da una garanzia, a condizione che la classificazione di tale garanzia consenta al creditore di beneficiare del valore di liquidazione delle attività garantite.

(208)

Le tabelle da 16 a 20 riportano le garanzie per ogni creditore pubblico. La misura in cui ogni creditore pubblico deve essere soddisfatto dalla sua garanzia, tenendo conto della relativa classificazione, in caso di dichiarazione di fallimento di PZL Hydral, è indicata al punto 131. Allo scopo di stimare il valore di svendita degli immobili, Ernst&Young ha considerato l'attuale valore equo delle attività che fanno parte dell'impresa conformemente al punto 30 e al principio contabile internazionale (IAS) n. 16 relativo a immobili, impianti e macchinari (42). La Commissione rileva che l'applicazione dell'IAS è obbligatoria nell'Unione europea e che pertanto è un punto di partenza adeguato per valutare il valore di liquidazione. La Commissione ritiene ragionevole che il valore fallimentare di tali attività si riduca nella svendita del 50 % per il fatto che le attività in questione saranno vendute separatamente, che non sarà possibile applicare il criterio «dell'impresa avviata» e a causa di una riduzione della domanda di beni industriali nel contesto della crisi economica nonché del fatto che questo valore è superiore ai ricavi medi della vendita delle attività in caso di fallimento in Polonia, che è pari al 26,86 % del loro valore equo.

(209)

La Commissione conclude che l'ipotesi di una vendita a […] è il più favorevole a ciascuno dei creditori pubblici dell'ipotesi del fallimento.

(210)

Resta da determinare se l'offerta di […] sia la migliore che i creditori pubblici possano aspettarsi. La Commissione rileva che quando nella prima metà del 2009 è diventato chiaro che le condizioni contenute nell'offerta di […] non erano state soddisfatte, […] era l'unico acquirente interessato all'acquisto delle azioni di PZL Wrocław. Nonostante la pubblicazione di un invito a esprimere interesse e la ricerca attiva di possibili investitori nel maggio 2008 (cfr. punto 90 e seguenti), non si erano presentati altri investitori. I creditori pubblici non avevano pertanto motivi ragionevoli per ritenere che altri investitori avrebbero offerto un prezzo migliore in futuro.

(211)

Su tale base, la Commissione ritiene che, accettando nel 2010 la struttura del rimborso dei debiti indicata nella tabella 26, i creditori pubblici si sono comportati come un creditore privato che cerca di recuperare importi ad esso dovuti da un debitore in difficoltà finanziarie. I creditori pubblici non hanno pertanto conferito un vantaggio a PZL Hydral. Il rimborso dei debiti in essere sotto forma di cancellazione parziale di debiti pubblici, come risulta dallo studio di Ernst&Young, non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

VIII.4.   Misure nei confronti di PZL Wrocław

(212)

La Commissione deve determinare se il prestito del 2007 abbia conferito un vantaggio a PZL Wrocław. A tale scopo, la Commissione deve stabilire se un investitore privato (in appresso «il principio dell'investitore operante nelle normali condizioni di un'economia di mercato») avrebbe realizzato l'operazione in questione alle medesime condizioni e, in caso di risposta negativa, esaminare a quali condizioni egli avrebbe potuto realizzarla (43).

(213)

La Commissione sottolinea che per accertare se un prestito concesso da un ente statale che è già un azionista di un'impresa è conforme al principio dell'investitore operante nelle normali condizioni di un'economia di mercato, l'investimento deve essere confrontato con gli investimenti di una holding privata o di un gruppo di imprese private che perseguono una politica strutturale e che sono guidati dalle prospettive a più lungo termine (44).

(214)

La Commissione è del parere che l'ARP non sia un creditore esterno che investe allo scopo di ottenere utili sulla base del rendimento del proprio investimento sotto forma di tasso di interesse, ma che sia un azionista che detiene più del 90 % delle azioni di PZL Hydral, che a sua volta detiene il 100 % delle azioni di PZL Wrocław. Occorre pertanto stabilire se un investitore privato avrebbe concesso il prestito del 2007 nelle stesse circostanze.

