ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.280.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 280

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
26 ottobre 2010


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (UE) n. 960/2010 della Commissione, del 25 ottobre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

8

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2010/638/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

10

 

*

Decisione 2010/639/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia

18

 

 

2010/640/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 21 ottobre 2010, che modifica le decisioni 2006/920/CE e 2008/231/CE relative alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema Esercizio e gestione del traffico del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità [notificata con il numero C(2010) 7179]  ( 1 )

29

 

 

2010/641/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 22 ottobre 2010, che modifica la decisione 2008/866/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione [notificata con il numero C(2010) 7183]  ( 1 )

59

 

 

2010/642/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 25 ottobre 2010, relativa all’autorizzazione di un metodo di classificazione delle carcasse di suino in Grecia [notificata con il numero C(2010) 7230]

60

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2010/643/UE

 

*

Decisione n. 2/2010 del comitato statistico Unione europea/Svizzera, del 1o ottobre 2010, recante modifica dell’allegato A dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di cooperazione statistica

62

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica dell'indirizzo della Banca centrale europea, del 15 settembre 2010, che modifica l’indirizzo BCE/2007/2 relativo ad un sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2010/12) (GU L 261 del 5.10.2010)

80

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

26.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/1


DIRETTIVA 2010/64/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 2010

sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 2, secondo comma, lettera b),

vista l’iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica d’Austria, della Repubblica portoghese, della Romania, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (1),

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione si è posta l’obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Secondo le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, in particolare il punto 33, il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle altre decisioni di autorità giudiziarie dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione in materia civile e in materia penale, poiché un reciproco riconoscimento rafforzato e il necessario ravvicinamento delle legislazioni faciliterebbe la cooperazione tra le autorità competenti e la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli.

(2)

In ottemperanza alle conclusioni di Tampere, il 29 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali (3). L’introduzione al programma stabilisce che il reciproco riconoscimento «deve consentire di rafforzare non solo la cooperazione tra Stati membri, ma anche la protezione dei diritti delle persone».

(3)

L’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale presuppone che gli Stati membri ripongano fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia penale. La portata del reciproco riconoscimento è strettamente vincolata a numerosi parametri, inclusi i meccanismi di protezione dei diritti degli indagati o degli imputati e le norme minime comuni necessarie ad agevolare l’applicazione del suddetto principio.

(4)

Il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale può realizzarsi efficacemente soltanto in uno spirito di affidamento, nel quale non solo le autorità giudiziarie, ma tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale considerano le decisioni delle autorità giudiziarie degli altri Stati membri equivalenti alle proprie. Ciò presuppone affidamento non solo nell’adeguatezza delle normative degli altri Stati membri, bensì anche nella corretta applicazione di tali normative.

(5)

L’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo, la «CEDU») e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo, la «Carta») sanciscono il diritto a un processo equo. L’articolo 48, paragrafo 2, della Carta garantisce il rispetto dei diritti della difesa. La presente direttiva rispetta tali diritti e dovrebbe essere attuata di conseguenza.

(6)

Sebbene tutti gli Stati membri siano firmatari della CEDU, l’esperienza ha dimostrato che questa circostanza non sempre assicura un grado sufficiente di affidamento nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri.

(7)

Ai fini di un rafforzamento della fiducia reciproca è necessaria un’applicazione più coerente dei diritti e delle garanzie stabiliti all’articolo 6 della CEDU. È inoltre necessario, per mezzo della presente direttiva e di altre misure, sviluppare ulteriormente all’interno dell’Unione le norme minime stabilite nella CEDU e nella Carta.

(8)

A norma dell’articolo 82, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è possibile stabilire norme minime applicabili negli Stati membri al fine di facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensioni transnazionali. L’articolo 82, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), indica «i diritti della persona nella procedura penale» quale uno degli ambiti in cui è possibile stabilire norme minime.

(9)

Le norme minime comuni dovrebbero incrementare l’affidamento nei sistemi di giustizia penale di tutti gli Stati membri, che a sua volta dovrebbe generare una più efficace cooperazione giudiziaria in un clima di fiducia reciproca. Tali norme minime comuni si dovrebbero stabilire nell’ambito dell’interpretazione e della traduzione nei procedimenti penali.

(10)

Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha adottato una risoluzione relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali (4). Seguendo un approccio in varie tappe, la tabella di marcia ha invitato ad adottare misure concernenti il diritto alla traduzione e all’interpretazione (misura A), il diritto a informazioni relative ai diritti e all’accusa (misura B), il diritto alla consulenza legale e all’assistenza legale gratuita (misura C), il diritto alla comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari (misura D), nonché le garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili (misura E).

(11)

Il Consiglio europeo ha accolto con favore la tabella di marcia e l’ha integrata nel programma di Stoccolma (punto 2.4), adottato il 10 dicembre 2009. Il Consiglio europeo ha sottolineato il carattere non esaustivo della tabella di marcia, invitando la Commissione a esaminare ulteriori elementi in materia di diritti procedurali minimi per gli indagati e gli imputati, nonché a valutare la necessità di affrontare altre questioni, ad esempio la presunzione d’innocenza, in modo da promuovere una migliore cooperazione in tale settore.

(12)

La presente direttiva si riferisce alla misura A della tabella di marcia. Essa stabilisce norme minime comuni da applicare nell’ambito dell’interpretazione e della traduzione nei procedimenti penali al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri.

(13)

La presente direttiva si basa sulla proposta della Commissione di decisione quadro del Consiglio sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, dell’8 luglio 2009, e sulla proposta della Commissione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, del 9 marzo 2010.

(14)

Il diritto all’interpretazione e alla traduzione per coloro che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento è sancito dall’articolo 6 della CEDU, come interpretato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. La presente direttiva facilita l’applicazione di tale diritto nella pratica. A tal fine, lo scopo della presente direttiva è quello di assicurare il diritto di persone indagate o imputati all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali al fine di garantire il loro diritto ad un processo equo.

(15)

I diritti previsti dalla presente direttiva dovrebbero altresì applicarsi, quali necessarie misure di accompagnamento, all’esecuzione del mandato d’arresto europeo (5) nei limiti stabiliti dalla medesima. Gli Stati membri di esecuzione dovrebbero provvedere all’interpretazione e alla traduzione a beneficio delle persone ricercate che non parlino o non comprendano la lingua del procedimento e assumerne i relativi costi.

(16)

In taluni Stati membri un’autorità diversa da una corte avente giurisdizione in materia penale è competente per comminare sanzioni in relazione a reati relativamente minori. Questo può essere il caso, ad esempio, delle infrazioni al codice della strada commesse su larga scala e che potrebbero essere accertate in seguito a un controllo stradale. In tali situazioni, non sarebbe ragionevole esigere che l’autorità competente garantisca tutti i diritti sanciti dalla presente direttiva. Laddove la legislazione di uno Stato membro preveda l’imposizione di una sanzione per reati minori da parte di tale autorità e vi sia il diritto a presentare ricorso a una giurisdizione competente in materia penale, la presente direttiva dovrebbe quindi applicarsi solo ai procedimenti dinanzi a tale giurisdizione in seguito a tale ricorso.

(17)

La presente direttiva dovrebbe assicurare un’assistenza linguistica adeguata e gratuita, consentendo a indagati o imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale di esercitare appieno i loro diritti della difesa e tutelare l’equità del procedimento.

(18)

L’interpretazione a beneficio degli indagati o degli imputati dovrebbe essere fornita senza indugio. Tuttavia, qualora un certo lasso di tempo trascorra prima che l’interpretazione sia fornita, ciò non dovrebbe costituire una violazione dell’obbligo di fornire l’interpretazione senza indugio, nella misura in cui tale lasso di tempo sia ragionevole date le circostanze.

(19)

Le comunicazioni tra indagati o imputati e il loro avvocato dovrebbero essere tradotte a norma della presente direttiva. Gli indagati o gli imputati dovrebbero, tra l’altro, poter spiegare al loro avvocato la loro versione dei fatti, segnalare eventuali dichiarazioni con cui sono in disaccordo e mettere il loro avvocato a conoscenza di eventuali circostanze da far valere a loro difesa.

(20)

Ai fini della preparazione della difesa, le comunicazioni tra indagati o imputati e il loro avvocato, direttamente correlate a qualsiasi interrogatorio o audizione durante il procedimento o alla presentazione di un ricorso o di un’altra richiesta procedurale, quale un’istanza di libertà provvisoria, dovrebbero essere tradotte laddove necessario al fine di tutelare l’equità del procedimento.

(21)

Gli Stati membri dovrebbero garantire la messa a disposizione di procedure o meccanismi allo scopo di accertare se indagati o imputati parlano e comprendono la lingua del procedimento penale e se necessitano dell’assistenza di un interprete. Tale procedura o meccanismo implica che le autorità competenti si accertino opportunamente, anche consultando gli interessati, se gli indagati o gli imputati parlano e comprendono la lingua del procedimento penale e se necessitano dell’assistenza di un interprete.

(22)

L’interpretazione e la traduzione a norma della presente direttiva dovrebbero essere fornite nella lingua madre degli indagati o imputati o in qualsiasi altra lingua che questi parlano o comprendono, per consentire loro di esercitare appieno i loro diritti della difesa e per tutelare l’equità del procedimento.

(23)

Il rispetto del diritto all’interpretazione e alla traduzione stabilito nella presente direttiva non dovrebbe arrecare pregiudizio ad alcun altro diritto procedurale sancito dal diritto nazionale.

(24)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che possa essere esercitato un controllo sull’adeguatezza dell’interpretazione e della traduzione fornite, quando le autorità competenti sono state informate in merito a un determinato caso.

(25)

Gli indagati o gli imputati o le persone soggette a procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo dovrebbero avere il diritto di impugnare la decisione che dichiara superflua l’interpretazione, secondo le procedure della legislazione nazionale. Tale diritto non comporta per gli Stati membri l’obbligo di prevedere un meccanismo separato o una procedura di ricorso con cui tale decisione potrebbe essere impugnata e non dovrebbe pregiudicare i termini applicabili all’esecuzione di un mandato di arresto europeo.

(26)

Qualora la qualità dell’interpretazione sia considerata insufficiente per garantire il diritto a un processo equo, le autorità competenti dovrebbero poter sostituire l’interprete in questione.

(27)

L’obbligo di dedicare un’attenzione particolare a indagati o imputati in posizione di potenziale debolezza, in particolare a causa di menomazioni fisiche che ne compromettono la capacità di comunicare efficacemente, costituisce il fondamento di una buona amministrazione della giustizia. Le autorità preposte all’esercizio dell’azione penale, le autorità di pubblica sicurezza e le autorità giudiziarie dovrebbero quindi provvedere affinché tali persone possano esercitare in modo effettivo i diritti previsti dalla presente direttiva, ad esempio prendendo in considerazione qualsiasi potenziale vulnerabilità che compromette la loro capacità di seguire il procedimento e di farsi capire, e intraprendendo le azioni necessarie per garantire i diritti in questione.

(28)

Quando si utilizza la videoconferenza per l’interpretazione a distanza, le autorità competenti dovrebbero poter utilizzare gli strumenti sviluppati nel contesto della giustizia elettronica europea (ad esempio informazioni sui tribunali che dispongono di materiale o di manuali per la videoconferenza).

(29)

È opportuno che la presente direttiva sia esaminata alla luce dell’esperienza pratica acquisita e, se del caso, modificata al fine di rafforzarne le garanzie.

(30)

La garanzia dell’equità del procedimento esige che i documenti fondamentali, o almeno le parti rilevanti di tali documenti, siano tradotti a beneficio di indagati o imputati a norma della presente direttiva. Alcuni documenti dovrebbero sempre essere considerati fondamentali a tale scopo e dovrebbero quindi essere tradotti, quali le decisioni che privano la persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi d’imputazione e le sentenze. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero stabilire, di propria iniziativa o su richiesta di indagati o imputati o del loro avvocato, quali altri documenti sono essenziali per tutelare l’equità del procedimento e che dovrebbero pertanto essere ugualmente tradotti.

(31)

Gli Stati membri dovrebbero facilitare l’accesso alle banche dati nazionali da parte dei traduttori e degli interpreti giurati laddove tali banche dati esistano. In tale contesto, è opportuno prestare particolare attenzione all’obiettivo di fornire l’accesso alle banche dati esistenti attraverso il portale della giustizia elettronica, come stabilito nel piano d’azione pluriennale 2009-2013 in materia di giustizia elettronica europea del 27 novembre 2008 (6).

(32)

La presente direttiva dovrebbe stabilire norme minime. Gli Stati membri dovrebbero poter ampliare i diritti previsti dalla presente direttiva al fine di assicurare un livello di tutela più elevato anche in situazioni non espressamente contemplate dalla presente direttiva. Il livello di tutela non dovrebbe mai essere inferiore alle disposizioni della CEDU o della Carta, come interpretate nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo o della Corte di giustizia dell’Unione europea.

(33)

Le disposizioni della presente direttiva, che corrispondono ai diritti garantiti dalla CEDU o dalla Carta, dovrebbero essere interpretate e applicate in modo coerente rispetto a tali diritti, come interpretati nella pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia dell’Unione europea.

(34)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire stabilire norme minime comuni, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(35)

A norma dell’articolo 3 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tali Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione della presente direttiva.

(36)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo.

2.   Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica alle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se abbiano commesso il reato, inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle istanze in corso.

3.   Laddove la legislazione di uno Stato membro preveda, per reati minori, l’irrogazione di una sanzione da parte di un’autorità diversa da una giurisdizione competente in materia penale e laddove l’irrogazione di tale sanzione possa essere oggetto di impugnazione dinanzi a tale giurisdizione, la presente direttiva si applica solo ai procedimenti di impugnazione dinanzi a tale giurisdizione.

4.   La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto nazionale relativo alla presenza dell’avvocato in tutte le fasi del procedimento penale, così come il diritto nazionale relativo al diritto di accesso dell’indagato o imputato ai documenti nei procedimenti penali.

Articolo 2

Diritto all’interpretazione

1.   Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale in questione siano assistiti senza indugio da un interprete nei procedimenti penali dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, e in tutte le udienze, comprese le necessarie udienze preliminari.

2.   Gli Stati membri assicurano, ove necessario al fine di tutelare l’equità del procedimento, che l’interpretazione sia disponibile per le comunicazioni tra indagati o imputati e il loro avvocato, direttamente correlate a qualsiasi interrogatorio o audizione durante il procedimento o alla presentazione di un ricorso o di un’altra istanza procedurale.

3.   Il diritto all’interpretazione di cui ai paragrafi 1 e 2 comprende l’appropriata assistenza per persone con problemi di udito o difficoltà di linguaggio.

4.   Gli Stati membri assicurano la messa a disposizione di procedure o meccanismi allo scopo di accertare se gli indagati o gli imputati parlano e comprendono la lingua del procedimento penale e se hanno bisogno dell’assistenza di un interprete.

5.   Gli Stati membri assicurano che, secondo le procedure della legislazione nazionale, gli indagati o gli imputati abbiano il diritto di impugnare una decisione che dichiara superflua l’interpretazione e, nel caso in cui l’interpretazione sia stata fornita, abbiano la possibilità di contestare la qualità dell’interpretazione in quanto insufficiente a tutelare l’equità del procedimento.

6.   Se del caso, è possibile utilizzare tecnologie di comunicazione quali la videoconferenza, il telefono o Internet, a meno che la presenza fisica dell’interprete non sia necessaria al fine di tutelare l’equità del procedimento.

7.   Nel procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo lo Stato membro di esecuzione assicura che le proprie autorità competenti, a norma del presente articolo, forniscano l’assistenza di un interprete alle persone che siano soggette a tale procedimento e non parlino o non comprendano la lingua del procedimento.

8.   L’interpretazione fornita ai sensi del presente articolo dev’essere di qualità sufficiente a tutelare l’equità del procedimento, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati in procedimenti penali siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa.

Articolo 3

Diritto alla traduzione di documenti fondamentali

1.   Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l’equità del procedimento.

2.   Tra i documenti fondamentali rientrano le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi d’imputazione e le sentenze.

3.   In qualsiasi altro caso le autorità competenti decidono se sono fondamentali altri documenti. Gli indagati o gli imputati o il loro avvocato possono presentare una richiesta motivata a tal fine.

4.   Non è necessario tradurre i passaggi di documenti fondamentali che non siano rilevanti allo scopo di consentire agli indagati o agli imputati di conoscere le accuse a loro carico.

5.   Gli Stati membri assicurano che, secondo le procedure della legislazione nazionale, gli indagati o gli imputati abbiano il diritto di impugnare una decisione che dichiara superflua l’interpretazione di documenti o di passaggi degli stessi e, nel caso in cui una traduzione sia stata fornita, abbiano la possibilità di contestare la qualità della traduzione in quanto non sufficiente a tutelare l’equità del procedimento.

6.   Nel procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo lo Stato membro di esecuzione assicura che le proprie autorità competenti forniscano a chiunque sia soggetto a tale procedimento e non comprenda la lingua in cui il mandato d’arresto europeo è redatto, o è stato tradotto dallo Stato membro emittente, la traduzione scritta del documento in questione.

7.   In deroga alle norme generali di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 6, è possibile fornire una traduzione orale o un riassunto orale di documenti fondamentali, anziché una traduzione scritta, a condizione che tale traduzione orale o riassunto orale non pregiudichi l’equità del procedimento.

8.   Qualsiasi rinuncia al diritto alla traduzione dei documenti di cui al presente articolo è soggetta alle condizioni che gli indagati o gli imputati abbiano beneficiato di una previa consulenza legale o siano venuti in altro modo pienamente a conoscenza delle conseguenze di tale rinuncia e che la stessa sia inequivocabile e volontaria.

9.   La traduzione fornita ai sensi del presente articolo deve essere di qualità sufficiente a tutelare l’equità del procedimento, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati in procedimenti penali siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa.

Articolo 4

Costi di interpretazione e traduzione

Gli Stati membri sostengono i costi di interpretazione e di traduzione derivanti dall’applicazione degli articoli 2 e 3, indipendentemente dall’esito del procedimento.

Articolo 5

Qualità dell’interpretazione e della traduzione

1.   Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che l’interpretazione e la traduzione fornite rispettino la qualità richiesta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8, e dell’articolo 3, paragrafo 9.

2.   Al fine di assicurare un servizio di interpretazione e di traduzione adeguato e un accesso efficiente a tale servizio, gli Stati membri si impegnano a istituire un registro o dei registri di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati. Una volta istituiti, tali registri, se del caso, sono messi a disposizione degli avvocati e delle autorità competenti.

3.   Gli Stati membri assicurano che gli interpreti e i traduttori rispettino la riservatezza per quanto riguarda l’interpretazione e la traduzione fornite ai sensi della presente direttiva.

Articolo 6

Formazione

Fatta salva l’indipendenza della magistratura e le differenze nell’organizzazione del potere giudiziario in tutta l’Unione, gli Stati membri richiedono ai responsabili della formazione di giudici, procuratori e personale giudiziario coinvolti nei procedimenti penali, di prestare particolare attenzione alle specificità della comunicazione assistita da un’interprete in modo da garantirne l’efficacia e l’efficienza.

Articolo 7

Obblighi di verbalizzazione

Gli Stati membri provvedono affinché, quando l’indagato o l’imputato è stato sottoposto ad interrogatori o ad udienze da parte di un’autorità di polizia o giudiziaria con l’assistenza di un interprete ai sensi dell’articolo 2, quando sono stati forniti una traduzione orale o un riassunto orale in presenza di detta autorità ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, ovvero quando una persona ha rinunciato al diritto alla traduzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 8, si prenderà nota che tali eventi si sono verificati, utilizzando la procedura di verbalizzazione ai sensi del diritto dello Stato membro interessato.

Articolo 8

Non regressione

Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali offerti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalla Carta di diritti fondamentali dell’Unione europea, da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale o dalle legislazioni degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato.

Articolo 9

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 ottobre 2013.

2.   Essi trasmettono alla Commissione il testo di tali misure.

3.   Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 10

Relazione

Entro il 27 ottobre 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, corredata, se del caso, di proposte legislative.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 12

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, addì 20 ottobre 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

O. CHASTEL


(1)  GU C 69 del 18.3.2010, pag. 1.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 16 giugno 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 ottobre 2010.

(3)  GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10.

(4)  GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1.

(5)  Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

(6)  GU C 75 del 31.3.2009, pag. 1.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

26.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/8


REGOLAMENTO (UE) N. 960/2010 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 ottobre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

78,7

MK

80,0

XS

73,2

ZZ

77,3

0707 00 05

MK

87,5

TR

152,9

ZZ

120,2

0709 90 70

TR

143,9

ZZ

143,9

0805 50 10

AR

88,4

BR

68,9

CL

65,0

TR

93,2

UY

61,0

ZA

90,2

ZZ

77,8

0806 10 10

BR

220,8

TR

133,9

US

155,2

ZA

64,2

ZZ

143,5

0808 10 80

AR

77,3

BR

59,6

CL

110,2

CN

82,6

NZ

101,3

US

82,6

ZA

94,6

ZZ

86,9

0808 20 50

CN

92,7

ZA

88,6

ZZ

90,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


DECISIONI

26.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/10


DECISIONE 2010/638/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2010

concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 ottobre 2009 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2009/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (1), in risposta alla repressione violenta da parte delle forze di sicurezza delle manifestazioni politiche svoltesi a Conakry il 28 settembre 2009.

(2)

Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato la decisione 2009/1003/PESC che modifica la posizione comune 2009/788/PESC (2) e include ulteriori misure restrittive.

(3)

Il 29 marzo 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/186/PESC che modifica la posizione comune 2009/788/PESC (3).

(4)

Sulla scorta di un riesame della posizione comune 2009/788/PESC, le misure restrittive dovrebbero essere prorogate fino al 27 ottobre 2011.

(5)

Le misure di attuazione dell'Unione figurano nel regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione alla Repubblica di Guinea di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o meno di detto territorio.

2.   È vietato:

a)

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi attinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Repubblica di Guinea, o destinati ad essere ivi utilizzati;

b)

concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o prestare assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Repubblica di Guinea, o destinati ad essere ivi utilizzati;

c)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) o b).

Articolo 2

1.   L’articolo 1 non si applica:

a)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di materiale militare non letale, o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente all'uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell'Unione europea, ovvero ad operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione e dell'ONU;

b)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione e dei suoi Stati membri nella Repubblica di Guinea;

c)

alla fornitura di assistenza tecnica, ai servizi di mediazione ed altri servizi connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni;

d)

alla concessione di finanziamenti e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni;

purché le esportazioni e l'assistenza in questione siano state autorizzate preventivamente dalla pertinente autorità competente.

2.   L’articolo 1 non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nella Repubblica di Guinea da personale dell'ONU, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per uso esclusivamente individuale.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio dei singoli membri del Consiglio nazionale per la democrazia e lo sviluppo (CNDD) e delle persone ad essi associate, elencati nell'allegato.

2.   Il paragrafo 1 non comporta l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.

3.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

a)

in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;

b)

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dall’ONU o sotto gli auspici di questa organizzazione;

c)

in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

d)

in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia.

4.   Le disposizioni del paragrafo 3 si applicano anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5.   Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 3 o 4.

6.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto nella Repubblica di Guinea.

7.   Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

8.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 e 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

Articolo 4

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dai singoli membri del CNDD e dalle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi associati, elencati nell'allegato.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato.

3.   Alle condizioni che ritiene appropriate l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione avendo stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell'allegato e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute, connesse alla prestazione di servizi giuridici;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese di servizio connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia comunicato all'autorità competente degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che dovrebbe essere concessa un'autorizzazione specifica.

Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del presente paragrafo.

4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 sono stati inseriti nell'allegato o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale adottata prima di tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c)

il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencato nell'allegato; e

d)

il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del presente paragrafo.

5.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

b)

pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alla posizione comune 2009/788/PESC,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

Articolo 5

1.   Tenuto conto degli sviluppi politici nella Repubblica di Guinea, il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta modifiche dell’elenco di cui all'allegato.

2.   Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona la possibilità di presentare osservazioni.

3.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona interessata.

Articolo 6

Per massimizzare l’impatto delle succitate misure, l’UE incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente decisione.

Articolo 7

La posizione comune 2009/788/PESC è abrogata.

Articolo 8

1.   La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

2.   La presente decisione si applica fino al 27 ottobre 2011. Essa è oggetto d'esame continuo ed è, se del caso, rinnovata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2010.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 281 del 28.10.2009, pag. 7.

(2)  GU L 346 del 23.12.2009, pag. 51.

(3)  GU L 83 del 30.3.2010, pag. 23.

(4)  GU L 346 del 23.12.2009, pag. 26.


ALLEGATO

Elenco delle persone di cui agli articoli 3 e 4

 

Nome (ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità (data e luogo di nascita (d.d.n. e l.d.n.), numero di passaporto (Pass.)/carta d'identità …)

Motivi

1.

Capitano Moussa Dadis CAMARA

d.d.n.: 1.1.1964 o 29.12.1968

Pass.: R0001318

Presidente del CNDD

2.

Colonnello Mathurin BANGOURA

d.d.n.: 15.11.1962

Pass.: R0003491

Ministro delle telecomunicazioni e delle nuove tecnologie dell'informazione

3.

Tenente Colonnello Aboubacar Sidiki (alias Idi Amin) CAMARA

d.d.n.: 22.10.1979

Pass.: R0017873

Ministro e segretario permanente del CNDD (espulso dall'esercito il 26.1.2009)

4.

Comandante Oumar BALDÉ

d.d.n.: 26.12.1964

Pass.: R0003076

Membro del CNDD

5.

Comandante Mamadi (alias Mamady) MARA

d.d.n.: 1.1.1954

Pass.: R0001343

Membro del CNDD

6.

Comandante Almamy CAMARA

d.d.n.: 17.10.1975

Pass.: R0023013

Membro del CNDD

7.

Tenente Colonnello Mamadou Bhoye DIALLO

d.d.n.: 1.1.1956

Pass.: R0001855

Membro del CNDD

8.

Capitano Koulako BÉAVOGUI

 

Membro del CNDD

9.

Tenente Colonnello della polizia Kandia (alias Kandja) MARA

Pass.: R0178636

Membro del CNDD

Direttore della polizia regionale di Labé

10.

Colonnello Sékou MARA

d.d.n.: 1957

Membro del CNDD

Direttore aggiunto della polizia nazionale

11.

Sig. Morciré CAMARA

d.d.n.: 1.1.1949

Pass.: R0003216

Membro del CNDD

12.

Sig. Alpha Yaya DIALLO

 

Membro del CNDD

Direttore nazionale delle dogane

13.

Colonnello Mamadou Korka DIALLO

d.d.n.: 19.2.1962

Ministro del commercio, dell'industria e delle PMI

14.

Colonnello Fodeba TOURÉ

d.d.n.: 7.6.1961

Pass.: R0003417 /R0002132

Governatore di Kindia (ex Ministro della gioventù, destituito da Ministro il 7.5.2009)

15.

Comandante Sceicco Sékou (alias Ahmed) Tidiane CAMARA

d.d.n.: 12.5.1966

Membro del CNDD

16.

Colonnello Sékou (alias Sékouba) SAKO

 

Membro del CNDD

17.

Tenente Jean-Claude PIVI (alias COPLAN)

d.d.n.: 1.1.1960

Membro del CNDD

Ministro incaricato della sicurezza del presidente

18.

Capitano Saa Alphonse TOURÉ

d.d.n.: 3.6.1970

Membro del CNDD

19.

Colonnello Moussa KEITA

d.d.n.: 1.1.1966

Membro del CNDD

Ministro Segretario permanente del CNDD incaricato delle relazioni con le istituzioni repubblicane

20.

Tenente Colonnello Aïdor (alias Aëdor) BAH

 

Membro del CNDD

21.

Comandante Bamou LAMA

 

Membro del CNDD

22.

Mohamed Lamine KABA

 

Membro del CNDD

23.

Capitano Daman (alias Dama) CONDÉ

 

Membro del CNDD

24.

Comandante Aboubacar Amadou DOUMBOUYA

 

Membro del CNDD

25.

Comandante Moussa Tiégboro CAMARA

d.d.n.: 1.1.1968

Pass.: 7190

Membro del CNDD

Ministro presso la Presidenza incaricato dei servizi speciali della lotta antidroga e della grande criminalità

26.

Capitano Issa CAMARA

d.d.n.: 1954

Membro del CNDD

Governatore di Mamou

27.

Colonnello Dr. Abdoulaye Chérif DIABY

d.d.n.: 26.2.1957

Pass.: 13683

Membro del CNDD

Ministro della sanità e dell'igiene pubblica

28.

Sig. Mamady CONDÉ

d.d.n.: 28.11.1952

Pass.: R0003212

Membro del CNDD

29.

Sottotenente Sceicco Ahmed TOURÉ

 

Membro del CNDD

30.

Tenente Colonnello Aboubacar Biro CONDÉ

d.d.n.: 15.10.1962

Pass.: 2443/R0004700

Membro del CNDD

31.

Sig. Bouna KEITA

 

Membro del CNDD

32.

Sig. Idrissa CHERIF

d.d.n.: 13.11.1967

Pass.: R0105758

Ministro incaricato della comunicazione presso la Presidenza e Ministro della difesa

33.

Sig. Mamoudou (alias Mamadou) CONDÉ

d.d.n.: 9.12.1960

Pass.: R0020803

Sottosegretario di Stato, incaricato delle missioni, delle questioni strategiche e dello sviluppo sostenibile

34.

Tenente Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ

 

Aiutante di campo del Presidente

35.

Sig. Ibrahima Khalil DIAWARA

d.d.n.: 1.1.1976

Pass.: R0000968

Consigliere speciale di Aboubacar Chérif «Toumba» Diakité

36.

Sottotenente Marcel KOIVOGUI

 

Vice di Aboubacar Chérif «Toumba» Diakité

37.

Sig. Papa Koly KOUROUMA

d.d.n.: 3.11.1962

Pass.: R11914/R001534

Ministro dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile

38.

Comandante Nouhou THIAM

d.d.n.: 1960

Pass.: 5180

Ispettore generale delle forze armate

Portavoce del CNDD

39.

Capitano di polizia Théodore (alias Siba) KOUROUMA

d.d.n.: 13.5.1971

Pass.: Service R0001204

Addetto presso il Gabinetto della Presidenza

40.

Capitano Mamadou SANDÉ

d.d.n.: 12.12.1969

Pass.: R0003465

Ministro presso la Presidenza incaricato dell'economia e delle finanze

41.

Sig. Alhassane (alias Al-Hassane) Siba ONIPOGUI

d.d.n.: 31.12.1961

Pass.: 5938/R00003488

Ministro presso la Presidenza incaricato del controllo di Stato

42.

Sig. Joseph KANDUNO

 

Ministro incaricato della revisione dei conti, della trasparenza e del buongoverno

43.

Sig. Fodéba (alias Isto) KÉIRA

d.d.n.: 4.6.1961

Pass.: R0001767

Ministro della gioventù, dello sport e della promozione dell'occupazione dei giovani

44.

Colonnello Siba LOHALAMOU

d.d.n.: 1.8.1962

Pass.: R0001376

Ministro della giustizia Guardasigilli

45.

Dr. Frédéric KOLIÉ

d.d.n.: 1.1.1960

Pass.: R0001714

Ministro dell'amministrazione del territorio e degli affari politici

46.

Sig. Alexandre Cécé LOUA

d.d.n.: 1.1.1956

Pass.: R0001757 /

diplomatico: R0000027

Ministro degli affari esteri e dei guineani nel mondo

47.

Sig. Mamoudou (alias Mahmoud) THIAM

d.d.n.: 4.10.1968

Pass.: R0001758

Ministro delle miniere e dell'energia

48.

Sig. Boubacar BARRY

d.d.n.: 28.5.1964

Pass.: R0003408

Ministro di Stato presso la Presidenza incaricato dell'edilizia, dell'assetto territoriale e del patrimonio edilizio pubblico

49.

Sig. Demba FADIGA

d.d.n.: 1.1.1952

Pass.: carta di soggiorno FR365845/365857

Membro del CNDD

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario Incaricato delle relazioni fra il CNDD e il governo

50.

Sig. Mohamed DIOP

d.d.n.: 1.1.1963

Pass.: R0001798

Membro del CNDD

Governatore di Conakry

51.

Sergente Mohamed (alias Tigre) CAMARA

 

Membro delle forze di sicurezza in servizio presso il campo della Guardia presidenziale «Koundara»

52.

Sig. Habib HANN

d.d.n.: 15.12.1950

Pass.: 341442

Comitato di controllo e sorveglianza dei settori strategici dello Stato

53.

Sig. Ousmane KABA

 

Comitato di controllo e sorveglianza dei settori strategici dello Stato

54.

Sig. Alfred MATHOS

 

Comitato di controllo e sorveglianza dei settori strategici dello Stato

55.

Capitano Mandiou DIOUBATÉ

d.d.n.: 1.1.1960

Pass.: R0003622

Direttore dell'ufficio stampa della Presidenza

Portavoce del CNDD

56.

Sig. Sceicco Sydia DIABATÉ

d.d.n.: 23.4.1968

Pass.: R0004490

Membro delle forze armate

Direttore dei servizi d'informazione e d'investigazione presso il Ministero della difesa

57.

Sig. Ibrahima Ahmed BARRY

d.d.n.: 11.11.1961

Pass.: R0048243

Direttore generale della radiotelevisione guineana

58.

Sig. Alhassane BARRY

d.d.n.: 15.11.1962

Pass.: R0003484

Governatore della Banca centrale

59.

Sig. Roda Namatala FAWAZ

d.d.n.: 6.7.1947

Pass.: R0001977

Uomo d'affari legato al CNDD che ha dato supporto finanziario al CNDD

60.

Sig. Dioulde DIALLO

 

Uomo d'affari legato al CNDD che ha dato supporto finanziario al CNDD

61.

Sig. Kerfalla CAMARA KPC

 

Amministratore delegato di Guicopress

Uomo d'affari legato al CNDD che ha dato supporto finanziario al CNDD

62.

Dr. Moustapha ZABATT

d.d.n.: 6.2.1965

Medico e consigliere personale del Presidente

63.

Sig. Aly MANET

 

Movimento «Dadis Doit Rester» (Dadis deve rimanere)

64.

Sig. Louis M'bemba SOUMAH

 

Ministro del lavoro, della riforma amministrativa e della funzione pubblica

65.

Sig. Sceicco Fantamady CONDÉ

 

Ministro dell'informazione e della cultura

66.

Colonnello Boureima CONDÉ

 

Ministro dell'agricoltura e della pastorizia

67.

Sig.ra Mariame SYLLA

 

Ministro del decentramento e dello sviluppo locale


26.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/18


DECISIONE 2010/639/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2010

relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 aprile 2006 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2006/276/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia (1).

(2)

La posizione comune 2009/314/PESC, del 6 aprile 2009, che modifica la posizione comune 2006/276/PESC (2), ha prorogato le misure restrittive fino al 15 marzo 2010. Tuttavia, le restrizioni agli spostamenti nei confronti di alcune importanti personalità bielorusse, ad eccezione di quelle coinvolte nelle sparizioni verificatesi nel 1999 e nel 2000 e del presidente della Commissione elettorale centrale, sono state sospese fino al 15 dicembre 2009.

(3)

Il 15 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato la decisione 2009/969/PESC del Consiglio (3) che proroga sia le misure restrittive sia la sospensione fino al 31 ottobre 2010.

(4)

Sulla scorta di un riesame della posizione comune 2006/276/PESC, le misure restrittive dovrebbero essere rinnovate fino al 31 ottobre 2011, mentre la sospensione delle restrizioni agli spostamenti dovrebbe anch'essa essere rinnovata fino alla medesima data.

(5)

Le misure di attuazione dell'Unione sono stabilite nel regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone:

a)

che, pur avendone la responsabilità, non hanno disposto l'avvio di un'indagine indipendente e il perseguimento dei presunti reati, nonché delle persone considerate dal rapporto Pourgourides come i principali responsabili della sparizione di quattro noti personaggi in Bielorussia nel 1999/2000 e della successiva azione di copertura, per avere manifestamente ostacolato la giustizia, elencate nell'allegato I;

b)

responsabili di brogli nelle elezioni e nel referendum tenutisi in Bielorussia il 17 ottobre 2004 e degli autori di gravi violazioni dei diritti umani nella repressione di manifestanti pacifici a seguito delle elezioni e del referendum tenutisi in Bielorussia, elencati nell'allegato II;

c)

responsabili di violazioni delle norme internazionali in materia elettorale durante le elezioni presidenziali tenutesi in Bielorussia il 19 marzo 2006 e della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, elencate nell'allegato III.

2.   Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'accesso al territorio nazionale.

3.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, in particolare:

i)

in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa;

ii)

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione;

iii)

in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità,

o

iv)

in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

4.   Il paragrafo 3 si applica anche laddove uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5.   Il Consiglio è debitamente informato di tutti i casi in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 3 o 4.

6.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Bielorussia.

7.   Lo Stato membro che intende concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Qualora uno o più membri del Consiglio sollevino obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

8.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 e 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

Articolo 2

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone responsabili delle violazioni delle norme internazionali in materia elettorale verificatesi durante le elezioni presidenziali in Bielorussia del 19 marzo 2006 e della repressione della società civile e dell'opposizione democratica, nonché appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi loro associati che figurano nell'elenco di cui all'allegato IV.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone elencate nell'allegato IV.

Articolo 3

1.   Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:

a)

necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici delle persone di cui all'allegato IV;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; oppure

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia notificato alle altre autorità competenti e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica.

Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo.

2.   L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati:

a)

di interessi o altre forme di profitti dovuti su detti conti, o

b)

di pagamenti dovuti in virtù di contratti, di accordi o di obblighi conclusi o assunti prima della data in cui tali conti sono stati soggetti alle disposizioni della posizione comune 2006/276/PESC

e purché tali interessi, altri profitti dovuti e pagamenti continuino ad essere soggetti all'articolo 2, paragrafo 1, della presente decisione.

Articolo 4

1.   Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta emendamenti agli elenchi riportati negli allegati I, II, III e IV, ove necessario in funzione dell'evoluzione politica in Bielorussia.

2.   Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona la possibilità di presentare osservazioni.

3.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona interessata.

Articolo 5

Per massimizzare l’impatto delle succitate misure, l’Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente decisione.

Articolo 6

La posizione comune 2006/276/PESC è abrogata.

Articolo 7

1.   La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

2.   La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2011. Essa è oggetto d'esame continuo ed è, se del caso, prorogata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

3.   Le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), nella misura in cui si applicano al sig. Nikolaevich PODOBED, nonché le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), sono sospese fino al 31 ottobre 2011.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2010.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 101 dell'11.4.2006, pag. 5.

(2)  GU L 93 del 7.4.2009, pag. 21.

(3)  GU L 332 del 17.12.2009, pag. 76.

(4)  GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

Elenco delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a)

1.

SIVAKOV, YURY (YURIJ) Leonidovich, ex Ministro del turismo e dello sport della Bielorussia, nato il 5 agosto 1946 nella regione di Sakhalinex Repubblica socialista federativa sovietica russa.

2.

SHEYMAN (SHEIMAN), VICTOR Vladimirovich, Segretario di Stato del Consiglio di sicurezza della Bielorussia, nato il 26 maggio 1958 nella regione di Grodno.

3.

PAVLICHENKO (PAVLIUCHENKO), DMITRI (Dmitry) Valeriyevich, capo delle forze speciali del Ministero dell'Interno della Bielorussa, nato a Vitebsk nel 1966.

4.

NAUMOV, VLADIMIR Vladimïrovich, Ministro dell'interno, nato nel 1956.


ALLEGATO II

Elenco delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b)

1.

Lydia Mihajlovna YERMOSHINA, presidentessa della commissione elettorale centrale della Bielorussia, nata il 29 gennaio 1953 a Slutsk (Regione di Minsk).

2.

Yuri Nikolaevich PODOBED, tenente colonnello della milizia, Unità delle forze speciali (OMON), Ministro degli Affari interni, nato il 5 marzo 1962 a Slutsk (Regione di Minsk).


ALLEGATO III

Elenco delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c)

Cognome (traslitterazione inglese)

Cognome (grafia bielorussa)

Cognome (traslitterazione russa)

Data di nascita

Luogo di nascita

Indirizzo

N. di passaporto

Carica

Lukashenko Aleksandr Grigorievich

(Lukashenka Alaksandr Ryhoravich)

Лукашенка Аляксандр Рыгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954

Kopys, regione di Vitebsk

 

 

Presidente

Nevyglas Gennady Nikolaevich

(Nievyhlas Hienadz Mikalaevich)

Невыглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954

Parahonsk, regione di Pinsk

 

 

Capo dell'amministrazione presidenziale

Petkevich Natalya Vladimirovna

(Piatkevich Natallia Uladzimirauna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972

Minsk

 

 

Vice capo dell'amministrazione presidenziale

Rubinov Anatoly Nikolaevich

(Rubinau Anatol Mikalaevich)

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

15.4.1939

Mogilev

 

 

Vice capo responsabile dei mezzi di comunicazione e dell'ideologia, amministrazione presidenziale

Proleskovsky Oleg Vitoldovich

Pralaskouski Aleh Vitoldavich,

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Russia, ora Sergijev Posad)

 

 

Assistente e capo del principale servizio ideologico, amministrazione presidenziale

Radkov Aleksandr Mikhailovich

(Radzkou Alaksandr Mikhailavich)

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951

Votnya, Вотня Быховского района Могилевской области

 

 

Ministro dell'istruzione

Rusakevich Vladimir Vasilyevich

(Rusakevich Uladzimir Vasilievich)

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947

Vygonoshchi, Выгонощи, Брестская область

 

 

Ministro dell'informazione

Golovanov Viktor Grigoryevich

Halavanau Viktar Ryhoravich,

Галаванаў Вiктар Рыгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borisov

 

 

Ministro della giustizia

Zimovsky Alexander Leonidovich

(Zimouski Alaksandr Lieanidavich)

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961

Germania

 

 

Membro della Camera alta del Parlamento e capo dell'ente radiotelevisivo statale nazionale

Konoplyev Vladimir Nikolaevich

(Kanapliou Uladzimir Mikalaevich

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954

Akulintsy, д. Акулинцы Могилевского района

 

 

Presidente della Camera bassa del Parlamento

Cherginets Nikolai Ivanovich

(Charhiniets Mikalai Ivanavich)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937

Minsk

 

 

Presidente del Comitato per gli affari esteri della Camera alta

Kostyan Sergei Ivanovich

(Kastsian Siarhiei Ivanavich),

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941

Usokhi, regione di Mogilev,

Усохи Кличевского района Могилевской области

 

 

Presidente del Comitato per gli affari esteri della Camera bassa

Orda Mikhail Sergeevich

(Orda Mikhail Siarhieevich)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966

Dyatlovo, regione di Grodno,

Дятлово Гродненской области

 

 

Membro della camera alta, capo del BRSM

Lozovik Nikolai Ivanovich

(Lazavik Mikalai Ivanavich)

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951

Nevinyany, regione di Minsk,

Невиняны Вилейского р-на Минской обл

 

 

Vicepresidente della Commissione elettorale centrale (CEC)

Miklashevich Petr Petrovich

(Miklashevich Piotr Piatrovich)

Мiклашэвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Kosuta, regione di Minsk,

Косута Минской области

 

 

Procuratore generale

Slizhevsky Oleg Leonidovich

(Slizheuski Aleh Leanidavich)

Слiжэўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

 

 

Capo della sezione per le organizzazioni sociali, i partiti e le ONG del Ministero della giustizia

Khariton Aleksandr

(Kharyton Alaksandr)

Харытон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

 

 

Consulente della sezione per le organizzazioni sociali, i partiti e le ONG del Ministero della giustizia

Smirnov Evgeny Aleksandrovich

(Smirnou Yauhien Alaksandravich

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949

regione di Ryazan, Russia

 

 

Primo vice presidente della Corte economica

Reutskaya Nadezhda Zalovna

(Ravutskaya Nadzieja Zalauna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

 

 

Giudice del distretto Moscovskij di Minsk

Trubnikov Nikolai Alekseevich

(Trubnikau Mikalai Alakseevich)

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

 

 

Giudice del distretto di Partizanskiy di Minsk

Kupriyanov Nikolai Mikhailovich

(Kupryianau Mikalai Mikhailavich)

Купрыянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

 

 

Vice procuratore generale

Sukhorenko Stepan Nikolaevich

(Sukharenka Stsiapan Mikalaevich)

Сухарэнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957

Zdudichi, regione di Mogilev,

Здудичи Светлогорского района Гомельской области

 

 

Presidente del KGB

Dementei Vasily Ivanovich

(Dzemiantsiei Vasil Ivanavich)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

 

 

Primo vice presidente del KGB

Kozik Leonid Petrovich

(Kozik Leanid Piatrovich)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948

Borisov

 

 

Capo della federazione dei sindacati

Koleda Alexandr Mikhailovich

(Kalada Alaksandr Mikhailavich)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

 

 

Presidente della Commissione elettorale della regione di Brest

Mikhasev Vladimir Ilyich

(Mikhasiou Uladzimir Iliich)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

 

 

Presidente della CEC della regione di Gomel

Luchina Leonid Aleksandrovich

Лучына Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947

Regione di Minsk

 

 