(215)

Per quanto riguarda il prestito del 2007 a favore di PZL Wrocław, la Commissione fa presente innanzitutto che è stato concesso a PZL Wrocław, un'impresa che all'epoca era finanziariamente redditizia e non si trovava in difficoltà finanziarie ai sensi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione (cfr. punti 47 e 48). Si trattava invece di una società nuova non gravata da debiti che disponeva già di un numero considerevole di ordini, principalmente sotto forma di contratti con il ministero della Difesa polacco, con il quale aveva relazioni commerciali di lunga data.

(216)

La Commissione rileva che l'ARP aveva previsto di garantirsi un rendimento del suo investimento tramite la conversione del debito derivante da tale prestito in quote del capitale sociale di […] % e la conseguente vendita di questa partecipazione in PZL Wrocław a un investitore privato (per un importo previsto di […]), come indicato nel piano.

(217)

L'ARP ha preso in considerazione i negoziati in corso con […] (cfr. punto 74).

(218)

Per stabilire se l'ARP abbia agito conformemente al principio dell'investitore privato, è pertanto necessario determinare il prezzo di vendita che l'ARP poteva aspettarsi per la sua quota di partecipazione, il livello di rischio e se il rendimento dell'investimento derivante dalla vendita fosse adeguato in relazione al rischio assunto dall'ARP.

(219)

Prima di concedere il prestito, l'ARP aveva richiesto uno studio a un esperto indipendente per stabilire il valore di PZL Wrocław dopo il completamento della cessione a quest'ultima di una parte delle attività di PZL Hydral (cfr. punto 66).

(220)

La Commissione ha valutato con attenzione questo studio e ha concluso che era ragionevole aspettarsi un prezzo di vendita minimo di […] (cfr. punto 71 e seguenti). Vendendo circa […] % delle sue azioni, l'ARP poteva pertanto aspettarsi un considerevole rendimento di almeno 48,5 milioni di PLN, in caso di riuscita della vendita.

(221)

La Commissione riconosce che esistono sempre considerevoli rischi insiti in qualsiasi privatizzazione. Nel caso in esame un primo tentativo era già fallito. Al contempo, la Commissione rileva che le prospettive complessive per un'impresa polacca dei settori dell'aviazione e della difesa erano relativamente stabili tenendo conto delle operazioni in corso all'estero dell'esercito polacco e degli impegni della Polonia nei confronti della NATO per quanto riguarda le sue capacità di difesa. Inoltre, tenuto conto della necessità di disporre di autorizzazioni specifiche, gli ostacoli all'ingresso nel segmento di mercato pertinente sono elevati e ciò aumenta l'attrattiva degli operatori già presenti sul mercato.

(222)

La Commissione sottolinea inoltre che il rendimento previsto dell'investimento era sufficientemente elevato da giustificare un rischio relativamente elevato e che inoltre l'ARP aveva ottenuto una garanzia sotto forma di pegno registrato sui macchinari per 5,5 milioni di PLN e di un pegno ordinario sul […] % delle azioni (cfr. punto 65).

(223)

Su tale base, la Commissione ritiene che il prestito del 2007 sia stato concesso in linea con il principio dell'investitore privato e che pertanto non costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(224)

La Commissione deve determinare se il prestito del 2008 abbia conferito un vantaggio a PZL Wrocław. A tale scopo, la Commissione applicherà il principio dell'investitore privato secondo quanto indicato ai punti da 212 a 214 e per i motivi in essi spiegati.

(225)

Per quanto riguarda il prestito del 2008 a favore di PZL Wrocław, la Commissione fa presente innanzitutto che è stato concesso a PZL Wrocław, un'impresa che all'epoca era finanziariamente redditizia e non si trovava in difficoltà finanziarie ai sensi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. Si trattava invece di una società nuova non gravata da debiti che disponeva già di un numero considerevole di ordini, principalmente sotto forma di contratti per un importo di […] con il ministero della Difesa polacco (cfr. punto 48). La Commissione è del parere che il prestito in questione sia stato concesso specificamente allo scopo di gestire il numero crescente di ordini del ministero della Difesa. Inoltre, nel 2008 l'impresa ha ottenuto un finanziamento privato sotto forma di leasing operativo (cfr. punto 87).

(226)

La Commissione sottolinea che l'ARP ha concesso il prestito del 2008 poco prima della prevista conclusione dei negoziati con […] riguardo alla vendita di PZL Wrocław (cfr. punto 74). Lo ha fatto per fornire un prestito ponte per il periodo precedente alla conclusione dell'accordo, quando PZL Wrocław doveva espandere la sua capacità rapidamente per affrontare il numero crescente di ordini del ministero della Difesa. La principale motivazione dell'ARP per la concessione del prestito era pertanto garantire che l'impresa potesse sfruttare le opportunità commerciali prima della conclusione dell'accordo con […] e garantire che l'accordo potesse essere concluso in tempi brevi.

(227)

La Commissione rileva che il prestito è limitato a 4 milioni di PNL, l'importo necessario per acquisire le attività indispensabili per soddisfare la domanda aggiuntiva del ministero della Difesa.

(228)

Inoltre, la Commissione osserva che il prestito era garantito da un pegno registrato su macchinari per un valore di 2,8 milioni di PLN e da un pegno ordinario su crediti derivanti da contratti commerciali per un valore di 5,2 milioni di PLN, e che aveva un tasso di interesse variabile identico al tasso di riferimento applicabile pubblicato dalla Commissione (cfr. punto 83). Ciononostante, prima di concedere il prestito del 2008, l'ARP ha esaminato la situazione finanziaria di PZL Wrocław e ha rilevato che realizzava un utile. Su tale base, l'ARP poteva aspettarsi che PZL Wrocław realizzasse un flusso di cassa sufficiente per rimborsare il prestito e per consentire all'ARP di ottenere un remunerazione dal suo investimento.

(229)

La Commissione osserva che la concessione di un prestito ponte di importo esiguo costituisce un comportamento economico normale per un azionista di maggioranza che ha intenzione di vendere l'impresa se tale prestito è necessario per sfruttare le opportunità commerciali e garantire che la vendita si concluda regolarmente. La Commissione è del parere che il prestito del 2008, che, inoltre, era adeguatamente garantito e prevedeva un interesse conforme al tasso di riferimento, sia stato concesso dall'ARP in linea con tale logica.

(230)

Su tale base, la Commissione ritiene che il prestito del 2008 sia stato concesso in linea con il principio del creditore operante nelle normali condizioni di un'economia di mercato e che pertanto non costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(231)

Accettando, dapprima la conversione del debito in quote del capitale sociale e poi l'assegnazione di tutti i ricavi della vendita delle quote del capitale sociale a PZL Hydral per consentirle di rimborsare i debiti in essere nei confronti di enti pubblici come previsto nel piano, l'ARP ha di fatto rinunciato alla riscossione di crediti per un importo di 17,2 milioni di PLN, recuperando soltanto [> 1 053 196,36 PLN].

(232)

È necessario stabilire se la conversione del debito in quote del capitale sociale comporti un vantaggio concesso dall'ARP a favore di PZL Wrocław. A tale scopo, la Commissione deve determinare se, nell'esecuzione di questa operazione, l'ARP abbia soddisfatto il criterio del creditore privato definito ai punti 188 e 189.

(233)

La Commissione sottolinea innanzitutto che l'offerta di […] del 2009 […] era di […] inferiore all'offerta di […] del 2008. La Commissione è del parere che questa differenza rifletta il deterioramento della situazione di PZL Wrocław, che nel 2008 era stata redditizia e con buone prospettive, mentre nel 2009 presentava segni di difficoltà, soprattutto a seguito della considerevole diminuzione degli ordini da parte del ministero della Difesa.

(234)

La Commissione rileva inoltre che l'ARP non aveva motivo di aspettarsi di trovare un acquirente oltre a […] per le azioni di PZL Wrocław che aveva ottenuto a seguito della conversione del debito in quote del capitale sociale (cfr. punto 210). Per assicurare la riuscita dell'operazione, l'ARP doveva garantire che l'impresa potesse rimborsare i debiti nei confronti dei creditori pubblici, a condizione che avessero ipoteche sulle attività di PZL Wrocław, altrimenti non sarebbe stata in grado di onorare l'impegno di trasferire tutte le attività non garantite.

(235)

Inoltre, se la vendita di PZL Wrocław – che era l'evento su cui si basava la ristrutturazione dei debiti pubblici mediante rimborsi parziali – non fosse andata avanti, le autorità fiscali avrebbero richiesto il rimborso dei loro crediti conformemente al codice delle imposte (cfr. punto 144). Inoltre, tenuto conto della situazione finanziaria di PZL Wrocław, l'insuccesso dell'accordo di vendita avrebbe avuto come conseguenza la dichiarazione di fallimento di PZL Wrocław (cfr. punto 52).