Presidente della CEC della regione di Grodno

Karpenko Igor Vasilievich

(Karpenka Ihar Vasilievich)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Novokuznetsk, Russia

Новокузнецк Кемеровской области, Россия

 

 

Presidente della CEC della città di Minsk

Kurlovich Vladimir Anatolievich

(Kurlovich Uladzimir Anatolievich)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

 

 

Presidente della CEC della regione di Minsk

Metelitsa Nikolai Timofeevich

(Miatsielitsa Mikalai Tsimafeevich)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

 

 

Presidente della CEC della regione di Mogilev

Pishchulenok Mikhail Vasilievich

(Pishchulenak Mikhail Vasilievich)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

 

 

 

 

Presidente della CEC della regione di Vitebsk

Rybakov Alexei

Рыбакоў Аляксей

РЫБАКОВ Алексей

 

 

Ul. Jesenina 31-1-104, Minsk

 

Giudice presso il tribunale del distretto Moskovsky di Minsk

Bortnik Sergei Aleksandrovich

Бортнiк Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК Сергей Александрович

28.5.1953

Minsk

Ul. Surganovo 80-263, Minsk

MP0469554

Procuratore

Yasinovich Leonid Stanislavovich

Ясiновiч Леанiд Станiслававiч

ЯСИНОВИЧ Леонид Станиславович

26.11.1961

Buchany, regione di Vitebsk

Ul. Gorovtsa 4-104, Minsk

MP0515811

Giudice presso il tribunale del distretto di Tsentralny di Minsk

Migun Andrei Arkadevich

Мiгун Андрэй Аркадзевiч

МИГУН Андрей Аркадевич

5.2.1978

Minsk

UI. Goretskovo Maksima 53-16, Minsk

MP1313262

Procuratore


ALLEGATO IV

Elenco delle persone di cui all'articolo 2

Cognome (traslitterazione inglese)

Cognome (grafia bielorussa)

Cognome (traslitterazione russa)

Data di nascita

Luogo di nascita

Indirizzo

N. di passaporto

Carica

Lukashenko Aleksandr Grigorievich

(Lukashenka Alaksandr Ryhoravich)

Лукашенка Аляксандр Рыгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954

Kopys, Regione di Vitebsk

 

 

Presidente

Nevyglas Gennady Nikolaevich

(Nievyhlas Hienadz Mikalaevich)

Невыглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954

Parahonsk, regione di Pinsk

 

 

Capo dell'amministrazione presidenziale

Petkevich Natalya Vladimirovna

(Piatkevich Natallia Uladzimirauna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972

Minsk

 

 

Vice capo dell'amministrazione presidenziale

Rubinov Anatoly Nikolaevich

(Rubinau Anatol Mikalaevich)

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

15.4.1939

Mogilev

 

 

Vice capo responsabile dei mezzi di comunicazione e dell'ideologia, amministrazione presidenziale

Proleskovsky Oleg Vitoldovich

Pralaskouski Aleh Vitoldavich,

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Russia, now Sergijev Posad)

 

 

Assistente e capo del principale servizio ideologico, amministrazione presidenziale

Radkov Aleksandr Mikhailovich

(Radzkou Alaksandr Mikhailavich)

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951

Votnya, Вотня Быховского района Могилевской области

 

 

Ministro dell'istruzione

Rusakevich Vladimir Vasilyevich

(Rusakevich Uladzimir Vasilievich)

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947

Vygonoshchi, Выгонощи, Брестская область

 

 

Ministro dell'informazione

Golovanov Viktor Grigoryevich

Halavanau Viktar Ryhoravich,

Галаванаў Вiктар Рыгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borisov

 

 

Ministro della giustizia

Zimovsky Alexander Leonidovich

(Zimouski Alaksandr Lieanidavich)

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961

Germany

 

 

Membro della Camera alta del Parlamento e capo dell'ente radiotelevisivo statale nazionale

Konoplyev Vladimir Nikolaevich

(Kanapliou Uladzimir Mikalaevich

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954

Akulintsy, д. Акулинцы Могилевского района

 

 

Presidente della Camera bassa del Parlamento

Cherginets Nikolai Ivanovich

(Charhiniets Mikalai Ivanavich),

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937

Minsk

 

 

Presidente del Comitato per gli affari esteri della Camera alta

Kostyan Sergei Ivanovich

(Kastsian Siarhiei Ivanavich),

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941

Usokhi, regione di Mogilev,

Усохи Кличевского района Могилевской области

 

 

Presidente del Comitato per gli affari esteri della Camera bassa

Orda Mikhail Sergeevich

(Orda Mikhail Siarhieevich)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966

Dyatlovo, regione di Grodno,

Дятлово Гродненской области

 

 

Membro della camera alta, capo del BRSM

Lozovik Nikolai Ivanovich

(Lazavik Mikalai Ivanavich)

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951

Nevinyany, Regione di Minsk,

Невиняны Вилейского р-на Минской обл

 

 

Vicepresidente della Commissione elettorale centrale (CEC)

Miklashevich Petr Petrovich

(Miklashevich Piotr Piatrovich)

Мiклашэвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Kosuta, Regione di Minsk,

Косута Минской области

 

 

Procuratore generale

Slizhevsky Oleg Leonidovich

(Slizheuski Aleh Leanidavich)

Слiжэўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

 

 

Capo della sezione per le organizzazioni sociali, i partiti e le ONG del Ministero della giustizia

Khariton Aleksandr

(Kharyton Alaksandr)

Харытон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

 

 

Consulente della sezione per le organizzazioni sociali, i partiti e le ONG del Ministero della giustizia

Smirnov Evgeny Aleksandrovich

(Smirnou Yauhien Alaksandravich

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949

regione di Ryazan, Russia

 

 

Primo vice presidente della Corte economica

Reutskaya Nadezhda Zalovna

(Ravutskaya Nadzieja Zalauna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

 

 

Giudice del distretto Moscovskij di Minsk

Trubnikov Nikolai Alekseevich

(Trubnikau Mikalai Alakseevich)

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

 

 

Giudice del distretto di Partizanskiy di Minsk

Kupriyanov Nikolai Mikhailovich

(Kupryianau Mikalai Mikhailavich)

Купрыянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

 

 

Vice procuratore generale

Sukhorenko Stepan Nikolaevich

(Sukharenka Stsiapan Mikalaevich)

Сухарэнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957

Zdudichi, regione di Mogilev,

Здудичи Светлогорского района Гомельской области

 

 

Presidente del KGB

Dementei Vasily Ivanovich

(Dzemiantsiei Vasil Ivanavich)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

 

 

Primo vice presidente del KGB

Kozik Leonid Petrovich

(Kozik Leanid Piatrovich)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948

Borisov

 

 

Capo della federazione dei sindacati

Koleda Alexandr Mikhailovich

(Kalada Alaksandr Mikhailavich)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

 

 

Presidente della Commissione elettorale della regione di Brest

Mikhasev Vladimir Ilyich

(Mikhasiou Uladzimir Iliich)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

 

 

Presidente della CEC della regione di Gomel

Luchina Leonid Aleksandrovich

Лучына Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947

Regione di Minsk

 

 

Presidente della CEC della regione di Grodno

Karpenko Igor Vasilievich

(Karpenka Ihar Vasilievich)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Novokuznetsk, Russia

Новокузнецк Кемеровской области, Россия

 

 

Presidente della CEC della città di Minsk

Kurlovich Vladimir Anatolievich

(Kurlovich Uladzimir Anatolievich)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

 

 

Presidente della CEC della regione di Minsk

Metelitsa Nikolai Timofeevich

(Miatsielitsa Mikalai Tsimafeevich)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

 

 

Presidente della CEC della regione di Mogilev

Pishchulenok Mikhail Vasilievich

(Pishchulenak Mikhail Vasilievich)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

 

 

 

 

Presidente della CEC della regione di Vitebsk

Sheyman (Sheiman),

Victor Vladimirovich

 

 

26.5.1958

Regione di Grodno

 

 

Segretario di Stato del Consiglio di sicurezza

Pavlichenko (Pavliuchenko),

Dmitri (Dmitry) Valeriyevich

 

 

1966

Vitebsk

 

 

capo delle forze speciali del Ministero dell'Interno

Naumov,

Vladimir Vladimïrovich

 

 

7.2.1956

 

 

 

Ministro dell'interno

Yermoshina Lydia Mihajlovna

 

 

29.1.1953

Slutsk (regione di Minsk )

 

 

Presidente della Commissione elettorale centrale

Podobed Yuri Nikolaevich

 

 

5.3.1962

Slutsk (regione di Minsk )

 

 

Tenente colonnello della milizia, Unità delle fasi speciali (OMON), Ministero degli affari interni

Rybakov Alexei

Рыбакоў Аляксей

РЫБАКОВ Алексей

 

 

Ul. Jesenina 31-1-104, Minsk

 

Giudice presso il tribunale del distretto Moskovsky di Minsk

Bortnik Sergei Aleksandrovich

Бортнiк Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК Сергей Александрович

28.5.1953

Minsk

Ul. Surganovo 80-263, Minsk

MP0469554

Procuratore

Yasinovich Leonid Stanislavovich

Ясiновiч Леанiд Станiслававiч

ЯСИНОВИЧ Леонид Станиславович

26.11.1961

Buchany, Regione di Vitebsk

Ul. Gorovtsa 4-104, Minsk

MP0515811

Giudice presso il tribunale del distretto di Tsentralny di Minsk

Migun Andrei Arkadevich

Мiгун Андрэй Аркадзевiч

МИГУН Андрей Аркадевич

5.2.1978

Minsk

UI. Goretskovo Maksima 53-16, Minsk

MP1313262

Procuratore


26.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/29


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2010

che modifica le decisioni 2006/920/CE e 2008/231/CE relative alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità

[notificata con il numero C(2010) 7179]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/640/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

viste le raccomandazioni dell’Agenzia ferroviaria europea del 17 luglio 2009 concernenti delle regole coerenti in materia di ERTMS nelle STI «Controllo-comando e segnalamento» e «Esercizio e gestione del traffico» (ERA/REC/2009-02/INT), una versione rivista dell’allegato P della STI «Esercizio e gestione del traffico» per i sistemi ferroviari convenzionali e ad alta velocità (ERA/REC/2009-03/INT), una versione rivista dell’allegato T della STI «Esercizio e gestione del traffico» per il sistema ferroviario convenzionale (ERA/REC/2009-04/INT) e una modifica destinata ad armonizzare la direttiva 2007/59/CE e le STI «Esercizio e gestione del traffico» per quanto riguarda le disposizioni relative alle qualifiche degli agenti di condotta (ERA/REC/2009-05/INT),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prevede che l’Agenzia ferroviaria europea (in appresso «l’Agenzia») assicura che le specifiche tecniche di interoperabilità (STI) siano adeguate al progresso tecnico e all’evoluzione del mercato e alle esigenze a livello sociale e propone alla Commissione le modifiche delle STI che ritiene necessarie.

(2)

Con decisione C(2007) 3371 del 13 luglio 2007 la Commissione ha assegnato un mandato di riferimento all’Agenzia per lo svolgimento di talune attività previste dalla direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (3) e dalla direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario convenzionale (4). In virtù di questo mandato, l’Agenzia è incaricata di effettuare la revisione della STI «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario convenzionale, adottata con decisione 2006/920/CE della Commissione (5) e della STI riveduta sull’esercizio e la gestione del traffico ad alta velocità adottata con decisione 2008/231/CE della Commissione (6); è stata inoltre incaricata di fornire pareri tecnici sugli errori critici e di pubblicare un elenco di errori secondari individuati.

(3)

Un sistema europeo di controllo dei treni (European Train Control System — «ETCS») ed un sistema mondiale per le comunicazioni mobili — Ferrovia (Global System for Mobile communications — Railways o «GSM-R») sono considerati strumenti importanti ai fini dell’armonizzazione del sistema ferroviario transeuropeo. È pertanto necessario armonizzare il più velocemente possibile le regole relative a questi sistemi. In applicazione di questo principio, i sistemi ETCS e GSM-R sono definiti nelle STI.

(4)

La coerenza e la chiarezza delle prescrizioni contenute nelle STI sono fondamentali. Ciò significa anche che le STI diverse non possono rinviare a prescrizioni tecniche che si trovano in fasi di sviluppo diverse. Tutte le STI devono fare riferimento a prescrizioni tecniche identiche.

(5)

Al fine di armonizzare le regole relative alle STI per i sistemi ferroviari transeuropei convenzionali e ad alta velocità, occorre pubblicare le regole relative agli aspetti operativi sotto forma di un documento tecnico nel sito Internet dell’Agenzia.

(6)

È opportuno che la STI sull’esercizio e la gestione del traffico per il trasporto ferroviario convenzionale contenga lo stesso riferimento della STI riveduta sull’esercizio e la gestione del traffico per il trasporto ferroviario ad alta velocità.

(7)

La revisione del documento tecnico «Allegato A della STI-OPE» dovrebbe seguire la procedura di «Gestione del controllo del cambiamento — CCM» che si applica per convalidare le specifiche tecniche dell’ERMTS.

(8)

Ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE, ad ogni veicolo deve essere attribuito un numero europeo di veicolo (NEV) al momento del rilascio della prima autorizzazione di messa in servizio. A norma della decisione 2007/756/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all’articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE (7), il NEV è inserito nel registro nazionale dei veicoli che è tenuto ed aggiornato dall’organismo nazionale designato dallo Stato membro interessato.

(9)

Le prescrizioni relative all’individuazione dei veicoli di cui all’allegato P della STI «Esercizio e gestione del traffico» (per i sistemi ferroviari convenzionali e ad alta velocità) devono essere riviste anche per tenere conto dell’evoluzione del quadro giuridico costituito dalla direttiva 2008/57/CE e dalla decisione 2007/756/CE. Dato che vari codici tecnici sono soggetti ad evoluzione in funzione del progresso tecnico, è opportuno affidare all’Agenzia la pubblicazione e l’aggiornamento degli elenchi di questi codici.

(10)

Le prescrizioni in materia di prestazioni di frenatura sono ancora in fase di definizione nella STI «Esercizio e gestione del traffico» per il sistema ferroviario convenzionale. È opportuno armonizzare gli aspetti operativi delle prestazioni di frenatura.

(11)

Le prescrizioni in materia di competenze professionali, idoneità fisica e psicologica degli agenti di condotta sono stabilite nella direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni è opportuno che la STI «Esercizio e gestione del traffico» non comprenda le prescrizioni in questione.

(12)

Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2006/920/CE e 2008/231/CE.

(13)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica della decisione 2006/920/CE

La decisione 2006/920/CE è modificata nel modo seguente.

a)

Sono inseriti i seguenti articoli 1 bis e 1 ter:

«Articolo 1 bis

Gestione dei codici tecnici

1.   L’Agenzia ferroviaria europea (ERA) pubblica nel suo sito Internet gli elenchi dei codici tecnici di cui agli allegati P9, P10, P11, P12 e P13.

2.   L’ERA tiene aggiornati gli elenchi di codici di cui al paragrafo 1 e informa la Commissione circa la loro evoluzione. La Commissione informa gli Stati membri sull’evoluzione di questi codici tecnici mediante il comitato istituito dall’articolo 29 della direttiva 2008/57/CE.

Articolo 1 ter

Fino al 31 dicembre 2013, se un veicolo è venduto o dato in noleggio per un periodo ininterrotto superiore a 6 mesi e se nessun cambiamento interviene per quanto riguarda l’insieme delle caratteristiche tecniche per le quali la messa in servizio del veicolo è stata autorizzata, il numero europeo di veicolo (NEV) può essere modificato mediante una nuova immatricolazione del veicolo previo annullamento della prima immatricolazione.

Se questa nuova immatricolazione riguarda uno Stato membro diverso da quello della prima immatricolazione, l’organismo di immatricolazione competente per la nuova immatricolazione può chiedere una copia della documentazione concernente l’immatricolazione precedente.

Questo cambiamento di NEV non pregiudica l’applicazione degli articoli da 21 a 26 della direttiva 2008/57/CE per quanto riguarda le procedure di autorizzazione.

I costi amministrativi legati al cambiamento di NEV sono a carico della parte che richiede la modifica.»

b)

Gli allegati sono modificati come indicato nell’allegato I.

Articolo 2

Modifica della decisione 2008/231/CE

La decisione 2008/231/CE è modificata nel modo seguente.

a)

Sono inseriti i seguenti articoli 1 bis e 1 ter:

«Articolo 1 bis

Gestione dei codici tecnici

1.   L’Agenzia ferroviaria europea (ERA) pubblica nel suo sito Internet gli elenchi dei codici tecnici di cui agli allegati P9, P10, P11, P12 e P13.

2.   L’ERA tiene aggiornati gli elenchi di codici di cui al paragrafo 1 e informa la Commissione circa la loro evoluzione. La Commissione informa gli Stati membri sull’evoluzione di questi codici tecnici mediante il comitato istituito dall’articolo 29 della direttiva 2008/57/CE.

Articolo 1 ter

Fino al 31 dicembre 2013, se un veicolo è venduto o dato in noleggio per un periodo ininterrotto superiore a 6 mesi e se nessun cambiamento interviene per quanto riguarda l’insieme delle caratteristiche tecniche per le quali la messa in servizio del veicolo è stata autorizzata, il numero europeo di veicolo (NEV) può essere modificato mediante una nuova immatricolazione del veicolo, previo annullamento della prima immatricolazione.

Se questa nuova immatricolazione riguarda uno Stato membro diverso da quello della prima immatricolazione, l’organismo di immatricolazione competente per la nuova immatricolazione può chiedere una copia della documentazione concernente l’immatricolazione precedente.

Questo cambiamento di NEV non pregiudica l’applicazione degli articoli da 21 a 26 della direttiva 2008/57/CE per quanto riguarda le procedure di autorizzazione.

I costi amministrativi legati al cambiamento di NEV sono a carico della parte che richiede la modifica.»

b)

Gli allegati sono modificati come indicato nell’allegato II.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 25 ottobre 2010.

Il punto 6 dell’allegato I e il punto 5 dell’allegato II si applicano, tuttavia, a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2010.

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)  GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

(2)  GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6.

(4)  GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1.

(5)  GU L 359 del 18.12.2006, pag. 1.

(6)  GU L 84 del 26.3.2008, pag. 1.

(7)  GU L 305 del 23.11.2007, pag. 30.

(8)  GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51.


ALLEGATO I

Gli allegati della decisione 2006/920/CE sono modificati come segue:

1)

L’allegato è così modificato:

a)

Il punto 2.2.1. è sostituito dal seguente:

«2.2.1.   PERSONALE E TRENI

I punti 4.6 e 4.7 si applicano al personale addetto alle mansioni di sicurezza essenziali rappresentate dall’accompagnamento dei treni, qualora queste comportino l’attraversamento di uno o più confini di Stato e lo svolgimento delle mansioni assegnate al di là di una località indicata come “frontiera” nel prospetto informativo della rete di un gestore dell’infrastruttura e inclusa nell’autorizzazione di sicurezza dello stesso.

Inoltre il punto “4.6.2. Competenza linguistica” si applica agli agenti di condotta conformemente all’allegato VI, punto 8, della direttiva 2007/59/CE.

Il confine non si considera attraversato se l’attività dell’agente comporta unicamente l’espletamento delle mansioni assegnate fino alla località “di frontiera”, secondo la descrizione di cui al primo comma della presente sezione.

Per il personale adibito alle mansioni di sicurezza essenziali rappresentate dall’autorizzazione alla partenza e dall’autorizzazione per il movimento dei treni, si applica il riconoscimento reciproco delle qualificazioni professionali e delle condizioni di salute e sicurezza tra Stati membri.

Per il personale addetto alle mansioni di sicurezza essenziali associate all’ultima preparazione del treno prima del previsto attraversamento di un confine e alla sua circolazione oltre la località “di frontiera” secondo la descrizione riportata al primo comma della presente sezione, si applica il paragrafo 4.6 con il riconoscimento reciproco delle condizioni di salute e sicurezza tra gli Stati membri. Un treno non è considerato in servizio transfrontaliero se tutti i veicoli in composizione al treno che attraversa il confine di Stato attraversano tale confine solo fino alla località “di frontiera”, secondo la descrizione di cui al primo comma della presente sezione.

Queste prescrizioni sono sintetizzate nelle tabelle che seguono.

Personale adibito all’esercizio di treni che attraversano confini di Stato e proseguono oltre la località di frontiera

Missione

Qualificazioni professionali

Prescrizioni mediche

Accompagnamento di un treno

4.6

4.7

Autorizzazione per il movimento dei treni

Riconoscimento reciproco

Riconoscimento reciproco

Preparazione dei treni

4.6

Riconoscimento reciproco

Autorizzazione alla partenza

Riconoscimento reciproco

Riconoscimento reciproco


Personale adibito all’esercizio di treni che non attraversano confini di Stato o che li attraversano ma non proseguono oltre le località di frontiera

Missione

Qualificazioni professionali

Prescrizioni mediche

Accompagnamento di un treno

Riconoscimento reciproco

Riconoscimento reciproco

Autorizzazione per il movimento dei treni

Riconoscimento reciproco

Riconoscimento reciproco

Preparazione dei treni

Riconoscimento reciproco

Riconoscimento reciproco

Autorizzazione alla partenza

Riconoscimento reciproco

Riconoscimento reciproco»

b)

Al punto 2.2.2, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«L’allegato A della presente STI contiene ormai norme operative dettagliate per l’ETCS (Sistema europeo di controllo dei treni) e il GSM-R (Sistema globale per le comunicazioni mobili — ferrovie).»

c)

Il punto 4.2.2.6.2 è sostituito dal seguente:

«4.2.2.6.2.   Prestazioni di frenatura

Il gestore dell’infrastruttura deve fornire all’impresa ferroviaria le prestazioni effettive richieste. Queste informazioni devono comprendere, se necessario, le condizioni di utilizzazione dei sistemi di frenatura che possono avere un impatto sull’infrastruttura, come i freni magnetici, i freni per recupero e i freni a correnti parassite.

Spetta all’impresa ferroviaria provvedere affinché il treno abbia prestazioni di frenatura sufficienti; a tal fine indica al personale le regole da seguire per la frenatura.

Le regole in materia di prestazioni di frenatura devono essere gestite nell’ambito dei sistemi di gestione di sicurezza del gestore dell’infrastruttura e dell’impresa ferroviaria.

Ulteriori prescrizioni a questo riguardo sono contenute nell’allegato T.»

d)

Il punto 4.3.2.6 è sostituito dal seguente:

«4.3.2.6.    Uso delle sabbiere. Elementi minimi di qualificazione professionale per la condotta dei treni

Esiste un’interfaccia tra l’allegato B (punto C1) della presente STI da una parte, e il punto 4.2.11 (Compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni lungo il binario) e il punto 4.1 dell’appendice 1 dell’allegato A (citato nel punto 4.3.1.10) della STI CR CCS dall’altra, relativamente all’uso della sabbiatura.»

e)

Il punto 4.3.3.11 è sostituito dal seguente:

«4.3.3.11.   Composizione del treno, allegato L

Esiste un’interfaccia tra il punto 4.2.2.5 e l’allegato L della presente STI, e il punto 4.2.3.5. (Forze compressive longitudinali) della STI CR RST (Carri merci) relativamente alla condotta dei treni, alla manipolazione dei treni e alla distribuzione dei veicoli nel treno.

Esisterà un’interfaccia con le versioni future della STI RST nei punti che tratteranno dei mezzi di trazione e dei veicoli viaggiatori.»

f)

Al punto 4.6.1, l’ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Gli elementi minimi della qualificazione professionale necessaria per i singoli compiti previsti sono indicati negli allegati J e L.»

g)

I punti C e D del punto 4.6.3.1 sono sostituiti dai seguenti;

«C.   Valutazione iniziale

condizioni di base,

programma di valutazione, comprensivo di dimostrazioni pratiche,

qualificazione degli istruttori,

rilascio di un certificato di competenza.

D.   Mantenimento della competenza nel tempo

principi per il mantenimento della competenza nel tempo,

metodi da seguire,

formalizzazione del processo di mantenimento della competenza,

processo di valutazione.»

h)

Il punto 4.6.3.2.3.1 è sostituito dal seguente:

«4.6.3.2.3.1.   Conoscenza della linea

L’impresa ferroviaria definisce il processo di acquisizione e mantenimento della conoscenza delle linee percorse da parte del personale viaggiante. Tale processo:

si basa sulle informazioni sulle linee fornite dal gestore dell’infrastruttura, e

è conforme al processo descritto al punto 4.2.1 della presente STI.»

i)

Il punto 4.7.5.4 è soppresso.

j)

Il punto 4.7.6 è soppresso.

k)

Il punto 7.3.2 è sostituito dal seguente:

«7.3.2.   ELENCO DI CASI SPECIFICI

Lasciato vuoto intenzionalmente.»

2)

L’allegato A1 e l’allegato A2 sono sostituiti dall’allegato A seguente:

«ALLEGATO A

NORME DI ESERCIZIO PER L’ERTMS/ETCS E L’ERTMS/GSM-R

Le norme di esercizio per l’ERTMS/ETCS e l’ERTMS/GSM-R sono specificate nel documento tecnico “ETCS and GSM-R rules and principles — version 1” pubblicato nel sito Internet dell’ERA (www.era.europa.eu).»

3)

Nell’allegato G la tabella è modificata come segue:

a)

per il parametro «Condizioni di salute e sicurezza» nella colonna «Elementi da verificare per ciascun parametro», la voce «stato di gravidanza (agenti di condotta)» è soppressa;

b)

per il parametro «Condizioni di salute e sicurezza», la linea che menziona «Requisiti speciali per il personale di condotta: vista, udito ed eloquio, misure antropometriche» è soppressa insieme al riferimento al punto 4.7.6.

4)

L’allegato H è soppresso.

5)

All’allegato N, l’ultima linea della tabella (4.7.6 — Requisiti specifici legati alle mansioni di condotta dei treni) è soppressa.

6)

Gli allegati P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 e P13 sono sostituiti dagli allegati seguenti:

«ALLEGATO P

IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

1.   Osservazioni generali

Questo allegato descrive il numero europeo di veicolo e la marcatura connessa applicati in maniera visibile su ogni veicolo per consentire l’identificazione univoca dello stesso in esercizio. Non descrive altri numeri o marcature eventualmente incisi o apposti in maniera permanente sul telaio o sui componenti principali del veicolo durante la sua costruzione.

2.   Numero europeo di veicolo e abbreviazioni connesse

A ciascun veicolo ferroviario è assegnato un numero di 12 cifre (detto numero europeo di veicolo — NEV) con la struttura seguente:

Materiale rotabile

Attitudine all’interoperabilità e tipo di veicolo

[2 cifre]

Paese in cui il veicolo è immatricolato

[2 cifre]

Caratteristiche tecniche

[4 cifre]

Numero di serie

[3 cifre]

Cifra di controllo

[1 cifra]

Carri

da 00 a 09

da 10 a 19

da 20 a 29

da 30 a 39

da 40 a 49

da 80 a 89

[dettagli nell’allegato P6]

da 01 a 99

[dettagli nell’allegato P4]

da 0000 a 9999

[dettagli nell’allegato P9]

da 0000 a 999

da 0 a 9

[dettagli nell’allegato P3]

Veicoli viaggiatori rimorchiati

da 50 a 59

da 60 a 69

da 70 a 79

[dettagli nell’allegato P7]

da 0000 a 9999

[dettagli nell’allegato P10]

da 0000 a 999

Materiale di trazione e unità di un elettrotreno in una composizione fissa o prestabilita

da 90 a 99

[dettagli nell’allegato P8]

da 0000000 a 8999999

[il significato di queste cifre è definito dagli Stati membri, eventualmente con accordi bilaterali o multilaterali]

Veicoli speciali

da 9000 a 9999

[dettagli nell’allegato P11]

da 000 a 999

All’interno di ogni paese, le 7 cifre delle caratteristiche tecniche e del numero seriale sono sufficienti a identificare in modo univoco un veicolo all’interno di ogni gruppo di carrozze passeggeri rimorchiate e veicoli speciali (1).

Il numero è completato da marcature alfabetiche:

a)

marcature relative all’attitudine all’interoperabilità (dettagli nell’allegato P5);

b)

codice del paese di immatricolazione del veicolo (dettagli nell’allegato P4);

c)

marcatura dell’amministrazione proprietaria del veicolo (dettagli nell’allegato P1);

d)

sigla delle caratteristiche tecniche (dettagli nell’allegato P12 per i carri, nell’allegato P13 per i veicoli passeggeri rimorchiati).

3.   Assegnazione del numero

Il numero europeo di veicolo deve essere assegnato conformemente alle regole di cui alla decisione 2007/756/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all’articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE.

Il numero europeo di veicolo deve essere modificato quando, a seguito di modifiche tecniche apportate al veicolo, non rispecchia l’idoneità all’interoperabilità o le caratteristiche tecniche conformemente al presente allegato. Queste modifiche tecniche possono richiedere una nuova autorizzazione di messa in servizio conformemente agli articoli da 20 a 25 della direttiva 2008/57/CE sull’interoperabilità.

ALLEGATO P1

MARCATURA DELL’AMMINISTRAZIONE PROPRIETARIA DEL VEICOLO

1.   Definizione di marcatura dell’amministrazione proprietaria del veicolo (MAPV)

La marcatura dell’amministrazione proprietaria del veicolo (MAPV) è un codice alfanumerico composto da un minimo di 2 e un massimo di 5 lettere (2 4 5 9). È apposta su ciascun veicolo ferroviario, vicino al numero europeo di veicolo, e identifica l’amministrazione proprietaria del veicolo quale risulta dall’iscrizione al registro di immatricolazione nazionale.

La MAPV è univoca in tutti i paesi in cui si applica la presente STI e in tutti i paesi che aderiscono a un accordo comportante l’applicazione del sistema di numerazione dei veicoli e marcatura dell’amministrazione proprietaria del veicolo descritto nella presente STI.

2.   Formato della marcatura dell’amministrazione proprietaria del veicolo

La MAPV indica, possibilmente in modo riconoscibile, la denominazione completa o la sigla dell’amministrazione proprietaria del veicolo. Si possono utilizzare tutte e 26 le lettere dell’alfabeto latino. Le lettere della MAPV sono scritte in maiuscolo. Le lettere che non sono iniziali delle parole che compongono il nome dell’amministrazione proprietaria possono essere scritte in minuscolo. ai fini del controllo dell’univocità, le lettere scritte in minuscolo sono considerate come scritte in maiuscolo.

Le lettere possono contenere segni diacritici (3 6 10). Ai fini del controllo dell’univocità non si tiene conto dei segni diacritici usati nelle lettere.

Per i veicoli tenuti dagli intestatari aventi sede in un paese che non utilizza l’alfabeto latino, si può far seguire alla MAPV la traduzione della marcatura nell’alfabeto locale, separata da una barra (“/”). La MAPV scritta in caratteri locali non è presa in considerazione ai fini dell’elaborazione dei dati.

3.   Disposizioni sull’assegnazione delle marcatura dell’amministrazione proprietaria del veicolo

Ad un’amministrazione proprietaria di veicoli può essere assegnata più di una MAPV qualora:

l’amministrazione proprietaria abbia una denominazione formale in più di una lingua,

l’amministrazione proprietaria abbia fondati motivi per distinguere parchi veicoli separati all’interno della propria organizzazione.

È ammessa l’assegnazione di un’unica MAPV a un gruppo di imprese:

appartenenti a un’unica struttura aziendale (ad esempio società holding),

appartenenti a un’unica struttura aziendale che abbia affidato ad un’unica organizzazione al suo interno la gestione di tutti gli aspetti per conto di tutte le altre,

che abbiano affidato ad un unico soggetto giuridico distinto la gestione di tutti gli aspetti per loro conto; in questo caso tale soggetto giuridico si configura come l’amministrazione proprietaria.

4.   Registro delle marcature delle amministrazioni proprietarie dei veicoli e procedura di assegnazione

Il registro delle MAPV è pubblico ed è aggiornato in tempo reale.

Le richieste di MAPV sono presentate all’autorità nazionale competente del richiedente e quindi trasmesse all’ERA. Le MAPV possono essere utilizzate solo dopo la loro pubblicazione da parte dell’ERA.

Se l’intestatario di una MAPV cessa di utilizzarla, ne dà comunicazione all’autorità nazionale competente, la quale trasmette l’informazione all’ERA La MAPV viene quindi revocata non appena l’amministrazione proprietaria dimostri di aver modificato la marcatura in tutti i veicoli su cui era apposta. La stessa marcatura non può essere riassegnata per i 10 anni successivi, a meno che non venga nuovamente assegnata all’intestatario originario o, su sua richiesta, a un altro intestatario.

Una MAPV può essere trasferita dall’intestatario a un altro intestatario, che diventa il successore legale dell’intestatario originario. La MAPV rimane valida quando l’intestatario assume una nuova denominazione priva di elementi di somiglianza con la MAPV.

ALLEGATO P2

ISCRIZIONE DEL NUMERO E MARCATURA ALFABETICA CONNESSA SULLA CASSA

1.   Disposizioni generali inerenti alle marcature esterne

Le lettere maiuscole e le cifre che compongono le scritte previste dalla marcatura devono avere un’altezza minima di 80 mm, in carattere sans serif di qualità “corrispondenza”. Un’altezza inferiore è consentita solo se non esiste altra possibilità che apporre le scritte sui longheroni del telaio.

La marcatura è collocata ad un’altezza non superiore a 2 metri dal livello delle rotaie.

2.   Carri

La marcatura è stampigliata sulla cassa del carro nel modo seguente:

23.

TEN

 

80

-RFC

 

7369

 

553-4

Zcs

 

 

31.

TEN

 

80

-DB

 

0691

 

235-2

Tanoos

 

 

33.

TEN

 

84

-ACTS

 

4796

 

100-8

Slpss

 

 

Se le casse dei carri non offrono una superficie sufficiente per questo tipo di disposizione, in particolare nel caso dei carri pianale, la marcatura è disposta nel modo seguente:

01 87 3320 644-7

TEN

-SNCF

Ks

Nel caso in cui su un carro siano iscritte una o più lettere caratteristiche a valore nazionale, queste seguono le lettere caratteristiche a valore internazionale, da cui sono separate mediante un trattino:

01 87 3320 644-7

TEN

-SNCF

Ks-xy

3.   Carrozze e veicoli passeggeri rimorchiati

Il numero è apposto sulle due fiancate del veicolo nel modo seguente:

-SNCF

61 87 - 7

 

B10 tu

La marcatura del paese di immatricolazione del veicolo e quella delle caratteristiche tecniche sono apposte subito prima, subito dopo o subito sotto il numero europeo di veicolo.

Nel caso di carrozze con cabina per l’agente di condotta, il numero di veicolo europeo è riportato anche all’interno della cabina.

4.   Locomotive, automotrici e veicoli speciali

Il numero europeo di veicolo deve essere riportato sulle due fiancate del mezzo di trazione nel modo seguente;

92 10 1108 062-6

Il numero di veicolo europeo è riportato anche all’interno di ciascuna cabina dei mezzi di trazione.

L’amministrazione proprietaria può aggiungere, in caratteri di dimensioni superiori a quelle del numero europeo di veicolo, un proprio numero (composto generalmente dalle cifre del numero di serie più un codice alfabetico) utile per l’esercizio. La collocazione di tale numero è lasciata alla scelta dell’amministrazione proprietaria; tuttavia il numero NEV deve essere sempre facilmente distinguibile dalla numerazione propria dell’amministrazione proprietaria.

ALLEGATO P3

REGOLE PER IL CALCOLO DELLA CIFRA DI CONTROLLO (CIFRA 12)

La cifra di controllo si calcola nel modo seguente:

si lasciano inalterate le cifre del numero di base in posizione pari (partendo da destra),

si moltiplicano per 2 le cifre del numero di base in posizione dispari (partendo da destra),

si calcola quindi la somma delle cifre in posizione pari e dei prodotti parziali ottenuti moltiplicando per 2 le cifre in posizione dispari,

si considera la cifra delle unità della somma così ottenuta,

la cifra di controllo è data dalle unità che mancano per arrivare a 10; se la cifra dell’unità è zero, anche la cifra di controllo è zero.

Esempi

1 —

Numero di base

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

Fattore di moltiplicazione

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

Somma: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

La cifra delle unità della somma è 2.

La cifra di controllo è 8 e il numero di base diventa quindi il numero di immatricolazione 33 84 4796 100 – 8.

2 —

Numero di base

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

Fattore di moltiplicazione

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

Somma: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

La cifra delle unità della somma è 0.

La cifra di controllo è 0 e il numero di base diventa quindi il numero di immatricolazione 31 51 3320 198 – 0.

ALLEGATO P4

CODICI DEI PAESI DI IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI (CIFRE 3-4 E SIGLA)

Le informazioni riguardanti paesi terzi sono riportate unicamente a titolo informativo.

Paesi

Codice alfabetico del paese (2 4 5 9)

Codice numerico del paese

Albania

AL

41

Algeria

DZ

92

Armenia

AM

58

Austria

A

81

Azerbaigian

AZ

57

Bielorussia

BY

21

Belgio

B

88

Bosnia-Erzegovina

BIH

49

Bulgaria

BG

52

Cina

RC

33

Croazia

HR

78

Cuba

CU (2 4 5 9)

40

Cipro

CY

 

Repubblica ceca

CZ

54

Danimarca

DK

86

Egitto

ET

90

Estonia

EST

26

Finlandia

FIN

10

Francia

F

87

Georgia

GE

28

Germania

D

80

Grecia

GR

73

Ungheria

H

55

Iran

IR

96

Iraq

IRQ (2 4 5 9)

99

Irlanda

IRL

60

Israele

IL

95

Italia

I

83

Giappone

J

42

Kazakstan

KZ

27

Kirgizstan

KS

59

Lettonia

LV

25

Libano

RL

98

Liechtenstein

FL

 

Lituania

LT

24

Lussemburgo

L

82

Macedonia

MK

65

Malta

M

 

Moldova

MD (2 4 5 9)

23

Monaco

MC

 

Mongolia

MGL

31

Montenegro

ME

62

Marocco

MA

93

Paesi Bassi

NL

84

Corea del Nord

PRK (2 4 5 9)

30

Norvegia

N

76

Polonia

PL

51

Portogallo

P

94

Romania

RO

53

Russia

RUS

20

Serbia

SRB

72

Slovacchia

SK

56

Slovenia

SLO

79

Corea del Sud

ROK

61

Spagna

E

71

Svezia

SE

74

Svizzera

CH

85

Siria

SYR

97

Tagikistan

TJ

66

Tunisia

TN

91

Turchia

TR

75

Turkmenistan

TM

67

Ucraina

UA

22

Regno Unito

GB

70

Uzbekistan

UZ

29

Vietnam

VN (2 4 5 9)

32

ALLEGATO P5

MARCATURA ALFABETICA DELL’ATTITUDINE ALL’INTEROPERABILITÀ

“TEN”: Veicolo che soddisfa i criteri seguenti:

il veicolo è conforme a tutte le STI pertinenti in vigore al momento della messa in servizio ed è autorizzato a essere messo in servizio ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE,

il veicolo è provvisto di un’autorizzazione valida in tutti gli Stati membri in conformità dell’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE o, in alternativa, ha ottenuto autorizzazioni individuali da tutti gli Stati membri.

“PPV/PPW”: Veicolo che risulta conforme all’accordo PPV/PPW o PGW (negli Stati aderenti all’OSJD)

(originale: PPV/PPW: ППВ (Правила пользования вагонами в международном сообщении; PGW: Правила Пользования Грузовыми Вагонами)

Note:

a)

I veicoli con marcatura TEN corrispondono al codice, compreso fra 0 e 3, della prima cifra nel numero del veicolo di cui all’allegato P6.

b)

I veicoli che non sono autorizzati all’esercizio in tutti gli Stati membri devono recare una marcatura indicante gli Stati membri in cui sono autorizzati. L’elenco degli Stati membri che autorizzano l’esercizio del veicolo deve essere contrassegnato utilizzando uno dei disegni riportati di seguito, in cui la D rappresenta lo Stato membro che ha rilasciato la prima autorizzazione (la Germania, in questo caso) e la F rappresenta lo Stato membro che ha rilasciato la seconda autorizzazione (la Francia, in questo caso). Gli Stati membri sono codificati in conformità dell’allegato P4. La marcatura può riguardare i veicoli che sono conformi alla STI o no. Questi veicoli corrispondono ai codici 4 o 8 della prima cifra nel numero del veicolo di cui all’allegato P6.

Image

Image

ALLEGATO P6

CODICI DI INTEROPERABILITÀ USATI PER I CARRI (CIFRE 1-2)

 

2a cifra

1a cifra

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2a cifra

1a cifra

 

 

Scartamento

Fisso o variabile

Fisso

Variabile

Fisso

Variabile

Fisso

Variabile

Fisso

Variabile

Fisso o variabile

Scartamento

 

TEN (2 4 5 9):

e/o

COTIF (3 6 10)

e/o

PPV/PPW

0

Ad assi

Da non utilizzare

TEN (2 4 5 9) e/o carri COTIF

Da non utilizzare (8)

Carri PPV/PPW

(scartamento variabile)

Ad assi

0

1

A carrelli

A carrelli

1

TEN (2 4 5 9)

e/o

COTIF (3 6 10)

e/o

PPV/PPW

2

Ad assi

TEN (2 4 5 9) e/o carri COTIF

Carri PPV/PPW

(scartamento fisso)

Ad assi

2

3

A carrelli

A carrelli

3

Altri carri

4

Ad assi (7 11)

Carri utilizzati per la manutenzione

Altri carri

Carri con numerazione speciale per caratteristiche tecniche che non sono messi in servizio nell’UE

Ad assi

4

8

A carrelli (7 11)

A carrelli

8

 

 

Traffico

Traffico interno o traffico internazionale con accordi speciali

 

 

 

1a cifra

2a cifra

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1a cifra

2a cifra

ALLEGATO P7

CODICI DI ATTITUDINE AL TRAFFICO INTERNAZIONALE USATI PER I VEICOLI VIAGGIATORI RIMORCHIATI (CIFRE 1-2)

 

Traffico interno

STI (2 4 5 9) e/o COTIF (3 6 10) e/o PPW

Traffico interno o traffico internazionale con accordi speciali

TEN (2 4 5 9) e/o COTIF (3 6 10)

PPV/PPW

2a cifra

1a cifra

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Veicoli per traffico nazionale

Veicoli a scartamento fisso dotati di aria condizionata (compresi i carri per trasporto auto)

Veicoli a scartamento variabile (1435/1520) non dotati di aria condizionata

Da non utilizzare

Veicoli a scartamento variabile (1435/1668) non dotati di aria condizionata

Veicoli storici

Da non utilizzare (7 11)

Veicoli a scartamento fisso

Veicoli a scartamento variabile (1435/1520) mediante cambio carrelli

Veicoli a scartamento variabile (1435/1520) con assi a scartamento variabile

6

Veicoli di servizio

Veicoli a scartamento fisso dotati di aria condizionata

Veicoli a scartamento variabile (1435/1520) dotati di aria condizionata

Veicoli di servizio

Veicoli a scartamento variabile (1435/1668) dotati di aria condizionata

Veicoli per trasporto auto

Da non utilizzare (7 11)

7

Veicoli dotati di aria condizionata e pressurizzati

Da non utilizzare

Da non utilizzare

Veicoli a scartamento fisso dotati di aria condizionata e pressurizzati

Da non utilizzare

Altri veicoli

Da non utilizzare

Da non utilizzare

Da non utilizzare

Da non utilizzare

ALLEGATO P8

TIPI DI MATERIALE DI TRAZIONE E UNITÀ DI UN ELETTROTRENO IN UNA COMPOSIZIONE FISSA O PRESTABILITA (CIFRE 1-2)

La prima cifra è «9».

Se la seconda cifra descrive il tipo di mezzo di trazione, è obbligatorio usare i seguenti codici:

Codice

Tipo generale di veicolo

0

Varie

1

Locomotiva elettrica

2

Locomotiva diesel

3

Complesso a trazione elettrica (EMU) (ad alta velocità) [veicolo automotore o rimorchio]

4

Complesso a trazione elettrica (EMU) (escluso per alte velocità) [veicolo automotore o rimorchio]

5

Complesso a trazione diesel (DMU) [veicolo automotore o rimorchio]

6

Rimorchio specializzato

7

Locomotiva elettrica di manovra

8

Locomotiva diesel di manovra

9

Veicolo speciale

ALLEGATO P9

MARCATURA NUMERICA UNIFORME DEI CARRI (CIFRE DA 5 A 8)

Il presente allegato contiene la marcatura numerica associata alle caratteristiche tecniche principali del carro ed è pubblicato nel sito dell’ERA (www.era.europa.eu).

La domanda per ottenere un nuovo codice è presentata presso l’organismo di immatricolazione (di cui alla decisione 2007/756/CE) ed è inviata all’ERA. Un codice nuovo può essere utilizzato solo dopo la loro pubblicazione da parte di ERA.

ALLEGATO P10

CODICI DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MATERIALE PASSEGGERI TRAINATO (CIFRE 5-6)

L’allegato P10 è pubblicato nel sito Internet dell’ERA (www.era.europa.eu).

La domanda per ottenere un nuovo codice è presentata presso l’organismo di immatricolazione (di cui alla decisione 2007/756/CE) ed è inviata all’ERA. Un codice nuovo può essere utilizzato solo dopo la loro pubblicazione da parte di ERA.