(236)

La Commissione conclude pertanto che l'unica alternativa all'accettazione della rinuncia di fatto a 17,2 milioni di PLN sarebbe stata la liquidazione di PZL Wrocław e PZL Hydral.

(237)

Il supplemento allo studio di Ernst&Young valutava queste due ipotesi. La Commissione ha valutato criticamente lo studio di Ernst&Young per stabilire l'attendibilità dei suoi risultati e verificare se esso dimostri effettivamente che, accettando l'accordo, l'ARP si era comportata come un creditore privato che si trovi in una situazione analoga, basandosi sulla giurisprudenza menzionata ai punti 188 e 189.

(238)

In caso di fallimento, lo studio conclude che i creditori ordinari non riceveranno nulla, in quanto molte delle attività sono gravate da pegni e ipoteche e, inoltre, le autorità fiscali potranno richiedere il rimborso dei crediti vantati nei confronti di PZL Wrocław (cfr. punti 143 e seguenti). La Commissione ha confermato queste informazioni esaminando le relazioni finanziarie di PZL Wrocław e analizzando l'attuazione della normativa polacca ed è giunta alla conclusione che la valutazione di Ernst&Young sia giustificata.

(239)

La Commissione ritiene pertanto che il valore del pegno ordinario sui crediti che garantisce il prestito del 2008 non avrebbe alcun valore nell'ipotesi di una liquidazione. Inoltre, il pegno su […] % delle azioni non avrebbe alcun valore nell'ipotesi di una liquidazione, in quanto il valore delle stesse azioni è pari a zero.

(240)

Per stabilire l'importo che l'ARP otterrebbe nell'ipotesi di una liquidazione, è quindi necessario stimare gli utili che potrebbe aspettarsi dalla vendita dei beni sui quali possiede pegni registrati.

(241)

Il supplemento allo studio di Ernst&Young sottolinea che i macchinari sui quali l'ARP deteneva pegni per il prestito del 2007 avevano un valore contabile nel 2007 di 5,5 milioni di PLN, mentre i macchinari sui quali deteneva pegni per il prestito del 2008 avevano un valore contabile di 2,8 milioni di PLN nel 2008.

(242)

Nel supplemento allo studio di Ernst&Young la valutazione del valore di liquidazione dei pegni registrati a favore dell'ARP era basata sul valore contabile delle attività inserite nelle relazioni finanziarie di PZL Wrocław sottoposte a revisione (cfr. punti 151 e 152) al 31 gennaio 2010, vale a dire 2,1 milioni di PLN.

(243)

La Commissione ritiene che il valore contabile delle attività mobili durature (che servivano come pegno per i prestiti del 2007 e del 2008), inserito nella relazione finanziaria sottoposta a revisione, costituisca un punto di partenza adeguato per valutare il loro valore di liquidazione. La Commissione osserva innanzitutto che la considerevole differenza tra il valore contabile e il valore patrimoniale netto rilevata dallo studio del 2008 che aveva valutato PZL Wrocław era dovuta a un significativo aumento del valore degli immobili. Non era stata effettuata alcuna rettifica per il valore dei macchinari. In secondo luogo, la Commissione sottolinea che, tenuto conto del breve periodo di tempo trascorso tra l'istituzione del pegno e la valutazione, non sussistono altre indicazioni da cui risulti che il valore contabile non rifletta il valore dei macchinari stabilito sulla base di una stima prudente.

(244)

Il supplemento allo studio di Ernst&Young sostiene che, in caso di liquidazione, le attività avrebbero dovuto essere vendute in una svendita con una riduzione del 50 % e che pertanto il loro valore sarebbe di 1 053 196,36 PLN. La Commissione riconosce che attività quali i macchinari che sono messe in vendita nel contesto di una liquidazione sono di norma vendute a un valore inferiore a quello contabile.