ALLEGATO P11

CODICI DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI SPECIALI (CIFRE DA 6 A 8)

L’allegato P11 è pubblicato nel sito Internet dell’ERA (www.era.europa.eu).

La domanda per ottenere un nuovo codice è presentata presso l’organismo di immatricolazione (di cui alla decisione 2007/756/CE) ed è inviata all’ERA. Un codice nuovo può essere utilizzato solo dopo la loro pubblicazione da parte di ERA.

ALLEGATO P12

MARCATURA LETTERALE DEI CARRI AD ESCLUSIONE DEI CARRI ARTICOLATI E MULTIPLI

L’allegato P12 è pubblicato nel sito Internet dell’ERA (www.era.europa.eu).

La domanda per ottenere un nuovo codice è presentata presso l’organismo di immatricolazione (di cui alla decisione 2007/756/CE) ed è inviata all’ERA. Un codice nuovo può essere utilizzato solo dopo la loro pubblicazione da parte di ERA.

ALLEGATO P13

MARCATURA LETTERALE PER MATERIALE PASSEGGERI TRAINATO

L’allegato P13 è pubblicato nel sito Internet dell’ERA (www.era.europa.eu).

La domanda per ottenere un nuovo codice è presentata presso l’organismo di immatricolazione (di cui alla decisione 2007/756/CE) ed è inviata all’ERA. Un codice nuovo può essere utilizzato solo dopo la loro pubblicazione da parte dell’ERA.

»

7)

L’allegato P14 è abrogato.

8)

L’allegato T è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO T

PRESTAZIONI DI FRENATURA

Ruolo del gestore dell’infrastruttura

Il gestore dell’infrastruttura informa l’impresa ferroviaria circa le prestazioni di frenatura necessarie per ogni linea e circa le caratteristiche di queste linee. Quando calcola le prestazioni di frenatura necessarie, il gestore dell’infrastruttura deve fare in modo di includere dei margini di sicurezza per tenere conto dell’impatto delle caratteristiche e degli impianti fissi del binario.

Le prestazioni di frenatura necessarie sono espresse, in linea di massima, in percentuale di massa frenata, tranne se il gestore dell’infrastruttura e l’impresa ferroviaria hanno deciso di utilizzare un’altra unità di misura per esprimere le prestazioni di frenatura (ad esempio tonnellate frenate, forza di frenatura, valori di decelerazione, profili di decelerazione).

Per gli elettrotreni e le composizioni di treni fisse, il gestore dell’infrastruttura trasmette le prestazioni di frenatura necessarie in valori di decelerazione se richiesto dall’impresa ferroviaria.

Ruolo dell’impresa ferroviaria

L’impresa ferroviaria garantisce che ogni treno abbia le prestazioni di frenatura richieste o prestazioni superiori. Pertanto l'impresa ferroviaria calcola le prestazioni di frenatura tenendo conto della composizione del treno.

L’impresa ferroviaria deve tenere conto delle prestazioni di frenatura del veicolo o dell’elettrotreno al momento della messa in servizio. Deve tenere conto anche dei margini legati al materiale rotabile, come l’affidabilità e le disponibilità dei freni. L’impresa ferroviaria deve tenere conto anche delle informazioni relative alle caratteristiche della strada che hanno un impatto sul comportamento del treno al momento della regolazione delle prestazioni di frenatura per fermare e mettere in sicurezza un treno.

Le prestazioni di frenatura che risultano dal controllo del treno effettivo (come la composizione del treno, la disponibilità di un sistema di frenatura, la regolazione dei freni) saranno utilizzate come valore di input per qualsiasi regola operativa da applicare successivamente al treno.

Prestazioni di frenatura richieste non raggiunte.

Il gestore dell’infrastruttura deve definire delle regole applicabili qualora un treno non rispetti le prescrizioni in materia di prestazioni di frenatura; deve comunicare queste regole alle imprese ferroviarie.

Se un treno non soddisfa le prescrizioni di frenatura applicabili alle linee che serve l’impresa ferroviaria deve rispettare i vincoli che ne risultano, come i limiti di velocità.»

9)

L’allegato U è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO U

ELENCO DEI PUNTI IN FASE DI DEFINIZIONE

Punto 4.2.2 —   Documento di composizione del treno

Allegato B (cfr. paragrafo 4.4 della presente STI): — Altre regole intese ad assicurare un funzionamento coerente dei vari sottosistemi strutturali nuovi

Allegato R (cfr. paragrafo 4.2.3.2 della presente STI): — Identificazione dei treni

Allegato S (cfr. paragrafo 4.2.2.1.3 della presente STI): — Visibilità dei treni — coda».


(1)  Per i veicoli speciali, il numero deve essere univoco in ogni paese e composto dalla prima cifra e dalle ultime 5 cifre delle caratteristiche tecniche e del numero progressivo.

(2)  La NMBS/SNCB può continuare ad usare una singola B cerchiata.

(3)  I segni diacritici sono “segni di accento”, come in À, Ç, Ö, Č, Ž, Å ecc. Le lettere speciali quali Ø e Æ sono rappresentate con una lettera singola; nelle verifiche di univocità la Ø è considerata una O e la Æ una A.

(4)  Conformemente al sistema di codici alfabetici descritto nell’appendice 4 della Convenzione del 1949 e nell’articolo 45, paragrafo 4, della Convenzione del 1968 sulla circolazione stradale.

(5)  Carri autorizzati a recare la marcatura TEN, cfr. allegato P5.

(6)  Compresi carri che, a norma dei regolamenti esistenti, recano le cifre definite nella presente tabella. COTIF, veicolo conforme alla regolamentazione COTIF in vigore alla data di messa in servizio.

(7)  Scartamento fisso o variabile.

(8)  Tranne per i carri per la serie I (carri refrigeranti), da non utilizzare per dei veicoli nuovi messi in servizio.

(9)  Conformità alla STI applicabile, cfr. allegato P5.

(10)  Compresi veicoli che, a norma dei regolamenti esistenti, recano le cifre definite nella presente tabella. COTIF, veicolo conforme alla regolamentazione COTIF in vigore alla data di messa in servizio.

(11)  tranne per i carri a scartamento fisso (56) e a scartamento variabile (66) già in servizio, da non utilizzare per veicoli nuovi.


ALLEGATO II

Gli allegati della decisione 2008/231/CE sono modificati come segue:

1)

L’allegato è così modificato:

a)

Il punto 2.2.1 è sostituito dal seguente:

«2.2.1.   Personale e treni

I punti 4.6 e 4.7 si applicano al personale addetto alle mansioni di sicurezza essenziali rappresentate dall’accompagnamento dei treni, qualora queste comportino l’attraversamento di uno o più confini di Stato e lo svolgimento delle mansioni assegnate al di là di una località indicata come “frontiera” nel prospetto informativo della rete di un gestore dell’infrastruttura e inclusa nell’autorizzazione di sicurezza dello stesso.

Inoltre il punto “4.6.2. Competenza linguistica” si applica agli agenti di condotta conformemente all’allegato VI, punto 8, della direttiva 2007/59/CE.

Il confine non si considera attraversato se l’attività dell’agente comporta unicamente l’espletamento delle mansioni assegnate fino alla località “di frontiera”, secondo la descrizione di cui al primo comma della presente sezione.

Per il personale adibito alle mansioni di sicurezza essenziali rappresentate dall’autorizzazione alla partenza e dall’autorizzazione per il movimento dei treni, si applica il riconoscimento reciproco delle qualificazioni professionali e delle condizioni di salute e sicurezza tra Stati membri.

Per il personale addetto alle mansioni di sicurezza essenziali associate all’ultima preparazione del treno prima del previsto attraversamento di un confine e alla sua circolazione oltre la località “di frontiera” secondo la descrizione riportata al primo comma della presente sezione, si applica il paragrafo 4.6 con il riconoscimento reciproco delle condizioni di salute e sicurezza tra gli Stati membri. Un treno non è considerato in servizio transfrontaliero se tutti i veicoli in composizione al treno che attraversa il confine di Stato attraversano tale confine solo fino alla località “di frontiera”, secondo la descrizione di cui al primo comma della presente sezione.

Queste prescrizioni sono sintetizzate nelle tabelle che seguono.

Personale adibito all’esercizio di treni che attraversano confini di Stato e proseguono oltre la località di frontiera

Missione

Qualificazioni professionali

Prescrizioni mediche

Accompagnamento di un treno

4.6

4.7

Autorizzazione per il movimento dei treni

Riconoscimento reciproco

Riconoscimento reciproco

Preparazione dei treni

4.6

Riconoscimento reciproco

Autorizzazione alla partenza

Riconoscimento reciproco

Riconoscimento reciproco


Personale adibito all’esercizio di treni che non attraversano confini di Stato o che li attraversano ma non proseguono oltre le località di frontiera

Missione

Qualificazioni professionali

Requisiti medici

Accompagnamento di un treno

Riconoscimento reciproco

Riconoscimento reciproco

Autorizzazione per il movimento dei treni

Riconoscimento reciproco

Riconoscimento reciproco

Preparazione dei treni

Riconoscimento reciproco

Riconoscimento reciproco

Autorizzazione alla partenza

Riconoscimento reciproco

Riconoscimento reciproco»

b)

Al punto 4.2.2.1.2, l’ultima frase è sostituita dalla seguente:

«I requisiti dettagliati a questo riguardo sono contenuti nel punto 4.3.3.3.1.»

c)

Il punto 4.3.2.6 è sostituito dal seguente:

«4.3.2.6.   Uso delle sabbiere. Elementi minimi di qualificazione professionale per la condotta dei treni

Esiste un’interfaccia tra l’allegato B (punto C1) della presente STI da una parte, e il punto 4.2.11 (Compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni lungo il binario) e il punto 4.1 dell’appendice 1 dell’allegato A (citato nel punto 4.3.1.10) della STI HS CCS dall’altra, relativamente all’uso della sabbiatura.»

d)

Il punto 4.3.3.2 è sostituito dal seguente:

«4.3.3.2.   Requisiti per i veicoli viaggiatori

Esistono interfacce tra il punto 4.2.2.4 della presente STI OPE e i punti 4.2.2.4 (porte), 4.2.5.3 (allarmi), 4.3.5.17 (allarme passeggeri) e 4.2.7.1 (uscite di emergenza) della STI RST dell’alta velocità.»

e)

Il punto 4.3.3.9 è sostituito dal seguente:

«4.3.3.9.   Sabbiatura

Esiste un’interfaccia tra l’allegato B (punto C1) della presente STI da una parte, e il punto 4.2.3.10 della STI RST ad alta velocità dall’altra, relativamente all’uso delle sabbiere.»

f)

Il punto 4.3.3.10 è sostituito dal seguente:

«4.3.3.10.   Composizione del treno, allegato J

Esistono delle interfacce tra il punto 4.2.2.5 e l’allegato J della presente STI con i paragrafi 4.2.1.2 (Caratteristiche progettuali dei treni) e 4.2.7.10 (Principi di monitoraggio e diagnostica) della STI RST ad alta velocità in relazione alle conoscenze del personale dei treni sulle funzionalità del materiale rotabile.»

g)

Il punto 4.3.3.12 è sostituito dal seguente:

«4.3.3.12.   Registrazione dei dati

Esiste un’interfaccia tra il punto 4.2.3.5.2 (Registrazione dei dati di supervisione a bordo del treno) della presente STI e il punto 4.2.7.10 (Sorveglianza e principi diagnostici) della STI RST dell’alta velocità.»

h)

Al punto 4.6.1, l’ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Gli elementi minimi della qualificazione professionale necessaria per i singoli compiti previsti sono indicati negli allegati J e L.»

i)

I punti C e D del punto 4.6.3.1 sono sostituiti dai seguenti:

«C.   Valutazione iniziale

condizioni di base,

programma di valutazione, comprensivo di dimostrazioni pratiche,

qualificazione degli istruttori,

rilascio di un certificato di competenza.

D.   Mantenimento della competenza

principi per il mantenimento della competenza nel tempo,

metodi da seguire,

formalizzazione del processo di mantenimento della competenza,

processo di valutazione.»

j)

Il punto 4.6.3.2.3.1 è sostituito dal seguente:

«4.6.3.2.3.1.   Conoscenza della linea

L’impresa ferroviaria definisce il processo di acquisizione e mantenimento della conoscenza delle linee percorse. Tale processo:

si basa sulle informazioni sulle linee fornite dal gestore dell’infrastruttura, e

è conforme al processo descritto al paragrafo 4.2.1 della presente STI.»

k)

Il punto 4.7.5.4 è soppresso.

l)

Il punto 4.7.6 è soppresso.

m)

Il punto 7.3.2. è sostituito dal seguente:

«7.3.2   Elenco di casi specifici

Lasciato vuoto intenzionalmente.»

2)

Nell’allegato G la tabella è modificata come segue:

a)

per il parametro «Condizioni di salute e sicurezza» nella colonna «Elementi da verificare per ciascun parametro», la voce «stato di gravidanza (agenti di condotta)» è soppressa;

b)

per il parametro «Condizioni di salute e sicurezza», la linea che menziona «Requisiti speciali per il personale di condotta: vista, udito ed eloquio, misure antropometriche» è soppressa insieme al riferimento al punto 4.7.6.

3)

L’allegato H è soppresso.

4)

All’allegato N, l’ultima linea della tabella (4.7.6 — Requisiti specifici legati alle mansioni di condotta dei treni) è soppressa.

5)

Gli allegati P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 e P13 sono sostituiti dagli allegati seguenti:

«ALLEGATO P

IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

1.   Osservazioni generali

Questo allegato descrive il numero europeo di veicolo e la marcatura connessa applicati in maniera visibile su ogni veicolo per consentire l’identificazione univoca dello stesso in esercizio. Non descrive altri numeri o marcature eventualmente incisi o apposti in maniera permanente sul telaio o sui componenti principali del veicolo durante la sua costruzione.

2.   Numero europeo di veicolo ed abbreviazioni connesse

A ciascun veicolo ferroviario è assegnato un numero di 12 cifre (detto numero europeo di veicolo — NEV) con la struttura seguente:

Materiale rotabile

Attitudine all’interoperabilità e tipo di veicolo

[2 cifre]

Paese in cui il veicolo è registrato

[2 cifre]

Requisiti tecnici caratteristiche

[4 cifre]

Numero seriale

[3 cifre]

Cifra di controllo

[1 cifra]

Carri

da 00 a 09

da 10 a 19

da 20 a 29

da 30 a 39

da 40 a 49

da 80 a 89

[dettagli nell’allegato P6]

da 01 a 99

[dettagli nell’allegato P4]

da 0000 a 9999

[dettagli nell’allegato P9]

da 000 a 999

da 0 a 9

[dettagli nell’allegato P3]

Veicoli viaggiatori rimorchiati

da 50 a 59

da 60 a 69

da 70 a 79

[dettagli nell’allegato P7]

da 0000 a 9999

[dettagli nell’allegato P10]

da 000 a 999

Materiale di trazione e unità di un elettrotreno in una composizione fissa o prestabilita

da 90 a 99

[dettagli nell’allegato P8]

da 0000000 a 8999999

[il significato di queste cifre è definito dagli Stati membri, eventualmente con accordi bilaterali o multilaterali]

Veicoli speciali

da 9000 a 9999

[dettagli nell’allegato P11]

da 000 a 999

All’interno di ogni paese, le 7 cifre delle caratteristiche tecniche e del numero progressivo sono sufficienti a identificare in modo univoco un veicolo all’intero di ogni gruppo di carrozze passeggeri rimorchiate, e veicoli speciali (1).

Il numero è completato da marcature alfabetiche:

a)

marcature relative all’attitudine all’interoperabilità (dettagli nell’allegato P5);

b)

codice del paese di immatricolazione del veicolo (dettagli nell’allegato P4);

c)

marcatura del proprietario del veicolo (dettagli nell’allegato P1);

d)

sigla delle caratteristiche tecniche (dettagli nell’allegato P12 per i carri; nell’allegato P13 per i veicoli passeggeri rimorchiati).

3.   Assegnazione del numero

Il numero di veicolo europeo deve essere assegnato conformemente alle regole di cui alla decisione 2007/756/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all’articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE.

Il numero europeo di veicolo deve essere modificato quando, a causa di modifiche tecniche apportate al veicolo, non rispecchia l’idoneità all’interoperabilità o le caratteristiche tecniche conformemente al presente allegato. Queste modifiche tecniche possono richiedere una nuova autorizzazione di messa in servizio conformemente agli articoli da 20 a 25 della direttiva 2008/57/CE sull’interoperabilità.

ALLEGATO P1

MARCATURA DELL’AMMINISTRAZIONE PROPRIETARIA DEL VEICOLO

1.   Definizione di marcatura dell’amministrazione proprietaria del veicolo (MAPV)

La marcatura dell’amministrazione proprietaria del veicolo (MAPV) è un codice alfanumerico composto da un minimo di 2 e un massimo di 5 lettere (2 4 5 9). È apposta su ciascun veicolo ferroviario, vicino al numero del veicolo, e identifica l’amministrazione proprietaria del veicolo quale risulta dall’iscrizione al registro del materiale rotabile.

La MAPV è univoca in tutti i paesi in cui si applica la presente STI e in tutti i paesi che aderiscono a un accordo comportante l’applicazione del sistema di numerazione dei veicoli e marcatura dell’amministrazione proprietaria del veicolo descritto nella presente STI.

2.   Formato della marcatura dell’amministrazione proprietaria del veicolo

La MAPV indica, possibilmente in modo riconoscibile, la denominazione completa o la sigla dell’amministrazione proprietaria del veicolo. Si possono utilizzare tutte e 26 le lettere dell’alfabeto latino. Le lettere della MAPV sono scritte in maiuscolo. Le lettere che non sono iniziali delle parole che compongono il nome dell’amministrazione proprietaria possono essere scritte in minuscolo, ai fini del controllo dell’univocità, le lettere scritte in minuscolo sono considerate come scritte in maiuscolo.

Le lettere possono contenere segni diacritici (3 6 10). Ai fini del controllo dell’univocità non si tiene conto dei segni diacritici usati nelle lettere.

Per i veicoli detenuti degli intestatari aventi sede in un paese che non utilizza l’alfabeto latino, si può far seguire alla MAPV la traduzione della marcatura nell’alfabeto locale, separata da una barra (“/”). La MAPV scritta in caratteri locali non è presa in considerazione ai fini dell’elaborazione dei dati.

3.   Disposizioni sull’assegnazione delle marcatura dell’amministrazione proprietaria del veicolo

Ad un’amministrazione proprietaria di veicoli può essere assegnata più di una MAPV qualora:

l’amministrazione proprietaria abbia una denominazione formale in più di una lingua,

l’amministrazione proprietaria abbia fondati motivi per distinguere parchi veicoli separati all’interno della propria organizzazione.

È ammessa l’assegnazione di un’unica MAPV a un gruppo di imprese:

appartenenti a un’unica struttura aziendale (ad esempio società holding),

appartenenti a un’unica struttura aziendale che abbia affidato ad un’unica organizzazione al suo interno la gestione di tutti gli aspetti per conto di tutte le altre,

che abbiano affidato ad un’unica persona giuridica distinta la gestione di tutti gli aspetti per loro conto; in questo caso tale persona giuridica si configura come l’amministrazione proprietaria.

4.   Registro delle marcature delle amministrazioni proprietarie dei veicoli e procedura di assegnazione

Il registro delle MAPV è pubblico ed è aggiornato in tempo reale.

Le richieste di MAPV sono presentate all’autorità nazionale competente del richiedente e quindi trasmesse all’ERA. Le MAPV possono essere utilizzate solo dopo la loro pubblicazione da parte dell’ERA.

Se l’intestatario di una MAPV cessa di utilizzarla, ne dà comunicazione all’autorità nazionale competente, la quale trasmette l’informazione all’ERA. La MAPV viene quindi revocata non appena l’amministrazione proprietaria dimostri di aver modificato la marcatura in tutti i veicoli su cui era apposta. La stessa marcatura non può essere riassegnata per i 10 anni successivi, a meno che non venga nuovamente assegnata all’intestatario originario o, su sua richiesta, a un altro intestatario.

Una MAPV può essere trasferita dall’intestatario a un altro intestatario, che diventa il successore legale dell’intestatario originario. La MAPV rimane valida quando l’intestatario assume una nuova denominazione priva di elementi di somiglianza con la MAPV.

ALLEGATO P2

ISCRIZIONE DEL NUMERO E MARCATURA ALFABETICA CONNESSA SULLA PARETE O SPONDA LATERALE

1.   Disposizioni generali inerenti alle marcature esterne

Le lettere maiuscole e le cifre che compongono le scritte previste dalla marcatura devono avere un’altezza minima di 80 mm, in carattere sans serif di qualità “corrispondenza”. Un’altezza inferiore è consentita solo se non esiste altra possibilità che apporre le scritte sui longheroni del telaio.

La marcatura è collocata ad un’altezza non superiore a 2 metri dal livello delle rotaie.

2.   Carri

La marcatura è stampigliata sulla cassa del carro nel modo seguente:

23.

TEN

 

80

-RFC

 

7369

 

553-4

Zcs

 

 

31.

TEN

 

80

-DB

 

0691

 

235-2

Tanoos

 

 

33.

TEN

 

84

-ACTS

 

4796

 

100-8

Slpss

 

 

Se le casse dei carri non offrono una superficie sufficiente per questo tipo di disposizione, in particolare nel caso dei carri pianale, la marcatura è disposta nel modo seguente:

01 87 3320 644-7

TEN

-SNCF

Ks

Nel caso in cui su un carro siano iscritte una o più lettere caratteristiche a valore nazionale, queste seguono le lettere caratteristiche a valore internazionale, da cui sono separate mediante un trattino:

01 87 3320 644-7

TEN

-SNCF

Ks-xy

3.   Carrozze e veicoli passeggeri rimorchiati

Il numero è apposto sulle due fiancate del veicolo nel modo seguente:

-SNCF

61 87 - 7

 

B10 tu

La marcatura del paese di immatricolazione del veicolo e quella delle caratteristiche tecniche sono apposte subito prima, subito dopo o subito sotto il numero europeo del veicolo.

Nel caso di carrozze con cabina per l’agente di condotta, il numero di veicolo europeo è riportato anche all’interno della cabina.

4.   Locomotive, automotrici e veicoli speciali

Il numero europeo di veicolo deve essere riportato sulle due fiancate del mezzo di trazione nel modo seguente;

92 10 1108 062-6

Il numero di veicolo europeo numero è riportato anche all’interno di ciascuna cabina dei mezzi di trazione.

L’amministrazione proprietaria può aggiungere, in caratteri di dimensioni superiori a quelle del numero di veicolo europeo, un proprio numero (composto generalmente dalle cifre del numero progressivo più un codice alfabetico) utile per l’esercizio. La collocazione di tale numero è lasciata alla scelta dell’amministrazione proprietaria; tuttavia il numero NEV deve essere sempre facilmente distinguibile dalla numerazione propria del detentore.