(245)

La Commissione ritiene che la riduzione del 50 % sia giustificata per i motivi indicati da Ernst&Young e descritti al precedente punto 147. Ritiene in particolare che la valutazione del loro valore ipotetico in caso di fallimento sia stata effettuata utilizzando una metodologia che può essere considerata adeguata per determinare il valore realizzabile dei crediti vantati nei confronti dei beneficiari di prestiti a rischio di fallimento, tenendo conto del tipo specifico di macchinari da vendere e della circostanza delle vendite ad un cliente particolare (il ministero della Difesa) che riduce le proprie spese alla luce della necessità di adattarsi alla riduzione delle entrate fiscali dovuta alla crisi.

(246)

La Commissione conclude pertanto che, sulla base delle informazioni di cui disponeva al momento dell'adozione della presente decisione, il valore fallimentare dei prestiti in essere dell'ARP era 1 053 196,36 PLN.

(247)

Nell'ipotesi di vendita, il valore dei prestiti in essere dell'ARP era superiore, in quanto […] si era offerto di pagare all'ARP [> 1 053 196,36 PLN].

(248)

La Commissione conclude che un creditore privato che si trovi nella situazione dell'ARP accetterebbe di rinunciare a 17,2 milioni di PLN, in quanto non potrebbe ragionevolmente aspettarsi di recuperare un importo superiore in una procedura di fallimento. Su tale base, la Commissione è pertanto convinta che il comportamento dell'ARP riguardo alla conversione del debito in quote del capitale sociale del 2010 sia in linea con il principio dell'investitore privato e che la conversione del debito in quote del capitale sociale non comporti elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

IX.   CONCLUSIONE

(249)

La Commissione rileva che il procedimento di indagine formale, avviato ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di procedura, e relativo ad apporti di capitale per un importo di 113 milioni di PLN notificati ma successivamente ritirati dalle autorità polacche non ha più ragione di essere.

(250)

Per quanto riguarda il mancato recupero dei debiti dovuti a creditori pubblici e il loro successivo rimborso, la Commissione ritiene che i creditori pubblici abbiano agito in linea con il criterio del creditore privato. Il comportamento dei creditori pubblici non contiene pertanto elementi di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(251)

La Commissione ritiene che la conversione parziale del debito in quote di capitale sociale, prevista dall'agenzia per lo sviluppo industriale (ARP) nel quadro del piano modificato, non costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE in quanto è conforme al criterio del creditore privato. La Commissione ritiene inoltre che il prestito del 2007 e il prestito del 2008 a favore di PZL Wrocław non costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE in quanto sono conformi al criterio dell'investitore privato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione ha deciso di chiudere il procedimento di indagine formale di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo a conferimenti di capitale per un importo di 113 milioni di PLN, considerato che la Polonia ha ritirato la sua notifica e non intende portare avanti il progetto di aiuto in questione.

Articolo 2

1.   Il mancato recupero parziale nel periodo 1998-2007 dei crediti delle autorità pubbliche polacche nei confronti di PZL Hydral e il loro successivo rimborso nel periodo 2007-2010 non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2.   I prestiti concessi dall'ARP a PZL Wrocław nel 2007 (12,5 milioni di PLN) e nel 2008 (4 milioni di PLN) non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3.   La successiva cancellazione parziale di tali prestiti menzionati per un importo di 17,2 milioni di PLN, effettuata sotto forma di conversione del debito in quote del capitale sociale, non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 3

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2010.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  GU C 324, 19.12.2008, pag. 17.

(2)  GU C 158, 18.6.2010, pag. 9.

(3)  Gazzetta ufficiale n. 145, punto 1625 e successive modifiche.

(4)  Gazzetta ufficiale n. 122, punto 1320 e successive modifiche.

(5)  Gazzetta ufficiale n. 116, punto 1090 e successive modifiche.

(6)  Gazzetta ufficiale n. 192, punto 1965 e successive modifiche.

(7)  Gazzetta ufficiale n. 214, punto 1571 e successive modifiche.

(8)  (Informazione riservata.

(9)  Gazzetta ufficiale 1997/140, punto 939 e successive modifiche.

(10)  1 USD = 3,3 PLN al 22 giugno 2010. Il tasso di cambio in vigore in tale data è stato utilizzato per tutti gli importi convertiti da USD in PLN nella presente decisione; tali importi sono forniti come base di confronto con il PLN soltanto a fini di riferimento.

(11)  Gli importi effettivi dipendono dal fatturato realizzato.

(12)  Conformemente alle disposizioni polacche, il trasferimento automatico verso un grado più elevato in termini di priorità dei diritti registrati nel registro fondiario è sancito dall'articolo 12 della legge relativa ai registri fondiari e alle ipoteche, Gazzetta ufficiale n. 19, punto 147.