ALLEGATO P3

REGOLE PER IL CALCOLO DELLA CIFRA DI CONTROLLO (CIFRA 12)

La cifra di controllo si calcola nel modo seguente:

si lasciano inalterate le cifre del numero di base in posizione pari (partendo da destra),

si moltiplicano per 2 le cifre del numero di base in posizione dispari (partendo da destra),

si calcola quindi la somma delle cifre in posizione pari e dei prodotti parziali ottenuti moltiplicando per 2 le cifre in posizione dispari,

si considera la cifra delle unità della somma così ottenuta,

la cifra di controllo è data dalle unità che mancano per arrivare a 10; se la cifra dell’unità è zero, anche la cifra di controllo è zero.

Esempi

1 —

Numero di base

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

Fattore di moltiplicazione

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

Somma: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

La cifra delle unità della somma è 2.

La cifra di controllo è 8 e il numero di base diventa quindi il numero di immatricolazione 33 84 4796 100 – 8.

2 —

Numero di base

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

Fattore di moltiplicazione

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

Somma: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

La cifra delle unità della somma è 0.

La cifra di controllo è 0 e il numero di base diventa quindi il numero di immatricolazione 31 51 3320 198 – 0.

ALLEGATO P4

CODICI DEI PAESI DI IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI (CIFRE 3-4 E SIGLA)

Le informazioni riguardanti paesi terzi sono riportate unicamente a titolo informativo.

Paesi

Codice alfabetico del paese (2 4 5 9)

Codice numerico del paese

Albania

AL

41

Algeria

DZ

92

Armenia

AM

58

Austria

A

81

Azerbaigian

AZ

57

Bielorussia

BY

21

Belgio

B

88

Bosnia-Erzegovina

BIH

49

Bulgaria

BG

52

Cina

RC

33

Croazia

HR

78

Cuba

CU (2 4 5 9)

40

Cipro

CY

 

Repubblica ceca

CZ

54

Danimarca

DK

86

Egitto

ET

90

Estonia

EST

26

Finlandia

FIN

10

Francia

F

87

Georgia

GE

28

Germania

D

80

Grecia

GR

73

Ungheria

H

55

Iran

IR

96

Iraq

IRQ (2 4 5 9)

99

Irlanda

IRL

60

Israele

IL

95

Italia

I

83

Giappone

J

42

Kazakstan

KZ

27

Kirgizstan

KS

59

Lettonia

LV

25

Libano

RL

98

Liechtenstein

FL

 

Lituania

LT

24

Lussemburgo

L

82

Macedonia

MK

65

Malta

M

 

Moldova

MD (2 4 5 9)

23

Monaco

MC

 

Mongolia

MGL

31

Montenegro

ME

62

Morocco

MA

93

Paesi Bassi

NL

84

Corea del Nord

PRK (2 4 5 9)

30

Norvegia

N

76

Poland

PL

51

Polonia

P

94

Romania

RO

53

Russia

RUS

20

Serbia

SRB

72

Slovacchia

SK

56

Slovenia

SLO

79

Corea del Sud

ROK

61

Spagna

E

71

Svezia

SE

74

Svizzera

CH

85

Siria

SYR

97

Tagikistan

TJ

66

Tunisia

TN

91

Turchia

TR

75

Turkmenistan

TM

67

Ucraina

UA

22

Regno Unito

GB

70

Uzbekistan

UZ

29

Vietnam

VN (2 4 5 9)

32

ALLEGATO P5

MARCATURA ALFABETICA DELL’ATTITUDINE ALL’INTEROPERABILITÀ

“TEN”: Veicolo che soddisfa le seguenti condizioni:

il veicolo è conforme a tutte le STI pertinenti in vigore al momento della messa in servizio ed è autorizzato a essere messo in servizio ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE,

il veicolo è provvisto di un’autorizzazione valida in tutti gli Stati membri in conformità dell’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE o, in alternativa, ha ottenuto autorizzazioni individuali da tutti gli Stati membri.

“PPV/PPW”: Veicolo che risulta conforme all’accordo PPV/PPW o PGW (negli Stati aderenti all’OSJD)

(originale: PPV/PPW:ППВ (Правила пользования вагонами в международном сообщении; PGW: Правила Пользования Грузовыми Вагонами)

Note:

(a)

I veicoli con marcatura TEN corrispondono al codice, compreso fra 0 e 3, della prima cifra nel numero del veicolo di cui all’allegato P6.

(b)

I veicoli che non sono autorizzati all’esercizio in tutti gli Stati membri devono recare una marcatura indicante gli Stati membri in cui sono autorizzati. L’elenco degli Stati membri che autorizzano l’esercizio del veicolo deve essere contrassegnato utilizzando uno dei disegni riportati di seguito, in cui la D rappresenta lo Stato membro che ha rilasciato la prima autorizzazione (la Germania, in questo caso) e la F rappresenta lo Stato membro che ha rilasciato la seconda autorizzazione (la Francia, in questo caso). Gli Stati membri sono codificati in conformità dell’allegato P4. La marcatura può riguardare i veicoli che sono conformi alla STI o no. Questi veicoli corrispondono ai codici 4 o 8 della prima cifra nel numero del veicolo di cui all’allegato P6.

Image

Image

ALLEGATO P6

CODICI DI INTEROPERABILITÀ USATI PER I CARRI (CIFRE 1-2)

 

2a cifra

1a cifra

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2a cifra

1a cifra

 

 

Scartamento

Fisso o variabile

Fisso

Variabile

Fisso

Variabile

Fisso

Variabile

Fisso

Variabile

Fisso o variabile

Scartamento

 

TEN (2 4 5 9)

e/o

COTIF (3 6 10)

e/o

PPV/PPW

0

Ad assi

Da non utilizzare

TEN (2 4 5 9) e/o carri COTIF

Da non utilizzare (8)

Carri PPV/PPW

(scartamento variabile)

Ad assi

0

1

A carrelli

A carrelli

1

TEN (2 4 5 9)

e/o

COTIF (3 6 10)

e/o

PPV/PPW

2

Ad assi

TEN (2 4 5 9) e/o carri COTIF

Carri PPV/PPW

(scartamento fisso)

Ad assi

2

3

A carrelli

A carrelli

3

Altri carri

4

Ad assi (7 11)

Carri utilizzati per la manutenzione

Altri carri

Carri con numerazione speciale per caratteristiche tecniche che non sono messi in servizio nell’UE

Ad assi

4

8

A carrelli (7 11)

A carrelli

8

 

 

Traffico

Traffico interno o traffico internazionale con accordi speciali

 

 

 

1a cifra

2a cifra

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1a cifra

2a cifra

ALLEGATO P7

CODICI DI ATTITUDINE AL TRAFFICO INTERNAZIONALE USATI PER I VEICOLI VIAGGIATORI RIMORCHIATI (CIFRE 1-2)

 

Traffico interno

TSI (2 4 5 9) e/o COTIF (3 6 10) e/o PPW

Traffico interno o traffico internazionale con accordi speciali

TEN (2 4 5 9) e/o COTIF (3 6 10)

PPV/PPW

2a cifra

1a cifra

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Veicoli per traffico nazionale

Veicoli a scartamento fisso senza aria condizionata (compresi i carri per trasporto auto)

Veicoli a scartamento variabile (1435/1520) senza aria condizionata

Da non utilizzare

Veicoli a scartamento variabile (1435/1668) senza aria condizionata

Veicoli storici

Da non utilizzare (7 11)

Veicoli a scartamento fisso

Veicoli a scartamento variabile (1435/1520) mediante cambio carrelli

Veicoli a scartamento variabile (1435/1520) mediante cambio assi

6

Veicoli di servizio

Veicoli a scartamento fisso dotati di aria condizionata

Veicoli a scartamento variabile (1435/1520) dotati di aria condizionata

Veicoli di servizio

Veicoli a scartamento variabile (1435/1668) dotati di aria condizionata

Veicoli per trasporto auto

Da non utilizzare (7 11)

7

Veicoli dotati di aria condizionata e pressurizzati

Da non utilizzare

Da non utilizzare

Veicoli a scartamento fisso dotati di aria condizionata e pressurizzati

Da non utilizzare

Altri veicoli

Da non utilizzare

Da non utilizzare

Da non utilizzare

Da non utilizzare

ALLEGATO P8

TIPI DI MATERIALE DI TRAZIONE E UNITÀ DI UN ELETTROTRENO IN UNA COMPOSIZIONE FISSA O PRESTABILITA (CIFRE 1-2)

La prima cifra è “9”.

Se la seconda cifra descrive il tipo di mezzo di trazione, è obbligatorio usare i seguenti codici:

Codice

Tipo generale di veicolo

0

Varie

1

Locomotiva elettrica

2

Locomotiva diesel

3

Complesso a trazione elettrica (EMU) (per alte velocità) [veicolo automotore o rimorchio]

4

Complesso a trazione elettrica (EMU) (escluso per alte velocità) [veicolo automotore o rimorchio]

5

Complesso a trazione diesel (DMU) [veicolo automotore o rimorchio]

6

Rimorchio specializzato

7

Locomotiva elettrica di manovra

8

Locomotiva diesel di manovra

9

Veicolo speciale

ALLEGATO P9

MARCATURA NUMERICA UNIFORME DEI CARRI (CIFRE DA 5 A 8)

Il presente allegato contiene la marcatura numerica associata alle caratteristiche tecniche principali del carro ed è pubblicato nel sito dell’ERA (www.era.europa.eu).

La domanda per ottenere un nuovo codice è presentata presso l’organismo di immatricolazione (di cui alla decisione 2007/756/CE) ed è inviata all’ERA. Un codice nuovo può essere utilizzato solo dopo la pubblicazione da parte dell’ERA.

ALLEGATO P10

CODICI DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MATERIALE PASSEGGERI TRAINATO (CIFRE 5-6)

L’allegato P10 è pubblicato nel sito Internet dell’ERA (www.era.europa.eu).

La domanda per ottenere un nuovo codice è presentata presso l’organismo di immatricolazione (di cui alla decisione 2007/756/CE) ed è inviata all’ERA. Un codice nuovo può essere utilizzato solo dopo la pubblicazione da parte dell’ERA.

ALLEGATO P11

CODICI DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI SPECIALI (CIFRE DA 6 A 8)

L’allegato P11 è pubblicato nel sito Internet dell’ERA (www.era.europa.eu).

La domanda per ottenere un nuovo codice è presentata presso l’organismo di immatricolazione (di cui alla decisione 2007/756/CE) ed è inviata all’ERA. Un codice nuovo può essere utilizzato solo dopo la pubblicazione da parte dell’ERA.

ALLEGATO P12

MARCATURA LETTERALE DEI CARRI AD ESCLUSIONE DEI CARRI ARTICOLATI E MULTIPLI

L’allegato P12 è pubblicato nel sito Internet dell’ERA (www.era.europa.eu).

La domanda per ottenere un nuovo codice è presentata presso l’organismo di immatricolazione (di cui alla decisione 2007/756/CE) ed è inviata all’ERA. Un codice nuovo può essere utilizzato solo dopo la pubblicazione da parte dell’ERA.

ALLEGATO P13

MARCATURA LETTERALE PER MATERIALE PASSEGGERI TRAINATO

L’allegato P13 è pubblicato nel sito Internet dell’ERA (www.era.europa.eu).

La domanda per ottenere un nuovo codice è presentata presso l’organismo di immatricolazione (di cui alla decisione 2007/756/CE) ed è inviata all’ERA. Un codice nuovo può essere utilizzato solo dopo la pubblicazione da parte dell’ERA.

»

6)

L’allegato P14 è abrogato.


(1)  Per i veicoli speciali, il numero deve essere univoco in ogni paese e composto dalla prima cifra e dalle ultime 5 cifre delle caratteristiche tecniche e del numero progressivo.

(2)  La NMBS/SNCB può continuare ad usare una singola B cerchiata.

(3)  I segni diacritici sono “segni di accento”, come in À, Ç, Ö, Č, Ž, Å ecc. Le lettere speciali quali Ø e Æ sono rappresentate con una lettera singola; nelle verifiche di univocità la Ø è considerata una O e la Æ una A.

(4)  Conforme al sistema di codici alfabetici descritto nell’appendice 4 della Convenzione del 1949 e nell’articolo 45, paragrafo 4, della Convenzione del 1968 sulla circolazione stradale.

(5)  Carri autorizzati a recare la marcatura TEN, cfr. allegato P5.

(6)  Compresi veicoli che, a norma dei regolamenti esistenti, recano le cifre definite nella presente tabella. COTIF: veicolo conforme alla regolamentazione COTIF in vigore alla data di messa in servizio.

(7)  Scartamento fisso o variabile.

(8)  Tranne per i carri per la serie I (carri refrigeranti), da non utilizzare per dei veicoli nuovi messi in servizio.

(9)  Conformità alla STI applicabile, cfr. allegato P5.

(10)  Compresi veicoli che, a norma dei regolamenti esistenti, recano le cifre definite nella presente tabella.. COTIF: veicolo conforme alla regolamentazione COTIF in vigore alla data di messa in servizio.

(11)  Tranne per i carri a scartamento fisso (56) e a scartamento variabile (66) già in servizio, da non utilizzare per veicoli nuovi.


26.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/59


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2010

che modifica la decisione 2008/866/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione

[notificata con il numero C(2010) 7183]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/641/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (1) e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto i),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2008/866/CE della Commissione, del 12 novembre 2008, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano (2), è stata adottata in seguito alla contaminazione di determinati molluschi bivalvi importati dal Perù con il virus dell’epatite A; i molluschi in questione sono stati individuati come l’origine di un focolaio di epatite A negli esseri umani. Tale decisione è stata inizialmente applicata fino al 31 marzo 2009, ma il periodo di applicazione è stato prorogato fino al 30 novembre 2010 con decisione 2009/862/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che modifica la decisione 2008/866/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione (3).

(2)

Le autorità peruviane hanno fornito informazioni riguardo alle misure correttive da attuare per migliorare il controllo della produzione di molluschi bivalvi destinati all’esportazione nell’Unione europea.

(3)

Nel settembre 2009 la Commissione ha effettuato una missione di ispezione per valutare i sistemi di controllo adottati nella produzione di molluschi bivalvi e prodotti ittici destinati all’esportazione nell’Unione europea. Dall’ispezione è risultato che le autorità peruviane stavano prendendo i provvedimenti correttivi descritti nelle informazioni fornite dopo il verificarsi dei casi di epatite A. Tali provvedimenti non erano tuttavia stati pienamente applicati al momento dell’ispezione.

(4)

Le autorità peruviane hanno recentemente comunicato alla Commissione di aver completato l’applicazione dei provvedimenti correttivi. Al fine di tutelare la salute dei consumatori occorre tuttavia continuare ad applicare i provvedimenti di protezione di cui alla decisione 2008/866/CE fino a quando la Commissione non avrà verificato che le autorità peruviane abbiano portato a termine l’attuazione dei provvedimenti correttivi e dichiarato che i molluschi bivalvi prodotti in Perù e destinati all’esportazione nell’Unione ottemperano alle prescrizioni stabilite dal diritto dell’Unione.

(5)

Per tale motivo è opportuno prorogare l’applicazione dei provvedimenti di cui alla decisione 2008/866/CE fino al 30 novembre 2011, fatto salvo il diritto della Commissione di modificare, abrogare o estendere detti provvedimenti in considerazione di eventuali nuove informazioni connesse all’evolversi della situazione in Perù e ai risultati delle ispezioni effettuate dai suoi servizi.

(6)

La decisione 2008/866/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(7)

I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 5 della decisione 2008/866/CE la data «30 novembre 2010» è sostituita dalla data «30 novembre 2011».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 307 del 18.11.2008, pag. 9.

(3)  GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 90.


26.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/60


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2010

relativa all’autorizzazione di un metodo di classificazione delle carcasse di suino in Grecia

[notificata con il numero C(2010) 7230]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(2010/642/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettera m), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’allegato V, lettera B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le carcasse di suino sono classificate stimando il tenore di carne magra con metodi autorizzati dalla Commissione, che possono essere esclusivamente metodi statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L’autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale margine è definito nell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (2).

(2)

La Grecia ha chiesto alla Commissione l’autorizzazione di un metodo di classificazione delle carcasse di suino scotennate. Tale Stato membro ha presentato una descrizione dettagliata del procedimento di scotennamento uniforme delle carcasse nella parte 1 del protocollo previsto all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008 e i risultati delle prove di sezionamento nella parte 2 del medesimo protocollo. Entrambi i protocolli sono stati presentati agli altri Stati membri, in sede di comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, nel 2008, nel 2009 e nel 2010.

(3)

Dall’esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di questo metodo di classificazione. Occorre pertanto autorizzare tale metodo di classificazione delle carcasse di suino in Grecia.

(4)

A norma dell’allegato V, lettera B, punto III, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri possono essere autorizzati a prevedere una presentazione delle carcasse di suini diversa dalla presentazione tipo definita al primo comma dello stesso punto III se, tra l’altro, la prassi commerciale normalmente seguita nel loro territorio si discosta dalla presentazione tipo.

(5)

La Grecia ha precisato alla Commissione che, in alcuni macelli sul suo territorio, secondo le prassi commerciali le carcasse di suini sono presentate senza la cotenna oltre che senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma, come previsto dal primo comma della disposizione succitata. Occorre pertanto autorizzare tale presentazione diversa dalla presentazione tipo in Grecia.

(6)

Non possono essere autorizzate modifiche dell’apparecchio o del metodo di classificazione, salvo mediante nuova decisione della Commissione adottata alla luce dell’esperienza acquisita. Per questo motivo la presente autorizzazione può essere revocata.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino scotennate, in conformità all’allegato V, lettera B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, in Grecia è autorizzato il ricorso al seguente metodo: l’apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe (HGP 4)» e il relativo metodo di stima, descritto in dettaglio nell’allegato.

Articolo 2

In deroga alla presentazione tipo definita nell’allegato V, lettera B, punto III, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, in Grecia le carcasse di suino possono essere scotennate in maniera uniforme prima della pesatura e della classificazione. Per poter stabilire la quotazione delle carcasse di suino in maniera comparabile, il peso a caldo constatato è adattato applicando la seguente formula:

peso a caldo della carcassa = 1,05232 × peso della carcassa scotennata.

Articolo 3

Non è autorizzata alcuna modifica dell’apparecchio o del metodo di stima.

Articolo 4

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2010.

Per la Commissione

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3.


ALLEGATO

METODO DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN GRECIA

1.

La classificazione delle carcasse di suino scotennate è effettuata mediante l’impiego dell’apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe (HGP 4)».

2.

L’apparecchio è provvisto di una sonda del diametro di 5,95 mm (6,3 mm sulla lama dell’estremità della sonda) avente un fotodiodo (LED Siemens del tipo LYU 260-EO) e un fotodetettore del tipo Silonex SLCD-61N1 con una distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra dallo stesso HGP 4 oppure da un computer ad esso collegato.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Ŷ = 62,400 – 0,495Χ1 – 0,559Χ2 + 0,129Χ3

dove:

Ŷ

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa,

Χ1

=

spessore in mm del lardo dorsale (senza la cotenna), misurato a 8 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa al livello dell’ultima costola,

Χ2

=

spessore in mm del lardo dorsale (senza la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa tra la terzultima e la quartultima costola,

Χ3

=

spessore in mm del muscolo dorsale, misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di X2.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg.


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

26.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/62


DECISIONE N. 2/2010 DEL COMITATO STATISTICO UNIONE EUROPEA/SVIZZERA

del 1o ottobre 2010

recante modifica dell’allegato A dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di cooperazione statistica

(2010/643/UE)

IL COMITATO STATISTICO UNIONE EUROPEA/SVIZZERA,

visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera è entrato in vigore il 1o gennaio 2007 e contiene l’allegato A concernente gli atti giuridici nel settore statistico.

(2)

Nuovi atti giuridici nel settore statistico sono stati adottati e devono essere aggiunti all’allegato A. È quindi necessaria una revisione dell’allegato A,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato A dell’accordo è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Sofia, il 1o ottobre 2010.

Per il comitato misto

Il capo della delegazione della UE

Walter RADERMACHER

Il capo della delegazione svizzera

Jürg MARTI


(1)  GU L 90 del 28.3.2006, pag. 2.


ALLEGATO

«ALLEGATO A

ATTI GIURIDICI NEL SETTORE STATISTICO DI CUI ALL’ARTICOLO 2

ADATTAMENTO SETTORIALE

1.

I termini “Stato membro” o “Stati membri” contenuti negli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, anche la Svizzera.

2.

Salvo altrimenti disposto, i riferimenti alla “Nomenclatura delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE Rev. 1)” sono intesi come riferimenti alla “Nomenclatura delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE Rev. 2)” definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e che modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (1). I numeri di codice cui è fatto riferimento sono intesi come i corrispondenti numeri di codice convertiti della NACE Rev. 2.

3.

Le disposizioni che stabiliscono chi debba sostenere i costi delle indagini e simili non sono pertinenti ai fini dell’accordo.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

STATISTICHE SULLE IMPRESE

32008 R 0295: regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (rifusione) (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13), modificato da:

32009 R 0251: regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009 (GU L 86 del 31.3.2009, pag. 170),

32009 R 0250: regolamento (CE) n. 250/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009 (GU L 86 del 31.3.2009, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

la Svizzera non è tenuta ad effettuare la disaggregazione per regione dei dati prescritta dal presente regolamento;

b)

la Svizzera è esonerata dal comunicare i dati al livello a 4 cifre della NACE Rev 2;

c)

la Svizzera è esonerata dal comunicare i dati prescritti dal presente regolamento per le unità di attività economica;

d)

per le variabili dell’allegato IX: 11910, 11930, 16910, 16911, 16930 e 16931, la Svizzera fornisce dati che hanno come anno di riferimento il 2011;

e)

nell’allegato VII la Svizzera è esonerata dal comunicare dati “Disaggregazione geografica” per la serie 7E.

31998 R 2700: regolamento (CE) n. 2700/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, relativo alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese (GU L 344 del 18.12.1998, pag. 49), modificato da:

32002 R 1614: regolamento (CE) n. 1614/2002 della Commissione, del 6 settembre 2002 (GU L 244 del 12.9.2002, pag. 7),

32003 R 1670: regolamento (CE) n. 1670/2003 della Commissione, del 1o settembre 2003 (GU L 244 del 29.9.2003, pag. 74).

31998 R 2701: regolamento (CE) n. 2701/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, relativo alle serie di dati da elaborare per le statistiche strutturali sulle imprese (GU L 344 del 18.12.1998, pag. 81), modificato da:

32002 R 1614: regolamento (CE) n. 1614/2002 della Commissione, del 6 settembre 2002 (GU L 244 del 12.9.2002, pag. 7),

32003 R 1669: regolamento (CE) n. 1669/2003 della Commissione, del 1o settembre 2003 (GU L 244 del 29.9.2003, pag. 57).

31998 R 2702: regolamento (CE) n. 2702/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, relativo al formato tecnico per la trasmissione delle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 344 del 18.12.1998, pag. 102), modificato da:

32002 R 1614: regolamento (CE) n. 1614/2002 della Commissione, del 6 settembre 2002 (GU L 244 del 12.9.2002, pag. 7),

32003 R 1668: regolamento (CE) n. 1668/2003 della Commissione, del 1o settembre 2003 (GU L 244 del 29.9.2003, pag. 32),

32006 R 1792: regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).

31999 R 1618: regolamento (CE) n. 1618/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, relativo ai criteri di valutazione della qualità delle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 192 del 24.7.1999, pag. 11).

31999 R 1225: regolamento (CE) n. 1225/1999 della Commissione, del 27 maggio 1999, relativo alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche dei servizi di assicurazione (GU L 154 del 19.6.1999, pag. 1).

31999 R 1227: regolamento (CE) n. 1227/1999 della Commissione, del 28 maggio 1999, relativo al formato tecnico per la trasmissione delle statistiche dei servizi di assicurazione (GU L 154 del 19.6.1999, pag. 75), modificato da:

12003 T 003: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, adottato il 16 aprile 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

32006 R 1792: regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).

31999 R 1228: regolamento (CE) n. 1228/1999 della Commissione, del 28 maggio 1999, relativo alle serie di dati da elaborare per le statistiche dei servizi di assicurazione (GU L 154 del 19.6.1999, pag. 91), modificato da:

12003 T 003: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, adottato il 16 aprile 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

32006 R 1792: regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).

32003 R 1668: regolamento (CE) n. 1668/2003 della Commissione, del 1o settembre 2003, che attua il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio per quanto riguarda il formato tecnico da usare per la trasmissione delle statistiche strutturali sulle imprese e che modifica il regolamento (CE) n. 2702/98 della Commissione relativo al formato tecnico per la trasmissione delle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 244 del 29.9.2003, pag. 32), modificato da:

32006 R 1792: regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).

32003 R 1669: regolamento (CE) n. 1669/2003 della Commissione, del 1o settembre 2003, recante attuazione del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio relativamente alle serie di dati da elaborare per le statistiche strutturali sulle imprese e che modifica il regolamento (CE) n. 2701/98 relativo alle serie di dati da elaborare per le statistiche strutturali sulle imprese (GU L 244 del 29.9.2003, pag. 57).

32003 R 1670: regolamento (CE) n. 1670/2003 della Commissione, del 1o settembre 2003, recante attuazione del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio relativamente alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese e che modifica il regolamento (CE) n. 2700/98 della Commissione relativo alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese (GU L 244 del 29.9.2003, pag. 74).

31998 R 1165: regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali (GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1), modificato da:

32005 R 1158: regolamento (CE) n. 1158/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005 (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 1),

32006 R 1503: regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006 (GU L 281 del 12.10.2006, pag. 15),

32008 R 1178: regolamento (CE) n. 1178/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008 (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 16).

Ai fini del presente accordo le disposizioni di tali regolamenti si intendono adattate come segue:

la Svizzera è esonerata dal comunicare i dati al livello a 4 cifre della NACE Rev. 1.

32009 R 0329: regolamento (CE) n. 329/2009 della Commissione, del 22 aprile 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali per quanto riguarda l’aggiornamento dell’elenco delle variabili, la frequenza di elaborazione delle statistiche e i livelli di suddivisione e di aggregazione da applicare alle variabili (GU L 103 del 23.4.2009, pag. 3).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

la Svizzera è esonerata dal comunicare i dati per le variabili 220 e 230 fino al 2013.

32009 R 0596: regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — parte quarta (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

la Svizzera è esonerata dal comunicare i dati per le variabili 220 e 230 fino al 2013.

32001 R 0586: regolamento (CE) n. 586/2001 della Commissione, del 26 marzo 2001, recante attuazione, per quanto riguarda la definizione di raggruppamenti principali di industrie (RPI), del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali (GU L 86 del 27.3.2001, pag. 11), modificato da:

32006 R 1503: regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006 (GU L 281 del 12.10.2006, pag. 15),

32007 R 0656: regolamento (CE) n. 656/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007 (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 3).

32008 R 0177: regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio (GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6).

31993 R 2186: regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici (GU L 196 del 5.8.1993, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

Nel caso della Svizzera non si applica la voce 1, lettera k), dell’allegato II del regolamento.

32009 R 0192: regolamento (CE) n. 192/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici (GU L 67 del 12.3.2009, pag. 14).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

la Svizzera è esonerata, fino al 2013 compreso, dal trasmettere dati individuali per il fatturato delle imprese di cui all’allegato A.

32009 D 0252: decisione 2009/252/CE della Commissione, dell’11 marzo 2009, recante deroga a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici (GU L 75 del 21.3.2009, pag. 11).

STATISTICHE DEI TRASPORTI E DEL TURISMO

31998 R 1172: regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio, del 25 maggio 1998, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (GU L 163 del 6.6.1998, pag. 1), modificato da:

31999 R 2691: regolamento (CE) n. 2691/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999 (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 39),

12003 T 003: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, adottato il 16 aprile 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

32006 R 1791: regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1),

32006 R 1893: regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1),

32007 R 1304: regolamento (CE) n. 1304/2007 della Commissione, del 7 novembre 2007 (GU L 290 dell’8.11.2007, pag. 14),

32009 R 0399: regolamento (CE) n. 399/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 9).

32001 R 2163: regolamento (CE) n. 2163/2001 della Commissione, del 7 novembre 2001, relativo alle modalità tecniche di trasmissione dei dati per le statistiche del trasporto di merci su strada (GU L 291 dell’8.11.2001, pag. 13), modificato da:

32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10).

32004 R 0642: regolamento (CE) n. 642/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, relativo ai requisiti di precisione applicabili ai dati raccolti in virtù del regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 26).

32007 R 0833: regolamento (CE) n. 833/2007 della Commissione, del 16 luglio 2007, che stabilisce la data di scadenza del periodo transitorio di cui al regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (GU L 185 del 17.7.2007, pag. 9).

32003 R 0006: regolamento (CE) n. 6/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativo alla diffusione di statistiche sui trasporti di merci su strada (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 45).

31993 D 0704: decisione 93/704/CE del Consiglio, del 30 novembre 1993, relativa alla creazione di una banca di dati comunitaria sugli incidenti stradali (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 63).

32003 R 0091: regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (GU L 14 del 21.1.2003, pag. 1), modificato da:

32003 R 1192: regolamento (CE) n. 1192/2003 della Commissione, del 3 luglio 2003 (GU L 167 del 4.7.2003, pag. 13),

32007 R 1304: regolamento (CE) n. 1304/2007 della Commissione, del 7 novembre 2007 (GU L 290 dell’8.11.2007, pag. 14).

32007 R 0332: regolamento (CE) n. 332/2007 della Commissione, del 27 marzo 2007, relativo alle disposizioni tecniche per la trasmissione di statistiche dei trasporti ferroviari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 16).

32003 R 0437: regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta (GU L 66 dell’11.3.2003, pag. 1), modificato da:

32003 R 1358: regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003 (GU L 194 dell’1.8.2003, pag. 9),

32005 R 0546: regolamento (CE) n. 546/2005 della Commissione, dell’8 aprile 2005 (GU L 91 del 9.4.2005, pag. 5).

32003 R 1358: regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso (GU L 194 dell’1.8.2003, pag. 9), modificato da:

32005 R 0546: regolamento (CE) n. 546/2005 della Commissione, dell’8 aprile 2005 (GU L 91 del 9.4.2005, pag. 5),

32006 R 1792: regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1),

32007 R 0158: regolamento (CE) n. 158/2007 della Commissione, del 16 febbraio 2007 (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 9).

31980 L 1119: direttiva 80/1119/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1980, relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci per via navigabile interna (GU L 339 del 15.12.1980, pag. 30).

31995 L 0057: direttiva 95/57/CE del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo (GU L 291 del 6.12.1995, pag. 32), modificata da:

120 03 T 003: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, adottato il 16 aprile 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

32004 D 0883: decisione 2004/883/CE della Commissione, del 10 dicembre 2004 (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 69).

32006 L 0110: direttiva 2006/110/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 418).

31999 D 0035: decisione 1999/35/CE della Commissione, del 9 dicembre 1998, sulle procedure per l’attuazione della direttiva 95/57/CE del Consiglio relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo (GU L 9 del 15.1.1999, pag. 23).

32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007, che modifica alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici ai fini dell’applicazione della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10).

STATISTICHE DEL COMMERCIO ESTERO

32009 R 0471: regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23), attuato da:

32010 R 0092: regolamento (CE) n. 92/2010 della Commissione, del 2 febbraio 2010 (GU L 31 del 3.2.2010, pag. 4),

32010 R 0113: regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010 (GU L 37 del 10.2.2010, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento (CE) n. 471/2009 si intendono adattate come segue.

a)

la Svizzera pone in atto le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento entro il 1o gennaio 2012. Tutti i riferimenti al sistema di sdoganamento centralizzato e le relative disposizioni non sono pertinenti;

b)

definizione dell’articolo 2: Il territorio statistico comprende il territorio doganale esclusi i depositi doganali e i depositi in franchigia da dazi.

La Svizzera non è tenuta a compilare statistiche sugli scambi tra la Svizzera e il Liechtenstein;

c)

fonte di dati dell’articolo 4: il testo dell’articolo 4, paragrafo 3, è sostituito dal seguente testo: “La Svizzera può utilizzare altre fonti di dati per la compilazione delle sue statistiche nazionali”;

d)

articolo 5, paragrafo 1, Dati statistici: i dati statistici di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), sono rilevati per la prima volta entro il 1o gennaio 2016:

non si applicano le disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere f) e k),

la classificazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera h), è applicata quantomeno al livello delle prime 6 cifre,

nel caso della Svizzera non sono applicabili le disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera m), sottopunti ii) e iii);

e)

articolo 6 Compilazione di statistiche del commercio estero: le disposizioni dell’articolo 6 non sono applicabili ai dati statistici che la Svizzera è esonerata dal rilevare ai sensi dell’articolo 5 del regolamento in questione;

f)

articolo 7 Scambio di dati: le disposizioni dell’articolo 7 non si applicano.

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento (UE) n. 113/2010 si intendono adattate come segue.

g)

all’articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

“Per la Svizzera il ‘valore in dogana’ è definito conformemente alle rispettive norme nazionali”;

h)

all’articolo 7, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

“Per la Svizzera per ‘paese d’origine’ si intende il paese del quale le merci sono originarie ai sensi delle norme nazionali d’origine”;

i)

nell’articolo 15, paragrafo 4, il riferimento al regolamento (CEE) n. 2454/93 non è pertinente;

32006 R 1833: regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, relativo alla nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19).

PRINCIPI E SEGRETO STATISTICI

31990 R 1588: regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell’11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

all’articolo 2 è aggiunto il seguente punto:

“personale dell’Ufficio di consulenza statistica dell’AELS (EFTA): personale del segretariato dell’AELS (EFTA) distaccato presso l’ISCE.”;

b)

nella seconda frase dell’articolo 5, paragrafo 1, il termine “ISCE” è sostituito da “ISCE e dell’Ufficio di consulenza statistica dell’AELS (EFTA)”;

c)

all’articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

“I dati statistici riservati trasmessi all’ISCE tramite l’Ufficio di consulenza statistica dell’AELS (EFTA) sono accessibili anche al personale di detto Ufficio.”;

d)

all’articolo 6 si intende che il termine “ISCE” comprende, a tal fine, l’Ufficio di consulenza statistica dell’AELS (EFTA).

32009 R 0223: regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

la Svizzera pone in atto le misure necessarie per conformarsi a questo regolamento entro il 31 dicembre 2012;

31997 R 0322: regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1).

32002 R 0831: regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati per fini scientifici (GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7), modificato da:

32006 R 1104: regolamento (CE) n. 1104/2006 della Commissione, del 18 luglio 2006 (GU L 197 del 19.7.2006, pag. 3),

32008 R 606: regolamento (CE) n. 606/2008 della Commissione, del 26 giugno 2008 (GU L 166 del 27.6.2008, pag. 16).

32004 D 0452: decisione 2004/452/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici (GU L 156 del 30.4.2004, pag. 1), modificata da:

32008 D 0876: decisione 2008/876/CE della Commissione, del 6 novembre 2008 (GU L 310 del 21.11.2008, pag. 28).

32008 D 0234: decisione n. 234/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce il comitato consultivo europeo di statistica e che abroga la decisione 91/116/CEE (GU L 73 del 15.3.2008, pag. 13).

32008 D 0235: decisione n. 235/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce il comitato consultivo europeo per la governanza statistica (GU L 73 del 15.3.2008, pag. 17).

Atti di cui le parti contraenti prendono atto

Le parti contraenti prendono atto del contenuto del seguente atto:

52005 PC 0217: raccomandazione della Commissione COM(2005) 217, del 25 maggio 2005, relativa all’indipendenza, all’integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria (GU C 172 del 12.7.2005, pag. 22).

STATISTICHE DEMOGRAFICHE E SOCIALI

2007 R 0862: regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all’elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).

31998 R 0577: regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3), modificato da:

32002 R 1991: regolamento (CE) n. 1991/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 ottobre 2002 (GU L 308 del 9.11.2002, pag. 1),

32002 R 2104: regolamento (CE) n. 2104/2002 della Commissione, del 28 novembre 2002 (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 14),

32003 R 2257: regolamento (CE) n. 2257/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2003 (GU L 336 del 23.12.2003, pag. 6),

32007 R 1372: regolamento (CE) n. 1372/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 42).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

in deroga alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 4, per la Svizzera l’unità campionaria è un individuo e le informazioni sugli altri membri della famiglia possono includere almeno le caratteristiche di cui all’articolo 4, paragrafo 1.

32000 R 1575: regolamento (CE) n. 1575/2000 della Commissione, del 19 luglio 2000, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, per quanto concerne i codici da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2001 (GU L 181 del 20.7.2000, pag. 16).

32000 R 1897: regolamento (CE) n 1897/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, recante disposizioni d’attuazione del regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda la definizione operativa di disoccupazione (GU L 228 dell’8.9.2000, pag. 18).

32002 R 2104: regolamento (CE) n. 2104/2002 della Commissione, del 28 novembre 2002, che adatta il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità e il regolamento (CE) n. 1575/2000 della Commissione che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio per quanto concerne l’elenco delle variabili relative all’istruzione e alla formazione e i codici da utilizzare dal 2003 per la trasmissione dei dati (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 14), attuato da:

32003 R 0246: regolamento (CE) n. 246/2003 della Commissione, del 10 febbraio 2003, relativo all’adozione di un programma di formulari ad hoc, per gli anni dal 2004 al 2006, destinati all’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 34 dell’11.2.2003, pag. 3),

32005 R 0384: regolamento (CE) n. 384/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, relativo all’adozione di un programma di formulari ad hoc per gli anni dal 2007 al 2009, destinati all’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 61 dell’8.3.2005, pag. 23).

Ai fini del presente accordo le disposizioni di questo regolamento sono modificate come segue:

In deroga all’articolo 1, la Svizzera è esonerata dall’applicare il modulo ad hoc 2007.

32005 R 0430: regolamento (CE) n. 430/2005 della Commissione, del 15 marzo 2005, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda le codifiche da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2006 e l’impiego di un sottocampione per la rilevazione di dati su variabili strutturali (GU L 71 del 17.3.2005, pag. 36).

32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10).

32007 R 0102: regolamento (CE) n. 102/2007 della Commissione, del 2 febbraio 2007, che adotta le specifiche del modulo ad hoc del 2008 sulla situazione occupazionale dei lavoratori migranti e dei loro figli come disposto dal regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 430/2005 (GU L 28 del 3.2.2007, pag. 3), modificato da:

32008 R 0391: regolamento (CE) n. 391/2008 della Commissione, del 30 aprile 2008 (GU L 117 dell’1.5.2008, pag. 15).

Ai fini del presente accordo le disposizioni di questo regolamento sono modificate come segue:

In deroga all’articolo 2, la Svizzera è esonerata dal trasmettere le variabili di cui alle colonne 211/212 e alla colonna 215 dell’allegato.

32008 R 0207: regolamento (CE) n. 207/2008 della Commissione, del 5 marzo 2008, recante adozione delle specifiche relative al modulo ad hoc 2009 sull’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 62 del 6.3.2008, pag. 4).

32008 R 0365: regolamento (CE) n. 365/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni 2010, 2011 e 2012, per l’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 112 del 24.4.2008, pag. 22).

32008 R 0377: regolamento (CE) n. 377/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda le codifiche da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2009, l’impiego di un sottocampione per la rilevazione di dati su variabili strutturali e la definizione dei trimestri di riferimento (GU L 114 del 26.4.2008, pag. 57).

32009 R 0020: regolamento (CE) n. 20/2009 della Commissione, del 13 gennaio 2009, recante adozione delle specifiche relative al modulo ad hoc 2010 sulla conciliazione tra vita familiare e professionale di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 7).

31999 R 0530: regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro (GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6), modificato da:

31999 R 1726: regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999 (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 28),

32005 R 1737: regolamento (CE) n. 1737/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005 (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 11),

32006 R 1893: regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

per le statistiche sulla struttura e la distribuzione delle retribuzioni, la Svizzera raccoglierà per la prima volta nel 2010 i dati di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento;

b)

per le statistiche sul livello e sulla composizione dei costi del lavoro, la Svizzera raccoglierà i dati di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento nel 2008 per alcune variabili e per la prima volta nel 2012 per tutte le variabili;

c)

per il 2008 la Svizzera è autorizzata a:

fornire i dati richiesti all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), basati sulle imprese (invece che sulle unità locali) a livello nazionale, ai sensi della NACE Rev. 1.1 a livello di sezione e di aggregati di sezione e senza ripartizione per dimensioni delle imprese,

trasmettere i risultati entro 24 mesi a partire dalla fine dell’anno di riferimento (e non entro 18 mesi come indicato all’articolo 9).

32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10).

32000 R 1916: regolamento (CE) n. 1916/2000 della Commissione, dell’8 settembre 2000, recante attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sulla struttura delle retribuzioni (GU L 229 del 9.9.2000, pag. 3), modificato da:

32005 R 1738: regolamento (CE) n. 1738/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005 (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 32),

32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10).

32006 R 0698: regolamento (CE) n. 698/2006 della Commissione, del 5 maggio 2006, che attua il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio per quanto riguarda la valutazione della qualità delle statistiche sul costo del lavoro e sulla struttura delle retribuzioni (GU L 121 del 6.5.2006, pag. 30).

32003 R 0450: regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo all’indice del costo del lavoro (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 1), attuato da:

32006 R 1893: regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

32003 R 1216: regolamento (CE) n. 1216/2003 della Commissione, del 7 luglio 2003, recante applicazione del regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’indice del costo del lavoro (GU L 169 dell’8.7.2003, pag. 37).

32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007, che modifica alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici ai fini dell’applicazione della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10).

32008 R 0453: regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 234).

32008 R 1062: regolamento (CE) n. 1062/2008 della Commissione, del 28 ottobre 2008, recante attuazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità per quanto riguarda le procedure di destagionalizzazione e le relazioni sulla qualità (GU L 285 del 29.10.2008, pag. 3).

32009 R 0019: regolamento (CE) n. 19/2009 della Commissione, del 13 gennaio 2009, recante attuazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità per quanto riguarda la definizione di posto di lavoro vacante, le date di riferimento per la rilevazione dei dati, le disposizioni in merito alla trasmissione dei dati e studi di fattibilità (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 3).

32003 R 1177: regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1), modificato da:

32005 R 1553: regolamento (CE) n. 1553/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 6).

32003 R 1980: regolamento (CE) n. 1980/2003 della Commissione, del 21 ottobre 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda le definizioni e le definizioni aggiornate (GU L 298 del 17.11.2003, pag. 1), modificato da:

32006 R 0676: regolamento (CE) n. 676/2006 della Commissione, del 2 maggio 2006 (GU L 118 del 3.5.2006, pag. 3).

32003 R 1981: regolamento (CE) n. 1981/2003 della Commissione, del 21 ottobre 2003, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda gli aspetti della rilevazione sul campo e le procedure di imputazione (GU L 298 del 17.11.2003, pag. 23).

32003 R 1982: regolamento (CE) n. 1982/2003 della Commissione, del 21 ottobre 2003, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda le regole di campionamento e di inseguimento (GU L 298 del 17.11.2003, pag. 29).

32003 R 1983: regolamento (CE) n. 1983/2003 della Commissione, del 7 novembre 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco delle variabili target primarie (GU L 298 del 17.11.2003, pag. 34), modificato da:

32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10).

32004 R 0028: regolamento (CE) n. 28/2004 della Commissione, del 5 gennaio 2004, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda il contenuto dettagliato della relazione intermedia e della relazione definitiva sulla qualità (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 42).

32006 R 0315: regolamento (CE) n. 315/2006 della Commissione, del 22 febbraio 2006, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco delle variabili target secondarie relative alle condizioni abitative (GU L 52 del 23.2.2006, pag. 16).

32007 R 0215: regolamento (CE) n. 215/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco delle variabili target secondarie relative al sovraindebitamento e all’esclusione finanziaria (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 8).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

la Svizzera è esonerata dal comunicare dati fino al 2010 compreso.

32008 R 0362: regolamento (CE) n. 362/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008, recante esecuzione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco 2009 delle variabili target secondarie concernenti la deprivazione materiale (GU L 112 del 24.4.2008, pag. 1).

32009 R 0646: regolamento (CE) n. 646/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco 2010 delle variabili target secondarie relative alla condivisione delle risorse all’interno della famiglia (GU L 192 del 24.7.2009, pag. 3).

STATISTICHE ECONOMICHE

31995 R 2494: regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1).

Per quanto riguarda la Svizzera il regolamento si applica all’armonizzazione degli indici dei prezzi al consumo per i raffronti internazionali.

Esso non è rilevante per quanto riguarda le finalità esplicite del calcolo degli indici dei prezzi al consumo armonizzati nel contesto dell’Unione economica e monetaria.

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

l’articolo 2, lettera c), nonché i riferimenti all’IPCUM di cui all’articolo 8, paragrafo 1, e all’articolo 11 non sono applicabili;

b)

l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), non è applicabile;

c)

l’articolo 5, paragrafo 2, non è applicabile;

d)

la consultazione dell’IME di cui all’articolo 5, paragrafo 3, non è applicabile.