(13)  Questo importo rappresenta i costi di recupero calcolati dall'ufficio delle imposte di Breslavia Psie Pole.

(14)  L'interesse sugli arretrati d'imposta si applica a tutti i crediti di diritto pubblico dovuti ad autorità fiscali e organismi pubblici. Sebbene autorità come il fondo di sicurezza sociale abbiano proprie disposizioni giuridiche che prevedono il recupero dei contributi non versati entro i termini prescritti, per quanto riguarda le disposizioni che disciplinano il calcolo dell'interesse su tali importi, le disposizioni giuridiche fanno riferimento al codice delle imposte del 29 agosto 1997. La tabella indica i tassi di interesse annuali in quanto sono soggetti a frequenti variazioni. Ciò deriva dall'obbligo spettante al ministro delle Finanze ai sensi dell'articolo 56 del codice delle imposte di fissare e pubblicare i tassi di interesse correnti sugli arretrati di imposta tenendo conto dell'evoluzione del mercato e dei tassi applicati dalla Banca nazionale della Polonia. Le disposizioni che disciplinano il calcolo dell'interesse applicato sugli arretrati di imposta sono illustrate dal regolamento del ministero delle Finanze del 22 agosto 2005 (Gazzetta ufficiale n. 165, punto 1373) e in precedenza dai regolamenti del ministero delle Finanze del 1997, 2001 e 2002. Le variazioni dei debiti nei confronti dei creditori di diritto pubblico tengono conto di eventuali rimborsi parziali degli importi dovuti.

(15)  Per utile netto si intende in questa parte e nel resto della presente decisione l'utile al lordo delle imposte.

(16)  La legge del 28 febbraio 2003 relativa ai fallimenti e alle ristrutturazioni, Gazzetta ufficiale n. 60, punto 535 e successive modifiche.

(17)  I pegni registrati sono disciplinati dalla legge relativa ai pegni registrati e al registro dei pegni (Gazzetta ufficiale n. 149 del 6 dicembre 1996, punto 703 e successive modifiche). Un pegno registrato richiede un contratto scritto tra il creditore e la persona autorizzata a disporre dell'oggetto del pegno e l'iscrizione nel registro dei pegni tenuto dai tribunali distrettuali. La proprietà in questione può restare in possesso del titolare, che continua ad avere il diritto di disporne, o può essere detenuta da una terza parte, previo l'accordo di tale parte.

(18)  I pegni ordinari sono disciplinati dal codice civile. Il pegno è stabilito in virtù di un contratto tra il titolare e il creditore e, salvo diversamente stabilito dalla legge, l'oggetto del pegno deve essere messo a disposizione del creditore o di una terza parte.

(19)  Tutti e tre i metodi sono metodi dei ricavi in cui l'utile netto previsto, il flusso di cassa netto previsto o l'utile netto previsto più l'ammortamento sono utilizzati per valutare ricavi futuri. L'utile netto più l'ammortamento è il primo passo del processo di ottenimento di un'analisi del flusso di cassa nel sistema di contabilità finanziaria.

(20)  Per WACC si intende nella letteratura economica un calcolo del costo totale del capitale di un'impresa che consiste nella media ponderata tra ogni categoria di capitale (sia esso il capitale proprio o il capitale di debito). Nel calcolo del WACC sono incluse tutte le fonti di capitale – azioni ordinarie, azioni privilegiate, obbligazioni e altri debiti a lungo termine. Il WACC è il costo medio ponderato delle singole componenti del capitale. Il calcolo del WACC è incontestabile in quanto è il risultato dell'applicazione di una formula matematica.

(21)  Le autorità polacche hanno ritenuto ragionevole presupporre che il valore di PZL Wrocław fosse pari a un minimo di […]. Su tale base, […] % delle azioni di PZL Wrocław avevano un valore di 20,3 milioni di PNL.

(22)  Per valore equo di mercato si intende nella letteratura economica il valore al quale un'impresa o taluni elementi patrimoniali vengono scambiati tra un compratore e un venditore, nessuno dei quali è obbligato a comprare o vendere e che hanno entrambi una ragionevole conoscenza di tutti i fatti rilevanti in quel momento.