32009 R 0330: regolamento (CE) n. 330/2009 della Commissione, del 22 aprile 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda norme minime per il trattamento dei prodotti stagionali nell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) (GU L 103 del 23.4.2009, pag. 6).

31996 R 1749: regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, del 9 settembre 1996, sulle misure iniziali dell’avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 229 del 10.9.1996, pag. 3), modificato da:

31998 R 1687: regolamento (CE) n. 1687/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU L 214 del 31.7.1998, pag. 12),

31998 R 1688: regolamento (CE) n. 1688/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU L 214 del 31.7.1998, pag. 23),

32007 R 1334: regolamento (CE) n. 1334/2007 della Commissione, del 14 novembre 2007 (GU L 296 del 15.11.2007, pag. 22).

31996 R 2214: regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione, del 20 novembre 1996, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati: trasmissione e diffusione dei sottoindici dell’IPCA (GU L 296 del 21.11.1996, pag. 8), modificato da:

31999 R 1617: regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999 (GU L 192 del 24.7.1999, pag. 9),

31999 R 1749: regolamento (CE) n. 1749/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999 (GU L 214 del 13.8.1999, pag. 1), rettifica nella (GU L 267 del 15.10.1999, pag. 59),

32001 R 1920: regolamento (CE) n. 1920/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 46), rettifica nella (GU L 295 del 13.11.2001, pag. 34),

32005 R 1708: regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005 (GU L 274 del 20.10.2005, pag. 9).

31997 R 2454: regolamento (CE) n. 2454/97 della Commissione, del 10 dicembre 1997, recante norme d’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, riguardo ai requisiti minimi di qualità per la ponderazione degli IPCA (GU L 340 dell’11.12.1997, pag. 24).

31998 R 2646: regolamento (CE) n. 2646/98 della Commissione, del 9 dicembre 1998, contenente regole dettagliate per l’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per ciò che riguarda le norme minime per il trattamento delle tariffe negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 30).

31999 R 1617: regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante norme di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle assicurazioni negli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 192 del 24.7.1999, pag. 9).

31999 R 2166: regolamento (CE) n. 2166/1999 del Consiglio, dell’8 ottobre 1999, che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 per quanto riguarda norme minime per il trattamento dei prodotti nei settori della sanità, dell’istruzione e della protezione sociale negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 266 del 14.10.1999, pag. 1).

32000 R 2601: regolamento (CE) n. 2601/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, relativo a disposizioni dettagliate per l’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio riguardo al calendario dell’introduzione dei prezzi all’acquisto nell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 14).

32000 R 2602: regolamento (CE) n. 2602/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle riduzioni di prezzo negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 16), modificato da:

32001 R 1921: regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 49), rettifica nella (GU L 295 del 13.11.2001, pag. 34).

32001 R 1920: regolamento (CE) n. 1920/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento degli oneri proporzionali al valore dell’operazione negli indici dei prezzi a consumo armonizzati e modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 46), rettifica nella (GU L 295 del 13.11.2001, pag. 34).

32001 R 1921: regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per le revisioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2602/2000 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 49), rettifica nella (GU L 295 del 13.11. 2001, pag. 34).

32005 R 1708: regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di riferimento comune dell’indice per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 274 del 20.10.2005, pag. 9).

32006 R 0701: regolamento (CE) n. 701/2006 del Consiglio, del 25 aprile 2006, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda la copertura temporale della rilevazione dei prezzi nell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 3).

32007 R 1445: regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle parità di potere d’acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione (GU L 336 del 20.12.2007, pag. 1).

31996 R 2223: regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1), modificato da:

31998 R 0448: regolamento (CE) n. 448/98 del Consiglio, del 16 febbraio 1998 (GU L 58 del 27.2.1998, pag. 1),

32000 R 1500: regolamento (CE) n. 1500/2000 della Commissione, del 10 luglio 2000 (GU L 172 del 12.7.2000, pag. 3),

32000 R 2516: regolamento (CE) n. 2516/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000 (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 1),

32001 R 0995: regolamento (CE) n. 995/2001 della Commissione, del 22 maggio 2001 (GU L 139 del 23.5.2001, pag. 3),

32001 R 2558: regolamento (CE) n. 2558/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001 (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 1),

32002 R 0113: regolamento (CE) n. 113/2002 della Commissione, del 23 gennaio 2002 (GU L 21 del 24.1.2002, pag. 3),

32002 R 1889: regolamento (CE) n. 1889/2002 della Commissione, del 23 ottobre 2002 (GU L 286 del 24.10.2002, pag. 1),

32003 R 1267: regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003 (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1),

32009 R 0400: R 0400: regolamento (CE) n. 400/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 11).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

alla Svizzera è consentito compilare dati per unità istituzionali nei casi in cui le disposizioni di questo regolamento si riferiscono alla branca di attività economica;

b)

la Svizzera non è tenuta ad effettuare la disaggregazione per regione dei dati prescritta dal presente regolamento;

c)

la Svizzera non è tenuta ad effettuare la disaggregazione delle esportazioni e importazioni di servizi UE/paesi terzi prescritta dal presente regolamento;

d)

nell’allegato B, Deroghe riguardanti le tavole da introdurre nello schema del questionario “SEC-95” per paese, dopo il punto 15 (Islanda) è aggiunto il testo seguente:

“16.   SVIZZERA

16.1.   Deroghe per tavola

Tavola n.

Tavola

Deroga

Fino al

1

Principali aggregati, annuale e trimestrale

Trasmissione per il 1990 e anni successivi

 

2

Principali aggregati delle amministrazioni pubbliche

Scadenza: t + 8 mesi

Illimitato

Periodicità: annua

Illimitato

Trasmissione per il 1990 e anni successivi

 

3

Tavole per branca di attività economica

Trasmissione per il 1990 e anni successivi

 

4

Esportazioni e importazioni UE/paesi terzi

Trasmissione per il 1998 e anni successivi

 

5

Spesa per consumi finali delle famiglie secondo la funzione

Trasmissione per il 1990 e anni successivi

 

6

Conti finanziari per settore istituzionale

Trasmissione per il 1998 e anni successivi

2006

7

Conti patrimoniali per attività e passività finanziarie

Trasmissione per il 1998 e anni successivi

2006

8

Conti non finanziari per settore istituzionale

Scadenza: t + 18 mesi

Trasmissione per il 1990 e anni successivi

Illimitato

9

Imposte e contributi sociali in dettaglio per settore

Scadenza: t + 18 mesi

Trasmissione per il 1998 e anni successivi

Illimitato

10

Tavole per branca di attività economica e per area geografica, NUTS II, A17

Nessuna disaggregazione per regione

 

11

Spesa delle amministrazioni pubbliche secondo la funzione

Trasmissione per il 2005 e anni successivi

Nessuna retrapolazione

2007

12

Tavole per branca di attività economica e per regione, NUTS III, A3

Nessuna disaggregazione per regione

 

13

Conti delle famiglie per area geografica, NUTS II

Nessuna disaggregazione per regione

 

14-22

Conformemente alla deroga a) prevista dal presente regolamento, la Svizzera è esonerata dal comunicare dati per le tavole da 14 a 22.”

 

31997 D 0178: decisione 97/178/CE, Euratom della Commissione, del 10 febbraio 1997, relativa alla definizione di una metodologia per il passaggio tra il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95) e il Sistema europeo di conti economici integrati (SEC seconda edizione) (GU L 75 del 15.3.1997, pag. 44).

31998 D 0715: decisione 98/715/CE della Commissione, del 30 novembre 1998, che chiarifica l’allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità per quanto riguarda i principi delle misure di prezzo e di volume (GU L 340 del 16.12.1998, pag. 33).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue:

L’articolo 3 (classificazione dei metodi per prodotto) non si applica alla Svizzera.

32002 R 1889: regolamento (CE) n. 1889/2002 della Commissione, del 23 ottobre 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 448/98 che completa e modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 per quanto riguarda la ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) nel quadro del sistema europeo di conti nazionali e regionali (SEC) (GU L 286 del 24.10.2002, pag. 11).

32003 R 1287: regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (“regolamento RNL”) (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1).

32005 R 0116: regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 della Commissione, del 26 gennaio 2005, relativo al trattamento dei rimborsi del’IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti, ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 6).

32005 R 1722: regolamento (CE) n. 1722/2005 della Commissione, del 20 ottobre 2005, relativo ai principi di stima dei servizi di abitazione ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 276 del 21.10.2005, pag. 5).

31999 D 0622: decisione 1999/622/EC, Euratom della Commissione, dell’8 settembre 1999, relativa al trattamento dei rimborsi dell’IVA ad unità non imponibili e ad unità imponibili per le loro attività esenti allo scopo di applicare la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio relativa all’armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 245 del 17.9.1999, pag. 51).

32006 R 0601: regolamento (CE) n. 601/2006 della Commissione, del 18 aprile 2006, recante disposizioni d’attuazione del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato e la procedura di trasmissione dei dati (GU L 106 del 19.4.2006, pag. 7).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

la Svizzera è esonerata dall’attuare le procedure per quanto riguarda il formato e le procedure di trasmissione dei dati fino al 2013 compreso.

32000 R 0264: regolamento (CE) n. 264/2000 della Commissione, del 3 febbraio 2000, relativo all’attuazione del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio con riferimento alle statistiche congiunturali della finanza pubblica (GU L 29 del 4.2.2000, pag. 4).

Ai fini del presente accordo le disposizioni delle tavole 25.1 e 25.2 del regolamento si intendono adattate come segue:

la Svizzera è esonerata dal disaggregare le prestazioni sociali D.60 in D.62 e D.631M,

la Svizzera è esonerata dal disaggregare le prestazioni sociali D.61 in D.611 e D.612,

la Svizzera è esonerata dal disaggregare i trasferimenti in conto capitale D.9 in D.91 e D.9N,

i primi dati saranno trasmessi nel corso dell’anno 2012 + t6 (fine di giugno) per il 1o trimestre del 2012 e retroattivamente a partire dal 1o trimestre del 1999.

32002 R 1221: regolamento (CE) n. 1221/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per quanto riguarda i conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche (GU L 179 del 9.7.2002, pag.1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni delle tavole 25.1 e 25.2 del regolamento si intendono adattate come segue:

la Svizzera è esonerata dal disaggregare le prestazioni sociali D.60 in D.62 e D.631M,

la Svizzera è esonerata dal disaggregare le prestazioni sociali D.61 in D.611 e D.612,

la Svizzera è esonerata dal disaggregare i trasferimenti in conto capitale D.9 in D.91 e D.9N,

i primi dati saranno trasmessi nel corso dell’anno 2012 + t6 (fine di giugno) per il 1o trimestre del 2012 e retroattivamente a partire dal 1o trimestre del 1999.

32005 R 0184: regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero (GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 23), modificato da:

32006 R 0602: regolamento (CE) n. 602/2006 della Commissione, del 18 aprile 2006 (GU L 106 del 19.4.2006, pag. 10),

32009 R 0707: regolamento (CE) n. 707/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009 (GU L 204 del 6.8.2009, pag. 3).

Ai fini del presente accordo le disposizioni di tali regolamenti si intendono modificate come segue:

la Svizzera è esonerata dal trasmettere dati per:

tavola 1 (Indicatori in euro): Tavola completa,

tavola 2 (Statistiche trimestrali della bilancia dei pagamenti): Investimenti di portafoglio disaggregati per paese,

tavola 3 (Scambi internazionali di servizi): Servizi, totale, disaggregazione geografica a livello 3 e suddivisioni dei Servizi delle amministrazioni pubbliche,

tavola 4 (Flussi di investimenti diretti T + 21) e tavola 5 (Stock di investimenti diretti T + 21): Branca d’attività economica NOGA a livello a 3 cifre.

La Svizzera è esonerata dal trasmettere dati fino al 2014 compreso per:

tavola 2 (Statistiche trimestrali della bilancia dei pagamenti): Bilancia dei pagamenti senza investimenti di portafoglio,

tavola 3 (Scambi internazionali di servizi): Servizi totali con disaggregazione geografica a livello 2,

tavola 4 (Flussi di investimenti diretti T + 9): Investimenti diretti all’estero, totale: Disaggregazione geografica a livello 3 e Investimenti diretti nell’economia segnalante, totale: Disaggregazione geografica a livello 3,

tavola 4 (Flussi di investimenti diretti T + 21): Investimenti diretti all’estero, totale: Disaggregazione geografica a livello 3 e Investimenti diretti nell’economia segnalante, totale: Disaggregazione geografica a livello 3 e Branca d’attività economica NOGA a livello a 2 cifre,

tavola 5 (Stock di investimenti diretti T + 21): Investimenti diretti all’estero, totale attivi: Disaggregazione geografica a livello 3, Investimenti diretti nell’economia segnalante, totale passivi: Disaggregazione geografica a livello 3 e Branca d’attività economica NOGA, a livello a 2 cifre.

NOMENCLATURE

31990 R 3037: regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1), modificato da:

31993 R 0761: regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione, del 24 marzo 1993 (GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1),

32002 R 0029: regolamento (CE) n. 29/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2001 (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 3),

32006 R 1893: regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

31993 R 0696: regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1), modificato da:

1 94 N: atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, rettifica nella GU L 1 dell’1.1.1995, pag. 1).

32003 R 1053: regolamento (CE) n. 1053/2003 della Commissione, del 19 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i test rapidi (GU L 152 del 20.6.2003, pag. 8).

32003 R 1059: R 1059: regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1), modificato da:

32008 R 0011: regolamento (CE) n. 11/2008 della Commissione, dell’8 gennaio 2008 (GU L 5 del 9.1.2008, pag. 13),

32008 R 0176: regolamento (CE) n. 176/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008 (GU L 61 del 5.3.2008, pag. 1).

32008 R 0451: regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 65).

32006 R 1893: regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

STATISTICHE DELL’AGRICOLTURA

31996 L 0016: direttiva 96/16/CE del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 78 del 28.3.1996, pag. 27), modificata da:

32003 L 0107: direttiva 2003/107/CE del Parlamento e del Consiglio, del 5 dicembre 2003 (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 40).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

la Svizzera non è vincolata alla disaggregazione per regione dei dati prescritta da questa direttiva.

31997 D 0080: decisione 97/80/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme d’applicazione della direttiva 96/16/CE del Consiglio, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 24 del 25.1.1997, pag. 26), modificata da:

31998 D 0582: decisione 98/582/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1998 (GU L 281 del 17.10.1998, pag. 36).

32005 D 0288: decisione 2005/288/CE della Commissione, del 18 marzo 2005, che modifica decisione 97/80/CE recante norme d’applicazione della direttiva 96/16/CE del Consiglio, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 88 del 7.4.2005, pag. 10).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue:

la Svizzera non è tenuta ad effettuare la disaggregazione per regioni come prescritto all’allegato I, tavola 1: Produzione annua di latte vaccino.

32008 R 1166: regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio (GU L 321 dell’1.12.2008, pag. 14).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

alla Svizzera non si applica la voce VII dell’allegato III del regolamento (in cui sono indicate dodici caratteristiche del sostegno allo sviluppo rurale).

32008 R 1242: regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole (GU L 335 del 13.12.2008, pag.3).

32000 D 0115: decisione 2000/115/CE della Commissione, del 24 novembre 1999, relativa alle definizioni delle caratteristiche, all’elenco dei prodotti agricoli, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole (GU L 38 del 12.2.2000, pag. 1), modificata da:

32002 R 1444: regolamento (CE) n. 1444/2002 della Commissione, del 24 luglio 2002 (GU L 216 del 12.8.2002, pag. 1),

32004 R 2139: regolamento (CE) n. 2139/2004 della Commissione, dell’8 dicembre 2004 (GU L 369 del 16.12.2004, pag. 26),

32006 R 0204: regolamento (CE) n. 204/2006 della Commissione, del 6 febbraio 2006 (GU L 34 del 7.2.2006, pag. 3).

32008 D 0690: decisione 2008/690/CE della Commissione, del 4 agosto 2008, che modifica la direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2002/38/CE per quanto riguarda le indagini statistiche effettuate dagli Stati membri sulle piantagioni di talune specie di alberi da frutto (GU L 225 del 23.8.2008, pag. 14).

32009 R 0543: regolamento (CE) n. 543/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo alle statistiche sui prodotti vegetali e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93 (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 1).

32004 R 0138: regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell’agricoltura nella Comunità (GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1), modificato da:

32005 R 0306: regolamento (CE) n. 306/2005 della Commissione, del 24 febbraio 2005 (GU L 52 del 25.2.2005, pag. 9),

32006 R 0909: regolamento (CE) n. 909/2006 della Commissione, del 20 giugno 2006 (GU L 168 del 21.6.2006, pag. 14),

32008 R 0212: regolamento (CE) n. 212/2008 della Commissione, del 7 marzo 2008 (GU L 65 dell’8.3.2008, pag. 5).

32008 R 1165: regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle statistiche sul bestiame e sulla carne e che abroga le direttive del Consiglio 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE (GU L 321 dell’1.12.2008, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

la Svizzera non è vincolata alle seguenti categorie dettagliate delle statistiche sul bestiame come prescritto all’allegato II del regolamento:

la Svizzera è esonerata dal trasmettere statistiche sugli animali da macello di cui all’allegato II — Categorie di statistiche sul bestiame — Bovini di età superiore a 1 anno, ma inferiore a 2 — femmine (giovenche, animali che non hanno ancora partorito),

la Svizzera è esonerata dal trasmettere statistiche diverse da quelle prescritte all’allegato II — Categorie di statistiche sul bestiame — Bovini di età superiore a 1 anno, ma inferiore a 2 — femmine (giovenche, animali che non hanno ancora partorito),

la Svizzera è esonerata dal trasmettere statistiche sugli animali da macello di cui all’allegato II — Categorie di statistiche sul bestiame — Bovini di età superiore a 2 anni — femmine — giovenche,

la Svizzera è esonerata dal trasmettere statistiche diverse da quelle prescritte all’allegato II — Categorie di statistiche sul bestiame — Bovini di età superiore a 2 anni — femmine — giovenche,

la Svizzera è esonerata dal trasmettere statistiche sui suini di peso vivo pari o superiore a 50 kg ma inferiore a 80 kg di cui all’allegato II — Categorie di statistiche sul bestiame — Suini da ingrasso, compresi i verri e le scrofe da riforma,

la Svizzera è esonerata dal trasmettere statistiche sui suini di peso vivo pari o superiore a 80 kg ma inferiore a 110 kg di cui all’allegato II — Categorie di statistiche sul bestiame — Suini da ingrasso, compresi i verri e le scrofe da riforma,

la Svizzera è esonerata dal trasmettere statistiche sui suini di peso vivo pari o superiore a 110 kg di cui all’allegato II — Categorie di statistiche sul bestiame — Suini da ingrasso, compresi i verri e le scrofe da riforma,

la Svizzera è esonerata dal trasmettere statistiche sulle scrofe montate per la prima volta di cui all’allegato II — Categorie di statistiche sul bestiame — Suini da riproduzione di peso vivo pari o superiore a 50 kg — scrofe montate,

la Svizzera è esonerata dall trasmettere statistiche su giovani scrofe non ancora montate di cui all’allegato II — Categorie di statistiche sul bestiame — Suini da riproduzione di peso vivo pari o superiore a 50 kg — altre scrofe;

b)

la Svizzera è esonerata dal trasmettere statistiche sui giovani bovini di cui all’allegato IV — Categorie di statistiche sulle macellazioni — Bovini;

c)

la Svizzera è esonerata dal trasmettere statistiche sugli agnelli e “altri” di cui all’allegato IV — Categorie di statistiche sulle macellazioni — Ovini;

d)

la Svizzera è esonerata dal trasmettere statistiche sui caprini di cui all’allegato IV — Categorie di statistiche sulle macellazioni;

e)

la Svizzera è esonerata dal trasmettere statistiche su anatre e “altri” di cui all’allegato IV — Categorie di statistiche sulle macellazioni — Pollame.

STATISTICHE DELLA PESCA

31991 R 1382: regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio, del 21 maggio 1991, relativo alla trasmissione di dati sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri (GU L 133 del 28.5.1991, pag. 1), modificato da:

31993 R 2104: regolamento (CEE) n. 2104/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993 (GU L 191 del 31.7.1993, pag. 1).

31991 R 3880: regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1), modificato da:

32001 R 1637: regolamento (CE) n. 1637/2001 della Commissione, del 23 luglio 2001 (GU L 222 del 17.8.2001, pag. 20).

31993 R 2018: regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l’attività degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-occidentale (GU L 186 del 28.7.1993, pag. 1), modificato da:

32001 R 1636: regolamento (CE) n. 1636/2001 della Commissione, del 23 luglio 2001 (GU L 222 del 17.8.2001, pag. 1).

31995 R 2597: regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dell’Atlantico settentrionale (GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1), modificato da:

32001 R 1638: regolamento (CE) n. 1638/2001 della Commissione, del 24 luglio 2001 (GU L 222 del 17.8.2001, pag. 29).

31996 R 0788: regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio, del 22 aprile 1996, relativo alla trasmissione di statistiche sui prodotti dell’acquicoltura da parte degli Stati membri (GU L 108 dell’1.5.1996, pag. 1).

STATISTICHE DELL’ENERGIA

31990 L 0377: direttiva 90/377/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (GU L 185 del 17.7.1990, pag. 16).

STATISTICHE AMBIENTALI

32006 R 1893: regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10).»


(1)  GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.


Rettifiche

26.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/80


Rettifica dell'indirizzo della Banca centrale europea, del 15 settembre 2010, che modifica l’indirizzo BCE/2007/2 relativo ad un sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2)

(BCE/2010/12)

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 261 del 5 ottobre 2010 )

A pagina 16, l'articolo 4, punto 7, lettera b), è sostituito dal testo seguente:

«b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

“6.   La [inserire nome della BC] è autorizzata a comunicare alle autorità di certificazione qualunque informazione relativa ai partecipanti di cui tali autorità possano necessitare.”;».

A pagina 19, il paragrafo 1, punto 1, dell’appendice IA è sostituito dal testo seguente:

«1.   Requisiti tecnici per la partecipazione a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] relativi all’infrastruttura, alla rete e ai formati

1)

Ciascun partecipante che utilizza un accesso via Internet deve connettersi all’ICM di TARGET2 servendosi di un’applicazione in locale, un sistema operativo e un browser per la navigazione in Internet conformemente a quanto specificato nell’allegato “Partecipazione via Internet — Requisiti di sistema per l’accesso via Internet” alle Specifiche funzionali di dettaglio per gli utenti (User Detailed Functional Specifications, UDFS) con le impostazioni definite. Ciascun conto PM del partecipante è identificato da un BIC di otto (o 11) cifre. Inoltre, prima di poter parteciare a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], ciascun partecipante supera una serie di test finalizzati a dimostrare la sua competenza tecnica e gestionale.»