(23)  Il metodo del valore patrimoniale netto rettificato è un modo per valutare «un'impresa avviata» adeguando il valore di tutte le attività e passività al valore equo di mercato.

(24)  L'euro era la valuta nominale per questi accordi.

(25)  In particolare, ILA Berlin, il salone internazionale dell'aeronautica di Parigi, il salone aeronautico di Farnborough nel Regno Unito e il salone dell'industria di difesa (MSPO) in Polonia.

(26)  […] è una delle maggiori società di esternalizzazione in Europa, con quasi […] dipendenti con un valore stimato di circa […] (secondo quanto risulta dalla proposta del 30 settembre 2008).

(27)  GU C 244 del1’1.10.2004, pag. 2.

(28)  Causa C-256/97 DMT, Racc. [1999] pag. I-3919, punto 21.

(29)  I costi originati da un complesso di condizioni e circostanze alternative (rispetto ai costi sostenuti o originati nelle attuali circostanze).

(30)  Causa C-342/96 Spagna/Commissione, Racc. [1999] pag. I-2459.

(31)  Causa T-152/99 HAMSA/Commissione, Racc. [2002] pag. II-3049, punto 170.

(32)  Questo importo è utilizzato per rimborsare importi dovuti all'ente di previdenza sociale.

(33)  Le autorità polacche hanno anche specificato che il debito totale delle imprese nei confronti del consiglio comunale di Breslavia era pari a 32 094 812,25 PNL e nei confronti del fondo statale per la riabilitazione dei disabili a 14 578 542,46 PLN. Per questi due creditori lo studio non includeva l'interesse retroattivo, come indicato al punto 135.

(34)  Sarà calcolata una penalità di ritardo.

(35)  Il codice delle imposte del 29 agosto 1997 (Gazzetta ufficiale 2005/8, punto 60 e successive modifiche). L'articolo 112 stabilisce che l'acquirente di un'impresa o di una parte indipendente di un'impresa è responsabile con tutti i suoi beni congiuntamente e solidalmente con il contribuente per gli arretrati d'imposta esistenti alla data dell'acquisto e che riguardano l'attività economica esercitata tranne che nel caso in cui egli non potesse esserne a conoscenza nonostante la sua scrupolosità. L'articolo 118 stabilisce che non può essere emessa nei confronti di un terzo una decisione sugli obblighi fiscali qualora siano trascorsi cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui si sono creati gli arretrati d'imposta.

(36)  Comprende un importo di 7,5 milioni di PLN dovuto all'ente di previdenza sociale, di 19,1 milioni di PLN dovuto all'ufficio delle imposte regionale della Bassa Slesia, di 24,9 milioni di PLN dovuto al consiglio comunale di Breslavia e di 12,9 milioni di PNL dovuto al fondo statale per la riabilitazione dei disabili.

(37)  GU L 83, 27.3.1999, pag. 1.

(38)  Causa C-256/97 DM Transports, Racc. [1999] pag. I-3913, punto 30; causa T-36/99 Lenzing/Commissione, Racc. [2004], pag. II-3597, punti 137 e 139.

(39)  Causa C-256/97 DM Transports, Racc. [1999], pag. I-3913, punto 30.

(40)  Causa C-342/96 Spagna/Commissione, Racc. [1999] pag. I-2459, punto 46; causa C-256/97 DMT, Racc. [1999] pag. I-3913, punto 24; causa T-152/99 HAMSA/Commissione, Racc. [2002] pag. II-3049, punto 167; causa T-198/01 Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, Racc. [2004] pag. II-2717, punto 99; causa T-68/03 Olympic Airways/Commissione, Racc. [2007] pag. II-2911, punto 283.

(41)  Causa C-256/97 DMT, Racc. [1999] pag. I-3913, punto 30; causa T-152/99 HAMSA/Commissione, Racc. [2002] pag. II-3049, punto 168; causa T-46/97 SIC/Commissione, Racc. [2000] pag. II-2125, punto 95; causa T-68/03 Olympic Airways/Commissione, Racc. [2007] pag. II-2911, punto 283.

(42)  L'uso dei principi contabili internazionali è obbligatorio nell'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1725/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 261, 13.10.2003, pag. 1).

(43)  Causa T-16/96 Cityflyer/Commissione, Racc. [1998] pag. II-575, punto 52.

(44)  Cause riunite T-228/99 e T-233/99, Westdeutsche Landesbank/Commissione, Racc. [2003] pag. II-435, punto 314.


16.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/85


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2010

che concede alla Repubblica ceca una deroga all’applicazione della decisione 2006/679/CE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale sulla linea Strančice–České Budějovice

[notificata con il numero C(2010) 7789]

(Il testo in lingua ceca è il solo facente fede)

(2010/691/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2006/679/CE della Commissione, del 28 marzo 2006, relativa alla specifica tecnica per l’interoperabilità relativa al sottosistema «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (1), in particolare la sezione 7.1.3 dell’allegato,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/561/CE della Commissione (2) del 22 luglio 2009 recante modifica della decisione 2006/679/CE, stabilisce le modalità di attuazione della specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

(2)

In conformità alla sezione 7.1.3 della specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, l’installazione del sistema ERTMS/ETCS è obbligatoria nel caso di ammodernamento o nuove installazioni della protezione del treno in un impianto CCS per i progetti di infrastruttura ferroviaria che beneficiano di una sovvenzione finanziaria a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e/o del Fondo di coesione.

(3)

Quando il segnalamento è rinnovato su sezioni di una linea brevi (inferiori a 150 km) e discontinue, la Commissione può autorizzare una deroga temporanea a tale norma a condizione che lo Stato membro trasmetta un fascicolo alla Commissione. Il fascicolo contiene un’analisi economica che dimostra l’esistenza di un vantaggio economico e/o tecnico considerevole derivante dalla messa in servizio a una data limite per l’installazione invece che durante l’esecuzione del progetto finanziato dall’UE.

(4)

La Commissione esamina il fascicolo trasmesso e le misure proposte dallo Stato membro e informa il comitato di cui all’articolo 29 della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) del risultato dell’analisi. In caso di concessione di deroga, lo Stato membro assicura che il sistema ERTMS sia installato al più tardi 5 anni dopo il completamento del progetto e non appena la sezione della linea sia stata collegata a un’altra linea equipaggiata con il sistema ERTMS.

(5)

La linea Strančice–České Budějovice sarà gradualmente ammodernata fino al 2016 e alcune sezioni beneficiano già o beneficeranno prossimamente di una sovvenzione finanziaria a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e/o del Fondo di coesione.

(6)

La linea Strančice–České Budějovice ha una lunghezza inferiore a 150 Km e non è collegata a un’altra linea equipaggiata con il sistema ERTMS. Il 24 gennaio 2010 le autorità ceche hanno inviato alla Commissione una richiesta di deroga accompagnata da un fascicolo attestante il vantaggio economico e tecnico derivante dalla messa in servizio del sistema ERTMS entro la fine del 2018 anziché durante l’esecuzione del progetto finanziato dall’UE.

(7)

A norma dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il 20 maggio 2010 l’Agenzia ferroviaria europea ha fornito un parere tecnico sulla domanda di deroga.

(8)

Questo parere indica che il fascicolo contiene gli elementi richiesti per la deroga, ma suggerisce di verificare che l’offerta contenga un’opzione per l’installazione del sistema ERTMS sulla linea.

(9)

In data 7 giugno 2010 le autorità ceche hanno confermato che l’offerta per l’ultima sottosezione conterrà una specifica opzione per l’installazione del sistema ERTMS sulla linea.

(10)

La Commissione ha informato il comitato istituito dall’articolo 29 della direttiva 2008/57/CE del risultato dell’analisi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È concessa la deroga richiesta dalla Repubblica ceca all’obbligo di applicare la STI «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale sulla linea Strančice–České Budějovice

La deroga è applicabile fino al 31 dicembre 2018.

Articolo 2

La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2010.

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)  GU L 284 del 16.10.2006, pag. 1.

(2)  GU L 194 del 25.7.2009, pag. 60.

(3)  GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1

(4)  GU L 164 del 30.4.2004, pag.1.


Rettifiche

16.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/87


Regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 293 dell’11 novembre 2010 )

A pagina 23, articolo 8, paragrafo 2, lettera b):

Anziché:

«b)

le specifiche generiche per la progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I, punto 1, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 1o giugno 2011;»

Leggi:

«b)

le specifiche generiche per la progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I, punto 1, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 1o giugno 2012;».